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	<title>Circolazione stradale-Autovelox Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Circolazione stradale-Autovelox Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Commento a Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 4 agosto 2000 n.10240</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-4-agosto-2000-n-10240/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:21:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-4-agosto-2000-n-10240/">Commento a Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 4 agosto 2000 n.10240</a></p>
<p>In tale sentenza la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui &#8220;il difetto di contestazione immediata comporta nullità del verbale di accertamento, solo ove il giudice ritenga ragionevolmente &#8211; con prudente apprezzamento &#8211; in relazione alle circostanze del caso concreto e tenuto conto dell&#8217;economicità dell&#8217;azione amministrativa che la detta contestazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-4-agosto-2000-n-10240/">Commento a Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 4 agosto 2000 n.10240</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-4-agosto-2000-n-10240/">Commento a Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 4 agosto 2000 n.10240</a></p>
<p>In tale sentenza la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui &#8220;il difetto di contestazione immediata comporta nullità del verbale di accertamento, solo ove il giudice ritenga ragionevolmente &#8211; con prudente apprezzamento &#8211; in relazione alle circostanze del caso concreto e tenuto conto dell&#8217;economicità dell&#8217;azione amministrativa che la detta contestazione sarebbe stata possibile e, cioè , solo in presenza di elementi certi che irrefutabilmente dimostrano la possibilità della contestazione stessa&#8221;.</p>
<p>La Cassazione ha, dunque, nel caso di specie, ritenuto insufficiente la motivazione addotta dall&#8217;intimato, secondo cui la contestazione immediata è sempre necessaria quando l&#8217;apparecchio adoperato permette l&#8217;immediata visualizzazione della velocità, ritenendo che in tal caso l&#8217;impossibilità sia volontariamente causata dalla Pubblica Amministrazione.</p>
<p>La Suprema Corte ha però stabilito con questa sentenza un importante principio: il pagamento della sanzione in misura ridotta non determina una implicita rinuncia all&#8217;opposizione con la conseguente inammissibilità della stessa.</p>
<p>Il pagamento in misura ridotta corrisponde ad un vero e proprio diritto soggettivo dell&#8217;autore dell&#8217;illecito, con cui si determina, per ragioni di deflazione processuale, l&#8217;estinzione dell&#8217;obbligazione sorta con la commissione dell&#8217;illecito.</p>
<p>Se in seguito l&#8217;autore dell&#8217;illecito propone ricorso, lo stesso è rituale e ammissibile, ma vengono meno le ragioni del pagamento in misura ridotta e il ricorrente non può più avvalersi del relativo beneficio, rimanendo il pagamento privo di effetti anche sul piano processuale.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. Corte di Cassazione, Sezione III Civile, <a href="http://dbase2.ipzs.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?codgiur=711&#038;visualizza=1">Sentenza 4 agosto 2000 n.10240</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Obbligo di contestazione immediata delle infrazioni al codice della strada</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/obbligo-di-contestazione-immediata-delle-infrazioni-al-codice-della-strada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:21:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/obbligo-di-contestazione-immediata-delle-infrazioni-al-codice-della-strada/">Obbligo di contestazione immediata delle infrazioni al codice della strada</a></p>
<p>Un recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, rivisitando la normativa del codice stradale e ponendosi in aperto contrasto con un orientamento ormai consolidato (1), ha evidenziato che il giudice, qualora rilevi che la contestazione immediata della contravvenzione, pur se possibile, non sia stata effettuata dall’organo accertatore, deve legittimamente annullare la multa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/obbligo-di-contestazione-immediata-delle-infrazioni-al-codice-della-strada/">Obbligo di contestazione immediata delle infrazioni al codice della strada</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/obbligo-di-contestazione-immediata-delle-infrazioni-al-codice-della-strada/">Obbligo di contestazione immediata delle infrazioni al codice della strada</a></p>
<p>Un recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, rivisitando la normativa del codice stradale e ponendosi in aperto contrasto con un orientamento ormai consolidato (1), ha evidenziato che il giudice, qualora rilevi che la contestazione immediata della contravvenzione, pur se possibile, non sia stata effettuata dall’organo accertatore, deve legittimamente annullare la multa notificata all’automobilista, in quanto il procedimento sanzionatorio è da considerarsi illegittimo (2).</p>
<p>Il primo fondamentale tassello di questo nuovo indirizzo giurisprudenziale poggia le sue basi sull’esame del rapporto esistente tra le fonti di legge che regolamentano la materia delle sanzioni amministrative e quindi tra le norme del codice stradale, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e L. 24 novembre 1981 n. 689. </p>
<p>A tal proposito, si è rilevato che la disciplina generale sulle sanzioni amministrative, di cui all’art. 14 della legge 689 del 1981, è chiaramente derogata dalla disciplina dettata per le violazioni del codice stradale dagli artt. 200 e 201, in quanto tali norme, direttamente correlate agli artt. 383 e 384 del reg. di esecuzione ed attuazione del medesimo codice, sono da considerarsi speciali.</p>
<p>Il diverso contenuto tra le due fonti normative è la corretta chiave di lettura.</p>
<p>L’art. 14 della L. 689 del 1981 non fornisce, infatti, alcuna indicazione circa la possibilità di una contestazione immediata ma anzi ne prescinde radicalmente laddove comunque impone di considerare la notificazione del verbale di accertamento come una sanatoria a posteriori di eventuale omessa contestazione; gli articoli 200, 201 C.d.s. e 383 384 reg. esec. Cod. strad., diversamente, prevedono un procedimento sanzionatorio senz’altro più garantista in termini di difesa articolabile dal trasgessore direttamente sul verbale al momento della contestazione ed indicando i casi nei quali non è stato impossibile procedere alla contestazione immediata.</p>
<p>La redazione del verbale di accertamento dell’infrazione al codice stradale costituisce un passo ben preciso del procedimento sanzionatorio volto ad irrogare la multa.</p>
<p>L’omissione di una specifica formalità, quale quella della contestazione immediata, si riflette sulla correttezza del procedimento sanzionatorio. </p>
<p>L’art. 384 reg.esec. indica, a titolo esemplificativo e quindi non esaustivo, i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata.</p>
<p>Tale disposizione denota l’incontestabile fatto che ogni qualvolta sia in concreto possibile l’infrazione al codice stradale va contestata immediatamente.</p>
<p>La nuova formulazione dell&#8217;art. 201, I comma, C.d.s. &#8211; a differenza di quella precedente (cfr. art. 141 testo previgente)- ha chiaramente accentuato il rilievo della contestazione immediata laddove ha stabilito che, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale da notificare deve contenere l’indicazione dei motivi che non l’hanno resa possibile.</p>
<p>La prescrizione è funzionalmente collegata alla piena esplicazione del diritto di difesa di colui al quale la violazione è contestata.</p>
<p>Pienezza del sacrosanto diritto della difesa che necessariamente impone un accertamento sulla legittimità del procedimento sanzionatorio.</p>
<p>Se i motivi indicati non sono congrui, infatti, il giudizio di invalidità si direziona sulla legittimità del procedimento sanzionatorio.</p>
<p>La validità dell’atto di accertamento e per l’effetto della sanzione irrogata non può e non deve essere valutata solo in base alla successiva disposizione (art. 201 C.d.s.) che ricollega l’effetto estintivo delle sanzione alla mancanza della notificazione nei termini di legge.</p>
<p>A tutto ciò si aggiunga altra fondamentale circostanza derivante dal fatto che la c.d. legge sulla trasparenza, ispirata ad un principio costituzionale di correttezza dell’attività sanzionatoria, impone a chiare note, ove concretamente possibile, la contestazione immediata ed una motivazione congrua in caso di suo difetto (v. art. 3 legge 1990 n. 241), rimarcando così l’incisiva rilevanza dell’obbligo di procedere alla contestazione immediata.</p>
<p>Del resto anche nel precedente ed ormai superato orientamento giurisprudenziale la Cassazione, pur rilevando che l’eventuale inosservanza dell’obbligo di immediata contestazione non costituisce causa di estinzione quando sia stato successivamente notificato il verbale di accertamento, soleva affermare che tale meccanismo di sanatoria non è valido qualora l’inosservanza di detto obbligo abbia in concreto comportato l’impossibilità da parte del trasgressore di far valere illico et immediate concreti elementi a suo favore e sempre che la rilevanza di tale inosservanza, ritualmente dedotta dall’interessato, sia riconosciuta dal giudice (3).</p>
<p>Si vuole cioè consentire al singolo utente della strada di far valere le sue obiezioni inserendole su un documento (cfr. art. 383 reg. esec. cod. strad.) avente fede privilegiata.</p>
<p>Obiezioni queste che siccome raccolte dallo stesso organo accertatore e racchiuse in un documento avente fede privilegiata, costituiscono valide e solide prove per un possibile annullamento del verbale.</p>
<p>In sostanza, non si può disconoscere il valore probatorio delle dichiarazioni rese dal contravventore se non vanificando il diritto, che gli viene attribuito da espressa disposizione di legge, di imporre la loro verbalizzazione.</p>
<p>Allo specifico diritto di fare inserire nel verbale “le dichiarazioni che gli interessati chiedano che vi siano inserite” segue poi, l’altro diritto a che all’interessato sia “consegnata copia del verbale” così redatto (v. art. 200 C.d.s.). </p>
<p>Non è lecito dubitare, allora, che un’obiezione (rectius impugnazione) differita e cioè innanzi al Prefetto o al competente giudice di Pace assuma un peso notevolmente diverso, dovendo il singolo cittadino ricorrere allo strumento della querela di falso avverso un documento così formatosi per infirmarne la validità, o comunque, più correttamente, stante la riferita attenuata valenza probatoria di un siffatto accertamento, sobbarcarsi l’onere di rinvenire testi a conferma di circostanze di fatto.</p>
<p>Inoltre, se il legislatore ha fornito all’automobilista due specifici strumenti di difesa (il primo immediatamente a mezzo di osservazioni inserite nel verbale ed il secondo in via differita a mezzo di ricorso innanzi al competente organo) a tutela delle sue ragioni, non si vede perché con ragionamenti artificiosi e fittizi si possa azzerare e togliere sic et simpliciter un’arma, una garanzia di legge.</p>
<p>3- Nello sforzo di inquadrare l’attività dell’organo accertatore si è precedentemente osservato che l&#8217;art. 384 del Regolamento di esecuzione del codice della strada identifica, senza carattere di esaustività, alcuni casi di impossibilità di contestazione immediata.</p>
<p>Alcuni di essi sono tipizzati senza lasciare, ove ricorrano, margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità di contestazione immediata, per cui la loro indicazione nel verbale di accertamento notificato implica di per sé l&#8217;affermazione ex lege della impossibilità di contestazione immediata. Tali sono l&#8217;attraversamento di un incrocio con semaforo indicante la luce rossa; il sorpasso in curva; l&#8217;accertamento della violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo pubblico di trasporto; l&#8217;accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo. </p>
<p>In materia di &#8220;accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento&#8221;, le ipotesi in cui nel verbale sia indicato che l&#8217;accertamento è stato effettuato con apparecchiatura che consentiva &#8220;la rilevazione dell&#8217;illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento&#8221; sono tipizzate senza alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità di contestazione immediata, restando salva, in tali casi solo l&#8217;impugnazione &#8211; nei modi di legge &#8211; del verbale, su tali affermazioni, per difetto di veridicità, ovvero per vizio di costruzione o di funzionamento dell’apparecchio usato per rilevare l’infrazione.</p>
<p>Lascia invece margini di apprezzamento in sede giudiziale, la ulteriore ipotesi prevista dall&#8217;art. 384 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, di impossibilità di contestazione immediata, per essere stato il veicolo comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, ovvero per la impossibilità di raggiungerlo per essere lanciato a eccessiva velocità (art. 384, lett. a).</p>
<p>L’ impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, va valutata esclusivamente in relazione al servizio di vigilanza così come organizzato dall&#8217;Amministrazione, quale risultante dalla motivazione che, nel caso di utilizzazione di apparecchiature diverse da quelle più sopra menzionate, deve essere data nel verbale di accertamento a giustificazione della mancata contestazione immediata.</p>
<p>Si è dunque volutamente e molto ragionevolmente mettere un freno alle possibili contestazioni degli automobilisti rilevando che non possono censurarsi, in sede giudiziaria, le modalità di organizzazione del servizio, che rientrano nella discrezionalità amministrativa non sussistendo alcuna norma che obbliga a disporre più pattuglie.</p>
<p>Occorre ritenere che l&#8217;art. 384, prevedendo tra le ipotesi di impossibilità di contestazione immediata, in relazione all&#8217;uso di apparecchiature &#8220;autovelox&#8221;, la &#8220;impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile o nei modi regolamentari&#8221;, tenendo conto delle particolari caratteristiche di tale sistema di accertamento, ha inteso ricomprendere tra i casi di impossibilità di contestazione immediata, in relazione all&#8217;uso di apparecchiature &#8220;autovelox&#8221;, tutti quelli in cui in concreto il servizio sia stato organizzato in modo che il fermo del veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari non sia possibile, ovvero scevro da pericolo o comunque tale da distogliere quella pattuglia dall’accertamento di altre infrazioni.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. da ultimo, Cass. 11 settembre 1999 n. 9695; Cass. 5 novembre 1998. n. 11097; Cass. 2 luglio 1997 n. 5904, ove si afferma che la mancata contestazione immediata, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida perciò la pretesa punitiva della P.A., allorché comunque si proceda alla notifica del verbale di accertamento della violazione; Cass. civ. 22 marzo 1996, n. 2479; Cass. 1 luglio 1995, n. 7331, in Gius 1995, 22, 3842, ed edita in Arch. giur. circ. 1996, 12; Cass. 13 giugno 1995, n. 6674, in Gius 1995, 20, 2545; Cass. 26 luglio 1993, n. 8356, in Gius 1994, 3, 7, ed edita in Foro it. 1994, I, 772, con note di MEZZABARBA e TRAVI, Arch. giur. circ. 1993, 1057; Cass. 13 ottobre 1992, n. 11176, ivi 1993, 164.</p>
<p>(2) Cfr. Cass. 2.08. 2000 n. 10107; Cass. 3 aprile 2000 n. 4010; Cass. 18 giugno 1999 n. 6123.</p>
<p>(3) Cfr. Cass. 7.11.1998 n. 11245.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<item>
		<title>Autovelox: con una sola pattuglia si può controllare  l’intera carreggiata in entrambi i sensi di marcia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/autovelox-con-una-sola-pattuglia-si-puo-controllare-lintera-carreggiata-in-entrambi-i-sensi-di-marcia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:21:13 +0000</pubDate>
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<p>Il codice della strada è sempre al centro dell’attenzione sia del legislatore, che ne ha appena modificato alcune parti, sia della giurisprudenza, che continua ad occuparsi del &#8220;tormentone giudiziario&#8221; dell’autovelox. La novità che proviene dal Giudice di Pace di Parma è che, stavolta, la vittoria è toccata alla Polizia, nonostante</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autovelox-con-una-sola-pattuglia-si-puo-controllare-lintera-carreggiata-in-entrambi-i-sensi-di-marcia/">Autovelox: con una sola pattuglia si può controllare  l’intera carreggiata in entrambi i sensi di marcia.</a></p>
<p>Il codice della strada è sempre al centro dell’attenzione sia del legislatore, che ne ha appena modificato alcune parti, sia della giurisprudenza, che continua ad occuparsi del &#8220;tormentone giudiziario&#8221; dell’autovelox.</p>
<p>La novità che proviene dal Giudice di Pace di Parma è che, stavolta, la vittoria è toccata alla Polizia, nonostante le ormai note sentenze della Corte di Cassazione (Cass. sez. II, n. 6123/99 e n. 4010/00, in questa rivista) affermino la necessità della contestazione immediata dell’infrazione; infatti, in contrasto con i precedenti della Suprema Corte, il Giudice di Pace di Parma ha ritenuto legittimo il comportamento degli agenti della Polizia Municipale, che non hanno provveduto all’immediata contestazione dell’infrazione.</p>
<p>Il caso: un professionista parmigiano, transitando su una strada comunale in direzione non, superava il limite massimo consentito, venendo fotografato dall’apparecchio Velomatic 512 che rilevava l’infrazione.</p>
<p>La violazione non veniva immediatamente contestata in quanto, secondo quanto riportato sul verbale, &#8220;lo strumento di rilevazione consente la determinazione dell’illecito dopo che il veicolo oggetto del rilievo era già distante dal luogo di accertamento, nell’impossibilità di essere fermato nei modi regolamentari&#8221;.</p>
<p>Raggiunto al domicilio dal verbale di contestazione, il professionista proponeva ricorso al Prefetto per violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. (obbligo d’immediata contestazione ove non sussistano motivazioni per la notifica successiva).</p>
<p>Il Prefetto rigettava il ricorso, rendendo pertanto necessario il ricorso al Giudice di Pace.</p>
<p>In sede contenziosa l’amministrazione motivava il proprio comportamento producendo i verbale d’immediata contestazione, redatti lo stesso giorno del rilevamento dell’infrazione del nostro professionista, lungo la stressa carreggiata, ma nel senso opposto di marcia (direzione sud) e con un diverso modello di autovelox.</p>
<p>Sosteneva l’amministrazione che nel senso di marcia nel quale transitava il professionista non era possibile contestare immediatamente le infrazioni in quanto l’apparecchiatura utilizzata consente di verificare l’infrazione solamente dopo lo sviluppo della foto e soprattutto in quanto, lungo quel senso di marcia, non esistevano piazzole di sosta idonee per arrestare le auto senza creare intralcio e pericolo al traffico.</p>
<p>Il Giudice di Pace riteneva legittimo quanto compiuto dagli agenti i quali, contestando immediatamente le infrazioni nel senso opposto di marcia, hanno pienamente rispettato le norme del codice della strada per quel senso di marcia e – nello stesso tempo – sono riusciti a giustificare la loro impossibilità di comportarsi allo stesso modo nell’altro senso di marcia (ove quale transitava i ricorrente).</p>
<p>Il commento: a parere di chi scrive, le conseguenze che derivano sul piano pratico dalla sentenza sono preoccupanti. L’amministrazione non dovrebbe più cercare le pattuglie in modo tale da salvaguardare il principio d’immediata contestazione delle infrazioni, &#8220;dimidiato&#8221; perchè se per ogni senso di marcia passano 50 automobilisti indisciplinati, solo 50 saranno le sanzioni immediatamente contestate, mente gli altri 50 autisti pagheranno averne saputo il motivo.</p>
<p>La Polizia, secondo la sentenza in commento, può infatti &#8220;prendere due piccioni con una fava&#8221;, rispettando le norme per un senso di marcia, mettendosi però nelle condizioni di non rispettarle per l’altro senso di marcia.</p>
<p>Ne deriva che le vetture che circolano da lato opposto non hanno alcun diritto a vedersi contestata immediatamente l’infrazione, mentre le auto che viaggiano nell’altro senso di marcia hanno goduto di tale diritto.</p>
<p>Il vasto panorama della casistica delle infrazioni con autovelox si arricchisce, dunque, di questa nuova pronuncia che porta alla ribalta una nuova eccezione alla fondamentale regola dell’immediata contestazione.</p>
<p>Si tratta di una eccezione che lascia perplessi, ma che consente all’amministrazione di raddoppiare l’utile; di fatto, con una sola pattuglia si possono usare due autovelox (meglio ancora un apparecchio moderno e un altro obsoleto), multare le auto che viaggiano su due corsie, ma contestare le infrazioni solo a quelle che circolano da un lato (quello ove vi siano i luoghi adatti per la fermata dei trasgressori).</p>
<p>La sentenza, probabilmente, parte dal presupposto, non condiviso da chi scrive, che vi sia una sorta di &#8220;dovere assoluto&#8221; degli agenti di sanzionare le infrazioni che avvengono &#8220;sotto i loro occhi&#8221;. Ne deriva che se gli agenti vedono (tramite autovelox) auto che sfrecciano dall’altro lato della strada, ove la polizia non ha predisposto alcuna misura per la contestazione immediata, sono tenuti a multarla.</p>
<p>Giova ribadire che nel caso delle &#8220;multe&#8221; per eccesso di velocità non si accertano reati, ma si comminano sanzioni amministrative. Di fronte ai diversi valori in gioco, non v’era alcun dovere del pubblico ufficiale (agente di polizia stradale) di sanzionare chiunque passi oltre il limite di velocità nel luogo da lui presidiato, dovendo egli agire nel rispetto delle norme.</p>
<p>Ne deriva che se solo da un lato della carreggiata vi sono le piazzole per la sosta degli automobilisti, non si può piazzare un &#8220;autovelox&#8221; dall’altro lato, ove si è certi di non poter contestare immediatamente la sanzione.</p>
<p>Sarà interessante, a tal proposito, ed in caso di impugnazione, esaminare l’opinione della Corte di Cassazione che potrebbe essere chiamata a decidere se la immediata contestazione delle infrazioni vada effettuata tenuto conto &#8220;dei sensi di marcia&#8221;, oppure se una pattuglia può controllare, da un unico punto, due sensi di marcia, preoccupandosi di contestare le infrazioni solo da un lato.</p>
<p>Forse la Suprema Corte dovrà verificare se la Polizia avrebbe dovuto &#8220;chiudere un occhio&#8221; (cioè un autovelox).</p>
<p>La Cassazione, in altri termini, dovrà stabilire se è legittimo posizionare un autovelox in un punto (corsia di marcia della carreggiata):</p>
<p>1. ove non è possibile (per lo stato dei luoghi) fermare gli automobilisti indisciplinati;</p>
<p>2. ove non è stato fatto nulla per porvi rimedio (autopattuglia della polizia che li blocchi in un punto più lontano);</p>
<p>3. per il solo fatto che dall’altro lato della strada sia stata seguita la corretta procedura.</p>
<p>Il &#8220;tormentone autovelox&#8221; appassiona più de &#8220;Il grande fratello&#8221;.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>nota a sentenza del Giudice di Pace di Parma, 25 gennaio 2001, n. 87</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autovelox-con-una-sola-pattuglia-si-puo-controllare-lintera-carreggiata-in-entrambi-i-sensi-di-marcia/">Autovelox: con una sola pattuglia si può controllare  l’intera carreggiata in entrambi i sensi di marcia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Autovelox e contestazione immediata</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/autovelox-e-contestazione-immediata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:21:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autovelox-e-contestazione-immediata/">Autovelox e contestazione immediata</a></p>
<p>Con una certa frequenza, ormai, la Suprema Corte, in materia di circolazione stradale, assume atteggiamenti interpretativi contraddittori e di scarso ausilio per gli operatori del settore e per il principio di certezza del diritto. In particolare, poi, il c.d. AUTOVELOX sembra aver particolarmente appassionato la Cassazione, tanto da aver aperto</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autovelox-e-contestazione-immediata/">Autovelox e contestazione immediata</a></p>
<p>Con una certa frequenza, ormai, la Suprema Corte, in materia di circolazione stradale, assume atteggiamenti interpretativi contraddittori e di scarso ausilio per gli operatori del settore e per il principio di certezza del diritto. In particolare, poi, il c.d. AUTOVELOX sembra aver particolarmente appassionato la Cassazione, tanto da aver aperto un acceso dibattito giurisprudenziale su aspetti tecnici e tecnologici legati all’impiego di tale apparecchiatura.</p>
<p>Tale improvvisa perizia tecnica dei giudici della Suprema Corte sembra tuttavia discostarsi dai profili sostanziali e di merito sottesi alla funzione cui la tecnologia assolve in materia di polizia stradale. Non può infatti prescindersi, nell’analisi del problema, da considerazioni che investono un più ampio principio di legalità legato alla preminenza degli interessi che la funzione di polizia assolve: laddove, infatti, le direttive impartite a livello centrale impongano una intensa attività repressiva delle fattispecie pregiudicanti la sicurezza della circolazione stradale, si ritiene che venga dato un considerevole peso al profilo sostanziale della condotta illecita che, al di là della necessità degli idonei adempimenti di natura procedurale amministrativa, rimane comunque lesivo di un interesse generale. </p>
<p>A fronte di tale dubbia considerazione degli interessi in gioco, non resta che operare uno sforzo di adeguamento costruttivo dell’attività a quelle che potrebbero apparire, a questo punto, precise direttive di natura operativa sancite dalle decisioni della Corte di Cassazione ma che, possono ricondursi, in punto di diritto, ad un sostanziale e, obtorto collo, eccessivo garantismo  in  ordine alla specificità della motivazione sottesa all’omessa contestazione immediata.</p>
<p>In questo senso ha destato un apparente clamore negli operatori della sicurezza stradale (ed una luce di speranza nelle “vittime” di questi), la sentenza 3 aprile 2000 n. 4010, la quale, prendendo le mosse da apprezzamenti di natura tecnica legati alla immediata verificabilità della condotta illecita con strumentazione dotata di display, ha ritenuto non efficace la motivazione addotta dall’organo verbalizzante a giustificazione dell’omessa contestazione immediata, poiché non satisfativa di un non meglio specificato principio di impossibilità della stessa. Va comunque osservato che la Prefettura resistente sembra aver poco dedotto circa la specificità dell’art. 384 del regolamento di esecuzione, appellandosi ad un più generalis principio derogatorio contenuto nell’articolo 14 della L. 689/81 che, pur più efficace, anche secondo costante indirizzo della giurisprudenza, nel sancire la sostanziale punibilità dell’illecito amministrativo indipendentemente dalla immediata contestazione dello stesso, disconosce il carattere di specialità proprio dell’art. 201 del Nuovo Codice della Strada.</p>
<p>Il citato art. 384 del regolamento contiene, infatti, una casistica esemplificativa dei casi nei quali è derogabile l’obbligo dell’immediata contestazione e, nella fattispecie, la lettera e).  Va comunque premesso che tale articolo ha espressa natura esemplificativa, ragione per la quale non può condividersene una interpretazione restrittiva e le circostanze contenute nella citata lettera e) devono considerarsi, anche in un’ottica di efficacia sostanziale della funzione di polizia, “alternative” e non “cumulative”:</p>
<p>-accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo; </p>
<p>-ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento; </p>
<p>&#8211; o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile; </p>
<p>-o (nella impossibilità di essere fermato) nei modi regolamentari. </p>
<p>Si ritiene che una lettura di tali circostanze derogatorie in chiave estensiva ed alternativa sia più consona alla previsione normativa e sicuramente più aderente ai ben noti principi di giustizia sostanziale.</p>
<p>E’ di tutta evidenza che la Suprema Corte ha voluto, nella sentenza in parola, chiarire la diversa forza precettiva dell’art. 14 della L. 689/81 rispetto all’art. 201 del NCdS in ordine alla motivazione dell’omessa contestazione, ma rimane comunque la perplessità sulle valutazioni di natura tecnico – operativa espresse dal Pretore prima e fatte proprie dalla Corte poi, laddove viene riconosciuta al G. O. l’eccepibilità delle modalità tecniche di utilizzo delle strumentazioni.</p>
<p>In questo senso giova sicuramente richiamare la sentenza 8 febbraio 2000, n. 1380, Sez. I, che, in maniera più lucida e aderente al diritto, ha saputo coniugare i profili sostanziali e procedurali legati all’accertamento delle violazioni mediante AUTOVELOX.</p>
<p>Pur volendo non commentare il richiamo operato in detta pronuncia alla applicabilità del principio sancito dall’art. 14 della L. 689/81 anche alle violazioni al NCdS, non può sfuggire la lucida considerazione che “…non si tratta di valutare le effettive potenzialità tecniche degli apparecchi di rilevazione della velocità, ovvero di prospettare soluzioni alternative e di miglior impiego di tali mezzi e/o degli agenti accertatori, ma di verificare la concreta possibilità di contestazione immediata…”. Appare dunque fondato e condivisibile, in questo caso, l’indirizzo della Suprema Corte che vuole sottratta al giudice di merito ogni autonoma valutazione sulle modalità di espletamento del servizio di polizia stradale, dovendosi limitare ad una verifica sulle censure mosse dall’opponente alle motivazioni derogatorie addotte dall’organo accertatore in caso di mancata contestazione.</p>
<p>E’ dunque necessario dare una lettura che cerchi di operare una sorta di reconductio ad unum delle due pronunce che, seppur prima facie contraddittorie, possono trovare un comune denominatore nell’esigenza di una efficace motivazione. Occorre infatti ricordare che gia la stessa Corte, con costante ed univoco indirizzo, ha chiarito che l’omessa contestazione immediata non costituisce limitazione del diritto di difesa, comunque garantito all’autore della presunta violazione ed esercitabile nel rispetto di termini decorrenti dalla successiva notificazione, e pur volendo assumere la specialità della prescrizione ex art. 201 del NCdS, non possono essere sicuramente eccepite dal giudice di merito eventuali osservazioni sulle motivazioni ex art. 384 del regolamento di esecuzione. In questo senso, la sentenza 1380/00 ha confermato la natura fidefacente delle risultanze fotografiche dell’accertamento ed ha ribadito che è ad esclusivo carico dell’opponente l’onere di provare la possibilità dell’immediata contestazione.</p>
<p>Sarà dunque necessario che gli organi accertatori diano atto, nel corpo del verbale di contestazione, della motivazione ex art. 384 del Regolamento di esecuzione che giustifichi “l’effettiva impossibilità” di procedere alla immediata contestazione, motivazione che potrà essere sicuramente contestata dall’opponente ma non eccepita autonomamente dal giudice di merito. In ogni caso c’è la necessità che i vincoli posti alla efficacia derogatoria della motivazione siano interpretati in maniera estensiva, in linea con le considerazioni sin qui espresse e tenendo conto delle effettive metodologie di funzionamento dei dispositivi di accertamento.</p>
<p>Del resto, lo stesso legislatore sembra aver dato una preminente importanza alla tutela sostanziale dell’interesse generale legittimando l’uso di dispositivi, quali i cosiddetti “vigili elettronici” posti a presidio delle Zone a Traffico Limitato, che si caratterizzano per una totale estraneità dell’organo di polizia all’attività di accertamento.</p>
<p>Al di là di questo, c’è solo da sperare che le successive pronunce della Suprema Corte sappiano dare il giusto valore all’aspetto sostanziale della condotta e all’interesse che l’attività di accertamento mira a tutelare</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Autovelox: occorre contestazione immediata se possibile nel caso concreto</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/autovelox-occorre-contestazione-immediata-se-possibile-nel-caso-concreto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:21:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autovelox-occorre-contestazione-immediata-se-possibile-nel-caso-concreto/">Autovelox: occorre contestazione immediata se possibile nel caso concreto</a></p>
<p>In tale sentenza la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui &#8220;il difetto di contestazione immediata comporta nullità del verbale di accertamento, solo ove il giudice ritenga ragionevolmente &#8211; con prudente apprezzamento &#8211; in relazione alle circostanze del caso concreto e tenuto conto dell&#8217;economicità dell&#8217;azione amministrativa che la detta contestazione</p>
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<p>In tale sentenza la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui &#8220;il difetto di contestazione immediata comporta nullità del verbale di accertamento, solo ove il giudice ritenga ragionevolmente &#8211; con prudente apprezzamento &#8211; in relazione alle circostanze del caso concreto e tenuto conto dell&#8217;economicità dell&#8217;azione amministrativa che la detta contestazione sarebbe stata possibile e, cioè , solo in presenza di elementi certi che irrefutabilmente dimostrano la possibilità della contestazione stessa&#8221;.</p>
<p>La Cassazione ha, dunque, nel caso di specie, ritenuto insufficiente la motivazione addotta dall&#8217;intimato, secondo cui la contestazione immediata è sempre necessaria quando l&#8217;apparecchio adoperato permette l&#8217;immediata visualizzazione della velocità, ritenendo che in tal caso l&#8217;impossibilità sia volontariamente causata dalla Pubblica Amministrazione.</p>
<p>La Suprema Corte ha però stabilito con questa sentenza un importante principio: il pagamento della sanzione in misura ridotta non determina una implicita rinuncia all&#8217;opposizione con la conseguente inammissibilità della stessa.</p>
<p>Il pagamento in misura ridotta corrisponde ad un vero e proprio diritto soggettivo dell&#8217;autore dell&#8217;illecito, con cui si determina, per ragioni di deflazione processuale, l&#8217;estinzione dell&#8217;obbligazione sorta con la commissione dell&#8217;illecito.</p>
<p>Se in seguito l&#8217;autore dell&#8217;illecito propone ricorso, lo stesso è rituale e ammissibile, ma vengono meno le ragioni del pagamento in misura ridotta e il ricorrente non può più avvalersi del relativo beneficio, rimanendo il pagamento privo di effetti anche sul piano processuale.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. Corte di Cassazione, Sezione III Civile, <a href="/ga/id/2000/11/682/g">Sentenza 4 agosto 2000 n.10240</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 6/7/2004 n.210</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-6-7-2004-n-210/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-6-7-2004-n-210/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 6/7/2004 n.210</a></p>
<p>Pres. ZAGREBELSKY, Red. VACCARELLA è manifestamente inammissibile una questione di legittimità costituzionale del codice della strada per omessa descrizione della fattispecie del giudizio a quo Circolazione stradale &#8211; Rilevazioni effettuate con apparecchi misuratori della velocità &#8211; Valore di fonti di prova &#8211; Necessità che consistano in rilievi fotografici (o di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-6-7-2004-n-210/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 6/7/2004 n.210</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-6-7-2004-n-210/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 6/7/2004 n.210</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ZAGREBELSKY, Red. VACCARELLA</span></p>
<hr />
<p>è manifestamente inammissibile una questione di legittimità costituzionale del codice della strada per omessa descrizione della fattispecie del giudizio a quo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Circolazione stradale &#8211; Rilevazioni effettuate con apparecchi misuratori della velocità &#8211; Valore di fonti di prova &#8211;  Necessità che consistano in rilievi fotografici (o di altro genere) idonei a formare dati certi in relazione sia alla velocità tenuta, sia ai dati identificativi del veicolo osservato &#8211; Mancata previsione &#8211;  Lamentata irragionevole disparità di trattamento fra cittadini presunti trasgressori, a seconda del tipo di apparecchio misuratore utilizzato – Omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo –</span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è manifestamente inammissibile una questione di legittimità costituzionale del codice della strada per omessa descrizione della fattispecie del giudizio a quo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: Gustavo ZAGREBELSKY Presidente; Valerio ONIDA Giudice;Fernanda CONTRIGiudice; Guido NEPPI MODONAGiudice; Piero Alberto CAPOTOSTIGiudice; Annibale MARINIGiudice; Franco BILEGiudice; Giovanni Maria FLICK Giudice; Francesco AMIRANTE Giudice; Ugo DE SIERVOGiudice; Romano VACCARELLA Giudice; Paolo MADDALENAGiudice; Alfonso QUARANTA Giudice</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 23 maggio 2003 dal Giudice di pace di Grumello del Monte nel procedimento civile vertente tra Rasizza Rosario e il Ministero dell’interno -Polizia stradale, sezione di Bergamo-Seriate, iscritta al n. 844 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2003.</p>
<p>Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice relatore Romano Vaccarella.<br />
Ritenuto che il Giudice di pace di Grumello del Monte, con ordinanza del 23 maggio 2003, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non prevede che le risultanze dei rilevamenti effettuati con apparecchi misuratori della velocità dei veicoli possano costituire fonti di prova solo se dette risultanze consistano in rilievi fotografici o di altro genere, idonei a fornire dati certi sia in relazione alla velocità tenuta sia ai dati identificativi del veicolo osservato»;<br />
che, in punto di fatto, il giudice rimettente riferisce che «l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al provvedimento opposto si basa sulla rilevazione della velocità del veicolo del trasgressore effettuata mediante uno strumento (il cosiddetto “telelaser”), il cui impiego … consente all’agente accertatore di inquadrare il veicolo stesso in un mirino e di seguirlo per qualche secondo durante il suo spostamento, effettuando nel contempo la misurazione della relativa velocità», senza che, tuttavia, la rilevazione venga obiettivata mediante una riproduzione fotografica od equivalente, come, invece, avviene per altri apparecchi misuratori quale il cosiddetto “autovelox”, in grado di fotografare il veicolo del quale viene rilevata la velocità e le cui risultanze sono messe a disposizione del presunto trasgressore;<br />
che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo considera che, nel caso del “telelaser”, l’identificazione del veicolo è rimessa direttamente all&#8217;agente addetto alla sorveglianza, il quale verbalizza le relative attestazioni in un documento avente natura pubblica, senza alcuna possibilità per il presunto trasgressore, ancorché fermato dalla pattuglia nell’immediatezza del fatto, di svolgere adeguatamente le proprie difese, non potendo prendere visione degli elementi probatori a suo carico e trovandosi, nell’eventuale successivo giudizio di opposizione, a dover contrastare un accertamento formato in assenza di riscontri oggettivi;<br />
che, pertanto, la norma di cui all’art. 142, comma 6, cod. strada (d.lgs. n. 285 del 1992) si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., là dove genericamente indica, tra le fonti di prova rilevanti per la determinazione dei limiti di velocità, «le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate», senza limitare, invece, la previsione ai soli apparecchi misuratori della velocità, quali il cosiddetto “autovelox”, le cui «risultanze consistano in rilievi fotografici o di altro genere, idonei a fornire dati certi sia in relazione alla velocità tenuta sia ai dati identificativi del veicolo osservato»;<br />
che risulterebbe evidente la disparità di trattamento esistente, sul piano della difesa azionabile, ed in particolare nel caso di errori imputabili all’autorità amministrativa, tra coloro le cui infrazioni siano state rilevate, rispettivamente, con “telelaser” e con “autovelox”;<br />
che, inoltre, anche a voler aderire all’opinione di quei giudici di merito i quali considerano tout court illegittime le sanzioni irrogate per violazioni di limiti di velocità rilevate mediante strumenti non dotati di apparecchi di riproduzione fotografica, secondo il rimettente emergerebbe, comunque, a rovescio, una irragionevole disparità di trattamento tra coloro che, giovandosi di questo orientamento, conseguirebbero l’automatico accoglimento nel merito delle opposizioni proposte e coloro che, invece, individuati tramite “autovelox”, «si trovano ad avere minori chance di sfuggire all’azione punitiva della P.A. interessata»;<br />
che è intervenuto nel giudizio, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha, in primo luogo, eccepito la inammissibilità della questione per non avere il rimettente identificato l’oggetto e i termini del giudizio a quo, né argomentato in ordine alla rilevanza della censura, tenuto anche conto che la disposizione sospettata di incostituzionalità non esprime alcuna preferenza per un particolare tipo di apparecchiatura di rilevazione della velocità dei veicoli, limitandosi a considerare fonti di prova le risultanze di apparecchiature omologate, «come precisato dal regolamento»;<br />
che la questione sarebbe, comunque, infondata, in quanto l’art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), si limiterebbe a consentire, agli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, semplicemente di effettuare, in aggiunta all’accertamento diretto e quale mero elemento ulteriore e non indispensabile per l’attendibilità della prova, il rilievo fotografico;<br />
che, inoltre, ad avviso del deducente, la fede privilegiata, che assiste l’atto redatto dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, concernerebbe, secondo canoni di ragionevolezza, la percezione diretta di fatti che, essendo commisurata ad una rilevazione chiara e precisa, vale pressoché ad escludere ogni possibilità di errore dell’operatore.<br />
Considerato che il Giudice di pace di Grumello del Monte dubita, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non prevede che le risultanze dei rilevamenti effettuati con apparecchi misuratori della velocità dei veicoli possano costituire fonti di prova solo se dette risultanze consistano in rilievi fotografici o di altro genere, idonei a fornire dati certi sia in relazione alla velocità tenuta sia ai dati identificativi del veicolo osservato», e, pertanto, determina una ingiustificata disparità di trattamento tra chi si vede contestare il superamento dei limiti di velocità sulla base di un accertamento documentato da una fotografia (ad esempio, “autovelox”) e chi se la vede contestare con apparecchi (ad esempio, “telelaser”) che non consentono un riscontro oggettivo dell’identità del trasgressore, ed una conseguente menomata tutela giurisdizionale per tale ultima categoria di cittadini;<br />
che l’ordinanza di rimessione omette totalmente di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo (e, in particolare, le ragioni sulle quali si fonda l’opposizione alla sanzione amministrativa), in tal modo impedendo ogni valutazione della rilevanza della questione sollevata, e ciò anche con riferimento all’applicabilità al caso di specie del censurato art. 142, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992 ovvero del decreto-legge 20 giugno 2002 n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168;<br />
che, conseguentemente, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.</p>
<p>Visti gli artt. 26, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Grumello del Monte con l’ordinanza in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.<br />
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente<br />
Romano VACCARELLA, Redattore<br />
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-6-7-2004-n-210/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 6/7/2004 n.210</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Direttive per l’utilizzazione e l’installazione dei dispositivi dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del D.Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni. Precisazioni.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/direttive-per-lutilizzazione-e-linstallazione-dei-dispositivi-dei-mezzi-tecnici-di-controllo-del-traffico-finalizzati-al-rilevamento-a-distanza-delle-violazioni-delle-norme-di-compor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2003 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/direttive-per-lutilizzazione-e-linstallazione-dei-dispositivi-dei-mezzi-tecnici-di-controllo-del-traffico-finalizzati-al-rilevamento-a-distanza-delle-violazioni-delle-norme-di-compor/">Direttive per l’utilizzazione e l’installazione dei dispositivi dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del D.Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni. Precisazioni.</a></p>
<p>Circ. n. 300/A/1/41198/101/3/3/9 Roma, 8 aprile 2003 Agli uffici territoriali di Governo &#8211; Loro sedi Al Commissariato di Governo per le province autonome di Trento-Bolzano Alla Presidenza della Regione autonoma della Valle d’Aosta – Aosta e, per conoscenza, Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti</p>
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<p>Circ. n. 300/A/1/41198/101/3/3/9</p>
<p>Roma, 8 aprile 2003</p>
<p>Agli uffici territoriali di Governo &#8211; Loro sedi</p>
<p>Al Commissariato di Governo per le province autonome di Trento-Bolzano</p>
<p>Alla Presidenza della Regione autonoma della Valle d’Aosta – Aosta</p>
<p>e, per conoscenza,</p>
<p>Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Scientifici – ROMA</p>
<p>Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria – ROMA</p>
<p>Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Corpo Forestale dello Stato – ROMA</p>
<p>Al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – ROMA</p>
<p>Al Comando Generale della Guardia di Finanza – ROMA</p>
<p>Alle Questure della Repubblica – LORO SEDI</p>
<p>Ai compartimenti della Polizia Stradale – LORO SEDI</p>
<p>Al C.A.P.S. – CESENA</p>
<p>All’A.N.C.I. – Via dei Prefetti, 16 &#8211; 00186 ROMA</p>
<p>All’U.P.I. – Piazza Cardella, 4 – 00186 ROMA</p>
<p>OGGETTO: Direttive per l’utilizzazione e l’installazione dei dispositivi dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del D.Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni. Precisazioni.</p>
<p>Si fa seguito alla nota n. 300/A/1/54584/101/3/3/9 del 3 ottobre 2002, per fornire un indirizzo interpretativo ai numerosi quesiti riguardanti la normativa in oggetto, ed in particolare i seguenti argomenti:</p>
<p>&#8211; la procedura di individuazione delle strade per l’installazione di sistemi di rilevamento con particolare riferimento alle strade urbane di quartiere ed alle strade locali;</p>
<p>&#8211; la possibilità di contestare violazioni diverse dagli artt. 142 e 148 del c.d.s., attraverso sistemi di rilevamento da remoto e, segnatamente, la fattispecie di cui all’art. 146 del c.d.s.;</p>
<p>&#8211; l’informazione all’utenza mediante l’utilizzo di segnali speciali.</p>
<p>Dalla corretta lettura del 1° comma dell’art. 4 si evince che l’ambito territoriale di utilizzo dei citati dispositivi è circoscritto chiaramente solo alle autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento in virtù di un esplicito riferimento al codice della strada. La procedura di individuazione di cui al successivo comma 2, concernente le strade diverse dalle autostrade e strade extraurbane principali, quindi, non può riguardare le strade urbane di quartiere e le strade locali, proprio per l’espresso richiamo al comma 1 del medesimo articolo 4.</p>
<p>Pertanto la mancanza nel 2° comma dell’art. 4 della legge 1.8.2002, n. 168, che ha convertito il D.L. 20.6.2002, n. 121 di un riferimento formale che escluda le strade urbane di quartiere e le strade locali dall’ambito di applicazione della citata procedura, non rileva ai fini di una diversa interpretazione.</p>
<p>A tal proposito si soggiunge che le strade classificate ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. c del codice della strada come &#8220;extraurbane secondarie&#8221;, quando attraversano i centri abitati, assumono automaticamente e funzionalmente la classificazione di cui all’art. 2, comma 2, lett. D, E,, o F, a seconda della caratteristiche e a prescindere dall’Ente che abbia la proprietà o la gestione amministrativa della strada stessa.</p>
<p>Nell’ipotesi, pertanto, che tali arterie assumano la classificazione di strade urbane di quartiere o strade locali non è ammessa l’installazione di sistemi di rilevamento senza procedere all’immediata contestazione, viceversa, quando assumono la classificazione di strade urbane di scorrimento, essa è ammessa previa individuazione puntuale da parte del Prefetto nel tratti di strada ai sensi della legge 1.8.2002 n. 168.</p>
<p>Per quanto riguarda la seconda questione, concernente l’impiego di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo per accertare violazioni diverse dal superamento dei limiti di velocità e dei divieti di sorpasso, si sottolinea che il 1° comma dell’art. 4 consente espressamente tale possibilità soltanto per le trasgressioni agli artt. 142 e 148 c.d.s.</p>
<p>Pertanto l’utilizzazione di dispositivi e di mezzi tecnici di controllo per accertare violazioni diverse appare, al momento, illegittima.</p>
<p>Per quanto riguarda la terza questione concernente l’informazione dell’utenza dell’utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo, si ribadisce che essa può essere data con qualsiasi strumento disponibile, come precisato al punto 7 della nota n. 300/A/1/54584/101/3/3/9 del 3 ottobre 2002, ed è pertanto escluso l’obbligo di ricorrere a specifica segnaletica come unica modalità di informazione all’utenza, ai sensi dell’art. 77, comma 5 del Reg.to di Esec.ne del c.d.s.</p>
<p>La problematica è comunque all’attenzione di quest’Ufficio per individuare, d’intesa con i competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un segnale con caratteristiche rispondenti alla normativa.</p>
<p>Si fa infine presente che per le strade individuate dal Prefetto nel territorio provinciale, il provvedimento che consente l’utilizzo dei dispositivi indicati in oggetto, deve sempre recare la progressiva chilometrica di inizio e fine, anche se riguarda l’intera tratta stradale.</p>
<p>Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente agli uffici e comandi di Polizie Municipali e di trasmettere a quest’Ufficio copia dei decreti adottati.</p>
<p>IL CAPO DELLA POLIZIA</p>
<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href=""></a></p>
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		<title>Articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, come convertito e modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 168. Direttive per l’individuazione delle strade sulle quali è possibile installare ed utilizzare i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/articolo-4-del-decreto-legge-20-giugno-2002-n-121-come-convertito-e-modificato-dalla-legge-1-agosto-2002-n-168-direttive-per-lindividuazione-delle-strade-sulle-quali-e-possibile-install/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2002 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/legislazione/articolo-4-del-decreto-legge-20-giugno-2002-n-121-come-convertito-e-modificato-dalla-legge-1-agosto-2002-n-168-direttive-per-lindividuazione-delle-strade-sulle-quali-e-possibile-install/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/articolo-4-del-decreto-legge-20-giugno-2002-n-121-come-convertito-e-modificato-dalla-legge-1-agosto-2002-n-168-direttive-per-lindividuazione-delle-strade-sulle-quali-e-possibile-install/">Articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, come convertito e modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 168. Direttive per l’individuazione delle strade sulle quali è possibile installare ed utilizzare i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni.</a></p>
<p>&#8211; AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO &#8211; LORO SEDI &#8211; AI COMMISSARIATI DI GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO &#8211; ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA &#8211; AOSTA &#8211; ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA &#8211; LORO SEDI &#8211; AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE &#8211; LORO SEDI e, per</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/articolo-4-del-decreto-legge-20-giugno-2002-n-121-come-convertito-e-modificato-dalla-legge-1-agosto-2002-n-168-direttive-per-lindividuazione-delle-strade-sulle-quali-e-possibile-install/">Articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, come convertito e modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 168. Direttive per l’individuazione delle strade sulle quali è possibile installare ed utilizzare i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni.</a></p>
<p>&#8211; AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO &#8211; LORO SEDI</p>
<p>&#8211; AI COMMISSARIATI DI GOVERNO</p>
<p>PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO</p>
<p>&#8211; ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA</p>
<p>DELLA VALLE D’AOSTA &#8211; AOSTA</p>
<p>&#8211; ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA &#8211; LORO SEDI</p>
<p>&#8211; AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE &#8211; LORO SEDI</p>
<p>e, per conoscenza, </p>
<p>AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI </p>
<p>DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI &#8211; ROMA</p>
<p>&#8211; AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</p>
<p>DIPARTIMENTO PER L&#8217;AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA &#8211; ROMA</p>
<p>&#8211; AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</p>
<p>CORPO FORESTALE DELLO STATO &#8211; ROMA</p>
<p>&#8211; AL COMANDO GENERALE </p>
<p>DELL’ARMA DEI CARABINIERI &#8211; ROMA</p>
<p>&#8211; AL COMANDO GENERALE </p>
<p>DELLA GUARDIA DI FINANZA &#8211; ROMA</p>
<p>&#8211; AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA STRADALE &#8211; CESENA</p>
<p>L’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, come convertito e modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, consente l’impiego dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzato al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada (d.leg.vo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni) sulle autostrade, sulle strade extraurbane e sulle altre strade individuate con decreto dal prefetto.</p>
<p>Per dare attuazione alla previsione normativa suindicata, acquisito il conforme parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare n.300/A/1/54584/101/3/3/9 del 3 ottobre 2002 sono state fornite direttive operative generali, relative all’utilizzazione delle apparecchiature telematiche di controllo e di accertamento remoto delle violazioni.</p>
<p>Per completare l’attuazione delle disposizioni della norma e garantire la necessaria uniformità di valutazione nell’ambito del procedimento di individuazione delle aree, diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, in cui è possibile utilizzare i citati dispositivi e mezzi tecnici di controllo di cui al comma 2 dell’articolo 4, si forniscono i seguenti indirizzi generali.</p>
<p>1. Ambito di competenza del prefetto</p>
<p>Sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, spetta al prefetto la determinazione dei tratti in cui è possibile l’attività di controllo remoto del traffico finalizzata all’accertamento delle violazioni sopra richiamate, sentiti gli organi di polizia stradale di cui all’art.12, c.1, C.d.S., e su conforme parere degli enti proprietari delle strade.</p>
<p>La norma intende riferirsi sia all’impiego di dispositivi o mezzi tecnici di controllo che rilevano l’infrazione quando il veicolo è già transitato e che sono presidiati durante il funzionamento da un organo di polizia stradale, sia l’impiego di strumenti che automaticamente, senza neppure la presenza dell’operatore di polizia, registrano l’infrazione e trasmettono i dati a distanza (controlli da remoto), ovvero che consentono l’accertamento in tempi successivi sulla base delle immagini raccolte.</p>
<p>L’individuazione di tali tratti di strade con provvedimento del prefetto non limita la possibilità, prevista per tutti i soggetti indicati dall’art.12, c.1, C.d.S. di procedere in qualsiasi luogo al controllo della velocità secondo gli ordinari moduli operativi, che prevedono il fermo del veicolo e la relativa contestazione immediata, ovvero, se questa è impossibile, la notificazione successiva del verbale di contestazione della violazione, commessa alla presenza dei citati soggetti, nel quale saranno adeguatamente indicati i motivi che non hanno consentito il fermo del veicolo e la contestazione al trasgressore.</p>
<p>2. Criteri per la determinazione dei tratti di strada in cui è possibile l’utilizzo di dispositivi e mezzi di controllo del traffico</p>
<p>Sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, la norma del citato articolo 4 disciplina l’attività di controllo, anche remoto, del traffico, finalizzata all’accertamento degli illeciti di cui agli artt.142 e 148 C.d.S., legittimando la contestazione differita delle violazioni rilevate con i dispositivi ed i mezzi tecnici in argomento solo quando, sulla base di una valutazione preventiva compiuta dal prefetto, il tratto di strada sul quale i dispositivi possono essere collocati, manifesta un elevato tasso di incidentalità ed ha una conformazione plano-altimetrica, per la quale appare impossibile o particolarmente difficoltosa l’applicazione degli ordinari moduli operativi che prevedono il fermo del veicolo del trasgressore e l’immediata contestazione della violazione accertata.</p>
<p>La norma, che intende consentire un impiego diffuso della tecnologia, non con carattere di indiscriminata repressione, ma in modo da essere funzionale e coerente con l’obiettivo di ridurre drasticamente gli incidenti stradali, condiziona, perciò, l’individuazione dei tratti di strada sui quali è possibile l’installazione e l’utilizzazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo, ancorandolo ai seguenti parametri:</p>
<p>&#8211; un elevato livello di incidentalità sul tratto di strada; </p>
<p>&#8211; la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni plano-altimetriche e di traffico.</p>
<p>Quanto al primo parametro, si sottolinea l’esigenza di compiere, per ciascun tratto di strada che si richiede di sottoporre a controllo, un’accurata analisi del numero, della tipologia e, soprattutto, delle cause degli incidenti stradali che vi si sono verificati nel quinquennio precedente. </p>
<p>Infatti, secondo la previsione normativa, l’impiego delle tecnologie di controllo del traffico, di cui in argomento, è giustificato solo dalla gravità del fenomeno infortunistico rilevato sul tratto di strada, riconducibile nelle sue cause a quei comportamenti per i quali è possibile l’utilizzo dei citati dispositivi e mezzi tecnici di controllo, cioè l’eccesso di velocità e la violazione delle norme sul sorpasso.</p>
<p>Quanto al secondo parametro di valutazione, è necessario preliminarmente evidenziare che i fattori elencati nella norma (condizioni plano-altimetriche e di traffico) hanno carattere tassativo ed impediscono di prendere in considerazione situazioni ambientali diverse o altre esigenze, pur astrattamente rilevanti ai fini della definizione dell’impossibilità di fermo dei veicoli.</p>
<p>Nella valutazione occorre aver riguardo innanzitutto alle condizioni plano-altimetriche del tratto interessato considerando, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi che condizionano l’operatività della normale attività di vigilanza stradale:</p>
<p>· presenza di più corsie per ciascun senso di marcia, ovvero suddivisione della strada in carreggiate separate, anche in ambito urbano, in cui mancano spazi idonei per fermare i veicoli fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza;</p>
<p>· situazioni in cui l’andamento della strada (curve) o il suo profilo altimetrico (dossi o cunette) limitano la visibilità e condizionano in modo negativo la possibilità di fermare e di fare sostare i veicoli dei trasgressori fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza in corrispondenza del tratto di strada interessato e in quello immediatamente successivo;</p>
<p>· condizioni particolari di scarsa visibilità, legate, ad esempio, a fenomeni atmosferici ciclicamente ricorrenti (nebbia) che, in concomitanza con altri fattori ambientali o con le caratteristiche della strada (assenza di spazi idonei per effettuare il fermo del veicolo in condizioni di sicurezza), rendono difficile e pericolosa l’ordinaria attività di controllo.</p>
<p>Nella valutazione complessiva dei fattori che concorrono alla definizione del parametro in argomento dovranno essere considerate, inoltre, la composizione ed il volume di traffico sulla strada. Infatti, a titolo esemplificativo, la presenza di un traffico molto intenso e prevalentemente formato da veicoli pesanti rende manifesta la difficoltà in concreto di procedere al fermo dei veicoli anche su strade ad una sola corsia per senso di marcia, soprattutto se il tratto interessato non presenta spazi idonei per lo stazionamento dei veicoli pesanti fuori della carreggiata, o comunque in condizioni di sicurezza tali da evitare pericolo o intralcio per la sicurezza della circolazione.</p>
<p>3. Procedimento di individuazione ed emissione del decreto</p>
<p>Il procedimento di individuazione dei tratti di strada in cui è possibile il controllo, finalizzato all’accertamento a distanza delle violazioni, è avviato sulla base delle istanze presentate dagli organi di polizia stradale competenti per territorio, corredato dagli elementi valutativi di seguito indicati completati con il parere dell’ente proprietario o concessionario della strada. </p>
<p>3.1. Istanze degli organi di polizia stradale</p>
<p>Ciascuna istanza deve contenere almeno i seguenti elementi:</p>
<p>&#8211; localizzazione esatta del tratto interessato e descrizione accurata della sede stradale corredata da idonea documentazione fotografica e, ove possibile, da disegni, piantine o planimetrie;</p>
<p>&#8211; studio statistico della situazione infortunistica, facendo riferimento ai sinistri che si sono verificati negli ultimi 5 anni nel tratto o nelle immediate vicinanze con l’indicazione, per ciascun sinistro, delle presumibili cause e delle conseguenze alle persone o alle cose che ne sono derivate;</p>
<p>&#8211; analisi del traffico riferita ad almeno una giornata lavorativa;</p>
<p>&#8211; relazione conclusiva del responsabile dell’ufficio con la quale si illustrano le attività di polizia svolte sulla strada e le difficoltà correlate all’utilizzazione degli ordinari modelli operativi di controllo, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico, o all’incolumità dei conducenti controllati e del personale operante.</p>
<p>3.2. Parere dell’ente proprietario o concessionario della strada</p>
<p>Il comma 2 dell’articolo 4 ha previsto che sulle istanze di individuazione dei tratti da sottoporre a controllo si debbano esprimere gli enti proprietari delle strade (ai sensi dell’art.14, c.3 C.d.S. il parere è espresso, per le strade in concessione, dal concessionario).</p>
<p>Tale parere ha natura obbligatoria e vincolante ed ha per oggetto soltanto la compatibilità tecnica dell’installazione o dell’utilizzazione dei dispositivi ai fini della conservazione delle infrastrutture stradali e della tutela della fluidità del traffico e della sicurezza della circolazione.</p>
<p>Per facilitare l’attività istruttoria, soprattutto in fase di prima attuazione della disposizione, si evidenzia l’opportunità di avvalersi di strumenti più flessibili di comunicazione e di dialogo tra Amministrazioni, attraverso il ricorso a conferenze di servizi o a valutazioni collegiali con la creazione di gruppi misti di lavoro in cui, nel rispetto dell’autonomia di ciascun Ente, si possano far emergere e valorizzare le esigenze e le esperienze di ciascuno.</p>
<p>3.3. Emissione del decreto da parte del prefetto</p>
<p>In questa prima fase di applicazione si dovrà procedere ad una ricognizione complessiva di tutti i tratti interessati, che si deve concludere entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Tale termine, di carattere ordinatorio, rappresenta un impegno programmatico che serve soltanto a rafforzare il carattere d’urgenza della misura con la conseguenza che i provvedimenti emessi dal Prefetto nei primi 90 giorni di applicazione non pregiudicano la possibilità di una successiva ricognizione, più accurata, del territorio in funzione dell&#8217;esigenza di individuare altri tratti di strada da sottoporre a controllo remoto.</p>
<p>In analogia con quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 4, la procedura per l’adozione di nuovi provvedimenti dovrà concludersi entro 90 giorni dall’istanza presentata dall’organo di polizia stradale.</p>
<p>4. Informazione all’utenza</p>
<p>I decreti con i quali vengono individuati i tratti di strada in cui è possibile l’installazione o l’utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo devono essere portati a conoscenza degli utenti della strada con tutti gli strumenti di comunicazione disponibili.</p>
<p>IL MINISTRO</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Documenti correlati:</p>
<p>Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 &#8211; Nuovo codice della strada (con le modifiche da ult. introdotte dalla L. 1° agosto 2002, n. 168) </p>
<p><a href="http://dbase.ipzs.it/cgi-free/db2www/notai/arti.mac/report2?datagu=12/28/1992&#038;redaz=092G0531&#038;nprv=&#038;nart=&#038;ggprv=&#038;mmprv=&#038;aaprv=&#038;tipo=&#038;emett=&#038;mat=&#038;tit=&#038;swpag=&#038;sw1=0&#038;num_art=1&#038;rc_count=2&#038;maxrec=50&#038;danumrec=1&#038;attinorm=&#038;pubbldal=19921201+19921231&#038;dataagg=&#038;testo=">Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495</a> &#8211; Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.</p>
<p>TESTO DEL DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n. 121, coordinato con la LEGGE DI CONVERSIONE 1 agosto 2002, n. 168 (in G.U. n. 183 del 6 agosto 2002 &#8211; in vigore dal 7 agosto 2002), recante: &#8220;Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale&#8221;.</p>
<p>Pagina di approfondimento dedicata alle contravvenzioni per eccesso di velocità rilevate mediante autovelox*.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/articolo-4-del-decreto-legge-20-giugno-2002-n-121-come-convertito-e-modificato-dalla-legge-1-agosto-2002-n-168-direttive-per-lindividuazione-delle-strade-sulle-quali-e-possibile-install/">Articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, come convertito e modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 168. Direttive per l’individuazione delle strade sulle quali è possibile installare ed utilizzare i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Nota di commento a GIUDICE DI PACE DI GALLARATE &#8211; Sentenza 6 luglio 2001 n. 475</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-di-commento-a-giudice-di-pace-di-gallarate-sentenza-6-luglio-2001-n-475/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2001 17:21:13 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/nota-di-commento-a-giudice-di-pace-di-gallarate-sentenza-6-luglio-2001-n-475/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-di-commento-a-giudice-di-pace-di-gallarate-sentenza-6-luglio-2001-n-475/">Nota di commento a GIUDICE DI PACE DI GALLARATE &#8211; Sentenza 6 luglio 2001 n. 475</a></p>
<p>La sentenza in commento si pone nel solco tracciato dai diversi orientamenti giurisprudenziali derivati dall’applicazione dell’art. 201 del Codice della Strada, il quale sancisce l’obbligo della contestazione immediata di qualsiasi tipo di violazione, ad eccezione di particolari casi delineati &#8211; a titolo puramente esemplificativo &#8211; dall’art. 384 del Regolamento d’Esecuzione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-di-commento-a-giudice-di-pace-di-gallarate-sentenza-6-luglio-2001-n-475/">Nota di commento a GIUDICE DI PACE DI GALLARATE &#8211; Sentenza 6 luglio 2001 n. 475</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>La sentenza in commento si pone nel solco tracciato dai diversi orientamenti giurisprudenziali derivati dall’applicazione dell’art. 201 del Codice della Strada, il quale sancisce l’obbligo della contestazione immediata di qualsiasi tipo di violazione, ad eccezione di particolari casi delineati &#8211; a titolo puramente esemplificativo &#8211; dall’art. 384 del Regolamento d’Esecuzione.</p>
<p>Il caso sul quale si è pronunciato il Giudice di Pace di Gallarate si riferisce ad un accertamento di violazione del limite di velocità non contestato immediatamente al trasgressore in quanto rilevato tramite apparecchiatura autovelox.</p>
<p>A giudicare dai sempre più numerosi ricorsi che intasano le Cancellerie degli Uffici del Giudice di Pace, sembra che l’attenzione di quella parte dell’opinione pubblica interessata alla circolazione stradale, sia, dunque, incentrata, quasi esclusivamente, sull’uso che di questo strumento viene fatto da parte degli Organi di Polizia preposti al controllo e sulle possibili conseguenze da esso derivanti.</p>
<p>Ed invero, non a caso queste problematiche sono giunte sino alla Suprema Corte di Cassazione che non sempre si espressa univocamente sull’argomento.</p>
<p>*****</p>
<p>Con verbale di accertamento n. 142/2000, elevato dalla Polizia Municipale di Besnate (VA) in data 8.3.2000 e notificato a mezzo posta alla ricorrente in data 5.7.2000, veniva rilevata, ai sensi dell’art. 201 del Codice della Strada, la presunta violazione dell’art. 142, comma 8, del Codice della Strada per la quale veniva irrogata la sanzione pecuniaria di £. 242.400.</p>
<p>Dal predetto verbale di accertamento risultava che l’autoveicolo Renault R5, di proprietà della signora Viluppi Debora, circolasse alla velocità di 61 km/h, superando di km/h 11 il limite di 50 km/h consentito in quel tratto di strada del centro abitato.</p>
<p>L’impossibilità di contestazione immediata della violazione al trasgressore, secondo quanto indicato nel verbale, veniva giustificata dal fatto che la rilevazione dell’illecito veniva eseguita “dopo che il veicolo oggetto del rilievo era già a distanza dal posto di accertamento e comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari (art. 384, lett e, del Reg. Esec. del C.d.s.)”; tali, infatti, erano le uniche motivazioni addotte dall’unico Organo accertatore preposto al servizio a sostegno del suo operato.</p>
<p>Entro il termine stabilito dalla legge, la Viluppi proponeva ricorso al Prefetto di Varese per chiedere l’annullamento del verbale; il Prefetto di Varese, ritenendo fondate le argomentazioni sostenute dalla Polizia Municipale di Besnate, rigettava il ricorso ordinando alla signora di pagare, quale sanzione per la commessa violazione, la somma di £. 497.900.</p>
<p>Avverso tale l’ordinanza – ingiunzione, la stessa proponeva opposizione avanti il Giudice di Pace competente per territorio chiedendone l’annullamento.</p>
<p>Con tale ricorso, la Viluppi ribadiva l’illegittimità del procedimento sanzionatorio seguito dall’Organo accertatore il quale, oltre ad avere omesso di indicare in concreto le specifiche motivazioni che avevano reso impossibile la contestazione immediata della violazione, aveva affermato di aver rilevato la velocità dopo che il veicolo era già a distanza dal posto di accertamento; quanto sostenuto non poteva essere possibile in quanto l’apparecchiatura usata (mod. 104/c) consentiva di poter rilevare la velocità &#8211; peraltro moderata &#8211; del veicolo contestualmente al suo passaggio.</p>
<p>Qualche giorno prima dell’udienza si costituiva la Prefettura producendo i rilievi fotografici e le osservazioni dell’Organo accertatore espresse già in precedenza al Prefetto, confermando la legittimità dell’iter procedurale seguito dall’Organo accertatore e precisando, altresì, che nel caso specifico l’espressa indicazione dell’art. 384, lett. e, del Reg. d’Esec. come motivazione per la mancata contestazione, implicasse di per se l’affermazione ex lege dell’impossibilità di contestazione immediata e fosse, dunque, sufficiente a giustificare l’operato dell’Organo accertatore.</p>
<p>All’udienza di comparizione delle parti fissata per l’8 maggio 2001 non si presentavano né la Prefettura né l’Organo accertatore dell’illecito.</p>
<p>Il Giudice, dunque, ritenuta esaurita la fase istruttoria, decideva la causa accogliendo il ricorso presentato dalla signora Viluppi e condannando, altresì, la Prefettura al pagamento delle spese legali sostenute.</p>
<p>*****</p>
<p>Da più parti, in primis, dalla norma del Codice della Strada e dal relativo Regolamento d’Esecuzione, viene fissato, come regola generale, l’obbligo di contestazione immediata dell’infrazione, con l’indicazione specifica dei motivi che hanno reso impossibile tale contestazione ove questa non sia stata espletata.</p>
<p>Tale principio introdotto dalla legge a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio, ispirato al dovere di correttezza e di trasparenza che sempre debbono ispirare l’Azione di un Pubblica Amministrazione, ha trovato talune conferme non solo nella giurisprudenza di merito ma anche in quella di legittimità (cfr. Cass. Civ. 3.4.2001, n. 4010; Cass. Civ. Sez III, 2.8. 2000, n. 10107; Cass. Civ. 18.6.1999, n. 6123; Cass. Civ. 26.2.1988, n. 2042)</p>
<p>Anche il Ministero dell’Interno, con la Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/24850/144520/3 del 12.12.2000 rivolta agli operatori del settore, ha ribadito con fermezza l’obbligo della contestazione immediata tutte le volte in cui sia possibile il fermo del veicolo senza rischi per gli altri automobilisti e per gli stessi Agenti, confermando il principio in forza del quale, ove la contestazione non possa essere effettuata, sia necessario indicare i motivi concreti e specifici che l’hanno resa impossibile, pena la nullità del verbale.</p>
<p>E’ opportuno ribadire che i casi indicati a livello esemplificativo dall’art. 384 del Reg. d’Esec. tra i quali è ricompreso il caso rubricato alla lett. e, ovvero “accertamento della violazione per mezzo di apparecchi di rilevazione che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o, comunque, nell’impossibilità di essere fermato nei tempi utili o nei modi regolamentari” sono, appunto, casi di obiettiva impossibilità, indipendenti, cioè, dall’inerzia, dal disservizio o dalla volontà dell’Organo accertatore; ciò significa che allo stesso non dovrebbe essere consentito porsi a priori deliberatamente in una condizione di impossibilità a giustificazione preordinata del proprio operato (su questo aspetto si veda la sentenza del Giudice di Pace di Firenze 10.04.2001).</p>
<p>Tali casi, pertanto, non possono costituire sic et simpliciter la motivazione della mancata contestazione, venendo inseriti quali “frasi di stile” per adempiere l’obbligo di motivazione imposto dalla legge (Giudice di Pace Teano, 18.12.2000; Tribunale di Lecco 18.01.2001).</p>
<p>Tali argomentazioni sono state pienamente condivise anche dal Giudice di Pace di Gallarate il quale, confermando precedenti sentenze ha affermato il diritto del trasgressore di conoscere quali siano stati le ragioni – ripetesi – concrete che hanno reso impossibile la contestazione immediata dell’infrazione da parte dell’Organo accertatore.</p>
<p>Anche la Suprema Corte, nella recente sentenza n. 2494 del 14.12.2001 ha precisato, infatti, che solo alcuni dei casi previsti dall’art. 384, ove ricorrano, possano essere indicati così semplicemente nel verbale, non lasciando alcun margine di discrezionalità e costituendo l’affermazione ex lege della impossibilità di contestazione immediata; tali sono i casi di attraversamento di un incrocio con semaforo rosso, sorpasso in curva, accertamento da parte di un funzionario a bordo di un mezzo pubblico di trasporto ed, infine, accertamento in assenza del trasgressore.</p>
<p>I casi di infrazioni rilevate mediante apparecchiature che non consentono una rilevazione della velocità del veicolo contestualmente al suo passaggio e quelli in cui, comunque, anche con apparecchiature diverse e più sofisticate (come nel caso in questione), non sia stato possibile procedere a contestazione immediata nei modi regolamentari, lasciano, invece, margini di apprezzamento in sede giudiziaria.</p>
<p>Il Giudice di Pace di Gallarate ha rilevato la nullità del verbale prendendo semplicemente atto del fatto che nel verbale stesso non fosse stata indicata alcuna motivazione specifica, e, oltretutto, a sostegno della mancata contestazione immediata non fosse neppure possibile ipotizzare l’alta velocità tenuta dal veicolo (solo 61 km/h) o le caratteristiche dell’apparecchiatura usata dalla Polizia Municipale di Besnate (mod. 104/c, per le caratteristiche di questo modello si veda la sentenza della Cassazione n. 4010/2001).</p>
<p>A parere di chi scrive, tale pronuncia, confermando pienamente gli orientamenti della Cassazione, ha affermato la necessità della correttezza del procedimento sanzionatorio che, come tale, ha le proprie regole il cui rispetto va sempre e comunque tutelato nell’interesse di entrambe le parti.</p>
<p>A conclusione di tale commento, si sottolinea altresì un aspetto visitato solo marginalmente dalla sentenza in commento laddove il Giudice di Pace di Gallarate parla del divieto di sindacare il merito delle scelte di organizzazione del servizio di rilevazione e delle sue modalità di svolgimento che competono esclusivamente alla Pubblica Amministrazione; in casi come quello in questione, tale divieto ha trovato conferma non solo nella giurisprudenza di legittimità ma anche in quella di merito (si veda la recente sentenza del Giudice di Pace di Venezia, 21.02.2001, n. 36).</p>
<p>Pur condividendo e rispettando la ratio di tale divieto, ritengo che comunque la discrezionalità amministrativa abbia anch’essa dei limiti quali il raggiungimento dell’interesse pubblico secondo i principi di logica, ragionevolezza e trasparenza.</p>
<p>Non dimentichiamoci, dunque, che l’interesse della collettività che con questi tipi di attività preventiva si vuole tutelare deve essere quello della sicurezza stradale; non sempre, però, tale interesse costituisce l’epicentro delle scelte compiute dalle Pubbliche Amministrazioni.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. GIUDICE DI PACE DI GALLARATE &#8211; <a href="dispositivo?codgiur=1505&amp;visualizza=1">Sentenza 6 luglio 2001 n. 475</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>L&#8217;accertamento strumentale della velocità mediante l’autovelox.  L’equivalenza dell’atto di contestazione e della notifica del verbale nel procedimento amministrativo sanzionatorio secondo il Nuovo codice della strada.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/laccertamento-strumentale-della-velocita-mediante-lautovelox-lequivalenza-dellatto-di-contestazione-e-della-notifica-del-verbale-nel-procedimento-amministrativo-sanzionat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2001 18:21:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laccertamento-strumentale-della-velocita-mediante-lautovelox-lequivalenza-dellatto-di-contestazione-e-della-notifica-del-verbale-nel-procedimento-amministrativo-sanzionat/">L&#8217;accertamento strumentale della velocità mediante l’autovelox.  L’equivalenza dell’atto di contestazione e della notifica del verbale nel procedimento amministrativo sanzionatorio secondo il Nuovo codice della strada.</a></p>
<p>Dopo la favorevole sentenza di Parma (Giudice di pace, sentenza 25.1.2001 n.87 ) anche questa volta il giudice ha dato ragione alla Polizia Municipale. Il giudice di pace di Venezia ha infatti respinto una opposizione ad un verbale che accertava una violazione amministrativa al nuovo codice della strada ed in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laccertamento-strumentale-della-velocita-mediante-lautovelox-lequivalenza-dellatto-di-contestazione-e-della-notifica-del-verbale-nel-procedimento-amministrativo-sanzionat/">L&#8217;accertamento strumentale della velocità mediante l’autovelox.  L’equivalenza dell’atto di contestazione e della notifica del verbale nel procedimento amministrativo sanzionatorio secondo il Nuovo codice della strada.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laccertamento-strumentale-della-velocita-mediante-lautovelox-lequivalenza-dellatto-di-contestazione-e-della-notifica-del-verbale-nel-procedimento-amministrativo-sanzionat/">L&#8217;accertamento strumentale della velocità mediante l’autovelox.  L’equivalenza dell’atto di contestazione e della notifica del verbale nel procedimento amministrativo sanzionatorio secondo il Nuovo codice della strada.</a></p>
<p>Dopo la favorevole sentenza di Parma (Giudice di pace, sentenza 25.1.2001 n.87 ) anche questa volta il giudice ha dato ragione alla Polizia Municipale.</p>
<p>Il giudice di pace di Venezia ha infatti respinto una opposizione ad un verbale che accertava una violazione amministrativa al nuovo codice della strada ed in particolare al limite di velocità, elevata dalla Polizia Municipale di Venezia a mezzo di apparecchiatura fissa autovelox .</p>
<p>L’autovelox era posto sul Ponte della libertà, importante strada statale di collegamento tra la terraferma ed il centro storico di Venezia.</p>
<p>Da notare che si trattava di velox fisso senza operatore.</p>
<p>La pronuncia appare utile al fine di ribadire il principio secondo cui le violazioni accertate attraverso l’autovelox possono essere notificate successivamente all’accertamento, laddove la contestazione non possa essere effettuata immediatamente .</p>
<p>Secondo il giudice lagunare sono legittimi i relativi verbali in assenza della contestazione immediata, se questa non è possibile , in conformità al chiaro disposto normativo del Nuovo codice della strada, regolamento di esecuzione , art.384.</p>
<p>Appare utile anzitutto esporre brevemente i termini peraltro molto semplici, della vicenda ed il contenuto della sentenza in esame.</p>
<p>Nel caso in questione il trasgressore sosteneva la necessità della contestazione immediata in quanto tassativamente prevista dal codice.</p>
<p>In particolare, il ricorrente sosteneva che l’organo di polizia stradale deliberatamente si era posto in condizione di non potere effettuare la contestazione immediata del fatto, con ciò anche incorrendo nella violazione di una circolare del Ministero dell’interno sul punto in cui raccomanda la presenza del secondo operatore, o meglio della seconda pattuglia a valle, che dovrebbe procedere a fermare il veicolo del preteso trasgressore al fine di operare la immediata contestazione.</p>
<p>Secondo il ricorrente, in definitiva, la mancata contestazione dell’accertamento e la violazione della circolare ministeriale da parte della Polizia Municipale avrebbero comportato l’illegittimità del verbale.</p>
<p>2. Chiarisce invece il giudice di pace di Venezia che proprio l’art.384 del regolamento di esecuzione del codice della strada indica a titolo esemplificativo tra i casi di materiale impossibilità di contestazione immediata l’ipotesi di accertamento di violazione mediante apparecchio di rilevamento della velocità.</p>
<p>La norma consente la determinazione del fatto in un momento successivo, ovvero dopo che il veicolo interessato sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella possibilità di essere fermato in tempo utile.</p>
<p>Il giudice afferma inoltre che egli non può sostituirsi alla autorità amministrativa, in particolare alla Polizia Municipale, nella concreta organizzazione del servizio di polizia volto al contrasto della velocità mediante apparecchiature per rilevare le violazioni. .Tantomeno egli può sindacare la scelta del mezzo tecnico di accertamento della velocità.</p>
<p>La sentenza conclude sancendo che in base all’art.384 del regolamento del codice stradale nel caso di specie la contestazione differita è legittima per i motivi esposti.</p>
<p>L’opposizione proposta viene così rigettata .</p>
<p>Nel decidere la compensazione delle spese del giudizio, il giudice veneziano riconosce inoltre che la errata informazione giornalistica sui contenuti di una pronuncia della Cassazione in materia può avere indotto in errore scusabile l’opponente.</p>
<p>3. La sentenza del giudice di pace di Venezia pronuncia contiene interessanti spunti di riflessione sulla annosa vicenda della contestazione immediata nel procedimento sanzionatorio, come disciplinato dal nuovo codice della strada.</p>
<p>Anzitutto, non può essere trascurato che la contestazione del fatto illecito , sia immediata che differita, assolve la primaria funzione di consentire l’esercizio della difesa del privato, avverso la pretesa sanzionatoria della P.A.</p>
<p>Contrariamente a quanto talora sostenuto, sembra difficile rinvenire un vulnus di tale diritto di difesa del trasgressore nel caso di contestazione differita(notifica del verbale), che anzi consente una ragionata e serena valutazione ed esposizione delle proprie ragioni in fatto ed in diritto nei confronti dell’amministrazione, che potranno essere fatte valere dinanzi al Prefetto od al giudice di pace direttamente.</p>
<p>Né sembra sostenibile che solo sul luogo e nell’immediatezza del fatto il cittadino può evidenziare all’agente elementi di fatto che escludono o attenuano, oppure giustificano il comportamento in via di accertamento.</p>
<p>La considerazione vale in generale nella materia delle sanzioni amministrative governate dalla legge n.689/1981 ed a nostro giudizio riduce il rilievo della diatriba contestazione –notifica.</p>
<p>La legge n.689/1981, recante la disciplina generale in materia di sanzioni amministrative pecuniarie e relativo procedimento amministrativo, pone infatti come assolutamente equivalenti i due atti, senza alcun riferimento alla possibilità della contestazione immediata.</p>
<p>Non appare allora sostenibile dinanzi ai principi costituzionali che il legislatore abbia inteso disciplinare diversamente il procedimento sanzionatorio del codice della strada rispetto alla generalità delle materie presidiate da sanzioni amministrative anche in tema di atto di avvio del procedimento stesso , facendone derivare un deteriore trattamento per il trasgressore .</p>
<p>Se è vero che la Cassazione ha più volte affermato la legittimità della diversa disciplina procedimentale nei due ambiti (sanzioni amministrative in genere e sanzioni amministrative previste dal codice stradale), resta tuttavia fermo il limite dei principi costituzionali.</p>
<p>Infatti, il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, impone la garanzia del ricorso al giudice in favore del presunto trasgressore in ogni ipotesi di avvio del procedimento.</p>
<p>Il legislatore non può ridurre in un caso piuttosto che in un altro il livello di tutela giurisdizionale del privato nei confronti della P.A., senza incorrere in censura dinanzi alla Corte Costituzionale.</p>
<p>La diversità delle due fattispecie in esame, contestazione immediata e notifica, non può ridondare in un diverso livello di effettività della tutela giurisdizionale del privato: inferiore nel caso della successiva notifica al domicilio del trasgressore.</p>
<p>Se così fosse la norma sarebbe incostituzionale.</p>
<p>Respinta pertanto la tesi che considera la contestazione immediata , diversamente dalla notifica, quale atto di piena garanzia delle posizioni giuridiche del privato, sembra in definitiva formalistico l’atteggiamento della giurisprudenza che in materia di codice stradale ha talora imposto e preteso dagli operatori la contestazione immediata senza accontentarsi della notifica che, ribadiamo, assolve in pieno alla stessa funzione.</p>
<p>Gli artt.200 e 201 cds prevedono entrambe le fattispecie ,contestazione immediata e contestazione differita attraverso la notifica del verbale di violazione, così ritenendole sostanzialmente equivalenti.</p>
<p>4. Appare utile a tal fine, inoltre, rammentare il disposto dell’art. 200 comma 1 nuovo cds, che così recita:</p>
<p>&#8221; la violazione, quando è possibile,deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta &#8220;.</p>
<p>Si impongono allora le seguenti considerazioni:</p>
<p>in generale, non è razionale e logico, né coerente con la Costituzione sostenere che la notifica del verbale al trasgressore non garantisce appieno la funzione di consentire l’esercizio della difesa del privato nel procedimento amministrativo originato dal verbale redatto dall’agente;</p>
<p>la considerazione trova conferma nell’art.200 cds: infatti, se è vero che di regola l’obbligato in solido (proprietario del veicolo ad es.) non è al fianco del conducente, è altresì vero che la contestazione immediata non potrà riguardarlo e che sarà necessario procedere nei suoi confronti alla notifica;</p>
<p>sembra evidente che il legislatore anche in questa ipotesi ritiene che la notifica assolve in pieno alla primaria funzione di garanzia del diritto di difesa, così confermando la piena equivalenza tra le due forme di contestazione del fatto illecito, immediata e successiva.</p>
<p>In definitiva ed a nostro giudizio, il legislatore, aldilà del dato letterale, configura come equivalenti nella sostanza i due diversi atti endoprocedimentali in questione (contestazione immediata sul posto ; contestazione differita mediante notifica ).</p>
<p>Le due forme di avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio non possono d’altronde avere efficacia diversa a seconda dei casi e dei soggetti interessati, pena la illegittimità costituzionale dell’art.200 cds .</p>
<p>5. Consentire al giudice di valutare, ai sensi dell’art.384 regolamento, se era possibile o meno la contestazione immediata, significa operare un sindacato sull’azione degli agenti accertatori nel merito.</p>
<p>Occorre pertanto limitare il controllo giurisdizionale alla motivazione dell’atto di accertamento.</p>
<p>Sarà necessaria una motivazione logica, razionale , non contraddittoria o perplessa e che dia conto delle ragioni in fatto che hanno impedito la contestazione immediata.</p>
<p>Il giudice potrà e dovrà in tale caso ritenerla adeguata ed ammettere la legittimità della notifica.</p>
<p>In ordine poi alla rilevanza delle modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale, già la Cassazione sez. I civile n. 2494 del 21.2.2001 ha chiarito che esse non possono essere censurate in sede giudiziaria , in quanto rientrano nella discrezionalità amministrativa.</p>
<p>Il principio affermato dal giudice di legittimità sembra confortare la tesi della sufficienza di una motivazione congrua circa la impossibilità della contestazione,ex art.384 regolamento codice stradale.</p>
<p>Inoltre, smentisce i contrari orientamenti di alcuni giudici di merito che hanno ritenuto di poter sindacare l’organizzazione del servizio , in particolare la assenza della seconda pattuglia adibita alla contestazione immediata.</p>
<p>6. Occorre poi esaminare la tesi che vede la circolare ministeriale come atto obbligatorio per l’organo accertatore in tema di predisposizione dei servizi di controllo della velocità veicolare</p>
<p>In ordine alle circolari del Ministero dell’interno nella materia in questione, si ritiene che non possono avere carattere vincolante per le strutture di polizia dipendenti dall’ente locale e non dallo Stato.</p>
<p>Si tratta infatti di disposizioni interpretative che si ispirano ad un tradizionale rapporto di leale collaborazione tra amministrazioni, difettando attualmente un rapporto di supremazia tra lo Stato e l’Ente locale che legittimi il carattere vincolante della circolare per quest’ultimo.</p>
<p>E’ appena il caso di segnalare tuttavia che la circolare Ministero interno n.300/A/24850 del 12.12.2000 reca in effetti disposizioni interpretative ed operative rivolte agli organi di polizia stradale pienamente coerenti con le affermazioni del giudice veneziano.</p>
<p>Si tratta di disposizioni , inoltre , che a nostro avviso sono conformi anche all’orientamento della Cassazione, rettamente interpretato, anche con riguardo alla famosa sentenza della Cassazione civile n.4010 del 1.2.2000.</p>
<p>D’altro canto , a fronte delle modalità del servizio di polizia stradale non vi sono norme giuridiche che fondino una posizione soggettiva attiva in capo al privato, come tale tutelabile nell’ordinamento, nemmeno, a nostro giudizio,in termini di interesse legittimo .</p>
<p>7. Non si può negare infine che la stampa ha talora erroneamente informato la pubblica opinione nel dare notizia di alcune sentenze della Cassazione sulla materia in esame, enfatizzando l’obbligo della contestazione immediata oltre lo scopo del dettato legislativo.</p>
<p>Appare utile pertanto sintetizzare i termini della fattispecie in attesa di una pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte che ponga fine all’attuale situazione di incertezza</p>
<p>La sentenza in esame e le considerazioni fin qui esposte consentono in conclusione alcune affermazioni di principio:</p>
<p>laddove sia possibile, la contestazione immediata e sul posto della violazione rimane un obbligo dell’agente accertatore;</p>
<p>la contestazione successiva del verbale di accertamento al trasgressore è legittima nei casi previsti dal Nuovo codice della strada , regolamento di attuazione art .384 ;</p>
<p>la contestazione successiva è altresì ammessa in ipotesi ulteriori non codificate , atteso il carattere esemplificativo dell’art 384;</p>
<p>tra queste ricorre di certo l’ipotesi di grave pericolo per la circolazione stradale e/o per gli operatori di polizia stradale;</p>
<p>occorre in ogni caso adeguata motivazione nel verbale di accertamento circa la impossibilità della contestazione immediata, che sarà sindacabile dal giudice sotto il profilo della logicità ed adeguatezza;</p>
<p>la contestazione successiva è atto assolutamente equivalente alla contestazione immediata ,secondo un principio generale posto dalla legge n.689/1981 in materia di accertamento di illeciti amministrativi;</p>
<p>la scelta, l’uso del mezzo tecnico, la dislocazione degli operatori, in generale l’organizzazione del servizio di polizia stradale attengono alla discrezionalità tecnica dell’organo di polizia medesimo;</p>
<p>pertanto, come ha affermato la Cassazione, non possono essere oggetto di sindacato del giudice ordinario al fine di accertare la legittimità degli accertamenti di illeciti amministrativi così effettuati (cfr. Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza 21 .2.2001, n. 2494 );</p>
<p>nessun vizio a carico del verbale può quindi essere addotto in ordine a tale profilo di merito dell’azione amministrativa sanzionatoria;</p>
<p>l’ asserita violazione di circolari ministeriali in materia non costituisce vizio di legittimità del verbale redatto dall’organo di polizia stradale appartenente alla Polizia Municipale , attesa la natura non vincolante degli atti interpretativi di leggi, formulati dall’amministrazione centrale dello Stato, rispetto all’Ente locale.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(nota alla <a href="http://dbase2.ipzs.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?codgiur=1452&amp;visualizza=1">sentenza del Giudice di pace di Venezia 21.2.2001, n. 36)</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laccertamento-strumentale-della-velocita-mediante-lautovelox-lequivalenza-dellatto-di-contestazione-e-della-notifica-del-verbale-nel-procedimento-amministrativo-sanzionat/">L&#8217;accertamento strumentale della velocità mediante l’autovelox.  L’equivalenza dell’atto di contestazione e della notifica del verbale nel procedimento amministrativo sanzionatorio secondo il Nuovo codice della strada.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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