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	<title>Contratti della pubblica amministrazione-Regolarità contributiva e fiscale Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Contratti della pubblica amministrazione-Regolarità contributiva e fiscale Archivi - Giustamm</title>
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		<title>PRINCIPIO DELLA FIDUCIA (ART. 2 D.LGS. 36/2023): ESCLUSIONE PER MANCATA DICHIARAZIONE DI DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI PENDENTI</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/principio-della-fiducia-art-2-d-lgs-36-2023-esclusione-per-mancata-dichiarazione-di-debiti-fiscali-e-previdenziali-pendenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 11:36:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/principio-della-fiducia-art-2-d-lgs-36-2023-esclusione-per-mancata-dichiarazione-di-debiti-fiscali-e-previdenziali-pendenti/">PRINCIPIO DELLA FIDUCIA (ART. 2 D.LGS. 36/2023): ESCLUSIONE PER MANCATA DICHIARAZIONE DI DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI PENDENTI</a></p>
<p>Riv. n. 6/2024 Codice ISSN: 1972-3431 PRINCIPLE OF TRUST (ART. 2 LEGISLATIVE DECREE. 36/2023): EXCLUSION FOR FAILURE TO DECLARE PENDING TAX AND SOCIAL SECURITY DEBTS (commento a Consiglio di Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n. 4168) Sommario: 1. Prologo. – 2. I fatti di causa. – 3. L’iter logico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/principio-della-fiducia-art-2-d-lgs-36-2023-esclusione-per-mancata-dichiarazione-di-debiti-fiscali-e-previdenziali-pendenti/">PRINCIPIO DELLA FIDUCIA (ART. 2 D.LGS. 36/2023): ESCLUSIONE PER MANCATA DICHIARAZIONE DI DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI PENDENTI</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/principio-della-fiducia-art-2-d-lgs-36-2023-esclusione-per-mancata-dichiarazione-di-debiti-fiscali-e-previdenziali-pendenti/">PRINCIPIO DELLA FIDUCIA (ART. 2 D.LGS. 36/2023): ESCLUSIONE PER MANCATA DICHIARAZIONE DI DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI PENDENTI</a></p>
<p>Riv. n. 6/2024</p>
<p>Codice ISSN: 1972-3431</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">PRINCIPLE OF TRUST (ART. 2 LEGISLATIVE DECREE. 36/2023): EXCLUSION FOR FAILURE TO DECLARE PENDING TAX AND SOCIAL SECURITY DEBTS</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">(<em>commento a Consiglio di Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n. 4168</em>)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Prologo. – 2. I fatti di causa. – 3. L’iter logico argomentativo osservato dalla Corte di Cassazione. – 4. Osservazioni</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>di Riccardo Segamonti <a href="#_edn1" name="_ednref1">[*]</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em> </em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Prologue</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em> </em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">With ruling no. 4168 of May 9, 2024, the Council of State established that, even in the presence of an installment plan for tax debts, failure to declare their existence at the time of submitting the application for participation in a public tender within the established deadlines constitutes a violation of the exclusionary conditions. According to the Administrative Judge, such omission entails the failure to fulfill the obligation to inform the contracting authority about the debt status, regardless of the subsequent confirmation of the offer, and the emergency regulations on the forfeiture of the installment plan.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em> </em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Prologo</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 4168 del 9 maggio 2024, il Consiglio di Stato ha stabilito che anche in presenza di una rateizzazione dei debiti fiscali, la mancata dichiarazione della loro esistenza al momento della presentazione della domanda di partecipazione ad una gara pubblica, entro i termini fissati, costituisce violazione delle condizioni espulsive. Per il Giudice Amministrativo, tale omissione comporta l’inadempimento dell’obbligo di informare la stazione appaltante sullo stato debitorio, indipendentemente dalla successiva conferma dell’offerta e dalle normative emergenziali sulla decadenza dalla rateizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><em>I fatti di causa</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda che ha dato origine alla sentenza in commento può essere così sintetizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio in esame origina dall’esclusione di una concorrente dalla gara comunitaria a procedura aperta, indetta dalla Regione Lazio su delega di ARES 118, per l’affidamento del servizio medico di emergenza in elicottero, del valore di € 65.614.066,67, per la durata di 60 mesi. Alla gara, bandita con determinazione n. G11525 del 6 ottobre 2020, hanno partecipato tre concorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha contestato l’esclusione avvenuta con determinazione G08410 del 28 giugno 2022, la quale è stata impugnata innanzi al TAR. Il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso con sentenza n. 5092 del 23 marzo 2023. In appello, l’appellante ha sollevato tre motivi di censura, contestando la violazione dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 settembre 2022. La società ha lamentato l’erroneità della sentenza di primo grado, sostenendo che la stazione appaltante ha fondato l’esclusione su dichiarazioni non veritiere riguardo l’adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali.</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione Lazio si è costituita in giudizio, e il Consiglio di Stato ha disposto l’abbinamento della domanda cautelare al merito, con successive udienze di rinvio. L’appellante ha presentato motivi aggiunti, contestando la legittimità dei provvedimenti successivi alla stipula del contratto e lamentando violazioni procedurali e di <em>par condicio</em>. Tuttavia, i predetti motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili in quanto relativi a nuovi atti sopravvenuti alla sentenza di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Associazione Imprese Servizi Elicotteristici – AISE ha tentato di intervenire <em>ad adiuvandum</em>, ma l’intervento è stato respinto per mancanza di legittimazione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><em>L’iter logico argomentativo osservato dal Consiglio di Stato </em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em> </em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, nello scrutinio di valutazione del ricorso in appello presentato, ha esaminato attentamente il provvedimento impugnato e le argomentazioni sollevate dall’appellante. Si è constatato che il provvedimento impugnato innanzi al TAR oggetto di contestazione è plurimotivato, fondato su una serie di circostanze ritenute dalla stazione appaltante come fondamenta per l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara. In particolare, si è sottolineata l’esistenza di incongruenze tra la domanda presentata inizialmente durante la fase di partecipazione alla procedura di gara e le dichiarazioni successive di conferma dell’offerta. Questo fatto, insieme ad altre valutazioni, ha portato alla decisione di escludere l’appellante dalla gara d’appalto. Il Collegio ha riconosciuto che anche una sola ragione legittima può essere sufficiente a sostenere l’atto impugnato, evitando la necessità di esaminare ulteriormente altri aspetti del provvedimento contestato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso specifico, la stazione appaltante ha escluso l’operatore economico basandosi su una serie di valutazioni che potenzialmente giustificano la decisione presa. Nonostante la presentazione da parte dell’appellante di un piano di rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali, la documentazione presentata ha dimostrato discrepanze significative tra le dichiarazioni fornite e la situazione reale. Questo comportamento ha violato i principi di trasparenza e correttezza richiesti durante il processo di gara, giustificando quindi l’esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, l’appellante ha fatto ricorso a principi come la buona fede e la correttezza, sostenendo che il proprio comportamento era stato conforme a tali principi. Tuttavia, il Collegio ha respinto tali argomentazioni, sottolineando che gli operatori economici devono mantenere una posizione univoca durante l’intero processo di gara. Pertanto, l’aver fornito informazioni contraddittorie costituisce una violazione della fiducia con la stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, l’appellante ha invocato il principio di retroattività delle norme, sostenendo che non può essere applicata una disposizione normativa sopravvenuta dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Tuttavia, il Collegio ha respinto anche questo argomento, sostenendo che le norme vigenti al momento della scadenza del termine di presentazione dell’offerta devono essere applicate.</p>
<p style="text-align: justify;">In considerazione di quanto precede, il Collegio ha concluso con il rigetto dell’appello che pertanto la sentenza del TAR impugnata doveva essere confermata.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Osservazioni </em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sembra evidente che la stazione appaltante abbia agito in conformità con le disposizioni normative vigenti nel contesto della procedura di gara. Le ragioni dedotte per l’esclusione dell’operatore economico sono state chiaramente motivate ed hanno rispettano i principi di trasparenza e correttezza richiesti nel settore degli appalti pubblici. Le omissioni tra le informazioni fornite dall’operatore economico durante la gara e la situazione effettiva dei debiti fiscali e previdenziali hanno sollevato seri dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Tali incongruenze, a giudizio del Collegio, hanno costituito un motivo valido per l’esclusione dell’operatore dalla procedura di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante l’appellante abbia invocato il principio della buona fede, è emerso che l’operatore economico non ha mantenuto una posizione univoca durante la gara. La presentazione di informazioni erronee o fuorvianti viola il principio fondamentale della correttezza e compromette la fiducia della stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">Le argomentazioni relative all’applicazione retroattiva della normativa non sono state ritenute fondate, poiché le regole del gioco devono essere rispettate da tutti i concorrenti nella fase di presentazione delle offerte. Pretendere l’applicazione di norme successive alla scadenza del termine di presentazione delle offerte sarebbe contrario al principio di <em>par condicio competitorum</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, la sentenza in commento rileva l’importanza di come il mancato rispetto delle regole e dei principi fondamentali durante le procedure possa compromettere la gara ad evidenza pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ednref1" name="_edn1">[*]</a> <strong>Riccardo Segamonti. </strong>Avvocato, esperto in <em>procurement</em> innovativo, partenariati pubblico-privato, contrattualistica pubblica, transizione digitale della P.A., diritto dell’energia e dell’ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">
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			</item>
		<item>
		<title>Sull’esclusione per omessa dichiarazione di debiti fiscali e previdenziali pendenti.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullesclusione-per-omessa-dichiarazione-di-debiti-fiscali-e-previdenziali-pendenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 11:31:09 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullesclusione-per-omessa-dichiarazione-di-debiti-fiscali-e-previdenziali-pendenti/">Sull’esclusione per omessa dichiarazione di debiti fiscali e previdenziali pendenti.</a></p>
<p>Appalti – lavori – omessa dichiarazione – debiti fiscali – mancato rispetto del principio della fiducia reciproca ex 2 e 16 d.lgs. 36/2023 &#8211; esclusione Anche in presenza di una rateizzazione dei debiti fiscali, la mancata dichiarazione della loro esistenza al momento della presentazione della domanda di partecipazione, entro i</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullesclusione-per-omessa-dichiarazione-di-debiti-fiscali-e-previdenziali-pendenti/">Sull’esclusione per omessa dichiarazione di debiti fiscali e previdenziali pendenti.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullesclusione-per-omessa-dichiarazione-di-debiti-fiscali-e-previdenziali-pendenti/">Sull’esclusione per omessa dichiarazione di debiti fiscali e previdenziali pendenti.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>Appalti – lavori – omessa dichiarazione – debiti fiscali – mancato rispetto del principio della fiducia reciproca <em>ex</em> 2 e 16 d.lgs. 36/2023 &#8211; esclusione </strong></li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li>Anche in presenza di una rateizzazione dei debiti fiscali, la mancata dichiarazione della loro esistenza al momento della presentazione della domanda di partecipazione, entro i termini fissati, costituisce violazione delle condizioni espulsive previste dall’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Tale omissione comporta l’inadempimento dell’obbligo di informare la stazione appaltante sullo stato debitorio, indipendentemente dalla successiva conferma dell’offerta e dalle normative emergenziali sulla decadenza dalla rateizzazione.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Di Raimondo, Est. Grego</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">Pubblicato il 09/05/2024</p>
<p style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Il Consiglio di Stato</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong></p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3611 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla<br />
Elitaliana S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 26/B, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">la Regione Lazio, in persona del Presidente <em>pro-tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocata Fiammetta Fusco, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’ente in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">della Elifriulia S.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, non costituita in giudizio,</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">dell’Associazione Imprese Servizi Elicotteristici – AISE, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso il su studio in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, interveniente <em>ad adiuvandum</em>,</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Roma, Sezione III-<em>quater</em>, 23 marzo 2023, n. 5092, resa tra le parti, non notificata, che ha respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti proposti per l’annullamento “<em>per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>della determinazione n. G08410 del 28 giugno 2022, recante in oggetto «Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio medico di emergenza in elicottero per ARES 118 &#8211; n.ro Gara 7873090. Provvedimento di ammissione ed esclusione a seguito dell’esame della busta amministrativa»;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Elitaliana S.r.l. il 29/10/2022:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>annullamento della determinazione n. G08410 del 28 giugno 2022, comunicata in pari data (allegato n. 1), recante in oggetto «Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio medico di emergenza in elicottero per ARES 118 &#8211; n.ro Gara 7873090. Provvedimento di ammissione ed esclusione a seguito dell’esame della busta amministrativa</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il ricorso in appello, i motivi aggiunti e relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione della Regione Lazio e l’intervento <em>ad adiuvandum</em>dell’Associazione Imprese Servizi Elicotteristici – AISE;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2024, il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Il presente giudizio origina dal provvedimento di esclusione della Elitaliana S.r.l. (di seguito anche “Elitaliana”) dalla “<em>Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio medico di emergenza in elicottero, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di 60 mesi</em>” del valore complessivo di € 65.614.066,67, bandita dalla Regione Lazio, su delega di ARES 118, con determinazione n. G11525 del 6 ottobre 2020 ed alla quale hanno partecipato solo tre concorrenti (Babcock Mission Critical Services Italia S.p.a., Elifriulia S.p.a. ed Elitaliana S.r.l.).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Deduce l’appellante che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a seguito di due giudizi promossi da Elitaliana e che hanno comportato la sospensione della procedura, con determinazione n. G02827 in data 11 marzo 2022 (anch’essa impugnata dall’appellante in ulteriore procedimento dinanzi al Tar, conclusosi in appello con la conferma della legittimità dell’atto impugnato) l’Amministrazione ha riavviato la gara, assegnando agli operatori economici presenti un termine per confermare l’offerta ed aggiornare la documentazione amministrativa;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con dichiarazione presentata nei termini, la società, dunque, ha confermato di essere in regola con il pagamento di contributi e tasse ai sensi dell’art. 80, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50, dettagliando al contempo le proprie pendenze con il fisco, non ostative, a suo dire, all’ammissione in gara;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con determinazione G08410 del 28 giugno 2022, impugnata in prime cure ed emanata a seguito degli accertamenti e verifiche effettuati dal RUP, la stazione appaltante ha escluso l’appellante dalla gara, sostanzialmente per tre ordini di ragioni: la rilevata incongruenza tra l’originaria domanda di partecipazione e la conferma dell’offerta, da cui non emerge l’insussistenza delle cause di esclusione <em>ex</em> articolo 80, comma 4,del d.lgs. n. 15/2016 e la riconducibilità della fattispecie sia all’ipotesi di cui all’articolo 80, comma 5, lettera <em>c-bis</em>), che all’ipotesi di cui all’articolo 80, comma 5, lettera <em>f-bis</em>) del medesimo Codice dei contratti applicabile <em>ratione temporis</em>;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l’interessata ha impugnato la determinazione suindicata e, con sentenza 23 marzo 2023, n. 5092, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Roma, Sezione III-<em>quater</em>, ha respinto il gravame e dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Con appello notificato e depositato il 24 aprile 2023, la Elitaliana ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la citata sentenza del Tar, affidando il proprio gravame a tre motivi di censura, con i quali ripropone, anche in chiave critica della sentenza impugnata, le doglianze svolte in primo grado, lamentando:</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">“<em>1. Errores in judicando. Violazione dell’art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016. Violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis e f-bis, d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, genericità e sviamento</em>”: con tale mezzo, l’appellante ripropone le censure dedotte con il secondo e terzo motivo di ricorso in primo grado, contestando la genericità e la contraddittorietà delle motivazioni del provvedimento di esclusione, posto che il RUP si sarebbe limitato ad affermazioni generiche, senza indicare le rilevanti violazioni ostative all’ammissione in gara, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, ed ha censurato il provvedimento, nella parte in cui la stazione appaltante ha ritenuto che la società avrebbe reso dichiarazioni non veritiere;</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>2. Errores in judicando. Mancata applicazione dello ius superveniens più favorevole alla ricorrente. Illegittimità costituzionale e unionale dell’art. 10, comma 5 della legge 238/2021. Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità</em>”: il motivo, col quale vengono reiterate le censure dedotte con il ricorso per motivi aggiunti in prime cure, è teso a censurare l’esclusione in forza della ritenuta applicabilità alla fattispecie del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 settembre 2022, pubblicato in <em>Gazzetta Ufficiale</em> n. 239 del 12 ottobre 2022, con il quale è stato modificato il concetto di “<em>grave violazione non definitivamente accertata</em>” in materia fiscale rilevante ai fini dell’esclusione da una procedura ad evidenza pubblica;</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>3. Errores in judicando. Violazione dell’art. 80 comma 4 del d.lgs. n. 50 del 2016. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti.</em>”: Elitaliana lamenta l’erroneità della sentenza di primo grado, laddove non ha adeguatamente valorizzato che la stazione appaltante ha posto a fondamento dell’esclusione anche la violazione degli obblighi in tema di pagamento dei contributi previdenziali, rispetto ai quali l’interessata si dichiara in regola.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>La Regione Lazio si è costituita in giudizio con memoria depositata il 22 maggio 2023 ed ha prodotto memoria di replica in data 8 settembre 2023.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 25 maggio 2023, è stato disposto l’abbinamento della domanda cautelare al merito, con udienza pubblica fissata per il 21 settembre 2023, nella quale l’appello è stato rinviato all’udienza del giorno 11 gennaio 2024, per impedimento del relatore.</p>
<p style="text-align: justify;">L’appellante ha depositato memoria <em>ex </em>articolo 73 c.p.a. il 5 settembre 2023 e all’udienza del giorno 11 gennaio 2024 la causa è stata rinviata ad altra data, su istanza dell’appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza del 14 marzo 2024, la causa è stata rinviata all’udienza del 23 aprile 2024.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Nelle more, l’appellante ha notificato in data 8 marzo 2024 e depositato in data 11 marzo 2024 un ricorso in appello per motivi aggiunti contenente, come è risultato dalla consultazione del sito istituzionale della giustizia amministrativa, le medesime censure dedotte con analogo atto depositato nel giudizio di primo grado pendente con il n.r.g. 1026/2023 e con il quale Elitaliana impugna atti sopravvenuti, affidando il proprio gravame ai seguenti cinque motivi:</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">“<em>1. Violazione e falsa applicazione della lex specialis. Violazione dell’art. 5 del Capitolato tecnico. Violazione dell’art. 11 del Capitolato tecnico. Violazione dell’art. 59, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016. Violazione del principio di par condicio. Violazione dei doveri di diligenza e buona fede. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità manifesta. Travisamento</em>”: Elitaliana lamenta l’illegittimità dei provvedimenti successivi alla stipula del contratto intervenuta il 22 dicembre 2023 (cfr. doc. n. 31 del fascicolo di parte appellante), perché con essi l’Amministrazione avrebbe illegittimamente consentito all’aggiudicataria di sostituire gli elicotteri indicati nell’offerta originaria e successivamente confermata, due dei quali addirittura non più nella disponibilità di Elifriulia S.p.a. perché venduti nelle more a terzi;</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>In via subordinata</em></p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><em> Violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del D.lgs. 50/2016. Violazione dei generali principi di trasparenza e buon andamento. Carenza istruttoria e difetto di motivazione. Illogicità ed irragionevolezza manifeste.</em>”: con tale mezzo, viene dedotta la violazione dell’articolo indicato in rubrica, per avere l’aggiudicataria fornito alla stazione appaltante, sia in sede di conferma dell’offerta nel 2022, sia in sede di richiesta di sostituzione degli aeromobili solo a valle dell’aggiudicazione, informazioni inesatte e fuorvianti, tali da condizionare gli esiti del percorso valutativo dell’Amministrazione;</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">“<em>3. Violazione dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016. Violazione dei generali principi di trasparenza e buon andamento. Carenza istruttoria e difetto di motivazione. Ingiustizia manifesta.</em>”: il motivo è teso a dimostrare l’illegittimità del comportamento e degli atti assunti dalla Regione Lazio, che, sul presupposto della verifica di equivalenza degli aeromobili offerti rispetto a quelli oggetto della richiesta di sostituzione successiva all’aggiudicazione, avrebbe sostanzialmente operato una variante del contratto d’appalto, peraltro prima ancora della sua stipulazione, in manifesta assenza dei presupposti previsti dalla disposizione in esame per procedere in tal senso;</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>4. Difetto e/o carenza di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e travisamento.</em>”: Elitaliana lamenta l’inadeguatezza della valutazione di equivalenza compiuta dalla Commissione nominata dalla Regione ad aggiudicazione avvenuta, e per contraddittorietà nella motivazione;</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>5. Violazione dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016. Violazione del principio di diligenza. Violazione del principio di par condicio. Ingiustizia manifesta.</em>”: con la censura in esame viene lamentata la violazione delle regole attributive della competenza in materia di valutazione delle offerte, essendo stata verificata l’equivalenza dei prodotti offerti in sostituzione di quelli indicati in precedenza dalla Commissione anziché dal RUP.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>Con atto notificato e depositato il 4 aprile 2024, ha spiegato intervento <em>ad adiuvandum </em>l’Associazione Imprese Servizi Elicotteristici – AISE.</li>
<li>La Regione Lazio ha depositato memoria <em>ex </em>articolo 73 c.p.a. il 6 aprile 2024 ed Elitaliana memoria di replica il 12 aprile 2024.</li>
<li>Con atto notificato depositato il 19 aprile 2024, l’appellante ha proposto un secondo ricorso in appello per motivi aggiunti, lamentando ulteriormente, alla luce di ulteriore documentazione di cui è entrata nelle more in possesso, l’illegittimità dei provvedimenti censurati col primo e chiedendo che venga ordinata ai sensi dell’articolo 64, comma 3, c.p.a. l’esibizione dell’offerta della seconda classificata Babcock Missnion Critical Servicise Italia S.p.a., peraltro neanche parte del presente giudizio.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">8 All’udienza del 23 aprile 2024, nella quale la Regione ha rinunciato ai termini a difesa sui due ricorsi in appello per motivi aggiunti, la causa è passata in decisione.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="9">
<li><em>In limine litis</em>, deve essere respinta l’eccezione preliminare sollevata dalla Regione Lazio, secondo cui i singoli mezzi di gravame in cui si articola il gravame sarebbero inammissibili per violazione dell’articolo 101 c.p.a., non contenendo specifiche censure contro i capi della sentenza appellata, ma la mera riproposizione dei motivi di diritto articolati in prime cure.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Ritiene al riguardo il Collegio che l’appello muova precise contestazioni alla decisione del Tribunale territoriale, pur riproponendo anche in chiave critica della sentenza impugnata le censure dedotte in primo grado contro il provvedimento di esclusione.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="10">
<li>Sempre in via preliminare, ritiene il Collegio che sia opportuno esaminare prioritariamente i due ricorsi in appello per motivi aggiunti e l’intervento <em>ad adiuvandum</em>, proprio al fine di circoscrivere correttamente il <em>thema decidendum</em>della causa, che è quello – in tutta evidenza- di appurare se sia legittima l’esclusione di Elitaliana dalla gara per cui contendono le parti.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">I motivi aggiunti sono manifestamente inammissibili, in quanto aventi a oggetto atti ulteriori e successivi non solo a quelli impugnati in primo grado, ma anche alla stessa sentenza appellata e non è un caso che Elitaliana riproponga in questa sede le medesime censure dedotte con analogo gravame nel giudizio pendente dinanzi al Tar del Lazio con il n.r.g. 1026/2023, in cui è stato in prima battuta impugnato il provvedimento di aggiudicazione che ha concluso la procedura selettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">È infatti pacifico in giurisprudenza che, ai sensi dell’articolo 104, comma 3, c.p.a., nel giudizio di appello possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte ricorrente venga a conoscenza di nuovi documenti, dopo la conclusione del primo grado di giudizio, e da detti documenti emergano vizi degli atti già impugnati, senza che gli stessi siano stati prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7 febbraio 2024, n. 1263; <em>id</em>., sez. IV, 17 luglio 2023, n. 6933; C.g.a.r.s., 4 ottobre 2022, n. 996).</p>
<p style="text-align: justify;">Da tale disposto normativo è dato agevolmente inferire che la proposizione di motivi aggiunti è consentita nei limiti in cui essi siano proposti avverso i medesimi atti già impugnati in prime cure.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha altresì ritenuto che, ai sensi dell’articolo 104, comma 3, c.p.a., le parti possono proporre motivi aggiunti in grado d’appello al solo fine di dedurre ulteriori vizi degli atti già censurati in primo grado, dovendo rilevarsi come non ci si trovi in tale evenienza nell’ipotesi in cui con essi si intenda impugnare nuovi atti sopravvenuti alla sentenza di prime cure (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 4 maggio 2020, n. 2792; id., sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 21).</p>
<p style="text-align: justify;">La norma del codice di rito in esame<em> </em>ha pertanto codificato il pregresso orientamento giurisprudenziale, che ammette i motivi aggiunti in grado d’appello al solo fine di dedurre vizi ulteriori degli atti già censurati in primo grado, e non anche nella diversa ipotesi in cui con essi s’intenda impugnare nuovi atti sopravvenuti alla sentenza di primo grado (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 2 gennaio 2018, n. 21).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale disposizione, costituendo un’eccezione alla regola del divieto dei <em>nova</em> nel giudizio di secondo grado, non si presta ad una lettura estensiva, che peraltro finirebbe per sovvertirne la stessa formulazione posta dal legislatore in termini inequivocabilmente negativi, senza considerare che l’impugnazione dei nuovi atti sopravvenuti per la prima volta e direttamente in sede di appello violerebbe il principio del doppio grado di giudizio (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 giugno 2011, n. 3662).</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali ragioni il primo ed il secondo ricorso in appello per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="11">
<li>Nella medesima prospettiva, stessa sorte merita l’intervento <em>ad adiuvandum</em>dell’Associazione Imprese Servizi Elicotteristi – AISE, per assoluta insussistenza della legittimazione a intervenire in relazione all’interesse fatto valere.</li>
<li>Passando all’esame del merito, l’appello non può trovare accoglimento e la sentenza merita conferma, secondo le considerazioni che seguono.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare, osserva il Collegio che l’atto impugnato dinanzi al Tar è un provvedimento plurimotivato, che poggia su diverse circostanze: “<em>incongruenze tra la domanda presentata in fase di partecipazione alla procedura di gara, in cui non emerge alcuna fattispecie ex art. 80, comma 4, e la dichiarazione di conferma dell’offerta presentata in fase di conferma delle offerte</em>”, riconducibilità della fattispecie “<em>all’ipotesi di cui all’articolo 80 comma 5, lett. c-bis), nella misura in cui l’operatore economico ha omesso, in fase di presentazione dell’offerta, di fornire informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, quelli incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico</em>” e alla fattispecie di cui all’articolo 80, comma 5, lettera <em>f-bis</em>), del d.lgs. n. 50/2016, atteso che “<em>è riscontrabile, infatti, come la documentazione prodotta dall’operatore in fase di presentazione dell’offerta, in cui lo stesso ha dichiarato di essere in regola con gli adempimenti in materia tributaria e previdenziale, senza alcuna indicazione in merito alla formalizzazione dei piani di rateazione, non corrisponda al vero “senza alcun margine di opinabilità”, rappresentando ciò solo causa di esclusione automatica dalla procedura a causa di atti compiuti e omessi nel corso della stessa</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, la giurisprudenza ha stabilito che “<em>per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento</em>”, sicché “<em>il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell&#8217;atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell&#8217;atto implica la perdita di interesse del ricorrente all&#8217;esame delle altre doglianze” (cfr., di questa Sezione, pareri n. 357/2022 e n. 205/2022, nonché sentenze Sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403, 13 settembre 2018, n. 5362, 3 settembre 2003, n. 437</em>”(<em>ex multis</em>, Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 11/2023; cfr. anche Consiglio di Stato, Sezione III, 15 settembre 2023, n. 8367, e la giurisprudenza ivi richiamata).</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva al riguardo il Collegio che, ai fini dell’esclusione da una gara di un soggetto con esposizioni debitorie fiscali o previdenziali, l’articolo 80, comma 4, introduce due ipotesi: la prima concerne “<em>violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali</em>”, per le quali è prevista l’esclusione <em>tout court</em>; la seconda riconosce la facoltà alla stazione appaltante di procedere all’esclusione, nel caso in cui sia “<em>a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, nel caso in esame, la stazione appaltante ha decretato l’esclusione dell’appellante sulla base, come osservato, di una serie concomitante di valutazioni, potenzialmente in grado di supportare il provvedimento sul piano motivazionale.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="13">
<li>Con il primo motivo, Elitaliana lamenta l’erroneità della decisione impugnata, che ha omesso di considerare l’illegittimità dell’esclusione, basata su rilievi ritenuti insussistenti, avendo la società presentato un piano di rateizzazione, che sta regolarmente onorando nei termini previsti dalla normativa applicabile.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Risulta dalla documentazione versata in atti che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel compilare l’allegato 1 alla domanda di partecipazione, la società ha risposto affermativamente alla domanda circa l’assolvimento di “<em>tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento</em>”, attestando “<em>di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a seguito di una lunga interlocuzione tra la stazione appaltante ed Elitaliana dopo la riattivazione della gara conseguente alla conclusione dei giudizi promossi dall’interessata, la società (cfr. allegato 5 della sua documentazione depositata in primo grado) ha fornito chiarimenti nell’ambito del soccorso istruttorio in ordine alla permanenza dei requisiti previsti dall’articolo 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, dichiarando, a mezzo del nuovo legale rappresentante, debiti definitivamente accertati in regolare ammortamento per € 23.351.106,62 (debiti fiscali) e per € 2.699.551,54 (debiti previdenziali) e debiti non definitivamente accertati per imposte e tasse per € 5.609.920,27 per debiti fiscali e per € 338.272,99 per contributi previdenziali, con lettera di impegno ad adempiere all’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2022 trasmessa poco prima della conferma dell’offerta disposta dal RUP;</p>
<p style="text-align: justify;">-il totale complessivo dei debiti dichiarato in sede di chiarimenti (e integrazione della dichiarazione di offerta) è, dunque, di € 28.961.648,00 per debiti fiscali e per € 3.315.354,00 per debiti previdenziali, per i quali è stato dichiarato che l’operatore economico “<em>sta ottemperando ai suoi obblighi anche utilizzando strumenti agevolativi messi a disposizione del Contribuente dall’Amministrazione Finanziaria (rateizzazioni di cartelle esattoriale ed avvisi bonari, adesione alle definizioni agevolate, etc…), ed ha formalizzato il proprio impegno ad adempiere con pec del 24.03.2022 per i debiti non ancora definitivamente accertati</em>”.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="14">
<li>Alla luce della documentazione prodotta in giudizio, ritiene il Collegio che l’asimmetria tra quanto dichiarato nell’offerta dall’operatore economico e quanto da esso indicato nella conferma dell’offerta (in cui vengono dichiarate violazioni aventi data antecedente a quella prevista per la presentazione delle offerte) e nei chiarimenti successivi integri la violazione dell’articolo 80, comma 5, lettera <em>c</em>&#8211;<em>bis</em>), del d.lgs. n. 15/2016, a mente del quale le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un concorrente “<em>qualora l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione</em>”.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il comportamento assunto dell’appellante rileva altresì dal profilo della previsione dell’articolo 80, comma 5, lettera <em>f</em>&#8211;<em>bis</em>), del d.lgs. n. 15/2016, secondo il quale è escluso “<em>l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">È fuori dubbio che in un primo tempo l’appellante avesse dichiarato con l’offerta originariamente presentata di aver assolto tutti gli obblighi fiscali e previdenziali, mentre con la conferma dell’offerta ha definito la propria posizione, che ha messo in evidenza la grave situazione debitoria sopra descritta.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo senso, non assume rilievo decisivo la circostanza che il nuovo amministratore della società avesse confermato il rispetto degli obblighi in tema di pagamento di tasse e contributi, in linea con quanto autocertificato in sede di partecipazione dal precedente amministratore, fornendo tuttavia, come sostiene l’appellante con il gravame (cfr. pagine 16 e 17 del ricorso in appello), dettagli in merito alle pendenze e alle rateizzazioni in corso, atteso che l’operatore economico deve assumere nei confronti della stazione appaltante una posizione unica, indipendentemente dalle vicende dei suoi vertici, dovendo le loro dichiarazioni essere sempre coerenti nel tempo in quanto imputabili alla società di cui hanno la legale rappresentanza.</p>
<p style="text-align: justify;">In disparte la natura novativa <em>ex </em>articolo 1230 c.c. del debito col Fisco (Consiglio di Stato, Sezione VII, 28 febbraio 2023, n. 2067), che si configura come un nuovo debito di tipo estintivo-costitutivo (Consiglio di Stato, Sezione V, 10 novembre 2022, n. 9876) tramite l’accettazione della domanda di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 19 del d.P.R. 9 settembre 1973, n. 602, e la reviviscenza del debito fiscale originario in caso di decadenza dalla rateizzazione, rimane accertato che l’impresa fosse tenuta a dichiarare fin da subito la sussistenza di importanti posizioni debitorie e che tale comportamento abbia minato <em>ab origine </em>in radice il rapporto tra stazione appaltante ed operatore economico.</p>
<p style="text-align: justify;">Già in fase di gara, che si atteggia sul piano civilistico come proposta negoziale e richiede un atteggiamento ispirato alle medesime cautele di lealtà e correttezza dovute nelle trattative tra privati, il concorrente deve osservare un comportamento trasparente, che consenta alla stazione appaltante di valutarne l’affidabilità nella prospettiva dell’eventuale affidamento della commessa pubblica, osservando al riguardo il Collegio che il principio era già immanente al precedente sistema governato dal previgente Codice degli appalti pubblici ed è stato ora codificato dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, agli articoli 2 e 16 (fiducia reciproca) e 4, 9 e 18 (buona fede e tutela dell’affidamento).</p>
<p style="text-align: justify;">Da questo punto di vista, non può ritenersi equipollente a quanto previsto per l’ammissione alla gara la dichiarazione di non essere la società decaduta dal piano di rateizzazione (cfr. pagina 16 dell’appello), atteso che, indipendentemente dalla nascita di una nuova obbligazione col fisco in ragione della richiesta di rateizzazione, l’operatore economico era tenuto a comunicare i rilevanti debiti fiscali e previdenziali pendenti (tuttora e) al momento della presentazione dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa prospettiva, rileva la Sezione che l’appellante non ha mosso alcuna contestazione alla parte in esame del provvedimento impugnato in prime cure, atteso che la tesi di fondo su cui ruota l’impugnativa si limita a fare leva sull’asserita inesistenza di un debito con l’Amministrazione tributaria in ragione dell’avvenuta novazione del rapporto a seguito della rateizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza è pacifica nell’affermare che la circostanza dell’intervenuto saldo, o almeno della rateazione, dei debiti tributari da parte del concorrente non comporta l’annullamento del provvedimento di esclusione, in quanto ormai privo di ragion d’essere, valendo per i provvedimenti amministrativi il principio <em>tempus regit actum</em>, secondo cui la legittimità del provvedimento deve essere valutata in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, con conseguente irrilevanza delle circostanze successive, che non possono incidere <em>ex post</em> su precedenti atti amministrativi (cfr., <em>ex multis</em>, Cons. Stato, sez. VII, 18 ottobre 2022, n. 8875; id., 26 aprile 2022, n. 3192; id., sez. II, 21 giugno 2021, n. 4759; id., 8 marzo 2021, n. 1908; id., sez. III, 18 aprile 2011, n. 2384).</p>
<p style="text-align: justify;">Né tali conclusioni cambierebbero laddove, come parte appellante sembra sostenere, le domande di rateizzazione fossero state già proposte al momento della domanda di partecipazione (venendo accolte solo in un momento successivo), essendo <em>jus receptum </em>che il requisito della regolarità fiscale si considera sussistente soltanto ove, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateizzazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo e non anche nelle ipotesi in cui l’iniziale irregolarità abbia dato luogo alla richiesta di dilazione, solo successivamente accolta (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 19 febbraio 2018, n. 128).</p>
<p style="text-align: justify;">Va al riguardo precisato che, mentre non è ammissibile la partecipazione dell’operatore economico che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, non abbia ancora conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione, può invece considerarsi in regola con il fisco il contribuente cui sia stata accordata la rateizzazione ai fini della dimostrazione del requisito della regolarità fiscale <em>ex </em>articolo 19 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, atteso che la rateizzazione del debito tributario del partecipante alla procedura selettiva si traduce in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, con novazione dell’obbligazione originaria e nascita di una nuova obbligazione tributaria (cfr. Consiglio di Stato, Sezione v, 27 agosto 2014, n. 4382, richiamata da Consiglio di Stato, Sezione V, 28 marzo 2023, n. 3195; per la natura eccezionale dell’articolo 80, comma 4, ultima parte, v. anche Consiglio di Stato, Sezione V, 28 gennaio 2021, n. 833).</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni buon conto, anche a voler ammettere che la Elitaliana fosse stata ammessa alla rateizzazione per tutti i debiti complessivamente avuti nei confronti del fisco a far data dalla relativa domanda presentata il 24 marzo 2022, con conseguente novazione delle obbligazioni assunte verso l’Amministrazione (sebbene la Regione contesti la circostanza, almeno per una larga parte dei debiti considerati al momento in cui è stata presentata l’offerta e nelle more della sua conferma), la società, al momento della presentazione della domanda di partecipazione con termine fissato alla data del 23 novembre 2020, non ha correttamente dichiarato l’insussistenza delle condizioni espulsive previste dall’articolo 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, poiché aveva attestato di aver adempiuto “<em>tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali</em>”, con ciò omettendo di informare la stazione appaltante sullo stato debitorio in cui versava con riferimento ad anni di imposta di molto precedenti e di cui ha messo a parte la Regione solo con la (successiva) conferma dell’offerta, indipendentemente dalla decadenza dalla rateizzazione, su cui tra le parti non vi è convergenza di lettura, e dalla normativa introdotta per l’emergenza pandemica che l’appellante invoca ed in forza della quale il numero di rate non pagate che comporta la decadenza dal beneficio è cambiato nel biennio 2020-2022.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, dall’esame della documentazione in atti e dall’atteggiamento assunto da Elitaliana emerge in rilievo un comportamento della società offerente non conforme ai canoni cui l’operatore economico deve ispirarsi ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettere <em>c</em>&#8211;<em>bis</em>) ed <em>f</em>&#8211;<em>bis</em>) del d.lgs. n. 50/2016 nel partecipare alla procedura di evidenza pubblica bandita dalla stazione appaltante, con la quale dovrà, in caso di aggiudicazione a seguito del procedimento di gara, concludere un contratto che regolamenta e disciplina le reciproche obbligazioni, rispettando il principio generale di buona fede e correttezza, di impianto civilistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo mezzo di gravare, pertanto, non può trovare accoglimento, considerato che la sentenza appellata ha adeguatamente valorizzato l’istruttoria e la motivazione dell’atto impugnato in prime cure.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="15">
<li>Con il secondo motivo di appello, che riproduce le doglianze contenute nel ricorso per motivi aggiunti dinanzi al Tar, Elitaliana lamenta la mancata applicazione dello <em>ius superveniens </em>recato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 settembre 2022, che considera gravi le violazioni non definitivamente accertate di importo pari o superiore al 10 % del valore dell’appalto, laddove, nella fattispecie &#8211; sostiene l’appellante &#8211; le violazioni di questo tipo sono pari ad € 5.900.000,00, somma inferiore al 10 % del valore dell’appalto di € 6.561.140,00.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Anche tale mezzo non può essere accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">Condivisibilmente il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, stabilendo che, in applicazione del principio <em>tempus regit actum</em>, il d.m. entrato in vigore il 12 ottobre 2022 non comporta che “<em>tutte le ulteriori evenienze normative successivamente intervenute, come la disposizione indicata nel ricorso per motivi aggiunti, non devono necessariamente comportare alcuna rideterminazione della p.a.</em>”</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l’appellante, la norma di secondo grado indicata, non potendo essere applicata al momento dell’adozione del provvedimento impugnato in quanto successiva, avrebbe, di fatto, dovuto comportare da parte dell’Amministrazione procedente una riedizione del potere con riguardo alla decisione di ammettere o meno l’operatore economico alla gara, che è stato escluso perché le violazioni fiscali non definitivamente accertate sono “<em>di importo pari ad oltre 5,9 mln/€</em>” (così il provvedimento impugnato) che “<em>risulta superiore al limite di € 35.000, previsto dal medesimo comma 4 dell’art. 80, e comunque particolarmente rilevante sia rispetto al valore dell’appalto (13,1 mln/€/anno) sia al fatturato medio annuo dell’operatore economico (circa 18 mln/€)</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene la Sezione che non sussistesse alcun obbligo per la Regione di applicare retroattivamente la diposizione ministeriale:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sia in ossequio al principio di <em>par condicio</em>, non potendosi predicare una sorta di “illegittimità retroattiva” dell’atto amministrativo in ragione dell’introduzione di una norma di maggior favore per il privato, atteso che le disposizioni applicabili nei confronti di tuti gli offerenti al momento dello svolgimento dell’esame della documentazione amministrativa erano, come osservato, di altro segno;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sia in considerazione della necessità che la stazione appaltante applicasse le regole che aveva stabilito a monte dell’indizione della gara, in applicazione del principio dell’autovincolo (Consiglio di Stato, Sezione III, 30 settembre 2022, n. 8432, Sezione VII, 5 luglio 2023, n. 6581, Sezione II, 3 luglio 2023, n. 6476, Sezione VII, 14 giugno 2023, n. 5839, Sezione V, 13 aprile 2022, n. 2784);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sia tenuto conto che l’esclusione disposta ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 non ha carattere sanzionatorio, conseguendo semplicemente alla verifica di requisiti soggettivi che incidono sul rapporto fiduciario e sul giudizio di affidabilità che la stazione appaltante deve esprimere in ordine agli operatori economici che aspirino a essere sua controparte contrattuale (cfr., <em>ex plurimis</em>, Consiglio di Stato, Sezione III, 4 novembre 2011, n. 5866).</p>
<p style="text-align: justify;">E ciò, indipendentemente dalla natura sanzionatoria dell’esclusione, da valutarsi, come richiede l’appellante, alla stregua delle sanzioni penali per le quali, come è noto, vige il principio del trattamento normativo sopravvenuto più mite, laddove un comportamento omissivo o commissivo venga successivamente valutato diversamente dalla legge, quanto alle sanzioni che dalla sua violazione derivano.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="16">
<li>Nello stesso quadro di riferimento, non può essere accolta la richiesta di rimessione al giudice delle leggi della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 4, vigente <em>ratione temporis</em>, per contrasto con gli articoli 3 e 41, comma 1, della Costituzione, atteso che correttamente il Tar ha stabilito che “<em>le ipotesi previste dal comma 4 dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 risultano conformi alle previsioni costituzionali riportate, in quanto esigono che le società che intrattengono rapporti negoziali con la p.a. siano, sotto il profilo tributario e previdenziale, in regola con i relativi versamenti dovuti</em>”.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La questione di legittimità costituzionale prospettata è sicuramente manifestamente infondata, atteso che, contrariamente all’assunto di parte appellante, con tale innovazione il legislatore ha introdotto una causa di esclusione discrezionale (e non automatica), sicché la posizione degli operatori che – nella prospettazione attorea – sarebbero stati “presi alla sprovvista” dalla nuova disciplina non avendo il tempo di mettersi in regola, ben può essere valutata dalla stazione appaltante in sede di ponderazione della gravità delle violazioni, nel doveroso contraddittorio con l’operatore interessato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma la questione di legittimità costituzionale è anche non rilevante, dal momento che, ove risultasse confermato che a carico dell’odierna appellante sussistevano anche plurime violazioni definitivamente accertate (tali da determinarne in ogni caso l’automatica esclusione dalla procedura selettiva), la disposizione <em>de qua</em>non avrebbe rivestito alcun rilievo decisivo ai fini della censurata esclusione.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="17">
<li>Considerata la legittimità del provvedimento impugnato in prime cure che risulta essere plurimotivato e la correttezza dell’apparato motivazionale della sentenza appellata, il gravame va respinto, restando assorbito l’esame del terzo motivo di appello.</li>
<li>In base a tutte le considerazioni che precedono, l’appello va rigettato, rimanendo assorbito l’esame della domanda cautelare, i due ricorsi in appello per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili, al pari dell’intervento <em>ad adiuvandum </em>proposto dall’Associazione Imprese Servizi Elicotteristici – AISE, precisandosi che la presente decisione è stata assunta tenendo altresì conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242), tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, <em>ex plurimis</em>, per le affermazioni più risalenti, Cassazione Civile, Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione Civile, Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209, 13 settembre 2022, n. 7949, e 18 luglio 2016, n. 3176).</li>
<li>Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 3611/2023), come in epigrafe proposto, lo respinge e dichiara inammissibili i due ricorsi in appello per motivi aggiunti e l’intervento <em>ad adiuvandum</em> proposto dall’Associazione Imprese Servizi Elicotteristici – AISE.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna in solido l’appellante e l’interveniente a rifondere in favore della Regione Lazio le spese del grado, che liquida in complessivi € 10.000,00 oltre accessori.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaele Greco, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Pescatore, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Antonio Massimo Marra, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullesclusione-per-omessa-dichiarazione-di-debiti-fiscali-e-previdenziali-pendenti/">Sull’esclusione per omessa dichiarazione di debiti fiscali e previdenziali pendenti.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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