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	<title>Concorsi pubblici-Domanda di concorso Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Concorsi pubblici-Domanda di concorso Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza &#8211; 13/9/2021 n.4952</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-13-9-2021-n-4952/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-13-9-2021-n-4952/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza &#8211; 13/9/2021 n.4952</a></p>
<p>Pres. Anastasi &#8211; Est. Vallorani Sulla riapertura dei termini per la partecipazione a un concorso pubblico. Concorsi pubblici &#8211; Riapertura dei termini per la presentazione della domanda &#8211; Art. 10, co. 3, d-l n. 44/2021 &#8211; Possesso dei requisiti di partecipazione &#8211; Partecipazione del candidato &#8211; Maturazione del requisito di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-13-9-2021-n-4952/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza &#8211; 13/9/2021 n.4952</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-13-9-2021-n-4952/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza &#8211; 13/9/2021 n.4952</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Anastasi &#8211; Est. Vallorani</span></p>
<hr />
<p>Sulla riapertura dei termini per la partecipazione a un concorso pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Concorsi pubblici &#8211; Riapertura dei termini per la presentazione della domanda &#8211; Art. 10, co. 3, d-l n. 44/2021 &#8211; Possesso dei requisiti di partecipazione &#8211; Partecipazione del candidato &#8211; Maturazione del requisito di partecipazione dopo la scadenza dell&#8217;originario termine di presentazione delle domande, ma prima di quello previsto a seguito della riapertura dei termini &#8211; Modifica sostanziale del bando &#8211; Ammissione &quot;con riserva&quot;.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Deve essere accolta la domanda di partecipazione &quot;con riserva&quot; al &quot;<em>concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatrè posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell&#8217;Area III, posizione retributiva/fascia retributivaF1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni</em>&#8221; bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presentata dal candidato che, a seguito della riapertura dei termini di partecipazione alla selezione pubblica disposta dalla p.a. in ossequio alla previsione dell&#8217;art. 10, co. 3, del decreto-legge n. 44/2021, abbia maturato il requisito di partecipazione del possesso del diploma di laurea in giurisprudenza dopo la scadenza dell&#8217;originario termine di presentazione delle domande (30 luglio 2020), ma prima di quello previsto a seguito della riapertura dei termini (29 agosto 2021) (Secondo il TAR, infatti, il ricorso appare, al sommario esame proprio della presente fase, munito del necessario <i>&#8220;fumus boni juris&#8221;</i> in quanto, di fronte alla scelta di ammettere tutti coloro che non avevano presentato domanda entro l&#8217;originaria scadenza fissata, a condizione che fossero in possesso del necessario requisito della laurea, alla scadenza del termine originario, appare irragionevolmente penalizzante e contraria al principio della massima partecipazione e concorrenzialità , la preclusione nei confronti di coloro che hanno conseguito il titolo prima della scadenza del termine rinnovato, atteso che: i. il bando di rettifica emanato dall&#8217;Amministrazione ha operato una <i>&#8220;modifica sostanziale&#8221; </i>della procedura concorsuale, introducendo una diversa tipologia di prove; ii. ha aumentato in modo cospicuo il numero dei posti banditi; iii. ha comunque consento l&#8217;incremento della platea dei potenziali interessati, sebbene escludendo quei soggetti che versano nella medesima condizione del ricorrente, il che implica scelta contraria a quella di mantenere cristallizzato l&#8217;ambito soggettivo dei partecipanti).</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima Bis)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8106 del 2021, proposto da: </p>
<p style="text-align: justify;">Gianluca Colonnese, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de&#8217; Cavalieri n. 11; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Funzione Pubblica &#8211; Commissione Ripam, Ministero delle Politiche Agricole, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità  Sostenibile, Ministero dell&#8217;Università  e della Ricerca, Agenzia Nazionale per L&#8217;Amministrazione e Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati Alla Criminalità  Organizzata, Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale non costituiti in giudizio; <br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ministero dell&#8217;Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell&#8217;Istruzione, Ministero della Cultura, Ministero della Salute, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Agid &#8211; Agenzia per L&#8217;Italia Digitale, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita&#8217; Sostenibili, Ag Naz Amm. Beni Confiscati Alla Criminalita&#8217; Organizzata &#8211; Roma, Ispra &#8211; Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, Ministero dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: center;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p style="text-align: center;">anche mediante misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del bando di concorso pubblicato in G.U.R.I. &#8211; IV serie speciale n. 60 del 30 luglio 2021, avente a oggetto &#8220;RETTIFICA &#8211; Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatrè posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell&#8217;Area III, posizione retributiva/fascia retributivaF1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni&#8221;, in parte qua, nei limiti dell&#8217;interesse del ricorrente, e più precisamente, limitatamente all&#8217;art. 9, co. 2, ove si dispone che &#8220;Resta fermo che i requisiti per la partecipazione al concorso richiamato nel comma 1 e i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza dei</p>
<p style="text-align: justify;">termini per la presentazione della domanda di partecipazione prevista dall&#8217;art. 4 del bando di cui al comma 1&#8243; (ossia, del bando pubblicato sulla G.U.R.I. &#8211; IV serie speciale n. 50 del 30 giugno 2020 con cui  stato indetto un concorso pubblico &#8220;per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatr posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell&#8217;Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni&#8221;, che fissava come data di presentazione delle domande di partecipazione quella del 30 luglio 2020);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove occorra, del modello telematico di domanda di partecipazione al concorso, nella parte in cui non consente di indicare, come data di conseguimento del titolo di studio prescritto, una data successiva al 30 luglio 2020 ma anteriore al 29 agosto 2021; </p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Ministero dell&#8217;Interno e di Ministero della Difesa e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero della Transizione Ecologica e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministero dell&#8217;Istruzione e di Ministero della Cultura e di Ministero della Salute e di Ispettorato Nazionale del Lavoro e di Agid &#8211; Agenzia per L&#8217;Italia Digitale e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e di Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita&#8217; Sostenibili e di Ag Naz Amm Ne Beni Confiscati Alla Criminalita&#8217; Organizzata &#8211; Roma e di Ispra &#8211; Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e di Ministero dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; </p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Premesso che il dott. Gianluca Colonnese, avendo conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso l&#8217;Università  degli studi Roma Tre in data 24 maggio 2021, pur intenzionato a partecipare alla procedura concorsuale di cui al bando in oggetto, non ha potuto presentare la propria domanda di partecipazione per effetto dell&#8217;art. 2, co. 9, del bando di rettifica che, dopo avere rinnovato al 29 agosto 2021 il nuovo termine di partecipazione, ha però stabilito che: <i>&#8220;9. Resta fermo che i requisiti per la partecipazione al concorso richiamato nel comma 1 e i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione prevista dall&#8217;art. 4 del bando di cui al comma 1&#8221;</i>, ove il riferimento  al bando originario pubblicato sulla G.U.R.I. &#8211; IV serie speciale n. 50 del 30 giugno 2020 (cfr. doc. n. 1), che fissava la scadenza del termine per presentare domanda di partecipazione al 30 luglio 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che il ricorso appare, al sommario esame proprio della presente fase, munito del necessario <i>&#8220;fumus boni juris&#8221;</i> in quanto, di fronte alla scelta di ammettere tutti coloro che non avevano presentato domanda entro l&#8217;originaria scadenza fissata (a condizione che fossero in possesso del necessario requisito della laurea, alla scadenza del termine originario), appare irragionevolmente penalizzante e contraria al principio della massima partecipazione e concorrenzialità , la preclusione nei confronti di coloro che hanno conseguito il titolo prima della scadenza del termine rinnovato, atteso che: i. il bando di rettifica emanato dall&#8217;Amministrazione ha operato una <i>&#8220;modifica sostanziale&#8221; </i>della procedura concorsuale, introducendo una diversa tipologia di prove; ii. ha aumentato in modo cospicuo il numero dei posti banditi; iii. ha comunque consento l&#8217;incremento della platea dei potenziali interessati (sebbene escludendo quei soggetti che versano nella medesima condizione del ricorrente), il che implica scelta contraria a quella di mantenere cristallizzato l&#8217;ambito soggettivo dei partecipanti; </p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto evidente il <i>&#8220;periculum in mora&#8221;,</i> dipendente dall&#8217;imminenza della prova da sostenere dalla quale, in assenza di misura cautelare favorevole, l&#8217;odierno ricorrente sarebbe escluso;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare ai fini dell&#8217;ammissione &#8220;con riserva&#8221; del ricorrente alla procedura concorsuale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, altresì, che, seppur non risultino impugnati atti adottati dal medesimo, sia opportuno integrare il contraddittorio nei confronti del Formez PA, in quanto ente incaricato della gestione della procedura concorsuale; ritenuto, pertanto, di ordinare alla parte ricorrente di provvedere alla notificazione del ricorso e della presente ordinanza a Formez PA entro gg. 20 (venti) dalla comunicazione di essa da parte della Segreteria di questa Sezione e di provvedere, nei successivi gg. 10 (dieci), al deposito della documentazione comprovante l&#8217;avvenuta esecuzione dell&#8217;incombente; </p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 24 novembre 2021, ore di rito;</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis): </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; accoglie la domanda cautelare proposta e dispone l&#8217;ammissione &#8220;con riserva&#8221; del ricorrente alla procedura concorsuale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 24 novembre 2021, ore di rito;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ordina alla parte ricorrente di disporre l&#8217;integrazione del contraddittorio nei confronti di Formez PA, con onere di provvedere alla relativa notificazione entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza ovvero, se anteriore, dalla notificazione della medesima;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; spese di fase compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">La presente ordinanza saà  eseguita dall&#8217;Amministrazione ed  depositata presso la segreteria del Tribunale che provvedeà  a darne comunicazione alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Concetta Anastasi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Fabrizio D&#8217;Alessandri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-13-9-2021-n-4952/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza &#8211; 13/9/2021 n.4952</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2020 n.3695</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-6-2020-n-3695/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-6-2020-n-3695/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-6-2020-n-3695/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2020 n.3695</a></p>
<p>Sergio Santoro, Presidente, Davide Ponte, Consigliere, Estensore; PARTI: (M. A., rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia contro Istituto Nazionale di Fisica Nucleare non costituito in giudizio; Infn &#8211; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in persona del legale rappresentante pro tempor e nei confronti di Andrea G., Giuseppe</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-6-2020-n-3695/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2020 n.3695</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-6-2020-n-3695/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2020 n.3695</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio Santoro, Presidente, Davide Ponte, Consigliere, Estensore; PARTI: (M. A., rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia contro Istituto Nazionale di Fisica Nucleare non costituito in giudizio; Infn &#8211; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in persona del legale rappresentante pro tempor e nei confronti di Andrea G., Giuseppe L. R. non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Procedure selettive e clausole escludenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Procedure selettive &#8211; bandi di gara &#8211; concorsi &#8211; lettere di invito &#8211; necessaria impugnabilità  di singole clausole &#8211; distinzioni.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">2.- Procedure selettive &#8211; favor partecipazione &#8211; portata.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. Ad eccezione delle clausole escludenti riguardanti requisiti di partecipazione, i bandi di gara, di concorso e le lettere di invito vanno impugnati unitamente agli atti che ne fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad individuare il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della situazione giuridica dell&#8217;interessato. Invero, a fronte della clausola illegittima del bando di gara o del concorso, il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale all&#8217;impugnazione, poichè egli non sa se l&#8217;astratta e potenziale illegittimità  della predetta clausola si risolverà  in un esito negativo alla sua partecipazione alla procedura concorsuale e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare. (Nel caso di specie, lungi dall&#8217;escludere in radice la partecipazione ai soggetti privi della relativa condizione temporale, la clausola in contestazione si limita ad attribuire una priorità  di assunzione).</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. A mente del favor partecipationis si impone che le cause di impedimento all&#8217;accesso alle procedure selettive vengano limitate a quelle espressamente stabilite dalla legge, escludendo la possibilità  di introdurre &#8211; nel silenzio della norma primaria &#8211; nuove e pìù rigide preclusioni.</i></p>
<p align="RIGHT"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 09/06/2020</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03695/2020REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 07014/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7014 del 2019, proposto da M. A., rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Istituto Nazionale di Fisica Nucleare non costituito in giudizio; Infn &#8211; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Andrea G., Giuseppe L. R. non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 03967/2019, resa tra le parti, concernente l&#8217;annullamento previa sospensiva</p>
<p style="text-align: justify;">-dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di stabilizzazione ex art. 20, co. 1 del d.lgs n. 75/2017 ricevuti in data 02.08.2018, per mancanza del requisito di cui alla lett. a) nella parte in cui esclude il personale in servizio successivamente alla data del 28 agosto del 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè della delibera n. 11696 del 16.05.2018 nella parte in cui l&#8217;INFN ha disposto di avviare la procedura per il superamento del precariato, ai sensi dell&#8217;art. 20, co. 1 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75, del personale non dirigenziale escludendo il personale in servizio alla data del 28.08.2015 e considerando soltanto il personale in servizio alla data del 22.06.2017, non provvedendo alla loro valutazione ed alla pubblicazione di alcuna graduatoria del personale da stabilizzare diversamente da quanto fatto per il personale precario in servizio il 22.06.2017.</p>
<p style="text-align: justify;">-della medesima delibera nella parte in cui,è stata erroneamente interpretata dall&#8217;INFN nel senso di limitare la possibilità  di accesso alla procedura di stabilizzazione ex art. 20 co. 1 dl.gs n. 75/2017 nei termini giÃ  sopra richiamati escludendo il personale in servizio alla data del 28.08.2015.</p>
<p style="text-align: justify;">-dell&#8217;avviso di procedura allegato alla suddetta delibera qualora dovesse interpretarsi nel senso di escludere il suddetto personale.</p>
<p style="text-align: justify;">-nonchè di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguente che si manifesti lesivo per i ricorrenti e di cui ci si riserva l&#8217;impugnazione mediante motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">e per l&#8217;adozione di misura cautelare volta a</p>
<p style="text-align: justify;">-ordinare all&#8217;Amministrazione di consentire l&#8217;accesso alla procedura di stabilizzazione del personale che soddisfa il requisito di cui alla lett a) dell&#8217;art. 20 d.lgsn. 75/2017 in quanto in servizio alla data del 28 agosto 2015, nonchè per l&#8217;accertamento e la condanna dell&#8217;amministrazione intimata</p>
<p style="text-align: justify;">-del diritto di parte ricorrente a partecipare alla procedura di stabilizzazione per cui è causa con conseguente obbligo di adozione dei relativi provvedimenti di ammissione alla procedura di stabilizzazione e valutazione dei propri titoli e della propria anzianità  ai fini dell&#8217;inserimento nella graduatoria del personale da stabilizzare.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Infn &#8211; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 maggio 2020 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati.</p>
<p style="text-align: justify;">Dato atto che l&#8217;udienza si svolge ai sensi dell&#8217;art.84, comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia Amministrativa;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;appello in esame l&#8217;odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 3967 del 2019 con cui il Tar Lazio aveva dichiarato irricevibile l&#8217;originario gravame; quest&#8217;ultimo era stato proposto dalla medesima parte al fine di ottenere l&#8217;annullamento dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di stabilizzazione ex art. 20, co. 1 del d.lgs n. 75/2017 per mancanza del requisito di cui alla lett. a), ricevuti in data 2 agosto 2018, e degli atti deliberativi della procedura stessa nella parte in cui sono stati intesi come escludenti il personale in servizio successivamente alla data del 28 agosto del 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante censurava la dichiarata tardività , contestando le argomentazioni svolte dal Tar, e riproponeva i vizi dedotti in prime cure.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Istituto appellato si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 5435 del 2019 veniva accolta la domanda cautelare di sospensione dell&#8217;esecuzione della sentenza impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 28 maggio 2020 la causa passava in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La presente controversia ha ad oggetto l&#8217;impugnativa degli atti concernenti la procedura per il superamento del precariato, indetta dall&#8217;INFN ai sensi dell&#8217;art. 20, comma 1 del d.lgs. 75/2017, del personale non dirigenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, parte appellante contesta i provvedimenti di esclusione dalla procedura di stabilizzazione ex art. 20 cit., per mancanza del requisito di cui alla lett. a) nella parte in cui esclude il personale in servizio successivamente alla data del 28 agosto del 2015 e considerando soltanto il personale in servizio alla data del 22 giugno 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La sentenza di prime cure ha concluso per l&#8217;irricevibilità  del ricorso in quanto l&#8217;esclusione disposta deriverebbe direttamente dalla delibera di indizione della procedura che avrebbe previsto la partecipazione del solo personale in servizio alla data del 22 giugno 2017: secondo il Tar la delibera in questione è stata adottata il 16 maggio 2018 con conseguente tardività  del ricorso in questione che è stato notificato il 30 ottobre 2018, e quindi ben oltre il termine decadenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Le deduzioni svolte da parte appellante avverso tale declaratoria di irricevibilità  sono fondate.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1 La delibera invocata dal Tar, invero, prevede unicamente una preferenza in capo al personale in servizio ad una certa data, senza quindi dettare un criterio di partecipazione a pena di esclusione: &#8220;<i>4 che la stabilizzazione del personale ricercatore e tecnologo presente in graduatoria sarà  effettuata nel triennio 2018-2020, in base alle risorse stanziate dalla Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), dando priorità  di assunzione al personale in servizio alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (22 giugno 2017)</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2 A prescindere dall&#8217;opinabilità  e legittimità  di una tale previsione, la lettura della stessa esclude l&#8217;applicabilità  in parte qua del principio invocato dalla sentenza appellata.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, la giurisprudenza richiamata detta una regola tanto chiara e consolidata quanto non applicabile al caso di specie, concernente la diversa ipotesi della priorità  di assunzione: in materia di impugnazione di bandi di gara e di concorso, si afferma costantemente il principio secondo il quale l&#8217;onere di immediata impugnazione del bando è circoscritto al caso di contestazione di clausole escludenti, cioè di clausole riguardanti requisiti di partecipazione, le quali sono ex se ostative alla partecipazione dell&#8217;interessato (cfr. Consiglio di Stato , sez. VI , 25/02/2019 , n. 1266). Ad eccezione delle clausole escludenti riguardanti requisiti di partecipazione, i bandi di gara, di concorso e le lettere di invito vanno impugnati unitamente agli atti che ne fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad individuare il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della situazione giuridica dell&#8217;interessato. Invero, a fronte della clausola illegittima del bando di gara o del concorso, il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale all&#8217;impugnazione, poichè egli non sa se l&#8217;astratta e potenziale illegittimità  della predetta clausola si risolverà  in un esito negativo alla sua partecipazione alla procedura concorsuale e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3 Nel caso di specie, lungi dall&#8217;escludere in radice la partecipazione ai soggetti privi della relativa condizione temporale, la clausola si limita ad attribuire una priorità  di assunzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto sul punto la declaratoria di irricevibilità  dichiarata in prime cure deve essere oggetto di riforma.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Passando all&#8217;esame del merito della controversia, la fattispecie trova il proprio fondamento nella specifica e letterale dizione legislativa.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1 Occorre quindi prendere le mosse dalla norma di riferimento, dettata al fine del superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni (secondo la stessa rubrica normativa), a mente della quale:&#8221; 1<i>. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità  acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all&#8217;articolo 6, comma 2, e con l&#8217;indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l&#8217;amministrazione che procede all&#8217;assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività  svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all&#8217;assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell&#8217;amministrazione di cui alla lettera a) che procede all&#8217;assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2 Nel caso in esame, la chiarezza del dato normativo trova conferma nelle circolari applicative dettate dal Ministero competente. In particolare, per quanto concerne l&#8217;ambito di applicazione delle procedure di reclutamento, il punto 3.2 della circolare n. 3/2017 invocata da parte appellante statuisce quanto segue: &#8220;l&#8217;art. 20, comma 1, consente l&#8217;assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l&#8217;amministrazione che deve procedere all&#8217;assunzione: all&#8217;atto dell&#8217;avvio delle procedure di assunzione a tempo indeterminato il soggetto potrebbe non essere pìù in servizio; rileva, tuttavia, la previsione del comma 12 dell&#8217;articolo, secondo cui ha priorità  di assunzione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 75/2017 (22 giugno 2017); tale ultimo criterio, ferma restando la prevalenza dell&#8217;effettivo fabbisogno definito nelle programmazione, è prioritario rispetto ad altri eventualmente fissati dall&#8217;amministrazione per definire l&#8217;ordine di assunzione a tempo indeterminato; b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale &#8211; ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge &#8211; in relazione alle medesime attività  svolte e intese come mansioni dell&#8217;area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all&#8217;assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all&#8217;assunzione, fatto salvo quanto si dirà  per gli enti del SSN e gli enti di ricerca, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l&#8217;amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività  svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l&#8217;amministrazione dell&#8217;inquadramento da operare, senza necessità  poi di vincoli ai fini dell&#8217;unità  organizzativa di assegnazione&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3 Sulla scorta del dato normativo e della conseguente disciplina attuativa, emerge come siano ammessi alla partecipazione alla procedura di stabilizzazione di cui all&#8217;art. 20, comma 1 cit., i lavoratori che sono in servizio successivamente alla data del 28 agosto 2015; dovranno avere una priorità  ma non anche una esclusività  il personale in servizio alla data del 22 giugno 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">4.4 Alla luce del ricostruito quadro normativo i provvedimenti impugnati, comportanti l&#8217;esclusione dalla partecipazione &#8220;<i>in quanto non risulta che Lei sia stata in servizio alla data del 22 giugno 2017</i>&#8221; (cfr. provvedimento di esclusione), appaiono prima facie contrastanti con le condizioni di partecipazione, avendo richiamato il diverso criterio di priorità  nell&#8217;assunzione.</p>
<p style="text-align: justify;">La chiarezza del testo normativo e dei conseguenti atti interpretative ed applicativi rende persino superfluo il richiamo al principio residuale del favor partecipationis, a mente del quale, si impone che le cause di impedimento all&#8217;accesso alle procedure selettive vengano limitate a quelle espressamente stabilite dalla legge, escludendo la possibilità  di introdurre &#8211; nel silenzio della norma primaria &#8211; nuove e pìù rigide preclusioni (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 18/05/2009 , n. 3037).</p>
<p style="text-align: justify;">5. L&#8217;accoglimento del motivo sopra riportato, avente carattere assorbente e preliminare, esime il Collegio dall&#8217;esaminare le restanti censure di merito, non sussistendo alcun contrasto fra la norma applicata, rettamente intesa, ed i principi costituzionali invocati.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di parte appellante, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila 0), oltre accessori dovuti per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Sergio Santoro, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Andrea Pannone, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Silvestro Maria Russo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giordano Lamberti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Davide Ponte, Consigliere, Estensore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-6-2020-n-3695/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2020 n.3695</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1414</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1414/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1414/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1414/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1414</a></p>
<p>Pres. S. Romano, Est. L. Viola Sull’obbligo del soccorso istruttorio ove la domanda di partecipazione ad un concorso pubblico manchi di elementi non essenziali e contenga già tutti gli elementi indispensabili per il riconoscimento del punteggio al candidato Concorsi pubblici- Domanda di partecipazione al concorso- Soccorso istruttorio della P.A. ove</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1414/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1414</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1414/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1414</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, Est. L. Viola</span></p>
<hr />
<p>Sull’obbligo del soccorso istruttorio ove la domanda di partecipazione ad un concorso pubblico manchi di elementi non essenziali e contenga già tutti gli elementi indispensabili per il riconoscimento del punteggio al candidato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici- Domanda di partecipazione al concorso- Soccorso istruttorio della P.A. ove si tratti di mere regolarizzazioni formali</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>Nei concorsi pubblici, il dovere di soccorso istruttorio desumibile dall&#8217;art. 6, l. 7 agosto 1990 n. 241 sussiste, senza violazione del principio della parità di trattamento e quindi del dovere di imparzialità ex art. 97 Cost., quando si tratta di mere regolarizzazioni di elementi di contorno, in presenza di atti o documenti già completi negli elementi costitutivi,&nbsp; non già quando si tratta di completare la domanda nei suoi elementi essenziali. Anzi il dovere per la P.A. di regolarizzazione sussiste a maggior ragione ove vi sia una qualche insufficienza nella predisposizione del modulo di domanda (da compilarsi in modalità informatica) che non può certamente essere addebitata ai partecipanti al concorso. Ove la domanda di partecipazione ad un concorso contenga già tutti gli elementi indispensabili per il riconoscimento del punteggio al candidato (nella specie la voce relativa al parametro &lt;</strong><idoneità concorso="" da="" in="" precedente="" sola="" un="" una="" valutarsi="" volta=""><strong>&gt; era già sufficientemente provata dall’indicazione degli estremi del provvedimento di approvazione della graduatoria) è illegittimo il provvedimento che non riconosce tale punteggio sulla base della mancata indicazione dell’ente che aveva indetto il precedente concorso</strong></idoneità></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01414/2015 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02060/2014 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" height="109" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 2060 del 2014, proposto da:<br />
Donatella Cirillo, Nadia Arena e Luigia Maria de Bergolis, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Bruno Riccardo Nicoloso, con domicilio eletto presso Bruno Riccardo Nicoloso in Firenze, Via A. Giacomini n. 4;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Enrico Baldi, domiciliata in Firenze, piazza dell&#8217;Unità Italiana n. 1;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Edda Mucci, Sabrina Di Nunzio, Massimo Antonio Paterno&#8217;, Ilaria Luccarini, Maria Laura Paoli, Teresa Bomparola, Massimiliano Ciriaco, Carlo Contenti, Diego Magi, Enea Artoni, Paolo Franchi, Antonia La Rocca, Franca Marini, Daniela Ricciardulli, Letizia Baldi, Cristina Cassinelli, Antonia Cau, Alessia Chelini, Laura Conforti, Rosalba Lagana&#8217;, Susanna Ciampalini, Giuseppe Guaglianone, Maria Antonietta Carrieri, Monica Nerini, Elisa Palme, Fabio Antonio Rocco Arleo, Micaela Scalese, Nicoletta Idra De Simone, Monica Silvestri, Angela Riccardi, Pierpaolo D&#8217;Avanzo, Giulia Giammattei, Stefania Dragoni, Felena Papini, Vittorio Marchese, Francesco Sabato, Angela Carpentiero, Claudia Agostini, Fortunata Carmela Romeo, Valentina Berni, Daria Forestiero, Rosaria Simonetti, Elisa Mearini, Antonio Fratta, Lucrezia Mariaclara Sargona&#8217;, Lucia Esposito, Gianluca Irollo, Giovanna Gambarelli, Laura Ferullo, Laura Gerbella, Carmela Zappala&#8217;, Giancarlo Blunda, Francesco Gargione, Elisabetta Labruna, Tiziana Esposito, Maria Maddalena Ruocco, Laura Morra, Giorgia Botta, Anna Maria Gangemi, Marta Nesi, Antonio Sebastiano Puglia, Francesca Bosi, Francesca Ferrozzi, Monica Caporali, Federico Gia, Paolo D&#8217;Aprano, Alessandro Sebastiani, Maria Teresa Bianco, Antonio Granatiero, Giuseppina Papaleo, Elena Cavuoto, Michelina Ammaturo, Alessandra Maria Pergola, Serena Pasquini, Camilla Costagli, Luca Brancolini, Giovanni Ceriello, Marisa Piera Giovanna Boriolo, Giulia Sorini Dini, Pierfrancesco Biagini, Giovanni Urbano, Francesca Spinetti, Giuseppe Stoppelli, Alessandra Carletti, Valentina Chiappini, Annamaria Albano, Lucia Coppi, Francesca Lidia Fiamingo, Giorgio Sismondi, Martina Moschini, Luigi Saccomani, Alessia Boccacci, Matteo Bernetti, Sebastiana Caruso, non costituiti in giudizio;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
del decreto dirigenziale 30 settembre 2014, n. 4197 relativo alla graduatoria del concorso straordinario per il conferimento di n.131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Parte Terza n. 40 del 8 ottobre 2014, supplemento 111, nonché della Nota del Responsabile del procedimento del 4 dicembre 2014.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Toscana;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
I ricorrenti partecipavano al concorso indetto dalla Regione Toscana, con decreto 24 ottobre 2012 n. 5008, per la copertura della nuove sedi farmaceutiche istituite ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. in l. 24 marzo 2012 n. 27), avvalendosi della possibilità di presentare la domanda in forma associata prevista dall’art. 11, 7° comma del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. in l. 24 marzo 2012 n. 27).<br />
All’esito delle operazioni concorsuali, erano inseriti, dalla determinazione 30 settembre 2014 n. 4197 della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale-Settore Poliche del Farmaco, Innovazione e Appropriatezza della Regione Toscana (che approvava la graduatoria finale della procedura), al 127° posto con punti n. 43.<br />
In data 13 novembre 2014, i ricorrenti presentavano istanza di riesame, sollevando tre questioni inerenti l’attribuzione del punteggio (il mancato riconoscimento dell’idoneità in un precedente concorso conseguita dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis; il mancato riconoscimento dell’intero servizio reso presso la Farmacia Farmapesa-Disp. Sambuca dal dott. Mario Arena; l’errato calcolo della media dell’età dei partecipanti alla gestione associata); con nota 4 dicembre 2014 senza prot., la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale-Settore Poliche del Farmaco, Innovazione e Appropriatezza della Regione Toscana respingeva l’istanza di riesame rilevando, per quello che riguarda la problematica relativa al mancato riconoscimento dell’idoneità ad un precedente concorso conseguita dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis (unica problematica che interessa i ricorrenti e con riferimento alla quale è stata proposta contestazione giudiziale), come &lt;<la al="" concorso="" contenuta="" di="" dichiarazione="" domanda="" nella="" partecipazione="" sezione="" sostitutiva="" sua="">&gt;; a questo proposito, deve essere precisato, in punto di fatto, che la domanda di partecipazione al concorso resa dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis reca, alla voce &lt;<idoneità>&gt;, l’indicazione degli estremi del provvedimento di approvazione della graduatoria e della relativa data (10 marzo 2012 n. 1023), ma non della Regione che ha indetto in concorso (la Regione Toscana).<br />
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dai ricorrenti per: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 l. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di motivazione ed ermeticità della risposta data ai ricorrenti dal Responsabile del procedimento con la nota 4 dicembre 2014; 2) violazione e falsa applicazione art. 6 l. 241 del 1990 e dell’art. 43 del .P.R. 445 del 2000, eccesso di potere per mancato ricorso al soccorso istruttorio, anche alla luce dei criteri di valutazione del titolo adottati dalla commissione giudicatrice.<br />
Si costituiva in giudizio la Regione Toscana, controdeducendo sul merito del ricorso.<br />
Con ordinanza 16 gennaio 2015 n. 53, la Sezione prendeva atto della rinuncia all’istanza cautelare presentata dai ricorrenti alla camera di consiglio del 15 gennaio 2015.<br />
Con decreto Presidenziale 4 marzo 2015 n. 144, era accolta l’istanza presentata dai ricorrenti di autorizzazione alla notificazione del ricorso a mezzo pubblici proclami ai controinteressati (da individuarsi in tutti gli idonei inseriti in graduatoria dal 34° al 127° posto) ed era disposta la notificazione del gravame &lt;<mediante gazzetta="" nella="" pubblicazione="" ufficiale="">&gt;; in data 8 aprile 2015, i ricorrenti depositavano quindi in giudizio la prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio.<br />
Il secondo motivo ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.<br />
A questo proposito, la Sezione deve, infatti, rilevare come la domanda di partecipazione resa dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis contenesse già, per quello che riguarda la voce relativa al parametro &lt;<idoneità concorso="" da="" in="" precedente="" sola="" un="" una="" valutarsi="" volta="">&gt;, tutti gli elementi indispensabili per il riconoscimento del relativo punteggio (pari ad un punto) al raggruppamento costituito dalle ricorrenti; deve, infatti, ritenersi che l’indicazione precisa degli estremi del relativo provvedimento di approvazione della graduatoria (10 marzo 2012 n. 1023) fosse già del tutto sufficiente ad individuare la Regione che aveva indetto il concorso, trattandosi di concorso indetto e portato a termine dalla stessa unità amministrativa (la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale-Settore Poliche del Farmaco, Innovazione e Appropriatezza della Regione Toscana) e dallo stesso funzionario che hanno seguito la procedura concorsuale che oggi ci occupa.<br />
<strong>In una logica non formalistica (oggi destinata a prevalere ad ogni livello dell’attività amministrativa), appare pertanto difficile non ravvisare nella fattispecie una dichiarazione già compiuta e fornita di tutti gli elementi indispensabili per il riconoscimento del punteggio relativo al parametro &lt;<idoneità concorso="" da="" in="" precedente="" sola="" un="" una="" valutarsi="" volta="">&gt;, anche in considerazione del fatto che la domanda di partecipazione della dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis ed il modulo di domanda versati in giudizio non recano spazi specificamente destinati all’indicazione della Regione che ha indetto il concorso, così evidenziando una qualche insufficienza nella predisposizione del modulo di domanda (da compilarsi in modalità informatica) che non può certamente essere addebitata ai partecipanti al concorso.</idoneità></strong><br />
Del resto, ove non dovesse concludersi per la piena sufficienza della dichiarazione resa dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis al riconoscimento del punteggio relativo al parametro &lt;<idoneità concorso="" in="" precedente="" un="">&gt;, la dichiarazione avrebbe dovuto comunque costituire oggetto di <strong>regolarizzazione da parte dell’Amministrazione.</strong><br />
A questo proposito, la Sezione ritiene, infatti, di <strong>poter condividere l’orientamento giurisprudenziale</strong> che ha rilevato come, &lt;<nei concorsi="" pubblici="">&gt; (T.A.R. Molise, 12 giugno 2015, n. 241; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I , 18 marzo 2015 n. 421); nel caso di specie, quanto sopra rilevato in ordine al carattere puramente formale dell’incertezza ed all’insufficienza del modulo predisposto dalla Regione Toscana evidenziano assai plasticamente la sussistenza di tutti gli elementi necessari per poter ravvisare nella dichiarazione resa dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis almeno i caratteri indispensabili per poter accedere alla regolarizzazione ex art. 6, 1° comma lett. b) della l. 7 agosto 1990, n. 241.<br />
Conclusivamente, deve poi rilevarsi come quanto sopra rilevato non trovi alcun ostacolo nei criteri generali di valutazione approvati dalla Commissione giudicatrice con i verbali 12 giugno 2013 n. 2 e 20 giugno 2013 n. 3 che, nell’escludere la possibile regolarizzazione di dichiarazioni &lt;<tali consentire="" da="" non="">&gt;, riporta sostanzialmente i principi sopra richiamati e che portano a concludere per la piena sufficienza (o per la pacifica regolarizzabilità) della dichiarazione resa dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis.<br />
Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati, limitatamente all’interesse dei ricorrenti e pertanto nella parte in cui non riconoscono al raggruppamento formato dai ricorrenti il punteggio relativo all’idoneità conseguita in un precedente concorso conseguita dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis; le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della Regione Toscana e liquidate come da dispositivo.<br />
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio nei confronti dei controinteressati (cui non può essere imputata l’illegittimità sopra rilevata).<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto dispone l’annullamento della determinazione 30 settembre 2014 n. 4197 e della nota 4 dicembre 2014 senza prot. della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale-Settore Poliche del Farmaco, Innovazione e Appropriatezza della Regione Toscana, nella parte in cui non riconoscono al raggruppamento formato dai ricorrenti il punteggio relativo all’idoneità conseguita in un precedente concorso conseguita dalla dott.ssa Luigia Maria Rosa De Bergolis.<br />
Condanna la Regione Toscana alla corresponsione in favore dei ricorrenti della somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.<br />
Compensa le spese di giudizio nei confronti dei controinteressati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/10/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</tali></nei></idoneità></idoneità></mediante></idoneità></la></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-10-2015-n-1414/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2015 n.1414</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 6/8/2015 n.3860</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-6-8-2015-n-3860/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-6-8-2015-n-3860/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 6/8/2015 n.3860</a></p>
<p>Pres. Maruotti, est. Prosperi Comune di Casagiove (Avv. Luigi Adinolfi) c. Nazaria Domenico (Avv. Andrea Abbamonte) non è mendace la dichiarazione di non aver procedimenti penali a carico quando l&#8217;interessato sia iscritto nel registro degli indagati ma non ancora rinviato a giudizio 1. Concorsi pubblici – Domanda di partecipazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-6-8-2015-n-3860/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 6/8/2015 n.3860</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-6-8-2015-n-3860/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 6/8/2015 n.3860</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti, est. Prosperi<br /> Comune di Casagiove (Avv. Luigi Adinolfi) c. Nazaria Domenico (Avv. Andrea Abbamonte)</span></p>
<hr />
<p>non è mendace la dichiarazione di non aver procedimenti penali a carico quando l&#8217;interessato sia iscritto nel registro degli indagati ma non ancora rinviato a giudizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici – Domanda di partecipazione – Dichiarazione sull’assenza di procedimenti penali a carico – Non è mendace se il primo atto a cui ha assistito l’interessato era privo di elementi essenziali – Conseguenza &#8211; Illegittimità del provvedimento di esclusione &#8211; </p>
<p>2. Concorsi pubblici – Compilazione della domanda di partecipazione – Obbligo di dichiarare i procedimenti penali a carico – Genericità della formula adottata dal bando – Conseguenza – Illegittimità dell’esclusione del soggetto indagato ma non rinviato a giudizio che abbia dichiarato l’assenza di procedimenti penali in corso.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In ordine alle dichiarazioni da rendere per partecipare ai concorsi pubblici deve ritenersi non reticente la domanda di un candidato che abbia dichiarato di non essere sottoposto a procedimento penale laddove il primo atto del procedimento penale al quale egli aveva assistito difettava degli elementi minimi per renderlo edotto delle contestazioni a suo carico: deve pertanto ritenersi illegittimo il provvedimento di esclusione adottato dall’Amministrazione procedente.</p>
<p>2. Nel caso in cui il bando di un concorso pubblico richieda genericamente ai candidati di dichiarare la pendenza di procedimenti penali in corso, tale formula non è caratterizzata da inequivocità sull’intenzione della P.A. di riferirsi alla pendenza dell’azione penale oppure alla mera sussistenza di un’attività di indagine. Pertanto, non può ritenersi mendace la dichiarazione di non avere procedimenti penali in corso resa da un soggetto iscritto nel registro degli indagati ma non ancora rinviato a giudizio (Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha altresì affermato che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare che la percezione di una nozione esatta di procedimento penale non può ritenersi presente nell’ordinario bagaglio di conoscenze di soggetti in possesso del solo diploma di scuola superiore). (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Corte di Cassazione Penale, Sez. V, Sentenza 14/2/2008, n. 11625.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8944 del 2014, proposto dal Comune di Casagiove, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso la dottoressa Anna Bei in Roma, via Ovidio, n. 10, presso lo Studio Rosati; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Il signor Domenico Nazaria, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi, n. 5;<br />
i signori Pietro Merola e Michele Roviello; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V n. 4987/2014, resa tra le parti, concernente l’esclusione dalla graduatoria per la copertura di n.2 posti di istruttore di vigilanza e l’annullamento del contratto di lavoro stipulato;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale del signor Domenico Nazaria;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Luigi Adinolfi e Andrea Abbamonte;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. In data 3 dicembre 2009 il Comune di Casagiove aveva indetto un concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di istruttore di vigilanza, agente di polizia municipale a tempo determinato e parziale, all’espletamento del quale risultavano vincitori e venivano assunti con contratto di lavoro dell’8 gennaio 2013 i signori Domenico Nazaria e Pietro Merola.<br />
Sennonché, a seguito della ricezione di una denuncia anonima e di controlli della P.A. presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, era risultata a carico del sig. Nazaria un’iscrizione di reato ai sensi dell’art. 582 c.p., per fatti accaduti in Caserta il 21 marzo 2007.<br />
In considerazione dell’art. 4, n. 6, del bando di concorso, il quale stabiliva che tra i requisiti di partecipazione non vi fossero procedimenti penali in corso, il Comune avviava il procedimento di decadenza dell’interessato.<br />
A seguito dell’acquisizione delle controdeduzioni dell’interessato, il Comune emanava il provvedimento di esclusione dal concorso e di decadenza dal lavoro, ravvisando la sussistenza di false dichiarazioni, rese in sede di partecipazione al concorso sull’assenza di procedimenti penali in corso.<br />
Il sig. Nazaria impugnava le determinazioni comunali sia dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere che al TAR della Campania.<br />
Col ricorso di primo grado, l’interessato ha dedotto:<br />
a) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, dell’art. 3, comma 7, del D.M. n. 75/2001 e dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, nonché dei principi di imparzialità e buon andamento;<br />
b) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.<br />
Si costituivano in giudizio l’Amministrazione intimata e i controinteressati, vincitori del concorso, eccependo l’inammissibilità e concludendo, in subordine, per il rigetto del ricorso.<br />
Con la sentenza n. 4987 del 19 settembre 2014, il TAR:<br />
&#8211; riteneva infondate le eccezioni sollevate, concernenti la mancata impugnazione del bando e della sospensione in via cautelativa degli effetti del contratto di lavoro, comunque impugnata di fronte al giudice civile;<br />
&#8211; accoglieva il ricorso nel merito sulla base del principio per cui il procedimento penale sorge con l&#8217;iscrizione della notizia <i>criminis</i> nell&#8217;apposito registro tenuto dalla procura e si conclude con la sentenza definitiva.<br />
In particolare, il TAR osservava che:<br />
&#8211; nell&#8217;ambito del procedimento penale si inserisce, poi, il processo penale in senso stretto, il quale quindi costituisce una fase o una porzione del procedimento;<br />
&#8211; il processo penale comincia con l&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale da parte del pubblico ministero e si conclude con la sentenza definitiva e, mentre l&#8217;esercizio dell’azione penale deve essere portato a conoscenza dell&#8217;interessato, l’inizio del procedimento<br />
&#8211; nel caso di specie, l’esclusione dalla graduatoria è stata motivata dalla sussistenza di un verbale d&#8217;identificazione redatto ai sensi dell’art. 161 c.p.p., dal nucleo di polizia giudiziaria della polizia municipale in data 14 gennaio 2010 e sottoscritt<br />
&#8211; la corretta conoscenza della pendenza del procedimento penale non poteva essere desunta dal verbale di identificazione, atto preordinato a consentire il sicuro recapito degli atti diretti all&#8217;indagato o all&#8217;imputato, ma per il quale non è richiesta la s<br />
Nell’atto in questione il sig. Nazaria è stato semplicemente invitato «a dichiarare le proprie generalità e quanto altro possa valere ad identificarla», senza l’indicazione dello specifico fatto contestato, l’elezione di domicilio ai fini delle eventuali notificazioni, la nomina del difensore e la comunicazione dei relativi diritti/doveri.<br />
Il TAR concludeva che si dovesse escludere in capo al ricorrente una volontà cosciente di compiere un fatto illecito, cioè la consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, tanto è che lo stesso organo verbalizzante, successivamente, alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso (in data 29 gennaio 2010), ha provveduto a redigere <i>ex novo</i> un vero e proprio «verbale di identificazione ed elezione di domicilio di persona sottoposta alle indagini», ove sono chiaramente indicati il luogo e la data dei fatti contestati, la persona identificata come sottoposta alle indagini, il domicilio eletto per le notificazioni, nonché il difensore di fiducia nominato.<br />
Sul punto lo stesso giudice penale ha chiarito che «non integra gli estremi del reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che in sede di domanda di partecipazione ad un concorso per istruttore amministrativo indetto dal comune dichiari nel modulo prestampato fornito dalla P.A. di non avere procedimenti penali in corso, ancorché destinatario di un&#8217;iscrizione nel registro degli indagati, in quanto la formula adottata dalla P.A. ‘procedimento penale in corso’ non consente di stabilire con esattezza se intenda riferirsi alla pendenza dell&#8217;azione penale o anche alle mere iscrizioni nel registro di cui all&#8217;art. 335 cod. proc. pen.» (Corte di Cass. pen., V, n. 11625 del 14 febbraio 2008)<br />
In conclusione il TAR annullava il provvedimento impugnato, data l’inidoneità del primo verbale di identificazione a rendere edotto il ricorrente dell’attivazione di un procedimento penale nei propri confronti, nonché in considerazione della genericità e dell’ambiguità della formula utilizzata dal bando relativamente alla nozione «procedimento penale», che doveva far propendere per un’interpretazione coerente con il principio del<i>favor partecipationis</i>.<br />
2. Con appello in Consiglio di Stato notificato il 24 ottobre 2014, il Comune di Casagiove impugnava la sentenza in questione.<br />
Col primo motivo, l’Amministrazione ha dedotto <i>error in iudicando</i> sull’esatta ricostruzione della vicenda sia in punto di fatto che di diritt, rimarcando che:<br />
&#8211; il 6 gennaio 2010 la polizia municipale di Caserta aveva invitato il ricorrente a presentarsi presso i suoi uffici entro cinque giorni in relazione al procedimento penale n. 777/07, mod. 21 bis, e a fronte della mancata presentazione aveva rinnovato il<br />
&#8211; il verbale del 29 gennaio 2010 è stato redatto dopo la presentazione dell’interessato al fine della nomina di difensore di fiducia, il che dimostra la correttezza del provvedimento di esclusione dalla graduatoria emanato dal Comune di Casagiove.<br />
L’appellante concludeva per l’accoglimento del proprio gravame, cin il conseguente rigetto del ricorso di primo grado, con vittoria di spese.<br />
Il sig. Domenico Nazaria si è costituito in giudizio, evidenziando che la vicenda aveva tratto origine da denunce ‘incrociate’ per minacce e lesioni personali risalenti al 2007 coinvolgenti il padre ed altri due cittadini e che comunque il tutto si era concluso con la sua assoluzione per insussistenza dei fatti in data 29 aprile 2014.<br />
Egli ha contestato i contenuti dell’appello, facente a suo dire riferimento a fatti non rilevati in primo grado e a tesi non corrette in diritto e sollevando altresì appello incidentale – notifica del 26 novembre 2014 – recante i seguenti motivi:<br />
<i>&#8211; error in iudicando</i> sul primo motivo di ricorso: illegittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, poiché l’inizio del procedimento penale si ha nel momento in cui il pubblico ministero elabora gli elementi raccolti nel corso delle indagini e formalizza l’accusa nei confronti dei soggetti che fino ad allora erano solamente indagati, ciò che era avvenuto solamente il 15 luglio 2010 tramite decreto di citazione diretta a giudizio contenente le ipotesi di reato ascritte ed i fatti originativi delle accuse;<br />
&#8211; le indagini non possono essere riferite ad un procedimento penale e l’identificazione ha scopo meramente garantistico e comunque nulla le prime hanno a che fare con la «sottoposizione a procedimento penale» indicata dal bando di concorso la quale, come<br />
L’appellato concludeva per il rigetto o l’inammissibilità dell’appello principale e l’accoglimento dell’appello incidentale.<br />
All’udienza del 16 aprile 2015, la causa è passata in decisione.<br />
3. L’appello principale è infondato e le considerazioni da svolgersi assorbono le censure sostenute con l’appello incidentale.<br />
La ricostruzione operata dal giudice di primo grado in fatto, il succedersi delle vicende di polizia che hanno interessato l’appellato, ed in diritto, la ricostruzione delle nozioni di procedimento penale e di processo penale dimostrano la correttezza della sentenza impugnata.<br />
Quanto ai dati di fatti, rileva la Sezione che:<br />
&#8211; il 14 gennaio 2010, nove giorni prima di presentare la domanda di partecipazione al concorso in questione, il signor Nazaria si presentava presso il nucleo di polizia giudiziaria della polizia municipale di Caserta, in seguito ad un invito per non preci<br />
&#8211; solo il 29 gennaio successivo, dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, l’appellato era nuovamente convocato e nuovamente identificato in ordine a determinati reati per i quali era stato aperto il procedimento penale, senza pre<br />
Ad avviso della Sezione, il primo atto con un contenuto avente i requisiti di legge – e che specificamente faceva riferimento alla ipotizzata commissione di un reato &#8211; veniva emesso dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso in questione.<br />
Quanto agli aspetti di diritto, risulta condivisibile la ricostruzione normativa sulle differenze tra «procedimento penale» ed «esercizio della azione penale» operata dal Tar.<br />
Mentre il processo penale si può considerare cominciato con l&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale da parte del pubblico ministero, altra cosa è il procedimento penale, naturalmente comprensivo del processo, ma caratterizzato da quella serie procedimentale preliminare caratterizzata dalle indagini e da quella relativa all’inizio del procedimento propriamente detto, ossia all&#8217;iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all&#8217;art. 335 c.p.p., iscrizione che può rimanere ignota all&#8217;interessato almeno fino al compimento di un atto al quale l’indagato ha diritto di assistere.<br />
Ciò comporta che quanto avvenuto in data 14 gennaio 2010 presso il nucleo di polizia giudiziaria della polizia municipale di Caserta, per la sua assenza di contenuti minimi di conoscenza di contestazioni, non può integrare l’avvio di un procedimento penale.<br />
Le considerazioni che precedono già di per sé consentono di affermare che la domanda di partecipazione al concorso, per quanto rileva nella specie, si possa ragionevolmente considerare non reticente (in quanto soltanto con il verbale di identificazione del 29 gennaio 2010 si è manifestata la consapevolezza della contestazione).<br />
Per di più, in sede amministrativa gli uffici comunali avrebbero dovuto considerare che la percezione di una nozione corretta di procedimento penale non possa essere considerata presente nell’ordinario bagaglio di conoscenze per i soggetti in possesso del diploma di scuola media superiore, presumibilmente alla ricerca di un primo impiego.<br />
Né l’Amministrazione si è attenuta al principio di giustizia posto a base della sentenza del 14 febbraio 2008, n. 11625, della V Sezione della Corte di Cassazione penale, secondo la quale non comporta la sussistenza del falso ideologico la dichiarazione in una domanda di partecipazione ad un pubblico concorso di non avere procedimenti penali a carico in corso, così come richiesto dal bando e ciò anche nel caso di iscrizione nel registro degli indagati, poiché la formula adottata dalla Pubblica Amministrazione di «procedimento penale in corso» non è caratterizzata da inequivocità sull’intenzione di riferirsi alla pendenza dell’azione penale oppure alla mera sussistenza di attività di indagine.<br />
Il provvedimento impugnato in primo grado risulta dunque affetto dei vizi rilevati dal TAR.<br />
4. Per le suesposte considerazioni l’appello deve essere respinto.<br />
Le circostanze vicenda tanto in diritto quanto in fatto permette la compensazione tra le parti delle spese del secondo grado del giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 8944 del 2014, come in epigrafe proposto, lo respinge, dichiarando altresì assorbito l’appello incidentale e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />
Spese compensate del secondo grado.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />
Vito Poli, Consigliere<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 06/08/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-6-8-2015-n-3860/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 6/8/2015 n.3860</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2012 n.2675</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-11-7-2012-n-2675/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-11-7-2012-n-2675/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-11-7-2012-n-2675/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2012 n.2675</a></p>
<p>Va sospesa, ammettendo con riserva il ricorrente, la graduatoria del concorso per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale nelle forze armate di 3966 volontari in ferma prefissata quadriennale nelle Forze Armate riservato ai Volontari in ferma prefissata, se la sottoscrizione dell’estratto della documentazione di servizio da parte dell’interessato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-11-7-2012-n-2675/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2012 n.2675</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-11-7-2012-n-2675/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2012 n.2675</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ammettendo con riserva il ricorrente, la graduatoria del concorso per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale nelle forze armate di 3966 volontari in ferma prefissata quadriennale nelle Forze Armate riservato ai Volontari in ferma prefissata, se la sottoscrizione dell’estratto della documentazione di servizio da parte dell’interessato che secondo l’amministrazione varrebbe acquiescenza, sembra fondarsi sulla dizione letterale della clausola apposta in calce alla scheda relativa, ma può suonare formalistico; sussiste inoltre per la parte ricorrente il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile, rappresentato dalla mancata inclusione nella graduatoria finale, con le inevitabili conseguenze che ne derivano in termini di opportunità di lavoro. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02675/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 04344/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4344 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Antonio Femiano</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Augusto Colatei, Alberto Cuccuru, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Difesa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Rossana Mennillo; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I BIS n. 01024/2012, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE NELLE FORZE ARMATE	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti gli avvocati Alberto Cuccuru e Gesualdo D&#8217;Elia (avv. St.);	</p>
<p>Ritenuto che<br />	<br />
appare necessario approfondire nel merito la questione relativa alla violata parità di trattamento rispetto agli altri partecipanti al concorso, dedotta dall’appellante;<br />	<br />
l’argomento dell’Amministrazione, secondo cui la sottoscrizione dell’estratto della documentazione di servizio da parte dell’interessato varrebbe acquiescenza, sembra fondarsi sulla dizione letterale della clausola apposta in calce alla scheda relativa, ma può suonare formalistico;<br />	<br />
sussiste allo stato per l’appellante il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile, rappresentato dalla mancata inclusione nella graduatoria finale, con le inevitabili conseguenze che ne derivano in termini di opportunità di lavoro;<br />	<br />
date le premesse, la domanda cautelare sembra, allo stato, fondata;<br />	<br />
pertanto l’efficacia di tale graduatoria deve essere sospesa in parte qua e il Fermiano va ammesso, con riserva, alla fase successiva del procedimento;<br />	<br />
apprezzate le circostanze, sussistono peraltro giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 4344/2012) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Compensa le spese.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2012 n.361</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-6-2012-n-361/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-6-2012-n-361/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-6-2012-n-361/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2012 n.361</a></p>
<p>Va sospesa, con nuovo e piu’ ampio termine, la determinazione del Dirigente Servizio Programmazione Assistenza Prevenzione della Regione Puglia, recante approvazione definitiva della Graduatoria regionale di medicina generale per l’anno 2011: i ricorrenti hanno partecipato alla formazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi di medici di medicina generale e</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-6-2012-n-361/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2012 n.361</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, con nuovo e piu’ ampio termine, la determinazione del Dirigente Servizio Programmazione Assistenza Prevenzione della Regione Puglia, recante approvazione definitiva della Graduatoria regionale di medicina generale per l’anno 2011: i ricorrenti hanno partecipato alla formazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi di medici di medicina generale e le loro domande sono state smarrite. La Regione, resasi conto che alcune domande non erano state più reperite, nonostante l’invio da parte dei medici concorrenti ha, con successiva determina (Avviso pubblico – Informativa, impugnata in questa sede), disposto “la riapertura dei termini”, prevedendo che, a pena di esclusione definitiva, entro 15 giorni dalla pubblicazione del nuovo avviso, si provvedesse, a cura degli interessati a inoltrare copia della domanda e copia della ricevuta AR. I ricorrenti impugnano tale previsione dell’avviso e ne deducono la irragionevolezza perché il termine di 15 giorni, rispetto a quello di 30 giorni (previsto per la presentazione delle domande sarebbe eccessivamente esiguo, tenuto conto che lo smarrimento delle domande è imputabile alla Regione). Il Collegio ritiene sussistente il fumus. In primo luogo sussiste la giurisdizione in base al principio che vede la fase di individuazione delle zone carenti di medicina generale, con posizione giuridica di interesse legittimo vantata dai candidati. Quanto alla clausola di riapertura dei termini, essa va correttamente qualificata: non si tratta di “riapertura di termini” , bensì di un nuovo provvedimento (la cui inosservanza determina l’esclusione) che impone ai soggetti le cui domande sono state smarrite un onere probatorio aggiuntivo. Tale clausola, limitatamente alla previsione di un termine quindicinale non appare ragionevole e per ciò l’esercizio della discrezionalità trasmoda nell’eccesso di potere, in quanto il favor partecipationis impone, a fronte di uno smarrimento non imputabile ai ricorrenti che risultano essere stati diligenti, di porre rimedio alla situazione con la previsione di un termine congruo, quantomeno pari a quello previsto per la presentazione delle domande. Ciò in quanto, posto che la congruità del termine di 30 giorni risulta dalla scelta operata dall’art. 15 dell’Accordo collettivo 2005, la individuazione di un termine inferiore si pone per tabulas come incongrua, salvo una puntuale spiegazione delle ragioni che la impongono (spiegazione che manca anche negli scritti difensivi).La clausola contenuta nell’avviso pubblicato sul Burp n. 179 del 17.11.2011 va, pertanto, sospesa nella parte in cui prevede un termine quindicinale e non di trenta giorni. Il fumus riconosciuto in ordine all’illegittimità della clausola in esame travolge anche gli atti consequenziali impugnati con il ricorso e cioè la graduatoria in primo luogo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00361/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00531/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 531 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Anna Alba</b> e <b>Salvatore Antonio Del Pozzo</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Michele Langiulli, con domicilio eletto presso Maurizio Sportelli in Bari, via G. Re David, n.1/E;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Puglia</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso Sabina Ornella Di Lecce in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n.31-33; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Mariano Monopoli</b>, <b>Valentino Baldari</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della determinazione del Dirigente Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione della Regione Puglia 22 dicembre 2011 n. 553, pubblicata sul BUR Puglia n. 11 del 24.01.2012, recante l’approvazione definitiva della Graduatoria regionale di<br />
&#8211; ove occorra, della determinazione del Dirigente Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione della Regione Puglia 29 settembre 2011 n. 343, pubblicata sul BUR Puglia n. 158 del 11.10.2011, recante l’approvazione provvisoria della Graduato<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv.ti M. Langiulli e S. O. Di Lecce;	</p>
<p>Ritenuto in fatto e diritto quanto segue;<br />	<br />
I ricorrenti hanno partecipato alla formazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi di medici di medicina generale.<br />	<br />
Le loro domande sono state smarrite.<br />	<br />
La Regione, resasi conto che alcune domande non erano state più reperite, nonostante l’invio da parte dei medici concorrenti ha, con successiva determina (Avviso pubblico pubblicato sul BUR Puglia n. 179 del 17.11.2011, recante “Approvazione provvisoria – Informativa”, impugnata in questa sede), disposto “la riapertura dei termini”, prevedendo che, a pena di esclusione definitiva, entro 15 giorni dalla pubblicazione del nuovo avviso, si provvedesse, a cura degli interessati a inoltrare copia della domanda e copia della ricevuta AR.<br />	<br />
I ricorrenti impugnano tale previsione dell’avviso e ne deducono la irragionevolezza perché il termine di 15 giorni, rispetto a quello di 30 giorni (previsto per la presentazione delle domande sarebbe eccessivamente esiguo, tenuto conto che lo smarrimento delle domande è imputabile alla Regione).<br />	<br />
Il Collegio ritiene sussistente il fumus.<br />	<br />
In primo luogo sussiste la giurisdizione in base al seguente principio già affermato in giurisprudenza: “rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la fase di individuazione delle zone carenti di medicina generale che l&#8217;Amministrazione intende ricoprire e culminante nella pubblicazione delle stesse con atto avente natura di bando pubblico, nonché la fase relativa alla formazione delle graduatorie per il successivo conferimento degli incarichi di medicina generale su dette zone, atteso che in tali fattispecie la posizione giuridica vantata dai candidati è quella di interesse legittimo.” (Consiglio Stato sez. V, 12 giugno 2009, n. 3754).<br />	<br />
Quanto alla clausola di riapertura dei termini, essa va correttamente qualificata. <br />	<br />
Non si tratta di “riapertura di termini” , bensì di un nuovo provvedimento (la cui inosservanza determina l’esclusione) che impone ai soggetti le cui domande sono state smarrite un onere probatorio aggiuntivo.<br />	<br />
Tale clausola, limitatamente alla previsione di un termine quindicinale non appare ragionevole e per ciò l’esercizio della discrezionalità trasmoda nell’eccesso di potere, in quanto il favor partecipationis impone, a fronte di uno smarrimento non imputabile ai ricorrenti che risultano essere stati diligenti, di porre rimedio alla situazione con la previsione di un termine congruo, quantomeno pari a quello previsto per la presentazione delle domande.<br />	<br />
Ciò in quanto, posto che la congruità del termine di 30 giorni risulta dalla scelta operata dall’art. 15 dell’Accordo collettivo 2005, la individuazione di un termine inferiore si pone per tabulas come incongrua, salvo una puntuale spiegazione delle ragioni che la impongono (spiegazione che manca anche negli scritti difensivi).<br />	<br />
La clausola contenuta nell’avviso pubblicato sul Burp n. 179 del 17.11.2011 va, pertanto, sospesa nella parte in cui prevede un termine quindicinale e non di trenta giorni.<br />	<br />
Il fumus riconosciuto in ordine all’illegittimità della clausola in esame travolge anche gli atti consequenziali impugnati con il ricorso e cioè la graduatoria in primo luogo.<br />	<br />
Le spese della presente fase possono essere integralmente compensate, stante la peculiarità della situazione di fatto e l’assenza di precedenti giurisprudenziali in termini.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti impugnati, per come precisato in parte motiva.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 6.12.2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Sabato Guadagno, Presidente<br />	<br />
Antonio Pasca, Consigliere<br />	<br />
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-6-2012-n-361/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2012 n.361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2012 n.5</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-9-1-2012-n-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-9-1-2012-n-5/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-9-1-2012-n-5/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2012 n.5</a></p>
<p>Pres. F. Scano; Est. M. Lensi I. G. M. (avv. F. M. Fois) c/ la Provincia di Sassari (avv. M. Bazzoni) e nei confronti di L. M. D. (avv.ti A. Soro e P. Sanna) F. M. C., G. D., G. C. (n.c.) sui requisiti di ammissione al concorso per istruttore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-9-1-2012-n-5/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2012 n.5</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-9-1-2012-n-5/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2012 n.5</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Scano; Est. M. Lensi<br /> I. G. M. (avv. F. M. Fois) c/ la Provincia di Sassari (avv. M. Bazzoni) e nei confronti di L. M. D. (avv.ti A. Soro e P. Sanna) F. M. C., G. D., G. C. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sui requisiti di ammissione al concorso per istruttore tecnico perito agrario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Bando &#8211; Requisiti di ammissione – Concorso per istruttore tecnico “Perito Agrario” – Abilitazione all&#8217;esercizio della professione di perito agrario – Portata – Iscrizione all’albo dei dottori agronomi – Vi rientra – Ragioni &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La previsione del bando di concorso (profilo professionale di Istruttore Tecnico &#8220;Perito Agrario&#8221;) che richiede, quale requisito di ammissione, il possesso del titolo di studio del diploma di perito agrario e dell&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione con iscrizione all&#8217;albo, non può interpretarsi, secondo ragionevolezza, nel senso di escludere coloro che, pur in possesso del titolo di studio di perito agrario, risultino iscritti in ordini professionali che, non solo ricomprendono tutte le attività professionali al cui esercizio è abilitato il perito agrario, ma altresì attestano il possesso di specializzazioni professionali superiori (nella specie, il Collegio ha accolto il ricorso del ricorrente, il quale era in possesso del diploma di perito agrario e risultava iscritto all&#8217;albo dei dottori agronomi)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 272 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>I. G. M., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabio Maria Fois, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
La Provincia di Sassari, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Marcello Bazzoni, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti; </p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
L. M. D., controinteressato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Soro e Paolo Sanna, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;<br />
F. M. C., G. D., G. C., controinteressati, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
&#8211; della determinazione n. 259 del 30/12/2010, con cui il Dirigente del Settore Personale della Provincia di Sassari ha approvato la graduatoria finale della procedura selettiva pubblica, per esami, per il conferimento di n. 1 posto nel profilo professiona<br />
&#8211; di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente, eventualmente allo stato incognito, ed in particolare,<br />	<br />
qualora occorrer possa, il bando di selezione pubblica, per esami, per il conferimento di n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Tecnico &#8220;Perito Agrario&#8221;, Categoria C, P.E. C1, a tempo pieno e indeterminato, approvato con determinazione n. 157 del 29/09/2010 del Dirigente del Settore del Personale, qualora fosse interpretato nel senso di riservare ai soli iscritti al Collegio dei Periti Agrari l&#8217;ammissione alla predetta procedura di selezione.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Sassari e di Luigi Massimo Depalmas;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2011 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue. <br />	<br />
Con determinazione n. 157 del 29/09/2010 del Dirigente del Settore del Personale, la Provincia di Sassari bandiva, tra le altre, una procedura selettiva pubblica per esami, per il conferimento di n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Tecnico &#8220;Perito Agrario&#8221;, Categoria C, P.E. C1, a tempo pieno e indeterminato.<br />	<br />
Nel bando in questione venivano stabiliti, all&#8217;articolo 1, i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, prevedendosi tra l&#8217;altro che i candidati fossero in possesso del titolo di studio di perito agrario e dell&#8217;abilitazione &#8220;all&#8217;esercizio della professione con iscrizione all&#8217;Albo&#8221;.<br />	<br />
Con riferimento al titolo di studio, inoltre, l&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 1 citato precisava che &#8220;L&#8217;eventuale possesso del titolo di studio superiore non assorbe il titolo inferiore specificamente richiesto per la prova selettiva&#8221;.<br />	<br />
A tale selezione partecipava il ricorrente, in possesso del diploma di perito agrario e iscritto all&#8217;Albo dei dottori agronomi.<br />	<br />
A seguito dell&#8217;espletamento delle prove, scritte e orali, il ricorrente risultava collocato al terzo posto utile della graduatoria, che veniva approvata dalla commissione di concorso.<br />	<br />
Con determinazione n. 259 del 30/12/2010, il Dirigente del Settore Personale della Provincia di Sassari ha approvato la graduatoria finale della procedura selettiva pubblica in questione, disponendo tuttavia l&#8217;esclusione da tale graduatoria del ricorrente, in quanto sprovvisto del requisito dell&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione con iscrizione all&#8217;albo dei periti agrari.<br />	<br />
Il ricorrente ha quindi impugnato col ricorso in esame tale determinazione, nella parte in cui lo esclude dalla graduatoria, nonché gli ulteriori atti indicati in epigrafe, per i seguenti motivi di diritto.<br />	<br />
Violazione del bando della selezione pubblica in questione; violazione dell&#8217;articolo 97 della costituzione; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; per contraddittorietà; per irragionevolezza, per disparità di trattamento, per manifesta ingiustizia, per sviamento.<br />	<br />
Conclude per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione intimata e il controinteressato De Palmas, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.<br />	<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 7 dicembre 2011, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l’annullamento della determinazione n. 259 del 30/12/2010, con cui il Dirigente del Settore Personale della Provincia di Sassari ha approvato la graduatoria finale della procedura selettiva pubblica, per esami, per il conferimento di n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Tecnico &#8220;Perito Agrario&#8221;, Categoria C, P.E. C1, a tempo pieno e indeterminato, nella parte in cui ha disposto l&#8217;esclusione da tale graduatoria del dott. Giovanni Mauro Idini; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente, ed in particolare, qualora occorrer possa, del bando di selezione pubblica, per esami, per il conferimento di n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Tecnico &#8220;Perito Agrario&#8221;, Categoria C, P.E. C1, a tempo pieno e indeterminato, approvato con determinazione n. 157 del 29/09/2010 del Dirigente del Settore del Personale, qualora fosse interpretato nel senso di riservare ai soli iscritti al Collegio dei Periti Agrari l&#8217;ammissione alla predetta procedura di selezione.<br />	<br />
Deve essere preliminarmente disattesa l&#8217;eccezione, sollevata dalle controparti, di inammissibilità per tardività del ricorso, nella parte in cui si impugna, qualora occorrer possa, il bando di selezione pubblica, per esami, per il conferimento di n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Tecnico &#8220;Perito Agrario&#8221;, Categoria C, P.E. C1, a tempo pieno e indeterminato approvato con determinazione n. 157 del 29/09/2010 del Dirigente del Settore del Personale, qualora fosse interpretato nel senso di riservare ai soli iscritti al Collegio dei Periti Agrari l&#8217;Ammissione alla predetta procedura di selezione.<br />	<br />
Non può ritenersi infatti, nel caso di specie, l&#8217;immediata lesività del bando di concorso, con conseguente onere di immediata impugnazione del bando medesimo, stante la formulazione non univoca dell&#8217;articolo 1 del bando nella parte in questione in cui richiede il possesso del requisito dell’ &#8220;abilitazione all&#8217;esercizio della professione con iscrizione all&#8217;Albo&#8221;, senza ulteriori espresse precisazioni, a differenza, invece, di quanto operato dal bando medesimo avuto riguardo al titolo di studio richiesto, allorché, all&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 1, stabilisce espressamente che &#8220;L&#8217;eventuale possesso del titolo di studio superiore non assorbe il titolo inferiore specificamente richiesto per la prova selettiva&#8221;.<br />	<br />
Deve pertanto ritenersi che la prescrizione del bando in questione sia divenuta lesiva degli interessi del ricorrente solo a seguito dell&#8217;interpretazione dell&#8217;amministrazione &#8211; adottata con la determinazione n. 259 del 30/12/2010 &#8211; nel senso della necessità dell’abilitazione all&#8217;esercizio della professione di perito agrario e dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei periti agrari.<br />	<br />
Ciò premesso e passando al merito del gravame, deve ritenersi la fondatezza della censura di violazione del bando della procedura selettiva in questione.<br />	<br />
Ribadito che l&#8217;articolo 1 del bando richiede il possesso dei seguenti requisiti:<br />	<br />
Titolo di studio: Diploma di perito agrario ed abilitazione all&#8217;esercizio della professione con iscrizione all&#8217;Albo, deve ribadirsi che, avuto riguardo al titolo di studio, il bando medesimo, all&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 1, stabilisce espressamente che &#8220;L&#8217;eventuale possesso del titolo di studio superiore non assorbe il titolo inferiore specificamente richiesto per la prova selettiva&#8221;, senza operare invece un&#8217;analoga precisazione limitativa avuto riguardo all&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione e all&#8217;iscrizione all&#8217;Albo.<br />	<br />
Ciò stante, considerato altresì che l&#8217;iscrizione all&#8217;albo dei dottori agronomi, ai sensi dell&#8217;articolo 2 della legge n. 3 del 7/1/1976 (come sostituito dall’art. 2 della L. 10/2/1992 n. 152), e dell&#8217;articolo 11 del d.p.r. n. 328 del 5/6/2001 (che disciplinano l&#8217;iscrizione all&#8217;albo e l&#8217;attività professionale dei dottori agronomi), abilita all&#8217;esercizio di una serie di attività, nelle quali devono ritenersi ricomprese tutte le attività professionali al cui esercizio è abilitato il perito agrario ai sensi dell&#8217;articolo 2 della legge 434 del 28/3/1968 (come sostituito dall’art. 2 della L. 21/2/1991 n. 54); ritiene conseguentemente il collegio che la disposizione in esame del bando in ordine ai requisiti di ammissione concernenti l’abilitazione all&#8217;esercizio della professione e l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo, debba essere necessariamente interpretata sia nel senso di garantire la ragionevolezza della disposizione medesima, evitando cioè un&#8217;interpretazione restrittiva che non risulterebbe giustificata dal fatto di soddisfare alcuna particolare esigenza dell&#8217;amministrazione, sia nel senso di garantire la più ampia partecipazione alla selezione in questione, con conseguente fondatezza delle censure mosse in proposito dal ricorrente.<br />	<br />
Si osserva comunque che, qualora si fosse ritenuto che la formulazione dell&#8217;articolo 1 in esame, concernente i requisiti di ammissione, nella parte in cui richiede il possesso dei requisiti del titolo di studio del diploma di perito agrario e dell&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione con iscrizione all&#8217;albo, dovesse invece interpretarsi nel senso di richiedere esclusivamente l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione di perito agrario con iscrizione all&#8217;albo dei periti agrari, la disposizione medesima risulterebbe illegittima per irragionevolezza, non risultando identificabile un interesse giuridicamente rilevante dell&#8217;amministrazione ad operare tale limitazione in ordine all’iscrizione all&#8217;albo ammessa ai fini della partecipazione alla selezione (non risultando giustificata dal fatto di soddisfare alcuna particolare esigenza dell&#8217;amministrazione), per cui sarebbe fondata la relativa censura di eccesso di potere, che &#8211; contrariamente a quanto ritenuto dall&#8217;amministrazione resistente nella propria memoria del 3 novembre 2011 &#8211; deve ritenersi essere stata avanzata dal ricorrente col ricorso in esame, essendo stata espressamente censurata l&#8217;irragionevolezza di riservare l&#8217;ammissione al concorso ai soli iscritti al collegio dei periti agrari e non anche a coloro che, pur in possesso del titolo di studio di perito agrario, risultino iscritti in ordini professionali che, non solo ricomprendono tutte le attività professionali al cui esercizio è abilitato il perito agrario, ma altresì attestano il possesso di specializzazioni professionali superiori.<br />	<br />
Per le suesposte considerazioni, stante la fondatezza delle censure esaminate ed assorbito ogni ulteriore motivo, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte di interesse della ricorrente.<br />	<br />
Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell&#8217;amministrazione resistente nella misura indicata in dispositivo, mentre devono essere integralmente compensate nei confronti dei controinteressati.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti impugnati nella parte d&#8217;interesse del ricorrente.<br />	<br />
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi € 3000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.<br />	<br />
Spese compensate nei confronti dei controinteressati.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Scano, Presidente<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/01/2012</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-9-1-2012-n-5/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2012 n.5</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2011 n.665</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-6-2011-n-665/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-6-2011-n-665/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-6-2011-n-665/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2011 n.665</a></p>
<p>Pres. R.M.P. Panunzio; Est. T. Aru L. P. (avv. ti G. C. Ragnedda e D. Urru) c/ il Comune di Trinita&#8217; D&#8217;Agultu e Vignola (n.c.) e nei confronti di G. M. (n.c.) omessa sottoscrizione della documentazione ed esclusione dal concorso 1. Concorso pubblico – Sottoscrizione documentazione diversa dalla domanda –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-6-2011-n-665/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2011 n.665</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-6-2011-n-665/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2011 n.665</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R.M.P. Panunzio; Est. T. Aru<br /> L. P. (avv. ti G. C. Ragnedda e D. Urru) c/ il Comune di Trinita&#8217; D&#8217;Agultu e Vignola (n.c.) e nei confronti di G. M. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>omessa sottoscrizione della documentazione ed esclusione dal concorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorso pubblico – Sottoscrizione documentazione diversa dalla domanda – Esclusione – In carenza di espressa comminatoria – Non è possibile &#8211; Fattispecie	</p>
<p>2. Concorso pubblico &#8211; Titoli – Punteggi – Omessa indicazione dei titoli valutati e dei punteggi assegnati per ciascun titolo – Illegittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In un pubblico concorso, in mancanza di espressa comminatoria di esclusione volta a sanzionare una sottoscrizione non apposta, l&#8217;amministrazione, stante il principio della tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis, non può disporre l’esclusione (nella specie, il Collegio ha ritenuto legittima la decisione dell’amministrazione di non escludere un candidato che aveva omessa indicazione della data e della sottoscrizione in uno degli allegati alla domanda di partecipazione)	</p>
<p>2. In un pubblico concorso, è illegittimo il verbale degli esiti delle valutazioni della commissione che si limita a riportare una tabella riepilogativa recante il punteggio attribuito per i titoli ai candidati che hanno superato la prova orale senza indicare né i titoli valutati per ciascun concorrente, né i punti assegnati a ciascuno di essi</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 480 del 2011, proposto da: <br />	<br />
L. P., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gian Comita Ragnedda, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. Debora Urru, via Farina n. 44; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il Comune di Trinita&#8217; D&#8217;Agultu e Vignola, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio; </p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
G. M., non costituito in giudizio; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
&#8211; in parte qua, della determinazione del segretario comunale di Trinità d&#8217;Agultu e Vignola n. 8 del 09/03/2011, avente ad oggetto l&#8217;approvazione degli atti e della graduatoria di merito relativi alla selezione pubblica per titoli e colloquio per la formaz<br />
&#8211; ove occorra, della determinazione del segretario comunale n. 6 del 19702/2011 e di tutti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice relativi al medesimo concorso, nella parte in cui hanno ritenuto ammissibile la domanda presentata dal signor Muret<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la nota prot. 5248 del 06/05/2011 a firma del Presidente della Commissione di concorso.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2011 il dott. Tito Aru e udito l’avv. Gian Comita Ragnedda per il ricorrente;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La dott.ssa Letizia Pileri ha partecipato al concorso indetto dal Comune di Trinita&#8217; D&#8217;Agultu e Vignola per la formazione di una graduatoria per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, di un istruttore contabile, CAT. C 1, presso l’area tecnica, classificandosi al secondo posto con 26,37 punti complessivi, dietro il vincitore Giovanni Battista Muretti, primo classificato con 26,95 punti.<br />	<br />
Con il ricorso in esame, notificato il 12 maggio 2011 e depositato il successivo 1° giugno, la ricorrente ha tuttavia lamentato l’illegittimità degli atti precisati in epigrafe deducendo:<br />	<br />
Eccesso di potere – Violazione dell’art. 5 della lex specialis di concorso: in relazione alla mancata esclusione dal concorso del rag. Muretti, che, diversamente da quanto previsto dall’art. 5 del bando, avrebbe depositato il curriculum vitae privo della sottoscrizione e della data;<br />	<br />
Violazione e falsa applicazione del bando di concorso – Eccesso di potere per difetto di motivazione: in quanto la commissione giudicatrice non avrebbe adeguatamente valutato i titoli presentati dalla ricorrente, né risulterebbe dagli atti il percorso logico seguito nell’attribuzione dei punteggi.<br />	<br />
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio ma, prima via fax e in seguito per posta ordinaria, ha versato agli atti del giudizio la documentazione della procedura concorsuale oggetto di impugnazione.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 15 giugno 2011, sentito il legale della ricorrente e previo avvertimento della possibile definizione del giudizio con sentenza di merito resa in forma semplificata, la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il primo motivo di impugnazione è infondato.<br />	<br />
La ricorrente, in sostanza, si duole della mancata esclusione dalla procedura concorsuale del rag. Muretti in quanto quest’ultimo, diversamente a quanto previsto dall’art. 5, punto 3, del bando della selezione, non avrebbe né datato né sottoscritto il curriculum professionale allegato alla domanda di partecipazione.<br />	<br />
Osserva in proposito il Collegio che, per giurisprudenza consolidata, in mancanza di espressa comminatoria di esclusione volta a sanzionare una sottoscrizione non apposta, l&#8217;Amministrazione deve fare applicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale, in materia di concorsi pubblici, stante il principio della tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis, non è possibile disporre la esclusione per carenze documentali che non siano così espressamente sanzionate dalla lex specialis della selezione.<br />	<br />
Nel caso di specie i casi di esclusione erano indicati all’art. 9 del bando, il quale, appunto, la prevedeva per una o più delle seguenti motivazioni non sanabili:<br />	<br />
domanda di partecipazione fuori termine;<br />	<br />
domanda priva di: cognome e nome; di indicazione dei requisiti professionali e degli altri requisiti richiesti per il posto messo a concorso quali titolo di studio, luogo e data di nascita, residenza ed elezione del domicilio cui recapitare la corrispondenza con annessi indirizzi;<br />	<br />
mancata sottoscrizione autografa della domanda di ammissione alla selezione;<br />	<br />
aspirante non risultante in possesso dei requisiti;<br />	<br />
mancato versamento della tassa di ammissione entro i termini di scadenza della selezione.<br />	<br />
Nessuna prescrizione del bando prevedeva, dunque, in modo espresso, l’esclusione dalla procedura per l’omessa indicazione della data e della sottoscrizione in uno degli allegati alla domanda di partecipazione.<br />	<br />
Di qui la reiezione del motivo, tenuto anche conto della recente decisione del Consiglio di Stato, volta ad accentuare ulteriormente il valore della partecipazione ai concorsi del maggior numero di candidati possibile quale presupposto della selezione del più meritevole, per la quale “Le clausole della lex specialis , ancorchè contenenti comminatorie di esclusione, non possono essere applicate meccanicisticamente, ma secondo il principio di ragionevolezza, e devono essere valutate alla stregua dell&#8217;interesse che la norma violata è destinata a presidiare per cui, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, deve essere accordata la preferenza al favor partecipationis” (Consiglio Stato , sez. III, 12 maggio 2011 , n. 2851).<br />	<br />
Merita invece accoglimento il secondo motivo di impugnazione, laddove la ricorrente lamenta l’impossibilità di comprendere, dai verbali di gara, le ragioni che hanno portato all’attribuzione dei punteggi previsti dal bando e fatti propri dalla stessa commissione per la valutazione dei titoli (vedi verbale n. 1 del 19 febbraio 2011).<br />	<br />
Ed invero quest’ultima (vedi verbale n. 3 del 9 marzo 2011) si limita a compilare una tabella riepilogativa recante il punteggio attribuito per i titoli ai 4 candidati che hanno superato la prova orale senza indicare né i titoli valutati per ciascun concorrente, né i punti assegnati a ciascuno di essi (o l’eventuale indicazione delle ragioni della loro mancata valutazione).<br />	<br />
Viceversa, in presenza di una pluralità di titoli indicati da ciascun candidato, la commissione giudicatrice, al fine di consentire la comprensione e il sindacato del suo percorso valutativo, avrebbe dovuto procedere alla elencazione di quelli presentati ed all’attribuzione a ciascuno di essi, se valutabile, del relativo punteggio. Tutto ciò avrebbe poi dovuto essere riportato in un verbale. <br />	<br />
Risulta dunque incomprensibile, sulla base del punteggio complessivo attribuito, verificare la legittimità del suo operato in relazione ai criteri del bando.<br />	<br />
Nei termini sopracitati il ricorso merita pertanto accoglimento ai fini del riesame, da parte della commissione giudicatrice, dei titoli dei candidati che hanno superato la prova orale con indicazione, per ciascun concorrente, di quelli valutati positivamente e del punteggio attribuito a ciascuno di essi.<br />	<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura precisata in dispositivo.<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.<br />	<br />
Condanna il Comune di Trinita d’Agultu e Vignola al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento//00), oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato se assolto. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/06/2011	</p>
<p align=center>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.1074</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-1074/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-1074/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.1074</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare ai fini dell’ammissione con riserva alle prove scritte del concorso, ove non ancora espletate, nel concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di posti di Direttore Tecnico Ingegnere della Polizia di Stato, se sono stati forniti idonei elementi di prova sul titolo di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-1074/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.1074</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare ai fini dell’ammissione con riserva alle prove scritte del concorso, ove non ancora espletate, nel concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di posti di Direttore Tecnico Ingegnere della Polizia di Stato, se sono stati forniti idonei elementi di prova sul titolo di studio posseduto dal ricorrente. Poiche&#8217; inoltre in udienza la parte ricorrente non ha fornito notizie in merito allo stato della procedura concorsuale, la domanda cautelare va accolta ai fini dell’ammissione con riserva alle prove scritte del concorso, ove non ancora espletate. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01074/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00084/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 84 del 2011, proposto da <b>Giovanni Diana</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Felice Laudadio e Paola Ammendola, con domicilio eletto presso Felice Laudadio in Roma, via Alessandro III, 6;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del decreto notificato in data 27.10.2010, adottato dal Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell&#8217;Interno, di esclusione del ricorrente dal concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 44 posti di Direttore Tecnico Ingegnere della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale del 02.02.2010 e di ogni altro atto indicato nell&#8217;epigrafe del ricorso;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto, al sommario esame della controversia consentito nella fase cautelare, che ricorrono i presupposti utili per la concessione della richiesta misura cautelare, in quanto sono stati forniti idonei elementi di prova in merito ai profili che inducono ad una ragionevole previsione sull&#8217;esito favorevole del ricorso, avuto riguardo al tenore dell’art. 3, lett. f), punto 4 del bando di concorso e del titolo di studio posseduto dal ricorrente.	</p>
<p>Considerato che all’udienza del 24.3.2011 la parte ricorrente non ha fornito notizie in merito allo stato della procedura concorsuale, sicché la domanda cautelare va accolta ai fini dell’ammissione con riserva alle prove scritte del concorso, ove non ancora espletate.	</p>
<p>Ritenuto che sussistono giustificato motivi per compensare le spese della fase cautelare, in considerazione della particolarità della vicenda e delle questioni trattate.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter):<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare ai fini dell’ammissione con riserva alle prove scritte del concorso, ove non ancora espletate;<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare;	</p>
<p>Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall&#8217;Amministrazione e depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere<br />	<br />
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/12/2009 n.7716</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-12-2009-n-7716/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-12-2009-n-7716/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-12-2009-n-7716/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/12/2009 n.7716</a></p>
<p>Pres. Varrone Est. Giovagnoli Università Italiana per stranieri di Perugia ( Avv. dello Stato) c/ Terranova ( Avv. Sassani) ed altri sulla discrezionalità della p.a. di fissare un nuovo termine di scadenza per la presentazione della domande di partecipazione nelle procedure di reclutamento dei docenti universitari Concorsi pubblici – Università</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-12-2009-n-7716/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/12/2009 n.7716</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-12-2009-n-7716/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/12/2009 n.7716</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone  Est. Giovagnoli<br /> Università Italiana per stranieri di Perugia ( Avv. dello Stato) c/<br /> Terranova ( Avv. Sassani) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla discrezionalità della p.a. di fissare un nuovo termine di scadenza per la presentazione della domande di partecipazione nelle procedure di reclutamento dei docenti universitari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Università – Procedure di reclutamento  –  Bando &#8211; Modifiche regole o condizioni – Nuovo termine presentazione domande  – Discrezionalità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di concorsi pubblici, ai sensi dell’art.1 ,comma 8 –ter, d.l. n.180/2008, qualora la p.a. modifica le regole o le condizioni di un concorso già bandito, nel caso di specie  le procedure di reclutamento dei docenti universitari ,  le università  possono ( e non devono) fissare un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05730/2009 REG.RIC.<br />	<br />
N. 07961/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 5730 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Università italiana per stranieri di Perugia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Carlo Giuseppe Terranova</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Bruno Sassani, con domicilio eletto presso Bruno Sassani in Roma, via XX Settembre 3; </p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 7961 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Lorenzo Mezzasoma</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Rampini, con domicilio eletto presso Paolo Giuseppe Fiorilli in Roma, via Cola di Rienzo 180; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Carlo Giuseppe Terranova</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Bruno Sassani, con domicilio eletto presso Bruno Sassani in Roma, via XX Settembre 3; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Università Italiana per gli stranieri di Perugia<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i><br />	<br />
quanto al ricorso n. 5730 del 2009:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Umbria &#8211; Perugia: Sezione I n. 00262/2009, resa tra le parti, concernente PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI UNIVERSITARI.</p>
<p>quanto al ricorso n. 7961 del 2009:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Umbria &#8211; Perugia: Sezione I n. 00262/2009, resa tra le parti, concernente PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI UNIVERSITARI &#8211; OPPOSIZIONE DI TERZO.</p>
<p>Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Carlo Giuseppe Terranova;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Universita&#8217; per Gli Stranieri di Perugia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2009 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati l&#8217;avv.to dello Stato Polizzi e l&#8217;avv.to Sassani;</p>
<p>La sentenza di primo grado, pronunciando sul ricorso proposto ai sensi dell’art. 21 bis l. n. 1034/1971 dal Prof. Terranova, ha dichiarato l’obbligo dell’Università Italiana per gli Stranieri di Perugia, di provvedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande relativamente al concorso per un posto di professore ordinario di diritto privato (settore scientifico disciplinare IUS 01). <br />	<br />
Secondo la sentenza del T.a.r., tale obbligo trova il suo fondamento sia nell’art. 1, comma 8-ter del d.l. n. 180/2008, introdotto dalla legge di conversione n. 1/2009, sia nel principio di origine giurisprudenziale secondo cui qualora la p.a. modifica le regole o le condizioni di un concorso già bandito essa sia tenuta a riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione. <br />	<br />
Avverso tale sentenza ha proposto appello l’Università Italiana per Stranieri di Perugia chiedendone la riforma. La sentenza è stata impugnata con ricorso in appello-opposizione di terzo anche dal prof. Lorenzo Mezzasoma. <br />	<br />
Occorre, anzitutto, disporre la riunione dei suddetti ricorsi, trattandosi di impugnazione avverso la medesima sentenza. <br />	<br />
In via pregiudiziale deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso in appello proposto dall’Università Italiana per Stranieri di Perugia, attesa la radicale inesistenza della notifica effettuata in luogo del tutto diverso (Perugia, via degli Offici, 14) e privo di alcun collegamento con il domicilio eletto in primo grado dall’originario ricorrente (Perugia, Corso Vannucci, 10).<br />	<br />
E’ invece ammissibile e tempestivo il ricorso in appello-opposizione di terzo proposto dal Prof. Mezzasoma. <br />	<br />
Ed invero, il prof. Mezzasoma, pur non essendo controinteressato in sento tecnico-giuridico nel ricorso avverso il silenzio-inadempimento, è comunque titolare di un interesse differenziato e qualificato per il fatto di aver partecipato, avanzando l’apposita domanda entro i termini previsti dal decreto rettorale di indizione, al concorso di prima fascia di cui il prof. Terranova ha chiesto la riapertura.<br />	<br />
L’esistenza di tale situazione giuridica differenziata in capo al prof. Mezzasoma vale a radicare la sua legittimazione all’appello, nonostante egli non abbia partecipato al giudizio di primo grado. Ed invero, come questo Consiglio ha già avuto modo di rilevare (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 giugno 2006, n. 4140), la legittimazione a proporre appello contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali deve essere riconosciuta anche ai soggetti che, pur non rivestendo la posizione processuale di controinteressati, in considerazione della non agevole individuabilità, della non attualità dell&#8217;interesse o della non oggettività del vantaggio, traggono un beneficio diretto o personale dal provvedimento impugnato e possono subire dalla sentenza di accoglimento un pregiudizio capace di legittimare il ricorso al rimedio dell&#8217;opposizione di terzo. E’ quanto si verifica nel caso di specie, atteso che l’effetto scaturente dalla sentenza di primo grado è quello di determinare la riapertura della procedura concorsuale e, quindi, un allargamento della platea dei partecipanti, con consequenziale diminuzione della chance in ordine al conseguimento dell’idoneità da parte del Prof. Mezzasoma.<br />	<br />
Nel merito, l’appello proposto dal prof. Mezzasoma va accolto in parte. <br />	<br />
La sentenza di primo grado va confermata nella parte in cui ha ritenuto che l’istanza con cui il prof. Terranova aveva chiesto di avvalersi del comma 8-ter per riaprire il termine di presentazione delle domande relativamente al concorso per un posto di professore ordinario di diritto privato sia tale da far nascere in capo all’Università un obbligo di provvedere. <br />	<br />
Le conclusioni del giudice di primo grado non possono, invece, essere condivise nella parte in cui valutando la fondatezza dell’istanza, viene dichiarando l’obbligo dell’Università di accoglierla, riaprendo i termini per la presentazione della domanda. <br />	<br />
In senso contrario depone, infatti, la formulazione letterale dell’art. 1, comma 8-ter, cit. ai sensi del quale “le università possono [e non devono] fissare un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione”. <br />	<br />
Tale norma, ad avviso del Collegio, rimette alla valutazione discrezionale dell’Università la decisione sulla riapertura dei termini, escludendo il carattere vincolato o doveroso del relativo provvedimento. <br />	<br />
Poiché, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, nel giudizio sul silenzio-inadempimento ex art. 21 bis l. n. 1034/1971, il giudizio sulla fondatezza della pretesa è possibile solo in caso di attività vincolata, la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui statuisce la obbligatorietà della riapertura dei termini.<br />	<br />
In altri termini, pur dovendosi confermare che l’Università ha l’obbligo di rispondere all’istanza presentata dall’originario ricorrente, non si può invece stabilire in questa sede se l’istanza debba essere accolta o meno, perché altrimenti vi sarebbe da parte di questo giudice una ingerenza non consentita nelle valutazioni discrezionali riservate all’Amministrazione dalla stessa legge che attribuisce il potere di cui si lamenta il mancato esercizio. <br />	<br />
Le spese del giudizio devono essere compensate, sussistendo giusti motivi, anche in considerazione del parziale accoglimento dell’appello.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, sezione sesta, definitivamente pronunciando: <br />	<br />
dichiara inammissibile l’appello n. 5730/2009 proposto dall’Università italiana per stranieri di Perugia;<br />	<br />
accoglie in parte, nei sensi specificati in motivazione, l’appello n. 7961/2009 proposto dal prof. Mezzasoma. <br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Claudio Varrone, Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino, Consigliere<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-12-2009-n-7716/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/12/2009 n.7716</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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