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	<title>Contratti della pubblica amministrazione - accesso documentale Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Contratti della pubblica amministrazione - accesso documentale Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La trasparenza e l’accesso agli atti in chiave digitale nel nuovo codice dei contratti pubblici.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2024 12:28:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-trasparenza-e-laccesso-agli-atti-in-chiave-digitale-nel-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici/">La trasparenza e l’accesso agli atti in chiave digitale nel nuovo codice dei contratti pubblici.</a></p>
<p>Eugenio Piscino Abstract Importanti novità sono state apportate in materia di trasparenza e di accesso agli atti con l’introduzione del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-trasparenza-e-laccesso-agli-atti-in-chiave-digitale-nel-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici/">La trasparenza e l’accesso agli atti in chiave digitale nel nuovo codice dei contratti pubblici.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-trasparenza-e-laccesso-agli-atti-in-chiave-digitale-nel-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici/">La trasparenza e l’accesso agli atti in chiave digitale nel nuovo codice dei contratti pubblici.</a></p>
<p>Eugenio Piscino</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Abstract</strong></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Importanti novità sono state apportate in materia di trasparenza e di accesso agli atti con l’introduzione del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 “<em>Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”</em>. La disciplina di questi due istituti è fondamentale per garantire un&#8217;adeguata vigilanza e controllo sui contratti pubblici, prevenire fenomeni corruttivi e favorire una sana concorrenza tra gli operatori economici. In tale contesto, la digitalizzazione gioca un ruolo chiave, consentendo un rapido e agevole accesso ai documenti e alle informazioni dei contratti pubblici.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L’obiettivo del presente lavoro è quello di fornire alcuni chiarimenti sulle novità introdotte dal nuovo Codice e su come si evolve la disciplina in esame con l’introduzione del sistema di <em>eProcurement.</em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Sommario: 1. Trasparenza e digitalizzazione; 2. Ecosistema nazionale di eProcurement; 3. Obblighi di trasparenza; 4. Delibere di ANAC; 5. Accesso agli atti delle PA;</em> <em>6. Accesso agli atti nel nuovo Codice.</em></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;"><strong> Trasparenza e digitalizzazione</strong></li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La base giuridica del principio di trasparenza nei contratti pubblici si ritrova nella legge n.190 del 2012 (legge <em>Severino</em>)<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, nel d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e, in quanto disposizione specifica per i contratti pubblici, nell’art. 28 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, nel libro I – Parte II “<em>Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti</em>”<em>.</em><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Una prima definizione di trasparenza viene sancita nell’art. 1 del decreto n. 33 citato con il comma 1, che la definisce come “<em>accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche.</em>”<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> L&#8217;obiettivo dell&#8217;istituto è garantire la comprensibilità e l&#8217;accessibilità esterna all&#8217;operato delle pubbliche amministrazioni, mirando a instaurare buon andamento e imparzialità dell&#8217;azione amministrativa, al fine di accrescere la fiducia nelle istituzioni.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">A seguito dell&#8217;integrazione nel quadro giuridico nazionale del Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale (CAD)<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> e delle attuali disposizioni contenute nel Codice<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> relative alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti il principio di trasparenza dovrà essere interpretato, dal 1° gennaio 2024, tenendo conto della digitalizzazione delle procedure amministrative, anche nel contesto dei contratti pubblici. Si tratta infatti di un processo di progressiva informatizzazione dalla fase di pianificazione a quella di esecuzione degli appalti pubblici.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L’art. 50 del CAD<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> dispone che “<i>i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l&#8217;uso delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati</i>”. Con tale norma si impone alle pubbliche amministrazioni l&#8217;obbligo di utilizzare strumenti digitali e tecnologie per gestire i dati in modo efficiente e accessibile, non solo per semplificare e migliorare i processi interni delle amministrazioni stesse ma anche per garantire che i dati siano messi a disposizione del pubblico e dei privati cittadini, in modo che possano essere riutilizzati per scopi diversi. L&#8217;obiettivo principale di questa disposizione è promuovere la trasparenza, la condivisione dei dati e la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato, con l&#8217;obiettivo di migliorare la qualità dei servizi pubblici e favorire lo sviluppo di soluzioni innovative basate sui dati.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">A seguito di quanto espresso, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici sottolinea, nell’art. 19, che <em>“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti” </em>facendo riferimento alle fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L&#8217;art. 21, comma 2, aggiunge che &#8220;<em>le attività relative al ciclo di vita sono gestite attraverso piattaforme e servizi digitali che siano compatibili tra di loro</em>&#8220;, con l’obbligo per le diverse amministrazioni pubbliche di adottare standard e protocolli comuni per garantire l&#8217;interoperabilità tra i sistemi e i dati. L&#8217;obiettivo finale di questo raccordo è favorire la cooperazione tra le pubbliche amministrazioni, semplificare i processi decisionali, migliorare l&#8217;efficienza, ridurre i costi e, allo stesso tempo, garantire che i dati siano accessibili e utilizzabili in modo agevole sia dalle amministrazioni stesse che dai cittadini e dalle imprese, promuovendo in tal modo una migliore <em>governance</em> <em>digitale</em><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L’art.19, comma 6, infine prevede che “<em>le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono garantire la tracciabilità e la chiarezza delle attività svolte, l&#8217;accesso ai dati e alle informazioni, la comprensibilità dei processi decisionali automatizzati e devono rendere accessibili le piattaforme utilizzate anche a soggetti pubblici e privati</em>&#8220;. Sulla base di quanto espresso, le stazioni appaltanti devono essere in grado di documentare in modo completo e dettagliato tutte le fasi del processo di appalto o concessione, rendendo possibile monitorare le decisioni prese, le azioni intraprese e le comunicazioni avvenute durante l&#8217;intero processo. Le informazioni, i documenti, le decisioni e i risultati, devono essere facilmente accessibili da chiunque ne abbia interesse promuovendo la partecipazione e la supervisione pubblica. Laddove si utilizzeranno algoritmi o sistemi automatizzati per prendere decisioni durante le procedure, sarà necessario garantire che ciò sia svolto nella piena comprensibilità e trasparenza.<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a></p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li style="font-weight: 400;"><strong> Ecosistema nazionale di eProcurement</strong></li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Gli obiettivi perseguiti attraverso la digitalizzazione sono quelli di semplificare e accelerare tutte le fasi del ciclo di vita contrattuale, migliorare la qualità e la tempestività dei dati raccolti, promuovere la trasparenza e lo scambio di informazioni, per consentire un monitoraggio efficace del mercato in prospettiva del verificarsi di eventuali fenomeni distorsivi.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>L&#8217;ecosistema nazionale di eProcurement</em>, regolamentato dall&#8217;art. 22, rappresenta l&#8217;insieme di piattaforme e servizi digitali di base con l&#8217;obiettivo di abilitare la gestione completamente digitale di tutte le fasi dei contratti pubblici. In tal senso, si definisce un &#8220;<em>ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale</em>&#8220;<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, che viene completato dalla regolamentazione riguardante l&#8217;accesso ai documenti. È riconosciuto espressamente a tutti i cittadini il diritto di richiedere la documentazione relativa alle procedure di gara in conformità con la legislazione vigente, tramite l&#8217;istituto dell&#8217;accesso civico, come disciplinato dall’art. 35.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">I pilastri fondamentali dell’ecosistema di <em>e-Procurement</em> comprendono la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, il Fascicolo Virtuale dell&#8217;Operatore Economico, recentemente reso operativo dall&#8217;ANAC, le piattaforme di approvvigionamento digitale e le procedure automatizzate, i quali permettono di migliorare la trasparenza, la tracciabilità e la gestione dei documenti relativi all&#8217;operatore economico, rendendo il processo di appalto più efficiente ed efficace sia per questi ultimi che per le Amministrazioni Pubbliche.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li style="font-weight: 400;"><strong> Obblighi di trasparenza</strong></li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">A partire dal 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore dell&#8217;art. 28 del nuovo Codice, rubricato &#8220;<em>Trasparenza dei contratti pubblici</em>&#8220;, impone tre obblighi fondamentali<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il primo è nei confronti delle stazioni appaltanti, le quali sono tenute a trasmettere tempestivamente alla BDNCP attraverso piattaforme digitali tutti i dati e le informazioni relativi all&#8217;intero ciclo dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L&#8217;obiettivo principale è di garantire la disponibilità di dati dettagliati sui contratti pubblici, promuovendo la trasparenza e consentendo a chiunque ne abbia interesse, sia pubblico che privato, di accedere a tali informazioni in modo agevole. Ciò favorirà la concorrenza, l&#8217;efficienza e la responsabilità nel settore delle acquisizioni pubbliche.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Un cambiamento ravvisato dall’evoluzione normativa emerge dal confronto fra vecchio e nuovo Codice. Infatti, l&#8217;art. 29 del D. lgs. n. 50/2016<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, modificato successivamente dal D.L. 77/2021, stabiliva gli obblighi di trasparenza in relazione ai contratti pubblici facendo riferimento agli atti, cioè a documenti, e non a dati o informazioni. Di conseguenza, a partire dal 2024, gli obblighi delle stazioni appaltanti in merito alla trasparenza non consisetono più nella pubblicazione di atti e documenti, ad eccezione di quelli richiesti per fini di pubblicità legale, ma si limiteranno alla trasmissione di dati all&#8217;ANAC, che li renderà accessibili. Inoltre, è importante notare che tale obbligo riguarda l&#8217;intero ciclo dell&#8217;appalto e non solo alcune fasi specifiche.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il secondo obbligo impone alle stazioni appaltanti di garantire il collegamento della propria sezione &#8220;<em>Amministrazione Trasparente</em>&#8221; alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Ciò implicherà che il dato &#8220;<em>originale</em>&#8221; diventerà quello trasmesso all&#8217;ANAC e non più quello indicato nella sezione &#8220;<em>Amministrazione Trasparente</em>&#8221; della stazione appaltante. Quindi, le informazioni ufficiali e aggiornate relative ai contratti pubblici saranno disponibili all’interno della banca dati, rendendola il punto di riferimento principale per la consultazione dei dati relativi agli appalti pubblici.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il terzo obbligo grava su ANAC, che dovrà garantire la pronta pubblicazione dei dati ricevuti, di cui fanno parte la struttura proponente, l&#8217;oggetto del bando, l&#8217;elenco degli operatori invitati a presentare le offerte, l&#8217;aggiudicatario, l&#8217;importo dell&#8217;aggiudicazione e delle somme liquidate, nonché i tempi previsti per il completamento dei lavori, servizi o forniture. Tale elenco dei dati, è il medesimo contenuto nella legge <em>Severino</em><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>, che viene abrogato a partire dal 1° gennaio 2024. Quest’obbligo riveste una fondamentale importanza poiché, come previsto<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> gli effetti legali della pubblicazione inizieranno a decorrere dalla data di pubblicazione nella Banca Dati.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li style="font-weight: 400;"><strong> Delibere di ANAC</strong></li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In merito alla disciplina della trasparenza nelle acquisizioni pubbliche, l’ANAC ha fornito chiarimenti<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a> e realizzando un quadro <em>normativo</em> e interpretativo per le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti incentivando la trasparenza, l&#8217;equità e l&#8217;efficienza nei processi di appalto pubblico.<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In tale contesto, si prendono in riferimento le delibere più significative. In primo luogo, si richiama la delibera n. 261<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>in cui si indicano quali informazioni le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca Dati, utilizzando le piattaforme di approvvigionamento digitale, specificando quanto previsto nell&#8217;art. 28, comma 4.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Le stazioni appaltanti, in virtù dell’art.10, sono tenute a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, attraverso piattaforme di approvvigionamento certificate, le informazioni inerenti all’intero ciclo di vita dei contratti. Tuttavia, è utile notare che la lettura combinata del presente documento e dell&#8217;Allegato 9<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a> del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA triennio 2023-2025)<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a> può fornire dettagli preziosi sulle informazioni da pubblicare in relazione alla trasparenza nei contratti pubblici.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">È importante sottolineare che il PNA 2022 è stato approvato prima dell&#8217;entrata in vigore del nuovo Codice che richiede la pubblicazione di dati ed informazioni invece di atti. Tuttavia, è evidente un parallelismo tra il contenuto dell&#8217;art. 28, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023 e l&#8217;Allegato 9 del Piano. Le informazioni da pubblicare sono sostanzialmente le stesse, ad eccezione del fatto che nel nuovo Codice è prevista la trasparenza per tutti i contratti, indipendentemente dal fatto che superino o meno le soglie previste. Questa uniformità nella pubblicazione delle informazioni è un’importante novità.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L’ulteriore delibera, la n. 263<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>, disciplina la pubblicità legale degli appalti in attuazione dell’art. 27 del Codice. Stabilisce che la pubblicità degli atti deve essere diffusa e resa accessibile a livello europeo, in conformità agli artt. 84 e 85, attraverso la trasmissione dei dati all&#8217;Ufficio delle pubblicazioni dell&#8217;Unione europea. Inoltre, fornisce indicazioni dettagliate<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a> per la pubblicità relativa agli affidamenti, con distinzioni basate sull&#8217;importo dei lavori.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In tal senso, la suddetta delibera, rappresenta un aspetto importante poiché garantisce la trasparenza e l&#8217;accessibilità alle informazioni dei contratti pubblici, consentendo a tutti i soggetti interessati di poterle monitorare in modo chiaro e completo.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Con riguardo agli obblighi di pubblicità per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, inerenti a lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, sono adempiuti, in base all&#8217;art. 3, con la trasmissione alla Banca Dati degli atti redatti, utilizzando modelli di formulari<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a> appositamente previsti. La BDNCP riceve le richieste di pubblicazione degli atti inviate dalle stazioni appaltanti entro il termine delle ore 18:00 e li trasmette all&#8217;Ufficio delle pubblicazioni dell&#8217;Unione Europea per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione Europea e sul sito TED<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a> nello stesso giorno in cui sono presi in carico. Questi atti sono pubblicati dalla BDNCP sulla piattaforma dedicata alla pubblicità legale, indicando la data di trasmissione all&#8217;Ufficio delle pubblicazioni. Tale processo garantisce una rapida pubblicazione e accessibilità delle informazioni a livello europeo per i contratti di rilevanza comunitaria.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Nel caso in cui, invece, l&#8217;importo dei lavori dovesse essere inferiore alla soglia di rilevanza europea, l&#8217;art. 4 stabilisce che gli atti devono essere pubblicati in forma di estratto sulla piattaforma dedicata alla pubblicità legale. Inoltre, deve essere fornito un collegamento ipertestuale ai documenti completi e deve essere indicata la data in cui gli atti sono stati resi pubblici.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"> La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestisce le richieste di pubblicazione degli atti nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, tali atti vengono poi pubblicati il primo giorno feriale successivo alla data in cui sono stati presi in carico con pubblicazione tempestiva ed accessibile per quei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Per quanto riguarda i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ma che presentano un interesse transfrontaliero certo, l&#8217;art. 5 prevede l&#8217;applicazione delle stesse norme previste dall&#8217;art. 3 per quanto riguarda la pubblicità degli affidamenti d&#8217;importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">A partire dalla data di pubblicazione nella Banca Dati, come stabilito nell&#8217;art. 6, gli atti produrranno effetti giuridici immediati. Inoltre, i documenti di gara saranno resi disponibili tramite un link messo a disposizione dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti. Questo collegamento ipertestuale garantirà sia l&#8217;accesso ai documenti che la loro disponibilità per l&#8217;intera procedura, fino all&#8217;esecuzione del contratto. In questo modo, si assicura il rispetto della trasparenza e l&#8217;accessibilità continua ai documenti relativi al contratto pubblico per tutti gli interessati, contribuendo così ad una maggiore chiarezza e controllo nella gestione dei contratti pubblici.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In base all&#8217;art. 7, le informazioni da pubblicare tramite piattaforme digitali di approvvigionamento vengono acquisite da parte dell’ANAC, che come previsto dall&#8217;art. 25 del nuovo Codice, sono servizi e sistemi informatici interconnessi e interoperabili, e ne garantisce l&#8217;integrità, la conservazione e l&#8217;autenticità. Le piattaforme per la pubblicità legale degli atti possono essere consultate attraverso ricerche web da qualsiasi soggetto interessato senza restrizioni. Inoltre, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a garantire l&#8217;accuratezza e la veridicità dei dati contenuti negli atti trasmessi alla Banca Dati Nazionale, come prescritto nell&#8217;articolo 8, per garantire la trasparenza e l&#8217;affidabilità del sistema digitalizzato dei contratti pubblici.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La delibera n. 264<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a> fissa le modalità con la quale deve avvenire la comunicazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP. La divulgazione dei dati per scopi di trasparenza avviene tramite la trasmissione degli stessi attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale indicate negli artt. 25 e 26 del Codice. Conformemente alle procedure stabilite nel provvedimento menzionato nell&#8217;art. 23 del Codice e inserendo<i> sul sito istituzionale, alla sezione &#8220;Amministrazione trasparente&#8221;, un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. </i>Tale collegamento permette agli interessati di accedere rapidamente e direttamente a tutte le informazioni rilevanti di un contratto, dall&#8217;inizio del processo fino alla fase di esecuzione, garantendo diversi vantaggi, tra cui l’accesso immediato, la più completa trasparenza, un elevato controllo e monitoraggio, nonché una maggiore facilità nella rendicontazione.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La novella legislativa rappresenta un cambiamento significativo rispetto al sistema precedente che dispone invece di pubblicare gli atti prima nella sezione <em>amministrazione trasparente</em> per poi trasmetterli tramite pec all&#8217;ANAC<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>. In <em>amministrazione trasparente</em>, resterà un collegamento alla banca dati per quanto riguarda i bandi di gara e i contratti, consentendo un accesso rapido e diretto a tali informazioni.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li style="font-weight: 400;"><strong> Accesso agli atti delle PA</strong></li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti permette il <em>diritto di visione</em> che promuove i principi di imparzialità, trasparenza e partecipazione, rappresentando un notevole progresso in termini di semplificazione e trasparenza rispetto al passato, in cui l&#8217;accesso agli atti era considerato un&#8217;eccezione.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L&#8217;art. 35, attraverso l’istituto dell’accesso civico, riconosce esplicitamente il diritto di richiedere la documentazione di gara nei limiti consentiti dall&#8217;ordinamento vigente, potendo così dare ai cittadini la possibilità di visionare e ottenere una copia dei documenti amministrativi relativi alle gare pubbliche.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il legislatore distingue tre categorie di accesso: documentale, civico semplice e civico generalizzato<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L&#8217;accesso documentale, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>, rappresenta il primo e più antico tipo di accesso riconosciuto nell&#8217;ordinamento. La sua finalità è quella di consentire ai soggetti interessati di tutelare &#8220;<em>posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari</em>&#8220;. Con questa disciplina, il legislatore stabilisce che il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un &#8220;<em>interesse diretto, concreto e attuale</em>&#8221; corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento per il quale è richiesto l&#8217;accesso. Inoltre, l’accesso in esame è accompagnato dall’obbligo di motivazione dell’istanza.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L&#8217;accesso civico semplice ha una portata limitata e riguarda esclusivamente la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati soggetti a pubblicazione obbligatoria, come stabilito nell&#8217;articolo 5, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a> in riferimento alla legge n. 190/2012<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>. A differenza dell&#8217;accesso documentale, non richiede alcun requisito di qualificazione da parte del richiedente e può essere esercitato da chiunque in caso di mancata pubblicazione. La finalità di questa tipologia di accesso è assicurare il diritto di visione anche nel caso in cui un ente pubblico non rispetti l&#8217;obbligo di pubblicazione, anche in situazioni in cui l&#8217;ente pubblico potrebbe essere negligente nel pubblicare le informazioni richieste.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L&#8217;accesso civico generalizzato, disciplinato dal d. lgs. n. 97/2016<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>, in attuazione della normativa FOIA<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>, rappresenta un passo ulteriore verso la promozione della trasparenza e dell&#8217;apertura delle istituzioni pubbliche, consentendo ai cittadini di avere un ampio accesso alle informazioni indipendentemente dall&#8217;obbligo di pubblicazione.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il diritto di visione negli ultimi due tipi di accesso sopraccitati, sebbene finalizzati a contrastare fenomeni corruttivi e a promuovere la trasparenza nell&#8217;operato della pubblica amministrazione, consentendo ai cittadini di accedere alle informazioni pubbliche in modo più agevole, possono essere negati da parte dell’Ente pubblico qualora si ritenga che la divulgazione possa causare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi qualificati, sia pubblici che privati, al fine di evitare potenziali abusi o violazioni della privacy e della sicurezza.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li style="font-weight: 400;"><strong> Accesso agli atti nel nuovo Codice</strong></li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Un significativo passo verso la semplificazione e la trasparenza nelle procedure di appalto è rappresentato dall&#8217;introduzione degli artt. 35 e 36 nel nuovo Codice dei Contratti, consentendo agli operatori economici che partecipano alle gare di acquisire direttamente le informazioni senza la necessità di presentare una formale richiesta di accesso agli atti.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L&#8217;art. 35, comma 1 stabilisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di garantire l&#8217;accesso agli atti in modalità digitale attraverso le piattaforme di <em>eProcurement</em>, includendo non solo l&#8217;accesso documentale previsto dalla Legge n. 241/1990, ma anche l&#8217;accesso civico generalizzato.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Rispetto al vecchio Codice, l’innovazione principale consiste nella digitalizzazione dell&#8217;intero processo di accesso agli atti, permettendo l’allineamento alle <em>piattaforme di eProcurement<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn31" name="_ftnref31"><strong>[31]</strong></a></em>. Queste nuove regole si applicano a tutte le fasi dei contratti pubblici, consentendo ai cittadini di ottenere informazioni di interesse pubblico senza la necessità di fornire una motivazione specifica. Quindi, la trasparenza è la regola, e la riservatezza deve essere considerata un&#8217;eccezione nell&#8217;attività amministrativa.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L&#8217;art. 35, comma 4, introduce una distinzione significativa tra le ipotesi di esclusione in merito al diritto di accesso agli atti, al fine di fornire una maggiore chiarezza e precisione nella disciplina in esame. Nel dettaglio, le ipotesi di esclusione &#8220;<em>discrezionale</em>&#8221; riguardano documenti, dati e informazioni che &#8220;<em>possono</em>&#8221; essere escluse a discrezione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. D&#8217;altra parte, le ipotesi di esclusione &#8220;<em>vincolate</em>&#8221; prevedono che alcune informazioni &#8220;<em>devono</em>&#8221; essere escluse automaticamente. In particolare, l’esclusione opera di diritto qualora riguardi l’accesso a pareri legali in soluzioni di liti; relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell&#8217;esecuzione e dell&#8217;organo di collaudo; le piattaforme digitali e le infrastrutture informatiche coperte da diritti di privativa intellettuale. Queste disposizioni mirano a tutelare informazioni sensibili e confidenziali che un&#8217;azienda potrebbe essere tenuta a condividere durante il processo di gara pubblica.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il nuovo Codice dei Contratti introduce una regolamentazione che consente l&#8217;esclusione dell&#8217;accesso a determinate informazioni di natura tecnica o commerciale, dove tale esclusione è condizionata da una giustificazione motivata e documentata da parte dell&#8217;offerente.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L&#8217;art. 36 introduce una procedura di accesso accelerato, che consente ai concorrenti di valutare immediatamente se intendono opporsi ai documenti di gara. Il comma 1 disciplina, in particolare, la possibilità di accesso diretto ai documenti, ai dati e alle informazioni pubblicati sulla Piattaforma <em>eProcurement </em>senza la necessità di una specifica applicazione.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il comma 2 estende il diritto ai primi cinque operatori economici classificati, i quali potranno accedere ai documenti, ai dati e alle informazioni degli altri cinque concorrenti classificati, compreso l&#8217;aggiudicatario; consentendo così di avere una visione completa delle offerte presentate nella gara. Gli operatori economici definitivamente esclusi dalle procedure di appalto pubblico, invece, dovranno presentare le ordinarie istanze di accesso documentale o di accesso civico per accedere a tali informazioni.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il comma 4 introduce un nuovo iter processuale per l&#8217;impugnazione del diniego dell&#8217;amministrazione in merito alla richiesta di oscuramento<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Gli operatori economici possono impugnare la decisione della PA entro dieci giorni dalla comunicazione, e la questione verrà posta a discussione in Camera di Consiglio a stretto giro, con la pubblicazione della sentenza entro i successivi cinque giorni. La pubblicazione delle offerte non oscurate avverrà solo dopo la scadenza del termine in cui è possibile contestare o impugnare la decisione di diniego all’oscuramento. Inoltre, se le richieste di oscuramento sono reiterate in modo strumentale o non motivate, l&#8217;amministrazione può presentare un&#8217;apposita segnalazione all&#8217;ANAC affinché venga erogata una sanzione pecuniaria per illegittimo ostruzionismo all&#8217;accesso<a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref1" name="_ftn1"><em><strong>[1]</strong></em></a><em> Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell&#8217;illegalità nella pubblica amministrazione”, bosettiegatti.eu.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref2" name="_ftn2"><em><strong>[2]</strong></em></a><em> Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, normattiva.it</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref3" name="_ftn3"><em><strong>[3]</strong></em></a><em> Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, bosettiegatti.eu.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref4" name="_ftn4"><em><strong>[4]</strong></em></a><em> D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell&#8217;amministrazione digitale” normattiva.it</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref5" name="_ftn5"><em><strong>[5]</strong></em></a><em> Artt. 19 – 36.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref6" name="_ftn6"><em><strong>[6]</strong></em></a><em>  Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, “Art. 50. Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni”, onelegale.wolterskluwer.it</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a>  </strong><em>Governance digitale, savinosolution.com.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref8" name="_ftn8"><em><strong>[8]</strong></em></a><em> Angelo Pitrelli, “Trasparenza e digitalizzazione nel nuovo codice dei contratti pubblici”, diritto.it.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref9" name="_ftn9"><em><strong>[9]</strong></em></a><em> Focus Atti Anac, “Digitalizzazione degli appalti, ecco come si arriva all’interoperabilità delle piattaforme”, anticorruzione.it.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref10" name="_ftn10"><em><strong>[10]</strong></em></a><em> Angelo Pitrelli, “La trasparenza e la digitalizzazione nel nuovo codice dei contratti pubblici”, altalex.it.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref11" name="_ftn11"><em><strong>[11]</strong></em></a><em> Art. 29, “Principi in materia di trasparenza”, codiceappalti.it.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref12" name="_ftn12"><em><strong>[12]</strong></em></a><em> Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32, anticorruzione.it</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref13" name="_ftn13"><em><strong>[13]</strong></em></a><em> Dall’art. 28 comma 3.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref14" name="_ftn14"><em><strong>[14]</strong></em></a><em> Con le delibere n. 261-262-264 del 20 giugno 2023.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref15" name="_ftn15"><em><strong>[15]</strong></em></a><em> Angelo Pitrelli, “La trasparenza e la digitalizzazione nel nuovo codice dei contratti pubblici”, altalex.com</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref16" name="_ftn16"><em><strong>[16]</strong></em></a><em> Delibera n. 261 del 20 giugno 2023 &#8211; Provvedimento Art 23 – BDNCP, anticorruzione.it.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref17" name="_ftn17"><em><strong>[17]</strong></em></a><em> ANAC, “allegato al PNA 2022 N. 9 elenco degli obblighi di pubblicazione della sezione amministrazione trasparente sottosezione 1° livello-bandi di gara e contratti, segretaricomunalivighenzi.it.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref18" name="_ftn18"><em><strong>[18]</strong></em></a><em> Il Piano è stato deliberato dal Consiglio dell&#8217;ANAC il 17 gennaio 2023.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref19" name="_ftn19"><em><strong>[19]</strong></em></a><em> Delibera n. 263 del 20 giugno 2023, Provvedimento art. 27 Pubblicità legale &#8220;Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici&#8221;, anticorruzione.it.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref20" name="_ftn20"><em><strong>[20]</strong></em></a><em> Redazione tecnica, “Pubblicità legale degli appalti: il regolamento ANAC”, lavoripubblici.it.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref21" name="_ftn21"><em><strong>[21]</strong></em></a><em> Modelli approvati dal regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, modificati successivamente dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref22" name="_ftn22"><em><strong>[22]</strong></em></a><em> Tenders Electronic Daily è la versione online del supplemento alla Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea dedicato agli appalti pubblici europei. TED pubblica 735000 avvisi di gara all&#8217;anno, tra cui 258.000 bandi di gara per un valore di circa 670 miliardi di euro, ted.europa.it</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref23" name="_ftn23"><em><strong>[23]</strong></em></a><em> Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 &#8211; Provvedimento art. 28 Trasparenza, anticorruzione.it.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref24" name="_ftn24"><em><strong>[24]</strong></em></a><em> Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anticorruzione.it.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref25" name="_ftn25"><em><strong>[25]</strong></em></a><em> Nicola Manzi, “Accesso agli atti della PA, tre tipologie: come si deve regolare l’ente (rispettando la privacy), agendadigitale.eu.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref26" name="_ftn26"><em><strong>[26]</strong></em></a><em> LEGGE 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, normattiva.it.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref27" name="_ftn27"><em><strong>[27]</strong></em></a><em> Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, bosettiegatti.eu.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref28" name="_ftn28"><em><strong>[28]</strong></em></a><em> L. 190/2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref29" name="_ftn29"><em><strong>[29]</strong></em></a><em> Dlgs 25 maggio 2016, n. 97 &#8211; FOIA e Trasparenza, funzionepubblica.gov.it.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref30" name="_ftn30"><em><strong>[30]</strong></em></a><em> <i>Freedom of Information Act, definito dalla legge 7 agosto 2015, n. 124.</i></em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref31" name="_ftn31"><em><strong>[31]</strong></em></a><em> Disciplinato dall’art. 22 del nuovo Codice, costituito da piattaforme e servizi digitali usati dalle stazioni appaltanti (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico). </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Articoli 35 e 36 nuovo codice appalti: accesso agli atti, biblus.acca.it.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref32" name="_ftn32"><em><strong>[32]</strong></em></a><em> L’oscuramento dei dati contenuti in un provvedimento giudiziario può avvenire solo previa istanza dell’interessato e in presenza di motivi legittimi che è necessario esplicitare e che le linee guida del Garante Privacy identificano con la particolare natura dei dati e la delicatezza della vicenda trattata.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="applewebdata://8F33A4C5-EC7E-4CA7-9837-1E6697B7B7C9#_ftnref33" name="_ftn33"><em><strong>[33]</strong></em></a><em> E. Pettazzoni, Commento al nuovo Codice Appalti: le nuove regole in materia di accesso 30/05/2023, commento nuovo codice appalti accesso | Stefanelli &amp; Stefanelli Studio Legale (studiolegalestefanelli.it).</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-trasparenza-e-laccesso-agli-atti-in-chiave-digitale-nel-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici/">La trasparenza e l’accesso agli atti in chiave digitale nel nuovo codice dei contratti pubblici.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;accesso agli atti nelle procedure ad evidenza pubblica in caso di segreti tecnico-commerciali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccesso-agli-atti-nelle-procedure-ad-evidenza-pubblica-in-caso-di-segreti-tecnico-commerciali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 13:21:53 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=86505</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccesso-agli-atti-nelle-procedure-ad-evidenza-pubblica-in-caso-di-segreti-tecnico-commerciali/">Sull&#8217;accesso agli atti nelle procedure ad evidenza pubblica in caso di segreti tecnico-commerciali.</a></p>
<p>Contratti pubblici – Accesso agli atti – Limitazioni – Segreti tecnico-commerciali – Onere della prova – Caratteristiche – Codice della proprietà industriale – Applicabilità a una serie indefinita di appalti. In coerenza con i principi in tema di riparto dell’onere della prova &#8211; da commisurare tenendo presente che si tratta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccesso-agli-atti-nelle-procedure-ad-evidenza-pubblica-in-caso-di-segreti-tecnico-commerciali/">Sull&#8217;accesso agli atti nelle procedure ad evidenza pubblica in caso di segreti tecnico-commerciali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccesso-agli-atti-nelle-procedure-ad-evidenza-pubblica-in-caso-di-segreti-tecnico-commerciali/">Sull&#8217;accesso agli atti nelle procedure ad evidenza pubblica in caso di segreti tecnico-commerciali.</a></p>
<p><strong>Contratti pubblici – Accesso agli atti – Limitazioni – Segreti tecnico-commerciali – Onere della prova – Caratteristiche – Codice della proprietà industriale – Applicabilità a una serie indefinita di appalti.</strong></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In coerenza con i principi in tema di riparto dell’onere della prova &#8211; da commisurare tenendo presente che si tratta di pretese, quella ostensiva e quella alla riservatezza, aventi entrambe natura di diritto soggettivo &#8211; spetta al concorrente che si oppone all’accesso di indicare le parti dell’offerta che contengano segreti tecnici o commerciali, con una motivata e comprovata dichiarazione, secondo l’espressa previsione del citato art. 53 del d.lgs. n. 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l’esistenza di un segreto tecnico-commerciale deve essere dimostrata in coerenza con la definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà industriale, di cui all’art 98 del d.lgs. n. 30/2005, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 64).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può quindi ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico e risponde a criteri di ragionevole gestione aziendale che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela.</p>
<p style="text-align: justify;">La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza (cfr. Tar Lazio, sez. I, 11 agosto 2021, n. 9363).</p>
<p style="text-align: justify;">In mancanza di tali caratteristiche – o della prova di tali caratteristiche – l’accesso dev’essere consentito.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Giordano – Est. Fornataro</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
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        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccesso-agli-atti-nelle-procedure-ad-evidenza-pubblica-in-caso-di-segreti-tecnico-commerciali/?download=86506">Tar Milano 5432022</a> <small>(136 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccesso-agli-atti-nelle-procedure-ad-evidenza-pubblica-in-caso-di-segreti-tecnico-commerciali/">Sull&#8217;accesso agli atti nelle procedure ad evidenza pubblica in caso di segreti tecnico-commerciali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla decorrenza del termine dall&#8217;accesso e sul fatto che è consentito discostarsi dalla intepretazione letterale del bando solo in presenza di un’obiettiva incertezza delle espressioni utilizzate</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/85282-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 15:49:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=85282</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/85282-2/">Sulla decorrenza del termine dall&#8217;accesso e sul fatto che è consentito discostarsi dalla intepretazione letterale del bando solo in presenza di un’obiettiva incertezza delle espressioni utilizzate</a></p>
<p>Qualora la stazione appaltante neghi l’accesso agli atti di gara, il termine per impugnare, con riferimento a quei vizi non altrimenti percepibili dal concorrente (cfr. Corte Cost., 28 ottobre 2021, n. 204), comincia a decorrere solo da quando l’accesso sia consentito o sia dimostrata la piena conoscenza di quegli atti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/85282-2/">Sulla decorrenza del termine dall&#8217;accesso e sul fatto che è consentito discostarsi dalla intepretazione letterale del bando solo in presenza di un’obiettiva incertezza delle espressioni utilizzate</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/85282-2/">Sulla decorrenza del termine dall&#8217;accesso e sul fatto che è consentito discostarsi dalla intepretazione letterale del bando solo in presenza di un’obiettiva incertezza delle espressioni utilizzate</a></p>
<p style="text-align: justify;">Qualora la stazione appaltante neghi l’accesso agli atti di gara, il termine per impugnare, con riferimento a quei vizi non altrimenti percepibili dal concorrente (cfr. Corte Cost., 28 ottobre 2021, n. 204), comincia a decorrere solo da quando l’accesso sia consentito o sia dimostrata la piena conoscenza di quegli atti da parte dell’interessato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2022, n. 1412; id., sez. III, 7 febbraio 2022, n. 847; id., sez. V,21 giugno 2021, n. 4753)</p>
<p style="text-align: justify;">A tutela dell’affidamento e della parità di trattamento dei concorrenti, deve sempre privilegiarsi l&#8217;interpretazione letterale della <em>lex specialis</em> di gara, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di un’obiettiva incertezza delle espressioni utilizzate (giurisprudenza granitica, fra le moltissime cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 agosto 2021, n. 5781; id., sez. VI, 23 giugno 2021, n. 4817; id., sez. III, 24 novembre 2020, n. 7345). Nella specie, l’espressione adoperata dal disciplinare non è equivocabile e ad essa avrebbe dovuto rigorosamente attenersi la commissione, obbligata al rispetto dell’autovincolo stabilito dalla stazione appaltante, e ciò non consente l’interpretazione alternativa proposta dalle resistenti, la quale si risolve nella sostanziale sostituzione del criterio valutativo con altro e diverso criterio, oltretutto connotato da ben minore oggettività di qui l&#8217;illegittimità dellaggiudicazione</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Termine per ricorrere &#8211; Vizi non altrimenti percepibili dal concorrente-Decorrenza &#8211; Dall&#8217;accesso o conoscenza degli stessi</p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Lex specialis &#8211; Interpretazione letterale &#8211; Va sempre privilegiata &#8211; Interpetazione alternativa &#8211; Si risolve nella sostanziale sostituzione del criterio valutativo &#8211; Illegittimità</p>
<hr />
<p>Pres. E. Di Santo P. Grauso Est.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/03/2022</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 00369/2022 REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 01421/2021 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
BTC Medical Europe S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi ed Elmar Zwick, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via La Marmora 14;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E.S.T.A.R. – Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luisa Gracili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Servi 38;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ICU Medical Europe S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Zoppellari e Gabriele Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">con il ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento prot. 57576 dell&#8217;11.10.2021 con il quale ESTAR ha comunicato l&#8217;aggiudicazione definitiva ex art. 76 c. 5 d.lgs. 50/2016 alla soc. ICU Medical Europe S.r.l. della Procedura aperta per l&#8217;affidamento della fornitura di dispositivi e la preparazione e infusione (elastomeri) di farmaci antiblastici e sistemi semiautomatici per la preparazione di farmaci iniettabili sterili e antiblastici con materiale di consumo per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Toscana, Codice Gara CUI 2018-032-0041, con riferimento al Lotto 2 Perforatore sterile per ricostruzione farmaci antiblastici;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della D.D. ESTAR n. 1579 del 07.10.2021 con la quale è stata disposta l&#8217;aggiudicazione definitiva in favore di ICU Medical Europe S.r.l. della Procedura aperta per l&#8217;affidamento della fornitura di dispositivi e la preparazione e infusione (elastomeri) di farmaci antiblastici e sistemi semiautomatici per la preparazione di farmaci iniettabili sterili e antiblastici con materiale di consumo per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Toscana, Codice Gara CUI 2018-032-0041, con riferimento al Lotto 2 Perforatore sterile per ricostruzione farmaci antiblastici con riferimento al Lotto 2 Perforatore sterile per ricostruzione farmaci antiblastici;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in parte qua del Verbale conclusivo della Commissione Giudicatrice dello 08.06.2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in parte qua dei Verbali della Commissione del 21.10.2020, 12.11.2020,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni atto presupposto, conseguente e derivato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché, ai sensi dell&#8217;art. 116 d.lgs. 50/2016, anche in via autonoma, per l&#8217;accertamento del diritto di BTC Medical Europe S.r.l. di accedere alla documentazione richiesta con domanda prot. 37981/2021 ed in particolare all&#8217;Offerta Tecnica di ICU Medical Europe S.r.l. afferente al Lotto n. 2 della gara indetta da ESTAR per l&#8217;affidamento della fornitura di dispositivi e la preparazione e infusione (elastomeri) di farmaci antiblastici e sistemi semiautomatici per la preparazione di farmaci iniettabili sterili e antiblastici con materiale di consumo per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Toscana e la conseguente acquisizione, anche in via istruttoria, della relativa documentazione in corso di giudizio, e per l&#8217;annullamento del provvedimento di ESTAR prot. 59552 del 20.10.2021 comunicato in pari data, di diniego di accesso documentale con riferimento alla domanda proposta da BTC Medical Europe S.r.l. prot. 37981/2021, relativa alle offerte tecniche (Busta B) afferenti al Lotto 2, presentate dagli operatori ammessi a partecipare alla Procedura aperta per l&#8217;affidamento della fornitura di dispositivi e la preparazione e infusione (elastomeri) di farmaci antiblastici e sistemi semiautomatici per la preparazione di farmaci iniettabili sterili e antiblastici con materiale di consumo per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Toscana.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E, con i motivi aggiunti presentati il 7 dicembre 2021, per l’annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento prot. 57576 dell&#8217;11.10.2021 con il quale ESTAR ha comunicato l&#8217;aggiudicazione definitiva ex art. 76 c. 5 d.lgs. 50/2016 alla soc. ICU Medical Europe S.r.l. della procedura aperta per l&#8217;affidamento della fornitura di dispositivi e la preparazione e infusione (elastomeri) di farmaci antiblastici e sistemi semiautomatici per la preparazione di farmaci iniettabili sterili e antiblastici con materiale di consumo per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Toscana, Codice Gara CUI 2018-032-0041, con riferimento al Lotto 2 Perforatore sterile per ricostruzione farmaci antiblastici;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della D.D. ESTAR n. 1579 del 7.10.2021 con la quale è stata disposta l&#8217;aggiudicazione definitiva in favore di ICU Medical Europe S.r.l. della Procedura aperta per l&#8217;affidamento della fornitura di dispositivi e la preparazione e infusione (elastomeri) di farmaci antiblastici e sistemi semiautomatici per la preparazione di farmaci iniettabili sterili e antiblastici con materiale di consumo per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Toscana, Codice Gara CUI 2018-032-0041, con riferimento al Lotto 2 Perforatore sterile per ricostruzione farmaci antiblastici con riferimento al Lotto 2 Perforatore sterile per ricostruzione farmaci antiblastici;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in parte qua del Verbale conclusivo della Commissione Giudicatrice dell&#8217;8.6.2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in parte qua dei Verbali della Commissione del 21.10.2020, 12.11.2020,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni atto presupposto, conseguente e derivato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di E.S.T.A.R. e della controinteressata ICU Medical Europe S.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. BTC Medical Europe S.r.l. (di seguito, BTC) ha partecipato alla procedura aperta indetta nel dicembre 2019 da E.S.T.A.R. – centrale di committenza specializzata degli enti del servizio sanitario toscano – per l’affidamento della fornitura, mediante stipulazione di contratti quadro, di dispositivi per la preparazione e infusione di farmaci antiblastici e sistemi semiautomatici per la preparazione di farmaci iniettabili sterili e antiblastici con materiale di consumo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La controversia riguarda il lotto n. 2 della procedura, suddiviso in quattro sub lotti: “<i>2a Perforatore sterile per ricostituzione farmaci antiblastici per flaconi 13mm; 2b Perforatore sterile per ricostituzione farmaci antiblastici per flaconi 20mm; 2c Perforatore sterile per sacca e flacone collabile per ricostituzione di farmaci antiblastici; 2d Dispositivo autosigillante per la ricostituzione di farmaci antiblastici</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La società ricorrente si è collocata al secondo posto della graduatoria finale del lotto con 84,14 punti complessivi, alle spalle dell’aggiudicataria ICU Medical Europe S.r.l. (ICU) con 97,806 punti. Con l’atto introduttivo del giudizio, essa impugna l’aggiudicazione di cui alla determinazione del 7 ottobre 2021, in epigrafe, e contestualmente, il diniego di accesso alle offerte tecniche degli altri concorrenti, opposto da E.S.T.A.R. con provvedimento del 20 ottobre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. Con motivi aggiunti depositati il 7 dicembre 2021, BTC ha reiterato le medesime censure già svolte in ricorso alla luce dei dati contenuti nell’offerta tecnica della vincitrice, della quale E.S.T.A.R. aveva frattanto consentito l’ostensione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2. Costituitesi l’amministrazione procedente e la controinteressata, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 la società ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare formulata con i motivi aggiunti, a fronte della celere trattazione di merito prospettata dal collegio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3. Nella successiva camera di consiglio del 13 gennaio 2022, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda incidentale proposta contro il diniego di accesso ai sensi dell’art. 116 co. 2 c.p.a..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.4. La causa, infine, è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza dell’8 marzo 2022, preceduta dallo scambio fra le parti di memorie difensive e repliche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Come riferito in narrativa, è impugnata l’aggiudicazione del lotto n. 2 della procedura per l’affidamento della fornitura di dispositivi per la preparazione e infusione di farmaci antiblastici e sistemi semiautomatici per la preparazione di farmaci iniettabili sterili e antiblastici, disposta da E.S.T.A.R. con determinazione del 7 ottobre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente BTC, seconda classificata, incentra le proprie doglianze sui punteggi attribuiti dalla commissione di gara relativamente ai criteri di valutazione nn. 6 e 7, assumendo che l’accoglimento del gravame comporterebbe l’esclusione della prima classificata e, in ogni caso, il sovvertimento della graduatoria finale e la sua collocazione al primo posto con 98,49 punti, contro i 97,806 punti spettanti alla controinteressata ICU.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con l’unico motivo di ricorso – dichiaratamente proposto “al buio”, stante il diniego di accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria inizialmente opposto da E.S.T.A.R. – BTC sostiene che non vi sarebbe corrispondenza fra quanto dichiarato dalla controinteressata in sede di offerta tecnica e le effettive caratteristiche tecniche del prodotto offerto per il sub lotto 2D (“<i>Dispositivo autosigillante per la ricostituzione farmaci antiblastici</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, per il criterio n. 6 – “<i>Minor volume interno della valvola</i>” la commissione ha attribuito a ICU il punteggio di 6,6, sul presupposto che il volume interno del prodotto offerto sia di 0,06 ml, mentre per il criterio n. 7 – “<i>Numero massimo di attivazioni della valvola autosigillante</i>”, ICU ha dichiarato 600 attivazioni, cui è conseguito il punteggio di 8.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I dati presi in esame dalla commissione non sarebbero tuttavia corretti. Il volume interno della valvola offerta da ICU sarebbe infatti pari a 0,1 ml (non 0,06) e il numero massimo di attivazioni sarebbe di 100 (non 600), come la ricorrente ricava dalla documentazione tecnico-scientifica reperibile sul sito web di ICU, dalle dichiarazioni rese dai manager di ICU in ordine al prodotto offerto in gara e dai depliant illustrativi utilizzati dalla stessa ICU Medical.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A fronte di tali discrepanze, sorgerebbe in prima battuta l’onere della stazione appaltante di rivalutare le dichiarazioni rese dall’aggiudicataria ai fini di una eventuale esclusione <i>ex</i> art. 80 co. 5 lett. f-<i>bis</i>) del d.lgs. n. 50/2016, e comunque quello di riformulare in termini favorevoli alla ricorrente i punteggi attribuiti a ICU.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. La fondatezza dell’impugnativa trarrebbe conferma dall’esame dell’offerta tecnica di ICU, che ha occasionato la proposizione dei motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il primo motivo aggiunto, BTC deduce che il volume interno della valvola CH2000S-PC offerta da ICU sarebbe pari a 0,1 ml, come attestato dagli allegati tecnici all’offerta della controinteressata: la relazione tecnica, nella quale si affermerebbe che lo “spazio morto” è pari a “0.10 ml”; e la scheda tecnica, nella quale con riferimento al cod. prodotto CH2000S-PC si leggerebbe, quanto alla valvola, “Capacity 0.1 ml”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella scheda informativa del lotto n. 2, di contro, la misura del volume interno della valvola sarebbe indicata in 0,06 ml, ma la commissione avrebbe omesso di rilevare la discordanza e di verificare le effettive caratteristiche del dispositivo, procedendo all’attribuzione di un punteggio premiante e, di nuovo, trascurando di rilevare l’esistenza di una possibile causa di esclusione ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett. c-<i>bis</i> ed f-<i>bis</i> d.lgs. n. 50/2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto al criterio inerente il numero massimo di attivazioni della valvola autosigillante, il dato non sarebbe stato dichiarato da ICU e l’offerta, pertanto, non sarebbe stata valutabile sotto questo aspetto. Le 600 attivazioni dichiarate dalla controinteressata sarebbero espressamente riferite al dispositivo “<i>se utilizzato con il dispositivo di trasferimento a circuito chiuso privo di ago ChemoClave</i>”, vale a dire al sistema completo “ChemoClave” prodotto da ICU, che tuttavia non sarebbe oggetto di fornitura (il sub lotto 2D riguarderebbe la singola valvola, non il sistema).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, dall’offerta tecnica di ICU si ricaverebbe che la valvola in questione sarebbe universale, cioè funzionerebbe anche con altri adattatori diversi da quelli prodotti dalla medesima ICU, con la conseguenza che il numero di 600 attivazioni non sarebbe affatto garantito dal dispositivo ed erroneamente la commissione lo avrebbe posto a base del punteggio attribuito alla controinteressata con riguardo al criterio n. 7.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il secondo motivo aggiunto è denunciata l’incompletezza delle dichiarazioni rese da ICU, le quali non avrebbero reso in maniera intellegibile le informazioni richieste dalla legge di gara. Le informazioni circa il numero massimo di attivazioni della valvola sarebbero state rese in modo fuorviante, e perciò meritevole di esclusione, poiché la controinteressata avrebbe riportato il valore di 600 attivazioni riferibile all’utilizzo combinato con altro dispositivo non oggetto di valutazione e fornitura; e anche a voler ritenere che l’equivoco sia dipeso da un errore della commissione, e non dalla formulazione dell’offerta, quest’ultima resterebbe pur sempre priva di un dato essenziale per la valutazione della fornitura, con la conseguenza che se ne sarebbe dovuta disporre l’esclusione, o, in ipotesi, che essa non avrebbe meritato un punteggio superiore allo zero.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. In via pregiudiziale la controinteressata ICU eccepisce l’irricevibilità del ricorso, notificato il 10 novembre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La determinazione impugnata, contenente l’aggiudicazione definitiva della gara, sarebbe stata pubblicata da E.S.T.A.R. nella sezione “Albo pretorio” del proprio sito web sin dall’8 ottobre 2021, di modo che, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 2 luglio 2020, n. 12, il termine per la proposizione del ricorso sarebbe scaduto il 7 novembre.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inammissibili sarebbero di conseguenza i motivi aggiunti, oltretutto notificati ai soli procuratori delle parti costituite e pertanto non riqualificabili come ricorso autonomo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’eccezione è infondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il tema della decorrenza del termine per l’impugnazione degli atti e provvedimenti afferenti alle procedure di affidamento di contratti pubblici, come disciplinata dall’art. 120 co. 5 c.p.a., è stato recentemente affrontato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che, con la decisione invocata dalla controinteressata (sentenza n. 12/2020), ha enucleato il principio in forza del quale la pubblicazione degli atti di gara eseguita ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 è idonea a far decorrere il termine, al pari della conoscenza delle informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del medesimo d.lgs. n. 50/2016, salva per queste ultime la possibilità di computare la dilazione corrispondente al tempo occorrente per assolvere all’istanza di accesso presentata dal concorrente interessato, laddove i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario o delle giustificazioni rese nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia: il computo della c.d. “dilazione temporale” risponde alla regola generale della piena conoscenza e conoscibilità del contenuto concreto degli atti lesivi, ed è conforme al diritto eurounitario, che non ammette l’obbligo di proporre impugnazioni “al buio” (“<i>in abstracto</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il meccanismo, così ricostruito, rientra nel novero delle letture dell’art. 120 co. 5 cit. compatibili con l’art. 24 Cost. ed implica che, qualora la stazione appaltante neghi l’accesso agli atti di gara, il termine per impugnare non decorra con riferimento a quei vizi non altrimenti percepibili dal concorrente (cfr. Corte Cost., 28 ottobre 2021, n. 204), ovvero cominci a decorrere solo da quando l’accesso sia consentito o sia dimostrata la piena conoscenza di quegli atti da parte dell’interessato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2022, n. 1412; id., sez. III, 7 febbraio 2022, n. 847; id., sez. V,21 giugno 2021, n. 4753).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto premesso, nella specie i vizi denunciati dalla società ricorrente investono le valutazioni espresse dalla commissione di gara sull’offerta tecnica della ricorrente e necessitano, per essere verificati, della materiale disponibilità e della conoscenza dell’offerta stessa. Va pertanto escluso che il termine per impugnare l’aggiudicazione con riguardo a detti profili possa farsi decorrere dalla pubblicazione dell’8 ottobre 2021, che non accludeva l’offerta tecnica dell’aggiudicataria ICU e i relativi allegati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso introduttivo, benché proposto “al buio”, deve nondimeno considerarsi ammissibile giacché contiene censure specifiche che la ricorrente – com’era sua facoltà, dopo essersi vista negare da E.S.T.A.R. l’accesso agli atti richiesto già in corso di gara – ha tentato di documentare con i (soli) mezzi di prova reperibili e nei tempi all’uopo strettamente necessari (si ricorda che il ricorso è stato notificato il 10 novembre 2021, a poco più di trenta giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I motivi aggiunti, dal canto loro, sono tempestivi rispetto all’effettiva conoscenza dell’offerta tecnica della controinteressata e certamente ammissibili, costituendo sviluppo delle medesime censure già svolte con il ricorso con il supporto della documentazione acquisita mediante l’accesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Nel merito, l’impugnazione è fondata e può essere accolta nei termini che verranno illustrati di seguito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. Il disciplinare di gara, fra i criteri di valutazione del lotto n. 2, prevede quelli del “<i>Minor volume interno della valvola</i>” e del “<i>Numero massimo di attivazioni della valvola auto sigillante</i>”, ambedue riferiti al sub lotto D – “<i>Dispositivo autosigillante per la ricostituzione di farmaci antiblastici</i>”. Si tratta dei criteri identificati anche con i nn. 6 e 7 nei verbali della commissione di gara, che alla controinteressata ICU ha attribuito per tali criteri i punteggi di 6,6 (riparametrato a 10) e 8 sulla base dei dati riportati nella scheda-tipo informativa allegata all’offerta tecnica (allegato C.1).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella scheda si legge, quanto al criterio valutativo n. 6: “<i>2D: volume interno della valvola: 0.06 ml</i>”. Di contro, nella relazione delle caratteristiche tecniche del lotto 2, parimenti allegata all’offerta di ICU, il paragrafo dedicato al sub lotto 2D descrive il dispositivo “Spinning Spiros CH2000S-PC”, valvola bidirezionale con “<i>spazio morto</i>” di 0,1 ml; così come nella scheda tecnica del prodotto vi è un’illustrazione corredata dalla didascalia “<i>Capacity = 0,1 ml</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La commissione, senza dare conto della incoerenza dei dati forniti da ICU, ha attribuito il punteggio sulla base del valore 0,06 ml. La controinteressata, nel difendersi in giudizio, sostiene che il criterio – al quale corrisponde un punteggio inversamente proporzionale, cioè tanto maggiore quanto minore è il volume interno della valvola – non avrebbe inteso premiare di per sé la minore capacità del dispositivo, bensì il minor volume residuo di farmaco presente all’interno del dispositivo stesso. Il valore di 0,06 ml, da essa riportato nella scheda-tipo informativa, esprimerebbe appunto alla quantità media residua di farmaco al termine della somministrazione al paziente, mentre il valore di 0,1 ml riportato negli altri documenti citati e corrispondente alla capienza massima della valvola, non rileverebbe ai fini della valutazione qualitativa del prodotto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Analogamente E.S.T.A.R. afferma che la commissione non avrebbe considerato la capacità <i>tout court</i> della valvola, ma, in applicazione del criterio dettato dal disciplinare, il valore residuo di farmaco risultante al momento della connessione/disconnessione della valvola con altro dispositivo facente parte del lotto 2.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La tesi difensiva delle parti resistenti si scontra con un dato testuale insuperabile. Anche la scheda-tipo informativa, al pari degli altri documenti sopra menzionati, fa riferimento al “<i>volume interno della valvola</i>”, espressione univoca che descrive la capacità interna del dispositivo e che non può essere confusa con il “volume di farmaco residuo”, o la “quantità media residua di farmaco”, grandezze che non si riferiscono alla valvola, ma al medicinale somministrato al paziente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D’altro canto, il criterio stabilito dal disciplinare riguarda non la quantità residua di farmaco, ma, lo si è visto, il “<i>minor volume interno della valvola</i>”. Ed è noto che, a tutela dell’affidamento e della parità di trattamento dei concorrenti, deve sempre privilegiarsi l&#8217;interpretazione letterale della <i>lex specialis</i> di gara, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di un’obiettiva incertezza delle espressioni utilizzate (giurisprudenza granitica, fra le moltissime cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 agosto 2021, n. 5781; id., sez. VI, 23 giugno 2021, n. 4817; id., sez. III, 24 novembre 2020, n. 7345).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella specie, l’espressione adoperata dal disciplinare non è equivocabile e ad essa avrebbe dovuto rigorosamente attenersi la commissione, obbligata al rispetto dell’autovincolo stabilito dalla stazione appaltante. Anche a voler concedere che il dato significativo ai fini del giudizio qualitativo sui dispositivi offerti dai concorrenti non sia quello del volume interno della valvola, ma quello della quantità residua di farmaco all’interno del dispositivo, la chiara lettera della legge di gara non consente l’interpretazione alternativa proposta dalle resistenti, la quale si risolve nella sostanziale sostituzione del criterio valutativo con altro e diverso criterio, oltretutto connotato da ben minore oggettività (il dato della quantità residua di farmaco dipende certamente anche da variabili soggettive legate alla manualità dell’operatore).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il punteggio attribuito alla controinteressata sulla base di un valore che essa stessa riconosce non essere quello corrispondente al criterio di valutazione, è dunque viziato da un errore di fondo che ha finito per avvantaggiare ICU, il cui dispositivo presenta pacificamente un volume interno di 0,1 e non di 0,06 ml (per inciso, non importa stabilire se il dato di 0,06 ml corrisponda realmente al volume residuo di farmaco, come solamente in giudizio affermato da ICU, o sia frutto di un errore materiale, come potrebbe presumersi dal fatto che un altro dei dispositivi offerti da ICU, la valvola ClaveConnector di cui al sub lotto 2C, presenta uno “spazio morto” di 0.06 ml).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. Considerazioni simili valgono per il punteggio attribuito all’aggiudicataria relativamente al criterio valutativo n. 7 – “<i>Numero massimo di attivazioni della valvola auto sigillante</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La scheda-tipo informativa compilata da ICU riporta che “<i>l’adattatore per siringa Spinning Spiros™ se utilizzato con il dispositivo di trasferimento a circuito chiuso privo di ago ChemoClave™ corrisponde alla definizione NIOSH di CSTD e contribuisce a proteggere medici e pazienti dall’esposizione a farmaci pericolosi. : Impedisce il trasferimento di batteri e altri contaminanti ambientali all’interno del sistema garantendo la sterilità del farmaco fino a 7 giorni e 600 attivazioni</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Analoga dicitura compare nella relazione descrittiva delle caratteristiche tecniche del lotto, la quale attesta anche la compatibilità del dispositivo con tutti i connettori “<i>needle free</i>” e con tutti i “<i>luer</i>” femmina.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La società ricorrente afferma che il dato delle 600 attivazioni, sulla cui base la commissione ha attribuito il punteggio alla controinteressata, non sarebbe riferibile al prodotto offerto, ma unicamente al sistema completo ChemoClave prodotto da ICU, e questo alla luce delle stesse dichiarazioni rese in gara dall’aggiudicataria. Il sistema completo, tuttavia, non è oggetto della fornitura, il che comporterebbe una vera e propria assenza dichiarativa quanto al numero di attivazioni del dispositivo, se utilizzato singolarmente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E.S.T.A.R. e la controinteressata replicano che, sebbene suddiviso in quattro sub lotti, il lotto n. 2 sarebbe pur sempre da aggiudicare unitariamente a un unico concorrente e sarebbe formato da dispositivi necessariamente destinati a essere utilizzati in combinazione fra loro. Il dispositivo oggetto del sub lotto 2D avrebbe la funzione di “tappo” del sistema risultante dalla combinazione dei diversi dispositivi ricompresi negli altri sub lotti, e proprio un sistema chiuso sarebbe quello offerto da ICU, capace di garantire le 600 attivazioni dichiarate in gara. La <i>lex specialis</i>, peraltro, non richiederebbe l’utilizzo del dispositivo in combinazione con quelli di altri produttori, fermo restando che anche in tale evenienza le 600 attivazioni sarebbero comunque assicurate, come da rapporto di laboratorio in atti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ancora una volta, la tesi delle parti resistenti trova smentita nella legge di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il criterio valutativo individuato dal disciplinare si riferisce, come detto, al “<i>numero massimo di attivazioni della valvola auto sigillante</i>” oggetto del sub lotto 2D, senza alcuna indicazione circa l’impiego della stessa in combinazione con i dispositivi oggetto degli altri sub lotti A, B e C. E poiché l’indicazione dell’utilizzo combinato della valvola con altro dispositivo è invece presente nel criterio valutativo n. 5 (“<i>Maggior semplicità e rapidità durante la manovra di prelievo con il sistema perforatore/valvola (voce b+d)</i>”), non è agevole sostenere che in via sistematica anche il criterio n. 7 debba essere letto nel senso di sottintendere lo stesso utilizzo combinato, pur in assenza della relativa indicazione, e questo perché, quando ha voluto riferirsi alla combinazione di più dispositivi appartenenti al lotto, il disciplinare lo ha fatto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D’altro canto, detti dispositivi – ivi compresa la valvola del sub lotto 2D – sono tutti utilizzabili non soltanto in combinazione fra loro, ma anche singolarmente e/o in combinazione con dispositivi di produttori terzi, come si ricava dalla relazione tecnica descrittiva e dagli altri documenti presentati da ICU. La valvola “Spinning Spiros”, per quanto qui interessa, è compatibile con tutte le tipologie di connettore senza ago e con tutti i “<i>luer</i>” femmina, ed è pacifico che possa – ma non debba – venire utilizzata con gli altri dispositivi della famiglia prodotti da ICU nell’ambito del sistema chiuso denominato “ChemoClave”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Che il lotto n. 2 in questione abbia ad oggetto un “sistema” unitario di ricostituzione di farmaci, come sostenuto dalle resistenti, non trova riscontro neppure nelle specifiche tecniche allegate al capitolato di gara (scheda C.H.1). Ad essere descritti come “<i>sistemi di ricostituzione di farmaci</i>”, in conformità alla classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND), sono unicamente i dispositivi oggetto dei sub lotti 2A, 2B e 2C, mentre la valvola del sub lotto 2D è classificata tra i “<i>raccordi, tappi, rubinetti</i>…”; e non vi sono evidenze che i quantitativi messi a gara per ciascuno dei sub lotti implichino necessariamente l’utilizzo combinato della valvola autosigillante con l’uno o l’altro dei sistemi di ricostituzione facenti parte del lotto (né E.S.T.A.R., né la controinteressata, individuano una relazione tra i quantitativi da acquistare, dalla quale possa ricavarsi che la valvola è effettivamente destinata all’utilizzo esclusivo in combinazione con gli altri dispositivi del lotto).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva, anche contestualizzando il dato letterale si ha la conferma che il disciplinare ha inteso premiare il numero massimo di attivazioni della valvola autosigillante e non del sistema chiuso composto dalla valvola e uno degli altri dispositivi appartenenti al lotto. Ai fini del punteggio, rilevano cioè le prestazioni offerte dalla valvola in combinazione con qualsiasi altro dispositivo, anche di produttori terzi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne discende che il punteggio attribuito alla controinteressata per il criterio n. 7 è anch’esso erroneo, perché commisurato al numero di attivazioni delle quali la valvola è capace se utilizzata nel sistema “chiuso” ChemoClave di ICU, laddove il disciplinare di gara chiedeva di conoscere il numero di attivazioni di cui la valvola è capace in assoluto. E il dato mancante non può essere integrato <i>a posteriori</i> attraverso il rapporto di prova prodotto in giudizio da ICU, giacché all’integrazione osta il divieto di soccorso istruttorio relativamente alle carenze dell’offerta (art. 83 co. 9 d.lgs. n. 50/2016).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.3. Resta da chiarire se gli errori commessi dalla stazione appaltante nell’attribuzione dei punteggi siano stati indotti dalle dichiarazioni rese dalla controinteressata a corredo dell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Circa il volume interno della valvola, si è rilevato come l’indicazione corretta (0,1 ml) sia presente nella scheda tecnica del prodotto e nella relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti. Nella scheda-tipo informativa compare invece un dato diverso (0.06 ml), che le parti resistenti in giudizio identificano come volume residuo del farmaco, circostanza che avrebbe dovuto suggerire alla commissione di chiedere quantomeno un chiarimento alla concorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La condotta di quest’ultima non può peraltro qualificarsi come decettiva, stante la manifesta riconoscibilità della discrasia presente nella documentazione allegata all’offerta tecnica. È appena il caso di aggiungere che la necessità del chiarimento è oramai fugata per effetto della posizione assunta in giudizio da ICU (e da E.S.T.A.R.), che ha riconosciuto come il valore di 0,06 ml non si riferisca al volume interno della valvola.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto al numero massimo di attivazioni della valvola (sub lotto 2D), la dichiarazione resa da ICU è chiara nel riferire il numero massimo di attivazioni all’utilizzo combinato con il dispositivo Chemo Clave prodotto dalla stessa ICU (“<i>se utilizzato con il dispositivo di trasferimento a circuito chiuso privo di ago ChemoClave</i>…”). Anche per questo aspetto non si ravvisa a carico della controinteressata la volontà di fuorviare la stazione appaltante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. In forza delle considerazioni che precedono, l’impugnato provvedimento di aggiudicazione dev’essere annullato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. E.S.T.A.R. provvederà al rinnovo delle operazioni di gara a partire dalla riattribuzione dei punteggi assegnati alla controinteressata per i criteri valutativi n. 6 e n. 7, attenendosi alle indicazioni impartite con la presente sentenza. I nuovi punteggi attribuiti ad ICU dovranno, da un lato, corrispondere al possesso di una valvola avente volume interno pari a 0,1 ml (criterio n. 6) e, dall’altro, considerare che il numero massimo di attivazioni dichiarato da ICU (criterio n. 7) non corrisponde al dato richiesto dal disciplinare di gara. Seguirà, secondo i criteri già applicati in gara, la riparametrazione dei punteggi spettanti alla controinteressata e alla ricorrente e la formazione della graduatoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti illustrati in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna l’amministrazione resistente e la controinteressata ICU Medical Europe S.r.l. alla rifusione delle spese processuali, che liquida a carico di ciascuna in euro 4.000,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, quest’ultimo in ragione della metà per ciascuna.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Eleonora Di Santo, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Silvia De Felice, Primo Referendario</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td></td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>Pierpaolo Grauso</td>
<td></td>
<td>Eleonora Di Santo</td>
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</tbody>
</table>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/85282-2/">Sulla decorrenza del termine dall&#8217;accesso e sul fatto che è consentito discostarsi dalla intepretazione letterale del bando solo in presenza di un’obiettiva incertezza delle espressioni utilizzate</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla decorrenza dei termini di impugnazione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/85154-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 15:38:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/85154-2/">Sulla decorrenza dei termini di impugnazione.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Processo &#8211; Termini di impugnazione &#8211; Decorrenza &#8211; Conoscibilità atti Il tema della decorrenza del termine per l’impugnazione degli atti e provvedimenti afferenti alle procedure di affidamento di contratti pubblici, come disciplinata dall’art. 120 co. 5 c.p.a., è stato recentemente affrontato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/85154-2/">Sulla decorrenza dei termini di impugnazione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/85154-2/">Sulla decorrenza dei termini di impugnazione.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Processo &#8211; Termini di impugnazione &#8211; Decorrenza &#8211; Conoscibilità atti</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il tema della decorrenza del termine per l’impugnazione degli atti e provvedimenti afferenti alle procedure di affidamento di contratti pubblici, come disciplinata dall’art. 120 co. 5 c.p.a., è stato recentemente affrontato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che, con la decisione invocata dalla controinteressata (sentenza n. 12/2020), ha enucleato il principio in forza del quale la pubblicazione degli atti di gara eseguita ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 è idonea a far decorrere il termine, al pari della conoscenza delle informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del medesimo d.lgs. n. 50/2016, salva per queste ultime la possibilità di computare la dilazione corrispondente al tempo occorrente per assolvere all’istanza di accesso presentata dal concorrente interessato, laddove i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario o delle giustificazioni rese nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia: il computo della c.d. “dilazione temporale” risponde alla regola generale della piena conoscenza e conoscibilità del contenuto concreto degli atti lesivi, ed è conforme al diritto eurounitario, che non ammette l’obbligo di proporre impugnazioni “al buio” (“<i>in abstracto</i>”).</p>
<hr />
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Pres. E. Di Santo; Est. P. Grauso</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
BTC Medical Europe S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi ed Elmar Zwick, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via La Marmora 14;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E.S.T.A.R. – Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luisa Gracili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Servi 38;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ICU Medical Europe S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Zoppellari e Gabriele Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento,</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">con il ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento prot. 57576 dell&#8217;11.10.2021 con il quale ESTAR ha comunicato l&#8217;aggiudicazione definitiva ex art. 76 c. 5 d.lgs. 50/2016 alla soc. ICU Medical Europe S.r.l. della Procedura aperta per l&#8217;affidamento della fornitura di dispositivi e la preparazione e infusione (elastomeri) di farmaci antiblastici e sistemi semiautomatici per la preparazione di farmaci iniettabili sterili e antiblastici con materiale di consumo per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Toscana, Codice Gara CUI 2018-032-0041, con riferimento al Lotto 2 Perforatore sterile per ricostruzione farmaci antiblastici;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della D.D. ESTAR n. 1579 del 07.10.2021 con la quale è stata disposta l&#8217;aggiudicazione definitiva in favore di ICU Medical Europe S.r.l. della Procedura aperta per l&#8217;affidamento della fornitura di dispositivi e la preparazione e infusione (elastomeri) di farmaci antiblastici e sistemi semiautomatici per la preparazione di farmaci iniettabili sterili e antiblastici con materiale di consumo per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Toscana, Codice Gara CUI 2018-032-0041, con riferimento al Lotto 2 Perforatore sterile per ricostruzione farmaci antiblastici con riferimento al Lotto 2 Perforatore sterile per ricostruzione farmaci antiblastici;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in parte qua del Verbale conclusivo della Commissione Giudicatrice dello 08.06.2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in parte qua dei Verbali della Commissione del 21.10.2020, 12.11.2020,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni atto presupposto, conseguente e derivato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché, ai sensi dell&#8217;art. 116 d.lgs. 50/2016, anche in via autonoma, per l&#8217;accertamento del diritto di BTC Medical Europe S.r.l. di accedere alla documentazione richiesta con domanda prot. 37981/2021 ed in particolare all&#8217;Offerta Tecnica di ICU Medical Europe S.r.l. afferente al Lotto n. 2 della gara indetta da ESTAR per l&#8217;affidamento della fornitura di dispositivi e la preparazione e infusione (elastomeri) di farmaci antiblastici e sistemi semiautomatici per la preparazione di farmaci iniettabili sterili e antiblastici con materiale di consumo per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Toscana e la conseguente acquisizione, anche in via istruttoria, della relativa documentazione in corso di giudizio, e per l&#8217;annullamento del provvedimento di ESTAR prot. 59552 del 20.10.2021 comunicato in pari data, di diniego di accesso documentale con riferimento alla domanda proposta da BTC Medical Europe S.r.l. prot. 37981/2021, relativa alle offerte tecniche (Busta B) afferenti al Lotto 2, presentate dagli operatori ammessi a partecipare alla Procedura aperta per l&#8217;affidamento della fornitura di dispositivi e la preparazione e infusione (elastomeri) di farmaci antiblastici e sistemi semiautomatici per la preparazione di farmaci iniettabili sterili e antiblastici con materiale di consumo per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Toscana.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E, con i motivi aggiunti presentati il 7 dicembre 2021, per l’annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento prot. 57576 dell&#8217;11.10.2021 con il quale ESTAR ha comunicato l&#8217;aggiudicazione definitiva ex art. 76 c. 5 d.lgs. 50/2016 alla soc. ICU Medical Europe S.r.l. della procedura aperta per l&#8217;affidamento della fornitura di dispositivi e la preparazione e infusione (elastomeri) di farmaci antiblastici e sistemi semiautomatici per la preparazione di farmaci iniettabili sterili e antiblastici con materiale di consumo per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Toscana, Codice Gara CUI 2018-032-0041, con riferimento al Lotto 2 Perforatore sterile per ricostruzione farmaci antiblastici;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della D.D. ESTAR n. 1579 del 7.10.2021 con la quale è stata disposta l&#8217;aggiudicazione definitiva in favore di ICU Medical Europe S.r.l. della Procedura aperta per l&#8217;affidamento della fornitura di dispositivi e la preparazione e infusione (elastomeri) di farmaci antiblastici e sistemi semiautomatici per la preparazione di farmaci iniettabili sterili e antiblastici con materiale di consumo per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Toscana, Codice Gara CUI 2018-032-0041, con riferimento al Lotto 2 Perforatore sterile per ricostruzione farmaci antiblastici con riferimento al Lotto 2 Perforatore sterile per ricostruzione farmaci antiblastici;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in parte qua del Verbale conclusivo della Commissione Giudicatrice dell&#8217;8.6.2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in parte qua dei Verbali della Commissione del 21.10.2020, 12.11.2020,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni atto presupposto, conseguente e derivato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di E.S.T.A.R. e della controinteressata ICU Medical Europe S.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. BTC Medical Europe S.r.l. (di seguito, BTC) ha partecipato alla procedura aperta indetta nel dicembre 2019 da E.S.T.A.R. – centrale di committenza specializzata degli enti del servizio sanitario toscano – per l’affidamento della fornitura, mediante stipulazione di contratti quadro, di dispositivi per la preparazione e infusione di farmaci antiblastici e sistemi semiautomatici per la preparazione di farmaci iniettabili sterili e antiblastici con materiale di consumo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La controversia riguarda il lotto n. 2 della procedura, suddiviso in quattro sub lotti: “<i>2a Perforatore sterile per ricostituzione farmaci antiblastici per flaconi 13mm; 2b Perforatore sterile per ricostituzione farmaci antiblastici per flaconi 20mm; 2c Perforatore sterile per sacca e flacone collabile per ricostituzione di farmaci antiblastici; 2d Dispositivo autosigillante per la ricostituzione di farmaci antiblastici</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La società ricorrente si è collocata al secondo posto della graduatoria finale del lotto con 84,14 punti complessivi, alle spalle dell’aggiudicataria ICU Medical Europe S.r.l. (ICU) con 97,806 punti. Con l’atto introduttivo del giudizio, essa impugna l’aggiudicazione di cui alla determinazione del 7 ottobre 2021, in epigrafe, e contestualmente, il diniego di accesso alle offerte tecniche degli altri concorrenti, opposto da E.S.T.A.R. con provvedimento del 20 ottobre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. Con motivi aggiunti depositati il 7 dicembre 2021, BTC ha reiterato le medesime censure già svolte in ricorso alla luce dei dati contenuti nell’offerta tecnica della vincitrice, della quale E.S.T.A.R. aveva frattanto consentito l’ostensione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2. Costituitesi l’amministrazione procedente e la controinteressata, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 la società ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare formulata con i motivi aggiunti, a fronte della celere trattazione di merito prospettata dal collegio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3. Nella successiva camera di consiglio del 13 gennaio 2022, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda incidentale proposta contro il diniego di accesso ai sensi dell’art. 116 co. 2 c.p.a..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.4. La causa, infine, è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza dell’8 marzo 2022, preceduta dallo scambio fra le parti di memorie difensive e repliche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Come riferito in narrativa, è impugnata l’aggiudicazione del lotto n. 2 della procedura per l’affidamento della fornitura di dispositivi per la preparazione e infusione di farmaci antiblastici e sistemi semiautomatici per la preparazione di farmaci iniettabili sterili e antiblastici, disposta da E.S.T.A.R. con determinazione del 7 ottobre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente BTC, seconda classificata, incentra le proprie doglianze sui punteggi attribuiti dalla commissione di gara relativamente ai criteri di valutazione nn. 6 e 7, assumendo che l’accoglimento del gravame comporterebbe l’esclusione della prima classificata e, in ogni caso, il sovvertimento della graduatoria finale e la sua collocazione al primo posto con 98,49 punti, contro i 97,806 punti spettanti alla controinteressata ICU.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con l’unico motivo di ricorso – dichiaratamente proposto “al buio”, stante il diniego di accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria inizialmente opposto da E.S.T.A.R. – BTC sostiene che non vi sarebbe corrispondenza fra quanto dichiarato dalla controinteressata in sede di offerta tecnica e le effettive caratteristiche tecniche del prodotto offerto per il sub lotto 2D (“<i>Dispositivo autosigillante per la ricostituzione farmaci antiblastici</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, per il criterio n. 6 – “<i>Minor volume interno della valvola</i>” la commissione ha attribuito a ICU il punteggio di 6,6, sul presupposto che il volume interno del prodotto offerto sia di 0,06 ml, mentre per il criterio n. 7 – “<i>Numero massimo di attivazioni della valvola autosigillante</i>”, ICU ha dichiarato 600 attivazioni, cui è conseguito il punteggio di 8.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I dati presi in esame dalla commissione non sarebbero tuttavia corretti. Il volume interno della valvola offerta da ICU sarebbe infatti pari a 0,1 ml (non 0,06) e il numero massimo di attivazioni sarebbe di 100 (non 600), come la ricorrente ricava dalla documentazione tecnico-scientifica reperibile sul sito web di ICU, dalle dichiarazioni rese dai manager di ICU in ordine al prodotto offerto in gara e dai depliant illustrativi utilizzati dalla stessa ICU Medical.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A fronte di tali discrepanze, sorgerebbe in prima battuta l’onere della stazione appaltante di rivalutare le dichiarazioni rese dall’aggiudicataria ai fini di una eventuale esclusione <i>ex</i> art. 80 co. 5 lett. f-<i>bis</i>) del d.lgs. n. 50/2016, e comunque quello di riformulare in termini favorevoli alla ricorrente i punteggi attribuiti a ICU.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. La fondatezza dell’impugnativa trarrebbe conferma dall’esame dell’offerta tecnica di ICU, che ha occasionato la proposizione dei motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il primo motivo aggiunto, BTC deduce che il volume interno della valvola CH2000S-PC offerta da ICU sarebbe pari a 0,1 ml, come attestato dagli allegati tecnici all’offerta della controinteressata: la relazione tecnica, nella quale si affermerebbe che lo “spazio morto” è pari a “0.10 ml”; e la scheda tecnica, nella quale con riferimento al cod. prodotto CH2000S-PC si leggerebbe, quanto alla valvola, “Capacity 0.1 ml”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella scheda informativa del lotto n. 2, di contro, la misura del volume interno della valvola sarebbe indicata in 0,06 ml, ma la commissione avrebbe omesso di rilevare la discordanza e di verificare le effettive caratteristiche del dispositivo, procedendo all’attribuzione di un punteggio premiante e, di nuovo, trascurando di rilevare l’esistenza di una possibile causa di esclusione ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett. c-<i>bis</i> ed f-<i>bis</i> d.lgs. n. 50/2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto al criterio inerente il numero massimo di attivazioni della valvola autosigillante, il dato non sarebbe stato dichiarato da ICU e l’offerta, pertanto, non sarebbe stata valutabile sotto questo aspetto. Le 600 attivazioni dichiarate dalla controinteressata sarebbero espressamente riferite al dispositivo “<i>se utilizzato con il dispositivo di trasferimento a circuito chiuso privo di ago ChemoClave</i>”, vale a dire al sistema completo “ChemoClave” prodotto da ICU, che tuttavia non sarebbe oggetto di fornitura (il sub lotto 2D riguarderebbe la singola valvola, non il sistema).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, dall’offerta tecnica di ICU si ricaverebbe che la valvola in questione sarebbe universale, cioè funzionerebbe anche con altri adattatori diversi da quelli prodotti dalla medesima ICU, con la conseguenza che il numero di 600 attivazioni non sarebbe affatto garantito dal dispositivo ed erroneamente la commissione lo avrebbe posto a base del punteggio attribuito alla controinteressata con riguardo al criterio n. 7.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il secondo motivo aggiunto è denunciata l’incompletezza delle dichiarazioni rese da ICU, le quali non avrebbero reso in maniera intellegibile le informazioni richieste dalla legge di gara. Le informazioni circa il numero massimo di attivazioni della valvola sarebbero state rese in modo fuorviante, e perciò meritevole di esclusione, poiché la controinteressata avrebbe riportato il valore di 600 attivazioni riferibile all’utilizzo combinato con altro dispositivo non oggetto di valutazione e fornitura; e anche a voler ritenere che l’equivoco sia dipeso da un errore della commissione, e non dalla formulazione dell’offerta, quest’ultima resterebbe pur sempre priva di un dato essenziale per la valutazione della fornitura, con la conseguenza che se ne sarebbe dovuta disporre l’esclusione, o, in ipotesi, che essa non avrebbe meritato un punteggio superiore allo zero.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. In via pregiudiziale la controinteressata ICU eccepisce l’irricevibilità del ricorso, notificato il 10 novembre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La determinazione impugnata, contenente l’aggiudicazione definitiva della gara, sarebbe stata pubblicata da E.S.T.A.R. nella sezione “Albo pretorio” del proprio sito web sin dall’8 ottobre 2021, di modo che, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 2 luglio 2020, n. 12, il termine per la proposizione del ricorso sarebbe scaduto il 7 novembre.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inammissibili sarebbero di conseguenza i motivi aggiunti, oltretutto notificati ai soli procuratori delle parti costituite e pertanto non riqualificabili come ricorso autonomo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’eccezione è infondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il tema della decorrenza del termine per l’impugnazione degli atti e provvedimenti afferenti alle procedure di affidamento di contratti pubblici, come disciplinata dall’art. 120 co. 5 c.p.a., è stato recentemente affrontato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che, con la decisione invocata dalla controinteressata (sentenza n. 12/2020), ha enucleato il principio in forza del quale la pubblicazione degli atti di gara eseguita ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 è idonea a far decorrere il termine, al pari della conoscenza delle informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del medesimo d.lgs. n. 50/2016, salva per queste ultime la possibilità di computare la dilazione corrispondente al tempo occorrente per assolvere all’istanza di accesso presentata dal concorrente interessato, laddove i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario o delle giustificazioni rese nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia: il computo della c.d. “dilazione temporale” risponde alla regola generale della piena conoscenza e conoscibilità del contenuto concreto degli atti lesivi, ed è conforme al diritto eurounitario, che non ammette l’obbligo di proporre impugnazioni “al buio” (“<i>in abstracto</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il meccanismo, così ricostruito, rientra nel novero delle letture dell’art. 120 co. 5 cit. compatibili con l’art. 24 Cost. ed implica che, qualora la stazione appaltante neghi l’accesso agli atti di gara, il termine per impugnare non decorra con riferimento a quei vizi non altrimenti percepibili dal concorrente (cfr. Corte Cost., 28 ottobre 2021, n. 204), ovvero cominci a decorrere solo da quando l’accesso sia consentito o sia dimostrata la piena conoscenza di quegli atti da parte dell’interessato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2022, n. 1412; id., sez. III, 7 febbraio 2022, n. 847; id., sez. V,21 giugno 2021, n. 4753).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto premesso, nella specie i vizi denunciati dalla società ricorrente investono le valutazioni espresse dalla commissione di gara sull’offerta tecnica della ricorrente e necessitano, per essere verificati, della materiale disponibilità e della conoscenza dell’offerta stessa. Va pertanto escluso che il termine per impugnare l’aggiudicazione con riguardo a detti profili possa farsi decorrere dalla pubblicazione dell’8 ottobre 2021, che non accludeva l’offerta tecnica dell’aggiudicataria ICU e i relativi allegati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso introduttivo, benché proposto “al buio”, deve nondimeno considerarsi ammissibile giacché contiene censure specifiche che la ricorrente – com’era sua facoltà, dopo essersi vista negare da E.S.T.A.R. l’accesso agli atti richiesto già in corso di gara – ha tentato di documentare con i (soli) mezzi di prova reperibili e nei tempi all’uopo strettamente necessari (si ricorda che il ricorso è stato notificato il 10 novembre 2021, a poco più di trenta giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I motivi aggiunti, dal canto loro, sono tempestivi rispetto all’effettiva conoscenza dell’offerta tecnica della controinteressata e certamente ammissibili, costituendo sviluppo delle medesime censure già svolte con il ricorso con il supporto della documentazione acquisita mediante l’accesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Nel merito, l’impugnazione è fondata e può essere accolta nei termini che verranno illustrati di seguito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. Il disciplinare di gara, fra i criteri di valutazione del lotto n. 2, prevede quelli del “<i>Minor volume interno della valvola</i>” e del “<i>Numero massimo di attivazioni della valvola auto sigillante</i>”, ambedue riferiti al sub lotto D – “<i>Dispositivo autosigillante per la ricostituzione di farmaci antiblastici</i>”. Si tratta dei criteri identificati anche con i nn. 6 e 7 nei verbali della commissione di gara, che alla controinteressata ICU ha attribuito per tali criteri i punteggi di 6,6 (riparametrato a 10) e 8 sulla base dei dati riportati nella scheda-tipo informativa allegata all’offerta tecnica (allegato C.1).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella scheda si legge, quanto al criterio valutativo n. 6: “<i>2D: volume interno della valvola: 0.06 ml</i>”. Di contro, nella relazione delle caratteristiche tecniche del lotto 2, parimenti allegata all’offerta di ICU, il paragrafo dedicato al sub lotto 2D descrive il dispositivo “Spinning Spiros CH2000S-PC”, valvola bidirezionale con “<i>spazio morto</i>” di 0,1 ml; così come nella scheda tecnica del prodotto vi è un’illustrazione corredata dalla didascalia “<i>Capacity = 0,1 ml</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La commissione, senza dare conto della incoerenza dei dati forniti da ICU, ha attribuito il punteggio sulla base del valore 0,06 ml. La controinteressata, nel difendersi in giudizio, sostiene che il criterio – al quale corrisponde un punteggio inversamente proporzionale, cioè tanto maggiore quanto minore è il volume interno della valvola – non avrebbe inteso premiare di per sé la minore capacità del dispositivo, bensì il minor volume residuo di farmaco presente all’interno del dispositivo stesso. Il valore di 0,06 ml, da essa riportato nella scheda-tipo informativa, esprimerebbe appunto alla quantità media residua di farmaco al termine della somministrazione al paziente, mentre il valore di 0,1 ml riportato negli altri documenti citati e corrispondente alla capienza massima della valvola, non rileverebbe ai fini della valutazione qualitativa del prodotto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Analogamente E.S.T.A.R. afferma che la commissione non avrebbe considerato la capacità <i>tout court</i> della valvola, ma, in applicazione del criterio dettato dal disciplinare, il valore residuo di farmaco risultante al momento della connessione/disconnessione della valvola con altro dispositivo facente parte del lotto 2.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La tesi difensiva delle parti resistenti si scontra con un dato testuale insuperabile. Anche la scheda-tipo informativa, al pari degli altri documenti sopra menzionati, fa riferimento al “<i>volume interno della valvola</i>”, espressione univoca che descrive la capacità interna del dispositivo e che non può essere confusa con il “volume di farmaco residuo”, o la “quantità media residua di farmaco”, grandezze che non si riferiscono alla valvola, ma al medicinale somministrato al paziente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D’altro canto, il criterio stabilito dal disciplinare riguarda non la quantità residua di farmaco, ma, lo si è visto, il “<i>minor volume interno della valvola</i>”. Ed è noto che, a tutela dell’affidamento e della parità di trattamento dei concorrenti, deve sempre privilegiarsi l&#8217;interpretazione letterale della <i>lex specialis</i> di gara, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di un’obiettiva incertezza delle espressioni utilizzate (giurisprudenza granitica, fra le moltissime cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 agosto 2021, n. 5781; id., sez. VI, 23 giugno 2021, n. 4817; id., sez. III, 24 novembre 2020, n. 7345).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella specie, l’espressione adoperata dal disciplinare non è equivocabile e ad essa avrebbe dovuto rigorosamente attenersi la commissione, obbligata al rispetto dell’autovincolo stabilito dalla stazione appaltante. Anche a voler concedere che il dato significativo ai fini del giudizio qualitativo sui dispositivi offerti dai concorrenti non sia quello del volume interno della valvola, ma quello della quantità residua di farmaco all’interno del dispositivo, la chiara lettera della legge di gara non consente l’interpretazione alternativa proposta dalle resistenti, la quale si risolve nella sostanziale sostituzione del criterio valutativo con altro e diverso criterio, oltretutto connotato da ben minore oggettività (il dato della quantità residua di farmaco dipende certamente anche da variabili soggettive legate alla manualità dell’operatore).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il punteggio attribuito alla controinteressata sulla base di un valore che essa stessa riconosce non essere quello corrispondente al criterio di valutazione, è dunque viziato da un errore di fondo che ha finito per avvantaggiare ICU, il cui dispositivo presenta pacificamente un volume interno di 0,1 e non di 0,06 ml (per inciso, non importa stabilire se il dato di 0,06 ml corrisponda realmente al volume residuo di farmaco, come solamente in giudizio affermato da ICU, o sia frutto di un errore materiale, come potrebbe presumersi dal fatto che un altro dei dispositivi offerti da ICU, la valvola ClaveConnector di cui al sub lotto 2C, presenta uno “spazio morto” di 0.06 ml).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. Considerazioni simili valgono per il punteggio attribuito all’aggiudicataria relativamente al criterio valutativo n. 7 – “<i>Numero massimo di attivazioni della valvola auto sigillante</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La scheda-tipo informativa compilata da ICU riporta che “<i>l’adattatore per siringa Spinning Spiros™ se utilizzato con il dispositivo di trasferimento a circuito chiuso privo di ago ChemoClave™ corrisponde alla definizione NIOSH di CSTD e contribuisce a proteggere medici e pazienti dall’esposizione a farmaci pericolosi. : Impedisce il trasferimento di batteri e altri contaminanti ambientali all’interno del sistema garantendo la sterilità del farmaco fino a 7 giorni e 600 attivazioni</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Analoga dicitura compare nella relazione descrittiva delle caratteristiche tecniche del lotto, la quale attesta anche la compatibilità del dispositivo con tutti i connettori “<i>needle free</i>” e con tutti i “<i>luer</i>” femmina.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La società ricorrente afferma che il dato delle 600 attivazioni, sulla cui base la commissione ha attribuito il punteggio alla controinteressata, non sarebbe riferibile al prodotto offerto, ma unicamente al sistema completo ChemoClave prodotto da ICU, e questo alla luce delle stesse dichiarazioni rese in gara dall’aggiudicataria. Il sistema completo, tuttavia, non è oggetto della fornitura, il che comporterebbe una vera e propria assenza dichiarativa quanto al numero di attivazioni del dispositivo, se utilizzato singolarmente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E.S.T.A.R. e la controinteressata replicano che, sebbene suddiviso in quattro sub lotti, il lotto n. 2 sarebbe pur sempre da aggiudicare unitariamente a un unico concorrente e sarebbe formato da dispositivi necessariamente destinati a essere utilizzati in combinazione fra loro. Il dispositivo oggetto del sub lotto 2D avrebbe la funzione di “tappo” del sistema risultante dalla combinazione dei diversi dispositivi ricompresi negli altri sub lotti, e proprio un sistema chiuso sarebbe quello offerto da ICU, capace di garantire le 600 attivazioni dichiarate in gara. La <i>lex specialis</i>, peraltro, non richiederebbe l’utilizzo del dispositivo in combinazione con quelli di altri produttori, fermo restando che anche in tale evenienza le 600 attivazioni sarebbero comunque assicurate, come da rapporto di laboratorio in atti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ancora una volta, la tesi delle parti resistenti trova smentita nella legge di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il criterio valutativo individuato dal disciplinare si riferisce, come detto, al “<i>numero massimo di attivazioni della valvola auto sigillante</i>” oggetto del sub lotto 2D, senza alcuna indicazione circa l’impiego della stessa in combinazione con i dispositivi oggetto degli altri sub lotti A, B e C. E poiché l’indicazione dell’utilizzo combinato della valvola con altro dispositivo è invece presente nel criterio valutativo n. 5 (“<i>Maggior semplicità e rapidità durante la manovra di prelievo con il sistema perforatore/valvola (voce b+d)</i>”), non è agevole sostenere che in via sistematica anche il criterio n. 7 debba essere letto nel senso di sottintendere lo stesso utilizzo combinato, pur in assenza della relativa indicazione, e questo perché, quando ha voluto riferirsi alla combinazione di più dispositivi appartenenti al lotto, il disciplinare lo ha fatto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D’altro canto, detti dispositivi – ivi compresa la valvola del sub lotto 2D – sono tutti utilizzabili non soltanto in combinazione fra loro, ma anche singolarmente e/o in combinazione con dispositivi di produttori terzi, come si ricava dalla relazione tecnica descrittiva e dagli altri documenti presentati da ICU. La valvola “Spinning Spiros”, per quanto qui interessa, è compatibile con tutte le tipologie di connettore senza ago e con tutti i “<i>luer</i>” femmina, ed è pacifico che possa – ma non debba – venire utilizzata con gli altri dispositivi della famiglia prodotti da ICU nell’ambito del sistema chiuso denominato “ChemoClave”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Che il lotto n. 2 in questione abbia ad oggetto un “sistema” unitario di ricostituzione di farmaci, come sostenuto dalle resistenti, non trova riscontro neppure nelle specifiche tecniche allegate al capitolato di gara (scheda C.H.1). Ad essere descritti come “<i>sistemi di ricostituzione di farmaci</i>”, in conformità alla classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND), sono unicamente i dispositivi oggetto dei sub lotti 2A, 2B e 2C, mentre la valvola del sub lotto 2D è classificata tra i “<i>raccordi, tappi, rubinetti</i>…”; e non vi sono evidenze che i quantitativi messi a gara per ciascuno dei sub lotti implichino necessariamente l’utilizzo combinato della valvola autosigillante con l’uno o l’altro dei sistemi di ricostituzione facenti parte del lotto (né E.S.T.A.R., né la controinteressata, individuano una relazione tra i quantitativi da acquistare, dalla quale possa ricavarsi che la valvola è effettivamente destinata all’utilizzo esclusivo in combinazione con gli altri dispositivi del lotto).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva, anche contestualizzando il dato letterale si ha la conferma che il disciplinare ha inteso premiare il numero massimo di attivazioni della valvola autosigillante e non del sistema chiuso composto dalla valvola e uno degli altri dispositivi appartenenti al lotto. Ai fini del punteggio, rilevano cioè le prestazioni offerte dalla valvola in combinazione con qualsiasi altro dispositivo, anche di produttori terzi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne discende che il punteggio attribuito alla controinteressata per il criterio n. 7 è anch’esso erroneo, perché commisurato al numero di attivazioni delle quali la valvola è capace se utilizzata nel sistema “chiuso” ChemoClave di ICU, laddove il disciplinare di gara chiedeva di conoscere il numero di attivazioni di cui la valvola è capace in assoluto. E il dato mancante non può essere integrato <i>a posteriori</i> attraverso il rapporto di prova prodotto in giudizio da ICU, giacché all’integrazione osta il divieto di soccorso istruttorio relativamente alle carenze dell’offerta (art. 83 co. 9 d.lgs. n. 50/2016).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.3. Resta da chiarire se gli errori commessi dalla stazione appaltante nell’attribuzione dei punteggi siano stati indotti dalle dichiarazioni rese dalla controinteressata a corredo dell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Circa il volume interno della valvola, si è rilevato come l’indicazione corretta (0,1 ml) sia presente nella scheda tecnica del prodotto e nella relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti. Nella scheda-tipo informativa compare invece un dato diverso (0.06 ml), che le parti resistenti in giudizio identificano come volume residuo del farmaco, circostanza che avrebbe dovuto suggerire alla commissione di chiedere quantomeno un chiarimento alla concorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La condotta di quest’ultima non può peraltro qualificarsi come decettiva, stante la manifesta riconoscibilità della discrasia presente nella documentazione allegata all’offerta tecnica. È appena il caso di aggiungere che la necessità del chiarimento è oramai fugata per effetto della posizione assunta in giudizio da ICU (e da E.S.T.A.R.), che ha riconosciuto come il valore di 0,06 ml non si riferisca al volume interno della valvola.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto al numero massimo di attivazioni della valvola (sub lotto 2D), la dichiarazione resa da ICU è chiara nel riferire il numero massimo di attivazioni all’utilizzo combinato con il dispositivo Chemo Clave prodotto dalla stessa ICU (“<i>se utilizzato con il dispositivo di trasferimento a circuito chiuso privo di ago ChemoClave</i>…”). Anche per questo aspetto non si ravvisa a carico della controinteressata la volontà di fuorviare la stazione appaltante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. In forza delle considerazioni che precedono, l’impugnato provvedimento di aggiudicazione dev’essere annullato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. E.S.T.A.R. provvederà al rinnovo delle operazioni di gara a partire dalla riattribuzione dei punteggi assegnati alla controinteressata per i criteri valutativi n. 6 e n. 7, attenendosi alle indicazioni impartite con la presente sentenza. I nuovi punteggi attribuiti ad ICU dovranno, da un lato, corrispondere al possesso di una valvola avente volume interno pari a 0,1 ml (criterio n. 6) e, dall’altro, considerare che il numero massimo di attivazioni dichiarato da ICU (criterio n. 7) non corrisponde al dato richiesto dal disciplinare di gara. Seguirà, secondo i criteri già applicati in gara, la riparametrazione dei punteggi spettanti alla controinteressata e alla ricorrente e la formazione della graduatoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti illustrati in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna l’amministrazione resistente e la controinteressata ICU Medical Europe S.r.l. alla rifusione delle spese processuali, che liquida a carico di ciascuna in euro 4.000,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, quest’ultimo in ragione della metà per ciascuna.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Eleonora Di Santo, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Silvia De Felice, Primo Referendario</p>
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		<title>Sull&#8217;accesso documentale alle offerte tecniche.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccesso-documentale-alle-offerte-tecniche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 16:36:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccesso-documentale-alle-offerte-tecniche/">Sull&#8217;accesso documentale alle offerte tecniche.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Accesso documentale a offerte tecniche &#8211; Esercizio del diritto di difesa &#8211; Ammissibilità. È fondata l’istanza di accesso documentale alle offerte tecniche degli operatori economici che precedono la ricorrente in classifica, in quanto è funzionale all’esercizio del diritto di difesa, in relazione alle censure dedotte con</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccesso-documentale-alle-offerte-tecniche/">Sull&#8217;accesso documentale alle offerte tecniche.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Accesso documentale a offerte tecniche &#8211; Esercizio del diritto di difesa &#8211; Ammissibilità.</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p class="Massima">È fondata l’istanza di accesso documentale alle offerte tecniche degli operatori economici che precedono la ricorrente in classifica, in quanto è funzionale all’esercizio del diritto di difesa, in relazione alle censure dedotte con i motivi del ricorso. Le informazioni che la società ricorrente si aspetta di ritrarre dall’ostensione delle offerte tecniche degli operatori economici che la precedono sono infatti necessarie per verificare se esse contengano, con particolare riferimento al numero di ore per lavoratore, elementi pertinenti all’offerta economica.</p>
</div>
<div>
<p class="Massima" style="text-align: justify;">Tale interesse difensivo non è pienamente soddisfatto dalla mera conoscenza dei dati relativi al criterio in questione, in quanto è dalla valutazione della complessiva organizzazione dei servizi della controinteressata che deve apprezzarsi l’effettiva violazione del principio di separazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. Le informazioni che la società ricorrente si aspetta di ritrarre dall’ostensione della documentazione amministrativa delle società classificatesi seconda, terza e quarta sono parimenti necessarie per verificare gli specifici vizi della partecipazione alla gara, eccepiti con altro motivo del ricorso. In presenza di tale nesso di strumentalità necessaria, la Fondazione Teatro alla Scala di Milano avrebbe dovuto senz’altro consentire alla società ricorrente l’accesso alla documentazione amministrativa di tutti gli operatori economici che la precedono in graduatoria e non solo di quella della società aggiudicataria dei servizi. La Fondazione Teatro alla Scala di Milano avrebbe inoltre dovuto effettuare un doveroso bilanciamento tra lo specifico interesse difensivo della società ricorrente e la tutela di segreti tecnici o commerciali invocata dai controinteressati all’accesso, senza limitarsi a prendere atto delle opposizioni all’accesso ed a negare, per ciò solo, l’accesso alle loro offerte tecniche in forma integrale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Giordano &#8211; Est. Perilli</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1294 del 2021, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Sara Di Cunzolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Regina Margherita, 41;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fondazione Teatro alla Scala di Milano, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Matteo Masoni e Manuela Cundari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione ed Adriano Cavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Claudio Guccione in Roma, via Sardegna, 50;<br />
-OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituite in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti di gara, inoltrata dalla società ricorrente alla Fondazione Teatro alla Scala in data 21 luglio 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota del 22 luglio 2021, nella parte in cui la Fondazione Teatro alla Scala ha negato l’ostensione della documentazione richiesta, in attesa di acquisire la liberatoria da parte dei soggetti controinteressati all’accesso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per la condanna della Fondazione Teatro alla Scala all’ostensione dei documenti richiesti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Teatro alla Scala di Milano e della società -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l’istanza di accesso ai documenti, ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del codice del processo amministrativo, depositata dalla società ricorrente in data 22 settembre 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per la società ricorrente l’avvocato Sara Di Cunzolo e per la Fondazione Teatro alla Scala di Milano l’avvocato Federico Ianeselli, per delega dell’avvocato Giuseppe Matteo Masoni;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra la società mandataria -OMISSIS- e la società mandante -OMISSIS- si è classificato quinto nella graduatoria della procedura aperta, indetta dalla Fondazione Teatro alla Scala di Milano, per l’affidamento dei servizi di -OMISSIS- delle proprie sedi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il presente ricorso la società -OMISSIS-, nella spiegata qualità, ha domandato l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione dei servizi alla società -OMISSIS-, per i seguenti motivi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) con il primo e con il secondo motivo ha censurato la violazione del principio di separazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, con particolare riferimento al criterio A.2.3. della busta tecnica, relativo al numero di ore per lavoratore;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) con il terzo motivo ha eccepito diversi vizi relativi alla partecipazione di tutti e quattro gli operatori economici che la precedono in graduatoria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) con il quarto motivo ha contestato la proroga del termine per la presentazione delle offerte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con istanza del 21 luglio 2021 la società -OMISSIS- ha inoltrato alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano un’istanza di accesso alla documentazione amministrativa, alle offerte tecniche in forma integrale ed alle offerte economiche di tutti gli operatori economici che la precedono in graduatoria nonché ai verbali delle operazioni di verifica dell’anomalia dell’offerta ed alle giustificazioni ed ai chiarimenti, presentati dalla prima classificata, sia nella fase di valutazione dell’offerta che nella fase di valutazione della sua congruità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data 22 luglio 2021 la Fondazione Teatro alla Scala di Milano ha inoltrato alla società ricorrente la documentazione amministrativa della -OMISSIS-, i verbali di gara e le offerte economiche dei primi quattro classificati in graduatoria nonché il progetto tecnico della -OMISSIS-, in forma parzialmente omissata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Fondazione Teatro alla Scala di Milano ha inoltre subordinato l’ostensione della documentazione mancante all’acquisizione della &lt;&lt;<i>liberatoria da parte dei soggetti interessati</i>&gt;&gt;.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con istanza di accesso presentata ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del codice del processo amministrativo, notificata e depositata in data 21 settembre 2021, la società ricorrente ha censurato l’illegittimità del diniego all’accesso integrale alle offerte tecniche dei concorrenti, nonché la subordinazione dell’accesso alla mancata opposizione degli stessi ed ha chiesto al Tribunale l’acquisizione delle offerte tecniche in forma integrale dei quattro concorrenti che la precedono in graduatoria e della documentazione amministrativa degli operatori economici classificatisi secondo, terzo e quarto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Fondazione Teatro alla Scala di Milano ha preliminarmente eccepito la inammissibilità dell’istanza di accesso per eccessiva genericità e per carenza di interesse della società ricorrente, in ragione della sua deteriore collocazione in graduatoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Fondazione Teatro alla Scala di Milano ha altresì eccepito. nel merito. la correttezza del diniego di ostensione delle offerte tecniche, determinato dalle opposizioni formulate dagli operatori economici, fondate sulla tutela del <i>know how</i> aziendale e ritenute prevalenti sull’interesse ostensivo-defensionale della società ricorrente nonché l’impossibilità &lt;&lt;<i>di valutare l’esistenza del</i> <i>nesso di strumentalità sia rispetto alla formulazione dell’istanza di accesso, sia rispetto al contenuto del ricorso</i>&gt;&gt; .</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Contestualmente al deposito della memoria, la Fondazione Teatro alla Scala di Milano ha depositato le opposizioni all’accesso presentate dalla prima (-OMISSIS-) dalla terza (-OMISSIS-), dalla quarta (-OMISSIS-) e dalla tredicesima classificata (-OMISSIS-) ed i progetti tecnici delle prime tre società classificate in graduatoria, in forma pressoché integralmente oscurata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La -OMISSIS- ha eccepito la carenza in concreto dei requisiti della &lt;&lt;necessarietà&gt;&gt; e della &lt;&lt;stretta indispensabilità&gt;&gt; dell’accesso alla propria offerta tecnica, ai fini della verifica della loro strumentalità rispetto alle censure formulate dalla parte ricorrente, nonché la correttezza del diniego opposto sulla scorta della propria opposizione all’accesso, determinata dalla tutela di segreti tecnici o commerciali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’istanza di accesso documentale, presentata dalla società ricorrente ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del codice del processo amministrativo, è fondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il combinato disposto dei commi 5, lettera a), e 6 dell’articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, consente al concorrente l’accesso &lt;&lt;<i>alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali</i>&gt;&gt; &lt;&lt;<i> ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto</i>&gt;&gt;.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La verifica del nesso di stretta indispensabilità della conoscenza delle offerte tecniche rispetto all’effettività della tutela giurisdizionale dell’istante impone alla stazione appaltante di effettuare uno stringente controllo sulla fondatezza della dichiarazione dei controinteressati all’accesso in relazione alla sussistenza di specifici ambiti di segretezza industriale o commerciale, i quali devono essere motivati e comprovati e dunque non possono mai coincidere con l’intera offerta tecnica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’accesso della società ricorrente alle offerte tecniche degli operatori economici che la precedono in classifica è funzionale all’esercizio del diritto di difesa, in relazione alle censure dedotte con i primi tre motivi del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le informazioni che la società ricorrente si aspetta di ritrarre dall’ostensione delle offerte tecniche degli operatori economici che la precedono sono infatti necessarie per verificare se esse contengano, con particolare riferimento al numero di ore per lavoratore, elementi pertinenti all’offerta economica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale interesse difensivo non sembra poter essere pienamente soddisfatto dalla conoscenza dei dati relativi al criterio A.2.3. della busta tecnica, in quanto è dalla valutazione della complessiva organizzazione dei servizi di -OMISSIS- che deve apprezzarsi l’effettiva violazione del principio di separazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le informazioni che la società ricorrente si aspetta di ritrarre dall’ostensione della documentazione amministrativa delle società classificatesi seconda, terza e quarta sono parimenti necessarie per verificare gli specifici vizi della partecipazione alla gara, eccepiti con il terzo motivo del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In presenza di tale nesso di strumentalità necessaria, agevolmente riscontrabile dalla mera lettura delle censure contenute nei primi tre motivi del ricorso, la Fondazione Teatro alla Scala di Milano avrebbe dovuto senz’altro consentire alla società ricorrente l’accesso alla documentazione amministrativa di tutti gli operatori economici che la precedono in graduatoria e non solo di quella della società aggiudicataria dei servizi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Fondazione Teatro alla Scala di Milano avrebbe inoltre dovuto effettuare un doveroso bilanciamento tra lo specifico interesse difensivo della società ricorrente e la tutela di segreti tecnici o commerciali invocata dai controinteressati all’accesso, senza limitarsi a prendere atto delle opposizioni all’accesso ed a negare, per ciò solo, l’accesso alle loro offerte tecniche in forma integrale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le opposizioni all’accesso alle proprie offerte tecniche in forma integrale si fondano su generici profili di tutela del <i>know how</i> aziendale (opposizione della società quarta classificata &#8211; documento n. 32 di parte resistente), con particolare riferimento al sistema di sostituzione del personale (opposizione della società aggiudicataria &#8211; documento n. 30 di parte resistente) o alle informazioni sensibili riguardanti l’organizzazione interna ed agli elementi strategici di vantaggio competitivo (opposizione della società terza classificata – documento n. 33 di parte resistente), i quali non rientrano nella nozione ristretta di &lt;&lt;segreti tecnici o commerciali&gt;&gt; ma attengono al diverso profilo dell’organizzazione di impresa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Osserva il Collegio che la sussistenza di specifici ambiti di segretezza industriale o commerciale, in quanto eccezione alla regolamentazione generale dell’accesso difensivo contenuta nell’articolo 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve essere rigorosamente valutata con riferimento a singole e dettagliate informazioni (Consiglio di Stato, Sezione III, 16 febbraio 2021, n.1428) e non può essere desunta dalla complessiva organizzazione di impresa né tantomeno dalla asserita competitività dei modelli gestionali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non risulta inoltre prodotta in giudizio l’opposizione all’accesso formulata dalla società cooperativa -OMISSIS-, della quale è stato tuttavia versato in atti il progetto tecnico in forma parzialmente oscurata (documento n. 36 di parte resistente).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’accesso alla documentazione amministrativa della seconda, della terza e della quarta classificata nonché alle offerte tecniche, in forma integrale, delle prime quattro classificate è stato perciò illegittimamente negato, sia perché non risulta che tutti gli operatori economici abbiano proposto opposizione sia perché altri, pur avendola presentata, non hanno prospettato o documentato la sussistenza di specifici segreti tecnici o commerciali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto l’istanza di accesso, formulata ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del codice del processo amministrativo, deve essere accolta e, per l’effetto, deve essere ordinato alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano di rendere accessibili alla società -OMISSIS-, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla sua anteriore notificazione, i seguenti documenti della procedura di gara:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) la documentazione amministrativa degli operatori economici -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) le offerte tecniche, in forma integrale, della -OMISSIS-, della -OMISSIS-, della -OMISSIS- e della -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese di lite del giudizio camerale seguono la soccombenza della parte resistente e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima) accoglie l’istanza formulata ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del codice del processo amministrativo, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano di consentire alla società ricorrente l’accesso alla documentazione richiesta, entro il termine di giorni trenta (30) dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna la Fondazione Teatro alla Scala di Milano al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite della fase camerale, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente e le società controinteressate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Domenico Giordano, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Valentina Santina Mameli, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna Perilli, Referendario, Estensore</p>
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