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	<title>Demanio e patrimonio-Beni privati Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Demanio e patrimonio-Beni privati Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Il rinnovo della concessione demaniale impedisce l&#8217;incameramento ex lege e la Direttiva Servizi c.d. Bolkestein è inapplicabile alle concessioni sorte anteriormente al termine di trasposizione della stessa</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/il-rinnovo-della-concessione-demaniale-impedisce-lincameramento-ex-lege-e-la-direttiva-servizi-c-d-bolkestein-e-inapplicabile-alle-concessioni-sorte-anteriormente-al-termine-di-trasposizione-della/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 18:10:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/il-rinnovo-della-concessione-demaniale-impedisce-lincameramento-ex-lege-e-la-direttiva-servizi-c-d-bolkestein-e-inapplicabile-alle-concessioni-sorte-anteriormente-al-termine-di-trasposizione-della/">Il rinnovo della concessione demaniale impedisce l&#8217;incameramento ex lege e la Direttiva Servizi c.d. Bolkestein è inapplicabile alle concessioni sorte anteriormente al termine di trasposizione della stessa</a></p>
<p>1. Le opere realizzate dai concessionari sulla superficie demaniale sono, ai sensi dell’art. 952 c.c., d’esclusiva proprietà privata c.d. superficiaria fino al momento dell’effettiva scadenza o revoca anticipata della concessione: per essi non è dovuto un canone ulteriore, essendo tenuto il concessionario a corrispondere un canone commisurato alla occupazione del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/il-rinnovo-della-concessione-demaniale-impedisce-lincameramento-ex-lege-e-la-direttiva-servizi-c-d-bolkestein-e-inapplicabile-alle-concessioni-sorte-anteriormente-al-termine-di-trasposizione-della/">Il rinnovo della concessione demaniale impedisce l&#8217;incameramento ex lege e la Direttiva Servizi c.d. Bolkestein è inapplicabile alle concessioni sorte anteriormente al termine di trasposizione della stessa</a></p>
<p style="text-align: justify;">1. Le opere realizzate dai concessionari sulla superficie demaniale sono, ai sensi dell’art. 952 c.c., d’esclusiva proprietà privata c.d. superficiaria fino al momento dell’effettiva scadenza o revoca anticipata della concessione: per essi non è dovuto un canone ulteriore, essendo tenuto il concessionario a corrispondere un canone commisurato alla occupazione del suolo demaniale con impianti di facile/difficile rimozione, così come previsto dall&#8217;art. 1, comma 251, punto 1, lett. b), l.n. 296/2006. In presenza di rinnovi continuativi non si verifica la formale scadenza e di conseguenza è inapplicabile il c.d. incameramento ex lege</p>
<p>2. Il subentro in una concessione demaniale marittima, per atto <i>inter vivos</i> o <i>mortis causa</i>, comporta, ai sensi dell’art. 46 cod. nav., la novazione soggettiva del rapporto che prosegue senza soluzione di continuità con l’amministrazione concedente ed il soggetto subentrante.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La Corte di Giustizia ha precisato che : “..il diritto comunitario non impone ad un&#8217;amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro di intervenire, su domanda di un singolo, in rapporti giuridici in essere, instaurati a tempo indeterminato o con durata pluriennale, qualora tali rapporti siano stati posti in essere prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 92/50” (Corte di Giustizia, Sez. VI, 24.9.1998, Tögel, C-76/97; nello stesso senso v. Corte di Giustizia, 5.10.2000, Commissione / Francia, C-337/98). Ne deriva, nella specie, l’inapplicabilità della Direttiva Servizi (c.d. Bolkestein), ai rapporti concessori sorti anteriormente al termine di trasposizione della stessa. E comunque, a seguito delle statuizioni di cui alle sentenze dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 9 novembre 2021, nn. 17 e 18, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano a essere efficaci sino al 31 dicembre 2023.</p>
<hr />
<p>1. Demanio e patrimonio &#8211; Concessioni demaniali marittime &#8211; Opere realizzate dal privato &#8211; Sono di proprietà privata c.d. superficiaria fino al momento dell’effettiva scadenza o revoca &#8211; Rinnovi continuativi &#8211; Impediscono la scadenza</p>
<p>2. Demanio e patrimonio &#8211; Concessioni demaniali marittime &#8211; Il subentro &#8211; Art. 46 cod. nav. Comporta la novazione soggettiva del rapporto che prosegue senza soluzione di continuità</p>
<p>3. Demanio e patrimonio &#8211; Concessioni demaniali marittime &#8211; Sorte anteriormente al termine di trasposizione della direttiva servizi c.d. Bolkestein &#8211; Inapplicabilità &#8211; concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative sono efficaci sino al 31 dicembre 2023.</p>
<hr />
<p>Pres. C. Volpe Est. O. M. Caputo</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/01/2022</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 00229/2022REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 08377/2015 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8377 del 2015, proposto da<br />
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nesti Tommaso, in proprio e quale socio accomandatario della società Giglio di Nesti Tommaso &amp; C. S.a.s., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paoletti ed Ettore Nesi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Paoletti in Roma, viale Maresciallo Pilsudski nr. 118;<br />
Comune di Isola del Giglio, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00328/2015, resa tra le parti, concernente concessione demaniale marittima.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del sig. Nesti Tommaso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2021 il Cons. Oreste Mario Caputo e udito per la parte ricorrente l’avv. Ettore Nesi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. L’Agenzia del Demanio appella la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00328/2015 d’accoglimento del ricorso cumulativo proposto dal sig. Tommaso Nesti, in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante p.t. della S.A.S. Società Giglio di Nesti Tommaso &amp; C., avverso l’ordine d’introito, emesso dal Comune Isola del Giglio (d. 29 settembre 2010) per i canoni relativi agli anni 2010, 2009, 2008 e 2007, ed il parere dell&#8217;Agenzia del Demanio &#8211; Filiale Toscana e Umbria &#8211; sede di Livorno reso con nota prot. 2010/13078 del 5 luglio 2010.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente – che con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione all’ordine d’introito per i canoni 2011 e 2012, di cui alle note prot. n. 1520 del 1° marzo 2011 e prot. n. 142 del 27 gennaio 2012 – ha premesso in fatto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">di essere titolare della concessione n. 1/2007 del 16 gennaio 2007, avente ad oggetto l’occupazione d’area demaniale marittima, situata nel Comune di Isola del Giglio, in località Campese, della superficie di metri quadrati 286;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">di essere proprietario del fabbricato di mq 78, insistente sull’area demaniale, strumentale all’esercizio di bar gelateria “posto sull’arenile in fregio alla Piazzetta al termine della via Provinciale”, con annessa un’area asservita protetta da tenda frangisole di mq. 208 – fronte mare ml. 27.50”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">che il Comune e l’Agenzia del Demanio avrebbero qualificato erroneamente le “pertinenze destinate ad attività commerciale” come beni acquisiti al patrimonio statale, costituenti invece manufatti di proprietà privata, per diritto di superficie, appartenenti alla società.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1 Nei motivi d’impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione dell’artt. 29 e 49 cod. nav. e dell’art. 1, comma 251, punto 1, lett. b), l. n. 296/2006.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sull’assunto che la concessione fosse stata automaticamente rinnovata (cfr., punto 1 della C.D.M. n. 1/2007), il manufatto adibito a bar-gelateria, insistente sull’area demaniale in concessione, contrariamente a quanto supposto dal Comune, non sarebbe entrato a fare parte del demanio marittimo ex art. 49 cod. nav..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sicché, mancando l’atto di incameramento, l’accessione gratuita al demanio dei manufatti, rivendicata dalle amministrazioni resistenti, non si sarebbe verificata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conseguentemente, ha concluso il ricorrente, l’amministrazione avrebbe dovuto quantificare i canoni tabellari ai sensi dell’art. 1, comma 251, punto 1, lett. b), della legge n. 296/2006, senza commisurarli ai valori di mercato, di cui al punto 2.1 del citato art. 1, comma 251, applicabili alle pertinenze demaniali marittime.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Analogamente anche per le aree demaniali scoperte o temporaneamente, occupate mediante manufatti precari amovibili, il Comune avrebbe dovuto applicare i canoni tabellari di cui all’art. 1, comma 251, punto 1, lett. b), l. n. 296/2006, poiché i proventi scaturirebbero esclusivamente dalla destinazione produttiva del manufatto bar – gelateria da ritenersi di proprietà privata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Isola del Giglio, l’Agenzia del Demanio ed il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il TAR, estromesso il Ministero per difetto di legittimazione passiva, ha accolto il gravame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In forza di concessione (n. 1 del 2007), il ricorrente-concessionario, affermano i giudici di prime cure, ha acquisito il diritto di superficie sul locale adibito a bar gelateria e l’area asservita relativa., ed i suddetti beni sono in proprietà superficiaria della ricorrente, non di proprietà demaniale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La mancanza di proprietà demaniale, aggiunge il Tar, esclude “<i>che si possa parlare di pertinenze demaniali marittime, mancando i presupposti di cui all’art. 29 del Codice della Navigazione, che definisce pertinenze del demanio marittimo le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale”</i>. Da cui l’inapplicabilità nella quantificazione dei canoni del punto 2.1 dell’art. 1, comma 251, l. . n. 296/2006.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Appella la sentenza l’Agenzia del Demanio. Resiste il sig. Tommaso Nesti, in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante p.t. della S.A.S. Società Giglio di Nesti Tommaso &amp; C.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2021 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6<i>. In limine</i>, va pronunciato sull’eccezione d’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dall’appellato sul rilievo che, con sentenza T.A.R. Toscana, Sez. III, 9 ottobre 2017, n. 1198, non appellata, la medesima questione – per i canoni successivi a quelli per cui è causa – è stata irretrattabilmente definita in senso favorevole al ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’omessa impugnazione della sentenza del T.A.R. del 2017, secondo l’eccezione in esame, priverebbe d’interesse l’Agenzia del Demanio all’accoglimento dell’appello, essendo divenuto definitivo l’accertamento favorevole all’appellato sulle <i>quaestio facti</i> e <i> iuris</i> che sorreggono la sentenza impugnata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1 L’eccezione è infondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La pretesa patrimoniale, sottesa alla quantificazione del canone demaniale, è relativa a ciascuno dei periodi di tempo d’occupazione dell’area demaniale in concessione, sicché il giudicato, che dirime la controversia sulla quantificazione del canone, è circoscritto a ciascun periodo d’occupazione preso in considerazione e divenuto oggetto di giudicato, sì da non precludere il giudizio in corso – e quindi a non privare l’interesse al ricorso e all’appello – avente ad oggetto diversi e distinti periodo di tempo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2 Con unico articolato motivo d’appello – rubricato sotto la violazione degli artt. 29 e 49 cod. nav.; dell’art 25 del reg. cod. nav.; della circolare Agenzia del Demanio n. 2012/26857, dell’art. 1, comma 251, n. 1, lett. b) e n. 2 l. 27 dicembre 2006 n. 296, degli artt. 97, 98 e 117 cost.; degli artt. 3, 49, 101, 102 e 106 TFUE; violazione dei principi comunitari in tema di concorrenza e di libertà di stabilimento; nonché eccesso di potere per vari profili – l’Agenzia del Demanio lamenta gli errori di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar nell’omettere di considerare che, sebbene la concessione sia stata rinnovata senza soluzione di continuità, allo scadere del titolo concessorio, comunque, s’è verificata l’accessione dei manufatti insistenti sull’area demaniale detenuta in concessione, tanto da divenire di proprietà statale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto più in ragione del fatto che la continuità della vicenda sarebbe stata interrotta a seguito del subentro del sig. Nesti nella titolarità della concessione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, aggiunge l’amministrazione appellante, l’automatismo della proroga/rinnovo sarebbe contrario al diritto unionale (cfr. art. 12 Direttiva 2006/123/CE e Corte di Giustizia, Sez. V, 14 luglio 2016, Promoimpresa S.r.l. e Melis, C-458/14 e C-67/15).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.3 I motivi d’appello sono infondati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nell’ordine.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.4 Va precisato che la questione dedotta in giudizio sulla esatta commisurazione dei canoni per l’occupazione dell’area demaniale in concessione presuppone la risoluzione della questione sull’appartenenza dei manufatti, ivi insistenti, strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa del ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto, dopo un primo orientamento giurisprudenziale – richiamato dall’Agenzia appellante – a mente del quale alla scadenza della concessione i beni sono <i>ipso facto</i> acquisiti al demanio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5123/2012; Id., sez. IV, n. 7505/2010), ha fatto seguito l’indirizzo opposto oramai consolidato, qui condiviso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">S’è chiarito che il principio dell’accessione gratuita, fortemente penalizzante per il diritto dei superficiari e per gli investimenti, dovrebbe ritenersi riferito all’effettiva cessazione e non alla mera scadenza del rapporto concessorio, in relazione all’esigenza di assicurare che le opere “non amovibili”, destinate a restare sul territorio o ad essere rimosse con inevitabile distruzione, siano nella piena disponibilità dell’ente proprietario dell’area, ai fini di una sua corretta gestione per prevalenti finalità di interesse pubblico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Esigenza che non risulta ancora attuale quando il titolo concessorio, anziché andare in scadenza o essere anzitempo revocato per l’utilizzo improprio dell’area, sia al contrario rinnovato in modo automatico e senza soluzione di continuità rispetto alla data naturale di scadenza della concessione (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 2 settembre 2019, n. 6043).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva, il principio dell&#8217;accessione gratuita di cui al ricordato art. 49 r.d. 30 marzo 1942 n. 327 non trova applicazione quando il titolo concessorio è stato oggetto di rinnovo automatico prima della data di naturale scadenza della concessione, tanto da configurare il rinnovo stesso, al di là del &#8220;<i>nomen iuris</i>&#8220;, come una piena proroga dell&#8217;originario rapporto e senza soluzione di continuità (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2017, n. 729; Id., sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1146).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sicché le opere realizzate dai concessionari sulla superficie demaniale sono, ai sensi dell’art. 952 c.c., d’esclusiva proprietà privata c.d. superficiaria fino al momento dell’effettiva scadenza o revoca anticipata della concessione: per essi non è dovuto un canone ulteriore, essendo tenuto il concessionario a corrispondere un canone commisurato alla occupazione del suolo demaniale con impianti di facile/difficile rimozione, così come previsto dall&#8217;art. 1, comma 251, punto 1, lett. b), l.n. 296/2006.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.5 Inoltre, contrariamente a quanto supposto dall’Agenzia del Demanio, la continuità della vicenda concessoria sarebbe stata interrotta a seguito del subentro del ricorrente nella titolarità di essa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il subentro, per atto <i>inter vivos</i> o <i>mortis causa</i>, comporta, ai sensi dell’art. 46 cod. nav., la novazione soggettiva del rapporto che prosegue senza soluzione di continuità con l’amministrazione concedente ed il soggetto subentrante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.6 Né la sentenza appellata presta il fianco alle censure di violazione dei principi di costituzionalità di cui all’art. 97 e 98 cost.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Investita della questione relativa all&#8217;ambito applicativo dell’art. 1, comma 251, l. n. 296/2006, recante la modifica dell&#8217;art. 3 d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, conv. con l. 4 dicembre 1993, n. 494, fondandosi sull’orientamento giurisprudenziale qui condiviso, e fatto proprio dalla sentenza appellata, la Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 29 del 2017) ha premesso che “al fine di stabilire la proprietà statale dei beni di difficile rimozione edificati su suolo demaniale marittimo in concessione, è determinante la scadenza della concessione, essendo questo il momento in cui il bene realizzato dal concessionario acquista la qualità demaniale”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.7 Da ultimo, occorre pronunciare sul denunciato contrasto della decisione appellata con il diritto eurounitario sul rilievo che l’automatismo della proroga/rinnovo sarebbe contrario all’art. 12 Direttiva 2006/123/CE e alla sentenza Corte di Giustizia, Sez. V, 14 luglio 2016, Promoimpresa S.r.l. e Melis, C-458/14 e C-67/15.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La censura è inammissibile per difetto d’interesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come sottolineato dal ricorrente appellato, i canoni per cui è causa sono stati liquidati anteriormente al 28 dicembre 2009 e nel vigore dell’ultimo rinnovo disposto anteriormente alla medesima data.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Oltretutto il rapporto concessorio s’è costituito in data anteriore alla scadenza del termine di trasposizione (d.28 dicembre 2009) della Direttiva Servizi 2006/123/CE, ed anche il rinnovo di cui alla concessione n. 1/2007 è stato disposto anteriormente a detto termine.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da cui l’inapplicabilità della Direttiva Servizi ai rapporti concessori sorti anteriormente al termine di trasposizione della stessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A riguardo va richiamato quanto affermato dalla Corte di Giustizia: “..il diritto comunitario non impone ad un&#8217;amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro di intervenire, su domanda di un singolo, in rapporti giuridici in essere, instaurati a tempo indeterminato o con durata pluriennale, qualora tali rapporti siano stati posti in essere prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 92/50” (Corte di Giustizia, Sez. VI, 24.9.1998, Tögel, C-76/97; nello stesso senso v. Corte di Giustizia, 5.10.2000, Commissione / Francia, C-337/98).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E comunque, a seguito delle statuizioni di cui alle sentenze dell’adunanza plenaria di questo Consiglio, 9 novembre 2021, nn. 17 e 18, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano a essere efficaci sino al 31 dicembre 2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna l’Agenzia del Demanio al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore del sig. Tommaso Nesti, che si liquidano complessivamente in 3.000,00 (tremila/00) euro, oltre diritti ed accessori di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Carmine Volpe, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alessandro Maggio, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula">Davide Ponte, Consigliere</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
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<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>Oreste Mario Caputo</td>
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<td>Carmine Volpe</td>
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<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
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		<title>La disciplina edilizia per l&#8217;installazione di capanne in legno sul demanio marittimo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-disciplina-edilizia-per-linstallazione-di-capanne-in-legno-sul-demanio-marittimo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:39:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-disciplina-edilizia-per-linstallazione-di-capanne-in-legno-sul-demanio-marittimo/">La disciplina edilizia per l&#8217;installazione di capanne in legno sul demanio marittimo</a></p>
<p>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, Sezione Giurisdizionale, sentenza 2 febbraio 2021, n. 73, Pres. De Nictolis, Est. Boscarino &#8211; Società Mondello Immobiliare Italo Belga S.A. (avv. Comandé, Ciulla) c. Comune di Palermo (avv. Criscuoli), Consiglio Comunale del Comune di Palermo (n.c.)     Demanio marittimo &#8211; installazione</p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, Sezione Giurisdizionale, sentenza 2 febbraio 2021, n. 73, Pres. De Nictolis, Est. Boscarino</strong> &#8211; Società Mondello Immobiliare Italo Belga S.A. (avv. Comandé, Ciulla) c. Comune di Palermo (avv. Criscuoli), Consiglio Comunale del Comune di Palermo (n.c.)<br />  <br />  <br /> Demanio marittimo &#8211; installazione capanne in legno &#8211; concessione edilizia &#8211; necessità &#8211; valutazione caso per caso &#8211; contributo concessorio commisurato al costo di costruzione &#8211; non debenza &#8211; contributo concessorio commisurato agli oneri di urbanizzazione &#8211; debenza &#8211; obbligo di motivazione circa l&#8217;incidenza sul carico urbanistico, la stagionalità delle opere e la temporaneità della concessione demaniale marittima &#8211; obbligo di dotazione parcheggi pertinenziali &#8211; sussistenza      <br />  <br />  <br /> Sommario: 1. Il caso &#8211; 2. Il giudizio di primo grado &#8211; 3. Il giudizio di appello<br />  <br />  </div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>IL CASO</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Dal 1992 la Società Mondello Immobiliare Italo Belga S.a. è titolare di una concessione demaniale marittima ad uso turistico ricreativo con scadenza al 31 dicembre 2020<a href="#_ftn1" title="">[1]</a> su una porzione dell&#8217;arenile del quartiere costiero palermitano di Mondello, sulla quale ha realizzato uno stabilimento balneare, e su una superficie di specchio acqueo antistante.<br /> Nel 2008 la società presentava alla Regione Sicilia un&#8217;istanza per la variazione della propria concessione, avendo nel tempo operato una progressiva diminuzione delle cabine balneari e un corrispondente incremento delle aree della spiaggia attrezzate con sdraio e ombrelloni: l&#8217;istanza veniva accolta a marzo del 2009.<br /> Ad aprile 2009, poi, la società presentava al SUAP del Comune di Palermo un&#8217;istanza per il rilascio dell&#8217;autorizzazione unica per l&#8217;attività di stabilimento balneare stagionale avente ad oggetto spiagge attrezzate e arenile con cabine.<br /> L&#8217;istanza aveva per oggetto l&#8217;installazione di opere amovibili in legno, nelle quali sistemare i vari servizi (spogliatoi, servizi igienici, bar, ecc.): si trattava, più in particolare, della richiesta di installazione di alcune centinaia di capanne in legno.<br /> Anche tale seconda istanza veniva accolta e, per l&#8217;effetto, il Comune rilasciava la richiesta autorizzazione unica con una durata subordinata alla durata della concessione demaniale e, quindi, fino a tutto il 2020<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>: il provvedimento comunale stabiliva espressamente che le modifiche apportate alla sistemazione della spiaggia assentita in concessione non necessitavano di specifico provvedimento autorizzativo, in considerazione della precarietà dei manufatti e del loro utilizzo stagionale.<br /> Con deliberazione n. 74 dell&#8217;11 giugno 2015, però, il Consiglio Comunale di Palermo -richiamato l&#8217;art. 17, legge regionale 16 aprile 2003, n. 4<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>&#8211; disponeva l&#8217;adeguamento retroattivo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per gli anni precedenti (dal 2011 al 2014).<br /> La deliberazione consigliare dettava anche alcune prescrizioni in tema di stabilimenti balneari, prevedendo l&#8217;assoggettamento al rilascio della concessione edilizia (fino alla scadenza della concessione demaniale) e al pagamento degli oneri concessori di tutte le strutture precarie finalizzate alla gestione di stabilimenti balneari e relative ad attività sportive e ricreative, nonché degli esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio realizzati per la diretta fruizione del mare<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> Tale prescrizione veniva espressamente estesa anche alle strutture già esistenti (alla data di approvazione della deliberazione consigliare).<br /> La deliberazione, infine, disponeva che tutte le concessioni edilizie -sia quelle relative alle strutture stagionali, che quelle relative alle strutture oggetto di destagionalizzazione- avrebbero dovuto prevedere la dotazione di parcheggi pertinenziali in spazi esterni al demanio marittimo in rapporto di 25 mq. ogni 100 mq. di area demaniale in concessione, come previsto nel vigente piano di programmazione urbanistica del settore commerciale per attività similari.<br />  <br />  </div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Ritenendo lesive delle proprie ragioni le prescrizioni contenute nella richiamata deliberazione consigliare, la società (come avevano, peraltro, già fatto altri soggetti<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>) si rivolgeva al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, domandandone l&#8217;annullamento per diversi motivi.<br /> Con <strong>sentenza n. 2145 del 9 settembre 2016 la Seconda Sezione del TAR siciliano (pres. Di Paola, est. Zafarana)</strong> accoglieva il ricorso della società &lt;&lt;<em>nei sensi e nei limiti di cui in motivazione</em>&gt;&gt;, annullando, per l&#8217;effetto, l&#8217;atto impugnato &lt;&lt;<em>nei corrispondenti limiti</em>&gt;&gt;.<br /> Per comprendere appieno la portata della pronuncia, appare necessario premettere alcuni principi fondamentali che regolano la materia.<br /> La c.d. legge Bucalossi n. 10 del 1977<a href="#_ftn6" title="">[6]</a> aveva introdotto il principio (poi trasfuso nell&#8217;art. 16, T.U.E<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>) secondo il quale ogni attività diretta a realizzare una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale doveva essere assoggettata al previo rilascio di un titolo edilizio abilitativo oneroso, con lo scopo di rendere il soggetto che lo richiedeva ed otteneva partecipe degli oneri connessi a tale trasformazione.<br /> Si parla di &#8220;contributo di urbanizzazione&#8221; o anche di &#8220;contributo di costruzione&#8221;, nel quale sono ricomprese due quote: una quota commisurata agli oneri di urbanizzazione e una quota commisurata al costo di costruzione. Entrambe le quote hanno come fondamento formale la necessità di una concessione edilizia (<em>n.d.r.</em> permesso di costruire secondo il T.U.E.), al rilascio della quale erano legati, e come fondamento sostanziale la sussistenza di un (incremento di) carico urbanistico<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>. <br /> In un primo tempo la giurisprudenza aveva considerato entrambe le dette quote come una forma di partecipazione del titolare della concessione edilizia al finanziamento delle opere di urbanizzazione -la cui realizzazione e manutenzione gravava sulla collettività- rese necessarie per la soddisfazione dell&#8217;incremento del carico urbanistico provocato dalla realizzazione dell&#8217;opera assentita e, quindi, dei relativi costi sociali<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br /> Si sosteneva, in altri termini, che il presupposto imponibile per il pagamento dei contributi di urbanizzazione doveva essere ravvisato nel maggior carico urbanistico, in ordine all&#8217;aumento della dotazione di servizi (rete viaria, fognature, parcheggi, ecc.<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>) che l&#8217;opera assentita determinava nell&#8217;area nella quale essa veniva realizzata<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.  <br /> Più di recente, tuttavia, si è progressivamente affermata una netta differenziazione -quanto a <em>ratio</em>, funzione, natura e fondamento giuridico- delle due quote costituenti il contributo di urbanizzazione.<br /> Si è così precisato che mentre la quota di contributo commisurata al costo di costruzione &lt;&lt;<em>risulta ontologicamente connessa alla tipologia e all&#8217;entità (superficie e volumetria) dell&#8217;intervento edilizio e assolve alla funzione di permettere all&#8217;Amministrazione comunale il recupero delle spese sostenute dalla collettività di riferimento per la trasformazione del territorio consentita al privato istante (ossia, a compensare la c.d. compartecipazione comunale all&#8217;incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore, a seguito della nuova edificazione)</em>&gt;&gt;, la quota di contributo commisurata agli oneri di urbanizzazione &lt;&lt;<em>assolve alla prioritaria funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona, con la precisazione che per aumento del carico urbanistico deve intendersi tanto la necessità di dotare l&#8217;area di nuove opere di urbanizzazione, quanto l&#8217;esigenza di utilizzare più intensamente quelle già esistenti</em>&gt;&gt;<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.  <br /> In altri termini, mentre il contributo per gli oneri di urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del concessionario a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione e in proporzione all&#8217;insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae, il contributo commisurato al costo di costruzione ha natura tributaria e rappresenta un corrispettivo delle spese che la collettività si addossa per il conferimento al privato della facoltà di edificazione e dei vantaggi che quest&#8217;ultimo ottiene per effetto della trasformazione<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> La quota di contributo commisurata al costo di costruzione costituisce, in sintesi, una prestazione collegata alla produzione di ricchezza dei singoli, generata dallo sfruttamento del territorio<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>, che, a differenza della quota dovuta a titolo di oneri di urbanizzazione, non concorre alla realizzazione delle infrastrutture pubbliche a servizio della nuova area, ma sorge semplicemente a fronte dell&#8217;incremento del patrimonio del titolare del permesso e, dunque, della sua capacità contributiva, conseguente all&#8217;intervento edilizio<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> Applicando i surrichiamati principi al caso sottoposto al loro vaglio, i giudici siciliani, intendendo dare continuità all&#8217;opzione interpretativa secondo la quale deve tenersi conto delle peculiarità proprie degli stabilimenti balneari in ordine alla natura delle opere e/o alle loro modalità esecutive e di utilizzo, ribadivano che il titolo edilizio abilitativo non soggiace al versamento del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 4, T.U.E.<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>: la circostanza che, nel caso di specie, si verteva di opere che sorgono in area demaniale conduceva, infatti, ad escludere l&#8217;applicazione di siffatto onere. Il Collegio, pertanto, accoglieva la doglianza avanzata dalla società ricorrente in merito alla non debenza del contributo commisurato al costo di costruzione, rimarcando come &lt;&lt;<em>la quota di contributo commisurata al costo di costruzione costituisce una prestazione di natura paratributaria, determinata tenendo conto della produzione di ricchezza generata dallo sfruttamento del territorio che, per sua natura, non è ravvisabile nelle costruzioni su area demaniale, in quanto non suscettibili di commercializzazione e destinate a ricadere, alla cessazione del rapporto di concessione dell&#8217;area demaniale, in proprietà dell&#8217;amministrazione concedente</em>&gt;&gt;<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>.<br /> Aggiungevano ancora i giudici palermitani che, come noto, alla scadenza della durata della concessione l&#8217;amministrazione concedente può richiedere il ripristino dei luoghi a spese del privato concessionario (uscente), il quale è così tenuto a liberare l&#8217;area demaniale (almeno da eventuali opere permanenti, dato che le capanne in legno e le altre opere precarie vengono comunque rimosse al termine di ogni stagione per l&#8217;esistenza di uno specifico obbligo contrattuale in tal senso).<br /> I giudici amministrativi di prime cure evidenziavano, altresì, come per lo sfruttamento del bene demaniale legittimato dalla concessione ottenuta dalla società ricorrente la medesima fosse già tenuta a corrispondere un canone annuo e come ben avrebbe potuto accadere che, scaduto il titolo, quel bene fosse assegnato ad un nuovo e diverso concessionario, risultato aggiudicatario a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica.<br /> In sintesi, per i motivi detti, secondo il TAR mancavano i presupposti legittimanti la pretesa di pagamento di un contributo a titolo di costo di costruzione.<br /> Invece, considerazioni sostanzialmente differenti venivano effettuate dai giudici in relazione alla quota di contributo commisurata agli oneri di urbanizzazione, trattandosi, in quel caso e come detto, di un corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria, posto dalla legge a carico del privato a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all&#8217;insieme dei benefici che la nuova costruzione o opera ne trae.<br /> Pertanto, il TAR Palermo, allineandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato in precedenza, ribadiva che &lt;&lt;<em>ai fini dell&#8217;insorgenza dell&#8217;obbligo di corresponsione degli oneri concessori è rilevante il verificarsi di un maggior carico urbanistico quale effetto dell&#8217;intervento edilizio, se ne muti la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica, con oneri conseguentemente riferiti all&#8217;oggettiva rivalutazione dell&#8217;immobile e funzionali a sopportare l&#8217;aggiuntivo carico socio-economico, che l&#8217;attività edilizia comporta, anche quando l&#8217;incremento dell&#8217;impatto sul territorio consegua solo a marginali lavori. Da quanto precede deriva l&#8217;irrilevanza della natura del titolo edilizio ai fini dell&#8217;obbligo contributivo di cui trattasi, rilevando, invece, l&#8217;incremento sostanziale del carico urbanistico correlato alla natura dell&#8217;opera ed alle sue modalità di esecuzione. In definitiva, l&#8217;obbligo di contribuzione va correlato al presupposto sostanziale dell&#8217;aumento del carico urbanistico connesso all&#8217;intervento edilizio anziché alla natura del titolo abilitativo</em>&gt;&gt;<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>.<br /> E, allora, con riferimento al caso oggetto di giudizio, il TAR affermava che l&#8217;intervento edilizio -consistente nella realizzazione di alcune centinaia di capanne in legno stagionali- per la sua natura certamente costruttiva e funzionale comportava un&#8217;incidenza sul carico urbanistico del territorio, con la conseguenza che era del tutto legittima la pretesa dell&#8217;amministrazione comunale di assoggettarlo al versamento degli oneri di urbanizzazione, i quali, tuttavia, avrebbero dovuto essere commisurati all&#8217;effettivo incremento di carico urbanistico determinato ovvero &lt;&lt;<em>parametrati tenendo conto della reale incidenza del carico urbanistico delle capanne (e delle eventuali altre opere precarie costituenti nel complesso lo stabilimento balneare) sul territorio e, dunque, avuto riguardo anche alla stagionalità della loro messa in opera (sono allestite per tre mesi l&#8217;anno) e alla durata limitata nel tempo della concessione demaniale, elementi di valutazione non tenuti in considerazione nella tabella di calcolo allegata alla delibera impugnata</em>&gt;&gt;.<br /> Sulla scorta delle suesposte premesse il TAR giungeva alla conclusione che, seppure il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione è dovuto per tutti gli interventi edilizi incidenti sul carico urbanistico del territorio (quand&#8217;anche si tratti di demanio marittimo), la deliberazione comunale n. 74/2015 impugnata era comunque illegittima per carenza di motivazione, difettando in essa qualsiasi valutazione in merito alla precarietà e alla stagionalità delle capanne e alla temporaneità della concessione demaniale.<br /> Anche la previsione dell&#8217;obbligo di una dotazione minima di parcheggi pertinenziali in spazi esterni al demanio marittimo veniva dichiarata illegittima dai giudici amministrativi, dal momento che tale obbligo può derivare unicamente dall&#8217;approvazione di nuovi strumenti urbanistici e/o edilizi o dalla modifica di quelli esistenti, ipotesi incontestabilmente non ricorrenti nel caso di specie<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>. <br /> In conclusione, sulla scorta delle suesposte e articolate considerazioni il TAR di Palermo disponeva l&#8217;annullamento della deliberazione consigliare n. 74/2015 impugnata sia nella parte in cui imponeva il pagamento del costo di costruzione (in quanto, <em>in nuce</em>, non dovuto), sia nella parte in cui obbligava al versamento degli oneri di urbanizzazione (per difetto di motivazione sul punto), sia, infine, nella parte relativa all&#8217;obbligo di dotazione di parcheggi (per violazione di legge).<br /> Sebbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la sentenza potrebbe apparire totalmente favorevole alla società ricorrente, in realtà non è così. Cerchiamo di comprenderne le ragioni.<br /> Per pervenire alle rassegnate conclusioni i giudici siciliani hanno ritenuto necessario affrontare e risolvere preliminarmente una questione ritenuta &#8220;presupposta&#8221; ovvero la questione se la tipologia costruttiva delle opere in contestazione (capanne in legno) imponesse o meno la necessità di acquisire un idoneo titolo edilizio abilitativo.<br /> Il TAR, dopo aver opportunamente premesso che nel caso specifico la deliberazione consigliare impugnata era priva di una motivazione in grado di giustificare, in maniera sufficiente e adeguata, la riconduzione delle capanne nel novero degli interventi di &lt;&gt;<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>, concludeva che -per il ben noto e consolidato divieto di integrazione in giudizio della motivazione dei provvedimenti amministrativi<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>&#8211; tale carenza motivazionale non poteva certo essere colmata e/o sanata dalle ben più diffuse e sviluppate considerazioni contenute, sul punto, nella memoria depositata in giudizio dai legali del Comune resistente.<br /> Tuttavia, subito dopo i giudici di primo grado si affrettavano a rammentare come, sebbene nella normativa di settore mancasse una disciplina specifica che assoggettasse le capanne stagionali in sé considerate al regime della concessione edilizia, la più autorevole giurisprudenza amministrativa fosse assolutamente concorde nell&#8217;escludere la natura precaria dello stabilimento balneare, in considerazione del fatto che la messa in opera dello stesso comporta un&#8217;alterazione del territorio non temporanea, né precaria o irrilevante: mancherebbe, pertanto, &lt;&lt;<em>il requisito della precarietà funzionale, cioè la possibilità di una pronta rimozione dopo un uso contingente e momentaneo</em>&gt;&gt;<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br /> Precisavano ancora i giudici che, del resto, un orientamento giurisprudenziale largamente consolidato ritiene necessaria la concessione edilizia per le costruzioni destinate ad attività stagionali, che -anche se non infisse stabilmente al suolo, ma ad esso aderenti in modo stabile- siano destinate ad un&#8217;utilizzazione duratura nel tempo, seppure intervallata da pause stagionali: tale fattispecie, infatti, determina un&#8217;alterazione del territorio che non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>.      <br /> Peraltro la necessità del titolo edilizio discende (oltre che dai richiamati arresti giurisprudenziali) anche da specifiche previsioni normative.<br /> Così l&#8217;art. 1, comma 4, l.r. siciliana n. 15 del 2005<a href="#_ftn24" title="">[24]</a> dispone che le opere connesse all&#8217;esercizio delle attività di gestione di stabilimenti balneari sono considerate opere destinate alla diretta fruizione del mare quando previste nei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, cc.dd. P.U.D.M., approvati, ai sensi del successivo art. 4, dall&#8217;Assessorato regionale del territorio e dell&#8217;ambiente su proposta dei comuni costieri, e &#8220;<em>sono soggette ai provvedimenti edilizi abilitativi nei comuni competenti per territorio, validi per tutta la durata delle concessioni demaniali marittime, anche se rinnovate senza modifiche sostanziali</em>&#8220;.<br /> Né, per arrivare a diversa conclusione, poteva essere invocata la distinzione tra &lt;&gt; -inteso quale complesso di strutture precarie e non, funzionali al servizio della balneazione- e singole capanne in legno (o in materiale, comunque, prefabbricato), costituendo anche queste ultime strutture coperte, destinate, anche se non infisse al suolo ma ad esso appoggiate in modo stabile, ad un&#8217;utilizzazione perdurante nel tempo (seppure con pause stagionali) e, per ciò, anch&#8217;esse necessitanti di previo titolo edilizio abilitativo<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>.     <br />    <br />  </div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>IL GIUDIZIO DI APPELLO     </strong> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Proprio perché -come detto- i giudici del TAR avevano affermato la necessità di un titolo abilitativo per l&#8217;installazione delle capanne di legno, ricomprendendole nel novero degli interventi edilizi di &lt;&gt;, senza dire alcunché in ordine al possesso in capo alla società ricorrente di un idoneo titolo edilizio, la stessa (pur vittoriosa in primo grado) decideva &#8220;a fini prudenziali&#8221; di proporre appello davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (per brevità, CGARS), che, come noto, in quella regione svolge funzioni di giudice amministrativo di secondo grado.<br /> La tesi della società appellante era, prima di tutto, quella di essere già in possesso di un idoneo titolo edilizio, che doveva ritenersi contenuto nell&#8217;autorizzazione unica rilasciata dal comune nel 2009.<br /> In via subordinata, la ricorrente affermava che per le caratteristiche delle cabine in legno (cabine di modeste dimensioni, semplicemente appoggiate -e non infisse- sull&#8217;arenile ed utilizzate per soli quattro mesi all&#8217;anno) non sarebbe stata, comunque, necessaria la concessione edilizia, dovendosi, al contrario, ritenere sufficiente l&#8217;autorizzazione edilizia (non onerosa) prevista dalla legge regionale vigente in materia<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>, o che (ai sensi di una disposizione regionale che ricomprendeva, appunto, nell&#8217;attività edilizia libera &lt;&lt;<em>l&#8217;impianto di prefabbricati ad una sola elevazione adibiti o destinati ad uso non abitativo, di modeste dimensioni, assemblati in precedenza, rimovibili, di uso precario e temporaneo non superiore a sei mesi</em>&gt;&gt;<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>) quell&#8217;attività avrebbe dovuto essere, addirittura, considerata attività edilizia libera per la quale non era, quindi, necessario alcun preventivo titolo edilizio.<br /> Con <strong>sentenza n. 73 del 2 febbraio 2021 la Sezione Giurisdizionale del CGARS (pres. De Nictolis, est. Boscarino)</strong> rilevava, in primo luogo, che con il ricorso di primo grado la società, odierna appellante, aveva domandato unicamente l&#8217;annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale palermitano n. 74/2015, senza, tuttavia, formulare un motivo specifico e/o un&#8217;apposita domanda diretti a far constatare e dichiarare l&#8217;esistenza, in suo favore, di un valido titolo edilizio abilitativo.  <br /> Evidenziava, subito dopo, il collegio giudicante che la stessa deliberazione consigliare impugnata era già stata annullata per le parti di interesse anche dell&#8217;odierna appellante da una precedente sentenza del TAR palermitano (sentenza n. 2038/2016 emessa a definizione del giudizio promosso dalla società Costa degli Ulivi S.p.a., già richiamata in nota), che, in una fattispecie del tutto analoga, aveva ritenuto che non era dovuto il contributo commisurato al costo di costruzione per le opere che sorgono in area demaniale e che era illegittima anche la pretesa di pagamento relativa agli oneri di urbanizzazione, per difetto di motivazione, non essendosi tenuto conto della stagionalità della messa in opera delle capanne e della temporaneità della concessione demaniale marittima alla quale il titolo edilizio era inscindibilmente collegato.<br /> La richiamata sentenza n. 2038/2016, peraltro, era stata integralmente confermata dal CGARS, il quale, con sentenza n. 983 del 26 ottobre 2020 aveva rigettato l&#8217;appello proposto dall&#8217;amministrazione comunale, ribadendo, tra l&#8217;altro, che l&#8217;assoggettabilità o meno delle capanne di legno all&#8217;obbligo concessorio non può essere né affermata né smentita a priori, ma deve essere valutata volta per volta in ragione delle concrete caratteristiche dello specifico intervento e della sua idoneità a dare luogo ad una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.<br /> Laddove l&#8217;intervento sia tale determinare quella trasformazione esso è certamente assoggettato al previo rilascio della concessione edilizia (o permesso di costruire), dovendosi escludere che possa essere ricondotto nel novero degli interventi di attività di edilizia libera (per i quali, come detto, non è richiesto alcun titolo abilitativo).<br /> Con specifico riferimento al caso di specie, poi, i giudici avevano evidenziato come la società concessionaria non avesse provato in giudizio che le capanne in contestazione integrassero i presupposti che la normativa regionale invocata richiedeva per la configurabilità di un regime edilizio semplificato (autorizzazione non onerosa o attività edilizia libera).<br /> Per questo motivo il CGARS aveva respinto l&#8217;appello, ritenendo corretta la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rimarcato come il carico urbanistico e la configurazione complessiva dell&#8217;intervento da realizzarsi non potevano essere trattati allo stesso modo nelle diverse situazioni nelle quali il progetto prevedesse la realizzazione di pochi e dimensionalmente ridotti manufatti e quelle nelle quali si trattasse, invece, di manufatti che -per numero e qualità- risultavano tali da determinare un significativo incremento di carico urbanistico.<br /> Sulla scorta delle suesposte considerazioni la sentenza n. 983/2020 del CGARS ha confermato, infine, la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado secondo la quale &lt;&lt;<em>il pagamento degli oneri di urbanizzazione non può che seguire la regola del carico urbanistico di cui si è detto, con i correlati obblighi motivazionali a carico dell&#8217;Amministrazione</em>&gt;&gt; e &lt;&lt;<em>l&#8217;art. 41-sexies della legge 1150/1942, ai sensi del quale &#8220;nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione&#8221;, deve trovare applicazione alle capanne di legno in via diretta, considerato che si tratta di previsione che connette l&#8217;obbligo dei parcheggi alla realizzazione di &#8220;nuove costruzioni&#8221; nella accezione di cui si è detto, sicché l&#8217;obbligo non può essere in radice ed in linea generale escluso sol perché si tratti di capanne in legno su suolo demaniale. Esso va, invero, ritenuto sussistente in presenza di attività soggette a permesso di costruire, come correttamente evidenziato dalla stessa deliberazione impugnata, la quale, sotto tale specifico aspetto, stabilisce di assoggettare all&#8217;obbligo non già tutti gli interventi ma soltanto quelli soggetti a &#8220;concessione edilizia&#8221;. Tale statuizione è coerente con l&#8217;obbligo di destinare spazi a parcheggio nelle nuove costruzioni inequivocabilmente previsto dall&#8217;art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150, come sostituito dall&#8217;art. 2, comma 2, della legge n. 122 del 1989 (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 04/12/2017, n. 353)</em>&gt;&gt;<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.<br /> A tali importanti principi si richiama espressamente il Collegio nella sentenza n. 73/2021 in commento.<br /> In sintesi.<br /> Nel caso di realizzazione di opere sul demanio marittimo, la valutazione dell&#8217;obbligo o meno del titolo edilizio deve essere effettuata caso per caso.<br /> Laddove, poi, tali opere debbano essere ricomprese negli interventi di nuova costruzione è necessaria la concessione edilizia<a href="#_ftn30" title="">[30]</a> e sussiste l&#8217;obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione e di una dotazione minima di parcheggi<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>.<br /> Facendo ancora una volta proprie le considerazioni poste a fondamento della sentenza n. 983/2020, il Consiglio ribadisce che le capanne in legno oggetto di giudizio (quali strutture prefabbricate ad un solo piano e destinate ad uso non abitativo) avrebbero potuto essere sottratte al regime della concessione edilizia onerosa a condizione che l&#8217;assemblaggio delle stesse fosse avvenuto direttamente negli stabilimenti delle imprese produttrici e che fossero state di modeste dimensioni. <br /> L&#8217;installazione di quelle capanne, per altro verso, avrebbe potuto essere legittimamente ricompresa tra gli intereventi di edilizia libera laddove -ai due requisiti sopra richiamati- si fossero aggiunte le caratteristiche della facile rimovibilità e dell&#8217;uso precario e temporaneo, comunque non superiore a sei mesi.<br /> Secondo i giudici di appello, però, la società concessionaria non aveva fornito in giudizio la prova della sussistenza dei requisiti necessari né per la prima, né -ed a maggior ragione- per la seconda ipotesi.<br /> Non era stato provato, intanto, che le capanne fossero state assemblate negli stabilimenti produttivi.<br /> Non si poteva, inoltre, ragionevolmente sostenere che si trattasse di manufatti di modeste dimensioni: anche se non ne sono state documentate le caratteristiche costruttive, dalla documentazione di causa i giudici hanno accertato che si trattava di un intervento complessivamente consistente, che prevedeva la costruzione (o l&#8217;installazione) di alcune centinaia di capanne per una notevole quantità di metri cubi di volume totale, precisando che, al fine di definire il requisito della &lt;&gt;, non poteva aversi riguardo alla singola cabina isolatamente considerata, ma doveva farsi riferimento all&#8217;intervento nel suo complesso<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> E nel caso di specie l&#8217;intervento, unitariamente considerato, concretizzava una rilevante trasformazione urbanistica, che non poteva, quindi, prescindere dal previo ottenimento della concessione edilizia.<br /> Aggiungevano, ancora, i giudici amministrativi del CGARS che le capanne, poiché erano destinate a rimanere sulla spiaggia per l&#8217;intera durata della stagione estiva e ad esservi nuovamente collocate ad ogni successiva stagione, non potevano integrare neppure il requisito dell&#8217;uso &lt;&gt;, dal momento che il tenore letterale della disposizione pare riferirsi ad un uso contingente e momentaneo di sei mesi (al massimo) nel totale e non ad utilizzi stagionali, che rispondono a diversi e duraturi interessi imprenditoriali, anche se caratterizzati da frequenze d&#8217;uso limitate ad alcuni periodi dell&#8217;anno.<br /> In conclusione, esclusa la possibilità di ricondurre l&#8217;intervento nel novero di quelli assoggettati ad autorizzazione edilizia non onerosa e, a maggior ragione, di quelli costituenti attività edilizia libera, ne consegue il suo assoggettamento all&#8217;ordinario regime concessorio oneroso.<br /> Ciò, peraltro, in linea con la consolidata e più autorevole giurisprudenza, la quale è concorde nell&#8217;affermare che &lt;&lt;<em>al fine di verificare se una determinata opera abbia carattere precario, che è condizione per l&#8217;accertamento della non necessarietà del rilascio del relativo permesso di costruire, occorre verificare la destinazione funzionale e l&#8217;interesse finale al cui soddisfacimento essa è destinata; pertanto, solo le opere agevolmente rimuovibili, funzionali a soddisfare una esigenza oggettivamente temporanea, destinata a cessare dopo il tempo, normalmente non lungo, entro cui si realizza l&#8217;interesse finale, possono dirsi di carattere precario e, in quanto tali, non richiedenti il permesso di costruire. La precarietà o non di un&#8217;opera edilizia va valutata con riferimento non alle modalità costruttive, bensì alla funzione cui essa è destinata, con la conseguenza che non sono manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati ad una utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l&#8217;alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante</em>&gt;&gt;<a href="#_ftn33" title=""><em><strong>[33]</strong></em></a>.<br /> E&#8217; stato, pertanto, precisato che laddove le opere siano stabilmente posizionate sul suolo esse non possono considerarsi manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee in ragione della loro utilizzazione perdurante: &lt;&lt;<em>né tale temporaneità può desumersi [&#038;] dalle mere &#8220;intenzioni&#8221; delle parti di utilizzo temporaneo dei beni per il solo periodo in cui si svolge l&#8217;attività turistico recettiva. Ciò in quanto, si ribadisce, occorre avere riguardo al dato oggettivo di utilizzazione che è quello che definisce il carico urbanistico. Va considerato, inoltre, che, dando rilievo oggettivo alla stagionalità, comunque essa non coincide con la precarietà del manufatto, in quanto la precarietà implica occasionalità mentre la stagionalità plurima ricorrenza e ricorsività</em>&gt;&gt;<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>.     <br /> Del resto in una situazione del tutto analoga a quella decisa dalla sentenza in commento i giudici amministrativi avevano già avuto modo di affermare che &lt;&lt;<em>le capanne di uno stabilimento balneare, la maggior parte delle quali, nella specie, in legno e alcune in vetroresina, poiché destinate a rimanere sulla spiaggia per l&#8217;intera durata della stagione estiva (circa quattro mesi), e ad esservi nuovamente collocate ogni successiva stagione, non comportano un&#8217;alterazione del territorio temporanea, precaria e irrilevante</em>&gt;&gt;, dal momento che &lt;&lt;<em>affinché una costruzione possa considerarsi precaria non è sufficiente che non sia infissa al suolo -non basta cioè la precarietà strutturale-, ma dev&#8217;essere destinata a una pronta rimozione dopo un uso contingente e momentaneo (occorre anche la precarietà funzionale)</em>&gt;&gt;<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>. <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />            </div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Con Legge Regionale 14 dicembre 2019, n. 24, &#8220;<em>Estensione della validità delle concessioni demaniali marittime</em>&#8220;, pubblicata nella G.U.R.S. n. 57 del 20 dicembre 2019, la Sicilia ha disposto che, in conformità alle previsioni dei commi 682 e 683 dell&#8217;art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la validità delle concessioni demaniali marittime in essere al 31 dicembre 2018 è estesa fino alla data del 31 dicembre 2033 a domanda dei concessionari, da presentarsi al dipartimento regionale dell&#8217;ambiente entro il 30 aprile 2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Vedi nota precedente.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Legge Regionale Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, &#8220;<em>Disposizioni programmatiche e finanziarie per l&#8217;anno 2003</em>&#8220;, pubblicata nella G.U.R.S. n. 17 del 17 aprile 2003. L&#8217;art. 17 &#8220;<em>Recupero risorse derivanti dalla definizione delle pratiche di sanatoria edilizia</em>&#8221; imponeva l&#8217;adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per tutte le opere per le quali era stata presentata istanza di condono edilizio (ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724 e delle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981, n. 70) che non erano ancora state definite.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Secondo T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 2 febbraio 2006, n. 151 &lt;&lt;<em>ai fini del rilascio di una concessione demaniale in applicazione dell&#8217;art. 15 l. reg. Sicilia n. 78 del 1976, costituiscono opere preordinate alla &#8220;diretta fruizione del mare&#8221; gli impianti e quelle opere destinate direttamente e specificamente alla fruizione del mare come l&#8217;accesso al lido, l&#8217;utilizzo delle docce e di cabine spogliatoio da parte dei bagnanti</em>&gt;&gt;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Il riferimento è, in particolare, al giudizio promosso dalla Società Costa degli Ulivi S.p.a., titolare di una concessione demaniale marittima per la gestione di uno stabilimento balneare, sito in Palermo, località Fossa del Gallo sulla costa di Mondello, sul quale erano state realizzate 309 capanne in legno per un volume totale di 386 metri cubi, giudizio definito con sentenza T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 9 agosto 2016, n. 2038, poi confermata da C.G.A.R.S., Sez. giurisdiz., 26 ottobre 2020, n. 983, e al giudizio promosso dalla Società L&#8217;ombelico del Mondo Soc. Coop. a r.l., titolare di due spiagge libere attrezzate ubicate rispettivamente sul litorale di Mondello e sul litorale dell&#8217;Addaura, sulle quali aveva installato una struttura in legno con relativa pedana anch&#8217;essa in legno, giudizio definito con sentenza TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 9 settembre 2016, n. 2144 (passata in giudicato). Le sentenze del TAR n. 2038/2016 e 2144/2016 sono, per larghi tratti, identiche alla sentenza n. 2145/2016 qui in commento.   </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Legge 28 gennaio 1977, n. 10, &#8220;<em>Norme per la edificabilità dei suoli</em>&#8220;, pubblicata in G.U. n. 27 del 29 gennaio 1977, disponeva all&#8217;art. 1 che &#8220;<em>ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge</em>&#8221; e, all&#8217;art. 3, aggiungeva che &#8220;<em>la concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all&#8217;incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione</em>&#8220;. Tali disposizioni normative sono state abrogate dall&#8217;art. 136, commi 1, lettera c) e 2, lettera c), del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, &#8220;<em>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</em>&#8220;, pubblicato in G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001, S.O. n. 239 (per brevità T.U.E.), il cui articolo 16 dispone che &#8220;<em>salvo quanto disposto dall&#8217;articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all&#8217;incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità determinate nel presente articolo</em>&#8220;. Per l&#8217;approfondimento dell&#8217;origine della disposizione normativa e, più in generale, delle ragioni dell&#8217;onerosità della concessione edilizia (e, oggi, del permesso di costruire) si rinvia alle lucide e puntuali considerazioni svolte da M.A. SANDULLI, <em>Il permesso di costruire: profili generali</em>, ne Il Testo Unico sull&#8217;Edilizia (a cura di F. MASTRAGOSTINO), in Quaderni della Spisa, Bologna, Bononia University Press, 2005, pagg. 39 e ss. e da D. DE PRETIS, <em>Il permesso di costruire: profili procedimentali</em>, <em>ibidem</em>, pagg. 71 e ss. Molto chiara e schematica è anche la ricostruzione della disciplina dei contributi urbanistici effettuata da N. CENTOFANTI, <em>Diritto a costruire. Pianificazione urbanistica. Espropriazione</em>, in Trattati (a cura di P. CENDON), Milano, Giuffré, 2005, pagg. 853 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> G.C. MENGOLI, <em>Manuale di diritto urbanistico</em>, Milano, Giuffré, 1997, pagg. 787 e ss. Per un&#8217;ampia e puntuale disamina dei principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulla natura giuridica del contributo concessorio si rimanda a AA.VV., <em>Testo Unico sull&#8217;Edilizia</em>, Le nuove leggi amministrative &#8211; Commenti a prima lettura coordinati da V. ITALIA, Milano, Giuffré, 2003, II Ediz., pagg. 262 e ss. Si veda anche A. ALBAMONTE, <em>La concessione edilizia</em>, Milano, Giuffré, 1998, pagg. 102 e ss.       </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Cons. St., Sez. V, 30 ottobre 1995, n. 1494.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> E&#8217; utile rammentare che rientrano nelle opere di urbanizzazione primaria le strade residenziali, gli spazi di sosta o di parcheggio, le fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione dell&#8217;energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione, gli spazi di verde attrezzato, i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni (art. 16, commi 7 e 7-bis, T.U.E.) e che costituiscono, invece, opere di urbanizzazione secondaria gli asili nido e le scuole materne, le scuole dell&#8217;obbligo e le strutture ed i complessi per l&#8217;istruzione superiore all&#8217;obbligo, i mercati di quartiere, le delegazioni comunali, le chiese e gli altri edifici religiosi, gli impianti sportivi di quartiere, le aree verdi di quartiere, i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie, comprensive -queste ultime- delle opere, delle costruzioni e degli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, e alla bonifica di aree inquinate (art. 16, comma 8, T.U.E.)</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Cons. St., Sez. V, 25 maggio 1995, n. 822.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Così, alla lettera, sia T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 13 gennaio 2017, n. 75, sia Cons. St., Sez. VI, 7 maggio 2015, n. 2294.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 19 novembre 2015, n. 2453.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 24 settembre 2015, n. 1988.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 16 aprile 2014, n. 2170. Pare utile richiamare anche T.A.R. Liguria, Genova, Sez. I, 28 marzo 2013, n. 552, la quale, in maniera assai chiara, ribadisce che &lt;&lt;<em>mentre il contributo per gli oneri di urbanizzazione ha funzione recuperatoria delle spese sostenute dalla collettività comunale riguardo alla trasformazione del territorio assentita al singolo, il contributo per il costo di costruzione, che è rapportato alle caratteristiche e alla tipologia delle costruzioni e non è alternativo ad altro valore di genere diverso, afferisce alla mera attività costruttiva in sé valutata. L&#8217;obbligazione contributiva per costo di costruzione, dunque, è fondata sulla produzione di ricchezza connessa all&#8217;utilizzazione edificatoria del territorio ed alle potenzialità economiche che ne derivano e, pertanto, ha natura essenzialmente paratributaria</em>&gt;&gt;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> L&#8217;art. 17, T.U.E., &#8220;<em>Riduzione o esonero dal contributo di costruzione</em>&#8220;, specifica, al comma 4, che &lt;&lt;<em>per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato</em> [&#038;] <em>il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile</em>&gt;&gt;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 2145/2016 cit. Negli stessi termini T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2038/2016 cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> T.A.R. Sicilia, Palermo n. 2145/2016 cit. Negli stessi termini anche la sentenza &#8220;gemella&#8221;: T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 2144/2016 cit. <em>Cfr</em>. anche Cons. St., Sez. V, 30 agosto 2013, n. 4326.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, &#8220;<em>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell&#8217;art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765</em>&#8220;, pubblicato in G.U. n. 97 del 16 aprile 1968, peraltro sul punto già assai chiaro nel suo titolo, all&#8217;art. 1 ribadisce che le sue disposizioni (ivi comprese quelle che, appunto, determinano le dotazioni minime da riservare ai parcheggi) si applicano esclusivamente nel caso di adozione e approvazione di nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati e di nuovi regolamenti edilizi ovvero nel caso di revisione, modifica o variazione dei piani e dei regolamenti esistenti. Cons. St., Sez. V, 5 novembre 1999, n. 1841 ha chiarito che &lt;&lt;<em>l&#8217;art. 1 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 esclude espressamente che le disposizioni successive del d.m. n. 1444 cit. s&#8217;applichino direttamente e con immediata forza precettiva, in assenza della necessaria mediazione rappresentata dal loro recepimento in uno strumento urbanistico o in un regolamento edilizio, la quale, a sua volta, implica la novazione della fonte regolatrice dei rapporti esterni tra p.a. e privati o tra privati, che s&#8217;identifica nelle specifiche norme d&#8217;attuazione del piano regolatore</em>&gt;&gt;. Nel caso di specie, il Comune di Palermo giustificava la richiesta relativa alla dotazione minima di spazi di parcheggio con il richiamo a previsioni contenute nel piano di programmazione urbanistica del settore commerciale dedicate, però, ad attività diverse dalla gestione degli stabilimenti balneari, alla quale non era dedicata alcuna specifica disposizione. Nel caso deciso da TAR Sicilia, Palermo, n. 2038/2016 cit., invece, la prescrizione relativa alla dotazione minima di parcheggi era (illegittimamente) giustificata dall&#8217;ente comunale con riferimento al progetto di P.U.D.M., che, tuttavia, non era ancora stato approvato.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2038/2016 cit. precisava che &lt;&lt;<em>la riconducibilità delle capanne nel novero delle &#8220;nuove costruzioni&#8221;, necessitanti dunque di concessione edilizia onerosa, non sia</em> [era] <em>suffragata, nei provvedimenti impugnati</em>&gt;&gt; [e, tra questi, la deliberazione consigliare n. 74/2015] &lt;&lt;<em>da esaustiva motivazione (facendosi ivi riferimento, invero, alle sole tipologia costruttive di &#8220;stabilimento balneare&#8221; o di &#8220;opere precarie destinate alla diretta fruizione del mare&#8221;), che viene, infatti, irritualmente sviluppata ed integrata, in via postuma, dal Comune con le memorie difensive</em>&gt;&gt;. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> L&#8217;inammissibilità dell&#8217;integrazione, in sede di giudizio, della motivazione del provvedimento impugnato mediante atti processuali o, comunque, scritti difensivi è principio unanimemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, fondato sull&#8217;assunto che la motivazione costituisce un contenuto insostituibile della decisione amministrativa e un indefettibile presidio di legalità sostanziale (anche in ipotesi di attività vincolata). Sul punto si richiamano, tra le tante e più recenti, Cons. St., Sez. III, 22 ottobre 2020, n. 6377; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 ottobre 2020, n. 1889; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 8 ottobre 2020, n. 10169; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 5 ottobre 2020, n. 173; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 23 settembre 2020, n. 9740; T.A.R. Marche, Ancona, Sez. I, 1 aprile 2020, n. 201; Cons. St., Sez. III, 29 settembre 2020, n. 5719; C.G.A.R.S., Sez. giurisdiz., 26 agosto 2020, n. 750; Cons. St., Sez. II, 6 maggio 2020, n. 2860.    </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2145/2016 cit.; T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2038/2016 cit.; T.A.R. Marche, Ancona, Sez. I, 26 novembre 2015, n. 862; T.A.R. Liguria, Genova, 27 gennaio 2009, n. 119; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 7 luglio 2005, n. 3650; T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. II, 10 luglio 2003, n. 3691; T.A.R. Marche, Ancona, 18 aprile 1985, n. 118.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Cons. St., Sez. V, 24 febbraio 1996, n. 226 espressamente richiamato sia da T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2145/2016 cit., sia da T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2038/2016 cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Legge Regionale Siciliana 29 novembre 2005, n. 15, &#8220;<em>Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull&#8217;esercizio diretto delle funzioni amministrative di demanio marittimo</em>&#8220;, pubblicata in G.U.R.S. n. 52 del 2 dicembre 2005.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2145/2016 cit.; T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2038/2016 cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Il riferimento è alla Legge Regionale Siciliana 10 agosto 1985, n. 37, &#8220;<em>Nuove norme in materia di controllo dell&#8217;attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive</em>&#8220;, pubblicata in G.U.R.S. n. 35 del 17 agosto 1985, la quale, all&#8217;art. 5, elenca le tipologie di interventi assoggettati ad autorizzazione edilizia, precisando che la stessa non comporta il pagamento degli oneri previsti dall&#8217;art. 3, legge n. 10 del 1977.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Art. 3, comma 2, lett. i), Legge Regionale Siciliana 10 agosto 2016, n. 16, &#8220;<em>Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</em>&#8220;, pubblicata in G.U.R.S. n. 36 del 19 agosto 2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> C.G.A.R.S., Sez. giurisdiz., n. 983/2020 cit.; Cons. St., Cons. St., Sez. II, 25 maggio 2020, n. 3329 ha ribadito che &lt;&lt;<em>la nozione di costruzione si configura in presenza di opere che comportino la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e la perdurante modifica dello stato dei luoghi [&#038;] le opere preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, incidenti sul tessuto urbanistico ed edilizio, a prescindere dal materiale impiegato -sia esso metallo, laminato di plastica, legno o altro materiale- sono subordinate al rilascio del titolo edilizio</em>&gt;&gt; e Cons. St., Sez. II, 24 marzo 2020, n. 2050 aveva poco prima precisato che &lt;&lt;<em>la nozione di nuova costruzione viene inverata quante volte l&#8217;intervento edilizio produca un effettivo impatto sul territorio e, dunque, in relazione alle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi determinandone una significativa trasformazione</em>&gt;&gt;. Proprio facendo applicazione dei medesimi principi Cons. St., Sez. VI, 3 marzo 2020, n. 1536 ha potuto escludere dal novero degli interventi di nuova costruzione &lt;&lt;<em>una struttura leggera destinata ad ospitare pannelli retrattili in materiale plastico quali elementi di una tenda di protezione dal sole</em>&gt;&gt;, per la messa in opera della quale, quindi, non è stato ritenuto necessario il permesso di costruire. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> C.G.A.R.S., Sez. giurisdiz., n. 983/2020 cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Il principio secondo il quale nel caso di costruzione di nuove opere non del tutto precarie su suolo del demanio marittimo è necessaria la concessione edilizia, essendo irrilevante il possesso della concessione demaniale relativa all&#8217;utilizzazione dell&#8217;area demaniale, è consolidato in giurisprudenza: si vedano, tra le tante, Cons. St., Sez. VI, 7 settembre 2020, n. 5386; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 24 luglio 2012, n. 1508; T.A.R. Liguria, Genova, Sez. I, 11 aprile 2012, n. 530; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, 4 luglio 2006, n. 3006; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 31 marzo 1982, n. 392. Vale la pena rammentare anche T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 24 ottobre 1989, n. 957 che, con riferimento al noto caso versiliese che ha riguardato la &lt;&gt;, aveva precisato che &lt;&lt;<em>necessitano della preventiva concessione &#8220;ad aedificandum&#8221; le costruzioni (quali gli stabilimenti balneari) destinate ad essere rimosse contemporaneamente al cessare della attività assentita dalla p.a. (concessione di demanio pubblico), non rientrando le stesse nella categoria delle c.d. costruzioni precarie</em>&gt;&gt;. Anche la giurisprudenza penale, del resto, è concorde nel ricollegare il sorgere dell&#8217;obbligo della concessione edilizia (<em>n.d.r.</em> permesso di costruire) alla sussistenza di una irreversibile trasformazione urbanistico-edilizia del territorio che miri al soddisfacimento di esigenze non temporanee: così Cass. Pen., Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 380 relativa alla realizzazione di uno stabile ormeggio di un natante destinato ad ambiente di lavoro per la pesca di molluschi in un fiume.         </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Richiamato, sul punto, l&#8217;orientamento giurisprudenziale di cui si è ampiamente detto in precedenza, pare utile rilevare come anche T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 2144/2016 cit., con riferimento ad analoga fattispecie, abbia avuto modo di ribadire che &lt;&lt;<em>pertanto, in linea di fatto, l&#8217;intervento edilizio costituito dalle capanne stagionali, per la sua natura certamente costruttiva e funzionale, comporta un&#8217;incidenza sul carico urbanistico del territorio, sicché va ritenuta immune da vizi la richiesta dell&#8217;amministrazione di assoggettarne la relativa allocazione agli oneri di urbanizzazione, i quali devono, tuttavia, essere commisurati in ragione dell&#8217;effettivo carico urbanistico delle capanne (e/o delle eventuali altre opere precarie costituenti nel complesso lo stabilimento balneare) sul territorio e, dunque, avuto riguardo anche alla stagionalità della loro messa in opera (sono allestite per tre mesi l&#8217;anno salvo il caso di &#8220;destagionalizzazione&#8221;) e alla &#8220;durata&#8221; limitata nel tempo della concessione demaniale</em>&gt;&gt;.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> La più autorevole giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che la classificazione di un intervento urbanistico-edilizio ai fini della determinazione del regime giuridico (ordinario ovvero in sanatoria) al medesimo applicabile deve essere effettuata tenendo in considerazione l&#8217;insieme funzionale ovvero il complesso unitario delle opere realizzate (c.d. concetto unitario di costruzione), restando, al contrario, esclusa la possibilità di &#8220;atomizzare&#8221; o &#8220;frazionare&#8221; o &#8220;parcellizzare&#8221; i singoli interventi: sul punto, tra le tante, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 26 giugno 2020, n. 1282; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 30 aprile 2020, n. 1607; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 27 aprile 2020, n. 1496; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 23 aprile 2020, n. 1466; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 24 marzo 2020, n. 213; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 11 marzo 2020, n. 1112; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 5 marzo 2020, n. 1017; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 26 agosto 2019, n. 1921. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Cons. St., Sez. VI, 14 gennaio 2020, n. 334, concernente una baracca con falda in legno e copertura in guaina ed un container su ruote messi in opera ad uso di uno stabilimento balneare su area demaniale ricadente nel Comune di Sabaudia. Negli stessi termini già Cons. St., Sez. IV, 7 dicembre 2017, n. 5762, che, in applicazione del suddetto principio, ha ritenuto che i box prefabbricati che ospitavano i servizi igienici a servizio di uno stabilimento balneare sito nel Comune di Dozza (BO) non potevano considerarsi precari.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> Cons. St., Sez. VI, n. 334/2020 cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. II, 10 luglio 2003, n. 3691. Pare utile, in conclusione, rammentare anche T.A.R. Marche, Ancona, n. 118/1985 cit., secondo la quale l&#8217;ampliamento di una struttura balneare su arenile demaniale (si trattava, nella specie, dell&#8217;installazione di un chiosco bar in legno, di cabine e servizi igienici prefabbricati) rientra tra gli intereventi di trasformazione del territorio che abbisognano di concessione edilizia e sono assoggettati ai contributi di urbanizzazione previsti per gli insediamenti in zona residenziale-turistica.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-disciplina-edilizia-per-linstallazione-di-capanne-in-legno-sul-demanio-marittimo/?download=1379">CAPANNE IN LEGNO - DEMANIO - TITOLO EDILIZIO</a> <small>(314 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-disciplina-edilizia-per-linstallazione-di-capanne-in-legno-sul-demanio-marittimo/">La disciplina edilizia per l&#8217;installazione di capanne in legno sul demanio marittimo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>L&#8217;attuazione comunale dell&#8217;estensione della durata delle concessioni demaniali marittime per finalita&#8217; turistico-ricreative</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lattuazione-comunale-dellestensione-della-durata-delle-concessioni-demaniali-marittime-per-finalita-turistico-ricreative/">L&#8217;attuazione comunale dell&#8217;estensione della durata delle concessioni demaniali marittime per finalita&#8217; turistico-ricreative</a></p>
<p>Abstract L&#8217;attuazione comunale dell&#8217;estensione della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. L&#8217;attuazione dell&#8217;estensione della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, fissata al 1° gennaio 2034 dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, costituisce una questione molto dibattuta. Ciò è dovuto, in particolar modo, alla necessità di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lattuazione-comunale-dellestensione-della-durata-delle-concessioni-demaniali-marittime-per-finalita-turistico-ricreative/">L&#8217;attuazione comunale dell&#8217;estensione della durata delle concessioni demaniali marittime per finalita&#8217; turistico-ricreative</a></p>
<div style="text-align: justify;"> <strong>Abstract </strong><br /> <strong>L&#8217;attuazione comunale dell&#8217;estensione della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative</strong>.<br /> L&#8217;attuazione dell&#8217;estensione della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, fissata al 1° gennaio 2034 dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, costituisce una questione molto dibattuta. Ciò è dovuto, in particolar modo, alla necessità di tenere nella dovuta considerazione non soltanto le disposizioni normative nazionali, ma anche quelle comunitarie; senza poter tralasciare l&#8217;applicazione che di quelle disposizioni hanno fatto e continuano a fare i giudici nazionali e quelli comunitari. La soluzione della questione, però, è divenuta ormai assai urgente o, meglio, assolutamente indifferibile, in considerazione della scadenza dei titoli concessori fissata dalla precedente normativa statale al 31 dicembre 2020. Lo scritto propone una meditata riflessione su una serie di ragioni che paiono militare a favore dell&#8217;attuazione comunale della durata delle concessioni. In tale ottica l&#8217;attenzione è posta, in particolar modo, sulla situazione della Regione Toscana, ma considerazioni in tutto identiche valgono per la maggior parte delle altre Regioni italiane interessate dalla vicenda. Un cenno &#8211; seppure breve &#8211; è doverosamente dedicato anche ai principali e assai noti argomenti di segno contrario alla proroga legale della durata delle concessioni sostenuti dalla Corte di Giustizia UE e dalla prevalente e più autorevole giurisprudenza italiana.<br />  <br /> <strong>Municipal implementation of the extension of the duration of maritime state concessions for tourism and recreational purposes. </strong><br /> The implementation of the extension of the duration of maritime state concessions for tourism-recreational purposes, set at 1 January 2034 by Law no. 145 of 30 December 2018, is a much debated issue. This is due, in particular, to the need to take due account not only of national regulatory provisions but also those of the European Union, as well as the application of those provisions by national and European Union judges. However, the solution to this question has now become very urgent or, better still, absolutely unavoidable, given the expiry date of the concessionary titles set by the previous state legislation at 31 December 2020. The paper proposes a thoughtful reflection on a number of reasons that seem in favour of the municipal implementation of the duration of the concessions. From this point of view, the attention is focused, in particular, on the situation of the Region of Tuscany, but the same considerations apply to most of the other Italian Regions involved in the matter. A mention &#8211; albeit brief &#8211; is dutifully dedicated to the main and well-known arguments against the legal extension of the duration of the concessions supported by the EU Court of Justice and by the prevailing and more authoritative Italian jurisprudence.<br />  <br /> Parole chiave: concessioni demaniali marittime%  durata%  estensione%  applicazione%  ragioni<br /> <strong> <br /> Sommario%  1. Premessa%  2. Il quadro normativo%  3. Sintesi delle ragioni contrarie alle proroghe legali%  4. La competenza in materia di durata delle concessioni demaniali marittime%  5. L&#8217;assenza di procedure eurounitarie di infrazione e di giudizi di legittimità costituzionale. L&#8217;efficacia delle sentenze dei giudici nazionali%  6. Il carattere e la finalità dell&#8217;estensione della durata%  7. La sussistenza di motivi imperativi di interesse generale%  8. Conclusioni</strong><br />  <br /> <strong>1. Premessa</strong><br /> L&#8217;attuazione dell&#8217;estensione della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, fissata al 1° gennaio 2034 dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, costituisce una questione molto dibattuta. Ciò è dovuto, in particolar modo, alla necessità di tenere nella dovuta considerazione non soltanto le disposizioni normative nazionali, ma anche quelle comunitarie; senza poter tralasciare l&#8217;applicazione che di quelle disposizioni hanno fatto e continuano a fare i giudici nazionali e quelli comunitari. <br /> La soluzione della questione, però, è divenuta ormai assai urgente o, meglio, assolutamente indifferibile, in considerazione della scadenza dei titoli concessori fissata dalla precedente normativa statale al 31 dicembre 2020.<br /> Il &#8220;countdown&#8221; è inesorabilmente partito: mancano, ormai, poco più di tre mesi alla fine dell&#8217;anno.<br /> Si potrebbe anche ipotizzare, in astratto, che l&#8217;estensione della durata non necessiti di alcun ulteriore intervento (neppure di mera attuazione) e che, quindi, le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative siano già, oggi, tutte valide ed efficaci fino al 1° gennaio 2034 (compreso).<br /> L&#8217;assunto, però, pare difficilmente sostenibile se si considera, come si preciserà meglio in seguito, che:<br /> -è opinione largamente dominante che sia necessaria un&#8217;esplicita ed espressa manifestazione di volontà dei concessionari di avvalersi della (favorevole) previsione normativa;<br /> -l'&#8221;allungamento&#8221; temporale dei titoli concessori presuppone, da un lato, il permanere, in capo ai concessionari, del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge e, dall&#8217;altro, il controllo su quei requisiti da parte degli enti competenti (nella maggior parte dei casi i Comuni).<br /> Proprio per questo, quasi tutte le Regioni interessate dalla questione hanno già emanato disposizioni (di rango e forma diversi) attraverso le quali, in sintesi, viene &#8220;demandato&#8221; ai Comuni il compito di procedere all&#8217;individuazione e all&#8217;avvio dei procedimenti amministrativi per la concreta attuazione dell&#8217;estensione temporale delle concessioni <em>de quibus</em>.<br /> Molte amministrazioni comunali hanno già dato attuazione al dettato normativo statale e agli indirizzi regionali.<br /> Numerose altre, però, non lo hanno ancora fatto.<br /> Questo breve scritto si propone, allora, una meditata riflessione su una serie di ragioni che paiono militare a favore dell&#8217;attuazione comunale della durata delle concessioni.<br /> In tale ottica si è posta l&#8217;attenzione, in particolar modo, sulla situazione della Toscana, ma è opportuno precisare sin d&#8217;ora che considerazioni in tutto identiche valgono per la maggior parte delle altre Regioni italiane interessate dalla vicenda (come, peraltro, si avrà modo di ribadire e di specificare volta per volta).<br /> Senza nessuna pretesa di esaustività (pretesa che, peraltro, la complessità della materia renderebbe oggettivamente sconsigliabile), si è ritenuto opportuno prendere le mosse dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento.  <br /> Un cenno -seppure breve- è doverosamente dedicato anche ai principali e assai noti argomenti di segno contrario alla proroga legale della durata delle concessioni sostenuti dalla Corte di Giustizia UE e dalla prevalente e più autorevole giurisprudenza italiana.<br /> L&#8217;intento dello scritto, tuttavia, non è quello di delineare la soluzione scientificamente corretta, ma soltanto quello (più modesto) di mettere in luce alcuni aspetti che, in quanto nuovi e diversi da quelli &#8220;battuti&#8221; fino alla legge n. 145/2018, inducono, da un lato, a mettere in discussione l&#8217;obbligo di automatica disapplicazione delle (molteplici) normative statali e, dall&#8217;altro, a ritenere che, per confutarli, saranno -quanto meno- necessarie pronunce sovranazionali e nazionali che li prendano espressamente in considerazione.      <br />  <br /> <strong>2. Il quadro normativo</strong><br /> Con il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 lo Stato ha conferito alle Regioni le funzioni relative &lt;&lt;<em>al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia</em>&gt;&gt;, con la precisazione che &lt;&lt;<em>tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995</em> &#038;&gt;&gt; [art. 105, comma 2, lett. l)].<br /> Poco tempo dopo, con la legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88, la Toscana ha sub-delegato le funzioni in materia di concessioni demaniali marittime ai Comuni, disponendo che &lt;&lt;&#038; <em>sono attribuite ai comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale</em>&gt;&gt; (art. 27, comma 3).<br /> Va, peraltro, rammentato che, ai sensi dell&#8217;art. 01, comma 1, decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, la concessione dei beni demaniali può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l&#8217;esercizio delle seguenti attività:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">gestione di stabilimenti balneari;
<li style="text-align: justify;">esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
<li style="text-align: justify;">noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
<li style="text-align: justify;">gestione di strutture ricettive e attività ricreative e sportive;
<li style="text-align: justify;">esercizi commerciali;
<li style="text-align: justify;">servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo (compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione). </ul>
<div style="text-align: justify;">Pare utile rammentare che, per espressa previsione dell&#8217;art. 13, legge 8 luglio 2003 n. 172, le concessioni demaniali marittime elencate dalla lettera a) alla lettera f) dell&#8217;art. 01, comma 1, decreto legge n. 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494/1993, costituiscono la categoria delle &#8220;concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative&#8221;.<br /> Ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 1, comma 18, decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194 (c.d. Milleproroghe 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25 e successivamente modificato dall&#8217;art. 34-<em>duodecies</em>, decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 (c.d. Decreto Sviluppo bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, la durata delle concessioni demaniali marittime di cui all&#8217;art. 01, comma 1, decreto legge n. 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494/1993 (e, quindi, comprese le concessioni per finalità turistico-ricreative) è stata prorogata, dapprima, al 31 dicembre 2015 e, poi, al 31 dicembre 2020.<br /> Il legislatore italiano è tornato, più di recente, sulla questione della durata delle concessioni e, in particolare, con la legge 30 dicembre 2018 n. 145, la quale, all&#8217;art. 1:<br /> a) comma 682 dispone: <em>&#8220;Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell&#8217;articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.&#8221;;</em><br /> b) comma 683 dispone: <em>&#8220;Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l&#8217;occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio é avvenuto nel rispetto dell&#8217;articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo é avvenuto nel rispetto dell&#8217;articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale&#8221;;</em><br /> c) comma 684 dispone: <em>&#8220;Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge&#8221;.</em><br /> Pertanto, con la richiamata legge n. 145/2018 (art. 1, commi 682, 683 e 684) è stata disposta l&#8217;estensione della durata (anche) delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative per 15 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa (1° gennaio 2019) e, quindi, fino al 1° gennaio 2034 compreso.<br /> Prima della legge n. 145/2018 la Regione Toscana, con lettera AOO-GRT, prot. 134953/M.60.60 del 21 maggio 2013, avente ad oggetto &#8220;Proroga <em>ex lege</em> delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative. Indicazioni operative per la uniforme applicazione dell&#8217;art. 34-duodecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221&#8243;, aveva già precisato che la proroga poteva essere formalizzata con l&#8217;adozione di un atto di natura ricognitiva/dichiarativa, previo espletamento dell&#8217;accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi legittimanti il rapporto concessorio e previa verifica dell&#8217;assenza di procedimenti di revoca e/o di decadenza, di cui -rispettivamente- agli artt. 42 e 47, c. nav.<br /> Con il predetto atto la Toscana aveva, altresì, già precisato che restava fermo che la rideterminazione della durata discendeva direttamente dalla legge, per cui le indicazioni che venivano fornite alle Amministrazioni competenti erano esclusivamente funzionali all&#8217;individuazione della procedura per la formalizzazione di un diritto acquisito dal concessionario direttamente in base alla legge.<br /> Dopo la legge n. 145/2018, la stessa Regione Toscana (con delibera della Giunta n. 711 del 27 maggio 2019, trasmessa ai Comuni costieri con nota del 4 giugno 2019), ha approvato gli adempimenti procedurali inerenti le concessioni demaniali marittime conseguenti all&#8217;applicazione della legge n. 145/2018(analogamente, peraltro, a quanto fatto dalla maggior parte delle Regioni interessate con leggi e/o note e/o circolari interpretative, esplicative e/o attuative).<br /> La surrichiamata delibera n. 711/2019 della Giunta della Regione Toscana ha anche stabilito:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">che il concessionario deve manifestare espressamente la propria volontà di formalizzare la rideterminazione della durata della concessione demaniale marittima, scegliendo tra la semplice annotazione della nuova durata in calce al titolo concessorio già rilasciato e l&#8217;adozione da parte del Comune di un atto ricognitivo costituente atto aggiuntivo al titolo concessorio;
<li style="text-align: justify;">che, in ogni caso, il concessionario deve procedere al versamento dell&#8217;importo dovuto all&#8217;Erario per l&#8217;imposta di registro;
<li style="text-align: justify;">che il Comune deve procedere a ricalcolare il valore della concessione e del relativo canone con riferimento alla nuova scadenza;
<li style="text-align: justify;">la necessità che le procedure per la formalizzazione della rideterminazione della durata siano attivate e concluse in tempi ragionevoli. </ul>
<div style="text-align: justify;">Anche il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), entrato  in vigore il  19 maggio 2020, ha ribadito e precisato, all&#8217;articolo 182, comma 2, che<em>: «In riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall&#8217;emergenza da Covid-19, nonché dell&#8217;esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, in conformità a quanto stabilito dall&#8217;articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l&#8217;attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 34 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l&#8217;efficacia dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell&#8217;area e delle relative pertinenze è conseguenza dell&#8217;annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario».</em><br /> Quindi anche il richiamato decreto legge n. 34/2020 ha ribadito l&#8217;estensione quindicennale della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, statuendo la prosecuzione -per identico lasso temporale- dell&#8217;attività degli attuali concessionari.<br /> In sede di conversione, poi, la legge 17 luglio 2020 n. 77, all&#8217;art. 1, comma 1, ha riscritto il (sostituendo integralmente il precedente) comma 2 dell&#8217;art. 182, decreto legge n. 34/2020, il quale ora dispone: &#8220;<em>2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall&#8217;articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l&#8217;uso dei beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all&#8217;articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l&#8217;assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L&#8217;utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall&#8217;atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l&#8217;assegnazione a terzi dell&#8217;area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario</em>&#8220;.<br /> Quindi la legge n. 77/2020 ha, ancora una volta, confermato l&#8217;estensione per quindici anni della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative (&#8220;<em>fermo restando quanto disposto nei confronti dei concessionari dall&#8217;articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145</em>&#8220;), aggiungendo e statuendo che non si possono avviare o proseguire le procedure di evidenza pubblica per il rilascio o per l&#8217;assegnazione delle aree oggetto di concessione in essere e che l&#8217;utilizzo dei beni demaniali marittimi è confermato dietro pagamento del canone stabilito nel relativo atto concessorio.<br /> Da ultimo l&#8217;art. 100, comma 1, decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 (c.d. Decreto Agosto), ha statuito che &lt;&lt;<em>Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d&#8217;ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all&#8217;inizio dell&#8217;utilizzazione</em>&gt;&gt;.<br /> Con il richiamato decreto legge n. 104/2020, quindi, il legislatore nazionale, nell&#8217;applicare l&#8217;estensione temporale della durata al 1° gennaio 2034 anche alle concessioni lacuali, fluviali e a quelle dedicate alla nautica da diporto, ha richiamato e, pertanto, ribadito -ancora una volta- la propria precisa e chiara volontà con riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative di cui, appunto, all&#8217;art. 1, commi 682 e 683, legge n. 145/2018. <br /> Dalla lettura dell&#8217;art. 1, commi 682, 683 e 684, legge n. 145/2018, della D.G.R.T. n. 711/2019,  dell&#8217;art. 182, comma 2, decreto legge n. 34/2020 (sia nel testo originario, sia nel testo riscritto dalla legge di conversione n. 77/2020) e dell&#8217;art. 100, comma 1, decreto legge n. 104/2020 si evince che l&#8217;estensione della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, pur necessitando di espressa manifestazione di interesse da parte del concessionario, si applica <em>ex lege</em> ovvero in modo automatico e che, dunque, la rideterminazione della durata discende direttamente dall&#8217;applicazione di leggi statali ordinarie di rango primario, con la conseguenza che gli atti e i procedimenti rimessi alle amministrazioni comunali non possiedono carattere sostanziale, né costitutivo, ma rappresentano -per quanto di limitata competenza comunale- una mera attuazione di preordinate fonti normative statali e di precise prescrizioni regionali e sono volti soltanto ad attuare materialmente il procedimento amministrativo da seguire (procedimento, come detto, specificamente e puntualmente indicato sia dalla Regione Toscana, sia da tutte le altre Regioni) per la formalizzazione della nuova scadenza delle concessioni <em>de quibus</em> come determinata dal legislatore nazionale.<br /> Peraltro il carattere automatico ed <em>ex lege</em> dell&#8217;estensione della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è stato affermato, riconosciuto e ribadito sia dallo stesso legislatore statale, sia da tutte le Regioni interessate. <br /> Dalle suesposte considerazioni discende che le richiamate disposizioni normative di rango statale in materia di durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative (legge n. 145/2018, decreto legge n. 34/2020, legge n. 77/2020, decreto legge n. 104/2020) assumono la connotazione di atti soltanto formalmente legislativi, ma sostanzialmente provvedimentali, atteso che i beneficiari dell&#8217;estensione della durata sono individuati in tutti coloro che sono già titolari delle suddette concessioni demaniali marittime, con la conseguenza che il Comune (Ente unicamente gestore e non proprietario dei beni demaniali <em>de quibus</em>) può svolgere soltanto un&#8217;attività di completamento esecutivo ovvero un&#8217;attività diretta unicamente a verificare l&#8217;esistenza delle condizioni oggettive e soggettive previste e imposte dalla normativa vigente per il mantenimento della concessione.<br />  <br /> <strong>3. </strong><strong>Sintesi delle ragioni contrarie alle proroghe legali</strong><br /> Prima di passare al vaglio delle ragioni che paiono militare oggi in favore dell&#8217;attuazione dell&#8217;estensione quindicennale della durata delle concessioni, pare opportuno un sintetico richiamo alle principali argomentazioni che sono state autorevolmente sostenute per contrastare le cosiddette &#8220;proroghe legali&#8221;.<br /> La sinteticità del richiamo è dovuta, nelle intenzioni di chi scrive, da un lato, alla &#8220;notorietà&#8221; e diffusione dei motivi che sorreggono tale orientamento (che, in questa sede, non si intendono affatto confutare) e, dall&#8217;altro, all&#8217;assenza di qualsiasi pretesa di esaustività dello scritto, diretto in sintesi -è bene ribadirlo- a evidenziare come le (nuove e diverse) circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento delle più recenti disposizioni normative statali del 2018 e del 2020 che estendono la durata delle concessioni al 2034 non possano essere confutate attraverso un mero richiamo agli stessi argomenti utilizzati, appunto, per contrastare proroghe fondate su disposizioni e, soprattutto, su circostanze sostanzialmente differenti.<br /> Per prima, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 168 del 25 gennaio 2005, sul presupposto che l&#8217;obbligo di pubblicazione delle domande di concessione di particolare importanza per l&#8217;entità e lo scopo sussiste non soltanto per le domande di concessione originarie, ma anche per le domande di rinnovo di concessioni già scadute o in scadenza, è pervenuta ad affermare che il diritto di insistenza attribuito all&#8217;attuale concessionario presentava profili di contrasto con i dettami europei. I giudici amministrativi hanno precisato che l&#8217;obbligo di assicurare forme idonee di pubblicità discende in via diretta dai principi del Trattato dell&#8217;Unione Europea, principi direttamente applicabili a prescindere dalla ricorrenza (o meno) di specifiche norme comunitarie o interne: tutte le concessioni (comprese quelle demaniali marittime) ricadono nel campo di applicazione delle disposizioni del Trattato e dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità sanciti dalla giurisprudenza della Corte UE. La necessità di sottoposizione ai principi competitivi e alle procedure di evidenza pubblica viene fatta discendere dalla considerazione che con la concessione di un&#8217;area demaniale marittima si fornisce un&#8217;occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato. Chiariscono, infine, i giudici di Palazzo Spada che, fermo l&#8217;obbligo di operare mediante procedure di evidenza pubblica, è rimessa poi alle singole amministrazioni concedenti la scelta relativa al tipo di procedura da seguire nei casi concreti.<br /> Sulla scorta del surrichiamato arresto, molte pronunce giurisprudenziali hanno ribadito il principio secondo il quale l&#8217;affidamento in concessione di beni demaniali suscettibili di uno sfruttamento economico deve sempre essere preceduto da un confronto concorrenziale (assicurato attraverso specifiche e idonee forme di pubblicità e di comunicazione), anche nel caso in cui non sussista una espressa prescrizione normativa: soltanto il previo esperimento di procedure pubbliche e trasparenti è in grado di assicurare il soddisfacimento del prevalente interesse all&#8217;individuazione del soggetto contraente che offra le migliori garanzie di proficua utilizzazione del bene per finalità di interesse pubblico.        <br /> Sulla scia di tale orientamento alcuni giudici sono giunti ad affermare, da un lato, un vero e proprio obbligo di disapplicazione delle norme che statuivano il rinnovo automatico dei titoli concessori e, dall&#8217;altro, l&#8217;inesistenza -in sede di rinnovo del titolo- di alcuna legittima aspettativa in capo al concessionario &#8220;uscente&#8221;, sulla considerazione che il diritto di insistenza di cui all&#8217;art. 37, comma 2, c.n. (poi abrogato) aveva, comunque, carattere sussidiario rispetto al criterio generale e principale di cui al comma 1 della medesima disposizione ovvero quello della più proficua utilizzazione della concessione demaniale e del miglior uso della stessa nel pubblico interesse. <br /> Sollecitata da due diverse ordinanze dei giudici amministrativi, la questione del contrasto (o meno) delle normative nazionali che disponevano la proroga legale della durata delle concessioni demaniali marittime con le disposizioni e i principi sovranazionali è giunta alla Corte di Giustizia UE.<br /> La Corte di Giustizia UE, sez. V, sentenza 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14 e C-67/15, Promoimpresa e Melis) ha ravvisato il contrasto delle norme nazionali disciplinanti la proroga automatica della durata delle concessioni demaniali marittime in primo luogo con l&#8217;art. 12 della direttiva Bolkestein, il quale, per i casi in cui il numero di &#8220;autorizzazioni&#8221; disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, sancisce l&#8217;obbligo dell&#8217;espletamento di procedure di selezione tra i candidati improntate alle garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità.<br /> Fermo l&#8217;obbligo di selezionare i concessionari mediante procedure di evidenza pubblica, rientra poi nella competenza degli Stati membri fissare le regole e i criteri di &#8220;aggiudicazione&#8221;, anche tenendo conto di particolari &#8220;motivi imperativi di interesse generale&#8221;.<br /> Né i concessionari uscenti possono legittimamente invocare il legittimo affidamento circa la durata della concessione, dal momento che tale affidamento per essere legittimo (ovvero degno di tutela) presuppone, comunque, una valutazione caso per caso, che consenta di dimostrare che quel determinato concessionario poteva legittimamente attendersi il rinnovo della propria autorizzazione e, proprio quel motivo, ha effettuato e/o programmato i relativi investimenti: secondo la Corte UE tale giustificazione non potrebbe, al contrario, essere invocata a sostegno di una proroga automatica disposta dal legislatore nazionale e applicata indiscriminatamente a tutte le concessioni in questione.<br /> Il sistema nazionale delle proroghe legali contrasta, poi, anche con l&#8217;art. 49 TFUE (ex art. 43 TUE), il quale sancisce i principi della libertà di stabilimento e della parità di trattamento: laddove la concessione demaniale marittima presenti un carattere transfrontaliero certo, la sua assegnazione in totale assenza di trasparenza ad un&#8217;impresa con sede nello Stato membro dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice costituisce, secondo la Corte, una disparità di trattamento a danno di imprese con sede in un altro Stato membro, le quali -pure- potrebbero essere interessate alla suddetta concessione. Si configura, in tal caso, una disparità di trattamento, vietata, appunto, dall&#8217;art. 49 TFUE.<br />  <br /> <strong>4. </strong><strong>La competenza in materia di durata delle concessioni demaniali marittime</strong><br /> La disciplina della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative coinvolge e involge aspetti che rientrano, più in generale, nella materia della &#8220;tutela della concorrenza&#8221;.<br /> La materia della &#8220;tutela della concorrenza&#8221; rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell&#8217;art. 117, comma 2, lett. e), Cost.<br /> In numerose pronunce la Corte Costituzionale ha sanzionato con la declaratoria di illegittimità costituzionale disposizioni normative regionali [ivi compreso, dapprima, l&#8217;art. 16, comma 2, legge regionale Toscana 23 dicembre 2009 n. 77 e, più di recente, l&#8217;art. 2, comma 1, lett. c) e lett. d), legge regionale Toscana 9 maggio 2016 n. 31] che, intervenendo nella materia della durata delle concessioni e, per l&#8217;effetto, della &#8220;tutela della concorrenza&#8221;, violavano proprio le competenze legislative esclusive dello Stato di cui al richiamato art. 117, comma 2, lett. e), Cost..<br /> Pertanto nella materia della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative nessuna competenza -neppure residuale o meramente attuativa- spetta alle Regioni e, a maggior ragione, ai Comuni, in quanto, come stabilito dalla Corte Costituzionale &gt; e, in questi casi, ci si trova &lt;&gt;.  <br /> In altri termini in materia di demanio i Comuni operano soltanto quali esecutori di funzioni delegate e su beni di proprietà dello Stato, il quale, solo, con proprie leggi di rango primario, ha competenza ad estendere il (e, di fatto, ha dapprima esteso e poi confermato e ribadito l&#8217;estensione del) termine di validità delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative aventi ad oggetto i beni del predetto demanio marittimo.<br /> Come già ricordato, la stessa Regione Toscana dapprima (con la nota AOO-GRT, prot. n. 134953/M.60.60 del 21 maggio 2013) ha precisato che la rideterminazione della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative discende direttamente dalla legge statale e che, pertanto, le indicazioni dalla medesima fornite erano esclusivamente funzionali all&#8217;individuazione della procedura per la formalizzazione di un diritto acquisito dal concessionario direttamente dalla legge e poi (con la D.G.R.T. n. 711 del 27 maggio 2019) ha approvato e indicato gli specifici adempimenti procedurali che i Comuni sono tenuti a seguire in applicazione della legge n. 145/2018 (sancendo, tra l&#8217;altro, la necessità di un&#8217;espressa manifestazione da parte dei concessionari della volontà di avvalersi dell&#8217;estensione e la necessità del pagamento del canone demaniale e dell&#8217;imposta di registro).<br /> In sintesi, le Amministrazioni regionali e comunali non hanno alcuna potestà decisionale in materia di durata delle concessioni demaniali marittime.<br />  <br /> <strong>5. L&#8217;assenza di procedure eurounitarie di infrazione e di giudizi di legittimità costituzionale. L&#8217;efficacia delle sentenze dei giudici nazionali</strong><br /> Allo stato non risultano avviate procedure di infrazione a livello eurounitario nei confronti dell&#8217;Italia con riferimento alle disposizioni legislative del 2018 e del 2020 in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.<br /> Allo stato non sussistono giudizi di legittimità costituzionale nei confronti delle disposizioni normative del 2018 e del 2020 in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.<br /> Ancora, ai sensi dell&#8217;art. 2909, c.c., le sentenze passate in giudicato -e, nella specie, quelle che ritengono &#8220;illegittime&#8221; le proroghe legali e affermano l&#8217;obbligo di disapplicazione delle norme statali che le sanciscono- per quanto provenienti da autorità giudiziarie autorevoli, fanno stato soltanto tra le parti, i loro eredi e aventi causa e, pertanto, non hanno efficacia <em>erga omnes</em>.<br /> Va, peraltro, aggiunto che la più autorevole giurisprudenza è concorde nell&#8217;affermare che l&#8217;accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, nemmeno in via riflessa, laddove il terzo sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene.<br /> Senza voler confutare l&#8217;efficacia vincolante per tutti gli Stati membri delle sentenze della Corte Europea, si vuole, tuttavia, sostenere che proprio per la novità delle circostanze di fatto e di diritto dalle medesime considerate (sulle quali si tornerà più avanti), le disposizioni legislative statali devono ritenersi, ad oggi, pienamente valide ed efficaci.<br /> Alla luce delle suesposte considerazioni, in altri termini, non si rinvengono legittime motivazioni sulla scorta delle quali pretendere dai Comuni (e soltanto da questi) una totale disapplicazione di (peraltro molteplici e reiterate) disposizioni normative statali e regionali sul presupposto di precedenti giurisprudenziali sovranazionali e nazionali ispirati al rispetto di principi eurounitari, in quanto lo Stato italiano prima e le Regioni (compresa la Toscana) poi hanno richiamato e posto a fondamento delle più recenti disposizioni e prescrizioni normative del 2018, 2019 e 2020 anche argomentazioni, ragioni e principi, per un verso, assolutamente nuovi e, per l&#8217;altro, sostanzialmente diversi da quelli valutati dalla precedente giurisprudenza.<br /> Deve, poi, tenersi in debita considerazione la circostanza che lo Stato italiano pare avere finalmente avviato quella complessiva e sostanziale riforma della materia (sulla quale si dirà anche in seguito), la cui mancanza (pur a fronte di reiterate ed espresse promesse) ha costituito uno dei motivi principali di contrasto alle precedenti proroghe <em>ex lege</em> da parte dei giudici eurounitari e di alcuni (pur autorevoli) giudici nazionali.<br /> Come correttamente evidenziato dalla &#8220;circolare operativa&#8221; approvata con determinazione del Direttore Generale della Regione Autonoma Sardegna e ribadito dalla nota dell&#8217;Ufficio Demanio della Regione Abruzzo del 19 febbraio 2020, prot. n. RA/0048529/20, è &lt;&gt; (c.d. &#8220;teoria dei contro limiti&#8221;).<br /> &lt;&gt;. <br /> Non può, infine, tralasciarsi la considerazione che l&#8217;attività istruttoria comunale necessaria per la formalizzazione dell&#8217;estensione temporale dovrà necessariamente riguardare ogni singola e specifica istanza di estensione della durata del titolo concessorio avanzata dai concessionari, dovendo il Comune procedere alla verifica -appunto- caso per caso della sussistenza in capo ai singoli concessionari di tutti i requisiti previsti e richiesti dalla legge.<br />  <br /> <strong>6. Il carattere e la finalità dell&#8217;estensione della durata</strong><br /> L&#8217;estensione della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative disposta dal legislatore statale nel 2018 e dallo stesso ribadita nel 2020 ha, comunque, carattere transitorio, predeterminato e temporaneo.<br /> La finalità di tale estensione è dichiaratamente quella di:</div>
<ul style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">consentire al legislatore nazionale di riorganizzare l&#8217;intera materia e la disciplina generale delle concessioni demaniali marittime; l&#8217;art. 1, comma 675, legge n. 145/2018 demanda espressamente a un primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) -che dovrà essere adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali [e del turismo], di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e sentiti il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome- il compito di fissare i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni in oggetto;
<ol>
<li>come si è già anticipato, i lavori di revisione e di riforma della materia sono stati concretamente avviati mediante l&#8217;istituzione di apposite commissioni e di tavoli tecnici ministeriali con lo specifico compito di approvare i due DPCM previsti dalla legge n. 145/2018: infatti nel Dossier, Vol. II, del 24 agosto 2020, sul &#8220;Decreto Agosto&#8221;, redatto dai Servizi Studi del Senato e della Camera, è scritto alla lettera (fatta salva la sottolineatura che è aggiunta): &lt;&lt;&#038; <em>si ricorda che il comma 675 dell&#8217;articolo 1 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) dispone l&#8217;emanazione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (attualmente in corso di predisposizione), che fissi i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime</em> &#038;&gt;&gt; ; ancora più nel dettaglio si evidenzia che nella tabella relativa alla &#8220;Programmazione dell&#8217;attività normativa (Aggiornamento). Secondo semestre 2019. Amministrazione proponente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti&#8221;, allegata al Dossier, Vol. II, del 22 gennaio 2019 sulla &#8220;Legge di bilancio 2019 &#8211; Legge 30 dicembre 2018, n. 145&#8221;, redatto dai Servizi Studi del Senato e della Camera, proprio con riferimento al DPCM previsto dall&#8217;art. 1, comma 675, legge n. 145/2018, è scritto, alla lettera, che: &lt;&lt;<em>Lo schema di decreto è in corso di predisposizione. Sarà sottoposto all&#8217;esame del Consiglio dei ministri, presumibilmente, nel corso del primo semestre 2020</em>&gt;&gt;: anche se l&#8217;emergenza pandemica da COVID-19 <em>medio tempore</em> intervenuta ha impedito di rispettare i tempi stabiliti, Stato e Governo italiano paiono oggettivamente impegnati nella surrichiamata riforma generale e complessiva della materia; dalla lettura di riviste e testi specializzati risulta che il Governo italiano avrebbe addirittura già trasmesso ai competenti organi della UE un primo schema (o bozza) di testo normativo diretto a dare concreta attuazione ai principi e alle disposizioni stabiliti dalla legge n. 145/2018;
<li>l&#8217;intento del legislatore italiano è dichiaratamente quello di assicurare un contemperamento degli interessi coinvolti, mediante un adeguamento ai principi eurounitari senza pregiudizio degli interessi degli operatori del settore: come noto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 413 del 31 luglio 2002, ha già riconosciuto la legittimità di una disciplina normativa transitoria diretta ad impedire una serie di ostacoli operativi e concorsuali con rischi -connessi all&#8217;immobilizzo di ogni acquisizione di mercato- per il successivo reinserimento e, quindi, per la sopravvivenza di categorie di imprese esistenti e legittimamente operanti; 
<li>in attesa della riforma complessiva della materia paiono oggettivamente mancare, allo stato, regole certe, chiare e uniformi per le procedure di evidenza pubblica imposte dai principi eurounitari: infatti l&#8217;art. 1, legge n. 145/2018 si limita a richiamare i principi del partneriato pubblico-privato senza, tuttavia, specificare la disciplina, le modalità e le procedure che dovrebbero essere applicate e seguite con specifico riferimento alle concessioni demaniali marittime; lo stesso comma 682 del citato art. 1 rinvia al DPCM di cui al comma 677 la disciplina delle procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale al termine del periodo di estensione accordato e al successivo comma 683 ribadisce e precisa che &#8220;<em>al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale</em>&#8220;; ne discende che, fino alla concreta adozione del richiamato DPCM, mancano, all&#8217;evidenza, sia la disciplina generale che le regole specifiche da applicare alle future procedure di evidenza pubblica;
<li>per una generale e complessiva riforma della materia paiono assolutamente indispensabili le condizioni e le modalità che il DPCM previsto e annunciato all&#8217;art. 1, comma 675, legge n. 145/2018 dovrà dettare per procedere:
<li>alla ricognizione e alla mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo italiano;
<li>all&#8217;individuazione dell&#8217;effettiva consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero delle concessioni demaniali marittime attualmente vigenti e delle aree demaniali libere e possibili oggetto di concessione;
<li>all&#8217;individuazione della tipologia e del numero delle imprese titolari di concessione demaniale marittima e di sub-concessione;
<li>alla ricognizione (ivi compresa la quantificazione monetaria e i criteri di liquidazione) degli investimenti effettuati con riferimento a tutte le concessioni e sub-concessioni, dei tempi di ammortamento agli stessi connessi, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;
<li>all&#8217;approvazione dei metodi, degli indirizzi e dei criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri individuati dall&#8217;art. 89, comma 1, lett. h), decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e per i quali tali funzioni sono state conferite a Regioni ed Enti locali;
<li>per la stessa riforma generale e complessiva della materia si ritiene non potersi assolutamente prescindere dall&#8217;individuazione -ancora una volta rimessa all&#8217;emanando DPCM dall&#8217;art. 1, comma 677, legge n. 145/2018- dei criteri per strutturare:
<li>un nuovo modello di gestione delle imprese turistico-ricreative e ricettive secondo schemi e forme del c.d. partenariato pubblico-privato, con lo scopo di valorizzare la tutela e la più efficiente utilizzazione del bene demaniale, tenendo, in ogni caso, in debita considerazione le singole specificità e le peculiari caratteristiche territoriali secondo criteri di sostenibilità ambientale, di qualità e di professionalizzazione dell&#8217;accoglienza e dei servizi, di accessibilità, di qualità e di modernizzazione delle infrastrutture, di tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti, nonché della sicurezza e della vigilanza delle spiagge;
<li>un sistema di rating delle imprese turistico-ricreative e ricettive e della qualità balneare;
<li>la revisione organica di tutte le norme vigenti in materia di concessioni demaniali marittime, prime fra tutte le disposizioni in materia di demanio marittimo dettate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali;
<li>il riordino delle concessioni ad uso residenziale e abitativo attraverso la previsione dei criteri di gestione, delle modalità di rilascio e dei termini di durata della concessione, comunque, nel rispetto dell&#8217;art. 37, c. nav. e dei principi di imparzialità, di trasparenza e di adeguata pubblicità, tenendo conto, in termini di premialità, dell&#8217;idonea conduzione del bene demaniale e della durata della concessione;
<li>la revisione e l&#8217;aggiornamento dei canoni demaniali imposti ai concessionari, che dovranno essere rimodulati in considerazione anche delle peculiari attività svolte dalle imprese del settore, della tipologia dei beni oggetto di concessione (anche con riguardo alle loro pertinenze) e della loro valenza turistica;
<li>proprio per realizzare una riforma generale, completa e complessiva della materia è prevista anche una importante procedura di consultazione pubblica sulle priorità e sulle modalità di azione e di intervento per la valorizzazione delle aree insistenti sul demanio marittimo (art. 1, comma 679, legge n. 145/2018);
<li>d&#8217;altro canto, le previsioni specifiche e autonome in materia di assegnazione delle concessioni demaniali marittime e, in particolare, i relativi principi e criteri tecnici sono demandati dal comma 680 dell&#8217;art. 1, legge n. 145/2018 ad un secondo e diverso DPCM, che dovrà essere adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali [e del turismo], il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e il Ministro dell&#8217;ambiente e delle tutela del territorio e del mare (a conferma del fatto che la specifica materia delle assegnazioni delle concessioni e della loro durata rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, nel procedimento di riforma di tali istituti non vengono coinvolti né il Ministro per gli affari regionali, né la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);
<li>anche la Corte di Giustizia UE (al punto 53 della sentenza del 14 luglio 2016 nota come &#8220;sentenza Promoimpresa&#8221;) ha espressamente statuito e riconosciuto che nello stabilire le regole per le procedure di selezione gli Stati membri potranno tenere nella dovuta considerazione &#8220;particolari motivi imperativi di interesse generale&#8221; (tra i quali rientrano pacificamente, come verrà approfondito in seguito, anche le ragioni di &#8220;tutela della sanità pubblica, dei consumatori, del lavoro, dell&#8217;economia, della politica sociale, di protezione dell&#8217;ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale&#8221;, molte delle quali considerate, per la prima volta, dalle disposizioni normative statali del 2018 e del 2020);  </ol>
<li style="text-align: justify;">garantire la tutela, la valorizzazione, la promozione e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali e strategiche del Paese, nonché luoghi di attrazione turistica e simboli di immagine del Paese, senza tralasciare l&#8217;esigenza di assicurare, al contempo, l&#8217;armonizzazione delle normative europee vigenti in materia (art. 1, commi 675 e 683, legge n. 145/2018); 
<li style="text-align: justify;">tutelare l&#8217;occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per gli ingenti danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari (art. 1, commi 675 e 683, legge n. 145/2018);
<li style="text-align: justify;">consentire ai concessionari di completare l&#8217;ammortamento degli investimenti effettuati e/o programmati (c.d. legittimo affidamento);
<li style="text-align: justify;">garantire continuità alle imprese operanti nel settore turistico-ricreativo, sostenendone la stabilità imprenditoriale e la possibilità di effettuare investimenti a beneficio delle strutture che hanno in concessione, atteso che si tratta prevalentemente di pertinenze demaniali marittime, la cui esposizione agli agenti meteomarini determina la necessità di continui interventi manutentivi, anche di tipo straordinario;
<li style="text-align: justify;">garantire, proprio attraverso la stabilità imprenditoriale e la possibilità di effettuare investimenti, il miglioramento delle condizioni strutturali e funzionali di beni di proprietà dello Stato, anche in ragione degli adeguamenti strutturali previsti dalla normativa regionale e che troveranno specificazione negli adottandi atti di pianificazione;
<li style="text-align: justify;">tenere conto degli effetti derivanti nel settore dall&#8217;emergenza da COVID-19 (art. 182, comma 2, decreto legge n. 34/2020) e, in particolare, contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 182, comma 2, decreto legge n. 34/2020, come modificato dall&#8217;art. 1, comma 1, legge n. 77/2020);
<li style="text-align: justify;">assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori (art. 182, comma 2, decreto legge n. 34/2020);
<li style="text-align: justify;">rilanciare il settore turistico (art. 182, comma 2, decreto legge n. 34/2020, come modificato dall&#8217;art. 1, comma 1, legge n. 77/2020). </ul>
<div style="text-align: justify;"> <br /> <strong>7. La sussistenza di motivi imperativi di interesse generale</strong><br /> La tristemente nota situazione pandemica da COVID-19 costituisce certamente una ragione &#8220;di sanità e di salute pubblica&#8221; e &#8220;di salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti e autonomi&#8221; tale da rappresentare un motivo imperativo di interesse generale (si richiamano sul punto: il considerando 56 e l&#8217;art. 12 della Direttiva 2006/123/CE c.d. &#8220;direttiva Bolkestein&#8221; o &#8220;direttiva servizi&#8221;; l&#8217;art. 16, decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59; il punto 53 della &#8220;sentenza Promoimpresa&#8221; della CGUE del 14 luglio 2016) e tale gravissima e persistente emergenza pandemica è espressamente richiamata sia dall&#8217;art. 182, comma 2, decreto legge n. 34/2020, sia dall&#8217;art. 1, comma 1, legge n. 77/2020 di conversione del decreto legge n. 34/2020.<br /> Proprio per garantire il maggior livello possibile di sicurezza della collettività (clienti, addetti, operatori stessi, ecc.) in periodo acclarato (e recentemente confermato dal Governo) di emergenza pandemica i concessionari sono stati costretti ad applicare disposizioni normative particolari ed eccezionali e a impegnarsi contrattualmente con altri operatori specializzati in materia, sottoscrivendo impegni economici notevoli e affrontando ingenti sacrifici dovuti anche alla minore durata della stagione &#8220;balneare&#8221; in corso. I richiamati contratti hanno durata diversa e variabile, anche in considerazione della oggettiva impossibilità, al momento, di determinare (o anche soltanto di prevedere) la durata dello stato di emergenza sanitaria nazionale e internazionale e, per l&#8217;effetto, agli operatori deve essere assicurato un adeguato e congruo periodo transitorio che consenta loro (e alle altre parti negoziali) di attuare ed eseguire e/o di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, in particolare (ma non solo) dal punto di vista economico (<em>cfr</em>. C. Giust. UE, 14 luglio 2016, punto 72).<br /> La medesima situazione pandemica da COVID-19 costituisce, altresì, ulteriore motivo imperativo di interesse generale, dal momento che numerosissime disposizioni normative recenti (ivi comprese quelle attinenti la materia <em>de qua</em>) sono dirette anche al sostegno del lavoro e dell&#8217;economia e a garantire un&#8217;equa e adeguata politica sociale (<em>cfr</em>. l&#8217;oggetto dello stesso decreto legge n. 34/2020: &#8220;Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all&#8217;economia, nonché di politiche sociali connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19&#8221;): l&#8217;art. 182, comma 2, decreto legge n. 34/2020, nella formulazione originaria, recitava: &#8220;<em>In riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall&#8217;emergenza da Covid-19</em> &#038;&#8221; e, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione dalla legge n. 77/2020, recita ora: &#8220;&#038; <em>al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19</em> &#038;&#8221;.<br /> In sintesi le gravissime ricadute economiche derivanti dalla pandemia da COVID-19 sulle imprese del settore turistico-ricreativo inducono a ritenere quanto mai necessaria e improcrastinabile un&#8217;azione di sostegno della ripresa sia delle singole imprese, sia, più in generale, dell&#8217;intero settore dell&#8217;imprenditoria del turismo e dei lavoratori e addetti da essa impiegati, con il non irrilevante vantaggio, tra l&#8217;altro, di evitare l&#8217;apertura di una fase di ulteriore incertezza, nonostante il chiaro e univoco dettato di diverse leggi statali.<br />  <br /> <strong>8. Conclusioni</strong><br /> Per tirare le fila del nostro discorso, partiamo da un dato di fatto oggettivo e, pertanto, incontestabile: essendo ormai prossima la scadenza della durata dei titoli in possesso dei concessionari, la decisione in merito alla concreta applicazione dell&#8217;estensione al 1° gennaio 2034 disposta dalla legge n. 145/2018 non è più procrastinabile.<br /> Le Amministrazione comunali che non lo hanno ancora fatto devono decidere e decidere alla svelta. In un senso o nell&#8217;altro.<br /> Non possono attendere oltre.<br /> Come confermato anche da alcuni recenti e importanti interventi normativi, un atteggiamento, per così dire, meramente &#8220;attendistico&#8221; non è più opportuno, né conveniente.<br /> Si pensi alla nuovissima configurazione della responsabilità erariale, posta in essere dall&#8217;art. 21, decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale riconosce alle condotte attive o commissive (poste in essere dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021) una limitazione di responsabilità in materia di contabilità pubblica, circoscrivendola alle sole ipotesi di dolo (ovvero di &#8220;condotta dolosamente voluta&#8221;).<br /> Tale limitazione di responsabilità viene, per converso, espressamente esclusa per i danni &#8220;cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente&#8221;, danni che, pertanto, continueranno ad essere puniti anche in caso di condotte (gravemente) colpose.<br /> Anche la recente riforma del reato di abuso d&#8217;ufficio, di cui all&#8217;art. 323 c.p., ha limitato la responsabilità penale dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio in caso di condotte attive o commissive, circoscrivendola alle ipotesi di violazione &#8220;di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità&#8221;.<br /> Allora, se si considera che il rilascio delle concessioni demaniali marittime costituisce -per giurisprudenza pacifica- attività ampiamente discrezionale dell&#8217;Amministrazione e che, come detto, specifiche e plurime disposizioni normative statali (lungi dal vietarla) dispongono l&#8217;estensione della durata dei relativi titoli concessori pare doversi, oggettivamente, escludere la configurabilità di qualsiasi fattispecie di rilievo penale nella condotta dei soggetti che si limitano ad apporre, materialmente, un timbro su una concessione già rilasciata.          <br /> In sintesi, numerose e (soprattutto) nuove ragioni  inducono a ritenere pienamente legittima la scelta di attuare e applicare la suddetta estensione temporale.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">In primo luogo la chiarezza delle diverse e più recenti disposizioni normative statali: la legge n. 145/2018 statuisce e il decreto-legge n. 34/2020, la legge n. 77/2020 e il decreto-legge n. 104/2020 ribadiscono che la validità e l&#8217;efficacia delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è estesa al 1° gennaio 2034 (compreso).
<li style="text-align: justify;">La Regione Toscana e quasi tutte le altre Regioni interessate hanno, in vario modo, &#8220;avallato&#8221; e confermato l&#8217;estensione temporale delle concessioni, invitando esplicitamente i Comuni ad individuare e ad avviare i necessari procedimenti amministrativi e, in molti casi, fornendo loro -in merito- concrete e puntuali prescrizioni.
<li style="text-align: justify;">L&#8217;estensione della durata delle concessioni discende automaticamente dalla legge, tanto che per la sua concreta applicazione e attuazione è sufficiente che il concessionario manifesti l&#8217;intenzione di avvalersene, continui a possedere i requisiti necessari per l&#8217;ottenimento del titolo e provveda a pagare quanto dovuto a titolo di canone concessorio e di imposta di registro.
<li style="text-align: justify;">Il tema della durata delle concessioni demaniali marittime rientra nella materia della tutela della concorrenza che è di competenza esclusiva dello Stato: le Regioni e, a maggior ragione, i Comuni non hanno alcuna competenza in merito.
<li style="text-align: justify;">Anche la materia delle modalità e dei limiti della tutela dell&#8217;affidamento dei titolari delle concessioni rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.
<li style="text-align: justify;">Ad oggi non risultano avviate procedure di infrazione a livello eurounitario contro l&#8217;Italia con riferimento alle disposizioni normative (richiamate) che hanno disposto l&#8217;estensione temporale <em>de qua</em>.
<li style="text-align: justify;">Fino ad oggi non risultano promossi giudizi di legittimità costituzionale che abbiano ad oggetto le norme statali a fondamento dell&#8217;estensione della durata delle concessioni.
<li style="text-align: justify;">Le sentenze dei giudici italiani che si sono espresse in termini contrari alle proroghe legali della durata delle concessioni demaniali marittime fanno stato solo ed esclusivamente nei confronti delle parti di quei giudizi (oltreché dei loro eredi ed aventi causa), ma non hanno efficacia <em>erga omnes</em> ovvero generale e nei confronti di tutti; e, a maggior ragione, non hanno alcuna efficacia (neppure indiretta) nei confronti di soggetti -come i concessionari balneari- titolari di rapporti autonomi e indipendenti con la Pubblica Amministrazione.
<li style="text-align: justify;">Le sentenze dei giudici italiani che si sono espresse contro le proroghe legali si fondano, comunque, su argomenti diversi da quelli che lo Stato italiano ha posto alla base delle recenti disposizioni normative, disposizioni, peraltro, in gran parte intervenute successivamente alla pubblicazione dei richiamati arresti giurisprudenziali.
<li style="text-align: justify;">Il nostro Paese ha concretamente avviato l&#8217;<em>iter</em> per quella complessiva e generale riforma della materia, la cui mancanza ha costituito uno dei motivi principali di opposizione all&#8217;estensione della durata delle concessioni.
<li style="text-align: justify;">La prevalenza del diritto eurounitario sul diritto nazionale non può operare in maniera automatica e indiscriminata, venendo in rilievo, nella specie, il principio fondamentale dello Stato della tutela del diritto di proprietà, che ricomprende anche la proprietà commerciale del concessionario balneare sulla propria azienda.
<li style="text-align: justify;">A seguito dell&#8217;espressa comunicazione dei concessionari della volontà di avvalersi dell&#8217;estensione della durata dei titoli dai medesimi posseduti, i Comuni dovranno avviare singoli e autonomi procedimenti amministrativi e porre in essere specifiche e separate attività istruttorie, dirette alla verifica della persistente sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi imposti dalla legge: l&#8217;esclusione di cause di decadenza della concessione ai sensi dell&#8217;art. 42 c. nav. (a titolo meramente esemplificativo, la presenza di manufatti non autorizzati e non ancora rimossi), l&#8217;esclusione di cause di revoca della concessione ai sensi dell&#8217;art. 47 c. nav., l&#8217;accertamento dell&#8217;iscrizione della ditta concessionaria alla C.C.I.A.A., la richiesta e il controllo del certificato antimafia e dei carichi penali pendenti, ecc. Per ciascun concessionario i Comuni dovranno, inoltre, determinare l&#8217;ammontare del nuovo canone demaniale marittimo in ragione della nuova data di scadenza e calcolare l&#8217;ammontare dell&#8217;imposta di registro da versare all&#8217;Agenzia delle Entrate; verificare, sempre per ciascun concessionario, la prestazione di una valida ed efficace garanzia concernente tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione del titolo concessorio; infine, ma sempre per ciascun concessionario ovvero per ciascun procedimento, accertare la regolarità dei pagamenti del canone di concessione come rideterminato in relazione alla nuova durata delle concessioni e della relativa imposta regionale (anche tramite rateizzazione regolarmente concessa ed eseguita), nonché la regolarità dell&#8217;adempimento di eventuali, ulteriori oneri connessi all&#8217;utilizzo del bene oggetto della concessione.
<li style="text-align: justify;">L&#8217;estensione temporale delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative disposta dal legislatore statale nel 2018 e più volte ribadita nel 2020 ha -comunque e incontestabilmente- carattere transitorio, predeterminato e temporaneo.
<li style="text-align: justify;">Tra i primi e più importanti obiettivi del legislatore nazionale vi sono quello di assicurare l&#8217;adeguamento delle disposizioni statali ai principi eurounitari senza pregiudizio degli interessi degli operatori del settore e quello di assicurarsi il tempo necessario per riorganizzare l&#8217;intera materia e la disciplina delle concessioni demaniali marittime.
<li style="text-align: justify;">Sino all&#8217;intervento della richiamata riforma generale della materia mancano e continueranno a mancare regole certe, chiare e uniformi, alle quali improntare le procedure di evidenza pubblica imposte dai principi eurounitari: peraltro ora un specifica previsione normativa statale (l&#8217;art. 1, comma 1, legge n. 77/2020) vieta espressamente e chiaramente qualsiasi procedura di evidenza pubblica fino al 1° gennaio 2034.
<li style="text-align: justify;">La riforma complessiva e generale della materia presuppone -per espressa indicazione del legislatore del 2018-una serie di fondamentali e importanti attività: dalla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio marittimo all&#8217;individuazione della consistenza dello stato dei luoghi e del numero delle concessioni rilasciate, dall&#8217;individuazione della tipologia e del numero delle imprese titolari di concessioni o sub-concessioni alla ricognizione degli investimenti effettuati e programmati e degli ordinari tempi di ammortamento.
<li style="text-align: justify;">Sempre nelle previsioni del legislatore statale non si potrà pervenire ad una efficace ed efficiente riforma organica della materia senza avere studiato e creato un nuovo modello di gestione delle imprese turistico-ricreative che sia in grado di garantire un&#8217;adeguata tutela e utilizzazione del bene demaniale e di tenere in debita considerazione le caratteristiche specifiche e peculiari di ogni territorio costiero in modo da assicurare la sostenibilità ambientale, la qualità dei servizi, l&#8217;accessibilità ai beni demaniali, la qualità delle infrastrutture, la tutela degli ecosistemi marittimi e la sicurezza e vigilanza delle spiagge.
<li style="text-align: justify;">La nuova disciplina dovrà assicurare, in totale armonia con le normative europee vigenti in materia, la tutela, la valorizzazione, la promozione e la custodia delle coste italiane affidate in concessione.
<li style="text-align: justify;">Altri dichiarati e fondamentali obiettivi della riforma sono la tutela dell&#8217;occupazione e del reddito delle imprese in grave crisi per gli ingenti danni patiti a causa dei cambiamenti climatici e degli eventi calamitosi straordinari, la garanzia per i concessionari di completare l&#8217;ammortamento degli investimenti effettuati e/o programmati, la tutela della continuità delle imprese operanti nel settore, il miglioramento delle condizioni strutturali e funzionali dei beni demaniali.
<li style="text-align: justify;">La prossima riforma non potrà prescindere, peraltro, da un&#8217;approfondita valutazione degli effetti derivanti dall&#8217;emergenza epidemiologica e da una ponderata e analitica considerazione di tutti i danni dalla medesima causati.
<li style="text-align: justify;">Dovranno, infine, essere adeguatamente garantite la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori del settore e adottate misure idonee per il rilancio del settore turistico.
<li style="text-align: justify;">La situazione pandemica (purtroppo) ancora in atto ha costretto il legislatore nazionale a fondare tutti i propri recenti interventi normativi su urgenti e vitali ragioni di sanità e di salute pubblica, di salute e di sicurezza dei lavoratori (dipendenti e autonomi), di sostegno al lavoro e all&#8217;economia, di equa politica sociale: ragioni che costituiscono, incontestabilmente, motivi imperativi di interesse generale in grado di giustificare appieno (o, meglio, di imporre) una temporanea &#8220;sospensione&#8221; delle regole concorrenziali eurounitarie o, in altri termini, un rinvio (a data fissa) della loro applicazione. </ol>
<div style="text-align: justify;">Sulla scorta di tutte le suesposte considerazioni, ritengo, in conclusione, che una tempestiva, costante e completa informazione agli organi eurounitari in merito allo stato e all&#8217;evoluzione dei lavori di riforma della materia potrà costituire, da un lato, la prova migliore della serietà dell&#8217;impegno assunto dallo Stato italiano e del suo concreto (seppure in corso) adempimento e, dall&#8217;altro, valido strumento per dissuadere dall&#8217;intrapresa di nuove, future e dannose procedure di infrazione.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">Avvocato in Massa e Docente a contratto di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell&#8217;Università degli Studi di Pisa.</div>
<div style="text-align: justify;">Va, per completezza, dato atto del fatto che l&#8217;emendamento 6 presentato dal Sindacato italiano balneari (Sib), aderente a Fipe-Confecommercio, al disegno di legge A.S. 1925 di conversione del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 (c.d. Decreto Agosto), di cui si dirà più avanti, propone di modificare l&#8217;art. 1, legge 30 dicembre 2018 n. 145 con la previsione di uno specifico ed espresso obbligo delle Amministrazioni concedenti di provvedere, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all&#8217;applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime, con la precisazione che il silenzio dell&#8217;Amministrazione competente, oltre l&#8217;indicato termine, equivarrà all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di estensione ai sensi dell&#8217;art. 20, comma 1, legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. (c.d. silenzio accoglimento).                           </div>
<div style="text-align: justify;">Fa eccezione, ad oggi, la Regione Basilicata: si veda sul punto l&#8217;articolo &lt;&gt;, in <a href="http://www.mondobalneare.">www.mondobalneare.</a>com del 12 settembre 2020.</div>
<div style="text-align: justify;">Tra i tanti Comuni cha hanno dato attuazione all&#8217;estensione della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative si rammentano: il Comune di Pietrasanta (LU) [con deliberazione G.C. n. 346 del 18 marzo 2019 e con determinazione dirigenziale n. 1367871 del 17 maggio 2019]; il Comune di Viareggio (LU) [con determinazione dirigenziale n. 414 del 12 aprile 2019]; il Comune di Pesaro (PU) [con deliberazione G.C. n. 137 del 6 agosto 2019]; il Comune di Montignoso (MS) [con determinazione dirigenziale n. 702 del 22 ottobre 2019], il Comune di Bari (BA) [con deliberazione G.C. n. 207 del 31 marzo 2020],  il Comune di Grosseto (GR) [con deliberazione G.C. n. 98 del 22 aprile 2020 e con determinazione dirigenziale n. 691 del 22 aprile 2020], il Comune di Piombino (LI) [con determinazione dirigenziale n. 408 del 21 maggio 2020], il Comune di Follonica (GR) [con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 83 del 24 giugno 2020], il Comune di Massa (MS) [con Deliberazione G.C. n. 99 dell&#8217;8 giugno 2020 n. 99 e determinazione dirigenziale n. 346 del 27 luglio 2020], il Comune di Vasto (CH) [con deliberazione G.C. n. 183 del 20 agosto 2020]; il Comune di Carrara (MS) [con deliberazione G.C. n. 242 del 25 settembre 2020]. Nelle Regioni a statuto speciale l&#8217;attuazione della legislazione statale è disposta dalle medesime: si rammenta, per esempio, la legge regionale Sicilia 14 dicembre 2019 n. 24, &#8220;Estensione della validità delle concessioni demaniali marittime&#8221;, pubblicata nella G.U. della Regione Siciliana n. 57 del 20 dicembre 2019, alla quale ha fatto seguito il decreto dell&#8217;Assessore regionale del Territorio e dell&#8217;Ambiente prot. n. D.A. n. 137/Gab. Del 21 maggio 2020. Nella Regione Liguria hanno dato attuazione alle normative statali, tra gli altri, i Comuni di Alassio (SV), Albenga (SV), Andora (SV), Loano (SV), Rapallo (GE), Santa Margherita Ligure (GE) e Varazze (SV). La Regione Sardegna, con delibera della Giunta del 24 settembre 2020 n. 47/34, ha approvato un atto relativo alla &lt;&gt;, con il quale, in sostanza, stabilisce di occuparsi direttamente degli atti ricognitivi e di inviare le prese d&#8217;atto di estensione al 2033 ai Comuni costieri interessati, ai quali spetterà unicamente formulare un mero atto di assenso.  </div>
<div style="text-align: justify;">Si vedano, per tutti, gli articoli &lt;&gt;, in www.mondobalneare.com del 7 settembre 2020 e &lt;&gt;, in www.mondobalneare.com del 9 settembre 2020. Per la Regione Toscana e, in particolare, il Comune di Orbetello (GR), che non ha -ad oggi- attuato l&#8217;estensione, si può leggere l&#8217;articolo &lt;&gt;, pubblicato in <a href="http://www.ilgiunco.net">www.ilgiunco.net</a>. del 23 giugno 2020. Con riferimento alla situazione dei Comuni della Regione Campania si richiama l&#8217;articolo &lt;&gt;, pubblicato in <a href="http://www.mondobalneare.com">www.mondobalneare.com</a> del 15 settembre 2020. Per lo stato della vicenda in Liguria possono leggersi gli articoli &lt;&lt;&#8220;Troppi Comuni liguri non hanno esteso concessioni balneari al 2033&#8221;&gt;&gt;, pubblicato in <a href="http://www.mondobalneare.com">www.mondobalneare.com</a> del 17 settembre 2020; , pubblicato in <a href="http://www.IVG.it">www.IVG.it</a> del 21 gennaio 2020; , in <a href="http://www.IVG.it">www.IVG.it</a> del 9 gennaio 2020; &lt;&gt;, pubblicato in <a href="http://www.cittadellaspezia.com">www.cittadellaspezia.com</a> del 22 aprile 2020.</div>
<div style="text-align: justify;">Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 ,&#8221;Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59&#8243;, pubblicato in G.U. n. 92 del 21 aprile 1998.</div>
<div style="text-align: justify;">Legge regionale Toscana 1 dicembre 1998 n. 88, &#8220;Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell&#8217;ambiente, tutela dell&#8217;ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112&#8221;, pubblicata in B.U.R.T. n. 42 del 10 dicembre 1998.</div>
<div style="text-align: justify;">Decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, &#8220;Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime&#8221;, pubblicato in G.U. n. 234 del 5 ottobre 1993.</div>
<div style="text-align: justify;">Legge 4 dicembre 1993 n. 494, &#8220;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime&#8221;, pubblicato in G.U. n. 285 del 4 dicembre 1993.</div>
<div style="text-align: justify;">Legge 8 luglio 2003 n. 172, &#8220;Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico&#8221;, pubblicata in G.U. n. 161 del 14 luglio 2003.</div>
<div style="text-align: justify;">Decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, &#8220;Proroga di termini previsti da disposizioni legislative&#8221;, pubblicato in G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009.</div>
<div style="text-align: justify;">Legge 26 febbraio 2010 n. 25, &#8220;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative&#8221;, pubblicata in G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010.</div>
<div style="text-align: justify;">Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, &#8220;Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese&#8221;, pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012.</div>
<div style="text-align: justify;">Legge 17 dicembre 2012 n. 221, &#8220;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese&#8221;, pubblicata in G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012.</div>
<div style="text-align: justify;">Legge 30 dicembre 2018 n. 145, &#8220;Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021&#8221;, pubblicata in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018.</div>
<div style="text-align: justify;">Analogamente hanno operato molte altre Regioni. Cfr. Regione Abruzzo: Determinazione Dirigenziale n. DPH002/004 del 22 gennaio 2019 e Deliberazione Giunta Regionale n.RA/0048529/20 del 19 febbraio 2020; Regione Liguria: Determinazione Dirigenziale n. PG/2019/45324 del 12 febbraio 2019; Regione Emilia-Romagna: nota n. PG/2019/0173424 del 18 febbraio 2019 e Circolare n. PG/2019/0320063 del 2 aprile 2019; Regione Basilicata: Deliberazione Giunta Regionale n. 155 del 25 febbraio 2019; Regione Calabria: Determinazione Dirigenziale n. 86233 del 28 febbraio 2019 e Determinazione Dirigenziale n. 365002 del 22 ottobre 2019; Regione Marche: Nota Dirigenziale n. 0250092 del 1° marzo2019; Regione Campania: Determinazione Dirigenziale n. 2019-0237558 dell&#8217;11 aprile 2019; Regione Lazio: Nota Dirigenziale esplicativa pubblicata su www.mondobalneare.com del 17 aprile 2019; Regione Sardegna: Determinazione pubblicata su www.mondobalneare.com.    </div>
<div style="text-align: justify;">Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, &#8220;Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all&#8217;economia, nonché di politiche sociali connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19&#8221;, pubblicato in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020.</div>
<div style="text-align: justify;">  Legge 17 luglio 2020 n. 77, &#8220;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all&#8217;economia, nonché di politiche sociali connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19&#8221;, pubblicata in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020.  </div>
<div style="text-align: justify;">Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, &#8220;Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell&#8217;economia&#8221;, pubblicato in G.U. n. 203 del 14 agosto 2020.</div>
<div style="text-align: justify;">Nel Dossier, Vol. II, del 24 agosto 2020 sul &#8220;Decreto Agosto&#8221;, redatto dai Servizi Studi del Senato e della Camera, reperibile al link http://documenti.camera.it/leg18/dossier/testi/D20104_vol_II_htm, viene, infatti, precisato che &lt;&lt;&#038; <em>i commi 682, 683, nonché 684 dell&#8217;art. 1, della legge di bilancio per il 2019, con riferimento alle concessioni demaniali attualmente in essere ne stabiliscono la durata ex-lege in quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge medesima (1° gennaio 2019)</em>&gt;&gt;; in termini identici di estensione della &lt;&lt;<em>durata ex lege in quindici anni</em>&gt;&gt; si era già espresso il Dossier, Vol. II, del 22 gennaio 2019 sulla &#8220;Legge di bilancio 2019&#8221;, redatto sempre dai Servizi Studi del Senato e della Camera, reperibile al link www.documenti.camera.it.</div>
<div style="text-align: justify;">  Si rammentano, tra le tante e a solo titolo esemplificativo: la determinazione del Dirigente del Servizio politiche turistiche, demanio marittimo e sostegno alle imprese, della Regione Abruzzo del 22 gennaio 2019, prot. n. DPH002/004; la nota della Regione Emilia-Romagna, Servizio turismo, commercio e sport, del 18 febbraio 2019, prot. n. PG/2019/0173424; la nota della Regione Marche, Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, P.F. Turismo, del 1° marzo 2019, prot. n. 0250092; la nota della Regione Lazio dell&#8217;aprile 2019; la circolare della Regione Emilia-Romagna, Servizio attività faunistico-venatorie e pesca, del 2 aprile 2019, prot. n. PG/2019/0320063.</div>
<div style="text-align: justify;">Tra le tante si rammentano: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Latina, sentenza 8 settembre 2006 n. 610; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31 maggio 2007 n. 2825; Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, sez. VII, sentenza 31 ottobre 2007 n. 10326; Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, Campobasso, sez. I, sentenza 17 aprile 2008 n. 130; Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Genova, sez. II, sentenza 10 luglio 2008 n. 1467; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23 luglio 2008 n. 3643; Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, sez. VII, 23 aprile 2010 n. 2085; idem, sez. VII, 25 ottobre 2012 n. 4250.</div>
<div style="text-align: justify;">Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Cagliari, sez. I, sentenza 30 dicembre 2009 n. 2679; Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Genova, sez. II, sentenza 21 ottobre 2011 n. 1475.</div>
<div style="text-align: justify;">Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Milano, sez. IV, ordinanza 26 settembre 2014 n. 2401; Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, sez. I, ordinanza 28 gennaio 2015 n. 224. Anche il Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza 14 agosto 2015 n. 3936 aveva sollevato dinanzi alla Corte UE analoga questione pregiudiziale, ma la stessa è stata poi ritirata a seguito della pubblicazione della decisione della Corte sulle questioni poste dai due Tribunali Amministrativi Regionali.</div>
<div style="text-align: justify;">Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell&#8217;Unione Europea del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, anche nota come &#8220;direttiva servizi&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;">La direttiva precisa che l&#8217;accertamento relativo alla limitatezza o meno del numero di autorizzazioni a causa della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili è di competenza del giudice nazionale.</div>
<div style="text-align: justify;">  Corte Costituzionale, sentenza 20 maggio 2010 n. 180; Corte Costituzionale, sentenza 1 luglio 2010 n. 233; Corte Costituzionale, sentenza 26 novembre 2010 n. 340; Corte Costituzionale, sentenza 18 luglio 2011 n. 213; Corte Costituzionale, sentenza 4 luglio 2013 n. 171; Corte Costituzionale, sentenza 24 febbraio 2017 n. 40; Corte Costituzionale, sentenza 7 luglio 2017 n. 157; Corte Costituzionale, sentenza 7 giugno 2018 n. 118; Corte Costituzionale, sentenza  9 gennaio 2019 n. 1.</div>
<div style="text-align: justify;">Corte Costituzionale, sentenza 1 febbraio 2006 n. 29; Corte Costituzionale, sentenza 14 aprile 2006 n. 153; Corte Costituzionale, sentenza 29 ottobre 2009 n. 271; Corte Costituzionale, sentenza 14 febbraio 2013 n. 18; Corte Costituzionale, sentenza. 24 ottobre 2013 n. 245; Corte Costituzionale, sentenza 14 marzo 2014 n. 49.</div>
<div style="text-align: justify;">Corte Costituzionale, sentenza 7 giugno 2018 n. 118; Corte Costituzionale, sentenza 9 gennaio 2019 n. 1.</div>
<div style="text-align: justify;">Cassazione Civile, sentenza 8 febbraio 2017 n. 3313; Cassazione Civile, sentenza 13 gennaio 2011 n. 691.</div>
<div style="text-align: justify;">&#8220;Circolare operativa&#8221; approvata con determinazione del Direttore Generale della Regione Autonoma Sardegna; nota dell&#8217;Ufficio Demanio della Regione Abruzzo del 19 febbraio 2020, prot. n. RA/0048529/20.</div>
<div style="text-align: justify;">Sul rilievo che assume il carattere transitorio e predeterminato dell&#8217;estensione temporale ai fini del riconoscimento della legittimità della proroga legale <em>cfr</em>. Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Lecce, sez. I, sentenza 13 aprile 2011 n. 679; Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, sez. VII, sentenza 6 luglio 2011 n. 3540; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27 dicembre 2012 n. 6682; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17 marzo 2014 n. 1307; Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Venezia, sez. I, sentenza 18 settembre 2014 n. 1224 e n. 1228; Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Genova, sez. I, sentenza 20 gennaio 2016 n. 55.</div>
<div style="text-align: justify;">Da ultimo con DPCM 7 agosto 2020, &#8220;Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da CIVD-19&#8221;, in G.U. n. 198 dell&#8217;8 agosto 2020.</div>
<div style="text-align: justify;">Sul punto pare opportuno evidenziare che l&#8217;emendamento 1 al disegno di legge A.S. 1925 di conversione del decreto legge n. 104/2020 presentato dal Sib-Fipe Confcommercio propone una riduzione del 50% del canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative con la specifica motivazione che &#8220;le misure di contenimento dell&#8217;epidemia in corso, le limitazioni sulle modalità di esercizio dell&#8217;attività oggetto della concessione e le restrizioni della mobilità hanno causato una consistente riduzione delle presenze turistiche e delle entrate economiche che non hanno consentito il pieno raggiungimento degli scopi della concessione medesima&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;">Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, &#8220;Misure urgenti per la semplificazione e l&#8217;innovazione digitale&#8221;, c.d. Decreto Semplificazione, pubblicato in G.U. n. 178 del 16 luglio 2020.</div>
<div style="text-align: justify;">Legge 11 settembre 2020 n. 120, &#8220;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l&#8217;innovazione digitale&#8221;, pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020.</div>
<div style="text-align: justify;">Il riferimento è all&#8217;art. 23, decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/lattuazione-comunale-dellestensione-della-durata-delle-concessioni-demaniali-marittime-per-finalita-turistico-ricreative/?download=1388">articolo-estensionedurataconcessioni (002)</a> <small>(348 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lattuazione-comunale-dellestensione-della-durata-delle-concessioni-demaniali-marittime-per-finalita-turistico-ricreative/">L&#8217;attuazione comunale dell&#8217;estensione della durata delle concessioni demaniali marittime per finalita&#8217; turistico-ricreative</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2020 n.7745</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-12-2020-n-7745/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2020 n.7745</a></p>
<p>Sergio de Felice Presdiente, Giordano Lamberti, consigliere, estensore; PARTI: (Ferdinando R., Delia Di R. e Dario R., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Renato Labriola, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Biamonte in Roma, via Pistoia, n. 6 contro Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-12-2020-n-7745/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2020 n.7745</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio de Felice Presdiente, Giordano Lamberti, consigliere, estensore; PARTI:  (Ferdinando R., Delia Di R. e Dario R., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Renato Labriola, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Biamonte in Roma, via Pistoia, n. 6 contro Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale non costituita in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;attività  accertativa della p.A. in tema di dichiarazione di pregio culturale di un bene privato</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Beni pubblici e privati &#8211; pregio culturale di un bene &#8211; dichiarazione ex art. 10 e seg. Dlgs. n. 24/2004 &#8211; attività  accertativa della pubblica Amministrazione &#8211; è tale &#8211; interessi secondari del privato proprietario &#8211; non rilevano.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In ordine a invocabili pregiudizi al diritto di proprietà , vale rilevare che dalla sistematica del Titolo I del D. lgs. 42/2004, non emerge alcuno spazio all&#8217;interno del quale, ai fini della dichiarazione del pregio culturale di un bene, affiorino anche gli interessi secondari del privato proprietario. Nella logica seguita dal legislatore, trattasi infatti di un procedimento volto all&#8217;accertamento di una qualità  che il bene possiede e che non può certo venire meno in considerazione di eventuali interessi secondari riconducibili all&#8217;utilizzazione e agli oneri di conservazione del bene.</em><br /> <em>In sintonia con tale conclusione, si deve rilevare come l&#8217;attività  dell&#8217;amministrazione assuma sostanzialmente carattere ricognitivo e conoscitivo e non volitivo e decisionale, non implicando una scelta tra diverse soluzioni possibili per il perseguimento di un determinato interesse pubblico.</em><br /> <em>In altri termini, va qualificata non come esercizio di discrezionalità  amministrativa, ma invece, come esercizio di discrezionalità  tecnica in senso proprio caratterizzata dal fatto che la scelta circa il comportamento da tenere o la linea da seguire per il raggiungimento degli interessi affidati all&#8217;amministrazione è stata a priori posta in essere direttamente dal legislatore in modo ovviamente vincolante, sicchè all&#8217;amministrazione è rimessa esclusivamente la valutazione dei fatti posti dalla legge o presupposto dell&#8217;operare, alla stregua di regole tecniche tratte da settori specifici di conoscenza.</em><br /> <em>In altri confluenti termini, l&#8217;atto che impone il vincolo (sia esso archeologico, artistico, storico, ambientale, paesistico) è rivolto a salvaguardare un&#8217;intera categoria di beni, sottoposti dalla legge ad un peculiare regime giuridico, per le loro predeterminate caratteristiche oggettive. L&#8217;imposizione di vincoli alla proprietà  privata di tali beni è, peraltro, connaturata ai beni stessi, i quali vengono ad esistenza, per così¬ dire, giÃ  limitati sul piano della loro possibile utilizzazione, tanto è vero che non si pone neppure un problema di indennizzo: quella di bene culturale costituisce una caratteristica intrinseca del bene stesso.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Pubblicato il 07/12/2020<br /> <strong>N. 07745/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 09422/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 9422 del 2016, proposto da Ferdinando R., Delia Di R. e Dario R., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Renato Labriola, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Biamonte in Roma, via Pistoia, n. 6;<br /> <strong><em>  contro</em></strong><br /> Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e di Benevento, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 5000/2016.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 novembre 2020 il Cons. Giordano Lamberti e udito l&#8217;avvocato Renato Labriola in collegamento da remoto, ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020 e dell&#8217;art.25, comma 2, del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1 &#8211; Parte ricorrente ha impugnato: il decreto n. 165 del 3 maggio 2016 della Commissione Regionale per il patrimonio culturale della Campania, Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo; la nota n. 759 del 21.01.2016 della Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento; la nota n. 4854 del 14.04.2016 della Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento.<br /> Con tali atti l&#8217;immobile, di proprietà  della ricorrente, denominato &#8220;Cineclub Vittoria&#8221; ed ubicato nel Comune di Casagiove (CE), è stato dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi dell&#8217;art. 10 co. 3 lettera d) del D. Lgs. 42/2004.<br /> 2 &#8211; Con la sentenza n. 5000/16, il T.A.R. per la Campania ha dichiarato l&#8217;inammissibilità  del ricorso, in quanto erroneamente notificato presso l&#8217;Avvocatura Generale dello Stato in Roma, anzichè presso l&#8217;Avvocatura distrettuale nella cui circoscrizione siede il giudice adito, come prescritto dall&#8217;art. 1, L. 25 marzo 1958, n. 260.<br /> 3 &#8211; Al di lÃ  di ogni considerazione sui profili di merito, relativamente ai limiti di sindacabilità  sulla discrezionalità  tecnica delle dichiarazioni di interesse particolarmente importante, quale quella oggetto di causa, l&#8217;appello avverso la statuizione del primo giudice non deve trovare accoglimento.<br /> La decisione del giudice di primo grado risulta conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (oltre ai riferimenti giÃ  contenuti nella sentenza impugnata, vedasi: Consiglio di Stato sez. IV, 13 giugno 2013 n. 3290, Consiglio Stato, Sez. IV, 6 marzo 2012, n. 1272; VI Sez. 27 agosto 2001 n. 4504; sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3074; Sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6502).<br /> Anche recentemente questo Consiglio (Cons. St. 4075/2020) ha ribadito che: &#8220;<em>se la notifica dell&#8217;appello proposto avverso la sentenza di un Tar ha avuto luogo presso l&#8217;Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede il Tribunale, la notifica deve considerarsi nulla, con conseguente inammissibilità  dell&#8217;appello stesso, ove l&#8217;Amministrazione evocata non abbia sanato tale nullità  con la propria costituzione in giudizio (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 12/03/2018, n. 1561; Consiglio di Stato, sez. IV, 29/01/2018, n. 577; Consiglio di Stato, sez. IV, 20/03/2017, n. 1234)</em>&#8220;.<br /> 4 &#8211; In forza dell&#8217;art. 10 della L. n. 103 del 1979 e dell&#8217;art. 11 R.D. n. 1611 del 1933, come sostituito dall&#8217;art. 1 L. n. 260 del 1958 il ricorso giurisdizionale deve essere notificato all&#8217;Autorità  statale presso l&#8217;Ufficio dell&#8217;Avvocatura dello Stato, nel cui distretto ha sede l&#8217;organo giurisdizionale innanzi al quale è incardinata la causa, cosicchè &#8220;<em>è nulla la notifica del ricorso fatta direttamente all&#8217;Amministrazione statale nella sede della stessa, anzichè presso l&#8217;Avvocatura dello Stato</em>&#8221; (<em>cfr</em>. CdS, sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3074 ma si veda anche Cons. Stato Sez. VI, 12-12-2011, n. 6502).<br /> In analogia con detta affermazione, in riferimento ad una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, la giurisprudenza ha affermato che nel giudizio amministrativo è inammissibile il ricorso di primo grado proposto avverso atto adottato da Amministrazione statale, che sia stato notificato presso l&#8217;Avvocatura generale dello Stato anzichè presso l&#8217;Avvocatura distrettuale nella cui circoscrizione siede il giudice adito, come prescritto dall&#8217;art. 1, l. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall&#8217;art. 10, comma 3, l. 3 aprile 1979, n. 103, trattandosi di errore procedurale concernente non l&#8217;identificazione dell&#8217;organo amministrativo legittimato a stare in giudizio, ma l&#8217;individuazione dell&#8217;Avvocatura dello Stato competente a ricevere la notifica (Cons. Stato Sez. IV, 6 marzo 2012, n. 1272 ).<br /> 5 &#8211; Non possono essere condivise le considerazioni espresse dalla difesa di parte ricorrente circa la possibile &#8220;sanatoria&#8221; del proprio operato.<br /> In primo luogo, stante la mancata costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione, non è applicabile l&#8217;art. 44, comma 3, del c.p.a. in base al quale la costituzione degli intimati sana la nullità  della notifica del ricorso.<br /> Inoltre, da un altro punto di vista, parte ricorrente non deduce neppure la sussistenza delle particolari condizioni che &#8211; in base all&#8217;art. 44, comma 4, del c.p.a. &#8211; consentono il rinnovo della notifica con l&#8217;effetto di impedire &#8220;<em>ogni decadenza</em>&#8220;.<br /> Gli ulteriori argomenti e le citazioni giurisprudenziali di parte appellante trascurano le peculiarità  del giudizio amministrativo, che si caratterizza per la necessità  di impugnare l&#8217;atto lesivo entro un termine perentorio.<br /> Per tale ragione, l&#8217;art. 44 citato rimette sostanzialmente al giudice la valutazione circa la possibilità  di sanare la nullità , subordinando tale valutazione alla sussistenza di una causa non imputabile al notificante. Solo in tal caso il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovare la notificazione, e la rinnovazione impedisce ogni decadenza (<em>cfr.</em> Cons. St., Sez. VI, n. 6207/2011).<br /> Solo in tale evenienza, ovvero laddove si sia al cospetto di un errore non imputabile al ricorrente, può ammettersi una deroga al principio di perentorietà  dei termini di impugnazione.<br /> Nel caso in esame, parte appellante non rappresenta alcuna ragione giustificativa all&#8217;errore in cui è incorsa, da cui la correttezza della decisione del T.A.R. che ha escluso la possibilità  di rinnovo della notificazione.<br /> 5.1 &#8211; A conferma degli assunti che precedono, ed a fugare il dubbio circa la legittimità  costituzionale adombrato dall&#8217;appellante, deve ricordarsi che la l. 69/2009 (art. 46, comma 24) aveva espressamente esteso al processo amministrativo l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 291, comma 1, del c.p.c., a tenore del quale se la parte resistente non si costituisce e il giudice rileva un vizio che importa la nullità  della notifica, ordina la rinnovazione della notificazione entro un termine perentorio; la rinnovazione impedisce ogni decadenza.<br /> Al riguardo, deve osservarsi come appaia ragionevole estendere tale meccanismo al processo amministrativo quando vengono in considerazione diritti soggettivi; non così¬ nel caso in cui la lite abbia ad oggetto interessi legittimi, atteso che in tal caso l&#8217;eventualità  del rinnovo della notifica deve confrontarsi con il termine di decadenza entro il quale proporre il ricorso, quale principio cardine sul quale si regge la tutela dell&#8217;interesse legittimo.<br /> L&#8217;art. 4, comma 1 delle dispos. Coord. e abr. del c.p.a. ha espressamente espunto dall&#8217;art. 46, comma 24, l. 69/2009 il riferimento al processo amministrativo, sicchè tale previsione non è pìù applicabile.<br /> Come giÃ  evidenziato deve invece trovare applicazione l&#8217;art. 44 c.p.a., che in coerenza con le considerazioni innanzi svolte contempla la possibilità  del rinnovo della notifica nulla solo se la nullità  non è imputabile a chi ha chiesto la notificazione.<br /> 5.2 &#8211; La Corte Costituzionale ha giÃ  sottolineato l&#8217;erroneità  dell&#8217;assunto volto a ritenere la disposizione di cui al primo comma dell&#8217;art. 291 del codice di procedura civile espressiva di un principio generale del processo, come tale compatibile anche con il giudizio amministrativo. Invero: &#8220;<em>la peculiare struttura del giudizio amministrativo è di per sè ostativa all&#8217;applicabilità  della summenzionata regola processuale civilistica nel giudizio amministrativo. Atteso che &#8211; come reiteratamente, del resto, chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (per tutte, Sezione IV, sentenza n. 319 del 2007; Sezione VI, sentenza n. 5816 del 2004) &#8211; in detto ultimo giudizio, caratterizzato da brevi termini perentori per la sua introduzione e dall&#8217;assenza dell&#8217;istituto della contumacia, vige l&#8217;opposto principio per cui, ai fini della regolare instaurazione del rapporto processuale, il ricorso deve, entro il prescritto termine di decadenza, essere ritualmente notificato all&#8217;amministrazione resistente (ed almeno a un contro interessato). Tale essendo, dunque, il contesto strutturale e normativo del processo amministrativo, legittimamente il legislatore, delegato al correlativo riordino, ha introdotto la disposizione, di cui al comma 4 dell&#8217;art. 44, a torto impugnata dal rimettente, con la quale si esplicita l&#8217;esistenza di un onere di diligenza, per il ricorrente, in sede di notifica del ricorso</em> (Corte Cost. n. 18/2014).<br /> 5.3 &#8211; Infine, anche nell&#8217;ambito della giurisprudenza civile citata da parte appellante si registrano pronunce che, oltre a ribadire la nullità  delle notifica se non effettuato presso l&#8217;ufficio dell&#8217;avvocatura nella cui circoscrizione ha sede il giudice adito, escludono la possibilità  del suo rinnovo: &#8220;<em>Qualora la notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. sia affetta da nullità  perchè effettuata presso l&#8217;avvocatura distrettuale, anzichè presso l&#8217;avvocatura generale dello Stato, il principio di ragionevole durata del processo preclude l&#8217;adozione dell&#8217;ordine di rinnovazione ai sensi dell&#8217;art. 291 c.p.c. qualora il ricorrente non abbia provveduto spontaneamente alla rinnovazione in tempi ragionevoli e l&#8217;intimato non si sia spontaneamente costituito&#8221;Â </em>(Corte Cass. 19 giugno 2014, n. 13972).<br /> 6 &#8211; In ogni caso, per completezza, si osserva come il ricorso non presenti comunque elementi di apprezzabile fondatezza rispetto alla dedotta assenza di &#8220;caratteristica intrinsecamente storica&#8221; dell&#8217;immobile.<br /> A tal fine, parte appellante valorizza il fatto che l&#8217;immobile ha cessato, da anni, l&#8217;attività  cinematografica, sicchè il vincolo si risolverebbe in una abnorme restrizione del diritto di proprietà , con la connessa vanificazione delle potenzialità  stesse dell&#8217;immobile.<br /> Come giÃ  ricordato, la scelta di porre il vincolo esercitata dall&#8217;amministrazione costituisce espressione di discrezionalità  tecnica, suscettibile di sindacato giurisdizionale di legittimità  solo in ipotesi di illogicità  manifesta, di difetto di motivazione, ovvero di conclamato errore di fatto (<em>ex multis</em> Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2012, n.3893).<br /> Tanto precisato, deve ritenersi che nella relazione storico artistica della Soprintendenza Belle arti e paesaggio delle province di Caserta e Benevento allegata all&#8217;impugnato decreto risultino sufficientemente esposte, con motivazione congrua, le ragioni che hanno motivato l&#8217;apposizione del vincolo ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 3, lettera d), del Codice dei beni culturali, in ragione del ruolo determinante per lo sviluppo culturale dell&#8217;area svolto dal Cinema Vittoria per determinato lasso di tempo.<br /> Il merito di tale valutazione non può essere sindacato da questo Giudice, il cui controllo è limitato al vaglio di ragionevolezza e logicità  della motivazione (<em>cfr.</em> Cons. St., sez. VI, 28.12.2015, n. 5844; Cons. St., sez. VI, 28.10.2015, n. 4925; Cons. St., sez. VI, 04.06.2015, n. 2751).<br /> 6.1 &#8211; Deve inoltre osservarsi che i rilievi di ordine pratico relativi alla conservazione ed utilizzo del bene costituiscono aspetti che possono, se del caso, essere presi in considerazione a valle dell&#8217;opposizione del vincolo (<em>cfr.</em> ad esempio artt. 31, 35, 36, 37, 38 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e gli articoli: 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991 e 15, 147, 100 del TUIR).<br /> Quanto al prospettato pregiudizio al diritto di proprietà , dalla sistematica del Titolo I del D. lgs. 42/2004, non emerge alcuno spazio all&#8217;interno del quale, ai fini della dichiarazione del pregio culturale di un bene, affiorino anche gli interessi secondari del privato proprietario. Nella logica seguita dal legislatore, trattasi infatti di un procedimento volto all&#8217;accertamento (e si noti come il legislatore utilizzi proprio tale termine) di una qualità  che il bene possiede e che non può certo venire meno in considerazione di eventuali interessi secondari riconducibili all&#8217;utilizzazione e agli oneri di conservazione del bene.<br /> In sintonia con tale conclusione, l&#8217;orientamento della giurisprudenza dominante ritiene che, in questo ambito, l&#8217;attività  dell&#8217;amministrazione assume sostanzialmente &#8220;<em>carattere ricognitivo e conoscitivo e non volitivo e decisionale, non implicando una scelta tra diverse soluzioni possibili per il perseguimento di un determinato interesse pubblico</em>&#8220;.<br /> In altri termini, va qualificata &#8220;<em>non come esercizio di discrezionalità  amministrativa, ma invece, come esercizio di discrezionalità  tecnica in senso proprio&#038;caratterizzata dal fatto che la scelta circa il comportamento da tenere o la linea da seguire per il raggiungimento degli interessi affidati all&#8217;amministrazione è stata a priori posta in essere direttamente dal legislatore in modo ovviamente vincolante, sicchè all&#8217;amministrazione è rimessa esclusivamente la valutazione dei fatti posti dalla legge o presupposto dell&#8217;operare, alla stregua di regole tecniche tratte da settori specifici di conoscenza</em>&#8221; (Cons. St., sez. VI, 22 gennaio 2004, n. 161; Cons. St., 24 marzo 2003, n. 1496).<br /> Deve anche rilevarsi come gli assunti che precedono risultino coerenti con il principio desumibile dalla stessa giurisprudenza costituzionale, secondo cui l&#8217;atto che impone il vincolo (sia esso archeologico, artistico, storico, ambientale, paesistico) è rivolto a salvaguardare un&#8217;intera categoria di beni, sottoposti dalla legge ad un peculiare regime giuridico, per le loro predeterminate caratteristiche oggettive. L&#8217;imposizione di vincoli alla proprietà  privata di tali beni è connaturata ai beni stessi, i quali vengono ad esistenza, per così¬ dire, giÃ  limitati sul piano della loro possibile utilizzazione, tanto è vero che non si pone neppure un problema di indennizzo (<em>cfr</em>. Corte Cost., 20 maggio 1999, n. 179; <em>cfr</em>. anche parere del Cons. St., Adunanza generale 26 maggio 2011, n. 2102: &#8220;<em>quella di bene culturale costituisce una caratteristica intrinseca del bene stesso</em>&#8220;).<br /> 7 &#8211; In definitiva l&#8217;appello non deve trovare accoglimento.<br /> Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) rigetta l&#8217;appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell&#8217;amministrazione appellata, che si liquidano in complessivi €2.000, oltre accessori come per legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio De Felice, Presidente<br /> Vincenzo Lopilato, Consigliere<br /> Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br /> Dario Simeoli, Consigliere<br /> Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore<br /> </div>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.6216</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-31-12-2019-n-6216/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-31-12-2019-n-6216/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.6216</a></p>
<p>Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore Sussiste lagiurisdizione del giudice ordinario ove il privato contesti l&#8217;ordinanza di sgombero eccependone l&#8217;illegittimità  per l&#8217;assenza delle caratteristiche di demanialità  rivendicando la proprietà  del bene. 1.Beni pubblici e privati &#8212; ordinanza di sgombero &#8211; bene di cui si contesta la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-31-12-2019-n-6216/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.6216</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Sussiste lagiurisdizione del giudice ordinario ove il privato contesti l&#8217;ordinanza di sgombero eccependone l&#8217;illegittimità  per l&#8217;assenza delle caratteristiche di demanialità  rivendicando la proprietà  del bene.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.Beni pubblici e privati &#8212; ordinanza di sgombero &#8211; bene di cui si contesta la demanialità  &#8211; giurisdizione dell&#8217;AGO- va affermata.</p>
<p> 2.  Beni Pubblici &#8211; autotutela ex art. 823 C.C.- giurisdizione del G.A. &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<p><em>1. Sussiste lagiurisdizione del giudice ordinario ove il privato contesti l&#8217;ordinanza di sgombero eccependone l&#8217;illegittimità  per l&#8217;assenza delle caratteristiche di demanialità  rivendicando la proprietà  del bene.</p>
<p> 2.La giurisdizione spetta al giudice amministrativo ove, in base al criterio del petitum sostanziale, la domanda abbia ad oggetto il provvedimento di autotutela amministrativa adottato ai sensi dell&#8217;articolo 823 cod. civ.in una situazione in cui l&#8217;appartenenza pubblicistica del bene da sgomberare non è in discussione.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 31/12/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 06216/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 04455/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 4455 del 2019, proposto da Eredi Cirillo srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Rita Vitiello, nonchè nell&#8217;interesse della predetta sig.ra Rita Vitiello in proprio, rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandro Raucci e Lorenzo Roccasalva Capasso, domicilio pec come da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Luigi M. D&#8217;Angiolella, domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico in Napoli al Viale A. Gramsci n. 16;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;ordinanza n. 129/2019 adottata con provvedimento prot. n. 21826 del 3.07.20198, notificata a mezzo pec alla ricorrente società  in data 25.07.2019, nonchè alla sig.ra Rita Vitiello in data 14.10.2019, con il quale il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha ordinato alla Ditta Eredi Cirillo srl, il rilascio del manufatto denominato cabina elettrica e dell&#8217;area attigue scoperte ubicate in Santa Maria Capua Vetere (CE) in area adiacente al cimitero comunale in quanto detenute &#8220;sine titulo&#8221;; nonchè di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Maria Capua Vetere;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all&#8217;articolo 60 e all&#8217;art. 74 d.lgs. 104/2010; accertata l&#8217;integrità  del contraddittorio e ritenuto che l&#8217;istruttoria è completa;</p>
<p style="text-align: justify;">RILEVATO che la parte ricorrente premetteva che, con l&#8217;ordinanza n. 129 del 3.7.2019 notificata alla ricorrente società  a mezzo pec in data 25.07.2019, nonchè alla sig.ra Rita Vitiello in data 14.10.2019, il Comune di Santa Maria Capua Vetere ordinava alla Ditta Eredi Cirillo srl, &#8220;<i>occupante senza valido e legittimo titolo, di rilasciare i manufatti e l&#8217;area scoperta di cui sopra provvedendo a consegnare le chiavi di accesso ai locali e di chiusura del lucchetto dell&#8217;area scoperta, nonchè a lasciare gli stessi liberi da persone e cose entro gg 45 dalla data di notifica del presente al fine di consentirne il pieno utilizzo da parte del Comune per le proprie finalità  pubbliche, avvertendo sin d&#8217;ora che decorso inutilmente detto termine, il Comune procederà  ad immettersi coattivamente in possesso del bene, anche mediante l&#8217;ausilio della forza pubblica con spese a carico della Società  destinataria.</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">che l&#8217;ente comunale richiamava la delibera di Giunta Comunale n. 2899 del 26.10.1988, avente ad oggetto la concessione a favore della Eredi Cirillo srl di un suolo pubblico necessario per la costruzione di una cabina di trasformazione Enel;</p>
<p style="text-align: justify;">che, secondo il Comune, la realizzazione di detto impianto si rendeva necessaria per la gestione del servizio di illuminazione votiva; pertanto, avendo affidato il summenzionato servizio ad altro gestore dopo la scadenza della precedente concessione, la Eredi Cirillo srl sarebbe stata tenuta alla restituzione dei locali e delle aree, detenuti &#8220;sine titulo&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">che pertanto la parte ricorrente impugnava tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) violazione dell&#8217;art. 7 l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento; 2) violazione dell&#8217;art. 10 l. n. 241/1990, atteso che il Comune non avrebbe affatto preso in considerazione la memoria che la società  ricorrente, in data 8.09.2019 aveva inoltrato all&#8217;amministrazione resistente; 3) l&#8217;unico bene astrattamente riconducibile alla Eredi Cirillo srl nella predetta zona sarebbe l&#8217;immobile ubicato a Via degli Spiriti, p.T., in adiacenza al cimitero, censito in Catasto al f.lo 2 p.lla 5285, avente una superficie di c.ca 114 mq, il quale, tuttavia, sarebbe di proprietà  esclusiva dei sigg.ri Cirillo Paolo e Cirillo Marta in nuda proprietà , con usufrutto alla sig.ra Rita Vitiello (quindi, neanche della Eredi Cirillo srl), immobile denominato &#8220;Cabina Elettrica&#8221;; la ricorrente, dunque, non occuperebbe affatto un bene pubblico; la cabina di trasformazione elettrica di cui alla delibera n. 2899 del 1988 sarebbe stata sì effettivamente realizzata dalla Eredi Cirillo, ma ceduta poi direttamente all&#8217;Enel; 4) violazione dei principi di cui agli artt. 823 e ss. c.c., attesa la mancanza di un atto amministrativo che conferisca al bene una destinazione all&#8217;uso pubblico; 5) carenza di legittimazione passiva delle ricorrenti, atteso che l&#8217;immobile di cui si discute sarebbe da sempre di proprietà  esclusiva dei sigg.ri Cirillo Paolo e Cirillo Marta (nudi proprietari), con usufrutto a favore della sig.ra Rita Vitiello, la quale, essendo la rapp.te legale della Eredi Cirillo, l&#8217;avrebbe adibita ad ufficio operativo della predetta società ;</p>
<p style="text-align: justify;">CONSIDERATO che il ricorso è inammissibile;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, infatti, deve ritenersi fondata l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, opposta dall&#8217;Amministrazione resistente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, in giurisprudenza, è pacifica la giurisdizione del giudice ordinario ove il privato contesti l&#8217;ordinanza di sgombero eccependone l&#8217;illegittimità  per l&#8217;assenza delle caratteristiche di demanialità  rivendicando la proprietà  del bene (Cass. Civ., Sez. un., 7 maggio 2014, n. 9827; Cass. Civ., Sez. un., 15 marzo 2012, n. 4127; Cass. Civ., Sez. un., 29 marzo 2011, n. 7097 e Cons. Stato, Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3288; Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5741; Cons. giust. amm. Reg. Siciliana, 13 dicembre 2016, n. 461; T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent. 26-06-2019, n. 8320);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che la giurisdizione spetta, invece, al giudice amministrativo ove, in base al criterio del petitum sostanziale, la domanda abbia ad oggetto il provvedimento di autotutela amministrativa adottato ai sensi dell&#8217;articolo 823 cod. civ.Â <i>&quot;(&#8230;) in una situazione in cui l&#8217;appartenenza del bene da sgomberare alla cosa pubblica non è in discussione (&#8230;); atto la cui illegittimità  è denunciata per difetto di una delle condizioni di legge</i>&quot; (Cass. civ., SS.UU., 17 marzo 2017, n. 6964);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, nel caso di specie, la parte ricorrente afferma chiaramente che il bene occupato è di proprietà  privata, negando dunque l&#8217;appartenenza dello stesso al patrimonio pubblico;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che, pertanto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che sulla presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, ai sensi dell&#8217;art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;</p>
<p style="text-align: justify;">CHE sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA &#8211; Settima Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Dichiara inammissibile il ricorso n. 4455 dell&#8217;anno 2019 per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che sulla presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario; ai sensi dell&#8217;art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;</p>
<p style="text-align: justify;">2. Compensa integralmente le spese tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-31-12-2019-n-6216/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.6216</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2017 n.4938</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-10-2017-n-4938/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-10-2017-n-4938/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2017 n.4938</a></p>
<p>Sergio Santoro, Presidente Marco Buricelli, Consigliere, Estensore Oreste Mario Caputo, Consigliere Giordano Lamberti, Consigliere Italo Volpe, Consigliere Sull’inapplicabilità dell’equo compenso per copie ad uso non privato e a favore di soggetti diversi da persone fisiche Diritti d’autore – Equo compenso – Riproduzioni per uso non privato – A favore di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-10-2017-n-4938/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2017 n.4938</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-10-2017-n-4938/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2017 n.4938</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio Santoro, Presidente<br />
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere<br />
Giordano Lamberti, Consigliere<br />
Italo Volpe, Consigliere</span></p>
<hr />
<p>Sull’inapplicabilità dell’equo compenso per copie ad uso non privato e a favore di soggetti diversi da persone fisiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Diritti d’autore – Equo compenso – Riproduzioni per uso non privato – A favore di soggetti diversi dalle persone fisiche – Applicabilità – Esclusione – Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il prelievo per copia privata non va applicato alla fornitura di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione effettuata a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato. Ne consegue l’illegittimità dell’art. 4 dell’Allegato tecnico del c.m. 30 dicembre 2009 laddove assoggetta tutti gli apparecchi e i supporti al prelievo per copia privata in quanto non garantisce il soddisfacimento del principio della parità di trattamento, in maniera effettiva e nel rispetto, in particolare, del principio della certezza del diritto, tra i produttori e gli importatori assoggettati al prelievo per copia privata che possano trovarsi in situazioni paragonabili.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
Pubblicato il 25/10/2017<br />
N. 04938/2017REG.PROV.COLL.<br />
N. 07662/2012 REG.RIC.<br />
N. 07318/2012 REG.RIC.<br />
N. 07371/2012 REG.RIC.<br />
N. 07383/2012 REG.RIC.<br />
N. 07386/2012 REG.RIC.<br />
N. 07508/2012 REG.RIC.<br />
N. 07661/2012 REG.RIC.<br />
N. 07801/2012 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
Sul ricorso numero di registro generale 7662 del 2012, proposto da Nokia Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Cuonzo e Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Dora, 1;&nbsp;<br />
contro<br />
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (in prosieguo, Mibact), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
la Società Italiana degli Autori ed Editori (in seguito, Siae), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Mandel, Stefano Astorri e Paolo Picozza, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale della Letteratura, 30;&nbsp;<br />
Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori &#8211; Imaie in liquidazione; Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali – Anica; Assotelecomunicazioni (Asstel), Vodafone Omnitel Nv, H3g S.p.A. , non costituitesi in giudizio;&nbsp;<br />
Associazione Produttori Televisivi (Apt), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Maria Ferrara, Ferdinando Pinto, Carlo Gioffre&#8217;, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico Maria Ferrara in Roma, piazza dell&#8217;Ara Coeli, 1;&nbsp;</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7318 del 2012 proposto da Hewlett -Packard Italiana s.r.l. (HP), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Maria Francesca Quattrone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;&nbsp;<br />
contro<br />
il Mibact, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;&nbsp;<br />
la Siae, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Mandel, Mario Sanino e Paolo Auteri, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale della Letteratura, 30;&nbsp;<br />
l’ Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori – Imaie, in liquidazione; l’Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali – Anica, non costituitisi in giudizio;&nbsp;<br />
l’Associazione produttori televisivi (Apt) in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Gioffre&#8217;, Federico Maria Ferrara e Ferdinando Pinto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico Maria Ferrara in Roma, piazza dell&#8217;Ara Coeli, 1;&nbsp;</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7371 del 2012 proposto da Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Lattanzi ed Ernesto Stajano, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via G. P. Da Palestrina, 47;&nbsp;<br />
contro<br />
il Mibact, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
la Siae, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Mandel, Stefano Astorri e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale della Letteratura, 30;&nbsp;<br />
Vodafone Omnitel Nv e H3g spa a socio unico; Anica &#8211; Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali; Imaie &#8211; Istituto per la tutela dei diritti degli artisti e degli interpreti ed esecutori in liquidazione, non costituitisi in giudizio;<br />
Apt -Associazione produttori televisivi, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Gioffre&#8217;, Ferdinando Pinto e Federico Maria Ferrara, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico Maria Ferrara in Roma, piazza dell&#8217;Ara Coeli, 1;&nbsp;<br />
e con l&#8217;intervento di<br />
“ad adiuvandum”:<br />
Assotelecomunicazioni -Asstel, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Mario Libertini, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Boezio, 14;&nbsp;</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7383 del 2012, proposto da Samsung Electronics Italia s.p.a. (in seguito anche Samsung Italia), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Todaro, Enrico Adriano Raffaelli e Stefano Cassamagnaghi, con domicilio eletto presso lo Studio Rucellai &amp; Raffaelli in Roma, via dei Due Macelli, 47;&nbsp;<br />
contro<br />
il Mibact e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
la Siae, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Mandel, Mario Sanino e Stefano Astorri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Mandel in Roma, viale della Letteratura, 30;&nbsp;<br />
Imaie, A.N.I.C.A. &#8211; Associazione Nazionale Industrie Audiovisive e Multimediali, Movimento Difesa del Cittadino, Assoutenti, Adiconsum e Cittadinanza Attiva, non costituitisi in giudizio;&nbsp;<br />
l’Associazione produttori televisivi &#8211; A.P.T., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferdinando Pinto, Federico Maria Ferrara e Carlo Gioffrè, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico Maria Ferrara in Roma, piazza dell&#8217;Ara Coeli, 1;&nbsp;<br />
Altroconsumo, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carmelo Giurdanella, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Roma, via dei Barbieri, 6;&nbsp;</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7386 del 2012, proposto da Dell s.p.a. , in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Mansani e Francesca Angeloni, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. Francesca Angeloni in Roma, piazza Venezia,11;&nbsp;<br />
contro<br />
il Mibact, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
la Siae -Società Italiana degli Autori ed Editori, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Siragusa, Maurizio Mandel e Stefano Astorri, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. Maurizio Mandel in Roma, viale della Letteratura, 30;&nbsp;<br />
Imaie e Anica &#8211; Associazione Nazionale Industrie Audiovisive e Multimediali, non costituitisi in giudizio;&nbsp;<br />
l’Associazione produttori televisivi -Apt, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Ferdinando Pinto, Federico Maria Ferrara e Carlo Gioffrè, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. Federico Maria Ferrara in Roma, piazza dell&#8217;Ara Coeli, 1;&nbsp;</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7508 del 2012, proposto da Fastweb s.p.a. , in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Tufarelli e Renzo Ristuccia, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. Luca Tufarelli in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 20;&nbsp;<br />
contro<br />
il Mibact, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
la Siae &#8211; Società Italiana degli Autori ed Editori, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Mandel, Stefano Astorri e Mario Siragusa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Mandel in Roma, viale della Letteratura, 30;&nbsp;<br />
Assotelecomunicazioni, Vodafone Omnitel N.V., H3g spa a socio unico, A.N.I.C.A. &#8211; Associazione nazionale delle industrie cinematografiche audiovisive e multimediali, I.M.A.I.E. &#8211; Istituto per la tutela dei diritti degli artisti e degli interpreti esecutori, non costituitisi in giudizio;&nbsp;<br />
A.P.T. &#8211; Associazione produttori televisivi, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Gioffre&#8217;, Federico Maria Ferrara e Ferdinando Pinto, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. Federico Maria Ferrara in Roma, piazza dell&#8217;Ara Coeli, 1;&nbsp;</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7661 del 2012, proposto da Sony Mobile Communications Italy s.p.a., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Cuonzo e Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora, 1;&nbsp;<br />
contro<br />
il Mibact, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
la Siae, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Mandel, Paolo Picozza e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. Maurizio Mandel in Roma, viale della Letteratura, 30;&nbsp;<br />
l’Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori; l’Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali – Anica, non costituitisi in giudizio;&nbsp;<br />
l’Associazione produttori televisivi &#8211; Apt, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Maria Ferrara, Carlo Gioffre&#8217; e Ferdinando Pinto, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. Federico Maria Ferrara in Roma, piazza dell&#8217;Ara Coeli, 1;&nbsp;</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7801 del 2012, proposto da Wind Telecomunicazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Beniamino Caravita Di Toritto, Sara Fiorucci e Roberto Santi, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. Caravita Di Toritto &amp; Ass. Studio Legale in Roma, via di Porta Pinciana, 6;&nbsp;<br />
contro<br />
il Mibact, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
la Siae, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino, Maurizio Mandel e Paolo Autieri, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. Maurizio Mandel in Roma, viale della Letteratura, 30;&nbsp;<br />
Fastweb spa e Telecom Italia spa, non costituitesi in giudizio;&nbsp;<br />
per la riforma<br />
-quanto al ricorso n. 7318 del 2012:<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio -Roma &#8211; Sezione II quater, n. 2158/2012, resa tra le parti, concernente determinazione compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi (“equo compenso per copia privata”);<br />
-quanto al ricorso n. 7371 del 2012:<br />
della sentenza del Tar Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater, n. 2160/2012, resa tra le parti, concernente equo compenso per copia privata;<br />
-quanto al ricorso n. 7383 del 2012:<br />
della sentenza del Tar Lazio – Roma &#8211; Sezione II quater, n. 2159/2012, resa tra le parti, concernente equo compenso per copia privata –risarcimento del danno;<br />
-quanto al ricorso n. 7386 del 2012:<br />
della sentenza del Tar Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater, n. 2158/2012, resa tra le parti, concernente equo compenso per copia privata;<br />
-quanto al ricorso n. 7508 del 2012:<br />
della sentenza del Tar Lazio – Roma &#8211; Sezione II quater, n. 2157/2012, resa tra le parti, concernente equo compenso per copia privata;<br />
-quanto al ricorso n. 7661 del 2012:<br />
della sentenza del Tar Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater, n. 2161/2012, resa tra le parti, concernente equo compenso per copia privata;<br />
-quanto al ricorso n. 7662 del 2012:<br />
della sentenza del Tar Lazio – Roma &#8211; Sezione II quater, n. 2156/2012, resa tra le parti, concernente equo compenso per copia privata;<br />
-quanto al ricorso n. 7801 del 2012:<br />
della sentenza del Tar Lazio – Roma &#8211; Sezione II quater, n. 2162/2012, resa tra le parti, concernente equo compenso per copia privata;</p>
<p>Visti i ricorsi in appello, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Mibact, Siae, Apt, Asstel e Altroconsumo;<br />
Vista la “sentenza parziale e non definitiva e contestuale ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea”, di questa Sezione, n. 823 del 2015;<br />
Vista la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, Sez. II, 22 settembre 2016, causa C-110/15;<br />
Viste le memorie difensive e di replica prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti degli appelli riuniti;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 21 settembre 2017 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati: Ferdinando Pinto, Carlo Gioffrè, Stefano Astorri, Maurizio Mandel, Mario Sanino, Paolo Picozza, Angelo Clarizia, Maria Francesca Quattrone, Filippo Lattanzi, Giovanni Caputi per delega dell&#8217;avv. Ernesto Stajano, Gianni Guarnieri per delega dell&#8217;avv. Mario Libertini, Stefano Cassamagnaghi, Luigi Mansani, Francesca Angeloni, Mario Siragusa, Fabrizio Cataldo per delega degli avvocati Renzo Ristuccia e Luca Tufarelli, Beniamino Caravita Di Toritto, Roberto Santi<br />
e Alessia Urbani Neri dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1.1.Con gli appelli in epigrafe le società Nokia Italia, Hewlett –Packard Italiana, Telecom Italia, Samsung Electronics Italia, Dell, Fastweb, Sony Mobile Communications Italia e Wind Telecomunicazioni hanno impugnato le sentenze sopra specificate del TAR del Lazio di rigetto, con compensazione delle spese, dei ricorsi proposti per l’annullamento del decreto ministeriale (d. m.) del Mibact del 30 dicembre 2009 e del suo Allegato tecnico, sulla determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi (c. d. “equo compenso per copia privata”).<br />
1.2. Va rammentato che nel ricorso n. 7383 del 2012 proposto dalla società Samsung Italia era stata avanzata anche domanda di risarcimento del danno derivante dall’equo compenso indebitamente pagato per gli apparecchi e i supporti destinati a un uso esclusivamente professionale (quali, ad esempio, apparecchi a uso medicale, dispositivi dotati di memorie indisponibili per l’utente quali decoder e consolle di videogiochi, dispositivi per uso satellitare, palmari per la verifica della validità dei biglietti sui mezzi di trasporto, dispositivi forniti alle P. A. …).<br />
1.3. Le sentenze di primo grado erano state impugnate nelle parti in cui, a detta delle parti appellanti:<br />
&#8211; era stata esclusa la natura regolamentare del D. M. ;<br />
&#8211; era stata esclusa la violazione della riserva di legge di cui agli articoli 23, 41 e 76 Cost.;<br />
&#8211; non era stata riconosciuta l&#8217;illegittimità del d. m. per avere esso assoggettato a compenso i dispositivi di telefonia mobile senza accertare il pregiudizio sofferto dai titolari dei diritti in conseguenza delle attività di copia privata realizzate attr<br />
&#8211; non era stato dato rilievo, nel senso di escludere qualsivoglia compenso, alla circostanza che i telefoni cellulari siano destinati solo in via residuale e marginale alla registrazione di fonogrammi e di videogrammi;<br />
&#8211; non era stata riconosciuta l&#8217;illegittimità del d. m. là dove il decreto stesso non avrebbe previsto specifiche esenzioni per i dispositivi acquistati da persone giuridiche o comunque destinati a un uso professionale, essendo stato attribuito alla Siae s<br />
&#8211; era stata esclusa l&#8217;illegittimità del d. m. perché non avrebbe considerato la rilevanza delle misure tecniche di protezione — DRM (Digital Rights Management);<br />
&#8211; non era stato ritenuto illegittimo il d. m. là dove, con riferimento in particolare agli apparecchi polifunzionali, il compenso è stato determinato mediante commisurazione alla capacità di memoria della componente interna destinata alla registrazione (o<br />
&#8211; non era stata svolta una istruttoria adeguata, con riguardo in particolare alla omessa verifica della effettiva entità del danno provocato dalla copia privata agli autori di opere dell&#8217;ingegno. Inoltre è stato respinto il profilo di censura relativo al<br />
1.4.Con la sentenza parziale n. 823 del 2015 questa Sezione, previa riunione dei ricorsi, per ragioni di connessione oggettiva, ha respinto tutti i motivi di appello proposti salvo uno.<br />
La sentenza ha, tra l’altro, anche dichiarato manifestamente infondate questioni di incostituzionalità sollevate nel corso delle cause e ha respinto richieste di rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di giustizia.<br />
1.5. Soltanto con riferimento al dedotto, “illegittimo assoggettamento a prelievo per copia privata con riguardo ai prodotti destinati a un uso esclusivamente professionale” la Sezione, con la decisione n. 823/2015, ha accolto –ma solo in parte- la richiesta di rinvio pregiudiziale diretta a verificare la conformità del sistema italiano in materia di compenso per copia privata con la disciplina dettata dalla Direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001, “sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione” e, in particolare, con il considerando 31 e con l’art. 5, § 2, lett. b).<br />
1.6.Con la sentenza &#8211; ordinanza n. 823/2015, la Sezione ha rimesso alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali, ai sensi dell’art. 267 del TFUE (v. p. 4.6.22.) :<br />
1) se l&#8217;ordinamento comunitario &#8211; e segnatamente- il considerando 31 e l&#8217;articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2001/29/CE &#8211; osti a una disciplina nazionale (in particolare: l&#8217;articolo 71-series della LDA italiana in combinato operare con l&#8217;art. 4 del d.m. 30 dicembre 2009) la quale preveda che, nel caso di supporti e dispositivi acquistati per scopi manifestamente estranei a quelli di copia privata &#8211; ossia per uso esclusivamente professionale-, la determinazione dei criteri di esenzione ex ante&#8221; dal prelievo sia rimessa alla contrattazione &#8211; o &#8220;libera negoziazione&#8221; privatistica, con particolare riguardo ai “-protocolli applicativi&#8221; di cui al citato art. 4, in assenza di previsioni generali e di alcuna garanzia di parità di trattamento tra Siae e soggetti obbligati al versamento del compenso, o loro associazioni di categoria&#8221;;<br />
2)&#8221;se l&#8217;ordinamento comunitario &#8211; e segnatamente il considerando 31 e l&#8217;articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2001/29/CE &#8211; osti a una disciplina nazionale (in particolare: l&#8217;articolo 71 &#8211; sexies della LDA italiana in combinato operare con il d.m. 30 dicembre 2009 e con le istruzioni impartite dalla SIAE in tenia di rimborsi) la quale preveda che, nel caso di supporti e dispositivi acquistati per scopi manifestamente estranei a quelli di copia privata &#8211; ossia per uso esclusivamente professionale &#8211; il rimborso possa essere richiesto dal solo utente finale anziché dal produttore dei supporti e dispositivi&#8221;.<br />
1.7. La Sezione aveva ritenuto le richieste di rinvio pregiudiziale avanzate dalle appellanti &#8220;pertinenti per la risoluzione delle controversie dinanzi a questo Consiglio&#8221; e fondate su ragioni “ben chiare”, in quanto &#8220;nella prospettazione delle società, la “combinazione&#8221; data a) dall&#8217;attribuzione a Siae di ampi margini di discrezionalità nel promuovere e concludere protocolli di esenzione &#8220;ex ante&#8221;, e b) dalla determinazione delle ipotesi e delle modalità per ottenere il rimborso &#8220;ex post&#8221; per uso professionale (con una procedura come detto assai complessa, tale da svuotarne nella pratica l&#8217;effettività consentendo a Siae di incassare somme rilevanti per prelievi riferiti a dispositivi non destinati in alcun modo ad attività di copia privata e in un contesto in cui è solo l&#8217;utente finale a poter domandare il rimborso)&#8221; … &#8220;si porrebbe in contrasto con il principio del &#8220;giusto equilibrio&#8221; e con l&#8217;art. 5, § 2, della direttiva” (v. sentenza parziale n. 823/2015, p. 4.6.20).<br />
1.8.Alla luce delle circostanze suindicate, nella sentenza – ordinanza era stato osservato, al p. 4.6.21. , che: &#8220;la direttiva sembra ostare anzitutto a una normativa nazionale la quale preveda che, nel caso di supporti e dispositivi acquistati per scopi manifestamente estranei a quelli di copia privata — ossia per uso esclusivamente professionale —, la determinazione dei criteri di esenzione &#8220;ex ante&#8221; dal prelievo sia rimessa alla contrattazione — o &#8220;libera negoziazione&#8221; &#8211; privatistica„ con particolare riguardo ai &#8220;protocolli applicativi&#8221; di cui al citato art. 4, in assenza di previsioni generali e di alcuna garanzia di parità di trattamento, tra Siae e soggetti obbligati al versamento del compenso, o loro associazioni di categoria&#8221;; &#8220;la direttiva sembra ostare a un sistema normativo nazionale il quale preveda, sempre nel caso anzidetto, che il rimborso possa essere richiesto dal solo utente finale anziché dal produttore dei supporti e dispositivi&#8221; (v. sentenza &#8211; ordinanza n. 823/2015, p. 4.6.21).<br />
1.9. Sulla base del rinvio pregiudiziale così motivato, con sentenza in data 22 settembre 2016, emessa nella causa C-110/15 (in seguito, anche solo “sentenza della CGUE” , o sentenza Nokia Italia, o sentenza 22 settembre 2015 C-110/15), la Corte di Giustizia, dopo essersi espressa in modo favorevole sulla ricevibilità delle questioni sottopostele si è pronunciata sulle questioni deferitele dichiarando che: “Il diritto dell’Unione europea, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, da un lato, subordini l’esenzione dal pagamento del prelievo per copia privata in capo ai produttori e agli importatori di apparecchi e di supporti destinati a un uso manifestamente estraneo alla copia privata alla conclusione di accordi tra un ente, titolare di un monopolio legale della rappresentanza degli interessi degli autori delle opere, e i debitori del compenso o le loro associazioni di categoria, e che, dall’altro lato, stabilisca che il rimborso di detto prelievo, ove questo sia stato indebitamente versato, può essere chiesto solo dall’utente finale di tali apparecchi e supporti.”<br />
1.10. La Corte di Giustizia ha dichiarato l&#8217;incompatibilità del vigente sistema nazionale di esenzione dal pagamento del prelievo per copia privata in capo ai produttori e agli importatori di apparecchi e di supporti destinati a un uso manifestamente estraneo alla riproduzione di copia per uso privato rispetto alla disciplina europea in quanto:<br />
&#8211; è pacifico che la normativa italiana &#8220;non prevede disposizioni di applicazione generale che esonerino dal pagamento del prelievo per copia privata i produttori e gli importatori che dimostrino che gli apparecchi e i supporti sono stati acquistati da sog<br />
&#8211; l&#8217;Allegato Tecnico al d. m. del 30 dicembre 2009, all&#8217;articolo 4 prevede solamente “che la SIAE «promuove» protocolli, «anche al fine di praticare esenzioni oggettive e soggettive come, a titolo esemplificativo, nei casi di uso professionale di apparecc<br />
La CGUE è giunta a tali conclusioni sulla base delle considerazioni che seguono.<br />
La Direttiva 2001/29/CE, agli articoli 2 e 5, lett. b), riconosce agli Stati Membri la facoltà di introdurre un&#8217;eccezione al diritto esclusivo dei titolari di diritto d&#8217;autore con riferimento a quelle attività di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo svolte da persone fisiche per uso privato e a fini non commerciali.<br />
Condizione per il riconoscimento di tale eccezione è che a fronte di tali attività di copia privata i titolari dei diritti ricevano un equo indennizzo (ossia, appunto, l’&#8221;equo compenso per copia privata&#8221;).<br />
Tuttavia – ha puntualizzato la CGUE &#8211; una corretta interpretazione della normativa europea implica che un equo compenso possa essere disposto solo ove la realizzazione di copie private arrechi ai titolari dei diritti d&#8217;autore un pregiudizio che non sia minimo.<br />
Ciò posto:<br />
&#8211; “come emerge dalla giurisprudenza della Corte, per essere conforme all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, l’equo compenso e dunque il sistema su cui questo si basa devono essere correlati al pregiudizio causato ai titolari dei<br />
-“pertanto, un sistema di finanziamento dell’equo compenso risulta compatibile con le esigenze del «giusto equilibrio» – previsto dal considerando 31 della direttiva 2001/29 – tra i diritti e gli interessi degli autori, beneficiari dell’equo compenso, da<br />
&#8211; “poiché il soggetto che ha causato il pregiudizio al titolare del diritto esclusivo di riproduzione è quello che realizza, a fini di uso privato, la riproduzione di un’opera protetta senza chiedere la previa autorizzazione di detto titolare, incombe, in<br />
&#8211; tuttavia, la sentenza rammenta che “tenuto conto delle difficoltà pratiche per identificare gli utenti privati e per obbligarli a indennizzare i titolari del diritto esclusivo di riproduzione in ragione del pregiudizio arrecato a questi ultimi, è consen<br />
&#8211; tale sistema “consente ai debitori di traslare l’onere del prelievo per copia privata ripercuotendone l’ammontare sul prezzo della messa a disposizione di tali apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione ovvero sul prezzo del servizio di rip<br />
La Corte ha poi ribadito che:<br />
&#8211; “un sistema diretto ad applicare un prelievo del genere risulta conforme all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 solo se la sua attuazione è giustificata da difficoltà pratiche (e, in particolare, dalla necessità di ovviare alla<br />
&#8211; “in ogni caso, detto prelievo non deve applicarsi alla fornitura di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione effettuata a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di<br />
&#8211; nell’esaminare le questioni specifiche, sollevate dal giudice del rinvio, alla luce delle considerazioni svolte sopra, e della giurisprudenza della Corte stessa, ampiamente richiamata (v., tra le altre, CGUE 21 ottobre 2010, Padawan, C-467/08; 11 luglio<br />
&#8211; la normativa nazionale “non prevede disposizioni di applicazione generale che esonerino dal pagamento del prelievo per copia privata i produttori e gli importatori che dimostrino che gli apparecchi e i supporti sono stati acquistati da soggetti diversi<br />
&#8211; “…detto prelievo non deve essere applicato alla fornitura di apparecchiature nelle circostanze sopra indicate” (p. 41);<br />
&#8211; certamente “l’allegato tecnico prevede, all’articolo 4, che la SIAE «promuove» protocolli, «anche al fine di praticare esenzioni oggettive e soggettive, come, a titolo esemplificativo, nei casi di uso professionale di apparecchi o supporti ovvero per ta<br />
&#8211; “la Corte ha tuttavia ricordato che le eccezioni previste all’articolo 5 della direttiva 2001/29 devono essere applicate rispettando il principio della parità di trattamento, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dall’ar<br />
&#8211; nella specie, la normativa nazionale non è tale da garantire, in ciascun caso, il soddisfacimento del principio della parità di trattamento, in maniera effettiva e nel rispetto, in particolare, del principio della certezza del diritto, tra i produttori<br />
&#8211; “tale normativa – la quale, come si è rilevato al punto 40 della presente sentenza, non prevede disposizioni di applicazione generale che esonerino dal pagamento del prelievo per copia privata i produttori e gli importatori che dimostrino che gli appare<br />
&#8211; “…detta normativa e, in particolare, l’articolo 4 dell’allegato tecnico, non prevede criteri oggettivi e trasparenti che debbano essere soddisfatti dai soggetti tenuti alla corresponsione dell’equo compenso o dalle loro associazioni di categoria, ai fin<br />
&#8211; “infine, poiché la conclusione di tali protocolli è lasciata alla libera negoziazione tra la SIAE, da un lato, e i soggetti obbligati alla corresponsione dell’equo compenso o le loro associazioni di categoria, dall’altro, occorre considerare che, anche<br />
Sul “versante” del diritto al rimborso la Corte:<br />
&#8211; dapprima, al p. 37, rammenta e ribadisce in via generale, richiamando i propri precedenti giurisprudenziali Amazon.com e Copydan, che il sistema di prelievo per copia privata deve prevedere un diritto al rimborso “effettivo e che non renda eccessivament<br />
&#8211; quindi, la Corte osserva:<br />
&#8211; al p. 51, che “la procedura di rimborso … elaborata dalla SIAE e che è contenuta in «istruzioni» di quest’ultima disponibili sul suo sito Internet, prevede che il rimborso possa essere chiesto soltanto dall’utente finale, che non sia una persona fisica.<br />
&#8211; al p. 52 che, a tale proposito, “come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 delle sue conclusioni, la Corte, pur avendo affermato, nella sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi (C 463/12, EU:C:2015:144, punto 55), che il diritto dell’<br />
&#8211; al p. 54 che, dovendosi mantenere un “giusto equilibrio tra i titolari dei diritti e gli utenti dei materiali protetti”, in base al considerando 31 della direttiva 2001/29, il sistema di equo compenso deve prevedere meccanismi, segnatamente di rimborso,<br />
La Corte di Giustizia ha infine respinto la richiesta formulata dalla Siae di limitare gli effetti della sentenza nel tempo (v. punti da 57 a 64). La sentenza della Corte di Giustizia ha efficacia “ex tunc”.<br />
1.11. Esaurita la fase incidentale del giudizio dinanzi alla CGUE, in vista della nuova udienza di discussione degli appelli riuniti, da decidere entro il perimetro e i correlati, circoscritti profili di diritto non ancora definiti e tuttora rilevanti, le società in epigrafe, con memorie di contenuto sostanzialmente omogeneo, salvo quanto si dirà tra breve in ordine al ric. n. RG 7383 del 2012, depositate in prossimità della udienza di discussione del 21 settembre 2017, dopo avere riepilogato i passaggi salienti della motivazione della sentenza del 22 settembre 2016 e avere recepito e fatto proprie le argomentazioni e le conclusioni della sentenza stessa, che vincola il giudice nazionale per ciò che attiene all’interpretazione delle norme euro unitarie alle quali essa si riferisce, nel seguire l’impostazione impugnatoria e annullatoria delle azioni proposte in primo grado (ferma la domanda risarcitoria di Samsung Italia nell’appello n. RG 7383/2012, su cui v. infra, p. 2.17.), nella maggioranza dei casi hanno osservato che per effetto della sentenza della CGUE il sistema italiano dell’equo compenso per copia privata, così come disciplinato dal d. m. del 30 dicembre 2009, dovrà essere annullato in via integrale, posto che la disciplina nazionale della copia privata ha carattere unitario e produce effetti indivisibili; ferma naturalmente l’illegittimità dell’art. 4 dell’Allegato tecnico al d. m. , in base al quale la Siae “promuove protocolli per una più efficace applicazione delle presenti disposizioni, anche al fine di praticare esenzioni oggettive o soggettive, come, a titolo esemplificativo, nei casi di uso professionale di apparecchi o supporti ovvero per taluni apparati per videogiochi. Detti protocolli applicativi sono adottati in accordo con i soggetti obbligati alla corresponsione del compenso per copia privata o con loro associazioni di categoria. Sino all’adozione dei protocolli di cui al comma 1, restano in vigore gli accordi previgenti alle presenti disposizioni”.<br />
1.12. In altri casi (si leggano, ad esempio, la memoria di Wind Tre per l’udienza pubblica del 21 settembre 2017, nel ric. n. RG 7801/2012, e la difesa Asstel sul ric. n. RG 7371/2012), dopo avere sottolineato che questo Consiglio di Stato non potrà discostarsi da quanto statuito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 22 settembre 2016, è stato domandato alla Sezione di dichiarare l’illegittimità del d. m. soltanto “in parte qua” , con riferimento, cioè, all’art. 4 dell’Allegato tecnico al d. m. 30.12.2009, il quale costituisce parte integrante del decreto, nella parte in cui, anziché esentare “ex ante”, in modo esplicito e in via diretta, generale e radicale, dal pagamento del compenso per copia privata, i produttori e gli importatori i quali dimostrino che gli apparecchi e i supporti sono stati acquistati da soggetti diversi dalle persone fisiche per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato, si è limitato soltanto a stabilire che la Siae promuove protocolli anche per praticare esenzioni nei casi di uso professionale di apparecchi o supporti, subordinando quindi l’esenzione di produttori e importatori dal pagamento della “copia privata” per apparecchi, supporti e dispositivi destinati a un uso manifestamente estraneo alla riproduzione di copie per uso privato, alla conclusione, come rilevato, di appositi protocolli applicativi tra la Siae e i soggetti debitori o le loro associazioni di categoria, e ciò a fronte di un sistema di rimborso dell’equo compenso per copia privata indebitamente versato, chiaramente inefficace poiché accessibile al solo acquirente finale di tali apparecchi, supporti e dispositivi, e non anche al produttore o all’importatore.<br />
1.13. Una menzione a parte richiede l’impugnazione di Samsung Italia (n. RG 7383 del 2012), unica società tra le appellanti ad avere formulato domanda di risarcimento del danno.<br />
1.13.1. In primo luogo Samsung Italia, nel muovere dall’assunto dell’illegittimità “in toto” del sistema di “copia privata” vigente in Italia, ha chiesto, in riforma della sentenza del TAR Lazio n. 2159 del 2014, l’annullamento dell’intero sistema dell’equo compenso così come disciplinato dal d. m. del 30 dicembre 2009 e, quindi, l’annullamento dell’intero d. m. che, si sostiene, avrebbe carattere unitario e non frazionabile, contenuto inscindibile ed effetti indivisibili, sicché non sarebbe passibile di annullamento soltanto parziale.<br />
1.13.2. In secondo luogo, parte appellante, dopo avere rilevato che la Siae ha beneficiato per anni, a vantaggio proprio e dei propri associati, e a discapito dei soggetti obbligati al pagamento, di una enorme sovracompensazione della copia privata dovuta all’assenza di una disciplina per i prodotti a uso esclusivamente professionale, e avere soggiunto che risultano comprovate l’esistenza del danno, la sua ingiustizia, il nesso causale, l’elemento soggettivo e che, in definitiva, è stata comprovata l’esistenza di tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito, ha domandato in via principale la condanna del Mibact e della Siae a risarcire il danno arrecato, pari a € 53.368.000, ammontare che, si sostiene, corrisponde alle somme versate da Samsung Italia alla Siae, per “copia privata”, durante il periodo di vigenza del d. m. (quindi, tra il gennaio del 2010 e il giugno del 2014).<br />
Se la Sezione disporrà che il d. m. debba essere annullato soltanto in parte, con la conseguente risarcibilità del solo danno derivante dall’equo compenso indebitamente pagato alla Siae per i prodotti destinati in via esclusiva a uso professionale, ad avviso di Samsung Italia, dovendosi considerare oggettivamente impossibile appurare con certezza quali e quanti prodotti, tra quelli commercializzati da Samsung tra il gennaio del 2010 e il giugno del 2014, siano stati effettivamente destinati a un uso esclusivamente professionale, e dovendo pertanto darsi accesso a un “ristoro risarcitorio liquidato in via equitativa”, la somma da risarcire alla società non potrà tuttavia non essere quantificata in misura inferiore a € 5.870.000, pari all’11% dell’importo suindicato, corrispondente al valore medio dei telefoni cellulari, dei tablet e di altri dispositivi a marchio Samsung venduti “a titolo professionale”, tra il gennaio del 2010 e il giugno del 2014, attraverso gli operatori di telefonia mobile, tenuto conto dei dati riportati a Samsung dagli operatori medesimi.<br />
In ulteriore subordine Samsung Italia ha chiesto, in via istruttoria, che sia disposta c.t.u. in ordine alla quantificazione economica del danno in funzione, anche su base statistica, della quota di prodotti, tra quelli soggetti alla disciplina dell’equo compenso di cui al d. m. del 30 dicembre 2009, commercializzata a uso professionale.<br />
In alternativa, Samsung si è resa disponibile a fare affidamento sull’istituto di cui all’art. 34, comma 4, del c.p.a. .<br />
1.14. Samsung Italia e altre società appellanti rimarcano poi che, per quanto riguarda l’esenzione dal prelievo per uso esclusivamente professionale e la disciplina del rimborso di tale prelievo, la normativa italiana non ha subito alcuna modifica ed è stata ritrascritta in maniera pressoché identica nel successivo d. m. sull’equo compenso, datato 20 giugno 2014 e anch’esso impugnato dalle società con ricorsi tuttora pendenti dinanzi al TAR del Lazio.<br />
1.15. La Siae ha depositato una memoria difensiva unica per tutte le impugnazioni.<br />
1.15.1. L’Ente appellato sostiene anzitutto che la sentenza della CGUE non vincola il giudice nazionale per quanto riguarda la ricostruzione e l’interpretazione del diritto nazionale e, inoltre, che la sentenza della Corte di Giustizia avrebbe limitate implicazioni per la soluzione della controversia “de qua”.<br />
1.15.2. In particolare, la Siae ritiene che, sulla base di una interpretazione “comunitariamente orientata”, l’art. 71 –septies della LDA vada interpretato nel senso che l’assoggettamento a prelievo riguarda solo gli apparecchi e i supporti di registrazione destinati alla riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi per uso esclusivamente personale, restando perciò esonerati dal pagamento del compenso i soggetti obbligati se dimostrano che gli apparecchi e i supporti di registrazione, per le loro caratteristiche tecniche o per la qualità professionale degli acquirenti, non possono essere utilizzati dai privati per riprodurre opere e materiali protetti, ma sono diretti a scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato, essendo rivolti a finalità riservate con evidenza a un uso diverso dalla “copia privata”.<br />
1.15.3. Si soggiunge, “sui protocolli di esenzione ex ante”, che il sistema vigente di esonero sarebbe assai efficace, e che la normativa nazionale sarebbe coerente con le statuizioni della sentenza della CGUE del 22 settembre 2016 e, in particolare, con il p. 36, là dove la Corte di Giustizia rileva che il prelievo è inapplicabile alla fornitura di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione effettuata a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato.<br />
1.15.4. Nel dedurre che la stipula dei protocolli esentativi ricade nella discrezionalità riconosciuta agli Stati membri, la Siae rimarca che l’art. 4 dell’Allegato tecnico va interpretato nel senso che tale disposizione sancisce un’esenzione necessaria dalla copia privata nei casi di uso professionale di apparecchi o supporti.<br />
1.15.5. La Siae non godrebbe di discrezionalità nella stipulazione dei protocolli di esenzione. Al contrario, sarebbe vincolata a esentare “ex ante” il soggetto obbligato, dal pagamento dell’equo compenso per copia privata nei casi di vendite per uso professionale di apparecchi, supporti o dispositivi, previa verifica dei presupposti previsti.<br />
1.15.6. L’esenzione dal prelievo per copia privata non sarebbe lasciata al potere discrezionale della Siae. Essa, al contrario, avrebbe carattere obbligatorio.<br />
1.15.7. La Siae soggiunge che i protocolli esentativi costituiscono strumento di individuazione dei presupposti oggettivi e soggettivi e delle modalità pratiche di esenzione.<br />
1.15.8. Nel verificare le caratteristiche tecniche delle apparecchiature e la destinazione a usi di carattere esclusivamente professionale dei prodotti da parte dell’utilizzatore finale, la Siae è chiamata ad accertare, garantendo parità di trattamento fra tutti i soggetti obbligati a versare il compenso per copia privata, i casi concreti in cui si verificano i presupposti di fatto, normativamente prescritti, per fruire dell’esenzione.<br />
1.15.9. Del resto, lo stesso TAR ha colto nel segno, là dove ha affermato che il disposto di cui all’art. 4 dell’Allegato tecnico al d. m. del 2009 “stabilisce espressamente la necessità di prevedere esenzioni con riguardo all’uso professionale dell’apparecchio”.<br />
1.15.10. Vengono dunque in rilievo, ad avviso della Siae, protocolli “meramente applicativi” che, per definizione, escludono qualsiasi discrezionalità, rimanendo affidato alla Siae un compito solamente attuativo di disposizioni normative che impongono l’esenzione.<br />
1.15.11. E’ poi da escludere che la Siae, sottoposta, peraltro, all’obbligo di contrattare, e al divieto di discriminazioni arbitrarie stabilito dall’art. 2597 cod. civ. , con le conseguenze previste dall’ordinamento, possa esercitare le sue funzioni in modo discriminatorio, differenziando tra prodotti, ad esempio restringendo al massimo le categorie di dispositivi e supporti destinati in via esclusiva a usi professionali, o diversificando la disciplina tra categorie di imprese, non potendosi prescindere dalla natura di ente pubblico della Società.<br />
1.15.12. Inoltre, la Siae è assoggettata ai controlli giurisdizionali del caso, dinanzi al Giudice ordinario, se si rifiuta in modo arbitrario di stipulare un protocollo di esenzione, o se si comporta in maniera ingiustificatamente diversa in situazioni analoghe.<br />
1.15.13. Segue, da pag. 20 della memoria, un elenco dei protocolli di esenzione “ex ante” stipulati dalla Siae, prevalentemente per uso professionale.<br />
1.15.14. Infine, la disciplina nazionale, ancorché residuale, dei rimborsi “ex post” è tutt’altro che “eccessivamente difficile” essendo la stessa, anzi, oggettivamente, assai agevole, sin dalla sottoscrizione, avvenuta nel 2003, di accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei soggetti obbligati.<br />
1.15.15. In particolare, il sistema in vigore garantisce all’acquirente finale, persona giuridica o persona fisica titolare di partita IVA, il quale dimostri che i prodotti sono effettivamente destinati a usi estranei alla copia privata, il diritto di ottenere dalla Siae il rimborso del compenso già indebitamente corrisposto, nei casi specificati in memoria, a pag. 24 e seguenti.<br />
1.15.16. A sostegno della legittimità di un siffatto sistema di rimborsi “ex post”, nell’ambito del quale la Siae è chiamata a svolgere un’azione di mero accertamento, l’ente appellato richiama il p. 37 della sentenza della CGUE Amazon.com, sussistendo, nella fattispecie in esame, le “difficoltà pratiche” alle quali fa riferimento la sentenza medesima, inerenti alla conoscenza della destinazione finale degli apparecchi, tali da giustificare un sistema nazionale il quale applichi in via indiscriminata un prelievo per copia privata a carico di produttori e importatori e, nel contempo, preveda però a favore dell’utente finale un diritto al rimborso “ex post” dei prelievi versati.<br />
1.16.L’Apt –Associazione produttori televisivi, costituitasi in tutti i giudizi, salvo che nell’appello n. RG 7801 del 2012, delimitati i confini della controversia, ha eccepito la improcedibilità dei ricorsi riuniti per sopravvenuta carenza di interesse e, comunque, la inammissibilità degli stessi per mancanza di un interesse concreto e attuale alla decisione dell’unico motivo pendente, argomentando inoltre nel senso della reiezione della domanda risarcitoria.<br />
1.17. Samsung Italia, in sede di replica, ha eccepito l’inammissibilità dell’eccezione di Apt di inammissibilità del ricorso per carenza di un interesse concreto e attuale.<br />
1.18.Asstel –che, nell’ambito di Confindustria, rappresenta le imprese esercenti servizi di comunicazioni elettroniche e ricomprende anche le imprese fornitrici di reti e/o servizi di telecomunicazione-, nell’intervenire “ad adiuvandum” nel ricorso n. 7371/2012, ha risposto all’eccezione sollevata da Apt sull’asserita carenza di interesse alla decisione dell’appello e, nel merito, “alla luce di quanto esposto e argomentato”, ha concluso domandando a questa Sezione di accogliere -la parte residua del- l’appello e di riformare “in parte qua” la sentenza del TAR Lazio n. 2160/2012 annullando, per l’effetto, l’art. 4 dell’Allegato tecnico al d. m. impugnato, per contrasto con la direttiva n. 2001/29/CE, come interpretata dalla sentenza della CGUE.<br />
1.19. Il Ministero non ha svolto difese aggiuntive dopo la pubblicazione della sentenza della CGUE. Restano ferme le osservazioni difensive formulate dal Mibact con le memorie depositate nel novembre del 2014, anche sulla conformità dell’art. 4 dell’Allegato tecnico alla normativa nazionale e comunitaria, con riferimento alla disciplina sull’esenzione dalla “copia privata” per gli apparecchi e i supporti destinati a usi esclusivamente professionali.<br />
1.20. Le parti si sono scambiate repliche e all’udienza del 21 settembre 2017 i ricorsi, già riuniti con la sent. / ord. n. 823 del 2015, sono stati nuovamente trattenuti in decisione.<br />
___ ___<br />
2.Ritornano all’esame della Sezione, in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia “Nokia Italia”, del 22 settembre 2016, C-110/15, i giudizi in epigrafe, già riuniti, in tema di “equo compenso per copia privata”.<br />
2.1. Anzitutto va richiamata e data per conosciuta la nozione di “copia privata”, sulla quale si fa rinvio a Cons. Stato, VI, sent. parziale n. 823 del 2015, pur non apparendo superfluo dare atto al contempo che oggi la “copia privata” è stata “almeno parzialmente (se non ampiamente) sostituita da vari tipi di servizi Internet che consentono ai titolari dei diritti di controllare l’uso di materiale tutelato dal diritto d’autore mediante contratti di licenza (con conseguente) calo di importanza pratica della riproduzione ad uso privato” (così, testualmente, l’Avvocato generale ai punti 23 e 24 delle sue conclusioni nella causa C-110/15).<br />
2.2. Ciò premesso, in primo luogo occorre puntualizzare che, come si ricava dal riepilogo della vicenda processuale, di cui ai punti 1.3. e seguenti di questa decisione, i giudizi di appello riuniti sono già stati in gran parte definiti con la sentenza parziale di questa Sezione n. 823 del 2015, di conferma “in parte qua” delle impugnate decisioni del TAR del Lazio.<br />
Restano da dirimere, alla luce della domanda di rinvio pregiudiziale presentata ai sensi dell’art. 267 del TFUE, e della sentenza 22 settembre 2016 della CGUE, la questione relativa alla esenzione dal pagamento del “prelievo per copia privata” per uso esclusivamente professionale, e la correlata questione della disciplina del rimborso “ex post” del prelievo versato, anche per quanto riguarda i produttori e gli importatori dei supporti e dei dispositivi.<br />
2.3. Sempre in via preliminare, vanno disattese le domande, formulate da gran parte delle società appellanti, di conseguire, in accoglimento delle impugnazioni, l’annullamento dell’intero d. m. del 2009 e quindi della disciplina italiana sull’equo compenso per copia privata nella sua totalità –“dell’intero sistema di copia privata vigente in Italia”- in quanto, si sostiene da più parti, il d. m. stesso avrebbe carattere unitario e non frazionabile, contenuto inscindibile ed effetti indivisibili, sicché non sarebbe passibile di un annullamento solo parziale.<br />
A questo proposito, il Collegio evidenzia che, dalla ricapitolazione della sentenza della Corte di Giustizia (su cui v. sopra, punti 1.9. e 1.10.), emerge che la CGUE è stata chiamata a pronunciarsi soltanto su un aspetto circoscritto della normativa di settore, e che il contenuto della motivazione della sentenza medesima attiene solamente alle questioni di corretta interpretazione del diritto euro unitario relative alla esenzione “ex ante” dal pagamento del prelievo per copia privata in capo ai produttori e agli importatori di apparecchi e di supporti destinati a usi esclusivamente professionali, e al sistema di rimborso “ex post” della “copia privata” anche per i produttori e gli importatori degli apparecchi e dei dispositivi suindicati.<br />
La sentenza pregiudiziale, in modo coerente con le questioni che la Sezione, con l’ord. n. 823 del 2015, aveva sottoposto alla Corte del Lussemburgo, riguarda, cioè, unicamente l’art. 4 dell’Allegato tecnico al d. m., vale a dire un segmento soltanto della normativa nazionale sul compenso per copia privata, segmento di per sé separabile rispetto alla rimanente disciplina di settore, giudicata, dal TAR del Lazio, e da questa Sezione, immune dalle censure formulate, fatti salvi i due aspetti appena rammentati (v. sentenza parziale di questa Sezione, n. 823 del 2015, dal p. 4.1. al p. 4.5.).<br />
2.4. Sempre in via preliminare, ma sotto una differente angolazione, è infondata e va respinta l’eccezione, sollevata da Apt nei riguardi di alcune delle parti appellanti, di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, e ciò alla luce della normativa, in materia di compenso per copia privata, sopraggiunta nel corso degli appelli, per non essere stato impugnato anche il d. m. del 20 giugno 2014, recante “determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell’art. 71 –septies della legge 22 aprile 1941, n. 633”, sopravvenuto al d. m. del 30 dicembre 2009, oggetto dei presenti giudizi riuniti, e del quale “ha replicato la impostazione di fondo”.<br />
In proposito, a parte che, a quanto consta, il d. m. 20 giugno 2014 risulta essere stato impugnato dinanzi al TAR del Lazio, perlomeno da gran parte delle società odierne ricorrenti e appellanti, con ricorsi tuttora pendenti; ai fini del rigetto dell’eccezione appare decisivo osservare che il d. m. del 2009 –ma la stessa cosa, senza volere con ciò anticipare valutazioni spettanti ad altri collegi, non può non valere per il d. m. del 2014: quindi &#8211; entrambi i decreti ministeriali, sono “atti amministrativi generali”, come rilevato dal TAR del Lazio in ordine al d. m. del 2009 con statuizioni confermate da questa Sezione (v. sent. n. 823/2015 cit. , p. 4.1.), autonomi e distinti, anche se assimilabili sotto l’aspetto contenutistico (il d. m. 20 giugno 2014, come già segnalato, riproduce nella sostanza gli stessi contenuti del decreto del 30 dicembre 2009), adottati al termine di separati procedimenti amministrativi e diretti a disciplinare l’imposizione del compenso per copia privata in diversi periodi temporali, sicché è da ritenere che in capo alle parti appellanti permanga un interesse a vedere decisi i giudizi riuniti per quanto attiene alla disciplina sull’esenzione da copia privata per uso esclusivamente professionale dettata dal d. m. del 30 dicembre 2009 per il periodo gennaio 2010 –giugno 2014, avuto riguardo anche a possibili domande risarcitorie astrattamente proponibili ai sensi dell’art. 30 del c.p.a. .<br />
Ai fini della permanenza dell’interesse alla decisione dei ricorsi le società non avevano dunque alcun onere di impugnare anche il d. m. del 20 giugno 2014.<br />
2.5. Apt eccepisce poi la carenza di un interesse “concreto e attuale alla decisione dell’unico motivo pendente”, muovendo dalla premessa che “il ricorso di cui si discute riguarda esclusivamente quanto già avvenuto in passato e non il sistema futuro”, e sull’assunto che, “se anche venisse riconosciuta ai produttori la possibilità di ottenere il rimborso per gli apparecchi venduti per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato, nessun rimborso potrebbe essere in concreto preteso dall(e) società avendo quest(e) già ribaltato il relativo costo sull’utente finale”. Né –prosegue l’Apt- le appellanti avrebbero “mai fornito, neppure in via indiziaria, la prova di avere venduto (o acquistato) apparecchiature per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato, rispetto ai quali vantare in concreto un interesse alla decisione”.<br />
Al riguardo, il Collegio ritiene che le deduzioni formulate dall’Apt a sostegno dell’eccezione di carenza d’interesse non riguardino il rito ma, al contrario, si riverberino sull’accoglibilità, o meno, nel merito, di una domanda risarcitoria che, nel caso di Samsung Italia (RG n. 7383 del 2012), è stata presentata contestualmente all’azione di annullamento; e nel caso delle altre società ricorrenti e odierne appellanti potrebbe essere avanzata con le modalità e nei termini di cui all’art. 30 del c.p.a. .<br />
Ben si può affermare infatti che l’interesse su cui si fondano i ricorsi delle appellanti odierne attiene in modo stretto alla lesione economica asseritamente sofferta a causa della mancanza di un meccanismo generale di esenzione “ex ante” dal “prelievo per copia privata” a favore della intera categoria degli utenti professionali, normativamente stabilito, e per l’assenza di una procedura efficace di rimborso “ex post” che riguardi anche produttori e importatori, come emerge non solo dalle difese di Samsung e di talune delle società appellanti che, pure, non hanno formulato in maniera rituale la domanda risarcitoria, ma anche dalle considerazioni di cui al p. 4.6.20 della sentenza parziale di questa Sezione n. 823 del 2015, integrate con i richiami ai punti 4.6.2. e 4.6.4. della sentenza medesima.<br />
Pertanto, le eccezioni suesposte, sollevate da Apt, sono infondate e vanno respinte, restando assorbiti gli aspetti preliminare di rito pure sollevati da Samsung Italia.<br />
2.6. Venendo adesso al merito, gli appelli, riuniti, proposti dalle società in epigrafe, alla luce della sentenza della CGUE “Nokia Italia” del 22 settembre 2016, sono fondati e vanno accolti, “in parte qua”, sotto il profilo annullatorio, per le ragioni e nei limiti che saranno specificati in appresso, ferme rimanendo le statuizioni di infondatezza della sentenza parziale n. 823 del 2015, alle quali si è accennato sopra, ai punti 1.3. e 1.4. .<br />
2.7. La domanda risarcitoria formulata da Samsung Italia nel ricorso n. 7383 del 2012, invece, non può trovare accoglimento.<br />
2.8.Anzitutto, va riaffermato che con la sentenza pregiudiziale del 22 settembre 2016, causa C-110/15, si è statuito che “Il diritto dell’Unione europea, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, da un lato, subordini l’esenzione dal pagamento del prelievo per copia privata in capo ai produttori e agli importatori di apparecchi e di supporti destinati a un uso manifestamente estraneo alla copia privata alla conclusione di accordi tra un ente, titolare di un monopolio legale della rappresentanza degli interessi degli autori delle opere, e i debitori del compenso o le loro associazioni di categoria, e che, dall’altro lato, stabilisca che il rimborso di detto prelievo, ove questo sia stato indebitamente versato, può essere chiesto solo dall’utente finale di tali apparecchi e supporti.”<br />
2.9. Dapprima, la Corte di Giustizia, dopo avere superato l’eccezione di irricevibilità, sollevata da Siae sull’assunto che la questione avrebbe dovuto essere risolta attraverso un’interpretazione della normativa nazionale conforme al diritto dell’Unione (v. p. 17 e seguenti della sentenza), ha ribadito che il prelievo per copia privata non va applicato “alla fornitura di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione effettuata a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato…” (v. punti 36 e 41: v. anche sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, punto 47, e la giurisprudenza ivi citata).<br />
Quindi la CGUE, trattando sempre la questione dell’esenzione dal prelievo nei casi di fornitura di prodotti effettuata a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato, ha rilevato l’incompatibilità del sistema italiano e, in particolare, dell’art. 4 dell’Allegato tecnico al d. m., col diritto dell’Unione Europea.<br />
In particolare la Corte di Giustizia ha osservato quanto segue:<br />
&#8211; la disciplina italiana non prevede alcun criterio o meccanismo di esenzione “ex ante”, assoggettando così in via indiscriminata, almeno tendenzialmente, e salvo quanto si preciserà più avanti, tutti gli apparecchi e i supporti al prelievo per copia priv<br />
&#8211; la normativa nazionale vìola il principio di parità di trattamento –che costituisce principio generale del diritto dell’Unione europea: v. p. 44 sent.- tra produttori e importatori assoggettati al prelievo per copia privata. E infatti, la normativa nazi<br />
&#8211; tuttavia, “le eccezioni previste all’articolo 5 della direttiva 2001/29 devono essere applicate rispettando il principio della parità di trattamento, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dall’articolo 20 della Carta dei<br />
&#8211; nella specie, la normativa nazionale non è tale da garantire, in ciascun caso, il soddisfacimento del principio della parità di trattamento, in maniera effettiva e nel rispetto, in particolare, del principio della certezza del diritto, tra i produttori<br />
&#8211; tale normativa, come rilevato sopra, “si limita a imporre un obbligo di mezzi alla SIAE…” (p. 47 cit.);<br />
&#8211; “…detta normativa, in particolare l’articolo 4 dell’allegato tecnico, non prevede criteri oggettivi e trasparenti che debbano essere soddisfatti dai soggetti tenuti alla corresponsione dell’equo compenso o dalle loro associazioni di categoria, ai fini d<br />
&#8211; “infine, poiché la conclusione di tali protocolli è lasciata alla libera negoziazione tra la SIAE, da un lato, e i soggetti obbligati alla corresponsione dell’equo compenso o le loro associazioni di categoria, dall’altro, occorre considerare che, anche<br />
&#8211; la normativa italiana non prevede meccanismi in grado di porre rimedio a eventuali situazioni di “sovracompenso” di Siae, posto che il rimborso non può essere richiesto da qualsiasi soggetto che abbia ingiustificatamente pagato il compenso (v. pp. 54 e<br />
2.10. La Corte di Giustizia ha statuito dunque che la disciplina italiana, nell’avere esteso il prelievo per copia privata, in maniera indiscriminata e senza sicure esenzioni, anche ad apparecchi e supporti destinati a un uso esclusivamente professionale, contrasta con il diritto euro unitario.<br />
L’assenza di previsioni certe e oggettive circa le modalità di esenzione dall’obbligo di versamento della “copia privata”, infatti, non può in alcun modo considerarsi bilanciata dall’obbligo di mezzi, avente spiccata natura privatistica, spettante alla Siae e correlato al semplice “promovimento” di protocolli anche di esenzione con i singoli operatori.<br />
2.11. Siae obietta che, attraverso i protocolli applicativi / esentativi sottoscritti con le singole aziende, o con le loro associazioni, l’Ente sarebbe chiamato unicamente ad accertare i requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle esenzioni.<br />
Al riguardo, il Collegio ritiene di dover sottolineare nuovamente, con la Corte di Giustizia (sia consentito rinviare ai punti 46, 47, 48 e, soprattutto, 49 della sentenza del 22 settembre 2016), che tali requisiti, condizioni, presupposti e procedure non sono prestabiliti dalla disciplina di settore (vale a dire dalla LDA, dal d. m. del 30 dicembre 2009 e dall’Allegato tecnico), ma sono decisi in via unilaterale dalla stessa Siae, che in concreto sceglie con quali soggetti stipulare i protocolli e con quali no, e se applicare le medesime condizioni contrattuali in tutti i protocolli.<br />
L’attività di accertamento circa le “caratteristiche tecniche dei prodotti e gli usi di carattere esclusivamente professionale dei prodotti da parte dell’utilizzatore finale”, diversamente da quanto sostiene la Siae, implica necessariamente l’esercizio di poteri discrezionali che –come rilevato dalla CGUE in diversi punti della sentenza- possono dare luogo a discriminazioni in ragione del fatto che l’attività dianzi indicata non risulta in alcun modo disciplinata da previsioni di legge o comunque normative generali tali da assicurarne l’effettiva attuazione.<br />
Gli accordi o i protocolli, in “libera negoziazione” (v. p. 49 sent. CGUE cit.), tra la Siae e le aziende o le associazioni di categoria, non sono lo strumento legittimo e idoneo per disciplinare le esenzioni “ex ante” nei casi previsti.<br />
E’ esatto poi quanto osserva Wind Tre nelle sue difese, vale a dire che è in discussione non l’eventuale correttezza delle modalità con cui Siae stipula i singoli protocolli di esenzione con le associazioni suindicate quanto, invece, la mancanza di certezze, e di parità di trattamento, che contraddistingue la disciplina di settore in tema di esenzioni, con riferimento alla quale sussiste l’incompatibilità tra la normativa nazionale e quanto stabilito dalla direttiva 2001/29.<br />
La limpidezza delle argomentazioni della sentenza della CGUE emerge con evidenza.<br />
2.12. Per tentare di sminuire la portata della sentenza pregiudiziale, Siae rimarca che “il compito di interpretare il diritto nazionale resta riservato al giudice a quo, il quale, nell&#8217;assolvere tale compito, non è vincolato all&#8217;interpretazione del diritto nazionale prospettata nel provvedimento di rinvio alla Corte…perché, una volta pronunciatasi la Corte sull&#8217;interpretazione del diritto europeo, il giudice nazionale è tenuto, se possibile, ad interpretare il diritto nazionale in modo conforme al diritto dell&#8217;Unione europea come interpretato dalla Corte”.<br />
Senonché, in termini generali non pare superfluo ribadire anzitutto, da ultimo con Cons. Stato, Ad. plen. , n. 11 del 2016, punti 54. e 55., che “le sentenze pregiudiziali interpretative della Corte di Giustizia hanno la stessa efficacia vincolante delle disposizioni interpretate: la decisione della Corte resa in sede di rinvio pregiudiziale, dunque, oltre a vincolare il giudice che ha sollevato la questione, spiega i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto (in tal senso è costante la giurisprudenza comunitaria: cfr. cfr. Corte Giust., 3 febbraio 1977, in causa C-52/76, Benedetti c. Munari F.lli sas, in Racc. 1977, 163 e 5 marzo 1986, in causa 69/85, Wünsche Handelgesellschaft Gmbh&amp; Co. c. Repubblica Federale della Germania, in Racc., 1986, 947)&#8230; La sentenza interpretativa pregiudiziale della Corte di Giustizia è, quindi, equiparabile ad una sopravvenienza normativa, la quale, incidendo su un procedimento ancora in corso di svolgimento e su un tratto di interesse non coperto dal giudicato ha determinato non un conflitto ma una successione cronologica di regole che disciplinano la medesima situazione giuridica…”.<br />
Guardando più da vicino la fattispecie odierna, fermo l’obbligo, per gli Stati membri, e per gli organi giurisdizionali degli stessi, di osservare le sentenze della CGUE, qui non si tratta soltanto di decidere in ordine a una &#8220;interpretazione del diritto nazionale&#8221;, con particolare riferimento alla LDA (al d. m. , e al suo Allegato tecnico).<br />
Si tratta di prendere atto che la Corte di Giustizia, con sentenza pregiudiziale vincolante, ha riconosciuto che la disciplina italiana su esenzioni “ex ante” e rimborsi del prelievo per copia privata nei casi di uso esclusivamente professionale contrasta con il diritto euro unitario (&#8220;osta&#8221;) e che, dunque, la normativa nazionale deve necessariamente essere caducata, mediante l’annullamento dell’art. 4 dell’Allegato tecnico al d. m. 30 dicembre 2009, come si preciserà più avanti, per contrasto con la direttiva 2001/29/CE, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia del 22 settembre 2016, C-110/15, senza che, sostenendosi che l’esenzione in parola sarebbe, in realtà, già disciplinata dalla LDA, vada rimessa in discussione la decisione di questa Sezione di sottoporre alla CGUE, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 del TFUE, le due questioni indicate ai punti da 1.6. a 1.8. .<br />
La Corte di Giustizia, con le argomentazioni riassunte sopra, ha rilevato nella sostanza che la disciplina nazionale non è in grado di “mantenere un giusto equilibrio tra i titolari dei diritti e gli utenti dei materiali protetti” e, dunque, di evitare una situazione di “sovracompensazione” (cfr. p. 54), a scapito degli utenti esclusivamente professionali, anche perché tale disciplina nazionale esenta dal prelievo per copia privata i produttori e gli importatori i quali dimostrino che gli apparecchi e i dispositivi sono stati acquistati da soggetti diversi dalle persone fisiche, per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato &#8211; ossia per uso esclusivamente professionale, in modo non sicuro ma soltanto eventuale (e ciò, ritiene questo Collegio, al di là dei protocolli sin qui sottoscritti in concreto dalla Siae, della predisposizione del modulo per le “unità non assoggettate”, applicabile peraltro alle cessioni soltanto a partire dal 7 luglio 2014, ossia a d. m. del 2009 ormai scaduto, e dei richiami di Siae all’art. 2597 cod. civ.).<br />
Ciò contrasta con il diritto euro unitario, per il quale l’esenzione doveva costituire un atto dovuto nel rispetto, in ogni caso, del principio della parità di trattamento (cfr. anche le conclusioni dell’Avvocato generale, pp. 27, 28 e 34).<br />
2.13. L’art. 71 –sexies della LDA, inserito dall’art. 9 del d. lgs. n. 68 del 2003, si è limitato a introdurre in Italia, in termini di principio e generali, la copia privata, mentre, con l’art. 71 –septies è stata affidata al Ministero la determinazione della disciplina sul compenso.<br />
Dal canto proprio, l’Allegato tecnico al d. m. 30 dicembre 2009 contempla, a fronte di una applicazione sostanzialmente indiscriminata del prelievo, previsioni di esenzione in concreto solo eventuali e basate su accordi privatistici che i soggetti obbligati o le loro associazioni di categoria negoziano di volta in volta con la Siae, qualificata dalla stessa Corte di Giustizia come soggetto “titolare di un monopolio legale della rappresentanza degli interessi degli autori delle opere”, ente creditore (o perlomeno “collettore”) del versamento delle somme dovute a titolo di equo compenso che poi vengono ripartite tra gli autori ed editori: sicché in questo contesto i protocolli stipulati dalla Siae e in generale l’attività demandata all’Ente assume un ruolo indebitamente “costitutivo” delle esenzioni “ex ante” e non può essere ricostruita in termini puramente applicativi, o attuativi, di criteri di determinazione dell’equo compenso (che non sono) stabiliti in altra sede normativa, mancando previsioni generali ed effettive a questo riguardo.<br />
La prevista possibilità di stipulare protocolli applicativi / esentativi non vale a elidere l’applicazione sostanzialmente indiscriminata del compenso, in mancanza di esenzioni “ex ante” certe ed effettive. Al riguardo, in modo incisivo Sony Mobile (ric. n. RG 7661/2012) nelle sue osservazioni fa riferimento a una “delega in bianco di funzioni”, dall’art. 4 dell’Allegato tecnico al d. m. del 2009, “in capo all’ente di riscossione”, affinché esso promuova la stipula dei protocolli.<br />
Quanto poi al rilievo difensivo di Siae secondo cui i soggetti obbligati ben possono rivolgersi al Giudice ordinario per contestare le richieste di pagamento dell’Ente e, in particolare, per vedersi riconosciuto il diritto all’esenzione, il Collegio ritiene che tutto ciò non assuma rilievo ai fini della soluzione da dare alla controversia odierna, che ha ad oggetto esclusivamente la verifica di legittimità dell’art. 4 dell’Allegato tecnico, risultando evidenti i separati àmbiti di giurisdizione che contraddistinguono il Giudice ordinario e quello amministrativo.<br />
2.14. Sulla seconda questione pregiudiziale sollevata da questa Sezione ai sensi dell’art. 267 del TFUE, vale a dire sul “versante” della effettività del sistema del rimborso (su cui v. sopra, dal p. 1.6. al p. 1.8.), prima di tutto dev’essere richiamato il p. 1.10. –seconda parte, di questa sentenza, per ciò che riguarda il riepilogo delle considerazioni e delle conclusioni della Corte di Giustizia in ordine alla complessiva non effettività del sistema di rimborso nazionale (v. punti 37 e da 51 a 55 della sentenza Nokia Italia).<br />
In particolare, pare il caso di rammentare che la Corte, al p. 51, ha rilevato che le istruzioni Siae sul rimborso prevedono che “il rimborso possa essere chiesto soltanto dall’utente finale, che non sia una persona fisica. Il rimborso non può invece essere chiesto dal produttore o dall’importatore dei supporti e dei dispositivi”. Al p. 52 si legge che “la Corte, pur avendo affermato, nella sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi (C 463/12, punto 55), che il diritto dell’Unione non osta a un regime di equo compenso che preveda un diritto al rimborso del prelievo per copia privata a favore del solo utente finale degli apparecchi o dei supporti assoggettati al prelievo, ha però precisato che tale regime è compatibile con il diritto dell’Unione soltanto a condizione che i debitori siano esentati, nel rispetto del diritto dell’Unione, dal pagamento di detto prelievo qualora dimostrino di avere fornito gli apparecchi e i supporti di cui trattasi a soggetti diversi dalle persone fisiche, per scopi manifestamente estranei a quelli della riproduzione per uso privato”. “Tale condizione non si realizza nel caso di specie, come emerge dalle considerazioni svolte ai punto da 39 a 49 della presente sentenza” (p. 53).<br />
Ai punti 54 e 55 la Corte ha, quindi, dapprima rilevato che, dovendosi mantenere un “giusto equilibrio tra i titolari dei diritti e gli utenti dei materiali protetti”, in base al considerando 31 della direttiva 2001/29, secondo la propria giurisprudenza “il sistema di equo compenso deve prevedere meccanismi, segnatamente di rimborso, destinati a correggere qualsiasi situazione di «sovracompensazione» a scapito di questa o quella categoria di utenti, la quale non sia compatibile con il requisito menzionato in detto considerando 31” (p. 54); e, al p. 55, ha infine concluso che, nella specie, poiché “il sistema di equo compenso in esame nel procedimento principale non prevede garanzie sufficienti per l’esenzione dal pagamento del prelievo in capo ai produttori e agli importatori che dimostrino che gli apparecchi e i supporti sono stati acquistati per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato, detto sistema dovrebbe in ogni caso, come osservato al punto 37 della presente sentenza, prevedere un diritto al rimborso del prelievo che sia effettivo e che non renda eccessivamente difficile la restituzione del compenso corrisposto. Orbene, il diritto al rimborso previsto dal sistema di equo compenso di cui trattasi nel procedimento principale non può essere considerato effettivo, poiché è pacifico che esso non è esercitabile dalle persone fisiche, neanche quando queste ultime acquistino gli apparecchi e i supporti per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato”(cfr. anche conclusioni dell’Avvocato generale, pp. 60 e 61, e da 66 a 68).<br />
Per un riepilogo delle deduzioni della Siae sulla questione pare sufficiente fare rinvio ai punti da 1.15.14. a 1.15.16. della presente sentenza.<br />
A differenza di quanto sostiene l’Ente, la inefficacia complessiva del sistema di rimborso italiano (al riguardo l’Avvocato generale, al p. 66, al quale si rinvia, opera un riferimento dettagliato a regole di rimborso applicate dalla Siae tali da dissuadere gli interessati dal domandare il rimborso), discende da una serie di elementi concomitanti, capaci di produrre “distorsioni” del “giusto equilibrio” che dovrebbe essere garantito tra gli interessi dei titolari dei diritti di riproduzione e quelli degli utilizzatori di materiali oggetto di tali diritti, e idonei a determinare “sovracompensi” a favore dei titolari dei diritti. L’inefficacia del sistema discende:<br />
&#8211; dal fatto che il “sistema Siae” di rimborsi permette ai soli &#8220;acquirenti finali&#8221; di ottenere il rimborso, e non a qualsiasi soggetto in grado di dimostrare di avere pagato ingiustamente il compenso;<br />
&#8211; dalla sua inaccessibilità alle persone fisiche che acquistano dispositivi con capacità di registrazione per fini manifestamente estranei alla copia privata (come ad es. i professionisti);<br />
&#8211; dalla previsione di termini assai ristretti per l&#8217;invio della richiesta di rimborso alla Siae e dalla imposizione di obblighi non sempre giustificati che dissuadono l&#8217;avente diritto dal domandare il rimborso (ad es. l’adozione di codici deontologici o d<br />
&#8211; dalla modificabilità delle istruzioni in via unilaterale e discrezionale, in qualsiasi momento, da parte della stessa Siae (conf. p. 66 cit. delle conclusioni dell’Avvocato generale).<br />
L’illegittimità del sistema si desume, nel complesso, dal combinato disposto derivante, da un lato, dalla mancata previsione di esenzioni generali e, dall’altro, dall’esclusione dei soggetti produttori importatori e distributori di apparecchi e supporti destinati a uso professionale da una procedura di rimborso effettiva.<br />
2.15. In conclusione, sul piano impugnatorio e delle proposte azioni di annullamento, previa riforma, “in parte qua”, delle sentenze impugnate, per avere il TAR del Lazio giudicato il sistema italiano relativo ai meccanismi di esenzione “ex ante” dall’equo compenso per gli apparecchi utilizzati dalle persone giuridiche a uso esclusivamente professionale, in linea con le disposizioni del diritto dell’Unione Europea, dev’essere dichiarato illegittimo e va annullato l’art. 4 dell’Allegato tecnico al d. m. 30 dicembre 2009, il quale costituisce parte integrante del decreto, nella parte in cui, anziché esentare “ex ante”, in modo esplicito e in via diretta, generale e radicale, secondo criteri oggettivi e trasparenti, dal pagamento del compenso per copia privata, i produttori e gli importatori i quali dimostrino che gli apparecchi e i supporti sono stati acquistati da soggetti diversi dalle persone fisiche per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato, si è limitato soltanto a stabilire che la Siae promuove protocolli anche per praticare esenzioni nei casi di uso professionale di apparecchi o supporti, subordinando quindi l’esenzione, a favore di produttori e importatori, dal pagamento della “copia privata” per apparecchi dispositivi e supporti destinati a un uso manifestamente estraneo alla riproduzione di copie per uso privato, alla conclusione come detto di protocolli appositi lasciati alla “libera negoziazione” tra la Siae e i soggetti debitori o le loro associazioni di categoria, e ciò a fronte di un sistema di rimborso dell’equo compenso per copia privata indebitamente versato, chiaramente inefficace poiché accessibile al solo acquirente finale di tali apparecchi, supporti e dispositivi, e non anche al produttore o all’importatore. Spetta al Mibact l’individuazione dei casi e modi di esenzione “ex ante” dalla “copia privata” per usi esclusivamente professionale, e di rimborso della “copia privata” anche a favore del produttore e dell’importatore, secondo criteri oggettivi e trasparenti.<br />
2.16. Resta da vagliare la domanda risarcitoria di Samsung Italia sul ricorso n. RG 7383 del 2012, riepilogata sopra al p. 1.13.2. .<br />
A tale riguardo, in linea di principio è il soggetto che ha causato il pregiudizio al titolare del diritto d’autore, vale a dire colui che, per fini di uso privato, ha posto in essere la riproduzione di un’opera protetta senza previa autorizzazione, a dover risarcire il danno correlato alla riproduzione suddetta (v. p. 44 delle conclusioni dell’Avvocato generale), finanziando il compenso che sarà corrisposto al titolare del diritto in questione (v. p. 30 della sentenza della CGUE).<br />
L’onere della “copia privata” grava, dunque, sull’utente privato a favore del quale vengono messi a disposizione apparecchi e supporti e che, quale debitore, pagherà il prezzo dei dispositivi.<br />
Sussiste un collegamento necessario tra compenso versato all’autore e pregiudizio sofferto dal titolare del diritto d’autore in conseguenza della riproduzione a uso privato (v. p. 44 conclusioni dell’Avvocato generale).<br />
Il soggetto che produce o importa gli apparecchi è soltanto il debitore indiretto, obbligato al versamento alla Siae (v. art. 71 –septies della LDA), fermo quanto si dirà più avanti.<br />
Il collegamento suindicato non sussiste invece quando gli apparecchi sono destinati a scopi manifestamente estranei a quello della realizzazione di copie private, ovvero a usi esclusivamente professionali.<br />
L’onere del prelievo per copia privata grava come detto sull’acquirente finale dato che è il consumatore il soggetto che effettua la riproduzione di un’opera protetta.<br />
La stessa Asstel -v. pag. 3 memoria del 20.7.2017- afferma che attualmente il prelievo, “sopportato” dai produttori nel senso sopra precisato, comporta normalmente una maggiorazione del prezzo di vendita a carico del consumatore, e questo perché vi è una stretta correlazione tra l’applicazione del prelievo per copia privata a determinati apparecchi e la presunzione di uso degli stessi a scopo di riproduzione privata.<br />
Tuttavia, quando si parla di apparecchiature o dispositivi a larga diffusione è impossibile individuare i singoli utenti o acquirenti privati e chiedere a essi il pagamento del compenso per copia privata.<br />
E’ per questo che, tenuto conto delle difficoltà pratiche per identificare gli utenti che effettuano riproduzioni e per obbligarli a indennizzare il titolare del diritto, vale a dire l’autore o l’editore, il prelievo per copia privata viene posto a carico non degli acquirenti finali / consumatori / riproduttori dell’opera protetta ma di coloro che producono o importano tali apparecchi, mettendoli a disposizione degli utenti finali; e che i soggetti obbligati alla corresponsione del compenso alla Siae sono, come detto, i produttori e gli importatori.<br />
Ora, il sistema consente di ripercuotere l’importo del prelievo per copia privata a valle della filiera commerciale, ovvero sul prezzo finale dell’apparecchio.<br />
Il diritto di copia privata è conglobato dal produttore nel prezzo, e l’onere corrispondente è in pratica sostenuto dall’acquirente finale (conf. sent. CGUE, p. 33, là dove si richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla “traslazione” dell’onere del prelievo per copia privata e sulla ripercussione dell’ammontare della copia privata sul prezzo della messa a disposizione delle apparecchiature, sicché “l’onere del prelievo viene in definitiva sopportato dall’utente privato –finale- che paga tale prezzo, e ciò conformemente al “giusto equilibrio” previsto dal considerando 31 della direttiva 2001/29, da realizzare tra gli interessi dei titolari del diritto esclusivo di riproduzione –beneficiari del compenso per copia privata- e quelli degli utenti di materiali protetti”; sulla “naturale” ripercussione del costo del prelievo sul prezzo del prodotto v. anche sentenze Padawan, pp. 48 e 49, Opus Supplies, p. 28, Amazon.com, 25 e Copydan, 53).<br />
Il compenso per copia privata è infatti costituito da una quota del prezzo versato dall’acquirente al rivenditore (v. art. 71 septies comma 1 della LDA) : il prelievo avviene a monte ma viene scaricato a valle.<br />
Se dunque l’onere dell’equo compenso viene “caricato” sul prezzo finale di vendita del dispositivo; se viene riversato sull’utente finale il quale ultimo, in definitiva, nell’acquistare il prodotto paga un prezzo che tiene conto anche del prelievo in questione, è giocoforza concludere che, anche nei casi di apparecchi (in astratto) esclusi dal pagamento del compenso, il prelievo versato dal produttore o dall’importatore alla Siae debba considerarsi “neutro”, dovendo di norma il suo ammontare ritenersi “ricaricato” sul prezzo finale di vendita, con la conseguenza che non si concretizza alcun danno economico in capo al produttore o importatore.<br />
Tale situazione viene chiaramente evidenziata nella sentenza della Corte di Giustizia laddove, al p. 33, si statuisce che “l’onere del prelievo viene in definitiva sopportato dall’utente privato che paga tale prezzo, e ciò conformemente al “giusto equilibrio” previsto dal considerando 31 della direttiva 2001/29”.<br />
Andando alla sostanza della questione, l’onere della copia privata si riversa sul consumatore, ancorché l’ammontare del diritto di copia privata non sia specificato nel prezzo corrisposto dall’acquirente finale al momento dell’acquisto dell’apparecchio: al riguardo, pare corretto il rilievo di Apt per cui l’importo del compenso per copia privata viene “nascosto” nel prezzo finale, impedendo così all’avente diritto di essere informato in via immediata in ordine all’indennizzo sopportato e al diritto di ottenere il rimborso nei casi previsti.<br />
Né, d’altra parte, Samsung ha dato conto e prova di una politica di prezzi di vendita idonea a diversificare l’offerta in funzione degli acquirenti e dell’uso, esclusivamente professionale, o no, degli apparecchi e dei supporti.<br />
Ma anche valorizzando la tesi (su cui v. p. 63 delle conclusioni dell’Avvocato generale) per la quale il prelievo per copia privata non si ripercuoterebbe, sistematicamente e necessariamente, sul prezzo di vendita del prodotto al dettaglio, e il prelievo medesimo potrebbe essere assorbito effettivamente dai soggetti normativamente tenuti al pagamento del compenso alla Siae, vale a dire dai produttori e importatori; ebbene anche in questa ipotesi di, per così dire, mancata ripercussione del costo del compenso sugli utenti finali, osterebbe all’accoglimento della domanda risarcitoria proprio la libera scelta di politica di prezzi, ovvero di “strategia commerciale” osservata dal produttore: la scelta, cioè, di sopportare quello che Samsung Italia definisce “extra costo”, allo scopo di rendere il prodotto più appetibile sul mercato, anziché addossare l’onere all’acquirente finale “ammortizzandone” così il peso, sicché, in questa prospettiva, non giova all’appellante il fatto che Samsung non abbia disposto aumenti nel listino prezzi a partire dal gennaio del 2010, vale a dire dalla entrata in vigore del d. m. 30 dicembre 2009.<br />
Infine, e in ogni caso, va soggiunto che la prova convincente del danno non risulta soddisfatta dall’avvenuta produzione in giudizio di comunicazioni pervenute alla Samsung da operatori di telefonia / rivenditori della stessa Samsung, relative alle loro vendite, di telefoni e tablet prodotti da Samsung, a utenti asseritamente professionali, e questo perché –come rileva la Siae, con considerazione condivisa dal Collegio- la complessità della filiera distributiva è tale che anche ammettendo che gli acquisti siano stati compiuti da professionisti, non è dato, al produttore o all’importatore, di conoscere l’identità dell’acquirente finale del dispositivo e, a maggior ragione, l’uso che ne farà, posto che i telefoni e i tablet venduti da Samsung agli operatori telefonici sono in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di cliente, a prescindere dalla natura professionale.<br />
Senza dimenticare che nell’ambito dell’espressione “scopo manifestamente estraneo a quello di riproduzione di copia per uso privato”, va posto l’accento sull’avverbio “manifestamente” sicché, ai fini dell’esenzione, va dato risalto non solo e non tanto al profilo soggettivo dell’acquirente finale (che, in via esemplificativa, potrebbe essere un professionista, una società, una P. A. ecc.), quanto invece, anche e soprattutto, all’elemento oggettivo della attività alla quale il dispositivo è destinato, che dev’essere tale da non comportare, per sua stessa natura, l’utilizzo dell’apparecchio per trarre copie a uso privato; e che l’istituto del rimborso è stato creato proprio per fare fronte a situazioni come quelle indicate dalla società appellante.<br />
Quanto poi alla ipotesi del tutto particolare in cui Samsung Italia rivesta la qualità non di produttrice o importatrice di apparecchi e supporti ma di acquirente diretta di dispositivi per scopi manifestamente estranei alla realizzazione di copie per uso privato, il Collegio considera ostativa all’accoglimento della domanda risarcitoria la circostanza che, anche alla luce delle osservazioni svolte sopra, ben potrà parte appellante chiedere il rimborso del prelievo per copia privata secondo i criteri che verranno adottati alla luce delle statuizioni della Corte di Giustizia, oltre che della presente sentenza, fermo l’onere, da parte del produttore (questa volta nella veste di acquirente finale) di dimostrare che l’acquisto è stato effettivamente compiuto da soggetti diversi dalle persone fisiche per scopi manifestamente estranei alla riproduzione di copia per uso privato, ovvero per usi esclusivamente professionali (sulla necessità di dimostrare i requisiti suddetti e, in particolare, la finalità manifestamente estranea a quella di copia per uso privato, non pare superfluo richiamare ancora CGUE, 22 settembre 2016, C-110/15, punti 40, 47, 52 e 55).<br />
A quest’ultimo proposito non risulta che l’appellante abbia fornito, neppure in via indiziaria, la prova di avere acquistato apparecchiature per scopi esclusivamente professionali.<br />
In conclusione, non vi sono i presupposti per poter accogliere la domanda risarcitoria di Samsung Italia.<br />
2.17. Gli appelli riuniti vanno perciò accolti soltanto in parte (v. sopra, dal p. 2.6. al p. 2.15.) e, per l’effetto, in riforma parziale delle sentenze del TAR del Lazio indicate in epigrafe, e in parziale accoglimento dei ricorsi di primo grado proposti, va annullato l’art. 4 dell’Allegato tecnico al d. m. 30 dicembre 2009, per le ragioni e con gli effetti specificati in motivazione.<br />
Per il resto, gli appelli riuniti vanno respinti e le sentenze del TAR del Lazio confermate.<br />
Considerato l’esito complessivo dei giudizi riuniti, sussistono ragioni eccezionali per disporre la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi dei giudizi tra tutte le parti costituite.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie in parte, per le ragioni ed entro i limiti specificati in motivazione (v. dal p. 2.6. al p. 2.15.) e, per l’effetto, in riforma parziale delle sentenze impugnate, e in accoglimento parziale dei ricorsi di primo grado, annulla l’art. 4 dell’Allegato tecnico del d. m. 30 dicembre 2009, il quale costituisce parte integrante del decreto ministeriale, come da motivazione (v. p. 2.15.).<br />
Con riguardo al ricorso n. R. G. 7383 del 2012 (Samsung Electronics Italia), respinge la domanda di risarcimento danni (v. p. 2.16.).<br />
Respinge nel resto.<br />
Spese del doppio grado dei giudizi riuniti compensate.<br />
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 settembre 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Sergio Santoro, Presidente<br />
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere<br />
Giordano Lamberti, Consigliere<br />
Italo Volpe, Consigliere<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE<br />
Marco Buricelli Sergio Santoro<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-10-2017-n-4938/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2017 n.4938</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Massa &#8211; Ordinanza &#8211; 17/3/2016 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-massa-ordinanza-17-3-2016-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-massa-ordinanza-17-3-2016-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-massa-ordinanza-17-3-2016-n-0/">Tribunale di Massa &#8211; Ordinanza &#8211; 17/3/2016 n.0</a></p>
<p>G.U. Dott. P. Puzone Rimette alla corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 32, comma 2, della Legge Regionale Toscana del 25 marzo 2015 n. 35 inerente i c.d. Beni Estimati, con riferimento ai canoni richiesti per la coltivazione degli agri marmiferi Demanio e patrimonio &#8211; Agri marmiferi &#8211; Beni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-massa-ordinanza-17-3-2016-n-0/">Tribunale di Massa &#8211; Ordinanza &#8211; 17/3/2016 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-massa-ordinanza-17-3-2016-n-0/">Tribunale di Massa &#8211; Ordinanza &#8211; 17/3/2016 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G.U. Dott. P. Puzone</span></p>
<hr />
<p>Rimette alla corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 32, comma 2, della Legge Regionale Toscana del 25 marzo 2015 n. 35 inerente i c.d.  Beni Estimati, con riferimento ai canoni richiesti per la coltivazione degli agri marmiferi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio e patrimonio &#8211; Agri marmiferi &#8211; Beni Estimati &#8211; Art. 32, comma 2, della Legge Regionale Toscana del 25 marzo 2015 n. 35 &#8211; Questione di legittimità costituzionale &#8211; Non manifesta infondatezza &#8211; Rimessione alla Corte Costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, della Legge Regionale Toscana del 25 marzo 2015 n. 35, in quanto non è condivisibile ritenere, come fa il convenuto Comune di Carrara, che la norma non incida su beni attualmente di proprietà privata, sul presupposto che solo “alcuni cavatori” riterrebbero sussistente il diritto di proprietà in capo a privati. Infatti il riconoscimento in capo a soggetti privati del diritto di proprietà sui Beni Estimati è stato ed è oggetto di numerosi provvedimenti giurisdizionali, oltre che di rogiti notarili di trasferimento. Né è possibile ricondurre la questione nell’ambito dei rapporti di concessione, posto che per i Beni Estimati non risulta che il comune abbia mai chiesto né imposto il pagamento di canoni</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-massa-ordinanza-17-3-2016-n-0/?download=746">2886813s</a> <small>(388 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-massa-ordinanza-17-3-2016-n-0/">Tribunale di Massa &#8211; Ordinanza &#8211; 17/3/2016 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2016 n.52</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-1-2-2016-n-52/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-1-2-2016-n-52/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-1-2-2016-n-52/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2016 n.52</a></p>
<p>Pres. Bianchi &#8211; Est. Ruiu Sulla c.d. usucapione pubblica ad opera della collettività e sui presupposti per l’assegnazione della demanialità a una strada privata 1. Demanio e patrimonio – Bene privato – Usucapione pubblica – Elemento soggettivo – Comunità locale di persone – Configurabilità – Presupposti – Soddisfazione pubblico interesse.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-1-2-2016-n-52/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2016 n.52</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-1-2-2016-n-52/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2016 n.52</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi &#8211; Est. Ruiu</span></p>
<hr />
<p>Sulla c.d. usucapione pubblica ad opera della collettività e sui presupposti per l’assegnazione della demanialità a una strada privata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1. Demanio e patrimonio – Bene privato – Usucapione pubblica – Elemento soggettivo – Comunità locale di persone – Configurabilità – Presupposti – Soddisfazione pubblico interesse.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>2. Demanio e patrimonio – Via privata – Assegnazione al demanio – Presupposti – Proprietà – Acquisto – Conseguenze – Iscrizione negli elenchi delle vie comunali – Previsione programmatica – Irrilevanza.</strong></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La c.d. usucapione pubblica avviene quando un soggetto pubblico, mediante gli organi del suo apparato amministrativo, esercita continuativamente il possesso <em>ad usucapionem</em> del bene per tutta la durata necessaria. In particolare, l’usucapione a favore di un soggetto territoriale quale un Comune può configurarsi anche quando il possesso <em>ad usucapionem</em> non sia esercitato direttamente dall’ente, bensì da una indifferenziata comunità di persone alla quale sia riconducibile tanto il <em>corpus</em> (la signoria di fatto sul bene) quanto l’<em>animus possidendi </em>(l’intenzione di esercitare <em>uti cives</em>, e non <em>uti singuli</em>, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di <em>ius in re aliena</em>), purché l’usucapione sia funzionale al soddisfacimento di un pubblico interesse <a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.<br />
&nbsp;<br />
2. Ai fini dell’attribuzione del carattere di demanialità comunale ad una via privata è necessario che con la destinazione della strada all’uso pubblico concorra l’intervenuto acquisto, da parte dell’ente locale, della proprietà del relativo suolo (per effetto di un contratto, in conseguenza di un procedimento d’esproprio, per effetto di usucapione o <em>dicatio ad patriam</em>), non essendo sufficiente, in difetto dell’appartenenza della sede viaria al Comune, la mera iscrizione della via negli elenchi delle strade comunali. Tale iscrizione, infatti, non può pregiudicare le situazioni giuridiche attinenti alla proprietà del terreno e connesse con il regime giuridico della medesima. Del pari, la natura pubblica di una strada non può essere desunta dalla mera previsione programmatica di tale destinazione, dall’espletamento su di essa, di fatto, del pubblico transito per un periodo infraventennale, o dall’intervento di atti di riconoscimento dell’amministrazione medesima circa la funzione assolta da una determinata strada <a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.<br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> In materia, si veda Cass., II, 4 giugno 2001, n. 7481, che ha chiarito come per l’usucapione della servitù d’uso pubblico, a differenze dell’usucapione di proprietà del bene, sono sufficienti l’uso <em>ab immemorabili</em> (uso pubblico risalente nel tempo) e la <em>dicatio ad patriam</em> (tolleranza o espliciti atti di assegnazione del bene).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Cfr. Cass., II, 28 dicembre 2010, n. 20405; Cass., I, 26 agosto 2002, n. 12540; Cass. II, 7 aprile 2006, n. 8204.</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: right;">N. 00052/2016 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 00302/2014 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 302 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
Maria Carlotta Li Causi, rappresentata e difesa dagli avv. Arconovaldo Bonacorsi, Giovanni Delucca, Massimo Spinozzi, con domicilio eletto presso Avv. Massimo Spinozzi in Ancona, Via San Martino, 43;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p>Comune di Pesaro, rappresentato e difeso dagli avv. Mariangela Bressanelli, Isabella Gattini, con domicilio eletto presso Avv. Andrea Galvani in Ancona, corso Mazzini, 156;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></p>
<p>della delibera di Consiglio Comunale di Pesaro n.135 del 16.12.2013, provvedimento prot.15744 portante &#8220;Atto dichiarativo di intervenuta usucapione in favore del Comune di Pesaro della strada di collegamento dell&#8217;abitato di Fiorenzuola di Focara con la spiaggia sottostante (detta Strada della Marina. Acquisto per usucapione al demanio del Comune&#8221; notificata in data 8.3.2014,di tutti i provvedimenti citati nella predetta delibera e mai notificati;</p>
<p>Con motivi aggiunti depositati in data 30.6.2014</p>
<p>&#8211; della Delibera del Consiglio Comunale, n. 47 del 16.2.1981, avente ad oggetto &#8220;progetto di sistemazione e consolidamento delle pendici e dell&#8217;abitato di Fiorenzuola di Focara&#8221;;</p>
<p>&#8211; della Delibera del Consiglio Comunale, n. 7 del 18.1.1982, avente ad oggetto &#8220;lavori di consolidamento di movimenti franosi nella zona di Fiorenzuola di Focara &#8211; 2° stralcio &#8211; interventi D-E-F&#8221;;</p>
<p>&#8211; della Delibera del Consiglio Comunale, n. 568, prot. 39437, del 3.11.1986 avente ad oggetto &#8220;lavori di pronto intervento sulla strada comunale che da Fiorenzuola di Focara conduce al mare&#8221;;</p>
<p>&#8211; della Delibera della Giunta Comunale, n. 101, prot. 40203, del 27.2.1997 avente ad oggetto &#8220;affidamento incarico per la redazione di tipi di frazionamento inerenti acquisizione di aree per la costruzione strada del mare in località Fiorenzuola di Focara e allargamento strada di S. Egidio in località Novilara. Studio tecnico Topografico Geom. Tittarelli Luca&#8221;;</p>
<p>&#8211; della Delibera del Consiglio Comunale n. 117, prot. 14947, del 16.6.1997 avente ad oggetto &#8220;lavori di sistemazione della strada che da Fiorenzuola di Focara porta al mare. Opere di completamento sicurezza stradale. Progetto preliminare&#8221;;</p>
<p>&#8211; della Delibera della Giunta Comunale, n. 753, prot. 39550, del 23.12.1997 avente ad oggetto &#8220;lavori di sistemazione della strada che da Fiorenzuola di Focara porta al mare. Opere di completamento sicurezza stradale. Progetto esecutivo”;</p>
<p>&#8211; dell&#8217;Ordinanza Sindacale n. 576 del 26.4.2014 &#8220;Strada di collegamento dell&#8217;abitato di Fiorenzuola di Focara con la spiaggia sottostante (detta &#8216;strada della marina&#8217;) &#8211; Ordinanza di ripristino dell&#8217;uso pubblico della stessa&#8221;, notificata in data 13.5.2014.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Pesaro;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></p>
<p>La ricorrente, residente in Lussemburgo dal 2000 espone di essere diventata proprietaria, in data 15.11.1994, di alcuni appezzamenti di terreno, siti in Comune di Pesaro, Frazione di Fiorenzuola di Focara, con vincolo ambientale di tutela e ripristino paesaggistico intensivo e un vincolo di salvaguardia e riassetto idrogeologico intensivo, di cui all&#8217;art. 51 delle NTA del PRG vigente , confinante con altri appezzamenti di terreno, in parte di proprietà del Comune di Pesaro</p>
<p>Negli anni successivi documenta di avere protestato con il Comune di Pesaro per lavori non autorizzati sui suoi terreni.</p>
<p>Successivamente, la ricorrente riceveva, la nota datata 17.7.2012 con la quale il Responsabile U.O. Patrimonio, del Comune di Pesaro, comunicava l&#8217;avvio di procedimento amministrativo relativo all&#8217;accertamento della demanialità della strada di collegamento dell&#8217;abitato di Fiorenzuola di Focara con la spiaggia sottostante, mediante usucapione ai sensi dell&#8217;art. 1158 c.c.</p>
<p>La ricorrente replicava contestando la presenza dei presupposti per l’usucapione.</p>
<p>In data 8.3.2014 era adottata l’impugnata della Delibera di Consiglio Comunale, prot. n. 15744 con la quale il Comune di Pesaro, ai fini acquisitivi, dichiarava l&#8217;intervenuta usucapione a proprio favore della strada detta &#8220;della marina&#8221;, individuata catastalmente al Foglio n. 10 con i mappali nn. 52/ parte, 440, 586, 588, 590, 596, 603, 606, 608, 610,</p>
<p>La ricorrente impugna il provvedimento del Comune di Pesaro deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo deduce i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e grave difetto di istruttoria ex art. 3, l. 241/1990 ed eccesso di potere per indeterminatezza, sostenendo che il provvedimento impugnato è sostanzialmente privo di qualunque prova riguardo la sussistenza dei presupposti per l’usucapione, con una motivazione apodittica e praticamente inesistente. Inoltre il provvedimento mancherebbe di documentazione non fatta conoscere alla ricorrente.</p>
<p>Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 31, comma 21, l. 23.12.1998, n. 448, eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto, contraddittorietà per l’assenza dei presupposti indicati nella norma citata, peraltro richiamata dal provvedimento comunale, in particolare l’ininterrotta destinazione ad uso pubblico e il consenso dei proprietari.</p>
<p>Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce l’eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà perché l’impugnata delibera avrebbe, sostanzialmente, legittimato un’occupazione illegittima dei terreni della ricorrente effettuata dal Comune.</p>
<p>Con ordinanza 25.7.2014 n. 273 è stata accolta, in considerazione il pregiudizio denunciato dalla ricorrente, l’istanza cautelare, limitatamente alla sospensione della trascrizione dell’atto di accertamento dell’usucapione e dei provvedimenti conseguenti.</p>
<p>Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 30.6.2014, la ricorrente ha impugnato una serie di atti relativi ai terreni oggetto della dichiarazione di usucapione, asseritamente ad essa spediti in data 30.4.2014 e l’ordinanza sindacale n. 576 del 26.4.2014, avente ad oggetto il ripristino dell’uso pubblico della strada.</p>
<p>I provvedimenti sono impugnati per l’illegittimità derivata e eccesso di potere per falso presupposto, sviamento e contraddittorietà, evidenziando che essenzialmente gli interventi documentati dal Comune configurerebbero un’usurpazione del proprio terreno di fatto, senza pagamento dell’indennizzo. Con un altro motivo di ricorso viene contestata l’ordinanza sindacale 576/2014, dove ordina il ripristino ad uso pubblico della strada, rimuovendo l’apposizione di barriere e indicazioni segnaletiche da parte della ricorrente</p>
<p>Si è costituito il Comune di Pesaro, resistendo al ricorso.</p>
<p>Alla pubblica udienza dell’8.10.2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p>1 Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti.</p>
<p>1.1 Non può essere messo in dubbio (e del resto la ricorrente non lo contesta nel ricorso), che un ente pubblico possa dichiarare l’usucapione di un’area di sedime, relativa a una strada, appartenente a privati qualora si siano verificati i presupposti di legge.</p>
<p>1.2 Il trasferimento è previsto anche dall’art. 31 c.21 della legge 448/1998, che prevede il potere degli enti con proprio provvedimento, di disporre l&#8217;accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari. In realtà tale norma è citata solo nel ricorso e non nel provvedimento di acquisizione. In ogni caso essa richiede il consenso del proprietario per l’acquisizione, consenso che non si può ritenere presente nel caso in esame.</p>
<p>1.3 Nel caso in esame, il Comune nella delibera impugnata con il ricorso introduttivo, intende quindi fare valere l’istituto della c.d. usucapione pubblica. Ciò posto in linea di diritto, si osserva che nel caso di specie non sono ravvisabili con il necessario rigore i presupposti di applicabilità dell’istituto in esame. Come è noto, con l&#8217;espressione &#8220;usucapione pubblica&#8221; si intende far riferimento non ad un distinto istituto acquisitivo di matrice pubblicistica, che non esiste, ma alla ordinaria usucapione civilistica il cui beneficiario sia un soggetto pubblico, che semmai presenta alcune particolarità derivanti dalla natura pubblica dell&#8217;usucapente.</p>
<p>1.4 L&#8217;usucapione avviene quando il soggetto pubblico, mediante gli organi del suo apparato amministrativo, esercita continuativamente il possesso ad usucapionem del bene per tutta la durata necessaria. In particolare, l&#8217;usucapione a favore di un soggetto pubblico territoriale quale il Comune, può configurarsi anche quando il possesso ad usucapionem non sia esercitato direttamente dall&#8217;ente, bensì da una indifferenziata comunità di persone alla quale sia riconducibile tanto il corpus (la signoria di fatto sul bene) quanto l&#8217;animus possidendi (l&#8217;intenzione di esercitare uti cives sul bene un potere corrispondente a quello di proprietario o di titolare di un ius in re aliena). E’ inoltre necessario che l’usucapione sia funzionale allo soddisfacimento di un pubblico interesse. Riassumendo, l&#8217;usucapione pubblica presuppone: l&#8217;idoneità del bene all&#8217;uso pubblico; la rispondenza dell&#8217;uso a una utilità pubblica e non al soddisfacimento dell&#8217;interesse privato di alcuni singoli; l&#8217;esercizio della signoria sul bene, corrispondente ad un diritto reale di godimento, da parte dell&#8217;ente o di una collettività di persone agenti uti cives e non uti singuli, il disconoscimento anche implicito di ogni contrario diritto del proprietario, la non riscontrabilità nel proprietario di un atteggiamento di mera tolleranza; la continuità nell&#8217;esercizio dell&#8217;uso per la durata stabilita dal codice civile ai fini dell&#8217;usucapione.</p>
<p>2 Come si vede si tratta di requisiti piuttosto severi, tanto che gli stessi spesso vengono opposti dall’ente che ha avviato una procedura espropriativa non portata a conclusione alla richiesta di restituzione del bene, mentre sono piuttosto rari, in giurisprudenza, i casi come il presente in cui l’usucapione viene dichiarata in via principale.</p>
<p>2.1 Tra l’altro, nel caso in esame, il Comune non si limita a dichiarare l’usucapione di una servitù di uso pubblico sui beni, ma di aver usucapito la proprietà sugli stessi. Per l’usucapione della servitù di uso pubblico, a differenza dell’usucapione della proprietà del bene.,, sarebbero sufficienti i cosiddetti uso ab immemorabili (uso pubblico risalente nel tempo) e dicatio ad patriam (tolleranza o espliciti atti di assegnazione del bene), (Cass Sez. II 4.6.2001 n. 7481).</p>
<p>2.2 Nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene che il corredo motivazionale della delibera impugnata risulti carente nel riportare i presupposti per il riconoscimento dell’usucapione. Tali lacune, a parere del Collegio non sono colmate dai documenti fatti conoscere alla ricorrente dopo la delibera. Ciò in particolare, con riguardo alla prova dell’effettivo esercizio del potere del proprietario da parte del Comune per vent’anni, privo di interruzioni. Riguardo tale prova, la scansione temporale del possesso deve essere precisa, dovendosi esplicitare quando è iniziato e quando è maturato il termine ventennale.</p>
<p>2.3 Ciò appare conforme con il costante orientamento giurisprudenziale per cui, per l&#8217;attribuzione del carattere di demanialità comunale ad una via privata è necessario che con la destinazione della strada all&#8217;uso pubblico concorra l&#8217;intervenuto acquisto, da parte dell&#8217;ente locale, della proprietà del suolo relativo o (per effetto di un contratto, in conseguenza di un procedimento d&#8217;esproprio, per effetto di usucapione o dicatio ad patriam, ecc.), non valendo, in difetto dell&#8217;appartenenza della sede viaria al Comune, l&#8217;iscrizione della via negli elenchi delle strade comunali, giacché tale iscrizione non può pregiudicare le situazioni giuridiche attinenti alla proprietà del terreno e connesse con il regime giuridico della medesima; nè la natura pubblica di una strada può essere desunta dalla prospettazione della mera previsione programmatica di tale destinazione, dall&#8217;espletamento su di essa, di fatto, del pubblico transito per un periodo infraventennale, o dall&#8217;intervento di atti di riconoscimento dell&#8217;amministrazione medesima circa la funzione assolta da una determinata strada (Cass. civ., sez. II, 28.12.2010, n. 20405; Cass. civ., sez. I, 26.8.2002 n. 12540; Cass. civ. Sez. II, 7.4.2006, n. 8204).</p>
<p>2.4 In particolare, nel provvedimento impugnato si legge come la strada di cui al provvedimento impugnato, la cui area di sedime appartiene a diversi proprietari abbia assunto la forma attuale (come progetto) solo a partire dalla delibera 586/1986. e non vi sono notizie della data di effettivo completamente e, soprattutto, manca una specificazione dei lavori che hanno interessato il mappale della ricorrente (dato che, a detta dello stesso Comune, la strada era già completa all’80%,per cui non è chiaro quale parte dei lavori abbia interessato la proprietà della ricorrente e la loro rilevanza per un esercizio del possesso “uti dominus”). Ad avviso del Collegio, il primo comportamento del Comune che appare esercitare con certezza i diritti del possessore uti dominus” è il frazionamento delle particelle interessate dalla strada e il pagamento del relativo indennizzo, avvenuto nel 1997. Del resto, se pure non è contestata l’esistenza, da tempo,di una strada con relativo uso pubblico, è altresì sostanzialmente non controverso il fatto che essa abbia subito profondi cambiamenti in date imprecisate, non essendo stato documentato l’effettivo svolgimento dei lavori e i tempi di conclusione degli stessi.</p>
<p>2.5 Ancora, con la nota 3.7.2003, trasmessa il 16.7.2003 il Comune, riconosceva il diritto di proprietà della ricorrente richiedendo alla stessa il nulla osta all&#8217;effettuazione di lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada. Se pure, come condivisibilmente fatto notare dalla difesa comunale, non si tratta di un riconoscimento formale tale da interrompere il termine dell’usucapione, appare comunque significativo,dato che il Comune, a documentazione del possesso ultraventennale ha essenzialmente fatto valere le delibere relative ai lavori effettuati nell’area, senza che siano specificate le modifiche che hanno interessato,nello specifico, l’area di proprietà della ricorrente e senza una precisa cronologia ventennale dell’esercizio del possesso “uti dominus” sull’area medesima. Ad avviso del Collegio, trattandosi di usucapione e non di mero riconoscimento di uso pubblico della strada, la scansione temporale del possesso uti dominus deve essere provato in maniera specifica, allo scopo di evitare abusi della potestà pubblica Comunale volti ad acquistare la proprietà in maniera non prevista dalle norme vigenti.</p>
<p>3 Il ricorso introduttivo deve quindi essere accolto, essendo fondato e assorbente li primo motivo nella parte in cui denuncia il difetto di motivazione e istruttoria riguardo il verificarsi dei presupposti per l’usucapione a favore del Comune.</p>
<p>3.1 L’illegittimità si estende ai motivi aggiunti per illegittimità derivata. Difatti, le delibere citate nell’atto impugnato, inviate dal Comune alla ricorrente e impugnate con i motivi aggiunti, non modificano il giudizio sul difetto di istruttoria e motivazione dato che continua a mancare un preciso dies a quo riguardo l’esercizio del potere uti dominus sull’area di proprietà della ricorrente, anteriore alla delibera 102/1997, con la quale veniva deciso il frazionamento dei terreni e il pagamento degli indennizzi. Ovviamente l’accoglimento del ricorso non comporta l’annullamento dei risalenti atti che hanno interessato i terreni della ricorrente, ma riguarda solo l’insufficienza del loro richiamo per giustificare il perfezionamento della fattispecie usucapiva.</p>
<p>4 L’accoglimento del ricorso non pregiudica il potere dell’amministrazione di pronunciarsi nuovamente sulla sussistenza dell’usucapione a proprio favore, documentandone i presupposti (e in particolare l’effettiva data d’inizio del possesso uti dominus e il decorso ventennale) con specifico riferimento alle particelle di proprietà della ricorrente.</p>
<p>4.1 L’accoglimento del ricorso comporta anche l’annullamento dell&#8217;ordinanza sindacale n. 576 del 26.4.2014, per illegittimità derivata, ovviamente salvo il diritto del Comune di emettere provvedimenti riguardanti l’uso pubblico della strada.</p>
<p>4.2 Le spese possono essere compensate, considerati i motivi dell’annullamento e la possibilità di riedizione del potere.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti li accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata delibera del Consiglio Comunale di Pesaro n.135 del 16.12.2013 e l’ordinanza sindacale N. 576 del 26.4.2014, entrambe nei limiti specificati in motivazione.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>
Franco Bianchi, Presidente</p>
<p>Gianluca Morri, Consigliere</p>
<p>Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p style="text-align: center;">Il 01/02/2016</p>
<p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p>
<p style="text-align: center;">(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-1-2-2016-n-52/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2016 n.52</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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