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	<title>Demanio e patrimonio-Giurisdizione e competenza Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Demanio e patrimonio-Giurisdizione e competenza Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 12/10/2020 n.21991</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-12-10-2020-n-21991/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 12/10/2020 n.21991</a></p>
<p>Presidente: Spirito Angelo; Relatore: Graziosi Chiara; (sul ricorso 36878-2019 proposto da: N. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELO BROFFERIO 7, presso lo studio dell&#8217;avvocato FEDERICA FEDERICI, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato GIROLAMO RUBINO; &#8211; ricorrente &#8211; contro COMUNE DI BUTERA, in persona del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-12-10-2020-n-21991/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 12/10/2020 n.21991</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-12-10-2020-n-21991/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 12/10/2020 n.21991</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente: Spirito Angelo; Relatore: Graziosi Chiara; (sul ricorso 36878-2019 proposto da: N. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELO BROFFERIO 7, presso lo studio dell&#8217;avvocato FEDERICA FEDERICI, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato GIROLAMO RUBINO; &#8211; ricorrente &#8211; contro COMUNE DI BUTERA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE VITALE ed ANTONIO FRANCESCO VITALE; &#8211; controricorrente &#8211; per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 777/2019 &#8211; del TRIBUNALE di GELA).</span></p>
<hr />
<p>Sul riparto di giurisdizione in tema di beni pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Beni pubblici &#8211; destinazione di un bene non appartenente al demanio necessario a pubblico servizio &#8211; presupposti e condizioni.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Affinchè un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell&#8217;art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà  dell&#8217;ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà  dell&#8217;ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell&#8217;effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio; in difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità  del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta a un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di lÃ  del &quot;nomen iuris&quot; che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene a inquadrasi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Rilevato che</em>:</p>
<p> Con atto di&#8217; citazione notificato il 4 giugno 2019 il Comune di Butera conveniva N. S.r.l. davanti al Tribunale di Gela. Esponeva di essere proprietario di un immobile sito nella contrada Sgricciolo/Spinello, a seguito di una espropriazione attuata al fine di costruire una casa protetta per anziani. Dopo aver compiuto lavori a tale scopo, avvalendosi pure di finanziamenti pubblici concessi dall&#8217;Assessorato Regionale Enti Locali con decreto del 29 settembre 1998, aveva impresso all&#8217;immobile una destinazione pubblica appunto quale casa protetta per anziani. In seguito, &quot;in ragione della impossibilità  di gestione diretta del servizio di assistenza&quot;, con delibera di Giunta 1 aprile 2004 n. 19 &quot;pubblicava avviso di gara volta alla individuazione della migliore utilizzazione possibile della struttura attraverso la concessione in uso della stessa &quot;per lo svolgimento di servizi assistenziali sociali e/o sanitari, anche integrati, di tipo semiresidenziale e/o residenziale da erogarsi in favore di anziani e/o inabili&quot; &quot;. Veniva dichiarata aggiudicataria, in forza di Determina dirigenziale 28 settembre 2004 n. 510, Sentiero per la vita S.r.l., con cui il Comune, il 25 novembre 2004, stipulava un Disciplinare di convenzione &quot;avente ad oggetto la concessione in uso, a titolo oneroso, della suddetta struttura&quot;. Successivamente, previa autorizzazione espressa dal Comune con Determina 13 settembre 2016 n. 198, a Sentiero per la vita S.r.l. subentrava N. S.r.l., la quale &#8211; esponeva ancora parte attrice nell&#8217;atto di citazione &#8211; &quot;ad oggi, esercita la propria attività  di soggetto erogatore di servizi socio-sanitari in convenzione con l&#8217;A.S.P. di Caltanissetta presso la struttura di proprietà  del Comune&quot;. Peraltro, adduceva ancora il Comune, essendo stata prevista nella convenzione, all&#8217;articolo 2, un&#8217;unica proroga tacita, che si sarebbe verificata determinando la prosecuzione del rapporto contrattuale fino al 25 novembre 2016, N. S.r.l., &quot;ad oggi, occupa l&#8217;immobile di proprietà  del Comune&quot;. Con delibera 19 marzo 2018;n. 21, &quot;in un&#8217;ottica di risanamento delle finanze pubbliche&quot;, il Consiglio Comunale adottava, un &quot;Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all&#8217;art. 58, comma 1, D.L. n. 112/2008 &#8211; Triennio 2018-2020&quot;, poi ulteriormente approvato dal Consiglio Comunale con delibera 22 giugno 2018 n. 25 previo recepimento di un emendamento introducente fra gli immobili considerati &quot;il fabbricato sito in C.da Sgricciolo/Spinello, adibito a Comunità  Terapeutica Protetta&quot;. Non avendo N. S.r.l. rilasciato l&#8217;immobile a seguito di nota 12 luglio 2018 n. 8358 del Segretario Generale, che a ciò l&#8217;aveva invitata in ragione di &quot;inefficacia del contratto di locazione per effetto dell&#8217;illegittimo rinnovo tacito&quot;, per quanto qui interessa il Comune agiva dunque davanti al Tribunale di Gela, concludendo per l&#8217;accertamento della cessazione degli effetti della convenzione del 25 novembre 2004 e per la conseguente condanna della convenuta al rilascio dell&#8217;immobile oggetto della suddetta convenzione. Si costituiva N. S.r.l., resistendo ed eccependo, tra l&#8217;altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.  .Avendo il giudice istruttore fissato udienza per la discussione e decisione ex articolo 281 sexies c.p.c., N. S.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione &#8211; illustrato poi anche con memoria &#8211; da cui il Comune si è difeso con controricorso. Il Procuratore Generale ha concluso per la conferma della giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p> <strong>Considerato che</strong>:</p>
<p> 1. Il ricorso, prima di esporre il suo unico motivo &#8211; rubricato come denuncia del difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo stante la riconducibilità  del rapporto contrattuale tra il Comune e la ricorrente all&#8217;interno del contratto pubblico di concessione -, descrive la sequenza della vicenda in modo dettagliato, che trova esatto riscontro negli atti di causa. In particolare, come giÃ  sopra anticipato, il Comune, a seguito di espropriazione dell&#8217;immobile effettuata per costruire una casa protetta per anziani e di compimento di relativi lavori anche in base a finanziamenti pubblici concessi dall&#8217;Assessorato Regionale Enti Locali con decreto del 29 settembre 1998, &quot;imprimeva all&#8217;immobile in questione una destinazione pubblica adibendolo a Casa Protetta per gli anziani&quot; &#8211; così¬ si esprime il Comune stesso nell&#8217;atto di citazione, a pagina 2, in precisa conformità  con quanto esposto nel ricorso -. In seguito, &quot;in ragione della impossibilità  di gestione diretta del servizio di assistenza&quot;, il Comune aveva deciso di affidare in gestione la struttura a &quot;società , cooperative, enti, associazioni, operanti nel settore assistenziale sociale e/o sanitario&quot;, indicendo una &quot;gara per l&#8217;appalto concorso&quot; con delibera G. M. 1 aprile 2004 n. 19. Pubblicava quindi nell&#8217;albo pretorio comunale quale n. 311/2004 un avviso di gara per appalto concorso, in detto avviso dichiarando tra l&#8217;altro di voler &quot;procedere alla migliore utilizzazione possibile della suddetta struttura attraverso la concessione in uso della stessa per lo svolgimento di servizi assistenziali sociali e/o sanitari, anche integrati, di tipo semiresidenziale e/o residenziale da erogarsi in favore di anziani e/o inabili&quot;, e altresì¬ evidenziando che, in cambio della concessione in uso della struttura, l&#8217;affidatario avrebbe dovuto versare al Comune &quot;ogni anno, con decorrenza dall&#8217;effettivo-inizio delle attività  assistenziali, sociali e/o sanitarie progettate, concomitante con l&#8217;accoglienza del primo utente, un corrispettivo finanziario per l&#8217;utilizzo dell&#8217;immobile (che non è canone di locazione, ma bensì¬ un contributo in favore dell&#8217;amministrazione comunale), a parziale compensazione delle eventuali successive spese di manutenzione straordinaria che si dovesse rendere necessario sostenere&quot;. L&#8217;avviso pure precisava che l&#8217;affidatario avrebbe dovuto anticipare integralmente le spese di manutenzione straordinaria da sostenere per l&#8217;accreditamento e convenzionamento della struttura con l&#8217;Autorità  preposta, il che sarebbe stato portato in compensazione nel corrispettivo finanziario annuo. Sentiero per la vita S.r.l. veniva dichiarata aggiudicataria della gestione della casa protetta per anziani inabili con determina 28 settembre 2004 n. 510, e il 25 novembre 2004 il Comune stipulava con essa &quot;il disciplinare di convenzione&quot; riguardante la concessione in uso, a titolo oneroso, dell&#8217;immobile per la &quot;resa servizi socio assistenziali e sanitari in favore di disabili psichici ed in regime di c.t.a.&quot; (comunità  terapeutica assistita), il cui articolo 2 stabiliva una durata della convenzione di sei anni dalla stipulazione &quot;con facoltà  di tacito rinnovo se entro 6 mesi dalla scadenza una delle parti non avrà  provveduto a comunicare l&#8217;intendimento di procedere alla sospensione del rapporto instaurato per lettera raccomandata&quot;; inoltre l&#8217;articolo 4 stabiliva il contributo che, a partire dal ricovero del primo utente, la società  avrebbe dovuto annualmente versare al Comune per l&#8217;utilizzazione dell&#8217;immobile. Con autorizzazione n.1/2005 il Responsabile del Settore Tecnico del Comune variava la destinazione d&#8217;uso dell&#8217;immobile da &quot;Casa Protetta per anziani&quot; a &quot;Struttura Socio-Assistenziale e Sanitaria nello specifico a C.T.A.&quot;. Sentiero per la vita S.r.l. chiedeva poi alle Autorità  amministrative competenti le autorizzazioni necessarie per l&#8217;erogazipne, in regime di comunità  terapeutica assistita, dei servizi socio-assistenziali e sanitari a favore di disabili psichici; e con delibera 31 gennaio 2012 n. 11 la Giunta del Comune l&#8217;autorizzava a eseguire .i lavori di manutenzione straordinaria necessari per soddisfare i requisiti imposti dalle competenti autorità  ASP e VV.FF. Per la realizzazione di tali lavori e l&#8217;ottenimento delle autorizzazioni il primo ricovero avveniva soltanto il 1 luglio 2013, data a partire dalla quale la società  cominciò a pagare il contributo finanziario annuo al Comune. Con determina 23 gennaio 2014 n. 3 il Comune autorizzava poi Sentiero per la vita S.r.l. a eseguire ulteriori lavori di manutenzione straordinaria. Successivamente, previa autorizzazione rilasciata dal Comune con determina 13 settembre 2016 n. 198, a Sentrero per la vita S.r.l. subentrava N. S.r.l. &#8211; frutto della sua sopravvenuta scissione -, la quale, ancora quando veniva citata davanti al Tribunale per la presente causa, svolgeva anch&#8217;essa attività  di erogazione di &quot;servizi socio-sanitari in convenzione con di Caltanissetta presso la struttura di proprietà  del Comune&quot;. Con delibera 19 marzo 2018 n. 21, &quot;in un&#8217;ottica di risanamento delle finanze pubbliche&quot;, il Consiglio Comunale adottava un &quot;Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all&#8217;art. 58, comma 1, D. L. n. 112/2008 &#8211; Triennio 2018-2020&quot;, approvato dal Consiglio Comunale stesso con delibera 22 giugno 2018 n. 25 previo recepimento di un emendamento introducente fra gli immobili interessati &quot;il fabbricato -sito in C. da Sgricciolo/Spinello, adibito a Comunità  Terapeutica Protetta&quot;. Non avendo N. S.r.l. rilasciato l&#8217;immobile a seguito di nota 12 luglio 2018 n. 8358 del Segretario Generale che a ciò l&#8217;aveva invitata per &quot;inefficacia del contratto di locazione per effetto dell&#8217;illegittimo rinnovo tacito&quot;, il Comune, intenzionato a venderlo, ha agito appunto davanti al Tribunale di Gela, prospettando che, scaduta quella che sarebbe l&#8217;unica proroga tacita prevista dalla convenzione, all&#8217;articolo 2 &#8211; da cui era derivata la prosecuzione del rapporto contrattuale fino al 25 novembre 2016 -, la società  convenuta occupa l&#8217;immobile di proprietà  attorea. In detto immobile, peraltro, la ricorrente precisa di svolgere attualmente &quot;attività  terapeutico-riabilitativa, in convenzione con l&#8217;Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, in favore di disabili psichici in fase post acuta, inviati dai Dipartimenti di Salute Mentale e/o dall&#8217;Autorità  Giudiziaria&quot;.<br /> 2. In punto di diritto N. S.r.l., prese le mosse dall&#8217;avere la convenzione del 25 novembre 2004 per oggetto la &quot;concessione in uso&quot; dell&#8217;immobile de quo per la resa di servizi socio-assistenziali e sanitarie in favore di disabili psichici e in regime di c.t.a. a fronte di contributo finanziario al Comune, osserva che, per identificare il giudice dotato della giurisdizione sulla presente controversia, occorre individuare la &quot;esatta qualificazione giuridica del rapporto contrattuale&quot; in esame, il che a sua volta esige il &quot;preventivo accertamento della natura giuridica del bene oggetto della convenzione&quot; stessa. Adduce la ricorrente che l&#8217;immobile è &quot;attualmente destinato a servizi socioassistenziali e sanitari resi in favore di disabili psichici in fase post acuta in regime di Comunità  Terapeutica Assistita&quot;, costituendo pertanto una risorsa del Dipartimento Salute Mentale (DSM) dell&#8217;Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Caltanissetta: pertanto l&#8217;immobile sarebbe da ritenere &quot;adibito all&#8217;assolvimento di una funzione istituzionale, intesa quale funzione strettamente correlata al perseguimento dell&#8217;interesse pubblico per la collettività &quot;. Tale funzione gli sarebbe stata impressa dal Comune &quot;attraverso una serie di atti amministrativi&quot;. L&#8217;immobile &quot;è stato costruito attraverso un finanziamento pubblico erogato in favore del Comune&quot; per realizzare una casa protetta per anziani come da decreto dell&#8217;Assessorato degli Enti Locali della Regione Siciliana n. 2052/V del 29 settembre 1998; con la delibera della Giunta 1 aprile 2004 n. 19 il Comune &quot;ha poi autorizzato, al fine di una migliore valorizzazione dello stesso, la concessione in uso dell&#8217;immobile per lo svolgimento di servizi assistenziali sociali e/o sanitari, anche integrati, di tipo semiresidenziale e/o residenziale da erogarsi in favore di anziani e/o inabili, previo esperimento di gara pubblica&quot;, in cui è risultata aggiudicataria Sentiero per la vita S.r.l. E l&#8217;articolo 1 della convenzione del 25 novembre 2004 stipulata tra la suddetta società  e il Comune conferma che, la destinazione dell&#8217;immobile è la &quot;resa dei servizi socio assistenziali e sanitari in favore di disabili psichici ed in regime di C.T.A. in conformità  alle norme ed ai regolamenti vigenti per analoghe iniziative, regolate dal decreto sanità  13 ottobre 1997 e le sue successive modifiche ed integrazioni&quot;. Richiama quindi il motivo la variazione di destinazione d&#8217;uso dell&#8217;immobile, nel 2005, da &quot;Casa Protetta per anziani&quot; a &quot;Struttura Socio-Assistenziale e Sanitaria nello specifico a C.T.A.&quot;, per poi aggiungere che, quanto al servizio attualmente svolto nell&#8217;immobile, la ricorrente è accreditata con il Sistema Sanitario Regionale (in forza dei decreti assessoriali nn. 890/2002 e 463/2003) per lo svolgimento di attività  di accoglienza residenziale e trattamento terapeutico riabilitativo di disabili psichici in fase post-acuta, con capacità  ricettiva di venti posti letto, e convenzionata con ASP di Caltanissetta per il triennio 2018-2020 in forza di &quot;Autorizzazione Sanitaria n. 41 del 28 dicembre 2016, accreditamento sanitario istituzionale DD DASOE 1363/2017 del 12 luglio 2017 e convenzione sottoscritta l&#8217;l agosto 2018&quot;. Sulla base di tutto questo l&#8217;Immobile dovrebbe pertanto qualificarsi bene patrimoniale indisponibile del Comune, ricorrendo i presupposti soggettivo &#8211; titolarità  del bene, in quanto sua proprietaria, in capo alla pubblica amministrazione &#8211; ed oggettivo &#8211; concreta destinazione del bene al pubblico servizio: è adibito a struttura socio-sanitaria come presidio della rete psichiatrica pubblica &#8211; richiesti dalla legge. Il rapporto tra il Comune e l&#8217;attuale ricorrente rientrerebbe dunque nel paradigma della concessione-contratto, per cui le relative controversie rientrerebbero nella giurisdizione del giudice amministrativo, non rilevando la terminologia adottata nella convenzione e rilevando invece, oltre all&#8217;inquadramento in uno schema concessorio, il fatto che si tratti di un bene patrimoniale indisponibile in quanto destinato con atto di volontà  amministrativa a svolgere un servizio pubblico. Un bene di tal genere può essere trasferito per determinati usi nella disponibilità  dei privati solo mediante concessioni amministrative, non incidendo il nomen juris di contratto locatizio.<br /> 3. Il nucleo della questione proposta dal ricorso concerne la riconducibilità  o meno del bene de quo all&#8217;articolo 826, ultimo comma, c.c. (per cui, come è ben noto, fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province o dei comuni, oltre ai beni destinati a sedi di uffici pubblici, &quot;gli altri beni destinati a un pubblico servizio&quot;), il che costituisce in effetti una distinzione tra l&#8217;esercizio di potere da parte della pubblica amministrazione &#8211; che si riverbera in un rapporto concessorio, derivante appunto dalla natura del bene immobile che ne è oggetto &#8211; e la posizione paritetica tra ente pubblico e soggetto privato &#8211; che si concretizza, sempre per il godimento di un bene immobile, in uno schema privatistico sussumibile nel genus locatizio Al riguardo l&#8217;orientamento giurisprudenziale è chiaro e consolidato, identificando il discrimen proprio nelle categorie dei beni immobili che contrappongono il bene demaniale o il bene immobile rientrante nel patrimonio indisponibile dell&#8217;ente pubblico al bene immobile compreso nel suo patrimonio disponibile. Ex multis, questo principio è stato da ultimo ribadito, tra gli arresti massimati, da Sez. Un., ord. 21 maggio 2019 n. 13664, che così¬ insegna: &quot;Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda di licenza per finita locazione di un&#8217;area appartenente a un Comune, concessa in godimento per lo svolgimento dell&#8217;attività  di distribuzione di carburanti in forza di un contratto che, per il &quot;nomen iuris&quot; scelto dalle parti e per il suo contenuto, sia riconducibile allo schema del contratto di locazione ad uso commerciale, atteso che, affinchè un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell&#8217;art. 826, comma 3, c.c. e la sua concessione in godimento possa essere qualificata come concessione-contratto, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà  dell&#8217;ente titolare del diritto reale pubblico e dell&#8217;effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio.&quot; Poco pìù risalente rispetto a tale ultima conferma è Sez. Un., ord. 25 marzo 2016 n. 6019 &#8211; massimata come segue: &quot;Affinchè un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell&#8217;art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà  dell&#8217;ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà  dell&#8217;ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell&#8217;effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio; in difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità  del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta a un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di lÃ  del &quot;nomen iuris&quot; che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene a inquadrasi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario&quot;-, pronuncia che si è occupata di un caso alquanto simile a quello in esame. Un ente pubblico aveva dato luogo con una delibera ad una gara ad evidenza pubblica, a seguito della quale aveva stipulato con il soggetto privato che era risultato aggiudicatario un contratto tramite il quale gli aveva affidato 1a gestione di un immobile di sua proprietà . In seguito l&#8217;ente aveva adito il giudice ordinario, e nella causa &#8211; sortita, in specifico, da uno sfratto per morosità  &#8211; il privato aveva proposto regolamento preventivo di giurisdizione prospettando la giurisdizione del giudice amministrativo perchè il rapporto tra le parti non sarebbe stato qualificabile come discendente da locazione, bensì¬ da concessione di un servizio pubblico fondata su una concessione-contratto, dovendosi a suo avviso così¬ qualificare il contratto stipulato. Nella motivazione, l&#8217;arresto riconosce, come giurisprudenza pacifica, che &quot;l&#8217;attribuzione a privati dell&#8217;utilizzazione dei beni pubblici in senso stretto, ossia appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di un ente pubblico, è sempre riconducibile (ove non risulti diversamente) alla figura della concessionè-contratto, in quanto il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuita ad un soggetto diverso dall&#8217;ente titolare del diritto solo mediante concessione amministrativa, mentre laddove si tratti di beni del patrimonio disponibile viene a realizzarsi lo schema privatistico della locazione&quot;; ribadisce poi che occorre il doppio requisito soggettivo e oggettivo, affermando la necessità  della volontà  dell&#8217;ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio &#8211; da manifestarsi mediante un atto amministrativo da cui emerga una specifica volontà  in tal senso &#8211; e la ulteriore necessità  dell&#8217;attuale ed effettiva destinazione del bene all&#8217;individuato pubblico servizio.<br /> 5. Dunque, tanto il fatto che l&#8217;identificazione del soggetto privato insorga dall&#8217;espletamento di una gara bandita dall&#8217;ente pubblico, quanto il nomen juris che le parti appongono al titolo che conferisce al soggetto privato il godimento del bene pubblico non sono dirimenti. Dirimente è invece l&#8217;inserimento del bene nei beni pubblici in senso stretto, inserimento per il quale occorre un atto amministrativo che esprima appunto una specifica volontà  di destinare il bene a un pubblico servizio così¬ da integrare il requisito soggettivo, che è, a ben guardare, una manifestazione piena del pubblico potere dell&#8217;ente proprietario di cui poi il requisito oggettivo esterna la permanenza attuale degli effetti (cfr. pure Sez. Un., 28 giugno 2006 n. 14865: &quot;Affinchè un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell&#8217;art. 826, terzo comma, cod. civ., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volontà  dell&#8217;ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà  dell&#8217;ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell&#8217;effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio, per cui non è sufficiente la semplice previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un&#8217;area alla realizzazione di una finalità  di interesse pubblico. In difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità  del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta ad un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente . parte del patrimonio disponibile, al di lÃ  del &quot;nomen iuris&quot; che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene ad inquadrarsi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.&quot;)<br /> 6. Se non sussiste tale presupposto di formale esercizio di potere pubblico sulla destinazione del bene da parte dell&#8217;ente proprietario, l&#8217;attribuzione del godimento del bene a un privato anche all&#8217;esito di una pubblica gara non incide nel senso di &quot;erompere&quot; dallo schema locatizio, e quindi dal sotteso rapporto privatistico. Significativo al riguardo è proprio uno dei due arresti (entrambi non massimati; l&#8217;altro &#8211; Sez. Un. 10 marzo 2014 n.5487 &#8211; non è qui pertinente perchè concerne una fattispecie di locali destinati a bar posti in una struttura ospedaliera globalmente inclusa tra i beni patrimoniali indisponibili) invocati dalla stessa ricorrente, Sez. Un. 27 maggio 2009 n. 12251. Detta sentenza, in motivazione, ha riconosciuto &quot;pacifico e risalente&quot; il principio per cui &quot;solo l&#8217;attribuzione a privati dell&#8217;utilizzazione dei beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei Comuni, quale che sia la terminologia adottata nelle convenzioni ed ancorchè essa presenti elementi privatistici, è sempre riconducibile, ove non risulti diversamente, alla figura della concessione-contratto, atteso che il godimento di beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall&#8217;ente titolare del bene &#8211; entro certi limiti e per alcune utilità  &#8211; solo mediante concessione amministrativa, con la conseguenza che le controversie attinenti al suddetto godimento sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo &#8230; Nella figura della concessione-contratto, infatti, la Pubblica Amministrazione è titolare di una posizione particolare e privilegiata rispetto all&#8217;altra parte, in quanto dispone, oltre che dei diritti e delle facoltà  che nastono comunemente dal contratto, di pubblici poteri che derivano direttamente dalla necessità  di assicurare il pubblico interesse in quel particolare settore, in cui la concessione è diretta a produrre suoi effetti&quot;; qualora invece si tratti di patrimonio disponibile e ne è concesso il godimento dietro corrispettivo, al di lÃ  del nomen juris adottato dai contraenti, si rientra nello schema privatistico della locazione.<br /> 7. Applicando, allora, tale fermo e limpido insegnamento di queste Sezioni Unite della Suprema Corte, deve constatarsi che, in effetti, nel caso in esame l&#8217;ampia ricostruzione della vicenda offerta dalla ricorrente non perviene perà² a identificare un provvedimento amministrativo specifico che sia tale da integrare il requisito oggettivo necessario &#8211; accanto a quello oggettivo &#8211; per inserire l&#8217;immobile di cui si tratta nel patrimonio indisponibile del Comune. Il fatto che la proprietà  del bene sia originata da una espropriazione effettuata da quest&#8217;ultimo non ha, ovviamente, rilievo, come non ha rilievo l&#8217;utilizzazione di un finanziamento pubblico per svolgervi i successivi lavori. E non incide, altrettanto inequivocamente, per quanto appena evidenziato in ordine al consolidato insegnamento giurisprudenziale, il fatto che per eleggere il soggetto privato cui attribuire il godimento del bene sia stata bandita una gara, nè tantomeno incide l&#8217;ulteriore fatto che il negozio poi stipulato sia stato qualificato dalle parti concessione &#8211; rectius, concessione in uso -. E ancora, non rileva il fatto che il privato &#8211; attualmente il ricorrente, come prima il suo dante causa &#8211; in tale immobile abbia sempre svolto attività  socio-sanitaria godendo dell&#8217;accreditamento da parte della competente ASP e quindi inserendo la sua attività  nel servizio sanitario regionale: non occorre invero soffermarsi sul dato, ben noto, che l&#8217;accreditamento, con i giuridici effetti relativi alla partecipazione nel servizio sanitario (cfr., da ultimo, Cass. sez. 3, ord. 11 marzo 2020 n.7019 e Cass. sez. 3, 12 dicembre 2019 n.32505), investe anche privati che svolgono le loro attività  sanitarie in immobili che non siano beni pubblici in senso stretto: alquanto sovente, anzi, le svolgono in immobili di proprietà  privata. 7. Consapevole di tutto ciò, la ricorrente, come sopra si è visto, nella ricostruzione della vicenda dichiara che, dopo aver ultimato i lavori avvalendosi dei finanziamenti pubblici regionali, il Comune &quot;ha impresso all&#8217;immobile medesimo una destinazione pubblica adibendolo ab origine a casa protetta per anziani (anziani inabili)&quot; &#8211; così¬ si esprime a pagina 3 del ricorso -; e ciò conformemente a quanto esposto dal Comune stesso nell&#8217;atto di citazione: &quot;ultimati i lavori, anche avvalendosi di finanziamenti pubblici concessi dall&#8217;Assessorato Regionale Enti Locali con Decreto n. 2052/V del 29.09.1998, l&#8217;A.C. imprimeva all&#8217;immobile in questione una destinazione pubblica adibendolo a Casa Protetta per gli anziani&quot; (citazione, pagina 2). Tale riferimento, tuttavia, è generico, poichè non individua il provvedimento con cui sarebbe stata &quot;impressa&quot; all&#8217;immobile la destinazione pubblica, nè sotto il profilo della identificazione di un procedimento concluso con la sua emissione, nè sotto quello della identificazione dell&#8217;organo comunale che l&#8217;avrebbe appunto emesso al termine del procedimento, nè, infine, quanto alla identificazione della data in cui sarebbe stato pronunciato. E tutto ciò &#8211; non si può, pur ad abundantiam, non rilevare significativamente &#8211; in un contesto ricostruttivo di dettagliata precisione, nel quale sono stati identificati tutti gli altri segmenti giuridici della vicenda, come sopra si è visto nel riassumere la descrizione dei fatti fornita dalla ricorrente. L&#8217;unico elemento specifico, invero, che è dato conoscere &#8211; ictu ocull insufficiente &#8211; è che l&#8217;introduzione dell&#8217;immobile nel patrimonio indisponibile sarebbe avvenuta prima del bando di gara del 2004 del quale il Comune si è avvalso per scegliere il soggetto cui affidarne la gestione. Che poi la &quot;impressione&quot; tout court di una destinazione pubblica all&#8217;immobile si sia verificata &quot;adibendolo a Casa Protetta per gli anziani&quot; non è certo un asserto sufficiente per l&#8217;effettiva individuazione del provvedimento amministrativo sopra rilevata come necessaria. Al contrario, l&#8217;assenza dei dati identificativi del provvedimento, in un contesto &#8211; si ripete &#8211; sotto ogni altro profilo assai dettagliato, potrebbe addirittura lasciar presumere che il Comune abbia meramente avviato de facto l&#8217;utilizzo dell&#8217;immobile quale casa protetta per anziani inabili.<br /> 8. In conclusione, tutto conduce a ritenere che si configuri nella fattispecie in esame un paritetico rapporto privatistico intercorrente tra le parti, sostanzialmente locatizio, che l&#8217;attore, ovvero il Comune, adduce abbia consumato la massima durata della fase esecutiva, traendone quale petitum sostanziale della controversia il suo diritto soggettivo di locatore alla restituzione dell&#8217;immobile che era stato locato. Il ricorso risulta pertanto infondato, dovendosi dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, e rimettendosi al merito le spese.</p>
<p> P.Q.M.</p>
<p> Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Spese al merito.<br /> Così¬ deciso in Roma il 9 giugno 2020. <em>Omissis </em></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-12-10-2020-n-21991/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 12/10/2020 n.21991</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2020 n.3002</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-6-3-2020-n-3002/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-6-3-2020-n-3002/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2020 n.3002</a></p>
<p>Elena Stanizzi, Presidente, Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore; PARTI:Ocean Surf Beach S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefano Furfaro contro Comune di Cerveteri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Valerio Morini nei confronti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Agenzia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-6-3-2020-n-3002/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2020 n.3002</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-6-3-2020-n-3002/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2020 n.3002</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Elena Stanizzi, Presidente, Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore; PARTI:Ocean Surf Beach S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefano Furfaro  contro  Comune di Cerveteri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Valerio Morini  nei confronti  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato;  Ostilia s.p.a.</span></p>
<hr />
<p>Decadenza dalla concessione di un bene demaniale: sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Giurisdizione- decadenza da una concessione demaniale- giurisdizione esclusiva del G.A:- sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 133 comma 1 lett. b), c.p.a., la controversia avente ad oggetto l&#8217;impugnazione del provvedimento di decadenza dalla concessione di un bene demaniale, trattandosi di atto che incide sul contenuto del rapporto concessorio, determinandone la cessazione. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 06/03/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 03002/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 10560/2017 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 10560 del 2017, proposto da <br /> Ocean Surf Beach S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefano Furfaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Cerveteri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Valerio Morini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 1; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br /> Ostilia s.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">previa sospensione,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento in data 2 agosto 2017, prot. n. 1273 (notificato alla ricorrente in data 3 agosto 2017), a firma del Dirigente dell&#8217;Ufficio del Demanio Marittimo, Ing. Mauro Nunzi, con il quale è stata disposta la decadenza di Ocean Surf dalla concessione demaniale marittima n. 19/2008 (doc. A);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso e/o comunque consequenziale</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cerveteri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell&#8217;Agenzia del Demanio;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Rilevato che</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con il ricorso in epigrafe la Ocean Surf Beach s.a.s., titolare di uno stabilimento balneare e di una scuola di sport acquatici a Cerveteri, ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell&#8217;efficacia, il provvedimento del 3.08.2017 prot. n. 1273 del Demanio Marittimo del Comune di Cerveteri con cui era stata disposta la sua decadenza dalla concessione demaniale marittima n. 19/2008 e le erano stati ordinati lo sgombero delle aree occupate e la riconsegna delle stesse;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; avverso il suddetto provvedimento &#8211; adottato dall&#8217;Amministrazione per violazione dell&#8217;art. 47 c. 1 lett. a) e b) del Codice della Navigazione e dell&#8217;art. 49 c. 3 lett. a) e b) della l. Reg.Lazio n. 13/2007 (e, dunque, per &#8220;mancato inizio della gestione nei termini assegnati&#8221; e per &#8220;non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell&#8217;atto di concessione&#8221;) la ricorrente ha lamentato i vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, disparità  di trattamento, arbitrarietà , illogicità  ed ingiustizia manifesta, assumendo la non imputabilità  a sè del mancato sfruttamento dell&#8217;area in questione, della quale era stata &#8220;materialmente spossessata&#8221; in esecuzione della sentenza n. 1122/2009 del Tribunale di Civitavecchia, che l&#8217;aveva ritenuta di proprietà  privata della Ostilia s.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la ricorrente ha, inoltre, dedotto che il Comune di Cerveteri, che si era in un primo tempo attivato per fare chiarezza sulla natura demaniale o privata delle aree stesse chiedendo alle amministrazioni competenti di verificare la validità  della linea demaniale risultante dalle mappe catastali ed era comunque a conoscenza del fatto che, in data 10.12.2015, l&#8217;area era stata oggetto di espropriazione forzata a mezzo ufficiale giudiziario, si era in seguito inspiegabilmente disinteressato alla questione, avviando anzi &#8220;un procedimento diametralmente opposto a quello che ci si sarebbe logicamente aspettati&#8221;, dichiarando la sua decadenza dalla concessione per mancato utilizzo dell&#8217;area demaniale concessa e non specificando affatto in quali spazi, differenti da quelli originariamente assentiti, essa avrebbe dovuto esercitare la concessione e svolgere le attività  e servizi richiesti (come l&#8217;installazione di sdraio e ombrelloni, la fornitura di servizi igienici, la sorveglianza e il primo soccorso ai bagnanti, la delimitazione dell&#8217;area e delle acque sicure&#038;) in realtà  impossibili da assicurare in virtà¹ dello spossessamento subito;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; si sono costituiti in giudizio l&#8217;Agenzia del Demanio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune di Cerveteri, eccependo, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità  del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, in ogni caso, l&#8217;infondatezza del gravame;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il Comune di Cerveteri, ribadendo la legittimità  e la coerenza del proprio operato, ha affermato, in particolare, &#8220;la non coincidenza tra zona spossessata e zona oggetto di concessione&#8221; ed il fatto che ad essere stato oggetto di espropriazione era stato non l&#8217;arenile, ma il retrostante complesso balneare-sportivo della ricorrente, situato al di fuori della linea demaniale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;Agenzia del Demanio, da parte sua, ha, invece, sottolineato la propria estraneità  alla controversia, chiedendo al Tribunale di dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con ordinanza n. 6162/2017 del 20.11.2017 il Tribunale ha accolto l&#8217;istanza cautelare, sospendendo l&#8217;efficacia del provvedimento impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; alla camera di consiglio del 29.01.2020, a seguito di numerosi rinvii richiesti dalle parti al fine di poter addivenire una composizione della controversia, in assenza di notizie sugli ulteriori sviluppi della vicenda, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione ex art. 71 bis c.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; debba essere, in primo luogo, affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla presente controversia, avente ad oggetto primariamente un provvedimento di decadenza da una concessione demaniale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; come affermato, in verità , dalla costante giurisprudenza amministrativa, appartenga &#8220;alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 133 comma 1 lett. b), c.p.a., la controversia avente ad oggetto l&#8217;impugnazione del provvedimento di decadenza dalla concessione di un bene demaniale, trattandosi di atto che incide sul contenuto del rapporto concessorio, determinandone la cessazione&#8221; (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 22.11.2017 , n. 5435);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; quanto al merito, il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento nei seguenti termini;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; come giÃ  evidenziato da questo Tribunale nell&#8217;ordinanza di accoglimento della sospensiva, nel provvedimento impugnato l&#8217;Amministrazione Comunale, dinanzi all&#8217;avvenuto spossessamento della ricorrente dell&#8217;area data in concessione o, quantomeno, di una porzione di essa a seguito di espropriazione forzata effettuata in data 10.12.2019 in favore della Ostilia s.p.a. ed alla incidenza negativa che tale circostanza può ben aver avuto sulla possibilità  per la ricorrente di adempiere ai suoi obblighi di concessionario, non abbia, da un lato, in alcun modo esposto &#8211; pur dinanzi alle osservazioni puntualmente formulate dall&#8217;interessata nel corso del procedimento &#8211; le ragioni della ritenuta irrilevanza di tali fatti sull&#8217;esecuzione delle attività  richieste al concessionario, nè, dall&#8217;altro lato, abbia tenuto conto del complessivo inscindibile oggetto della concessione, come definito per effetto degli atti intervenuti nel tempo, nè tantomeno dato precise indicazioni circa l&#8217;area residua sulla quale la ricorrente avrebbe dovuto esercitare la sua attività  ed assicurare i servizi richiesti, considerata anche l&#8217;azione dell&#8217;erosione dell&#8217;arenile da parte delle correnti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; tali mancanze del provvedimento impugnato, evidenti alla luce degli atti di causa ed integranti il vizio di eccesso di potere, quanto meno per difetto di istruttoria e di motivazione, siano altresì¬ confermate dall&#8217;esigenza manifestata dal Comune di Cerveteri di addivenire ad una revisione della linea di delimitazione delle aree del demanio marittimo in località  Campo di Mare (cfr. istanza ex art. 32 del Codice della Navigazione inviata dal Comune di Cerveteri al competente Ufficio Capitaneria di Porto di Cerveteri &#8211; Sezione Demanio Marittimo, ancora in attesa dell&#8217;adozione da parte delle competenti autorità  di un provvedimento finale, conclusivo del procedimento);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il ricorso debba, come anticipato, essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ed assorbimento di ogni altra doglianza;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per la complessità  e la particolarità  delle questioni trattate le spese di lite debbano essere compensate;</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), </p>
<p style="text-align: justify;">definitivamente pronunciando,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; accoglie il ricorso e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; compensa le spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  Amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Elena Stanizzi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Silvio Lomazzi, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-6-3-2020-n-3002/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2020 n.3002</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2019 n.7658</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-11-2019-n-7658/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-11-2019-n-7658/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2019 n.7658</a></p>
<p>Pres. Severini/Est. Quadri 1. Provvedimenti autorizzatori &#8211; Concessione demaniale marittima &#8211; Domanda di riduzione del canone &#8211; Qualificazione presupposto di fatto.  1. Ai sensi dell&#8217;art. 3 d.-l. 400 del 1993 ss.mm.ii. è prevista la possibilità  di riduzione dei canoni del 50% in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità  comportanti una minor</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini/Est. Quadri</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1. Provvedimenti autorizzatori &#8211; Concessione demaniale marittima &#8211; Domanda di riduzione del canone &#8211; Qualificazione presupposto di fatto.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Ai sensi dell&#8217;art. 3 d.-l. 400 del 1993 ss.mm.ii. è prevista la possibilità  di riduzione dei canoni del 50% in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità  comportanti una minor utilizzazione dei beni in concessione, su accertamento delle autorità  marittime. Si richiede, pertanto, che l&#8217;evento caratterizzante la fattispecie determini danni di gravità  travalicante l&#8217;ordinario.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 08/11/2019<strong>N. 07658/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01849/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1849 del 2019, proposto da Società  Pb s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stefano Zunarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Cellamare in Roma, piazza dei Santi Apostoli, 66;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  Regione Lazio, non costituita in giudizio;  Agenzia del Demanio &#8211; Direzione Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em>in Roma, via dei Portoghesi, 12;  <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7318 del 2018, resa tra le parti;</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino e dell&#8217;Agenzia del Demanio &#8211; Direzione Regionale Lazio;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Viste le memorie delle parti;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2019 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti l&#8217;avvocato Vincenzo Cellamare in dichiarata delega dell&#8217;avvocato Zunarelli, l&#8217;avvocato Buonanno, e l&#8217;avvocato dello Stato Marchini;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Pb s.r.l., titolare di concessione demaniale marittima in località  Fregene, ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 18031 del 6 febbraio 2018, avente ad oggetto: &#8220;<em>Conclusione procedimento di diniego per richiesta riduzione canoni demaniali marittimi a causa del fenomeno dell&#8217;erosione</em>&#8220;, con la quale l&#8217;amministrazione comunale di Fiumicino ha rigettato la sua domanda diretta ad ottenere la riduzione del canone della sopra indicata concessione nella misura del 50%, in applicazione dell&#8217;art. 3 d.-l. 5 ottobre 1993, n. 400 (<em>Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime</em>), convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, l. 4 dicembre 1993, n. 494 (<em>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime</em>), come modificato dal comma 251 dell&#8217;art. 1, l. 27 dicembre 2006, n. 296 [<em>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</em>].<br /> Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 7318 del 2018, ha respinto il ricorso, ritenendo che si trattasse di un fenomeno ordinario, e che quindi non potesse rientrare nell&#8217;ipotesi disciplinata dall&#8217;art. 3 del d.-l. n. 400 del 1993.<br /> Pb ha impugnato la suddetta sentenza, affidando l&#8217;appello ai seguenti motivi di diritto:<br /> 1) &#8211; errore in giudicando &#8211; violazione dell&#8217;art. 3, legge n. 494 del 1993 (come sostituito dall&#8217;art. 1, comma 251, legge n. 296 del 2006) e della Circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti 25 maggio 2009, n. 22; eccesso di potere per sviamento, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illogicità  manifesta, contraddittorietà ; violazione art. 118 Cost. &#8211; art. 105 d.lgs. 112 del 1998;<br /> 2) violazione di legge &#8211; errore in giudicando, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti &#8211; violazione dell&#8217;art. 3, legge n. 494 del 1993 (come sostituito dall&#8217;art. 1, comma 251, legge n. 296 del 2006) e della Circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti 25 maggio 2009, n. 22; eccesso di potere per sviamento, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illogicità  manifesta, contraddittorietà ; violazione art. 45 delÂ <em>Codice della navigazione</em>e art. 3 della legge n. 241 del 1990.<br /> Si sono costituiti per resistere all&#8217;appello il Comune di Fiumicino e l&#8217;Agenzia del Demanio.<br /> Successivamente le parti hanno proposto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 10 ottobre 2019 l&#8217;appello è stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Giunge in decisione l&#8217;appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 7318 del 2018, che ha respinto il ricorso proposto dall&#8217;appellante, titolare di concessione demaniale marittima in Fiumicino, contro il diniego del Comune sull&#8217;istanza di riduzione del 50% del canone per la gestione in concessione del suo stabilimento balneare a causa del grave danno provocato dal fenomeno di erosione.<br /> Per l&#8217;appellante la sentenza è erronea nel negare che il Comune di Fiumicino sia l&#8217;unico ente preposto alla concessione della riduzione del canone concessorio per effetto dell&#8217;erosione. La motivazione del provvedimento impugnato rende invece esplicita la competenza dell&#8217;Agenzia delle entrate, ed è in contrasto con la comunicazione dell&#8217;Agenzia &#8211; richiamata dal provvedimento &#8211; che affermava in capo al Comune di Fiumicino la competenza al rilascio del provvedimento di riduzione in relazione allo specifico procedimento.<br /> La sentenza è per l&#8217;appellante erronea anche dove ha ritenuto non illegittima la motivazione del diniego della concessione del dimezzamento del canone da parte del Comune, avallando l&#8217;interpretazione illegittima sul significato dell&#8217;<em>eccezionale</em><em>gravità </em>.<br /> Tale motivazione è destituita di fondamento alla luce della disposizione legislativa, che non consente interpretazioni nel disporre che la riduzione dei canoni «<em>nella misura del 50 per cento</em>» è dovuta in presenza di fenomeni di <em>eccezionale gravità </em>che comportino una minore utilizzazione dei beni in concessione. E&#8217;, dunque, nella legge il giusto significato dell&#8217;«<em>eccezionale gravità </em>»: sono tali gli eventi comportanti &#8211; come qui pacifico &#8211; una minore utilizzazione dei beni in concessione.<br /> La sentenza impugnata per l&#8217;appellante erra per come ha interpretato l&#8217;art. 3 d.-l. n. 400 del 1993, e affermato che trova applicazione l&#8217;art. 45 delÂ <em>Codice della navigazione</em>, che stabilisce una riduzione ben minore di quella del 50% del canone, rapportandola proporzionalmente agli effettivi metri quadri sottratti all&#8217;utilizzo da parte del concessionario.<br /> L&#8217;appello è infondato.<br /> Deve, innanzitutto, ricordarsi il vigente art. 3 l. n. 494 del 1993: «<em>1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità  turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri: (&#038;)</em><br /> <em>c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) (concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei) nella misura del 50 per cento: 1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità  che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità  marittime di zona</em>».<br /> La sentenza &#8211; in disparte il tema del carattere vincolante del parere dell&#8217;Agenzia del demanio, è andata dello stesso avviso (come aveva giù  fatto il Comune, recependolo nel provvedimento ) ritenendo che il fenomeno invocato sia ordinario, posto che ricorre ormai da circa dieci anni, e che quindi la fattispecie non ricadeva nell&#8217;ipotesi dell&#8217;art. 3 d.-l. 400 del 1993, come convertito dalla l. n. 494 del 1993 e sostituito dall&#8217;art. 1, comma 251, l. n. 296 del 2006, che al comma 1,Â <em>lett. c)</em>, prevede la possibilità  di riduzione dei canoni del 50% in presenza di eventi dannosi di <em>eccezionale gravità </em>comportanti una minor utilizzazione dei beni in concessione, su accertamento delle autorità  marittime. La riduzione è determinata con atto dell&#8217;Autorità  concedente, sentito l&#8217;ufficio periferico dell&#8217;Agenzia del demanio, eventualmente prevedendo un particolare numero di anni di riduzione.<br /> Bene, dunque, ha stabilito l&#8217;appellata sentenza, secondo cui la domanda di riduzione del canone è stata correlata a un fenomeno erosivo di carattere ordinario e fisiologico, che non integra il presupposto cui la legge subordina il beneficio previsto dalla norma, per il quale hanno rilievo solo eventi eccezionali che determinano danni di gravità  travalicante l&#8217;ordinario. Il che concreta il criterio discretivo per l&#8217;applicazione della disposizione in luogo dell&#8217;art. 45 Cod. nav., che riferisce la percentuale di riduzione non alla consistente e fissa misura del 50% ma ad un criterio proporzionale rapportato agli effettivi metri quadrati sottratti all&#8217;utilizzo del concessionario. L&#8217;applicazione dell&#8217;art. 3 cit. postula accertamenti specifici delle autorità  marittime di zona ordinati all&#8217;immediata rilevazione degli effetti altamente pregiudizievoli degli eventi dannosi, e va esclusa l&#8217;operatività  della norma in relazione al fenomeno erosivo, che ha assunto una connotazione fisiologica nel contesto territoriale di riferimento &#8211; sia pure in misura variabile nell&#8217;esteso arco di dieci anni indicato in ricorso &#8211; suscettibile di considerazione ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 45 Cod. nav..<br /> Le dette valutazioni dell&#8217;Agenzia del demanio, recepite dal Comune, per quanto possano risultare opinabili non appaiono viziate in punto di logica o in contro la lettera della legge e dunque si sottraggono al sindacato del giudice. Esse peraltro sono state confermate dalla nota 25 maggio 2018, per cui qualunque riduzione del canone, anche ai sensi dell&#8217;art. 45 cit. (che prevede la riduzione del canone in proporzione alla minore utilizzazione del bene in concessione: «<em>quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l&#8217;utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone</em>»), presuppone un&#8217;attività  di verificazione del Comune della correlazione tra l&#8217;evento dannoso (il fenomeno erosivo) e la minore utilizzabilità  del bene. Questa non risulta essere stata posta in essere dall&#8217;amministrazione.<br /> Alla luce delle suesposte considerazioni l&#8217;appello va respinto.<br /> Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio, in considerazione delle peculiarità  della controversia.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/6/2019 n.53</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-6-2019-n-53/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Nota a Tar Veneto, Sez. I, 27 maggio 2019 (ord.), n. 651. a cura dell&#8217; avv. Valeria Vitale Â La prima sezione del Tar Venento ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54 della L. regionale n. 33 del 2002 nella parte in cui stabilisce che</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p>Nota a  Tar Veneto, Sez. I, 27 maggio 2019 (ord.), n. 651. a cura dell&#8217; avv. Valeria Vitale</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>Â La prima sezione del Tar Venento ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54 della L. regionale n. 33 del 2002 nella parte in cui stabilisce che il rilascio delle concessioni demaniali marittime a seguito di una procedura comparativa debba essere subordinato alla corresponsione, a carico dell&#8217;aggiudicatario, di un indennizzo in favore del gestore uscente, stabilendo, al contempo, criteri e modalità  di determinazione dell&#8217;indennizzo medesimo. In particolare, l&#8217;organo giudicante ravvisa il contrasto della norma in questione con l&#8217;esigenza di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e), Cost.) e con la materia dell&#8217;ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l.), Cost.).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><em><strong>Concessioni demaniali marittime: sollevata questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54 della Legge regionale del Veneto n. 33 del 2002.  </strong></em><br /> </div>
<div style="text-align: right;"><em><strong>a cura dell&#8217; avv. Valeria Vitale</strong></em><br /> </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>La questione</strong></p>
<p> La società  ricorrente, Bipark S.r.l., operatore del settore turistico interessato a partecipare alla gara per l&#8217;aggiudicazione della concessione demaniale marittima relativa ad un tratto di arenile sito in Comune di S. Michele al Tagliamento, impugnava, dinanzi al Tar Veneto, l&#8217;avviso pubblico della procedura comparativa di aggiudicazione della citata concessione demaniale marittima, lamentando la natura direttamente escludente della disciplina di gara o, in ogni caso, limitativa della possibilità  di presentare una domanda in concorrenza rispetto al concessionario uscente.<br /> Il suddetto Tribunale, con sentenza n. 399 del 2017, accogliendo il ricorso, ha annullato gli atti impugnati e l&#8217;avviso pubblico. In particolare, si contestava la sovrapposizione, ad opera dell&#8217;avviso, tra termine di proposizione delle osservazioni sulla domanda di rilascio o rinnovo della concessione demaniale inoltrata dal concessionario uscente e termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per l&#8217;aggiudicazione della concessione stessa, nonchè le modalità  di fissazione del valore del complesso aziendale del concessionario uscente, su cui calcolare l&#8217;indennizzo a quest&#8217;ultimo dovuto.<br /> Successivamente, la Bipark S.r.l. ha impugnato gli atti della nuova procedura comparativa volta all&#8217;aggiudicazione della concessione in esame, deducendo, nello specifico, il contrasto con l&#8217;art. 117, comma 2, lett. e), Cost. dell&#8217;art. 54 della l.r. n. 33/2002, nella parte in cui (commi 2, 3, 4 e 5) sancisce il pagamento di un indennizzo, previa perizia di stima, da parte del nuovo concessionario in favore del concessionario precedente. A detta della ricorrente, infatti, la richiamata disposizione andrebbe ad incidere sulla tutela della concorrenza, dal momento che la previsione del pagamento di un indennizzo da parte del concessionario subentrante costituisce una specifica voce del costo dell&#8217;affidamento e, in tal modo, rappresenterebe, per le imprese subentranti, un vero e proprio disincentivo alla partecipazione alla procedura di gara, mentre per il concessionario uscente un indebito vantaggio, con conseguenti effetti distorsivi della concorrenza. Verrebbe, dunque, in rilievo la violazione, ad opera della normativa regionale censurata, dell&#8217;art. 117, comma 2, lett. e), Cost., che prevede la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.</p>
<p> <strong>La questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54 della Legge regionale del Veneto n. 33 del 2002:il contrasto con l&#8217;art. 117, comma 2, lett. e) e l), Cost. .Â  </strong></p>
<p> Messi in evidenza i passaggi fondamentali della vicenda in esame, appare opportuno precisare che l&#8217;art. 54 della L. r. n. 33 del 2002 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) stabilisce, in particolare, che: &#8220;1. La durata delle concessioni è disciplinata dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il comune rilascia, modifica e rinnova le concessioni, applicando le procedure ed i criteri di valutazione di cui all&#8217;allegato S/3, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE subordinando il rilascio di nuove concessioni a seguito di procedura comparativa al pagamento dell&#8217;indennizzo di cui al comma 5. 3. Nel caso di rinnovo della concessione, il comune acquisisce dall&#8217;originario concessionario, una perizia di stima asseverata di un professionista abilitato da cui risulti l&#8217;ammontare del valore aziendale dell&#8217;impresa insistente sull&#8217;area oggetto della concessione; il comune pubblica la perizia nei termini e secondo le modalità  di cui all&#8217;allegato S/3. 4. Le domande di nuova concessione devono essere corredate a pena di esclusione dalla procedura comparativa, da atto unilaterale d&#8217;obbligo in ordine alla corresponsione, entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione, di indennizzo nella misura di cui al comma 5; decorso tale termine senza la corresponsione dell&#8217;indennizzo, si procede all&#8217;aggiudicazione della concessione, condizionata al pagamento dell&#8217;indennizzo, nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all&#8217;esaurimento della stessa. 5. Nell&#8217;ipotesi di concorso di domande, l&#8217;originario concessionario ha diritto ad un indennizzo pari al novanta per cento dell&#8217;ammontare del valore pubblicato ai sensi del comma 3 da parte dell&#8217;eventuale nuovo aggiudicatario.&#8221;.<br /> Tanto precisato in ordine all&#8217;esatto contenuto della disposizione censurata, occorre dare conto delle considerazioni effettuate dal Collegio con riguardo alla non manifesta infondatezza e alla rilevanza della questione di legittimità  costituzionale avente ad oggetto la norma medesima.Â In particolare, con riferimento alla non manifesta infondatezza, il Consesso osserva che il citato articolo 54, nel prevedere, a carico dell&#8217;aggiudicatario della concessione demaniale, il pagamento di un indennizzo in favore del gestore uscente, non sembra operare nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.). Nello specifico, la suddetta previsione sembrerebbe contrastare con il principio di cui all&#8217;art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 59/2010, che ha trasposto, nel nostro ordinamento, quanto previsto dalla direttiva n. 2006/123/CE, e in virtà¹ del quale nell&#8217;ipotesi di una limitata disponibilità  del numero di titoli autorizzatori in relazione ad una determinata attività , si prevede che il rilascio del titolo stesso avvenga per un periodo circoscritto con divieto di rinnovo automatico. Ciù² al fine di evitare che il concessionario uscente possa essere avvantaggiato rispetto agli altri operatori del settore. Da tanto non deriva l&#8217;assoluta esclusione di forme di tutela per il concessionario uscente, soprattutto in considerazione degli investimenti dallo stesso sostenuti, ma occorre, in ogni caso, stabilire dei limiti allo scopo di non aggravare la posizione delle altre imprese di settore, con conseguente restrizione della concorrenza.Â Alla luce di tali considerazioni, i giudici di prime cure ritengono che l&#8217;art. 54 di cui si discute non contempli i suddetti limiti, prevedendo lo stesso che al gestore uscente sia corrisposto un indennizzo pari al novanta per cento del &#8220;valore aziendale dell&#8217;impresa insistente sull&#8217;area oggetto della concessione&#8221;, grandezza dai contorni incerti ed indeterminati, rispetto alla quale la legge regionale non fornisce definizione e non indica concreti criteri di determinazione. La censurata disposizione, dunque, impedisce la parità  di trattamento e l&#8217;uniformità  delle condizioni di mercato sul territorio nazionale e contrasta con l&#8217;art. 117, comma 2, lett. e), Cost., che affida alla competenza esclusiva statale la tutela della concorrenza.Â La Sezione rileva, inoltre, d&#8217;ufficio, il contrasto del richiamato articolo 54 anche con l&#8217;art. 117, comma 2, lett.l), Cost., a mente del quale la materia dell&#8217;ordinamento civile è riservata alla potestà  legislativa esclusiva dello Stato. Tale considerazione trova fondamento nel principio generale, di matrice civilistica, del divieto di arricchimenti privi di giustificazione causale. Tale principio, infatti, dovrebbe essere ritenuto alla base dell&#8217;indennizzo contemplato dall&#8217;art. 54 della legge regionale; l&#8217;indennizzo, infatti, pur attenendo ad una procedura ad evidenza pubblica, riguarda, in ogni caso, un rapporto, quello tra concessionario uscente e concessionario subentrante, riconducibile alle generali regole civilistiche. Ritiene, inoltre, il Collegio che la legge regionale in esame incide anche sulle facoltà  dello Stato in quanto proprietario: l&#8217;art. 54, infatti, deroga all&#8217;art. 49 del Codice della navigazione, secondo il quale &#8220;salvo che sia diversamente stabilito nell&#8217;atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà  dell&#8217;autorità  concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato&#8221;.Â Avuto riguardo, poi, al profilo della rilevanza della questione, osserva il Consesso che l&#8217;interesse della ricorrente consiste, allo stato, nel non dover pagare alcun indennizzo. Ritiene sul punto la società  ricorrente che l&#8217;indennizzo previsto dall&#8217;art. 54 dovrebbe applicarsi soltanto alle ipotesi in cui si proceda ad un rinnovo della concessione e non, invece, ai casi di nuova concessione, come nell&#8217;ipotesi in esame. In proposito, tuttavia, la Sezione chiarisce che dalla corretta interpretazione, sia letterale che teleologica, dell&#8217;art. 54 non può desumersi una differenza di regime per quel che riguarda l&#8217;indennizzo. In particolare, ciù² appare ulteriormente confermato dalla ratio giustificativa dello stesso che può ravvisarsi &#8220;nella volontà  di tutelare gli investimenti effettuati dal gestore uscente sino alla scadenza del periodo di concessione&#8221;. Ne consegue, quindi, che &#8220;la previsione dell&#8217;indennizzo dovuto dall&#8217;aggiudicatario al gestore uscente dell&#8217;area del demanio marittimo si applica in tutti i casi in cui vi siano investimenti effettuati da quest&#8217;ultimo e non ancora ammortizzati (o ammortizzati solo in parte) e, dunque, anche alla fattispecie per cui è causa, essendo del tutto irrilevante, sotto il profilo in esame, che la stessa possa o no configurarsi come &#8216;nuova concessione&#8217; &#8220;. Da tali considerazioni il Collegio fa, dunque, discendere la rilevanza della questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54 rispetto al caso di specie.</p>
<p> <strong>Le concessioni demaniali marittime: tra diritto interno ed europeo  </strong></p>
<p> La pronuncia segnalata costituisce occasione per effettuare alcune considerazioni in ordine al tema della concessioni demaniali marittime che, da tempo, interessa il dibattito giurisprudenziale, interno ed europeo.<br /> La concessione avente ad oggetto beni demaniali di rilievo economico rappresenta una delle modalità  attraverso cui è possibile soddisfare l&#8217;interesse pubblico a cui il bene demaniale tende. In particolare, con la concessione, l&#8217;Amministrazione concede la disponibilità  del bene pubblico ad un soggetto privato, ma resta titolare del bene medesimo.Â Lo strumento in oggetto configura una fattispecie complessa, poichè si è soliti parlare di concessione-contratto; la struttura della concessione è, infatti, composta da un atto unilaterale a monte, che proviene dall&#8217;Amministrazione, e da una convenzione a valle, che presuppone il suddetto atto autoritativo e che contiene la disciplina dei diritti e degli obblighi reciproci tra ente concedente e soggetto concessionario.<br /> Da quanto fin qui esposto deriva, quindi, che il rapporto concessorio ha una doppia natura, da un lato pubblicistica, stante la necessaria adozione, da parte della P.a., di un provvedimento autoritativo e, dall&#8217;altro privastistica, in virtà¹ della regolamentazione consensuale dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio medesimo. In base a tale rapporto, quindi, in capo al privato sorge un diritto personale di godimento del bene pubblico con esclusione dei soggetti terzi e a fronte dell&#8217;obbligo di pagare un canone alla stessa Amministrazione.Â In particolare, per ciù² che riguarda il diritto del privato di esclusione dall&#8217;utilizzo del bene nei confronti dei terzi, è possibile affermare che lo stesso derivi dal fatto che il privato medesimo, beneficiario della concessione, prende il posto della Pubblica Amministrazione con conseguente trasferimento anche dei poteri di matrice pubblicistica in ordine alla gestione e tutela del bene pubblico. E&#8217; importante, inoltre, considerare che il privato è titolare di una posizione di interesse legittimo nei confronti della P.a., la quale è tenuta a rispettare le norme di legge ove decida di intervenire in via autoritativa e unilaterale sul rapporto concessorio.<br /> Tanto chiarito in ordine alla concessione e alle caratteristiche proprie dell&#8217;istituto, è necessario osservare che il privato, nell&#8217;esercitare il diritto personale di godimento sul bene pubblico oggetto della concessione, ove si tratti di beni demaniali di rilevanza economica, può ottenere un concreto vantaggio economico.Â Tale circostanza porta, quindi, a porsi il problema dell&#8217;individuazione del concessionario da parte dell&#8217;Amministrazione: ci si chiede, nello specifico, se considerate le caratteristiche del bene, vale a dire la rilevanza economica e il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico, la P.a. sia libera nell&#8217;individuazione del soggetto privato a cui concedere la disponibilità  del bene medesimo, oppure se la stessa debba optare per lo strumento dell&#8217;evidenza pubblica nel rispetto dei principi comunitari in materia, ovvero non discriminazione, parità  di trattamento, libera concorrenza, al fine di garantire l&#8217;effettiva partecipazione di tutti gli operatori economici del settore alla possibilità  di guadagno che discende dai beni pubblici di cui si discute.<br /> Il problema evidenziato si è posto con particolare riferimento alle concessioni di beni del demanio marittimo che sono, appunto, beni demaniali aventi rilevanza economica.<br /> Allo scopo di risolvere il quesito posto, appare utile effettuare una ricostruzione del quadro normativo di riferimento per le concessioni demaniali marittime e degli interventi legislativi e giurisprudenziali succedutisi sul punto.<br /> Innanzitutto, è necessario osservare che in origine l&#8217;articolo 37, comma 2, del Codice della Navigazione prevedeva il cosiddetto &#8216;diritto di insistenza&#8217; a favore dell&#8217;originario soggetto concessionario. Con tale previsione, dunque, il Legislatore accordava preferenza al precedente concessionario del bene rispetto all&#8217;eventuale concessionario successivo.<br /> Ci si è, quindi, domandati se tale disposizione potesse considerarsi compatibile con i principi del diritto comunitario, nonchè con l&#8217;orientamento della Corte di Giustizia Ue che ha ritenuto applicabili anche alle concessioni di beni pubblici le regole in materia di procedure ad evidenza pubblica.<br /> La risposta a tale interrogativo è negativa, nel senso che il meccanismo originariamente contemplato dall&#8217;art. 37, comma 2, del Codice della Navigazione, nel garantire al concessionario scaduto la conservazione della disponibilità  del bene pubblico, si pone in contrasto con il diritto comunitario.<br /> Dato atto di questa incompatibilità  tra la norma interna e il sistema comunitario, tanto il Legislatore italiano quanto la giurisprudenza sono intervenuti sulla richiamata disposizione al fine di risolvere tale situazione di contrasto.<br /> In un primo momento, la giurisprudenza amministrativa ha fornito alcune interpretazioni correttive del citato articolo 37, ritenendo, in particolare, che il medesimo non dovesse essere inquadrato nella categoria di diritto soggettivo, ma rappresentasse un mero limite interno alla discrezionalità  della P.a. nell&#8217;atto della riassegnazione del bene oggetto di concessione scaduta. In accordo con tale impostazione e nell&#8217;intento di adeguarsi alla normativa europea, i giudici amministrativi italiani riconoscono, quindi, la necessità  che l&#8217;Amministrazione proceda con l&#8217;espletazione di una gara per la riassegnazione del bene, ma, allo stesso tempo, continuano ad assegnare all&#8217;Amministrazione medesima la possibilità  di assicurare al precedente concessionario una posizione di vantaggio, a tutela dell&#8217;equilibrio finanziario dello stesso, il quale, nel periodo della precedente concessione, ha comunque sostenuto dei costi per la gestione del bene.Â La posizione giurisprudenziale richiamata, tuttavia, appare non conforme al panorama comunitario, stante il divario persistente tra la posizione del precedente concessionario e quella degli altri operatori economici del settore, con conseguente violazione di un altro principio comunitario proprio dell&#8217;evidenza pubblica, vale a dire la par condicio tra gli operatori medesimi.<br /> Il perdurante divario tra diritto interno e diritto europeo nel settore delle concessioni demaniali marittime porta all&#8217;apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell&#8217;Italia da parte della Commissione europea per il mancato adeguamento della stessa alla Direttiva 123/2006/CE, la cosiddetta Direttiva Servizi.<br /> Con tale atto, l&#8217;Ue, in materia di concessioni di beni demaniali, prevede una durata limitata delle stesse, esclude ogni automatismo nel rinnovo delle medesime e, infine, non attribuisce alcun tipo di vantaggio a favore del precedente concessionario del bene.<br /> Tanto rilevato, occorre, quindi, dare conto dei principali interventi del Legislatore italiano in proposito.<br /> A seguito dell&#8217;apertura della procedura di infrazione, infatti, numerosi sono stati i tentativi di adeguare l&#8217;assetto normativo interno ai principi comunitari di libera concorrenza, tutela della par condicio, libertà  di stabilimento, proporzionalità , non discriminazione.<br /> Il Governo italiano, tuttavia, se, da un lato, ha abrogato il comma 2 dell&#8217;art. 37, abolendo, in tal modo, il diritto di insistenza riconosciuto al precedente concessionario del bene, dall&#8217;altro lato, ha introdotto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in scadenza, dapprima fino al 31 dicembre 2012, successivamente fino al 31 dicembre 2015 e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2020.  Appare evidente, quindi, che tali interventi non hanno comportato una modifica positiva e conforme al diritto europeo del regime interno delle concessioni demaniali marittime, ma, al contrario, risultano ancora in netto contrasto con quanto previsto dalla Direttiva Servizi che esclude ogni sorta di automatismo nel rinnovo delle concessioni in scadenza.<br /> Il quadro normativo, come fin qui delineato, si pone, quindi, ancora una volta in una posizione di incompatibilità  con i principi europei e con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia.<br /> Alla luce di tali considerazioni, quindi, la giurisprudenza amministrativa è nuovamente intervenuta sul tema, prendendo spunto anche da una pronuncia della Corte costituzionale, la n. 2 del 2014, con cui la Consulta ha dichiarato l&#8217;illegittimità  costituzionale di una norma della Regione Toscana, avente ad oggetto la proroga automatica di alcuni contratti di affidamento in concessione di servizi pubblici locali, per contrasto con l&#8217;art. 117, comma 1 e comma 2, lett. e), Cost. .<br /> La Corte, nel rilevare l&#8217;incompatibilità  della suddetta norma regionale con l&#8217;art. 117, comma 1 e comma 2, lett. e), Cost., chiarisce che la disposizione medesima viola i principi comunitari in materia di concorrenza, libertà  di stabilimento e disparità  di trattamento tra gli operatori economici e richiama anche un proprio precedente avente ad oggetto proprio un caso di concessioni demaniali marittime. A conclusione del proprio percorso argomentativo, quindi, il Collegio costituzionale propende per la necessità  che l&#8217;Amministrazione, nella scelta del soggetto concessionario, espleti una gara pubblica, intesa quale strumento volto a garantire il rispetto e la concreta attuazione della libera concorrenza, in accordo con il quadro comunitario in materia.<br /> Sulla scia della decisione della Consulta, dunque, la giurisprudenza amministrativa ha, in primo luogo, tentato di individuare i limiti concreti a cui l&#8217;Amministrazione è sottoposta nel concedere un bene in concessione e, in secondo luogo, ha deferito alla Corte di Giustizia Ue la questione della compatibilità  della normativa italiana in materia di concessioni demaniali marittime con i principi comunitari espressi tanto dalla Corte medesima, quanto nella Direttiva Servizi del 2006.  Con riferimento all&#8217;individuazione dei limiti a cui l&#8217;Amministrazione deve attenersi nel concedere la disponibilità  di un bene demaniale, è stato ribadito preliminarmente che, in sede di rinnovo della concessione, il precedente concessionario deve trovarsi in una situazione di uguaglianza con gli altri operatori economici, non potendo il medesimo vantare una aspettativa alla prosecuzione del rapporto concessorio.Â Tanto precisato, è, dunque, necessario chiarire che i principi generali, contenuti nel Trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione Europea e posti a tutela del buon funzionamento del mercato unico, in accordo con una costante interpretazione della giurisprudenza nazionale e comunitaria, devono ritenersi applicabili a qualsiasi tipo di contratto che involga l&#8217;interesse concorrenziale degli operatori economici di un determinato settore, a prescindere dal fatto che ci si trovi in presenza o meno di un appalto di lavori, di servizi o di forniture.<br /> Ciù² che viene in rilievo è, infatti, il coinvolgimento del richiamato interesse concorrenziale e tanto può accadere anche nell&#8217;ipotesi di una concessione di beni demaniali di rilevanza economica, quali sono, appunto, le concessioni demaniali marittime.<br /> Come giù  rilevato in precedenza, infatti, la concessione avente ad oggetto un bene demaniale di rilevanza economica costituisce un modello di gestione del bene medesimo da cui può derivare un occasione di guadagno per il soggetto che beneficia della concessione medesima.<br /> Tale ultima circostanza giustifica, dunque, la necessità  di osservare i principi europei di libertà  di stabilimento, parità  di trattamento, trasparenza, non discriminazione e ciù² si riversa, inevitabilmente, anche sulla scelta del soggetto concessionario.<br /> In virtà¹ di tali considerazioni è, quindi, possibile ritenere che la P.a., nell&#8217;effettuare la scelta di cui si discute, deve, in primo luogo, espletare una gara che abbia carattere pubblico e sia, quindi, preceduta dalla pubblicazione del bando; in secondo luogo, essa è tenuta a fornire ai partecipanti alla gara tutte le informazioni necessarie e relative, nello specifico, ai criteri di selezione e di assegnazione, all&#8217;oggetto della concessione, nonchè alla durata della medesima. Tale ultimo dato, in particolare, è fondamentale, in quanto l&#8217;interesse dell&#8217;operatore alla concessione è direttamente proporzionale alla durata della stessa: per cui, minore è la durata della concessione, minore è l&#8217;interesse dell&#8217;operatore alla medesima.Â Con pronuncia del 2016, la Corte di Giustizia UE ha ribadito che il meccanismo della proproga automatica delle concessioni demaniali marittime appare in netto contrasto con i principi europei di libertà  di stabilimento, non discriminazione e tutela della concorrenza, essendo necessario garantire lo svolgimento di una gara pubblica al fine di assicurare la partecipazione a tutti gli operatori del settore. Tuttavia, l&#8217;organo di giustizia europeo precisa che una eventuale deroga al principio di parità  di trattamento tra operatori potrebbe essere giustificata in virtà¹ di motivi imperativi di interesse generale, quale, ad esempio, il legittimo affidamento maturato in capo al concessionario uscente e da verificare in concreto e sulla scorta di criteri oggettivi.Â </p>
<p> L&#8217;intera ordinanza è suÂ <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/25087">https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/25087</a><br /> </div>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/5/2019 n.651</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-27-5-2019-n-651/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-27-5-2019-n-651/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/5/2019 n.651</a></p>
<p>M.Nicolosi Pres., P.De Berardinis Est. PARTI: Bipark S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Ugo Zovatto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nive Lorenzato e Riccardo Maria Zanchetta c. Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ludovico Marco Benvenuti nonchè</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-27-5-2019-n-651/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/5/2019 n.651</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-27-5-2019-n-651/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/5/2019 n.651</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M.Nicolosi Pres., P.De Berardinis Est. PARTI: Bipark S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Ugo Zovatto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nive Lorenzato e Riccardo Maria Zanchetta c. Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ludovico Marco Benvenuti nonchè Villaggio Turistico Internazionale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Alberto Granzotto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Barel ed Emilio Caucci e con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Francesco Acerboni ; Cestari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Giuseppe Cestari, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimo Carlin .</span></p>
<hr />
<p>Concessioni demaniali: questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54 della Legge regionale del Veneto n. 33 del 2002.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Costituzione Italiana- Autorizzazioni e concessioni &#8211; concessioni demaniali &#8211; demanio marittimo &#8211; art. 54 legge regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33 &#8211; contrasto con l&#8217;articolo Â 117, secondo comma, lett. e) (tutela della concorrenza) e lett. l) (ordinamento civile)- questione di legittimità  costituzionale va proposta .</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Va sollevata dinanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54 della legge regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33, nella parte in cui (commi da 2 a 5) prevede che il rilascio delle concessioni demaniali marittime in esito a procedura comparativa sia subordinato alla corresponsione, a carico dell&#8217;aggiudicatario, di un indennizzo in favore del gestore uscente, e stabilisce criteri e modalità  di determinazione del predetto indennizzo, per violazione dell&#8217;articolo 117, secondo comma, lett. e) (tutela della concorrenza) e lett. l) (ordinamento civile), Cost..</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>ORDINANZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 976 del 2018, proposto dalla</p>
<p> Bipark S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, dr. Ugo Zovatto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nive Lorenzato e Riccardo Maria Zanchetta e con domicilio fissato presso gli indirizzi di <em>&#8220;P.E.C.</em>&#8221; indicati nel ricorso</p>
<p> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ludovico Marco Benvenuti e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Venezia, Santa Croce, n. 205<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Villaggio Turistico Internazionale S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, dr. Alberto Granzotto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Barel ed Emilio Caucci e con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Francesco Acerboni, in Venezia-Mestre, via Torino, n. 125<br /> <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> Cestari S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, sig. Giuseppe Cestari, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimo Carlin e con domicilio digitale come da &#8220;<em>P.E.C.</em>&#8221; da Registri di Giustizia <strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;esecuzione,</em><br /> &#8211; della nota del Comune di S. Michele al Tagliamento n. 0021074 del 5 luglio 2018, recante rigetto delle osservazioni sull&#8217;avviso della gara per l&#8217;aggiudicazione della concessione demaniale marittima, presentate dalla società  ricorrente;<br /> &#8211; dell&#8217;avviso di gara del Comune di S. Michele al Tagliamento n. 0012457 del 27 aprile 2018, avente ad oggetto l&#8217;aggiudicazione della concessione demaniale marittima di un tratto di arenile in Bibione, nella parte in cui prevede l&#8217;importo dell&#8217;indennizzo che il concorrente deve impegnarsi a pagare, in caso di aggiudicazione, al concessionario uscente;<br /> &#8211; se del caso, della nota regionale n. 426495 del 24 settembre 2012, richiamata nella nota comunale n. 0021074 del 5 luglio 2018;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente<br /> nonchè, se del caso, per la disapplicazione<br /> dell&#8217;art. 54 della l.r. n. 33/2002 e del relativo allegato S/3<br /> e, se del caso,<br /> per la valutazione della rimessione alla Corte costituzionale del giudizio di legittimità  costituzionale delle suddette norme, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lett. e), Cost..</p>
<p> Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br /> Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br /> Visti la memoria di costituzione e difensiva e i documenti depositati dal Comune di S. Michele al Tagliamento;<br /> Visti, altresì, l&#8217;atto di costituzione in giudizio, la memoria difensiva e i documenti depositati della Villaggio Turistico Internazionale S.r.l.;<br /> Viste l&#8217;ordinanza n. 386/2018 del 4 ottobre 2018, con cui è stata accolta l&#8217;istanza cautelare proposta dalla Bipark S.r.l., e l&#8217;ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 130/2019 del 17 gennaio 2019, con cui è stato respinto l&#8217;appello proposto contro la precedente;<br /> Vista l&#8217;istanza di modifica o revoca dell&#8217;ordinanza cautelare, presentata ai sensi dell&#8217;art. 58 c.p.a. dal Comune di S. Michele al Tagliamento;<br /> Viste la memoria e la documentazione della Bipark S.r.l.;<br /> Viste, altresì, la memoria e la documentazione della Villaggio Turistico Internazionale S.r.l.;<br /> Vista l&#8217;ordinanza n. 29/2019 del 24 gennaio 2019, con la quale è stata respinta l&#8217;istanza di modifica o revoca dell&#8217;ordinanza cautelare;<br /> Visto l&#8217;atto di intervento <em>ad adiuvandumÂ </em>depositato dalla Cestari S.r.l. il 7 febbraio 2019;<br /> Visti le memorie, i documenti e le repliche delle parti;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Nominato relatore nell&#8217;udienza pubblica del 3 aprile 2019 il dott. Pietro De Berardinis;<br /> Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;</p>
<p> 1. L&#8217;articolo 54 della legge regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (recante &#8220;<em>Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo</em>&#8220;) così recita:<br /> &#8220;<em>Procedura comparativa in materia di concessioni.</em><br /> <em>1. La durata delle concessioni è disciplinata dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni.</em><br /> <em>2. Il comune rilascia, modifica e rinnova le concessioni, applicando le procedure ed i criteri di valutazione di cui all&#8217;allegato S/3, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE subordinando il rilascio di nuove concessioni a seguito di procedura comparativa al pagamento dell&#8217;indennizzo di cui al comma 5.</em><br /> <em>3. Nel caso di rinnovo della concessione, il comune acquisisce dall&#8217;originario concessionario, una perizia di stima asseverata di un professionista abilitato da cui risulti l&#8217;ammontare del valore aziendale dell&#8217;impresa insistente sull&#8217;area oggetto della concessione; il comune pubblica la perizia nei termini e secondo le modalità  di cui all&#8217;allegato S/3.</em><br /> <em>4. Le domande di nuova concessione devono essere corredate a pena di esclusione dalla procedura comparativa, da atto unilaterale d&#8217;obbligo in ordine alla corresponsione, entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione, di indennizzo nella misura di cui al comma 5; decorso tale termine senza la corresponsione dell&#8217;indennizzo, si procede all&#8217;aggiudicazione della concessione, condizionata al pagamento dell&#8217;indennizzo, nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all&#8217;esaurimento della stessa.</em><br /> <em>5. Nell&#8217;ipotesi di concorso di domande, l&#8217;originario concessionario ha diritto ad un indennizzo pari al novanta per cento dell&#8217;ammontare del valore pubblicato ai sensi del comma 3 da parte dell&#8217;eventuale nuovo aggiudicatario.</em>&#8220;.<br /> 2. La società  ricorrente, Bipark S.r.l., espone di essere un operatore del settore turistico, interessato a partecipare alla gara per l&#8217;aggiudicazione della concessione demaniale marittima relativa ad un tratto di arenile sito in Comune di S. Michele al Tagliamento (VE), loc. Bibione, prospiciente il Villaggio Turistico Internazionale. Si tratta di un&#8217;area distinta in catasto al fg. n. 49, mappali nn. 1675 &#8211; 1671 &#8211; 1674, con superficie di circa mq. 26.000.<br /> 2.1. La ricorrente ha giù  promosso un contenzioso dinanzi a questo Tribunale, con cui ha impugnato il precedente avviso pubblico della procedura comparativa di aggiudicazione della ridetta concessione demaniale marittima, ritenendo che la disciplina di gara da esso posta avesse valenza autonomamente escludente o, comunque, valenza fortemente limitativa della possibilità  di presentare una domanda in concorrenza rispetto al concessionario uscente. Il giudizio instaurato si è concluso con la sentenza di questo Tribunale n. 399/2017 del 27 aprile 2017, la quale, in accoglimento del ricorso, ha annullato gli atti impugnati e,Â <em>in primis</em>, l&#8217;avviso pubblico. Ciù², sia per la sovrapposizione, ad opera dell&#8217;avviso, tra termine di proposizione delle osservazioni sulla domanda di rilascio o rinnovo della concessione demaniale inoltrata dal concessionario uscente (Villaggio Turistico Internazionale S.r.l.) e termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per l&#8217;aggiudicazione della concessione stessa, sia per le modalità  di fissazione del valore del complesso aziendale del concessionario uscente, su cui si calcola l&#8217;indennizzo a questo dovuto: valore determinato unilateralmente dal concessionario medesimo in € 11.563.657,00, senza nessuna valutazione da parte del Comune circa la congruenza di un simile onere economico.<br /> 2.2. Con il ricorso in epigrafe indicato Bipark S.r.l. ha ora impugnato gli atti della nuova procedura comparativa volta all&#8217;aggiudicazione della concessione di cui si discute e precisamente:<br /> &#8211; la nota del Comune di S. Michele al Tagliamento n. 0021074 del 5 luglio 2018, recante rigetto delle osservazioni sull&#8217;avviso della gara, presentate dalla ricorrente ai sensi dell&#8217;art. 21 del Regolamento comunale &#8220;<em>per l&#8217;uso del demanio marittimo</em>&#8221; e dell&#8217;allegato S/3, lett. a), della l.r. n. 33/2002, secondo la lettura che di tali norme ha dato la citata sentenza n. 399/2017 (la quale ha distinto il termine per la proposizione di osservazioni da quello della presentazione delle domande di partecipazione alla gara);<br /> &#8211; il nuovo avviso di gara del Comune di S. Michele al Tagliamento, n. 0012457 del 27 aprile 2018, nella parte in cui prevede l&#8217;importo dell&#8217;indennizzo che il concorrente deve impegnarsi a pagare, in caso di aggiudicazione, al concessionario uscente, indicandolo nel 90% del valore aziendale stimato (€ 2.246.000,00), ma facendo salva al punto 3 &#8220;<em>in relazione al giudizio attualmente pendente, diversa disposizione giudiziaria che ripristini il valore di cui al punto 1Â </em>(€ 11.563.657,00)<em>Â o che stabilisca un diverso valore</em>&#8220;;<br /> &#8211; se del caso, la nota regionale n. 426495 del 24 settembre 2012, richiamata nella nota comunale n. 0021074 del 5 luglio 2018.<br /> 2.3. Tra i motivi di impugnazione specificatamente dedotti dalla società  ricorrente vi è &#8211; al n. 1) &#8211; la contrarietà  all&#8217;art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. dell&#8217;art. 54 della l.r. n. 33/2002, nella parte in cui (commi 2, 3, 4 e 5) prevede il pagamento di un indennizzo, previa perizia di stima, da parte del nuovo concessionario in favore del concessionario uscente. Ne seguirebbero effetti invalidanti sugli atti impugnati, essendosi l&#8217;avviso di gara conformato alla suindicata legge regionale con il prevedere, al punto 3, nonchè alle lettere D) ed E), l&#8217;impegno del concorrente &#8220;<em>affinchè la sua domanda possa essere oggetto della comparazione</em>Â (&#038;.) <em>a presentare e sottoscrivere </em>(&#038;.) <em>dichiarazione di impegno alla corresponsione dell&#8217;indennizzo pari al 90% del valore aziendale stimato</em>Â (&#038;.)&#8221;.<br /> 2.4. In particolare, la ricorrente richiama le precedenti pronunce della Corte costituzionale che hanno dichiarato l&#8217;illegittimità  dell&#8217;art. 5 della l. Reg. Veneto 16 febbraio 2010, n. 13 (n. 213 del 18 luglio 2011), dell&#8217;art. 2, comma 1, lettere c) e d), della l. Reg. Toscana 9 maggio 2016, n. 31 (n. 157 del 7 luglio 2017), nonchè dell&#8217;art. 49 della l. Reg. Friuli Venezia Giulia 21 aprile 2017, n. 10 (n. 109 del 30 maggio 2018). Da dette pronunce emergerebbe l&#8217;illegittimità  dell&#8217;art. 54 della l.r. n. 33/2002, in quanto si tratterebbe di disposizione che incide sulla tutela della concorrenza. Essa, infatti, al pari di quelle dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, nel prevedere il pagamento di un indennizzo da parte del concessionario subentrante, influisce sulle prospettive di acquisizione della concessione, rappresentando una delle componenti del costo dell&#8217;affidamento: più¹ in dettaglio, la previsione di un indennizzo potrebbe costituire, per le imprese diverse dal concessionario uscente, un disincentivo alla partecipazione alla procedura di gara, mentre per quest&#8217;ultimo integrerebbe un indebito vantaggio, in modo da determinare una restrizione della concorrenza.<br /> 2.5. In definitiva, la normativa regionale censurata dalla ricorrente violerebbe la competenza esclusiva statale in materia di &#8220;<em>tutela della concorrenza</em>&#8221; non essendo, peraltro, nemmeno qualificabile come &#8220;<em>pro-concorrenziale</em>&#8220;. Di qui la ritenuta violazione del parametro di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lett. e), Cost..<br /> 3. Il Collegio reputa che nel caso di specie sussistano i requisiti di legge (art. 23 della l. n. 87/1953) per promuovere l&#8217;incidente di costituzionalità  e precisamente &#8211; oltre al parametro costituzionale in tesi violato &#8211; la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità  costituzionale sollevata da parte ricorrente.<br /> 3.1. Quanto alla non manifesta infondatezza, si osserva anzitutto che l&#8217;art. 54 della l. Reg. Veneto n. 33/2002, nel prevedere la corresponsione, da parte dell&#8217;aggiudicatario della concessione demaniale, di un indennizzo in favore del gestore uscente, non sembra rispettoso della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza prevista dell&#8217;art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.. In particolare, la disciplina regionale contrasta con il principio &#8211; dettato dall&#8217;art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 59/2010 &#8211; a sua volta recante la trasposizione nel diritto interno della direttiva n. 2006/123/CE &#8211; secondo cui, ove il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività  di servizi sia limitato, il titolo è rilasciato per una durata limitata, non può essere rinnovato automaticamente e &#8211; ciù² che qui rileva &#8211; non possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente.<br /> 3.1.1. Detto principio non consente di escludere in assoluto che, allo spirare della concessione, possa riconoscersi entro certi limiti una tutela agli investimenti realizzati dal concessionario, soprattutto se effettuati durante un&#8217;epoca in cui egli poteva confidare sulla stabilità  del titolo concessorio, in forza del cd. diritto di insistenza o delle proroghe <em>ope legis</em>. Ad avviso del Collegio, nondimeno, tali limiti vengono superati dalla previsione, ad opera dell&#8217;art. 54 cit., dell&#8217;attribuzione al gestore uscente di un indennizzo pari al novanta per cento di una grandezza dai contorni incerti ed indeterminati, quale il &#8220;<em>valore aziendale dell&#8217;impresa insistente sull&#8217;area oggetto della concessione</em>&#8221; indicato dal comma 3 del ridetto art. 54. Di questa grandezza, infatti, la legge regionale non fornisce alcuna definizione, nè i criteri per la sua quantificazione, e l&#8217;assoluta incertezza che regna al riguardo è dimostrata proprio dalla vicenda contenziosa di cui si discute, nella quale ad una prima stima &#8211; stabilita unilateralmente dal gestore uscente &#8211; di € 11.563.657,00, ha fatto seguito &#8211; dopo la sentenza n. 399/2017 cit. &#8211; una seconda valutazione, eseguita questa volta del Comune, di importo (€ 2.246.000,00) pur sempre assai elevato, ma totalmente divergente dal precedente.<br /> 3.1.2. Il Legislatore regionale dà  vita, in questo modo, ad un&#8217;eccessiva barriera a discapito dei nuovi entranti nel settore economico di interesse, avendo, il coacervo dei beni cui si riferisce l&#8217;indennizzo da pagare, confini incerti, suscettibili di comprendere sia beni giù  in proprietà  del gestore uscente, sia beni (immobili) che in linea di principio dovrebbero risultare automaticamente acquisiti al demanio per accessione. In ogni caso, l&#8217;art. 54 cit. contrasta con l&#8217;esigenza di garantire la parità  di trattamento e l&#8217;uniformità  delle condizioni di mercato sull&#8217;intero territorio nazionale: esigenza che &#8211; si ritiene &#8211; può essere assicurata solo dal Legislatore statale, nell&#8217;esercizio della potestà  esclusiva <em>ex</em>art. 117, secondo comma, lett. e), Cost..<br /> 3.1.3. In definitiva, come giù  evidenziato dalla Corte costituzionale nelle pronunce richiamate al par. 2.4, l&#8217;obbligo di indennizzo &#8211; cui è subordinato il subentro nella concessione &#8211; incide sulle possibilità  di accesso al mercato di riferimento e sulla regolazione uniforme dello stesso e può costituire, per le ditte diverse dal concessionario uscente, un disincentivo a partecipare alla procedura concorsuale che conduce all&#8217;affidamento: di qui la violazione del precetto costituzionale appena citato, che affida alla potestà  legislativa esclusiva statale la tutela della concorrenza, non potendo neppure la normativa regionale censurata qualificarsi come &#8220;<em>pro-concorrenziale</em>&#8220;.<br /> 3.2. Il Collegio, peraltro, ritiene di dover sollevare <em>ex officio</em>Â la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54 cit. anche sotto il profilo del contrasto di tale disposizione con l&#8217;art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., che riserva alla potestà  legislativa esclusiva dello Stato la materia dell&#8217;ordinamento civile: ciù², in considerazione della <em>ratio</em>Â da attribuire alla previsione dell&#8217;indennizzo contenuta nella norma regionale, che &#8211; come si vedrà Â <em>infra</em>Â (v. par. 4.7) &#8211; viene fatta risiedere nel principio civilistico del divieto di arricchimenti ingiustificati. E&#8217; il caso di sottolineare, al riguardo, che la previsione di un indennizzo, pur inserendosi all&#8217;interno della disciplina pubblicistica di una procedura ad evidenza pubblica, attiene al rapporto &#8211; di schietto sapore privatistico &#8211; tra due soggetti (il gestore uscente e il subentrante), disciplinato dalle comuni regole civilistiche.<br /> 3.2.1. La violazione del limite dell&#8217;ordinamento civile emerge anche da un altro punto di vista e cioè per la deroga, che la disciplina regionale introduce, all&#8217;art. 49 cod. nav., ai sensi del quale &#8220;<em>salvo che sia diversamente stabilito nell&#8217;atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà  dell&#8217;autorità  concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato</em>&#8221; (e con facoltà  per la P.A., qualora il concessionario non esegua la demolizione, di provvedervi d&#8217;ufficio). La legge regionale, quindi, va a incidere sulle facoltà  che spettano allo Stato in quanto proprietario: ma tali facoltà  ineriscono alla capacità  giuridica dello Stato quale soggetto giuridico, secondo i principi dell&#8217;ordinamento civile.<br /> 3.3. Occorre aggiungere, sul punto, che nessuna ricaduta sul piano della non manifesta infondatezza della suesposta questione di costituzionalità  può desumersi dal fatto che la sentenza n. 399/2017 cit. abbia accolto l&#8217;impugnazione del precedente avviso di gara per i motivi che si sono poc&#8217;anzi ricordati al par. 2.1, senza affrontare il tema della legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54 cit., sebbene la relativa questione di costituzionalità  fosse stata sollevata &#8211; peraltro in subordine: cfr. il par. 4.2 della sentenza &#8211; negli stessi termini anche in quel giudizio. Non si può certo sostenere che questo T.A.R., non avendo &#8211; come insiste a sottolineare il Comune &#8211; pregiudizialmente considerato l&#8217;art. 54 della l.r. n. 33/2002 incostituzionale, abbia disatteso (e così per implicito respinto) la questione &#8211; giù  allora &#8220;<em>ampiamente sollevata</em>&#8221; &#8211; della violazione ad opera della legge regionale della potestà  esclusiva dello Stato nella materia in esame, e che addirittura in modo analogo si sia comportato il Consiglio di Stato in sede di domanda di sospensione della ridetta sentenza.<br /> 3.4. L&#8217;adito T.A.R., nella decisione in commento, si è uniformato alla regola per cui la graduazione dei motivi e delle domande ad opera della parte vincola il giudice (v. C.d.S., A.P., 27 aprile 2015, n. 5, par. 8): di tal chè, una volta accolti la domanda e i motivi proposti in via principale in quel giudizio, l&#8217;esame delle questioni sollevate in subordine (quindi della questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54 cit.) era precluso, come afferma esplicitamente il par. 12 della sentenza n. 399/2017. Nè, ad avviso del Collegio, possono desumersi argomenti dalla pronuncia resa dal Consiglio di Stato in sede di domanda di sospensione della sentenza n. 399/2017 cit., atteso il carattere necessariamente sommario e provvisorio di tale pronuncia.<br /> 4. Con riferimento, invece, alla rilevanza della questione sollevata, il discorso è più¹ articolato e merita di essere sviluppato sotto molteplici profili.<br /> 4.1. Da un lato, infatti, si osserva che in sede cautelare l&#8217;istanza di sospensiva è stata accolta sotto un aspetto diverso da quello ora in esame e cioè per il fatto che, anche ad ammettere l&#8217;applicabilità  alla fattispecie dell&#8217;indennizzo a favore della concessionaria uscente, tale indennizzo non era determinato con la necessaria chiarezza nell&#8217;avviso di gara, per come inteso della nota comunale del 5 luglio 2018, a sua volta oggetto di impugnativa (v. ordinanza n. 386/2018 del 4 ottobre 2018). L&#8217;istanza cautelare, invero, è stata accolta perchè la nota <em>de qua</em>Â affermava che l&#8217;importo da pagare sulla base della perizia di stima (il 90% di € 2.246.000,00) sarebbe potuto variare in dipendenza dell&#8217;esistenza di un giudizio &#8220;<em>tuttora pendente, come noto e richiamato dall&#8217;avviso</em>&#8221; (v. punto 3 di questo): il richiamo all&#8217;attuale pendenza del giudizio ha indotto il Collegio ad individuarlo univocamente negli appelli avverso la sentenza di questo Tribunale n. 399/2017 cit., promossi sia dal Comune di S. Michele al Tagliamento, sia dalla controinteressata Villaggio Turistico Internazionale S.r.l., poichè l&#8217;eventuale accoglimento dell&#8217;uno o dell&#8217;altro appello avrebbe verosimilmente riportato l&#8217;ammontare del valore aziendale, su cui va calcolato l&#8217;indennizzo, alla cifra originaria prefissata in via unilaterale dalla controinteressata (€ 11.563.657,00).<br /> 4.2. Senonchè in corso di causa è stata prodotta dalle parti documentazione comprovante l&#8217;abbandono del giudizio di appello ad opera sia del Comune, sia della controinteressata, con il corollario che, per questo verso, l&#8217;interesse di Bipark S.r.l. è venuto meno, non sussistendo più¹ il pericolo, per le imprese interessate a concorrere alla gara, di vedersi (in corso di procedura o anche dopo) modificato <em>in pejusÂ </em>(e notevolmente) l&#8217;importo dell&#8217;indennizzo che si sono impegnate a pagare al concessionario uscente, in caso di aggiudicazione. Il tutto, anche alla stregua della rinuncia, ad opera della controinteressata (v. doc. 34), al valore aziendale di € 11.563.657,00 indicato per il calcolo dell&#8217;indennizzo nella prima perizia di stima, allegata all&#8217;avviso del 16 giugno 2016 (e cioè l&#8217;avviso annullato dalla sentenza n. 399/2017).<br /> 4.3. Nondimeno, rimane fermo, con ogni evidenza, l&#8217;interesse di Bipark S.r.l. di partecipare alla gara senza dover corrispondere nessun indennizzo alla Villaggio Turistico Internazionale S.r.l., nemmeno nella misura ridotta derivante dal valore dei beni aziendali (€ 2.246.000,00) indicato nella perizia di stima fatta propria dal Comune e richiamata nell&#8217;avviso del 27 aprile 2018. In altre parole, l&#8217;interesse azionato dalla ricorrente, sotto il profilo in esame, non è più¹ quello di avere certezza sull&#8217;ammontare dell&#8217;indennizzo da corrispondere, nè di pagare una somma inferiore, bensì quello di non dover pagare alcun indennizzo.<br /> 4.4. La rilevanza della questione di costituzionalità  emerge anche sotto un altro aspetto e cioè quello dell&#8217;applicazione della disciplina dettata dall&#8217;art. 54 della l.r. n. 33/2002 in materia di indennizzo da versare al concessionario uscente (commisurato al 90% del valore aziendale dell&#8217;impresa installata sull&#8217;area oggetto di concessione) a tutte le ipotesi in cui, a seguito di una procedura comparativa, vi sia la successione di un nuovo concessionario al precedente, ivi compreso il caso della modifica della concessione. Tale applicazione &#8211; sostenuta dal Comune (che richiama la nota della Regione prot. n. 426495 del 24 settembre 2012) e dalla controinteressata &#8211; viene contestata dalla Bipark S.r.l. con altra censura, contenuta anch&#8217;essa nel primo motivo di ricorso. Più¹ in particolare, la società  assume che la disciplina in materia di indennizzo <em>ex</em>Â art. 54 cit. si applicherebbe solo alle ipotesi di &#8220;<em>rinnovo della concessione</em>&#8221; e non giù  a quelle di &#8220;<em>nuova concessione</em>&#8220;, e che il presente contenzioso riguarderebbe proprio una &#8220;<em>nuova concessione</em>&#8220;: in relazione all&#8217;aggiudicazione di questa, perciù², l&#8217;avviso pubblico non avrebbe dovuto prevedere nessun obbligo di indennizzo a carico dell&#8217;impresa aggiudicataria ed a favore del gestore uscente.<br /> 4.5. Che la fattispecie all&#8217;esame sia riconducibile all&#8217;ambito della &#8220;<em>nuova concessione</em>&#8220;, la ricorrente lo ricava dai seguenti indici:<br /> a) la concessione demaniale rilasciata dal Comune alla Villaggio Turistico Internazionale S.r.l. il 1° giugno 2011 era giù  scaduta al 31 dicembre 2016, non avendo la suddetta concessionaria beneficiato della proroga <em>ex lege</em>Â al 2020 (riservata alle concessioni in essere al 2009), cosicchè si fuoriuscirebbe dal caso del &#8220;<em>rinnovo della concessione</em>&#8220;, al quale può essere accostata la &#8220;<em>proroga della concessione</em>&#8221; (qui, appunto, non verificatasi);<br /> b) l&#8217;avviso impugnato contemplerebbe altresì un ampliamento della superficie oggetto dell&#8217;originaria concessione e non si limiterebbe a una mera &#8220;<em>variazione della concessione</em>&#8221; sul piano temporale (<em>id est</em>: la proroga della concessione), di tal chè anche sotto questo profilo la fattispecie si configurerebbe, invece, quale &#8220;<em>nuova concessione</em>&#8220;.<br /> 4.5.1. Del resto, la stessa sentenza n. 399/2017 cit., al par. 10.8, qualifica la vicenda in oggetto come &#8220;<em>un&#8217;ipotesi di richiesta di &#8220;nuova concessione&#8221; demaniale marittima, poichè, oltre che avere ad oggetto un bene non coincidente </em>in toto<em>Â con quello della concessione in scadenza (per l&#8217;ampliamento dell&#8217;estensione dell&#8217;area originariamente prevista), riguarda un rapporto che per legge non è più¹ suscettibile di rinnovo e che pertanto avrebbe dovuto essere messo a gara alla relativa scadenza, in base alla procedura comparativa prevista e disciplinata dall&#8217;art. 54 della legge regionale n. 33/2002, secondo le indicazioni precisate nell&#8217;allegato S/3, punto d)</em>&#8220;.<br /> 4.6. L&#8217;assunto della ricorrente è erroneo in diritto. Sul piano della normazione positiva, infatti, Bipark S.r.l. basa le proprie tesi sul comma 3 dell&#8217;art. 54 cit., il quale, come si è visto all&#8217;inizio, prevede che il Comune acquisisca dall&#8217;originario concessionario una perizia di stima asseverata sul valore dei beni aziendali &#8220;<em>nel caso di rinnovo della concessione</em>&#8220;. Tuttavia, da un lato, il comma 2 del ridetto art. 54 subordina il rilascio del provvedimento concessorio (che qualifica come &#8220;<em>nuova concessione</em>&#8220;), in esito a procedura comparativa, al pagamento dell&#8217;indennizzo: e ciù² vale, senza distinzioni, sia per le ipotesi di rinnovo, che per quelle di rilascio e per quelle di modifica delle concessioni demaniali da parte dei Comuni. Dall&#8217;altro, il successivo comma 4 prevede che le &#8220;<em>domande di nuova concessione</em>&#8221; siano corredate da atto unilaterale d&#8217;obbligo in ordine alla corresponsione dell&#8217;indennizzo. Da ultimo, il comma 5 dell&#8217;art. 54 &#8211; norma di portata generale &#8211; ricollega ad ogni ipotesi di concorso di domande la doverosità  dell&#8217;indennizzo a carico dell&#8217;aggiudicatario ed in favore del precedente concessionario. In definitiva, dunque, l&#8217;argomento letterale non è in grado di supportare le censure della ricorrente, stante la non univocità  della normativa regionale.<br /> 4.7. Neppure sul piano dell&#8217;interpretazione teleologica la tesi che nella vicenda in esame non sarebbe dovuto alcun indennizzo, trattandosi di &#8220;<em>nuova concessione</em>&#8220;, merita positivo apprezzamento. La <em>ratio </em>della previsione dell&#8217;indennizzo è stata, infatti, individuata dalla giurisprudenza di questo Tribunale (T.A.R. Veneto, Sez. I, 1° giugno 2011, n. 926) nella volontà  di tutelare gli investimenti effettuati dal gestore uscente sino alla scadenza del periodo di concessione (non essendo più¹ consentito il rinnovo automatico della stessa): e nel caso di specie è pacifico e incontestato tra le parti che la concessionaria uscente Villaggio Turistico Internazionale S.r.l. abbia effettuato investimenti nell&#8217;area assegnatale in concessione, di cui, perciù², le spetterebbe il ristoro. Per l&#8217;effetto, la stessa controinteressata riconduce la <em>ratio</em>Â dell&#8217;indennizzo non all&#8217;invero formale distinzione tra &#8220;<em>rinnovo della concessione</em>&#8221; e &#8220;<em>nuova concessione</em>&#8220;, ma al diritto civile e, segnatamente, alla regola che impone di evitare un arricchimento ingiustificato del gestore subentrante a danno dell&#8217;uscente (ciù², che come si è visto poc&#8217;anzi, suscita ulteriori dubbi di costituzionalità  della normativa regionale).<br /> 4.8. In conclusione, secondo l&#8217;interpretazione più¹ plausibile dell&#8217;art. 54 della l.r. n. 33/2002, nonchè la prassi applicativa di detta norma seguita dalla Regione e dai Comuni, la previsione dell&#8217;indennizzo dovuto dall&#8217;aggiudicatario al gestore uscente dell&#8217;area del demanio marittimo si applica in tutti i casi in cui vi siano investimenti effettuati da quest&#8217;ultimo e non ancora ammortizzati (o ammortizzati solo in parte) e, dunque, anche alla fattispecie per cui è causa, essendo del tutto irrilevante, sotto il profilo in esame, che la stessa possa o no configurarsi come &#8220;<em>nuova concessione</em>&#8220;. Ne consegue la rilevanza, ai fini della decisione della controversia, di stabilire la conformità  o meno a Costituzione &#8211; sotto i parametri qui evocati &#8211; dell&#8217;art. 54 stesso.<br /> 4.9. Da ultimo, la rilevanza della suesposta questione di legittimità  costituzionale non è inficiata dalla circostanza della mancata presentazione della domanda di partecipazione alla procedura comparativa ad opera della Bipark S.r.l., facendo valere quest&#8217;ultima &#8211; come si è detto &#8211; l&#8217;interesse a partecipare alla procedura senza dover assumere l&#8217;impegno al pagamento di alcun indennizzo a favore del gestore uscente nel caso in cui risulti aggiudicataria della stessa. Nessun impedimento deriva poi dal fatto che non sia stata evocata in giudizio la Regione Veneto, pur essendo stata impugnata anche la nota della Regione prot. n. 426495 del 24 settembre 2012, poichè tale impugnativa è stata proposta dalla Bipark S.r.l. in forma eventuale, con la clausola &#8220;<em>se del caso</em>&#8220;.<br /> 5. In conclusione, va sollevata, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54, commi 2, 3, 4 e 5, della l. Reg. Veneto n. 33/2002 in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lett. e) e lett. l), Cost..<br /> 5.1. Il presente giudizio viene per conseguenza sospeso sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione così sollevata, disponendosi la trasmissione immediata degli atti di causa alla Corte stessa.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto &#8211; Sezione Prima (I^), solleva dinanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54 della legge regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33, nella parte in cui (commi da 2 a 5) prevede che il rilascio delle concessioni demaniali marittime in esito a procedura comparativa sia subordinato alla corresponsione, a carico dell&#8217;aggiudicatario, di un indennizzo in favore del gestore uscente, e stabilisce criteri e modalità  di determinazione del predetto indennizzo, per violazione dell&#8217;articolo 117, secondo comma, lett. e) (tutela della concorrenza) e lett. l) (ordinamento civile), Cost..<br /> Dispone l&#8217;immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.<br /> Sospende il presente giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale.</div>
<p> Â </p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2019 n.488</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-1-2019-n-488/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-1-2019-n-488/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2019 n.488</a></p>
<p>A. Cappabianca Pres., G. Mercolino Rel. AERG HYDRO S.R.L., rappr. e difesa dagli avv.ti C. Marrama, I. Conte ed E. Conte c. ACEA S.p.A., rappr. e difesa dall&#8217;avv. Prof. A. Briguglio e dall&#8217;avv. A. Siracusano. In caso di omissione di pronuncia da parte del T.S.A.P. non è esperibile il ricorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-1-2019-n-488/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2019 n.488</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-1-2019-n-488/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2019 n.488</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Cappabianca Pres., G. Mercolino Rel. AERG HYDRO S.R.L., rappr. e difesa dagli avv.ti C. Marrama, I. Conte ed E. Conte c. ACEA S.p.A., rappr. e difesa dall&#8217;avv. Prof. A. Briguglio e dall&#8217;avv. A. Siracusano.</span></p>
<hr />
<p>In caso di omissione di pronuncia da parte del T.S.A.P. non è esperibile il ricorso per cassazione</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p>1. Beni pubblici &#8211; Omessa pronuncia T.S.A.P. &#8211; Istanza di rettificazione</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><em>1. Come disposto dall&#8217;art. 204 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del c.p.c. del 1865, in caso di omissione di pronuncia da parte del T.S.A.P. non è esperibile il ricorso per cassazione, bensì lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione allo stesso T.S.A.P., contemplato da detta norma per i casi previsti ai nn. 4, 5, 6 e 7 dell&#8217;art. 517 del c.p.c. citato.</em></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">SENTENZA</p>
<p align="JUSTIFY">sul ricorso iscritto al n. 29561/2016 R.G. proposto da:</p>
<p align="JUSTIFY">ERG HYDRO S.R.L., in persona del direttore generale p.t.</p>
<p align="JUSTIFY">B.G., in qualità  di avente causa della E.On Produzione S.p.a.,</p>
<p align="JUSTIFY">rappresentata e difesa dagli Avv. Chiara Marrama, Ilaria Conte ed</p>
<p align="JUSTIFY">Ernesto Conte, con domicilio eletto presso lo studio di questi</p>
<p align="JUSTIFY">ultimi in Roma, via E.Q. Visconti, n. 99;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p align="JUSTIFY">contro</p>
<p align="JUSTIFY">ACEA S.P.A., in persona del procuratore speciale M.G.,</p>
<p align="JUSTIFY">in proprio ed in qualità  di mandataria della ACEA ATO 2 S.P.A. e</p>
<p align="JUSTIFY">della ACEA PRODUZIONE S.P.A. (giù  ACEA Electrabel Produzione</p>
<p align="JUSTIFY">S.p.a.), rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Prof. Antonio Briguglio e</p>
<p align="JUSTIFY">dall&#8217;Avv. Alessandra Siracusano, con domicilio eletto in Roma, via</p>
<p align="JUSTIFY">M. Mercati, n. 51;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; controricorrente &#8211;</p>
<p align="JUSTIFY">avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n.</p>
<p align="JUSTIFY">243/ 16 depositata l1&#8217;8 agosto 2016.</p>
<p align="JUSTIFY">Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 ottobre 2018</p>
<p align="JUSTIFY">dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;</p>
<p align="JUSTIFY">uditi gli Avv. Ernesto Conte ed Antonio Briguglio;</p>
<p align="JUSTIFY">udito il Pubblico Ministero, in persona dell&#8217;Avvocato Generale Dott.</p>
<p align="JUSTIFY">MATERA Marcello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p align="JUSTIFY">FATTI DI CAUSA</p>
<p align="JUSTIFY">1. L&#8217;E.On Produzione S.p.a. (giù  Endesa Italia S.p.a.), in qualità  di avente causa dell&#8217;Elettrogen S.p.a., cessionaria di un ramo di azienda dell&#8217;Enel comprendente alcune concessioni di derivazione di acque pubbliche delle sorgenti del Peschiera per la produzione di energia, convenne in giudizio la ACEA S.p.a., l&#8217;ACEA ATO 2 S.p.a. e l&#8217;ACEA Electrabel Produzione S.p.a., per sentirle condannare a) al pagamento dell&#8217;importo di Euro 46.827.052,22 (oltre alle somme dovute per gli anni successivi al 2008), a titolo d&#8217;indennizzo e/o risarcimento per sottensione secondo i vigenti prezzi di mercato, b) in subordine, al pagamento degli indennizzi e/o risarcimenti dovuti a partire dall&#8217;anno 2001, c) in via ancor più¹ gradata, al pagamento degli indennizzi e/o risarcimenti dovuti per la mancata produzione di energia e la perdita di potenza derivanti dai prelievi d&#8217;acqua effettuati dalle predette sorgenti, a partire dal 2001, nei quantitativi annualmente comunicati dall&#8217;ACEA, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 45 e segg., d) al pagamento di Euro 36.155.255,14, a titolo d&#8217;integrale risarcimento e/o indennizzo, ai sensi del R.D. n. 1775, artt. 45 e segg., per i prelievi effettuati da ACEA fino a 4 mc/sec, in base al reale coefficiente energetico delle centrali interessate dalle sottensioni, e) al risarcimento e/o all&#8217;indennizzo per il danno futuro, in misura pari alla capitalizzazione della mancata produzione di energia elettrica in tutte le centrali, f) in estremo subordine, all&#8217;indennizzo per l&#8217;ingiustificato arricchimento, in misura pari alla mancata produzione di energia ed alla perdita di potenza.</p>
<p align="JUSTIFY">Premesso che le sottensioni erano state definitivamente regolate con tre accordi del 1985, i quali prevedevano il quantitativo di energia da indennizzare, la potenza sottratta in relazione ad un numero prefissato di ore di utilizzazione e l&#8217;indennizzo, pari ai corrispettivi unitari della fornitura di energia in AT dall&#8217;Enel all&#8217;ACEA per rivendita di energia nel Comune di Roma, nonchè la fatturazione mensile a titolo di acconto in base all&#8217;energia calcolata nell&#8217;anno precedente, e a conguaglio a fine anno in base alla differenza di energia nell&#8217;anno di competenza, la società  attrice precisì² che il 3 aprile 1998 era stato stipulato con un accordo integrativo, riguardante una sottensione di 128.5 l/sec non ricompresa nei precedenti accordi ed improntato ai medesimi criteri. Ciù² posto, espose che, a seguito della cessazione del regime di monopolio dell&#8217;Enel, l&#8217;ACEA e le altre società  indicate come destinatarie delle fatture non avevano rispettato i patti, in quanto, nonostante il venir meno del criterio di calcolo dell&#8217;indennizzo originariamente previsto, non più¹ efficace in quanto fondato sul prezzo vigente dell&#8217;energia elettrica periodicamente</p>
<p align="JUSTIFY">aggiornato dal Comitato Interministeriale Prezzi, avevano rifiutato di applicare il prezzo effettivo di mercato fissato dapprima dall&#8217;Autorità  per l&#8217;energia ed in seguito dal Gestore del Mercato Elettrico, operante in base al meccanismo di sostituzione automatica delle relative clausole.</p>
<p align="JUSTIFY">Si costituò¬ l&#8217;ACEA S.p.a., in proprio e nella qualità  di mandataria delle altre convenute, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.</p>
<p align="JUSTIFY">1.1. Con sentenza del 3 maggio 2014, il Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d&#8217;appello di Roma rigettà² la domanda.</p>
<p align="JUSTIFY">2. L&#8217;impugnazione proposta dall&#8217;E.On Produzione è stata rigettata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con sentenza dell&#8217;8 agosto 2016.</p>
<p align="JUSTIFY">A fondamento della decisione, il TSAP ha innanzitutto escluso che il TRAP avesse omesso di pronunciare in ordine alla domanda di pagamento del conguaglio dovuto in base all&#8217;effettivo consumo ed al prezzo praticato nel 1998, rilevando che la stessa non era stata mai formulata, in quanto, come risultava dalle conclusioni rassegnate nell&#8217;atto introduttivo del giudizio, l&#8217;oggetto della pretesa avanzata dall&#8217;attrice era costituito dall&#8217;indennizzo o risarcimento del danno cagionato dalla sottensione in applicazione dei vigenti prezzi di mercato, mentre la non contestazione della convenuta riguardava soltanto l&#8217;obbligo di pagare il quantitativo effettivamente prelevato, e non anche il criterio di determinazione del prezzo unitario.</p>
<p align="JUSTIFY">Rilevato inoltre che le parti avevano convenuto un meccanismo di determinazione del prezzo fondato sul riferimento al prezzo dell&#8217;energia derivante dai provvedimenti del CIP, il TSAP ha ritenuto corretta l&#8217;affermazione della sentenza di primo grado, secondo cui, nonostante il venir meno del CIP, la perdurante validità  ed efficacia dell&#8217;accordo escludeva la sostituzione del predetto criterio con un altro, fondato sul prezzo di borsa o di mercato, dal momento che la successiva legislazione in materia di energia non contemplava una determinazione imperativa del relativo prezzo, tale da determinare la nullità  della predetta clausola. Ha escluso altresì che il prezzo potesse essere determinato dal giudice ai sensi dell&#8217;art. 1474 c.c., rilevando che tale disposizione, oltre a presupporre che le parti non abbiano convenuto il prezzo nè il criterio per determinarlo, non era applicabile alla regolamentazione transattiva dell&#8217;utilizzazione dell&#8217;acqua oggetto di concessione. Ha aggiunto che la domanda trovava fondamento proprio nella vigenza dell&#8217;accordo stipulato nel 1985, la cui efficacia, confermata anche dall&#8217;interpretazione del disciplinare del 2001, comportava l&#8217;inapplicabilità  delle altre disposizioni richiamate dall&#8217;attrice. Ha quindi confermato anche l&#8217;inapplicabilità  del criterio di aggiornamento suggerito dal c.t.u., che faceva riferimento agl&#8217;indici Istat, osservando conclusivamente che l&#8217;eventuale inadeguatezza sopravvenuta del prezzo avrebbe potuto essere fatta valere ai fini della risoluzione per impossibilità  sopravvenuta della prestazione o del recesso, in relazione all&#8217;istituto della presupposizione, o di altri rimedi contrattuali preordinati allo scioglimento del rapporto.</p>
<p align="JUSTIFY">Quanto poi all&#8217;indennizzo richiesto in relazione alla realizzazione di nuovi impianti, il TSAP ha ribadito la vigenza degli accordi del 1985, confermata sia dal disciplinare del 2001 che da una nota con cui la Regione Lazio aveva consentito la prosecuzione dei prelievi sino alle determinazioni dell&#8217;autorità  competente in ordine al rinnovo della concessione o al rilascio di una nuova concessione. Ha aggiunto che la perdurante efficacia dell&#8217;accordo negoziale escludeva la possibilità  d&#8217;individuare profili di responsabilità  extracontrattuale, ritenendo coerenti anche le determinazioni assunte dal Tribunale regionale in ordine alla richiesta d&#8217;ingiunzione avanzata dall&#8217;attrice in base alle fatture, e confermando l&#8217;irrilevanza della documentazione prodotta dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto riguardante somme che non costituivano oggetto della domanda.</p>
<p align="JUSTIFY">3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, l&#8217;Erg Hydro S.r.l. (giù  Hydro Terni S.r.l.), in qualità  di avente causa dell&#8217;E.On Produzione, in virtà¹ di atto di scissione per notaio Mi.Au. del (OMISSIS). Ha resistito con controricorso, anch&#8217;esso illustrato con memoria, l&#8217;ACEA, in proprio e nella qualità  di mandataria delle altre convenute.</p>
<p align="JUSTIFY">RAGIONI DELLA DECISIONE</p>
<p align="JUSTIFY">1. Con il primo motivo d&#8217;impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., artt. 1346, 1418 e 1421 e dell&#8217;art. 111 Cost., comma 2, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare la domanda di accertamento della nullità  degli accordi stipulati tra le parti per sopravvenuta impossibilità  di determinare il relativo oggetto. Premesso di aver sostenuto, nell&#8217;atto introduttivo del giudizio e nelle note istruttorie depositate in primo grado, che il riferimento alÂ prezzo stabilito dal CIP e da quest&#8217;ultimo periodicamente aggiornato era volto a consentire l&#8217;adeguamento dei ricavi ai costi di produzione dell&#8217;energia, osserva che tale finalità  era stata riconosciuta dalla sentenza di primo grado, la quale non ne aveva perà² tenuto adeguatamente conto, in quanto, pur avendo ritenuto che detto prezzo fosse venuto meno a seguito della soppressione del CIP, non ne aveva tratto le dovute conseguenze in tema di validità  degli accordi. La sopravvenuta nullità  di questi ultimi era stata dedotta con il terzo motivo di gravame, con il quale essa ricorrente aveva sostenuto che il venir meno del CIP aveva necessariamente travolto anche gli accordi intervenuti tra l&#8217;Enel e l&#8217;ACEA, in tal modo manifestando chiaramente la volontà  di far valere tale vizio, la cui omessa dichiarazione si è tradotta anche nello omesso esame delle domande proposte in via subordinata ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 45 e segg. e dell&#8217;art. 2041 c.c..</p>
<p align="JUSTIFY">2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. e la falsa applicazione dell&#8217;art. 115 c.p.c., nonchè l&#8217;omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver escluso l&#8217;avvenuta formulazione di una specifica domanda di pagamento dei conguagli annuali dovuti in base all&#8217;effettivo consumo ed al prezzo praticato nel 1998. Il relativo credito, menzionato nelle controdeduzioni e note istruttorie depositate in primo grado e nell&#8217;ordinanza di ammissione della c.t.u., era stato infatti richiamato anche nelle controdeduzioni depositate in appello, e non era stato contestato dalla convenuta, la cui condotta processuale non esonerava il TSAP dal dovere di pronunciare in ordine alla relativa domanda.</p>
<p align="JUSTIFY">3. Il ricorso è inammissibile.</p>
<p align="JUSTIFY">In quanto riflettenti l&#8217;omessa pronuncia in ordine alle domande di accertamento della nullità  degli accordi intervenuti tra le parti per impossibilità  di determinazione del relativo oggetto e di pagamento dei conguagli dovuti in base al consumo effettivo di energia, le censure proposte dalla ricorrente non sono deducibili come motivi di ricorso ai sensi del combinato disposto dell&#8217;art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dal momento che, come disposto dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 204, recante un rinvio recettizio al codice di procedura civile del 1865, in caso di omissione di pronuncia da parte del TSAP non è esperibile il ricorso per cassazione, bensì lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione allo stesso TSAP, contemplato da detta norma per i casi previsti dall&#8217;art. 517 c.p.c., art. 1865, n. 4 (se la sentenza &#8220;abbia pronunciato su cosa non domandata&#8221;), n. 5 (&#8220;se abbia aggiudicato più¹ di quello che era domandato&#8221;), n. 6 (&#8220;se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno  dei capi della domanda&#8221;) e n. 7 (&#8220;se contenga disposizioni contraddittorie&#8221;) (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 8/05/2018, n. 11019; 27/04/2018, n. 10260; 1/03/2018, n. 4898).</p>
<p align="JUSTIFY">4. Le spese processuali seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.</p>
<p align="JUSTIFY">P.Q.M.</p>
<p align="JUSTIFY">dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in Euro 16.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.</p>
<p align="JUSTIFY">Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà  atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.</p>
<p align="JUSTIFY">
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		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2015 n.49</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-2-2015-n-49/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-2-2015-n-49/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-2-2015-n-49/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2015 n.49</a></p>
<p>Pres. Pozzi, Est. Chiettini sulla giurisdizione del G.A. in caso di concessione di un bene pubblico demaniale 1) Giurisdizione e Competenza &#8211; Concessione di bene gravato da uso civico – Atto di natura pubblicistica – Giurisdizione del G.A- Sussiste- Ragioni.. 2) Autorizzazione e Concessione &#8211; Concessione di bene gravato da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-2-2015-n-49/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2015 n.49</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-2-2015-n-49/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2015 n.49</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi, Est. Chiettini</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.A. in caso di concessione di un bene pubblico demaniale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Giurisdizione e Competenza &#8211; Concessione di bene gravato da uso civico – Atto di natura pubblicistica – Giurisdizione del G.A- Sussiste- Ragioni..</p>
<p>2) Autorizzazione e Concessione &#8211; Concessione di bene gravato da uso civico – Risoluzione consensuale  del contratto– Forma scritta – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) In caso di una concessione di un bene pubblico demaniale, l&#8217;atto stipulato tra le parti per attribuire al privato l&#8217;uso (eccezionale) di un bene gravato da uso civico non ha natura privatistica perché difetta il requisito della posizione paritetica delle parti, perché l&#8217;Amministrazione mantiene sempre una posizione di supremazia stante la destinazione del bene pubblico alla diretta realizzazione di interessi pubblici e l&#8217;eccezionalità dell&#8217;utilizzo, entro certi limiti e per alcune utilità, da parte di un soggetto diverso dall&#8217;ente titolare del bene stesso. Per cui le controversie con cui il privato fa valere la perdurante validità (o meno) del rapporto, così come il diritto (o meno) di godimento del bene, ovvero, all&#8217;opposto, la cessazione della durata della concessione e l&#8217;esatto adempimento delle obbligazioni a suo tempo assunte, sono devolute alla giurisdizione del G.A.</p>
<p>2) Non è ammissibile riconoscere un avvenuta risoluzione consensuale tra le parti di un contratto-concessione in assenza di forma scritta, necessaria ad substantiam in caso di modificazioni di clausole contenute nella concessione per la risoluzione della stessa in tempi differenti e anticipati rispetto a quanto pattuito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />
(Sezione Unica)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 134 del 2014, proposto da:<br />
Consorzio Estrazione Porfido, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Tita, Piero Costantini e Alessandra Carlin, con domicilio eletto presso il loro studio in Trento, via Lunelli, n. 48<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; Amministrazione Separata Usi Civici (ASUC) di Miola, Comune di Baselga di Pinè, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliata in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;<br />
&#8211; Comune di Lona Lases;<br />
&#8211; Comune di Baselga di Pinè<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; Amministrazione Separata Usi Civici di Tressilla, Amministrazione Separata Usi Civici di San Mauro<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>e/o per la declaratoria di nullità<br />
&#8211; della deliberazione del Comitato di Amministrazione dell&#8217;ASUC di Miola n. 9, di data 21.3.2014, comunicata al Consorzio Estrazione Porfido in data 9.4.2014;<br />
&#8211; di ogni atto connesso, presupposto e infraprocedimentale, ivi compresi la nota dell&#8217;ASUC di Miola prot. n. 476 di data 1.4.2014, recante la richiesta di escussione della fideiussione n. 00/15536 dell&#8217;8.3.2000, la nota dell&#8217;ASUC di Miola prot. n. 430 del<br />
&#8211; e per l’accertamento della risoluzione consensuale del contratto di concessione con effetto 31.12.2011; dell’intervenuta scadenza del contratto stesso ai sensi dell’art. 7; dell&#8217;esatto e integrale adempimento alle obbligazioni contrattuali assunte dal C<br />
&#8211; nonché per l’accertamento dell’illegittimità della richiesta di pagamento della somma chiesta a titolo di canone di concessione per non avere il Consorzio proseguito l&#8217;escavazione successivamente all’anno 2011 e dell’illegittimità dell’escussione della<br />
&#8211; nonché per l’accertamento dell’esatto adempimento del Consorzio alle obbligazioni contrattuali e dell’inadempimento contrattuale dell’ASUC per non aver garantito il Consorzio il godimento del bene;<br />
&#8211; nonché per l’accertamento dell’eccessività delle somme chieste dall’ASUC, riducendone l’importo nella misura di giustizia e comunque in ragione del canone di locazione;<br />
&#8211; e per il risarcimento dei danni patiti e patendi, a causa dell’inadempimento contrattuale dell’ASUC di Miola, da liquidarsi anche in via equitativa.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Separata Usi Civici (ASUC) di Miola;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il Consorzio Estrazione Porfido (fino al 2008 Cooperativa Porfidi Piné s.c.a.r.l.) in data 10 marzo 2000 ha stipulato con l&#8217;ASUC di Miola di Piné il contratto di concessione rep. n. 1006, avente ad oggetto l’estrazione del materiale porfirico (oltre alla cernita e alla lavorazione dello stesso) dall’area identificata lotto n. 3, catastalmente individuata dalla p.f. n. 2454/2 in C.C. Baselga di Piné, bene demaniale gravato da uso civico e gestito, su delega delle altre Frazioni, dalla nominata ASUC di Miola di Piné. La scadenza del contratto era stata convenuta all&#8217;esaurimento del lotto, secondo le quantità e la tempistica di cui al progetto di coltivazione, ovvero anticipatamente ad asportazione del volume totale ivi previsto, e comunque non oltre la validità dell&#8217;autorizzazione sindacale vincolata al programma di attuazione, salvo proroghe di legge. Il contratto prevedeva anche che il Consorzio avrebbe versato al Concedente un canone annuo di euro 7,85, da rivalutarsi in base all&#8217;indice ISTAT, per ciascun metro cubo di roccia asportato e che, a garanzia dell’esatto adempimento delle pattuizioni contrattuali, il concessionario avrebbe consegnato un atto di fideiussione rilasciato dalla Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano, per l&#8217;importo di euro 154.937,06.<br />
2. Il Consorzio Estrazione Porfido espone di aver regolarmente iniziato gli scavi e, fino all’anno 2011, di aver corrisposto la quota del corrispettivo di concessione annualmente dovuta, a seguito dell’asporto di una cubatura di 228.170 mc., pari a circa il 90 per cento di quella complessivamente scavabile (predeterminata in 251.719 mc.).<br />
3. Con nota datata 14 giugno 2011 l&#8217;ASUC ha segnalato al Consorzio che stava la cava, gravata da uso civico, in mancanza del provvedimento, di competenza comunale, di sospensione di detto vincolo.<br />
Il Consorzio sostiene di aver allora convenuto con l’ASUC “<i>la risoluzione consensuale del contratto-concessione a far data 31.12.2011</i>”. Conseguentemente, afferma di aver interrotto ogni attività estrattiva negli anni 2012 e 2013. Solo, a suo dire “<i>tuzioristicamente</i>”, con nota del 19 dicembre 2013, egli ha comunicato il recesso dal contratto a far data 19.12.2013, chiedendo anche lo svincolo della fideiussione.<br />
4. Con deliberazione n. 9, adottata il 21 marzo 2014, l’ASUC di Miola di Pinè ha preso atto del recesso del concessionario, ma ha anche chiesto il versamento di euro 241.377,25, pari al canone di escavazione non introitato per gli anni 2012 e 2013. Per il relativo pagamento è stato assegnato il termine del 31.3.2013, con la specificazione che, in caso di inadempimento, sarebbe stata escussa la sopra citata fideiussione bancaria.<br />
5. Il concessionario ha quindi introdotto il presente ricorso, chiedendo:<br />
&#8211; in primis, che sia dichiarata la nullità, o comunque l&#8217;illegittimità, della predetta deliberazione n. 9 del 2014, deducendo sul punto l&#8217;intervenuta risoluzione del rapporto concessorio, ex art. 1372 c.c., a far data 31.12.2011, ovvero, ai sensi dell’art<br />
&#8211; in via subordinata, che sia accertato l&#8217;esatto e integrale adempimento alle obbligazioni contrattuali assunte dal Consorzio prima e dopo il 31.12.2011, nonché l’inadempimento dell’ASUC per non aver garantito la possibilità di scavare il lotto in questio<br />
&#8211; correlatamente, che sia accertata l’illegittimità della richiesta di pagamento del canone concessorio e dell’escussione della cauzione a suo tempo rilasciata dalla Cassa Rurale;<br />
&#8211; che sia accertato che alcun canone di concessione sarebbe ulteriormente dovuto, pur non avendo il Consorzio proseguito l&#8217;escavazione successivamente al 2011 e non sussistendo &#8211; a termini di contratto &#8211; alcuna obbligazione di portare a termine l&#8217;escavazi<br />
In via ulteriormente subordinata, il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’eccessività della somma richiesta a titolo di canone, la quale dovrebbe essere invece conteggiata, a sua detta, in ragione del canone di locazione di mercato corrente per la mera occupazione del sito.<br />
Il Consorzio ha anche proposto un’azione per il risarcimento de danni patiti e patendi per effetto dell’illegittima condotta perpetrata dall’ASUC e per la violazione del principio di buona fede contrattuale e del principio del legittimo affidamento del privato nei rapporti con la Pubblica amministrazione.<br />
Con l’atto introduttivo il ricorrente, lamentando la sopravvenienza di un pregiudizio grave soprattutto in relazione alla richiesta di escussione della fideiussione bancaria, ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati, anche con l’emissione di una misura cautelare monocratica ai sensi dell’art. 56 c.p.a.<br />
6. Con decreto n. 39, pubblicato il 30.4.2014, l’istanza di misura cautelare provvisoria è stata accolta.<br />
7. Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione separata usi civici &#8211; vedasi autorizzazione del Comitato di amministrazione n. 19 del 13.5.2014 &#8211; eccependo il difetto di giurisdizione di questo Giudice, che non sarebbe titolato a conoscere le pretese azionate perché gli atti impugnati sarebbero espressione di facoltà scaturenti dal diritto comune e dalle pattuizioni contrattuali in essere tra le parti. In ogni caso, ha chiesto che il ricorso sia respinto nel merito perché infondato.<br />
8. Con ordinanza n. 43, adottata nella camera di consiglio del 15 maggio 2014, è stato ritenuto sussistente il denunciato danno grave e irreparabile e, di conseguenza, è stata concessa la sospensione dei provvedimenti impugnati sino al giudizio di merito che, all’uopo, era stato tempestivamente fissato al 25 settembre 2014.<br />
9. In quell’udienza la trattazione della causa è stata però rinviata all’odierna udienza pubblica, perché le parti avevano congiuntamente chiesto &#8211; vedasi la memoria depositata in data 16.9.2014 e sottoscritta da tutti i procuratori – il differimento dell’esame affermando che stavano perfezionandosi trattative per una definizione in sede stragiudiziale.<br />
10. La causa è stata quindi chiamata all’udienza pubblica odierna, quando, però, i procuratori delle parti hanno chiesto che sia trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il presente ricorso è per una parte infondato mentre, per l’altra parte, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.<br />
2. In proposito, occorre pregiudizialmente esaminare la questione della giurisdizione, sollevata dall’Amministrazione resistente, invero in toto, sulla base di un duplice rilievo:<br />
A &#8211; il principale provvedimento qui impugnato, ossia la deliberazione del Comitato di Amministrazione ASUC n. 9/2014, non integrerebbe un provvedimento amministrativo, ovvero un atto mediante il quale è stato esercitato un potere autoritativo, ma sarebbe invece espressione della volontà di una parte contrattuale di azionare diritti e facoltà scaturenti dal diritto comune e dalle pattuizioni in essere tra le due parti;<br />
B &#8211; costituirebbe oggetto del contendere la sussistenza in capo al Consorzio ricorrente dell&#8217;obbligazione di pagare il canone di concessione anche per gli anni successivi al 2011, la correttezza del criterio per la quantificazione del medesimo canone individuato dall’ASUC concedente e, conseguentemente, la legittimità dell&#8217;escussione della fideiussione offerta a garanzia dell&#8217;osservanza del rispetto del contratto; ne deriva che la deliberazione del Comitato di Amministrazione ASUC n. 9/2014, con cui è stato chiesto al concessionario il pagamento di canoni pregressi e deciso, in caso di mancata corresponsione del dovuto, di escutere la garanzia, si tradurrebbe in un atto paritetico che trae la sua fonte nel rapporto contrattuale; ne discenderebbe, da tale ottica, che la giurisdizione appartiene interamente al Giudice Ordinario.<br />
In base a tale tesi, spetta dunque ad esso la cognizione di ogni vicenda successiva all’instaurazione del rapporto convenzionale, fra cui è compresa quella qui in esame, ove si discuterebbe unicamente dell&#8217;esercizio di diritti e di facoltà di natura negoziale e, precisamente, di un atto preordinato al soddisfacimento del diritto di percepire il canone pattuito e dell&#8217;esercizio della correlata facoltà di rivalersi sul garante.<br />
3. In punto di giurisdizione il Collegio precisa anzitutto, seguendo l&#8217;insegnamento della Suprema Corte, che la stessa si determina non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al Giudice, ma anche, e soprattutto, in ragione della <i>causa petendi</i>, ossia della oggettiva natura della situazione soggettiva giuridicamente tutelata dedotta in giudizio, e individuata con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono rappresentazione (cfr., ord. 20.11.2013, n. 26032; 27.2.2012, n. 2926).<br />
Per altro profilo, si osserva poi che, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), del c.p.a., in materia di concessioni amministrative di beni pubblici, le controversie riservate alla giurisdizione del Giudice Ordinario sono solo quelle concernenti “<i>indennità, canoni ed altri corrispettivi</i>”, ossia quelle aventi un contenuto meramente patrimoniale. Quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell&#8217;azione autoritativa della Pubblica amministrazione sull&#8217;intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella generale sfera di competenza esclusiva del Giudice Amministrativo. In particolare, come la stessa Corte di Cassazione ha più volte affermato, la giurisdizione spetta sempre al G.A. ogniqualvolta il concessionario e il concedente contendono sull&#8217;adempimento di clausole del disciplinare annesso alla concessione o di clausole della concessione stessa (cfr., ex multis, SS.UU. 8.11.2010, n. 22625; n. 1848 del 2009 e n. 27336 del 2008). Addirittura, in un caso in parte analogo a quello qui in esame, la Corte di Cassazione ha affermato che “<i>quando la controversia coinvolge la verifica dell&#8217;azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investe l&#8217;esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico di presupposti fattuali economico-aziendali … la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del G.A.</i>” (cfr, SS.UU., 24.6.2011, n. 13903).<br />
Difatti, nel caso di una concessione di un bene pubblico demaniale, l’atto stipulato tra le parti per attribuire al privato l’uso (eccezionale) di quel bene, oltretutto, come nel caso in questione, gravato da uso civico, non ha natura privatistica: anzi, difetta il requisito della posizione paritetica delle parti, perché l’Amministrazione mantiene sempre una posizione di supremazia stante la destinazione del bene pubblico alla diretta realizzazione di interessi pubblici e l’eccezionalità dell’utilizzo, entro certi limiti e per alcune utilità, da parte di un soggetto diverso dall&#8217;ente titolare del bene stesso (cfr., in termini, C.d.S., sez. VI, 19.7.2013, n. 3924). Ne consegue che le controversie con cui il privato fa valere la perdurante validità (o meno) del rapporto, così come il diritto (o meno) di godimento del bene, ovvero, all’opposto, la cessazione della durata della concessione e l’esatto adempimento delle obbligazioni a suo tempo assunte, sono devolute alla giurisdizione del G.A.<br />
In definitiva, rientrano nell&#8217;ambito della giurisdizione di questo Giudice tutte le controversie aventi ad oggetto asseriti inadempimenti di obblighi nascenti da una concessione, allorché si ponga in discussione il rapporto sia nel suo momento genetico che in quello funzionale (cfr., in termini, Cass.Civ., SS.UU., 9.1.2013, n. 306; 24.5.2007, n. 12065).<br />
4. Ora, nella vicenda di causa il Consorzio ricorrente ha introdotto il giudizio avanzando plurime domande volte all’accertamento:<br />
a) &#8211; della nullità/illegittimità dell’impugnata deliberazione n. 9 del 2014, a causa dell’asserita intervenuta risoluzione del rapporto concessorio a far data 31.12.2011, ovvero, ai sensi dell’art. 7 della concessione, a causa della scadenza dell’autorizzazione comunale;<br />
b) &#8211; in via subordinata, dell&#8217;esatto e integrale adempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Consorzio sia prima che dopo il 31.12.2011, nonché dell’inadempimento dell’ASUC per non aver garantito la possibilità di scavare il lotto in questione;<br />
c) &#8211; dell’illegittimità della richiesta di pagamento del canone concessorio e, per l’eventualità dell’inadempimento, dell’escussione della cauzione a suo tempo rilasciata dalla Cassa Rurale;<br />
d) &#8211; che alcun canone di concessione sarebbe ulteriormente dovuto, pur non avendo il Consorzio proseguito l&#8217;escavazione successivamente al 2011, non sussistendo alcuna obbligazione di portare a termine l&#8217;escavazione del lotto nell&#8217;arco della durata della concessione.<br />
Ebbene, non vi è alcun dubbio che tali domande, attenendo esse al rapporto di concessione nel suo momento funzionale, debbano essere conosciute da questo Giudice Amministrativo, come pure la connessa domanda risarcitoria, posto che, a detta del deducente, la condotta che avrebbe provocati i danni patiti e patendi si riconnetterebbe funzionalmente, quantomeno in via mediata, all’attività dell’Amministrazione concedente (cfr., in termini, Cass.Civ., SS.UU., 9.1.2013, n. 306).<br />
5. All’opposto, la parte della controversia con cui è stato chiesto:<br />
&#8211; l’accertamento della congruità della somma richiesta dall’ASUC a titolo di canone concessorio per gli anni successivi al 2011, considerata dal Consorzio ricorrente eccessiva perché parametrata al canone di concessione, laddove sarebbe invece evidente ch<br />
&#8211; vertendo sul quantum debeatur, esula dalla cognizione riservata a questo Giudice spettando essa al Giudice Ordinario.<br />
Ai sensi dell’art. 11 del c.p.a., per questa parte il processo potrà dunque essere riassunto davanti al Giudice Ordinario, restando salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda avanzata nella presente sede, ove la stessa sia riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.<br />
6. In sede pregiudiziale, occorre ora respingere le richieste istruttorie avanzate dal ricorrente, e ribadite nella memoria depositata il 18.7.2014 (concernenti la prova per testi su alcune circostanze), perché la copiosa documentazione versata agli atti di causa è sufficiente per definire la vicenda litigiosa.<br />
7. Si deve anche osservare che il 25.6.2014 parte ricorrente ha depositato in giudizio la deliberazione del Comitato di amministrazione dell’ASUC di Ricaldo n. 07 del 13.5.2014, per dimostrare che la nominata Amministrazione “<i>per motivi di coscienza</i>” ha deciso di non costituirsi nel presente giudizio e, in caso di soccombenza del Consorzio ricorrente, “<i>di rinunciare ad introitare eventuale provento netto spettante per la gestione</i>” del lotto di causa. Tuttavia, tale documento non presenta alcuna rilevanza processuale, perché non incide né sulla legittimazione né sull’interesse al presente giudizio da parte dell’ASUC di Miola di Pinè, comproprietaria del bene demaniale di causa e delegata dagli altri enti comproprietari (Rizzolaga, Montagnaga, Vigo, Baselga, S. Mauro, Tressilla, Sternigo, Faida, Bedollo, Lona, Lases e, al tempo, anche Ricaldo – cfr., concessione del 10.3.2000) all’amministrazione del bene demaniale gravato da uso civico di cui qui si discute. La situazione soggettiva dell’ASUC qui resistente, sia al momento della sottoscrizione della concessione di scavo sia al momento dell’adozione della deliberazione impugnata, costituisce dunque un autonomo titolo di legittimazione, specifico e differenziato, nonché indipendente da eventi successivi riguardanti gli interessi di altri comproprietari.<br />
8. Passando ora al merito della parte della controversia che, come è stato appurato, è riservata a questo Giudice, occorre in primo luogo osservare che nell&#8217;anno 2000 l’Amministrazione dell’ASUC di Miola di Pinè, anche in nome e per conto degli altri Enti detentori del diritto di uso civico sul lotto in oggetto, con deliberazione n. 34/1999 ha concesso al Consorzio ricorrente il godimento della cava n. 3 per la superficie di mq. 15.298.<br />
Nella concessione si legge che il titolo era rilasciato ai fini “<i>dell’attività estrattiva del materiale porfirico, consistente nell’estrarre materiale porfirico, eseguire la cernita, la lavorazione, la movimentazione e lo stoccaggio del grezzo e dei semilavorati ed eseguire tutte le infrastrutture provvisorie necessarie allo scopo</i>” (art. 1). Ciò a fronte del pagamento di un canone annuo pari a euro 7,85 (da rivalutarsi annualmente) per ogni metro cubo di materiale asportato (art. 2). Era stato altresì previsto che la concessione scadeva &#8220;<i>all&#8217;esaurimento del lotto, secondo le quantità e la tempificazione del progetto di coltivazione, ovvero anticipatamente ad asportazione del volume totale ivi previsto, e comunque non oltre la validità dell&#8217;autorizzazione sindacale, vincolata al programma di attuazione, salvo proroghe di legge</i>” (art. 7).<br />
Al predetto atto di concessione erano allegati il programma pluriennale di attuazione, il progetto di coltivazione e il disciplinare, documenti dai quali risulta: &#8211; che la giacenza del volume roccioso ammontava a 251.719 mc.; &#8211; che era stata determinata la quota di abbandono a 758 m.s.l.m. (con un margine di tolleranza di +/- 1 m.); &#8211; che “<i>lo stato finale di progetto coinciderà con lo stato finale previsto dal programma pluriennale di attuazione”</i>; &#8211; che &#8220;<i>il volume dianzi riportato dovrà esser interamente asportato e pagato nell&#8217;arco di validità del contratto</i>”.<br />
Quanto all’autorizzazione sindacale, la prima è stata rilasciata in data 12.4.2000, al n. 1054, con scadenza all’1.11.2007, coincidente con la scadenza del citato programma comunale di attuazione, il quale, è stato poi prorogato di diritto, ai sensi della l.p. 24.10.2006, n. 7, di riforma della disciplina dell&#8217;attività di cava in Provincia di Trento, sino alla definitiva approvazione del nuovo piano di attuazione comunale (avvenuta il 21.2.2014).<br />
Dagli atti di causa risulta anche che la menzionata autorizzazione sindacale è stata poi rinnovata nelle seguenti date: 30.10.2007, 3.9.2008 e 12.10.2010 (cfr., doc. n. 3 e n. 4 in atti del ricorrente). In particolare, quest’ultimo atto di rinnovo ha prorogato espressamente l’autorizzazione sindacale per un periodo non inferiore ad un anno e, comunque, fino al termine perentorio di validità coincidente con la “<i>data di approvazione del nuovo programma di attuazione dell’area estrattiva di San Mauro</i>” (quindi, sino al 21.2.2014) posto che, al momento del rilascio del titolo autorizzatorio, il citato programma di attuazione risultava depositato in sede istruttoria presso gli uffici della Provincia.<br />
9. Tanto chiarito in punto di fatto, il Consorzio ricorrente asserisce di aver regolarmente scavato fino all’anno 2011, anno in cui sono intervenuti due fatti a sua detta risolutivi del rapporto di concessione:<br />
a) nel mese di giugno ha ricevuto una lettera (precisamente datata 14.6.2011) con cui l’ASUC gli contestava l’assenza della sospensione del vincolo di uso civico sulla p.f. 2454/2 e, di conseguenza, “<i>la grave illegittimità della proroga dell’autorizzazione all’escavazione</i>” rilasciata dal Comune; conseguentemente, gli assegnava un termine per la presentazione di osservazioni e anticipava la richiesta di un indennizzo per l’occupazione senza titolo del lotto;<br />
b) successivamente, afferma di aver concordato con la stessa ASUC “<i>di risolvere consensualmente il contratto di concessione, a far data 31.12.2011, al fine di dirimere ogni controversia rimandando a successiva decisione la formalizzazione di detta risoluzione, convenendo che con l’anno 2012 il Consorzio non avrebbe più asportato materiale porfirico dal lotto 3</i>”.<br />
Solo “<i>tuzioristicamente</i>”, a detta dello stesso deducente, il Consorzio ha inviato in data 19.12.2013 la comunicazione di &#8220;<i>recesso dal contratto</i>&#8220;, rilevando l’&#8221;<i>impossibilità di dialogo con le amministrazioni proprietarie</i>&#8221; del lotto 3, nonché “<i>l&#8217;impossibilità di estrazione della volumetria residua</i>” per la mancata realizzazione di una strada, nonché &#8220;<i>l&#8217;imminente scadenza del piano cave (e successive proroghe) che annullerebbero comunque di fatto la validità del contratto in oggetto</i>&#8220;, oltre alla &#8220;<i>persistenza della crisi del settore che rende non sostenibile economicamente l&#8217;estrazione per la scrivente alle condizioni previste nel contratto (ci sembra più onesto rinunciare ad estrarre che estrarre e non essere in grado di pagare)</i> &#8220;. Contestualmente a tale comunicazione, il Consorzio ha anche “<i>rinunciato</i>” all&#8217;autorizzazione sindacale all&#8217;escavazione (cfr., doc. n. 8 e n. 9 in atti del ricorrente).<br />
10. È dunque sulla base di tali dati che il ricorrente chiede l’accertamento della nullità/illegittimità della deliberazione n. 9/2014 e di ogni atto connesso; l’accertamento della risoluzione consensuale del contratto di concessione ai sensi dell’art. 1372 c.c. nonché dell’intervenuta scadenza del contratto ai sensi dell’art. 7 della stessa concessione.<br />
Tali pretese, come già anticipato, sono infondate.<br />
Invero non può essere disconosciuto, a parere del Collegio, che la nota del 14 giugno 2011 possa aver creato apprensione e preoccupazione in capo al Consorzio ricorrente e che le ragioni oppositive tra le due Amministrazioni (Comune e ASUC) sulla gestione dei beni di uso civico (comprese le modalità per disporre la sospensione temporanea del relativo vincolo), ben potevano essere risolte tra le due Amministrazioni senza notiziarne, intempestivamente, i concessionari.<br />
Tuttavia, obiettivamente, dopo un’attenta lettura della nota del 14 giugno 2011 si rileva che la stessa non si traduce in una formale diffida alla prosecuzione dell&#8217;escavazione, contenendo essa espressamente solo un termine per presentare osservazioni in rito rispetto ad una situazione di asserita illegittimità del titolo di escavazione.<br />
Difatti, la contestata mancanza del titolo di sospensione dell’uso civico poteva condurre solo ad un’eventuale dichiarazione di illegittimità dell’autorizzazione comunale, ma non certo a determinare, ex lege, la nullità né della concessione né dell’autorizzazione sindacale datata 12.10.2010 in possesso del concessionario. Sul punto, si ricorda che le ipotesi di nullità dei provvedimenti amministrativi hanno carattere tassativo e, come codificato dall&#8217;art. 21 septies della legge 7.8.1990, n. 241, si verificano solo nei casi di nullità testuale, di mancanza degli elementi essenziali, di difetto assoluto di attribuzione o di violazione o elusione del giudicato.<br />
11. È poi del tutto indimostrato che le parti abbiano “<i>pattuito</i>” per le vie brevi, ai sensi dell’art. 1372 c.c., la risoluzione consensualmente del contratto-concessione con il 31.12.2011 “<i>al fine di dirimere ogni controversia</i>”, concordando anche la cubatura da scavare entro l’anno 2011.<br />
La singolare tesi è infatti inconsistente sul piano sia fattuale (manca anche un solo principio di prova) sia giuridico, mancando la forma scritta necessaria <i>ad substantiam</i> in caso di modificazioni di clausole contenute nella concessione per la risoluzione della stessa in tempi differenti e anticipati rispetto a quanto pattuito [la forma scritta (salva la deroga prevista dall&#8217;art. 17 del r.d. 18.11.1923, n. 2440, per taluni tipi di contratti a trattativa privata) è la regola che presidia tutta l&#8217;attività negoziale, contrattuale e convenzionale dell’Amministrazione pubblica: cfr., Cass.Civ., sez. I, 20.3.2014, n. 6555; sez. I, 5.3.2014, n. 5110; sez. III, 1.4.2010, n. 8000; C.d.S., sez. V, 11.12.2008, n. 6159; 22.9.1999, n. 1136].<br />
12. Come già riportato, l’art. 7 della concessione ha stabilito in termini chiari la scadenza della medesima:<br />
&#8211; primariamente: “<i>all&#8217;esaurimento del lotto, secondo le quantità e la tempificazione (sic) del progetto di coltivazione, ovvero anticipatamente ad asportazione del volume totale ivi previsto</i>”: quindi al momento del completo asporto dei 251.719 mc.<br />
&#8211; in via sussidiaria: “<i>comunque, non oltre la validità dell&#8217;autorizzazione sindacale, vincolata al programma di attuazione, salvo proroghe di legge</i>”, autorizzazione sindacale che, come si è sopra visto, è stata da ultimo prorogata sino al sino al 2<br />
13. Ancora: la singolare tesi in esame è di fatto smentita anche dal comportamento dello stesso Consorzio ricorrente, che solo alla fine del 2013 ha inteso formalizzare sia la rinuncia all&#8217;autorizzazione all&#8217;escavazione nei confronti dell&#8217;Amministrazione comunale di Baselga di Piné sia il recesso unilaterale dal contratto di concessione.<br />
14. Per altro ma correlato verso si deve poi rilevare che non può essere definito “<i>contraddittorio</i>” l’operato dell’ASUC laddove essa ha contestato l’inadempimento contrattuale solo dopo aver ricevuto, il 19.12.2013, la formale nota di recesso del Consorzio. Al riguardo, si ritiene che non possa essere confusa con la diversa e opposta volontà di considerare risolto il contratto la mera tolleranza temporale dimostrata dall’ASUC nel richiedere l’adempimento delle clausole della concessione (anche attinenti ai termini per il pagamento degli acconti e dei saldi), trattandosi, oltretutto, di un’Amministrazione locale che era a conoscenza delle dichiarate difficoltà economiche che investono il settore dell&#8217;estrazione e della lavorazione del porfido.<br />
15. Dalla presente ricostruzione del rapporto di concessione in essere tra le parti occorre dunque trarre le seguenti conclusioni:<br />
A) &#8211; la nota del 21 marzo 2013 con cui l’ASUC di Miola ha chiesto il pagamento del canone di concessione per il lotto 3, alla luce del disposto di cui all’art. 7 della concessione, è dunque legittima in termini generali, fatto salvo il già rilevato difetto di giurisdizione di questo Giudice in ordine ai criteri attraverso i quali è stato conteggiato il relativo importo;<br />
B) &#8211; non risulta accertato alcun inadempimento della concessione da addebitarsi all’ASUC, sia perché, come visto, la nota di contestazioni del 14.6.2011 assegnava un termine per dedurre, ma anche perché non risulta essere stata eccepita al Consorzio ricorrente da parte del tecnico dell’Amministrazione, con le modalità e nei termini di cui all’art. 3 della stessa concessione, alcuna contestazione sui volumi di roccia estratti (ossia non si è verificata la condizione che avrebbe consentito una sospensione dell’attività estrattiva sino alla definizione di quella eventuale vertenza).<br />
16. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, occorre ancora precisare che la sua cognizione spetta sempre a questo Giudice, poiché il danno asseritamente patito sarebbe conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento impugnato e perché essa integra uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto all’incidente demolitorio (cfr., Cass.Civ, SS.UU. 23.3.2011, n. 6594).<br />
Tuttavia, la stessa &#8211; anche tralasciando la sua evidente inammissibilità perché è del tutto priva di alcun principio di prova mentre l’art. 64, comma 1, c.p.a. afferma la regola generale secondo cui spetta alla parte l&#8217;onere di fornire la prova dei fatti che sono nella sua disponibilità e che vengono posti a fondamento delle domande introdotte &#8211; è infondata nel merito per mancanza dell’elemento oggettivo del dedotto illecito: l’antigiuridicità oggettiva, ossia l’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa.<br />
17. In definitiva, per tutte le suesposte motivazioni, il ricorso deve essere in gran parte respinto mentre, per altra parte, e per quanto sopra motivato ai punti 3. e 5., in ordine alla quantificazione del canone di concessione richiesto, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
15. Le spese del giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino &#8211; Alto Adige / Südtirol, sede di Trento,<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 134 del 2014,<br />
&#8211; in parte lo respinge;<br />
&#8211; per altra parte (per quanto motivato ai punti 3. e 5. in diritto) lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando essa al Giudice Ordinario, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passagg<br />
Condanna il Consorzio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/02/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-2-2015-n-49/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2015 n.49</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2013 n.623</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-10-2013-n-623/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-10-2013-n-623/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-10-2013-n-623/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2013 n.623</a></p>
<p>Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Manca L&#8217;Approdo Srl (avv.ti S. Pinna e C. Angelone); c/ Agenzia del Demanio, Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Capitaneria di Porto di La Maddalena (Avv. Distr. St.) sulla giurisdizione nelle controversie relative al pagamento di indennità di occupazione abusiva di beni demaniali Giurisdizione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-10-2013-n-623/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2013 n.623</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-10-2013-n-623/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2013 n.623</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Manca<br /> L&#8217;Approdo Srl (avv.ti S. Pinna e C. Angelone); c/ Agenzia del Demanio, Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Capitaneria di Porto di La Maddalena (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione nelle controversie relative al pagamento di indennità di occupazione abusiva di beni demaniali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Concessioni amministrative – Aree demaniali – Occupazione sine titulo – Indennità e canoni – Ricorso – Difetto di giurisdizione del G.A. &#8211; Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso con cui si impugna il provvedimento dell’Agenzia del Demanio recante richiesta di pagamento di somme dovute a titolo di indennità di occupazione abusiva di terreni demaniali e di interessi legali</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 185 del 2008, proposto da:<br />
L&#8217;Approdo Srl, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvio Pinna e Claudio Angelone, con domicilio eletto presso l’avv. Silvio Pinna in Cagliari, via San Lucifero n. 65; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
L’Agenzia del Demanio, sede di Cagliari,<br />
il Ministero Dei Trasporti E Della Navigazione,<br />
la Capitaneria Di Porto Di La Maddalena,<br />
tutti rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23; <br />	<br />
per l&#8217;annullamento<br />	<br />
&#8211; del provvedimento n. 15801/07-2007 PRP 08749 dell’11 dicembre 2007, emesso dall’Agenzia del Demanio, sede di Cagliari, recante la richiesta di pagamento dell’indennità per occupazione abusiva di demanio marittimo;<br />	<br />
&#8211; della nota n. 6533/2007 del 21 luglio 2007 della medesima Agenzia del Demanio.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio e del Ministero dei Trasporti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 luglio 2013 il dott. Giorgio Manca e uditi l&#8217;avv. Silvio Pinna per la parte ricorrente e l&#8217;avv.to dello Stato Annabella Risi per le Amministrazioni resistenti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – La società ricorrente domanda l’annullamento del provvedimento, di cui epigrafe, con il quale l’Agenzia del Demanio, sede di Cagliari, ha richiesto il pagamento di quanto dovuto dalla società per l’abusiva occupazione di terreni demaniali, a titolo di indennità di occupazione e di interessi legali, in località Cala Battistoni nel territorio del Comune di Arzachena (catasto fabbricati, fg. 10, mappale 3088).<br />	<br />
2. – Avverso il predetto provvedimento, nonché gli altri atti meglio indicati in epigrafe, con il ricorso in esame la società ricorrente deduce cinque articolate censure. <br />	<br />
3. – Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto si tratta di controversia che ha per oggetto la quantificazione e riscossione degli indennizzi da abusiva occupazione di arre demaniali marittime. Nel merito, conclude per il rigetto del ricorso in ragione della sua infondatezza.<br />	<br />
4. &#8211; All’udienza pubblica del 17 luglio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
5. &#8211; Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
6. &#8211; Come emerge dalla esposizione in fatto, l’atto impugnato riguarda la richiesta di pagamento di indennità per occupazione abusiva La controversia ha dunque per oggetto la contestazione di somme che si affermano dovute a titolo di risarcimento del danno subito dall&#8217;amministrazione, al di fuori di un rapporto autoritativo, nella specie inesistente.<br />	<br />
La giurisprudenza sul punto è ormai puntuale e diffusa nell&#8217;affermare la giurisdizione della magistratura ordinaria in tutti i casi nei quali le pretese dell&#8217;amministrazione riguardino somme dovute per l&#8217;occupazione senza titolo di beni del demanio come avvenuto nella specie. Si veda Cass. SS.UU. Civili, 19 novembre 2001, n. 14543, secondo cui «È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia attinente a pretesa creditoria dell&#8217;Amministrazione finanziaria, per somme che si assumano dovute in dipendenza della occupazione senza titolo di un bene del demanio, pure se detta controversia riguardi sanzioni amministrative applicate a carico dell&#8217;occupante, ed insorga in via di opposizione ad ingiunzione di pagamento, dovendosi escludere sia la giurisdizione delle commissioni tributarie, venendo in discussione materia diversa da quelle di pertinenza delle stesse, sia quella del giudice amministrativo, trattandosi di problematica relativa a rapporti di dare &#8211; avere, senza alcuna interferenza su atti o provvedimenti relativi a concessione del bene pubblico».<br />	<br />
7. &#8211; Della questione si è occupato recentemente anche il Consiglio di Stato, decidendo sull’appello proposto nei confronti di un precedente della sezione (si trattava di T.A.R. Sardegna, sez. I, 27 settembre 2004, n. 1399), rammentando che <i>«la S.C. ha chiarito che la controversia avente a oggetto la debenza dell’indennizzo a titolo di occupazione abusiva di area demaniale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, riguardando essa i rispettivi diritti soggettivi delle parti nell’ambito di un rapporto paritetico; né rileva, in contrario, la prospettazione, da parte dell’occupante, dell’esistenza di una concessione desumibile dal comportamento per </i>facta concludentia<i> della p.a., tale prospettazione non potendo di per sé valere a mutare l’oggetto della controversia in un accertamento relativo all’esistenza di una concessione (cfr. Cass. Civ., sez. un., 8 luglio 2003, nr. 10731). In altri termini, in un caso del genere l’esistenza o meno della concessione addotta quale fatto impeditivo di una pretesa patrimoniale avanzata dall’Amministrazione può essere accertata incidentalmente dal giudice ordinario, non costituendo l’oggetto principale del giudizio (cfr. Cass. Civ., sez. un., 16 gennaio 2009, nr. 953). Ciò si ricava, del resto, proprio dall’art. 5 della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034 (applicabile </i>ratione temporis<i> alla fattispecie e oggi sostituito dall’art. 133, comma 1, lettera b), cod. proc. amm.), il quale, nel devolvere al giudice amministrativo la cognizione esclusiva delle controversie relative ai rapporti di concessione di beni pubblici, riserva però all’Autorità giudiziaria ordinaria quelle relative alle pretese patrimoniali ad esse connesse (indennità, canoni e altri corrispettivi), senza che rilevi il titolo in base al quale queste sono azionate (cfr. Cass. Civ., sez. un., 5 marzo 2008, nr. 5912)»</i>.<br />	<br />
8. &#8211; Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
Non è superfluo precisare, in relazione al principio della <i>translatioiudicii</i>, che lo stesso ha ottenuto pieno recepimento nell’art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, il quale dispone che quando il Giudice amministrativo declina la propria giurisdizione in favore di altro giudice, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il processo è riproposto dinanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.<br />	<br />
9. &#8211; Si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e, per l’effetto, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/10/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-10-2013-n-623/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2013 n.623</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2012 n.234</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-19-10-2012-n-234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-19-10-2012-n-234/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-19-10-2012-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2012 n.234</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Lattanzi sull&#8217;acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione Demanio e patrimonio indisponibile &#8211; Artt. 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-19-10-2012-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2012 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-19-10-2012-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2012 n.234</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Lattanzi</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio e patrimonio indisponibile &#8211; Artt. 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) &#8211; Procedimento di assegnazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione &#8211; Acquisizione al patrimonio dello Stato &#8211; Q. l c. sollevata dalla Regione Sicilia – Asserita violazione degli artt. 114, 116, 118, 119 e 120 Cost., dell’art. 33, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e del principio di leale collaborazione &#8211; Non fondatezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), promosse, in riferimento agli articoli 114, 116, 118, 119 e 120 della Costituzione, all’articolo 33, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 28 novembre 2011, depositato in cancelleria il 1° dicembre 2011 ed iscritto al n. 166 del registro ricorsi 2011. </p>
<p>Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 18 settembre 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi; <br />	<br />
uditi l’avvocato Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Roberta Tortora per il Presidente del Consiglio dei ministri. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.– Con ricorso notificato il 28 novembre 2011 e depositato il successivo 1° dicembre (reg. ric. n. 166 del 2011) la Regione siciliana ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento agli articoli 114, 116, 118, 119 e 120 della Costituzione, all’articolo 33, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e al principio di leale collaborazione. <br />	<br />
Le disposizioni impugnate disciplinano il procedimento di destinazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione. <br />	<br />
Ai sensi dell’art. 45, comma 1, tali beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato e in base all’art. 47 l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede successivamente a mantenerli nel patrimonio dello Stato o a trasferirli al patrimonio del Comune ove è sito l’immobile, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione, secondo i criteri indicati dall’art. 48, comma 3. A propria volta, gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene oppure assegnarlo in concessione a terzi; qualora l’ente territoriale ometta di provvedere sulla destinazione del bene nel termine di un anno, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento o la nomina di un commissario con poteri sostitutivi (art. 48, comma 3). <br />	<br />
A parere della Regione siciliana, l’art. 45, comma 1, viola l’art. 33, secondo comma, dello statuto, che riserva al patrimonio regionale la proprietà delle miniere, cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, e delle cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale. <br />	<br />
L’art. 48, comma 3, sarebbe poi in contrasto con gli artt. 114, 116, 118 e 119 Cost., applicabili solo se più favorevoli rispetto alle competenze statutarie, ai sensi dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). <br />	<br />
Questa disposizione, infatti, avrebbe previsto l’assegnazione in via preferenziale allo Stato dei beni confiscati sul territorio, mentre l’autonomia regionale e locale esigerebbe che essa sia «prioritariamente riconosciuta in favore del territorio al quale questi ultimi appartengono»: tale preferenza sarebbe in armonia con le competenze regionali, di carattere legislativo e amministrativo, in materia di enti locali, governo del territorio, assistenza, cultura e attività produttive, oltre che con il principio di sussidiarietà. <br />	<br />
Inoltre, l’art. 48, comma 3, nel prevedere l’esercizio di un potere statale sostitutivo difforme dal paradigma indicato dall’art. 120, secondo comma, Cost., lederebbe quest’ultima disposizione costituzionale, sia nella parte in cui assegna all’Agenzia, e non al Governo, tale potere, sia nella parte in cui ne permette l’esercizio al di fuori di casi «gravi ed eccezionali». <br />	<br />
Infine, l’art. 47, consentendo all’Agenzia di disporre il trasferimento dei beni senza «alcun coinvolgimento» della Regione, pur nell’ambito di un concorso di competenze statali e regionali, sarebbe in conflitto con il principio di leale collaborazione. <br />	<br />
2.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o non fondato. <br />	<br />
A parere dell’Avvocatura, l’art. 45, comma 1, impugnato non contrasta con l’art. 33, secondo comma, dello statuto, poiché sia le miniere, sia i beni d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico ritrovati nel sottosuolo regionale «sono già necessariamente di proprietà della Regione» e non sono perciò suscettibili di confisca. <br />	<br />
Le cave e le torbiere, invece, potrebbero essere acquisite al patrimonio regionale solo se «il giacimento non venga convenientemente sfruttato», e «ne consegue che laddove le cave e le torbiere siano adeguatamente sfruttate non sussiste alcuna norma che preveda la proprietà obbligatoria in capo alla Regione». <br />	<br />
L’art. 48, comma 3, prosegue l’Avvocatura, non indica alcun criterio preferenziale per l’assegnazione dei beni, ponendo sul medesimo piano Stato, Regione ed enti locali, né esiste «alcun principio costituzionale che imponga la destinazione preferenziale alla Regione» dei beni confiscati. Sarà invece la legge dello Stato sia ad allocare la funzione di amministrazione dei beni, sia a determinare «quali e quante risorse patrimoniali debbano essere attribuite alle Regioni». <br />	<br />
Né il potere sostitutivo previsto sempre dall’art. 48, comma 3, potrebbe essere posto a raffronto con l’art. 120, secondo comma, Cost., giacché esso non avrebbe carattere straordinario. In ogni caso, tale potere andrebbe esercitato «secondo le modalità previste» dall’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che assicurerebbero l’integrale rispetto delle competenze regionali. <br />	<br />
Infine, l’art. 47 legittimamente ometterebbe di prevedere il coinvolgimento della Regione nell’assegnazione dei beni, dato che si verterebbe in materia di esclusiva competenza dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. <br />	<br />
3.– Nell’imminenza dell’udienza pubblica l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, insistendo perché il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato. <br />	<br />
Dopo aver ribadito gli argomenti già sviluppati nell’atto di costituzione, l’Avvocatura aggiunge che l’impiego dei beni confiscati da parte dello Stato, ove essi si trovino sul territorio della Regione siciliana, non determina alcun depauperamento della collettività locale, in quanto comunque finalizzato a scopi di pubblico interesse. <br />	<br />
Inoltre, le attribuzioni dell’Agenzia si giustificherebbero «con esigenze di “unità giuridica” dell’ordinamento» e come tali sarebbero già state apprezzate da questa Corte con la sentenza n. 34 del 2012. <br />	<br />
L’Avvocatura infine esclude che il principio di leale collaborazione comporti un coinvolgimento della Regione per il solo fatto che vi sia un «interesse comune» a quest’ultima. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.– La Regione siciliana ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento agli articoli 114, 116, 118, 119 e 120 della Costituzione, all’articolo 33, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e al principio di leale collaborazione. <br />	<br />
Le disposizioni impugnate concernono il procedimento di assegnazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione. Essi sono acquisiti al patrimonio dello Stato (art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011) e ivi mantenuti, ovvero trasferiti al patrimonio del Comune, della Provincia o della Regione (art. 48, comma 3), con provvedimento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (art. 47). <br />	<br />
La Regione ricorrente ritiene, anzitutto, che sia lesiva dell’art. 33, secondo comma, dello statuto la previsione contenuta nell’art. 45, comma 1, secondo la quale sono acquisiti al patrimonio dello Stato tutti i beni oggetto di confisca definitiva, e perciò anche le miniere, le cave e le torbiere, nonché le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale. A parere della Regione siciliana, la previsione statutaria, nel riservare tali beni al patrimonio indisponibile regionale, osterebbe ad un simile effetto. <br />	<br />
La questione non è fondata. <br />	<br />
Con riguardo alle cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico, infatti, è agevole osservare che la disposizione statutaria e la norma impugnata hanno presupposti differenti, e non sono pertanto destinate a sovrapporsi: lo statuto disciplina un modo di acquisto della proprietà da parte del patrimonio pubblico in seguito al ritrovamento di beni culturali (artt. 10 e 91 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), mentre l’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011 regola gli effetti della confisca, ove essa abbia colpito tali beni che siano di proprietà privata. <br />	<br />
Neppure le miniere sono assoggettabili ad una confisca suscettibile, anche in linea astratta, di confliggere con la disciplina statutaria, poiché appartengono di diritto al patrimonio indisponibile della Regione. Non è perciò immaginabile che esse possano divenire oggetto di proprietà privata e siano pertanto confiscabili. <br />	<br />
Diversa è invece la situazione normativa delle cave e delle torbiere, che lo statuto assegna in proprietà alla Regione quando ne è sottratta la disponibilità al proprietario del fondo. <br />	<br />
Si tratta di una particolare vicenda traslativa che attiene all’impiego dei beni in questione in correlazione con la natura degli stessi e con l’esercizio delle attribuzioni proprie del sistema regionale. Questa Corte, infatti, ha già chiarito che l’assegnazione di una categoria di beni al patrimonio regionale viene compiuta «in relazione alle funzioni pubbliche attribuite dalle norme costituzionali alla Regione» (sentenza n. 31 del 1959), così da costituire un «legame beni-funzioni» (sentenza n. 179 del 2004; inoltre, sentenza n. 383 del 1991), che ponga i primi in rapporto di strumentalità con le seconde. Ne consegue che la formula statutaria non può spingersi fino ad includere fattispecie conformate da interessi cui la sfera regionale è del tutto estranea e in relazione alle quali non è perciò ipotizzabile alcuna competenza decentrata. <br />	<br />
Su questo piano, la Corte ha già avuto modo di affermare che la normativa concernente gli effetti della confisca definitiva a titolo di misura di prevenzione attiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (sentenza n. 34 del 2012), anche con riferimento all’assegnazione dei beni e alle funzioni di vigilanza sulla corretta utilizzazione di essi da parte degli assegnatari. <br />	<br />
La norma impugnata opera, perciò, entro un’area estranea alle attribuzioni della Regione siciliana, sicché l’art. 33, secondo comma, dello statuto non può governare la relativa vicenda acquisitiva, connessa a finalità, essenzialmente statali, di sottrazione del bene al “circuito economico” di origine, per inserirlo in un altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzavano il primo (sentenza n. 335 del 1996). <br />	<br />
2.– La ricorrente ritiene inoltre che l’art. 47 del d.lgs. n. 159 del 2011, nel consentire che l’Agenzia assegni il bene confiscato senza coinvolgere la Regione nel relativo procedimento, violi il principio di leale collaborazione. <br />	<br />
La questione non è fondata. <br />	<br />
Una volta affermato infatti che la disposizione impugnata ricade in un ambito materiale riservato alla potestà legislativa esclusiva statale, viene meno l’obbligo di istituire meccanismi concertativi tra Stato e Regione, giacché essi vanno, in linea di principio, necessariamente previsti solo quando vi sia una concorrenza di competenze nazionali e regionali, ove non possa ravvisarsi la sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri (sentenze n. 88 del 2009 e n. 219 del 2005). <br />	<br />
3.– L’art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 individua nel Comune, nella Provincia o nella Regione i destinatari del provvedimento di assegnazione dei beni che non siano stati mantenuti al patrimonio dello Stato. <br />	<br />
La Regione siciliana censura tale disposizione perché ritiene che esprima un’opzione di favore per il mantenimento al patrimonio statale dei beni confiscati, rendendone il trasferimento a se stessa e agli enti territoriali meramente residuale. In tal modo, si realizzerebbe un depauperamento dell’ambito locale con riguardo a beni che, invece, proprio in esso troverebbero adeguato impiego, in violazione degli artt. 114, 116, 118 e 119 Cost. <br />	<br />
La questione non è fondata, giacché si basa su un erroneo presupposto interpretativo. <br />	<br />
Come ha rilevato la stessa Avvocatura dello Stato, infatti, né la lettera, né lo spirito della disposizione impugnata depongono nel senso ritenuto dalla ricorrente, poiché da essa non si può trarre alcun criterio preferenziale circa il mantenimento allo Stato, ovvero il trasferimento alla Regione o agli enti locali, dei beni confiscati. Si tratta, infatti, di un profilo applicativo, impregiudicato sul piano normativo, sul quale dovrà cadere, caso per caso, l’apprezzamento dell’Agenzia nazionale. In particolare, quest’ultimo non potrà prescindere dal principio ispiratore sulla destinazione dei beni confiscati, ravvisato da questa Corte, secondo il quale «la restituzione alle collettività territoriali &#8211; le quali sopportano il costo più alto dell’“emergenza mafiosa” &#8211; delle risorse economiche acquisite illecitamente dalle organizzazioni criminali rappresenta (…) uno strumento fondamentale per contrastarne l’attività, mirando ad indebolire il radicamento sociale di tali organizzazioni e a favorire un più ampio e diffuso consenso dell’opinione pubblica all’intervento repressivo dello Stato per il ripristino della legalità» (sentenza n. 34 del 2012). <br />	<br />
4.– Infine, la ricorrente ritiene che l’art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 leda l’art. 120 Cost., nella parte in cui consente all’Agenzia nazionale di nominare un commissario con poteri sostitutivi, nel caso in cui, entro un anno dall’assegnazione del bene confiscato, l’ente territoriale non abbia provveduto a conferirgli una delle destinazioni previste dalla legge. A parere della Regione siciliana, difetterebbero sia le condizioni cui l’art. 120, secondo comma, Cost. subordina l’esercizio del potere sostitutivo statale, sia i requisiti di legittimità della procedura, dato che tale potere viene conferito all’Agenzia nazionale, anziché al Governo, che ne è il titolare in base alla Costituzione. <br />	<br />
La questione non è fondata, perché è stata formulata sulla base di un parametro costituzionale inapplicabile alla fattispecie. <br />	<br />
Questa Corte ha ripetutamente chiarito che «l’articolo 120, secondo comma, [Cost.] non può essere inteso nel senso che esaurisca, concentrandole tutte in capo allo Stato, le possibilità di esercizio di poteri sostitutivi. In realtà esso prevede solo un potere sostitutivo straordinario, in capo al Governo, da esercitarsi sulla base dei presupposti e per la tutela degli interessi ivi esplicitamente indicati, mentre lascia impregiudicata l’ammissibilità e la disciplina di altri casi di interventi sostitutivi, configurabili dalla legislazione di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o delle Regioni o di altri enti territoriali, in correlazione con il riparto delle funzioni amministrative da essa realizzato e con le ipotesi specifiche che li possano rendere necessari» (sentenza n. 43 del 2004; in seguito, sentenze n. 69 del 2004; n. 236 del 2004; n. 167 del 2005; n. 250 del 2009). <br />	<br />
Nel caso di specie, il potere sostitutivo delineato dalla disposizione impugnata, certamente estraneo all’ambito applicativo dell’art. 120, secondo comma, Cost., costituisce un corollario del processo di allocazione, da parte della legge dello Stato, che ne è competente, della funzione amministrativa rimessa all’ente territoriale reputato idoneo, al fine di evitare che l’esercizio di tale funzione possa venire paralizzato dall’inerzia di quest’ultimo, così compromettendo un interesse assegnato alla sfera di competenza statale. <br />	<br />
L’erronea indicazione del parametro costituzionale comporta, pertanto, la non fondatezza della questione. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), promosse, in riferimento agli articoli 114, 116, 118, 119 e 120 della Costituzione, all’articolo 33, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2012. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2012. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-19-10-2012-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2012 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2012 n.4124</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-15-10-2012-n-4124/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-15-10-2012-n-4124/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2012 n.4124</a></p>
<p>Pres. Alessandro Pagano, est. Michelangelo Maria Liguori Mario Cuomo (Avv. Giuseppe Di Meglio) c. Comune di Forio d’Ischia (Avv. Brunella Baggio) sulla giurisdizione del G.O. nelle controversie aventi ad oggetto l&#8217;accertamento della demanialità del suolo 1. Giurisdizione e competenza– Demanio- Qualificazione giuridica del suolo –Controversie- Giurisdizione G.O. 2. Giurisdizione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-15-10-2012-n-4124/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2012 n.4124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-15-10-2012-n-4124/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2012 n.4124</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alessandro Pagano, est. Michelangelo Maria Liguori<br /> Mario Cuomo (Avv. Giuseppe Di Meglio) c. Comune di Forio d’Ischia (Avv. Brunella Baggio)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.O. nelle controversie aventi ad oggetto l&#8217;accertamento della demanialità del suolo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza– Demanio- Qualificazione giuridica del suolo –Controversie- Giurisdizione G.O.	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Determinazione – Petitum sostanziale – Rapporto con causa petendi.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario  la controversia che, per quanto formalmente incentrata sulla contestazione dell&#8217;ordinanza di sgombero e riduzione in pristino dello stato dei luoghi, postula la corretta qualificazione giuridica di una porzione di suolo, ovvero l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza e dell&#8217;estensione del diritto soggettivo di proprietà privata rispetto al limitrofo demanio marittimo (1). 	</p>
<p>2. Ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il &#8220;petitum&#8221; sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della &#8220;causa petendi&#8221;, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (2).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1.) cfr. Cass. civ., S.U., 18 aprile 2003, n. 6347;<br />	<br />
(2.) cfr. Cass. SS.UU., Ordinanza n. 12378 del 16/05/2008; SS. UU., Ordinanza n. 15323 del 25/06/2010;Cons.Stato VI 08/07/2011,n.4110.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1518 dell’anno 2009, proposto da:<br />
<br />	<br />
Cuomo Mario, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Di Meglio, con il quale è legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania/Napoli, p.zza Municipio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Forio d’Ischia, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Brunella Baggio, con la quale è legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania/Napoli, p.zza Municipio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; dell&#8217;ordinanza n. 19 del 28.1.2009, notificata il successivo 13.2.2009, con la quale il Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi del Comune di Forio d&#8217;Ischia ha ordinato al ricorrente lo sgombero di un’area demaniale da lui occupata con opere edilizie, con ripristino del preesistente stato dei luoghi;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto pregresso, connesso o consequenziale, ivi compresa la relazione n. 7 del 27.8.2007.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Forio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.	</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
Con il presente ricorso, notificato il 23 febbraio 2009 e depositato il successivo 17 marzo, Cuomo Mario, ha esposto<br />	<br />
&#8211; che era proprietario e possessore di un immobile sito in Forio d’Ischia, alla via Marina, adibito a ristorante con il nome “Da Ciccio” (della superficie complessiva di mq. 245 circa e di vecchissima fattura);<br />	<br />
&#8211; che tale immobile era stato dotato di energia elettrica fin dal 1968 (come da contratto di fornitura n. L-323 del 13.6.1968), mentre la licenza di ristorante era stata conseguita il 23.2.1982 e l’autorizzazione sanitaria il 28.1.1984;<br />	<br />
&#8211; che il suolo ove era ubicata la struttura non aveva mai costituito demanio marittimo ed arenile, anche perché tra esso e la spiaggia risulta frapposta la strada comunale denominata “via Marina”;<br />	<br />
&#8211; che tuttavia il Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi del Comune di Forio d&#8217;Ischia, con provvedimento n. 19 del 28.1.2009, notificato il successivo 13.2.2009, aveva ordinato ad esso ricorrente la demolizione delle opere ivi menzionate (ovvero quell<br />
Tanto esposto, il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, e segnatamente l’ordinanza di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi n° 19 del 28.1.2009 del Comune di Forio d’Ischia, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:<br />	<br />
1) violazione e falsa applicazione del Decr. Leg.vo 29.10.1999 – violazione e falsa applicazione della L. Reg. Campania 13/2002 – eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di motivazione; violazione del giusto procedimento – incompetenza: sussisterebbe l’incompetenza del Comune all’adozione del provvedimento impugnato, trattandosi di demanio marittimo affidato alla Regione Campania; quand’anche il suolo demaniale in questione fosse di pertinenza del Comune di Forio d’Ischia, comunque la competenza all’adozione del provvedimento oggetto di gravame sarebbe stata del Sindaco e non del Dirigente; tale ultimo schema di attribuzione di competenza non sarebbe stato modificato dall’entrata in vigore del Decr. Leg.vo 267/2000;<br />	<br />
2) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 380/2001 – violazione del cd. giusto procedimento – eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di motivazione; contraddittorietà con i precedenti atti amministrativi: l’opera sarebbe stata ultimata e utilizzata come ristorante da oltre un trentennio, e mai, in tale lasso di tempo, il Comune intimato avrebbe evidenziato la sussistenza di ragioni ostative alla sua realizzazione; in ogni caso, per l’opera in questione sarebbe stata presentata istanza di condono; il Comune, nel provvedimento impugnato, avrebbe omesso di dar conto – come necessario &#8211; della sussistenza di un interesse pubblico specifico al ripristino dello stato dei luoghi;<br />	<br />
3) violazione dell’art. 32 del Cod. Navigazione (R.D. 327/1942) e dell’art. 3 L. 241/1990 – eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto; carente istruttoria; sviamento: sarebbe mancata una previa delimitazione e identificazione dell’area che si assume demaniale marittima in contraddittorio fra le parti;<br />	<br />
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 7 e 10 L. 47/1985, così come sostituiti dal D.P.R. 380/2001, nonché dell’art. 3 L. 241/1990 – violazione dell’art. 97 Cost. – eccesso di potere per inesistenza dei presupposti; difetto di motivazione e di istruttoria; carenza di potere; sproporzione e contraddittorietà con i precedenti atti amministrativi: sussisterebbe una palese contraddittorietà dell’azione amministrativa, in quanto, con precedente atto n° 2399 del 27.1.2009, lo stesso Comune di Forio d’Ischia avrebbe invitato esso ricorrente a sanare la propria posizione mediante pagamento nel termine di gg. 20 della somma di €274.770,00, ma poi, senza attendere il completo decorso dell’assegnato termine, avrebbe ingiunto la demolizione delle opere esistenti; l’irrogazione della sanzione demolitoria sarebbe avvenuta in assenza dei necessari presupposti e, comunque, in carenza di idonea motivazione; sarebbe stato omesso il necessario avviso di avvio del procedimento sanzionatorio;<br />	<br />
5) eccesso di potere per difetto di motivazione e dell’interesse pubblico: sarebbe mancata una comparazione tra l’interesse pubblico (peraltro neppure indicato) e quello privato contrapposto, fondato su di una situazione sussistente da molti anni;<br />	<br />
6) eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dei principi generali del giudicato penale e dell’art. 654 c.p.p.: il decreto penale n° 1849/08 richiamato nel provvedimento impugnato non potrebbe fondare l’impugnata determinazione amministrativa, in quanto non emesso a seguito di dibattimento (né potendo costituire giudicato penale vincolante per le parti); non corrisponderebbe al pubblico interesse ingiungere la demolizione di opere esistenti da circa quaranta anni.<br />	<br />
In data 23 marzo 2009 parte ricorrente ha prodotto una propria consulenza tecnica relativa ai fatti di causa.<br />	<br />
Il 27 marzo 2009 si è costituito il Comune di Forio d’Ischia al fine di resistere al proposto ricorso.<br />	<br />
Con ordinanza n° 1320/2010 del 24 giugno 2010, questo Tribunale, accogliendo l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente, ha sospeso l’efficacia dell’impugnata ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi.<br />	<br />
Con ordinanza n. 844/2010, depositata in Segreteria l’1.12.2010, il Tribunale ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune di Forio d’Ischia e dell’Ufficio Locamare Marittimo di Forio d’Ischia (la produzione di alcuni documenti citati nell’impugnata ordinanza sgombero e ripristino, e quindi posti a fondamento della relativa determinazione &#8211; ovvero il verbale n° 7 del 27.8.2007 elevato dall’Ufficio Locamare Marittimo di Forio e il decreto penale di condanna n° 1849/2008 emesso dal Tribunale di Napoli in data 18.4.2008 -; nonché relazioni atte a ricostruire la vicenda nei suoi tratti salienti); ed alla stessa è stato dato adempimento, mediante deposito di quanto richiesto, in data 2 febbraio 2011 da parte dell’Ufficio Locamare Marittimo e in data 14 febbraio 2011 da parte del Comune di Forio d’Ischia.<br />	<br />
E’ seguita, quindi, l’ordinanza istruttoria n. 5422/2011 del 6.5.2011, con la quale il Presidente di questa Sezione del T.A.R. Campania-Napoli ha disposto ulteriori incombenti istruttori a carico del Comune di Forio d’Ischia (ovvero ha richiesto documentati chiarimenti in ordine alle seguenti circostanze di causa: 1- epoca di realizzazione della “via Marina” in Forio d’Ischia, sulla quale prospetta l’esercizio del ricorrente e che – in tesi dello stesso – dovrebbe separare la zona demaniale dalle aree private, con specificazione del soggetto realizzatore &#8211; Comune o altro ente &#8211; e dei titoli in forza dei quali la stessa è stata realizzata; 2- documentazione urbanistico/edilizia relativa all’immobile nel quale parte ricorrente esercita l’attività commerciale, nonché documentazione relativa alle autorizzazioni relative alla detta attività commerciale, con specifico riferimento alla proprietà dell’immobile e dell’area occupata).<br />	<br />
Il Comune di Forio d’Ischia non ha però adempiuto a tali ultime richieste istruttorie prima della pubblica udienza dell’1 dicembre 2011, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
Con ordinanza n. 392/2012, depositata in Segreteria il 26.1.2012, il Tribunale, oltre a rinnovare al Comune di Forio d’Ischia le richieste istruttorie già oggetto dell’ordinanza presidenziale n. 5422 del 6.5.2011, ha richiesto al medesimo ente anche documentati chiarimenti in ordine all’iter che aveva portato alla formazione della p.lla catastale n. 1191 del foglio 16 (sulla quale, dagli atti di causa, risulta insistere la struttura, o comunque parte di essa, adibita a ristorante da parte di Cuomo Mario), ovvero specificazioni circa i frazionamenti a seguito dei quali la stessa era derivata, circa le date in cui tali frazionamenti erano avvenuti (e su istanze di chi), nonché circa gli intestatari delle p.lle coinvolte.<br />	<br />
In data 9 dicembre 2011 il Comune di Forio ha depositato documentazione in adempimento dell’ordinanza istruttoria presidenziale n. 5422/2011, e il 23 aprile 2012 ulteriore documentazione onde adempiere alla successiva ordinanza collegiale n. 392/2012 (in tale occasione precisando anche di aver richiesto all’Agenzia del Territorio di Napoli notizie circa la formazione della p.lla 1191, riservandosi di comunicare gli esiti di tale richiesta appena in possesso della risposta).<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 21 giugno 2012 la causa è stata trattenuta in decisione, dopo che è stato dato alle parti avviso ex art. 73 cpa in ordine alla ravvisabilità di profili di difetto di giurisdizione, e dopo che vi è stata discussione su tale punto.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>E’ oggetto di gravame in questa sede l’ordinanza n. 19 del 28.1.2009 con cui il Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi del Comune di Forio d&#8217;Ischia ha ordinato al ricorrente lo sgombero di un’area che assume essere demaniale, e da questi occupata con opere edilizie (ovvero un manufatto adibito a ristorante), con ripristino del preesistente stato dei luoghi.<br />	<br />
Il ricorrente, con più motivi di ricorso, per un verso sostiene che l’area in questione non sarebbe demaniale, bensì di sua proprietà, tanto che per le opere ivi realizzate sarebbe stata presentata anche istanza di condono; e, per altro verso, afferma comunque che l’adottato provvedimento di sgombero risulterebbe viziato per più profili, di incompetenza ed eccesso di potere.<br />	<br />
Ciò posto, va in via prioritaria verificata la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo; problematica questa che è stata oggetto di avviso alle parti ai sensi dell’art. 73 cpa in sede di udienza pubblica di discussione.<br />	<br />
Al riguardo, osserva il Collegio, alla luce di una recente pronuncia del Consiglio di Stato relativa a fattispecie analoga, che deve essere affermato il difetto di giurisdizione dell’adito G.A, in favore della giurisdizione del G.O. quanto ai motivi di ricorso (ovvero il terzo e il sesto) incentrati sull’assunto che l’area in questione sarebbe non demaniale, bensì privata [cfr. al riguardo Consiglio di Stato sez. VI 08 luglio 2011, n. 4110 secondo cui “<i>il presente </i>thema decidendum<i>, comportando in sostanza l&#8217;accertamento dell&#8217;esatto confine demaniale (su cui poggia l&#8217;atto di autotutela demaniale in esame), si incentra sulla corretta qualificazione giuridica di una porzione di suolo, se demaniale ovvero se di proprietà privata (del ricorrente); e non già sul corretto uso di un potere discrezionale da parte dell&#8217;Amministrazione. La controversia pertanto &#8211; per quanto formalmente incentrata sulla contestazione dell&#8217;ordinanza di sgombero e riduzione in pristino …a ben vedere postula prima di tutto la corretta delimitazione del demanio marittimo e perciò verte su diritti soggettivi; e come tale compete, </i>per ius receptum<i> (cfr. Cons. Stato, VI, 24 settembre 2010, n. 7147; 9 novembre 2010, n. 7975) alla giurisdizione ordinaria</i>”].<br />	<br />
Invero, il Tribunale ritiene di aderire a tale recente orientamento giurisprudenziale (come, del resto già fatto con la recente la sentenza n. 2577 del 30.5.2012), occorrendo tener conto della circostanza che la giurisdizione si determina in base alla domanda, nonché del fatto che, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il &#8220;petitum&#8221; sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della &#8220;causa petendi&#8221;, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (fra le altre cfr. Cass. SS.UU., Ordinanza n. 12378 del 16/05/2008; SS. UU., Ordinanza n. 15323 del 25/06/2010).<br />	<br />
Dei citati motivi di ricorso terzo e sesto, va quindi dichiarata l’inammissibilità per difetto di giurisdizione dell’adito G.A. in favore del G.O., innanzi al quale la domanda (peraltro già proposta e definita in primo grado con sentenza n. 5665/2012 del Tribunale di Napoli – IV sez. civile, giudice monocratico dott. Lupi) potrà essere se del caso coltivata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del Nuovo Codice del Processo Amministrativo (e in tale sede potrà eventualmente essere disapplicato il provvedimento di sgombero).<br />	<br />
Diversamente, appaiono riconducibili alla giurisdizione amministrativa, e possono perciò essere esaminati in questa sede, gli altri motivi articolati in ricorso, con i quali, presupponendo la demanialità dell’area interessata dall’ordine di sgombero, il ricorrente contesta il corretto esercizio del relativo potere.<br />	<br />
Orbene, le censure così proposte sono infondate, e vanno perciò disattese, sulla base delle seguenti considerazioni:<br />	<br />
&#8211; ai sensi dell’art. 105 co. 2 lett. l) Decr. Leg.vo 112/1998 e dell’art. 42 decr. Leg.vo 96/1999 sono devolute ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo (al di fuori dei porti di rilevanza regionale o interregionale), nonché, a<br />
&#8211; la competenza all’adozione degli atti esplicativi di tali funzioni, con evidenza qualificabili come atti di gestione, spetta ai Dirigenti e non al Sindaco, in virtù dell’art. 107 Decr. Leg.vo 267/2000;<br />	<br />
&#8211; non è stata data prova della presentazione di istanze di condono per le opere realizzate sull’area in questione;<br />	<br />
&#8211; il provvedimento di sgombero presenta natura doverosa e vincolata, stante il carattere demaniale del bene occupato;<br />	<br />
&#8211; conseguentemente, non occorreva alcun avviso di avvio del procedimento di sgombero, né una comparazione dell’interesse pubblico alla liberazione del bene con quello del privato occupante abusivo;<br />	<br />
&#8211; il pagamento della somma di €274.770,71 è stato richiesto al ricorrente a titolo di indennizzo per l’abusiva occupazione dell’area demaniale in questione, e non certo per consentirgli di pervenire ad una sanatoria situazione (per cui l’ordine di sgomber<br />
Pertanto, i citati residui motivi di ricorso vanno respinti.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da Cuomo Mario, così provvede:<br />	<br />
1) dichiara inammissibili il terzo ed il sesto dei motivi di ricorso per difetto di giurisdizione, secondo quanto indicato in motivazione, e, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del Nuovo Codice del Processo Amministrativo, indica il Giudice Ordinario quale giudice nazionale fornito di giurisdizione in ordine alla controversia con essi introdotta;<br />	<br />
2) respinge i restanti motivi di ricorso, siccome infondati;<br />	<br />
3) condanna il ricorrente alla rifusione in favore del Comune di Forio delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €2.000,00, oltre accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Pagano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Marina Perrelli, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/10/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-15-10-2012-n-4124/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2012 n.4124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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