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	<title>Contratti della pubblica amministrazione-Ammissione alla gara Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Contratti della pubblica amministrazione-Ammissione alla gara Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulle garanzie nella gestione telematica della gara d&#8217;appalto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-garanzie-nella-gestione-telematica-della-gara-dappalto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 19:01:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-garanzie-nella-gestione-telematica-della-gara-dappalto/">Sulle garanzie nella gestione telematica della gara d&#8217;appalto.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Gare d&#8217;appalto &#8211; Procedure telematiche &#8211; Garanzie minime &#8211; Autoresponsabilità del partecipante &#8211; Sussistenza. Nell’ambito delle gare pubbliche, è necessario adempiere, con scrupolo e diligenza, a quanto previsto dal bando e dalle norme tecniche. La disciplina di gara è posta a garanzia di tutti i partecipanti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-garanzie-nella-gestione-telematica-della-gara-dappalto/">Sulle garanzie nella gestione telematica della gara d&#8217;appalto.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-garanzie-nella-gestione-telematica-della-gara-dappalto/">Sulle garanzie nella gestione telematica della gara d&#8217;appalto.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Gare d&#8217;appalto &#8211; Procedure telematiche &#8211; Garanzie minime &#8211; Autoresponsabilità del partecipante &#8211; Sussistenza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito delle gare pubbliche, è necessario adempiere, con scrupolo e diligenza, a quanto previsto dal bando e dalle norme tecniche. La disciplina di gara è posta a garanzia di tutti i partecipanti e il suo erroneo utilizzo rimane a rischio del partecipante nell’ambito della propria autoresponsabilità. La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta. Questo non significa che i partecipanti possano violare la procedura e addurre a giustificazione cause che non coinvolgono in alcun modo la stazione appaltante.</p>
<hr />
<p>Pres. Sabatino, Est. Rovelli</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">sul ricorso numero di registro generale 3185 del 2023, proposto da Prodeo S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in relazione alla procedura CIG 92645135FB, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Lattanzi, Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Jacopo Polinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna n. 40;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessia Strada, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">CNI S.p.A., non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sez. III, n. 484/2023, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Bari;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2023 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Lattanzi, Sbrana, Strada;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Prodeo S.p.A. (d’ora in avanti anche solo Prodeo) ha partecipato alla procedura indetta dalla Città metropolitana di Bari per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio biennale di deposito, custodia e gestione dei propri archivi documentali, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d’asta di € 212.000,00.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. La commissione giudicatrice, a partire dalla seduta del 4 agosto 2022, procedeva all’apertura della documentazione amministrativa degli unici due concorrenti (Prodeo e CNI S.p.A.), e, verificatane la regolarità, avviava l’esame delle proposte presentate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Riferisce l’appellante che, nel corso della seduta del 9 agosto 2022, la commissione riscontrava che, in entrambe le offerte tecniche, i concorrenti avevano inserito un valore numerico; non essendo chiara la connotazione dei valori inseriti nel campo «punteggio tecnico – valore offerto» e in considerazione di quanto stabilito dall’art. 5 del disciplinare di gara, la commissione decideva di chiedere chiarimenti alle ditte partecipanti al fine di determinare il significato attribuito dalle stesse ai valori inseriti, disponendo a tale fine la sospensione dei lavori.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Prodeo, nella comunicazione del 12 agosto 2022, dopo avere precisato che “<i>in tutte le RDO sul MEPA il campo “valore offerto” è sempre finalizzato a generare l’offerta economica di sistema</i>”, rappresentava che, non essendo “<i>possibile procedere con la compilazione e sottoposizione dell’offerta</i>” senza inserire un valore numerico nel campo in questione, era stata costretta a esplicitare il corrispettivo economico per la erogazione dei servizi in caso di aggiudicazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Il successivo 31 agosto 2022, con comunicazione prot. n. 63923, l’odierna appellante veniva a conoscenza della determinazione dirigenziale n. 4140 del precedente 19 agosto, con cui la stazione appaltante aveva dato atto di avere pronunciato l’esclusione di Prodeo in applicazione del paragrafo 5 del disciplinare e, conseguentemente, di avere aggiudicato la gara a CNI; nella stessa determina si precisava che, alla richiesta di chiarimento inerente alla presenza di valori numerici nel campo, CNI aveva risposto che “<i>per consentire la generazione del file di sistema, aveva inserito il valore numerico “80</i>” dichiarandolo espressamente “<i>privo di significato ma solo strumentale al superamento del vincolo tecnico imposto dal sistema ….</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Prodeo impugnava tutti gli atti di gara deducendo che la stazione appaltante aveva obbligato i concorrenti a inserire nella proposta tecnica un valore numerico in mancanza del quale non avrebbero potuto procedere oltre nella gara telematica; affermava dunque che, invece di annullare la procedura selettiva a causa della illegittimità della <i>lex specialis</i>, la commissione aveva deciso di chiedere ai due unici concorrenti conferma del significato sotteso alle rispettive espressioni numeriche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Secondo Prodeo, l’organo di valutazione incorreva in una ulteriore illegittimità escludendo la stessa appellante per avere esposto il corrispettivo per il servizio nella proposta tecnica, ammettendo invece alle successive fasi l’unico altro concorrente, ossia CNI, nonostante quest’ultimo avesse dichiarato che il valore formalmente trasfuso nella proposta negoziale fosse da considerare privo di significato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Con sentenza n. 484/2023 il TAR respingeva il ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, Prodeo ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure: “<i>I. VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DI CUI ALL’ART. 47 DELLA CARTA DI NIZZA E ART. 1 CPA. VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 112 CPC. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. IRRAGIONEVOLEZZA E ARBITRARIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. INGIUSTIZIA MANIFESTA, OMESSA PRONUNCIA E DIFETTO DI VALUTAZIONE IN ORDINE A CENSURE ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLE DIFESE DI PRIMO GRADO. ERRORES IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO; II. VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DI CUI ALL’ART. 47 DELLA CARTA DI NIZZA E ART. 1 CPA. VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 112 CPC. OMESSA PRONUNCIA E DIFETTO DI VALUTAZIONE IN ORDINE A CENSURE ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLE DIFESE DI PRIMO GRADO. ERRORES IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10<i>.</i> Ha resistito al gravame la Città metropolitana di Bari chiedendone il rigetto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Alla udienza pubblica del 26 ottobre 2023 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Viene all’esame del Collegio il ricorso in appello proposto da Prodeo avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, n. 484/2023, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla medesima appellante avverso gli atti della procedura di evidenza pubblica indetta dalla Stazione appaltante per l&#8217;affidamento del “<i>Servizio biennale di deposito, custodia e gestione degli archivi documentali della Città Metropolitana di Bari</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. La decisione del primo Giudice si articola, in sintesi, nei seguenti punti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) anche ammettendo che la schermata, così come concepita, potesse indurre nell’errore commesso dalla ricorrente, tuttavia, pur prendendo atto delle novità e quindi delle possibili difficoltà di utilizzazione della piattaforma, lo stesso obbligo di lealtà, trasparenza e correttezza, alla cui osservanza parte ricorrente richiama la stazione appaltante, non poteva non gravare sulla ricorrente stessa, anch’essa tenuta a un obbligo di buona fede nella formulazione dell’offerta; obbligo che, coniugato con l’onere di diligenza aggravata, certamente ricadente sull’operatore professionale (quale può definirsi la società Prodeo), avrebbe dovuto suggerire la formulazione di uno specifico quesito all’Amministrazione, proprio in ragione di quella che la stessa società ha definito – in ricorso &#8211; “<i>inusuale collocazione dello stesso campo, ordinariamente funzionale a generare l’offerta economica di sistema</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) Prodeo ha formulato una richiesta di chiarimenti all’Amministrazione (a mezzo pec e non a mezzo piattaforma e scaduto il termine originario per la presentazione delle offerte) ma afferente alle asserite difficoltà di caricamento dell’offerta economica e non già allo specifico profilo che ne ha poi determinato l’esclusione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) l’errore commesso non può apparire scusabile stante la diligenza a cui era tenuta la società quale operatore professionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. L’appellante contesta la ricostruzione del TAR sulla base dei seguenti argomenti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) la stazione appaltante si era determinata a modificare il modello di scheda per la formulazione dell’offerta tecnica, aggiungendo ai campi già predefiniti un’ulteriore stringa rubricata “<i>punteggio tecnico-valore offerto</i>”, utilmente compilabile soltanto indicando un valore numerico; richiedendo agli operatori di inserire un dato economico nell’ambito della scheda dedicata alla proposta tecnica, il modulo imponeva ai concorrenti di tenere una condotta partecipativa confliggente con il principio di separazione tra offerta tecnica ed economica e con la stessa legge di gara, la quale aveva ribadito il divieto di commistione all’art. 5 del disciplinare;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) Prodeo sarebbe stata indotta in errore dalla stessa stazione appaltante; confidando nella corretta impostazione del modello di offerta tecnica ha seguito le indicazioni fornite dalla legge di gara, riportando nell’apposito spazio il corrispettivo economico per la erogazione del servizio in caso di aggiudicazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) la stazione appaltante, anziché prendere atto del proprio errore ha ritenuto di traslarne sui concorrenti le conseguenze, chiedendo loro chiarimenti “<i>al fine di determinare il significato attribuito dalle stesse ai valori inseriti .. non essendo chiara la connotazione dei valori inseriti nel campo “punteggio tecnico-valore offerto</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) l’errore nella predisposizione delle regole di gara non può ridondare in danno dei concorrenti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e) una specifica richiesta di chiarimenti avrebbe potuto essere formulata da Prodeo soltanto laddove essa avesse avuto dei dubbi in ordine alle modalità di compilazione del modulo di offerta tecnica; nel caso di specie, tuttavia, Prodeo non ha avuto dubbi in ordine all’obbligo di indicare il valore economico della propria offerta nel campo “Valore offerto”, dal momento che la rubrica di tale campo non poteva che indurre l’appellante ad inserire proprio il citato valore economico della propria offerta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">f) a Prodeo non avrebbe potuto essere imputata alcuna condotta negligente, dato che il concorrente non aveva contezza delle modalità con le quali il sistema telematico avrebbe trattato il dato numerico inserito dai concorrenti alla voce “valore offerto”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">g) la decisione del TAR &#8211; secondo cui il concorrente escluso non avrebbe titolo per contestare la mancata espulsione del controinteressato, ovvero l’aggiudicazione della procedura nei suoi confronti &#8211; si porrebbe in contrasto con il principio di effettività della tutela sancito dall’art. 47 della Carta di Nizza, ripreso dalla direttiva 2006/66 (c.d. “direttiva ricorsi”) e confermato dall’art. 1 c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">h) il Giudice di primo grado &#8211; nella delibazione del motivo demolitorio formulato da Prodeo, finalizzato all’ottenimento di una pronuncia di integrale annullamento della gara – avrebbe dovuto esaminare la doglianza relativa alla disparità di trattamento perpetrata dalla commissione mediante l’ammissione alla gara stessa di CNI;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">i) rigettata la doglianza relativa all’esclusione dell’appellante, non potendosi considerare tale determinazione come definitiva, occorreva prendere in esame nel merito la censura promossa da Prodeo avverso il mantenimento in gara della controinteressata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">l) se avesse delibato nel merito la censura, il TAR non si sarebbe potuto esimere dal pronunciarne l’accoglimento, muovendo dalla constatazione che i due concorrenti avevano comunque commesso la medesima irregolarità inserendo un valore numerico nella stringa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. La ricostruzione dell’appellante non merita condivisione e la sentenza impugnata deve essere confermata con le precisazioni che di seguito si vanno ad esporre.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. Un primo punto è da chiarire. La procedura per cui è causa è una semplicissima R.D.O. (richiesta di offerta) sulla piattaforma www.acquistinrete.it – sezione Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.). Una procedura rutinaria per qualunque operatore economico dotato di una diligenza minima (non certo “aggravata” come definita dal primo Giudice).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.1. La procedura, come noto, è sostanzialmente guidata (e semplicissima) e genera le schermate che agevolano la compilazione dei campi. È altrettanto noto, e non può sfuggire a qualunque operatore minimamente avveduto, che la procedura consente di interloquire con la stazione appaltante alla quale possono essere richiesti chiarimenti (nell’ambito della piattaforma) con un servizio di messaggistica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.2. È un dato incontestabile che Prodeo sia uscita dalla piattaforma per chiedere chiarimenti alla stazione appaltante per il tramite di una pec. Va peraltro osservato, e anche questa è una circostanza nota a qualunque operatore avveduto, che un conto è utilizzare la piattaforma deputata al governo della procedura, un conto è inviare una pec che transita per il protocollo generale dell’ente in prossimità del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. La scansione temporale per presentare le richieste di chiarimenti all’interno della piattaforma non è casuale per due motivi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) la stazione appaltante deve poter vagliare le richieste in tempo utile;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) la piattaforma è, di norma, sorvegliata dal responsabile della fase di affidamento incaricato di rispondere ai chiarimenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.3. Anche queste sono circostanze note a ogni operatore minimamente diligente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.4. In ogni caso, la stazione appaltante, comportandosi lealmente, ha prorogato il termine ultimo per la presentazione delle offerte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.5. Quel che è accaduto, molto semplicemente, è che Prodeo non ha utilizzato correttamente la piattaforma, neppure avvalendosi dei mezzi che la medesima piattaforma mette a disposizione degli operatori economici. La conseguenza è che per un errore del tutto evidente, Prodeo ha inserito nel campo relativo all’offerta tecnica dati relativi all’offerta economica, da un lato violando in modo flagrante l’art. 5 del disciplinare di gara, dall’altro, tenendo un contegno ben differente rispetto a quello dell’altro operatore partecipante alla procedura che ha diligentemente utilizzato gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma telematica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.6. Una minima conoscenza della piattaforma consente di comprendere che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) non esiste alcuna manomissione della piattaforma, neppure gestita dalla stazione appaltante;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) non esiste alcun equivoco nella gara per cui è causa, che poteva essere agevolmente portata a termine semplicemente seguendo la procedura;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) l’appellante, più che dolersi della gara, si duole del funzionamento della piattaforma, le cui funzionalità non sono state utilizzate correttamente dalla stessa appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva, Prodeo si deve dolere della propria mancanza di cautele minime. Nell&#8217;ambito delle gare pubbliche, è necessario adempiere, con scrupolo e diligenza, a quanto previsto dal bando e dalle norme tecniche. La disciplina di gara è posta a garanzia di tutti i partecipanti e il suo erroneo utilizzo rimane a rischio del partecipante nell’ambito della propria autoresponsabilità. La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell&#8217;integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l&#8217;apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l&#8217;immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta. Questo non significa che i partecipanti possano violare la procedura e addurre a giustificazione cause che non coinvolgono in alcun modo la stazione appaltante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. Un punto è ancora da chiarire. Il primo Giudice ha respinto il ricorso avverso l’esclusione di Prodeo e dichiarato improcedibile il ricorso nella parte in cui era diretto a contestare l’aggiudicazione in favore della controinteressata. Il ricorso è invece integralmente infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.1. Le argomentazioni spese dal TAR sostengono ampiamente il rigetto integrale del ricorso posto che, non essendo rilevabile alcun vizio negli atti della stazione appaltante, è conseguente la legittimità dell’esclusione di Prodeo, la legittimità dell’ammissione di CNI (che non ha violato in alcun modo la <i>lex specialis</i> di gara) e, nel suo complesso, la legittimità dell’intera procedura che non necessitava di alcuna riedizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.2. Non è superfluo osservare, nonostante la procedura sia stata indetta nella vigenza del d.lgs. 50/2016, che l’operato della stazione appaltante è perfettamente in linea col principio del risultato previsto dall’art. 1 del d.lgs. 36/2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.3. Questa Sezione ha già utilizzato disposizioni del d.lgs. 36/2023 come supporto interpretativo idoneo a risolvere controversie inerenti il d.lgs. 50/2016 (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2023, n. 5665).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.4. L’art. 1 è collocato in testa alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici ed è principio ispiratore della stessa, sovraordinato agli altri. Si tratta di un principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse da perseguire attraverso il contratto e che esclude che l’azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell’obiettivo finale che è:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) nella fase di affidamento giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) nella fase di esecuzione (quella del rapporto) il risultato economico di realizzare l’intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.5. Il richiamo operato dall’appellante al principio della fiducia di cui all’art. 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici (pagina 7 della memoria depositata il 10 ottobre 2023), più che avallare le tesi della medesima appellante, le confuta. L’affermazione secondo cui “<i>il legislatore ha inteso valorizzare il comportamento legittimo, trasparente e corretto dell’amministrazione e degli operatori economici, che si presume tale, e che non si fonda più sul “sospetto”</i> è del tutto corretta. L’appellante, però, da tale corretta premessa non trae altrettanto corrette conclusioni. Il principio della fiducia di cui all’art. 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile. Il principio del risultato e quello della fiducia sono avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a portare a compimento l’intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell’intervento medesimo. Regole che l’appellante, all’evidenza, non ha rispettato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18. Per tutto quanto sopra detto, il Collegio ritiene che l&#8217;appello debba essere respinto, e di conseguenza rigettato il ricorso di primo grado con la diversa motivazione sopra esplicitata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.000/00 (cinquemila) oltre accessori e spese di legge in favore della Città Metropolitana di Bari.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula">Diego Sabatino, Presidente</p>
<p class="tabula">Stefano Fantini, Consigliere</p>
<p class="tabula">Alberto Urso, Consigliere</p>
<p class="tabula">Elena Quadri, Consigliere</p>
<p class="tabula">Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-garanzie-nella-gestione-telematica-della-gara-dappalto/">Sulle garanzie nella gestione telematica della gara d&#8217;appalto.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>sui requisiti per i consorzi stabili nel caso di lavori di restauro su bene tutelato e sulla inapplicabilità del c.d. cumulo alla rinfusa</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-requisiti-per-i-consorzi-stabili-nel-caso-di-lavori-di-restauro-su-bene-tutelato-e-sulla-inapplicabilita-del-c-d-cumulo-alla-rinfusa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 11:09:05 +0000</pubDate>
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<p>L. Pasanisi Pres. F. Di Lorenzo Est. 1. Contratti della p.a. &#8211; Gara ex art. 145 del d.lgs. n. 50/2016 &#8211; restauro di un bene culturale &#8211; consorzio &#8211; cumulo alla rinfusa dei requisiti &#8211; inapplicabilità &#8211; possesso requisiti in proprio per tutte le lavorazioni da parte dell&#8217;esecutrice &#8211; necessità</p>
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<hr />
<p>L. Pasanisi Pres. F. Di Lorenzo Est.</p>
<hr />
<p>1. Contratti della p.a. &#8211; Gara ex art. 145 del d.lgs. n. 50/2016 &#8211; restauro di un bene culturale &#8211; consorzio &#8211; cumulo alla rinfusa dei requisiti &#8211; inapplicabilità &#8211; possesso requisiti in proprio per tutte le lavorazioni da parte dell&#8217;esecutrice &#8211; necessità</p>
<p>2. Contratti della p.a. &#8211; restauro di un bene culturale &#8211; consorzio &#8211; cumulo alla rinfusa dei requisiti &#8211; art. 47 del d.lgs. n. 50/2016 &#8211; è limitato solo alle attrezzature, mezzi d’opera e organico medio annuo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">1. In una gara indetta ai sensi dell’ il consorzio stabile può indicare, come esecutore delle opere, solo il consorziato che possieda in proprio le qualificazioni richieste dalla lex specialis per l’esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, dovendosi escludere che in questo settore i consorzi stabili possano qualificarsi con lo strumento del c.d. cumulo alla rinfusa (ex multis,Cons. St., sez. V, 7/3/2022, n 1615). Tale principio ha portata generale, a tutela dei particolari beni oggetto di lavori, e non può essere ridimensionato con una lettura restrittiva dell’art. 146. Inoltre in ragione della indissolubilità delle varie lavorazioni oggetto di appalto, il necessario possesso “in proprio” dei requisiti di qualificazione previsto dall’art. 146 c. 2 d.lgs. n. 50del 2016 non può che trovare applicazione per tutte le categorie di lavorazioni dell’appalto per cui è causa, e quindi per ciascuna delle categorie OG 2, OS 25e OG 13</p>
<p>2. Il nuovo art. 47 del d.lgs. n. 50/2016 circoscrive il c.d. cumulo alla rinfusa dei requisiti per i consorzi stabili solo alle attrezzature, mezzi d’opera e organico medio annuo, e non alla qualificazione che, a maggior ragione per categorie relative a beni culturali, deve essere posseduta dall’operatore che concretamente esegue la lavorazione.</p>
<hr />
<p>si prega di prendere visione dell&#8217;allegato pdf</p>
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			</item>
		<item>
		<title>sulla distinzione tra offerte migliorative e varianti progettuali e sulle offerte condizionate</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-distinzione-tra-offerte-migliorative-e-varianti-progettuali-e-sulle-offerte-condizionate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 16:20:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-distinzione-tra-offerte-migliorative-e-varianti-progettuali-e-sulle-offerte-condizionate/">sulla distinzione tra offerte migliorative e varianti progettuali e sulle offerte condizionate</a></p>
<p>1. Contratti della p.a. &#8211; Offerte &#8211; Impegno immediato e senza limiti alla realizzazione dell&#8217;opera pubblica &#8211;  Previo rilascio da parte di altra pubblica amministrazione di titoli abilitativi o pareri o nulla osta &#8211; Attiene alla fase esecutiva 2. Contratti della p.a. &#8211; Offerte migliorative e varianti progettuali &#8211; Nozione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-distinzione-tra-offerte-migliorative-e-varianti-progettuali-e-sulle-offerte-condizionate/">sulla distinzione tra offerte migliorative e varianti progettuali e sulle offerte condizionate</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-distinzione-tra-offerte-migliorative-e-varianti-progettuali-e-sulle-offerte-condizionate/">sulla distinzione tra offerte migliorative e varianti progettuali e sulle offerte condizionate</a></p>
<p>1. Contratti della p.a. &#8211; Offerte &#8211; Impegno immediato e senza limiti alla realizzazione dell&#8217;opera pubblica &#8211;  Previo rilascio da parte di altra pubblica amministrazione di titoli abilitativi o pareri o nulla osta &#8211; Attiene alla fase esecutiva</p>
<p>2. Contratti della p.a. &#8211; Offerte migliorative e varianti progettuali &#8211; Nozione e distinzione</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. Non incorre in una inammissibile una offerta condizionata la concorrente la quale  si è impegnata immediatamente e senza limiti alla realizzazione dell&#8217;opera pubblica, ciò anche nel caso in cui fosse necessario il previo rilascio da parte di altra pubblica amministrazione di titoli abilitativi o pareri o nulla osta, in quanto ciò riguarderebbe semmai la fase esecutiva del contratto e quindi la valutazione di eventuali inadempimenti qualora tali atti ampliativi non venissero ottenuti.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In merito alla differenza tra offerte migliorative e varianti progettuali possono essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste&#8221; (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2014, n. 1923). Diversamente, “non risultano ammissibili tutte quelle varianti progettuali che, traducendosi in una diversa ed alternativa ideazione dell&#8217;oggetto del contratto rispetto al disegno progettuale originario, comportano lo stravolgimento di quest&#8217;ultimo” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5497).</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pubblicato il 26/11/2022</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 03202/2022 REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 01194/2022 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1194 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da S2 Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Ettore Notti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Santa Marina, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Lombardi S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per l’annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) della comunicazione pec di aggiudicazione alla controinteressata, prot. 7441 dell&#8217;8.6.2022 (docc. a, a1);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) della Det. Dir. 225 del 6.6.2022 e n. 353 RG del 14.6.2022 di approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva alla controinteressata della procedura aperta avente ad oggetto esecuzione su progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture, mediante interventi integrati di mitigazione del rischio idraulico nell&#8217;abitato di Policastro Bussentino e riqualificazione ambientale del Basso corso fiume Bussento, CIG 9058449497, doc. b);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) dei verbali di gara nn. 1,2 (seduta pubblica), nn. 3,4,5 (seduta riservata), n. 6 (seduta pubblica), (doc.c1, c2, c3, c4, c5, c6);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per quanto occorrer possa,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) della D.D. 113 del 29.3.2022, e n. 185 del 31.3.2022 Rg di nomina della commissione di gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e) del bando e del disciplinare di gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">f) della determina a contrarre D.D. 5 del 10.1.22 e n.8 del 20.1.22;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">g) nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi inclusi, espressamente, il contratto, ove stipulato &#8211; allo stato non conosciuto &#8211; e di tutti gli atti esecutivi inerenti l&#8217;espletamento dei lavori (verbale consegna lavori) e per il risarcimento in forma specifica mediante l&#8217;aggiudicazione dei lavori ed il subentro nel contratto di appalto; ovvero, in subordine, per il risarcimento dei danni in dipendenza dei provvedimenti impugnati, con la condanna dell&#8217;Ente al pagamento della somma pari all&#8217;utile di impresa nella misura del 10% del prezzo netto o di quella somma determinata dall&#8217;Ecc.mo Collegio, ai sensi dell&#8217;art. 1226 c.c., nonché del danno curriculare, delle spese tutte sostenute in relazione alla gara ed al procedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INCIDENTALE, NONCHÉ I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI DA LOMBARDI S.R.L. IL 6/10/2022,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a. della comunicazione pec di aggiudicazione alla controinteressata, prot. n. 7441 dell&#8217;8.06.2022, nella parte in cui ha ammesso ed attribuito punteggi alla S2 Costruzioni Surl;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b. della Det. Dir. 225 del 6.6.2022 e n. 353 RG del 14.6.2022 di approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva alla controinteressata della procedura aperta avente ad oggetto esecuzione su progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture, mediante interventi integrati di mitigazione del rischio idraulico nell&#8217;abitato di Policastro Bussentino e riqualificazione ambientale del Basso corso fiume Bussento, CIG 9058449497, nella parte in cui ha ammesso ed attribuito punteggi alla S2 Costruzioni Surl; c. dei verbali di gara nn. 1,2 (seduta pubblica), nn. 3,4,5 (seduta riservata), n. 6 (seduta pubblica);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d. della D.D. 113 del 29.3.2022, e n. 185 del 31.3.2022 RG di nomina della commissione di gara, se ed in quanto lesivi degli interessi della Lombardi Srl;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e. del bando e del disciplinare di gara, se ed in quanto lesivi degli interessi della Lombardi Srl;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">f. della determina a contrarre D.D. 5 del 10.1.22 e n.8 del 20.1.22, se ed in quanto lesiva degli interessi della Lombardi Srl;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">g. nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, se ed in quanto lesivi degli interessi della Lombardi Srl;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">h. dell&#8217;attestazione Soa n. 43978/17/00 rilasciata dalla Soatech in favore della S2 Costruzioni s.r.l. con cui ha parteciapto alla gara ed alla successiva attestazione Soa 46874/17/00 rilasciata dalla Soatech;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">i. della fase di verifica di anomalia dell&#8217;offerta e della relativa conclusione, di estremi sconosciuti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per l&#8217;accertamento in sede di giurisdizione esclusiva</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dell&#8217;assoluta inattendibilità dell&#8217;offerta della S2 Costruzioni s.r.l. sotto il profilo della sottostima del costo della manodopera, per violazione della squadra tipo prevista dal prezziaro, dell&#8217;insostenibilità economica dell&#8217;offerta che si presenta in perdita nonché dell&#8217;impossibilità di poter ultimare i lavori nei tempi dichiarati e, comunque, entro il termine massimo previsto dal bando di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Lombardi S.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso incidentale ed i relativi i motivi aggiunti proposti da Lombardi S.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1.</i> S2 Costruzioni S.U.R.L. , premettendo di essere risultata seconda graduata all’esito della procedura aperta, con applicazione del criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto esecuzione su progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture, mediante interventi integrati di mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di Policastro Bussentino e riqualificazione ambientale del Basso corso fiume Bussento, ha impugnato, unitamente agli atti presupposti e connessi, la comunicazione pec di aggiudicazione alla controinteressata Lombardi S.r.L., prot. 7441 del giorno 8.6.2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituita Lombardi S.r.L., deducendo l’infondatezza del ricorso principale, e proponendo ricorso incidentale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Comune di Santa Marina, stazione appaltante, è rimasto contumace.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ordinanza cautelare n. 389 del 2022 depositata in data 5.8.2022 il Collegio ha sospeso i provvedimenti impugnati, ritenendo sussistente:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il <i>fumus boni juris</i> del primo motivo di ricorso principale, non avendo la Stazione Appaltante motivato in ordine alla rilevanza o irrilevanza delle esclusioni da precedenti gare allegate dal ricorrente principale, nonché della condanna per reato di calunnia in concorso inflitta con Sentenza n. 1225/18 del 31/07/2018 della Corte di Appello di Salerno, nonché della pendenza di procedimento penale per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 261 c.1.e 2 e 217 e 223 l.f. per fatti del 2014, in quanto sussiste l’obbligo per la Stazione appaltante di valutare anche le circostanze dichiarate che, sebbene non integrino casi di esclusione automatica, possano essere astrattamente rilevanti per la verifica ai fini del giudizio di affidabilità professionale (Cons. Stato n. 2129 del 2021, nonché Delibera Anac n. 146 del 30 marzo 2022);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il <i>fumus boni juris</i> del primo motivo del ricorso incidentale, non avendo la S2 Costruzioni dichiarato che era risultata destinataria di una risoluzione contrattuale disposta da Consac con determina n. 118 del 12.11.2021 relativamente ai “lavori di esecuzione di condotta premente per l’integrazione idrica dell’acquedotto Faraone con risorsa proveniente dal Campo Pozzi di Licusati &#8211; Camerota” per grave inadempimento contrattuale, ex art. 108, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, e risultando irrilevante, ai fini della sussistenza dell’obbligo dichiarativo, che tale vicenda non risulti dal casellario informatico istituito presso l’Anac, essendo la relativa annotazione subordinata alla denuncia che l’Amministrazione ritenga di proporre circa un’eventuale falsa dichiarazione (<i>ex multis</i> Cons. Stato n. 2129 del 2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella citata ordinanza cautelare il Collegio ha quindi ordinato alla Stazione Appaltante di effettuare entro 30 giorni la verifica ai fini del giudizio di affidabilità professionale sia del ricorrente principale che di quello incidentale in ordine alle sopra descritte esclusioni e risoluzioni in precedenti gare indicate nel primo motivo del ricorso principale e nel primo motivo del ricorso incidentale, nonché in ordine alle circostanze descritte nel primo motivo di ricorso principale relativamente alla condanna per reato di calunnia in concorso inflitta con Sentenza n. 1225/18 del 31/07/2018 della Corte di Appello di Salerno, nonché alla pendenza di procedimento penale per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 261 c.1.e 2 e 217 e 223 l.f. per fatti del 2014.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Comune di Santa Marina, con atto Prot. n. 0011926 del 6.9.2022 depositato in data 8.9.2022, in adempimento della citata ordinanza cautelare propulsiva del Collegio, con riferimento al primo motivo del ricorso principale e al primo motivo del ricorso incidentale, ha ritenuto affidabili sia S2 Costruzioni S.U.R.L. che Lombardi S.r.L..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’impugnazione proposta avverso la citata ordinanza cautelare è stata respinta dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4550 del 2022 depositata in data 16.9.2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data 6.10.2022 la ricorrente incidentale ha proposto motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dopo lo scambio di memorie tra le parti, all’esito dell’udienza pubblica del giorno 23.11.2022 il Collegio ha riservato la causa in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2.</i> In via preliminare, non è applicabile l’art. 3 co. 4 del decreto legge n. 85/2022 (pubblicato in Guri n.157 del 7.7.2022), recante disposizioni in tema di “Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR”, invocato dalla ricorrente incidentale, in quanto né dalla determina a contrarre né dal bando e dal disciplinare di gara emerge che i lavori oggetto di appalto rientrino nel PNRR. Tale conclusione è stata condivisa anche dal Consiglio di Stato nella citata ordinanza n. 4550 del 2022 depositata in data 16.9.2022, secondo cui «<i>anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero per la transizione ecologica, la procedura evidenziale oggetto di controversia non appare rientrare tra quelle assoggettate al rito speciale di cui al d.l. n. 85/2022, trattandosi di intervento non riferito al PNRR</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>3.</i> Il Collegio ritiene opportuno, nell’ordine delle questioni, esaminare prima il ricorso principale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il primo dei due motivi del ricorso principale, S2 Costruzioni S.U.R.L. ha lamentato che Lombardi S.r.L. avrebbe dovuto essere esclusa, in ragione delle esclusioni da precedenti gare, nonché della condanna per reato di calunnia in concorso inflitta con Sentenza n. 1225/18 del 31/07/2018 della Corte di Appello di Salerno, nonché della pendenza di procedimento penale per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 261 c.1.e 2 e 217 e 223 l.f. per fatti del 2014, in quanto sussisterebbe l’obbligo per la Stazione appaltante di valutare anche le circostanze dichiarate che, sebbene non integrino casi di esclusione automatica, possano essere astrattamente rilevanti per la verifica ai fini del giudizio di affidabilità professionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la ordinanza cautelare propulsiva il Collegio ha ordinato alla Stazione Appaltante di effettuare entro 30 giorni la verifica ai fini del giudizio di affidabilità professionale del ricorrente incidentale in ordine alle sopra descritte esclusioni e risoluzioni in precedenti gare indicate nel primo motivo del ricorso principale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Comune di Santa Marina, con atto Prot. n. 0011926 del 6.9.2022 depositato in data 8.9.2022, in adempimento della citata ordinanza cautelare propulsiva del Collegio, con riferimento al primo motivo del ricorso principale, ha ritenuto affidabile l’aggiudicataria Lombardi S.r.L..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale atto Prot. n. 0011926 del 6.9.2022 depositato in data 8.9.2022 non è stato impugnato con motivi aggiunti. Ne consegue l’improcedibilità del primo motivo del ricorso principale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>4.</i> Con il secondo dei due motivi del ricorso principale, S2 Costruzioni S.U.R.L. ha lamentato che alcune soluzioni tecniche proposte da Lombardi S.r.L. sarebbero irrealizzabili in quanto richiederebbero l’acquisizione di pareri o nullaosta, oppure sarebbero esterne ai luoghi di intervento, oppure andrebbero a modificare il progetto a base di gara qualificandosi quindi non come migliorie, ma come varianti o come opere aggiuntive.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>4.1.</i> Con riguardo al primo profilo, secondo cui alcune soluzioni tecniche proposte da Lombardi S.r.L. sarebbero irrealizzabili in quanto richiederebbero l’acquisizione di pareri o nullaosta o autorizzazioni per attività estrattiva, le censure della ricorrente principale sono infondate, in quanto la giurisprudenza consolidata, a cui questa Sezione anche in altri precedenti ha aderito, ha in modo condivisibile affermato che «<i>è recente la pronuncia con cui il giudice di appello (Cons. Stato, sez. V, 13 maggio 2019, n. 3059) in ordine ad un’analoga doglianza, ha chiarito, in linea con il precedente formante giurisprudenziale, che non è da ritenere condizionata l&#8217;offerta laddove quest’ultima richieda il previo rilascio da parte di altra pubblica amministrazione di titoli abilitativi; ciò in quanto “il loro rilascio attiene non alla fase della valutazione dell&#8217;offerta, bensì alla fase di esecuzione, nel cui ambito, per l&#8217;ipotesi che l&#8217;aggiudicataria non si renda al riguardo parte diligente, soccorrono i rimedi che la legge riconnette all&#8217;inadempimento alle obbligazioni contrattuali”. Si tratta, come sopra anticipato, di un orientamento condiviso dalla giurisprudenza, cui il Collegio, aderisce poiché il carattere “condizionato” può essere riconosciuto esclusivamente all’offerta non suscettibile di valutazione in quanto non attendibile, univoca e, dunque, inidonea a manifestare una volontà certa e inequivoca dell&#8217;impresa di partecipare alla gara (Cons. Stato, VI, 25 gennaio 2010, n. 248; V, 23 agosto 2004, n. 5583). Tanto accade allorquando l&#8217;operatore economico subordini l&#8217;impegno assunto nei confronti della stazione appaltante a un evento futuro e incerto, sicché l&#8217;obbligazione assunta è subordinata al verificarsi di altro evento, diverso e ulteriore rispetto all&#8217;aggiudicazione. Non rientra, dunque, nella categoria così delimitata l&#8217;offerta in cui l&#8217;operatore economico si sia impegnato, come nell’odierna fattispecie, immediatamente e senza limiti alla realizzazione dell&#8217;opera, anche laddove essa richieda il previo rilascio da parte di altra pubblica amministrazione di titoli abilitativi (Cons. Stato, V, 27 dicembre 2017, n. 6085, che richiama C.G.A.R.S. 8 febbraio 2017, n. 37)</i>» (TAR Campania, Salerno, Sez. I, 27.12.2019, n. 2272).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso in esame, Lombardi S.r.L. si è impegnata immediatamente e senza limiti alla realizzazione dell&#8217;opera, per cui l’eventuale necessità (peraltro analiticamente contestata dalla ricorrente incidentale) del previo rilascio da parte di altra pubblica amministrazione di titoli abilitativi o pareri o nulla osta riguarderebbe semmai la fase esecutiva del contratto e quindi la valutazione di eventuali inadempimenti qualora tali atti ampliativi non vengano ottenuti. Ne consegue l’infondatezza delle censure della ricorrente principale sotto il profilo in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>4.2.</i> Con riferimento al secondo profilo delle censure della ricorrente principale articolate nel secondo motivo, è lamentato che alcune soluzioni tecniche proposte da Lombardi S.r.L. sarebbero irrealizzabili in quanto sarebbero esterne ai luoghi di intervento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene che anche tale profilo, peraltro contestato da Lombardi S.r.L., sia infondato. L’eventuale previsione di opere nel perimetro territoriale di competenza di altra amministrazione comporterebbe al limite la necessità di autorizzazioni e nulla osta di tale diversa amministrazione, e quindi, come già evidenziato sopra, la problematica riguarderebbe semmai la fase esecutiva del contratto e quindi la valutazione di eventuali inadempimenti qualora tali atti ampliativi non vengano ottenuti. Analoga soluzione deve essere accolta qualora in ipotesi l’area sia di proprietà privata e non dell’amministrazione che abbia indetto la gara, dovendosi dare continuità all’orientamento di questa Sezione, secondo cui «<i>non assume (…) rilievo la questione concernente la presunta (…) proprietà privata dell’area di intervento, destinata eventualmente ad assumere rilievo in sede esecutiva</i>» (TAR Campania, Salerno, Sez. I, 28.10.2020, n. 1547).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>4.3.</i> Con riguardo al terzo profilo delle censure della ricorrente principale articolate nel secondo motivo, è lamentato che alcune soluzioni tecniche proposte dall’aggiudicataria non integrino proposte migliorative ma varianti non ammesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>4.3.1.</i> In linea generale, l&#8217;art. 95, comma 14, lett. a), del vigente Codice degli appalti dispone che &#8220;<i>le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell&#8217;invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. Le varianti sono comunque collegate all&#8217;oggetto dell&#8217;appalto</i>&#8220;.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ogni caso, come ampliamente riconosciuto in giurisprudenza, &#8220;<i>anche nel caso in cui le varianti non siano ammesse, è, tuttavia, ammessa comunque la possibilità per gli offerenti di presentare &#8220;proposte&#8221;, &#8220;soluzioni&#8221;, o &#8220;variazioni&#8221; migliorative”, dovendosi pertanto stabilire la differenza tra le &#8220;varianti&#8221;, ammissibili solo negli stretti limiti delle disposizioni richiamate, e i &#8220;miglioramenti&#8221;, sempre proponibili dagli offerenti</i>&#8221; (TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 5 settembre 2018, n. 1898).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come messo in luce da condivisibile e autorevole giurisprudenza (C.d.S., sez. V, 10 gennaio 2017, n. 42), &#8220;&#8230; <i>sono considerate proposte migliorative in una gara d&#8217;appalto tutte le precisazioni, integrazioni e migliorie che attuate allo scopo di rendere il progetto prescelto meglio corrispondente e rispondente alle esigenze proprie della stazione appaltante, a condizione che non vengano modificati ed alterati i caratteri essenziali delle prestazioni richieste, in quanto ciò implicherebbe una totale divergenza e un radicale discostamento dall&#8217;oggetto della gara stessa</i>&#8221; (TAR Friuli Venezia Giulia, 31 dicembre 2018, n. 387). Quindi «<i>in sede di gara d&#8217;appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall&#8217;Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante; in tale prospettiva le proposte migliorative consistono pertanto in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell&#8217;opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste</i>» (Cons. Stato, sez. V, 15/11/2021, n. 7602).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel dettaglio, il Collegio deve prendere atto come l&#8217;elaborazione giurisprudenziale in merito alla differenza tra offerte migliorative e varianti progettuali affermi che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; se &#8220;<i>le prime consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell&#8217;opera, lasciati aperti a diverse soluzioni;</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante previsione contenuta nel bando di gara ed individuazione dei requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l&#8217;opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla pubblica amministrazione</i>&#8221; (cfr., tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2018 n. 2853; Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2014 n. 819 e id. 7 luglio 2014, n. 3435).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Di conseguenza, &#8220;<i>possono essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste</i>&#8221; (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2014, n. 1923). Diversamente, “<i>non risultano ammissibili tutte quelle varianti progettuali che, traducendosi in una diversa ed alternativa ideazione dell&#8217;oggetto del contratto rispetto al disegno progettuale originario, comportano lo stravolgimento di quest&#8217;ultimo</i>” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5497).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le soluzioni o proposte migliorative possono, dunque, liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara e oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall&#8217;amministrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le proposte migliorative sono quindi tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste, con la conseguenza che la distinzione tra varianti e miglioramenti riposa in definitiva sull&#8217;intensità e sul grado delle modifiche introdotte rispetto al progetto posto a base della gara, trattandosi di mere migliorie soltanto quando non si traducano in una diversa ideazione dell&#8217;oggetto del contratto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve, comunque, ritenersi insito nella scelta del criterio selettivo dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa che, a prescindere dalla possibilità di proporre varianti, sia consentito alle imprese (anche quando il progetto posto a base di gara sia definitivo) di proporre quelle variazioni migliorative rese possibili anche dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla <i>lex specialis</i>, per non ledere la <i>par condicio</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La distinzione tra variante e miglioramento, di cui alla prevalente richiamata giurisprudenza in materia, permette di non escludere proposte che, da un lato, non comportino rilevanti modifiche del progetto previsto dal bando, e dall&#8217;altro, consentano di soddisfare le esigenze dell&#8217;amministrazione appaltante in modo flessibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nell&#8217;attività di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali ai fini della loro riconduzione nell&#8217;ambito delle varianti o delle mere migliorie, vi è un ampio margine di discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice, che rimane fuori dal sindacato del giudice amministrativo ai sensi dell&#8217;art. 134 c.p.a., tranne nei casi di manifesta irragionevolezza della scelta tecnica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>4.3.2.</i> Nel caso in esame, premesso che il disciplinare di gara espressamente prevede la possibilità di proposte migliorative e integrative, nessuna delle soluzioni tecniche lamentate da S2 Costruzioni S.U.R.L. integra una modifica del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale tale da potersi qualificare come variante, trattandosi, piuttosto, di semplici migliorie che integrano aspetti tecnici dalla Stazione appaltante lasciati “aperti” a diverse soluzioni; si tratta insomma di semplici precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>4.3.3.</i> In applicazione dei principi sopra espressi, in ordine alla soluzione tecnica relativa al “Prolungamento sponda del Fiume Bussento all’altezza dell’attraversamento della SS 18/Loc. Fiumara”, il Collegio ritiene che si tratti di miglioria e non di variante né di opera aggiuntiva. Tale soluzione tecnica infatti attiene alla mitigazione del rischio idraulico a ridosso dell’attraversamento della SS 18 sul Fiume Bussento, che già rientra nell’oggetto di intervento di progetto, così integrando un intervento integrativo del progetto, finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico, come espressamente prescritto dallo stesso Disciplinare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>4.3.4.</i> In merito alla soluzione tecnica relativa al “Rifacimento scarpata all’altezza dell’attraversamento della SS18/Loc. Fiumara”, l’intervento proposto è qualificabile come miglioria. Infatti esso è funzionale alla mitigazione del rischio idraulico nei riguardi della scarpata posta a lato della SS 18, trattandosi di un intervento integrativo del progetto funzionale a mitigare il rischio idraulico, secondo quanto prescritto dallo stesso Disciplinare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>4.3.5.</i> La soluzione tecnica riguardante il “Ripristino ed adeguamento sezione idraulica del canale di scolo zona Di Natale – Strada Regionale ex Strada Statale 562 e ripristino pista di manutenzione adiacente” ha natura di miglioria, e non di variante, essendo funzionale non a alterare il progetto a base di gara, ma a migliorare la sistemazione idrogeologica del Vallone Di Natale. Tale qualificazione è confermata dagli elaborati grafici riportati da Lombardi S.r.L. nei propri scritti difensivi, dai quali emerge che la soluzione proposta: è ben individuata e descritta; non ricade in area esterna a quella di intervento, poiché si colloca dentro l’area dell’intervento E9; integra un intervento di manutenzione ordinaria di un’opera esistente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>4.3.6.</i> La soluzione tecnica concernente il “Rifacimento e sistemazione sponda dx idraulica foce fiume Bussento” è qualificabile come miglioria, che non altera i caratteri essenziali delle prestazioni richieste, e costituisce semplicemente una proposta di miglioramento degli interventi funzionali alla mitigazione del rischio idraulico, nel solco di quanto richiesto ed ammesso dalla <i>lex specialis</i> di gara. Peraltro, Lombardi S.r.L. ha chiarito che l’intervento non è invasivo, essendo anzi connotato da tecniche e materiali propri dell’ingegneria naturalistica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>4.3.7.</i> Anche in ordine alla soluzione tecnica relativa alla “Pulizia alveo in località Roccazzo e difesa spondale con massi” e alla “Pulizia dell’alveo la pulizia dell’alveo per circa 10.000 mc circa all’altezza del Villaggio Bussento” il Collegio ritiene che non è proposta alcuna alterazione o stravolgimento delle prestazioni richieste, trattandosi piuttosto di intervento funzionale alla mitigazione del rischio idraulico richiesto dall’oggetto della gara, per cui esso ha natura di miglioria, e non di variante. Tale qualificazione trova ulteriore conferma in base alla considerazione che il criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa richiede appunto “il miglioramento delle condizioni di monitoraggio anche <i>post operam</i>, sicurezza e funzionalità del Fiume Bussento”, così che interventi di tale tipo non sono esclusi dalla <i>lex specialis</i>, ma sono esplicitamente previsti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ordine poi alla censura secondo cui la soluzione proposta non ricadrebbe nell’ambito del territorio comunale, occorre ribadire quanto sopra esposto, per cui l’eventuale proposta di lavori o opere in territorio di altra amministrazione (o addirittura privato) riguarderebbe la fase esecutiva e l’ottenimento di eventuali autorizzazioni, permessi e nulla osta, il cui mancato ottenimento comporterebbe semmai l’inadempimento contrattuale dell’aggiudicataria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comunque, Lombardi S.r.L. negli scritti difensivi ha inserito grafici e illustrazioni planimetriche per dimostrare che, al netto delle difficoltà ricostruttive derivanti dai naturali spostamenti dell’alveo del fiume nei cui pressi l’intervento deve essere realizzato, l’intervento proposto ricade nel territorio del Comune di Santa Marina.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>4.3.8.</i> Per analoghi motivi sono infondate anche le censure di S2 Costruzioni S.U.R.L. relativamente alla pulizia dell’alveo e all’uso dei materiali di pietra, nonché agli interventi proposti relativi alla “Realizzazione di piste con materiale proveniente dalla pulizia dell’alveo per il controllo dell’alveo e fruibilità dell’area”. Si tratta di semplici migliorie funzionali alla messa in sicurezza, e Lombardi S.r.L. ha chiarito che il materiale occorrente proverrà dalle altre aree di intervento, e che acquisirà tutte le eventuali autorizzazioni, il cui ottenimento, peraltro, può incidere semmai sull’adempimento del contratto e non sull’ammissibilità dell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>4.3.9.</i> Con riguardo alla proposta di realizzazione di un sistema di monitoraggio completo di rilievo con drone, sistema Butterfly-P pioggia, Idrometro tipo MicroHYD3 ed un sistema di monitoraggio frana, la ricorrente principale ha sostenuto che si tratti di interventi previsti come obbligatori nel progetto esecutivo, per cui non si giustificherebbe l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto tuttavia Lombardi S.r.L. ha in modo convincente argomentato evidenziando che tali interventi proposti non sono già inclusi nel progetto a base di gara, ma sono aggiuntivi rispetto ai contenuti del progetto; infatti il sistema di monitoraggio proposto include elementi non presenti nel progetto esecutivo a base di gara, quali la fornitura aggiuntiva di diversi software e di una stazione di monitoraggio aggiuntiva MicroHYD3.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>4.3.10.</i> S2 Costruzioni S.U.R.L. ha inoltre lamentato che la realizzazione del sistema di videosorveglianza, costituito da 40 telecamere IP installate in posizione concordate con la DL e la stazione appaltante, completo di monitor 24” Full HD, hard-disk da 10 TB, non prevedrebbe la modalità di trasmissione dei dati verso il centro di controllo e supervisione (via cavo o ponte radio), nonché le modalità di alimentazione delle telecamere, così che in concreto non potrebbe utilmente operare. Altro difetto dell’impianto sarebbe costituito dalla mancanza del sistema di visualizzazione e registrazione dei dati (es. NVR) perché l’hard-disk da 10 TB proposto servirebbe solo a salvare i dati acquisiti, ma senza un sistema di registrazione NVR esso diventerebbe un aggravio di spesa per la stazione appaltante che dovrebbe farsi carico di ulteriori costi per rendere il sistema funzionante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La doglianza è tuttavia infondata, in quanto Lombardi S.r.L. ha in modo convincente replicato che nella propria proposta ha specificato sia il sistema di trasmissione dati sia il sistema di registrazione, evidenziando che “<i>Gli utenti potranno visualizzare le immagini e/o gestire le telecamere utilizzando un comune browser web oppure un software per la gestione video tramite un qualunque computer locale o remoto, o app da smartphone</i>”. In ordine poi alla possibilità di registrare le immagini, Lombardi S.r.L. ha replicato che la proposta include il sistema di memoria per registrare le immagini, su hard disk della capienza di 10 TB.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>4.3.11.</i> Con ulteriore doglianza S2 Costruzioni S.U.R.L. ha lamentato che la proposta relativa alla posa in opera di n. 30 lampioni LED non indicherebbe alcuna modalità di alimentazione elettrica e di collegamento alla rete pubblica, necessario per il funzionamento dell’impianto, così che l’ente dovrebbe realizzare con fondi propri la linea elettrica di alimentazione completa di quadro elettrico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La censura è tuttavia infondata, in quanto Lombardi S.r.L. ha in modo convincente evidenziato che in base alla propria proposta i lampioni saranno installati su indicazione della Direzione Lavori, alla quale verrà data la specifica dei collegamenti alla rete di alimentazione che sarà realizzata a cura dell’offerente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>4.3.12.</i> S2 Costruzioni S.U.R.L. ha inoltre che non avrebbe potuto essere valutata la proposta di “Ripristino delle condizioni di funzionamento dell’esistente sistema di irrigazione dei canali di bonifica”, in quanto, in tesi, priva di riferimenti tecnici e di dettaglio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La doglianza è però priva di fondamento, in quanto Lombardi S.r.L. ha in modo convincente chiarito che la miglioria è sufficientemente descritta nella proposta, da cui è possibile individuare in modo chiaro l’ambito di intervento e i tipi di attività offerti; ciò trova riscontro documentale nel contenuto dell’offerta tecnica di Lombardi S.r.L.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>4.3.13.</i> S2 Costruzioni S.U.R.L. ha inoltre lamentato che la proposta di Lombardi S.r.L. di realizzazione di 2 tubazioni aggiuntive in modo da aumentare la capacità di deflusso idrico, con una tubazione DN1000 in PE con tecnica spingitubo TOC, nonché la proposta di miglioramento delle condizioni di deflusso dei canali attraversanti il centro abitato attraverso la pulizia di tutti i canali aperti, sarebbero incerte nel contenuto e nella fattibilità oltre ad essere prive di ogni dettaglio tecnico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La censura è tuttavia infondata, in quanto Lombardi S.r.L. ha in modo convincente chiarito che le proposte soluzioni tecniche sono tutte ben espresse e indicano chiaramente le migliorie da apportare, come peraltro confermato dallo stesso contenuto dell’offerta dell’aggiudicataria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene inoltre che non è proposta alcuna alterazione o stravolgimento delle prestazioni richieste, essendo funzionale alla sistemazione idrogeologica del Vallone Di Natale, per cui ha natura di miglioria, e non di variante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>4.3.14.</i> Dunque il secondo motivo del ricorso principale è infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>5.</i> La circostanza che il ricorso principale sia in parte improcedibile, e per l’altra parte vada respinto, comporta l’improcedibilità del ricorso incidentale escludente e dei successivi motivi aggiunti proposti da Lombardi S.r.L.: risultando che quest’ultima legittimamente ha partecipato alla gara ed è risultata aggiudicataria, non vi è interesse a esaminare le doglianze relative alla mancata esclusione di S2 Costruzioni S.U.R.L. seconda classificata, in quanto la ricorrente principale non ha mosso altre doglianze ulteriori rispetto a quelle relative alla mancata esclusione dell’aggiudicataria, e il Collegio ha accertato che legittimamente l’aggiudicataria è stata ammessa alla gara: ne consegue che non residua alcun interesse apprezzabile dell’aggiudicataria ricorrente incidentale all’esame nel merito del ricorso incidentale e dei propri motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>6.</i> Nel rapporto processuale tra S2 Costruzioni S.U.R.L. e Lombardi S.r.L. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel rapporto processuale tra S2 Costruzioni S.U.R.L. e il contumace Comune di Santa Marina non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.</p>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) Dichiara improcedibile il primo motivo del ricorso principale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) Respinge il secondo motivo di ricorso principale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) Dichiara improcedibile il ricorso incidentale e i motivi aggiunti proposti da Lombardi S.r.L.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4) Condanna S2 Costruzioni S.U.R.L. al pagamento delle spese di lite in favore di Lombardi S.r.L., liquidandole in euro 3.000,00 (tremila) oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5) Nel rapporto processuale tra S2 Costruzioni S.U.R.L. e il Comune di Santa Marina compensa le spese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Leonardo Pasanisi, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Pierangelo Sorrentino, Referendario</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
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<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>Fabio Di Lorenzo</td>
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<td>Leonardo Pasanisi</td>
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</table>
<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-distinzione-tra-offerte-migliorative-e-varianti-progettuali-e-sulle-offerte-condizionate/">sulla distinzione tra offerte migliorative e varianti progettuali e sulle offerte condizionate</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sui requisiti generali, in sede di gara, da parte della consorziata di un consorzio stabile.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/sui-requisiti-generali-in-sede-di-gara-da-parte-della-consorziata-di-un-consorzio-stabile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 11:56:53 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_3881#038;p=87057</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/sui-requisiti-generali-in-sede-di-gara-da-parte-della-consorziata-di-un-consorzio-stabile/">Sui requisiti generali, in sede di gara, da parte della consorziata di un consorzio stabile.</a></p>
<p>Avv. Giada Pasanisi      Le disposizioni sulla comune struttura d’impresa relativa al consorzio stabile (contenute negli artt 45 e 47 d. lgs. 50/16; per brevità NCCP) e quelle sulla qualificazione a titolo proprio del consorzio stabile stesso (prevista dalle predette norme e, per i lavori, anche dal DPR 207/10,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/sui-requisiti-generali-in-sede-di-gara-da-parte-della-consorziata-di-un-consorzio-stabile/">Sui requisiti generali, in sede di gara, da parte della consorziata di un consorzio stabile.</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Avv. Giada Pasanisi</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>   </em></strong><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Le disposizioni sulla comune struttura d’impresa relativa al consorzio stabile (contenute negli artt 45 e 47 d. lgs. 50/16; per brevità NCCP) e quelle sulla qualificazione a titolo proprio del consorzio stabile stesso (prevista dalle predette norme e, per i lavori, anche dal DPR 207/10, tuttora applicabile nelle more dell’emanazione del regolamento attuativo del NCCP) conferiscono soggettività a tale  consorzio e ne valorizzano il ruolo di entità che partecipa alla gara a titolo proprio e che è titolare esclusiva, nel caso di aggiudicazione, del contratto di appalto, e ciò , anche quando risulti indicata una consorziata assegnataria <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Senza entrare in questa sede sulla <em>vexata</em> questione dell’applicazione piena o parziale del criterio del c.d. <em>cumulo alla rinfusa</em>, va evidenziato che è pacifico che in sede di gara  il consorzio stabile è tenuto a comprovare in proprio i requisiti di ordine generale in ragione della predetta soggettività: in effetti, i requisiti di ordine generale vanno posseduti e comprovati da qualsiasi operatore economico ai sensi dell’art.80 NCCP e il consorzio stabile è un operatore economico ai sensi dell’art. 45 NCCP.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla dispone la normativa in via specifica  (ossia con puntuale menzione dei requisiti generali) con riguardo alle consorziate; <strong>la giurisprudenza,</strong> senz’altro prevalente, ha elaborato la regola secondo la quale <strong>le sole consorziate indicate come  assegnatarie in una data gara </strong>sono tenute a comprovare i requisiti generali in quella gara,   unitamente al consorzio stabile che le ha designate; quanto precede  in ragione &#8211; sostanzialmente- dei vantaggi specifici che esse conseguono dall’assegnazione e/o dell’esigenza di evitare    finalità elusive in correlazione a quella sorta di meccanismo <em>sostitutivo</em> conseguente all’assegnazione e/o della responsabilità solidale che grava sull’assegnataria (incidentalmente, al regime dei consorzi stabili e loro assegnatarie  è parificato quello dei consorzi di cooperative e loro assegnatarie attese le analogie sussistenti tra detti moduli, entrambi dotati di soggettività giuridica).</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare è stato riaffermato, anche di recente, quanto segue: &lt;&lt; … <em>Dalla ammissibilità della contestuale partecipazione alla medesima gara sia del consorzio che dell’impresa consorziata per conto della quale il consorzio stesso non abbia dichiarato di partecipare alla gara e dall’attenzione dedicata dal legislatore alla sola impresa consorziata designata per l’esecuzione (della cui sostituzione si occupa il comma 7 bis) <strong>la giurisprudenza ha tratto conferma che la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale, nel caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2 lett. b, (così come dei consorzi stabili), va perimetrata a quelle imprese concretamente designate per l’esecuzione dell’appalto, le quali costituiscono un soggetto giuridico distinto rispetto al consorzio di cui fanno parte:</strong> è, difatti, unicamente con riguardo ad esse che va scongiurata la finalità antielusiva dell’eventuale meccanismo sostitutivo, <strong>restando viceversa indifferente l’eventuale carenza dei requisiti di ordine generale in capo alle altre consorziate estranee alla esecuzione dell’appalto, in quanto non designate dal consorzio</strong>     Il Collegio condivide questa conclusione ….omissis….. .</em>  &gt;&gt;  <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>  .</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, è stato osservato: &lt;&lt; …<em>giova richiamare le argomentazioni già formulate da questa Sezione del Consiglio di Stato in un caso analogo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2017, n. 849). Infatti, ai sensi degli artt. 35-36 d.lgs. n. 163-2006 e 277 del regolamento di esecuzione (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) il consorzio si qualifica in base al cumulo dei requisiti delle consorziate e tale disciplina si giustifica in ragione del patto consortile che si instaura nell&#8217;ambito di un organizzazione stabile, caratterizzato da un rapporto durativo ed improntato a stretta collaborazione tra le consorziate e dalla comune causa mutualistica, nell&#8217;ambito del quale la consorziata che si limiti a conferire il proprio requisito all&#8217;ente cui appartiene non partecipa all&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, al quale rimane estranea, tant&#8217;è che non sussiste alcuna responsabilità di sorta verso la stazione appaltante. <strong>Uno statuto ben diverso è invece quello delle consorziate che, al contrario, siano state indicate per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, per le quali è prevista l&#8217;assunzione della responsabilità in solido con il consorzio stabile nei confronti della stazione appaltante</strong> (art. 94, comma 1, del citato d.P.R. n. 207-2010), e nei confronti delle quali la giurisprudenza ha quindi ritenuto applicabili gli obblighi dichiarativi dell&#8217;art. 38 d.lgs. n. 163-2006 (come da ultimo ricordato da questa Sezione, nella sentenze 27 aprile 2015, n. 2157 e 9 aprile 2015, n. 1824). Al consorzio stabile è nondimeno imputabile l&#8217;esecuzione delle prestazioni contrattuali dedotte nell&#8217;appalto, poiché è esso che stipula il contratto in nome proprio, sebbene per conto delle consorziate, con la conseguenza che ai fini della verifica dei requisiti di qualificazione, atti a comprova re la capacità tecnica e la solidità generale il consorzio può cumulare quelli posseduti dalle imprese consorziate e usufruirne in proprio (principio pacifico presso la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, da ultimo ribadita nelle sentenze della V Sezione, 22 gennaio 2015, n. 244, 19 dicembre 2012, n. 4969; VI, 13 ottobre 2015, n. 4703). <strong>Nondimeno, il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 cod. contratti pubblici deve comunque essere posseduto dalle imprese consorziate in un consorzio stabile, donde gli obblighi dichiarativi poc&#8217;anzi richiamati, al fine di impedire che queste si giovino della copertura dell&#8217;ente collettivo, eludendo i controlli demandati alle stazioni appaltanti</strong> (ex multis: Cons. Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 8; V, 17 maggio 2012, n. 2582; VI, 13 ottobre 2015, n. 4703). In ragione di ciò si giustifica l&#8217;obbligo per il consorzio stabile ai sensi dell&#8217;art. 36, comma 5, del previgente codice dei contratti pubblici di &#8220;indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre&#8221; &#8211; come anche per l&#8217;art. 37, comma 7, riguardante i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422. Quindi, l&#8217;obbligo in questione risponde non solo al fine di consentire il controllo del divieto di partecipazione dei consorziati alla medesima gara cui concorre il consorzio del quale fanno parte, ma anche al generale principio dell&#8217;immodificabilità dei partecipanti e che in particolare affinché sia rispettato l&#8217;obbligo assunto dal consorzio stabile già in sede di procedura di affidamento di avvalersi in sede esecutiva dell&#8217;impresa specificamente designata per tale fase. …omissis…. Non si può, quindi, utilizzare l&#8217;autonomia sul piano giuridico e organizzativo del consorzio come &#8220;schermo&#8221; rispetto all&#8217;esistenza di cause ostative alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici. L&#8217;argomentazione sottende dunque un impiego dell&#8217;ente collettivo in funzione elusiva nei termini affermati dall&#8217;Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella citata sentenza del 4 maggio 2012, n. 8.    Lo stesso presupposto del rilievo meramente interorganico della consorziata di un consorzio stabile è peraltro smentito dal già citato art. 94, comma 1, d.P.R. n. 207-2010, secondo cui la prima assume responsabilità solidale con la seconda nell&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto &#8230;.  omissis… </em>&gt;&gt; <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> .</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>In relazione alla incidenza sul consorzio stabile della situazione delle <strong>consorziate non assegnatarie</strong> in una data gara occorre, a nostro avviso, distinguere due ipotesi: <strong>a)</strong> ipotesi di consorziata assegnataria in altra gara/appalto per la quale viene in rilievo in tale diversa  posizione un <em>default</em> di requisito generale; <strong>b)</strong> ipotesi di consorziata per la quale si configura un <em>default</em> di requisito nello svolgimento dell’attività svolta in proprio, ossia attività non dipendente dal consorzio stabile cui aderisce.</li>
<li>Quanto alla ipotesi <strong>sub a)</strong> del precedente paragrafo 2 (consorziata assegnataria in altra gara/appalto per la quale viene in rilievo in tale diversa posizione un <em>default</em> di requisito generale),  se l’evenienza patologica concretizza  un fatto imputabile anche al consorzio stabile sembra che  quest’ultimo sia tenuto a considerarla in sede di comprova sul possesso  dei propri requisiti generali e/o che , comunque, la S.A. possa valutare tale evenienza ai fini di accertare l’idoneità morale del consorzio stabile  nelle gare in cui ha designato altra consorziata o, addirittura quando non ha designato alcuna consorziata.  In tal caso, è bene sottolinearlo, si tratta  di valutare in fine una situazione propria del consorzio , ancorché avente causa dalla posizione di una consorziata assegnataria in altra gara/contratto.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Questo elemento appare focalizzato da un recente orientamento della giurisprudenza secondo il  quale : <em>&lt;&lt;  &#8230;&#8230; Va in proposito confermato il principio che afferma l’irrilevanza del precedente illecito professionale della consorziata (anche qualora esecutrice per conto del consorzio nell’ambito di altro affidamento) rispetto ai requisiti del consorzio stabile in sé (su cui cfr. Cons. Stato, V, 14 aprile 2020, n. 2387); in termini generali, detto principio si pone peraltro in linea con quello per cui occorre che le imprese esecutrici siano esse stesse in possesso dei requisiti generali, non potendosi avvantaggiare dello “schermo di copertura” ritraibile dal consorzio (cfr. Cons. Stato, V, 9 ottobre 2020, n. 6008; 30 settembre 2020, n. 5742; 5 maggio 2020, n. 2849; 5 giugno 2018, n. 3384 e 3385; 26 aprile 2018, n. 2537).    Il che implica in effetti che il pregiudizio a carico di una data consorziata (anche laddove maturato quale esecutrice di precedente affidamento a beneficio del consorzio) non rilevi di per sé ai fini dei requisiti partecipativi a una diversa gara in cui sia designata dal consorzio stabile una distinta consorziata esecutrice (Cons. Stato, n. 2387 del 2020, cit.).  <strong>Ma ciò non vuol dire (anche) che il pregiudizio maturato (e risultante) a carico dello stesso consorzio stabile su un precedente affidamento non rilevi ai fini di una successiva procedura solo perché risulta ivi designata una diversa consorziata esecutrice</strong>.    I requisiti generali vanno infatti accertati sì in capo alle consorziate esecutrici, ma anche sul consorzio in sé (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8, relativa a un consorzio di produzione e lavoro, con principio ben riferibile anche ai consorzi stabili: “il possesso dei requisiti generali e morali […] deve essere verificato non solo in capo al consorzio ma anche alle consorziate”; Cons. Stato, V, 25 marzo 2021, n. 2532).  Per questo, la circostanza che il fatto della consorziata esecutrice in un pregresso affidamento non valga a comprovare la carenza dei requisiti nell’ambito di una gara con altra esecutrice designata non consente sic et simpliciter di obliterare o ritenere superato un pregiudizio che risulti a carico (anche) del consorzio stesso.  Una siffatta valutazione attiene infatti, eventualmente, all’apprezzamento di merito circa l’affidabilità e integrità dell’operatore, a seconda del tipo di illecito pregresso e delle sue connotazioni materiali (cfr. Cons. Stato, n. 2532 del 2021, cit.), nonché del giudizio discrezionale rimesso alla stazione appaltante in caso di illeciti non comportanti l’automatica esclusione dell’impresa.  …omissis…. <strong>se personalmente <u>a carico del consorzio stabile</u> risulta un pregiudizio, lo stesso va valutato e apprezzato dalla stazione appaltante a prescindere dal fatto che la consorziata esecutrice ivi coinvolta (ed eventualmente colpita, insieme al consorzio, dai provvedimenti pregiudizievoli dell’amministrazione) sia diversa da quella designata nella nuova procedura di gara.  …</strong>.omissis</em>….&gt;&gt; <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> .</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, tale sentenza ribadisce , innanzitutto, il principio di matrice giurisprudenziale sopra richiamato  secondo il quale, in una data gara, l’accertamento sui requisiti di ordine generale va effettuato in capo al consorzio stabile e in capo alla consorziata assegnataria in quella gara.  Tuttavia, essa precisa  che l’illecito professionale/contrattuale  di altra  consorziata assegnataria, concretizzatosi  in un distinto  appalto , va dichiarato e, comunque,  rileva ai fini della valutazione della idoneità morale del consorzio stabile nella misura in cui esso si traduce anche  in un illecito del consorzio stabile, come accade appunto nel caso di risoluzione del contratto. In effetti, quando  un’assegnataria è inadempiente non può parlarsi di illecito contrattuale  della consorziata o della sola consorziata, ma di illecito  imputabile  al consorzio stabile:  se questi non ha esperito utilmente i mezzi che l’ordinamento gli concede per sopperire alle inadempienze della consorziata e garantire l’adempimento ( sostituzione della consorziata con il consorzio nella materiale esecuzione dell’appalto; sostituzione della consorziata inadempiente con altra consorziata che assicuri la regolare esecuzione delle prestazioni) la conseguenza finale della contestazione/addebito ( ossia , nel caso qui ipotizzato, la risoluzione del contratto) ricade (anche) sul  consorzio stesso, in realtà unico titolare del contratto inadempiuto.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal caso, non  si tratta di evenienza  che viene imputata al consorzio a titolo di colpa <em>in eligendo o in vigilando</em>, ma di imputazione diretta in quanto titolare del contratto è , ripetesi, esclusivamente il consorzio e  il fatto che questi non abbia utilmente provveduto alla sostituzione/estromissione della consorziata assegnataria, garantendo materialmente la corretta esecuzione dell’appalto, determina l’emersione di un illecito contrattuale in capo al consorzio stesso .</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3.1</strong> Nel  caso  di illecito contrattuale,  la Stazione Appaltante  è chiamata ad esprimere un giudizio di  gravità o meno dell’evenienza: in tale contesto la S.A. potrà valutare il ruolo specifico del consorzio rispetto a quello della consorziata assegnataria che ha causato l’inadempimento. In tal senso , la giurisprudenza da ultimo richiamata osserva correttamente quanto segue:   &lt;&lt;… <em>Tale ultima circostanza</em> (ossia che l’inadempimento è stato provocato dalla consorziata assegnataria, <strong>ndr</strong>) <em>potrà essere infatti eventualmente valutata, insieme con tutti gli altri elementi, ai fini del merito dell’apprezzamento circa la (ritenuta) significatività del pregresso illecito; ma non può per converso ritenersi ex lege <strong>non riferibile al consorzio stabile un pregiudizio risultante in capo allo stesso sol perché altra era la consorziata esecutrice designata (e anch’essa sanzionata) nell’ambito dell’affidamento in cui l’illecito è maturato</strong> &#8230;.. omissis&#8230;. In tale contesto, sta dunque alla stazione appaltante apprezzare il pregresso illecito professionale risultante a carico del consorzio stabile per valutarne l’eventuale rilevanza, anche alla luce &#8211; tra gli altri elementi &#8211; della consistenza del fatto, e se del caso dei profili di imputabilità sostanziale (e in che misura) della condotta illecita allo stesso consorzio stabile ovvero alla consorziata esecutrice a suo tempo designata…&gt;&gt; </em><a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> <em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, stando a tale esegesi andrebbe   pur sempre considerato che il consorzio è soggetto distinto dall’assegnataria, così come stigmatizzato da quell’orientamento che osserva che anche nel caso di consorziata assegnataria <strong>permane pur</strong> <strong>sempre</strong> <strong>un rapporto di alterità</strong> tra consorzio e consorziata <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> .</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3.2 </strong>Nella delineata  prospettiva  è opportuno segnalare che, secondo un recente orientamento della giurisprudenza,   nel  caso di risoluzione del contratto affidato al consorzio stabile per fatto della consorziata assegnataria, l’ANAC deve valutare la rilevanza/utilità della notizia/evenienza nei confronti del consorzio stesso ai fini dell’annotazione della stessa nel casellario informatico: &lt;&lt; &#8230; <em>omissis….…. Sono invece fondate le doglianze svolte dal Consorzio  &#8230;..omissis&#8230;..  in ordine agli evidenti vizi di istruttoria e di motivazione che interessano l’atto impugnato, con cui l’Autorità ha disposto l’annotazione nei confronti del Consorzio ricorrente senza valutare (e motivare) adeguatamente in ordine all’utilità della notizia per le finalità proprie del Casellario.  …omissis…   .  In ordine al corretto esercizio del potere di annotazione, la <strong>giurisprudenza ha poi specificato che l’ANAC ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia</strong> rispetto alle finalità di tenuta del Casellario informatico, sia l’utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico attinto dalla annotazione..  ….omissis…. nel caso di specie, l’Autorità ha ritenuto di dover senz’altro procedere all’annotazione (senza motivare puntualmente sulla sua utilità) in ragione del fatto che la stessa riguarda un provvedimento di <strong>risoluzione contrattuale</strong>, sicché – così come indicato dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale – si verserebbe in una fattispecie in cui l’annotazione costituisce un «atto sostanzialmente vincolato» (cfr. ord. Tar Lazio, I, 8 settembre 2021, n. 4731). 4.4. L’assunto – tenuto conto della specificità del caso oggetto nel presente giudizio – non può essere condiviso.   Se è vero, infatti, che la risoluzione del contratto disposta da una stazione appaltante costituisce un’ipotesi tipica di annotazione rispetto alla quale può riconoscersi ad ANAC un’attenuazione dell’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia, è altrettanto vero che – in presenza di fattispecie connotate da evidenti elementi di “straordinarietà” (come è, a tutta evidenza, quella di cui al presente giudizio) – il giudizio sull’effettiva rilevanza del fatto, ovvero “sull’utilità in concreto” della notizia, per la valutazione delle s.a. in ordine all’affidabilità dell’operatore economico (che deve sempre essere svolto dall’Autorità), non può prescindere da un’attenta considerazione delle circostanze concrete in cui è stato adottato il provvedimento di risoluzione.  &#8230;.omissis&#8230;    &gt;&gt;</em><a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> .</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Quanto all’ipotesi <strong>sub b)</strong> del precedente paragrafo 2 (consorziata per la quale si configura un <em>default</em> di requisito nello svolgimento dell’attività svolta in proprio, ossia attività non dipendente dal consorzio stabile cui aderisce) va, innanzitutto, sottolineato che l’adesione ad un consorzio stabile non cristallizza l’attività della consorziata, la quale può partecipare in proprio alle gare anche nel periodo in cui aderisce al consorzio; addirittura, essa può partecipare alla stessa gara  in cui partecipa il consorzio, purché non sia da quest’ultimo  indicata come assegnataria nella medesima gara, o non dia luogo a situazioni di collegamento sostanziale (con il consorzio stabile) nel processo di formazione delle rispettive offerte  atta a turbare  la gara.  Ciò premesso, si può  affermare, a nostro avviso,  la tendenziale irrilevanza <em>(infra)</em> in capo al consorzio stabile di eventuali  illeciti professionali/contrattuali  che la consorziata ponga in essere  quale impresa che opera a titolo proprio, configurandosi una situazione di piena terzietà e alterità tra i predetti soggetti.</li>
<li><strong>5</strong>. Il consorzio stabile al fine di evitare la esclusione dalla gara o la risoluzione del contratto deve sostituire/estromettere la consorziata assegnataria che perde il requisito<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. Resta fermo che l’estromissione della consorziata (assegnataria o non assegnataria) potrebbe in concreto determinare l’esigenza di aggiornamento dei requisiti di ordine speciale in capo al consorzio stabile.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cons. Stato, V, n. 1191/14 secondo il quale i consorzi stabili hanno una propria qualificazione, diversa ed autonoma dalle imprese consorziate, che consente ai medesimi di partecipare alle gare pubbliche, con la conseguenza che essi assumono su di sé, e con le qualificazioni possedute, l’onere della esecuzione delle prestazioni contrattuali, a nulla rilevando anche che abbiano designato una consorziata non in possesso delle qualificazioni necessarie, essendo la prestazione <em>in toto</em> ricadente sul medesimo consorzio stabile, che potrà provvedervi o direttamente o per il tramite di un’altra impresa consorziata.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Così, TAR Piemonte, II, n. 908/20; tale sentenza è stata confermata  dal giudice di appello; in particolare,   Cons. Stato, V, n. 1236/22 ha, tra l’altro, affermato quanto segue: &lt;&lt; &#8230;.omissis&#8230;.  Per quanto concerne il possesso dei requisiti generali in capo agli operatori economici, ai sensi dell’art. 80 cit., non è revocabile in dubbio la necessità che detti requisiti siano accertati sia in capo al consorzio che nei confronti delle singole imprese consorziate, indicate quali esecutrici dell’appalto&#8230;.omissis&#8230; &gt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Così, Cons Stato, V, n.2537/18, le cui argomentazioni, riferite al regime dei consorzi stabili sotto la vigenza del d.lgs.163/06,  sono valide  anche nel caso di applicazione  del d. lgs. 50/16 attesa la sostanziale analogia della relativa normativa per quanto qui considerato; si veda anche Cons. Stato, Ad. Pl. n.8/12; Cons. Stato, V, n. 582/15.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Così, Cons Stato, V, n. 3453/22; nella fattispecie,  in un altro appalto era stata contestata la risoluzione per inadempimento alla  consorziata assegnataria e, inevitabilmente, anche al consorzio stabile  essendo questo il titolare del contratto; quindi l’imputazione del default risultava in capo al consorzio come fatto proprio anche di quest’ultimo e non solo della consorziata assegnataria    inadempiente in via specifica.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Così, Cons Stato, V, n. 3453/22. Tale sentenza  conferma la decisione Cons. Stato, V,  <strong>n. 2387/20</strong> osservando, come già evidenziato, quanto segue:&lt;&lt; &#8230;omissis&#8230;  <em>Va in proposito confermato il principio che afferma l’irrilevanza del precedente illecito professionale della consorziata (anche qualora esecutrice per conto del consorzio nell’ambito di altro affidamento) rispetto ai requisiti del consorzio stabile in sé (su cui cfr. <strong>Cons. Stato, V, 14 aprile 2020, n. 2387)</strong> &#8230;omissis&#8230;&gt;&gt;.  </em>In realtà, la sentenza n. 2387 cit. sembrerebbe affermare, a differenza della sentenza n. 3453/22, che l’illecito dell’assegnataria in altro appalto non ha mai rilievo in capo al consorzio che l’ha designata<em>.  </em>L’impostazione della sentenza n. 2387 è seguita anche dalla più recente sentenza <strong>Cons Stato, V, n. 1236/22</strong> secondo la quale: &lt;&lt; &#8230;omissis&#8230; <em>occorre stabilire se gli inadempimenti posti in essere nell’ambito di altri affidamenti pubblici da imprese consorziate diverse da quelle indicate per l’esecuzione rilevino quali gravi illeciti professionali (anche) nei confronti del consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c).    7.2. &#8211; Nella specie, infatti, risulta che il &#8230;&#8230;.. ha partecipato alla procedura come consorzio ammesso agli appalti pubblici dall’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, indicando quale esecutrice dei lavori la società consorziata XX s.r.l.     7.3. &#8211; Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato al quesito occorre dare risposta negativa, nella considerazione che “nella disciplina recata dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 quanto alla partecipazione dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della l. n. 422 del 1909 alle procedure pubbliche di affidamento, e segnatamente quanto alla differente posizione che assumono le consorziate designate per l’esecuzione dell’appalto rispetto alle altre consorziate, che la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale va perimetrata in riferimento esclusivo a queste ultime” (cfr. Cons. Stato, V, 14 aprile 2020, n. 2387).     Deve essere escluso, pertanto, che inadempimenti imputabili a società consorziate diverse da quelle indicate in gara quali eventuali esecutrici dell’appalto siano riferibili anche al consorzio nei termini di gravi illeciti professionali idonei a pregiudicare, non solo l’affidabilità professionale delle società consorziate che tali illeciti hanno commesso, ma anche quella del consorzio (per più ampie argomentazioni sul punto si rinvia, anche ai sensi dell’art. 74 del cod. proc. amm., alla citata pronuncia V, n. <strong>2387 del 2020</strong>  &#8230;omissis&#8230;.  &#8211; Applicando il principio enunciato al caso di specie, posto che è pacifico in causa che le risoluzioni contrattuali iscritte nel casellario ANAC riguardano un’impresa consorziata, ma diversa da quella designata da &#8230;&#8230;. per l’esecuzione dell’appalto per cui è controversia, come accertato anche dal primo giudice, ne deriva come conseguenza l’illegittimità dell’esclusione disposta nei confronti del Consorzio ricorrente in primo grado, come correttamente deciso dal giudice di prime cure </em>…. omissis…..&gt;&gt; .</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> In tal senso si veda Cons Stato, V, n. 2387/20.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Così, TAR Lazio, Roma, I quater, n. 12637/2; nel caso di specie, la Prefettura aveva disposto la risoluzione della convenzione con il Consorzio lamentando, in sintesi, che quest’ultimo, in qualità di unico responsabile del contratto, aveva il dovere di controllare che la propria consorziata controllasse a sua volta in maniera adeguata che i propri fornitori non violassero il contratto di fornitura. A fronte di tale risoluzione, il Consorzio ha posto all’attenzione dell’Autorità una circostanza   straordinaria idonea a incidere sui rapporti tra Consorzio e consorziata, ossia  che la consorziata all’epoca dei fatti era già sottoposta ad amministrazione giudiziaria.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> In effetti, l’art 48, comma 7 bis, d lgs 50/16 dispone  quanto segue: &lt;&lt; <em>E&#8217; consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all&#8217;articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell&#8217;esecuzione dei lavori o dei servizi, un&#8217;impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all&#8217;impresa consorziata   </em>&gt;&gt;. Tale norma si riferisce alla fase di esecuzione; tuttavia una recentissima sentenza del Cons . Stato – segnatamente, V n. 9762/22 – ne ha estesa la portata anche alla fase di gara mutuando i principi sanciti dall’Ad.Pl. n2/22 con riferimento all’ATI.</p>
<p style="text-align: justify;">A maggior ragione deve ritenersi ammissibile la sostituzione della consorziata non assegnataria; del resto in tal senso depone il comma 19 bis dell’art 48 che dispone  &lt;&lt; Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all&#8217;articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e)  &gt;&gt;.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/sui-requisiti-generali-in-sede-di-gara-da-parte-della-consorziata-di-un-consorzio-stabile/">Sui requisiti generali, in sede di gara, da parte della consorziata di un consorzio stabile.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla portata precettiva dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 circa gli obblighi dichiarativi</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/portata-precettiva-dellart-80-comma-5-lett-c-e-c-bis-d-lgs-18-aprile-2016-n-50-sugli-obblighi-dichiarativi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 10:19:58 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=86973</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/portata-precettiva-dellart-80-comma-5-lett-c-e-c-bis-d-lgs-18-aprile-2016-n-50-sugli-obblighi-dichiarativi/">Sulla portata precettiva dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 circa gli obblighi dichiarativi</a></p>
<p>In tema di individuazione della portata precettiva dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di esclusione subìto dall&#8217;operatore concorrente in altra procedura di gara da altra stazione appaltante rientra nel perimetro degli obblighi dichiarativi in quanto scaturito da condotta astrattamente idonea</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/portata-precettiva-dellart-80-comma-5-lett-c-e-c-bis-d-lgs-18-aprile-2016-n-50-sugli-obblighi-dichiarativi/">Sulla portata precettiva dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 circa gli obblighi dichiarativi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/portata-precettiva-dellart-80-comma-5-lett-c-e-c-bis-d-lgs-18-aprile-2016-n-50-sugli-obblighi-dichiarativi/">Sulla portata precettiva dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 circa gli obblighi dichiarativi</a></p>
<p style="text-align: justify;">In tema di individuazione della portata precettiva dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di esclusione subìto dall&#8217;operatore concorrente in altra procedura di gara da altra stazione appaltante rientra nel perimetro degli obblighi dichiarativi in quanto scaturito da condotta astrattamente idonea a far dubitare dell&#8217;integrità ed affidabilità dell&#8217;operatore economico per l&#8217;esecuzione del contratto in affidamento.  Nella fattispecie il Collegio ha ritenuto che la concorrente fosse onerata di informare il Comune del provvedimento espulsivo subìto nell’altra gara, per essere la vicenda dalla quale lo stesso era scaturito astrattamente idonea a generare dubbi sulla sua affidabilità per l&#8217;esecuzione del contratto d&#8217;appalto affidando. Non è dirimente accertare se l’esclusione dall’altra gara risulti dal casellario Anac, afferendo ciò alla diversa ipotesi escludente di cui all’art. 80, comma 5, lett. f ter), e comma 12, del d.lgs. 50/2016. Analogamente non è stato ritenuto dirimente che l’esclusione fosse intervenuta  dopo la presentazione dell’offerta e delle dichiarazioni nella gara indetta dal Comune, ciò anche alla luce della Delibera Anac n. 146 del 30 marzo 2022, che riguarda l’obbligo della stazione appaltante di valutare i fatti astrattamente integranti grave illecito professionale anche se sopravvenuti.</p>
<hr />
<p>Contratti della p.a. &#8211; lArt. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 &#8211; Esclusione in altra procedura di gara da altra stazione appaltante &#8211; Obbligo dichiarativo  -Sussistenza &#8211; Delibera Anac n. 146 del 30 marzo 2022 &#8211; Obbligo dichiarativo dei fatti sopravvenuti al termine di partecipazione &#8211; Sussistenza</p>
<hr />
<p>L. Pasanini Pres. F. Di Lorenzo Est.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/10/2022</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 02515/2022 REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 00612/2021 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica" style="text-align: justify;"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 612 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Falco Group S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Caliendo e Eleonora Caterina Tamburini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Asmel Consortile Soc. Cons. A. R.L., Comune di Ceraso, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Società Lombardi S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Brancaccio, Alberto La Gloria, e Valentina Brancaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Brancaccio in Salerno, l.go Dogana Regia 15;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso principale</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. dei verbali di gara emessi in relazione alla gara di appalto indetta dal Comune di Ceraso per l&#8217;affidamento dei lavori di “efficientamento energetico della scuola primaria di Ceraso” ed in particolare i verbali nn. 1, 2, 3, 4 e 5 nella parte in cui ammettono e decretano il primo classificato a favore della Lombardi s.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. della Determina del Comune di Ceraso di presa d&#8217;atto dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione nei confronti dell&#8217;operatore economico Lombardi s.r.l. di affidamento dei lavori di “efficientamento energetico della scuola primaria di Ceraso” CUP: G14D17000130001 – CIG: 84973288E3;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. della determina di aggiudicazione n. 99/LLPP del 12/04/2021, esecutiva ed efficace ai sensi dell&#8217;art. 32, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016, comunicata il 13.4.2021 di avvenuta aggiudicazione, ai sensi dell&#8217;art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del codice, a favore del concorrente “LOMBARDI S.r.l.”, con sede in piazza Vittorio Emanuele, 50 &#8211; 84078 Vallo della Lucania (SA), codice fiscale e partita IVA: 04501190658 N. 1693;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. della determina a contrarre n. 191/UTC del 02/11/2020, con cui è stata indetta la procedura negoziata per l&#8217;affidamento dei lavori indicati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. della determinazione n. 232/UTC del 15/12/2020, con cui è stata nominata la Commissione di gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. della nota prot. 815 del 22 febbraio 2021 con la quale il RUP ha chiesto all&#8217;impresa prima in graduatoria la giustificazione del costo della manodopera;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. della nota prot. 943 del 02/03/2021 con la quale il RUP avrebbe valutato positivamente le giustificazioni della contro interessata e di cui si ignorano estremi e contenuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. della nota prot. 942 del 02/03/2021 con la quale il RUP ha chiesto spiegazioni alla Commissione di Gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. della nota prot. 1320 del 25/03/2021, con la quale la Commissione giudicatrice ha risposto ai rilievi formulati dal RUP confermando la valutazione, la graduatoria e l&#8217;esito della gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. della delibera della Giunta Comunale N. 29 del 25/03/2021 recante la nomina di un legale di fiducia per ricevere un parere legale sulla possibilità di proporre la variante al progetto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. della nota del 25.3.2021 prot. n. 1322;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. del parere legale espresso di cui si ignorano estremi e contenuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. del diniego all&#8217;accesso agli atti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. di ogni altro provvedimento propedeutico, successivo, precedente, connesso e consequenziale a quelli impugnati e se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">NONCHE&#8217; PER LA DECLARATORIA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">di inefficacia del contratto di appalto, ai sensi degli artt. 121 e ss. D.lgs. 104/10, ove medio tempore stipulato tra l&#8217;Amministrazione Appaltante e l&#8217;eventuale ulteriore aggiudicataria in via definitiva alla gara e con espressa richiesta della ricorrente di conseguire l&#8217;aggiudicazione della gara, per essere in possesso dei requisiti tecnico/organizzativi e per essere subito disponibile e all&#8217;immediata stipula del contratto – subentrando, quindi, in luogo dell&#8217;aggiudicataria – e all&#8217;immediato avvio di lavori messi a gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Società «Lombardi S.r.l.» il 14/5/2021:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a. della determina del Responsabile del Servizio del Comune di Ceraso (SA) n. 102 del 12.4.2021 (R.G. n. 99 del 12.4.2021), limitatamente e nella parte in cui, nell’approvarsi i verbali di gara per l’affidamento dei “lavori di efficientamento energetico della scuola primaria di Ceraso”, la società Falco Group s.r.l. è stata illegittimamente classificata al secondo posto in graduatoria, anziché essere esclusa dalla gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b. dei verbali di gara della Commissione Giudicatrice del 10.12.2020, del 17.12.2020, del 13.1.2021, del 12.2.2021 e del 19.2.2021, limitatamente e nella parte in cui la società Falco Group s.r.l. è stata illegittimamente classificata al secondo posto in graduatoria, anziché essere esclusa dalla gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c. di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Società Lombardi S.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 settembre 2022 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1.</i> Falco Group S.r.L., con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, la determina di aggiudicazione n. 99/LLPP del 12/04/2021 comunicata il 13.4.2021 di avvenuta aggiudicazione a favore della concorrente Lombardi S.r.L., relativa alla gara di appalto indetta dal Comune di Ceraso per l’affidamento dei lavori di “<i>efficientamento energetico della scuola primaria di Ceraso</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Falco Group S.r.L. ha altresì proposto motivi aggiunti in data 14.5.2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel ricorso originario e nei motivi aggiunti proposti in data 14.5.2021 Falco Group S.r.L. ha lamentato la violazione dell’art. 97 d.lgs. 50/2016 in quanto Lombardi S.r.L. avrebbe dovuto essere esclusa per un anomalo ribasso della manodopera di oltre due terzi rispetto all’importo previsto a base di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, nel ricorso originario e nei motivi aggiunti proposti in data 14.5.2021 Falco Group S.r.L. ha altresì lamentato che Lombardi S.r.L. avrebbe dovuto essere esclusa per una inammissibile variante proposta da quest’ultima nell’offerta, cioè la realizzazione di un impianto di fitodepurazione, pur non essendo ammesse varianti in base alla <i>lex specialis</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con secondi motivi aggiunti proposti in data 19.5.2021 Falco Group S.r.L. ha lamentato che Lombardi S.r.L. avrebbe dovuto essere esclusa, in quanto non avrebbe dichiarato la circostanza dell’avvenuta esclusione in altra gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Contumace il Comune di Ceraso, si è costituita Lombardi S.r.L., deducendo l’infondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti, e proponendo ricorso incidentale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il primo motivo del ricorso incidentale Lombardi S.r.L. ha lamentato che Falco Group S.r.L. avrebbe dovuto essere esclusa in quanto la sua offerta sarebbe insostenibile sotto il profilo economico. Con il secondo motivo del ricorso incidentale è invece lamentato che Falco Group S.r.L. avrebbe dovuto essere esclusa per aver presentato un’offerta tecnica asseritamente in contrasto, su plurimi e rilevanti profili, con quanto richiesto dalla stazione appaltante nel progetto esecutivo posto a base di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con decreto n. 2021/118 depositato in data 23/4/2021 è stata respinta l’istanza di misura cautelare monocratica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 155/2021 del 18/6/2021 il Collegio ha disposto verificazione allo scopo di accertare i fatti a fondamento delle doglianze del ricorrente principale e di quello incidentale, attribuendo l’incarico di verificazione al Dipartimento di Ingegneria Civile dell&#8217;Università degli Studi di Salerno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Contestualmente, nelle more dell’espletamento della verificazione, in accoglimento dell’istanza di sospensione, ha sospeso il provvedimento impugnato onde consentire la decisione del merito r<i>e adhuc integra</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il verificatore designato, Prof. Ing. Antonio Nesticò, ha depositato la verificazione in data 5/6/2022 e successivamente, la richiesta di liquidazione del proprio compenso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dopo lo scambio di memorie tra le parti, la causa è stata alfine introitata in decisone all&#8217;udienza pubblica del giorno 28 settembre 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2.</i> Possono essere esaminati congiuntamente il ricorso principale e i motivi aggiunti proposti in data 14.5.2021 con riferimento alla censura relativa alla anomalia dell’offerta per un ribasso della manodopera di oltre due terzi rispetto all’importo previsto a base di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto è stata disposta la verificazione, demandandosi al verificatore di accertare «<i>se l’offerta tecnica della controinteressata presenti il lamentato scostamento del costo della manodopera rispetto a parametri delle tabelle Ministeriali, e se tali costi della manodopera siano attendibili e congrui</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il verificatore ha escluso il lamentato scostamento del costo della manodopera rispetto a parametri delle tabelle Ministeriali: «<i>i costi medi orari della manodopera che connotano l’offerta della Società Lombardi S.r.l. risultano maggiori di quelli corrispondenti indicati nelle tabelle Ministeriali. Talché, si può concludere che l’offerta tecnica della controinteressata non presenta il lamentato scostamento del costo della manodopera rispetto a parametri delle tabelle Ministeriali</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il verificatore ha altresì escluso l’inattendibilità e incongruità di tali costi: «<i>per l’offerta Lombardi l’importo complessivo della manodopera è pari a 165.000,00 €, cioè all’incirca il 23% dell’importo lavori al netto del ribasso. Tale percentuale risulta congrua in ragione della natura dei lavori oggetto di appalto come descritti in termini tecnico-progettuali e come rappresentati in termini economici secondo Computo Metrico Estimativo (CME). Oltretutto, la percentuale del 23% del costo della manodopera sull’importo complessivo dei lavori è in linea con gli indici di congruità definiti con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021 (“Verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili”). Difatti, secondo tale decreto, nel caso di “Ristrutturazione di edifici civili” è del 22,00% la percentuale d’incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera (cfr. Tabella 2)</i>». Il verificatore ha quindi concluso affermando che «<i>l’offerta tecnica della controinteressata presenta costi della manodopera attendibili e congrui</i>».<i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La doglianza di Falco Group S.r.L. relativa alla anomalia dell’offerta per il ribasso del costo della manodopera è quindi infondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>3.</i> Possono essere esaminati congiuntamente il ricorso principale e i motivi aggiunti proposti in data 14.5.2021 con riferimento alla censura di Falco Group S.r.L. secondo cui Lombardi S.r.L. avrebbe dovuto essere esclusa per una inammissibile variante proposta nell’offerta, cioè la realizzazione di un impianto di fitodepurazione, pur non essendo ammesse varianti in base alla <i>lex specialis</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto è stata disposta la verificazione, demandandosi al verificatore di accertare «<i>se l’impianto di fitodepurazione indicato nell’offerta della controinteressata costituisca una variante progettuale oppure integri un miglioramento dell’offerta</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dopo ampia analisi sulle caratteristiche dell’impianto, il verificatore ha concluso affermando che «<i>l’impianto di fitodepurazione indicato nell’offerta della controinteressata integra un miglioramento dell’offerta</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il carattere migliorativo dell’offerta giustifica l’attribuzione del punteggio deciso dalla Commissione di gara, risultando così sul punto generiche le contestazioni contenute nei motivi aggiunti depositati in data 14.5.2021 in ordine alla quantificazione del punteggio, non avendo Falco Group S.r.L. dimostrato idonei profili di illogicità e contraddittorietà tali da consentire il sindacato sulla discrezionalità tecnica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È infondato anche il rilievo contenuto nei motivi aggiunti depositati in data 14.5.2021 secondo cui, in ordine all’impianto in esame, l’offerta di Lombardi S.r.L. sarebbe ambigua e indeterminata al punto che non sarebbe evincibile l’ubicazione, le dimensioni e le caratteristiche dell’impianto. Dall’offerta e dalla stessa descrizione contenuta nella verificazione si ricavano le caratteristiche essenziali dell’impianto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È infondato anche il rilievo contenuto nei motivi aggiunti depositati in data 14.5.2021 secondo cui la realizzazione dell’impianto di fitodepurazione debba essere autorizzata dall’ARPAC, così che l’offerta risulterebbe condizionata. Tale profilo attiene infatti non alla legittimità dell’aggiudicazione, ma alla fase di esecuzione dei lavori e quindi all’esatto adempimento della prestazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>4.</i> Il ricorso principale e i motivi aggiunti depositati in data 14.5.2021 sono pertanto infondati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>5.</i> Con secondi motivi aggiunti proposti in data 19.5.2021 Falco Group S.r.L. ha lamentato che Lombardi S.r.L. avrebbe dovuto essere esclusa, in quanto non avrebbe dichiarato la circostanza dell’avvenuta esclusione disposta in altra gara. In particolare, Falco Group S.r.L. ha affermato che con sentenza emessa da questa Sezione, n. 1219 del 2021, è stato respinto il ricorso proposto dalla società Lombardi contro il provvedimento di esclusione dalla gara n. 374 del 03.02.2021 emesso da Consac Gestioni Idriche S.P.A., nell’ambito della gara indetta per l’affidamento degli “<i>interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di addizione idrica nell&#8217;area Cilento, sostituzione condotta Faraone e potenziamento adduzione area Montestella – I Stralcio</i>”, a causa della sussistenza di un conflitto di interessi tra l’impresa stessa ed il RUP e per aver reso una falsa dichiarazione nell’ambito della stessa gara per aver dichiarato di non avere conflitti di interessi con il RUP.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Falco Group S.r.L. ha lamentato che Lombardi S.r.L. avrebbe dovuto essere esclusa in quanto tale conflitto di interessi non dichiarato nell’altra gara comprometterebbe la professionalità ed affidabilità dell’operatore, integrando grave illecito professionale, ed in quanto nella gara indetta dal Comune di Ceraso l’esclusione sopravvenuta dall’altra gara non sarebbe stata dichiarata, ciò integrando la violazione dell’art. 80 c. 5 lett. c), c bis), f bis), del d.lgs. 50/2016. In ogni caso, in un simile contesto, come dedotto in via subordinata, il Comune di Ceraso avrebbe dovuto approfondire l’episodio che ha coinvolto la Lombardi s.r.l., per cui, in mancanza di tale approfondimento in concreto, sarebbero evidenti i vizi di difetto di motivazione e di carente istruttoria dei provvedimenti impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Lombardi S.r.L. ha replicato affermando che l’esclusione dall’altra gara ha riguardato un operatore economico soggettivamente diverso (il R.T.I. L.P.G. Costruzioni s.r.l. &#8211; Lombardi s.r.l. &#8211; Lanzara Geom. Antonio). Inoltre, tale esclusione sarebbe successiva alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara indetta dal Comune di Ceraso, per cui Lombardi S.r.L. non avrebbe potuto dichiarare una esclusione non ancora verificata, in quanto nella gara della Consac s.p.a. il termine per la presentazione delle offerte e delle dichiarazioni di gara dei concorrenti era fissato al 10.9.2020, mentre nella gara del Comune di Ceraso il termine era, invece, fissato al 7.12.2020, cioè prima che nell’altra gara fosse contestato il conflitto di interessi (in data 19.1.2021) e prima che fosse disposta l’esclusione con atto del 9.2.2021; la gara indetta dal Comune di Ceraso è stata aggiudicata alla società Lombardi s.r.l. in data 12.4.2021 e, cioè, prima che fosse pubblicata la sentenza di questa Sezione n. 1219/2021 del 14.5.2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Lombardi S.r.L. ha altresì replicato che tale esclusione riguardava la partecipazione del concorrente soltanto a quella specifica procedura di affidamento, così che si tratterebbe di una causa di esclusione destinata a riferirsi e a conchiudersi soltanto all’interno della procedura di gara dove maturata (sul punto Lombardi S.r.L. ha richiamato giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. V, 27.9.2019 n. 6490 e sez. V, 24.1.2019 n. 597). Lombardi S.r.L. inoltre, premettendo che non risulta alcun provvedimento sanzionatorio dell’Anac, ha richiamato la giurisprudenza secondo cui «<i>il partecipante ad una gara di appalto non è tenuto a dichiarare le esclusioni comminate nei suoi confronti in precedenti gare per aver dichiarato circostanze non veritiere, poiché, al di là dei provvedimenti sanzionatori spettanti all’Anac in caso di dolo o colpa grave nel mendacio, la causa di esclusione dell’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione si riferisce &#8211; e si conclude &#8211; all’ interno della procedura di gara in cui è maturata</i>» (Cons. Stato, V, 3.2.2021 n. 1000).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine Lombardi S.r.L. ha replicato che, non risultando alcuna iscrizione nel casellario Anac, non potrebbe ipotizzarsi alcuna violazione del principio di leale collaborazione in capo alla società Lombardi s.r.l. sotto il profilo di un obbligo di informare la stazione appaltante circa la sopravvenuta esclusione dalla gara da parte della Consac s.p.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>5.1.</i> In via preliminare il Collegio ritiene che i motivi aggiunti depositati in data 19.5.2021 siano ricevibili e ammissibili. Infatti la sentenza di questa Sezione n. 1219/2021, che ha respinto il ricorso avverso l’esclusione disposta da Consac, è stata depositata in data 14.5.2021, per cui solo da tale data Falco Group S.r.L. ha potuto avere piena contezza del motivo escludente, risultando così tempestivamente proposti i motivi aggiunti in data 19.5.2021, con i quali è lamentato l’ulteriore motivo escludente sopra esposto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>5.2.</i> Nel merito, il Collegio rileva che l’argomento di Lombardi S.r.L., secondo cui essa sarebbe una compagine societaria diversa rispetto a quella esclusa nella gara di Consac, non è condivisibile. Nella presente gara infatti ha partecipato Lombardi S.r.L., divenuta poi aggiudicataria; nella gara di Consac invece Lombardi S.r.L. ha partecipato nell’ambito del raggruppamento temporaneo di imprese, comprendente L.P.G. Costruzioni s.r.l., Lanzara Geom. Antonio e appunto Lombardi S.r.L.. Peraltro, nella citata sentenza di questa Sezione n. 1219/2021 è evidenziato che il RUP, in conflitto di interessi: aveva intrattenuto frequentazioni anche strette e abituali con la famiglia Lombardi e in particolare con Antonio Lombardi (legale rappresentante sia di LPG Costruzioni che di Lombardi S.r.L.); nel 2016 aveva svolto circa 30 Ape per il gruppo Lombardi, di cui Lombardi S.r.L. fa parte; nel 2015 e 2016 aveva svolto attività di consulenza e progettazione per offerte migliorative per il gruppo Lombardi. Nella citata sentenza è inoltre evidenziato quanto segue: «<i>LPG s.r.l. e Lombardi s.r.l. sono riconducibili alla AL Holding, che ne detiene il capitale sociale. Tali società sono tutte riconducibili alla famiglia Lombardi (…) Ne consegue che conferma la sussistenza del conflitto di interessi la circostanza che l’ing. Lucia, abbia svolto attività professionale in favore del Gruppo Lombardi e quindi della Holding che detiene il pacchetto azionario sia della L.P.G. Costruzioni s.r.l., che della Lombardi s.r.l.</i>». Quindi, in ragione dei legami delle società che compongono il gruppo Lombardi, al punto della comunanza dei legali rappresentanti e dei componenti delle compagini societarie, discende che la vicenda del conflitto di interessi accertata nella citata sentenza è astrattamente idonea a incidere sulla professionalità e sui motivi escludenti di Lombardi S.r.L..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò premesso, il Collegio ritiene violato l’art. 80, c. 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, in quanto il conflitto di interessi accertato nell’ambito della gara di Consac integra un grave illecito professionale, in ordine al quale il Comune di Ceraso avrebbe dovuto motivare in ordine alla rilevanza o irrilevanza ai fini del giudizio di professionalità e affidabilità di Lombardi S.r.L.. Il Collegio ritiene non pertinente il richiamo di Lombardi S.r.L. alla giurisprudenza secondo cui, fuori dall’ipotesi di iscrizione nel casellario dell’Anac, il partecipante ad una gara di appalto non è tenuto a dichiarare le esclusioni comminate nei suoi confronti in precedenti gare per aver dichiarato circostanze non veritiere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio condivide l’indirizzo del Consiglio di Stato relativo alla individuazione della portata precettiva dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Consiglio di Stato sez. V &#8211; 20/09/2021, n. 6407), secondo cui nel perimetro degli obblighi dichiarativi rientra anche il provvedimento di esclusione subìto dall&#8217;operatore concorrente in altra procedura di gara da altra stazione appaltante in quanto sia scaturito da condotta astrattamente idonea a far dubitare dell&#8217;integrità ed affidabilità dell&#8217;operatore economico per l&#8217;esecuzione del contratto in affidamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il punto va meglio specificato, anche al fine di dar risposta alle argomentazioni che evocano precedenti giurisprudenziali (<i>ex multis</i> Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2021, n. 6212), nei quali si è affermato che una precedente esclusione non rientra nel novero delle circostanze da portare a conoscenza della stazione appaltante che indice la nuova gara, perché la causa di esclusione si riferisce &#8211; e si conchiude &#8211; all&#8217;interno della procedura di gara in cui è maturata, pena il rischio di realizzare una indefinita protrazione di efficacia &#8220;a strascico&#8221; del primo provvedimento per cui l&#8217;esclusione da una gara genera l&#8217;esclusione dall&#8217;altra e così via in un ribalzo continuo da una procedura all&#8217;altra (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2019, n. 6490; rammenta i precedenti sulla questione, Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2020, n. 1906 alla quale quindi è fatto rinvio).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In realtà, il provvedimento di esclusione &#8211; come una pronuncia civile (es. di risoluzione di precedente contratto di appalto per inadempimento) o penale (es. che accerti la commissione di un reato da parte di amministratori della società partecipante alla procedura anche solo allo scopo di applicare una misura cautelare o solamente la prospetti all&#8217;esito dell&#8217;attività di indagine disponendo il rinvio a giudizio) &#8211; va dichiarato allo scopo di informare la stazione appaltante della vicenda all&#8217;esito della quale è stato adottato; è quest&#8217;ultima (la vicenda generatrice dell’esclusione) che la stazione appaltante è tenuta ad apprezzare per dire se il concorrente abbia commesso un &#8220;grave illecito professionale&#8221;, inteso come comportamento contrario ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa, incidente sulla sua affidabilità professionale. Il provvedimento di esclusione &#8211; come qualsiasi altra pronuncia civile o penale &#8211; vale al più come &#8220;adeguato mezzo di prova&#8221; per le circostanze ivi rappresentate e la documentazione cui è fatto rinvio per dirle provate. Dire, allora, che il concorrente è onerato di dichiarare una &#8220;precedente esclusione&#8221;, è formula sintetica per dire che il concorrente è tenuto a dichiarare quella pregressa vicenda professionale astrattamente in grado di far dubitare della sua integrità e affidabilità professionale come operatore chiamato all&#8217;esecuzione di un contratto d&#8217;appalto (che abbia condotto la stazione appaltante ad adottare un provvedimento di esclusione).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non è un caso, del resto, che nei precedenti ricordati, il fatto generatore dell&#8217;esclusione era costituito dall&#8217;accertamento dell&#8217;irregolarità fiscale del concorrente (causa di esclusione ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; così nella citata sentenza del Consiglio di Stato n. 6490 del 2019 e n. 8406 del 2020) e ben si può capire che tale vicenda professionale &#8211; e il relativo provvedimento di esclusione &#8211; sia detto non oggetto di necessaria conoscenza da parte di altra stazione appaltante in successiva procedura di gara: la regolarità tributaria e contributiva del concorrente va, infatti, accertata da ciascuna stazione appaltante per ogni singola gara cui l&#8217;operatore abbia richiesto di partecipare, di modo che quel concorrente, prima irregolare e per questo già escluso, ove abbia poi regolarizzato poi la sua posizione fiscale, e si presenti in regola di fronte ad altra stazione appaltante, potrà, ed anzi dovrà, essere ammesso in gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dunque, è certamente vero che l'&#8221;esclusione&#8221; da una procedura &#8211; o per meglio dire il provvedimento di esclusione &#8211; è <i>altro</i> rispetto al &#8220;grave illecito professionale&#8221; (come pure che un&#8217;esclusione si genera e si consuma all&#8217;interno della procedura di gara nella quale è stata adottata dalla stazione appaltante) ed è altresì corretto affermare che l&#8217;uno, il &#8220;grave illecito professionale&#8221; e non l&#8217;altra, &#8220;l&#8217;esclusione&#8221;, può comportare esclusione dell&#8217;operatore dalla procedura di gara (se ritenuto non integro né affidabile); ma i due elementi posti a rapporto sono in nesso logico &#8211; consequenziale tra loro nel senso che il &#8220;grave illecito professionale&#8221; può essere causa dell'&#8221;esclusione&#8221; che, dunque, della prima è l&#8217;effetto, onde è sempre il primo e non il secondo ad avere rilievo nel giudizio cui è chiamata la stazione appaltante (Cons. Stato. sez. V, 20/09/2021, n. 6407).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla luce delle esposte considerazioni, Lombardi S.r.L. era onerata di informare il Comune di Ceraso del provvedimento espulsivo subìto nell’altra gara, per essere la vicenda dalla quale lo stesso era scaturito astrattamente idonea a generare dubbi sulla sua affidabilità per l&#8217;esecuzione del contratto d&#8217;appalto affidando. Non è dirimente quindi accertare se l’esclusione dall’altra gara risulti dal casellario Anac, afferendo ciò alla diversa ipotesi escludente di cui all’art. 80, comma 5, lett. f ter), e comma 12, del d.lgs. 50/2016. Analogamente non è dirimente che l’esclusione di Consac sia intervenuta in data 9.2.2021, cioè dopo la presentazione dell’offerta e delle dichiarazioni nella gara indetta dal Comune di Ceraso: in primo luogo è successiva all’offerta e alle dichiarazioni di Lombardi S.r.L. nella gara indetta dal Comune di Ceraso solo l’esclusione da parte di Consac, ma non anche il fatto che ha giustificato tale esclusione, cioè il conflitto di interessi con il Rup, il quale è invece anteriore alla indizione della gara del Comune di Ceraso; in secondo luogo, l’esclusione ad opera di Consac è anteriore alla aggiudicazione in favore di Lombardi S.r.L. nell’ambito della gara indetta dal Comune di Ceraso, avvenuta in data 12.4.2021, per cui, anche in base al principio di correttezza, sarebbe stato onere di Lombardi S.r.L. informare il Comune di Ceraso in ordine alla sopravvenuta esclusione; in terzo luogo, il principio del necessario possesso dei requisiti di partecipazione senza soluzione di continuità impone una valutazione effettiva dei fatti, anche sopravvenuti in corso di gara astrattamente integranti un grave illecito professionale. Tali principi sono enucleati anche nella Delibera Anac n. 146 del 30 marzo 2022, che riguarda l’obbligo della stazione appaltante di valutare i fatti astrattamente integranti grave illecito professionale anche se sopravvenuti, tra cui anche (e non solo) la pendenza di indagini penali o il rinvio a giudizio del legale rappresentante della società aggiudicataria: «<i>Il principio del necessario possesso dei requisiti di partecipazione senza soluzione di continuità impone una valutazione effettiva, in concreto ed esplicita (da svolgersi in contraddittorio con l’operatore economico coinvolto) dei fatti, anche sopravvenuti in corso di gara, astrattamente integranti un grave illecito professionale, tra cui vi rientra anche la pendenza di indagini penali o il rinvio a giudizio del legale rappresentante della società aggiudicataria. La discrezionalità attribuita alla stazione appaltante nella valutazione dei gravi illeciti professionali non riguarda l’an (cioè la scelta se valutare o meno i requisiti di affidabilità professionale dell’aggiudicatario), ma il quid (cioè il contenuto finale che può avere il provvedimento conclusivo del processo valutativo). Pertanto, pur trattandosi di una valutazione di estrema delicatezza rimessa al suo attento vaglio, la stazione appaltante non può omettere di effettuare un giudizio sulla integrità o affidabilità professionale della società aggiudicataria, in presenza di indagini penali e di misure cautelari per gravi reati</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non avendo il Comune di Ceraso valutato la concreta rilevanza della citata esclusione per conflitto di interessi quale fatto astrattamente integrante un grave illecito professionale, i motivi aggiunti depositati in data 19.5.2021 sono fondati nei sensi e nei termini appena precisati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>6.</i> Con il primo motivo del ricorso incidentale Lombardi S.r.L. ha lamentato che Falco Group S.r.L. avrebbe dovuto essere esclusa in quanto la sua offerta sarebbe insostenibile sotto il profilo economico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto è stata disposta la verificazione, demandandosi al verificatore di accertare «<i>se sussista la lamentata irrealizzabilità dell’offerta della ricorrente principale e l’asserita insostenibilità della sua offerta sotto il profilo economico, tale da comportarne la non serietà e l’attendibilità</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il verificatore ha accertato quanto segue: «<i>L’analisi di tali dati evidenzia due aspetti: 1. è dell’84,09% l’incidenza della manodopera sul valore della proposta (648.410,88 €); 2. la somma degli importi monetari per materiali, trasporti e noli, spese generali e utile d’impresa incide per il 13,99% sull’importo di 648.410,88 € (…) passare dall’aliquota minima del 22% sino a quella dell’84,09% che si registra per la proposta di Falco Group S.r.l. richiede giustificazioni puntuali da parte della stessa Falco Group S.r.l. E, in tal senso, giustificazioni non sono emerse, né a valle della disamina della documentazione in atti e neppure nel corso del contraddittorio svolto. Congiuntamente a quanto appena segnalato, quale aspetto a quest’ultimo pure correlato, non trova giustificazione neppure la bassissima incidenza (13,99%) dei costi per materiali, trasporti e noli (pure incluse spese generali e utile d’impresa) sull’importo di 648.410,88 € (…) una contrazione del costo per materiali, trasporti e noli dal 60% sino a meno del 13,99% (questa percentuale include anche spese generali Sg e utile d’impresa U, così da scendere ancora a circa il 12-13% se si sottraggono Sg ed U) richiede precise giustificazioni, che però non rilevano</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dopo ampia analisi quindi il verificatore ha concluso affermando che «<i>sussistono dubbi sulla serietà e sull’attendibilità dell’offerta della ricorrente principale, dal momento che non risultano elementi in grado di giustificare l’altissima incidenza dei costi di manodopera (84,09%) sul valore della proposta (648.410,88 €), e neppure sono spiegati i motivi della bassissima aliquota percentuale (13,99%) che la somma dei costi per materiali, trasporti e noli, spese generali e utile d’impresa viene ad avere sul valore della proposta (648.410,88 €)</i>».<i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il primo motivo del ricorso incidentale è quindi fondato, nei limiti delle condivisibili conclusioni cui è pervenuto il verificatore (da cui non v’è ragione di discostarsi), con la conseguenza che il Comune di Ceraso dovrà provvedere a rivalutare l’offerta della ricorrente principale al fine di accertarne la sostenibilità sotto il profilo economico, tenendo conto di quanto accertato dal verificatore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>7.</i> Con il secondo motivo del ricorso incidentale è invece lamentato che Falco Group S.r.L. avrebbe dovuto essere esclusa per aver presentato un’offerta tecnica asseritamente in contrasto, su plurimi e rilevanti profili, con quanto richiesto dalla stazione appaltante nel progetto esecutivo posto a base di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto è stata disposta la verificazione, demandandosi al verificatore di accertare «<i>se sussistano i lamentati profili di contrasto dell’offerta tecnica della ricorrente principale rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante nel progetto esecutivo posto a base di gara nonché se sussistano i lamentati profili di indeterminatezza ed indeterminabilità dell’offerta tecnica della ricorrente principale</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dopo ampia analisi quindi il verificatore ha concluso affermando che «<i>non sussistono i lamentati profili di contrasto dell’offerta tecnica della ricorrente principale rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante nel progetto esecutivo posto a base di gara e, inoltre, non sussistono i lamentati profili di indeterminatezza ed indeterminabilità dell’offerta tecnica della ricorrente principale</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il secondo motivo del ricorso incidentale è quindi infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>8.</i> In conclusione, sono fondati i motivi aggiunti di Falco Group S.r.L. depositati in data 19.5.2021 nei limiti e nei sensi sopra indicati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È altresì fondato il primo motivo del ricorso incidentale proposto da Lombardi S.r.L., parimenti nei limiti e nei sensi sopra indicati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dall’accoglimento dei motivi aggiunti depositati in data 19.5.2021 da Falco Group S.r.L. nonché dall’accoglimento del motivo di ricorso incidentale proposto da Lombardi S.r.L., consegue che il Comune di Ceraso, nella riedizione del potere, dovrà valutare rispettivamente la concreta rilevanza della vicenda oggetto della citata esclusione di Lombardi S.r.L. per conflitto di interessi quale fatto astrattamente integrante un grave illecito professionale ai fini della partecipazione alla odierna procedura di gara, nonché la serietà e l’attendibilità dell’offerta della ricorrente principale alla luce delle criticità sopra evidenziate dal verificatore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>9.</i> In ragione della reciproca soccombenza, sussistono gravi motivi che giustificano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>10.</i> Il Collegio, letta l’istanza di liquidazione del compenso formulata dal verificatore, considerata la completezza dell’attività svolta e valutati i parametri di legge per la liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, con particolare riguardo all’impegno professionale richiesto, ritiene congrua la determinazione in euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge, del compenso spettante al verificatore prof. ing. Antonio Nesticò. Tale importo deve essere posto a carico di Falco Group S.r.L. e di Lombardi S.r.L. in ragione della metà ciascuno.</p>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:</p>
<p class="popolo">1) respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti depositati in data 14.5.2021;</p>
<p class="popolo">2) accoglie i motivi aggiunti depositati in data 19.5.2021 nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati;</p>
<p class="popolo">3) accoglie il ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati;</p>
<p class="popolo">4) compensa le spese di lite;</p>
<p class="popolo">5) liquida nella somma complessiva di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, il compenso spettante al verificatore, prof. ing. Antonio Nesticò, ponendo tale somma a carico di Falco Group S.r.L. e di Lombardi S.r.L. nella misura della metà ciascuno.</p>
<p class="popolo">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula">Leonardo Pasanisi, Presidente</p>
<p class="tabula">Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula">Anna Saporito, Referendario</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
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<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>Fabio Di Lorenzo</td>
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<td>Leonardo Pasanisi</td>
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<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/portata-precettiva-dellart-80-comma-5-lett-c-e-c-bis-d-lgs-18-aprile-2016-n-50-sugli-obblighi-dichiarativi/">Sulla portata precettiva dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 circa gli obblighi dichiarativi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla decorrenza del termine dall&#8217;accesso e sul fatto che è consentito discostarsi dalla intepretazione letterale del bando solo in presenza di un’obiettiva incertezza delle espressioni utilizzate</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/85282-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 15:49:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=85282</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/85282-2/">Sulla decorrenza del termine dall&#8217;accesso e sul fatto che è consentito discostarsi dalla intepretazione letterale del bando solo in presenza di un’obiettiva incertezza delle espressioni utilizzate</a></p>
<p>Qualora la stazione appaltante neghi l’accesso agli atti di gara, il termine per impugnare, con riferimento a quei vizi non altrimenti percepibili dal concorrente (cfr. Corte Cost., 28 ottobre 2021, n. 204), comincia a decorrere solo da quando l’accesso sia consentito o sia dimostrata la piena conoscenza di quegli atti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/85282-2/">Sulla decorrenza del termine dall&#8217;accesso e sul fatto che è consentito discostarsi dalla intepretazione letterale del bando solo in presenza di un’obiettiva incertezza delle espressioni utilizzate</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/85282-2/">Sulla decorrenza del termine dall&#8217;accesso e sul fatto che è consentito discostarsi dalla intepretazione letterale del bando solo in presenza di un’obiettiva incertezza delle espressioni utilizzate</a></p>
<p style="text-align: justify;">Qualora la stazione appaltante neghi l’accesso agli atti di gara, il termine per impugnare, con riferimento a quei vizi non altrimenti percepibili dal concorrente (cfr. Corte Cost., 28 ottobre 2021, n. 204), comincia a decorrere solo da quando l’accesso sia consentito o sia dimostrata la piena conoscenza di quegli atti da parte dell’interessato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2022, n. 1412; id., sez. III, 7 febbraio 2022, n. 847; id., sez. V,21 giugno 2021, n. 4753)</p>
<p style="text-align: justify;">A tutela dell’affidamento e della parità di trattamento dei concorrenti, deve sempre privilegiarsi l&#8217;interpretazione letterale della <em>lex specialis</em> di gara, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di un’obiettiva incertezza delle espressioni utilizzate (giurisprudenza granitica, fra le moltissime cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 agosto 2021, n. 5781; id., sez. VI, 23 giugno 2021, n. 4817; id., sez. III, 24 novembre 2020, n. 7345). Nella specie, l’espressione adoperata dal disciplinare non è equivocabile e ad essa avrebbe dovuto rigorosamente attenersi la commissione, obbligata al rispetto dell’autovincolo stabilito dalla stazione appaltante, e ciò non consente l’interpretazione alternativa proposta dalle resistenti, la quale si risolve nella sostanziale sostituzione del criterio valutativo con altro e diverso criterio, oltretutto connotato da ben minore oggettività di qui l&#8217;illegittimità dellaggiudicazione</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Termine per ricorrere &#8211; Vizi non altrimenti percepibili dal concorrente-Decorrenza &#8211; Dall&#8217;accesso o conoscenza degli stessi</p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Lex specialis &#8211; Interpretazione letterale &#8211; Va sempre privilegiata &#8211; Interpetazione alternativa &#8211; Si risolve nella sostanziale sostituzione del criterio valutativo &#8211; Illegittimità</p>
<hr />
<p>Pres. E. Di Santo P. Grauso Est.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/03/2022</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 00369/2022 REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 01421/2021 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
BTC Medical Europe S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi ed Elmar Zwick, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via La Marmora 14;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E.S.T.A.R. – Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luisa Gracili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Servi 38;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ICU Medical Europe S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Zoppellari e Gabriele Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">con il ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento prot. 57576 dell&#8217;11.10.2021 con il quale ESTAR ha comunicato l&#8217;aggiudicazione definitiva ex art. 76 c. 5 d.lgs. 50/2016 alla soc. ICU Medical Europe S.r.l. della Procedura aperta per l&#8217;affidamento della fornitura di dispositivi e la preparazione e infusione (elastomeri) di farmaci antiblastici e sistemi semiautomatici per la preparazione di farmaci iniettabili sterili e antiblastici con materiale di consumo per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Toscana, Codice Gara CUI 2018-032-0041, con riferimento al Lotto 2 Perforatore sterile per ricostruzione farmaci antiblastici;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della D.D. ESTAR n. 1579 del 07.10.2021 con la quale è stata disposta l&#8217;aggiudicazione definitiva in favore di ICU Medical Europe S.r.l. della Procedura aperta per l&#8217;affidamento della fornitura di dispositivi e la preparazione e infusione (elastomeri) di farmaci antiblastici e sistemi semiautomatici per la preparazione di farmaci iniettabili sterili e antiblastici con materiale di consumo per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Toscana, Codice Gara CUI 2018-032-0041, con riferimento al Lotto 2 Perforatore sterile per ricostruzione farmaci antiblastici con riferimento al Lotto 2 Perforatore sterile per ricostruzione farmaci antiblastici;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in parte qua del Verbale conclusivo della Commissione Giudicatrice dello 08.06.2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in parte qua dei Verbali della Commissione del 21.10.2020, 12.11.2020,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni atto presupposto, conseguente e derivato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché, ai sensi dell&#8217;art. 116 d.lgs. 50/2016, anche in via autonoma, per l&#8217;accertamento del diritto di BTC Medical Europe S.r.l. di accedere alla documentazione richiesta con domanda prot. 37981/2021 ed in particolare all&#8217;Offerta Tecnica di ICU Medical Europe S.r.l. afferente al Lotto n. 2 della gara indetta da ESTAR per l&#8217;affidamento della fornitura di dispositivi e la preparazione e infusione (elastomeri) di farmaci antiblastici e sistemi semiautomatici per la preparazione di farmaci iniettabili sterili e antiblastici con materiale di consumo per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Toscana e la conseguente acquisizione, anche in via istruttoria, della relativa documentazione in corso di giudizio, e per l&#8217;annullamento del provvedimento di ESTAR prot. 59552 del 20.10.2021 comunicato in pari data, di diniego di accesso documentale con riferimento alla domanda proposta da BTC Medical Europe S.r.l. prot. 37981/2021, relativa alle offerte tecniche (Busta B) afferenti al Lotto 2, presentate dagli operatori ammessi a partecipare alla Procedura aperta per l&#8217;affidamento della fornitura di dispositivi e la preparazione e infusione (elastomeri) di farmaci antiblastici e sistemi semiautomatici per la preparazione di farmaci iniettabili sterili e antiblastici con materiale di consumo per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Toscana.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E, con i motivi aggiunti presentati il 7 dicembre 2021, per l’annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento prot. 57576 dell&#8217;11.10.2021 con il quale ESTAR ha comunicato l&#8217;aggiudicazione definitiva ex art. 76 c. 5 d.lgs. 50/2016 alla soc. ICU Medical Europe S.r.l. della procedura aperta per l&#8217;affidamento della fornitura di dispositivi e la preparazione e infusione (elastomeri) di farmaci antiblastici e sistemi semiautomatici per la preparazione di farmaci iniettabili sterili e antiblastici con materiale di consumo per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Toscana, Codice Gara CUI 2018-032-0041, con riferimento al Lotto 2 Perforatore sterile per ricostruzione farmaci antiblastici;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della D.D. ESTAR n. 1579 del 7.10.2021 con la quale è stata disposta l&#8217;aggiudicazione definitiva in favore di ICU Medical Europe S.r.l. della Procedura aperta per l&#8217;affidamento della fornitura di dispositivi e la preparazione e infusione (elastomeri) di farmaci antiblastici e sistemi semiautomatici per la preparazione di farmaci iniettabili sterili e antiblastici con materiale di consumo per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Toscana, Codice Gara CUI 2018-032-0041, con riferimento al Lotto 2 Perforatore sterile per ricostruzione farmaci antiblastici con riferimento al Lotto 2 Perforatore sterile per ricostruzione farmaci antiblastici;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in parte qua del Verbale conclusivo della Commissione Giudicatrice dell&#8217;8.6.2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in parte qua dei Verbali della Commissione del 21.10.2020, 12.11.2020,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni atto presupposto, conseguente e derivato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di E.S.T.A.R. e della controinteressata ICU Medical Europe S.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. BTC Medical Europe S.r.l. (di seguito, BTC) ha partecipato alla procedura aperta indetta nel dicembre 2019 da E.S.T.A.R. – centrale di committenza specializzata degli enti del servizio sanitario toscano – per l’affidamento della fornitura, mediante stipulazione di contratti quadro, di dispositivi per la preparazione e infusione di farmaci antiblastici e sistemi semiautomatici per la preparazione di farmaci iniettabili sterili e antiblastici con materiale di consumo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La controversia riguarda il lotto n. 2 della procedura, suddiviso in quattro sub lotti: “<i>2a Perforatore sterile per ricostituzione farmaci antiblastici per flaconi 13mm; 2b Perforatore sterile per ricostituzione farmaci antiblastici per flaconi 20mm; 2c Perforatore sterile per sacca e flacone collabile per ricostituzione di farmaci antiblastici; 2d Dispositivo autosigillante per la ricostituzione di farmaci antiblastici</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La società ricorrente si è collocata al secondo posto della graduatoria finale del lotto con 84,14 punti complessivi, alle spalle dell’aggiudicataria ICU Medical Europe S.r.l. (ICU) con 97,806 punti. Con l’atto introduttivo del giudizio, essa impugna l’aggiudicazione di cui alla determinazione del 7 ottobre 2021, in epigrafe, e contestualmente, il diniego di accesso alle offerte tecniche degli altri concorrenti, opposto da E.S.T.A.R. con provvedimento del 20 ottobre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. Con motivi aggiunti depositati il 7 dicembre 2021, BTC ha reiterato le medesime censure già svolte in ricorso alla luce dei dati contenuti nell’offerta tecnica della vincitrice, della quale E.S.T.A.R. aveva frattanto consentito l’ostensione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2. Costituitesi l’amministrazione procedente e la controinteressata, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 la società ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare formulata con i motivi aggiunti, a fronte della celere trattazione di merito prospettata dal collegio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3. Nella successiva camera di consiglio del 13 gennaio 2022, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda incidentale proposta contro il diniego di accesso ai sensi dell’art. 116 co. 2 c.p.a..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.4. La causa, infine, è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza dell’8 marzo 2022, preceduta dallo scambio fra le parti di memorie difensive e repliche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Come riferito in narrativa, è impugnata l’aggiudicazione del lotto n. 2 della procedura per l’affidamento della fornitura di dispositivi per la preparazione e infusione di farmaci antiblastici e sistemi semiautomatici per la preparazione di farmaci iniettabili sterili e antiblastici, disposta da E.S.T.A.R. con determinazione del 7 ottobre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente BTC, seconda classificata, incentra le proprie doglianze sui punteggi attribuiti dalla commissione di gara relativamente ai criteri di valutazione nn. 6 e 7, assumendo che l’accoglimento del gravame comporterebbe l’esclusione della prima classificata e, in ogni caso, il sovvertimento della graduatoria finale e la sua collocazione al primo posto con 98,49 punti, contro i 97,806 punti spettanti alla controinteressata ICU.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con l’unico motivo di ricorso – dichiaratamente proposto “al buio”, stante il diniego di accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria inizialmente opposto da E.S.T.A.R. – BTC sostiene che non vi sarebbe corrispondenza fra quanto dichiarato dalla controinteressata in sede di offerta tecnica e le effettive caratteristiche tecniche del prodotto offerto per il sub lotto 2D (“<i>Dispositivo autosigillante per la ricostituzione farmaci antiblastici</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, per il criterio n. 6 – “<i>Minor volume interno della valvola</i>” la commissione ha attribuito a ICU il punteggio di 6,6, sul presupposto che il volume interno del prodotto offerto sia di 0,06 ml, mentre per il criterio n. 7 – “<i>Numero massimo di attivazioni della valvola autosigillante</i>”, ICU ha dichiarato 600 attivazioni, cui è conseguito il punteggio di 8.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I dati presi in esame dalla commissione non sarebbero tuttavia corretti. Il volume interno della valvola offerta da ICU sarebbe infatti pari a 0,1 ml (non 0,06) e il numero massimo di attivazioni sarebbe di 100 (non 600), come la ricorrente ricava dalla documentazione tecnico-scientifica reperibile sul sito web di ICU, dalle dichiarazioni rese dai manager di ICU in ordine al prodotto offerto in gara e dai depliant illustrativi utilizzati dalla stessa ICU Medical.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A fronte di tali discrepanze, sorgerebbe in prima battuta l’onere della stazione appaltante di rivalutare le dichiarazioni rese dall’aggiudicataria ai fini di una eventuale esclusione <i>ex</i> art. 80 co. 5 lett. f-<i>bis</i>) del d.lgs. n. 50/2016, e comunque quello di riformulare in termini favorevoli alla ricorrente i punteggi attribuiti a ICU.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. La fondatezza dell’impugnativa trarrebbe conferma dall’esame dell’offerta tecnica di ICU, che ha occasionato la proposizione dei motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il primo motivo aggiunto, BTC deduce che il volume interno della valvola CH2000S-PC offerta da ICU sarebbe pari a 0,1 ml, come attestato dagli allegati tecnici all’offerta della controinteressata: la relazione tecnica, nella quale si affermerebbe che lo “spazio morto” è pari a “0.10 ml”; e la scheda tecnica, nella quale con riferimento al cod. prodotto CH2000S-PC si leggerebbe, quanto alla valvola, “Capacity 0.1 ml”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella scheda informativa del lotto n. 2, di contro, la misura del volume interno della valvola sarebbe indicata in 0,06 ml, ma la commissione avrebbe omesso di rilevare la discordanza e di verificare le effettive caratteristiche del dispositivo, procedendo all’attribuzione di un punteggio premiante e, di nuovo, trascurando di rilevare l’esistenza di una possibile causa di esclusione ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett. c-<i>bis</i> ed f-<i>bis</i> d.lgs. n. 50/2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto al criterio inerente il numero massimo di attivazioni della valvola autosigillante, il dato non sarebbe stato dichiarato da ICU e l’offerta, pertanto, non sarebbe stata valutabile sotto questo aspetto. Le 600 attivazioni dichiarate dalla controinteressata sarebbero espressamente riferite al dispositivo “<i>se utilizzato con il dispositivo di trasferimento a circuito chiuso privo di ago ChemoClave</i>”, vale a dire al sistema completo “ChemoClave” prodotto da ICU, che tuttavia non sarebbe oggetto di fornitura (il sub lotto 2D riguarderebbe la singola valvola, non il sistema).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, dall’offerta tecnica di ICU si ricaverebbe che la valvola in questione sarebbe universale, cioè funzionerebbe anche con altri adattatori diversi da quelli prodotti dalla medesima ICU, con la conseguenza che il numero di 600 attivazioni non sarebbe affatto garantito dal dispositivo ed erroneamente la commissione lo avrebbe posto a base del punteggio attribuito alla controinteressata con riguardo al criterio n. 7.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il secondo motivo aggiunto è denunciata l’incompletezza delle dichiarazioni rese da ICU, le quali non avrebbero reso in maniera intellegibile le informazioni richieste dalla legge di gara. Le informazioni circa il numero massimo di attivazioni della valvola sarebbero state rese in modo fuorviante, e perciò meritevole di esclusione, poiché la controinteressata avrebbe riportato il valore di 600 attivazioni riferibile all’utilizzo combinato con altro dispositivo non oggetto di valutazione e fornitura; e anche a voler ritenere che l’equivoco sia dipeso da un errore della commissione, e non dalla formulazione dell’offerta, quest’ultima resterebbe pur sempre priva di un dato essenziale per la valutazione della fornitura, con la conseguenza che se ne sarebbe dovuta disporre l’esclusione, o, in ipotesi, che essa non avrebbe meritato un punteggio superiore allo zero.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. In via pregiudiziale la controinteressata ICU eccepisce l’irricevibilità del ricorso, notificato il 10 novembre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La determinazione impugnata, contenente l’aggiudicazione definitiva della gara, sarebbe stata pubblicata da E.S.T.A.R. nella sezione “Albo pretorio” del proprio sito web sin dall’8 ottobre 2021, di modo che, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 2 luglio 2020, n. 12, il termine per la proposizione del ricorso sarebbe scaduto il 7 novembre.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inammissibili sarebbero di conseguenza i motivi aggiunti, oltretutto notificati ai soli procuratori delle parti costituite e pertanto non riqualificabili come ricorso autonomo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’eccezione è infondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il tema della decorrenza del termine per l’impugnazione degli atti e provvedimenti afferenti alle procedure di affidamento di contratti pubblici, come disciplinata dall’art. 120 co. 5 c.p.a., è stato recentemente affrontato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che, con la decisione invocata dalla controinteressata (sentenza n. 12/2020), ha enucleato il principio in forza del quale la pubblicazione degli atti di gara eseguita ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 è idonea a far decorrere il termine, al pari della conoscenza delle informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del medesimo d.lgs. n. 50/2016, salva per queste ultime la possibilità di computare la dilazione corrispondente al tempo occorrente per assolvere all’istanza di accesso presentata dal concorrente interessato, laddove i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario o delle giustificazioni rese nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia: il computo della c.d. “dilazione temporale” risponde alla regola generale della piena conoscenza e conoscibilità del contenuto concreto degli atti lesivi, ed è conforme al diritto eurounitario, che non ammette l’obbligo di proporre impugnazioni “al buio” (“<i>in abstracto</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il meccanismo, così ricostruito, rientra nel novero delle letture dell’art. 120 co. 5 cit. compatibili con l’art. 24 Cost. ed implica che, qualora la stazione appaltante neghi l’accesso agli atti di gara, il termine per impugnare non decorra con riferimento a quei vizi non altrimenti percepibili dal concorrente (cfr. Corte Cost., 28 ottobre 2021, n. 204), ovvero cominci a decorrere solo da quando l’accesso sia consentito o sia dimostrata la piena conoscenza di quegli atti da parte dell’interessato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2022, n. 1412; id., sez. III, 7 febbraio 2022, n. 847; id., sez. V,21 giugno 2021, n. 4753).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto premesso, nella specie i vizi denunciati dalla società ricorrente investono le valutazioni espresse dalla commissione di gara sull’offerta tecnica della ricorrente e necessitano, per essere verificati, della materiale disponibilità e della conoscenza dell’offerta stessa. Va pertanto escluso che il termine per impugnare l’aggiudicazione con riguardo a detti profili possa farsi decorrere dalla pubblicazione dell’8 ottobre 2021, che non accludeva l’offerta tecnica dell’aggiudicataria ICU e i relativi allegati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso introduttivo, benché proposto “al buio”, deve nondimeno considerarsi ammissibile giacché contiene censure specifiche che la ricorrente – com’era sua facoltà, dopo essersi vista negare da E.S.T.A.R. l’accesso agli atti richiesto già in corso di gara – ha tentato di documentare con i (soli) mezzi di prova reperibili e nei tempi all’uopo strettamente necessari (si ricorda che il ricorso è stato notificato il 10 novembre 2021, a poco più di trenta giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I motivi aggiunti, dal canto loro, sono tempestivi rispetto all’effettiva conoscenza dell’offerta tecnica della controinteressata e certamente ammissibili, costituendo sviluppo delle medesime censure già svolte con il ricorso con il supporto della documentazione acquisita mediante l’accesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Nel merito, l’impugnazione è fondata e può essere accolta nei termini che verranno illustrati di seguito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. Il disciplinare di gara, fra i criteri di valutazione del lotto n. 2, prevede quelli del “<i>Minor volume interno della valvola</i>” e del “<i>Numero massimo di attivazioni della valvola auto sigillante</i>”, ambedue riferiti al sub lotto D – “<i>Dispositivo autosigillante per la ricostituzione di farmaci antiblastici</i>”. Si tratta dei criteri identificati anche con i nn. 6 e 7 nei verbali della commissione di gara, che alla controinteressata ICU ha attribuito per tali criteri i punteggi di 6,6 (riparametrato a 10) e 8 sulla base dei dati riportati nella scheda-tipo informativa allegata all’offerta tecnica (allegato C.1).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella scheda si legge, quanto al criterio valutativo n. 6: “<i>2D: volume interno della valvola: 0.06 ml</i>”. Di contro, nella relazione delle caratteristiche tecniche del lotto 2, parimenti allegata all’offerta di ICU, il paragrafo dedicato al sub lotto 2D descrive il dispositivo “Spinning Spiros CH2000S-PC”, valvola bidirezionale con “<i>spazio morto</i>” di 0,1 ml; così come nella scheda tecnica del prodotto vi è un’illustrazione corredata dalla didascalia “<i>Capacity = 0,1 ml</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La commissione, senza dare conto della incoerenza dei dati forniti da ICU, ha attribuito il punteggio sulla base del valore 0,06 ml. La controinteressata, nel difendersi in giudizio, sostiene che il criterio – al quale corrisponde un punteggio inversamente proporzionale, cioè tanto maggiore quanto minore è il volume interno della valvola – non avrebbe inteso premiare di per sé la minore capacità del dispositivo, bensì il minor volume residuo di farmaco presente all’interno del dispositivo stesso. Il valore di 0,06 ml, da essa riportato nella scheda-tipo informativa, esprimerebbe appunto alla quantità media residua di farmaco al termine della somministrazione al paziente, mentre il valore di 0,1 ml riportato negli altri documenti citati e corrispondente alla capienza massima della valvola, non rileverebbe ai fini della valutazione qualitativa del prodotto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Analogamente E.S.T.A.R. afferma che la commissione non avrebbe considerato la capacità <i>tout court</i> della valvola, ma, in applicazione del criterio dettato dal disciplinare, il valore residuo di farmaco risultante al momento della connessione/disconnessione della valvola con altro dispositivo facente parte del lotto 2.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La tesi difensiva delle parti resistenti si scontra con un dato testuale insuperabile. Anche la scheda-tipo informativa, al pari degli altri documenti sopra menzionati, fa riferimento al “<i>volume interno della valvola</i>”, espressione univoca che descrive la capacità interna del dispositivo e che non può essere confusa con il “volume di farmaco residuo”, o la “quantità media residua di farmaco”, grandezze che non si riferiscono alla valvola, ma al medicinale somministrato al paziente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D’altro canto, il criterio stabilito dal disciplinare riguarda non la quantità residua di farmaco, ma, lo si è visto, il “<i>minor volume interno della valvola</i>”. Ed è noto che, a tutela dell’affidamento e della parità di trattamento dei concorrenti, deve sempre privilegiarsi l&#8217;interpretazione letterale della <i>lex specialis</i> di gara, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di un’obiettiva incertezza delle espressioni utilizzate (giurisprudenza granitica, fra le moltissime cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 agosto 2021, n. 5781; id., sez. VI, 23 giugno 2021, n. 4817; id., sez. III, 24 novembre 2020, n. 7345).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella specie, l’espressione adoperata dal disciplinare non è equivocabile e ad essa avrebbe dovuto rigorosamente attenersi la commissione, obbligata al rispetto dell’autovincolo stabilito dalla stazione appaltante. Anche a voler concedere che il dato significativo ai fini del giudizio qualitativo sui dispositivi offerti dai concorrenti non sia quello del volume interno della valvola, ma quello della quantità residua di farmaco all’interno del dispositivo, la chiara lettera della legge di gara non consente l’interpretazione alternativa proposta dalle resistenti, la quale si risolve nella sostanziale sostituzione del criterio valutativo con altro e diverso criterio, oltretutto connotato da ben minore oggettività (il dato della quantità residua di farmaco dipende certamente anche da variabili soggettive legate alla manualità dell’operatore).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il punteggio attribuito alla controinteressata sulla base di un valore che essa stessa riconosce non essere quello corrispondente al criterio di valutazione, è dunque viziato da un errore di fondo che ha finito per avvantaggiare ICU, il cui dispositivo presenta pacificamente un volume interno di 0,1 e non di 0,06 ml (per inciso, non importa stabilire se il dato di 0,06 ml corrisponda realmente al volume residuo di farmaco, come solamente in giudizio affermato da ICU, o sia frutto di un errore materiale, come potrebbe presumersi dal fatto che un altro dei dispositivi offerti da ICU, la valvola ClaveConnector di cui al sub lotto 2C, presenta uno “spazio morto” di 0.06 ml).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. Considerazioni simili valgono per il punteggio attribuito all’aggiudicataria relativamente al criterio valutativo n. 7 – “<i>Numero massimo di attivazioni della valvola auto sigillante</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La scheda-tipo informativa compilata da ICU riporta che “<i>l’adattatore per siringa Spinning Spiros™ se utilizzato con il dispositivo di trasferimento a circuito chiuso privo di ago ChemoClave™ corrisponde alla definizione NIOSH di CSTD e contribuisce a proteggere medici e pazienti dall’esposizione a farmaci pericolosi. : Impedisce il trasferimento di batteri e altri contaminanti ambientali all’interno del sistema garantendo la sterilità del farmaco fino a 7 giorni e 600 attivazioni</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Analoga dicitura compare nella relazione descrittiva delle caratteristiche tecniche del lotto, la quale attesta anche la compatibilità del dispositivo con tutti i connettori “<i>needle free</i>” e con tutti i “<i>luer</i>” femmina.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La società ricorrente afferma che il dato delle 600 attivazioni, sulla cui base la commissione ha attribuito il punteggio alla controinteressata, non sarebbe riferibile al prodotto offerto, ma unicamente al sistema completo ChemoClave prodotto da ICU, e questo alla luce delle stesse dichiarazioni rese in gara dall’aggiudicataria. Il sistema completo, tuttavia, non è oggetto della fornitura, il che comporterebbe una vera e propria assenza dichiarativa quanto al numero di attivazioni del dispositivo, se utilizzato singolarmente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E.S.T.A.R. e la controinteressata replicano che, sebbene suddiviso in quattro sub lotti, il lotto n. 2 sarebbe pur sempre da aggiudicare unitariamente a un unico concorrente e sarebbe formato da dispositivi necessariamente destinati a essere utilizzati in combinazione fra loro. Il dispositivo oggetto del sub lotto 2D avrebbe la funzione di “tappo” del sistema risultante dalla combinazione dei diversi dispositivi ricompresi negli altri sub lotti, e proprio un sistema chiuso sarebbe quello offerto da ICU, capace di garantire le 600 attivazioni dichiarate in gara. La <i>lex specialis</i>, peraltro, non richiederebbe l’utilizzo del dispositivo in combinazione con quelli di altri produttori, fermo restando che anche in tale evenienza le 600 attivazioni sarebbero comunque assicurate, come da rapporto di laboratorio in atti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ancora una volta, la tesi delle parti resistenti trova smentita nella legge di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il criterio valutativo individuato dal disciplinare si riferisce, come detto, al “<i>numero massimo di attivazioni della valvola auto sigillante</i>” oggetto del sub lotto 2D, senza alcuna indicazione circa l’impiego della stessa in combinazione con i dispositivi oggetto degli altri sub lotti A, B e C. E poiché l’indicazione dell’utilizzo combinato della valvola con altro dispositivo è invece presente nel criterio valutativo n. 5 (“<i>Maggior semplicità e rapidità durante la manovra di prelievo con il sistema perforatore/valvola (voce b+d)</i>”), non è agevole sostenere che in via sistematica anche il criterio n. 7 debba essere letto nel senso di sottintendere lo stesso utilizzo combinato, pur in assenza della relativa indicazione, e questo perché, quando ha voluto riferirsi alla combinazione di più dispositivi appartenenti al lotto, il disciplinare lo ha fatto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D’altro canto, detti dispositivi – ivi compresa la valvola del sub lotto 2D – sono tutti utilizzabili non soltanto in combinazione fra loro, ma anche singolarmente e/o in combinazione con dispositivi di produttori terzi, come si ricava dalla relazione tecnica descrittiva e dagli altri documenti presentati da ICU. La valvola “Spinning Spiros”, per quanto qui interessa, è compatibile con tutte le tipologie di connettore senza ago e con tutti i “<i>luer</i>” femmina, ed è pacifico che possa – ma non debba – venire utilizzata con gli altri dispositivi della famiglia prodotti da ICU nell’ambito del sistema chiuso denominato “ChemoClave”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Che il lotto n. 2 in questione abbia ad oggetto un “sistema” unitario di ricostituzione di farmaci, come sostenuto dalle resistenti, non trova riscontro neppure nelle specifiche tecniche allegate al capitolato di gara (scheda C.H.1). Ad essere descritti come “<i>sistemi di ricostituzione di farmaci</i>”, in conformità alla classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND), sono unicamente i dispositivi oggetto dei sub lotti 2A, 2B e 2C, mentre la valvola del sub lotto 2D è classificata tra i “<i>raccordi, tappi, rubinetti</i>…”; e non vi sono evidenze che i quantitativi messi a gara per ciascuno dei sub lotti implichino necessariamente l’utilizzo combinato della valvola autosigillante con l’uno o l’altro dei sistemi di ricostituzione facenti parte del lotto (né E.S.T.A.R., né la controinteressata, individuano una relazione tra i quantitativi da acquistare, dalla quale possa ricavarsi che la valvola è effettivamente destinata all’utilizzo esclusivo in combinazione con gli altri dispositivi del lotto).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva, anche contestualizzando il dato letterale si ha la conferma che il disciplinare ha inteso premiare il numero massimo di attivazioni della valvola autosigillante e non del sistema chiuso composto dalla valvola e uno degli altri dispositivi appartenenti al lotto. Ai fini del punteggio, rilevano cioè le prestazioni offerte dalla valvola in combinazione con qualsiasi altro dispositivo, anche di produttori terzi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne discende che il punteggio attribuito alla controinteressata per il criterio n. 7 è anch’esso erroneo, perché commisurato al numero di attivazioni delle quali la valvola è capace se utilizzata nel sistema “chiuso” ChemoClave di ICU, laddove il disciplinare di gara chiedeva di conoscere il numero di attivazioni di cui la valvola è capace in assoluto. E il dato mancante non può essere integrato <i>a posteriori</i> attraverso il rapporto di prova prodotto in giudizio da ICU, giacché all’integrazione osta il divieto di soccorso istruttorio relativamente alle carenze dell’offerta (art. 83 co. 9 d.lgs. n. 50/2016).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.3. Resta da chiarire se gli errori commessi dalla stazione appaltante nell’attribuzione dei punteggi siano stati indotti dalle dichiarazioni rese dalla controinteressata a corredo dell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Circa il volume interno della valvola, si è rilevato come l’indicazione corretta (0,1 ml) sia presente nella scheda tecnica del prodotto e nella relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti. Nella scheda-tipo informativa compare invece un dato diverso (0.06 ml), che le parti resistenti in giudizio identificano come volume residuo del farmaco, circostanza che avrebbe dovuto suggerire alla commissione di chiedere quantomeno un chiarimento alla concorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La condotta di quest’ultima non può peraltro qualificarsi come decettiva, stante la manifesta riconoscibilità della discrasia presente nella documentazione allegata all’offerta tecnica. È appena il caso di aggiungere che la necessità del chiarimento è oramai fugata per effetto della posizione assunta in giudizio da ICU (e da E.S.T.A.R.), che ha riconosciuto come il valore di 0,06 ml non si riferisca al volume interno della valvola.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto al numero massimo di attivazioni della valvola (sub lotto 2D), la dichiarazione resa da ICU è chiara nel riferire il numero massimo di attivazioni all’utilizzo combinato con il dispositivo Chemo Clave prodotto dalla stessa ICU (“<i>se utilizzato con il dispositivo di trasferimento a circuito chiuso privo di ago ChemoClave</i>…”). Anche per questo aspetto non si ravvisa a carico della controinteressata la volontà di fuorviare la stazione appaltante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. In forza delle considerazioni che precedono, l’impugnato provvedimento di aggiudicazione dev’essere annullato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. E.S.T.A.R. provvederà al rinnovo delle operazioni di gara a partire dalla riattribuzione dei punteggi assegnati alla controinteressata per i criteri valutativi n. 6 e n. 7, attenendosi alle indicazioni impartite con la presente sentenza. I nuovi punteggi attribuiti ad ICU dovranno, da un lato, corrispondere al possesso di una valvola avente volume interno pari a 0,1 ml (criterio n. 6) e, dall’altro, considerare che il numero massimo di attivazioni dichiarato da ICU (criterio n. 7) non corrisponde al dato richiesto dal disciplinare di gara. Seguirà, secondo i criteri già applicati in gara, la riparametrazione dei punteggi spettanti alla controinteressata e alla ricorrente e la formazione della graduatoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti illustrati in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna l’amministrazione resistente e la controinteressata ICU Medical Europe S.r.l. alla rifusione delle spese processuali, che liquida a carico di ciascuna in euro 4.000,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, quest’ultimo in ragione della metà per ciascuna.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Eleonora Di Santo, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Silvia De Felice, Primo Referendario</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
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<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>Pierpaolo Grauso</td>
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<td>Eleonora Di Santo</td>
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</table>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/85282-2/">Sulla decorrenza del termine dall&#8217;accesso e sul fatto che è consentito discostarsi dalla intepretazione letterale del bando solo in presenza di un’obiettiva incertezza delle espressioni utilizzate</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>La ripetizione della gara tra interesse sostanziale e bene della vita</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-ripetizione-della-gara-tra-interesse-sostanziale-e-bene-della-vita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-ripetizione-della-gara-tra-interesse-sostanziale-e-bene-della-vita/">La ripetizione della gara tra interesse sostanziale e bene della vita</a></p>
<p>  SOMMARIO: 1. Interesse a ricorrere e interesse alla ripetizione della gara &#8211; 2. Il rito c.d. &#8220;super accelerato&#8221; in materia di contratti pubblici &#8211; 3. L&#8217;atto di ammissione alla gara tra inquadramento teorico e immediata ricorribilità &#8211; 4. L&#8217;interesse a ricorrere in base all&#8217;art. 120, comma 2 bis c.p.a.:</p>
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<div style="text-align: justify;">  <br /> <strong>SOMMARIO:</strong> 1. Interesse a ricorrere e interesse alla ripetizione della gara &#8211; 2. Il rito c.d. &#8220;super accelerato&#8221; in materia di contratti pubblici &#8211; 3. L&#8217;atto di ammissione alla gara tra inquadramento teorico e immediata ricorribilità &#8211; 4. L&#8217;interesse a ricorrere in base all&#8217;art. 120, comma 2 <em>bis</em> c.p.a.: tra rilevanza processuale e tutela del &#8220;diritto oggettivo&#8221; &#8211; 5. La natura sostanziale dell&#8217;interesse strumentale &#8211; 6. Gli atti preparatori: spunti  &#8220;comparatistici&#8221; &#8211; 7. La questione di costituzionalità del rito &#8220;super accelerato&#8221; &#8211; 8. L&#8217;interesse alla ripetizione della gara nel dialogo fra Corti. 9. Quale protezione per l&#8217;interesse alla ripetizione della gara?<br />  <br /> <strong>1. Interesse a ricorrere e interesse alla ripetizione della gara.</strong><br />  <br /> Il &#8220;rito super accelerato&#8221; di cui art. 120, comma 2 <em>bis</em>, c.p.a. (oggi abrogato) era stato introdotto nel 2016 (dal nuovo Codice dei contratti pubblici) per porre rimedio all&#8217;annosa <em>querelle</em> relativa all&#8217;effetto &#8220;paralizzante&#8221; (del ricorso principale) da parte del ricorso incidentale del controinteressato nel contenzioso in tema di contratti pubblici<a href="#_ftn2" title="">[1]</a>.<br />  <br /> Accadeva di frequente, infatti, che l&#8217;aggiudicatario di un appalto pubblico, vedendo contestata giudizialmente la legittimità del provvedimento di aggiudicazione da parte di un&#8217;altra impresa in gara, proponesse, in qualità di controinteressato, un ricorso incidentale volto a dimostrare la carenza delle c.d. &#8220;condizioni dell&#8217;azione&#8221; da parte del ricorrente principale, di modo che il ricorso di questi avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in punto di rito, senza essere esaminato nel merito.<br />  <br /> Le condizioni dell&#8217;azione sono individuate dal codice processuale civile, e valgono per il processo amministrativo grazie all&#8217;estensione operata dall&#8217;art. 39 c.p.a.: la legittimazione ad agire e l&#8217;interesse a ricorrere (oltre che la possibilità giuridica dell&#8217;azione) <a href="#_ftn3" title="">[2]</a>.<br />  <br /> È legittimato ad agire colui che afferma di essere titolare della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio. La regola si ricava <em>a contrario</em> dall&#8217;art. 81 c.p.c., in base al quale solo se espressamente previsto dalla legge si può agire in nome proprio a tutela di un diritto altrui.<br />  <br /> In tema di gare pubbliche, la legittimazione ad agire è &#8211; generalmente, salve le opportune precisazioni che verranno fatte più avanti &#8211; individuata in capo a colui che abbia presentato un&#8217;offerta. L&#8217;interesse al ricorso, invece, <em>ex</em> art. 100 c.p.c., rappresenta il bisogno di tutela giurisdizionale: il vantaggio, personale, concreto ed attuale, che il soggetto ricaverebbe dall&#8217;accoglimento della domanda giudiziale a tutela della posizione sostanziale di interesse legittimo fatta valere<a href="#_ftn4" title="">[3]</a>.<br />  <br /> L&#8217;indicato effetto &#8220;paralizzante&#8221; si ha, in sostanza, quando il ricorso incidentale afferma che il ricorrente principale non avrebbe mai dovuto partecipare alla gara, ad esempio perché privo dei requisiti di ammissione alla stessa: non sarebbe, quindi, tecnicamente legittimato a proporre il ricorso principale avverso il provvedimento di aggiudicazione (che il ricorrente incidentale, in qualità di aggiudicatario, ha interesse a mantenere); oppure laddove si deduca che il medesimo non abbia interesse al ricorso, perché se anche il giudice annullasse la gara, non sarebbe certo che la pubblica amministrazione indirà una nuova gara cui potrà partecipare, così che dall&#8217;accoglimento del ricorso non si potrà trarre alcun attuale vantaggio.<br /> Seguendo questa impostazione, prevalente nella giurisprudenza nazionale<a href="#_ftn5" title="">[4]</a>, di fatto l&#8217;accoglimento del ricorso incidentale impediva di analizzare il merito del ricorso principale, dal momento che, appunto, riscontrandosi il difetto delle condizioni dell&#8217;azione, il rigetto dello stesso sarebbe indefettibilmente avvenuto in punto di rito: anche per esigenze di economia processuale, il TAR non avrebbe proceduto all&#8217;analisi del merito della questione<a href="#_ftn6" title="">[5]</a>.<br /> Ciò, quindi, impediva di verificare se le denunciate illegittimità dell&#8217;aggiudicazione fossero fondate. Il rischio, in sostanza, era che il <em>modus operandi</em> normale del processo (il rito analizzato prima del merito) potesse essere strumentalizzato per rendere incontestabile un&#8217;aggiudicazione magari davvero <em>contra legem</em>. E questo è tanto più grave se si considera che la disciplina dell&#8217;evidenza pubblica è fortemente influenzata dal diritto dell&#8217;Unione Europea: sia il nuovo Codice dei contratti del 2016, sia il precedente del 2006, sono stati adottati nel recepimento delle Direttive UE del 2014 e del 2004; l&#8217;illegittimità della gara equivale, allora, ad anticomuniarietà della stessa.<br />  <br /> Non stupisce, quindi, che si sia manifestato uno un vero e proprio &#8220;scontro&#8221; fra Corti: Consiglio di Stato e Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea. E così non poteva non essere, se si considera la distanza delle posizioni di partenza dei due Giudici.<br />  <br /> Dal un lato, la giurisprudenza amministrativa nazionale sosteneva che l&#8217;esito in contestazione non fosse altro che il risultato dell&#8217;applicazione degli ordinari principi processualistici alla materia degli appalti pubblici; dall&#8217;altro, la Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea ha ritenuto che questo fosse contrario alle &#8220;Direttive ricorsi&#8221; (la n. 665 del 1989 e ss. modifiche) che impongono agli Stati Membri di garantire accesso alla giustizia; si ritiene lesa, inoltre, la parità delle parti, perché, anche a fronte di censure analoghe, risultava prevalere sempre e comunque il ricorrente incidentale. In ultima analisi, questo si riverberava, poi, in una lesione del bene giuridico alla cui protezione tende l&#8217;intera disciplina: la tutela della concorrenza.<br />  <br /> Ecco perché su questi temi dal 2008 si sono susseguite ben quattro rimessioni all&#8217;Adunanza plenaria, tre alla Corte di Giustizia UE, e da ultimo è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale.<br />  <br /> Si cercherà di ripercorrerne solo brevemente i passaggi essenziali per il proseguo logico della trattazione, perché il tema è stato (abbondantemente e molto autorevolmente) trattato in passato<a href="#_ftn7" title="">[6]</a>.<br />  <br /> Fra le sentenze più recenti, la prima a prendere una netta posizione, sintomatica anche di una certa insofferenza della giurisprudenza nazionale rispetto alle acquisizioni dette, è l&#8217;Adunanza plenaria n. 11 del 2008.<br /> A due anni dal codice dei contratti dell&#8217;epoca, il Consiglio di Stato propone di diversificare la soluzione fra gare con più di due concorrenti, e gare con due soli concorrenti: nel primo caso, nel momento in cui si accerta che il ricorrente principale avrebbe dovuto essere escluso dalla gara, egli perde l&#8217;interesse al ricorso, perché la gara non va deserta, e la stazione appaltante potrebbe scorrere la graduatoria in favore degli altri partecipanti. Diversamente è a dirsi ove in gara vi siano due soli partecipanti: qui, il ricorrente principale è portatore di un interesse <em>strumentale</em> molto forte a far valere l&#8217;illegittimità dell&#8217;ammissione dell&#8217;aggiudicatario: ha interesse, cioè a far accertare l&#8217;illegittimità della procedura perché ciò potrebbe più probabilmente determinare la sua ripetizione.<br /> Ciò significa che, almeno in questo caso, anche il ricorso principale (oltre che quello incidentale escludente) deve essere esaminato dal giudice.<br />  <br /> La successiva Plenaria n. 4 del 2011 torna, invece, a porre l&#8217;accento sulla legittimazione ad agire: afferma che, sebbene possa anche esservi &#8220;interesse al ricorso&#8221; del ricorrente principale, che miri ad ottenere la ripetizione della gara, ciò che conta, però, è che egli, ancor prima, se la sua partecipazione è viziata non è legittimato al ricorso, perché è stato partecipante di una gara da cui avrebbe dovuto essere escluso in radice: il giudice deve esaminare, anche per esigenze di economia processuale, il solo ricorso incidentale nell&#8217;ipotesi in cui dimostri che il ricorrente principale non avrebbe nemmeno dovuto partecipare alla gara per cui è processo, e non è quindi legittimato a contestarne l&#8217;esito.<br /> Il ricorso incidentale escludente ha la priorità logica perché solleva una questione pregiudiziale di rito: è chi inizia il processo (il ricorrente principale) a dover dimostrare di avere i requisiti per poter agire in giudizio. La questione dei vizi dell&#8217;aggiudicazione rappresenta, invece, il merito della controversia, il cui esame è precluso dall&#8217;inammissibilità del ricorso principale, proposto da un soggetto non legittimato.<br /> La distinzione fra gare con due soli concorrenti o con più di due partecipanti non assume alcuna rilevanza, giacché il ragionamento deve vertere sulla legittimazione, oltre che sull&#8217;interesse a ricorrere: in entrambi i casi l&#8217;escluso (dal ricorso incidentale, esaminato per primo) non è legittimato, e pertanto il suo ricorso principale è inammissibile per carenza di legittimazione.<br />  <br /> Una vertenza milionaria (lo storico caso Fastweb) ha fatto, però, dubitare della compatibilità eurounitaria di tale affermazione il TAR Piemonte, che, quindi, ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia; questa ha sostenuto che il diritto dei partecipanti ad una tutela giurisdizionale effettiva impone che entrambi i ricorsi siano esaminati nel merito, anche se l&#8217;impugnazione principale è inammissibile perché il ricorrente principale avrebbe dovuto essere escluso. I due ricorrenti debbono essere trattati egualmente, specie se deducono lo stesso genere di vizio rispetto all&#8217;offerta dell&#8217;altro, non v&#8217;è ragione di preferire l&#8217;uno all&#8217;altro.<br />  <br /> È evidente come per la Corte conti soprattutto l&#8217;interesse (strumentale) al ricorso, e releghi in posizione secondaria la questione sulla non legittimazione del ricorrente principale.<br />  <br /> La giurisprudenza nazionale successiva cercherà, dunque, di ridimensionare la portata di tale statuizione, difficilmente compatibile con il nostro processo: l&#8217;Adunanza Plenaria n. 9 del 2014 preciserà che quel principio di diritto è applicabile solo ai casi analoghi a &#8220;Fastweb&#8221;, ossia in gare in cui sono rimasti due soli operatori, le cui offerte presentino vizi da ricondurre alla medesima fase.<br /> In altre ipotesi, invece, l&#8217;appalto potrebbe essere aggiudicato a un terzo offerente la cui offerta non è affetta da vizi; ovvero se i vizi delle offerte dei due partecipanti attengono a fasi diverse, e risulta che il ricorrente principale avrebbe dovuto essere escluso in una fase antecedente rispetto al ricorrente incidentale, non vi è interesse a ricorrere: non vi è l&#8217;interesse strumentale a ripetere la gara, perché residuando in gara offerte non viziate, o non escluse, non è plausibile che la P.A. decida di rifarla.<br />  <br /> Questo tentativo di &#8220;interpretazione correttiva&#8221; verrà presto sconfessato, nel caso Puligienica nel 2016, dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia dell&#8217;UE (adita dal Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia): è chiarito che i principi della sentenza Fastweb sono validi sempre, anche se vi sono in gara più di due operatori perché non si può escludere in modo assoluto che i medesimi vizi affettino anche le offerte degli altri concorrenti, e ciò può indurre la P.A. ad avviare una nuova gara: vi è sempre, quindi, l&#8217;interesse a ricorrere per far valere l&#8217;illegittimità della procedura, perché c&#8217;è la possibilità che la gara vada deserta, e questo amplia le <em>chance</em> di ripetizione della stessa e quindi di aggiudicazione.<br />  <br /> Nel 2017 la Corte (in un caso non relativo all&#8217;Italia<a href="#_ftn8" title="">[7]</a>) si spinge fino ad affermare espressamente che deve essere garantito accesso alla giustizia anche a chi abbia solo interesse &#8220;all&#8217;eventuale avvio di una procedura&#8221;: così deve essere interpretata la locuzione &#8220;chiunque abbia avuto interesse ad ottenere l&#8217;aggiudicazione di un determinato appalto&#8221; di cui alla Direttiva ricorsi.<br />  <br /> Infine, l&#8217;Adunanza Plenaria n. 6 del 2018, che ha rimesso alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione l&#8217;ultima questione dell&#8217;annosa saga sul ricorso incidentale &#8220;paralizzante&#8221;.<br /> In particolare, si chiede alla Corte di chiarire se non sia preferibile lasciare al giudice del caso concreto la valutazione sulla sussistenza dell&#8217;interesse strumentale alla riedizione della gara, per decidere se esaminare entrambi i ricorsi o solo quello incidentale, se fondato, per lo meno nelle ipotesi in cui residuino in gara una pluralità di concorrenti che non sono stati evocati in giudizio dai ricorsi reciprocamente escludenti; non avendo costoro partecipato al giudizio avverso l&#8217;aggiudicazione, non si può sapere con certezza se anche le loro offerte siano o no irregolari; solo se fosse certo che anche le altre imprese rimaste in gara abbiano presentato offerte viziate, la P.A. sarebbe sicuramente indotta alla riedizione <em>ex novo</em> della stessa, perché andrebbe deserta; ma non potendosi affermare questo con certezza, perché le loro offerte non sono state scrutinate in giudizio, la possibilità della ripetizione della gara è decisamente più evanescente: esclusi giudizialmente ricorrente principale ed incidentale, in forza dei ricorsi reciprocamente escludenti, esaminati entrambi, la P.A. potrebbe, a ragione, decidere di far scorrere la graduatoria in favore di quelle imprese le cui offerte non risultano viziate; pertanto, in tali ipotesi, è evidentemente più labile l&#8217;interesse a ricorrere, come inteso, per lo meno, dalla giurisprudenza nazionale. <br /> Un conto, allora, è che l&#8217;esito del ricorso renda la gara deserta o la travolga: qui emerge l&#8217;interesse strumentale del ricorso principale, e lo si esamina. Un conto è che il ricorso strumentale, se accolto non renda la gara deserta: l&#8217;assenza di una ragionevole probabilità di riedizione della gara rende più labile l&#8217;interesse a ricorrere.<br />  <br /> La risposta, resa dalla recente sentenza del 5 settembre 2019<a href="#_ftn9" title="">[8]</a>, è nel senso di applicare ad ogni ipotesi, anche a questa, i principi della sentenza &#8220;Puligienica&#8221;: la ricevibilità del ricorso principale non può essere subordinata alla previa constatazione che <em>tutte</em> le offerte siano irregolari, né alla prova che la pa sarà indotta a ripetere la procedura di affidamento; è sufficiente che vi sia tale possibilità, perché nulla esclude che la P.A. ritenga che le residue offerte, <em>sebbene</em> <em>regolari</em>, non corrispondano sufficientemente alle sue attese. Emerge, allora, un qualificato interesse <em>ad excludendum </em>del ricorrente principale &#8211; che fonda il suo interesse al ricorso &#8211; anche in queste ipotesi, in quanto non si può escludere che, se anche la sua offerta venga giudicata irregolare, la P.A. sarà indotta a constatare l&#8217;impossibilità di scegliere un&#8217;altra offerta <em>regolare</em>.<br />  <br /> La Corte di Giustizia con questa sentenza riconferma la nozione amplissima di interesse che fonda l&#8217;accesso alla giustizia che già con le precedenti aveva fatto propria, senza tuttavia chiarire se si tratti di interesse processuale, come inteso dalla giurisprudenza nazionale, ovvero di un interesse dalla consistenza sostanziale.<br />  <br /> Anche rispetto alla legittimazione ad agire<a href="#_ftn10" title="">[9]</a>, la Corte di giustizia ha sempre adottato un approccio altrettanto ampio.<br /> Già nel 2003<a href="#_ftn11" title="">[10]</a> afferma che a chi ha presentato un&#8217;offerta non può esser negato l&#8217;accesso alla giustizia per il fatto che avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura, e che non è stato leso dall&#8217;illegittimità denunciata.<br /> Nel 2015<a href="#_ftn12" title="">[11]</a> preciserà che è privo di legittimazione solo l&#8217;offerente che sia stato definitivamente escluso da una decisione passata in giudicato: chi partecipa, per il solo fatto di aver partecipato, anche se viene escluso, mantiene la legittimazione; pertanto, il ricorrente principale avverso l&#8217;aggiudicazione, che non sia stato escluso in precedenza da una decisione definitiva, non può considerarsi &#8220;non legittimato a ricorrere&#8221; in forza di un ricorso incidentale escludente anche laddove sia fondato.<br />  <br /> Quindi, da un lato, si amplia la legittimazione: ci si legittima partecipando, e non si perde legittimazione se si viene esclusi; dall&#8217;altro, si amplia anche l&#8217;interesse al ricorso, perché tale è anche la mera eventualità che la gara si rifaccia, anche se le circostanze del caso concreto lo rendono improbabile perché ci sono molti partecipanti.<br />  <br /> La nostra giurisprudenza ha invece osteggiato questa interpretazione: il soggetto escluso dalla gara è certamente non legittimato a ricorrere, e l&#8217;interesse a ripetere la gara non sempre è sufficiente a fondare il &#8220;bisogno di giustizia&#8221;, specie quando si tratta di una mera possibilità, non coercibile, e quindi tale da non giustificare l&#8217;accesso alla tutela giurisdizionale.<br />  <br /> Emerge da questa rapida rassegna degli arresti più recenti e significativi come le posizioni della giurisprudenza nazionale e di quella comunitaria siano difficilmente conciliabili.<br /> Il nostro Consiglio di Stato tende a fare una rigida applicazione dei criteri che il codice di procedura civile prevede per l&#8217;accesso alla tutela giurisdizionale: per ricorrere occorre che l&#8217;attore sia titolare della posizione giuridica fatta valere in giudizio (legittimazione a ricorrere), e che l&#8217;eventuale  pronuncia favorevole gli attribuisca un concreto vantaggio (abbia, ai sensi dell&#8217;art. 100 c.p.c. un interesse a ricorrere, interpretato come &#8220;personale, concreto ed attuale&#8221; dalla giurisprudenza assolutamente consolidata).<br /> Diverso è l&#8217;approccio della CGUE, che deve conciliare sistemi processuali profondamente differenti fra loro: all&#8217;interno dell&#8217;Unione convivono Paesi di <em>civil law</em> e di <em>common law</em>, per cui le soluzioni approntate non possono che essere eminentemente sostanzialistiche, orientate al rispetto delle Direttive per garantire, in ultima analisi, la concorrenza nel settore degli appalti pubblici.<br />  <br /> A ben vedere, la Corte non ragiona, e non può ragionare, in termini di legittimazione e di interesse al ricorso: questo è al massimo l&#8217;interpretazione che si è cercato di dare alle sentenze della Corte di Giustizia alla luce delle &#8220;nostre categorie&#8221;. Queste sono le condizioni dell&#8217;azione a livello nazionale; ma non europeo, dove, ciò che conta, è che l&#8217;appalto sia aggiudicato legittimamente, e la violazione del diritto dell&#8217;Unione fonda, oltre ogni ragionevole dubbio, l&#8217;interesse sostanziale alla ripetizione della gara, fosse anche, questa, una mera possibilità.<br /> L&#8217;approccio, destinato a incidere profondamente sul futuro sviluppo dell&#8217;autonomia processuale degli Stati membri<a href="#_ftn13" title="">[12]</a>, non è una novità.<br /> L&#8217;esigenza di creare un mercato unico a livello europeo in tema di contratti pubblici ha già inciso su altri importanti punti cardine del nostro sistema sostanziale: il riferimento è a quelle sentenze della Corte di Giustizia che affermano che, ai fini del risarcimento del danno, la stazione appaltante non possa esimersi da responsabilità dimostrando la propria assenza di colpa.<br /> Anche qui, in ultima analisi, non fa altro che applicare quello è il regime a livello sopranazionale di responsabilità delle istituzioni europee: l&#8217;art. 340 TFUE non prevede che la violazione della norma derivi da una condotta dolosa o colposa. Forme di responsabilità oggettiva, in effetti, non sono sconosciute all&#8217;ordinamento civile interno, ma sono eccezioni, espressamente previste dalla legge, alla regola generale di responsabilità per colpa, di cui all&#8217;art. 2043 c.c..<br /> La distanza dal nostro modello di responsabilità ha indotto la giurisprudenza nazionale a limitare la natura oggettiva della responsabilità della P.A. al solo settore delle commesse pubbliche: solo qui vi è necessità di uniformità a livello unieuropeo. Per il resto, negli altri settori di attività, la responsabilità della P.A. continua ad essere una responsabilità quanto meno per colpa.<br /> Al difficile dialogo fra Corti ha contribuito anche la Corte di Cassazione, che in due distinti arresti<a href="#_ftn14" title="">[13]</a> aveva ritenuto che le interpretazioni del giudice amministrativo che contraddicano gli interventi della Corte di Giustizia in materia superino i limiti esterni della giurisdizione, e costituiscano, dunque, motivo di ricorso per Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato <em>ex</em> art. 111 Cost., come &#8220;motivo inerente la giurisdizione&#8221;.<br /> La tesi è stata da ultimo totalmente smentita dalla Corte Costituzionale, che nel 2018<a href="#_ftn15" title="">[14]</a> ha affermato che la formula di cui all&#8217;art. 111 Cost. va interpretata in senso restrittivo, per cui non è possibile farvi rientrare gli <em>error in procedendo</em> ed <em>in iudicando</em>: il motivo di giurisdizione si ha in ipotesi di difetto assoluto di attribuzione, ovvero nelle ipotesi in cui il giudice esercita un potere giurisdizionale di un altro giudice. Tuttavia, se il potere c&#8217;è, ed è &#8220;solo esercitato male&#8221; si è fuori dal perimetro dell&#8217;art. 111 Cost., e la sentenza del giudice amministrativo di ultima istanza non sarà censurabile dalla Cassazione.<br />  <br /> Come detto, si tratta di questione superata, ma è altrettanto importante per delineare quale fosse il contesto normativo e giurisprudenziale in cui si colloca l&#8217;introduzione dell&#8217;art. 120, comma 2 <em>bis</em> c.p.a..<br />  <br /> <strong>2. Il rito c.d. &#8220;super accelerato&#8221; in materia di contratti pubblici</strong><br />  <br /> Si deve precisare fin da ora che questa è un scelta tutta italiana: contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, data l&#8217;ampia premessa, le Direttive dell&#8217;Unione del 2014, in tema di contratti pubblici, non imponevano agli Stati membri di introdurre l&#8217;impugnativa immediata del provvedimento di ammissione delle imprese concorrenti.<br /> Anzi, può dirsi più in generale che tali Direttive non introducono alcuna modifica alla sistematica della tutela giurisdizionale, stabilendo espressamente che rimanga ferma la precedente Direttiva 665 del 1989.<br /> Le nuove norme rimettono, quindi, agli Stati membri la scelta della struttura della procedura ad evidenza pubblica: è il Legislatore nazionale a prediligere quella bifasica (ammissione delle imprese e successivo esame delle offerte) con annesso rito super accelerato, oggetto della questione di legittimità costituzionale.<br /> L&#8217;unico limite che deriva dal diritto dell&#8217;UE è rappresento dal rispetto dei principi di equivalenza e  di effettività: le procedure di ricorso non devono essere meno favorevoli di quelle garantite per situazioni &#8220;interne&#8221;, e non devono rendere eccessivamente difficile l&#8217;esercizio dei diritti: ad esempio, la giurisprudenza della Corte di Giustizia<a href="#_ftn16" title="">[15]</a> vieta che l&#8217;esperibilità del ricorso sia subordinata al raggiungimento di una determinata fase della procedura.<br />  <br /> Lungi dall&#8217;essere stata imposta dall&#8217;UE, allora, la ragione che ha animato tale rigorosa opzione è da rinvenirsi nella volontà di bloccare in radice il proliferare ulteriore di ricorsi incidentali escludenti nel nuovo sistema contrattualistico.<br /> La stessa legge delega (n. 11 del 2016, art. 1, comma 1, lett. bbb)) spiega che l&#8217;obiettivo del rito &#8220;super accelerato&#8221; è cristallizzare definitivamente la platea dei concorrenti prima dell&#8217;aggiudicazione, ed anticipare le contestazioni relative a questa fase.<br /> Come spiegato dal parere del Consiglio di Stato<a href="#_ftn17" title="">[16]</a>, il fine è proprio deflazionare il contenzioso, in materia di appalti &#8220;<em>esasperato</em>&#8221; dai ricorsi incidentali che mettono in discussione la fase di ammissione solo quando si è giunti all&#8217;esito della procedura selettiva, con grande sperpero di denaro pubblico. Già in quella sede il Consiglio di Stato fece notare che l&#8217;onere di impugnativa avrebbe dovuto essere coordinato con la possibilità effettiva di conoscere gli atti, nonché con una riduzione del contributo unificato. Mentre il primo suggerimento è stato positivizzato con il correttivo al Codice del 2017, il secondo è rimasto inascoltato, e questo, infatti, è stato, come si vedrà, uno dei motivi che ha spinto il TAR per la Regione Puglia a rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.<br />  <br /> Se a questo si aggiunge, poi, il difficile dialogo con la Corte di Giustizia, si comprende perché il nuovo Codice abbia previsto che non solo l&#8217;esclusione (come sempre, dal momento che è provvedimento immediatamente lesivo; infatti, tale previsione espressa è apparsa una superfetazione agli interpreti), ma anche il provvedimento con cui si ammettono i concorrenti alla gara deve essere oggetto di impugnativa immediata (entro 30 giorni dalla pubblicazione), a pena di non poter far valere gli eventuali vizi dello stesso nella fase successiva.<br />  <br /> <strong>3. L&#8217;atto di ammissione alla gara tra inquadramento teorico e immediata ricorribilità</strong><br />  <br /> La norma è stata capace di attrarre su di sé, in pochissimo tempo, le critiche pressoché unanimi degli interpreti.<br /> Pur riconoscendo i condivisibili intenti che la animavano, si è fin da subito rilevato come la sua applicazione pratica risulti in una lesione del diritto di difesa, che passa, peraltro, attraverso lo snaturamento della nostra più consolidata tradizione giuridica processuale.<br />  <br /> Quest&#8217;ultima vuole che solo il titolare di un interesse legittimo, differenziato da quello del <em>quisque de populo</em>, e rilevante giuridicamente, sia legittimato a ricorrere in giudizio per farlo valere (<em>ex</em> art. 24 Cost.) sempre che la pronuncia favorevole possa apportargli un concreto vantaggio.<br /> Questi caratteri da sempre circoscrivono, in diritto amministrativo, il campo degli atti impugnabili:  gli atti immediatamente lesivi della sfera giuridica del privato, direttamente precettivi e pregiudizievoli.<br />  <br /> Sono esclusi, ad esempio, i regolamenti.<br /> Questi sono atti <em>formalmente</em> amministrativi, perché provengono dal vertice (politico) della P.A., ma <em>sostanzialmente</em> normativi: sono infatti annoverati dall&#8217;art. 1 delle Preleggi tra le fonti del diritto, e cioè sono atti generali ed astratti, capaci di innovare l&#8217;ordinamento.<br /> Per questo non sono (per lo meno generalmente) capaci di ledere immediatamente la sfera giuridica dei privati interessati, rivolgendosi ad una platea indeterminata, ed indeterminabile di destinatari.<br />  <br /> Lo stesso può, fondamentalmente, dirsi per gli atti amministrativi generali (di cui un esempio, attinente al tema trattato, è il bando di gara).<br /> Si tratta di atti sia formalmente sia sostanzialmente amministrativi. Infatti, diversamente dai regolamenti, non hanno natura normativa: non sono atti &#8220;astratti&#8221;, bensì sono suscettibili di essere applicati <em>una tantum</em> (ad esempio, alla specifica procedura di gara e non ad un&#8217;altra); né sono capaci, come lo sono le fonti del diritto, di innovare l&#8217;ordinamento; tuttavia, sono atti &#8220;generali&#8221;, che si rivolgono, cioè, ad una platea indeterminata <em>ex ante</em>, ma determinabile <em>ex post</em> di destinatari; la loro portata regolatoria, quindi, è indiscussa<a href="#_ftn18" title="">[17]</a>.<br /> Per questo, come i regolamenti, difficilmente risultano immediatamente lesivi della sfera dei potenziali destinatari.<br /> Ciò che impedisce il ricorso avverso gli stessi è, pur in presenza, eventualmente, di una qualche legittimazione, l&#8217;assenza di interesse a ricorrere avverso i medesimi, dal momento che la lesione non è attuale, e la loro eliminazione dall&#8217;ordinamento non gioverebbe concretamente il ricorrente.<br />  <br /> Ciò vale, come specificato, nella generalità dei casi; infatti, sebbene non frequente, è tuttavia possibile che regolamenti e atti amministrativi generali contengano prescrizioni più puntuali, che incidano direttamente nella sfera giuridica dei destinatari, restringendola, ledendola: in questo caso sarà quindi fondato l&#8217;interesse a ricorrere avverso i medesimi. È il caso, ad esempio, delle clausole del bando immediatamente escludenti (su cui, non a caso, si tornerà).<br />  <br /> Sono doverose, per completezza, due specificazioni.<br />  <br /> Generalmente, quando un atto è impugnabile, <em>deve</em> essere impugnato da colui che ne abbia interesse nei termini di legge: è cioè suo onere impugnarlo, altrimenti diviene incontestabile, e, anche se illegittimo, il TAR è costretto ad applicarlo e a dichiarare, di conseguenza, la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere avverso l&#8217;atto applicativo lesivo (nell&#8217;ipotesi in cui fosse impugnato).<br /> Rispetto alle due tipologie di atti amministrativi sopra descritti, questo è vero solo per gli atti amministrativi generali, non per i regolamenti; infatti, essendo quest&#8217;ultimi questi fonti del diritto, il parametro della loro legittimità è direttamente la legge: se anche fosse decorso il termine per impugnarli, la giurisprudenza più recente ritiene che il ricorso avverso il loro provvedimento applicativo lesivo sarebbe comunque dotato di interesse, perché anche il giudice amministrativo (e non solo quello ordinario) può disapplicare il regolamento nelle ipotesi in cui esso sia contrastante con una disposizione di legge, dato che è questa ad essere il primo parametro di legittimità del provvedimento impugnato (c.d. disapplicazione normativa)<a href="#_ftn19" title="">[18]</a>.<br /> Ma non solo.<br /> Quanto detto vale, sicuramente, per l&#8217;ipotesi di atto annullabile, ma non per quello nullo: infatti, (<em>ex</em> art. 31, comma 4 c.p.a.) la nullità può sempre essere rilevata anche d&#8217;ufficio dal giudice; se quindi, anche fosse decorso il termine per impugnare l&#8217;atto nullo presupposto, non c&#8217;è carenza di interesse a far valere il vizio di quello applicativo successivo.<br />  <br /> Da quanto sopra detto, può concludersi che, stando all&#8217;opinione graniticamente consolidata in dottrina e in giurisprudenza, sono impugnabili gli atti individuali, immediatamente e direttamente lesivi della posizione giuridica soggettiva dei privati che ne sono destinatari: ossia, dell&#8217;interesse legittimo pretensivo, come nel caso di un diniego del permesso di costruire; o dell&#8217;interesse legittimo oppositivo, come nel caso di un decreto di esproprio.<br /> Il privato, nei casi esemplificati, è titolare di una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo, differenziata da quella della generalità dei consociati e qualificata, protetta dall&#8217;ordinamento giuridico (in specie, dalle norme amministrative dei rispettivi settori).<br /> Sono questi caratteri che si proiettano, <em>processualmente,</em> nelle condizioni dell&#8217;azione, ovverosia della legittimazione ed interesse a ricorrere: il titolare dell&#8217;interesse legittimo è legittimato (<em>ex</em> art. 81 c.p.c.) ed interessato a ricorrere (<em>ex</em> art. 100 c.p.c.) avverso il provvedimento lesivo, che è, tendenzialmente, il provvedimento finale di un procedimento amministrativo.<br />  <br /> Con altrettanta sicurezza, è da escludere l&#8217;immediata impugnabilità degli atti c.d. endoprocedimentali: si tratta di quegli atti preparatori che si inseriscono nella serie procedimentale che si concluderà con l&#8217;adozione di un provvedimento conclusivo, questo sì (eventualmente) immediatamente lesivo.<br /> Gli atti endoprocedimentali, per definizione, non sono destinati ad avere rilevanza esterna: come indizia il loro stesso <em>nomen</em>, svolgono la loro funzione preparatoria del provvedimento finale all&#8217;interno del procedimento. Ciò significa che nei confronti dei privati, destinatari del provvedimento finale, non hanno portata immediatamente pregiudizievole, e per questo manca l&#8217;interesse a ricorrere avverso i medesimi. L&#8217;eventuale ricorso verrà dichiarato inammissibile, <em>ex</em> artt. 35 e 39 c.p.a., e art. 100 c.p.c..<br /> È chiaro che la tutela avverso gli stessi non può essere totalmente esclusa, pena la violazione dell&#8217;art. 113 Cost.: si tratta, quindi, di riperimetrarla, e infatti è comunemente da rintracciarsi nella figura della c.d. &#8220;invalidità derivata&#8221;, ossia: ove i loro vizi si riverberino sulla validità del provvedimento successivo, conclusivo del procedimento, potranno essere fatti valere in sede di impugnazione di quest&#8217;ultimo, come motivi specifici che devono qualificare il ricorso amministrativo <em>ex</em> art. 40 c.p.a.<br />  <br /> Anche qui, deve precisarsi che quella riportata è la regola generale, la cui tenuta applicativa è da verificarsi nel caso concreto.<br /> Nella pratica, è assolutamente dato riscontrare, infatti, anche atti <em>interni</em> al procedimento che condizionano, però,<em> esteriormente</em> il suo ulteriore svolgimento; atti, dunque, di portata immediatamente lesiva, che ne giustifica la pronta ricorribilità.<br /> Si pensi, ad esempio, ad un parere negativo vincolante per l&#8217;amministrazione procedente, che determina in modo certo il dispositivo di rigetto del provvedimento finale; o, ancora, a un atto soprassessorio che comporti un arresto del procedimento. Si pensi, tipicamente, all&#8217;atto con cui la stazione appaltante esclude uno dei partecipanti alla gara d&#8217;appalto per carenza dei requisiti: è indubbia la portata direttamente pregiudizievole per l&#8217;interessato (e infatti, come detto, per questo il riferimento ad esso fatto dall&#8217;art. 120, comma 2 <em>bis</em> c.p.a. ha attratto su di sé le critiche della dottrina: anche in sua assenza nessuno avrebbe dubitato della sua immediata impugnabilità).<br />  <br /> Fatte queste premesse, si hanno ora gli strumenti per comprendere in quale di queste categorie debba essere correttamente inquadrato il provvedimento di ammissione alla gara dei concorrenti di cui al tanto contestato art. 120, comma 2 <em>bis</em>, c.p.a..<br /> È fuor di dubbio che si tratti di un atto endoprocedimentale, non conclusivo della procedura ad evidenza pubblica, né in generale né per il singolo partecipante.<br /> Ciò dovrebbe condurre, quindi, a ritenere che non abbia portata immediatamente lesiva, e che allora la sua eventuale illegittimità possa (e debba) esser fatta valere solo insieme al provvedimento di aggiudicazione in favore del concorrente illegittimamente ammesso: solo in questo momento, si concreta la lesione al bene della vita anelato dai concorrenti alla gara, e solo in questo momento si ha interesse a ricorrere avverso l&#8217;atto di ammissione dell&#8217;aggiudicatario che avrebbe, fin dall&#8217;inizio, dovuto essere escluso.<br />  <br /> <strong>4. L&#8217;interesse a ricorrere in base all&#8217;art. 120, comma 2 <em>bis</em> c.p.a.: tra rilevanza processuale e tutela del &#8220;diritto oggettivo&#8221;</strong><br />  <br /> In un primo momento, l&#8217;art. 120, comma 2 <em>bis</em> c.p.a. non è stato assolutamente accolto con favore dagli interpreti: esso rompe equilibri da decenni consolidati, impone un onere di impugnativa immediata di un atto endoprocedimentale, che non pregiudica direttamente la sfera di alcuno dei concorrenti, perché ancora non si può sapere quale di loro sarà effettivamente aggiudicatario.<br /> In altri termini, &#8220;si impone&#8221; &#8211; a pena di non poterlo far valere dopo &#8211; il ricorso alla risorsa assolutamente scarsa e costosa del processo per far valere l&#8217;illegittimità dell&#8217;ammissione di un concorrente che, per quanto si sa in quel momento, potrebbe anche non risultare in posizione utile in graduatoria, e ciò vale anche per lo stesso ricorrente.<br />  <br /> La norma è stata autorevolmente interpretata nel senso di introdurre una <em>fictio iuris</em> di sussistenza della condizione dell&#8217;azione rappresentata dall&#8217;interesse al ricorso, che è proprio l&#8217;elemento che fonda il &#8220;bisogno di giustizia&#8221;, in una giurisdizione di tipo soggettivo<a href="#_ftn20" title="">[19]</a>: si dice che, in sostanza, un interesse futuro è convertito in un interesse senz&#8217;altro attuale, che si presume leso <em>iuris et de iure</em>.<br />  <br /> Questa possibilità ha fatto insorgere gli studiosi perché i due possibili esiti della riforma, speculari, sono necessariamente negativi.<br /> Da un lato, vi era la concreta possibilità che, contrariamente alle aspettative del Legislatore, il nuovo onere di impugnazione non deflazionasse, ma anzi amplificasse e moltiplicasse il contenzioso giurisdizionale in una &#8220;guerra di tutti i concorrenti contro tutti&#8221;<a href="#_ftn21" title="">[20]</a>; oppure, dall&#8217;altro, che questo si riducesse per gli esosi costi per accedere a un bene di lusso, quale è la tutela giurisdizionale nel nostro Paese &#8211; si consideri che l&#8217;importo minimo del contributo unificato per il rito appalti è di 2.000 euro; molti gli imprenditori, non potendo affrontare anche questo gravoso onere economico, in un momento in cui non è certa l&#8217;utilità che ne potrebbero trarre, avrebbero rinunciato a far valere i propri diritti in giudizio<a href="#_ftn22" title="">[21]</a>: si restringe la durata della procedura ad evidenza pubblica, ma anche le possibilità di tutela<a href="#_ftn23" title="">[22]</a>.<br /> Tra l&#8217;altro, gli scopi acceleratori sono sicuramente frustrati nel caso in cui l&#8217;esclusione non avvenga per vizi attinenti ai requisiti di partecipazione, ma per ragioni diverse, ad esempio quando l&#8217;offerta è anomala; così come nel caso, giustamente rilevato in dottrina<a href="#_ftn24" title="">[23]</a>, in cui l&#8217;aggiudicazione intervenga nelle more del contenzioso sulla partecipazione: sicché il meccanismo è senza senso, quanto meno in questi casi.<br />  <br /> La stretta, poi, è percepita in modo ancora più grave perché avviene attraverso lo stravolgimento della natura del nostro sistema processuale.<br />  <br /> Infatti, la nostra tutela giurisdizionale è di tipo &#8220;soggettivo&#8221;, e non &#8220;oggettivo&#8221;<a href="#_ftn25" title="">[24]</a>, come si ricava dagli artt. 24 Cost.: &#8220;la grande norma&#8221; garantisce la possibilità di agire in giudizio a <em>tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi</em>; 103 Cost., che stabilisce che i giudici amministrativi abbiano giurisdizione per la <em>tutela di interessi legittimi</em> (e diritti soggettivi in quelle materie in cui la P.A. esercita un potere pubblico, come detto dalla Corte Costituzionale nelle storiche sentenze del 2004 e 2006); 113 Cost., che prevede che contro gli atti della P.A. sia sempre ammessa tutela giurisdizionale di <em>diritti e interessi legittimi.</em><br /> Le disposizioni appena richiamate consentono di ritenere che il processo sia uno strumento predisposto a garanzia di posizioni giuridiche soggettive individuali, di diritto soggettivo o di interesse legittimo, e non a protezione del diritto oggettivo, della legittimità dell&#8217;azione amministrativa, come sembra imporre l&#8217;art. 120, comma 2 <em>bis</em> c.p.a.: ad essere protetto, qui, è l&#8217;interesse pubblico oggettivo alla partecipazione dei soli concorrenti in possesso dei requisiti e l&#8217;intangibilità delle ammissioni all&#8217;esito della procedura, per evitare un regresso della gara.<br /> In sostanza, l&#8217;onere di impugnativa immediata di un atto non immediatamente lesivo è posto a tutela di interessi generali, e non di interessi individuali.<br />  <br /> Si è ritenuto che questa deroga faccia scivolare il nostro processo verso una giurisdizione di tipo &#8220;oggettivo&#8221;, e insieme agli altri rilievi sopra detti, è aspetto che fece subito dubitare della costituzionalità della novità legislativa, nonché della compatibilità con il quadro giurisprudenziale storicamente affermatosi<a href="#_ftn26" title="">[25]</a>.<br />  <br /> È un risultato che va oltre anche la valorizzazione del c.d. &#8220;interesse strumentale&#8221; per accedere al processo che, solo da ultimo ha fatto propria la Corte di Giustizia dell&#8217;UE.<br /> In realtà, già da tempo la dottrina più autorevole<a href="#_ftn27" title="">[26]</a> e la giurisprudenza interna consolidata<a href="#_ftn28" title="">[27]</a> reputano sufficiente far valere in giudizio l&#8217;interesse non ad ottenere il bene della vita finale (l&#8217;aggiudicazione-contratto), ma un altro diverso interesse, strumentale a ottenerlo, quale la caducazione del provvedimento amministrativo sfavorevole al fine di mettere in discussione il rapporto controverso ed indurre il nuovo esercizio del potere amministrativo discrezionale, così da ampliare le proprie <em>chance</em> di successo.<br />  <br /> È il caso dell&#8217;interesse strumentale all&#8217;edizione della gara che sia illegittimamente mancata, in cui si fa valere non l&#8217;interesse ad ottenere il bene della vita (nell&#8217;immediato), ma quello a partecipare a una gara; dell&#8217;interesse di un&#8217;impresa a contestare la scelta della P.A. di gestire un servizio pubblico in convenzione con altri enti locali, in modo da frustrare l&#8217;aspirazione a giocare le proprie <em>chance</em> di essere affidataria; o, come visto, dell&#8217;interesse strumentale alla caducazione della gara viziata, ove vi siano ragionevoli possibilità di ottenere l&#8217;aggiudicazione.<br />  <br /> Il vantaggio che si ritrae dall&#8217;eliminazione del provvedimento sfavorevole impugnato deve essere personale, cioè deve riguardare direttamente il ricorrente<a href="#_ftn29" title="">[28]</a>; diretto, ossia la lesione deve derivare dal provvedimento o comportamento contestato; ed attuale, il che presuppone che la lesione sia già avvenuta, non dipenda da accadimenti futuri ed incerti e sussista al momento della decisione.<br />  <br /> Era proprio sulla consistenza e sulla titolarità di tale possibilità che si registrava lo scontro fra Consiglio di Stato e la CGUE: il primo affermava la mancanza di interesse al ricorso, se la sentenza non è in grado di soddisfare l&#8217;interesse sostanziale che si assume leso, occorrendo una rilevante probabilità, se non la certezza, del rifacimento della gara<a href="#_ftn30" title="">[29]</a>; la seconda ha sempre affermato la sufficienza della mera possibilità di riedizione a giustificare l&#8217;accesso alla giustizia per far valere l&#8217;illegittimità della gara (peraltro, anche da parte di chi è privo di un requisito di partecipazione e quindi di legittimazione).<br />  <br /> L&#8217;interesse può essere anche solo potenziale, ma non è sufficiente una lesione meramente ipotetica: per poter essere ammesso, il ricorso deve superare la c.d. &#8220;prova di resistenza&#8221;, ossia deve dimostrare che l&#8217;attribuzione di quanto rivendicato giudizialmente si concreterebbe nell&#8217;acquisizione di un vantaggio utile alla sfera del singolo: si fa valere l&#8217;illegittimità della gara  non per garantire la &#8220;mera&#8221; legittimità in sé dell&#8217;azione pubblica, ma perché con la sua caducazione si ampliano le <em>chance</em> del ricorrente di ottenere l&#8217;affidamento.<br /> Per questo si è sempre affermato, da parte di dottrina e giurisprudenza nazionali, che l&#8217;interesse non può considerasi sussistente quando il pregiudizio derivante dall&#8217;atto amministrativo sia meramente eventuale, quando cioè non è certo, al momento dell&#8217;emanazione del provvedimento, se si realizzerà in un secondo tempo la lesione della sfera giuridica del soggetto.<br /> Ciò che accade, appunto, per il provvedimento di ammissione: non solo non è provvedimento immediatamente lesivo, ma la sua caducazione non conduce alla riedizione della gara; se la legge impone di contestarlo, è perché intende, piuttosto, perseguire un interesse generale quale la legittimità in sé della procedura per evitarne un regresso all&#8217;esito, così che l&#8217;applicazione della giurisprudenza sull&#8217;interesse strumentale non è apparsa conferente a giustificare la previsione in esame.<br />  <br /> Tuttavia, occorre a questo punto una precisazione.<br /> La locuzione &#8220;interesse strumentale&#8221; può essere fonte di equivoci: in diritto amministrativo è usata con almeno due significati diversi.<br />  <br /> Processualmente, come visto, indica l&#8217;interesse a proporre un&#8217;azione che, anche se accolta, non arreca direttamente alcun vantaggio al ricorrente, ed il terreno elettivo del suo sviluppo è proprio quello delle gare pubbliche, dove all&#8217;interesse al bene finale (il contratto) si giustappone quello strumentale alla caducazione dell&#8217;intera gara in vista della sua riedizione.<br />  <br /> Sotto un profilo sostanziale, ci si è chiesti se questo poi non corrisponda, in ultima analisi, ad una tecnica di tutela dello stesso interesse legittimo pretensivo.<br /> In sede di approfondimento della nozione di interesse legittimo, si è parlato di interesse legittimo &#8220;strumentale&#8221; per contrapporlo a quello &#8220;sostanziale&#8221;: le due tesi divergono rispetto all&#8217;oggetto da attribuire all&#8217;interesse legittimo<a href="#_ftn31" title="">[30]</a>.<br /> Stando ad una impostazione, l&#8217;interesse legittimo è strumentale perché il suo oggetto è il provvedimento favorevole al privato, rappresenta, appunto, lo strumento necessario per acquisire il bene della vita cui si aspira<a href="#_ftn32" title="">[31]</a>. L&#8217;attribuzione di esso è eventuale perché anche il provvedimento legittimo può essere limitativo del bene della vita, e ciò non significa che l&#8217;interesse legittimo non sussista.<br /> Secondo l&#8217;altra concezione, invece, l&#8217;interesse legittimo ha ad oggetto un provvedimento legittimo, pertanto, se l&#8217;interesse esiste, garantisce il conseguimento del bene della vita: se questo è legittimamente negato, l&#8217;interesse legittimo non sussisteva affatto.<br /> Calando queste posizioni nella procedura di gara, i partecipanti son titolari di un interesse legittimo (strumentale) per una tesi; mentre, stando all&#8217;altra, l&#8217;interesse legittimo è in capo al solo aggiudicatario, e i partecipanti sono solo &#8220;possibili&#8221; titolari dell&#8217;interesse legittimo.<br /> Tuttavia, gli stessi autorevoli sostenitori di quest&#8217;ultima impostazione hanno fondamentalmente concluso che &#8220;l&#8217;interesse strumentale&#8221; non sia una figura autonoma, alternativa all&#8217;interesse legittimo, bensì una forma di tutela dell&#8217;interesse legittimo finale nelle ipotesi in cui non sia possibile dedurre in giudizio l&#8217;intero conflitto sostanziale, in linea con il fatto che il baricentro del giudizio amministrativo si è spostato, più in generale, dall&#8217;atto al rapporto<a href="#_ftn33" title="">[32]</a>: ciò che accade quando l&#8217;interesse legittimo è &#8220;pretensivo&#8221;, ed il suo soddisfacimento passa per l&#8217;esercizio di un potere discrezionale.<br />  <br /> Sembra potersi dire, allora, che quello che si è chiamato &#8220;interesse strumentale&#8221; altro non sia che il riflesso processuale della situazione sostanziale che comunemente viene definita interesse legittimo pretensivo.<br /> Se si accoglie l&#8217;impostazione per cui oggetto dell&#8217;interesse legittimo è il provvedimento favorevole, l&#8217;interesse legittimo è sempre una situazione giuridica strumentale a conseguire (o conservare) il bene della vita.<br />  <br /> <strong>5. La natura sostanziale dell&#8217;interesse strumentale</strong><br />  <br /> Quanto detto, consente di introdurre, quindi, l&#8217;esame della diversa opinione che ha valorizzato la consistenza sostanziale dell&#8217;interesse protetto dall&#8217;art. 120, comma 2 <em>bis,</em> c.p.a..<br /> In dottrina si è cercato di vagliare in modo acuto la possibilità che questa norma attribuisca rilievo sostanziale ad un interesse di nuova emersione nella coscienza legislativa.<br />  <br /> La tesi, per quanto consta a chi scrive, è stata avanzata per la prima volta in un articolo pubblicato all&#8217;indomani dell&#8217;entrata in vigore del rito super accelerato, da un illustre Autore<a href="#_ftn34" title="">[33]</a> che in tale occasione si chiede se in tutto il dibattito non vi sia un travisamento, in realtà, della questione di fondo. Rileva (e così anche in altre occasioni<a href="#_ftn35" title="">[34]</a>) come gli studi e le sentenze più recenti si siano sempre meno concentrate sull&#8217;interesse legittimo, per scandagliare, invece, tutte le forme dell&#8217;interesse a ricorrere, anche alla luce dello sbiadirsi dei suoi contorni provocato dalla giurisprudenza eurounitaria.<br />  <br /> Riportando allora la riflessione sul piano sostanziale, l&#8217;Autore avanza la possibilità che tale anticipazione di tutela giurisdizionale, imposta dall&#8217;art. 120 comma 2 <em>bis</em> c.p.a., altro non sia che il riflesso, sul piano processuale, dell&#8217;emergere di una nuova posizione di rilevanza <em>sostanziale</em>: l&#8217;interesse legittimo alla giusta formazione della platea dei concorrenti in gara.<br /> Un interesse legittimo che l&#8217;Autore definisce &#8220;di nuovo conio&#8221;.<br /> Ancora, più recentemente, sulla stessa scia, si è fatto riferimento perfino alla tutela del legittimo affidamento del privato aggiudicatario nella stabilità delle decisioni pubbliche e degli effetti del contratto<a href="#_ftn36" title="">[35]</a>.<br />  <br /> Questa ricostruzione, se è rimasta minoritaria in dottrina, è stata fin da subito, invece, avvallata dalla giurisprudenza amministrativa, sia dei TAR<a href="#_ftn37" title="">[36]</a> sia del Consiglio di Stato.<br />  <br /> In particolare, la sentenza dell&#8217;Adunanza plenaria n. 4 del 2018 nega che le clausole del bando di gara (ad eccezione di quelle immediatamente escludenti) illegittime possano essere oggetto di impugnazione immediata: la giurisdizione è a tutela di posizioni giuridiche soggettive, e le norme che vengono comunemente citate a dimostrazione di come il nostro ordinamento stia evolvendo verso una giurisdizione di tipo &#8220;oggettivo&#8221; (che giustificherebbero, allora, il ricorso immediato avverso ogni vizio del bando) sono semplici eccezioni alla regola generale: l&#8217;art. 120 c.p.a. e la legittimazione straordinaria ad agire delle Autorità indipendenti non sono espressione di un principio generale, ma devono ritenersi deroghe positivamente previste allo stesso.<br /> Ma v&#8217;è di più. In questa sorta di <em>obiter dictum</em> il Consiglio di Stato accoglie espressamente la ricostruzione che del rito super accelerato è stata fatta dalla dottrina citata: è la volontà del Legislatore a far emergere un interesse di natura strumentale, sia pure &#8220;<em>di nuovo conio</em>&#8220;, proprio e personale del ricorrente; la norma non darebbe rilievo alla mera correttezza della procedura, bensì all&#8217;interesse strumentale del singolo alla definizione della platea dei concorrenti.<br /> Stando a questa opinione, quindi, quello che era un &#8220;interesse di mero fatto&#8221; diventa un interesse non più solo <em>differenziato </em>(da quello del <em>quisque de populo</em> che non partecipa alla gara) ma anche <em>qualificato</em> dal Legislatore: questo avrebbe inteso riconoscere autonoma rilevanza giuridica a un interesse meramente procedimentale, garantendogli una rapida tutela giurisdizionale.<br /> Ecco perché <em>questo</em> ricorso immediato è ammesso. Da ciò, tuttavia, conclude la sentenza, non può trarsi un principio generale, per cui tutti i vizi del bando dovrebbero essere immediatamente denunciati, perché è chiaro come tale operazione di (solo apparente) tutela del diritto oggettivo sia consentita solo in ragione dell&#8217;espresso intervento del Legislatore, in assenza del quale deve ritenersi riaffermata la consolidata acquisizione per cui si agisce in giudizio esclusivamente a tutela di posizioni individuali di cui si è personalmente titolari.<br />  <br /> L&#8217;ipotesi di una consistenza sostanziale di questo nuovo interesse non ha persuaso tutti in dottrina.<br /> In primo luogo, si è affermato<a href="#_ftn38" title="">[37]</a> che, se questa è la vera <em>ratio</em> del rito di cui all&#8217;art. 120 comma 2 <em>bis</em> c.p.a., quanto meno andrebbe valutata la coerenza del sistema nel suo complesso; infatti, vi sono molte altre regole &#8220;formali&#8221; la cui violazione potrebbe incidere immediatamente sugli interessi sostanziali delle parti in modo molto più vistoso di quanto non accada per effetto dell&#8217;ammissione dei concorrenti: si pensi al criterio di valutazione delle offerte ovvero alla composizione del seggio di gara, che, non a caso, una prima stesura del Codice dei contratti avrebbe voluto come immediatamente contestabile, sebbene poi la previsione sia stata eliminata in sede di approvazione definitiva.<br /> Altrettanto autorevolmente<a href="#_ftn39" title="">[38]</a> si è ulteriormente ribattuto che l&#8217;interesse a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati non è qualificato, e non è, conseguentemente, tutelabile: se anche sussistesse, questo sarebbe un <em>interesse di mero fatto</em><a href="#_ftn40" title="">[39]</a>, perché le posizioni antagoniste dei concorrenti alla gara non sono mai state considerate quali situazioni di interesse protetto<a href="#_ftn41" title="">[40]</a>: l&#8217;interesse qualificato, e tutelabile, nasce solo con l&#8217;aggiudicazione, perché solo con tale atto la P.A. attribuisce il bene della vita a un concorrente, e lo nega agli altri.<br /> Ciò è per di più dimostrato da due considerazioni.<br /> Se fosse vero che la <em>ratio</em> dell&#8217;art. 120, comma 2 <em>bis</em> c.p.a. era quella di attribuire veste giuridica a un interesse, fino ad allora, di mero fatto, a concorrere con una platea di concorrenti più ristretta, avrebbe dovuto imporsi la notifica del ricorso avverso l&#8217;esclusione ai concorrenti ammessi, perché anche l&#8217;esito favorevole di questo ricorso può ledere l&#8217;interesse a concorrere con una platea minore di concorrenti: se davvero fosse interesse legittimo, gli ammessi dovrebbero essere controinteressati in senso tecnico. E questo non risulta, in effetti, esser mai stato affermato.<br /> Peraltro, tale interesse di fatto non solo non è protetto, ma nemmeno potrebbe esserlo, perché sussiste un interesse pubblico esattamente contrario, e cioè quello alla più ampia partecipazione alla procedura selettiva in vista della più efficace selezione dei contraenti migliori, che poi rappresenta la <em>ratio</em> stessa della selezione del contraente privato tramite procedura ad evidenza pubblica<a href="#_ftn42" title="">[41]</a>.<br /> Infine, ad ulteriore riconferma che &#8220;l&#8217;interesse strumentale&#8221; celi un interesse di mero fatto si è evidenziato<a href="#_ftn43" title="">[42]</a> che l&#8217;indizione della nuova gara, dopo l&#8217;annullamento pronunciato in accoglimento dei ricorsi incrociati non è affatto scontata: si tratterebbe, quindi, di situazione giuridica di diritto sostanziale non efficacemente tutelabile dal giudice.<br />  <br /> <strong>&#8211; 6. Gli atti preparatori: spunti  &#8220;comparatistici&#8221;</strong><br />  <br /> L&#8217;impugnabilità immediata di atti preparatori è stata attentamente vagliata dalla giurisprudenza nazionale ed eurounitaria anche in altre occasioni.<br />  <br /> Nell&#8217;ordinamento interno, lo studio ha riguardato un altro settore del diritto amministrativo, in cui il dibattito è, per la verità, ancora aperto: il contenzioso elettorale.<br />  <br /> L&#8217;attuale formulazione dell&#8217;art. 129 c.p.a. è frutto della positivizzazione del principio espresso dalla Corte Costituzionale quando, nel 2010, ha dichiarato l&#8217;incostituzionalità dell&#8217;art. 38 <em>undecies</em> del d.P.R. n. 570 del 1960 nella parte in cui escludeva che si potessero impugnare immediatamente gli atti preparatori delle elezioni anche se immediatamente lesivi, dovendosi attendere la proclamazione degli eletti. La Corte ritenne che ciò precludesse una tutela efficace e tempestiva, quale è quella pretesa dalla Costituzione: se l&#8217;interesse del candidato è di partecipare ad una determinata consultazione elettorale, in un certo contesto politico e ambientale, ogni forma di tutela che intervenga ad elezioni concluse non è idonea ad evitare che l&#8217;esecuzione del provvedimento illegittimo, nel frattempo, produca un pregiudizio.<br /> Diversamente da ciò che spesso si afferma, la Corte non si riferì espressamente solo alle esclusioni, ma fece piuttosto un riferimento generico agli atti preparatori dell&#8217;<em>iter</em> elettorale potenzialmente pregiudizievoli.<br /> Nonostante ciò, il codice del processo amministrativo, che entra in vigore lo stesso anno, fece riferimento, all&#8217;art. 129, ai soli atti di esclusione; sebbene questo potesse sembrare maggiormente aderente alle affermazioni tradizionali della giurisprudenza sul perimetro degli atti endoprocedimentali immediatamente impugnabili, la scelta del Legislatore fu criticata per aver solo parzialmente codificato la pronuncia della Corte; per questo, intervenne con un correttivo al codice del 2012 a modificare la previsione nel senso in cui la si legge attualmente: sono impugnabili dinnanzi al TAR entro tre giorni dalla loro pubblicazione i &#8220;provvedimenti immediatamente lesivi&#8221; del diritto di partecipare al procedimento elettorale.<br />  <br /> È chiaro, dunque, che le discussioni successive si sono incentrate sull&#8217;interpretazione da dare a questa nuova locuzione.<br /> Il tema presenta una complessità e delicatezza applicativa &#8211; in termini di eventuale dichiarazione di irricevibilità dei ricorsi avverso le ammissioni altrui se ritenuti tardivi &#8211; che meriterebbe una trattazione apposita, che non può trovare spazio adeguato in questa sede.<br /> Deve, tuttavia, darsi conto, per ciò che qui più interessa, di ciò che emerge dall&#8217;analisi della giurisprudenza più recente.<br /> L&#8217;orientamento consolidato del Consiglio di Stato<a href="#_ftn44" title="">[43]</a>, anche dopo il secondo correttivo del 2012, sembra nel senso di ritenere che sussiste un onere di immediata impugnazione solo delle esclusioni, e non delle ammissioni, in quanto queste non sono atti immediatamente lesivi del diritto di partecipare alle elezioni, cui fa riferimento l&#8217;art. 129 c.p.a.: è questa, infatti, una situazione di natura &quot;strumentale&quot; che rimane impregiudicata, e che può dispiegare solo <em>un&#8217;eventuale</em> influenza sfavorevole sul futuro esito dell&#8217;elezione, interesse di natura sostanziale che è il solo che potrebbe dirsi leso.<br /> Tuttavia, esiste un orientamento &#8211; dapprima ipotizzato dai TAR<a href="#_ftn45" title="">[44]</a>, ma poi accolto, in alcuni casi, anche dal Consiglio di Stato<a href="#_ftn46" title="">[45]</a> &#8211; secondo il quale possono darsi delle ipotesi in cui anche i provvedimenti di ammissione risiltano immediatamente lesivi, ad esempio, dell&#8217;interesse a che l&#8217;elettorato non venga sviato quando si ammette una lista con contrassegno confondibile<a href="#_ftn47" title="">[46]</a>; e, almeno in un caso<a href="#_ftn48" title="">[47]</a>, si è ancor più radicamente ritenuta l&#8217;immediata impugnativa dell&#8217;ammissione di altri candidati in quanto lesiva dell&#8217;interesse strumentale del candidato a partecipare al procedimento elettorale in un <em>quadro di concorrenti definito ed immune da possibili contestazioni all&#8217;esito</em>.<br />  <br /> L&#8217;altro esempio, tratto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell&#8217;UE, è ancor più significativo perché relativo proprio ad una procedura di gara, e soprattutto perché veniva in rilievo una normativa (in quel caso spagnola) analoga a quella italiana previgente al rito super accelerato, e quindi a quella attualmente vigente, a seguito della sua abrogazione; ossia, la questione concerne l&#8217;esame una legge nazionale che consente l&#8217;impugnazione dei soli atti preparatori della gara che rendono impossibile continuare la procedura o determinano un danno irreparabile.<br /> Si tratta del caso noto come &#8220;Marina del mediterraneo&#8221;<a href="#_ftn49" title="">[48]</a>, dal nome del RTI che partecipa ad una procedura di gara indetta da una P.A. spagnola,<a href="#_ftn50" title="">[49]</a> e che si riteneva lesa proprio dall&#8217;ammissione dell&#8217;altro (unico) offerente: un concorrente a cui, per carenza di requisiti soggettivi e finanziari, non sarebbe consentito partecipare alla gara. Nel giudizio, allora, il RTI fa valere il proprio interesse ad ottenerne l&#8217;esclusione, in quanto ciò avrebbe comportato un notevole ampliamento delle proprie <em>chance</em> di aggiudicazione.<br /> Il giudice adito, dubitando della compatibilità eurounitaria della norma nazionale che ostacola tale impugnativa immediata, rimette gli atti alla CGUE, la quale chiarisce che la Direttiva ricorsi n. 665 del 1989 non fa alcuna distinzione fra le decisioni delle stazioni appaltanti, e che, quindi, anche l&#8217;ammissione di un concorrente, essendo una decisione, deve poter essere contestabile: la normativa nazionale che chieda al partecipante di attendere l&#8217;aggiudicazione prima di poter presentare ricorso contro l&#8217;ammissione dell&#8217;altro viola la normativa UE.<br />  <br /> Questo dimostra che, anche se nella generalità dei casi non accade, è possibile che un provvedimento di ammissione generi immediatamente una lesione, avverso la quale deve esser predisposta adeguata tutela giurisdizionale.<br />  <br /> Se questa è la posizione della Corte di Giustizia espressa nel 2015 rispetto a una legislazione nazionale che <em>impediva</em> il ricorso immediato avverso l&#8217;ammissione altrui, era prevedibile quale sarebbe stata la conclusione cui sarebbe giunta rispetto a una norma come l&#8217;art. 120 comma 2 <em>bis</em> c.p.a., che <em>imponeva,</em> al contrario, l&#8217;impugnazione immediata<a href="#_ftn51" title="">[50]</a>.<br />  <br /> Interpellata a tal proposito dal TAR Piemonte, infatti, nel caso &#8220;Valdocco&#8221;<a href="#_ftn52" title="">[51]</a> del febbraio 2019 la Corte ritiene che il rischio che il provvedimento illegittimo di ammissione di un concorrente provochi un danno è sufficiente a giustificare un immediato interesse a impugnarlo indipendentemente dal pregiudizio che può derivar dall&#8217;assegnazione dell&#8217;appalto ad altro candidato: è ciò che si ricava, in effetti, dagli ampi requisiti previsti per l&#8217;accesso al ricorso della Direttiva n. 665 del 1989, ovverosia &#8220;l&#8217;aver interesse  ad ottenere l&#8217;affidamento di un appalto&#8221; e &#8220;il rischio che una violazione del diritto UE provochi un pregiudizio&#8221;.<br />  <br /> La dottrina<a href="#_ftn53" title="">[52]</a> non ha mancato di rilevare acutamente le criticità sostanziali degli esiti pronuncia: sebbene la norma non sia manifestamente irragionevole, perché si fonda su interessi di rilevanza generale, e sfugge quindi alle censure di incompatibilità eurounitaria (e costituzionale, come si vedrà), è giudicata &#8220;decisamente inopportuna&#8221;, dal momento che, di fatto, limita la tutela giurisdizionale.<br /> Ecco perché, a un certo punto del dibattito, l&#8217;attenzione degli studiosi si è spostata sul versante del &#8220;merito&#8221; della scelta legislativa, ed è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 120, comma 2 <em>bis</em>, c.p.a..<br />  <br /> <strong>7. La questione di costituzionalità del rito &#8220;super accelerato&#8221;</strong><br />  <br /> È questo il retroterra che porta il TAR per la regione Puglia, nel 2018, a dubitare che la norma garantisca pienamente la tutela degli interessi legittimi, consacrata come valore fondante dalla Grande norma, di cui all&#8217;art. 24 Cost., e a sollevare, con due ordinanze<a href="#_ftn54" title="">[53]</a>, la questione di legittimità costituzionale.<br /> Le ragioni evidenziate dal TAR sono essenzialmente quelle già denunciate in dottrina in passato: il  contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, perché non c&#8217;è interesse al ricorso se il pregiudizio è solo eventuale; l&#8217;introduzione di un&#8217;ipotesi di giurisdizione oggettiva, che rende il privato portatore di un interesse pubblico alla formazione della platea dei concorrenti; il rilievo che solo il provvedimento di aggiudicazione determina quel grado di differenziazione che radica l&#8217;interesse al ricorso; i costi della giustizia; la lesione del principio di uguaglianza, perché l&#8217;art. 120 comma 2 <em>bis</em> c.p.a. prevede altresì che gli altri atti endoprocedimentali non debbano essere impugnati, riconfermando la regola tradizionale; la violazione del principio di ragionevole durata del processo, perché l&#8217;onere di impugnazione immediata può scatenare una &#8220;guerra di tutti gli ammessi contro tutti&#8221;.<br /> E soprattutto <em>si esclude l&#8217;esistenza di una posizione sostanziale</em> che giustifichi l&#8217;accesso al giudice: &#8220;<em>la lesione dei principi costituzionali si realizza nel momento in cui il legislatore attribuisce a un soggetto privato (&#8230;) la tutela in via esclusiva di un interesse pubblico (&#8230;), che potrebbe non coincidere mai con quello privato (&#8230;)</em>.<br />  <br /> Proprio questo è il fulcro della questione: è su questo approdo che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 13 dicembre 2019 n. 271, si dimostra di contrario avviso.<br /> La motivazione, partendo dal presupposto che il Legislatore goda di ampia discrezionalità nel conformare gli istituti processuali con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, conclude che tale non sia la scelta di introdurre il &#8220;rito super speciale&#8221; scrutinato, e per far ciò richiama: i pareri del Consiglio di Stato sullo schema del Codice dei contratti pubblici e sul suo correttivo; la pronuncia della Corte di Giustizia sull&#8217;art. 120 comma 2 bis c.p.a. del 14 febbraio 2019 (caso Valdocco); il difficile dialogo con la Corte di Giustizia dell&#8217;UE sul ricorso incidentale escludente.<br /> La norma serviva a risolvere tutta una serie di problematiche applicative particolarmente gravi: per questo non può esser tacciata di irragionevolezza.<br />  <br /> Sotto il profilo del merito della questione, la Corte nega che l&#8217;art. 120, comma 2 <em>bis</em> c.p.a. introduca un&#8217;ipotesi di giurisdizione oggettiva, ed in ciò avvalla l&#8217;idea che la norma abbia piuttosto inteso dare autonoma rilevanza all&#8217;interesse strumentale o procedimentale del singolo concorrente alla corretta formazione della platea dei partecipanti alla gara; si tratta di un interesse proprio e personale del singolo, perché la maggiore o minore estensione di quella platea incide oggettivamente sulle proprie <em>chance</em> di aggiudicazione.<br /> Nell&#8217;affermare questo richiama, per corroborare ulteriormente la propria soluzione, le due sentenze dell&#8217;Adunanza plenaria nn. 4 e 6 del 2018, e &#8220;<em>nello stesso senso</em>&#8221; la sentenza Valdocco della Corte di Giustizia dell&#8217;UE.<br /> In effetti, si rileva, la tutela di un &#8220;interesse non finale&#8221; non è nuova in giurisprudenza: ad esempio, si afferma comunemente l&#8217;interesse alla caducazione della gara, sempre che vi sia ragionevole possibilità di ottenere il bene della vita. A questo proposito richiama, opportunamente, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1321 del 2019 che affronta il problema della perduranza del potere discrezionale della P.A., a seguito di un giudicato, di negare una seconda volta, per ragioni diverse, il bene della vita.<br />  <br /> In sostanza, la tutela dell&#8217;interesse strumentale è compatibile con l&#8217;ordinamento perché allarga le possibilità di tutela del bene finale, anticipandolo, ma deve esservi &#8220;<em>un solido collegamento</em>&#8221; con lo stesso, non può trattarsi di un mero espediente per garantire la legalità in sé dell&#8217;azione amministrativa.<br /> Trattandosi, allora, di norma che intende proteggere un interesse di rilievo sostanziale, e non essendo state censurate le norme del d.P.R. 115 del 2002, rispetto ai costi dell&#8217;accesso alla giustizia amministrativa, i rilievi non sono sufficienti a far pronunciare l&#8217;incostituzionalità del rito super speciale.<br />  <br /> <strong>8. L&#8217;interesse alla ripetizione della gara nel dialogo fra Corti.</strong><br />  <br /> In un passaggio centrale della motivazione, la Corte afferma che i rilievi delle sentenze dell&#8217;Adunanza plenaria del 2018 e della Corte di Giustizia dell&#8217;UE nel caso &#8220;Valdocco&#8221; si pongano &#8220;<em>nello stesso senso</em>&#8220;, e l&#8217;affermazione merita di essere opportunamente decodificata.<br />  <br /> Infatti, è qui interessante notare come, pur partendo da presupposti praticamente opposti, e svolgendo percorsi argomentativi affatto differenti, le due Corti citate giungano, in effetti, alla medesima conclusione di ritenere giustificata la scelta del Legislatore nazionale di proteggere questo nuovo interesse strumentale alla corretta formazione della platea dei concorrenti, il che spiega l&#8217;affermazione della Corte Costituzionale che assimila le due pronunce.<br />  <br /> Si parta, infatti, da un punto certo.<br /> Una delle sentenze richiamate è la n. 4 del 2018, più sopra analizzata, che affronta l&#8217;immediata impugnativa delle clausole non escludenti del bando, e che afferma <em>per incidens</em> il rilievo <em>sostanziale</em> dell&#8217;interesse strumentale alla corretta formazione della platea dei concorrenti, ripreso dalla Corte Costituzionale.<br />  <br /> L&#8217;altra, la n. 6, è scritta lo stesso giorno, il 14 febbraio 2018, dal medesimo giudice estensore, ed è la sentenza, anche questa sopra analizzata, che rimette alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione l&#8217;ultima questione dell&#8217;annosa saga sul ricorso incidentale &#8220;paralizzante&#8221;: chiedeva un ripensamento dei principi derivanti dalla sentenza Puligienica, almeno nelle ipotesi in cui il ricorrente principale avrebbe una possibilità remota, evanescente, di aggiudicarsi la gara, perché questo introduce nel giudizio amministrativo una nozione di interesse al ricorso avulsa dai principi tradizionali: è quanto accade nelle ipotesi in cui l&#8217;accoglimento dell&#8217;interesse strumentale al ricorso non rende deserta la gara per il numero dei concorrenti e le circostanze del caso concreto, ed è pertanto implausibile che si rifaccia.<br />  <br /> Si è visto come con la sentenza del 5 settembre 2019<a href="#_ftn55" title="">[54]</a>, la Corte di Giustizia si assesti, invece, nel senso di ribadire l&#8217;applicabilità ad ogni ipotesi dei principi della sentenza &#8220;Puligienica&#8221;: è sufficiente la semplice possibilità che la gara si rifaccia, perché entrambi i ricorsi debbano essere analizzati.<br /> È la stessa ragione che fonda anche la sentenza Valdocco, citata dalla Corte Costituzionale, che riconferma la nozione amplissima di interesse che già con le sentenze Fastweb e Puligienica la CGUE aveva fatto propria.<br /> Si assesta nuovamente su una nozione particolarmente ampia di &#8220;interesse al ricorso&#8221;, che, nella confusione fra interesse strumentale sostanziale e condizione dell&#8217;azione, giustifica l&#8217;art. 120 comma 2 <em>bis</em> e l&#8217;esame indefettibile di entrambi i ricorsi principale ed incidentale in ogni ipotesi.<br />  <br /> Il giudice nazionale giunge, anch&#8217;esso, alla conclusione della compatibilità, nazionale ed eurounitaria, del rito di cui all&#8217;art. 120, comma 2 <em>bis</em> c.p.a., pur non condividendo il presupposto di partenza della Corte di Giustizia, circa l&#8217;ampiezza della nozione di &#8220;interesse al ricorso&#8221;, come dimostra che lo stesso giorno rinvia pregiudizialmente alla Corte, con la sentenza n. 6, chiedendo un ripensamento sul punto.<br /> Giustifica, piuttosto, nella sentenza n.4, l&#8217;art. 120 comma 2 <em>bis </em>in quanto &#8220;deroga&#8221;, legislativamente prevista, ad un principio contrario, altrimenti consolidato, che fa emergere una nuova posizione giuridica dell&#8217;individuo, di natura sostanziale; ma sicuramente dubita della <em>indefettibile</em> sussistenza, in ogni ipotesi, di un interesse strumentale alla ripetizione della gara.<br />  <br /> La sentenza della Corte Costituzionale fa riflettere su come, dopo il vivace dialogo che dura da circa un decennio, le Corti trovino un punto di raccordo nel ragionare della medesima &#8220;categoria&#8221;, quella di interesse strumentale da intendersi sotto un profilo sostanziale, e non più meramente processuale di interesse a ricorrere; è questo che consente di superare i dubbi di &#8220;scivolamento&#8221; della giurisdizione verso un modello oggettivo, a tutela della &#8220;mera&#8221; legalità dell&#8217;azione amministrativa, in contrasto con principi stabiliti sul punto dalla Costituzione<a href="#_ftn56" title="">[55]</a>.<br /> Se, allora, è la protezione dell&#8217;interesse strumentale ad essere al centro dell&#8217;attenzione della prassi, probabilmente anche la questione sull&#8217;impugnativa immediata delle clausole del bando illegittime ma non immediatamente escludenti, e anche da parte di chi non abbia partecipato alla gara, verrà presto rivista: ad accogliere l&#8217;orientamento eurounitario, l&#8217;interesse anche solo eventuale alla &#8220;ripetizione della gara&#8221;<a href="#_ftn57" title="">[56]</a> illegittima (così come deve essere interpretata la Dir. n. 13 del 1992) è ravvisabile anche in capo all&#8217;operatore economico che non abbia partecipato alla stessa.<br />  <br /> È noto come la nostra giurisprudenza (da ultimo, la stessa A.P. n. 4 del 2018) ritenga che solo in caso di clausole escludenti anche il soggetto che non ha formalmente presentato una domanda (che sarebbe stata certamente esclusa) sia legittimato a ricorrere; altrimenti, egli è portatore di un interesse di mero fatto, che non lo &#8220;differenzia&#8221; dal <em>quisque de populo</em> in modo tale da legittimarlo al ricorso.<br />  <br /> Tuttavia, che vi siano delle opinioni in senso contrario che possono ben collocarsi nella strada ormai aperta dalla Corte di Giustizia, lo dimostra il TAR per la Regione Liguria nelle recenti questioni che ha rimesso alla Corte Costituzionale prima, ed alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione dopo.<br /> Il Tribunale si trova ad analizzare il caso di un&#8217;impresa che <em>non</em> aveva presentato un&#8217;offerta alla gara per l&#8217;affidamento, in un unico lotto, del servizio di trasporto pubblico a livello regionale; la ricorrente, infatti, riteneva di non essere in grado, concretamente, di fornirlo in tali proporzioni, sebbene si fosse dimostrata adeguata gestrice del servizio al livello provinciale: poiché con ragionevole certezza la sua offerta non sarebbe stata accolta, decide di non presentarla e di contestare in radice, giudizialmente, la gara.<br /> Il TAR interpella la Corte Costituzionale<a href="#_ftn58" title="">[57]</a> sulla legittimità costituzionale della legge regionale a cui era in sostanza addebitabile la decisione di affidare il relativo servizio in un unico lotto, e non più a livello provinciale, come era stato fino ad allora.<br /> La Corte, tuttavia, ha ritenuto non rilevante la questione, perché la misura dell&#8217;appalto non avrebbe impedito <em>in modo certo</em> la partecipazione, così che non si tratterebbe di clausola immediatamente escludente e, non avendo presentato un&#8217;offerta, l&#8217;impresa dimostra di non avere interesse all&#8217;aggiudicazione e quindi di non essere legittimata ad agire.<br /> Tuttavia, restringere l&#8217;accesso al giudice al solo offerente anche quando l&#8217;impresa intende contestare in radice la legittimità della gara, e pretendere che dimostri di averne interesse solo con la presentazione di un&#8217;offerta che comporta di per sé rilevanti costi, è, nell&#8217;opinione del TAR, contrario alle Direttive UE, come interpretate dalla Corte di Giustizia, e per questo ricorre in via pregiudiziale a quest&#8217;ultima.<br /> La Corte, in effetti, si dimostra maggiormente possibilista: afferma, infatti, che gli Stati membri possono, sì, legittimamente restringere l&#8217;accesso al giudice solo a chi presenta l&#8217;offerta, perché ciò dimostra l&#8217;interesse al contratto; tuttavia, se il bando impedisce di fornire l&#8217;insieme delle prestazioni, è eccessivo esigere che l&#8217;impresa presenti un&#8217;offerta per poter aver accesso al ricorso, ed è per questo che la giurisprudenza italiana eccezionalmente, quando le clausole sono immediatamente escludenti, ammette la legittimazione dell&#8217;operatore che non abbia presentato offerte. Si può pretendere, in generale, che il ricorrente dimostri di versare in tale ipotesi (cioè che le clausole erano tali da rendere impossibile la formulazione di un&#8217;offerta), tuttavia, è possibile che questo violi il diritto a proporre ricorso: s<em>petta al giudice del rinvio valutare tutti gli elementi del caso concreto</em> per stabilire se la normativa italiana, come interpretata dalla giurisprudenza, sia tale da poter ledere il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.<br /> In altre parole, la Corte di Giustizia ritiene conforme al diritto UE che si garantisca ricorso solo a coloro che presentino domanda di partecipazione, ma rimette al giudice del merito la valutazione  che tale onere di preventiva formulazione della domanda di partecipazione renda eccessivamente difficile l&#8217;accesso alla tutela giurisdizionale.<br /> E infatti, proprio in applicazione di tali principi, con la recente sentenza del 17 gennaio 2020 n. 34, il TAR Liguria ha concluso che il ricorso dell&#8217;impresa non offerente fosse ammissibile (non ritenendosi vincolata dalla sentenza della Corte Costituzionale, perché, come afferma la Corte di Giustizia, è compito del giudice <em>a quo</em> accertare le condizioni del ricorso)<a href="#_ftn59" title="">[58]</a>.<br />  <br /> <strong>9. Quale protezione per l&#8217;interesse alla ripetizione della gara?</strong><br />  <br /> Per comprendere quale sia l&#8217;attuale conformazione della tutela processuale in materia di appalti, occorre coordinare le acquisizioni giurisprudenziali fin qui descritte col nuovo contesto normativo: il decreto legge n. 32 del 2019, c.d. &#8220;Sblocca cantieri&#8221;, ha eliminato con un tratto di penna il rito super accelerato<a href="#_ftn60" title="">[59]</a>. Come spiega la Relazione al disegno di legge S. 1248, il rito non aveva raggiunto le proposte finalità deflattive e rischiava di compromettere, al contrario, il diritto di difesa.<br />  <br /> Occorre, innanzitutto, sgombrare il campo dal dubbio che l&#8217;impugnativa immediata avverso l&#8217;ammissione sia, nonostante l&#8217;abrogazione del comma 2 <em>bis</em>, ancora doverosa a pena di decadenza dal poter far valere i suoi vizi in via derivata.<br /> Infatti, l&#8217;ANAC<a href="#_ftn61" title="">[60]</a> ha rilevato che il nuovo art. 76, comma 2 <em>bis</em>, del Codice degli appalti fa  riferimento alla pubblicazione e comunicazione del provvedimento di <em>ammissione e di esclusione</em>, e ciò potrebbe ingenerare negli operatori la convinzione circa la persistente doverosità dell&#8217;impugnazione delle altrui ammissioni a decorrere dalla comunicazione individuale.<br />  <br /> Diversi argomenti possono essere impiegati per superarla.<br /> Innanzitutto, quello letterale: l&#8217;abrogazione del comma 2 <em>bis</em>, e la mancanza di alcun collegamento espresso con la decorrenza di termini per la proposizione di ricorso; ma anche, e soprattutto, la <em>ratio</em> che fonda l&#8217;art. 76: consentire alle imprese di esercitare il proprio diritto di difesa in giudizio, in ossequio a quanto anche la Corte di Giustizia ha più volte affermato, nelle sentenze richiamate, circa il fatto che i termini di decorrenza per la proposizione del ricorso non possano esser sganciati dalla conoscenza delle ragioni sottostanti la decisione impugnata.<br />  <br /> Si può dire con ragionevole sicurezza, quindi, che oggi non è più previsto il brevissimo termine di decadenza per l&#8217;impugnazione degli atti di ammissione dei concorrenti, i cui vizi dovranno essere fatti valere, come accade per tutti gli atti endoprocedimentali non immediatamente lesivi, come motivi di ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione.<br />  <br /> Si deve comprendere, a questo punto, come le novità legislative concretamente incideranno sulle due posizioni di <em>interesse strumentale</em> oggetto della presente trattazione: l&#8217;interesse alla riedizione della gara e l&#8217;interesse alla corretta formazione della platea dei concorrenti.<br />  <br /> Quest&#8217;ultimo è nato come interesse di fatto<a href="#_ftn62" title="">[61]</a>, ed ha acquistato rilevanza giuridica grazie ad una norma che è stata abrogata: ciò potrebbe far ritenere che sia di nuovo relegato allo <em>status</em> di interesse di mero fatto.<br />  <br /> Due considerazioni, però, appaiono doverose.<br /> In primo luogo, l&#8217;art. 120 comma 2 <em>bis</em> c.p.a., sebbene sia stato disposizione temporanea nel nostro ordinamento, ha senza alcun dubbio contribuito a far penetrare la rilevanza sostanziale di tale interesse nella coscienza della più recente giurisprudenza, amministrativa e costituzionale.<br /> A questo hanno concorso, ancora, i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione nei casi Marina del Mediterraneo e Valdocco, che, unitamente all&#8217;orientamento della prassi interna in tema di contenzioso elettorale sopra analizzata, dimostrano come anche il provvedimento di ammissione altrui possa essere percepito come immediatamente lesivo della sfera del singolo.<br />  <br /> Sulla scorta di tali considerazioni, molto probabilmente in futuro la giurisprudenza affermerà il diritto di accedere immediatamente agli strumenti di tutela giurisdizionale avverso una &#8220;<em>decisione</em>&#8221; della P.A. potenzialmente lesiva dell&#8217;interesse a ottenere l&#8217;aggiudicazione di un appalto, quale può essere l&#8217;ammissione illegittima di un concorrente che riduca le proprie <em>chance</em> di aggiudicazione.<br />  <br /> Da questo, tuttavia, non sembra possa trarsi un principio più generale circa la ricorribilità immediata a tutela di interessi endoprocedimentali diversi rispetto all&#8217;interesse strumentale alla corretta formazione della platea dei concorrenti: le affermazioni della Corte di Giustizia, da un lato, erano riferite solo ed esclusivamente allo specifico settore degli appalti e delle ammissioni alle procedure di gara; la Corte Costituzionale, dall&#8217;altro, ha basato l&#8217;<em>iter</em> argomentativo proprio sulla discrezionalità del Legislatore nell&#8217;attribuire rilevanza giuridica a certi interessi &#8211; fino ad allora di mero fatto &#8211; e non ad altri; pertanto, in assenza di tale copertura legislativa, si può fondatamente dubitare che la prassi si discosterà dalla regola generale che vuole il ricorso solo a tutela di interessi legittimi differenziati e qualificati, specie se si mira ad ottenerne un ipotetico risarcimento.<br />  <br /> Per ciò che attiene all&#8217;interesse alla ripetizione della gara, questo ha storicamente fondato le affermazioni della Corte di Giustizia sul dovere del Giudice di esaminare entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, reciprocamente escludenti.<br /> Ci si deve, innanzitutto, chiedere se l&#8217;abrogazione della norma che intendeva eliminare in radice la possibilità che il ricorso incidentale potesse avere un effetto paralizzante possa condurre, concretamente, ad ammettere un &#8220;ritorno&#8221; di quella <em>querelle<a href="#_ftn63" title=""><strong>[62]</strong></a></em>.<br />  <br /> A parere di chi scrive, questo deve essere categoricamente escluso, a meno di non volersi porre in aperto contrasto con il chiarissimo, e costante, <em>dictum</em> della Corte di Giustizia: entrambi i ricorsi vanno analizzati, per esigenze di parità delle parti, di efficacia della tutela giurisdizionale, e di legittimità degli affidamenti pubblici.<br />  <br /> La vera sfida che la giurisprudenza dovrà affrontare nel futuro prossimo attiene all&#8217;individuazione, piuttosto, delle forme di tutela dell&#8217;interesse strumentale: proteggere l&#8217;interesse strumentale significa ampliare le <em>chance</em> di tutela dell&#8217;interesse finale quando non è possibile dedurlo in giudizio direttamente, ma solo facendo valere il rispetto di un sistema di regole<a href="#_ftn64" title="">[63]</a>.<br />  <br /> Ad esempio, l&#8217;interesse strumentale sostanziale dei ricorrenti alla riedizione della gara può essere concretamente leso nelle ipotesi in cui, annullate giudizialmente le ammissioni di ricorrente principale ed incidentale, in forza dei ricorsi reciprocamente escludenti, la P.A. decida di non rifare la gara, ma di assegnarla all&#8217;impresa successiva in graduatoria.<br /> In base al principio di separazione dei poteri, la P.A. vanta un potere discrezionale residuo di valutare, all&#8217;esito del giudizio, l&#8217;opportunità di non annullare la gara, per cui il giudice, non trattandosi di giurisdizione di merito, non può direttamente ordinare la riedizione della gara, ma solo che la P.A. verifichi se vi sono i presupposti per annullare in autotutela gli atti di gara, e decidere, eventualmente una sua riedizione.<br /> Tale potere si esplicherà in un nuovo provvedimento di affidamento dell&#8217;appalto, ad esempio, all&#8217;impresa successiva in graduatoria. Non v&#8217;è dubbio che, alla luce del diritto eurounitario, il primo ed il secondo classificati saranno legittimati e interessati ad ottenerne l&#8217;annullamento<a href="#_ftn65" title="">[64]</a>, così che la protezione della loro sfera giuridica passerà tramite la più classica tutela caducatoria.<br />  <br /> Altra questione è quella attinente ai limiti di questo potere della P.A. di decidere per la riedizione della gara, all&#8217;esito del giudicato: come si è visto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva a lungo negato la tutela dell&#8217;interesse alla riedizione della gara proprio perché si tratta di situazione giuridica &#8220;non coercibile&#8221; da parte del giudice, che per questo sembrava priva di una consistenza giuridica autonoma.<br /> La Corte Costituzionale, a questo proposito, fa un opportuno richiamo alla sentenza n. 1321 del 2019, che, da ultimo, si occupa del bilanciamento tra la regola per cui il giudice non può assegnare un bene della vita prima che la P.A. abbia esercitato il suo potere (art. 34, comma 2 c.p.a.) con l&#8217;esigenza di tutelare efficacemente anche l&#8217;interesse pretensivo, per il quale la tutela caducatoria raramente si presenta come autonomamente satisfattiva; e, in effetti, il sistema complessivo contempla una serie di regole da cui può agevolmente trarsi, in via interpretativa, una riduzione progressiva della discrezionalità amministrativa, fino a &#8220;svuotarsi del tutto&#8221;: a mero titolo esemplificativo, si considerino il principio di effettività della tutela giurisdizionale, l&#8217;art. 31, comma 3 c.p.a.; gli autovincoli che la stessa P.A. può porsi; le ordinanze propulsive; i motivi aggiunti; la sanzionabilità dell&#8217;elusione del giudicato. <br />  <br /> Per evitare tali complesse conseguenze, autorevole dottrina<a href="#_ftn66" title="">[65]</a> ha già prospettato la possibilità di valorizzare l&#8217;istituto processualistico dell&#8217;intervento <em>iussu iudicis </em>delle altre imprese non toccate dalle censure incrociate, al fine di verificare la sussistenza di cause di esclusione relative ad esse, e disporre <em>giudizialmente</em> l&#8217;annullamento della gara: ciò risolverebbe, in effetti, in radice, la problematica posta dall&#8217;illegittimo riesercizio del potere amministrativo.<br />  <br /> Più difficile è prevedere, invece, se la giurisprudenza si spingerà fino ad affermare anche la risarcibilità di tale interesse.<br /> Probabilmente, una risposta dal diritto positivo può trarsi dall&#8217;art. 125 c.p.a., che al comma 3 prevede che, al di fuori di gravi violazioni, l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione non comporti la caducazione del contratto già stipulato, ed il risarcimento del danno avvenga solo per equivalente monetario, e non in forma specifica, col subentro nel contratto<a href="#_ftn67" title="">[66]</a>.<br /> Oltre a ciò, la soluzione non potrà che dipendere da quanto l&#8217;interesse strumentale alla ripetizione della gara riuscirà ad affermarsi, nel suo portato sostanziale, nella coscienza della giurisprudenza.<br />  <br /> Un&#8217;altra forma di tutela dell&#8217;interesse legittimo strumentale è stata individuata dalla recentissima sentenza dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 10 del 2 aprile 2020: il Consiglio di Stato ha riconosciuto l&#8217;interesse strumentale del non vincitore della gara all&#8217;accesso agli atti della fase esecutiva del contratto (stipulato dalla P.A. col soggetto aggiudicatario), funzionale a dimostrare l&#8217;originaria inadeguatezza dell&#8217;offerta vincitrice, al fine di sollecitare il potere della P.A. di risolvere il contratto per inadempimento, e far scorrere la graduatoria in proprio favore.<br />  <br /> La sentenza è di fondamentale importanza proprio perché riconosce espressamente al partecipante alla gara un interesse strumentale di rilievo sostanziale, e non meramente processuale, un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, <em>ex</em> art. 22 della legge n. 241 del 1990. Il che consente di ribadire, allora, che la giurisdizione amministrativa rimanga saldamente ancorata ad un modello &#8220;soggettivo&#8221; di tutela.<br /> Almeno nel settore dei contratti pubblici l&#8217;interesse legittimo ha acquisito, infatti, una configurazione &#8220;strumentale&#8221; la cui portata deve ancora essere chiarita, ma di sicuro impatto sistematico: tale interesse all&#8217;eventuale riedizione della gara &#8220;fonda&#8221; altri interessi, quali quelli in ordine alla sorte ed alla prosecuzione del contratto. Si ritiene, in altri termini, che qui vi sia un &#8220;solido collegamento col bene della vita finale&#8221; (quale requisito cui la Corte Costituzionale &#8211; nella sentenza n. 271 del 2019 &#8211; aveva subordinato la legittimità costituzionale della scelta di protezione dell&#8217;interesse strumentale<a href="#_ftn68" title="">[67]</a>) tutte le volte in cui vi sia una <em>realistica</em> possibilità di riedizione della gara.<br /> Proprio per questo tale interesse deve preesistere (<em>ex</em> legge n. 241 del 1990): l&#8217;accesso documentale soddisfa un bisogno di conoscenza strumentale alla difesa di una situazione giuridica già esistente, non può essere piegato ad un fine esplorativo, affinché l&#8217;interesse alla ripetizione della gara sorga <em>ex post</em>; il controllo generalizzato della P.A. è estraneo ai fini della legge n. 241, ed è proprio, piuttosto dell&#8217;accesso civico generalizzato (rispetto al quale, tuttavia, occorre notare, chiunque ha diritto, non solo i titolari di un interesse legittimo strumentale).<br />  <br /> Rispetto, poi, alla possibilità che legittimato a far valere tale interesse strumentale all&#8217;eccesso non sia solo il partecipante alla gara, la sentenza non si pronuncia espressamente: in effetti, la questione non è oggetto specifico del <em>thema decidendum</em> rimesso alla sua attenzione, dal momento che chi avanza istanza di accesso agli atti è un&#8217;impresa che si è classificata seconda in graduatoria; tuttavia, in alcuni passaggi sembra potersi scorgere un&#8217;opzione di fondo del Giudice in senso contrario (punto 13.3 &#8220;<em>Il delineato quadro normativo e di principi rende ben evidente l&#8217;esistenza di situazioni giuridicamente tutelate in capo agli altri operatori economici, che abbiano partecipato alla gara e, </em>in certe ipotesi, che non abbiano partecipato alla gara,<em> interessati a conoscere illegittimità o inadempimento manifestatisi dalla fase di approvazione del contratto fino alla sua completa esecuzione (&#038;) per potere, una volta risolto il rapporto con l&#8217;aggiudicatario, subentrare nel contratto ed ottenere la riedizione della gara con </em>chance<em> di aggiudicarsela</em>&#8220;; punto 14.6 &#8220;(..) <em>il riconoscimento di un interesse strumentale giuridicamente tutelato </em>quantomeno<em> ai soggetti che abbiano partecipato alla gara</em>&#8220;), che potrebbe aprire nuovamente la questione della rilevanza giuridica della situazione del non partecipante alla gara.<br /> Questo corrobora ulteriormente l&#8217;idea che nuovi scenari siano aperti per ciò che attiene alla impugnabilità immediata delle clausole del bando <em>non</em> immediatamente escludenti e correlativa legittimazione: come si è visto, la Corte di Giustizia ha rimesso al giudice del caso concreto la valutazione della lesività delle norme nazionali, come interpretate dalla giurisprudenza interna consolidata, circa il non accesso immediato al giudice, e subito il TAR Liguria ha approfittato di questa apertura per discostarsi da un&#8217;acquisizione che fino ad allora sembrava granitica, da ultimo riconfermata dall&#8217;Adunanza Plenaria e perfino dalla Corte Costituzionale.<br /> D&#8217;altronde, se la prospettiva in cui il giudice deve porsi è quella sostanzialistica delle Direttive UE, che impongono di garantire le procedure di ricorso a chi abbia un &#8220;interesse all&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto&#8221; (che, si è visto, secondo la Corte di Giustizia è locuzione che comprende anche l&#8217;interesse alla ripetizione della gara) ed al &#8220;rischio di esser lesi&#8221; da una violazione, non può esser diversamente: tutto si giocherà sulla interpretazione della &#8220;natura escludente&#8221; della clausola a fondare, ancora una volta, l&#8217;interesse alla riedizione della gara.<br />  <br /> In conclusione, può dirsi che è questo un momento storico di grande fervore per il c.d. interesse strumentale, della cui consistenza si è appena cominciato a discutere: una situazione &#8220;<em>inedita nella sua estensione ma di sicuro impatto sistematico</em>&#8220;<a href="#_ftn69" title="">[68]</a>.<br /> L&#8217;annoso dibattito sul ricorso incidentale escludente sembra ormai un capitolo concluso, ma ha avuto il merito di aver fatto emergere la figura dell'&#8221;interesse legittimo strumentale&#8221;, che sarà al centro del futuro dibattito giurisprudenziale.</div>
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<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">*</a> Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche nell&#8217;Università degli studi di Sassari.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[1]</a>Consiglio di Stato, sezione V, n. 2468 del 2002, analizza approfonditamente il ricorso incidentale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[2]</a>Mandrioli- Carratta, <em>Manuale di diritto processuale civil</em>e, Giappichelli, 2019, vol. I, 36 e ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[3]</a>F. G. Scoca, <em>Giustizia amministrativa</em>, Giappichelli, 2017, 291 e ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[4]</a>A. Squazzoni, <em>Morire per il ricorso incidentale paralizzante</em>? in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 2018, f.1, 442 e ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[5]</a>D. D&#8217;Orsogna, in <em>Giustizia amministrativa cit.</em>, 426 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[6]</a>R. Caponigro, <em>Il rapporto fra tutela della concorrenza ed interesse alla scelta del miglior contraente nell&#8217;impugnazione degli atti di gara</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/">www.giustamm.it</a>; G. Severini, <em>Il nuovo contenzioso sui contratti pubblici (l&#8217;art. 204 del codice degli appalti pubblici e delle commesse, ovvero il nuovo art. 120 del codice del processo amministrativo)</em>, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>; A. Cacciari, <em>Morte dell&#8217;incidente paralizzante</em>, in <a href="http://www.giustizia.amministrativa.it/">www.giustizia.amministrativa.it</a>, G. Tropea, <em>Il ricorso incidentale escludente: illusioni ottiche</em>, in <em>Diritto processuale amministrativo</em>, 2019, f. 4, p. 1083 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[7]</a>Sentenza C-131/16.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[8]</a>Sentenza della Sezione X, 5 settembre 2019, n. 333.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[9]</a>Parla di &#8220;fuga dalla legittimazione a ricorrere&#8221; S. Baccarini, <em>Processo amministrativo ed ordine di esame delle questioni</em>, in  <em>Diritto processuale amministrativo</em>, 2016, f. 2, p. 776.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[10]</a>Sezione VI, 19 giugno 2003, causa C-249/01 Hackermuller.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[11]</a> Sentenza resa nel caso C-355/15, non relativo all&#8217;Italia; tuttavia, come noto, la Corte ritiene che  i principi di diritto che essa afferma siano vincolanti per tutti gli Stati membri.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[12]</a>Analizza queste preoccupazioni in particolare G. Tropea, <em>op. cit</em>..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[13]</a>Cass., SS.UU. n. 2403 del 2015 e n. 7157 del 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[14]</a>Sentenza n. 6 del 24 gennaio 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[15]</a> Casi Stadt Halle del 2005 e Marina del Mediterraneo del 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[16]</a> Sezione consultiva per gli atti normativi, 21 marzo 2016 n. 885.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[17]</a>M. Clarich, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, 2015, p. 75.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[18]</a>M. Clarich, <em>Manuale</em> cit., p.71.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[19]</a> G. Severini, <em>Il nuovo contenzioso</em> cit., in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[20]</a> M.A. Sandulli, <em>Nuovi ostacoli alla tutela contro la pubblica amministrazione</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/">www.federalismi.it</a>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[21]</a> M.A. Sandulli, <em>Nuovi limiti alla tutela giurisdizionale in materia di contratti pubblici</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/">www.federalismi.it</a>; I. Lagrotta, <em>Il rito &#8220;super accelerato&#8221; in materia di appalti, tra profili di (in)compatibilità costituzionale e conformità alla normativa comunitaria</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/">www.federalismi.it</a>; G. Taglianetti, <em>Il rito speciale in materia di contratti pubblici: ratio e profili applicativi</em>, in <em>Diritto processuale amministrativo</em>, 2019, f. 1, p. 122 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[22]</a>Ed è risultato ancor più deplorevole in quanto poco proporzionato: R. De Nictolis, <em>Il nuovo codice dei contratti pubblici</em>, in <em>Urbanistica e appalti</em>, 2016, 503 e ss., ritiene che avrebbe potuto esser raggiunto con altri strumenti processualistici meno gravosi, ad esempio tramite la valorizzazione della sinteticità degli atti processuali, o la penalizzazione dei responsabili di liti temerarie in sede di partecipazione alle gare.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[23]</a>Per un caso di questo tipo si veda R. Schneider, <em>Impugnazione con atto di motivi aggiunti dell&#8217;aggiudicazione se l&#8217;ammissione di altro concorrente è stata impugnata con rito super accelerato,</em> in <a href="http://www.lamministrativista.it/">www.lamministrativista.it</a>, 2020. M. Lipari, <em>La tutela giurisdizionale e &#8220;precontenziosa&#8221; nel nuovo codice dei contratti pubblici,</em> in <a href="http://www.federalismi.it/">www.federalismi.it</a>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[24]</a>F. Francario, <em>Profili oggettivi e soggettivi della giurisdizione amministrativa</em>, in <em>www.l&#8217;amministrativista.it.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[25]</a> Sentenze TAR Puglia n. 1262 del 2016 e TAR Napoli n.5852 del 2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[26]</a>R. Villata, voce <em>Interesse ad agire,</em> in <em>Enciclopedia giuridica</em>, XVII, 1989.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" title="">[27]</a>Ad esempio, l&#8217;Adunanza Plenaria n. 4 del 2011.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[28]</a>F. G. Scoca, <em>Giustizia amministrativa</em> cit., 301, rileva un accavallamento di concetti con la legittimazione, perché la personalità dell&#8217;interesse viene anche comunemente riferito alla sua titolarità.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" title="">[29]</a>G. Leone, <em>Elementi di diritto processuale amministrativo</em>, Quarta edizione 2017, 120-121. In giurisprudenza, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 8 del 2014.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" title="">[30]</a>Ancora oggi non vi è accordo in dottrina sulla nozione di interesse legittimo e sul suo oggetto. Per un&#8217;efficace rassegna delle varie posizioni che sono state sostenute si veda A. Zito, in <em>Giustizia amministrativa cit.</em>, 80 e ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" title="">[31]</a>F. G. Scoca, <em>L&#8217;interesse legittimo (storia e teoria)</em>, 2017, 410 e ss.. E. Boscolo, <em>Gli interessi legittimi strumentali e la selettività della legittimazione</em>, in <em>Giurisprudenza italiana</em>, 2016, 1215 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" title="">[32]</a>G. Greco, <em>Dal dilemma diritto soggettivo-interesse legittimo, alla differenziazione interesse strumentale-interesse finale</em>, in <em>Diritto amministrativo, </em>2014, f. 3, 506.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" title="">[33]</a>G. Severini, <em>op. cit.</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" title="">[34]</a>G. Severini, <em>L&#8217;interesse legittimo nella realtà attuale della giurisdizione amministrativa, in Diritto processuale amministrativo</em>, 2018, f. 3, 1197 e ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" title="">[35]</a>G. Taglianetti, <em>La disciplina dei termini per ricorrere nel rito speciale in materia di contratti pubblici, tra certezza e giustizia: considerazioni a margine dell&#8217;ordinanza della Corte di giustizia UE, 14 febbraio 2019, C-54/18,</em> in <em>Rivista giuridica dell&#8217;edilizia</em>, 2019, f. 3. Si veda, in tema di lesione del legittimo affidamento del privato la recente sentenza delle Sezioni unite n. 8236 del 28 aprile 2020, secondo la quale non solo la giurisdizione è individuata in capo al giudice ordinario, ma si afferma la natura contrattuale, da contatto sociale, della responsabilità della P.A..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" title="">[36]</a> Cfr. TAR Lazio n. 5877 del 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" title="">[37]</a>M. Lipari, <em>La decorrenza del termine di ricorso nel rito superspeciale di cui all&#8217;art. 120, co. 2-bis e 6-bis, del CPA: pubblicazione e comunicazione formale del provvedimento motivato, disponibilità effettiva degli atti di gara, irrilevanza della &#8220;piena conoscenza&#8221;; l&#8217;ammissione conseguente alla verifica dei requisiti</em>, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" title="">[38]</a> R. Caponigro, <em>op. cit.</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" title="">[39]</a>Così anche E. M. Barbieri, <em>L&#8217;interesse a ricorrere è ancora una condizione del ricorso giurisdizionale amministrativo?</em>, in <em>Rivista di diritto processuale</em>, 2017, f. 6, 1580 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" title="">[40]</a>Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3774 del 2012; sez. IV, n. 5084 del 2012; sez. IV, 3261 del 2013; sez. III, n. 729 del 2014; sez. VI, n. 348 del 2009; sez. IV, n. 3382 del 2008. In questo senso si pronunciava anche la giurisprudenza dei TAR, ad esempio TAR Lazio n. 5472 del 2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" title="">[41]</a> Secondo l&#8217;Autore, nel corso della procedura ad evidenza pubblica sono riscontrabili solo queste posizioni soggettive:  l&#8217;interesse legittimo pretensivo (strumentale) alla partecipazione; l&#8217;interesse di mero fatto a confrontarsi con una platea minore di concorrenti; l &#8216;interesse legittimo pretensivo (finale) all&#8217;aggiudicazione; l&#8217;interesse oppositivo all&#8217;affidamento dell&#8217;appalto a terzi dopo l&#8217;aggiudicazione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" title="">[42]</a>G. Tropea, <em>Il ricorso incidentale cit</em>..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" title="">[43]</a> L&#8217;opinione fa capo alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 5069 del 2015. Ma in questo senso anche Consiglio di Stato, sezione V 5504/2012; e da ultimo Consiglio di Stato, sezione III, n. 2261/2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" title="">[44]</a> In particolare, il TAR Torino appare decisamente consolidato nell&#8217;esprimersi in questo senso: cfr. sentenze nn. 1571 del 2014; n. 352 del 2015; n. 772 del 2015; n. 691 del 2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" title="">[45]</a> Consiglio di Stato, sezione V, n. 3361 del 2016 (seguito, da ultimo da TAR Roma nella sentenza n. 5085 del 2019) ritiene ammissibile il ricorso immediato, ma nega l&#8217;esistenza di un onere di immediata impugnazione in quanto deve riaffermarsi il principio generale, sviluppato dalla giurisprudenza amministrativa, che ritiene l&#8217;impugnazione degli atti endoprocedimentali una mera facoltà, il cui mancato esercizio non preclude l&#8217;esperibilità del ricorso avverso il provvedimento finale che, nel caso di procedimento elettorale, coincide con l&#8217;atto di proclamazione degli eletti.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" title="">[46]</a> Consiglio di Stato, sez. V, n. 2551 del 2011; sezione V, n. 2145 del 2012;  sez. III, n. 2074 del 2016.<br /> Vi sono poi sentenze che ritengono implicitamente che l&#8217;atto di ammissione possa essere immediatamente lesivo: affermano, infatti, di non potersi discostare da quanto affermato dal Consiglio di Stato nel 2015 in quanto, <em>anche a voler applicare il diverso e minoritario orientamento,</em> comunque il vizio non è immediatamente lesivo, quindi il ricorso proposto all&#8217;esito delle consultazioni è considerato tempestivo. <em>Ex multis</em>, fra le più recenti: TAR Bari n. 1373 del 2018 e TAR Sicilia n. 260 del 2020; TAR Brescia n. 985 del 2018, che ritiene che la violazione dei r<em>equisiti in tema di parità di genere</em> non abbia valenza nemmeno potenzialmente decettiva rispetto alla consapevole espressione del voto.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" title="">[47]</a>TAR Torino sentenza n. 1073 del 2013.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" title="">[48]</a>Sentenza Corte di Giustizia dell&#8217;UE del 5 aprile 2017 (n. C-391/15).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" title="">[49]</a>Si veda per un&#8217;approfondita analisi del precedente S. Tranquilli, Quid iuris<em> dopo il commiato del rito &#8220;super-speciale&#8221; sulle impugnazioni delle ammissioni ed esclusioni dalle gare</em>?, in <em>Foro Amministrativo (II)</em> 2019, f. 3, 363 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" title="">[50]</a>In senso contrario si era invece espresso  I. Lagrotta, <em>Il rito &#8220;super accelerato&#8221; cit</em>..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" title="">[51]</a>Sentenza della sezione IV, 14 febbraio 2019, C-54/18.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" title="">[52]</a> G. Taglianetti, <em>La disciplina dei termini cit</em>..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" title="">[53]</a>Pubblicate in Gazzetta Ufficiale, Prima serie speciale, nn. 40 e 41 del 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" title="">[54]</a>Sentenza della Sezione X, 5 settembre 2019, n. 333.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" title="">[55]</a> La riflessione è tratta dall&#8217;intervento, inedito, della Prof.ssa Gabriella De Giorgi Cezzi al seminario organizzato da AIPDA il 29 aprile 2020, in cui afferma che dall&#8217;analisi di tutte le sentenze del Consiglio di Stato e della CGUE in tema di ricorso incidentale escludente, emerge come i Giudici parlino di &#8220;interesse&#8221;, sottintendendo l&#8217;interesse a ricorrere, ma che finalmente la più recente sentenza dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 10 del 2020 prende una netta posizione sul punto, affermando chiaramente che si tratta, piuttosto, di interesse legittimo, e non di interesse a ricorrere; si tratta di interesse legittimo sostanziale e strumentale, ossia che &#8220;punta&#8221; a un bene intermedio qual è la riedizione della gara. Se questo è l&#8217;oggetto della nuova posizione sostanziale, si assiste ad un &#8220;cambio di paradigma&#8221; del processo amministrativo in materia di contratti pubblici, ma ciò non significa che la giurisdizione diventi di tipo oggettivo: la giurisdizione esclusiva del g.a. era prevista ancor prima del c.p.a. proprio perché la materia involgeva diritti soggettivi; oggi l&#8217;evoluzione giurisprudenziale riconferma che si tratta di una giurisdizione che resta saldamente di tipo soggettivo, agganciata a pretese legate al bene della vita che sono di un interesse legittimo e non di interesse a ricorrere.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" title="">[56]</a>Non è superfluo aggiungere che il considerando n. 122 delle Direttive del 2014 prevede che le persone che non hanno<br /> accesso alle procedure di ricorso di cui alla Direttiva n. 665, hanno comunque un interesse legittimo in qualità di<br /> contribuenti a un corretto svolgimento delle procedure d&#8217;appalto, e dovrebbero avere la possibilità di segnalare le<br /> eventuali violazioni della direttiva all&#8217;autorità. Sulla consistenza di questo interesse si veda E. Follieri, <em>Le novità dei</em><br /> <em>ricorsi giurisdizionali amministrativi nel codice dei contratti pubblici</em>, in <em>Urbanistica e appalti</em>, 2016, 888 e ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" title="">[57]</a>Sentenza n. 245 del 2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" title="">[58]</a> Tuttavia, la pronuncia ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, a seguito di una nuova legge regionale, la stazione appaltante aveva deciso di non celebrare più la gara.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" title="">[59]</a>Per le novità in materia si veda L. Bertonazzi, <em>Abrogazione del rito c.d. super-speciale di cui all&#8217;art. 120, commi 2 bis e 6 bis cpa</em>, in <em>Diritto processuale amministrativo</em>, 2019, f. 3, p. 1041.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" title="">[60]</a> &#8220;Prime valutazioni di impatto sul sistema degli appalti pubblici&#8221;, in <a href="http://www.anticorruzione.it/">www.anticorruzione.it</a>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref62" title="">[61]</a> E. M. Barbieri, <em>L&#8217;interesse cit.</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref63" title="">[62]</a>O riesumazione, visto che in dottrina, A. Cacciari, <em>op. cit</em>., si è parlato di &#8220;Morte&#8221; dell&#8217;incidente paralizzante.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref64" title="">[63]</a>Consiglio di Stato, n. 1321 del 2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref65" title="">[64]</a> A. Cacciari, <em>op. cit,</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref66" title="">[65]</a>G. Tropea, <em>op. cit.</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref67" title="">[66]</a>Proprio nei giorni in cui si stende il presente lavoro è apparsa sulle pagine de Il Foglio (<a href="https://www.ilfoglio.it/economia/2020/04/05/news/semplificare-la-disciplina-degli-appalti-pubblici-si-puo-meglio-agire-subito-307585/">https://www.ilfoglio.it/economia/2020/04/05/news/semplificare-la-disciplina-degli-appalti-pubblici-si-puo-meglio-agire-subito-307585/</a>) la proposta, a firma di autorevoli professori universitari, di sospendere alcune regole del Codice appalti e ampliare la tutela risarcitoria di cui all&#8217;art. 125, a scapito di quella caducatoria, destinata a far molto discutere, per affrontare l&#8217;emergenza sanitaria da Covid-19.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref68" title="">[67]</a>La pronuncia si segnala, inoltre, per altri interessanti approfondimenti rispetto all&#8217;applicabilità del c.d. accesso civico generalizzato alla materia dei contratti pubblici.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref69" title="">[68]</a>Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 10 del 2020.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-ripetizione-della-gara-tra-interesse-sostanziale-e-bene-della-vita/">La ripetizione della gara tra interesse sostanziale e bene della vita</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Buona fede e conformazione degli obblighi informativi a carico dell&#8217;impresa partecipante alla gara. I punti fermi posti dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 16/2020</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/buona-fede-e-conformazione-degli-obblighi-informativi-a-carico-dellimpresa-partecipante-alla-gara-i-punti-fermi-posti-dalladunanza-plenaria-del-consiglio-di-stato-nella-sentenza-n-16-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/buona-fede-e-conformazione-degli-obblighi-informativi-a-carico-dellimpresa-partecipante-alla-gara-i-punti-fermi-posti-dalladunanza-plenaria-del-consiglio-di-stato-nella-sentenza-n-16-2020/">Buona fede e conformazione degli obblighi informativi a carico dell&#8217;impresa partecipante alla gara. I punti fermi posti dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 16/2020</a></p>
<p>Sommario. 1.  La disciplina delle cause di esclusione: l&#8217;assenza di gravi illeciti professionali come condizione di partecipazione. &#8211; 2. Le autodichiarazioni dei privati sulla esistenza di requisiti che l&#8217;amministrazione deve valutare. &#8211; 3. La buona fede e l&#8217;emersione di obblighi informativi. &#8211; 4. Implicazioni della ricostruzione degli obblighi informativi sul</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/buona-fede-e-conformazione-degli-obblighi-informativi-a-carico-dellimpresa-partecipante-alla-gara-i-punti-fermi-posti-dalladunanza-plenaria-del-consiglio-di-stato-nella-sentenza-n-16-2020/">Buona fede e conformazione degli obblighi informativi a carico dell&#8217;impresa partecipante alla gara. I punti fermi posti dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 16/2020</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/buona-fede-e-conformazione-degli-obblighi-informativi-a-carico-dellimpresa-partecipante-alla-gara-i-punti-fermi-posti-dalladunanza-plenaria-del-consiglio-di-stato-nella-sentenza-n-16-2020/">Buona fede e conformazione degli obblighi informativi a carico dell&#8217;impresa partecipante alla gara. I punti fermi posti dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 16/2020</a></p>
<div style="text-align: justify;"><em><strong>Sommario. 1.  La disciplina delle cause di esclusione: l&#8217;assenza di gravi illeciti professionali come condizione di partecipazione. &#8211; 2. Le autodichiarazioni dei privati sulla esistenza di requisiti che l&#8217;amministrazione deve valutare. &#8211; 3. La buona fede e l&#8217;emersione di obblighi informativi. &#8211; 4. Implicazioni della ricostruzione degli obblighi informativi sul fondamento dell&#8217;art. 1337. &#8211; 5. Punti fermi e possibili sviluppi.</strong></em><br />  </div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>La disciplina delle cause di esclusione: l&#8217;assenza di gravi illeciti professionali come condizione di partecipazione. </em></strong> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> La disciplina delle gare di appalto presenta un tasso di irriducibile complessità,  non solo per questioni legate ad una tecnica legislativa non sempre perspicua e per una mai risolta tensione tra rigidità ed elasticità della regolazione. La complessità  si lega anche e più sostanzialmente alla circostanza che gli interessi da perseguire sono molti e a loro volta complessi.<br /> Neppure è sempre chiaro come quegli interessi possano essere davvero perseguiti: quanto l&#8217;imparzialità nella gestione del rapporto con i concorrenti produca anche efficienza e quanto invece pregiudichi l&#8217;efficacia della selezione; quanto la considerazione dei concorrenti nel loro insieme impedisca di costruire un rapporto sufficientemente attento alle esigenze di ciascuno di essi e quale sia il giusto punto di equilibrio; quanto il formalismo tipico dell&#8217;ambiente della gara contribuisca alla tutela dell&#8217;interesse pubblico all&#8217;ottenimento della migliore prestazione e quanto lo sacrifichi.<br /> Nella disciplina delle cause di esclusione dalle gare<a href="#_ftn1" title="">[1]</a> la complessità risalta con evidenza e le frizioni si acuiscono.  Si manifesta, in essa, la scelta del legislatore di limitare l&#8217;accesso a chi, a causa di comportamenti o fatti pregressi e comunque maturati nel quadro di altri rapporti, non dia adeguate garanzie di integrità e affidabilità. Si tratta di una selezione che il legislatore impone di compiere alla stazione appaltante, in parte rimettendole una mera verifica di requisiti da accertare, in parte richiedendole l&#8217;apprezzamento di indici, così da valutare in concreto, tenuto conto delle circostanze del caso, se l&#8217;impresa risulti potenzialmente capace di eseguire adeguatamente gli obblighi derivanti da un eventuale contratto.  Il momento dell&#8217;ammissione alla gara è dunque un momento nel quale il rapporto tra amministrazione e privati si fa teso: non è un caso che proprio sull&#8217;applicazione della disciplina delle esclusioni da sempre si concentri una parte importante del contenzioso in materia<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> Uno dei frangenti più problematici riguarda l&#8217;esclusione degli operatori che abbiano commesso gravi illeciti professionali<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>, categoria cui la giurisprudenza ha ricondotto qualsiasi comportamento scorretto, ancorché non accertato in modo definitivo<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>, da intendersi quale comportamento collegato all&#8217;esercizio dell&#8217;attività professionale che viola un dovere posto da una norma giuridica civile, penale, amministrativa<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.  La formulazione è molto ampia, ancorché il legislatore si sia dato carico di indicare alcune fattispecie esemplificative<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>, perché non è definibile <em>ex ante</em> quali violazioni possano in concreto rilevare e quali no, anche in relazione alla specificità del contratto da aggiudicare.<br /> Emersa la violazione, è onere dell&#8217;amministrazione valutare se essa sia connotata da gravità (l&#8217;esclusione può dipendere solo da illeciti professionali qualificabili come &#8220;gravi&#8221;) e se sia tale da giustificare un giudizio di non meritevolezza (ai fini dell&#8217;esclusione dell&#8217;impresa, il grave illecito deve essere tale &#8220;da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità&#8221;).<br /> L&#8217;apprezzamento ha carattere evidentemente tecnico-discrezionale<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>, ma poggia su un processo decisionale definito che impone innanzitutto l&#8217;individuazione degli illeciti professionali da considerare, di cui l&#8217;amministrazione deve dar prova &#8220;con mezzi adeguati&#8221;. Si innesta su questo una questione che in verità trascende la fattispecie, ma che, in essa, presenta una particolare criticità.<br /> Il legislatore sottolinea l&#8217;onere, per la stazione appaltante, di dimostrare il presupposto in fatto del giudizio di inaffidabilità, secondo lo schema classico dell&#8217;obbligo  di compiere istruttorie adeguate ai fini dell&#8217;adozione di provvedimenti lesivi della sfera giuridica individuale.  Ma la gara non è una sede adeguata per compiere simili accertamenti: si apre così la questione del se e eventualmente della misura entro la quale si possa imporre al privato l&#8217;obbligo di rendere edotta l&#8217;amministrazione di fatti e circostanze, non <em>a priori</em> definibili, che possono risultare rilevanti rispetto a quella valutazione.  <br /> Il quadro giuridico è incerto, come anche la giurisprudenza è risultata su molti profili oscillante. La recente decisione dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di stato n. 16 del 28 agosto 2020<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>  offre però ora delle coordinate interpretative solide, che permettono di impostare il tema su una base ricostruttiva più chiara. E&#8217; dunque seguendo i passaggi che scandiscono quella decisione che si procederà a condurre l&#8217;analisi.<br />  </div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Le autodichiarazioni dei privati sulla esistenza di requisiti che l&#8217;amministrazione deve valutare.</em></strong> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> L&#8217;art. 85 CCP richiede che gli operatori, al momento della domanda, autodichiarino l&#8217;inesistenza delle condizioni di esclusione alla gara. L&#8217;impresa si trova anche a dover dichiarare che non esistono cause di esclusione che non dipendono da meri accertamenti, ma da valutazioni: si trova a dichiarare, tra l&#8217;altro, di non avere commesso gravi illeciti professionali che possano mettere in dubbio la propria integrità o affidabilità.<br /> Mentre l&#8217;autodichiarazione rispetto a requisiti oggettivi importa assunzione delle responsabilità conseguenti a un eventuale mendacio, vi è da chiedersi quale sia il senso della richiesta a un privato di dichiarare l&#8217;inesistenza di una clausola di esclusione che l&#8217;amministrazione può valutare in modo diverso da come egli ha valutato.  Un senso che può rinvenirsi nella tendenza a richiamare i partecipanti a una specifica attenzione circa il rispetto delle regole della gara e dell&#8217;esecuzione, sul presupposto che, al di là degli effetti giuridici specifici di certi adempimenti, essi finiscono con il produrre un effetto auto-limitante, conformando in fatto i comportamenti dell&#8217;impresa. Ciò detto, rimane però da stabilire quali siano le conseguenze di valutazioni non convergenti, quali siano cioè le conseguenze del fatto che l&#8217;amministrazione ritenga che il requisito sia da valutare in modo diverso da quello in cui esso è stato valutato dal privato dichiarante e che, diversamente da quanto dichiarato, non ricorra.<br /> E&#8217; da respingere l&#8217;idea che possano integrarsi in questo caso gli estremi della falsa dichiarazione, non estranea a certe prassi delle amministrazioni e che ha trovato alcuni spazi anche nella giurisprudenza<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>. D&#8217;altra parte, è vero che se l&#8217;amministrazione ritenga che gli illeciti commessi giustifichino il giudizio di non meritevolezza e dunque se l&#8217;amministrazione arriva a una conclusione diversa da quella dichiarata dall&#8217;impresa, comunque si determina l&#8217;esclusione. Ma altro è essere esclusi per assenza di un requisito, altro è essere esclusi per avere presentato false dichiarazioni, sul piano reputazionale, sul piano delle conseguenze rispetto a gare future e anche tenuto conto che la presentazione di false dichiarazioni, oltre ad avere implicazioni penali, importa l&#8217;immediata segnalazione ad ANAC per l&#8217;avvio di un procedimento sanzionatorio che può portare alla esclusione dalle procedure di gara per un periodo sino a due anni<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.<br /> Non si può dunque non ritenere un punto fermo ai fini della ricostruzione del tema la sentenza dell&#8217;Adunanza plenaria n. 16/2020, laddove essa osserva che la falsa dichiarazione può riferirsi solamente alla dichiarazione su dati di realtà, ovvero ad una «<em>situazione fattuale per la quale possa alternativamente porsi l&#8217;alternativa logica vero/falso</em>» e non invece quando si tratti di valutazioni non condivise o conseguenti a errate interpretazioni<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> Se infatti il senso della dichiarazione su una causa ostativa valutativa, come sopra detto, è quello di una autoanalisi preliminare da parte dell&#8217;operatore, cui segua eventualmente la scelta di non partecipare, e se dunque il senso della dichiarazione è quello di operare in forma essenzialmente dissuasiva e con il mezzo della <em>moral suasion</em>, non si può invece pretendere di ricavarne effetti giuridici ulteriori e impropri. E ciò vale anche ove il privato, eventualmente, faccia quella valutazione in modo negligente e irragionevole: la dichiarazione continua a non essere falsa e potrà essere sanzionata semmai in altro modo. Ma ciò porta alla seconda questione da affrontare, che attiene più direttamente agli obblighi di buona fede che investono le parti della trattativa.<br />  </div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>La buona fede e l&#8217;emersione di obblighi informativi.</em></strong> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Ridimensionare il ruolo dell&#8217;autodichiarazione porta con sé il rischio di depotenziare la  disciplina delle cause ostative alla partecipazione, poiché può non essere semplice per la stazione appaltante avere cognizione delle violazioni che possono giustificare l&#8217;esclusione degli operatori (o almeno poteva non esserlo, prima della creazione del casellario presso l&#8217;Osservatorio sui contratti di cui meglio si dirà poi). Di qui  l&#8217;emersione e la precisazione, attraverso l&#8217;opera progressiva della giurisprudenza, dell&#8217;obbligo per i partecipanti di informare l&#8217;amministrazione dei fatti potenzialmente rilevanti nel giudizio che può portare alla loro esclusione. Si tratta di un obbligo gravoso, poiché l&#8217;impresa si trova a dover offrire tutti gli elementi perché l&#8217;amministrazione le possa impedire la partecipazione, peraltro individuato senza che vi fosse, in origine,  una ricostruzione giuridica convincente.<br /> La giurisprudenza meno recente ha dato di quell&#8217;obbligo una lettura di tipo pubblicistico, ancorandolo direttamente allo stesso art. 80, co. II, lett. c). In esso dovrebbe vedersi infatti  &#8220;una norma di chiusura che impone agli operatori economici di portare a conoscenza della stazione appaltante tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di esclusione&#8221;<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>, ovvero &#8220;qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all&#8217;amministrazione&#8221;, &#8220;al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere&#8221;. Il privato sarebbe dunque direttamente responsabilizzato circa il fatto che l&#8217;amministrazione possa svolgere istruttorie adeguate, contribuendo, in una discutibile logica collaborativa, alla legittimità dell&#8217;azione amministrativa. Al di là delle esigenze pratiche cui essa risponde, è però difficile condividere la tesi che si possa imporre al privato una prestazione personale, seppure nella forma dell&#8217;obbligo informativo, che abbia un riferimento normativo così evanescente<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> Anche la giurisprudenza più recente sembra avere percepito l&#8217;esigenza di una diversa ricostruzione e, ferma sull&#8217;idea che non si possa lasciare al solo onere dell&#8217;amministrazione la ricerca dei fatti rilevanti ai fini del giudizio sulla integrità e affidabilità dell&#8217;operatore, ha però spostato l&#8217;attenzione sull&#8217;art. 1337 cc<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>, che impegna le parti della trattativa a comportarsi secondo buona fede. L&#8217;Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 16/2020 ne ha tirato le fila, rilevando in effetti come l&#8217;obbligo si inserisca &#8220;nella logica relazionale del &#8220;<em>contatto sociale qualificato</em>&#8221; e abbia una &#8220;matrice propriamente <em>precontrattuale&#8221;, </em>riconducibile &#8220;alla regola di condotta di cui agli artt. 1337 e 1338 del codice civile, che impone un generale (e, peraltro, reciproco) dovere di chiarezza e di completezza informativa&#8221;. Si tratta insomma di un obbligo &#8220;di diritto comune&#8221;, seppure connotato dalla &#8220;professionalità che si impone agli operatori economici che intendano accedere, in guisa concorrenziale, al mercato delle commesse pubbliche: la quale vale a conferire speciale ed autonomo rilievo, presidiato dalla sanzione espulsiva, alla omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione&#8221;.<br />  <br />  </div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Implicazioni della ricostruzione degli obblighi informativi sul fondamento dell&#8217;art. 1337.</em></strong> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Il passaggio da una lettura di tipo pubblicistico, tutta centrata sulla specialità delle procedure di gara, ad una lettura di tipo privatistico, che fa leva sugli obblighi di diritto comune imperniati sulla buona fede che informa l&#8217;attività precontrattuale, contribuisce a dare un fondamento più solido agli obblighi informativi. Risulta così in primo luogo superata l&#8217;obiezione della mancanza di una norma che espressamente ne preveda l&#8217;imposizione. Ma non è questa l&#8217;unica implicazione. La ricostruzione privatistica della buona fede nelle trattive offre infatti alcune coordinate che appaiono utili per una ricomposizione del tema: tre in particolare possono contribuire a precisare o ridefinire confini e contenuti dell&#8217;obbligo.<br /> Innanzitutto, deve trattarsi di elementi la cui omessa comunicazione possa ritenersi colpevole. Ciò non perché la colpa sia un elemento che integra la responsabilità precontrattuale (la buona fede cui si riferisce l&#8217;art. 1337 è unanimemente considerata di carattere oggettivo), ma perché, nella ricostruzione civilistica<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>, l&#8217;obbligo  informativo può esistere se e nella misura in cui il contraente diligente debba essere consapevole che l&#8217;informazione è  rilevante ai fini della scelta sul se stipulare il contratto. Così già anche certa giurisprudenza amministrativa, espressamente confermata dall&#8217;Adunanza Plenaria, che ha condivisibilmente osservato come &#8220;una ricostruzione <em>a posteriori</em> degli obblighi dichiarativi può essere ammessa, in quanto si tratti di casi palesemente incidenti sulla moralità ed affidabilità dell&#8217;operatore economico, di cui quest&#8217;ultimo doveva ritenersi consapevole&#8221;<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>. Sembrerebbe potersi però anche concludere, contrariamente a quanto talora statuito<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>, che occorra altresì considerare l&#8217;importanza del fatto omesso e alla sua eventuale natura trascurabile o bagatellare. Insomma, &#8220;l&#8217;informazione omessa [deve essere] tale da ragionevolmente indurre la consapevolezza da parte del concorrente di doverla dichiarare e che poi essa sia valutata negativamente dalla stazione appaltante&#8221;<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>.<br /> In secondo luogo, nella logica della buona fede (reciproca) l&#8217;obbligo di una parte di informare deve anche essere contenuto dal corrispondente obbligo dell&#8217;altra parte di informarsi. Anzi, si può arrivare a dire che quell&#8217;obbligo esiste solo rispetto a elementi che non appartengono alla sfera di conoscibilità dell&#8217;altro e che questi, pur adoperandosi con l&#8217;ordinaria diligenza, non potrebbe ottenere<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>. La limitazione risulta particolarmente rilevante tenendo conto della istituzione del casellario presso l&#8217;Osservatorio sui contratti pubblici<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>, liberamente consultabile dalla stazione appaltante sin dalle prime fasi della procedura e fonte di dati conoscibili. Non si può infatti considerare violazione del principio di buona fede la mancata evidenziazione di ciò che potrà agevolmente emergere durante la procedura , talora al momento stesso dell&#8217;esame della domanda di partecipazione ai fini dell&#8217;ammissione<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>. Anzi, il progressivo popolamento casellario non potrà che portare ad una analogamente progressiva erosione degli obblighi informativi e a un salutare superamento del tasso di incertezza che quell&#8217;obbligo introduce.<br /> In terzo luogo, occorre tenere di conto che l&#8217;art. 1337 è una norma sulla responsabilità, che non rileva sul piano della validità degli atti: non perché sono stati violati gli standard di condotta legati alla buona fede, l&#8217;atto in cui sfocia la trattativa è invalido. Riferita questa considerazione alla fattispecie della gara, si può trarre da essa l&#8217;implicazione per cui non vi è alcuna relazione diretta tra il comportamento tenuto  dall&#8217;operatore e la scelta che l&#8217;amministrazione è chiamata a fare circa la sua ammissione alla gara. Conseguentemente non può essere condiviso l&#8217;orientamento giurisprudenziale che ammetteva l&#8217;esclusione automatica dell&#8217;operatore che non avesse fornito le informazioni necessarie affinché l&#8217;amministrazione potesse decidere in base ad un quadro completo di elementi<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>. Piuttosto l&#8217;omissione rileva in quanto ascrivibile essa stessa al <em>genus</em> degli illeciti professionali, che può mettere in discussione, in uno con le violazioni non comunicate, la correttezza dell&#8217;impresa (e dunque come fatto su cui può in tutto o in parte, fondarsi un giudizio di esclusione).<br /> Anche su questo l&#8217;Adunanza plenaria ha fatto chiarezza, armonizzando l&#8217;emersione di un obbligo che si gioca sul piano del rapporto tra due parti in trattativa con la disciplina della gara; ne ha ricavato che è demandata all&#8217;amministrazione la responsabilità di stabilire se il comportamento di chi abbia omesso di fornire informazioni rilevanti incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità, secondo una valutazione ad essa riservata e che, ove mancante, il giudice non può fare.  E ciò porta a respingere anche quella giurisprudenza che, aderendo alla linea interpretativa consolidata secondo cui gli illeciti professionali rilevano se relativi ai tre anni precedenti la dichiarazione, considera che, in caso si discuta di una condanna, rilevi il momento dell&#8217;adozione del provvedimento da parte del giudice e non quello di commissione del fatto<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>, partendo da un&#8217;idea punitiva della esclusione che non è aderente al suo tratto invece funzionale al giudizio sul soggetto partecipante.<br />  <br />  <br /> <strong><em>5. Punti fermi e possibili sviluppi.</em></strong><br />  <br /> Le coordinate che si rinvengono nella decisione dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 16/2020 costituiscono insieme un punto di approdo e un punto di partenza rispetto ai nodi problematici relativi alla posizione delle parti nel procedimento di gara.<br /> E&#8217; un punto di approdo l&#8217;approccio interpretativo, che, consolidando e sviluppando elementi già <em>in nuce</em> presenti nella giurisprudenza relativa ad altri aspetti della fase della aggiudicazione<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>, riconosce nella gara pubblica l&#8217;esistenza di una dimensione legate al rapporto tra soggetti che contrattano e che, al di là della logica del potere e della soggezione, assumono obblighi di reciproca protezione<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>. Ne risulta valorizzato il richiamo dell&#8217;art. 30 del codice dei contratti alla legge sul procedimento amministrativo,  alle  disposizioni del codice civile e al principio di buona fede cui l&#8217;una e le altre fanno riferimento<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>.<br />  E&#8217; anche un approdo la spinta verso la deformalizzazione della gara, che ha bisogno del riconoscimento degli spazi valutativi tipici della trattativa, anche rispetto al giudizio sulla persona del potenziale offerente, al di là di automatismi che ammettono e escludono senza che questo per forza corrisponda ad un effettiva condizione di inadeguatezza di chi vuole partecipare. D&#8217;altra parte, l&#8217;eccesso di formalismo può impedire all&#8217;amministrazione la funzione di &#8220;<em>creazione di un contesto idoneo a consentire l&#8217;intrapresa di iniziative private, anche al fine di accrescere la competitività del Paese nell&#8217;attuale contesto internazionale, secondo la logica del confronto e del dialogo tra P.A. e cittadino</em>&#8221; <a href="#_ftn27" title="">[27]</a>. E questa esigenza, al di là del tratto un po&#8217; enfatico del modo in cui è espressa, va sempre tenuto presente.<br /> Ancora più interessanti sono però gli sviluppi che l&#8217;Adunanza Plenaria sembra porre le basi per prefigurare: in via operativa, infatti, la messa in rapporto degli obblighi dell&#8217;una parte con gli obblighi dell&#8217;altra, sembra potere contribuire a un ridimensionamento della portata degli obblighi dichiarativi dell&#8217;impresa, confinandone il rilievo ai casi in cui essi assolvono davvero a quella funzione di integrazione di un quadro di elementi conoscitivi che l&#8217;amministrazione, responsabile in prima battuta della completezza dell&#8217;istruttoria, non può ragionevolmente acquisire.<br /> Si potrà obiettare che in questo modo si rischia di minare l&#8217;efficacia delle norme sull&#8217;esclusione, poiché l&#8217;impresa, di fronte alla consapevolezza della mancanza di automatismi espulsivi in caso di inadempimento, potrebbe essere indotta a comportamenti opportunistici, accettando un rischio che risulta  depotenziato. Questo però non è per nulla certo. Il fatto di rendere più proporzionata la reazione all&#8217;omissione informativa, sia nel senso di ridefinire il contenuto dell&#8217;obbligo, sia nel senso di imporre una valutazione in concreto del suo rilievo rispetto all&#8217;affidabilità del contraente, non implica affatto lasciarne non sanzionata l&#8217;inosservanza: significa solo sanzionarla in quanto e nella misura in cui sia una violazione non trascurabile. Ma, al di là di questa considerazione in fatto, ragionare sulla falsariga della deterrenza contraddice il fondamento normativo dell&#8217;obbligo di informare, che non ha, come talora invece sembra emergere anche dalla giurisprudenza, una coloritura punitiva ma che è, al suo contrario, un obbligo di collaborazione in funzione di tutela dell&#8217;interesse dell&#8217;altro.<br />  </div>
<p>        </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Di cui all&#8217;art. 80 CCP.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> S. Fantini, H. Simonetti, <em>Le basi del diritto dei contratti pubblici</em>, Milano, 2017, 81.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Art. 80, co. V, lett. c, CCP.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Consiglio di Stato, sez. V, 1° luglio 2020, n.4240. Su questo profilo si veda anche CGUE, 19 giugno 2019, C-41/18, <em>Meca srl c. Comune di Napoli.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2020, n. 474.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Si vedano lett. c bis, ter e quater del co. V dell&#8217;art. 80 CCP.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Cons. Stato, sez. III, 23 novembre 2017, n. 5467.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> La decisione riguarda un caso diverso da quello legato alla esclusione per gravi illeciti professionali,( si trattava di una procedura in cui una impresa era stata esclusa in conseguenza di una dichiarazione fatta circa il fatturato e considerata dall&#8217;amministrazione falsa). All&#8217;adunanza Plenaria è stata rimessa però in termini generali la questione relativa &#8220;«<em>alla portata, alla consistenza, alla perimetrazione ed agli effetti degli obblighi dichiarativi gravanti sugli operatori economici in sede di partecipazione alla procedura evidenziale, con particolare riguardo ai presupposti per l&#8217;imputazione della falsità dichiarativa, ai sensi di cui alle lettere c) e f-bis del comma 5 dell&#8217;art. 80 del d. lgs. n. 50/2016</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a>  Così Consiglio di Stato sez. III, 26/ ottobre 2017, n.4950.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Art. 80, co. XII, CCP.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> In questo senso, in precedenza, Cons. Stato, sez. III, 23 agosto 2018, n. 5040, secondo cui la dichiarazione è da intendersi falsa in quanto non siano state rappresentate &#8220;circostanze specifiche, facilmente e oggettivamente individuabili e direttamente qualificabili come cause di esclusione&#8221;; si veda anche TAR Campania, Napoli, 24 giugno 2020, n. 2634,  seppure sulla base della non convincente motivazione per cui l&#8217;ipotesi di esclusione per falsa dichiarazione di cui alla lettera f-bis) è &#8220;di stretta interpretazione perché derogatoria al generale principio di massima partecipazione alle gare d&#8217;appalto&#8221;. La questione non sembra avere a che fare con l&#8217;interpretazione della fattispecie, ma con il fatto che la dichiarazione circa l&#8217;esito di una propria valutazione potrà essere non condivisibile o non corretta, ma non anche falsa.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a>Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n.3592.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a>Anche la giurisprudenza che, in relazione agli obblighi dichiarativi relativi alle procedure comparative e di massa, ha richiamato i principi di buona fede, solidarietà e  autoresponsabilità, lo ha fatto individuandone  &#8220;il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest&#8217;ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete&#8221; (Consiglio di Stato sez. III, 26 febbraio 2016, n.796).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a>Spesso richiamato in endiadi con l&#8217;art. 1338 c; questa seconda disposizione, tuttavia, pur specificamente riferita ad obblighi informativi, non sembra attagliarsi al caso di specie, poiché l&#8217;informazione circa gli illeciti pregressi non ha ad oggetto una causa di invalidità, ma un elemento che l&#8217;amministrazione deve considerare al fine di adottare un atto legittimo e prima ancora opportuno.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a>A. Albanese, <em>La lunga marcia della responsabilità  precontrattuale: dalla culpa in contrahendo alla violazione di obblighi di protezione</em>, in <em>Eur e dir. priv.</em>, 2017, 1136.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Cons. stato, sez. IV, 5 agosto 2020, n. 4937;  sez. V, 6 luglio 2020, n. 4316.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> In questo senso Consiglio di Stato sez. V, 11 dicembre 2017, n.5811, secondo cui &#8220;il concorrente è perciò tenuto a segnalare tutti i fatti della propria vita professionale potenzialmente rilevanti per il giudizio della stazione appaltante in ordine alla sua affidabilità quale futuro contraente, a prescindere da considerazioni su fondatezza, gravità e pertinenza di tali episodi&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> TAR Piemonte, sez. I, 22 ottobre 2020, n. 623.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a>I. Tardia, <em>Buona fede ed obblighi di informazione tra responsabilità precontrattuale e responsabilità contrattuale</em>, in <em>Rass. dir. civ. </em>2004, 738, il quale indica &#8220;l&#8217;onere di diligenza come &#8216;limite&#8217; all&#8217;estensione dei doveri informativi di una parte nei confronti dell&#8217;altra&#8221;<em>.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Art. 213, co. X, CCP. Si veda anche l&#8217;art. 8 Reg. Anac 6 giugno 2018, Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  L&#8217;art. 9 prevede anche che queste informazioni siano accessibili entro certi termini agli operatori che partecipano ad una procedura di gara, i quali possono cosi  ;  &#8220;visionare la posizione di tutti i partecipanti&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a>A più, al più si potrà pretendere menzione di quei dati nella autodichiarazione a fini di snellimento della procedura, ma la eventuale violazione di un obbligo di anticipare informazioni che comunque emergeranno, che non si radica nella buona fede codicistica e che dovrebbe derivare dalla <em>lex specialis</em> della procedura, non può assurgere al livello di gravità richiesto per rendere rilevanti gli illeciti professionale. Neppure potrebbe essere riferito alla causa di esclusione di cui alla lett. c bis, nella parte in cui menziona la fattispecie della omissione di &#8220;informazioni dovute&#8221;, posto che, in questo caso, quelle informazioni non sarebbero dovute &#8220;ai fini del corretto svolgimento della procedura&#8221;, bensì per ragioni meramente organizzative.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a>Consiglio di Stato sez. III, 26 ottobre 2017, n.4950; Consiglio di Stato sez. V, 11 dicembre 2017, n.5811; T.A.R. Sardegna, sez. II, 17 giugno 2020, n.349. Signifacativa, in quest&#8217;ottica, l&#8217;affermazione per cui &#8220;nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire in conformità al principio di buon andamento dell&#8217;amministrazione e di proporzionalità (nel quale si inquadrano le esigenze di ordinato svolgimento della gara e di trasparenza), in quanto consente la celere decisione in ordine all&#8217;ammissione dell&#8217;operatore economico alla gara; pertanto, una dichiarazione inaffidabile (perché falsa o, come nel caso qui in trattazione, incompleta) deve considerarsi di per sé stessa lesiva degli interessi tutelati dalla norma, a prescindere dal fatto che l&#8217;impresa meriti &#8220;sostanzialmente&#8221; di partecipare alla gara&#8221; (così Cons. Stato, sez. III, 2 luglio 2013, n. 3550). In senso contrario, sulla esplicita premessa di voler superare questo orientamento,  Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2015, n.3718.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a>Così Consiglio di Stato sez. III, 5 settembre 2017, n.4192. Ciò anche considerando che il termine è stato individuato perché fatti troppo datati non rappresentano più un indice su cui misurare l&#8217;affidabilità professionale dell&#8217;operatore economico (Consiglio di Stato sez. V, 5 agosto 2020, n.4934): ma appunto l&#8217;indice di inaffidabilità è connesso alla commissione del fatto e non al fatto della condanna.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Soprattutto in relazione alla responsabilità precontrattuale dell&#8217;amministrazione che in forza dei &#8220;doveri di correttezza e buona fede, di cui è espressione l&#8217;art. 1337 c.c.&#8221; è tenuta a &#8220;rendere al partecipante alla gara in modo completo e tempestivo tutte le informazioni necessarie e sufficienti a salvaguardare la sua posizione&#8221; (Consiglio di Stato , sez. V , 14 settembre 2012 , n. 4894); si veda anche Cons. Stato, ad. plen., 4 maggio 2018, n. 5.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> C. M. BIANCA, Diritto Civile. L&#8217;obbligazione, 4, Milano, Giuffrè , 1993, 86 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a>Quanto alla legge 241/1990, il riferimento alla buona fede è stato inserito, nell&#8217;art. 1, dalla l. n. 120/2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a>Cons. Stato, sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1457.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/buona-fede-e-conformazione-degli-obblighi-informativi-a-carico-dellimpresa-partecipante-alla-gara-i-punti-fermi-posti-dalladunanza-plenaria-del-consiglio-di-stato-nella-sentenza-n-16-2020/?download=1386">dichiarazioni RID (002)</a> <small>(286 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/buona-fede-e-conformazione-degli-obblighi-informativi-a-carico-dellimpresa-partecipante-alla-gara-i-punti-fermi-posti-dalladunanza-plenaria-del-consiglio-di-stato-nella-sentenza-n-16-2020/">Buona fede e conformazione degli obblighi informativi a carico dell&#8217;impresa partecipante alla gara. I punti fermi posti dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 16/2020</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2021 n.206</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-12-3-2021-n-206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-12-3-2021-n-206/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2021 n.206</a></p>
<p>Pres. Conti &#8211; Est. Ruiu Sulla necessità  per le stazioni appaltanti nelle gare telematiche, in caso di accertati malfunzionamenti del sistema, di prorogare il termine per la presentazione di offerte. 1. &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Gare telematiche &#8211; Malfunzionamenti del sistema &#8211; Incertezza &#8211; Pregiudizio &#8211; Ricade sulla stazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-12-3-2021-n-206/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2021 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-12-3-2021-n-206/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2021 n.206</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Conti &#8211; Est. Ruiu</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessità  per le stazioni appaltanti nelle gare telematiche, in caso di accertati malfunzionamenti del sistema, di prorogare il termine per la presentazione di offerte.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Gare telematiche &#8211; Malfunzionamenti del sistema &#8211; Incertezza &#8211; Pregiudizio &#8211; Ricade sulla stazione appaltante.<br />  <br /> 2. &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Gare telematiche &#8211; Malfunzionamenti del sistema &#8211; Mancata previsione nella legge di gara di modalità  alternative per la presentazione dell&#8217;offerta &#8211; Validità  della gara &#8211; Inficiata.<br />  <br /> 3. &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Gare telematiche &#8211; Malfunzionamenti del sistema &#8211; Proroga del termine per la presentazione di offerte &#8211; Necessaria.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &#8211; Nelle gare telematiche se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull&#8217;ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara.<br />  <br /> 2. &#8211; In considerazione dell&#8217;assenza di previsioni, nella legge di gara, di modalità  alternative per la presentazione dell&#8217;offerta in caso di malfunzionamenti o, in alternativa, del necessario intervento della Stazione Appaltante, l&#8217;impossibilità  di presentare l&#8217;offerta nelle ultime 52 ora prima della scadenza, documentata tempestivamente dalla ricorrente, non contestata dalla Stazione Appaltante, inficia la validità  della gara.<br />  <br /> 3. &#8211; Nel caso di malfunzionamenti del sistema, che impediscano ai concorrenti di presentare per un certo periodo di tempo le proprie domande di partecipazione, spetta alla Stazione Appaltante intervenire per un&#8217;eventuale proroga del termine per la presentazione di offerte.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 30 del 2021, proposto da <br /> Opera Società  Cooperativa Sociale Onlus, rappresentata e difesa dagli avvocati Federica Ciciliani, Andrea Filippini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Unione Montana del Catria e del Nerone, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Cristiano Ciancamerla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Innovative Multiservice S.r.l.S., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Carratelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Sabotino 55; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">a) della determinazione dell&#8217;Unione Montana del Catria e Nerone n. 134 del 21 dicembre 2020, avente ad oggetto &#8220;Procedura negoziata telematica per l&#8217;affidamento della gestione dei servizi ed attività  previsti dal Sistema Bibliotecario del Catria e Nerone &#8211; Esclusione ditta&#8221;; b) della nota del Responsabile n. 128 dell&#8217;11 gennaio 2021, avente ad oggetto: &#8220;Procedura negoziata telematica per l&#8217;affidamento della gestione dei servizi ed attività  previsti dal Sistema Bibliotecario del Catria e Nerone &#8211; mediante RdO n.2668355 su MEPA &#8211; Riscontro Vs. del 29 dicembre 2020&#8221;; c) della determinazione unionale n. 133 del 21 dicembre 2020, avente ad oggetto: &#8220;Procedura negoziata telematica per l&#8217;affidamento della gestione dei servizi ed attività  previsti dal Sistema Bibliotecario del Catria e Nerone &#8211; Approvazione verbali ed aggiudicazione provvisoria&#8221;; d) della determinazione unionale n. 120 del 5.11.2020, avente ad oggetto: &#8220;Procedura negoziata telematica per l&#8217;affidamento della gestione dei servizi ed attività  previsti dal Sistema Bibliotecario del Catria e Nerone &#8211; Nomina della Commissione giudicatrice&#8221;; e) dei verbali della predetta Commissione del 27 novembre 2020, 30 novembre 2020 e 17 dicembre 2020, all&#8217;esito dei quali  stato individuato l&#8217;aggiudicatario della procedura di cui trattasi; f) per quanto occorrer possa, della determinazione unionale n. 107 del 14 ottobre 2020, con la quale  stata indetta la &#8220;Procedura negoziata telematica per l&#8217;affidamento della gestione dei servizi ed attività  previsti dal Sistema Bibliotecario del Catria e Nerone &#8211; CIG 8472123910&#8221; ed approvata la relativa documentazione di gara; g) di tutti i provvedimenti connessi, presupposti e conseguenti, anche non noti; h) nonchè del contratto per l&#8217;affidamento del servizio, ove medio tempore stipulato;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Unione Montana del Catria e del Nerone e di Innovative Multiservice S.r.l.S.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente riferisce di aver mostrato interesse a partecipare alla procedura negoziata telematica per l&#8217;affidamento della gestione di servizi ed attività  previsti dal Sistema Bibliotecario del Catria e Nerone, indetta dall&#8217;Unione Montana del Catria e Nerone (di seguito anche Unione) con la Determina n. 107 del 14 ottobre 2020, procedura per la quale era stato individuato il MEPA quale piattaforma elettronica di negoziazione e fissata la data del 22 novembre 2020, ore 23.59, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente lamenta di avere tentato di presentare la propria offerta nel pomeriggio di venerdì 20 novembre, nella mattinata di sabato 21 e nella mattinata del 22 ma senza esito favorevole. Riferisce di aver appreso successivamente che sul sito del MEPA era stata pubblicata l&#8217;indisponibilità  della piattaforma elettronica dalle ore 20 di venerdì 20.00 alle ore 8.00 di lunedì 23 novembre per attività  di manutenzione straordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">La società  Opera Società  Cooperativa Sociale Onlus (di seguito anche Opera) decideva allora di comunicare il malfunzionamento del sistema (con richiesta di proroga del termine di scadenza) e di inviare la propria offerta tecnica, tramite pec del 22 novembre 2020, cui seguiva l&#8217;inoltro della documentazione amministrativa, sempre a mezzo pec, in data 23 novembre 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Unione procedeva, con le impugnate determine n. 133 e e 134 del 21 dicembre 2020, rispettivamente all&#8217;approvazione di verbali di gara e all&#8217;esclusione della società  Opera dalla procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, con due motivi di ricorso, contesta la violazione degli artt. 79 e 77 del Codice degli Appalti e dell&#8217;art. 6 del capitolato di gara, nonchè eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento, carenza di istruttoria, arbitrarietà  manifesta, irragionevolezza, ingiustizia manifesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Richiede l&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati e il risarcimento dei danni in forma specifica attraverso il subentro nel contratto eventualmente stipulato nelle more o, in subordine, il risarcimento per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituite si costituisce l&#8217;Unione Montana del Catria e del Nerone, e la controinteressata Innovative Multiservice S.r.l.S, (si seguito anche Multiservice) aggiudicataria provvisoria (e unica concorrente rimasta in gara) chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e resistendo nel merito allo stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;odierna camera di consiglio, il ricorso  stato trattenuto, previo avviso alle parti con ordinanza n. 114 del 2021, per la decisione in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a e dell&#8217;art. 25 del D.L. n. 137 del 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">1 Le eccezioni preliminari dedotte dalla contro interessata sono infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1Non era necessaria la notifica del ricorso alla Consip SpA. Il precedente citato dalla controinteressata (Tar Val d&#8217;Aosta 29/2020) riguarda un caso di omessa notifica alla Centrale Unica di Committenza che aveva indetto la procedura di gara, Nel caso in esame, al contrario, gli atti impugnati sono stati adottati dall&#8217;amministrazione intimata, cui il ricorso  stato regolarmente notificato. Inoltre, come si vedà , parte ricorrente non lamenta un malfunzionamento del sistema imputabile a Consip, ma censura la gestione della procedura da parte della Stazione Appaltante e le conseguenti decisioni.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2 Sono infondate anche le eccezioni relative alla tardività  del ricorso. Come si vedà , l&#8217;unico atto che la ricorrente era tenuta a impugnare tempestivamente era il provvedimento che ha sancito la sua esclusione dalla procedura di gara, cio la determinazione dell&#8217;Unione Montana del Catria e Nerone n. 134 del 21 dicembre 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3 Infine, dato che con il ricorso  impugnata l&#8217;esclusione da una procedura di gara (cui  seguita l&#8217;aggiudicazione provvisoria), la ricorrente non  tenuta a fornire la prova di resistenza, dato che la sua offerta non  stata valutata.</p>
<p style="text-align: justify;">2 Nel merito  fondato e assorbente il primo motivo di ricorso ove si lamenta l&#8217;illegittimità  dell&#8217;esclusione della ricorrente a fronte della documentata impossibilità  di presentare l&#8217;offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1 Il Tribunale ritiene di non richiamare in dettaglio i principi giurisprudenziali in materia di gare telematiche. Si può fare riferimento alla precedente sentenza di questo Tar 9 novembre 2020 n. 646 dove alcuni di tali principi sono riepilogati, tra qui quello per cui nella gare telematiche se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull&#8217;ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara (Cons. Stato, III, 29 luglio 2020, n. 4811; 7 gennaio 2020 n. 86).</p>
<p style="text-align: justify;">2.2 Nel caso in esame. il termine finale per l&#8217;invio dell&#8217;offerta  ricaduto all&#8217;interno di un periodo di manutenzione del MEPA, previsto dalle 20 di venerdì 20 novembre alle 8 di lunedì 23 novembre 2020 e tempestivamente reso noto sul relativo sito. Conseguentemente, non appare contestato che sia stato sostanzialmente impossibile presentare l&#8217;offerta nelle ultime 52 ore precedenti alla scadenza del termine.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3 In tutta evidenza, il termine per la presentazione delle offerte non può essere &#8220;accorciato&#8221; d&#8217;ufficio senza l&#8217;intervento della Stazione Appaltante. Di conseguenza, un malfunzionamento del sistema che inizi in pendenza del termine di presentazione delle offerte e si concluda dopo la scadenza di quest&#8217;ultimo non può che richiedere il suo intervento. Peraltro l&#8217;Unione ha concorso a dar luogo al problema con la scadenza festiva (alle 23.59 di domenica 22 novembre 2020), del termine per la presentazione delle offerte, termine spirato prima della fine del periodo di manutenzione deciso da Consip.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4 In considerazione dell&#8217;assenza di previsioni, nella legge di gara, di modalità  alternative per la presentazione dell&#8217;offerta in caso di malfunzionamenti o, in alternativa, del necessario intervento della Stazione Appaltante, l&#8217;impossibilità  di presentare l&#8217;offerta nelle ultime 52 ora prima della scadenza, documentata tempestivamente dalla ricorrente (impossibilità  per altro non contestata dalla Stazione Appaltante, almeno con riguardo al periodo di manutenzione) inficia la validità  della gara. Gara per la quale peraltro  giunta solo l&#8217;offerta della controinteressata Multiservice, oltre a quella esclusa della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">3 Nè può essere imputato alla ricorrente il tardivo invio via pec (il successivo lunedì 23 novembre 2020) della documentazione amministrativa. Infatti, l&#8217;assenza di qualsiasi disposizione nella legge di gara su come operare in caso di malfunzionamenti del sistema e la mancata risposta, causata presumibilmente dal giorno festivo, alla pec di parte ricorrente del 22 novembre che comunicava l&#8217;impossibilità  di presentare l&#8217;offerta, di fatto non permettevano alla ditta di rimediare al malfunzionamento, se non con un invio irrituale o tardivo dell&#8217;offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1 Come già  accennato, non si può ipotizzare l&#8217;onere dell&#8217;offerente di presentare l&#8217;offerta 52 ore prima della scadenza per evitare il malfunzionamento (dato che tale scadenza  liberamente fissata dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice). Di conseguenza, nel caso in esame, spettava alla Stazione Appaltante intervenire per un&#8217;eventuale proroga del termine per la presentazione di offerte. Non  quindi rilevante che la ricorrente possa avere avuto conoscenza della prevista manutenzione (che, secondo quanto dichiara la Stazione Appaltante, era presente sul sistema dal 13 novembre 2020), dato che, appunto, l&#8217;onere di intervenire ricade sulla Stazione Appaltante e l&#8217;onere di diligenza richiesto al concorrente non può arrivare a imporre la presentazione anticipata dell&#8217;offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2 Non influenza l&#8217;illegittimità  dell&#8217;esclusione la disposizione del disciplinare di gara (Capitolato speciale tecnico prestazionale/schema di contratto, regolarmente impugnato) che esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità  per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzione di funzionamento del Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione. Infatti, il disciplinare deve essere interpretato conformemente ai principi in materia di gare pubbliche, come del resto si evince dal fatto che detta disposizione sia preceduta da &#8220;fatti salvi i limiti inderogabili di legge&#8221;. Di conseguenza, la previsione che attribuisce al concorrente il rischio della mancata presentazione dell&#8217;offerta non riguarda i casi in cui vi sia un&#8217;impossibilità  cagionata anche dalla Stazione Appaltante, come avvenuto nel caso in esame. In caso contrario, la citata del disposizione del disciplinare sarebbe illegittima e annullabile (in ragione della sua natura non escludente non era necessaria la impugnazione immediata) se non addirittura nulla (si veda ad esempio Tar Campania Napoli 17 ottobre 2018 n.6054).</p>
<p style="text-align: justify;">3.3 Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento di esclusione n. 134 del 21 dicembre 2020 dell&#8217;Unione Montana del Catria e del Nerone e del coevo provvedimento n 133 di approvazione dei verbali di gara, nonchè, per quanto di interesse, degli atti di gara successivi a tale esclusione. Le censure non trattate sono da intendersi assorbite.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4 Con riguardo alla richiesta risarcitoria, la stessa, allo stato,  soddisfatta con l&#8217;ammissione alla gara o la ripetizione della medesima, secondo le determinazioni della Stazione Appaltante, dato che dagli atti, non risulta la stipulazione del contratto (si veda nota dell&#8217;Unione del 22 dicembre 2020, depositata il 9 febbraio 2021).</p>
<p style="text-align: justify;">3.5 Le spese seguono la soccombenza con riguardo all&#8217;Unione, mentre possono essere compensate nei confronti della controinteressata, dato che il ricorso riguarda in primo luogo un provvedimento di esclusione precedente alla valutazione delle offerte.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto annulla gli atti impugnati, come specificato in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l&#8217;Unione Montana del Catria e del Nerone al pagamento delle spese di giudizio a favore della ricorrente nella misura di ¬ 1.500 (millecinquecento) più Iva, CAP e contributo forfettario come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l&#8217;intervento da remoto dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Sergio Conti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Tommaso Capitanio, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensor</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-12-3-2021-n-206/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2021 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2021 n.42</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-1-2021-n-42/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-1-2021-n-42/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-1-2021-n-42/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2021 n.42</a></p>
<p>Pres. Scano &#8211; Est. Rovelli Sull&#8217;insussistenza di automatismi espulsivi in caso di omessa dichiarazione di carichi pendenti. 1. Contratti della P.A. &#8211; Cause di esclusione &#8211; Carichi pendenti -Omessa dichiarazione &#8211; Insussistenza di automatismo espulsivo -Stazione appaltante &#8211; Necessità  di valutazione in concreto.     1. In base ai principi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-1-2021-n-42/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2021 n.42</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-1-2021-n-42/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2021 n.42</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scano &#8211; Est. Rovelli</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;insussistenza di automatismi espulsivi in caso di omessa dichiarazione di carichi pendenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Contratti della P.A. &#8211; Cause di esclusione &#8211; Carichi pendenti -Omessa dichiarazione &#8211; Insussistenza di automatismo espulsivo -Stazione appaltante &#8211; Necessità  di valutazione in concreto.<br />  <br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In base ai principi recentemente affermati dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Adunanza plenaria, 28 agosto 2020, n. 16), deve escludersi un automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo nel caso in cui siano state fornite, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione, oppure nel caso in cui siano state omesse le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Nelle suddette ipotesi  invece indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi previste dalla medesima lettera c) dell&#8217;art. 80, 5° comma, ed ora articolate nelle lettere c-bis), c-ter) e c-quater), per effetto delle modifiche da ultimo introdotte dalla legge decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. In particolare, l&#8217;omessa dichiarazione dei carichi pendenti non  causa di automatica esclusione dalla gara.</div>
<p>  <br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: justify;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna</p>
<p style="text-align: justify;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 459 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Riccoboni S.p.A. in proprio e Mandataria Ati con Mario Ticca S.r.l. e Verde Vita S.r.l., Dott. Mario Ticca S.r.l., Verde Vita S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Patrizio Leozappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Antonelli 15; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Russo, Simonetta Pagliazzo, Maria Ida Rinaldi, Alberto Sechi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Secit Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pasquale Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> T.S.A. Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A. non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione dirigenziale n. 1705 del 18 giugno 2020, comunicata a mezzo PEC in pari data, con la quale il Comune di Sassari ha disposto l&#8217;aggiudicazione della gara in favore della prima classificata SECIT Impianti S.r.l., invitando altresì tale impresa a produrre la documentazione a comprova dei requisiti di capacità  economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati in gara;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del verbale della prima seduta pubblica in data 25 novembre 2019, allo stato non conosciuto, nella parte in cui il Comune di Sassari ha disposto l&#8217;attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 nei confronti della SECIT Impianti S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della convocazione in data 23 gennaio 2020 della seconda seduta pubblica fissata al 30 gennaio 2020, nella parte in cui essa risulta indirizzata anche alla SECIT Impianti S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del verbale della seconda seduta pubblica in data 30 gennaio 2020, allo stato non conosciuto, nella parte in cui il Comune di Sassari ha dato conto dell&#8217;esito del predetto soccorso istruttorio e ha ammesso la SECIT Impianti alla gara; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della Determinazione n. 315 del 5 febbraio 2020, nella parte in cui il Comune di Sassari ha ammesso alla procedura di gara SECIT Impianti S.r.l.; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della convocazione in data 18 febbraio 2020 della terza seduta pubblica fissata al 25 febbraio 2020, nella parte in cui essa risulta indirizzata anche alla SECIT Impianti S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del verbale della terza seduta pubblica in data 25 febbraio 2020, allo stato non conosciuto, nella parte in cui il Comune di Sassari ha verificato e valutato positivamente la posizione in gara della SECIT Impianti S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della convocazione in data 21 aprile 2020 della quarta seduta pubblica fissata al 24 aprile 2020 nella parte in cui essa risulta indirizzata anche alla SECIT Impianti S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del verbale della quarta seduta pubblica in data 24 aprile 2020, allo stato non conosciuto, nella parte in cui il Comune di Sassari ha verificato e valutato positivamente la posizione in gara della SECIT Impianti S.r.l., collocandola prima in graduatoria;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; degli ulteriori atti e/o verbali di gara, non conosciuti, nelle parti in cui non  stata disposta l&#8217;esclusione dalla gara della SECIT Impianti S.r.l. e si invece dichiarata, confermata e/o approvata l&#8217;aggiudicazione in favore di quest&#8217;ultima; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del bando di gara e degli altri documenti afferenti alla lex specialis di gara, nelle parti che possano essere intese nel senso di consentire la partecipazione, la permanenza in gara e/o l&#8217;aggiudicazione della gara medesima in favore della SECIT Impianti S.r.l.; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, anche ove non conosciuto;</p>
<p style="text-align: justify;">per la declaratoria</p>
<p style="text-align: justify;">del diritto del costituendo raggruppamento ricorrente a conseguire il risarcimento in forma specifica mediante conseguimento dell&#8217;aggiudicazione e del relativo contratto d&#8217;appalto, ovvero mediante subentro nel contratto d&#8217;appalto eventualmente già  stipulato con SECIT Impianti S.r.l., previa dichiarazione di inefficacia del medesimo;</p>
<p style="text-align: justify;">e per la conseguente condanna</p>
<p style="text-align: justify;">della Stazione appaltante a disporre il risarcimento in forma specifica in favore del costituendo raggruppamento ricorrente nei termini sopra indicati;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè, in via subordinata, per l&#8217;accertamento e la declaratoria</p>
<p style="text-align: justify;">del diritto del costituendo raggruppamento ricorrente ad ottenere il risarcimento per equivalente, nell&#8217;ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, con riserva di successiva quantificazione in corso di causa;</p>
<p style="text-align: justify;">e per la conseguente condanna</p>
<p style="text-align: justify;">della Stazione appaltante a disporre il risarcimento per equivalente in favore del costituendo raggruppamento ricorrente nei termini sopra indicati.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Secit Impianti s.r.l.: </p>
<p style="text-align: justify;">l&#8217;annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 315 del 05.02.2020 con la quale il Comune di Sassari ammetteva l&#8217;ATI Riccoboni alla fase di valutazione delle offerte tecniche;</p>
<p style="text-align: justify;">del verbale di gara n. 1 del 25.11.2019, del verbale n. 2 del 30.01.2020, del verbale di gara n. 3 del 25.02.2020, del verbale di gara n. 4 del 24.04.2020, del verbale della seduta riservata n. 1 del 3.03.2020, del verbale della seduta riservata n. 2 del 5.03.2020 e di tutti gli atti di gara nella parte in cui hanno disposto l&#8217;ammissione e/o non hanno escluso e/o hanno ammesso alla valutazione tecnica e/o economica l&#8217;ATI Riccoboni; </p>
<p style="text-align: justify;">per quanto di interesse, dei chiarimenti resi dal Comune di Sassari in data 13.11.2019 ed in data 15.11.2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Riccoboni s.p.a. in proprio e mandataria Ati con Mario Ticca S.r.l. e verde vita s.r.l.: </p>
<p style="text-align: justify;">annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia, oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, della relazione istruttoria del Comune di Sassari del 17 novembre 2020, depositata in giudizio il 18 novembre 2020, nella parte in cui il dirigente del settore contratti del Comune di Sassari, rinnovando l&#8217;istruttoria ai sensi dell&#8217;art. 80 del Codice in ragione della sopravvenuta conoscenza di fatti di reato in capo al responsabile tecnico della Secit Impianti S.r.l., ha confermato l&#8217;ammissione della controinteressata alla procedura di aperta per l&#8217;affidamento del servizio di gestione del complesso IPPC di Sassari nella località  Scala Erre;</p>
<p style="text-align: justify;">di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, anche ove non conosciuto;</p>
<p style="text-align: justify;">per la declaratoria</p>
<p style="text-align: justify;">del diritto del costituendo raggruppamento ricorrente a conseguire il risarcimento in forma specifica mediante conseguimento dell&#8217;aggiudicazione e del relativo contratto d&#8217;appalto, ovvero mediante subentro nel contratto d&#8217;appalto eventualmente già  stipulato con SECIT Impianti S.r.l., previa dichiarazione di inefficacia del medesimo;</p>
<p style="text-align: justify;">e per la conseguente condanna</p>
<p style="text-align: justify;">della Stazione appaltante a disporre il risarcimento in forma specifica in favore del costituendo raggruppamento ricorrente nei termini sopra indicati;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè, in via subordinata, per l&#8217;accertamento e la declaratoria</p>
<p style="text-align: justify;">del diritto del costituendo raggruppamento ricorrente ad ottenere il risarcimento per equivalente, nell&#8217;ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, con riserva di successiva quantificazione in corso di causa</p>
<p style="text-align: justify;">e per la conseguente condanna</p>
<p style="text-align: justify;">della Stazione appaltante a disporre il risarcimento per equivalente in favore del costituendo raggruppamento ricorrente nei termini sopra indicati.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sassari e di Secit Impianti S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2020 il dott. Gianluca Rovelli;</p>
<p style="text-align: justify;">ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S199 del 15 gennaio 2019, sulla G.U.R.I. n. 122 del 16 ottobre 2019, nonchè sul Sito web e sul portale Cat Sardegna il 15 ottobre 2019, il Comune di Sassari indiceva la procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio di gestione del Complesso IPPC di Sassari in località  Scala Erre per un importo complessivo pari a euro 20.515.950,00, oltre IVA.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla procedura di gara partecipavano, tra gli altri, la costituenda ATI tra Riccoboni S.p.A., Dott. Mario Ticca S.r.l. e Verde Vita S.r.l., nonchè la SECIT Impianti S.r.l..</p>
<p style="text-align: justify;">Espone il ricorrente che dagli atti di gara si evince essere stato attivato il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice nei confronti della Secit e che, in esito alle verifiche svolte sul riscontro fornito da Secit, quest&#8217;ultima veniva ammessa alla fase di verifica e valutazione delle offerte (Determinazione n. 315 del 5 febbraio 2020).</p>
<p style="text-align: justify;">In esito allo svolgimento delle operazioni di gara, il raggruppamento ricorrente risultava secondo classificato mentre Secit, quale prima classificata, si aggiudicava l&#8217;appalto, come da Determinazione dirigenziale del Comune di Sassari n. 1705 del 18 giugno 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente richiedeva di acquisire gli atti di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Con istanza indirizzata alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, il RTI ricorrente richiedeva informazioni relative alla posizione di uno dei soggetti indicati da Secit in gara ex art. 80 del Codice.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso tutti gli atti indicati in epigrafe  insorto il raggruppamento ricorrente deducendo le seguenti censure:</p>
<p style="text-align: justify;">1) violazione, falsa applicazione degli artt. 30, 32 e 89 del d.lgs. n. 50/2016, violazione, falsa applicazione dell&#8217;art. 97 Cost., violazione, falsa applicazione della lex specialis di gara (par. 4 &#8211; 5 e 10, pp. 7 &#8211; 10, 16 &#8211; 17 e 23, del bando di gara), violazione dei principi di imparzialità , buon andamento e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa, eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza e/o incongruità  della motivazione, illogicità  e irragionevolezza, travisamento, sviamento;</p>
<p style="text-align: justify;">2) violazione, falsa applicazione degli artt. 30, 32 e 80 del d.lgs. n. 50/2016, violazione, falsa applicazione dell&#8217;art. 97 Cost., violazione, falsa applicazione della lex specialis di gara (par. 4 e 10, pp. 7, 16 &#8211; 17 e 23, del bando di gara), violazione dei principi di imparzialità , buon andamento e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa, eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità  e irragionevolezza, travisamento, sviamento;</p>
<p style="text-align: justify;">3) violazione, falsa applicazione degli artt. 30, 32, 83 e 95 del d.lgs. n. 50/2016, violazione, falsa applicazione dell&#8217;art. 97 Cost., violazione, falsa applicazione della lex specialis di gara (par. 1, 9 e 10, pp. 1 &#8211; 2, 13, 21 e 23, del bando di gara), violazione dei principi di imparzialità , buon andamento e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa &#8211; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità  e irragionevolezza, contraddittorietà , travisamento, sviamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Concludeva per l&#8217;accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituivano la controinteressata e il Comune di Sassari chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">La controinteressata depositava ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il 4 dicembre 2020 il raggruppamento ricorrente depositava ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla udienza pubblica del 22 dicembre 2020 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Una sintesi delle censure del ricorrente  utile per un corretto inquadramento della controversia sottoposta al Collegio.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo il ricorrente argomenta come segue.</p>
<p style="text-align: justify;">Secit doveva essere estromessa dalla competizione per avere mancato di attestare e dimostrare, nei termini di legge, i requisiti speciali prescritti dal bando di gara e, segnatamente, quello di capacità  tecnico-professionale afferente al servizio analogo.</p>
<p style="text-align: justify;">La lex specialis di gara prescriveva in capo ai concorrenti, tra l&#8217;altro, il requisito di capacità  tecnica e professionale relativo alla &#8220;esecuzione nell&#8217;ultimo triennio antecedente la data di scadenza del bando di un servizio analogo a quello oggetto dell&#8217;appalto (gestione impianti di discariche per rifiuti urbani con biogas e impianti di compostaggio/biostabilizzazione) di importo non inferiore a ¬ 2.000.000,00; &#038;&#8221; (par. 4.3 lett. C), p. 9, e lett. B), p. 17, del bando di gara).</p>
<p style="text-align: justify;">Secit ha fatto ricorso all&#8217;avvalimento ai sensi dell&#8217;art. 89 del Codice per attestare i requisiti speciali e, tra questi, per l&#8217;appunto, il suddetto requisito di capacità  tecnico-professionale, indicando quale ausiliaria TSA.</p>
<p style="text-align: justify;">Afferma il ricorrente che, proprio con riguardo al requisito del servizio di punta di che trattasi, il contratto prodotto risulta manifestamente carente e generico in ordine all&#8217;esperienza, ai mezzi e alle risorse da mettere a disposizione di Secit per l&#8217;esecuzione del contratto, di modo che tale contratto con TSA deve ritenersi irrimediabilmente nullo, imponendo l&#8217;estromissione di Secit dalla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo il raggruppamento ricorrente argomenta come segue.</p>
<p style="text-align: justify;">Secit Impianti S.p.A. ha prodotto la documentazione prescritta in gara (domanda di partecipazione modello 1, DGUE, dichiarazioni legale rappresentante modello 2, dichiarazione per i soggetti ex art. 80 del Codice modello 3), specificando espressamente, nella citata dichiarazione di cui al modello 2, &#8220;&#038; che nei confronti dei soggetti di cui all&#8217;art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016 non sussistono motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 80 così come risultante dalle ultime modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle modifiche di cui al decreto &#8220;Sblocca cantieri&#8221; (L. n.55 del 14/06/2019) &#038;&#8221; (p. 2), e indicando tra tali soggetti rilevanti ai fini dell&#8217;art. 80 del Codice il Sig. Andrea Eleuteri, nella sua qualità  di &#8220;Procuratore Speciale con Delega Sicurezza e Ambiente&#8221;, e così dichiarando espressamente che anche in capo a tale soggetto non sussistono motivi di esclusione ai sensi dell&#8217;art. 80.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa dichiarazione, secondo il ricorrente, impone l&#8217;immediata esclusione della Secit dalla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Sig. Andrea Eleuteri risulta coinvolto in un procedimento penale per un incidente mortale occorso sul lavoro a un operario della Secit S.p.A., società  poi direttamente interessata da una cessione di ramo d&#8217;azienda in favore della Secit Impianti S.r.l. aggiudicataria della gara in oggetto. In particolare, come si evince da una notizia di cronaca riportata da La Nuova Sardegna in data 8 aprile 2016, il Sig. Andrea Eleuteri  stato rinviato a giudizio, insieme ad altre persone, per non avere predisposto adeguate misure di sicurezza atte prevenire il suddetto incidente mortale di un operaio.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il ricorrente la circostanza rileva in modo dirimente ai fini della immediata e sicura esclusione di Secit sotto più profili, tutti concorrenti e rilevanti, e segnatamente:</p>
<p style="text-align: justify;">1) ai sensi degli artt. 30, comma 3, e 80, comma 5, lett. a) e c), del Codice, perchè costituisce una gravissima violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;</p>
<p style="text-align: justify;">2) in ragione di quanto sopra Secit ha reso in gara una dichiarazione mendace ai sensi dell&#8217;art. 80 comma 5 lett. f-bis), del Codice e tale norma, come noto, stabilisce l&#8217;immediata esclusione del concorrente ove questi, come nel caso di specie, renda nella procedura di gara in corso una dichiarazione non veritiera;</p>
<p style="text-align: justify;">3) in subordine, nell&#8217;ipotesi in cui si rinvenissero nella circostanza in argomento gli estremi non di una falsa dichiarazione, ma di una omessa dichiarazione, essa sarebbe comunque rilevante ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c-bis), del Codice, poichè indubbiamente la mancata segnalazione di tale rilevante violazione da parte di Secit costituisce un grave illecito professionale, ostativo alla partecipazione e alla aggiudicazione della gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il terzo motivo il ricorrente argomenta come segue.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli atti impugnati e, innanzitutto, l&#8217;aggiudicazione della gara sono illegittimi altresì per un ulteriore e insanabile vizio che interessa l&#8217;offerta di Secit, costituito dalla mancata sottoscrizione dell&#8217;offerta economica.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre a questo punto esaminare le argomentazioni contenute nel ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">Precisa il ricorrente che, alla luce delle deduzioni e censure spiegate dalle parti nel corso del presente giudizio, l&#8217;Amministrazione ha manifestato l&#8217;esigenza di svolgere ulteriori verifiche e approfondimenti su talune notizie ed elementi emersi in questa sede, tra cui la sussistenza e la mancata dichiarazione, da parte di Secit, di circostanze rilevanti ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..</p>
<p style="text-align: justify;">Con determinazione n. 2666 del 17 settembre 2020, il Dirigente del Settore Contratti del Comune di Sassari ha provveduto ad avviare un&#8217;istruttoria in ordine alle suddette vicende, instaurando un contraddittorio procedimentale con Secit al fine di acquisire maggiori elementi di conoscenza circa l&#8217;effettiva sussistenza e natura dei fatti di reato ascritti al Sig. Eleuteri.</p>
<p style="text-align: justify;">La controinteressata Secit ha riscontrato la richiesta istruttoria dell&#8217;Amministrazione con nota prot. GE 2020/0171067 del 29 ottobre 2020, affermando in proposito l&#8217;inesistenza di un obbligo dichiarativo in gara e, in ogni caso, di una ipotesi di grave illecito professionale ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, del Codice, a motivo della mancanza di una sentenza di primo grado del giudice penale, nonchè della distanza temporale delle vicende contestate, risalenti al 28 maggio 2013 e, comunque, a un periodo in cui il Sig. Eleuteri si trovava alle dipendenze di un altro soggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;esito delle verifiche e valutazioni di cui sopra, con relazione istruttoria del 17 novembre 2020 la Stazione appaltante ha confermato l&#8217;ammissione della controinteressata Secit alla procedura di gara, <i>&#8220;(&#038;) trattandosi di fatti che risalgono a sette anni prima della pubblicazione del bando, e rispetto ai quali allo stato non vi  alcun accertamento, neppure mediante sentenza di I grado, circa la loro effettiva attribuzione al Sig. Eleuteri, e considerato altresì che la società  concorrente neppure  stata mai sanzionata per violazioni della normativa in materia di obblighi di sicurezza sul lavoro, si deve concludere per la perdurante affidabilità  professionale del concorrente</i>&#8221; (p. 4 della citata relazione istruttoria).</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento, secondo il raggruppamento ricorrente  illegittimo nella parte in cui:</p>
<p style="text-align: justify;">  &#8220;si ritengono irrilevanti le circostanze sopra richiamate, così come l&#8217;omissione delle stesse nelle dichiarazioni rese in gara dalla Secit;</p>
<p style="text-align: justify;">  &#8220;ma ancor prima e più in generale, si conferma l&#8217;ammissione alla gara &#8211; e perciò l&#8217;aggiudicazione &#8211; della controinteressata, che deve invece essere esclusa per i molteplici e gravi motivi, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto della citata recente istruttoria, quali dedotti nel ricorso introduttivo del RTI.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente non distingue censure che riproducono il ricorso introduttivo rispetto alle censure nuove.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre dunque fare ordine.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo dei motivi aggiunti  formulato contro la relazione istruttoria e riproduce, nella sostanza, il primo motivo del ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver trascritto la censura contenuta nel primo motivo del ricorso introduttivo, il raggruppamento ricorrente afferma che la relazione omette ogni debita riserva e valutazione sui vizi che in ogni caso affliggono la posizione in gara di Secit, imponendone l&#8217;estromissione, e tra questi le insuperabili carenze del contratto di avvalimento. Ne consegue che la suddetta relazione va annullata, insieme agli altri atti impugnati con il ricorso introduttivo, nella parte in cui conferma l&#8217;ammissione e quindi l&#8217;aggiudicazione disposte in favore della Secit.</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo motivo, pur insistendo sulle argomentazioni contenute nel secondo motivo del ricorso introduttivo, argomenta specificamente sulla relazione istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Il terzo motivo insiste sulla mancata sottoscrizione dell&#8217;offerta economica.</p>
<p style="text-align: justify;">Si può quindi procedere all&#8217;esame delle censure come sopra sintetizzate raggruppando quelle del ricorso introduttivo con quelle del ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo motivo  infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Intanto vediamo cosa prescrive il bando.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;articolo 4.3 si legge:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>REQUISITI DI CAPACItà€ ECONOMICA E FINANZIARIA</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>(a garanzia della solidità  dei soggetti partecipanti alla gara d&#8217;appalto al fine di garantire la continuità  del servizio):</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>4.3.A) fatturato globale d&#8217;impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di scadenza del bando, con una cifra d&#8217;affari pari ad almeno euro 15.000.000,00; in caso di A.T.I. o di consorzio la capogruppo o uno dei consorziati dovà  possedere un fatturato minimo pari al 70% dell&#8217;importo sopra indicato; ciascun mandante o consorziata un fatturato minimo pari al 20% dell&#8217;importo.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>4.3.B) ( a garanzia di un&#8217;adeguata esperienza nella materia oggetto dell&#8217;appalto che garantisca la continuità  del servizio): fatturato specifico medio annuo nel settore di attività  oggetto dell&#8217;appalto (gestione impianti di discariche per rifiuti urbani con biogas e impianti di compostaggio/biostabilizzazione) riferito agli ultimi tre esercizi relativi agli anni antecedenti la data di scadenza del bando non inferiore ad euro 3.000.000,00 oltre Iva; in caso di A.T.I. o di consorzio la capogruppo o uno dei consorziati dovà  aver svolto servizi identici pari al 70% dell&#8217;importo richiesto; ciascun mandante o consorziata dovà  aver svolto servizi identici pari al 20% dell&#8217;importo richiesto;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>4.3.C) esecuzione nell&#8217;ultimo triennio antecedente la data di scadenza del bando di un servizio analogo a quello oggetto dell&#8217;appalto (gestione impianti di discariche per rifiuti urbani con biogas e impianti di compostaggio/biostabilizzazione) di importo non inferiore a ¬ 2.000.000,00; il servizio di importo minimo richiesto non potà  essere frazionabile e in caso di RTI e/o consorzio dovà  essere svolto dalla capogruppo e/o una consorziata</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>4.3D) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell&#8217;importo dei servizi eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l&#8217;importo dei servizi sia inferiore a quanto richiesto, l&#8217;importo dei servizi  figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l&#8217;importo dei servizi così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito in argomento;</i></p>
<p style="text-align: justify;">E vediamo il contratto di avvalimento (documento 11 produzioni del ricorrente) che viene contestato.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;art. 2 si legge:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8220;2.1. TSA, come sopra indicato, si obbliga a fornire a Secit tutti i requisiti di carattere economico finanziario e tecnico previsti dal Bando di Gara e specificati in premessa e descritti in Allegato 1.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>2.2. TSA si obbliga quindi con il presente contratto a mettere e a tenere a disposizione di Secit tali requisiti in modo pieno ed incondizionato, senza limitazioni di sorta, ai fini della partecipazione alla procedura di gara di cui alle premesse ed inoltre, in caso di aggiudicazione si obbliga sin d&#8217;ora a tenere a disposizione detti requisiti per tutta la durata dell&#8217;affidamento.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>2.3 Secit e TSA sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante; la predetta responsabilità  si estende in relazione ai soli requisiti di cui  carente Secit ed indicati nel presente contratto, fino alla conclusione del contratto di appalto&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;allegato 1 al contratto (documento 5 produzioni della controinteressata) indica nel dettaglio i requisiti di capacità  economica finanziaria e tecnica concessi dall&#8217;Ausiliaria TSA S.p.a. a Secit Impianti S.r.l..</p>
<p style="text-align: justify;">Vediamoli:</p>
<p style="text-align: justify;">a) fatturato globale d&#8217;impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di scadenza del bando, con una cifra d&#8217;affari pari a euro 54.008.397,00, così suddiviso:</p>
<p style="text-align: justify;">Anno 2016: ¬. 21.035.578,00;</p>
<p style="text-align: justify;">Anno 2017: ¬. 16.166.256,00;</p>
<p style="text-align: justify;">Anno 2018: ¬. 16.806.563,00;</p>
<p style="text-align: justify;">b) fatturato specifico medio annuo nel settore di attività  oggetto dell&#8217;appalto, in particolare per l&#8217;attività  di gestione impianti di discariche per rifiuti urbani con biogas riferito agli ultimi tre esercizi relativi agli anni antecedenti la data di scadenza del bando, pari ad euro 2.485.912,00;</p>
<p style="text-align: justify;">c) esecuzione nell&#8217;ultimo triennio antecedente la data di scadenza del bando (2016-2017-2018) di un servizio analogo a quello oggetto dell&#8217;appalto in particolare riferito a gestione impianti di discariche per rifiuti urbani con biogas di importo pari a ¬. 7.457.736,00;</p>
<p style="text-align: justify;">d) esperienza professionale nella gestione impianti di discariche per rifiuti urbani con gestione dell&#8217;impianto captazione e recupero energetico del biogas, mediante messa a disposizione di nr. 1 personale tecnico addetto alla gestione dell&#8217;impianto di discarica.</p>
<p style="text-align: justify;">Il contratto di avvalimento tra Secit e TSA  perfettamente valido poichè prevede, accanto alla messa a disposizione dei requisiti di capacità  economico-finanziaria, anche la messa a disposizione (alla lettera d) delle risorse necessarie in termini di uomini e mezzi (avvalimento operativo).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;indicazione non  mancante. L&#8217;amministrazione l&#8217;ha ritenuta congrua e tale valutazione non  illogica, irrazionale, incongrua.</p>
<p style="text-align: justify;">Se ci si sposta dalle astrazioni teoriche all&#8217;aspetto pratico (che non dovrebbe mai essere perso di vista) dobbiamo chiederci nella sostanza di cosa stiamo parlando.</p>
<p style="text-align: justify;">Intanto chiariamo che Secit non  un soggetto che non possiede la capacità  di eseguire appalti del tipo di quello qui all&#8217;esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Secit ha svolto:</p>
<p style="text-align: justify;">a) negli anni 2016 &#8211; 2017 &#8211; 2018, per l&#8217;Unione dei Comuni Alta Gallura, la gestione del complesso IPPC di Tempio Pausania per il trattamento dei rifiuti e liquami, comprendente sezione di selezione, biostabilizzazione, compostaggio e trattamento frazioni secche valorizzabili per l&#8217;avvio al recupero. Attività  connesse: trasporto sovvalli e scarti ai siti di smaltimento, gestione post-operativa della discarica di servizio chiusa;</p>
<p style="text-align: justify;">b) fino al 30 giugno 2016, per Ascoli servizi comunali s.r.l., la gestione degli impianti tecnologici di Relluce &#8211; Ascoli Piceno, comprendenti impianto TMB e impianto di compostaggio, attività  connesse: trasporto sovvalli, scarti e percolato ai siti di smaltimento;</p>
<p style="text-align: justify;">c) fino al 30 aprile 2016, per il Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Chilivani- Ozieri la gestione dell&#8217;impianto di selezione e stabilizzazione della sostanza organica e produzione di compost di qualità  nel comune di Ozieri, Loc. Coldianu Attività  connesse: trasporto sovvalli, scarti e percolato ai siti di smaltimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il bando non faceva altro che prevedere requisiti di capacità  economica e finanziaria:</p>
<p style="text-align: justify;">a) a garanzia della solidità  dei soggetti partecipanti alla gara d&#8217;appalto al fine di garantire la continuità  del servizio;</p>
<p style="text-align: justify;">b) a garanzia di un&#8217;adeguata esperienza nella materia oggetto dell&#8217;appalto che garantisca la continuità  del servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il contratto prodotto soddisfa (al di lÃ  di inutili formalismi) entrambe le esigenze sopra riportate.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre rammentare che (Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 novembre 2016, n. 23, C.g.a., Sez. giurisdizionale, 29 dicembre 2020, n. 1209):</p>
<p style="text-align: justify;">a) non  praticabile nè un&#8217;interpretazione volta a sancire la nullità  del contratto a fronte di un oggetto che sia stato esplicitato in modo determinato o determinabile, nè un&#8217;interpretazione volta a riguardare l&#8217;invalidità  del contratto connessa alle modalità  di esplicitazione dell&#8217;oggetto sulla base del c.d. &#8216;requisito della forma-contenuto&#8217;;</p>
<p style="text-align: justify;">b) l&#8217;indagine in ordine agli elementi essenziali del contratto (anche ai fini dell&#8217;individuazione di eventuali forme di invalidità ) deve essere svolta sulla base delle generali regole sull&#8217;ermeneutica contrattuale e, segnatamente, sulla base:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;articolo 1363 cod. civ. (rubricato &#8216;Interpretazione complessiva delle clausole&#8217;), secondo cui &#8220;le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell&#8217;atto&#8221; e</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;articolo 1367 del medesimo codice (rubricato &#8216;Conservazione del contratto&#8217;), secondo cui &#8220;nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">c) il possesso del requisito deve essere accertato in modo rigoroso ma non si individuano ragioni testuali o sistematiche per aderire a un&#8217;impostazione volta a negare la possibilità  che l&#8217;accertamento di tale possesso avvenga sulla base dell&#8217;interpretazione complessiva del contratto;</p>
<p style="text-align: justify;">d) non può prevalere un approccio di carattere formalistico rispetto alla prevalente esigenza (propria di un istituto di matrice eurounitaria quale l&#8217;avvalimento) di garantire la verifica in senso sostanziale circa il possesso effettivo del requisito, se del caso attraverso l&#8217;attivazione degli ordinari strumenti dell&#8217;ermeneutica contrattuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il secondo motivo di ricorso  infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ing. Eleuteri, procuratore della SECIT,  stato rinviato a giudizio per un reato compiuto in violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro (omicidio colposo in seguito alla morte di un operaio sul luogo di lavoro).</p>
<p style="text-align: justify;">Non c&#8217; alcuna condanna definitiva.</p>
<p style="text-align: justify;">La relazione istruttoria del 17/11/2020 argomenta in modo dettagliato sulla pendenza del rinvio a giudizio e sul fatto che l&#8217;esistenza del procedimento penale non possa configurare, in concreto, un grave illecito professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; noto che spetta alla stazione appaltante, nell&#8217;esercizio di ampia discrezionalità , apprezzare autonomamente le pregresse vicende professionali dell&#8217;operatore economico, perchè essa sola può fissare il punto di rottura dell&#8217;affidamento nel pregresso o futuro contraente.</p>
<p style="text-align: justify;">Facciamo il punto della situazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016, occorre distinguere tra le dichiarazioni omesse, reticenti e false, rilevando che v&#8217; omessa dichiarazione quando l&#8217;operatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale qualificabile come &#8216;grave illecito professionale&#8217;; v&#8217; dichiarazione reticente quando le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nell&#8217;ottica dell&#8217;affidabilità  del concorrente. Infine, la falsa dichiarazione consiste in una immutatio veri; ricorre, cio, se l&#8217;operatore rappresenta una circostanza di fatto diversa dal vero.</p>
<p style="text-align: justify;">La falsità  di informazioni rese dall&#8217;operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all&#8217;adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l&#8217;ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l&#8217;aggiudicazione,  riconducibile all&#8217;ipotesi prevista dalla lettera c-bis) dell&#8217;art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; essa soggiace a un regime in forza del quale la stazione appaltante  tenuta a svolgere la valutazione di integrità  e affidabilità  del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo. Il medesimo regime vale poi per l&#8217;omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell&#8217;ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull&#8217;integrità  ed affidabilità  dell&#8217;operatore economico.</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta che sia stata ravvisata una condotta dichiarativa a carattere omissivo, reticente o falso, ex art. 80, comma 5, lett. c-bis, d.lgs. n. 50 del 2016 non rilevata dall&#8217;amministrazione in corso di gara, il giudice non può statuire sic et simpliciter l&#8217;esclusione del concorrente, ma deve rimettere piuttosto la relativa valutazione alla stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle gare di appalto, la valutazione sulla sussistenza di «gravi illeciti professionali» desumibili da «mezzi adeguati» compete all&#8217;amministrazione, la quale  chiamata all&#8217;uopo &#8211; in caso di illecito comunicativo &#8211; ad apprezzare senz&#8217;altro quella condotta dichiarativa (in termini di omissione, reticenza o mendacio) del concorrente; ma nel far ciò, non potà  esimersi dal soppesare nel merito i singoli, pregressi episodi, dei quali l&#8217;operatore si  reso protagonista, e da essi dedurre, in via definitiva, la possibilità  di riporre fiducia nell&#8217;operatore economico ove si renda aggiudicatario del contratto d&#8217;appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di provvedimenti d&#8217;esclusione che si fondino su fatti oggetto di procedimento penale, gli elementi idonei a sorreggere il giudizio d&#8217;inaffidabilità  o non integrità  dell&#8217;impresa possono anche essere desunti dall&#8217;amministrazione da fatti penalmente rilevanti oggetto di appositi procedimenti. Ma a tale fine  necessario che l&#8217;amministrazione individui con precisione quali siano le condotte esecutive rilevanti che hanno integrato gli estremi del grave errore professionale e determinato la interruzione del rapporto fiduciario.</p>
<p style="text-align: justify;">Per poter apprezzare in chiave escludente la pregressa condotta oggetto di procedimento penale occorre che l&#8217;amministrazione dia adeguato conto: </p>
<p style="text-align: justify;">a) di aver effettuato una autonoma valutazione delle idonee fonti di prova; </p>
<p style="text-align: justify;">b) di aver considerato le emergenti circostanze di fatto sotto il profilo della loro pertinenza e rilevanza in ordine all&#8217;apprezzamento di integrità  morale e affidabilità  professionale del concorrente (Consiglio di stato, Sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307).</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, in base ai principi recentemente affermati dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Adunanza plenaria, 28 agosto 2020, n. 16), deve escludersi un automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo nel caso in cui siano state fornite, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione, oppure nel caso in cui siano state omesse le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Nelle suddette ipotesi  invece indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi previste dalla medesima lettera c) dell&#8217;art. 80, 5° comma [ed ora articolate nelle lettere c-bis), c-ter) e c-quater), per effetto delle modifiche da ultimo introdotte dalla legge decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (T.a.r. Toscana, Sez. I, 18 gennaio 2021 n. 62).</p>
<p style="text-align: justify;">Non  superfluo rilevare che anche la giurisprudenza più risalente aveva già  affermato che l&#8217;omessa dichiarazione dei carichi pendenti non  causa di esclusione dalla gara (Consiglio di Stato sez. VI, 17 febbraio 2017, n. 726).</p>
<p style="text-align: justify;">Nessun automatismo espulsivo, dunque, in base ad elementari principi di civiltà  giuridica.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministrazione ha condotto una adeguata istruttoria, ha motivato la propria decisione adeguatamente e non c&#8217; alcuna illegittimità  da rilevare.</p>
<p style="text-align: justify;">Il terzo motivo  infondato in fatto.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;offerta economica  stata debitamente firmata in formato CADES (documenti 7 e 8 produzioni della controinteressata).</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; noto che una firma digitale può essere apposta in modalità  diverse: modalità  CAdES e modalità  PAdES. Resta che la firma digitale consiste sempre nella creazione di un file associato ad un documento, creato dal software di firma in base al documento da firmare e al certificato del firmatario.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di una firma digitale apposta con modalità  CAdES, il documento firmato e il file con la firma digitale vengono inseriti insieme in una busta. La busta, che contiene il documento e il file della firma,  un file con estensione .p7m. Tutti i file firmati digitalmente con modalità  CAdES hanno una seconda estensione .p7m. (ciò che  avvenuto nel caso qui esaminato).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso  in definitiva infondato e deve essere rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile posto che la controinteressata non può ottenere alcuna utilità  ulteriore essendo stato respinto il ricorso principale.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:</p>
<p style="text-align: justify;">a) rigetta il ricorso principale;</p>
<p style="text-align: justify;">b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida come di seguito:</p>
<p style="text-align: justify;">€ 2.000/00 (duemila) in favore del Comune di Sassari;</p>
<p style="text-align: justify;">€ 2.000/00 (duemila) in favore della controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Scano, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Marco Lensi, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">
</p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-1-2021-n-42/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2021 n.42</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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