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	<title>Concorsi pubblici-Requisiti del concorso Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Concorsi pubblici-Requisiti del concorso Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla valutazione dei titoli di preferenza in un concorso pubblico.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 15:56:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valutazione-dei-titoli-di-preferenza-in-un-concorso-pubblico/">Sulla valutazione dei titoli di preferenza in un concorso pubblico.</a></p>
<p>Concorso pubblico &#8211; Discrezionalità dell&#8217;Amministrazione &#8211; Commissione valutatrice &#8211; Titolo di preferenza &#8211; Formazione dopo la scadenza del bando &#8211; Non valutabilità &#8211; Legittimità La decisione dell’Amministrazione di non prendere in considerazione il titolo di lodevole servizio non appare censurabile, perché è conforme alle prescrizioni del bando: la documentazione relativa al titolo medesimo risulta, infatti, essere stata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valutazione-dei-titoli-di-preferenza-in-un-concorso-pubblico/">Sulla valutazione dei titoli di preferenza in un concorso pubblico.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valutazione-dei-titoli-di-preferenza-in-un-concorso-pubblico/">Sulla valutazione dei titoli di preferenza in un concorso pubblico.</a></p>
<p><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Concorso pubblico &#8211; Discrezionalità dell&#8217;Amministrazione &#8211; Commissione valutatrice &#8211; Titolo di preferenza &#8211; Formazione dopo la scadenza del bando &#8211; Non valutabilità &#8211; Legittimità</span></p>
<hr />
<p class="popolo" style="margin: 0cm; text-align: justify; line-height: 26.0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, palatino, serif; color: black;">La decisione dell’Amministrazione di non prendere in considerazione il titolo di lodevole servizio non appare censurabile, perché è conforme alle prescrizioni del bando: la documentazione relativa al titolo medesimo risulta, infatti, essere stata formata in una data successiva al termine ultimo di presentazione delle domande per il concorso.</span></p>
<p class="popolo" style="margin: 0cm; text-align: justify; line-height: 26.0pt; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, palatino, serif; color: black;">Non può, inoltre, sostenersi che il titolo in questione si sia perfezionato prima della suddetta scadenza, in quanto l’esistenza di un determinato fatto (qual è il “lodevole servizio”) va dimostrata nei procedimenti concorsuali esclusivamente in via documentale, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (<i>cfr</i>., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 25 ottobre 2022, n. 9105).</span></p>
<p class="popolo" style="margin: 0cm; text-align: justify; line-height: 26.0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, palatino, serif; color: black;">Non può sostenersi che tutta l’attività lavorativa, a cui si riferisce l’attestato di “lodevole servizio”, sia stata svolta dalla ricorrente prima della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.</span></p>
<p class="popolo" style="margin: 0cm; text-align: justify; line-height: 26.0pt; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, palatino, serif; color: black;">Ciò conferma come la mancata valutazione del relativo titolo da parte dell’Amministrazione non sia affatto il frutto di una “visione meramente formalistica” ma sia piuttosto giustificata, anche sotto il profilo sostanziale in forza del principio di <i>par condicio</i> tra i candidati, non potendo essere presi in esame attestati rilasciati dopo un significativo intervallo temporale dalla data fissata dal bando.</span></p>
<hr />
<p><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Pres. Petrucciani, Est. A. Ugo</span></p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">REPUBBLICA ITALIANA</span></p>
<p class="innome" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</span></p>
<p class="sezione" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</span></p>
<p class="sezione" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">(Sezione Prima)</span></p>
<p class="tabula" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">ha pronunciato la presente</span></p>
<p class="sezione" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">SENTENZA</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">sul ricorso numero di registro generale 879 del 2023, proposto da</span><br />
<span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Gilda Losito, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Cristina Latini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</span></p>
<p class="contro" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">contro</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell&#8217;Interno, non costituito in giudizio;</span></p>
<p class="contro" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">nei confronti</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Lorenzo Cattelan e Margherita Cisani, non costituiti in giudizio;</span></p>
<p class="contro" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">per l&#8217;annullamento</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">&#8211; della graduatoria del Concorso Pubblico per esami per l&#8217;accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi nr. 5 posti, a tempo indeterminato, di Dirigente di Istituto Penale per i Minorenni di Livello Dirigenziale Non generale, indetto con PDG del 28 agosto 2020 e pubblicato nella gazzetta ufficiale nr. 78 del 6 ottobre 2020, pubblicata sul sito www.giustizia.it nell&#8217;apposita scheda di sintesi del concorso pubblico, previo formale avviso pubblicato in data 11/11/2022 sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n.89.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Visti tutti gli atti della causa;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</span></p>
<p class="fatto" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">FATTO</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">1. – Con decreto del 28 agosto 2020, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 78 del 6 ottobre 2020, il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria, per n. 5 posti, a tempo indeterminato, di Dirigente di Istituto Penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">2. – Il bando di concorso prevedeva – per quanto rileva ai fini del presente giudizio – che i candidati dovessero dichiarare, già nella domanda di partecipazione, l’eventuale possesso di titoli di riserva, precedenza e preferenza, e che, una volta superate le prove scritte e orali, dovessero inviare all’Amministrazione i documenti attestanti il possesso dei predetti titoli (art. 4, comma 2, e art. 11, comma 2, del bando).</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">La <i>lex specialis</i> precisava, inoltre, che i titoli di riserva, precedenza e preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, dovessero essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione (art. 2, comma 2, del bando).</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">3. – La dott.ssa Gilda Rosito ha presentato domanda di partecipazione al concorso, nella quale ha dichiarato espressamente “<i>di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, di cui all’art. 2 del bando: Attestati di Lodevole Servizio nella Pubblica Amministrazione</i>”.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">4. – Dopo aver sostenuto e superato le prove scritte e la prova orale, essa ha inviato all’Amministrazione la documentazione attestante due titoli di preferenza, segnatamente:</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;"><i>a)</i> un attestato di lodevole servizio svolto presso l’Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, rilasciato dal direttore del medesimo ufficio in data 4 febbraio 2022;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;"><i>b)</i> una dichiarazione sostitutiva di certificazione, contenente <i>(i)</i> la dichiarazione di “<i>aver prestato lodevole servizio in Amministrazioni pubbliche diverse dall’Amministrazione Penitenziaria dal 1995 al 1997, anno di assunzione presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria</i>”, nonché <i>(ii)</i> la precisazione che “<i>i sopracitati attestati di lodevole servizio sono già in possesso dell’Amministrazione penitenziaria come si evince dalla posizione n. 169 assegnata alla sottoscritta nella graduatoria pubblicata sul bollettino ufficiale n. 12 del 30/06/1997 del Ministero di Grazia e Giustizia e della quale per comodità si allega copia</i>”.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">5. – Nella graduatoria finale del concorso, la dott.ssa Losito si è collocata in 22esima posizione, a pari punti (n. 48) con i dott.ri Lorenzo Cattellan e Margherita Cisani, collocatisi rispettivamente alla 20esima e 21esima posizione.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">6. – La dott.ssa Losito ha inviato all’Amministrazione una richiesta di accesso agli atti del concorso, per conoscere le ragioni del mancato riconoscimento dei titoli di preferenza, che le avrebbe consentito di sopravanzare i dott.ri Cattelan e Cisani, che avevano conseguito il suo stesso punteggio finale.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">L’Amministrazione ha riscontrato tale richiesta, evidenziando quanto segue:</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">&#8211; riguardo al titolo <i>sub a)</i> sopracitato, “<i>si rappresenta che questa Amministrazione li ha ritenuti non valutabili in quanto la data dell’attestato prodotto è quella del 4 febbraio 2022, successiva a quella della domanda di partecipazione al concorso. […]</i>”;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">&#8211; riguardo al titolo <i>sub b)</i> sopracitato: “<i>Con riguardo a quanto dichiarato dalla d.ssa Gilda Losito in data 10 febbraio 2022 in merito al riconoscimento del lodevole servizio quale titolo di preferenza e di precedenza per graduatoria di altro concorso (cfr. Bollettino Ufficiale n. 12/1997 del Ministero di Grazia e Giustizia) si rappresenta che non può essere dichiarato valido un titolo desumibile da altra graduatoria di concorso pubblico in quanto la medesima avrebbe dovuto presentare a questo Dipartimento esclusivamente copia dell’attestato in questione rilasciato dall’Amministrazione interessata</i>”.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">7. – La dott.ssa Losito ha, così, impugnato gli atti del concorso in esame e, in particolare, la graduatoria finale, nella parte in cui non le sono stati riconosciuti i due titoli di lodevole servizio che le avrebbero consentito di sopravanzare i due concorrenti che hanno conseguito il suo stesso punteggio.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">7.1. – Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2, comma 2, del bando di concorso e dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, con specifico riguardo alla mancata valutazione del primo attestato di lodevole servizio, rilasciato dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">La ricorrente ha affermato, in sintesi, che tale attestato, pur essendo stato rilasciato in data successiva alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, si riferisce comunque ad uno <i>status</i> preesistente e, dunque, avrebbe dovuto essere valutato dall’Amministrazione.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">7.2. – Con il secondo motivo di ricorso, invece, è stata censurata la mancata valutazione del secondo titolo di preferenza, costituito dall’autocertificazione del lodevole servizio, sotto il profilo della violazione dell’art. 18 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 16 del DPR n. 487 del 1994.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">La ricorrente afferma che l’Amministrazione era già in possesso del relativo attestato e, dunque, non avrebbe potuto onerare la ricorrente di una nuova produzione dello stesso.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">8. – Si è costituita in causa l’Amministrazione resistente, eccependo, <i>in primis</i>, l’inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza, in quanto, anche laddove venisse riconosciuto alla ricorrente il titolo preferenziale del lodevole servizio (non valutato), la stessa si collocherebbe al massimo al 20esimo posto in graduatoria, atteso che l’invocato riconoscimento del lodevole servizio, che non dà diritto ad alcun punteggio aggiuntivo ma solo ad essere preferito nell’ambito dei candidati collocati nella medesima fascia di punteggio, non le consentirebbe di superare la quinta classificata (che ha riportato il punteggio di 51,70, dalla quale resterebbe distanziata quindi di 15 posti, avendo la dott.ssa Losito riportato il punteggio di 48).</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Nel merito, l’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">9. – La ricorrente ha rinunciato alla domanda di tutela cautelare e, successivamente, ha depositato un’istanza di prelievo, nella quale ha rappresentato che, in forza del DPCM dell’11 maggio 2023, sarebbe stato disposto uno scorrimento della graduatoria per ulteriori 21 unità, che avrebbe potuto ricomprenderla.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">La ricorrente ha, così, precisato di avere pieno interesse alla definizione del ricorso, posto che qualora “<i>dovesse essere nominata perché inclusa nella eventuale quota di graduatoria ceduta, gli altri due candidati in graduatoria, controinteressati, che la precedono, continuerebbero ad avere la possibilità di preferenza nella scelta della sede di servizio</i>”.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">10. – Con ordinanza collegiale n. 16967/2023, resa a valle dell’udienza pubblica dell’8 novembre 2023, il Collegio ha ordinato alla ricorrente di depositare la prova del buon esito della notifica del ricorso al controinteressato dott. Lorenzo Cattelan, nonché di integrare il contraddittorio nei confronti della dott.ssa Margherita Cisani, che riveste anch’essa qualità di controinteressata, avendo conseguito il medesimo punteggio della ricorrente nelle prove concorsuali, ma collocatasi in posizione precedente nella graduatoria finale.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Entrambi gli adempimenti sono stati eseguiti dalla ricorrente.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">11. – I due controinteressati, pur ritualmente intimati, non si sono costituti in giudizio.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">12. – In vista della successiva udienza pubblica, la ricorrente ha depositato una memoria, nella quale ha rappresentato che, per effetto dei citati scorrimenti della graduatoria del concorso di cui è causa, essa è stata effettivamente assunta dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Alla luce di ciò, essa ha dichiarato di avere interesse a vedersi riconosciuti i titoli di preferenza, in vista della scelta dell’assegnazione della sede di lavoro con preferenza rispetto agli altri vincitori.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">13. – All’udienza pubblica del 29 maggio 2024, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.</span></p>
<p class="fatto" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">DIRITTO</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">14. – Oggetto del contendere è il mancato riconoscimento in favore della ricorrente di due titoli di preferenza che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 487 del 1994, le attribuirebbero precedenza in graduatoria rispetto ai due candidati che hanno conseguito il suo analogo punteggio al termine delle prove scritte e orali del concorso in esame.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">15. – Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza, per non aver la ricorrente dimostrato la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento delle censure formulate.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Al riguardo deve osservarsi che, per quanto la ricorrente si fosse inizialmente posizionata alla 22esima posizione della graduatoria del concorso che contemplava solo 5 posti per i vincitori, la stessa è stata poi effettivamente assunta per effetto di ulteriori scorrimenti della graduatoria.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">La ricorrente ha, dunque, pieno interesse alla decisione del ricorso, in quanto, in caso di esito positivo dello stesso, sopravanzerebbe i due controinteressati nella graduatoria e potrebbe scegliere la sede di servizio con precedenza rispetto ad essi.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Il ricorso introduttivo del presente giudizio non può, pertanto, essere ritenuto inammissibile per carenza di interesse.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">16. – Nel merito, ritiene il Collegio che siano fondate solamente le censure riguardanti il secondo titolo di preferenza, non invece quelle inerenti al primo.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">17. – Il primo titolo di preferenza è costituito da un attestato di lodevole servizio, svolto dalla ricorrente a decorrere dal 20 ottobre 2016 presso l’Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Tale attestato è stato rilasciato in data 4 febbraio 2022.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">16.1. – L’Amministrazione ha ritenuto non valutabile questo titolo, in quanto il relativo attestato è stato rilasciato in data successiva alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Ciò in forza dell’art. 2, comma 2, del bando, che prevede che “<i>eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità di merito e a parità di titoli di cui al precedente comma per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa”</i></span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">16.2. – La ricorrente ritiene che la mancata valutazione di tale titolo di preferenza sia illegittima, per violazione dell’art. 5, comma 5, del DPR n. 487 del 1994, che dispone che:</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">“<i>A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall&#8217;aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore età”.</i></span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Ad avviso della ricorrente, l’ipotesi contemplata dalla lett. b) dell’articolo citato farebbe riferimento al “possesso di una qualità” e non, invece, al “possesso di una attestazione materiale”.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">L’attestato del lodevole servizio ai sensi della citata lett. b), dunque, costituirebbe una mera dichiarazione formale ricognitiva di una situazione – il lodevole servizio, appunto – pregressa che, nel caso della ricorrente, risale al 20 ottobre 2016, quando è iniziata la sua attività lavorativa presso l’Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Di conseguenza, avendo la ricorrente svolto un lodevole servizio perlomeno dal 20 ottobre 2016 sino al 1 febbraio 2022 (asserita data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso), essa sarebbe in possesso del relativo titolo, anche se la dichiarazione formale del medesimo è intervenuta tre giorni dopo, in data 4 febbraio 2022.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">16.3. – La censura non è condivisibile.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">16.4. – La decisione dell’Amministrazione di non prendere in considerazione il titolo di lodevole servizio non appare censurabile, perché è conforme alle prescrizioni del bando: la documentazione relativa al titolo medesimo risulta, infatti, essere stata formata in una data successiva al termine ultimo di presentazione delle domande per il concorso.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">16.5. – Non può, inoltre, sostenersi che il titolo in questione si sia perfezionato prima della suddetta scadenza, in quanto l’esistenza di un determinato fatto (qual è il “lodevole servizio”) va dimostrata nei procedimenti concorsuali esclusivamente in via documentale, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (<i>cfr</i>., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 25 ottobre 2022, n. 9105).</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">16.6. – A nulla rileva, pertanto, la circostanza che, nel caso di specie, l’attestato di lodevole servizio possa essere stato, in ipotesi, rilasciato solamente tre giorni dopo la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte della ricorrente.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">La relativa documentazione è, in ogni caso, avvenuta in data successiva al termine prescritto dal bando.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">16.7. – Ad ogni modo, per completezza di analisi, appare doveroso precisare come non sia affatto credibile che la data di presentazione della domanda di concorso sia realmente avvenuta in data 1° febbraio 2022 e che, di conseguenza, l’attestato in analisi, datato 4 febbraio 2022, sia stato rilasciato solamente tre giorni dopo.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Si consideri, infatti, che:</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">&#8211; il bando di concorso è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale in data 6 ottobre 2020, e in esso è previsto un termine di 30 giorni per la presentazione della domanda;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">&#8211; la stessa ricorrente, inoltre, in un passaggio dell’atto introduttivo, afferma di aver “<i>sostenut</i>[o]<i> le prove scritte del concorso in data 01/02/2021</i>”, ossia un anno prima della data nella quale essa asserisce di aver presentato la domanda di partecipazione al concorso (1 febbraio 2022);</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">&#8211; infine, la ricorrente ha inviato all’Amministrazione l’attestato in esame con una PEC in data 10 febbraio 2022, nella quale dichiara di aver già superato le prove scritte e la prova orale del concorso: non è, quindi, ragionevolmente credibile che negli otto giorni intercorrenti tra il 1° e il 10 febbraio 2022 (di cui un sabato e una domenica) siano state svolte le tre prove scritte del concorso, siano stati corretti tutti i relativi elaborati, si siano tenute le prove orali e, infine, ne sia stato comunicato l’esito ai candidati.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Alla luce di ciò, deve ragionevolmente ritenersi che tra <i>(i)</i> la data di presentazione della domanda di concorso e <i>(ii)</i> la data di rilascio dell’attestato di lodevole servizio (4 febbraio 2022), non siano trascorsi solo tre giorni, bensì un più considerevole lasso di tempo.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Non può, conseguentemente, sostenersi che tutta l’attività lavorativa, a cui si riferisce l’attestato di “lodevole servizio”, sia stata svolta dalla ricorrente prima della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Ciò conferma come la mancata valutazione del relativo titolo da parte dell’Amministrazione non sia affatto il frutto di una “visione meramente formalistica”, come afferma in atti la ricorrente, ma sia piuttosto giustificata, anche sotto il profilo sostanziale in forza del principio di <i>par condicio</i> tra i candidati, non potendo essere presi in esame attestati rilasciati dopo un significativo intervallo temporale dalla data fissata dal bando.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">17. – Questo Collegio ritiene, al contrario, illegittima la mancata valutazione del secondo titolo di preferenza (costituito dal lodevole servizio prestato presso amministrazioni pubbliche diverse dall’Amministrazione penitenziaria, dal 1995 al 1997), che è stata motivata dall’Amministrazione sul semplice presupposto che non possa essere dichiarato valido un titolo desumibile da un’altra graduatoria di concorso pubblico, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto consegnare al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia la copia dell’attestato in questione rilasciato dall’Amministrazione interessata.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">17.1. – Osserva il Collegio che il possesso di questo titolo è stato <i>(i)</i> indicato dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso e poi <i>(ii)</i> autodichiarato dalla medesima ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con dichiarazione resa in data 10 febbraio 2022.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Nella suddetta autodichiarazione, la ricorrente ha anche precisato che il relativo attestato era già in possesso del Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in quanto le era stato riconosciuto in un precedente concorso, bandito dalla medesima amministrazione, nell’anno 1997.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">La ricorrente ha anche inviato all’Amministrazione la copia del bollettino ufficiale del Ministero di Grazie e Giustizia contenente la graduatoria finale del predetto concorso, dalla quale si evincono i precisi riferimenti del concorso del 1997 e l’avvenuta attribuzione, a favore della ricorrente, del predetto titolo di lodevole servizio.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">17.2. – La mancata valutazione del suddetto titolo risulta, pertanto, in contrasto con il disposto dell’art. 18, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 16, co. 1, del d.P.R. n. 487 del 1994.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">L’art. 18, comma 2, della legge n. 241 del 1990, infatti, stabilisce che “<i>I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti</i>”.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">L’art 16, co. 1, del d.P.R. n. 487 del 1994, inoltre, prevede che nei pubblici concorsi la documentazione relativa ai titoli preferenziali e di riserva nella nomina nei pubblici concorsi “<i>non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni</i>”.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Alla luce di queste disposizioni, appare evidente l’illegittimità della pretesa, da parte dell’Amministrazione, della consegna, a cura del candidato, di un documento che, oltre che essere stato da questo autodichiarato, era già in possesso della stessa Amministrazione che ha bandito il concorso.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Ne consegue che l’Amministrazione ben avrebbe potuto accertare l’esistenza di tale documento semplicemente attingendo ai propri archivi, senza onerare il candidato di produrre nuovamente l’attestazione a suo tempo già consegnata (<i>cfr</i>. TAR Lazio – Roma, Sez. II ter, 3 febbraio 2023, n. 1983).</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">17.3. – Appare, di conseguenza, illegittima e va annullata l’impugnata graduatoria, nella parte in cui non ha valutato, in favore della ricorrente, il possesso del titolo di preferenza a parità di punteggio costituito dal “lodevole servizio”.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">18. – Considerata la peculiarità delle questioni affrontate, le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti costituite.</span></p>
<p class="fatto" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">P.Q.M.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla, in parte qua, la graduatoria del concorso di cui è causa nei sensi e limiti di cui in motivazione.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Spese compensate.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</span></p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Francesca Petrucciani, Presidente FF</span></p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Filippo Maria Tropiano, Consigliere</span></p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Alberto Ugo, Referendario, Estensore</span></p>
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		<title>Concorsi pubblici e jus superveniens</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/concorsi-pubblici-e-jus-superveniens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 12:37:39 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/concorsi-pubblici-e-jus-superveniens/">Concorsi pubblici e jus superveniens</a></p>
<p>Concorsi pubblici &#8211; Jus superveniens &#8211; Modifica delle procedure concorsuali in svolgimento &#8211; Introduzione ex novo di speciali requisiti soggettivi di partecipazione alla gara &#8211; Illegittimità. In forza del principio generale della inefficacia o insensibilità delle norme sopravvenute a modificare le procedure concorsuali in svolgimento (principio non assoluto ma relativo, in</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/concorsi-pubblici-e-jus-superveniens/">Concorsi pubblici e jus superveniens</a></p>
<p style="text-align: justify;">Concorsi pubblici &#8211; Jus superveniens &#8211; Modifica delle procedure concorsuali in svolgimento &#8211; Introduzione <em>ex novo </em>di speciali requisiti soggettivi di partecipazione alla gara &#8211; Illegittimità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In forza del principio generale della inefficacia o insensibilità delle norme sopravvenute a modificare le procedure concorsuali in svolgimento (principio non assoluto ma relativo, in quanto è prevista la possibilità che, in via speciale e particolare, tali modifiche possano prodursi ad effetto di normative sopravvenute il cui oggetto specifico sia quel medesimo concorso, quando, evidentemente, il legislatore ragionevolmente ravvisi la necessità di un tale intervento), l’Amministrazione si obbliga nei confronti dei candidati in base alle circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento del bando di gara, perché in capo ai partecipanti sorge un affidamento circa la positiva conclusione del concorso sulla base del quadro fattuale e normativo esistente all’epoca del bando di gara. Pertanto, la Pubblica Amministrazione non può introdurre <em>ex novo</em>, speciali requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, diversi e ulteriori rispetto a quelli cristallizzati dal bando di gara (nel caso di specie, la p.a. aveva introdotto <em>ex novo </em>il requisito dell’inquadramento del concorrente nella qualifica immediatamente inferiore a quella messa a concorso), pena la lesione del principio di tutela dell’affidamento e della certezza dei rapporti amministrativi.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Pasanisi &#8211; Est. Di Martino</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1660 del 2021, proposto da Valentina De Lucia, rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Marano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Rosa Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria <em>ex lege</em> in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica – Ispettorato per la Funzione Pubblica, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>per l’annullamento, previa sospensione: 1) della determinazione contenuta nella nota del 14.10.2021, pervenuta alla ricorrente in data 28.10.2021, inoltrata dal Direttore della Unità Operativa Complessa “Gestione Risorse Umane” Prot. P.G./2021/210657/12 del 14.10.2021, contenente la comunicazione di esclusione della ricorrente dal concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di Collaboratore Professionale Amministrativo, categoria D, riservato al personale interno del ruolo amministrativo; 2) in parte qua e per quanto di ragione, della deliberazione n. 1191 del 13.10.2021 adottata dal Direttore Generale della ASL Salerno con la quale è stata rettificata, in parte qua la deliberazione n. 733 del 15.07.2020.</em></p>
<p style="text-align: justify;">In particolare laddove sono stati esclusi dalla procedura concorsuale 16 candidati, compreso la ricorrente, per mancanza del requisito di appartenenza alla qualifica immediatamente inferiore (Assistente Amministrativo categoria C) rispetto a quella da ricoprire – categoria D- Collaboratore Professionale Amministrativo; 3) della nota di avvio del procedimento ex art. 8 L. 7.08.90 n. 241 datata 30.06.2021, protocollo P.G./2021/141413-13 –avente ad oggetto avvio del procedimento per l’adozione di deliberazione di rettifica in autotutela della deliberazione n. 733 del 15.07.2020; 4) per quanto di ragione, della determina contenuta nella nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, datata 15.06.2021 –prot. 0040029-P- inoltrata dal Dipartimento della Funzione Pubblica- Ispettorato della Funzione Pubblica, in persona del Direttore, nella parte in cui ha evidenziato alla ASL procedente la ritenuta illegittimità della deliberazione n. 733 del 15.07.2020 che ha ammesso a partecipare al concorso pubblico dipendenti non in possesso della qualifica immediatamente inferiore, nonché, sempre per quanto necessario, della successiva nota a firma del Dirigente del suddetto Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. DFP – 0040029 – P – 15.6.2021;5) di tutti gli atti connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Salerno e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2021 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">A fondamento del presente ricorso, la ricorrente, premesso di essere inquadrata nel profilo di Coadiutore Amministrativo – Cat. B- del C.C.N.L. del Comparto Sanità Pubblica, ha allegato e dedotto che: l’ASL Salerno, in esecuzione della deliberazione n. 55 del 28.01.2019, ha indetto una “<em>Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di Collaboratore Professionale Amministrativo, Cat. D, riservata al personale interno del Ruolo Amministrativo, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017</em>”; che ella, in possesso di laurea triennale e di tutti i requisiti di partecipazione previsti dalla <em>lex specialis,</em> è stata ammessa al concorso, con la deliberazione n. 773 del 15.07.2020 adottata dal Direttore Generale dell’Azienda; a seguito di una segnalazione, il Dipartimento della Funzione Pubblica – Ispettorato per la Funzione Pubblica, organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del disposto contenuto nell’art. 60 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 71 del D. Lgs. n. 150/2009, in sede di verifica, ha contestato all’Azienda l’avvenuta ammissione alla selezione pubblica di dipendenti non inquadrati nella categoria immediatamente inferiore e quindi non in possesso dei requisiti richiesti; il Dipartimento della Funzione Pubblica – Ispettorato per la Funzione Pubblica, ha evidenziato irregolarità relative alla selezione pubblica per la violazione dell’art. 16 C.C.N.L. Comparto Sanità dell’anno 1989, che impone, tra i criteri e le procedure per i passaggi tra le categorie, che detti passaggi devono avvenire da una categoria inferiore all’altra immediatamente superiore; l’ASL Salerno, con nota di riscontro del 17.5.2021, a firma del Direttore UOC Gestione Risorse Umane prot. n. 109176, ha ribadito la legittimità del bando in discussione emesso dall’ente sanitario, evidenziando non solo che il requisito specifico previsto per la qualifica di collaboratore amministrativo professionale è il solo diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività, ma mettendo in rilievo, fatto salvo questo imprescindibile presupposto, la discrezionalità della P.A. che ha bandito il concorso in relazione alla valutazione della capacità dei dipendenti interni all’ente di assolvere alle mansioni e funzioni messe a selezione, in rapporto alle specifiche necessità organizzative della stessa ASL; l’ispettorato, acquisita la relazione e le deduzioni dell’Azienda, con la nota del 15.06.2021, senza nemmeno riscontrare in contraddittorio le giustifiche dell’Azienda, ha formulato una serie di considerazioni che risulterebbero ostative ad una selezione con l’intento funzionale ed organizzativo evidenziato nel bando in questione; l’Azienda sanitaria, recependo acriticamente ed apoditticamente le indicazioni contenute nella nota da ultimo inoltrata dall’Ispettorato della Funzione Pubblica, contraddicendo le deduzioni opposte con la nota datata 17.05.2021 con la quale aveva sostenuto la legittimità del proprio operato, in data 30.06.2021, con l’atto prot. PG/2021/141413-13, ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento ex art. 8 L. 07.08.90 n. 241 per l’adozione di una delibera di rettifica in autotutela della deliberazione n. 733 del 15.07.2020 di ammissione dei candidati al concorso; nell’atto di avvio del procedimento posto in essere dal Dirigente della U.O.C. “Gestione Risorse Umane”, l’Azienda ha contestato alla ricorrente, pertanto, di non essere inquadrata nella qualifica di assistente amministrativo, categoria C, immediatamente inferiore a quella di destinazione (cat. D) messa a concorso; dopo le osservazioni della ricorrente, disattese senza alcuna diretta e specifica motivazione, in data 13.10.2021, l’Azienda ha adottato la Deliberazione n. 1191 del 13.10.2021 con la quale in autotutela ha rettificato la deliberazione n. 733 del 15.07.2020, ammettendo di conseguenza alla procedura i soli appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore nel ruolo amministrativo- “categoria C” (28 candidati indicati nell’allegato A) alla delibera ed escludendo 16 candidati, tra cui la ricorrente (cfr. allegato B) attesa la mancanza del requisito di appartenenza alla categoria C; con nota datata 14.10.2021, pervenuta successivamente, l’Azienda ha escluso la ricorrente dalla procedura concorsuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, la ricorrente, articolando plurime censure, ha lamentato l’illegittimità degli impugnati provvedimenti, eccependo la violazione del D. Lgs. n. 75/2017, con particolare riferimento all’art. 22 –comma 15, l’eccesso di potere per sviamento, il difetto di motivazione, la carenza dei presupposti logico-giuridici, la violazione dell’art. 97 della Cost., in quanto la scelta finale dell’ASL nemmeno può definirsi come <em>ob relationem</em> dal substrato motivazionale della citata nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, essendo state recepite immotivatamente le argomentazioni provenienti da un soggetto estraneo all’ente agente e soprattutto contenute in un parere non obbligatorio e soprattutto di sicuro non vincolante e in quanto nulla è stato dedotto per far conoscere all’interessata l’iter logico in virtù del quale l’ASL Salerno ha modificato la propria opinione di diritto, pure difesa nelle controdeduzioni su riportate.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla scorta delle descritte causali, la ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituite le Amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato, in fatto e in diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza in camera di consiglio del 20.12.2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo rituale avviso alle parti presenti, che nulla hanno eccepito al riguardo.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso può essere deciso con sentenza breve, perché è fondato, alla luce delle seguenti considerazioni in</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Come noto, il procedimento amministrativo è costituito da una serie di atti tra loro collegati, funzionalmente orientati al provvedimento amministrativo, che rappresenta l’atto conclusivo dell’iter procedimentale, che principia da un’istanza di parte o da un’iniziativa ufficiosa dell’Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La scansione procedimentale deve concludersi entro termini prestabiliti dal legislatore e sintetizzati dall’art. 2 della legge n. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra la data di inizio del procedimento e quella di conclusione dello stesso intercorre un lasso temporale in cui potranno intervenire mutamenti legislativi e di fatto.</p>
<p style="text-align: justify;">Da qui il dubbio ermeneutico se l’Amministrazione sia tenuta ad osservare lo <em>ius superveniens</em>oppure se l’inizio del procedimento “ipostatizzi” il quadro legislativo al punto che l’Amministrazione non sia tenuta a rispettare le sopravvenienze normative o fattuali.</p>
<p style="text-align: justify;">Su tale tematica incide il principio del <em>tempus regit actum</em>, in base al quale ogni atto giuridico è regolato dalle disposizioni in vigore al momento della sua emanazione (<em>ex plurimis</em>, T.A.R. Umbria, n. 452/2012; Consiglio di Stato n. 5381/2006).</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio ha portata generale e significa che la disciplina di ciascun fatto e di ciascuno stato va ricercata nella disciplina del tempo in cui si verifica.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione è quindi tenuta, prima di adottare il provvedimento amministrativo, a valutare le modificazioni dello stato di fatto e a fare corretta applicazione delle norme sopravvenute rispetto all’inizio del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, le coordinate ermeneutiche appena tracciate, pur avendo applicazione generalizzata, non sono seguite dalla giurisprudenza allo stesso quando, come nel caso di specie, si tratti di concorsi pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, la doppia anima del pubblico concorso (fase di formazione del contratto e procedimento amministrativo) pone l’interprete davanti a una <em>quaestio iuris</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Segnatamente, si ripropone il problema dell’incidenza di tali sopravvenienze sul procedimento amministrativo e, in particolare, sul pubblico concorso <em>in itinere</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, a riguardo, è appena il caso di richiamare i principi definiti dal Consiglio di Stato in tema di <em>ius superveniens </em>in materia di pubblici concorsi, per i quali le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure <em>in itinere </em>alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio <em>tempus regit actum </em>attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell’indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella <em>lex specialis</em>, non modificano, di regola, i concorsi già banditi “a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse” (Sez. IV, 24 agosto 2009, n. 5032; 6 luglio 2004 n. 5018; Sez. VI, 12 giugno 2008, n. 2909).</p>
<p style="text-align: justify;">È così affermato il principio generale della inefficacia o insensibilità delle norme sopravvenute a modificare le procedure concorsuali in svolgimento, ma è altresì prevista la possibilità che, in via speciale e particolare, tali modifiche possano prodursi ad effetto di normative sopravvenute il cui oggetto specifico sia quel medesimo concorso, quando, evidentemente, il legislatore ragionevolmente ravvisi la necessità di un tale intervento.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, l’Amministrazione si obbliga nei confronti dei candidati in base alle circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento del bando di gara, perché in capo ai partecipanti sorge un affidamento circa la positiva conclusione del concorso sulla base del quadro fattuale e normativo esistente all’epoca del bando di gara (Consiglio di Stato, Ad. Pl. n. 9/2011).</p>
<p style="text-align: justify;">Ordunque, facendo applicazione dei principi legislativi e giurisprudenziali testè richiamati nel caso di specie, va detto che il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che, nel caso in esame, il bando di concorso sul BURC n. 66 è stato pubblicato in data 4.11.2019 e che la <em>lex specialis</em>, nell’individuare i requisiti specifici di ammissione, ha richiesto ai concorrenti esclusivamente il possesso di qualifica di dipendente della ASL Salerno, da almeno due anni, con inquadramento nel ruolo amministrativo e rapporto di lavoro a tempo indeterminato (tant’è vero che il ricorrente è stato regolarmente ammesso alla indetta procedura, con deliberazione del Direttore Generale n. 733 del 15 luglio 2020).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che la Pubblica Amministrazione non avrebbe potuto introdurre <em>ex novo</em>, speciali requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, diversi e ulteriori rispetto a quelli cristallizzati dal bando di gara, fino a esigere l’inquadramento del concorrente nella qualifica immediatamente inferiore a quella messa a concorso, pena la lesione del principio di tutela dell’affidamento e della certezza dei rapporti amministrativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Da tutto ciò consegue la illegittimità dei provvedimenti dell’Amministrazione impugnati in primo grado, in quanto non correttamente applicativi della regola della procedura selettiva di cui si tratta.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della mancata esecuzione della decisione cautelare da parte della resistente.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che complessivamente liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, nonchè alla restituzione, in favore della stessa ricorrente, del contributo unificato versato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2021 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Leonardo Pasanisi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Pierangelo Sorrentino, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Michele Di Martino, Referendario, Estensore</p>
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		<title>Giudizio di idoneità ed interesse a ricorrere</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/giudizio-di-idoneita-ed-interesse-a-ricorrere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:52 +0000</pubDate>
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<p>Nel contesto di una procedura comparativa per l’assegnazione di un posto di professore universitario di ruolo, il Tar. ha ritenuto la censura inerente i vizi di valutazione di cadidato dichiarato idoneo proposta da candidato ricorrente che non è stato dichiarato tale inammissibile per difetto di interesse. Il Tar richiama il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/giudizio-di-idoneita-ed-interesse-a-ricorrere/">Giudizio di idoneità ed interesse a ricorrere</a></p>
<p>Nel contesto di una procedura comparativa per l’assegnazione di un posto di professore universitario di ruolo, il Tar. ha ritenuto la censura inerente i vizi di valutazione di cadidato dichiarato idoneo proposta da candidato ricorrente che non è stato dichiarato tale inammissibile per difetto di interesse. <br />
Il Tar richiama il principio per cui il candidato ad un concorso universitario dichiarato non idoneo con giudizio preliminare di valore assoluto difetta di interesse ad impugnare i risultati concorsuali per vizi relativi alla successiva fase di comparazione fra i candidati, alla quale non sia stato ammesso, secondo un risalente insegnamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato VI, 14 gennaio 1989 n° 5 e più recentemente Cons. Stato VI, 8 maggio 2001 n° 2589; Id. VI, 3 ottobre 1994 n° 1475; Tar Lazio III, 26 giugno 1996 n° 1245).<br />
Tale orientamento costituisce un corollario dell’insegnamento per cui il procedimento di selezione in caso di concorso a posti di professore universitario si compone di una prima fase nella quale i commissari formulano i propri giudizi individuali ed una seconda alla quale si perviene al termine della discussione collegiale, che si conclude con la formulazione di un giudizio complessivo con la conseguenza che il candidato che abbia riportato un giudizio complessivo sfavorevole non può entrare in comparazione con coloro nei cui confronti il giudizio sia stato favorevole. <br />
L’orientamento é comunque criticabile nella misura in cui la mancata comparazione sia frutto e conseguenza dell&#8217;illegittimo operato della commissione nella fase precedente, considerato che tale illegittimo operato potrebbe proprio conseguire e dipendere dalla viziata valutazione degli altri candidati. </p>
<p>V. T.A.R. PIEMONTE, SEZ. I &#8211; <a href="/ga/id/2004/2/5434/g">sentenza 21 gennaio 2004</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Nota a T.A.R. LAZIO &#8211; SEZIONE I TER &#8211; Sentenza 5 dicembre 2000 n. 11068</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-t-a-r-lazio-sezione-i-ter-sentenza-5-dicembre-2000-n-11068/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-t-a-r-lazio-sezione-i-ter-sentenza-5-dicembre-2000-n-11068/">Nota a T.A.R. LAZIO &#8211; SEZIONE I TER &#8211; Sentenza 5 dicembre 2000 n. 11068</a></p>
<p>La sentenza del TAR riapre la strada a numerosi concorrenti che si erano visti, in un concorso per l’accesso alla polizia di Stato, esclusi per carenza di requisiti attitudinali. La motivazione della Commissione pareva inattaccabile perchè fondata su valutazioni di merito, ma risulta annullata dal ragionamento del Tar. Ritenendo carente</p>
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<p>La sentenza del TAR riapre la strada a numerosi concorrenti che si erano visti, in un concorso per l’accesso alla polizia di Stato, esclusi per carenza di requisiti attitudinali. </p>
<p>La motivazione della Commissione pareva inattaccabile perchè fondata su valutazioni di merito, ma risulta annullata dal ragionamento del Tar. Ritenendo carente la motivazione della Commissione, i giudici amministrativi ripercorrono una linea giurisprudenziale già adottata sindacando provvedimenti di revoca della patente di guida: l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato più volte ha sottolineato che il giudizio medico legale non è insindacabile (24 novembre 1989 n. 16; 6 giugno 1990 n. 5), in particolare quando si discute della rilevanza dell’abitualità del consumo di marijuana. </p>
<p>Un’evoluzione della giustizia amministrativa è avvenuta con riguardo alla riconducibilità a causa di sevizio di gravose situazioni di lavoro (Cons. Stato, Sez, IV, 9 aprile 1999 n. 601, relativa ad un infartuato; Id., 23 giugno 2000 n. 3544, relativa a t.b.c.). Un terzo e più lungo passo è stato compiuto dalla decisione della stessa IV Sezione, 26 giugno 2000 n. 3600, che turba i sonni delle amministrazione ce hanno liti in corso su destinazioni di PRG. </p>
<p>Osserva infatti la decisione 3605/2000 che gli apprezzamenti tecnici posti dal pianificatore a base di scelte regressive di utilizzo edilizio (da zona residenziale di completamento a verde privato) sono sindacabili sotto l’aspetto della discrezionalità tecnica: per di più tale sindacato può essere svolto con l’ausilio di un consulente tecnico che descriva i luoghi e dia una &#8220;indicazione prospettica delle modalità con cui le nuove scelte del Comune andranno ad incidere sull’utilizzo dei beni della parte&#8221;. </p>
<p>Di rilievo è l’uso di una terminologia tridimensionale (&#8220;dimensione prospettica&#8221;) nella descrizione rimessa al consulente: al tecnico si chiede una verifica dell’adeguata collocazione nello spazio e nel tempo, la comparazione con altre scelte possibili, la verifica del comportamento della p.a.</p>
<p>Questi quindi sono tutti elementi che dovevano e dovranno essere presenti nel provvedimento (ex lege 241/1990), prima che nel ragionamento del giudice (ex lege 205/2000) e non più solo nel cortile di Palazzo Spada (dove la prospettiva più frequentemente apprezzata era quella studiata dall’architetto Francesco Borromini e dal matematico Padre Giovanni Maria da Bitonto).</p>
<p>Oggi il piano del ragionamento &#8220;prospettico&#8221; è reso inclinato ed agevole dalla legge 205 (art. 1 comma 2 e soprattutto art. 7): grazie a tale meccanismo il TAR Lazio, con la sentenza 11068/2000 in commento, ammette un sindacato su materie oggetto di discrezionalità tecnica e quindi non solo verifica l’iter logico seguito nel valutare le qualità di un aspirante agente di p.s., ma verifica anche il procedimento applicativo, cioè l’esatto dosaggio delle operazioni che conducono al giudizio finale. Sicchè quando, come nel caso esaminato, l’attitudine all’impiego è rimessa a test e colloquio, si stabilisce che il colloquio non può &#8211; con motivazione stringata &#8211; ribaltare positive votazioni ottenute nei test.</p>
<p>Questo innovativo indirizzo è verosimilmente stimolato delle innovazioni introdotte dalla legge 205/2000, che con la consulenza tecnica di ufficio consente al giudice di conoscere il fatto in modo più approfondito ed adeguato all’introduzione generalizzata dell’esperibilità dell’azione risarcitoria (sul punto, A. Abbamonte, in Verso il nuovo processo amministrativo, Torino, 2000, pg, 225ss; F. Della Valle, in Caringella e altri, la nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, Milano 2000, 555 ss.). </p>
<p>L’ampliarsi delle capacità di giudizio e (nella fase precedente ed indispensabile) di istruttoria con c.t.u. attua poi il principio della effettività della tutela giurisdizionale e della posizione di parità tra le parti, come vuole il giusto processo imposto dall’art. 111 della Costituzione. Se i nuovi mezzi istruttori, già solo con la loro astratta previsione, migliorano la profondità del sindacato del giudice, non c’è nemmeno il pericolo che il giudizio di legittimità si trasformi, per effetto della sola ammissione della c.t.u., in un giudizio di merito. Infatti la c.t.u. continua ad attenere all’accertamento dei presupposti di fatto del provvedimento impugnato, cioè alla valutazione secondo le regole della tecnica e della scienza, come sottolinea l’ordinanza Sez. IV, 2292/2000 (che rinvia alla Corte costituzionale la vecchia istruttoria nel processo amministrativo, con una pregevole ricostruzione di precedenti meccanismi).</p>
<p>Si avvicina quindi nuovo tipo di procedimento amministrativo, che deve essere &#8220;di qualità&#8221;, come sottolinea un importante passaggio della sentenza TAR Lazio sulla chiusura a strappo delle lattine di Coca cola (Sez. I bis, 21 novembre 2000 n. 9886). Occorre perciò &#8211; sottolinea la sentenza in rassegna &#8211; abbandonare motivazioni stereotipe nel giudicare le attitudini di concorrenti, non diversamente da come (Cons. Stato, IV, 22 maggio 2000 n. 2915) occorre abbandonare giudizi sintetici di pochi minuti su complessi elaborati di esame.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. T.A.R. LAZIO &#8211; SEZIONE I TER<a href="/ga/id/2001/1/1013/g">Sentenza 5 dicembre 2000 n. 11068</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La decorrenza del termine d’impugnazione ed il sogno di Rascel.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-decorrenza-del-termine-dimpugnazione-ed-il-sogno-di-rascel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-decorrenza-del-termine-dimpugnazione-ed-il-sogno-di-rascel/">La decorrenza del termine d’impugnazione ed il sogno di Rascel.</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Percezione della capacità lesiva del bando e decorrenza del termine di impugnazione. 2. La fattispecie esaminata dalla Sez. V. 3. La disciplina attuale dei limiti di altezza per l’accesso a posti di pubblico impiego. 1. La sentenza in rassegna è particolarmente significativa nella parte in cui finisce per</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-decorrenza-del-termine-dimpugnazione-ed-il-sogno-di-rascel/">La decorrenza del termine d’impugnazione ed il sogno di Rascel.</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. <a href="#_ftn1.">Percezione della capacità lesiva del bando e decorrenza del termine di impugnazione</a>. 2. <a href="#_ftn2.">La fattispecie esaminata dalla Sez. V</a>. 3. <a href="#_ftn3.">La disciplina attuale dei limiti di altezza per l’accesso a posti di pubblico impiego</a>.</p>
<p><a name="_ftn1.">1.</a> La sentenza in rassegna è particolarmente significativa nella parte in cui finisce per affermare che il principio generale, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo il quale le clausole del bando di concorso che prevedono requisiti a pena di esclusione vanno immediatamente impugnate, entro il termine di decadenza decorrente dalla data di pubblicazione del bando stesso, non può applicarsi nel caso in cui il candidato non sia stato in grado di rendersi conto fin dall’inizio della portata lesiva delle clausole stesse, perché queste ultime fanno riferimento ad un requisito non facilmente accertabile in via preventiva. In tale ipotesi deve ritenersi invece ammissibile l’impugnativa del bando assieme (ed in occasione) dell’impugnativa del provvedimento con il quale, in applicazione della clausola del bando, sia stata disposta l’esclusione.</p>
<p>Il principio affermato dalla Sez. V, in tal modo supera la rigidità connessa alla applicazione della regola generale (che impone l’onere di impugnare immediatamente i requisiti prescritti dal bando di concorso a pena di esclusione e che prevede una eccezione solo nel caso in cui la clausola sia da ritenere ambigua), la quale risulta, oltre che troppo severa e formalistica, anche inapplicabile a tutti quei casi in cui i concorrenti non siano in grado di percepire fin da subito la portata lesiva delle clausole del bando.</p>
<p>In senso opposto si era invece orientata in precedenza la stessa Sez. V, la quale, proprio con riferimento al caso di bandi di concorso che prevedevano limiti minimi di altezza, con due recenti sentenze aveva invece affermato che «va immediatamente e tempestivamente impugnata una clausola del bando di concorso secondo cui i candidati debbono avere una certa altezza minima, atteso che tale clausola, per la sua inequivocità, non può consentire interpretazioni integrative ed è, pertanto, immediatamente lesiva» (v. in tal senso Sez. V, sent. 26 gennaio 2000 n. 330, in questa Rivista; v. in senso analogo anche la sentenza della stessa Sezione 18 dicembre 2000 n. 6770, ivi, <a href="/ga/id/2000/12/819/g">pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds5_2000-6770.htm</a>).</p>
<p>Secondo invece il nuovo orientamento della Sez. V, in tutti quei casi in cui i candidati abbiano una statura prossima al limite previsto dal bando e non siano quindi in grado di percepire obiettivamente ed in modo sicuro la portata lesiva della clausola limitativa prevista dal bando, deve ritenersi ammessa l’impugnazione del bando assieme all’atto applicativo (v. di recente nello stesso senso anche T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II, 19 marzo 2001 n. 700, in questa Rivista, <a href="/ga/id/2001/3/1178/g">pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarpugliaba2_2001-700.htm</a> ed ivi ult. rif.).</p>
<p>A ben vedere, il principio in discorso non costituisce altro che applicazione dell’orientamento generale della giurisprudenza più recente (per una prima pronuncia in tal senso v. C.G.A., 26 febbraio 1987 n. 61, in Giur. amm. sic. 1987, I, 227 ed in Dir. proc. amm., 1988, I, 71 ss., con una mia nota di commento: Interesse sopravvenuto o sopravvenuta conoscenza dell’atto impugnato?), secondo cui il termine per l’impugnazione può decorrere solo dal momento in cui l’interessato non solo sia stato posto in grado di conoscere l’atto, ma anche sia stato posto in condizione di valutarne la portata lesiva.</p>
<p>E’ stato in proposito osservato che «dal principio di completezza ed effettività della tutela giurisdizionale, discendente dall&#8217;art. 24 della Costituzione, deriva che qualunque soggetto deve essere posto in grado di agire e resistere in giudizio per far valere le proprie ragioni, anche se derivanti da interessi sopravvenuti» (v. in tal senso C.G.A., 27 ottobre 1997, n. 490, in Giust. amm. sic., fasc. 4/97, p. 1143; nello stesso senso v. anche Cons. Stato Sez. V 2 marzo 1994, n. 134, in Foro amm., 1994, fasc. 7-8, p. 1776-1782, con nota di O.M. CAPUTO, L&#8217;interesse al ricorso sopravvenuto; C.G.A, 22 dicembre 1995, n. 388, in Il Cons. Stato 1995, I, 1726), atteso che «l&#8217;evento della piena conoscenza, che fa iniziare la decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione, si perfeziona solo quando l&#8217;interessato abbia la piena percezione della lesione, e cioè del danno ingiusto da lui subito» (v. in tal senso T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II, 15 novembre 1996, n. 735, in Il Foro amm. 1997, 1504; in senso analogo v. anche T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, 2 maggio 1989, n. 256, in Giur. amm. sic., fasc. 3/89, p. 403; T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. I, 15 maggio 2000 n. 922, in questa Rivista, <a href="/ga/id/2000/7/951/g">pag. http://www.giustamm.it/tar1/tarcatania1_2000-922.htm</a>; in dottrina v. P. VIRGA, Riapertura di termini per interesse &#8220;sopravvenuto&#8221;, in Nuova Rass., 1997, fasc. 6, p. 689 ss. e S. GIACCHETTI, L&#8217;interesse legittimo alle soglie del 2000, in questa Rivista).</p>
<p>L’orientamento in discorso si basa su di una semplice constatazione: affinché possa decorrere il termine per l’impugnazione, non è sufficiente dimostrare che l’interessato abbia avuto conoscenza o comunque (nel caso in cui non si tratti di atti recettivi) sia stato posto in grado &#8211; tramite la pubblicazione &#8211; di conoscere il provvedimento, ma è anche che sia stato posto in grado di apprezzarne la capacità lesiva.</p>
<p>Anche se nella maggior parte dei casi la conoscenza e la percezione della lesione intervengono nello stesso momento, vi sono delle ipotesi in cui la percezione della lesione interviene dopo la conoscenza del provvedimento. E la fattispecie esaminata dalla sentenza in rassegna costituisce proprio una di queste ipotesi.</p>
<p><a name="_ftn2.">2.</a> La sentenza affronta il caso di un bando di un concorso per la copertura di posti di vigile urbano, il quale prevedeva, a pena di esclusione, fra l’altro, che gli aspiranti dovevano avere una altezza minima (in particolare era prevista per le donne una statura non inferiore a mt. 1,61).</p>
<p>A tale concorso chiedeva di partecipare la appellante, la quale – come risulterà dalle diverse misurazioni che sarebbero state poi eseguite – ha una altezza molto prossima a quella minima prevista dal bando.</p>
<p>L’appellante, essendo risultata vincitrice del concorso, produceva i documenti richiesti dall’Amministrazione, tra i quali un certificato della USL n. 73 di Novi Ligure, con cui l’accertatore, Dott. Merlo, attestava una statura di mt. 1,62.</p>
<p>Tuttavia, a seguito anche di formale contestazione del 2° classificato, il Dott. Merlo emetteva un nuovo certificato, integralmente sostitutivo del precedente, con il quale (allegando un presunto &#8220;errore materiale nella valutazione dei dati antropometrici&#8221; effettuata in precedenza) attestava invece una statura di mt. 1,59.</p>
<p>Alla luce di questo secondo certificato, l’Amministrazione escludeva dal concorso l’interessata, la quale proponeva ricorso innanzi al T.A.R. Piemonte, impugnando, assieme al provvedimento di esclusione, anche la clausola del bando che prevedeva il limite minimo di altezza.</p>
<p>Il T.A.R. Piemonte, dopo avere disposto con ordinanza collegiale istruttoria un accertamento (a seguito del quale l’altezza della ricorrente era stata misurata con tre strumenti diversi e in diversi orari della giornata ed era risultata variante da un minimo di mt. 1,575 ad un massimo di mt. 1,59), aveva tuttavia dichiarato irricevibile il ricorso, dato che era volto a contestare la legittimità della previsione del bando circa il requisito della statura minima femminile, considerata immediatamente lesiva.</p>
<p>Tale sentenza, come già detto, è stata riformata dalla Sez. V, la quale ha ritenuto invece tempestivo il ricorso, tenuto conto del fatto che, come era risultato dagli accertamenti tecnici eseguiti, la statura di una persona può variare, e non di pochissimo, &#8220;a seconda dei criteri di misurazione adottati e delle situazioni soggettive nel momento preciso della misurazione&#8221; (come già detto, nella specie la statura della appellante era risultata secondo alcune misurazioni di mt. 1,57 e secondo altre di mt. 1,59).</p>
<p>Poiché il bando riferimento ad un requisito (qual è quello della statura) che non costituisce un elemento obiettivo facilmente accertabile dal candidato in modo sicuro, non sussisteva quindi, secondo la Sez. V, un onere di impugnare immediatamente il bando; sono comunque stati ritenuti sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’errore scusabile.</p>
<p>Nella specie infatti l’appellante, la cui altezza era prossima al limite minimo previsto dal bando, non era evidentemente in grado di percepire la portata lesiva della clausola che imponeva un limite minimo di altezza.</p>
<p><a name="_ftn3.">3.</a> Superate le secche procedurali che derivavano dalla dichiarazione di irricevibilità del ricorso, la Sez. V ha accolto il ricorso stesso, osservando che l’art. 1 della legge n. 874/1986 ha stabilito che l’altezza delle persone non può più costituire motivo di discriminazione per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo e dagli enti pubblici, salvo i casi previsti dal successivo art. 2 che, a sua volta, ha fatto rinvio ad un apposito D.P.C.M. attuativo, adottato con il decreto n. 411/87.</p>
<p>Quest’ultimo D.P.C.M., specificando le mansioni e le qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza, non ha incluso i vigili urbani né i messi comunali tra le categorie di personale per i quali possono essere previsti limiti di altezza, prevedendo tale possibilità di deroga solo ed esclusivamente per ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate, per il personale della Polizia di Stato, dei vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato, nonché per parte del personale delle Ferrovie dello Stato; onde nei confronti degli aspiranti a posti di vigile urbano e di messo comunale in atto non può essere previsto alcun limite di altezza minimo (per l’affermazione del principio in precedenza v. Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2000, n. 5071, inedita).</p>
<p>Né, comunque, secondo la Sez. V, può accettarsi l’imposizione di un limite minimo per la statura nei concorsi per la copertura di posti di vigile urbano sulla base di una mera assimilazione alla Polizia di Stato, e quindi in analogia con le disposizioni speciali stabilite per i concorsi di accesso alla medesima. L’assimilazione, per certi versi, dei vigili urbani agli agenti di pubblica sicurezza non può, infatti, comportare tout court, in mancanza di una apposita disposizione normativa, la parificazione delle due categorie per quanto concerne il possesso dei minimi di statura prescritti per l’assunzione.</p>
<p>Riassumendo quindi molto sinteticamente: un/a concorrente che ha una altezza minima prossima a quella prevista dal bando, non essendo immediatamente in grado di percepire la portata lesiva della eventuale clausola limitativa, può anche impugnare il bando in occasione del provvedimento applicativo.</p>
<p>Tutti i concorrenti affetti da problemi di altezza, in ogni caso, come risulta dalla seconda massima della sentenza in discorso, possono legittimamente aspirare a ricoprire un posto di vigile urbano o di messo notificatore, dato che per questi ultimi profili professionali l’attuale normativa non prevede alcun limite di altezza, nè sono comunque applicabili in via analogica i limiti previsti per altre categorie di impiego; in tal modo è divenuto parzialmente vero il sogno di Renato Rascel (il quale, per la verità, aspirava a fare il corazziere e, se fosse ancora in vita, potrebbe solo oggi aspirare a fare il vigile urbano).</p>
<p>Il problema dell’altezza minima per accedere a posti di pubblico impiego e la razionalità dell’attuale disciplina normativa (che, come risulta dalla sentenza in rassegna, prevede limiti per la Polizia di Stato, ma non anche per i Vigili urbani), sta comunque per essere risolto non già dalla legislazione, che ancora oggi sembra ben lungi dall’essere omogenea, ma dall&#8217;evoluzione delle nuove generazioni, le quali, come danno atto le statistiche, risultano – anche grazie alle mutate abitudini alimentari – più alte di quelle precedenti.</p>
<p>Le statistiche ovviamente, seguendo l’esempio classico del pollo di Trilussa, danno atto solo dell’esistenza di una tendenza &#8220;media&#8221; generale.</p>
<p>Non è da escludersi che anche nelle nuove generazioni ci sia qualcuno/a che abbia una altezza inferiore ai fatidici metri 1,61. Per questi soggetti (ormai sempre meno numerosi, ma non per questo da dimenticare) la normativa attuale prevede tuttavia che possono aspirare a divenire vigili urbani, ma non poliziotti o corazzieri. Lasciando così il sogno di Rascel in parte incompiuto.</p>
<p>Agli aspiranti corazzieri con problemi di altezza che non rimane a questo punto che appellarsi &#8211; per la modifica del vigente D.P.C.M &#8211; al nostro Presidente del Consiglio, il quale, qualche settimana addietro, sfilandosi le scarpe davanti ai giornalisti per dimostrare che non usava tacchi rinforzati o solette di rialzo, si è già mostrato sensibile al problema dell&#8217;altezza, anche se forse non potrebbe metter direttamente mano al D.P.C.M. stesso per un conflitto di interessi che gli verrebbe immediatamente contestato dall&#8217;opposizione, non eliminabile neanche col blind trust. Il nostro Presidente comunque sarà lieto di apprendere che la statura non costituisce sempre un dato assolutamente obiettivo, ma può variare &#8211; come affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza in rassegna &#8211; &#8220;e non di pochissimo &#8230; a seconda dei criteri di misurazione adottati e delle situazioni soggettive nel momento preciso della misurazione&#8221;; il che vale pure per la statura degli uomini politici, anche se per la loro misurazione definitiva occorre attendere la media ponderata che ne fa poi la Storia.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – <a href="/ga/id/2002/3/1895/g">Sentenza 6 marzo 2002 n. 1342</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-decorrenza-del-termine-dimpugnazione-ed-il-sogno-di-rascel/">La decorrenza del termine d’impugnazione ed il sogno di Rascel.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>I requisiti di accesso ai corpi militari</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/i-requisiti-di-accesso-ai-corpi-militari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-requisiti-di-accesso-ai-corpi-militari/">I requisiti di accesso ai corpi militari</a></p>
<p>(note a margine di Corte Cost., sent. 12 novembre 2002, n. 445) Con la decisione in rassegna la Corte Costituzionale torna a pronunciarsi in materia di pubblici concorsi, con specifico riferimento alla disciplina dei requisiti di ammissione. 1.- La questione di legittimità 1.1. &#8211; Le disposizioni impugnate. Il giudizio che</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-requisiti-di-accesso-ai-corpi-militari/">I requisiti di accesso ai corpi militari</a></p>
<p>(note a margine di Corte Cost., <a href="/ga/id/2002/11/2612/g">sent. 12 novembre 2002, n. 445</a>)</p>
<p>Con la decisione in rassegna la Corte Costituzionale torna a pronunciarsi in materia di pubblici concorsi, con specifico riferimento alla disciplina dei requisiti di ammissione.</p>
<p>1.- La questione di legittimità </p>
<p>1.1. &#8211; Le disposizioni impugnate.</p>
<p>Il giudizio che ha occasionato il promuovimento dell&#8217;incidente di legittimità costituzionale, pendente dinanzi al TAR del Lazio, verte sulla legittimità di un provvedimento di esclusione dal concorso per l&#8217;arruolamento di n. 200 allievi nel Corpo della Guardia di Finanza per l&#8217;anno 2001 (indetto con bando pubblicato sulla G.U. n. 68 del 1°.9.2000), provvedimento adottato dall&#8217;Amministrazione procedente sul presupposto della insussistenza, in capo alla interessata, di una delle situazioni legittimanti prescritte dalla lex specialis di gara.</p>
<p>In particolare, l&#8217;Amministrazione ha rilevato il difetto del requisito di stato civile previsto dall&#8217;art. 2, punto 10, del bando di concorso, che limita la partecipazione ai cittadini italiani che versino in stato di nubilato o di vedovanza.</p>
<p>Siffatta prescrizione concorsuale trova un diretto referente normativo nel contenuto di due disposizioni di fonte primaria, e segnatamente nell&#8217;art. 7, comma 3, L. 29.1.1942, n. 64 (&#8220;Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia guardia di finanza&#8221;) e nell&#8217;art. 2, comma 2, D.lgs. 31.1.2000, n. 24 (&#8220;Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza&#8221;), che subordinano l&#8217;accesso al Corpo alla insussistenza del vincolo coniugale. Più specificamente, sembra assumere particolare rilievo, nella fattispecie, la seconda delle disposizioni normative dianzi richiamate, che disciplina l&#8217;arruolamento del personale femminile e che quindi presenta un maggior grado di inerenza alla situazione in cui versa la parte che ha promosso il giudizio di impugnazione pendente dinanzi al Giudice a quo. </p>
<p>In particolare, il citato art. 2, comma 2, D.lgs. n. 24/2000 riserva la partecipazione ai concorsi per l&#8217;ammissione ai corsi regolari delle accademie e a quelli degli istituti e delle scuole di formazione ai cittadini italiani che versino in stato di celibato o nubilato ovvero di vedovanza, con la precisazione che &#8220;Detti requisiti devono essere posseduti all&#8217;atto dell&#8217;ammissione ai corsi ed essere mantenuti fino al transito in servizio permanente o all&#8217;acquisizione della qualifica di aspirante&#8221;.</p>
<p>Delle predette disposizioni normative, sottese alla prescrizione di bando ritenuta lesiva, la concorrente esclusa ha eccepito la non conformità alla Costituzione nella parte in cui esse subordinano l&#8217;accesso al Corpo al possesso della descritta condizione di stato civile.</p>
<p>In particolare, la istante ha dedotto la contrarietà delle disposizioni in esame rispetto ai principi desumibili da tre distinti complessi di disposizioni costituzionali, deducendo la violazione del principio di uguaglianza dei cittadini, rilevante anche ai fini dell&#8217;accesso agli uffici pubblici ed alle relative procedure di ammissione (artt. 3 e 51); del diritto di uguale accesso al lavoro nonché del diritto di libera determinazione spettante ai singoli nella formazione del nucleo familiare nella completezza della composizione di esso (artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31 e 35); dei principi di cui all&#8217;art. 97 Cost.</p>
<p>Il TAR del Lazio ha condiviso il dubbio di legittimità costituzionale prospettato dalla ricorrente e di conseguenza, attesane la rilevanza ai fini del decidere (l&#8217;eventuale annullamento delle disposizioni normative sospette di incostituzionalità si ripercuoterebbe con effetti caducanti sugli atti del concorso ed in particolare sulla prescrizione di bando posta in esame e sul consequenziale provvedimento di esclusione), ha sollevato la questione dinanzi al Giudice delle leggi.</p>
<p>1.2.- La pronuncia Corte Cost. n. 332/2000.</p>
<p>A questo punto occorre aprire una parentesi retrospettiva per riferire che le disposizioni impugnate erano state già in precedenza scrutinate e parzialmente annullate dalla Corte Costituzionale. Ed infatti, come puntualmente rilevato dal Giudice remittente, con <a href="/ga/id/2000/7/925/g">sentenza 24.7.2000 (12.7.2000), n. 332</a> la Corte aveva già dichiarato costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 7, comma 3°, l. n. 64/1942 nella parte in cui includeva, tra i requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo della Guardia di Finanza, quello consistente nell&#8217;essere privo di prole.</p>
<p>Con la citata pronuncia la Corte aveva ravvisato il contrasto della disciplina impugnata con gli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., sul rilievo della inesistenza di esigenze di organizzazione militare tanto pregnanti da giustificare &#8211; sia pure in relazione alla sola, delicata fase del reclutamento e dell&#8217;addestramento &#8211; la compressione di diritti fondamentali della persona &#8211; ed in primis del diritto di procreare &#8211; riconosciuti dalla Costituzione attraverso l&#8217;affermazione, racchiusa nell&#8217;art. 2, della intangibilità della integrità della sfera personale e della libertà di autodeterminazione nella vita privata <a name="_ftn1S"><a href="#_ftn1">[1]</a>.</p>
<p>Neppure il riferimento ai principi desumibili dall&#8217;art. 51 Cost. &#8211; che demanda alla legge la individuazione dei requisiti di accesso agli uffici pubblici &#8211; è stato ritenuto sufficiente dal Giudice delle leggi ad attenuare l&#8217;irrazionalità della disciplina impugnata, atteso che &#8220;La mancanza di prole non può costituire requisito attitudinario&#8221; <a name="_ftn2S"><a href="#_ftn2">[2]</a>.</p>
<p>Conseguentemente, la Corte Costituzionale aveva annullato in parte qua l&#8217;art. 7, comma 3, cit., statuendo, altresì, in applicazione dell&#8217;art. 27, l. n. 87/1953, la illegittimità consequenziale di numerose altre disposizioni normative sistematicamente connesse con quella impugnata ivi incluso l&#8217;art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 24/2000 (che forma oggetto dell&#8217;incidente di costituzionalità conclusosi con la pronuncia in commento). Pertanto, la formulazione delle disposizioni normative interessate dall’incidente di legittimità costituzionale qui in esame costituisce il risultato di una rimodulazione del testo della legge conseguente ad una decisione della Corte.</p>
<p>La Corte Costituzionale si era peraltro preoccupata circoscrivere la portata della declaratoria di illegittimità costituzionale espressa con la sentenza n. 332/2000, escludendo che essa potesse investire anche l&#8217;ulteriore requisito dell&#8217;inesistenza del vincolo coniugale, e ciò in ragione del fatto nell&#8217;ambito del giudizio che ha originato l&#8217;incidente &#8220;Il collegio remittente non ha (…) prospettato dubbi di costituzionalità in merito&#8221; <a name="_ftn3S"><a href="#_ftn3">[3]</a>.</p>
<p>Il significato implicito di tale obiter dictum appare del tutto evidente: l&#8217;inciso lasciava trapelare, in maniera neppure troppo velata, il convincimento della Corte in ordine alla sostanziale riferibilità alle limitazioni di stato civile degli stessi profili di incostituzionalità rilevati a carico della disposizione (ostativa al conseguimento dello status di genitore) annullata con la sentenza n. 332/2000 cit. Del resto, alla notazione in esame non si sarebbe potuta attribuire alcuna diversa ed ulteriore funzione, posto che nessun chiarimento in ordine all&#8217;ambito di estensione della declaratoria di incostituzionalità era effettivamente necessario nel caso di specie. Ed infatti, la esatta delimitazione del thema decidendum di quell&#8217;incidente di costituzionalità era agevolmente desumibile dalla combinazione della causa petendi e del petitum del giudizio pendente dinanzi al Giudice a quo, promosso per l&#8217;annullamento di un provvedimento adottato sul presupposto dell&#8217;inesistenza, in capo all&#8217;interessato, del solo requisito consistente nell&#8217;essere senza prole. Sicché, l&#8217;estensione del sindacato costituzionale all&#8217;ulteriore requisito di stato civile non sarebbe stata sorretta dal nesso di strumentalità che necessariamente deve intercorrere tra la questione incidentale e la risoluzione del giudizio a quo; legame oggettivo alla cui sussistenza, come noto, sono condizionate la proponibilità della questione stessa &#8211; da valutarsi in sede di formulazione del giudizio di rilevanza demandato al giudice a quo ex art. 23, comma 2°, l. n. 87/1953 &#8211; ovvero la sua ammissibilità <a name="_ftn4S"><a href="#_ftn4">[4]</a>, affidata alla valutazione della Corte. </p>
<p>Dunque, per espressa ammissione della Corte Costituzionale, appariva già pacifica la sussistenza di tratti comuni tra le disposizioni annullate con la pronuncia n. 332/2000 e quelle che hanno formato oggetto della questione incidentale qui in esame. Tratti sostanziantisi, tra l&#8217;altro, nella identità di ratio legis (consistente nello scopo di assicurare l&#8217;instaurazione di un rapporto esclusivo di dedizione, quanto meno in fase di reclutamento ed addestramento, tra militare e corpo di appartenenza); nella dubbia idoneità delle disposizioni in esame ad assicurare, in concreto, il conseguimento del fine perseguito; nella sproporzione intercorrente tra le esigenze di organizzazione militare considerate dal legislatore ed il grado di incidenza di siffatte prescrizioni su preminenti diritti fondamentali della persona, di rilievo costituzionale.</p>
<p>Tanto induceva, evidentemente, a pronosticare un esito della questione di legittimità costituzionale conforme al precedente specifico più volte citato. Va peraltro osservato come il perimetro del sospetto di incostituzionalità sollevato dall&#8217;ordinanza di rimessione non coincidesse perfettamente con la mappa delle violazioni disegnata dalla più volte citata pronuncia n. 332/2000. Tanto, per un verso, in conseguenza della meticolosa operazione ricostruttiva effettuata dal TAR remittente sulla scorta dei rilievi di incostituzionalità sollevati dalla parte ricorrente nel giudizio a quo; per altro verso, in ragione del fatto che lo stesso annullamento parziale a suo tempo disposto dal Giudice delle leggi aveva ulteriormente compromesso la coerenza logica interna della disposizione impugnata. </p>
<p>In conclusione, il Giudice a quo aveva individuato due distinte aree, reciprocamente interconnesse, di sospetta incostituzionalità delle disposizioni impugnate, ipotizzando, da un canto, la lesione di diritti fondamentali della persona, ritenuti in assoluto non recessivi rispetto ad esigenze di organizzazione militare; dall’altro, l&#8217;intrinseca inidoneità delle disposizioni impugnate ad assicurare il perseguimento degli scopi considerati dal legislatore e dalla Costituzione.</p>
<p>2.- la decisione in rassegna</p>
<p>Con la pronuncia in rassegna la Corte ha concluso per la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati dall’ordinanza di rimessione, dichiarando l’illegittimità delle disposizioni esaminate nonché, in applicazione dell&#8217;art. 27, l. n. 87/1953, la illegittimità consequenziale di numerose altre disposizioni normative di analogo contenuto disciplinanti il reclutamento, lo status e l’avanzamento del personale dell’Esercito, dell’Aeronautica, della Marina e dell’Arma dei Carabinieri.</p>
<p>La Corte ha ravvisato, anzitutto, il contrasto della disposizione con l’art. 51, terzo comma, della Costituzione, sul rilievo che “l’assenza di vincolo coniugale non può configurarsi come legittimo requisito attitudinale per l’accesso agli impieghi in questione”, e con le disposizioni costituzionali (artt. 2 e 29) ed internazionali pattizie che sanciscono il diritto degli individui di contrarre matrimonio. </p>
<p>Quindi, il Giudice delle leggi ha evidenziato la rispondenza delle disposizioni impugnate ad una concezione non più attuale dell’ordinamento militare ed infine, all’esito di una ricostruzione in chiave evolutiva, ha concluso per la prevalenza dei diritti fondamentali della persona sulle esigenze dell’istituzione militare.</p>
<p>2.1.- Organizzazione militare e diritti fondamentali della persona.</p>
<p>Ad avviso della Corte (che ha mutuato le argomentazioni già svolte in tal senso nella citata pronuncia n. 332/2000) il conflitto tra diritti fondamentali della persona ed esigenze di organizzazione militare va risolto con una netta affermazione di prevalenza dei primi.</p>
<p>Pertanto, all&#8217;esito di una ponderazione di valori costituzionali potenzialmente confliggenti, il Giudice delle leggi ha escluso che rilevanti interferenze nella sfera privata e familiare dei cittadini possano essere giustificate dall&#8217;intensità e dall&#8217;esigenza di tendenziale esclusività del rapporto di dedizione che deve legare il militare in fase di istruzione al corpo di appartenenza.</p>
<p>L&#8217;assunto si pone in linea con i principi affermati in materia de qua dalla giurisprudenza costituzionale, che in più occasioni ha chiarito come &#8220;la Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica istituzionalistica dell&#8217;ordinamento militare e riconduce anche quest&#8217;ultimo nell&#8217;ambito del generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini&#8221; <a name="_ftn5S"><a href="#_ftn5">[5]</a>.</p>
<p>La portata di siffatta equiparazione, va sottolineato, si sostanzia non solo nell&#8217;escludere la legittimità di interventi legislativi che, attribuendo prevalenza ad esigenze istituzionali proprie dell&#8217;organizzazione militare dello Stato, contemplino la compressione dei diritti fondamentali correlati allo status di cittadino, ma, più in particolare, opera anche nel senso di sbarrare la strada a difformità di status del personale dell&#8217;Amministrazione militare rispetto alla disciplina generale dei dipendenti dello Stato.</p>
<p>Difatti, come già in precedenza precisato dalla Corte, la riconduzione dell&#8217;ordinamento militare &#8220;nell&#8217;ambito del generale ordinamento statale&#8221; si riflette anche sul trattamento dei dipendenti delle Amministrazioni militari, con conseguente necessaria conformazione dell&#8217;ordinamento del personale militare al necessario rispetto dei diritti fondamentali della persona, ritenuti non recessivi rispetto alle esigenze della struttura militare <a name="_ftn6S"><a href="#_ftn6">[6]</a>. </p>
<p>In tale contesto, non potrebbero sottrarsi a declaratoria di incostituzionalità disposizioni legislative che disponessero limitazioni all&#8217;accesso agli uffici pubblici connesse con il possesso di status e con l&#8217;esercizio di prerogative che costituiscano espressione di alcuno dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla Carta Costituzionale <a name="_ftn7S"><a href="#_ftn7">[7]</a>.</p>
<p>Il delineato quadro di valori rende manifesta tutta l&#8217;inadeguatezza di una normativa evidentemente ispirata ad una concezione del rapporto tra autorità e diritti fondamentali della persona di impronta precostituzionale (la prima delle disposizioni impugnate risale infatti al 1942).</p>
<p>Inadeguatezza che, peraltro, appare evidentissima non solo alla luce della mappa di diritti fondamentali disegnata dalla Carta costituzionale, ma anche in considerazione della tutela che ai diritti di libertà &#8211; ivi inclusi quelli che il Giudice delle leggi ritiene ingiustificatamente lesi dalle disposizioni impugnate &#8211; viene accordata da atti internazionali impegnativi per lo Stato italiano e produttivi, nell&#8217;ordinamento giuridico interno, delle conseguenze derivanti dalla ratifica e dal correlato ordine di esecuzione. </p>
<p>Ci si intende riferire, in primo luogo, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell&#8217;Uomo, approvata dall&#8217;Assemblea generale dell&#8217;ONU nel dicembre del 1948, il cui contenuto ha trovato poi ulteriore specificazione, sempre ad opera dell&#8217;ONU, nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 <a name="_ftn8S"><a href="#_ftn8">[8]</a>.</p>
<p>Nel contesto di tali atti, infatti, accanto al riferimento ai tradizionali diritti di libertà si rinviene la definizione di posizioni soggettive sussumibili nella categoria dei diritti sociali, che includono, per quel che rileva ai presenti fini, il &#8220;diritto a formarsi una famiglia&#8221;, sancito dall&#8217;art. 16 <a name="_ftn9S"><a href="#_ftn9">[9]</a> con formula ancor più netta di quella adoperata dall&#8217;art. 29 della Costituzione italiana.</p>
<p>Analoghe affermazioni di principio si rinvengono nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma nel 1950 dagli Stati membri del Consiglio d&#8217;Europa <a name="_ftn10S"><a href="#_ftn10">[10]</a> e nei relativi protocolli addizionali <a name="_ftn11S"><a href="#_ftn11">[11]</a>.</p>
<p>Come noto, la Convenzione in esame appresta strumenti di tutela <a name="_ftn12S"><a href="#_ftn12">[12]</a> a presidio dell&#8217;osservanza dei diritti da essa enunciati, che riconosce, all&#8217;art. 12, il diritto di &#8220;uomini e donne in età adatta&#8221; di &#8220;sposarsi e di fondare una famiglia secondo e leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto&#8221; <a name="_ftn13S"><a href="#_ftn13">[13]</a>.</p>
<p>Sul punto la Corte richiama anche l’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000.</p>
<p>Orbene, è appena il caso di sottolineare che le richiamate norme internazionale pattizie, per il tramite dei relativi ordini di esecuzione, si sono collocate nell&#8217;ordinamento interno nel livello delle fonti primarie, talché esse non risultano di per se stesse idonee ad incidere sulla disciplina costituzionale dei diritti di libertà. </p>
<p>Siffatte disposizioni, tuttavia, costituiscono punto di riferimento ineludibile ai fini dell&#8217;interpretazione delle disposizioni costituzionali in materia e impegnano il legislatore nazionale a dare attuazione ai principi in esse sanciti, liddove l&#8217;ordinamento interno si presenti al riguardo lacunoso o carente.</p>
<p>Attraverso il riferimento a siffatte disposizioni, dunque, la Corte, spingendosi oltre le prospettazioni del Giudice a quo, ha condivisibilmente completato ed appronfondito il quadro dei profili di incostituzionalità disegnato dall&#8217;ordinanza di rimessione.</p>
<p>2.2.- Principio di ragionevolezza e buon andamento della pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost. </p>
<p>La pronuncia in commento non si sofferma con la necessaria puntualità su taluni ulteriori dubbi di legittimità costituzionale rappresentati dal Giudice remittente; dubbi che, ad avviso di chi scrive, nel contesto di un razionale ordo decidendum avrebbero dovuto essere scrutinati in via prioritaria rispetto ai profili esaminati e ritenuti fondati dalla Corte.</p>
<p>Ed invero, l’ordinanza di rimessione aveva concluso per la dubbia ragionevolezza delle disposizioni denunciate e per la loro difformità all&#8217;art. 97 Cost., sotto il duplice profilo della ritenuta inidoneità &#8220;genetica&#8221; delle stesse ad assicurare il conseguimento delle finalità considerate dalla Costituzione e dal legislatore e della intrinseca contraddittorietà (insorta successivamente all&#8217;annullamento parziale disposto con la citata pronuncia n. 332/2000) intercorrente tra le norme racchiuse nelle disposizioni in argomento.</p>
<p>Tali spunti, come evidenziato, non hanno trovato adeguato approfondimento nella pronuncia in rassegna, che attribuisce portata dirimente alla violazione di diritti fondamentali della persona ed a quella particolare esplicazione del diritto di uguaglianza che attiene alle possibilità di accesso ai pubblici uffici, limitandosi ad accennare un giudizio di generica irragionevolezza delle disposizioni impugnate “in relazione ai caratteri dell’ufficio”.</p>
<p>Così come prospettato dal Giudice remittente, il dubbio di legittimità costituzionale concernente la intrinseca irrazionalità delle disposizioni impugnate e la loro contrarietà con i principi ex art. 97 Cost. avrebbe dovuto essere ricondotto alla &#8211; pur controversa &#8211; figura patologica dell&#8217;eccesso di potere legislativo sub specie di violazione del principio di ragionevolezza.</p>
<p>Si tratta, come noto, del vizio di legittimità costituzionale che inficia le disposizioni di legge di contenuto incongruo rispetto alle finalità &#8211; previste dalla Costituzione &#8211; al cui perseguimento esse risultano preordinate <a name="_ftn14S"><a href="#_ftn14">[14]</a>. </p>
<p>Invero, l&#8217;individuazione dei limiti posti al sindacato del Giudice delle leggi non è priva di profili problematici, trattandosi di individuare il labile confine che separa la discrezionalità legislativa dalle scelte di merito politico, sottratte al controllo della Corte Costituzionale ai sensi dell&#8217;art. 28 l. n. 87/1953 <a name="_ftn15S"><a href="#_ftn15">[15]</a>. Tali ragioni hanno indotto la Corte &#8211; onde orientare il proprio sindacato su tale possibile vizio della legge &#8211; ad enucleare alcune figure sintomatiche, quali la &#8220;palese contraddittorietà del contenuto della legge rispetto ai suoi presupposti; l&#8217;incongruità dei mezzi predisposti, rispetto al raggiungimento delle finalità che stanno alla base della disciplina legislativa impugnata&#8221;, nonché &#8220;la ragionevolezza del contenuto della legge, sempre misurata alla luce delle sue finalità nel quadro dei principi costituzionali&#8221; <a name="_ftn16S"><a href="#_ftn16">[16]</a>. </p>
<p>Non è dubbio che la violazione del principio di ragionevolezza rappresenti la figura sintomatica dell&#8217;eccesso di potere legislativo più ricorrente nella elaborazione giurisprudenziale <a name="_ftn17S"><a href="#_ftn17">[17]</a>, risalendo alla seconda metà dagli anni &#8217;50 la tendenza della Corte Costituzionale a valutare la sussistenza di un fondamento razionale a base della legge, alla luce di criteri quali &#8220;la giustificatezza, la logicità, la coerenza, l&#8217;adeguatezza, la congruenza, la proporzionalità, la non arbitrarietà delle discipline impugnate&#8221; <a name="_ftn18S"><a href="#_ftn18">[18]</a>. Tendenza inaugurata dal leading case rappresentato dalla pronuncia n. 46/1959, con cui la Corte sovrana per la prima volta ebbe ad estendere il proprio sindacato alla rilevazione di una &#8220;idonea ragione&#8221; a base della normativa esaminata, in tal guisa affermando, seppur implicitamente, il principio secondo cui &#8220;la disciplina legislativa deve essere congruamente adeguata al proprio oggetto&#8221; <a name="_ftn19S"><a href="#_ftn19">[19]</a>. </p>
<p>Per quel che rileva ai limitati fini della presente disamina, va sottolineato come richiami espressi o impliciti ai canoni della ragionevolezza caratterizzino una parte notevole della giurisprudenza costituzionale relativa alle stesse disposizioni che disciplinano l&#8217;ordinamento della Repubblica, e segnatamente agli artt. 97, 117 e 119. </p>
<p>Con specifico riferimento all&#8217;art. 97, il risultato della elaborazione della giurisprudenza costituzionale è efficacemente compendiato dall&#8217;affermazione di autorevole dottrina secondo cui &#8220;Il principio di buon andamento dell&#8217;Amministrazione presuppone &#8211; secondo la Corte Costituzionale &#8211; che l&#8217;organizzazione amministrativa corrisponda ad una serie di criteri pertinenti all&#8217;<<efficienza>> delle strutture e alla <<idoneità dei mezzi>>, alla <<non arbitrarietà>> e alla <<congruenza>> rispetto al fine perseguito dal legislatore&#8221; <a name="_ftn20S"><a href="#_ftn20">[20]</a>.</p>
<p>In altri termini, le più recenti tendenze della giurisprudenza costituzionale in materia ravvisano la sussistenza di uno stretto collegamento tra controllo di ragionevolezza e principio di buon andamento <a name="_ftn21S"><a href="#_ftn21">[21]</a>. Al riguardo, la Corte sovrana è giunta ad affermare che &#8220;la violazione del principio di buon andamento dell&#8217;amministrazione non può essere invocata se non quando si assuma l&#8217;arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata, per cui il richiamo all&#8217;art. 97 Cost. implica necessariamente lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata (sent. nn. 10 del 1980; 266 del 1993) <a name="_ftn22S"><a href="#_ftn22">[22]</a>.</p>
<p>Allineandosi con il descritto quadro di principi, l&#8217;ordinanza di rimessione in rassegna aveva revocato in dubbio la sussistenza di un fondamento razionale che consentisse di concludere per l&#8217;idoneità delle disposizioni impugnate a garantire il perseguimento del fine costituzionale ad esse sotteso (riconducibile all&#8217;art. 97 Cost.), consistente nell&#8217;assicurare l&#8217;efficienza della struttura militare attraverso l&#8217;instaurazione, quanto meno nel periodo dell’arruolamento e dell’addestramento, di un rapporto di dedizione esclusiva tra il militare ed il Corpo di appartenenza. </p>
<p>In altri termini, nella ricostruzione operata dal Giudice remittente il punto qualificante della supposta violazione coincideva con la impossibilità di rinvenire, a base delle disposizioni impugnate, una &#8220;ragionevole giustificazione&#8221; che giustificasse l’imposizione del requisito di stato civile rispetto al conseguimento delle finalità a dette norme sottese nel contesto dei principi costituzionali, finalità consistenti, evidentemente, nella realizzazione del principio di buon andamento degli uffici pubblici .</p>
<p>In tale quadro, il dubbio di costituzionalità prospettato dal Giudice a quo avrebbe forse potuto estendersi alla (non rilevata) violazione di quella specifica esplicazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost. che si concreta nel favor partecipationis, proiezione dell&#8217;interesse pubblico al tendenziale allargamento del novero dei possibili partecipanti ai pubblici concorsi, in funzione di garanzia della migliore selezione del personale. Principio che certamente osta alla imposizione di requisiti di ammissione restrittivi non giustificati dal perseguimento di specifiche finalità della pubblica Amministrazione.</p>
<p>Al riguardo possono richiamarsi le convergenti statuizioni contenute in due recentissime pronunce della Corte sovrana, nelle quali si è chiarito che &#8220;Il pubblico concorso è altresì un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza dell&#8217;amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi; forme che possono considerarsi non irragionevoli solo in presenza di particolari situazioni, che possano giustificarle per una migliore garanzia del buon andamento dell’amministrazione&#8221; <a name="_ftn23S"><a href="#_ftn23">[23]</a>.</p>
<p>In ogni caso, in disparte i rilievi critici dianzi svolti, si è in cospetto di una pronuncia argomentata e condivisibile, fondata su una concezione evoluta dell’ordinamento militare, che mette in risalto la pregnanza dei diritti fondamentali della persona e la loro non recessività rispetto alle esigenze organizzative delle esigenze organizzative dell’istituzione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p><a name="_ftn1"><a href="#_ftn1S">[1]</a> Giova riportare il nucleo essenziale della pronuncia, che reca argomentazioni pressoché integralmente mutuate dal Giudice a quo nell&#8217;ordinanza di rimessione in commento: &#8220;Nondimeno, il contrasto della disciplina impugnata con gli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione sussiste, non potendosi ravvisare, neppure nella delicata fase del reclutamento e dell&#8217;addestramento, un&#8217;esigenza dell&#8217;organizzazione militare così preminente da giustificare una limitazione del diritto di procreare, o di diventare genitore, sia pure prevista ai limitati fini dell&#8217;arruolamento e dell&#8217;ammissione ai reparti di istruzione. Una così grave interferenza nella sfera privata e familiare della persona &#8211; suscettibile di protrarsi eventualmente anche oltre il periodo di formazione del militare, durante i primi anni dopo l&#8217;assunzione del servizio permanente &#8211; non può, sul piano dei princìpi costituzionali, ritenersi giustificata dall&#8217;intensità e dall&#8217;esigenza di tendenziale esclusività del rapporto di dedizione che deve legare il militare in fase di istruzione al corpo di appartenenza, dovendo la necessaria continuità nella frequenza dei corsi di addestramento trovare garanzia in regole e rimedi diversi dal divieto di avere prole. Un divieto siffatto si pone in contrasto con i fondamentali diritti della persona, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, tutelando l&#8217;art. 2 della Costituzione l&#8217;integrità della sfera personale della stessa e la sua libertà di autodeterminarsi nella vita privata. Ripetutamente, del resto, questa Corte ha chiarito, da un lato, che &#8220;la Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica istituzionalistica dell&#8217;ordinamento militare e riconduce anche quest&#8217;ultimo nell&#8217;àmbito del generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini&#8221; (sentenza n. 278 del 1987); dall&#8217;altro, che la garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli &#8220;cittadini militari&#8221; non recede di fronte alle esigenze della struttura militare (da ultimo, sentenza n. 449 del 1999)&#8221; (Corte Cost., 24.7.2000, n. 332, par. 2.2.).</p>
<p><a name="_ftn2"><a href="#_ftn2S">[2]</a> Cfr. Corte Cost., n. 332/2000 cit., par. 2.3.</p>
<p><a name="_ftn3"><a href="#_ftn3S">[3]</a> Cfr. Corte Cost., n. 332/2000 cit., par. 2.4.</p>
<p><a name="_ftn4"><a href="#_ftn4S">[4]</a> Per una più approfondita disamina della problematica, condotta anche alla luce della giurisprudenza della Corte, cfr. G Zagrebelsky, La Giustizia Costituzionale, Bologna, 1988.</p>
<p><a name="_ftn5"><a href="#_ftn5S">[5]</a> Corte Cost., n. 278/1987</p>
<p><a name="_ftn6"><a href="#_ftn6S">[6]</a> Come chiarito da Corte Cost., n. 449/1999, &#8220;la garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli cittadini militari non recede di fronte alle esigenze della struttura militare&#8221;.</p>
<p><a name="_ftn7"><a href="#_ftn7S">[7]</a> In tal senso il Giudice rimettente ha condivisibilmente rilevato come &#8220;nell&#8217;attuale comunità fortemente articolata il livello di evoluzione sociale è pervenuto ad un grado di maturazione tale da superare logiche e impostazioni che pongano una qualche limitazione alla concreta possibilità per le donne coniugate, madri e non, di esercitare attività pubbliche &#8221; (sub 3.1. dell&#8217;ordinanza di rinvio).</p>
<p><a name="_ftn8"><a href="#_ftn8S">[8]</a> Detti patti sono stati resi esecutivi in Italia con la L. n. 881/1977.</p>
<p><a name="_ftn9"><a href="#_ftn9S">[9]</a> Si riporta per esteso il testo dell&#8217;art. 16 cit.: </p>
<p>&#8220;1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all&#8217;atto del suo scioglimento. </p>
<p>2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. </p>
<p>2. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato&#8221;. </p>
<p><a name="_ftn10"><a href="#_ftn10S">[10]</a> Reso esecutivo in Italia con l. n. 848/1955.</p>
<p><a name="_ftn11"><a href="#_ftn11S">[11]</a> Ci si riferisce al Protocollo di Parigi, sottoscritto nel 1952, nonché agli ulteriori Protocolli addizionali di Strasburgo e di Vienna.</p>
<p><a name="_ftn12"><a href="#_ftn12S">[12]</a> Prevedendo, tra l&#8217;altro, l&#8217;istituzione della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo.</p>
<p><a name="_ftn13"><a href="#_ftn13S">[13]</a> Il testo è attinto dalla traduzione italiana, curata dal Consiglio d’Europa, della versione ufficiale pubblicata in lingua francese ed in lingua inglese nella nella G.IJ. del 24 settembre 1955, o. 221, in appendice alla 1. 4 agosto 1955, o. 848, recante autorizzazione alla ratifica della Convenzione, oltreché del Protocollo addizionale, salve le innovazioni successivamente introdotte con i Protocolli o. 3 e o. 5 lv. G.U. del 25 agosto 1966, n. 20, e del 26 giugno 1967, o. 448, rispettivamente in Appendice alla 1. 13 luglio 1966, n. 653, ed alla 1. 19 maggio 1967, o. 448, recanti autorizzazione alla ratifica l’una del protocollo n. 3 e l’altra del protocollo o. 5) agli artt. 22, 29, 30, 34 e 40.</p>
<p><a name="_ftn14"><a href="#_ftn14S">[14]</a> La stessa esistenza della figura patologica in esame non è del tutto incontroversa nella giurisprudenza della Corte sovrana. Si è osservato al riguardo che &#8220;La formula <<eccesso di potere>> ha fatto talora la sua comparsa anche nella giurisprudenza costituzionale (38/1965; 195/1982), pur con qualche reticenza (al riguardo, C. Mortati, Istituzioni, cit., vol II, p. 1413 s.), giustificata dalla difficoltà di ammettere la <<degradazione>> dell&#8217;atto politico per eccellenza, la legge, al livello della mera discrezionalità&#8221; (G. Zagrebelsky, La Giustizia Costituzionale, cit., 130).</p>
<p><a name="_ftn15"><a href="#_ftn15S">[15]</a> &#8220;Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull&#8217;uso del potere discrezionale del Parlamento&#8221;. </p>
<p><a name="_ftn16"><a href="#_ftn16S">[16]</a> Cfr. P. Caretti &#8211; U. De Siervo, Istituzioni di Diritto Pubblico, Torino, 1999, 502. Per un approfondimento v. Barile, Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, in Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (atti del seminario svoltosi a Roma, 13/14 ottobre 1992), Milano, 1994.</p>
<p><a name="_ftn17"><a href="#_ftn17S">[17]</a> In ordine al principio di ragionevolezza in generale, v.: L. Paladin, Ragionevolezza (principio di), in Enciclopedia del Diritto, liddove si evidenzia come &#8220;negli ordinamenti statali caratterizzati dalla presenza d&#8217;un qualche sistema di giustizia costituzionale, il sindacato sulla corrispondenza delle leggi ai canoni della ragione viene condotto con grande frequenza ed evidenza&#8221;.</p>
<p><a name="_ftn18"><a href="#_ftn18S">[18]</a> Cfr. L. Paladin, Ragionevolezza (principio di), cit., 900.</p>
<p><a name="_ftn19"><a href="#_ftn19S">[19]</a> Cfr. Crisafulli, Ancora in tema di eguaglianza, in Giur. Cost., 1959, 747, osservazione a C.Cost. 15 luglio 1959, n. 46, ivi, 743 ss. </p>
<p><a name="_ftn20"><a href="#_ftn20S">[20]</a> Cfr. L. Paladin, Ragionevolezza (principio di), cit., 904. Sull&#8217;argomento cfr. Bindi, Legittimità costituzionale e modalità di attuazione legislativa del principio di buon andamento, in Giur. Cost., 1994, 3174 e s.; Pinelli, in Commentario della Costituzione fondato da G. Branca, continuato da A. Pizzorusso, La pubblica amministrazione (art. 97 &#8211; 98), Bologna &#8211; Roma, 1994, sub art. 97, p. 97 ss.</p>
<p><a name="_ftn21"><a href="#_ftn21S">[21]</a> Per una puntuale ricostruzione del percorso giurisprudenziale che ha condotto all&#8217;emersione delle correlazioni intercorrenti tra buon andamento e principio di ragionevolezza, v. E. Bindi, Legittimità costituzionale e modalità di attuazione legislativa del principio di buon andamento, cit., 3177. </p>
<p><a name="_ftn22"><a href="#_ftn22S">[22]</a> Corte Cost., n. 24.2.1995, n. 63.</p>
<p><a name="_ftn23"><a href="#_ftn23S">[23]</a> Corte Cost., 16.5.2002, n. 194; 23 luglio 2002 n. 373.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Documenti correlati:</p>
<p>CORTE COSTITUZIONALE &#8211; <a href="/ga/id/2002/11/2612/g">Sentenza 12 novembre 2002</a>* (sono illegittime le disposizioni che prevedono il requisito dell’essere celibe, nubile o vedovo per essere reclutati nel Corpo della guardia di finanza).</p>
<p>TAR LAZIO, SEZ. II – <a href="/ga/id/2002/4/2041/g">Ordinanza 15 gennaio 2002 n. 126</a> (che aveva sollevato la q.l.c.).</p>
<p>CORTE COSTITUZIONALE &#8211; <a href="/ga/id/2000/7/925/g">Sentenza 24 luglio 2000 n. 332</a> (sono illegittime le disposizioni che prevedono il requisito dell’essere &#8220;senza prole”. per essere reclutati nel Corpo della guardia di finanza).</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-requisiti-di-accesso-ai-corpi-militari/">I requisiti di accesso ai corpi militari</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2021 n.C-914/19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-3-6-2021-n-c-914-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-3-6-2021-n-c-914-19/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2021 n.C-914/19</a></p>
<p>Sul limite di 50 anni di età  per la partecipazione al concorso notarile. Concorso notarile &#8211; Limite di partecipazione &#8211; 50 anni di età  &#8211; Art. 21  della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea &#8211; Art.6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 &#8211; Contrasta con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-3-6-2021-n-c-914-19/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2021 n.C-914/19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-3-6-2021-n-c-914-19/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2021 n.C-914/19</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Sul limite di 50 anni di età  per la partecipazione al concorso notarile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Concorso notarile &#8211; Limite di partecipazione &#8211; 50 anni di età  &#8211; Art. 21  della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea &#8211; Art.6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 &#8211; Contrasta con il diritto dell&#8217;Unione europea.</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea e l&#8217;articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità  di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età  per poter partecipare al concorso per l&#8217;accesso alla professione di notaio, in quanto tale normativa non appare perseguire gli obiettivi di garantire la stabilità  dell&#8217;esercizio di tale professione per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato e, in ogni caso, eccede quanto necessario per raggiungere tali obiettivi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 3 giugno 2021 (*)</p>
<p style="text-align: justify;">Rinvio pregiudiziale &#8211; Politica sociale &#8211; Principio della parità  di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro &#8211; Direttiva 2000/78/CE &#8211; Articolo 6, paragrafo 1 &#8211; Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea &#8211; Articolo 21 &#8211; Divieto di discriminazione fondata sull&#8217;età  &#8211; Normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età  per l&#8217;accesso alla professione di notaio &#8211; Giustificazione»</p>
<p style="text-align: justify;">Nella causa C-914/19,<br /> avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell&#8217;articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 19 settembre 2019, pervenuta in cancelleria il 12</p>
<p style="text-align: justify;">dicembre 2019, nel procedimento</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Giustizia</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">GN,</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti di:</p>
<p style="text-align: justify;">HM, JL, JJ,</p>
<p style="text-align: center;">LA CORTE (Seconda Sezione),</p>
<p style="text-align: justify;">composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, A. Kumin, T. von Danwitz, P.G. Xuereb e I. Ziemele, giudici,</p>
<p style="text-align: justify;">avvocato generale: M. Bobek cancelliere: A. Calot Escobar</p>
<p style="text-align: justify;">vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  per GN, da A. Police, G. Schettino e F. Ferraro, avvocati;</p>
<li>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità  di agente, assistita da F. Varrone e G. Santini, avvocati dello Stato;</p>
<li>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  per il governo tedesco, da M. Hellmann e J. MÃ¶ller, in qualità  di agenti;</p>
<li>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  per la Commissione europea, da D. Martin e B.-R. Killmann, in qualità  di agenti,<br />  vista la decisione, adottata dopo aver sentito l&#8217;avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;">Sentenza</p>
<p style="text-align: justify;">La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo 10 TFUE, dell&#8217;articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonchè dell&#8217;articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità  di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale domanda  stata presentata nell&#8217;ambito di una controversia tra il Ministero della Giustizia (Italia) e GN in merito alla fissazione, con decreto del direttore generale di tale Ministero, del 21 aprile 2016, che ha indetto un concorso per esami a 500 posti di notaio, di un limite di 50 anni di età  per la partecipazione a tale concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Contesto normativo</p>
<p style="text-align: justify;">Diritto dell&#8217;Unione</p>
<p style="text-align: justify;">Il considerando 6 della direttiva 2000/78  formulato nel modo seguente:</p>
<p style="text-align: justify;">La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l&#8217;importanza di combattere qualsiasi forma di discriminazione, compresa la necessità  di intraprendere azioni appropriate per l&#8217;integrazione sociale ed economica degli anziani e dei disabili».</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del suo articolo 1, tale direttiva «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l&#8217;età  o le tendenze sessuali, per quanto concerne l&#8217;occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità  di trattamento».</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 2, paragrafi 1 e 2, della stessa direttiva così prevede:</p>
</ul>
<p style="text-align: justify;">1. 2. a)</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini della presente direttiva, per &#8220;principio della parità  di trattamento&#8221; si intende l&#8217;assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all&#8217;articolo 1. Ai fini del paragrafo 1:</p>
<p style="text-align: justify;">sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all&#8217;articolo 1, una persona  trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un&#8217;altra in una situazione analoga;</p>
<p style="text-align: justify;">(&#8230;)».<br /> L&#8217;articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 così precisa:</p>
<p style="text-align: justify;">Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità , la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:</p>
<p style="text-align: justify;">a) alle condizioni di accesso all&#8217;occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività  e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonchè alla promozione;</p>
<p style="text-align: justify;">(&#8230;)».<br /> L&#8217;articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Giustificazione delle disparità  di trattamento collegate all&#8217;età », al paragrafo 1 così dispone:</p>
<p style="text-align: justify;">Fatto salvo l&#8217;articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità  di trattamento in ragione dell&#8217;età  non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell&#8217;ambito del diritto nazionale, da una finalità  legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità  siano appropriati e necessari.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali disparità  di trattamento possono comprendere in particolare:</p>
<p style="text-align: justify;">a)</p>
<p style="text-align: justify;">b) c)</p>
<p style="text-align: justify;">la definizione di condizioni speciali di accesso all&#8217;occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l&#8217;inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;</p>
<p style="text-align: justify;">la fissazione di condizioni minime di età , di esperienza professionale o di anzianità  di lavoro per l&#8217;accesso all&#8217;occupazione o a taluni vantaggi connessi all&#8217;occupazione;</p>
<p style="text-align: justify;">la fissazione di un&#8217;età  massima per l&#8217;assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità  di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento».</p>
<p style="text-align: justify;">Diritto italiano</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 1 della legge del 6 agosto 1926, n. 1365 &#8211; Norme per il conferimento dei posti notarili (GURI n. 192, del 19 agosto 1926), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: la &#8220;legge n. 1365/1926&#8221;),  così formulato:</p>
<p style="text-align: justify;">I notai sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica in seguito a concorso per esame, che saà  tenuto in Roma almeno una volta all&#8217;anno, per quel numero di posti che saà  determinato dal Ministro per la giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">(&#8230;)<br /> Per l&#8217;ammissione al concorso gli aspiranti devono:<br /> (&#8230;)<br /> b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso; (&#8230;)».</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 7 della legge 1365/1926, così dispone:<br /> «I notari in esercizio sono dispensati dall&#8217;ufficio al compimento del settantacinquesimo anno di età , con decreto del Presidente della Repubblica».</p>
<p style="text-align: justify;">Procedimento principale e questione pregiudiziale</p>
<p style="text-align: justify;">Con decreto 21 aprile 2016, il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso per esami a 500 posti di notaio. Tale decreto ha fissato a 50 anni il limite di età  per poter partecipare a detto concorso, conformemente all&#8217;articolo 1 della legge n. 1365/1926.</p>
<p style="text-align: justify;">GN ha contestato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) il suddetto decreto con il quale era stata esclusa dalle prove scritte per aver raggiunto 50 anni di età  alla data del bando di concorso. Tale giudice ha adottato una misura cautelare con la quale GN  stata ammessa a partecipare al concorso. GN ha superato tutte le prove di detto concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza del 28 novembre 2019 lo stesso giudice ha dichiarato improcedibile il summenzionato ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione del superamento da parte di GN delle prove del concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Ministero della Giustizia ha impugnato tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), giudice del rinvio, ritenendo che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio avrebbe dovuto respingere nel merito il ricorso proposto da GN e non avrebbe dovuto attribuire rilevanza al superamento, da parte di quest&#8217;ultima, delle prove del concorso in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice del rinvio ritiene che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio avrebbe dovuto dichiarare ricevibile il ricorso proposto da GN avverso il decreto del 21 aprile 2016 nella parte in cui fissa a 50 anni il limite di età  per poter partecipare al concorso per accedere alla professione di notaio. Esso ritiene, inoltre, che tale limite di età  sia conforme alla normativa nazionale in vigore, ossia l&#8217;articolo 1 della legge n. 1365/1926. Il Consiglio di Stato nutre, tuttavia, dubbi circa la compatibilità  di tale disposizione con la direttiva 2000/78, cosicchè sarebbe necessario interrogare la Corte ai fini della soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo tale giudice, si pone in particolare la questione se detta disposizione possa essere considerata giustificata alla luce degli obiettivi invocati dinanzi ad esso dal Ministero della Giustizia, volti a garantire la stabilità  dell&#8217;esercizio della professione di notaio per un lasso di tempo significativo, senza gravare sull&#8217;equilibrio finanziario del regime previdenziale di tale professione, impedendo ai soggetti prossimi all&#8217;età  pensionabile di accedervi.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale contesto il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:</p>
<p style="text-align: justify;">Se l&#8217;articolo 21 della [Carta], l&#8217;articolo 10 TFUE e l&#8217;articolo 6 della direttiva [2000/78], nella parte in cui vietano discriminazioni in base all&#8217;età  nell&#8217;accesso all&#8217;occupazione, ostino a che uno Stato membro possa imporre un limite di età  all&#8217;accesso alla professione di notaio».</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla questione pregiudiziale</p>
<p style="text-align: justify;">Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 21 della Carta e l&#8217;articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età  per poter partecipare al concorso per accedere alla professione di notaio.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre, anzitutto, ricordare che il divieto di qualsiasi discriminazione fondata, segnatamente, sull&#8217;età   stato recepito nell&#8217;articolo 21 della Carta e che tale divieto  stato concretizzato dalla direttiva 2000/78 in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (sentenza del 7 febbraio 2019, Escribano Vindel, C-49/18, EU:C:2019:106, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, al fine di rispondere alla questione sollevata, occorre, in primo luogo, verificare se la normativa di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell&#8217;ambito di applicazione della direttiva 2000/78 e contenga una disparità  di trattamento fondata sull&#8217;età . Se così fosse, occorre verificare, in secondo luogo, se tale disparità  di trattamento possa essere giustificata alla luce dell&#8217;articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne, in primo luogo, la questione se la normativa in discussione nel procedimento principale rientri nell&#8217;ambito di applicazione della direttiva 2000/78, si evince tanto dal titolo e dal preambolo quanto dal contenuto e dalla finalità  di tale direttiva che quest&#8217;ultima mira a stabilire un quadro generale per garantire a chiunque la parità  di trattamento «in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», assicurando una protezione efficace contro le discriminazioni basate su uno dei motivi indicati nel suo articolo 1, tra i quali figura l&#8217;età  (sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pèrez, C-416/13, EU:C:2014:2371, paragrafo 28 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, dall&#8217;articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva risulta segnatamente che, nei limiti dei poteri conferiti all&#8217;Unione europea, essa si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene in particolare alle condizioni di accesso all&#8217;occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo di attività  e a tutti i livelli della gerarchia professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, prevedendo che solo i candidati di età  inferiore a 50 anni alla data del bando di concorso possano partecipare al concorso per l&#8217;accesso alla professione di notaio, l&#8217;articolo 1 della legge n. 1365/1926 incide sulle condizioni di assunzione in tale ambito lavorativo. Si deve pertanto considerare che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale stabilisca norme relative alle condizioni di assunzione ai sensi dell&#8217;articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, la normativa oggetto del procedimento principale rientra nell&#8217;ambito di applicazione della direttiva 2000/78.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se la normativa controversa nel procedimento principale instauri una disparità  di trattamento fondata sull&#8217;età  ai sensi dell&#8217;articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, occorre ricordare che, ai fini di tale disposizione, per «principio della parità  di trattamento» si intende l&#8217;assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all&#8217;articolo 1 della medesima direttiva. L&#8217;articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di quest&#8217;ultima precisa che, ai fini dell&#8217;applicazione del paragrafo 1 di tale articolo 2, sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all&#8217;articolo 1 della direttiva, una persona  trattata meno favorevolmente di un&#8217;altra che si trova in una situazione analoga (sentenza del 12 gennaio 2010, Wolf, C-229/08, EU:C:2010:3, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie, l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 1 della legge n. 1365/1926 ha come conseguenza che, per il solo fatto di aver raggiunto i 50 anni di età , alcune persone sono trattate meno favorevolmente di altre che si trovano in situazioni analoghe. Una disposizione siffatta comporta quindi una disparità  di trattamento fondata sull&#8217;età , ai sensi del combinato disposto dell&#8217;articolo 1 e dell&#8217;articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che occorre, in terzo luogo, verificare se tale disparità  di trattamento sia o meno giustificata alla luce dell&#8217;articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre rilevare che il primo comma di tale disposizione enuncia che una disparità  di trattamento in ragione dell&#8217;età  non costituisce discriminazione laddove sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell&#8217;ambito del diritto nazionale, da una finalità  legittima, segnatamente da giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità  siano appropriati e necessari.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e c), della direttiva 2000/78 precisa altresì che tali disparità  di trattamento possono comprendere, in particolare, da un lato, la definizione di condizioni speciali di accesso all&#8217;occupazione per i giovani, al fine di favorirne l&#8217;inserimento professionale, o, dall&#8217;altro, la fissazione di un&#8217;età  massima per l&#8217;assunzione basata sulla formazione richiesta per il lavoro in questione o la necessità  di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Si deve altresì ricordare che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità  non solo nella scelta di perseguire uno scopo determinato fra altri in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzarlo. Tuttavia, tale margine discrezionale non può avere l&#8217;effetto di svuotare di contenuto l&#8217;attuazione del principio di non discriminazione in ragione dell&#8217;età  (sentenza del 12 ottobre 2010, Ingenià¸rforeningen i Danmark, C-499/08, EU:C:2010:600, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la legge n. 1365/1926 non precisa l&#8217;obiettivo da essa perseguito con il suo articolo 1, che fissa a 50 anni il limite di età  per poter partecipare al concorso per l&#8217;accesso alla professione di notaio. Nelle sue osservazioni scritte, il governo italiano sostiene che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale persegue tre obiettivi, vale a dire, anzitutto, garantire la stabilità  dell&#8217;esercizio della professione di notaio per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, in modo da salvaguardare la sostenibilità  del sistema previdenziale, inoltre, proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili, connotate da un elevato grado di professionalità  e, infine, agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale riguardo, occorre, anzitutto, ricordare che non si può dedurre dall&#8217;articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 che la mancanza di precisione, della normativa di cui trattasi, riguardo allo scopo perseguito abbia la conseguenza di escludere automaticamente che essa possa essere giustificata ai sensi di detta disposizione. In mancanza di una tale precisione,  importante che altri elementi, attinenti al contesto generale della misura interessata, consentano di individuare l&#8217;obiettivo sotteso a quest&#8217;ultima ai fini dell&#8217;esercizio di un controllo giurisdizionale quanto alla sua legittimità  e al carattere appropriato e necessario dei mezzi adottati per realizzare tale obiettivo (v. sentenza del 21 luglio 2011, Fuchs e KÃ¶hler, C-159/10 e C-160/10, EU:C:2011:508, e punto 39). Peraltro, l&#8217;invocazione simultanea di più obiettivi, legati gli uni agli altri o classificati per ordine d&#8217;importanza, non costituisce un ostacolo all&#8217;esistenza di una finalità  legittima, ai sensi dell&#8217;articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 (sentenza del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C-670/18, EU:C:2020:272, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda, in primo luogo, l&#8217;obiettivo di garantire la stabilità  dell&#8217;esercizio della professione di notaio per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, in modo da salvaguardare la sostenibilità  del regime previdenziale, occorre rilevare che l&#8217;articolo 6, paragrafo 1, lettera c), consente la fissazione di un&#8217;età  massima per l&#8217;assunzione, basata sulla necessità  di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento. Orbene, quanto alla preservazione del regime previdenziale dei notai, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, in forza dell&#8217;articolo 10 del regolamento relativo all&#8217;attività  di previdenza sociale e di solidarietà  della Cassa Nazionale del Notariato (Italia), che gestisce tale regime, il diritto al versamento di una pensione per i notai che cessino la loro attività  all&#8217;età  massima consentita per esercitare tale professione, ossia 75 anni ai sensi dell&#8217;articolo 7 della legge n. 1365/1926,  subordinato all&#8217;aver esercitato tale professione per 20 anni. Come rilevato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, il diritto a pensione di cui godono i notai, in forza di tale regolamento, non sembra essere in relazione con il limite di 50 anni di età , fissato dall&#8217;articolo 1 di detta legge, per l&#8217;ammissione a partecipare al concorso, ma sembra essere collegato a una durata minima di esercizio della professione. Le condizioni imposte da detta cassa per preservare la sostenibilità  del regime di previdenza sociale dei notai risultano quindi indipendenti da tale limite di età , circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda, in secondo luogo, la necessità  di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili, connotate da un elevato livello di professionalità , occorre rilevare che,  vero che l&#8217;articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 consente la fissazione di un&#8217;età  massima per l&#8217;assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal riguardo, tuttavia, la Commissione ha sottolineato che, conformemente alla normativa nazionale, il candidato al concorso notarile deve essere laureato in giurisprudenza ed avere effettuato una pratica notarile di 18 mesi, la quale serve come strumento ordinario di iniziazione al compito di notaio, in quanto tutti i candidati che abbiano superato il concorso notarile sono considerati atti a esercitare la professione di notaio dopo aver espletato un periodo di tirocinio obbligatorio di 120 giorni. Ne consegue &#8211; fatta salva la verifica al riguardo da parte del giudice del rinvio &#8211; che il limite di 50 anni di età  fissato dall&#8217;articolo 1 della legge n. 1365/1926 non appare riguardare l&#8217;obiettivo menzionato al punto precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">In terzo luogo, quanto all&#8217;obiettivo consistente nell&#8217;agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato, occorre ricordare che la legittimità  di un siffatto obiettivo di interesse generale rientrante nella politica dell&#8217;occupazione non può essere ragionevolmente messa in dubbio, dal momento che esso compare tra gli obiettivi espressamente enunciati dall&#8217;articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 e che, conformemente all&#8217;articolo 3, paragrafo 3, primo comma, TUE, la promozione di un livello di occupazione elevato costituisce una delle finalità  perseguite dall&#8217;Unione (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C-670/18, EU:C:2020:272, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p style="text-align: justify;">Va, inoltre, ricordato che la promozione delle assunzioni costituisce incontestabilmente una finalità  legittima di politica sociale e dell&#8217;occupazione degli Stati membri, in particolare quando si tratta di favorire l&#8217;accesso dei giovani all&#8217;esercizio di una professione (sentenza del 19 luglio 2017, Abercrombie &amp; Fitch Italia, C-143/16, EU:C:2017:566, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p style="text-align: justify;">Più in particolare, la finalità  consistente nell&#8217;instaurare una ripartizione equilibrata delle fasce di età  tra giovani lavoratori e lavoratori più anziani al fine di favorire l&#8217;occupazione e la promozione dei giovani, di ottimizzare la gestione del personale e, al tempo stesso, di prevenire le eventuali controversie vertenti sull&#8217;idoneità  del lavoratore ad esercitare la sua attività  oltre una certa età , offrendo nel contempo un servizio di qualità  nel settore notarile, può costituire una finalità  legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2011, Fuchs e KÃ¶hler, C-159/10 e C-160/10, EU:C:2011:508, punto 50).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, occorre rilevare che, in forza dell&#8217;articolo 7 della legge n. 1365/1926, un notaio può esercitare la sua attività  fino all&#8217;età  di 75 anni. Inoltre, il governo italiano non ha menzionato elementi diretti a dimostrare che le diverse fasce di età  potrebbero entrare in concorrenza tra loro sul mercato del lavoro specifico delle attività  notarili. Al contrario, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, nell&#8217;ambito del concorso notarile di cui trattasi nel procedimento principale, al termine delle prove di tale concorso sono risultati vincitori solo 419 candidati, benchè fossero stati banditi 500 posti che, conformemente all&#8217;articolo 1 di tale legge, erano riservati a persone di età  inferiore a 50 anni. Il limite di età  stabilito da tale articolo non appare quindi, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, destinato a promuovere l&#8217;accesso dei giovani giuristi alla professione di notaio.</p>
<p style="text-align: justify;">In tali circostanze, alla luce degli elementi menzionati ai punti da 33 a 39 della presente sentenza, si deve constatare che, sebbene gli obiettivi di garantire la stabilità  dell&#8217;esercizio della professione di notaio per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato, ai quali fa riferimento il governo italiano, possano essere considerati obiettivi legittimi ai sensi dell&#8217;articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, la disposizione nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non appare perseguire tali obiettivi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ipotesi in cui tale giudice concludesse, nondimeno, che detta disposizione persegue tali obiettivi, occorre inoltre, secondo i termini stessi dell&#8217;articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, che i mezzi impiegati per il conseguimento di dette finalità  siano «appropriati e necessari».</p>
<p style="text-align: justify;">Incombe, pertanto, al giudice del rinvio verificare se l&#8217;articolo 1 della legge n. 1365/1926 consenta di conseguire quegli stessi obiettivi senza con ciò ledere in modo eccessivo gli interessi legittimi degli aspiranti alla professione di notaio di età  pari o superiore a 50 anni, i quali, per effetto di tale norma, sono privati della possibilità  di esercitare tale professione.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale riguardo, occorre ricordare che spetta alle autorità  competenti degli Stati membri trovare un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco (sentenza del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C-670/18, EU:C:2020:272, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, il divieto di discriminazione in ragione dell&#8217;età , di cui all&#8217;articolo 21, paragrafo 1, della Carta, deve essere letto alla luce del diritto di lavorare riconosciuto all&#8217;articolo 15, paragrafo 1, della stessa. Ne consegue che deve essere accordata particolare attenzione alla partecipazione dei lavoratori anziani alla vita professionale e, al tempo stesso, alla vita economica, culturale e sociale. Il mantenimento di tali persone nella vita attiva favorisce segnatamente la diversità  nell&#8217;occupazione. Tuttavia, l&#8217;interesse rappresentato dal mantenimento in attività  di tali persone dev&#8217;essere tenuto in considerazione rispettando altri interessi eventualmente contrastanti (sentenza del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C-670/18, EU:C:2020:272, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene,  sufficiente ricordare, per quanto riguarda il primo obiettivo invocato dal governo italiano, che, come già  indicato al punto 33 della presente sentenza, il diritto al versamento della pensione di vecchiaia dei notai che cessano l&#8217;esercizio delle loro funzioni al raggiungimento dei 75 anni, età  massima consentita per l&#8217;esercizio di tale professione,  subordinato all&#8217;averla esercitata per almeno 20 anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, l&#8217;articolo 1 della legge n. 1365/1926, fissando a 50 anni il limite di età  per l&#8217;accesso alla professione di notaio senza tener conto di tale durata minima di attività  per poter aspirare al versamento della pensione di vecchiaia allorchè il notaio ha raggiunto detto limite di età  di 75 anni, appare andare oltre quanto  necessario &#8211; circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare &#8211; al fine di garantire la stabilità  dell&#8217;esercizio della professione di notaio per un periodo significativo, onde preservare la sostenibilità  del regime previdenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la seconda finalità  addotta da tale governo, come rilevato al punto 34 della presente sentenza, l&#8217;articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 consente la fissazione di un&#8217;età  massima per l&#8217;assunzione in relazione alla formazione richiesta per il posto di cui trattasi. Orbene, come sottolineato al punto 35 della presente sentenza, poichè tale formazione  limitata, per i candidati che risultino vincitori del concorso notarile, ad un periodo di tirocinio obbligatorio di 120 giorni, mentre essi potranno esercitare la loro attività  fino all&#8217;età  di 75 anni, il fatto che la partecipazione a tale concorso sia riservata ai candidati di età  inferiore a 50 anni sembra eccedere quanto necessario per conseguire l&#8217;obiettivo di garantire la formazione richiesta per tale attività .</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al terzo obiettivo, incombe al giudice del rinvio verificare se nella fattispecie il legislatore nazionale, nell&#8217;esercizio dell&#8217;ampio margine discrezionale di cui dispone in materia di politica sociale e dell&#8217;occupazione, abbia trovato un giusto equilibrio tra l&#8217;obiettivo di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato e la necessità  di salvaguardare la partecipazione dei lavoratori più anziani alla vita professionale, essendo tali lavoratori maggiormente vulnerabili a causa di tale caratteristica. Inoltre, come enunciato dal considerando 6 della direttiva 2000/78, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata nel corso della riunione del Consiglio europeo tenutasi a Strasburgo il 9 dicembre 1989, riconosce la necessità  di intraprendere azioni appropriate per l&#8217;integrazione sociale ed economica degli anziani.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal riguardo, occorre rilevare che l&#8217;introduzione di un limite di 50 anni di età , per l&#8217;ammissione al concorso per accedere alla professione di notaio, ha la conseguenza di aumentare la disponibilità  di posti che potranno essere occupati da giovani candidati ed  quindi idonea a costituire un mezzo appropriato per realizzare l&#8217;obiettivo di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato, purchè, tuttavia, siffatta misura non ecceda quanto necessario per raggiungere tale obiettivo e non leda in modo eccessivo gli interessi delle persone interessate. Incombe al giudice nazionale, in tale contesto, non solo tener conto dell&#8217;idoneità  di tali persone ad esercitare detta professione, ma prendere altresì in considerazione il danno che tale misura può causare alle persone interessate (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2012, Commissione/Ungheria, C-286/12, EU:C:2012:687, punto 66).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, da un lato, non  stato affermato che l&#8217;introduzione di un limite di 50 anni di età  per l&#8217;ammissione a tale concorso sia giustificata dall&#8217;idoneità  di tali candidati ad esercitare detta professione. Dall&#8217;altro lato, come risulta dal punto 39 della presente sentenza, nell&#8217;ambito del concorso notarile di cui trattasi nel procedimento principale, un numero non trascurabile di posti non  stato assegnato e, pertanto, giovani candidati non hanno avuto accesso alla professione di notaio, mentre aspiranti che avevano raggiunto l&#8217;età  di 50 anni sono stati privati della possibilità  di far valere le loro competenze mediante la partecipazione a detto concorso, cosicchè l&#8217;articolo 1 della legge n. 1365/1926, nel fissare tale limite di età , appare andare oltre quanto necessario per agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l&#8217;articolo 21 della Carta e l&#8217;articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età  per poter partecipare al concorso per l&#8217;accesso alla professione di notaio, in quanto tale normativa non appare perseguire gli obiettivi di garantire la stabilità  dell&#8217;esercizio di tale professione per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato e, in ogni caso, eccede quanto necessario per raggiungere tali obiettivi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulle spese</p>
<p style="text-align: justify;">52<br /> Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:</p>
<p style="text-align: justify;">Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea e l&#8217;articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità  di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età  per poter partecipare al concorso per l&#8217;accesso alla professione di notaio, in quanto tale normativa non appare perseguire gli obiettivi di garantire la stabilità  dell&#8217;esercizio di tale professione per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato e, in ogni caso, eccede quanto necessario per raggiungere tali obiettivi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.</p>
<p style="text-align: justify;">Firme</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-3-6-2021-n-c-914-19/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2021 n.C-914/19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 23/4/2021 n.3272</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-23-4-2021-n-3272/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-23-4-2021-n-3272/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 23/4/2021 n.3272</a></p>
<p>Pres. Giovagnoli &#8211; Est. Gambato Spisani Sulla compatibilità  con il diritto dell&#8217;Unione europea del d.lgs. n. 334/2000 e ss. mm. e ii. e delle fonti di rango secondario, laddove prevedono un limite di età  pari a trent&#8217;anni nella partecipazione ai concorsi per posti di commissario della Polizia di Stato. Polizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-23-4-2021-n-3272/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 23/4/2021 n.3272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-23-4-2021-n-3272/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 23/4/2021 n.3272</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovagnoli &#8211; Est. Gambato Spisani</span></p>
<hr />
<p>Sulla compatibilità  con il diritto dell&#8217;Unione europea del d.lgs. n. 334/2000 e ss. mm. e ii. e delle fonti di rango secondario, laddove prevedono un limite di età  pari a trent&#8217;anni nella partecipazione ai concorsi per posti di commissario della Polizia di Stato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Polizia di Stato &#8211; Concorso per posti da commissario &#8211; Limite di età  &#8211; Compatibilità  con il diritto dell&#8217;Unione europea &#8211; Rimessione alla Corte di giustizia.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Deve essere sollevata questione di pregiudizialità  invitando la Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea, ai sensi dell&#8217;art. 267 TFUE, a pronunciarsi sul seguente quesito:<br /> &#8211; se la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, l&#8217;art. 3 del TUE, l&#8217;art. 10, TFUE e l&#8217;art. 21 della Carte dei Diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea vadano interpretati nel senso di ostare alla normativa nazionale contenuta nel d.lgs. n. 334/2000 e ss. mm. e ii. e nelle fonti di rango secondario adottate dal Ministero dell&#8217;interno, la quale prevede un limite di età  pari a trent&#8217;anni nella partecipazione ad una selezione per posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6525 del 2020, proposto dal signor Saverio Macri, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Piselli e Alessandro Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">il Ministero dell&#8217;interno, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br /> il Ministero dell&#8217;interno &#8211; Dipartimento della Pubblica Sicurezza &#8211; Direzione centrale per le risorse umane, non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento ovvero la riforma</p>
<p style="text-align: center;">previa cautela</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione i <i>quater</i>, 2 marzo 2020 n.2672, che ha respinto il ricorso n. 551/2020 R.G. proposto per l&#8217;annullamento dei seguenti atti del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 120 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia &#8211; Direttore generale della Pubblica sicurezza presso il Ministero dell&#8217;interno 2 dicembre 2019 n. 333-B/12H.27.19 pubblicato il giorno 3 dicembre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale IV concorsi ed esami n. 95, nella parte in cui prevedono quale requisito di partecipazione il non aver compiuto il trentesimo anno di età :</p>
<p style="text-align: justify;">a) del bando stesso;</p>
<p style="text-align: justify;">b) del D.M. Interno 13 luglio 2018 n. 103, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.208 del giorno 9 settembre 2018, recante le norme per l&#8217;individuazione dei limiti di età  per la partecipazione ai concorsi pubblici per l&#8217;accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia;</p>
<p style="text-align: justify;">c) del provvedimento implicito di non ammissione del ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">e di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso ovvero consequenziale; </p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 marzo 2021 il Cons. Francesco Gambato Spisani e dato atto che per le parti nessuno  presente;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">1. PREMESSA IN FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il Ministero dell&#8217;interno, con il bando 2 dicembre 2019 n.333-B/12H.27.19 pubblicato il giorno 3 dicembre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale IV concorsi ed esami n. 95, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 120 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato e, per quanto qui interessa, ha previsto fra i requisiti generali di ammissione, all&#8217;art. 3 comma 1 lettera d) del bando stesso, &#8220;aver compiuto il 18° anno di età  e non aver compiuto il 30° anno di età &#8220;, salve ipotesi particolari di cui in seguito; ciò in diretta applicazione del D.M. dello stesso Ministero 13 luglio 2018 n.103, che appunto prevede questo limite massimo di età  per partecipare (doc. 1 in I grado ricorrente appellante, bando citato).</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorrente appellante, il quale  nato nel 1988 e quindi aveva già  compiuto i trent&#8217;anni, e non rientra in alcuna delle ipotesi particolari nelle quali il limite di età   aumentato, ha provato a presentare la propria domanda attraverso l&#8217;apposita procedura telematica, ma ne  stato impedito, appunto per mancanza del requisito, rilevata dal relativo programma informatico (doc. 3 in I grado ricorrente appellante, schermata con il blocco); ha quindi proposto ricorso giurisdizionale in I grado avanti il TAR Lazio Roma,  stato ammesso con riserva al concorso con decreto cautelare di quel Giudice 3 febbraio 2020 n.573, ed ha superato le prove preselettive (fatto non contestato).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, tuttavia, il TAR ha respinto il ricorso da lui presentato; in motivazione, in sintesi estrema, ha ritenuto che la previsione del limite di età  di cui si  detto rappresenti una limitazione ragionevole, e in questo senso non sia contraria nè alla Costituzione, nè alla normativa europea che vieta le discriminazioni anche sulla base dell&#8217;età , e in particolare non contrasti con la direttiva 2000/78 CE del 27 novembre 2000.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Contro questa sentenza, l&#8217;interessato ha proposto impugnazione, con appello che contiene due motivi, di riproposizione dei motivi dedotti in I grado e di critica alla sentenza di I grado per non averli accolti, così come segue.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1 Con il primo motivo, deduce il contrasto delle norme che prevedono il citato limite di età  con l&#8217;art. 3 della l. 15 maggio 1997 n.127, con la direttiva 2000/78 CE di cui si  detto e con gli articoli 21 della Carta di Nizza e 10 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione &#8211; TFUE e sostiene che la fissazione in trent&#8217;anni del limite massimo di età  per partecipare costituirebbe una discriminazione irragionevole, come tale non consentita dalle norme citate. Ciò anche sulla base delle stesse previsioni del bando, che prevedono, con asserita ulteriore irragionevolezza, un limite di età  superiore per determinate categorie di aspiranti. In particolare, il bando al citato art. 3 comma 1 lettera d) prevede che il limite &#8221; elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all&#8217;effettivo servizio militare prestato dai candidati&#8221; e aggiunge che &#8220;Si prescinde dal limite di età  per il personale appartenente alla Polizia di Stato. Per gli appartenenti ai ruoli dell&#8217;Amministrazione civile dell&#8217;interno il limite d&#8217;età , per la partecipazione al concorso,  di trentacinque anni&#8221;, e infine all&#8217;art. 10 esenta dalle prove di efficienza fisica chi già  faccia parte della Polstato.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2 Con il secondo motivo, deduce poi l&#8217;illegittimità  costituzionale della norma di legge che ha disposto l&#8217;abbassamento del limite di età , ovvero dell&#8217;art. 3 comma 1 del d. lgs. 5 ottobre 2000 n.334, come modificato dall&#8217;art. 1 comma 5 lettera d) n.2 del d. lgs. 29 maggio 2017 n.95, sotto il profilo della violazione di molteplici articoli della Costituzione. A dire del ricorrente appellante, la norma contrasterebbe anzitutto con gli articoli 3, 4 e 97, in quanto introdurrebbe una limitazione non giustificata al diritto al lavoro. Contrasterebbe poi con l&#8217;art. 3, sotto il profilo di una ingiustificata disparità  di trattamento rispetto ai concorsi per qualifiche analoghe nell&#8217;Arma dei Carabinieri e nella Guardia di Finanza. Contrasterebbe ancora con l&#8217;art. 76, sotto il profilo dell&#8217;eccesso di delega, dato che la legge delega 7 agosto 2015 n.124, in base alla quale il d. lgs. 95/2017  stato emanato, non avrebbe riguardato la materia dei limiti di età  per l&#8217;accesso. Contrasterebbe infine con l&#8217;art. 3 anche sotto il profilo di una presunta violazione dell&#8217;affidamento, ingenerato dalla previsione di un&#8217;età  limite superiore nei concorsi precedenti.</p>
<p style="text-align: justify;">5. L&#8217;amministrazione ha resistito ed ha chiesto che l&#8217;appello sia respinto, difendendo la motivazione della sentenza di I grado.</p>
<p style="text-align: justify;">6. All&#8217;udienza del 18 marzo 2021, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">7. All&#8217;esito, questo Giudice ritiene per le ragioni che seguono di accogliere la richiesta del ricorrente appellante, nel senso di sollevare la questione pregiudiziale di compatibilità  con le norme del diritto europeo delle norme nazionali fin qui descritte, nei termini di seguito spiegati.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1 In primo luogo e in termini generali, ai sensi dell&#8217;art. 267 comma 3 TFUE, questo Giudice  &#8220;<i>giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno</i>&#8220;, e quindi  in linea di principio obbligato a sollevare la questione stessa nel momento in cui essa venga proposta.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2 In secondo luogo, la Corte costituzionale nazionale, in particolare con le sentenze 21 febbraio 2019 n.20 e 21 marzo 2019 n.63, ha stabilito che nei casi di cd doppia pregiudizialità , ovvero in cui siano prospettate contemporaneamente nello stesso procedimento le questioni di legittimità  costituzionale e di conformità  con il diritto dell&#8217;Unione delle medesime norme, spetta al Giudice a quo di decidere quale delle due questioni sollevare per prima.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3 Nel caso di specie, questo Giudice ritiene appunto di sollevare anzitutto la questione di compatibilità  con il diritto dell&#8217;Unione, perchè la questione, ovvero il presunto carattere discriminatorio rispetto all&#8217;età  delle norme citate,  specificamente disciplinata dalle norme europee.</p>
<p style="text-align: justify;">2. NORMATIVA DELL&#8217;UNIONE EUROPEA</p>
<p style="text-align: justify;">1. Fra le norme di principio, rilevano anzitutto gli articoli 21 della Carta di Nizza e 10 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione Europea &#8211; TFUE</p>
<p style="text-align: justify;">1.1 L&#8217;art. 21 della Carta, rubricato &#8220;<i>Non discriminazione</i>&#8221; dispone che &#8220;<i>E&#8217; vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l&#8217;origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l&#8217;appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità , l&#8217;età  o l&#8217;orientamento sessuale</i> (comma 1).<i>Nell&#8217;ambito d&#8217;applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute,  vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità </i> (comma 2)&#8221;. Come si nota, fra le discriminazioni vietate compare in modo espresso quella fondata sulla &#8220;<i>età </i>&#8220;, comunemente detta &#8220;ageismo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2 Dispone in modo simile l&#8217;art. 10 TFUE, contenuto nelle &#8220;<i>disposizioni di applicazione generale</i>&#8220;, secondo il quale &#8220;<i>Nella definizione e nell&#8217;attuazione delle sue politiche e azioni, l&#8217;Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l&#8217;origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità , l&#8217;età  o l&#8217;orientamento sessuale</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3 In base alle disposizioni appena ricordate, il principio di non discriminazione in base all&#8217;età   principio generale del diritto dell&#8217;Unione, come affermato per tutte dalla sentenza Grande Sezione 13 settembre 2011 C-447/2009 <i>Prigge</i> § 38, anche se, essendo intervenuta in materia la direttiva di cui subito, codesta Corte, quando  investita di una questione pregiudiziale che riguarda l&#8217;interpretazione di questo principio nel contesto di una controversia tra un singolo e un&#8217;amministrazione pubblica,  tenuta ad esaminare la questione unicamente alla luce della direttiva stessa, come stabilito, sempre per tutte, dalla sentenza sez. II 7 giugno 2012 C-132/2011 <i>Tyrolean Airways</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In materia, come si  detto,  stata emanata la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che &#8220;<i>stabilisce un quadro generale per la parità  di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro</i>&#8220;. Si ricorda per completezza che questo scopo era già  stato individuato come prioritario nel Consiglio europeo di Helsinki 10-11 dicembre 1999, al § 40 delle &#8220;<i>conclusioni della Presidenza</i>&#8220;, per cui &#8220;<i>Nell&#8217;intraprendere la riforma del mercato del lavoro gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione</i>&#8221; in particolare &#8220;<i>all&#8217;apprendimento lungo tutto l&#8217;arco della vita e alle pari opportunità  per uomini e donne</i>&#8220;, obiettivi all&#8217;evidenza incompatibili con un atteggiamento di ageismo.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Della direttiva 2000/78 rilevano anzitutto i &#8220;considerando&#8221; IX, XI, XVIII, XXIII e XXV, che si riportano:</p>
<p style="text-align: justify;">(IX) &#8220;<i>L&#8217;occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità  a tutti i cittadini e contribuiscono notevolmente alla piena partecipazione degli stessi alla vita economica, culturale e sociale e alla realizzazione personale</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">(XI) &#8220;<i>La discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età  o tendenze sessuali può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità  della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà  e la libera circolazione delle persone</i>.&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">(XVIII) &#8220;<i>La presente direttiva non può avere l&#8217;effetto di costringere le forze armate nonchè i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l&#8217;insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell&#8217;obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">(XXIII) &#8220;<i>In casi strettamente limitati una disparità  di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata alla religione o alle convinzioni personali, a un handicap, all&#8217;età  o alle tendenze sessuale costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell&#8217;attività  lavorativa, a condizione che la finalità  sia legittima e il requisito sia proporzionato. Tali casi devono essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">(XXV) &#8220;<i>Il divieto di discriminazione basata sull&#8217;età  costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità  nell&#8217;occupazione. Tuttavia in talune circostanze, delle disparità  di trattamento in funzione dell&#8217;età  possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la situazione degli Stati membri. E&#8217; quindi essenziale distinguere tra le disparità  di trattamento che sono giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di politica dell&#8217;occupazione, mercato del lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni che devono essere vietate</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">4. I &#8220;considerando&#8221; appena riportati, per quanto qui specificamente interessa, sono tradotti nelle norme degli artt. 2, 3 n.1 lettera a), 4 n.1 e 6 n.1 della Direttiva, che allo stesso modo si riportano nelle parti rilevanti.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1 L&#8217;art. 2 stabilisce la &#8220;<i>nozione di discriminazione</i>&#8221; e al comma 1 prevede che &#8220;<i>Ai fini della presente direttiva, per &quot;principio della parità  di trattamento&quot; si intende l&#8217;assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all&#8217;articolo 1</i>&#8220;, fra i quali  indicata espressamente l&#8217;età ; al comma 2 prevede poi che sussista &#8220;<i>discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all&#8217;articolo 1, una persona  trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un&#8217;altra in una situazione analoga</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2 L&#8217;art. 3 precisa il &#8220;<i>campo di applicazione</i>&#8221; della direttiva, esteso in base al comma 1 a &#8220;<i>tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico</i>&#8220;, in particolare per quanto relativo, ai sensi della lettera a) &#8220;<i>alle condizioni di accesso all&#8217;occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività  e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonchè alla promozione</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3 L&#8217;art. 4 prevede i &#8220;<i>requisiti per lo svolgimento dell&#8217;attività  lavorativa</i>&#8221; e al comma 1, fermo il divieto generale di discriminazione, consente agli Stati membri di stabilire che &#8220;<i>una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all&#8217;articolo 1</i>&#8220;, e quindi anche all&#8217;età  &#8220;<i>non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un&#8217;attività  lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell&#8217;attività  lavorativa, purchè la finalità  sia legittima e il requisito proporzionato</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">4.4 Infine, l&#8217;art. 6 prevede in modo specifico la &#8220;<i>giustificazione delle disparità  di trattamento collegate all&#8217;età </i>&#8221; e al comma 1 consente agli Stati membri di non considerarle discriminazione, &#8220;<i>laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell&#8217;ambito del diritto nazionale, da una finalità  legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità  siano appropriati e necessari</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Tanto premesso, la giurisprudenza di codesta Corte si  espressa sulla tematica delle discriminazioni fondate sull&#8217;età  in materia di reclutamento nelle varie forze di polizia e in generale nei corpi militarmente ordinati preposti al soccorso pubblico principalmente con le sentenze Grande Sezione 15 novembre 2016 C-258/2015 <i>Sorondo</i>; sez. II 13 novembre 2014 C-416/2013 <i>Perez</i> e Grande Sezione 12 gennaio 2010 C-229/2008 <i>Wolf</i>, alle quali qui si intende far riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Come tratto comune, le sentenze citate si sono tutte pronunciate dopo avere preso in considerazione il mansionario della figura professionale considerata così come previsto dalle norme nazionali in materia; hanno poi preso in considerazione le concrete condizioni del servizio, in particolare il periodo di formazione eventualmente richiesto e l&#8217;età  pensionabile prevista, con la correlata esigenza di garantire un congruo numero di anni di servizio attivo. In almeno un caso &#8211; sentenza <i>Sorondo</i>&#8211; hanno anche demandato al Giudice <i>a quo</i> una puntuale verifica sulla situazione del servizio in atto in quel momento.</p>
<p style="text-align: justify;">7. In ordine logico, va considerata per prima la sentenza <i>Wolf</i>, la quale ai fini dell&#8217;assunzione nel servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco ha ritenuto giustificato ai sensi dell&#8217;art. 4 n.1 della direttiva un limite di età  di 30 anni. Ciò considerato che il vigile del fuoco di quella qualifica svolge compiti relativi &#8220;alla lotta agli incendi, al soccorso alle persone, alla tutela dell&#8217;ambiente, al soccorso agli animali e alla protezione contro animali pericolosi, nonchè alle attività  di supporto, come la manutenzione e il controllo delle attrezzature di protezione e dei veicoli di intervento&#8221; e quindi a tal fine &#8220;il fatto di possedere capacità  fisiche particolarmente significative può essere considerato un requisito essenziale&#8221; (§ 40 della motivazione). La sentenza precisa che di regola nel servizio considerato questi compiti non sono più affidati ai dipendenti che superano i 45 anni di età , e quindi afferma che il limite di età  indicato risponde anche allo scopo di assicurare un congruo periodo di utile servizio, tenendo conto anche che ai nuovi assunti  richiesta una formazione biennale.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Di contro, la sentenza <i>Perez</i> ai fini dell&#8217;assunzione nella polizia locale del Regno di Spagna in qualità  di agente semplice ritiene non giustificato lo stesso limite di età  di 30 anni per partecipare al concorso. La sentenza stessa argomenta in modo espresso dalla sentenza <i>Wolf</i>, e in base all&#8217;analisi delle mansioni che per legge sono tenuti in concreto a svolgere gli agenti della polizia locale ritiene il limite non proporzionato. Osserva infatti che in generale i compiti del poliziotto locale non richiedono un impegno fisico particolarmente elevato, paragonabile a quello dei vigili del fuoco, e che comunque l&#8217;accesso al concorso  subordinato al superamento di una prova di efficienza fisica, sì che i relativi requisiti sono comunque garantiti. La sentenza esclude infine che il limite si possa giustificare sotto il diverso profilo della necessità  di garantire un congruo periodo di servizio ai fini della pensione, sia rispetto all&#8217;età  massima del pensionamento, pari nel caso a 67 anni, sia alla possibilità , accordata dai 58 anni in poi, di essere trasferiti su domanda ad altra amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Infine, la sentenza <i>Sorondo</i> ritiene adeguato, salvo quanto si dià , un limite di età  di 35 anni per l&#8217;accesso, ancora in qualità  di agente semplice, al corpo della polizia nazionale sempre del Regno di Spagna </p>
<p style="text-align: justify;">9.1 Per giungere a questa conclusione, la sentenza rileva in primo luogo che le funzioni di questo corpo sono diverse da quelle della polizia locale di cui si  appena detto. La polizia nazionale infatti ha funzioni operative ed esecutive, in particolare &#8220;funzioni attinenti alla protezione di persone e beni, all&#8217;arresto e alla custodia degli autori di atti criminosi e al pattugliamento a scopo preventivo&#8221; le quali all&#8217;evidenza &#8220;possono richiedere l&#8217;impiego della forza fisica&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2 La stessa sentenza osserva poi che il servizio in qualità  di agente può essere prestato, di regola, fino ai 55 anni, dato che dai 56 anni gli agenti fruiscono per legge di una riduzione per legge della durata annuale dell&#8217;orario di lavoro, nonchè di una dispensa del lavoro notturno o dai compiti di pattugliamento all&#8217;esterno delle strutture della polizia.</p>
<p style="text-align: justify;">9.3 Infine la sentenza ritiene nel caso concreto non sufficiente la selezione compiuta mediante le prove di idoneità  fisica. La sentenza prende atto infatti della situazione del corpo di polizia interessato, nel quale si sarebbe determinato un notevole invecchiamento del personale, dato che in base agli elementi forniti in causa nel 2025 più del 50% degli agenti avrebbe avuto un&#8217;età  compresa fra i 55 e i 65 anni. Tanto premesso, ritiene giustificato affermare che &#8220;per ristabilire una piramide delle età  soddisfacente, il fatto di essere in possesso di specifiche capacità  fisiche debba essere concepito non in maniera statica, all&#8217;atto delle prove del concorso per l&#8217;assunzione, bensì in maniera dinamica, prendendo in considerazione gli anni di servizio che saranno compiuti dall&#8217;agente dopo che sia stato assunto&#8221;. Ciò peraltro non in modo assoluto, ma &#8220;a condizione che il giudice del rinvio si accerti che siano esatte le diverse indicazioni risultanti dalle osservazioni formulate e dai documenti prodotti dall&#8217;Accademia e di cui si  fatta menzione&#8221; (motivazione, §§ 44 e 47-48).</p>
<p style="text-align: justify;">9.4 Il limite di 35 anni, in conclusione,  ritenuto giustificato in presenza di condizioni molto restrittive, richieste in generale per le deroghe al principio di non discriminazione, come puntualizzato dalle sentenze <i>Prigge</i> (§72) e <i>Perez</i> (§ 47).</p>
<p style="text-align: justify;">3. NORMATIVA NAZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">1. La direttiva 2000/78 CE  stata attuata nell&#8217;ordinamento nazionale dal d. lgs. 9 luglio 2003 n.216, che ne riproduce quasi alla lettera gli articoli.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. In particolare, l&#8217;art. 2 prevede le nozioni di &#8220;<i>discriminazione</i>&#8221; e di &#8220;<i>discriminazione diretta</i>&#8221; negli stessi termini dell&#8217;art. 2 della direttiva sopra riportato.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. L&#8217;art. 3 comma 1 del d. lgs 216/2003 prevede poi il campo di applicazione del decreto, e in particolare, così come l&#8217;art. 3 della direttiva, che &#8220;<i>il principio di parità  di trattamento senza distinzione &#038; di età  &#038; si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato &#038; con specifico riferimento</i>&#8221; fra l&#8217;altro ad &#8220;<i>accesso all&#8217;occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. La disciplina degli artt. 4 e 6 della direttiva  infine riprodotta nello stesso art. 3 del decreto. In dettaglio, il comma 3 prevede che: &#8220;<i>Nel rispetto dei princìpi di proporzionalità  e ragionevolezza e purchè la finalità  sia legittima, nell&#8217;Ã mbito del rapporto di lavoro &#038; non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell&#8217;articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse &#038; all&#8217;età  &#038;, qualora, per la natura dell&#8217;attività  lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell&#8217;attività  medesima</i>.&#8221;. Il comma 4 <i>bis</i> lettera c) fa salva &#8220;<i>la fissazione di un&#8217;età  massima per l&#8217;assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla necessità  di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento</i>&#8220;. Infine, il comma 6 prima parte prevede che &#8220;<i>Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell&#8217;articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità  legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari</i>.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">2. Ciò posto, la disciplina generale dell&#8217;età  di accesso ai concorsi pubblici  stabilita dall&#8217;art. 3 comma 6 della l. 15 maggio 1997 n.127, secondo il quale &#8220;<i>La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non  soggetta a limiti di età , salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità  dell&#8217;amministrazione</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Nello specifico, la figura professionale del commissario di polizia  disciplinata dal d. lgs. 5 ottobre 2000 n.334.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Esso all&#8217;art. 1 prevede le qualifiche in cui si articola &#8220;<i>la carriera dei funzionari di Polizia, con sviluppo dirigenziale</i>&#8220;; la qualifica di commissario  la seconda dopo quella iniziale di vice commissario, ed  seguita, in ordine di grado crescente, da quelle di commissario capo, vice questore aggiunto, vice questore, primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Il successivo articolo 2 al comma 2 del decreto ne prevede le mansioni: &#8220;<i>Gli appartenenti alla carriera dei funzionari fino alla qualifica di commissario capo rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e dell&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza, con autonoma responsabilità  decisionale e corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresì, all&#8217;addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità  posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato. Il medesimo personale  il diretto collaboratore degli appartenenti alle qualifiche superiori della stessa carriera e li sostituisce nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento. Se titolari del relativo incarico, nonchè nella sostituzione del dirigente dei Commissariati distaccati di pubblica sicurezza, i commissari capo esercitano anche le attribuzioni di Autorità  locale di pubblica sicurezza. Lo stesso personale svolge, altresì, con piena responsabilità  per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, funzioni di direzione di uffici e reparti non riservati al personale delle qualifiche superiori, nonchè funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità  organiche nell&#8217;ufficio cui  assegnato. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, privilegiando l&#8217;impiego dei vice commissari e dei commissari come addetti, nonchè nell&#8217;ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e di quelli dei comparti di specialità  e dei reparti specialistici. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate le funzioni di direzione degli uffici che sono, in via prioritaria, attribuite ai commissari capo</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Il limite di età  per partecipare al relativo concorso  a sua volta previsto dall&#8217;art. 3 comma 1 dello stesso decreto, per cui &#8220;<i>Il limite di età  per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni,  stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento</i>&#8220;. A sua volta il regolamento D.M. 13 luglio 2018 n. 103 all&#8217;art. 3 comma 1 prevede appunto un limite di 30 anni.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4. Si deve segnalare anche l&#8217;art. 3 comma 3 del decreto 334/2000, che prevede comunque nell&#8217;ambito del concorso una prova di efficienza fisica, il cui esito negativo può da solo determinare il non superamento della selezione, come risulta nel caso di specie dall&#8217;art. 11 comma 4 del bando dello specifico concorso di cui si tratta.</p>
<p style="text-align: justify;">3.5. Si deve anche segnalare l&#8217;art. 3 comma 4 sempre del decreto 334/2000, per cui &#8220;<i>il venti per cento dei posti disponibili per l&#8217;accesso alla qualifica di commissario  riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea a contenuto giuridico e con un&#8217;età  non superiore a quaranta anni</i>&#8220;, quindi di dieci anni superiore al limite generale.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Infine, per il personale della Polizia di Stato l&#8217;età  limite oltre la quale il personale  collocato a riposo per raggiunti limiti di età   di 61 anni, ai sensi degli artt. 1 e 2 del d. lgs. 30 aprile 1997 n.165.</p>
<p style="text-align: justify;">4. ILLUSTRAZIONE DEI MOTIVI DEL RINVIO PREGIUDIZIALE</p>
<p style="text-align: justify;">1. Vi sono dubbi sulla compatibilità  della sopra citata normativa nazionale con il diritto dell&#8217;Unione, nei termini prospettati dalla ricorrente appellante, che questo Giudice condivide. In particolare, questo Giudice ritiene che il possibile contrasto non sia tale da potere essere superato con la disapplicazione diretta della norma nazionale in favore della norma europea, e richieda quindi la pronuncia di codesta Corte.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In primo luogo, le circostanze di cui a questo procedimento rientrano all&#8217;evidenza nell&#8217;ambito di applicazione della direttiva 2000/78, trattandosi di questione relativa all&#8217;accesso al lavoro nel settore pubblico, ai sensi dell&#8217;art. 3 comma 1 lettera a) della direttiva.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Questo Giudice ritiene poi che si tratti di una discriminazione in base all&#8217;età  ai sensi dell&#8217;art. 2 della direttiva, non giustificata ai sensi dei successivi articoli 4 e 6 di essa.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1 A semplice lettura del citato art. 2 comma 2 del decreto 334/2000,  evidente che le funzioni del commissario di Polizia sono essenzialmente direttive e di carattere amministrativo. Non sono previste come essenziali a questa figura professionale funzioni operative di tipo esecutivo che come tali richiedano capacità  fisiche particolarmente significative, paragonabili a quelle richieste al semplice agente di un corpo di polizia nazionale come delineate dalla sentenza <i>Sorondo</i> di codesta Corte, comunque ritenute compatibili con un limite di età  superiore di cinque anni a quello qui contestato. Ad avviso di questo Giudice,  significativo anche il confronto con il caso deciso dalla sentenza <i>Perez</i>, che ha considerato come si  visto sproporzionato lo stesso limite di 30 anni per l&#8217;accesso alla qualifica di agente semplice, in un caso in cui le relative funzioni erano prevalentemente amministrative, ma non escludevano comunque in assoluto interventi basati sulla forza fisica. A più forte ragione quindi il limite si dovrebbe ritenere incongruo in questo caso, in cui gli interventi di questo tipo sono estranei alle mansioni tipiche della qualifica.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2 Sempre nel senso del carattere sproporzionato del limite depongono anche le previsioni ulteriori del decreto 334/2000 che si sono illustrate. In primo luogo, non essendo rappresentate esigenze analoghe a quelle valorizzate dalla sentenza <i>Sorondo</i>, la previsione di prove di efficienza fisica che se non superate escludono dal concorso dovrebbe comunque essere considerata sufficiente a garantire la possibilità  di espletare il servizio con le modalità  richieste da esso.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3 Inoltre, la previsione del comma 4 dell&#8217;art. 3 del decreto, ovvero la riserva al personale già  in servizio di età  però superiore, consente di affermare che un&#8217;età  iniziale di 40 anni non  in assoluto incompatibile con le funzioni del commissario.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4 Infine, l&#8217;età  pensionabile fissata come si  visto a 61 anni assicura comunque un congruo periodo di servizio prima del collocamento a riposo anche a chi incominciasse la propria carriera dopo i 30 anni.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La questione  poi rilevante ai fini della decisione del giudizio a quo. E&#8217; infatti evidente che se la norma nazionale dovesse essere giudicata non conforme alla direttiva europea, il ricorrente appellante potrebbe partecipare al concorso per cui  causa, dato che riprenderebbe vigore la norma generale di cui all&#8217;art. 3 comma 6 della l. 127/1997 per cui limiti di età  non ve ne sarebbero, salva la necessità  di superamento delle prove fisiche. Il ricorso dovrebbe quindi essere accolto, con annullamento del provvedimento di esclusione impugnato. Soluzione opposta invece si imporrebbe, con altrettanta evidenza, se il contrasto con la direttiva fosse escluso.</p>
<p style="text-align: justify;">5. PUNTO DI VISTA DEL GIUDICE DEL RINVIO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il punto di vista di questo Giudice del rinvio  quello esposto al paragrafo che precede, nel motivare il rinvio pregiudiziale.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Si precisa che nella giurisprudenza di questo Giudice non esistono precedenti in termini, all&#8217;infuori dell&#8217;ordinanza di rinvio pregiudiziale sez. IV 28 novembre 2019 n. 8154, relativa però alla diversa questione dei limiti d&#8217;età  per l&#8217;accesso al concorso notarile, ovvero ad un&#8217;attività  lavorativa oggettivamente diversa da quella per cui  causa. L&#8217;ordinanza, come si precisa per completezza, ha dato origine alla causa C-914/2019 <i>Notaires</i>, la quale al 15 dicembre 2020 consta sia stata assegnata alla sez. II di codesta Corte, ma allo stato risulta non ancora decisa.</p>
<p style="text-align: justify;">6. FORMULAZIONE DEI QUESITI E RINVIO ALLA CORTE</p>
<p style="text-align: justify;">1. In conclusione, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale solleva questione di pregiudizialità  invitando la Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea, ai sensi dell&#8217;art. 267 TFUE, a pronunciarsi sul seguente quesito:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; se la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, l&#8217;art. 3 del TUE, l&#8217;art. 10, TFUE e l&#8217;art. 21 della Carte dei Diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea vadano interpretati nel senso di ostare alla normativa nazionale contenuta nel d.lgs. n. 334/00 e ss. mm. e ii. e nelle fonti di rango secondario adottate dal Ministero dell&#8217;interno, la quale prevede un limite di età  pari a trent&#8217;anni nella partecipazione ad una selezione per posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Ai sensi delle &#8220;Raccomandazioni all&#8217;attenzione dei Giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale&#8221; 2012/C 338/01 in G.U.C.E. 6 novembre 2012, vanno trasmessi in copia alla cancelleria della Corte mediante plico raccomandato i seguenti atti: 1) il provvedimento impugnato con il ricorso di I grado, precisando che si tratta di un provvedimento implicito nel blocco della schermata di collegamento del sito dell&#8217;amministrazione, riprodotta nel doc. 3 in I grado ricorrente appellante, sopra citato, che non ha consentito di presentare la domanda; 2) il bando di concorso doc. 1 in I grado ricorrente appellante sopra citato; 3) il ricorso di I grado; 4) la sentenza del TAR appellata; 5) l&#8217;atto di appello e le memorie difensive dell&#8217;amministrazione, depositate rispettivamente il giorno 14 settembre 2020 ed il giorno 26 gennaio 2021; 6) la copia delle seguenti norme nazionali: 6.1) d. lgs. 9 luglio 2003 n.216; 6.2) art. 3 comma 6 l. 15 maggio 1997 n.127; 6.3) artt. 1 e 2 d. lgs. 5 ottobre 2000 n.334; 6.3.1) art. 1 comma 5 d. lgs. 29 maggio 2017 n.95; 6.4) art. 8 l. 7 agosto 2015 n.124; 6.5) artt. 1 e 2 d. lgs. 30 aprile 1997 n.165.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Questo giudizio viene sospeso nelle more della definizione dell&#8217;incidente euro unitario, e ogni ulteriore decisione, anche in ordine alle spese,  riservata alla pronuncia definitiva.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sull&#8217;appello come in epigrafe proposto (ricorso n.6525/2020), così provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">1) dispone a cura della Segreteria, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea ai sensi dell&#8217;art. 267 TFUE, nei sensi e con le modalità  di cui in motivazione, e con copia degli atti ivi indicati;</p>
<p style="text-align: justify;">2) dispone la sospensione di questo giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">3) riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Giovagnoli, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Daniela Di Carlo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Michele Pizzi, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-23-4-2021-n-3272/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 23/4/2021 n.3272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2021 n.1848</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-4-3-2021-n-1848/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-4-3-2021-n-1848/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2021 n.1848</a></p>
<p>Pres. Castriota Scanderbeg, Est. Guarracino Sull&#8217;utilizzo di sostanze stupefacenti quale elemento di esclusione dall&#8217;accesso all&#8217;impiego nel Corpo della Guardia di Finanza. Pubblico impiego &#8211; Accesso al Corpo della Guardia di Finanza &#8211; Bando di concorso &#8211; Utilizzo episodico di sostanze stupefacenti &#8211; Perdita dei requisiti di qualità  e moralità  &#8211;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Castriota Scanderbeg, Est. Guarracino</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;utilizzo di sostanze stupefacenti quale elemento di esclusione dall&#8217;accesso all&#8217;impiego nel Corpo della Guardia di Finanza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Pubblico impiego &#8211; Accesso al Corpo della Guardia di Finanza &#8211; Bando di concorso &#8211; Utilizzo episodico di sostanze stupefacenti &#8211; Perdita dei requisiti di qualità  e moralità  &#8211; Sussistenza.</div>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sul requisito di partecipazione ai concorsi per il reclutamento nella Guardia di Finanza costituito dal possesso delle qualità  morali e di condotta stabilite per l&#8217;ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria &#8211; vale a dire della &#8220;condotta incensurabile&#8221; prescritta dall&#8217;art. 2, co. 4, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (e, in precedenza, dall&#8217;art. 124 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) &#8211;  prevalente l&#8217;indirizzo secondo il quale il provvedimento di esclusione di un candidato da un concorso per l&#8217;accesso ad una delle Forze di Polizia, determinato dal consumo personale di droga in età  maggiorenne, risulta congruamente motivato anche in riferimento ad un unico episodio accertato e per droghe non considerate &quot;pesanti&#8221;, riconoscendosi decisivo rilievo al fatto che «<i>l&#8217;utilizzo di sostanze stupefacenti comporta necessariamente un previo contatto col mondo della criminalità , che dello spaccio di queste sostanze si alimenta, e dunque una contiguità  non importa se solo occasionale proprio con quei soggetti e con quegli ambienti la cui attività  delittuosa la Guardia di Finanza ha il compito specifico di contrastare e reprimere</i>».<br /> La giurisprudenza più recente non ha mancato di rilevare che questo orientamento risulta ora positivizzato a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, all&#8217;art. 6, lett. i), del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, il quale adesso stabilisce espressamente che «<i>Sono causa di esclusione dall&#8217;arruolamento anche l&#8217;esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l&#8217;uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti</i>».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: justify;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: justify;">in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5090 del 2012, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marianna Capizzi ed Antonio Bivona, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Antonino Barletta in Roma, piazza Margana n. 29;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, resa tra le parti</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore il Cons. Francesco Guarracino nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 novembre 2020, svoltasi con modalità  telematica ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, nessuno comparso per le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso in appello il sig.-OMISSIS-ha gravato la sentenza del-OMISSIS-, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale -OMISSIS- ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dall&#8217;odierno appellante per impugnare il provvedimento col quale era stato escluso dal concorso per il reclutamento di n. 245 Allievi Finanzieri Ausiliari, indetto con bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 96 del 9 dicembre 2003, per difetto delle prescritte qualità  morali e di condotta, essendo stato trovato in possesso di 0,5 grammi di sostanza stupefacente, di tipo hashish, durante un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza in data 4 ottobre 2002.</p>
<p style="text-align: justify;">Hanno resistito all&#8217;appello il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istanza di sospensione della sentenza appellata  stata respinta con ordinanza (-OMISSIS-n. -OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;">Le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive ragioni ed alla pubblica udienza del 24 novembre 2020 la causa  stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appello  infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale -OMISSIS-, che per il resto ha escluso la ricorrenza del denunciato vizio di difetto di motivazione, ha giudicato che il provvedimento di esclusione impugnato costituisse corretta e puntuale applicazione del bando di concorso e che fosse immune da vizi sotto il profilo del non corretto esercizio della discrezionalità  amministrativa, poichè «<i>[l]a detenzione di sostanza stupefacente, pur se priva di rilevanza penale, denota &#038; un comportamento contrario al modello di irreprensibilità  che deve connotare gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, rispondente al prioritario interesse dell&#8217;Amministrazione a reclutare soggetti di piena ed indiscutibile affidabilità  ed irreprensibilità  che assicurino il corretto adempimento dei compiti propri di istituto</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">Con un unico motivo di gravame, l&#8217;appellante critica la sentenza di primo grado con l&#8217;argomento secondo cui, piuttosto, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato si sarebbe mostrata incline a valutare l&#8217;uso episodico ed isolato di sostanze stupefacenti quale circostanza inidonea a costituire indice rivelatore della perdita definitiva delle qualità  e dei requisiti morali necessari per l&#8217;accesso e la permanenza nei ranghi della Guardia di Finanza, indicando in tal senso quattro precedenti risalenti ad un arco di tempo compreso tra il 2006 ed il 2011, nonchè alcune decisioni di primo grado dell&#8217;epoca.</p>
<p style="text-align: justify;">Sennonchè, sul requisito di partecipazione ai concorsi per il reclutamento nella Guardia di Finanza costituito dal possesso delle qualità  morali e di condotta stabilite per l&#8217;ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria (art. 2, lett.<i>g)</i> e <i>h)</i>, del bando del concorso) &#8211; vale a dire della &#8220;condotta incensurabile&#8221; prescritta dall&#8217;art. 2, co. 4, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (e, in precedenza, dall&#8217;art. 124 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) &#8211;  prevalente l&#8217;indirizzo, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, secondo il quale il provvedimento di esclusione di un candidato da un concorso per l&#8217;accesso ad una delle Forze di Polizia, determinato dal consumo personale di droga in età  maggiorenne, risulta congruamente motivato anche in riferimento ad un unico episodio accertato e per droghe non considerate &quot;pesanti&#8221;, riconoscendosi decisivo rilievo al fatto che «<i>l&#8217;utilizzo di sostanze stupefacenti comporta necessariamente un previo contatto col mondo della criminalità , che dello spaccio di queste sostanze si alimenta, e dunque una contiguità  non importa se solo occasionale proprio con quei soggetti e con quegli ambienti la cui attività  delittuosa la Guardia di Finanza ha il compito specifico di contrastare e reprimere</i>» (cfr., da ultimo, C.d.S., sez. IV, 19 giugno 2019, n. 4151).</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza più recente non ha mancato di rilevare che questo orientamento risulta ora positivizzato a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, all&#8217;art. 6, lett. i), del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, il quale adesso stabilisce espressamente che «<i>Sono causa di esclusione dall&#8217;arruolamento anche l&#8217;esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l&#8217;uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti</i>» (cfr. TAR Lazio, sez. Ii <i>ter</i>, 1° luglio 2020, n. 7404, per cui tale previsione dimostra definitivamente il rilievo centrale che, nell&#8217;ordinamento, assumono i profili di condotta tenuti dagli aspiranti all&#8217;immissione nei Corpi di Polizia).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appello, dunque, dev&#8217;essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese del presente grado del giudizio possono essere compensate, in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza dell&#8217;epoca.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2020, svoltasi in videoconferenza con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Sabbato, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Frigida, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Cecilia Altavista, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2021 n.947</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-2-2021-n-947/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Garofoli &#8211; Est. Sestini Sulla illegittimità  della clausola di un bando di concorso per posto di dirigente avvocato, che, tra gli altri, richiede il possesso del requisito della iscrizione all&#8217;ordine professionale. Pubblica Amministrazione &#8211; Personale &#8211; Concorsi pubblici &#8211; Illegittimità  &#8211; Requisiti di partecipazione &#8211; Comportanti oneri amministrativi ed</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-2-2021-n-947/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2021 n.947</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Garofoli &#8211; Est. Sestini</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità  della clausola di un bando di concorso per posto di dirigente avvocato, che, tra gli altri, richiede il possesso del requisito della iscrizione all&#8217;ordine professionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Pubblica Amministrazione &#8211; Personale &#8211; Concorsi pubblici &#8211; Illegittimità  &#8211; Requisiti di partecipazione &#8211; Comportanti oneri amministrativi ed economici &#8211; Necessari solo al momento dell&#8217;assunzione.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">E&#8217; illegittima l&#8217;imposizione a tutti i candidati di un previo requisito di partecipazione al concorso che comporti un onere amministrativo ed economico per gli interessati, ma che risulti poi necessario solo al momento dell&#8217;effettiva assunzione delle funzioni in caso di superamento del concorso. In quest&#8217;ottica, non risulta, quindi, nè adeguata nè proporzionata alla tutela dell&#8217;interesse pubblico perseguito dall&#8217;Amministrazione l&#8217;imposizione, in un concorso per posto di dirigente avvocato, del requisito della previa iscrizione dei candidati all&#8217;ordine professionale.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Consiglio di Stato<br /> in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 3905 del 2020, proposto dal Grande Ospedale Metropolitano &#8220;Bianchi &#8211; Melacrino &#8211; Morelli&#8221; di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giorgio Vizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> <em>contro</em><br /> Leonilde Nobile, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Cannizzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> <em>per l&#8217;annullamento o la riforma</em><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria &#8211; Sezione staccata di Reggio Calabria n. 134/2020 del 28 febbraio 2020, resa tra le parti.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Leonilde Nobile;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021 il Cons. Raffaello Sestini e rinviato al verbale d&#8217;udienza quanto alla presenza ai sensi di legge degli avvocati delle parti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1 &#8211; Il Grande Ospedale Metropolitano &quot;Bianchi-Melacrino-Morelli&quot; di Reggio Calabria ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto con profilo professionale di dirigente avvocato chiedendo, fra gli altri requisiti, quello della &#8220;iscrizione all&#8217;ordine professionale, attestata da certificato recante la data non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza del bando&#8221;.<br /> 2 &#8211; La ricorrente in data 30.06.2018 ha presentato la domanda di partecipazione al concorso, inviandola a mezzo pec come previsto dall&#8217;art. 3 del bando, pur non possedendo il predetto requisito, ed ha proposto ricorso per l&#8217;annullamento in parte qua del bando innanzi a al TAR, che con Ordinanza n. 166/2018 ha respinto l&#8217;istanza cautelare con la seguente motivazione: &#8220;Ritenuto che &#8211; -impregiudicata ogni valutazione in merito al possesso, da parte della ricorrente, dei requisiti prescritti dal bando &#8211; non risultando ad oggi emanato alcun atto di esclusione della stessa dalla procedura concorsuale per cui  causa non  ravvisabile l&#8217;indefettibile presupposto della tutela cautelare, rappresentato dalla sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato.&#8221;<br /> 3 &#8211; Con Determina del Direttore della U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione n. 441 del 05.04.2019, intervenuta nelle more della decisione del ricorso nel merito, la ricorrente  stata esclusa dal concorso in quanto non in possesso del requisito di cui al punto 2 comma c): &#8220;Iscrizione all&#8217;ordine professionale&#8221;, richiesto dal bando&#8221;, pertanto con successivi motivi aggiunti l&#8217;odierna appellata ha impugnato la predetta determina n. 441 di esclusione del concorso.<br /> 4 &#8211; Con ordinanza cautelare n. 00088/2019 del 30/05/2019 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, ha accolto l&#8217;istanza cautelare disponendo, &#8220;conseguentemente, l&#8217;ammissione con riserva della ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale in questione&#8221;. Peraltro, rappresenta l&#8217;odierna controinteressati, tale ordinanza non  mai stata eseguita dall&#8217;appellante.<br /> 5 &#8211; All&#8217;esito del giudizio di merito, con la sentenza n. 134/2020, il Tar Calabria ha accolto il ricorso anche nel merito, disponendo l&#8217;annullamento degli atti impugnati, previa disapplicazione del D.P.R. 10.12.1997 n. 483, sia nella parte in cui richiede, quale requisito specifico di ammissione al concorso di avvocato dirigente, l&#8217;iscrizione all&#8217;ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando (art. 58 n. 1 lett. d), sia nella parte relativa ai requisiti generali di ammissione, ove si stabilisce che possono partecipare al concorso coloro che possiedono l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo Professionale, ove richiesta, per l&#8217;esercizio professionale (art. 1 n. 1 lett. d).<br /> 6 &#8211; In particolare la sentenza di primo grado, condividendo l&#8217;orientamento già  espresso dal TAR in altra causa riguardante identica fattispecie, osserva che &#8220;<em>una volta superato l&#8217;esame di abilitazione, l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo, pur costituendo condicio sine qua non per l&#8217;esercizio della professione, rappresenta un adempimento formale, cui l&#8217;Ordine  tenuto, salva la verifica dell&#8217;assenza di cause ostative, senza invece che tale iscrizione sia preceduta dell&#8217;accertamento del possesso di ulteriori requisiti di capacità  professionale in capo al richiedente, tanto da configurarsi come atto a basso contenuto di discrezionalità , atteso che l&#8217;esercizio del potere tecnico-discrezionale di controllo  riservato alla precedente fase abilitativa&#8221; (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 5.4.2011 n. 1919). In particolare, l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo può essere negata unicamente in considerazione dell&#8217;esistenza di determinate sentenze penali di condanna pronunciate a carico dell&#8217;aspirante, ex art. 42 R.D. n. 1578/1933, o a fronte di una delle cause di incompatibilità  di cui all&#8217;art. 3 del R.D. cit., la cui sopravvenienza preclude peraltro la possibilità  di esercitare le funzioni di avvocato, anche successivamente all&#8217;iscrizione, e pertanto, in ipotesi, anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di che trattasi. Il R.D. n. 1578/1933, così come l&#8217;art. 2229 c.c., si limitano infatti ad affermare che l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo costituisce una condizione indispensabile all&#8217;esercizio della professione di avvocato, e ciò anche nel caso in cui le relative funzioni siano esercitate in un Ente Pubblico di cui l&#8217;avvocato  dipendente, dovendo in questo caso iscriversi all&#8217;elenco &#8220;speciale&#8221; di cui agli artt. 3 c. 4 lett. b), e 69 R.D. 22.1.1934 n. 37.</em><br /> <em>Il bando impugnato, ed il citato art. 58 c. 1 lett. d) del D.P.R. n. 483/97 richiamato nel medesimo, illegittimamente richiedono pertanto, quale requisito di partecipazione, il possesso di un elemento che  in realtà  previsto solo per l&#8217;esercizio delle funzioni oggetto del concorso, e pertanto inidoneo a selezionare la platea dei potenziali concorrenti, che al contrario viene arbitrariamente limitata, proprio a causa di tale criterio di selezione, che  pertanto irragionevole.</em><br /> <em>Viene in rilievo a tale riguardo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 296/2010che ha dichiarato incostituzionale la norma dell&#8217;articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell&#8217;accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150», come sostituito dall&#8217;articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull&#8217;ordinamento giudiziario), &#8220;nella parte in cui non prevedeva tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati.&#8221; Nel dichiarare fondata la questione, la Corte costituzionale ha affermato testualmente che &#8220;la disposizione censurata attribuisce rilievo decisivo ad «un requisito di ordine meramente formale», l&#8217;iscrizione all&#8217;albo forense, rispetto a quanti risultino &#8220;solo&#8221; abilitati a svolgere la professione di avvocato&#8221;.</em><br /> 7 &#8211; La struttura sanitaria ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 134/2020, chiedendone l&#8217;annullamento o la riforma previa sospensione dell&#8217;efficacia. Si  costituita in giudizio l&#8217;interessata.<br /> 8 &#8211; In sede di sommaria delibazione questa Sezione ha respinto la domanda cautelare con ordinanza del 18 giugno 2020 &#8220;<em>Considerato che, nei limiti di cognizione della fase cautelare, l&#8217;istanza di sospensione della sentenza appellata si rivela non assistita dal necessario fumus boni juris, essendo prima facie condivisibili le argomentazioni in diritto della giurisprudenza richiamata dalla sentenza appellata&#8221;.</em><br /> 9 &#8211; Nel merito, l&#8217;amministrazione deduce tre. motivi di appello.<br /> 9.1 &#8211; Con il primo motivo di impugnazione insiste nel ritenere legittimo il requisito di ammissione al concorso previsto dal bando consistente nella &#8220;iscrizione all&#8217;ordine professionale, attestata da certificato recante la data non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza del bando&#8221;.<br /> 9.2 &#8211; Con il secondo e il terzo motivo di impugnazione l&#8217;amministrazione sostiene che l&#8217;attualità  del requisito dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo Professionale &#8220;dimostra l&#8217;attuale e perdurante sussistenza in capo al candidato di tutti i requisiti (tecnici e morali) richiesti dalla legge per l&#8217;esercizio della professione&#8221; ed osserva che altre Aziende Sanitarie hanno operato in modo similare.<br /> 9.3 &#8211; Con l&#8217;ultimo motivo d&#8217;appello si sostiene poi la discrezionalità  di parte appellante nella scelta dei requisiti da richiedere per la partecipazione alle procedure concorsuali.<br /> 10 &#8211; Le predette censure non risultano fondate.<br /> 10.1 &#8211; In particolare, l&#8217;amministrazione con il primo motivo di impugnazione insiste nel ritenere legittimo il requisito di ammissione al concorso soprindicato.<br /> In effetti, considera il Collegio, l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo costituisce una condizione indispensabile all&#8217;esercizio della professione di avvocato, e ciò anche nel caso in cui le relative funzioni siano esercitate in un Ente Pubblico di cui l&#8217;avvocato  dipendente, dovendo in questo caso iscriversi all&#8217;elenco &#8220;speciale&#8221; di cui agli artt. 3 c. 4 lett. b), e 69 R.D. 22.1.1934 n. 37.<br /> Tuttavia, così come indicato dalla giurisprudenza richiamata dalla decisione di primo grado, il possesso delle richieste competenze professionali era già  accertato dal superamento dell&#8217;esame di Stato di abilitazione all&#8217;esercizio della professione, mentre la successiva iscrizione all&#8217;Albo, pur costituendo condicio sine qua non per l&#8217;esercizio della professione, rappresenta un adempimento formale, cui l&#8217;Ordine  tenuto, salva la verifica dell&#8217;assenza di cause ostative e senza invece che tale iscrizione sia preceduta dell&#8217;accertamento del possesso di ulteriori requisiti di capacità  professionale in capo al richiedente, tanto da configurarsi come atto a basso contenuto di discrezionalità , atteso che l&#8217;esercizio del potere tecnico-discrezionale di controllo  riservato alla precedente fase abilitativa (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 5.4.2011 n. 1919). Il bando impugnato illegittimamente richiedono pertanto, quale requisito di partecipazione, il possesso di un elemento che  in realtà  previsto solo per l&#8217;esercizio delle funzioni oggetto del concorso, e pertanto inidoneo a selezionare la platea dei potenziali concorrenti, che al contrario viene arbitrariamente limitata, proprio a causa di tale criterio di selezione, da ritenere pertanto irragionevole.<br /> Assume al riguardo rilievo non secondario la pronuncia della Corte Costituzionale n. 296/2010, richiamata dal giudice di primo grado, che ha dichiarato incostituzionale l&#8217;articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell&#8217;accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150», come sostituito dall&#8217;articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull&#8217;ordinamento giudiziario), &#8220;nella parte in cui non prevedeva tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati&#8221;, statuendo che &#8220;la disposizione censurata attribuisce rilievo decisivo ad «un requisito di ordine meramente formale», l&#8217;iscrizione all&#8217;albo forense, rispetto a quanti risultino &#8220;solo&#8221; abilitati a svolgere la professione di avvocato&#8221;.<br /> 10.2 &#8211; Con il secondo e il terzo motivo di impugnazione l&#8217;amministrazione sostiene che l&#8217;attualità  del requisito dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo Professionale &#8220;dimostra l&#8217;attuale e perdurante sussistenza in capo al candidato di tutti i requisiti (tecnici e morali) richiesti dalla legge per l&#8217;esercizio della professione&#8221;, giustificando la sua introduzione nel bando, così come in numerosi altri bandi di concorso approvati da altre strutture sanitarie.<br /> Tale tesi, considera il Collegio, contrasta peraltro con la sussistenza del potere-dovere dell&#8217;Amministrazione di verificare il possesso dei titoli tecnici e morali dei propri dipendenti e collaboratori prima dell&#8217;assunzione delle funzioni e poi in ogni momento del loro svolgimento.<br /> Lo stesso bando prevede quindi, all&#8217;art. 11, che i concorrenti dichiarati vincitori, al momento della notifica disposta dall&#8217;Azienda, saranno invitati a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, i documenti previsti per legge o dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorietà .<br /> Del tutto ininfluente  del resto quanto dedotto in merito alle prassi assuntamente seguite da altre Amministrazioni.<br /> 9.4 &#8211; La sentenza di primo grado avrebbe infine, secondo l&#8217;appellante, indebitamente invaso l&#8217;area di discrezionalità  tecnico-amministrativa dell&#8217;Amministrazione, particolarmente ampia nella materia in oggetto e non sindacabile dal giudice amministrativo.<br /> Al riguardo considera il Collegio che, se  pur vero che, così come riconosciuto anche dal giudice di primo grado, sussiste in capo all&#8217;amministrazione che indice la procedura selettiva un potere discrezionale nell&#8217;individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità  e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire (cfr., Cons. St., Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Cons. St., Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494), nondimeno, la giurisprudenza ha chiarito che &#8220;in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all&#8217;affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità  nell&#8217;individuazione dei requisiti per l&#8217;ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità  e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l&#8217;incarico da affidare, ed  sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità , arbitrarietà  e contraddittorietà  (Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098).<br /> L&#8217;imposizione a tutti i candidati di un previo requisito di partecipazione al concorso, comportante un onere amministrativo ed economico per gli interessati, ma necessario solo al momento dell&#8217;effettiva assunzione delle funzioni in caso di superamento del concorso (e a quel momento sicuramente ottenibile da chi ha superato l&#8217;esame di abilitazione, salva la mancanza dei requisiti di moralità  comunque necessari ai fini dell&#8217;assunzione) non risulta, quindi, nè adeguato nè proporzionato alla tutela dell&#8217;interesse pubblico perseguito dall&#8217;Amministrazione.<br /> 10 &#8211; Alla stregua delle pregresse considerazioni l&#8217;appello deve essere respinto. Sussistono tuttavia, in ragione della complessità  e parziale novità  delle questioni controverse, giustificate ragioni per disporre la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberto Garofoli, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore<br /> Solveig Cogliani, Consigliere</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-2-2021-n-947/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2021 n.947</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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