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	<title>Circolazione stradale-Giurisdizione e competenza Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Circolazione stradale-Giurisdizione e competenza Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.589</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-589/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-589/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.589</a></p>
<p>Andrea Migliozzi, Presidente, Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianbattista Scalvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-589/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.589</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-589/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.589</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Andrea Migliozzi, Presidente, Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore PARTI:  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianbattista Scalvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;</span></p>
<hr />
<p>Requisiti morali per il rilascio del titolo di abilitazione alla guida ex art. 120, d.lgs. n. 185 del 1992 : sussiste la giurisdizione del GO</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Circolazione stradale &#8211; giurisdizione &#8211; requisiti morali per il rilascio del titolo di abilitazione alla guida ex art. 120, d.lgs. n. 185 del 1992 &#8211; giurisdizione del GO &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Ogni questione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all&#8217;art. 120, d.lgs. n. 185 del 1992, prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, spetta alla cognizione dell&#8217;A.G.O., trattandosi di accertamento avente natura vincolata e con vincolo posto nell&#8217;esclusivo interesse privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto. </em><br /> <em>I provvedimenti adottati ai sensi dell&#8217;art. 120, d.lgs. n. 285/1992, dato che incidono su diritti soggettivi non degradabili ad interessi legittimi per effetto della loro adozione, nè inerenti a materia compresa nella giurisdizione esclusiva del G.A., sono riservati alla cognizione del G.O. .</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/09/2020<br /> <strong>N. 00589/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00695/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 c. p. a.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 695 del 2019, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianbattista Scalvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensiva</em><br /> -del provvedimento emesso in data 12.06.2019 dal Direttore dell&#8217;Ufficio della Motorizzazione di Ferrara con il quale si è provveduto a disporre il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida richiesto con istanza presentata dal ricorrente in data 22.02.2019, con conseguente non ammissione alla relativa prova pratica.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell&#8217;Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Ferrara;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2020 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori Francesco Baccaro e Vittorio Melandri;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 c. p. a. ai fini della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;</p>
<p> Rilevato che:<br /> -con il gravame in epigrafe l&#8217;odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso in data 12 giugno 2019 dal Direttore dell&#8217;Ufficio della Motorizzazione di Ferrara inerente il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida richiesto con istanza presentata il 22 febbraio 2019, con conseguente non ammissione alla relativa prova pratica, motivato ai sensi dell&#8217;art. 120 comma primo del Codice della Strada dalla carenza dei prescritti requisiti morali;<br /> &#8211; per ammissione dello stesso ricorrente tale carenza viene desunta &#8220;<em>per relationem</em>&#8221; dall&#8217;aver riportato nel 2019 condanna penale per il reato di cui all&#8217;art. 73 comma quinto d.P.R. 309/90 ovvero detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità , come da comunicazione effettuata dalla Prefettura di Verona;<br /> &#8211; a sostegno del ricorso ha dedotto motivi in sintesi così¬ riassumibili:<br /> I) Illegittimità  del provvedimento impugnato per violazione di legge e, pìù segnatamente, violazione dell&#8217;art. 120 comma 1 Codice della Strada sul punto: natura non interamente vincolata del provvedimento &#8211; mancata valutazione nel caso concreto, in sede di valutazione della sussistenza dei requisiti morali, di compatibilità  dell&#8217;interesse pubblico con il bene (patente di guida) cui il privato aspira; II) Illegittimità  del provvedimento impugnato per assenza di motivazione sul punto: specifica indicazione degli elementi ostativi; III) Illegittimità  del provvedimento impugnato per erronea applicazione dell&#8217;art. 120 CdS: sussunzione della fattispecie autonoma di reato di cui all&#8217;art. 73 V comma DPR 309/90 nei reati ostativi di cui all&#8217;art. 120 CdS nonostante l&#8217;assenza di una specifica enunciazione della stessa nell&#8217;elenco di tali reati: premesso che &#8211; a suo dire &#8211; sussisterebbe la giurisdizione del g.a. in quanto l&#8217;attività  autoritativa in questione, benchè vincolata, risulterebbe diretta al perseguimento primario dell&#8217;interesse pubblico, il gravato diniego sarebbe del tutto immotivato e non preceduto dalla obbligatoria comunicazione di cui all&#8217;art. 10 bis. L.241/90; la condanna riportata, in seguito all&#8217;entrata in vigore della legge 79/2014, riguarderebbe fattispecie di reato divenuta autonoma, si da non costituire pìù elemento ostativo al rilascio del richiesto titolo abilitativo;<br /> &#8211; il Ministero intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l&#8217;infondatezza del gravame rappresentando come i precedenti penali posti a fondamento del diniego siano stati indicati nello stesso atto introduttivo del giudizio senza tuttavia l&#8217;allegata sopravvenienza di provvedimenti riabilitativi, rilevando inoltre la differenza tra le fattispecie di cui al comma primo ed al comma secondo dell&#8217;art. 120 del Codice della Strada, quest&#8217;ultimo soltanto oggetto del recente intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 24 del 20 febbraio 2020); ha inoltre rilevato la necessità  di integrazione del contraddittorio nei confronti della Prefettura di Verona, non evocata in giudizio;<br /> &#8211; alla camera di consiglio del 23 settembre 2020 è stata rilevata d&#8217;ufficio, ai sensi dell&#8217;art.73 comma 3, c.p.a., la questione di giurisdizione ed avvisati i difensori della riserva di decisione in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a., come da verbale d&#8217;udienza;<br /> Considerato che:<br /> &#8211; ai sensi del citato articolo 120 comma 1, testualmente,: &#8220;Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali (&#038;), le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi&#8221;;<br /> &#8211; per giurisprudenza oggi assolutamente prevalente, ogni questione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all&#8217;art. 120, d.lgs. n. 185 del 1992, prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, spetta alla cognizione dell&#8217;A.G.O., trattandosi di accertamento avente natura vincolata e con vincolo posto nell&#8217;esclusivo interesse privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto. Infatti, i provvedimenti adottati ai sensi dell&#8217;art. 120, d.lgs. n. 285/1992, dato che incidono su diritti soggettivi non degradabili ad interessi legittimi per effetto della loro adozione, nè inerenti a materia compresa nella giurisdizione esclusiva del G.A., sono riservati alla cognizione del G.O. (<em>ex multis</em> T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 8 gennaio 2020, n.86 ; cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 14 gennaio 2019 n. 56; T.A.R. Veneto, sez. I, 16 luglio 2018 n. 750; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 25 giugno 2018 n. 1435; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 20 giugno 2018 n. 4071; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 14 settembre 2018 n. 5509);<br /> &#8211; le fattispecie di cui al primo comma in esame (diniego al rilascio) e al secondo comma (revoca della patente) appaiono differenziate pur se anche quest&#8217;ultima si sostanzia &#8211; al di lÃ  del formale &#8220;<em>nomen iuris</em>&#8220;- in un mero atto vincolato, la cui adozione consegue necessariamente al solo verificarsi dei presupposti normativamente previsti, senza spendita di alcuna discrezionalità  amministrativa (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 8 gennaio 2020, n.86);<br /> &#8211; diversamente da quanto pur diffusamente sostenuto da entrambe le parti non può pertanto essere seguita nel caso di specie la tesi espressa dall&#8217;Adunanza Plenaria con la sentenza n. 8/2007 al fine della qualificazione della posizione sostanziale azionata in termine di interesse legittimo;<br /> &#8211; in ossequio al principio di economia dei mezzi processuali, non può essere accolta la richiesta di un termine per l&#8217;integrazione del contraddittorio, formulata dalla difesa erariale, atteso che, ai sensi dell&#8217;art. 49 comma 2, c.p.a., l&#8217;integrazione non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato (<em>ex multis</em> T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 2 maggio 2019, n.984);<br /> &#8211; per quanto precede non può che concludersi per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario;<br /> &#8211; quanto alla conseguente &#8220;<em>traslatio iudicii</em>&#8221; occorre salvaguardare il principio della salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione nel processo davanti al giudice che ne risulta munito, secondo le disposizioni di cui all&#8217;art. 11 codice del processo amministrativo.<br /> Ritenuta la sussistenza di giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, avanti il quale il gravame potrà  proseguire nei termini di cui in motivazione.<br /> Compensa tra le parti in causa le spese del giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.<br /> Così¬ deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Andrea Migliozzi, Presidente<br /> Umberto Giovannini, Consigliere<br /> Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-589/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.589</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.502</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-502/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-502/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-502/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.502</a></p>
<p>Va sospesa la regolamentazione da parte di un Comune della sosta nelle aree di proprietà della ricorrente destinate a parcheggio pertinenziale a servizio di immobile, regolamentazione analoga a quella delle aree pubbliche o di uso pubblico. L&#8217;area oggetto di disciplina del traffico e della sosta contenuta nell’ordinanza impugnata, è infatti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-502/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.502</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-502/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.502</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la regolamentazione da parte di un Comune della sosta nelle aree di proprietà della ricorrente destinate a parcheggio pertinenziale a servizio di immobile, regolamentazione analoga a quella delle aree pubbliche o di uso pubblico. L&#8217;area oggetto di disciplina del traffico e della sosta contenuta nell’ordinanza impugnata, è infatti di esclusiva proprietà privata, e questo regime d’appartenenza preclude in radice l’esercizio del potere censurato. La pertinenza urbanistica è un vincolo di destinazione sull’area che presuppone e consolida detta appartenenza esclusiva: la potestà riservata all’amministrazione è circoscritta al rispetto del vincolo (arg. ex artt. 817 ss. c.c.; e 41 sexies L.U.), presidiato altresì da quanto, eventualmente, prescritto negli strumenti urbanistici o nella convenzione. A conferma di cio&#8217;, l’uso “in concreto” che comprometta la destinazione in favore del singolo fruitore può ricevere (ulteriore e) specifica tutela dinanzi al giudice civile (ad esempio: artt. 1411 c.c., come diritto del terzo all’effettiva destinazione; art. 2932 c.c. sulla pronuncia costitutiva di un diritto, tutelabili in via cautelare ex 700 c.p.c.). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00502/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01010/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Calzature Zeus di Sommariva Emilia &#038; C. Sas</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luisa Alessandria, Paolo Gaggero, con domicilio eletto presso Paolo Gaggero in Genova, via Roma 3/9;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Albissola Marina</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Isabella Della Rosa, con domicilio eletto presso Isabella Della Rosa in , c/o Segreteria Tar Liguria; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
PROVVEDIMENTI CONCERNENTI REGOLAMENTAZIONE (AL PARI CHE NELLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO)SOSTA NELLE AREE DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ DESTINATE A PARCHEGGIO PERTINENZIALE A SERVIZIO DI IMMOBILE	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Albissola Marina;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che, prima facie, il ricorso pare presentare consistenti elementi di fondatezza laddove lamenta che l’area oggetto di disciplina del traffico e della sosta contenuta nell’ordinanza impugnata, che ha dato causa alle sanzioni, è di esclusiva proprietà privata: sicché il regime d’appartenenza preclude in radice l’esercizio del potere censurato.<br />	<br />
Del resto la pertinenza urbanistica è vincolo di destinazione sull’area che presuppone e consolida detta appartenenza esclusiva: in simmetria la potestà riservata all’amministrazione è circoscritta al rispetto del vincolo (arg. ex artt. 817 ss. c.c, ; e 41 sexies L.U.), presidiato altresì da quanto, eventualmente, prescritto negli strumenti urbanistici o nella convenzione.<br />	<br />
In aggiunta, l’uso “in concreto” che comprometta la destinazione in favore del singolo fruitore può ricevere (ulteriore e) specifica tutela dinanzi al giudice civile (ad esempio: artt. 1411 c.c., come diritto del terzo all’effettiva destinazione; art. 2932 c.c. sulla pronuncia costitutiva di un diritto, tutelabili in via cautelare ex 700 c.p.c.).	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)<br />	<br />
Accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecuzione dell’atto impugnato.<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 16.02.2012.<br />	<br />
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in 1500,00 (millecinquecento) euro.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />	<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Davide Ponte, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 20/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-502/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.502</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2011 n.211</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-2-2011-n-211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-2-2011-n-211/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2011 n.211</a></p>
<p>Vincenzo Fiorentino – Presidente, Daniele Burzichelli – Estensore. Circolazione stradale – Centri abitati – Isola pedonale – Istituzione – Competenza – Mancata adozione del Piano Urbano del Traffico – Ininfluenza. In tema di istituzione di un’isola pedonale in un centro abitato, l’art. 7 comma 9, d.lg. 30 aprile 1992 n.285,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-2-2011-n-211/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2011 n.211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Fiorentino – Presidente, Daniele Burzichelli – Estensore.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Circolazione stradale – Centri abitati – Isola pedonale – Istituzione – Competenza – Mancata adozione del Piano Urbano del Traffico – Ininfluenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di istituzione di un’isola pedonale in un centro abitato, l’art. 7 comma 9, d.lg. 30 aprile 1992 n.285, in deroga alle previsioni di cui al successivo art. 107, attribuisce alla Giunta Municipale (e al Sindaco in caso di urgenza) la competenza per la delimitazione di aree pedonali e le zone di traffico limitato, né la mancata adozione del Piano Urbano del Traffico di cui all’art. 36 rende di per sé illegittima l’istituzione di un’isola pedonale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00211/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00196/2010 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 196 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:	</p>
<p>Francesco Costantino, Salvatore Belpanno, Roberto Costantino, Guido Mauro, Pietro Procopio, Salvatore Mancini, Romualdo Levato, Lucia Chirico&#8217;, Elio Rotundo, Esterina Gabriele, Fausto Gallo, Angela Costa, Massimo Esposito, Luigi Melina, Leonardo Iuzzolini, Rosa Lauritano, Amedeo Lancellotti, Vincenzo Bertucci, Simona Spadaro, Francesco Colella, Ivan Procopio, Paola D&#8217;Errico, Anita Mirante, Massimo Rijitano, Gilberto Ferraina, Francesco Proto, Pietro Falbo, Angelo Orlando, Felice Miceli, Gabriele Tauro, Alba Borromeo, Angioletta Canino, Sara Lamanna, Maurizio Caserta, Lucia Rosarno, Rosalba Dara, Francesco Leonardo, Antonio Ansani, Domenico Scappatura, Maurizio Senese, Vitaliano Rocca, Giovanni Cortese, Nicola Merante, Rosa Greco, Amelia Martina, Corrado Roberta Griffo, Massimo Ferraro, Giuseppe Mittiga, Manuela Toto, Domenico D&#8217;Elia, Anna Rubino, Ernesto Carnovale, Riccardo Durante, Stefania Granato, Lorenzo Senese, Salvatore Morello, Tommasina Garofalo, Luigi Minicelli, Antonietta Angotti, Sebastiano Giuseppe Pugliese, Michele Bagala&#8217;, Diana Desto, Fernando Lobello, Pietro Tassone, Graziella Franconieri, Daniela Mazzocca, Rosanna Genovese, Lucia Patrizia Bellosio, Annamaria Nistico&#8217;, Giuseppina Amendola, Elio Mannarino, Antonio Marzano, Marianna Rosso, Mirella Dolino, Simona Ferrara, Emanuela Rubino, Luigi Iuli, Zhou Shuangyu, Elena Carneri, Giuseppe Sculco, Giovanni Iuli, Sebastiano Ganci, Massimo Gaglianese, Gaetano Muraca, Davide Andreacchio, Monica Larussa, Marisa Citriniti, Antonio Rotella, Antonio Marino, Nunzia Marino, Amalia Giampa&#8217;, Domenico Ladalardo, Salvatore Iozzo, Biagio Pistoia, Gisella Russo, Anna Nania, Francesco Moniaci, Giuseppe Starace, Giuseppe Minicelli, Enrico Cristallo, Francesco Teti, Rosina Gallo, Maria Scozzafava, Giovanna Tambato, Gustavo Gulla&#8217;, Maria Lanzo, Giuseppina Sacco, Francesco Chirillo, Michele Tallarico, Eugenio Maiello e Rosa Marabese, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Pitaro, con domicilio presso Francesco Pitaro in Catanzaro, Via Francesco Acri 88; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Catanzaro</b>, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’Avv. Alfredo Gualtieri, con domicilio presso Alfredo Gualtieri, in Catanzaro, Via Vittorio Veneto 48; </p>
<p><i><b>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
</b></i>ad adiuvandum:	</p>
<p>Giancarlo Pittelli, Cinzia Galasso, Luigi Corte, Francesco Giancotti, Santina Tomaselli, Antonella Spinoso, Tiziana Nocera, Hu Kerul, Andrea Curcio, Teresa Levato, Salvatore Ascritti, Paola Masciari, Ali Barati, Antonietta Veraldi, Salvatore Mosca, Girolamo Cardamone, Anna Mandile, Annamaria Miniaci, Matteo Grillo, Antonio Greco, Angela Rito, Liliana Milizia, Giovanni Cristallo, Amedeo Garcea, Pietro Bullotta e Antonio Carmine Cuccuru, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Pitaro, con domicilio presso Francesco Pitaro, in Catanzaro, Via Francesco Acri 88; </p>
<p><i><b>per l’annullamento<br />	<br />
</b></i>a) della delibera della Giunta Comunale di Catanzaro n. 795 dell’11 dicembre 2009, con cui il Comune di Catanzaro ha istituito l’isola pedonale sul Corso Mazzini e ha vietato l’accesso e la circolazione sul Corso Mazzini delle autovetture; b) del provvedimento del Comune n. 301 in data 30 dicembre 2009, con cui è stata data esecuzione alla delibera di Giunta n. 412/2006; c) della delibera di Giunta n. 412/2006, avente ad oggetto: “Approvazione del nuovo assetto della circolazione stradale nel centro storico e del disciplinare delle aree vietate al transito, delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali”; c) del provvedimento del Comune di Catanzaro con cui si è disposto nel centro storico l’obbligo del parcheggio a pagamento con la istituzione dei parcheggi a strisce blù senza prevedere contestualmente aree per il parcheggio pubblico; d) della delibera di Giunta Municipale n. 625 del 4 ottobre 2010, con cui è stata modificata e integrate la delibera di Giunta n. 795/009; e) dell’ordinanza del Comune di esecuzione della delibera di Giunta n. 625/2010;<br />	<br />
e per l’accertamento <br />	<br />
del diritto dei ricorrenti di potere liberamente circolare nel centro storico della città e di potere liberamente svolgere la propria attività commerciale;<br />	<br />
e per la condanna <br />	<br />
del Comune di Catanzaro al risarcimento del danno;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Catanzaro Sindaco;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2011 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con il gravame introduttivo i ricorrenti &#8211; residenti nel Comune di Catanzaro e titolari di attività commerciali nelle zone in cui il Comune ha vietato la circolazione delle autovetture &#8211; chiedono l’annullamento: a) della delibera della Giunta Comunale di Catanzaro n. 795 dell’11 dicembre 2009, con cui il Comune di Catanzaro ha istituito l’isola pedonale sul Corso Mazzini e ha vietato l’accesso e la circolazione sul Corso Mazzini delle autovetture; b) del provvedimento del Comune n. 301 in data 30 dicembre 2009, con cui è stata data esecuzione alla delibera di Giunta n. 412/2006; c) della delibera di Giunta n. 412/2006, avente ad oggetto: “Approvazione del nuovo assetto della circolazione stradale nel centro storico e del disciplinare delle aree vietate al transito, delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali”; c) del provvedimento del Comune di Catanzaro con cui si è disposto nel centro storico l’obbligo del parcheggio a pagamento con la istituzione dei parcheggi a strisce blù senza prevedere contestualmente aree per il parcheggio pubblico.<br />	<br />
I ricorrenti chiedono anche l’accertamento del loro diritto a circolare liberamente nel centro storico e a svolgere liberamente la propria attività commerciale, nonché la condanna del Comune al risarcimento del danno.<br />	<br />
1.1. In ordine all’interesse a ricorrere, nel gravame introduttivo i ricorrenti specificano che, per effetto dei provvedimenti impugnati, è stato pregiudicato il loro “diritto di cittadini-fruitori della città, il diritto di svolgere la loro attività commerciale, il diritto alla salute e alla salubrità ambientale”.<br />	<br />
Nel gravame si afferma anche che risulta tempestiva l’impugnazione della delibera di Giunta Comunale n. 412/2006, mai applicata dal Comune e conosciuta dai ricorrenti solo a seguito dell’adozione della delibera di Giunta n. 759/2009.<br />	<br />
Con unico e articolato motivo di gravame i ricorrenti lamentano “violazione degli art. 107 del Testo Unico sugli Enti Locali, 7 e 36 del Codice della Strada, 3, 41, 16, 1 e 32 della Costituzione, 3, 7 e 8 della legge n. 241/1990, nonché violazione della nota in data 24 giugno 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, manifesta illogicità e irragionevolezza”.<br />	<br />
Al riguardo osservano che: a) ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico sugli Enti Locali, la costituzione dell’isola pedonale deve essere disposta dal competente Dirigente comunale e non dalla Giunta e che la delibera di Giunta n. 759/2009 costituisce l’approvazione di una determinazione in effetti assunta dal Dirigente; b) il Comune non si è preventivamente dotato del piano urbano del traffico previsto dall’art. 36 del Codice della Strada e ha violato l’art. 7 del Codice, il quale impone, nella delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato, di tener conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio; c) i provvedimenti impugnati violano l’art. 41 della Costituzione, in quanto pregiudicano le attività commerciali che si svolgono nell’ambito dell’isola pedonale, e l’art. 3 della Costituzione, in quanto favoriscono le attività commerciali poste al di fuori dell’isola pedonale; d) risultano anche violati gli artt. 1 della Costituzione, che garantisce il diritto al lavoro, atteso che i provvedimenti impugnati rischiano di far chiudere le attività commerciali poste all’interno dell’isola pedonale, 32, avendo i provvedimenti determinato un innalzamento delle polveri sottili e dell’inquinamento atmosferico e acustico nelle adiacenti vie del centro storico, e 16, essendo stata pregiudicato il diritto dei ricorrenti di accedere liberamente al Corso Mazzini; e) il Comune, in violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, non ha indicato le ragioni di fatto e di diritto che hanno giustificato la costituzione dell’isola pedonale; f) in violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, il Comune non ha comunicato l’avvio del procedimento ai soggetti interessati; g) cadendo in evidente contraddizione, nella delibera di Giunta n. 759/2009 l’Amministrazione ha affermato che l’istituzione dell’isola pedonale doveva essere preceduta dalla realizzazione delle necessarie strutture complementari; h) l’Amministrazione non ha svolto un’adeguata istruttoria al fine di valutare i diversi interessi coinvolti nella vicenda; i) i provvedimenti impugnati sono irragionevoli in quanto, oltre a pregiudicare gli interessi dei ricorrenti, compromettono la debole economia cittadina, costituendo illegittimo esercizio della discrezionalità amministrativa; l) i provvedimenti sono illogici in quanto il Comune non ha previamente provveduto a una completa regolamentazione del centro cittadino; m) in violazione dell’art. 7, ottavo comma, del Codice della Strada, l’Amministrazione ha istituito le strisce blù a pagamento senza riservare un’area adeguata al parcheggio libero.<br />	<br />
Per quanto attiene la richiesta di risarcimento, i ricorrenti affermano che, a seguito dell’istituzione dell’isola pedonale, gli incassi degli operatori commerciali del centro di Catanzaro sono diminuiti fra il 30% e il 50%.<br />	<br />
2. Il Comune, costituitosi in giudizio, eccepisce l’inammissibilità del gravame e sollecita, in subordine, il suo rigetto nel merito in quanto infondato.<br />	<br />
In particolare, l’Amministrazione osserva che: a) il ricorso è nullo in quanto non è possibile identificare i ricorrenti; b) il ricorso è irricevibile per tardività dell’impugnazione della delibera di Giunta n. 412/2006; c) l’art. 7 del Codice della Strada, in deroga alle previsioni di cui al successivo art. 107, prevede la competenza del Sindaco o della Giunta sulla materia di cui ai provvedimenti impugnati; d) come affermato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (decisione n. 144/2010), non è necessaria la previa adozione del Piano Urbano del Traffico per istituire zone a traffico limitato; e) il perseguimento del prevalente interesse generale rende compatibili i provvedimenti impugnati con gli artt. 3, 16, 32 e 41 della Costituzione; f) è stata garantita la più ampia partecipazione procedimentale e, comunque, gli artt. 7 e 8 non trovano applicazione nel caso di provvedimenti di carattere generale; g) il Comune ha potenziato i sussidi complementari necessari per l’istituzione dell’isola pedonale; h) l’art. 7, ottavo comma, del Codice della Strada esclude l’obbligo della aree libere di parcheggio nel caso di zone “A” ai sensi dell’art. 2 del d.m. n. 1444/1968.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 4 marzo 2010 il Comune precisa che: a) i provvedimenti impugnati sono stati preceduti dall’approvazione, con delibera consiliare n. 23 del 21 maggio 2001, del Piano di sviluppo urbano, in cui si è prevista, tra l’altro, l’utilizzazione di norma a carattere pedonale del Corso Mazzini e delle vie del centro, e dalle deliberazioni consiliari nn. 34 del 15 marzo 2005, 115 del 30 novembre 2007 e 18 del 25 febbraio 2009, con cui tale Piano è stato rimodulato; b) con delibera di Giunta n. 291 del 27 maggio 2009 è stato approvato il Piano della mobilità strategica della città di Catanzaro, in cui è stata prevista la “pedonalizzazione” di Corso Mazzini-.<br />	<br />
3. Con atto notificato in data 25 febbraio 2010 intervengono “ad adiuvandum” i soggetti indicati in epigrafe, formulando richieste identiche a quelle già rassegnate dai ricorrenti (inclusa la richiesta di risarcimento del danno)<br />	<br />
4. Con memoria depositata in data 12 marzo 2010 il Comune, richiamando nel merito le argomentazioni già svolte, osserva che: a) l’atto di intervento è inammissibile perché gli intervenienti, in quanto titolari di un interesse proprio, avrebbero dovuto impugnare personalmente i provvedimenti contestati; b) l’atto di intervento è nullo in quanto non è possibile identificare gli intervenienti.<br />	<br />
5. Con motivi aggiunti, con cui sollevano le identiche censure di cui al gravame introduttivo, i ricorrenti impugnano: a) la delibera di Giunta Municipale n. 625 del 4 ottobre 2010, con cui è stata modificata e integrate la delibera di Giunta n. 795/009; b) l’ordinanza del Comune di esecuzione della delibera di Giunta n. 625/2010.<br />	<br />
I ricorrenti, inoltre, chiedono l’accertamento del loro diritto a circolare liberamente nel centro storico e a svolgere liberamente la propria attività commerciale, nonché la condanna del Comune al risarcimento del danno, chiedendo apposita consulenza tecnica per l’accertamento del pregiudizio economico subito.<br />	<br />
6. Con memoria depositata in data 30 novembre 2010 il Comune ribadisce e articola ulteriormente le difese già svolte in relazione al ricorso introduttivo.<br />	<br />
7. Con memoria depositata in data 10 dicembre 2010, i ricorrenti ribadiscono e articolano ulteriormente le proprie difese.<br />	<br />
8. Nella pubblica udienza del 3 dicembre 2010, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
9. Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti sono infondati e può, quindi, prescindersi dalle esame delle eccezioni di natura processuale sollevate dal Comune e da ogni altro rilievo sulle domande formulate dai ricorrenti.<br />	<br />
L’art. 7, nono comma, del d.lsg. n. 295/1982, infatti, in deroga alle previsioni di cui al successivo art. 107, attribuisce alla Giunta Municipale (e al Sindaco in caso di urgenza) la competenza per la delimitazione di aree pedonali e le zone di traffico limitato.<br />	<br />
La mancata adozione del Piano Urbano del Traffico di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 295/1982 non rende di per sé illegittima l’istituzione di un’isola pedonale ai sensi del precedente art. 7, nono comma.<br />	<br />
Invero, ai sensi del citato art. 36, quarto comma, i piani del traffico sono “finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi”.<br />	<br />
Essi prevedono il “ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire”.<br />	<br />
La mancata adozione del Piano Urbano del Traffico, tuttavia, non rende illegittima qualsiasi “regolamentazione della circolazione nei centri abitati” (art. 7 del d.lgs. n. 295/1982), dovendo altrimenti concludersi nel senso che, in difetto del Piano Urbano del Traffico, la circolazione stradale debba rispondere a criteri di assoluta anarchia.<br />	<br />
Ciò che rileva è che i provvedimenti di cui al citato art. 7 non siano illegittimi, né palesemente irragionevoli (mentre per i soggetti interessati è sempre possibile ottenere l’adozione del Piano Urbano del Traffico attraverso la procedura del silenzio).<br />	<br />
Al riguardo, comunque, va precisato che i provvedimenti impugnati costituiscono l’esito di una compiuta e adeguata attività di pianificazione, ampiamente illustrata dal Comune nelle sue memorie difensive e che, al di là del “nomen juris” utilizzato, corrisponde all’adozione del Piano Urbano del Traffico di cui al citato art. 36.<br />	<br />
Per quanto attiene la presunta violazione degli artt. 41, 3, 1, 32 e 16 della Costituzione, deve, invece, osservarsi che: a) i valori costituzionali tutelati dagli articoli indicati non sono assolutamente incomprimibili; b) il legislatore (e, in attuazione della disciplina primaria, anche l’Amministrazione) è chiamata a tutelare tali valori nel rispetto degli altri valori costituzionali di pari rango; c) la previsione legislativa della possibilità di istituire un’isola pedonale risponde a varie esigenze di natura costituzionale (la tutela del patrimonio storico-artistico, della salute, dell’ambiente, della libertà di circolazione, etc.); d) è necessario, pertanto, che il contemperamento fra esigenze confliggenti di pari rilievo costituzionale &#8211; e talvolta di identica natura &#8211; avvenga in modo ragionevole e proporzionato; e) nella specie tale contemperamento è assolutamente ragionevole, in quanto è fisiologico che sia destinata ad isola pedonale una parte del centro storico (Corso Mazzini) che si presta particolarmente al passeggio e che costituisce una della zone più interessanti della città dal punto di vista estetico e architettonico; f) sotto questo profilo non è irrazionale la differenza di disciplina fra una zona del centro storico idonea al passeggio (e, pertanto, istituita come isola pedonale) e il resto della città, né appare illogico che la libertà di circolazione possa essere esercita nel Corso Mazzini con modalità differenti (e, sotto certi aspetti, più vantaggiose) rispetto a quanto avviene nel resto della città; g) quanto alle ulteriore censure di violazione della Costituzione, deve aggiungersi che i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova della natura lesiva dei provvedimenti impugnati, in quanto nessun dato oggettivo è stato fornito in ordine al pregiudizio alle attività commerciali e, conseguentemente, al lavoro (anche subordinato) che tali attività producono, né in ordine al presunto inquinamento acustico e atmosferico delle vie del centro limitrofe al Corso Mazzini; h) non può affatto escludersi che l’istituzione di un’isola pedonale renda, invece, più appetibile una zona sotto il profilo commerciale, essendo i cittadini più propensi a recarsi nell’area durante il tempo libero o al fine di effettuare i loro gli acquisti in ragione della superiore godibilità della zona rispetto ad altre aree della città. <br />	<br />
E’ parimenti priva di ogni riscontro probatorio l’affermazione dei ricorrenti secondo cui i provvedimenti impugnati sarebbero di nocumento alla già debole economia cittadina.<br />	<br />
Deve, poi, rilevarsi che i provvedimenti impugnati sono compiutamente motivati, sia in quanto esplicitano adeguatamente la ragione per la quale sono stati adottati (restituire al Corso Mazzini la sua tipica funzione di luogo cittadino di incontro e passeggio, tenuto conto della sua pregevole architettura, della sua collocazione all’interno del centro storico e della sua conformazione fisica), sia in quanto la motivazione dei provvedimenti impugnati va anche desunta dai precedenti atti di pianificazione cui ha fatto ampio riferimento il Comune nelle sue memorie.<br />	<br />
Gli artt 7 e 8 della legge n. 241/1990, inoltre, non trovano applicazione nel caso di provvedimento di natura generale, come disposto dal successivo art. 13, primo comma,.<br />	<br />
L’istruttoria svolta dal Comune risulta, quindi, del tutto adeguata, sia perché, ai sensi del citato art. 13, primo comma, non era necessario coinvolgere nel procedimento qualsiasi soggetto nei cui confronti il provvedimento finale avrebbe potuto spiegare effetti indiretti, sia perché il Comune ha, di fatto, interloquito con tutti gli enti esponenziali di interessi diffusi (i quali, con la sola eccezione dei commercianti, hanno manifestato il loro assenso in ordine all’iniziativa dell’Amministrazione).<br />	<br />
Il Comune ha, poi, adottato diverse delibere (ad esempio le delibere di Giunta nn. 775/2009, 776/2009 e 759/2009) di natura complementare rispetto all’istituzione dell’isola pedonale al fine di rendere più agevole l’accesso all’area, di talché è infondata in punto di fatto la tesi dei ricorrenti secondo cui l’Amministrazione avrebbe assunto la propria determinazione senza considerare in alcun modo le eventuali difficoltà dei cittadini nel raggiungere la zona.<br />	<br />
Né, ovviamente, risultava necessario, prima dell’istituzione dell’isola pedonale, realizzare tutti gli interventi indicati dai ricorrenti (ascensori, metropolitana di superficie, etc.), in quanto è chiaro che la regolamentazione di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 295/1982 non può essere pregiudicata dalla limitazione delle risorse finanziare e dall’impossibilità di porre in essere la migliore delle soluzioni possibili.<br />	<br />
Il fatto che la stessa Amministrazione abbia fatto riferimento in una sua delibera agli interventi di cui si tratta (ascensori, metropolitana di superficie, etc.) non significa che la realizzazione di tutti questi interventi fosse necessariamente prodromica all’istituzione dell’area pedonale e che, di conseguenza, risulti illegittima l’istituzione di tale area perché tali interventi non sono stati tutti realizzati.<br />	<br />
Ciò che rileva, infatti, è che l’istituzione della zona pedonale non risulti assolutamente irragionevole o sia stata decisa in difetto di ogni strumento che consenta alla stessa di assolvere le sue funzioni (ciò che nel caso in esame non è, proprio perché il Comune ha previamente adottato le delibere di Giunta nn. 775/2009, 776/2009 e 759/2009 e di cui si è detto).<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 7, ottavo comma, del Codice della Strada, infine, non è necessario riservare spazi per il parcheggio libero nel caso di area “A” ai sensi dell’art. 2 del d.m. 2 aprile 1968 (e non vi è dubbio che il Corso Mazzini costituisce parte dell’area “A”, che comprende le “parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico o artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.<br />	<br />
10. Per le considerazioni che precedono il ricorso, incluso quello di cui ai motivi aggiunti, deve essere rigettato. <br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
1) rigetta il ricorso in epigrafe;<br />	<br />
2) condanna i ricorrenti e gli intervenienti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Catanzaro, liquidate in complessivi € 3.850,00, oltre accessori di legge se dovuti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Fiorentino, Presidente<br />	<br />
Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Anna Maria Verlengia, Primo Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-2-2011-n-211/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2011 n.211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.1397</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-24-8-2009-n-1397/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-24-8-2009-n-1397/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.1397</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. B. Massari Est. Soc. Vannini Gabriele &#038; C. S.n.c. ed altro (Avv.ti A. Bonazzi e L. Ceccaroli) contro la Prefettura di Firenze, il Ministero dell&#8217;Interno e l’Agenzia del Demanio (Avvocatura dello Stato) sull&#8217;alienazione dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo Circolazione stradale – Alienazione dei veicoli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-24-8-2009-n-1397/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.1397</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-24-8-2009-n-1397/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.1397</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. B. Massari Est.<br /> Soc. Vannini Gabriele &#038; C. S.n.c. ed altro (Avv.ti A. Bonazzi e L. Ceccaroli)<br /> contro <br />la Prefettura di Firenze, il Ministero dell&#8217;Interno e l’Agenzia del Demanio (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;alienazione dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Circolazione stradale – Alienazione dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo &#8211; D.M. del 30 marzo 2004 n. 14036 – Provvedimento Prefettizio – Natura – Atto vincolato – Termine semestrale per la conclusione del procedimento – Non ha natura perentoria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di alienazione dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo il D.M. del 30 marzo 2004 n. 14036 (emanato in applicazione dell’art. 38 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269) dispone che “i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre 10 anni alla data del 30.9.2003 e non dichiarati di interesse storico e collezionistico sono alienati ai soli fini della rottamazione” (cfr. art. 4) e che “il Prefetto adotta il provvedimento di alienazione, distinto in relazione a ciascun custode, previa approvazione dell’elenco dei veicoli da alienare &#8230;e l’alienazione si perfeziona con la notifica del provvedimento al depositario acquirente” (art. 6). È quindi evidente come il provvedimento prefettizio sia un atto di natura vincolata per cui deve considerarsi sufficiente la menzione, nel medesimo, delle norme di legge o di quelle regolamentari applicate, nonché delle risultanze di fatto dell&#8217;istruttoria amministrativa. Né il termine di sei mesi (di cui al successivo art. 7 del decreto) per la conclusione del procedimento può considerarsi perentorio, con conseguente legittimità dei provvedimenti adottati oltre il suo spirare</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01397/2009 REG.SEN.<br />	<br />
N. 00936/2006 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)<br />	<br />
</i></p>
<p>	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 936 del 2006, proposto da:	</p>
<p><b>Soc. Vannini Gabriele &#038; C. S.n.c., Gabriele Vannini</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Augusto Bonazzi, Luca Ceccaroli, con domicilio eletto presso Alessandro Tarducci in Firenze, borgo San Frediano, 8; 	</p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<i><b></p>
<p>	<br />
</b></i></p>
<p align=justify>	<br />
la <b>Prefettura di Firenze</b>, <b>Ufficio Territoriale del Governo </b>&#8211; <b>Prefettura di Firenze</b>, e il <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4; l’Agenzia del Demanio in persona del Direttore generale p.t. come sopra difesa e rappresentata; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>del provvedimento del Prefetto della Provincia di Firenze, prot. 20043004529 Area IV, assunto in data 6.02.2006 e notificato al ricorrente il 31.03.2006, con il quale si dispone &#8220;l&#8217;alienazione, anche ai fini della solo rottamazione, di n. 51 (cinquantuno) veicoli alla depositeria sopra indicata, nella persona del rappresentante legale Sig. Vannini Gabriele, nato a Scarperia il 4.09.1947, in conformità all&#8217;allegato elenco&#8230;. nel quale sono indicati i corrispettivi dovuti, che saranno liquidati dalle amministrazioni competenti in cinque ratei costanti annui, fatti salvi eventuali pagamenti già eseguiti&#8230;.&#8221;.<br />	<br />
&#8211; del decreto interdirigenziale 30.03.2004 n. 14036, adottato congiuntamente dal Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell&#8217;Interno e dal Direttore dell&#8217;Agenzia del Demanio pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italian<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato, anche se non noto al ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Prefettura di Firenze;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo &#8211; Prefettura di Firenze;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 05/05/2009 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />
La società ricorrente svolge attività di soccorso stradale e rimessa per autoveicoli e motoveicoli, nonché, in forza di provvedimento del Prefetto di Firenze, quella di custode dei veicoli oggetto di sequestro/fermo amministrativo ai sensi della d.p.r. 29 luglio 1982, n. 571.<br />	<br />
La società ricorrente, con diffida del 15 maggio e del 7 agosto 2003, intimava alla Prefettura di Firenze il pagamento delle spese di deposito dei veicoli custoditi, in conformità alle tariffe riconosciute dalla stessa amministrazione. <br />	<br />
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Prefetto della provincia di Firenze disponeva “l’alienazione, anche ai fini della sola rottamazione, di n. 51 veicoli alla depositeria sopra indicata…in conformità all’allegato elenco&#8230;. nel quale sono indicati i corrispettivi dovuti, che saranno liquidati dalle amministrazioni competenti in cinque ratei costanti annui, fatti salvi eventuali pagamenti già eseguiti&#8230;.”.<br />	<br />
Contro tale atto ricorre la società in intestazione chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />	<br />
1. Violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990. <br />	<br />
2. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Carenza di motivazione.<br />	<br />
3. Violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990 in relazione al termine finale del procedimento amministrativo.<br />	<br />
4. Eccesso di potere per variazione unilaterale dei compensi per l&#8217;attività di custodia. Violazione degli artt. 3, 36 e 41 della Costituzione.<br />	<br />
5. Eccesso di potere con riferimento all&#8217;obbligo di acquisto dei veicoli imposto al titolare della depositeria autorizzata.<br />	<br />
6. Eccesso di potere per applicazione retroattiva di legge. Violazione degli artt. 25 e 41 della Costituzione.<br />	<br />
7. Eccesso di potere nella parte in cui si impone al custode l&#8217;acquisto dei veicoli. Violazione degli artt. 2, 3 e 23 della Costituzione.<br />	<br />
8. Illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 38 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 e del decreto dirigenziale 30 marzo 2004 pubblicato sulla G.U. n. 92 del 20 aprile 2004.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />	<br />
Con ordinanza n. 526 depositata il 15 giugno 2006 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 5 maggio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
1. Con il ricorso in esame viene impugnato l&#8217;atto in epigrafe con cui il Prefetto di Firenze, in applicazione dell&#8217;articolo 38 del decreto-legge n. 269/2003 e del decreto dirigenziale 30 marzo 2004 (anch’esso impugnato), ha disposto, anche ai soli fini della rottamazione, l&#8217;alienazione di n. 51 veicoli custoditi presso la società ricorrente, determinando al contempo i corrispettivi dovuti, da liquidarsi, da parte delle amministrazioni competenti, in cinque ratei costanti annui.<br />	<br />
2. La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne l’applicazione dell’art. 38 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 che, dettando norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli ha introdotto significative modificazioni e integrazioni agli artt. 213 e 214-bis del Codice della strada, con particolare riferimento alle modalità di alienazione dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e custoditi presso le depositerie che, in base a provvedimenti dell’Autorità amministrativa, svolgono la pubblica funzione di custodi.<br />	<br />
3. La difesa erariale, nella sua memoria conclusiva, ha eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
Ad avviso dell&#8217;amministrazione, infatti, l&#8217;attività di custodia svolta dalle depositerie non può qualificarsi come &#8220;pubblico servizio&#8221;, trattandosi di un&#8217;attività materiale nella quale non si esplicano poteri autoritativi e neppure dell&#8217;offerta di un servizio alla collettività indeterminata di potenziali utenti (vedasi, T.A.R. Umbria, 9 dicembre 2002, n. 1025; Cass. civ., sez. un., 12 maggio 2006, n. 10979).<br />	<br />
3.1. La tesi non è pacifica in giurisprudenza, sussistendo un differente orientamento secondo cui il provvedimento prefettizio di determinazione delle modalità di alienazione e di liquidazione dei compensi per le attività di custodia dei veicoli in giacenza ultradecennale, pur emesso in applicazione di parametri e criteri individuati dalla legge, ha comunque natura discrezionale ed autoritativa, e costituisce espressione di poteri pubblicistici a fronte dei quali la posizione dei soggetti interessati non può che essere di interesse legittimo, con conseguente individuazione della giurisdizione in capo al giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 27 marzo 2008, n. 388).<br />	<br />
Inoltre, non può non rilevarsi che l’azione di annullamento è diretta anche nei confronti del decreto dirigenziale 30 marzo 2004 al cui indubbia natura regolamentare radicherebbe, in ogni caso, la competenza del giudice amministrativo a conoscere la controversia.<br />	<br />
4. Può, tuttavia, prescindersi dal prendere posizione sulla questione in quanto il ricorso è, nel merito, infondato.<br />	<br />
5. Con il primo motivo la società ricorrente assume l’illegittimità del provvedimento impugnato per avere l&#8217;amministrazione omesso di comunicare preventivamente l&#8217;avvio del procedimento.<br />	<br />
L&#8217;affermazione non trova riscontro negli atti di causa dai quali risulta che, con nota del 21 giugno 2004, la Prefettura di Firenze aveva inviato ai titolari delle depositeria apposita comunicazione con la quale venivano poste a conoscenza dell&#8217;avvio della procedura, con l&#8217;invito a trasmettere le dichiarazioni sostitutive di notorietà inerenti ai veicoli giacenti ed oggetto della procedura straordinaria prevista dal decreto-legge n. 269/2003.<br />	<br />
La ditta ricorrente ha ricevuto tale nota in data 19 luglio 2004, dandovi riscontro con lettera del 14 settembre 2004 con cui venivano inviate le schede relative ai mezzi ancora giacenti ed affidati in custodia in data anteriore al 30 settembre 2001.<br />	<br />
Quanto riferito pare sufficiente a neutralizzare la doglianza proposta, a prescindere da quanto correttamente argomentato dalla difesa erariale in ordine agli effetti dell&#8217;art. 21, octies, comma 2, della l. n. 241/1990 secondo cui &#8220;non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato&#8221;, circostanza che nella fattispecie trova opportuni riscontri, come di seguito sarà dimostrato.<br />	<br />
6. Il secondo mezzo di impugnazione pone in evidenza l’asserita violazione dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/1990 per carenza di motivazione del provvedimento.<br />	<br />
In particolare si lamenta, tra l’altro, che: non siano indicate le ragioni per le quali la Prefettura non abbia corrisposto le indennità di custodia già maturate ai sensi del d.p.r. n. 571/1982; non siano richiamate le diffide ad adempiere inviate dal custode prima dell&#8217;emanazione del provvedimento impugnato; non venga richiamata la dichiarazione della Vannini s.n.c. che respinge l&#8217;invito all&#8217;acquisto dei veicoli da essa custoditi; non vengano indicati i criteri utilizzati per i calcoli eseguiti per la determinazione delle somme riconosciute a favore del custode per l&#8217;attività di depositeria; non siano indicati i soggetti che dovranno effettuare il pagamento.<br />	<br />
6.1. La tesi non può essere condivisa.<br />	<br />
In primo luogo è necessario rammentare che tanto il procedimento svolto dall’Amministrazione quanto la tecnica stessa di redazione del provvedimento prefettizio ricalcano pedissequamente quanto il Legislatore prima ed il decreto di attuazione poi hanno specificamente prescritto.<br />	<br />
In particolare, per quanto di interesse per la presente controversia, è l’art. 38, comma 2, del d.l. n. 269/2003 a stabilire che “i veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell&#8217;applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito. La cessione è disposta sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza documentazione dello stato di conservazione”. <br />	<br />
6.2. A sua volta il D.M. del 30 marzo 2004 n. 14036, emanato secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 3, di concerto tra il Ministero dell&#8217;interno e l&#8217;Agenzia del Demanio, prevede: l’istituzione di una Commissione per l’espletamento delle attività di cui al citato art. 38, che predispone gli elenchi dei veicoli da alienare a favore di ogni singolo custode, individuando prioritariamente quelli destinati alla rottamazione, e loro valutazione (cfr. artt. 2, 3 e 4); l’attribuzione ai titolari delle depositerie del compito di indicare i veicoli in custodia che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 38, comma II (cfr. art. 3, comma secondo); l’alienazione dei veicoli al custode-acquirente.<br />	<br />
In particolare, a quest’ultimo proposito, il decreto testualmente dispone che “i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre 10 anni alla data del 30.9.2003 e non dichiarati di interesse storico e collezionistico sono alienati ai soli fini della rottamazione” (cfr. art. 4) e che “il Prefetto adotta il provvedimento di alienazione, distinto in relazione a ciascun custode, previa approvazione dell’elenco dei veicoli da alienare &#8230;e l’alienazione si perfeziona con la notifica del provvedimento al depositario acquirente” (art. 6).<br />	<br />
6.3. Non vi è chi non veda come non sussista alcun margine entro il quale l&#8217;amministrazione intimata avrebbe potuto o dovuto esercitare una propria discrezionalità in materia e, conseguentemente, argomentare in ordine alle ragioni delle determinazioni assunte, indipendentemente dalle specifiche richieste avanzate dalla ricorrente nella circostanza.<br />	<br />
Come è pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza, negli atti di natura vincolata deve considerarsi sufficiente la menzione, nel provvedimento, delle norme di legge o di quelle regolamentari applicate, nonché delle risultanze di fatto dell&#8217;istruttoria amministrativa che, nella fattispecie sono contenute nel decreto di alienazione forzosa in questa sede contestato.<br />	<br />
7. Con il terzo motivo la ricorrente evidenzia che l&#8217;art. 7 del decreto dirigenziale 21 marzo 2004 prevedeva che &#8220;il procedimento di alienazione indicato all&#8217;art. 1 deve concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di invito ai depositari acquirenti&#8221;.<br />	<br />
Sussisterebbe la denunciata violazione dell&#8217;art. 2 della l. n. 241/1990 in quanto la Prefettura di Firenze non ha rispettato tale termine<br />	<br />
7.1. L’assunto non ha pregio.<br />	<br />
In via generale, può osservarsi che il termine di trenta giorni previsto dall&#8217;art. 2 comma 3, l. n. 241 del 1990, per la conclusione dei procedimenti amministrativi, è un termine acceleratorio, atteso che la legge non contiene alcuna prescrizione a proposito della sua perentorietà, né circa la decadenza della potestà amministrativa e neppure in ordine all’eventuale illegittimità del provvedimento adottato (ex multis, Cons. Stato sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3215).<br />	<br />
Allo stesso modo, in assenza di esplicita dichiarazione in tal senso, deve escludersi la natura perentoria del termine indicato dalla parte ricorrente e, quindi, che dal suo superamento possano “ex se” derivare vizi di illegittimità dell’atto conclusivo del procedimento.<br />	<br />
8. Per le ragioni già esposte a confutazione del secondo motivo non può trovare condivisione quanto esposto in relazione ai motivi nn. 4, 5, 6 e 7.<br />	<br />
Con tali doglianze la ricorrente lamenta di essere titolare di un contratto di deposito stipulato con la Prefettura della Provincia di Firenze il quale prevedeva un corrispettivo economico per l&#8217;attività svolta per il cui corretto esercizio vengono sostenuti notevoli costi.<br />	<br />
Per contro, con il provvedimento impugnato l&#8217;amministrazione ha modificato unilateralmente e con efficacia retroattiva le originarie pattuizioni, di talché appare evidente lo stravolgimento dei contenuti del consenso reciprocamente prestato che, secondo principi basilari dell&#8217;ordinamento giuridico, costituisce l&#8217;elemento costitutivo di un atto di natura contrattuale.<br />	<br />
8.1. In argomento pare sufficiente rilevare che l&#8217;astratto richiamo ai principi contrattualistici ed al primato della volontà delle parti viene, nella circostanza, superato dalla sopravvenuta disciplina legislativa che, assorbendo ogni precedente diversa pattuizione posta in essere tra privati e pubblica amministrazione, regolamenta con forza innovativa l&#8217;intera materia istituendo una procedura straordinaria di alienazione forzosa dei veicoli detenuti dal custode che prescinde dalla manifestazione del consenso di quest&#8217;ultimo.<br />	<br />
Ne discende che, atteso il già enunciato carattere vincolato delle prescrizioni contenute nel regolamento emanato con decreto interdirigenziale 30 marzo 2004 n. 14036 (a sua volta, come s&#8217;è visto, pedissequamente applicativo di quanto disposto dall&#8217;art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 269/2003), l&#8217;unica possibile via di contestazione delle determinazioni adottate dall&#8217;amministrazione intimata resta quella di introdurre il tema della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma appena citata; ed è ciò che, in effetti, la parte ricorrente ha ritenuto di proporre con le doglianze che da ultimo saranno esaminate.<br />	<br />
8.2. D&#8217;altro canto, pare opportuno rammentare che l’ANCSA (cioè l&#8217;organizzazione di categoria dei titolari delle imprese che esercitano l&#8217;attività di depositeria) con ricorso al T.A.R. del Lazio del 28 luglio 2004 aveva già domandato l&#8217;annullamento del decreto dirigenziale 30 marzo 2004.<br />	<br />
Il Tribunale, dopo averne sospeso l&#8217;efficacia con ordinanza n. 2480 del 5 maggio 2005, lo annullava con la sentenza n. 6898 del 2006.<br />	<br />
Tuttavia, il Consiglio di Stato, sez. VI, con decisione n. 5306 del 9 ottobre 2007, accogliendo il gravame proposto dalle amministrazioni appellanti, ha annullato la prefata sentenza, confermando così la legittimità del decreto dirigenziale impugnato.<br />	<br />
9. Da ultimo la ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 38 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 e del decreto dirigenziale 30 marzo 2004 con riferimento agli artt. 2, 3, 23, 25 e 41 della Costituzione.<br />	<br />
9.1. In proposito il Collegio ritiene che non vi siano motivi per discostarsi da quanto affermato dalla Sezione con la sentenza n. 83/2008.<br />	<br />
In tale occasione si è avuto modo di argomentare che “la scelta operata nel caso in esame sia stata effettuata nell’ambito di una valutazione discrezionale del Governo, poi ratificata in sede parlamentare, in relazione al grave problema della custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo, problema che determina, come la stessa parte ricorrente riconosce nell’atto introduttivo del presente giudizio, notevoli riflessi negativi sulla gestione finanziaria dello Stato, per effetto degli esborsi ingenti di risorse utilizzate per liquidare le rilevanti indennità di custodia e che influisce anche sul degrado ambientale derivato dalla protrazione della custodia, con pregiudizio talvolta alla salute stessa.<br />	<br />
Appare, pertanto, indubbio che sussistevano nel caso in esame evidenti ragioni in base alle quali il Legislatore era legittimato a scegliere nella sua discrezionalità le soluzioni ritenute necessarie e che, rispetto a tale scelta, non possano considerarsi ammissibili le questioni di legittimità costituzionale, come sopra prospettata, delle disposizioni di riferimento della legge n. 326 del 2003, per l’asserito contrasto con le norme della Costituzione sopra evidenziate” (T.A.R. Toscana, sez. II, 31 gennaio 2008, n. 83, nello stesso senso vedasi, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 27 marzo 2008, n. 388; T.A.R. Liguria, sez. I, 20 maggio 2008, n. 1067).<br />	<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.<br />	<br />
In relazione alla natura della controversia e tenuto anche conto dell’esito della fase cautelare del giudizio, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 05/05/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/08/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-24-8-2009-n-1397/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2009 n.1397</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2008 n.2006</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-17-11-2008-n-2006/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-17-11-2008-n-2006/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-17-11-2008-n-2006/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2008 n.2006</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. G. Manca C. N. (avv. A. Mariani) c/ il MINISTERO per i TRASPORTI Terrestri; la DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI (Avv. Dist. St.) sugli elementi valutabili in sede di ricorso gerarchico avverso il provvedimento di revisione della patente di guida 1. Circolazione stradale &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-17-11-2008-n-2006/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2008 n.2006</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-17-11-2008-n-2006/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2008 n.2006</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. G. Manca<br /> C. N. (avv. A. Mariani) c/ il MINISTERO per i TRASPORTI Terrestri; la DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sugli elementi valutabili in sede di ricorso gerarchico avverso il provvedimento di revisione della patente di guida</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Circolazione stradale &#8211; Revisione della patente di guida – Competenza alla segnalazione dei fatti rilevanti ai fini dell’adozione del provvedimento di revisione – Funzionario esaminatore della M.C.T.C. – E’ competente</p>
<p>2. Circolazione stradale &#8211; Revisione della patente di guida – Ricorso gerarchico &#8211; Definizione tardiva del ricorso gerarchico – Elementi valutabili ai fini della decisione – Comportamento del ricorrente posteriore al provvedimento di revisione – Non vi rientra</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il funzionario esaminatore della Motorizzazione Civile è organo competente ad effettuare la segnalazione, prodromica all’adozione del provvedimento di revisione della patente di guida, al dirigente dell’Ufficio provinciale della M.C.T.C. di Cagliari, al quale è riservata la valutazione ai fini dell’applicazione della misura della revisione</p>
<p>2. In sede di decisione tardiva del ricorso gerarchico, l’Autorità decidente non è tenuta a prendere in considerazione il comportamento corretto posto in essere dal ricorrente successivamente all’adozione del provvedimento di revisione della patente. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>-1	Contra CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza &#8211; 8 settembre 2006, n. 5225.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	Ric.n. 325/2008</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA SARDEGNA</p>
<p>SEZIONE PRIMA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 325/2008 proposto da </p>
<p><B>C. N. </B>rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO  MARIANI con domicilio eletto in CAGLIARI , VIA SCANO  N.27  presso lo studio del medesimo, </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; <b>il MINISTERO per i TRASPORTI Terrestri</b>, in persona del Ministro in carica pro tempore;<br />
&#8211; <b>la DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI</b>, in persona del Dirigente Generale pro tempore;<br />
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è per legge domiciliato;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento n. 13854 del 31 gennaio 2001 dell’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Cagliari, della sottesa segnalazione n. 0013854 MCTC CA del 18 ottobre 2001 emessa da funzionario esaminatore dello stesso Ufficio, del decreto n. 618 del 28 febbraio 2008 del Ministero per i Trasporti Terrestri, Direzione Generale della Motorizzazione, trasmesso al ricorrente con nota prot. n. 1632 del 13/3/2008, di rigetto del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il  detto provvedimento impugnato n. 13854 del 31 gennaio 2001;<b>      <br />
</b><br />
<B>VISTO</B> il ricorso, con i relativi allegati;<br />
<B>VISTO</B> l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Trasporti Terrestri; <br />
<B>VISTI</B> gli atti tutti della causa;<br />
<B>NOMINATO</B> relatore per la pubblica udienza del 29 ottobre 2008 il referendario Giorgio Manca e uditi altresì gli avvocati di parte, come da separato verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. &#8211; Con provvedimento del 31 gennaio 2001, prot. n. 13854, notificato il 9 febbraio 2001, il Direttore dell’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Cagliari disponeva nei confronti del  sig. Nicola Cappai la revisione della patente di guida, ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada, sulla base della comunicazione (in data 18 ottobre 2000) effettuata da un funzionario esaminatore, il quale segnalava che il giorno 9 ottobre 2000, nel Comune di Nuraminis (CA), il  Cappai effettuava manovra di estremo pericolo. Nei confronti del predetto atto il ricorrente presentava ricorso gerarchico al Ministero. Con nota prot. n. 1632 del 13 marzo 2008, il Ministero  trasmetteva al ricorrente il decreto n. 618 del 28 febbraio 2008 concernente la decisione del ricorso gerarchico.<br />
2. – Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 4 aprile 2008 e depositato il successivo 18 aprile, il ricorrente impugna sia il provvedimento avente ad oggetto la revisione della patente di guida sia la decisione di rigetto del ricorso gerarchico, deducendo i seguenti motivi:<br />
1° Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento avente per oggetto la revisione della patente di guida.<br />
2° Incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, errata e falsa applicazione art. 3 L. n. 241/1990 e art. 128 del d.lgs. n. 285/1992.<br />
Sotto un primo profilo, il ricorrente si duole della circostanza che non si conosca l’identità del soggetto che ha inoltrato la comunicazione citata nel provvedimento impugnato, deducendo altresì la incompetenza del soggetto all’accertamento dei fatti che hanno dato luogo al provvedimento di revisione impugnato. Lamenta, inoltre, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 sia in quanto la comunicazione del 18 ottobre 2000 non gli è mai stata notificata né resa disponibile, sia per la inadeguatezza della motivazione su cui si basa il provvedimento impugnato, posto che anche una eventuale isolata infrazione alle norme del codice della strada non può costituire il presupposto di un provvedimento di revisione.<br />
Nei confronti della decisione di rigetto del ricorso gerarchico rileva che il notevole lasso di tempo trascorso (oltre sette anni dalla proposizione del ricorso) costituisce ragione di illegittimità dei provvedimenti impugnati poiché la circostanza che il ricorrente – nelle more della decisione del ricorso – abbia tenuto una regolare condotta di guida, avrebbe dovuto indurre l’amministrazione a rivedere l’originario provvedimento.<br />
3. – Con atto depositato il 24 aprile 2008 si è costituito in giudizio il Ministero dei Trasporti, concludendo per il rigetto del ricorso. Con articolata memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione, l’amministrazione resistente insiste perché il ricorso sia dichiarato inammissibile nella parte in cui propone censure non dedotte in sede di ricorso gerarchico e infondato nel resto.<br />
4. &#8211; Con ordinanza di questa Sezione, n. 199 del 30 aprile 2008, è stata respinta la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, proposta incidentalmente dal ricorrente. Con ordinanza sez. VI, 15 luglio 2008, n. 3734, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello avverso la suddetta ordinanza e, conseguentemente, sospendeva gli effetti degli atti impugnati da parte ricorrente.<br />
5. &#8211; Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2008 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></p>
<p>1. – Deve rilevarsi, in primo luogo, l’inammissibilità della dedotta violazione dell’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento (al termine del quale è stata disposta la revisione della patente di guida), in quanto si tratta di censura che non è stata sollevata con i motivi del ricorso amministrativo gerarchico proposto contro l’atto originario (in senso conforme cfr.: Cons. St., sez. IV, 2 marzo 2004, n. 962; sez. VI, 22 giugno 2006, n. 3818).<br />
2. &#8211; Quanto al difetto di motivazione, sollevato con il secondo motivo, va osservato che il provvedimento con cui si dispone la revisione della patente di guida è motivato (<i>per relationem</i>) attraverso il rinvio ai fatti riferiti nella comunicazione del 18 ottobre 2000 del funzionario esaminatore della Motorizzazione Civile. Sul punto, deve precisarsi che non può essere accolto il rilievo circa la incompetenza del medesimo funzionario ad effettuare la segnalazione, posto che – come risulta dagli articoli 116 e 121 del d.lgs. n. 285/1992 – i funzionari esaminatori sono dipendenti del Dipartimento dei Trasporti Terrestri; e in tale qualità, nel caso di specie, il funzionario ha portato i fatti cui egli ha assistito a conoscenza del dirigente dell’Ufficio provinciale della M.C.T.C. di Cagliari, al quale è riservata la valutazione ai fini dell’applicazione della misura costituita dalla revisione.<br />
Né è condivisibile l’argomentazione, che il ricorrente riprende da un recente arresto giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 settembre 2006, n. 5225), secondo la quale l’amministrazione avrebbe dovuto tenere conto, in sede di decisione tardiva del ricorso gerarchico, del comportamento corretto posto in essere dal ricorrente successivamente alla adozione del provvedimento di revisione della patente. Soluzione che non si concilia, da un lato, con il principio secondo cui l’invalidità dell’atto deve essere vagliata alla luce degli elementi di fatto e delle norme di diritto rilevanti al momento della sua adozione; dall’altro lato, con il principio in base al quale la decisione dei ricorsi amministrativi è vincolata ai motivi dedotti dal soggetto che si ritenga leso dal provvedimento (cfr., sui punti in questione, Consiglio Stato , sez. V, 31 ottobre 1980 , n. 909; Consiglio Stato , sez. IV, 27 giugno 1978 , n. 602; nonché sez. VI, 15 aprile 1996, n. 546, secondo cui l’autorità competente a pronunciarsi sul ricorso amministrativo non può apportare modifiche d’ufficio al contenuto del provvedimento impugnato). Principi la cui applicazione esclude, ovviamente, la possibilità di prendere in considerazione fatti successivi al provvedimento impugnato e alla proposizione del ricorso gerarchico. Fatti che, eventualmente, potranno giustificare l’esercizio dei poteri di autotutela da parte dell’amministrazione.<br />
3. – E’ fondata, invece, la censura con la quale si osserva che la motivazione del provvedimento che impone la revisione è inadeguata sotto il profilo della valutazione dei fatti posti a base dell’atto, valutazione dalla quale debbono risultare le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a dubitare della sussistenza «<i>dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell&#8217;idoneità tecnica»</i> (art. 128 del codice della strada ). Come statuito in altra occasione da questa Sezione (29 giugno 2006, n. 1350) occorre che <i>«l&#8217;atto con cui si dispone la revisione di una patente di guida, pur avendo natura latamente discrezionale, presentandosi come espressione di un potere cautelare esercitato a tutela dell&#8217;interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, </i>(sia)<i> comunque correlato alla presenza di elementi di giudizio che possano mettere in dubbio l&#8217;idoneità tecnica del conducente alla guida»</i>. <br />
Le stesse considerazioni possono essere estese alla decisione esplicita di rigetto del ricorso gerarchico, in cui la conferma del provvedimento di revisione viene motivata <i>«tenuto conto che la condotta di guida </i>(nell’episodio di cui alla comunicazione sopra citata) è<i> sintomatica sia di imperizia nella guida sia di una insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale …»</i>. <br />
4. &#8211; Il ricorso pertanto è fondato e deve essere accolto nei limiti esposti. Le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione della particolarità delle vicende processuali.</p>
<p>
<B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<BR><br />
<BR><br />
</B></p>
<p>
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>Il <b>Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima</b>, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori: </p>
<p>Paolo Numerico 		Presidente<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri	Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca		Referendario – estensore</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.485</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-2-2008-n-485/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-2-2008-n-485/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-2-2008-n-485/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.485</a></p>
<p>Pres. Trotta, est. PolitoCONFTRASPORTO- CONFEDERAZIONE TRASPORTO SPEDIZIONE E LOGISTICA, FAI- FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI, UNITRA COOP. A R.L. (Avv.ti M. Celleri, N. Callipari, F. Fiorini e F. Valsecchi) c. AUTOSTRADA DEL BRENNERO s.p.a. (Avv. C. Gruccione), ANAS s.p.a., MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, MINISTERO DEI TRASPORTI (nn.cc.) sui criteri di individuazione del giudice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-2-2008-n-485/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.485</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-2-2008-n-485/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.485</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta, est. Polito<br />CONFTRASPORTO- CONFEDERAZIONE TRASPORTO SPEDIZIONE E LOGISTICA, FAI- FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI, UNITRA COOP. A R.L. (Avv.ti M. Celleri, N. Callipari, F. Fiorini e F. Valsecchi) c. AUTOSTRADA DEL BRENNERO s.p.a. (Avv. C. Gruccione), ANAS s.p.a., MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, MINISTERO DEI TRASPORTI (nn.cc.)</span></p>
<hr />
<p>sui criteri di individuazione del giudice territorialmente competente in caso di controversie concernenti le misure di regolamentazione della circolazione autostradale adottate dai singoli concessionari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Strade e autostrade – Circolazione &#8211; Regolamentazione – Controversia – Giudice competente – Criterio della sede dell’Ente – Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia concernente le misure di regolamentazione della circolazione sul tratto autostradale di competenza adottate dalla S.p.a. Autostrada del Brennero rientra nella competenza territoriale del Tribunale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, tenuto conto della sede dell’ Ente non statale e del disposto dell’art. 3, co.3, L. 1034/1971, applicabile in via analogica anche alla predetta Società quale ente di diritto privato concessionario della gestione del relativo tratto autostradale. Né può ritenersi sussistente la competenza del Tar Lazio in ragione della asserita natura statuale dei provvedimenti adottati, attinenti alla regolamentazione della circolazione stradale. Infatti tale criterio non è riconducibile a nessuno di quelli recepiti dagli artt. 2 e 3 L. 1034/1971 ai fini della determinazione della competenza per territorio dei TT.AA.RR.. Inoltre la potestà di regolamentazione della circolazione non si configura come esclusiva dello Stato, ma è ripartita ai sensi degli artt. 35 e segg. del codice della strada fra i diversi enti proprietari delle strade.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui criteri di individuazione del giudice territorialmente competente in caso di controversie concernenti le misure di regolamentazione della circolazione autostradale adottate dai singoli concessionari</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso per regolamento di competenza proposto dalla<br />
<b>CONFTRASPORTO-CONFEDERAZIONE TRASPORTO SPEDIZIONE E LOGISTICA, FAI-FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI, UNITRA COOP. A R.L.</b> rappresentate e difese dagli avv.ti Michele Celleri, Natale Callipari, Francesca Fiorini e Francesco Valsecchi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via C. Beccaria n. 84;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AUTOSTRADA DEL BRENNERO s.p.a.</b>, non costituita, in questa fase di giudizio, in primo grado rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Guccione ed elettivamente domiciliata in Roma via del Consolato n. 6;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>ANAS s.p.a.</b>, <b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE</b>, <b>MINISTERO DEI TRASPORTI</b>, non costituiti in questa fase di giudizio, in primo grado rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>in relazione al ricorso<br />
n. 7551/2007 proposto avanti al T.A.R. per il Lazio dalla CONFTRASPORTO, Confederazione del Trasporto, della Spedizione e della Logistica; dalla F.A.I., Federazione Autotrasportatori Italiani; dalla Coop. UNITRA a r.l.;</p>
<p>VISTO il predetto il ricorso rubricato al n. 7551/2001 diretto ad ottenere l’annullamento dell’ ordinanza del Presidente della S.p.a. Autostrada del Brennero n. 50/2007 del 30.05.2007, avente ad oggetto misure di regolamentazione della circolazione sul tratto autostradale di competenza;<br />
VISTO il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla Società Autostrada del Brennero S.p.a., con il quale viene indicata la competenza del Tribunale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, a conoscere della controversia, in relazione alla sede dell’ Ente non statale e di carattere ultraregionale che ha emesso l’atto ed al criterio di individuazione della sfera di competenza del T.R.G.A. di Trento dettato all’art. 3, comma primo, del d.P.R. n. 426/1984 che con norma speciale e quindi da ritenersi prevalente sugli artt. 2 e 3 della legge n. 1034/1971, assegna al predetto Tribunale la cognizione dei ricorsi contro gli atti ed i provvedimenti emessi “dagli organi della Pubblica Amministrazione aventi sede nella Provincia di Trento”;<br />
VISTA l’ordinanza del T.A.R. per il Lazio, Sez. III^ ter, n. 1281/07 del 05.11.2007, di preventiva delibazione della non manifesta infondatezza del ricorso proposto ai sensi dell’art. 31 della legge 06.12.1971, n. 1034, e successive modificazioni; <br />
VISTI gli atti tutti del presente giudizio;<br />
Nominato relatore per la camera di consiglio del 04.11.2007 il Consigliere Polito Bruno Rosario;<br />
Uditi l’avv. Mancini e l’avv. Guccione.<br />
Ritenuto:<br />
	&#8211; che l’istante Società Autostrada del Brennero correttamente assume a riferimento l’art. 3, terzo comma, della legge n. 1034/1971 ai fini delle determinazione della competenza del T.R.G.A. Trento a conoscere la controversia incardinata dalla CONFTRASPORT<br />
	&#8211; che, invero, il richiamato art. 3, terzo comma, prende in considerazione gli atti emanati da enti pubblici di carattere ultraregionale che esplicano effetti eccedenti alla circoscrizione del T.A.R. e collega alla sede dell’ Ente il giudice territoriale<br />
	&#8211; che detta disposizione trova applicazione in via analogica alla Società Autostrada del Brennero quale ente di diritto privato concessionario della gestione del predetto tratto autostradale;<br />	<br />
	&#8211; che, ai fini dell’ individuazione del T.A.R. competente a decidere al controversia, il collegio non reputa di condividere la tesi prospettata dalla parte convenuta nella presente fase di giudizio, che assume a riferimento la funzione esercitata dalla So<br />
	a) si tratta di criterio non riconducibile fra quelli recepiti dagli artt. 2 e 3 della legge n. 1034/1971 ai fini della determinazione della competenza per territorio dei TT.AA.RR., fondati sulla natura giuridica dell’ente o organo che ha emanato l’ atto e sull’ubicazione della sede, con il correttivo dell’efficacia dell’ atto ove questa travalichi alla circoscrizione del T.A.R.; <br />	<br />
	b) che, anche muovendosi nell’ ordine argomentativo di CONFTRASPORTO, la potestà di regolamentazione della circolazione non si configura come esclusiva dello Stato, ma è ripartita ai sensi degli artt. 35 e segg. del codice della strada fra i diversi enti proprietari delle strade;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie il ricorso per regolamento di competenza in epigrafe e dichiara la competenza del T.R.G.A. Trento a decidere il ricorso.<br />
Dà mandato alla Segreteria della Sezione per la trasmissione del ricorso introduttivo del giudizio di merito al T.R.G.A. Trento.<br />
Le spese per la presente fase di giudizio sono poste a carico di CONFTRASPORTO ed altri litisconsorti e si liquidano in euro 1000,00 (mille/00) in favore della Società Autostrada del Brennero.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez. VI^ &#8211; nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2007, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Gaetano Trotta				Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe				Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino				Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo			Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito				Consigliere est.																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;12/02/2008<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-2-2008-n-485/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.485</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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