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	<title>Credito e risparmio-Tutela Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Credito e risparmio-Tutela Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Tutela del risparmio e diritto comunitario  &#8211; Milano, 18 gennaio 2008 &#8211; Resoconto a cura di Leonardo Baroni(*)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:10 +0000</pubDate>
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<p>L’Incontro di studio, svoltosi presso la Sala Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano, è stato organizzato dal Dipartimento Giuridico-Politico, nella persona della Prof.ssa Diana-Urania Galetta[1], responsabile scientifico dell’Unità di ricerca di Milano per il Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2005) sul tema: “La disciplina giuridica dell’informazione e della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-del-risparmio-e-diritto-comunitario-milano-18-gennaio-2008-resoconto-a-cura-di-leonardo-baroni/">Tutela del risparmio e diritto comunitario  &#8211; Milano, 18 gennaio 2008 &#8211; Resoconto a cura di Leonardo Baroni(*)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-del-risparmio-e-diritto-comunitario-milano-18-gennaio-2008-resoconto-a-cura-di-leonardo-baroni/">Tutela del risparmio e diritto comunitario  &#8211; Milano, 18 gennaio 2008 &#8211; Resoconto a cura di Leonardo Baroni(*)</a></p>
<p>L’Incontro di studio, svoltosi presso la Sala Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano, è stato organizzato dal Dipartimento Giuridico-Politico, nella persona della Prof.ssa Diana-Urania Galetta[1], responsabile scientifico dell’Unità di ricerca di Milano  per il Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2005) sul tema: “La disciplina giuridica dell’informazione e della trasparenza  dal nella tutela del risparmio”, coordinato  dal Prof. Fabio Alberto Roversi Monaco[2].  <br />
L’incontro ha costituito un’occasione di confronto interdisciplinare sul tema del risparmio e delle  sue forma di tutela. Un confronto che ha preso l’avvio dalla ricostruzione ed esame del quadro costituzionale nazionale e comunitario, per soffermarsi, poi, su singoli aspetti delle normative di settore, alla ricerca dei maggiori  nodi problematici e delle soluzioni possibili, de iure condito e  de iure condendo. <br />
La prima sessione dell’Incontro di studio si è avviata, dopo i saluti del Prorettore dell’Università degli Studi di Milano, Prof. Marino Regini, con una breve presentazione dei lavori da parte della Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli[3], presidente e coordinatrice della sessione, che ha  posto l’accento sull’evoluzione normativa, sottolineando come, grazie anche all’influenza del diritto comunitario, da un sistema di tipo dirigistico &#8211; verso il quale poteva spingere l’art. 47 della Costituzione Italiana &#8211;  si sia passati ad un sistema che vede il risparmiatore al centro dell’interesse normativo. <br />
Il primo intervento, del Prof. Jacques Ziller[4],  ha sviluppato un’analisi degli obiettivi e delle competenze dell’Unione europea in merito alla tutela del risparmio.  Partendo da una ricostruzione storico-normativa delle basi giuridiche ad essa riferibili, Ziller ha  puntualizzato il ruolo del legislature europeo  in questo particolare contesto, accennando anche alle importanti novità introdotte con il mandato d’arresto europeo. Particolare attenzione è stata dedicata alle prospettive attuali e future alla luce del recente Trattato di Lisbona. <br />
Questa prima relazione ha offerto numerosi, interessanti spunti di riflessione,  che sono stati prontamente ripresi e sviluppati dai relatori successivi. <br />
Il secondo intervento, ad opera della Prof.ssa Marilisa D’amico[5], ha focalizzato l’attenzione sul significato della presenza di una norma costituzionale specifica, appunto l’art. 47,  sulla tutela del risparmio alla luce di altri principi costituzionali come la libertà d’impresa, la proprietà privata e più in generale il principio di uguaglianza formale e sostanziale rispetto a questo tema. L’intervento è stato strutturato in tre parti:  una prima parte consiste in una breve riflessione sulla storia dell’art. 47 della Costituzione italiana, in particolare sulle lacune originarie che sono solo in parte colmabili in via interpretativa; la seconda parte dell’intervento ha rilevato i profili più rilevanti della giurisprudenza costituzionale in materia;  la terza parte, infine, ha evidenziato come la tutela del risparmio abbia da tempo assunto dimensioni e consistenze reali ben diverse rispetto alla visione che animava il dibattito in assemblea costituente. La relatrice ha sottolineato come, a 60 anni dalla sua approvazione, questo principio costituzionale insieme ad altri,  abbia mostrato la sua capacità di adattamento alle trasformazioni della materia; ed inoltre, come il sistema politico italiano abbia reagito anche in questo contesto in modo parziale e del tutto insoddisfacente rispetto alle richieste della società.<br />
Con il terzo intervento, ad opera del Prof. Alberto ZITO[6], sono stati analizzati i profili pubblicistici della tutela del risparmio,  tra diritto comunitario e diritto interno. Dopo aver ricordato come la tutela pubblicistica del risparmio abbia sempre posto allo studioso di diritto amministrativo dei profili certamente di grande interesse,  ma anche di grande difficoltà, il relatore ha evidenziato come già la disposizione iniziale dell’art. 47 della Costituzione italiana sembri  identificare  una sorta di “missione impossibile” dell’ordinamento.  Se non, addirittura,  una sorta di “socializzazione” dei rischi e delle perdite a cui può andare incontro il singolo risparmiatore; socializzazione che sarebbe in potenziale contrasto con il principio di responsabilità personale per la condotta economica, che pure sembra emergere in altre disposizioni della Costituzione italiana. Il relatore ha inoltre sottolineato come sussista  non solo un problema di asimmetria informativa, ma anche un problema di interpretazione dei dati che il risparmiatore affida solitamente a soggetti terzi, ed il conseguente problema del possibile conflitto d’interesse tra chi offre il prodotto finanziario e chi lo consiglia al risparmiatore. <br />
Nucleo centrale dell’intervento è stato l’identificazione della necessità di riconoscere al risparmiatore una posizione di affidamento particolarmente qualificato rispetto all’attività di controllo delle pubbliche amministrazioni preposte alla vigilanza del settore.  Partendo proprio dal concetto che tale affidamento è il “punto archimedeo” sul quale fare leva nella prospettiva pubblicistica, il relatore ha sviluppato le sue considerazioni conclusive in merito alla necessità, per il risparmiatore, di una buona tutela e garanzia.  Che, a suo parere,  non può provenire da un’autorità centrale che in qualche modo regoli e vigili su tutto lo spazio europeo ed implica invece, necessariamente, l’operatività del principio della sussidiarietà verticale. <br />
Il quarto intervento, ad opera della Prof.ssa Paola Bilancia[7], ha ripercorso le tappe evolutive nel processo europeo finalizzato alla creazione di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, tra cui le più rilevanti sono individuabili: a) nella Financial Services Action Plan (FSAP), approvata dalla Commissione Europea nel maggio 1999; b) nel Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo del 2000 che aveva come finalità precipua la strategia dello sviluppo delle economie degli Stati membri; c) nel Consiglio di Stoccolma del 23 marzo 2001 che aveva, infine, approvato uno specifico procedimento decisionale per la creazione delle regole nei mercati dei servizi finanziari, che nel frattempo era stato messo a punto dal Comitato di saggi presieduto da Alexandre Lamfalussy. Tale modello procedimentale &#8211; elaborato per rendere la normativa europea in materia più “agile” e più rispondente alle innovazioni dei mercati finanziari ed all’evoluzione tecnologica – è stato brevemente  analizzato dalla relatrice che ha rilevato, inoltre, come una decisione del Consiglio del 2006 abbia modificato la procedura “Comitology” ed abbia conseguentemente inciso sul modello Lamfalussy, attraverso l’introduzione, per la formazione delle misure di esecuzione, della cosiddetta “regolamentazione con controllo”. Nelle conclusioni sono stati evidenziati i motivi per cui, a parere della relatrice, la tutela del risparmio sia da considerarsi come un segmento del processo di unificazione dei servizi finanziari visti dall’Unione europea. <br />
Il quinto intervento, della Prof.ssa Diana-Urania Galetta, ha preso le mosse dall’assunto di partenza che  la teoria economica assegna un ruolo centrale  alla  regolamentazione nel contesto dei mercati ed in particolare nel contesto dei mercati finanziari dove pare che i rischi di fallimento siano particolarmente elevati per ragioni intrinseche ai mercati stessi (la loro struttura) e dove le Autorità di vigilanza svolgono senza dubbio un ruolo centrale. La relatrice, sotto questo profilo, ha espresso qualche elemento di cauto ottimismo, rinvenendo degli elementi positivi sia nella normativa vigente sia nel disegno di riforma delle autorità di cui al DDL n.  1366,  “Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi”.<br />
La relatrice ha infatti sottolineato come, in un’epoca generale di dequotazione della motivazione, il legislatore della riforma sul risparmio si  sia posto in netta controtendenza.  Ponendo l’obbligo di motivazione a fulcro stesso della riforma, insieme alla riaffermazione della centralità del controllo del giudice amministrativo sugli atti delle Autoritàamministrative indipendenti. <br />
La relatrice ha infine  sottolineato come nel DDL 1366 si intraveda una volontà  di razionalizzazione del sistema di partecipazione delle Autorità di vigilanza nazionali nel contesto delle reti comunitarie.<br />
Il sesto intervento, del Prof. Marco ANTONIOLI[8], ha esaminato il complesso tema dell’esercizio dei poteri pubblici sui mercati finanziari,  visto da una prospettiva eminentemente funzionale, più che non strutturale.<br />
Il relatore, nell’analizzare come i poteri amministrativi sono in grado di governare i mercati finanziari ed in che modo questi ultimi possano interagire con gli stessi poteri amministrativi, ha sottolineato come i regolamenti introducano degli effetti di carattere “orizzontale” e non più solo “verticale”.<br />
La prima sessione si  è conclusa con l’intervento del Dott. Alberto Di Pietro[9] che ha concentrato  l’analisi sul ruolo, le competenze ed i  problemi ancora aperti della nuova Consob. Il relatore ha rilevato come l’aspetto più problematico emerge  dalla norma che attribuisce alla Consob  il ruolo di autorità di vigilanza sul mercato dei prodotti finanziari, grazie alla disciplina recentemente introdotta dall’applicazione della direttiva MiFID. <br />
Il presidente e coordinatore della sessione pomeridiana, Prof. Fabio Alberto Roversi  Monaco, ha avviato i lavori con il primo intervento, ad opera del Prof. Michele SESTA[10], che ha analizzato le novità legislative e regolamentari intervenute nell’ambito degli strumenti finanziari della tutela del risparmio. La diffusione di strumenti finanziari, molto sofisticati nella struttura ed estremamente rischiosi sul piano economico, ha recentemente posto in evidenza la necessità di forme di tutela capaci di proteggere l’investitore senza nel contempo ostacolare il mercato; i profili di maggiore criticità si sono manifestati, come noto, nel mercato dei derivati.<br />
Attualmente la tutela dell’investitore è affidata in primo luogo alla disciplina dei doveri dell’intermediario,  sul quale gravano obblighi di condotta sempre più stringenti alla luce di una normativa di fonte comunitaria che ha avuto attuazione attraverso una modifica al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e  attraverso la recente Regolamentazione Consob che reca norme d’attuazione del TUF in materia di intermediazione. Dopo aver focalizzato l’intervento proprio su quest’ultima regolamentazione, il relatore ha sviluppato nelle sue conclusioni le conseguenze della violazione degli obblighi di comportamento da parte degli intermediari evidenziando l’importanza delle conclusioni delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 19 dicembre 2007, n. 26725.<br />
Con il secondo intervento, ad opera del Prof. Giorgio Maria Zamperetti[11], dopo una breve premessa di carattere generale sull’informazione e sul ruolo che essa ricopre sia per il giurista che per l’economista, sono stati  sviluppati gli aspetti caratteristici dell’informazione nell’ambito del risparmio, ed in particolare la disciplina dell’informazione facente carico sia agli emittenti sia agli intermediari. Per questi ultimi, il cuore della disciplina informativa è racchiuso negli artt. 27-36 del nuovo “Regolamento intermediari” (adottato con delibera Consob n. 16190/2007) di cui il relatore  ha analizzato gli aspetti  maggiormente significativi. Nelle sue conclusioni il relatore ha rilevato la necessità che il legislatore, unitamente all’informazione, si occupi anche del problema dell’educazione del consumatore; viene, infatti, ricordato come il Codice del consumo, tra l’altro, si occupi e dedichi un “Titolo” proprio a quest’aspetto del problema.<br />
Il terzo intervento, ad opera della Dott.ssa Alda Maria Vanoni[12] ha preso l’avvio dalla constatazione,che la trasparenza è uno dei punti nevralgici nel rapporto tra il mercato e gli investitori/risparmiatori. La relatrice ha sottolineato la doppia natura dell’ente bancario: 1) come ente economico  esso  persegue la finalità del guadagno, opera nello stesso mercato finanziario ed è portatore d’interessi che possono essere in contrasto con gli interessi del cliente; 2) come consulente e fornitore di servizi,  esso sollecita ed ottiene molta fiducia dal cliente. La relatrice ha poi  analizzato i problemi cruciali che, attualmente,  si affrontano in giurisprudenza alla luce della previgente normativa. E ne ha tratto spunto per formulare ipotesi  sugli sviluppi futuri, alla luce  della riforma intervenuta a seguito della trasposizione della direttiva MiFID.<br />
Il quarto intervento, della Prof.ssa Marcella GOLA[13],  ha ripreso  l’esame degli aspetti più squisitamente  pubblicistici della materia. La relatrice ha posto poi  in rilievo anche il ruolo ricoperto dalle associazioni dei consumatori:  non solo nella loro veste di soggetti di diritto privato chiamati a fornire tutela effettiva al consumatore-utente nella fase di risoluzione della controversia già insorta, ma anche con riguardo ai rapporti intrattenuti con le istituzioni pubbliche.<br />
L’intervento si  è concluso ricordando l’importanza della consapevolezza,  che il mercato comprende anche una quota di rischio e che è indispensabile  che vi sia un leale rapporto nel momento in cui questo rischio viene manifestato; sarà poi distintivo della qualità del professionista il saper utilizzare il principio di proporzionalità per valutare se il risparmiatore che ha di fronte sia o meno in grado di sopportare quella proporzione di rischio che l’operazione, in concreto,  comporta.<br />
Il quinto intervento, ad opera del Prof. Giorgio PAGLIARI[14], ha sviluppato alcune riflessioni sul sistema delle sanzioni a tutela del risparmio, tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale. Il relatore, per considerare il sistema sanzionatorio, ha ritenuto necessario valutare il quadro complessivo che emerge &#8211; dal punto di vista dello statuto degli operatori  &#8211; tanto dal Testo unico bancario (TUB) quanto dal Testo unico finanziario (TUF). E’ stata  inoltre posta in rilievo l’esistenza di tre diverse  discipline inerenti le procedure sanzionatorie (una nel TUB e due nel TUF) dalla cui analisi sono emerse delle differenze considerate ingiustificabili dal relatore. Quest’ultimo, a fronte di una disciplina poco chiara sotto il profilo sanzionatorio, ha evidenziato la necessità di un intervento  generale di risistemazione.  <br />
Il sesto ed ultimo intervento, ad opera del Dott. Gabriele Bottino[15], ha analizzato i poteri amministrativi di accertamento dell’amministrazione finanziaria, ed il relativo coordinamento sovranazionale, per la tutela del risparmio. La tesi che il relatore ha sviluppato nel suo intervento è stata finalizzata, in primo luogo, a verificare l’esistenza o meno dell’efficacia della vigilanza, intesa come  rapporto di proporzionalità diretta fra pervasività ed effettività dell’attività conoscitiva (all’aumentare della prima aumenta necessariamente la seconda). Ed a verificare, in secondo luogo,  il grado di soddisfazione delle risposte fornite su questo rapporto  dalla  Legge n. 262/2005.  Conclusivamente il relatore ha rilevato che, se  le risposte fornite dalle recenti disposizioni sono certamente  migliori delle preesistenti, esse non risultano  tuttavia  del tutto idonee a consentire di risolvere od ovviare  ai fallimenti della vigilanza,  originati molto spesso dall’incompletezza del quadro informativo.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(*) Dottorando di ricerca in Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano.</p>
<p>[1] Straordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano. Responsabile dell’unità di ricerca milanese per il  progetto di ricerca PRIN 2005<br />
[2] Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Bologna. Coordinatore scientifico nazionale del progetto di ricerca PRIN 2005.<br />
[3] Ordinario di Diritto Amministrativo  presso l’Università degli Studi di Roma III.<br />
[4] Ordinario di Diritto dell’Unione europea  presso l’Università degli Studi di Pavia.  Docente di Diritto Pubblico Comparato e Componente del Robert Schuman Centre presso l’Istituto Universitario Europeo di Fiesole.<br />
[5]  Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano.<br />
[6]  Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Teramo.<br />
[7]  Ordinario di Diritto Costituzionale e Direttore del Dipartimento Giuridico-Politico presso l’Università degli Studi di Milano.<br />
[8]Associato di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.<br />
[9]  Collaboratore alla cattedra di Diritto Pubblico dell’Economia  presso l’Università degli Studi di Milano.<br />
[10]  Ordinario di Diritto Privato &#8211; Università degli Studi di Bologna.<br />
[11]  Associato di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi dell’Insubria.<br />
[12]  Presidente della VI Sezione Civile  presso il Tribunale di Milano.<br />
[13]  Ordinario di Diritto Amministrativo  presso l’Università degli Studi di Bologna. Componente del progetto di ricerca PRIN 2005.<br />
[14]  Associato di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Parma.<br />
[15]  Ricercatore di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano. Componente del progetto di ricerca PRIN 2005. </p>
<p align=right><i>(pubblicato il 5.2.2008)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-del-risparmio-e-diritto-comunitario-milano-18-gennaio-2008-resoconto-a-cura-di-leonardo-baroni/">Tutela del risparmio e diritto comunitario  &#8211; Milano, 18 gennaio 2008 &#8211; Resoconto a cura di Leonardo Baroni(*)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2019 n.551</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-1-2019-n-551/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-1-2019-n-551/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2019 n.551</a></p>
<p>S.Santoro, Pres. F. Gambato Spisani, Est. PARTI: Creditfidi S.c. a.r.l.; T.C., V.C., L.R., A.A., A.A., G.A.M.P., D.D., N.D., G.D., L.D., V.S., R.D., T.D., L.D., A.D., M.D., S.M., G.M., M.R.M, A.O., L.R., A.S., V.S., P.S., E.T. (Avv. ti Giuseppe di Tizio, Ernesto Pagliaricci, Simone di Tizio, Gianluca Tucci); M.E.F. (Avvocatura generale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-1-2019-n-551/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2019 n.551</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-1-2019-n-551/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2019 n.551</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S.Santoro, Pres. F. Gambato Spisani, Est. PARTI: Creditfidi S.c. a.r.l.; T.C., V.C., L.R., A.A., A.A., G.A.M.P., D.D., N.D., G.D., L.D., V.S., R.D., T.D., L.D., A.D., M.D., S.M., G.M., M.R.M, A.O., L.R., A.S., V.S., P.S., E.T. (Avv. ti  Giuseppe di Tizio, Ernesto Pagliaricci, Simone di Tizio, Gianluca Tucci); M.E.F. (Avvocatura generale dello Stato); Banca d&#8217;Italia (Avv.ti Stefania Rita Ceci, Monica Marcucci, Donato Messineo); Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.a. (Avv. ti Luca Raffaello Perfetti, Giuseppe Rumi, Silvia Romanelli, Massimo Merola)</span></p>
<hr />
<p>Sulla distinzione tra bail in in senso stretto e write down</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Credito e risparmio &#8211; Crisi &#8211; Risoluzione &#8211; Bail in &#8211; Write down &#8211; Differenze </p>
<p> 2.Credito e risparmio &#8211; Tutela &#8211; Banca d&#8217;Italia &#8211; Poteri discrezionali &#8211; Sindacabilità  &#8211; Casi  </p>
<p> 3.Credito e risparmio &#8211; Valore di un credito &#8211; Componenti &#8211; Ragioni</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il bail in in senso stretto di cui all&#8217;art. 39 del D. Lgs. n. 180/2016 e il write down sono istituti diversi: il primo coinvolge di regola tutte le passività  per cui non sia stabilita un&#8217;esenzione, e in particolare i depositi non garantiti; il secondo riguarda soltanto le azioni e le obbligazioni, ovvero i titoli di partecipazione e di debito.Â 2. La Banca d&#8217;Italia è titolare di poteri discrezionali, che per la loro natura sono sindacabili in sede giurisdizionale nei soli casi in cui abbiano condotto ad esiti abnormi ovvero manifestamente illogici. Tuttavia, si deve perà² notare che di quest&#8217;affermazione è vero anche il reciproco, nel senso che la critica all&#8217;esercizio di tali poteri contenuta nel ricorso giurisdizionale si potrà  senz&#8217;altro giudicare infondata, ove sia condotta a partire da argomenti che si palesino essi stessi come manifestamente illogici.<br /> 3. Il valore di un credito dipende non soltanto dalla somma in valore assoluto che si può ricavare dal suo realizzo, ma anche dal momento in cui questa somma può essere incassata: in termini semplici, ciù² si può esprimere matematicamente con le formule di attualizzazione dei valori, non è evidentemente la stessa cosa incassare cento alla data di oggi ovvero incassare lo stesso ammontare, ma fra alcuni mesi, od anni.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 22/01/2019 </p>
<p>N. 00551/2019REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 02795/2017 REG.RIC.</p>
</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2795 del 2017, proposto dalla società :Â Creditfidi S.c. a r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, e dei signori Teresa Carmenini, Vincenzo Colaiacovo, Libera Russi, Angelo D&#8217;Andrea, Antonio D&#8217;Andrea, Giulia Anna Maria Pantalone, Domenico D&#8217;Andrilli, Nicola Di Biase, Giovanna Di Stefano, Lauro Di Francescomarino, Vincenzina Santurbano, Rocco Di Fulvio, Rosanna Di Nardo, Remo Di Giacomo, Vittorio Di Marco, Rosetta Di Muzio, Tullio Di Nardo, Luciana De Lucia, Alberino D&#8217;Olimpo, Maria Di Federico, Sandro Marchigiano, Giuseppe Marisi, Maria Rosaria Martino, Alberto Odorisio, Lucio Raimondi, Antonio Sbaraglia, Vincenzo Stampone, Pantaleone Straccini, Ettore Tracanna, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Di Tizio, Ernesto Pagliaricci e Simone Di Tizio, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Gianluca Tucci in Roma, via dei Ramni, 24;</p>
<p>contro</p>
<p>il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;  la Banca d&#8217;Italia, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Rita Ceci, Monica Marcucci e Donato Messineo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;</p>
<p>nei confronti</p>
<p>della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, non costituita in giudizio;  della Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti, Giuseppe Rumi, Silvia Romanelli e Massimo Merola, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Luca Raffaello Perfetti in Roma, via Vittoria Colonna, 39;</p>
<p>per l&#8217;annullamento ovvero la riforma</p>
<p>della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione Ii <i>quater</i>, 30 dicembre 2016 n.12882, resa fra le parti, la quale ha respinto il ricorso n.1599/2016 R.G. integrato da motivi aggiunti, proposto per l&#8217;annullamento degli atti e dei provvedimenti con i quali è stata disposta la risoluzione ai sensi degli artt. 20 e ss. del d. lgs. 16 novembre 2015 n.180 della Cassa di risparmio della provincia di Chieti &#8211; CaRiChieti S.p.a., giù  in amministrazione straordinaria come da decreto del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; MEF 22 novembre 2015:</p>
<p>a) del provvedimento del MEF 22 novembre 2015, di approvazione del provvedimento 21 novembre 2015 prot. n.1241014 e della deliberazione 21 novembre 2015 n. 556/2015 della Banca d&#8217;Italia, aventi ad oggetto l&#8217;avvio della risoluzione della CaRiChieti con relativo programma;</p>
<p>di ogni altro provvedimento preordinato, presupposto, prodromico connesso ovvero consequenziale alla stessa, e in particolare:</p>
<p>b) dei citati provvedimento 22 novembre 2015 n. 1241014 e deliberazione 22 novembre 2015 n.556/2015 della Banca d&#8217;Italia;</p>
<p>c) del provvedimento 22 novembre 2015 della Banca d&#8217;Italia, che ha determinato la decorrenza degli effetti dei citati provvedimenti,</p>
<p>d) del provvedimento 22 novembre 2015 della Banca d&#8217;Italia, di svalutazione di azioni e obbligazioni subordinate computabili nei fondi propri a carico della CaRiChieti medesima;</p>
<p>e) del provvedimento 22 novembre 2015 della Banca d&#8217;Italia, di nomina dei componenti gli organi della CaRiChieti quale ente in risoluzione,</p>
<p>f) del provvedimento 22 novembre 2015 della Banca d&#8217;Italia, che ha disposto la cessione di tutti i diritti, le attività  e le passività  costituenti l&#8217;azienda dell&#8217;ente in risoluzione a favore della Nuova Cassa di risparmio della provincia di Chieti &#8211; Nuova CaRiChieti S.p.a. quale ente ponte, con congelamento delle obbligazioni subordinate non computabili nei fondi propri;</p>
<p>g) del provvedimento del 22 novembre 2015 della Banca d&#8217;Italia, di nomina dei componenti gli organi dell&#8217;ente ponte,</p>
<p>h) del decreto 9 dicembre 2015, con cui il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze ha disposto, su proposta della Banca d&#8217;Italia, la sottoposizione della CaRiChieti a liquidazione coatta amministrativa;</p>
</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, della Banca d&#8217;Italia e della Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a.;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 novembre 2018 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l&#8217;avvocato dello Stato Federico Basilica e gli avvocati Stefania Rita Ceci, Donato Messineo, Gianluca Tucci per delega di Ernesto Pagliaricci e Luca Raffaello Perfetti;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
</p>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>1. Si controverte dei provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, con i quali la Banca d&#8217;Italia e il Ministero appellati, ciascuno per la rispettiva competenza, hanno amministrato la crisi della cassa di risparmio controinteressata appellata disponendone la risoluzione ai sensi degli artt. 20 e ss. del d. lgs. 16 novembre 2015 n.180, che ha introdotto nel nostro ordinamento il relativo istituto, in attuazione della direttiva europea 2014/59/UE del 15 maggio 2014.</p>
<p>2. Per chiarezza, vanno anzitutto riassunti i fatti storici antecedenti della vicenda per cui è propriamente processo, fatti che non sono come tali contestati e risultano dalla sentenza di I grado (pp. 4-7).</p>
<p>2.1 La cassa controinteressata appellata era giù  stata sottoposta, dal 2009 al 2012, ad una serie di ispezioni da parte della Banca d&#8217;Italia, ispezioni le quali avevano evidenziato un aumento dei rischi e un peggioramento della qualità  del credito concesso, in particolare quanto ad un affidamento di sei milioni di euro accordato alla fondazione che della cassa era la principale azionista, e quanto ad ulteriori affidamenti accordati a esponenti della fondazione stessa.</p>
<p>2.2 La cassa era stata poi sottoposta ad un&#8217;ulteriore ispezione, durata dal 20 febbraio al 30 maggio 2014, la quale aveva rilevato al 31 dicembre 2013 incagli -ovvero, nella terminologia bancaria, situazioni in cui il cliente affidato è in difficoltà  economica e la banca affidante chiede il rientro della posizione debitoria entro un termine negoziato- per 241,3 milioni di euro, nonchè sofferenze &#8211; ovvero situazioni in cui i termini di rientro della posizione incagliata non sono rispettati- per 458,8 milioni di euro, il tutto su un totale di 2.311 milioni di euro; tutto ciù² aveva fatto registrare una perdita di esercizio di 11 milioni di euro e una previsione di ulteriori perdite per 304 milioni, e comportato una rettifica del patrimonio di vigilanza per 175,1 milioni. A quest&#8217;ultimo proposito, si ricorda che il patrimonio di vigilanza è il patrimonio di cui una banca deve disporre per soddisfare i requisiti di prudente gestione secondo il &#8220;<i>Nuovo accordo sui requisiti minimi di capitale</i>&#8220;, ovvero un accordo internazionale che li ha rideterminati a partire dal 2004 e che è noto come &#8220;Basilea 2&#8221; dalla città  nella quale è stato firmato. Il patrimonio di vigilanza è pari, per ogni banca, alla somma algebrica di determinate voci di bilancio, e in linea generale non deve essere inferiore a determinati valori; una rettifica al ribasso del patrimonio di vigilanza, come quella di cui si è detto, significa quindi che la solidità  patrimoniale della banca considerata è diminuita.</p>
<p>2.3 Di conseguenza, il giorno 30 settembre 2014, la cassa veniva posta in amministrazione straordinaria; i commissari della procedura rilevavano inizialmente sofferenze per circa 424,2 milioni di euro su 2.777,7 milioni circa di impieghi, aumentate poi a 475,5 milioni su 2.241 milioni di impieghi al 31 dicembre 2014; sempre i commissari segnalavano che gli incagli e le sofferenze erano concentrati su alcune posizioni di particolare rilievo, e che i dati non tenevano conto di un&#8217;analisi straordinaria del portafoglio crediti da loro appena avviata.</p>
<p>2.4 Al 31 dicembre 2014, la cassa chiudeva l&#8217;esercizio con una perdita di 87,821 milioni di euro e con un coefficiente CET1 pari al 5.50%. A tale proposito, si ricorda che, secondo il giù  ricordato accordo Basilea 2, CET 1 è l&#8217;acronimo di <i>Common Equity Tier 1</i>: si tratta di un indice, espresso come subito si dirà  da una percentuale, che esprime in sintesi la solidità  di un istituto bancario. Il CET 1 è dato in particolare dal rapporto fra il patrimonio di base di un istituto, detto TIER 1, e le attività  dell&#8217;istituto stesso ponderate per il rischio. A sua volta, il TIER 1 è dato, sempre in sintesi, dalla somma capitale versato, dalle riserve, dagli utili di periodo e da altri elementi positivi minori, da cui in questa sede si può prescindere, diminuita delle azioni proprie, dell&#8217;avviamento, delle immobilizzazioni, delle rettifiche di valore sui crediti, delle perdite precedenti e, anche qui, di altri elementi negativi da cui si può prescindere. Le attività  sono invece l&#8217;insieme degli impieghi dell&#8217;istituto, ovvero il denaro che esso ha prestato, ponderato per il rischio: è evidente che un credito la cui riscossione è meno certa dovrà  essere valutato di meno di un credito che invece sicuramente verrà  riscosso. In linea generale, come si precisa per miglior comprensione, tanto più¹ alto è il CET 1, quanto più¹ solida è la banca: un valore pari all&#8217;8% è il minimo richiesto per una sana gestione in sede europea, ma i valori considerati normali sono superiori al 10%.</p>
<p>2.5 I commissari della procedura hanno presentato il giorno 4 marzo 2015 una prima relazione, in cui hanno esposto i dati appena descritti; ne hanno poi presentato una seconda, il 30 luglio 2015, in cui, a seguito della revisione straordinaria del portafoglio crediti di cui si è detto, hanno evidenziato al 31 marzo 2015 perdite di esercizio per 92,23 milioni di euro, salite al 30 aprile 2015 a 101,14 milioni di euro; sempre al 30 aprile 2015 hanno evidenziato sofferenze per 482,81 milioni su 2,189 milioni di impieghi, concentrati oltretutto su poche posizioni rilevanti; tutto ciù² corrispondeva a un 35% di crediti deteriorati e, come è logico, a un peggioramento del coefficiente CET 1. Gli stessi commissari precisavano che particolarmente critico si presentava un affidamento per quattro milioni di euro alla fondazione azionista di maggioranza, di cui si è detto, che lo aveva usato per ristrutturare la propria sede e non aveva i mezzi finanziari per restituirlo; precisavano ancora che a loro avviso sarebbe stata necessaria una ricapitalizzazione per circa 150 milioni di euro, con ingresso di un socio bancario autorevole, che peraltro, nonostante contatti avviati, non erano stati ancora in grado di reperire.</p>
<p>2.6 Con decreto ministeriale 4 settembre 2015, la procedura di amministrazione straordinaria era prorogata di sei mesi, al dichiarato scopo di reperire la provvista per la necessaria ricapitalizzazione.</p>
<p>2.7 I commissari della procedura, il successivo 3 novembre 2015, chiedevano quindi l&#8217;intervento del Fondo di tutela dei depositi, che com&#8217;è noto è un consorzio obbligatorio fra le banche italiane, costituito allo scopo primario di garantire i depositi dei clienti nel caso in cui una banca possa trovarsi in difficoltà  a rimborsarli; a certe condizioni, il Fondo può anche intervenire a ricapitalizzare una banca in crisi. Nella richiesta di intervento indirizzata al Fondo, i commissari stessi dichiaravano per la cassa da loro amministrata al 30 giugno 2015 un patrimonio netto di 69 milioni di euro e un CET 1 peggiorato al 4,65%.</p>
<p>2.8 La situazione della cassa peggiorava poi ulteriormente, evidenziando al 30 settembre 2015 perdite per 120 milioni di euro, stimate in crescita a 150 milioni per il 31 dicembre 2015 successivo.</p>
<p>2.9 Interveniva quindi, il giorno 11 novembre 2015, una nota della Commissione europea, la quale domandava chiarimenti sull&#8217;operazione. La normativa europea sulle crisi bancarie, e quella nazionale che ne costituisce attuazione, saranno illustrate più¹ avanti; qui è sufficiente ricordare che la richiesta in questione era dovuta alla possibilità  che l&#8217;intervento del Fondo di cui si è detto configurasse un aiuto di Stato, come tale in linea di principio vietato dall&#8217;art. 107 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione Europea &#8211; TFUE; nella comunicazione, infatti, l&#8217;autorità  europea ricordava il cd caso Tercas, in cui aveva appunto ravvisato un aiuto non consentito. Per migliore comprensione, si ricorda che la Banca Tercas S.p.a., giù  Cassa di risparmio della provincia di Teramo, era un piccolo istituto bancario alla cui crisi, sfociata anch&#8217;essa in una procedura di amministrazione straordinaria, si era rimediato mediante un aumento di capitale sottoscritto proprio dal Fondo interbancario tutela dei depositi; a tal proposito la Commissione europea aveva avviato una procedura di infrazione, e ritenuto con successivo provvedimento reso noto il 23 dicembre 2015 che ciù² costituisse un aiuto di Stato, che doveva essere restituito.</p>
<p>2.10 Il 16 novembre 2015, entrava quindi in vigore il ricordato d. lgs. 180/2015, in base al quale sono stati adottati i provvedimenti di cui in epigrafe.</p>
<p>3. Come s&#8217;è detto, tale decreto, attuativo della direttiva europea 2014/59/UE sopra citata, ha introdotto nel nostro ordinamento l&#8217;istituto della risoluzione: sulla genesi e sui contenuti della relativa disciplina è necessario soffermarsi nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione.</p>
<p>3.1 Come è noto, i fatti storici che hanno portato ad emanare la normativa in esame possono essere rintracciati nella cd crisi dei mutui <i>subprime</i>, che ha colpito a partire dal 2006 il sistema bancario e finanziario degli Stati Uniti d&#8217;America, a causa, in sintesi estrema, dell&#8217;ingente aumento di fidi concessi a clientela non in grado di offrire adeguate garanzie di restituzione; a causa dell&#8217;interconnessione dei sistemi finanziari su scala globale, la crisi si è infatti propagata all&#8217;area europea, ed ha reso necessaria una serie di interventi.</p>
<p>3.2 Per dato di comune esperienza, di fronte alla crisi di un istituzione finanziaria, e in particolare di una banca, cui non si possa fare rimedio con i consueti meccanismi di mercato, in particolare con l&#8217;ingresso di nuovi soci, ovvero di nuovi capitali, le possibilità  di intervento sono fondamentalmente due. In primo luogo, è possibile liquidare la banca in crisi, così come si farebbe per una qualunque impresa insolvente; si tratta perà² di una scelta difficile da praticare, perchè potrebbe creare più¹ problemi di quanti non ne vada a risolvere. Infatti, in questo modo viene a mancare la continuità  di funzioni della banca in dissesto, e ciù² causa quasi certamente, soprattutto se si tratta di un ente di grandi dimensioni, un pregiudizio all&#8217;economia in generale. L&#8217;alternativa è quindi l&#8217;intervento del potere pubblico, ovvero dello Stato, direttamente o per mezzo di soggetti che ad esso fanno capo, e che si fanno carico di fornire i capitali necessari a risolvere la crisi.</p>
<p>3.3 In ambito europeo, peraltro, l&#8217;intervento pubblico si scontra con l&#8217;ostacolo testuale rappresentato dall&#8217;art. 107 TFUE, che al comma 1 prevede &#8220;<i>sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza</i>&#8220;. Il sostegno pubblico ad una banca in stato di crisi, all&#8217;evidenza, rientra nel concetto indicato. Va subito precisato che il divieto non è assoluto nè insuperabile, dato che a norma dello stesso art. 107 TFUE possono essere autorizzati gli aiuti &#8220;<i>destinati ad ovviare ai danni arrecati&#038; da &#038; eventi eccezionali</i>&#8220;, ovvero &#8220;<i>a porre rimedio a un grave turbamento dell&#8217;economia di uno Stato membro</i>&#8220;, concetti in cui certamente rientra una crisi bancaria; l&#8217;autorizzazione va perà² accordata tenendo conto degli interessi coinvolti, che non si riducono ad un mero rispetto formale della norma.</p>
<p>3.4 Bisogna infatti tener presente che da un lato l&#8217;aiuto di Stato, come si è detto, può essere necessario a salvare il sistema economico in generale, dall&#8217;altro perà² potrebbe falsare il gioco della concorrenza, dato che gli enti più¹ abili a propiziarselo potrebbero non essere le imprese più¹ efficienti del mercato, e può incentivare il cosiddetto azzardo morale, ovvero la situazione in cui coloro i quali prendono decisioni economiche, come nel caso in esame le banche, nel momento in cui sanno che le conseguenze negative saranno sopportate da altri, sono propensi ad assumersi rischi maggiori di quanto normalmente farebbero. Ciù² è ancora più¹ grave quando si tratta di un intervento di salvataggio economico da parte dello Stato, in quanto i costi relativi si riflettono sul carico fiscale, e pertanto sono sostenuti da tutti i cittadini, anche da coloro i quali nessuna immaginabile responsabilità  potrebbero avere per la crisi in atto.</p>
<p>3.5 A tali considerazioni ne va poi aggiunta una ulteriore: i mercati finanziari dell&#8217;Unione europea sono fortemente integrati e interconnessi, data la presenza su di essi di enti che operano ampiamente oltre i confini nazionali: il dissesto di uno solo di questi enti può quindi comprometterne la stabilità  a danno non di uno solo, ma di diversi Stati membri. Da ciù², la necessità  di affrontare il problema sulla corrispondente scala europea, attraverso procedure armonizzate in sede appunto di Unione.</p>
<p>3.6 In tale contesto, una risposta è stata trovata introducendo un principio che si può chiamare di condivisione, ovvero nella terminologia anglosassone di burden sharing. In sintesi estrema, l&#8217;intervento dello Stato si considera legittimo solo quando rappresenti l&#8217;estrema possibilità , dopo che il sacrificio degli interessi dei soggetti interni alla banca in crisi non è stato sufficiente a risolverla. Ciù² comporta, nel dettaglio, che prima di autorizzare l&#8217;intervento statale devono essere azzerati prima di tutto le partecipazioni degli azionisti, poi i crediti degli obbligazionisti, a cominciare da quelli dei portatori di obbligazioni subordinate, nonchè i crediti dei depositanti, per la parte eccedente una data giacenza massima nei depositi stessi, che presuntivamente si ritiene superiore alle normali esigenze di cassa di un privato o di un&#8217;azienda, e quindi, sempre presuntivamente, denota accettazione di uno specifico rischio di insolvenza dell&#8217;ente depositario. Per indicare nel suo complesso tale meccanismo di condivisione, si utilizza comunemente il termine &#8220;<i>bail in</i>&#8220;, anche se, come si vedrà , nella normativa esso ha un significato più¹ specifico.</p>
<p>3.7 In base a tale principio, sono stati emanati una serie di atti dell&#8217;Unione. Anzitutto la Commissione, con una serie di comunicazioni, ultima fra esse quella del 1 agosto 2013, ha affermato di poter autorizzare un aiuto di Stato ad una banca in crisi a condizione appunto di condivisione dei relativi oneri con azionisti e creditori obbligazionari. Successivamente, con la direttiva 2015/59/UE del Parlamento e del Consiglio si è inteso istituire per tutti gli Stati membri un comune &#8220;<i>quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento</i>&#8220;. E&#8217; in base alla direttiva che è stato emanato il d. lgs. 180/2016, che ha introdotto per quanto qui interessa nel nostro ordinamento l&#8217;istituto della risoluzione, e al quale ci si riferisce in prosieguo, dato che le norme relative sono conformi alla direttiva stessa.</p>
<p>3.8 Secondo il d. lgs. 180/2016, i presupposti per un intervento di risoluzione sono quelli indicati dall&#8217;art. 17 comma 1, e quindi si verificano se una banca è in uno stato di &#8220;<i>dissesto</i>&#8221; o di &#8220;<i>rischio di dissesto</i>&#8221; cui non si può ovviare con strumenti ordinari, in particolare con l&#8217;intervento di privati o con l&#8217;amministrazione straordinaria. A sua volta, il dissesto e il rischio di esso sono integrati in presenza di una o più¹ delle situazioni descritte all&#8217;art. 17 comma 2, ovvero in presenza di irregolarità  amministrative o violazioni di norme &#8220;<i>di gravità  tale che giustificherebbero la revoca dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività </i>&#8220;; di &#8220;<i>perdite patrimoniali di eccezionale gravità , tali da privare la banca dell&#8217;intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio</i>&#8220;, di attività  inferiori alle passività , di impossibilità  di pagare i debiti a scadenza, di elementi oggettivi che rendono probabile il verificarsi di tali situazioni, ovvero infine di necessità  del sostegno finanziario pubblico.</p>
<p>3.9 In presenza di tali presupposti, ai sensi del successivo art. 20, l&#8217;autorità  competente, ovvero la Banca d&#8217;Italia, procede anzitutto alla &#8220;<i>riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dalla banca</i>&#8220;, operazione denominata solitamente &#8220;<i>write down</i>&#8220;, e se ciù² non è sufficiente a rimediare al dissesto, alla risoluzione vera e propria, ovvero alla liquidazione coatta amministrativa; in particolare procede alla risoluzione quando essa è necessaria e proporzionata per conseguire gli obiettivi propri di essa, e la &#8220;<i>liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura</i>&#8220;. Gli obiettivi della risoluzione sono poi dettagliati nel successivo art. 21, e consistono nella &#8220;<i>continuità  delle funzioni essenziali</i>&#8221; del sistema bancario, nella &#8220;<i>stabilità  finanziaria</i>&#8220;, nel &#8220;<i>contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche</i>&#8221; e &#8220;<i>tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonchè dei fondi e delle altre attività  della clientela</i>&#8220;, ovvero nella protezione degli interessi di cui si è detto sopra.</p>
<p>3.10 La risoluzione avviene poi nel rispetto dei principi dell&#8217;art. 22, fra i quali rilevano nel caso presente quello stabilito dalla lettere da a) a d): in sintesi, le perdite &#8220;<i>sono subite dagli azionisti e dai creditori</i>&#8220;, nell&#8217;ordine derivante dalla loro posizione concorsuale; &#8220;<i>nessun azionista e creditore subisce perdite maggiori di quelle che subirebbe se l&#8217;ente sottoposto a risoluzione fosse liquidato</i>&#8221; secondo una procedura concorsuale, mentre &#8220;<i>i depositi protetti non subiscono perdite</i>&#8220;.</p>
<p>3.11 In concreto, la risoluzione della banca avviene, ai sensi dell&#8217;art. 20, secondo quanto previsto dal successivo capo III: in sintesi estrema, la Banca d&#8217;Italia, quale autorità  competente, deve provvedere, ai sensi dell&#8217;art. 32, a predisporre un programma, in cui dettaglia le misure da prendere, che sono quelle previste dall&#8217;art. 39, ovvero da un lato la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo, ad un ente ponte ovvero ad una società  veicolo per la loro gestione, dall&#8217;altro lato ilÂ <i>bail in</i> propriamente detto, previsto dagli artt. 48 e ss. In altre parole, la risoluzione comporta, in termini economici, che i cespiti della banca in crisi che mantengono un valore vengano ceduti ad un terzo, se necessario per tramite di un ente ponte, che ne rimane titolare in via temporanea, salvando il relativo valore, e che i cespiti deteriorati vengano eliminati dal bilancio mediante, a loro volta, cessione ad una società  veicolo, talora denominata &#8220;<i>bad bank</i>&#8220;, che ne realizza in tempi compatibili l&#8217;eventuale valore residuo in modo da non ostacolare il recupero delle parti sane dell&#8217;impresa; in tale contesto può o non può inserirsi ilÂ <i>bail in</i>vero e proprio, ovvero il taglio del valore nominale delle passività  non escluse dalla legge, e quindi il taglio dei depositi per la parte eccedente l&#8217;ammontare coperto dal fondo di garanzia.</p>
<p>3.12 A tutte queste misure, come si ricava ad un&#8217;attenta lettura delle norme, e in particolare dell&#8217;art. 27, se ne accompagna un&#8217;altra, ovvero ilÂ <i>write down</i>, che ai sensi della lettera b) dell&#8217;articolo citato &#8220;in combinazione con un&#8217;azione di risoluzione, quando il programma di risoluzione &#038; prevede misure che comportano per azionisti e creditori la riduzione di valore dei loro diritti o la conversione in capitale&#8221;. IlÂ <i>write down</i> quindi può essere applicato in due modi, o come misura autonoma, o come parte di un programma di risoluzione, e si vedrà  che è quanto avvenuto nella specie.</p>
<p>4. Tutto ciù² chiarito, si può proseguire nell&#8217;illustrare il fatti: con il provvedimento del 21 novembre 2015, approvato dal MEF il successivo 22 novembre 2015, la Banca d&#8217;Italia ha infatti disposto la risoluzione della cassa controinteressata appellata, ai sensi dell&#8217;art. 32 del d. lgs. 180/2016, ed ha disposto le misure che seguono: in primo luogo, ha disposto la riduzione integrale del valore delle riserve e delle azioni; in secondo luogo, ha disposto l&#8217;azzeramento del valore nominale degli &#8220;elementi di classe 2 computabili nei fondi propri&#8221;, ovvero in sintesi di parte delle obbligazioni subordinate; ha disposto poi la cessione dei crediti in sofferenza ad una apposita società  veicolo, la permanenza delle residue obbligazioni subordinate nel patrimonio della banca originaria in liquidazione e la cessione dell&#8217;azienda, così risanata dalle passività , ad un ente ponte, incaricato di cederla successivamente sul mercato; ha finanziato infine la ricapitalizzazione della banca con l&#8217;intervento del Fondo di risoluzione, un fondo di scopo istituito con l&#8217;art. 78 del d. lgs. 180/2016 e finanziato con i contributi obbligatori dall&#8217;articolo stesso previsti a carico delle banche operanti nel nostro Paese.</p>
<p>5. La Commissione europea, con atto del 22 novembre 2015, ha giudicato il programma compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato come sopra ricostruita.</p>
<p>6. L&#8217;ente ponte di cui si è detto è stato istituito con il decreto legge non convertito 22 novembre 2015 n.183, i cui effetti sono stati comunque stati fatti salvi dal comma 854 della l. 28 dicembre 2015 n.208, e si identifica con la società  per azioni denominata &#8220;Nuova cassa&#8221;, a sua volta controinteressata appellata in questo processo. Per completezza, si ricorda quanto è notorio, ovvero che il 10 maggio 2017 la nuova cassa ha cessato le proprie funzioni di &#8220;ente ponte&#8221;, poichè è stata ceduta ad altro gruppo bancario nazionale, nel cui ambito oggi prosegue la propria attività  (doc. 44 Banca d&#8217;Italia, atto relativo).</p>
<p>7. Tutto ciù² posto, i ricorrenti appellanti, i quali sono in parte sottoscrittori di obbligazioni subordinate azzerate come sopra si è detto, in parte sottoscrittori di obbligazioni subordinate rimaste nel patrimonio della banca in liquidazione (fatti pacifici in causa), hanno impugnato tutti gli atti indicati in epigrafe, con i quali l&#8217;operazione è stata eseguita, in quanto pregiudizievoli del loro interesse economico.</p>
<p>8. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo invece, in sintesi, che l&#8217;operazione fosse stata legittimamente attuata.</p>
<p>9. Gli originari ricorrenti impugnano tale sentenza, con appello che contiene i seguenti quattro motivi:</p>
<p>&#8211; con il primo di essi, deducono violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 32 comma 1 lettera b) n. 2 e 28 comma 3, nonchè 106 del d. lgs. 180/2016. Premettono in fatto che, a loro avviso, l&#8217;azzeramento di valore delle azioni e, per quanto di loro interesse, delle obbligazioni subordinate costituirebbe un bail in propriamente detto, previsto come tale dall&#8217;art. 39 del decreto, rilevano che ai sensi dell&#8217;art. 106 del decreto stesso tale disposizione non si sarebbe potuta applicare se non dal 1 gennaio 2016; sostengono quindi che con l&#8217;operazione la Banca d&#8217;Italia avrebbe compiuto unÂ <i>bail in</i> all&#8217;epoca non consentito; escludono in particolare che la riduzione di valore di cui all&#8217;art. 28 del decreto, ove adottata nell&#8217;ambito di una procedura di risoluzione, sia adottabile in via autonoma, e quindi al di fuori delÂ <i>bail in</i> in questione. Sostengono infine che tale motivo non sarebbe stato esaminato in I grado;</p>
<p>&#8211; con il secondo motivo, deducono violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 32 comma 2 e 27 comma 1 lettera b) del d. lgs. 180/2016, anche in rapporto agli artt. 42 e 47 della Costituzione. Sostengono in particolare che il provvedimento del MEF, di approvazione del programma di risoluzione, sarebbe illegittimo per esser stato adottato in un solo giorno, ovvero il giorno successivo all&#8217;emanazione del provvedimento di risoluzione: a loro avviso, in tal modo si sarebbero omesse tanto l&#8217;istruttoria quanto la necessaria valutazione. Sostengono infine che anche tale motivo non sarebbe stato esaminato in I grado;</p>
<p>&#8211; con il terzo motivo, deducono violazione dell&#8217;art. 17 del d. lgs. 180/2016, sostenendo che i presupposti per disporre la risoluzione della banca non vi sarebbero stati. Sotto il profilo del rispetto dell&#8217;art. 17 comma 1 lettera a), ovvero dell&#8217;esistenza di un dissesto o del rischio che esso si verificasse, sostengono che le ispezioni disposte sino al 2014 avrebbero esposto un valore di CET 1 del tutto prudenziale, che il provvedimento di amministrazione straordinaria sarebbe stato disposto per irregolarità  amministrative e non per dissesto economico, e che lo stato relativo si sarebbe verificato solo per una serie di svalutazioni di cespiti disposte dalla Banca d&#8217;Italia &#8220;del tutto irrispettosa dei rigidi parametri di equità , prudenza e realtà &#8221; di cui al decreto (appello, p. 19 sesto rigo dal basso). Sostengono in particolare che prova di ciù² sarebbe la sentenza del Tribunale di Chieti 19 luglio 2016 (prodotta in I grado come doc. 11 ricorrenti il giorno 11 settembre 2016), secondo la quale alla data di avvio della risoluzione la banca non sarebbe stata nè in dissesto nè in pericolo di dissesto. Sotto il profilo del rispetto dell&#8217;art. 17 comma 1 lettera b), sostengono ancora che alla risoluzione, contrariamente a quanto richiede la norma, vi sarebbero state valide alternative, rappresentate anzitutto da un possibile intervento della Fondazione azionista di maggioranza, da una vendita a prezzi di mercato dei crediti a sofferenza, da una conversione del commissariamento in essere in commissariamento per deficit patrimoniale e da un non meglio precisato intervento dello Stato, che a loro dire non sarebbe stato qualificato aiuto (appello, pp. 25-26);</p>
<p>&#8211; con il quarto motivo, deducono propriamente violazione dell&#8217;art. 22 comma 1 lettera c) del decreto 180/2016, nel senso che a loro avviso con la risoluzione i creditori avrebbero subito perdite superiori a quelle che si sarebbero verificate in caso di liquidazione. Sostengono che la valutazione delle attività  e passività  della banca compiuta ai sensi degli artt. 24 e ss. del decreto per disporre poi l&#8217;azzeramento delle azioni e delle obbligazioni sarebbe stata compiuta nell&#8217;ipotesi di immediata cessione a <i>stock</i> di tutte le sofferenze, e che ciù² avrebbe comportato svalutazioni ingenti dei crediti; di contro, nel caso di liquidazione coatta amministrativa si sarebbe recuperato un valore maggiore, &#8220;sebbene in un lasso di tempo più¹ lungo&#8221; (appello, p. 28 dodicesimo rigo);</p>
<p>Inoltre, chiedono al Giudice di sollevare questione di legittimità  costituzionale per violazione degli artt. 24, 76, 111 e 113 della Costituzione dell&#8217;art. 95 comma 2 del d. lgs. 180/2016, nella parte in cui non consente al Giudice amministrativo adito di nominare un verificatore ovvero un consulente tecnico.</p>
<p>10. Hanno resistito il Ministero, con atto 19 marzo 2017 e memoria 13 novembre 2018; l&#8217;ente ponte nuova banca, con atto 13 giugno 2017 e memoria 13 novembre 2018 e la Banca d&#8217;Italia, con atto 11 ottobre e memoria 13 novembre 2018, in cui chiedono che l&#8217;appello sia respinto. In particolare, l&#8217;amministrazione statale, con la memoria 13 novembre 2018, dichiaratamente redatta come memoria unica in più¹ giudizi sulla stessa tematica, fra cui appunto il presente, si sofferma sulla legittimità  costituzionale della normativa in tema di risoluzione; la nuova banca, con la propria memoria 13 novembre 2018, eccepisce l&#8217;improcedibilità  dell&#8217;appello per carenza di interesse, in dipendenza dal valore ormai nullo dei titoli dei ricorrenti appellanti; la Banca d&#8217;Italia ribadisce, con la propria memoria 13 novembre 2018, la differenza fra ilÂ <i>write down</i> e ilÂ <i>bail in</i> propriamente detto.</p>
<p>11. Con replica del giorno 16 novembre 2018, per parte loro, i ricorrenti appellanti hanno ribadito le loro asserite ragioni.</p>
<p>12. Alla pubblica udienza del giorno 29 novembre 2018, infine, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.</p>
<p>13. L&#8217;appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito esposte.</p>
<p>14. Preliminarmente, risulta infondata l&#8217;eccezione preliminare di inammissibilità  dell&#8217;appello stesso, proposta dalla Banca d&#8217;Italia nei termini appena spiegati: è evidente che l&#8217;azzeramento del valore dei titoli detenuti dai ricorrenti appellanti è una conseguenza dei provvedimenti impugnati, che verrebbe meno se essi venissero giudicati illegittimi ed annullati: da ciù² deriva con evidenza l&#8217;interesse alla relativa decisione.</p>
<p>15. L&#8217;appello è perà² infondato nel merito</p>
<p>15.1 Di esso, è infondato anzitutto il primo motivo, centrato sulla presunta applicazione di una disciplina non ancora entrata in vigore, ovvero quella delÂ <i>bail in</i> senso stretto di cui all&#8217;art. 39 del d. lgs. 180/2016. A semplice lettura della normativa sopra illustrata, risulta infatti corretta l&#8217;interpretazione sostenuta, come si è detto, anche nelle difese della Banca d&#8217;Italia, per cui ilÂ <i>bail in</i> propriamente detto e ilÂ <i>write down</i> sono istituti diversi: il primo, non applicato alla fattispecie concreta, e all&#8217;epoca dei fatti nemmeno applicabile, coinvolge di regola tutte le passività  per cui non sia stabilita un&#8217;esenzione, e in particolare i depositi non garantiti; il secondo, che invece è stato applicato, riguarda soltanto le azioni e le obbligazioni, ovvero i titoli di partecipazione e di debito. La tesi dei ricorrenti appellanti, per cui ilÂ <i>write down</i> non potrebbe ricevere autonomo rilievo nell&#8217;ambito della procedura di risoluzione finisce invece per provare troppo, perchè avrebbe comportato, stante la differita applicabilità  del bail in prevista dall&#8217;art. 106 del decreto, la pratica inutilità  della procedura di risoluzione stessa, la quale sarebbe stata nell&#8217;immediato priva di qualsiasi concreto strumento per risanare la banca in dissesto riducendone il passivo. In questi termini, quindi, non si comprenderebbe la ragione per cui l&#8217;entrata in vigore delle due normative, appunto quella della risoluzione e quella del bail in propriamente detto, sarebbe stata disgiunta.</p>
<p>15.2 Infondato è anche il secondo motivo di appello, che ritiene sintomo di illegittimità  del decreto del MEF di approvazione del provvedimento di risoluzione adottato dalla Banca d&#8217;Italia la circostanza per cui esso è stato adottato nel giorno successivo, il che sarebbe, secondo i ricorrenti appellanti, di per sì© espressione di istruttoria inesatta e incompleta. In linea generale, si risponde anzitutto che organi della pubblica amministrazione investiti di particolare competenza in una materia &#8211; come è il caso del MEF, che all&#8217;evidenza dispone nel proprio organico di esperti al massimo livello nella materia &#8211; ben possono validamente adottare le relative decisioni anche in tempi molto brevi, trattandosi in sintesi del loro compito specifico: per il principio, ancorchè applicato ad una fattispecie diversa, si vedano per tutte C.d.S. sez. IV 27 settembre 2017 n.4517 e 18 giugno 2009 n.3991. Nel caso di specie poi, come si desume dalla semplice esposizione dei fatti, la situazione della cassa presentava profili di criticità  immediatamente percepibili, tali quindi da non richiedere lunga indagine.</p>
<p>15.3 L&#8217;affermazione di cui sopra non è smentita nemmeno per effetto degli argomenti contenuti nel terzo e nel quarto motivo di ricorso, che vanno affrontati congiuntamente, in quanto richiedono considerazioni comuni, e risultano entrambi infondati. Va in proposito condivisa l&#8217;affermazione della sentenza di I grado (pp. 11 e 12), per cui nella fattispecie la Banca d&#8217;Italia è titolare di poteri discrezionali, che per la loro natura, secondo un principio giurisprudenziale del tutto pacifico, sono sindacabili nella presente sede nei soli casi in cui abbiano condotto ad esiti abnormi ovvero manifestamente illogici. In questa sede, si deve perà² notare che di quest&#8217;affermazione è vero anche il reciproco, nel senso che la critica all&#8217;esercizio di tali poteri contenuta nel ricorso giurisdizionale si potrà  senz&#8217;altro giudicare infondata, ove sia condotta a partire da argomenti che si palesino essi stessi come manifestamente illogici. E&#8217; quanto avvenuto nel caso di specie, con riguardo sia al terzo sia al quarto motivo di appello.</p>
<p>15.4 Con riferimento al terzo motivo, centrato sulla presunta mancanza dei presupposti per decretare la risoluzione, si deve anzitutto rilevare che in proposito la ricostruzione dei fatti offerta dai ricorrenti appellanti è per lo meno parziale. Essa trascura infatti almeno due dati di rilievo. In primo luogo, omette che subito dopo l&#8217;ispezione condotta nel 2014, ovvero in occasione della chiusura del bilancio di quell&#8217;anno, il valore del CET 1 era sceso, come si è detto, a valori tutt&#8217;altro che prudenziali, senza che, per ragioni strettamente temporali, ciù² potesse farsi risalire all&#8217;operato dell&#8217;amministrazione straordinaria, che secondo i ricorrenti appellanti, in sostanza, avrebbe aggravato la situazione al di là  dei fatti con svalutazioni eccessive. In realtà , si era invece in presenza di una situazione critica, tale da rendere del tutto logica e plausibile la valutazione di sussistenza di un dissesto. L&#8217;esposizione dei ricorrenti appellanti trascura poi, quanto alla possibilità  di risolvere altrimenti la crisi, che della presunta disponibilità  di soggetti esterni ad apportare il capitale necessario non è stata data prova alcuna, tenendo conto che non sarebbe certo bastato un generico interessamento. Non è poi spiegato in alcun modo come un finanziamento pubblico, di cui non si indica la possibile provenienza, avrebbe potuto superare l&#8217;ostacolo rappresentato dalla normativa sugli aiuti di Stato.</p>
<p>15.5 Il punto di maggiore importanza perà² è un altro: a dire dei ricorrenti appellanti, l&#8217;illogicità  delle decisioni della Banca d&#8217;Italia deriverebbe dal confronto con quanto deciso dal Tribunale di Chieti con la citata sentenza 19 luglio 2016, la quale ebbe a dichiarare lo stato di insolvenza della cassa ai fini della liquidazione coatta amministrativa e nel far ciù², secondo la prospettazione di parte, avrebbe escluso che l&#8217;insolvenza stessa sussistesse al momento in cui fu disposta la risoluzione. Da ciù² deriverebbe, sempre secondo l&#8217;ordine di idee seguito, che essa sarebbe stata disposta senza che ne esistessero i presupposti. La tesi è perà² smentita in base al semplice rilievo per cui tale sentenza (doc. 11 in I grado ricorrenti appellanti) non contiene le affermazioni sopra riportate. In essa si legge infatti che &#8220;nessuna&#8221; delle condizioni, puntualmente indicate, richieste per procedere alla risoluzione &#8220;è riconducibile allo stato di insolvenza, quale concetto giuridico desumibile dalla legge fallimentare e posto alla base della procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa&#8221; (p. 7), tanto che &#8220;per attivare procedure di gestione della crisi è necessaria e sufficiente una condizione meno grave dello stato di insolvenza&#8221; (p.8). Si deve allora concludere che la sentenza in esame ha svolto una valutazione eterogenea rispetto a quella contenuta nei provvedimenti impugnati, sì che l&#8217;illogicità  sta non in questi ultimi, ma, al contrario, proprio nella tesi di parte che valuta questi con il parametro di quella.</p>
<p>15.6 Identiche considerazioni vanno svolte con riferimento al quarto motivo di appello, centrato sulla presunta illogicità  della svalutazione delle poste attive della cassa. Anche in questo caso, la tesi di parte muove da un presupposto che è esso stesso illogico, in questo caso secondo i criteri di comune esperienza della materia contabile, ovvero dall&#8217;affermazione giù  ricordata per cui nel caso di liquidazione coatta amministrativa si sarebbe recuperato un valore maggiore, &#8220;sebbene in un lasso di tempo più¹ lungo&#8221; (appello, p. 28 dodicesimo rigo, cit.). E&#8217; infatti ben noto che il valore di un credito dipende non soltanto dalla somma in valore assoluto che si può ricavare dal suo realizzo, ma anche dal momento in cui questa somma può essere incassata: in termini semplici, e ciù² si può esprimere matematicamente con le formule di attualizzazione dei valori, non è evidentemente la stessa cosa incassare cento alla data di oggi ovvero incassare lo stesso ammontare, ma fra alcuni mesi, od anni. Il confronto svolto dai ricorrenti appellanti, quindi, anche in questo caso è fatto fra entità  non omogenee, e non consente di individuare alcuna illogicità  valutabile nei provvedimenti impugnati.</p>
<p>15.7 Per conseguenza, la richiesta di sollevare la questione di legittimità  costituzionale della norma dell&#8217;art. 95 comma 2 del d. lgs. 180/2016, nella parte in cui non consente al Giudice amministrativo adito di nominare un verificatore ovvero un consulente tecnico va respinta per difetto di rilevanza: non essendovi necessità  di istruttoria alcuna ai fini del decidere, è una norma di cui non si deve fare applicazione in questo giudizio.</p>
<p>16. La novità  delle questioni affrontate, relative ad una disciplina legislativa di recente introduzione, e la loro complessità  sono giusto motivo per compensare le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe indicato (ricorso n.2795/2017 R.G.), lo respinge.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
</p>
<p>Sergio Santoro, Presidente</p>
<p>Silvestro Maria Russo, Consigliere</p>
<p>Vincenzo Lopilato, Consigliere</p>
<p>Oreste Mario Caputo, Consigliere</p>
<p>Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-1-2019-n-551/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2019 n.551</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche&#8217; a favore degli investitori in banche in liquidazione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/disposizioni-urgenti-in-materia-di-procedure-esecutive-e-concorsuali-nonche-a-favore-degli-investitori-in-banche-in-liquidazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Note</p>
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<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href=""></a></p>
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		<title>Sulla tutela del risparmiatore nel suo rapporto con l’autorità di vigilanza</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-tutela-del-risparmiatore-nel-suo-rapporto-con-lautorita-di-vigilanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 18:39:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-tutela-del-risparmiatore-nel-suo-rapporto-con-lautorita-di-vigilanza/">Sulla tutela del risparmiatore nel suo rapporto con l’autorità di vigilanza</a></p>
<p>Sommario: 1. La norma costituzionale posta a tutela del risparmio e dell’affidamento del risparmiatore. – 1.1. Breve storia dell’art. 47 Cost. &#8211; 1.2. Il significato del dovere costituzionale di incoraggiamento al risparmio: la rilevanza giuridica dell’affidamento del risparmiatore. &#8211; 1.3. L’art. 47 Cost. come fonte dell’affidamento del risparmiatore. &#8211; 1.4.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-tutela-del-risparmiatore-nel-suo-rapporto-con-lautorita-di-vigilanza/">Sulla tutela del risparmiatore nel suo rapporto con l’autorità di vigilanza</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<div style="text-align: justify;">Sommario: 1. La norma costituzionale posta a tutela del risparmio e dell’affidamento del risparmiatore. – 1.1. Breve storia dell’art. 47 Cost. &#8211; 1.2. Il significato del dovere costituzionale di incoraggiamento al risparmio: la rilevanza giuridica dell’affidamento del risparmiatore. &#8211; 1.3. L’art. 47 Cost. come fonte dell’affidamento del risparmiatore. &#8211; 1.4. Affidamento come aspettativa di un comportamento <em>secundum jus</em>: necessità di un procedimento di specificazione. &#8211; 2. Breve disamina della giurisprudenza in tema di responsabilità delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari: Premessa. &#8211; 2.1. Il <em>leading case</em> in materia: il caso Cultrera. &#8211; 2.2. La giurisprudenza successiva al caso Cultrera. &#8211; 2.3. Le questioni di giurisdizione in ordine alle controversie tra risparmiatore e Autorità di vigilanza: cenni. &#8211; 3. Definizione del sistema di responsabilità delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari. &#8211; 3.1. L’inconsistenza della categoria di conio giurisprudenziale del diritto all’integrità del patrimonio del risparmiatore. &#8211; 3.2. Il pregiudizio subito dal risparmiatore afferisce al c.d. danno meramente patrimoniale. &#8211; 3.3. Il problema della risarcibilità del danno meramente patrimoniale: l’art. 2043 c.c. contiene una norma generale e non una clausola generale. Conseguente irriducibilità della fattispecie di danno subita dal risparmiatore alla categoria dell’illecito aquiliano e sua sussunzione entro lo schema della responsabilità contrattuale. &#8211; 3.4. Sulla entità del danno risarcibile. &#8211; 4. Riforma del risparmio e sopravvenuta disciplina positiva della responsabilità delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari. &#8211; 4.1. Indeterminatezza delle categorie dogmatiche di riferimento, limiti e questioni: il diverso titolo della responsabilità dell’Autorità di vigilanza e del suo dipendente, autore materiale della condotta dannosa. &#8211; 4.2. Indeterminatezza delle categorie dogmatiche di riferimento, limiti e questioni: il contenuto della nozione di “colpa grave” dell’Autorità di vigilanza e sua conformità alla Costituzione ed al diritto dell’Unione europea. – Conclusioni.</p>
<p><strong>1.</strong> <strong>La norma costituzionale posta a tutela del risparmio e dell’affidamento del risparmiatore</strong></p>
<p><strong>1.1.</strong>  <strong>Breve storia dell’art. 47 Cost.</strong><br />
Come è noto, l’art. 47 della nostra Costituzione, specificamente dedicato al tema del risparmio, recita: “<em>La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l&#8217;esercizio del credito. Favorisce l&#8217;accesso del risparmio popolare alla proprietà dell&#8217;abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese</em>”.<br />
La concisione della formula, soprattutto quella di cui al primo comma, ha costituito la causa delle difficoltà esegetiche incontrate dalla dottrina (Merusi F., <em>Sub art. 47</em>, in G. Branca (a cura di), <em>Commentario alla Costituzione</em>, III, 1980, Bologna – Roma, 153 ss.; Puccini G., <em>L’autonomia della Banca d’Italia. Profili costituzionali</em>, 1979, Milano, 100).<br />
In generale, l’indeterminatezza delle espressioni utilizzate dal Costituente ha indotto i commentatori ad attenuare la portata precettiva della norma, restringendone il campo d’azione alla politica monetaria e alla tutela del valore della moneta, demandando per il resto la definizione di ogni possibile, ulteriore contenuto alla discrezionalità del legislatore ordinario (Emblematica in tal senso la famosa impostazione di Merusi F., <em>op. cit</em>., 154 ss., il quale individuava l’oggetto della tutela offerta dall’art. 47 Cost. nel “binomio” risparmio – credito, assunti dalla norma “<em>quali termini di una relazione espressiva di uno dei momenti – o meglio del momento centrale – della liquidità monetaria</em>”).<br />
Invero il testo dell’articolo in esame fu, in sede di Assemblea costituente, il risultato di un tormentato dibattito. Se ne ha la prova rievocando la discussione sull’emendamento a quello che nel progetto della Costituzione era l’art. 44 (successivamente divenuto art. 47), svolta dall’On. Zerbi ed incentrata sulla opportunità di esprimere, con questo articolo, “<em>il lamento di milioni e milioni di piccoli risparmiatori, la tragedia – dirò senza iperbole – di tutta la nostra generazione di piccoli risparmiatori, che negli ultimi trenta anni o poco più, ha veduto il potere di acquisto della lira ridotto ad un centoquarantesimo della lira del 1913 o ad un trentacinquesimo della lira che correva nella pausa fra la prima e la seconda guerra mondiale</em>”<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup><sup>[1]</sup></sup></a>; la stessa preoccupazione per le sorti del piccolo risparmio emerse dall’emendamento dell’On. Salerno che voleva tutelato “<em>il risparmio che trae origine dal lavoro</em>”<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup><sup>[2]</sup></sup></a>, così come dall’emendamento dell’On. Barbareschi che voleva impegnare la Repubblica a “<em>favorire</em>”<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup><sup>[3]</sup></sup></a> oltre che tutelare il risparmio, e dell’On. Mazza, che intendeva evocare e proteggere “<em>le piccole e medie aziende</em>”<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup><sup>[4]</sup></sup></a>.<br />
La soluzione poi approvata dall’Assemblea, di “incoraggiamento” e “tutela” del risparmio “in tutte le sue forme”, si deve in effetti all’equilibrio dell’On. Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione, il quale intese respingere l’emendamento Zerbi, laddove mirava ad incanalare il risparmio popolare verso l’investimento reale, specificamente nelle forme della proprietà dell’abitazione, della proprietà diretta coltivatrice e dell’investimento nei grandi complessi azionari del Paese; respinse altresì l’emendamento Nobile perché favoriva il piccolo risparmiatore trascurando gli altri; l’emendamento Salerno perché pretendeva di realizzare una impossibile selezione del risparmio tutelabile, l’emendamento dell’On. Mazza, perché anche le grandi imprese meritavano la considerazione dello Stato<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup><sup>[5]</sup></sup></a>. Fu in tal modo chiarito, dallo stesso On. Zerbi, che al secondo comma doveva essere riconosciuto solo un valore esemplificativo delle possibili forme di investimento e che, soprattutto, il testo normativo era connotato da un’affermazione finalistica, la quale avrebbe lasciato al legislatore il compito di trovare le forme più adatte di tutela<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup><sup>[6]</sup></sup></a>.<br />
Con ciò non si vuole ovviamente dire che la valenza sociale del risparmio sia stata obliterata in sede di approvazione della versione definitiva dell’art. 47, ma solo che il risparmio, liberato dalle vischiosità di riferimenti testuali troppo diretti alla sua necessaria matrice popolare ovvero alle modalità con cui deve esplicarsi, ha guadagnato il diritto ad un’espressa tutela “in tutte le sue forme”, acquisendo così una più ampia valenza concettuale e giuridica<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup><sup>[7]</sup></sup></a>.<br />
<a name="_Toc162326339"></a><br />
<strong>1.2. Il significato del dovere costituzionale di incoraggiamento al risparmio: la rilevanza giuridica dell’affidamento del risparmiatore</strong><br />
Se da un lato il testo uscito dai lavori dell’Assemblea, per l’ampiezza della sua formulazione e dei concetti con essa richiamati, ha poi dato vita alle difficoltà esegetiche cui sopra si faceva riferimento, dall’altro lato ha consentito di attribuire alla norma un’ampia attitudine protettiva, che non sarebbe mai stata possibile mediante disposizioni di dettaglio od elencazioni suscettibili di essere interpretate come tassative.<br />
Invero, l’espressa specificazione dell’incoraggiamento e della tutela del risparmio “in tutte le sue forme” consente la massima estensione, oggettiva e soggettiva, dell’ambito di applicazione della norma, dato che la riconosciuta valenza “finalistica” della medesima, lungi dal liberare l’ordinamento dall’obbligo di perseguire effettivamente il risultato di tutela, ha il solo significato di riconoscere al legislatore discrezionalità politica circa i modi e i mezzi per realizzare tale risultato.<br />
Siffatta affermazione, imposta dalla necessità di attribuire un valore giuridico e non solo etico o politico alla norma costituzionale, deve integrarsi con un’attenta interpretazione letterale dell’art. 47. Essa induce infatti a ritenere, per i motivi qui di seguito esposti, che i Costituenti abbiano approvato il testo finale della norma, avendo ben presente l’esigenza di garantire non solo la tutela oggettiva del risparmio, ma anche la tutela soggettiva del risparmiatore.<br />
Si consideri al riguardo che il verbo “incoraggiare” contenuto nel primo comma dell’art. 47 rappresenta un <em>unicum</em>, dal momento che non ritorna in nessun’altra disposizione costituzionale.<br />
La circostanza potrebbe persino essere casuale, se non fosse che tale verbo è stato oggetto, durante i lavori preparatori, di un emendamento poi ritirato dell’On. Colitto e dell’emendamento definitivamente approvato dell’On. Zerbi. Non sembra che il Presidente della Commissione per la Costituzione On. Ruini abbia dato molto peso a questa espressione, ritenendola un pleonasmo, all’interno del più ampio concetto di “tutela”; e del resto quest’opinione era assai coerente col pensiero dell’On. Ruini, per il quale anche una norma <em>ad hoc </em>che in sede costituzionale si preoccupasse del risparmio era forse pleonastica.<br />
Questa chiave interpretativa, sebbene certamente legittima, non sembra però diminuire l’utilità e l’importanza di una domanda di fondo: perché questo isolato verbo “incoraggiare”, quando la Costituzione, alludendo all’azione positiva di sostegno demandata allo Stato nei confronti di una determinata attività, fa sempre uso di verbi come “favorire”, “promuovere”, “riconoscere”?<br />
A giudizio di chi scrive, la risposta risiede nel fatto che il verbo “incoraggiare” è stato scelto dai Costituenti in quanto reca in sé un significato ulteriore rispetto alle voci verbali più ricorrenti. Rispetto a queste ultime esiste una coincidenza solo parziale, una sinonimia limitata, che si evidenzia leggendo il testo nel senso che la Repubblica ha inteso “incoraggiare” il risparmio. E’ chiaro che in questo caso, il disposto costituzionale avrebbe potuto utilizzare il verbo “favorire” o “promuovere” e il significato sarebbe stato sostanzialmente il medesimo.<br />
Ma il verbo in questione (e non i suoi sinonimi apparenti altrove utilizzati dalla Costituzione) si presta anche ad un altro uso grammaticale: si può intendere che la Repubblica “incoraggia” <em>il </em>risparmio, ma si può intendere anche che la Repubblica “incoraggia” <em>al </em>risparmio. Questo secondo uso del verbo racchiude un significato ben diverso: oggetto dell’azione non è più un’attività, ma un <em>soggetto</em>, il quale soggetto, dall’azione implicata dal verbo, viene incentivato ad un’attività.<br />
Non solo. In questo caso, l’uso del verbo presuppone un’attività per il cui compimento da parte di un soggetto è necessaria un’azione pubblica volta a rimuovere un ostacolo, uno stato di difficoltà, forse perfino uno stato di esitazione, il quale ultimo sembra in effetti evocato dalla voce verbale, dotata di un significato rilevante in senso psicologico oltre che giuridico.<br />
Ebbene, è dunque da ritenere che col sintagma “<em>La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme</em>” i Costituenti abbiano inteso vincolare il futuro ordinamento repubblicano a rimuovere gli ostacoli che storicamente allora si frapponevano ad una libera e redditizia esplicazione del risparmio da parte di quell’ampia classe di piccoli risparmiatori che rappresentavano il tessuto sociale del tempo, schiacciati dalla impreparazione, dalla pochezza dei mezzi a loro disposizione e dalla svalutazione monetaria: “<em>La scarsa competenza del singolo risparmiatore popolare a valutare serenamente i rischi tecnici ed economici connessi all’investimento azionario, ha costituito finora remora grave a che il risparmio popolare accedesse a questa forma di impiego, capace di garantire a sufficienza contro le male conseguenze delle svalutazioni monetarie. Ma è soprattutto la limitata dimensione dei singoli risparmi personali o familiari la quale, in linea di fatto, non suole consentire all’operaio, all’artigiano, al pensionato, e neppure al modesto impiegato od al piccolo professionista, di assortire un pacchetto azionario costituito da impieghi opportunamente ripartiti fra vari settori produttivi, in guisa da farne un dividendo medio sufficientemente remunerativo e non troppo variabile e da salvaguardare al tempo stesso nel suo insieme il capitale economico investito, pur frammezzo alle alterne vicende di prosperità e di crisi che caratterizzano la gestione di molte imprese e che più o meno mediatamente si ripercuotono sui dividendi e sui corsi dei titoli azionari</em>”<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup><sup>[8]</sup></sup></a>.<br />
Queste ragioni di tutela, così lucidamente rappresentate, sinteticamente rese dall’uso di un verbo polisenso come “incoraggiare”, costituiscono chiara espressione della volontà di affrancare il risparmiatore dalla <em>debolezza</em> storica, culturale, sociale ed economica in cui egli versava all’alba dell’ordinamento repubblicano.<br />
L’analisi dell’art. 47 Cost. incentrata tanto sul dato letterale, quanto sui lavori preparatori sembra dunque testimoniare la piena coscienza dei Costituenti circa lo stato del risparmiatore alla fine degli anni quaranta del secolo scorso.<br />
Si tratta ovviamente di un concetto fortemente caratterizzato dalle contingenze storiche del periodo, e quindi dominato da quella che allora costituiva la più pressante minaccia contro la stabilità della moneta e del risparmio, ossia la svalutazione monetaria.<br />
Ma questo predicato di debolezza, oggi non più percepibile negli stessi termini di settant’anni fa, dati i mutamenti storici, sociali ed economici nel frattempo intervenuti, non è tuttavia venuto meno; cristallizzato entro l’azione di incoraggiamento del risparmio affidata allo Stato, esso si ripresenta con un nuovo significato, che unisce alle ragioni storiche di tutela, quelle che derivano dalle più recenti acquisizioni dell’approccio comportamentale dell’economia e della finanza.<br />
In un’ottica di interpretazione evolutiva, legittimata dal riconoscimento alla Costituzione dell’attitudine a costituire un “contenitore adatto” per la cultura del mercato, cosicché le sue norme possono acquisire significati diversi e ulteriori rispetto a quelli cui pensarono i Costituenti (E’ questo il pensiero di G. Amato, che, nel 1992, ricollegava l’affermazione di cui al testo al settore della concorrenza: v. Amato G., <em>Il mercato nella Costituzione</em>, in <em>Quad. Cost</em>., 1992, n. 1, 17. Oggi, dopo altri quindici anni di integrazione comunitaria, la stessa affermazione può essere ripetuta e generalizzata. Per un contributo recente, v. Caranta R., <em>Intervento pubblico nell’economia</em> (voce) in <em>Dig. Disc. Pubbl</em>., Agg., Torino, 2000, 371 ss., spec. 374), la debolezza che affligge il risparmiatore, oggi da intendere anche nel senso chiarito dalla finanza comportamentale della sua incapacità di assumere decisioni integralmente razionali (sul punto, sia consentito il rinvio a Pecchioli N., <em>Incoraggiamento del risparmio e responsabilità delle Autorità di vigilanza</em>, Torino, 2007, 13 s.s.), confluisce nel concetto costituzionale di debolezza, il cui significato estensionale si dilata, arricchendo di contenuto l’azione pubblica prevista dall’art. 47 Cost.<br />
L’ “incoraggiamento” richiesto dalla disposizione costituzionale si realizza allora con l’attribuzione ai pubblici poteri di una funzione incentivante, non solo sul piano macroeconomico, con la creazione delle migliori condizioni possibili per l’accesso generalizzato al risparmio, ma anche su quello microeconomico &#8211; che interessa in questa sede &#8211; riferito al singolo risparmiatore.<br />
L’incoraggiamento presuppone infatti un’<em>attitudine propulsiva</em> dell’intervento pubblico, il che significa che nel settore in parola esso è chiamato a creare e mantenere uno <em>stato di fiducia</em> (costituente la pre-condizione dell’incoraggiamento) e quindi a generare <em>aspettative </em>nel pubblico dei risparmiatori, capaci di riverberarsi sul singolo.<br />
Il dovere costituzionale di incoraggiamento al risparmio è quindi connotato dalla necessità che il risparmiatore “irrazionale” sappia di poter contare sulla “qualità” dell’intervento pubblico: laddove ad es., sia autorizzata la pubblicazione del prospetto informativo, la tutela del risparmiatore si realizza <em>ex ante </em>con l’acquisizione di conoscenza delle informazioni diffuse, ma l’effetto di incoraggiamento al risparmio può dirsi conseguito solo se quelle informazioni, per il fatto di essere passate al vaglio della Consob, possono essere legittimamente considerate attendibili.<br />
Ed è qui il punto: laddove nell’ottica di un’interpretazione evolutiva dell’art. 47 Cost. si ammetta che la protezione del risparmiatore debba tenere conto della sua debolezza nel senso di cui sopra, compito dell’ordinamento è altresì la riduzione (ovviamente non l’azzeramento, che sarebbe impossibile per un’attività comunque aleatoria) delle condizioni di incertezza nelle quali è chiamato a compiere le scelte di risparmio. A tale scopo, occorre che egli disponga di mezzi adeguati, e quindi non solo delle fonti di razionalizzazione delle scelte (<em>in primis </em>un opportuno livello di informazione), ma anche di garanzie circa la qualità di tali fonti (le quali, pertanto, devono poter essere legittimamente considerate attendibili).<br />
Questo secondo profilo, in particolare, è espresso dalla previsione del dovere costituzionale di incoraggiamento ed è funzionale all’effetto incentivante che quel dovere richiama.</p>
<p><a name="_Toc162326340"></a><strong>1.3. L’art. 47 Cost. come fonte dell’affidamento del risparmiatore</strong><br />
A questo punto può sorgere un interrogativo: qual è il fondamento giuridico della sopra proposta interpretazione evolutiva dell’art. 47 Cost.?<br />
Per rispondere, si parta dalla considerazione che un mercato lasciato a se stesso è destinato ad una perpetua instabilità, frutto della sommatoria di scelte irrazionali; sicché, il primo passo per una “razionalizzazione” del processo decisionale del risparmiatore di fronte alla propria scelta di investimento è intuitivamente costituito dalla messa a disposizione nei suoi confronti di <em>elementi esterni</em> capaci di ridurre il grado di incertezza. Come già accennato, questi elementi esterni altro non sono che informazioni sufficienti ed attendibili, dalle quali sia possibile attingere dati e parametri di giudizio obiettivi e perciò idonei a contenere il margine di rischio.<br />
Non basta però che il risparmiatore possa astrattamente disporre di informazioni sufficienti ed attendibili; occorre un secondo passo, consistente, sul piano squisitamente giuridico, nel riconoscimento di una legittimazione a fidarsi di queste informazioni, così da eleggerle senz’altro a criterio guida della decisione.<br />
Ora, laddove l’intervento pubblico si sostanzia in attività non di produzione ma di controllo di informazioni, il raccordo con la necessità di riconoscere la legittimazione giuridica del risparmiatore a ritenere attendibili le informazioni controllate impone all’ordinamento di fondare un’aspettativa qualificata circa il corretto svolgimento della funzione di controllo. La piena fiducia nell’esito dell’intervento pubblico, ad es. il fatto che un’informazione passata al vaglio della Consob possa essere legittimamente ritenuta verificata nella sua attendibilità, poggia infatti sul presupposto che detto controllo sia stato eseguito <em>secundum jus</em>.<br />
Nasce da qui l’<em>affidamento sulla legittimità e correttezza dell’intervento pubblico in materia di risparmio</em>, affidamento reso vieppiù necessario, e quindi giuridicamente rilevante, dallo stato di irrazionalità in cui strutturalmente versa il risparmiatore.<br />
Questa conclusione, valorizzando il significato autonomo del dovere costituzionale di incoraggiare il risparmio, aggiunge alla nozione di trasparenza del mercato quale requisito di sistema, un significato addizionale, di “razionalizzazione” del risparmiatore, del quale occorre attenuare la riconosciuta inettitudine ad assumere scelte di mercato razionali.<br />
Del resto, tanto più ciò è necessario, se si considera che la materia in questione è tra quelle in cui si registra la necessità di una relazione fiduciaria tra i soggetti dell’arena e l’autorità, sussistendo al riguardo almeno due ragioni che militano in tal senso, ossia l’elevato tecnicismo delle questioni e la la scarsa conoscibilità dei beni in assenza di un appropriato scambio di informazioni.<br />
L’esistenza di un principio di affidamento discendente direttamente dall’art. 47 Cost. implica peraltro l’esistenza di un vero e proprio vincolo per il legislatore ordinario, che, in ragione della richiamata natura finalistica della norma costituzionale, è tenuto all’elaborazione di una disciplina giuridica attuativa nella quale la creazione e il mantenimento di uno stato di fiducia rispetto all’attività dei pubblici poteri rappresentano un obiettivo ineludibile.<br />
L’affidamento, nel significato testé chiarito, viene dunque in rilievo come principio cardine per l’applicazione e l’interpretazione della disciplina normativa, nonché per il riconoscimento di un profilo di tutela individuale, che assurge a presupposto di costituzionalità della legislazione.<br />
Né a ciò può opporsi la pur indubbia natura di norma programmatica tradizionalmente attribuita dalla dottrina all’art. 47 Cost., giacché gli obiettivi iscritti in questa disposizione non rimandano ad una vaga predeterminazione di orientamento dell’attività giuridica ma costituiscono <em>mezzi di alleggerimento</em> del processo politico e allargamento della base di partecipazione e consenso. Attraverso le norme programmatiche, infatti, “<em>si riduce lo spazio della controversia preliminare al confronto politico, stabilendosi un quadro di orientamento posto preliminarmente fuori discussione</em>” (Zagrebelsky G., <em>Manuale di diritto costituzionale</em>, vol. I, Torino, 1990, 111).<br />
In sostanza, ammettere la natura programmatica dell’art. 47 Cost. comporta l’impossibilità, partendo dalla norma costituzionale, di determinare il <em>contenuto</em> del dovere di incoraggiamento al risparmio; non significa invece disconoscere <em>l’esistenza</em> di un siffatto dovere e quindi l’attitudine di esso a costituire, in forza del suo stesso esistere, la fonte della situazione di affidamento riconosciuta in capo all’investitore.</p>
<p><strong>1.4. Affidamento come aspettativa di un comportamento <em>secundum jus</em>: necessità di un procedimento di specificazione        </strong><br />
Peraltro, l’affidamento riposto dal risparmiatore sull’operato dell’autorità di vigilanza non è ricollegabile ad un precedente comportamento della medesima. In altri termini, quando la scelta di investimento tende a conformarsi all’esito dell’attività di controllo del prospetto informativo, ciò non avviene per ragioni di auspicata coerenza con un precedente comportamento (che manca), bensì in virtù dell’aspettativa che quell’unico comportamento posto in essere dal controllore pubblico sia stato adottato secondo le regole di correttezza presupposte dalla buona fede in senso oggettivo, operante come norma verticale che informa anche l’attività delle pubbliche amministrazioni (su tali concetti, Merusi F., <em>Buona fede e affidamento nel diritto pubblico. Dagli anni “trenta” all’ “alternanza”</em>, Milano, 2001).<br />
A questo punto però sorge il problema della qualificazione, al di là delle classificazioni generalizzanti, di questa tipologia di affidamento. E’ chiaro, infatti, che se si assume un “obbligo irrelato di comportamento”, quale esito della necessaria soggezione al principio di buona fede, nulla si dice circa il contenuto di siffatto obbligo. Se ne afferma l’esistenza, e forse anche la <em>ratio</em>, ma non l’oggetto, che è invece presupposto ineludibile di una posizione soggettiva cui si afferma corrispondere, dal lato attivo, un’aspettativa, ancorché generica.<br />
Ammettendo quindi la cogenza di un precetto che imponga alla pubblica amministrazione di agire <em>secundum jus</em>, si richiede, per il riferimento alla fattispecie concreta, un “procedimento di specificazione” (così Merusi F., <em>op. cit.</em>, 128).<br />
Quest’ultimo consiste essenzialmente nella (ed è finalizzato essenzialmente alla) attribuzione in via normativa di un contenuto all’obbligo irrelato di comportamento. In altre parole, se il canone di correttezza viene &#8211; per così dire &#8211; tipizzato in riferimento ad una ipotesi applicativa, od anche, più genericamente, ad una funzione in senso tecnico demandata ai pubblici poteri, l’aspettativa circa il rispetto di quel canone si definisce e si rafforza, al punto da rendere ipotizzabile l’instaurarsi di un vero e proprio rapporto giuridico tra il titolare dell’aspettativa e il soggetto debitore del comportamento secondo correttezza.<br />
In tal modo, l’esigenza di operare secondo canoni di correttezza, divenendo vero e proprio obbligo giuridico, consente una prefigurazione della condotta sotto il profilo non del risultato atteso, bensì delle modalità del suo esercizio.<br />
Laddove infatti si riconosce che la suddetta esigenza di prefigurazione costituisce “<em>un presupposto ineliminabile per la visibilità della decisione nel suo farsi, efficace garanzia di prevedibilità dell’azione amministrativa e di certezza dei rapporti giuridici</em>”, si arriva facilmente a sostenere che la tutela dell’affidamento, inteso come aspettativa connessa al legittimo agire della pubblica amministrazione, “<em>non sia solo l’effetto caratteristico della predeterminazione dei canoni di condotta, ma sia anche la sua funzione tipica, la ragione che ne giustifica la previsione</em>” (così Police A., <em>La predeterminazione delle decisioni amministrative</em>, Napoli, 1997, 68-69).<br />
Se dunque l’affidamento, seguendo l’argomentare di questa dottrina, oltre che l’effetto è anche <em>la ragione</em> della predeterminazione delle decisioni amministrative, la sua esistenza non si iscrive nel bisogno di coerenza rispetto ad un precedente comportamento, ma si giustifica alla stregua di un <em>imperativo legale</em> di prevedibilità dell’agire pubblico e di certezza dei suoi effetti. Prevedibilità dell’azione e certezza degli effetti non significano, evidentemente, che l’esito dell’attività decisionale ascritta alla pubblica amministrazione debba essere sempre preconizzato o preconizzabile: significa invece due altre cose. La prima, che sembra essere quella su cui più si è soffermata la dottrina, attiene alla necessità che l’attività decisionale della pubblica amministrazione, esprimentesi “con” e “attraverso” il provvedimento, più che essere espressione di un’autonoma ed “isolata” manifestazione di discrezionalità o, il che è lo stesso, dell’esercizio in via esclusiva di un potere unilaterale, consegua ad una fase di completa ed attenta rappresentazione di tutti gli interessi in giuoco, durante la quale risulti delineato un processo di maturazione progressiva e, in certo senso, partecipata, se non “corale” della decisione. La seconda poggia invece sulla predeterminazione come ragione dell’affidamento: trattasi di un’affermazione che intende sottolineare come l’affidamento non sia conseguente ma “preesista” alla decisione amministrativa, nel senso che si manifesta, in questa accezione, come aspettativa rivolta al futuro, verso lo specifico risultato che il legittimo e progressivo farsi della decisione amministrativa lascia presagire ai consociati (circa la teorica del risultato dell’azione amministrativa v. per tutti Iannotta L., <em>Merito, discrezionalità e risultato nelle decisioni amministrative</em>, in  Immordino M., Police A. (a cura di), <em>Principio di legalità e amministrazione di risultati</em>, Torino, 2004).<br />
Si badi bene: il risultato in questione non è da intendere come quel parametro che garantisce l’efficacia dell’azione amministrativa e che da epoca recente ha dato vita alla nozione di “amministrazione per risultati”, autonoma perfino rispetto al concetto di legittimità dell’agire amministrativo (sul punto, v. per tutti le acute osservazioni di Romano Tassone A., <em>Sulla formula “Amministrazione per risultati”</em>, in <em>Scritti in onore di Elio Casetta</em>, Napoli, 813 ss., spec. 822); qui, al contrario, il risultato descrive l’esito dell’azione pubblica, che diviene conoscibile solo in quanto si esplica <em>secundum jus</em><a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup><sup>[9]</sup></sup></a>.<br />
Il risultato presuppone quindi tanto l’azione quanto la legalità dell’azione, dalle quali trae una valenza sostanziale che gli consente di reagire nella sfera soggettiva dei consociati. L’affidamento vale dunque come aspettativa di legittimità, secondo la definizione lata che si deve a Merusi, funzionale però non alla formalistica salvaguardia della legalità dell’agire amministrativo, bensì alla sua prefigurazione a servizio delle esigenze di certezza del diritto e dei rapporti giuridici.<br />
E ciò si deve intendere nel senso pervasivo che il tradimento di tali esigenze può anche rilevare come fattore di illiceità (oltre che di illegittimità) dell’azione amministrativa.<br />
Si spiega così perché solo l’affidamento che nasce dall’aspettativa di coerenza rispetto ad un precedente comportamento possa ambire ad una tutela generale, essendo conseguenza dell’applicazione di un principio-cardine dell’ordinamento, mentre l’affidamento qui in discorso, che deriva da un’aspettativa di comportamento <em>secundum jus</em>, richiede di essere assoggettato ad una previa verifica dell’esistenza di una specificazione normativa.<br />
Quest’ultima viene a realizzarsi nel momento in cui sia istituito un obbligo <em>ex lege </em>di agire secondo correttezza a prescindere da un precedente comportamento.<br />
Anticipando ciò che si dimostrerà nel prosieguo, può fin d’ora dirsi che la previsione di un obbligo siffatto qualifica la posizione soggettiva dell’affidante, rendendolo titolare di un “obbligo di protezione”, dalla cui violazione saranno prese le mosse per ricostruire il regime di responsabilità dell’autorità pubblica di regolazione.<br />
Prima di compiere detta ricostruzione è però necessario esaminare come il regime in discorso è stato inteso ed interpretato dalla giurisprudenza italiana.</p>
<p><strong>2. Breve disamina della giurisprudenza in tema di responsabilità delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari </strong><br />
<strong>Premessa</strong><br />
L’analisi della giurisprudenza in materia di responsabilità delle autorità di vigilanza sui mercati mobiliari riflette molto da vicino il grande travaglio che ha accompagnato l’evoluzione del concetto di responsabilità della pubblica amministrazione nell’esercizio della c.d. attività provvedimentale.<br />
In particolare, come è ben noto, la giurisprudenza è rimasta “pietrificata” per lunghissimo tempo sul “dogma” della irrisarcibilità degli interessi legittimi, fondamentalmente in ragione di un’interpretazione restrittiva dell’art. 2043 c.c. La locuzione “danno ingiusto” che si riscontra in detto articolo del codice sarebbe infatti stata da intendere, secondo questa granitica interpretazione, come implicante un danno arrecato sia <em>iniurie</em>, vale a dire in assenza di una causa di giustificazione o legittimazione giuridica, sia <em>contra jus</em>, cioè in lesione di una situazione avente la consistenza del diritto soggettivo. Di qui la conclusione circa l’irresponsabilità della pubblica amministrazione per violazione di una situazione di interesse legittimo.<br />
Sul piano processuale, conseguenza di questa impostazione ermeneutica è stata dapprima la negazione della giurisdizione in capo al giudice ordinario adito, poi la reiezione nel merito della domanda risarcitoria.<br />
Ebbene, anche in materia di vigilanza sui mercati mobiliari l’impostazione ora riferita ha prevalso, condizionando pesantemente la giurisprudenza fino ad epoche molto recenti.<br />
Non potendo qui ripercorrere, per il campo che ci occupa, tutte le tappe del suddetto travaglio, valga considerare che un deciso punto di svolta, a tutt’oggi decisivo, si è avuto con la celebre sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, 3.3.2001 n. 3132 (caso Cultrera).</p>
<p><strong>2.1. Il <em>leading case</em> in materia: il caso Cultrera</strong><br />
Come è noto, la vicenda è piuttosto complessa e quindi giova riassumerne i tratti più significativi.<br />
Il 21 luglio 1983 venne pubblicato, mediante deposito nell’archivio della Consob, il prospetto ex art. 18 d.l. 95/1974, convertito in l. 216/1974, come modificato con l’art. 12 l. 77/1983, inerente l’operazione hotel Villaggio Santa Teresa, sottoscritta dai responsabili della Sofinvest S.p.A., dell’Hotel Villaggio Santa Teresa s.r.l. (HVST), dell’Istituto fiduciario lombardo servizi S.p.A.<br />
L’operazione consisteva nel collocamento presso il pubblico, per l’intero capitale sociale di lire 44 miliardi, delle quote della soc. Hotel Villaggio Santa Teresa s.r.l. (detentrice del capitale sociale della società Sarda Grandi Alberghi a sua volta proprietaria del complesso immobiliare), quote da acquistarsi mediante mandato all’Istituto fiduciario lombardo s.p.a. e da intestarsi a questo fiduciariamente. Il 13 dicembre 1985, all’esito di un’ispezione disposta dal Ministero dell’industria e del commercio, susseguente a notizie apparse sulla stampa di svariate irregolarità finanziarie commesse nello svolgimento dell’operazione, venne prima dichiarata fallita e poi posta in liquidazione coatta amministrativa la società Sarda Grandi Alberghi e successivamente eguale sorte toccò all’Istituto fiduciario lombardo s.p.a., mentre la soc. Hotel Villaggio Santa Teresa s.r.l. fu posta in liquidazione giudiziaria.<br />
Con citazione 8 maggio 1987 vari acquirenti delle quote in questione convennero davanti al Tribunale di Milano alcuni componenti ed ex funzionari della Consob esponendo: a) che il prospetto dell’operazione dava falsamente per avvenuta ed eseguita la delibera di aumento del capitale sociale a 44 miliardi, mentre l’aumento non era stato eseguito ed il capitale era all’epoca di 20 milioni; b) che il prospetto era stato depositato benché i proponenti non fossero ancora proprietari del bene, il prezzo di acquisto fosse stato dichiarato in una somma inferiore a quella di 44 miliardi, il valore dell’operazione non considerasse i mutui per 15 miliardi gravanti sulla società; c) che dopo il deposito e nonostante le notizie apparse sulla stampa, la Consob non aveva vietato la prosecuzione della sollecitazione al pubblico risparmio, non aveva chiesto la documentazione giustificativa dell’operazione e non aveva acquisito una seconda perizia. Affermata, quindi, la sussistenza di un comportamento omissivo degli allora componenti e funzionari della Consob causalmente connesso col danno subìto aderendo all’operazione in questione, gli attori chiesero che i convenuti fossero dichiarati responsabili ex artt. 2043 c.c. e 28 Cost. e condannati a risarcire il danno subìto pari alle somme sborsate o a quelle ritenute dal Tribunale anche in via equitativa. Con successivo atto intervennero nel giudizio numerosi altri sottoscrittori svolgendo analoghe domande, mentre <em>iussu iudicis </em>furono chiamati in causa il Ministero del tesoro e la Consob. I convenuti proposero regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione dell’a.g.o., dato che le posizioni soggettive azionate dagli investitori non avrebbero potuto strutturarsi nei termini del diritto soggettivo.<br />
La Suprema Corte respinse tanto il regolamento di giurisdizione delle parti private, che sostenevano l’improponibilità assoluta delle domande, quanto quello proposto dalla Consob e dal Ministero del tesoro, i quali avevano rilevato che la controversia, coinvolgendo se del caso posizioni di interesse legittimo, avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al giudice amministrativo.<br />
La Corte, infatti, con un percorso argomentativo parzialmente differenziato, in ragione della natura pubblica o privata dei ricorrenti, giunse alla unitaria conclusione, in base ad un orientamento interpretativo già espresso in precedenza, che sia la questione della configurabilità giuridica della situazione soggettiva azionata dai risparmiatori, sia la sua qualificazione formale in termini di diritto o di interesse legittimo, sia, quindi, la sua astratta risarcibilità, attenessero al merito della controversia e non alla giurisdizione.<br />
La causa fu riassunta dinanzi al Tribunale di Milano, il quale respinse le domande degli attori, in recepimento delle statuizioni della Corte. In sede di appello fu confermata la decisione negativa circa la risarcibilità del danno lamentato dagli investitori<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup><sup>[10]</sup></sup></a>; pur tuttavia la sentenza, riformando la pronuncia di primo grado, riconobbe alla situazione soggettiva degli investitori nei confronti dell’autorità di vigilanza la consistenza del <u>diritto soggettivo alla libertà contrattuale e alla integrità del patrimonio</u>: “<em>la lesione della libertà contrattuale e della integrità del patrimonio degli attori qualificherebbe la posizione azionata in termini chiaramente differenziati rispetto a quella del pubblico solo potenzialmente destinatario dell’informazione contenuta nel prospetto depositato alla Consob. Sicché ritiene la Corte che la domanda fatta valere dagli attori debba giudicarsi astrattamente proponibile in quanto concernente la risarcibilità della lesione non di interessi legittimi, bensì di veri e propri diritti soggettivi</em>”.<br />
La fattispecie di illecito non sembrò tuttavia integrata alla Corte milanese, sia in rapporto all’elemento soggettivo, sia con riguardo al nesso eziologico.<br />
Nella citata sentenza n. 3132/2001 la Suprema Corte intervenne dunque anzitutto affrontando, in un <em>obiter dictum</em>, la questione cruciale della natura della situazione soggettiva dedotta dagli investitori. La Corte richiamò le affermazioni in merito del giudice d’appello, precisando che il capo di sentenza facente ad esse riferimento non era stato oggetto di impugnazione. Di talché, la qualificazione in termini di diritto soggettivo di detta situazione soggettiva andava tenuta ferma “<em>quale incontestata cornice di riferimento nei passaggi argomentativi della sentenza impugnata</em>”.<br />
La sentenza ebbe quindi cura di confutare la tesi della Corte di appello milanese secondo cui la Consob, all’epoca dei fatti, non disponeva di poteri idonei a consentirle di verificare le falsità contenute nel prospetto, né, correlativamente, poteri che le permettessero di ripristinare la corretta informazione del mercato, non essendo essa configurabile alla stregua di un mero “<em>ufficio di deposito atti</em>”.<br />
Se allora, a giudizio della Suprema Corte, la normativa sopra richiamata poneva a carico della Consob la verifica e la garanzia non ovviamente della convenienza dell’operazione di investimento, bensì della <em>veridicità </em>delle informazioni offerte al pubblico dai proponenti l’investimento medesimo, anche la clausola con cui si intendeva escludere la responsabilità dell’organo di vigilanza per l’attendibilità dei dati diffusi col prospetto informativo doveva considerarsi apposta <em>contra legem</em>, nella misura in cui mirava a costituire limiti ai doveri istituzionali ad esso attribuiti dalla legge.<br />
Sul piano del nesso eziologico, la Corte ha rilevato come la sorte delle iniziative di sottoscrizione in presenza dei possibili esiti del corretto e tempestivo esercizio della vigilanza Consob sarebbe stata ben diversa, così come ben diversa sarebbe stata se la Consob si fosse debitamente azionata a fronte delle notizie di stampa che riferivano del rischio di insolvenza del soggetto proponente.<br />
In sostanza, il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in questa occasione era che la responsabilità della Consob per omissione colposa è configurabile allorché la legge obblighi la stessa a un comportamento attivo, nella fattispecie, di vigilanza, desumibile dalla normativa applicabile, che configura un vero e proprio dovere di agire per impedire l’evento che si è concretizzato a danno dei risparmiatori.<br />
In sede di successivo giudizio di rinvio (di cui a Corte App. Milano, 21 ottobre 2003) è stato quindi affermato che “<em>il risparmiatore legittimamente può fare affidamento sulla veridicità del prospetto informativo relativo all’investimento finanziario, sottoposto al controllo della Consob e non può imporsi allo stesso un’ulteriore verifica, gravosa per lo stesso e sostanzialmente superflua, stante il controllo di veridicità del prospetto informativo affidato alla Consob che dispone di ben più rilevanti e pregnanti strumenti e poteri di controllo, rispetto a quelli, necessariamente limitati, del risparmiatore medio a cui non può essere richiesta alcuna attività di controllo della veridicità del prospetto informativo. Nessuna omissione di cautele può essere, quindi, ascritta ai sottoscrittori, stante l’assorbente e colposa inerzia della Consob che ha determinato, in rapporto di connessione causale con l’omesso controllo e vigilanza, il danno subìto dagli investitori</em>”.<br />
Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte territoriale è quindi giunta a quantificare il danno risarcibile nella somma pagata dai sottoscrittori per l’acquisto dei titoli.</p>
<p><strong>2.2. La giurisprudenza successiva al caso Cultrera</strong><br />
Anche la giurisprudenza successiva al <em>leading case</em> del 2001 si è attestata sulle conclusioni raggiunte, che in taluni casi sono state ulteriormente specificate: ciò è ad es. avvenuto in riferimento al nesso di causalità della fattispecie di illecito, giacché, nel giudizio di impugnazione che ha fatto seguito alla sentenza della Corte di Appello di cui sopra resa in sede di rinvio, la Suprema Corte ha statuito che il giudice di merito ben può ritenere, nel quadro dei principi dell’equivalenza causale e della causalità adeguata a norma degli artt. 40 e 41 c.p., che l’omissione della Consob rispetto al compiuto e tempestivo esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo in un’operazione di sollecitazione del pubblico risparmio, sia stata la causa della perdita subita dai risparmiatori, “<em>danneggiati dall’aver fatto affidamento sulla veridicità dei dati riportati nel prospetto informativo</em>” e che, per converso, se la condotta doverosa fosse stata tenuta dall’autorità di garanzia, avrebbe impedito la verificazione dell’evento. Inoltre, in punto di elemento soggettivo, la medesima sentenza ha statuito che a norma dell&#8217;art. 28 Cost.  la responsabilità per danni verso i terzi dei commissari della Consob nonché dei loro dipendenti o esperti in conseguenza di atti o comportamenti adottati nell&#8217;esercizio delle loro funzioni si determina quando essi abbiano agito con dolo o colpa grave, così come previsto dall&#8217;art. 23 del d.P.R. 10.1.1957 n. 3, applicabile, in quanto espressione di un principio generale, a chiunque sia legato da un rapporto di servizio con la commissione: peraltro, “<em>la limitazione di tale responsabilità civile alle ipotesi di dolo o colpa grave non significa che l&#8217;ordinamento tolleri un comportamento lassista di costoro o li esponga alla responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati solo in presenza di macroscopiche inosservanze dei doveri di ufficio o di abuso delle funzioni per il perseguimento di fini personali, giacché si ha colpa grave anche quando l&#8217;agente, pur essendone obbligato &#8220;iure&#8221;, non faccia uso della diligenza, della perizia e della prudenza professionale esigibili in relazione al tipo di servizio pubblico o ufficio rivestito</em>” (Cass., Sez. I, 25 febbraio 2009 n. 4587).<br />
Nella più recente pronuncia della Suprema Corte, Sez. III, 23 marzo 2011 n. 6681, si compie una puntualizzazione sempre sul percorso ricostruttivo dell’illecito aquiliano della Consob, affermandosi che la sua attività di vigilanza soggiace al principio generale del <em>neminem laedere</em>, e ciò, “<em>in considerazione dei principi di legalità imparzialità e buona amministrazione dettati dallo </em><a href="http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=167881&amp;IdUnitaDoc=843335&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0"><em>art. 97 Cost.</em></a><em>, in correlazione con l’</em><a href="http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=167881&amp;IdUnitaDoc=843241&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0"><em>art. 47 Cost.</em></a><em>, prima parte; pertanto la Consob è tenuta a subire le conseguenze stabilite dallo </em><a href="http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&amp;IdUnitaDoc=829581&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0"><em>art. 2043 c.c.</em></a><em> atteso che tali principi di garanzia si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorchè il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario</em>”.</p>
<p><strong>2.3. Le questioni di giurisdizione in ordine alle controversie tra risparmiatore e Autorità di vigilanza: cenni</strong><br />
Infine, in punto di giurisdizione sulla tipologia di controversie in discorso, basti ricordare che nella vigenza dell’art. 33 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 80, norma attributiva della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo in materia di pubblici servizi “<em>ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito</em>”, si era ritenuta riferibile alla fattispecie la clausola di salvezza della giurisdizione del giudice ordinario contenuta nel 2° comma di detto articolo, in relazione alle “<em>controversie meramente risarcitorie</em>” e ciò in quanto nelle dette vicende “<em>il risarcimento non si presenta come mezzo di completamento della tutela …. ma è l’unico mezzo di tutela che l’ordinamento offre a soggetti rimasti danneggiati per colpa del titolare del servizio, in occasione dell’esercizio dei poteri e dello svolgimento dell’attività in cui il pubblico servizio si risolve</em>” (Cass., sez. un., ord. 2.5.2003 n. 6719).<br />
Dopo la riformulazione dell’art. 33 cit. conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 6.7.2004 n. 204, con espunzione dalla norma della suddetta clausola di salvezza, la Suprema Corte è nuovamente intervenuta per confermare, anche alla luce del mutato assetto normativo, la soluzione per cui la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, tenuto conto che la posizione dei risparmiatori è da ritenere di diritto soggettivo, alla luce del fatto che si tratta di situazione giuridica estranea all’ambito di incidenza del potere di controllo della p.a., potere che si esplica invece nei soli confronti degli operatori economici vigilati (Cass., sez. un., ord. 29.7.2005 n. 15916).</p>
<p><strong>3. Definizione del sistema di responsabilità delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari </strong></p>
<p><strong>3.1. L’inconsistenza della categoria di conio giurisprudenziale del diritto all’integrità del patrimonio del risparmiatore</strong><br />
All’esito di questa breve ricognizione della giurisprudenza in materia esce dunque confermato ciò che a più riprese si è cercato di sottolineare, ossia che il risparmiatore effettua una determinata scelta di investimento, sollecitata col mezzo del prospetto informativo, anche perché le informazioni diffuse dalla società emittente sono passate al controllo dell’autorità di vigilanza: l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto indica infatti che in esso è stata ravvisata una rappresentazione sufficientemente fedele, o comunque adeguata, non solo delle caratteristiche dell’operazione proposta, ma anche della solidità finanziaria del soggetto che se ne è reso autore.<br />
Questo effetto dell’attività di controllo tende ovviamente ad essere tanto più esteso quanto più incisivi risultano i poteri dell’autorità di vigilanza, ma è comunque indubbio che esso si produce almeno per le irregolarità ed omissioni più rilevanti, rispetto alle quali l’autorità preposta non potrebbe opporre l’insufficienza dei mezzi di verifica a sua disposizione.<br />
Si rileva in tal modo l’esistenza di un legittimo affidamento del risparmiatore che – si badi bene &#8211; non ha (o non ha solo) ad oggetto la completezza dei dati diffusi a fini di sollecitazione del pubblico risparmio, bensì, prima ancora, la correttezza ed adeguatezza dell’operato del soggetto pubblico preposto alla vigilanza.<br />
Ciò detto, sul piano strettamente giuridico, occorre evidenziare che l’affidamento cui si è fatto richiamo non corrisponde ad una situazione giuridica soggettiva in capo al risparmiatore, nel senso che le ipotesi di diritto formulate a tal riguardo per lo più dalla giurisprudenza ed aventi ad oggetto l’integrità del patrimonio o, talvolta, la correttezza e sufficienza delle informazioni, sono assolutamente prive di consistenza dogmatica.<br />
Ed invero, di tale circostanza si è avveduta la Suprema Corte nella pronuncia delle Sezioni Unite 22.7.1999 n. 500, che ha colto esattamente la questione, laddove ha asserito che, ai fini di accordare una tutela risarcitoria oltre gli angusti limiti del diritto soggettivo, cui si richiamava la tradizionale interpretazione del sintagma “danno ingiusto” ex art. 2043 c.c., la giurisprudenza ha progressivamente effettuato “<em>il riconoscimento della risarcibilità di varie posizioni giuridiche che del diritto soggettivo non avevano la consistenza, ma che la giurisprudenza di volta in volta elevava alla dignità di diritto soggettivo: è il caso del c.d. diritto all’integrità del patrimonio o alla libera determinazione negoziale, che ha avuto frequenti applicazioni.</em>”. La Corte ha quindi spiegato che  “<em>siffatta evoluzione giurisprudenziale è stata condivisa nella sostanza dalla dottrina, che ha apprezzato le ragioni di giustizia che la ispiravano, ma ha tuttavia avuto buon gioco nel rilevare che la S.C., pur riaffermando il principio dell’identificazione del &#8220;danno ingiusto&#8221; con la lesione del diritto soggettivo, in pratica lo disattendeva sempre più spesso, &#8220;mascherando&#8221; da diritto soggettivo situazioni che non avevano tale consistenza, come il preteso diritto all’integrità del patrimonio, le aspettative, le situazioni possessorie</em>”.<br />
Nel caso dell’asserito <em>vulnus</em> all’integrità del patrimonio, la dimostrazione della inconsistenza dogmatica di una situazione soggettiva ad esso correlata si rinviene nel fatto che a venire in rilievo sarebbe solo l’ipotesi della lesione, non potendo in alcun modo valere prima ed a prescindere dal fatto di danno. Quest’ultimo, inoltre, proprio per la mancanza di un contenuto sostanziale della posizione lesa, non sarebbe mai ristorabile in forma specifica, ma solo in termini monetari.<br />
Più in generale, l’integrità del patrimonio non riesce a richiamare alcun concetto giuridicamente pregnante. Come si vedrà nel prosieguo, il patrimonio per essere oggetto di tutela dovrebbe essere rappresentabile quale centro unitario di imputazioni soggettive, mentre invece il nostro ordinamento lo configura in modo disaggregato, alla stregua di un fascio di diritti, ciascuno dei quali, concorrendo a formare la categoria omnicomprensiva “patrimonio”, solo singolarmente riceve protezione dal sistema giuridico. Altrimenti detto, non è possibile parlare di un diritto all’integrità del patrimonio in quanto tale, perché il sistema normativo del danno patrimoniale impone di individuare sotto quale profilo particolare (ad es. diritto di proprietà) il patrimonio sia stato leso (per tali affermazioni, Castronovo C., <em>La nuova responsabilità civile</em>, terza ed., Milano, 2006, 110-111).<br />
Peraltro, se il risparmiatore non è titolare di un diritto soggettivo <em>sub specie</em> di diritto all’integrità del patrimonio nei confronti delle autorità di vigilanza, non lo è neppure di un interesse legittimo.<br />
La ragione di ciò è immediatamente percepibile, ove si consideri che l’esercizio del potere di controllo e vigilanza, pur esplicandosi per il tramite del procedimento amministrativo, e quindi secondo le forme normali dell’agire delle pubbliche amministrazioni, è destinato a produrre “effetti diretti”, nel senso di cui all’art. 7, l. 7.8.1990 n. 241, solo nei confronti delle società vigilate. Il pubblico dei risparmiatori rimane invece estraneo a tale episodio di esercizio del potere.<br />
In altri termini, la vigilanza sul mercato mobiliare si compie mediante esercizio di poteri nei confronti dei soggetti abilitati ad operare su tale mercato, diretti ad assicurare che i loro comportamenti siano “trasparenti e corretti” e che la loro gestione sia “sana e prudente” (artt. 5 e 91, D.Lgs. 24.2.1998 n. 58). La posizione di detti soggetti, rispetto all’autorità di vigilanza, si concretizza pertanto nella titolarità di situazioni soggettive correlate all’esercizio del potere amministrativo, ossia in interessi legittimi.<br />
Viceversa, sui risparmiatori l’autorità non esercita alcun potere, nel senso che la posizione giuridica ad essi riferita non si collega, né è destinata a “dialogare” con una relazione di potere facente capo alla pubblica amministrazione.<br />
Ed in effetti, come esposto nel precedente paragrafo (v. <em>supra</em> § 2.4.), questo dato è stato correttamente recepito dalla giurisprudenza in punto di determinazione della giurisdizione rispetto alla categoria di controversie in discorso<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup><sup>[11]</sup></sup></a>, ove ha inferito dall’assenza di relazione col potere la natura di diritto della situazione soggettiva dei risparmiatori, senza tuttavia chiarire il contenuto di tale presunto diritto; e questa omissione sembra emblematica delle difficoltà di sistema cui si espone siffatto esito interpretativo (v. <em>amplius infra</em> § 3.3.).<br />
La posizione giuridica dei risparmiatori, a fronte dei danni subiti per effetto delle informazioni la cui scorrettezza od incompletezza siano sfuggite all’autorità di vigilanza, è dunque insuscettibile di riconduzione tanto al diritto soggettivo, quanto all’interesse legittimo.</p>
<p><strong>3.2. Il pregiudizio subito dal risparmiatore afferisce al c.d. danno meramente patrimoniale</strong><br />
Se diritto soggettivo ed interesse legittimo non si attagliano, per le ragioni sopra illustrate, alla posizione del risparmiatore nei confronti dell’Autorità di vigilanza, qual è allora la categoria concettuale utilizzabile?<br />
La risposta, tenendo conto che ci troviamo di fronte ad una fattispecie contraddistinta dall’esistenza di una situazione che presenta una perdita patrimoniale a carico di un soggetto, senza che la diminuzione di valore del patrimonio consegua alla distruzione o al deterioramento di un bene materiale, ovvero ad un danno arrecato alla persona del danneggiato, è che si tratta di un c.d. “danno meramente patrimoniale”, il quale contempla un pregiudizio corrispondente ad un impoverimento del soggetto danneggiato in assenza della lesione di una situazione giuridica di cui possa dirsi titolare.<br />
In altri termini, non si rinviene la lesione di un pregiudizio arrecato ad un bene materiale detenuto dal soggetto danneggiato, bensì la violazione di un <em>interesse economico</em> senza lesione materiale di un bene, donde consegue un danno non corrispondente alla perdita del valore che poteva assegnarsi al godimento del bene stesso, quel valore che avrebbe potuto essere realizzato direttamente, mediante il godimento del bene, oppure indirettamente, mediante un atto di disposizione. Si è invece dinanzi ad una perdita – appunto &#8211; meramente economica, che non discende dalla lesione di beni giuridicamente tutelati; essa invero consiste nella incolpevole frustrazione di una legittima aspettativa di redditività dell’operazione finanziaria effettuata (in dottrina, per tutti: Di Majo A., <em>La tutela civile dei diritti</em>, terza ed., Milano, 2001, 218; Maggiolo M., <em>Il risarcimento della pura perdita patrimoniale</em>, Milano, 2003, <em>passim</em>)</p>
<p><strong>3.3. Il problema della risarcibilità del danno meramente patrimoniale: l’art. 2043 c.c. contiene una norma generale e non una clausola generale. Conseguente irriducibilità della fattispecie di danno subita dal risparmiatore alla categoria dell’illecito aquiliano e sua sussunzione entro lo schema della responsabilità contrattuale</strong><br />
A questo punto, aderendo alla prospettazione dottrinale che inquadra il pregiudizio subito dal risparmiatore in conseguenza del mancato esercizio da parte dell’Autorità di vigilanza dei suoi poteri ispettivi e di controllo nell’ambito del danno meramente patrimoniale, il regime di responsabilità applicabile non può essere quello aquiliano.<br />
E’ vero che a contrastare tale affermazione soccorrerebbe il semplice rilievo per cui, prima del fatto di danno, tra il risparmiatore e la suddetta Autorità non ricorre alcun <em>vinculum juris</em>, mancando una qualsivoglia relazione diretta tra le parti, con la conseguenza che, dovendosi configurare un illecito a carico della seconda, questo dovrebbe essere di natura extracontrattuale (sulla falsariga della responsabilità aquiliana come quella del “passante”).<br />
Tuttavia, il sintagma “danno ingiusto” contenuto nell’art. 2043 c.c. deve essere letto come costitutivo di una norma generale che, pur consentendo alla fattispecie di illecito di non rimanere ancorata al riconoscimento di una tutela risarcitoria di interessi formalizzati, potendo così seguire l’evoluzione dell’ordinamento ed altresì rendere risarcibile il danno derivante dalla lesione di ogni situazione soggettiva giuridicamente rilevante, presuppone pur sempre un discrimine, rappresentato appunto dal requisito di “ingiustizia”, tra rilevanza e irrilevanza del pregiudizio ai fini della sua risarcibilità: e tale discrimine, a differenza dei regimi come quello francese ove opera un sistema c.d. a clausola generale, in cui, non ricorrendo il connotato dell’ingiustizia, il danno è reso risarcibile nella sua oggettività, viene (ovvero dovrebbe essere) fissato dal legislatore e non dal giudice: “<em>la</em> culpa<em> e l’</em>iniuria<em> sono concetti distinti; e quindi si esige che il fatto o l’omissione, per essere fonte di responsabilità, debba essere doloso o colposo [….] e debba inoltre essere compiuto mediante la lesione della sfera giuridica altrui</em>”<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup><sup>[12]</sup></sup></a>.<br />
L’illecito aquiliano presuppone dunque, stante la connotazione in termini di “ingiustizia” del danno, la lesione di una situazione giuridica soggettiva preesistente alla fattispecie dannosa e determinata dal legislatore <em>aliunde</em> rispetto ad essa: donde la ragione per cui il danno meramente patrimoniale, in cui come detto fa difetto proprio la lesione di una situazione giuridica soggettiva, non è risarcibile secondo lo schema dell’art. 2043 c.c.<br />
Per non incorrere in una conseguenza che certamente ripugnerebbe alla coscienza sociale, cioè quella della radicale irrisarcibilità del pregiudizio subito dal risparmiatore, occorre allora verificare la possibilità di fare riferimento ad uno schema di illecito diverso, che nel nostro ordinamento, basato su due modelli di responsabilità civile, non può che essere quello derivante dall’inadempimento di obbligazioni.<br />
In astratto, tale possibilità appare sussistere, perché il connotato dell’ingiustizia del danno ricorre solo nell’istituto aquiliano, nel senso che la lesione di una situazione soggettiva, in cui l’ingiustizia si sostanzia, è il presupposto per l’insorgenza dell’illecito e quindi dell’obbligazione risarcitoria, laddove nella responsabilità da inadempimento il <em>vinculum juris </em>preesiste al danno, talché la responsabilità medesima ne diviene uno stato allotropico, un modo altro di perseguire lo stesso interesse in funzione del quale il rapporto è stato costituito (Castronovo C., <em>op. cit.</em>, 456).<br />
Tuttavia, ascrivere la responsabilità dell’Autorità di vigilanza entro l’ambito di operatività dell’illecito contrattuale, significa qualificare la situazione relazionale tra la medesima ed il risparmiatore in termini di rapporto obbligatorio, il quale non può considerarsi fondato su un contratto (essendo certamente da escludere la sussistenza tra questi due soggetti di una relazione negoziale), né su un fatto illecito (il quale non può ricorrere a fronte di un danno meramente patrimoniale), ma deve discendere da un <em>tertium genus</em>, costituito ad avviso di chi scrive (in adesione sul punto ad un rilevante indirizzo dottrinale) da “obblighi di protezione senza dovere primario di prestazione”, la cui individuabilità come categoria giuridica generalizzabile nel nostro ordinamento è stata sostenuta in riferimento alla clausola generale di cui all’art. 1173 c.c., che come noto tra le fonti delle obbligazioni annovera, oltre al contratto e al fatto illecito, “<em>ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico</em>” (Castronovo C., <em>op. cit.</em>, 467).<br />
Peraltro, il buon fine di questa operazione di riconduzione dogmatica della relazione tra il risparmiatore e l’Autorità di vigilanza nel contesto del rapporto obbligatorio in senso tecnico, postula evidentemente il riscontro nella fattispecie di tre elementi qualificanti: a) la determinatezza o determinabilità dei soggetti, senza di che il rapporto obbligatorio non può considerarsi giuridicamente configurabile; b) l’esistenza di fonti normative che, in ossequio alla natura <em>ex lege</em> dell’obbligo di protezione gravante sull’Autorità pubblica, attribuiscano rilevanza giuridica all’affidamento del risparmiatore rispetto all’operato di quest’ultima; c) l’esistenza di un contenuto ascrivibile all’obbligo di protezione.<br />
Il primo elemento appare integrato alla luce del meccanismo delle obbligazioni <em>in incertam personam</em>, per cui, come avviene nello schema della promessa al pubblico ex art. 1989 c.c., in cui il rapporto obbligatorio viene in essere con effetto pienamente vincolante per il debitore, anche se la controparte è inizialmente costituita da un pubblico indistinto, al verificarsi di eventi successivi che consentono l’individuazione del soggetto attivo del rapporto, così anche l’Autorità di vigilanza istituisce un <em>vinculum juris</em> con la categoria indifferenziata dei risparmiatori al momento in cui autorizza la pubblicazione del prospetto informativo, mentre l’obbligo di protezione si concreta in esito all’attività negoziale del singolo che decide di aderire all’operazione finanziaria fidando sull’attendibilità delle informazioni ammesse alla pubblicazione.<br />
Il secondo elemento risiede nella previsione di incoraggiamento al risparmio contenuta nell’art. 47 Cost.: la specifica relazione sociale tra il pubblico controllore ed il cittadino desideroso di esercitare la propria facoltà di risparmio è contraddistinta, per una scelta dell’ordinamento addirittura di rango costituzionale, dalla <em>funzionalizzazione</em> del principio di buona fede, che in questa fattispecie risulta elevato da regola generale dell’azione amministrativa a criterio di disciplina del singolo rapporto, ossia a presupposto normativo per conseguire l’effetto giuridico di incoraggiamento del soggetto <em>uti civis </em>al risparmio.<br />
In altri termini, il dovere di incoraggiamento stabilito dalla norma costituzionale obbliga le Autorità pubbliche preposte alla vigilanza ed al controllo ad un comportamento non solo genericamente corretto, ma anche finalizzato al perseguimento di un obiettivo precostituito. Rispetto ad esso viene infatti ad innestarsi un affidamento che, parimenti, non si esaurisce nella mera e generica aspettativa di un comportamento ispirato a canoni di correttezza, ma si sostanzia nella ben più pregnante pretesa che la rappresentazione della realtà scaturente da quel comportamento costituisca il presupposto logico e fattuale della decisione di accedere al risparmio. Solo in tal modo può legarsi infatti all’attività del pubblico regolatore quell’effetto propulsivo voluto dalla norma. Ne discende che l’affidamento, che della buona fede è, per così dire, il contraltare, acquista una veste <em>qualificata</em>, al punto che l’oggetto di esso, cioè appunto il comportamento <em>secundum jus</em>, non consegue più ad una mera aspettativa ma assurge al livello di diritto a che l’amministrazione assuma una condotta giuridicamente necessitata. Il diritto, o pretesa dell’affidatario viene così a corrispondere ad un obbligo dell’affidante, sì che tra l’uno e l’altro si crea un vero e proprio rapporto obbligatorio, incentrato non sull’adempimento di una prestazione, bensì sul rispetto di specifici canoni di condotta.<br />
Infine, il terzo elemento qualificante il rapporto obbligatorio in questione, ossia il contenuto da ascrivere all’obbligo di protezione gravante sull’Autorità di vigilanza, consiste nell’attribuzione del valore di “certezza-affidamento” (nel significato che a tale espressione ha dato il compianto Maestro Romano Tassone A., <em>Amministrazione pubblica e produzione di “certezza”: problemi attuali e spunti ricostruttivi</em>, in <em>Dir. Amm.</em>, 2005, n. 4, 867 s.s.)  alle dichiarazioni di fatti od eventi in cui si esplica l’esercizio della pubblica funzione, ovvero al silenzio che sia comunque non mera inerzia, bensì adempimento della funzione medesima (se la Consob non reagisce a fronte delle informazioni contenute in un determinato prospetto informativo, deve esservi affidamento sul fatto che ciò sia avvenuto perché ne è stata comunque verificata la completezza ed attendibilità): tutto ciò avviene ancora in ragione di quanto stabilito dall’art. 47 Cost., che impone di funzionalizzare la norma verticale di buona fede oggettiva al perseguimento del dovere di incoraggiare il risparmio.</p>
<p><strong>3.4. Sulla entità del danno risarcibile</strong><br />
Per completezza di indagine, occorre poi soffermarsi sull’entità del danno concretamente risarcibile, chiedendosi quali siano le voci di risarcimento che l’investitore danneggiato può pretendere in esito alla grave negligenza del comportamento dell’Autorità pubblica.<br />
Anzitutto, è evidente che, se la perdita patrimoniale subita a seguito dell’operazione di investimento, ossia il c.d. danno emergente, può essere ristorata con una certa facilità, anche per la determinatezza o determinabilità del suo ammontare, ben diverso è il discorso in merito al c.d. lucro cessante, cioè al guadagno che l’investitore avrebbe tratto dall’operazione medesima.<br />
Infatti l’alea propria dell’attività finanziaria non solo esclude che siffatto guadagno possa essere agevolmente determinato, ma anche impedisce di avere certezza circa la sua stessa esistenza. Si prospetta pertanto la difficoltà di una quantificazione, anche perché un eventuale calcolo in via equitativa non sembra consono a situazioni in cui la remuneratività consegue ad un’evoluzione positiva dell’alea e non invece alla naturale fruttuosità del lavoro.<br />
Ciò posto, considerando che l’individuazione del lucro cessante presupporrebbe di differenziare la valutazione del danno risarcibile anche in ragione dei diversi tipi di prodotti finanziari e quindi della variabilità del margine di rischio che ad essi si correla, appare ragionevole la soluzione emersa nella giurisprudenza, secondo cui i pregiudizi subiti dal risparmiatore a causa della grave negligenza dell’autorità di controllo sono risarcibili solo in riferimento al danno emergente, ossia alla misura del capitale investito.<br />
Del resto, per la correttezza o, almeno, piena praticabilità di questa soluzione milita anche un argomento strettamente giuridico, giacché, come noto, l’art. 1223 cod. civ. stabilisce che “<em>il risarcimento del danno per l&#8217;inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta</em>”.<br />
Ora, non è chi non veda che, mentre il danno emergente è senz’altro conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento dell’obbligo di protezione da parte dell’autorità di vigilanza, il lucro cessante è invero conseguenza solo <em>mediata e indiretta</em>, considerato che, data l’aleatorietà delle operazioni finanziarie, nessuna redditività può mai essere garantita né nell’<em>an</em>, né nel <em>quantum</em>.<br />
Pertanto, all’esito del caso Cultrera, più sopra ampiamente discusso (v. <em>supra </em>§ 2.2.), la Corte di appello di Milano correttamente ha riconosciuto in favore degli investitori il diritto ad ottenere dalla Consob un risarcimento pari al prezzo pagato per l’acquisto delle quote, oltre agli interessi nel frattempo maturati, senza che invece fosse tenuto conto, in favore della stessa Consob, della differenza esistente tra il valore nominale di dette quote, così come risultante dal prospetto informativo, e il loro valore effettivo<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup><sup>[13]</sup></sup></a>.</p>
<p><a name="_Toc162326359"></a><a name="_Toc158608124"></a><strong>4. Riforma del risparmio e sopravvenuta disciplina positiva della responsabilità delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari</strong></p>
<p><strong>4.1. Indeterminatezza delle categorie dogmatiche di riferimento, limiti e questioni</strong><strong>: il diverso titolo della responsabilità dell’Autorità di vigilanza e del suo dipendente, autore materiale della condotta dannosa</strong><br />
Il D.Lgs. 29.12.2006 n. 303, entrato in vigore in data 25.1.2007, recando il “<em>coordinamento con la legge n. 262/2005 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) e del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)</em>”, ha affermato il principio di responsabilità delle Autorità di vigilanza sui mercati finanziari nell’esercizio delle loro funzioni, regolando nello specifico il profilo del c.d. elemento soggettivo.<br />
L’art. 4, comma 3, lett. d) del decreto in questione provvede infatti ad aggiungere all’art. 24, legge 28.12.2005 n. 262, il comma 6 bis, del seguente, testuale tenore: “<em>Nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorità di cui al comma 1 e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave</em>”.<br />
L’art. 24 della legge n. 262/2005 cit. disciplina i procedimenti per l’adozione dei provvedimenti individuali di Banca d’Italia, Consob, ISVAP e Covip: sono dunque queste (oltre che l’Autorità <em>antitrust</em>), le Autorità cui si applica la nuova norma in materia di responsabilità. Essa si limita esplicitamente a disciplinare l’ipotesi dei danni derivanti dall’esercizio della funzione; rimangono quindi esclusi dalla previsione legislativa i danni che conseguono all’attività materiale, per i quali è da ritenere valgano le regole ordinarie.<br />
Orbene, su di un piano generale, posto che l’esercizio della funzione di controllo avviene per regola tramite l’adozione di atti, il contemporaneo riferimento della norma agli “atti” e ai “comportamenti”, in linea con quanto rilevava Cass. n. 3132/2001 cit., sembra soprattutto esprimere l’intenzione di ricomprendere nella fattispecie di responsabilità sia le ipotesi di intempestività dell’esercizio del potere (ad es. ispezione svolta in modo tecnicamente corretto ma tardiva), sia quelle di illecita mancanza dell’atto, vale a dire di comportamenti omissivi pregiudizievoli.<br />
La sopravvenuta disciplina poggia peraltro su formule normative alquanto vaghe, dato che il legislatore non individua i possibili destinatari della norma e quindi, abbracciando indistintamente tutti coloro che possano trovarsi soggetti agli effetti diretti o riflessi del potere, lascia irrisolta una delle questioni che più hanno agitato la dottrina, ossia quale consistenza debba riconoscersi alla situazione giuridica del risparmiatore indotto a compiere una determinata scelta di investimento dall’affidamento riposto nell’autorità di vigilanza.  Né si preoccupa il legislatore del 2006 di definire la tipologia del danno risarcibile, che è destinato a variare a seconda del soggetto leso (intuitivamente, un conto è il danno che può essere prodotto a una società sottoposta alla vigilanza, altro conto è se si tratta di danno arrecato al risparmiatore), ed ancor più, rimane indefinito lo schema di responsabilità applicabile in concreto alla fattispecie di illecito delle autorità di vigilanza: la norma in effetti manca di specificare se la tutela risarcitoria debba seguire la strada dell’illecito aquiliano ovvero contrattuale.<br />
In questa situazione, sembrano essenzialmente due le implicazioni che si possono trarre dalla normativa sopravvenuta.<br />
Anzitutto, la sanzione del principio di responsabilità per i danni che le autorità di vigilanza possono provocare nell’esercizio delle loro funzioni: si tratta di un dato solo in parte scontato, perché, come rilevato sopra (v. <em>supra</em> § 2.2.), la giurisprudenza era giunta al riconoscimento esplicito di detto principio solo con riguardo alla Consob, mentre per le altre autorità la questione non sembrava altrettanto univoca.<br />
In secondo luogo, la scelta &#8211; chiara ed innegabile &#8211; di qualificare l’elemento soggettivo, con una disposizione che, nella misura in cui estende anche all’amministrazione la responsabilità solo per colpa grave, rappresenta una soluzione normativa inusuale, se non addirittura unica, stante il radicato orientamento per cui, se la legge limita la responsabilità del pubblico dipendente o funzionario agli atti o comportamenti posti in essere con colpa grave, l’amministrazione risponde ugualmente in via diretta anche solo per colpa lieve, conformemente alle regole ordinarie, come specificato dall’art. 28 Cost.; di conseguenza, si pone il problema del raccordo, e comunque del corretto inquadramento giuridico del rapporto tra responsabilità del dipendente e responsabilità dell’Autorità.<br />
A tal riguardo, premesso che il cumulo di responsabilità, rispettivamente del dipendente e dell’amministrazione di appartenenza, presupposto dall’art. 28 Cost. cit., sembra in effetti riflettersi nella disciplina normativa del 2006, ove risultano singolarmente contemplate sia la colpa grave del dipendente sia quella dell’autorità, nulla però la nuova norma dice sul modo di operare di detto cumulo.<br />
Invero, partendo dall’assunto per cui la responsabilità dell’autorità di vigilanza è di natura debitoria, risulta possibile ricondurre la fattispecie del danno causato dal dipendente all’ipotesi normativa di cui all’art. 1228 c.c., a tenore del quale, come noto, il debitore che, nell’adempimento dell’obbligazione, si vale dell’opera di propri ausiliari, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. Il fondamento di siffatta norma viene tradizionalmente rinvenuto nel principio secondo cui il debitore deve garantire il creditore per l’operato delle persone di cui si avvale nell’esecuzione dell’obbligazione, in quanto il creditore non ha alcun rapporto con gli ausiliari e può esercitare la sua pretesa risarcitoria nei soli confronti del debitore, unico titolare dell’obbligazione. La responsabilità in discorso è, poi, intuitivamente, tanto più funzionale agli interessi del creditore, quanto più il debitore appaia dotato di una organizzazione complessa (sull’istituto della responsabilità per fatto degli ausiliari, resta ancor oggi fondamentale il saggio di Visintini G., <em>La responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari</em>, Padova, 1965. In tema, v. anche Bianca C.M., <em>Dell’inadempimento delle obbligazioni</em>, sub art. 1228, in <em>Commentario al codice civile</em>, Bologna – Roma, 1979, spec. 459 ss., ove l’A. individua proprio il caso in cui il pubblico dipendente, quale organo dell’amministrazione, possa essere qualificato alla stregua di un ausiliario del debitore).<br />
La riconduzione della fattispecie al modello in discussione è del resto suggerita, data l’analogia di situazioni, da una ormai radicata giurisprudenza proprio in tema di danni posti in essere dai dipendenti degli enti pubblici: lo schema normativo dell’art. 1228 cod. civ. risulta infatti utilizzato per evocare la responsabilità contrattuale dell’ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, per i danni causati al paziente da prestazioni mediche erroneamente eseguite dal personale sanitario dipendente (l’indirizzo giurisprudenziale in parola, di cui è stato un primo importante esempio Cass., Sez. III, 21 dicembre 1978 n. 6141, può dirsi consolidato a partire da Cass., Sez. III, 1 marzo 1988 n. 2144, in <em>Foro it</em>., 1988,  I, col. 2296. Più di recente, cfr. per la particolare chiarezza Cass., Sez. III, 29 settembre 2005 n. 19145, in <em>Foro It</em>., 2006, I, col. 2136).<br />
In effetti, i funzionari e dipendenti delle autorità di vigilanza operano alla stregua di ausiliari necessari ai fini di consentire all’ente debitore di attuare il rapporto obbligatorio nei confronti del soggetto risparmiatore.<br />
Dal combinato disposto degli articoli 1228 c.c. e 4, D. Lgs. n. 303/2006, che si pone alla stregua di una <em>lex specialis</em> rispetto alla disciplina generale sulla responsabilità per fatto degli ausiliari, si ricava dunque che l’autorità di vigilanza, titolare dell’obbligo di protezione nei riguardi del risparmiatore, è responsabile dei “fatti” (che nella fattispecie in esame possono essere trasposti in atti e comportamenti) dolosi o gravemente colposi dei suoi dipendenti, dai medesimi posti in essere al fine di consentire all’autorità debitrice l’adempimento del rapporto obbligatorio col risparmiatore.<br />
Da notare che in questa ipotesi il profilo della colpa grave richiesto con riferimento all’ente pubblico dall’art. 4, D. Lgs. n. 303/2006 rimane sullo sfondo, ed è anzi pleonastico, giacché la responsabilità del medesimo trae il proprio fondamento dalla circostanza che ad essere qualificabile in termini di dolo o colpa grave risulti l’atto o comportamento della persona fisica agente.<br />
In sostanza, poiché nella assoluta maggioranza dei casi sarà comunque possibile individuare le persone fisiche cui far risalire la condotta dannosa dell’autorità, la responsabilità di quest’ultima, proprio perché fondata sull’art. 1228 c.c., potrà essere affermata sulla sola base della verifica della colpa grave del dipendente od organo agente, risultando del tutto superflua ogni più complessa indagine circa la diretta riferibilità dell’elemento soggettivo all’ente metaindividuale.<br />
Ciò detto, <em>quid </em>della responsabilità del dipendente?<br />
Premesso che l’imputazione dei danni in via concorrente anche all’autore materiale della condotta od omissione dannosa in rapporto di immedesimazione organica con l’ente di appartenenza è pacificamente ammessa, si pone la questione di capire quale sia il titolo di questa responsabilità, se essa sia diretta e se, infine, l’obbligazione risarcitoria cui dà vita possa considerarsi solidale con quella gravante sul soggetto pubblico.<br />
Traendo anche in questo caso spunto dalla giurisprudenza in tema di danni arrecati al paziente dai dipendenti di un ente ospedaliero, la soluzione dovrebbe essere che la responsabilità in discorso, come quella ascrivibile all’ente, ha natura contrattuale, in quanto il dipendente, inserito organicamente nella gestione del servizio, si rende autore di una condotta pregiudizievole avente la stessa radice di quella imputata alla struttura, ossia la non diligente esecuzione della prestazione professionale: “<em>pertanto, stante questa comune radice la responsabilità del medico dipendente è, come quella dell’ente pubblico, di tipo professionale e vanno applicate anche ad essa, analogicamente, le norme che regolano la responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto d’opera professionale</em>”<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup><sup>[14]</sup></sup></a>.<br />
Il problema è però che il pubblico dipendente non può essere considerato titolare o contitolare col soggetto pubblico dell’obbligo di protezione: quest’ultimo grava sul solo ente, perché il compito di incoraggiare il risparmio, che di quell’obbligo è il presupposto, riposa sul concetto di potere, nonché sulla veste istituzionale del suo portatore, allo stesso modo in cui l’affidamento del privato non si indirizza verso la condotta del dipendente, ma abbraccia l’ente, con tutta la forza evocativa degli interessi che è istituzionalmente chiamato a perseguire.<br />
Quanto al dipendente, l’attività cui è chiamato è invece dovuta nei confronti dell’autorità nell’ambito del rapporto di servizio che lo lega all’ente e quale esplicazione della funzione che è obbligato a svolgere.<br />
Posta questa bipartizione sotto i due profili soggettivi e, conseguentemente, nell’ambito dei due diversi rapporti, si bipartisce dunque anche l’incidenza della condotta od omissione dannosa nell’uno e nell’altro rapporto.<br />
Nel rapporto obbligatorio esistente fra l’autorità ed il risparmiatore detta condotta od omissione dannosa si traduce in un inesatto adempimento dell’obbligo di protezione: inesatto adempimento che è proprio dell’autorità pubblica, parte del rapporto obbligatorio, e non anche del suo dipendente, il quale non è parte in quel rapporto.<br />
Nel rapporto di servizio tra l’autorità e il dipendente, la condotta od omissione dannosa si traduce invece in un inesatto svolgimento della funzione di cui il dipendente è investito, con la conseguente responsabilità di questi verso l’ente da cui dipende.<br />
Se tutto ciò è vero, diviene assai difficile rinvenire una qualche plausibile fonte del rapporto obbligatorio tra funzionario o dipendente e risparmiatore, nonché della conseguente responsabilità contrattuale del primo nei confronti del secondo. Manca infatti una relazione negoziale; non è configurabile, per le ragioni ora dette, un obbligo di protezione; neppure vi è un contatto sociale basato sull’affidamento, perché dipendente dell’autorità di vigilanza e risparmiatore sono destinati, prima dell’eventuale fatto di danno, a rimanere perfettamente estranei l’uno all’altro (a differenza ad es. di quanto avviene tra medico dipendente della struttura ospedaliera e paziente, che al primo comunque si affida): in conclusione, trattasi di soggetti che sono e rimangono irrelati, la cui unica occasione di creare un reciproco <em>vinculum juris </em>sembra coincidere col danno che l’uno può arrecare all’altro; <em>chiunque </em>rivesta la qualifica di dipendente o funzionario dell’autorità agente può astrattamente essere autore della condotta od omissione pregiudizievole.<br />
In breve: ammettendo che un’ipotesi di illecito si attagli alla fattispecie, si tratta senza dubbio di quella che richiama lo schema della responsabilità aquiliana, basata sul danno ingiusto arrecato al risparmiatore dalla cooperazione del danneggiante all’inattuazione del rapporto obbligatorio che intercorre tra il risparmiatore stesso e l’autorità pubblica: danno ingiusto perché lesivo del diritto di credito del primo nei confronti della seconda.<br />
Occorre infatti considerare come sia ormai acquisito che la “relatività” dei diritti di credito, se comporta che il creditore possa esigere la prestazione solo da uno o più soggetti determinati, non toglie che tali diritti debbano essere rispettati anche da coloro che sono rimasti estranei al rapporto obbligatorio e non sono quindi tenuti a collaborare con il creditore per adempierne le aspettative. Esiste cioè un dovere di rispetto dell’altrui sfera giuridica che porta a qualificare come “ingiusto”, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., il danno arrecato al creditore da un “terzo” che con il suo comportamento doloso o colposo abbia pregiudicato l’adempimento del debitore<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup><sup>[15]</sup></sup></a>.<br />
Ebbene, in questi casi la giurisprudenza espressamente ammette che con l’illecito contrattuale del debitore possa concorrere quello extracontrattuale di altro soggetto comunque estraneo al rapporto obbligatorio, con l’unico limite che, affinché sussista tale concorso di responsabilità, tra l’inadempienza del debitore e il comportamento di chi abbia con questi a qualsiasi titolo cooperato si ravvisi un nesso di causalità adeguata<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup><sup>[16]</sup></sup></a>.<br />
Si badi bene: nel caso dell’illecito contrattuale ascrivibile all’autorità di controllo, vi è un’alterità che è solo fisica e non invece giuridica tra il dipendente e l’ente di appartenenza, stante il rapporto di immedesimazione organica tra l’uno e l’altra. Vi è tuttavia – lo si ribadisce &#8211; una alterità del dipendente <em>rispetto al rapporto obbligatorio</em> tra l’autorità e il risparmiatore, talché in questo preciso senso è possibile dire che il dipendente è terzo rispetto a detto rapporto e come tale capace di pregiudicare, col suo comportamento doloso o gravemente colposo, l’adempimento dell’obbligazione dell’autorità.<br />
Lo svolgimento della funzione cui è preposto il dipendente in virtù del rapporto organico rappresenta invece il dato certo cui riconnettere l’esigenza del nesso di causalità adeguata tra la condotta od omissione pregiudizievole e l’inadempimento contrattuale dell’autorità pubblica nei confronti del risparmiatore.<br />
Il cumulo tra la responsabilità extracontrattuale del dipendente e la responsabilità contrattuale dell’autorità consente quindi di affermare che esse operano in concorso, cosicché il danneggiato può ottenere in suo favore la condanna in solido di entrambi al risarcimento del danno subito (sull’esistenza della solidarietà v. Visintini G., <em>op. cit.</em>, 126. In giurisprudenza, con particolare chiarezza, cfr. ancora Cass., Sez. III, n. 108/1999 cit.).</p>
<p><strong>4.2. Indeterminatezza delle categorie dogmatiche di riferimento, limiti e questioni: il contenuto della nozione di “colpa grave” dell’Autorità di vigilanza e sua conformità alla Costituzione ed al diritto dell’Unione europea</strong><br />
In un contesto ricostruttivo quale quello proposto, in cui l’Autorità di vigilanza è chiamata a rispondere dei danni arrecati al risparmiatore secondo lo schema della responsabilità contrattuale, la determinazione dell’elemento soggettivo incentrato sulla colpa grave è destinato ad un ruolo solo residuale, che si esplica in quelle uniche ipotesi in cui l’impossibilità o l’insuperabile difficoltà di individuare la persona fisica autrice della condotta od omissione dannosa non consenta che al soggetto pubblico sia imputata la responsabilità per fatto degli ausiliari ex art. 1228 c.c.<br />
Pur tuttavia, detta nozione richiede comunque uno sforzo definitorio, che valga a differenziarla dalla colpa della c.d. amministrazione-apparato, secondo cui la colpa si manifesta laddove l’operato dell’amministrazione si correli all’esistenza di particolari ed obbiettive circostanze come l’inequivocità della normativa applicabile, l’assenza di novità della questione, la presenza di orientamenti giurisprudenziali pacifici (per una ricostruzione della giurisprudenza in argomento, uno dei testi più completi è Giovagnoli R., <em>L’elemento soggettivo</em>, in Caringella F., Protto M., (opera diretta da) <em>La responsabilità civile della pubblica amministrazione</em>, Bologna, 2005, 171 s.s.). Infatti, se la nozione di colpa grave evocata dalla normativa del 2006 fosse riducibile al profilo della inescusabilità dell’errore alla luce dei suddetti indici rivelatori, in pratica colpa grave e colpa dell’amministrazione-apparato come tradizionalmente intesa finirebbero col coincidere, conseguendone che la connotazione della colpa in termini di gravità prevista per queste fattispecie dal legislatore rimarrebbe priva di senso.<br />
Per evitare di incorrere in un siffatto, paradossale risultato, occorre evidentemente accordare al concetto di colpa grave un significato diverso che parta dalla considerazione secondo la quale, poiché la Consob e in generale le Autorità di vigilanza e regolazione rinvengono il loro stesso senso istituzionale nel peculiare grado di competenza tecnica, di qualificazione e di serietà, l’adempimento delle obbligazioni che ad esse fanno capo deve caratterizzarsi per un livello assolutamente qualificato di diligenza, in accordo col principio generale posto dall’art. 1176 comma 2 c.c.: ciò è tanto più vero sol che si consideri come detta diligenza debba essere valutata in termini, per così dire, quantitativi e qualitativi, atteso che queste autorità sono da ritenere depositarie di un elevatissimo grado di preparazione tecnica, ma altresì preposte, per scelta ordinamentale, all’esercizio in via esclusiva di funzioni <em>lato sensu </em>regolatorie dotate, per loro natura, di un intrinseco profilo di complessità. Ed allora, riprendendo quanto sul punto indicato dalla recente e sopra citata giurisprudenza, la prevista necessità della colpa grave non postula necessariamente la macroscopicità dell’errore compiuto, ma la mancata corrispondenza della condotta agli elevatissimi standard di qualità ed affidabilità “istituzionali” del soggetto depositario della funzione pubblica, come attribuitagli <em>ex lege</em> (in tali termini: Cass., Sez. I, sent. n. 4587/2009 cit.).<br />
Ne consegue una sorta di responsabilità di <em>status</em>, rispetto alla quale la previsione di una colpa grave viene a rappresentare, sul versante della tutela degli investitori, il punto di discrimine tra una garanzia lecita ed una garanzia illecita dell’efficienza, trasparenza e concorrenzialità del mercato, giacché ai fini della salvaguardia dell’efficienza e competitività dei mercati finanziari, come emerge in particolare dagli articoli 5, 74 e 91 del D.Lgs. 58/1998, l’autorità pubblica è tenuta ad individuare, nell’espletamento della sua azione, un punto di equilibrio, financo un contemperamento di opposti e potenzialmente confliggenti  interessi, che richiede meccanismi risarcitori adeguati ad un’accurata selezione delle situazioni tutelabili<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.<br />
Infine, occorre porsi un’ultima questione.<br />
Con riguardo al metodo seguito dal legislatore del 2006, è lecito che la responsabilità delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari sia stata limitata ai soli casi di colpa grave?<br />
La risposta è, in principio, positiva, nella misura in cui derivi da una verifica di legittimità costituzionale della scelta adottata, che, per non risolversi in indebite disparità di trattamento, deve mostrarsi funzionale a realizzare la selezione degli interessi più meritevoli di tutela secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza.<br />
Ugualmente necessario è che la scelta in questione non finisca con l’eludere la <em>primauté </em>del diritto dell’Unione europea, laddove impone la necessità di una responsabilità per danni a fronte di violazioni perpetrate contro di esso.<br />
Ebbene, premesso che la norma sopravvenuta presenta una formulazione tanto ampia da sfiorare la vaghezza, visto che l’affermazione della responsabilità viene compiuta con riferimento alla funzione di controllo, ma senza specificare né le tipologie di attività rilevanti, né, soprattutto, i potenziali beneficiari degli obblighi risarcitori, come noto il principio di responsabilità ricavabile dall’art. 28 Cost. sancisce la regola del parallelismo tra la responsabilità diretta del funzionario o dipendente pubblico autore del fatto dannoso e quella ugualmente diretta dell’amministrazione, cui, secondo la formula costituzionale, “si estende” la responsabilità del primo.<br />
Che queste due responsabilità siano parallele comporta la necessità di ritenerle dirette e solidali: esse non sono tuttavia <em>necessariamente</em> simmetriche, nel senso che, a fronte di disposizioni limitative della responsabilità personale del dipendente (ad es. per colpa grave), la responsabilità dell’amministrazione può venire comunque affermata secondo i principi contenuti in leggi ordinarie, e quindi anche solo in base alla colpa lieve, al semplice inadempimento ovvero al ritardo nell’adempimento, presupposti, rispettivamente, dagli artt. 2043 e 1218 cod. civ.<br />
Ciò che quindi potrebbe violare il principio di responsabilità dell’ente pubblico, per come è attualmente sancito dall’art. 28 Cost., è la negazione del parallelismo delle responsabilità tra il pubblico dipendente e l’amministrazione, il quale fa sì che se il primo è responsabile deve esserlo anche la seconda, non invece l’affermazione di una regola di responsabilità parallela e simmetrica.<br />
Pertanto, se è con ogni probabilità incostituzionale l’esclusione sempre e comunque della responsabilità dell’amministrazione, a fronte della riconosciuta responsabilità del dipendente, non è invece lesiva dello schema di cui all’art. 28 Cost. l’estensione all’amministrazione delle stesse disposizioni limitative della responsabilità del dipendente: del resto, ciò è quanto ha dichiarato la Corte Costituzionale nella famosa sentenza 11.3.1968 n. 2.<br />
Cosicché, tornando alla disciplina di cui all’art. 4 del D.Lgs n. 303/2006 cit., il fatto che la responsabilità delle autorità di vigilanza sia stata regolata alla stregua di quella dei loro funzionari, che rispondono solo degli atti e comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave, non si pone in contrasto con l’art. 28 Cost., in quanto rispetta il parallelismo delle due responsabilità, affermandone la relazione simmetrica, che non è imposta, ma neppure esclusa dalla norma costituzionale.<br />
Peraltro, ad avviso di chi scrive, detto regime non si pone in contrasto neppure con le norme di cui agli artt. 3 Cost. (principio di uguaglianza) e 24 Cost. (diritto di azione), perché, premesso che la previsione legislativa della colpa grave rappresenta una ricorrente tecnica normativa di selezione degli interessi più meritevoli di tutela, si deve considerare che l’affidamento del risparmiatore nei confronti dell’Autorità di vigilanza misura il grado di coesione tra istituzione di controllo e consociati e quindi è ragionevolmente onere dell’ordinamento, a difesa della sua stessa effettività, circoscrivere ai casi effettivamente più gravi le ipotesi di frattura giuridicamente rilevante del rapporto fiduciario.<br />
Quanto alla compatibilità con il diritto dell’Unione, si deve ricordare che la Corte di giustizia, nel caso <em>Peter Paul</em> (Corte di giustizia CE, 12 ottobre 2004, causa C-222/02, <em>Peter Paul</em>, in <em>Foro it</em>., 2005, IV, col. 101), ha interpretato gli artt. 3 e 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 1994 n. 94/19/Ce, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, nonché diverse disposizioni della prima direttiva del Consiglio 12 dicembre 1977 n. 77/80/Cee, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio, della direttiva del Consiglio 17 aprile 1989 n. 89/299/Cee, concernente i fondi propri degli enti creditizi, nonché della seconda direttiva del Consiglio 15 dicembre 1989 n. 89/646/Cee, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780, nel senso che si tratta di norme che non mirano a creare diritti a favore dei depositanti. In sostanza, secondo la Corte di giustizia, le direttive comunitarie che impongono obblighi di vigilanza bancaria riguardano i rapporti tra le autorità nazionali competenti e gli enti creditizi; non conferiscono perciò ai depositanti né un diritto all’adozione delle misure di controllo ivi previste, né un diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata assunzione delle misure medesime. Per i casi di indisponibilità dei depositi, l’art. 7 della direttiva 94/19/Ce garantisce il diritto ad essere indennizzati fino all’importo massimo di euro 20.000 per il totale dei versamenti effettuati da un medesimo depositante. Salve restando condizioni più favorevoli stabilite dagli Stati membri, tale copertura costituisce la tutela minima garantita dal diritto comunitario, comprensiva dei casi in cui la indisponibilità dei depositi sia causata da una carente vigilanza sugli enti creditizi da parte dei competenti organi nazionali. Se ed in quanto sia assicurato l’indennizzo garantito dall’art. 7 cit., le disposizioni contenute nelle direttive comunitarie in materia creditizia non si oppongono perciò ad una norma nazionale (nella specie si trattava del § 6, terzo comma &#8211; poi divenuto quarto comma a seguito di modifiche successive &#8211; del <em>Gesetz über das Kreditwesen</em>: KWG – legge tedesca sul sistema creditizio) che stabilisca che i compiti delle autorità di vigilanza sono svolti solo nell’interesse pubblico, in  tal modo escludendo la responsabilità dello Stato membro.<br />
In conclusione, l’insussistenza nella fattispecie di situazioni giuridiche individuali qualificabili come diritti comunitari, la cui necessaria presenza è richiamata dalla Corte di giustizia fin dal celeberrimo caso <em>Francovich</em> (Corte di giustizia CE, 19.11.1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, <em>Francovich c. Repubblica italiana/Bonifaci e altri c. Repubblica italiana</em>, in <em>Foro it</em>., 1992, IV, col. 145, con nota di G. Ponzanelli, <em>L’Europa e la responsabilità civile</em>), vale ad escludere tanto la responsabilità delle autorità di vigilanza, che con la loro condotta omissiva abbiano violato le suddette direttive, quanto dello Stato, cui non possono del pari imputarsi danni che non discendano dalla violazione di diritti (<em>Peter Paul </em>cit., paragrafi 30 e 40: per un commento critico molto articolato di questa sentenza, anche in rapporto alle peculiarità dell’ordinamento tedesco rispetto alla configurazione di una <em>Amtshaftung </em>(responsabilità dell’ufficio), v. Carrà M., <em>La (ir)responsabilità dello Stato per omessa vigilanza bancaria</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2005, n. 11, 1175 ss. Nella letteratura straniera, anche per un’interessante panoramica di diritto comparato, v. Tison M., <em>Do not attack the watchdog! </em><em>Banking Supervisor’s liability after </em>Peter Paul, in <em>Common Market Law Review</em>, 2005, vol. 42, 639 ss.).<br />
In ogni caso, rispetto all’elemento soggettivo della fattispecie di responsabilità, la limitazione di essa alle ipotesi di condotta gravemente colposa non è di per sé incompatibile col diritto dell’Unione, salvo che la nozione di colpa grave adottata dal singolo ordinamento non costituisca un mezzo per introdurre surrettiziamente condizioni di imputazione della responsabilità talmente difficili da soddisfare che l’azione di danni possa, di fatto, risultare impossibile od oltremodo difficoltosa (Corte di giustizia CE, 5 marzo 1996, <em>Brasserie du Pêcheur SA c. Repubblica Federale di Germania/Regno Unito c. Factortame Ltd e altri</em>, cause riunite C-46/93 e C-48/93, in <em>Racc</em>, 1996, I-1131, paragrafi 79 e 80).</p>
<p><strong>Conclusioni</strong><br />
Al termine di questo contributo volto a delineare la fattispecie di responsabilità delle autorità di vigilanza nei confronti dei risparmiatori, sembra utile compendiare, in modo schematico, i dati fin qui acquisiti.<br />
Esiste una situazione relazionale qualificata tra l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari e il singolo risparmiatore che la giurisprudenza riconosce inquadrandola nell’ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., sulla base della lesione di un non meglio definito diritto all’integrità del patrimonio, che invero rappresenta una categoria giuridica inventata dai giudici ma priva di qualsivoglia consistenza dogmatica; recente giurisprudenza ha altresì evocato la norma primaria (e generica) del <em>neminem laedere</em>, da cui discenderebbe, in conformità ad un indirizzo interpretativo abbastanza ricorrente nel campo della responsabilità della p.a. per attività provvedimentale, un limite esterno alla discrezionalità dell’Autorità di vigilanza, che quindi risponderebbe dei danni arrecati nell’esercizio della propria funzione al risparmiatore, quando ciò sia avvenuto in dispregio dei doverosi canoni di correttezza e diligenza cui deve informarsi l’attività di ogni soggetto dell’ordinamento, ivi compresa la pubblica amministrazione.<br />
Rilevata la sostanziale inadeguatezza, sul piano giuridico-sistematico, di tale prospettazione,  nelle pagine che precedono si è invece rimarcato come nella fattispecie di responsabilità in discorso un ruolo centrale spetti all’art. 47 Cost., nella misura in cui prevede un dovere di incoraggiamento del risparmio, costituente la <em>regula juris </em>di un rapporto giuridico incentrato sulla buona fede.<br />
Quest’ultima genera in capo all’autorità pubblica un <em>obbligo di protezione</em>, cui corrisponde, da parte del singolo risparmiatore, una <em>pretesa </em>a che l’autorità medesima agisca nel rispetto dell’<em>affidamento </em>che egli ripone sul corretto esercizio della funzione pubblica di vigilanza e controllo.<br />
L’obbligo di protezione si esplica nell’attribuzione di un contenuto di <em>certezza-affidamento</em> agli atti o comportamenti costituenti esercizio della funzione pubblica, talché il risparmiatore è giuridicamente legittimato ad affidarsi ad essi ai fini di decidere se e come svolgere la propria attività negoziale.<br />
La suddetta situazione relazionale assurge, con tale configurazione, al rango di vero e proprio <em>rapporto obbligatorio</em>, dalla cui violazione deriva, in capo all’autorità agente, una <em>responsabilità di natura contrattuale</em>, imputabile in presenza di <em>dolo o colpa grave</em> non solo del dipendente autore materiale della condotta dannosa, ma anche dell’autorità pubblica come apparato (v. <em>supra</em> § 4.1.), da cui consegue il diritto del risparmiatore tradito nel proprio legittimo affidamento a vedersi ristorata la perdita patrimoniale subita in relazione alla singola operazione di investimento.</p>
<p>NICCOLÒ PECCHIOLI</p>
<p><strong>Bibliografia essenziale</strong>:</p>
<p>ALEMANNI B., <em>L’investitore irrazionale</em>, Roma, 2003.<br />
ALPA G., <em>L’informazione del risparmiatore</em>, in <em>Banca, borsa, tit. cred</em>., 1990, p. 476 ss.<br />
AMATO G., <em>Autorità semi-indipendenti e autorità di garanzia, </em>in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1997, p. 647 ss.<br />
AMATO G., <em>Il mercato nella Costituzione</em>, in<em> Quad. cost.</em>, 1992, p. 7 ss.<br />
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<p><strong>Indice legislazione</strong></div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Artt. 3, 24, 28 Cost.</li>
<li style="text-align: justify;">artt. 1173, 1218, 2043 c.c.</li>
<li style="text-align: justify;">l. 7.8.1990 n. 241;</li>
<li style="text-align: justify;">l. 28.12.2005 n. 262;</li>
<li style="text-align: justify;">d.lgs. 24.2.1998 n. 58;</li>
<li style="text-align: justify;">d.lgs. 31.3.1998 n. 80;</li>
<li style="text-align: justify;">d.lgs. 29.12.2006 n. 303;</li>
<li style="text-align: justify;">d.P.R. 10.1.1957 n. 3.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong>Indice giurisprudenza</strong></div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">C.giust., 12.10.2004, C-222/02;</li>
<li style="text-align: justify;">C. Cost., 11.3.1968 n. 2;</li>
<li style="text-align: justify;">C. Cost., 6.7.2004 n. 204;</li>
<li style="text-align: justify;">Cass., SS.UU., 22.7.1999 n. 500;</li>
<li style="text-align: justify;">Cass., SS.UU., ord. 2.5.2003 n. 6719;</li>
<li style="text-align: justify;">Cass., SS.UU., ord. 29.7.2005 n. 15916;</li>
<li style="text-align: justify;">Cass., Sez. I, 3.3.2001 n. 3132;</li>
<li style="text-align: justify;">Cass., Sez. I, 25.2.2009 n. 4587;</li>
<li style="text-align: justify;">Cass., Sez. III, 23 marzo 2011 n. 6681.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> La citazione di cui al testo è tratta da <em>La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea  Costituente</em>, Vol. II, Roma, 1970, 1750.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> <em>La Costituzione della Repubblica cit., </em>1756.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <em>La Costituzione della Repubblica cit., </em>1755.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>La Costituzione della Repubblica cit., </em>1757.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> <em>La Costituzione della Repubblica cit., </em>1764-1767.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> <em>La Costituzione della Repubblica cit., </em>1769.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Parla espressamente di tutela del risparmio come “scelta di valori” effettuata dal Costituente, G. Visentini, <em>Credito e risparmio </em>in<em> Enc. Dir.</em>, X, Roma, 1998, 3.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Intervento dell’On. Zerbi, Assemblea Costituente, Seduta del 19 maggio 1947, in<em> La Costituzione della Repubblica cit., </em>1751-1752.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Nello sforzo di definire il risultato, L. Iannotta, <em>op. cit</em>., 448, è ancora illuminante, là dove evidenzia una duplice valenza del concetto: anzitutto il risultato è il prodotto dell’azione delle pubbliche amministrazioni, vale a dire l’effetto materiale di essa e quindi “<em>elemento esistente nell’ordine reale, esterno all’organizzazione e alle sedi decisionali e successivo alle decisioni</em>”. Il risultato – continua l’Autore &#8211; è però anche “<em>un’entità appartenente al piano immateriale – conoscitivo, razionale e volontaristico – delle decisioni, presente nelle decisioni ed interno all’organizzazione e quindi precedente rispetto alla modificazione del mondo esteriore, alla quale si collega il risultato come prodotto</em>”. In sostanza, il risultato presenta, al contempo, un carattere materiale e immateriale ed altresì una contemporaneità ed una posteriorità rispetto al processo decisionale; elemento di azione e prefigurazione nell’esercizio dell’attività amministrativa.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Corte d’appello di Milano, 13 novembre 1998, in <em>Società</em>, 2001, 570 ss,</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Cfr. Cass., SS.UU., ord. n. 15916/2005 cit., par. 5.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> <em>Codice civile</em>, Relazione del Ministro guardasigilli, n. 797.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Cfr. Corte d’appello di Milano, 21 ottobre 2003 cit., par. V.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Cfr, Cass., n. 2144/1988 cit.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Così, espressamente, Cass., Sez. I, 3 dicembre 2002 n. 17110 in <em>Foro it</em>., 2003, I, 2438. ove si legge che, sebbene l’inadempimento contrattuale della società non implichi, di per sé, responsabilità degli amministratori nei confronti del contraente, è configurabile il concorso tra l’illecito contrattuale della società e quello extracontrattuale dell’amministratore o di altro soggetto comunque estraneo al rapporto obbligatorio intercorrente tra società e terzo; cfr. altresì Cass., Sez. III, 8 gennaio 1999, n. 108, in <em>Corriere giur</em>., 1999, 173, con nota di V. Carbone, <em>Il fatto dannoso del comandante della nave tra inadempimento del contratto e lesione aquiliana</em>, con ampi riferimenti di giurisprudenza e dottrina sul progressivo affermarsi del riconoscimento, ormai acquisito, della tutela aquiliana del credito; <em>Danno e resp</em>., 1999, 899, con nota di D. Poletti, <em>Responsabilità extracontrattuale da contratto e inadempimento del subcontratto</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Cfr. Cass., Sez. III, n. 108/1999 cit.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Cfr. <em>Indagine conoscitiva sulle questioni attinenti all’attuazione della legge 28 dicembre 2005 n. 262, recante </em>“<em>Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari</em>”, Audizione presso il Senato della Repubblica del Governatore della Banca d’Italia Prof. Mario Draghi, settembre 2006, in <em>www.bancaditalia.it</em>.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-tutela-del-risparmiatore-nel-suo-rapporto-con-lautorita-di-vigilanza/">Sulla tutela del risparmiatore nel suo rapporto con l’autorità di vigilanza</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Disposizioni urgenti per il settore creditizio</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/disposizioni-urgenti-per-il-settore-creditizio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Note</p>
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<hr />
<p>Note</p>
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<p><a href=""></a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/attuazione-della-direttiva-2014-59-ue-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-15-maggio-2014-che-istituisce-un-quadro-di-risanamento-e-risoluzione-degli-enti-creditizi-e-delle-imprese-di-investim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/legislazione/attuazione-della-direttiva-2014-59-ue-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-15-maggio-2014-che-istituisce-un-quadro-di-risanamento-e-risoluzione-degli-enti-creditizi-e-delle-imprese-di-investim/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/attuazione-della-direttiva-2014-59-ue-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-15-maggio-2014-che-istituisce-un-quadro-di-risanamento-e-risoluzione-degli-enti-creditizi-e-delle-imprese-di-investim/">Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.</a></p>
<p>Note</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/attuazione-della-direttiva-2014-59-ue-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-15-maggio-2014-che-istituisce-un-quadro-di-risanamento-e-risoluzione-degli-enti-creditizi-e-delle-imprese-di-investim/">Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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<p><a href=""></a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/modifiche-del-decreto-legislativo-1-settembre-1993-n-385-e-del-decreto-legislativo-24-febbraio-1998-n-58-in-attuazione-della-direttiva-2014-59-ue-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/legislazione/modifiche-del-decreto-legislativo-1-settembre-1993-n-385-e-del-decreto-legislativo-24-febbraio-1998-n-58-in-attuazione-della-direttiva-2014-59-ue-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/modifiche-del-decreto-legislativo-1-settembre-1993-n-385-e-del-decreto-legislativo-24-febbraio-1998-n-58-in-attuazione-della-direttiva-2014-59-ue-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del/">Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.</a></p>
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/modifiche-del-decreto-legislativo-1-settembre-1993-n-385-e-del-decreto-legislativo-24-febbraio-1998-n-58-in-attuazione-della-direttiva-2014-59-ue-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del/">Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>Note</p>
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		<title>Il rapporto tra Consob e investitore nell’era della crisi.  Una riflessione nell’ottica del diritto pubblico</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 17:44:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-rapporto-tra-consob-e-investitore-nellera-della-crisi-una-riflessione-nellottica-del-diritto-pubblico/">Il rapporto tra Consob e investitore nell’era della crisi.  Una riflessione nell’ottica del diritto pubblico</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa. &#8211; 2. La disciplina dei prospetti informativi. &#8211; 3. La finalizzazione dell’attività di vigilanza della Consob. &#8211; 4. La natura e i limiti del controllo esercitato dalla Consob sui prospetti informativi. &#8211; 5. Il giudice civile e la posizione dell’investitore. – 6. I presupposti teorici della ricostruzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-rapporto-tra-consob-e-investitore-nellera-della-crisi-una-riflessione-nellottica-del-diritto-pubblico/">Il rapporto tra Consob e investitore nell’era della crisi.  Una riflessione nell’ottica del diritto pubblico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>Sommario: 1. Premessa. &#8211; 2. La disciplina dei prospetti informativi. &#8211; 3. La finalizzazione dell’attività di vigilanza della Consob. &#8211; 4. La natura e i limiti del controllo esercitato dalla Consob sui prospetti informativi. &#8211; 5. Il giudice civile e la posizione dell’investitore. – 6. I presupposti teorici della ricostruzione della posizione dell’investitore alla stregua di un diritto soggettivo: la mancanza di un collegamento diretto con il potere. – 7. Il secondo assioma del ragionamento della Cassazione a fondamento dell’attribuzione all’investitore di una situazione di diritto soggettivo: la tutela meramente risarcitoria.- 8 Gli investitori come titolari di un interesse legittimo in quanto destinatari diretti degli effetti del potere di controllo della Consob sui prospetti informativi. – 9 Prove di “resistenza” della tesi del “cointeressato sostanziale”, alla luce della nozione di interesse legittimo: in particolare il problema della sola tutela risarcitoria. – 10. La situazione giuridica soggettiva dell’investitore come interesse legittimo qualificato e differenziato. – 11.Conclusioni.</p>
<p><b> </b></p>
<p>Abstract</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’attuale crisi economico-finanziaria rende particolarmente delicato il ruolo svolto dalle autorità di vigilanza sul settore finanziario. Mai come in questo momento gli investitori e i risparmiatori si sono sentiti insicuri e in balia degli eventi, sotto la spinta dell’incertezza che domina i mercati. In questo contesto, il compito della Commissione per le Società e la Borsa diviene cruciale al fine di contrastare l’impatto di pericolose asimmetrie informative sulla formazione della volontà delle parti, nel tentativo di riportare fiducia e certezza nelle contrattazioni. Il controllo operato dalla Consob mira ad acquisire e a rendere pubbliche informazioni che per il singolo non sarebbe possibile (o molto difficile e dispendioso) ottenere, svolgendo un ruolo di valutazione “sostitutiva” rispetto a quella effettuata dagli investitori .</p>
<p>Lo scritto cerca così di ricondurre il rapporto tra investitore e Consob nell’ambito pubblicistico, tentando di valorizzare il momento di esercizio del potere da parte dell’autorità preposta alla vigilanza finanziaria con particolare riferimento all’istituto della c.d. omessa vigilanza sui prospetti informativi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><i>The economic and financial crisis has put the stress on the role played by financial authorities. In this moment, the investors and savers are insure because of the uncertainty which oppresses the financial markets. As a consequence, the Consob’s duty begins crucial in order to address the impact of dangerous informative asymmetries on contractual parties, trying to bright back the trust. The Commission’s control aims at acquiring and making public information which private could not obtain, taking the place of the investor.This paper tries to ascribe the relation between investor and Consob to the public sector, attempting to emphasize the power exerted by the public financial authority with particular regard to the institute of the so called omitted financial supervision concerning the disclosure statement.<b><br />
</b></i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1.Premessa.</p>
<p><i></i>L’attuale crisi economico-finanziaria rende particolarmente delicato il ruolo svolto dalle autorità di vigilanza su questo settore. Mai come in questo momento gli investitori[1] e i risparmiatori si sono sentiti insicuri e in balia degli eventi, sotto la spinta dell’incertezza che domina i mercati finanziari[2]. In questo contesto, il compito della Commissione per le Società e la Borsa diviene cruciale al fine di contrastare l’impatto di pericolose asimmetrie informative[3] sulla formazione della volontà delle parti, nel tentativo di riportare fiducia[4] e certezza [5] nelle contrattazioni.</p>
<p>Come è noto, il controllo operato dalla Consob mira ad acquisire e a rendere pubbliche informazioni che per il singolo non sarebbe possibile (o molto difficile e dispendioso) ottenere, svolgendo un ruolo di valutazione “sostitutiva” rispetto a quella effettuata dagli investitori[6].</p>
<p>Naturalmente, in questa sede, non sarà possibile approfondire tutte le possibili varianti del rapporto tra investitore e Consob e, per questo motivo, si è scelto di concentrare l’indagine sulla c.d. omessa vigilanza sui prospetti informativi, questione che tradizionalmente ha dato vita ad un intenso contenzioso tra privati e Authority.</p>
<p>Nel nostro ordinamento, questo tema costituisce ormai da tempo una questione spinosa[7].</p>
<p>Il presente studio cercherà di ricondurre il rapporto tra investitore e Consob nell’ambito pubblicistico, tentando di valorizzare il momento di esercizio del potere da parte dell’autorità preposta alla vigilanza finanziaria. Questa, in estrema sintesi, pare la cornice più idonea per la piena comprensione del fenomeno.</p>
<p>A questo punto è, però, necessaria un’ulteriore delimitazione del campo di indagine. Lo scritto si soffermerà principalmente sulla tematica della ricostruzione del rapporto tra investitore e Consob, cercando di delineare la situazione giuridica soggettiva del privato, lasciando sullo sfondo questioni con esso connesse quali il problema relativo al riparto di giurisdizione (che la qualificazione giuridica comporta[8]), nonché la natura e i limiti della responsabilità delle autorità di vigilanza.</p>
<p>Siffatta scelta è dettata dalla convinzione che proprio la definizione della posizione del privato, nei confronti dell’autorità, costituisca il punto di partenza per qualsiasi ulteriore indagine in materia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2.<i><b>La disciplina dei prospetti informativi.<br />
</b></i></p>
<p>Prima di affrontare più nel dettaglio il rapporto tra investitore e Consob, è necessario fornire alcune indicazioni sulla disciplina dei c.d. prospetti informativi e sui poteri che la predetta autorità può esercitare su di essi.</p>
<p>I prospetti costituiscono uno strumento con cui le società, che intendono procedere ad una offerta al pubblico di prodotti finanziari, devono mettere a disposizione del pubblico notizie relative alla propria solidità finanzia, nonché all’operazione che intendono promuovere, al fine di consentire una maggior trasparenza.</p>
<p>Nell’ambito della l. 7 giugno 1974, n. 216[9], l’istituto era disciplinato dagli art. 18 bis e seguenti[10], oggi, invece, la disciplina generale è contenuta nell’art. 94 e ss. del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, (c.d. TUF), così come successivamente modificata. In questo caso, la normativa impone ai soggetti che intendono procedere ad un’offerta al pubblico di darne comunicazione alla Consob, allegando il prospetto. Il prospetto può essere pubblicato solo previa approvazione della Consob (comma 1, art. 94). La disposizione prevede una sorta di procedura bifasica che comprende un momento di verifica e controllo sul prospetto informativo e quello, successivo, relativo al vero e proprio provvedimento autorizzatorio[11].</p>
<p>Per quanto riguarda più puntualmente il prospetto, esso deve contenere «tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell&#8217;emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell&#8217;emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il prospetto contiene altresì una nota di sintesi recante i rischi e le caratteristiche essenziali dell&#8217;offerta» (art. 94, comma 3).</p>
<p>Oltre alle informazioni già richiamate, la Consob ha altresì il potere “discrezionale” di esigere che l’emittente o l’offerente includano ulteriori notizie, qualora lo richieda la tutela degli investitori (comma 5). Inoltre, sempre l’offerente o l’emittente sono tenuti ad informare il pubblico, tramite un supplemento di prospetto, di qualsiasi nuovo fatto o altro che possa incidere, alterandola, sulla valutazione dei prodotti finanziari, una volta che l’offerta sia stata pubblicata (comma 7).</p>
<p>L’art. 94 attribuisce alla Commissione il potere di introdurre, in via regolamentare, una più puntuale disciplina della fattispecie relativa al tipo di informazioni che devono essere prodotte, al livello di approfondimento, nonché sullo stesso procedimento di valutazione. Si noti che anche nelle norme successive sono presenti frequenti rinvii alla sua potestà regolamentare[12].</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3.<i><b>I poteri della Consob sui prospetti informativi.</b></i></p>
<p>La citata l. n. 216 del 1974 attribuiva alla Consob una serie di poteri di vigilanza informativa e ispettiva, finalizzati al controllo delle società che operavano in borsa, sollecitando il pubblico risparmio. In particolare, la legge prevedeva che la Commissione potesse imporre, alle società quotate in borsa, di rendere noti dati e notizie «necessari per l&#8217;informazione del pubblico in aggiunta a quelli risultanti dal bilancio e dalle relazioni, con esclusione di quelli la cui divulgazione possa essere di pregiudizio alla società o all&#8217;ente» oltre al potere di richiedere la comunicazione «anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, ad integrazione di quelli previsti dall&#8217;art. 4, fissando i relativi termini». La disposizione assegnava all’autorità anche il potere di «eseguire ispezioni presso i soggetti stessi e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci o revisori e dai direttori generali, al fine di accertare l&#8217;esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati».</p>
<p>Detta normativa non conteneva alcun riferimento specifico alle finalità che avrebbero dovuto essere perseguite con l’esercizio di tali poteri di vigilanza. In quel contesto, si riteneva così che l’attività posta in essere dalla Commissione non dovesse considerare, «se non in modo marginale e riflesso», gli interessi dei risparmiatori; il vero e proprio oggetto di questa disciplina (intesa come pubblica dell’informazione) sarebbe consistito nel «procedimento di formazione del negozio e, più in generale, [nel]l’insieme delle condizioni nelle quali si svolge la negoziazione»[13], finalizzato alla realizzazione del corretto funzionamento del mercato. I poteri di vigilanza, di conseguenza, avrebbero dovuto tendere, in via diretta, alla costituzione di una «deontologia pubblica dell’esercizio dei diritti di impresa o comunque di facoltà negoziali», in via “mediata” alla «tutela di interessi collettivi»[14], mentre l’interesse pubblico sarebbe comparso soltanto di riflesso[15].</p>
<p>Queste tesi[16] erano mosse dall’intento di distinguere l’attività svolta dalla Commissione – ed in generale, delle altre autorità indipendenti – dal modello seguito dall’amministrazione che potremmo definire tradizionale, orientata, per l’appunto, al perseguimento dell’interesse pubblico[17].</p>
<p>Secondo questa ricostruzione, la Consob sarebbe stata caratterizzata non solo da un’accentuata indipendenza dal potere politico, ma, altresì, dall’esercizio di poteri di tipo neutrale[18], privi di qualsiasi connotato di discrezionalità[19]. In questa prospettiva, le funzioni di vigilanza non sarebbero state finalizzate al perseguimento di un interesse pubblico, quanto piuttosto al raggiungimento dell’ottimale allocazione del risparmio investito, grazie al quale gli interessi privati avrebbero potuto prosperare[20].</p>
<p>Altri, invece, ritenevano che anche le funzioni di vigilanza sul mercato finanziario dovessero essere considerate nell’ottica della cura dell’interesse pubblico, ossia come tutela del risparmio seppur in senso oggettivo[21]. Il controllo sul prospetto della Consob non avrebbe affatto perseguito l’obiettivo di un generico interesse alla regolarità del rapporto informativo, esso sarebbe stato invece un mezzo per conseguire il diverso bene della difesa del pubblico risparmio, poiché lo scopo della vigilanza sarebbe consistito nella tutela dell’efficienza allocativa e della stabilità del mercato[22].</p>
<p>Oggi, dopo una serie di modifiche legislative[23], l’art. 5 del d.lgs. n. 58/1998 sancisce espressamente che «La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitività del sistema finanziario; e) l&#8217;osservanza delle disposizioni in materia finanziaria».</p>
<p>Il legislatore ha così riconosciuto la rilevanza della tutela degli investitori e, nello stesso tempo, la pluralità delle finalità attribuite alla Commissione, che vanno dalla stabilità del sistema finanziario alla sua competitività. Una molteplicità di fini e obiettivi che rende ormai difficile ricondurre detti poteri nell’ambito della sfera della neutralità[24]. In questa sede non è certo possibile soffermarsi, più diffusamente, su questo profilo, per cui si può solo rinviare alla dottrina che si è occupata del tema[25].</p>
<p><i><b> </b></i></p>
<p>4.La natura ed i limiti del controllo esercitato dalla Consob sui prospetti informativi.</p>
<p>Un profilo, su cui si è a lungo dibattuto, concerne l’esatta natura del controllo esercitato dalla Commissione sui prospetti informativi. Secondo alcuni[26], la Consob avrebbe dovuto limitarsi a vagliare la mera completezza dell’informazione[27], senza per questo spingersi fino al controllo sulla veridicità delle notizie[28]. Per altri, invece, il controllo sul prospetto avrebbe potuto estendersi anche alla legittimità dell’operazione[29], ovvero giungere sino ad un controllo sulla veridicità[30].</p>
<p>Occorre porre molta attenzione nella identificazione dei compiti attribuiti alla Commissione. In nessun caso, infatti, essa può spingersi fino a divenire una sorta di “garante” sugli investimenti. Il rischio costituisce una componente ineliminabile di qualsiasi operazione finanziaria. Ciò che si deve chiedere (e pretendere) all’autorità di vigilanza è di rendere gli investitori edotti sul tipo di rischio che quella determinata attività comporta, evitando un giudizio sull’opportunità dell’operazione[31].</p>
<p>Questa impostazione è stata accolta dalla stessa Consob, che ha precisato come «l&#8217;autorità competente non è chiamata a svolgere verifiche in ordine alla veridicità delle informazioni riportate nel prospetto. Spetta … ai soggetti che assumono la responsabilità del prospetto assicurare che questo non contenga informazioni false e consegua gli obiettivi informativi sopra richiamati. Non rientra … nei compiti della Consob effettuare una attività di c.d. <i>due diligence </i>sui singoli dati e su tutte le informazioni fornite nel prospetto»[32].</p>
<p>Alla luce delle riflessioni che precedono (e anche al di là del contenuto attribuibile all’attività della Consob), è indubbio che essa si sostanzia in un “esercizio di pubblico potere”, che si concretizza in un provvedimento amministrativo autorizzativo alla pubblicazione.</p>
<p>Ciò chiarito, è necessario rivolgere ora l’attenzione all’ipotesi in cui la Consob non svolga correttamente le sue funzioni e questo causi un danno agli investitori.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>5.<i>Il giudice civile e la posizione dell’investitore.<br />
</i></p>
<p>Il tema del rapporto tra investitore e Consob emerge intorno ai primi anni ‘90, quando il giudice ordinario comincia ad essere chiamato a giudicare in ordine a controversie nelle quali i privati lamentano di essere stati danneggiati dall’attività della Commissione che aveva consentito la pubblicazione di prospetti informativi di offerte pubbliche di acquisto, rivelatesi poi fraudolente o erronee. La Cassazione, dopo aver inizialmente ricostruito la posizione dei privati alla stregua di un interesse di mero fatto[33], propende, in seguito, per una sua ricostruzione come “interesse legittimo”[34] e per questo motivo esclusa da qualsiasi pretesa risarcitoria[35].</p>
<p>Più precisamente, secondo il giudice, questo tipo di vertenza avrebbe avuto ad oggetto rapporti tra privati e una pubblica amministrazione che vedevano così coinvolte «posizioni giuridiche soggettive aventi natura e consistenza di interessi legittimi, posizioni che trovano la loro istituzionale tutela attraverso la competente giurisdizione del giudice amministrativo». Il giudice riteneva che la Commissione, in virtù delle disposizioni di cui alla l. n. 216/74, dovesse esercitare una serie di funzioni volte a verificare che gli operatori finanziari rispettassero una serie di regole e standard informativi, finalizzati allo sviluppo del mercato finanziario e alla tutela dell’interesse generale all’attivazione e trasparenza del mercato mobiliare. Di conseguenza, secondo la Corte, «in tale prospettiva la situazione soggettiva del privato e, in particolare, dell’eventuale futuro acquirente del prodotto finanziario offerto al pubblico, si traduce nell’interesse all’appropriato svolgimento, da parte della Consob, delle funzioni regolatrici e di vigilanza demandatele, e trova, quindi, considerazione nell’ordinamento solo in maniera indiretta e a livello, quindi, di mero interesse variamente qualificato».</p>
<p>In questa pronuncia del 1992, pertanto, si afferma espressamente che, a fronte dell’esercizio del potere di vigilanza esercitato dalla Consob, il privato investitore è titolare di una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.</p>
<p>Pochi anni dopo, però, la Corte, tornando a pronunciarsi proprio sulla medesima vertenza, attua un vero e proprio <i>revirement</i>[36]. Con la già richiamata pronuncia n. 3132 del 2001, infatti, il giudice riconosce la responsabilità della Consob e la risarcibilità delle posizioni giuridiche degli investitori. A dire il vero, nella menzionata decisione, la Cassazione non indugia a lungo sulla qualificazione della situazione del privato[37] e si limita a rinviare alla ricostruzione operata dal giudice di merito, che a sua volta aveva prospettato l’esistenza, in capo al danneggiato, di un “diritto” all’integrità del patrimonio. Diritto che poteva, pertanto, se violato, dar luogo a risarcimento del danno, in conformità a quanto sancito dalla famosa sent. della Cassazione n. 500 del 1999[38].</p>
<p>La posizione degli investitori assume così la connotazione di un “diritto” all’integrità patrimoniale, nozione già utilizzata dalla giurisprudenza civile, ma certo di non facile identificazione[39]. Esso, in particolare, si sostanzierebbe in un peculiare diritto connesso al patrimonio[40].</p>
<p>Le ragioni di un simile cambiamento devono probabilmente rinvenirsi nella diversa sensibilità del Supremo giudice civile nei confronti del tema della responsabilità delle pubbliche amministrazione. Con la sentenza n. 500 era stato scardinato il dogma della irresponsabilità della pubblica amministrazione ed era ormai probabilmente tempo di riconoscere le istanze dei privati, anche in un ambito così delicato come quello della vigilanza finanziaria.</p>
<p>Il problema si pone, semmai, nell’argomentazione che il giudice ha adottato per giungere ad una tutela maggiormente satisfattiva dei privati investitori.</p>
<p>Dalla lettura della sentenza ben si evince come la Corte, accantonato il profilo attinente alla posizione giuridica dell’investitore – e tralasciando altresì la problematica relativa all’ingiustizia del danno -, abbia concentrato la propria attenzione sui poteri e sul ruolo svolto dalla Commissione. Il giudice civile ha ritenuto che la normativa, ossia gli artt. 1-18 <i>quater</i> l. 216/1974 cit., avesse attribuito alla menzionata autorità una serie di poteri che le avrebbero imposto “doverosamente” «di intervenire con iniziative istruttorie, integrative, repressive», in virtù dell’accertamento circa la falsità dei dati essenziali contenuti nella comunicazione e nella successiva informazione resa pubblica.</p>
<p>Si noti che il giudice, con riferimento alle modalità di intervento, riconosce l’ampia discrezionalità dell’autorità nell’individuare i mezzi più idonei per esercitare la funzione ad essa attribuita.</p>
<p>Del resto, sempre secondo il giudice, la Consob non avrebbe in nessun caso potuto esimersi da un simile obbligo di intervento, sebbene «i potenziali investitori fossero stati già sufficientemente avvertiti, proprio a cagione del clamore di stampa, dei rischi esistenti; … al contrario, tali notizie avrebbero semmai imposto, e non certo escluso, la sollecita attivazione degli interventi … fino al quel momento negletti».</p>
<p>La Cassazione ritiene, pertanto, che la Commissione abbia violato uno specifico obbligo giuridico connesso all’esercizio della funzione pubblica ad essa attribuita, una funzione che – è importante sottolineare – deve essere finalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico e, in ragione di ciò, essa sia tenuta a risarcire il danno subito dagli investitori[41]. In questo caso, però, non sarebbe ravvisabile uno specifico obbligo di “prestazione” nei confronti dei privati investitori.</p>
<p>Il riconoscimento della violazione di regole che attengono all’esercizio di una funzione pubblica non viene connesso alla lesione di un interesse legittimo, ma di un diritto all’integrità patrimoniale. In proposito, ci si può domandare perché la Cassazione, a distanza di soli due anni dalla sent. 500 (con cui secondo molti avrebbe ammesso la risarcibilità degli interessi legittimi), abbia preferito, nel momento in cui riconosceva le pretese degli investitori, qualificarli alla stregua di “diritti”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>6.<i>I presupposti teorici della ricostruzione della posizione dell’investitore alla stregua di un diritto soggettivo: la mancanza di un collegamento diretto con il potere.<b><br />
</b></i></p>
<p>Nelle successive pronunce[42], la Cassazione ha precisato con maggior chiarezza la propria posizione circa la titolarità di un diritto soggettivo in capo all’investitore.</p>
<p>Il giudice ha motivato la propria ricostruzione sulla base della distinzione tra la posizione dei “soggetti abilitati” (ossia le imprese), nei cui confronti la Commissione eserciterebbe una serie di poteri pubblici in senso proprio, e quella dei “risparmiatori/investitori”. Secondo la pronuncia della Cassazione n. 6719 del 2003 cit., infatti, posto che «è difficilmente configurabile in capo al risparmiatore la titolarità di un interesse legittimo e così una legittimazione ad impugnare i provvedimenti dell’autorità di vigilanza od i suoi silenzi, subito un danno dal risparmiatore per e nell’ambito della relazione contrattuale stabilita con il soggetto che avrebbe dovuto essere diversamente controllato, la lesione così arrecata al suo diritto di credito avrebbe per contro potuto dar luogo ad un diritto a risarcimento del danno avverso l’autorità di vigilanza, in quanto fosse risultato possibile delineare criteri alla stregua dei quali valutare come colposo il comportamento da essa tenuto». In ragione di ciò, prosegue la Corte, «accanto alla classe delle controversie tra autorità preposta alla vigilanza sul settore di mercato ed operatori del settore soggetti a tale vigilanza, [è identificabile] una seconda classe di controversie, che si caratterizza per il tratto di non dare luogo ad un rapporto tra utente del servizio ed autorità che vi è preposta, se non quando il modo in cui la vigilanza è stata svolta o non svolta assurge a fonte di danno»[43].</p>
<p>Nel ragionamento della Cassazione, la posizione del privato non potrebbe essere che di diritto soggettivo in virtù di due presupposti: da una parte, non ci sarebbe alcuna “relazione” con il potere[44], e quindi il danno subito discenderebbe da un mero comportamento della pubblica amministrazione; dall’altra, l’unica forma di tutela possibile consisterebbe nella richiesta di risarcimento dei danni[45].</p>
<p>Rinviando ad un momento successivo il problema relativo alle modalità di tutela della situazione del singolo, è necessario concentrare la nostra attenzione sul primo passaggio del ragionamento del giudice, ossia sulla distinzione tra gli operatori del mercato mobiliare, che sarebbero destinatari degli effetti tipici e diretti del potere esercitato dalla Consob (e per questo sarebbero titolari di un interesse legittimo) e gli investitori che, in quanto esclusi da questi effetti diretti, sarebbero invece titolari di un diritto soggettivo.</p>
<p>Da questa impostazione discendono due importanti corollari.</p>
<p>In primo luogo, la Suprema Corte mostra di aderire all’orientamento che configura in capo al privato (meglio: ad alcuni privati), a fronte dell’esercizio di un pubblico potere da parte dell’Amministrazione, un interesse legittimo, in quanto questa è la situazione giuridica che “dialoga” con il potere[46]. Il diritto soggettivo può sorgere solo se il privato non viene intercettato da simili effetti[47].</p>
<p>In secondo luogo, il giudice civile riconosce espressamente che la Consob, nell’ambito della valutazione dei prospetti informativi, esercita un “potere pubblico” in senso proprio. Questa ricostruzione ci consente così di dare per acquisito questo aspetto e di poter così prescindere, in questa sede, dal considerare la complessa tematica relativa alla natura e ai poteri di cui sarebbero titolari le autorità indipendenti e la Consob più in particolare[48].</p>
<p>Ciò chiarito, è ora possibile passare a considerare il secondo profilo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>7.<i>Il secondo assioma del ragionamento della Cassazione a fondamento dell’attribuzione all’investitore di una situazione di diritto soggettivo: la tutela meramente risarcitoria.<br />
</i></p>
<p>Come si è anticipato, il secondo perno su cui poggia il ragionamento della Cassazione riguarda le modalità di tutela che l’ordinamento riconosce al privato investitore.</p>
<p>L’importanza di questo profilo viene ribadito più volte dalla Cassazione. Ad esempio, nella già citata sent. n.6719/2003, dopo aver precisato che la vertenza deve in ogni caso considerarsi nell’ambito della sua giurisdizione, il giudice aggiunge che « il risarcimento non si presenta come mezzo di completamento della tutela, in casi in cui l’utente attende dal titolare del servizio la soddisfazione di un suo interesse non realizzato, ma è l’unico mezzo di tutela che l’ordinamento offre a soggetti rimasti danneggiati per colpa del titolare del servizio, in occasione dell’esercizio dei poterei e dello svolgimento dell’attività in cui il pubblico servizio si risolve»[49].</p>
<p>Il ragionamento della Corte sembra inferire la consistenza della situazione giuridica del singolo dal tipo di tutela (risarcitoria) che l’ordinamento gli attribuisce.</p>
<p>Anche in dottrina non sono mancate voci che hanno cercato di “rafforzare” il ragionamento posto dalla Corte, ricostruendo la posizione dell’investitore alla stregua di un diritto leso dal comportamento della Consob. In questo contesto, si è prospettato un diritto dell’investitore ad orientarsi nelle scelte di investimento in modo consapevole[50]; ovvero un diritto all’integrità del credito nei confronti dei terzi[51], o un diritto alla libertà contrattuale[52], in quanto, secondo quest’ultima ricostruzione, la condotta illegittima della Commissione andrebbe a incidere sulla libertà contrattuale dell’investitore equiparabile a chi «con falsa informazione induce altri a contrattare con un terzo»[53].</p>
<p>Queste tesi, però, e con esse quella del giudice civile, rischiano di confondere i piani del ragionamento. Una cosa, infatti, è la situazione giuridica soggettiva del soggetto, ossia del privato investitore leso dall’attività di vigilanza finanziaria; un’altra è il tipo di tutela che può essergli offerta dall’ordinamento.</p>
<p>Tale aspetto (almeno nei casi in cui essa non sia precipua di una situazione) non può condizionare la qualificazione giuridica della posizione del singolo[54], senza peraltro considerare che questo equivarrebbe a reintrodurre il <i>petitum</i>, quale criterio del riparto di giurisdizione, in luogo della <i>causa petendi</i>[55].</p>
<p>I due profili devono invece essere mantenuti distinti, tanto più che oggi, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 104 del 2010, c.d. codice sul processo amministrativo, anche in questo ambito può essere potenzialmente esperita una domanda risarcitoria in via autonoma[56]. Ma su questo si tornerà nel proseguo.</p>
<p>In conclusione, la posizione della Cassazione può essere così sintetizzata: l’investitore è titolare di un diritto soggettivo nei confronti della Consob, nel caso in cui lamenti un danno conseguente all’omessa vigilanza finanziaria, in quanto il potere esercitato dalla predetta autorità non produce effetti diretti nei suoi confronti[57] (considerazione di carattere sostanziale) e, inoltre, poiché l’unica tutela offerta dall’ordinamento, in questo caso, consiste in un rimedio risarcitorio (considerazione di carattere processuale).</p>
<p>Il tentativo di confutazione della tesi della Cassazione deve pertanto necessariamente passare tramite lo scardinamento di questi due assiomi, risultando necessario provare che il potere esercitato dalla Consob produce effetti tipici anche nei confronti degli investitori; che l’interesse legittimo può essere tale anche se tutelato tramite rimedi esclusivamente risarcitori.</p>
<p><i><b> </b></i></p>
<p>8.Gli investitori come titolari di un interesse legittimo in quanto destinatari diretti degli effetti del potere di controllo della Consob sui prospetti informativi</p>
<p>Nel caso del potere di vigilanza esercitato dalla Consob sui prospetti informativi, naturalmente, i diretti destinatari della norma sono le imprese che lo propongono, al fine di procedere all’offerta al pubblico.</p>
<p>Più complessa è, invece, la posizione degli investitori che, sebbene “influenzati” dall’esercizio del potere, non sono normalmente considerati i diretti destinatari dei suoi effetti.</p>
<p>In questa sede, però, si vuole offrire una lettura diversa di questo potere.</p>
<p>Se si pone attenzione agli effetti tipici del potere autorizzatorio esercitato in questo caso dalla Consob, si può notare che essi abbracciano un abito molto più ampio di quello che si suole solitamente ricordare.</p>
<p>Il provvedimento autorizzatorio della p.a. consente sicuramente alle società proponenti di avanzare un’offerta finanziaria ma, contemporaneamente, essa permette agli investitori di aderirvi (ossia di considerarla come possibilità di investimento), rimuovendo per entrambi i soggetti – ed è questo il punto- un limite all’autonomia contrattuale.</p>
<p>L’ordinamento, nel prevedere l’obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo, ha voluto introdurre un vincolo all’esercizio della libertà contrattuale privata, in vista del perseguimento di un interesse generale alla trasparenza delle informazioni sul mercato finanziario. A causa della complessità e delle asimmetrie informative, la legge impone alla pubblica amministrazione di disciplinare il settore e, di conseguenza, consente di porre limitazioni all’autonomia contrattuale di entrambe le parti (offerenti e acquirenti) [58].</p>
<p>L’atto permissivo autorizza gli investitori ad aderire a una determinata operazione, rimuovendo, anche nei loro confronti, un limite all’incontro delle volontà contrattuali.</p>
<p>Siffatto obbligo comporta così una riduzione della sfera della libertà di entrambe le parti del futuro sinallagma contrattuale e, in quest’ottica, la sua posizione può essere ricostruita alla stregua di un interesse legittimo. Seppur peculiare.</p>
<p>Nell’ambito della ricostruzione qui proposta, infatti, l’investitore non può partecipare alla procedura per la valutazione dei prospetti informativi. In altre parole, la sua situazione sarebbe priva del potere partecipativo e, di conseguenza, esso sarebbe “difeso” della sola possibilità di reazione processuale.</p>
<p>Una simile particolarità potrebbe del resto trovare una parziale spiegazione nello stesso procedimento amministrativo previsto per la verifica dei prospetti, a cui non vengono applicate le generali regole sulla partecipazione al procedimento amministrativo, di cui alla l. 241 del 1990[59].</p>
<p>Nell’ambito di questa procedura, la Consob è la sola che può dialogare con la società proponente.</p>
<p>D’altro canto, anche qualora trovassero applicazione le normali regole sulla partecipazione, sarebbe comunque difficile far rientrare gli investitori nella categoria dei c.d. “contro-interessati”, ossia di quei soggetti che partecipano al procedimento in virtù degli effetti negativi che potrebbero ricevere dal provvedimento, <i>ex</i> art. 9, l. 241 cit.</p>
<p>Gli investitori, in questo caso, potrebbero apparire, al più, come una sorta di “cointeressati sostanziali”[60], di soggetti coinvolti &#8211; anche se in questo momento ancora in modo potenziale-, con l’esercizio del potere da parte del pubblico, ma portatori di un interesse di segno uguale a quello della pubblica amministrazione. Essi sono interessati a ottenere certezza circa le informazioni finanziarie fornite con riferimento a quella determinata operazione finanziaria.</p>
<p>Alla luce dell’impostazione qui accolta, sembrerebbe allora corretto affermare che la situazione dell’investitore possa essere ricostruita alla stregua di un peculiare interesse legittimo che viene colpito (anche se ciò che in realtà viene colpito è più propriamente l’interesse sostanziale che sta dentro l’interesse legittimo) in modo diretto dal potere della Consob, seppur privo dei tradizionali poteri di partecipazione procedimentale (per questo lo abbiamo definito come una sorta di “cointeressato sostanziale”) e sebbene venga tutelato da un rimedio esclusivamente risarcitorio e non demolitorio[61].</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>9.<i><b>Prove di “resistenza” della tesi del “cointeressato sostanziale”, alla luce della nozione di interesse legittimo: in particolare il problema della sola tutela risarcitoria.<br />
</b></i></p>
<p>Risolto uno dei due corni del ragionamento su cui poggia l’interpretazione della Cassazione (l’esistenza di un collegamento tra il potere esercitato dalla Consob e gli investitori, in quanto destinatari di effetti tipici), occorre ora passare a considerare il secondo profilo relativo all’impossibilità che un interesse legittimo possa essere tutelato esclusivamente tramite il risarcimento del danno e senza cioè la possibilità (e soprattutto l’utilità) di richiedere l’annullamento del provvedimento lesivo.</p>
<p>Questa convinzione, che in passato ha spinto parte autorevole della dottrina a sostenere una sorta di “incompatibilità ontologica”[62] tra risarcibilità e situazione di interesse legittimo, affonda le radici nella stessa evoluzione storica della nozione.</p>
<p>A partire dagli anni ’50, la giurisprudenza[63] (e la dottrina maggioritaria)[64] si era fermamente orientata verso l’irrisarcibilità di questo tipo di interessi, ossia di qualsiasi situazione giuridica del privato che venisse intercettato da un potere della pubblica amministrazione, determinando quella che è stata in seguito definita una “tutela dimezzata” che poteva ottenere, di fronte al giudice amministrativo, soltanto l’annullamento del provvedimento lesivo[65].</p>
<p>A differenza del diritto soggettivo, infatti, in questo caso il privato si troverebbe nell’impossibilità di ottenere in via diretta e immediata la soddisfazione dei propri interessi, ossia il bene della vita cui aspira[66], ma sarebbe necessariamente soggetto all’esercizio del potere di quest’ultimo. In altri termini, la sua soddisfazione sarebbe legata all’adozione (o alla non adozione) di un provvedimento amministrativo, in cui quel pubblico potere si manifesta.</p>
<p>Ecco perché l’interesse legittimo venne inizialmente ricostruito come un interesse protetto «in modo solo indiretto (ossia occasionalmente[67] o di riflesso: senza concessione di un potere alla volontà del titolare) o incompleto (protezione condizionata alla discrezionalità amministrativa)»[68], privo di qualsiasi rilevanza giuridica, rimanendo un mero interesse materiale[69], un mero interesse all’annullamento dell’atto amministrativo[70], o come puro e semplice interesse alla legittimità[71].</p>
<p>Anche quando in seguito, cominciarono a fiorire tesi che riconoscevano la natura sostanziale di questa situazione, il collegamento con il provvedimento amministrativo e con la connessa tutela demolitoria rimasero una costante. L’interesse legittimo venne così ricostruito come aspirazione al corretto esercizio della potestà amministrativa[72] o come pretesa alla legittimità del provvedimento amministrativo[73].</p>
<p>Era, pertanto, inevitabile che la pronuncia della Cassazione, n. 500 del 1999, riconoscendo la risarcibilità degli interessi legittimi, causasse profonde conseguenze sul dibattito dottrinale in materia, fino a spingere una parte della dottrina a ritenere che l’interesse legittimo fosse “morto”[74] e che di conseguenza, nell’ambito del nostro ordinamento, potessero ormai esistere unicamente diritti soggettivi [75].</p>
<p>Senza giungere a queste tesi “estreme”, altri hanno ritenuto che poiché «interesse legittimo e risarcimento del danno appaiono elementi incompatibili», quando l’ordinamento prevede che una certa situazione giuridica soggettiva sia risarcibile, in realtà, la qualifica come un diritto soggettivo[76]. Secondo questa impostazione, l’interesse legittimo potrebbe essere leso unicamente «da un provvedimento (illegittimo in quanto lo sia). Mentre un danno può essere provocato solo da un comportamento di fatto»[77]; di conseguenza, l’interesse legittimo non potrebbe subire un vero e proprio danno passibile di risarcimento.</p>
<p>Come, però, è stato efficacemente sostenuto «se l’interesse legittimo è situazione di diritto sostanziale che può subire lesioni, non si vede per quale motivo tali lesioni non possano provocare danni, almeno in astratto risarcibili»[78].</p>
<p>A conferma di questa impostazione, si deve ricordare come il codice sul processo amministrativo sembri ormai ammettere che questo tipo di tutela possa anche prescindere dall’esperimento dell’azione di annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo, posto che il comma 4 dell’art. 7 del d.lgs. n. 104 del 2010 sancisce che «sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma». Possibilità ribadita anche dal successivo art. 30, comma 1, secondo cui «l&#8217;azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo [ossia quelli relativi alla condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall&#8217;illegittimo esercizio dell&#8217;attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria], anche in via autonoma»[79]. Non è certo questa la sede per affrontare nel dettaglio tutte le complesse questioni poste da siffatti articoli[80]; qui può essere sufficiente rilevare come esse sembrino riconoscere al titolare di un interesse legittimo la possibilità di richiedere, al giudice amministrativo, tutela risarcitoria indipendentemente dalla presentazione di una domanda di annullamento dell’atto amministrativo illegittimo[81]. Del resto, di recente, la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 49 dell’11 febbraio 2011, ha espressamente ammesso, anche se con riferimento alla giustizia sportiva, che la previsione di una mera tutela risarcitoria non è in contrasto con l’art. 24 Cost.[82].</p>
<p>Date queste premesse, sembra allora possibile ammettere l’esistenza di un interesse legittimo, quello dell’investitore, che viene tutelato, all’interno dell’ordinamento, unicamente grazie ad un’azione risarcitoria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>10. <i><b>La situazione giuridica soggettiva dell’investitore come interesse legittimo qualificato e differenziato.<br />
</b></i></p>
<p>A questo punto dell’indagine, occorre interrogarsi su quale possa essere il contenuto dell’interesse legittimo, che si è qui proposto di attribuire all’investitore, nonché sulla possibilità di “differenziarlo” e “qualificarlo”, rispetto alle situazioni degli altri individui.</p>
<p>Per quanto riguarda il contenuto, l’investitore, in quanto impossibilitato ad ottenere in via immediata e autonoma la soddisfazione della propria pretesa (intesa come possibilità di scegliere di aderire o meno all’offerta al pubblico di prodotti finanziari) deve “attendere” il provvedimento permissivo della Consob[83]. Il privato, di conseguenza, nei confronti dell’amministrazione, può vantare esclusivamente la pretesa all’adozione di un provvedimento amministrativo legittimo, frutto di un procedimento accurato e attento a rilevare gli eventuali errori od omissioni presentate nel prospetto informativo. Il fatto, però, che l’interesse legittimo possa concretizzarsi in una pretesa alla legittimità dell’azione amministrativa non deve trarre in inganno circa l’oggetto dell’interesse medesimo. Come è stato sottolineato, infatti, «la legittimità è certamente un limite alla soddisfazione dell’interesse effettivamente avvertito dal privato ma non per questo può trasformarsi nell’oggetto di un interesse (strumentale)»[84]. Il privato aspira ad ottenere non tanto quel provvedimento in sé, quanto piuttosto il bene della vita (la possibilità di investimento) che esso gli consentirà, rimuovendo il limite che l’ordinamento aveva imposto alla sua libertà contrattuale.</p>
<p>Più problematica appare, invece, la questione relativa alla differenziazione.</p>
<p>Una delle prime critiche mosse contro la possibilità di ricostruire la posizione dell’investitore alla stregua di un interesse legittimo è quella di non poter in alcun modo essere distinto dall’interesse della collettività[85].</p>
<p>Nel caso dell’investitore, l’interesse può forse essere indifferenziato fino al momento di esercizio del potere ma, quando l’autorità omette di svolgere correttamente la propria attività di vigilanza, ossia rimuove il limite all’autonomia contrattuale del privato, senza aver accuratamente vagliato la situazione, la lesione dell’interesse dell’investitore (che abbia deciso di investire confidando in un prospetto informativo poi dimostratosi falso) emerge in tutta la sua individualità e differenziazione[86].</p>
<p>Nessun dubbio può invece sorgere con riferimento alla sua “qualificazione”: tra i compiti della Consob è espressamente richiamato quello di proteggere detta categoria[87], senza considerare gli obblighi che discenderebbero direttamente dall’art. 47 Cost.</p>
<p>In proposito, si potrebbe obiettare che sia l’art. 47 (almeno nelle sue più recenti interpretazioni), sia l’art. 5, considerando in modo diretto l’interesse degli investitori, sembrerebbero attribuire loro un diritto soggettivo[88]. In realtà, come si è già sottolineato, il fatto che l’esercizio del potere attribuito alla Commissione sia finalizzato “anche”, ma non esclusivamente, alla tutela delle posizioni dei privati, rende difficile questa soluzione. L’interesse degli investitori deve essere tenuto in considerazione unitamente al più generale interesse pubblico alla trasparenza e al buon funzionamento del mercato finanziario[89].</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>11. <b>Conclusioni.<br />
</b></p>
<p>L’indagine fin qui svolta ha consentito di mettere in luce le peculiarità del rapporto tra privato investitore e Consob e di proporne una ricostruzione alla stregua di un interesse legittimo. Una tesi forse un po’ provocatoria[90] che punta però a rimarcare il carattere trilatere del rapporto tra Autorità, privati assoggettati alla regolazione e il privato «destinatario ultimo della funzione»[91].</p>
<p>Questa impostazione ben si adatta, del resto, al difficile momento di crisi economico-finanziaria che il nostro ordinamento sta attraversando. In un simile scenario, il privato investitore deve essere “protetto” dalla pubblica autorità nei confronti dei soggetti che operano sul mercato, stante l’incapacità dimostrata dal sistema di auto-regolamentarsi[92].</p>
<p>L’ordinamento si è fatto carico di questa responsabilità nel momento stesso in cui ha sottoposto il libero esercizio dell’autonomia negoziale delle parti (di entrambe le parti) alla preventiva autorizzazione alla pubblicazione di un prospetto informativo. Così facendo, esso ha riconosciuto la necessità di subordinare gli interessi delle parti private al preventivo esercizio di un potere (pubblico) di controllo.</p>
<p>Si è consapevoli che la teoria proposta possa prestare il fianco a molteplici critiche.</p>
<p>Questa impostazione è avversata non solo dalla Cassazione, ma anche dalla stessa Commissione che ha in passato espresso un giudizio negativo circa il possibile trasferimento di questo tipo di controversie alla giurisdizione del g.a.[93]</p>
<p>Il Supremo giudice[94] ha ribadito recentemente che i casi di c.d. omessa vigilanza finanziaria sono controversie meramente risarcitorie[95] e, quindi, attribuite al giudice ordinario in quanto «la lesione del patrimonio del privato … [è] l’effetto <i>indiretto di un esercizio illegittimo</i> o mancato di poteri, ordinati alla tutela del privato»[96].</p>
<p>Come si è già sottolineato in altra sede, però, le conclusioni della Corte non paiono condivisibili[97], poiché in esse si assiste nuovamente al medesimo ragionamento, condotto sulla base dei due assunti che si sono criticati in questa sede: 1. trasformazione di un momento di esercizio del potere in un mero “comportamento” della pubblica amministrazione; 2. affermazione che il risarcimento del danno può essere chiesto solo al giudice ordinario. Argomentazione che conduce inesorabilmente a radicare la giurisdizione di quest’ultimo.</p>
<p>Da un secondo punto di vista, la ricostruzione della posizione dell’investitore come interesse legittimo e la conseguente giurisdizione del g.a. costringerebbero il privato investitore ad agire con due diverse azioni, in sede civile, contro la società privata proponente l’offerta pubblica e, in sede amministrativa, contro la Consob.</p>
<p>D’altro canto non possono dimenticarsi i possibili vantaggi che una simile impostazione comporterebbe.</p>
<p>Prima di tutto, il giudice amministrativo potrebbe offrire una maggior tutela per il privato in sede di sindacato sull’azione della Consob, posto che l’individuazione della responsabilità dell’amministrazione, che oggi richiede la prova del dolo o della colpa grave, passa inevitabilmente attraverso un giudizio sulle modalità di esercizio del suo potere, un potere che &#8211; è bene ribadirlo &#8211; si caratterizza per la sua discrezionalità[98]. Il giudizio amministrativo, inoltre, potrebbe assicurare una tutela più veloce ed efficace, grazie alla dimidiazione dei termini processuali (secondo il procedimento previsto dall’art. 119 c.p.a) e una sentenza in forma semplificata[99].</p>
<p>In secondo luogo, non si può dimenticare che l’art. 133, lett. l), del d.lgs. 104/2010 ha ormai attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie che riguardano i provvedimenti di una serie di autorità indipendenti, tra cui è espressamente richiamata anche la Commissione.</p>
<p>Di conseguenza, anche prescindendo dalla qualificazione giuridica soggettiva del privato investitore, la scelta operata dal codice dimostra la volontà del legislatore di trasformare il g.a. nel giudice del contenzioso economico[100] e rende ancora più auspicabile che le controversie, di cui qui si è discusso, vengano ad esso ricondotte.<br />
______________________________________________</p>
<p>[1] L’investitore è tradizionalmente considerato un particolare tipo di risparmiatore con una più alta propensione al rischio e che, di conseguenza, opera nel mercato mobiliare invece di limitare la sua attività a quello esclusivamente bancario. Definisce a sua volta i risparmiatori come “consumatori di servizi finanziari G. UCCIARDELLO, <i>La tutela dei risparmiatori</i>, in S. Amorosino (a cura di), <i>Manuale di diritto del mercato finanziario</i>, Milano, 2008, 35.</p>
<p>[2] Con tale espressione ci si riferisce a quel particolare tipo di “mercato” che ha come scopo quello di trasferire in modo stabile ed efficiente risorse da settori in avanzo a quelli in disavanzo, al fine di garantire l’allocazione ottimale del risparmio, così R. COSTI, <i>Tutela degli interessi e mercato finanziario,</i> in <i>Riv. Trim., dir. e proc. civ</i>., 1999, 767 ss. In generale sul mercato finanziario, v. ID., <i>Il mercato mobiliare</i>, Torino, 2010; S. AMOROSINO, <i>Manuale di diritto dei mercati finanziari</i>, Milano, 2008; F. CAPRIGLIONE, <i>L’ordinamento finanziario italiano</i>, Padova, 2010; E. CARDI, <i>Mercati e istituzioni in Italia: diritto pubblico dell’economia</i>, Torino, 2009; P. BILANCIA, G.C.M. RIVOLTA, <i>Tutela del risparmio, authorities, governo societario</i>, Milano, 2008.</p>
<p>[3] Per un’analisi della crisi anche alla luce della pericolosa inadeguatezza della conoscenza circa il mondo finanziario, N. LONGOBARDI, <i>Le autorità di regolazione dei mercati nel «tempo della crisi»</i>, in<i> www.amministrazioneincammino.it; </i>nonché la dettagliata analisi di G. DI GASPARE, <i>Teoria e critica della globalizzazione finanziaria. Dinamiche del potere finanziario e crisi sistemiche</i>, Padova, 2011.</p>
<p>[4] F. VELLA, <i>Capitalismo e finanza</i>, Bologna, 2012, 16 il quale sottolinea come per uscire dall’attuale situazione di crisi sarebbe necessario, prima di tutto, recuperare la fiducia che costituisce «l’architrave di ogni scambio che abbia qualcosa a che fare con il denaro … termine che non a caso ha la radice etimologica della parola “credito” e cioè credito, fare affidamento».</p>
<p>[5] Sul punto v. A. BENEDETTI, <i>Certezza pubblica e “certezze private”. Poteri pubblici e certificazioni</i>, Milano, 2010.</p>
<p>[6] B. ANDÒ, <i>La responsabilità civile delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari: profili comparatistici</i>, Milano, 2008, 138, secondo cui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3132 del 2001 (su v. infra in dettaglio) si trarrebbe l’insegnamento che «l’istituzione del controllo da parte della Consob è inteso a risolvere una contraddizione di fondo del mercato finanziario: quella per cui non si dà mercato senza che i suoi singoli operatori siano in grado di determinarsi secondo opzioni (almeno relativamente) informate e, tuttavia, l’acquisizione di un’informazione presenta costi non indifferenti per il singolo operatore».</p>
<p>[7] Conferma l’importanza della tutela del risparmiatore/investitore anche A. ZITO<i>, Contraddizioni concettuali ed anomalie sistemiche del mercato finanziario: considerazioni minime sulla centralità della tutela del risparmiatore</i>, in <i>Il dir. dell’econ</i>., 2008, 77 ss. per cui le insidie presenti nel mercato finanziario, caratterizzato dalla difficoltà per il risparmiatore di agire seguendo il «principio di razionalità economica», possono essere affrontate dall’ordinamento approntando un duplice sistema di rimedi: da una parte combattendo le c.d. asimmetrie informative; dall’altro riconoscendo al privato una «posizione di affidamento qualificato rispetto alla attività pubblica di vigilanza e di controllo, alla qualità e infine alla assunzione di responsabilità da parte delle autorità preposte nel caso di cattiva gestione dei compiti loro affidati».</p>
<p>[8] Proprio per questo motivo, si farà riferimento, solo nelle conclusioni, all’attuale formulazione dell’art. 133, lett. l.) del d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice sul processo amministrativo), che ha attribuito al g.a. la giurisdizione esclusiva su tutte le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati dalla Commissione Nazionale delle Società e la borsa, oltre che a quelle delle altre autorità tradizionalmente considerate indipendenti. Per quanto riguarda la connessione tra riparto di giurisdizione e situazione giuridica soggettiva del singolo nel nostro ordinamento, si rinvia <i>ex multis</i> a M.S. GIANNINI, A. PIRAS, voce <i>Giurisdizione amministrativa</i>, in <i>Enc. Dir</i>., vol. XIX, Milano, 1970, 251 che sottolineano come «il problema dell’individuazione dei caratteri della giurisdizione amministrativa s’intreccia strettamente … con i problemi che afferiscono alla definizione di interesse legittimo»; E. CANNADA BARTOLI, <i>La tutela giudiziaria del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione</i>, Milano, 1964; A. ROMANO, <i>Giurisdizione amministrativa e limiti della giurisdizione ordinaria</i>, Milano, 1975; F.G. SCOCA, <i>Riflessioni sui criteri di riparto della giurisdizione (ordinaria e amministrativa)</i>, in <i>Dir. Proc. Amm</i>., 1989, 549 ss.; M. MAZZAMUTO, <i>Il riparto di giurisdizione. Apologia del diritto amministrativo e del suo giudice</i>, Napoli, 2008.</p>
<p>[9] Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari.</p>
<p>[10] Detto strumento fu previsto, per la prima volta in Italia, dalla l. 23 febbraio 1977, n. 49 con riguardo al mercato ristretto. Solo con la dir. del 17 marzo 1980, 80/39/CEE (recepita in Italia con la l. n. 281 del 4 ottobre 1985) questo obbligo venne esteso anche alle negoziazioni del mercato borsistico. Successivamente, l’art. 12 della l. 23 marzo 1983, n. 77 introdusse il prospetto informativo per tutti coloro che intendevano procedere ad una sollecitazione di acquisto di azioni o di obbligazioni, prevedendo, a tal fine, una preventiva comunicazione alla Consob. In seguito, la Commissione, con regolamento n. 2643 del 1992, disciplinò nel dettaglio le caratteristiche e il contenuto che detto prospetto doveva assumere. Per un commento sull’evoluzione della disciplina del prospetto informativo v. F. ATTANASIO, <i>Prospetto informativo e responsabilità della Consob</i>, Napoli, 2010.</p>
<p>[11] Anche se con riferimento alla disciplina contenuta nella l. del 1974, in dottrina v. le osservazioni di L. TORCHIA, <i>Il controllo pubblico della finanza privata</i>, Padova, 1992, 112; nonché N. MARZONA, <i>L’amministrazione pubblica del mercato mobiliare</i>, Padova, 1988. Per una prima ricostruzione di questa valutazione operata dalla Consob, v. F. MERUSI, <i>Sulla natura del prospetto informativo Consob e sulle possibili conseguenze penalistiche</i>, in G.M. Flick (a cura di), <i>Consob. L’istituzione e la legge penale</i>, Milano, 1987, 174-175 ove l’A., dopo aver negato che detta attività possa essere ricostruita alla stregua di una concessione, giunge a definire detto controllo come «un atto amministrativo sostitutivo ed integrativo di atti di autonomia privata». Ossia, «un atto amministrativo tipico che non integra un contratto di raccolta di risparmio “diffuso”, ma ne costituisce, <i>ex lege</i>, un presupposto necessario, che, come tale, determina la nullità dei negozi di raccolta del risparmio eventualmente privi di tale necessario presupposto».</p>
<p>[12] Si vedano, ad esempio, gli ampio poteri regolamentari attribuiti alla Commissione dall’art. 94.bis TUF relativo al procedimento di valutazione o dal successivo art. 100 che disciplina i casi di esclusione dall’obbligo di prospetto informativo.</p>
<p>[13] G. VESPERINI, <i>La Consob e l’informazione del mercato mobiliare. Contributo allo Studio delle funzioni regolative</i>, Padova, 1993, 115 ss.</p>
<p>[14] G. VESPERINI, <i>La Consob e l’informazione,</i> cit., 253.</p>
<p>[15] G. VESPERINI, <i>Le funzioni delle autorità amministrative indipendenti</i>, in <i>Dir. banca e mercato fin.</i>, 1990, 421. Per quanto riguarda il rapporto tra norme e interessi, si v. M.S. GIANNINI, <i>Lezioni di diritto amministrativo</i>, Vol. I, Giuffrè, 1950, 86 ss.</p>
<p>[16] Sul punto v. S. CASSESE, <i>La commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consob e i poteri indipendenti</i>, in<i> Riv. Soc</i>., 1994, 419; nonché L. TORCHIA, <i>Il controllo pubblico della finanza privata</i>, cit.</p>
<p>[17] In particolare, ha proposto di leggere l’intervento pubblico nell’economia come una terza categoria di potere pubblico nel quale sussistono «un potere pubblico regolatorio, al quale consegue una attività amministrativa di controllo, volta a produrre certezza, rispetto alla quale possono trovarsi in posizione strumentale tanto attività autoritative, quanto attività di gestione», ancora L. TORCHIA, <i>Il controllo pubblico</i>, cit., 505.</p>
<p>[18] M. MENGOZZI, Un <i>caso di responsabilità civile della Consob</i>, in <i>Giur. cost</i>., 2002, 3035 che mette in luce come la tesi della neutralità comporti una “sterilizzazione” del ruolo della Commissione, dato che essa non potrebbe «apprezzare e ponderare gli interessi, ma soltanto verificare ed assicurare che vengano mantenuti gli equilibri stabiliti dalle norme tra i vari interessi in gioco».</p>
<p>[19] G. VESPERINI, <i>La Consob e l’informazione</i>, cit., 158-159. L’unica eccezione sarebbe rappresentata dal potere di divulgare i dati e le notizie “necessari per l’informazione al pubblico” (162).</p>
<p>[20] L. TORCHIA, <i>Il controllo pubblico sull’economia</i>, nonché VESPERINI, <i>La Consob e l’informazione, </i>cit. Di conseguenza, la disciplina legislativa dell’informazione, almeno originariamente, si sarebbe iscritta a pieno titolo nell’ambito delle norme sulle concorrenza, ossia quelle disposizioni «dirette a rafforzare le regole di competizione del mercato, piuttosto che alla “soddisfazione di un bisogno generale di benessere”, e cioè di un interesse tipicamente pubblico», così G. VESPERINI, <i>op. cit</i>., 123.</p>
<p>[21] Parla di stabilità dei mercati, G. DE MINICO, <i>Antistrust e Consob. Obiettivi e funzioni</i>, Padova, 1997, p. 263.</p>
<p>[22] G. DE MINICO, <i>Antitrust e Consob, cit.</i></p>
<p>[23] L. n. 77/1983 e l. n. 281/1985 e l. n. 1/1991.</p>
<p>[24]<i> </i>In questo senso, v. F. MERUSI, M. PASSARO, voce <i>Autorità indipendenti</i>, in <i>Enc. dir</i>., Aggiorn. VI, 2002, 178.</p>
<p>[25] Sulla possibilità per la Consob di esercitare poteri discrezionali, v. M.S. GIANNINI, <i>Consob</i>, in G.M. Flick (a cura di), <i>Consob. L’istituzione e la legge penale</i>, Milano, 1987, 60-61 ove l’A. già precisava che porre il problema della discrezionalità nel caso della Commissione sarebbe «un problema gratuito perché l’ente reggente di settore non può agire che discrezionalmente: altrimenti non avrebbe lo strumento tecnico per reggere il settore»; sempre con riferimento alla Consob, v. le riflessioni di G. MORBIDELLI, <i>Sul regime amministrativo delle autorità indipendenti</i>, in id<i>. Scritti di diritto pubblico dell’economia</i>, Torino, 2001, 240 ove pur riconoscendo la possibilità, per le c.d. autorità indipendenti, di esercitare poteri propriamente discrezionali, non ritiene che il caso della valutazione del prospetti informativi possa rientrare fra questi (242). Hanno, invece, sostenuto che l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato esercita poteri propriamente discrezionali, M. RAMAJOLI, <i>Attività amministrativa e disciplina antitrust</i>, Milano, 1998; A. POLICE, <i>Tutela della concorrenza e pubblici poteri</i>, Torino, 2007. Per una ricostruzione, in generale, sulle teoriche relative alla discrezionalità e alle autorità indipendenti v. F. MERUSI, <i>Giustizia amministrativa e autorità</i>, in <i>Dir. amm.,</i> 2002, 181 ss., che mette in luce come il potere, indipendentemente dal fatto che sia o meno vincolato, è pur sempre un potere. Diversamente ritengono che il potere esercitato dalle authorities sia privo dei caratteri della discrezionalità c.d. pura e debba, invece, rientrare nell’ambito dei c.d. poteri a discrezionalità tecnica, F. CINTIOLI, <i>Giudice amministrativo, tecnica e mercato. Poteri tecnici e “giurisdizionalizzazione</i>”, Milano, 2005, 368 e P. LAZZARA, <i>Autorità indipendenti e discrezionalità</i>, Padova, 2002. In generale, sulla natura e la legittimazione costituzionale delle autorità indipendenti v. ancora <i>ex multis</i>, F. LUCIANI, <i>Le autorità indipendenti come istituzioni pubbliche di garanzia</i>, Roma, 2011; N. LONGOBARDI, <i>Autorità indipendenti e sistema giuridico-istituzionale,</i> Torino, 2009; G. GRASSO, <i>Le autorità indipendenti della Repubblica: tra legittimità costituzione e legittimazione democratica</i>, Milano, 2006; M. MANETTI, <i>Poteri neutrali e costituzione</i>, Milano, 1994.</p>
<p>[26] CAVALLO BORGIA, <i>Note in margine alla tutela del risparmio investito in titoli atipici</i>, in <i>Riv. Dir. Comm.</i>, 1984, 451.</p>
<p>[27] L. TORCHIA, <i>Il controllo pubblico</i>, cit., 111 secondo l’A. «le norme esplicitamente circoscrivono l’oggetto della verifica alla completezza delle informazioni contenute nel prospetto, escludendo così, sia una valutazione della qualità e del merito delle informazioni, sia l’estensione del controllo al di là della corrispondenza fra il modello di prospetto e prospetto compilato».</p>
<p>[28] G. VESPERINI, op. cit., 159-160. <i>Contra</i> vedi invece BOCHICCHIO, <i>Sollecitazione al pubblico risparmio. Profili civilistici</i>, in <i>Riv. Crit. Dir. Priv</i>., 1991, 158 ss.</p>
<p>[29] CORAPI, <i>L’obbligo di comunicazione alla Consob e di pubblicazione del prospetto nelle operazioni finanziarie con sollecitazione del pubblico risparmio</i>, in <i>Riv. Dir. Comm.</i>, 1985, I.</p>
<p>[30] G. VISENTINI, <i>I valori mobiliari</i>, in Rescigno (a cura di), <i>Tratt. Dir. Priv.</i>, , vol. 16, Torino, 1985; G. GRECO, <i>Tutela dei risparmiatori e responsabilità del promotore finanziario, del soggetto abilitato e della Consob</i>, in <i>Resp. Civ. prev.</i>, 2004, 4-5, 999.</p>
<p>[31] B. ANDÒ, <i>La responsabilità civile, </i>cit., 169.</p>
<p>[32]Così CONSOB &#8211; Comunicazione n. DEM/9025420 del 24-3-2009 &#8220;Definizione dei compiti assegnati alla Consob in sede di approvazione dei prospetti concernenti titoli azionari, redatti ai sensi della direttiva n. 2003/71/CE&#8221;. Per un commento sul punto v. E. FRANZA, F. BRUNO, <i>Completezza, coerenza e comprensibilità del prospetto informativo per l’offerta di obbligazioni bancarie</i>, in <i>Giur. Comm</i>., 2010, 3, 464.</p>
<p>[33] Anche se con riferimento alla posizione dei risparmiatori nei confronti della Banca d’Italia, v. Cass., sez. un., 29 marzo 1989, n. 1531, in <i>Banca, borsa, titoli di credito</i>, con nota di MARZONA<i>, Limiti (attuali) e prospettive del raccordo fra tutela del risparmio e funzione di controllo; </i>nonché F. VELLA,<i> Proposta di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti delle imprese bancarie e responsabilità degli organi di vigilanza , </i>in <i>Giur. it., </i>1990, I, 440.<i> </i></p>
<p>[34] Cass. Civ., sez. un., 14 gennaio 1992, n. 367, in <i>Resp. Civ. e prev</i>., 1993, 332 con nota di R. CARANTA, <i>Problemi di responsabilità degli organi di vigilanza sui mercati finanziari</i>; nonché N. MARZONA, <i>Le posizioni soggettive del risparmiatore secondo il giudice della giurisdizione</i>, in <i>Banca, borsa e tit. cred</i>., 1992, II, 393 ss.; nonché in <i>Foro it</i>., 1992, I, con nota di PRINCIGALLI.</p>
<p>[35] In dottrina propendevano per l’impossibilità del risarcimento del danno a fronte dell’esercizio dei poteri di vigilanza della p.a., F. MERUSI, <i>Sulla configurabilità di una responsabilità della pubblica amministrazione nell’esercizio dell’attività di vigilanza: il caso degli emofiliaci colpiti dall’a.i.d.s</i>., in <i>Ragiusan</i>, 1990, 61 ss.; <i>contra</i> v., invece, G. VIGNOCCHI, <i>Sulla responsabilità dello Stato e della pubblica amministrazione per l’esercizio del controllo sugli enti bancario-creditizi</i>, in <i>Scritti in onore di M.S. Giannini,</i> III, Milano, 1988, 104 ss.</p>
<p>[36] Dopo la dichiarazione di inammissibilità dei regolamenti operata dalla Cass. con la pronuncia n. 367/1992 cit., gli investitori avevano provveduto ad impugnare la sentenza di rigetto del Tribunale di Milano dell’11.3.1996.</p>
<p>[37] In questo caso il giudice si limita a rilevare che gli investitori prospettano un «danno risarcibile per la lesione di una situazione protetta del privato<br />
[che] deve essere scrutinata oggettivamente con riguardo alle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione (S.U. 500-99)».</p>
<p>[38] Circa gli effetti di questa sentenza sull’ambito della responsabilità della Consob, v. F. CAPRIGLIONE, <i>Responsabilità e autonomia della Autorità di controllo del mercato finanziario di fronte alla risarcibilità degli interessi legittimi</i>, in <i>Banca, borsa e titoli di credito</i>, 2000, II, 26. In generale, per un commento della pronuncia v., <i>ex multis</i>, A. LUMINOSO, <i>Danno ingiusto e responsabilità della p.a. per lesione di interessi legittimi nella sentenza n. 500/1999 della Cassazione</i>, in <i>Dir. Pubbl</i>., 2000, 60 ss.; F. BILE, <i>La sentenza n. 500 del 1999 delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione</i>, in <i>Resp. Civ. e prev</i>., 1999, 899; G. ALPA, <i>Il revirement della Corte di Cassazione sulla responsabilità per lesione di interessi legittimi</i>, ivi, 1999, 907; F. FRACCHIA, <i>Dalla negazione della risarcibilità degli interessi legittimi all’affermazione della risarcibilità di quelli giuridicamente rilevanti: la svolta della Suprema corte lascia aperti alcuni interrogativi</i>, in <i>Foro it</i>, 1999, I, 3112; F.G. SCOCA, <i>Risarcibilità dell’interesse legittimo</i>, in <i>Dir. Pubbl.,</i> 2000, 21.</p>
<p>[39] Per un commento sul punto v. M. MENGOZZI,<i> Un caso di responsabilità civile</i>, cit., 3035, e soprattutto la giurisprudenza della Cassazione da essa richiamata in nota 12, Cass. civ., 2765 del 1982; n. 4755 del 1986; n. 3903 del 1995, ove la Corte aveva utilizzato questa nozione. In dottrina v. anche, R. SCOGNAMIGLIO, <i>Tutela del patrimonio e responsabilità extracontrattuale</i>, Roma, 1994, 224.</p>
<p>[40] Si veda in proposito la tesi di S. GIACCHETTI, <i>La responsabilità patrimoniale dell’amministrazione nel quadro del superamento della dialettica diritti soggettivi-interessi legittimi,</i> in <i>Riv. Amm</i>., 2001, 10 ss., che giunge a proporre una sua ricostruzione alla stregua dell’unico tipo di “diritto” risarcibile.</p>
<p>[41] M. MENGOZZI, <i>Un caso di responsabilità</i>, cit., 3037.</p>
<p>[42] Cass., sez. un., 2 maggio 2003, n. 6719, con nota di GALANTI, <i>Responsabilità delle autorità di controllo e giurisdizione</i>, in <i>Banca, borsa e tit. cred</i>., 2004, II, 379; nonché, R. CARANTA,<i> La responsabilità delle autorità di vigilanza per mancato o insufficiente esercizio dei loro poteri</i>, in <i>Resp. Civ. e prev</i>., 2004, 181 ss.; Cass. Civ., sez. un., 29 luglio 2005, n. 15916, per un commento v. W. TROISE MANGONI, <i>Azione risarcitoria del risparmiatore nei confronti della Consob: considerazioni attinenti alla giurisdizione</i>, in <i>Dir. Proc. Amm</i>., 2007, 2, 414 ss.</p>
<p>[43] Per un commento, v. R. CHIEPPA, <i>Il codice del processo amministrativo, Commento a tutte le novità del giudizio amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 1</i>), Milano, 2010, 662, secondo cui questa posizione sarebbe di diritto soggettivo «proprio perché tutelato, in caso di violazione, innanzi al G.O., e ciò tanto più quando (come nel caso di specie) l’azione proposta trovi il suo fondamento in un preteso “comportamento” illecito della P.a. e sia diretto a conseguire il risarcimento dei danni subiti»; sul punto v. anche F. FRACCHIA, <i>Giudice amministrativo, crisi finanziaria globale e mercati</i>, in <i>Riv. It. Dir. Pubbl. Com.</i>, 2010, 455.</p>
<p>[44] Naturalmente questa impostazione, che nega l’esistenza di un collegamento tra singolo investitore e potere della Consob, potrebbe spiegarsi anche alla luce delle innovazioni introdotte dal legislatore in punto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Come è noto, proprio in quegli anni, l’art. 33, d.lgs. 80/98, così come successivamente modificato e integrato, aveva attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non soltanto la competenza a conoscere delle controversie relative ai servizi pubblici, ivi inclusi quelli “afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare”, ma, altresì, la cognizione sulle controversie aventi ad oggetto i diritti patrimoniali consequenziali, comprese quelle relative al risarcimento del danno, in precedenza riservate al giudice ordinario.</p>
<p>[45] In dottrina sul punto, v. R. D’AMBROSIO, <i>La responsabilità delle autorità di vigilanza: disciplina nazionale e analisi comparata</i>, in E. Galanti (a cura di), <i>Diritto delle banche e degli intermediari finanziari</i>, Padova, 2008, 257.</p>
<p>[46] F.G. SCOCA, <i>Contributo allo studio dell’interesse legittimo</i>, Milano, 1990, 24.</p>
<p>[47] La situazione giuridica di diritto soggettivo, infatti, attribuisce al suo titolare, &#8211; volendo generalizzare e prescindendo necessariamente dalle innumerevoli tesi dottrinali che si sono occupate dell’istituto- una tutela diretta e immediata da parte dell’ordinamento, che viene considerata normalmente incompatibile con l’esistenza di un potere giuridico dell’Amministrazione. In altre parole, «l’esistenza del potere determina i limiti dell’esistenza del diritto soggettivo del privato, e viceversa», così A. ROMANO, <i>Giurisdizione amministrativa</i>, cit., 134. Nella dottrina civilistica, sulla ricostruzione della nozione di diritto soggettivo, v., <i>ex multis</i>, W. CESARINI SFORZA, voce <i>Diritto soggettivo</i>, in <i>Enc. Dir</i>., XII, Torino, 664; B.B., WINDSCHEID, <i>Diritto delle pandette</i>, trad. it., C. Fadda, P.E. Bensa, Torino, 1902, 170; G. JELLINEK, <i>Sistema dei diritti pubblici soggettivi,</i> trad. G. Vitagliano, Milano, 1912, 49.; R. ALESSI, <i>La crisi attuale della nozione di diritto soggettivo ed i suoi possibili riflessi nel campo del diritto pubblico</i>, in <i>Riv. Trim. dir. pubbl</i>., 1953, 309-310 ss.; A. GUARNERI, voce <i>“Diritti soggettivi”,</i> (categorie di), in <i>Dig. Disc. Civ.,</i> V, Torino, 1989, 436 ss.; F. SANTORO PASSARELLI, voce <i>Diritti soggettivi. A) Diritti assoluti e relativi,</i> in <i>Enc. Dir</i>., XII, Torino, 748 ss.</p>
<p>[48] Per i riferimenti dottrinali si rinvia alla nota n. 25.</p>
<p>[49] Ritiene, invece, corretto il ragionamento posto dalla Corte R. CARANTA, <i>Responsabilità della Consob per mancata vigilanza</i>, cit., 5.</p>
<p>[50] G. GUIZZI, <i>Mercato finanziario</i>, cit., 759- 760.</p>
<p>[51] R. CARANTA,<i> La responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione</i>, Milano, 1993, 106-107.</p>
<p>[52] F. GALGANO, <i>Quattro note di varia giurisprudenza</i>, in <i>Contratto e impresa</i>, 1992, 535 ss. secondo l’A., inoltre, «o si nega che la lesione della libertà contrattuale altrui sia danno ingiusto (ciò che la Cassazione non nega), oppure si ammette che chiunque leda la libertà contrattuale altrui, anche se si tratta della pubblica amministrazione., risponda per fatto illecito». Mentre, secondo questa ricostruzione l’interesse legittimo sarebbe un falso problema in quanto non ci sarebbe «interesse legittimo che tenga quando la pubblica amministrazione ha arrecato danno alla persona, quand’anche la sua colpa consista solo in una omissione; e non si vede perché il diritto del singolo degrada ad interesse legittimo quando, anziché da un altro privato, sia stato leso dalla pubblica amministrazione» (543).</p>
<p>[53] F. GALGANO, <i>Quattro note, </i>cit.,<i> </i>543 ss.</p>
<p>[54] In questo senso, F.G. SCOCA, <i>Attualità dell’interesse</i>, cit.; nonché, v. M. MAZZAMUTO, <i>A che serve l’interesse legittimo</i>, in <i>Dir. proc. amm</i>., 2012, 1, anche se l’A. ritiene che la tutela risarcitoria non possa mai sostituirsi a quella demolitaria, salvo far saltare le garanzie costituzionali di cui all’art. 24 Cost.</p>
<p>[55] Sul punto vedi, G. FALCON, <i>Il giudice amministrativo tra giurisdizione di legittimità e giurisdizione di spettanza</i>, in <i>Dir. Proc. amm</i>., 2001, 290 ss.; nonché i rinvii alla dottrina che si è occupata dell’evoluzione in tema di riparto di giurisdizione, citata nella nota 23.</p>
<p>[56] Si veda in proposito la nuova formulazione dell’art. 30 del d.lgs. 104 del 2010.</p>
<p>[57] In proposito può essere utile ricordare la tesi di N. PECCHIOLI, <i>Incoraggiamento del risparmio e responsabilità delle autorità di vigilanza, </i>Torino, 2007, 261 secondo cui la situazione del risparmiatore non potrebbe essere di interesse legittimo perché esso «rimane estraneo all’esercizio del potere che si dispiega nel corso del procedimento e che è rivolto nei confronti dei soggetti sottoposti a vigilanza e controllo, ma anche per il motivo che, in questo caso, se di interesse legittimo si dovesse parlare, non si saprebbe quale contenuto dargli».</p>
<p>[58] Sui caratteri dell’autorizzazione, v. F. FRACCHIA, <i>Autorizzazione amministrativa e situazioni giuridiche soggettive</i>, Napoli, 1996.</p>
<p>[59] Sul punto v. in generale le riflessioni di G. MORBIDELLI, <i>Sul regime amministrativo</i>, cit., 222 ss.<br />
Questo passaggio è estremamente delicato posto che proprio i poteri di partecipazione nell’ambito del procedimento amministrativo costituiscono una delle prove più evidenti della stessa natura sostanziale di siffatta situazione.</p>
<p>[60] Si noti che F. MERUSI nel suo <i>Democrazia e autorità indipendenti. Un romanzo «quasi» giallo</i>, Bologna, 2000, 95, si riferisce agli utenti dei servizi pubblici come a “contro interessati” al contradditorio. La definizione proposta nel testo trae altresì spunto dalle riflessioni condotte da M. OCCHIENA, <i>Situazioni giuridiche soggettive e procedimento amministrativo</i>, Milano, 2002, 397-398, ove l’A. precisa che nell’ambito del procedimento amministrativo sarebbe possibile individuare un c.d. contro-interessato sostanziale, ossia «quel privato cui l’ente pubblico deve comunicare l’avvio del procedimento perché la situazione giuridica soggettiva di cui è titolare potrebbe subire conseguenze negative dall’atto conclusivo del procedimento». In questo caso, infatti, secondo l’A. il legislatore sembrerebbe riconoscere «una situazione giuridicamente qualificata nei confronti del potere amministrativo solo ai terzi che potrebbero essere “investiti di rimbalzo” dagli effetti tipici del poter». Questa tesi è particolarmente utile ai nostri fini poiché riconosce l’esistenza di soggetti «che, pur senza esserne i destinatari, subiscono effetti giuridici dal provvedimento. Si tratta di coloro che sono titolari di una posizione giuridica già qualificata dall’ordinamento giuridico generale e che, per il fatto di trovarsi coinvolti dal raggio di efficacia degli effetti potenzialmente pregiudizievoli del potere amministrativo, godono delle forme di protezione sostanziale poste dalle norme di azione (mentre la tutela processuale è quella accordata dall’ordinamento contro i provvedimenti amministrativi)».</p>
<p>[61] Una simile affermazione comporta una presa di posizione in merito a quali siano le “qualità” essenziali dell’interesse legittimo. In questa sede, si ritiene che per siffatta qualificazione siano sufficienti gli effetti diretti prodotti dal potere, senza che le forme di tutela (o i poteri strumentali) ad essa garantiti dall’ordinamento, quali la partecipazione procedimentale o la possibilità di richiedere l’annullamento del provvedimento o la mera tutela risarcitoria, siano in grado di incidere sulla vicenda, trasformandola rispettivamente, in un interesse di mero fatto o in un diritto soggettivo.</p>
<p>[62] A. ROMANO, <i>Sono risarcibili; ma perché devono essere interessi legittimi?,</i> in <i>Foro it.,</i> 1999, 1, 3222 ss.</p>
<p>[63] Per un’analisi della giurisprudenza sul punto, v. R. CARANTA, <i>La responsabilità extracontrattuale</i>, cit., 65.</p>
<p>[64] Erano contrari ad ammettere la risarcibilità dell’interesse legittimo, L. MORTARA, <i>Commentario al codice e alle leggi di procedura civile,</i> Milano, 1920, I, 244. Sul punto v. altresì, F. CAMMEO, <i>Commentario delle leggi sulla giustizia amministrativa</i>, Milano, 1910, I, 890. Era, invece, favorevole, G. MIELE, <i>Risarcibilità dei danni da ingiusta lesione di interessi legittimi ad opera della pubblica amministrazione</i>, ora in <i>Scritti giuridici</i>, Milano, 1987, 974, secondo cui «nei limiti nei quali si ritenga che nell’interesse legittimo la legge abbia di mira anche la tutela dell’interesse individuale, sia pure solo indirettamente, pare logico concludere che siano ammissibili, e anzi doverosi, appositi mezzi di ristoro dell’interesse individuale, come il risarcimento del danno, nella misura in cui non si rivelino a ciò sufficienti i mezzi di restaurazione dell’ordinamento violato: in prima linea l’annullamento dell’atto lesivo».</p>
<p>[65] Più ampiamente su questo punto, v. A. POLICE, <i>Il ricorso di piena giurisdizione davanti al giudice amministrativo</i>, Padova, 2000, 187 ss.</p>
<p>[66] Ritiene, invece, che il bene della vita possa essere l’oggetto dell’interesse legittimo, R. MARRAMA, <i>Rinuncia all’impugnazione ed acquiescenza al provvedimento amministrativo</i>, Napoli, 1979, 75 ss..</p>
<p>[67] Tesi elaborata da L. MEUCCI, <i>Il principio organico del contenzioso amministrativo,</i> in <i>Giust. amm</i>., 1891, IV, 1 ss.; in seguito la tesi dell’interesse occasionalmente protetto fu ripresa da O. RANELLETTI<i>, A proposito di una questione di competenza della IV sezione del Consiglio di Stato</i>, Avezzano, 1892; id., <i>Diritti subiettivi e interessi legittimi</i>, in <i>Foro it</i>., 1893, I, 481. Secondo la nota definizione di ZANOBINI, <i>Corso di diritto amministrativo</i>, vol. 2°, Milano, 1946, 92 «il diritto è un interesse considerato dall’ordinamento come esclusivamente proprio del suo titolare e tutelato direttamente con apposita norma giuridica; laddove l’interesse legittimo, pure essendo proprio di un soggetto determinato, è intimamente collegato con l’interesse generale per cui riceve dall’ordinamento una tutela soltanto indiretta, attraverso le norme dettate per assicurare la soddisfazione del detto interesse».</p>
<p>[68] R. ALESSI, <i>La crisi attuale della nozione, </i>cit., 309.</p>
<p>[69] E. GUICCIARDI, <i>La giustizia amministrativa</i>, cit., 45, restò ancorato ad una ricostruzione processuale dell’interesse legittimo. L’A., infatti, sottolineava come «l’interesse qualificato del cittadino, che legittima il suo portatore ed esso soltanto, ad esclusione di tutti gli altri soggetti che non si trovino nella sua particolare posizione, a provocare un controllo amministrativo o giurisdizionale sulla validità degli atti amministrativi, prende il nome di interesse legittimo: il quale è pertanto la proiezione processuale dell’interesse qualificato». Nello stesso senso, v. anche E. GARBAGNATI, <i>La giurisdizione amministrativa. Concetto e oggetto</i>, Milano, 1950, 58 ss.; E. ALLORIO, <i>Problemi di diritto, III, La vita e la scienza del diritto in Italia e in Europa</i>, Milano, 1957, 361 ss. Per una critica alla tesi di Guicciardi, si v. F. LEDDA, <i>Polemichetta breve intorno all’interesse legittimo,</i>in <i>Giur. it., </i>1999,<i> </i>2214.</p>
<p>[70] M. NIGRO, <i>Questioni di giurisdizione in tema di legittimità di atti amministrativi di annullamento ex officio</i>, in <i>Foro it.,</i> 1952, I, 194 ss. In questo contesto, «l’interesse legittimo o protetto non è che l’interesse alla tutela giurisdizionale amministrativa … , l’interesse al provvedimento sull’atto amministrativo in cui questa tutela si concreta; esso è l’elemento intrinseco dell’azione fatta valere nel processo amministrativo, il perno dell’aspetto soggettivo di essa, l’anello di collegamento tra la realtà materiale e la realtà giuridica processuale. L’interesse (come situazione giuridica) che si manifesta in corrispondenza del potere di annullamento, è dunque solo l’interesse che si manifesta a seguito dell’esercizio, da parte dell’amministrazione, del potere di annullamento dell’atto amministrativo illegittimo, è solo cioè l’interesse a che l’autorità giurisdizionale amministrativa annulli a sua volta l’atto d’annullamento». Anche se in seguito, lo stesso autore, nello scritto <i>Ma che cos’è questo interesse legittimo? Interrogativi vecchi e nuovi spunti di riflessione</i>, ora in <i>Scritti giuridici</i>, Tomo III, Milano, 1996, 1882 ss. propone di sostituire la nozione di interesse legittimo con quella di “rapporto amministrativo”.</p>
<p>[71] G. GUARINO, <i>Potere giuridico e diritto soggettivo</i>, in <i>Rass. Dir. Pubbl</i>., 1949, I, 275; ID., <i>Atti e poteri amministrativi</i>, Milano, 1994, 124, secondo cui il contenuto dell’interesse legittimo consisterebbe esclusivamente nella corretta applicazione della norma. Secondo E. CANNADA BARTOLI, <i>La tutela giudiziaria del cittadino</i>, cit. 61, invece, «l’interesse legittimo ha natura esclusivamente formale, siccome concernente la legittimità degli atti amministrativi, e che esso ha come presupposto di qualificazione una situazione giuridica soggettiva di diritto soggettivo».</p>
<p>[72] E. CASETTA, <i>Diritto soggettivo</i>, cit.</p>
<p>[73] F.G. SCOCA, <i>Risarcibilità dell’interesse legittimo</i>, in <i>Dir. Pubbl.,</i> 2000, 21; ID., <i>Contributo sulla figura dell’interesse legittimo</i>, cit.; nonché ID., <i>Il silenzio della pubblica amministrazione</i>, Milano, 1971.</p>
<p>[74] A. ORSI BATTAGLINI, C. MARZUOLI, <i>La Cassazione sul risarcimento del danno arrecato dalla pubblica amministrazione: trasfigurazione e morte dell’interesse legittimo</i>, in <i>Dir. Pubbl.,</i> 1999, 496; ID., <i>Unità e pluralità della giurisdizione un altro ruolo di giudice speciale dell’amministrazione</i>, in <i>Dir. Pubbl</i>., 1997, 909, secondo i quali con il riconoscimento della risarcibilità dell’interesse legittimo sarebbe praticamente venuta meno la necessità di mantenere una distinzione tra le due situazioni giuridiche. La totale equiparazione tra diritto soggettivo e interesse legittimo è stata invece portata a termine da una dottrina più recente che è giunta a riconoscere l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra pubblica amministrazione e privato, che troverebbe conferma nella stessa procedimentalizzazione dell’attività amministrativa, così L. FERRARA, <i>Dal giudizio di ottemperanza al processo di esecuzione. La dissoluzione del concetto di interesse legittimo nel nuovo assetto della giurisdizione amministrativa</i>, Milano, 2003, 110 ss. Hanno, invece, provato a teorizzare una assimilazione tra interesse legittimo e diritto di credito G. GRECO, <i>L’accertamento autonomo del rapporto amministrativo, </i>Milano, 1980, 155 e 164;<i> </i>L. IANNOTTA, <i>Atti non autoritativi e interessi legittimi</i>, Napoli, 1984, 238.</p>
<p>[75] G. PASTORI, <i>Per l’unità e l’effettività della giustizia amministrativa</i>, in <i>Riv. Dir. Proc</i>., 1996, 922.</p>
<p>[76] Più precisamente, quando «una data situazione non è irrisarcibile perché è protetta dall’ordinamento solo come interesse legittimo, ma è protetta dall’ordinamento solo come un interesse legittimo, perché la regola come irrisarcibile. E un’altra situazione viceversa, è risarcibile non perché è protetta dall’ordinamento, viceversa, come un diritto soggettivo, ma è protetta dall’ordinamento come un diritto soggettivo, perché la regola come risarcibile», così A. ROMANO, <i>Sono risarcibili, cit., 24. </i>Si noti che l’A. aveva già proposto una simile lettura anche prima della pronuncia della Corte di Cassazione in oggetto, commentando la normativa comunitaria che aveva imposto alla pubblica amministrazione di risarcire i danni derivanti ai privati, dalla violazione di norme in materia di appalti pubblici, <i> Sulla pretesa risarcibilità degli interessi legittimi: se sono risarcibili, sono diritti soggettivi</i>, in <i>Dir. Amm</i>., 1998, 18 ss. Concorda con questa tesi anche MONTESANO, <i>I giudizi sulle responsabilità per danni e sulle illegittimità della Pubblica Amministrazione</i>, in <i>Dir. Proc. Amm</i>., 2001, 592.</p>
<p>[77] A. ROMANO, <i>Sono risarcibili</i>, cit., 3223.</p>
<p>[78] F.G. SCOCA, <i>Attualità dell’interesse,</i> cit., 386.</p>
<p>[79] F. MATTASSOGLIO, <i>Giudice amministrativo, mercato … e suoi fallimenti, </i>in <i>Il diritto dell’economia</i>, 2011, 505 ss.</p>
<p>[80] In particolare, v. Ad. Plen., 23 marzo 2011, n. 3, con un commento di F. CORTESE, <i>L’adunanza plenaria e il risarcimento degli interessi legittimi</i>, in <i>Giorn. Dir. Amm</i>., 2011, 962 ss.</p>
<p>[81] Un giudizio che non può prescindere dall’accertamento dell’illegittimità del suo agire. In questo senso v. L. MAZZAROLLI, <i>Ancora qualche riflessione in tema di interesse legittimo, dopo l’emanazione del codice sul processo amministrativo (a margine di un pluridecennale, ma non esaurito, profittevole dialogo con Alberto Romano),</i> in <i>Dir. proc. amm., </i>2011, 1207 ss., che sottolinea come nel caso dell’interesse legittimo vi sia comunque un «necessario collegamento tra la situazione giuridica di cui qui si discute e un interesse di carattere materiale, personale e differenziato» connesso all’esercizio di un potere da parte della pubblica amministrazione. Ecco perché «il momento centrale della sua azione è dunque l&#8217;accertamento che il comportamento dell&#8217;amministrazione è viziato, perché il potere o non poteva essere esercitato, o non poteva esserlo in quel modo, con quei contenuti, in quelle forme». Nell’ambito della tutela degli interessi legittimi, infatti, secondo l’A. sussisterebbe una sorta di “pregiudizialità logica dell&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità”, in quanto, indipendentemente dal fatto che il privato, titolare dell’interesse legittimo, richieda una tutela di tipo demolitorio o risarcitorio, sarebbe comunque necessario «l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità (che di per sè è il cuore della tutela costitutiva) è sempre e necessariamente pregiudiziale all&#8217;accertamento della responsabilità risarcitoria».</p>
<p>[82] La Corte sottolinea, infatti, che non è illegittima la previsione legislativa che escludendo «la diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari – posta a tutela dell’autonomia dell’ordinamento sportivo – non consente che sia altresì esclusa la possibilità, per chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno». Secondo il giudice, il ristoro risarcitorio «è sicuramente una forma di tutela, per equivalente, diversa rispetto a quella in via generale attribuita al giudice amministrativo (ed infatti si verte in materia di giurisdizione esclusiva), ma non può certo affermarsi che la mancanza di un giudizio di annullamento (che, oltretutto, difficilmente potrebbe produrre effetti ripristinatori, dato che in ogni caso interverrebbe dopo che sono stati esperiti tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva, e che costituirebbe comunque, in questi casi meno gravi, una forma di intromissione non armonica rispetto all’affermato intendimento di tutelare l’ordinamento sportivo) venga a violare quanto previsto dall’art. 24 Cost.. Nell’ambito di quella forma di tutela che può essere definita come residuale viene, quindi, individuata, sulla base di una argomentata interpretazione della normativa che disciplina la materia, una diversificata modalità di tutela giurisdizionale».</p>
<p>[83] F.G. SCOCA, <i>Contributo sulla figura dell’interesse legittimo</i>, cit., ; nonché id., <i>Il silenzio della pubblica</i>, cit.</p>
<p>[84] F.G.SCOCA, <i>Contributo sulla figura</i>, cit., 25, ed ancora 27 ove sottolinea come «la controprova di ciò si ha nella circostanza che nel procedimento (e poi, dopo, nel processo) giuocano interessi privati diversi e spesso contrapposti tra loro: è contradditorio pertanto ritenere che tutti questi interessi legittimi abbiano lo stesso oggetto, la legittimità del comportamento dell’amministrazione ».</p>
<p>[85] Per questa impostazione, v. R. CARANTA, <i>La responsabilità extracontrattuale,</i> cit., secondo cui una volta che si accetti la definizione di interesse legittimo «come interesse alla legittimità dell’azione amministrativa in capo a soggetti che si trovino in particolari situazioni legittimanti, si constata immediatamente come il risparmiatore, alla pari dell’utente o del beneficiario della più gran parte dei servizi pubblici (dalla difesa dell’ordine pubblico, all’illuminazione delle strade), non ricada in alcune delle situazioni legittimamente individuate, e sia quindi titolare di un mero interesse semplice; egli è il <i>quisque de populo</i>, indifferenziato, come indifferenziato è il suo interesse».</p>
<p>[86] Sembra così possibile ravvisare proprio quell’interesse legittimo a «progressivo rafforzamento», che è stato teorizzato da E. CASETTA, <i>L’interesse legittimo: una situazione giuridica a “progressivo rafforzamento”</i>, in <i>Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli</i>, vol. I, Padova, 2007, 135 ss.</p>
<p>[87] C. SCOGNAMIGLIO, <i>La responsabilità civile della Consob</i>, in F. Galgano, G. Visintini, <i>Mercato finanziario e tutela del risparmio</i>, Padova, 2006, 298, secondo cui «gli investitori, e cioè coloro che negoziano strumenti finanziari nei mercati sottoposti alla vigilanza della Consob, sono piuttosto titolari di un interesse qualificato (rilevante perché riconosciuto dall’ordinamento, che gli appresta tutela, indirizzando ad esso o anche ad esso l’esercizio dei poteri della Consob) a che il garante vigili sul rispetto delle regole del gioco ed eserciti tutti i poteri di intervento previsti dalla legge, al fine di evitare che dal mancato rispetto derivi un pregiudizio che incide sulla loro sfera patrimoniale».</p>
<p>[88] In dottrina si veda, ad esempio, l’opinione di G. DE MINICO, <i>Esiste ancora l’interesse alla difesa del risparmio</i>, in <i>Pol. del diritto</i>, 2002, 174, secondo la quale l’art. 47 Cost. attribuirebbe direttamente al risparmiatore un diritto soggettivo e, correlativamente, un obbligo di protezione in capo alla Consob; di conseguenza, in caso di lesione dell’interesse del risparmiatore esso potrebbe far valere, nei confronti dell’autorità, una responsabilità di tipo contrattuale.</p>
<p>[89] Questa impostazione presuppone, come si è anticipato, di ammettere che anche la Consob eserciti un potere di tipo discrezionale.</p>
<p>[90] Sul punto v., di recente, anche le osservazioni presentate dal Presidente del Consiglio di Stato, con riferimento proprio alla fattispecie della responsabilità per omessa vigilanza, in sede di audizione nell’ambito dell’Indagine conoscitiva svolta dall’Ufficio affari costituzionali della Camera e presentata con documento definitivo il 16 febbraio 2012, p. 105, ove egli ha precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Presidente della Corte di Cassazione, «la posizione giuridica di cui è titolare il soggetto inciso da un provvedimento adottato dalle autorità indipendenti è una posizione di interesse legittimo, che indubbiamente può essere connessa e intrecciata con situazioni di diritto soggettivo, configurando uno dei quei casi che danno luogo alla giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 103 della Costituzione. Quindi, che questa materia sia di giurisdizione esclusiva, attribuita in quanto tale al giudice amministrativo, deriva dal principio secondo il quale il giudice amministrativo è il giudice naturale della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica, vale a dire il giudice istituzionalmente competente a stabilire se il potere pubblico sia stato o meno correttamente esercitato».</p>
<p>[91] Ribaltando così la tradizionale impostazione del modello “regolativo” che, come ha messo in luce G. VESPERINI,<i> La</i> <i>Consob e l’informazione</i>, cit., 251, poggerebbe invece su «due serie di rapporti bilaterali (quello tra amministrazione e privati assoggettati a regolazione, e quello intercorrente tra il privato assoggettato a regolazione e il privato destinatario ultimo della funzione, entità collettiva non personificata), autonomi sotto un profilo strutturale e collegati tra loro in modo indiretto … e consegue, tra l’altro, che l’interesse del terzo, beneficiario in ultima istanza dell’attività regolativa, a che l’amministrazione compia scelte conformi alle proprie aspettative rimane sprovvisto di autonoma rilevanza giuridica», ossia privo (almeno fino al quel momento) di un’autonoma pretesa risarcitoria nei confronti dell’autorità di vigilanza finanziaria. L’A., infatti, a conferma di questa tesi, richiama la giurisprudenza civile che aveva negato ai risparmiatori il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni nei confronti della B.I. e della Consob a seguito del fallimento della Banca Antonveneta.</p>
<p>[92] Necessità di controllo che trova conferma nei sempre più ampi poteri di vigilanza sul mercato finanziario attribuiti alla Consob, su questo punto v. S. AMOROSINO, <i>Funzioni e poteri della Consob </i>“ nouvelle”<i>, in Banca, vorsa e tit. di credito</i>, 2008, 137 ss.; ID., <i>Mercati finanziari (vigilanza),</i> in AA.VV., <i>Dizionario di diritto pubblico</i>, S. Cassese, G. Napolitano (a cura di), Milano, 2006. Sulle diverse mutazioni che la Consob avrebbe subito nel corso del tempo, v. altresì F. CAPRIGLIONE, C. MONTEDORO, voce <i>Società e borsa (commissione per)</i>, in <i>Enc. dir</i>., vol. VI, Aggior., Milano, 2003; A. MASSERA, <i>Autonomia e indipendenza nell’amministrazione dello Stato</i>, in <i>Scritti in onore di M.S. Giannini</i>, vol. III, Milano 2004. L. CARDIA, <i>Il nuovo ruolo della Consob nel nuovo assetto legislativo: attività di vigilanza e attività di prevenzione, intervento svolto il 29 marzo 2006 presso L’ordine dei Dottori commercialisti di Milano</i>, in www.consob.it</p>
<p>[93] Giudizio negativo espresso durante l’iter di approvazione del d.lgs. n. 104 del 2010 che voleva attribuire, per l’appunto al g.a., tutte le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti della Consob.</p>
<p>[94] Sez. un., ord. 23 marzo 2010 n. 6595, 6594 e 6596, n. 4614, del 25 febbraio 2011.</p>
<p>[95] Il giudice, in particolare, ha insistito sul profilo che la giurisdizione del giudice amministrativo deve limitarsi a conoscere delle «controversie in cui il privato, contestando in concreto e direttamente l’illegittimità del provvedimento, miri effettivamente a orientare o indirizzare l&#8217;esercizio del potere pubblico in una certa direzione: solo in tale ambito il giudice amministrativo può disporre il risarcimento del danno come ulteriore forma di tutela e ciò anche autonomamente rispetto all&#8217;azione impugnatoria», in questo senso v. A. LAMORGESE, <i>Stop della Cassazione alla concentrazione della giurisdizione a senso unico</i>, in <i>Giust. civ</i>., 2011, 5, 1217.</p>
<p>[96] Il giudice ha altresì aggiunto che in questi casi «si è nell’ambito delle controversie meramente risarcitorie già contemplate dall’art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 80/1998, nel testo anteriore alla riformulazione attuatane con la sentenza n. 204/2004, la cui previsione non è più necessaria, nella misura in cui in esse è ravviabile, più in generale, la reazione a meri comportamenti lesivi dell’amministrazione».</p>
<p>[97] F. MATTASSOGLIO, <i>Il giudice amministrativo</i>, cit., 509 ss. Sul punto v. E. CASETTA, <i>Manuale di diritto amministrativo</i>, Torino, 2011, 761, anche per le possibili conseguenze risarcitorie che potrebbe determinare.</p>
<p>[98] Sui vantaggi offerti dalla giurisdizione amministrativa con riferimento al sindacato sulla discrezionalità, v. M. MAZZAMUTO, <i>Il riparto di giurisdizione, </i>cit. 178.</p>
<p>[99] In questo senso, v. ancora le osservazioni presentate dal Presidente del Consiglio di Stato e richiamate <i>supra</i> nella nota 90.</p>
<p>[100] G. NAPOLITANO, <i>Il grande contenzioso economico nella codificazione del processo amministrativo</i>, in <i>Gior. Dir. amm., </i>2011, 677 ss., secondo cui uno degli aspetti che caratterizzerebbero questo settore sarebbe costituito dal tipo di valutazione richiesta al giudice ossia un giudicare che «diventa più che mai amministrare: e – va sottolineato anche nella prospettiva di una diversa formazione culturale della magistratura amministrativa – con gli strumenti dell’economista piuttosto che di quelli del giurista burocrate. Il discorso vale sia per l’accertamento dei fatti e per la determinazione dei presupposti di applicazione di una data norma … sia … per il giudizio risolutivo della controversia».</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 28.6.2012)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-rapporto-tra-consob-e-investitore-nellera-della-crisi-una-riflessione-nellottica-del-diritto-pubblico/">Il rapporto tra Consob e investitore nell’era della crisi.  Una riflessione nell’ottica del diritto pubblico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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