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	<title>Costituzione Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Costituzione Archivi - Giustamm</title>
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		<title>BREVIARIO DI OCULISTICA COSTITUZIONALE: il saggio di Alfonso Celotto “La Costituzione presbite” (Giunti-Bompiani, Firenze, novembre 2022)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 18:35:48 +0000</pubDate>
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<p>di Jacopo Severo Bartolomei 24 Novembre 2022 L’ultimo libro, in senso cronologico e non di importanza, dato alle stampe dal Prof. Alfonso Celotto – Ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli studi Roma III – demarra dalla citazione celebre di Piero Calamandrei, “ragazzo del 1889” giurista militante nelle fila del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/breviario-di-oculistica-costituzionale-il-saggio-di-alfonso-celotto-la-costituzione-presbite-giunti-bompiani-firenze-novembre-2022/">BREVIARIO DI OCULISTICA COSTITUZIONALE: il saggio di Alfonso Celotto “La Costituzione presbite” (Giunti-Bompiani, Firenze, novembre 2022)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: justify;"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.unsognoitaliano.eu/wp-content/uploads/2022/11/La-Costituzione-presbite.jpg" width="358" height="537" /></p>
<p style="text-align: justify;">di <strong>Jacopo Severo Bartolomei</strong></p>
<p>24 Novembre 2022</p>
<p style="text-align: justify;">L’ultimo libro, in senso cronologico e non di importanza, dato alle stampe dal Prof. Alfonso Celotto – Ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli studi Roma III – demarra dalla citazione celebre di Piero Calamandrei, “ragazzo del 1889” giurista militante nelle fila del Partito d’Azione, eletto all’Assemblea costituente (insieme ad altri giuristi di chiara fama, quali Costantino Mortati e Tomaso Perassi, che ebbero un ruolo determinante nella formulazione definitiva del testo, a seguito dell’opera di limatura ed armonizzazione dei ben 1663 emendamenti presentati).</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Secondo me è un errore formulare gli articoli della Costituzione collo sguardo fisso agli eventi vicini (…). <strong>La Costituzione deve essere presbite</strong>, deve vedere lontano, non essere miope”;</em> così recita l’intervento del Professore processualcivilista fiorentino, alla seduta dell’Assemblea Costituente 4 marzo 1947 e da questa lungimirante considerazione prende il titolo l’agile saggio, che coniuga rigore scientifico e piglio divulgativo, tracciando il bilancio della Legge fondamentale alla vigilia del 75 esimo anniversario di vigenza della Costituzione repubblicana.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Autore, Allievo del Prof. Franco Modugno, ha nel corso dell’ultimo anno (da dicembre 21) pubblicato dei saggi in cui dimostra una non scontata abilità nel saper coniugare erudizione della ricerca, accuratezza delle fonti, con la spigliatezza narrativa e l’accattivante esposizione, accanto a dibattiti sui “massimi sistemi”, di fatti e notazioni singolari, capaci di richiamare l’attenzione del lettore e vivacizzare lo scenario del dibattito contemporaneo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci riferiamo sia a “L’ENIGMA DELLA SUCCESSIONE. Ascesa e declino del Capo da Diocleziano a Enrico De Nicola” (Feltrinelli ed., Milano 2021), che al di poco successivo saggio romanzato “FONDATA SUL LAVORO” (Mondadori ed., Milano giugno 22), ove in maniera e contesti diversi, la narrazione – più strutturata nel primo volume, più spigliatamente romanzata nel secondo – riporta episodi di curiosità (ad es. i criteri di <em>vexata</em> scelta del successore al Romano Pontefice, le peripezie non solo sentimentali di Concetta domestica siciliana sbarcata in continente, al servizio di Costituente di belle speranze, etc.).</p>
<p style="text-align: justify;">Il libro in questione si presta egregiamente a funzione di “Manuale avanzato” di educazione civica costituzionale, che ci si augura possa esser letto e, perché no, compulsato a mò di breviario, sia dagli operatori del diritto professionali (avvocati, giudici, funzionari pubblici, docenti, etc,) che dagli studenti delle scuole medie superiori in avanti, in virtù dell’esposizione chiara e lineare, del non appesantimento del testo con note e continui rimandi a piè di pagina, avendo meritoriamente l’Autore  optato per essenziale bibliografia in calce, riportante tutti i classici, tradotti o meno nel nostro idioma).</p>
<p style="text-align: justify;">Il testo “La costituzione flessibile” ci ricorda nel capitolo iniziale l’anfibologia del termine costituzione, sia Legge fondamentale di un ordinamento giuridico, che “<em>il complesso delle caratteristiche morfologiche , funzionali e psichiche tra loro correlate, proprie di ogni individuo</em>” (pg. 15); in sintesi la fisionomia antropologica della singola persona. Non a caso da quando è imperversato il dibattito sulle Riforme costituzionali (dalla Commissione bicamerale Bozzi 1982), ci sono stati giuristi che hanno scelto l’epiteto significativo di “Custodi della costituzione” (Leopoldo Elia) ed uomini politici, provenienti dalle fila dei Padri costituenti (Oscar Luigi Scalfaro), che in tale ottica conservatrice e forse improntata troppo al “misoneismo” per formazione culturale, hanno pubblicato pamphlet intitolato “Di sana e robusta costituzione”. Quindi la duplicità semantica – non ambivalenza- del termine Costituzione, risalente al lemma latino, non è affatto casuale, ove si pensi che la “Salus Rei publicae” era l’indirizzo politico fondamentale dell’ordinamento preimperiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre nella ricostruzione degli episodi salienti, che condussero alla Costituzione, l’Autore si sofferma  sulla figura di Enrico De Nicola, grande mediatore della svolta di Salerno, riportando per esteso il discorso del Capo provvisorio dello Stato, all’atto del giuramento in Assemblea costituente nella solenne seduta del 15.07.1946: <em>“La Costituzione della Repubblica Italiana…sarà certamente degna delle nostre gloriose tradizioni giuridiche, assicurerà alle generazioni future un regime di sana e forte democrazia..”</em> (pg. 58). De Nicola, come noto, venne preferito a Benedetto Croce, Padre morale della Patria ed Emblema dell’antifascismo di matrice liberale, designato dai partiti di sinistra, a significare come in politica la capacità di mediazione spesso abbiano la meglio sulla preparazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale prospettiva, la prova di oculistica costituzionale è riuscita; infatti accanto al giudizio di Costituzione presbite, di Piero Calamandrei, è bene ricordare la critica di Massimo Severo Giannini – Capo di gabinetto al Ministero della Costituente, nel governo De Gasperi, ricoperto da Nenni – di “<strong>Costituzione miope”,</strong> non già nella parte dei diritti e doveri dei cittadini, ovvero nei rapporti economico-sociali, quanto in quella dell’organizzazione costituzionale dello stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la tripartizione in uso nella dottrina francese (preambule, constitution, bloc de constitutionallitè), per il Maestro Giannini, ferma la vitalità della parte introduttiva dedicata ai Principi fondamentali (artt. 1-12) e ai diritti-doveri fondamentali dell’uomo e cittadino , sarebbe la parte II della Carta (artt. 55-139) ad esser risultata, col trascorrere dei decenni, inadeguata per palese miopia, in quanto la forma di governo parlamentare con premierato inesistente e senza meccanismi atti ad effettiva salvaguardia di continuità e proficuità dell’azione del potere esecutivo, avrebbe scontato troppo le preoccupazioni genetiche dei Padri costituenti rivolte più al recente passato che al futuro prossimo venturo (non a caso la sottocommissione , in seno alla Commissione Ruini, deputata all’elaborazione del progetto generale era presieduta da Umberto Terracini).</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia il cantiere costituzionale, come desumibile dagli Atti dell’Assemblea  e dalla Relazione d’accompagnamento di Meuccio Ruini, offre il senso della vastità e dell’intensità del dibattito costituente.</p>
<p style="text-align: justify;">Assodato ciò, occorre porsi il problema se la durata della Costituzione sia un bene in sé, memori della celebre frase di Thomas Jefferson, che il peggior lascito che una generazione possa fare alla successiva è l’immutabilità della Costituzione (ironia della sorte la Costituzione USA, con i marginali adattamenti apportati dai vari emendamenti succedutisi nel tempo, ha superato abbondantemente il bicentenario). Celotto riporta come exergo il discorso 1995 di G. Dossetti agli studenti dell’Università di Parma, ove il Padre Costituente addita che “<em>E’ proprio nei momenti di confusione o di transizione indistinta che le Costituzioni adempiono alla più vera funzione: quella di essere per tutti punto di riferimento e di chiarimento…Essa, <u>con le revisioni possibili e opportune, </u> può garantirvi effettivamente tutti i diritti e tutte le libertà a cui potete ragionevolmente aspirare”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ritornando a Calamandrei (in compagnia di Ruini e C. Marchesi), occorre citare lo sforzo dei Costituenti nella direzione della chiarezza e sinteticità del testo – in quanto la chiarezza è sinonimo di serietà, ben lungi dall’attuale legislatore ordinario che da vari decenni, in particolare con la dilatazione dello strumento della decretazione d’urgenza, delle leggi finanziarie omnibus, etc. ha abbandonato tale criterio di presidio della comprensibilità della norma da parte del <em><u>quisque de populo</u></em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, torniamo ad apprezzare la scorrevolezza e l’immediata comprensibilità del libro in esame, a conferma che il saggio divulgativo è, al pari della Costituzione repubblicana, un testo rivolto non solo agli addetti ai lavori, ma a qualsiasi cittadino, specie in età formativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Al pari del giovane cattedratico Massimo Severo Giannini, che da Capodigabinetto nel biennio 1946-1947, diede un contributo essenziale nell’approntamento del più largo materiale preparatorio e di comparazione giuridica, per la redigenda Costituzione – chi scrive, animato dalla medesima passione civica che fece dire a Calamandrei che la Costituzione non è un apparato meccanico, varato una volta per tutte, ma un’autovettura che oltre al guidatore, necessita dell’apporto di linfa vitale quotidiana dell’impegno di tutti i cittadini, nei rispettivi ruoli, si auspica per il bene del Paese che Alfonso Libero Celotto, possa dare il proprio decisivo contributo, con rigore intellettuale e spigliatezza comunicativa, nell’immediato prosieguo al riavvio del processo di riforme costituzionali ed istituzionali, di cui l’ordinamento repubblicano ha impellente bisogno.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, anche la “Costituzione più bella del mondo”, se vuolsi usare proposizione enfatica, necessita di un <em>restyling</em>, ben oltre ai piccoli ritocchi apportati dalle ultime leggi di revisione costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>I diritti delle generazioni future. Relazione al Seminario &#8220;Sud Progetti per ripartire&#8221; 23 marzo 2021 &#8211; Ministero del Sud e della coesione territoriale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:39:29 +0000</pubDate>
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<div style="text-align: justify;"><strong>1. </strong>Da mesi ripetiamo spessissimo che il piano di ripresa post-Covid messo in campo dall&#8217;Unione europea si chiama ripresa &#8220;<em>Next Generation EU</em>&#8220;, ma forse non ci siamo mai fermati a riflettere sul valore simbolico di questa denominazione. Significa chiaramente che l&#8217;Unione europea ha lanciato un piano rivolto alla ripresa non solo delle generazioni attuali, che stanno vivendo la pandemia, ma anche di quelle future: un piano in nome dei diritti delle generazioni future.<br /> A livello giuridico si tratta di un cambio di prospettiva davvero importante, perché sancisce la rilevanza di un tema per anni non considerato: i diritti delle generazioni future.<br /> Infatti, per decine di secoli le decisioni umane e politiche hanno pensato soltanto agli effetti immediati. Forse per l&#8217;abitudine a interessarsi soltanto dei problemi vicini, nel tempo e nello spazio. Forse per la mancata abitudine a programmare, a prevedere.<br /> Potremo dire che la politica ha sempre deciso considerando soltanto il &#8220;qui e ora&#8221;.<br /> Nessun governo, Re o Imperatore pensava a cose che potessero andare oltre l&#8217;attuale e come tali andavano programmate e valutate. Perciò viene ricordata la capacità di programmazione dell&#8217;imperatore romano Giuliano, poi passato alla storia come &#8220;l&#8217;Apostata&#8221;, per la sua capacità di pianificazione logistica nella invasione dell&#8217;impero sassanide in Persia. A differenza di tanti suoi predecessori, Giuliano pensò che non bastasse preparare un grande esercito di invasione, ma preparò una flotta di 1000 navi per accompagnare la spedizione risalendo il fiume Tigri con tutte le provviste e le vettovaglie necessarie. Che gli consentirono di condurre una campagna vittoriosa fino a che le provviste durarono.<br /> Non era certo la visione dei diritti delle generazioni future, ma semplicemente una programmazione più accurata e più a lungo termine. In fondo gli antichi riuscivano al limite a programmare a lungo termine, ma non certo a considerare i diritti delle generazioni future.<br /> Dobbiamo arrivare in anni molto più vicini a noi per accorgerci che l&#8217;angolo visuale delle decisioni si è ampliato fino a ricomprendere quella che è la valutazione dei diritti delle generazioni future.<br /> Il problema è emerso inizialmente negli studi economici classici, considerando anche gli sviluppi futuri nella massimizzazione intertemporale (Ramsey 1928).<br /> Ma a livello globale e delle masse il problema è emerso soprattutto per la tutela dell&#8217;ambiente, con le campagne di tutela dei mari pensate dall&#8217;oceanografo francese Jacques-Yves Cousteau. Nel 1979 Cousteau lanciò la sua campagna per la ratifica di una Dichiarazione dei diritti delle generazioni future, al fine di sancire alcuni punti essenziali: il diritto delle generazioni future ad una Terra indenne e non contaminata; il dovere di tutte le generazioni di amministrare oculatamente il patrimonio-Terra nel rispetto dei posteri; la responsabilità di ogni generazione di sorvegliare le conseguenze del progresso suscettibili di nuocere alla vita sul pianeta, agli equilibri naturali e all&#8217;evoluzione dell&#8217;umanità.<br /> Questa dichiarazione ricevette il sostegno di milioni di persone e fece emergere il problema anche per la cultura politica: occorreva porsi il problema della equità intergenerazionale e alla sostenibilità delle decisioni prese anche in relazione agli impatti sul futuro. Non ci si poteva limitare a versare in mare tonnellate di rifiuti per liberarsene e non si poteva costruire una nuova autostrada abbattendo foreste, spianando colline, distruggendo reperti archeologici.<br /> È così che si è fatta strada l&#8217;esigenza di tutelare l&#8217;ambiente e i cambi climatici, di considerare anche i diritti di coloro che verranno quando si incide su patrimonio culturale, ingegneria genetica e sviluppi bioetici, robotica, welfare e dinamiche economiche, perché anche il debito pubblico e le pensioni incidono sulle generazioni future.<br /> In buona sostanza, si tratta di una visione più ampia nelle decisioni politiche. Si devono considerare anche la debolezza o vulnerabilità degli interessi delle generazioni future, superando la tradizionale tendenza della politica, della democrazia e dell&#8217;economia a essere schiacciate sulle esigenze del presente.<br /> Così l&#8217;istanza intergenerazionale costringe a ripensare i meccanismi della democrazia politica e delle maggioranze legislative.<br /> In fondo, si tratta anche di una forma di evoluzione del pensiero umano, considerando che per secoli si è guardato soprattutto alle generazioni anteriori, come esempio e base della vita. Questa impostazione classica è sintetizzata nella riflessione kantiana, ove si parlava di generazioni anteriori che sembrano «solo affaticarsi per quelle che sopravvengono», mentre queste ultime sembrano «<em>dovere avere la fortuna di abitare nell&#8217;edificio intorno a cui i loro predecessori [&#8230;] lavorano senza poter partecipare alla fortuna che esse hanno contribuito a creare</em>» (Kant, <em>Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico</em>, 1794).<br />  <br /> <strong>2. </strong>Negli ultimi decenni queste istanze hanno trovato un consolidamento legislativo e costituzionale, perché il diritto deve porsi la necessità di pensare al futuro per renderlo possibile o almeno di non scaricare su di esso e su chi sarà  ;  chiamato a viverlo gli effetti irreversibilmente negativi delle scelte attuali.<br /> L&#8217;esempio più noto è quello della Costituzione tedesca, che nel 1994 ha modificato l&#8217;art. 20, aggiungendo che &#8220;<em>Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita</em>&#8220;.<br /> Molti altri Stati hanno preso decisioni analoghe.<br /> In Francia la Carta dell&#8217;ambiente del 2004 (richiamata nel preambolo della Costituzione) prevede che &#8220;&#038; <em>che al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile, le scelte compiute per rispondere ai bisogni del presente non devono compromettere la capacità delle generazioni future e degli altri popoli di dare risposta ai loro specifici bisogni</em>&#8220;.<br /> In Svezia l&#8217;articolo 2 della legge fondamentale sulla forma di governo (Regerungsformen) prevede: &#8220;<em>Le istituzioni pubbliche promuovono uno sviluppo sostenibile che porti ad un buon ambiente per le generazioni presenti e future</em>&#8220;.<br /> La Costituzione del Portogallo ha inserito all&#8217;art. 66 che: &#8220;<em>Per assicurare il diritto all&#8217;ambiente, nel quadro di uno sviluppo sostenibile, spetta allo Stato, per mezzo di propri organismi e con il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini:</em><br /> <em>&#038;</em><br /> <em>d) promuovere lo sfruttamento razionale delle risorse naturali, salvaguardando le loro capacità di rinnovamento e la stabilità ecologica, nel rispetto del principio di solidarietà tra generazioni</em>&#8220;.<br /> Ugualmente la Polonia all&#8217;art. 74 prevede che: &#8220;<em>Le autorità pubbliche perseguono politiche che garantiscano la sicurezza ecologica delle generazioni attuali e future</em>&#8220;.<br /> In Lussemburgo è stato aggiunto l&#8217;art. 11-bis alla Costituzione per prevedere che &#8220;<em>Lo Stato garantisce la protezione dell&#8217;ambiente umano e naturale, operando per stabilire un equilibrio sostenibile tra la conservazione della natura, in particolare la sua capacità di rinnovamento, e il soddisfacimento delle esigenze delle generazioni presenti e future.</em><br /> <em>Promuove la protezione e il benessere degli animali</em>&#8220;.<br /> Nella Costituzione di Malta si dispone: &#8220;<em>Lo Stato protegge e conserva l&#8217;ambiente e le sue risorse a beneficio delle generazioni presenti e future e adotta misure per affrontare qualsiasi forma di degrado ambientale a Malta, incluso quello dell&#8217;aria, dell&#8217;acqua e della terra, e qualsiasi tipo di problema dell&#8217;inquinamento e per promuovere, alimentare e sostenere il diritto di azione a favore dell&#8217;ambiente</em>&#8221; (art. 9).<br /> Si tratta di clausole costituzionali che si pongono espressamente il problema della tutela e della conservazione delle risorse naturali in considerazione dei diritti di coloro che verranno in futuro.<br /> Ma a ben vedere il problema ha assunto dignità costituzionale anche per la tutela dell&#8217;equilibrio finanziario e sostenibilità dei conti pubblici.<br /> Un esempio molto chiaro è quello della modifica costituzionale avvenuta nella nostra Costituzione nel 2012, modificando l&#8217;art. 81 al fine di prevedere anche &#8220;<em>Lo Stato assicura l&#8217;equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio e la sostenibilità del debito</em>&#8220;. E l&#8217;art. 97 Cost, 1° comma, secondo cui: &#8220;<em>Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione europea, assicurano l&#8217;equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico</em>&#8220;. <br /> È evidente che i debiti accumulati dagli Stati &#8220;qui e ora&#8221; graveranno sulle generazioni future e quindi occorre una particolare cautela nelle decisioni finanziarie per non indebitare le generazioni future.<br />  <br /> <strong>3.</strong> È agevole notare come il problema di tutelare le generazioni future sia emerso soltanto negli ultimi decenni. Ma la sua centralità ha portato presto a farlo transitare dal dibattito culturale e politico al piano delle valutazioni giuridiche. In fondo oggi siamo passati dal &#8220;se&#8221; tutelare i diritti delle generazioni che verranno a &#8220;come&#8221; operare questa tutela.<br /> Nel dare solidità giuridica a questa tutela si pongono essenzialmente tre questioni, a cui qui possiamo soltanto accennare.<br /> a) Chi sono le generazioni future? Il problema non è banale, in quanto in astratto è impossibile dire quali siano le generazioni da considerare nelle nostre valutazioni di oggi, visto che il futuro è una dimensione dinamica e indeterminata e che quindi potrebbe considerare l&#8217;umanità intera, senza distinzioni legate alla maggiore o minore vicinanza temporale.<br /> Questa ampiezza temporale rende molto difficili le valutazioni, per cui occorre più opportunamente considerare la fascia rilevante rispetto al singolo valore in considerazione. Così, ad es., in una decisione del 2004 in tema di <em>guidelines </em>per la sicurezza dei depositi di scorie nucleari nel sito di Yucca Mountain nel Nevada, una corte dello Stato del Nevada ha giudicato illegittimo il limite temporale delle norme di sicurezza di diecimila anni, dovendosi considerare in astratto l&#8217;intera umanità futura nella valutazione di proporzionalità delle misure.<br /> b) Quali diritti vanno tutelati? Anche qui il profilo è complesso, in quanto astrattamente sono numerosi se non innumerevoli i profili che impattano anche sulle generazioni future. In linea di principio, occorre valutare i principi e i valori che emergono nei diversi settori in cui si interviene, ma ad ogni modo i più rilevanti sono ambiente, salute, genetica, bilancio. Ovviamente non si può fare una elencazione esaustiva e nemmeno una gerarchia dei possibili valori da tenere in conto nella valutazione di quelli che possono essere i diritti e gli interessi delle generazioni future, in rapporto alla adozione di una decisione politica o amministrativa.<br /> In tale ottica, può essere interessante notare che la Costituzione italiana non tiene conto direttamente della tutela dei diritti delle generazioni future. Né del resto poteva farlo, in quanto a metà degli anni &#8217;40 del secolo scorso, quando i Costituenti hanno lavorato, non era certo emerso nel dibattito teorico il problema di tutelare anche le generazioni future. Tuttavia la nostra costituzione pone tutta una serie di limiti teleologici e finalistici che, a ben vedere, comportano anche una valutazione più ampia delle decisioni da assumere, ricomprendendo all&#8217;interno della valutazione decisionale anche gli interessi delle generazioni future: è quanto accade, ad es., in ordine sparso, rispetto alla  tutela delle minoranze (art. 6 Cost.); alla tutela dell&#8217;ambiente (art. 9) e della salute (art. 32); alla  tutela del risparmio (art. 47); al  razionale sfruttamento del suolo (art. 44); alla utilità sociale dell&#8217;impresa (art. 41); al dovere di fedeltà alla Repubblica (art. 54), alla difesa della patria (art. 52), all&#8217;equilibrio di bilancio (art. 81 e 97) e più in generale al compito della repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione dei lavoratori, che pone il valore della eguaglianza sostanziale (art. 3). A ben vedere si tratta di finalità che vanno tutte lette nel senso di ricomprendere anche i diritti delle generazioni future nelle valutazioni da effettuare nella concreta declinazione delle singole politiche. In fondo è una conferma che, anche dal punto di vista dei diritti delle generazioni future, la nostra è una Costituzione &#8220;presbite&#8221; che guarda lontano (per usare le note parole di Piero Calamandrei).<br /> Del resto, a livello operativo la Corte costituzionale ha iniziato a tener conto dei diritti delle generazioni future sia nelle valutazioni relative alla tutela dell&#8217;ambiente, sia in quelle in tema di equilibrio di bilancio. Ad es., ha osservato, relativamente alle regole di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema, che lo Stato può e deve porre limiti invalicabili &#8220;<em>nell&#8217;apprestare cioè una «tutela piena ed adeguata», capace di assicurare la conservazione dell&#8217;ambiente per la presente e per le future generazioni</em>&#8221; (sent. n. 288 del 2012). E sul bilancio che &#8220;<em>L&#8217;equità intergenerazionale comporta, altresì, la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo</em>&#8221; (sent. n. 18 del 2019).<br /> Sempre nel nostro ordinamento va ricordato, a livello legislativo, l&#8217;art. 144 del c.d. Codice dell&#8217;Ambiente (D.Lgs. n. 152 del 2006), che all&#8217;art. 3-quater, comma 1 prevede che: &#8220;<em>Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni  attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future</em>&#8220;. E all&#8217;art. 144 prevede che: &#8220;<em>Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed   i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale</em>&#8220;.<br /> Si tratta di riconoscimenti importanti, anche perché ci fanno capire quanto il tema dei diritti delle generazioni future si stiano consolidando nel nostro ordinamento.<br /> c) Come sono giustiziabili i diritti delle generazioni future? Si pongono problemi di legittimazione a ricorrere e di tipo di tutela da riconoscere, anche perché spesso gli obblighi verso le generazioni future si configurano quasi più come obblighi morali prima ancora che come obblighi giuridici. Dal punto di vista della titolarità alla tutela, non si può certo pensare che siano legittimate a ricorrere le stesse generazioni future, in quanto non ancora esistenti. Per risolvere questo problema &#8211; apparentemente insolubile &#8211; in molti Stati si è attivato un difensore civico o un comitato pubblico per la tutela dei diritti delle generazioni future (è quanto accade in Finlandia, in Israele, Ungheria, Francia, UK, Canada). Dal punto di vista contenutistico, è difficile individuare in via generale quali siano le misure che in generale possono essere adeguate a tutelare i diritti delle generazioni future, ad es. per salvaguardare l&#8217;ambiente o non aggravare il debito pubblico. Si ritiene che le misure vadano considerate caso per caso (ad es. rispetto alla singola opera pubblica da costruire) e comportino essenzialmente e innanzitutto un onere procedimentale di istruttoria. In altri termini, una adeguata valutazione degli interessi delle generazioni future passa necessariamente attraverso una istruttoria nelle quale emergano le posizioni delle generazioni future e se ne faccia adeguata ponderazione rispetto al bilanciamento con gli altri principi e valori che emergono nella valutazione della decisione politica da assumere.<br /> E, in fondo, questo è l&#8217;impegno che richiede il Next generation Fund e più in generale la individuazione delle strategie per far ripartire il Sud. Non devono essere valutazioni limitate al &#8220;qui e ora&#8221;, me devono tenere in adeguato conto anche i diritti delle generazioni future.</div>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-diritti-delle-generazioni-future-relazione-al-seminario-sud-progetti-per-ripartire-23-marzo-2021-ministero-del-sud-e-della-coesione-territoriale/">I diritti delle generazioni future. Relazione al Seminario &#8220;Sud Progetti per ripartire&#8221; 23 marzo 2021 &#8211; Ministero del Sud e della coesione territoriale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Autarchia, autodichia e tutela dei diritti fondamentali del singolo. Quali prospettive per il futuro? Note a margine della sentenza n. 262 del 2017 della Corte costituzionale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/autarchia-autodichia-e-tutela-dei-diritti-fondamentali-del-singolo-quali-prospettive-per-il-futuro-note-a-margine-della-sentenza-n-262-del-2017-della-corte-costituzionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:30 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/autarchia-autodichia-e-tutela-dei-diritti-fondamentali-del-singolo-quali-prospettive-per-il-futuro-note-a-margine-della-sentenza-n-262-del-2017-della-corte-costituzionale/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autarchia-autodichia-e-tutela-dei-diritti-fondamentali-del-singolo-quali-prospettive-per-il-futuro-note-a-margine-della-sentenza-n-262-del-2017-della-corte-costituzionale/">Autarchia, autodichia e tutela dei diritti fondamentali del singolo. Quali prospettive per il futuro? Note a margine della sentenza n. 262 del 2017 della Corte costituzionale.</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La “riserva” lasciata aperta dalla pronuncia n. 120 del 2014. Aspetti critici. 3. Lo scioglimento della riserva con la decisione del conflitto tra poteri. 4. Aspetti positivi e prospettive di apertura 5. L’effettività della tutela offerta dagli organi di autodichia e l’accesso al sindacato di costituzionalità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autarchia-autodichia-e-tutela-dei-diritti-fondamentali-del-singolo-quali-prospettive-per-il-futuro-note-a-margine-della-sentenza-n-262-del-2017-della-corte-costituzionale/">Autarchia, autodichia e tutela dei diritti fondamentali del singolo. Quali prospettive per il futuro? Note a margine della sentenza n. 262 del 2017 della Corte costituzionale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autarchia-autodichia-e-tutela-dei-diritti-fondamentali-del-singolo-quali-prospettive-per-il-futuro-note-a-margine-della-sentenza-n-262-del-2017-della-corte-costituzionale/">Autarchia, autodichia e tutela dei diritti fondamentali del singolo. Quali prospettive per il futuro? Note a margine della sentenza n. 262 del 2017 della Corte costituzionale.</a></p>
<p>SOMMARIO: <em>1. Premessa. 2. La “riserva” lasciata aperta dalla pronuncia n. 120 del 2014. Aspetti critici. 3. Lo scioglimento della riserva con la decisione del conflitto tra poteri. 4. Aspetti positivi e prospettive di apertura 5. L’effettività della tutela offerta dagli organi di autodichia e l’accesso al sindacato di costituzionalità nei giudizi innanzi a tali organi. Profili di debolezza dell’impianto argomentativo della pronuncia.  6. Questioni aperte e prospettive future.</em><br />  <br /> 1. <em>Premessa.</em><br /> Con la sentenza n. 262 del 2017 la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sul tema dell’autonomia delle Camere e degli altri organi costituzionali, respingendo i ricorsi per conflitto di attribuzioni sollevati dalla Corte di cassazione su ricorsi <em>ex </em>art. 111, comma 7, Cost., proposti da alcuni dipendenti del Senato e della Presidenza della Repubblica avverso decisioni definitive rese su controversie di lavoro dagli organi interni di autodichia.<br /> L’utilizzo dello strumento del conflitto di attribuzioni era stato suggerito dalla stessa Corte con la precedente pronuncia n. 120 del 2014, che aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del Regolamento del Senato della Repubblica, nella parte in cui attribuisce al Senato il potere di giudicare in via esclusiva e definitiva i ricorsi avverso gli atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione di quel ramo del Parlamento nei confronti dei propri dipendenti, fondando la statuizione sull’insindacabilità dei regolamenti adottati ai sensi dell’art. 64 Cost.. La pronuncia aveva ritenuto “questione controversa” la sussimibilità della disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti e dei rapporti con i terzi, e della conseguente interpretazione e applicazione della stessa, alla competenza riservata dei regolamenti parlamentari, e aveva individuato nel conflitto d’attribuzioni fra poteri dello Stato la “<em>sede naturale in cui trovano soluzione le questioni relative alla delimitazione degli ambiti di competenza riservati</em>”.<br /> La sentenza n. 262 del 2017, resa appunto sui primi due conflitti di attribuzioni sollevati dopo la pronuncia in esame, scioglie la “riserva” lasciata aperta da quest’ultima circa “<em>il confine e il fondamento dell’autodichia</em>”, nel senso che “<em>in tanto quest’ultima non è lesiva di attribuzioni costituzionali altrui, in quanto (e solo in quanto) riguardi i rapporti di lavoro con i dipendenti</em>”, escludendo così dall’ambito di competenza riservata il potere normativo di disciplinare rapporti giuridici con soggetti terzi e di riservare agli organi di autodichia la decisione di eventuali controversie che ne coinvolgano le situazioni soggettive.<br /> Al contrario, la potestà degli organi costituzionali di approvare norme relative al rapporto di lavoro con i dipendenti, trova il proprio fondamento nell’autonomia normativa dei predetti organi, la quale investe anche gli aspetti organizzativi e non invade, dunque, la sfera di attribuzioni della giurisdizione.<br />  <br /> <em>2. La “riserva” lasciata aperta dalla pronuncia n. 120 del 2014. Aspetti critici.</em><br /> La sentenza n. 262 del 2017 si lascia commentare per il suo tentativo di chiudere il cerchio lasciato aperto dalla precedente pronuncia n. 120 del 2014, dall’esame dei cui contenuti non si può dunque prescindere<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> Quest’ultima ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del Regolamento del Senato della Repubblica, nella parte in cui attribuisce al Senato il potere di giudicare in via esclusiva e definitiva i ricorsi avverso gli atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione di quel ramo del Parlamento nei confronti dei propri dipendenti. In tal modo la Corte ha confermato l’insindacabilità dei regolamenti adottati ai sensi dell’art. 64 Cost., ancorando tale statuizione a ragioni “<em>di diritto positivo</em>”: facendo leva su elementi di teoria delle fonti, essa ha definito il concetto di “forza di legge” sulla base di due aspetti, la primarietà e la capacità di operare nel medesimo ambito attribuito dalla Costituzionale alla legge, in termini di equipollenza<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>. L’art. 134 Cost., nella parte in cui indica come attratti al sindacato di costituzionalità la legge e gli atti aventi forza di legge, si riferirebbe dunque soltanto a quegli atti che possono regolare ciò che rientra nella competenza della legge stessa, con conseguente esclusione dei regolamenti adottati dai due rami del Parlamento<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>. L’adozione di tali atti rimane di competenza riservata <em>ex </em>art. 64, comma 1, Cost., e riservato è quindi il relativo contenuto, che comprende – e su questo la pronuncia rimane ancorata alla propria risalente tradizione interpretativa<a href="#_ftn4" title="">[4]</a> –l’organizzazione interna delle Camere e, con essa, “<em>le vicende e i rapporti che ineriscono alle funzioni primarie delle Camere</em>”<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>, nonché l’interpretazione e l’applicazione delle stesse norme regolamentari e sub-regolamentari, con conseguente sottrazione a qualsiasi giurisdizione degli strumenti intesi a garantire il rispetto del diritto parlamentare.<br /> Il raggio di competenza desumibile dall’art. 64 Cost. e – per il procedimento legislativo – dall’art. 72 Cost., ha proseguito la Corte, se – attraverso il riconoscimento dell’insindacabilità dei contenuti – rappresenta il presupposto per la garanzia di indipendenza delle Camere da ogni altro potere, costituisce, al contempo, un limite all’estensione della stessa autonomia normativa e applicativa.<br /> Per la prima volta, la Corte ha chiarito che i regolamenti degli organi costituzionali non sono (più) fonti puramente interne, bensì “<em>fonti dell’ordinamento generale della Repubblica, produttive di norme sottoposte agli ordinari canoni interpretativi, alla luce dei principi e delle disposizioni costituzionali che ne delimitano la sfera di competenza</em>”<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> A partire da tale presupposto, la pronuncia ha concluso nel senso che spetta alla Corte stessa – quale organo di garanzia della legalità costituzionale – verificare se l’autonomia normativa e organizzativa (autoarchia) e l’autonomia interpretativa e applicativa (autodichia) si estendano oltre quanto consentito dalle disposizioni costituzionali che detta autonomia attribuiscono, invadendo la sfera di attribuzioni riservata dalla Costituzione ad altri poteri, e nello specifico – quanto all’autodichia – al potere giurisdizionale.<br /> “Sede naturale” di tale valutazione è stata individuata, dunque, nel conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato. È a quella sede che la pronuncia ha deferito il sindacato circa l’afferenza della disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti e dei rapporti con i terzi al raggio di competenza dei regolamenti parlamentari e degli altri organi costituzionali<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Ma il punto veramente focale della sentenza n. 120 del 2014, e al contempo di maggior interesse ai fini del ragionamento che seguirà, è stato quello di ancorare l’ammissibilità del conflitto al presupposto per cui “<em>anche norme non sindacabili potrebbero essere fonti di atti lesivi di diritti costituzionalmente inviolabili</em>”, dal momento che “<em>l’indipendenza delle Camere non può infatti compromettere diritti fondamentali, né pregiudicare l’attuazione di principi inderogabili</em>”<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> Questo ragionamento, certamente di impatto, sollecita l’interprete a verificare, nel caso concreto, quanto il conflitto tra poteri rappresenti una soluzione soddisfacente per assolvere alla pur dichiarata finalità di evitare la compromissione di diritti costituzionalmente inviolabili, cioè di diritti del <em>singolo</em>.<br /> Anticipando le conclusioni che si formuleranno a valle di questa analisi, sembra che detta finalità rischi di rimanere solo parzialmente soddisfatta, necessitando, probabilmente, di un più radicale <em>revirement </em>della giurisprudenza costituzionale in tema di autonomia degli organi costituzionali, o comunque di un intervento di “monito” nei confronti di detti organi, specie alla luce del riconoscimento dei relativi regolamenti come fonti dell’ordinamento generale della Repubblica, soggetti agli ordinari canoni interpretativi.<br />  <br /> <em>3. Lo scioglimento della riserva con la decisione del conflitto tra poteri.</em><br /> La sentenza n. 262 del 2017<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>, che si è espressa sui primi ricorsi per conflitto di attribuzioni proposti dopo la pronuncia n. 120 del 2014, sollevati dalla Corte di cassazione su ricorsi <em>ex </em>artt. 111, comma 7, Cost. promossi da dipendenti del Senato e della Presidenza della Repubblica avverso decisioni definitive dei rispettivi organi di giustizia domestica, offre all’interprete la possibilità di analizzare l’effettività di questo strumento, sotto il profilo della tutela dei diritti individuali.<br /> Un primo segnale della inidoneità del conflitto ai fini in esame si rinviene già nella trattazione delle questioni preliminari.<br /> Nel ritenere ammissibile il conflitto sotto il profilo soggettivo<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, la Corte ha osservato come l’oggetto dello stesso fosse stato correttamente individuato nelle fonti istitutive degli organi di giustizia interna, ma solo – si aggiunge – “<em>in quanto altererebbero, a danno delle attribuzioni della giurisdizione di legittimità, nella prospettazione della ricorrente, l’ordine costituzionale delle competenze</em>”.<br /> L’eccepita violazione di diritti individuali dei ricorrenti nel giudizio <em>a quo</em> o la lesione di specifici parametri costituzionali, lamentata nell’ordinanza che aveva sollevato il conflitto, ha affermato ancora la Corte, non assume rilievo autonomo, potendo essere valutata soltanto “<em>alla luce del tipo di giudizio instaurato</em>”, e cioè al fine di verificare se spetti agli organi costituzionali (nella specie Senato e Presidenza della Repubblica) il potere di adottare norme che attribuiscono a organi interni la cognizione in via definitiva delle controversie instaurate dai propri dipendenti, sottraendole alla giurisdizione.<br /> Già da questo primo ordine di argomentazioni emerge come lo strumento del conflitto di attribuzioni, in quanto concepito e strutturato per giustiziare conflitti fra organi dello Stato non risolubili per via politica, non nasce per (e conseguentemente non riesce, se non incidentalmente, a) fornire risposta nell’eventualità, pur evidenziata nella pronuncia n. 120 del 2014, in cui “<em>anche norme non sindacabili</em>” si atteggino a “<em>fonti di atti lesivi di diritti costituzionalmente inviolabili</em>”<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> Simile eventualità non ha infatti rilevanza <em>in sé</em>, ma solo laddove la paventata violazione ridondi sulla sfera di attribuzioni costituzionali di altri organi.<br /> Che tale ridondanza vi sia, ed entro quali limiti, è questione problematica e rischia di essere rimessa a ragionamenti contingenti, nei quali comunque la tutela dei diritti inviolabili dei singoli – i quali, peraltro, sono privi della legittimazione al conflitto – rimane sullo sfondo e non è mai l’oggetto principale del sindacato<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> Il successivo <em>iter </em>argomentativo della pronuncia, da un lato, sembra confermare le perplessità sollevate, dall’altro, lascia trapelare una certa consapevolezza della Corte circa la non satisfattività dello strumento rispetto alla tutela dei diritti individuali. Prima di approfondire questo profilo, è comunque opportuno riportare i passaggi logici che hanno portato la Corte a sciogliere la riserva rimasta aperta per effetto della pronuncia n. 120 del 2014.<br /> Con un primo ordine di argomentazioni, il giudice costituzionale ha ribadito la propria giurisprudenza secondo la quale l’autonomia che la Costituzione riconosce agli organi costituzionali si manifesta, in primo luogo, sul piano normativo. Tale piano involge non solo la disciplina del procedimento legislativo, per la parte non direttamente regolata dalla Costituzione, ma riguarda anche l’organizzazione interna degli organi, e investe dunque logicamente “<em>anche gli aspetti organizzativi, ricomprendendovi ciò che riguarda il funzionamento degli apparati amministrativi “serventi”, che consentono agli organi costituzionali di adempiere liberamente, e in modo efficiente, alle proprie funzioni costituzionali</em>”<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> Per essere pienamente effettiva, l’autonomia normativa deve essere assistita anche dall’autonomia del momento interpretativo e applicativo delle norme, incluse le scelte riguardanti la concreta adozione delle misure atte ad assicurarne l’osservanza, e quindi inclusa l’autodichia.<br /> Ribadito dunque il presupposto di partenza, la Corte ha proseguito il ragionamento affermando che la potestà di approvare norme relative al rapporto di lavoro con i propri dipendenti riposerebbe, appunto, su tale fondamento, e troverebbe, in esso, il relativo confine.<br /> Da tanto la Consulta ha tratto la conclusione per cui non dovrebbe spettare in via di principio agli organi costituzionali il potere di “<em>ricorrere alla propria potestà normativa né per disciplinare rapporti giuridici con soggetti terzi, né per riservare agli organi di autodichia la decisione di eventuali controversie che ne coinvolgano le situazioni soggettive</em>”, le quali non potrebbero essere sottratte alla giurisdizione comune.<br /> La Corte ha quindi sciolto in questo modo “<em>la riserva esplicitamente formulata nella sentenza n. 120 del 2014</em>”, nel senso che l’autodichia non lede le attribuzioni della giurisdizione, soltanto finché riguardi i rapporti di lavoro con i dipendenti<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br />  <br /> <em>4. Aspetti positivi e prospettive di apertura.</em><br /> La pronuncia si lascia apprezzare per un rilevante salto di qualità nel rapporto tra Corte costituzionale e altri organi costituzionali, finora improntato a una certa deferenza del Giudice nei confronti di questi ultimi<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>. Circoscrivere l’ambito di ammissibilità della normazione e della giurisdizione domestica, estesosi a dismisura negli ultimi anni<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>, è sicuramente condivisibile<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>.<br /> La sentenza in commento segna un passo importante in questa direzione, ammettendo la sindacabilità dei regolamenti parlamentari qualora, disciplinando materie estranee al relativo ambito di competenza, sottraggano alla cognizione del giudice determinate controversie, impostazione che riecheggia quella elaborata dalla Corte con riferimento all’insindacabilità parlamentare di cui all’art. 68, primo comma, Cost.<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>, e ravvisa la necessità di un “nesso funzionale” fra normativa interna e attribuzioni primigenie delle Camere<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.<br /> In questa prospettiva, per tutti gli ambiti di disciplina che verranno ritenuti esorbitanti dal potere normativo degli organi costituzionali, anche i diritti individuali troveranno, in via incidentale e di riflesso, adeguata tutela<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br /> In particolare, a valle di questa pronuncia ci si dovrebbe aspettare una modifica dei regolamenti dei vari organi costituzionali, con abrogazione di tutta la disciplina inerente la selezione, l’organizzazione, la gestione dei rapporti con i soggetti non dipendenti, e quindi con esclusione del sindacato degli organi di giustizia interna su tali rapporti (si pensi alla disciplina sugli appalti e forniture di servizi prestati a favore delle amministrazioni di tali organi costituzionali, e alle relative controversie). Questi ultimi saranno dunque regolati dalle fonti “ordinarie” del diritto e pertanto soggetti non solo alla giurisdizione del giudice comune ma, per quanto maggiormente interessa ai fini della presente riflessione, sempre assistiti dal controllo di costituzionalità della Corte sulle norme che li disciplinano.<br /> Anche indipendentemente da un’abrogazione espressa, può comunque ritenersi che, alla luce dell’interpretazione offerta dalla Corte, la disciplina interna non dovrà trovare applicazione, e i singoli potranno quindi direttamente adìre gli organi giurisdizionali.<br /> La pur apprezzabile soluzione offerta dalla Corte, tuttavia, rimane comunque insoddisfacente se si guarda la questione dal punto di vista della tutela dei diritti fondamentali dei singoli, per tutto ciò che è rimasto attratto alla sfera di competenza normativa e applicativa degli organi costituzionali, insindacabile – secondo quanto ribadito dalla Consulta – in un ordinario giudizio di costituzionalità.<br /> Come anticipato, la pronuncia in commento non manca di contenere interessanti spunti di riflessione anche sotto il profilo in esame.<br />  <br /> <em>5. L’effettività della tutela offerta dagli organi di autodichia e l’accesso al sindacato di costituzionalità nei giudizi innanzi a tali organi. Profili di debolezza dell’impianto argomentativo della pronuncia.</em><br /> Si è accennato che oggetto principale della presente analisi consiste nel misurare l’impatto dei contenuti delle pronunce n. 120 del 2014 e n. 262 del 2017 sotto il profilo dell’effettività della tutela dei diritti individuali.<br /> Si è anche visto che lo strumento del conflitto di attribuzioni riesce a fornire una risposta mediata e incidentale al problema, consentendo di affermare la competenza del potere giurisdizionale per tutti gli ambiti materiali sottratti alla riserva dei regolamenti degli organi costituzionali. Da tale affermazione consegue, appunto, tanto la (ri)espansione del potere normativo “comune” su quelle materie, quanto la possibilità per i singoli “terzi” di accedere agli organi giurisdizionali per veder tutelati i propri diritti, con particolare riferimento, per quel che qui più interessa, al sindacato di costituzionalità delle norme che sui quei diritti incidano.<br /> A questo punto, si tratta finalmente di verificare se analoga effettività sia garantita ai singoli anche nelle materie che rimangono attratte al raggio di competenza degli organi costituzionali, sia con riferimento alla normazione, sia con riferimento, <em>latu sensu</em>, alla giurisdizione, anche attraverso il meccanismo di chiusura del sindacato di costituzionalità.<br /> E in proposito, va certamente evidenziato come dalla motivazione della pronuncia in commento emerga la sensibilità del giudice costituzionale anche sotto il profilo in esame.<br /> La Corte, infatti, non si è limitata a dichiarare non fondati i ricorsi per conflitto di attribuzione, in ragione del fatto che i ricorrenti nei giudizi <em>a quibus</em> erano dipendenti del Senato e della Presidenza della Repubblica, con conseguente attrazione della disciplina inerente i relativi rapporti di lavoro all’autonomia normativa e applicativa (autodichia) dei predetti organi. Buona parte del successivo <em>iter </em>argomentativo della sentenza, infatti, risulta teso a dimostrare che anche la tutela offerta dagli organi di giustizia interna sia comunque effettiva<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> Simili argomentazioni, esulando dall’oggetto del conflitto, che è quello di delimitare la sfera di competenza dei poteri e di verificare il rispetto dei rispettivi limiti, sembrano trovare la propria giustificazione nella volontà di offrire – al di là del limite formale dell’insindacabilità delle fonti di autonomia – una “rassicurazione sostanziale” circa la relativa rispondenza ai principi costituzionali.<br /> Tuttavia, è proprio su queste rassicurazioni che il ragionamento della Corte non trova un punto di chiusura, lasciando aperta la questione, su cui il presente contributo vorrebbe focalizzare l’attenzione, della possibilità di accedere al sindacato di costituzionalità delle norme interne agli organi di autonomia che incidano sui diritti individuali dei singoli.<br /> Un primo indice rivelatore di queste criticità si ravvisa nella dichiarata non sussumibilità degli organi di giustizia interna nella categoria di giudici speciali <em>ex </em>art. 102 Cost. (con conseguente esclusione della possibilità di esperire il ricorso <em>ex </em>artt. 111, settimo comma, Cost., contro le rispettive decisioni definitive)<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>. Questi ultimi sarebbero infatti meri “<em>organi interni non appartenenti all’organizzazione giudiziaria, in tanto giustificati in quanto finalizzati alla migliore garanzia dell’autonomia dell’organo costituzionale</em>”<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>.<br /> Da questo inciso sembra già percepibile una sorta di eterogenesi dei fini perseguiti dalla Corte: il ragionamento, che pur avrebbe dovuto essere volto a dimostrare l’effettività della tutela assicurata dai collegi di giustizia interni agli organi costituzionali, finisce invece per spostarsi sulla necessità di assicurare il maggior spazio di autonomia agli organi costituzionali stessi. E sulla base di questo – mutato – presupposto di partenza, è stata confermata l’insindacabilità dei regolamenti di autonomia da parte del giudice costituzionale in un giudizio di costituzionalità in via incidentale. La non esperibilità del ricorso per cassazione, infatti, preclude anche la possibilità di accedere al sindacato incidentale di costituzionalità delle norme di autonomia che disciplinano i rapporti da cui originano le controversie.<br /> Resta, allora, da verificare se, nell’ambito del giudizio interno agli organi di autonomia, la tutela dei diritti risulti davvero assicurata in misura <em>effettiva </em>sotto il profilo in esame.<br /> Procedendo con ordine, nella pronuncia in commento la Corte ha evidenziato che gli organi di giustizia domestica, istituti dalle fonti di autonomia con il precipuo compito “<em>di interpretare e applicare</em>” le norme prodotte da quelle fonti, risultano costituiti secondo regole volte a garantire la loro “<em>indipendenza e imparzialità</em>”, come previsto dagli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost. per la funzione del giudicare, e come richiesto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in particolare con la sentenza 28 aprile 2009, Savino e altri c. Italia<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>. Inoltre, prosegue la pronuncia, le fonti di autonomia hanno previsto lo svolgimento di giudizi, in primo e secondo grado, secondo moduli procedimentali “<em>di natura sostanzialmente giurisdizionale, idonei a garantire il diritto di difesa e un effettivo contraddittorio</em>”. Il carattere “<em>oggettivamente giurisdizionale</em>” di tali organi, conclude la Corte, li rende del resto “<em>giudici ai fini della loro legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio</em>”<a href="#_ftn25" title="">[25]</a> (il riferimento è, in particolare, alla pressoché coeva pronuncia n. 213 del 2017<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>).<br /> Il ragionamento, seppur suggestivo, incorre tuttavia in un cortocircuito proprio con riferimento al versante della tutela costituzionale dei diritti.<br /> Gli organi di autodichia hanno sì il potere di “interpretare” e “applicare” le norme poste dalle fonti regolamentari e sub-regolamentari degli organi costituzionali, al fine di stabilire la legittimità degli atti applicativi adottati dalle amministrazioni interne ai predetti organi, ma occorre indagare di quali poteri detti organi dispongano nel caso in cui, in ipotesi, l’atto applicativo venga contestato perché illegittimo in via derivata, in quanto applicativo di una disciplina – quella approvata dal regolamento di autonomia, o da un sub-regolamento – incostituzionale.<br /> Quali sono, in questo caso, i poteri riservati agli organi di giustizia interna per garantire l’effettiva tutela del singolo?<br /> Quanto alla possibilità di adìre il giudice costituzionale, nella chiusura del proprio ragionamento la Corte ha ribadito il recente riconoscimento degli organi di autodichia quale giudice <em>a quo </em>ai fini della remissione di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, circoscrivendo tuttavia l’estensione di tale potere di rimessione alle “<em>norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio</em>”.<br /> Nel caso invece in cui ad essere sospettata di incostituzionalità fosse la disciplina <em>ad hoc</em> introdotta dalle fonti di autonomia (eventualmente anche in deroga alla legislazione ordinaria), vi è il rischio di una declaratoria di inammissibilità della questione, in ragione dell’insindacabilità della fonte, e ciò anche nell’ipotesi in cui l’incostituzionalità rilevasse sotto il profilo della lesione di diritti fondamentali del singolo.<br /> Nemmeno sembra soddisfacente, da un lato, la possibilità che gli organi di autodichia siano investiti del potere di disapplicare le norme regolamentari interne ritenute incostituzionali<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>, dall’altro, la possibilità per i predetti giudici interni di interessare direttamente dei dubbi di costituzionalità l’organo che ha adottato il regolamento. Questa facoltà esula infatti dall’inverare l’esercizio di una tutela “oggettivamente giurisdizionale”, e la decisione sarebbe con ogni evidenza, “politica”.<br /> Sia consentita, ancora, un’ulteriore riflessione. I dipendenti delle Camere e degli altri organi costituzionali – ma il ragionamento può essere esteso anche ai parlamentari stessi – sono anche <em>cittadini europei</em>. Come tali, questi hanno diritto di veder rispettati i diritti fondamentali riconosciuti dai Trattati, anche nell’ipotesi in cui tali diritti risultassero lesi da una fonte normativa interna al singolo organo costituzionale<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.<br /> Ci si dovrebbe chiedere, allora, se gli organi di autodichia abbiano il potere di adìre la Corte di Giustizia in via pregiudiziale, chiedendo di verificare se il diritto previsto dai Trattati osti ovvero sia compatibile con la normativa prevista dalle fonti regolamentari interne agli organi costituzionali, che sono chiamati ad applicare nella singola controversia. Ma allo stato non risulta che una simile questione sia mai stata sollevata dagli organi di giurisdizione domestica.<br /> L’unica via d’uscita per il singolo sembra allora, allo stato, essere quella di rivolgersi alla Corte di Strasburgo, una volta che la controversia interna risulti definita, per lamentare l’avvenuta violazione dei diritti riconosciuti dalla CEDU<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.<br />  <br /> <em>6. Questioni aperte e prospettive future.</em><br /> L’analisi sin qui condotta conferma che, sotto il versante dell’accesso al giudice costituzionale e quindi del controllo finale di legalità costituzionale, la tutela offerta dagli organi di autodichia non può, in ultima analisi, considerarsi <em>effettiva</em>.<br /> Sembra insomma doversi ammettere, seppur nel circoscritto settore della disciplina interna e riservata agli organi costituzionali, che la garanzia dei diritti fondamentali del singolo sia ancora recessiva rispetto all’autonomia politica e alle supreme esigenze della vita politica parlamentare.<br /> Resta quindi da domandarsi quali siano le prospettive per il superamento di questo “cortocircuito” tutto interno al tessuto costituzionale.<br /> Non vi è dubbio che la soluzione all’<em>empasse </em>debba passare necessariamente per il riconoscimento della sindacabilità dei regolamenti interni agli organi costituzionali da parte del giudice costituzionale<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>.<br /> Se è vero che l’insindacabilità di tali fonti è stata ribadita anche con la pronuncia in commento, è anche vero che, per tutto quanto detto, non era il conflitto di attribuzioni la sede in cui promuovere un così decisivo <em>revirement </em>giurisprudenziale. Ciò nonostante, se non si vogliono svuotare di contenuto alcune importanti affermazioni contenute nelle più recenti pronunce sul tema, bisogna ammettere che la Corte, con la prudenza che si richiede al giudice costituzionale, stia gettando le basi per il superamento della questione.<br /> Ci si riferisce, in primo luogo, al fatto che, con la pronuncia n. 120 del 2014, la Consulta abbia riconosciuto ai regolamenti degli organi costituzionali la natura di “<em>fonti dell’ordinamento generale della Repubblica, produttivi di norme sottoposte agli ordinari canoni interpretativi</em>”. Per non rimanere priva si senso, questa affermazione dovrà condurre, prima o poi, ad ammettere l’interpretazione degli stessi da parte dell’organo garante del controllo della legalità-costituzionale del sistema<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>. Tanto più che con quella stessa pronuncia si è ammesso espressamente che anche fonti insindacabili possono produrre norme lesive di diritti fondamentali, sicché corollario di questa affermazione non potrà che essere l’ammissibilità del controllo di costituzionalità quale garanzia di chiusura del sistema.<br /> Né il ragionamento sulla competenza della fonte, che escluderebbe i regolamenti parlamentari dall’ambito di operatività dell’art. 134 Cost., pur prospettato nella medesima sentenza n. 120 del 2014 (di cui la più attenta dottrina non ha mancato di evidenziare la contraddittorietà<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>), può considerarsi ostativo a un’interpretazione evolutiva: come noto, infatti, il concetto di forza di legge non risulta interpretato sempre in misura univoca nella giurisprudenza della Corte, che in determinate fattispecie non ha mancato di valorizzare indici sostanziali piuttosto che elementi formali<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>.<br /> Perché il cerchio possa veramente chiudersi all’interno del circuito costituzionale, quindi, occorrerà attendere che giunga a maturazione il mutamento di sensibilità del giudice costituzionale, conducendolo – in ossequio al principio inaugurato con la sentenza n. 1 del 2014, per cui non possono sussistere zone franche nel sistema di giustizia costituzionale, specie in un ambito attinente agli organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo<a href="#_ftn34" title="">[34]</a> – a ritenere attratti al proprio sindacato anche i regolamenti adottati ai sensi dell’art. 64 Cost. e quelli adottati dagli altri organi costituzionali<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>.<br /> E forse tra le fila della pronuncia n. 262 del 2017 si intravede anche quale potrebbe essere l’occasione per aprire definitivamente la strada auspicata.<br /> Il riferimento è, con ogni evidenza, alla pronuncia n. 213 del 2017, che ha riconosciuto gli organi di autodichia quali giudici <em>a quo</em> legittimati a sollevare una questione di legittimità costituzionale in via incidentale. È vero che la Corte ha sottolineato che l’oggetto di quel sindacato erano le “<em>norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio</em>”, ma è auspicabile che il giudice costituzionale giunga alla medesima conclusione qualora oggetto della rimessione fosse la disciplina interna al regolamento (indipendentemente, cioè, da un suo rinvio a quella comune).<br /> Da un lato, l’indipendenza e l’imparzialità degli organi di giurisdizione domestica dovrebbe imporre loro di adire la Corte in caso di dubbi sulla costituzionalità della disciplina che sono chiamati ad applicare, dall’altro, la remissione della questione da parte degli organi interni potrebbe essere finalmente l’occasione per aprire la strada al sindacato di costituzionalità in materia.<br /> In alternativa, in prospettiva <em>de jure condendo</em>, dovrebbe ipotizzarsi una modifica dell’art. 134 Cost., inserendo appunto anche i regolamenti degli organi costituzionali fra gli atti-fonte sindacabili. Soluzione, questa, ben più facile a predicarsi in astratto che a realizzarsi in concreto, considerata la tendenza delle Camere a espandere sempre di più l’ambito di operatività dei propri regolamenti, e a difenderne strenuamente l’insindacabilità.<br /> Concludendo, è auspicabile e presumibile che la pronuncia in commento non rappresenti il punto di arrivo dell’elaborazione giurisprudenziale in materia di autonomia e di autodichia degli organi costituzionali, ma che integri un ulteriore tassello verso il riconoscimento integrale ed effettivo della garanzia della tutela costituzionale dei diritti in tutti i settori in cui si estrinseca l’attività degli attori del sistema costituzionale<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>.<br />   </p>
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<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> La sentenza n. 120 del 2014 è stata ampiamente commentata in dottrina. Tra i molti commenti si segnalano: G. MALINCONICO, <em>L’autodichia delle Camere dopo la sentenza n. 120/2014 della Consulta</em>, in <em>Federalismi.it</em>, <em>Focus Human Rights</em>, n. 2/2014; R. DICKMANN, <em>Tramonto o rilegittimazione dell’autodichia delle Camere?</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 10/2014; A. LO CALZO, <em>Il principio di unicità della giurisdizione costituzionale e la giustizia domestica delle Camere</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 10/2014; L.  TESTA, <em>La Corte salva (ma non troppo) l&#8217;autodichia del Senato</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 10/2014; M. MIDIRI, <em>L&#8217;incerta sorte dell&#8217;autonomia parlamentare</em>, in Rivista AIC, n. 1/2014; R. IBRIDO, <em>&quot;In direzione ostinata e contraria&quot;. La risposta della Corte costituzionale alla dottrina della sindacabilità dei regolamenti parlamentari</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 3/2014; R. LUGARA’, <em>I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: la Consulta indica la strada</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 3/2014; F.G. SCOCA, <em>Autodichia e indipendenza delle Camere parlamentari</em>, in <em>Giur. cost</em>., 2014, 2091-2103; M.  MANETTI, <em>La Corte costituzionale ridefinisce l&#8217;autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l&#8217;autodichia),</em> in <em>Giur. cost</em>., 2014, 2103-2110; P. PASSAGLIA, <em>Autodichia ed insindacabilità dei regolamenti parlamentari: stare decisis e nuovi orizzonti</em>, in Giur. cost., 2014, 2110-2118; A. RUGGERI, <em>Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti parlamentari, in una pronunzia-ponte della Consulta</em>, in <em>Consulta online</em>, 2014; G. BUONOMO, <em>Il diritto pretorio sull&#8217;autodichia, tra resistenze e desistenze</em>, in <em>Forumcostituzionale.it</em>, n. 5/2014; T.F. GIUPPONI, <em>La Corte e la &quot;sindacabilità indiretta&quot; dei regolamenti parlamentari: il caso dell&#8217;autodichia</em>, in <em>Forumcostituzionale.it</em>., n.  7/2014; S.  GATTAMELATA, <em>Autodichia: il giudice domestico è compatibile con la Costituzione?,</em> in <em>Amministrativamente</em>, n. 1/2014; M.M.C. COVIELLO, <em>L&#8217;autodichia delle Camere dalla generale artificialità all&#8217;effettiva ma residuale specialità?</em>, in <em>Amministrativamente</em>, n. 3-4/2015; C. DELLE DONNE, <em>Autodichia degli organi costituzionali e universalità della giurisdizione nella cornice dello Stato di diritto: la Corte costituzionale fa il punto</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ.</em>, 2015, 141-164; A. GIGLIOTTI, <em>Autodichia e sindacabilità dei regolamenti parlamentari nella più recente giurisprudenza costituzionale</em>, in <em>Rass. parlam</em>., 2015, 245-268; G. GIOIA, <em>Autodichia in declino</em>, in <em>Riv. dir. proc</em>., 2015, 232-242.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Non sfugge come la nozione di forza di legge impiegata dalla Corte riecheggi l’impostazione sandulliana: cfr. A.M. Sandulli, <em>Legge, forza di legge, valore di legge</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1956, 269 ss; ID, <em>Spunti problematici in tema di autonomia degli organi costituzionali e di giustizia domestica nei confronti del loro personale</em>, in <em>Giur. it</em>, 1977, 1834. Sul punto cfr. anche D. De Lungo<strong>, </strong><em>Brevi note a margine della (confermata) insindacabilità delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale</em>, in <em>Rivista A.I.C.</em>, 2014.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> In senso contrario la dottrina maggioritaria, che da molti anni auspica il sindacato dei regolamenti parlamentari nella forma del giudizio sulle leggi; cfr. V. CRISAFULLI, <em>Lezioni di diritto costituzionale</em>, Vol. II, 2, II Ed., Padova, Cedam, 1974, 99 sgg.; C. MORTATI, <em>Istituzioni di diritto pubblico</em>, Vol. II, IX Ed., Padova, Cedam, 1976, 1404; F. MODUGNO, <em>L’invalidità della legge</em>, Vol. II, Milano, Giuffrè, 1970, 121 sgg.; F. SORRENTINO, <em>Le fonti del diritto italiano</em>, Cedam, Padova, 2009, 243; A. RUGGERI &#8211; A. SPADARO, <em>Lineamenti di giustizia costituzionale</em>, V Ed., Torino, Giappichelli, 2014, 92; da ultimo, anche A. RUGGERI, <em>Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti parlamentari</em>, cit., 2.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Ci si riferisce, fra le altre, alla sent. n. 78 del 1984, ove si afferma che “<em>relativamente alla disciplina del procedimento legislativo, i regolamenti di ogni Camera in quanto diretto svolgimento della Costituzione, sono esercizio di una competenza sottratta alla stessa legge ordinaria</em>” (par. 4 del <em>Considerato in diritto</em>), e alla sent. n. 154 del 1985, che individua i regolamenti quale “<em>svolgimento diretto della Costituzione</em>” (par. 5.1 del <em>Considerato in diritto</em>). Ricorda in proposito M. MANETTI, <em>La Corte costituzionale ridefinisce l&#8217;autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l&#8217;autodichia),</em> cit., 6, come nella giurisprudenza della Corte lo statuto di indipendenza delle Camere contempli “<em>quattro virtù cardinali che necessariamente assorbono e annullano il valore normativo astrattamente riconoscibile ai regolamenti nell’ordinamento generale (ovvero nell’ordinamento tout court). Tale statuto infatti non solo permette che l’applicazione e l’interpretazione dei regolamenti (ivi comprese la disapplicazione e la deroga una tantum) siano rimesse agli stessi soggetti che li hanno adottati (secondo la sentenza n. 9 del 1959) ; non solo permette, altresì, che le Assemblee tralascino la disciplina di determinati argomenti, pur costituzionalmente rilevanti, facendo spazio alle prassi o a decisioni ad hoc (secondo la sentenza n. 379 del 1996); ma soprattutto impedisce il sindacato di costituzionalità sui regolamenti parlamentari tanto come oggetto (secondo la sentenza n. 154 del 1985), quanto come parametro del giudizio incidentale (secondo la sentenza n. 78 del 1984)</em>”.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Sent. n. 120 del 2014, par. 4.3 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Sent. n. 120 del 2014, par. 4.2 del <em>Considerato in diritto</em>. Osserva puntualmente M.  MANETTI, <em>Op. ult. cit.</em>, 6 ss., come “<em>l’affermata soggezione dei regolamenti “agli ordinari canoni interpretativi” non si concili con la riserva “in via esclusiva alle Camere” della interpretazione che li riguarda</em>”, e che se è vero che la Carta repubblicana ha collocato il Parlamento in un sistema a Costituzione rigida, allora “<em>è tutto da dimostrare che l’insindacabilità dei regolamenti parlamentari derivi dagli artt. 64 e 72 Cost., né è sufficiente sostenere apoditticamente che l’art. 134 si applica solo agli atti “che hanno la stessa competenza della legge</em>”. Del resto, come pure osserva l’Autore, l’argomento in esame era stato solo accennato nella precedente pronuncia n. 154 del 1985, sostanzialmente <em>ad adiuvandum </em>rispetto a quello principale che faceva leva sulla “posizione centrale” spettante alle Camere nel sistema. Quella pronuncia aveva infatti mosso da un’interpretazione dell’art. 134, primo capoverso, Cost. operata “<em>alla stregua del sistema costituzionale</em>”, intendendosi con quest’ultima espressione “<em>non il sistema delle fonti, come invece si sarebbe dovuto intendere se l’insindacabilità fosse derivata da una valutazione della natura giuridica dei regolamenti parlamentari, bensì il sistema di democrazia parlamentare instaurato dalla Costituzione repubblicana nel quale il Parlamento è collocato al centro come istituto caratterizzante l’ordinamento</em>”. In questo senso cfr. S.M. CICCONETTI, <em>Le fonti del diritto italiano</em>, II ed., Torino, Giappichelli, 2007, 353; anche E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, <em>Giustizia costituzionale</em>, IV Ed., Torino, Giappichelli, 2013, 103, sottolineano come la giurisprudenza costituzionale (prima della sentenza n. 120 del 2014) avesse fondato l’insindacabilità dei regolamenti interni “<em>non tanto sulla qualificabilità o meno dei regolamenti parlamentari quali atti aventi forza di legge, bensì su ragioni […] di carattere sistematico</em>”. Analogamente R. LUGARA’, <em>I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: la Consulta indica la strada</em>, cit., 3.</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Come non ha mancato di R. LUGARA’, <em>I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: la Consulta indica la strada</em>, cit., 5, questa soluzione era già stata ipotizzata in dottrina, ma mai effettivamente percorsa prima dell’espressa apertura in tal senso della Corte. Cfr. in proposito A. PIZZORUSSO, <em>Delle fonti del diritto</em>, in <em>Comm. Cod. civ</em>., Bologna-Roma, Zanichelli, 1977, 411; F. MODUGNO, <em>Appunti dalle lezioni sulle fonti del diritto</em>, Ristampa aggiornata, Torino, Giappichelli, 2005, 76; L. PALADIN, <em>Le fonti del diritto italiano</em>, cit., <em>ibid</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Sent. n. 120 del 2014, par. 4.4 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Sulla quale cfr. R. Dickmann, <em>La Corte costituzionale consolida l&#8217;autodichia degli organi costituzionali</em>, in <em>Federalismi.it</em>; N. Lupo, <em>Sull’autodichia la Corte Costituzionale, dopo lunga attesa, opta per la continuità</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>; G. Buonomo, <em>La Corte, la sete e il prosciutto</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>; L. Brunetti, <em>Giudicare in autonomia: il nuovo vestito dell&#8217;autodichia</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Così disattendendo l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Avvocatura dello Stato, secondo la quale lo strumento del conflitto non potrebbe porre in discussione il potere normativo mediante il quale sono istituiti gli organi di giustizia interna, ma solo il suo esatto dimensionamento e il suo corretto esercizio, attraverso l’impugnazione di singoli atti applicativi e quindi delle singole decisioni assunte da tali organi interni nelle controversie di lavoro. Cfr. in particolare i parr. 5.2 e 6 del <em>Considerato in diritto.</em></div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Sent. n. 120 del 2014, par. 4.4 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> In proposito cfr. D. De Lungo<strong>, </strong><em>Brevi note a margine della (confermata) insindacabilità delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale</em>, cit., che osserva come lo strumento del conflitto “<em>non costituisce affatto un “succedaneo” del giudizio di legittimità costituzionale</em>”, potendo per natura e struttura “<em>offrire ai privati una tutela solo eventuale e indiretta</em>”. Sul punto si veda anche M. MAZZIOTI, <em>I conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato</em>, Giuffrè, Milano 1972, 130 e ss.; A. PIZZORUSSO, <em>Conflitto</em>, in <em>App. Nss. D.I.,</em> II, Utet, Torino, 1981, 387; A. PACE, <em>Strumenti e tecniche di giudizio della Corte Costituzionale nel conflitto tra poteri</em>, in AA. VV., <em>Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale</em>, Giuffrè, Milano 1988, 172.</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Sent. n. 262 del 2017, par. 7.2 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Sent. n. 262 del 2017, par. 7.3 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Il cambiamento è stato già sottolineato in occasione della precedente pronuncia n. 120 del 2014. Sul punto in particolare A. RUGGERI, <em>Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti parlamentari</em>, cit., 1; L. BRUNETTI, <em>Un significativo passo avanti della giurisprudenza costituzionale sull’autodichia delle camere</em>, cit., 1; R. DICKMANN, <em>Tramonto o rilegittimazione dell’autodichia delle Camere?,</em> cit., 2; R. LUGARA’<em>, I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: la Consulta indica la strada</em>, cit., 2; M. MANETTI, <em>La Corte costituzionale ridefinisce l&#8217;autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l&#8217;autodichia), </em>cit., 2 ss..</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Dal 1998 la Camera, e dal 2005 il Senato hanno assoggettato all’autodichia anche le controversie relative alle procedure di reclutamento nelle carriere parlamentari, e quelle inerenti la fornitura di beni e servizi nei confronti delle Assemblee.</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> In proposito, M. MANETTI, <em>La Corte costituzionale ridefinisce l&#8217;autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l&#8217;autodichia),</em> cit., 2 ss., evidenzia la “<em>declinante legittimazione dell’autonomia parlamentare che si riscontra nella giurisprudenza della Corte</em>” , in opposizione alla tendenza degli organi costituzionali ad affermare e ampliare la propria autonomia.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Tra i vari contributi in dottrina cfr. A. PACE, <em>L’art. 68, comma 1, Cost. e la “svolta” interpretativa della Corte costituzionale nelle sentt. nn. 10 e 11/2000</em>, in <em>Giur. cost</em>., 2000, 85 ss; M. LUCIANI, <em>Il «modello» della sentenza n°1150 del 1988, in Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali</em>, Milano, Giuffré, 2001, 332 ss, A. PACE, <em>Giurisdizione e insindacabilità parlamentare nei conflitti costituzionali, in Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali</em>, cit., 31 ss.; S. BARTOLE, <em>Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali</em>, in <em>Immunità e giurisdizione</em>, cit., 57 ss; F. SORRENTINO, <em>Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali</em>, in <em>Immunità e giurisdizione</em>, cit., 72 ss.; L. PESOLE, <em>Verso la scomparsa dei conflitti sull’insindacabilità parlamentare?</em>, in <em>Giur. cost</em>., 2009, 2158</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Osserva in proposito R. Dickmann, <em>La Corte costituzionale consolida l&#8217;autodichia degli organi costituzionali</em>, cit.: “<em>In breve l’autonomia costituzionale, ove svolta come autarchia ed autodichia, non può superare i limiti costituzionali alla competenza formale e materiale degli atti tipici dell’organo costituzionale</em>”.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> In proposito è stata correttamente evidenziata la necessità di distinguere le violazioni al diritto di difesa derivanti da un’indebita estensione dell’autodichia al di là del perimetro tracciato dalla sussistenza del nesso funzionale, per le quali lo strumento del conflitto di attribuzione offre al privato una tutela non inferiore a quella che conseguirebbe a un giudizio incidentale di costituzionalità, rispetto “<em>alle violazioni inerenti, una volta accertato il suddetto nesso funzionale, la disciplina processuale del giudizio innanzi gli organi di autodichia</em>”. In tal senso R. LUGARA’, <em>I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: la Consulta indica la strada</em>, cit., 16.</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Ci si riferisce alle considerazioni svolte al par. 7.4 del “<em>Considerato in diritto</em>”, sulla base delle quali la Corte conclude che “<em>la deroga alla giurisdizione qui in discussione, di cui costituisce riflesso la connessa limitazione del diritto al giudice, non si risolve in un’assenza di tutela</em>”.</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Con ciò disattendendo gli auspici di quella parte della dottrina che aveva rinvenuto nella precedente pronuncia n. 120 del 2014 un primo passo per il riconoscimento degli organi di autodichia come giudici speciali, ai fini dell’esperibilità del ricorso per cassazione <em>ex </em>art. 117, settimo comma, Cost., sul punto cfr. M. MANETTI, <em>La Corte costituzionale ridefinisce l&#8217;autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l&#8217;autodichia),</em> cit., 3, che aveva ravvisato nel riferimento all’art. 108 Cost. operato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 120 del 2014, uno spunto motivazionale per sostenere che, “<em>anche per la Corte costituzionale (come per la Corte EDU) la giurisdizione domestica delle Camere ha natura di giurisdizione speciale</em>”. Diversamente R. Dickmann, <em>La Corte costituzionale consolida l’autodichia degli organi costituzionali</em>, cit., 10 ss.. L’Autore, pur condividendo la tesi della Corte che ha escluso la natura di giudici speciali nei riguardi degli organi di giurisdizione domestica (osservando che “<em>è speciale il giustificativo costituzionale dell’autodichia e, come tale, non collide con l’art. 102, secondo comma, Cost., mentre non è speciale la giurisdizione domestica</em>”), non condivide l’ulteriore ragionamento che da tale esclusione fa discendere l’impossibilità di ricorrere per Cassazione <em>ex </em>art. 111, settimo comma, Cost., contro le decisioni definitive degli organi di autodichia. Affermata, infatti, la natura dei regolamenti parlamentari quali fonti dell’ordinamento generale della Repubblica, produttive di norme sottoposte agli ordinari canoni interpretativi, allora, conclude l’Autore, “<em>l’ordinamento generale non può ammettere che l’ermeneusi di tali norme si svolga in contrasto con il diritto come univocamente interpretato dalla Corte di cassazione nello svolgimento della propria funzione nomofilattica </em>ex <em>art. 360 c.p.c.</em>”.</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Sent. n. 262 del 2017, par. 7.4 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> In quell’occasione, la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU, sotto il profilo del difetto di indipendenza e imparzialità degli organi di giurisdizione domestica. La violazione del parametro convenzionale è stata rilevata nella contestuale appartenenza di alcuni componenti tanto alla Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza della Camera (organo giurisdizionale di ultima istanza) quanto all’Ufficio di Presidenza stesso, organo competente ad adottare le decisioni amministrative che avrebbero costituito oggetto dei procedimenti giurisdizionali interni.  </div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Sent. n. 262 del 2017, par. 7.4 del <em>Considerato in diritto.</em></div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Sulla quale cfr. i contributi di L. Brunetti, <em>Il “contributo di solidarietà” sulle pensioni degli ex dipendenti della Camera non viola l&#8217;autonomia dell&#8217;organo</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>; R. Dickmann, <em>La Corte costituzionale consolida l&#8217;autodichia degli organi costituzionali</em>, cit., A. Lo Calzo, <em>Il controllo di legittimità costituzionale sugli atti normativi interni di Camera e Senato (a margine della sent. n. 213 del 2017 della Corte costituzionale)</em>, in <em>Consulta on line</em>, n. 1/2018.</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> In proposito, evidenzia A. LO CALZO, <em>Il principio di unicità della giurisdizione costituzionale e la giustizia domestica delle Camere</em>, cit., 11 ss., come il potere di controllo diffuso sulle disposizioni regolamentari (dei regolamenti minori e degli atti amministrativi generali) da parte degli organi di autodichia, non può essere assimilato a quello svolto dai giudici comuni in forza della VII disposizione transitoria della Costituzione, nel periodo intermedio fra l’entrata in vigore della Costituzione e l’avvio dell’attività della Corte costituzionale. In quel caso, il controllo diffuso dei giudici era un fenomeno eccezionale e temporaneo, che non potrebbe essere addotto a giustificazione del controllo degli organi di giustizia domestica a Corte costituzionale operativa. L’Autore osserva inoltre come il principio di unicità della giurisdizione costituzionale deve essere riferito alla presenza di un sistema accentrato di controllo di costituzionalità delle leggi, sebbene detto principio sia stato nel tempo declinato anche in forma più sfumata, nessuno dubita che, a Costituzione invariata, possa legittimarsi in via surrettizia un controllo diffuso di costituzionalità, in quanto “<em>Sarebbe il carattere rigito della Costituzione a far sì che, alla espressa previsione di una giurisdizione “di invalidità” costituzionale, non si possa derogare se non nelle forme previste dall’art. 138 Cost.</em>”. Sul principio di unicità della giurisdizione costituzionale e sul sistema accentrato del controllo di costituzionalità cfr. anche C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 1976, 1245; G. ZAGREBELSKY, <em>Manuale di diritto costituzionale. Il sistema istituzionale delle fonti</em>, Torino, 1987, 102; A. SPADARO<em>, Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici</em>, Napoli, 1990, 233 ss.; S. M. CICCONETTI, <em>La revisione della Costituzione</em>, Padova, 1972, p. 272; C. ESPOSITO, <em>Osservazioni alla sent. della Corte costituzionale n. 46 del 1958</em>, in <em>Giur. cost</em>., 1958; A. SPADARO, <em>Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici</em>, Napoli, 1990, 207 ss.; A. RUGGERI, e A. SPADARO <em>Lineamenti di giustizia costituzionale</em>, Torino, 2014, 255; N. ZANON, <em>Premesse  ad  uno  studio  sui  principi  supremi d’organizzazione come limiti alla revisione  costituzionale</em>,  in  G. PITRUZZELLA,  F. TERESI e  G. VERDE (a  cura  di), <em>Il  parametro  del  sindacato  di legittimità costituzionale sulle leggi</em>, Torino, 2000,  p. 107;  F. MODUGNO, <em>I  principi  costituzionali supremi come parametro nel giudizio di legittimità costituzionale</em>, in F. MODUGNO, S. AGRÒ, e A. CERRI (a cura di), <em>Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale</em>, Torino, 2002, 292.</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Con riferimento alla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo sul principio di effettività della tutela si segnalano le pronunce rese nelle cause C-432/05, <em>Unibet</em> e C-222/84, <em>Johnston</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Nello stesso senso, sebbene con riferimento al connesso profilo della violazione del diritto di difesa derivante dalla disciplina processuale relativa ai giudizi legittimamente instaurati innanzi agli organi di autodichia, conclude R. LUGARA’, <em>I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: la Consulta indica la strada</em>, cit., 15 ss, evidenziando come in queste ipotesi l’attivazione del conflitto risulterebbe problematica, in quanto il parametro violato non atterrebbe (<em>ex </em>art. 37, c. 1, della legge n. 87 del 1953) alla sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali, bensì, accertata la giurisdizione degli organi di autodichia, le modalità del relativo svolgimento.</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> In questo senso A. RUGGERI, <em>Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti parlamentari</em>, cit., 3., che si chiede altresì “<em>quanto tempo ancora dovremo […] aspettare perché le questioni poste dai giudici possano far ingresso dalla porta principale della Consulta, dopo aver percorso la via piana dei giudizi sulle leggi? Perché, insomma, si dia tutela diretta ai diritti, senza farla passare quale effetto mediato della tutela offerta al giudice?</em>”. Nello stesso senso anche A. LO CALZO, <em>Il principio di unicità della giurisdizione costituzionale e la giustizia domestica delle Camere</em>, cit., 15, che rileva come la soluzione prospettata dalla Corte (il riferimento era, allora, alla sentenza n. 120 del 2014, ma quelle considerazioni risultano confermate, e non scalfite, dalla pronuncia n. 262 del 2017) appaia “<em>del tutto singolare perché la tutela dei diritti è perseguita dal Giudice delle leggi, non attraverso lo strumento tipico del giudizio di legittimità costituzionale ma, in via mediata, attraverso il conflitto di attribuzioni</em>”. Non sembra in proposito pienamente appagante la tesi di R. Dickmann, <em>La Corte costituzionale consolida l’autodichia degli organi costituzionali</em>, cit., 10 ss., che ritiene – contrariamente alla Corte – percorribile la via del ricorso in Cassazione <em>ex </em>art. 117, settimo comma, della Costituzione, avverso le decisioni definitive degli organi di giurisdizione domestica. Infatti, anche laddove si consentisse alla Corte di cassazione di interpretare e applicare – quale giudice di ultima istanza – le norme introdotte dalle fonti regolamentari interne, la tutela non sarebbe comunque pienamente effettiva senza il previo riconoscimento della sindacabilità delle norme introdotte dai regolamenti (anche minori) degli organi costituzionali, dal momento che l’eventuale sollecitazione della Corte costituzionale per dedotta incostituzionalità di quelle norme si chiuderebbe, come è stato sinora, con una pronuncia di inammissibilità della questione per insindacabilità della fonte.<br />  </div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> In senso parzialmente contrario R. Dickmann<em>, </em><em>La Corte costituzionale consolida l’autodichia degli organi costituzionali</em>, cit., secondo il quale “<em>l’autonomia costituzionale che assiste le Camere e gli altri organi costituzionali al fine di garantire il libero esercizio delle relative funzioni tipiche previste dalla Costituzione è una declinazione del principio di legalità costituzionale, non una sua deroga, in quanto si giustifica in chiave non solo di garanzia ma anche di limitazione degli ambiti delle attribuzioni assegnate a ciascun organo in quanto titolare </em>pro quota<em> della legittimazione all’esercizio della sovranità (</em>ex<em> art. 1, secondo comma, Cost.).</em>”. Lo stesso Autore evidenzia comunque con criticità la statuizione in commento nella parte in cui ha escluso l’esperibilità del ricorso per Cassazione <em>ex </em>art. 111, settimo comma, Cost., sottolineando come in tal modo “<em>la Corte non ha ritenuto di approfondire i risvolti problematici (…) sul piano del </em>minus<em> di garanzie processuali che ne scaturirebbe a carico dei dipendenti degli organi costituzionali</em>”.</div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Il riferimento è al già citato ragionamento di M.  MANETTI, <em>La Corte costituzionale ridefinisce l&#8217;autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l&#8217;autodichia),</em> cit., 7, che non ha mancato di stigmatizzare come, a fronte della declaratoria di insindacabilità dei regolamenti degli organi costituzionali, “<em>alle orecchie della dottrina non può non suonare pertanto come una beffa quella parte motiva della sentenza che inopinatamente culmina nella definizione dei regolamenti parlamentari quali “fonti dell’ordinamento generale della Repubblica</em>””.</div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Sul punto cfr. D. De Lungo<em>, </em><em>Brevi note a margine della (confermata) insindacabilità delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale</em>, cit., 3. In questo senso anche A. RUGGERI, <em>Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti parlamentari</em>, cit., 1, non ha mancato di evidenziare, già all’alba della pronuncia n. 120 del 2014, “<em>i tempi per il riconoscimento del “valore di legge” dei regolamenti parlamentari non sono ancora maturi ma stanno – a quanto pare – maturando</em>”. Del resto, escludere che i regolamenti degli organi costituzionali siano “legge” ai sensi dell’art. 134 Cost., dovrebbe condurre alla conclusione per cui il deferimento in via definitiva di determinate controversie ai collegi interni dagli stessi istituiti eluda il principio per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito “per legge”, ex art. 25, comma 1., Cost.. La Corte di Strasburgo, nella citata sentenza <em>Savino c. Italia</em>, ricorda che ai sensi dell’art. 6della CEDU il “Tribunale” deve essere istituto “per legge”, ma non entra nel merito, limitandosi a osservare che nell’ordinamento italiano i regolamenti parlamentari trovano la loro fonte nella Costituzione e sono ritenuti insindacabili (par. 94). Sulla criticità del principio di autonomia e di autodichia rispetto a quello del giudice naturale precostituito per legge <em>ex </em>art. 25, primo comma, Cost., si interroga criticamente anche R. Dickmann, <em>La Corte costituzionale consolida l&#8217;autodichia degli organi costituzionali</em>, cit., 12 ss..</div>
<div><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> Tra i numerosissimi contributi sulla sentenza n. 1 del 2014 cfr. F.S. Marini, La ragionevolezza come parametro incerto della costituzionalità delle leggi elettorali, in www.confronticostituzionali.eu, 30 gennaio 2014; ID, <em>L’incostituzionalità della legge elettorale: note a margine della sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale</em>, in <em>Saggi di Diritto Pubblico</em>, ESI, Napoli, 2014, 173 ss; R. Dickmann, <em>La Corte dichiara incostituzionale il premio di maggioranza e il voto di lista e introduce un sistema elettorale proporzionale puro fondato su una preferenza</em>, in <em>Federalismi.it</em>; B. Caravita, <em>La riforma elettorale alla luce della sent. 1/2014</em>, in <em>Federalismi.it</em>; G. Guzzetta, <em>La sentenza n. 1 del 2014 sulla legge elettorale a una prima lettura</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>; I. Nicotra, <em>Proposte per una nuova legge elettorale alla luce delle motivazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014</em>, in <em>Giur cost</em>., 2014; V. A. Morrone, La riforma elettorale dopo la fine del porcellum, in www.confronticostituzionali.eu; G. Demuro, <em>La sostenibilità del premio di maggioranza</em>, <em>ibid.</em>; F. Dal Canto, <em>Corte costituzionale, diritto di voto e legge elettorale: non ci sono zone franche</em>, <em>ibid.</em>; L. Spadacini, <em>I limiti alla discrezionalità del legislatore in materia elettorale desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>; A. Pertici, <em>La Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità della legge elettorale tra attese e sorprese (con qualche indicazione per il legislatore)</em>, <em>ibid.</em>; F. Ferrari, <em>Liste bloccate o situazione normativa? Un’alternativa all’oggetto del giudizio di costituzionalità</em>, <em>ibid.</em>; F. Sgrò, <em>La censura di parziale incostituzionalità della legge elettorale e il ripristino del sistema proporzionale, tra rappresentanza politica e governabilità</em>, <em>ibid.</em>; R. Pastena, <em>Operazione di chirurgia elettorale. Note a margine della sentenza n. 1 del 2014</em>, in <em>Rivista telematica dell’AIC</em>; A. Severini, <em>Luci ed ombre della sentenza n. 1/2014</em>, <em>ibid.</em>; G. Serges, <em>Spunti di giustizia costituzionale a margine della declaratoria di illegittimità della legge elettorale</em>, <em>ibid.</em>; S. Lieto e P. Pasquino, <em>La Corte costituzionale e la legge elettorale: la sentenza n.1 del 2014</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>; H. Schmit, <em>La sentenza 1/2014 e i diritti elettorali garantiti dalla Costituzione</em>, <em>ibid.</em>; A. Anzon Demmig, <em>Accesso al giudizio di costituzionalità e intervento “creativo” della Corte costituzionale</em>, in <em>Rivista telematica AIC¸</em> F. Ghera, <em>La sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale: profili processuali e “sostanziali”</em>, in <em>www.dirittifondamentali.it</em>; A. Saitta, <em>Riforme costituzionali e sorte del costituzionalismo</em>, in <em>Giur. Cost.</em>, 2014; G. Azzariti, <em>La riforma elettorale</em>, in <em>Rivista telematica AIC</em>; R. Bin, <em>“Zone franche” e legittimazione della Corte</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>; S. Staiano, <em>La vicenda del giudizio sulla legge elettorale: crisi forse provvisoria del modello incidentale</em>, in <em>Rivista telematica AIC</em>; A. Martinuzzi<em>, La fine di un antico feticcio: la sindacabilità della legge elettorale italiana</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>; F. Gabriele, <em>Molto rumore per nulla? La “zona franca” elettorale colpita ma non affondata (anzi &#8230;). Riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014</em>, in <em>Giur. Cost.</em>, 2014; L. Pesole, <em>L&#8217;incostituzionalità della legge elettorale nella prospettiva della Corte costituzionale, tra circostanze contingenti e tecniche giurisprudenziali già sperimentate</em>, in <em>Costituzionalismo.it</em>; M. Polese<em>, L’eccezione e la regola: considerazioni sulla giurisprudenza costituzionale in tema di ammissibilità della questione a partire dalla sentenza n. 1/2014</em>, in <em>Rivista telematica AIC</em>; G. Sobrino, <em>Il problema dell’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale alla luce delle sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017 e le sue possibili ricadute: dalla (non più tollerabile) “zona franca” alla (auspicabile) “zona a statuto speciale” della giustizia costituzionale?</em>, in Federalismi.it.</div>
<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> In proposito osserva MANETTI, <em>La Corte costituzionale ridefinisce l&#8217;autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l&#8217;autodichia)</em>, cit., 7 ss., come “<em>I motivi per i quali i regolamenti parlamentari stentano ad acquisire natura di fonti dell’ordinamento generale e/o natura di parametro della costituzionalità formale delle leggi – nel nostro come negli altri ordinamenti di pari civiltà – sono oggi di natura ben diversa, e risiedono nell’equilibrio che bisogna assicurare tra le ragioni della maggioranza e quelle delle minoranze, pur conservando la elasticità indispensabile al funzionamento delle Assemblee</em>”. In proposito, l’Autore suggerisce che “<em>Si tratta di un compromesso che è possibile accantonare soltanto là dove l’assetto del sistema politico consente l’adozione della disciplina relativa all’organizzazione e al funzionamento delle Camere con legge costituzionale, in conformità alla natura sostanziale di tale disciplina</em>”.</div>
<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> Riconoscimento che, come osservato da <em>R. Dickmann</em> in <em>Tramonto o rileggitimazione dell’autodichia delle Camere?</em>, cit., 10-11, ben potrebbe passare per il filtro “<em>della leale collaborazione tra i poteri, affinché questi non siano surrettiziamente messi l’uno contro l’altro per gli interessi difensivi delle singole parti ricorrenti</em>”. Si segnala, ancora, la riflessione di MANETTI, <em>La Corte costituzionale ridefinisce l&#8217;autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l&#8217;autodichia), </em>8, che evidenzia come la regola non scritta, che sorregge la perdurante declaratoria di insindacabilità dei regolamenti parlamentari, debba rinvenirsi nella finalità (sottesa al patto costituente) di riservare in via esclusiva alle forze presenti in Parlamento tutte le decisioni attinenti alla vita delle Assemblee, e nella capacità di raggiungere in quella sede soluzioni condivise. L’insindacabilità garantirebbe, in questo senso, l’equilibrio tra forze politiche di maggioranza e di minoranza; aggiunge l’Autore, tuttavia, che “<em>la pretesa del Parlamento di svolgere in prima persona un ruolo di garanzia costituzionale, legittimato dalla collaborazione tra tutte le forze politiche costituenti, sia decaduta con la scomparsa (o la mutazione genetica) di quelle forze, in una con l’affermazione della logica competitiva caratteristica del sistema maggioritario</em>. <em>La nuova posizione assunta dal giudice costituzionale non è, in altri termini, che l’altra medaglia rappresentata dal referendum del 1993: la fine della sacralità della politica parlamentare ha segnato inevitabilmente anche la fine della pretesa di insindacabilità a tutto tondo</em>”.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Autodichia: un &#034;diritto onorario&#034; salvato dalla Corte Costituzionale  piuttosto che dal prestigio delle istituzioni?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:30 +0000</pubDate>
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<p>1.   La rappresentazione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.         Con la sentenza n. 262/2017 la Corte costituzionale ha posto un punto fermo e sperabilmente definitivo, sull’autodichia[1] delle Camere parlamentari e della Presidenza della Repubblica[2], risolvendo le questioni sottoposte al suo esame dalle Sezioni Unite della Suprema</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autodichia-un-diritto-onorario-salvato-dalla-corte-costituzionale-piuttosto-che-dal-prestigio-delle-istituzioni/">Autodichia: un &quot;diritto onorario&quot; salvato dalla Corte Costituzionale  piuttosto che dal prestigio delle istituzioni?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p> <strong>1.   La rappresentazione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.</strong><br />  <br />       Con la sentenza n. 262/2017 la Corte costituzionale ha posto un punto fermo e sperabilmente definitivo, sull’autodichia<a href="#_ftn1" title="">[1]</a> delle Camere parlamentari e della Presidenza della Repubblica<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>, risolvendo le questioni sottoposte al suo esame dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione<a href="#_ftn3" title="">[3]</a> sotto la specie del giudizio per confitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato e del Presidente della Repubblica in relazione alle disposizioni regolamentari<a href="#_ftn4" title="">[4]</a> che disciplinano la tutela giurisdizionale nelle controversie di lavoro dei loro rispettivi dipendenti.<br />       Dopo aver ripetutamente fallito l’accesso al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale sulle norme dei regolamenti del Senato e della Presidenza della Repubblica inerenti la tutela giurisdizionale delle controversie <em>ut supra</em>, per la dichiarata inammissibilità in siffatta sede del controllo di costituzionalità in riferimento alla normativa che ne è sottratta per le disposizioni costituzionali degli articoli 64, 72 e 134 Cost., peraltro da ultimo sancita con la sentenza della Corte costituzionale n.120/2014 sulle questioni poi riproposte nel conflitto di attribuzione di cui trattasi<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>, la Corte di cassazione<a href="#_ftn6" title="">[6]</a> ha denunciato la lesione o la turbativa del potere giurisdizionale nel caso della normativa “<em>sub regolamentare</em>” approvata dal Senato per il suo carattere invasivo delle attribuzioni del potere giudiziario; e, per quanto riguarda l’autodichia del Presidente della Repubblica ha esposto dubbi relativi alla compatibilità con la Costituzione delle disposizioni regolamentari in tema di autodichia (<em>soprattutto la denunciata lesione del diritto alla tutela giurisdizionale in capo ai dipendenti del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica</em>) che si risolverebbero nell’invasione o turbativa del potere giurisdizionale della Corte di cassazione in quanto risulterebbe precluso lo svolgimento del sindacato di legittimità domandatole dai ricorrenti.<br />       Per quanto riguarda il conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, originato dall’approvazione degli articoli da 72 ad 84 del Titolo II (contenzioso) del Testo Unico delle norme regolamentari dell’Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, la Corte di cassazione ha osservato che l’affidamento ad Organi interni a quel ramo del Parlamento della decisione delle controversie con l’Amministrazione del Senato attinenti allo stato ed alla carriera giuridica ed economica dei dipendenti del Senato precluderebbe loro l’accesso alla piena tutela giurisdizionale comprimendo la sfera di attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria, in violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 102, secondo comma, quest’ultimo in combinato disposto con la VI disposizione transitoria e finale, 108, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost..<br />       Nel medesimo contesto ha evidenziato che la Costituzione, prevedendo testualmente una vera e propria autodichia solo all’articolo 66 Cost. per il giudizio di ciascuna Camera sui titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, non ne consentirebbe l’estensione, mediante disposizioni regolamentari ad organi interni, anche alla decisione delle controversie con i dipendenti, per il contrasto con il principio di eguaglianza (<em>art. 3, primo comma, Cost.</em>), coniugato con il riconoscimento a tutti del diritto fondamentale di agire in giudizio per la tutela dei propri diritto ed interessi legittimi (<em>art. 24, primo comma, Cost.</em>).<br />       E da ciò, sotto altro profilo, emergerebbe altresì la violazione dell’articolo 102, secondo comma, Cost. inibitore dell’istituzione di giudici straordinari o giudici speciali, in correlazione alla VI disposizione transitoria e finale della Costituzione che aveva posto il dovere di procedere alla revisione degli organi speciali di giurisdizione all’epoca esistenti entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione stessa; sicché la Commissione contenziosa ed il Consiglio di Garanzia &#8211; <em> previsti dalle fonti di autonomia del Senato quali giudici, rispettivamente di I e II grado, delle controversie instaurate dai dipendenti nei confronti dell’Amministrazione del Senato </em>– sarebbero da considerare, rispetto alla giurisdizione ordinaria, giudici speciali illegittimamente istituiti dopo l’entrata in vigore della Costituzione.<br />       Forse avvertendo la debolezza degli argomenti testé riferiti la Corte di cassazione ha rappresentato, in alternativa subordinata, l’osservazione che anche qualora si individuasse un profilo di continuità dell’ordinamento pre-repubblicano rispetto all’autodichia, il difetto di revisione degli organi di autodichia del Senato darebbe luogo anche alla violazione dell’articolo 111 Cost. per l’elusione del principio del giusto processo, della garanzia del contraddittorio, dell’imparzialità e della terzietà del giudice, non potendo ritenersi coerente con tali principi il processo che si svolge dinanzi ad un giudice incardinato in una delle parti; con la conseguente violazione anche del principio dell’indipendenza dei giudici speciali sancito dall’art. 108, secondo comma, Cost..<br />       Infine, anche nell’ipotesi che gli organi di autodichia del Senato siano organi speciali di giurisdizione preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione, ed altresì che il procedimento di revisione ai sensi della VI disposizione transitoria e finale abbia avuto corso soddisfacendo i canoni del giusto processo, di terzietà, di imparzialità e di indipendenza del giudice, residuerebbe la violazione degli artt. 111, settimo comma, e 3, primo comma, Cost. in considerazione del carattere chiuso e circoscritto del sistema di autodichia del Senato, che ne precluderebbe la proponibilità del ricorso straordinario ivi contemplato; così fondando, in via subordinata, la richiesta di accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione, quanto meno nella parte in cui le disposizioni regolamentari in contestazione non consentono il ricorso in cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., contro le decisioni pronunciate dagli organi di autodichia.<br />       Riguardo al conflitto di attribuzione nei confronti della Presidenza della Repubblica originato dall’approvazione dei decreti presidenziali (<em>24 luglio 1996 n.81, integrato dal decreto presidenziale 9 ottobre 1996, n.89, e modificato dal decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n.34</em>) che hanno istituto e disciplinato all’interno della Presidenza della Repubblica gli organi competenti a decidere sui ricorsi presentati dal personale del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, la Corte di cassazione ha sollevato il conflitto di attribuzione adducendo la carenza del potere del Presidente della Repubblica a motivo della ricognizione dell’autodichia in tema di controversie instaurate dai dipendenti della Presidenza della Repubblica, unicamente per via giurisprudenziale<strong>:</strong> dapprima dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (<em>sent. 17 marzo 2010 n.6529</em>), col riconoscimento del fondamento costituzionale indiretto nella potestà di autorganizzazione e nell’autonomia contabile dell’organo costituzionale; eppoi, indirettamente dalla Corte Costituzionale (<em>sent. 120/2014</em>) con la canonizzazione dei principi inerenti ai requisiti richiesti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo<a href="#_ftn7" title="">[7]</a> (<em>sent. 28/04/2009 – Savino e altri/Italia</em>)<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br />       Come per le censure rivolte all’autodichia delle Camere Parlamentari, anche quella del Presidente della Repubblica, ad avviso delle Sezioni Unite contrasterebbe con il principio di eguaglianza (<em>art. 3, primo comma, Cost.</em>) e con il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (<em>art. 24, primo comma, Cost.</em>) non potendo sacrificarsi il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale spettante a ciascun dipendente, ancorché posto in bilanciamento con l’autonomia costituzionalmente garantita del Presidente della Repubblica.<br />       Parimenti, le disposizioni in contestazione violerebbero il divieto di istituzione di giudici speciali (<em>art. 102, secondo comma, Cost. e VI disposizione transitoria e finale</em>), per avere istituito illegittimamente giudici speciali oltre cinque anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione.<br />       Allo stesso modo, in alternativa subordinata, la configurazione degli organi di giustizia interna della Presidenza della Repubblica quali giudici speciali, sarebbe affetta dalla preclusione dell’accesso al sindacato di legittimità nella forma del ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., e dell’art. 360, quarto comma, del Codice di procedura civile, con ingiustificato trattamento differenziato (<em>art. 3, primo comma, Cost.</em>) dei dipendenti della Presidenza della Repubblica rispetto agli altri dipendenti pubblici; fondando così, in accoglimento del conflitto, la domanda che sia affermata la possibilità di esperire il ricorso straordinario per cassazione avverso le decisioni in ultimo grado, o in grado unico, degli organi di giustizia interna della Presidenza della Repubblica.<br />  <br /> <strong>2.   La soluzione della Corte Costituzionale.</strong><br />  <br />       Superate le questioni di ammissibilità del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato e ritenuto ammissibile l’intervento spiegato dal dipendente del Senato in quanto la pronuncia resa potrebbe precludere la tutela giudiziaria della situazione giuridica soggettiva vantata da quest’ultimo, la Corte ha ritenuto non fondati entrambi i ricorsi promossi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, dichiarando che spettava al Senato della Repubblica ed al Presidente della Repubblica approvare gli atti impugnati con le ordinanze introduttive del giudizio per conflitto di attribuzione, nelle parti in cui riservano ad organi di autodichia la decisione delle controversie di lavoro instaurate dai propri dipendenti, in quanto non lesivi della sfera di attribuzioni della Corte di cassazione, Sezioni Unite civili.<br />       La decisione della Corte appare pienamente apprezzabile<strong>:</strong> non solo perché sembra aver definitivamente risolto annose questioni di giurisdizione inerenti alle controversie dei dipendenti del Senato e della Presidenza della Repubblica nei confronti dei rispettivi Organi di appartenenza<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>, assicurando loro adeguata garanzia e certezza del diritto; ma anche per aver correttamente ed esaurientemente illustrato l’istituto dell’autodichia di tali Organi costituzionali col richiamo delle fonti pre-costituzionali e costituzionali, evidenziandone il fondamento della legittimazione nell’ambito dell’autonomia ed indipendenza ad essi spettanti nel contesto del bilanciamento costituzionalmente canonizzato tra gli Organi costituzionali che costituiscono le Istituzioni poste alla base del nostro ordinamento.<br />       Nel verificare la compatibilità costituzionale dell’autodichia presa in considerazione come potestà degli Organi costituzionali di decidere attraverso organi interni le controversie inerenti allo stato ed alla carriera giuridico-economica dei loro dipendenti applicando la disciplina normativa regolamentare che gli stessi si sono dati in materia, la Corte l’ha illustrata come “<em>manifestazione tradizionale della sfera di autonomia riconosciuta agli organi costituzionali, a quest’ultima concretamente legata nell’esperienza costituzionale</em>”<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.<br />       Ed al riguardo ha assunto a criterio valutativo il doversi tener conto del fatto che l’autodichia è stata ritenuta dagli organi costituzionali chiamati in giudizio una delle condizioni per il dispiegarsi della propria autonomia e, perciò, per il libero ed efficiente svolgimento delle loro funzioni.<br />       Ricordato che l’autonomia riconosciuta agli Organi costituzionali si manifesta innanzitutto sul piano normativo come potere di darsi un regolamento (<em>art. 64 Cost. per le Camere; L. 9 agosto 1948 n.1077 per il Presidente della Repubblica</em>)<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>, la Corte ne ha definito i contorni riconoscendone la compatibilità, la correttezza e la legittimità costituzionale dell’estensione all’organizzazione interna per quanto riguarda le Camere<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>; ed in relazione al Presidente della Repubblica con la legittimità delle necessità del proprio apparato organizzativo “<em>non solo per amministrare i beni rientranti nell’amministrazione presidenziale, ma anche per consentire un libero ed efficiente esercizio delle proprie funzioni, garantendo in tal modo la non dipendenza del Presidente rispetto ad altri poteri dello Stato</em>”<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>; risultando così chiarito che la potestà normativa in parola consente agli Organi costituzionali in questione di produrre le norme giuridiche a disciplina dell’assetto e del funzionamento dei loro apparati serventi, onde adempiere liberamente, in modo efficiente, alle loro funzioni costituzionali.<br />       E su tale medesimo fondamento la Corte ha stabilito che trova appoggio la potestà degli Organi costituzionali di approvare norme relative ai rapporti di lavoro con i loro dipendenti, osservando che “<em>il buon esercizio delle alte funzioni costituzionali attribuite agli organi in questione dipende in misura decisiva dalle modalità con le quali è selezionato, normativamente disciplinato, organizzato e gestito il personale</em>”<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br />       Sotto tale profilo ed al riguardo ne ha anche individuato il limite rilevando che, in linea di principio, l’autonomia normativa di auto organizzazione e funzionamento non appare estensibile alla disciplina dei rapporti con soggetti terzi e tanto meno all’attribuzione agli Organi di autodichia delle relative, eventuali controversie.<br />       Per naturale conseguenza, la Corte ha osservato che la riserva di autodichia nell’interpretazione e nell’applicazione delle fonti interne di autonomia, non comporta l’alterazione dell’ordine costituzionale delle competenze, né la lesione delle attribuzioni dell’autorità giudiziaria ordinaria; ma anzi rappresenta “<em>il razionale completamento dell’autonomia organizzativa degli organi costituzionali in questione, in relazione ai loro apparati serventi, la cui disciplina e gestione viene in tal modo sottratta a qualunque ingerenza esterna</em>”<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>, oggettivamente evidente ed inammissibile nell’ipotesi che debbano essere gli organi della giurisdizione comune ad interpretare ed applicare tale normativa, pena il dimezzamento della stessa autonomia che si è inteso garantire.<br />       Del resto, l’asserto secondo cui gli organi di autodichia sono chiamati a decidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei dipendenti in luogo dell’autorità giudiziaria “comune”, non significa in virtù di quanto coerentemente osservato dalla Corte, l’assenza della tutela delle posizioni giuridiche soggettive dei dipendenti degli organi costituzionali di cui trattasi.<br />       Difatti, a fronte di tutte le situazioni in cui tale tutela risultava effettivamente inesistente, la Corte Costituzionale non dimentica, ed anzi espressamente richiama e ribadisce di avere affermato<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>, “<em>che la ‘grande regola’ del diritto al giudice ed alla tutela giurisdizionale effettiva dei propri diritti,in quanto scelta che appartiene ai grandi principi di civiltà del tempo presente, non può conoscere eccezioni.</em>”; ma, al riguardo, ha tuttavia rilevato che la tutela delle posizioni giuridiche dei suddetti dipendenti risulta assicurata “<em>per il tramite dell’istituzione di organi interni e procedure di garanzia variamente conformate, in un contesto che al tempo stesso consente che l’interpretazione e l’applicazione della specifica normativa approvata in materia dagli organi costituzionali sia sottratta ad ingerenze esterne.</em>”<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>.<br />       Ciò comporta che nella specie si versi nell’inconfigurabilità di un giudice speciale <em>ex</em> art. 102 Cost., trattandosi evidentemente di organi estranei all’organizzazione giudiziaria, sottratti ai limiti ed ai tempi della costituzione e funzionamento di cui al combinato disposto dell’art. 102, secondo comma, Cost. e VI disposizione transitoria e finale, i quali traggono legittimazione e giustificazione “<em>in quanto finalizzati alla migliore garanzia dell’autonomia dell’organo costituzionale</em>”….. “<em>quale riflesso dell’autonomia degli stessi organi costituzionali</em>”<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>, per ciò stesso sottratti anche al ricorso <em>ex</em> art. 111, settimo comma, Cost..<br />       Per di più la Corte ricorda che la normativa interna approvata dalle Camere e dal Presidente della Repubblica ha dato luogo ad organi di autodichia che, per quanto “<em>interni</em>” e non appartamenti all’organizzazione della giurisdizione “<em>risultano costituiti secondo regole volte a garantire la loro indipendenza ed imparzialità, come del resto, in relazione alla funzione del giudicare, impongono i principi costituzionali ricavabili dagli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost. e come ha richiesto la Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolare nella sentenza 28 aprile 2009, Savino e altri contro Italia.</em>”<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.<br />       Anche in ordine ai criteri di composizione degli organi di autodichia in primo e secondo grado, la Corte rileva che le fonti di autonomia delle Camere, com’è noto, hanno introdotto incompatibilità volte ad impedire che lo stesso soggetto possa ad un tempo far parte dell’organo amministrativo competente ai provvedimenti relativi al personale e degli organi di autodichia, rilevando altresì che i componenti di questi ultimi debbono essere scelti in larga parte fra i parlamentari ed avere adeguate competenze tecniche in modo che “<em>la loro qualificazione professionale possa favorire un esercizio indipendente della funzione</em>”<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br />       Infine, con il riconoscimento della sicura adeguatezza del livello di garanzia, viene ricordato che il Presidente della Repubblica ha stabilito che gli organi di autodichia di entrambi i gradi siano composti esclusivamente da magistrati, nominati con suo decreto, su proposta del Segretario generale, previa designazione dei Presidenti dei rispettivi organi giudiziari; ed altresì, è attribuito esplicito rilievo alla circostanza che i giudizi in autodichia presso entrambi gli organi costituzionali si svolgono secondo modulazioni processuali di natura sostanzialmente giurisdizionale idonei a garantire il diritto di difesa e l’affettivo contraddittorio.<br />       In tutte le ragioni più sopra esposte la Corte ha trovato motivo di escludere che la conformazione della deroga alla giurisdizione e la connessa limitazione del diritto al giudice si risolva nell’assenza di tutela; in quanto la medesima appare compensata da organi di autodichia che “<em>pur inseriti nell’ambito delle amministrazioni in causa, garantiscono, quanto a modalità di nomina e competenze, che la decisione delle controversie in parola sia assunta nel rispetto del principio d’imparzialità, e al tempo stesso assicurano una competenza specializzata nella decisione di controversie che presentano significativi elementi di specialità …</em>”<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>; potendosi riconoscere loro la posizione di organi <em>super partes</em> adeguati a svolgere funzioni obiettivamente giurisdizionali. Ed al riguardo la Corte ricorda anche di avere già riconosciuto “<em>che il carattere oggettivamente giurisdizionale dell’attività degli organi di autodichia, posti in posizione d’indipendenza, li rende giudici ai fini della loro legittimazione  a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio.</em>”<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br />  <br /> <strong>3.   Alcuni elementi di riflessione.</strong><br />  <br />       Nel proporre spunti sull’autodichia di Camere e Senato alla luce dell’ordinanza delle Sezioni Unite della suprema Corte di cassazione n.10400/2013<a href="#_ftn23" title="">[23]</a> chi scrive aveva concluso le proprie considerazioni esprimendo l’opinione secondo cui, nonostante le criticità e le perplessità rilevate in ordine al contenuto dell’ordinanza delle Sezioni Unite<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>, sembrava permanere l’opportunità di non sottovalutare le problematiche inerenti alle garanzie fornite dal sistema delle giurisdizioni domestiche esercitate in autodichia da Camera e Senato, specie per quel che afferisce alle più volte viste questioni relative ai rapporti con i propri dipendenti e con “<em>estranee</em>” parti terze. Osservava al riguardo che taluni passaggi e spunti delle Sezioni Unite, peraltro fino ad allora largamente condivisi dalla dottrina<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>, avrebbero potuto costituire supporto all’ipotesi di un’eventuale riforma – <em>da adottare ovviamente nelle forme previste dal dettato costituzionale </em>– in senso conservativo delle giurisdizioni domestiche, ma con adeguate garanzie sottese a “<em>vincolare</em>” i giudizi sulle questioni relative ai propri dipendenti ovvero quelle che coinvolgono soggetti terzi (<em>lasciando quindi fuori quelle inerenti allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali</em>) al diritto comune cui sono normativamente astrette anche la giurisdizione ordinaria, quella contabile e quella amministrativa.<br />       La sentenza n. 120/2014<a href="#_ftn26" title="">[26]</a> e l’odierna n.262/2017 hanno fatto chiarezza alla luce della normativa costituzionale<strong>:</strong> da un lato sull’erroneità della prospettazione delle questioni e delle problematiche relative inerenti al sistema delle giurisdizioni in autodichia nell’ambito di – <em>evidentemente inammissibili </em>– giudizi incidentali di legittimità costituzionale della speciale normazione interna di autonomia; dall’altro sulla non configurabilità di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine a competenza e riserva di giurisdizione in autodichia fondate su normativa speciale di autonomia, per sua natura, finalizzazione ed estensione, inidonea ad incidere sulla garanzia della tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive dei titolari degli uffici serventi e dei dipendenti dei medesimi, essendone stata ritenuta l’estraneità al diritto comune e la piena sufficienza ed adeguatezza della tutela assicurata <em>extra ordinem</em> in autodichia.<br />       Sotto questo profilo, tenuto conto che, in ogni caso, la Corte Costituzionale ha escluso dall’autodichia la regolazione dei rapporti e le eventuali controversie con soggetti terzi estranei all’organizzazione ed alle funzioni istituzionali dei suddetti organi costituzionali, in quanto fornitori di beni e di servizi con propria soggettività ed organizzazione, dovrebbe ritenersi superata anche l’ipotesi dell’attribuzione alla sfera giurisdizionale ordinaria di diritto comune della giurisdizione e della competenza a conoscere delle eventuali controversie con i dipendenti dei suddetti organi costituzionali. Tanto meno, poi, alla giurisdizione amministrativa.<br />       Al riguardo, cade in acconcio anche l’occasione per chiarire che al di là della terminologia usata nei giudizi in questione, con la quale gli uffici degli organi costituzionali vengono impropriamente definiti “<em>amministrazione della Camera dei Deputati</em>”, “<em>amministrazione del Senato della Repubblica</em>” ed “<em>amministrazione della Presidenza della Repubblica</em>”, nella specie, sembra da escludere che i suddetti uffici, ancorché attributari di funzioni con ripartizione interna di competenze, siano assimilabili alle “<em>pubbliche amministrazioni</em>” in senso proprio e quindi attratte al contesto delle regole del diritto amministrativo.<br />       Invero, senza stare a ripercorrere i processi formativi degli ordinamenti generali dell’epoca contemporanea e l’evoluzione delle elaborazioni di teoria generale attraverso cui si sono venuti specificando ed hanno assunto conformazione di sistema i settori materiali ai quali fanno capo le correlative partizioni (<em>diritto pubblico generale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto privato, …</em>)<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>, può ritenersi che il dato strutturale comune dell’organizzazione e della regolazione dell’esercizio delle funzioni istituzionali che connota gli organi costituzionali di cui trattasi, rispetto agli elementi strutturali delle amministrazioni pubbliche soggette alla normazione di diritto amministrativo, non appare sufficiente a qualificare gli elementi dell’organizzazione e del funzionamento dei suddetti organi costituzionali come “<em>pubblica amministrazione</em>”, anche attesa la peculiare e differente genetica della normazione speciale che li regola nell’ambito dell’autonomia degli organi costituzionali, per sua natura sottratta alla giurisdizione di legittimità della Corte Costituzionale ed unicamente esposta ai limiti derivanti dall’inviolabilità dei principi generali posti a cardine dell’ordinamento giuridico.<br />       Di modo ché, anche se in realtà i regolamenti di organizzazione, di funzionamento, di acquisizione e gestione del personale delle Camere parlamentari, della Presidenza della Repubblica ed i relativi organi giustiziali in autodichia, seguono modulazione istitutiva, procedimentale e processuale ispirata agli stessi principi e disciplina analoga a quella degli enti e delle pubbliche amministrazioni, non sembra tuttavia potersi dubitare che, attesa la conformazione e la finalizzazione delle norme di regolamento interno in autonomia attraverso la quale gli organi costituzionali organizzano le proprie strutture e ne disciplinano operativamente l’esercizio funzionale alle loro attività istituzionali, esse non emergono a rilevanza esterna propria, costituendo elementi strutturali dell’organo costituzionale, insindacabilmente auto-organizzato e funzionante in autonomia ed indipendenza, verificabili unicamente nell’ambito della sfera di competenza degli organi di autodichia.<br />       In tal senso, si sono espresse recentemente anche le SS.UU. della Corte di cassazione<a href="#_ftn28" title="">[28]</a> laddove hanno escluso che gli uffici del Senato della Repubblica possano intendersi una “<em>pubblica amministrazione</em>” in senso proprio, rendendo così più impervia la via per sottrarre i relativi rapporti all’autonomia normativa dell’Organo costituzionale ed il loro assoggettamento agli organi di autodichia.<br />       Per quanto si è visto sopra, a meno di non voler porre in discussione la competenza ad estendere la normativa regolamentare e sub-regolamentare alla disciplina della selezione e dei rapporti con il personale degli organi costituzionali, è evidente che la portata dell’autonomia volta a garantirne l’indipendenza appare del tutto compatibile con l’eventualità della regolazione in deroga, sia in ordine alla conformazione del rapporto che all’attribuzione delle controversie ad organi giustiziali in autodichia.<br />       Oltretutto, non sembra potersi seriamente negare che i dipendenti dei detti organi costituzionali, ancorché assistiti da contrattualistica di categoria, abbiano accettato <em>in re ipsa </em>l’assoggettamento alla normazione speciale interna di autonomia degli organi costituzionali della cui organizzazione sono entrati a far parte per l’apporto di risorse umane atte ad assicurare le prestazioni professionali adeguate al corretto funzionamento degli uffici ai fini dello svolgimento dei relativi compiti istituzionali.<br />       Se alla normativa speciale interna degli organi costituzionali è riconosciuta la finalità di garantire il perseguimento dei loro compiti istituzionali in autonomia ed indipendenza, nonché in piena libertà da ingerenze esterne di altri poteri dello Stato, si deve ritenere che l’inconfigurabilità del conflitto giustamente sancita dalla Corte Costituzionale, non solo per la non assoggettabilità a verifica di legittimità costituzionale della normativa in questione, ma anche per la rispondenza ai principi generali dell’ordinamento del sistema di tutela e giustiziale dei diritti e degli interessi dei loro dipendenti, induce l’incompatibilità dell’ipotesi che i rapporti e le relative controversie siano sottratti all’autodichia unicamente allo scopo di evitare asserite disparità di trattamento ingiustificate rispetto agli altri dipendenti pubblici in violazione dell’art. 3 Cost., ed altresì paventare la compressione della tutela dei diritti e degli interessi in violazione dell’art. 24 Cost.; oppure al fine, in ogni caso, di assoggettare le decisioni degli organi di autodichia di secondo grado al controllo di legittimità delle Sezioni Unite della suprema Corte di cassazione per la violazione di legge, nel ritenuto irrinunciabile fine di garantire comunque nelle controversie instaurate dai dipendenti tale forma di tutela, generalmente riconosciuta agli altri lavoratori dipendenti.<br />       Le criticità pur brillantemente prospettate da parte di chi<a href="#_ftn29" title="">[29]</a> ha messo in discussione l’estensibilità dell’autonomia normativa speciale interna degli organi costituzionali alle situazioni giuridiche soggettive dei dipendenti, ritenendone problematico e, probabilmente, non riscontrabile il nesso inscindibile tra la legittimazione della normazione speciale in deroga ed i limiti derivanti dalla sua stretta funzionalizzazione all’assolvimento dei compiti istituzionali, non trovano riscontro nemmeno nell’invocato principio di legalità regolatore e limite della legittimità delle pubbliche amministrazioni quale necessitata corrispondenza della loro attività all’attribuzione <em>ex lege</em> delle funzioni<strong>:</strong> in quanto la legalità degli organi costituzionali è diversamente conformata ed assicurata &#8211; <em>proprio in virtù di normazione costituzionale</em> – nell’ambito della sfera di autonomia ed indipendenza della loro normazione interna, nonché dalla sottrazione alla verifica di legittimità costituzionale, che la rendono soggetta soltanto ai principi generali dell’ordinamento. Il ché ne postula, proprio attraverso l’autodichia, la sottrazione della cognizione delle loro fonti di autonomia, nonché dell’interpretazione e dell’applicazione delle stesse &#8211; <em>in extrema ratio, ancorché per la sola valutazione di eventuali profili di violazione di legge </em>&#8211; alla competenza della giurisdizione comune attribuita dall’art. 111 Cost. alle Sezioni Unite della suprema Corte di cassazione.<br />       La conclusione statuita dalla Corte Costituzionale su tale questione, che ne ha anche evidenziato l’illogicità, l’incongruenza e l’ingiustificata interferenza rispetto all’autonomia degli organi costituzionali espressa con l’organizzazione degli organi giustiziali in autodichia, evidenzia altresì l’infondatezza dell’argomento secondo il quale, ritenendo inammissibile la proposizione del ricorso straordinario <em>ex</em> art. 111 Cost. da parte dei dipendenti degli organi costituzionali, ad essi sarebbe ingiustificatamente preclusa la possibilità del controllo di legittimità avanti le Sezioni Unite della Corte di cassazione, quale sorta di terzo grado di giudizio, assicurato invece a tutti gli altri lavoratori dipendenti, violandosi così l’art. 3 Cost., prima ancora dell’art. 24 Cost.<br />       Al riguardo, è sufficiente rilevare che più volte la Corte Costituzionale, ed ancora di recente<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>, si è espressa nel senso che nel nostro ordinamento non vi è l’indefettibilità dei tre gradi di giudizio ed  ha altresì evidenziato che per le giurisdizioni speciali esercitate in appello dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti (<em>organi giustiziali rientranti nel sistema dell’ordine giudiziario comune di cui non fanno invece parte ad alcun titolo gli organi di autodichia</em>) il gravame con ricorso straordinario alla Corte di cassazione <em>ex</em> art. 111, ultimo comma, Cost., non solo ha necessitato l’espresso disposto di tale norma costituzionale, ma è anche rigorosamente limitato alle questioni di giurisdizione intese come violazione del limite esterno della giurisdizione.<br />       Questo per dire che il nostro sistema giustiziale è connotato da diverse conformazioni limitative delle modalità, delle sedi e dell’estensione della cognizione in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi, differenziate per situazioni e per natura dei rapporti, che nell’ambito di quelli connotati dalla relazione autorità-soggezione sono da sempre stati attratti alla competenza di organi giustiziali in unico grado (<em>Consiglio di Stato e Corte dei conti prima dell’istituzione dei T.A.R. e delle Sezioni Regionali giurisdizionali della Corte dei conti</em>), solo negli ultimi decenni ripartiti tra giudizio di primo grado ed appello.<br />       Tutto ciò senza che gli errori <em>in judicando</em> od <em>in procedendo</em>, nonché la violazione di legge eventualmente rinvenibili nelle decisioni delle rispettive sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti siano fondatamente censurabili con ricorso straordinario alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, dovendosi respingere il tentativo di darvi accesso appellandosi alla concezione evolutiva della giurisdizione di legittimità su motivi inerenti alla giurisdizione<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>. Il ché significa che svariate categorie di soggetti dell’ordinamento trovano garanzia diversamente conformata senza che da ciò emerga incompatibilità costituzionale o conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato per la sottrazione della cognizione della violazione di legge o degli <em>errores in judicando</em> ed <em>in procedendo</em> da parte dei giudici di riferimento.<br />       Invero, la Corte Costituzionale<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>, decidendo sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nell’ambito di un giudizio <em>ex</em> art. 111, comma 8, Cost., in cui si censurava l’interpretazione data dal Consiglio di Stato ad una norma processuale (<em>o sostanziale</em>) che inibisce la conoscibilità nel merito di una domanda giudiziaria, l’ha ritenuta inammissibile in quanto non rientrante nella sfera costituzionalmente contemplata del sindacato sui limiti esterni della giurisdizione, precisando che i vizi denunciabili con tale rimedio comprendono le sole censure afferenti il difetto assoluto ovvero il difetto relativo di giurisdizione, non potendosi considerare tali le questioni attinenti al rispetto dei principi di primazia del diritto comunitario, di effettività della tutela, del giusto processo e dell’unità funzionale della giurisdizione, né il sindacato sugli <em>errores in procedendo</em> o <em>in judicando</em>.<br />       In tal modo, ha stabilito ancora una volta che nel nostro ordinamento sono costituzionalmente legittime giurisdizioni connotate dal solo doppio grado di giudizio, sottratto a qualsiasi ulteriore gravame, fatta salva &#8211; <em>nel caso di specie </em> &#8211; la previsione della verifica sull’eventuale violazione del limite esterno di giurisdizione; verifica peraltro, non prevista avverso le decisioni degli organi di autodichia delle Camere parlamentari e del Presidente della Repubblica.<br />       Nel limitare la censurabilità delle decisioni in appello del giudice amministrativo avanti le Sezioni Unite della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione (<em>art. 111, comma 8, Cost.</em>) intesi strettamente come violazione assoluta o relativa del limite esterno di giurisdizione, la Corte Costituzionale, ancora una volta, ha quindi escluso l’indefettibilità del terzo grado di giudizio ed ha ritenuto sufficiente che la cognizione e la decisione delle questioni attinenti al rispetto della primazia del diritto comunitario, all’effettività delle tutela, del giusto processo e dell’unità funzionale della giurisdizione, nonché al sindacato sugli <em>errores in procedendo</em> od <em>in judicando</em> si consideri legittimamente svolta ed esaurita nella sfera della decisione nel merito, non ritenendola riservata  e soggetta all’ulteriore controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione.<br />       Ciò significa che, a maggior ragione, vada escluso che le sentenze in grado di appello degli organi di autodichia, peraltro soggettivamente estranei all’organizzazione dell’unità funzionale della giurisdizione, possano ragionevolmente essere assoggettate alla competenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione: sia per difficilmente immaginabili questioni inerenti alla giurisdizione sotto la specie della violazione del limite esterno, in quanto nessuna norma lo prevede; sia per questioni inerenti all’interpretazione ed applicazione di norme comunitarie, alla verifica del livello dell’effettività della tutela, del rispetto del principio del giusto processo, o per la censura di <em>errores in procedendo</em> e/o <em>in judicando</em>.<br />       In conclusione, fino a quando la Corte Costituzionale non dovesse mutare avviso circa la natura e la portata delle norme di autonomia degli organi costituzionali, mettendo in discussione la legittimità dell’estensione delle norme regolamentari alla disciplina dei rapporti con i soggetti che ne entrano a far parte come componenti, come titolari o come dipendenti, nonché delle forme e modalità della tutela dei loro diritti ed interessi, sembra che non rimangano spazi alla contestazione dell’autodichia fino ad oggi esercitata dagli organismi giurisdizionali interni delle Camere parlamentari e della Presidenza della Repubblica.<br />       In questo senso si può riconoscere che per merito della Corte Costituzionale è stato salvato il “<em>diritto onorario</em>” delle istituzioni apicali del nostro ordinamento che, forse, avrebbero potuto esercitare i poteri di cui si è discusso in maniera più attenta e prestigiosa, evitando le carenze che, sotto diversi profili, hanno evidentemente dato luogo al sorgere delle questioni oggetto di queste brevi considerazioni.<br />     </p>
<div>  </p>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> In tema di autodichia delle Camere parlamentari si vedano tra i numerosi contributi: SANTI ROMANO, <em>Gli atti di un ramo del Parlamento, e la loro pretesa impugnabilità davanti alla IV sezione del Cds, vo. I degli Scritti minori</em>, 1950; F. G. SCOCA, <em>Operazione cosmetica per i giudici parlamentari, </em>in <em>Il Diritto processuale amministrativo</em>, 1988, pp. 491 &#8211; 504; N. OCCHIOCUPO, <em>Autodichia, </em>in <em>Enciclopedia Giuridica Treccani</em>, IV, Roma, 1988; A. PLACANICA, <em>Autodichia delle assemblee parlamentari, </em>in <em>Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari</em>, 1994, III, pp. 189 – 194; V. DI CIOLO, <em>La cosidetta autodichia delle Camere</em>, voce “<em>Il Parlamento</em>” in <em>Encicolpedia del diritto</em>, XXXI vol., Milano, 1995; R. DICKMANN, <em>Autonomia e capacità negoziale degli organi costituzionali. L’esperienza delle Assemblee parlamentari</em>, in <em>Riv. Trim. Dir. Pubbl.</em>, 1997, pp. 399 – 430; M. L. MAZZONI HONORATI, <em>Lezioni di diritto parlamentare</em>, Torino, 1999, pp. 190 – 193; M. MIDIRI, <em>Autonomia costituzionale delle Camere e potere giudiziario</em>, Padova, CEDAM, 1999, ID. <em>Sull’autonomia organizzativa degli organi costituzionali: la prassi recente</em>, in <em>Dir. soc., </em>2000, pp. 435 ss.; A STEVANIN, <em>Note di aggiornamento in tema di autonomia della Camera dei Deputati, </em>in <em>Il Parlamento della Repubblica</em>. <em>Organi, procedure, apparati, </em>11, Roma, Camera dei Deputati, 2001, pp. 373 – 412; E. LEHNER, <em>Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di ammnistrazionedella Camera dei Depuatati non concernentii dipendenti vs. giusto prcesso, precettività della Costituzione e primato del diritto comunitario</em>, in <em>Giur. Cost., </em>I, 2002, pp. 471 ss.; V. DI CIOLO, L. CIAURRO, <em>Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica</em>, 2003, Milano, pp. 345 – 349; C. CHIMENTI, <em>Principi e regole delle assemblee politiche</em>, 2004, Torino, p. 83; A. D’ANDREA, <em>Autonomia costituzionale delle Camere e principio di legalità</em>, Milano, Giuffré, 2004; S. CONFORTI, <em>Brevi considerazioni sul principio dell’autodichia</em>, in <em>Giur. it.</em>, 2005, pp. 1886 ss.; A. C. SORRENTINO, <em>L’autodichia degli organi parlamentari</em>, in <em>Giur. di merito</em>, 2008, 2, pp. 544 e ss.; P. PISICCHIO, <em>Aspetti dell’autodichia parlamentare</em>, Bari, Cacucci, 2010; F. G. SCOCA, <em>Autodichia e stato di diritto</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2011, pp. 25 e ss.; G. MALINCONICO, <em>Attività e prassi degli organi giurisidizionali di autodichia della Camera dei Deputati</em>, in <em>Risvista Aministrativa della Repubblica Italiana</em>, 2011, 5, pp- 245 – 275; ID., <em>Ancora sull’autodichia delle Camere e sul sindacato di legittimità dei regolamenti parlamentari</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 12/2013; L. BRUNETTI, <em>La tutela dei diritti fondamentali innanzi gli organi legislativi. L’autodichia delle Camere</em>, 2014, Jus, pp. 173 – 174; F. G. SCOCA, <em>Autodichia e indipendenza delle Camere parlamentari, </em>in <em>Giurisprudenza costituzionale</em>, III, 2014, p. 2091 ss.;</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> In particolare sull’autodichia della Presidenza della Repubblica si vedano tra i vari: S. M. CICCONETTI, <em>L’autodichia della Presidenza della Repubblica, </em>in <em>associazionedeicostituzionalisti.it</em>, n. 7; P. CARLUCCIO<em>, L’autodichia della Presidenza della Repubblica</em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo</em>, 2011, 1, pp. 54 – 65; G. MALINCONICO, <em>Sull’autodichia della Presidenza della Repubblica</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 7/2010;</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Cass. SS.U. 19/12/2014; 19/01/2015.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Si tratta degli artt. da 72 a 84 del Titolo II (Contenzioso) del T.U. delle Norme regolamentari dell’Amministrazione riguardanti in personale del Senato della Repubblica; artt. 1 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1996 n.81, integrato dal Decreto presidenziale 09/10/1986 n.89 e modificato dal Decreto presidenziale 30/12/2008, n.34.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Su tali conflitti si segnalano tra i vari i contributi: G. A. FERRO, <em>Autodichia parlamentare e camouflage dei conflitti interorganici (all’ombra della CEDU), </em>in <em>Rivista AIC</em>, n. 3/2015; R. ROMBOLI, <em>In tema di autodichia degli organi costituzionali in relazione alla garanzia del diritto di difesa dei diritti e degli interessi davanti all’autorità giudiziaria (nota a ord. Corte cost.7 luglio 2015, n. 138; ord. Corte cost. 7 luglio 2015, n. 137; ord. Corte Cass. SS.UU. Civ. 29 dicembre 2014, n. 27396)</em>, in <em>Il Foro italiano</em>, 2015, I, pp. 2599 &#8211; 2602; M. C. SORRENTINO, <em>La “giurisdizione domestica” delle Camere del Parlamento alla prova del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato</em>, in <em>Osservatorio AIC</em>, n. 2/2015; S. GATTAMELATA, <em>La compatibilità dell’autodichia con il sistema repubblicano: parole alla Consulta</em>, in <em>Amministrativamente</em>, n. 1.2/2016.  </div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Nel caso di specie la Corte è stata investita della decisione sul ricorso proposto ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, da un dipendente del Senato, per l’annullamento della decisione, resa il 29/09/2011, in grado di appello dal Consiglio di Garanzia del Senato nell’ambito di un giudizio di ottemperanza relativo ad una controversia di lavoro; ed altresì investita della decisione sul ricorso proposto, ai sensi dell’art. 111 settimo comma Cost., da alcuni dipendenti del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, per la cassazione della decisione resa il 17/04/2012 dal Collegio di Appello della Presidenza della Repubblica nel giudizio promosso dai medesimi dipendenti al fine di ottenere il riconoscimento di somme maturate a titolo di indennità perequativa ed indennità di comando, nell’ambito del rapporto di lavoro intercorso con il Segretariato Generale.<br /> <a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> In generale sull’autodichia alla luce dei principi CEDU si veda tra i vari: S. M. CICCONETTI, <em>Corte europea dei diritti dell’uomo e autodichia parlamentare, </em>in <em>Giurisprudenza </em>italiana, 2010; D. SCICOLONE, <em>L’autodichia e la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. Stato attuale e ipotesi evolutive degli organi di giustizia domestica della Corte Costituzionale</em>, in <em>Rivista amministrativa</em>, 2010, 3-4, pp. 115 – 163; G. PELELLA, <em>La giurisdizione interna della Camera dei deputati tra principi costituzionali e principi soprannazionali: l’autodichia alla prova della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo</em>, in <em>Parlamento della Repubblica</em>, Roma, Camera dei Deputati, 2013, vol. I, pp. 237 ss.;</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> In particolare su tale pronuncia si veda: G. MALINCONICO, <em>I “codici di procedura” dell’autodichia della Camera dopo la decisione 14/2009 della Corte europea dei diritti dell’Uomo: guida alla lettura e modifica dei regolamenti di tutela giurisdizionale</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 22/2009; ID. <em>La Corte europea dei diritto dell’Uomo si pronuncia sull’autodichia delle Camere</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n.9/2009; B. RANDAZZO, <em>L’autodichia della Camera e il diritto al giudice: una condanna a metà, </em>in <em>Giornale di diritto </em>amministrativo, 2009, pp. 1051 e ss.; C. FASONE, <em>L’autodichia delle Camere dopo il caso Savino. Una condanna (lieve) da parte della Corte di Strasburgo</em>, in <em>Dir. pubbl. comp. eur.</em>, 2009, pp. 1074 ss.; G. PELELLA, <em>Si consolida l’autodichia dopo il vaglio della Corte europea dei diritti dell’Uomo</em>, in <em>Rass. parlam.</em>, 2009, pp. 1077 ss.; N. OCCHIOCUPO, <em>La Corte eurpera dei diritti dell’Uomo dà il suo imprimatur all’autodichia della Camera dei Deputati e degli organi costituzionali dello Stato italiano, </em>in <em>Il diritto dell’Unione europea</em>, 2010, pp. 397 ss.; L. PESOLE, <em>A proposito della sentenza CEDU sull’autodichia: le decisioni più radicali sono lasciate all’ordinamento nazionale</em>, in <em>Federalismi</em>, n. 8/2010;</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Sul punto si veda  tra i vari contributi: R. LUCIFREDI, <em>Note sulla tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive lese del personale dipendente degli organi costituzionali dello Stato</em>, in <em>Rass. parl.</em>, 1971, pp. 35 ss.; A. M. SANDULLI, <em>Spunti problematici in tema di autodichia degli organi costituzionali e di giustizia domestica nei confronti del loro </em>personale, in <em>Giurisprudenza italiana</em>, I, 1977, pp. 1831 ss.; E. CUCCODORO, <em>Aspetti originali del rapporto di impiego con le Camere parlamentari, </em>in <em>Nuova rassegna di legislazione,</em> <em>dottrina e giurisprudenza</em>, 1977, pp. 2188 e ss.; P. DI MUCCIO<em>, Nemo iudex in causa propria: la politica e il diritto nella tutela giurisdizionale dei dipendenti delle Camere parlamentari</em>, in <em>Foro Amm.</em>, 1977, I, pp. 3047-3067; S. P. PANUNZIO, <em>Sindacabilità dei regolamenti parlamentari, tutela giurisdizionale degli impiegati delle Camere e giustizia politica nello stato costituzionale di diritto</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1978, I, pp. 256 – 323; R. IANNOTTA, <em>Sulla insindacabilità giudiziale degli atti relativi al personale delle Camere</em>, in <em>il Foro amministrativo</em>, 1978, p. 1904; P. DI MUCCIO, <em>L’autodichia parlamentare sugli impiegati delle Camere, </em>in <em>Dir. e società</em>, 1990, 1, pp. 133 – 140; R. FINOCCHI, <em>La giurisdizione domestica sui ricorsi d’impiego del personale</em>, in C. D’Orta – F- Garella (a cura di), <em>Le amministrazioni degli organi costituzionali</em>, pp. 303 – 330; G. MINUTOLI, <em>Il rapporto di impiego con gli organi costituzionali tra autonomia dell’organo e tutela del dipendente, </em>in <em>Foro amm.</em>, 1995, pp. 781 e ss.; Piu di recente: M. DIANA, <em>Controversie di lavoro dei dipendenti del Senato. Il giudice adito in via d’urgenza, riscontrato il “fumus boni iuris”, potrebbe (comunque) accordare la tutela invocata?</em>, in <em>Lavoro e previdenza oggi</em>, 2016, pp. 332 – 342;    </div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Corte cost. n. 262/2017, § 7.1 dei <em>Considerato in diritto.</em></div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> C. Cost. sent. n.129/1981.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> C. Cost. sent. n.120/2014.</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Cit. C. Cost. sent. n.129/1981.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Cit. C. cost. n. 262/2017, § 7.2 dei <em>Considerato in diritto.</em></div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> § 7.3 dei <em>Considerato in diritto</em> sent. ult. cit<em>.</em></div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> C. Cost. sent. n. 238/2014.</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Cit. C. cost. n. 262/2017, § 7.4 dei <em>Considerato in diritto.</em></div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> § 7.4 dei <em>Considerato in diritto</em> sent. ult. cit.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> § 7.4 dei <em>Considerato in diritto</em> sent. ult. cit.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> C. Cost. sent. n. 177/1973.</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Cit. C. Cost. 262/2017, § 7.4 dei <em>Considerato in diritto</em></div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> C. Cost. sent. n. 213/2017.</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> G. COGO – “<em>Spunti sull’autodichia di Camera e Senato all’indomani dell’ordinanza delle Sezioni Unite n.10400 del 2013” in Giustizia Amministrativa – Rivista di diritto pubblico, www.giustamm.it, 27/9-29/10/2013; su tale ordinanza si veda anche S. GATTAMELATA, Autodichia: il giudice domestico è compatibile con la Costituzione? </em>in <em>Amministrativamente</em>, n. 1/2014;</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> E’ noto che l’iniziativa delle SS.UU. della suprema Corte di cassazione volta ad ottenere in via incidentale il giudizio di legittimità costituzionale della norma di regolamento istitutiva degli organi di autodichia della Camera e del Senato della Repubblica con l’estensione della giurisdizione domestica all’ambito dei rapporti dell’Amministrazione del Senato con i dipendenti ed i terzi ha subito il giudizio di inammissibilità sancito dalla cit. C.Cost. sent. n.120/2014, le cui riserve hanno dato luogo al giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato definito con la sentenza di cui oggi si tratta.</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Si veda tra i vari: M. L. MAZZONI HONORATI, <em>Osservazioni su alcune discusse prerogative parlamentari: l’autonomia contabile e la giustizia domestica</em>, Milano, 1987; M. MIDIRI, <em>Organi costituzionali e giurisdizione (note su una prerogativa controversa: l’autodichia</em>), in <em>Giur. cost.</em>, 1989, II, pp. 32 – 63; S. GATTAMELATA, <em>Quali limiti per il sindacato di giurisdizione domestica? </em>In <em>Il diritto processuale amministrativo</em>, 1991, I, pp. 778 – 790; G. FERRARI, <em>La giustizia domestica: un’anomiali su cui riflettere</em>, in <em>scritti in onore di Aldo Bozzi</em>, Padova, 1992, pp. 167 e ss.; S. CANTELLA, <em>L’inarrestabile estensione del “foro domestico” della Camera (osservazione a Consiglio di giurisidiozne della Camera dei Deputati 17 novembre 1999, n. 1/99/CG)</em>, in <em>Giurisprudenza costituzionale, </em>2000, II, pp. 1153 – 1172; C. CHIOLA, <em>Note critiche sull’autodichia delle Camere</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 2001, pp. 3492 ss.; ID. <em>Appunti di un garantista sull’autodichia delle Camere</em>, in <em>Associazione Italiana Costituzionalisti Annuario 2000</em>, Padova, 2001, pp. 195 – 205; T. E. FROSINI, <em>Sugli eccessi dell’autodichia parlamentare</em>, in <em>Giust. Amm.</em>, 2004, pp. 816; più di recente: G. GIOIA, <em>L’Autodichia in declino, </em>in <em>Riv. dir. proc. civ.</em>, 2015, I, p. 141 ss.; M. TEDDE, <em>Autodichia: è ora di una svolta?</em>, in <em>A.I.C. Osservatorio Costituzionale</em>, maggio 2015; M. C. GRISOLIA, <em>L’autonomia degli organi costituzionali e i limiti alle loro prerogative: un tema ricorrente in lenta trasformazione</em>, in <em>Osservatorio sulle fonti</em>, n. 2/2015;</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Su tale pronuncia si segnalano tra i vari i contributi: F. G. SCOCA, <em>Autodichia e indipendenza delle Camere parlamentari</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 2014, pp. 2091-2103; G. MALINCONICO, <em>L’autodichia delle camere dopo la sentenza n. 120/2014 della Consulta</em>, in <em>Federalismi.it</em>, <em>Focus Human Rights</em>, n. 2/2014; L. TESTA, <em>La Corte salva (ma non troppo) l’autodichia del Senato. Brevi note sulla sent. Corte cost. n. 120 del 2014</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 14 maggio 2014; L. BRUNETTI, <em>Un significativo passo avanti della giurisprudenza costituzionale sull’autodichia delle camere</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali – Rassegna</em>, 23 maggio 2014; G. BUONOMO, <em>Il diritto pretorio sull’autodichia, tra resistenze e desistenze</em>, in <em>Forumcostituzionale.it</em>, n. 5/2014; A. RUGGERI, <em>Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti parlamentari, in una pronunzia-ponte della Consulta (a margine di Corte cost. n. 120 del 2014)</em>, in <em>Consulta on line</em>, 10 maggio 2014;  T. F. GIUPPONI, <em>La Corte e la “sindacabilità indiretta” dei regolamenti parlamentari: il caso dell’autodichia</em>, in <em>Forumcostituzionale.it</em>, n. 7/2014; S. GATTAMELATA, <em>Autodichia: il giudice domestico è compatibile con la costituzione?</em> Cit.; M. MIDIRI, <em>L’incerta sorte dell’autonomia parlamentare</em>, in <em>AIC</em>, n. 1/2014; R. LUGARA’. <em>I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: la Consulta indica la strada</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 3/2014; G. MALINCONICO, <em>L’autodichia delle camere dopo la sentenza n. 120/2014 della Consulta</em>, in <em>Federalismi.it</em>, Focus Human Rights, n. 2/2014; R. DICKMANN, <em>Tramonto o rilegittimazione dell’autodichia delle Camere?, </em>in <em>Federalismi.it</em>, n. 10/2014; C. DELLE DONNE, <em>Autodichia degli organi costituzionali e universalità della giurisdizione nella cornice dello Stato di diritto: la Corte Costituzionale fai il punto</em>, in <em>Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile</em>, I, 2015. P. 141; M. MANETTI, <em>La Corte Costituzionsale ridefinisce l’autonomia della Camere (ben oltre o regolamenti parlamentari e l’autodichia)</em>, in <em>Osservatorio Costituzionale</em>, Ass. it. Cost., ottobre 2014;</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> M.S. GIANNINI, <em>Diritto Amministrativo</em>, vol. I, pagg. 27 e segg., III edizione, Milano 1993.</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Cass. SS.UU., sent. n. 27396/2014 – punto 7.2 in diritto.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a>     R. DICKMANN – <em>La Corte costituzionale consolida l’autodichia degli organi costituzionali</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n.24/2017, pagg. 9 e segg..</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Corte cost. n. 6/2018.</div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Sul tema si vedano <em>ex plurimis</em>: Cass. SS.UU. n. 30254/2008; Cass. SS.UU. 3037/2013; Cass. SS.UU. 20590/2013; Cass. SS.UU. 2403/2014 e Cass. SS.UU. 2015.</div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> C.Cost. sent. n.6/2018.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La sentenza della Corte Costituzionale sul referendum Calderoli, un esito scontato, anzi chiamato dalla difesa dei Consigli regionali promotori: la Corte respinge il tentativo di trasformare il referendum da abrogativo a surrettiziamente propositivo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-sentenza-della-corte-costituzionale-sul-referendum-calderoli-un-esito-scontato-anzi-chiamato-dalla-difesa-dei-consigli-regionali-promotori-la-corte-respinge-il-tentativo-di-trasformare-il-refere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:25 +0000</pubDate>
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<p>La sentenza n. 10 del 31 gennaio 2020 ha posto la parola fine al referendum &#8220;manipolativo&#8221; in materia elettorale. E non poteva essere diversamente, tenuto conto dei precedenti della Corte in materia di referendum abrogativo ex art. 75 Cost. e della complessità del quesito che sarebbe stato proposto agli elettori,</p>
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<div style="text-align: justify;">La sentenza n. 10 del 31 gennaio 2020 ha posto la parola fine al referendum &#8220;<em>manipolativo&#8221; </em>in materia elettorale. E non poteva essere diversamente, tenuto conto dei precedenti della Corte in materia di referendum abrogativo <em>ex </em>art. 75 Cost. e della complessità del quesito che sarebbe stato proposto agli elettori, la cui enunciazione occupa oltre sei pagine della sentenza.<br /> È noto che le leggi elettorali possono rientrare tra quelle sottoposte a referendum abrogativo perché la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 47/1991 con la quale fu dichiarato ammissibile il c.d. &#8220;<em>referendum Segni&#8221; </em>respinse innanzitutto la tesi secondo la quale &#8220;<em>in forza di un emendamento aggiuntivo approvato dall&#8217;Assemblea costituente nella seduta pomeridiana del 16 ottobre 1947 e non riprodotto per omissione nel testo finale dell&#8217;art. 75 della Costituzione, le leggi elettorali sarebbero, in realtà, da considerare ricomprese fra quelle nei riguardi delle quali il secondo comma di tale articolo non ammette il referendum</em>&#8220;. E ciò per la decisiva ragione per la quale &#8220;<em>[a] questa Corte non è dato, infatti, di riscrivere alcun punto del testo della Carta costituzionale, quale sancito dalla votazione finale del 27 dicembre 1947. La Costituzione vale per ciò che risulta scritto in quel testo, promulgato dal Capo provvisorio dello Stato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.</em>&#8220;.<br /> Dunque il referendum abrogativo è astrattamente ammissibile anche per le leggi elettorali, ma, come dimostra la costante giurisprudenza costituzionale in materia, esso deve tenere conto in primo luogo della particolare natura delle leggi elettorali, che sono &#8220;<em>costituzionalmente necessarie&#8221; </em>e che quindi debbono essere immediatamente auto-applicative.<br /> Nella sentenza n. 10 del 2020, la Corte ha infatti ricordato che &#8220;<em>anche l&#8217;eventuale abrogazione parziale di leggi costituzionalmente necessarie, e in primis delle leggi elettorali, deve comunque garantire l&#8217;«indefettibilità della dotazione di norme elettorali» (s entenza n. 29 del 1987), dovendosi evitare che l&#8217;organo delle cui regole elettorali si discute possa essere esposto «alla eventualità, anche solo teorica, di paralisi di funzionamento» (sentenza n . 47 del 1991). Sicché è condizione di ammissibilità del quesito che all&#8217;esito dell&#8217;eventuale abrogazione referendaria risulti «una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell&#8217;eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell&#8217;organo»</em>&#8220;.<br /> Allo stesso tempo, secondo la Corte, benchè siano ammissibili &#8220;<em>anche le operazioni di ritaglio di frammenti normativi e di singole parole</em>&#8221; (come appunto rilevato con la sentenza n. 47 del 1991), ciò può avvenire soltanto ove la proposta di abrogazione parziale &#8220;<em>non si risolva sostanzialmente «in una proposta all&#8217;elettore, attraverso l&#8217;operazione di ritaglio sulle parole e il conseguente stravolgimento dell&#8217;originaria ratio e struttura della disposizione» (sentenza n. 36 del 1997)&#8221;</em>, perché in questo caso saremmo in presenza di un uso sviato dell&#8217;iniziativa referendaria, che verrebbe ad assumere natura &#8220;<em>surrettiziamente propositiva</em>&#8220;, non prevista dalla Costituzione nel nostro sistema, ove la partecipazione popolare all&#8217;iniziativa legislativa può avvenire soltanto nelle forme dell&#8217;art. 71, mediante la proposta di legge da parte di almeno cinquantamila elettori.<br /> Date queste premesse di ordine costituzionale, la sorte del referendum Calderoli non poteva che essere segnata e per ritenerlo ammissibile la Corte Costituzionale avrebbe dovuto ribaltare tutta la sua univoca giurisprudenza in materia.<br /> Intanto, eravamo in presenza di un quesito di notevole complessità, in realtà incomprensibile da parte degli elettori, se non attraverso la sua intitolazione compiuta ad opera dell&#8217;Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione. Ma soprattutto, la legislazione elettorale che sarebbe residuata dall&#8217;approvazione da parte del corpo elettorale del referendum non sarebbe stata in alcun modo auto-applicativa, perché il legislatore avrebbe dovuto conseguentemente rideterminare i collegi uninominali di Camera e Senato.<br /> Questo era il problema insuperabile da parte dei Consigli Regionali promotori. Essi hanno tentato di eluderlo con un espediente che ha reso <em>a fortiori </em>inammissibili i quesiti referendari, ma che non poteva sfuggire alla Corte Costituzionale. E cioè quello di includere tra essi anche la richiesta di abrogazione parziale della legge delega n. 51 del 2019, il cui oggetto è rappresentato dalla modifica dei collegi uninominali e plurinominali esistenti, in applicazione della legge elettorale attualmente vigente &#8211; il c.d. <em>Rosatellum- </em>da attuarsi oggi all&#8217;esito del referendum confermativo sul taglio dei parlamentari.<br /> L&#8217;intervento abrogativo sulla legge delega &#8211; secondo i promotori &#8211; ne avrebbe sostanzialmente modificato il suo oggetto, eliminandosi ogni riferimento all&#8217;interno di essa ai collegi plurinominali, modificando le condizioni temporali per l&#8217;esercizio della delega e quindi sostituendone per via abrogativa corrispondenti principi e criteri direttivi, ma la Corte ha respinto questo artifizio. Ciò perché &#8220;<em>L&#8217;intervento richiesto sull&#8217;art. 3 della legge n. 51 del 2019 è dunque solo apparentemente abrogativo e si traduce con tutta evidenza in una manipolazione della disposizione di delega diretta a dare vita a una &#8220;nuova&#8221; norma di delega, diversa, nei suoi tratti caratterizzanti, da quella originaria.</em><br /> <em>Quanto alla radicale alterazione della delega originaria, sia sufficiente osservare che tutti i &#8220;caratteri somatici&#8221; della legge di delegazione &#8211; individuati dall&#8217;art. 76 Cost. come condizioni per la delega dell&#8217;esercizio della funzione legislativa da parte del Parlamento &#8211; si presenterebbero completamente modificati nella delega di risulta.</em>&#8220;.<br /> Secondo la Corte, quindi, proprio l&#8217;intervento parzialmente abrogativo sulla legge delega ha avuto &#8220;<em>la conseguenza, però, di rendere ancora più manifesta la manipolazione referendaria. Si finirebbe, infatti, con il prevedere gli stessi principi e criteri direttivi per la determinazione dei collegi elettorali nel contesto di un sistema elettorale radicalmente diverso da quello per il quale essi erano stati predisposti (quest&#8217;ultimo, introdotto con la legge n. 165 del 2017, a forte prevalenza proporzionale; quello risultante all&#8217;esito del referendum, esclusivamente maggioritario). Sicché, in altre parole, modificandosi il contesto del sistema elettorale in cui la nuova delega opererebbe, i principi e criteri direttivi finirebbero per essere solo formalmente gli stessi e per acquistare invece, alla luce del nuovo e diverso meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, portata a sua volta inevitabilmente nuova e diversa.&#8221;.</em><br /> Ma le censure della Corte non finiscono qui: ne verrebbe modificato anche il <em>dies a quo </em>per l&#8217;esercizio della delega, fissato al momento dell&#8217;entrata in vigore della legge costituzionale sul taglio dei parlamentari, cosicchè la delega da condizionale diverrebbe &#8220;stabile&#8221;, ed anzi potrebbe doppiarsi. Rileva infatti la Corte &#8220;<em>che la delega, ancorché parzialmente abrogata, dovrebbe rimanere utilizzabile &#8211; come affermato dalla difesa degli stessi promotori &#8211; anche a seguito dell&#8217;entrata in vigore della legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari, alla quale era destinata a dare attuazione, ed essere così oggetto di un duplice e contestuale esercizio, dopo lo svolgimento del referendum costituzionale e di quello abrogativo qui all&#8217;esame. Al che si aggiunge la possibilità che i due referendum si svolgano in tempi diversi, come potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui il referendum abrogativo dovesse essere rinviato per intervenuto scioglimento anticipato delle Camere in applicazione di quanto previsto all&#8217;art. 34, secondo comma, della legge n. 352 del 1970. Nel qual caso la delega stessa risulterebbe esaurita, e non più utilizzabile, all&#8217;atto dello svolgimento del referendum abrogativo</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Queste riflessioni della Corte, che rendono obbligata la sua conclusione circa il carattere &#8220;<em>eccessivamente manipolativo </em>&#8220;del referendum Calderoli, in realtà disvelano quale era il vero scopo dell&#8217;iniziativa referendaria, ossia tendere ad ottenere per questa via quello scioglimento anticipato delle Camere, non raggiunto con la crisi della maggioranza governativa dell&#8217;agosto 2019.<br /> Infatti, gli stessi Consigli Regionali promotori avevano ben chiaro che il referendum abrogativo sul <em>Rosatellum </em>non poteva essere ammissibile, proprio perché ne sarebbe conseguita in caso di accoglimento una legislazione elettorale non auto-applicativa. Da qui l&#8217;espediente di coinvolgere nel quesito anche la legge delega, approvata dal Parlamento per tutt&#8217;altro scopo. E l&#8217;ulteriore espediente della proposizione in parallelo di un conflitto di attribuzioni contro Camera e Senato, in relazione all&#8217;art. 37 della legge n. 352 del 1970, a motivo della mancata adozione di una legislazione che imponga la sospensione degli effetti del referendum su leggi costituzionalmente necessarie, ove la normativa di risulta non sia autoapplicativa e ciò fino all&#8217;adozione della relativa disciplina attuativa. Ma da qui anche l&#8217;eccezione di illegittimità costituzionale, da essi sollevata nel giudizio di ammissibilità del referendum, dello stesso art. 37 delle legge 352 del 1970, nella parte in cui tale disposizione &#8211; in violazione dell&#8217;art. 75 Cost. &#8211; avrebbe introdotto la prevalenza sulla volontà referendaria e quindi sullo stesso principio di sovranità popolare, di quello di &#8220;<em>costante operatività&#8221; </em>degli organi costituzionali, che la Corte non ha nemmeno avuto bisogno di respingere, dichiarandone la manifesta inammissibilità poiché &#8220;<em>L&#8217;eccezione investiva, infatti, il citato art. 37 nell&#8217;ipotesi in cui la Corte avesse ritenuto inammissibile la richiesta referendaria per difetto del carattere di auto- applicatività della normativa di risulta</em>&#8220;. Al contrario è stata ritenuta tale per il carattere &#8220;<em>eccessivamente</em>&#8221; manipolativo del quesito, disvelato appunto dallo snaturamento del contenuto della legge delega. A sua volta, il conflitto di attribuzioni è stato dichiarato inammissibile con la parallela ordinanza<br /> n. 9 del 2020, per la insuperabile ragione che nel caso ove il conflitto abbia ad oggetto un atto legislativo, appunto l&#8217;art. 37 della legge 352 del 1970, e vi sia un giudizio ove sia stata sollevata o sia deducibile la relativa questione di costituzionalità &#8211; come è avvenuto proprio in quello sull&#8217;ammissibilità del referendum &#8211; tale rimedio è inesperibile, per pacifica giurisprudenza della Corte Costituzionale.<br /> La conclusione che se ne può trarre è che vi sono dei limiti obiettivi di natura costituzionale all&#8217;ammissibilità dei referendum in materia elettorale, anche se essi non rientrano tra quelli vietati dall&#8217;art. 75 Cost. Ma soprattutto, ne esce ancora una volta sconfitto il tentativo di una forza politica, che attualmente dispone del 30 per cento dei voti, di trasformare tale &#8220;<em>pacchetto</em>&#8221; in una maggioranza di governo autosufficiente, dimenticando che il maggioritario ad un turno è storicamente proprio dei sistemi politici bipartitici, ma funzionerebbe malissimo in un sistema &#8220;<em>tripolare</em>&#8220;, come anche l&#8217;esperienza ventennale del <em>Mattarellum </em>e delle relative instabili coalizioni ha confermato.<br /> C&#8217;è da domandarsi perché i teorici del sistema maggioritario non abbiamo mai proposto quello a doppio turno, caro al Prof. Sartori, il quale ha prodotto, almeno sino ad ora, la stabilità delle istituzioni della Quinta Repubblica francese e che soprattutto imporrebbe <em>a fortiori </em>la scelta di candidati <em>quam maxime </em>rappresentativi ed inclusivi.</div>
<hr />
<p>Note</p>
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            <h3>Allegati</h3>
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		<title>La logica della &#8220;doppia pronuncia&#8221; nel caso &#8220;Cappato&#8221;</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-logica-della-doppia-pronuncia-nel-caso-cappato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-logica-della-doppia-pronuncia-nel-caso-cappato/">La logica della &#8220;doppia pronuncia&#8221; nel caso &#8220;Cappato&#8221;</a></p>
<p>  Con la sentenza n. 242 del 2019 la Corte costituzionale &#8220;chiude&#8221; il caso &#8220;Cappato&#8221;. Si tratta di una decisione additiva con la quale il giudice costituzionale sanziona l&#8217;inerzia del legislatore, dopo avergli concesso un termine per provvedere a rimuovere il vulnus costituzionale prodotto dalla punibilità dell&#8217;aiuto al suicidio pur in presenza</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-logica-della-doppia-pronuncia-nel-caso-cappato/">La logica della &#8220;doppia pronuncia&#8221; nel caso &#8220;Cappato&#8221;</a></p>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Con la sentenza n. 242 del 2019 la Corte costituzionale &#8220;chiude&#8221; il caso &#8220;Cappato&#8221;.<br /> Si tratta di una decisione additiva con la quale il giudice costituzionale sanziona l&#8217;inerzia del legislatore, dopo avergli concesso un termine per provvedere a rimuovere il <em>vulnus </em>costituzionale prodotto dalla punibilità dell&#8217;aiuto al suicidio pur in presenza di particolari condizioni.<br /> Con la nota ordinanza n. 207 del 2018, infatti, la Corte, valorizzando la collaborazione con il legislatore, aveva inaugurato la tecnica del rinvio dell&#8217;udienza a data fissa, indicando al Parlamento la via da seguire per adottare una disciplina conforme a Costituzione.<br /> Come è stato sottolineato dal giudice costituzionale, normalmente «in situazioni analoghe la soluzione adottata sarebbe stata quella dell&#8217;inammissibilità rafforzata da un monito». Tuttavia, nel caso di specie la Corte ha ritenuto che una decisione simile, che ha l&#8217;effetto di lasciare la norma applicabile, non potesse considerarsi consentita per le peculiari caratteristiche della vicenda e «per la rilevanza dei valori [&#038;] coinvolti». Per questa ragione «onde evitare che la norma <em>potesse </em>trovare, in parte <em>qua</em>, applicazione <em>medio tempore</em>, lasciando però, pur sempre, al Parlamento la possibilità di assumere le necessarie decisioni rimesse in linea di principio alla sua discrezionalità [&#038;] la Corte <em>ha ritenuto </em>[&#038;] di dover provvedere in diverso modo, facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale: ossia di disporre il rinvio del giudizio in corso, fissando una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale all&#8217;udienza del 24 settembre 2019, in esito alla quale <em>sarebbe potuta </em>essere valutata l&#8217;eventuale sopravvenienza di una legge che <em>regolasse </em>la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela»<a title="">[1]</a>. <br /> Lo scopo del giudice costituzionale era, dunque, quello di spingere il Parlamento a intervenire entro un certo termine senza, tuttavia, recare pregiudizio ai diritti coinvolti. <br /> L&#8217;elemento di novità della tecnica decisoria, che differenzia significativamente la pronuncia dalla classica sentenza di inammissibilità per rispetto della discrezionalità del legislatore, sta nel fatto che, in caso di eventuale inerzia del legislatore, la Corte non deve attendere una nuova rimessione da parte di un giudice per adottare una decisione che sanzioni l&#8217;illegittimità costituzionale, in quanto la questione rimane pendente ed è già iscritta a ruolo. <br /> Pur nello spirito di collaborazione, il giudice costituzionale non solo indicava al legislatore un termine per provvedere, ma, come si è già ricordato, ne individuava in modo abbastanza preciso anche i termini dell&#8217;intervento<a title="">[2]</a>.<br /> Il Parlamento, tuttavia, non è riuscito ad adottare una nuova disciplina entro la data fissata, anche se, come ha ben mostrato la Corte nella sua ordinanza, essa era già inscritta nella scelta operata con l&#8217;approvazione della legge n. 219 del 2017, la legge sul fine vita, delle cui premesse il nuovo intervento richiesto costituiva, sia pure con tutte le cautele del caso, la naturale conseguenza. <br /> A fronte dell&#8217;incapacità del legislatore di decidere su una questione tanto divisiva, il giudice costituzionale ha scelto di intervenire sanzionando l&#8217;omissione legislativa<a title="">[3]</a>e uscendo, così, dal <em>cul de sac</em>, nel quale secondo alcuni commentatori si era cacciato<a title="">[4]</a>. <br /> Tale scelta, secondo la Corte, si giustifica sulla base della considerazione che «decorso un congruo periodo di tempo, l&#8217;esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia, alla quale spetta la priorità»<a title="">[5]</a>.<br /> Nella decisione, il giudice costituzionale specifica che la non punibilità ai sensi dell&#8217;art. 580 del codice penale «di chi agevola l&#8217;esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputi intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli»<a title="">[6]</a>è subordinata a precise condizioni desunte dal contesto della legislazione vigente, che rappresenta «un preciso punto di riferimento»<a title="">[7]</a>. <br /> In particolare, la non punibilità è condizionata al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente.<br /> Si tratta di prescrizioni molto puntuali che sicuramente non sono state rispettate nel caso che ha dato origine al giudizio <em>a quo</em>. Per questa ragione, la decisione chiarisce che rispetto alle condotte già realizzate, sarà il giudice a valutare la sussistenza «di condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle indicate»<a title="">[8]</a>. In assenza di tale precisazione, infatti, la pronuncia sarebbe stata <em>inutiliter data </em>per Cappato. <br /> L&#8217;importante decisione meriterebbe osservazioni sotto diversi profili, in queste brevi note ci si soffermerà, tuttavia, solo sulla tecnica utilizzata dalla Corte per superare la mancanza di &#8220;rime obbligate&#8221;<a title="">[9]</a>. Infatti, proprio tale assenza aveva spinto il giudice costituzionale a sollecitare un intervento del legislatore, sia pure &#8220;ingabbiandolo&#8221; in tempi e modi certi.<br /> La soluzione individuata dalla Corte è l&#8217;ancoraggio della decisione alla presenza di «precisi punti di riferimento» nella legislazione vigente. In questo modo, il giudice costituzionale non crea dal nulla una disciplina, ma la ricava da scelte già operate in precedenza dal legislatore.<br /> Non è la prima volta che la Corte ricerca nella legislazione vigente «precisi punti di riferimento» che consentano una decisione additiva pur in assenza di &#8220;rime obbligate&#8221;. Il giudice costituzionale è ricorso a tale criterio guida già nella decisione n. 236 del 2016, che, infatti, viene espressamente richiamata nella motivazione della sentenza.<br /> Nella pronuncia del 2016, la Corte era giunta a dichiarare l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;articolo 567, secondo comma, del codice penale, che punisce il delitto di alterazione di stato commesso mediante falso, nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni. Pure a fronte della discrezionalità legislativa riconosciuta in ambito penale, infatti, il giudice costituzionale aveva ritenuto di parificare il trattamento sanzionatorio delle due fattispecie disciplinate dall&#8217; art. 567 cod. pen., utilizzando «grandezze già rinvenibili nell&#8217;ordinamento»<a title="">[10]</a>.<br /> La pronuncia n. 236 del 2016 è espressione di un nuovo indirizzo giurisprudenziale della Corte che tende a ritenere superabile il confine della discrezionalità del legislatore, in particolare dopo una pronuncia monitoria rimasta inascoltata<a title="">[11]</a>. In questo modo, le rime obbligate non rappresentano più un limite assoluto, ma si trasformano in limite &#8220;relativo&#8221; per un intervento del giudice costituzionale<a title="">[12]</a>.<br /> Questa stessa sequenza &#8211; inquadrabile nella tecnica della &#8220;doppia pronuncia&#8221; &#8211; si è verificata nel caso &#8220;Cappato&#8221;, nel quale all&#8217; ordinanza di rinvio a data fissa, che è stata definita come una pronuncia di &#8220;incostituzionalità prospettata&#8221;<a title="">[13]</a>, è seguita una sentenza additiva che ha introdotto una disciplina conforme a Costituzione, in attesa dell&#8217;intervento del legislatore.<br /> La pronuncia si chiude, infatti, con un nuovo monito nei confronti del Parlamento a porre in essere una disciplina legislativa, rispetto alla quale, quella individuata dalla Corte costituisce solo una &#8220;soluzione transitoria&#8221;.<br /> Dal punto di vista del diritto processuale costituzionale, dunque, entrambe le pronunce adottate dalla Corte nella vicenda del suicidio assistito rappresentano una novità: la prima, perché inaugura la nuova tecnica decisoria dell&#8217;ordinanza di rinvio a data fissa, che avrebbe lo scopo di sollecitare in tempi certi l&#8217;intervento del legislatore; la seconda, perché si inserisce nel solco del nuovo orientamento giurisprudenziale che non sembra più considerare il limite delle cd. rime obbligate, come invalicabile.<br /> E&#8217; molto difficile dire se tali pronunce siano espressive di uno spirito di collaborazione con il legislatore o, piuttosto, rappresentino solo una costruzione raffinata per superare il limite della discrezionalità legislativa. A fronte della sentenza n. 242 del 2019, infatti, una parte della dottrina si è chiesta perché la Corte non abbia introdotto subito la nuova disciplina che, scaduto il termine, si è, invece, ritenuta competente a porre in essere, pur a fronte della stessa situazione normativa, dalla quale, come si è detto, non emergevano le rime obbligate<a title="">[14]</a>. <br /> Tali considerazioni sono sicuramente vere, eppure un imprescindibile elemento di novità è rappresentato dal fatto che il legislatore si è &#8220;colpevolmente&#8221; ritratto dalla decisione politica. <br /> Si tratta di una circostanza di fatto, certo, ma che non può non incidere sul sindacato di costituzionalità e sul ruolo di garante dei diritti che la Costituzione affida alla Corte. </div>
<div style="text-align: justify;">Come da tempo la dottrina ha messo in evidenza, infatti, il prolungato rispetto della discrezionalità del legislatore, può tradursi per il giudice costituzionale in una «denegata giustizia»<a title="">[15]</a>.</div>
<div style="text-align: justify;"> <br />  </div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a>Per tutte le citazioni tra virgolette cfr. Corte cost., ord. n. 207 del 2018 parole in corsivo aggiunte.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Tale profilo della pronuncia ha fatto associare l&#8217;ordinanza alle cd. sentenze legge, cfr. per tale rilievo P. Carnevale, <em>Incappare&#038;in Cappato</em>. <em>Considerazioni di tecnica decisoria sull&#8217;ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale</em>, in <em>Consulta online</em>, 30.07.2019 e le risposte alle domande VI e VII rese dai partecipanti al <em>Forum sull&#8217;ordinanza Cappato (Corte costituzionale, ord. n. 207/2018) in attesa della pronuncia che verrà</em>, in <a href="http://www.gruppodipisa.it/"><em>www.gruppodipisa.it</em></a>,214 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>Cfr. Corte cost., sent. n. 242 del 2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>Per le numerose soluzioni proposte e un commento alla decisione, cfr., tra i moltissimi lavori, A. Ruggeri, <em>Venuto alla luce alla Consulta l&#8217;ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato)</em>, in <em>Consulta online, </em>20.11.2018<em>;</em>M. Bignami, <em>Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un&#8217;ordinanza ad incostituzionalità differita</em>, in <em>Questione Giustizia, </em>19.11.2018<em>;</em>S. Prisco, <em>Il caso Cappato tra Corte costituzionale, Parlamento e dibattito pubblico. Un breve appunto per una discussione da avviare</em>, in <em>Rivista di Biodiritto</em>, 3/2018; U. Adamo, <em>La Corte è &#8216;attendista&#8217; &#038; «facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale» (ord. n. 207/2018)</em>, in <em>Forum quaderni costituzionali</em>, 23.11.2018; M. Picchi, <em>«Leale e dialettica collaborazione» fra Corte costituzionale e Parlamento: a proposito della recente ordinanza n. 207/2018 di monito al legislatore e contestuale rinvio della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale</em>, in <em>Osservatorio sulle fonti, </em>3/2018<em>; </em>M. Massa, Una ordinanza interlocutoria in materia di suicidio assistito. Considerazioni processuali a prima lettura, in <em>Forum quaderni costituzionali</em>, 1.12.2018; G. Razzano, <em>Sulla relazione fra l&#8217;ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale e il Parlamento, </em>in<em>Diritti fondamentali, </em>2/2019<em>;</em>S. Barbareschi, <em>Il giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 580 c.p.: le strade a disposizione della Corte</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 9.5.2018; P. Bernardoni, <em>Tra reato di aiuto al suicidio e diritto ad una morte dignitosa: la procura di Milano richiede l&#8217;archiviazione per Marco Cappato</em>, in <em>Dpc</em>, 8.5.2017; A. Continiello- G.F. Poggiali, <em>Il delitto di istigazione o aiuto al suicidio nell&#8217;ordinamento italiano e sovranazionale</em>; in <em>Giurisprudenza Penale Web</em>, 14.4.2017; M.E. De Tura,<em>Il principio di autodeterminazione e la tutela della vita umana: esiste un diritto a morire?</em>, in <em>Osservatorio AIC</em>, 3/2017; M. D&#8217;amico, <em>Sulla (il)legittimità costituzionale della norma penale che incrimina l&#8217;istigazione al suicidio: alcune considerazioni critiche a margine del caso Cappato</em>, <em>in Giurisprudenza Penale Web</em>, 14.11.2017; P. Fimiani, <em>Le responsabilità penali nelle scelte di fine vita in attesa della Corte costituzionale sul caso Cappato</em>, in <em>Dpc</em>, 22.5.2018; G. M. Flick, <em>Dignità del vivere e dignità del morire. Un (cauto) passo avanti</em>, in <em>Cassazione Penale</em>, 2018, 2302 ss.; A. Massaro, <em>Il &#8220;caso Cappato&#8221; di fronte al giudice delle leggi: illegittimità costituzionale dell&#8217;aiuto al suicidio?</em>, in <em>Dpc</em>, 14.6.2018; C. Tripodina,<em>Quale morte per gli &#8220;immersi in una notte senza fine&#8221;?</em><em>Sulla legittimità costituzionale dell&#8217;aiuto al suicidio e sul &#8220;diritto a morire per mano d&#8217;altri&#8221;</em>, in <em>Rivista di Biodiritto</em>, 3/2018; Giu. Serges, <em>E se il caso Cappato fosse risolto con un accoglimento interpretativo transitorio? Prime riflessioni interlocutorie sulla possibile delimitazione degli effetti temporali delle pronunce interpretative della Corte costituzionale, </em>in <em>Costituzionalismo.it,</em>2/2019<em>.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>Cfr. Corte cost. sent. n. 242 del 2019, punto 4 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>Così, il dispositivo della sent. n. 242 del 2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>Cfr. Corte cost., sent. n. 242 del 2019, punto 5 del <em>Considerato in diritto. </em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>Cfr., ancora, Corte cost., sent. n. 242 del 2019, punto 7 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>Su questo profilo v, anche A. Ruggeri, <em>Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunziata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 201, </em>in <em>Giustizia insieme, </em>2019<em>. </em>Per altri interessanti aspetti della pronuncia<em>,</em>cfr. i commenti di C. Cupelli, <em>IL PARLAMENTO DECIDE DI NON DECIDERE E LA CORTE COSTITUZIONALE RISPONDE A SE STESSA. La sentenza n. 242 del 2019 e il caso Cappato, </em>in<em>Sistema penale, 12/2019; </em>M. D&#8217;Amico<em>, Il &#8220;fine vita&#8221; davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), </em>in<em>Osservatorio AIC, </em>1/2020<em>; </em>G.Battistella<em>, Il diritto all&#8217;assistenza medica a morire tra l&#8217;intervento «costituzionalmente obbligato» del Giudice delle leggi e la discrezionalità del Parlamento Spunti di riflessione sul seguito legislativo, </em>in<em>Osservatorio AIC, </em>1/2020<em>.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>Cfr. Corte cost., sent. n. 236 del 2016, punto 4.4. del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>Per questo rilievo, M. Ruotolo, <em>L&#8217;evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell&#8217;Ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale, </em>in <em>Rivista AIC</em>, 2/2019, 652. Di tale nuovo orientamento sono espressione la sent. n. 236 del 2016, le sentt. nn. 222 e 233 del 2018 e la 40 del 2019. Su tale nuovo indirizzo giurisprudenziale, che vede la Corte impegnata a superare il limite delle &#8220;rime obbligate&#8221;, cfr., oltre a M. Ruotolo,<em>op. ult. cit</em>., 644 ss., A. Galluccio, <em>La sentenza della consulta su pene fisse e &#8216;rime obbligate&#8217;: costituzionalmente illegittime le pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta, </em>in<em>Dpc, </em>10.12.2018<em>; </em>R.Bartoli<em>, La Corte costituzionale al bivio tra &quot;rime obbligate&quot; e discrezionalità? Prospettabile una terza via, </em>in<em>Dpc,</em>2/2019<em>, </em>C. Bray<em>, Stupefacenti: la Corte costituzionale dichiara sproporzionata la pena minima di otto anni di reclusione per i fatti di non lieve entità aventi a oggetto le droghe pesanti, </em>in <em>Dpc, </em>18.3.2019<em>; </em>A. Spadaro,<em>I limiti &#8220;strutturali&#8221; del sindacato di costituzionalità: le principali cause di inammissibilità della q.l.c., </em>in<em>Rivista AIC</em>, 4/2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>In questi termini v. M. Ruotolo, <em>L&#8217;evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale</em>, cit., 654.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a>Così, la ha definita lo stesso Presidente della Corte nella sua Relazione di fine anno. Cfr. Relazione del Presidente Lattanzi sull&#8217;attività svolta nell&#8217;anno 2018, consultabile sul sito della Corte costituzionale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>In questo senso v. le osservazioni critiche di A. Ruggeri, <em>Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunziata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 201, </em>cit., 1 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>In questi termini, cfr. G. Zagrebelsky-V. Marcenò, <em>Giustizia costituzionale</em>, Bologna, 2012, 400.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-logica-della-doppia-pronuncia-nel-caso-cappato/">La logica della &#8220;doppia pronuncia&#8221; nel caso &#8220;Cappato&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>PARTITI INCOSTITUZIONALI?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/partiti-incostituzionali-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:25 +0000</pubDate>
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<p>si prega di prendere visione dell&#8217;allegato in pdf Note Allegati Partiti Incostituzionali (130 kB)</p>
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<p>Note</p>
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		<title>Il carattere di «materia trasversale» della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e la potestà legislativa regionale in materia ambientale (osservazioni a margine della sentenza Corte cost. 12 aprile 2017, n. 77)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-carattere-di-materia-trasversale-della-tutela-dellambiente-e-dellecosistema-e-la-potesta-legislativa-regionale-in-materia-ambientale-osservazioni-a-margine-della-sent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-carattere-di-materia-trasversale-della-tutela-dellambiente-e-dellecosistema-e-la-potesta-legislativa-regionale-in-materia-ambientale-osservazioni-a-margine-della-sent/">Il carattere di «materia trasversale» della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e la potestà legislativa regionale in materia ambientale (osservazioni a margine della sentenza Corte cost. 12 aprile 2017, n. 77)</a></p>
<p>1) Premessa La recente sentenza della Corte costituzionale 12 aprile 2017, n. 77, offre lo spunto per approfondire il tema della natura trasversale della materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», affidata alla potestà legislativa statale dall’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. e dei poteri legislativi delle Regioni in materia ambientale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-carattere-di-materia-trasversale-della-tutela-dellambiente-e-dellecosistema-e-la-potesta-legislativa-regionale-in-materia-ambientale-osservazioni-a-margine-della-sent/">Il carattere di «materia trasversale» della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e la potestà legislativa regionale in materia ambientale (osservazioni a margine della sentenza Corte cost. 12 aprile 2017, n. 77)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>
<strong>1) Premessa</strong><br />
La recente sentenza della Corte costituzionale 12 aprile 2017, n. 77, offre lo spunto per approfondire il tema della natura trasversale della materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», affidata alla potestà legislativa statale dall’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. e dei poteri legislativi delle Regioni in materia ambientale.<br />
La Corte è stata chiamata a pronunciarsi su il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri avverso l’art. 1 della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, sostitutivo dell’art. 91, comma 1-<em>bis</em>, relativo all’«(A)deguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia».<br />
La norma regionale affida alla Giunta, «(A)l fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini idrografici», i compiti di a) provvedere al riordino del reticolo idrografico esistente sul territorio regionale anche sulla base delle risultanze della pianificazione di bacino e b) definire criteri ed indirizzi di gerarchizzazione del reticolo idrografico con c) la possibilità di individuare, sulla base di specifici criteri attuativi, corsi d’acqua o loro tratti che presentino almeno le seguenti caratteristiche: 1) sottendano bacini idrografici di modeste dimensioni, prevalentemente tombinati, e ricadano in contesti urbanistico-edilizi di tessuto urbano consolidato; 2) pur non potendosi classificare canali di drenaggio urbano, abbiano perso, a causa delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche verificatesi nel tempo, le caratteristiche originali del costo d’acqua in modo irreversibile tanto da non rendere possibile il loro recupero in termini di spazi e capacità di deflusso. La norma precisa che la possibilità di individuare corsi d’acqua con le caratteristiche suddette è finalizzata a provvedere contestualmente ad una gradazione e ad una diversificazione degli obblighi e degli adempimenti in materia di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico, ferma restando la necessità di individuare, comunque, misure di tutela della pubblica e privata incolumità e di salvaguardia dei beni esposti.<br />
La Presidenza del Consiglio solleva questione di costituzionalità per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione alle norme interposte previste dagli artt. 74, comma 2, lettere f) e g) e 75, comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed al decreto del Ministro dell’ambiente 16 giugno 2008, n. 131 che, in attuazione dell’art. 75, comma 4, stesso decreto, ha fissato i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione, analisi delle pressioni).<br />
Ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata, attribuendo alla Giunta regionale il potere di individuare, sulla base di criteri attuativi parzialmente indeterminati, e, comunque, non coordinati né coerenti rispetto a quelli specificati dalla normativa statale, una serie di corpi idrici, si porrebbe in contrasto con le disposizioni richiamate, violando conseguentemente l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che stabilisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato in tema di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali».<br />
La Regione si difende rilevando che la disposizione impugnata avrebbe l’obiettivo di consentire l’assoggettamento alla disciplina di polizia idraulica e di demanio idrico di corsi d’acqua di modeste dimensioni, prevalentemente tombinati e ricadenti in contesti di tessuto urbano consolidato, che, altrimenti, in considerazione delle loro caratteristiche, sfuggirebbero ad ogni regolamentazione. La disposizione impugnata sarebbe, quindi, ascrivibile alla materia «difesa del suolo» che, a parere della Regione, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sarebbe di competenza regionale.<br />
La Corte, pur ribadendo la propria costante giurisprudenza, che ascrive la difesa del suolo alla materia della tutela dell’ambiente, rigetta il ricorso non ravvisando un reale contrasto tra la normativa statale richiamata come interposta dalla Presidenza del Consiglio e la norma regionale impugnata, dovendosi intendere questa «in una prospettiva di integrazione e rafforzamento delle disciplina posta a tutela dell’ambiente».<br />
A tale conclusione la Corte giunge richiamando la propria giurisprudenza, a partire dalla sentenza n. 407 del 2002, e ribadendo che «la tutela dell’ambiente non possa identificarsi con una materia in senso stretto, dovendosi piuttosto intendere come un valore costituzionalmente protetto, integrante una «materia “trasversale”»» e che «(P)roprio la trasversalità della materia implica, peraltro, l’esistenza di «competenze diverse che ben possono essere regionali», con la conseguenza che, in relazione a queste, allo Stato sarebbe riservato «il potere di fissare standards di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali»».<br />
&nbsp;<br />
<strong>2) La Giurisprudenza della Corte sulla natura “trasversale” della materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema».</strong><br />
La sentenza richiamata dalla Corte è la prima successiva all’entrata in vigore della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.<br />
Con tale riforma, portata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, la parola ambiente entra nel testo costituzionale, al fine di connotare materie affidate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (la tutela: art. 117, comma 2, lett. s) e alla legislazione concorrente (la valorizzazione dei beni ambientali: art. 117, comma 3).<br />
Prima di allora la Corte costituzionale – pur in assenza di espliciti riferimenti nel testo costituzionale all’ambiente &#8211; «ha gradualmente isolato la tutela degli interessi ambientali dagli altri interessi costituzionali rilevanti come la salute (art. 32 Cost.), il paesaggio (art. 9 Cost.), la proprietà e l’assetto del territorio (artt. 42, 44 Cost.) giungendo ad una visione unitaria dell’ambiente come oggetto autonomo di tutela da parte dell’ordinamento costituzionale»<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. La tutela dell’ambiente, quindi, assurge a valore costituzionale, alla cui stregua è necessario orientare ogni manifestazione della legalità al pari degli altri valori costituzionali<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.<br />
La dottrina parla di costituzionalizzazione «indiretta» dell’ambiente<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, avvenuta nella definizione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, ma che ha comunque prodotto, attraverso soprattutto l’opera della Corte costituzionale, «l’effetto di rafforzare lo <em>status</em> costituzionale dell’ambiente»<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
Invero, la sentenza n. 407 del 2002 della Corte, che apre il nuovo corso, si pone in stretta continuità con la giurisprudenza formatasi <em>ante</em> riforma<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>. Chiamata, infatti, a decidere di un ricorso della Presidenza del Consiglio contro norme della Regione Lombardia in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti, la Consulta ha rigettato il ricorso, pur ritenendo la disciplina impugnata «riconducibile al disposto dell’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, relativo alla tutela dell’ambiente». Il presupposto da cui muove la decisione della Corte è che la «tutela dell’ambiente» non sia una materia in senso stretto o tecnico &#8211; dalla dottrina già definita «materia non materia»<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a> -, dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale circoscritta e delimitata, giacché, al contrario essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. Quindi, in linea con la giurisprudenza precedente alla riforma<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>, la Corte configura l’ambiente come «valore» costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia «trasversale»<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale. In tale quadro, spetterebbe allo Stato fissare <em>standards</em> di tutela uniformi, validi in tutte le Regioni e non derogabili <em>in peius </em>da queste, senza però escludere la possibilità che leggi regionali, emanate nell’esercizio delle competenze concorrenti di cui all’art. 117, terzo comma, o residuali di cui all’art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale, adottando una disciplina più rigorosa rispetto a quella statale, assicurando così un maggior grado di protezione per la popolazione ed il territorio interessati<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.<br />
La dottrina, riprendendo una risalente espressione del Giannini<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>, ha rilevato che «il riferimento alla “metafisica” dei valori rappresenta una mossa strategica che consente alla Corte di relativizzare il ruolo svolto dall’alchimia delle materie quale criterio per l’allocazione delle funzioni legislative, permettendole di tener conto degli interessi sottostanti»<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
La Consulta, con successiva pronuncia (Corte cost. 20 dicembre 2002, n. 536), precisa il proprio orientamento evidenziando che l’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione «esprime una esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali»<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
L’orientamento della Corte &#8211; ribadito in successive sentenze<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a> &#8211;&nbsp;riprendeva la lettura che in un primo commento di dottrina si era data del nuovo assetto delineato dalla riforma del titolo V: questo si sarebbe risolto in una «semplice razionalizzazione dell’esistente»<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>. Secondo questa tesi la <em>tutela dell’ambiente e dell’ecosistema</em> non sarebbe una vera materia, con una sua unitaria identità oggettiva, quanto invece «una <em>clausola generale</em>, che potrà essere utilizzata, se e quando necessario, per assicurare allo stato funzioni e compiti riferibili a materie anche molto diverse tra loro, ma tutti destinati a garantire quel valore fondamentale, quell’“interesse unitario e insuscettibile di frazionamento” che la nostra giurisprudenza costituzionale ha già autonomamente ricavato, da molto tempo, dalla nostra costituzione vigente»<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.&nbsp;<br />
Accanto a questa lettura, però, si afferma da subito in dottrina un’interpretazione più complessa ed organica del nuovo quadro costituzionale, che avrebbe preparato i successivi sviluppi della giurisprudenza. Secondo questa tesi la tutela dell’ambiente avrebbe una «vocazione bicefala»<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>: sia valore costituzionale e materia trasversale, in grado di legittimare qualsivoglia intervento dello Stato nella disciplina delle singole materie, pure affidate alla competenza regionale; sia anche, però, materia che abbia il proprio oggetto specifico e peculiare nella definizione in modo diretto ed immediato di determinati equilibri ecologici ed il proprio corpo normativo nella disciplina del controllo degli inquinamenti ambientali o della protezione e gestione razionale delle risorse naturali, così come nella disciplina di quegli istituti o strumenti tipicamente finalizzati alla tutela degli equilibri ecologici, quali la valutazione di impatto ambientale o il danno ambientale<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>.<br />
Quindi, la riforma del titolo V avrebbe implementato lo <em>status</em> costituzionale dell’ambiente, introducendo, accanto al valore costituzionale già enucleato dalla giurisprudenza della Consulta, una materia in senso tecnico, <em>la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema</em>, identificata da autorevole dottrina nella <em>tutela dell’equilibrio ecologico della biosfera o degli ecosistemi considerati</em><a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
L’eco di tale impostazione si rinviene &#8211; sia pure non esplicitato &#8211; in due sentenze di poco successive alla sentenza n. 407/2002, in materia di protezione ambientale e sanitaria rispetto a campi elettromagnetici (sentenze 7 ottobre 2003, n. 307 e 7 novembre 2003, n. 331<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>). Invero, la Corte ribadisce la propria convinzione che la tutela dell’ambiente non sia una materia in senso stretto, ma un compito dello Stato di portata trasversale che investe altre competenze anche regionali. Le due sentenze, però, enunciano il principio che laddove lo <em>standard</em> fissato da legge statale rappresenti il punto di equilibrio di interessi contrapposti, garantiti dalla costituzione, esso non è derogabile dalle Regioni neanche <em>in melius</em><a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>. Tale principio si pone in discontinuità rispetto al criterio della «tutela più rigorosa del livello territoriale inferiore», ripetutamente enunciato dalla Consulta<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a> &#8211; ribadito dopo la riforma del titolo V con la sentenza n. 407/2002 e con altre pronunce successive<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>&#8211; e considerato in dottrina «uno dei cardini fondamentali &#8211; e, in fondo, quasi scontati &#8211; del sistema di governo dell’ambiente»<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.<br />
Precipitato di tale nuovo indirizzo giurisprudenziale<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>, rispetto alla qualificazione dell’interesse ambientale ed alla sua collocazione in una ideale gerarchia di valori, è che l’ambiente, pur definito «valore assoluto e primario»<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>, è comunque interesse tutelato dalla Costituzione al pari di altri e soggetto al ragionevole bilanciamento con essi<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>, eventualmente in conflitto<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>.<br />
Corollario ulteriore è che vi è almeno un nucleo materiale appartenente alla legislazione esclusiva dello Stato in materia dell’ambiente e dell’ecosistema, rappresentato dalla fissazione degli <em>standards</em> ambientali. Questi, infatti, per la natura conflittuale degli interessi ambientali, oppositivi rispetto a numerosi altri interessi<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>, rappresentano sempre un punto di equilibrio, che non dovrebbe poter essere alterato dalle Regioni nell’esercizio delle loro competenze<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>.<br />
In una successiva importante pronuncia (sentenza 29 gennaio 2005, n. 62<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>) la Corte ribadisce che la dimensione nazionale e unitaria dell’interesse tutelato è criterio di allocazione della potestà legislativa al livello statale e, comunque, limite per le Regioni anche nell’esercizio di competenze proprie<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>, in ragione dell’operare del principio di sussidiarietà anche in ambito legislativo, secondo quanto statuito dalla fondamentale sentenza 1 ottobre 2003, n. 303. Inoltre, la Consulta, pur ponendosi formalmente nel solco della propria giurisprudenza &#8211; citando come precedente anche la sentenza n. 407/2002 &#8211; se ne discosta sensibilmente nel voler rimarcare la spettanza alla legislazione esclusiva dello Stato della disciplina in materia di tutela ambientale<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a> e nel circoscrivere fortemente lo spazio di possibile intervento nella materia stessa delle Regioni. Queste solo indirettamente possono perseguire anche finalità di tutela ambientale, esercitando proprie competenze esclusive (nelle Regioni a statuto speciale) concorrenti o residuali, senza però poter compromettere l’equilibrio tra interessi in conflitto fissato dal legislatore statale. Tant’è che solo «quando gli interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, concernono l’uso del territorio, e in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, l’intreccio, da un lato, con la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, oltre che con altre competenze regionali, dall’altro lato con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori, impone che siano adottate modalità di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le Regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi (cfr. sentenza n. 303 del 2003)»<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>.<br />
È evidente &#8211; come sembra abbia immediatamente colto attenta dottrina<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a> &#8211; che non possa non parlarsi di un contenuto materiale oggettivo della tutela dell’ambiente quale complesso di norme direttamente funzionali ad assicurare una disciplina uniforme dell’interesse ambientale sull’intero territorio nazionale.<br />
Tale impostazione sembra, sia pur incidentalmente, esplicitata da un’altra sentenza dello stesso anno (Corte cost. 16 giugno 2005, n. 232), in materia di tutela dei beni culturali, definita dalla Corte una «materia attività», che condivide con la tutela dell’ambiente alcune caratteristiche: «(E)ssa ha un proprio ambito materiale, ma nel contempo contiene l’indicazione di una finalità da perseguire in ogni campo in cui possano venire in rilievo beni culturali».<br />
L’orientamento così definito &#8211; identificazione della tutela ambientale quale materia trasversale, competenza esclusiva dello Stato nella determinazione di <em>standards</em> uniformi ed inderogabili &#8211; rimane costante sino al 2007.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3) Le sentenze «Maddalena» e la «materializzazione» dell’ambiente.</strong><br />
Tra il 2007 ed il 2010, una serie di sentenze redatte dal giudice costituzionale Paolo Maddalena<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>, innovano profondamente la giurisprudenza costituzionale in materia di tutela dell’ambiente. La <em>rottura</em> con il passato è stata provocata dalle sentenze 7 novembre 2007, n. 367, relativa al paesaggio<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>, e 14 novembre 2007, n. 378<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>, relativa all’ambiente. Questo, da «bene immateriale» e «valore costituzionale» diventa, nella nuova giurisprudenza «bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti» (Corte cost. n. 378/2007<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>). Oggetto di tutela è la «biosfera», che viene presa in considerazione per le sue varie componenti e per le interazioni fra queste, i loro equilibri, la loro qualità, la circolazione dei loro elementi. In altri termini, oggetto della tutela è &#8211; per la Corte &#8211; «l’ambiente come “sistema”, considerato cioè nel suo aspetto dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico e astratto».<br />
Quindi, la materia «tutela dell’ambiente» ha un contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito ad un bene, l’ambiente (Corte cost. nn. 367 e 378 del 2007 cit; 14 gennaio 2009, n. 12), e finalistico, perché tende alla migliore conservazione del bene stesso (Corte cost. 14 aprile 2008, n. 104; 14 gennaio 2009, n. 10 e 26 gennaio 2009, n. 30).<br />
Quanto al riparto di competenze, «(L)a potestà di disciplinare la tutela dell’ambiente nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, il quale come è noto, parla di “ambiente” in termini generali ed onnicomprensivi. E non è da trascurare che la norma costituzionale pone accanto alla parola “ambiente” le parole “ecosistema” e “beni culturali”. Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l’ambiente come entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parte del tutto» (Corte cost. n. 378/2007). In particolare, quando ci si riferisce all’ambiente, «le considerazioni attinenti a tale materia si intendono riferite anche a quella, ad essa strettamente correlata, dell’“ecosistema”. Peraltro, anche se i due termini esprimono valori molto vicini, la loro duplice utilizzazione, nella citata disposizione costituzionale, non si risolve in un’endiadi, in quanto col primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l’<em>habitat</em> degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé» (Corte cost. 23 gennaio 2009, n. 12<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>). Tuttavia, accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici, aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi giuridicamente tutelati. E’ quanto accade, per esempio con i boschi e le foreste, che hanno come caratteristica propria «quella di esprimere una multifunzionalità ambientale<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>, oltre ad una funzione economico produttiva» (Corte cost. 14 aprile 2008, n. 105), o quanto accade, sempre a titolo di esempio, con le acque minerali e termali, che «per il profilo economico e produttivistico, sono di competenza regionale residuale, mentre per il profilo della tutela ambientale, essendo l’acqua potabile, ed in specie l’acqua minerale e termale, un bene sicuramente ambientale, sono di competenza statale» (Corte cost. 11 gennaio 2010, n. 1). Sullo stesso oggetto, quindi, possono coesistere interessi diversi: quello alla conservazione dell’ambiente &#8211; la cui disciplina è affidata alla competenza esclusiva dello Stato &#8211; e quelli inerenti alla sua utilizzazione e fruizione, affidati alle competenze regionali. E’ a questo proposito che la Corte continua a parlare dell’ambiente come «materia trasversale» (nella sentenza n. 378/2007 cit.), ma in un senso diverso dal passato: non «intreccio» ma «concorso» di diverse competenze (Corte cost. n. 105/2008 cit.), che rimangono distinte tra loro, perseguendo autonomamente le loro specifiche finalità attraverso la previsione di diverse discipline (Corte cost. 25 febbraio 2009, n. 61 e 14 luglio 2009, n. 225). «Le Regioni, nell’esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la disciplina statale di tutela dell’ambiente, ma possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, ecc.) livelli di tutela più elevati (vedi sentenze nn. 30 e 12 del 2009; 15, 104, e 62 del 2008). Con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine, non di tutelare l’ambiente, già salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro competenze. Si tratta cioè di un potere insito nelle stesse competenze attribuite alle Regioni, al fine della loro esplicazione» (Corte cost. 25 febbraio 2009, n. 61). Quindi, lo Stato non stabilisce “<em>standard </em>minimi di tutela” &#8211; come la Corte sino ad allora aveva affermato &#8211; ma «assicura una tutela adeguata e non riducibile dell’ambiente» (Corte cost. n. 61/2009), che opera come limite alla disciplina che le Regioni dettano nelle materie di loro competenza (Corte cost. 19 maggio 2008, n. 180; 15 dicembre 2008, n. 437; 18 maggio 2009, n. 164)<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>.<br />
Come sottolinea lo stesso Maddalena, l’importanza chiarificatrice di questa giurisprudenza «sta nella decisa riaffermazione della netta separazione tra competenza esclusiva statale, che assicura una tutela adeguata e non riducibile dell’ambiente, e competenze delle Regioni, le quali possono stabilire anche livelli di tutela più elevati al fine di disciplinare nel modo migliore gli oggetti delle loro competenze»<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>, così incidendo in modo indiretto sulla tutela dell’ambiente<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>.<br />
Tale possibilità è, peraltro, esclusa nei casi in cui la legge statale debba ritenersi inderogabile, essendo frutto di un bilanciamento tra più interessi eventualmente tra loro in contrasto (Corte cost. n. 225 del 2009 cit.). La sentenza da ultimo citata rappresenta la <em>summa</em><a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a> del nuovo orientamento giurisprudenziale e la prima di una serie di sentenze emesse su ricorsi di Regioni avverso il Codice dell’ambiente (D.Lgs. n. 152/2006)<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>, che consentono alla Corte &#8211; specularmente &#8211; di “codificare” i principi costituzionali sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>. L’emergere di un’embrionale forma di codificazione qualche anno dopo l’introduzione in Costituzione della tutela dell’ambiente, insieme all’opera della Giurisprudenza &#8211; soprattutto &#8211; costituzionale e della dottrina, rappresentano i fattori dell’evoluzione del diritto dell’ambiente quale «nuovo ramo dell’ordinamento»<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>.<br />
Sono evidenti nelle sentenze citate le tracce della impostazione filosofico-giuridica del loro redattore. La concezione ecocentrica &#8211; contrapposta al tradizionale antropocentrismo &#8211; per la quale «ciò che ha valore è la “comunità biotica”, un concetto cioè che “allarga” i confini della comunità (umana), per includervi, suoli, acque, piante ed animali e, in una parola, la Terra»<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>. La definizione del bene ambiente quale «bene giuridico in senso lato», sulla base della nota classificazione del Pugliatti<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>. Il superamento della costruzione cui era pervenuta la giurisprudenza, collegando il primo comma dell’art. 32 Cost. con l’art. 2 Cost., del diritto all’ambiente come diritto della personalità alla fruizione dell’ambiente salubre e l’affermazione, invece, dello stesso come diritto fondamentale del singolo e della collettività alla fruizione ed alla conservazione dell’ambiente quale «bene comune»<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>: bene a consumo non rivale ma esauribile. L’ambiente è, quindi, bene materiale che, indipendentemente dall’appartenenza pubblica o privata delle sue componenti<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a>, fornisce alla comunità servizi essenziali ed esauribili, e la sua conservazione è diritto-dovere del singolo e della collettività<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema «materia» in senso oggettivo e «valore trasversale».</strong><br />
Il nuovo corso giurisprudenziale ha sollecitato in dottrina apprezzamenti<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[54]</a>, ma anche rilievi problematici<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a>. In particolare, oltre all’evidenziazione di qualche aporia<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a>, si è posta come questione rimasta aperta il come si configuri concretamente la “materia” denominata «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema»: se la stessa si atteggi come «ambito di disciplina normativa oggettivamente circoscrivibile» oppure «come una di quelle “<em>materie-funzione” </em>che, ad avviso della stessa Corte, sono “<em>contrassegnate più che da una omogeneità degli oggetti delle diverse discipline, dalla forza unificante della loro funzionalizzazione finalistica</em>»<a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a>. È di quegli anni, infatti, la sentenza n. 62 del 10 marzo 2008<a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[58]</a>, che &#8211; in contrasto con il nuovo indirizzo &#8211; riproponeva l’orientamento espresso con la sentenza n. 407 del 2002. Addirittura dello stesso giorno di una delle due pronunce (la n. 378/2007) che hanno avviato il nuovo corso è la sentenza n. 380 del 14 novembre 2007<a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>, che ribadiva che «dalla giurisprudenza di questa Corte, sia precedente che successiva alla nuova formulazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, è agevole ricavare una configurazione dell’ambiente come “valore” costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale”». Ancora recentemente, e prima della sentenza in commento, la Corte ha ribadito che la tutela dell’ambiente non possa identificarsi con una materia in senso stretto, dovendosi piuttosto intendere come un valore costituzionalmente protetto, integrante una «materia “trasversale”»<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[60]</a>.<br />
In linea con queste decisioni si pone parte della dottrina, che, nel ricondurre la tutela dell’ambiente tra le «materie trasversali», definisce le stesse come quelle in cui è preminente il fattore finalistico e le cui fattispecie si determinano in relazione al raggiungimento di uno scopo<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a>. Tali materie, «non connotandosi in relazione alla disciplina di uno specifico oggetto, non avrebbero un contenuto predeterminabile ed inciderebbero potenzialmente su qualsiasi ambito oggettivo, che possa considerarsi strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo fissato dalla stesso legislatore<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a>. Si tratterebbe di «materie non-materie», tali solo apparentemente, individuando non l’oggetto della competenza, ma gli scopi che mediante essa vanno perseguiti<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a>. Le competenze così costruite esibirebbero due caratteristiche peculiari: sarebbero <em>competenze senza oggetto</em>, chiamate a definire se stesse mediante il proprio esercizio, potendo legittimamente incidere su oggetti disparati<a href="#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[64]</a>; le norme che le contemplano non prefigurerebbero rigidamente i termini del rapporto tra legislazione centrale e quella regionale, ma ne affiderebbero il governo alla prima<a href="#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[65]</a>, cui consentirebbero, tanto di fermarsi alla fissazione dei principi fondamentali, quanto di spingersi nel dettaglio, sottraendo al legislatore regionale oggetti assegnati alla sua competenza<a href="#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[66]</a>.<br />
Relativamente a tale ultimo punto, alcuni commentatori ritengono che «il rapporto tra materie regionali e cura degli interessi trasversali, proprio perché orizzontale, è anche espressione di una relazione biunivoca, da leggersi in chiave di reciprocità»<a href="#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[67]</a>, affermando che, nella misura in cui le materie trasversali sono esercitate in vista del perseguimento di valori teologicamente indicati dalla Costituzione, possono verificarsi fattispecie in cui il livello territoriale ottimale per l’efficace cura degli interessi coinvolti è proprio quello regionale<a href="#_ftn68" name="_ftnref68" title="">[68]</a>. Gli stessi, però, danno conto della tendenza della Consulta<a href="#_ftn69" name="_ftnref69" title="">[69]</a>, tesa a rafforzare, negli ambiti trasversali, le competenze dello Stato, facendo applicazione del “criterio della prevalenza”<a href="#_ftn70" name="_ftnref70" title="">[70]</a>, il quale non opererebbe mai a favore delle Regioni, rappresentando la «riedizione post-riforma dell’interesse nazionale»<a href="#_ftn71" name="_ftnref71" title="">[71]</a>.<br />
Chi scrive, invece, condivide l’opinione autorevolmente espressa secondo cui la dimensione trasversale del «valore» della tutela dell’ambiente e la definizione stessa della materia in chiave teleologica non ne precludono il carattere di materia in senso oggettivo<a href="#_ftn72" name="_ftnref72" title="">[72]</a>, così come efficacemente affermato dalla Giurisprudenza costituzionale degli anni 2007-2010<a href="#_ftn73" name="_ftnref73" title="">[73]</a>.<br />
Più precisamente, occorre tenere distinti la tutela dell’ambiente quale valore e fine di rilievo costituzionale, che impegna la Repubblica nel suo complesso<a href="#_ftn74" name="_ftnref74" title="">[74]</a>, dalla materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», assegnata alla competenza esclusiva del Legislatore statale dall’art. 117, comma 2, della Costituzione, oggettivamente definita soprattutto con il contributo della Corte costituzionale, la quale a tal fine ha fatto ampio ricorso al criterio storico-normativo<a href="#_ftn75" name="_ftnref75" title="">[75]</a>.<br />
È stato evidenziato in dottrina che, a partire dalla ricordata serie di decisioni del 2009 di rigetto di ricorsi avverso il codice dell’ambiente, quest’ultimo ha fornito il «parametro normativo interposto» di legittimità delle disposizioni regionali impugnate<a href="#_ftn76" name="_ftnref76" title="">[76]</a>. Più in generale si è autorevolmente sottolineato che «(I)n assenza di una legislazione nazionale espressamente dedicata all’attuazione della riforma, e nel permanere di tendenze politico-legislative di lunga durata, la Corte si è per lo più mossa senza contraddire queste ultime, intervenendo come spesso fa, a tagliare al margine le manifestazioni più incoerenti di centralismo, spesso utilizzando come sfondo e quadro di riferimento, se non come veri e propri parametri di legittimità costituzionale, (come un tempo le norme del decreto n. 616 del 1977) le sistemazioni di competenza operate <em>prima </em>della riforma del 2001, nella fase finale del decentramento “a costituzione invariata” innescato dalla legge n. 59 del 1997, e così per esempio con il d.lgs. n. 112 del 1998»<a href="#_ftn77" name="_ftnref77" title="">[77]</a>. Tale ultimo provvedimento normativo, come già ricordato, dedica l’intero capo III alla «Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti», individuando gli ambiti materiali ed attribuendo le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo. Inoltre, il codice dell’ambiente disciplina ampi settori materiali rientranti nella «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» e, se riserva anche alla legislazione regionale la disciplina di porzioni della materia<a href="#_ftn78" name="_ftnref78" title="">[78]</a>, mantiene allo Stato la titolarità della stessa. Tanto che la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che, in materia di ambiente, le Regioni devono mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell’ambiente<a href="#_ftn79" name="_ftnref79" title="">[79]</a>.<br />
D’altronde, l’art. 116 Cost., indicando la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali tra le «materie» che possono essere attribuite a regioni diverse da quelle a statuto speciale, in attuazione di un – ancora non sperimentato – regionalismo differenziato, conferma, da un lato il carattere necessariamente «oggettivo» della materia (cos’altro può essere trasferito se non concrete e definite competenze?), dall’altro che nell’ambito della materia individuata dall’art. 117, comma 2, lett. s), competenze legislative regionali – che non abbiano la loro fonte diretta nella legislazione statale &#8211; possono venire in essere solo all’esito della particolare procedura disciplinata dall’art. 116<a href="#_ftn80" name="_ftnref80" title="">[80]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>5. Derogabilità <em>in melius</em> degli standard ambientali fissati dal Legislatore statale.</strong><br />
Altra questione che, a giudizio della dottrina che ha commentato le sentenze redatte dal Giudice costituzionale Paolo Maddalena, richiedeva un definitivo chiarimento da parte della Corte concerne la possibilità o meno per le Regioni di “derogare” alla legislazione statale sulla tutela dell’ambiente<a href="#_ftn81" name="_ftnref81" title="">[81]</a>.<br />
In realtà, il principio enunciato dalla sentenza in commento, secondo cui alle Regioni è consentito, nei settori di loro competenza soltanto eventualmente incrementare i livelli di tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuate dalla norma dello Stato, è costantemente affermato dal Giudice delle leggi<a href="#_ftn82" name="_ftnref82" title="">[82]</a>.<br />
Sennonché, il bene ambientale e l’interesse alla sua conservazione è normalmente in conflitto con altri interessi costituzionalmente garantiti (ad esempio, la libertà di iniziativa economica, la tutela della concorrenza, il diritto al lavoro). Anzi, anche interessi riconducibili tutti alla tutela dell’ambiente sono spesso tra di loro in dialettica e costituiscono oggetto quindi di bilanciamento (si pensi al conflitto tra l’interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili e quello alla conservazione del paesaggio)<a href="#_ftn83" name="_ftnref83" title="">[83]</a>. Quindi, la norma statale segna normalmente il punto di equilibrio ed il bilanciamento tra i diversi interessi in conflitto, la cui ragionevolezza è rimessa al giudizio della Consulta. Questa ha chiarito, con la famosa sentenza sul caso ILVA (Corte Cost. 9 maggio 2013, n. 85), che «(T)utti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra di loro” (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diventerebbe “tiranno” nei confronti della altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona». Pertanto &#8211; come la Corte ha recentemente ribadito &#8211; i valori costituzionali devono essere «ponderati nella misura strettamente necessaria ad evitare il completo sacrificio di uno di essi nell’ottica di un tendenziale principio di integrazione» (Corte Cost. 15 dicembre 2016, n. 267).<br />
Se così è, i livelli di tutela fissati dalla legge statale dovrebbero essere sempre inderogabili – non solo <em>in pejus</em>, quanto anche <em>in melius</em> – avendo il legislatore operato il (si suppone, salvo diverso giudizio della Corte) ragionevole bilanciamento degli interessi in conflitto.<br />
D’altronde, la stessa Costituzione, mentre ha riservato alla competenza esclusiva dello Stato la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e civili (art. 117, comma 2, lett. m), lasciando alle Regioni, la facoltà di assicurare livelli più elevati, ha assegnato l’intera materia della tutela dell’ambiente al legislatore statale, non la sola fissazione dei livelli minimi di tale tutela.<br />
Ciò salvo che sia lo stesso legislatore statale a consentire alle Regioni di implementare i livelli di tutela dallo stesso fissati.<br />
Quindi, per concludere sul tema di quali siano i titoli di intervento della potestà legislativa regionale nella materia «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali»: oltre ad una «competenza ambientale indiretta»<a href="#_ftn84" name="_ftnref84" title="">[84]</a> ed ad una competenza delegata dal legislatore statale<a href="#_ftn85" name="_ftnref85" title="">[85]</a>, è da ritenersi non configurabile una «competenza “<em>diretta</em>” a carattere “<em>residuale</em>” rispetto alla definizione da parte dello Stato di <em>standard </em>uniformi di tutela dell’ambiente valevoli su tutto il territorio nazionale»<a href="#_ftn86" name="_ftnref86" title="">[86]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>6) Considerazioni conclusive.</strong><br />
Tornando alla sentenza n. 77 del 2017, da cui si è preso spunto per le osservazioni sin qui svolte, emerge evidente il contrasto con la Giurisprudenza costituzionale che si è identificata con il nome del redattore delle relative sentenze (Maddalena) quanto ai tratti distintivi della natura trasversale della materia «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali». Invero, sembra consolidarsi il ritorno all’orientamento immediatamente successivo alla riforma del Titolo V e &#8211; a questo punto, da ritenersi solo temporaneamente – radicalmente innovato dalle sentenze della Corte degli anni 2007-2010: la tutela dell’ambiente non potrebbe identificarsi con una materia in senso stretto, dovendosi piuttosto intendere come un valore costituzionalmente protetto, integrante – in questi termini – una «materia “trasversale”».<br />
Inoltre, ad un primo esame, la sentenza in commento sembrerebbe contraddire un principio sinora costantemente affermato dal Giudice delle leggi: la possibilità per il legislatore regionale di perseguire finalità di tutela ambientale, esclusivamente però nell’esercizio delle proprie competenze. Si è più sopra dato conto di come la Corte abbia di regola ritenuto possibile per la Regione innalzare i livelli di tutela ambientale fissati con leggi dello Stato – salvo che gli stessi rappresentassero il punto di mediazione ed equilibrio tra esigenze contrapposte – purché esercitando competenze proprie e non invadendo, quindi, gli ambiti di competenza materiale assegnati alla legislazione esclusiva dello Stato. Ciò ha portato ad escludere una competenza regionale “<em>diretta</em>” a carattere “<em>residuale</em>” rispetto alla definizione da parte dello Stato di <em>standard </em>uniformi di tutela dell’ambiente valevoli su tutto il territorio nazionale.<br />
Invece, con la sentenza n. 77 del 2017, la Corte, dopo aver ribadito che la difesa del suolo rientra nella materia «tutela dell’ambiente», ha rigettato il ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri rilevando che «nessuna delle previsioni normative statali richiamate dalla ricorrente appare, effettivamente, contraddetta dalla disposizione impugnata, dovendosi intendere in una prospettiva di integrazione e rafforzamento della disciplina posta a tutela dell’ambiente».<br />
Invero, la norma ligure censurata stabilisce che la Giunta regionale può individuare, sulla base di specifici criteri attuativi, corsi d’acqua o loro tratti, che presentino almeno le caratteristiche di sottendere bacini idrografici di modeste dimensioni, prevalentemente tombinati, ricadenti in contesti urbanistico-edilizi di tessuto urbano consolidato, e che, pur non potendosi classificare canali di drenaggio urbano, abbiano perso, a causa delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche verificatesi nel tempo, le caratteristiche originali del corso d’acqua in modo irreversibile, tanto da non rendere possibile il loro recupero in termini di spazi e capacità di deflusso. A giudizio della Corte la norma impugnata reca una disciplina «compatibile con quella statale, in quanto volta ad individuare ed inserire nel reticolo idrografico regionale, nel rispetto della normativa posta a tutela dell’ambiente, corpi idrici che, altrimenti sfuggirebbero ad una opportuna classificazione, pur conservando il comportamento tipico dei corsi d’acqua», consentendo così l’applicazione anche ad essi delle normative di polizia idraulica.<br />
Ebbene, stando alla chiara e netta distinzione operata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 232 del 2009 tra difesa del suolo, riconducibile alla materia «tutela dell’ambiente», e disciplina della sua utilizzazione, rientrante nella materia concorrente «governo del territorio»<a href="#_ftn87" name="_ftnref87" title="">[87]</a>, non può esservi dubbio che – come, d’altronde, la stessa sentenza in commento afferma – la disposizione ligure impugnata rientri pienamente ed esclusivamente nella prima.<br />
Pertanto sembrerebbe potersi concludere che, quanto meno con la sentenza n. 77 del 2017, la Corte – innovando il proprio consolidato insegnamento – abbia ritenuto esistente la potestà legislativa <em>diretta</em> e <em>residuale</em> delle Regioni in materia di tutela dell’ambiente, integrante <em>in melius</em> la legislazione statale, salvo che questa rappresenti il punto di equilibrio di interessi contrapposti.<br />
Sennonché, pur nel silenzio sul punto della Corte, pare preferibile individuare il titolo di legittimazione della Regione nello stesso Codice dell’ambiente, che all’art. 3-<em>quinquies </em>statuisce che i principi in esso contenuti costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell’ambiente su tutto il territorio nazionale, mentre le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.<br />
Avremmo quindi, in questo caso, l’esercizio di una competenza ambientale da parte della Regione <em>delegata</em> dallo stesso Legislatore statale.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Così S. Grassi, <em>Problemi di diritto costituzionale dell’ambiente</em>, Milano 2012, 143-144.&nbsp;</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> R. Chieppa, <em>L’ambiente nel nuovo ordinamento costituzionale</em>, in <em>Urbanistica e appalti</em>, n. 11/2002, 1248.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> D. Amirante, <em>Profili di diritto costituzionale dell’ambiente</em> in P. Dell’Anno &#8211; E. Picozza (diretto da), <em>Trattato di diritto dell’ambiente</em>, Vol. I, Padova, 2012, 254 ss..</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a>&nbsp; Op. ult. cit., 255.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> M. Cecchetti, <em>Riforma del titolo V della Costituzione e sistema delle fonti: problemi e prospettive nella materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 13 giugno 2002, e più recentemente Id, <em>La materia «</em>tutela dell’ambiente e dell’ecosistema<em>» nella giurisprudenza costituzionale: lo stato dell’arte e i nodi ancora irrisolti</em>, <em>Ibidem</em>, 8 aprile 2009, ha ricostruito il sistema costituzionale di governo dell’ambiente <em>ante</em> riforma del titolo V articolandolo su «tre grandi pilastri». Il primo consiste nel riconoscimento da parte della Corte costituzionale della potestà legislativa concorrente nella materia dell’ambiente; materia in senso atecnico, in quanto «valore costituzionale» e dunque interesse trasversale collegato funzionalmente ad altre materie previste dall’art. 117 Cost.. Il secondo pilastro è costituito dal riconoscimento della necessità che nell’azione di tutela dell’ambiente siano concretamente coinvolti tutti i livelli di governo pubblico in una logica di effettiva corresponsabilità e che tale concorso di competenze sia guidato dal principio di leale cooperazione. Il terzo pilastro, infine, è rappresentato dalla graduale affermazione di un sistema di riparto delle competenze ambientali tra le diverse autonomie territoriali orientato decisamente su logiche di tipo sussidiario, fondate cioè sul criterio della dimensione territoriale degli interessi e sulla individuazione del livello ottimale di allocazione delle diverse funzioni. Si fronteggerebbero nel governo dell’ambiente due diverse tipologie di esigenze che trovano la loro sintesi nei due principi che esprimono la logica della sussidiarietà cd. «verticale» nel campo della tutela dell’ambiente: il <em>principio di azione unitaria del livello territoriale superiore</em> e il <em>principio della tutela più rigorosa del livello territoriale inferiore. </em>Quest’ultimo, in particolare, ai fini di adattamento dell’azione di tutela ai diversi contesti territoriali, potrebbe introdurre misure di protezione più intense e rigorose di quelle previste al livello superiore.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> A. D’Atena, <em>La Consulta parla … e la riforma del titolo V entra in vigore</em>, in <em>Giur. Cost.</em>, 2002, 2030. Si veda anche Id, <em>Materie legislative e tipologia delle competenze</em>, in <em>Quad. cost.</em>, 2003, 21.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> La Corte cita le sentenze 18 novembre 2000, n. 507; 15 febbraio 2000, n. 54; 07 ottobre 1999, n. 382; 17 luglio 1998, n. 273.</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> La Corte riprende un’espressione utilizzata in dottrina da G. Falcon, <em>Il nuovo titolo V della Parte II della Costituzione</em>, in <em>Le Regioni</em>, 2001, 5, e Id., <em>Modello e transizione nel nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione</em>, in <em>Le Regioni</em>, 2001, 1252 ss.. e richiama come precedente la sentenza 26 giugno 2002, n. 282, ove si affermava – sia pure con un <em>obiter dictum </em>&#8211; che la materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti economici e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. m), non individua una «materia in senso stretto», ma piuttosto «una competenza del legislatore idonea a investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento delle prestazioni garantite, come contenuti essenziali di tali diritti, senza che il legislatore regionale possa limitarle o condizionarle». La Corte individua, così, la categoria delle «materie trasversali» accanto a quelle in senso stretto o tecnico. Mentre queste ultime identificano uno specifico e determinato oggetto, consistente in un complesso di fattispecie, le materie trasversali possono incidere su diversi oggetti con l’obiettivo di raggiungere la finalità costituzionalmente fissata. Quindi, secondo un primo commento in dottrina delle due sentenze citate: «materie-oggetto» e «materie-scopo» (così F.S. Marini, <em>La Corte costituzionale nel labirinto delle materie «materie trasversali»: dalla sent. n. 282 alla n. 407 del 2002</em>, in <em>Giur. Cost.</em>, n. 4/2002, 2951 ss.). Proprio commentando la sentenza n. 282 autorevole dottrina aveva osservato che la nozione di materia trasversale poteva attagliarsi anche ad altre delle formule impiegate dall’art. 117, comma 2, al fine di individuare gli ambiti della legislazione esclusiva statale: tra queste «la tutela della concorrenza, la tutela dell’ambiente …» (A. D’Atena, <em>La Consulta parla … e la riforma del titolo V entra in vigore</em> cit., 2030). P. Cavaleri, <em>La definizione e la delimitazione delle materie di cui all’art. 117 della Costituzione</em>, in <em>rivistaaic.it</em>, usa invece l’espressione «competenze trasversali» per indicare le «competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie». Definisce la tutela dell’ambiente una competenza trasversale <em>ante litteram</em> F. Benelli, <em>La “smaterializzazione” delle materie. Problemi teorici ed applicativi del nuovo titolo V della Costituzione</em>, Milano, 2006, 93 ss.. Anche A. D’Atena ricorre al <em>criterio storico-normativo</em> ai fini della <em>qualificazione in chiave finalistica </em>della «voce» tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (A. D’Atena, <em>Materie legislative e tipologia delle competenze</em>, in <em>Quaderni costituzionali</em>, a. XXIII, n. 1, marzo 2003, 20 ss., in particolare nota n. 25).</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> In particolare, nella costruzione della Corte, rappresenterebbero competenze concorrenti intrecciate con la tutela ambientale e tali da consentire alle Regioni l’esercizio in via riflessa o indiretta di competenze legislative in materia di ambiente: la tutela della salute, il governo del territorio, la tutela e la sicurezza del lavoro, la protezione civile.</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> In proposito, la Corte richiama come precedente la sentenza 7 ottobre 1999, n. 382, in cui aveva respinto le censure di illegittimità costituzionale di una legge regionale del Veneto che fissava, in tema di elettrodotti, limiti assai più severi di quelli previsti dalla disciplina statale. Per una lettura critica sul punto della decisione citata si veda R. Chieppa, <em>L’ambiente nel nuovo ordinamento costituzionale</em> cit., 1251-1253, il quale non condivide la mancata fissazione di un limite di compatibilità di una tutela più rigorosa fissata dal livello regionale. S. Mangiameli, <em>Sull’arte di definire le materie dopo la riforma del Titolo V della Costituzione</em>, in <em>Le Regioni</em>, 1/2003, 337 ss. individua il fondamento del potere delle regioni di prevedere una disciplina di maggiore protezione ambientale nella «concorrenza delle competenze proprie dello Stato e delle Regioni alla realizzazione del sistema dei diritti» costituzionali. Si veda, inoltre, M. Renna, <em>Il sistema degli «standard ambientali» tra fonti europee e competenze nazionali</em>, in B. Bozzo &#8211; M. Renna (a cura di), <em>L’ambiente nel nuovo Titolo V della Costituzione</em>, Milano 2004, il quale parla, con riferimento alla sentenza citata, di «sorpresa e clamore». Per altri commenti alla sentenza citata si vedano; M. Cecchetti, <em>Legislazione statale e legislazione regionale per la tutela dell’ambiente: niente di nuovo dopo la riforma costituzionale del Titolo V?</em>, in <em>Le Regioni</em>, 1/2003, 318 ss.; T. Marrocco,<em> Riforma del titolo V della costituzione e ambiente: ovvero come tutto deve cambiare, perché non cambi niente</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, 2002, 937 ss.; G. Grasso, <em>La tutela dell’ambiente si “smaterializza” e le Regioni recuperano una competenza (apparentemente) perduta. Osservazioni a prima lettura a Corte costituzionale, 10-26 luglio 2002, n. 407</em>, in <em>Amministrazione in cammino</em>, 18 ottobre 2002.</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> M.S. Giannini, <em>Nota a Corte costituzionale n. 7 del 1957</em>, in <em>Giur. Cost.</em>, 1957, 50. L’espressione è stata poi ripresa da L. Paladin, <em>Le fonti del diritto italiano</em>, Bologna, 1996, 144, in quale osservava che «le varie metafisiche dei valori costituzionali consentono, infatti, argomentazioni e decisioni atte a condurre da qualsiasi parte, senza che la giurisprudenza costituzionale sia più controllabile nei suoi ragionamenti».</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> M. Betzu, <em>L’ambiente nella sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2005: le pressioni del caso e le torsioni del diritto</em>, in <em>Le Istituzioni del Federalismo</em>, n. 5/2005, 885.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Corte cost. n. 536/2002 cit.. Con la sentenza citata la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità di una legge della Regione Sardegna, che, procrastinando la chiusura della stagione venatoria oltre il termine previsto dalla legge statale, avrebbe inciso sul nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, derogando quindi <em>in peius</em> gli <em>standards</em> fissati dal Legislatore statale, pur operanti in una materia appartenente alla competenza residuale delle Regioni. La Consulta, nella sentenza in questione, rivendica la continuità con la propria giurisprudenza <em>ante </em>riforma: «(G)ià prima della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, la protezione dell’ambiente aveva assunto una propria autonoma consistenza che, in ragione degli specifici ed unitari obiettivi perseguiti, non si esauriva né rimaneva assorbita nelle competenze di settore (sentenza n. 356 del 1994), configurandosi l’ambiente come bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella sua interezza (sentenza n. 67 del 1992). La natura di valore trasversale, idoneo ad incidere anche su materie di competenza di altri enti nella forma degli <em>standards</em> di tutela, già ricavabile dagli artt. 9 e 32 della Costituzione, trova ora conferma nella previsione contenuta nella lettera s) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione, che affida allo Stato il compito di garantire la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema». D. Porena, <em>L’ambiente come “materia” nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale: “solidificazione” del valore ed ulteriore “giro di vite” sulla competenza regionale</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 4 febbraio 2009, parla, con riferimento alla sentenza citata, di «capovolgimento di prospettiva» rispetto alla sentenza n. 407 del 2002, in quanto «Di colpo, dunque, la normativa in materia ambientale torna ad essere suscettibile di accentramento in capo allo Stato determinando l’assorbimento di quelle materie che, pur di competenza regionale, sono “attraversate” da interessi ambientali, L’interesse unitario alla tutela uniforme sull’intero territorio nazionale della flora e della fauna si mostra pertanto idoneo a “prosciugare” la competenza legislativa regionale in materia di caccia, determinandone, in conclusione, l’accentramento». Di «capovolgimento di indirizzo […] solo apparente» parla, invece, M. De Giorgi,<em> Focus sulla giurisprudenza costituzionale in materia di “tutela dell’ambiente”</em>, in <em>Istituzioni del federalismo</em>, n. 3/4 del 2010, 407.&nbsp; Sul punto si vedano anche: S. Deliperi, <em>La corte costituzionale frena la “deregulation” in materia venatoria</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, 2003, 538 ss.; P. Brambilla, <em>L’evoluzione del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di protezione della fauna e di attività venatoria: il valore ambiente contro la materia caccia</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, 2003, 543 ss.; S. Calzolaio, <em>L’ambiente e la riforma del titolo V (nota breve a due sentenza contrastanti)</em>, in <a href="http://www.giurcost.org/"><em>www.giurcost.org</em></a><em> &gt; decisioni&gt;</em> 11 giugno 2003; M. Gorlani, <em>La materia della caccia davanti alla Corte costituzionale dopo la riforma del titolo V Cost.: ritorna l’interesse nazionale e il “primato” della legislazione statale di principio?</em>, in <em>Forum di Quaderni costituzionali</em>, 2002.</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Cfr. oltre a Corte cost. nn. 307 e 331 del 2003, di cui si dirà <em>infra</em>: Corte cost. 23 marzo 2003, n. 59; 24 giugno 2003, n. 222; nn. 226 e 227 del 19 giugno 2003; 22 luglio 2004, n. 259; 18 marzo 2005, n. 108; 24 marzo 2005, n. 135; 8 giugno 2005, n. 232; 17 marzo 2006, n. 103; 5 maggio 2005, n. 182; 21 giugno 2006, n. 246 e 20 novembre 2006, n. 398.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> A. Ferrara, <em>La “materia ambiente” nel testo di riforma del titolo V</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 30 giugno 2001: «È portato all’interno del testo costituzionale &#8211; anche se con forme improprie, poco chiare e discutibili &#8211; ciò che rappresenta già la costituzione vivente del nostro ordinamento, nell’interpretazione evolutiva che ne hanno dato i soggetti istituzionali e, in particolare, la corte costituzionale». Lo stesso Giudice delle leggi, nella sentenza n. 407/2002, richiamando i lavori preparatori relativi alla lettera s) del nuovo art. 117 della costituzione, rilevava che «(I)n definitiva, si può quindi ritenere che riguardo alla protezione dell’ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell’ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato».</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Op.ult.cit., L’autore definisce la tutela dell’ambiente una materia di scopo, mentre l’affidamento alla competenza esclusiva dello Stato costituirebbe «la “trasfigurazione” di una clausola generale, quella dell’<em>interesse nazionale</em>, che non si presta &#8211; per definizione &#8211; ad essere suddivisa».&nbsp; In termini analoghi F. Benelli, <em>L’Ambiente tra “smaterializzazione” della materia e sussidiarietà legislativa</em> cit.: «È la valutazione del fine perseguito dall’intervento legislativo di volta in volta in esame a fornire lo strumento di valutazione della compatibilità della legge con il riparto di competenze tra Stato e Regioni. Ogniqualvolta lo scopo perseguito sia in via primaria la tutela dell’ambiente, la competenza non potrà che essere quella statale (piena); nei casi in cui gli interessi direttamente tutelati siano diversi […] e solo indirettamente la legge regionale persegua anche finalità di tutela ambientale, la competenza sarà regionale. In entrambi i casi, cioè, l’intervento legislativo dovrà essere scrutinato secondo un giudizio di <em>prevalenza</em>. Non si tratterà, tuttavia, di una prevalenza per materia, ma di una prevalenza degli scopi perseguiti, in coerenza con la primazia della valutazione teleologica dell’intervento legislativo che sembra ispirare tutte le materie trasversali». Si veda anche M. Betzu, <em>L’ambiente nella sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2005: le pressioni del caso e le torsioni del diritto</em> cit., 891-892: «La lett. s) dell’art. 117 Cost., comma secondo, svolge così una funzione veramente “ordinatrice”, attribuendo la competenza in concreto sulla base della capacità di ciascun ente di garantire l’ottimizzazione del soddisfacimento degli interessi perseguiti». Si veda anche F. Fracchia, <em>Sulla configurazione giuridica dell’ambiente: art. 2 Cost., e doveri di solidarietà ambientale</em>, in <em>Dir. Economia</em>, 2002, 240: «la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, più che una materia a sé, si profila a ben vedere come un “compito” o come una “funzione”, in quanto trasversale alle varie materie».</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> L’espressione è di G. Coco, <em>La legislazione in tema d’ambiente è a una svolta?</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em> 2002, 419 ss.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> M. Cecchetti, <em>Riforma del titolo V della Costituzione e sistema delle fonti: problemi e prospettive nella materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”</em> cit.: «In sintesi, si può dunque affermare che la tutela dell’ambiente non può essere considerata “materia” in senso proprio solo perché <em>non è soltanto una materia</em>, in quanto l’attuazione di questo “valore costituzionale” deve necessariamente attraversare tutti i comportamenti umani e tutte le politiche pubbliche; ma ciò non può valere a negare che esista un profilo “materiale” (in senso stretto) che risulta, almeno in certa misura, ben determinabile e che costituisce da sempre il campo privilegiato delle politiche ambientali e degli interventi normativi a tutela dell’ambiente». Nello stesso senso G. Coco, <em>La legislazione in tema d’ambiente è a una svolta?</em> cit.. G. Grasso, <em>La tutela dell’ambiente si “smaterializza” e le Regioni recuperano una competenza (apparentemente) perduta. Osservazioni a prima lettura a Corte costituzionale, 10-26 luglio 2002, n. 407</em> cit., aderendo a questa tesi, individua un ulteriore argomento nell’art. 116, comma 3, Cost., che prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possano essere attribuite alle regioni a statuto ordinario anche nella materia tutela dell’ambiente e dell’ecosistema: «È chiaro che se la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (o anche soltanto alcuni specifici settori della tutela ambientale) passeranno, per qualche Regione, tra le materie di legislazione concorrente, se non addirittura di legislazione esclusiva regionale, sarà ancora più complicato non riconoscerne l’oggettiva “materialità”». Si veda anche C. Sartoretti, <em>La “materia” ambiente nel nuovo Titolo V, Parte II, della Costituzione: fra unità dell’ordinamento e separazione delle competenze</em>, in L. Mezzetti (a cura di), <em>La Costituzione delle autonomie. Le riforme del Titolo V, Parte II della Costituzione</em>, Napoli, 2004, 411 ss., secondo la quale la qualificazione della tutela ambientale quale valore costituzionale sarebbe anacronistica, dovendosi essa considerare quale vera e propria materia in senso tecnico.</div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> B. Caravita, <em>Diritto dell’ambiente</em>, Bologna, 2001, 33-34. L’Autore ritiene che nella disciplina <em>diritto dell’ambiente</em> rientrino «tutte quelle discipline di settore in cui si persegue come finalità prevalente la tutela degli equilibri ecologici (e quindi: disciplina dell’aria, dell’acqua, del rumore, della difesa del suolo, dello smaltimento dei rifiuti, della protezione della natura, delle aree protette; nonché quegli strumenti tipicamente rivolti alla tutela degli equilibri ecologici: valutazione d’impatto ambientale e danno ambientale) rimangono al confine quelle discipline che, pur avendo come oggetto di tutela il territorio, assumono profili e obiettivi di tutela diversi da quello ecologico (ad esempio, la disciplina paesistica, il cui profilo prevalente è quello estetico-culturale); restano invece fuori quelle discipline (ad esempio relative all’agricoltura; alla sicurezza sul lavoro; ecc.) che, pur presentando connessioni e collegamenti con il diritto dell’ambiente, sono caratterizzate da oggetti diversi e dalla prevalenza di finalità diverse».</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Con le sentenze citate la Corte dichiarò incostituzionali alcune leggi regionali che fissavano limiti territoriali ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla legislazione statale in materia di inquinamento elettromagnetico. Si vedano, quali commenti alle due sentenze: G. Tarantini, <em>La disciplina dell’elettrosmog tra Stato e Regioni</em>, in <em>Federalismi.it</em> n. 20/2004; G.M. Salerno, <em>Derogabilità </em>in melius <em>e inviolabilità dell’equilibrio stabilito dalla legislazione statale organica</em>, in <em>Ibidem</em>, n.14/2003; F. Orlini, <em>Tutela dell’ambiente e riforma del Titolo V della Costituzione: spunti di riflessione in tema di competenze dello Stato e delle Regioni</em>, in <em>Riv. Giur. Edilizia</em>, 2004, 406 ss.</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Cfr. Corte cost. n. 307/2003 cit.: «In sostanza, la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell’energie e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato». D. Porena, <em>L’ambiente come “materia” nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale: “solidificazione” del valore ed ulteriore “giro di vite” sulla competenza regionale</em> cit., rileva che alla base della decisione della Consulta vi era, se pur non esplicitata, una preoccupazione: la necessità di garantire uniformi condizioni di concorrenza sull’intero territorio nazionale. «La preoccupazione legata all’eccessiva frammentazione delle discipline territoriali ed alle possibili conseguenze distorsive, non solo sul piano dello sviluppo economico, ma anche su quello della concorrenzialità dei mercati, ha sull’abbrivio della legislazione comunitaria, in certa misura ragionevolmente indotto lo stesso legislatore statale a preferire modelli di sviluppo uniformi sul piano della compatibilità ambientale». D’altronde, la legge delega n. 308 del 2003, poneva tra i principi direttivi in materia ambientale la «piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie al fine di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e di contribuire in tal modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese evitando fenomeni di distorsione della concorrenza».</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Si vedano le pronunce nn. 151/1986 e 379/1994 (in materia di paesaggio), 192/1987 e 744/1988 (in materia di gestione dei rifiuti), 1002/1988, 577/1990 e 578/1990 (sulla caccia), 366/1992 (in materia di aeree naturali protette).</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Corte cost. 20 dicembre 2002, n. 536; 24 giugno 2003, n. 222; 18 marzo 2005, n. 108; 31 maggio 2005, n. 214 e 20 aprile 2006 n. 182. M. De Giorgi,<em> Focus sulla giurisprudenza costituzionale in materia di “tutela dell’ambiente”</em>, in <em>Istituzioni del federalismo</em>, cit, 409-410, rileva che «l’apparente contraddizione in cui sembra incorrere la Consulta è frutto dell’applicazione &#8211; nello scrutinio delle misure statali volte al bilanciamento di contrapposti interessi &#8211; del criterio di “ragionevolezza”».</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> M. Cecchetti, <em>Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente</em>, Milano, 2000, 285 ss.. Per la verità, già con la sentenza 6 febbraio 1991, n. 53, in materia di inquinamento atmosferico, la Corte aveva riconosciuto costituzionalmente legittima la normativa nazionale che riservava allo Stato la determinazione dei valori di emissione, sia minimi che massimo, consentendo alle Regioni di stabilire limiti più rigorosi solo per le «zone particolarmente inquinate» o per «specifiche esigenze di tutela ambientale», e ciò in quanto l’autorità centrale è in possesso di mezzi di conoscenza sanitaria superiori a quelli disponibili da parte delle Regioni e perché risulta necessario garantire uniformità di trattamento delle varie imprese operanti in concorrenza fra loro. La stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 331 del 2003 cit., osservò come dalla propria giurisprudenza precedente non potesse «trarsi in generale il principio della derogabilità <em>in melius</em> (rispetto alla tutela dei valori ambientali), da parte delle Regioni, degli <em>standard</em> posti dallo Stato».</div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Successive pronunce applicheranno il concetto di <em>standard</em> di protezione uniformi su tutto il territorio nazionale, assolutamente inderogabile dalla legislazione regionale al termine massimo per la conclusione del procedimento autorizzatorio delle centrali elettriche a fonti rinnovabili di energia (Corte cost. 9 novembre 2006, n. 364); alla disciplina delle discariche in esercizio ed al relativo piano di adeguamento alla normativa sopravvenuta (Corte cost. 5 novembre 2007, n. 378); al procedimento ed ai valori-soglia per l’esecuzione delle bonifiche dei siti contaminati (18 giugno 2008, n. 214).</div>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Corte cost. n. 641/1987 cit.. La definizione dell’ambiente quale «valore primario e assoluto» si ritrova nella giurisprudenza della Corte costituzionale anche recente: cfr. sentenze 24 ottobre 2013, n. 246; 23 gennaio 2013, n. 9; 12 dicembre 2012, n. 278.</div>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Si veda in particolare, Corte cost. 28 giugno 2004, n. 196: la «primarietà» riconosciuta agli interessi paesaggistico-ambientali «non legittima un primato assoluto in una ipotetica scala gerarchica dei valori costituzionali, ma origina la necessità che essi debbano sempre essere presi in considerazione nei concreti bilanciamenti operati dal legislatore ordinario e dalle pubbliche amministrazioni; in altri termini, la “primarietà” degli interessi che assurgono alla qualifica di “valori costituzionali” non può che implicare l’esigenza di una compiuta ed esplicita rappresentazione di tali interessi nei processi decisionali all’interno dei quali si esprime la discrezionalità delle scelte politiche o amministrative».</div>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> La Corte sembra aderire ai rilievi di autorevole dottrina (R. Chieppa, <em>L’ambiente nel nuovo ordinamento costituzionale</em> cit., 1251-1253), che, commentando la sentenza n. 407/2002, ne criticava proprio la mancata fissazione di un limite di compatibilità di una tutela più rigorosa fissata dal livello regionale. Secondo l’illustre Autore, infatti, «non è ragionevole ritenere che il potere di adottare misure più rigorose da parte delle regioni sia assoluto e insindacabile […] è opportuno che siano fissati standards qualitativi uniformi sull’intero territorio nazionale, derogabili dalle singole regioni solo in presenza di specifiche situazioni per le quali le migliori acquisizioni scientifiche consiglino l’adozione di misure più restrittive rispetto a quelle statali». M. Ceruti, <em>La Corte Costituzionale detta il “decalogo” della buona legge regionale in materia di inquinamento elettromagnetico sulla base dell’inderogabilità (anche in melius) dei valori soglia statali</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, 2004, 258 ss., ritiene invece che con la sentenze n. 307 e 331 del 2003 non si pervenga all’accantonamento del principio della tutela più rigorosa a livello territoriale inferiore, di cui anzi verrebbe formalmente ribadita la vigenza, ma piuttosto se ne escluda l’operatività nel settore dell’inquinamento elettromagnetico, in ragione della particolarità della relativa normativa (legge quadro n. 36/2001). F. Fonderico, <em>La tutela dall’inquinamento elettromagnetico</em>, Milano, 2002, 92, rileva che l’inderogabilità regionale degli standard statali di esposizione viene bilanciata nella legge 36/2001, sotto il profilo formale, dalla necessaria acquisizione, in ragione del principio collaborativo, dell’intesa in sede di Conferenza unificata (art. 4, comma 2). Mentre, sotto il profilo sostanziale, il principio precauzionale (art. 1, comma 1) impone la fissazione di limiti particolarmente restrittivi. Pertanto «una volta che […] l’equilibrio tra i molteplici valori costituzionali sia stato fissato a livello nazionale, nell’ambito di una procedura concertata guidata da un rigoroso approccio precauzionale, non sembrano residuare spazi ulteriori di disciplina, se non quelli espressamente e tassativamente attribuiti dalla medesima legislazione statale». Si veda anche, a commento delle sentenze citate, M.A. Mazzola, <em>Ambiente, salute, urbanistica e poi… l’elettrosmog: quale potestà legislativa tra Stato e Regioni dopo il nuovo titolo V della Costituzione?</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, 2004, 269 ss. e G.M. Salerno, <em>Derogabilità </em>in melius<em> e inviolabilità dell’equilibrio stabilito dalla legislazione statale organica</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 4 dicembre 2003, il quale ne evidenzia la portata innovativa. P. Dell’Anno, <em>La tutela dell’ambiente come «materia» e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione</em>, in <em>Ambiente &amp; Sviluppo</em>, n. 7/2009, 589, fonda l’inderogabilità assoluta &#8211; anche in <em>melius</em> &#8211; degli<em> standards</em> posti dal legislatore statale sulla «necessità che principi fondamentali e criteri uniformi non siano derogati delle Regioni, in violazione della disposizione contenuta nell’art. 117 Cost., comma 2, lett. m), che riserva alla potestà legislativa statale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Non può essere revocato in dubbio che l’esercizio dell’impresa economica costituisca un diritto costituzionalmente protetto (art. 41, primo comma), anche per le finalità sociali ad esso sottese. La disciplina in modo difforme da regione a regione della tutela dell’ambiente, secondo criteri, modalità e procedimenti permissivi differenziati, costituisce una violazione del principio fondamentale scolpito nella richiamata disposizione costituzionale. Anche l’art. 120, comma 1, Cost., laddove vieta alle Regioni di “adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle […] cose tra le Regioni”, rappresenta un principio applicativo che assume diretta rilevanza nell’adozione e nell’attuazione delle politiche ambientali».</div>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Cfr. G. Rossi, <em>Diritto dell’ambiente</em> cit. 20-21.</div>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Si veda, per considerazioni analoghe, G. Manfredi, <em>Standard ambientali di fonte statale e poteri regionali in tema di governo del territorio</em>, in <em>Urb. e app.</em>, n. 3/2004, 295 ss.; Id,<em> La Corte costituzionale, i rifiuti radioattivi e la sindrome NIMBY</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, 2005, 543 ss.</div>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> In quell’occasione la Consulta ha censurato leggi di alcune Regioni di dichiarazione del territorio regionale come territorio “denuclearizzato” e precluso al transito e alla presenza di materiali nucleari provenienti da altri territori. La sentenza è stata commentata, tra gli altri, da M. Betzu, <em>L’ambiente nella sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2005: le pressioni del caso e le torsioni del diritto</em> cit.; N. Maccabiani, <em>L’</em>acquis <em>della sentenza n. 62/2005: l’interesse nazionale (?)</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>, 9 febbraio 2005; G. Manfredi, <em>La Corte costituzionale, i rifiuti radioattivi e la sindrome NIMBY</em> cit.; M. Sciarra, <em>La “trasversalità” della tutela dell’ambiente: un confine “mobile” delle competenze legislative tra Stato e Regioni</em>, in <em>rivistaic.it</em>, 11.4.2005; I. Nicotra, <em>Il principio unitario: una versione aggiornata del vecchio interesse nazionale nella recente giurisprudenza costituzionale in materia ambientale</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>, 18 febbraio 2005; G. D’Amico, <em>Rifiuti radioattivi nelle Regioni “meno reattive”? Il </em>nimby<em> non trova spazio alla Corte costituzionale</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>, 31 marzo 2005.</div>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Cfr. la sentenza citata: «in presenza della competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera <em>s</em>, i poteri della Regione nel campo della tutela della salute non possono consentire, sia pure in nome di una protezione più rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili, come nella specie, di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale (cfr. sentenza n. 307 del 2003), il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio, come avverrebbe in caso di impossibilità o difficoltà di provvedere correttamente allo smaltimento dei rifiuti radioattivi». D’altronde, «il problema dello smaltimento dei rifiuti pericolosi &#8211; e quelli radioattivi lo sono &#8211; di origine industriale non può essere risolto sulla base di un criterio di “autosufficienza” delle singole Regioni (cfr. sentenze n. 281 del 2000, n. 335 del 2001, n. 505 del 2002), poiché occorre tener conto della eventuale irregolare distribuzione nel territorio delle attività che producono tali rifiuti, nonché, nel caso dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, della necessità di trovare siti particolarmente idonei per conformazione del terreno e possibilità di collocamento in sicurezza dei rifiuti medesimi. La comprensibile spinta, spesso presente a livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il rispettivo territorio degli oneri connessi (secondo il noto detto “<em>not in my backyard</em>”), non può tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale».</div>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> Cfr. la sentenza citata: «(P)er quanto riguarda la disciplina ambientale, non solo le Regioni ordinarie non hanno acquisito maggiori competenze, invocabili anche dalle Regioni speciali, ma, al contrario, una competenza legislativa esclusiva in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è stata espressamente riconosciuta allo Stato, sia pure in termini che non escludono il concorso di normative delle Regioni, fondate sulle rispettive competenze, al conseguimento di finalità di tutela ambientale».</div>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Corte Cost. n. 62/2005 cit.</div>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> G. Manfredi, <em>La Corte costituzionale, i rifiuti radioattivi e la sindrome NIMBY</em>, cit.</div>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> Commentate dallo stesso redattore. Si veda P. Maddalena, <em>La nuova giurisprudenza costituzionale in tema di tutela dell’ambiente</em>, in <em>Ambiente &amp; sviluppo</em>, n. 1/2012, 5 ss.; Id,<em> L’interpretazione dell’art. 117 e dell’art. 118 della Costituzione secondo la recente giurisprudenza costituzionale in tema di tutela e di fruizione dell’ambiente</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em> 2011, 735 ss., rinvenibile anche in <em>Federalismi.it</em>; Id, <em>La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza costituzionale</em>, in <em>Giorn. Dir. Amm.</em>, n. 3/2010, 37 ss.</div>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> Identificato nell’«ambiente nel suo aspetto visivo», non «il concetto astratto delle “bellezze naturali”, ma l’insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico». La tutela del paesaggio è ricompresa, quindi, nella tutela dell’ambiente «gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni». La Corte ha quindi respinto le questioni di costituzionalità sollevate dalle Regioni Toscana. Piemonte e Calabria, relativamente a numerose disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 157 del 2000, correttivo del Codice dei Beni culturali, «espressive di una tendenza, piuttosto marcata, all’accentramento di poteri e prerogative in capo ad organi statuali»; così D. Porena, <em>L’ambiente come “materia” nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale: “solidificazione” del valore ed ulteriore “giro di vite” sulla competenza regionale</em> cit., 18. Per alcuni commenti alla sentenza citata si vedano: F. Di Dio, <em>Lo Stato protagonista nella tutela del paesaggio: la Consulta avvia l’ultima riforma del codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, in <em>Riv. Giur. Ambiente</em>, 2008, 389 ss.; D. Traina, <em>Il paesaggio come valore costituzionale assoluto</em>, in <em>Giur. Cost.</em>, 2007, 4108 ss; E. Furno, <em>La Corte costituzionale «salva» la cogestione in materia paesaggistica, ma non scioglie il nodo dei rapporti tra Stato e Regioni</em>, in <em>Giur. Cost.</em>, 2007, 4119 ss.</div>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Con la sentenza citata la Consulta ha dischiarato l’incostituzionalità di norme della Provincia Autonoma di Trento in materia dei rifiuti e conservazione degli <em>habitat</em> naturali.</div>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> In questo senso si era già pronunciata la Corte con l’ordinanza n. 144 del 2007, per distinguere il reato edilizio da quello ambientale.</div>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> È questa una delle poche sentenze in materia ambientale del periodo non redatte da Maddalena (redattore Napolitano).</div>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> La nozione di multifunzionalità delle foreste si trova anche in Commissione Europea, <em>Libro Verde &#8211; La protezione e l’informazione sulle foreste nell’UE: preparare le foreste ai cambiamenti climatici</em>, COM(22010)66 def.</div>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> Il fine di questa «torsione interpretativa» è indicato da Bifulco nell’ovviare al «pericolo di una parcellizzazione territoriale della tutela» derivante dal riconoscimento compiuto dalla stessa Corte della legittimità degli interventi regionali (R. Bifulco, <em>La tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (art. 117.2.S) e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117.3)</em>, in R. Bifulco – A. Celotto (a cura di), <em>Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001</em>, Napoli, 2015, 229).</div>
<div id="ftn43"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> P. Maddalena, <em>L’interpretazione dell’art. 117 e dell’art. 118 della Costituzione secondo la recente giurisprudenza costituzionale in tema di tutela e di fruizione dell’ambiente</em> cit.. Per l’Autore «non esistono “materie-valore”, “materie-fine”, “materie-trasversali”, “materie non in senso stretto”, o semplicemente “compiti”. Né, tanto meno, esistono “intrecci inestricabili di competenze” o “incroci di materie” che giustifichino il ricorso al cosiddetto “principio di prevalenza”. Tutte le materie elencate dall’art. 117 della Costituzione hanno valore oggettivo, contengono cioè un oggetto di tutela, che può essere il più vario».</div>
<div id="ftn44"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> Cfr. Corte cost. n. 225 del 2009 cit.: «se è vero che le Regioni, nell’esercizio delle loro competenze, non debbono violare i livelli di tutela dell’ambiente posti dallo Stato, è altrettanto vero, che, una volta che questi ultimi siano stati fissati dallo Stato medesimo, le Regioni stesse, purché restino nell’ambito dell’esercizio delle loro competenze, possono pervenire a livelli di tutela più elevati (sentenze n. 104 del 2008, n. 12, n. 30 e n. 61 del 2009), così incidendo, in modo indiretto sulla tutela dell’ambiente». Sembra però, proprio nello stesso periodo, operare in senso diverso il legislatore, che con D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ha introdotto nel c.d. Testo Unico Ambientale i principi di sussidiarietà e leale collaborazione, in base ai quali (art. 3-<em>quinquies</em>) «i principi desumibili dalle norme del decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell’ambiente su tutto il territorio nazionale», e «le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali». Ad avviso di F. Giampietro, <em>La nozione di ambiente nelle recenti decisioni della Corte Costituzionale e gli effetti sul riparto di competenze tra Stato e Regioni</em>, in <em>Ambiente &amp; Sviluppo</em>, n. 6/2009, 509, «(T)ale norma potrebbe contribuire a creare una maggiore uniformità interpretativa nel delicato equilibrio di competenze fra lo Stato e le Regioni, evitando inutili sovrapposizioni e scongiurando ennesimi conflitti di attribuzione verificatesi allorquando queste ultime, in nome di una malintesa accezione del principio di sussidiarietà, hanno introdotto standard di tutela eccessivamente severi e non giustificati da esigenze oggettive e specifiche del proprio territorio regionale».</div>
<div id="ftn45"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> Definita «una sentenza “quadro” o “cornice” che riassume, sistematizzandoli, gli approdi ermeneutici precedenti e, contestualmente, traccia le linee direttrici del futuro orientamento della Consulta in materia di ambiente». Così F. Fonderico, <em>La Corte costituzionale ed il codice dell’ambiente</em>, in <em>Giorn. Dir. Amm.</em>, n. 4/2010, 370.</div>
<div id="ftn46"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> Oltre alla sentenza n. 225, le sentenze nn. 232, 233, 234, 235, 246, 247, 249, 250, 251 del 24 luglio 2009 e n. 254 del 30 luglio 2009. I primi commenti alle sentenze citate sono: F. Fonderico, <em>La Corte costituzionale ed il codice dell’ambiente</em>, cit.; C. Ventimiglia, <em>La “smaterializzazione” dell’ambiente: la “prevalenza” statale offusca la leale collaborazione</em>, in <em>Urb. e app.</em>, n. 1/2010; F. Di Dio, <em>Giustizia e concorrenza di competenze legislative in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”: dalla trasversalità alla “prevalenza” della competenza statale</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, 2009, 953 ss.; A. Cioffi, <em>L’ambiente come materia dello Stato e come interesse pubblico. Riflessioni sulla tutela costituzionale e amministrativa, a margine di Corte Cost. n. 225 del 2009</em>, <em>Ibidem</em>, 970 ss.; D. Porena, <em>L’ambiente come “materia” nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale: “solidificazione” del valore ed ulteriore “giro di vite” sulla competenza regionale</em> cit.</div>
<div id="ftn47"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> Così F. Fonderico, <em>La Corte costituzionale ed il codice dell’ambiente</em> cit., 370.</div>
<div id="ftn48"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> Op.ult.cit., 369-370. Rileva S. Calzolaio, <em>Il cammino delle materie nello Stato regionale</em>, Torino, 2012, 200, con riferimento alle materie “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” e “tutela della concorrenza” e, relativamente al D.lgs. n. 152/2006 (codice dell’ambiente) ed al D.lgs. n. 162/2006 (codice degli appalti), che «(N)on si può non rilevare una interconnessione fra il venire in essere di corpi normativi statali di riassetto di competenze e funzioni, in sede di attuazione di direttive comunitarie, ed il mutamento interpretativo di queste materie ha, se riletto in questa chiave, sembra un vestito tagliato <em>ad hoc</em> per la legislazione statale “sopravvenuta”». L’Autore evidenzia inoltre che la giurisprudenza costituzionale successiva alle decisioni richiamate utilizza i codici in parola come «il parametro di lettura, nelle rispettive materie, della legittimità degli interventi normativi regionali».</div>
<div id="ftn49"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> P. Maddalena, <em>L’ambiente: prolegomeni per una sua tutela giuridica</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, 2008, 523 ss.. «L’ambiente […] è un fatto sconvolgente per il diritto: le nozioni di soggetto (l’uomo) e di oggetto (l’ambiente), ed il rapporto tra soggetto ed oggetto, andranno infatti visti nella cornice di una comunità più ampia che comprende l’uomo e la natura».</div>
<div id="ftn50"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> S. Pugliatti, <em>Beni (teoria generale)</em>, in <em>Enc. Dir.</em>, Milano, 1959, 170 ss.: «la tutela giuridica […] non dà luogo sempre e necessariamente a diritti soggettivi. […] non si può parlare di diritti soggettivi: a) quando si ha il divieto di un atto, sanzionato con l’obbligo del risarcimento del danno; b) quando si hanno obblighi derivanti da norme giuridiche poste nell’interesse generale, anche se i vantaggi che ne conseguono si riflettono nella sfera giuridica di soggetti determinati». Insomma, «è la tutela diretta della cosa che determina la natura di bene giuridico in senso lato».</div>
<div id="ftn51"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> L’Autore richiama la categoria del diritto romano delle <em>res communes omnium</em>. Su tale tema dello stesso redattore delle principali sentenze citate si vedano: P. Maddalena, <em>I beni comuni nel diritto romano: qualche valida idea per gli studiosi odierni</em>, in <em>Federalismi.it</em> 11 luglio 2012; Id, <em>L’ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni</em>, ivi, 21 dicembre 2011. Sul tema specifico del consumo di suolo, dello stesso Autore si vedano: Id, <em>Il territorio come bene comune degli italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico</em>, Roma, 2014; Id, <em>Il consumo di suolo e la mistificazione del </em>ius aedificandi<em>, </em>in G.F. Cartei &#8211; L. de Lucia, <em>Contenere il consumo di suolo. Saperi ed esperienze a confronto</em>, Napoli, 2014. La letteratura giuridica sui beni comuni, per quanto recente, è già molto ampia. Per un’introduzione al tema si vedano: V. Cerulli irelli &#8211; L. De Lucia, <em>Beni comuni e diritti collettivi. Riflessioni de iure condendo su un dibattito in corso</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a>, 2013; A. Algostino, <em>Riflessioni sui beni comuni tra il “pubblico” e la Costituzione</em>, in <a href="http://www.costituzionalismo.it/"><em>www.costituzionalismo.it</em></a>, n. 3/2013; E. Boscolo, <em>Beni pubblici, beni privati, beni comuni</em>, in <em>Riv. Giur. Urb</em>., 2013, 349 ss.; S. Rodotà, <em>Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni</em>, III ed., Bologna, 2013; Id, <em>Il diritto ad avere diritti</em>, Bari, 2012; P. Chirulli, <em>I beni comuni, tra diritti fondamentali, usi collettivi e doveri di solidarietà</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a>, n. 5/2012.</div>
<div id="ftn52"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> Rileva E. Boscolo, <em>Beni pubblici, beni privati, beni comuni</em>, cit., <em>passim</em>, che mentre per le acque l’ordinamento italiano ha operato una scelta di generalizzata pubblicizzazione, per il suolo non sia profilabile una tale soluzione, persistendo il dato irriducibile della proprietà privata delle singole particelle. Per l’aria, invece, vale lo schema del bene libero, pur sussistendo importanti apparati normativi relativi alle condotte inquinanti.</div>
<div id="ftn53"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> Sulla doverosità della tutela ambientale, fondata sul principio di solidarietà, si veda F. Fracchia, <em>Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente: art. 2 cost. e doveri di solidarietà ambientale</em> cit., 215 ss. e P. Dell’Anno, <em>La tutela dell’ambiente come «materia» e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione</em>, cit.. Cfr. P. Maddalena, <em>L’ambiente: prolegomeni per una sua tutela giuridica</em> cit.: «È quanto si ricava almeno da tre articoli della vigente Costituzione repubblicana: a) l’art. 2, secondo il quale sono garantiti i diritti inviolabili dell’uomo e sono importi “inderogabili doveri di solidarietà sociale”; b) l’art. 4, secondo il quale “ogni cittadino ha il dovere di svolgere […] un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”; c) l’art. 118, ultimo comma, il quale, fondandosi sul concetto di sussidiarietà, che ha pervaso di sé l’ordinamento comunitario, sancisce che “Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».</div>
<div id="ftn54"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> P. Dell’Anno, <em>La tutela dell’ambiente come «materia» e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione</em> cit.: «Dal nuovo assetto costituzionale deriva la conseguenza che è preclusa alle Regioni ogni iniziativa legislativa in tale settore che non sia espressamente delegata o attribuita dalla legge nazionale. Le regioni, pertanto, non solo non possono introdurre modifiche peggiorative della disciplina statale positiva, riducendo i livelli di tutela, ma non possono nemmeno introdurre criteri e procedimenti permissivi in astratto più protettivi». Si vedano anche M. Immordino, <em>La dimensione “forte” della esclusività della potestà legislativa statale sulla tutela del paesaggio nella sentenza della Corte costituzionale n. 367 del 2007</em>, in <em>Aedon</em>, n. 1/2008, che elogia la conferma da parte della Corte della linea di tendenziale rafforzamento di attribuzioni in capo allo Stato nella tutela del paesaggio, operata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 (correttivo del codice dei beni culturali ed ambientali); G. Cordini, <em>Principi costituzionali in tema di ambiente e giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana</em>, in <em>Riv. Giur. Ambiente</em>, 2009, 611 ss., che evidenzia il superamento da parte della Corte del «fumoso concetto dell’immaterialità del bene ambiente per sottolineare il valore primario e assoluto che riveste la protezione ambientale e il coerente orientamento del legislatore costituzionale nel riservare allo Stato la tutela dei concreti e determinati beni che compongono l’ambiente».</div>
<div id="ftn55"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> Parla di «interpretazione di un’attuale vocazione centrista dell’ambiente» e di esclusione di uno spazio per la leale collaborazione, C. Ventimiglia, <em>La “smaterializzazione” dell’ambiente: la “prevalenza” statale offusca la leale collaborazione</em>, cit, <em>passim</em>.</div>
<div id="ftn56"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> Cfr. M. Cecchetti, <em>La materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» nella giurisprudenza costituzionale: lo stato dell’arte e i nodi ancora irrisolti</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 8 aprile 2009. L’Autore rileva che, mentre diverse sentenze, coerentemente con la ricostruzione della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» come “materia” in senso proprio da cui i legislatori regionali sono da considerare esclusi, dispongono che la normativa statale posta nell’esercizio di tale competenza esclusiva si impone come limite assoluto, inderogabile dalle Regioni tanto in senso meno restrittivo quanto in sento più restrittivo, altre sentenze (la n. 387 del 2008 ad es.) affermano il diverso principio che le Regioni &#8211; senza bisogno di un’autorizzazione specifica da parte della legge statale &#8211; dispongono del potere di incrementare l’intensità della tutela ambientale predisposta dallo Stato, restando viceversa esclusa ogni attenuazione, comunque motivata. Ugualmente incerta è la qualificazione della tutela dell’ambiente come valore costituzionale oltre che <em>primario</em> anche «<em>assoluto</em>». Rileva l’Autore citato: «La Corte, in proposito, rispolvera un antico e isolato precedente (la assai criticata sentenza n. 641 del 1987), ma non riesce a chiarire in cosa dovrebbe consistere il regime giuridico di questo “valore assoluto”». Sul punto, però, con riferimento alla componente dell’ambiente che, nella prospettiva della Corte, è rappresentata dal «paesaggio», si veda anche M. Immordino, <em>La dimensione “forte” della esclusività della potestà legislativa statale sulla tutela del paesaggio nella sentenza della Corte costituzionale n. 367 del 2007</em> cit., la quale rileva che «l’affermazione del carattere assoluto del valore paesaggistico, non corredata da alcuna illustrazione, sembra assumere soltanto il significato di un rafforzamento della primarietà come è stata tradizionalmente intesa nella giurisprudenza della Corte, e in questo senso ribadire e con più forza la superiorità del valore paesaggistico, che è espressione di interessi spirituali e culturali, su interessi, come quelli economici, che non rientrano nel catalogo dei valori costituzionali primari».</div>
<div id="ftn57"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> M. Cecchetti, <em>La materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» nella giurisprudenza costituzionale: lo stato dell’arte e i nodi ancora irrisolti</em>, cit., 27-28.</div>
<div id="ftn58"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a> Considerata dallo stesso Maddalena «una decisione isolata». Cfr. P. Maddalena, <em>L’interpretazione dell’art. 117 e dell’art. 118 della Costituzione secondo la recente giurisprudenza costituzionale in tema di tutela e di fruizione dell’ambiente</em> cit., 9. Per un commento alla sentenza n. 62 del 2008 e più in generale e sul rapporto tra legislazione esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e competenze delle Regioni a statuto speciale si veda A. Borzì, <em>Qualche spunto su ambiente e autonomie speciali. Nota a prima lettura di Corte Cost., sent. n. 62 del 2008</em>, in <em>Federalismi.it</em> del 2 aprile 2008.</div>
<div id="ftn59"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a> Ovviamente non redatta da Maddalena.</div>
<div id="ftn60"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a> Si vedano le sentenze Corte Cost. 16 settembre 2016, n. 210 e 6 luglio 2012, n. 171.</div>
<div id="ftn61"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a> Così F.S. Marini, <em>La chiamata in sussidiarietà e le materie trasversali</em>, in G. Guzzetta – F.S. Marini – D. Morana, <em>Le materie di competenza regionale</em>, Napoli, 2016, XVIII ss.. Si vedano anche: C. Mainardis, <em>“Materie” trasversali statali e (in)competenza regionale</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>, 2010; R. Bin,<em> La legge regionale, tra “ri-materializzazione” delle materie, sussidiarietà e resurrezione dell’interesse nazionale</em>, in <em>Istituzioni del federalismo </em>2009; A. D’Atena, <em>Materie legislative e tipologia delle competenze</em>, in <em>Quaderni costituzionali</em>, a. XXIII, n. 1, marzo 2003, 15 ss. e, più recentemente, Id. <em>Diritto regionale</em>, cit. 161-165.</div>
<div id="ftn62"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a> &nbsp;F.S. Marini, <em>La chiamata in sussidiarietà e le materie trasversali</em>, cit., XVIII-XIX.</div>
<div id="ftn63"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> &nbsp;Così A. D’Atena, <em>Materie legislative e tipologia delle competenze</em>, cit., 21-23 e Id, <em>Diritto regionale</em>, cit. 161.</div>
<div id="ftn64"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[64]</a> Rileva D’Atena, <em>Diritto regionale</em>, cit. 161, che da tale caratteristica discende il corollario per cui tali materie, ancorché assegnate alla competenza esclusiva dello Stato, non escludono dal proprio ambito di incidenza i legislatori regionali.</div>
<div id="ftn65"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[65]</a>&nbsp; Op. ult. cit. 164-165.</div>
<div id="ftn66"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[66]</a> Così A. D’Atena, <em>Diritto regionale</em>, cit., 164-165. L’Autore evidenzia rilevanti punti di contatto tra le materie trasversali e la <em>konkurrienrende Gesetzebung</em> del federalismo mitteleuropeo: «la <em>competenza concorrente </em>(detta) <em>alla tedesca</em>. La quale pone il legislatore centrale in condizione di articolare variamente il proprio rapporto con i legislatori locali, permettendogli, non solo di indirizzarne, ma anche di espropriarne la competenza, occupando ambiti a questa altrimenti riservati».</div>
<div id="ftn67"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[67]</a> &nbsp;Così F. Benelli – R. Bin, <em>Prevalenza e “rimaterializzazione delle materie”: scacco matto alle Regioni</em>, in <em>Le Regioni</em>, a. XXXVII, n. 6/2009, 1185 ss.. Gli Autori rilevano che «attraverso le competenze trasversali si realizza un concorso di fonti non esplicitamente regimentato dalla Costituzione». Ne risulterebbe riplasmata la stessa ricostruzione della potestà legislativa esclusiva disciplinata dall’art. 117, comma 2, Cost., in quanto accanto a materie esclusive “classiche” – in cui ogni iniziativa legislativa regionale sembrerebbe radicalmente preclusa – si affiancherebbero settori – quelli appunto trasversali &#8211; «solo apparentemente esclusivi, in quanto la concorrenza sul medesimo campo materiale di fonti statali e regionali diviene, invece, l’elemento essenziale del <em>modus operandi </em>di tali porzioni dell’ordinamento».</div>
<div id="ftn68"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[68]</a> R. Bin,<em> La legge regionale, tra “ri-materializzazione” delle materie, sussidiarietà e resurrezione dell’interesse nazionale</em>, cit., rileva che «Ciò accade con particolare evidenza quando le materie esclusive richiamano “valori costituzionali» che non impegnano solo lo Stato, ma ogni componente della Repubblica, e quindi anche le Regioni. Se l’ambiente, la libertà del mercato e della concorrenza, la tutela dei beni culturali, la ricerca scientifica sono “valori” costituzionali, essi si impongono e debbono essere perseguiti anche dalla legislazione regionale. Le “materie trasversali” portano lo Stato a “invadere” ambiti materiali regionali, ma consentono altresì alle Regioni, muovendo dalle attribuzioni loro riconosciute dalla Costituzione, di emanare leggi che oltrepassano la membrana che avvolge le competenze statali, anche se esse sono definite “esclusive” Il che vuol semplicemente dire che quelle competenze non sono più esclusive». S. Mangiameli, <em>Sull’arte di definire le materie dopo la riforma del Titolo V della Costituzione</em>, cit, 343-345, invece, commentando la sentenza n. 207 del 2002, trova sorprendente che la Corte ammetta, in una competenza <em>esclusiva </em>dello Stato (la determinazione degli <em>standards </em>di tutela dell’ambiente) la concorrenza della legge regionale, quando dovrebbe essere fuor di dubbio «che nel campo riservato allo Stato in nessun caso la legge regionale debba intervenire». L’Autore, quindi, rileva che il principio di complementarietà delle norme costituzionali sulla competenza e di quelle sui diritti può trovare applicazione nel nostro ordinamento attraverso l’accettazione «di una concorrenza delle competenze proprie dello Stato e delle Regioni alla realizzazione del sistema dei diritti stessi, per il quale non vale più la regola della prevalenza della legge statale sulla legge regionale, ma quella della maggiore garanzia e tutela dei diritti costituzionali».</div>
<div id="ftn69"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[69]</a> &nbsp;Sentenze 17 dicembre 2003, n. 370; 13 gennaio 2005, n. 50; 23 giugno 2010, n. 278.</div>
<div id="ftn70"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[70]</a> &nbsp;Quello della “prevalenza” è il criterio generale utilizzato dalla Corte per individuare la materia cui sussumere la norma sottoposta al suo giudizio, quando l’indagine sull’interesse tutelato dalla disposizione al vaglio di legittimità conduca a verificare la presenza di una pluralità di interessi alla radice dell’intervento normativo, tale da poterlo ascrivere ad una pluralità di materie legislative, in ipotesi afferenti a potestà legislative diverse. Usando le parole della Corte: «l’applicazione di questo strumento per comporre le interferenze tra competenze concorrenti implica, infatti, da un lato, una disciplina che, collocandosi alla confluenza di un insieme di materie, sia espressione di un’esigenza di regolamentazione unitaria, e, dall’altro, che una tra le materie interessate possa dirsi dominante, in quanto nel complesso della normativa sia rintracciabile un nucleo essenziale appartenente ad un solo ambito materiale, ovvero le diverse disposizioni perseguano una medesima finalità (sentenza n. 222 del 2006)» (Corte Cost. 21 giugno 2010, n. 226). Nel caso in cui l’intreccio fra interessi contemplati in un medesimo corpo normativo sia così intenso da risultare inestricabile, anche utilizzando il criterio della prevalenza (c.d. <em>concorrenza di competenze</em>), la Corte ricorre al criterio (residuale) della “leale collaborazione”: scioglie, cioè, in via procedurale il nodo della attribuzione, affermando che la disciplina statale deve garantire il coinvolgimento delle Regioni nell’esercizio della competenza normativa. Si veda, sul punto, in dottrina: S. Calzolaio, <em>Il cammino delle materie nello Stato regionale</em>, Torino, 2012, in particolare 182-183 e 246 ss.. Si veda, però, anche per una lettura critica di tale impostazione, P. Maddalena, <em>Come si determina la materia di cui all’art. 117 Cost.</em>, in <em>Giur. Cost.</em>, n. 4/2010, 3621 ss.. Secondo tale Autore, «la teoria della cosiddetta «prevalenza» (di solito usata a favore dello Stato) non ha diritto di cittadinanza giuridica», in quanto «le competenze vivono e si applicano l’una indipendentemente dall’altra».</div>
<div id="ftn71"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[71]</a> F. Benelli – R. Bin, <em>Prevalenza e “rimaterializzazione delle materie”: scacco matto alle Regioni</em>, cit.. Rilevano gli Autori che «il criterio della prevalenza serve a coordinare le competenze esclusive dello Stato con quelle regionali: tutto dipende dalla possibilità di collocare in una determinata materia il “<em>nucleo essenziale</em>” della disciplina contesa. Esso va identificato sulla base della <em>ratio </em>della disciplina stessa, assunta unitariamente, badando al suo contenuto fondamentale, non anche ai suoi riflessi laterali. (…) Accertata la competenza legislativa “prevalente”, essa diviene “piena”, porta cioè con sé tutte le funzioni amministrative, senza necessità di subordinarne l’esercizio a procedure di leale collaborazione». Sul punto si veda anche F. Benelli, <em>La costruzione delle materie e le materie esclusive statali</em>, in <em>Le Regioni</em>, 2-3/2011, 281, Evidenziano tale evoluzione centralistica della Giurisprudenza costituzionale, attraverso l’applicazione del criterio della prevalenza, anche F. Manganiello, <em>Perché la prevalenza è sempre la risposta? Nota a Corte cost. n. 88/2009</em>, in <em>Forum di Quaderni costituzionali</em>, 17 luglio 2009; E. Buoso, <em>Concorso di competenze, clausole di prevalenza e competenze prevalenti</em>, in <em>Le Regioni</em>, 1/2008, 61 ss.; F. Benelli, <em>Separazione vs collaborazione: due nuove pronunce della Corte costituzionale in tema di tutela dell’ambiente e di materie trasversali</em>, in <em>Le Regioni, </em>1/2008, 905 ss.. Parla di «apparente utilizzo del criterio di prevalenza» S. Calzolaio, <em>Il cammino delle materie nello Stato regionale</em>, cit. 196-198. Secondo l’Autore, laddove via sia esercizio di potestà legislativa nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (e, parimenti, nella materia «tutela della concorrenza»), ancorché vi sia invasione della competenza regionale, «la legislazione statale (in ultima analisi sul modello del vecchio interesse nazionale) assume la funzione di limite alla legislazione regionale. Cioè, lo spazio occupato dallo Stato in queste materie, anche se incide su competenze regionali, è automaticamente sottratto alle Regioni, le quali non possono reclamare un coinvolgimento in chiave di collaborazione rispetto all’esercizio della potestà legislativa statale e perdono anche la potestà regolamentare». L’Autore, però, ritiene in generale che «(L)’applicazione del criterio della prevalenza può condurre a individuare come prevalenti competenze regionali, concorrenti o residuali. In questo caso, il legislatore statale può intervenire se – e dovremmo poter affermare: solo se – ricorrono i presupposti della chiamata in sussidiarietà e con le garanzie collaborative individuate» (247). Si veda anche, più in generale sui rapporti tra potestà legislativa statale e regionale: F. Modugno, <em>La posizione e il ruolo della legge statale nell’ordinamento italiano</em>, in F. Modugno – P. Carnevale (a cura di), <em>Trasformazioni della funzione legislativa</em>, IV, <em>Ancora in tema di rapporti Stato-Regioni dopo la riforma del titolo V della Parte II della Costituzione</em>, Napoli, 2008, 33: «la potestà legislativa statale e quella regionale corrono lungo una linea di competenze bensì differenziate, quanto alla <em>possibilità</em> e al <em>modo di esercizio</em>, ma modellata sulla (eventuale) <em>preferenza della legge statale</em>»; S Parisi, <em>Potestà residuale e «neutralizzazione» della riforma del Titolo V</em>, <em>Scritti in onore di M. Scudiero</em>, Tomo III, Napoli, 2008, 1597 ss&#8230;</div>
<div id="ftn72"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72" title="">[72]</a> Cfr. P. Dell’Anno, <em>La tutela dell’ambiente come «materia» e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione</em>, cit., 585-586: «(I)l riconoscimento della tutela dell’ambiente come “valore costituzionale” non comporta affatto la conseguenza preclusiva che la medesima sia configurata come una “materia”, in quanto i due concetti definiscono vicende giuridiche diverse. A quest’ultimo termine, infatti, va conferito il corretto significato di un dato oggettuale compiutamente definito, in relazione al quale opera un complesso organico di norme coordinate e indirizzate verso un fine unitario, cioè la cura di un determinato bene giuridico o – come nella fattispecie – di un insieme di beni e di interessi pubblici». Lo stesso Maddalena ha affermato che la tutela dell’ambiente ha una natura, non solo «oggettivistica», ma anche «finalistica», in quanto «la Costituzione, non solo impone una disciplina, ma impone che questa disciplina tenda anche ad un miglioramento del bene protetto» (P.Maddalena, <em>Come si determina la materia di cui all’art. 117 Cost.</em>, cit., 3621). L’Autore però ritiene che non sia possibile parlare di «materia trasversale», poiché «non è logicamente pensabile una materia che “attraversi” o “contenga” altre materie». <em>Ibidem</em>. &nbsp;</div>
<div id="ftn73"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73" title="">[73]</a> La dottrina che ha commentato quella giurisprudenza ha evidenziato come la stessa «sembra &#8211; del tutto correttamente &#8211; rilevare come la qualifica di “valore costituzionale” non risulti affatto incompatibile con la configurabilità della “<em>tutela dell’ambiente</em>” anche in termini di “materia” rilevante ai fini del riparto delle competenze normative tra Stato e Regioni» (M. Cecchetti, <em>La materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» nella giurisprudenza costituzionale: lo stato dell’arte e i nodi ancora irrisolti</em>, cit. 27). Si veda anche D. Porena, <em>L’ambiente come “materia” nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale: “solidificazione“ del valore ed ulteriore “giro di vite” sulla competenza regionale</em> cit. 26: «L’impressione che si trae dai <em>dicta</em> richiamati è che la Consulta abbia voluto in parte “rimediare” ai problemi di conflittualità istituzionale emersi a seguito delle strade inizialmente percorse, offrendo una “sistemazione” più convincente della prospettiva costituzionale dell’ambiente, nelle due diverse dimensioni sia di “valore” che di “materia”».</div>
<div id="ftn74"><a href="#_ftnref74" name="_ftn74" title="">[74]</a> Si veda V. Cerulli Irelli – C. Pinelli, <em>Normazione e amministrazione nel nuovo assetto costituzionale dei pubblici poteri</em>, in <em>Verso il federalismo. Normazione e amministrazione nella riforma del Titolo V della Costituzione</em>, Quaderni di Astrid, Bologna, 2004, 27-28, ove si evidenzia che le materie trasversali riflettono «esigenze unitarie riferibili alla Repubblica “costituita” ai sensi dell’art. 114, comma 1, anziché esigenze coessenziali allo Stato-soggetto».</div>
<div id="ftn75"><a href="#_ftnref75" name="_ftn75" title="">[75]</a> &nbsp;Considerato da autorevole dottrina il criterio più affidabile ai fini dell’interpretazione delle materie (A. D’Atena, <em>Diritto regionale</em>, Torino, 2017, 156). A giudizio di tale Autore «È, infatti, ragionevole ritenere che, quando il legislatore costituzionale non sente il bisogno di offrire direttamente la definizione delle nozioni da esso impiegate, queste ultime siano attinte dalla normazione vigente all’epoca del suo intervento».</div>
<div id="ftn76"><a href="#_ftnref76" name="_ftn76" title="">[76]</a> S. Calzolaio, <em>Il cammino delle materie nello Stato regionale</em>, cit., 272.</div>
<div id="ftn77"><a href="#_ftnref77" name="_ftn77" title="">[77]</a> V. Onida, <em>Più o meno autonomia? Itinerari per una risposta articolata</em>, in <em>Le Regioni</em>, 2011, 578.</div>
<div id="ftn78"><a href="#_ftnref78" name="_ftn78" title="">[78]</a> &nbsp;Ad esempio, art. 7, comma 4, d.lgs. 152/2006, a mente del quale «sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto».</div>
<div id="ftn79"><a href="#_ftnref79" name="_ftn79" title="">[79]</a> Corte cost. 11 dicembre 2013, n. 300; Corte cost. 22 maggio 2013, n. 93 con nota di S. Calzolaio, <em>La stretta «VIA» della Corte costituzionale</em>, in <em>Giur. Cost.</em>, n. 3/2013, 1625D ss; Corte cost. 22 luglio 2011, n. 227, con nota di L. Corti, <em>I limiti della normativa regionale in materia di procedimento per la valutazione di impatto ambientale: la Corte costituzionale ribadisce la prevalenza della legge statale</em>, in <em>Riv. Giur. Ambiente</em>, n. 1/2012, 49B ss.; 28 maggio 2010, n. 186, con nota di T. Marrocco, <em>ibidem</em>, n. 6/2010, 978 ss.</div>
<div id="ftn80"><a href="#_ftnref80" name="_ftn80" title="">[80]</a> Cfr. in questi termini: P. Dell’Anno, <em>La tutela dell’ambiente come «materia» e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione</em>, cit., 586.</div>
<div id="ftn81"><a href="#_ftnref81" name="_ftn81" title="">[81]</a> M. Cecchetti, <em>La materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» nella giurisprudenza costituzionale: lo stato dell’arte e i nodi ancora irrisolti</em>, cit., 28. Si chiede l’Autore «se sia o meno confermabile il punto di arrivo che era stato raggiunto prima della svolta del 2007 e che &#8211; si osservi &#8211; risultava pienamente conforme al modello comunitario di rapporti tra Comunità e Stati membri individuato nell’art. 178 del trattato CE (oggi riprodotto nell’art. 193 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea: divieto generale per le Regioni di “attenuare” i livelli di tutela ambientale stabiliti dallo Stato, salvo esplicita autorizzazione contenuta nella stessa legislazione statale; potestà generale delle Regioni &#8211; senza bisogno di una esplicita norma abilitatrice &#8211; di introdurre misure e livelli di tutela dell’ambiente più rigorosi e restrittivi rispetto agli <em>standard</em> fissati a livello statale; divieto di deroghe più rigorose nel caso in cui gli <em>standard</em> statali siano espressione di bilanciamenti tra interessi diversi, non soltanto ambientali, facenti comunque capo a materie nelle quali lo Stato possa vantare un titolo di intervento normativo; divieto di deroghe alla disciplina statale di allocazione di funzioni amministrative a determinati livelli di governo, salva esplicita abilitazione della legge regionale ad opera della stessa legislazione statale».</div>
<div id="ftn82"><a href="#_ftnref82" name="_ftn82" title="">[82]</a> Tra le tante: Corte Cost. 11 luglio 2014, n. 197; 2 dicembre 2013, n. 300; 24 ottobre 2013, n. 246.</div>
<div id="ftn83"><a href="#_ftnref83" name="_ftn83" title="">[83]</a> Si veda P. Carpentieri, <em>Paesaggio </em>contro <em>Ambiente</em>, in <em>Urbanistica e appalti</em>, n. 8/2005, 931 ss..</div>
<div id="ftn84"><a href="#_ftnref84" name="_ftn84" title="">[84]</a> «Le Regioni possono perseguire finalità di tutela dell’ambiente utilizzando le loro competenze legislative nelle materie <em>contigue o connesse</em>» (M. Cecchetti,<em> La materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» nella giurisprudenza costituzionale: lo stato dell’arte e i nodi ancora irrisolti</em>, cit., 29).</div>
<div id="ftn85"><a href="#_ftnref85" name="_ftn85" title="">[85]</a> «L’altro titolo di competenza normativa ambientale delle Regioni che la giurisprudenza costituzionale ha fino ad oggi sempre ammesso consiste nella esplicita abilitazione, da parte della legislazione statale, di un intervento della fonte regionale che, altrimenti, in assenza di tale previsione e in virtù del quadro costituzionale delle competenze, risulterebbe per definizione illegittimo» (M. Cecchetti,<em> op.ult.cit.</em>, 29).</div>
<div id="ftn86"><a href="#_ftnref86" name="_ftn86" title="">[86]</a> M. Cecchetti, <em>op. ult. cit.</em>, 30-31. L’Autore rileva che «(S)e si ritenga di poter riconoscere alle Regioni una competenza ambientale soltanto “<em>indiretta</em>”, cioè fondata sull’<em>integrazione </em>della tutela dell’ambiente all’interno di discipline afferenti a materie diverse, la conseguenza obbligata dovrebbe essere, in linea di principio, l’<em>assoluta inderogabilità </em>delle discipline statali riconducibili alla competenza in materia di tutela dell’ambiente. Se, invece, si ritenga di poter riconoscere alle Regioni il potere di derogare in senso più restrittivo agli <em>standard </em>uniformi di tutela fissati dallo Stato per tutto il territorio nazionale, la conseguenza obbligata dovrebbe essere quella di ammettere che i legislatori regionali dispongano di una competenza ambientale <em>diretta </em>e<em> residuale</em> rispetto a quella spettante al legislatore statale, in base alla quale quest’ultimo può liberamente stabilire i livelli “minimi-essenziali” di tutela dell’ambiente senza poter escludere – salvi i limiti evidenziati nella sentenza n. 307 del 2003 – l’incremento di tali livelli ad opera delle Regioni».</div>
<div id="ftn87"><a href="#_ftnref87" name="_ftn87" title="">[87]</a> La Corte costituzionale, con la sentenza n. 232 del 23 luglio 2009, ha deciso ricorsi proposti da diverse regioni contro le norme del Codice dell’ambiente in materia di «difesa del suolo e lotta alla desertificazione» (Parte III, sezione I, d.lgs. n. 152 del 2006), ha chiarito che tali disposizioni sono riconducibili alla materia «tutela dell’ambiente», in quanto «miranti non già a disciplinare come e secondo quali regole l’uomo debba stabilire propri insediamenti (abitativi, industriali, eccetera) sul territorio, bensì a garantire un certo stato del suolo».&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-carattere-di-materia-trasversale-della-tutela-dellambiente-e-dellecosistema-e-la-potesta-legislativa-regionale-in-materia-ambientale-osservazioni-a-margine-della-sent/">Il carattere di «materia trasversale» della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e la potestà legislativa regionale in materia ambientale (osservazioni a margine della sentenza Corte cost. 12 aprile 2017, n. 77)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Il governo dell’eguaglianza. Isonomia, opportunità e giustizia sociale in Argentina</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-governo-delleguaglianza-isonomia-opportunita-e-giustizia-sociale-in-argentina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-governo-delleguaglianza-isonomia-opportunita-e-giustizia-sociale-in-argentina/">Il governo dell’eguaglianza. Isonomia, opportunità e giustizia sociale in Argentina</a></p>
<p>“Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice ne la miseria&#8230;” Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, Canto Quinto (123) &#160; &#160; I. Introduzione Nel 1852 Juan Bautista Alberdi, ideatore del sistema costituzionale della Repubblica Argentina, chiarì in maniera limpida: “… La costituzione deve essere fatta per popolare il suolo solitario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-governo-delleguaglianza-isonomia-opportunita-e-giustizia-sociale-in-argentina/">Il governo dell’eguaglianza. Isonomia, opportunità e giustizia sociale in Argentina</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<div style="text-align: right;">“<em>Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice ne la miseria&#8230;</em>”<br />
Dante Alighieri, <em>Divina Commedia</em>,<em> Inferno</em>, Canto Quinto (123)</p>
<p>
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;"><strong>I. Introduzione</strong><br />
Nel 1852 Juan Bautista Alberdi, ideatore del sistema costituzionale della Repubblica Argentina, chiarì in maniera limpida: “… La costituzione deve essere fatta per popolare il suolo solitario del paese di nuovi abitanti e per alterare e modificare la popolazione attuale”<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. Nel porre in relazione la superficie dell’Argentina con i suoi abitanti &#8211; allora meno di 1.000.000, prevalentemente analfabeti &#8211; si chiese che nome meritasse un paese così conformato, rispondendosi: “un deserto”. Di conseguenza, che nome avrebbe dovuto darsi alla Costituzione di questo paese?: “La costituzione di un deserto”<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.<br />
Alberdi, con logica conseguenzialità, si chiese poi: “Qual è la miglior costituzione per un deserto?”: Quella che serve faccia cessare più rapidamente possibile la natura di “deserto” e trasformi la Repubblica in un “paese popolato”<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>. Non a caso molti sintetizzano l’opera di Alberdi nella sua frase “governare è popolare”.<br />
Il presente lavoro, non vuole andare ad approfondire la semantica né la morfologia della posizione di Alberdi. Ma vuole prendere spunto dalle parole del Maestro per affrontare il tema del governo dell’eguaglianza, oggi. Perché io alla domanda “quale è la miglior Costituzione?”, rispondo: quella che si orienti in modo deciso, decisivo e imparziale a porre fine alla disuguaglianza sociale<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a> e a convertire la Repubblica in un paese di cittadini egualmente inclusi.<br />
Quale giurista non ha riflettuto sulla povertà e sulle situazioni di vulnerabilità o abbandono sociale? E’ già difficile misurare tali situazioni di disagio. Secondo statistiche recenti, più del 25% della popolazione urbana<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a> Argentina vive in una situazione di povertà e quasi il 35% si trova in condizioni di vulnerabilità<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>. Loro, i non abbienti e vulnerabili, non hanno consapevolezza di ciò che succede né si rendono conto di quello che non conoscono. “Pertanto, si produce una sorta di alienazione rispetto alle istituzioni”, perché, legittimamente, i cittadini non abbienti “sentono che nulla funziona per loro”<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
Non è mai esistita né esisterà mai una società veramente egalitaria, con eguaglianza di tutti i beni sociali. Non si estinguerà mai la disuguaglianza tra gli uomini, le cui fonti principali e più odiose, ripugnanti e abominevoli, sono l’appartenenza ad un’etnia, il sesso, l’età o la classe sociale<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.<br />
Eppure le Costituzioni presentano, in generale, pretese su cui fondano una certa idea di eternità; quella dell’Argentina nel secolo XIX guarda ad una repubblica “essenzialmente commerciale e contadina”<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>. Nel corso della storia, si è massimizzata la concentrazione della ricchezza (tanto quella giacente come quella creata) e si è trascurata (con dolo o colpa?), la crescita della povertà e la vulnerabilità della popolazione. Attualmente, nel 2016, la popolazione Argentina supera i 43.000.000 di abitanti<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>; la singolarità della situazione che qui si denuncia –povertà e vulnerabilità– affligge più della metà di essi. Sebbene un simile strappo non sarà curato solamente con le norme, esse costituiscono un <em>corpus</em> di prescrizioni fondamentali verso la giustizia sociale.<br />
Nei paragrafi che seguono, descrivo i fondamenti dello Stato costituzionale, individuando il ruolo dell’eguaglianza quale linea guida. A seguire, indico una serie di criteri relativi all’eguaglianza nel sistema della Costituzione federale Argentina (d’ora innanzi, CF). Questo quadro fa emergere il relativo fallimento delle enunciazioni normative sul processo di eguaglianza costituzionale, attualmente in corso, soprattutto, per la loro insufficienza. Senza anticipare la conclusione, in materia di giustizia sociale, il problema è rappresentato più dall’assenza di regole, dalla loro “lacuna”, che non dalla scarsa efficacia di quelle vigenti. Infine, cerco di elaborare un <em>Prospectus </em>di politica costituzionale che, in un momento costituente, potrebbe legittimare l’estirpazione del male, vale a dire, sradicare la povertà.<br />
Debbo precisare che l’ambito di analisi si dedica alle dimensioni del principio di eguaglianza nella CF. Esamino alcune idee in ordine ai criteri che ritengo emergenti dal principio costituzionale, non in tutte le prescrizioni regolative<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>, e senza valutare le fonti del Diritto Internazionale dei Diritti Umani (DIDH) con rango costituzionale<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>, né considerando quelle legislative, per ragioni di spazio.</p>
<p><strong>II. Stato, Costituzione ed Eguaglianza</strong><br />
In America Latina, si ritiene che lo Stato dovrebbe essere la casa comune dei suoi cittadini, la cui sovranità<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a> discende dalla circostanza indiscutibile che essi vi esercitano la maggior parte dei loro “libri laici”<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title=""><sup><sup>[14]</sup></sup></a>. La associazione politica dei cittadini dovrebbe così integrarsi con quattro elementi: un territorio, la sua popolazione, il potere e la sua costituzione.<br />
Gli Stati sovrani dell’America Latina adottano una costituzione repubblicana per disporre del loro fondamento<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>, come quarto elemento statale, e indicare un “programma”<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.<br />
È ben noto che la costituzione non può essere trattata isolatamente nel suo studio dogmatico. Oltre al suo approccio interno, esiste anche un approccio esterno di comprensione, che si interseca con gli altri tre elementi costitutivi dello Stato. Del resto, il fondamento costituzionale dello Stato discende da quattro regole di realizzazione progressiva: subordinazione, variazione, distinzione e azione dei diritti fondamentali, che presentano differente contenuto<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br />
La regola relativa all’azione dei diritti fondamentali sta a significare che, con il loro inserimento e svolgimento nelle costituzioni, tali diritti vengono ad essere considerati non solo come diritti soggettivi, ma anche come regole oggettive del sistema; vale a dire, come linee guida dell’azione che dovrebbero assicurare un uso corretto della forza statale. In questo senso, la grammatica sulla regola relativa all’azione dei diritti fondamentali coniuga due scenari: da un lato, quello &nbsp;nel quale ciascuno dei diritti assume un ruolo conformativo dell’ordine giuridico, quale limite costituzionale alla stessa regolamentazione della forza statale; dall’altro, lo scenario in cui si configurano e operano come diritti soggettivi fondamentali. Ecco, allora, che i diritti fondamentali sono al tempo stesso “regole direttive” –una mappa indispensabile e insostituibile per l’esercizio del potere dello Stato– e regole contenutistiche di un diritto soggettivo. A livello pratico e operativo, specie per l’eguaglianza, dobbiamo ritenere che debba essere considerato innanzitutto lo scenario dei diritti fondamentali, come direttiva o “norma di principio”<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>, essendo una delle condizioni per la pace e la giustizia della stessa comunità statale.<br />
A livello operativo, la CF tratta i diritti fondamentali nella Prima Parte &#8211; Capitolo Primo: “Dichiarazioni, Diritti e Garanzie”; nel Capitolo Secondo: “Nuovi Diritti e Garanzie”; e nella Seconda Parte, nel Titolo Primo, Sezione Prima, Capitolo Quarto: “Compiti del Congresso”: strumenti del DIDH con rango costituzionale, art. 75, comma 22<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
Nel corpo della CF si regolamentano i seguenti diritti: 1) alla vita, 2) di libertà,<br />
3) di eguaglianza, 4) politici, 5) di proprietà “senza contemplare la sua relativa funzione sociale”, 6) sociali, 7) di incidenza collettiva e 8) il contratto generazionale ambientale. A questa elencazione si aggiungono, con eguale rango costituzionale, i “diritti non enumerati” e quelli che si rinvengono nei quattordici trattati internazionali<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a> che beneficiano del rango costituzionale in Argentina<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>. Gli uni (il “nonetto” elencato nella CF) e gli altri (elencati negli Accordi internazionali di rango costituzionale,) compongono il nuovo sistema dei diritti della CF e, nel loro insieme, cercano di giustificare l’agire dello Stato e quello dei cittadini tra di loro.<br />
Le costruzioni sui diritti fondamentali possono essere semplificate o riassunte nella maestosa invenzione del 1789: libertà, eguaglianza e fratellanza. È li che si creò, con natura positiva e senza astrazioni, la “letteratura universale”<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a> sui diritti fondamentali. Così, nell’articolo I della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino si dispose per sempre che “Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune”. Al di là di virtuose classificazioni, l’impronta dei diritti fondamentali, 227 anni dopo, ancora risiede nella celebre trilogia, perché ciascuna generazione contemporanea è beneficiaria di tutti gli istanti del 1789.<br />
Il fatto che la costituzione, con le sue costruzioni, fondi e giustifichi lo Stato non significa che riuscirà a vincere la persistente disuguaglianza. Perché si può legiferare con leggerezza, nel qual caso le norme saranno inefficaci Tuttavia, l’inefficacia può provenire anche dalla pestilente indolenza dei servitori pubblici. Riconoscere l’insufficienza delle regole sull’eguaglianza dimostra l’esistenza di un problema: un vuoto nel Diritto costituzionalizzato che la teoria potrebbe riempire. I problemi costituzionali, oltre alla loro interezza e fattezza nell’ambito del sapere dogmatico, sono parallelamente un problema politico, dato che influiscono sull’ordine della società. Pertanto, la teoria normativa dovrebbe affrontarli, anche con il rischio della pallida sfrontatezza, languidezza o utopia delle relative proposizioni. Di conseguenza, quanto lo strumento costituzionale possa fare per l’eguaglianza dei propri abitanti –coadiuvato dalla teoria– rappresenta un tema di vitale importanza, in virtù della fondamentale natura che le sue regole hanno per il benessere generale dell’azione statale e, principalmente, la cittadina.</p>
<p><strong>III. Criteri sull’eguaglianza</strong><br />
Lo Stato argentino rinviene il proprio fondamento nell’opera più antica tra quelle latinoamericane vigenti. La Costituzione venne proclamata nel 1853 e da allora è stata imposta con le riforme del 1866, 1898, 1957 e 1994. Nacque dunque a metà del secolo xix nell’ambito di un debole, frammentato e quasi inesistente accordo comunitario e fu, di fatto, approvata per mano di un’oligarchia.<br />
Dal 1853 il Preambolo enuncia, in modo invariabile, sei obiettivi: “costituire l’unione nazionale”, “assicurare la giustizia”, “consolidare la pace interiore”, “provvedere alla difesa comune”, “promuovere il benessere generale” e “assicurare i benefici della libertà”. È necessario osservare che l’obiettivo della pace rappresenta il fine minimo dell’ordinamento giuridico, il quale ha bisogno della libertà e dell’eguaglianza (“benessere generale”<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>) come condizioni indispensabili.<br />
Come già anticipato nella sezione I, ribadisco l’utopia rousseauniana secondo cui il “patto fondamentale” (la “costituzione”) deve sostituire attraverso l’eguaglianza “sociale” ciò che la natura ha previsto in termini di disuguaglianza fisica tra gli uomini, affinché coloro che risultino disuguali nella forza o nel talento, diventino invece eguali per convenzione e Diritto. Inoltre, con ineguagliabile buon senso, lo stesso Jean-Jacques Rousseau pose in evidenza che, sotto i cattivi governi, questa eguaglianza non può che essere apparente e illusoria, in quanto finalizzata al mantenimento del povero nella sua miseria e del ricco nella sua usurpazione. Dal suo punto di vista, le leggi sono sempre utili per gli abbienti e dannose per coloro che non hanno niente. Per questo motivo, lo Stato sociale è vantaggioso per gli uomini solo se “tutti possiedono qualcosa” e nessuno di loro possiede troppo<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.<br />
Il principio di eguaglianza, come prospetto più oltre, è una regola costituzionale la cui natura convenzionale può presentare differenti dimensioni nella sua specifica regolamentazione. Il principio di eguaglianza nasce e si sviluppa perché la disuguaglianza tra gli uomini è un vero male. L’eguaglianza, in quanto convenzione umana, potrebbe dare l’illusione di una convivenza pacifica, posto che ciascuno sarebbe rispettato e trattato avendo come base quell’indisponibile identità che rende ciascun uomo unico, irripetibile, singolare e insostituibile. Tuttavia, non permetterebbe di essere trattati allo stesso modo con riguardo alle differenze determinate dall’ordine giuridico, neppure con lo scrutinio più rigoroso. L’eliminazione o riduzione della disuguaglianza sociale alla quale, in generale, non si è prestato grande attenzione, rappresenta, del resto, una prospettiva futura.<br />
Oggi, in Argentina, si coglie la serenità di una pace relativa, dopo il genocidio posto in essere contro gli indigeni nel corso del secolo xix nell’ambito della denominata “Conquista del Deserto”, e quello perpetrato dal terrorismo di Stato a causa di una dittatura militare –appoggiata dai civili– nel corso del secolo xx (24/3/1976-10/12/1983). Trascorsi più di 160 anni dalla fondazione costituente dell’Argentina, le sue determinazioni astratte, &nbsp;attraverso le relative riforme, hanno trasformato la CF in un bene comunitario indispensabile. Questa “natura collettiva”<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a> della CF come bene giuridico la trasforma nella norma processuale più importante per la realizzazione, lo sviluppo e la organizzazione di una pace obiettiva e relativa. “Tutti i suoi [abitanti] posseggono qualcosa”: la pace; tuttavia, non si sono verificati successivi approcci volti ad eliminare o attenuare la disuguaglianza sociale nel resto dei beni. Non è una segreto: esiste uno squilibrio la cui correzione spetta ai governanti, ed insieme ai suoi cittadini.<br />
La disuguaglianza sociale è un debito pendente che martirizza il presente e configura un futuro pieno di svantaggi per la maggior parte dei suoi abitanti. A livello mondiale, si contrappongono due modelli di comunità che provano a configurarsi e lottano, nella maggior parte dei casi, l’uno contro l’altro: una comunità includente, con cittadini il cui orizzonte di proiezione è dato da un certo pareggiamento; ed un’altra escludente, con una cittadinanza di bassa o pressoché nulla intensità per coloro che non hanno nulla e di elevata intensità, invece, per coloro che beneficiano dell’insieme dei vantaggi<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>. È proprio quest’ultima la situazione che si osserva in Argentina da ormai molti anni. Il nostro paese non dispone infatti di un criterio di giustizia sociale che, con un certo fondamento costituzionale, garantisca un trattamento eguale per gli eguali e diseguale per i disuguali. Se quanto affermo non fosse vero, quasi il 60% dei suoi abitanti non dovrebbe trovarsi –come invece si trova– in una situazione di povertà o di vulnerabilità sociale</p>
<p><strong>A.<em> Inventario sull’eguaglianza costituzionale in Argentina</em></strong><br />
La libertà costituisce il gene di tutti i diritti fondamentali, perché tutti i diritti derivano dalla libertà o la libertà rappresenta la loro fonte di alimentazione. L’eguaglianza nella libertà è la libertà giuridica che coglie la CF nel suo art. 19. A ben vedere, non si tratta di una costituzione egalitaria, bensì liberale, nel senso che la sua finalità originaria è l’espansione e la proiezione della libertà. I costituenti, nel 1853, edificarono uno Stato liberale, intervenendo solo minimamente nell’ambito del riparto e dell’acquisizione dei beni in economia.<br />
Pur non disdegnando ovviamente l’egalitarismo, la CF, per come congegnata, rende semplicemente eguali “alcuni in alcune cose”: pace e libertà. A causa di ciò si determina una condizione di non eguaglianza della comunità nel suo insieme considerata, la quale si trova infatti ben lontana dal risultare utopicamente egalitaria, nel senso, cioè, di dar luogo ad una situazione di ”eguaglianza di tutti in tutto”. Affermare che la CF sia egalitaria non rispecchierebbe a pieno la sua specifica normatività. Considero non felice il modesto riferimento all’egalitarismo. I personaggi principali della “novella costituzionale”, i cittadini, si orientano in un mondo giuridico di base nel quale ciascuno di essi viene lasciato al proprio destino, ancor prima che alle proprie necessità. &nbsp;<br />
Giuridicamente, l’eguaglianza fa riferimento ad una singola relazione tra gli individui, la cui somma o il cui contenuto possono essere caratterizzati dai più diversi elementi. Per tale ragione, in un testo costituzionale, il contenuto dell’eguaglianza richiede sempre che si dia risposta ad almeno due curiosità preliminari: eguaglianza tra chi? e eguaglianza in cosa?<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a> Senza la creazione di relazioni formali, senza la determinazione di un contesto, difficilmente si può parlare, in astratto, di eguaglianza. Così, la richiesta di eguaglianza conduce ad argomentare in ordine alla natura e al contenuto delle relazioni che dovrebbero costituzionalizzarsi tra i differenti individui che formano la comunità. Considerato che gli esseri umani sono di fatto disuguali, l’eguaglianza è un bene per i componenti individuali di una totalità comunitaria.<br />
Nel quadro delle costituzioni l’eguaglianza è configurata da, almeno, tre tipi di norme: eguaglianza di fronte alla legge, eguaglianza di opportunità e, infine, eguaglianza sostanziale. Si tratta di una classificazione, in quanto costituisce un fatto culturale la circostanza per cui simili tipologie risultino tra di loro profondamente differenziate, individuando, al tempo stesso, ciascuna di esse, un determinato grado di eguaglianza. Richiamo, quindi, l’attenzione sul “tipo”; così, in virtù dell’“eguaglianza di fronte al Diritto”, tanto il ricco come il povero saranno trattati sulla base della stessa regola. Tale isonomia<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a> basta a mantenerli nell’ambito delle loro condizioni esistenziali, ma è assolutamente insufficiente al fine di pervenire ad un’eguaglianza di tipo sostanziale, ancorché approssimativa, in ordine ad alcuni beni oggetto di riparto o distribuzione comunitaria. A causa o per influsso dell’isonomia, il ricco continuerà a beneficiare di tutta la sua ricchezza e il povero farà ciò che è possibile per vivere nella sua condizione di povertà materiale. Da parte loro, i “gradi dell’isonomia” consentono di osservare in modo attento e rigoroso il destino riservato agli individui più o meno avvantaggiati che vivono nella comunità, con riferimento al medesimo trattamento che davanti alla legge ognuno di essi dovrebbe ricevere.</p>
<p><strong>B.<em> eguaglianza di fronte alla legge</em></strong><br />
Dal 1853 la legge fondamentale d’Argentina, all’art. 16, individua la prima delle sopraindicate specie, prevedendo che “Tutti gli abitanti sono eguali di fronte alla legge”. Inoltre, con l’art. 15 si è abolita la schiavitù e si è qualificata come reato la compravendita delle persone, ponendosi così fine, mediante detta previsione costituzionale, alla proprietà degli esseri umani<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>. La direttiva “eguaglianza di fronte alla legge”<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a> rappresenta un’asserzione energica; in origine, sembrava fosse diretta al solo legislatore costituito. Tuttavia, se la si analizza in profondità, ci si rende conto di come essa debba essere estesa a tutti gli apparati dello Stato; non deve rimanere ristretta alla configurazione del legislatore, essendo il Diritto il prototipo del prodotto statale. Deve estendersi, dunque, anche alla realizzazione giuridica dell’amministrazione e della giurisdizione; esattamente come accade tra gli individui, nella misura in cui ciò risulti ragionevole<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>.<br />
Risulta comunque maggiormente corretta l’espressione: “eguaglianza di fronte al Diritto”. Nonostante si tratti di una direttiva volta a valere per tutti, i “servitori pubblici” (Potere Esecutivo, legislatori e giudici), spesso, risultano irrazionalmente disposti a porre in essere qualche forma di discriminazione priva di giustificazione, o senza esercitare uno scrutinio rigoroso, come invece sarebbe dovuto. In sostanza, il Diritto, strumento per la regolamentazione di una comunità, per definizione istituita al fine di costituire una Repubblica, deve essere eguale per tutti gli abitanti. È per tale motivo che vengono tacciate di incostituzionalità le distinzioni poste in essere o non eliminate dai servitori pubblici, quelle, cioè, che risultino prive di fondamenti oggettivizzati nel Diritto o che di esso risultino carenti nelle loro previsioni in ordine alla determinazione della condotta umana.<br />
L’eguaglianza nel Diritto implica, in principio, che ciascun essere umano deve essere riconosciuto come soggetto giuridico avente la medesima relativa capacità. Il Diritto è, originariamente, eguale per tutti, sempre che non possa dirsi esistente una fonte ragionevole di discriminazione. Si tratta, senza dubbio, di un’eguaglianza semplificata che esclude qualunque discriminazione priva di fondamento giuridico o giustificazione, ancorché ristretta, posto che determina un’“eguaglianza” di trattamento nell’ambito dello stesso ordinamento giuridico.<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a><br />
Il divieto si fonda sull’art. 16 della CF, che impedisce trattamenti diseguali di fronte all’eguaglianza delle condizioni giuridiche. Non viene ovviamente meno la possibilità di introdurre distinzioni ragionevoli; il Diritto non deve infatti considerarci allo stesso modo, se non ci troviamo in condizioni simili. È anche naturale, in siffatte circostanze, che il Diritto operi delle distinzioni. Si richiede invece che gli individui che si trovano in situazioni analoghe, in eguali circostanze, che sono cioè inquadrati all’interno di una medesima cornice, vengano, imperativamente, trattati allo stesso modo. Se il Diritto regola in forma distinta situazioni che sono oggettivamente eguali, ci sono sufficienti ragioni per affermarne l’incostituzionalità, in quanto si da luogo ad una distinzione arbitraria, in violazione dell’art. 16 della CF.<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a><br />
L’isonomia tende a far sì che un simile trattamento venga realizzato, fondamentalmente, da parte del Diritto dello Stato. Posto il Diritto nel mondo –in concreto, la costituzione di una Repubblica–, gli uomini devono essere trattati allo stesso modo. A condizione che vengano individuate analoghe situazioni, il principio in questione determina il venir meno del trattamento irragionevole che venga eventualmente dispensato a coloro che, invece, condividano le medesime circostanze. Una repubblica può essere solo una repubblica di esseri umani eguali. Non v’è repubblica se, in analoghe condizioni, venga operato un trattamento disuguale per gli uomini di fronte al Diritto.<br />
Il diritto statale deve essere eguale per tutti gli uomini, i quali devono essere trattati allo stesso modo proprio in conformità del Diritto creato o da crearsi con fondamento e derivazione costituzionale. Tuttavia, l’eguaglianza di fronte al Diritto non si risolve nell’eguaglianza nell’ambito delle opportunità sociali che ciascun individuo potrebbe avere. Neanche nella giustizia sociale. Coloro che sono a capo dell’apparato produttivo di uno Stato, per regola, avranno maggiori possibilità di creare le norme del Diritto; se del caso, anche a loro stesso beneficio. L’isonomia, pertanto, indicherà una situazione di eguaglianza di fronte alle norme giuridiche prodotte nello Stato costituzionale e che devono rispettarsi, seppur nel quadro di una disuguaglianza e di un’esclusione comunitaria crescente, per un’evidente ragione: in questo caso, la disuguaglianza sociale delimita la liberazione dell’apparato statale, ma non la sottomissione all’apparato produttore di ricchezze.<br />
Per le ragioni esposte, non mi soffermerò su tutte le manifestazioni costituzionali dell’eguaglianza. In questo lavoro farò menzione solo del fatto che nello stesso art. 16 della CF sono state eliminate dalla Repubblica le prerogative di sangue e nascita, i titoli nobiliari e i fori personali; anche se rimane implicito che “non si darà alcun effetto a quelli attribuiti da qualunque altro paese”. A tal ultimo riguardo, è d’obbligo sottolineare come il precetto trovi il proprio originario fondamento nella Costituzione Politica degli Stati Uniti Messicani del 1917 (d’ora innanzi, CPEUM 1917), all’art. 12, il quale ha rappresentato un notevole passo in avanti<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>. Nell’art. 16 della CF si prescrive, inoltre, che tutti gli abitanti sono “ammessi negli impieghi disponibili senza altra condizione che l’idoneità”, e che l’”eguaglianza è la base delle imposte e degli oneri pubblici”<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>.</p>
<p><strong>C.<em> Eguaglianza di opportunità</em></strong><br />
Costituisce la seconda delle <em>species </em>del genere “eguaglianza”. Per il tramite di essa si tenta di garantire a determinati individui di una comunità analoghe posizioni, rispetto ai beni più importanti. Si tratta, quindi, di un’eguaglianza di punti di partenza o di posti di blocco nella ricerca dell’acquisizione di determinati beni. I partecipanti a questo “gioco comunitario” concernente il riparto dei beni –concreto o astratto– avranno, quindi, simili chance perché, per espressa previsione costituzionale, “tutti” quelli che vi partecipano prenderanno le mosse dallo stesso punto di partenza. Ovviamente, l’enorme snellezza del principio dell’eguaglianza delle opportunità è determinata dal fatto che, di regola, non è possibile riscontrare altre norme altrettanto indispensabili al fine di poter considerare l’eguaglianza reale ed effettiva con riguardo alle medesime posizioni di partenza. V’è, in altre parole, un’eguaglianza di opportunità rispetto al gioco, ma non esistono poi regole che effettivamente pongano nelle stesse posizioni coloro che si trovano in differenti condizioni al fine di garantire, senza discriminazioni, che la competizione si svolga con eguali chance per tutti. Seppure, dunque, tutti avranno le medesime opportunità nell’ambito di tale competizione, qual è la via di accesso a siffatte pari opportunità?<br />
L’eguaglianza di opportunità, seppur in modo parziale, è stata recentemente introdotta con la riforma costituzionale del 1949<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>, nel cui <em>Preambolo</em> venne declarata l’“irrevocabile decisione di costituire una Nazione socialmente giusta”. La legge fondamentale del 1949 non esiste più, ma nelle sue parole si devono rinvenire toccanti aspetti del presente e, soprattutto, una testimonianza per il divenire del costituzionalismo sociale.<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a><br />
Fu forse a causa del fatto per cui nulla e nessuno può vivere eternamente, che la cruda disuguaglianza sociale proibita dalla CF nel testo vigente nel 1853-60, ricevette un palliativo nel 1957. Allora l’espansione costituzionale che si produsse, a causa dell’incorporazione dell’art. 14 <em>bis</em>, sensibilizzò alcuni aspetti della disuguaglianza di fatto e diede avvio ad un ruolo più attivo dello Stato, in particolare in ordine al contratto di lavoro e alla sicurezza sociale. Nel suo primo capitolo si stabilisce:<br />
Il lavoro nelle sue differenti forme beneficerà della protezione delle leggi, le quali assicureranno al lavoratore (…) condizioni degne ed equitative di lavoro, (…) giusta retribuzione; (…) eguale remunerazione per eguale compito” (…) [e] partecipazione ai redditi delle imprese, con controllo della produzione e collaborazione nella direzione.<br />
Nella CF 1853-60, il lavoro, attività decisiva nella vita dell’individuo e nello sviluppo della comunità, è stato contemplato dal punto di vista della naturale disuguaglianza delle parti contraenti e, per tale motivo, calibrato sulle imposizioni del datore di lavoro. L’assenza di norme protettrici del lavoro, venne giudicata, giustamente, come une vera e propria imperfezione<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a> della CF del 1853, alla quale si sarebbe dovuto trovare &nbsp;rimedio.<br />
Nel secondo comma dell’art. 14 <em>bis</em> trova poi cittadinanza il diritto agli incontri collettivi di lavoro. Quindi, nel terzo e ultimo comma del medesimo art. 14 <em>bis</em>, si afferma che “Lo Stato attribuirà i benefici della sicurezza sociale, che avrà carattere integrale e irrinunciabile”. Inoltre, si rimette il suo sviluppo alla “legge”, “&#8230; che stabilirà: l’assicurazione sociale obbligatoria, (…) pensionamenti e pensioni mobili; la protezione integrale della famiglia; la difesa del bene della famiglia; la compensazione economica familiare e l’accesso ad una casa degna”.<br />
Le regole consacrate nell’art. 14 <em>bis</em> costituiscono un protocollo di correzione, ben limitato, della CF del 1853, con le quali si è data una certa copertura ad una ansiosa insicurezza. Non bisogna comunque farsi confondere da quanto previsto dall’art. 14 <em>bis</em>. Le sue regole, infatti, pur cariche delle illustrate idealizzazioni, sono pur sempre lontane dal poter essere qualificate come una teoria della tassazione ottimale, o, ancor più in là, del ruolo globale dello Stato nella regolamentazione dei fattori dell’economia. Non devono essere lette come una corretta critica alle cause dell’ingiusta distribuzione della ricchezza, né alle pericolose conseguenze che derivano dalla vulnerabilità e della povertà degli individui nella comunità. Essa non è, in realtà, una caratteristica del testo dell’art. 14 <em>bis</em>, in quanto, di fatto, non esiste il piano d’azione che possa sconfiggere per sempre le avversità dell’esclusione sociale.<br />
La Costituzione riformata nel 1994 ha cercato di rimediare alla solitudine del significato introdotto nel 1957. Si è dato vita ad una nuova dimensione dell’eguaglianza, sotto l’influenza di un nuovo ruolo dello Stato. Ciò, al fine di dar luogo ad un qualche pareggiamento sociale degli individui. Così, nell’art.75, comma 2 (Compiti del Congresso), si stabilisce quanto segue:<br />
… Una legge quadro, basata su decisioni assunte di comune accordo fra Nazione e province, istituirà regimi di compartecipazione per codesti contributi, garantendo l’automaticità nella remissione dei fondi.<br />
La distribuzione fra Nazione, province e città di Buenos Aires e fra queste avverrà in maniera direttamente proporzionale alle competenze, ai servizi e alle funzioni di ognuno di tali soggetti prevedendo criteri oggettivi di ripartizione; la distribuzione sarà equa, solidale e darà priorità al raggiungimento di un <em>pari livello di sviluppo</em>, di qualità della vita e <em>di opportunità</em> su tutto il territorio nazionale.<br />
Inoltre nello stesso art 75, al comma 23, si attribuisce al Congresso la seguente competenza:<br />
… Legiferare e promuovere misure di azione fattiva che garantiscano la reale parità di opportunità e di trattamento e il pieno godimento ed esercizio dei diritti riconosciuti dalla presente Costituzione e dai trattati internazionali vigenti sui diritti umani, in particolare in riferimento ai bambini, alle donne, agli anziani e ai disabili.<br />
Dettare un regime di sicurezza sociale speciale e completo a tutela del bambino in stato di abbandono, dalla gravidanza fino al termine dell’istruzione elementare, e della madre durante la gravidanza e l’allattamento.<br />
Nel comma 19 del citato art. 75 si attribuisce, altresì, al Congresso federale la competenza a promulgare:<br />
&#8230; leggi dedicate all’organizzazione e di base per l’istruzione, che consolidino l’unità nazionale nel rispetto delle diversità provinciali e locali; che garantiscano la responsabilità indelegabile dello Stato, la partecipazione della famiglia e della società, la promozione dei valori democratici e le pari opportunità e possibilità senza alcuna discriminazione; e che garantiscano altresì i principi di gratuità ed equità dell’istruzione pubblica statale e l’autonomia e autosufficienza delle università nazionali.<br />
Nello stesso comma si prescrive che è competenza del Congresso anche:<br />
Provvedere a ciò che conduce allo sviluppo umano, al progresso economico nel rispetto della giustizia sociale, alla produttività dell’economia nazionale, alla creazione di posti di lavoro, alla formazione professionale dei lavoratori, alla difesa del valore della moneta, alla ricerca e allo sviluppo scientifico e tecnologico, alla sua diffusione e allo sfruttamento dello stesso.<br />
Provvedere alla crescita armoniosa della Nazione e al popolamento del suo territorio; promuovere politiche differenziate tendenti ad equilibrare il dispari sviluppo relativo di province e regioni. Ai fini delle citate iniziative, il Senato fungerà da camera di origine.<br />
Nel comma 17 dell’art. 75, riferito ai popoli indigeni argentini, compare un enunciato che riconosce la loro identità ma al tempo stesso la loro differenza, e che si erge come formulazione precisa e concreta del diritto all’eguaglianza di trattamento ed opportunità.<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a><br />
Per altro verso, nell’art. 42 si dispone che:<br />
I consumatori e gli utenti di beni e servizi godono del diritto, nel rapporto di consumo, alla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici, a un’informazione adeguata e veritiera, alla libertà di scelta e a condizioni eque e decorose.<br />
Le autorità provvederanno alla tutela di tali diritti, all’educazione al consumo, alla difesa della concorrenza contro ogni forma di distorsione dei mercati, al controllo dei monopoli naturali e legali, alla qualità ed efficienza dei servizi pubblici e alla costituzione di associazioni di consumatori e utenti.<br />
La legislazione stabilirà procedimenti efficaci per la prevenzione e soluzione di eventuali controversie, oltre al quadro normativo dei servizi pubblici di competenza nazionale, prevedendo la necessaria partecipazione delle associazioni dei consumatori e utenti e delle province interessate agli organismi di controllo.<br />
All’art. 37, nel riferirsi ai diritti politici, si consacra invece l’eguaglianza reale di opportunità tra uomini e donne per l’accesso alle cariche elettive e partitarie; ivi si prescrive inoltre che tale eguaglianza deve essere garantita mediante “azioni positive nella regolamentazione dei partiti politici e nel sistema elettorale”.<br />
Come puntualmente indicato nella sezione II, il comma 22 dell’art. 75 è dedicato agli strumenti internazionali sui Diritti umani aventi rango costituzionale; tra di essi abbondano le regole sull’eguaglianza, sulle minoranze e sulla non discriminazione. Mantengo la promessa precedentemente fatta nella sezione I: scelgo una delle regole del DIDH –all’occasione, un affidabile paradigma–, che integra il panorama della materia regolata dalla CF.<br />
Così, nel Patto Internazionale dei Diritti Economici, Sociali e Culturali, per esempio, si dispone: a) art. 2.1 (l’impegno degli Stati “fino all’ultima delle risorse di cui dispongano”, a raggiungere “progressivamente”, con “tutti i mezzi appropriati”, la piena effettività dei diritti che lì si riconoscono; b) art. 4 (lo Stato riconosce che, nell’esercizio dei diritti garantiti dal Patto, questo “potrà sottomettere tali diritti unicamente alle limitazioni stabilite dalla legge, solo nella misura compatibile con la natura di tali diritti e con l’esclusivo fine di promuovere il benessere generale in una società democratica”).<br />
L’eguaglianza di opportunità tenta di collocare, dal punto di vista sociale, la maggioranza degli individui in condizioni analoghe, al fine di far loro conseguire i beni rilevanti, significativi e che si giudicano vantaggiosi ai fini dello sviluppo della comunità. Tuttavia, le precondizioni del gioco, che determineranno l’eguaglianza nella posizione di partenza, non si risolvono, in generale, in regole di tale natura. In altre parole, l’eguaglianza di opportunità finisce sì per dar luogo ad un trattamento egalitario, nel senso di assicurare un eguale punto di partenza nella competizione in ordine ai beni scarsi o rilevanti, tuttavia essa non riesce a garantire che tali beni siano poi effettivamente distribuiti con il massimo grado possibile di eguaglianza. L’eguaglianza di opportunità consente un trattamento ed uno sviluppo “secondo le capacità” degli individui; è per tale ragione che la sua eco si riverberà, incidentalmente, nel soddisfacimento dell’eguaglianza secondo le rispettive necessità individuali.<br />
Le regole invocate, forse tutte le regole di un ordinamento giuridico, dovrebbero essere ricomprese nella meravigliosa enunciazione prescrittiva contenuta nell’art. 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: “Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati”.<br />
C.1.<em> Intermezzo. Le opportunità nella Costituzione Politica degli Stati Uniti Messicani del 1917</em><br />
La legge fondamentale messicana conteneva 136 articoli permanenti e 16 transitori. Le 136 regole permanenti si ripartivano in 9 titoli, il titolo 6 “Del lavoro e della previdenza” conteneva solo un articolo, il 123. Le sue previsioni normative occupano quasi il 10% del testo costituzionale. Un merito assoluto dei costituenti messicani: nessuno, sino ad allora, nel “linguaggio del Diritto”<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a> della nostra America Latina aveva regolato la questione sociale nelle costituzioni con tale rigore analitico e chiarezza giuridica. Un vero codice della questione sociale. Il suo testo è stato un modello costante di ispirazione nei suoi primi 100 anni, in tutto il mondo.<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a></p>
<p><strong>D.<em> Eguaglianza sostanziale</em></strong><br />
Nel periodo 1853-1994 si regolamentò l’eguaglianza di fronte alla legge, nonostante lo Stato fosse stato notoriamente restio e passivo ogni qual volta in cui si trattava di affrontare la disuguaglianza sociale. Per tale ragione, la CF, nella sua formulazione originaria in ordine all’eguaglianza, non è egalitaria né la si può accostare al concetto di “egalitarismo”<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>. Insisto: è egalitaria solo in riferimento alla posizione di ciascuno di fronte al Diritto: tutti i suoi abitanti sono eguali nella libertà. Sul linguaggio dell’eguaglianza quale determinata dalla CF, si edificò addirittura una dottrina giudiziale volta a dare una giustificazione non egalitaria per i non abbienti<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>. Senza dubbio, conseguenza deplorevole di uno standard di disuguaglianza.<br />
L’eguaglianza è solita caratterizzare in profondità un’opera costituzionale, perché, in generale, le sue prescrizioni manifestano, in maniera predominante, un orientamento verso un determinato progresso. L’eguaglianza, di per se stessa, non determina la felicità, ma le sue parole incrementano di certo un clima positivo, maggiormente favorevole, più incline ai vantaggi. Nella sezione III.A ho segnalato la natura indeterminata o relazionale dell’eguaglianza; in particolare, quando si tratta di beni materiali, sintantoché non si definisca rispetto a quali beni e tra quali individui, non è facile essere precisi. Per converso, l’eguaglianza di fronte al Diritto ben chiarisce l’idea di quale relazione deve esistere tra gli individui ed i dipendenti pubblici in relazione al prodotto principale dello Stato; in senso stretto, tale eguaglianza fa parte dell’ordinamento giuridico che determina una certa relazione (l’eguaglianza, per l’appunto) di fronte al Diritto, il quale, nella sua natura oggettiva, stabilisce quale categoria astratta debba, a sua volta, essere compresa per l’imputazione come soggetto. In definitiva, per conservare tale ordine giuridico si rende necessario che ciascuno dei soggetti che lo compongono o lo realizzano abbia un proprio posto, chiaro ed indivisibile; è grazie a tale meccanismo che si instaura una condizione di eguaglianza tra tutti i soggetti rispetto alle norme giuridiche già esistenti o da crearsi. Per tale ragione, i soggetti sono parificati di fronte al Diritto, la cui produzione rinviene di norma il proprio fondamento nella sufficiente egemonia del proprio potere dominante nella comunità, in un determinato tempo e spazio.<br />
Il mondo del Diritto costituzionale è stato creato sul fondamento del principio di base dell’eguaglianza di fronte al Diritto. Quasi tutte le costituzioni si sono poi contraddistinte in tal senso. La creazione dell’eguaglianza di fronte al Diritto –prima dello stesso Diritto costituzionale dello Stato–, mano a mano che è stata affermata, non è mai stata eliminata o dimenticata dagli ordinamenti giuridici. Ne sono rimaste le parole. E, così, gli uomini, al fine di conservare giorno dopo giorno il concetto dell’eguaglianza come originariamente creato, si sono professati tra di loro “egualmente liberi”. Hanno compreso che ogni interferenza, o, ancor peggio, le minacce o le violazioni alla libertà avrebbero potuto provenire solo dall’ente che monopolizza la forza, lo Stato.<br />
Da allora, ci siamo impegnati ancor di più in questa missione di garantire l’eguaglianza di fronte al Diritto. Tuttavia, la celebrazione pubblica dell’eguaglianza di fronte al Diritto non ha potuto nemmeno alleviare l’assenza di eguaglianza con riguardo agli strumenti di cui dispone un’economia. L’eguaglianza di opportunità è stata costruita come un concetto ampio, incipiente, al fine di risolvere o dissipare, tiepidamente, quell’iniquità radicale che caratterizza l’apparato produttivo &nbsp;rispetto ai beni scarsi e desiderati nella comunità.<br />
Il discorso relativo all’eguaglianza delle opportunità non ha derogato né abolito la disuguaglianza. Neanche ci si aspetta che la riduca. La verità è che genera aspettative molto spesso ragionevoli, ma le sue radici sono ridotte; anche se la stessa questione richiede un ideale intervento dello Stato per garantire l’equità in determinate relazioni, la sua definizione di base la limita a “porre” nella condizione di competere –la c.d. condizione “originaria”–l’individuo o gli individui. Accade e continuerà ad accadere che a causa della originaria disuguaglianza, nel prendere avvio la competizione, il meno favorito avrà meno possibilità per livellare la disuguaglianza. Rimane da capire l’ambito dell’eguaglianza delle opportunità limitata al sociale.<br />
Siamo dinanzi ad una crisi dell’eguaglianza? Credo di no, perché quando si entra nell’ambito dei suoi contenuti specifici con determinazioni concrete, l’eguaglianza di fronte al Diritto mostra la sua finezza, mentre pallida rimane l’eguaglianza di opportunità indirizzata al sociale. Non si è mai parlato né lo si potrebbe fare di quella che sarebbe una splendida eguaglianza sostanziale, un’eguaglianza di fatto, un’eguaglianza di fronte all’apparato produttivo dello Stato con riguardo, rispettivamente, all’eguaglianza giuridica e all’eguaglianza sociale.<br />
Le dottrine sull’eguaglianza sostanziale non fanno riferimento ad un modello ideale, tuttavia la maggior parte delle volte incarnano modelli facili da ispirare o prototipi difficili da soddisfare. Quest’eguaglianza, quella sostanziale, si distingue da quelle precedentemente individuate: l’eguaglianza “di fronte al Diritto” e l’eguaglianza “di opportunità”. Nel caso in esame, infatti, tale forma di eguaglianza si riferisce alla relazione intercorrente tra gli individui di una comunità ed i beni concreti, materiali, di economia giacente presenti nella comunità medesima. L’enigma è come questi ultimi verranno distribuiti.<br />
Tuttavia, nell’ambito teorico dell’eguaglianza sostanziale, le domande si sovrappongono. Risulta inevitabile partire dalla natura scarsa o ridotta dei beni materiali, la cui distribuzione deve essere stimolata. In caso contrario, se i beni materiali fossero enormemente abbondanti, la questione non mostrerebbe una simile complessità. Farò dunque menzione di un decalogo di problemi, questioni spinose, molte di esse irrisolvibili. Primo: in relazione a quali criteri si deve determinare quale bene è suscettibile di riparto e quale bene, al contrario, è indivisibile? Secondo: quali necessità individuali devono essere considerate per l’assegnazione di un bene? Terzo: come si farà per distinguere quali necessità e con quali beni esse rimarranno o saranno soddisfatte e quali avranno invece sorte contraria? Quarto: la considerazione di un bene suscettibile di distribuzione si determinerà sulla base della distinzione tra cose del mondo naturale e artefatti del mondo culturale? Quinto: con la distribuzione del bene termina il processo di eguaglianza? Sesto: quale sarà la relazione giuridica tra il bene e il singolo individuo: proprietà comunitaria, possesso, detenzione, permesso d’uso o consegna? Settimo: una volta stabilita l’anteriore relazione tra il bene e il soggetto, in che modo gli uomini conserveranno e svilupperanno questa stessa relazione, o forse, la cambieranno? Ottavo: come si ripartiranno i beni, a ciascuno in parti uguali o a ciascuno in proporzione alle sue necessità? Nono: quale sarà e come verrà elaborato il criterio comunitario per generare o, nel caso, riprodurre i beni che si distribuiranno, per necessità naturale o culturale? Infine, raggiunta l’eguaglianza, come si potrà fare per poterla mantenere e sviluppare nell’ambito della comunità?<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a> L’eguaglianza sarà per sempre?<br />
La sinapsi della memoria per formulare le risposte è completamente distinta dalla cronologia per porle; la comunicazione tra le due consuma giorni, anni, e molte volte si rimane immersi in difficoltà insuperabili. Le domande sopra articolate hanno richiesto più tempo di quel che ci si aspettava. &nbsp;Le possibili risposte appartengono ad uno stadio arcaico. Perché idilliaco è il campo per rappresentare, al massimo livello, la relazione degli individui con gli stati delle cose materiali che esistono nel mondo. Inoltre, se fosse possibile spiegare l’importanza delle dottrine egalitarie al fine di stabilire l’eguaglianza sostanziale, non si riscontrerebbero tanti regimi comunisti e altrettanti socialisti.<br />
La dottrina egalitaria più ortodossa vorrebbe conseguire l’eguaglianza tra tutti gli individui in ordine a tutti i beni. Essa deve, tuttavia, essere scartata in quanto irrealizzabile, dal punto di vista empirico. Ragionevolmente, occorre allora domandarsi quali aspetti dell’egalitarismo, forse relativo e parziale, sarebbero possibili e suscettibili di essere effettivamente instaurati in una società aperta. Se si trattasse di verificare chi prospettò, originariamente, uno dei suoi incentivi più attrattivi<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>, forse ci si dovrebbe riferire ai costituenti che elaborarono la <em>Costituzione della Repubblica Italiana </em>del 1947.<br />
Principi fondamentali<br />
(…) Art. 3<br />
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.<br />
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l&#8217;eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l&#8217;effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all&#8217;organizzazione politica, economica e sociale del Paese.<br />
Il principio dell’eguaglianza sostanziale costituisce un paradigma della Costituzione italiana, una norma distinta all’interno del medesimo ordinamento giuridico, perché&nbsp; attribuisce alla “Repubblica” la funzione di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” che limitano l’eguaglianza dei cittadini impedendone il pieno sviluppo della relativa personalità. La miglior dottrina lo ha considerato il più robusto dei significati politici tra tutti quelli che la Costituzione offre agli italiani, in quanto fa “della giustizia sociale la condizione indissolubile della libertà politica e dell’eguaglianza giuridica”<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>. Le determinazioni concrete dell’eguaglianza sostanziale, di cui all’art. 3 della Costituzione italiana, chiariscono come essa non abbracci una visione ortodossa dell’egalitarismo, dato che la Costituzione d’Italia si armonizza con la libera “iniziativa privata” nell’ambito dell’economia (art. 41); tuttavia, essa neppure si limita a suggerire una mera parità dei cittadini quanto alla loro capacità economica.<br />
Da un punto di vista costituzionale i poteri pubblici della Repubblica devono, senza dubbio, intervenire positivamente al fine di correggere quelle disuguaglianze di fatto che trovano il loro fondamento in ingiustizie perpetrate nel passato. Gli interventi che la Costituzione pone a carico della Repubblica non si limitano a realizzare una distribuzione sistematica e generale della ricchezza e delle rendite. Si aspira, questo si, a che le prestazioni garantiscano, in maniera positiva, i cittadini sfavoriti. In questo senso, la Costituzione italiana offre una “soluzione intermedia” tra l’egalitarismo ortodosso o più radicale (“a ciascun individuo secondo le proprie necessità”) e la mera eguaglianza di Diritto (“a ciascun individuo secondo i suoi meriti o capacità”). Non si configura un livellamento generale, ma si stabiliscono limiti minimi e massimi che assicurino a tutti una vita decorosa e sicura.<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a><br />
Per riassumere, la Repubblica Italiana, secondo la dizione costituente, basa l’accordo di fondazione nella realizzazione “del massimo grado possibile di giustizia sociale”<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>. Tale eguaglianza sostanziale si articola anche in altre regole costituzionali ordinate nello stesso Codice<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>. Non si sta facendo riferimento all’archetipo giuridica di un qualche paradiso nel pianeta Terra, e neppure le sue regole costituzionali possono dirsi immacolate. Tuttavia, la ricchezza insita nelle sue prescrizioni è patente e l’art. 3 della Costituzione indica, in maniera chiara, il cammino affinché tutti gli uomini possano raggiungere il massimo grado di soddisfazione nelle loro aspettative e aspirazioni economiche e materiali; al di là, ovviamente, di quelle morali.<br />
Devo profondere uno sforzo per compiacermi con la CF, in quanto in essa non incontro alcun egalitarismo. Non esiste un principio di eguaglianza sostanziale; nelle sue pagine non ve n’è traccia; il silenzio che le presiede è sconvolgente. Mi domando allora: &nbsp;la mancata coltivazione di un “giardino” sulle regole costituzionali riferite all’eguaglianza sostanziale è una delle cause della povertà e della vulnerabilità di cui soffrono il 60% degli abitanti d’Argentina? Una CF priva di regole che ordinino allo Stato di perseguire, in maniera consistente, l’eguaglianza di fatto fa affondare i suoi abitanti nell’insoddisfazione rispetto alle loro necessità di base? La CF è addormentata; le sue regole, sovrapposte, sull’eguaglianza delle opportunità, non valgono a far venir meno il soffocamento indotto dall’assenza di norme sull’intervento statale che, con moderazione, ordini una livellazione razionale nella distribuzione della ricchezza.</p>
<p><strong>IV.</strong><strong> <em>Prospectus</em></strong><a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title=""><strong><strong>[50]</strong></strong></a><br />
Le opere di Diritto costituzionale, severamente codificate, dispongono come deve essere governata una comunità. Instaurare in una costituzione, con un solo tratto, l’idealità in ordine a determinati fini comunitari costituisce un atto di governo costituente. Voglio dire, senza ostentazione, che un certo stato di cose si comprende nell’ambito dello scritto costituente della costituzione, mentre un altro stato di cose si rivela poi all’atto del governare quotidiano delle autorità costituite.<br />
L’autorità del Diritto dovrebbe dar luogo ad un solo stato di cose: quello costituzionale, che sorge dal potere costituente. Nonostante ciò, la realtà mette in evidenza un cocktail sconvolgente. Così, da un lato, vi è l’opera costituzionale, spesso portatrice di un significativo grado di inefficacia: quello costituzionale, generato dall’autorità costituente. Dall’altro lato, v’è la realtà, che mostra un differente elemento, molto spesso, invece, efficace: lo stesso governo dello Stato, generato dalle autorità costituite. In altre parole, dunque, da un lato, lo scritto costituente sul governo dello Stato e, dall’altro, il discorso concreto sul governo costituzionale, quotidiano e, dello Stato. &nbsp;Una costante, a volte purtroppo segreta, degli scritti politici che costituiscono lo Stato costituzionale.<br />
Lo scritto costituzionale è linguaggio e coercizione. Senza parole scritte, non c’è un discorso dominante. Senza normatività, la costituzione non può imporre né l’unità dell’ordinamento giuridico né la sua gradazione o scaglionamento, e le sue prescrizioni rimangono transitoriamente o eternamente inefficaci. Ora, nessuno scritto costituzionale, per se stesso, determina l’espansione o la contrazione dei fatti politici, sociali, culturali ed economici, né stabilisce l’eguaglianza fondamentale tra i suoi abitanti. In sintonia con quanto anticipato nella sezione I, qui postulo due nuove norme che provocherebbero l’espansione dell’ordinamento giuridico costituzionale dello Stato. Naturalmente, quanto si va ad esporre non risolverà per se solo –né pretende di farlo– il dramma rappresentato dalla massa dei non abbienti. La pretesa si allaccia, appena, con un nuovo significato dal quale potrebbero raccogliersi frutti maturi. Perché la costituzione oggettivizzata è fondamentalmente una norma sui processi pubblici, ma anche espressione di uno “stadio di sviluppo culturale del popolo<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>, che coniuga al suo interno le norme di adattamento ai cambi già prodotti e le norme di respiro o promozione che tentano di produrli. Anche la teoria della costituzione presenta una siffatta vocazione culturale, dato che può sviluppare i “fondamenti delle speranze”<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a> di un popolo.<br />
Il principio costituzionale di eguaglianza è la “premessa fondamentale dello Stato<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>, pilastro indiscutibile che fonda l’ordine costituzionale. Pertanto, il quadro teorico normativo che in questa sede espongo non dovrà essere compreso nel senso che un paio di regole possano essere considerate sufficienti per introdurre l’eguaglianza fondamentale. Tali prescrizioni ricomprendono solo la storia d’Argentina e la ricordano. Affinché l’eguaglianza possa trovare un qualche grado di concretezza, servirebbero varie regole; non ne sarebbero sufficienti solamente due.<br />
Con l’adozione delle due regole cui più oltre faccio riferimento si dovrebbero anche instaurare altre direttive, per esempio, sulla questione tributaria e rispetto alla proprietà delle risorse naturali. Prima che termini questa sezione tratterò in maniera coincisa anche di tali questioni e, di seguito, riprenderò qualche altro concetto. Dopo aver intrapreso il presente cammino, ho immaginato questo lavoro come basato su due regole, sicuramente riservate in via esclusiva alla configurazione costituente, funzione giuridica eminentissima che si può sviluppare solo in accordo con il processo instaurato nell’art. 30 della CF, secondo il quale individui egualmente liberi riformano l’”ordine tra gli associati”<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[54]</a> di una comunità determinata dalla mediazione dei suoi rappresentanti liberamente eletti in libere elezioni.<br />
La doppia postulazione gioca un duplice ruolo: in primo luogo, una rottura con il passato; in secondo luogo, un’utopia. Entrambe le regole sono egualmente elencate e non descrivono la realtà costituzionale, pretendendo di esercitare un’influenza su di essa. Questo in quanto il principio e la continuità della disuguaglianza sostanziale in Argentina ha seguito sempre un triste filo conduttore: l’indebitamento dello Stato e, in parallelo, l’assenza di un serio impegno con la giustizia sociale.<br />
Seguo, in modo consistente, la rotta del sapere normativo o teoria prescrittiva. Ritengo che i relativi argomenti siano sufficienti e appropriati al fine di promuovere l’eguaglianza fondamentale, sostanziale, con base nella teoria e senza radicalismi. L’impossibilità di rinvenire nell’ambito delle istituzioni giuridiche un ordine totalmente perfetto, determina sempre la necessità di analizzare quale sia il modello che mostra le maggiori garanzie e quale quello che presenta meno inconvenienti. È evidente che l’eguaglianza sostanziale, nella sua accezione non ortodossa, risulta mutevole e molto spesso incomprensibile secondo il modello della CF. Al contrario, l’ingiustizia sociale cresce con energia. Albert Camus sostenne che il ruolo dello scrittore non può essere scisso dai compiti difficili: per definizione, questi non può porsi oggi al servizio di coloro che scrivono la storia, ma al servizio di coloro che la subiscono<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a>.<br />
Richiedo la comprensione del lettore: non è possibile redigere regole sull’eguaglianza fondamentale e sul debito esterno, come faccio più oltre, e pretendere la loro ubicazione all’inizio e alla fine di un futuribile testo costituzionale di cittadini eletti dal popolo, senza riferirmi anche ad altre materie (sovranità popolare, laicità, libertà, dignità, pluralismo, buona fede, relazioni internazionali, ecc.). Per ciò, tali questioni sono oggetto di analisi individuale, ancorché non di specifica trattazione. Me ne assumo il rischio.<br />
<strong>A.<em> Regola di apertura</em></strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify; margin-left: 1cm;">La sovranità appartiene al popolo, fonte di tutta l’autorità dello Stato. Tutti i suoi abitanti sono eguali nella libertà e di fronte al Diritto.<br />
L’Argentina è uno Stato democratico, laico e federale, basato sulla protezione della dignità umana e la sua missione primordiale è realizzare l’eguaglianza fondamentale tra tutte le persone.<br />
La Repubblica istituita da questa Costituzione come forma di governo si orienta per il pluralismo, la partecipazione, la pubblicità e la razionalità.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">La sovranità del popolo rappresenta la somma delle porzioni, dei pezzi o dei frammenti del potere di ciascun cittadino; si tratta, nella sua essenza, dell’eguaglianza nella libertà che deve essere conferita a ciascun cittadino al fine di costituire e amministrare la comunità; più precisamente, di quella in cui tutti “devono partecipare dei benefici e dei doveri della società<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a>, che costituisce il presupposto di questa stessa configurazione sovrana. Per tale ragione, l’eguaglianza dei cittadini costituisce la direttiva oggettiva per la creazione dell’ente statale e caratterizza lo stesso processo di costruzione di una comunità politica. (V. sezione II).<br />
Lo Stato costituzionale deve essere il “garante dell’eguaglianza giuridica riguardo la dignità della persona”<a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a>, anche se nella realtà non esistono né sono mai esistiti enti statali perfetti che possano essere catalogati come modelli ideali. La lotta per l’eguaglianza si svolge&nbsp; infatti in maniera costante all’interno di quel contenitore giuridico che ricomprende lo Stato costituzionale.<br />
I livelli di disuguaglianza ed esclusione che caratterizzano l’esistenza degli abitanti d’Argentina, denunciati nella sezione I, compromettono la stessa possibilità di assicurare loro degne condizioni materiali di esistenza e di sviluppo. Nello specifico, gli esclusi sono quasi il 60% della popolazione mentre gli inclusi, circa il 40%; naturalmente, sono diversi tra loro. Questa disuguaglianza trae origine dalla distribuzione della ricchezza e dalle differenti possibilità di ciascuno rispetto al soddisfacimento ottenuto o che si spera di ottenere dai beni in economia. Senza formulare nozioni universaliste, può esistere una comunità disordinata retta dalla disuguaglianza? Si può ritenere che tali indicatori non servono a nulla? Dovrebbe pensarsi che il regime riscontrabile tra gli individui soddisfatti, il quale, di fatto determina una sufficiente parità di trattamento in ordine al godimento delle condizioni materiali, dovrebbe caratterizzare anche gli individui insoddisfatti. Francamente, da un punto di vista teorico il che ha molto senso, ma il conflitto si presenta poi nella pratica: come includere, infatti, gli esclusi che soffrono a causa della loro penosa disuguaglianza, la quale, a sua volta, agevola la loro insoddisfazione in ordine ai beni oggetto di riparto?<br />
Il grado di disuguaglianza risulta allarmante. In effetti, la questione relativa alla giustizia sociale si relaziona con l’edificazione della democrazia. Tante persone escluse rendono, senza dubbio, più debole l’elemento naturale dello Stato; anzi, in proposito, sarebbe ragionevole sospettare che lo stesso Stato non sappia o non possa “mantenere il controllo dei suoi effetti nella vita delle popolazioni”<a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[58]</a>, dato che il Diritto, con cui regolamenta il monopolio della propria forza, potrebbe risultare impraticabile. Se coloro che sono poveri e vulnerabili risultassero alla fine esclusi da un sia pur minimo godimento delle condizioni materiali di esistenza, che senso potrebbe avere che continuino a partecipare ad una democrazia nell’ambito della quale non sono, quantomeno, &nbsp;presi in considerazione?<br />
Mentre la realtà dello spirito umano è oggettiva e la sua esistenza non dipende dall’individuo, al contrario la relativa incarnazione soggettiva, la comprensione stessa della persona, quella si che dipende da ciascun soggetto. La descrizione della struttura della nostra società da luogo a due distinte soggettività: da un lato, quella degli inclusi che devono trarre “una grande soddisfazione da se stessi”<a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>, e si compiacciono alquanto; dall’altro, invece, quella degli esclusi, che fanno affidamento sulla loro forza lavoro e sono utenti e consumatori, la cui soggettività risulta però disallineata, in quanto non caratterizzata da modernità, abbondanza o arroganza.<br />
Allo stesso tempo, non potrebbe essere negato l’indesiderabile fatto che gli esclusi comprendano, alla fine, che l’ordinamento comunitario offre un rifugio –con vantaggi ingiusti e inarrivabili– solo ad un “insieme di cittadini facoltosi che esercitano la loro influenza nel governo dello Stato”<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[60]</a>. Per esempio: perché un soggetto escluso dalla distribuzione comunitaria, disoccupato, con genitori anch’essi senza lavoro, dovrebbe valutare i benefici dell’ordinamento costituzionale, che poco o nulla fa per lui? Perché non deve pensare invece che, a ben vedere, quantomeno con riguardo a se stesso e alla propria famiglia, quel che si trova di fronte è una plutocrazia? La disuguaglianza è significativamente traumatizzante e, come correttamente si è detto, la “pressione degli esclusi”, in un determinato momento, “diventa irresistibile”<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a>.<br />
Il principio costituzionale di eguaglianza non eliminerà la disuguaglianza. Tuttavia, lo Stato ha una “missione primordiale”: la sua fonte di giustificazione, nello specifico, consiste nel ridurre le differenze esistenti in ordine alle condizioni materiali. Del resto, tale eguaglianza è qualificata come “fondamentale” proprio perché non permangano dubbi in ordine alla legittimazione della sua attuazione.<br />
La missione dello Stato, in quanto potere o facoltà che il popolo gli attribuisce, deve essere quella di lottare contro la ricchezza e la povertà estreme. Con le definizioni costituzionali attuali non si può combattere la disuguaglianza; neanche per introdurre sufficienti rimedi. Una nuova politica sulla giustizia sociale nella comunità richiede, inevitabilmente, la configurazione di “consensi di base”<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a> in ordine a tale punto, la cui relativa discussione può, forse, generare una nuova identità plurale. È necessario che ciascun cittadino si possa collocare nel posto dell’altro, in particolare, nel posto dei non abbienti. Propongo quindi di intraprendere un cammino di solidarietà, perché l’unico modo di rendere eguali gli svantaggiati presuppone &nbsp;–o meglio, esige– un accordo politico basato sulla fratellanza.<br />
Non si richiede che gli uomini siano eguali in tutto; la funzione dello Stato consiste nell’assicurare che i sistemi operino per soddisfare le necessità individuali di base ed impedire la concentrazione di ricchezza, che corrode la democrazia in quanto genera notevoli disuguaglianze. L’accumulazione smisurata di ricchezza, inoltre, è solita ripercuotersi sulla struttura del potere dello Stato; di conseguenza, la sua identità si tramuta rapidamente e mina il territorio della giuridicità, la rende inspiegabile, e da lì, senza soluzione di continuità, perviene all’abuso della sua posizione dominante ed egemonica.<br />
Ogni comunità richiede regole per la sua regolazione; nel modello proposto, il governo dello Stato deve cercare di porre rimedio o delimitare, mediante una disciplina razionale e partecipativa, l’ingiustizia sociale. Ma v’è di più, perché porre rimedio alla disuguaglianza è un pensiero strategico; una volta costituzionalizzata, la giustizia sociale come missione fondamentale del governo statale si consoliderebbe come un bene indisponibile. Significa allora che occorrerà distinguere tra l’”alternanza” nel governo e la “eliminazione” delle sue elementari condizioni. Alle volte non si ha voglia di enunciarlo, ma, una volta instaurata la giustizia sociale, alle condizioni indicate e sintantoché non si faccia un’altra proposta, sarà sufficiente vincere le elezioni per realizzare il programma della costituzione sintantoché non intervenga una nuova modifica. Ciò che deve essere superato è l’atteggiamento di chi sarebbe disposto a tutto pur di vincere le elezioni con il mero fine di occupare quelle cariche pubbliche che si rinnovano continuamente nell’ambito dei poteri costituiti.</p>
<p><strong>B. <em>Regola di chiusura</em></strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify; margin-left: 1cm;">La Repubblica Argentina cancella il suo debito in buona fede, sotto la condizione di un trattamento trasparente, equitativo ed imparziale. Non cancella il debito che comporti la frustrazione del diritto allo sviluppo dei suoi cittadini o relativo alle loro generazioni future. Neppure paga il debito originato da atti contrari all’ordine democratico istituito da questa Costituzione, né quello che sia stato originato da una ribellione o disprezzo della sua giuridicità. Non si può disporre dell’immunità sovrana di giurisdizione ed esecuzione nella ristrutturazione e nel saldo del debito. È proibita la cessione della giurisdizione sovrana o il trasferimento delle competenze a istanze di arbitrato internazionali o a tribunali analoghi con applicazione della legislazione straniera, in controversie originate dall’assunzione del debito, sia per atti di imperio sia di gestione statale.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">L’Argentina è stata una colonia dei Re di Spagna, suoi “successori e metropoli” e di ogni “altra dominazione straniera”, fino alla dichiarazione di indipendenza, nel luglio del 1816. Ricorre il bicentenario. Quasi tutta la storia dello Stato è stata segnata, investita, ostacolata o limitata dall’indebitamento esterno, salvo un solo periodo durante la regolarità costituzionale tra il 4/6/1946 e il 21/9/1955. Nel dicembre del 2001 è stata dichiarata la bancarotta, la morte dell’Argentina. Nel corso di quasi quindici anni –molte volte con fretta, altre con evidente disattenzione, altre ancora con dolo o mera colpa–, l’autorità pubblica ha deciso di intraprendere il cammino della rinegoziazione per il pagamento delle obbligazioni.<br />
Ogni Stato sovrano deve disporre di una costituzione se desidera formare parte ed essere riconosciuto dalle Nazioni Unite. Ogni Stato sovrano, per incrementare i propri affari internazionali, deve onorare il pagamento dei propri debiti<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a>. La cancellazione del debito pubblico dello Stato argentino rappresenta un compito del Congresso, conformemente alla regola di cui all’art. 75, comma 7, della CF<a href="#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[64]</a>. L’implementazione degli accordi spetta al Potere Esecutivo.<br />
Le obbligazioni di pagamento, in materia di capitale ed interessi del debito esterno, spese e costi, gravano per parecchi anni e su molte generazioni. Attualmente, il termometro dell’oppressione fa registrare più di 160 milioni di dollari<a href="#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[65]</a> di debito. Il colossale debito esterno lede le stesse possibilità di sviluppo di coloro che attualmente vivono in Argentina, nonché quelle degli “argentini che dovranno nascere”, perché gli impegni di pagamento sono stati assunti per varie “decadi”. L’avvenire, forse, non è totalmente nostro. La lezione, allora, è che tutti i dipendenti pubblici che in passato hanno amministrato con irresponsabilità, hanno condannato il presente, ponendosi allo stesso tempo come giustizieri del futuro e, in particolare, di coloro che ancora non sono nati. L’incredibile indebitamento esterno, in questi termini così brutali, determina una nuova forma di schiavitù o soggiogamento, perché esiste una tensione perpetua tra la concreta possibilità di sviluppo e l’adempimento delle obbligazioni internazionali. Inoltre, colloca la CF in una situazione poco piacevole; intimidite, infatti, le sue regole, svaniscono. Accade così che gli uomini sfortunati del presente, costretti a pagare un debito da cui non traggono beneficio, trasmettono tale sfortuna e costrizione, con vigore, alle generazioni che verranno. È difficile pensare ad un altro processo altrettanto sfavorevole contro l’umanità. Nel frattempo, la moltitudine dei cittadini continua ad assistere all’isolamento di qualunque ipotesi minimamente verificabile in ordine alla giustizia sociale, vittimizzata da un presente davvero poco favorevole.<br />
La maggior garanzia di cui si dispone per intraprendere il cammino della giustizia sociale risiede nelle risorse dello Stato. A minori risorse, perché c’è da cancellare un debito esterno sempre più importante, corrisponde uno sviluppo minore, se non nullo della giustizia sociale. Conseguenza semplice e sincera. Può causare stupore la relazione esistente tra la produzione di beni e servizi e il debito esterno? Il pagamento dei servizi di indebitamento costituisce una pena, un fattore di tristezza e castigo, la cui natura negativa incide su qualunque alternativa egalitaria concernente la distribuzione della ricchezza.<br />
Di conseguenza, la sottomissione giurisdizionale che provoca l’indebitamento esterno dovrà essere discussa in sede costituente. Senza dubbio, si dovrà considerare l’eventuale proibizione di conferimento o di proroga alla “giurisdizione internazionale”, con un’enfasi simile a quella impiegata nell’art. 29 della CF, norma mediante la quale si proibisce al Congresso la concessione al Potere Esecutivo di “facoltà straordinarie”, o la “somma del potere pubblico”, o di attribuirgli “sottomissioni o supremazie per le quali la vita, l’onore o le fortune degli argentini rimangano alla mercé dei governi o di qualche persona”; atti che “comportano una nullità insanabile, e che assoggetteranno coloro che li formulino, li approvino o li firmino alla responsabilità e alla pena degli infami traditori della patria”. In conformità all’art. 116 della CF<a href="#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[66]</a>, non pare affatto ragionevole che lo Stato argentino sia “giudicato” a New York per una “questione” che lo stesso art. 75, comma 7, attribuisce al Congresso federale e che lo colloca specificamente sopra tale organo: “coordinare il pagamento del debito interno ed esterno della Nazione”. Non si può chiedere a un giudice di New York che si preoccupi del respiro, dello stimolo e dell’incoraggiamento reale della giustizia sociale degli argentini esclusi dall’ordine economico. &nbsp;<br />
Se tutto ciò si riconoscesse con facilità, il dibattito sarebbe più ameno e proficuo. L’indebitamente esterno costituisce uno strumento raffinato di dominio nelle mani degli “organismi internazionali controllati dei paesi colonizzatori”<a href="#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[67]</a>, i quali vogliono farci credere che la giustizia sociale è un lusso. Ma non lo è; semplicemente, nel contesto delle repubbliche latinoamericane, “governare è parificare”.</p>
<p><strong>C.<em> Intermezzo. Tassazione e proprietà delle risorse naturali </em></strong><br />
<em>Primo</em>. Ogni Stato deve disporre di adeguate risorse per affrontare le proprie spese. Per tale ragione, il “contributo pecuniario” per far fronte alle spese della comunità organizzata si presenta come un’entrata naturale e comporta, a sua volta, una “restrizione al diritto dell’uomo sui beni e sui frutti del lavoro”<a href="#_ftn68" name="_ftnref68" title="">[68]</a>.<br />
Come indica anche il Presupposto Generale dell’Amministrazione per l’Esercizio 2016, la maggioranza assoluta delle entrate dello Stato argentino proviene dalla fonte tributaria. In Argentina, l’art. 17 consacra il principio della giuridicità tributaria: “Solo il Congresso può imporre i contributi di cui all’articolo 4”. Nella ripartizione federale, le competenze di tale organo in ordine alla materia tributaria sono disciplinate, costituzionalmente, all’art. 75.<br />
Peraltro, in Argentina, l’entrata tributaria che si incamera per rimediare alle spese dello Stato federale, deriva, quasi per i tre quarti, dalle imposte indirette, francamente regressive, che disattendono la capacità contributiva e non contemplano l’equità sociale. La politica costituzionale che promuova la giustizia sociale dovrebbe essere esattamente al contrario: l’ordinamento tributario dovrebbe fondarsi, in maniera consistente, sul criterio di progressività basato sulla capacità contributiva; dunque, sulle imposte dirette. Posto che la progressività tributaria costituisce un criterio equitativo per l’imposizione, la costituzione dovrebbe ispirarsi proprio alla progressività come criterio di distribuzione per l’esercizio della sua potestà tributaria.<br />
Ai fini di una politica costituzionale orientata verso la giustizia sociale, la prescrizione dell’attuale art. 16 della CF costituisce una regola onesta e necessaria (“L’eguaglianza è alla base delle imposte”), ancorché insufficiente. Affinché si produca una riduzione della disuguaglianza sarebbe altresì necessario decidere e indicare i fatti impositivi che meriterebbero un analogo trattamento o che saranno punto di riferimento per un trattamento eguale. Senza questa previa determinazione, per esempio, continuerà a persistere, nell’ambito delle entrate tributarie dello Stato, la notoria ingiustizia determinata dalla circostanza per cui il consumo dei poveri e dei vulnerabili, insostituibile per la loro stessa esistenza, alleggerisce la pressione tributaria sui redditi dei ricchi.<br />
<em>Secondo</em>. In qualunque allegoria relativa alla giustizia sociale, risulta indispensabile richiamare l’attenzione sulla terra e sulle sue risorse naturali, elemento cruciale che determina la configurazione di uno Stato. Dal momento che si tratta di beni pubblici indivisibili, l’eguaglianza in ordine agli stessi deve essere assicurata dal governo pubblico. Nella CF, riformata nel 1994, si è introdotta una previsione federale non equitativa, all’art. 124 secondo il quale: “Alle province spetta la proprietà originaria delle risorse naturali esistenti sul proprio territorio”. Si tratta di una decisione costituente errata che non promuove la giustizia sociale. Essa da luogo ad una nuova ferita, pungente e dolorosa, dell’eguaglianza, in quanto determina un’irragionevole discriminazione tra i cittadini delle provincie caratterizzate da un’abbondante ricchezza naturale e quelli delle provincie che, invece, non posseggono tanta ricchezza naturale. Qui, la cittadinanza torna ad essere un privilegio, circostanza che produce costernazione, dal momento che la cittadinanza stessa venne invece creata con probità proprio per rendere eguali. Ritengo che la proprietà della natura debba appartenere originariamente allo Stato, non alle provincie. Ciò eviterebbe equivoci e aumenterebbe la fratellanza federale.<br />
Se un giorno il sapere costituzionale dovesse acquisire lo status totale di scienza formale e dovesse riuscirsi a svincolare dalle fatalità dell’ideologia o dalla natura precaria e instabile dell’universo sensibile, dovrà allora ricordarsi l’immarcescibile paradigma dell’art. 27 della CPEUM. Il fortunato linguaggio di quanto in essa previsto, che si caratterizza per la sua originalità e purezza, con i suoi propositi egalitari, ci rende devoti della sua semina costituente. Nel linguaggio politicizzato della Costituzione messicana del 1917 non c’è vuota retorica. Essa porta alla luce del giorno il significato della giustizia sociale. L’art. 27 della CPEUM occupa quasi il 10% della struttura definitiva delle circa 22.000 parole, scritte nella città di Querétaro, nel 1917. Di certo, non è l’unica regola sull’eguaglianza sociale, anche se senza dubbio ne costituisce un emblema.<br />
Il suo modello, assolutamente radicale, si caratterizza in quanto ha conseguito il maggior grado di giustezza semantica, dal momento che nulla del passato del costituzionalismo le è analogo o assimilabile. Attraversa tutto quanto è realmente apprezzabile del mondo naturale e offre l’idea che il suo linguaggio costituente riesca a contemplarlo: proprietà statale originaria delle terre e delle acque ricomprese nei limiti territoriali, interesse pubblico e proprietà privata, distribuzione equitativa della ricchezza pubblica e relativa curata conservazione, frazionamento dei latifondi; proprietà statale diretta di tutti i minerali, capacità di acquistare la proprietà delle terre e delle acque della Nazione, attenzione all’estensione della terra della quale può essere padrone un solo individuo o società. Criteri sull’eguaglianza sociale come quelli appena espressi costituiscono un faro illuminante del nostro Diritto costituzionale in America Latina.</p>
<p><strong>VI. <em>Commenti finali</em></strong><br />
<em>Primo</em>. Lo scritto costituzionale esprime una determinata comprensione del mondo e cerca di imporre, con il suo stesso linguaggio, il modello da adottarsi per la sua regolamentazione.<br />
<em>Secondo</em>. Nell’opera scritta, il principio di eguaglianza, con i suoi significati complessi e le sue profonde implicazioni, si pone come una norma che da fondamento, nel qualificarsi come linea di azione, allo Stato medesimo.<br />
<em>Terzo</em>. L’eguaglianza di fronte al Diritto, enunciato linguistico e convenzionale, si converte in ordine fondamentale nella storia di una comunità politica. A partire dalla sua positivizzazione, dalla sua concreta presenza nel testo costituzionale, il passato che abbia avuto a verificarsi in sua assenza sarà sempre ricordato come straziante e, spesso, censurato senza assoluzione per il suo affronto alla dignità umana.<br />
<em>Quarto</em>. Se tutti siamo eguali di fronte al Diritto, se il trattamento che deve essere garantito da parte dell’ordinamento giuridico risulta simile per tutti gli abitanti, non deve sussistere dubbio alcuno: l’esercizio del potere pubblico deve basarsi, esclusivamente, sul Diritto positivo. In fondo, l’eguaglianza di fronte al Diritto costituisce un baluardo della costituzionalità.<br />
&nbsp;<em>Quinto</em>. I criteri sull’eguaglianza delle opportunità, indipendentemente dall’obbedienza o disobbedienza alle sue prescrizioni, vale a dire, dalla discrepanza intercorrente tra normatività ed effettività, sono scritti nei quali le parole risultano sottomesse ad un determinato ordine e ad analogo significato. Tuttavia, alla fine del “percorso”, l’eguaglianza delle opportunità non rende eguali alla base. La sua missione è rendere eguale il punto di partenza, non le modalità con cui si giunge alla partenza stessa.<br />
<em>Sesto</em>. La giustizia sociale costituisce una benedizione laica. Per il suo tramite si può cercare di ridurre la mortificazione, la ferita che l’esclusione sociale produce quale la povertà o altra analoga situazione di vulnerabilità.<br />
Esiste una realtà che riconosciamo e che abbiamo sempre conosciuto: l’indebitamento esterno dello Stato argentino. Una situazione dolorosa che limita la stessa possibilità di individuarne un rimedio nella giustizia sociale. Si è pagato nel corso di quasi due secoli, e il debito aumenta. Le parole hanno un senso: la giustizia sociale è un’avventura, che possiede anche una nobile e robusta legittimazione. Per tale ragione, porre un limite alla crescente disuguaglianza sta subordinando il futuro del debito.<br />
Pensare che la giustizia sociale dovrà costituire la missione fondamentale dello Stato significa trasformare la realtà. Opporsi allo stato reale delle cose determina un nuovo orientamento ed una nuova “vocazione del pensiero”<a href="#_ftn69" name="_ftnref69" title="">[69]</a>, piena di realismo e natura autentica, che si sviluppi nel rinnovato uditorio della popolazione, il cui legame con il passato sia costituito dallo stretto rispetto al processo di modifica della CF. Una simile attività può essere alimentata con norme del più alto rango, considerando il fatto che la norma costituzionale governa, con giustezza o senza di essa, un processo pubblico sul benessere degli individui nella comunità.<br />
<em>Settimo</em>. Le mie idee sono esposte in ordine a rilevanti frammenti del principio di eguaglianza, proprio come ho preannunciato nella sezione I. Non escludo che generino altre interferenze, le quali –in un diverso contesto spazio-temporale– siano suscettibili di tipicizzare aspetti basici sull’”identità” del costituzionalismo in America Latina.<br />
<em>Ottavo</em>. Le mie parole hanno una precisa vocazione, in quanto i vuoti o le lacune del Diritto costituzionale, che determinano o sviluppano “una disuguaglianza senza precedenti nella storia”, collocano le nostre democrazie in luoghi di instabilità e fragilità assai difficili da sostenere per molto altro tempo ancora.<a href="#_ftn70" name="_ftnref70" title="">[70]</a><br />
<em>Nono</em>. Favorire un modello che sostenga un maggior intervento dello Stato nel riparto e godimento dei beni giacenti e che saranno creati nell’ambito di un’economia, con la missione della giustizia sociale, non incarna un ideale perfezionista. Lo Stato deve assicurare che ciascun individuo possa liberamente esplicare il piano di vita prescelto senza interferenze di alcun tipo, in quanto è lì che, precisamente, si legittima lo Stato nella sua giuridicità più stretta. La crescente disuguaglianza sociale costituisce uno scoglio che impedisce la realizzazione del piano che pure venga selezionato, visto che può giungere a comprometterne la pace relativa.<br />
Nell’ambito degli strumenti disponibili nella comunità argentina, quello dello Stato promotore oltre al suo ruolo storico come gestore, risulta il più ragionevole. O forse si lascerà all’iniziativa privata o alla mano invisibile del mercato la realizzazione della giustizia sociale? Le cose che esistono nel mondo si dividono in naturali e culturali; le prime stabiliscono i loro stessi processi di controllo, sviluppo e compiutezza; le seconde –in particolare, l’economia e il Diritto– devono essere create e sviluppate, sempre, dall’uomo. Si tratta di artifizi creati per garantire la convivenza. Dovendo scegliere e senza credere nell’esistenza di valori oggettivi, l’esperienza indica senza dubbio alcuno cosa succede e cosa succederà a coloro che sono esclusi –nella più sicura delle ipotesi– se l’economia la dirigono solo i più potenti. Fintantoché i rappresentanti o dipendenti pubblici proseguiranno nel loro esercizio dei poteri costituzionali e repubblicani, i potenti cercheranno sempre di esercitare il loro dominio, in ogni tempo e luogo.<br />
La giustizia sociale costituisce un’idea di regolazione mutevole. Ogni comunità di individui deve cercare, sviluppare e mantenere la propria, con base indiscutibile nella libertà di ciascuno di decidere e determinare il proprio presente ed il proprio futuro. Questa eguaglianza nella libertà si fonda, a sua volta, nella individuale dignità di ciascun essere umano.<br />
<em>Decimo</em>. L’infelice lacuna del Diritto costituzionale in materia di eguaglianza fondamentale unitamente all’ineffettività costituzionale delle regole sull’eguaglianza delle opportunità incide anche sul principio di eguaglianza, in quanto la divergenza o l’assenza di norme trovano il loro fondamento nell’inevitabile esistenza tra l’essere ed il dover essere del Diritto costituzionale. Il vuoto deve essere colmato con nuove regole di Diritto costituzionale, costruite nell’agorà cittadina, grazie al processo di produzione normativa di cui all’art. 30 della CF. Sintantoché ciò non abbia a verificarsi, un diritto di produzione contrattuale e privata, con regole di insostenibile adesione, proverà a sostituire o colmare la lacuna della CF, e farà valere, in generale, “la legge del più forte”<a href="#_ftn71" name="_ftnref71" title="">[71]</a>.<br />
Parificare alle fondamenta la nostra cittadinanza costituirebbe una missione ineguagliabile per lo stesso benessere generale e per quello delle generazioni future, annunciate e protette dal Preambolo della Costituzione federale d’Argentina.<br />
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<strong>Riassunto</strong><br />
Lo Stato costituzionale è la massima istanza conosciuta dall’ordinamento politico di una comunità di individui liberi. Le dimensioni dell’eguaglianza, con diverso significato e grado di riconoscimento, pretendono di proteggere un determinato fondamento dello Stato, equiparando convenzionalmente gli aspetti delle relazioni tra gli uomini. L’eguaglianza di fronte al Diritto rappresenta uno dei sui cardini. Una nuova conquista risiede nell’eguaglianza delle opportunità. Entrambe sono però insufficienti perché non arrestano la marcia regressiva del benessere. La crescente disuguaglianza in Argentina, dove quasi il 60% della popolazione è povera o vulnerabile, mostra l’esistenza di due mondi: una cittadinanza politica ed una cittadinanza sociale. I non abbienti, poveri e vulnerabili, non godono e non potrebbero godere, dato l’attuale stato costituzionale delle cose, di una piena cittadinanza di giustizia sociale. Non sarà mai possibile distruggere completamente la disuguaglianza sociale; ma la si può ridurre continuamente. Il progresso nella giustizia sociale rappresenta una missione fondamentale dello Stato. La riduzione del dualismo nei gradi della cittadinanza è ricercata con molteplici energie. Una può provenire dal consenso di base, un nuovo uditorio retto dalla Costituzione federale nel suo processo di cambiamento. Sintantoché non si produca un riparto più eguale dei beni che provengono dalla natura o dall’industria, il linguaggio delle opere laiche sarà maggiormente compreso da coloro che conoscono i benefici di una cittadinanza completa e ne comprendano tutte le luci.</p>
<p><strong>Parole chiave</strong><br />
Stato costituzionale, sovranità del popolo, cittadinanza, eguaglianza di fronte al Diritto, eguaglianza di opportunità, disuguaglianza sociale crescente, diminuzione della povertà, giustizia sociale, riparto dei beni giacenti e futuri in una comunità.</p>
<p><strong>To Rule is To Equalize</strong><br />
<strong>Isonomy, Opportunities and Social Justice in Argentina</strong><br />
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<strong>Abstract</strong><br />
The constitutional State is the highest instance known for the political organization of the community of free individuals. The dimensions of equality, with different signification and degree of recognition aim to cover a certain grounding on the State, when they equate by convention aspects of the relationships between human beings. The equality before the law means one of its strengthenings. One new achievement: equality of opportunity. Both are insufficient because they do not prevent the regressive march of well-being. The growing inequality in Argentina, were almost 60% of its population is poor or vulnerable, shows the existence of two worlds: a political citizenship and a social citizenship. The deprived, poor and vulnerable people do not enjoy -nor could they- the current state of constitutional affairs, a citizenship filled with social justice. It will never be possible to completely destroy social inequality; it can be continuously reduced. A progress with social justice constitutes a fundamental aim of the State. Decreasing the dualism in the degrees of citizenship is fostered with enthusiasm. It can come from a basic consensus, in a new auditorium ruled by the federal Constitution in its variation process. As long as a more equal distribution of natural or manufactured goods does not take place, the language of secular scripts would be better understood by those who know the benefits of complete citizenship and know all of its enlightenment.</p>
<p><strong>Keywords</strong><br />
Constitutional State, Sovereignty of the people, Citizenship, Equality before the law, Equality of opportunity, Growing social inequality, Decrease in poverty, Social justice, Distribution of existing and future goods in a community.<br />
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(*)<span 10pt="" style="margin: 0px; line-height: 115%; font-family: ">Relazione presentata al XIII Congresso Iberoamericano di Diritto Costituzionale: “Trayectoria y porvenir del constitucionalismo contemporáneo. Homenaje a la Constitución de Querétaro en su centenario”, Tema 9: “</span><span 10pt="" style="margin: 0px; line-height: 115%; font-family: ">Justicia, equidad y derechos sociales”, organizzato dall’Istituto Iberoamericano di Diritto costituzionale e dall’Istituto di Ricerche Giuridiche dell’Universidad Nacional Autónoma de México,<br />
dall’1 al 3 febbraio del 2017. Ringrazio per la lettura del testo i professori Alfonso Celotto, Julio B. J. Maier, Leandro Vergara, Sebastián D. Toledo, Enrique J. Morales, José E. Schuh, Ricardo Rabinovich-Berkman ed E. Raúl Zaffaroni, anche per la sua benevola attenzione e gli ulteriori commenti. </span><span 10pt="" style="margin: 0px; line-height: 115%; font-family: ">Traduzione in italiano rivista a cura del prof. Alfonso Celotto</span></div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Alberdi, Juan Bautista, <em>Bases y puntos de partida para la organización política de la República Arjentina, derivados de la lei que preside al desarrollo de la civilización en América del Sud y del Tratado Litoral de 4 de enero de 1831</em>, 2ª ed., <em>correjida, aumentada de muchos parágrafos y de un proyecto de Constitución concebido según las bases propuestas por el autor</em>, Valparaíso, Imprenta del Mercurio, Santos Tornero y Cía., 1852, p. 195.</div>
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<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Ibíd., p. 196.</div>
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<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Ibíd.</div>
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<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> In questo lavoro “disuguaglianza sociale” o “disuguaglianza”, da sola, fanno sempre riferimento a quella “sociale”; essa in entrambi i casi va distinta dalla “disuguaglianza naturale”. Pertanto, nel riferirmi alla disuguaglianza prodotta dalla natura tra gli uomini, in tutti i casi utilizzo “disuguaglianza” qualificata come “naturale”. In ordine agli aspetti fondamentali della distinzione, rimando il lettore, più avanti, alla sezione III.</div>
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<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Più del 90% della popolazione totale del paese riveste tale carattere.</div>
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<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> L’Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) della Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) ha elaborato una “Matrice della Povertà Multidimensionale” che articola lo spazio del Benessere e lo spazio dei Diritti. Secondo tale metodologia, la popolazione è povera se soffre privazioni nello spazio del Benessere (in entrata) e, allo stesso tempo, nello spazio dei Diritti (almeno una privazione in entrata ai livelli basici dell’alimentazione, salute, servizi pubblici, casa dignitosa, risorse educative, impiego stabile e sicurezza sociale). Nel caso in cui si soffra di una sola carenza delle due dimensioni, la casa è considerata in una situazione di vulnerabilità nella relativa dimensione. Il campione proiettato sul totale della popolazione urbana: povertà multidimensionale, 25,6% (estrema, 5,3%; non estrema, 20,3%); non abbienti per carenze, 28,2%; non abbienti per le entrate, 3,4%; subtotale povertà + vulnerabilità: 57,2%; non vulnerabili per carenze né per entrate, 42,8%; “Evaluación de la pobreza urbana desde un enfoque multidimensional basado en derechos: 2010-2015”, Agustín Salvia (cordinatore dello studio), Juan Ignacio Bonfiglio (ricercatore responsabile), Buenos Aires, UCA-ODSA, marzo 2016, disponibile in <a href="http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2016-Obs-Informe-Pobreza-Multidimensional-2010-2015.pdf">http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2016-Obs-Informe-Pobreza-Multidimensional-2010-2015.pdf</a>, consultato il 3/9/2016.</div>
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<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Chomsky, Noam, <em>The Prosperous Few and the Restless Many</em>, The Real Story Series, Berkeley, CA, Odonian Press, 1993, disponibile in <a href="https://chomsky.info/prosperous01/">https://chomsky.info/prosperous01/</a>, consultato il 3/9/2016; dello stesso autore, “Pocos prósperos, muchos descontentos”, en <em>Cómo funciona el mundo: Conversaciones con David Barsamian</em>, Buenos Aires, Katz-Capital Intelectual, 2015, p. 91.</div>
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<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Bobbio, Norberto, <em>Igualdad y libertad</em>, Barcelona, Paidós Ibérica, 1993, p. 93.</div>
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<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Alberdi, Juan Bautista, op. cit, p. 23.</div>
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<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Instituto Nacional de Estadística y Censos, <em>Estimaciones y proyecciones de población 2010-2040: Total del país</em>, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Instituto Nacional de Estadística y Censos &#8211; INDEC, 2013, p. 28, disponibile in <a href="http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/2/proyeccionesyestimaciones_nac_2010_2040.pdf">http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/2/proyeccionesyestimaciones_nac_2010_2040.pdf</a>, consultato il 3/9/2016.</div>
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<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Così, ad esempio, non risulta oggetto di trattazione l’ammissibilità di tutti gli abitanti negli impieghi disponibili senza altra condizione che la loro idoneità; ma neanche, la determinazione costituzionale per cui l’eguaglianza è la base delle imposte e degli oneri pubblici. Entrambi i principi sono prescritti nell’art. 16 della CF.</div>
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<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Sul punto, si vedano le menzioni in ordine al catalogo di regole sull’eguaglianza costituzionalizzate dal DIDH (sezione II e sezione III.C), che si scelgono come paradigmi.</div>
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<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Art. 33, CF: “Le dichiarazioni, i diritti e le garanzie che enumera la Costituzione non saranno intese come negazione di altri diritti e garanzie non enumerate; perché derivano dal principio della sovranità del popolo e dalla forma repubblicana del governo”.</div>
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<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Si parafrasa Diego Valadés, dalla sua fortunata affermazione “Una Costituzione… è anche il libro laico di un popolo” (Valadés, Diego, “¿Qué hacer con la Constitución?”, en <em>Reforma</em>, Messico, 2/2/2016).</div>
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<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> La materia è stata ampiamente studiata e si rinvia per brevità, a Ferreyra, Raúl Gustavo, “Manifiesto sobre el Estado constitucional. Reglas fundamentales sobre raigambre y justificación de la comunidad estatal”, 1ª parte, <em>Revista de Derecho Público</em>, n° 10, Presidenza della Nazione, Ministero della Giustizia e Diritti Umani, 2015, pp. 37-124 (Id SAIJ: DACF150418); ídem, 2ª parte, <em>Revista de Derecho Público</em>, n° 11, Presidenza della Nazione, Ministero della Giustizia e Diritti Umani, 2015, pp. 109-182 (Id SAIJ: DACF160051).</div>
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<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Peter Häberle, nel 1982, enunciò la sua tesi, passo per passo, in<em> Verfassungslehre als Kulturwissenschaft</em> (“la Costituzione come cultura”). La tesi si ribadisce in “La costituzione nel contesto”, <em>AIJC</em>, CEPC, Madrid,<br />
n° 7, 2003, pp. 223-245. Si avverte che in questo scritto ho deciso di indicare la costituzione come un “quarto elemento”, semplicemente, senza approfondire l’inerente proiezione “culturale” della tesi del professore tedesco per il nostro “contesto” latinoamericano.</div>
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<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> V. Ferreyra, Raúl Gustavo, “Manifiesto sobre el Estado constitucional…”, op. cit.</div>
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<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Guastini, Riccardo, “Breve lección sobre la igualdad”, <em>Eunomía. </em><em>Revista en Cultura de la Legalidad,</em> n° 4, Madrid, 2013, pp. 33-41.</div>
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<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Attraverso la riforma costituzionale del 1994 si dispose nell’art. 75, comma 22: “… Spetta al Congresso (…) comma 22: Approvare o rigettare i trattati conclusi con le altre nazioni e con le organizzazioni internazionali e i concordati con la Santa Sede. I trattati e i concordati sono gerarchicamente superiori alla legge. La Dichiarazione Americana dei Diritti e Doveri dell’Uomo; la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; la Convenzione Americana sui Diritti Umani; il Patto Internazionale dei Diritti Economici, Sociali e Culturali; il Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici e il suo Protocollo Facoltativo; la Convenzione sulla Prevenzione e la Sanzione del Delitto di Genocidio; la Convenzione Internazionale sulla Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione Razziale; la Convenzione sulla Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione contro la Donna; la Convenzione contro la Tortura e altri Trattamenti o Pene Crudeli, Inumane o Degradanti; la Convenzione sui Diritti del Bambino; nelle condizioni della loro vigenza, hanno rango costituzionale, non derogano alcun articolo della prima parte di questa Costituzione e devono intendersi come complementi dei diritti e delle garanzie da questa riconosciuti. Potranno essere approvati e promulgati, se del caso, solo dal Potere Esecutivo nazionale, previa approvazione di due terzi della totalità dei membri di ciascuna Camera. Gli altri trattati e convenzioni sui diritti umani, dopo essere stati approvati dal Congresso, richiederanno il voto dei due terzi della totalità dei membri di ciascuna Camera al fine beneficiare di pari rango costituzionale”.<br />
Nel 1997 si attribuì rango costituzionale alla Convenzione Interamericana sulla Sparizione Forzata delle Persone. Nel 2003, lo stesso rango alla Convenzione sull’Imprescrittibilità dei Crimini di Guerra e dei Crimini di Lesa Umanità. Da ultimo, nel 2014 si dispose di attribuire rango costituzionale alla Convenzione sui Diritti delle Persone con Discapacità.</div>
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<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Si veda nel dettaglio la nota al punto che precede.</div>
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<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> La Dichiarazione Americana dei Diritti e Doveri dell’Uomo (Preambolo; artt. II e XII a XVII; XXIX, XXIII e XXXV); Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Preambolo; artt. 1, 2, 4, 7, 10, 21, 23, 25, 26 e 28); Convenzione Americana sui Diritti Umani (Preambolo; artt. 1, 2, 6, 8, 13, 17, 23, 24 e 26). Il Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici (Preambolo; artt. 1.2, 2, 3, 8, 14, 20, 24, 26 e 27). La Convenzione Internazionale sulla Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione Razziale (artt. 1 a 7). La Convenzione sulla Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione contro la Donna (artt. 1 a 16). La Convenzione contro la Tortura e altri Trattamenti o Pene Crudeli, Inumane o Degradanti (artt. 1 e 2). La Convenzione sui Diritti del Bambino (artt. 1 a 4, 30 e 31). La Convenzione sui Diritti delle Persone con Discapacità (artt. 1, 3 a 7, 9, 12, 16 y 17). Il Patto Internazionale dei Diritti Economici, Sociali e Culturali è previsto più avanti, nella sezione III.C.</div>
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<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Häberle, Peter, <em>Libertad, igualdad, fraternidad: 1789 como historia, actualidad y futuro del Estado constitucional</em>, Madrid, Trotta, 1998, p. 34.</div>
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<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> La CSJN, integrata da congiudici, affermò che l’obiettivo preminente, secondo ciò che determina il preambolo, è raggiungere il “benessere generale”, la giustizia nella sua espressione più elevata, vale a dire, la giustizia sociale, il cui contenuto attuale consiste nell’ordinare l’attività tra i membri della comunità e i mezzi di cui questa dispone, mediante i quali ha il proposito di far in modo che ciascuno di essi benefici dei beni materiali e spirituali della civilizzazione (<em>in re</em> “Miguel A. Bercaitz”, CSJN, 13/9/1974, <em>Fallos</em> 289:430).</div>
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<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Rousseau, Jean-J., <em>Du contrat social ou Principes du Droit Politique</em>, París, Flammarion, 2001, p. 60.</div>
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<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Bidart Campos, Germán J., <em>La constitución que dura</em>, Buenos Aires, Ediar, 2004, p. 22.</div>
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<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> V. Zaffaroni, E. Raúl, <em>El Derecho en la fase superior del colonialismo</em>, Buenos Aires, Ediciones Madres de Plaza de Mayo, 2015, p. 49.</div>
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<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Bobbio, Norberto, <em>Igualdad y libertad</em>, op. cit., p. 54.</div>
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<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Si ricordi, sul punto, un magnifico testo di Euripide: “… Non c’è nulla di più nemico per uno Stato che il tiranno. Beh, per cominciare, non esistono leggi della comunità e domina solo uno che tiene la legge sotto il suo arbitrio. E ciò non è egalitario. Quando le leggi sono scritte, tanto il povero come il ricco sono destinatari di una giustizia egalitaria. Il debole può rispondere al forte con le stesso parole se questi lo insulta; l’inferiore vince il superiore se ha al proprio lato la giustizia” (<em>Tragedie</em>, II, Supplicanti, Madrid, Gredos, 2008, p. 41).</div>
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<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Art. 15, CF: “Nella Nazione Argentina non ci sono schiavi: i pochi che oggi esistono sono liberi dal momento dell’entrata in vigore di questa Costituzione [9 luglio del 1853]; una legge speciale regolerà le indennità alle quali da luogo la presente dichiarazione. Tutti i contratti di compravendita delle persone costituiscono un crimine di cui saranno responsabili coloro che li stipulino e il notaio o il funzionario che li registri. E gli schiavi che in qualsiasi modo vengano introdotti sono liberi per il solo fatto di toccare il territorio della Repubblica”.</div>
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<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Si osserva, più innanzi, che la CF, con il DDHH di rango costituzionale, congloba il sistema della CF. L’art. 24 della Convenzione Americana sui Diritti Umani, avente rango costituzionale, per esempio, contiene una prescrizione ancor più eloquente e onnicomprensiva: “Tutte le persone sono eguali di fronte alla legge. Di conseguenza, hanno diritto, senza discriminazione, alla stessa protezione della legge”.</div>
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<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> V. Rosatti, Horacio D., <em>Tratado de Derecho constitucional</em>, t. I, Buenos Aires, Rubinzal Culzoni, 2010,<br />
p. 186.</div>
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<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> La Corte Suprema di Giustizia Argentina ha emesso la prima pronuncia nel 1863. In materia di eguaglianza di fronte alla legge, dodici anni più tardi, nel confermare una decisione della giustizia federale, i suoi giudici si espressero, nella causa “Olivar”: “… Il principio dell’eguaglianza di tutte le persone di fronte alla legge, secondo l’essenza e lo spirito della nostra Costituzione, non consiste in altro se non nel diritto a che non vengano previste eccezioni o privilegi che escludano taluni da ciò che si concede ad altri in eguali circostanze,&nbsp; da cui deriva per forza di cose che la vera eguaglianza consiste nell’applicare ai casi che si presentano la legge secondo le differenze costitutive di essi, e che qualunque altro significato o accezione di tale diritto è contraria alla sua stessa natura o interesse sociale” (<em>Fallos</em> 16:118, con le firme di S. del Carril, F. Delgado, J. Barros Pazos, J. B. Gorostiaga e J. Domínguez, 1/5/1875).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> <em>In re</em> “Martínez”, CSJN, 6/6/1989, <em>Fallos</em> 312:826.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Si veda l’art. 12, CPEUM: “Negli Stati Uniti Messicani non si concederanno titoli nobiliari, né prerogative e onori ereditari, né si conferirà alcun effetto a quelli attribuiti da qualunque altro paese”.</div>
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<div id="ftn35" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Senza smentire quanto argomentato nella sezione I “Avvertenza”, un brevissimo appunto si può leggere, più avanti, nel punto IV.C “Intermezzo. Tassazione e proprietà delle risorse naturali”, “Primo”.</div>
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<div id="ftn36" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> Fondamentalmente, attraverso questa riforma si introdussero modifiche costituzionali nella Prima Parte “Principi fondamentali”, Cap. III (Diritti del lavoratore, della famiglia, dell’anzianità e dell’educazione e della cultura) e Cap. IV (La funzione sociale della proprietà, il capitale e l’attività economica). Nell’ambito della vasta bibliografia, si può leggere “Diálogo sobre la Constitución de 1949. Entrevista al Dr. E. Raúl Zaffaroni, Revista de Derecho Público”, n° 11, Presidenza della Nazione, Ministero della Giustizia e Diritti Umani, 2015, pp. 284-307.</div>
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<div id="ftn37" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> Il 16/9/1955 le autorità costituzionalmente elette furono rovesciate da un golpe militare appoggiato dai civili. Il 27/4/1956, il governo provvisorio “della Nazione Argentina, nell’esercizio dei sui poteri rivoluzionari”, attraverso un proclama avente forza obbligatoria, dichiarò vigente la Costituzione federale proclamata nel 1853, con le riforme del 1860, 1866 e 1898, e l’esclusione di quella del 1949, senza pregiudizio degli atti e procedimenti che fossero risultati definitivamente conclusi prima del 16/9/1955.</div>
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<div id="ftn38" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Sánchez Viamonte, Carlos, <em>Los defectos sociales de la Constitución de 1853</em>, Buenos Aires, Claridad, 1933, pp. 57-59.</div>
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<div id="ftn39" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> Art. 75, comma. 17, CF: “Riconoscere le radici etnico-culturali delle popolazioni indigene argentine. Garantire il rispetto della identità di tali popolazioni e il diritto ad un’educazione bilingue e interculturale; riconoscere la personalità giuridica delle loro comunità e il possesso e la proprietà comunitaria dei territori che normalmente occupano; regolamentare inoltre il conferimento di altri terreni adatti e sufficienti per lo sviluppo umano; nessuna di tali terre sarà alienabile, trasmissibile, né soggetta a gravami o sequestri. Assicurare la partecipazione di tali popolazioni alla gestione delle proprie risorse naturali e delle altre cointeressenze che le riguardino…”.</div>
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<div id="ftn40" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> Valadés, Diego, <em>La lengua del derecho y el derecho de la lengua</em>, Messico, Academia Mexicana de la Lengua-UNAM (Instituto de Investigaciones Jurídicas), 2005, pp. 7, 67 y 123.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn41" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> Alcune delle “basi” che devono disciplinare il lavoro “degli operai, giornalai, impiegati, domestici e artigiani e, in generale, di tutti i contratti di lavoro”, regolate nell’art. 123, CPEUM, nella sua redazione originale del 1917: durata massima della giornata; lavori insalubri o pericolosi per le donne in generale e per i giovani minori di sedici anni; divieto di lavoro per i bambini minori di dodici; riposo ebdomadario; permessi di maternità; periodo di allattamento; salario minimo di cui dovrebbe beneficiare il lavoratore; partecipazione agli utili dei lavoratori; pagamento del salario; ore extra; obbligo dei datori di lavoro di fornire ai lavoratori stanze comode e igieniche, scuole, infermerie e altri servizi necessari alla comunità; incidenti di lavoro e malattie professionali; sull’igiene e la salubrità nel lavoro; diritto degli operai e degli imprenditori di associarsi in difesa dei propri rispettivi interessi, formando sindacati, associazioni professionali, ecc.; conciliazione ed arbitraggio; diritto degli operai e dei datori di lavoro agli scioperi e alle serrate; protezione contro il licenziamento senza giusta causa e preferenza dei crediti in favore dei lavoratori per il salario o stipendi maturati nell’ultimo anno o per indennizzi; beni che costituiscano il patrimonio della famiglia e società cooperative per la costruzione di case economiche e igieniche, destinate a essere acquistate in proprietà, dai lavoratori per periodi determinati.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn42" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> Rosatti, Horacio D., op. cit., p. 167.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn43" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> Nel testo costituzionale sull’eguaglianza ancorato nell’art. 16, CF: “… Non è il livellamento assoluto degli uomini ciò che si è proclamato, aspirazione chimerica e contraria alla natura umana, ma solo la loro eguaglianza relativa, propiziata da una legislazione tendente alla protezione per quanto possibile delle disuguaglianze naturali” (<em>in re</em> “Eugenio Díaz Vélez”, CSJN, 20/6/1928, <em>Fallos</em> 151: 359).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn44" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> Bobbio, Norberto, <em>Igualdad y libertad</em>, op. cit., pp. 79-83.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn45" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> Nell’art. 11 della Costituzione della Città di Buenos Aires del 1996, si può leggere una regola simile.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn46" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> Calamandrei, Piero, <em>La constitución inactuada</em>, Madrid, Tecnos, 2013, p. 144.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn47" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> Pizzorusso, Alessandro, <em>Lecciones de Derecho constitucional</em>, t. I, Madrid, Centro di Studi Costituzionali, 1984, pp. 163-173.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn48" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> Ibíd., p. 172.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn49" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> È opportuno menzionare, ancorché non in maniera esaustiva, le norme contenute nei seguenti articoli della Costituzione della Repubblica Italiana: 4 (diritto al lavoro); 6 (minoranze linguistiche); 24.3 (assistenza in giudizio); 31 (protezione della famiglia, maternità, infanzia e gioventù); 32 (diritto alla salute); 37 (lavoro delle donne); 34 (diritto all’educazione); 42 (funzione sociale della proprietà) e 53 (progressività tributaria).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn50" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> Nel 1793, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat (Condorcet), insieme a Emmanuel Sieyès e Jules Duhamel, pubblicarono il <em>Journal d’instruction sociale par les citoyens</em>. Condorcet titolò in questo modo (<em>Prospectus</em>) le parole d’introduzione (Paris, Edhis, 1981, disponibile in <a href="http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97249">http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97249</a>, consultato il 7/9/2016).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn51" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> Häberle, Peter, <em>El estado constitucional</em>, Messico, IIJ, UNAM, 2001, p. 5.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn52" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> Ibíd.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn53" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> Zaffaroni, E. Raúl <em>et al.</em>, <em>Derecho penal</em>, Buenos Aires, Ediar, 2000, p. 22.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn54" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> V. Calamandrei, Piero, <em>Sin legalidad no hay libertad</em>, Madrid, Trotta, 2016, p. 34.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn55" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> Camus, Albert, “Discours de Suède”, Parigi, Œuvres,Gallimard, 2013, p. 80 [10.XII.1957].</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn56" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> González, Florentino, <em>Lecciones de Derecho constituciona</em>l, Parigi, Ch. Bouret, 1889, p. 54.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn57" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> Zaffaroni, E. Raúl, “Derecho, derecho penal humano y poder financiero” (Conferencias de Guatemala), inedito, gentilmente ceduto dal suo autore, agosto del 2016, p. 49.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn58" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a> Badiou, Alain, <em>Nuestro mal viene de más lejos</em>, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2016, p. 60.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn59" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a> Ibíd., p. 45.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn60" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a> Si veda la definizione di “plutocrazia” nel DRAE.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn61" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a> V. Ferrajoli, Luigi, “La igualdad y sus garantías”, <em>Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid</em>, n° 13, 2010, p. 324.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn62" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a> Häberle, Peter, <em>El estado constitucional</em>, op. cit., p. 119.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn63" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> Art. 4, CF: “Il Governo federale provvede alle spese della Nazione attingendo ai fondi del Tesoro Nazionale, costituito dal ricavato dei diritti di importazione e esportazione; dal ricavato della vendita o locazione di terreni di proprietà nazionale, dai depositi postali, dagli altri contributi equamente e proporzionalmente imposti dal Congresso Generale alla popolazione, oltre che dai prestiti e dalle operazioni creditizie decise dal Congresso stesso per sopperire alle esigenze della Nazione, o per operazioni di utilità nazionale”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn64" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[64]</a> Art. 75, CF: “Spetta al Congresso: (…) 7. Provvedere a coordinare il pagamento del debito interno ed esterno della Nazione ”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn65" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[65]</a> Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Serie Histórica, Debito esterno disponibile in <a href="http://www.indec.mecon.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&amp;id_tema_2=35&amp;id_tema_3=45">http://www.indec.mecon.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&amp;id_tema_2=35&amp;id_tema_3=45</a>, consultato il 7/9/2016.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn66" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[66]</a> Art. 116, CF: “Compete alla Corte Suprema e ai tribunali di grado inferiore della Nazione la discussione e decisione di tutte le cause riguardanti materia regolamentata nella Costituzione e nelle leggi della Nazione, con la riserva di cui al comma 12 dell’art. 75; come pure nei trattati in essere con paesi stranieri&#8230;”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn67" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[67]</a> V. Zaffaroni, E. Raúl, <em>El Derecho en la fase superior del colonialismo</em>, op. cit., p. 43.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn68" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[68]</a> González, Joaquín V., <em>Manual de la Constitución Argentina</em>, Buenos Aires, Estrada, <em>circa</em> 1920, p. 111.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn69" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[69]</a> Badiou, Alain, <em>Nuestro mal viene de más lejos</em>, op. cit., p. 19.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn70" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[70]</a> V. Ferrajoli, Luigi, “La igualdad y sus garantías”, op. cit., pp. 321-322.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn71" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[71]</a> Ibíd., p. 321.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-governo-delleguaglianza-isonomia-opportunita-e-giustizia-sociale-in-argentina/">Il governo dell’eguaglianza. Isonomia, opportunità e giustizia sociale in Argentina</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La legge elettorale in Italia: storia di un difficile connubio tra Stato e popolo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-legge-elettorale-in-italia-storia-di-un-difficile-connubio-tra-stato-e-popolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-legge-elettorale-in-italia-storia-di-un-difficile-connubio-tra-stato-e-popolo/">La legge elettorale in Italia: storia di un difficile connubio tra Stato e popolo</a></p>
<p>Sommario:[1]&#160;I. Introduzione. L’incertezza sui modi di congiunzione tra Stato e popolo; II. Le leggi Mattarella: da un sistema proporzionale puro ad un sistema prevalente maggioritario uninominale; III. La legge Calderoli: il ritorno al proporzionale, con la novità del premio di maggioranza; IV. La sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014: la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-legge-elettorale-in-italia-storia-di-un-difficile-connubio-tra-stato-e-popolo/">La legge elettorale in Italia: storia di un difficile connubio tra Stato e popolo</a></p>
<p>Sommario:<em><strong><a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>&nbsp;</strong></em>I. Introduzione. L’incertezza sui modi di congiunzione tra Stato e popolo; II. Le leggi Mattarella: da un sistema proporzionale puro ad un sistema prevalente maggioritario uninominale; III. La legge Calderoli: il ritorno al proporzionale, con la novità del premio di maggioranza; IV. La sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014: la bocciatura della legge Calderoli; V. La nuova riforma elettorale della Camera dei deputati: l’<em>Italicum</em>; VI. Conclusioni.<br />
&nbsp;&nbsp;<br />
<em>I. Introduzione. L’incertezza sui modi di congiunzione tra Stato e popolo.</em><br />
Un dato caratteristico del nostro Paese – che vale a differenziarlo rispetto ad altre democrazie occidentali – è la “<em>prominenza ciclica delle riforme elettorali</em>” (così, S. Cassese<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, nel tradurre l’affermazione espressa da G. Baldini in un articolo, in lingua inglese, apparso nel 2011 su <em>West European Politics<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><strong>[3]</strong></a></em>).<br />
Dall’Unità d’Italia si sono susseguite infatti – secondo il conto fatto dallo stesso S. Cassese – dodici riforme elettorali<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>. Come è noto, di recente è stata, infine, approvata la tredicesima riforma elettorale della nostra pur breve storia unitaria (il cd. <em>Italicum</em>)<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.<br />
Se fino all’avvento della Costituzione repubblicana, il tema principale delle riforme elettorali è stato quello dell’estensione del suffragio, che ha accompagnato la trasformazione dello Stato monoclasse (pur con la cesura rappresentata dallo Stato fascista) in Stato pluriclasse, dopo l’approvazione della Carta costituzionale (ed il riconoscimento del suffragio universale) le riforme elettorali hanno interessato la formula elettorale, e cioè il meccanismo atto a trasformare in seggi i voti espressi dal seggio elettorale.<br />
Da un sistema proporzionale puro si è passati a un sistema prevalentemente maggioritario per poi tornare a un sistema proporzionale, con premio di maggioranza volto a garantire la governabilità del Paese.<br />
L’alternanza delle formule elettorali utilizzate riflette, secondo S. Cassese, un dato di fondo: l’assenza di un patto stabile tra Stato e cittadini, l’<a name="_GoBack"></a>“<em>incertezza sui modi di “congiunzione” tra Stato e popolo</em>”<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>.<br />
Da una simile prospettiva, verranno di seguito brevemente analizzate le caratteristiche principali delle riforme elettorali approvate negli ultimi venti anni<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<em>II.</em> <em>Le leggi Mattarella: da un sistema proporzionale puro ad un sistema prevalente maggioritario uninominale.</em><br />
La riforma elettorale del 1993 è, in qualche modo, l’epilogo finale della crisi della cd. Prima Repubblica e della stagione referendaria dei primi anni 90’<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.<br />
Il sistema proporzionale puro, impresso dalle leggi elettorali del 1948, aveva condotto, nel tempo, alla c.d. “partitocrazia”, allo strapotere cioè dei partiti politici che formavano Governi di brevi durata, frutto di compromessi instabili e contingenti alleanze delle diverse forze politiche.<br />
La frammentazione del quadro politico e partitico italiano, in uno con l’adozione del sistema proporzionale puro, pur garantendo la maggiore rappresentatività possibile, sacrificava, quindi, la governabilità.<br />
Il sistema proporzionale puro rimetteva, poi, interamente ai partiti politici la scelta dell’esecutivo.<br />
Le leggi Mattarella costituiscono una decisa inversione di tendenza.<br />
Viene adottato, in luogo del sistema proporzionale puro delle leggi elettorali del 1948, un sistema prevalentemente maggioritario con collegi uninominali, che ricalca il modello anglosassone del <em>first past the post</em> e ricorda, in un contesto socio-economico e politico del tutto mutato però, quanto alla previsione dei collegi uninominali, le prime leggi elettorali unitarie.<br />
Sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica, tre quarti dei seggi (il 75%) sono attribuiti in collegi uninominali con formula maggioritaria <em>plurality</em> (il seggio è assegnato, cioè, in unico turno al candidato che ha ottenuto più voti nel collegio), mentre solo il restante quarto dei seggi (il 25%) è assegnato con formula proporzionale. Alla Camera sono possibili due voti distinti, uno per il candidato del collegio uninominale, l’altro per la lista proporzionale (cd. voto di lista). È prevista, inoltre, una soglia di sbarramento a livello nazionale del 4% per evitare un’eccessiva frammentazione del quadro politico. Al Senato, invece, è previsto un unico voto per il candidato da eleggere nel collegio uninominale, giacché gli eletti su base proporzionale sono i migliori perdenti nei collegi<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br />
Come evidenziato da S. Cassese, la <em>ratio </em>della riforma è ben precisa: quella di sottrarre ai partiti la scelta dell’esecutivo. Il popolo italiano sceglie, da quel momento in poi, non solo i membri del Parlamento ma anche l’esecutivo<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<em>III. La legge Calderoli: il ritorno al proporzionale, con la novità del premio di maggioranza.</em><br />
Nel 2005, con le leggi Calderoli si apre una nuova stagione.<br />
Ritenendo che il sistema prevalentemente maggioritario concepito dalle leggi Mattarella non consentisse la governabilità del Paese, il Governo presentò nel 2005 una nuova riforma elettorale, successivamente approvata con legge 21 dicembre 2005, n. 270.<br />
Per un verso, la legge Calderoli è un ritorno al passato. Viene nuovamente adottato, infatti, in luogo del sistema maggioritario uninominale delle leggi Mattarella, un sistema proporzionale.<br />
A differenziare nettamente il nuovo sistema elettorale rispetto a quello utilizzato fino al 1993, è tuttavia la previsione del cd. premio di maggioranza, su scala nazionale alla Camera dei deputati, su scala regionale, invece, al Senato della Repubblica.<br />
Alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, viene attribuito, infatti, un premio di maggioranza, tale da far raggiungere a tale coalizione o lista la maggioranza assoluta dei seggi alla Camera (340 seggi) e dei seggi, su scala regionale, al Senato (il 55% dei seggi su base regionale).<br />
Il premio di maggioranza non rappresenta, per la verità, in sé considerato, una novità assoluta nel panorama italiano.<br />
La prima legge elettorale del periodo fascista (la cd. legge Acerbo-Mussolini) prevedeva, infatti, un collegio unico nazionale, diviso in quindici circoscrizioni elettorali di dimensioni regionale, con premio di maggioranza alla lista che raggiungesse almeno il 25% dei voti validi. Tale lista otteneva, con il premio di maggioranza, i due terzi dei seggi, mentre il restante terzo dei seggi era attribuito con formula proporzionale. Secondo i proponenti di tale legge, una buona legge elettorale dovrebbe, al contempo, “<em>rispecchiare le condizioni dei partiti nel Paese, e garantire vita duratura al Governo … Al primo scopo risponde la proporzionale, ma vi risponde troppo. Al secondo si ispira il metodo che vi propongo, il quale, senza trascurare i diritti delle minoranze, assicura una consistenza di Governo che è la tendenza istituzionale e pratica del tempo attuale</em>” <a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br />
Nel 1953, venne approvata, inoltre, una legge (definita “legge truffa” dai suoi oppositori) che attribuiva un premio di maggioranza (il 65% dei seggi) al partito o alla lista di partiti che avesse ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (il 50% più uno). Nelle elezioni del 1953, nessuna forza politica raggiunse, tuttavia, la maggioranza assoluta dei voti e, quindi, non scattò il premio di maggioranza. La “legge truffa” venne abrogata l’anno successivo<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
Se la previsione di un premio di maggioranza non costituisce una novità nel panorama italiano, non ha precedenti, tuttavia, la mancata previsione di una soglia minima di voti che faccia scattare il premio di maggioranza.<br />
Con la legge Calderoli, anche una maggioranza davvero risicata consente l’attribuzione del premio di maggioranza.<br />
Lo scopo perseguito dalla legge elettorale di garantire una maggiore governabilità è, tuttavia, compromesso in radice dal diverso ambito territoriale di operatività del premio di maggioranza al Senato. La previsione di tanti premi di maggioranza quante sono le Regioni italiane può rovesciare, infatti, il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo – come ha rilevato la Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014 – la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento.<br />
Oltre al premio di maggioranza, l’altra caratteristica rimarchevole della legge Calderoli è il cd. voto di lista. Non è possibile, infatti, esprimere preferenze per i candidati, ma solo per la lista. I candidati sono eletti, pertanto, secondo l’ordine di presentazione del candidato stesso nella lista: le liste, oltre ad essere “bloccate”, sono lunghe. È possibile, inoltre, presentare candidature multiple, senza alcun limite, il che consente ai partiti – come rilevato da A. Barbera e C. Fusaro<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a> – di controllare le opzioni dei candidati risultati eletti in più circoscrizioni, determinando così, <em>a posteriori</em>, l’elezione di molti candidati.<br />
Ancora una volta, la sintesi operata da S. Cassese appare convincente, oltre che suggestiva: “<em>i partiti, cacciati dalla porta, sono rientrati dalla finestra, prendendosi, con la legge Calderoli, il potere di scegliere i parlamentari. Di qui un rovesciamento delle parti </em>[rispetto alla Prima Repubblica]<em>: il popolo sceglie coalizioni e governo, i partiti scelgono i parlamentari</em>”<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<em>IV. La sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014: la bocciatura della legge Calderoli.</em><br />
&nbsp;La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 ha bocciato, però, due snodi fondamentali della riforma Calderoli: il premio di maggioranza e il voto di lista<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.<br />
Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità che connota la legislazione elettorale, la Corte ha sottolineato, innanzitutto, la necessità di sottoporla allo scrutinio di legittimità costituzionale, quando essa risulti manifestamente irragionevole incidendo così sul diritto fondamentale del voto. Secondo la Corte, non possono essere affatto sottratte al sindacato di costituzionalità le leggi, “<em>quali quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo</em>” (definite in un altro passaggio dalla stessa Corte “leggi costituzionalmente necessarie”): diversamente, “<em>si finirebbe con il creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale proprio in un ambito strettamente connesso con l’assetto democratico, in quanto incide sul diritto fondamentale di voto</em>”<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.<br />
La Corte ha ritenuto illegittima, in primo luogo, non la previsione in sé di un premio di maggioranza, ma l’assenza di una soglia minima di voti per poter competere all’assegnazione del premio.<br />
L’assenza di una soglia minima di voti che faccia scattare il premio di maggioranza determina, ad avviso della Corte, “<em>un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.). Esso, infatti, pur non vincolando il legislatore ordinario alla scelta di un determinato sistema, esige comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi … Le norme censurate, pur perseguendo un obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del governo del Paese e dell’efficienza dei processi decisionali nell’ambito parlamentare, dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti</em>, <em>ponendosi in contrasto con gli artt. 1, secondo comma</em>, <em>3</em>, <em>48, secondo comma</em>, <em>e 67 Cost.</em>”.<br />
Il premio di maggioranza congegnato dalla legge Calderoli, privo com’è di una soglia di operatività del premio, non supera, quindi, secondo la Corte costituzionale, il test di proporzionalità.<br />
Non si tratta, tuttavia, dell’unico vizio del premio di maggioranza congegnato dalla legge Calderoli. Tale sistema non è, infatti, nemmeno idoneo a perseguire lo scopo dichiarato, e cioè garantire la stabilità del governo e l’efficienza decisionale. L’attribuzione al Senato del premio di maggioranza su scala regionale “<em>produce l’effetto che la maggioranza in seno all’assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell’insieme sostanzialmente omogenea. Ciò rischia di compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia l’esercizio della funzione legislativa, che l’art. 70 Cost. attribuisce collettivamente alla Camera ed al Senato.</em>”.<br />
&nbsp;La Corte ha ritenuto, poi, illegittimo il voto di lista previsto dalla legge Calderoli, che non consente agli elettori in alcun modo di esprimere un voto di preferenza dei candidati, al fine di determinarne l’elezione.<br />
Il voto di lista sottrae agli elettori la possibilità di scegliere i propri rappresentanti, rimettendo la scelta interamente ai partiti. Come evidenziato dalla Corte, gli eletti sono “<em>individuati sulla base di scelte operate dai partiti, che si riflettono nell’ordine di presentazione, sì che anche l’aspettativa relativa all’elezione in riferimento allo stesso ordine di lista può essere delusa, tenuto conto della possibilità di candidature multiple e della facoltà per l’eletto di optare per altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni del partito</em>”. Ha aggiunto, inoltre, la Corte che simili “<em>condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettività conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)</em>”.<br />
Di qui l’illegittimità costituzionale del voto di lista, giacché esso coarta “<em>la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare</em>” e contraddice, pertanto, “<em>il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all’art. 48 Cost.</em>”.<br />
Come lucidamente colto dalla Corte costituzionale, per cercare di garantire una maggiore governabilità del Paese, la legge Calderoli ha sacrificato il principio democratico di rappresentatività, senza, peraltro, neppure riuscire a centrare l’obiettivo perseguito (basti pensare a quello che è successo alle recenti elezioni politiche del 2013 a causa del diverso meccanismo di assegnazione del premio di maggioranza, su scala nazionale alla Camera dei deputati e su scala regionale al Senato della Repubblica).<br />
La legge Calderoli ha, inoltre, restituito centralità ai partiti politici, aggirando la volontà popolare espressa nei referendum abrogativi dei primi anni 90’.<br />
Se le conclusioni della Corte appaiono largamente condivisibili, restano perplessità sugli esiti della pronuncia manipolativa della Corte stessa, che non esclude di certo la possibilità che la prossima consultazione elettorale avvenga, in mancanza di una nuova legge elettorale, “<em>secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione</em>”.<br />
La sentenza della Corte costituzionale lascia, difatti, in eredità un sistema elettorale (denominato dagli organi di stampa <em>Consultellum</em>) proporzionale, depurato del premio di maggioranza, con possibilità per gli elettori di esprimere un voto di preferenza.<br />
Almeno nelle sue caratteristiche di fondo, tale sistema elettorale ricorda, però, molto da vicino le leggi elettorali del 1948, di stampo consociativistico.<br />
Il <em>Consultellum </em>ha, infatti, come rilevato da F. Giupponi<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>, tutte le caratteristiche di “<em>un sistema proporzionale puro con preferenza unica ed elevate soglie di sbarramento, di sicuro non eccessivamente sensibile alle esigenze (anch’esse di pregio costituzionale) connesse alla governabilità e alla stabilità del governo e della sua maggioranza</em>”<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<em>V. La nuova riforma elettorale della Camera dei deputati: l’Italicum.</em><br />
Il ritorno al proporzionale puro, che ha caratterizzato la Prima Repubblica, non è in grado, tuttavia, come già rilevato, di coniugare efficacemente i due poli della governabilità e della rappresentatività e di spezzare il cortocircuito istituzionale in cui sembra essere caduto, negli ultimi anni, il Paese.&nbsp;<br />
&nbsp;Sin dall’inizio, il governo Renzi ha messo, pertanto, in agenda una nuova riforma elettorale, definita dallo stesso Presidente del Consiglio “<em>Italicum</em>”.<br />
L’innovazione principale dell’<em>Italicum </em>è connessa con il progetto di riforma costituzionale, presentato dallo stesso governo, di superamento del bicameralismo perfetto<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
La riforma elettorale concerne, infatti, la sola Camera dei deputati, che sarà nella nuova architettura costituzionale l’unico organo elettivo titolare del rapporto di fiducia, mentre il Senato diverrà un organo rappresentativo delle istituzioni territoriali, eletto, in secondo grado, dai consigli regionali o delle province autonome<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>.<br />
Fatta eccezione per questa novità, l’<em>Italicum</em> appare, per molti versi, un mero correttivo della legge Calderoli, rispettoso, però, delle indicazioni date dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1/2014<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>.<br />
La legge n. 52/2015 prevede, innanzitutto, il premio di maggioranza.<br />
Come indicato dalla Corte costituzionale, il premio scatta, tuttavia, solo al raggiungimento di una determinata soglia di voti. Alla lista che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi, è attribuito, infatti, il premio di maggioranza, che è assegnato sino a concorrenza della cd. “maggioranza sufficiente”, costituita da complessivi 340 seggi. Se nessuna lista raggiunge la percentuale minima di voti necessaria per l’operatività del premio di maggioranza, si apre un ballottaggio tra le due liste più votate nel primo turno per l’assegnazione del premio (cd. “ballottaggio tra competitori”). Chi vince ottiene 340 seggi. In caso di ballottaggio, non è consentito, inoltre, alcun “apparentamento” di liste presentate al primo turno con le due liste che hanno avuto accesso al ballottaggio stesso.<br />
Sono significative le modifiche apportate all’istituto del premio di maggioranza nel passaggio del testo di legge dalla Camera dei deputati al Senato della Repubblica.<br />
Nel testo approvato alla Camera, potevano concorrere all’attribuzione del premio di maggioranza non solo le liste ma anche le coalizioni di liste<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>. La soglia per accedere al premio di maggioranza era, poi, più bassa, essendo sufficiente il 37% dei voti validi. In caso di ballottaggio erano attribuiti, infine, con il premio di maggioranza, sino ad un massimo di 321 seggi (mentre ne erano attribuiti sino a 340 se la lista o coalizione di liste raggiungeva la soglia del 37%): ora, invece, anche in caso di ballottaggio, la lista vincente ottiene sino ad un massimo di 340 seggi. &nbsp;<br />
La legge n. 52/2015 prevede ancora, inoltre, il voto di lista, pur se la sua operatività è ristretta ai cd. capolista.<br />
La nuova legge elettorale prevede infatti – come la precedente legge Calderoli – collegi plurinominali. Le liste sono, tuttavia, corte, in discontinuità con la precedente legge elettorale (attribuiscono da un minimo di 3 seggi ad un massimo di 9 seggi). Le liste sono, inoltre, solo parzialmente bloccate: il voto di lista vale, infatti, soltanto per l’elezione dei capolista, che possono peraltro candidarsi in più collegi sino ad un massimo di dieci ed optare, all’esito degli scrutini, per uno dei collegi<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>. Per tutti gli altri candidati ricompresi nella lista, vale, dunque, il voto di preferenza. Viene tutelata, infine, la parità di genere, giacchè viene introdotta la doppia preferenza di genere, pena la nullità della seconda preferenza, ed inoltre, nei collegi di ciascuna circoscrizione, il numero complessivo di capolista di un medesimo sesso non può eccedere il 60%.<br />
Anche in relazione all’espressione del voto, sono state apportate dal Senato della Repubblica sensibili modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati.<br />
La più significativa è sicuramente quella che circoscrive l’operatività del voto di lista al capolista, eliminando così il vincolo di subordinazione del voto di preferenza rispetto al voto di lista che sembrava emergere – anche per il divieto del voto disgiunto – nel testo approvato dalla Camera dei deputati.<br />
L’<em>Italicum</em> contempla, quindi, al pari della legge Calderoli, soglie di sbarramento per evitare l’eccessiva frammentazione della Camera. La legge prevede una soglia unica di sbarramento del 3% dei voti validi, mentre, originariamente, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, erano previste differenti soglie: dell’8% per la lista singola, del 12% per la coalizione di liste, del 4,5% per la lista singola interna alla coalizione.<br />
Nel passaggio al Senato della Repubblica, è stata introdotta, infine, una clausola di salvaguardia, che fa entrare in vigore la legge elettorale a decorrere dal 1° luglio 2016, data entro la quale si riteneva sarebbe stata approvata la riforma costituzionale del bicameralismo perfetto.<br />
La nuova legge elettorale consolida, dunque, un sistema maggioritario di schieramento (teso ad armonizzare le istanze della rappresentatività e della governabilità), e cioè un sistema che prevede l’attribuzione dei seggi su base nazionale e proporzionale, con correttivi quali le soglie di sbarramento ed il premio di maggioranza, seguendo i dettami di conformità a Costituzione tracciati dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014.<br />
&nbsp;<br />
<em>VI. Conclusioni.</em><br />
La nuova legge elettorale saprà, dunque, finalmente congiungere, in maniera stabile, lo Stato e il suo popolo?<br />
Al momento, la nuova legge elettorale è riuscita a dividere radicalmente la dottrina (e lo stesso Partito democratico).<br />
Si contrappongono, infatti, le tesi degli studiosi<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a> che valutano, nel complesso e pragmaticamente, positiva la riforma, alle tesi degli studiosi che già tacciano d’incostituzionalità la riforma elettorale<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>.<br />
Almeno nel breve periodo, non sembrano cogliere nel segno le tesi degli studiosi che prospettano rilevanti vizi di legittimità costituzionale della nuova legge elettorale.<br />
La nuova legge elettorale risponde, seguendo i binari tracciati dalla Corte costituzionale, al tema delicato dell’equilibrio tra governabilità e rappresentatività, che è stato il vero <em>leit motiv </em>almeno degli ultimi dieci anni.<br />
La previsione di un premio di maggioranza unico, ancorato al superamento di una soglia minima di voti, sembra coniugare le istanze, a volte contrapposte, della governabilità e della rappresentatività.<br />
Non si può tacere, però, che sulla nuova legge elettorale pesa una grave incognita.<br />
Ove la riforma costituzionale del bicameralismo non dovesse andare in porto, avremmo, infatti, due sistemi elettorali diametralmente opposti per la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica. L’uno, l’<em>Italicum</em>, volto a promuovere al massimo grado la governabilità, l’altro, il <em>Consultellum</em>, schiettamente proporzionale con valorizzazione massima della rappresentatività anche a scapito della governabilità.<br />
Si tratterebbe, insomma, di un vero pasticcio istituzionale, che renderebbe – se possibile – ancora più difficile la funzione di governo e schizofrenica l’azione delle nostre Istituzioni democratiche.<br />
Non si possono tacere, inoltre, i dubbi che permangono sul voto di lista, anche se circoscritto ai capolista, che riflettono la persistente tensione del rapporto tra i partiti ed il corpo elettorale.<br />
Appare evidente, infatti, la ritrosia dei partiti ad accantonare il voto di lista e le candidature multiple, che – come evidenziato – assicurano ai partiti stessi un ampio margine di manovra nella determinazione dei candidati da far eleggere.<br />
Pur rimanendo nei limiti tracciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1/2014, la previsione di liste corte parzialmente bloccate appare ancora una ciambella di salvataggio per i partiti nell’attuale configurazione e sacrifica, almeno in parte, l’espressione del diritto costituzionale al voto.<br />
Sarebbe auspicabile, quindi, un’evoluzione del sistema nel senso della progressiva eliminazione del voto di lista e della possibilità di candidatura multipla per i capolista.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Testo rielaborato ed aggiornato della relazione discussa nel seminario del 20 gennaio 2015 su “Istituti di democrazia diretta e legge elettorale”, organizzato da A.G.Amm. e dal Dipartimento di economia e diritto dell’Università di Roma “La Sapienza”.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> S. Cassese, <em>Governare gli italiani. Storia dello Stato</em>, Il Mulino, Bologna, 2014, 65 e ss.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> G. Baldini, <em>The different trajectories of italian electoral reforms</em>, in <em>West European Politics</em>, maggio 2011, vol. XXXIV, n. 3, 644 e ss.. Nello scritto, l’Autore rileva una “<em>cyclical salience of electoral reform</em>”, che comporta una continua e rinnovata autodefinizione delle regole del gioco; nella stessa ottica, si veda anche il recente scritto di A. Chiaramonte, <em>The unfinished story of electoral reforms in Italy</em>, in <em>Contemporary Italian Politics</em>, n. 1/2015, che analizza le riforme elettorali degli ultimi venti anni.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> La prima legge elettorale in vigore nel Regno unitario fu la legge 17 marzo 1848, n. 680. Seguirono la riforma Zanardelli del 1882 (legge 22 gennaio 1882, n. 593), la riforma Giolitti del 1912 (legge 30 giugno 1912, n. 665), le leggi del 1918-1919 (legge 16 dicembre 1918, n. 1985 e legge 15 agosto 1919, n. 1401), la legge Acerbo-Mussolini del 1923 (legge 18 novembre 1923, n. 2444), la legge Rocco del 1928 (legge 17 maggio 1928, n. 1019), la legge 19 gennaio 1939, n. 129, il decreto legge luogotenenziale Bonomi del 1° febbraio 1945, n. 23, che estese il diritto di voto alle donne, il decreto legge luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, che regolò l’elezione dei deputati dell’Assemblea costituente, le leggi elettorali del 1948 (legge 209 gennaio 1948, n. 6 e 6 febbraio 1948, n. 29), le leggi Mattarella del 1993 (leggi 4 agosto 1993, n. 276 e 277) ed, infine, la legge Calderoli del 2005 (legge 21 dicembre 2005, n. 270).&nbsp;</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Si tratta della legge 6 maggio 2015, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2015.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> S. Cassese, <em>op. cit.</em>, p. 69.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Per un’esaustiva ricostruzione delle ragioni politiche e delle caratteristiche delle riforme elettorali degli ultimi vent’anni, F. Clementi, <em>Vent’anni di legislazione elettorale in Italia (1993-2013). Tra il già e il non ancora</em>, in <em>Rivista trimestrale di diritto pubblico</em>, Giuffrè, Milano, n. 2/2015, pp. 557 e ss. Si veda anche A. Chiaramonte, <em>op. cit.</em></div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Si veda, in particolare, il referendum del 18 aprile 1993 di abrogazione di alcune norme della legge elettorale al Senato volto all’introduzione di un sistema maggioritario. Il referendum raggiunse il <em>quorum</em> di validità ed ottenne risposta affermativa da parte dell’82,70% dei votanti.</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Rileva, tuttavia, l’incoerenza della presenza di un parte di eletti con il sistema proporzionale F. Clementi, <em>op. cit.</em>, p. 590, secondo cui la tendenza alla frammentazione partitica era alimentata dalle stesse leggi Mattarella, “<em>in quanto anche la stessa duplicazione della scelta di voto – nelle due schede elettorali distinte che ciascun elettore riceveva, una per il voto nel collegio maggioritario e una per quello proporzionale – garantiva il mantenimento delle identificazioni partitiche tradizionali in una logica schizofrenica e contraddittoria che non poteva non generare disorientamento, oltre che asimmetrie di comportamento, tanto sul versante dei partiti quanto su quello degli elettori</em>”.</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> S. Cassese, <em>op. cit.</em>, p. 82.</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Seduta alla Camera del 9 giugno 1923, di presentazione del disegno di legge n. 2120.</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Si trattava della legge 31 marzo 1953, n. 148, abrogata dalla successiva legge 31 luglio 1954, n. 615.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> A. Barbera &#8211; C. Fusaro, <em>Corso di diritto costituzionale</em>, Il Mulino, Bologna, 2014², p. 281.</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> S. Cassese, <em>op. cit.</em>, p. 82.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> La sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014, depositata in cancelleria il 13 gennaio 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale: a) dell’art. 83, comma 1, n. 5, e comma, n. 2 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati; b) dell’art. 17, commi 2 e 4, del d.lgs 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica); c) degli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361/1957, nonché dell’art. 14, comma 1, del d.lgs n. 533/1993, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati. La sentenza è stata commentata, tra i molti, da R. Romboli, su <em>Il Foro Italiano</em>, 2014, 3, I, p. 666, da A. Anzon Demmig, A. D’Andrea, G.U. Rescigno, A. Morrone, E. Lehner, su <em>Giurisprudenza costituzionale</em>, n. 1/2014, da A. Morrone, A. Pertici, G. Guzzetta, su <em>Quaderni costituzionali. Rivista italiana di diritto costituzionale</em>, n. 1/2014.</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Corte di cassazione in relazione ad un giudizio con il quale un elettore aveva chiesto che fosse accertato che il suo diritto di voto non aveva potuto e non può essere esercitato in coerenza con i principi costituzionali. Sull’ammissibilità della questione sollevata dalla Corte di cassazione e giudicata dalla Corte costituzionale, M. Benvenuti, <em>Zone franche che si chiudono e zone d’ombra che si aprono nella sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale. Prime considerazioni interlocutorie a margine dell’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale</em>, in <em>Nomos. Le attualità del diritto</em>, n. 3/2013.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> F. Giupponi, <em>Legge elettorale, riforma costituzionale e forma di governo</em>, in <em>Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti</em>, n. 3/2015.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Si veda anche A. Celotto, <em>Il paradosso dell’Italicum: è legge ma non si può applicare</em>, su<em> L’Huffington Post</em>, secondo cui il<em> Consultellum </em>è “<em>un sistema proporzionale uninominale senza premio di maggioranza, ma con le soglie di sbarramento del c.d. Porcellum (alte, soprattutto al Senato) e con la preferenza unica (come si è votato nell&#8217;aprile 1992)</em>”.</div>
<div id="ftn19">
<pre>
<a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Si tratta della legge costituzionale approvata dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016. Il testo della legge costituzionale è stato pubblicato nella G.U. n. 88 del 15 aprile 2016 e sarà sottoposto a referendum il prossimo 4 dicembre 2016.</pre>
</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Sulle caratteristiche del nuovo Senato delineato dalla riforma costituzionale in corso di approvazione, A. Manzella, <em>Il “nuovo” Senato</em>, in <em>Proposte di riforme per le istituzioni e la cultura </em>(a cura di G. Gambetta), Il Mulino, Bologna, 2015, 47 e ss.</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Si veda, in particolare, l’art. 1 della legge n. 52/2015, secondo cui “<em>1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni, stabilisce:</em><br />
<em>a) le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell&#8217;insieme in 100 collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d&#8217;Aosta/Vallee d&#8217;Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le quali sono previste disposizioni particolari;</em><br />
<em>b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso; i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi;</em><br />
<em>c) l&#8217;elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista;</em><br />
<em>d) i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti;</em><br />
<em>e) accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, salvo quanto stabilito ai sensi della lettera a);</em><br />
<em>f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;</em><br />
<em>g) sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;</em><br />
<em>h) i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo da emanare entro il termine e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge;</em><br />
<em>i) la Camera dei deputati è eletta secondo le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1° luglio 2016</em>.”.</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Giudica positivamente tale modifica, volta ad escludere le coalizioni di liste ai fini dell’operatività del premio di maggioranza, T.E. Frosini, <em>Rappresentanza + Governabilità = Italicum</em>, in <a href="http://www.confronticostituzionali.eu/"><em>www.confronticostituzionali.eu</em></a>, il quale lucidamente rileva che “<em>Le coalizioni di liste, nella recente esperienza politica italiana, hanno chiaramente fallito. Sono state appunto una mescolanza di identità politiche, le più varie, con il solo obiettivo di risultare maggioritarie il giorno delle elezioni, ma poi rendere assai complicato il mandato di legislatura e soprattutto l’azione politica di governo</em>”.</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> È critica del nuovo sistema di espressione del voto, che abbina candidature multiple e blindate (per i capolista) a candidature singole e preferenziali (per gli altri candidati), il tutto nell’ambito di liste tendenzialmente brevi e di contenuto mutevole, L. Trucco, <em>Le candidature multiple tra passato, presente … ed Italicum</em>, in <em>Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti</em>, n. 3/2015. L’articolo è interessante anche perché dimostra, con il metodo comparatistico, che il nostro ordinamento è in controtendenza rispetto agli altri Paesi occidentali quanto alla possibilità di ammettere candidature multiple.</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Giudizi pur cautamente favorevoli si rinvengono, ad esempio, in S. Ceccanti, <em>L’equilibrio tra legge elettorale e costituzione</em>, in <em>Idemlab.org</em>, secondo cui se i criteri della riforma elettorale e di quella costituzionale sono la costruzione di un sistema coerente di incentivi che spinga verso governi di legislatura e lo sgonfiamento del contenzioso tra Stato e Regioni e “<em>se i vincoli erano quelli di raccogliere maggioranze relativamente ampie e stabili per votare le riforme, non c’è quindi dubbio che, pur essendovi astrattamente altre ipotesi alternative non meno coerenti (la forma di governo francese, il Bundesrat tedesco), il combinato disposto di cui parliamo supera di molto la sufficienza</em>”. Si veda, inoltre, T.E. Frosini, <em>op. cit.</em>, secondo cui “<em>la finalità della legge ha, tra gli aspetti degni di apprezzamento, il fatto che combini due principi difficili da sintetizzare – ma a mio avviso ci riesce e ci riesce bene – cioè rappresentanza e governabilità, e il fatto che consente di valorizzare un sistema di governo, di rafforzamento dei poteri di fatto, e non di diritto, del Presidente del Consiglio, che consentirà ovviamente un’evoluzione del sistema parlamentare attraverso quella formula che in dottrina si chiama neoparlamentarismo, cioè la capacità di guida del Presidente del Consiglio non investito da un voto elettorale, ma designato sulla base del voto elettorale, come funziona in tutte le democrazie europee, Gran Bretagna, Germania, Spagna e via dicendo</em>”. Si veda, infine, F. Giupponi, <em>op. cit.</em></div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Si vedano, in particolare, gli scritti di M. Villone, <em>La legge 52/2015 (Italicum): da pochi voti a molti seggi</em>, di M. Volpi, <em>Italicum: un sistema anomalo e antidemocratico</em>, di C. De Flores, <em>La riforma elettorale</em>, tutti raccolti dalla rivista on-line <em>Costituzionalismo.it</em>. Il primo Autore ravvisa, in particolare, diversi vizi d’incostituzionalità nei seguenti profili: a) diversità dei regimi elettorali tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ove non dovesse essere approvata la riforma costituzionale del bicameralismo perfetto; b) previsione di soglie di sbarramento; c) ballottaggio tra le due prime liste senza una soglia minima per accedere al ballottaggio stesso; d) previsione di liste bloccate brevi; e) premio di maggioranza alla singola lista e non alla coalizione.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-legge-elettorale-in-italia-storia-di-un-difficile-connubio-tra-stato-e-popolo/">La legge elettorale in Italia: storia di un difficile connubio tra Stato e popolo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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