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	<title>Costituzione Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Costituzione Archivi - Giustamm</title>
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		<title>BREVIARIO DI OCULISTICA COSTITUZIONALE: il saggio di Alfonso Celotto “La Costituzione presbite” (Giunti-Bompiani, Firenze, novembre 2022)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 18:35:48 +0000</pubDate>
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<p>di Jacopo Severo Bartolomei 24 Novembre 2022 L’ultimo libro, in senso cronologico e non di importanza, dato alle stampe dal Prof. Alfonso Celotto – Ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli studi Roma III – demarra dalla citazione celebre di Piero Calamandrei, “ragazzo del 1889” giurista militante nelle fila del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/breviario-di-oculistica-costituzionale-il-saggio-di-alfonso-celotto-la-costituzione-presbite-giunti-bompiani-firenze-novembre-2022/">BREVIARIO DI OCULISTICA COSTITUZIONALE: il saggio di Alfonso Celotto “La Costituzione presbite” (Giunti-Bompiani, Firenze, novembre 2022)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: justify;"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.unsognoitaliano.eu/wp-content/uploads/2022/11/La-Costituzione-presbite.jpg" width="358" height="537" /></p>
<p style="text-align: justify;">di <strong>Jacopo Severo Bartolomei</strong></p>
<p>24 Novembre 2022</p>
<p style="text-align: justify;">L’ultimo libro, in senso cronologico e non di importanza, dato alle stampe dal Prof. Alfonso Celotto – Ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli studi Roma III – demarra dalla citazione celebre di Piero Calamandrei, “ragazzo del 1889” giurista militante nelle fila del Partito d’Azione, eletto all’Assemblea costituente (insieme ad altri giuristi di chiara fama, quali Costantino Mortati e Tomaso Perassi, che ebbero un ruolo determinante nella formulazione definitiva del testo, a seguito dell’opera di limatura ed armonizzazione dei ben 1663 emendamenti presentati).</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Secondo me è un errore formulare gli articoli della Costituzione collo sguardo fisso agli eventi vicini (…). <strong>La Costituzione deve essere presbite</strong>, deve vedere lontano, non essere miope”;</em> così recita l’intervento del Professore processualcivilista fiorentino, alla seduta dell’Assemblea Costituente 4 marzo 1947 e da questa lungimirante considerazione prende il titolo l’agile saggio, che coniuga rigore scientifico e piglio divulgativo, tracciando il bilancio della Legge fondamentale alla vigilia del 75 esimo anniversario di vigenza della Costituzione repubblicana.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Autore, Allievo del Prof. Franco Modugno, ha nel corso dell’ultimo anno (da dicembre 21) pubblicato dei saggi in cui dimostra una non scontata abilità nel saper coniugare erudizione della ricerca, accuratezza delle fonti, con la spigliatezza narrativa e l’accattivante esposizione, accanto a dibattiti sui “massimi sistemi”, di fatti e notazioni singolari, capaci di richiamare l’attenzione del lettore e vivacizzare lo scenario del dibattito contemporaneo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci riferiamo sia a “L’ENIGMA DELLA SUCCESSIONE. Ascesa e declino del Capo da Diocleziano a Enrico De Nicola” (Feltrinelli ed., Milano 2021), che al di poco successivo saggio romanzato “FONDATA SUL LAVORO” (Mondadori ed., Milano giugno 22), ove in maniera e contesti diversi, la narrazione – più strutturata nel primo volume, più spigliatamente romanzata nel secondo – riporta episodi di curiosità (ad es. i criteri di <em>vexata</em> scelta del successore al Romano Pontefice, le peripezie non solo sentimentali di Concetta domestica siciliana sbarcata in continente, al servizio di Costituente di belle speranze, etc.).</p>
<p style="text-align: justify;">Il libro in questione si presta egregiamente a funzione di “Manuale avanzato” di educazione civica costituzionale, che ci si augura possa esser letto e, perché no, compulsato a mò di breviario, sia dagli operatori del diritto professionali (avvocati, giudici, funzionari pubblici, docenti, etc,) che dagli studenti delle scuole medie superiori in avanti, in virtù dell’esposizione chiara e lineare, del non appesantimento del testo con note e continui rimandi a piè di pagina, avendo meritoriamente l’Autore  optato per essenziale bibliografia in calce, riportante tutti i classici, tradotti o meno nel nostro idioma).</p>
<p style="text-align: justify;">Il testo “La costituzione flessibile” ci ricorda nel capitolo iniziale l’anfibologia del termine costituzione, sia Legge fondamentale di un ordinamento giuridico, che “<em>il complesso delle caratteristiche morfologiche , funzionali e psichiche tra loro correlate, proprie di ogni individuo</em>” (pg. 15); in sintesi la fisionomia antropologica della singola persona. Non a caso da quando è imperversato il dibattito sulle Riforme costituzionali (dalla Commissione bicamerale Bozzi 1982), ci sono stati giuristi che hanno scelto l’epiteto significativo di “Custodi della costituzione” (Leopoldo Elia) ed uomini politici, provenienti dalle fila dei Padri costituenti (Oscar Luigi Scalfaro), che in tale ottica conservatrice e forse improntata troppo al “misoneismo” per formazione culturale, hanno pubblicato pamphlet intitolato “Di sana e robusta costituzione”. Quindi la duplicità semantica – non ambivalenza- del termine Costituzione, risalente al lemma latino, non è affatto casuale, ove si pensi che la “Salus Rei publicae” era l’indirizzo politico fondamentale dell’ordinamento preimperiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre nella ricostruzione degli episodi salienti, che condussero alla Costituzione, l’Autore si sofferma  sulla figura di Enrico De Nicola, grande mediatore della svolta di Salerno, riportando per esteso il discorso del Capo provvisorio dello Stato, all’atto del giuramento in Assemblea costituente nella solenne seduta del 15.07.1946: <em>“La Costituzione della Repubblica Italiana…sarà certamente degna delle nostre gloriose tradizioni giuridiche, assicurerà alle generazioni future un regime di sana e forte democrazia..”</em> (pg. 58). De Nicola, come noto, venne preferito a Benedetto Croce, Padre morale della Patria ed Emblema dell’antifascismo di matrice liberale, designato dai partiti di sinistra, a significare come in politica la capacità di mediazione spesso abbiano la meglio sulla preparazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale prospettiva, la prova di oculistica costituzionale è riuscita; infatti accanto al giudizio di Costituzione presbite, di Piero Calamandrei, è bene ricordare la critica di Massimo Severo Giannini – Capo di gabinetto al Ministero della Costituente, nel governo De Gasperi, ricoperto da Nenni – di “<strong>Costituzione miope”,</strong> non già nella parte dei diritti e doveri dei cittadini, ovvero nei rapporti economico-sociali, quanto in quella dell’organizzazione costituzionale dello stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la tripartizione in uso nella dottrina francese (preambule, constitution, bloc de constitutionallitè), per il Maestro Giannini, ferma la vitalità della parte introduttiva dedicata ai Principi fondamentali (artt. 1-12) e ai diritti-doveri fondamentali dell’uomo e cittadino , sarebbe la parte II della Carta (artt. 55-139) ad esser risultata, col trascorrere dei decenni, inadeguata per palese miopia, in quanto la forma di governo parlamentare con premierato inesistente e senza meccanismi atti ad effettiva salvaguardia di continuità e proficuità dell’azione del potere esecutivo, avrebbe scontato troppo le preoccupazioni genetiche dei Padri costituenti rivolte più al recente passato che al futuro prossimo venturo (non a caso la sottocommissione , in seno alla Commissione Ruini, deputata all’elaborazione del progetto generale era presieduta da Umberto Terracini).</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia il cantiere costituzionale, come desumibile dagli Atti dell’Assemblea  e dalla Relazione d’accompagnamento di Meuccio Ruini, offre il senso della vastità e dell’intensità del dibattito costituente.</p>
<p style="text-align: justify;">Assodato ciò, occorre porsi il problema se la durata della Costituzione sia un bene in sé, memori della celebre frase di Thomas Jefferson, che il peggior lascito che una generazione possa fare alla successiva è l’immutabilità della Costituzione (ironia della sorte la Costituzione USA, con i marginali adattamenti apportati dai vari emendamenti succedutisi nel tempo, ha superato abbondantemente il bicentenario). Celotto riporta come exergo il discorso 1995 di G. Dossetti agli studenti dell’Università di Parma, ove il Padre Costituente addita che “<em>E’ proprio nei momenti di confusione o di transizione indistinta che le Costituzioni adempiono alla più vera funzione: quella di essere per tutti punto di riferimento e di chiarimento…Essa, <u>con le revisioni possibili e opportune, </u> può garantirvi effettivamente tutti i diritti e tutte le libertà a cui potete ragionevolmente aspirare”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ritornando a Calamandrei (in compagnia di Ruini e C. Marchesi), occorre citare lo sforzo dei Costituenti nella direzione della chiarezza e sinteticità del testo – in quanto la chiarezza è sinonimo di serietà, ben lungi dall’attuale legislatore ordinario che da vari decenni, in particolare con la dilatazione dello strumento della decretazione d’urgenza, delle leggi finanziarie omnibus, etc. ha abbandonato tale criterio di presidio della comprensibilità della norma da parte del <em><u>quisque de populo</u></em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, torniamo ad apprezzare la scorrevolezza e l’immediata comprensibilità del libro in esame, a conferma che il saggio divulgativo è, al pari della Costituzione repubblicana, un testo rivolto non solo agli addetti ai lavori, ma a qualsiasi cittadino, specie in età formativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Al pari del giovane cattedratico Massimo Severo Giannini, che da Capodigabinetto nel biennio 1946-1947, diede un contributo essenziale nell’approntamento del più largo materiale preparatorio e di comparazione giuridica, per la redigenda Costituzione – chi scrive, animato dalla medesima passione civica che fece dire a Calamandrei che la Costituzione non è un apparato meccanico, varato una volta per tutte, ma un’autovettura che oltre al guidatore, necessita dell’apporto di linfa vitale quotidiana dell’impegno di tutti i cittadini, nei rispettivi ruoli, si auspica per il bene del Paese che Alfonso Libero Celotto, possa dare il proprio decisivo contributo, con rigore intellettuale e spigliatezza comunicativa, nell’immediato prosieguo al riavvio del processo di riforme costituzionali ed istituzionali, di cui l’ordinamento repubblicano ha impellente bisogno.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, anche la “Costituzione più bella del mondo”, se vuolsi usare proposizione enfatica, necessita di un <em>restyling</em>, ben oltre ai piccoli ritocchi apportati dalle ultime leggi di revisione costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>I diritti delle generazioni future. Relazione al Seminario &#8220;Sud Progetti per ripartire&#8221; 23 marzo 2021 &#8211; Ministero del Sud e della coesione territoriale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:39:29 +0000</pubDate>
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<div style="text-align: justify;"><strong>1. </strong>Da mesi ripetiamo spessissimo che il piano di ripresa post-Covid messo in campo dall&#8217;Unione europea si chiama ripresa &#8220;<em>Next Generation EU</em>&#8220;, ma forse non ci siamo mai fermati a riflettere sul valore simbolico di questa denominazione. Significa chiaramente che l&#8217;Unione europea ha lanciato un piano rivolto alla ripresa non solo delle generazioni attuali, che stanno vivendo la pandemia, ma anche di quelle future: un piano in nome dei diritti delle generazioni future.<br /> A livello giuridico si tratta di un cambio di prospettiva davvero importante, perché sancisce la rilevanza di un tema per anni non considerato: i diritti delle generazioni future.<br /> Infatti, per decine di secoli le decisioni umane e politiche hanno pensato soltanto agli effetti immediati. Forse per l&#8217;abitudine a interessarsi soltanto dei problemi vicini, nel tempo e nello spazio. Forse per la mancata abitudine a programmare, a prevedere.<br /> Potremo dire che la politica ha sempre deciso considerando soltanto il &#8220;qui e ora&#8221;.<br /> Nessun governo, Re o Imperatore pensava a cose che potessero andare oltre l&#8217;attuale e come tali andavano programmate e valutate. Perciò viene ricordata la capacità di programmazione dell&#8217;imperatore romano Giuliano, poi passato alla storia come &#8220;l&#8217;Apostata&#8221;, per la sua capacità di pianificazione logistica nella invasione dell&#8217;impero sassanide in Persia. A differenza di tanti suoi predecessori, Giuliano pensò che non bastasse preparare un grande esercito di invasione, ma preparò una flotta di 1000 navi per accompagnare la spedizione risalendo il fiume Tigri con tutte le provviste e le vettovaglie necessarie. Che gli consentirono di condurre una campagna vittoriosa fino a che le provviste durarono.<br /> Non era certo la visione dei diritti delle generazioni future, ma semplicemente una programmazione più accurata e più a lungo termine. In fondo gli antichi riuscivano al limite a programmare a lungo termine, ma non certo a considerare i diritti delle generazioni future.<br /> Dobbiamo arrivare in anni molto più vicini a noi per accorgerci che l&#8217;angolo visuale delle decisioni si è ampliato fino a ricomprendere quella che è la valutazione dei diritti delle generazioni future.<br /> Il problema è emerso inizialmente negli studi economici classici, considerando anche gli sviluppi futuri nella massimizzazione intertemporale (Ramsey 1928).<br /> Ma a livello globale e delle masse il problema è emerso soprattutto per la tutela dell&#8217;ambiente, con le campagne di tutela dei mari pensate dall&#8217;oceanografo francese Jacques-Yves Cousteau. Nel 1979 Cousteau lanciò la sua campagna per la ratifica di una Dichiarazione dei diritti delle generazioni future, al fine di sancire alcuni punti essenziali: il diritto delle generazioni future ad una Terra indenne e non contaminata; il dovere di tutte le generazioni di amministrare oculatamente il patrimonio-Terra nel rispetto dei posteri; la responsabilità di ogni generazione di sorvegliare le conseguenze del progresso suscettibili di nuocere alla vita sul pianeta, agli equilibri naturali e all&#8217;evoluzione dell&#8217;umanità.<br /> Questa dichiarazione ricevette il sostegno di milioni di persone e fece emergere il problema anche per la cultura politica: occorreva porsi il problema della equità intergenerazionale e alla sostenibilità delle decisioni prese anche in relazione agli impatti sul futuro. Non ci si poteva limitare a versare in mare tonnellate di rifiuti per liberarsene e non si poteva costruire una nuova autostrada abbattendo foreste, spianando colline, distruggendo reperti archeologici.<br /> È così che si è fatta strada l&#8217;esigenza di tutelare l&#8217;ambiente e i cambi climatici, di considerare anche i diritti di coloro che verranno quando si incide su patrimonio culturale, ingegneria genetica e sviluppi bioetici, robotica, welfare e dinamiche economiche, perché anche il debito pubblico e le pensioni incidono sulle generazioni future.<br /> In buona sostanza, si tratta di una visione più ampia nelle decisioni politiche. Si devono considerare anche la debolezza o vulnerabilità degli interessi delle generazioni future, superando la tradizionale tendenza della politica, della democrazia e dell&#8217;economia a essere schiacciate sulle esigenze del presente.<br /> Così l&#8217;istanza intergenerazionale costringe a ripensare i meccanismi della democrazia politica e delle maggioranze legislative.<br /> In fondo, si tratta anche di una forma di evoluzione del pensiero umano, considerando che per secoli si è guardato soprattutto alle generazioni anteriori, come esempio e base della vita. Questa impostazione classica è sintetizzata nella riflessione kantiana, ove si parlava di generazioni anteriori che sembrano «solo affaticarsi per quelle che sopravvengono», mentre queste ultime sembrano «<em>dovere avere la fortuna di abitare nell&#8217;edificio intorno a cui i loro predecessori [&#8230;] lavorano senza poter partecipare alla fortuna che esse hanno contribuito a creare</em>» (Kant, <em>Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico</em>, 1794).<br />  <br /> <strong>2. </strong>Negli ultimi decenni queste istanze hanno trovato un consolidamento legislativo e costituzionale, perché il diritto deve porsi la necessità di pensare al futuro per renderlo possibile o almeno di non scaricare su di esso e su chi sarà  ;  chiamato a viverlo gli effetti irreversibilmente negativi delle scelte attuali.<br /> L&#8217;esempio più noto è quello della Costituzione tedesca, che nel 1994 ha modificato l&#8217;art. 20, aggiungendo che &#8220;<em>Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita</em>&#8220;.<br /> Molti altri Stati hanno preso decisioni analoghe.<br /> In Francia la Carta dell&#8217;ambiente del 2004 (richiamata nel preambolo della Costituzione) prevede che &#8220;&#038; <em>che al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile, le scelte compiute per rispondere ai bisogni del presente non devono compromettere la capacità delle generazioni future e degli altri popoli di dare risposta ai loro specifici bisogni</em>&#8220;.<br /> In Svezia l&#8217;articolo 2 della legge fondamentale sulla forma di governo (Regerungsformen) prevede: &#8220;<em>Le istituzioni pubbliche promuovono uno sviluppo sostenibile che porti ad un buon ambiente per le generazioni presenti e future</em>&#8220;.<br /> La Costituzione del Portogallo ha inserito all&#8217;art. 66 che: &#8220;<em>Per assicurare il diritto all&#8217;ambiente, nel quadro di uno sviluppo sostenibile, spetta allo Stato, per mezzo di propri organismi e con il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini:</em><br /> <em>&#038;</em><br /> <em>d) promuovere lo sfruttamento razionale delle risorse naturali, salvaguardando le loro capacità di rinnovamento e la stabilità ecologica, nel rispetto del principio di solidarietà tra generazioni</em>&#8220;.<br /> Ugualmente la Polonia all&#8217;art. 74 prevede che: &#8220;<em>Le autorità pubbliche perseguono politiche che garantiscano la sicurezza ecologica delle generazioni attuali e future</em>&#8220;.<br /> In Lussemburgo è stato aggiunto l&#8217;art. 11-bis alla Costituzione per prevedere che &#8220;<em>Lo Stato garantisce la protezione dell&#8217;ambiente umano e naturale, operando per stabilire un equilibrio sostenibile tra la conservazione della natura, in particolare la sua capacità di rinnovamento, e il soddisfacimento delle esigenze delle generazioni presenti e future.</em><br /> <em>Promuove la protezione e il benessere degli animali</em>&#8220;.<br /> Nella Costituzione di Malta si dispone: &#8220;<em>Lo Stato protegge e conserva l&#8217;ambiente e le sue risorse a beneficio delle generazioni presenti e future e adotta misure per affrontare qualsiasi forma di degrado ambientale a Malta, incluso quello dell&#8217;aria, dell&#8217;acqua e della terra, e qualsiasi tipo di problema dell&#8217;inquinamento e per promuovere, alimentare e sostenere il diritto di azione a favore dell&#8217;ambiente</em>&#8221; (art. 9).<br /> Si tratta di clausole costituzionali che si pongono espressamente il problema della tutela e della conservazione delle risorse naturali in considerazione dei diritti di coloro che verranno in futuro.<br /> Ma a ben vedere il problema ha assunto dignità costituzionale anche per la tutela dell&#8217;equilibrio finanziario e sostenibilità dei conti pubblici.<br /> Un esempio molto chiaro è quello della modifica costituzionale avvenuta nella nostra Costituzione nel 2012, modificando l&#8217;art. 81 al fine di prevedere anche &#8220;<em>Lo Stato assicura l&#8217;equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio e la sostenibilità del debito</em>&#8220;. E l&#8217;art. 97 Cost, 1° comma, secondo cui: &#8220;<em>Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione europea, assicurano l&#8217;equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico</em>&#8220;. <br /> È evidente che i debiti accumulati dagli Stati &#8220;qui e ora&#8221; graveranno sulle generazioni future e quindi occorre una particolare cautela nelle decisioni finanziarie per non indebitare le generazioni future.<br />  <br /> <strong>3.</strong> È agevole notare come il problema di tutelare le generazioni future sia emerso soltanto negli ultimi decenni. Ma la sua centralità ha portato presto a farlo transitare dal dibattito culturale e politico al piano delle valutazioni giuridiche. In fondo oggi siamo passati dal &#8220;se&#8221; tutelare i diritti delle generazioni che verranno a &#8220;come&#8221; operare questa tutela.<br /> Nel dare solidità giuridica a questa tutela si pongono essenzialmente tre questioni, a cui qui possiamo soltanto accennare.<br /> a) Chi sono le generazioni future? Il problema non è banale, in quanto in astratto è impossibile dire quali siano le generazioni da considerare nelle nostre valutazioni di oggi, visto che il futuro è una dimensione dinamica e indeterminata e che quindi potrebbe considerare l&#8217;umanità intera, senza distinzioni legate alla maggiore o minore vicinanza temporale.<br /> Questa ampiezza temporale rende molto difficili le valutazioni, per cui occorre più opportunamente considerare la fascia rilevante rispetto al singolo valore in considerazione. Così, ad es., in una decisione del 2004 in tema di <em>guidelines </em>per la sicurezza dei depositi di scorie nucleari nel sito di Yucca Mountain nel Nevada, una corte dello Stato del Nevada ha giudicato illegittimo il limite temporale delle norme di sicurezza di diecimila anni, dovendosi considerare in astratto l&#8217;intera umanità futura nella valutazione di proporzionalità delle misure.<br /> b) Quali diritti vanno tutelati? Anche qui il profilo è complesso, in quanto astrattamente sono numerosi se non innumerevoli i profili che impattano anche sulle generazioni future. In linea di principio, occorre valutare i principi e i valori che emergono nei diversi settori in cui si interviene, ma ad ogni modo i più rilevanti sono ambiente, salute, genetica, bilancio. Ovviamente non si può fare una elencazione esaustiva e nemmeno una gerarchia dei possibili valori da tenere in conto nella valutazione di quelli che possono essere i diritti e gli interessi delle generazioni future, in rapporto alla adozione di una decisione politica o amministrativa.<br /> In tale ottica, può essere interessante notare che la Costituzione italiana non tiene conto direttamente della tutela dei diritti delle generazioni future. Né del resto poteva farlo, in quanto a metà degli anni &#8217;40 del secolo scorso, quando i Costituenti hanno lavorato, non era certo emerso nel dibattito teorico il problema di tutelare anche le generazioni future. Tuttavia la nostra costituzione pone tutta una serie di limiti teleologici e finalistici che, a ben vedere, comportano anche una valutazione più ampia delle decisioni da assumere, ricomprendendo all&#8217;interno della valutazione decisionale anche gli interessi delle generazioni future: è quanto accade, ad es., in ordine sparso, rispetto alla  tutela delle minoranze (art. 6 Cost.); alla tutela dell&#8217;ambiente (art. 9) e della salute (art. 32); alla  tutela del risparmio (art. 47); al  razionale sfruttamento del suolo (art. 44); alla utilità sociale dell&#8217;impresa (art. 41); al dovere di fedeltà alla Repubblica (art. 54), alla difesa della patria (art. 52), all&#8217;equilibrio di bilancio (art. 81 e 97) e più in generale al compito della repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione dei lavoratori, che pone il valore della eguaglianza sostanziale (art. 3). A ben vedere si tratta di finalità che vanno tutte lette nel senso di ricomprendere anche i diritti delle generazioni future nelle valutazioni da effettuare nella concreta declinazione delle singole politiche. In fondo è una conferma che, anche dal punto di vista dei diritti delle generazioni future, la nostra è una Costituzione &#8220;presbite&#8221; che guarda lontano (per usare le note parole di Piero Calamandrei).<br /> Del resto, a livello operativo la Corte costituzionale ha iniziato a tener conto dei diritti delle generazioni future sia nelle valutazioni relative alla tutela dell&#8217;ambiente, sia in quelle in tema di equilibrio di bilancio. Ad es., ha osservato, relativamente alle regole di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema, che lo Stato può e deve porre limiti invalicabili &#8220;<em>nell&#8217;apprestare cioè una «tutela piena ed adeguata», capace di assicurare la conservazione dell&#8217;ambiente per la presente e per le future generazioni</em>&#8221; (sent. n. 288 del 2012). E sul bilancio che &#8220;<em>L&#8217;equità intergenerazionale comporta, altresì, la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo</em>&#8221; (sent. n. 18 del 2019).<br /> Sempre nel nostro ordinamento va ricordato, a livello legislativo, l&#8217;art. 144 del c.d. Codice dell&#8217;Ambiente (D.Lgs. n. 152 del 2006), che all&#8217;art. 3-quater, comma 1 prevede che: &#8220;<em>Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni  attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future</em>&#8220;. E all&#8217;art. 144 prevede che: &#8220;<em>Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed   i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale</em>&#8220;.<br /> Si tratta di riconoscimenti importanti, anche perché ci fanno capire quanto il tema dei diritti delle generazioni future si stiano consolidando nel nostro ordinamento.<br /> c) Come sono giustiziabili i diritti delle generazioni future? Si pongono problemi di legittimazione a ricorrere e di tipo di tutela da riconoscere, anche perché spesso gli obblighi verso le generazioni future si configurano quasi più come obblighi morali prima ancora che come obblighi giuridici. Dal punto di vista della titolarità alla tutela, non si può certo pensare che siano legittimate a ricorrere le stesse generazioni future, in quanto non ancora esistenti. Per risolvere questo problema &#8211; apparentemente insolubile &#8211; in molti Stati si è attivato un difensore civico o un comitato pubblico per la tutela dei diritti delle generazioni future (è quanto accade in Finlandia, in Israele, Ungheria, Francia, UK, Canada). Dal punto di vista contenutistico, è difficile individuare in via generale quali siano le misure che in generale possono essere adeguate a tutelare i diritti delle generazioni future, ad es. per salvaguardare l&#8217;ambiente o non aggravare il debito pubblico. Si ritiene che le misure vadano considerate caso per caso (ad es. rispetto alla singola opera pubblica da costruire) e comportino essenzialmente e innanzitutto un onere procedimentale di istruttoria. In altri termini, una adeguata valutazione degli interessi delle generazioni future passa necessariamente attraverso una istruttoria nelle quale emergano le posizioni delle generazioni future e se ne faccia adeguata ponderazione rispetto al bilanciamento con gli altri principi e valori che emergono nella valutazione della decisione politica da assumere.<br /> E, in fondo, questo è l&#8217;impegno che richiede il Next generation Fund e più in generale la individuazione delle strategie per far ripartire il Sud. Non devono essere valutazioni limitate al &#8220;qui e ora&#8221;, me devono tenere in adeguato conto anche i diritti delle generazioni future.</div>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-diritti-delle-generazioni-future-relazione-al-seminario-sud-progetti-per-ripartire-23-marzo-2021-ministero-del-sud-e-della-coesione-territoriale/">I diritti delle generazioni future. Relazione al Seminario &#8220;Sud Progetti per ripartire&#8221; 23 marzo 2021 &#8211; Ministero del Sud e della coesione territoriale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Autarchia, autodichia e tutela dei diritti fondamentali del singolo. Quali prospettive per il futuro? Note a margine della sentenza n. 262 del 2017 della Corte costituzionale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/autarchia-autodichia-e-tutela-dei-diritti-fondamentali-del-singolo-quali-prospettive-per-il-futuro-note-a-margine-della-sentenza-n-262-del-2017-della-corte-costituzionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:30 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/autarchia-autodichia-e-tutela-dei-diritti-fondamentali-del-singolo-quali-prospettive-per-il-futuro-note-a-margine-della-sentenza-n-262-del-2017-della-corte-costituzionale/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autarchia-autodichia-e-tutela-dei-diritti-fondamentali-del-singolo-quali-prospettive-per-il-futuro-note-a-margine-della-sentenza-n-262-del-2017-della-corte-costituzionale/">Autarchia, autodichia e tutela dei diritti fondamentali del singolo. Quali prospettive per il futuro? Note a margine della sentenza n. 262 del 2017 della Corte costituzionale.</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La “riserva” lasciata aperta dalla pronuncia n. 120 del 2014. Aspetti critici. 3. Lo scioglimento della riserva con la decisione del conflitto tra poteri. 4. Aspetti positivi e prospettive di apertura 5. L’effettività della tutela offerta dagli organi di autodichia e l’accesso al sindacato di costituzionalità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autarchia-autodichia-e-tutela-dei-diritti-fondamentali-del-singolo-quali-prospettive-per-il-futuro-note-a-margine-della-sentenza-n-262-del-2017-della-corte-costituzionale/">Autarchia, autodichia e tutela dei diritti fondamentali del singolo. Quali prospettive per il futuro? Note a margine della sentenza n. 262 del 2017 della Corte costituzionale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autarchia-autodichia-e-tutela-dei-diritti-fondamentali-del-singolo-quali-prospettive-per-il-futuro-note-a-margine-della-sentenza-n-262-del-2017-della-corte-costituzionale/">Autarchia, autodichia e tutela dei diritti fondamentali del singolo. Quali prospettive per il futuro? Note a margine della sentenza n. 262 del 2017 della Corte costituzionale.</a></p>
<p>SOMMARIO: <em>1. Premessa. 2. La “riserva” lasciata aperta dalla pronuncia n. 120 del 2014. Aspetti critici. 3. Lo scioglimento della riserva con la decisione del conflitto tra poteri. 4. Aspetti positivi e prospettive di apertura 5. L’effettività della tutela offerta dagli organi di autodichia e l’accesso al sindacato di costituzionalità nei giudizi innanzi a tali organi. Profili di debolezza dell’impianto argomentativo della pronuncia.  6. Questioni aperte e prospettive future.</em><br />  <br /> 1. <em>Premessa.</em><br /> Con la sentenza n. 262 del 2017 la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sul tema dell’autonomia delle Camere e degli altri organi costituzionali, respingendo i ricorsi per conflitto di attribuzioni sollevati dalla Corte di cassazione su ricorsi <em>ex </em>art. 111, comma 7, Cost., proposti da alcuni dipendenti del Senato e della Presidenza della Repubblica avverso decisioni definitive rese su controversie di lavoro dagli organi interni di autodichia.<br /> L’utilizzo dello strumento del conflitto di attribuzioni era stato suggerito dalla stessa Corte con la precedente pronuncia n. 120 del 2014, che aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del Regolamento del Senato della Repubblica, nella parte in cui attribuisce al Senato il potere di giudicare in via esclusiva e definitiva i ricorsi avverso gli atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione di quel ramo del Parlamento nei confronti dei propri dipendenti, fondando la statuizione sull’insindacabilità dei regolamenti adottati ai sensi dell’art. 64 Cost.. La pronuncia aveva ritenuto “questione controversa” la sussimibilità della disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti e dei rapporti con i terzi, e della conseguente interpretazione e applicazione della stessa, alla competenza riservata dei regolamenti parlamentari, e aveva individuato nel conflitto d’attribuzioni fra poteri dello Stato la “<em>sede naturale in cui trovano soluzione le questioni relative alla delimitazione degli ambiti di competenza riservati</em>”.<br /> La sentenza n. 262 del 2017, resa appunto sui primi due conflitti di attribuzioni sollevati dopo la pronuncia in esame, scioglie la “riserva” lasciata aperta da quest’ultima circa “<em>il confine e il fondamento dell’autodichia</em>”, nel senso che “<em>in tanto quest’ultima non è lesiva di attribuzioni costituzionali altrui, in quanto (e solo in quanto) riguardi i rapporti di lavoro con i dipendenti</em>”, escludendo così dall’ambito di competenza riservata il potere normativo di disciplinare rapporti giuridici con soggetti terzi e di riservare agli organi di autodichia la decisione di eventuali controversie che ne coinvolgano le situazioni soggettive.<br /> Al contrario, la potestà degli organi costituzionali di approvare norme relative al rapporto di lavoro con i dipendenti, trova il proprio fondamento nell’autonomia normativa dei predetti organi, la quale investe anche gli aspetti organizzativi e non invade, dunque, la sfera di attribuzioni della giurisdizione.<br />  <br /> <em>2. La “riserva” lasciata aperta dalla pronuncia n. 120 del 2014. Aspetti critici.</em><br /> La sentenza n. 262 del 2017 si lascia commentare per il suo tentativo di chiudere il cerchio lasciato aperto dalla precedente pronuncia n. 120 del 2014, dall’esame dei cui contenuti non si può dunque prescindere<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> Quest’ultima ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del Regolamento del Senato della Repubblica, nella parte in cui attribuisce al Senato il potere di giudicare in via esclusiva e definitiva i ricorsi avverso gli atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione di quel ramo del Parlamento nei confronti dei propri dipendenti. In tal modo la Corte ha confermato l’insindacabilità dei regolamenti adottati ai sensi dell’art. 64 Cost., ancorando tale statuizione a ragioni “<em>di diritto positivo</em>”: facendo leva su elementi di teoria delle fonti, essa ha definito il concetto di “forza di legge” sulla base di due aspetti, la primarietà e la capacità di operare nel medesimo ambito attribuito dalla Costituzionale alla legge, in termini di equipollenza<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>. L’art. 134 Cost., nella parte in cui indica come attratti al sindacato di costituzionalità la legge e gli atti aventi forza di legge, si riferirebbe dunque soltanto a quegli atti che possono regolare ciò che rientra nella competenza della legge stessa, con conseguente esclusione dei regolamenti adottati dai due rami del Parlamento<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>. L’adozione di tali atti rimane di competenza riservata <em>ex </em>art. 64, comma 1, Cost., e riservato è quindi il relativo contenuto, che comprende – e su questo la pronuncia rimane ancorata alla propria risalente tradizione interpretativa<a href="#_ftn4" title="">[4]</a> –l’organizzazione interna delle Camere e, con essa, “<em>le vicende e i rapporti che ineriscono alle funzioni primarie delle Camere</em>”<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>, nonché l’interpretazione e l’applicazione delle stesse norme regolamentari e sub-regolamentari, con conseguente sottrazione a qualsiasi giurisdizione degli strumenti intesi a garantire il rispetto del diritto parlamentare.<br /> Il raggio di competenza desumibile dall’art. 64 Cost. e – per il procedimento legislativo – dall’art. 72 Cost., ha proseguito la Corte, se – attraverso il riconoscimento dell’insindacabilità dei contenuti – rappresenta il presupposto per la garanzia di indipendenza delle Camere da ogni altro potere, costituisce, al contempo, un limite all’estensione della stessa autonomia normativa e applicativa.<br /> Per la prima volta, la Corte ha chiarito che i regolamenti degli organi costituzionali non sono (più) fonti puramente interne, bensì “<em>fonti dell’ordinamento generale della Repubblica, produttive di norme sottoposte agli ordinari canoni interpretativi, alla luce dei principi e delle disposizioni costituzionali che ne delimitano la sfera di competenza</em>”<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> A partire da tale presupposto, la pronuncia ha concluso nel senso che spetta alla Corte stessa – quale organo di garanzia della legalità costituzionale – verificare se l’autonomia normativa e organizzativa (autoarchia) e l’autonomia interpretativa e applicativa (autodichia) si estendano oltre quanto consentito dalle disposizioni costituzionali che detta autonomia attribuiscono, invadendo la sfera di attribuzioni riservata dalla Costituzione ad altri poteri, e nello specifico – quanto all’autodichia – al potere giurisdizionale.<br /> “Sede naturale” di tale valutazione è stata individuata, dunque, nel conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato. È a quella sede che la pronuncia ha deferito il sindacato circa l’afferenza della disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti e dei rapporti con i terzi al raggio di competenza dei regolamenti parlamentari e degli altri organi costituzionali<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Ma il punto veramente focale della sentenza n. 120 del 2014, e al contempo di maggior interesse ai fini del ragionamento che seguirà, è stato quello di ancorare l’ammissibilità del conflitto al presupposto per cui “<em>anche norme non sindacabili potrebbero essere fonti di atti lesivi di diritti costituzionalmente inviolabili</em>”, dal momento che “<em>l’indipendenza delle Camere non può infatti compromettere diritti fondamentali, né pregiudicare l’attuazione di principi inderogabili</em>”<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> Questo ragionamento, certamente di impatto, sollecita l’interprete a verificare, nel caso concreto, quanto il conflitto tra poteri rappresenti una soluzione soddisfacente per assolvere alla pur dichiarata finalità di evitare la compromissione di diritti costituzionalmente inviolabili, cioè di diritti del <em>singolo</em>.<br /> Anticipando le conclusioni che si formuleranno a valle di questa analisi, sembra che detta finalità rischi di rimanere solo parzialmente soddisfatta, necessitando, probabilmente, di un più radicale <em>revirement </em>della giurisprudenza costituzionale in tema di autonomia degli organi costituzionali, o comunque di un intervento di “monito” nei confronti di detti organi, specie alla luce del riconoscimento dei relativi regolamenti come fonti dell’ordinamento generale della Repubblica, soggetti agli ordinari canoni interpretativi.<br />  <br /> <em>3. Lo scioglimento della riserva con la decisione del conflitto tra poteri.</em><br /> La sentenza n. 262 del 2017<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>, che si è espressa sui primi ricorsi per conflitto di attribuzioni proposti dopo la pronuncia n. 120 del 2014, sollevati dalla Corte di cassazione su ricorsi <em>ex </em>artt. 111, comma 7, Cost. promossi da dipendenti del Senato e della Presidenza della Repubblica avverso decisioni definitive dei rispettivi organi di giustizia domestica, offre all’interprete la possibilità di analizzare l’effettività di questo strumento, sotto il profilo della tutela dei diritti individuali.<br /> Un primo segnale della inidoneità del conflitto ai fini in esame si rinviene già nella trattazione delle questioni preliminari.<br /> Nel ritenere ammissibile il conflitto sotto il profilo soggettivo<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, la Corte ha osservato come l’oggetto dello stesso fosse stato correttamente individuato nelle fonti istitutive degli organi di giustizia interna, ma solo – si aggiunge – “<em>in quanto altererebbero, a danno delle attribuzioni della giurisdizione di legittimità, nella prospettazione della ricorrente, l’ordine costituzionale delle competenze</em>”.<br /> L’eccepita violazione di diritti individuali dei ricorrenti nel giudizio <em>a quo</em> o la lesione di specifici parametri costituzionali, lamentata nell’ordinanza che aveva sollevato il conflitto, ha affermato ancora la Corte, non assume rilievo autonomo, potendo essere valutata soltanto “<em>alla luce del tipo di giudizio instaurato</em>”, e cioè al fine di verificare se spetti agli organi costituzionali (nella specie Senato e Presidenza della Repubblica) il potere di adottare norme che attribuiscono a organi interni la cognizione in via definitiva delle controversie instaurate dai propri dipendenti, sottraendole alla giurisdizione.<br /> Già da questo primo ordine di argomentazioni emerge come lo strumento del conflitto di attribuzioni, in quanto concepito e strutturato per giustiziare conflitti fra organi dello Stato non risolubili per via politica, non nasce per (e conseguentemente non riesce, se non incidentalmente, a) fornire risposta nell’eventualità, pur evidenziata nella pronuncia n. 120 del 2014, in cui “<em>anche norme non sindacabili</em>” si atteggino a “<em>fonti di atti lesivi di diritti costituzionalmente inviolabili</em>”<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> Simile eventualità non ha infatti rilevanza <em>in sé</em>, ma solo laddove la paventata violazione ridondi sulla sfera di attribuzioni costituzionali di altri organi.<br /> Che tale ridondanza vi sia, ed entro quali limiti, è questione problematica e rischia di essere rimessa a ragionamenti contingenti, nei quali comunque la tutela dei diritti inviolabili dei singoli – i quali, peraltro, sono privi della legittimazione al conflitto – rimane sullo sfondo e non è mai l’oggetto principale del sindacato<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> Il successivo <em>iter </em>argomentativo della pronuncia, da un lato, sembra confermare le perplessità sollevate, dall’altro, lascia trapelare una certa consapevolezza della Corte circa la non satisfattività dello strumento rispetto alla tutela dei diritti individuali. Prima di approfondire questo profilo, è comunque opportuno riportare i passaggi logici che hanno portato la Corte a sciogliere la riserva rimasta aperta per effetto della pronuncia n. 120 del 2014.<br /> Con un primo ordine di argomentazioni, il giudice costituzionale ha ribadito la propria giurisprudenza secondo la quale l’autonomia che la Costituzione riconosce agli organi costituzionali si manifesta, in primo luogo, sul piano normativo. Tale piano involge non solo la disciplina del procedimento legislativo, per la parte non direttamente regolata dalla Costituzione, ma riguarda anche l’organizzazione interna degli organi, e investe dunque logicamente “<em>anche gli aspetti organizzativi, ricomprendendovi ciò che riguarda il funzionamento degli apparati amministrativi “serventi”, che consentono agli organi costituzionali di adempiere liberamente, e in modo efficiente, alle proprie funzioni costituzionali</em>”<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> Per essere pienamente effettiva, l’autonomia normativa deve essere assistita anche dall’autonomia del momento interpretativo e applicativo delle norme, incluse le scelte riguardanti la concreta adozione delle misure atte ad assicurarne l’osservanza, e quindi inclusa l’autodichia.<br /> Ribadito dunque il presupposto di partenza, la Corte ha proseguito il ragionamento affermando che la potestà di approvare norme relative al rapporto di lavoro con i propri dipendenti riposerebbe, appunto, su tale fondamento, e troverebbe, in esso, il relativo confine.<br /> Da tanto la Consulta ha tratto la conclusione per cui non dovrebbe spettare in via di principio agli organi costituzionali il potere di “<em>ricorrere alla propria potestà normativa né per disciplinare rapporti giuridici con soggetti terzi, né per riservare agli organi di autodichia la decisione di eventuali controversie che ne coinvolgano le situazioni soggettive</em>”, le quali non potrebbero essere sottratte alla giurisdizione comune.<br /> La Corte ha quindi sciolto in questo modo “<em>la riserva esplicitamente formulata nella sentenza n. 120 del 2014</em>”, nel senso che l’autodichia non lede le attribuzioni della giurisdizione, soltanto finché riguardi i rapporti di lavoro con i dipendenti<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br />  <br /> <em>4. Aspetti positivi e prospettive di apertura.</em><br /> La pronuncia si lascia apprezzare per un rilevante salto di qualità nel rapporto tra Corte costituzionale e altri organi costituzionali, finora improntato a una certa deferenza del Giudice nei confronti di questi ultimi<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>. Circoscrivere l’ambito di ammissibilità della normazione e della giurisdizione domestica, estesosi a dismisura negli ultimi anni<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>, è sicuramente condivisibile<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>.<br /> La sentenza in commento segna un passo importante in questa direzione, ammettendo la sindacabilità dei regolamenti parlamentari qualora, disciplinando materie estranee al relativo ambito di competenza, sottraggano alla cognizione del giudice determinate controversie, impostazione che riecheggia quella elaborata dalla Corte con riferimento all’insindacabilità parlamentare di cui all’art. 68, primo comma, Cost.<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>, e ravvisa la necessità di un “nesso funzionale” fra normativa interna e attribuzioni primigenie delle Camere<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.<br /> In questa prospettiva, per tutti gli ambiti di disciplina che verranno ritenuti esorbitanti dal potere normativo degli organi costituzionali, anche i diritti individuali troveranno, in via incidentale e di riflesso, adeguata tutela<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br /> In particolare, a valle di questa pronuncia ci si dovrebbe aspettare una modifica dei regolamenti dei vari organi costituzionali, con abrogazione di tutta la disciplina inerente la selezione, l’organizzazione, la gestione dei rapporti con i soggetti non dipendenti, e quindi con esclusione del sindacato degli organi di giustizia interna su tali rapporti (si pensi alla disciplina sugli appalti e forniture di servizi prestati a favore delle amministrazioni di tali organi costituzionali, e alle relative controversie). Questi ultimi saranno dunque regolati dalle fonti “ordinarie” del diritto e pertanto soggetti non solo alla giurisdizione del giudice comune ma, per quanto maggiormente interessa ai fini della presente riflessione, sempre assistiti dal controllo di costituzionalità della Corte sulle norme che li disciplinano.<br /> Anche indipendentemente da un’abrogazione espressa, può comunque ritenersi che, alla luce dell’interpretazione offerta dalla Corte, la disciplina interna non dovrà trovare applicazione, e i singoli potranno quindi direttamente adìre gli organi giurisdizionali.<br /> La pur apprezzabile soluzione offerta dalla Corte, tuttavia, rimane comunque insoddisfacente se si guarda la questione dal punto di vista della tutela dei diritti fondamentali dei singoli, per tutto ciò che è rimasto attratto alla sfera di competenza normativa e applicativa degli organi costituzionali, insindacabile – secondo quanto ribadito dalla Consulta – in un ordinario giudizio di costituzionalità.<br /> Come anticipato, la pronuncia in commento non manca di contenere interessanti spunti di riflessione anche sotto il profilo in esame.<br />  <br /> <em>5. L’effettività della tutela offerta dagli organi di autodichia e l’accesso al sindacato di costituzionalità nei giudizi innanzi a tali organi. Profili di debolezza dell’impianto argomentativo della pronuncia.</em><br /> Si è accennato che oggetto principale della presente analisi consiste nel misurare l’impatto dei contenuti delle pronunce n. 120 del 2014 e n. 262 del 2017 sotto il profilo dell’effettività della tutela dei diritti individuali.<br /> Si è anche visto che lo strumento del conflitto di attribuzioni riesce a fornire una risposta mediata e incidentale al problema, consentendo di affermare la competenza del potere giurisdizionale per tutti gli ambiti materiali sottratti alla riserva dei regolamenti degli organi costituzionali. Da tale affermazione consegue, appunto, tanto la (ri)espansione del potere normativo “comune” su quelle materie, quanto la possibilità per i singoli “terzi” di accedere agli organi giurisdizionali per veder tutelati i propri diritti, con particolare riferimento, per quel che qui più interessa, al sindacato di costituzionalità delle norme che sui quei diritti incidano.<br /> A questo punto, si tratta finalmente di verificare se analoga effettività sia garantita ai singoli anche nelle materie che rimangono attratte al raggio di competenza degli organi costituzionali, sia con riferimento alla normazione, sia con riferimento, <em>latu sensu</em>, alla giurisdizione, anche attraverso il meccanismo di chiusura del sindacato di costituzionalità.<br /> E in proposito, va certamente evidenziato come dalla motivazione della pronuncia in commento emerga la sensibilità del giudice costituzionale anche sotto il profilo in esame.<br /> La Corte, infatti, non si è limitata a dichiarare non fondati i ricorsi per conflitto di attribuzione, in ragione del fatto che i ricorrenti nei giudizi <em>a quibus</em> erano dipendenti del Senato e della Presidenza della Repubblica, con conseguente attrazione della disciplina inerente i relativi rapporti di lavoro all’autonomia normativa e applicativa (autodichia) dei predetti organi. Buona parte del successivo <em>iter </em>argomentativo della sentenza, infatti, risulta teso a dimostrare che anche la tutela offerta dagli organi di giustizia interna sia comunque effettiva<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> Simili argomentazioni, esulando dall’oggetto del conflitto, che è quello di delimitare la sfera di competenza dei poteri e di verificare il rispetto dei rispettivi limiti, sembrano trovare la propria giustificazione nella volontà di offrire – al di là del limite formale dell’insindacabilità delle fonti di autonomia – una “rassicurazione sostanziale” circa la relativa rispondenza ai principi costituzionali.<br /> Tuttavia, è proprio su queste rassicurazioni che il ragionamento della Corte non trova un punto di chiusura, lasciando aperta la questione, su cui il presente contributo vorrebbe focalizzare l’attenzione, della possibilità di accedere al sindacato di costituzionalità delle norme interne agli organi di autonomia che incidano sui diritti individuali dei singoli.<br /> Un primo indice rivelatore di queste criticità si ravvisa nella dichiarata non sussumibilità degli organi di giustizia interna nella categoria di giudici speciali <em>ex </em>art. 102 Cost. (con conseguente esclusione della possibilità di esperire il ricorso <em>ex </em>artt. 111, settimo comma, Cost., contro le rispettive decisioni definitive)<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>. Questi ultimi sarebbero infatti meri “<em>organi interni non appartenenti all’organizzazione giudiziaria, in tanto giustificati in quanto finalizzati alla migliore garanzia dell’autonomia dell’organo costituzionale</em>”<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>.<br /> Da questo inciso sembra già percepibile una sorta di eterogenesi dei fini perseguiti dalla Corte: il ragionamento, che pur avrebbe dovuto essere volto a dimostrare l’effettività della tutela assicurata dai collegi di giustizia interni agli organi costituzionali, finisce invece per spostarsi sulla necessità di assicurare il maggior spazio di autonomia agli organi costituzionali stessi. E sulla base di questo – mutato – presupposto di partenza, è stata confermata l’insindacabilità dei regolamenti di autonomia da parte del giudice costituzionale in un giudizio di costituzionalità in via incidentale. La non esperibilità del ricorso per cassazione, infatti, preclude anche la possibilità di accedere al sindacato incidentale di costituzionalità delle norme di autonomia che disciplinano i rapporti da cui originano le controversie.<br /> Resta, allora, da verificare se, nell’ambito del giudizio interno agli organi di autonomia, la tutela dei diritti risulti davvero assicurata in misura <em>effettiva </em>sotto il profilo in esame.<br /> Procedendo con ordine, nella pronuncia in commento la Corte ha evidenziato che gli organi di giustizia domestica, istituti dalle fonti di autonomia con il precipuo compito “<em>di interpretare e applicare</em>” le norme prodotte da quelle fonti, risultano costituiti secondo regole volte a garantire la loro “<em>indipendenza e imparzialità</em>”, come previsto dagli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost. per la funzione del giudicare, e come richiesto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in particolare con la sentenza 28 aprile 2009, Savino e altri c. Italia<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>. Inoltre, prosegue la pronuncia, le fonti di autonomia hanno previsto lo svolgimento di giudizi, in primo e secondo grado, secondo moduli procedimentali “<em>di natura sostanzialmente giurisdizionale, idonei a garantire il diritto di difesa e un effettivo contraddittorio</em>”. Il carattere “<em>oggettivamente giurisdizionale</em>” di tali organi, conclude la Corte, li rende del resto “<em>giudici ai fini della loro legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio</em>”<a href="#_ftn25" title="">[25]</a> (il riferimento è, in particolare, alla pressoché coeva pronuncia n. 213 del 2017<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>).<br /> Il ragionamento, seppur suggestivo, incorre tuttavia in un cortocircuito proprio con riferimento al versante della tutela costituzionale dei diritti.<br /> Gli organi di autodichia hanno sì il potere di “interpretare” e “applicare” le norme poste dalle fonti regolamentari e sub-regolamentari degli organi costituzionali, al fine di stabilire la legittimità degli atti applicativi adottati dalle amministrazioni interne ai predetti organi, ma occorre indagare di quali poteri detti organi dispongano nel caso in cui, in ipotesi, l’atto applicativo venga contestato perché illegittimo in via derivata, in quanto applicativo di una disciplina – quella approvata dal regolamento di autonomia, o da un sub-regolamento – incostituzionale.<br /> Quali sono, in questo caso, i poteri riservati agli organi di giustizia interna per garantire l’effettiva tutela del singolo?<br /> Quanto alla possibilità di adìre il giudice costituzionale, nella chiusura del proprio ragionamento la Corte ha ribadito il recente riconoscimento degli organi di autodichia quale giudice <em>a quo </em>ai fini della remissione di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, circoscrivendo tuttavia l’estensione di tale potere di rimessione alle “<em>norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio</em>”.<br /> Nel caso invece in cui ad essere sospettata di incostituzionalità fosse la disciplina <em>ad hoc</em> introdotta dalle fonti di autonomia (eventualmente anche in deroga alla legislazione ordinaria), vi è il rischio di una declaratoria di inammissibilità della questione, in ragione dell’insindacabilità della fonte, e ciò anche nell’ipotesi in cui l’incostituzionalità rilevasse sotto il profilo della lesione di diritti fondamentali del singolo.<br /> Nemmeno sembra soddisfacente, da un lato, la possibilità che gli organi di autodichia siano investiti del potere di disapplicare le norme regolamentari interne ritenute incostituzionali<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>, dall’altro, la possibilità per i predetti giudici interni di interessare direttamente dei dubbi di costituzionalità l’organo che ha adottato il regolamento. Questa facoltà esula infatti dall’inverare l’esercizio di una tutela “oggettivamente giurisdizionale”, e la decisione sarebbe con ogni evidenza, “politica”.<br /> Sia consentita, ancora, un’ulteriore riflessione. I dipendenti delle Camere e degli altri organi costituzionali – ma il ragionamento può essere esteso anche ai parlamentari stessi – sono anche <em>cittadini europei</em>. Come tali, questi hanno diritto di veder rispettati i diritti fondamentali riconosciuti dai Trattati, anche nell’ipotesi in cui tali diritti risultassero lesi da una fonte normativa interna al singolo organo costituzionale<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.<br /> Ci si dovrebbe chiedere, allora, se gli organi di autodichia abbiano il potere di adìre la Corte di Giustizia in via pregiudiziale, chiedendo di verificare se il diritto previsto dai Trattati osti ovvero sia compatibile con la normativa prevista dalle fonti regolamentari interne agli organi costituzionali, che sono chiamati ad applicare nella singola controversia. Ma allo stato non risulta che una simile questione sia mai stata sollevata dagli organi di giurisdizione domestica.<br /> L’unica via d’uscita per il singolo sembra allora, allo stato, essere quella di rivolgersi alla Corte di Strasburgo, una volta che la controversia interna risulti definita, per lamentare l’avvenuta violazione dei diritti riconosciuti dalla CEDU<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.<br />  <br /> <em>6. Questioni aperte e prospettive future.</em><br /> L’analisi sin qui condotta conferma che, sotto il versante dell’accesso al giudice costituzionale e quindi del controllo finale di legalità costituzionale, la tutela offerta dagli organi di autodichia non può, in ultima analisi, considerarsi <em>effettiva</em>.<br /> Sembra insomma doversi ammettere, seppur nel circoscritto settore della disciplina interna e riservata agli organi costituzionali, che la garanzia dei diritti fondamentali del singolo sia ancora recessiva rispetto all’autonomia politica e alle supreme esigenze della vita politica parlamentare.<br /> Resta quindi da domandarsi quali siano le prospettive per il superamento di questo “cortocircuito” tutto interno al tessuto costituzionale.<br /> Non vi è dubbio che la soluzione all’<em>empasse </em>debba passare necessariamente per il riconoscimento della sindacabilità dei regolamenti interni agli organi costituzionali da parte del giudice costituzionale<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>.<br /> Se è vero che l’insindacabilità di tali fonti è stata ribadita anche con la pronuncia in commento, è anche vero che, per tutto quanto detto, non era il conflitto di attribuzioni la sede in cui promuovere un così decisivo <em>revirement </em>giurisprudenziale. Ciò nonostante, se non si vogliono svuotare di contenuto alcune importanti affermazioni contenute nelle più recenti pronunce sul tema, bisogna ammettere che la Corte, con la prudenza che si richiede al giudice costituzionale, stia gettando le basi per il superamento della questione.<br /> Ci si riferisce, in primo luogo, al fatto che, con la pronuncia n. 120 del 2014, la Consulta abbia riconosciuto ai regolamenti degli organi costituzionali la natura di “<em>fonti dell’ordinamento generale della Repubblica, produttivi di norme sottoposte agli ordinari canoni interpretativi</em>”. Per non rimanere priva si senso, questa affermazione dovrà condurre, prima o poi, ad ammettere l’interpretazione degli stessi da parte dell’organo garante del controllo della legalità-costituzionale del sistema<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>. Tanto più che con quella stessa pronuncia si è ammesso espressamente che anche fonti insindacabili possono produrre norme lesive di diritti fondamentali, sicché corollario di questa affermazione non potrà che essere l’ammissibilità del controllo di costituzionalità quale garanzia di chiusura del sistema.<br /> Né il ragionamento sulla competenza della fonte, che escluderebbe i regolamenti parlamentari dall’ambito di operatività dell’art. 134 Cost., pur prospettato nella medesima sentenza n. 120 del 2014 (di cui la più attenta dottrina non ha mancato di evidenziare la contraddittorietà<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>), può considerarsi ostativo a un’interpretazione evolutiva: come noto, infatti, il concetto di forza di legge non risulta interpretato sempre in misura univoca nella giurisprudenza della Corte, che in determinate fattispecie non ha mancato di valorizzare indici sostanziali piuttosto che elementi formali<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>.<br /> Perché il cerchio possa veramente chiudersi all’interno del circuito costituzionale, quindi, occorrerà attendere che giunga a maturazione il mutamento di sensibilità del giudice costituzionale, conducendolo – in ossequio al principio inaugurato con la sentenza n. 1 del 2014, per cui non possono sussistere zone franche nel sistema di giustizia costituzionale, specie in un ambito attinente agli organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo<a href="#_ftn34" title="">[34]</a> – a ritenere attratti al proprio sindacato anche i regolamenti adottati ai sensi dell’art. 64 Cost. e quelli adottati dagli altri organi costituzionali<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>.<br /> E forse tra le fila della pronuncia n. 262 del 2017 si intravede anche quale potrebbe essere l’occasione per aprire definitivamente la strada auspicata.<br /> Il riferimento è, con ogni evidenza, alla pronuncia n. 213 del 2017, che ha riconosciuto gli organi di autodichia quali giudici <em>a quo</em> legittimati a sollevare una questione di legittimità costituzionale in via incidentale. È vero che la Corte ha sottolineato che l’oggetto di quel sindacato erano le “<em>norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio</em>”, ma è auspicabile che il giudice costituzionale giunga alla medesima conclusione qualora oggetto della rimessione fosse la disciplina interna al regolamento (indipendentemente, cioè, da un suo rinvio a quella comune).<br /> Da un lato, l’indipendenza e l’imparzialità degli organi di giurisdizione domestica dovrebbe imporre loro di adire la Corte in caso di dubbi sulla costituzionalità della disciplina che sono chiamati ad applicare, dall’altro, la remissione della questione da parte degli organi interni potrebbe essere finalmente l’occasione per aprire la strada al sindacato di costituzionalità in materia.<br /> In alternativa, in prospettiva <em>de jure condendo</em>, dovrebbe ipotizzarsi una modifica dell’art. 134 Cost., inserendo appunto anche i regolamenti degli organi costituzionali fra gli atti-fonte sindacabili. Soluzione, questa, ben più facile a predicarsi in astratto che a realizzarsi in concreto, considerata la tendenza delle Camere a espandere sempre di più l’ambito di operatività dei propri regolamenti, e a difenderne strenuamente l’insindacabilità.<br /> Concludendo, è auspicabile e presumibile che la pronuncia in commento non rappresenti il punto di arrivo dell’elaborazione giurisprudenziale in materia di autonomia e di autodichia degli organi costituzionali, ma che integri un ulteriore tassello verso il riconoscimento integrale ed effettivo della garanzia della tutela costituzionale dei diritti in tutti i settori in cui si estrinseca l’attività degli attori del sistema costituzionale<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>.<br />   </p>
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<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> La sentenza n. 120 del 2014 è stata ampiamente commentata in dottrina. Tra i molti commenti si segnalano: G. MALINCONICO, <em>L’autodichia delle Camere dopo la sentenza n. 120/2014 della Consulta</em>, in <em>Federalismi.it</em>, <em>Focus Human Rights</em>, n. 2/2014; R. DICKMANN, <em>Tramonto o rilegittimazione dell’autodichia delle Camere?</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 10/2014; A. LO CALZO, <em>Il principio di unicità della giurisdizione costituzionale e la giustizia domestica delle Camere</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 10/2014; L.  TESTA, <em>La Corte salva (ma non troppo) l&#8217;autodichia del Senato</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 10/2014; M. MIDIRI, <em>L&#8217;incerta sorte dell&#8217;autonomia parlamentare</em>, in Rivista AIC, n. 1/2014; R. IBRIDO, <em>&quot;In direzione ostinata e contraria&quot;. La risposta della Corte costituzionale alla dottrina della sindacabilità dei regolamenti parlamentari</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 3/2014; R. LUGARA’, <em>I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: la Consulta indica la strada</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 3/2014; F.G. SCOCA, <em>Autodichia e indipendenza delle Camere parlamentari</em>, in <em>Giur. cost</em>., 2014, 2091-2103; M.  MANETTI, <em>La Corte costituzionale ridefinisce l&#8217;autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l&#8217;autodichia),</em> in <em>Giur. cost</em>., 2014, 2103-2110; P. PASSAGLIA, <em>Autodichia ed insindacabilità dei regolamenti parlamentari: stare decisis e nuovi orizzonti</em>, in Giur. cost., 2014, 2110-2118; A. RUGGERI, <em>Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti parlamentari, in una pronunzia-ponte della Consulta</em>, in <em>Consulta online</em>, 2014; G. BUONOMO, <em>Il diritto pretorio sull&#8217;autodichia, tra resistenze e desistenze</em>, in <em>Forumcostituzionale.it</em>, n. 5/2014; T.F. GIUPPONI, <em>La Corte e la &quot;sindacabilità indiretta&quot; dei regolamenti parlamentari: il caso dell&#8217;autodichia</em>, in <em>Forumcostituzionale.it</em>., n.  7/2014; S.  GATTAMELATA, <em>Autodichia: il giudice domestico è compatibile con la Costituzione?,</em> in <em>Amministrativamente</em>, n. 1/2014; M.M.C. COVIELLO, <em>L&#8217;autodichia delle Camere dalla generale artificialità all&#8217;effettiva ma residuale specialità?</em>, in <em>Amministrativamente</em>, n. 3-4/2015; C. DELLE DONNE, <em>Autodichia degli organi costituzionali e universalità della giurisdizione nella cornice dello Stato di diritto: la Corte costituzionale fa il punto</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ.</em>, 2015, 141-164; A. GIGLIOTTI, <em>Autodichia e sindacabilità dei regolamenti parlamentari nella più recente giurisprudenza costituzionale</em>, in <em>Rass. parlam</em>., 2015, 245-268; G. GIOIA, <em>Autodichia in declino</em>, in <em>Riv. dir. proc</em>., 2015, 232-242.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Non sfugge come la nozione di forza di legge impiegata dalla Corte riecheggi l’impostazione sandulliana: cfr. A.M. Sandulli, <em>Legge, forza di legge, valore di legge</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1956, 269 ss; ID, <em>Spunti problematici in tema di autonomia degli organi costituzionali e di giustizia domestica nei confronti del loro personale</em>, in <em>Giur. it</em>, 1977, 1834. Sul punto cfr. anche D. De Lungo<strong>, </strong><em>Brevi note a margine della (confermata) insindacabilità delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale</em>, in <em>Rivista A.I.C.</em>, 2014.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> In senso contrario la dottrina maggioritaria, che da molti anni auspica il sindacato dei regolamenti parlamentari nella forma del giudizio sulle leggi; cfr. V. CRISAFULLI, <em>Lezioni di diritto costituzionale</em>, Vol. II, 2, II Ed., Padova, Cedam, 1974, 99 sgg.; C. MORTATI, <em>Istituzioni di diritto pubblico</em>, Vol. II, IX Ed., Padova, Cedam, 1976, 1404; F. MODUGNO, <em>L’invalidità della legge</em>, Vol. II, Milano, Giuffrè, 1970, 121 sgg.; F. SORRENTINO, <em>Le fonti del diritto italiano</em>, Cedam, Padova, 2009, 243; A. RUGGERI &#8211; A. SPADARO, <em>Lineamenti di giustizia costituzionale</em>, V Ed., Torino, Giappichelli, 2014, 92; da ultimo, anche A. RUGGERI, <em>Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti parlamentari</em>, cit., 2.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Ci si riferisce, fra le altre, alla sent. n. 78 del 1984, ove si afferma che “<em>relativamente alla disciplina del procedimento legislativo, i regolamenti di ogni Camera in quanto diretto svolgimento della Costituzione, sono esercizio di una competenza sottratta alla stessa legge ordinaria</em>” (par. 4 del <em>Considerato in diritto</em>), e alla sent. n. 154 del 1985, che individua i regolamenti quale “<em>svolgimento diretto della Costituzione</em>” (par. 5.1 del <em>Considerato in diritto</em>). Ricorda in proposito M. MANETTI, <em>La Corte costituzionale ridefinisce l&#8217;autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l&#8217;autodichia),</em> cit., 6, come nella giurisprudenza della Corte lo statuto di indipendenza delle Camere contempli “<em>quattro virtù cardinali che necessariamente assorbono e annullano il valore normativo astrattamente riconoscibile ai regolamenti nell’ordinamento generale (ovvero nell’ordinamento tout court). Tale statuto infatti non solo permette che l’applicazione e l’interpretazione dei regolamenti (ivi comprese la disapplicazione e la deroga una tantum) siano rimesse agli stessi soggetti che li hanno adottati (secondo la sentenza n. 9 del 1959) ; non solo permette, altresì, che le Assemblee tralascino la disciplina di determinati argomenti, pur costituzionalmente rilevanti, facendo spazio alle prassi o a decisioni ad hoc (secondo la sentenza n. 379 del 1996); ma soprattutto impedisce il sindacato di costituzionalità sui regolamenti parlamentari tanto come oggetto (secondo la sentenza n. 154 del 1985), quanto come parametro del giudizio incidentale (secondo la sentenza n. 78 del 1984)</em>”.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Sent. n. 120 del 2014, par. 4.3 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Sent. n. 120 del 2014, par. 4.2 del <em>Considerato in diritto</em>. Osserva puntualmente M.  MANETTI, <em>Op. ult. cit.</em>, 6 ss., come “<em>l’affermata soggezione dei regolamenti “agli ordinari canoni interpretativi” non si concili con la riserva “in via esclusiva alle Camere” della interpretazione che li riguarda</em>”, e che se è vero che la Carta repubblicana ha collocato il Parlamento in un sistema a Costituzione rigida, allora “<em>è tutto da dimostrare che l’insindacabilità dei regolamenti parlamentari derivi dagli artt. 64 e 72 Cost., né è sufficiente sostenere apoditticamente che l’art. 134 si applica solo agli atti “che hanno la stessa competenza della legge</em>”. Del resto, come pure osserva l’Autore, l’argomento in esame era stato solo accennato nella precedente pronuncia n. 154 del 1985, sostanzialmente <em>ad adiuvandum </em>rispetto a quello principale che faceva leva sulla “posizione centrale” spettante alle Camere nel sistema. Quella pronuncia aveva infatti mosso da un’interpretazione dell’art. 134, primo capoverso, Cost. operata “<em>alla stregua del sistema costituzionale</em>”, intendendosi con quest’ultima espressione “<em>non il sistema delle fonti, come invece si sarebbe dovuto intendere se l’insindacabilità fosse derivata da una valutazione della natura giuridica dei regolamenti parlamentari, bensì il sistema di democrazia parlamentare instaurato dalla Costituzione repubblicana nel quale il Parlamento è collocato al centro come istituto caratterizzante l’ordinamento</em>”. In questo senso cfr. S.M. CICCONETTI, <em>Le fonti del diritto italiano</em>, II ed., Torino, Giappichelli, 2007, 353; anche E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, <em>Giustizia costituzionale</em>, IV Ed., Torino, Giappichelli, 2013, 103, sottolineano come la giurisprudenza costituzionale (prima della sentenza n. 120 del 2014) avesse fondato l’insindacabilità dei regolamenti interni “<em>non tanto sulla qualificabilità o meno dei regolamenti parlamentari quali atti aventi forza di legge, bensì su ragioni […] di carattere sistematico</em>”. Analogamente R. LUGARA’, <em>I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: la Consulta indica la strada</em>, cit., 3.</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Come non ha mancato di R. LUGARA’, <em>I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: la Consulta indica la strada</em>, cit., 5, questa soluzione era già stata ipotizzata in dottrina, ma mai effettivamente percorsa prima dell’espressa apertura in tal senso della Corte. Cfr. in proposito A. PIZZORUSSO, <em>Delle fonti del diritto</em>, in <em>Comm. Cod. civ</em>., Bologna-Roma, Zanichelli, 1977, 411; F. MODUGNO, <em>Appunti dalle lezioni sulle fonti del diritto</em>, Ristampa aggiornata, Torino, Giappichelli, 2005, 76; L. PALADIN, <em>Le fonti del diritto italiano</em>, cit., <em>ibid</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Sent. n. 120 del 2014, par. 4.4 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Sulla quale cfr. R. Dickmann, <em>La Corte costituzionale consolida l&#8217;autodichia degli organi costituzionali</em>, in <em>Federalismi.it</em>; N. Lupo, <em>Sull’autodichia la Corte Costituzionale, dopo lunga attesa, opta per la continuità</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>; G. Buonomo, <em>La Corte, la sete e il prosciutto</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>; L. Brunetti, <em>Giudicare in autonomia: il nuovo vestito dell&#8217;autodichia</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Così disattendendo l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Avvocatura dello Stato, secondo la quale lo strumento del conflitto non potrebbe porre in discussione il potere normativo mediante il quale sono istituiti gli organi di giustizia interna, ma solo il suo esatto dimensionamento e il suo corretto esercizio, attraverso l’impugnazione di singoli atti applicativi e quindi delle singole decisioni assunte da tali organi interni nelle controversie di lavoro. Cfr. in particolare i parr. 5.2 e 6 del <em>Considerato in diritto.</em></div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Sent. n. 120 del 2014, par. 4.4 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> In proposito cfr. D. De Lungo<strong>, </strong><em>Brevi note a margine della (confermata) insindacabilità delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale</em>, cit., che osserva come lo strumento del conflitto “<em>non costituisce affatto un “succedaneo” del giudizio di legittimità costituzionale</em>”, potendo per natura e struttura “<em>offrire ai privati una tutela solo eventuale e indiretta</em>”. Sul punto si veda anche M. MAZZIOTI, <em>I conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato</em>, Giuffrè, Milano 1972, 130 e ss.; A. PIZZORUSSO, <em>Conflitto</em>, in <em>App. Nss. D.I.,</em> II, Utet, Torino, 1981, 387; A. PACE, <em>Strumenti e tecniche di giudizio della Corte Costituzionale nel conflitto tra poteri</em>, in AA. VV., <em>Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale</em>, Giuffrè, Milano 1988, 172.</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Sent. n. 262 del 2017, par. 7.2 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Sent. n. 262 del 2017, par. 7.3 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Il cambiamento è stato già sottolineato in occasione della precedente pronuncia n. 120 del 2014. Sul punto in particolare A. RUGGERI, <em>Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti parlamentari</em>, cit., 1; L. BRUNETTI, <em>Un significativo passo avanti della giurisprudenza costituzionale sull’autodichia delle camere</em>, cit., 1; R. DICKMANN, <em>Tramonto o rilegittimazione dell’autodichia delle Camere?,</em> cit., 2; R. LUGARA’<em>, I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: la Consulta indica la strada</em>, cit., 2; M. MANETTI, <em>La Corte costituzionale ridefinisce l&#8217;autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l&#8217;autodichia), </em>cit., 2 ss..</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Dal 1998 la Camera, e dal 2005 il Senato hanno assoggettato all’autodichia anche le controversie relative alle procedure di reclutamento nelle carriere parlamentari, e quelle inerenti la fornitura di beni e servizi nei confronti delle Assemblee.</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> In proposito, M. MANETTI, <em>La Corte costituzionale ridefinisce l&#8217;autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l&#8217;autodichia),</em> cit., 2 ss., evidenzia la “<em>declinante legittimazione dell’autonomia parlamentare che si riscontra nella giurisprudenza della Corte</em>” , in opposizione alla tendenza degli organi costituzionali ad affermare e ampliare la propria autonomia.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Tra i vari contributi in dottrina cfr. A. PACE, <em>L’art. 68, comma 1, Cost. e la “svolta” interpretativa della Corte costituzionale nelle sentt. nn. 10 e 11/2000</em>, in <em>Giur. cost</em>., 2000, 85 ss; M. LUCIANI, <em>Il «modello» della sentenza n°1150 del 1988, in Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali</em>, Milano, Giuffré, 2001, 332 ss, A. PACE, <em>Giurisdizione e insindacabilità parlamentare nei conflitti costituzionali, in Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali</em>, cit., 31 ss.; S. BARTOLE, <em>Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali</em>, in <em>Immunità e giurisdizione</em>, cit., 57 ss; F. SORRENTINO, <em>Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali</em>, in <em>Immunità e giurisdizione</em>, cit., 72 ss.; L. PESOLE, <em>Verso la scomparsa dei conflitti sull’insindacabilità parlamentare?</em>, in <em>Giur. cost</em>., 2009, 2158</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Osserva in proposito R. Dickmann, <em>La Corte costituzionale consolida l&#8217;autodichia degli organi costituzionali</em>, cit.: “<em>In breve l’autonomia costituzionale, ove svolta come autarchia ed autodichia, non può superare i limiti costituzionali alla competenza formale e materiale degli atti tipici dell’organo costituzionale</em>”.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> In proposito è stata correttamente evidenziata la necessità di distinguere le violazioni al diritto di difesa derivanti da un’indebita estensione dell’autodichia al di là del perimetro tracciato dalla sussistenza del nesso funzionale, per le quali lo strumento del conflitto di attribuzione offre al privato una tutela non inferiore a quella che conseguirebbe a un giudizio incidentale di costituzionalità, rispetto “<em>alle violazioni inerenti, una volta accertato il suddetto nesso funzionale, la disciplina processuale del giudizio innanzi gli organi di autodichia</em>”. In tal senso R. LUGARA’, <em>I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: la Consulta indica la strada</em>, cit., 16.</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Ci si riferisce alle considerazioni svolte al par. 7.4 del “<em>Considerato in diritto</em>”, sulla base delle quali la Corte conclude che “<em>la deroga alla giurisdizione qui in discussione, di cui costituisce riflesso la connessa limitazione del diritto al giudice, non si risolve in un’assenza di tutela</em>”.</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Con ciò disattendendo gli auspici di quella parte della dottrina che aveva rinvenuto nella precedente pronuncia n. 120 del 2014 un primo passo per il riconoscimento degli organi di autodichia come giudici speciali, ai fini dell’esperibilità del ricorso per cassazione <em>ex </em>art. 117, settimo comma, Cost., sul punto cfr. M. MANETTI, <em>La Corte costituzionale ridefinisce l&#8217;autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l&#8217;autodichia),</em> cit., 3, che aveva ravvisato nel riferimento all’art. 108 Cost. operato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 120 del 2014, uno spunto motivazionale per sostenere che, “<em>anche per la Corte costituzionale (come per la Corte EDU) la giurisdizione domestica delle Camere ha natura di giurisdizione speciale</em>”. Diversamente R. Dickmann, <em>La Corte costituzionale consolida l’autodichia degli organi costituzionali</em>, cit., 10 ss.. L’Autore, pur condividendo la tesi della Corte che ha escluso la natura di giudici speciali nei riguardi degli organi di giurisdizione domestica (osservando che “<em>è speciale il giustificativo costituzionale dell’autodichia e, come tale, non collide con l’art. 102, secondo comma, Cost., mentre non è speciale la giurisdizione domestica</em>”), non condivide l’ulteriore ragionamento che da tale esclusione fa discendere l’impossibilità di ricorrere per Cassazione <em>ex </em>art. 111, settimo comma, Cost., contro le decisioni definitive degli organi di autodichia. Affermata, infatti, la natura dei regolamenti parlamentari quali fonti dell’ordinamento generale della Repubblica, produttive di norme sottoposte agli ordinari canoni interpretativi, allora, conclude l’Autore, “<em>l’ordinamento generale non può ammettere che l’ermeneusi di tali norme si svolga in contrasto con il diritto come univocamente interpretato dalla Corte di cassazione nello svolgimento della propria funzione nomofilattica </em>ex <em>art. 360 c.p.c.</em>”.</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Sent. n. 262 del 2017, par. 7.4 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> In quell’occasione, la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU, sotto il profilo del difetto di indipendenza e imparzialità degli organi di giurisdizione domestica. La violazione del parametro convenzionale è stata rilevata nella contestuale appartenenza di alcuni componenti tanto alla Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza della Camera (organo giurisdizionale di ultima istanza) quanto all’Ufficio di Presidenza stesso, organo competente ad adottare le decisioni amministrative che avrebbero costituito oggetto dei procedimenti giurisdizionali interni.  </div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Sent. n. 262 del 2017, par. 7.4 del <em>Considerato in diritto.</em></div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Sulla quale cfr. i contributi di L. Brunetti, <em>Il “contributo di solidarietà” sulle pensioni degli ex dipendenti della Camera non viola l&#8217;autonomia dell&#8217;organo</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>; R. Dickmann, <em>La Corte costituzionale consolida l&#8217;autodichia degli organi costituzionali</em>, cit., A. Lo Calzo, <em>Il controllo di legittimità costituzionale sugli atti normativi interni di Camera e Senato (a margine della sent. n. 213 del 2017 della Corte costituzionale)</em>, in <em>Consulta on line</em>, n. 1/2018.</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> In proposito, evidenzia A. LO CALZO, <em>Il principio di unicità della giurisdizione costituzionale e la giustizia domestica delle Camere</em>, cit., 11 ss., come il potere di controllo diffuso sulle disposizioni regolamentari (dei regolamenti minori e degli atti amministrativi generali) da parte degli organi di autodichia, non può essere assimilato a quello svolto dai giudici comuni in forza della VII disposizione transitoria della Costituzione, nel periodo intermedio fra l’entrata in vigore della Costituzione e l’avvio dell’attività della Corte costituzionale. In quel caso, il controllo diffuso dei giudici era un fenomeno eccezionale e temporaneo, che non potrebbe essere addotto a giustificazione del controllo degli organi di giustizia domestica a Corte costituzionale operativa. L’Autore osserva inoltre come il principio di unicità della giurisdizione costituzionale deve essere riferito alla presenza di un sistema accentrato di controllo di costituzionalità delle leggi, sebbene detto principio sia stato nel tempo declinato anche in forma più sfumata, nessuno dubita che, a Costituzione invariata, possa legittimarsi in via surrettizia un controllo diffuso di costituzionalità, in quanto “<em>Sarebbe il carattere rigito della Costituzione a far sì che, alla espressa previsione di una giurisdizione “di invalidità” costituzionale, non si possa derogare se non nelle forme previste dall’art. 138 Cost.</em>”. Sul principio di unicità della giurisdizione costituzionale e sul sistema accentrato del controllo di costituzionalità cfr. anche C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 1976, 1245; G. ZAGREBELSKY, <em>Manuale di diritto costituzionale. Il sistema istituzionale delle fonti</em>, Torino, 1987, 102; A. SPADARO<em>, Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici</em>, Napoli, 1990, 233 ss.; S. M. CICCONETTI, <em>La revisione della Costituzione</em>, Padova, 1972, p. 272; C. ESPOSITO, <em>Osservazioni alla sent. della Corte costituzionale n. 46 del 1958</em>, in <em>Giur. cost</em>., 1958; A. SPADARO, <em>Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici</em>, Napoli, 1990, 207 ss.; A. RUGGERI, e A. SPADARO <em>Lineamenti di giustizia costituzionale</em>, Torino, 2014, 255; N. ZANON, <em>Premesse  ad  uno  studio  sui  principi  supremi d’organizzazione come limiti alla revisione  costituzionale</em>,  in  G. PITRUZZELLA,  F. TERESI e  G. VERDE (a  cura  di), <em>Il  parametro  del  sindacato  di legittimità costituzionale sulle leggi</em>, Torino, 2000,  p. 107;  F. MODUGNO, <em>I  principi  costituzionali supremi come parametro nel giudizio di legittimità costituzionale</em>, in F. MODUGNO, S. AGRÒ, e A. CERRI (a cura di), <em>Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale</em>, Torino, 2002, 292.</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Con riferimento alla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo sul principio di effettività della tutela si segnalano le pronunce rese nelle cause C-432/05, <em>Unibet</em> e C-222/84, <em>Johnston</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Nello stesso senso, sebbene con riferimento al connesso profilo della violazione del diritto di difesa derivante dalla disciplina processuale relativa ai giudizi legittimamente instaurati innanzi agli organi di autodichia, conclude R. LUGARA’, <em>I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: la Consulta indica la strada</em>, cit., 15 ss, evidenziando come in queste ipotesi l’attivazione del conflitto risulterebbe problematica, in quanto il parametro violato non atterrebbe (<em>ex </em>art. 37, c. 1, della legge n. 87 del 1953) alla sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali, bensì, accertata la giurisdizione degli organi di autodichia, le modalità del relativo svolgimento.</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> In questo senso A. RUGGERI, <em>Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti parlamentari</em>, cit., 3., che si chiede altresì “<em>quanto tempo ancora dovremo […] aspettare perché le questioni poste dai giudici possano far ingresso dalla porta principale della Consulta, dopo aver percorso la via piana dei giudizi sulle leggi? Perché, insomma, si dia tutela diretta ai diritti, senza farla passare quale effetto mediato della tutela offerta al giudice?</em>”. Nello stesso senso anche A. LO CALZO, <em>Il principio di unicità della giurisdizione costituzionale e la giustizia domestica delle Camere</em>, cit., 15, che rileva come la soluzione prospettata dalla Corte (il riferimento era, allora, alla sentenza n. 120 del 2014, ma quelle considerazioni risultano confermate, e non scalfite, dalla pronuncia n. 262 del 2017) appaia “<em>del tutto singolare perché la tutela dei diritti è perseguita dal Giudice delle leggi, non attraverso lo strumento tipico del giudizio di legittimità costituzionale ma, in via mediata, attraverso il conflitto di attribuzioni</em>”. Non sembra in proposito pienamente appagante la tesi di R. Dickmann, <em>La Corte costituzionale consolida l’autodichia degli organi costituzionali</em>, cit., 10 ss., che ritiene – contrariamente alla Corte – percorribile la via del ricorso in Cassazione <em>ex </em>art. 117, settimo comma, della Costituzione, avverso le decisioni definitive degli organi di giurisdizione domestica. Infatti, anche laddove si consentisse alla Corte di cassazione di interpretare e applicare – quale giudice di ultima istanza – le norme introdotte dalle fonti regolamentari interne, la tutela non sarebbe comunque pienamente effettiva senza il previo riconoscimento della sindacabilità delle norme introdotte dai regolamenti (anche minori) degli organi costituzionali, dal momento che l’eventuale sollecitazione della Corte costituzionale per dedotta incostituzionalità di quelle norme si chiuderebbe, come è stato sinora, con una pronuncia di inammissibilità della questione per insindacabilità della fonte.<br />  </div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> In senso parzialmente contrario R. Dickmann<em>, </em><em>La Corte costituzionale consolida l’autodichia degli organi costituzionali</em>, cit., secondo il quale “<em>l’autonomia costituzionale che assiste le Camere e gli altri organi costituzionali al fine di garantire il libero esercizio delle relative funzioni tipiche previste dalla Costituzione è una declinazione del principio di legalità costituzionale, non una sua deroga, in quanto si giustifica in chiave non solo di garanzia ma anche di limitazione degli ambiti delle attribuzioni assegnate a ciascun organo in quanto titolare </em>pro quota<em> della legittimazione all’esercizio della sovranità (</em>ex<em> art. 1, secondo comma, Cost.).</em>”. Lo stesso Autore evidenzia comunque con criticità la statuizione in commento nella parte in cui ha escluso l’esperibilità del ricorso per Cassazione <em>ex </em>art. 111, settimo comma, Cost., sottolineando come in tal modo “<em>la Corte non ha ritenuto di approfondire i risvolti problematici (…) sul piano del </em>minus<em> di garanzie processuali che ne scaturirebbe a carico dei dipendenti degli organi costituzionali</em>”.</div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Il riferimento è al già citato ragionamento di M.  MANETTI, <em>La Corte costituzionale ridefinisce l&#8217;autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l&#8217;autodichia),</em> cit., 7, che non ha mancato di stigmatizzare come, a fronte della declaratoria di insindacabilità dei regolamenti degli organi costituzionali, “<em>alle orecchie della dottrina non può non suonare pertanto come una beffa quella parte motiva della sentenza che inopinatamente culmina nella definizione dei regolamenti parlamentari quali “fonti dell’ordinamento generale della Repubblica</em>””.</div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Sul punto cfr. D. De Lungo<em>, </em><em>Brevi note a margine della (confermata) insindacabilità delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale</em>, cit., 3. In questo senso anche A. RUGGERI, <em>Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti parlamentari</em>, cit., 1, non ha mancato di evidenziare, già all’alba della pronuncia n. 120 del 2014, “<em>i tempi per il riconoscimento del “valore di legge” dei regolamenti parlamentari non sono ancora maturi ma stanno – a quanto pare – maturando</em>”. Del resto, escludere che i regolamenti degli organi costituzionali siano “legge” ai sensi dell’art. 134 Cost., dovrebbe condurre alla conclusione per cui il deferimento in via definitiva di determinate controversie ai collegi interni dagli stessi istituiti eluda il principio per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito “per legge”, ex art. 25, comma 1., Cost.. La Corte di Strasburgo, nella citata sentenza <em>Savino c. Italia</em>, ricorda che ai sensi dell’art. 6della CEDU il “Tribunale” deve essere istituto “per legge”, ma non entra nel merito, limitandosi a osservare che nell’ordinamento italiano i regolamenti parlamentari trovano la loro fonte nella Costituzione e sono ritenuti insindacabili (par. 94). Sulla criticità del principio di autonomia e di autodichia rispetto a quello del giudice naturale precostituito per legge <em>ex </em>art. 25, primo comma, Cost., si interroga criticamente anche R. Dickmann, <em>La Corte costituzionale consolida l&#8217;autodichia degli organi costituzionali</em>, cit., 12 ss..</div>
<div><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> Tra i numerosissimi contributi sulla sentenza n. 1 del 2014 cfr. F.S. Marini, La ragionevolezza come parametro incerto della costituzionalità delle leggi elettorali, in www.confronticostituzionali.eu, 30 gennaio 2014; ID, <em>L’incostituzionalità della legge elettorale: note a margine della sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale</em>, in <em>Saggi di Diritto Pubblico</em>, ESI, Napoli, 2014, 173 ss; R. Dickmann, <em>La Corte dichiara incostituzionale il premio di maggioranza e il voto di lista e introduce un sistema elettorale proporzionale puro fondato su una preferenza</em>, in <em>Federalismi.it</em>; B. Caravita, <em>La riforma elettorale alla luce della sent. 1/2014</em>, in <em>Federalismi.it</em>; G. Guzzetta, <em>La sentenza n. 1 del 2014 sulla legge elettorale a una prima lettura</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>; I. Nicotra, <em>Proposte per una nuova legge elettorale alla luce delle motivazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014</em>, in <em>Giur cost</em>., 2014; V. A. Morrone, La riforma elettorale dopo la fine del porcellum, in www.confronticostituzionali.eu; G. Demuro, <em>La sostenibilità del premio di maggioranza</em>, <em>ibid.</em>; F. Dal Canto, <em>Corte costituzionale, diritto di voto e legge elettorale: non ci sono zone franche</em>, <em>ibid.</em>; L. Spadacini, <em>I limiti alla discrezionalità del legislatore in materia elettorale desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>; A. Pertici, <em>La Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità della legge elettorale tra attese e sorprese (con qualche indicazione per il legislatore)</em>, <em>ibid.</em>; F. Ferrari, <em>Liste bloccate o situazione normativa? Un’alternativa all’oggetto del giudizio di costituzionalità</em>, <em>ibid.</em>; F. Sgrò, <em>La censura di parziale incostituzionalità della legge elettorale e il ripristino del sistema proporzionale, tra rappresentanza politica e governabilità</em>, <em>ibid.</em>; R. Pastena, <em>Operazione di chirurgia elettorale. Note a margine della sentenza n. 1 del 2014</em>, in <em>Rivista telematica dell’AIC</em>; A. Severini, <em>Luci ed ombre della sentenza n. 1/2014</em>, <em>ibid.</em>; G. Serges, <em>Spunti di giustizia costituzionale a margine della declaratoria di illegittimità della legge elettorale</em>, <em>ibid.</em>; S. Lieto e P. Pasquino, <em>La Corte costituzionale e la legge elettorale: la sentenza n.1 del 2014</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>; H. Schmit, <em>La sentenza 1/2014 e i diritti elettorali garantiti dalla Costituzione</em>, <em>ibid.</em>; A. Anzon Demmig, <em>Accesso al giudizio di costituzionalità e intervento “creativo” della Corte costituzionale</em>, in <em>Rivista telematica AIC¸</em> F. Ghera, <em>La sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale: profili processuali e “sostanziali”</em>, in <em>www.dirittifondamentali.it</em>; A. Saitta, <em>Riforme costituzionali e sorte del costituzionalismo</em>, in <em>Giur. Cost.</em>, 2014; G. Azzariti, <em>La riforma elettorale</em>, in <em>Rivista telematica AIC</em>; R. Bin, <em>“Zone franche” e legittimazione della Corte</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>; S. Staiano, <em>La vicenda del giudizio sulla legge elettorale: crisi forse provvisoria del modello incidentale</em>, in <em>Rivista telematica AIC</em>; A. Martinuzzi<em>, La fine di un antico feticcio: la sindacabilità della legge elettorale italiana</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>; F. Gabriele, <em>Molto rumore per nulla? La “zona franca” elettorale colpita ma non affondata (anzi &#8230;). Riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014</em>, in <em>Giur. Cost.</em>, 2014; L. Pesole, <em>L&#8217;incostituzionalità della legge elettorale nella prospettiva della Corte costituzionale, tra circostanze contingenti e tecniche giurisprudenziali già sperimentate</em>, in <em>Costituzionalismo.it</em>; M. Polese<em>, L’eccezione e la regola: considerazioni sulla giurisprudenza costituzionale in tema di ammissibilità della questione a partire dalla sentenza n. 1/2014</em>, in <em>Rivista telematica AIC</em>; G. Sobrino, <em>Il problema dell’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale alla luce delle sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017 e le sue possibili ricadute: dalla (non più tollerabile) “zona franca” alla (auspicabile) “zona a statuto speciale” della giustizia costituzionale?</em>, in Federalismi.it.</div>
<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> In proposito osserva MANETTI, <em>La Corte costituzionale ridefinisce l&#8217;autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l&#8217;autodichia)</em>, cit., 7 ss., come “<em>I motivi per i quali i regolamenti parlamentari stentano ad acquisire natura di fonti dell’ordinamento generale e/o natura di parametro della costituzionalità formale delle leggi – nel nostro come negli altri ordinamenti di pari civiltà – sono oggi di natura ben diversa, e risiedono nell’equilibrio che bisogna assicurare tra le ragioni della maggioranza e quelle delle minoranze, pur conservando la elasticità indispensabile al funzionamento delle Assemblee</em>”. In proposito, l’Autore suggerisce che “<em>Si tratta di un compromesso che è possibile accantonare soltanto là dove l’assetto del sistema politico consente l’adozione della disciplina relativa all’organizzazione e al funzionamento delle Camere con legge costituzionale, in conformità alla natura sostanziale di tale disciplina</em>”.</div>
<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> Riconoscimento che, come osservato da <em>R. Dickmann</em> in <em>Tramonto o rileggitimazione dell’autodichia delle Camere?</em>, cit., 10-11, ben potrebbe passare per il filtro “<em>della leale collaborazione tra i poteri, affinché questi non siano surrettiziamente messi l’uno contro l’altro per gli interessi difensivi delle singole parti ricorrenti</em>”. Si segnala, ancora, la riflessione di MANETTI, <em>La Corte costituzionale ridefinisce l&#8217;autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l&#8217;autodichia), </em>8, che evidenzia come la regola non scritta, che sorregge la perdurante declaratoria di insindacabilità dei regolamenti parlamentari, debba rinvenirsi nella finalità (sottesa al patto costituente) di riservare in via esclusiva alle forze presenti in Parlamento tutte le decisioni attinenti alla vita delle Assemblee, e nella capacità di raggiungere in quella sede soluzioni condivise. L’insindacabilità garantirebbe, in questo senso, l’equilibrio tra forze politiche di maggioranza e di minoranza; aggiunge l’Autore, tuttavia, che “<em>la pretesa del Parlamento di svolgere in prima persona un ruolo di garanzia costituzionale, legittimato dalla collaborazione tra tutte le forze politiche costituenti, sia decaduta con la scomparsa (o la mutazione genetica) di quelle forze, in una con l’affermazione della logica competitiva caratteristica del sistema maggioritario</em>. <em>La nuova posizione assunta dal giudice costituzionale non è, in altri termini, che l’altra medaglia rappresentata dal referendum del 1993: la fine della sacralità della politica parlamentare ha segnato inevitabilmente anche la fine della pretesa di insindacabilità a tutto tondo</em>”.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Autodichia: un &#034;diritto onorario&#034; salvato dalla Corte Costituzionale  piuttosto che dal prestigio delle istituzioni?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:30 +0000</pubDate>
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<p>1.   La rappresentazione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.         Con la sentenza n. 262/2017 la Corte costituzionale ha posto un punto fermo e sperabilmente definitivo, sull’autodichia[1] delle Camere parlamentari e della Presidenza della Repubblica[2], risolvendo le questioni sottoposte al suo esame dalle Sezioni Unite della Suprema</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autodichia-un-diritto-onorario-salvato-dalla-corte-costituzionale-piuttosto-che-dal-prestigio-delle-istituzioni/">Autodichia: un &quot;diritto onorario&quot; salvato dalla Corte Costituzionale  piuttosto che dal prestigio delle istituzioni?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p> <strong>1.   La rappresentazione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.</strong><br />  <br />       Con la sentenza n. 262/2017 la Corte costituzionale ha posto un punto fermo e sperabilmente definitivo, sull’autodichia<a href="#_ftn1" title="">[1]</a> delle Camere parlamentari e della Presidenza della Repubblica<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>, risolvendo le questioni sottoposte al suo esame dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione<a href="#_ftn3" title="">[3]</a> sotto la specie del giudizio per confitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato e del Presidente della Repubblica in relazione alle disposizioni regolamentari<a href="#_ftn4" title="">[4]</a> che disciplinano la tutela giurisdizionale nelle controversie di lavoro dei loro rispettivi dipendenti.<br />       Dopo aver ripetutamente fallito l’accesso al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale sulle norme dei regolamenti del Senato e della Presidenza della Repubblica inerenti la tutela giurisdizionale delle controversie <em>ut supra</em>, per la dichiarata inammissibilità in siffatta sede del controllo di costituzionalità in riferimento alla normativa che ne è sottratta per le disposizioni costituzionali degli articoli 64, 72 e 134 Cost., peraltro da ultimo sancita con la sentenza della Corte costituzionale n.120/2014 sulle questioni poi riproposte nel conflitto di attribuzione di cui trattasi<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>, la Corte di cassazione<a href="#_ftn6" title="">[6]</a> ha denunciato la lesione o la turbativa del potere giurisdizionale nel caso della normativa “<em>sub regolamentare</em>” approvata dal Senato per il suo carattere invasivo delle attribuzioni del potere giudiziario; e, per quanto riguarda l’autodichia del Presidente della Repubblica ha esposto dubbi relativi alla compatibilità con la Costituzione delle disposizioni regolamentari in tema di autodichia (<em>soprattutto la denunciata lesione del diritto alla tutela giurisdizionale in capo ai dipendenti del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica</em>) che si risolverebbero nell’invasione o turbativa del potere giurisdizionale della Corte di cassazione in quanto risulterebbe precluso lo svolgimento del sindacato di legittimità domandatole dai ricorrenti.<br />       Per quanto riguarda il conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, originato dall’approvazione degli articoli da 72 ad 84 del Titolo II (contenzioso) del Testo Unico delle norme regolamentari dell’Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, la Corte di cassazione ha osservato che l’affidamento ad Organi interni a quel ramo del Parlamento della decisione delle controversie con l’Amministrazione del Senato attinenti allo stato ed alla carriera giuridica ed economica dei dipendenti del Senato precluderebbe loro l’accesso alla piena tutela giurisdizionale comprimendo la sfera di attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria, in violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 102, secondo comma, quest’ultimo in combinato disposto con la VI disposizione transitoria e finale, 108, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost..<br />       Nel medesimo contesto ha evidenziato che la Costituzione, prevedendo testualmente una vera e propria autodichia solo all’articolo 66 Cost. per il giudizio di ciascuna Camera sui titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, non ne consentirebbe l’estensione, mediante disposizioni regolamentari ad organi interni, anche alla decisione delle controversie con i dipendenti, per il contrasto con il principio di eguaglianza (<em>art. 3, primo comma, Cost.</em>), coniugato con il riconoscimento a tutti del diritto fondamentale di agire in giudizio per la tutela dei propri diritto ed interessi legittimi (<em>art. 24, primo comma, Cost.</em>).<br />       E da ciò, sotto altro profilo, emergerebbe altresì la violazione dell’articolo 102, secondo comma, Cost. inibitore dell’istituzione di giudici straordinari o giudici speciali, in correlazione alla VI disposizione transitoria e finale della Costituzione che aveva posto il dovere di procedere alla revisione degli organi speciali di giurisdizione all’epoca esistenti entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione stessa; sicché la Commissione contenziosa ed il Consiglio di Garanzia &#8211; <em> previsti dalle fonti di autonomia del Senato quali giudici, rispettivamente di I e II grado, delle controversie instaurate dai dipendenti nei confronti dell’Amministrazione del Senato </em>– sarebbero da considerare, rispetto alla giurisdizione ordinaria, giudici speciali illegittimamente istituiti dopo l’entrata in vigore della Costituzione.<br />       Forse avvertendo la debolezza degli argomenti testé riferiti la Corte di cassazione ha rappresentato, in alternativa subordinata, l’osservazione che anche qualora si individuasse un profilo di continuità dell’ordinamento pre-repubblicano rispetto all’autodichia, il difetto di revisione degli organi di autodichia del Senato darebbe luogo anche alla violazione dell’articolo 111 Cost. per l’elusione del principio del giusto processo, della garanzia del contraddittorio, dell’imparzialità e della terzietà del giudice, non potendo ritenersi coerente con tali principi il processo che si svolge dinanzi ad un giudice incardinato in una delle parti; con la conseguente violazione anche del principio dell’indipendenza dei giudici speciali sancito dall’art. 108, secondo comma, Cost..<br />       Infine, anche nell’ipotesi che gli organi di autodichia del Senato siano organi speciali di giurisdizione preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione, ed altresì che il procedimento di revisione ai sensi della VI disposizione transitoria e finale abbia avuto corso soddisfacendo i canoni del giusto processo, di terzietà, di imparzialità e di indipendenza del giudice, residuerebbe la violazione degli artt. 111, settimo comma, e 3, primo comma, Cost. in considerazione del carattere chiuso e circoscritto del sistema di autodichia del Senato, che ne precluderebbe la proponibilità del ricorso straordinario ivi contemplato; così fondando, in via subordinata, la richiesta di accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione, quanto meno nella parte in cui le disposizioni regolamentari in contestazione non consentono il ricorso in cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., contro le decisioni pronunciate dagli organi di autodichia.<br />       Riguardo al conflitto di attribuzione nei confronti della Presidenza della Repubblica originato dall’approvazione dei decreti presidenziali (<em>24 luglio 1996 n.81, integrato dal decreto presidenziale 9 ottobre 1996, n.89, e modificato dal decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n.34</em>) che hanno istituto e disciplinato all’interno della Presidenza della Repubblica gli organi competenti a decidere sui ricorsi presentati dal personale del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, la Corte di cassazione ha sollevato il conflitto di attribuzione adducendo la carenza del potere del Presidente della Repubblica a motivo della ricognizione dell’autodichia in tema di controversie instaurate dai dipendenti della Presidenza della Repubblica, unicamente per via giurisprudenziale<strong>:</strong> dapprima dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (<em>sent. 17 marzo 2010 n.6529</em>), col riconoscimento del fondamento costituzionale indiretto nella potestà di autorganizzazione e nell’autonomia contabile dell’organo costituzionale; eppoi, indirettamente dalla Corte Costituzionale (<em>sent. 120/2014</em>) con la canonizzazione dei principi inerenti ai requisiti richiesti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo<a href="#_ftn7" title="">[7]</a> (<em>sent. 28/04/2009 – Savino e altri/Italia</em>)<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br />       Come per le censure rivolte all’autodichia delle Camere Parlamentari, anche quella del Presidente della Repubblica, ad avviso delle Sezioni Unite contrasterebbe con il principio di eguaglianza (<em>art. 3, primo comma, Cost.</em>) e con il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (<em>art. 24, primo comma, Cost.</em>) non potendo sacrificarsi il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale spettante a ciascun dipendente, ancorché posto in bilanciamento con l’autonomia costituzionalmente garantita del Presidente della Repubblica.<br />       Parimenti, le disposizioni in contestazione violerebbero il divieto di istituzione di giudici speciali (<em>art. 102, secondo comma, Cost. e VI disposizione transitoria e finale</em>), per avere istituito illegittimamente giudici speciali oltre cinque anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione.<br />       Allo stesso modo, in alternativa subordinata, la configurazione degli organi di giustizia interna della Presidenza della Repubblica quali giudici speciali, sarebbe affetta dalla preclusione dell’accesso al sindacato di legittimità nella forma del ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., e dell’art. 360, quarto comma, del Codice di procedura civile, con ingiustificato trattamento differenziato (<em>art. 3, primo comma, Cost.</em>) dei dipendenti della Presidenza della Repubblica rispetto agli altri dipendenti pubblici; fondando così, in accoglimento del conflitto, la domanda che sia affermata la possibilità di esperire il ricorso straordinario per cassazione avverso le decisioni in ultimo grado, o in grado unico, degli organi di giustizia interna della Presidenza della Repubblica.<br />  <br /> <strong>2.   La soluzione della Corte Costituzionale.</strong><br />  <br />       Superate le questioni di ammissibilità del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato e ritenuto ammissibile l’intervento spiegato dal dipendente del Senato in quanto la pronuncia resa potrebbe precludere la tutela giudiziaria della situazione giuridica soggettiva vantata da quest’ultimo, la Corte ha ritenuto non fondati entrambi i ricorsi promossi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, dichiarando che spettava al Senato della Repubblica ed al Presidente della Repubblica approvare gli atti impugnati con le ordinanze introduttive del giudizio per conflitto di attribuzione, nelle parti in cui riservano ad organi di autodichia la decisione delle controversie di lavoro instaurate dai propri dipendenti, in quanto non lesivi della sfera di attribuzioni della Corte di cassazione, Sezioni Unite civili.<br />       La decisione della Corte appare pienamente apprezzabile<strong>:</strong> non solo perché sembra aver definitivamente risolto annose questioni di giurisdizione inerenti alle controversie dei dipendenti del Senato e della Presidenza della Repubblica nei confronti dei rispettivi Organi di appartenenza<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>, assicurando loro adeguata garanzia e certezza del diritto; ma anche per aver correttamente ed esaurientemente illustrato l’istituto dell’autodichia di tali Organi costituzionali col richiamo delle fonti pre-costituzionali e costituzionali, evidenziandone il fondamento della legittimazione nell’ambito dell’autonomia ed indipendenza ad essi spettanti nel contesto del bilanciamento costituzionalmente canonizzato tra gli Organi costituzionali che costituiscono le Istituzioni poste alla base del nostro ordinamento.<br />       Nel verificare la compatibilità costituzionale dell’autodichia presa in considerazione come potestà degli Organi costituzionali di decidere attraverso organi interni le controversie inerenti allo stato ed alla carriera giuridico-economica dei loro dipendenti applicando la disciplina normativa regolamentare che gli stessi si sono dati in materia, la Corte l’ha illustrata come “<em>manifestazione tradizionale della sfera di autonomia riconosciuta agli organi costituzionali, a quest’ultima concretamente legata nell’esperienza costituzionale</em>”<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.<br />       Ed al riguardo ha assunto a criterio valutativo il doversi tener conto del fatto che l’autodichia è stata ritenuta dagli organi costituzionali chiamati in giudizio una delle condizioni per il dispiegarsi della propria autonomia e, perciò, per il libero ed efficiente svolgimento delle loro funzioni.<br />       Ricordato che l’autonomia riconosciuta agli Organi costituzionali si manifesta innanzitutto sul piano normativo come potere di darsi un regolamento (<em>art. 64 Cost. per le Camere; L. 9 agosto 1948 n.1077 per il Presidente della Repubblica</em>)<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>, la Corte ne ha definito i contorni riconoscendone la compatibilità, la correttezza e la legittimità costituzionale dell’estensione all’organizzazione interna per quanto riguarda le Camere<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>; ed in relazione al Presidente della Repubblica con la legittimità delle necessità del proprio apparato organizzativo “<em>non solo per amministrare i beni rientranti nell’amministrazione presidenziale, ma anche per consentire un libero ed efficiente esercizio delle proprie funzioni, garantendo in tal modo la non dipendenza del Presidente rispetto ad altri poteri dello Stato</em>”<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>; risultando così chiarito che la potestà normativa in parola consente agli Organi costituzionali in questione di produrre le norme giuridiche a disciplina dell’assetto e del funzionamento dei loro apparati serventi, onde adempiere liberamente, in modo efficiente, alle loro funzioni costituzionali.<br />       E su tale medesimo fondamento la Corte ha stabilito che trova appoggio la potestà degli Organi costituzionali di approvare norme relative ai rapporti di lavoro con i loro dipendenti, osservando che “<em>il buon esercizio delle alte funzioni costituzionali attribuite agli organi in questione dipende in misura decisiva dalle modalità con le quali è selezionato, normativamente disciplinato, organizzato e gestito il personale</em>”<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br />       Sotto tale profilo ed al riguardo ne ha anche individuato il limite rilevando che, in linea di principio, l’autonomia normativa di auto organizzazione e funzionamento non appare estensibile alla disciplina dei rapporti con soggetti terzi e tanto meno all’attribuzione agli Organi di autodichia delle relative, eventuali controversie.<br />       Per naturale conseguenza, la Corte ha osservato che la riserva di autodichia nell’interpretazione e nell’applicazione delle fonti interne di autonomia, non comporta l’alterazione dell’ordine costituzionale delle competenze, né la lesione delle attribuzioni dell’autorità giudiziaria ordinaria; ma anzi rappresenta “<em>il razionale completamento dell’autonomia organizzativa degli organi costituzionali in questione, in relazione ai loro apparati serventi, la cui disciplina e gestione viene in tal modo sottratta a qualunque ingerenza esterna</em>”<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>, oggettivamente evidente ed inammissibile nell’ipotesi che debbano essere gli organi della giurisdizione comune ad interpretare ed applicare tale normativa, pena il dimezzamento della stessa autonomia che si è inteso garantire.<br />       Del resto, l’asserto secondo cui gli organi di autodichia sono chiamati a decidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei dipendenti in luogo dell’autorità giudiziaria “comune”, non significa in virtù di quanto coerentemente osservato dalla Corte, l’assenza della tutela delle posizioni giuridiche soggettive dei dipendenti degli organi costituzionali di cui trattasi.<br />       Difatti, a fronte di tutte le situazioni in cui tale tutela risultava effettivamente inesistente, la Corte Costituzionale non dimentica, ed anzi espressamente richiama e ribadisce di avere affermato<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>, “<em>che la ‘grande regola’ del diritto al giudice ed alla tutela giurisdizionale effettiva dei propri diritti,in quanto scelta che appartiene ai grandi principi di civiltà del tempo presente, non può conoscere eccezioni.</em>”; ma, al riguardo, ha tuttavia rilevato che la tutela delle posizioni giuridiche dei suddetti dipendenti risulta assicurata “<em>per il tramite dell’istituzione di organi interni e procedure di garanzia variamente conformate, in un contesto che al tempo stesso consente che l’interpretazione e l’applicazione della specifica normativa approvata in materia dagli organi costituzionali sia sottratta ad ingerenze esterne.</em>”<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>.<br />       Ciò comporta che nella specie si versi nell’inconfigurabilità di un giudice speciale <em>ex</em> art. 102 Cost., trattandosi evidentemente di organi estranei all’organizzazione giudiziaria, sottratti ai limiti ed ai tempi della costituzione e funzionamento di cui al combinato disposto dell’art. 102, secondo comma, Cost. e VI disposizione transitoria e finale, i quali traggono legittimazione e giustificazione “<em>in quanto finalizzati alla migliore garanzia dell’autonomia dell’organo costituzionale</em>”….. “<em>quale riflesso dell’autonomia degli stessi organi costituzionali</em>”<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>, per ciò stesso sottratti anche al ricorso <em>ex</em> art. 111, settimo comma, Cost..<br />       Per di più la Corte ricorda che la normativa interna approvata dalle Camere e dal Presidente della Repubblica ha dato luogo ad organi di autodichia che, per quanto “<em>interni</em>” e non appartamenti all’organizzazione della giurisdizione “<em>risultano costituiti secondo regole volte a garantire la loro indipendenza ed imparzialità, come del resto, in relazione alla funzione del giudicare, impongono i principi costituzionali ricavabili dagli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost. e come ha richiesto la Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolare nella sentenza 28 aprile 2009, Savino e altri contro Italia.</em>”<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.<br />       Anche in ordine ai criteri di composizione degli organi di autodichia in primo e secondo grado, la Corte rileva che le fonti di autonomia delle Camere, com’è noto, hanno introdotto incompatibilità volte ad impedire che lo stesso soggetto possa ad un tempo far parte dell’organo amministrativo competente ai provvedimenti relativi al personale e degli organi di autodichia, rilevando altresì che i componenti di questi ultimi debbono essere scelti in larga parte fra i parlamentari ed avere adeguate competenze tecniche in modo che “<em>la loro qualificazione professionale possa favorire un esercizio indipendente della funzione</em>”<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br />       Infine, con il riconoscimento della sicura adeguatezza del livello di garanzia, viene ricordato che il Presidente della Repubblica ha stabilito che gli organi di autodichia di entrambi i gradi siano composti esclusivamente da magistrati, nominati con suo decreto, su proposta del Segretario generale, previa designazione dei Presidenti dei rispettivi organi giudiziari; ed altresì, è attribuito esplicito rilievo alla circostanza che i giudizi in autodichia presso entrambi gli organi costituzionali si svolgono secondo modulazioni processuali di natura sostanzialmente giurisdizionale idonei a garantire il diritto di difesa e l’affettivo contraddittorio.<br />       In tutte le ragioni più sopra esposte la Corte ha trovato motivo di escludere che la conformazione della deroga alla giurisdizione e la connessa limitazione del diritto al giudice si risolva nell’assenza di tutela; in quanto la medesima appare compensata da organi di autodichia che “<em>pur inseriti nell’ambito delle amministrazioni in causa, garantiscono, quanto a modalità di nomina e competenze, che la decisione delle controversie in parola sia assunta nel rispetto del principio d’imparzialità, e al tempo stesso assicurano una competenza specializzata nella decisione di controversie che presentano significativi elementi di specialità …</em>”<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>; potendosi riconoscere loro la posizione di organi <em>super partes</em> adeguati a svolgere funzioni obiettivamente giurisdizionali. Ed al riguardo la Corte ricorda anche di avere già riconosciuto “<em>che il carattere oggettivamente giurisdizionale dell’attività degli organi di autodichia, posti in posizione d’indipendenza, li rende giudici ai fini della loro legittimazione  a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio.</em>”<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br />  <br /> <strong>3.   Alcuni elementi di riflessione.</strong><br />  <br />       Nel proporre spunti sull’autodichia di Camere e Senato alla luce dell’ordinanza delle Sezioni Unite della suprema Corte di cassazione n.10400/2013<a href="#_ftn23" title="">[23]</a> chi scrive aveva concluso le proprie considerazioni esprimendo l’opinione secondo cui, nonostante le criticità e le perplessità rilevate in ordine al contenuto dell’ordinanza delle Sezioni Unite<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>, sembrava permanere l’opportunità di non sottovalutare le problematiche inerenti alle garanzie fornite dal sistema delle giurisdizioni domestiche esercitate in autodichia da Camera e Senato, specie per quel che afferisce alle più volte viste questioni relative ai rapporti con i propri dipendenti e con “<em>estranee</em>” parti terze. Osservava al riguardo che taluni passaggi e spunti delle Sezioni Unite, peraltro fino ad allora largamente condivisi dalla dottrina<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>, avrebbero potuto costituire supporto all’ipotesi di un’eventuale riforma – <em>da adottare ovviamente nelle forme previste dal dettato costituzionale </em>– in senso conservativo delle giurisdizioni domestiche, ma con adeguate garanzie sottese a “<em>vincolare</em>” i giudizi sulle questioni relative ai propri dipendenti ovvero quelle che coinvolgono soggetti terzi (<em>lasciando quindi fuori quelle inerenti allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali</em>) al diritto comune cui sono normativamente astrette anche la giurisdizione ordinaria, quella contabile e quella amministrativa.<br />       La sentenza n. 120/2014<a href="#_ftn26" title="">[26]</a> e l’odierna n.262/2017 hanno fatto chiarezza alla luce della normativa costituzionale<strong>:</strong> da un lato sull’erroneità della prospettazione delle questioni e delle problematiche relative inerenti al sistema delle giurisdizioni in autodichia nell’ambito di – <em>evidentemente inammissibili </em>– giudizi incidentali di legittimità costituzionale della speciale normazione interna di autonomia; dall’altro sulla non configurabilità di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine a competenza e riserva di giurisdizione in autodichia fondate su normativa speciale di autonomia, per sua natura, finalizzazione ed estensione, inidonea ad incidere sulla garanzia della tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive dei titolari degli uffici serventi e dei dipendenti dei medesimi, essendone stata ritenuta l’estraneità al diritto comune e la piena sufficienza ed adeguatezza della tutela assicurata <em>extra ordinem</em> in autodichia.<br />       Sotto questo profilo, tenuto conto che, in ogni caso, la Corte Costituzionale ha escluso dall’autodichia la regolazione dei rapporti e le eventuali controversie con soggetti terzi estranei all’organizzazione ed alle funzioni istituzionali dei suddetti organi costituzionali, in quanto fornitori di beni e di servizi con propria soggettività ed organizzazione, dovrebbe ritenersi superata anche l’ipotesi dell’attribuzione alla sfera giurisdizionale ordinaria di diritto comune della giurisdizione e della competenza a conoscere delle eventuali controversie con i dipendenti dei suddetti organi costituzionali. Tanto meno, poi, alla giurisdizione amministrativa.<br />       Al riguardo, cade in acconcio anche l’occasione per chiarire che al di là della terminologia usata nei giudizi in questione, con la quale gli uffici degli organi costituzionali vengono impropriamente definiti “<em>amministrazione della Camera dei Deputati</em>”, “<em>amministrazione del Senato della Repubblica</em>” ed “<em>amministrazione della Presidenza della Repubblica</em>”, nella specie, sembra da escludere che i suddetti uffici, ancorché attributari di funzioni con ripartizione interna di competenze, siano assimilabili alle “<em>pubbliche amministrazioni</em>” in senso proprio e quindi attratte al contesto delle regole del diritto amministrativo.<br />       Invero, senza stare a ripercorrere i processi formativi degli ordinamenti generali dell’epoca contemporanea e l’evoluzione delle elaborazioni di teoria generale attraverso cui si sono venuti specificando ed hanno assunto conformazione di sistema i settori materiali ai quali fanno capo le correlative partizioni (<em>diritto pubblico generale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto privato, …</em>)<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>, può ritenersi che il dato strutturale comune dell’organizzazione e della regolazione dell’esercizio delle funzioni istituzionali che connota gli organi costituzionali di cui trattasi, rispetto agli elementi strutturali delle amministrazioni pubbliche soggette alla normazione di diritto amministrativo, non appare sufficiente a qualificare gli elementi dell’organizzazione e del funzionamento dei suddetti organi costituzionali come “<em>pubblica amministrazione</em>”, anche attesa la peculiare e differente genetica della normazione speciale che li regola nell’ambito dell’autonomia degli organi costituzionali, per sua natura sottratta alla giurisdizione di legittimità della Corte Costituzionale ed unicamente esposta ai limiti derivanti dall’inviolabilità dei principi generali posti a cardine dell’ordinamento giuridico.<br />       Di modo ché, anche se in realtà i regolamenti di organizzazione, di funzionamento, di acquisizione e gestione del personale delle Camere parlamentari, della Presidenza della Repubblica ed i relativi organi giustiziali in autodichia, seguono modulazione istitutiva, procedimentale e processuale ispirata agli stessi principi e disciplina analoga a quella degli enti e delle pubbliche amministrazioni, non sembra tuttavia potersi dubitare che, attesa la conformazione e la finalizzazione delle norme di regolamento interno in autonomia attraverso la quale gli organi costituzionali organizzano le proprie strutture e ne disciplinano operativamente l’esercizio funzionale alle loro attività istituzionali, esse non emergono a rilevanza esterna propria, costituendo elementi strutturali dell’organo costituzionale, insindacabilmente auto-organizzato e funzionante in autonomia ed indipendenza, verificabili unicamente nell’ambito della sfera di competenza degli organi di autodichia.<br />       In tal senso, si sono espresse recentemente anche le SS.UU. della Corte di cassazione<a href="#_ftn28" title="">[28]</a> laddove hanno escluso che gli uffici del Senato della Repubblica possano intendersi una “<em>pubblica amministrazione</em>” in senso proprio, rendendo così più impervia la via per sottrarre i relativi rapporti all’autonomia normativa dell’Organo costituzionale ed il loro assoggettamento agli organi di autodichia.<br />       Per quanto si è visto sopra, a meno di non voler porre in discussione la competenza ad estendere la normativa regolamentare e sub-regolamentare alla disciplina della selezione e dei rapporti con il personale degli organi costituzionali, è evidente che la portata dell’autonomia volta a garantirne l’indipendenza appare del tutto compatibile con l’eventualità della regolazione in deroga, sia in ordine alla conformazione del rapporto che all’attribuzione delle controversie ad organi giustiziali in autodichia.<br />       Oltretutto, non sembra potersi seriamente negare che i dipendenti dei detti organi costituzionali, ancorché assistiti da contrattualistica di categoria, abbiano accettato <em>in re ipsa </em>l’assoggettamento alla normazione speciale interna di autonomia degli organi costituzionali della cui organizzazione sono entrati a far parte per l’apporto di risorse umane atte ad assicurare le prestazioni professionali adeguate al corretto funzionamento degli uffici ai fini dello svolgimento dei relativi compiti istituzionali.<br />       Se alla normativa speciale interna degli organi costituzionali è riconosciuta la finalità di garantire il perseguimento dei loro compiti istituzionali in autonomia ed indipendenza, nonché in piena libertà da ingerenze esterne di altri poteri dello Stato, si deve ritenere che l’inconfigurabilità del conflitto giustamente sancita dalla Corte Costituzionale, non solo per la non assoggettabilità a verifica di legittimità costituzionale della normativa in questione, ma anche per la rispondenza ai principi generali dell’ordinamento del sistema di tutela e giustiziale dei diritti e degli interessi dei loro dipendenti, induce l’incompatibilità dell’ipotesi che i rapporti e le relative controversie siano sottratti all’autodichia unicamente allo scopo di evitare asserite disparità di trattamento ingiustificate rispetto agli altri dipendenti pubblici in violazione dell’art. 3 Cost., ed altresì paventare la compressione della tutela dei diritti e degli interessi in violazione dell’art. 24 Cost.; oppure al fine, in ogni caso, di assoggettare le decisioni degli organi di autodichia di secondo grado al controllo di legittimità delle Sezioni Unite della suprema Corte di cassazione per la violazione di legge, nel ritenuto irrinunciabile fine di garantire comunque nelle controversie instaurate dai dipendenti tale forma di tutela, generalmente riconosciuta agli altri lavoratori dipendenti.<br />       Le criticità pur brillantemente prospettate da parte di chi<a href="#_ftn29" title="">[29]</a> ha messo in discussione l’estensibilità dell’autonomia normativa speciale interna degli organi costituzionali alle situazioni giuridiche soggettive dei dipendenti, ritenendone problematico e, probabilmente, non riscontrabile il nesso inscindibile tra la legittimazione della normazione speciale in deroga ed i limiti derivanti dalla sua stretta funzionalizzazione all’assolvimento dei compiti istituzionali, non trovano riscontro nemmeno nell’invocato principio di legalità regolatore e limite della legittimità delle pubbliche amministrazioni quale necessitata corrispondenza della loro attività all’attribuzione <em>ex lege</em> delle funzioni<strong>:</strong> in quanto la legalità degli organi costituzionali è diversamente conformata ed assicurata &#8211; <em>proprio in virtù di normazione costituzionale</em> – nell’ambito della sfera di autonomia ed indipendenza della loro normazione interna, nonché dalla sottrazione alla verifica di legittimità costituzionale, che la rendono soggetta soltanto ai principi generali dell’ordinamento. Il ché ne postula, proprio attraverso l’autodichia, la sottrazione della cognizione delle loro fonti di autonomia, nonché dell’interpretazione e dell’applicazione delle stesse &#8211; <em>in extrema ratio, ancorché per la sola valutazione di eventuali profili di violazione di legge </em>&#8211; alla competenza della giurisdizione comune attribuita dall’art. 111 Cost. alle Sezioni Unite della suprema Corte di cassazione.<br />       La conclusione statuita dalla Corte Costituzionale su tale questione, che ne ha anche evidenziato l’illogicità, l’incongruenza e l’ingiustificata interferenza rispetto all’autonomia degli organi costituzionali espressa con l’organizzazione degli organi giustiziali in autodichia, evidenzia altresì l’infondatezza dell’argomento secondo il quale, ritenendo inammissibile la proposizione del ricorso straordinario <em>ex</em> art. 111 Cost. da parte dei dipendenti degli organi costituzionali, ad essi sarebbe ingiustificatamente preclusa la possibilità del controllo di legittimità avanti le Sezioni Unite della Corte di cassazione, quale sorta di terzo grado di giudizio, assicurato invece a tutti gli altri lavoratori dipendenti, violandosi così l’art. 3 Cost., prima ancora dell’art. 24 Cost.<br />       Al riguardo, è sufficiente rilevare che più volte la Corte Costituzionale, ed ancora di recente<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>, si è espressa nel senso che nel nostro ordinamento non vi è l’indefettibilità dei tre gradi di giudizio ed  ha altresì evidenziato che per le giurisdizioni speciali esercitate in appello dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti (<em>organi giustiziali rientranti nel sistema dell’ordine giudiziario comune di cui non fanno invece parte ad alcun titolo gli organi di autodichia</em>) il gravame con ricorso straordinario alla Corte di cassazione <em>ex</em> art. 111, ultimo comma, Cost., non solo ha necessitato l’espresso disposto di tale norma costituzionale, ma è anche rigorosamente limitato alle questioni di giurisdizione intese come violazione del limite esterno della giurisdizione.<br />       Questo per dire che il nostro sistema giustiziale è connotato da diverse conformazioni limitative delle modalità, delle sedi e dell’estensione della cognizione in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi, differenziate per situazioni e per natura dei rapporti, che nell’ambito di quelli connotati dalla relazione autorità-soggezione sono da sempre stati attratti alla competenza di organi giustiziali in unico grado (<em>Consiglio di Stato e Corte dei conti prima dell’istituzione dei T.A.R. e delle Sezioni Regionali giurisdizionali della Corte dei conti</em>), solo negli ultimi decenni ripartiti tra giudizio di primo grado ed appello.<br />       Tutto ciò senza che gli errori <em>in judicando</em> od <em>in procedendo</em>, nonché la violazione di legge eventualmente rinvenibili nelle decisioni delle rispettive sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti siano fondatamente censurabili con ricorso straordinario alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, dovendosi respingere il tentativo di darvi accesso appellandosi alla concezione evolutiva della giurisdizione di legittimità su motivi inerenti alla giurisdizione<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>. Il ché significa che svariate categorie di soggetti dell’ordinamento trovano garanzia diversamente conformata senza che da ciò emerga incompatibilità costituzionale o conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato per la sottrazione della cognizione della violazione di legge o degli <em>errores in judicando</em> ed <em>in procedendo</em> da parte dei giudici di riferimento.<br />       Invero, la Corte Costituzionale<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>, decidendo sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nell’ambito di un giudizio <em>ex</em> art. 111, comma 8, Cost., in cui si censurava l’interpretazione data dal Consiglio di Stato ad una norma processuale (<em>o sostanziale</em>) che inibisce la conoscibilità nel merito di una domanda giudiziaria, l’ha ritenuta inammissibile in quanto non rientrante nella sfera costituzionalmente contemplata del sindacato sui limiti esterni della giurisdizione, precisando che i vizi denunciabili con tale rimedio comprendono le sole censure afferenti il difetto assoluto ovvero il difetto relativo di giurisdizione, non potendosi considerare tali le questioni attinenti al rispetto dei principi di primazia del diritto comunitario, di effettività della tutela, del giusto processo e dell’unità funzionale della giurisdizione, né il sindacato sugli <em>errores in procedendo</em> o <em>in judicando</em>.<br />       In tal modo, ha stabilito ancora una volta che nel nostro ordinamento sono costituzionalmente legittime giurisdizioni connotate dal solo doppio grado di giudizio, sottratto a qualsiasi ulteriore gravame, fatta salva &#8211; <em>nel caso di specie </em> &#8211; la previsione della verifica sull’eventuale violazione del limite esterno di giurisdizione; verifica peraltro, non prevista avverso le decisioni degli organi di autodichia delle Camere parlamentari e del Presidente della Repubblica.<br />       Nel limitare la censurabilità delle decisioni in appello del giudice amministrativo avanti le Sezioni Unite della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione (<em>art. 111, comma 8, Cost.</em>) intesi strettamente come violazione assoluta o relativa del limite esterno di giurisdizione, la Corte Costituzionale, ancora una volta, ha quindi escluso l’indefettibilità del terzo grado di giudizio ed ha ritenuto sufficiente che la cognizione e la decisione delle questioni attinenti al rispetto della primazia del diritto comunitario, all’effettività delle tutela, del giusto processo e dell’unità funzionale della giurisdizione, nonché al sindacato sugli <em>errores in procedendo</em> od <em>in judicando</em> si consideri legittimamente svolta ed esaurita nella sfera della decisione nel merito, non ritenendola riservata  e soggetta all’ulteriore controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione.<br />       Ciò significa che, a maggior ragione, vada escluso che le sentenze in grado di appello degli organi di autodichia, peraltro soggettivamente estranei all’organizzazione dell’unità funzionale della giurisdizione, possano ragionevolmente essere assoggettate alla competenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione: sia per difficilmente immaginabili questioni inerenti alla giurisdizione sotto la specie della violazione del limite esterno, in quanto nessuna norma lo prevede; sia per questioni inerenti all’interpretazione ed applicazione di norme comunitarie, alla verifica del livello dell’effettività della tutela, del rispetto del principio del giusto processo, o per la censura di <em>errores in procedendo</em> e/o <em>in judicando</em>.<br />       In conclusione, fino a quando la Corte Costituzionale non dovesse mutare avviso circa la natura e la portata delle norme di autonomia degli organi costituzionali, mettendo in discussione la legittimità dell’estensione delle norme regolamentari alla disciplina dei rapporti con i soggetti che ne entrano a far parte come componenti, come titolari o come dipendenti, nonché delle forme e modalità della tutela dei loro diritti ed interessi, sembra che non rimangano spazi alla contestazione dell’autodichia fino ad oggi esercitata dagli organismi giurisdizionali interni delle Camere parlamentari e della Presidenza della Repubblica.<br />       In questo senso si può riconoscere che per merito della Corte Costituzionale è stato salvato il “<em>diritto onorario</em>” delle istituzioni apicali del nostro ordinamento che, forse, avrebbero potuto esercitare i poteri di cui si è discusso in maniera più attenta e prestigiosa, evitando le carenze che, sotto diversi profili, hanno evidentemente dato luogo al sorgere delle questioni oggetto di queste brevi considerazioni.<br />     </p>
<div>  </p>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> In tema di autodichia delle Camere parlamentari si vedano tra i numerosi contributi: SANTI ROMANO, <em>Gli atti di un ramo del Parlamento, e la loro pretesa impugnabilità davanti alla IV sezione del Cds, vo. I degli Scritti minori</em>, 1950; F. G. SCOCA, <em>Operazione cosmetica per i giudici parlamentari, </em>in <em>Il Diritto processuale amministrativo</em>, 1988, pp. 491 &#8211; 504; N. OCCHIOCUPO, <em>Autodichia, </em>in <em>Enciclopedia Giuridica Treccani</em>, IV, Roma, 1988; A. PLACANICA, <em>Autodichia delle assemblee parlamentari, </em>in <em>Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari</em>, 1994, III, pp. 189 – 194; V. DI CIOLO, <em>La cosidetta autodichia delle Camere</em>, voce “<em>Il Parlamento</em>” in <em>Encicolpedia del diritto</em>, XXXI vol., Milano, 1995; R. DICKMANN, <em>Autonomia e capacità negoziale degli organi costituzionali. L’esperienza delle Assemblee parlamentari</em>, in <em>Riv. Trim. Dir. Pubbl.</em>, 1997, pp. 399 – 430; M. L. MAZZONI HONORATI, <em>Lezioni di diritto parlamentare</em>, Torino, 1999, pp. 190 – 193; M. MIDIRI, <em>Autonomia costituzionale delle Camere e potere giudiziario</em>, Padova, CEDAM, 1999, ID. <em>Sull’autonomia organizzativa degli organi costituzionali: la prassi recente</em>, in <em>Dir. soc., </em>2000, pp. 435 ss.; A STEVANIN, <em>Note di aggiornamento in tema di autonomia della Camera dei Deputati, </em>in <em>Il Parlamento della Repubblica</em>. <em>Organi, procedure, apparati, </em>11, Roma, Camera dei Deputati, 2001, pp. 373 – 412; E. LEHNER, <em>Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di ammnistrazionedella Camera dei Depuatati non concernentii dipendenti vs. giusto prcesso, precettività della Costituzione e primato del diritto comunitario</em>, in <em>Giur. Cost., </em>I, 2002, pp. 471 ss.; V. DI CIOLO, L. CIAURRO, <em>Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica</em>, 2003, Milano, pp. 345 – 349; C. CHIMENTI, <em>Principi e regole delle assemblee politiche</em>, 2004, Torino, p. 83; A. D’ANDREA, <em>Autonomia costituzionale delle Camere e principio di legalità</em>, Milano, Giuffré, 2004; S. CONFORTI, <em>Brevi considerazioni sul principio dell’autodichia</em>, in <em>Giur. it.</em>, 2005, pp. 1886 ss.; A. C. SORRENTINO, <em>L’autodichia degli organi parlamentari</em>, in <em>Giur. di merito</em>, 2008, 2, pp. 544 e ss.; P. PISICCHIO, <em>Aspetti dell’autodichia parlamentare</em>, Bari, Cacucci, 2010; F. G. SCOCA, <em>Autodichia e stato di diritto</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2011, pp. 25 e ss.; G. MALINCONICO, <em>Attività e prassi degli organi giurisidizionali di autodichia della Camera dei Deputati</em>, in <em>Risvista Aministrativa della Repubblica Italiana</em>, 2011, 5, pp- 245 – 275; ID., <em>Ancora sull’autodichia delle Camere e sul sindacato di legittimità dei regolamenti parlamentari</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 12/2013; L. BRUNETTI, <em>La tutela dei diritti fondamentali innanzi gli organi legislativi. L’autodichia delle Camere</em>, 2014, Jus, pp. 173 – 174; F. G. SCOCA, <em>Autodichia e indipendenza delle Camere parlamentari, </em>in <em>Giurisprudenza costituzionale</em>, III, 2014, p. 2091 ss.;</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> In particolare sull’autodichia della Presidenza della Repubblica si vedano tra i vari: S. M. CICCONETTI, <em>L’autodichia della Presidenza della Repubblica, </em>in <em>associazionedeicostituzionalisti.it</em>, n. 7; P. CARLUCCIO<em>, L’autodichia della Presidenza della Repubblica</em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo</em>, 2011, 1, pp. 54 – 65; G. MALINCONICO, <em>Sull’autodichia della Presidenza della Repubblica</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 7/2010;</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Cass. SS.U. 19/12/2014; 19/01/2015.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Si tratta degli artt. da 72 a 84 del Titolo II (Contenzioso) del T.U. delle Norme regolamentari dell’Amministrazione riguardanti in personale del Senato della Repubblica; artt. 1 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1996 n.81, integrato dal Decreto presidenziale 09/10/1986 n.89 e modificato dal Decreto presidenziale 30/12/2008, n.34.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Su tali conflitti si segnalano tra i vari i contributi: G. A. FERRO, <em>Autodichia parlamentare e camouflage dei conflitti interorganici (all’ombra della CEDU), </em>in <em>Rivista AIC</em>, n. 3/2015; R. ROMBOLI, <em>In tema di autodichia degli organi costituzionali in relazione alla garanzia del diritto di difesa dei diritti e degli interessi davanti all’autorità giudiziaria (nota a ord. Corte cost.7 luglio 2015, n. 138; ord. Corte cost. 7 luglio 2015, n. 137; ord. Corte Cass. SS.UU. Civ. 29 dicembre 2014, n. 27396)</em>, in <em>Il Foro italiano</em>, 2015, I, pp. 2599 &#8211; 2602; M. C. SORRENTINO, <em>La “giurisdizione domestica” delle Camere del Parlamento alla prova del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato</em>, in <em>Osservatorio AIC</em>, n. 2/2015; S. GATTAMELATA, <em>La compatibilità dell’autodichia con il sistema repubblicano: parole alla Consulta</em>, in <em>Amministrativamente</em>, n. 1.2/2016.  </div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Nel caso di specie la Corte è stata investita della decisione sul ricorso proposto ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, da un dipendente del Senato, per l’annullamento della decisione, resa il 29/09/2011, in grado di appello dal Consiglio di Garanzia del Senato nell’ambito di un giudizio di ottemperanza relativo ad una controversia di lavoro; ed altresì investita della decisione sul ricorso proposto, ai sensi dell’art. 111 settimo comma Cost., da alcuni dipendenti del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, per la cassazione della decisione resa il 17/04/2012 dal Collegio di Appello della Presidenza della Repubblica nel giudizio promosso dai medesimi dipendenti al fine di ottenere il riconoscimento di somme maturate a titolo di indennità perequativa ed indennità di comando, nell’ambito del rapporto di lavoro intercorso con il Segretariato Generale.<br /> <a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> In generale sull’autodichia alla luce dei principi CEDU si veda tra i vari: S. M. CICCONETTI, <em>Corte europea dei diritti dell’uomo e autodichia parlamentare, </em>in <em>Giurisprudenza </em>italiana, 2010; D. SCICOLONE, <em>L’autodichia e la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. Stato attuale e ipotesi evolutive degli organi di giustizia domestica della Corte Costituzionale</em>, in <em>Rivista amministrativa</em>, 2010, 3-4, pp. 115 – 163; G. PELELLA, <em>La giurisdizione interna della Camera dei deputati tra principi costituzionali e principi soprannazionali: l’autodichia alla prova della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo</em>, in <em>Parlamento della Repubblica</em>, Roma, Camera dei Deputati, 2013, vol. I, pp. 237 ss.;</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> In particolare su tale pronuncia si veda: G. MALINCONICO, <em>I “codici di procedura” dell’autodichia della Camera dopo la decisione 14/2009 della Corte europea dei diritti dell’Uomo: guida alla lettura e modifica dei regolamenti di tutela giurisdizionale</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 22/2009; ID. <em>La Corte europea dei diritto dell’Uomo si pronuncia sull’autodichia delle Camere</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n.9/2009; B. RANDAZZO, <em>L’autodichia della Camera e il diritto al giudice: una condanna a metà, </em>in <em>Giornale di diritto </em>amministrativo, 2009, pp. 1051 e ss.; C. FASONE, <em>L’autodichia delle Camere dopo il caso Savino. Una condanna (lieve) da parte della Corte di Strasburgo</em>, in <em>Dir. pubbl. comp. eur.</em>, 2009, pp. 1074 ss.; G. PELELLA, <em>Si consolida l’autodichia dopo il vaglio della Corte europea dei diritti dell’Uomo</em>, in <em>Rass. parlam.</em>, 2009, pp. 1077 ss.; N. OCCHIOCUPO, <em>La Corte eurpera dei diritti dell’Uomo dà il suo imprimatur all’autodichia della Camera dei Deputati e degli organi costituzionali dello Stato italiano, </em>in <em>Il diritto dell’Unione europea</em>, 2010, pp. 397 ss.; L. PESOLE, <em>A proposito della sentenza CEDU sull’autodichia: le decisioni più radicali sono lasciate all’ordinamento nazionale</em>, in <em>Federalismi</em>, n. 8/2010;</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Sul punto si veda  tra i vari contributi: R. LUCIFREDI, <em>Note sulla tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive lese del personale dipendente degli organi costituzionali dello Stato</em>, in <em>Rass. parl.</em>, 1971, pp. 35 ss.; A. M. SANDULLI, <em>Spunti problematici in tema di autodichia degli organi costituzionali e di giustizia domestica nei confronti del loro </em>personale, in <em>Giurisprudenza italiana</em>, I, 1977, pp. 1831 ss.; E. CUCCODORO, <em>Aspetti originali del rapporto di impiego con le Camere parlamentari, </em>in <em>Nuova rassegna di legislazione,</em> <em>dottrina e giurisprudenza</em>, 1977, pp. 2188 e ss.; P. DI MUCCIO<em>, Nemo iudex in causa propria: la politica e il diritto nella tutela giurisdizionale dei dipendenti delle Camere parlamentari</em>, in <em>Foro Amm.</em>, 1977, I, pp. 3047-3067; S. P. PANUNZIO, <em>Sindacabilità dei regolamenti parlamentari, tutela giurisdizionale degli impiegati delle Camere e giustizia politica nello stato costituzionale di diritto</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1978, I, pp. 256 – 323; R. IANNOTTA, <em>Sulla insindacabilità giudiziale degli atti relativi al personale delle Camere</em>, in <em>il Foro amministrativo</em>, 1978, p. 1904; P. DI MUCCIO, <em>L’autodichia parlamentare sugli impiegati delle Camere, </em>in <em>Dir. e società</em>, 1990, 1, pp. 133 – 140; R. FINOCCHI, <em>La giurisdizione domestica sui ricorsi d’impiego del personale</em>, in C. D’Orta – F- Garella (a cura di), <em>Le amministrazioni degli organi costituzionali</em>, pp. 303 – 330; G. MINUTOLI, <em>Il rapporto di impiego con gli organi costituzionali tra autonomia dell’organo e tutela del dipendente, </em>in <em>Foro amm.</em>, 1995, pp. 781 e ss.; Piu di recente: M. DIANA, <em>Controversie di lavoro dei dipendenti del Senato. Il giudice adito in via d’urgenza, riscontrato il “fumus boni iuris”, potrebbe (comunque) accordare la tutela invocata?</em>, in <em>Lavoro e previdenza oggi</em>, 2016, pp. 332 – 342;    </div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Corte cost. n. 262/2017, § 7.1 dei <em>Considerato in diritto.</em></div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> C. Cost. sent. n.129/1981.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> C. Cost. sent. n.120/2014.</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Cit. C. Cost. sent. n.129/1981.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Cit. C. cost. n. 262/2017, § 7.2 dei <em>Considerato in diritto.</em></div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> § 7.3 dei <em>Considerato in diritto</em> sent. ult. cit<em>.</em></div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> C. Cost. sent. n. 238/2014.</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Cit. C. cost. n. 262/2017, § 7.4 dei <em>Considerato in diritto.</em></div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> § 7.4 dei <em>Considerato in diritto</em> sent. ult. cit.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> § 7.4 dei <em>Considerato in diritto</em> sent. ult. cit.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> C. Cost. sent. n. 177/1973.</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Cit. C. Cost. 262/2017, § 7.4 dei <em>Considerato in diritto</em></div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> C. Cost. sent. n. 213/2017.</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> G. COGO – “<em>Spunti sull’autodichia di Camera e Senato all’indomani dell’ordinanza delle Sezioni Unite n.10400 del 2013” in Giustizia Amministrativa – Rivista di diritto pubblico, www.giustamm.it, 27/9-29/10/2013; su tale ordinanza si veda anche S. GATTAMELATA, Autodichia: il giudice domestico è compatibile con la Costituzione? </em>in <em>Amministrativamente</em>, n. 1/2014;</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> E’ noto che l’iniziativa delle SS.UU. della suprema Corte di cassazione volta ad ottenere in via incidentale il giudizio di legittimità costituzionale della norma di regolamento istitutiva degli organi di autodichia della Camera e del Senato della Repubblica con l’estensione della giurisdizione domestica all’ambito dei rapporti dell’Amministrazione del Senato con i dipendenti ed i terzi ha subito il giudizio di inammissibilità sancito dalla cit. C.Cost. sent. n.120/2014, le cui riserve hanno dato luogo al giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato definito con la sentenza di cui oggi si tratta.</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Si veda tra i vari: M. L. MAZZONI HONORATI, <em>Osservazioni su alcune discusse prerogative parlamentari: l’autonomia contabile e la giustizia domestica</em>, Milano, 1987; M. MIDIRI, <em>Organi costituzionali e giurisdizione (note su una prerogativa controversa: l’autodichia</em>), in <em>Giur. cost.</em>, 1989, II, pp. 32 – 63; S. GATTAMELATA, <em>Quali limiti per il sindacato di giurisdizione domestica? </em>In <em>Il diritto processuale amministrativo</em>, 1991, I, pp. 778 – 790; G. FERRARI, <em>La giustizia domestica: un’anomiali su cui riflettere</em>, in <em>scritti in onore di Aldo Bozzi</em>, Padova, 1992, pp. 167 e ss.; S. CANTELLA, <em>L’inarrestabile estensione del “foro domestico” della Camera (osservazione a Consiglio di giurisidiozne della Camera dei Deputati 17 novembre 1999, n. 1/99/CG)</em>, in <em>Giurisprudenza costituzionale, </em>2000, II, pp. 1153 – 1172; C. CHIOLA, <em>Note critiche sull’autodichia delle Camere</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 2001, pp. 3492 ss.; ID. <em>Appunti di un garantista sull’autodichia delle Camere</em>, in <em>Associazione Italiana Costituzionalisti Annuario 2000</em>, Padova, 2001, pp. 195 – 205; T. E. FROSINI, <em>Sugli eccessi dell’autodichia parlamentare</em>, in <em>Giust. Amm.</em>, 2004, pp. 816; più di recente: G. GIOIA, <em>L’Autodichia in declino, </em>in <em>Riv. dir. proc. civ.</em>, 2015, I, p. 141 ss.; M. TEDDE, <em>Autodichia: è ora di una svolta?</em>, in <em>A.I.C. Osservatorio Costituzionale</em>, maggio 2015; M. C. GRISOLIA, <em>L’autonomia degli organi costituzionali e i limiti alle loro prerogative: un tema ricorrente in lenta trasformazione</em>, in <em>Osservatorio sulle fonti</em>, n. 2/2015;</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Su tale pronuncia si segnalano tra i vari i contributi: F. G. SCOCA, <em>Autodichia e indipendenza delle Camere parlamentari</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 2014, pp. 2091-2103; G. MALINCONICO, <em>L’autodichia delle camere dopo la sentenza n. 120/2014 della Consulta</em>, in <em>Federalismi.it</em>, <em>Focus Human Rights</em>, n. 2/2014; L. TESTA, <em>La Corte salva (ma non troppo) l’autodichia del Senato. Brevi note sulla sent. Corte cost. n. 120 del 2014</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 14 maggio 2014; L. BRUNETTI, <em>Un significativo passo avanti della giurisprudenza costituzionale sull’autodichia delle camere</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali – Rassegna</em>, 23 maggio 2014; G. BUONOMO, <em>Il diritto pretorio sull’autodichia, tra resistenze e desistenze</em>, in <em>Forumcostituzionale.it</em>, n. 5/2014; A. RUGGERI, <em>Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti parlamentari, in una pronunzia-ponte della Consulta (a margine di Corte cost. n. 120 del 2014)</em>, in <em>Consulta on line</em>, 10 maggio 2014;  T. F. GIUPPONI, <em>La Corte e la “sindacabilità indiretta” dei regolamenti parlamentari: il caso dell’autodichia</em>, in <em>Forumcostituzionale.it</em>, n. 7/2014; S. GATTAMELATA, <em>Autodichia: il giudice domestico è compatibile con la costituzione?</em> Cit.; M. MIDIRI, <em>L’incerta sorte dell’autonomia parlamentare</em>, in <em>AIC</em>, n. 1/2014; R. LUGARA’. <em>I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: la Consulta indica la strada</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 3/2014; G. MALINCONICO, <em>L’autodichia delle camere dopo la sentenza n. 120/2014 della Consulta</em>, in <em>Federalismi.it</em>, Focus Human Rights, n. 2/2014; R. DICKMANN, <em>Tramonto o rilegittimazione dell’autodichia delle Camere?, </em>in <em>Federalismi.it</em>, n. 10/2014; C. DELLE DONNE, <em>Autodichia degli organi costituzionali e universalità della giurisdizione nella cornice dello Stato di diritto: la Corte Costituzionale fai il punto</em>, in <em>Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile</em>, I, 2015. P. 141; M. MANETTI, <em>La Corte Costituzionsale ridefinisce l’autonomia della Camere (ben oltre o regolamenti parlamentari e l’autodichia)</em>, in <em>Osservatorio Costituzionale</em>, Ass. it. Cost., ottobre 2014;</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> M.S. GIANNINI, <em>Diritto Amministrativo</em>, vol. I, pagg. 27 e segg., III edizione, Milano 1993.</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Cass. SS.UU., sent. n. 27396/2014 – punto 7.2 in diritto.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a>     R. DICKMANN – <em>La Corte costituzionale consolida l’autodichia degli organi costituzionali</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n.24/2017, pagg. 9 e segg..</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Corte cost. n. 6/2018.</div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Sul tema si vedano <em>ex plurimis</em>: Cass. SS.UU. n. 30254/2008; Cass. SS.UU. 3037/2013; Cass. SS.UU. 20590/2013; Cass. SS.UU. 2403/2014 e Cass. SS.UU. 2015.</div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> C.Cost. sent. n.6/2018.</div>
</p></div>
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<p>Note</p>
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		<title>Le funzioni amministrative di Province e Città metropolitane nella legge Delrio e nel quadro della riforma costituzionale in fieri</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:25 +0000</pubDate>
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<p>Codice ISSN: 1972-3431 Sommario*: I. Notazioni preliminari &#8211; II. Dallo &#34;stato regionale&#34; alla Legge Delrio, passando per la &#34;Repubblica delle autonomie&#34;: corsi e ricorsi storici &#8211; III. Le Province tra tentativi di soppressione e istanze di trasformazione &#8211; IV. Cosa resta delle Province? &#8211; V. &#34;Nuove&#34; Province e vecchie funzioni &#8211;</p>
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<div style="text-align: right;"><strong>Codice ISSN: 1972-3431</strong></div>
<p> <strong>Sommario<em>*</em>: </strong>I. Notazioni preliminari &#8211; II. Dallo &quot;stato regionale&quot; alla Legge Delrio, passando per la &quot;Repubblica delle autonomie&quot;: corsi e ricorsi storici &#8211; III. Le Province tra tentativi di soppressione e istanze di trasformazione &#8211; IV. Cosa resta delle Province? &#8211; V. &quot;Nuove&quot; Province e vecchie funzioni &#8211; VI. Quali funzioni per le Città metropolitane? &#8211; VII. Ancora incertezze e perplessità dopo C. Cost. n. 50/2015 e in attesa di conoscere le sorti della riforma costituzionale.<br />  <br /> <strong>I. Notazioni preliminari</strong><br /> Se anche il progetto di riforma costituzionale<a href="#_ftn1" title="">[1]</a> di cui molto si dibatte<a href="#_ftn2" title="">[2]</a> dovesse realizzarsi solo in parte, o addirittura tradursi in un nulla di fatto, altri interventi normativi<a href="#_ftn3" title="">[3]</a> occorsi negli ultimi tempi hanno comunque lasciato il segno &#8211; quanto meno limitatamente a taluni profili del diritto pubblico e del diritto amministrativo &#8211; al punto che non può non darsene nota.<br /> È questo il caso, ad esempio, delle novità che hanno recentemente interessato l&#8217;assetto dei livelli istituzionali di governo. Novità che &#8211; nonostante sia stato spesso sottaciuto &#8211; a ben guardare sembrano comportare ricadute di non poco conto sul riparto delle funzioni amministrative spettanti ai diversi livelli di governo e dunque, in ultima analisi, sulla qualità dell&#8217;amministrazione e dei servizi resi ai cittadini.<br /> Il progetto di riforma costituzionale varato dall&#8217;esecutivo oramai più di due anni fa insiste(va) essenzialmente su tre aspetti ritenuti &#8211; a parere del Governo &#8211; cruciali per la tenuta del sistema istituzionale, la stabilità politica e la ripresa (anche economica) del Paese. Vale a dire, il bicameralismo<a href="#_ftn4" title="">[4]</a> &#8211; che non si vuole più perfetto &#8211; la legge elettorale<a href="#_ftn5" title="">[5]</a> &#8211; che, specialmente dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>, necessitava di essere ripensata  &#8211; e il Titolo V, parte seconda, della Costituzione<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Orbene, è proprio su quest&#8217;ultimo aspetto e, in special modo, sul ruolo e sulle funzioni amministrative di Province e Città metropolitane che si appunteranno le riflessioni che seguono. Con l&#8217;avvertenza che, oltre a ragionare su quelli che <em>de jure condendo</em> saranno i possibili esiti della riforma costituzionale, non ci si potrà esimere dal dare conto delle novità che, invece, <em>de jure condito</em> la Legge (ordinaria) Delrio ha già introdotto in ordine all&#8217;assetto dei livelli istituzionali di governo e alla distribuzione tra gli stessi delle funzioni amministrative.<br />  <br /> <strong>II. Dallo &quot;Stato regionale&quot; alla riforma Delrio, passando per la &quot;Repubblica delle autonomie&quot;: corsi e ricorsi storici</strong><br />  <br /> Prima di addentrarci nell&#8217;attualità, preme tuttavia fare cenno ancorché brevemente all&#8217;articolazione interna dello Stato così come disegnata dai costituenti e alle vicende che negli anni successivi all&#8217;entrata in vigore della Carta costituzionale hanno interessato le Regioni e gli enti territoriali. Ciò essenzialmente al fine di comprendere le ragioni ultime che sono alla base della riforma in corso e, se del caso, provare ad evidenziarne eventuali criticità.<br /> Tra gli aspetti più innovativi della Costituzione italiana del 1948 la dottrina è solita menzionare il fatto che i costituenti avessero immaginato l&#8217;Italia come uno Stato regionale<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>. Infatti, la Repubblica &#8211; si leggeva e si legge tutt&#8217;ora nell&#8217;art. 5 Cost. &#8211; ancorché &quot;una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali e attua (&#8230;) il più ampio decentramento amministrativo (&#8230;)&quot;<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br /> Ed è proprio ai principi dell&#8217;autonomia e del decentramento che si ispirava &#8211; nonostante quelle che a detta di taluno costituivano delle &quot;timidezze&quot;<a href="#_ftn10" title="">[10]</a> &#8211; il Titolo V, parte II, della Costituzione allorché prevedeva, per la prima volta nella storia dell&#8217;Italia unita, le Regioni come enti dotati di potestà legislativa nonché &#8211; in virtù del principio del parallelismo &#8211; amministrativa e riconosceva l&#8217;autonomia dei Comuni e delle Province<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> Ciò non di meno, occorre evidenziare come &#8211; per una serie di ragioni<a href="#_ftn12" title="">[12]</a> &#8211; fino ai primi anni Settanta del secolo scorso nei fatti si sia preferito rimanere nel solco della continuità con il passato<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>, lasciando sostanzialmente impregiudicato il ruolo &quot;forte&quot; dello Stato centrale. A riprova di ciò, basti pensare che risale solamente al 1970 l&#8217;istituzione delle Regioni c.d. ordinarie<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>, nei cui confronti peraltro il concreto trasferimento delle funzioni amministrative da parte dello Stato si è avuto ancora più tardi, per effetto di alcuni interventi legislativi datati rispettivamente 1972 e 1977<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> Per converso, una vera e propria stagione di riforme nel senso dell&#8217;autonomia e del decentramento si è aperta nel 1990, con l&#8217;adozione della Legge sull&#8217;ordinamento gli enti locali<a href="#_ftn16" title="">[16]</a> &#8211; successivamente abrogata dal Testo Unico del 2000<a href="#_ftn17" title="">[17]</a> &#8211; ed è proseguita con la Legge Bassanini del 1997<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>. Quest&#8217;ultima, in particolare, unitamente ai decreti legislativi che le fecero seguito &#8211; tra cui specialmente il d.lgs. n. 112/1998<a href="#_ftn19" title="">[19]</a> &#8211; ha dato la stura, a costituzione invariata, ad &quot;un processo di riorganizzazione dello Stato in senso regionalista e autonomista&quot;, che è passato alla storia con il nome di &#8220;federalismo amministrativo&#8221;<a href="#_ftn20" title="">[20]</a> e che ha preparato la strada alla riforma costituzionale del 2001<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> Il nuovo millennio si è aperto, dunque, nel segno del cambiamento per ciò che concerne l&#8217;assetto dei livelli istituzionali di governo, giacché la Legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001 ha inteso ridisegnare i rapporti tra centro e periferia secondo il modello di una &quot;Repubblica delle autonomie&quot;<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>, &quot;costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato&quot;<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>. <br /> Tra i tratti salienti di quella riforma si segnalano specialmente: <em>i</em>) la nuova articolazione della Repubblica sancita dall&#8217;art. 114 Cost., il cui secondo comma stabilisce che &quot;i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono <em>enti autonomi</em> con propri statuti, poteri e funzioni (&#8230;)&quot;<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>; <em>ii</em>) la perdita da parte dello Stato della potestà legislativa generale e il correlativo ampliamento della potestà regionale (art. 117 Cost.)<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>; <em>iii</em>) l&#8217;attribuzione ai Comuni della generalità delle funzioni amministrative &quot;salvo che, per assicurarne l&#8217;esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza&quot; (art. 118 Cost.)<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>; <em>iv</em>) l&#8217;introduzione al quarto comma dell&#8217;art. 118 Cost. del principio di sussidiarietà orizzontale<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>; <em>v</em>) il riconoscimento di una maggiore autonomia finanziaria in capo a Regioni ed enti locali (art. 119 Cost.)<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.<br /> La <em>ratio</em> di fondo della riforma costituzionale del 2001 riposava nella volontà di &quot;ammodernare&quot; l&#8217;impalcatura istituzionale della Repubblica, favorendo il decentramento amministrativo e l&#8217;autonomia di Regioni ed enti locali, sì da garantire sostanzialmente una maggiore efficienza amministrativa e ridurre, in un certo qual modo, la distanza tra cittadini e istituzioni<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.<br /> Ciò non di meno, già nell&#8217;immediatezza della sua entrata in vigore autorevole dottrina metteva in evidenza come &quot;il modello emergente dalla legge di riforma [fosse] non poco confuso ed [pertanto] incerto nei suoi possibili sviluppi&quot;<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>. E, in effetti, è possibile affermare come, nei fatti, molti si siano rivelati i profili controversi connessi al nuovo impianto istituzionale disegnato dal legislatore costituzionale nel 2001. Impianto che, anche per questi motivi<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>, ha ben presto conosciuto una fase di &quot;riflusso&quot;<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> Tra le criticità maggiori, sicuramente la mancata individuazione di esatte linee di demarcazione tra competenza legislativa statale e regionale<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>, specie per con riguardo ad una serie di materie<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>,  ma anche &#8211; per ciò che concerne il profilo più squisitamente amministrativo &#8211; lo scarso grado di precisione nella indicazione di criteri per la distribuzione delle funzioni amministrative e, di riflesso, la poca chiarezza delle connesse linee di responsabilità tra i diversi livelli di governo<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>.<br /> Questi ed altri fattori hanno di fatto condotto ad &quot;un ri-accentramento dei processi decisionali riguardanti i sistemi locali&quot;, ancor prima che il bisogno di fronteggiare la crisi economica portasse a quella che parte della dottrina descrive come una &quot;totale centralizzazione di politiche e determinazioni&quot;<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>. Ciò non toglie, tuttavia, che &#8211; a partire dal 2008 e ancor più dal 2011 &#8211; la crisi finanziaria e le connesse esigenze di contenimento della spesa pubblica abbiano aggravato uno stato delle cose già non pienamente soddisfacente, specie nella misura in cui è sembrato acuirsi lo scollamento tra il modello prefigurato dalla Costituzione e la realtà<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>. Infatti, oltre ad un ampliamento della sfera di azione del legislatore statale a scapito di quello regionale<a href="#_ftn38" title="">[38]</a> &#8211; avallato (<em>obtorto collo</em>?) dalla Corte costituzionale sulla base di un&#8217;interpretazione estensiva dell&#8217;art. 117, secondo comma, lett. <em>e</em>) Cost.<a href="#_ftn39" title="">[39]</a> &#8211; le istanze di riordino della spesa pubblica sono andate ad incidere anche sull&#8217;assetto dei livelli istituzionali di governo, sostanzialmente nel senso del loro &quot;ridimensionamento&quot;<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>.<br /> In altri termini, il bisogno di ripianare i conti pubblici ha fatto sì che, in Italia così come del resto in molte altre parti d&#8217;Europa<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>, si sia posta la necessità di ridurre la sfera pubblica (nel senso di snellirne gli apparati)<a href="#_ftn42" title="">[42]</a> e, per l&#8217;effetto, di ripensare anche l&#8217;articolazione interna dello Stato. Il che ha (ri)portato alla ribalta &#8211; almeno nel nostro Paese &#8211; vecchie questioni e antichi insoluti, quali erano innanzitutto quelli legati alle cicliche proposte di abolizione delle Province<a href="#_ftn43" title="">[43]</a> e alla lungamente rinviata istituzione delle Città metropolitane<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>.<br />  <br /> <strong>III</strong>. <strong>Le</strong> <strong>Province tra tentativi di soppressione e istanze di trasformazione</strong><br /> Orbene, è proprio sulle Province e sulle Città metropolitane che si ritiene di dover focalizzare l&#8217;attenzione nell&#8217;intento di dare conto delle principali trasformazioni che stanno interessando il sistema italiano del governo locale, specie per ciò che concerne l&#8217;allocazione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli ordinamentali.<br /> Come anticipato nelle pagine che precedono, il disegno di riforma costituzionale ha tra i propri punti programmatici anche la revisione del Titolo V della Costituzione. In particolare, viene ampiamente rivisto il riparto di competenze legislative Stato/Regioni<a href="#_ftn45" title="">[45]</a> ed, inoltre, per quanto qui più rileva vengono soppressi i riferimenti alle Province. Solo i riferimenti, perché l&#8217;abolizione di queste ultime, <em>rectius</em> la loro trasformazione in enti territoriali di secondo livello e di area vasta è stata già disposta, all&#8217;esito di un&#8217;intricata vicenda<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>, con la legge ordinaria 7 aprile 2014 n. 56<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>.<br /> Quest&#8217;ultima, infatti, è intervenuta a mettere (almeno momentaneamente) la parola fine all&#8217;annosa vicenda relativa alle incerte sorti della Provincia, quale ente intermedio tra il Comune e la Regione. Sul punto, vale la pena ricordare come, nonostante le Province fossero &quot;oggetto di protezione costituzionale&quot;<a href="#_ftn48" title="">[48]</a>, molteplici siano stati nel tempo &#8211; a cominciare addirittura dal dibattito interno all&#8217;Assemblea costituente<a href="#_ftn49" title="">[49]</a> &#8211; i tentativi di una loro soppressione.<br /> Come anticipato, alle &quot;ataviche&quot; ragioni storiche<a href="#_ftn50" title="">[50]</a> e a quelle di opportunità politica<a href="#_ftn51" title="">[51]</a>, da ultimo si sono aggiunte motivazioni di carattere economico connesse al necessario rimodulamento della spesa pubblica<a href="#_ftn52" title="">[52]</a>. In proposito basti ricordare che nell&#8217;estate del 2011 la questione dell&#8217;abolizione delle Province è tornata prepotentemente alla ribalta &quot;costituendo una delle azioni <em>strutturali</em> all&#8217;interno di un pacchetto di misure in risposta alla grave crisi finanziaria che ha investito l&#8217;Italia, mettendone a repentaglio la tenuta dei conti pubblici&quot;<a href="#_ftn53" title="">[53]</a>.<br /> Detto tentativo, inserito in quella che è passata alla cronaca come la &quot;manovra di Ferragosto&quot;, si è risolto in un nulla di fatto, ma da allora le sorti della Provincia hanno costituito il <em>leitmotiv</em> di ogni ipotesi di riforma istituzionale<a href="#_ftn54" title="">[54]</a> varata dall&#8217;esecutivo &#8211; di volta in volta &#8211; in carica.<br /> Al riguardo, fondamentale appare il richiamo tanto all&#8217;art. 23 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201<a href="#_ftn55" title="">[55]</a>, con cui si è inteso svuotare &#8220;di funzioni le Province, attribuendo ad esse solo quella di indirizzo e coordinamento dell&#8217;attività dei Comuni e [sostituire] l&#8217;elezione diretta del consiglio con un&#8217;elezione di secondo grado effettuata da parte dei Consigli comunali della provincia&#8221;<a href="#_ftn56" title="">[56]</a>; quanto ai successivi artt. 17 e 18 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95<a href="#_ftn57" title="">[57]</a>, con i quali &#8211; rispettivamente &#8211; si provvede ad una &#8220;razionalizzazione delle Province&#8221;<a href="#_ftn58" title="">[58]</a> e delle relative funzioni<a href="#_ftn59" title="">[59]</a> e si prevede la soppressione di una serie di Province &#8220;maggiori&#8221; (Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Firenze, Bologna, Bari, Napoli e Reggio Calabria), disponendo la contestuale istituzione al loro posto delle relative Città metropolitane a far data dal 1 gennaio 2014 .<br /> Orbene, al di là delle critiche mosse da parte della dottrina nei confronti di tali interventi normativi che, sostanzialmente, sono andati ad invertire la rotta rispetto al percorso autonomistico iniziato nei primi anni Novanta del secolo scorso<a href="#_ftn60" title="">[60]</a>, merita segnalare come tutte le disposizioni poc&#8217;anzi citate siano state oggetto di una fondamentale pronuncia del Giudice delle leggi che nel luglio del 2013 ne ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale per contrasto con l&#8217;art. 77 Cost.<a href="#_ftn61" title="">[61]</a>.<br /> Pur senza entrare (almeno <em>prima facie</em>) direttamente nel merito delle scelte di &#8220;politica legislativa&#8221; operate dal legislatore, la Corte ha ritenuto che &#8220;la trasformazione per decreto-legge dell&#8217;intera disciplina ordinamentale di un ente locale territoriale, <em>previsto e garantito dalla Costituzione</em>, è incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale dell&#8217;intero sistema, su cui da tempo è aperto un ampio dibattito nelle sedi politiche e dottrinali, e che certo non nasce, nella sua interezza e complessità, da un <em>caso straordinario di necessità e d&#8217;urgenza</em>&#8220;<a href="#_ftn62" title="">[62]</a>.<br /> Neanche troppo tra le righe, dunque, la Consulta ha impartito una lezione di diritto costituzionale al legislatore, ricordandogli come &#8220;non sia utilizzabile un atto normativo, [quale] il decreto legge, per introdurre nuovi assetti ordinamentali che superino i limiti di misure meramente organizzative&#8221;<a href="#_ftn63" title="">[63]</a>, specie in circostanze nelle quali &#8211; come nel caso in esame &#8211; non paiono ravvisarsi ragioni straordinarie di necessità ed urgenza.<br /> Ma vi è di più. Provando a leggere al di là del mero dato testuale, verrebbe da pensare che dalla pronuncia in questione trapeli un monito che travalica gli aspetti meramente formali della riforma <em>in fieri</em> per lambire piuttosto il metodo e finanche il merito della stessa<a href="#_ftn64" title="">[64]</a>. Infatti, quando la Corte a proposito delle norme <em>sub iudice</em> evidenzia come le stesse comportino &#8220;<em>una riforma complessiva di una parte del sistema delle autonomie locali, destinata a ripercuotersi sull&#8217;intero assetto degli enti esponenziali delle comunità territoriali, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione</em>&#8220;<a href="#_ftn65" title="">[65]</a>, la stessa sembra esortare il legislatore a prestare (maggiore) attenzione in ordine alle conseguenze che potrebbero derivare all&#8217;intero sistema ordinamentale da una riforma siffatta.<br /> Ed, in effetti, le conseguenze che si legano ad un intervento riformatore di tal fatta non sembrano essere di poco momento. Si pensi, in particolare, alla &#8220;frizione&#8221; che si viene a creare con l&#8217;art. 5 Cost. e, più in generale, con il percorso riformatore faticosamente portato avanti da oltre un ventennio a questa parte; al duro colpo inferto al principio di rappresentatività; così come allo &quot;sconquasso&quot; in termini di riparto di funzioni amministrative e finanche di organizzazione di molti servizi pubblici locali<a href="#_ftn66" title="">[66]</a>.<br /> Eppure, il legislatore è parso volersi limitare a prendere alla lettera quanto affermato dalla Consulta, giacché in risposta alla declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 23 d.l. n. 201/2011 e 17 e 18 d.l. n. 95/2012 ha sostanzialmente ribadito i propri intenti riformatori, mutando soltanto lo strumento a ciò preposto: una legge ordinaria &#8211; la L. n. 56/2014, appunto &#8211; anziché un (poco consono) decreto legge, con la quale &#8211; &quot;in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione&quot;<a href="#_ftn67" title="">[67]</a> &#8211; viene disposta la trasformazione delle Province in enti di secondo livello e in taluni casi la loro &quot;sostituzione&quot; da parte delle Città metropolitane.<br />  <br /> <strong>IV.</strong> <strong>Cosa resta delle Province?</strong><br /> Come anticipato, dunque, con la Legge Delrio non sono mutati né il fine ultimo né i contenuti della riforma.<br /> Quanto al primo aspetto, si è evidenziato ancora una volta il bisogno di ridurre gli apparati amministrativi per ottenere dei vantaggi in termini di spesa sì da ripianare i conti pubblici<a href="#_ftn68" title="">[68]</a>. Tuttavia, al riguardo, il sospetto avanzato da taluno è che la crisi economica sia stata utilizzata in modo (forse troppo) strumentale &#8220;per far riemerge&#8221; o, se si vuole, per rinsaldare quel sistema centralistico &#8220;che ha caratterizzato le nostre istituzioni fin dalla loro origine&#8221;<a href="#_ftn69" title="">[69]</a>.<br /> E, in effetti, a ben vedere sembra legittimo avanzare qualche perplessità circa l&#8217;entità del risparmio che la riforma in esame è stata e sarà in grado di produrre nel medio &#8211; lungo periodo, posto che, per prima cosa, le Province sostanzialmente non sono venute meno, bensì sono state trasformate in enti di secondo livello<a href="#_ftn70" title="">[70]</a> ed in secondo luogo quelle funzioni che un tempo erano di loro competenza e che ora non lo sono più non sono state &#8220;tagliate&#8221;, ma solo re-distribuite in capo ad altri soggetti (Comune, Regione o &#8211; in taluni casi &#8211; Città metropolitana)<a href="#_ftn71" title="">[71]</a>. Se a ciò si aggiunge, poi, che la stessa riforma ha disposto l&#8217;istituzione di nuovi enti &#8211; vale a dire, le Città metropolitane in sostituzione di talune Province &quot;maggiori&quot;, cui si devono aggiungere nuovi e non meglio precisati enti di area vasta al posto delle altre Province<a href="#_ftn72" title="">[72]</a> &#8211; si capisce come i soli risparmi sulle indennità del presidente, dei componenti dell&#8217;assemblea dei sindaci e dei consiglieri provinciali<a href="#_ftn73" title="">[73]</a> rischino di rivelarsi nel complesso ben poca cosa a fronte, da un lato, delle aspettative ingenerate dai proclami e, dall&#8217;altro, dello &quot;scompiglio&quot; provocato in termini di assetti istituzionali<a href="#_ftn74" title="">[74]</a>.<br /> Quanto poi ai contenuti della riforma, innanzitutto la Legge Delrio ha previsto &#8211; oltre alla istituzione delle Città metropolitane, su cui si tornerà a breve &#8211; il &quot;declassamento&quot; delle Province ad enti di secondo livello, confermando il meccanismo di elezione dei loro organi previsto dal disegno varato dal governo Letta.<br /> Più nel dettaglio, si afferma che &#8220;le province sono enti territoriali di area vasta&quot;<a href="#_ftn75" title="">[75]</a> e si stabilisce che sono loro organi &quot;esclusivamente: a) il presidente della Provincia; b) il consiglio provinciale e c) l&#8217;assemblea dei sindaci&quot;<a href="#_ftn76" title="">[76]</a>.<br /> Il presidente, che &quot;rappresenta l&#8217;ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l&#8217;assemblea dei sindaci (&#8230;)&quot;<a href="#_ftn77" title="">[77]</a>, è eletto da questi ultimi e dai consiglieri dei Comuni della Provincia e resta in carica quattro anni<a href="#_ftn78" title="">[78]</a>.<br /> Il consiglio, invece, &quot;è l&#8217;organo di indirizzo e controllo&quot;, vantando importanti competenze in ordine allo statuto, ai programmi e al bilancio dell&#8217;ente<a href="#_ftn79" title="">[79]</a>. I suoi membri<a href="#_ftn80" title="">[80]</a>, che durano in carica due anni, sono eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della Provincia<a href="#_ftn81" title="">[81]</a>.<br /> Infine, l&#8217;assemblea &#8211; composta &quot;dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia&quot; &#8211; ha poteri propositivi, consultivi e di controllo. La stessa, inoltre, è chiamata ad esprimersi in ordine all&#8217;approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche con un <em>quorum</em> pari a &quot;un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente&quot;<a href="#_ftn82" title="">[82]</a>.<br /> Orbene, se forse è ancora presto per pronunciarsi circa le dinamiche e il concreto funzionamento del nuovo organigramma provinciale, è però sin da ora possibile convenire con quanti hanno evidenziato come dalla riforma in commento derivi un duro attacco al principio di rappresentatività<a href="#_ftn83" title="">[83]</a> nella misura in cui il Presidente e i componenti del consiglio non sono più eletti direttamente dai cittadini e pur tuttavia si trovano ad dover assumere decisioni fondamentali per la vita di questi ultimi.<br /> Come si vedrà tra breve, infatti, la Legge Delrio ha conservato in capo alle &quot;nuove&quot; Province alcune funzioni c.d. di area vasta il cui esercizio implica scelte di carattere eminentemente politico che, come tali, dovrebbero essere affidate a &quot;enti politicamente responsabili e distinti rispetto ai Comuni&quot;<a href="#_ftn84" title="">[84]</a>. Per questa ragione, appare contraddittorio, oltre che inopportuno &#8211; tanto da un punto di vista costituzionale, quanto da un punto di vista amministrativo &#8211; &quot;il mantenimento in capo alle Province di funzioni di &quot;area vasta&quot;, non comunali (perché non attribuibili ai Comuni in base al principio dell&#8217;esercizio unitario), e la [contestuale] trasformazione [delle stesse] in enti in controllo comunale&quot;<a href="#_ftn85" title="">[85]</a>.<br /> In definitiva, il problema &#8211; si afferma &#8211; non sta tanto nel carattere diretto o indiretto della rappresentanza in sé per sé considerato, quanto nella coerenza tra la forma di governo prevista per la Provincia e le funzioni amministrative ad essa affidate. Una coerenza che &#8211; secondo i più &#8211; allo stato risulterebbe irrimediabilmente compromessa<a href="#_ftn86" title="">[86]</a>.<br /> Ma vi è di più. Da un punto di vista sistematico, infatti, la circostanza che il legislatore abbia ritenuto di poter intervenire con così grande &quot;disinvoltura&quot; sul punto, da un lato, indubbiamente invera la critica mossa da tempo immemore nei confronti delle Provincie, vale a dire il fatto di essere un ente nato con il &quot;peccato originale&quot; di essere stato posto dall&#8217;alto, scevro da legami storici con le comunità territoriali di riferimento e, dunque, scarsamente &quot;sentito&quot; dai cittadini<a href="#_ftn87" title="">[87]</a>. Dall&#8217;altro lato, conferma la tesi di quanti sostengono che &#8220;chi ritiene che <em>non ci debba essere la Provincia</em> in realtà intende una cosa diversa, cioè che al livello provinciale non ci debba essere un autonomo livello di indirizzo politico-rappresentativo, e che dunque il livello provinciale possa essere invece un luogo di incontro e di scambio tra gli altri livelli politico-rappresentativi, tra i Comuni e tra questi e la Regione&#8221;<a href="#_ftn88" title="">[88]</a>.<br />  <br /> <strong>V. &quot;Nuove&quot; Province e vecchie funzioni</strong><br /> Da quanto precede, dunque, è agevole inferire come &#8211; ai nostri fini &#8211; questione cruciale non sia tanto quella della rappresentanza <em>tout court</em> considerata, quanto quella delle funzioni<a href="#_ftn89" title="">[89]</a> amministrative attribuite alle &quot;nuove&quot; Province i cui organi di governo non sono più composti da soggetti direttamente eletti dai cittadini.<br /> Sul punto, vale la pena di ricordare che, in base al &quot;disegno autonomistico&quot; tracciato dal legislatore costituzionale del 2001, le Province (così come e, anzi, prima ancora i Comuni) almeno teoricamente &quot;possono e devono svolgere tutte quelle funzioni che si radicano nella comunità locale o che con essa abbiano una specifica relazione e l&#8217;espletamento delle quali può essere effettuato indipendentemente da altri enti, sotto la propria esclusiva responsabilità&quot;<a href="#_ftn90" title="">[90]</a>.<br /> Di riflesso, accanto alle funzioni proprie<a href="#_ftn91" title="">[91]</a> e a quelle conferite (o attribuite), si rintraccia un nucleo di funzioni c.d. fondamentali, &#8220;la cui individuazione è rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato e il cui esercizio in generale si caratterizza per la doverosità&#8221;, giacché esse sono espressione immediata dei bisogni della collettività presente sul territorio provinciale<a href="#_ftn92" title="">[92]</a>.<br /> Tra queste, la dottrina è solita includere i servizi pubblici locali<a href="#_ftn93" title="">[93]</a>. Da tempo, infatti, la dimensione provinciale ha preso a rivestire un ruolo molto importante nella pianificazione e nella organizzazione territoriale<a href="#_ftn94" title="">[94]</a>, specie con riguardo a quelle attività c.d. di &quot;area vasta&quot; che non possono essere compiute in maniera isolata<a href="#_ftn95" title="">[95]</a>, compresi dunque molti servizi pubblici<a href="#_ftn96" title="">[96]</a>. Ciò specialmente a partire dalla L. n. 142 del 1990 con cui il legislatore ha inteso operare un &quot;riordino&quot; delle autonomie locali e poi ancor di più da quando, in virtù del c.d. decreto Ronchi<a href="#_ftn97" title="">[97]</a>, è stata disposta l&#8217;organizzazione di importanti servizi pubblici locali, tra cui &#8211; ad esempio &#8211; quello di gestione dei rifiuti, &#8220;secondo ambiti territoriali ottimali (ATO) [corrispondenti alle Province, e] finalizzati al superamento della frammentazione delle gestioni e alla razionalizzazione dimensionale delle medesime&#8221;<a href="#_ftn98" title="">[98]</a>.<br /> Se, dunque, ancora in tempi recenti la tendenza della legislazione è stata quella della valorizzazione del ruolo della Provincia<a href="#_ftn99" title="">[99]</a> che, complice anche il fenomeno del c.d. federalismo amministrativo, &quot;ha visto progressivamente irrobustirsi il proprio corredo di compiti sia di amministrazione puntuale sia di programmazione e coordinamento nei riguardi dei Comuni&quot;<a href="#_ftn100" title="">[100]</a>, le più recenti riforme hanno inteso segnare (quanto meno sulla carta)<a href="#_ftn101" title="">[101]</a> non solo, e non tanto, una battuta di arresto in questo processo, quanto piuttosto una vera e propria involuzione.<br /> Da ultimo, la legge Delrio affronta il tema delle funzioni oggi spettanti alle Province al comma 85 e ss., dove si legge innanzitutto che queste, &quot;quali enti con funzioni di <em>area vasta</em>, esercitano le seguenti funzioni <em>fondamentali</em>: <em>a</em>) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell&#8217;ambiente, per gli aspetti di competenza; <em>b</em>) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, <em>c</em>) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; <em>d</em>) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; <em>e</em>) gestione dell&#8217;edilizia scolastica; <em>f</em>) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale&quot;<a href="#_ftn102" title="">[102]</a>.<br /> In sostanza, a differenza di quanto previsto, ad esempio, dall&#8217;art. 23 d.l. n. 201 del 2011, &#8220;non si fa più riferimento a funzioni di (mero) coordinamento, ma si elencano dei settori di competenza provinciale che in buona parte ricalcano le funzioni &#8220;storiche&#8221; delle Province<a href="#_ftn103" title="">[103]</a>.<br /> Ancora una volta, dunque, queste ultime continueranno &#8211; di fatto &#8211; a svolgere gran parte dei loro compiti tradizionali (almeno fino al momento della futura, ed eventuale, entrata in vigore della riforma costituzionale), mentre ulteriore confusione sembra sorgere con riguardo ai concetti di ente e funzione di area vasta<a href="#_ftn104" title="">[104]</a>. Ciò specialmente perché il testo di riforma costituzionale &#8211; con cui la L. n. 56/2014 deve necessariamente essere letta in combinato &#8211; prevede che, ai sensi del nuovo art. 117, comma secondo, lett. <em>p</em>), il legislatore statale abbia competenza legislativa esclusiva in materia di &#8220;ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni&#8221;. E&#8217; scomparso, invece, il riferimento all&#8217; &#8220;<em>ordinamento degli enti di area vasta</em>&#8220;<a href="#_ftn105" title="">[105]</a> originariamente previsto nel progetto di riforma.<br /> Ora, stando alla Legge Delrio, &#8220;enti di area vasta&#8221; sono sia le Città metropolitane sia anche le Province. Appare, dunque, curioso che, nel mentre dispone l&#8217;eliminazione di queste ultime, la stessa legge di riforma costituzionale affermi anche la &#8220;necessità di enti locali intermedi, costituenti un secondo livello di governo locale, distinto da quello comunale; (&#038;) enti a costituzione necessaria perché destinati ad esercitare funzioni di area vasta, individuate come fondamentali dalla legge statale&#8221;<a href="#_ftn106" title="">[106]</a>. Detto altrimenti, almeno con riguardo alle funzioni fondamentali di area vasta poc&#8217;anzi esaminate, l&#8217;impressione è che &#8220;tutto cambi affinché nulla cambi&#8221;<a href="#_ftn107" title="">[107]</a>, se non per il <em>vulnus</em> arrecato al principio di rappresentatività, cui si lega un sostanziale svuotamento del peso politico delle nuove Province.<br /> La Legge Delrio si preoccupa poi di dettare disposizioni anche con riguardo al trasferimento di quelle funzioni un tempo spettanti alla Provincia e che oggi &#8211; in forza del processo di riordino &#8211; devono essere demandate ad altri enti territoriali. A tal fine &#8211; si legge al comma 91 -&#8220;entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, (&#038;) lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni (&#8230;) oggetto del riordino e le relative competenze&quot;. Entro il medesimo termine, inoltre, &quot;sono previsti (&#8230;) i criteri generali per l&#8217;individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all&#8217;esercizio delle funzioni che devono essere trasferite (&#8230;) dalle province agli enti subentranti (&#8230;)&quot;<a href="#_ftn108" title="">[108]</a>, in conformità a quanto previsto ai commi 96 e 97 della Legge in commento<a href="#_ftn109" title="">[109]</a>.<br /> Orbene, già da questi pochi riferimenti è agevole inferire come &quot;quello del trasferimento delle funzioni e delle risorse provinciali costituisc[a] uno dei profili più complessi della attuazione della L. n. 56/2014&quot;<a href="#_ftn110" title="">[110]</a>, al punto da poter decretare da solo il successo o, viceversa, la disfatta dell&#8217;intera opera riformatrice. E ciò per una pluralità di ragioni. Innanzitutto perché, da un punto di vista eminentemente pratico, il procedimento indicato dal legislatore è tutt&#8217;altro che snello, nella misura in cui ha previsto l&#8217;intervento di più soggetti, quali il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri a vario titolo coinvolti, le Regioni.<br /> In secondo luogo, perché si profila quanto mai complesso individuare i soggetti cui trasferire le funzioni un tempo spettanti alle Province, sia &quot;in ragione delle differenti realtà territoriali&quot; sia, soprattutto, in ragione del fatto che tanto la dimensione comunale quanto quella regionale potrebbero risultare in concreto inadatte all&#8217;espletamento di determinate funzioni. E ciò essenzialmente per quegli stessi motivi che in passato avevano portato alla loro allocazione a livello provinciale<a href="#_ftn111" title="">[111]</a>.<br /> Da ultimo, poi, come osservato da parte della dottrina, non sembra possibile sottovalutare il rischio che si venga a creare &quot;una sostanziale differenziazione tra i territori metropolitani, nei quali è presumibile che, almeno in un primo momento, gran parte delle funzioni provinciali, diverse da quelle [indicate come] fondamentali [dalla Legge Delrio], saranno trasferite alle stesse città metropolitane, e i territori non metropolitani&quot;<a href="#_ftn112" title="">[112]</a>, dove invece tali funzioni dovranno essere ri-allocate in capo ad altri e diversi soggetti.<br />  <br /> <strong>VI. Quali funzioni per le Città metropolitane?</strong><br /> I rilievi da ultimo formulati consentono di spostare il discorso su l&#8217;altro profilo di grande interesse in tema di assetto di livelli di governo così come risultante dalla recente riforma, vale a dire l&#8217;istituzione delle Città metropolitane. Come anticipato, infatti, la Legge Delrio ha previsto che alcune delle Province maggiori &#8211; tra cui, ad esempio, Milano, Bologna, Roma e Napoli &#8211; siano sostituite da nuovi enti denominati appunto Città metropolitane.<br /> Queste ultime hanno rappresentato per molto tempo un insoluto nella &quot;storia&quot; costituzionale del nostro Paese. Dapprima previste nel 1990, hanno trovato posto in Costituzione solo nel 2001 quando il rinnovato art. 114 Cost. le ha menzionate assimilandole &#8211; quanto a <em>status</em> giuridico &#8211; ai Comuni e alle Province. Di qui un lungo silenzio, interrotto solo nel 2009 da poche norme, per giunta transitorie, e poi negli anni successivi da quei tentativi di riforma del Titolo V della Costituzione che ne prevedevano l&#8217;istituzione in cambio (o per bilanciare?) della soppressione delle Province<a href="#_ftn113" title="">[113]</a>.<br /> Risoltosi in un nulla di fatto anche il tentativo operato dal legislatore con l&#8217;art. 18 del d. l. n. 95 del 2012<a href="#_ftn114" title="">[114]</a>, il processo di istituzione delle Città metropolitane è stato definitivamente avviato proprio per effetto della Legge Delrio<a href="#_ftn115" title="">[115]</a>.<br /> Questa, infatti, all&#8217;art. 1, comma 5, afferma che &quot;in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane (&#8230;) sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 114 e 117, secondo comma, lett. <em>p</em>) della Costituzione&quot;.<br /> Le stesse vengono definite come &quot;enti territoriali di area vasta&quot;<a href="#_ftn116" title="">[116]</a>, il cui territorio &quot;coincide con quello della provincia omonima [a cui succedono], ferma restando l&#8217;iniziativa dei comuni (&#8230;) ai sensi dell&#8217;art. 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l&#8217;adesione alla città metropolitana&quot;<a href="#_ftn117" title="">[117]</a>.<br /> Stando al disegno tracciato dalla legge di riforma, anche le Città metropolitane, così come  &#8211; si è visto &#8211; le Province, sono enti di secondo livello, il cui organigramma si articola in: a) sindaco metropolitano; b) consiglio metropolitano e c) conferenza metropolitana.<br /> Il sindaco metropolitano &quot;è di diritto il sindaco del comune capoluogo&quot;<a href="#_ftn118" title="">[118]</a>. Egli &quot;rappresenta l&#8217;ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all&#8217;esecuzione degli atti&quot;, oltre ad esercitare quelle funzioni a lui espressamente attribuite dallo statuto<a href="#_ftn119" title="">[119]</a>.<br /> Il consiglio metropolitano, organo di indirizzo e controllo, è composto da un numero di consiglieri che varia a seconda del numero di abitanti della città metropolitana<a href="#_ftn120" title="">[120]</a>. I suoi membri, eletti per cinque anni dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni che appartengono alla città, secondo le modalità e le procedure di cui ai commi 26 e ss., sono scelti a loro volta tra i sindaci e i consiglieri in carica dei Comuni medesimi.<br /> Infine, la conferenza metropolitana ha poteri consultivi e propositivi. Alla stessa spetta poi di adottare o respingere &quot;lo statuto e le sue modifiche con voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente&quot;<a href="#_ftn121" title="">[121]</a>.<br /> La legge Delrio si è preoccupata poi di dettare delle tempistiche molto ferree per quanto concerne la costituzione dei nuovi enti<a href="#_ftn122" title="">[122]</a>, prevedendo che &quot;le città metropolitane (&#8230;) sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge [vale a dire, l&#8217;8 aprile 2014] nel territorio delle province omonime&quot;. Inoltre, è stato fatto obbligo di svolgere le elezioni del consiglio metropolitano entro il 12 ottobre 2014 e di approvare lo statuto entro il 31 dicembre dello stesso. Ciò in quanto &#8211; si legge al comma 16 &#8211; &quot;il primo gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno&quot;, oltre ad assumere le funzioni proprie.<br /> Il tema delle funzioni spettanti alle neonate Città metropolitane viene poi ripreso ai commi 44 e ss., dove si legge innanzitutto che alle stesse &quot;sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell&#8217;ambito del processo di riordino delle funzioni [un tempo spettanti alle] province (&#8230;)&quot;, nonché &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 117, comma secondo, lett. <em>p</em>) Cost. &#8211; una serie di funzioni fondamentali quali: &quot;<em>a</em>) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano (&#8230;); <em>b</em>) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana (&#8230;); <em>c</em>) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano (&#8230;); <em>d</em>) mobilità e viabilità (&#8230;); <em>e</em>) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale (&#8230;); <em>f</em>) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano&quot;<a href="#_ftn123" title="">[123]</a>.<br /> Il comma 46, detta infine una disposizione di chiusura prevedendo che &quot;lo Stato e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza&quot; <em>ex</em> art. art. 118, primo comma, Cost..<br /> Volendo provare a sistematizzare, dunque, possiamo dire che secondo il disegno tracciato dalla Legge Delrio alle Città metropolitane spettano quattro ordini di funzioni. Vale a dire: a) le funzioni fondamentali delle Province a cui esse si sostituiscono (per la individuazione delle quali, quindi, si impone innanzitutto un rinvio ai commi 85 e ss. della Legge stessa); <em>b</em>) le funzioni un tempo spettanti alle Province e che oggi sono state loro sottratte in ragione della procedura di riordino imposta dalla stessa Legge n. 56/2014; <em>c</em>) una serie di funzioni (altresì) fondamentali individuate sulla base dell&#8217;art. 117, comma secondo, lett. <em>p</em>) della Costituzione, ed infine <em>d</em>) quelle funzioni che Stato e Regioni riterranno di dover loro attribuire in ossequio ai principi indicati dall&#8217;art. 118 della Carta costituzionale.<br /> Ciò non di meno, stante &#8211; da un lato &#8211; l&#8217;indeterminatezza di alcune locuzioni e &#8211; dall&#8217;altro lato &#8211; soprattutto la tecnica del &quot;rinvio&quot; e del &quot;rimando&quot; seguita dal legislatore, leggendo il testo di legge non sembra affatto agevole desumere con chiarezza quali siano nello specifico le funzioni cui concretamente le Città metropolitane dovranno assolvere<a href="#_ftn124" title="">[124]</a>. Il che &#8211; si capisce &#8211; non è questione di poco conto, non solo, e non tanto, per ragioni di mero tuziorismo accademico, quanto piuttosto perché non lascia ben sperare circa l&#8217;efficienza di quella stessa amministrazione che il legislatore ha ritenuto di dover riformare<a href="#_ftn125" title="">[125]</a>. <br /> Più in generale &#8211; potremmo dire &#8211; tali incertezze non depongono favorevolmente ai fini di una valutazione complessiva circa la coerenza (e, se vogliamo, l&#8217;opportunità) della riforma in atto. E, in effetti, così come si è visto essere per le Province, anche con riguardo alle Città metropolitane sono molteplici le perplessità sollevate dal testo di legge poc&#8217;anzi descritto. Perplessità che, peraltro, non vengono fugate neppure dalla lettura del testo di legge costituzionale di riforma del Titolo V.<br /> Provando ad andare con ordine, innanzitutto si è molto discusso già solo dello strumento legislativo utilizzato per sancire la nascita di questo nuovo ente, dubitandosi da più parti che &#8211; a rigor di Costituzione &#8211; ciò potesse avvenire per il tramite di una legge ordinaria dello Stato<a href="#_ftn126" title="">[126]</a>.<br /> Da ultimo, per suffragare la bontà di tale scelta, è stato detto che le Città metropolitane nascono come enti &quot;alternativi/sostitutivi&quot; delle Province preesistenti e, pertanto, implicano quel &quot;mutamento delle circoscrizioni provinciali&quot; che la Costituzione attribuisce alla competenza legislativa statale, seppur secondo il procedimento particolare di cui all&#8217;art. 133 Cost.<a href="#_ftn127" title="">[127]</a>. Procedimento che, tuttavia, nel caso di specie secondo i più risulterebbe disatteso, specie con riguardo alle &quot;previsioni concernenti l&#8217;iniziativa dei Comuni e il parere obbligatorio ma non vincolante della Regione&quot;<a href="#_ftn128" title="">[128]</a>.<br /> Più realisticamente, allora, sembra doversi convenire con quanti hanno ritenuto come, così facendo, il legislatore abbia tentato di operare una &quot;innaturale anticipazione della revisione costituzionale&quot;<a href="#_ftn129" title="">[129]</a>, andando a cancellare di fatto quelle Province sulle cui ceneri sorgono le Città metropolitane<a href="#_ftn130" title="">[130]</a>.<br /> Un secondo ordine di questioni, attiene poi alla opportunità che le Città metropolitane sostituiscano le Province finendo per coincidere con queste ultime anche dal punto di vista della loro estensione territoriale. Viceversa, come osservato da parte della dottrina, &quot;il ritaglio del territorio &#8211; operazione anche storicamente assai complicata &#8211; avrebbe potuto e dovuto essere assai meno meccanico&quot;<a href="#_ftn131" title="">[131]</a>. E ciò per ragioni non solo e non tanto giuridiche, quanto piuttosto geografiche, sociali e non da ultimo economiche, giacché &quot;l&#8217;individuazione corretta del territorio di riferimento è evidentemente condizione indispensabile per la creazione di un ente efficace&quot;<a href="#_ftn132" title="">[132]</a>. Vale a dire, di un ente effettivamente capace di assolvere alle proprie funzioni e di erogare servizi qualitativamente apprezzabili.<br /> Da questo punto di vista, dunque, l&#8217;impressione è che il legislatore abbia (più o meno consapevolmente) mancato di cogliere un&#8217;occasione per ripensare la geografia del territorio italiano e superare così le scelte operate, anni or sono, al momento dell&#8217;istituzione delle Province<a href="#_ftn133" title="">[133]</a>. Scelte che, oggi, per molti aspetti rischiano di risultare anacronistiche<a href="#_ftn134" title="">[134]</a>, oltre che pregiudizievoli in punto di efficienza amministrativa<a href="#_ftn135" title="">[135]</a>.<br /> Ancora, qualche perplessità suscita un certo &quot;disallineamento&quot;<a href="#_ftn136" title="">[136]</a> tra la legge costituzionale di riforma e la Legge Delrio. Stando al testo di quest&#8217;ultima, infatti, le Città metropolitane al pari delle Province &quot;superstiti&quot; vengono definite come enti di area vasta, benché &#8211; come si è avuto modo di evidenziare &#8211; le seconde risultino essere oggetto di un processo di sostanziale <em>deminutio</em><a href="#_ftn137" title="">[137]</a>. Il nuovo dettato dell&#8217;art. 114 Cost., invece, secondo le intenzioni del legislatore dovrebbe recare &quot;l&#8217;eliminazione [del <em>nomen</em>] delle Province e il mantenimento della Città metropolitana tra gli enti costitutivi della Repubblica&quot;, accanto al Comune e alla Regione<a href="#_ftn138" title="">[138]</a>. Dal che, da un lato &#8211; sottolinea parte della dottrina &#8211; sembra legittimo chiedersi come si possa &quot;giustificare la differenza di trattamento tra due enti, quali le province e le Città metropolitane, egualmente rivolti alla gestione del territorio di area vasta&quot;<a href="#_ftn139" title="">[139]</a>. Mentre, dall&#8217;altro lato, sembrano trovare conferma i timori di quella &quot;sostanziale differenziazione tra i territori metropolitani (&#8230;) e i territori non metropolitani&quot;<a href="#_ftn140" title="">[140]</a> cui si accennava poc&#8217;anzi. Una differenziazione che, sembra lecito prevedere, avrà come terreno &quot;elettivo&quot; le funzioni dei nuovi enti e, dunque, in ultima analisi anche i servizi da questi erogati alle rispettive comunità di riferimento.<br /> E, in effetti, come in parte anticipato nelle pagine che precedono, punto cruciale della riforma sembra essere proprio quello riguardante l&#8217;individuazione esatta delle funzioni spettanti alle Città metropolitane, specie per quel che concerne i servizi pubblici<a href="#_ftn141" title="">[141]</a> che le stesse saranno chiamate ad assicurare. Sotto tale profilo, infatti, il nuovo assetto delineato dal legislatore è suscettibile di avere ricadute tanto sulla qualità della vita dei cittadini quanto sui rapporti tra i diversi livelli di governo.<br /> Non a caso, a tale ultimo riguardo, è stato sottolineato che &quot;i quattro ordini di funzioni attribuiti alla [Città metropolitana] (&#8230;) determinano (&#8230;) un impatto decisamente forte sul tipo di Stato, che <em>stressa</em> i rapporti inter-istituzionali e soprattutto il principio mobile ed oscillante della sussidiarietà&quot;<a href="#_ftn142" title="">[142]</a>. Tuttavia, mentre per qualcuno &quot;il complesso delle funzioni attribuite alla [città metropolitana] tende a realizzare (&#8230;) un modello super-locale o super-municipale rappresentato dalla centralità degli interessi della collettività&quot;<a href="#_ftn143" title="">[143]</a>, secondo altri non è affatto detto che lo schema delineato dalla Legge Delrio si rivelerà in grado di scardinare la &quot;condizione di autonomia finta&quot;<a href="#_ftn144" title="">[144]</a> in cui da lungo tempo versano gli enti locali.<br /> In tal senso pesa sicuramente quello che nelle pagine che precedono è già stato indicato come un <em>vulnus</em> al principio della rappresentanza democratica. Il fatto che la Legge in argomento configuri le Città metropolitane (così come le Province) come enti di secondo livello, infatti, secondo taluno costituisce un forte limite della riforma, suscettibile di &quot;destrutturare&quot; il &quot;vigente modello costituzionale di allocazione/distribuzione delle funzioni amministrative&quot;<a href="#_ftn145" title="">[145]</a> tra i diversi livelli di governo, a meno di non introdurre dei correttivi per via statutaria. Cosa che, ad esempio, è stata fatta con riguardo alla Città metropolitana di Roma<a href="#_ftn146" title="">[146]</a>.<br />  <br /> <strong>VII. Ancora incertezze e perplessità dopo C. Cost. n. 50/2015 e in attesa di conoscere le sorti della riforma costituzionale</strong><br /> Orbene, le criticità che si è cercato di illustrare nelle pagine che precedono, e che &#8211; come si è avuto modo di vedere &#8211; si legano all&#8217;assetto dei livelli istituzionali di governo e al riparto tra gli stessi delle funzioni amministrative delineati dalla Legge Delrio, sono state altresì al centro dei ricorsi proposti da alcune Regioni dinanzi alla Corte costituzionale. Quest&#8217;ultima, tuttavia, si è pronunciata sul punto nel marzo del 2015<a href="#_ftn147" title="">[147]</a> respingendo, &quot;con argomentazioni per lo più improntate a spartana laconicità&quot;<a href="#_ftn148" title="">[148]</a>, tutte le questioni di legittimità sollevate dalle ricorrenti.<br /> Ciò non di meno, se è vero che c&#8217;erano alcune questioni che la Corte non poteva risolvere<a href="#_ftn149" title="">[149]</a>, è altresì vero che &#8211; osserva parte della dottrina &#8211; ce ne sono altre alle quali la stessa ha deliberatamente mancato di fornire adeguata soluzione<a href="#_ftn150" title="">[150]</a> e altre ancora rispetto alle quali si è invece posta in maniera poco &quot;ortodossa&quot;<a href="#_ftn151" title="">[151]</a>.<br /> Nel complesso &#8211; è stato osservato &#8211; la Consulta sembra aver tentato di offrire una risposta ai dubbi di costituzionalità che aleggiavano in capo alla Legge Delrio mediante il ricorso ad &quot;un&#8217;interpretazione funzionalista ed efficientista delle disposizioni costituzionali che disciplinano le modalità normative di determinazione dell&#8217;assetto e l&#8217;organizzazione delle autonomie territoriali&quot;<a href="#_ftn152" title="">[152]</a>. Per l&#8217;effetto, la stessa è riuscita nell&#8217;intento di &quot;salvare&quot; (almeno) formalmente le disposizioni di legge <em>sub iudice,</em> che dunque &#8211; allo stato &#8211; continuano a vivere ed operare nel nostro ordinamento, unitamente peraltro ai dubbi di legittimità costituzionale che aleggiano sulle stesse.<br /> Volendo provare a ricondurre ad unità quanto sin qui detto, sembra allora doversi evidenziare innanzitutto la difficoltà di tracciare delle conclusioni che non abbiano carattere meramente provvisorio. Ciò in quanto, da un lato, sono ancora incerte le sorti della legge di riforma della Costituzione, dall&#8217;altro lato, il processo di &quot;declassamento&quot; delle Province ad enti di secondo livello e, in taluni casi, la loro sostituzione da parte delle nascenti Città metropolitane è in certa misura ancora <em>in fieri</em>.<br /> Sembra presto, dunque, per stilare un bilancio definitivo in ordine alle &quot;nuove&quot; Province e alle &quot;neonate&quot; Città metropolitane. Quel che è certo, tuttavia, è che il disegno dei livelli di governo tracciato dal legislatore solleva talune perplessità di non poco momento, che neppure l&#8217;intervento della Consulta è riuscito a fugare. Perplessità che, con riguardo ad ambedue gli enti oggetto di questa trattazione, concernono specialmente (ma non in maniera esclusiva) il tema della delle funzioni spettanti agli enti medesimi.<br /> Ora, se è vero &#8211; come sostiene parte della dottrina &#8211; che &quot;nei riguardi degli atti di revisione [costituzionale] (&#8230;) forse perché espressione di un potere ormai inesorabilmente <em>costituito</em> (&#8230;) si guarda, se non proprio con disprezzo, con evidente disagio&quot;<a href="#_ftn153" title="">[153]</a>, è però altrettanto vero che l&#8217;impressione complessiva che si ricava dall&#8217;analisi del testo della Legge Delrio &#8211; (anche) in combinato con il testo della legge di riforma del Titolo V Cost. &#8211; è quella di un disegno degli assetti dei livelli di governo (forse) ancor più confuso e problematico di quello consegnatoci dalla riforma costituzionale del 2001. Il che lascia presagire inevitabili ricadute negative anche sulla qualità dell&#8217;amministrazione, almeno per ciò che concerne le funzioni il cui esercizio spetta (o spetterebbe) a Province e Città metropolitane.<br />  Dal che, e in attesa di conoscere quali saranno i futuri sviluppi della vicenda, sembra possibile convenire con quella parte della dottrina che ha acutamente ammonito come &quot;nessuna riforma costituzionale [possa] assicurare un governo migliore, perché questo dipende da virtù che non stanno (almeno in misura sufficiente) nelle leggi, ma negli uomini: e non solo in quelli che ci governano&quot;<a href="#_ftn154" title="">[154]</a>.<br />  <br />   </p>
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<div>*Il presente scritto ripropone con alcuni ampliamenti ed aggiornamenti il contenuto della relazione tenuta nel corso di un seminario di studi organizzato da La Sapienza Università di Roma e A.G.Amm. che ha avuto luogo presso la facoltà di Economia de La Sapienza il 24 febbraio 2015.<br /> [1] D.d.l. A.S. n. 1429, di iniziativa del Governo e presentato al Senato l&#8217;8 aprile 2014. Il testo definitivo della L. cost. è stato approvato dal Parlamento in seconda votazione il 12 aprile 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016. Successivamente, con d.P.R. del 27 settembre 2016 è stato indetto il referendum popolare confermativo in ordine al seguente quesito: &quot;approvate il teso della legge costituzionale concernente «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V, parte seconda, della Costituzione» approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?&quot;.<br /> Rispetto a tale quesito peraltro sono stati avanzati dubbi di legittimità, anche costituzionale (per tutti, cfr. V. Onida &#8211; B. Randazzo, <em>Note minime sulla illegittimità del quesito referendario, </em>in<em> RivistaAIC</em>, 2016, 4, <em>contra</em> Q. Camerlengo, <em>Sulla presunta eterogeneità intrinseca del quesito referendario (in merito alle tesi sostenute da Valerio Onida e Barbara Randazzo), </em>in<em> RivistaAIC</em>, 2016, 4). Al riguardo, si ricorda innanzitutto la sentenza del TAR Lazio, sez. II bis, 20 ottobre 2016 n. 10445 che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto da alcune parti politiche contro il d.P.R. 27 settembre 2016, precisando come fosse da ritenersi altresì preclusa &quot;la possibilità di individuare , ai sensi dell&#8217;art. 11 c.p.a., un diverso giudice nazionale cui sottoporre la questione&quot;. E, ancora, il 28 novembre la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Codacons contro gli atti di indizione del referendum. Lo stesso giorno, infine, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno respinto perché inammissibile il ricorso del Codacons contro il quesito referendario  e l&#8217;ordinanza dell&#8217;Ufficio centrale per il referendum.</div>
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<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Per una ricostruzione del dibattito si segnalano, senza pretesa alcuna di esaustività, L. Antonini, <em>La riforma costituzionale alla Camera dei Deputati, dopo i miglioramenti del Senato: alcuni aspetti non secondari che ancora necessitano di attenzione allo scopo di razionalizzare il Titolo V, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 19; R. Bin, <em>Cose serie, non riforme costituzionali, </em>in<em> Quad. cost</em>., 2013; S. Ceccanti, <em>Le riforme istituzionali ed economiche del Governo Renzi, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 22; G. Di Cosimo, <em>L&#8217;impatto delle riforme costituzionali ed elettorali sugli equilibri della forma di governo</em>, in <em>Forum di Quaderni costituzionali</em>, 2015; A. Ruggeri, <em>Quali insegnamenti per la riforma costituzionale dagli sviluppi della vicenda regionale?, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2014, 4. Ancor più di recente, inoltre, si v. U. Allegretti, <em>Un giudizio positivo e notevoli riserve. Appunti critici sulla riforma costituzionale, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016, 2; R. Bin, <em>Riforma costituzionale: cercasi ragioni serie per il no, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016, 3; A. Pace, <em>Una riforma eversiva della Costituzione vigente</em>, in <em>Rivista AIC</em>, 2016, 4; C. Rossano, <em>Progetto di riforma costituzionale e referendum. È veramente da respingere?, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016, 3; V. Tondi della Mura, <em>Se il rimedio è peggio del male. I rischi di una riforma costituzionale non emendabili, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016, 3.</div>
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<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Il pensiero corre in particolare alla L. 7 aprile 2014 n. 56, c.d. legge Delrio, rubricata <em>Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni di comuni</em> (G.U. 7 aprile 2014 n. 81). Al riguardo, e salvo i riferimenti dottrinari indicati nelle pagine che seguono, per ora sia sufficiente richiamare A.A.V.V., <em>Città metropolitane, province, unioni e fusioni di Comuni: la legge &quot;Delrio&quot;, 7 aprile 2014, commentata comma per comma</em>, Rimini 2014; F. Fabrizzi &#8211; G.M. Salerno, <em>La riforma delle autonomie territoriali nella Legge Delrio</em>, Jovene, Napoli, 2014; F. Pizzetti, <em>La legge Delrio: una grande riforma in un cantiere aperto. Il diverso ruolo e l&#8217;opposto destino delle città metropolitane e delle province, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2015, 3; L. Vandelli, <em>Il governo locale</em>, Il Mulino, Bologna, 2014; G. Vesperini &#8211; C. Tubertini, <em>La legge &quot;Delrio&quot;: il riordino del governo locale, </em>in<em> Giorn. dir. amm</em>., 2014, 8-9, 786 e ss., nonché &#8211; ancora più di recente &#8211; L. Salvia, <em>Pianificazione strategia e indirizzo politico nelle città metropolitane alla luce della riforma &#8220;Delrio&#8221; (legge 56 del 2014), </em>in<em> Osservatorio costituzionale AIC</em>, 2016, 2.</div>
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<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Sul punto, si vedano, <em>inter alia</em>, M. Luciani, <em>La riforma del bicameralismo, oggi</em>, in <em>Rivista AIC</em>, 2, 2014; S. Pajno, <em>Per un nuovo bicameralismo, tra esigenze di sistema e problemi relativi al procedimento legislativo, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014; S. Staiano, <em>Alcuni ragionevoli motivi per prendere sul serio la proposta di riforma del bicameralismo, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014. Più di recente, in relazione al testo di L. cost. approvato dal Parlamento nell&#8217;aprile del 2016 si v. ad esempio I. Ciolli, <em>Il Senato della riforma tra forma e sostanza, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016, 4; G. Piccirilli, <em>Prospettive di organizzazione del &quot;nuovo&quot; Senato, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016, 3 e L. Salvia, <em>Ruolo e funzioni del Senato nella Riforma costituzionale</em>, in <em>Menabò Eticaeconomia</em>, 2016. Inoltre, per un&#8217;analisi in chiave comparata cfr. M. Calamo Specchia, <em>Un&#8217;analisi comparata del nuovo Senato della Repubblica disciplinato dalla Legge costituzionale: verso quale bicameralismo?, </em><a>in </a><em>Rivista AIC</em>, 206, 3.</div>
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<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> In proposito, occorre puntualizzare come <em>medio tempore</em> la questione della legge elettorale sia stata affrontata con L. ord. 6 maggio 2015 n. 52. La riforma (c.d. <em>Italicum</em>), peraltro, concerne solamente la Camera dei deputati che secondo il progetto di riforma costituzionale sarà &#8220;l&#8217;unico organo elettivo titolare del rapporto di fiducia, mentre il Senato diverrà un organo rappresentativo delle istituzioni territoriali, eletto, in secondo grado, dai consigli regionali o dalle province autonome&#8221; (C. Cataldi, <em>La legge elettorale in Italia: storia di un difficile connubio tra Stato e popolo</em>, in corso di pubblicazione in <em>Giustamm.it</em>, 2016). <em>Ex multis</em>, in dottrina cfr. G. Azzariti, <em>La riforma elettorale, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2014, 2; T. F. Giupponi, <em>Legge elettorale, riforma costituzionale e forma di governo, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2015, 2; L. Imarisio, <em>La nuova legge elettorale di fronte alla Consulta, tra questioni che tornano a bussare e questioni che restano fuori dalla porta, </em>in<em> Osservatorio costituzionale AIC</em>, 2016, 2; A. Pace, <em>Barattare la Costituzione con un mini-italicum?, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016, 3. Con riguardo al nuovo Senato e alla sua composizione si v. invece D. Casanova, <em>Qualche suggestione (e un&#8217;ipotesi) in materia di legge elettorale per il &#8220;nuovo&#8221; Senato della Repubblica, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016, 4 e F. Sorrentino, <em>Sulla rappresentatività del Senato nel progetto di riforma costituzionale, </em>in <em>Rivista AIC</em>, 2016, 2.</div>
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<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> C. Cost., 13 gennaio 2014 n. 1, per un commento alla quale cfr. <em>inter alia</em> S. Staiano, <em>La vicenda del giudizio sulla legge elettorale: crisi forse provvisoria del modello incidentale, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2014, 2.</div>
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<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Sul punto, oltre ai contributi variamente richiamati nelle pagine che seguono, si veda il recente e interessante lavoro di G. Crisafi, <em>Il nuovo titolo V della Costituzione nelle intenzioni del riformatore, </em>in<em> Menabò Eticaeconomia</em>, 2016.</div>
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<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Al riguardo, si veda ad esempio T. Groppi, <em>Lo Stato regionale italiano nel XXI secolo, tra globalizzazione e crisi economica</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2014, 21, la quale ricorda come si trattasse di un &quot;regionalismo differenziato&quot; dal momento che &quot;la Costituzione prevedeva due tipi di regioni, quelle a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d&#8217;Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia) e quelle a statuto ordinario, occupandosi direttamente soltanto delle competenze di queste ultime. Per le regioni speciali &#8211; il cui trattamento differenziato trovava spiegazione in peculiarità di ordine geografico (insularità)  etnico-linguistico &#8211; la definizione delle competenze era affidata ad apposite leggi costituzionali&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Art. 5 Cost.. Sul punto cfr. <em>amplius</em> R. Bifulco, (commento) <em>Art. 5</em>, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), <em>Commentario alla Costituzione</em>, Utet, Torino, 2006.</div>
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<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> T. Groppi, <em>Lo Stato regionale italiano nel XXI secolo, tra globalizzazione e crisi economica</em>, <em>cit</em>..</div>
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<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> In questi termini T. Groppi, <em>Lo Stato regionale italiano nel XXI secolo, tra globalizzazione e crisi economica</em>, <em>cit</em>.. Per ciò che concerne il significato da attribuire ai principi di autonomia e decentramento si vedano innanzitutto A. Romano, (voce) <em>Autonomia nel diritto pubblico, </em>in<em> Dig. disc. pubbl</em>., 1987 e S. Romano, <em>Decentramento amministrativo, </em>in<em> Enc. giur. ita</em>., 1897, vol. IV, p. I, successivamente ripubblicato in <em>Scritti minori</em>, vol. II, Giuffrè, Milano, 1950, 13, nonché C. Esposito, <em>Autonomie locali e decentramento amministrativo nell&#8217;art. 5 della Costituzione, in </em>Id<em>., La Costituzione italiana. Saggi</em>, Cedam, Padova, 1954; M. S. Giannini, <em>Il decentramento nel sistema amministrativo</em>, in AA. VV., <em>Problemi della Pubblica amministrazione</em>, Zanichelli, Bologna, 1958; Id., <em>Autonomia. Teoria generale e diritto pubblico, </em>in<em> Enc. dir</em>., IV, Milano, 1959, 356; F. Roversi Monaco, <em>Profili giuridici del decentramento nell&#8217;organizzazione amministrativa</em>, Cedam, Padova, 1970 e più di recente, F. Manganaro, <em>Il principio di autonomia</em>, in M. Renna &#8211; F. Saitta, <em>Principi del diritto amministrativo</em>, Giuffrè, Milano, 2012.</div>
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<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Tra cui, indubbiamente, una certa diffidenza nei confronti di possibili limitazioni al potere centrale. Sul punto cfr. <em>amplius</em> P. Calamandrei, <em>La Costituzione e le leggi per attuarla</em>, in AA. VV., <em>Dieci anni dopo (1945 &#8211; 1955)</em>, Bari, Laterza, 1955.</div>
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<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Sul punto, cfr. ad esempio F. Pizzetti, <em>Il sistema costituzionale delle autonomie locali</em>, Giuffrè, Milano, 1978, il quale evidenzia come dalle norme costituzionali fosse possibile trarre una ricostruzione che legittimava l&#8217;individuazione di un vero e proprio sistema costituzionale delle autonomie locali, il quale tuttavia non era ancora tale da poter scalfire il ruolo, assolutamente preponderante, dello Stato centrale. In argomento cfr. anche F. Benvenuti, <em>L&#8217;autonomia regionale: momento essenziale dell&#8217;ordinamento repubblicano</em>, 1956, ora in <em>Scritti giuridici</em>, Vita e pensiero, Milano, 2006, 1265; G. Berti, <em>Caratteri dell&#8217;amministrazione comunale e provinciale</em>, Cedam, Padova, 1969; M. S. Giannini, <em>Il decentramento amministrativo nel quadro dell&#8217;ordinamento regionale</em>, Giuffrè, Milano, 1959.</div>
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<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> In proposito cfr. in particolare, F. Benvenuti, <em>Ragioni delle Regioni</em>, in <em>Alma Mater</em>, 1960, 3 e Id., <em>Le Regioni nell&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento amministrativo italiano, </em>in<em> Esperienze amministrative</em>, 1967, 8, 12 ora entrambi in <em>Scritti giuridici</em>, Vita e pensiero, Milano, 2006, 1955 e 2535.</div>
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<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Più precisamente, il riferimento è alla L. n. 281 del 1970, cui fecero seguito nel 1972 una serie di decreti delegati, e alla L. n. 382 del 1975, alla quale è stata data attuazione con il d.P.R. n. 616 del1977 (F. Furlan, <em>I decreti di trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni ordinarie, </em>in<em> www.gruppodipisa.it</em>). Trasferimento che, come osserva la dottrina (R. Bin &#8211; G. Pitruzzella, <em>Diritto costituzionale</em>, Giappichelli, Torino, 2013, 258), fu per giunta solamente &quot;parziale, perché i ministeri hanno conservato numerose competenze nell&#8217;ambito delle materie che la Costituzione affidava alle Regioni&quot;. Sul punto, cfr. anche F. Benvenuti, <em>Problemi connessi al passaggio organico delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, </em>in<em> Accademie e biblioteche d&#8217;Italia</em>, 1971, 3 e Id., <em>Trasferimento di funzioni alle regioni e trasformazioni funzionali dei Ministeri, </em>in<em> Riforma regionale e organizzazione dei Ministeri</em>, Quaderni I.S.A.P., 1971, 5 oggi entrambi in <em>Scritti</em> <em>giuridici</em>, Vita e pensiero, Milano, 2006, 2963 e 2979.</div>
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<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Si tratta della L. 8 giugno 1990 n. 142, rubricata Ordinamento delle autonomie locali. Sul punto, per tutti, L. Vandelli, <em>Ordinamento delle autonomie locali</em>, Rimini, 1990.</div>
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<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, <em>Testo Unico delle Legge sull&#8217;ordinamento degli enti locali</em> (T.U. enti locali). Al riguardo, cfr. R. Cavallo Perin &#8211; A. Romano (a cura di), <em>Commentario breve al Testo Unico sulle autonomie locali,</em> Cedam, Padova, 2006.</div>
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<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> L. 15 marzo 1997 n. 59, meglio nota come Legge Bassanini dal nome del Ministro che l&#8217;ha varata. Tale legge &#8211; ricorda la dottrina (R. Bin &#8211; G. Pitruzzella, <em>Diritto costituzionale</em>, Giappichelli, Torino, 2013, 258) &#8211; era espressione del principio per cui &quot;alle Regioni ed agli enti locali dovevano essere attribuite tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura ed alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori, con la sola eccezione di quei compiuti e funzioni amministrative riservate espressamente dalla legge medesima allo Stato. In questo modo, si operava un vero e proprio capovolgimento della precedente logica di riparto (&#8230;) e si realizzava, pertanto, un&#8217;interpretazione evolutiva dell&#8217;art. 118 Cost. (&#8230;).<br /> E ancora, commentando la <em>ratio</em> della riforma, altra parte della dottrina (A. Pajno, <em>L&#8217;attuazione del federalismo amministrativo, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2001, 4, 667) osserva: &#8220;essa (&#8230;) sembra costituire (&#038;) un vero e proprio progetto di riforma delle istituzioni attraverso l&#8217;amministrazione&quot;. Un progetto alla cui base vi è &quot;la consapevolezza del valore costituzionale dell&#8217;amministrazione, intesa nello stesso tempo come strumento indispensabile per la tempestiva assunzione della decisione politica e come sistema complessivo di servizi (&#038;)&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> D. lgs. 31 marzo 1998 n. 112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli altri enti locali. Sul punto, la dottrina (F. Manganaro &#8211; M. Viotti, <em>La Provincia negli attuali assetti istituzionali, in Federalismi.it</em>, 2012, 4) afferma: &quot;il d.lgs. n. 112/1998 concretizza un forte decentramento e trasferimento di funzioni statali e regionali a favore degli enti locali in quattro grandi settori: sviluppo economico e attività produttive; territorio, ambiente e infrastrutture; servizi alla persona ed alla comunità; polizia amministrativa regionale e locale. Le Province, in particolare, con riferimento ai suddetti settori, si vedono attribuire un ruolo centrale, soprattutto in termini di coordinamento e raccordo in materie come la difesa dell&#8217;ambiente, la tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, la viabilità e i trasporti, l&#8217;istruzione e i servizi sociali, la formazione professionale, l&#8217;occupazione, l&#8217;organizzazione dello smaltimento dei rifiuti e il coordinamento di opere nel settore economico, commerciale e turistico. La concreta attuazione del d.lgs. n. 112/1998 è rimessa alla scelta di ciascuna Regione, che deve individuare tempi, oggetto e modalità di conferimento delle funzioni da trasferire o delegare con le relative risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative. Le previsioni del d. lgs. n. 112/1998 sembrano avvalorare, nel loro complesso, la tendenza, già riscontrata nella L. n. 142/1990 e [successivamente] confermata nel d.lgs. n. 267/2000, di mantenere in capo alla Provincia l&#8217;impronta di ente a prevalente connotazione programmatoria in ambito territoriale ed economico&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Con riguardo alla L. 15 marzo 1997 n. 59 e al concetto di &#8220;federalismo amministrativo&#8221;, A. Pajno, <em>L&#8217;attuazione del federalismo amministrativo, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2001, 4, 667, scrive: &#8220;molti sono i modi di concepire il federalismo; è certo, però, che, quando si parla di federalismo, si intende, secondo un approccio tradizionale, fare riferimento ad un assetto dell&#8217;ordinamento costituzionalmente garantito, caratterizzato dalla distribuzione non solo delle funzioni pubbliche ma dello stesso potere di indirizzo politico fra lo stato centrale e gli enti territoriali da esso distinti ed autonomi (&#038;)&#8221;. Ma &#8211; prosegue la medesima dottrina &#8211; &#8220;è facile rendersi conto che si è imposta una ulteriore e diversa nozione di federalismo. Con l&#8217;aggettivo federale vengono, infatti, oramai indicati tutti i processi che implicano una forte realizzazione del principio autonomistico, anche se tali processi non si risolvono in un mutamento del quadro costituzionale (&#038;)&#8221;. Si veda quello che &#8220;è stato chiamato il federalismo amministrativo, o, come pure si è detto, il federalismo a Costituzione invariata&#8221;, espressione con cui &#8220;si designa quel rilevante processo di trasferimento di funzioni e compiti amministrativi, ma anche di risorse finanziarie ed umane, realizzato, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 59 del 1997, con il d.lgs. n. 112&#8221;. Perno di tale processo &#8220;federale&#8221;  che ha investito la pubblica amministrazione sul finire dello scorso secolo è la nozione di conferimento <em>ex</em> art. 1, primo comma, L. n. 59/1997, con cui si intende il &#8220;trasferimento [la] delega o [la] attribuzione di funzioni e compiti&#8221; a Regioni ed enti locali. &#8220;La regola costitutiva del federalismo amministrativo&#8221; &#8211; dunque &#8211; comporta &#8220;il rovesciamento del criterio tradizionale di riparto delle funzioni tra Stato, Regioni ed autonomie locali&#8221;, per cui a questi ultime &#8220;devono essere conferite tutte le funzioni ed i compiti relativi alla cura, agli interessi e alla promozione delle rispettive comunità, nonché le funzioni o i compiti comunque localizzabili nei rispettivi territori, mentre allo Stato vanno riservate le funzioni ed i compiti che ad esso la legge n. 59 del 1997 espressamente riserva&#8221;. Con ciò inverandosi anche il travolgimento del principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative, dal momento che alle Regioni vengono &#8220;conferite funzioni amministrative anche in relazione a materie attribuite alla competenza legislativa statale&#8221;.<br /> <em>Ex multis</em>, più di recente, sempre con riguardo al tema del federalismo amministrativo cfr. G. Arena &#8211; F. Cortese (a cura di), <em>Governare insieme: il federalismo come metodo</em>, Cedam, Padova, 2011; B. Caravita di Toritto (a cura di), <em>I processi di attuazione del federalismo in Italia</em>, Giuffrè, Milano, 2004; P. M. Vipiana Perpetua, <em>Osservazioni sul cosiddetto federalismo amministrativo nelle sua evoluzione e nei suoi sviluppi, </em>in<em> Ist. del federalismo</em>, 2011, 2, 395.</div>
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<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> R. Bin &#8211; G. Pitruzzella, <em>Diritto costituzionale</em>, Giappichelli, Torino, 2013, 258, dove si precisa che &quot;la riforma costituzionale del 2001 è stata preceduta da un&#8217;altra legge costituzionale (legge cost. 1/1999), che aveva modificato la forma di governo regionale, introducendo l&#8217;elezione popolare diretta del Presidente della Giunta e ampliando l&#8217;autonomia statutaria in materia di forma di governo&quot;.<br /> <em>Ex multis</em>, tra gli innumerevoli contributi offerti dalla dottrina sul punto si segnalano senza pretesa alcuna di esaustività: B. Caravita di Toritto, <em>La Costituzione dopo la riforma del Titolo V</em>, Giappichelli, Torino, 2002; R. Romboli &#8211; C. Pinelli &#8211; P. Cavalieri &#8211; A. Ruggeri &#8211; G. D&#8217;Auria, <em>Le modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione, </em>in<em> Foro it.,</em> 2001, V, 56, ss.. Con particolare riguardo alle novità che hanno investito il sistema amministrativo in forza della riforma in argomento si segnalano: G. Berti &#8211; G. C. De Martin (a cura di), <em>Il sistema amministrativo dopo la riforma del Titolo V della Costituzione</em>, Roma, 2001; M. Cammelli, <em>Amministrazione (e interpreti) davanti al nuovo Titolo V della Costituzione, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2001, 6, 1273; S. Cassese, <em>L&#8217;amministrazione nel nuovo Titolo V della Costituzione, </em>in<em> Giorn. dir. amm</em>., 2001, 1193; V. Cerulli Irelli, <em>Costituzione e amministrazione</em>, Giappichelli, Torino, 2002; F. Pizzetti, <em>Il nuovo ordinamento italiano fra riforme amministrative e costituzionali</em>, Giappichelli, Torino, 2002.</div>
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<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Sul punto cfr. <em>amplius</em> G. Berti &#8211; G. C. De Martin (a cura di), <em>Le autonomie territoriali: dalla riforma amministrativa alla riforma costituzionale</em>, Giuffrè, Milano, 2001; V. Cerulli Irelli &#8211; C. Pinelli (a cura di), <em>Verso il federalismo, </em>Bologna, 2004; A. D&#8217;Atena<em>, L&#8217;Italia verso il &#8220;federalismo&#8221;,</em> Giuffrè, Milano, 2001; G. Falcon, <em>Il big bang del regionalismo italiano</em>, in <em>Le Regioni</em>, 2001, 6, 1141; T. Groppi &#8211; M. Olivetti (a cura di), <em>La repubblica delle autonomie</em>, Giappichelli, Torino, 2001; S. Mangiameli, <em>La riforma del regionalismo italiano</em>, Giappichelli, Torino, 2002.</div>
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<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Così letteralmente l&#8217;art. 114, primo comma, Cost.. Come osservato da parte della dottrina (L. De Lucia, <em>Le</em> <em>funzioni di province e comuni nella Costituzione, </em>in<em> Riv. trim dir. pubbl</em>., 2005, 1, 23), così dicendo l&#8217;art. 114, comma primo, Cost. &#8220;oggettivizza la Repubblica, rifondandola quale ordinamento diverso dallo Stato, composto da una pluralità di ordinamenti autonomi (<em>id est</em> collettività territoriali) che insieme e paritariamente la costituiscono&#8221;. Dal che &#8211; prosegue la medesima dottrina &#8211; discendono conseguenze di non poco momento, se solo si pensa che &#8220;questi enti, in quanto autonomi, secondo i principi fissati dalla Costituzione (art. 114, comma 2), sono investiti direttamente della responsabilità di porre in essere le azioni necessarie per attuare il dettato costituzionale, evidentemente ciascuno con riferimento al proprio ambito di competenza (ossia a favore della collettività di riferimento)&#8221;.</div>
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<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> In altri termini, con riguardo a tali enti, si afferma un principio di pari dignità istituzionale che, tuttavia, secondo alcuni non implica la totale equiordinazione tra gli stessi. A tal proposito, cfr. R. Bifulco, <em>Art. 5,</em> in R. Bifulco &#8211; A. Celotto &#8211; M. Olivetti (a cura di), <em>Commentario alla Costituzione</em>, Giappichelli, Torino, 2006, dove si legge: &quot;certamente l&#8217;elemento innovativo, contenuto nell&#8217;art. 114, secondo comma, consiste nell&#8217;estensione anche a Comuni, Province e Città metropolitane della medesima garanzia costituzionale valida, nel precedente regime costituzionale, solo per le Regioni, e dunque di una pari dignità degli enti costitutivi della Repubblica, ma non anche una assoluta equiordinazione tra lo Stato e tutti gli altri enti menzionati nell&#8217;art. 114, primo comma, non fosse altro perché lo Stato non figura nell&#8217;art. 114, secondo comma&quot;. Secondo coloro che aderiscono a tale ricostruzione, dunque, &quot;l&#8217;elencazione ivi contenuta [mira] solo ad indicare che la Repubblica si costituisce sussidiariamente attraverso&quot; tali enti (E. Furno, <em>Il nuovo governo dell&#8217;area vasta: Province e Città metropolitane alla luce della c.d. legge Delrio nelle more della riforma costituzionale degli enti locali, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2015, 1).<br /> In senso sostanzialmente analogo cfr. anche C. cost., ord., 8 maggio 2009 n. 144 e C. cost. 24 luglio 2003 n. 274, dove la Corte afferma: &quot;lo stesso art. 114 della Costituzione non comporta affatto una totale equiparazione tra gli enti in esso indicati, che dispongono di poteri profondamente diversi tra loro: basti considerare che solo allo Stato spetta il potere di revisione costituzionale e che i Comuni, le Città metropolitane e le Province (diverse da quelle autonome) non hanno potestà legislativa&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Per un approfondimento sul punto si rinvia al contributo di M. Cundari, <em>Il riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni: luci ed ombre del nuovo progetto di riforma</em>, in corso di pubblicazione in <em>Giustamm.it</em>, 2016.</div>
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<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> In proposito, A. Corpaci, <em>Revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e sistema amministrativo, </em>in<em> Le Regioni,</em> 2001, 6, 1305 e ss., precisa: &#8220;si può ragionevolmente ritenere che il 1° comma dell&#8217;art. 118 vada inteso come determinativo di regole e principi per la distribuzione; non già quale norma direttamente attributiva di tutte le funzioni amministrative ai Comuni (&#038;). D&#8217;altro canto, intesa nel senso che mi pare preferibile, la norma non perde in significatività e innovatività, costituendo per un verso parametro di conformità a Costituzione delle leggi oltreché future anche passate, e, per un altro, titolo per i Comuni allo svolgimento di qualunque funzione non conferita ad altri dei soggetti indicati&#8221;. Inoltre, per ciò che concerne specificatamente le funzioni di cui si discute, l&#8217;A. accede ad una lettura del combinato disposto degli artt. 117, secondo comma, lett. p) Cost. e 118, secondo comma, Cost. tale da distinguere solamente &#8220;due tipologie di funzioni: le fondamentali, coincidenti con le proprie, e le conferite&#8221;. Di diverso avviso, invece, altra parte della dottrina (L. De Lucia, <em>Le</em> <em>funzioni di province e comuni nella Costituzione, cit..</em>) che  scrive: &#8220;il nuovo testo costituzionale contempla per province e comuni funzioni proprie (artt. 114 e 118, comma 2), fondamentali (art. 112, comma 2, lett. p)), conferite (art. 118, comma 2), attribuite (artt. 117, comma 6 e 118, comma 1). A prima vista si potrebbe ritenere che la definizione delle singole funzioni costituisca questione esclusivamente terminologica, priva, in quanto tale, di reale valore giuridico. Questa conclusione, a ben vedere, non convince sia perché (&#038;) alle diverse denominazioni corrispondono altrettanti regimi giuridici, sia perché, se il legislatore costituzionale ha adoperato diversi termini, si deve presumere che vi sia una specifica ragione (&#038;)&#8221;.</div>
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<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Sul punto, si segnala che mentre parte della dottrina (G. Arena, <em>Cittadini attivi</em>, Laterza, Bari, II ed., 2011) ha salutato il nuovo art. 118, comma quarto, Cost. come una vera a propria rivoluzione copernicana, altra parte della dottrina (A. Poggi, <em>La sussidiarietà nelle riforme amministrative: dal d.lgs. n. 112 del 1998 al T.U. sulle autonomie locali</em>, in <em>Quad. reg</em>., 2001, 3, 933) ha osservato che &quot;approdato in Costituzione è il termine perché la sostanza del principio già era desumibile dalla Costituzione (&#8230;). la revisione del Titolo V, pertanto, non innova l&#8217;ordinamento costituzionale quando introduce il principio di sussidiarietà: semplicemente si preoccupa di porlo al riparo da misconoscimenti, innalzandone anche il nome (dopo la sostanza) al livello costituzionale&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Aspetto, questo del c.d. federalismo fiscale, che non sarà oggetto di specifico approfondimento nel presente contributo. Sul punto, sia sufficiente rinviare, tra gli altri, a A. Brancasi, <em>Uguaglianze e disuguaglianze nell&#8217;assetto finanziario di una Repubblica federale, </em>in<em> Dir. pubbl</em>., 2002, 3, 909; Id., <em>L&#8217;autonomia finanziaria degli enti locali: note esegetiche sul nuovo art. 119 Cost., </em>in<em> Le Regioni</em>, 2003, 1, 41; P. Giarda, <em>Le regole del federalismo fiscale nell&#8217;art. 119: un economista di fronte alla nuova Costituzione, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2001, 4, 1425.</div>
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<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> In tal senso cfr., ad esempio, T. Groppi, <em>Lo Stato regionale italiano nel XXI secolo, tra globalizzazione e crisi economica, cit.</em>, dove si legge: &quot;la scelta in favore del decentramento è stata legata in Italia soprattutto a due elementi che sono riconducibili alle parole chiave dell&#8217;efficienza (amministrativa) e della democrazia (quest&#8217;ultima intesa nelle accezioni di responsabilità, partecipazione e separazione dei poteri), che hanno ispirato le tre fasi attraverso le quali può essere narrata l&#8217;evoluzione della forma di Stato italiana in epoca repubblicana&quot;.<br /> <em>Ex multis</em>, evidenziano il fatto che con il nuovo assetto dei poteri locali codificato dalla L. cost. n. 3 del 2001 il legislatore costituzionale ha inteso rispondere &#8211; tra le altre cose &#8211; anche &#8220;alle rinnovate esigenze della complessità sociale&#8221; R. Bin, <em>La funzione amministrativa nel nuovo Titolo V della Costituzione</em>, in <em>Le Regioni</em>, 2002, 374; V. Cerulli Irelli, <em>Costituzione e amministrazione</em>, Giappichelli, Torino, 2002, L. De Lucia, <em>Le funzioni di comuni e province nella Costituzione, cit.</em>; G. Sala, <em>Sui caratteri dell&#8217;amministrazione comunale e provinciale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2004, 1, 11.</div>
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<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> In questi termini, A. Ruggeri, <em>La riforma costituzionale del titolo V e i problemi della sua attuazione, con specifico riguardo alle dinamiche della normazione e al piano dei controlli, </em>in<em> Quaderni regionali</em>, 2001, 2, 567. Inoltre, sul punto cfr. anche F. Pizzetti, <em>La ricerca del giusto equilibrio tra uniformità e differenza: il problematico rapporto tra il progetto originario della Costituzione del 1948 e il progetto ispiratore della riforma costituzionale del 2001, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2003, 599.</div>
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<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Non manca chi di ciò rintraccia anche una spiegazione in termini politici. In proposito cfr. T. Groppi, <em>Lo Stato regionale italiano nel XXI secolo, tra globalizzazione e crisi economica, cit.</em>, la quale scrive: &quot;l&#8217;attuazione della riforma del 2001, approvata allo scadere della XIII legislatura, è stata gestita, nella XIV, da una maggioranza politica diversa da quella che l&#8217;aveva sostenuta e che ha portato avanti un suo progetto di riforma, noto con il nome di (&#8230;) <em>devolution</em> (&#8230;). Tuttavia le modalità attraverso le quali è avvenuto lo svuotamento delle novità principali del testo del 2001 non sono nuove. Esse ricordano molto quelle che erano state poste in essere già negli anni Settanta e Ottanta, nei confronti del dettato originario della Costituzione, la cui portata autonomistica era stata notevolmente ridotta in fase di attuazione: si tratta infatti, ancora una volta, dell&#8217;azione congiunta del legislatore statale e della Corte costituzionale&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Osservazioni in tal senso si rinvengono, ad esempio, in T. Groppi, <em>Il Titolo V, 5 anni dopo: ovvero, la Costituzione di carta, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2007, 2, 421; F. Merloni, <em>Il paradosso italiano: &quot;federalismo&quot; ostentato e centralismo rafforzato, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2005, 2, 469; S. Mangiameli, <em>I processi di riforma in itinere. Considerazioni sul riflusso della riforma federale in Italia, </em>in<em> www.forumcostituzionale.it</em>, 2006.</div>
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<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Aspetto, questo, che negli anni successivi all&#8217;entrata in vigore della riforma costituzionale ha lungamente e faticosamente impegnato la Corte costituzione. Sul punto, cfr. P. Caretti, <em>L&#8217;assetto dei rapporti tra competenza legislativa statale e regionale, alla luce del nuovo titolo V della Costituzione: aspetti problematici, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2001, 6. Al riguardo, inoltre, posizioni critiche sono state espresse &#8211; ad esempio &#8211; da R. Bin, <em>Il governo delle politiche pubbliche tra Costituzione e interpretazione del giudice costituzionale</em>, in <em>Le Regioni</em>, 2013, 2, 518, nonché da quella parte della dottrina ha parlato di &quot;smaterializzazione&quot; F. Benelli, <em>La &quot;smaterializzazione&quot; delle materie</em>, Giuffrè, Milano, 2006.</div>
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<div><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a>Si pensi, in particolare, alle materie ambiente e concorrenza, in ordine alle quali cfr. G. Corso, <em>La liberalizzazione dell&#8217;attività economica non piace alle Regioni, </em>in<em> Giur. it</em>., 2013, 3, 673; F. de Leonardis, <em>La Corte costituzionale sul Codice dell&#8217;ambiente tra moderazione e disinvoltura, </em>in<em> Riv. giur. ed</em>., 2009, 7, 1455; F. Elefante, <em>La materia &quot;tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema&quot; e il riparto delle competenze legislative ed amministrative in materia ambientale tra Stato e Regioni</em>, in AA. VV., <em>Studi in onore di Vincenzo Atripaldi</em>, Jovene, Napoli, 2010; F. Giglioni, <em>Nota a C. Cost.</em> 20 <em>luglio 2012 n. 199: il rilancio dell&#8217;</em>in house providing, in <em>www.labsus.org</em>; F. Fracchia, <em>I servizi pubblici e la retorica della concorrenza, </em>in<em> Foro it</em>. 2011, V, 106; P. Maddalena, <em>La tutela dell&#8217;ambiente nella giurisprudenza costituzionale, in Giorn. dir. amm</em>., 2010, 3, 307; M. Midiri, <em>Le Regioni, la Corte e</em> l&#8217;antitrust, in <em>Rivistaaic</em>, 2014, 4, Id., <em>Promozione della concorrenza e sindacato giurisdizionale: le vicende dei servizi pubblici locali, </em>in<em> Riv. trim dir. pubbl</em>., 2014, 1, 133; C. Pinelli, <em>La tutela della concorrenza come principio e come materia. La giurisprudenza costituzionale 2004 &#8211; 2014, in Rivistaaic</em>, 2014, 1.</div>
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<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> In questo senso, G. Falcon, <em>Il nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2001, 1, 3. Peraltro, a tale proposito, sembra d&#8217;uopo ricordare che la delega contenuta nell&#8217;art. 2 L. n. 131 del 2003 (c.d. Legge La Loggia) finalizzata alla individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali <em>ex</em> art. 117, comma secondo, lett. <em>p</em>) Cost. non è mai stata esercitata.<br /> <em>Ex</em> <em>multis</em>, sul riparto di funzioni amministrative si vedano anche M. Cammelli, <em>Amministrazione (e interpreti) davanti al nuovo Titolo V della Costituzione, cit.</em>; A. Corpaci, <em>Revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione e sistema amministrativo, cit.</em>; V. Cerulli Irelli, <em>Costituzione e amministrazione</em>, <em>cit</em>.; L. De Lucia, <em>Le funzioni di comuni e province nella Costituzione, cit.</em>; A. Pajno, <em>L&#8217;attuazione del federalismo amministrativo, cit.</em>, nonché &#8211; da ultimo &#8211; F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, in Ist. del federalismo</em>, 2014, 2, 215, che scrive: &quot;nei tredici anni trascorsi dalla riforma costituzionale è mancata un&#8217;organica rilettura, dal basso, delle funzioni amministrative, che avrebbe consentito di decentrare un numero sicuramente maggiore di funzioni, di allocare in modo organico le funzioni comunali, di impostare il necessario processo di adeguamento dei Comuni sotto il profilo organizzativo e dimensionale (&#8230;). [Invece,] il governo locale è stato in realtà abbandonato alle sue funzioni &quot;storiche&quot;, che nessuno ha voluto mettere in discussione, temendo di perdere qualche competenza da una razionale redistribuzione delle funzioni&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> In questi termini M. Cammelli, <em>Regioni e regionalismi: la doppia impasse, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2012, 3, 673. Suggestioni in tal senso, inoltre, si rintracciano anche in S. Calzolaio, <em>Di alcune &#8220;regolarità&#8221; nella giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del Titolo V, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2013, 2, 453 e S. Staiano, <em>Mitologie federaliste ed esperienza del regionalismo, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2012, 20.</div>
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<div><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Di questo avviso, ad esempio, S. Mangiameli, <em>Crisi economica e distribuzione territoriale del potere politico, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2013, 4.</div>
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<div><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Considerazioni di questo genere si rinvengo da ultimo in C. Tubertini, <em>Area vasta e non solo: il sistema locale alla prova delle riforme, </em>in<em> Ist. del federalismo</em>, 2014, 2, 197. Inoltre, sul punto cfr. <em>amplius</em> M. Cundari in questo volume.</div>
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<div><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> L&#8217;art. 117, secondo comma, lett. <em>e</em>) Cost. si riferisce a &quot;moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie&quot;. Sull&#8217;argomento cfr., <em>inter alia</em>, G. Lo Conte, <em>Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali: prime indicazioni della Corte costituzionale, </em>in<em> Gior. dir. amm</em>., 2014, 11.</div>
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<div><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> Scrive, ad esempio, G. Piperata, <em>I poteri locali: da sistema autonomo a modello razionale e sostenibile?, </em>in<em> Ist. del Federalismo,</em> 2012, 3, 503 e ss.: &#8220;uno dei settori maggiormente interessati da tali trasformazioni è il governo locale. Qui, la crisi economica sembra aver amplificato criticità già presenti (la crisi della classe politica; l&#8217;inefficienza degli apparati pubblici; l&#8217;impermeabilità dei mercati locali alla concorrenza; la frammentazione e la dimensione dei poteri locali; ecc.), giustificando interventi legislativi diretti a rivedere gli assetti esistenti, fino al punto da mettere in discussione gli stessi fondamenti di quelle istituzioni&#8221;. <em>Ex multis</em>, sull&#8217;argomento cfr. anche F. Bilancia, Spending review <em>e pareggio di bilancio. Cosa rimane dell&#8217;autonomia locale?, </em>in<em> Dir. pubbl</em>., 2014, 1, 45; F. Merloni, <em>Il</em> <em>sistema amministrativo italiano, le Regioni e la crisi finanziaria, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2011, 2, 599; S. Staiano<em>, Le autonomie locali in tempi di recessione: emergenza e lacerazione del sistema, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2012, 17; C. Tubertini, <em>La razionalizzazione del sistema locale in Italia: verso quale modello?, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2012, 3, 695; L. Vandelli, <em>Crisi economica e trasformazioni del governo locale, </em>in<em> Libro dell&#8217;anno del Diritto</em>, Treccani, 2011.</div>
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<div><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> Per una panoramica generale di carattere comparato, si vedano i contributi raccolti nel volume n. 3 del 2012 della rivista Istituzioni del Federalismo. E, ancora più di recente, F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit</em>., specialmente pp. 220 &#8211; 222.</div>
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<div><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> Essenzialmente, si diceva, nel senso di snellire gli apparati pubblici e non anche di annullare il ruolo dello Stato, che anzi &#8211; proprio in ragione della crisi economica &#8211; non solo sembra essere stato (ri)preso in considerazione come valida alternativa alla concorrenza, ma è stato addirittura invocato da taluno come &quot;salvatore&quot;. Tra i molti contributi sul tema si segnalano, senza pretesa di esaustività, G. Napolitano (a cura di), <em>Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali</em>, Il Mulino, Bologna, 2012; G. Rossi, <em>Pubblico e privato nell&#8217;economia semiglobalizzata. L&#8217;impresa pubblica nei sistemi permeabili e in competizione, </em>in<em> Riv. it. dir. pubbl. comunit</em>., 2014, 1, 39; S. Valaguzza, <em>L&#8217;attività di impresa degli enti pubblici, </em>in<em> Riv. it. dir. pubbl. comunit</em>., 2014, 1, 83.</div>
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<div><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> Per una ricostruzione, anche in chiave storica, di tali proposte si veda F. Fabrizzi, <em>La Provincia: storia istituzionale dell&#8217;ente più discusso. Dall&#8217;Assemblea costituente ad oggi, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2008.</div>
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<div><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> Sul punto, si vedano innanzitutto F. Pinto, (voce) <em>Città metropolitana</em>, in <em>Dig. disc. pubbl,, agg</em>., Torino, 2010 e A. Pubusa, (voce) <em>Città metropolitana, </em>in<em> Enc. dir. agg</em>., Milano, 1999, 360. Inoltre  &#8211; tra gli altri &#8211; A. Brancasi &#8211; P. Caretti, <em>Il sistema dell&#8217;autonomia locale tra esigenze di riforma e spinte conservatrici: il caso della Città metropolitana, cit</em>.; C. Deodato, <em>Le Città metropolitane: storia, ordinamento, prospettive, in Federalismi.it</em>, 2012, 19; F. Pizzetti, <em>Istituzione delle Città metropolitane</em>, contributo resto nell&#8217;ambito del progetto di studio recante &quot;L&#8217;istituzione delle Città metropolitane: procedure, problemi, ostacoli, opportunità, in <em>www.astrid.eu</em>, 2012.</div>
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<div><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> Al riguardo, oltre al già citato lavoro di M. Cundari, <em>Il riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni: luci ed ombre del nuovo progetto di riforma</em>, cit., si vedano G. Sergies, <em>La potestà legislativa delle Regioni nel progetto</em> <em>di riforma della Costituzione, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2015, 3 e  U. de Siervo, <em>Una prima lettura del progettato nuovo art. 117 Cost., </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016,1.</div>
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<div><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> Oltre a quanto si dirà nelle pagine che seguono e ai contributi dottrinari ivi citati, per una ricostruzione della vicenda si veda il lavoro di F. Fabrizzi, <em>La Provincia. Analisi dell&#8217;ente territoriale più discusso</em>, Jovene, Napoli, 2012.</div>
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<div><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> L. 7 aprile 2014 n. 56, meglio nota come Legge Delrio, che all&#8217;art. 1, terzo comma, recita: &quot;le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100&quot; della presente legge. Sull&#8217;argomento, si vedano tra gli altri F. Fabrizzi &#8211; G. M. Salerno, <em>La riforma delle autonomie territoriali nella Legge Delrio</em>, <em>cit</em>. e L. Vandelli, <em>Il Governo locale, cit</em>.. Più di recente, con precipuo riferimento alla riforma costituzionale, cfr. G. Crisafi, <em>Il nuovo titolo V della Costituzione nelle intenzioni del riformatore, cit</em>., che opportunamente scrive: &#8220;il primo effetto della corrente riforma del Titolo V sembrerebbe essere la &#8220;soppressione&#8221; delle Province, dal momento che il modificato testo dell&#8217;art. 114 riporta la cassazione del riferimento testuale a tale ente&#8221;. Tuttavia, precisa l&#8217;A., &#8220;si ritiene che qualora la revisione dovesse superare il vaglio costituzionale, le Province verrebbero meramente <em>decostituzionalizzate</em> e non si produrrebbe la loro totale eliminazione dall&#8217;ordinamento giuridico. Ciò a ben vedere dipenderebbe da una essenziale ragione di ordine sistematico, infatti, ai sensi della l. n. 56/2014 (legge Delrio) le Città metropolitane, definite &#8220;enti territoriali di area vasta&#8221;, dovrebbero costituire gli enti intermedi tra Comune e Regione, di fatto sostituendosi alle Province&#8221;, o almeno ad alcune di essere (i.e. Milano, Roma, Bologna, ecc.). Mentre negli altri casi al soppresso ente Provincia si dovrebbe &#8220;sostituire un ente nuovo, anch&#8217;esso però intermedio tra il livello comunale e quello regionale, cui affidare i compiti amministrativi che i Comuni non possano svolgere direttamente in modo adeguato&#8221; (E. Rossi, <em>Una Costituzione migliore?</em>, Pisa University Press, Pisa, 2016, 190).</div>
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<div><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a> S. Civitarese Matteucci, <em>La garanzia costituzionale della Provincia in Italia e le prospettive della sua trasformazione, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2011, 3, 467, il quale scrive: &quot;dal fatto che la Provincia è menzionata nell&#8217;art. 114 Cost. tra gli enti che costituiscono la Repubblica, si fa derivare la necessità dell&#8217;esistenza di un livello di governo locale chiamato Provincia (&#8230;)&quot;. Ma ciò che &#8211; ad avviso dell&#8217;A. &#8211; rileva veramente è &quot;la disposizione contenuta nell&#8217;art. 133 della Costituzione, dove si stabilisce la procedura per la modificazione delle circoscrizioni provinciali e l&#8217;istituzione di nuove Province nell&#8217;ambito di una regione. (&#8230;)&quot; In altri termini, &quot;il vero elemento di garanzia costituzionale delle Province (&#8230;) è il requisito procedurale dell&#8217;iniziativa comunale. La legge della repubblica che dispone la modificazione delle circoscrizioni provinciali è, vale a dire, una &quot;legge rinforzata&quot;, prevedendo la Costituzione che l&#8217;iniziativa sia riservata ai Comuni&quot;. Per converso, il fatto che l&#8217;art. 133 Cost. non menzioni espressamente il caso della soppressione non vuole affatto significare che &quot;quest&#8217;ultima [sia] stata concepita come una facoltà del legislatore statale distinta dalla revisione-istituzione e quindi priva di copertura costituzionale&quot;.<br /> In senso parzialmente difforme, tuttavia, cfr. R. Bin, <em>Il nodo delle Province, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2012, 5-6, 899, che scrive: &quot;a me sembra poco persuasiva la tesi prevalente, che tende a costituzionalizzare sia la mappatura delle Province, sia le loro attribuzioni, sia infine il carattere politico-rappresentativo dei loro organi. Il rafforzamento della legge statale che modifica le circoscrizioni provinciali, previsto dall&#8217;art. 133.1 Cost. credo vada letto in senso restrittivo. La norma è diretta a proteggere la identità della singola comunità locale contro decisioni unilaterali della maggioranza parlamentare, ma non a impedire che il legislatore proceda in via generale a modificare la mappa delle Province (&#8230;). Non serve dunque una revisione del Titolo V della Costituzione per incidere così profondamente nell&#8217;assetto delle Province? Forse si, ma non sarebbe male che la riforma costituzionale operasse <em>a consuntivo</em>, dopo che fosse stata sperimentata una revisione in via legislativa dell&#8217;attuale disciplina dell&#8217;ente intermedio. La riforma costituzionale del 2001 dovrebbe aver insegnato a tutti quanto sia sbagliato pensare di rivoluzionare un assetto costituzionale così complesso come il sistema delle autonomie scrivendo qualche frase in Costituzione. Meglio provare prima strade più semplici e soprattutto virtuose&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a> Sul punto, F. Manganaro, <em>La riforma delle Province, </em>in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a>, 2014, scrive: &#8220;una prima ipotesi di abolizione delle Province viene  prospettata già durante i lavori preparatori della Costituzione. Nella sottocommissione sulle autonomie locali dell&#8217;Assemblea costituente viene elaborato un testo secondo cui <em>il territorio della Repubblica è ripartito in Regioni e Comuni, </em>mentre la Provincia diventa <em>una circoscrizione amministrativa di decentramento regionale. </em>Il testo viene però modificato dall&#8217;Assemblea che torna ad attribuire alla Provincia un ruolo di decentramento statale ma anche materie proprie, confermandone così la natura di ente rappresentativo di una collettività territoriale, benché continui a permanere la storica ibridazione tra ente di decentramento governativo ed ente autonomo&#8221;. Inoltre, si veda la ricostruzione operata da S. Civitarese Matteucci, <em>La garanzia costituzionale della Provincia in Italia e le prospettive della sua trasformazione, cit.</em>, il quale &#8211; tra le altre cose &#8211; ricorda come di abolizione della Provincia si sia parlato anche intorno alla fine degli anni Sessanta del &#8216;900, in concomitanza con l&#8217;istituzione delle Regioni, e successivamente nel corso del dibattito prodromico all&#8217;adozione della L. 142 del 1990, sull&#8217;ordinamento degli enti locali.</div>
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<div><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a> In proposito, oltre ai contributi poc&#8217;anzi citati si veda anche F. Fabrizzi, <em>La Provincia: storia istituzionale dell&#8217;ente più discusso. Dall&#8217;Assemblea costituente ad oggi, cit..</em></div>
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<div><a href="#_ftnref51" title="">[51]</a> Aspetto messo chiaramente in luce, tra gli altri, da G. Falcon, <em>Ripensando le istituzioni territoriali, tra diritto pubblico ed esperienza, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2014, 1, 11.</div>
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<div><a href="#_ftnref52" title="">[52]</a> Scrive, infatti, F. Bilancia, <em>Un nuovo statuto costituzionale per le autonomie?, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2014, 1, 5: &quot;a far data, convenzionalmente nel 2008, dalla consapevole assunzione sui bilanci sovrani dei costi della crisi generata dalla creatività finanziaria dell&#8217;autonomia privata (&#8230;) l&#8217;insostenibilità dei costi del debito pubblico ha generato in diversi Paesi europei l&#8217;avvio di profondi processi riformatori ispirati da intenti di riduzione della sfera pubblica. (&#8230;) In alcuni ordinamenti, in particolar modo in Spagna ed Italia, la necessità di ridefinire la dimensione ed il posto dell&#8217;amministrazione statale quale professata ricetta per il riequilibrio dei bilanci pubblici (&#8230;) ha comportato l&#8217;avvio di una profonda riflessione politica sul riordino del sistema della autonomie territoriali&quot;. Particolarmente critico sul punto, F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo Vi, cit</em>., che scrive: &quot;non vi è da stupirsi troppo se l&#8217;impatto della crisi finanziaria su un sistema gravemente indebolito nei sui tratti strutturali e di funzionalità e capacità amministrativa abbia prodotti ulteriori distorsioni. La prima distorsione è stata l&#8217;aver, ancora una volta, abbandonato il terreno della semplificazione funzionale, cioè della corretta distribuzione delle funzioni tra livelli di governo, per puntare a &quot;riforme&quot; che aggredissero gli apparati amministrativi, si direbbe indipendentemente dal destino delle funzioni attribuite. (&#8230;) E la seconda distorsione è stata l&#8217;aver individuato nelle Province uno degli elementi di spreco dell&#8217;intero sistema amministrativo italiano (&#8230;)&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref53" title="">[53]</a> Così S. Civitarese Matteucci, <em>La garanzia costituzionale della Provincia in Italia e le prospettive della sua trasformazione, cit.</em>, che precisa: &quot;il tentativo cui si allude è a sua volta composto di due diversi atti, con contenuti e forma tra loro piuttosto differenti. Il primo è un decreto legge che mira(va) a sopprimere gli enti provinciali al di sotto di una certa soglia demografica [300 mila abitanti] e di superficie [3 mila chilometri quadrati] [art. 15, d. l. 13 Agosto 2011 n. 138, eliminato in sede di conversione]. Il secondo è una proposta di legge costituzionale &#8211; approvata dal governo &quot;in sostituzione&quot; delle disposizioni contenute nel suddetto decreto legge &#8211; che apparentemente punta alla eliminazione delle Province ma che in realtà mira ad affidare alle Regioni la loro disciplina e a farne in qualche modo enti di natura associativa tra Comuni&quot; [disegno di legge costituzionale approvato dal Governo in data 8 settembre 2011, rubricato &quot;Soppressione di enti intermedi&quot;].<br /> Peraltro, non sembra essere un caso il fatto che è datata 5 agosto 2011 la lettera &#8211; a firma Trichet e Draghi &#8211; inviata al Governo italiano dalla Banca centrale europea, con la quale quest&#8217;ultima esortava l&#8217;esecutivo ad &quot;un forte impegno ad abolire e a fondere alcuni strati amministrativi intermedi&quot; per far fronte al debito pubblico.</div>
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<div><a href="#_ftnref54" title="">[54]</a> Per una sintesi di tali proposte cfr., <em>inter alia</em>, C. Padula, <em>Quale futuro per le Province? Riflessioni sui vincoli costituzionali in materia di Province, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2, 361.</div>
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<div><a href="#_ftnref55" title="">[55]</a> D.l. 6 dicembre 2011 n. 201, <em>Diposizioni urgenti per la crescita, l&#8217;equità e il consolidamento dei conti pubblici</em>, conv. In L. 22 dicembre 2011 n. 201.</div>
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<div><a href="#_ftnref56" title="">[56]</a> In questi termini F. Manganaro, <em>La riforma delle Province, cit.</em>.</div>
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<div><a href="#_ftnref57" title="">[57]</a> D.l. 6 luglio 2012 n. 95, <em>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</em>, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 135.</div>
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<div><a href="#_ftnref58" title="">[58]</a> In questi termini sempre F. Manganaro, <em>La riforma delle Province, cit.</em>. Peraltro, come ricorda R. Bin, <em>Il nodo delle Province, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2012, 5-6, 899 &quot;le procedure di riordino, che coinvolgevano i Comuni e le Regioni, dovevano poi culminare con un atto legislativo di iniziativa governativa. Questo <em>atto legislativo</em> è il d. l. n. 188/2012, che perciò avrebbe dovuto concludere l&#8217;intero procedimento di riordino delle circoscrizioni provinciali, tracciandone la nuova mappa territoriale: ma il decreto legge non è stato convertito e di conseguenza è decaduto&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref59" title="">[59]</a> Che in virtù del comma 10 dell&#8217;art. 17 vengono limitate alla: <em>a</em>) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell&#8217;ambiente, per gli aspetti di competenza; <em>b</em>) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; <em>b bis)</em> programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell&#8217;edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado.</div>
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<div><a href="#_ftnref60" title="">[60]</a> In tal senso si vedano, tra gli altri, R. Bin, <em>Il nodo delle Province, cit.</em>; G. C. di San Luca, <em>Il vero irrinunciabile ruolo della Provincia e le sue funzioni fondamentali, </em>in <em>Federalismi.it</em>, 2013, 6; F. Manganaro, <em>La riforma delle Province, cit.</em>.</div>
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<div><a href="#_ftnref61" title="">[61]</a> Il riferimento è a C. Cost. 3 luglio 2013 n. 220, in ordine alla quale cfr., <em>inter alia</em>, P. Giansperato, <em>La riforma dell&#8217;amministrazione di area vasta fuori dalla logica dell&#8217;emergenza, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2013, 2, 273.</div>
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<div><a href="#_ftnref62" title="">[62]</a> Così si legge al p. 12.1 della pronuncia in commento.</div>
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<div><a href="#_ftnref63" title="">[63]</a> Così, ancora, al p. 12. 1 della pronuncia in commento, dove si legge altresì &#8220;dalla disposizione sopra riportata [art. 1, comma 115, L. n. 228 del 2012, che ha sospeso l&#8217;efficacia delle norme del d.l. n. 201 del 2011 sino al 31 dicembre 2013] non risulta chiaro se l&#8217;urgenza del provvedere &#8211; anche e soprattutto in relazione alla finalità di risparmio, esplicitamente posta a base del decreto legge, come pure del rinvio &#8211; sia meglio soddisfatta dall&#8217;immediata applicazione delle norme dello stesso decreto oppure, al contrario, dal differimento nel tempo della loro efficacia operativa. Tale ambiguità conferma la palese inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare una riforma organica e di sistema, che non solo trova le sue motivazioni in esigenze manifestatesi da non breve periodo, ma richiede processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si conciliano con l&#8217;immediatezza di effetti connaturata al decreto legge, secondo il disegno costituzionale&#8221; .</div>
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<div><a href="#_ftnref64" title="">[64]</a> Interessanti osservazioni in proposito si rinvengono in P. Giangaspero, <em>La riforma dell&#8217;amministrazione di area vasta fuori dalla logica dell&#8217;emergenza, cit.</em>, il quale scrive: &quot;la Corte costituzionale, nel definire la questione, si è sostanzialmente appoggiata in modo praticamente esclusivo su un argomento &#8211; quello dei limiti al decreto legge &#8211; il quale (&#8230;) certamente non aveva nelle prospettazioni delle Regioni ricorrenti un ruolo centrale (&#8230;)&quot;. Per questo motivo, &quot;la scelta della Corte costituzionale potrebbe per taluni aspetti essere oggetto di riserve, in quanto certamente la Corte non ha affrontato (&#8230;) le questioni più direttamente interessanti la dimensione regionale ed il ruolo delle autonomie (&#8230;) nel definire l&#8217;assetto della distribuzione delle competenze amministrative, e più in generale non si è espressa sul ruolo che il principio di sussidiarietà (&#8230;) deve giocare nel processo di riordino dei livelli territoriali di governo&quot;. Tuttavia &#8211; prosegue l&#8217;A. &#8211; queste critiche rischiano di rivelarsi eccessivamente &quot;ingenerose&quot; poiché la Consulta &quot;sembra preoccuparsi soprattutto di richiamare tutti gli attori interessati ad un approccio che sganci il problema del riassetto del sistema della autonomie locali dalle strettoie  dell&#8217;urgenza per farlo confluire in linee di riforma più concordate e meditate, che spetterà agli attori istituzionali (Parlamento, Governo Regioni e sistema delle autonomi) fissare nei loro snodi essenziali&quot;. In quest&#8217;ottica, dunque, &quot;la sentenza non chiude affatto il problema della riforma, ma anzi lo apre sottolineando in particolare come sia compito degli attori istituzionali trovare linee di trasformazione dei livelli territoriali di amministrazione rispetto alle quali &#8211; tanto nel <em>merito</em>, quanto anche negli <em>strumenti di intervento</em> &#8211; la Corte non sembra volerli vincolare in maniera rigida, ma che non per questo ovviamente potranno sottrarsi ai vincoli imposti dalla Costituzione. (&#8230;) Se dunque un&#8217;indicazione di fondo può desumersi da questa decisione, essa può essere ravvisata soprattutto in <em>un&#8217;indicazione di metodo</em>, che aspira ad orientare il dibattito sulla riforma della Provincia sottraendolo alle strettoie dell&#8217;emergenza, per dargli il ruolo che esso merita (&#8230;)&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref65" title="">[65]</a> Così si legge al p. 11.3 della pronuncia in commento.</div>
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<div><a href="#_ftnref66" title="">[66]</a> Evidenziano tali aspetti, ad esempio, F. Manganaro, <em>La riforma delle Province, cit.</em>, F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit</em>.; ma anche G. C. di San Luca, <em>Il vero irrinunciabile ruolo della Provincia e le sue funzioni fondamentali, cit.</em>, il quale ricorda come &quot;la tendenza che propugna l&#8217;abolizione delle Province si rivela non condivisibile anche sul piano sostanziale. Fra Regioni e Comuni, invero, un livello di governo intermedio è considerato indispensabile &#8211; non solo dai giuristi, ma anche &#8211; dagli studiosi di urbanistica e di economia, al fine di risolvere la questione della dimensione geografica &quot;ottimale&quot; per la resa dei servizi pubblici&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref67" title="">[67]</a> Così l&#8217;art. 1, quinto comma, della L. n. 56/2014. Tuttavia, non mancano coloro che ammoniscono circa potenziali frizioni e discrasie tra la L. n. 56/2014 e il disegno di riforma costituzione. In proposito cfr., ad esempio, F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit.</em> e prima ancora A. M. Poggi, <em>Sul disallineamento tra il ddl Delrio ed il disegno costituzionale attuale, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 1.</div>
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<div><a href="#_ftnref68" title="">[68]</a> Evidenzia questo aspetto, ad esempio, G. Vesperini, <em>Il disegno del nuovo governo locale: le città metropolitane e le province, </em>in<em> Gior. dir. amm</em>., 2014 , 8-9, 786.</div>
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<div><a href="#_ftnref69" title="">[69]</a> In questi termini F. Manganaro, <em>La riforma delle Province, cit.</em>, il quale puntualizza: &#8220;non si vuol certo minimizzare la gravità di una crisi economica epocale, che mette finanche in discussione il percorso dell&#8217;integrazione europea, ma si vuole ribadire che addossare integralmente la responsabilità dell&#8217;enorme debito pubblico e degli sprechi sulle spalle delle autonomie è un alibi per rafforzare mai sopite politiche centralistiche, le quali, invero, avevano prodotto, ben prima delle riforme autonomistiche degli anni Novanta, il disastro dei conti pubblici nazionali&#8221;.<br /> Ancor più critico, R. Bin, <em>Stato delle autonomie vs. governo della burocrazia, </em>in<em> Ist. del federalismo</em>, 2014, 1, 51 secondo cui i termini della questione devono essere invertiti. Scrive, infatti, l&#8217;A.: &#8220;è un processo che non nasce con la crisi finanziaria, perché &#8211; come osservavo all&#8217;inizio &#8211; data almeno al 2001: ed è un processo inarrestabile, che non è l&#8217;effetto della crisi, ma forse ne potrebbe essere semmai la causa, visto che viene prima. La crisi ha semplicemente accentuato un percorso che era già stato intrapreso da tempo. La mia tesi &#8211; prosegue Bin &#8211; è proprio questa: la repressione dell&#8217;autonomia è tra le cause  dell&#8217;attuale situazione economica o, perlomeno, è un processo parallelo, che nasce dalle stesse cause della crisi. E la causa comune è la crisi della politica&#8221;.</div>
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<div><a href="#_ftnref70" title="">[70]</a> In tal senso cfr. G. Crisafi, <em>Il nuovo titolo V della Costituzione nelle intenzioni del riformatore, cit</em>. e A. Lucarelli, <em>Le autonomie locali e la riforma Renzi-Boschi: effetti immediati,</em> in <em>Federalismi.it</em>, 2016, 4, 1.</div>
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<div><a href="#_ftnref71" title="">[71]</a> In senso analogo B. Caravita di Toritto, <em>Abrogazione o razionalizzazione delle Province?, </em>F<em>ederalismi.it</em>; T. Groppi, <em>Soppressione delle Province e nuovo titolo V, </em>in<em> Federalismi.it</em>; F. Manganaro &#8211; M. Viotti, <em>La Provincia negli attuali assetti istituzionali, </em>in<em> www.federalismi.it,</em> 2012<em>.</em> Peraltro, come ricorda parte della dottrina (P. Giangaspero, <em>La riforma dell&#8217;amministrazione di area vasta fuori dalla logica dell&#8217;emergenza, cit.</em>), anche la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 220 del 2013 aveva espresso alcune perplessità circa i possibili effetti benefici sulla spesa pubblica derivanti dalle norme <em>sub iudice</em>. Con riguardo al disegno tracciato dagli allora artt. d. l. n. 201/2011 e d. l. n. 95/2012, infatti, la Corte &quot;di fronte allo spostamento in avanti degli effetti della riforma, da un lato [ha negato] che <em>i perseguiti risparmi di spesa </em>[fossero] <em>allo stato concretamente valutabili né quantificabili</em>; dall&#8217;altro [ha affermato] che <em>non risulta chiaro se (&#8230;) la finalità del risparmio sia meglio soddisfatta dall&#8217;immediata applicazione delle norme del decreto oppure, al contrario, dal differimento nel tempo della loro efficacia operativa</em>&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref72" title="">[72]</a> Così, per tutti, G. Crisafi, <em>Il nuovo Titolo V della Costituzione nelle intenzioni del riformatore, cit</em>..</div>
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<div><a href="#_ftnref73" title="">[73]</a> L&#8217;art. 1, comma 84, della L. n. 56/2014 stabilisce infatti che &quot;gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell&#8217;assemblea dei sindaci sono prestati a titolo gratuito&quot;. Peraltro, sia consentito evidenziare che la <em>ratio</em> originariamente posta alla base di tali emolumenti era quella di assicurare l&#8217;indipendenza di coloro i quali andavano a ricoprire simili cariche pubbliche. Ora, in disparte il fatto che la cronaca ci ha narrato sovente di tristi episodi di corruzione, peculato e, più in generale, di malcostume della politica, sia consentito avanzare qualche perplessità circa l&#8217;idea che la &#8220;gratuità&#8221; degli incarichi possa essere di per sé in grado di tenere lontani i faccendieri dalla politica, risolvendosi davvero nell&#8217;antidoto al male della corruzione.<br /> Ciò non di meno, data &quot;la non infondatezza degli argomenti che sostengono la estesa, generalizzata, richiesta di riduzione della spesa pubblica e dei costi della politica&quot; parte della dottrina (G. C. di San Luca, <em>Il vero irrinunciabile ruolo della Provincia e le sue funzioni fondamentali, cit.</em>) ritiene che &quot;sembra ragionevole puntare a ridurre a tre &#8211; statale, regionale e locale (comprensivo di Provincia e Comuni) &#8211; i livelli della classe politica. Dovendosi coniugare un siffatto auspicio con il mantenimento dei quattro livelli di governo &#8211; statale, regionale, provinciale e comunale -, una plausibile soluzione potrebbe essere quella di limitare l&#8217;elettorato passivo per essere eletto consigliere provinciale soltanto ai consiglieri dei Comuni inclusi nella circoscrizione territoriale della Provincia&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref74" title="">[74]</a> Si vedano ad esempio le osservazioni critiche di R. Bin, <em>Ricchi solo di idee sbagliate: i costi dell&#8217;antipolitica, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2012, 3, 447 nonché più di recente S. Staiano, <em>Il d.d.l. Delrio: considerazioni sul merito e sul metodo, in Federalismi.it</em>, 2014, 1 e G. C. De Martin, <em>Il disegno autonomistico disatteso, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2014, 1, 29 che definisce &#8220;sconcertante&#8221; la serie &#8220;di interventi di messa in discussione delle Province, diventate a partire dal 2010 &#8211; bersaglio di una sorta di furia iconoclasta, spesso superficiale (e alimentata da media per lo più disinformati), in nome di una supposta riduzione dei costi della politica. (&#038;) Emergono, in sostanza, in vario modo confusione, precarietà e contraddittorietà di orientamenti che &#8211; oltre a determinare un crescente disagio anzitutto negli amministratori locali &#8211; finiscono per fa correre il rischio di potenziali complicazioni e inefficienze, più che semplificazioni e riduzione dei costi&#8221;.</div>
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<div><a href="#_ftnref75" title="">[75]</a> Art. 1, comma 3, L. n. 56/2014.</div>
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<div><a href="#_ftnref76" title="">[76]</a> Art. 1, comma 54, L. n. 56/2014.</div>
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<div><a href="#_ftnref77" title="">[77]</a> Così il comma 55 dell&#8217;art. 1 L. n. 56/2014, che prosegue affermando che lo stesso presidente &quot;sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all&#8217;esecuzione degli atti; [ed] esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref78" title="">[78]</a> Commi 58 e 59 dell&#8217;art. 1 L. n. 56/2014.</div>
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<div><a href="#_ftnref79" title="">[79]</a> Il comma 55 dell&#8217;art. 1 L. n. 56/2014 prevede infatti che il consiglio &quot;propone all&#8217;assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia (&#8230;). Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell&#8217;assemblea dei sindaci.</div>
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<div><a href="#_ftnref80" title="">[80]</a> Ai sensi del comma 67 dell&#8217;art. 1 L. n. 56/2014, oltre al presidente della Provincia, fanno parte del consiglio &quot;sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, (&#8230;) dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, (&#8230;) dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref81" title="">[81]</a> Commi 68 e 69 dell&#8217;art. 1 L. n. 56/2014.</div>
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<div><a href="#_ftnref82" title="">[82]</a> Comma 55 dell&#8217;art. 1 L. n. 56/2014.</div>
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<div><a href="#_ftnref83" title="">[83]</a> In tal senso F. Manganaro, <em>La riforma delle Province, cit. </em>che parla espressamente di &#8220;<em>vulnus</em>&#8220;. Ma si vedano anche le osservazioni di G. C. di San Luca, <em>Il vero irrinunciabile ruolo della Provincia e le sue funzioni fondamentali, cit.</em>; C. Padula<em>, Quale futuro per le Province? Riflessioni sui vincoli costituzionali in materia di Province, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2013, 2, 361 e F. Pastore, <em>Dimensione degli interessi pubblici, conferimento delle funzioni amministrative e riordino territoriale, </em>F<em>ederalismi.it</em>, secondo il quale &quot;la soppressione della rappresentanza politica diretta inficia l&#8217;intero sistema rappresentativo istituzionale previsto dalla riforma del titolo V della Costituzione&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref84" title="">[84]</a> F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit..</em></div>
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<div><a href="#_ftnref85" title="">[85]</a> Ancora F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit., </em>che spiega: &quot;la gran parte delle funzioni che la legge n. 56 del 2014 conferma in capo alle Province richiederebbe una distanza tra la sede di assunzione delle scelte politiche di esercizio (la Provincia, che rappresenta  una comunità provinciale più ampia e non comparabile con la dimensione comunale) e i Comuni compresi nel territorio provinciale, proprio perché si tratta di effettuare scelte anche nei confronti dei Comuni. Questa distanza è stata finora assicurata proprio dall&#8217;elezione diretta degli organi provinciali. Se si passa all&#8217;elezione indiretta, la distanza va garantita in altro modo, ad esempio stabilendo poi l&#8217;incompatibilità tra i mandati comunali e provinciali&quot;<em>.</em></div>
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<div><a href="#_ftnref86" title="">[86]</a> Vedono sicuramente compromessa tale coerenza G. C. di San Luca, <em>Il vero irrinunciabile ruolo della Provincia e le sue funzioni fondamentali, cit.</em> e F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit..</em></div>
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<div><a href="#_ftnref87" title="">[87]</a> Sul punto, si veda S. Civitarese Matteucci, <em>La garanzia costituzionale della Provincia in Italia e le prospettive della sua trasformazione, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2011, 3, 467. Nonché, prima ancora M. S. Giannini, <em>La Provincia nell&#8217;ordinamento regionale: opinioni e problemi, in Rivista delle Province</em>, LXII, 2, 450 e Id., <em>I principali problemi della riforma</em>, in Id., Scritti, vol. VI, Giuffrè, Milano, 2005.</div>
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<div><a href="#_ftnref88" title="">[88]</a> Così G. Falcon, <em>Ripensando le istituzioni territoriali, tra diritto pubblico ed esperienza, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2014, 1, 11.</div>
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<div><a href="#_ftnref89" title="">[89]</a> Termine questo che, come suggerito da attenta dottrina &#8211; L. De Lucia, <em>Le funzioni di province e comuni nella Costituzione, cit. </em>&#8211; sembra opportuno intendere &quot;in senso descrittivo, ossia come compito o insieme di compiti di apparati o organi, sempre comunque finalizzati alla cura di interessi pubblici, ma non necessariamente espressione di poteri pubblici&quot;. Ciò specialmente alla luce delle novità introdotte in punto di autonomia degli enti locali dalla riforma costituzionale del 2001. Riforma in forza della quale &#8211; evidenzia l&#8217;A. &#8211; &quot;viene riconosciuta l&#8217;autonomia locale, quale capacità immediatamente esercitabile in forza della Costituzione, che non necessariamente presuppone una legge attributiva della competenza, potendo alcune funzioni essere assunte in base a decisione autonoma dell&#8217;ente territoriale, mentre solo quelle che sono espressione di poteri amministrativi (o che, comunque,  sono ad esercizio doveroso) necessitano di espressa previsione legislativa, in ragione del principio di legalità&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref90" title="">[90]</a> L. De Lucia, <em>Le funzioni di province e comuni nella Costituzione, cit.</em>, il quale prosegue: &quot;la dimensione dell&#8217;interesse (<em>id est</em> l&#8217;afferenza a una data collettività territoriale), unitamente alla non interferenza immediata con interessi pubblici ricadenti nella sfera di altri enti, è sufficiente di per sé a stabilire, in forza dell&#8217;art. 114, la potenziale competenza locale&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref91" title="">[91]</a> Vale a dire &quot;quelle attività che l&#8217;ente locale decide autonomamente di assumere in relazione alle specifiche esigenze della rispettiva collettività di riferimento e del territorio su cui essa è insediata&quot; e che, pertanto, costituiscono &#8220;la massima espressione dell&#8217;auto-responsabilità locale. Che si sostanzia nella scelta in ordine al se, al come e al quando agire, senza che sia previsto o possibile alcun tipo di intervento o di influenza da parte di altri enti pubblici territoriali&#8221; (L. De Lucia, <em>Le funzioni di province e comuni nella Costituzione, cit.</em>).</div>
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<div><a href="#_ftnref92" title="">[92]</a> Ancora, L. De Lucia, <em>Le funzioni di province e comuni nella Costituzione, cit.</em>, che precisa: &#8220;se le funzioni proprie sono assunte, come accennato, sulla base di valutazioni autonome e consistono in attività non autoritative, quelle fondamentali &#8211; ugualmente espressione immediata dei bisogni della collettività e del suo rapporto con il territorio su cui è insediata e dunque sotto questo profilo omogenee a quelle &#8211; sono invece doverose. (&#038;) Resta ovviamente fermo (&#038;) che tanto l&#8217;individuazione delle funzioni fondamentali, quanto la relativa disciplina sostanziale (specie se regionale) non può comprimere lo spazio di manovra degli enti territoriali, dovendo in ogni caso essere garantita la loro possibilità di elaborare e attuare un autonomo indirizzo politico amministrativo&#8221;.</div>
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<div><a href="#_ftnref93" title="">[93]</a> Limitatamente a ciò che concerne l&#8217;astratta individuazione delle prestazioni che le Province (e i Comuni) debbono necessariamente fornire alla propria collettività di riferimento. Non anche, invece, per ciò che riguarda altri aspetti, qual è &#8211; ad esempio &#8211; la scelta delle concrete modalità di erogazione di un determinato servizio che, invece &#8211; almeno teoricamente &#8211; dovrebbe essere demandata all&#8217;autonomia dell&#8217;ente locale che eroga il servizio. Rispetto a questa categoria di funzioni, infatti, la medesima dottrina è solita altresì evidenziare come l&#8217;elemento della doverosità &#8211; che indubbiamente sussiste e ne costituisce il tratto peculiare &#8211; non debba andare a totale detrimento di un certo margine di autonomia che permane pur sempre in capo agli enti territoriali (sul punto si veda, ad esempio, quanto osservato da E. Scotti, (voce) <em>Servizi pubblici locali, </em>in<em> Dig. disc. pubbl</em>. (aggiornamento), 2012; A. Travi, <em>Servizi pubblici e tutela della concorrenza fra diritto comunitario e modelli nazionali</em>, in G. Falcon (a cura di), <em>Il diritto amministrativo dei Paesi europei tra omogeneizzazione e diversità culturali</em>, Cedam, Padova, 2005; nonché, da ultimo sia consentito rinviare a C. Feliziani, <em>Tutela ambientale e servizio pubblico. Il caso della gestione dei rifiuti in Italia e in Inghilterra</em>, La Sapienza Università Editrice, Roma, 2014). Tuttavia, proprio la materia dei servizi pubblici locali ha costituito (anche di recente) un fulgido esempio di come nella pratica non sia sempre agevole preservare una zona &#8220;franca&#8221; in cui gli enti locali possono esercitare la loro autonomia, specie perché ai servizi pubblici si legano questioni afferenti a (almeno) due materie di competenza esclusiva del legislatore statale, ossia la determinazione delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, <em>ex</em> art. 117, comma secondo, lett. <em>m</em>) e, soprattutto, la tutela della concorrenza, <em>ex</em> art. 117, comma secondo, lett. <em>e</em>).<br /> Per completezza, si ricorda come nel 2015 sia intervenuta la L. 7 agosto 2015 n. 124, meglio nota come Legge Madia, recante &#8220;Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche&#8221;. Tra i settori da questa interessati anche quello dei servizi pubblici locali (art. 19). Tuttavia, il recente intervento della Consulta (C. cost. n. 251/2016), avendo dichiarato incostituzionali alcune norme contenute nella Legge Madia, ha per l&#8217;effetto riaperto la &#8220;partita&#8221; dei servizi pubblici locali. Sul tema si segnalano, senza pretesa di esaustività, F. Fracchia, <em>Pubblico e privato nella gestione dei servizi pubblici locali: tra esternalizzazione municipalizzazione, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2016; F. Giglioni, <em>La nuova disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale in attesa dell&#8217;esercizio della delega, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2015; G. M. Salerno, <em>Una &#8220;piccola-grande&#8221; questione: il d.d.l. delega sul riordino dei servizi pubblici locali, </em>in<em> Federalismi.it,</em> 2016.</div>
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<div><a href="#_ftnref94" title="">[94]</a> Si pensi, ad esempio, al ruolo svolto dalla Provincia in materia urbanistica non da ultimo attraverso l&#8217;istituto del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale il cui scopo è quello di coordinare gli interventi urbanistici ed edilizi in un ambito territoriale sovracomunale. Sul punto, cfr. <em>amplius</em> G. Caia, <em>Il piano territoriale di coordinamento provinciale e la pianificazione di settore</em>, Rimini, 2001; P. Mantini, <em>Il piano territoriale provinciale e i piani &quot;visionari&quot; nell&#8217;esperienza italiana, </em>in<em> Nuova rassegna</em>, 2006, 5, 520; P. Stella Richter, <em>Il piano territoriale di coordinamento provinciale e le prospettive di riforma della legislazione urbanistica, </em>in<em> Riv. giur. urb</em>., 2001, 1, 89.</div>
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<div><a href="#_ftnref95" title="">[95]</a> Per una ricostruzione anche in chiave storica delle funzioni della Provincia a partire dal c.d. decreto Rattazzi del 1859 cfr. F. Manganaro &#8211; M. Viotti, <em>La Provincia negli attuali assetti istituzionali, cit.</em>, specialmente p. 12 e ss., i quali segnalano come punto di svolta nella definizione del ruolo e dei compiuti spettanti alla Provincia sia stato costituito dalla L. n. 142 del 1990, con cui &quot;si dà attuazione ai principi contenuti negli artt. 5, 118 e 128 delle Costituzione e [viene] definito in modo organico i ruolo istituzionale e le funzioni delle autonomie locali&quot;. Sul punto, si veda R. Cavallo Perin, <em>Comuni e Province nella gestione dei servizi pubblici</em>, Jovene, Napoli, 1993, che con riferimento alla L. n. 142 del 1990 afferma: &quot;l&#8217;emanazione della legge 8 giugno 1990 n. 142, sull&#8217;ordinamento delle autonomie locali, pare segnare il tentativo dell&#8217;attuazione [di un] disegno illuminato (&#8230;). E&#8217; opinione comune che la nuova legge sull&#8217;ordinamento delle autonomie locali abbia inteso offrire risposta <em>all&#8217;inefficienza</em>, alla <em>non economicità</em> e alle <em>carenze di partecipazione</em> all&#8217;attività amministrativa degli enti territoriali minori, ma del pari indiscusso è il riconoscimento di una maggiore autonomia nella determinazione delle scelte che ad essi sono demandate dall&#8217;ordinamento. L&#8217;autonomia, in tutte le sue possibili latitudini, è precetto esplicito, o in altri casi <em>ratio</em> normativa, delle norme della nuova legge di riforma (&#8230;)&quot;. Il che può dirsi espressione del <em>favor</em> del legislatore nei confronti di una &quot;maggiore autodeterminazione [degli enti locali] nella scelta della propria organizzazione, nell&#8217;esercizio di funzioni ed anche, non ultima in  ordine di importanza, nella gestione di servizi pubblici, a seguito del pieno riconoscimento del potere di valutazione degli interessi (bisogni) dei soggetti delle comunità di riferimento&quot;.<br /> <em>Favor</em> che, peraltro, non sembra essere stato contraddetto dal Testo Unico sugli enti locali (TUEL) del 2000, ed in particolare dai suoi artt. 19 e 20, né tanto meno dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, in forza della quale &quot;il ruolo della Provincia come enti di governo di area vasta, che rappresenta gli interessi generali della comunità territoriale e ne coordina lo sviluppo locale, appare oramai chiaramente legato alla pianificazione e alla programmazione sovra-comunale ed alla gestione dei servizi di rete, così come alla tutela dell&#8217;ambiente nell&#8217;accezione più ampia del termine (rifiuti, acqua, caccia, ecc.) e alla protezione civile&quot; (F. Manganaro &#8211; M. Viotti, <em>op. ult. cit</em>., ma si veda anche L. De Lucia, <em>Pianificazione d&#8217;area vasta e pluralismo amministrativo, </em>in<em> Riv. giur. urb</em>., 2002, 266).</div>
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<div><a href="#_ftnref96" title="">[96]</a> F. Manganaro &#8211; M. Viotti, <em>La Provincia negli attuali assetti istituzionali, cit.</em>, ad esempio, ricordano come tra gli ambiti di azione delle Province vi siano l&#8217;industria e l&#8217;energia; l&#8217;ambiente, compresa &quot;la protezione della flora e della fauna, dei parchi, delle riserve naturali e la disciplina della caccia e della pesca nelle acque interne&quot;. E, ancora, &quot;la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche e la valorizzazione dei beni culturali che si concretizza nel censimento degli edifici storico &#8211; architettonici di rilievo, nell&#8217;individuazione delle zone paesistiche e paesaggistiche, oltre che nell&#8217;approntamento di misure adeguate per assicurare la salvaguardia delle opere di valore storico &#8211; architettonico nonché nel contribuire alla diffusione dell&#8217;interesse storico, culturale e turistico&quot;. Inoltre &#8211; ricorda la medesima dottrina &#8211; &quot;un ulteriore settore in cui si manifestano competenze storiche della Provincia è rappresentato dalla viabilità, affidandosi a questa funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale regionale e Provinciale, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché i compiti di vigilanza&quot;. Stessa cosa per ciò che concerne il settore dei trasporti e quello delle opere pubbliche, almeno nella misura in cui in tali ambiti non si renda necessario l&#8217;esercizio unitario a livello regionale. Infine, un ruolo importante è svolto dalla Provincia anche con riguardo ai c.d. servizi sociali, o servizi alla persona; in materia di istruzione scolastica e non ultimo nel settore del mercato del lavoro, dove le politiche provinciale &quot;si compenetrano con quelle regionali&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref97" title="">[97]</a> Si tratta del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e in particolare ciò che rileva in questa sede è il suo art. 23. Soluzione questa degli ambiti territoriali ottimali successivamente ribadita dal d.lgs. n. 152 del 2006 (meglio noto come Codice dell&#8217;ambiente) che, in aggiunta, ha previsto l&#8217;istituzione in ogni ambito territoriale ottimale di un&#8217;Autorità d&#8217;ambito, vale a dire di un ente pubblico dotato di personalità giuridica al quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente e al quale trasferiscono le proprie competenze con riguardo a determinati servizi pubblici (come, ad esempio, quello di gestione dei rifiuti). Con riguardo alle intricate vicende legislative che negli anni successivi hanno interessato tali Autorità si rinvia ad A. Iunti, <em>Le Autorità d&#8217;ambito tra normativa statale e scelte del legislatore regionale, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2008, 4, 82; E. M. Palli, <em>La (prorogata) soppressione delle Autorità d&#8217;ambito territoriale ottimale nei servizi pubblici ambientali, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2012, 4, 881; A. Tricarico, <em>La gestione integrata dei rifiuti. Dall&#8217;entrata in vigore del Codice dell&#8217;ambiente alla bocciatura della c.d. seconda liberalizzazione, in www.giustamm.it</em>, 2011, nonché &#8211; da ultimo &#8211; sia consentito il rinvio a C. Feliziani, <em>Il servizio pubblico verso la (ri)scoperta dei principi di adeguatezza, differenziazione e autonomia. Il caso della gestione dei rifiuti in Italia e in Inghilterra</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. comunit</em>., 2015, 3-4, 843.</div>
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<div><a href="#_ftnref98" title="">[98]</a> Così C. Iaione, <em>Le società in house. Contributo allo studio dei principi di auto-organizzazione e auto-produzione degli enti locali</em>, II ed., Jovene, Napoli, 2012.<br /> In senso parzialmente critico, tuttavia, cfr. R. Bin, <em>Il nodo delle Province, cit. </em>che parla di &quot;equivoco della <em>area vasta</em>&quot;, come una delle cause che &quot;ha concorso a produrre il successo delle Province in passato e, ora, alimenta i propositi di revisione del loro ruolo, del loro assetto di governo, persino della loro dimensione territoriale&quot;. L&#8217;A., infatti, osserva: &quot;il termine <em>area vasta</em> allude ad una dimensione geografica di gestione di funzioni pubbliche che varia inevitabilmente da settore a settore (&#8230;). L&#8217;<em>ambito ottimale</em> per l&#8217;esercizio di ognuna di queste funzioni pubbliche rischia di essere diverso. Il fallimento dell&#8217;esperienza dei comprensori regionali è stato causato anche da questa constatazione. Di fronte alle difficoltà di progettare nuovi ambiti ottimali che avrebbero dovuto sostituirsi alle circoscrizioni provinciali, la Provincia è risorta quasi per risulta, come ente intermedio già esistente la cui perimetrazione non era più illogica di un&#8217;altra, data la varietà di dimensioni ottimali richieste dalle diverse funzioni. Allo stesso tempo, però, non si è cessato di cercare, settore per settore, moduli organizzativi di specifiche funzioni di <em>area vasta</em> (&#8230;). Emerge però anche un altro equivoco: non è affatto detto che, se esiste effettivamente un complesso di funzioni amministrative idealmente esercitabili in una determinata area, sia perciò necessario istituire un <em>ente</em> a cui attribuire la responsabilità politica dell&#8217;esercizio di tali funzioni &#8211; un ente territoriale <em>necessario</em>, a <em>base rappresentativa</em>. (&#8230;) Il fatto è che non basta individuare l&#8217;ambito ottimale per l&#8217;esercizio di una determinata funzione amministrativa, perché bisogna valutare anche un altro profilo, se l&#8217;esercizio di quella funzione richieda o meno una legittimazione democratica&quot;.<br /> Da ultimo, si ricorda come la legge delega n. 124/2015 postulasse un intervento riformatore anche riguardo agli Ambiti Territoriali Ottimali. Sul punto, per tutti, cfr. M. Passalacqua, <em>La regolamentazione amministrativa degli ATO per la gestione dei servizi pubblici locali a rete</em>, in Id. (a cura di), <em>Il &#8220;disordine&#8221; dei servizi pubblici locali. Dalla promozione del mercato ai vincoli di finanza pubblica</em>, Giappichelli, Torino, 2016.</div>
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<div><a href="#_ftnref99" title="">[99]</a> Si veda, ad esempio, la legge 5 maggio 2009 n. 42, attuativa del c.d. federalismo fiscale, con cui il legislatore è sembrato voler aumentare l&#8217;autonomia di entrata e di spesa degli enti locali. Sul punto cfr., ad esempio, V. Lubello, <em>Province</em> sub iudice: <em>funzioni, risorse e territorio</em>, in <em>Quad. reg</em>., 2012, 2 e C. Padula, <em>Quale futuro per le Province? Riflessioni sui vincili costituzionali in materia di Province, cit.</em>.</div>
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<div><a href="#_ftnref100" title="">[100]</a> S. Civitarese Matteucci, <em>La garanzia costituzionale della Provincia in Italia e le prospettive della sua trasformazione, cit.</em>. In senso analogo, inoltre, G. C. De Martin, <em>Un ente strategico ancorché misconosciuto: la Provincia, in www.federalismi.it,</em> 2009 che rileva come negli anni la Provincia sia diventata &quot;uno snodo istituzionale indispensabile soprattutto per i servizi locali a rete e per le funzioni di area vasta, da abbinare a compiti di programmazione socia economica e di pianificazione territoriale e ambientale, che complessivamente qualificano la Provincia come un soggetto di specifica e necessaria valenza costituzionale&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref101" title="">[101]</a> In proposito, si vedano innanzitutto i contenuti delle riforme tentate dal Governo nel biennio 2011 &#8211; 2012 con lo strumento della decretazione d&#8217;urgenza e poi censurate dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 220 del 2013. Ma anche il testo provvisorio del disegno di riforma costituzionale diffuso dall&#8217;esecutivo Renzi nel marzo 2014, dove &#8211; come osservato da parte della dottrina (F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit.</em>) &#8211; &#8220;la scelta soppressiva/abolizionistica appariva nella sua versione più chiara. Nel testo si provvedeva a sopprimere ogni riferimento alle parole &#8220;Provincia&#8221; e &#8220;Province&#8221;, senza parlare di funzioni area vasta, né in materia di funzioni amministrative (art. 118), né con normative transitorie; si provvedeva, poi, alla soppressione del primo comma dell&#8217;art. 133 che stabilisce la procedura per la delimitazione del territorio delle Province e per la loro istituzione. Ne risultava un disegno netto: le Province erano soppresse perché le funzioni di area vasta (intesa come coincidente con una dimensione provinciale) si ritenevano inesistenti, o meglio alcune sono riconducibili alla competenza comunale, mentre per quelle che richiedono un &#8220;esercizio unitario&#8221;, l&#8217;unica soluzione possibile, in presenza di un sistema di enti territoriali a due soli livelli, è l&#8217;attribuzione alle Regioni (cui corrisponde la nuova dimensione dell&#8217; &#8220;area vasta&#8221;)&#8221;.</div>
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<div><a href="#_ftnref102" title="">[102]</a> Se poi la Provincia in questione è situata in &quot;territorio interamente montano&quot; o al confine &quot;con Paesi stranieri&quot;, alle funzioni fondamentali sopra elencate si aggiungono, secondo l&#8217;art. 1, comma 86, della legge in esame: &quot;<em>a</em>) cura e sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo; <em>b</em>) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti&quot;.<br /> Tali funzioni, precisa poi il comma 87, &quot;sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell&#8217;art. 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione&quot;. Il successivo comma 88 stabilisce inoltre che la Provincia &quot;d&#8217;intesa con i comuni&quot; possa esercitare una serie di funzioni in materia di contratti pubblici, quali ad esempio il &quot;monitoraggio dei contratti di servizio e l&#8217;organizzazione di concorsi e procedure selettive&quot;.<br /> Infine, il comma 89 prevede che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, possono attribuire alle Province funzioni diverse da quelle appena indicate, in attuazione dei principi di sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza di cui all&#8217;art. 118 Cost., &quot;nonché al fine di conseguire (&#8230;)finalità&quot; quali ad esempio la &quot;individuazione dell&#8217;ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref103" title="">[103]</a> In questi termini, F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit</em>., che prosegue sottolineando &#8220;la quasi perfetta coincidenza tra l&#8217;elenco del (&#038;) d.l. n. 95 del 2012 e l&#8217;elenco della legge [Delrio]. Viene solo aggiunta la materia del <em>f</em>) controllo dei fenomeni discriminatori (&#038;)&#8221;. E aggiunge: &#8220;vengono così confermate in capo alle Province le funzioni ormai consolidate in materia di pianificazione territoriale di coordinamento, di ambiente e protezione della natura, di viabilità e trasporti, di edilizia scolastica, di assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni, mentre non vengono confermate funzioni anche rilevanti, tra le quali l&#8217;organizzazione dello smaltimento dei rifiuti attribuita fin dalla legge n. 142 del 1990 e confermata dal TUEL o funzioni in materia di sanità (&#038;); ovvero &#8220;funzioni nel campo dello sviluppo economico relative a servizi del mercato del lavoro (&#038;)&#8221;.</div>
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<div><a href="#_ftnref104" title="">[104]</a> Ancora, F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit</em>..</div>
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<div><a href="#_ftnref105" title="">[105]</a> Originariamente, secondo il progetto di riforma costituzionale, l&#8217;art. 117, comma secondo, lett. p) doveva recare come segue: &#8220;ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; <em>ordinamento degli enti di area vasta</em>&#8220;.</div>
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<div><a href="#_ftnref106" title="">[106]</a> Ancora, F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit</em>., che sottolinea la necessità di &#8220;interrogarsi sul rapporto tra le &#8220;Province&#8221; trasformate in enti di secondo grado dalla legge n. 56 e gli enti di area vasta, previsti dalla citata nuova disposizione costituzionale (&#038;). Non appare dubbio &#8211; scrive l&#8217;A. &#8211; che la nuova norma della lettera <em>p</em>) vada letta come <em>copertura costituzionale</em> delle scelte del legislatore ordinario. Le nuove Province sono sicuramente <em>enti di area vasta</em> (&#038;). Ne consegue, quanto alla formale continuità tra Province e nuovi enti, che il legislatore statale, in presenza della riforma costituzionale, potrebbe anche limitarsi a mantenere la legislazione di recente adottata, al limite mantenendo il nome di <em>Province</em> agli enti di ara vasta (&#038;)&#8221;.</div>
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<div><a href="#_ftnref107" title="">[107]</a> Espressione presa in prestito da G. Tommasi di Lampedusa, <em>Il Gattopardo</em>, 1958.</div>
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<div><a href="#_ftnref108" title="">[108]</a> Così l&#8217;art. 1, comma 92, della L. n. 56 del 2014.</div>
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<div><a href="#_ftnref109" title="">[109]</a> Al comma 96 si legge che &quot;nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: <em>a</em>) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica (&#8230;) in godimento all&#8217;atto del trasferimento, nonché l&#8217;anzianità di servizio maturata (&#8230;); <em>b</em>)il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali (&#8230;); <em>c</em>) l&#8217;ente che subentra nelle funzioni succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso (&#8230;); <em>d</em>) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti all&#8217;indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimento dell&#8217;ente subentrante (&#8230;)&quot;.<br /> Il successivo comma 97 stabilisce poi che &quot;il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: <em>a</em>) salva la necessità di diversa distribuzione per esigenze di tutela dell&#8217;unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; <em>b</em>) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell&#8217;art. 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref110" title="">[110]</a> In questi termini G. Vesperini, <em>Il disegno del nuovo governo locale: le città metropolitane e le province, cit.</em>.</div>
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<div><a href="#_ftnref111" title="">[111]</a> Sul punto cfr. le riflessioni di G. C. di San Luca, <em>Il vero irrinunciabile ruolo della Provincia e le sue funzioni fondamentali, cit.</em>, che scrive: &quot;a ben vedere la tendenza che propugna l&#8217;abolizione delle Province si rivela non condivisibile anche sul piano sostanziale. Fra Regione e Comuni, invero, un livello di governo intermedio è considerato indispensabile &#8211; non solo dai giuristi, ma anche &#8211; dagli studiosi di urbanistica e di economia, al fine di risolvere la questione della dimensione geografica ottimale per la resa dei servizi pubblici locali. In altre parole, non appare revocabile in dubbio che l&#8217;inscindibile nesso fra funzione e struttura impone di tenere insieme nella riflessione, da un lato, la questione delle funzioni proprie di un ente locale, e, dall&#8217;altro, la questione della dimensione della circoscrizione geografica dell&#8217;ente, in modo che risulti, in conseguenza adeguata allo svolgimento delle sue funzioni&quot;.<br /> <em>Ex multis</em> cfr. R. Bin, <em>Il nodo delle province, cit.</em>, il quale tuttavia distingue la questione dell&#8217;allocazione di determinate funzioni in capo alle Province dal problema, diverso, del mantenere in vita un ente intermedio politico &#8211; rappresentativo.</div>
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<div><a href="#_ftnref112" title="">[112]</a> G. Vesperini, <em>Il disegno del nuovo governo locale: le città metropolitane e le province, cit</em>..</div>
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<div><a href="#_ftnref113" title="">[113]</a> Per una ricostruzione accurata dei passaggi qui sommariamente riportati cfr., ad esempio, F. Pinto, (voce) <em>Città metropolitana, cit</em>.; P. Caretti, <em>Il sistema dell&#8217;autonomia locale tra esigenze di riforma e spinte conservatrici: il caso della Città metropolitana, cit</em>.; C. Deodato, <em>Le Città metropolitane: storia, ordinamento, prospettive, cit</em>..</div>
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<div><a href="#_ftnref114" title="">[114]</a> Come visto nelle pagine che precedono, infatti, tale articolo è stato dichiarato incostituzionale da C. Cost. 3 luglio 2013 n. 220 per contrasto con l&#8217;art. 77 Cost..</div>
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<div><a href="#_ftnref115" title="">[115]</a> Sul punto, cfr. innanzitutto P. L. Portaluri, <em>Le Città metropolitane</em>, in F. Fabrizzi e G. M. Salerno (a cura di), <em>La riforma delle autonomie territoriali nella legge Delrio, cit</em>.. Qualche riserva in proposito trapela dalle pagine di A. Spadaro, <em>Le Città metropolitane, tra utopia e realtà</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2015, 1, dove si legge di una &quot;pericolosa vaghezza concettuale di fondo&quot; circa il concetto di Città metropolitana. &quot;Purtroppo &#8211; molto più che in altri ordinamenti (&#8230;) &#8211; in Italia resta ancora aperta e irrisolta la questione dei presupposti e/o requisiti &quot;fattuali&quot; che giustificano e rendono possibile il nuovo ente &quot;giuridico&quot; italiano della Città metropolitana. Alle difficoltà definitorie segnalate, si aggiunge nel nostro caso il fatto che &#8211; al di là di quanto piuttosto laconicamente viene disposto nella Costituzione, la quale attribuisce a tali enti generiche potestà statutarie, regolamentari, amministrative e finanziarie (&#8230;) e, piuttosto caoticamente, nella c.d. Delrio n. 56/2014 &#8211; buona parte del futuro sviluppo concreto del nuovo ente Città metropolitana dipenda da due fattori futuri assolutamente decisivi e, al momento, incerti: <em>a</em>) l&#8217;esito del disegno di legge di riforma costituzionale (&#8230;) e <em>b</em>) l&#8217;esito dei ricorsi alla Corte costituzionale promossi contro la legge c.d. Delrio da quattro Regioni (&#8230;)&quot;.  Ricorsi &#8211; questi ultimi &#8211; in ordine ai quali la Consulta si è pronunciata con sentenza n. 50 del 2015, rispetto alla quale cfr. <em>infra</em>.</div>
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<div><a href="#_ftnref116" title="">[116]</a> Così l&#8217;art. 1, comma 2, della L. n. 56/2014. Si interrogano circa il concetto di &quot;governo di area vasta&quot; &#8211; tra gli altri &#8211; P. Bilancia, <em>Regioni, enti locali e riordino del sistema delle funzioni pubbliche territoriali, </em>in<em> RivistaAic</em>, 2014, 4, 1; B. Caravita di Toritto, <em>Città metropolitana e area vasta: peculiarità ed esigenze del territorio italiano, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 3; L. Ciapetti, <em>Il territorio tra efficienza e sviluppo: la riforma delle Province e le politiche di area vasta, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2014, 2, 251; E. Furno, <em>Il nuovo governo dell&#8217;area vasta: Province e Città metropolitane alla luce della c.d. legge Delrio nelle more della riforma costituzionale degli enti locali, </em>in<em> Federalismi.it,</em> 2015, 1.</div>
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<div><a href="#_ftnref117" title="">[117]</a> Così l&#8217;art. 1, comma 6, della L. n. 56/2014.</div>
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<div><a href="#_ftnref118" title="">[118]</a> Così l&#8217;art. 1, comma 19, della L. n. 56/2014.</div>
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<div><a href="#_ftnref119" title="">[119]</a> Così l&#8217;art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014.</div>
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<div><a href="#_ftnref120" title="">[120]</a> Così l&#8217;art. 1, comma 20, della L. n. 56/2014, dove si legge: &quot;il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da: a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti; b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti; c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.</div>
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<div><a href="#_ftnref121" title="">[121]</a> Così l&#8217;art. 1, comma 9, della L. n. 56/2014.</div>
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<div><a href="#_ftnref122" title="">[122]</a> Per ciò che concerne il rispetto di tali tempistiche da parte dei soggetti interessati, a titolo esemplificativo è possibile rilevare quanto segue: <em>a</em>) Roma, la Conferenza metropolitana ha approvato in data 22 dicembre 2014 lo statuto del nuovo ente, che dal 1 gennaio 2015 si è sostituito alla Provincia omonima (<em>amplius</em>, cfr. A. Sterpa, <em>Lo statuto della Città metropolitana di Roma capitale e il complesso processo di attuazione della Legge Derio, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2015); <em>b</em>) Milano, la Conferenza metropolitana il 22 dicembre ha approvato la proposta di statuto presentata dal Consiglio metropolitano con una maggioranza pari ai 2/3 dei Sindaci aventi diritto di voto. Lo statuto, pubblicato il 23 dicembre 2014, è entrato in vigore il 22 gennaio 2015 (<em>amplius</em>, E. Balboni, <em>L&#8217;approvazione dello statuto della Città metropolitana di Milano, </em>in<em> Federalismi.it,</em> 2015); <em>c</em>) Bari, la Conferenza metropolitana ha approvato lo statuto il 18 dicembre 2014 e il 5 gennaio 2015 è avvenuto un simbolico passaggio di consegne tra il Presidente della Provincia e il Sindaco di Bari (<em>amplius</em>, M. Colaianni, <em>Primi, lenti passi della Città metropolitana di Bari, </em>in<em> Federalismi.it., </em>2015).<br /> Per un&#8217;analisi più approfondita si rinvia innanzitutto a A. Lucarelli e a. (a cura di), <em>Gli statuti delle città metropolitane</em>, Jovene, Napoli, 2015. Inoltre, per un aggiornamento circa lo stato dell&#8217;arte cfr. i contributi presenti nell&#8217;osservatorio sulle Città metropolitane curato da <em>Federalismi.it</em>. Tra questi, ad esempio: F. Gallarati, <em>La Città metropolitana di Genova: un ente in cerca di vocazione</em>; F. Manganaro, <em>La costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria</em>; M. Orlando &#8211; A.M. Poggi, <em>Aggiornamenti sulla città metropolitana di Torino</em>; A. Saitta, <em>Una luce alla fine del tunnel? Aggiornamenti sulla istituzione della Città metropolitana di Messina</em> e G. Vosa, <em>Città metropolitana di Napoli. Una relazione breve sulle attività svolte</em>.</div>
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<div><a href="#_ftnref123" title="">[123]</a> Di particolare interesse, ancorché un po&#8217; fumoso, il riferimento alla adozione di un piano strategico territoriale. Sul punto si vedano le riflessioni di L. Salvia, <em>Pianificazione strategica e indirizzo politico nelle Città metropolitane alla luce della riforma Delrio, cit</em>..</div>
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<div><a href="#_ftnref124" title="">[124]</a> In questo senso, tra gli altri, P. Bilancia, <em>Regioni, enti locali e riordino del sistema delle funzioni pubbliche territoriali, cit</em>., che scrive: &quot;se (&#8230;) il processo di riforma Bassanini denominato &quot;federalismo amministrativo&quot; portava, a Costituzione invariata, ad una redistribuzione di competenze, da attuare gradualmente, dal Centro alle periferie, in modo sostanzialmente omogeneo, la riforma Delrio porta, invece, ad una ristrutturazione delle funzioni di governo locale che si rivela del tutto disomogenea&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref125" title="">[125]</a> Sul punto cfr. ancora P. Bilancia, <em>op. ult. cit.</em>, la quale mette in evidenza come &#8211; almeno in teoria &#8211; l&#8217;intento del legislatore fosse [avrebbe dovuto essere] quello di &quot;riorganizzare i livelli intermedi di governo in un&#8217;ottica nuova di semplificazione, che si basa prevalentemente su un assunto: organizzare le istituzioni, organizzare la Repubblica, in maniera tale da fornire i migliori servizi a livello di qualità e di efficienza ai cittadini&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref126" title="">[126]</a> Sul punto, si vedano ad esempio le osservazioni di M. Cecchetti, <em>Sui più evidenti profili di possibile illegittimità costituzionale del d.d.l. n. 1212 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province e sulle Unioni e fusioni di Comuni), cit.</em>, il quale scrive: &quot;l&#8217;art. 117 Cost. (&#8230;) non contempla espressamente la istituzione delle Città metropolitane, limitandosi ad affidare alla legislazione esclusiva dello Stato la materia di cui alla lett. p) del secondo comma, ossia la legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane&quot;. (&#8230;) Ora, a me pare davvero difficile sostenere che la istituzione delle Città metropolitane possa essere ricondotta ad uno dei tre ambiti di potestà legislativa esclusiva statale individuati tassativamente dalla lett. p) del secondo comma dell&#8217;art. 117 Cost.&quot;. Piuttosto, prosegue l&#8217;A., dalla lettera della Costituzione si evince che &quot;la competenza legislativa ad istituire tali enti spetta, in via generale, al legislatore regionale&quot;. Pertanto, &quot;rispetto ad un simile quadro (&#8230;) mi pare che sussista un solo titolo di legittimazione della legge ordinaria dello Stato ad intervenire nella materia de qua. Si tratta della competenza espressamente affidata alla legge della Repubblica dall&#8217;art. 133, primo comma, in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali (&#8230;) competenza che, del tutto fisiologicamente, può senz&#8217;altro venire in considerazione se lo stesso legislatore si determini nel senso di configurare l&#8217;ente Città metropolitana come &quot;sostitutivo/alternativo&quot; all&#8217;ente Provincia&quot;. Ciò non di meno, l&#8217;A. evidenzia altresì come il legislatore possa (<em>rectius</em>, avrebbe potuto) scegliere di percorrere un&#8217;altra strada, peraltro più sicura, qual è quella di &quot;attivare il livello di produzione normativa di rango costituzionale, rispetto al quale non si pone alcun problema di ripartizione di competenze (&#8230;) e che, al momento attuale, rappresenterebbe lo strumento senz&#8217;altro più sicuro (nonché sistematicamente più coerente) al fine di conseguire il risultato di una riforma ordinamentale del sistema degli enti di area vasta solida e duratura&quot;.<br /> In senso parzialmente difforme, cfr. G.M. Salerno, <em>Sulla soppressione-sostituzione delle Province in corrispondenza all&#8217;istituzione delle Città metropolitane: profili applicativi e dubbi di costituzionalità, in Federalismi.it</em>, 2014, 1, nonchè A. Spadaro, <em>Le Città metropolitane tra utopia e realtà, cit</em>., secondo cui l&#8217;argomento in base al quale &#8211; &quot;non avendo più lo Stato, dopo la riforma del Titolo V Cost., una competenza generale concernente l&#8217;ordinamento degli enti locali e, quindi, sussistendo invece in materia la solita potestà legislativa regionale residuale <em>ex</em> art. 117, IV c. &#8211;  non c&#8217;è alcuna disposizione costituzionale che legittima l&#8217;intervento legislativo statale volto alla istituzione delle Città metropolitane (&#8230;) se portato alle estreme conseguenze, francamente mi pare capzioso&quot;. Infatti &#8211; prosegue l&#8217;A. &#8211; una cosa è dire che Regioni ed EE.LL. non devono essere tagliati fuori dal processo di costituzione delle città metropolitane, com&#8217;è giusto, altro è dire che la potestà legislativa in materia sia esclusiva delle Regioni!&quot;. Piuttosto, il vero punto di &quot;frizione&quot; costituzionale secondo l&#8217;A. sta in ciò che &quot;nei territori dove si costituiscono le città metropolitane, le Province <em>formalmente</em> non vengono abolite, ma <em>sostanzialmente</em> vengono completamente &quot;svuotate&quot; di funzioni, competenze, poteri, beni e personale&quot;. Il che di fatto equivale ad abolire attraverso legge ordinaria un ente ancora costituzionalmente protetto..</div>
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<div><a href="#_ftnref127" title="">[127]</a> L&#8217;art. 133 Cost. prevede che &quot;il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l&#8217;istituzione di nuove Province nell&#8217;ambito d&#8217;una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni&quot;. Per completezza, vale la pena ricordare in questa sede che il testo del d.d.l. di riforma costituzionale attualmente in discussione intende tuttavia abolire il primo comma di tale articolo (cfr. F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit</em>.).</div>
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<div><a href="#_ftnref128" title="">[128]</a>Al riguardo, cfr. <em>amplius</em> le osservazioni di M. Cecchetti, <em>Sui più evidenti profili di possibile illegittimità costituzionale del d.d.l. n. 1212 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province e sulle Unioni e fusioni di Comuni), cit.</em>.</div>
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<div><a href="#_ftnref129" title="">[129]</a> Così S. Staiano, <em>Tecniche normative e qualità della formazione: il caso della Città metropolitana, in Federalismi.it</em>, 2014, 21.</div>
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<div><a href="#_ftnref130" title="">[130]</a> Scrive, infatti, A. Spadaro, <em>Le Città metropolitane tra utopia e realtà, cit., </em>&quot;se le funzioni, le competenze, i poteri, i beni e il personale delle Province, nei territori dove si insedieranno le città metropolitane, si riducono a zero vuol dire che una semplice legge <em>ordinaria</em> ha preteso di cancellare ogni forma, pur minima, di autonomia <em>costituzionalmente</em> protetta delle Province; dunque &#8211; se non vogliamo nasconderci dietro un dito &#8211; che <em>di fatto</em> pretende di cancellare le Province stesse&quot;. Considerazioni analoghe si rinvengono, tra gli altri, in E. Furno, <em>Il nuovo governo dell&#8217;area vasta: Province e Città metropolitane alla luce della c.d. legge Delrio nelle more della riforma costituzionale degli enti locali, cit</em>.; nonché in A. M. Poggi, <em>Sul disallineamento tra il DDL Delrio e il disegno costituzionale attuale, cit</em>., che tuttavia ammonisce: &quot;se non seguirà la riforma costituzionale e non procederà quella dell&#8217;organizzazione statale periferica avremo seri problemi&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref131" title="">[131]</a> In questi termini B. Caravita di Toritto, <em>Città metropolitana ed area vasta: peculiarità ed esigenze del territorio italiano, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 3, che mette in evidenza alcuni degli inconvenienti o, se si vuole, dei paradossi che derivano dalla scelta fatta dal legislatore. In particolare, l&#8217;A. sottolinea come in molti casi le Province siano &quot;estremamente più ampie dell&#8217;area metropolitana. E&#8217; questo il caso di Bologna, Torino e Reggio Calabria. Per Reggio Calabria, poi, partire dalla Provincia come base per l&#8217;istituzione del nuovo ente, chiamato a governare vaste conturbazioni antropizzate, significa far diventare l&#8217;Aspromonte Città metropolitana!&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref132" title="">[132]</a> Così ancora B. Caravita di Toritto, <em>Città metropolitana ed area vasta: peculiarità ed esigenze del territorio italiano, cit.</em>, ma riflessioni in senso analogo si rinvengo, ad esempio, in A. Lucarelli, <em>La Città metropolitana. Ripensare la forma di stato ed il ruolo di regioni ed enti locali: il modello a piramide rovesciata, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 3; F. Patroni Griffi, <em>La città metropolitana nel disegno generale del riordino del territorio, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 3 e A. Spadaro, <em>Le Città metropolitane tra utopia e realtà, cit</em>..</div>
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<div><a href="#_ftnref133" title="">[133]</a> Così come &#8211; del resto &#8211; delle Regioni e finanche dei Comuni. Sul punto cfr., per tutti, M. S. Giannini, <em>Il principio sono le funzioni</em>, in Id., <em>Scritti</em>, IV, Giuffrè, Milano, 2004.</div>
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<div><a href="#_ftnref134" title="">[134]</a> Evidenzia come, così facendo, il legislatore abbia finito per commettere lo stesso errore dei padri costituenti al momento della individuazione dei confini delle Regioni, A. Spadaro, <em>Le Città metropolitane tra utopia e realtà, cit</em>., che scrive: &quot;è evidente che non si capisce bene perchè quelle indicate, e non altre, siano state fatte Città metropolitane. In alcuni casi si può intuire: non Salerno per la vicinanza a Napoli; non Padova per la vicinanza a Venezia. Ma perchè, per esempio, Reggio Calabria, vista l&#8217;esiguità del numero complessivo di abitanti, per altro dispersi su ben 97 Comuni per ragioni orografiche fra loro mal collegati e con una Provincia estremamente disomogena? (&#8230;) l&#8217;impressione &#8211; prosegue l&#8217;A. &#8211; è che il legislatore, nell&#8217;individuazione e determinazione giuridica delle Città metropolitane italiane, si sia lasciato guidare, se non sempre spesso, non da un&#8217;approfondita e attenta indagine interdisciplinare pre-giuridica (antropologica, sociologica, geografica, commerciale, economica, ecc.), ma prevalentemente da motivazioni e convenienze politiche spicce e contingenti&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref135" title="">[135]</a> In tal senso cfr., ad esempio, R. Bin, <em>Stato delle autonomie vs. governo della burocrazia. Il disegno autonomistico disatteso tra contraddizioni e nuovi scenari, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2015, 1, 50 che nella aprioristica determinazione dall&#8217;alto &quot;di cosa sia l&#8217;area metropolitana in sè e per sè, secondo un modello che si applica indifferentemente a Milano e a Reggio Calabria&quot; rintraccia altresì una lesione del principio di autonomia.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref136" title="">[136]</a> A. M. Poggi, <em>Sul disallineamento tra il ddl Delrio ed il disegno costituzionale attuale, cit.</em>.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref137" title="">[137]</a> Sinteticamente, F. Fabrizzi &#8211; G.M. Salerno, <em>La riforma delle autonomie territoriali nella legge Delrio</em>, <em>cit</em>., mettono in luce le differenze più importanti: &quot;in primo luogo, le Province non sono titolari delle funzioni che la legge attribuisce alle sole Città metropolitane nei commi 44 e 46; in secondo luogo, alle Province non sono riconducibili le finalità istituzionali generali, che sono proprie delle Città metropolitane ai sensi del comma 2; in terzo luogo, alle Province si applicano, in via specifica e dunque prevalendo su ogni altra disposizione di carattere generale già vigente, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97 della legge&quot;. In senso analogo, cfr. E. Furno, <em>Il nuovo governo dell&#8217;area vasta: Province e Città metropolitane alla luce della c.d. legge Delrio nelle more della riforma costituzionale degli enti locali, cit</em>., che scrive: &quot;la legge n. 56/2014 (&#8230;) definisce sia la città metropolitana, che la provincia quali enti territoriali di area vasta, ma, nel distinguere le relative funzioni, esalta nella prima, a fronte delle mere finalità istituzionali della seconda, il perseguimento di &quot;finalità istituzionali generali&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref138" title="">[138]</a> Secondo la Legge di riforma della Costituzione, infatti, il &#8220;nuovo&#8221; art. 114 Cost. recita come segue: &#8220;<em>la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato</em>. I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento&#8221;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref139" title="">[139]</a> Così ancora B. Caravita di Toritto, <em>Città metropolitana ed area vasta: peculiarità ed esigenze del territorio italiano, cit.</em>,  che rileva come &quot;il tema dello squilibrio tra i due strumenti di governo di area vasta costituisc[a] una delle questioni principali per il corretto funzionamento del sistema delle autonomie territoriali, nel loro intreccio fra costruzione di un sistema europeo e attuazione del principio di solidarietà nella distribuzione delle risorse e delle funzioni&quot;. Sul punto, inoltre, cfr. anche E. Furno, <em>Il nuovo governo dell&#8217;area vasta: Province e Città metropolitane alla luce della c.d. legge Delrio nelle more della riforma costituzionale degli enti locali, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2015, 1.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref140" title="">[140]</a> Così G. Vesperini, <em>Il disegno del nuovo governo locale: le città metropolitane e le province, cit.</em>.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref141" title="">[141]</a> Secondo A. Lucarelli, <em>La Città metropolitana. Ripensare la forma di stato ed il ruolo di regioni ed enti locali: il modello a piramide rovesciata, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 13, infatti, &quot;l&#8217;occasione è di passare da un modello iper-strutturato, qual è quello delle regioni, e fino ad oggi anche quello delle province, e non più sostenibile dal punto di vista finanziario, ad un modello funzionale e leggero delle città metropolitane, capace (&#8230;) di gestire direttamente i servizi pubblici locali di area vasta&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref142" title="">[142]</a> In questi termini A. Lucarelli, <em>Le Città metropolitane. Tipi di Stato e trasformazioni territoriali, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 3.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref143" title="">[143]</a> A. Lucarelli, <em>Le Città metropolitane. Tipi di Stato e trasformazioni territoriali, cit.</em>.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref144" title="">[144]</a> G. C. De Martin, <em>Il disegno autonomistico disatteso tra contraddizioni e nuovi scenari problematici, in Ist. del federalismo</em>, 2014, 1, 28. Sul punto, si veda anche quanto osservato nelle pagine che precedono (spec. pag. 9 e ss.) e la bibliografia ivi richiamata.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref145" title="">[145]</a> Al riguardo M. Cecchetti, <em>Sui più evidenti profili di possibile illegittimità costituzionale del d.d.l. n. 1212 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province e sulle Unioni e fusioni di Comuni), cit.</em>, esprime scetticismo circa l&#8217;opportunità di una forma di governo in cui il solo organo eletto direttamente dai cittadini gioca un ruolo decisamente marginale nei processi decisionali dell&#8217;ente, processi che &#8211; peraltro &#8211; &quot;si riferiscono all&#8217;esercizio di funzioni di cura e gestione concreta di interessi pubblici sovracomunali&quot; implicanti scelte politiche. Ma l&#8217;A. si spinge ancora oltre, evidenziando come, da un lato, &quot;la suddetta forma di governo contrasta con l&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in ragione della violazione del parametro interposto costituito dall&#8217;art. 2 della Carta europea delle autonomie locali&quot;; mentre, dall&#8217;altro lato, tale forma di governo &quot;contraddice palesemente la logica del principio di sussidiarietà in senso verticale, espressamente individuato dall&#8217;art. 118, primo comma, Cost. quale canone di allocazione/distribuzione delle funzioni amministrative fra i diversi enti territoriali che costituiscono la Repubblica&quot;. Infatti, prosegue l&#8217;A., &quot;perché la logica di <em>favor</em> per l&#8217;autonomia e il plusvalore democratico del principio di sussidiarietà possano operare correttamente e condurre a decisioni allocative delle funzioni amministrative coerenti nell&#8217;ambito della scale ascensionale degli enti costitutivi della Repubblica, è assolutamente necessario che i processi deliberativi di tali enti siano affidati a &quot;sistemi di governo&quot; che risultino in qualche modo omologhi, ossia comparativamente omogenei al loro grado di <em>democraticità </em>(&#8230;).</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref146" title="">[146]</a> Sul punto, cfr. <em>amplius</em> A. Sterpa, <em>Lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale e il complesso processo di attuazione della legge Delrio, cit</em>., il quale evidenzia come lo statuto della Città metropolitana di Roma si caratterizzi per l&#8217;adozione di alcune soluzioni peculiari tra cui, in particolare, &quot;l&#8217;elezione a suffragio universale e diretto degli organi in sostituzione del modello provinciale di elezione di secondo grado&quot;, nonché la scelta di prevedere &quot;una pseudo-Giunta metropolitana&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref147" title="">[147]</a> Il riferimento è a C. cost. 24 marzo 2015 n. 50, per un commento alla quale cfr. G. M. Salerno, <em>La sentenza n. 50 del 2015. argomentazioni efficientistiche o neocentralismo repubblicano di impronta statalistica? </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2015, 7; A. Spadaro, <em>La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la democrazia è un optional, </em>in<em> RivistaAic.it</em>, 2015, 2; A. Sterpa, <em>Un &quot;giudizio in movimento&quot;: la Corte costituzionale tra attuazione dell&#8217;oggetto e variazione del parametro del giudizio, in  Federalismi.it</em>, 2015, 8.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref148" title="">[148]</a> G. M. Salerno, <em>La sentenza n. 50 del 2015. argomentazioni efficientistiche o neocentralismo repubblicano di impronta statalistica?, cit..</em></div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref149" title="">[149]</a> Scrive A. Spadaro, <em>La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la democrazia è un optional, cit</em>.: &quot;naturalmente &#8211; ancorché chiamata a giudicare delle modalità di costituzione delle Città metropolitane &#8211; sarebbe stato ingenuo pensare che la Corte fosse nelle condizioni di indicare i presupposti di natura ontologica o sostanziale in virtù dei quali avrebbero potuto costituirsi le Città metropolitane italiane, compito chiaramente spettante invece agli organi di indirizzo politico, sulla base di accurate indagini sociologiche, demografiche, urbanistiche, economiche, ecc. Ma poiché le scelte del legislatore devono essere ponderate e quindi ragionevoli, la Corte (&#8230;) forse avrebbe potuto accennare a qualcosa in merito, almeno sotto forma di vago monito&quot;(&#8230;) Tuttavia &#8211; prosegue l&#8217;A. &#8211; sarebbe stato davvero troppo pretendere che la Corte si cacciasse nei guai da sola, scendendo su questo terreno (&#8230;) la Corte ha scelto un più rigoroso, e forse comprensibile, <em>self &#8211; restraint</em>&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref150" title="">[150]</a> In questo senso ancora A. Spadaro, <em>La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la democrazia è un optional, cit</em>., con riguardo alla violazione dell&#8217;art. 138 Cost.. Posto, infatti, che &quot;attraverso la costituzione delle Città metropolitane, che in pratica assorbono tutte le funzioni provinciali, lo smantellamento delle Province avviene per mezzo di una banale legge ordinaria, chiaramente <em>in fraudem Constitutionis</em>&quot;, sul punto la Corte si mostra &quot;lapidaria e iper-formalista&quot;, affermando che &quot;come infatti chiarito dalla sentenza n. 220 del 2013, il procedimento di cui al richiamato art. 138 Cost. risulterebbe obbligato nel solo caso di soppressione delle Province, e non anche  in quello &#8211; che qui viene in rilievo &#8211; di riordino dell&#8217;ente medesimo (cons. dir. 4.3.1)&quot;. &quot;Ora &#8211; scrive l&#8217;A. &#8211; delle due, l&#8217;una: o il Giudice delle leggi non comprende la frode della Costituzione operata, il che è indispensabile, o comprende e chiude un occhio, anzi tutt&#8217;e due. Ed è quel che è accaduto. (&#8230;) In tal modo i giudici costituzionali sembrano accettare, piuttosto supinamente, la volontà del legislatore (&#8230;) mentre, nel frattempo, il principio di rigidità della Costituzione di indebolisce&#8230;&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref151" title="">[151]</a> Questo è quanto secondo A. Spadaro, <em>La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la democrazia è un optional, cit</em>. è accaduto con riguardo alla censura relativa alla violazione della procedura di cui all&#8217;art. 133 Cost.. Scrive, infatti, l&#8217;A. &quot;la Consulta prima riconosce (&#8230;) <em>la mancata applicazione delle regole procedurali contenute nell&#8217;art. 133 Cost</em>., ma poi letteralmente giustifica il legislatore, sulla base del fatto che l&#8217;art. 133 riguarderebbe, a suo avviso, solo interventi singolari, dunque, una tantum, e non una significativa riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica, qual è quella attuata dalla legge Delrio. (&#8230;.) [Ma] la Corte può fare un&#8217;interpretazione evolutiva di disposizioni costituzionali sulla procedura? Può chiudere un occhio (o addirittura tutti e due) sulle meta-norme, o norme sulla produzione di norme, di rango costituzionale?&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref152" title="">[152]</a> Così, ancora, G. M. Salerno, <em>La sentenza n. 50 del 2015. argomentazioni efficientistiche o neocentralismo repubblicano di impronta statalistica?, cit..</em></div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref153" title="">[153]</a> A. Ruggeri, <em>La riforma costituzionale del titolo V e i problemi della sua attuazione, con specifico riguardo alle dinamiche della normazione e al piano dei controlli, </em>in<em> Quad. regionali</em>, 2001, 2, 567.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref154" title="">[154]</a> Così R. Bin<em>, Cose serie, non riforme costituzionali!, </em>in<em> Quad. cost., </em>2013.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-funzioni-amministrative-di-province-e-citta-metropolitane-nella-legge-delrio-e-nel-quadro-della-riforma-costituzionale-in-fieri/">Le funzioni amministrative di Province e Città metropolitane nella legge Delrio e nel quadro della riforma costituzionale in fieri</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Neuroscienze forensi e valori costituzionale: spunti di riflessione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/neuroscienze-forensi-e-valori-costituzionale-spunti-di-riflessione/">Neuroscienze forensi e valori costituzionale: spunti di riflessione</a></p>
<p>                                                              Nel corso degli ultimi anni il mondo del diritto ha accolto i progressi di un settore in grande sviluppo,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/neuroscienze-forensi-e-valori-costituzionale-spunti-di-riflessione/">Neuroscienze forensi e valori costituzionale: spunti di riflessione</a></p>
<p>                                                             <br /> Nel corso degli ultimi anni il mondo del diritto ha accolto i progressi di un settore in grande sviluppo, quale quello delle neuroscienze<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> Queste, che si propongono l&#8217;ambizioso obiettivo di palesare i legami tra attività mentale e sostrato biologico dell&#8217; individuo, rappresentano, infatti, un&#8217;inedita prospettiva scientifica,  con riflessi notevoli in campo giuridico<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.  <br /> Recentemente, l&#8217; oggetto dell&#8217;attenzione degli studiosi del tema, ha riguardato la <em>vis espansiva  </em>degli strumenti di neuroscienze cognitive.<br /> Le scoperte neuroscientifiche, che hanno portato ad un ripensamento del tema della prova scientifica nel processo penale,  coinvolgono, infatti, anche delicati aspetti di diritto costituzionale inerenti  la libertà personale ed il libero arbitrio<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> Orbene, nel presente lavoro, l&#8217;attenzione è stata posta  su quelli che rappresentano limiti chiari all&#8217; espansione ed all&#8217; impiego delle tecniche neuroscientifiche<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> Prima di tutto, è dato sapere, però, che  le neuroscienze<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>, le quali studiano la struttura, lo sviluppo ed il funzionamento fisiologico e patologico del sistema nervoso centrale  e periferico<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>, hanno come obiettivo principale quello di evidenziare la base biologica delle espressioni mentali e comportamentali della persona.<br /> Tali studi, iniziando dall&#8217;analisi dei singoli neuroni, rappresentano, così, un validissimo aiuto nell&#8217;analisi dell&#8217;attività cerebrale<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Tra le tecniche in questione si possono annoverare, senza pretese di esaustività, la tomografia assiale computerizzata (TAC) , la tomografia ad emissione di positironi (PET) e la risonanza magnetica (RMN)<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> Ruolo centrale, con riferimento allo sviluppo del sapere neuroscientifico spetta poi alle tecniche di fMRI, la cd. risonanza magnetica funzionale, una tecnica caratterizzata dall&#8217;uso delle neuroimmagini a risonanza magnetica per valutare la funzionalità di un organo o di un apparato, grazie alla misurazione dei mutamenti nel flusso ematico locale nella zona esaminata collegata all&#8217;aumento dell&#8217; attività neuronale (un aumento del flusso indica quindi un&#8217;area di &#8220;attivazione.&#8221; )<a href="#_ftn9" title="">[9]</a><br /> Il settore delle neuroscienze forensi, per utilizzare le parole di autorevole dottrina<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, si caratterizzerebbe, quindi, per l&#8217;utilizzo di tecnologie e di metodologie proprie delle neuroscienze  allo scopo di generare, elaborare, sintetizzare e riprodurre &#8221; dati scientifici rilevanti ai fini della valutazione giudiziaria.&#8221; <br /> Nello specifico, i macchinari di neuroscienze &#8211; presenti anche in sede civile<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>&#8211; è  nel processo penale che occupano ruolo fondamentale, entrando a far parte di tale rito sotto vesti sempre differenti<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> Le tecniche di neuroscienze nel processo penale hanno l&#8217;arduo compito di incidere su aspetti valutativi di estrema delicatezza<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>, offrendo al giudice scenari inaspettati.<a href="#_ftn14" title="">[14]</a><br /> In particolare, possono essere individuati diversi ambiti di applicazione delle neuroscienze forensi, che al momento risultano essere maggiormente rilevanti: l&#8217;accertamento della capacità di intendere e di volere del soggetto &#8211; poiché offrono la possibilità di accertare attraverso le immagini ad altissima definizione le eventuali anomalie responsabili dell&#8217;offuscamento della lucidità mentale- e dunque incidono sul vaglio dell&#8217;imputabilità dello stesso, quale presupposto giuridico della colpevolezza ( artt. 88 e 89 c.p.) ; servono a valutare l&#8217;eventuale incapacità dell&#8217;indagato  o dell&#8217;imputato di partecipare coscientemente al processo; sono utili a verificare l&#8217;idoneità mentale del teste a rendere testimonianza in base a quanto stabilito dall&#8217; art. 196 c.p.p.<a href="#_ftn15" title="">[15]</a><br /> Tali macchinari sono poi utili ad indagare sull&#8217; eventuale attitudine del soggetto a mentire<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>;  sono funzionali all&#8217;espletamento delle  tecniche di  <em>&#8220;memory dectecion&#8221;</em> o <em>&#8220;brain fingerprinting<a href="#_ftn17" title=""><strong>[17]</strong></a>&#8220;</em>.<br /> Tuttavia, l&#8217;ingresso nel processo penale delle tecniche di neuroscienza ha suscitato non poche perplessità.<br />  Se le neuroscienze, infatti, sarebbero oggi in grado di dirci che le scelte e le preferenze, e quindi le condotte criminose, nascono a livello non cosciente e, dunque, il nostro ragionare è prima di ogni altra cosa sottoposto alle derivazioni del sistema neuronale<a href="#_ftn18" title="">[18]</a> e perciò sottoposto alle logiche di un diritto &#8220;inconscio&#8221;, è chiaro che persona umana, libertà costituzionali, diritti fondamentali, doveri, colpevolezza, sarebbero tutti concetti meritevoli di essere rivisti dopo una così intensa contaminazione della neurobiologia<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>. <br /> In tale contesto, sembra potersi individuare, però, l&#8217;esistenza di un limite all&#8217; espansione delle tecniche di neuroscienze forensi, che prescinde da profili strettamente ontologici della materia e che si collega a canoni costituzionali, il quale si erge, senza dubbio alcuno, a stella polare illuminante per l&#8217;utilizzo di tali macchinari.<a href="#_ftn20" title="">[20]</a><br /> Tale limite è rinvenibile in quella dignità umana, che, nell&#8217; accezione Kantiana, vede sempre l&#8217; uomo come fine e mai come mezzo<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> Il valore della dignità umana costituisce, infatti, la comune e profonda radice di tutti i diversi diritti costituzionali coi quali l&#8217;applicazione delle neuroscienze forensi si deve misurare<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br /> Essa rappresenta una sorta di principio che informa di sé l&#8217;intero sistema costituzionale<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>.<br /> Non a caso, il Giudice per l&#8217;udienza preliminare di Como, il quale si è premurato di evitare qualsivoglia tipo di &#8221; riduzionismo&#8221; scientifico- comportamentale è stato consigliato nella stesura del suo brillante provvedimento, meritevole di menzione, dal ruolo fondamentale che occupa la persona umana e la dignità della stessa nel contesto ordinamentale attuale<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>.<br />  Il giudice, nella motivazione in questione sottolinea come più volte si sia premurato di sottolineare di aver rivisitato gli esiti della perizia alla luce delle motivazioni e della dinamica dell&#8217;accaduto; di aver autonomamente apprezzato il comportamento criminale effettivamente tenuto dall&#8217;imputata, rilevandone la frequente illogicità ed incongruenza rispetto all&#8217;obiettivo avuto di mira; di ribadire che le conclusioni psichiatriche non forniscono &#8221; verità&#8221; ma solo conoscenza, comprensione dell&#8217;accaduto e, nella vigenza dell&#8217;attuale quadro normativo&#038;(&#038;) funzione di supporto alla decisione giudiziaria che è il prodotto di una valutazione complessiva, logica e coordinata delle emergenze psichiatriche e di quelle processuali; di mettere in guardia che le neuroscienze, al pari delle altre metodiche di indagine psicologica e psichiatrica, non debbono essere ritenute in grado di pervenire ad una certezza scientifica o dogmatica, bensì vanno apprezzate al fine di raggiungere quel grado di analisi che possa far maturare al giudice il convincimento di trovarsi di fronte al più alto grado di compatibilità fra quanto rilevato in perizia e la realtà fattuale come ricostruita dalle emergenze processuali.<a href="#_ftn25" title="">[25]</a><br /> Tale pronuncia, che si oppone totalmente a quella concezione secondo la quale la persona del reo ed il suo agire siano null&#8217;altro che i suoi geni o i suoi cervello e che cozza, inevitabilmente, con il concetto di dignità umana<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>, rappresenta, pertanto, la pronuncia Madre, dalla quale far discendere tutte le future considerazioni.<br /> Alla luce di tale esaustiva posizione, sembrerebbe infatti auspicabile che le neuroscienze assolvano a mera funzione di supporto giudiziario e che esse siano soggette ad una &#8221; condizione&#8221;: la valutazione soggettiva del giudice.<br /> Il Magistrato, terzo ed imparziale, <em>gateKeeper</em> del rigore scientifico, può utilizzare a sostegno della sua decisione le risultanze delle macchine di neuroscienze, non può però considerare le risultanze un dato di fatto <em>sic et simplicter</em>; la dignità umana, impone, infatti di prendere in considerazione l&#8217;uomo  in tutta la sua complessità, evitando la  non degradazione dell&#8217; individuo al suo mero profilo neurogenetico<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>.<br /> In un sistema come il nostro, nel quale la persona occupa posizione apicale nella piramide valoriale propria di ogni Stato di Diritto e che non a caso prevede una Costituzione, che nasce e vive sull&#8217; esaltazione del principio personalista, la dignità umana e la persona come fine, e non come mezzo, dovranno guidare ed eventualmente smorzare l&#8217;utilizzo di tutte quelle tecniche che potrebbero minacciare il primato della persona in favore di mere risultanze scientifiche<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.<br /> L&#8217; approccio di Khoshbin e Khosbin, i quali sostengono che &#8221; la scienza ha una lunga strada da percorrere prima che queste teconologie possano permetterci di apprezzare pienamente i presupposti anatatomici e fisiologici del pensiero umano, degli stati mentali, dei motivi, della volontà o dei comportamenti&#8221; è, pertanto, oggi, più che mai attuale<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.<br /> La corrente &#8220;determinista&#8221;<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>, alla luce di quanto emerso, non può essere pertanto esente da critiche.<br />  <br />   </p>
<div>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Recentemente, si segnala l&#8217; opera di F.GUSTAVO PIZZETTI, <em>Neuroscienze Forensi e Diritti fondamentali: Spunti Costituzionali</em>, Giappichelli Editore Torino, 2012</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Si v. COLLICA M.T., <em>Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive</em>, Giappichelli, Torino, 2007</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Sul tema si rinvia alla notevole bibliografia di A.SANTOSUOSSO, in particolare, si v. <em>Le neuroscienze e il diritto,</em>  Ibis, 2009</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> CANZIO G., <em>La valutazione della prova scientifica fra verità processuale e ragionevole dubbio</em>, Archivio Penale, 2011, n. 3</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a>   BALDASSARE A., <em>Diritti della persona e valori costituzionali</em>, Giappichelli, 2007</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> CASONATO C., <em>Introduzione al biodiritto,</em> Giappichelli, 2009</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Si v. CATANESI R., V. MARTINO<em>, Verso una psichiatria forense basata su evidenze</em>, Riv. It. Med. Legale, 6, 2006, p. 1011</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> SANTOSUOSSO, op.cit.</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> A. SANTOSUOSSO &#8211; B. BOTALLICO, <em>Neuroscienze e diritto: una prima mappa</em>, in A. SANTOSUOSSO, op. cit.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> L. SAMMICHELI- G. SARTORI, <em>Neuroscienze e processo penale</em>, in Cass. Pen. 2010, p. 3306</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Per esempio al fine di valutare, in sede civile, con un grado di precisione particolarmente elevato, la menomazione patita da un individuo in conseguenza di un fatto illecito ai fini del risarcimento del danno biologico</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> A tal proposito vale la pena segnalare che le tecniche neuroscientifiche possono entrare nel processo il più delle volte come perizia tecnica, altre volte come prova atipica ai sensi dell&#8217; art. 189 codice di procedura penale: &#8221; Prove non disciplinate dalla legge&#8221;. Non a caso, il sistema processuale italiano è informato al principio di legalità formale, in ragione del quale non è ammissibile la previsione di strumenti di prova che non trovino nella legge una forma di disciplina.</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Il più delle volte idonei a svelare aspetti della &#8220;<em>mens rea&#8221;</em> che, una volta emersi, possono limitare o escludere la colpevolezza, spezzando il legame, necessario, tra soggetto e condotta</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Si v. BOTALICO B.. &#8211; 2009, <em>Il diritto penale e le neuroscienze: quali possibilità di dialogo?</em> In: SANTOSUOSSO A., S. GARAGNA, B. BOTTALICO. C.A. REDI ( a cura di) <em>Scienze Biomediche e Diritto. Un dialogo tra discipline, culture e lingue</em>, IBIS 2010</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Per una visione di ampio respiro, si v. A. BIANCHI, G. GULOTTA, G. SARTORI ( a cura di<em>), Manuale di neuroscienze forensi</em>, Giuffrè, Milano 2010</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> CANZIO G., <em>La valutazione della prova scientifica fra verità processuale e ragionevole dubbio</em>, Archivio Penale. 2001, n. 3</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Tali metodi si servono specificatamente dell&#8217;elettroencefalografia per rilevare un&#8217;onda celebrale la cui modificazione in ampiezza dipende è risultata dipendere &#8221; automaticamente&#8221; dal &#8221; riconoscimento&#8221;, da parte del cervello, di elementi già impressi nella memoria quando gli stessi vengono nuovamente mostrati al soggetto, anche indipendentemente dalla consapevolezza che l&#8217;individuo può avere del ricordo a prescindere dalla sua dichiarazione, falsa, di non possedere alcuna riminiscenza.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Si v. PELLEGRNI S., <em>Il Ruolo di Fattori Genetici nella Modulazione del Comportamento: le Nuove Acquisizioni della Biologia Molecolare Genetica</em>, In: A. BIANCHI, G. GULLOTTA, G. SARTORI, Manuale di Neuroscienze forensi, Giuffrè, Milano, 2009</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> MUSUMECI E., <em>Cesare Lombroso e le neuroscienze: un parricidio mancato. Devianza. Libero arbitrio, imputabilità, tra antiche chimere ed inediti scenari</em>, Franco Angeli, 2012</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> BIN R. PITRUZZELLA<em>, Diritto Costituzionale</em>, Giappichelli 2005</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Secondo V.CRISAFULLI<em>, Stato, popolo, governo: illusioni e delusioni costituzionali</em>, Giuffrè, Milano, 1985, p.191 : &#8221; la costituzione italiana ha inteso fondare la democrazia politica sulla democrazia economica assumendo i valori centrali della libertà e dignità umana con riferimento all&#8217;uomo intero, persona privata e cittadino&#8221;</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Si ripropone la posizione sostenuta da G.VASSALLI, Il diritto alla libertà morale, secondo la quale lo strettissimo ed intensissimo rapporto che passa fra libertà morale e le altre libertà è tale da non poter essere, in buona sostanza, rapportato a quello che intercorre con altre libertà, compresa la stessa libertà personale, giacchè &#8221; la libertà psichica è veramente l&#8217;unica attraverso il  cui sacrificio  può realizzare il sacrificio d&#8217;ogni altra libertà.</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a>  Così, F. POLITI, <em>Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana,</em> Giappichelli, Torino 2011, p. 109</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> F.PIZZETTI, in op.cit.</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Si rinvia integralmente a Trib. Como, se. G.U.P., sent. 20 maggio 2011, n. 536. Per approfondimenti nuovamente, F. PIZZETTI, in op.cit.</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> <em>Acontraris</em>, Corte Ass..App., sent. 18 settembre 2009, n. 5</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> La Costituzione italiana pone la dignità come indice di concretezza dell&#8217;eguaglianza (affinché non resti soltanto formale); la richiama esplicitamente come parametro della retribuzione e come limite alla libertà di iniziativa economica; lo fa in modo implicito a proposito della libertà personale, della responsabilità penale, del diritto all&#8217;autodeterminazione sanitaria (per citare alcuni tra i riferimenti più importanti).</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> A tal proposito, si rinvia a SACCO F., <em>Note sulla dignità umana nel &#8220;diritto costituzionale europeo</em>, in AA.VV. , I diritti fondamentali e le Corti in Europa, ( a cura di S. Panunzio), Napoli, 2005, p. 585 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> L. KHOSHBIN, S. KHOSHBIN, <em>Imaging the mind, Minding the image: an historical introduction to brain imaging and the law, in American Journal of Law and Medicine</em>, vol. 33, 2007, 171-192</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> La visione di coloro i quali che pensano che il libero arbitrio sia del tutto illusorio, in quanto, a detta di costoro, i circuiti neuronali funzionerebbero meccanicisticamente e &#8220;necessariamente&#8221;. Tale orientamento è fatto proprio dalla Corte d&#8217; Appello di Trieste nella pronuncia superiormente citata.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/neuroscienze-forensi-e-valori-costituzionale-spunti-di-riflessione/">Neuroscienze forensi e valori costituzionale: spunti di riflessione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La &#8216;ragionevole&#8217; applicazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione nel riconoscimento di un diritto sociale in capo allo straniero in stato di bisogno</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-ragionevole-applicazione-dellart-3-della-costituzione-nel-riconoscimento-di-un-diritto-sociale-in-capo-allo-straniero-in-stato-di-bisogno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-ragionevole-applicazione-dellart-3-della-costituzione-nel-riconoscimento-di-un-diritto-sociale-in-capo-allo-straniero-in-stato-di-bisogno/">La &#8216;ragionevole&#8217; applicazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione nel riconoscimento di un diritto sociale in capo allo straniero in stato di bisogno</a></p>
<p>(Brevi riflessioni a margine dell&#8217;ordinanza del Tribunale di Torino 27/1/2016 di remissione alla Corte Costituzionale del Reg. Ord. 255/2016, G. U. 21/12/2016, n. 51)     Sommario: 1. Premessa: il riconoscimento delle prestazioni assistenziali in capo agli stranieri. &#8211; 2. I limiti al riconoscimento del diritto all&#8217;assegno sociale alla luce</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-ragionevole-applicazione-dellart-3-della-costituzione-nel-riconoscimento-di-un-diritto-sociale-in-capo-allo-straniero-in-stato-di-bisogno/">La &#8216;ragionevole&#8217; applicazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione nel riconoscimento di un diritto sociale in capo allo straniero in stato di bisogno</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-ragionevole-applicazione-dellart-3-della-costituzione-nel-riconoscimento-di-un-diritto-sociale-in-capo-allo-straniero-in-stato-di-bisogno/">La &#8216;ragionevole&#8217; applicazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione nel riconoscimento di un diritto sociale in capo allo straniero in stato di bisogno</a></p>
<p> (Brevi riflessioni a margine dell&#8217;ordinanza del Tribunale di Torino 27/1/2016<br /> di remissione alla Corte Costituzionale del <em>Reg. Ord. 255/2016, G. U. 21/12/2016, n. 51</em>)<br />  <br />  <br /> Sommario: 1. Premessa: il riconoscimento delle prestazioni assistenziali in capo agli stranieri. &#8211; 2. I limiti al riconoscimento del diritto all&#8217;assegno sociale alla luce della disciplina dettata dall&#8217;art. 80, co. 19, L. 388/2000. &#8211; 3. Spunti di riflessione alla luce dell&#8217;ordinanza di remissione alla Corte costituzionale del <em>Reg. Ord. 255/2016 &#8211; </em>4. <em>Segue.</em> L&#8217;oggetto della questione di costituzionalità e la sua possibile risoluzione alla luce della giurisprudenza della Corte.<br />  <br />  <br /> 1. <em>Premessa: il riconoscimento delle prestazioni assistenziali in capo agli stranieri</em><br /> Il sistema atto a garantire la sicurezza sociale in Italia si fonda sulla distinzione tra la materia assistenziale e quella previdenziale che subisce declinazioni differenti a seconda che la si riferisca ai cittadini o ai non cittadini.<br /> Rispetto a questi ultimi, il riconoscimento del diritto a beneficiare di prestazioni assistenziali minime è questione tanto delicata quanto complessa che ha indotto molti giuristi contemporanei a interrogarsi sulla effettiva godibilità dei ccdd. &#8216;diritti sociali&#8217;<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> Ciò è tanto più vero se si considera che essi sono ritenuti chiave di volta per il successo delle politiche di accoglienza e di integrazione dei migranti e che, di conseguenza, i contrasti nascenti dagli eventuali condizionamenti posti agli stessi risultano stridenti e spingono alla ricerca di forme di composizione<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> La disciplina relativa all&#8217;assistenza sociale al non cittadino è dettata dal D. Lgs. 25/7/1998, n. 286, cd. &#8216;T.U. Immigrazione&#8217;. Le condizioni per il godimento dei diritti sociali sono fissate dal co. 1, dell&#8217;art. 2 di tale decreto, con il quale il legislatore ha stabilito che «Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti». Il co. 5 dello stesso articolo prevede, inoltre, che «Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell&#8217;accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge».<br /> L&#8217;art. 41 del decreto in parola fa invece specifico riferimento al regime dell&#8217;assistenza sociale, stabilendo che «Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti».<br /> Al fine di inquadrare sistematicamente le questioni relative al riconoscimento del diritto a godere delle prestazioni assistenziali minime da parte degli stranieri, è necessario &#8211; al di là delle coordinate di ordine generale fissate dal T.U. Immigrazione &#8211; prendere in considerazione due fattori, a dir così &#8216;interni&#8217;, che vanno inquadrati in un contesto sovranazionale che, sin dalla seconda metà del Novecento, ha visto interi settori del diritto internazionale erodere la discrezionalità di cui gli Stati hanno storicamente goduto, dapprima nella gestione delle proprie frontiere<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>, e successivamente nel riconoscimento dei diritti in capo ai non-cittadini.<br /> In questo contesto i due menzionati fattori &#8216;interni&#8217; sono i seguenti. Anzitutto, l&#8217;effetto prodotto, sul piano delle competenze, dalla riforma costituzionale del 2001 (L. cost. 18/10/2001, n. 3), alla luce della quale oggi l&#8217;assistenza sociale rientra nell&#8217;ambito delle competenze residuali delle Regioni, di talché &#8211; dovendo la disciplina introdotta nel 1998 dal T.U. Immigrazione esser riletta alla luce del novellato art. 117 Cost., ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva nella «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (co. 2, lett. <em>m</em>) &#8211; il nucleo essenziale dei diritti sociali dev&#8217;essere individuato dalla legislazione dello Stato, al fine di garantire lo sviluppo dignitoso della personalità dei soggetti cui tali diritti sono riconosciuti, restando in capo alla legislazione delle Regioni il compito di disporre in modo da assicurare in concreto lo sviluppo in parola.<br /> L&#8217;altro fattore è segnalato da autorevole dottrina<a href="#_ftn4" title="">[4]</a> che invita a riflettere sul fatto che buona parte dei problemi legati alla individuazione delle prestazioni assistenziali e degli enti che devono (o dovrebbero) garantirle trae la propria origine dall&#8217;idea della necessaria natura<em> nazionale </em>dello Stato sociale che ha costituito terreno fertile per la proliferazione di argomenti atti a giustificare forti limiti al godimento di taluni diritti da parte degli stranieri, uno su tutti l&#8217;esiguità delle risorse pubbliche<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.<br /> Il dibattito relativo al riconoscimento del diritto a tali prestazioni da parte del non cittadino è stato alimentato da una serie di pronunce della Corte Costituzionale che ha tentato, tramite la propria opera pretoria, di arginare le disparità di trattamento concernenti cittadini e stranieri nel godimento dei diritti sociali, originate da un quadro normativo non sempre pienamente rispettoso del principio di non discriminazione<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>. In tal senso la Corte, a partire dal 2005, si è espressa con varie sentenze che non sempre hanno incontrato il <em>favor</em> applicativo del legislatore nazionale e regionale<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Nell&#8217;alveo delle decisioni riferibili alle prestazioni assistenziali più d&#8217;una ha riguardato l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 80, co. 19, L. 23/12/ 2000, n. 388 (recante «<em>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2001</em>»), che ha subordinato la godibilità delle provvidenze di natura economica e assistenziale da parte degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale al possesso da parte degli stessi della &#8216;carta di soggiorno&#8217;, oggi &#8216;permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo&#8217;.<br /> Tra le prestazioni assistenziali a vantaggio degli stranieri, contemplate dall&#8217;art. 80, co. 19, L. 388/2000, rientra anche l&#8217;assegno sociale, quale strumento volto ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al soggetto &#8211; legato da lungo corso al territorio italiano &#8211; che versa in stato di difficoltà.<br /> In particolare, la normativa in parola, per i soli stranieri, subordina il diritto al godimento dell&#8217;assegno sociale al possesso di uno specifico tipo di permesso di soggiorno (il P.d.S. UE per soggiornanti di lungo periodo) in aggiunta alla condizione, prevista dall&#8217;art. 20, co. 10, L. 6/8/2008, n. 133 (Conversione del D. L. 25/6/2008, n. 112, recante «<em>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</em>»): «A decorrere dal 1° gennaio 2009, l&#8217;assegno sociale di cui all&#8217;articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto <em>a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale</em>» (corsivo di chi scrive).<br /> Tale disciplina normativa, proprio con riguardo al tema del riconoscimento in capo allo straniero di una prestazione assistenziale<em>, </em>offre diversi spunti di riflessione concernenti, da un lato, la natura dei diritti sociali e, dall&#8217;altro, le possibili limitazioni che gli stessi possono subire nella stagione della crisi economica.<br /> Pertanto, una volta ricostruita la natura giuridica dell&#8217;assegno sociale quale prestazione assistenziale costituente diritto soggettivo perfetto, si porrà l&#8217;attenzione sulla questione oggetto di una recente ordinanza<a href="#_ftn8" title="">[8]</a> con la quale il Tribunale di Torino (Sez. Lavoro) ha investito la Corte Costituzionale: entro quali limiti sia ragionevole <em>differenziare</em> la posizione dello straniero rispetto a quella del cittadino nel godimento di una prestazione assistenziale che si configura come vero e proprio diritto soggettivo, basando tale differenziazione solo sul <em>tipo </em>di permesso di soggiorno indicato dalla legge.<br />  <br />  <br /> 2. <em>Quali <a>problemi propone: I limiti al riconoscimento del diritto all&#8217;assegno sociale alla luce della disciplina dettata dall&#8217;art. 80, co. 19, L. 388/2000</a></em><br /> L&#8217;assegno sociale è considerato misura di natura assistenziale avente struttura pensionistica che, conformemente al dettato della Carta costituzionale, rientra tra le prestazioni economiche di assistenza sociale oggetto di un diritto soggettivo perfetto<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br /> A seguito dell&#8217;accertamento da parte dell&#8217;Amministrazione dei requisiti previsti dalla legge, l&#8217;interessato risulta titolare di una situazione giuridica direttamente e pienamente protetta dall&#8217;ordinamento, attraverso la quale trova concreta realizzazione il fine di promozione cui tende il principio di eguaglianza sostanziale dettato dall&#8217;art. 3, co. 2, Cost.<br /> La prestazione in parola &#8211; originariamente denominata &#8216;pensione sociale&#8217;<a href="#_ftn10" title="">[10]</a> &#8211; è una forma di sostegno economico apprestata dall&#8217;ordinamento nazionale a vantaggio dei soggetti (cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio italiano) che vivono in condizioni economiche disagiate.<br /> In particolare, l&#8217;assegno sociale (di importo pari a <strong>453 euro e </strong>suddiviso in tredici mensilità), risulta a carico della «Gestione degli <em>interventi</em> assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali» (GIAS)<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>. Presupposti per il suo godimento sono l&#8217;accertamento dell&#8217;effettivo <em>stato di bisogno </em>del soggetto richiedente (dovendo lo stesso risultare titolare di un reddito inferiore alle soglie annualmente stabilite dalla legge<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>) e, a partire dal 2018, il compimento del sessantaseiesimo anno di età da parte dello stesso<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>. A tali requisiti si aggiunge quello della residenza del soggetto all&#8217;interno del territorio nazionale<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br /> Occorre inoltre ricordare che in origine il diritto a godere di questa prestazione assistenziale era riconosciuto ai soli cittadini italiani, il requisito della cittadinanza dovendo peraltro sussistere, non solo nel momento in cui il diritto veniva riconosciuto, ma anche nel corso del godimento della prestazione.<br /> Il percorso seguito dal legislatore volto al riconoscimento dell&#8217;assegno sociale (e, più in generale, dei diritti sociali) in capo agli stranieri è stato influenzato dal &#8216;ruolo guida&#8217; svolto dalla Corte Costituzionale, soprattutto con riferimento alla individuazione dei limiti al loro godimento. Dall&#8217;analisi della sua giurisprudenza sembra che la Consulta abbia provato a sollecitare il legislatore &#8211; &#8216;un colpo al cerchio e uno alla botte&#8217; &#8211; ad appianare le disparità di trattamento tra cittadini e non cittadini<a href="#_ftn15" title="">[15]</a> nel godimento dei diritti sociali<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.<br /> Può dirsi, pertanto, che è alla luce degli interventi della Corte costituzionale che oggi l&#8217;assegno sociale è erogato anche ai soggetti stranieri, risultando la posizione di questi ultimi equiparata a quella dei cittadini italiani al sussistere di determinate condizioni<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>.<br /> Allo stato attuale l&#8217;assegno sociale può essere riconosciuto ai cittadini di un Paese dell&#8217;Unione Europea iscritti all&#8217;anagrafe del Comune di residenza e (ai sensi del combinato disposto dell&#8217;art. 41, D. Lgs. 286/1998 e dell&#8217;art. 80, co. 19, L. 388/2000), ai cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. A tale condizione è stata aggiunta, a decorrere dal 1° gennaio 2009, quella prevista dall&#8217;art. 20, co. 10, L. 133/2008 in base alla quale «l&#8217;assegno sociale [&#038;] è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale».<br /> Il legislatore sembra così voler definire l&#8217;ambito dei soggetti stranieri cui può effettivamente essere riconosciuta la prestazione assistenziale in parola, sulla base dell&#8217;effettivo radicamento territoriale (provato dal <em>soggiorno legale e in via continuativa</em>). Tale previsione, però, (non sostituisce, ma) si somma a quella prevista dall&#8217;art. 80, co. 19, L. 388/2000, di talché il non cittadino che voglia ottenere l&#8217;assegno sociale dovrebbe dimostrare, non solo di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per i cittadini italiani (e dunque il raggiungimento del limite minimo di età per la presentazione della domanda e la dimostrazione dello stato di bisogno economico), ma anche: a) la residenza effettiva, stabile e continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale; e b) il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disciplinato dal D. Lgs. 8/1/2007, n. 3.<br /> Questo decreto, riscrivendo completamente l&#8217;art. 9 del T.U. Immigrazione, ha dato attuazione alla direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, sostituendo il documento un tempo definito &#8216;carta di soggiorno&#8217; con il cd. <em>Permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo</em><a href="#_ftn18" title="">[18]</a> il quale costituisce un titolo di soggiorno di durata illimitata, cui hanno diritto, a condizioni diverse, i cittadini di paesi terzi<a href="#_ftn19" title="">[19]</a> e gli apolidi, consentendo ai soggetti che ne sono titolari di soggiornare per un periodo superiore a 90 giorni in altri Paesi membri dell&#8217;Unione Europea.<br /> Lo straniero che, ai sensi dell&#8217;art. 9, co. 1, T.U. Immigrazione, risulta «in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all&#8217;importo annuo dell&#8217;assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell&#8217;articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall&#8217;Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, <em>può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo</em>, per sé e per i familiari di cui all&#8217;articolo 29, comma 1» (corsivo di chi scrive) <a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br /> Per ciò che qui maggiormente interessa, ai sensi dell&#8217;art. 9, co. 12, lett. c T.U. Immigrazione, il titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo può «usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all&#8217;accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l&#8217;accesso alla procedura per l&#8217;ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l&#8217;effettiva residenza dello straniero all&#8217;interno del territorio nazionale»<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br />  <br />  <br /> 3. <em>Spunti di riflessione alla luce della ordinanza di remissione alla Corte costituzionale del Reg. Ord. 255/2016.</em><br /> Sulla base delle premesse generali riferite sinteticamente, occorre riflettere sulla questione recentemente sottoposta alla Corte costituzionale con l&#8217;ordinanza del Tribunale di Torino &#8211; Sez. Lavoro, che affronta il tema del riconoscimento in capo allo straniero di un diritto sociale.<br /> Nella fattispecie sottoposta al giudice, una cittadina extracomunitaria in possesso di un permesso di soggiorno valido, ma non corrispondente a quello previsto dalla legge per il riconoscimento del diritto all&#8217;ottenimento dell&#8217;assegno sociale, si vedeva negata la prestazione assistenziale in parola dall&#8217;Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) poiché non era in possesso dei requisiti richiesti per l&#8217;accesso ad essa<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br /> Dopo aver percepito, negli anni 2012 e 2013, una pensione estera erogata dallo Stato albanese<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>, la richiedente presentava all&#8217;I.N.P.S. (in data 19 marzo 2014) domanda di assegno sociale che veniva respinta dall&#8217;Istituto poiché priva del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.<br /> Per gli stessi motivi veniva rigettato il ricorso amministrativo proposto contro tale decisione e, di conseguenza, veniva proposta azione giudiziaria per ottenere l&#8217;accertamento del diritto a godere dell&#8217;assegno sociale e la condanna dell&#8217;INPS al pagamento della stessa (con decorrenza dal 1° aprile 2014).<br /> L&#8217;Amministrazione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto nel merito della domanda, ribadendo che la ricorrente non risultava munita del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. L&#8217;operato della P.A. sembra configurarsi rispettoso del principio di legalità<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>, inteso sia in senso formale (poiché l&#8217;azione dell&#8217;Amministrazione si basa su una esplicita previsione di legge), sia in senso sostanziale (in quanto l&#8217;azione dell&#8217;Amministrazione trova nella legge, non solo il proprio fondamento, ma anche la disciplina del proprio esercizio)<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>.<br /> Su sollecitazione della parte ricorrente, il Tribunale di Torino &#8211; Sezione Lavoro sollevava questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 80, co. 19, L. 23/12/2000, n. 388 con riferimento all&#8217;assegno sociale di cui all&#8217;art. 3, co. 6, L. 8/8/1995, nella parte in cui, prevedendo che «Ai sensi dell&#8217;articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l&#8217;assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse <em>alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno</em>» (corsivo di chi scrive), subordina il diritto a conseguire tale provvidenza alla titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.<br /> Il tema non è nuovo alla Corte: già con sent. n. 22/2015<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>, essa si era pronunciata sulla analoga questione di legittimità costituzionale, dichiarandone però l&#8217;inammissibilità in ordine al requisito della non manifesta infondatezza<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>.<br /> In particolare, con la sentenza n. 22/2015 la Corte ha ribadito che, secondo la propria costante giurisprudenza, il giudice<em> a quo</em> non si può esimere dal fornire nell&#8217;ordinanza di rimessione una esauriente ed autonoma motivazione, «dovendosi [..] escludere che il mero recepimento o la semplice prospettazione di argomenti sviluppati dalle parti o rinvenuti nella giurisprudenza, anche costituzionale, equivalgano a chiarire, per sé stessi, le ragioni per le quali &#8220;quel&#8221; giudice reputi che la norma applicabile in &#8220;quel&#8221; processo risulti in contrasto con il dettato costituzionale (nello stesso senso, sentenza n. 7 del 2014)»<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.<br /> L&#8217;ordinanza di rimessione, dunque, deve necessariamente delimitare l&#8217;oggetto e il parametro del giudizio di legittimità costituzionale che pretende di instaurare, per un verso, descrivendo la fattispecie concreta sottoposta all&#8217;esame della Corte e, per altro verso, fornendo la motivazione relativa alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione. Ciò al fine di consentire alla Corte l&#8217;individuazione dei termini delle questioni di legittimità sollevate alla luce delle disposizioni censurate e dei parametri costituzionali che si asseriscono violati.<br /> Ed invero, secondo la costante giurisprudenza della Corte ai fini del necessario scrutinio della rilevanza della questione sottoposta, nonché dei profili della sua non manifesta infondatezza, il giudice remittente non deve esimersi dal fornire una esauriente ed autonoma motivazione nell&#8217;atto di promovimento<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>. L&#8217;ordinanza di rimessione, insomma, deve necessariamente delimitare l&#8217;oggetto e il parametro del giudizio di legittimità costituzionale che pretende di instaurare.<br /> Quanto sin qui richiamato risulta utile ai fini della comprensione dei riferimenti giurisprudenziali contenuti nell&#8217;ordinanza in esame. Da questa sembra emergere che il giudice rimettente, da un canto, ha indicato con precisione i profili giuridici a supporto della fondatezza della questione attraverso una meticolosa ricostruzione della giurisprudenza costituzionale in materia; e, dall&#8217;altro canto, ha offerto argomenti che, seppur non &#8216;nuovi&#8217;, sono sufficientemente specifici e tali da consentire di dichiarare la questione non manifestamente infondata.<br /> Il giudice, infatti, ha chiarito che la normativa in esame subordina «per i soli stranieri il diritto al godimento dell&#8217;assegno sociale alla titolarità della carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo)», requisito di natura amministrativa che va ad aggiungersi alla condizione, prevista dall&#8217;art. 20, co. 10, L. 133/2008, in base alla quale tali soggetti dicono aver «soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale».<br /> Sul piano della individuazione dei precetti costituzionali che si assumono violati, in particolare, l&#8217;ordinanza fa esplicito riferimento all&#8217;art. 3 Cost., nella misura in cui «introduce una ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini stranieri, entrambi legalmente soggiornanti nel territorio nazionale, laddove soltanto per i secondi è previsto l&#8217;ulteriore requisito di essere in possesso della carta o del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo».<br /> Ad avviso del rimettente, l&#8217;art. 3 risulterebbe violato anche «sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto non appare ragionevole subordinare il diritto al sostentamento non (solo) al requisito del legale soggiorno di almeno 10 anni in Italia, ma alla titolarità della permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Appare infatti un&#8217;ulteriore ingiustificata discriminazione quella che si verrebbe a creare tra cittadini stranieri legalmente soggiornanti in Italia e titolari di carta o permesso di soggiorno UE di lungo periodo, e cittadini stranieri in ipotesi legalmente soggiornanti per il medesimo periodo ma privi di tale certificazione».<br /> Il giudice, infine, reputa sussistente la violazione dell&#8217;art. 10, co. 2 Cost., con riferimento all&#8217;art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell&#8217;uomo, che vieta ogni discriminazione in merito all&#8217;origine nazionale, poiché la norma in questione introduce «un trattamento diversificato tra cittadini italiani e stranieri in ordine al godimento del diritto all&#8217;assegno sociale, subordinandolo solo per questi ultimi al possesso della carta o del permesso di soggiorno UE di lungo periodo; l&#8217;art. 38, in quanto il diritto al mantenimento e all&#8217;assistenza sociale del cittadino straniero, legalmente soggiornante in Italia da più di 10 anni (parametro che appare ragionevole anche alla luce della citata giurisprudenza costituzionale), viene limitato dal possesso di una certificazione di tipo amministrativo».<br />  <br />  <br /> 4. <em>Segue.</em> <em>L&#8217;oggetto della questione di costituzionalità e la sua possibile risoluzione alla luce della giurisprudenza della Corte</em><br /> Al fine di comprendere perché il possesso del P.d.S. UE per soggiornanti di lungo periodo (<em>ex</em> art. 80, co. 19, L. 388/2000) quale requisito per l&#8217;ottenimento dell&#8217;assegno sociale potrebbe determinare una irragionevole discriminazione tra cittadini e non cittadini (versanti in stato di bisogno), appare necessario concentrare l&#8217;attenzione sul requisito reddituale richiesto per il suo rilascio: l&#8217;art. 9 T.U. Immigrazione prevede che il richiedente dimostri di essere titolare di un reddito annuo non inferiore all&#8217;importo dell&#8217;assegno sociale<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>.<br /> Dalla lettura combinata degli artt. 9, co. 1, e 41, T.U. Immigrazione, dell&#8217;art. 20, co. 1, L. 133/2008 e dell&#8217;art. 80, co. 19, L. 388/2000, però, sembrerebbe emergere una contraddittorietà insanabile: il riconoscimento del diritto ad ottenere una prestazione assistenziale avente come presupposto la sussistenza dello stato di bisogno &#8211; dunque di un disagio economico &#8211; è subordinato al possesso di un titolo per il cui rilascio è richiesta la dimostrazione di un determinato reddito (reddito che, per giunta, deve essere almeno pari alla misura fissata annualmente per la prestazione assistenziale in parola).<br /> Il requisito in esame, peraltro, escluderebbe anche la valutazione della prova del radicamento territoriale del richiedente (<em>ex</em> art. 20, co. 10, L. 133/2008) sostanziantesi nella residenza stabile e continuativa nel territorio nazionale da più di dieci anni, che ben potrebbe consentire il riconoscimento dell&#8217;assegno sociale sulla base di un titolo amministrativo valido (P.d.S. di altra natura) ancorché differente dal P.d.S. per soggiornanti UE di lungo periodo<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>.<br /> Se, in via generale, per cittadini e stranieri legalmente soggiornanti in Italia vige il principio di eguaglianza, sembra discutibile che il legislatore possa subordinare l&#8217;erogazione di talune prestazioni di natura assistenziale alla verifica della sussistenza di determinati requisiti in capo allo straniero volti a dimostrarne una certa <em>affectio societatis </em>(ad esempio, il possesso di un permesso di soggiorno), determinando di fatto delle &#8216;disparità&#8217; di trattamento rispetto ai cittadini.<br /> Le ragioni alla base di tali disparità di trattamento possono essere varie, una su tutte l&#8217;esigenza di contenimento della spesa pubblica. A seconda della oggettività e della ragionevolezza delle stesse, però, una differenza di trattamento può risultare o meno discriminatoria, integrando, in caso affermativo, una violazione della Costituzione.<br /> Non è un caso che la Corte costituzionale si sia già pronunciata più volte dichiarando l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 80, co. 19, L. 388/2000 per diversi profili.<br /> Già nel 2008, con la sentenza n. 306, la Corte si esprimeva affermando che «Al legislatore italiano è certamente consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l&#8217;ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia (da ultimo, sentenza n. 148 del 2008). È possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l&#8217;erogazione di determinate prestazioni &#8211; non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza &#8211; alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini».<br /> Sulla scorta di tale ragionamento, la Consulta ha finito per ritenere manifestamente irragionevole subordinare l&#8217;attribuzione di una prestazione assistenziale<a href="#_ftn32" title="">[32]</a> al possesso della carta di soggiorno (oggi P.d.S. UE per soggiornanti di lungo periodo), che richiede per il suo rilascio la titolarità di un reddito<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>.<br />  Successivamente, con la sent. 11/2009, relativa alla pensione di inabilità, la Corte ha affermato che «La subordinazione dell&#8217;attribuzione di tale prestazione al possesso, da parte dello straniero, di un titolo di soggiorno il cui rilascio presuppone il godimento di un reddito, rende ancor più evidente l&#8217;intrinseca irragionevolezza del complesso normativo in scrutinio».<br /> Il filone giurisprudenziale inaugurato ormai da più di un decennio si è arricchito, nel corso del tempo, di numerose dichiarazioni di incostituzionalità delle disposizioni in esame volte ad evidenziarne, in riferimento a singole tipologie di provvidenze, la intrinseca irragionevolezza.<br /> Alla luce delle considerazioni svolte sembra non infondato ritenere che l&#8217;eguaglianza tra cittadini e stranieri nel godimento di una prestazione di carattere assistenziale quale l&#8217;assegno sociale ben può essere, a dir così, &#8216;temperata&#8217; dalla discrezionalità del legislatore nella definizione delle condizioni di accesso ad essa; scelte siffatte, però, dovrebbero sempre essere basate su chiari parametri di riferimento, che consentano di contenere discriminazioni irragionevoli.<br /> Nella vicenda in esame, ad esclusione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (previsto dall&#8217;art. 80, co. 19, L. 388/2000), sussistono tutte le condizioni affinché alla richiedente sia riconosciuto l&#8217;assegno sociale, poiché, sul piano sostanziale, la stessa risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, vedendosi negata la possibilità di ottenere tale prestazione solo in quanto titolare di un P.d.S. di <em>tipo </em>differente.<br /> Ed invero la richiedente, cittadina extracomunitaria, di età superiore a quella richiesta dalla legge, avendo soggiornato in via continuativa nel territorio italiano per più di un decennio in base ad un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di coesione familiare, ben può dimostrare quel radicamento territoriale che la Corte stessa prende in considerazione quale criterio applicabile per il riconoscimento di alcune prestazioni.<br /> La contraddizione logica derivante dal porre alla base del diritto alla prestazione assistenziale in parola il requisito del possesso di un certo titolo amministrativo che per il suo rilascio presuppone la titolarità di un reddito in capo al richiedente, pare determinare una evidente violazione dell&#8217;art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza.<br /> Del resto, la Corte, già con la sent. 40/2013, aveva rilevato che «La più generale previsione del possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo &#8211; individuato, come si è detto, dalla norma impugnata quale pre-requisito per il conseguimento delle provvidenze sociali in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato &#8211; è stata invece scrutinata, sul versante della titolarità del permesso di soggiorno da almeno cinque anni, nelle sentenze n. 187 del 2010 (riguardante l&#8217;assegno mensile di invalidità, di cui all&#8217;art. 13 della legge n. 118 del 1971) e n. 329 del 2011 (concernente la indennità di frequenza di cui all&#8217;art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, recante &#8220;Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un&#8217;indennità di frequenza per i minori invalidi&#8221;). In entrambe le occasioni, nel dichiarare l&#8217;illegittimità costituzionale della normativa denunciata, la Corte, in particolare, rilevò che &#8211; ove si tratti, come nei casi allora delibati, di provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito &#8211; qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all&#8217;art. 14 della CEDU, avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte europea».<br /> Sembra, pertanto, non peregrino prevedere che, con la sentenza che si appresta ad emanare, la Corte Costituzionale compirà un ulteriore passo in avanti nell&#8217;opera di &#8216;livellamento&#8217; delle disparità di trattamento tra cittadini e stranieri nel godimento dei diritti sociali.<br /> In definitiva, una volta ribadito che «la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali», così come stabilito dall&#8217;art. 10, co. 2, Cost. sarebbe auspicabile che la Corte decidesse per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 80, co. 19, L. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità del Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell&#8217;assegno sociale, per contrasto con gli artt. 3 e 10, co. 2 (con riferimento all&#8217;art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell&#8217;uomo), ponendo così fine ad una vicenda giuridica che ha avuto inizio nel 2014.<br />   </p>
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<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> G. D&#8217;Orazio, in <em>Lo straniero nella Costituzione italiana</em>, Cedam, Padova, 1992, p. 112, riferisce che «due sono i principi ispiratori che reggono la condizione giuridica dello straniero. Da un lato, la valorizzazione e la garanzia delle sue libertà e dei suoi diritti, quali risultano determinati sia dalla Costituzione [&#038;] sia da al- tre fonti proprie dell&#8217;ordinamento internazionale. Dall&#8217;altro, l&#8217;estraneità di tali soggetti all&#8217;ordinamento politico giuridico nel cui ambito quella &#8220;condizione&#8221; deve essere determinata e regolata, postula la presenza e persistenza, nei confronti di questa, di limiti fondati su un principio istituzionale di conservazione della sovranità dello Stato di soggiorno». Sul punto si v. anche: E. Grosso, voce <em>Straniero (status costituzionale dello)</em>, in <em>Dig. disc. pubb.</em>, vol. XV, 1999, pp. 160 ss., in particolare 166 ss.; A. Patroni Griffi, <em>I diritti dello straniero tra Costituzione e politiche regionali</em>, in L. Chieffi (a cura di),<em> I diritti sociali tra regionalismo e prospettive federali</em>, Cedam, Padova, 1999, pp. 345 ss.; M.R. Ferrarese, <em>Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale</em>, il Mulino, Bologna, 2000; F. Cerrone, <em>La cittadinanza e i diritti</em>, in R. Nania, P. Ridola (a cura di), <em>I diritti costituzionali</em>, I, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 269 ss., che a sua volta richiama E. Balibar, <em>Le frontiere della democrazia</em>, tr. it. Roma, 1983; M. Gnes, <em>Il diritto degli stranieri extracomunitari alla non irragionevole discriminazione in materia di agevolazioni sociali,</em> in <em>Giur. cost.</em>, 2005, pp. 4681 ss.; L. Ronchetti<em>, Il nomos infranto: globalizzazione e costituzioni. Del limite come principio essenziale degli ordinamenti giuridici</em>, Jovene, Napoli, 2007, pp. 185-223; G. Brunelli, <em>Welfare e immigrazione: le declinazioni dell&#8217;eguaglianza</em>, in <em>Le istituzioni del federalismo</em>, 2008, pp. 554 ss.; B. Pezzini, <em>Una questione che interroga l&#8217;uguaglianza: i diritti sociali del non-cittadino</em>, in <em>Annuario 2009 dell&#8217; Associazione italiana dei costituzionalisti</em>, <em>Lo statuto costituzionale del non cittadino</em> (Atti del XXIV Convegno annuale, Cagliari, 16-17 ottobre, 2009), Napoli, 2010, pp. 163 ss.; V. F. Biondi Dal Monte, <em>Dai diritti sociali alla cittadinanza. La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali</em>, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 30 ss.; F. Sorrentino, <em>Eguaglianza</em>, Giappichelli, Torino, 2011; W. Chiaromonte, <em>Lavoro e diritti sociali degli stranieri. </em><em>Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa</em>, Torino, 2013, p. 205; S. Sciarra, W. Chiaromonte, <em>Migration Status in Labour Law and Social Security Law</em>, in C. Costello, M. Freeland (a cura di), <em>Migrants at Work</em>, Oxford, 2014, p. 121; W. Chiaromonte, <em>The Italian Regulation on Labour Migration and the Impact and Possible Impact of Three EU Directives on Labour Migration: Towards a Human Rights-Based Approach?</em>, in R. Blanpain, F. Hendrickx (a cura di), <em>National Effects of the Implementation of EU Directive on Labour Migration from Thrid Countries</em>, Wolters Kluwer, The Netherlands, 2016, p. 117; W. Chiaromonte, <em>Lavoro e diritti sociali degli stranieri. </em><em>Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa</em>, Torino, 2013, p. 205; P. Carrozza, <em>Noi e gli altri. Per una cittadinanza fondata sulla residenza e sull&#8217;adesione ai doveri costituzionali</em>, in E. Rossi F. Biondi Dal Monte, M. Vrenna (a cura di), <em>La governance dell&#8217;immigrazione. Diritti, politiche e competenze</em>, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 27 ss.; C. Corsi, <em>Immigrazione e diritti sociali: il nodo irrisolto del riparto di competenze tra Stato e regioni,</em> in E. Rossi, F. Biondi Dal Monte, M. Vrenna (a cura di), <em>La </em>governance<em> dell&#8217;immigrazione</em> cit., pp. 229 ss.; sempre di C. Corsi, <em>Ius migrandi, sovranità statale e cittadinanza, </em>in V. Militello, A. Spena (a cura di), <em>Il traffico di migranti. Diritti, tutele, discriminazione</em>, Giappichelli, Torino, 2015; G. Turatto, <em>Le «pause» della Corte costituzionale in tema di parità di trattamento dei cittadini dei paesi terzi extracomunitari</em>, in <em>Riv. giur. lav.</em>, 2013, I, pp. 549 ss.; A. Iurato, <em>La ragionevolezza dei limiti al riconoscimento dei diritti sociali in favore degli stranieri: una questione ancora aperta</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2015, 3; G. Romeo, <em>Il cosmopolitismo pragmatico della Corte Costituzionale tra radicamento territoriale e solidarietà</em>, in <em>rivista AIC</em>, n. 1/2018.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> D. Bifulco, <em>L&#8217;inviolabilità dei diritti sociali</em>, Jovene, Napoli, 2003, pp. 18 ss. osserva che «Benché suoni come un&#8217;osservazione scontata, è forse meglio ricordare che la ricerca di argomenti in grado di giustificare la composizione dei contrasti tra valori (attraverso, ad esempio, il bilanciamento tra gli stessi) è un momento ineludibile non solo nel contesto del confronto tra costituzione sociale e economica, ma, più in generale, nel contesto dell&#8217;interpretazione costituzionale <em>tout court</em>; tanto più se si ha di fronte una costituzione, come quella italiana, la quale contenga &#8220;enunciati normativi esprimenti principi diversi e potenzialmente confliggenti, ma che non sono mai tra loro incompatibili, bensì sempre concorrenti, con la conseguenza che l&#8217;applicazione di ciascuno deve essere fatta con il minor sacrificio possibile dell&#8217;altro&#8221;».</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Così A. Jr Golia,<em> Costituzioni, confini e attraversamenti. Brevi riflessioni sulle politiche per l&#8217;immigrazione in una prospettiva di pluralismo giuridico, </em>in S. D&#8217;Acunto, A. De Siano, V. Nuzzo (a cura di), <em>In cammino tra aspettative e diritti Fenomenologia dei flussi migratori e condizione giuridica dello straniero</em>, pp.190 ss.: «Ancora, e in stretta connessione al profilo liberal-cosmopolitico del costituzionalismo moderno, la progressiva espansione, a partire dalla metà del Novecento, di settori specializzati del diritto internazionale (in particolare, il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale dell&#8217;economia) ha eroso, sul piano giuridico, la discrezionalità di cui gli Stati hanno tradizionalmente goduto nelle decisioni relative al controllo delle proprie frontiere».</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> S. Cassese, <em>I diritti sociali degli altri</em>, in <em>Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale</em>, 4/2015, pp. 677-686, il quale segnala che «Da un lato, che le prestazioni dirette ad assicurare l&#8217;eguaglianza sostanziale, altrimenti dette prestazioni di welfare, possono essere assicurate solo dagli Stati nazionali sia perché questi soltanto possono garantire l&#8217;eguaglianza sostanziale, sia perché gli organi sovranazionali non hanno il <em>power of the purse</em>. Dall&#8217;altro, che beneficiari dello Stato sociale sono necessariamente solo i cittadini».</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Sempre S. Cassese, op. cit., si chiede «Una volta aperta la strada dei diritti sociali agli stranieri legalmente soggiornanti sul territorio nazionale, dove ci si ferma? Come si può evitare che il riconoscimento si presti a forme di &#8220;turismo sanitario&#8221; o di &#8220;turismo assistenziale&#8221;? Dove finisce il potere del Parlamento di autorizzare le spese, consacrato dall&#8217;art. 81 Cost.?». L&#8217;A. suggerisce, quale risposta agli interrogativi posti, l&#8217;introduzione dei cd. <em>&#8216;durational requirements&#8217;</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Per una ricostruzione della giurisprudenza in questione si v. C. Corsi, <em>Stranieri, diritti sociali e principio di eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2014, 3, pp. 26 ss. Appare comunque significativo segnalare che già con la sentenza 454/1998 interpretativa di rigetto 454/1998 la Consulta aveva «ricondotto la speciale disciplina sul collocamento obbligatorio degli invalidi alle forme di attuazione del diritto che &#8220;gli inabili e i minorati&#8221; hanno, a norma dell&#8217;art. 38, terzo comma, della Costituzione, all&#8217;avviamento professionale (cfr. sentenze n. 38 del 1960, n. 55 del 1961): diritto del quale gode anche lo straniero avente titolo ad accedere al lavoro subordinato nel territorio dello Stato in condizioni di uguaglianza con i cittadini, non essendovi, sotto questo profilo, ragione di differenziarne il trattamento rispetto al cittadino italiano».</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Si v., in generale, F. Biondi Dal Monte<em>, I diritti fondamentali degli stranieri tra discrezionalità del legislatore e sindacato costituzionale</em>, in <em>La</em> governance <em>dell&#8217;immigrazione</em> cit., pp. 91 ss.; E. Grosso, <em>Straniero (status costituzionale dello), Dig. disc. pubb.</em>, XV, 1999, pp. 160 ss., in particolare 166 ss.; M.D. Ferrara, <em>Status degli stranieri e questioni di welfare tra</em> <em>diritti e inclusione sociale</em>, in <em>Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale</em>, 2, 2017, pp. 287 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> <em>Reg. Ord. 255/2016, G. U. 21/12/2016, n. 51.</em></div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> M. Cinelli, <em>Diritto della Previdenza Sociale</em>, Giappichelli, Torino, 2017, p. 598 «L&#8217;obiezione secondo la quale il fatto che la legge ha reso tale prestazione oggetto di un diritto soggettivo perfetto dimostrerebbe la natura previdenziale di essa appare priva di sostanziale pregio. Infatti, una distinzione concettuale delle due forme, delle quali attualmente si compone e attraverso le quali appare destinato a realizzare I sistema di sicurezza sociale, in base al grado di esigibilità giuridica à le aspettative dei rispettivi destinatari, non trova sufficiente giustificazione nel dato normativa costituzionale. Da tale fondamentale riferimento, al contrario, si evince la pari rilevanza sostanziale delle situazioni giuridiche soggettive, tanto nei confronti degli interventi di previdenza sociale, che nei confronti di quelli di assistenza sociale; né può dirsi connaturato al concetto stesso di «assistenza» una rilevanza «affievolita» della situazione giuridica soggettiva relativa, giacché connaturati al concetto possono dirsi soltanto la generalità della tutela e la natura solidaristica dell&#8217;intervento sociale. Più coerente sarebbe, dunque, ricercare nella non piena attuazione dei princìpi costituzionali da parte della legislazione ordinaria il fondamento della diversa rilevanza giuridica che presentano tuttora determinati interventi in materia assistenziale, piuttosto che teorizzare il fondamento costituzionale della diversa intensità di tutela giuridica».</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Istituita dall&#8217;art. 26 L. 153/1969, tale prestazione ha assunto la denominazione di &#8216;assegno sociale&#8217; a partire dal gennaio 1996, per effetto di quanto disposto dalla riforma pensionistica del 1995 (L. 335 dell&#8217;8/8/1995 «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»).</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> La GIAS è stata istituita presso l&#8217;INPS con l&#8217;art. 37 della legge 88 del 9 marzo 1989 al fine di garantire la separazione tra &#8216;previdenza&#8217; e &#8216;assistenza&#8217; e di attribuire allo Stato le spese relative a quest&#8217;ultima.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Ad oggi risulta possibile godere dell&#8217;assegno sociale in misura intera o ridotta: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell&#8217;assegno, hanno diritto all&#8217;assegno in misura intera; i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all&#8217;importo annuo dell&#8217;assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l&#8217;ammontare annuo dell&#8217;assegno e il doppio dell&#8217;importo annuo dell&#8217;assegno ne godono invece in misura ridotta.</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Così come stabilito dall&#8217;art. 28, co. 8, L. 214 22/12/2011.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Il cd. &#8216;principio di revoca della clausola di residenza&#8217; &#8211; in base al quale, ai sensi dell&#8217;art. 10, Reg. CE 1108/1971, «tutte le prestazioni monetarie periodiche, come pensioni o rendite e, a determinate condizioni, anche le prestazioni erogate per malattia, maternità e disoccupazione, spettanti in base alla legislazione di uno Stato membro dell&#8217;Unione Europea, non possono essere ridotte, sospese o revocate per il fatto che il beneficiario trasferisca la propria residenza in un paese membro diverso da quello in cui ha lavorato e si trova l&#8217;istituzione debitrice» &#8211; in questo caso non opera, rientrando l&#8217;assegno sociale tra le prestazioni elencate in uno specifico allegato al regolamento CE 1247 del 1992, con il quale l&#8217;U.E. ha escluso l&#8217;operatività del principio per una serie di fattispecie.</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Come indicato da G. Romeo, <em>Il cosmopolitismo pragmatico della Corte Costituzionale tra radicamento territoriale e solidarietà</em>, in <em>rivista AIC</em> nr. 1/2018, pp. 12 ss. la Corte indagando la natura dei diritti fondamentali avrebbe, per un verso, distinto tra prestazioni assistenziali che afferiscono a diritti fondamentali o meno e, per altro verso, valutato caso per caso l&#8217;effettivo livello di radicamento territoriale dello straniero. A tal proposito segnala l&#8217;A. che «Nella giurisprudenza della Consulta è possibile individuare almeno tre ambiti che contribuiscono a disegnare il quadro dello statuto costituzionale del non-cittadino con particolare riferimento alle prestazioni sociali di cui ha diritto. A tali ambiti corrispondono, poi, due orientamenti: il primo è inteso a distinguere tra le prestazioni sociali che ineriscono ai diritti fondamentali e quelle che invece non riguardano la garanzia di questo tipo di posizioni giuridiche soggettive. Il secondo orientamento, che emerge nelle pieghe della giurisprudenza costituzionale, attiene alla progressiva rilevanza dell&#8217;elemento del radicamento territoriale del non cittadino».</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Attraverso lo scrutinio della giurisprudenza della Corte è possibile individuare l&#8217;altalenante percorso che la stessa ha seguito e che l&#8217;ha condotta ad esprimersi in merito alla necessità di verificare se una prestazione assistenziale miri o meno a soddisfare bisogni primari. Tra le altre si vedano: sent. n. 432 del 2 dicembre 2005; sent. n. 120 del 23 novembre 1967; sent. n. 104 del 26 giugno 1969; sent. n. 177 del 19 giugno 1974; sent. n. 46 del 20 gennaio 1977; sent. n. 199 del 18 luglio 1986; ord. n. 490 del 17 aprile 1988; ord. n.62 del 24 febbraio 1994; ord. n. 249 del 8 luglio 2010, sent. n. 187 del 28 maggio 2010, sent. n. 329 del 16 dicembre 2011, sent. n. 40 del 15 marzo 2013, sent. n. 222 del 19 luglio 2013.</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Peraltro, il tema del riconoscimento in favore del non cittadino del <em>diritto</em> a godere di questa specifica prestazione<em> sociale </em>induce a riflettere sul rapporto tra Stato e individuo, sul legame di appartenenza dello straniero alla comunità politica e sul ruolo del radicamento territoriale dello stesso nel riconoscimento di determinate prestazioni sociali.<br />  <a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> L&#8217;introduzione dell&#8217;art. 9-bis nel T.U. ha regolato la posizione giuridica nel territorio nazionale degli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell&#8217;Unione Europea.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Quanto allo status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo esso risulta disciplinato dalla Direttiva n. 2003/109/CE del 25 novembre 2003, recepita dall&#8217;Italia con il D. Lgs. 8 gennaio 2007 n. 3 pubblicato in G.U. del 30.1.2007, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE dell&#8217;11 Maggio 2011, attuata in Italia con il D. Lgs. N. 12 del 2014 pubblicato sulla G.U. del 24.2.2014, che ne ha esteso l&#8217;ambito di applicazione ai titolari di protezione internazionale. A partire dall&#8217;11 marzo 2014 dunque, dimostrando di essere regolarmente presenti in Italia da almeno cinque anni (quinquennio che comincia a decorrere a far data dalla presentazione della domanda di protezione internazionale), di essere residente, di avere la disponibilità di un reddito non inferiore all&#8217;importo annuo dell&#8217;assegno sociale, anche i beneficiari di protezione internazionale hanno la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Lo straniero, inoltre, deve risultare non pericoloso per l&#8217;ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. A tal proposito, ai sensi dell&#8217;art. 9, co. 4, T.U. Immigrazione, «Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell&#8217;appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell&#8217;articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall&#8217;articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell&#8217;articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall&#8217;articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall&#8217;articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall&#8217;articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell&#8217;adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell&#8217;inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero».</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Quanto alle altre facoltà riconosciute in capo al titolare di tale P.d.S., la normativa in esame prevede che lo straniero può «a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale, salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 6, comma 6 (comuni e località che interessano la difesa militare dello Stato, per le quali il Prefetto abbia emesso un divieto); b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all&#8217;articolo 5-bis; c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all&#8217;accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l&#8217;accesso alla procedura per l&#8217;ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l&#8217;effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale; d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.». Per tutto ciò che riguarda i profili specifici afferenti ai requisiti e alle condizioni per il rilascio, alle circostanze ostative al rilascio, al procedimento di rilascio, alla durata e alle prassi di aggiornamento e alle ipotesi di revoca di revoca del P.d.S. UE per soggiornanti di lungo periodo si rinvia al testo integrale dell&#8217;art. 9 del TU Immigrazione.</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Nello specifico, la domanda è stata presentata da una cittadina albanese ottantunenne che a partire dal 7 dicembre 2001 ha legalmente soggiornato in via continuativa sul territorio italiano in base ad un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di coesione familiare. Tale permesso ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell&#8217;articolo 29 del D. Lgs. 286/98 ed è rinnovabile insieme con quest&#8217;ultimo. Ai sensi dell&#8217;art. 30, co. 1, T.U. Immigrazione esso è rilasciato «a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall&#8217;articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell&#8217;Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti; c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell&#8217;Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare; d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana». Il rilascio di tale P.d.S. consente al non cittadino di accedere ai servizi assistenziali, di iscriversi a corsi di studio o di formazione professionale, di iscriversi nelle liste di collocamento.</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Pensione dell&#8217;importo di 1240 euro annui e, nell&#8217;anno 2014, l&#8217;importo di ¬ 95,46 mensili per il medesimo titolo.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Come spiega A.M. Sandulli,<em> Manuale di Diritto Amministrativo,</em> Jovene ed., 1989, pp. 583-584 il principio di legalità «sta ad indicare il primato della legge, e cioè la soggezione dell&#8217;azione degli organi amministrativi (e giurisdizionali) alle leggi (oltre che alla Costituzione). Tale primato ha nello Stato democratico la sua giustificazione nella provenienza delle leggi dal Parlamento, organo immediatamente rappresentativo del Popolo, nel quale risiede la sovranità (Cost., a. 1). Il principio di legalità comporta che, fuori dei diritti e poteri comuni agli altri soggetti giuridici, nessuna posizione di potere, di preminenza o di favore spetta alla pubblica Amministrazione se non gliela conferisca una legge (attribuzione possibile solo quando non vi ostino regole costituzionali, e segnatamente regole che riservino certe materie ad altri Poteri dello Stato, e quindi, tra l&#8217;altro, le regole istitutive di &#8220;riserve di legge&#8221;)».</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Sul differente atteggiarsi del principio in parola nei confronti dei singoli e delle PP.AA. si v. G. Clemente di San Luca, <em>Lezioni di Diritto Amministrativo</em>, p. 44 ss., Edit. Scient., Napoli, 2012; L. Carlassare, voce <em>Legalità (principio di)</em>, in <em>Enc. giur. Treccani</em>, vol. XVIII, 1990.</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Tale sentenza è stata emanata dalla Corte Costituzionale a seguito della riunione di due giudizi che, avendo ad oggetto una medesima disposizione, sono stati definiti con un&#8217;unica pronuncia: A) il giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte d&#8217;appello di Bologna con ordinanza del 20 settembre 2012 e avente ad oggetto l&#8217;art. 80, co. 19, L. 23/12/2000, n. 388, in combinato disposto con l&#8217;art. 9, co. 1, D. Lgs. 25/7/1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall&#8217;art. 9, co. 1, della L. 30/07/2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), poi sostituito dall&#8217;art. 1, co. 1, lettera a), del D. Lgs. 8/1/2007, n. 3 (Attuazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); B) il giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte di cassazione con ordinanza del 20/5/2014 e avente ad oggetto il predetto art. 80, co. 19, L. 23/12/ 2000, n. 388. A seguito della riunione di giudizi la Corte ha concluso con il: 1) dichiarare l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 80, co. 19, L. 23/12/2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato&#8221;- legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di cui all&#8217;art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all&#8217;Opera nazionale per i ciechi civili) e dell&#8217;indennità di cui all&#8217;art. 3, co. 1, L. 21/11/1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti); 2) dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione con l&#8217;ordinanza in epigrafe.</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Si vedano A. Pizzorusso, voce <em>Conflitti,</em> in Novissimo Digesto Italiano, Appendice, II, Torino, 1981, p. 247, di G. Zagrebelsky, <em>La giustizia costituzionale</em>, Bologna, 1988, p. 196; F. Modugno, <em>Riflessioni interlocutorie sull&#8217;autonomia del giudizio incidentale,</em> Napoli, 1966, p. 124.</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> L&#8217;enunciata carenza, d&#8217;altra parte, non appare, nella specie, emendabile neppure attraverso una sorta di &#8220;interpretazione contenutistica&#8221; del provvedimento: se si esclude, infatti, un fugace accenno alla violazione del principio di solidarietà, non risultano additati, con autonomo apprezzamento, specifici &#8220;vizi&#8221; della normativa censurata, né risulta operata alcuna autonoma selezione di profili di illegittimità, in riferimento a specifici parametri, rispetto a quelli complessivamente rintracciati nelle &#8220;fonti&#8221; richiamate».</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Proprio con riguardo alla non manifesta infondatezza la Corte, già con l&#8217;ordinanza n. 33/2014, aveva chiarito che non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale questioni che siano «non soltanto motivate, ma addirittura sollevate per relationem», ciò determinando insuperabili carenze tanto in ordine alla specifica individuazione dei parametri costituzionali che si assumono violati, quanto in merito alle ragioni della non manifesta infondatezza, ponendo dunque una questione che va dichiarata manifestamente inammissibile. Sul significato della &#8216;Ragionevolezza&#8217; quale termine evocativo di una pluralità di tecniche argomentative eterogenee si v. almeno R. Bin, <em>Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale</em>, Giuffrè, Milano, 1992, spec. pp. 42 ss.; G. Scaccia, <em>Gli &#8220;strumenti&#8221; della ragionevolezza nel giudizio costituzionale</em>, Giuffrè, Milano, 2000  ;~ A. Morrone, <em>Il custode della ragionevolezza</em>, Giuffrè, Milano, 2001  ;~ F. Modugno, <em>La ragionevolezza nella giustizia costituzionale</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007  ;~ G. Pino, <em>Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale</em>, Il Mulino, Bologna, 2010, spec. pp. 173 ss. e pp. 201 ss.; A. Ruggeri e A. Spadaro<em>, Lineamenti di giustizia costituzionale,</em> Giappichelli, Torino, 2014, p. 126 e ss.; R. Bin, <em>A discrezione del giudice. Ordine e disordine. Una prospettiva &#8220;quantistica&#8221;</em>, Franco Angeli, Milano, 2013. Di conseguenza è dovere del rimettente esplicitare le ragioni in base alle quali reputi rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata. <em>Ex plurimis,</em> sentenze n. 175 del 2013 e n. 234 del 2011, nonché ordinanze n. 239 e n. 65 del 2012.</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Tale importo è verificabile di anno in anno sul sito dell&#8217;INPS e per il 2018 è pari ad ¬ 5.746,91. Nel caso in cui, invece, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo venga richiesto anche per i familiari devono essere rispettati i parametri reddituali richiesti per il ricongiungimento familiare. Ai sensi dell&#8217;art. 29, co. 3, T.U. Immigrazione, l&#8217;importo del reddito richiesto è aumentato dunque della metà per ciascuno dei familiari ed in presenza di due o più figli minori di 14 anni, l&#8217;importo richiesto è pari al doppio dell&#8217;assegno sociale.</div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Proprio in riferimento al requisito del radicamento territoriale la Corte, in una recente sentenza (sent. 222/2013) statuisce che «In effetti, le politiche sociali delle Regioni legate al soddisfacimento dei bisogni abitativi ben possono prendere in considerazione un radicamento territoriale ulteriore rispetto alla sola residenza, purché contenuto entro limiti non palesemente arbitrari ed irragionevoli. L&#8217;accesso a un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l&#8217;abitazione, per un verso si colloca a conclusione del percorso di integrazione della persona presso la comunità locale e, per altro verso, può richiedere garanzie di stabilità, che, nell&#8217;ambito dell&#8217;assegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l&#8217;azione amministrativa e riducendone l&#8217;efficacia».</div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Nel caso di specie dell&#8217;indennità di accompagnamento, i cui presupposti sono la totale inabilità al lavoro unita all&#8217;incapacità alla deambulazione autonoma o al compimento da soli degli atti quotidiani della vita.</div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> La Corte, nella stessa sentenza, specifica che «non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini».</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-ragionevole-applicazione-dellart-3-della-costituzione-nel-riconoscimento-di-un-diritto-sociale-in-capo-allo-straniero-in-stato-di-bisogno/">La &#8216;ragionevole&#8217; applicazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione nel riconoscimento di un diritto sociale in capo allo straniero in stato di bisogno</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La retroattiva della sanzione amministrativa più gravosa della sostituita sanzione penale: note a margine della sentenza della Corte costituzionale 5 dicembre 2018, n. 223.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-retroattiva-della-sanzione-amministrativa-piu-gravosa-della-sostituita-sanzione-penale-note-a-margine-della-sentenza-della-corte-costituzionale-5-dicembre-2018-n-223/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-retroattiva-della-sanzione-amministrativa-piu-gravosa-della-sostituita-sanzione-penale-note-a-margine-della-sentenza-della-corte-costituzionale-5-dicembre-2018-n-223/">La retroattiva della sanzione amministrativa più gravosa della sostituita sanzione penale: note a margine della sentenza della Corte costituzionale 5 dicembre 2018, n. 223.</a></p>
<p>1. La crisi del criterio di autoqualificazione legislativa delle sanzioni, derivata a livello convenzionale1 dall&#8217;elaborazione di una nozione sostanziale della &#8220;matière pénale&#8221;2, ha innescato nell&#8217;ordinamento interno un processo di rivalutazione postuma della reazione sanzionatoria, sotto il profilo della concreta afflittività della medesima3, ormai sempre più frequente4. In questa lotta alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-retroattiva-della-sanzione-amministrativa-piu-gravosa-della-sostituita-sanzione-penale-note-a-margine-della-sentenza-della-corte-costituzionale-5-dicembre-2018-n-223/">La retroattiva della sanzione amministrativa più gravosa della sostituita sanzione penale: note a margine della sentenza della Corte costituzionale 5 dicembre 2018, n. 223.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-retroattiva-della-sanzione-amministrativa-piu-gravosa-della-sostituita-sanzione-penale-note-a-margine-della-sentenza-della-corte-costituzionale-5-dicembre-2018-n-223/">La retroattiva della sanzione amministrativa più gravosa della sostituita sanzione penale: note a margine della sentenza della Corte costituzionale 5 dicembre 2018, n. 223.</a></p>
<p style="text-align: justify;"><b>1.</b> La crisi del criterio di autoqualificazione legislativa delle sanzioni, derivata a livello convenzionale<a href="#sdfootnote1sym">1</a> dall&#8217;elaborazione di una nozione sostanziale della <i>&#8220;matière pénale&#8221;</i><i><a href="#sdfootnote2sym">2</a></i>, ha innescato nell&#8217;ordinamento interno un processo di rivalutazione postuma della reazione sanzionatoria, sotto il profilo della concreta afflittività della medesima<a href="#sdfootnote3sym">3</a>, ormai sempre più frequente<a href="#sdfootnote4sym">4</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa lotta alla cd. &#8220;truffa delle etichette&#8221;, provocata dal rischio di proliferazione di un nuovo diritto, penale solo negli effetti ed elusivo, invece, delle garanzie che legittimano l&#8217;esercizio dello <i>ius puniendi</i> nello Stato liberale, s&#8217;inserisce anche la sentenza in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, con la medesima la Consulta si pronuncia sulla legittimità costituzionale dell&#8217;applicazione retroattiva della legge di depenalizzazione che rechi, tuttavia, un trattamento sanzionatorio complessivamente più afflittivo del precedente e, accogliendo la questione sollevata dalla Corte di cassazione, afferma che la presunzione di maggior favore del sopravvenuto trattamento sanzionatorio amministrativo <i>&#8220;non può che intendersi, oggi, come meramente relativa&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questi termini, la Corte costituzionale corregge quella presunzione che tradizionalmente aveva accompagnato l&#8217;intervento di depenalizzazione, che si contraddistingue, in disparte la modifica del <i>nomen iuris</i> della sanzione, soprattutto per la manifestazione di volontà che con sé reca: l&#8217;espunzione della fattispecie dall&#8217;ordinamento penale e l&#8217;esternalizzazione della reazione punitiva, in attuazione del principio di sussidiarietà<a href="#sdfootnote5sym">5</a> e, ad un tempo, dell&#8217;esigenza di decarcerizzazione<a href="#sdfootnote6sym">6</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Su questo sfondo, in cui si riflette il rischio di eversione del tessuto costituzionale<a href="#sdfootnote7sym">7</a>, s&#8217;inscrive l&#8217;acclarata esigenza di verificare se la sopravvenuta sanzione amministrativa sia, invero, sostanzialmente penale, per poi procedere, in caso di soluzione positiva, ad individuare il più grave tra i due trattamenti punitivi ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 2 c.p.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, così circoscritto l&#8217;ambito del giudizio critico <i>de quo</i>, si rischia di trascurarne la premessa, forse implicita anche nell&#8217;argomentare della Corte: soltanto dall&#8217;applicazione della sanzione formalmente penale derivano effetti di natura costitutiva su regiudicande extrapenali<a href="#sdfootnote8sym">8</a> ed altre conseguenze pregiudizievoli che si risolvono <i>&#8220;in incapacità giuridiche o che comporti</i> [comportano] <i>limitazioni o preclusioni all&#8217;esercizio di facoltà o alla possibilità di ottenere benefici o che rappresenti</i> [rappresentano] <i>il presupposto di inasprimento del sistema precettivo o sanzionatorio riguardante il successivo comportamento del soggetto&#8221;</i><a href="#sdfootnote9sym">9</a>, in disparte le pene accessorie.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali conseguenze rientrano nella categoria degli effetti penali della condanna che, nel silenzio della legge<a href="#sdfootnote10sym">10</a>, <i>&#8220;si caratterizzano per essere conseguenza soltanto di una sentenza irrevocabile di condanna e non pure di altri provvedimenti che possono determinare quell&#8217;effetto; per essere conseguenza che deriva direttamente, &#8220;ope legis&#8221;, dalla sentenza di condanna e non da provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione, ancorché aventi la condanna come necessario presupposto; per la natura sanzionatoria dell&#8217;effetto, ancorché incidente in ambito diverso da quello del diritto penale sostantivo o processuale&#8221;</i><a href="#sdfootnote11sym">11</a><i>.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Esempi significativi al riguardo si rintracciano nella disciplina sulla sospensione condizionale della pena (<i>sub specie</i> di ostacolo all&#8217;applicabilità del beneficio <i>ex</i> art. 164, co. 2, n. 1, c.p. e di presupposto per la sua revoca <i>ex</i> art. 168, co. 1, nn. 1 e 2, c.p.), sul riconoscimento della recidiva (art. 99 c.p.) che porta con sé ulteriori effetti pregiudizievoli, sulla declaratoria di delinquenza qualificata (artt. 101 ss. c.p.), nonché sulle condizioni integranti talune fattispecie incriminatrici (artt. 707 e 708 c.p.).</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, sono sempre qualificabili come conseguenze negative dell&#8217;applicazione della sanzione anche formalmente penale le obbligazioni civili da reato (art. 185 c.p.), le spese processuali e le spese per la detenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di effetti che, come chiarito, derivano solo ed esclusivamente dalla pena in senso formale.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>2.</b> Già da queste brevissime considerazioni sul sistema sanzionatorio penale sembra possibile ricavare che il confronto tra trattamenti sanzionatori penale ed amministrativo, in vista dell&#8217;eventuale superamento del principio nominalistico, non possa non muovere che dal recupero del principio medesimo, in un&#8217;ottica quasi circolare.</p>
<p style="text-align: justify;">Ché la repressione criminale dello stesso reato (<i>in idem</i>) non si risolve nella mera applicazione della pena principale, ma si connota, da un lato, per la privazione della libertà personale<a href="#sdfootnote12sym">12</a> e, dall&#8217;altro, per l&#8217;effetto stigmatizzante che inevitabilmente comporta la creazione dello <i>status</i> di condannato anche in considerazione della pubblicazione della sentenza penale di condanna.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, il diritto penale minaccia e realizza (o almeno, dovrebbe realizzare) <i>&#8220;una esclusione identitaria della persona dal contesto sociale mediante sanzioni afflittive riprovanti: vuoi per la segregazione e la perdita della libertà, vuoi per la privazione di diritti sociali o politici inclusivi e di onore pubblico&#8221;</i><i><a href="#sdfootnote13sym">13</a></i>.</p>
<p style="text-align: justify;">In un contesto giuridico nel quale il dibattito è tutto incentrato sul vizio di duplicazione indebita di risposta punitiva (in termini di diritto sostanziale e non meramente processuale) che può determinare l&#8217;applicazione di una sanzione formalmente extrapenale sopravvenuta ed aggiunta<a href="#sdfootnote14sym">14</a> ad una sanzione penale per lo stesso fatto, ci si dovrebbe domandare se non ponga forse analoghi o perfino maggiori vizi di congruenza o di legittimità la moltiplicazione originaria di analoghe sanzioni, tutte formalmente penali<a href="#sdfootnote15sym">15</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa prospettiva &#8220;formale&#8221;, va sottolineato con riferimento al sistema sanzionatorio amministrativo che anche l&#8217;applicazione di tale sanzione comporta, nella fattispecie, sanzioni accessorie e un effetto stigmatizzante per l&#8217;autore della condotta, dal momento che tali sanzioni sono di regola pubblicate <i>&#8220;senza ritardo e per estratto&#8221;</i> nei siti internet della Banca d&#8217;Italia o della CONSOB.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la peculiarità che, tuttavia, queste ultime, oltre ad essere applicate da un&#8217;Autorità amministrativa all&#8217;esito di un procedimento diverso da quello giurisdizionale, non possono essere condizionalmente sospese.</p>
<p style="text-align: justify;">Solo a margine, poi, come ulteriore esempio di un &#8220;problematico&#8221; ravvicinamento tra sistemi punitivi, si rappresenta che recentemente è stato aggiunto il comma 2 <i>bis</i> all&#8217;art. 187 del TUF il quale nel prevedere che <i>&#8220;quando l&#8217;autore dell&#8217;illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187 </i><i>bis</i> <i>e 187 </i><i>ter</i><i>, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell&#8217;interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all&#8217;interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l&#8217;interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni</i>&#8221; sembra introdurre anche nel sistema sanzionatorio amministrativo del <i>market abuse</i> un istituto riconducibile, negli effetti, alla recidiva del diritto penale.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>3.</b> Tutti questi rilievi sembrano convergere verso un&#8217;unica considerazione: solo quando sia stato tracciato il perimetro dell&#8217;efficacia delle sanzioni come autoqualificate dall&#8217;ordinamento la comparazione tra afflittività dei trattamenti sanzionatori potrà aver luogo, sempre se, evidentemente, all&#8217;esito del confronto sul piano formale, la sanzione amministrativa abbia resistito.</p>
<p style="text-align: justify;">Eppure, nella sentenza in epigrafe quest&#8217;orizzonte rimane del tutto inesplorato.</p>
<p style="text-align: justify;">Probabilmente da un lato perché, nella fattispecie, anche la sanzione amministrativa era accompagnata da una pluralità di effetti pregiudizievoli in relazione sia alle sanzioni accessorie, sia alla pubblicazione del provvedimento di condanna<a href="#sdfootnote16sym">16</a>, e, dall&#8217;altro, perché per effetto della disciplina contenuta nell&#8217;art. 9, co. 6, L. 18 aprile 2005, n. 62, la condotta depenalizzata era stata punita<a href="#sdfootnote17sym">17</a> più gravemente non solo di quanto presumibilmente sarebbe stata sanzionata in applicazione del trattamento penale<a href="#sdfootnote18sym">18</a> ma addirittura rispetto al fatto di reato dell&#8217;insider primario<a href="#sdfootnote19sym">19</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa prospettiva, l&#8217;intero trattamento sanzionatorio introdotto dalla legge di depenalizzazione riveste natura sostanzialmente penale, integrando esso i caratteri di afflittività delineati dalla giurisprudenza della Corte EDU, dato l&#8217;elevato importo della sanzione prevista<a href="#sdfootnote20sym">20</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, riconosciuta natura sostanzialmente penale al trattamento <i>de quo</i> in esito alla &#8220;seconda fase&#8221; di questa analisi, rimane da valutare quale trattamento sanzionatorio sia maggiormente afflittivo nel segno dell&#8217;art. 2 c.p.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;elemento che a parere del rimettente risulta determinante ai fini della valutazione di maggiore gravosità è, in particolare, <i>&#8220;l&#8217;applicazione retroattiva della sanzione accessoria della confisca per equivalente&#8221;</i> per la sproporzione che determina tra la pena complessivamente inflitta e quella che sarebbe stata applicata <i>ex</i> art. 180 d.lgs. 28 febbraio 1998, n. 58.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, eliminata l&#8217;applicazione retroattiva della confisca per equivalente, il residuale trattamento sanzionatorio amministrativo, ancorché sostanzialmente penale, riacquisterebbe quella valenza complessiva di maggior favore naturalmente correlata alle sanzioni amministrative e, nonostante l&#8217;estensione del principio di legalità al sistema sanzionatorio amministrativo punitivo, sarebbe compatibile comunque con la Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">E ciò in quanto, diversamente, si creerebbe un vuoto nel sistema sanzionatorio statale. Infatti, nonostante la fattispecie materiale continui ad essere illecita per l&#8217;ordinamento giuridico, l&#8217;entrata in vigore della legge di depenalizzazione avrebbe l&#8217;effetto ultroneo di impedire l&#8217;applicazione della legge penale precedente <i>ex</i> art. 2, co. 2, c.p. e l&#8217;applicazione della nuova sanzione amministrativa <i>ex</i> art. 25, co. 2, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, con la sentenza annotata la Corte costituzionale stabilisce per la prima volta che la norma transitoria non può anche consentire l&#8217;applicazione retroattiva della sanzione amministrativa sostanzialmente penale più gravosa della precedente, conseguenza questa del tutto imprevedibile per l&#8217;autore della condotta.</p>
<p style="text-align: justify;">E ciò in quanto, nel solco tracciato dalla giurisprudenza Engel, non può che essere relativa la presunzione del maggior favore del trattamento sanzionatorio amministrativo successivo alla depenalizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, tutte le volte in cui la legge di depenalizzazione introduca una sanzione amministrativa sostanzialmente penale, potrà farsi luogo ad applicazione retroattiva dello <i>ius superveniens</i> nel solo caso in cui il trattamento sanzionatorio introdotto risulti più favorevole all&#8217;autore della condotta, in applicazione, del resto, degli ordinari criteri di successione delle leggi penali del tempo (di cui l&#8217;ipotesi in questione costituisce una particolare epifania), in particolare dell&#8217;art. 2, co. 4, c.p<a href="#sdfootnote21sym">21</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso inverso, la fattispecie non potrà essere punita a livello &#8220;amministrativo&#8221; per la sproporzione ed imprevedibilità della sanzione sopravvenuta e, soprattutto, non potrà essere punita con la precedente sanzione penale <i>ex</i> art. 2, co. 4, c.p.</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio in ciò si disvela, tuttavia, l&#8217;eccentricità dell&#8217;ipotesi in esame rispetto agli ordinari casi di successione nel tempo di leggi anche formalmente penali.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso infatti, non è consentita l&#8217;applicazione ultrattiva della disciplina penale previgente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;effetto sarà pertanto quello della impunità dei fatti pregressi alla legge di depenalizzazione, il cui procedimento sia ancora pendente. In questi termini si risolve allora il problema di diritto intertemporale prospettato ed affrontato dalla Corte costituzionale attraverso una valutazione comparatistica tra sistemi, non solo possibile, ma addirittura doverosa. D&#8217;altronde, se così non fosse, si correrebbe il rischio di creare una zona franca di un nuovo diritto di polizia, in nome di una non meglio definita esigenza di praticabilità della sanzione amministrativa con la quale non potrebbero/dovrebbero essere negoziati i principi liberali scolpiti nella Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote1anc">1</a> <i>Cfr</i>. la sent. <i>Engel e altri c. Paesi Bassi</i>, 8 giugno 1976, serie A, n. 22, la cui evoluzione giurisprudenziale è, come noto, molto ricca e compressa; in tema tra i tanti v. F. MAZZACUVA, <i>La materia penale e il &#8220;doppio binario&#8221; della Corte europea: le garanzie al di là delle apparenze</i>, in <i>Riv. it. dir. proc. pen.</i>, 2013, 1899 ss.; si v. inoltre V. MANES, <i>Art. 7</i>, in Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo, a cura di S. Bartole, P. De Sena e V. Zagrebelsky, Padova, 2012, 259 ss.; M. SCOLETTA, <i>La legalità penale nel sistema europeo dei diritti fondamentali</i>, in C. E. Paliero &#8211; F. Viganò (a cura di), <i>Europa e diritto penale</i>, Milano, 2013, 273 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote2anc">2</a> Sulla nozione di &#8220;materia penale&#8221;, <i>ex multis</i>, V. MANES, <i>Diritto penale e fonti sovranazionali</i>, in AA.VV., Introduzione al sistema penale, V ed., Torino, 2012, 203 ss; F. MAZZACUVA, <i>La materia penale e il &#8220;doppio binario&#8221; della Corte europea: le garanzie al di là delle apparenze</i>, in <em>Riv. it. dir. proc. pen.</em>, n. 4, 2013, 1899 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote3anc">3</a> Per una lettura critica della rivalutazione in senso sostanziale della reazione punitiva, in assenza di un criterio epistemologico certo e predeterminato sull&#8217;individuazione della &#8220;matière pénale&#8221; che contenga il rischio di rimettere alla discrezionalità del singolo giudicante (in un sistema imperniato sul principio di legalità) la riqualificazione della sanzione e, dunque, l&#8217;applicazione del relativo statuto, M. DONINI, <i>Septies in idem. Dalla &#8220;materia penale&#8221; alla proporzione delle pene multiple nei modelli italiano ed europeo</i>, in Cassazione Penale, fasc. 7, 1 agosto 2018, 2284: <i>&#8220;Dopo i criteri Engel, e anni di sperimentazioni senza un esito concettuale convincente, le ultime pronunce ci consegnano un relativismo insuperato, non solo nella declinazione della Corte di Lussemburgo, ma anche di Strasburgo e di Roma. Il problema si è accentuato col passaggio dalla materia penale in funzione solo assorbente-escludente, alla natura punitiva o meno di certe sanzioni certamente amministrative, fino ai limiti di un possibile bis in idem processuale e sostanziale. Dopo CGUE Bonda e Fransson &#8211; con l&#8217;intermezzo &#8220;processualservente&#8221; di C. Edu Zolotukhin e Grande Stevens &#8211; e dopo i ripensamenti di C. Edu di A. e B. c. Norvegia, l&#8217;ultimo parto trigemellare della Corte di Giustizia del 20 marzo 2018, Garlsson, Menci, e Di Puma e Zecca, esercita soprattutto una spinta verso un importante ravvicinamento sanzionatorio e culturale europeo, sul piano &#8220;sostanziale&#8221;, che sorregge questi plurimi indirizzi. Possono coesistere più sanzioni per fatti la cui identità è solo circoscritta alla condotta o ad alcuni aspetti di essa. L&#8217;apparente convinzione collettiva di sapere che ciò che affligge è penale non riesce ad appagare l&#8217;analisi scientifica, anche se può produrre risultati di contingente consenso politico&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote4anc">4</a> <i>Ex plurimis</i>, Corte cost. sentt. 193,276 del 2016, 2, 43 e 69 del 2017.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote5anc">5</a> C. Roxin diceva: <i>&#8220;La giustizia penale è un male necessario, se essa supera i limiti della necessità resta soltanto il male&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote6anc">6</a> La legge di depenalizzazione realizza simultaneamente un duplice effetto: quello dell&#8217;<i>abolitio criminis</i> e quello dell&#8217;introduzione di un nuovo (<i>recte</i>: corrispondente) illecito amministrativo. Ciò che si verifica pur sempre &#8211; e questo è il punto &#8211; a fronte della ritenuta e conservata antigiuridicità della fattispecie materiale che era illecita e rimane tale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote7anc">7</a> Rischio provocato soprattutto da una certa tendenza ad intravedere la maggior efficienza della sanzione amministrativa nell&#8217;allontanamento della sua disciplina sostanziale e processuale dai fondamentali principi penalistici e, dunque, a considerare assolutamente inopportuna la declinazione del modello penalistico nella disciplina dell&#8217;illecito amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote8anc">8</a> Fermo che la regola del <i>ne bis in idem </i>esaurisce l&#8217;efficacia diretta del giudicato, il codice di procedura penale prevede strumenti in virtù dei quali la sentenza penale irrevocabile esercita un vincolo positivo sia su altre regiudicande penali (art. 238 <i>bis</i> c.p.p.) sia su procedimenti extrapenali (art. 651 ss. c.p.p.): <i>cfr</i>. sul punto, NORMANDO, <i>Il valore, gli effetti e l&#8217;efficacia del giudicato penale</i>, in Trattato di procedura penale, a cura di Spangher, vol. VI, Esecuzione e rapporti con autorità giudiziarie straniere, a cura di Kalb, Utet, 2009, 55.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote9anc">9</a> Così, Corte di cassazione, sent. 32428/2016.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote10anc">10</a> Il legislatore non dà la definizione degli &#8220;effetti penali&#8221;, ma si limita a richiamarne la nozione, peraltro differenziandola con quella di pene accessorie, in diverse disposizioni. Solo a titolo esemplificativo, gli artt. 2, co. 2, 20, 77, co. 1, 106, 174, 178 c.p., oltreché gli artt. 445, 572, 587, 622, 669 c.p.p. e l&#8217;art. 47, co. 12, L. 26 luglio 1975, n. 354.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote11anc">11</a> Corte di cassazione, sent. 32428/2016.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote12anc">12</a> <i>Cfr</i>. l&#8217;art. 136 c.p., oltreché gli artt. 102, 103, 105, 108 L. 24 novembre 1981, n. 689, e gli artt. 55, 56 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. In ogni caso nella sentenza annotata, la Consulta esprimendosi in merito ricorda che l&#8217;incidenza sul bene giuridico <i>de quo</i> è attuale o potenziale, <i>&#8220;la stessa pena pecuniaria potendo essere convertita, in caso di mancato esecuzione, in sanzioni limitative della libertà personale stessa&#8221;</i>. In tal senso, anche M. DONINI, <i>Septies in idem. Dalla &#8220;materia penale&#8221; alla proporzione delle pene multiple nei modelli italiano ed europeo</i>, cit.: <i>&#8220;Le sanzioni penali nell&#8217;ordinamento italiano implicano sempre un rischio o una minaccia per la libertà, a differenza di tutte le altre sanzioni giuridiche, e di quanto accade in altri ordinamenti europei. Infatti, anche quando il diritto penale si limita ad applicare solo pene pecuniarie, queste ultime, se non vengono pagate per l&#8217;incapacità (anche se incolpevole) del condannato di adempiere, si convertono in pene limitative della libertà&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote13anc">13</a> Così, M. DONINI, <i>Septies in idem. Dalla &#8220;materia penale&#8221; alla proporzione delle pene multiple nei modelli italiano ed europeo</i>, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote14anc">14</a> Nel caso sottoposto all&#8217;attenzione della Consulta, la questione concerneva soltanto un caso di sanzione amministrativa sopravvenuta alla sanzione penale e non anche un&#8217;ipotesi di cumulo sanzionatorio.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote15anc">15</a> Così, M. DONINI, <i>Septies in idem. Dalla &#8220;materia penale&#8221; alla proporzione delle pene multiple nei modelli italiano ed europeo</i>, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote16anc">16</a> Con tutto ciò che questo può comportare in un settore come quello dei mercati finanziari in cui l&#8217;affidabilità degli operatori finanziari è ritenuta un bene di primaria importanza.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote17anc">17</a> Le sanzioni irrogate dalla CONSOB erano pari a centinaia di migliaia di euro, accompagnate dalla sanzione accessoria dell&#8217;interdizione dagli uffici direttivi per un periodo di nove mesi e dalla confisca per equivalente di beni per importi, in taluni casi, di diversi milioni di euro.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote18anc">18</a> Nel caso sottoposto alla Consulta, in particolare, il fatto era stato commesso quando era previsto dalla legge come reato ai sensi dell&#8217;art. 180, co. 2, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione <i>ratione temporis</i> applicabile. Nel dettaglio, l&#8217;insider secondario era punito con la pena della reclusione fino a due anni, con la multa da 20 a 600 milioni di lire nonché con la confisca diretta del mezzo e del profitto del reato. In aggiunta, l&#8217;art. 182 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 stabiliva l&#8217;applicazione delle pene accessorie dell&#8217;interdizione dai pubblici uffici (art. 28 c.p.), dell&#8217;interdizione da una professione o da un&#8217;arte (art. 30 c.p.), dell&#8217;interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32 <i>bis</i> c.p.) e dell&#8217;incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 <i>ter</i> c.p.). Al giudice era poi consentito di disporre la misura interdittiva di cui all&#8217;art. 290, co. 1, c.p.p. anche al di fuori dei limiti di pena stabiliti dall&#8217;art. 287, co. 1, c.p.p. In seguito, il fatto di reato era stato depenalizzato dall&#8217;art. 9, co. 2, lett. a), L. 18 aprile 2005, n. 62, che puniva l&#8217;insider secondario con la sanzione pecuniaria da 20.000 euro a tre milioni, prevedendo al nuovo al nuovo art. 187 <i>sexies</i> la confisca del prodotto o del profitto anche per equivalente. Anche in questo caso trovavano poi applicazione sanzioni amministrative accessorie ed era espressamente prevista la pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. In particolare, il rimettente rappresenta che in un ipotetico giudizio penale, agli autori dell&#8217;illecito sarebbe stata concessa con ogni probabilità la sospensione condizionale della pena (la quale si sarebbe estesa <i>ex lege</i> anche alle pene accessorie); che, anzi, avrebbero potuto beneficiare dell&#8217;indulto di cui alla L. 31 luglio 2006, n. 241; e soprattutto che non sarebbe stata loro applicabile la confisca per equivalente di cui al nuovo 187 <i>sexies</i>. In sostanza, dunque, per i trasgressori incensurati <i>&#8220;l&#8217;applicazione della sanzione penale sarebbe stata più favorevole rispetto alla sanzione pecuniaria amministrativa irrogata, oggetto di certa riscossione, di ammontare massimo notevolmente superiore e &#8230; con l&#8217;aggiunta di una sanzione accessoria del tutto nuova, imprevedibile ed estremamente gravosa quale quella della confisca per equivalente&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote19anc">19</a> Il quale era stato condannato alla pena della reclusione di sei mesi e al pagamento di 100.000 euro di multa, entrambe condizionalmente sospese. <i>&#8220;Tale trattamento sanzionatorio era stato poi mitigato in appello, ove la pena complessiva a lui applicata (risultante tra l&#8217;altro dall&#8217;avvenuta conversione della pena detentiva in pena pecuniaria) era stata rideterminata in quella di 140.520 euro di multa, poi ulteriormente ridotta in sede esecutiva a 10.000 euro di multa in applicazione dell&#8217;indulto di cui alla legge n. 241 del 2006&#8221;. </i></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote20anc">20</a> Con preciso riferimento alla natura della confisca per equivalente, il rimettente precisa che la stessa sentenza n. 68 del 2017 della Corte costituzionale <i>&#8220;ha riconosciuto la finalità di carattere punitivo, e non meramente preventivo, della confisca per equivalente introdotta dalla legge n. 62 del 2005, la quale svolge &#8211; anzi &#8211; tale funzione «con tratti di significativa afflittività»&#8221;. </i>Del resto, già la giurisprudenza di Strasburgo con la sentenza Welch aveva chiarito che la confisca per equivalente doveva essere considerata una vera e propria pena quando risultasse prevalente la finalità afflittiva su quella preventiva. Ciò che accade normalmente quando il presupposto della misura non sia tanto la pericolosità sociale, anche indiretta &#8211; derivante dal rapporto di pertinenzialità tra il bene confiscato ed il reato &#8211; ma sia la commissione di un determinato fatto.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote21anc">21</a> In questa prospettiva, si segnala che l&#8217;art. 8, co. 3, della legge di depenalizzazione n. 8/2016 ha espressamente statuito l&#8217;applicabilità delle nuove sanzioni amministrative ai fatti anteriormente commessi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, purché l&#8217;importo non sia superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all&#8217;art. 135 c.p.; nonché l&#8217;inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie introdotte dal medesimo decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-retroattiva-della-sanzione-amministrativa-piu-gravosa-della-sostituita-sanzione-penale-note-a-margine-della-sentenza-della-corte-costituzionale-5-dicembre-2018-n-223/">La retroattiva della sanzione amministrativa più gravosa della sostituita sanzione penale: note a margine della sentenza della Corte costituzionale 5 dicembre 2018, n. 223.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La sentenza della Corte Costituzionale sul referendum Calderoli, un esito scontato, anzi chiamato dalla difesa dei Consigli regionali promotori: la Corte respinge il tentativo di trasformare il referendum da abrogativo a surrettiziamente propositivo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-sentenza-della-corte-costituzionale-sul-referendum-calderoli-un-esito-scontato-anzi-chiamato-dalla-difesa-dei-consigli-regionali-promotori-la-corte-respinge-il-tentativo-di-trasformare-il-refere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-sentenza-della-corte-costituzionale-sul-referendum-calderoli-un-esito-scontato-anzi-chiamato-dalla-difesa-dei-consigli-regionali-promotori-la-corte-respinge-il-tentativo-di-trasformare-il-refere/">La sentenza della Corte Costituzionale sul referendum Calderoli, un esito scontato, anzi chiamato dalla difesa dei Consigli regionali promotori: la Corte respinge il tentativo di trasformare il referendum da abrogativo a surrettiziamente propositivo</a></p>
<p>La sentenza n. 10 del 31 gennaio 2020 ha posto la parola fine al referendum &#8220;manipolativo&#8221; in materia elettorale. E non poteva essere diversamente, tenuto conto dei precedenti della Corte in materia di referendum abrogativo ex art. 75 Cost. e della complessità del quesito che sarebbe stato proposto agli elettori,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-sentenza-della-corte-costituzionale-sul-referendum-calderoli-un-esito-scontato-anzi-chiamato-dalla-difesa-dei-consigli-regionali-promotori-la-corte-respinge-il-tentativo-di-trasformare-il-refere/">La sentenza della Corte Costituzionale sul referendum Calderoli, un esito scontato, anzi chiamato dalla difesa dei Consigli regionali promotori: la Corte respinge il tentativo di trasformare il referendum da abrogativo a surrettiziamente propositivo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<div style="text-align: justify;">La sentenza n. 10 del 31 gennaio 2020 ha posto la parola fine al referendum &#8220;<em>manipolativo&#8221; </em>in materia elettorale. E non poteva essere diversamente, tenuto conto dei precedenti della Corte in materia di referendum abrogativo <em>ex </em>art. 75 Cost. e della complessità del quesito che sarebbe stato proposto agli elettori, la cui enunciazione occupa oltre sei pagine della sentenza.<br /> È noto che le leggi elettorali possono rientrare tra quelle sottoposte a referendum abrogativo perché la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 47/1991 con la quale fu dichiarato ammissibile il c.d. &#8220;<em>referendum Segni&#8221; </em>respinse innanzitutto la tesi secondo la quale &#8220;<em>in forza di un emendamento aggiuntivo approvato dall&#8217;Assemblea costituente nella seduta pomeridiana del 16 ottobre 1947 e non riprodotto per omissione nel testo finale dell&#8217;art. 75 della Costituzione, le leggi elettorali sarebbero, in realtà, da considerare ricomprese fra quelle nei riguardi delle quali il secondo comma di tale articolo non ammette il referendum</em>&#8220;. E ciò per la decisiva ragione per la quale &#8220;<em>[a] questa Corte non è dato, infatti, di riscrivere alcun punto del testo della Carta costituzionale, quale sancito dalla votazione finale del 27 dicembre 1947. La Costituzione vale per ciò che risulta scritto in quel testo, promulgato dal Capo provvisorio dello Stato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.</em>&#8220;.<br /> Dunque il referendum abrogativo è astrattamente ammissibile anche per le leggi elettorali, ma, come dimostra la costante giurisprudenza costituzionale in materia, esso deve tenere conto in primo luogo della particolare natura delle leggi elettorali, che sono &#8220;<em>costituzionalmente necessarie&#8221; </em>e che quindi debbono essere immediatamente auto-applicative.<br /> Nella sentenza n. 10 del 2020, la Corte ha infatti ricordato che &#8220;<em>anche l&#8217;eventuale abrogazione parziale di leggi costituzionalmente necessarie, e in primis delle leggi elettorali, deve comunque garantire l&#8217;«indefettibilità della dotazione di norme elettorali» (s entenza n. 29 del 1987), dovendosi evitare che l&#8217;organo delle cui regole elettorali si discute possa essere esposto «alla eventualità, anche solo teorica, di paralisi di funzionamento» (sentenza n . 47 del 1991). Sicché è condizione di ammissibilità del quesito che all&#8217;esito dell&#8217;eventuale abrogazione referendaria risulti «una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell&#8217;eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell&#8217;organo»</em>&#8220;.<br /> Allo stesso tempo, secondo la Corte, benchè siano ammissibili &#8220;<em>anche le operazioni di ritaglio di frammenti normativi e di singole parole</em>&#8221; (come appunto rilevato con la sentenza n. 47 del 1991), ciò può avvenire soltanto ove la proposta di abrogazione parziale &#8220;<em>non si risolva sostanzialmente «in una proposta all&#8217;elettore, attraverso l&#8217;operazione di ritaglio sulle parole e il conseguente stravolgimento dell&#8217;originaria ratio e struttura della disposizione» (sentenza n. 36 del 1997)&#8221;</em>, perché in questo caso saremmo in presenza di un uso sviato dell&#8217;iniziativa referendaria, che verrebbe ad assumere natura &#8220;<em>surrettiziamente propositiva</em>&#8220;, non prevista dalla Costituzione nel nostro sistema, ove la partecipazione popolare all&#8217;iniziativa legislativa può avvenire soltanto nelle forme dell&#8217;art. 71, mediante la proposta di legge da parte di almeno cinquantamila elettori.<br /> Date queste premesse di ordine costituzionale, la sorte del referendum Calderoli non poteva che essere segnata e per ritenerlo ammissibile la Corte Costituzionale avrebbe dovuto ribaltare tutta la sua univoca giurisprudenza in materia.<br /> Intanto, eravamo in presenza di un quesito di notevole complessità, in realtà incomprensibile da parte degli elettori, se non attraverso la sua intitolazione compiuta ad opera dell&#8217;Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione. Ma soprattutto, la legislazione elettorale che sarebbe residuata dall&#8217;approvazione da parte del corpo elettorale del referendum non sarebbe stata in alcun modo auto-applicativa, perché il legislatore avrebbe dovuto conseguentemente rideterminare i collegi uninominali di Camera e Senato.<br /> Questo era il problema insuperabile da parte dei Consigli Regionali promotori. Essi hanno tentato di eluderlo con un espediente che ha reso <em>a fortiori </em>inammissibili i quesiti referendari, ma che non poteva sfuggire alla Corte Costituzionale. E cioè quello di includere tra essi anche la richiesta di abrogazione parziale della legge delega n. 51 del 2019, il cui oggetto è rappresentato dalla modifica dei collegi uninominali e plurinominali esistenti, in applicazione della legge elettorale attualmente vigente &#8211; il c.d. <em>Rosatellum- </em>da attuarsi oggi all&#8217;esito del referendum confermativo sul taglio dei parlamentari.<br /> L&#8217;intervento abrogativo sulla legge delega &#8211; secondo i promotori &#8211; ne avrebbe sostanzialmente modificato il suo oggetto, eliminandosi ogni riferimento all&#8217;interno di essa ai collegi plurinominali, modificando le condizioni temporali per l&#8217;esercizio della delega e quindi sostituendone per via abrogativa corrispondenti principi e criteri direttivi, ma la Corte ha respinto questo artifizio. Ciò perché &#8220;<em>L&#8217;intervento richiesto sull&#8217;art. 3 della legge n. 51 del 2019 è dunque solo apparentemente abrogativo e si traduce con tutta evidenza in una manipolazione della disposizione di delega diretta a dare vita a una &#8220;nuova&#8221; norma di delega, diversa, nei suoi tratti caratterizzanti, da quella originaria.</em><br /> <em>Quanto alla radicale alterazione della delega originaria, sia sufficiente osservare che tutti i &#8220;caratteri somatici&#8221; della legge di delegazione &#8211; individuati dall&#8217;art. 76 Cost. come condizioni per la delega dell&#8217;esercizio della funzione legislativa da parte del Parlamento &#8211; si presenterebbero completamente modificati nella delega di risulta.</em>&#8220;.<br /> Secondo la Corte, quindi, proprio l&#8217;intervento parzialmente abrogativo sulla legge delega ha avuto &#8220;<em>la conseguenza, però, di rendere ancora più manifesta la manipolazione referendaria. Si finirebbe, infatti, con il prevedere gli stessi principi e criteri direttivi per la determinazione dei collegi elettorali nel contesto di un sistema elettorale radicalmente diverso da quello per il quale essi erano stati predisposti (quest&#8217;ultimo, introdotto con la legge n. 165 del 2017, a forte prevalenza proporzionale; quello risultante all&#8217;esito del referendum, esclusivamente maggioritario). Sicché, in altre parole, modificandosi il contesto del sistema elettorale in cui la nuova delega opererebbe, i principi e criteri direttivi finirebbero per essere solo formalmente gli stessi e per acquistare invece, alla luce del nuovo e diverso meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, portata a sua volta inevitabilmente nuova e diversa.&#8221;.</em><br /> Ma le censure della Corte non finiscono qui: ne verrebbe modificato anche il <em>dies a quo </em>per l&#8217;esercizio della delega, fissato al momento dell&#8217;entrata in vigore della legge costituzionale sul taglio dei parlamentari, cosicchè la delega da condizionale diverrebbe &#8220;stabile&#8221;, ed anzi potrebbe doppiarsi. Rileva infatti la Corte &#8220;<em>che la delega, ancorché parzialmente abrogata, dovrebbe rimanere utilizzabile &#8211; come affermato dalla difesa degli stessi promotori &#8211; anche a seguito dell&#8217;entrata in vigore della legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari, alla quale era destinata a dare attuazione, ed essere così oggetto di un duplice e contestuale esercizio, dopo lo svolgimento del referendum costituzionale e di quello abrogativo qui all&#8217;esame. Al che si aggiunge la possibilità che i due referendum si svolgano in tempi diversi, come potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui il referendum abrogativo dovesse essere rinviato per intervenuto scioglimento anticipato delle Camere in applicazione di quanto previsto all&#8217;art. 34, secondo comma, della legge n. 352 del 1970. Nel qual caso la delega stessa risulterebbe esaurita, e non più utilizzabile, all&#8217;atto dello svolgimento del referendum abrogativo</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Queste riflessioni della Corte, che rendono obbligata la sua conclusione circa il carattere &#8220;<em>eccessivamente manipolativo </em>&#8220;del referendum Calderoli, in realtà disvelano quale era il vero scopo dell&#8217;iniziativa referendaria, ossia tendere ad ottenere per questa via quello scioglimento anticipato delle Camere, non raggiunto con la crisi della maggioranza governativa dell&#8217;agosto 2019.<br /> Infatti, gli stessi Consigli Regionali promotori avevano ben chiaro che il referendum abrogativo sul <em>Rosatellum </em>non poteva essere ammissibile, proprio perché ne sarebbe conseguita in caso di accoglimento una legislazione elettorale non auto-applicativa. Da qui l&#8217;espediente di coinvolgere nel quesito anche la legge delega, approvata dal Parlamento per tutt&#8217;altro scopo. E l&#8217;ulteriore espediente della proposizione in parallelo di un conflitto di attribuzioni contro Camera e Senato, in relazione all&#8217;art. 37 della legge n. 352 del 1970, a motivo della mancata adozione di una legislazione che imponga la sospensione degli effetti del referendum su leggi costituzionalmente necessarie, ove la normativa di risulta non sia autoapplicativa e ciò fino all&#8217;adozione della relativa disciplina attuativa. Ma da qui anche l&#8217;eccezione di illegittimità costituzionale, da essi sollevata nel giudizio di ammissibilità del referendum, dello stesso art. 37 delle legge 352 del 1970, nella parte in cui tale disposizione &#8211; in violazione dell&#8217;art. 75 Cost. &#8211; avrebbe introdotto la prevalenza sulla volontà referendaria e quindi sullo stesso principio di sovranità popolare, di quello di &#8220;<em>costante operatività&#8221; </em>degli organi costituzionali, che la Corte non ha nemmeno avuto bisogno di respingere, dichiarandone la manifesta inammissibilità poiché &#8220;<em>L&#8217;eccezione investiva, infatti, il citato art. 37 nell&#8217;ipotesi in cui la Corte avesse ritenuto inammissibile la richiesta referendaria per difetto del carattere di auto- applicatività della normativa di risulta</em>&#8220;. Al contrario è stata ritenuta tale per il carattere &#8220;<em>eccessivamente</em>&#8221; manipolativo del quesito, disvelato appunto dallo snaturamento del contenuto della legge delega. A sua volta, il conflitto di attribuzioni è stato dichiarato inammissibile con la parallela ordinanza<br /> n. 9 del 2020, per la insuperabile ragione che nel caso ove il conflitto abbia ad oggetto un atto legislativo, appunto l&#8217;art. 37 della legge 352 del 1970, e vi sia un giudizio ove sia stata sollevata o sia deducibile la relativa questione di costituzionalità &#8211; come è avvenuto proprio in quello sull&#8217;ammissibilità del referendum &#8211; tale rimedio è inesperibile, per pacifica giurisprudenza della Corte Costituzionale.<br /> La conclusione che se ne può trarre è che vi sono dei limiti obiettivi di natura costituzionale all&#8217;ammissibilità dei referendum in materia elettorale, anche se essi non rientrano tra quelli vietati dall&#8217;art. 75 Cost. Ma soprattutto, ne esce ancora una volta sconfitto il tentativo di una forza politica, che attualmente dispone del 30 per cento dei voti, di trasformare tale &#8220;<em>pacchetto</em>&#8221; in una maggioranza di governo autosufficiente, dimenticando che il maggioritario ad un turno è storicamente proprio dei sistemi politici bipartitici, ma funzionerebbe malissimo in un sistema &#8220;<em>tripolare</em>&#8220;, come anche l&#8217;esperienza ventennale del <em>Mattarellum </em>e delle relative instabili coalizioni ha confermato.<br /> C&#8217;è da domandarsi perché i teorici del sistema maggioritario non abbiamo mai proposto quello a doppio turno, caro al Prof. Sartori, il quale ha prodotto, almeno sino ad ora, la stabilità delle istituzioni della Quinta Repubblica francese e che soprattutto imporrebbe <em>a fortiori </em>la scelta di candidati <em>quam maxime </em>rappresentativi ed inclusivi.</div>
<hr />
<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
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            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-sentenza-della-corte-costituzionale-sul-referendum-calderoli-un-esito-scontato-anzi-chiamato-dalla-difesa-dei-consigli-regionali-promotori-la-corte-respinge-il-tentativo-di-trasformare-il-refere/?download=1398">articoloavvrighi</a> <small>(296 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-sentenza-della-corte-costituzionale-sul-referendum-calderoli-un-esito-scontato-anzi-chiamato-dalla-difesa-dei-consigli-regionali-promotori-la-corte-respinge-il-tentativo-di-trasformare-il-refere/">La sentenza della Corte Costituzionale sul referendum Calderoli, un esito scontato, anzi chiamato dalla difesa dei Consigli regionali promotori: la Corte respinge il tentativo di trasformare il referendum da abrogativo a surrettiziamente propositivo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La logica della &#8220;doppia pronuncia&#8221; nel caso &#8220;Cappato&#8221;</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-logica-della-doppia-pronuncia-nel-caso-cappato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-logica-della-doppia-pronuncia-nel-caso-cappato/">La logica della &#8220;doppia pronuncia&#8221; nel caso &#8220;Cappato&#8221;</a></p>
<p>  Con la sentenza n. 242 del 2019 la Corte costituzionale &#8220;chiude&#8221; il caso &#8220;Cappato&#8221;. Si tratta di una decisione additiva con la quale il giudice costituzionale sanziona l&#8217;inerzia del legislatore, dopo avergli concesso un termine per provvedere a rimuovere il vulnus costituzionale prodotto dalla punibilità dell&#8217;aiuto al suicidio pur in presenza</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-logica-della-doppia-pronuncia-nel-caso-cappato/">La logica della &#8220;doppia pronuncia&#8221; nel caso &#8220;Cappato&#8221;</a></p>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Con la sentenza n. 242 del 2019 la Corte costituzionale &#8220;chiude&#8221; il caso &#8220;Cappato&#8221;.<br /> Si tratta di una decisione additiva con la quale il giudice costituzionale sanziona l&#8217;inerzia del legislatore, dopo avergli concesso un termine per provvedere a rimuovere il <em>vulnus </em>costituzionale prodotto dalla punibilità dell&#8217;aiuto al suicidio pur in presenza di particolari condizioni.<br /> Con la nota ordinanza n. 207 del 2018, infatti, la Corte, valorizzando la collaborazione con il legislatore, aveva inaugurato la tecnica del rinvio dell&#8217;udienza a data fissa, indicando al Parlamento la via da seguire per adottare una disciplina conforme a Costituzione.<br /> Come è stato sottolineato dal giudice costituzionale, normalmente «in situazioni analoghe la soluzione adottata sarebbe stata quella dell&#8217;inammissibilità rafforzata da un monito». Tuttavia, nel caso di specie la Corte ha ritenuto che una decisione simile, che ha l&#8217;effetto di lasciare la norma applicabile, non potesse considerarsi consentita per le peculiari caratteristiche della vicenda e «per la rilevanza dei valori [&#038;] coinvolti». Per questa ragione «onde evitare che la norma <em>potesse </em>trovare, in parte <em>qua</em>, applicazione <em>medio tempore</em>, lasciando però, pur sempre, al Parlamento la possibilità di assumere le necessarie decisioni rimesse in linea di principio alla sua discrezionalità [&#038;] la Corte <em>ha ritenuto </em>[&#038;] di dover provvedere in diverso modo, facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale: ossia di disporre il rinvio del giudizio in corso, fissando una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale all&#8217;udienza del 24 settembre 2019, in esito alla quale <em>sarebbe potuta </em>essere valutata l&#8217;eventuale sopravvenienza di una legge che <em>regolasse </em>la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela»<a title="">[1]</a>. <br /> Lo scopo del giudice costituzionale era, dunque, quello di spingere il Parlamento a intervenire entro un certo termine senza, tuttavia, recare pregiudizio ai diritti coinvolti. <br /> L&#8217;elemento di novità della tecnica decisoria, che differenzia significativamente la pronuncia dalla classica sentenza di inammissibilità per rispetto della discrezionalità del legislatore, sta nel fatto che, in caso di eventuale inerzia del legislatore, la Corte non deve attendere una nuova rimessione da parte di un giudice per adottare una decisione che sanzioni l&#8217;illegittimità costituzionale, in quanto la questione rimane pendente ed è già iscritta a ruolo. <br /> Pur nello spirito di collaborazione, il giudice costituzionale non solo indicava al legislatore un termine per provvedere, ma, come si è già ricordato, ne individuava in modo abbastanza preciso anche i termini dell&#8217;intervento<a title="">[2]</a>.<br /> Il Parlamento, tuttavia, non è riuscito ad adottare una nuova disciplina entro la data fissata, anche se, come ha ben mostrato la Corte nella sua ordinanza, essa era già inscritta nella scelta operata con l&#8217;approvazione della legge n. 219 del 2017, la legge sul fine vita, delle cui premesse il nuovo intervento richiesto costituiva, sia pure con tutte le cautele del caso, la naturale conseguenza. <br /> A fronte dell&#8217;incapacità del legislatore di decidere su una questione tanto divisiva, il giudice costituzionale ha scelto di intervenire sanzionando l&#8217;omissione legislativa<a title="">[3]</a>e uscendo, così, dal <em>cul de sac</em>, nel quale secondo alcuni commentatori si era cacciato<a title="">[4]</a>. <br /> Tale scelta, secondo la Corte, si giustifica sulla base della considerazione che «decorso un congruo periodo di tempo, l&#8217;esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia, alla quale spetta la priorità»<a title="">[5]</a>.<br /> Nella decisione, il giudice costituzionale specifica che la non punibilità ai sensi dell&#8217;art. 580 del codice penale «di chi agevola l&#8217;esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputi intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli»<a title="">[6]</a>è subordinata a precise condizioni desunte dal contesto della legislazione vigente, che rappresenta «un preciso punto di riferimento»<a title="">[7]</a>. <br /> In particolare, la non punibilità è condizionata al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente.<br /> Si tratta di prescrizioni molto puntuali che sicuramente non sono state rispettate nel caso che ha dato origine al giudizio <em>a quo</em>. Per questa ragione, la decisione chiarisce che rispetto alle condotte già realizzate, sarà il giudice a valutare la sussistenza «di condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle indicate»<a title="">[8]</a>. In assenza di tale precisazione, infatti, la pronuncia sarebbe stata <em>inutiliter data </em>per Cappato. <br /> L&#8217;importante decisione meriterebbe osservazioni sotto diversi profili, in queste brevi note ci si soffermerà, tuttavia, solo sulla tecnica utilizzata dalla Corte per superare la mancanza di &#8220;rime obbligate&#8221;<a title="">[9]</a>. Infatti, proprio tale assenza aveva spinto il giudice costituzionale a sollecitare un intervento del legislatore, sia pure &#8220;ingabbiandolo&#8221; in tempi e modi certi.<br /> La soluzione individuata dalla Corte è l&#8217;ancoraggio della decisione alla presenza di «precisi punti di riferimento» nella legislazione vigente. In questo modo, il giudice costituzionale non crea dal nulla una disciplina, ma la ricava da scelte già operate in precedenza dal legislatore.<br /> Non è la prima volta che la Corte ricerca nella legislazione vigente «precisi punti di riferimento» che consentano una decisione additiva pur in assenza di &#8220;rime obbligate&#8221;. Il giudice costituzionale è ricorso a tale criterio guida già nella decisione n. 236 del 2016, che, infatti, viene espressamente richiamata nella motivazione della sentenza.<br /> Nella pronuncia del 2016, la Corte era giunta a dichiarare l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;articolo 567, secondo comma, del codice penale, che punisce il delitto di alterazione di stato commesso mediante falso, nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni. Pure a fronte della discrezionalità legislativa riconosciuta in ambito penale, infatti, il giudice costituzionale aveva ritenuto di parificare il trattamento sanzionatorio delle due fattispecie disciplinate dall&#8217; art. 567 cod. pen., utilizzando «grandezze già rinvenibili nell&#8217;ordinamento»<a title="">[10]</a>.<br /> La pronuncia n. 236 del 2016 è espressione di un nuovo indirizzo giurisprudenziale della Corte che tende a ritenere superabile il confine della discrezionalità del legislatore, in particolare dopo una pronuncia monitoria rimasta inascoltata<a title="">[11]</a>. In questo modo, le rime obbligate non rappresentano più un limite assoluto, ma si trasformano in limite &#8220;relativo&#8221; per un intervento del giudice costituzionale<a title="">[12]</a>.<br /> Questa stessa sequenza &#8211; inquadrabile nella tecnica della &#8220;doppia pronuncia&#8221; &#8211; si è verificata nel caso &#8220;Cappato&#8221;, nel quale all&#8217; ordinanza di rinvio a data fissa, che è stata definita come una pronuncia di &#8220;incostituzionalità prospettata&#8221;<a title="">[13]</a>, è seguita una sentenza additiva che ha introdotto una disciplina conforme a Costituzione, in attesa dell&#8217;intervento del legislatore.<br /> La pronuncia si chiude, infatti, con un nuovo monito nei confronti del Parlamento a porre in essere una disciplina legislativa, rispetto alla quale, quella individuata dalla Corte costituisce solo una &#8220;soluzione transitoria&#8221;.<br /> Dal punto di vista del diritto processuale costituzionale, dunque, entrambe le pronunce adottate dalla Corte nella vicenda del suicidio assistito rappresentano una novità: la prima, perché inaugura la nuova tecnica decisoria dell&#8217;ordinanza di rinvio a data fissa, che avrebbe lo scopo di sollecitare in tempi certi l&#8217;intervento del legislatore; la seconda, perché si inserisce nel solco del nuovo orientamento giurisprudenziale che non sembra più considerare il limite delle cd. rime obbligate, come invalicabile.<br /> E&#8217; molto difficile dire se tali pronunce siano espressive di uno spirito di collaborazione con il legislatore o, piuttosto, rappresentino solo una costruzione raffinata per superare il limite della discrezionalità legislativa. A fronte della sentenza n. 242 del 2019, infatti, una parte della dottrina si è chiesta perché la Corte non abbia introdotto subito la nuova disciplina che, scaduto il termine, si è, invece, ritenuta competente a porre in essere, pur a fronte della stessa situazione normativa, dalla quale, come si è detto, non emergevano le rime obbligate<a title="">[14]</a>. <br /> Tali considerazioni sono sicuramente vere, eppure un imprescindibile elemento di novità è rappresentato dal fatto che il legislatore si è &#8220;colpevolmente&#8221; ritratto dalla decisione politica. <br /> Si tratta di una circostanza di fatto, certo, ma che non può non incidere sul sindacato di costituzionalità e sul ruolo di garante dei diritti che la Costituzione affida alla Corte. </div>
<div style="text-align: justify;">Come da tempo la dottrina ha messo in evidenza, infatti, il prolungato rispetto della discrezionalità del legislatore, può tradursi per il giudice costituzionale in una «denegata giustizia»<a title="">[15]</a>.</div>
<div style="text-align: justify;"> <br />  </div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a>Per tutte le citazioni tra virgolette cfr. Corte cost., ord. n. 207 del 2018 parole in corsivo aggiunte.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Tale profilo della pronuncia ha fatto associare l&#8217;ordinanza alle cd. sentenze legge, cfr. per tale rilievo P. Carnevale, <em>Incappare&#038;in Cappato</em>. <em>Considerazioni di tecnica decisoria sull&#8217;ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale</em>, in <em>Consulta online</em>, 30.07.2019 e le risposte alle domande VI e VII rese dai partecipanti al <em>Forum sull&#8217;ordinanza Cappato (Corte costituzionale, ord. n. 207/2018) in attesa della pronuncia che verrà</em>, in <a href="http://www.gruppodipisa.it/"><em>www.gruppodipisa.it</em></a>,214 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>Cfr. Corte cost., sent. n. 242 del 2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>Per le numerose soluzioni proposte e un commento alla decisione, cfr., tra i moltissimi lavori, A. Ruggeri, <em>Venuto alla luce alla Consulta l&#8217;ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato)</em>, in <em>Consulta online, </em>20.11.2018<em>;</em>M. Bignami, <em>Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un&#8217;ordinanza ad incostituzionalità differita</em>, in <em>Questione Giustizia, </em>19.11.2018<em>;</em>S. Prisco, <em>Il caso Cappato tra Corte costituzionale, Parlamento e dibattito pubblico. Un breve appunto per una discussione da avviare</em>, in <em>Rivista di Biodiritto</em>, 3/2018; U. Adamo, <em>La Corte è &#8216;attendista&#8217; &#038; «facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale» (ord. n. 207/2018)</em>, in <em>Forum quaderni costituzionali</em>, 23.11.2018; M. Picchi, <em>«Leale e dialettica collaborazione» fra Corte costituzionale e Parlamento: a proposito della recente ordinanza n. 207/2018 di monito al legislatore e contestuale rinvio della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale</em>, in <em>Osservatorio sulle fonti, </em>3/2018<em>; </em>M. Massa, Una ordinanza interlocutoria in materia di suicidio assistito. Considerazioni processuali a prima lettura, in <em>Forum quaderni costituzionali</em>, 1.12.2018; G. Razzano, <em>Sulla relazione fra l&#8217;ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale e il Parlamento, </em>in<em>Diritti fondamentali, </em>2/2019<em>;</em>S. Barbareschi, <em>Il giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 580 c.p.: le strade a disposizione della Corte</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 9.5.2018; P. Bernardoni, <em>Tra reato di aiuto al suicidio e diritto ad una morte dignitosa: la procura di Milano richiede l&#8217;archiviazione per Marco Cappato</em>, in <em>Dpc</em>, 8.5.2017; A. Continiello- G.F. Poggiali, <em>Il delitto di istigazione o aiuto al suicidio nell&#8217;ordinamento italiano e sovranazionale</em>; in <em>Giurisprudenza Penale Web</em>, 14.4.2017; M.E. De Tura,<em>Il principio di autodeterminazione e la tutela della vita umana: esiste un diritto a morire?</em>, in <em>Osservatorio AIC</em>, 3/2017; M. D&#8217;amico, <em>Sulla (il)legittimità costituzionale della norma penale che incrimina l&#8217;istigazione al suicidio: alcune considerazioni critiche a margine del caso Cappato</em>, <em>in Giurisprudenza Penale Web</em>, 14.11.2017; P. Fimiani, <em>Le responsabilità penali nelle scelte di fine vita in attesa della Corte costituzionale sul caso Cappato</em>, in <em>Dpc</em>, 22.5.2018; G. M. Flick, <em>Dignità del vivere e dignità del morire. Un (cauto) passo avanti</em>, in <em>Cassazione Penale</em>, 2018, 2302 ss.; A. Massaro, <em>Il &#8220;caso Cappato&#8221; di fronte al giudice delle leggi: illegittimità costituzionale dell&#8217;aiuto al suicidio?</em>, in <em>Dpc</em>, 14.6.2018; C. Tripodina,<em>Quale morte per gli &#8220;immersi in una notte senza fine&#8221;?</em><em>Sulla legittimità costituzionale dell&#8217;aiuto al suicidio e sul &#8220;diritto a morire per mano d&#8217;altri&#8221;</em>, in <em>Rivista di Biodiritto</em>, 3/2018; Giu. Serges, <em>E se il caso Cappato fosse risolto con un accoglimento interpretativo transitorio? Prime riflessioni interlocutorie sulla possibile delimitazione degli effetti temporali delle pronunce interpretative della Corte costituzionale, </em>in <em>Costituzionalismo.it,</em>2/2019<em>.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>Cfr. Corte cost. sent. n. 242 del 2019, punto 4 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>Così, il dispositivo della sent. n. 242 del 2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>Cfr. Corte cost., sent. n. 242 del 2019, punto 5 del <em>Considerato in diritto. </em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>Cfr., ancora, Corte cost., sent. n. 242 del 2019, punto 7 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>Su questo profilo v, anche A. Ruggeri, <em>Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunziata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 201, </em>in <em>Giustizia insieme, </em>2019<em>. </em>Per altri interessanti aspetti della pronuncia<em>,</em>cfr. i commenti di C. Cupelli, <em>IL PARLAMENTO DECIDE DI NON DECIDERE E LA CORTE COSTITUZIONALE RISPONDE A SE STESSA. La sentenza n. 242 del 2019 e il caso Cappato, </em>in<em>Sistema penale, 12/2019; </em>M. D&#8217;Amico<em>, Il &#8220;fine vita&#8221; davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), </em>in<em>Osservatorio AIC, </em>1/2020<em>; </em>G.Battistella<em>, Il diritto all&#8217;assistenza medica a morire tra l&#8217;intervento «costituzionalmente obbligato» del Giudice delle leggi e la discrezionalità del Parlamento Spunti di riflessione sul seguito legislativo, </em>in<em>Osservatorio AIC, </em>1/2020<em>.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>Cfr. Corte cost., sent. n. 236 del 2016, punto 4.4. del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>Per questo rilievo, M. Ruotolo, <em>L&#8217;evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell&#8217;Ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale, </em>in <em>Rivista AIC</em>, 2/2019, 652. Di tale nuovo orientamento sono espressione la sent. n. 236 del 2016, le sentt. nn. 222 e 233 del 2018 e la 40 del 2019. Su tale nuovo indirizzo giurisprudenziale, che vede la Corte impegnata a superare il limite delle &#8220;rime obbligate&#8221;, cfr., oltre a M. Ruotolo,<em>op. ult. cit</em>., 644 ss., A. Galluccio, <em>La sentenza della consulta su pene fisse e &#8216;rime obbligate&#8217;: costituzionalmente illegittime le pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta, </em>in<em>Dpc, </em>10.12.2018<em>; </em>R.Bartoli<em>, La Corte costituzionale al bivio tra &quot;rime obbligate&quot; e discrezionalità? Prospettabile una terza via, </em>in<em>Dpc,</em>2/2019<em>, </em>C. Bray<em>, Stupefacenti: la Corte costituzionale dichiara sproporzionata la pena minima di otto anni di reclusione per i fatti di non lieve entità aventi a oggetto le droghe pesanti, </em>in <em>Dpc, </em>18.3.2019<em>; </em>A. Spadaro,<em>I limiti &#8220;strutturali&#8221; del sindacato di costituzionalità: le principali cause di inammissibilità della q.l.c., </em>in<em>Rivista AIC</em>, 4/2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>In questi termini v. M. Ruotolo, <em>L&#8217;evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale</em>, cit., 654.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a>Così, la ha definita lo stesso Presidente della Corte nella sua Relazione di fine anno. Cfr. Relazione del Presidente Lattanzi sull&#8217;attività svolta nell&#8217;anno 2018, consultabile sul sito della Corte costituzionale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>In questo senso v. le osservazioni critiche di A. Ruggeri, <em>Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunziata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 201, </em>cit., 1 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>In questi termini, cfr. G. Zagrebelsky-V. Marcenò, <em>Giustizia costituzionale</em>, Bologna, 2012, 400.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-logica-della-doppia-pronuncia-nel-caso-cappato/">La logica della &#8220;doppia pronuncia&#8221; nel caso &#8220;Cappato&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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