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	<title>Concorsi pubblici-Riserva di posti Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Concorsi pubblici-Riserva di posti Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Operatività delle riserve e legittimità della loro previsione nei bandi di concorso</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/operativita-delle-riserve-e-legittimita-della-loro-previsione-nei-bandi-di-concorso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:28:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/operativita-delle-riserve-e-legittimita-della-loro-previsione-nei-bandi-di-concorso/">Operatività delle riserve e legittimità della loro previsione nei bandi di concorso</a></p>
<p>Con la decisione in rassegna il consesso di Palazzo Spada interviene, ancora una volta, in materia di operatività delle riserve e legittimità della loro previsione nei bandi di concorso. La tendenza che va consolidandosi è quella di individuare, nelle procedure di selezione del personale da parte dalle Amministrazioni, uno strumento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/operativita-delle-riserve-e-legittimita-della-loro-previsione-nei-bandi-di-concorso/">Operatività delle riserve e legittimità della loro previsione nei bandi di concorso</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/operativita-delle-riserve-e-legittimita-della-loro-previsione-nei-bandi-di-concorso/">Operatività delle riserve e legittimità della loro previsione nei bandi di concorso</a></p>
<p>Con la decisione in rassegna il consesso di Palazzo Spada interviene, ancora una volta, in materia di operatività delle riserve e legittimità della loro previsione nei bandi di concorso.</p>
<p>La tendenza che va consolidandosi è quella di individuare, nelle procedure di selezione del personale da parte dalle Amministrazioni, uno strumento che consenta la scelta del candidato realmente più meritevole, nel perseguimento dell’interesse pubblico al migliore funzionamento degli Uffici ex art. 97 Cost., superando le barriere spesso imposte, mediante previsione di riserve al personale interno, all’accesso degli esterni. In tali casi la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 51 della Costituzione, che, in combinato disposto con l’art. 3, impone l’attuazione di misure che garantiscano l’accesso ai pubblici uffici a tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza.</p>
<p>In tal modo, le riserve a favore di particolari categorie possono sì ammettersi, ma solo ove ciò non comporti una violazione di tali fondamentali principi consacrati nella Carta fondamentale.</p>
<p>Così, il D.P.R. 3/1957, all’art. 5, ha previsto che il numero di posti riservati non possa superare la metà di quelli messi a concorso (dal momento che, diversamente, si creerebbe uno squilibrio ingiustificato a favore di una particolare categoria in violazione degli artt. 51 e 3 Cost.).</p>
<p>La stessa Corte Costituzionale, con la <a href="/ga/id/1999/0/53/g"> sentenza n. 1/1999</a>, ha riconosciuto che «in un ordinamento democratico, che affida all’azione dell’amministrazione, separata nettamente da quella di governo, il perseguimento delle finalità pubbliche, il concorso pubblico resta in metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione. Valore, quest’ultimo, in relazione al quale il principio posto dall’art. 97 della Costituzione impone che l’esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei vari concorrenti»</p>
<p>Seguendo i medesimi principi il TAR Lazio, con la <a href="/ga/id/2000/0/246/g"> sentenza 1626 del 4.8.1999</a> (sezione II bis, riportata nella rassegna di giurisprudenza di questa rivista) &#8211; la cui esecutività è stata confermata dalla V sezione del Consiglio di Stato con ord. n. 2666/99 -, ha ritenuto illegittima una procedura concorsuale nella parte in cui, pur trattandosi di concorso pubblico (e quindi aperto a tutti) bandito per la copertura di un solo posto, aveva previsto una riserva a favore del personale interno, svilendo, in tal modo, sia il principio di parità di accesso agli uffici costituzionalmente sancito (ci sarebbero stati concorrenti di «serie A» e di «serie B»), sia l’interesse alla scelta del più meritevole, visto che, in quel caso, addirittura, si era verificato il paradosso per cui il posto era stato assegnato non già al concorrente (esterno) più meritevole, classificatosi a pieni voti al primo posto della graduatoria, ma addirittura a quello collocatosi all’ultimo posto e preferito solo perché interno. Diversa sarebbe stata la situazione ove il concorso a posto unico non avesse previsto alcuna riserva, ovvero ove la procedura fosse stata solo interna.</p>
<p>Nel caso oggi affrontato dal Consiglio di Stato si controverte in ordine ad un concorso riservato totalmente al personale interno. La quarta sezione ha annullato la procedura interamente riservata al personale interno, non rinvenendo, nell’ordinamento, alcuna norma che consenta di estendere alle Regioni la totale riserva dei posti a favore del personale.</p>
<p>Se in linea di principio può ammettersi l’ammissibilità di concorsi esclusivamente interni (in tale caso la norma dell’art. 3 Cost. non risulterebbe violata, in quanto la selezione, da attuarsi in situazione di parità, riguarderebbe un gruppo omogeneo di cittadini), deve tenersi presente che la scelta è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, la quale è tenuta ad operare un contemperamento degli interessi coinvolti, decidendo, nel perseguimento di un fine preminente (ad es. copertura di una figura professionale caratterizzata da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’Ente), di riservare interamente il concorso al personale interno.</p>
<p>Diversamente si sacrificherebbe irragionevolmente il principio della scelta del più meritevole imposta dall’art. 97 Cost. . Per tali ragioni, l’art. 6 co. 12 della lege 15 maggio 1997 consente agli Enti locali che non versino in situazione deficitaria di bandire concorsi interamente riservati al personale dipendente. Naturalmente tale previsione non può tramutarsi in uno strumento indiretto di avanzamento del personale, snaturandosi, diversamente, il fine che il legislatore si è proposto, ovvero quello di consentire alle amministrazioni, proprio in ossequio all’art. 97 Cost., la copertura di posti che presuppongano professionalità acquisite esclusivamente all’interno dell’ente, al fine del migliore andamento degli stessi. </p>
<p>Laddove tali particolarissime esigenze non siano esplicite o, comunque, non affatto presenti, senza dubbio alcuno il medesimo precetto costituzionale impone, anzi pretende, che la scelta ricada sul migliore candidato in assoluto e che, quindi, la selezione debba essere aperta a tutti, senza preferenze di sorta a favore di particolari cittadini. Sia anche ben chiaro che, allorquando il concorso sia pubblico (e non riservato) debba prevalere il principio della parità di accesso agli uffici, parità che può essere garantita solo se non operi alcun meccanismo di preferenza a favore di particolari categorie, ovvero, qualora sia prevista una percentuale di riserva, il numero dei posti riservati sia eguale a quelli non riservati (con l’esclusione della riserva qualora il posto sia unico).</p>
<p>Ha, infatti, affermato il Cons. Giust. Amm. Sic. in una sentenza (19.7.1984 n. 86) che ha segnato un caposaldo per le pronunce successive in materia (specialmente in materia di illegittimità della riserva, qualora il posto messo a concorso sia unico) che «quando il concorso è per più posti, i due interessi trovano tutela e si compongono, potendo l’Amministrazione coprirne parte con i più capaci e meritevoli in assoluto rispettando la percentuale spettante ai riservatari idonei, mentre nella ipotesi di concorso per posto unico, ove questo venisse ricoperto da un riservatario si tutelerebbe in via esclusiva l’interesse delle categorie riservatarie, snaturando il concorso e mortificando l’interesse pubblico alla scelta dei più dotati e meritevoli».</p>
<p>Tali principi sono assolutamente inderogabili, potendo, al massimo, recedere potenzialmente (la questione concerne sempre il contemperamento degli interessi coinvolti) in presenza di un interesse, sempre di rango costituzionale, che possa essere ritenuto, per qualche ragione, di tutela prioritaria, per tali motivi l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, dopo controverse pronunce in materia, ha ammesso (24.12.1998 n. 12), in via eccezionale, la riservabilità dell’unico posto a concorso a favore delle categorie protette, «trattandosi di consentire a soggetti che si trovano in condizioni svantaggiate un più agevole reperimento di una occupazione» (qui evidentemente il contemperamento riguarda il più generale principio di solidarietà di cui all’art. 38 Cost.), promuovendo così condizioni che consentano a persone «appartenenti a categorie svantaggiate l’inserimento nell’ambiente del lavoro dal quale altrimenti potrebbero restare escluse» (C. Cost. sent. n. 88/98). L’eccezionalità del principio qui espresso, però, conferma la regola della assoluta imparzialità dell’amministrazione nella selezione del personale e della scelta del più meritevole per il migliore andamento degli uffici.</p>
<p>Nel caso di specie, la Regione Campania aveva indetto due distinti concorsi, dei quali uno interamente riservato al personale in servizio, per la copertura di 40 posti di avvocato.</p>
<p>L’amministrazione aveva ritenuto di potere scindere il concorso per la selezione del personale in due distinte procedure: uno per il personale dipendente, a tempo indeterminato, e l’altro finalizzato all’assunzione di avvocati a tempo determinato (periodo non superiore a due anni). In tale ipotesi, con evidenza, non solo non si riescono a ravvisare le ragioni ispiratrici (di cui si è detto sopra) che hanno imposto il ricorso ad una procedura interamente riservata distinta da quella pubblica, ma si evidenzia anche la macroscopica violazione degli artt. 3 e 51 Cost., che certamente non hanno informato le scelte dell’amministrazione. </p>
<p>Come riconosciuto dal Consiglio di Stato, il concorso pubblico, a differenza di quello riservato, è stato bandito per un rapporto a tempo determinato, privo del carattere di stabilità. Inoltre, le due procedure si differenziavano nettamente per le prove (una scritta ed una orale nel concorso riservato, tre scritte ed una orale in quello pubblico), per la valutazione dei titoli, per la durata dell’assunzione, laddove «nel concorso pubblico con una quota di posti riservata al personale già in servizio è assicurata la par condicio dei concorrenti, fatta eccezione per i diversi requisiti di partecipazione».</p>
<p>Da ultimo, la Quarta Sezione ha riconosciuto il carattere di specialità della norma dell’art. 6 co. 12 della Bassanini bis, ritenendo che la stessa assolve all’esigenza degli enti locali di prevedere concorsi interamente riservati in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente. Nel caso del concorso in esame nel bando erano richiesti, oltre alla anzianità ed al titolo di studio, il requisito del possesso della qualifica immediatamente inferiore, senza la necessità di comprovare particolari esperienze professionali. Appare dunque evidente il ricorso improprio allo strumento approntato dal legislatore, con conseguente illegittimità della previsione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2000/11/714/g">Sentenza 9 ottobre 2000 n. 5345</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/operativita-delle-riserve-e-legittimita-della-loro-previsione-nei-bandi-di-concorso/">Operatività delle riserve e legittimità della loro previsione nei bandi di concorso</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Divieto di copertura dei posti di dirigente con esclusiva riserva agli interni</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/divieto-di-copertura-dei-posti-di-dirigente-con-esclusiva-riserva-agli-interni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:28:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/divieto-di-copertura-dei-posti-di-dirigente-con-esclusiva-riserva-agli-interni/">Divieto di copertura dei posti di dirigente con esclusiva riserva agli interni</a></p>
<p>Ancora una volta la Magistratura è intervenuta per dichiarare illegittimo il comportamento della P.A. di ricoprire con concorsi riservati all’interno i posti disponibili di dirigente. Con la soprariportata sentenza del C.G. A. di Palermo n. 463, del 25 settembre 2001, il Supremo consesso affronta il problema sulla modalità di copertura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/divieto-di-copertura-dei-posti-di-dirigente-con-esclusiva-riserva-agli-interni/">Divieto di copertura dei posti di dirigente con esclusiva riserva agli interni</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/divieto-di-copertura-dei-posti-di-dirigente-con-esclusiva-riserva-agli-interni/">Divieto di copertura dei posti di dirigente con esclusiva riserva agli interni</a></p>
<p>Ancora una volta la Magistratura è intervenuta per dichiarare illegittimo il comportamento della P.A. di ricoprire con concorsi riservati all’interno i posti disponibili di dirigente.</p>
<p>Con la soprariportata sentenza del C.G. A. di Palermo n. 463, del 25 settembre 2001, il Supremo consesso affronta il problema sulla modalità di copertura dei posti.</p>
<p>In termini lapidari, ma chiari, afferma doversi espletare per concorso pubblico e non per concorso interno per soli titoli.</p>
<p>Il fatto poi che l’Ente trovasi nella Regione Siciliana, soggetta a riserva di legge sulla materia, non acquista alcun rilievo in quanto si afferma che in ogni caso occorre osservare la regola generale posta dal D.L.vo n. 29/93, che costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale , come precedentemente deciso con le sentenze dello stesso C.G.A. n. 486 del 16/9/1998, e n. 127 del 24/2/1998.</p>
<p>&#8220;Il carattere di norma fondamentale di riforma economico sociale del D.L.vo 29/93 escludono, quindi, che il sistema delineato , ritenuto costituzionalmente rilevante ex art. 97 della Costituzione, dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 1 del 4/1/1999), non sia applicabile alla Regione Siciliana&#8221;.</p>
<p>Il problema viene necessariamente inquadrato nel più ampio ambito affrontato precedentemente dalla Corte Costituzionale chiamata a decidere sulla prassi più volte tentata dalla P.A. di riservare al personale interno l’accesso ai posti disponibili.</p>
<p>Si ricorda come la Corte abbia annullato l&#8217;art. 3, commi 205, 206, 207, l. 28 dicembre 199, n. 549 come modif. dall&#8217;art. 6 comma 6 bis d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 conv. in l. 28 febbraio 1997 n. 30, che riservava interamente i posti disponibili del ministero delle finanze e abbia sancito il principio che l’accesso alle carriere della P.A debba necessaria essere aperta al pubblico concorso.</p>
<p>Sull’argomento si sono levati i plausi di autori come Pietro Virga e Sabino Cassesse, i quali hanno evidenziato il mal costume delle PP.AA. di non consentire l’accesso dall’esterno ai posti disponibili.</p>
<p>L&#8217;esperienza suggerisce che anche per l&#8217;espletamento dei concorsi per posti a tempo determinato si debba fare ricorso a selezioni preventive per profilo, almeno per quelle di più frequente interesse, cosicché gli enti possano poi attingere alle graduatorie sulla base delle proprie esigenze organizzative.</p>
<p>Si deve sottolineare che ancora oggi, sotto forme diverse, si continua a perseverare, istituendo &#8220;un genus apparentemente diverso&#8221; delle cosiddette progressioni verticali che sono state previste in tutti i contratti collettivi di lavoro che riproducono lo stesso principio di riservare esclusivamente all’interno la copertura dei posti, in barba alla sentenza della Corte e al principio dell’ art. 3 e 97 della costituzione.</p>
<p>Sarebbe auspicabile anche l’impugnativa avanti la Corte Costituzionale dell’articolo 91 comma 3 del D.L.vo 18/8/200, n. 267, che prevede la possibilità di riservare interamente al personale dipendente alcuni posti in relazione ad una professionalità acquisita esclusivamente all’interno.</p>
<p>La genericità dell’assunto dell’ultimo periodo, si presta a interpretazioni deformanti e sostanzialmente bypassanti il principio di cui al secondo comma dell’art 97 della costituzione, lasciando alla discrezionalità della P.A. di definire le figure professionali acquisiste esclusivamente all’interno.</p>
<p>La sentenza che si commenta estende la normativa prevista dal d.lvo 29/93 (ora dlvo 165/2001) ai concorsi per la copertura dei posti di dirigenti riconoscendo doversi fare ricorso a quanto previsto dal detto decreto legislativo. </p>
<p>Il comma 1 dell’articolo 28 del dlvo 165/2001, prevede che l’accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami.</p>
<p>Per la Regione Siciliana e per tutte le regioni a statuto speciale, si deve escludere che non sia applicabile quanto la legge regionale prescrive nel senso che tutti i concorsi si esplicano per soli titoli per il periodo di tre anni ( fino a dicembre 2001).</p>
<p>La differenziazione non è da poco se si tiene conto dell’importanza che assume la figura del dirigente, chiamato ad una competenza professionale specifica e qualificata, il quale deve dimostrare le capacità di dirigere altre persone, che certamente non possono essere verificate con il solo concorso per titoli.</p>
<p>Lo stesso articolo 28 al secondo comma prevede due distinte procedure concorsuali ma non quella della riserva all’interno.</p>
<p>Ciò ci induce ad affermare che non si possa stilare una graduatoria riservata al personale interno. </p>
<p>In sede di regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi si devono disciplinare i contenuti delle selezioni, che possono essere semplificati nel caso di assunzioni a tempo determinato, evidenziando la necessità di svolgere prove selettive anche per il ricorso ai contratti di formazione e lavoro.</p>
<p>La selezione attraverso le procedure concorsuali costituisce la regola ordinaria per le pubbliche amministrazioni locali.</p>
<p>Le regole che presiedono ai concorsi sono contenute nell&#8217;articolo 97 della Costituzione, DLGS n. 165/2001, nel DLGS n. 267/2000, nel DPR n. 487/1994, nel DPR n. 693/1996 e, per i dirigenti, nel DPR n. 324/2000. </p>
<p>Per il reclutamento nella PA si devono tenere in evidenza i seguenti principi di carattere generale che così si possono riassumere: a) adeguata pubblicità della selezione, scelta cioè che rimette ai singoli enti l&#8217;obbligo di assicurare una ampia circolazione e conoscibilità della volontà di procedere ad assunzioni, senza imporre specifici e particolareggiati adempimenti; b) imparzialità nelle modalità di svolgimento; c) economicità e celerità, anche attraverso il ricorso a forme di preselezione mediante il ricorso a sistemi automatizzati; d) verifica dei requisiti attitudinali e professionali attraverso meccanismi oggettivi e trasparenti; e) pari opportunità;</p>
<p>La composizione delle commissioni deve essere formata solo facendo ricorso ad esperti e con esclusione dei componenti gli organi politici dell&#8217;amministrazione, di coloro che ricoprono cariche politiche, dei rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali.</p>
<p>Ma come si pone l’art. 28 D.L.vo con quanto previsto dall’articolo 90, 92 e 110 del D.lvo 18/8/2000, n. 267?</p>
<p>Detti articoli consentono agli Enti locali di assumere personale a tempo determinato per gli uffici del Sindaco o Presidente, la cui durata non può essere superiore al periodo previsto per il mandato del Sindaco/presidente, alle sue dirette dipendenze, per espletare le funzioni di supporto al potere politico, ma senza responsabilità di gestione non potendo essere destinatari di PEG.</p>
<p>L’articolo 92 prevede la possibilità di assumere personale a tempo determinato pieno o part time, per sopperire a particolari esigenze di servizio.</p>
<p>L’articolo 110 primo comma prevede la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per la copertura dei posti per le qualifiche dirigenziali.</p>
<p>L’articolo 110 secondo comma consente la nomina di dirigenti al di fuori della dotazione organica, entro il limite del 5% dei posti di organico della dirigenza e dell’area direttiva. Negli Enti locali dirigenti e categoria D.</p>
<p>Portando alle estreme conseguenze la possibilità di nomina, potrebbe verificarsi che tutti i posti di dirigente possano coprirsi con incarichi a tempo determinato vanificando quanto contenuto nell’articolo 28 del D.lvo 165/2001.</p>
<p>Riteniamo che una tale ipotesi debba essere prevista nello Statuto e nel Regolamento di organizzazione dei servizi e che la P.A. nel piano annuale delle assunzioni debba prevedere il ricorso ad uno o ad un altro sistema secondo le politiche di gestione.</p>
<p>In effetti si riscontrano le seguenti esigenze:</p>
<p>a) obiettività e trasparenza della azione amministrativa riservando l’accesso ai posti di dirigente ai più meritevoli;<br />
b) Necessità di assicurare una carriera al personale in servizio presso l’ente.</p>
<p>c) Richiesta di flessibilità politica per la ricerca del personale più vicino alle posizioni degli amministratori.</p>
<p>Riuscire a coordinare le tre esigenze è il compito degli amministratori cui è lasciata un margine di discrezionalità ma che non può oltrepassare il limite della imparzialità di cui all’articolo 97 della cost. e la richiesta di professionalità per la gestione dell’ente, che deve essere dimostrata da comprovati titoli di studio, nonché da capacità manageriali da accertarsi in sede di concorso. </p>
<p>In particolare allorquando si vogliono conferire incarichi a tempo determinato per le funzioni dirigenziali.</p>
<p>Il Consiglio di Stato con il parere 5 febbraio 2001, n. 471, ha accolto il ricorso di un dipendente il quale lamentava il conferimento di un incarico senza motivazione e senza comparazione idonea a dimostrare la preferenza per soli motivi professionali, ribadendo che anche per gli incarichi fiduciari non è consentito bypassare il principio di trasparenza nella gestione della cosa pubblica, secondo quanto affermato dall’art. 3 della legge 241/1990.</p>
<p>E’ stato quindi affermato che &#8221; l’esigenza della motivazione degli atti conclusivi di procedure selettive del personale, sia pure semplificate e largamente informali, risulta in ogni caso pienamente compatibile con la natura privatistica del rapporto di lavoro.&#8221;</p>
<p>Nel sistema di scelta del personale da promuovere nella qualifica superiore, non può mancare l’obbligo per il datore di lavoro della motivazione, obbligo che &#8220;va desunto dall’applicabilità del rapporto contrattuale dei generali principi di correttezza e buonafede di cui agli artt. 1175 e 1375 cc&#8221;.</p>
<p>Lo stesso Consiglio di Stato chiarisce che &#8220;la clausola di correttezza e buona fede non solo costituisce il presupposto di responsabilità risarcitoria del datore di lavoro, per la perdita di chance di altri lavoratori, ma può determinare anche l’invalidità dell’atto finale della procedura selettiva&#8221;.</p>
<p>Operativamente riteniamo che per prima debba ricercarsi nello Statuto la previsione della possibilità di coprire i posti di dirigente mediante contratti a tempo determinato, che il regolamento di organizzazioni degli uffici e dei servizi, lo specifichi con procedure particolareggiate, che sulla scelta della persona cui conferire l’incarico si dia ampia pubblicità e trasparenza in modo da motivare il provvedimento evidenziando i requisiti professionali del prescelto che si dimostrino superiori a quelli posseduti da altri concorrenti.</p>
<p>Similmente il concorso per la nomina di dirigente non può essere circoscritto a specifiche categorie di persone ma aperto a tutti i possibili concorrenti che presentino i requisiti professionali predefinite in quanto è interesse della P.A. selezionare i migliori per funzioni di grande responsabilità e per una corretta gestione degli Enti, e non solo per osservanza da quanto prescritto dalla nostra Carta Costituzionale. </p>
<p>Nulla vieta che dipendenti appartenenti all’ Ente che bandisce la selezione, possano partecipare, ma senza preferenza alcuna e senza riserva.</p>
<p>Esprimiamo quindi un giudizio positivo sulla portata della sentenza, che consente di allontanare la prassi che riteniamo, a lungo andare, funesta per la qualità professionale della nostra P.A., in quanto verrebbe a mancare la competizione che è il presupposto per il miglioramento qualitativo.</p>
<p>Desideriamo augurarci che simile indirizzo giurisprudenziale venga applicato anche per le cosiddette &#8220;progressioni verticali&#8221; previste dai contratti di lavoro, che non fanno altro che ripristinare di fatto situazioni identiche sotto una diversa voce, ma che porteranno le PP.AA. ad avere professionalità obsolete o scarsamente competitive, in quanto per l’esperienza maturata, si profila la chiusura totale dell’accesso dall’esterno nei gradi intermedi della P.A. venendo questa riservata esclusivamente al personale in servizio, anche derogando al titolo di studio, con la conseguenza che professionalità non preparate saranno chiamate a coprire posti in modo assolutamente inadeguato rispetto alle competenze richieste.</p>
<p>Un indirizzo diverso da quello oggi concluso e riportato nei CCNL potrà aversi solo dalla giurisprudenza, ponendo nel nulla i concorsi che non consentono a chi è senza lavoro di partecipare alle selezioni pubbliche, dando l’opportunità ai migliori ed ai più preparati di inserirsi nel mondo del lavoro pubblico.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE &#8211; <a href="/ga/id/2001/10/1582/g">Sentenza 25 settembre 2001 n. 463</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/divieto-di-copertura-dei-posti-di-dirigente-con-esclusiva-riserva-agli-interni/">Divieto di copertura dei posti di dirigente con esclusiva riserva agli interni</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Commento a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza 9 ottobre 2000 n. 5345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-consiglio-di-stato-sez-iv-sentenza-9-ottobre-2000-n-5345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:28:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-consiglio-di-stato-sez-iv-sentenza-9-ottobre-2000-n-5345/">Commento a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza 9 ottobre 2000 n. 5345</a></p>
<p>Con la decisione in rassegna il consesso di Palazzo Spada interviene, ancora una volta, in materia di operatività delle riserve e legittimità della loro previsione nei bandi di concorso. La tendenza che va consolidandosi è quella di individuare, nelle procedure di selezione del personale da parte dalle Amministrazioni, uno strumento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-consiglio-di-stato-sez-iv-sentenza-9-ottobre-2000-n-5345/">Commento a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza 9 ottobre 2000 n. 5345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-consiglio-di-stato-sez-iv-sentenza-9-ottobre-2000-n-5345/">Commento a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza 9 ottobre 2000 n. 5345</a></p>
<p>Con la decisione in rassegna il consesso di Palazzo Spada interviene, ancora una volta, in materia di operatività delle riserve e legittimità della loro previsione nei bandi di concorso.</p>
<p>La tendenza che va consolidandosi è quella di individuare, nelle procedure di selezione del personale da parte dalle Amministrazioni, uno strumento che consenta la scelta del candidato realmente più meritevole, nel perseguimento dell’interesse pubblico al migliore funzionamento degli Uffici ex art. 97 Cost., superando le barriere spesso imposte, mediante previsione di riserve al personale interno, all’accesso degli esterni. In tali casi la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 51 della Costituzione, che, in combinato disposto con l’art. 3, impone l’attuazione di misure che garantiscano l’accesso ai pubblici uffici a tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza.</p>
<p>In tal modo, le riserve a favore di particolari categorie possono sì ammettersi, ma solo ove ciò non comporti una violazione di tali fondamentali principi consacrati nella Carta fondamentale.</p>
<p>Così, il D.P.R. 3/1957, all’art. 5, ha previsto che il numero di posti riservati non possa superare la metà di quelli messi a concorso (dal momento che, diversamente, si creerebbe uno squilibrio ingiustificato a favore di una particolare categoria in violazione degli artt. 51 e 3 Cost.).</p>
<p>La stessa Corte Costituzionale, con la <a href="/ga/id/1999/0/53/g">sentenza n. 1/1999</a>, ha riconosciuto che «in un ordinamento democratico, che affida all’azione dell’amministrazione, separata nettamente da quella di governo, il perseguimento delle finalità pubbliche, il concorso pubblico resta in metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione. Valore, quest’ultimo, in relazione al quale il principio posto dall’art. 97 della Costituzione impone che l’esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei vari concorrenti»</p>
<p>Seguendo i medesimi principi il TAR Lazio, con la <a href="/ga/id/2000/0/246/g">sentenza 1626 del 4.8.1999</a> (sezione II bis, riportata nella rassegna di giurisprudenza di questa rivista) &#8211; la cui esecutività è stata confermata dalla V sezione del Consiglio di Stato con ord. n. 2666/99 -, ha ritenuto illegittima una procedura concorsuale nella parte in cui, pur trattandosi di concorso pubblico (e quindi aperto a tutti) bandito per la copertura di un solo posto, aveva previsto una riserva a favore del personale interno, svilendo, in tal modo, sia il principio di parità di accesso agli uffici costituzionalmente sancito (ci sarebbero stati concorrenti di «serie A» e di «serie B»), sia l’interesse alla scelta del più meritevole, visto che, in quel caso, addirittura, si era verificato il paradosso per cui il posto era stato assegnato non già al concorrente (esterno) più meritevole, classificatosi a pieni voti al primo posto della graduatoria, ma addirittura a quello collocatosi all’ultimo posto e preferito solo perché interno. Diversa sarebbe stata la situazione ove il concorso a posto unico non avesse previsto alcuna riserva, ovvero ove la procedura fosse stata solo interna.</p>
<p>Nel caso oggi affrontato dal Consiglio di Stato si controverte in ordine ad un concorso riservato totalmente al personale interno. La quarta sezione ha annullato la procedura interamente riservata al personale interno, non rinvenendo, nell’ordinamento, alcuna norma che consenta di estendere alle Regioni la totale riserva dei posti a favore del personale.</p>
<p>Se in linea di principio può ammettersi l’ammissibilità di concorsi esclusivamente interni (in tale caso la norma dell’art. 3 Cost. non risulterebbe violata, in quanto la selezione, da attuarsi in situazione di parità, riguarderebbe un gruppo omogeneo di cittadini), deve tenersi presente che la scelta è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, la quale è tenuta ad operare un contemperamento degli interessi coinvolti, decidendo, nel perseguimento di un fine preminente (ad es. copertura di una figura professionale caratterizzata da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’Ente), di riservare interamente il concorso al personale interno.</p>
<p>Diversamente si sacrificherebbe irragionevolmente il principio della scelta del più meritevole imposta dall’art. 97 Cost. . Per tali ragioni, l’art. 6 co. 12 della lege 15 maggio 1997 consente agli Enti locali che non versino in situazione deficitaria di bandire concorsi interamente riservati al personale dipendente. Naturalmente tale previsione non può tramutarsi in uno strumento indiretto di avanzamento del personale, snaturandosi, diversamente, il fine che il legislatore si è proposto, ovvero quello di consentire alle amministrazioni, proprio in ossequio all’art. 97 Cost., la copertura di posti che presuppongano professionalità acquisite esclusivamente all’interno dell’ente, al fine del migliore andamento degli stessi. </p>
<p>Laddove tali particolarissime esigenze non siano esplicite o, comunque, non affatto presenti, senza dubbio alcuno il medesimo precetto costituzionale impone, anzi pretende, che la scelta ricada sul migliore candidato in assoluto e che, quindi, la selezione debba essere aperta a tutti, senza preferenze di sorta a favore di particolari cittadini. Sia anche ben chiaro che, allorquando il concorso sia pubblico (e non riservato) debba prevalere il principio della parità di accesso agli uffici, parità che può essere garantita solo se non operi alcun meccanismo di preferenza a favore di particolari categorie, ovvero, qualora sia prevista una percentuale di riserva, il numero dei posti riservati sia eguale a quelli non riservati (con l’esclusione della riserva qualora il posto sia unico).</p>
<p>Ha, infatti, affermato il Cons. Giust. Amm. Sic. in una sentenza (19.7.1984 n. 86) che ha segnato un caposaldo per le pronunce successive in materia (specialmente in materia di illegittimità della riserva, qualora il posto messo a concorso sia unico) che «quando il concorso è per più posti, i due interessi trovano tutela e si compongono, potendo l’Amministrazione coprirne parte con i più capaci e meritevoli in assoluto rispettando la percentuale spettante ai riservatari idonei, mentre nella ipotesi di concorso per posto unico, ove questo venisse ricoperto da un riservatario si tutelerebbe in via esclusiva l’interesse delle categorie riservatarie, snaturando il concorso e mortificando l’interesse pubblico alla scelta dei più dotati e meritevoli».</p>
<p>Tali principi sono assolutamente inderogabili, potendo, al massimo, recedere potenzialmente (la questione concerne sempre il contemperamento degli interessi coinvolti) in presenza di un interesse, sempre di rango costituzionale, che possa essere ritenuto, per qualche ragione, di tutela prioritaria, per tali motivi l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, dopo controverse pronunce in materia, ha ammesso (24.12.1998 n. 12), in via eccezionale, la riservabilità dell’unico posto a concorso a favore delle categorie protette, «trattandosi di consentire a soggetti che si trovano in condizioni svantaggiate un più agevole reperimento di una occupazione» (qui evidentemente il contemperamento riguarda il più generale principio di solidarietà di cui all’art. 38 Cost.), promuovendo così condizioni che consentano a persone «appartenenti a categorie svantaggiate l’inserimento nell’ambiente del lavoro dal quale altrimenti potrebbero restare escluse» (C. Cost. sent. n. 88/98). L’eccezionalità del principio qui espresso, però, conferma la regola della assoluta imparzialità dell’amministrazione nella selezione del personale e della scelta del più meritevole per il migliore andamento degli uffici.</p>
<p>Nel caso di specie, la Regione Campania aveva indetto due distinti concorsi, dei quali uno interamente riservato al personale in servizio, per la copertura di 40 posti di avvocato.</p>
<p>L’amministrazione aveva ritenuto di potere scindere il concorso per la selezione del personale in due distinte procedure: uno per il personale dipendente, a tempo indeterminato, e l’altro finalizzato all’assunzione di avvocati a tempo determinato (periodo non superiore a due anni). In tale ipotesi, con evidenza, non solo non si riescono a ravvisare le ragioni ispiratrici (di cui si è detto sopra) che hanno imposto il ricorso ad una procedura interamente riservata distinta da quella pubblica, ma si evidenzia anche la macroscopica violazione degli artt. 3 e 51 Cost., che certamente non hanno informato le scelte dell’amministrazione. </p>
<p>Come riconosciuto dal Consiglio di Stato, il concorso pubblico, a differenza di quello riservato, è stato bandito per un rapporto a tempo determinato, privo del carattere di stabilità. Inoltre, le due procedure si differenziavano nettamente per le prove (una scritta ed una orale nel concorso riservato, tre scritte ed una orale in quello pubblico), per la valutazione dei titoli, per la durata dell’assunzione, laddove «nel concorso pubblico con una quota di posti riservata al personale già in servizio è assicurata la par condicio dei concorrenti, fatta eccezione per i diversi requisiti di partecipazione».</p>
<p>Da ultimo, la Quarta Sezione ha riconosciuto il carattere di specialità della norma dell’art. 6 co. 12 della Bassanini bis, ritenendo che la stessa assolve all’esigenza degli enti locali di prevedere concorsi interamente riservati in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente. Nel caso del concorso in esame nel bando erano richiesti, oltre alla anzianità ed al titolo di studio, il requisito del possesso della qualifica immediatamente inferiore, senza la necessità di comprovare particolari esperienze professionali. Appare dunque evidente il ricorso improprio allo strumento approntato dal legislatore, con conseguente illegittimità della previsione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2000/11/714/g">Sentenza 9 ottobre 2000 n. 5345</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Gli “idonei” non hanno diritto allo scorrimento della graduatoria.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/gli-idonei-non-hanno-diritto-allo-scorrimento-della-graduatoria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:28:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-idonei-non-hanno-diritto-allo-scorrimento-della-graduatoria/">Gli “idonei” non hanno diritto allo scorrimento della graduatoria.</a></p>
<p>La sentenza in commento riconosce alla P.A. ampio potere discrezionale in ordine al an ed al quomodo circa l’utilizzazione delle graduatorie concorsuali negando a coloro che, non vincitori, si siano collocati quali idonei nella stessa graduatoria la possibilità di far valere alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile. La pronuncia, a dire</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-idonei-non-hanno-diritto-allo-scorrimento-della-graduatoria/">Gli “idonei” non hanno diritto allo scorrimento della graduatoria.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-idonei-non-hanno-diritto-allo-scorrimento-della-graduatoria/">Gli “idonei” non hanno diritto allo scorrimento della graduatoria.</a></p>
<p>La sentenza in commento riconosce alla P.A. ampio potere discrezionale in ordine al an ed al quomodo circa l’utilizzazione delle graduatorie concorsuali negando a coloro che, non vincitori, si siano collocati quali idonei nella stessa graduatoria la possibilità di far valere alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile. </p>
<p>La pronuncia, a dire il vero, segna un ritorno verso posizioni tradizionalmente sostenute dalla giustizia amministrativa. <br />
Secondo tale orientamento la presenza di norme che riconoscono un periodo di validità alle graduatorie concorsuali non segna alcunché in punto di tutela per gli idonei, ma si limita a riconoscere la facoltà delle pubbliche amministrazioni di poter evitare, laddove ritenuto opportuno, l’esperimento di nuove procedure concorsuali e di poter ricorrere all’assunzione di personale utilmente attingibile dalle graduatorie “aperte” senza dare particolari spiegazioni o operare ponderazioni di interessi. <br />
Nel quadro di tale normativa rientrano, secondo il giudice toscano, quelle richiamate nella sentenza in commento, vale a dire l’art. 9, comma 15, della L. 20 maggio 1985 n. 207 &#8211; recante Disciplina transitoria per l&#8217;inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali, che prevede la durata biennale delle graduatorie approvate dai comitati di gestione delle USL e che le stesse possano essere utilizzate per la copertura di tutti i posti che si resisi vacanti &#8211; e l’art. 22, comma 8, della L. 23 dicembre 1994 n. 724 che, in sostanza, fissava una proroga della validità delle graduatorie approvate dalla P.A. , in occasione del blocco delle assunzioni per parte dell’anno 1995. </p>
<p>Il TAR non ravvisa nel combinato di queste disposizioni ciò che in casi analoghi altra giurisprudenza ha precisato. </p>
<p>Accanto al filone giurisprudenziale tradizionale, infatti, vi sono orientamenti che, quantomeno, mirano a porre in discussione questa piena discrezionalità della pubblica amministrazione nell’utilizzo delle graduatorie concorsuali. </p>
<p>Ad avviso di chi scrive se ne possono individuare tre dai tratti particolarmente significativi ed ai quali si tenterà di fare cenno, seppure breve per evidenti ragioni di contesto espositivo. </p>
<p>Da un lato la giurisprudenza, soprattutto amministrativa, sostiene che a seguito di rinuncia o cessazione dal servizio da parte di soggetti dichiarati vincitori, gli “idonei” che seguono assumerebbero essi stessi una posizione che li avvicinerebbe molto alla posizione del “vincitore”. Pur residuando in capo alla P.A. un potere discrezionale, questa dovrebbe dare di conto delle ragioni che le inducono a non utilizzare la graduatoria nei limiti temporali fissati dalla legge o dagli stessi bandi di concorso attraverso un percorso motivazionale particolarmente accurato, congruo e plausibile. Si limiterebbe così, soprattutto nei contenuti e nei modi di esercizio, quel potere ampiamente discrezionale tradizionalmente riconosciuto in capo alla P.A. (vd. ad es. C.d.S. Sez. III 04.02.03, n. 2828/02; TAR Sardegna, 19.10.99, n. 1228; TAR Veneto 08.09.03 n. 4666; TAR Calabria 17.09.03 n. 1145; TAR Puglia 19.03.00, n. 1631). </p>
<p>Portando alle conseguenze più estreme tali considerazioni e facendo leva sulle previsioni generali di validità delle graduatorie concorsuali (che oggi durano in media tre anni) a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i. e del DPR 487/94 e s.m.i., un secondo orientamento giurisprudenziale è giunto a sostenere che, in luogo della tradizionale discrezionalità riconosciuta generalmente alla P.A. dall’art. 8 del DPR n. 3/57 circa l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, la privatizzazione del pubblico impiego avrebbe affermato un vero e proprio “obbligo” per le pubbliche amministrazioni di utilizzazione delle graduatorie approvate, pur restando sempre nell’ambito dei poteri discrezionalmente esercitabili dalla P.A. . <br />
Quest’ultima, più in particolare, in presenza di una graduatoria valida dovrebbe preventivamente valutare la possibilità di assumere gli idonei prima di procedere all’indizione di un nuovo concorso e solo in presenza di gravi ragioni di carattere organizzativo e funzionale potrebbe legittimamente procedere in tal senso. Secondo la giurisprudenza, tale obbligo potrebbe essere disatteso solo nella misura in cui l’amministrazione motivasse la scelta di ricorrere a nuove selezioni con l’esigenza di un necessario accertamento di competenze professionali o scientifiche diverse da quelle possedute dai soggetti idonei nella graduatoria formatasi precedentemente (vd. per tutti TAR Lazio 30.01.03, n. 536 in Giustamm.it con commento di O. Carparelli; TAR Sicilia, Catania, 9.02.01 n. 290). Al di fuori di tali ipotesi, infatti, residuerebbe all’amministrazione soltanto il potere di ricoprire i posti resisi vacanti mediante riassestamenti organizzativi (utilizzo di personale interno già operante; soppressione del posto stesso ed accorpamento di funzioni, ecc.) che, nella misura in cui attengono all’area della macro-oganizzazione, rivestono natura di poteri pubblicistici e discrezionali della pubblica amministrazione dall’art. 5 del D. Lgs. n. 165/00 (vd. ad es. C. Cass. Sez. Lav. 5.03.03, n. 3252). <br />
Tali orientamenti sembrerebbero essere avvalorati anche dal tenore delle leggi finanziarie degli ultimi anni che, proponendo continui blocchi alle assunzioni del personale e prolungando di anno in anno la validità delle graduatorie approvate dalle singole amministrazioni – indipendentemente dal fatto che all’interno delle stesse vi siano vincitori o residuino solo idonei – sembrano porre l’attenzione anche sulla economicità dell’azione amministrativa nell’utilizzo del mezzo concorsuale. Questo, è bene precisarlo, resta la regola ma è del tutto compatibile con la previsione di un periodo di validità delle graduatorie che, peraltro, viene spesso reso noto ai concorrenti delle varie competizioni concorsuali anche con l’indicazione all’interno delle clausole del bando (vd. C.d.S. sez. VI, 04.09.2001 n. 4659). </p>
<p>Secondo questi due primi orientamenti, quindi, la posizione del concorrente non vincitore ma utilmente collocatosi in graduatoria assume sempre più la veste di un interesse legittimo tutelabile nei confronti della pubblica amministrazione che, quantomeno senza motivare accuratamente e puntualmente tali scelte, decida di procedere con l’indizione di nuovi concorsi invece di avvalersi delle graduatorie ancora valide. </p>
<p>Vi è poi un terzo orientamento, sicuramente minoritario e diffuso prevalentemente tra i giudici ordinari, che portando alle estreme conseguenze il percorso di privatizzazione del pubblico impiego approntato dal legislatore negli anni ’90, attribuisce, oltre che ai vincitori, anche a coloro che ad essi possano essere accomunati un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione. Tali vengono riconosciuti gli idonei nel caso di posti resisi vacanti durante il periodo di validità della graduatoria. Questi, infatti, godrebbero di una aspettativa che si eleverebbe a rango di vero e proprio diritto soggettivo alla stipula del contratto al verificarsi delle condizioni idonee per l’assunzione (vd. ,per tutti, Trib. Napoli, Sez. Capri, ord. 20.02.02, in Lav. Pubbl. Amm. n. 3-4, pg. 386). </p>
<p>Di queste posizioni non ha tenuto conto il giudice toscano nella sentenza in commento anche in presenza di dettati normativi di settore in nulla difformi al tenore di quelli più generali che hanno indotto altra giurisprudenza a restringere la portata della discrezionalità amministrativa in materia di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali valide. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE &#8211; SEZIONE II &#8211; <a href="/ga/id/2004/5/3961/g">Sentenza 29 aprile 2004 n. 1403</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2012 n.148</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-27-4-2012-n-148/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospeso il bando di concorso pubblico per titoli ed esami indetto da una ASL per la copertura di n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario – ortottista – categoria D – con rapporto di lavoro a tempo pieno di cui: un posto riservato al personale interno e un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-27-4-2012-n-148/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2012 n.148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-27-4-2012-n-148/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2012 n.148</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il bando di concorso pubblico per titoli ed esami indetto da una ASL per la copertura di n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario – ortottista – categoria D – con rapporto di lavoro a tempo pieno di cui: un posto riservato al personale interno e un posto riservato ai volontari delle forze armate congedati senza demerito, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi n. 4 del 17/1/2012; Considerato che, ad un primo esame, paiono dover essere disattese le argomentazioni con cui l’Amministrazione resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché la sua tardività. Considerato, infatti, che il riconoscimento del diritto all’assunzione tramite procedura di mobilità, sostanzialmente fatto valere dalla ricorrente, è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione del nuovo concorso, cosicché la contestazione investe l&#8217;esercizio del potere dell&#8217;amministrazione cui corrisponde una situazione di interesse legittimo la cui tutela spetta al giudice amministrativo. Considerato, comunque, che la ricorrente non ha interesse a denunciare la mancata attivazione della procedura di mobilità, poiché la sua istanza di trasferimento è stata regolarmente vagliata e motivatamente respinta dall’amministrazione. Considerato, sotto altro profilo, che non si riscontra l’irreparabilità del pregiudizio lamentato dalla ricorrente, atteso che le procedure concorsuali sono attualmente sospese per effetto del blocco delle assunzioni disposto per il 2012 dalla Regione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00148/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00353/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 353 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Paola Inzaghi</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuliana Brambilla, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, via Fieschi, 6/8;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese</b>, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Pipicelli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giovanna Casu in Genova, via XX Settembre, 21/11;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del bando di concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’Azienda Sanitaria Locale 2 Savonese, per la copertura di n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario – ortottista – categoria D – con rapporto di lavoro a tempo pieno di cui: un posto riservato al personale interno e un posto riservato ai volontari delle forze armate congedati senza demerito, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi n. 4 del 17/1/2012;<br />	<br />
della deliberazione n. 993 del 4/11/2011 del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese con la quale è stato deliberato di indire il concorso sopra indicato;<br />	<br />
di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.	</p>
<p>Considerato che, ad un primo esame, paiono dover essere disattese le argomentazioni con cui l’Amministrazione resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché la sua tardività.<br />	<br />
Considerato, infatti, che il riconoscimento del diritto all’assunzione tramite procedura di mobilità, sostanzialmente fatto valere dalla ricorrente, è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione del nuovo concorso, cosicché la contestazione investe l&#8217;esercizio del potere dell&#8217;amministrazione a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo la cui tutela spetta al giudice amministrativo.<br />	<br />
Considerato, in secondo luogo, che il ricorso risulta consegnato per la notifica il 17 marzo 2012, sessantesimo giorno dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.<br />	<br />
Considerato, comunque, che la ricorrente non ha interesse a denunciare la mancata attivazione della procedura di mobilità, poiché la sua istanza di trasferimento è stata regolarmente vagliata e motivatamente respinta dall’amministrazione.<br />	<br />
Considerato, sotto altro profilo, che non si riscontra l’irreparabilità del pregiudizio lamentato dalla ricorrente, atteso che le procedure concorsuali sono attualmente sospese per effetto del blocco delle assunzioni disposto per il 2012 dalla Regione Liguria.<br />	<br />
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere integralmente compensate fra le parti costituite.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare in epigrafe.	</p>
<p>Compensa le spese della fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />	<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere<br />	<br />
Richard Goso, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/04/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-27-4-2012-n-148/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2012 n.148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.1503</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-1503/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-1503/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-1503/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.1503</a></p>
<p>Va sospeso l&#8217;avviso pubblico di avviamento a selezione per l&#8217;assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 10 unità del profilo professionale di addetto amministrativo, area funzionale seconda (ex B1) fascia economica iniziale F1, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In particolare, l’art. 24, d. lgs. n. 150/2009 (copertura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-1503/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.1503</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-1503/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.1503</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso l&#8217;avviso pubblico di avviamento a selezione per l&#8217;assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 10 unità del profilo professionale di addetto amministrativo, area funzionale seconda (ex B1) fascia economica iniziale F1, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In particolare, l’art. 24, d. lgs. n. 150/2009 (copertura posti con concorsi pubblici e riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno), non può essere interpretato quale mera ripetizione del disposto di cui all’art. 52, comma 1 bis, d.lgs. 165/2011 (progressioni fra aree tramite concorso pubblico, ferma la possibilità per l&#8217;amministrazione di destinare al personale interno, con titoli di studio, una riserva di posti comunque non superiore al 50 %), sotto il profilo della facoltà per le Pubbliche Amministrazioni di riserva al personale interno nelle procedure concorsuali, ma impone alle stesse l&#8217;obbligo di prevedere una riserva per gli interni, peraltro quantificata nella sola misura massima, a partire dal primo gennaio 2010; il predetto art. 24 deve essere coniugato con la previgente disciplina, anche di natura contrattuale, onde scongiurare immotivate disparità di trattamento tra i pubblici dipendenti; poiche&#8217; l&#8217;Amministrazione sta procedendo all’assunzione delle 10 unità di cui all’avviso impugnato, mentre ne sono ancora disponibili altre quaranta per la fascia economica cui i ricorrenti aspirano, occorre sospendere gli effetti dell’atto impugnato, onde evitare che nelle more della decisione di merito le stesse risultino ormai integralmente ricoperte. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01503/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00569/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 569 del 2011, proposto da: <b>Raffaele Acerbo, Agostinelli Claudio, Albanese Giuseppe, Alfieri Anna, Annoni Massimo, Antonini Angelo, Aretano Salvatore, Arnese Caterina, Arnetta Vincenzo, Arnucci Anna Maria, Bach Fabia, Baieri Monica, Baldassarri Carla, Basconi Fiorella, Basile Antonio, Bataloni Vincenziana, Belardo Maria, Bellardini Rinaldo, Benigni Sandro, Bernardini Riccardo, Bertucci Antonella, Bevilacqua Mariella, Bianchi Claudio, Bocca Giovanni, Bonavolonta’ Francesco, Boni Maurizio, Bonventre Anna, Bottoni Giovanni, Buccaro Raoul, Buccella Antonio, Buompane Umberto, Bursese Salvatore, Buttari Antonio, Buttice’ Giovanna, Cacciacarne Pasquale, Campana Benedetto, Cantiero Valentina Valeria, Canu Paola, Caputo Filomena, Carli Renza, Carnevali Annapaola, Carolini Carla, Carotenuto Arcangelo, Carta Antonio, Carvisiglia Luigi, Casanova Mauro Giuseppe, Castronovo Benedetto, Cataldo Davide, Celentano Giovanna, Celi Carl, Cellante Massimo, Censi Barbara, Censi Gaetano, Checcacci Patrizia, Chiricotto Gigliola, Cianu Mauro, Ciccarelli Francesco, Cifelli Orazio, Cinaglia Stefania, Ciocchetti Michelina, Conte Umberto, Corinaldesi Claudio, Corpora Giuseppe, Corsini Sante, Crescenti Giacomo, Croce Claudio, D’Addona Antonio, D’Ambrosio Giuseppe, D’Angelo Rossella, D’Angelo Salvatore, D’Elia Raffaela, De Castro Maurizia, De Cristofaro Eugenia, De Domenico Raffaella, De Felice Gabriele, De Leo Grazia, De Luca Carmela, De Michele Rosa, De Rosa Luciano, De Sanctis Massimo, De Vita Filomena, Del Monaco Raffaele, Del Vomano Biagio, Delle Donne Antonio, Delle Monache Paolo, Di Benedetto Fabio, Di Cicco Anna Lucia, Di Felice Angelo, Di Fiore Sabatino, Di Gaetano Nicolina, Di Nardo Luigi, Di Sabatino Nino, Di Zacomo Franco, Donzelli Guido, Drago Letizia, Errichiello Luigi, Fabrizi Stefano, Falcone Pasquale, Faraci Giuseppa, Farina Luigi, Fava Giuseppe, Fedele Antonio, Feliciani Alfonso, Ferlante Giovanni, Forli Elisabetta, Franchitto Sandro, Frattarelli Carlo, Frenza Massimo, Gaccetta Luciana, Gagliardi Roberta, Galati Giuseppe, Gallo Marianna, Gentile Francesco, Geraci Salvator, Ghisolfo Carla, Giacobone Placida, Gianfico Sabatino, Giberti Gilberto, Giorgi Serafina, Giovannercole Giulio, Goldoni Verna, Grande Francesco, Greco Francesco, Guadagni Giuseppe, Imperiale Eugenio, Invernizzi Luciano, La Fratta Lucio, La Rotonda Lisetta Carmela, Lazzari Adelaide, Leo Filippo, Loffredo Carmela, Lombardi Filippo, Lorenzetti Massimo, Lorenzi Toriano, Lorito Donato, Luperto Cesareo, Madonna Giovanni, Maltese Adriana, Mandarano Giovanna, Marciello Lorenzo, Marcolongo Giuseppe, Marini Rosaria, Marino Francesco, Marra Gabriele, Marrazzo Gerardo, Massaro Angelo, Mastrella Patrizio, Mauriello Patrizia, Mauriello Sergio, Messa Antonella, Messineo Caterina, Messora Rita, Miccoli Marco, Miele Raffaele, Millico Annarita, Minicucci Triestina, Mirabelli Rosetta, Mistico Francesco Paolo, Mistretta Leonardo, Mocini Sergio, Monaco Giuseppe, Montebello Patrizia, Morda’ Giuseppina, Mottola Francesco, Mudano’ Alfredo, Musto Anna Teresa, Nanni Stefano, Napolitano Vincenzo, Nodale Daniela, Noschese Massimo, Noto Liborio, Ottaviani Fabio, Palamara Demetrio, Palma Giuseppe, Parisi Romolo, Pasquali Paola, Pecora Isabella, Peraldo Dan Maria, Perfetti Domenico, Pesce Cosimo, Piano Donato, Pietrantonio Esmeralda, Piluso Donatella, Piras Elena, Poggesi Francesca, Ponte Michele, Pontini Vincenza, Poscia Marina, Proietti Alimonti Mario, Provenzano Silvano, Raggio Mauro, Reale Elisabetta, Riva Fedele, Rossi Daniela, Rossi Franco, Rossi Ornella, Ruggiero Domenico, Rutigliani Giuseppina, Sallustri Patrizio, Santonicola Franca, Saviano Andrea, Scanu Elisabetta, Scarlata Roberto, Scattareggia Gioacchino, Schettino Giovanni, Selmo Alberto, Semi Caludio, Serafini Massimo, Setilli Cira, Severini Alessandro, Sibilia Angelo, Simonte Alfredo, Soimero Marina, Solano Domenica, Spuntarelli Patrizia, Stallone Antonino, Strazzullo Francesco, Strologo Giovanni, Tassi Giampietro, Testa Fabiola, Tolone Giuseppe, Torregrossa Mauro, Trimboli Salvatore, Tristaino Domenico, Trocchia Biagio, Trupia Giuseppe, Ugolini Patrizio, Vadala’ Silvana, Valeri Luigina, Vastano Marco, Veloccia Virginia, Veneruso Pietro, Vetrone Cosimo, Vicalvi Massimiliano, Villa Sonia, Viscosi Vittorino, Vitale Nicolina, Vitarelli Giacinta, Vitelli Virgilio, Volpi Alessandro, Zitti Valentina, Zonetti Marina, Zuccaro Pietro Benedetto</b>, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Sibilla Muscio, presso il cui studio sono domiciliati elettivamente in Roma, viale Angelico, 84/C;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Alessandra Costa</b>, non costituitasi in giudizio;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;avviso pubblico di avviamento a selezione per l&#8217;assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 10 unità del profilo professionale di addetto amministrativo, area funzionale seconda (ex B1) fascia economica iniziale F1, pubblicato su G.U. del 26.10.2010;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>CONSIDERATO che la resistente Amministrazione ha depositato in data 23 febbraio 2011 i chiarimenti richiesti con l’ordinanza collegiale n. 548/2001 dell’11 febbraio 2011;	</p>
<p>RITENUTO, anche alla stregua della relazione del resistente Ministero che le censure dedotte con il ricorso presentano elementi meritevoli di positivo apprezzamento in quanto:	</p>
<p>&#8211; la disposizione di cui all’art. 24, d. lgs. n. 150/2009, non può essere interpretata quale mera ripetizione del disposto di cui all’art. 52, comma 1 bis, d.lgs. 165/2011, sotto il profilo della facoltà per le Pubbliche Amministrazioni di riserva al pers	</p>
<p>&#8211; la norma in esame deve essere coniugata con la previgente disciplina, anche di natura contrattuale, onde scongiurare immotivate disparità di trattamento tra i pubblici dipendenti;	</p>
<p>CONSIDERATO che la resistente Amministrazione sta procedendo all’assunzione delle 10 unità di cui all’avviso impugnato, mentre ne sono ancora disponibili altre quaranta per la fascia economica cui i ricorrenti aspirano e che, pertanto, occorre sospendere gli effetti dell’atto impugnato, onde evitare che nelle more della decisione di merito le stesse risultino ormai integralmente ricoperte;	</p>
<p>RITENUTO, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare, disponendo, per l’effetto, la sospensione dell’atto impugnato con il ricorso e la fissazione dell’udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito;	</p>
<p>RITENUTO equo disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare, anche in relazione alla particolarità della vicenda contenziosa;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter,<br />	<br />
ACCOGLIE l’istanza citata in premessa e per l&#8217;effetto sospende l’atto impugnato con il ricorso in epigrafe;<br />	<br />
FISSA per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 9 febbraio 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Carlo Taglienti, Consigliere<br />	<br />
Donatella Scala, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-1503/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.1503</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.811</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-811/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-811/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-811/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.811</a></p>
<p>Va sospeso il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Amministrativo in una AUSL, disponendo la sospensione del bando limitatamente ad un solo posto. (G.S.) vedi anche: T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, SEZ. II &#8211; Ordinanza sospensiva del 8 giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-811/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.811</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-811/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.811</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Amministrativo in una AUSL, disponendo la sospensione del bando limitatamente ad un solo posto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, SEZ. II &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11726/g">Ordinanza sospensiva del 8 giugno 2007 n. 509</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 811/08<br />
Registro Generale: 7991/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.. Giuseppe Severini<br /> Cons. Marco Lipari<br /> Cons. Caro Lucrezio Monticelli Est.<br />  Cons. Marzio Branca<br />Cons. Nicola Russo<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>AZIENDA USL N. 8 DI AREZZO </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  GAETANO VICICONTEcon domicilio  eletto in RomaLARGO DEI LOMBARDI, 4   pressoALESSANDRO TURCO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MASTINI MARIA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  LORETTA BARLETTAcon domicilio  eletto in RomaVIA DEL SEMINARIO N. 85pressoFRANCESCO A. MAGNI<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR  TOSCANA  &#8211; FIRENZE: Sezione II  n. 509/2007, resa tra le parti, concernente CONCORSO PUBBLICO PER LA   COPERTURA DI N. 3 POSTI DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MASTINI MARIA<br />
Udito il relatore Cons. Caro Lucrezio Monticelli   e uditi, altresì, per le   parti  gli avvocati G. Viciconte e L. Barletta;<br />
Considerato che non sono emersi elementi per disattendere l’ordinanza del TAR;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 7991/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-811/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.811</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4623</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4623/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4623/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4623/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4623</a></p>
<p>Non va sospesa la graduatoria di concorso a 10 posti di farmacista ASL, in quanto la riserva invocata dalla ricorrente ex art. 16 L. n. 68/99 per disabili presuppone l’esistenza dello stato di disoccupazione almeno al momento della partecipazione al concorso (requisito non posseduto dalla ricorrente). (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4623/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4623</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4623/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4623</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la graduatoria di concorso a 10 posti di farmacista ASL, in quanto la riserva invocata dalla ricorrente ex art. 16 L. n. 68/99 per disabili presuppone l’esistenza dello stato di disoccupazione almeno al momento della partecipazione al concorso (requisito non posseduto dalla ricorrente). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Reg. ordinanze:  4623/07<br />
Reg. generale: 6008/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Raffaele Carboni<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani<br />  Cons. Cesare Lamberti Est.<br />  Cons. Aldo Fera<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Settembre 2007<br />
Visti gli art.21 u.c., e l&#8217;art.23 bis comma 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
 <b> ROSTAN STEFANIA </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv. CARLO MORANOcon domicilio in Roma  PIAZZA CAPO DI FERRO 13  presso   SEGRETERIA SEZIONALE CDS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA SANITARIA LOCALE  NA 5 </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv. EDUARDO MARTUCCI &#8211; Avv. FRANCESCO SAVERIO AFELTRAcon domicilio  eletto in Roma  VIA DI PIETRALATA 320/D/8  presso   GIGLIOLA MAZZA RICCI<br />
e nei confronti di<br />
  <b>DI GENNARO DANIELA </b></p>
<p>per la riforma dell’ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE V  n. 1445/2007, resa tra le parti, concernente CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 10 POSTI DI FARMACISTA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l’ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AZIENDA SANITARIA LOCALE  NA 5Udito il relatore Cons. Cesare Lamberti  e uditi,  altresì, per le parti  gli avvocati  Morano e Martucci;<br />
Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l’appello (Ric. n. 6008/2007)</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 settembre 2007</p>
<p>IL DIRIGENTE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4623/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4623</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2007 n.509</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-6-2007-n-509/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-6-2007-n-509/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-6-2007-n-509/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2007 n.509</a></p>
<p>Va sospeso il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Amministrativo in una AUSL, disponendo la sospensione del bando limitatamente ad un solo posto. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; Ordinanza sospensiva del 19 febbraio 2008 n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-6-2007-n-509/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2007 n.509</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-6-2007-n-509/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2007 n.509</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Amministrativo in una AUSL, disponendo la sospensione del bando limitatamente ad un solo posto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11725/g">Ordinanza sospensiva del 19 febbraio 2008 n. 811</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA<br />FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze:  509/2007<br />
Registro Generale:735/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente<br /> VINCENZO FIORENTINO Cons., relatore<br />
LYDIA  ADA ORSOLA SPIEZIA Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 07 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 735/2007  proposto da:<br />
<b>MASTINI MARIA</b>rappresentato e difeso da:BARLETTA LORETTA e MANETTI PAOLOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA LA PIRA 21presso MANETTI PAOLO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA U.S.L. N. 8 AREZZO </b>rappresentato e difeso da:VICICONTE GAETANO con domicilio eletto in FIRENZE VIALE MAZZINI, 60<br />
presso il suo studio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della deliberazione n. 179 de 5 marzo 2007, pubblicata in data 05.03.2007 fino al 19.03.2007, quindi esecutiva dal 20.03.2007, avente ad oggetto: concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Amministrativo, Emissione bando;<br />
nonchè di ogni atto precedente, susseguente, comunque collegato a tale deliberazione, anche se incognito;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AZIENDA U.S.L. N. 8 AREZZO</p>
<p>Udito il relatore Cons. VINCENZO FIORENTINO  e uditi altresì per le parti gli avv.ti Loretta Barletta, Paolo Manetti e Gaetano Viciconte;</p>
<p>Considerato che il ricorso, sia pure ad una prima sommaria delibazione, appare assistito da elementi di fumus boni iuris, e che dal danno paventato può ovviarsi disponendo la sospensione del bando limitatamente ad un solo posto;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>
Accoglie in tali termini, la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 7 giugno 2007</p>
<p>F.to Giuseppe Petruzzelli	&#8211; Presidente<br />	<br />
F.to Vincenzo Fiorentino	&#8211; Relatore, est.<br />	<br />
F.to Silvana Nannucci	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 8 giugno 2007</p>
<p>Firenze, lì 8 giugno 2007</p>
<p>Il Direttore della Segreteria<br />
F.to Silvia Lazzarini</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2007 n.2634</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2634/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2634/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2634/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2007 n.2634</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che dichiara inammissibile per tardivita’ un ricorso avverso la graduatoria di concorso per conseguire l’abilitazione all’insegnamento in scuola materna, in cui si lamentava l’omessa riserva di posto ad invalido civile. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2634/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2007 n.2634</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2634/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2007 n.2634</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che dichiara inammissibile per tardivita’ un ricorso avverso la graduatoria di concorso per conseguire l’abilitazione all’insegnamento in scuola materna, in cui si lamentava l’omessa riserva di posto ad invalido civile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2634/07<br />
Registro Generale:3454/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Giuseppe Romeo Est.<br />Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Aldo Scola<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 22 Maggio 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>DI MARCO MARIA</b><br />
rappresentata e difesa dall’Avv. NICOLA SCARPA<br />
con domicilio eletto in Roma VIA FAA DI BRUNO 29</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p><b>BARATTA MARIA TERESA, ORLANDO PASQUALINA, RUSSO MARIA</b>, non costituitesi;</p>
<p><b>MIN.P.I. -DIR.GEN.CAMPANIA &#8211; CSA SALERNO, MIN.P.I. &#8211; DIR. GEN.CAMPANIA</b><br />
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR CAMPANIA &#8211; SALERNO SEZ. I 2172/2006, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA PER ABILITAZIONE ALL&#8217;INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MATERNA.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: MIN.P.I. &#8211; DIR. GEN.CAMPANIA, MIN.P.I. -DIR.GEN.CAMPANIA -CSA SALERNO, MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE;<br />
Udito il relatore Cons. Giuseppe Romeo<br />
e udito, altresì, per le parti l’Avv. SCARPA;<br />
Tenuto conto del pregiudizio grave ed irreparabile dedotto dalla istante;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3454/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 22 Maggio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2634/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2007 n.2634</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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