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	<title>Autorizzazione e concessione-Giurdisdizione e competenza Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Autorizzazione e concessione-Giurdisdizione e competenza Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2016 n.9543</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-9-2016-n-9543/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-9-2016-n-9543/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2016 n.9543</a></p>
<p>Pres. Morabito /Est. Costantino Sulla legittimità degli atti di annullamento della festa della Befana 2015-2016 a Piazza Navona 1. Provvedimento amministrativo – Parere ANAC –Rinvio per relationem – Conseguenze. 2. Autorizzazioni e Concessioni – Gara –Criteri – Discrezionalità Amministrativa&#160; – Limiti di anzianità di attività – Rilevanza – Condizioni. 3.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-9-2016-n-9543/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2016 n.9543</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-9-2016-n-9543/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2016 n.9543</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Morabito  /Est. Costantino</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità degli atti di annullamento della festa della Befana 2015-2016 a Piazza Navona</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Provvedimento amministrativo – Parere ANAC –Rinvio<em> per relationem </em>– Conseguenze.</p>
<p>2. Autorizzazioni e Concessioni – Gara –Criteri – Discrezionalità Amministrativa&nbsp; – Limiti di anzianità di attività – Rilevanza – Condizioni.</p>
<p>3. Contratti con la P.A. – Gara – Annullamento in autotutela &#8211; Responsabilità precontrattuale &#8211; Configurabilità &#8211; Conseguenze&nbsp;</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. I pareri dell’Autorità&nbsp;non hanno ex se un valore obbligatorio o vincolante, la loro incidenza sulla fattispecie va valutata pur sempre caso per caso, con riguardo alla loro capacità di integrare la motivazione del provvedimento finale. Pertanto qualora l’atto impugnato richiami il parere dell’Autorità come parte sostanzialmente integrativa dei presupposti che hanno determinato l’esercizio dell’autotutela e dunque se ne deve affermare l’impugnabilità. Anche se l’ANAC non abbia richiesto l’annullamento della procedura, detto parere concorre a determinare il convincimento dell’amministrazione di provvedere.<br />
&nbsp;<br />
2. In tema di concessioni amministrative di beni pubblici a fini economici o di commercio, la discrezionalità dell’Amministrazione nell’organizzare il procedimento di gara per l’assegnazione del provvedimento ampliativo è certamente maggiore di quanto non si riscontra nelle ordinarie procedure di appalto per opere pubbliche o forniture o servizi; tuttavia, la discrezionalità trova pur sempre un limite di scopo nel dovere di assicurare un effettivo confronto concorrenziale, secondo i principi nazionali ed europei. Pertanto, quando viene in rilievo un abbinamento tra punteggi di anzianità di attività e qualità dell’offerta al pubblico (ovvero della competitività economica e concorrenziale della proposta di sfruttamento dell’area pubblica), il rapporto tra queste due specifiche voci di valutazione dev’essere attentamente valutato dall’Amministrazione. Infatti, se l’anzianità di impresa è intesa come inclusiva dell’anzianità di collocazione nella medesima postazione del cui affidamento si tratta, ed essa consegue ad una collocazione a suo tempo avvenuta, per la prima volta, senza procedura comparativa o concorsuale, questo elemento corrisponde ad un valore dell’azienda ottenuto “fiduciariamente” ovvero che non è stato conseguito e mantenuto all’esito di un effettivo confronto concorrenziale con altri operatori in posizione di parità. Ne consegue che il peso che viene attribuito oggi a tale presupposto &#8211; ai fini dell’assegnazione di nuove concessioni o della conferma o rinnovo di quelle precedenti – consente di fatto l’ingresso di una posizione di vantaggio ottenuta in maniera non competitiva nell’ambito di una procedura comparativa, con una corrispondente discriminazione qualitativa dell’operatore ed un’altrettanto corrispondente restrizione all’accesso di nuovi operatori che non è dipendente da fattori effettivi (o verificabili) di qualità dell’offerta.<br />
&nbsp;<br />
3. L&#8217;annullamento in autotutela della procedura di gara anteriormente alla conclusione con la sottoscrizione del contratto implica una posizione di responsabilità riconducibile alle previsioni di cui all’art. 1337 cod.civ.. In forza della responsabilità precontrattuale, il risarcimento va limitato al solo rimborso delle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative svolte in vista della conclusione del contratto (danno emergente) ed il ristoro della perdita di ulteriori occasioni di stipulazione con altri di contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi, impedite proprio dalle trattative indebitamente interrotte, mentre il ristoro dell&#8217;utile economico, derivato dalla gestione del servizio messo in gara non può trovare titolo nell’annullamento della procedura posto che non è certo che all’esito di una sua eventuale edizione in termini diversi da quelli oggetto di annullamento.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 05/09/2016</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 09543/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00637/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda Ter)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 637 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Alfiero Tredicine, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Orazio Castellana, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Cec &amp; Partners in Roma, piazza Benedetto Cairoli, 2;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Roma Capitale, in persona del Commissario Straordinario, rappresentata e difesa dall&#8217; avv. Alessandro Rizzo, dell’Avvocatura Capitolina, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;&nbsp;<br />
ANAC &#8211; Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del Presidente&nbsp;<em>pro tempore,&nbsp;</em>rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>della Determinazione Dirigenziale del Municipio di Roma I Centro, n. rep. CA/4111/2015 (prot. CA/192443/2015) del 30 novembre 2015, pubblicata il 1 dicembre 2015, con cui sono stati annullati tutti gli atti relativi alla procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione di posteggi per l’esercizio di attività di commercio su area pubblica, di attività artigianali e varie nonché di spettacolo viaggiante (teatro dei burattini) nell’ambito della Festa della Befana in Piazza Navona – edizioni 2015/2024, in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali e segnatamente la DD n. rep. CA/4037/2015 prot. CA/187177/2015 del 20.11.2015 con cui sono state approvate le graduatorie per l’assegnazione dei posteggi per le attività in questione; la Decisione della GM nr. rep. CA/4062/2015 prot. N. CA/188807//2015 del 24.11.2015 con cui è stata disposta la sospensione temporanea di tutti gli atti connessi; la nota RC 34477 del 26 novembre 2015 del Segretario – Direzione Generale di Roma Capitale; tutti i verbali della Commissione interna per la verifica della regolarità della procedura amministrativa di assegnazione dei posteggi con particolare riferimento al verbale RC34413/2015; la nota del Commissario Straordinario prot. RA 85338 del 26.11.2015; la nota del Presidente del Municipio di Roma I Centro, prot. CA 191227 del 27 novembre 2015; per quanto occorrer possa, la nota ANAC prot. 0160625 del 26 novembre 2015.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dell’ ANAC &#8211; Autorità Nazionale Anticorruzione;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 luglio 2016 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>Parte ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale l’Amministrazione comunale ha disposto in via amministrativa l’annullamento in autotutela degli atti di gara per l’affidamento in concessione di posteggi su area pubblica, in Piazza Navona di Roma, da assegnarsi per attività connesse alla tradizionale festività della Befana per il periodo compreso tra il 2015 ed il 2024, nella quale aveva conseguito un collocamento in graduatoria utile per l’ottenimento delle OSP di suo interesse.<br />
Più precisamente, premette che in occasione dell’assegnazione dei posteggi per la manifestazione della Befana per il triennio 2014/2015 – 2016/2017 l’Amministrazione decideva la riduzione delle aree concedibili (da 113 a 72); il bando riceveva il plauso delle associazioni dei residenti e del CODACONS, ancorchè impugnato da alcuni soggetti ritenutisi pregiudicati dall’iniziativa dell’Amministrazione; i relativi ricorsi (RGNR 15281/2014 e 15284/2014) venivano respinti, tuttavia la manifestazione non aveva luogo egualmente, in quanto gli operatori non erano stati messi nelle condizioni di poter organizzare per tempo le esposizioni.<br />
A seguito dell’esperienza così maturata, l’Amministrazione si risolveva a modificare ulteriormente i termini organizzativi dell’iniziativa, limitando la presenza degli operatori commerciali con una nuova riduzione delle postazioni assentibili, nonché adottando specifici criteri per la selezione degli affidatari delle concessioni temporanee di suolo pubblico (deliberazione n. 69 del 25 settembre 2015); venivano approvate dall’Amministrazione comunale le regole concordate nella riunione del 26 maggio 2015 tra i rappresentanti del Municipio, quelli della Sovrintendenza capitolina e la Sovrintendenza speciale per il Colosseo, nonché il MNR, ammettendo 48 postazioni, di cui 28 per le attività commerciali e 20 alle attività artigianali, oltre 8 posti per attività varie; veniva approvato il nuovo banco tipo (Determina n. 10478 del 14 settembre 2015); veniva dettagliata la planimetria con la numerazione dei posteggi ed indicazione delle merceologie; con DD 3407/2015 del 30 settembre 2015 venivano approvati e pubblicati gli avvisi pubblici per la partecipazione alla gara per l’assegnazione dei posteggi; le domande avrebbero potuto inoltrarsi esclusivamente a mezzo raccomandata AR non prima dell’8 ottobre 2015 e non oltre il 22 ottobre 2015 dovendo pervenire entro le ore 10,00 del 26 novembre 2015; in conformità con quanto previsto dal Documento Programmatico per il Commercio su aree pubbliche della Regione Lazio (delib. Cons. reg.le n. 139/2003) e dal punto 7 dell’intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012 non si sarebbero potute assegnare più di due postazioni al medesimo soggetto giuridico; una parte del punteggio sarebbe stato assegnato sulla base della maggiore professionalità d’impresa (20 punti su un max di 50, per le attività commerciali e 15 su max 30 per le attività varie) costituita sia dall’anzianità di iscrizione al registro delle ditte, sia dall’anzianità di partecipazione alla fiera nel settore merceologico di riferimento; ulteriore punteggio sarebbe stato assegnato alla qualità della merce e punti 5 agli operatori affetti da invalidità debitamente certificata; la valutazione delle domande ai fini del punteggio sarebbe avvenuta in seduta pubblica il 26 ottobre 2015.<br />
Pervenivano 133 domande, che la difesa del ricorrente puntualmente distingue per categoria; il ricorrente ne presentava due per il settore merceologico alimentare e due per quello non alimentare.<br />
Le graduatorie venivano approvate con DD rep. CA/4037/2015 del 20 novembre 2015 per le edizioni dal 2015/2016 al 2024/2025; gli aggiudicatari, tra i quali il ricorrente medesimo (collocatosi al primo e secondo posto della categoria alimentare ed al primo per quella delle attività varie), venivano invitati a confermare l’accettazione nei tre giorni successivi ed a presenziare all’assegnazione dei posteggi secondo la graduatoria il giorno 24 novembre 2015 a decorrere dalle ore 10,00.<br />
All’indomani della pubblicazione della Graduatoria si verificava una vera e propria sollevazione popolare che sfociava in una campagna di stampa denigratoria con cui si paventavano presunte “gravissime” irregolarità, motivate in sostanza con la circostanza (palesemente inveritiera secondo il ricorrente) che diversi posteggi sarebbero stati assegnati alla famiglia Tredicine, cioè a persone iniqualche modo collegate con il ricorrente; la difesa di quest’ultimo si sofferma compiutamente sulle modalità e sulle caratteristiche di tali eventi.<br />
La mattina fissata per l’assegnazione dei posteggi venivano diramate la DD nr. rep. CA/4062/2015 che, in applicazione della delibera nr. 11 della GM di pari data, disponeva la sospensione della procedura fino alle verifiche in corso; la decisione sarebbe scaturita da una nota del Segretario Generale di Roma Capitale di pari data, che chiedeva di valutare la sospensione in relazione alla necessità di corrispondere alla richiesta di ANAC di acquisire tutta la documentazione inerente la procedura medesima. L’esito del controllo si aveva con l’emanazione della DD n. rep. CA/4111/2015 prot. CA/192443/015 del 30 novembre 2015, che annullava “in autotutela” tutti gli atti relativi alla procedura di cui trattasi.<br />
Le irregolarità riscontrate sarebbero contenute nel verbale prot. RC 34413/2015 della Commissione, che avrebbe rilevato il mancato rispetto del termine di cui al punto 7.3 del Documento Programmatico Regionale per il commercio su area pubblica; e nella nota ANAC prot. N. 0160625 del 26 novembre 2015 che avrebbe espresso criticità in ordine alla procedura (non esplicitate).<br />
Nel frattempo, in relazione agli esiti della procedura, e nella legittima aspettativa di risultare assegnatario di uno o più posteggi, l’odierno ricorrente aveva commissionato la realizzazione dei nuovi banchi ed assunto altri impegni ed obbligazioni che la difesa del ricorrente descrive puntualmente, commissionando merce e prodotti.<br />
Lamentando dunque l’illegittimità dell’atto di revoca per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, disparità di trattamento sotto diversi profili, ne chiede l’annullamento e domanda di essere risarcito.<br />
In particolare, deduce che l’atto impugnato sarebbe stato adottato in esplicita violazione dei principi e dei limiti del ricorso all’autotutela (il mancato rispetto del termine di cui al punto 7.3 del Documento programmatico Regionale per il commercio su area pubblica, non costituirebbe né una violazione di legge, né un eccesso di potere, nè un vizio di incompetenza, essendo prefissato in mero atto amministrativo – il documento risulta infatti approvato con la delibera nr. 139/2003 della GR – che configurerebbe solo una norma di procedimento insufficiente ai fini dei presupposti di cui all’art. 21 octies c. 2 della l. 241/90; a voler qualificare l’atto impugnato come provvedimento di revoca, ex art. 21 quinquies della l. 241/90, non sussisterebbero i presupposti relativi alla sopravvenuta carenza dei motivi di interesse pubblico o la sopravvenienza di nuovi motivi di opportunità; espone che, sul piano dell’effettiva motivazione, l’annullamento sarebbe in realtà scaturito dall’intendimento politico di evitare che i posteggi fossero affidati ai medesimi operatori che avevano già partecipato alle edizioni precedenti delle feste in Piazza Navona; in ogni caso resterebbe confermato il diritto del ricorrente, in quanto titolare di una specifica aspettativa fondata sull’esito del procedimento di gara poi annullato o comunque revocato, al risarcimento del danno; quest’ultimo andrebbe accordato ai sensi dell’art. 1337 c.c., fondandosi sulla violazione del principio di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. Secondo parte ricorrente, il danno risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale da parte della pubblica Amministrazione a seguito del mancato perfezionamento del rapporto, riguarderebbe a) il rimborso dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative svolte in vista della conclusione del contratto (danno emergente); b) il ristoro della perdita di ulteriori occasioni di stipulazione con altri di contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi, impedite proprio dalle trattative indebitamente interrotte; c) il ristoro dell&#8217;utile economico che sarebbe derivato dalla gestione del servizio messo in gara; su ognuno di questi presupposti la difesa di parte ricorrente analiticamente si sofferma quantificando il danno emergente in euro 52.500,00; il lucro cessante sarebbe pari ad Euro 15.000,00 per ogni posteggio (il ricorrente aveva diritto a due posteggi) per edizione periodica della festa nel settore dolciumi e ad Euro 3.000,00 per il settore attività varie – palloncini per ogni posteggio (anche in questo il ricorrente aveva diritto a due posteggi), con conseguente ammontare complessivo pari ad euro 360.000,00.<br />
Quanto ai presupposti dell’atto impugnato riconducibili all’intervento dell’ANAC di cui alla nota richiamata nel provvedimento stesso, evidenzia parte ricorrente che – a differenza di quanto affermato dall’Autorità secondo la quale il procedimento annullato non si era ancora concluso &#8211; le graduatorie provvisorie erano già state approvate con Determina Dirigenziale del Municipio Roma I Centro del 20.11.2015 n. prot. CA/187177/2015 (e n. rep. CA/4037/2015) e quindi le aggiudicazioni definitive (nel caso di specie le assegnazioni) erano già state disposte.<br />
Nel merito dei presupposti di assegnazione dei posteggi, che secondo l’Autorità integrerebbero il rischio di far conseguire ai beneficiari un diritto di insistenza nei luoghi o comunque una posizione di privilegio, oppone parte ricorrente che venivano in rilievo requisiti di esperienza (anzianità d’impresa) espressamente previsti dall’Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni del 5 luglio 2012, disposta in attuazione dell’art. 70, comma 5, del D. Lgs. n. 59 del 26/3/2010; dal Documento Programmatico della Regione Lazio per il commercio su aree pubbliche, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 139 del 19 febbraio 2003; dal Regolamento delle attività commerciali su aree pubbliche, introdotto con delibera del Consiglio Comunale di Roma n. 35 del 6 febbraio 2006; dal Documento Unitario delle Regioni e delle Province Autonome per l’attuazione dell’Intesa (documento recepito nella Regione Lazio con delibera della Giunta Regionale n. 417 del 1° luglio 2014); dal Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0154751 del 3 settembre 2015, proprio in relazione ai criteri da adottare per l’assegnazione dei posteggi nell’ambito della tradizionale Festa della Befana in Piazza Navona, richiesto dal Municipio I; dal parere rilasciato dalla Regione Lazio prot. GR540033 dell’8 ottobre 2015. In ogni caso, nella procedura oggetto di ritiro in autotutela, l’anzianità di impresa era contenuta quanto agli effetti: non solo la normativa prevede che quale criterio di priorità vi sia quello della anzianità di impresa e che, nel limite del 40% complessivo del punteggio, questa possa riferirsi all’anzianità di posteggio acquisita (anche in modo discontinuo) nelle pregresse edizioni della Fiera, ma addirittura il Comune ha introdotto un criterio ulteriormente riduttivo, che impedisce che il punteggio relativo all’anzianità di posteggio possa superare il 20% ed che possa essere quindi decisivo (si veda ad esempio l’avviso pubblico per la categoria dolciumi che assegna 10 punti, su un massimo di 50, in ragione dell’anzianità di impresa e 0,5 punti per ogni anno di anzianità di posteggio con il limite massimo di 10 punti, cioè di 20 anni). Infine, al criticato criterio residuale di preferenza, in caso di parità di punteggio, da attribuire agli operatori sulla base del momento di presentazione della domanda, l’ANAC non tiene conto che trattasi di criterio previsto dal Documento Programmatico della Regione Lazio per il commercio su aree pubbliche, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 139 del 19 febbraio 2003 (art. 7.2. “a parità di condizioni, la domanda è valutata in base all’ordine cronologico risultante dalla data di spedizione della raccomandata a.r.”). In merito alla durata decennale della concessione, si tratterebbe di durata prevista espressamente dalla normativa (Documento Programmatico della Regione Lazio per il commercio su aree pubbliche, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 139 del 19 febbraio 2003 secondo cui “la concessione di posteggio in qualsiasi tipologia di mercato o fiera… ha durata decennale” e Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 6/2/2006, all’art. 19, comma 2, secondo cui<em>“per la Festa della Befana di Piazza Navona la concessione avrà durata decennale a condizione che gli operatori rispettino le prescrizioni tecniche elaborate dal Municipio I</em>”. Quanto ai dubbi dell’Autorità sull’operato della commissione di gara e sulla mancata valutazione dell’aspetto della qualità delle merci offerte, anche in questo caso il Disciplinare prevedeva che non sarebbe stato attribuito alcun punteggio a tale parte dell’offerta in assenza di dimostrazione della qualità delle merci. Sicchè anche in questo caso non si ravviserebbero criticità tali da giustificare la demolizione dell’intera procedura di gara: si tratterebbe comunque di aspetti che, qualora considerati, dimostrerebbero ancor più la responsabilità della P.A. in relazione all’annullamento della procedura, restando fermo che l’odierno ricorrente con il presente gravame lamenta altresì la mancata concessione di quei punteggi ulteriori che la commissione ha ritenuto di non attribuire a nessun concorrente.<br />
Si è costituita Roma Capitale, che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto e, con propria memoria, precisa che con il provvedimento di autotutela&nbsp;<em>sub judice&nbsp;</em>sono stati annullate le seguenti D.D. : nr. 3407 del 30.09.2015, pubblicata e rettificata in pari data, di approvazione degli avvisi pubblici relativi all’assegnazione dei posteggi per la Festa in Piazza Navona, in cui era stabilito che le domande di partecipazione avrebbero dovuto essere spedite mediante raccomandata non prima di sette giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del bando e non oltre il 26 ottobre 2015; nr. 3496 del 7.10.2015 di presa d’atto della Memoria di Giunta del 7.10.2015 con la quale è stato allegato all’avviso pubblico il “Disciplinare di Qualità” dell’Assessore Roma Produttiva, inerente la qualità della merce proposta in vendita ed il Protocollo d’Integrità ex delib. GC n. 40/2015; nr. 4037 del 20.11.2015 di approvazione delle graduatorie provvisorie per l’assegnazione dei posteggi; nr. 4062 del 24.11.2015 di sospensione della procedura “fino alle comunicazioni in ordine all’esito delle verifiche in corso”.<br />
Secondo Roma Capitale, non sussisterebbe alcun difetto di motivazione perché la Determina impugnata seppure redatta in una forma essenziale, richiama tra i propri presupposti tanto la nota ANAC del 26.11.2015, tanto gli atti della Commissione interna di verifica (che evidenziava il mancato rispetto del termine di cui al punto 7.3 del Documento Programmatico Regionale per il commercio su area pubblica”). In particolare, la Commissione interna rilevava criticità quali la mancanza di autocertificazioni da parte di alcuni tra gli operatori, la spedizione di alcune domande da parte di un ufficio non accessibile al pubblico indifferenziato; i criteri di gara venivano integrati con i punteggi derivanti dal recepimento del Disciplinare trasmesso dall’Assessore di Roma Produttiva con i punteggi da attribuire alla qualità della merce solo il giorno antecedente l’inizio della presentazione delle domande, senza prevedere un differimento del relativo termine; per la dimostrazione del possesso di tali requisiti di qualità si richiedeva la presentazione di una dettagliata relazione corredata da certificazioni anche di terzi e fatture d’acquisto; si sarebbe trattato dunque di una integrazione del disciplinare potenzialmente lesiva della par condicio tra i concorrenti, tenuto conto della diversificazione della documentazione richiesta da allegare alla domanda; si prospettava la potenziale sussistenza di un pregiudizio nei confronti di quanti non erano stati messi nelle condizioni di conoscere il disciplinare ed ottemperare ai nuovi obblighi nei tempi assegnati dal bando; l’incidenza di tali variazioni sul punteggio era significativa prevedendosi specifici punteggi, ad esempio, per prodotti naturali o materiali riciclati (metà del punteggio, mentre in loro assenza non si sarebbe attribuito alcun punteggio); inoltre a parità di punti si prevedeva una prevalenza delle domande per loro ordine cronologico, con la conseguenza che gli operatori erano indotti ad affrettarsi alla presentazione delle istanze, avendosi potuto conformare già al precedente schema di bando prima delle integrazioni, avvenuta il giorno prima dell’avvio del termine per la presentazione delle domande stesse; la Commissione ha accertato che, in alcuni casi, l’attribuzione di una parte determinante del punteggio, pari al 50%, relativa alla valorizzazione della qualità degli alimenti, sia venuta meno o comunque sia stata impedita, con conseguente assegnazione dei punteggi sulla base della sola anzianità o di ragioni di preferenza per condizioni di invalidità; dal canto suo l’ANAC rilevava il meccanismo del cumulo tra l’anzianità di iscrizione nel registro delle imprese e l’anzianità acquisita nel posteggio; criteri di valutazione della merce indicati nominativamente, mentre le modalità di preferenza vengono indicate solo successivamente al bando; un disallineamento tra la specificazione dei sub punteggi ed i punteggi richiamati negli avvisi; mancano nei verbali di gara le menzioni delle operazioni compiute per l’attribuzione dei punteggi; altre lacune nei verbali e negli avvisi, nonché la mancanza del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del dlgs n. 163/2006.<br />
Si è costituita anche l’ANAC che resiste al ricorso, eccependo l’inammissibilità del gravame nei propri riguardi, per mancanza di natura provvedimentale del parere espresso, che non costituirebbe atto impugnabile; nonché, nel merito, prospettando argomenti similari a quelli sin qui già esposti.<br />
Le parti hanno scambiato memorie nelle quali hanno meglio precisato le proprie tesi ed eccezioni ed hanno concluso per l’accoglimento delle relative domande.<br />
Nella pubblica udienza del 5 luglio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>Nell’odierno giudizio, le parti controvertono in ordine alla legittimità del provvedimento indicato in epigrafe con il quale Roma Capitale ha disposto l’annullamento in autotutela degli atti di gara relativi a concessioni temporanee di OSP in Piazza Navona.<br />
Preliminarmente, dev’essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del gravame nei confronti dell’ANAC che è infondata e va respinta.<br />
Secondo ANAC il proprio parere non avrebbe natura provvedimentale e non potrebbe dunque essere fonte di effetti lesivi per i terzi, con conseguente assenza dei necessari presupposti legittimanti l’azione di annullamento.<br />
Sebbene, in linea di principio, i pareri dell’Autorità – per le ragioni sulle quali la difesa dell’ANAC si sofferma, richiamando ampia giurisprudenza in materia di pareri dell’AVCP, tra cui TAR Lazio, 21 febbraio 2012, n. 1730 e TAR Brescia, 28 gennaio 2011, n. 181 e Consiglio di Stato, VI, 3 maggio 2010 n. 2053, cui si rinvia – non abbiano ex se un valore obbligatorio o vincolante, la loro incidenza sulla fattispecie va valutata pur sempre caso per caso, con riguardo alla loro capacità di integrare la motivazione del provvedimento finale.<br />
Nel caso di specie, l’atto impugnato richiama il parere dell’Autorità come parte sostanzialmente integrativa dei presupposti che hanno determinato l’esercizio dell’autotutela e dunque se ne deve affermare l’impugnabilità, ancorchè unitamente al medesimo provvedimento di Roma Capitale che ne recepisce i contenuti.<br />
Vero è, dunque, che l’ANAC, non ha richiesto o disposto l’annullamento della procedura (né peraltro avrebbe potuto farlo), ma certamente le sue osservazioni hanno utilmente concorso – nel rapporto di leale collaborazione tra Amministrazioni &#8211; a determinare il convincimento dell’ufficio di avviare il procedimento di riesame della procedura stessa.<br />
Nel merito, si osserva che, secondo la giurisprudenza, in linea di principio l’unico limite alla possibilità di esercitare un potere di revoca della procedura di gara è costituito dall’avvenuta stipula del contratto (v. ad es. Cons. Stato Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4934 e Consiglio di Stato sez. III 29 luglio 2015 n. 3748), anche se, ovviamente, va tenuta distinta la fase anteriore all’aggiudicazione definitiva dalla sussistenza di quest’ultima, che è idonea a costituire un principio di affidamento in capo alla concorrente che ne sia destinataria, così che, una volta intervenuta l’aggiudicazione provvisoria non è richiesto un particolare onere motivazionale a sostegno della revoca del procedimento (v. ad es. T.A.R. Salerno, sez. I 04 dicembre 2015 n. 2544), mentre dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, la revoca è pur sempre possibile, salvo un particolare e più aggravato onere di motivazione (sulla revocabilità dell’aggiudicazione provvisoria, vedasi ad es. Cons. Stato Sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 67).<br />
Nel caso di specie, va osservato che la procedura di assegnazione è stata annullata in questa seconda fase, ovvero in un momento compreso tra l’approvazione della graduatoria (che può considerarsi funzionalmente equivalente all’aggiudicazione definitiva) e l’assegnazione effettiva del posteggio (che corrisponde alla stipula del contratto nello schema dell’appalto).<br />
In relazione a ciò, le censure poste a fondamento del ricorso non trovano la condivisione del Collegio, dovendosi ritenere che l’Amministrazione ha fatto buon uso del proprio potere di autotutela, nel rispetto sostanziale dell’onere di motivazione che è esigibile in casi del genere.<br />
Nello specifico, le ragioni sottese all’esercizio dell’autotutela, sebbene espresse con motivazione formale non del tutto perspicua (circostanza, questa, rilevante ai fini delle spese di lite), ma in ogni sufficiente a renderle palesi, sono idonee a giustificare il provvedimento adottato, avendo l’Amministrazione dubitato della regolarità del procedimento stesso in relazione ai vizi indicati che, a prescindere dalla loro incidenza sul provvedimento finale, costituiscono comunque un elemento di interesse generale alla regolarità del confronto concorrenziale tra gli operatori.<br />
Va precisato che le memorie dell’Avvocatura comunale, nell’esplicare compiutamente la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela, non costituiscono motivazione postuma dell’atto impugnato, posto che concorrono solo a meglio evidenziare quel complessivo assetto di interessi sostanziale che preesiste all’atto impugnato e che trova in esso un corrispondente punto di emersione e che, all’esito del presente giudizio, si rivela immune dalle censure dedotte che hanno connotato essenzialmente formale.<br />
Sul punto, le argomentazioni difensive di Roma Capitale evidenziano che a fondamento dell’annullamento della procedura si è posto, tra gli altri, un giudizio di disvalore in ordine a due specifici aspetti che appaiono dirimenti.<br />
Il primo è relativo al recepimento del Disciplinare trasmesso dall’Assessore di Roma Produttiva con i punteggi da attribuire alla qualità della merce solo il giorno antecedente l’inizio della presentazione delle domande, senza prevedere un differimento del relativo termine; si è trattato di disposizioni in termini di qualità dell’offerta che incidono sulla parte più rilevante del punteggio attribuibile alle offerte, sia in termini numerici (ovvero quanto alla massima percentuale del punteggio ottenibile), che sul piano funzionale del meccanismo di gara, in rapporto all’altra componente del punteggio rappresentata dall’anzianità di impresa (peraltro in un contesto di regime di gara nel quale, a parità di punteggio, si dava prevalenza all’ordine di presentazione delle domande).<br />
Il secondo, conseguente al primo, è relativo al rapporto tra i punteggi destinati all’anzianità di impresa ed alla qualità dei prodotti.<br />
In tema di concessioni amministrative di beni pubblici a fini economici o di commercio, la discrezionalità dell’Amministrazione nell’organizzare il procedimento di gara per l’assegnazione del provvedimento ampliativo è certamente maggiore di quanto non si riscontra nelle ordinarie procedure di appalto per opere pubbliche o forniture o servizi; tuttavia, la discrezionalità trova pur sempre un limite di scopo nel dovere di assicurare un effettivo confronto concorrenziale, secondo i principi nazionali ed europei variamente richiamati anche dalle parti nell’odierno giudizio.<br />
A questo scopo, quando viene in rilievo – come nel caso di specie – un abbinamento tra punteggi di anzianità di attività e qualità dell’offerta al pubblico (ovvero della competitività economica e concorrenziale della proposta di sfruttamento dell’area pubblica), il rapporto tra queste due specifiche voci di valutazione dev’essere attentamente valutato dall’Amministrazione.<br />
Infatti, se l’anzianità di impresa è intesa come inclusiva dell’anzianità di collocazione nella medesima postazione del cui affidamento si tratta, ed essa consegue ad una collocazione a suo tempo avvenuta, per la prima volta, senza procedura comparativa o concorsuale, questo elemento corrisponde ad un valore dell’azienda ottenuto “fiduciariamente” ovvero che non è stato conseguito e mantenuto all’esito di un effettivo confronto concorrenziale con altri operatori in posizione di parità; dunque, pur considerando una tale collocazione come non impedita, a suo tempo, dall’Ordinamento (o che, in ogni caso, era conseguita sulla base di un provvedimento esecutivo dell’Autorità e dunque per l’effetto di una fattispecie sorretta dalla presunzione di legittimità), il peso che viene attribuito oggi a tale presupposto &#8211; ai fini dell’assegnazione di nuove concessioni o della conferma o rinnovo di quelle precedenti – consente di fatto l’ingresso di una posizione di vantaggio ottenuta in maniera non competitiva nell’ambito di una procedura comparativa, con una corrispondente discriminazione qualitativa dell’operatore ed un’altrettanto corrispondente restrizione all’accesso di nuovi operatori che non è dipendente da fattori effettivi (o verificabili) di qualità dell’offerta.<br />
Ciò non comporta, ovviamente, una preclusione assoluta a considerare l’anzianità di impresa ai fini dell’assegnazione di nuove concessioni, posto che gli operatori che ne hanno usufruito hanno comunque maturato una specifica esperienza che, in una fase transitoria di regime dall’affidamento fiduciario dei beni pubblici in concessione ad un meccanismo selettivo di tipo concorrenziale, è corretto tenere presente e valorizzare, nell’interesse del pubblico ad una offerta di servizi di qualità; tuttavia, quello che dev’essere attentamente ponderato dall’Amministrazione titolare del bene da affidare in concessione è il rapporto tra i pesi da attribuire a tale condizione ed alla qualità della proposta, al fine di prevenire che una rilevante, ancorchè non decisiva da sola, valorizzazione del primo renda di fatto recessiva la seconda.<br />
Nel caso di specie, anche se i punteggi per l’anzianità erano previsti in termini tali da contenere gli effetti della risalenza delle precedenti concessioni OSP, i punteggi per la qualità delle offerte, in ragione del recepimento sostanzialmente tardivo delle direttive di qualità, si rivelavano tali da essere affidati ad un meccanismo di valutazione variato allo scadere dei termini per la presentazione delle offerte e quindi esposte a somma incertezza (sul punto, si richiamano le difese sia di Roma Capitale che di ANAC), con la conseguenza che il punteggio per l’anzianità rischiava di divenire determinate o comunque particolarmente incidente, a dispetto del suo formalmente limitato peso ponderale.<br />
In ordine alla concorrenza tra gli aspetti considerati non valgono gli argomenti opposti dalla difesa del ricorrente, che, nel prospettare una sostanziale irrilevanza delle differenze di possibili punteggi ed in specie quello relativo all’anzianità di impresa, che non sarebbe di per sé determinante, trascura di considerare che la valutazione dell’irregolarità della procedura va svolta – ai fini del riscontro interno che l’Amministrazione si è proposta di effettuare – non ex post, ma ex ante, ovvero con riferimento alla “potenziale” incidenza del sistema di gara sulla par condicio degli operatori, e non solo in relazione alle domande effettivamente pervenute.<br />
In sostanza, i dubbi paventati dalla nota ANAC e dei quali l’Amministrazione si è fatta carico, circa il rischio della creazione di una sorta di “diritto di insistenza” a favore di operatori già da lungo tempo presenti nell’area, non appaiono privi di fondamento avendo riguardo alla durata decennale della nuova concessione, alla sussistenza di un peso ponderale da attribuire all’anzianità d’impresa capace di influenzare l’esito della gara in relazione anche al fatto che il sistema di valutazione della qualità del prodotto era stato integrato da criteri acquisiti poco prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte.<br />
In questi termini, non può non convenirsi con le tesi dell’Amministrazione perché il vizio che si è ritenuto invalidare la procedura è, in altre parole, un sintomo indicatore di potenziale rischio di assenza di concorrenzialità che è interesse pubblico assicurare al massimo grado, attesa soprattutto la natura di lungo termine della concessione di cui si discute, che è un elemento di particolare qualificazione della fattispecie all’odierno esame del Collegio e che la differenzia da altre fattispecie similari, aventi natura transitoria o comunque una durata estremamente ridotta.<br />
L’Amministrazione si è dunque adeguatamente rappresentata sia il vizio della funzione che la sua ricaduta in termini di interesse pubblico; quest’ultima, come già accennato, va valutata&nbsp;<em>ex ante</em>&nbsp;con una prognosi anche solo di mera potenzialità di effetti negativi, attesi gli interessi sostanziali che emergono nel procedimento e che si sono dapprima descritti, in relazione ai quali anche la loro solo potenziale compromissione è ragione più che sufficiente a sostenere il legittimo esercizio del potere di autotutela, in una fase nella quale le aspettative alla conclusione del procedimento non erano comunque del tutto consolidate, mancando l’assegnazione vera e propria dei posteggi.<br />
In questa prospettiva, tutte le censure variamente dedotte e sin qui non ancora esaminate sono da respingersi in quanto formulate con riferimento a profili che si rivelano meramente formali e quindi non suscettibili di determinare l’accoglimento del gravame.<br />
La domanda di annullamento è perciò infondata e come tale va respinta, non riscontrandosi nel provvedimento impugnato le illegittimità oggetto di censura.<br />
Quanto alla domanda di risarcimento, osserva il Collegio che la revoca di una procedura di gara anteriormente alla sua conclusione con la sottoscrizione del contratto (o assegnazione del posteggio, nel caso di specie), implica – di norma – una posizione di responsabilità riconducibile alle previsioni di cui all’art. 1337 cod.civ., così come prospettato dalla difesa della parte ricorrente.<br />
Tuttavia, nessuno dei presupposti indicati da parte ricorrente ai fini del risarcimento del danno si rivela sussistente.<br />
In forza della responsabilità precontrattuale, potrebbe prospettarsi un risarcimento limitato al solo rimborso delle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative svolte in vista della conclusione del contratto (danno emergente) ed il ristoro della perdita di ulteriori occasioni di stipulazione con altri di contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi, impedite proprio dalle trattative indebitamente interrotte, mentre il ristoro dell&#8217;utile economico che sarebbe derivato dalla gestione del servizio messo in gara non può trovare titolo nell’annullamento della procedura posto che non è certo che all’esito di una sua eventuale edizione in termini diversi da quelli oggetto di annullamento, parte ricorrente si sarebbe aggiudicato l’assegnazione dei posteggi di suo interesse.<br />
Quanto al danno emergente, che parte ricorrente quantifica in euro 52.500,00 la domanda è generica, non essendo dimostrato il presupposto materiale della domanda di risarcimento: il costo per il rifacimento delle attrezzature (previsto come condizione necessaria per la partecipazione alla gara) che il ricorrente quantifica in euro 38.500,00 è solo indicato e non è dimostrato, né quanto all’ammontare, né quanto all’avvenuto adeguamento delle strutture stesse; quanto alla merce (acquistata o solamente ordinata), i relativi ordinativi prodotti in atti recano date (in alcuni casi, di gran lunga) anteriori all’approvazione della graduatoria e dunque non possono ritenersi relativi a spese sostenute in vista del ragionevole affidamento all’esito favorevole della gara.<br />
Nessuna dimostrazione viene poi offerta al giudizio quanto al presupposto delle diverse occasioni di guadagno che si sarebbero asseritamente perdute per via dell’impegno alla partecipazione alla gara e dunque la domanda è generica.<br />
Anche in relazione alla richiesta di risarcimento, il ricorso è dunque infondato e come tale da respingersi.<br />
Avendo riguardo al complesso della procedura ed alla circostanza che il suo annullamento è dipeso da fatto dell’Amministrazione procedente, sussistono giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Pietro Morabito, Presidente<br />
Giuseppe Rotondo, Consigliere<br />
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Salvatore Gatto Costantino</strong></td>
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<td><strong>Pietro Morabito</strong></td>
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</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-9-2016-n-9543/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2016 n.9543</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2016 n.1658</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-4-2016-n-1658/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-4-2016-n-1658/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-4-2016-n-1658/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2016 n.1658</a></p>
<p>Pres. Pappalardo – Est. Cavallo Sulla natura giuridica della DIA e della SCIA e sui limiti all’autotutela della P.A. 1. &#160;Autorizzazione e concessione – DIA – Natura – Atto privato – Autotutela – Limiti. 3. Procedimento amministrativo – Annullamento d’ufficio – Termine ragionevole – Caso concreto – Considerazione – Dilazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-4-2016-n-1658/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2016 n.1658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-4-2016-n-1658/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2016 n.1658</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pappalardo – Est. Cavallo</span></p>
<hr />
<p>Sulla natura giuridica  della DIA e della SCIA e sui limiti all’autotutela della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. &nbsp;Autorizzazione e concessione – DIA – Natura – Atto privato – Autotutela – Limiti.<br />
3. Procedimento amministrativo – Annullamento d’ufficio – Termine ragionevole – Caso concreto – Considerazione – Dilazione per motivi formali – Irrilevanza – Ragioni.&nbsp;<br />
2. Processo&nbsp; amministrativo – Motivi aggiunti art. 43 c.p.a.&nbsp; – Vizi&nbsp; sopravvenuta conoscenza&nbsp; – Tardiva conoscenza –&nbsp; Negligenza del ricorrente – Impugnazione – Irricevibilità.&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La DIA (e quindi la SCIA, istituto introdotto successivamente) non sono provvedimenti amministrativi taciti e non danno luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma costituiscono atti privati volti a comunicare l&#8217;intenzione di intraprendere un&#8217;attività direttamente ammessa dalla legge<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. In relazione a tali atti privati il cui effetto abilitativo si è consolidato per il decorso del termine inibitorio e che, quindi, hanno acquistato definitività non è ammissibile l’esercizio dei poteri di “autotutela” in senso stretto, come confermato dalla l. 124/15, ma l’azione successiva della p.a. può fondarsi solo sulla valutazione dei presupposti di cui al 21&nbsp;<em>nonies </em>L. 241/90. (Nella specie è stata ritenuta illegittima la dichiarazione di inefficacia di una DIA decorso il termine inibitorio).<br />
&nbsp;<br />
2. Il “termine ragionevole” di cui all’art. 21&nbsp;<em>nonies</em>&nbsp;co. 1 della l. 241/90, come richiamato dall’art. 19 comma 3, deve essere interpretato nel senso che la ragionevolezza deve essere comunque rapportata al caso concreto, alla tipologia di opere autorizzate e al loro presumibile stato di avanzamento, in relazione alla natura delle circostanze emerse che inducono l’Amministrazione all’esercizio dei poteri di inibitoria successiva; la dilazione nel tempo dell’esercizio del potere è tanto meno giustificabile quanto più attenga a profili di tipo formale e documentale, che l’Amministrazione avrebbe potuto cogliere sin nei primi trenta giorni dalla presentazione della Segnalazione/Denuncia, e comunque entro un termine non eccessivamente protratto, al fine di evitare la totale e ingiustificata vanificazione dell’attività intrapresa dalla parte privata sulla base di un titolo praticamente consolidato e di una aspettativa legittima sul proprio corretto operare.<br />
&nbsp;<br />
3<em>. </em>La proponibilità di motivi aggiunti, &nbsp;art. 43 c.p.a, per sopravvenuta conoscenza di vizi originari del provvedimento impugnato in base al principio della “conoscibilità in concreto” degli atti amministrativi, &nbsp;è garantita dai presidi all’uopo apprestati dall’ordinamento (diritto di accesso) e nel correlativo onere per l’interessato di avvalersene tempestivamente, secondo i canoni di diligenza che gli impongono di agire a propria tutela senza ingiustificate dilazioni. Pertanto, è irricevibile il gravame allorquando la tardiva conoscenza di nuovi elementi oggettivi ha natura colposa, ossia è imputabile a negligenza del ricorrente, il quale non ha tempestivamente posto in essere tutte le iniziative idonee ad acquisire cognizione dei documenti amministrativi.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Ad. Plen. sentenza 29 luglio 2011 n. 15.</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01658/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 04889/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Quarta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4889 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Immobiliare Maria Rosaria s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Orazio Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci 16,<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Ricci, Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Anna Ivana Furnari, Annalisa Cuomo, Gabriele Romano, Eleonora Carpentieri, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, domiciliata in Napoli, piazza Municipio (uffici Avvocatura),<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>&#8211; del provvedimento 6 agosto 2015 prot. 2015/638293 notificato il successivo 26 agosto, a firma del dirigente del servizio sportello unico &#8211; edilizia privata del comune di Napoli, con il quale è stata dichiarata l&#8217;inefficacia della SCIA 82/2015 del 31 gen<br />
&#8211; del provvedimento della medesima autorità n. 687849 del 9 settembre 2015 con il quale vengono respinte le istanze della ricorrente finalizzate a conseguire l&#8217;autorizzazione all&#8217;esecuzione delle opere, sulla base di ridotta volumetria;<br />
&#8211; di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale comunque lesivo.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">1. Con atto notificato il 6-7 ottobre 2015, l’Immobiliare Maria Rosaria s.r.l. (in seguito: l’Immobiliare) ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali il Comune di Napoli ha dichiarato l’inefficacia di una SCIA e di una DIA presentate dalla società rispettivamente il 31 gennaio e il 18 maggio 2015, e sulla base delle quali aveva proceduto alla realizzazione di un complesso edilizio di notevoli dimensioni su un’area di circa 12.000 mq sita in Napoli, alla via Gianturco n° 112 (in catasto al fol. 8, p.11a 362 subalterno 1), ove insistevano capannoni un tempo destinati ad attività industriale.<br />
La SCIA (82/2015) aveva ad oggetto un progetto di risanamento per la realizzazione d&#8217;una struttura da destinarsi a complesso commerciale per la grande distribuzione, attraverso il recupero della precedente volumetria avente destinazione industriale.<br />
Con successiva DIA (141/2015), il medesimo intervento oggetto della SCIA, su indicazione degli stessi uffici comunali, era stato riqualificato in<em>ristrutturazione edilizia</em>&nbsp;e, stante l’archiviazione di entrambe le pratiche avvenuta in data 10 luglio 2015, era stato avviato, procedendosi alla demolizione delle preesistenze e all&#8217;edificazione parziale delle previste strutture.<br />
A seguito di un sopralluogo successivo all’archiviazione, tuttavia, il Comune provvedeva a dichiarare l’inefficacia della SCIA e della DIA (delib. 6 agosto 2015), per una serie di ragioni sintetizzabili in: i) esubero volumetrico, comunque non verificabile stante la vetustà dell’originaria licenza edilizia (datata 1950); ii) violazione della normativa urbanistica e delle destinazioni di piano (art. 21 del regolamento edilizio del comune di Napoli, perché non sarebbe stata dimostrata la legittimità della volumetria dichiarata; artt. 56 n.t.a.); iii) mancata preventiva adozione d&#8217;uno strumento di pianificazione esecutiva (33 commi 5 e 6 e art. 2 comma 4 delle citate n.t.a.).<br />
Con il successivo provvedimento del 9 settembre, il Comune respingeva anche l’istanza della Immobiliare volta alla realizzazione della volumetria pacificamente esistente, mediante una variante delle altezze originariamente previste in progetto.<br />
Il Comune altresì ribadiva che l’originaria licenza edilizia del complesso (n. 241 del 1950) sarebbe stata rilasciata per la sola ricostruzione di un muro di cinta e di un capannone ad uso industriale, mentre l&#8217;intervento progettato sarebbe diverso.<br />
In ragione delle motivazioni sopra illustrate, l’Amministrazione dichiarava l’inefficacia della SCIA e della DIA.<br />
2. Avverso i provvedimenti sopra citati, l’Immobiliare ha sollevato le seguenti censure:<br />
<em>I)Violazione dell&#8217;art. 23 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 — Eccesso di potere per mancata ponderazione degli interessi, intempestività dell&#8217;azione amministrativa, difetto di motivazione e d&#8217;istruttoria — Violazione dell&#8217;art. 7, 19 e 21- nonies 1. 241 del 7 agosto 1990</em>.<br />
La ricorrente ha contestato la violazione, da parte del Comune di Napoli, delle disposizioni che conferiscono alla SCIA e alla DIA definitività decorso il tempo previsto dalla legge per il loro consolidamento, in assenza di osservazioni, e a maggior ragione a stato di avanzamento dei lavori ormai consolidato e con preesistenze non più presenti.<br />
Nel caso di specie, dal deposito della SCIA all’emissione del primo provvedimento impugnato, erano trascorsi sei mesi senza alcuna contestazione, e due mesi erano trascorsi dal deposito della DIA, sicchè l &#8216;esercizio del potere comunale non può essere considerato semplice vigilanza, ma vera e propria autotutela, adottabile solo in presenza di rilevanti interessi pubblici e nella certezza della sussistenza delle condizioni, il che non ricorre nel caso concreto.<br />
<em>II) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 31 nel testo vigente nel 1950 della 1. 1150 del 1942 — Violazione degli artt. 21 nonies e 22 1. 241 1990 — Eccesso di potere per difetto di motivazione e d&#8217;istruttoria — Illogicità e manifesta ingiustizia — Intempestività dell&#8217;azione amministrativa — Violazione dell&#8217;art. 21, comma 3 del Regolamento edilizio del comune di Napoli.</em><br />
Laricorrente ha contestato al Comune di non aver dimostrato la presunta illegittimità delle cubature preesistenti, contestazione che l’ente basa sul fatto che la licenza edilizia n. 241 del 17 maggio 1950 è priva degli elaborati grafici, con la conseguenza che non sarebbe possibile stabilire se essa si riferisca all&#8217;intera consistenza dei capannoni industriali presenti o solo ad una parte.<br />
Le considerazioni del Comune vengono contestate sotto vari profili, tra cui quello del decorso del tempo e del legittimo affidamento della parte privata, nonché quello dell’assenza di documentazione grafica, il che avrebbe consentito al Comune ad avvalersi di strumenti incerti ed incompleti per avallare le proprie tesi (nel caso di specie, una aerofotogrammetria del 1987).<br />
La licenza edilizia, inoltre, non sarebbe stata necessaria in quanto l&#8217;area&nbsp;<em>de quo</em>&nbsp;non rientrava né nel centro abitato né in quello d&#8217;espansione e, di conseguenza, non sarebbe applicabile l’art. 1 del regolamento edilizio del 1935.<br />
<em>III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 56 e 21 delle Nta della Variante generale al PRG di Napoli approvata con DPGR Campania 323 del 1 giugno 2004.</em><br />
Il Comune ha contestato alla ricorrente il contrasto dell&#8217;intervento con le disposizioni di pianificazione di zona, in quanto essa sarebbe destinata ad attrezzature di quartiere, e non sarebbe possibile la ristrutturazione, ed inoltre sarebbe stata necessaria la preventiva pianificazione urbanistica di dettaglio, nel caso di specie del tutto assente.<br />
A parere della ricorrente, invece, ciò non impedisce interventi di ristrutturazione edilizia e consente la destinazione a “produzione di servizi”, tra i quali anche la destinazione “commerciale all&#8217;ingrosso”che è quella del progetto&nbsp;<em>de quo,&nbsp;</em>ragion per cui il provvedimento sarebbe illegittimo anche sotto questo profilo.<br />
Neppure vi sarebbe il vincolo procedimentale della preventiva pianificazione esecutiva, in quanto l’art. 33, comma 5, delle n.t.a., invocato dal Comune, non impone il PUA per realizzare una ristrutturazione, e consente altresì la presentazione di un PUE per ristrutturare l’esistente prevedendo, al comma 1, la possibilità di nuove costruzioni mediante PUA, per i proprietari di lotti superiori a 5.000, mentre la medesima disposizione, al comma 2° non richiede alcun PUA per le ristrutturazioni edilizie.<br />
3. Il Comune di Napoli si è costituito opponendosi alle prospettazioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso, depositando, a sostegno, una dettagliata nota dell’ufficio tecnico competente e diversa documentazione.<br />
4. In data 31 ottobre 2015, parte ricorrente ha depositato una perizia nella quale ha dato atto dello stato di avanzamento dei lavori.<br />
5. A seguito del rinvio disposto all’esito della camera di consiglio del 4 novembre 2015, la ricorrente ha anche depositato ricorso per motivi aggiunti, facendo riferimento a una normativa non più vigente ma che avrebbe consentito, in quell’area e nell’immediato dopoguerra, la creazione di nuovi opifici indipendentemente dalla licenza edilizia.<br />
In particolare, trattasi dell’art. 2 del d.lgs. lgt. 12 marzo 1946 n. 211, illegittimamente non considerato dal Comune.<br />
Infine, con un ultimo motivo, ha censurato l’eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti in quanto il rinvenimento di un documento del 2 aprile 1955, riferito all’originario proprietario dell’area, dimostrerebbe che l’attività posta in essere dalla società edificatrice dei capannoni non aveva solo carattere industriale, ma anche commerciale. Da qui l’infondatezza dell’assunto del Comune circa il cambio di destinazione d’uso dell’area.<br />
6. Con memorie depositate in vista della decisione del merito, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. Il Comune ha altresì eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti.<br />
All’udienza pubblica del 13 gennaio 2016 , previa discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">1. Il caso posto all’attenzione del Collegio è quello della legittimità dell’operato del Comune di Napoli nella declaratoria di inefficacia di una SCIA e una DIA rilasciate al medesimo soggetto privato, a distanza di alcuni mesi dal loro preteso consolidamento a seguito di archiviazione da parte dello stesso Comune.<br />
La questione riguarda dunque il rapporto tra efficacia dei suddetti istituti e poteri repressivi/ di autotutela dell’Amministrazione, e, quindi, da ultimo, la dicotomia tra liberalizzazione/ semplificazione da una parte, e legittimo esercizio delle prerogative della P.A. dall’altro, che è poi il nodo principale nel rapporto tra gli istituti di liberalizzazione delle attività private &#8211; precedentemente soggette ad autorizzazione amministrativa – e poteri inibitori/repressivi dell’Amministrazione.<br />
Ciò in quanto l’incertezza sulla alla natura giuridica di siffatti istituti ha condizionato anche l’attività dell’Amministrazione in ordine ai poteri esercitabili a tutela dell’interesse pubblico come pure dei terzi, essendo differente l’approccio laddove essi vengano qualificati come provvedimenti amministrativi (sia pure tacitamente assentiti) oppure no, in quanto l&#8217;attribuzione alla SCIA/DIA della natura giuridica di provvedimento amministrativo tacito oppure di atto privato sottoposto a controllo dell&#8217;Amministrazione conduce a conclusioni opposte in ordine ai rimedi esperibili da parte dei terzi che vengano pregiudicati, ma anche dei poteri esercitabili dalla parte pubblica.<br />
È stato efficacemente sottolineato, da un’attenta dottrina, che questo “meccanismo semplificato di produzione dell’effetto abilitante” trova la sua radice ideologica nel riconoscimento di posizioni di libertà del cittadino che richiedono lo spostamento del punto di equilibrio con il potere dell’Amministrazione, al pari di libertà costituzionali quali quelle di riunione e di stampa.<br />
Il malfunzionamento di questa complessa relazione, nella quale alla parte pubblica è richiesto un ruolo rilevante quanto alla celerità di azione e, in analisi finale, all’efficienza, si scarica, come nel caso oggetto del presente giudizio, sul contenzioso dinanzi al giudice amministrativo, il quale è tenuto ad intervenire sotto il duplice profilo del sindacato della legittimità, anche temporale, dell’intervento successivo dell’Amministrazione (una volta che sia decorso il termine di legge per l’inibitoria “ ufficiale”), e poi del sindacato sostanziale in ordine alle ragioni utilizzate dalla parte pubblica per il sindacato sulla SCIA/DIA.<br />
In ogni caso, dopo un lungo dibattito anche giurisprudenziale, la soluzione data dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 29 luglio 2011 n. 15) è quella che la DIA (e quindi la SCIA, istituto introdotto successivamente) non sono provvedimenti amministrativi taciti e non danno luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma costituiscono atti privati volti a comunicare l&#8217;intenzione di intraprendere un&#8217;attività direttamente ammessa dalla legge.<br />
Il legislatore ha recepito tali indicazioni introducendo nel 2011 (art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148), il comma 6&nbsp;<em>ter</em>all’art. 19 della L. n. 241/1990, in base al quale “la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili”.<br />
2. L’attuale quadro normativo degli istituti, necessario al fine di inquadrare correttamente il caso oggetto di giudizio, è dato dagli art. 19 e ss. della legge 241/90 e dagli artt. 22 e 23 del d.P.R. 380/2001 (testo unico dell’Edilizia, in seguito TUED).<br />
Le disposizioni in questione sono state oggetto di varie manipolazioni nel corso degli anni, ma alcune di esse hanno subito nel 2015 modifiche assai rilevanti per effetto della entrata in vigore, in data 28 agosto 2015, della legge 7 agosto 2015 n. 124 (Legge-delega per la riforma della pubblica amministrazione &#8211; cd. legge Madia).<br />
Questi correttivi, pur non applicabili, nel testo attualmente vigente, al caso oggetto di questo giudizio, posto che il provvedimento del Comune reca la data del 6 agosto 2015, non fanno altro che confermare l’interpretazione data, da parte della dottrina e della giurisprudenza, alla normativa su SCIA e DIA nel testo vigente a seguito delle stratificazioni normative susseguitesi sull’impianto originario, che è principalmente quello risalente alle leggi 11 febbraio 2005 n. 15 e 14 maggio 2005 n. 80.<br />
2.1. Segnatamente, in base al comma 1 dell’art. 19 della l. 241/90, che è norma generale in materia e non ha subito modifiche per effetto della riforma del 2015, “ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l&#8217;esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall&#8217;accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell&#8217;interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all&#8217;immigrazione, all&#8217;asilo, alla cittadinanza, all&#8217;amministrazione della giustizia, all&#8217;amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.”<br />
Sempre il comma 1, stabilisce che la SCIA è corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell&#8217;atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti, nonché, se previsto, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell&#8217;amministrazione.<br />
La SCIA, così individuata, ha in astratto un ambito di applicazione assai vasto, ma il settore nel quale ha trovato maggior utilizzo è proprio quello dell’edilizia, per il quale vi è apposita regolamentazione all’art. 22 del TUED, che al comma 1 stabilisce che “sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 10 e all&#8217;articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. “<br />
Ai commi successivi prevede altre tipologie di interventi realizzabili, tra cui quelli assoggettati a DIA alternativa al permesso di costruire, di cui al comma 3 (cd. “superDIA”) che comprende anche determinati interventi di ristrutturazione – quelli di cui all&#8217;art. 10, comma 1, lettera c) – nonché gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati (..).<br />
Sempre nella materia edilizia, al fine di chiarire i rapporti tra la SCIA neointrodotta e la preesistente DIA (art. 23 del TUED), l’art. 5 del d.l. 70/2011 (convertito con legge 106/2011) ha stabilito, a titolo di interpretazione autentica, che le disposizioni di cui all&#8217;articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che” le stesse si applicano alle denunce di inizio attivita&#8217; in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell&#8217;articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l&#8217;ambito applicativo delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la SCIA non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell&#8217;ambiente e del patrimonio culturale”.<br />
2.2. Ciò che è stato oggetto di importanti e rilevanti modifiche è il regime dei poteri di intervento dell’autorità pubblica.<br />
Il comma 3 dell’art. 19, nel testo vigente al momento dell’adozione del provvedimento (a seguito delle modifiche apportate dall’art. 25, comma 1, lett. b-<em>bis&nbsp;</em>del d.l. 133/2014, convertito dalla legge 164/2014 e prima della sostituzione operata dall&#8217;art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124), stabiliva che l&#8217;amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma (giorni che, nella SCIA edilizia sono ridotti a trenta, per effetto del comma 6&nbsp;<em>bis</em>del medesimo art. 19, introdotto dall’art. 5 del d.l. 78/2010 poi convertito dalla l. 122/2010), potesse adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell&#8217;attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò fosse possibile, l&#8217;interessato provvedesse a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall&#8217;amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.<br />
Il medesimo comma stabiliva che era fatto comunque salvo il potere dell&#8217;amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-<em>quinquies</em>&nbsp;e 21-<em>nonies</em>, nei casi di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.<br />
Inoltre, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell&#8217;atto di notorietà false o mendaci, l&#8217;amministrazione, ferma restando l&#8217;applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avrebbe potuto sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo e quindi inibire l’attività e rimuovere effetti dannosi determinati dalla stessa.<br />
Il successivo comma 4 (oggetto di modifiche da parte del d.l. 138/11 e successiva l. 148/11, nonché della l. 116/14) stabiliva, a sua volta, che “decorso il termine per l&#8217;adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-<em>bis</em>, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all&#8217;articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all&#8217;amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l&#8217;ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell&#8217;impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell&#8217;attività dei privati alla normativa vigente. “<br />
La legge 124/15 ha apportato delle evidenti modifiche all’impianto normativo dei commi citati, semplificando la disciplina e eliminando le evidente incoerenze e antinomie soprattutto in ordine all’esercizio di poteri di autotutela poco conciliabili (in particolare, la “ revoca” ex art. 21&nbsp;<em>quinquies</em>) con la natura privata dell’istituto e comunque circoscritti alla tutela di interessi cd. “ sensibili” e non della generalità degli interessi pubblici; autotutela che, tuttavia, non aveva limiti temporali laddove si fossero riscontrate dichiarazioni false o mendaci, a prescindere dalla tipologia di interessi coinvolti.<br />
Il nuovo comma 3 dell’art. 19, infatti, conferma il potere dell’Amministrazione di inibire motivatamente l’attività e rimuoverne gli effetti dannosi in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 del medesimo articolo, il tutto entro sessanta giorni (trenta in materia edilizia).<br />
Cambia tuttavia il ruolo del privato nel conformare l’attività intrapresa alla normativa vigente, posto che, con la nuova formulazione, l’Amministrazione non si limita a stabilire il termine per l’adeguamento del privato trasgressore, ma stabilisce essa stessa se sia possibile conformare l&#8217;attività e i suoi effetti alla normativa vigente, e con “atto motivato” invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell&#8217;attività e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l&#8217;adozione di queste ultime. A tale termine viene attribuito il crisma della perentorietà, in quanto in difetto di adozione delle misure stabilite, “decorso il suddetto termine, l&#8217;attività si intende vietata “.<br />
Nella nuova disciplina scompare il riferimento formale alla “ autotutela” e i poteri di intervento dell’Amministrazione, decorsi i trenta o sessanta giorni previsti dalla legge per l’inibitoria “ formale”, transitano nel comma 4, subendo un ampliamento quanto al raggio di azione, che non è più limitato al pericolo di un danno per i cd. interessi sensibili, ma divenendo doverosi “in presenza delle condizioni previste dall&#8217;articolo 21-<em>nonies</em>.”<br />
Quest’ultima disposizione, quindi, viene anch’essa riscritta dalla legge 124/15, in quanto è stato aggiunta la previsione di un termine certo, “ non superiore a diciotto mesi”, entro il quale è possibile annullare d’ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo.<br />
Rispetto alla formulazione del comma 1 vigente alla data del 6 agosto 2015 (data di adozione del provvedimento impugnato), tuttavia, non mutano gli altri presupposti per l’annullamento del provvedimento da parte dell’Amministrazione emanante o all’uopo legalmente autorizzata e quindi: (i) la sussistenza di ragioni di interesse pubblico, (ii) l’esistenza di un termine comunque “ragionevole”, (iii) la necessaria considerazione degli interessi dei destinatari e dei contro interessati, (iv) le responsabilità connesse all&#8217;adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.<br />
Nel medesimo art. 21&nbsp;<em>nonies</em>, la legge 124/15 ha poi inserito un successivo comma 2-<em>bis</em>, che generalizza gli effetti negativi delle dichiarazioni mendaci o false ad ogni tipologia di autotutela, e non solo a quella collegata alla SCIA: eliminando dal comma 3 dell’art. 19 il riferimento a tali eventi, la legge delega del 2015 ha infatti stabilito che tutti “ i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell&#8217;atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall&#8217;amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l&#8217;applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”<br />
Ciò dovrebbe consentire, almeno astrattamente, di risolvere il delicato tema dei rapporti di pregiudizialità tra giudizi penali e giudizi amministrativi, posto che non sarà consentita l’autotutela sulla base della mera apertura di indagini penali, né la pendenza di un processo penale potrà essere opposta al giudice amministrativo eventualmente adito avverso i provvedimenti di annullamento (o di sospensione) d’ufficio dei titoli in questione.<br />
2.3. I commi 6 e 6&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>dell’art. 19 della l. 241/90 contemplano invece l’esercizio dei poteri sanzionatori.<br />
Tralasciando il comma 6, che contiene una vera e propria sanzione penale, il comma 6&nbsp;<em>bis</em>, seconda parte, introdotto dal d.l. 70/11 e modificato dal d.l. 138/11 (conv. L. 148/11), fa salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, e mantiene ferme quelle relative alla vigilanza sull&#8217;attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal TUED (l’intero Titolo IV, ma il riferimento non può che essere agli artt. 31, 33 e 38) e dalle leggi regionali.<br />
Il comma 6&nbsp;<em>ter</em>, già menzionato, oltre a sancire la natura privata di SCIA e DIA, disciplina il potere di verifica dell’Amministrazione stabilendo che esso può essere sollecitato dai terzi e, in caso di inerzia, consentir loro l’azione per il silenzio (art. 31 c.p.a.).<br />
Sotto l’aspetto delle sanzioni va altresì ricordato che l’art. 21 della legge 241/90, stabilisce, al primo comma, che “ con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20, l&#8217;interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell&#8217;attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall&#8217;articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.”<br />
Salvo un piccola revisione (“segnalazione “ in luogo di “denuncia”), questo comma è passato indenne alle modifiche della l. 124/15, mentre sorte ben diversa è toccata al comma 2, vigente al momento di emanazione del provvedimento ma completamente abrogato dalla legge 124/15 per ragioni di coerenza di sistema, come si vedrà&nbsp;<em>infra</em>, che stabiliva che le sanzioni previste in caso di svolgimento dell&#8217;attività in carenza dell&#8217;atto di assenso dell&#8217;Amministrazione o in difformità di esso, potessero applicarsi anche nei riguardi di coloro i quali avessero dato inizio all&#8217;attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.<br />
Invariato il comma 2-<em>bis</em>, aggiunto dalla l. 80/05, in base al quale “ restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all&#8217;attività ai sensi degli articoli 19 20”.<br />
Pertanto, con la sola eccezione della materia edilizia (comma 6-<em>bis</em>), con la legge Madia si esclude l’applicabilità del sistema sanzionatorio ordinario ai casi di attività liberalizzate (precludendo così ai terzi la possibilità di agire nel procedimento e nel processo per la loro attivazione).<br />
Per contro, nel sistema ante Madia (quello applicabile al caso oggetto di giudizio), decorso il termine fissato dal comma 3 dell’art. 19, accanto al potere di autotutela, che faceva rivivere il potere inibitorio generale ma unicamente a protezione dei c.d. interessi sensibili di cui al successivo comma 4, e al potere inibitorio speciale&nbsp;<em>sine die</em>&nbsp;per i casi di dichiarazioni false o mendaci, residuava altresì un potere sanzionatorio anch’esso illimitato estraneo alla logica dell’autotutela, per effetto del 21 comma 2 della l. 241/90, la cui abrogazione, con la l. 124/15, si è resa necessaria – come si vedrà&nbsp;<em>infra</em>&nbsp;– per ricondurre a coerenza il sistema. Tale effetto abrogativo, tuttavia, incontra alcuni limiti proprio nella materia dell’edilizia, in forza del comma 6&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>dell’art. 19, che consente tuttora l’applicazione del comma 2&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>dell’art. 38 del TUED, il quale stabilisce che le sanzioni (più lievi di quelle dettate per l’assenza del permesso) previste “in caso di annullamento del permesso di costruire si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’art. 22, comma 3, in caso di accertamento dell’inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo”.<br />
Tale disposizione settoriale non introduce un caso di annullamento della segnalazione, ma si limita ad operare una equiparazione, quanto alle conseguenze sanzionatorie, della ben diversa ipotesi di inesistenza della legittimazione del privato ad effettuare l’intervento ai casi di annullamento del permesso, sicchè non possono trovare applicazione le più gravi sanzioni previste dall’art. 31 TUED, attribuendo quindi rilievo all’affidamento ingenerato nel privato anche nel caso di segnalazione che avrebbe dovuto essere negativamente riscontrata.<br />
3. Il quadro normativo attualmente vigente e sopra sinteticamente illustrato vale a evidenziare che, una volta chiarita della natura degli istituti in questione grazie all’AP 15/11 e al successivo comma 6-<em>ter</em>&nbsp;(introdotto dal D.L. 138/11), rimangono aperte diverse questioni interpretative riguardo la natura e l’estensione dei poteri dell’Amministrazione, il ruolo delle parti e quello del giudice.<br />
Alcune di queste non hanno mutato i loro contenuti per effetto dell’entrata in vigore della legge 124/15, la quale, per quanto non applicabile, come detto, ai provvedimenti oggetto del presente giudizio, consente di interpretare ancor più efficacemente la normativa previgente.<br />
L’istituto della DIA (e, giocoforza, della SCIA), infatti, è stato da sempre caratterizzato dall’esistenza di un potere amministrativo di controllo-riscontro, da esercitarsi nel termine di legge e che, se concluso in termini sfavorevoli al privato, non produce rigetto dell’istanza, ma inibizione&#8201;dell’attività, a fronte del quale esiste una successiva fase autoritativa del tutto eventuale, che è l’oggetto della controversia posta all’attenzione del collegio.<br />
Questa fase, fino all’entrata in vigore della legge 124/15, è stata pacificamente ascritta nell’ambito della autotutela amministrativa, anche perché così definita nel previgente comma 3 dell’art. 19, applicabile al presente giudizio.<br />
Tuttavia, anche prima della citata novella, che ha espunto i riferimenti al termine “autotutela” e all’art. 21&nbsp;<em>quinquies</em>&nbsp;(revoca del provvedimento), indicando nel comma 4 dell’art. 19 (e non più nel 3) il contenuto dei poteri di intervento della p.a. “in presenza delle condizioni previste dall&#8217;articolo 21-<em>nonies</em>”, si era concretamente mostrata la contradditorietà e lacunosità di un istituto che è stato oggetto di numerosi tentativi di razionalizzazione, mediante un continuo&nbsp;<em>restyling</em>&nbsp;di una disposizione, quella dell’art. 19, che è dall’origine la causa dei problemi nella comprensione di una sorta di “ibrido”, che, anziché semplificare, ha complicato non solo la ricostruzione teorica degli istituti, ma soprattutto la loro concreta operatività.<br />
All’indomani della sentenza dell’Adunanza Plenaria 15/11, che ha ricostruito la natura di atti privati di DIA e SCIA ed ha ricevuto, come detto, l’avallo del legislatore, restava infatti in piedi la possibilità dell’utilizzo, da parte dell’Amministrazione, dei poteri di cui agli articoli 21&nbsp;<em>quinquies</em>&nbsp;e 21<em>nonies</em>&nbsp;della l. 241/90, riferimento non del tutto pertinente trattandosi di poteri della p.a. riferibili ad atti di diritto privato, ma la cui introduzione era giustificata &#8211; all’indomani del rafforzamento degli istituti di liberalizzazione ad opera del d.lgs. 80/2005 &#8211; in qualità di clausole di salvezza delle prerogative “ autoritative” dell’Amministrazione.<br />
Il paradosso del sistema risiedeva nel fatto che questa cd. liberalizzazione lasciava gli istanti in sospeso in ordine alla efficacia di un titolo sul quale si era fatto incolpevole affidamento, ma che, a differenza del titolo espresso, era , per disposizione di legge, assoggettato ai poteri di secondo grado dell’Amministrazione, attivabili non solo d’ufficio ma anche, e soprattutto, per effetto di denunce di terzi soggetti, la cui tutela doveva comunque essere garantita in qualche modo, con ciò assoggettando costoro alle medesime sanzioni previste a carico di coloro che avessero agito in assenza di titolo, come risultava dall’art. 21 comma 2 della l. 241/90, più volte citato.<br />
Di conseguenza, anche coloro che erroneamente e incolpevolmente avevano ritenuto di poter validamente utilizzare lo strumento della SCIA, si trovavano esposti&nbsp;<em>sine die</em>&nbsp;alle medesime sanzioni previste a carico di coloro che avessero agito in totale assenza di titolo, e tutto questo a causa dell’inerzia dell’Amministrazione che aveva omesso di esercitare tempestivamente il proprio potere/dovere di controllo entro il termine previsto per legge.<br />
Questa evidente contraddizione del sistema è stata colta sia dalla dottrina più attenta che dalla giurisprudenza che, in alcune occasioni, ne ha messo in evidenza l’incoerenza e la necessità della tutela dell’affidamento dei segnalanti/dichiaranti una volta decorso il termine di legge, circoscrivendo entro limiti sempre più rigorosi il potere di disporre non solo la revoca ma anche l’annullamento dei provvedimenti in questione (sul punto, si veda Cons. St., sez. IV, 16 aprile 2014 n. 1880, che, con riferimento all’autotutela, parla di potere residuale, che presuppone un’attenta ponderazione comparativa degli interessi dei soggetti coinvolti, mentre il ripristino della legalità non è motivo di per sé solo sufficiente per l’annullamento del precedente atto; nello stesso senso anche Cons. St., sez. VI, 22 settembre 2014 n. 4780. Entrambe le decisioni, pur cogliendo appieno l’esigenza di porre un limite ai poteri dell’Amministrazione esercitabili&nbsp;<em>ex post</em>, sembrano muovere, tuttavia, dall’errata considerazione della SCIA/DIA come provvedimenti amministrativi veri e propri).<br />
Sotto questo profilo, la sopravvivenza, ante Legge Madia, del comma 2 dell’art. 21 ha contribuito – e il caso oggetto del presente giudizio ne è la prova – ad alterare l’efficacia propriamente liberalizzatrice dei due istituti.<br />
Non può non notarsi che il d.l. 133/14 (Sblocca Italia) aveva delimitato l’operatività dell’autotutela ad alcune ipotesi ben definite nel comma 4 dell’art. 19 l. 241/90, che è poi la norma applicabile al caso oggetto di giudizio.<br />
Tale limitazione è stata a sua volta modificata per effetto dell’approvazione della l. 124/15, che ha chiarito che il potere inibitorio generale sopravvive alla consumazione del termine di sessanta/trenta giorni, potendo l’Amministrazione intervenire anche dopo, purchè ricorrano le condizioni di cui all’art. 21<em>nonies</em>&nbsp;della legge 241/90.<br />
L’aver generalizzato nuovamente l’uso del potere di autotutela, al punto di renderla una sorta di “ valvola di sicurezza” azionabile a tutela di ogni interesse pubblico, anche dopo la scadenza del termine previsto per l’esercizio tempestivo del potere inibitorio generale, è dunque il problema principale da risolvere qualora l’Amministrazione ne faccia uso in un momento successivo alla scadenza del termine per l’inibitoria tipizzata dalla legge, e quando il privato abbia già consolidato le sue aspettative legittime in ordine all’attività oggetto di segnalazione ed abbia, come nel caso concreto, posto in essere cospicui investimenti e quasi concluse le attività.<br />
3.1. Lo sviluppo di questo dibattito non può non avere effetti sui casi consolidatisi nella vigenza della normativa preesistente all’entrata in vigore della legge Madia, posto che, a fronte di evidenti cambiamenti che fanno capo principalmente alla imposizione di un termine massimo di diciotto mesi per l’intervento della p.a., alla espunzione del riferimento alla revoca del 21&nbsp;<em>quinquies</em>, alla generalizzazione dei casi di intervento, e alla abrogazione del 21 comma 2, appare indiscutibile che i poteri di intervento della p.a. sulle SCIA/DIA consolidatesi, possiedono un nucleo di contenuti analoghi e sovrapponibili sia prima che dopo l’entrata in vigore della l. 124/15.<br />
A prescindere dal&nbsp;<em>nomen iuris</em>&nbsp;utilizzato, infatti, il potere di intervento successivo della p.a. consiste comunque nell’uso di poteri inibitori soggetti a limiti imposti per legge, per i quali la l. 124/15 ha correttamente eliminato la definizione di “ autotutela” facendo un richiamo all’art. 21&nbsp;<em>nonies</em>&nbsp;che, al suo primo comma, tralasciando l’aspetto della nuova (e fondamentale) delimitazione temporale dei poteri di intervento, ha da sempre imposto dei precisi connotati all’intervento pubblico sul titolo abilitativo, ossia: i) l’esistenza di ragioni di interesse pubblico; ii) la presenza di un termine ragionevole; iii) la necessaria considerazione degli interessi dei destinatari e dei contro interessati.<br />
La l. 124/15 ha quindi confermato e rafforzato, anche sotto un profilo di&nbsp;<em>restyling</em>&nbsp;normativo quanto mai necessario, quello che già prima era in qualche modo intuibile, ossia che l’esercizio di poteri di “autotutela” in senso stretto non è logicamente ammissibile nei confronti di atti che, dalla Plenaria 15/11 in poi, sono considerati atti privati, il cui effetto abilitativo si è consolidato per il decorso del termine inibitorio e che, quindi, hanno acquistato definitività.<br />
Le condizioni di cui al 21&nbsp;<em>nonies</em>, pertanto, assurgono a elementi fondamentali dell’azione successiva della p.a. a tutela dell’interesse pubblico, e la loro valutazione è assolutamente necessaria ai fini di un eventuale giudizio sull’operato dell’ente locale, che a distanza di tempo ponga nel nulla l’attività privata.<br />
Non è certamente questa la sede per approfondire la complessa questione che riguarda la natura del potere esercitabile dalla p.a. rimasta inerte, se si tratti, in definitiva, di un potere discrezionale, che sopravvive alla scadenza del termine di trenta/sessanta giorni, oppure di un potere a contenuto vincolato, consumato dal decorso del tempo previsto per il suo esercizio ma in qualche modo riesumabile da parte dei terzi.<br />
Sotto questo aspetto, anche nel sistema previgente la legge Madia, il comma 6&nbsp;<em>ter</em>&nbsp;dell’art. 19 consentiva agli interessati di sollecitare l&#8217;esercizio delle verifiche spettanti all&#8217;amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l&#8217;azione di cui all&#8217;art. 31 del Codice del processo (rito del silenzio).<br />
Tale meccanismo, se da un lato consente ai terzi di stimolare l’intervento dell’ente locale ai fini della tutela di posizioni non solo del singolo ma anche pubbliche, e questo senza incorrere nelle limitazioni proprie dell’autotutela, dall’altro nulla toglie al potere dell’Amministrazione di attivarsi d’ufficio sulla base di scelte discrezionali.<br />
In questo caso, però, il Collegio ritiene che sia prima che dopo la legge Madia, le regole cui è assoggettato il potere amministrativo di controllo e di inibizione- conformazione, siano sempre e comunque quelle di cui al primo comma dell’art. 21&nbsp;<em>nonies</em>, e questo in quanto non può prescindersi dalla considerazione che il potere inibitorio originario si è comunque esaurito per decorso del termine di legge, sicchè detto potere – che riviva per effetto dell’autonoma iniziativa dell’Amministrazione o per effetto dell’azione sollecitatoria del terzo e, quindi, del giudice amministrativo – resta nella sfera di disponibilità dell’Amministrazione solo a particolari condizioni.<br />
Questa Sezione, infatti, condivide pienamente quanto affermato dalla dottrina che, in tempi recenti, si è occupata del regime della SCIA, soprattutto dopo le conclusioni dell’Adunanza Plenaria, e quindi che l’interesse pubblico è affidato alla cura dell’Amministrazione sulla base del regime che il legislatore ha prescelto, sia per ciò che riguarda i termini per l’esercizio, sia per le modalità di quest’ultimo.<br />
Il terzo che invochi l’intervento del giudice, pertanto, non dovrebbe poter ottenere più dell’attuazione del diritto obiettivo ed il giudice non potrebbe fare più di quanto non possa la stessa Amministrazione cui la cura di quell’interesse è affidata, con condizioni e tempi che tengono conto del contemperamento degli interessi operato in sede normativa.<br />
Parimenti, quand’anche sia l’Amministrazione ad attivarsi di sua iniziativa, l’effetto finale non può prescindere dall’osservanza dei limiti imposti dalla legge, perché, a ragionare diversamente, il titolare di un titolo abilitativo “ semplificato”, come la SCIA, avrebbe costantemente una tutela minore di quella di cui gode il titolare di un titolo “tradizionale”, come il permesso di costruire.<br />
Sono queste le complicazioni di un modello definito “a controllo successivo”, dove si confrontano e si scontrano l’esigenza di effettività della regolazione amministrativa, le istanze di libertà dei privati, gli interessi dei terzi, che solo in parte possono coincidere con quelli dell’Amministrazione.<br />
Al fine di consentire al modello di funzionare, pertanto, non può prescindersi da soluzioni giurisdizionali che considerino la&nbsp;<em>ratio</em>&nbsp;semplificatrice degli istituti e, al contempo, risolvano eventuali questioni nel senso meno gravoso per il cittadino che abbia intrapreso l’attività con spirito liberalizzatore, dando al potere amministrativo esercitato&nbsp;<em>ex post</em>&nbsp;una consistenza diversa rispetto al potere esercitato&nbsp;<em>ex ante</em>, nel senso che nel primo caso non può esservi vero potere discrezionale nel senso classico del termine, poiché si parte dal presupposto che il diritto del privato a intraprendere un’attività senza passare prima per il&nbsp;<em>placet</em>&nbsp;dell’Amministrazione (ossia, senza il previo rilascio di un titolo abilitativo&nbsp;<em>ex ante</em>) comporti di per sé una sorta di depotenziamento del potere dell’Amministrazione tutte le volte che questa, in un momento successivo, si determini all’intervento.<br />
Ecco che dunque si torna alla necessità di attribuire la giusta e fondamentale importanza ai criteri di esercizio del potere, che non possono che essere quelli dell’art. 21&nbsp;<em>nonies</em>&nbsp;comma 1, come pure ai limiti dell’autotutela dati dall’esercizio dei poteri sanzionatori.<br />
In pratica, come detto, non può il potere di autotutela far smarrire all’istituto della SCIA la sua funzione di liberalizzazione ed anche la sua stessa natura di atto privato, per cui esso dovrebbe consistere semplicemente nel potere di riesaminare i provvedimenti già eventualmente emanati alla luce dei criteri del 21&nbsp;<em>nonies</em>; allo stesso modo la logica dell’autotutela non dovrebbe “contaminare” il potere sanzionatorio, per sua natura doveroso e vincolato.<br />
4. Queste doverose premesse sulla normativa vigente al momento dell’emissione del provvedimento, consentono di ritenere fondati i primi due motivi di ricorso, che, stante il loro contenuto, possono essere esaminati congiuntamente e, conseguentemente, di annullare la declaratoria di inefficacia della SCIA 82/2015 e della DIA 141/2015, operata da parte del Comune di Napoli ed in danno della società ricorrente.<br />
Va in primo luogo precisato che il Comune non specifica in alcun modo in base a quale normativa abbia reso la duplice declaratoria di inefficacia, così di fatto impedendo alla parte privata di qualificare e inquadrare il suo operato in termini quanto meno oggettivi.<br />
Le ipotesi possibili, come detto, in base alla normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato sono tre: esercizio di poteri di autotutela (art. 21&nbsp;<em>nonies</em>&nbsp;l. 241/90); esercizio di poteri sanzionatori per dichiarazioni mendaci (art. 21 co. 1 l. 241/90; art. 19 co. 3, seconda parte, l. 241/90); esercizio dei poteri di vigilanza e inibitori in materia urbanistica (art. 21 comma 2 l. 241/90; art. 19 comma 6&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>l. 241/90).<br />
La sola circostanza che non sia allo stato possibile comprendere a quale titolo il Comune abbia voluto attivarsi per dichiarare l’inefficacia della SCIA, vale a ritenere che il provvedimento sia, nel suo complesso, inficiato da una grave e insanabile carenza motivazionale, che lo rende attaccabile già sotto questo profilo.<br />
Il Comune, infatti, fa riferimento esclusivamente ad un sopralluogo presso l’immobile, eseguito il 14 luglio 2015, a seguito del quale si è proceduto all’esame “ sostanziale e approfondito della documentazione afferente la DIA”, per poi pervenire alla contestazione su volumetria e altezze e, quindi, alla declaratoria di inefficacia.<br />
Omette tuttavia di dare atto e di riportare, nel corpo del provvedimento, l’esistenza di una cospicua fase di interlocuzione con la ricorrente, che aveva condotto all’archiviazione dapprima della SCIA e successivamente della DIA, che era stata presentata come variante al primo progetto.<br />
Tale fase di interlocuzione è evincibile dalla documentazione depositata dal Comune e in parte riepilogata nella nota dello Sportello Unico per l’Edilizia n. 838591 del 29 ottobre 2015, ed è inconfutabile che abbia comunque condotto ad una duplice archiviazione, della SCIA in data 16 marzo 2015 (vedi all. a.1. prod. Comune, ove sulla prima pagina viene dato atto di “ SCIA assentibile), e della DIA in data 10 luglio 2015 (vedi all. a.2. prod. Comune); di tale ultima archiviazione viene dato atto anche nel corpo del provvedimento del 6 agosto 2015.<br />
4.1. Ciò detto, può ritenersi che l’esercizio dell’autotutela, se vi è stato, è certamente illegittimo.<br />
Entrambi i provvedimenti impugnati (quello del settembre 2015 è di fatto confermativo, nella sostanza, del provvedimento iniziale) sono del tutto carenti di riferimenti ai tre generali requisiti di cui all’art. 21&nbsp;<em>nonies</em>&nbsp;co. 1, mancando qualsiasi accenno esplicito alla ponderazione tra interessi pubblici e privati e ai benefici, per l’interesse pubblico, scaturenti dalla declaratoria di inefficacia in luogo del mantenimento dei titoli (a maggior ragione in quanto il Comune era assolutamente consapevole dell’avvenuta realizzazione di gran parte delle opere assentite).<br />
Va altresì precisato che, ai sensi della normativa vigente, al momento dell’emissione del provvedimento impugnato, l’autotutela era possibile solo nei casi di interessi “ sensibili” di cui al comma 4 dell’art. 19, ma anche di ciò non vi è alcuna menzione nel corpo del provvedimento.<br />
In ordine al termine ragionevole è doverosa una specificazione.<br />
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, sia la SCIA che la DIA erano state oggetto di inibitoria doverosa da parte del Comune, nel termine di legge dei trenta giorni.<br />
Tale circostanza non emerge dal provvedimento impugnato ma dalla documentazione versata in atti dal Comune medesimo, ed in particolare dalla nota del 23 febbraio 2015 (all. 4 prod. Comune) che però, a seguito delle integrazioni di parte (datate 6 marzo e 11 marzo, all. a.5. e a. 6), era stata superata, come detto, dall’archiviazione del 16 marzo 2015.<br />
Parimenti, anche per la DIA del 18 maggio 2015 era stata disposta sospensione e richieste integrazioni in data 17 giugno 2015 (v. all. a.2 e a.9 prod. Comune), successivamente prodotte il 10 luglio, data nella quale anche la DIA era stata archiviata.<br />
Dal 16 marzo 2015 e dal 10 luglio 2015 l’Amministrazione avrebbe potuto fare uso dei poteri di autotutela, e, fermo restando quanto sopra già chiarito in ordine alla concreta improbabilità che questo sia avvenuto, per mancanza delle condizioni del comma 4 dell’art. 19, resta il fatto che il termine di intervento non avrebbe potuto considerarsi del tutto ragionevole, se rapportato al caso di specie, posto che la ragionevolezza deve tenere conto dell’esistenza di una pregressa fase di contraddittorio tra le parti, la quale, in sé considerata, non può che far ritenere non ragionevole una inibitoria concretizzatasi a distanza di mesi e motivata sulla base delle medesime circostanze di fatto oggetto di pregresso confronto tra le parti.<br />
Infatti, anche se la legge Madia ha modificato l’art. 21&nbsp;<em>nonies</em>&nbsp;l. 241/90 fissando un termine, per l’esercizio dei poteri inibitori, “comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell&#8217;adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, ciò non significa che detto termine sia necessariamente un termine legittimante l’inibitoria sempre e comunque, perché è comunque un termine massimo e non è venuto meno il riferimento alla ragionevolezza del medesimo, sicchè esso non potrà prescindere dal caso concreto, dalla tipologia di SCIA/DIA e dalle ragioni che conducano la p.a. all’esercizio dei poteri inibitori.<br />
Il collegio ritiene quindi che, anche nel regime previgente alla legge Madia, il “termine ragionevole” di cui all’art. 21&nbsp;<em>nonies</em>&nbsp;co. 1 della l. 241/90, come richiamato dall’art. 19 comma 3, debba essere interpretato nel senso che la ragionevolezza vada comunque rapportata al caso concreto, alla tipologia di opere autorizzate e al loro presumibile stato di avanzamento, in relazione alla natura delle circostanza emerse che inducano l’Amministrazione all’esercizio dei poteri di inibitoria successiva; la dilazione nel tempo dell’esercizio del potere è tanto meno giustificabile quanto più le censure sollevate attengano a profili di tipo formale e documentale, che l’Amministrazione avrebbe potuto cogliere sin nei primi trenta giorni dalla presentazione della Segnalazione/Denuncia, e comunque entro un termine non eccessivamente protratto, al fine di evitare la totale e ingiustificata vanificazione dell’attività intrapresa dalla parte privata sulla base di un titolo praticamente consolidato e di una aspettativa legittima sul proprio corretto operare.<br />
Nel caso oggetto di causa, inoltre, aggiungasi che il Comune aveva già avuto una interlocuzione con la parte, conclusasi con l’archiviazione, e inoltre, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente (vedi secondo motivo di ricorso) aveva anche condotto per decenni in locazione l’area in questione e tollerato i pretesi abusi edilizi successivamente rilevati, accorgendosi improvvisamente delle discrasie evidenziate proprio nel momento in cui le volumetrie preesistenti venivano riqualificate attraverso l’attività assentita all’odierna ricorrente.<br />
Anche sotto questo profilo, come correttamente evidenziato, la dimensione temporale, se non preclusiva in assoluto, costituisce titolo di consolidamento delle situazioni giuridiche, e l’esercizio della pubblica funzione, per garantire il buon andamento, deve tenere conto delle situazioni soggettive medio tempore formatesi.<br />
La decisione del Comune, nei termini e contenuti in cui è stata presa, conferma l’assoluta vanificazione dello spirito della cd. liberalizzazione delle attività economiche, comprese quelle edilizie, e dimostra la situazione di incertezza nella quale i privati, siano o meno imprenditori, si muovono quando debbano svolgere operazioni o attività sulla base di un titolo che, di fatto, ha un valore di gran lunga minore rispetto ad uno regolarmente assentito (ossia, al classico permesso di costruire), con ciò ponendosi in aperta contraddizione con l’insegnamento della Corte Costituzionale la quale ha ribadito in più occasioni che la materia del “ governo del territorio” fa parte dei principi fondamentali della legislazione statale e che la denuncia di inizio attività (DIA) e la SCIA, seppure con la loro indubbia specificità, si inseriscono in una fattispecie il cui effetto è pur sempre quello di legittimare il privato ad effettuare gli interventi edilizi (sentenze n. 121 del 2014, n. 188 e n. 164 del 2012).<br />
5. Va in astratto considerata la possibilità che il Comune abbia esercitato i poteri sanzionatori conseguenti all’accertamento dell’esistenza di dichiarazioni mendaci da parte del progettista. Risulta infatti in atti (all. 6 prod. Immobiliare) un verbale di sequestro dell’area del 23 luglio 2015, eseguito su delega della Procura di Napoli a seguito del sopralluogo del 14 luglio 2015, a causa della presunta falsa rappresentazione grafica delle altezza dei manufatti oggetto di abbattimento e ricostruzione, evincibile dal confronto tra i progetti allegati alla DIA e alla SCIA con quelle riportate sulla tavola STR 105/87.<br />
Tuttavia, di tutto ciò non vi è alcuna menzione nel provvedimento impugnato e deve pertanto ritenersi che non sia questa la ragione che ha determinato il Comune all’adozione del provvedimento del 6 agosto 2015.<br />
6. Non resta che ritenere che il Comune abbia agito nell’esercizio dei poteri sanzionatori conseguenti alla vigilanza sull’attività edilizia, di cui all’art. 21 comma 2 l. 241/90 (vigente al momento dell’emissione del provvedimento) e richiamati anche al comma 6&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>dell’art. 19 l. 241/90, quest’ultimo passato indenne alla riforma Madia e comunque anch’esso vigente all’epoca dei fatti.<br />
Come già illustrato, l’Ufficio tecnico aveva esercitato i poteri di inibitoria legale (entro i trenta giorni) sia nel caso della SCIA del 31 gennaio 2015, sia nel caso della DIA del 18 maggio 2015, quest’ultima di fatto costituente una variante alla SCIA originaria (vedi relazione tecnica dell’arch. Annunziata Compagnone, all. a.5 prod. Comune).<br />
Orbene, prescindendo dalle ragioni che hanno condotto l’Immobiliare a presentare una DIA sul medesimo progetto, e anche dai contenuti della medesima, resta il dato inconfutabile che entrambe le dichiarazioni sono state assentite e archiviate, legittimando appieno l’operato della parte privata, l’inizio e il proseguimento delle attività edilizie.<br />
L’Amministrazione, pertanto, alla data di archiviazione delle pratiche, disponeva di tutta la documentazione necessaria e di ogni elemento per procedere al blocco definitivo dell’attività, cosa che, per contro, non ha fatto.<br />
È quindi del tutto illegittimo che la dichiarazione di inefficacia del 6 agosto 2015 sia intervenuta, a distanza di mesi, basandosi non su nuove risultanze di una qualche istruttoria condotta ex novo, bensì sulla base di elementi che erano sin dall’inizio a disposizione della p.a., tant’è che nel provvedimento impugnato il Comune fa riferimento all’ “esame sostanziale e approfondito della documentazione “ (v. pag. 2 provv. 6 agosto 2015), dal quale emergono problematiche (asseritamente ritenute tali) solo di tipo formale e precisamente: la consistenza volumetrica&nbsp;<em>ante operam</em>&nbsp;asseverata dal progettista, quantificata in mc 69.087,51, non trova riscontro con quella ricavabile dallo stralcio aerofotogrammetrico S.T.R. n.105 del 1987, determinata in mc 50.542,55; inoltre, nella relazione tecnica del progettista, la descrizione del progetto,&nbsp;<em>post operam</em>, ricomprende anche la realizzazione di una “tettoia” la quale, dall&#8217;esame del grafico (piante e sezioni), si presenta chiusa su tre lati e la cui volumetria non risulta computata in quella di progetto; infine, la documentazione tecnica prodotta non ricomprende il grafico della licenza edilizia n.241 del 17/05/1950, la cui pratica risulta irreperibile presso gli archivi; il progetto sarebbe dunque in contrasto con l’art. 21 del regolamento edilizio in quanto da un lato mancherebbe la dimostrazione delle legittimità della volumetria preesistente , dall’altro sarebbe stata realizzata una volumetria maggiore di quella originaria, accertata tuttavia sulla base di strumenti diversi da quelli grafici originari, non più reperibili.<br />
A parere del collegio, è evidente che la motivazione posta alla base del provvedimento è di per sé contraddittoria perché da un lato nega la dimostrazione, da parte del privato, della legittimità della volumetria dichiarata, dall’altro però ne afferma l’esistenza (in misura minore al dichiarato) in ragione di un accertamento condotto mediante un sistema empirico (aerofotogrammetria) risalente al 1987 e che, per sua stessa natura, è inidoneo a fornire esattamente l’entità della cubatura in questione.<br />
Sul punto, il provvedimento non è in grado di spiegare in cosa consista la differenza tra cubatura dichiarata e cubatura accertata mediante l’S.T.R; basti tuttavia evidenziare in primo luogo che la cubatura di mc 69.087,51 viene fatta discendere non dalla documentazione depositata ab origine con la Segnalazione (gennaio 2015), bensì dalla quantificazione riportata nella cd. “ verifica urbanistica” del 3 giugno 2015 (doc. 8 prod. Comune), che, a quanto è dato vedere, era finalizzata alla verifica “ dello standard dei parcheggi” e, di fatto, era quindi una quantificazione di cui il Comune ha preso quasi casualmente visione; in secondo luogo, dalla lettura della citata nota del Servizio Sportello Unico Edilizia Privata del 29 ottobre 2015, sembrerebbe (punto 2) che mediante l’STR sia stata possibile una verifica dei dati altimetrici del complesso edilizio oggetto di contenzioso, dalla quale sia emersa una differenza di altezza superiore al 25 % e tale da alterare la quantificazione delle preesistenze.<br />
Orbene, al di là del fatto che tali considerazioni avrebbero dovuto essere svolte nel corpo del provvedimento impugnato e non nella relazione degli uffici, depositata a giudizio incardinato e che non può fungere da motivazione integrativa e tanto meno postuma, resta indimostrata la circostanza riferita dall’Amministrazione, e soprattutto resta indimostrato che lo scarto asseritamente esistente tra le altezze comprovi la differenza di volumetria cui il Comune fa riferimento.<br />
Il Comune, inoltre, come detto, fa propri dei dati acquisiti solo nel giugno 2015 e al di fuori di un contraddittorio effettivo con la parte privata, alla quale non era mai stata sottoposta alcuna problematica circa le consistenze effettive del complesso immobiliare, posto che sia l’inibitoria della SCIA del 23 febbraio 2015 (all. a.4. prod. Comune) sia quella della DIA del 17 giugno 2015 (all. a. 9 prod. Comune) fanno riferimento alla insufficienza della documentazione tecnica ed amministrativa, all’assenza di alcuni nulla osta e, in generale, a problematiche di tipo formale che non hanno alcun punto di contatto con le motivazioni poste alla base del provvedimento impugnato, ma comunque evincibili ab origine, in quanto frutto dell’esame della documentazione depositata sin dall’inizio della domanda.<br />
L’elemento di difformità in questione, pertanto, avrebbe potuto e dovuto essere rilevato sin dal momento della presentazione della SCIA, a nulla valendo la distinzione tra regolarità formale e sostanziale cui la relazione comunale fa riferimento (punto 1) per giustificare la discrasia temporale tra momento della segnalazione e momento dell’accertamento in danno della parte; infatti, l’art. 19 comma 1 letto in relazione al comma 3, così come l’art. 23 comma 1 TEUD letto in relazione al comma 6 del medesimo articolo, non collegano il periodo di tempo previsto per l’inibitoria “ legale” alla verifica esclusiva dei requisiti formali della pratica di SCIA, bensì alla verifica di tutte le “condizioni” stabilite (così l’art. 23 comma 6 TUED), intendendosi per tali tutte quelle che legittimano l’esecuzione dell’opera e non solamente quelle di tipo formale o documentale.<br />
Ne discende che la distinzione operata nella nota sopra citata è del tutto irrilevante ai fini del decidere ed anche errata laddove interpreta la legge in modo diverso dai suoi contenuti, omettendo completamente di considerare che l’esercizio successivo dei poteri sanzionatori e di vigilanza sul territorio può assumere un rilievo, per così dire, sostanziale solo laddove esso sia collegato all’accertamento, in un momento successivo, di elementi di fatto prima sconosciuti all’Amministrazione e neppure conoscibili con l’ordinaria diligenza, collegati, per esempio, allo stato dei luoghi o ad altri elementi che la parte abbia involontariamente omesso.<br />
Nel caso di specie, tuttavia, gli scarni rilievi di cui al provvedimento impugnato sono comunque oggetto di deduzioni condotte esclusivamente sulla base della documentazione in atti, che l’Amministrazione aveva il dovere di esaminare nei trenta giorni immediatamente successivi al deposito della DIA, ed il cui esame successivo è condotto secondo metodologie che non dimostrano comunque l’esistenza delle asserite illegittimità, sulla base, oltre tutto, di carenze documentali ascrivibili al soggetto pubblico in quanto la pratica relativa alla licenza edilizia, siccome anteriore al 1950, non è risultata reperibile presso gli archivi comunali.<br />
Ciononostante l’ente locale ha ritenuto di dichiarare inefficaci la SCIA e la DIA perché non sarebbe possibile stabilire se la licenza si riferisca all&#8217;intera consistenza dei capannoni industriali presenti in situ o solo ad una parte, obiezione fondata sul fatto che in detta licenza si parli di un solo capannone ad uso industriale e di un muro di cinta (argomentazione, quest’ultima, rinvenibile solo nel provvedimento del 9 settembre 2015 che ha rigettato le istanze di adeguamento volumetrico presentate dalla parte al fine di completare l’intervento).<br />
Ne discende che le considerazioni sopra svolte valgono a far ritenere illegittimo anche il provvedimento da ultimo citato.<br />
7. Infine, è fondato anche il terzo motivo di ricorso, ove si contesta la parte conclusiva del provvedimento impugnato, laddove si ritiene che l’intervento contrasti con l’art. 56 delle NTA in quanto in contrasto con le disposizioni di pianificazione di zona e con l’art. 33 commi 5 e 6 e art. 2 comma 4 delle medesime NTA, per mancanza di pianificazione urbanistica di dettaglio.<br />
In base al certificato di destinazione urbanistica in atti, l&#8217;area in questione ricade in zona B sottozona Bb e su di essa sono previste le attrezzature di quartiere di cui all&#8217;art. 56 delle NTA, che per gli immobili destinati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi, consente gli interventi di cui al comma 2 e quindi, nel caso di edifici esistenti, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.<br />
È dunque di tutta evidenza che proprio la norma di piano che prevede le attrezzature consente per gli edifici esistenti, interventi sino alla ristrutturazione edilizia.<br />
Correttamente la ricorrente ha evidenziato che, quanto alla disciplina della sottozona Bb, anch&#8217;essa al primo comma, ultimo periodo, consente la «ristrutturazione edilizia a parità di volume». Ed al comma quarto precisa che «le destinazioni compatibili sono quelle di cui alle lettere a), c) e d) dell&#8217;art. 21». La lettera c) richiamata a sua volta indica come destinazione la produzione di servizi, tra i quali, esemplificativamente, elenca anche la “commerciale all&#8217;ingrosso” che è quella del progetto de quo.<br />
Ne discende che l&#8217;art. 56, pur stabilendo la destinazione &#8220;attrezzature&#8221; per varie aree collocate all&#8217;interno di zone e sottozone di piano, permette per gli immobili che già esistono le ristrutturazioni edilizie coerenti con le discipline di zona da eseguirsi secondo intervento diretto.<br />
7.1. Trattandosi di atto plurimotivato, va anche esaminato il riferimento all’art. 33 commi 5 e 6 delle NTA, concludendo che esso non è pertinente, in quanto, detta disposizione non impone piano attuativo per ristrutturare l&#8217;esistente ma si limita a prevedere la possibilità di nuove costruzioni per i proprietari di lotti superiori a 5.000 mq.<br />
Trattandosi, nel caso concreto, di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione, è giocoforza ritenere che l’Immobiliare ben potesse eseguire gli interventi oggetto di segnalazione.<br />
8. Passando all’esame dei motivi aggiunti, notificati il 9 novembre 2015, essi devono essere dichiarati irricevibili.<br />
In base all’art. 43, co. 1, c.p.a., “i ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.”<br />
Ferma restando, dunque, l’utilizzabilità di tale strumento al fine di introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, la disposizione<em>de qua</em>&nbsp;va comunque coordinata con il termine decadenziale di cui all’art. 41 c.p.a., al fine di impedire che il&nbsp;<em>thema decidendum</em>&nbsp;venga ampliato dal ricorrente man mano che il giudizio evolve, tenuto conto delle difese dell’Amministrazione sul punto.<br />
Il Consiglio di Stato, dopo l’entrata in vigore del Codice, ha tenuto a specificare, in diverse occasioni, che l’art. 43 non limita la proponibilità di motivi aggiunti alla sola sopravvenienza di fatti o atti nuovi rispetto all’atto impugnato con il ricorso originario (vedi sentenza III sez., 9 dicembre 2015 n. 5596).<br />
Ogni situazione va, tuttavia, valutata caso per caso, al fine di evitare l’elusione del termine di decadenza e di rispettare il canone di diligenza imposto alle parti al fine di sfruttare lo strumento processuale per l’ottenimento di vantaggi non dovuti.<br />
Questo Tribunale (sez. VIII, 14 gennaio 2010, n. 87) ha già avuto modo, in passato, di evidenziare come la proponibilità di motivi aggiunti per sopravvenuta conoscenza di vizi originari del provvedimento impugnato trovi necessario contemperamento nel principio della “conoscibilità in concreto” degli atti amministrativi, garantita dai presidi all’uopo apprestati dall’ordinamento (diritto di accesso) e nel correlativo onere per l’interessato di avvalersene tempestivamente, secondo i canoni di diligenza che gli impongono di agire a propria tutela senza ingiustificate dilazioni.<br />
In questo senso, è da considerarsi irricevibile il gravame allorquando la tardiva conoscenza di nuovi elementi oggettivi abbia natura colposa, ossia imputabile a negligenza del ricorrente, il quale non abbia tempestivamente posto in essere tutte le iniziative idonee ad acquisire cognizione dei documenti amministrativi.<br />
8.1. Nel caso oggetto del presente giudizio, i due motivi aggiunti riguardano documentazione che era nella sfera di conoscenza della parte sin dal momento della proposizione del ricorso.<br />
Il IV) motivo (primo motivo aggiunto) ha infatti riguardo all’art. 2 del Decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946 n. 211.<br />
A prescindere dai contenuti del medesimo, non può non rilevarsi come la conoscenza di una norma di legge, per quanto non più vigente o abrogata, è nella assoluta disponibilità della parte e non può consentire l’ampliamento del&nbsp;<em>thema decidendum</em>&nbsp;oltre il termine decadenziale di cui all’art. 41 c.p.a.<br />
D’altra parte, il riferimento che il comma 1 dell’art. 43 c.p.a. fa alla disciplina del ricorso, compresa quella<br />
relativa ai termini, non può che interpretarsi nel senso che, per consentire la deroga alla stessa, debba necessariamente esservi una qualche novità dell’accadimento e/o una omessa conoscenza pregressa del fatto/atto che sta a presupposto della doglianza. Tuttavia, in quest’ultimo caso, come sopra chiarito, l’omessa conoscenza non può imputarsi a una negligenza della parte.<br />
Orbene, per quanto la normativa richiamata dall’Immobiliare sia datata all’immediato Dopo Guerra e non sia tuttora vigente, resta il fatto che la medesima era astrattamente conoscibile dalla parte, la quale, peraltro, non ha ricollegato la sua posticipata conoscenza a qualche evento particolare (es. produzione di un documento&nbsp;<em>ad hoc</em>&nbsp;da parte dell’Amministrazione), sicchè non è possibile giustificare l’allargamento del&nbsp;<em>thema decidendum</em>&nbsp;senza che alla base di ciò vi sia un evento nuovo e successivamente conosciuto, tale da giustificare, almeno in astratto, la proposizione del nuovo motivo.<br />
8.2. Discorso analogo vale per il V motivo (secondo motivo aggiunto).<br />
In esso si fa valere un ulteriore profilo di censura, che è stato possibile articolare grazie al “ritrovamento” della certificazione della Camera di commercio di Napoli in data 2 aprile 1955 e che dimostrerebbe che la società &#8220;La Recupera di Umberto Prota fu Filippo&#8221;, con la quale operava il proprietario originario, oltre a svolgere attività industriale di recupero del materiale di risulta della produzione acciaiera, si incaricava anche di commercializzarla.<br />
Tuttavia, a parere del Collegio, anche in questo caso la parte non supera la prova di resistenza relativa alla dimostrazione della diligenza dimostrata nella ricerca della documentazione necessaria a articolare il ricorso nel rispetto del termine di decadenza dei sessanta giorni.<br />
In primo luogo, il cd. ritrovamento della certificazione non viene collocato temporalmente, sicchè è astrattamente possibile ipotizzare che detto documento potesse essere da tempo nella disponibilità della parte e non prontamente utilizzato ai fini della articolazione dei motivi di ricorso.<br />
Non vale, poi, a giustificare la proposizione della nuova censura (col conseguente ampliamento del&nbsp;<em>thema decidendum</em>) il riferimento, peraltro solo accennato in memoria, alla destinazione commerciale dell’area.<br />
La memoria, infatti, non trae spunto dal contenuto del provvedimento, che non menziona il cambio di destinazione d’uso tra le ragioni della declaratoria di inefficacia, sicchè, a tutto voler concedere, le prospettazioni successive sono irrilevanti e avrebbero potuto imporre, se trasposte in un documento ufficiale del Comune, la proposizione di motivi aggiunti a decorrere dalla loro conoscenza; tuttavia, questo ruolo non può essere attribuito alle mere difese dell’Amministrazione, con la conseguenza che il motivo aggiunto va ritenuto irricevibile per le ragioni sopra esposte.<br />
9. In conclusione, il ricorso va accolto e i motivi aggiunti dichiarati irricevibili.<br />
La sostanziale vittoria da parte del ricorrente, giustifica l’imputazione delle spese processuali alla parte pubblica rimasta soccombente.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso principale e dichiara irricevibili i motivi aggiunti.<br />
Condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente , che liquida in complessivi euro 2000,00 (duemila/00), oltre contributo unificato e accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Anna Pappalardo, Presidente FF<br />
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere<br />
Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario, Estensore</div>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 05/04/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-4-2016-n-1658/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2016 n.1658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo sfruttamento degli spazi aeroportuali in bilico tra statuto pubblico e regime privatistico</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lo-sfruttamento-degli-spazi-aeroportuali-in-bilico-tra-statuto-pubblico-e-regime-privatistico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 18:39:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-sfruttamento-degli-spazi-aeroportuali-in-bilico-tra-statuto-pubblico-e-regime-privatistico/">Lo sfruttamento degli spazi aeroportuali in bilico tra statuto pubblico e regime privatistico</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa – 2. Qualificazione dei rapporti negoziali riguardanti le attività non aviation: locazione o sub-concessione? – 3. Profili problematici attinenti al riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario – 4. Obbligo o facoltà del gestore aeroportuale di indire procedure a evidenza pubblica per l’affidamento di spazi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-sfruttamento-degli-spazi-aeroportuali-in-bilico-tra-statuto-pubblico-e-regime-privatistico/">Lo sfruttamento degli spazi aeroportuali in bilico tra statuto pubblico e regime privatistico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-sfruttamento-degli-spazi-aeroportuali-in-bilico-tra-statuto-pubblico-e-regime-privatistico/">Lo sfruttamento degli spazi aeroportuali in bilico tra statuto pubblico e regime privatistico</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa – 2. Qualificazione dei rapporti negoziali riguardanti le attività <em>non aviation</em>: locazione o sub-concessione? – 3. Profili problematici attinenti al riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario – 4. Obbligo o facoltà del gestore aeroportuale di indire procedure a evidenza pubblica per l’affidamento di spazi da destinare ad attività <em>non aviation</em> – 5. Considerazioni conclusive.</p>
<p><em>1. Premessa</em><br />
Il modello gestionale degli aeroporti ha attraversato, negli ultimi anni, una sensibile evoluzione per effetto delle politiche comunitarie di liberalizzazione e dell’affermazione del principio di sussidiarietà orizzontale che, in linea generale, hanno determinato un coinvolgimento sempre maggiore dei privati nell’esercizio di attività finalizzate al perseguimento di interessi pubblici<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.<br />
Emblematico, sul punto, è il lungo processo di liberalizzazione avviato con l’art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> e culminato nella riforma della seconda parte del codice della navigazione<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> del 2005 che, in un’ottica di progressiva privatizzazione degli scali italiani, ha previsto il graduale trasferimento, in capo a società di capitali, di funzioni tradizionalmente assicurate dallo Stato, consistenti, in particolare, nell’onere di gestire l’aeroporto – quale complesso di beni e servizi destinati alle attività aeronautiche civili – nel rispetto dei principi di sicurezza, efficienza, efficacia ed economicità.<br />
Detto percorso si è contraddistinto per un crescente ricorso allo schema societario, con il conseguente abbandono di inadeguate modalità di gestione, ancorate alla logica dell’esercizio diretto da parte dei pubblici poteri<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.<br />
Dalla originaria concezione dell’aeroporto, sostanzialmente coincidente con quella dell’aerodromo<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, si è, infatti, passati al più moderno concetto di impresa aeroportuale che, accanto alla gestione delle infrastrutture attrezzate per l’approdo, la partenza, la sosta, il ricovero e la riparazione degli aeromobili (secondo la più restrittiva definizione di aeroporto accolta nella Relazione al codice del 1942), organizza e gestisce una serie di attività anche non direttamente strumentali alle prime, finalizzate a offrire agli utenti del servizio aereo maggiori servizi e <em>confort</em>.<br />
In particolare, nell’attuale versione del codice della navigazione, gli aeroporti civili statali rientrano nel demanio aeronautico, che è assegnato all’Enac<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> in uso gratuito per il successivo affidamento in concessione<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> al gestore aeroportuale<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<br />
Quest’ultimo è stato configurato dall’art. 705 cod. nav. come «il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell&#8217;Enac, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell&#8217;aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato»<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.<br />
Dal tenore della citata norma si evincono chiaramente l’importanza e la centralità del ruolo del gestore aeroportuale nella conduzione dello scalo.<br />
Proprio con riferimento a tale aspetto, occorre tener conto che i servizi in ambito aeroportuale vengono, comunemente, distinti in <em>aviation</em> – comprendenti le attività di gestione, sviluppo e manutenzione delle infrastrutture, nonché di assistenza a terra, accessorie e strumentali al trasporto aereo (quest’ultime definite di <em>handling</em><a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>) &#8211; e <em>non aviation</em>, riferibili alle attività commerciali le quali hanno assunto sempre maggior rilievo «nell’ambito dei proventi realizzati dai gestori aeroportuali e, più in generale, nel giro d’affari generato negli scali»<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a> grazie al notevole incremento del traffico passeggeri registrato negli ultimi anni.<br />
Posto che il carattere pubblico di una concessione amministrativa – quella tramite cui i beni del demanio aeronautico sono affidati dall’Enac al gestore aeroportuale – non sembra di ostacolo alla costituzione di un rapporto tra il concessionario e soggetti terzi per l’affidamento in gestione di taluni spazi (anche per fini commerciali) ricadenti sul sedime dell’infrastruttura<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>, sussistono ancora numerosi dubbi interpretativi in relazione ora alla corretta qualificazione giuridica di detti rapporti, ora alla necessità o meno di ricorrere all’evidenza pubblica per la scelta dell’assegnatario di tali spazi.<br />
Detti interrogativi concernono soprattutto le attività <em>non aviation<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13"><strong>[13]</strong></a></em>, che costituiranno l’oggetto della presente indagine, essendo quelle <em>aviation</em> soggette a una specifica e dettagliata regolamentazione<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a> che non pone particolari problematiche interpretative.<br />
L’accesso a tale ultima tipologia di servizi è, infatti, soggetta a una normativa interna e comunitaria che impone il ricorso a procedure di evidenza pubblica, strumentali alla tutela della concorrenza effettiva e non discriminatoria tra gli interessati<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.</p>
<p><em>2. Qualificazione giuridica dei rapporti negoziali riguardanti le attività non aviation: locazione o sub-concessione?</em><br />
Come osservato, l’art. 705 del codice della navigazione si limita a individuare gli oneri gravanti sul concessionario in merito alla gestione dell’infrastruttura e al controllo delle attività in essa svolte, nulla specificando in ordine alla natura giuridica dei rapporti instaurati con terzi per il godimento delle aree e dei locali presenti all’interno dello scalo.<br />
In assenza di un dato normativo certo ci si interroga, in particolare, sulla configurazione di detti rapporti in termini di locazione o, piuttosto, di sub-concessione.<br />
Va premesso che i beni rientranti nel demanio pubblico non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823 cod. civ.). E trattandosi di beni destinati a realizzare interessi pubblici, la loro disponibilità può essere legittimamente attribuita a soggetto diverso dall’ente titolare del bene solo mediante concessione amministrativa. Di conseguenza, i negozi relativi all’utilizzo di tali beni, a prescindere dalla qualificazione del tipo di contratto adottata dalle parti, possono dar luogo soltanto ad atti di concessione in godimento temporaneo, che, essendo revocabili per ragioni di interesse pubblico sono anche incompatibili con la disciplina legale delle locazioni degli immobili urbani.<br />
Il che, però, non esclude che il concessionario autorizzato alla gestione di tali beni possa poi darli in uso a terzi, a titolo oneroso, tanto mediante contratto di locazione quanto di sub-concessione.<br />
Le conseguenze concrete della riconduzione all’una o all’altra categoria sono, tuttavia, rilevanti. La natura locativa comporta, infatti, l’applicazione della normativa vincolistica di cui alla legge n. 392/1978, con notevoli ripercussioni in tema di durata del rapporto, automaticità o meno, e comunque modalità e condizioni, dei rinnovi, nonché di entità dei corrispettivi per l’uso degli spazi in argomento.<br />
L’astratta compatibilità tra natura demaniale del bene e locazione discende dalla previsione normativa contenuta nell’art. 35 della legge 27 luglio 1978<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>, richiamato dal successivo art. 41. Tali norme, infatti, escludendo l’indennità per la perdita dell’avviamento e il diritto di prelazione e riscatto nelle locazioni aventi a oggetto immobili complementari o interni a beni demaniali (art. 822 cod. civ.), implicitamente consentono l’utilizzo di tale strumento negoziale, seppur con tali limitazioni<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.<br />
La natura privatistica dei diritti del gestore sulle opere realizzate sul sedime aeroportuale si ricaverebbe, altresì, dall’art. 703 del codice della navigazione, secondo cui le opere realizzate dal gestore sul sedime demaniale restano di sua proprietà sino alla scadenza della concessione<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>. Dalla citata norma parrebbe discendere che l’applicazione degli schemi tipici del diritto privato, utilizzabili da qualsivoglia soggetto nello svolgimento della propria attività imprenditoriale, ben si attagli alla natura demaniale dei beni su cui le attività sono espletate.<br />
In talune occasioni, la giurisprudenza ha precisato che l’attività commerciale svolta da un soggetto che abbia stipulato un contratto in relazione al godimento di un’area dello spazio aeroportuale, qualificato pur formalmente come di sub-concessione, non possa essere  ricompresa tra quelle direttamente riconducibili a facoltà e diritti attribuiti dall’amministrazione concedente alla concessionaria; ciò in quanto l’attività commerciale non costituirebbe un servizio pubblico, mirando a soddisfare direttamente esigenze della collettività in coerenza con i principi dell’amministrazione pubblica (che possono essere realizzati direttamente o indirettamente, attraverso l’attività di privati)<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.<br />
In tale prospettiva, il godimento di spazi aeroportuali per l’esercizio di attività di <em>food &amp; beverage</em><a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a> o di avvolgimento dei bagagli<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a> è stato ricondotto nell’alveo privatistico, non risultando queste coessenziali al trasporto aereo. In dette ipotesi, infatti, il concessionario agirebbe «in veste privatistica in ordine a un bene di cui ha la disponibilità, per il perseguimento di interessi economici e imprenditoriali disancorati dallo scopo primario della gestione dell&#8217;aeroporto, che è quello di assicurare la regolarità del traffico aereo e, correlativamente, l&#8217;efficienza e la funzionalità degli impianti»<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.<br />
Sebbene non sussistano particolari ostacoli di ordine logico e giuridico alla riconducibilità del rapporto in esame nell’ambito locatizio<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>, la ricostruzione dello stesso in termini di sub-concessione appare maggiormente confacente, atteso che nella prassi l’utilizzazione – sia pure da parte di terzi – del bene demaniale rientra nell’oggetto specifico dell’atto concessorio originario, concernente facoltà e diritti attribuiti al gestore aeroportuale; ciò che, in buona sostanza, viene in rilievo è, infatti, un rapporto contrattuale tra gestore e terzi strettamente connesso alla concessione originaria che ne costituisce il presupposto.<br />
D’altra parte, l’espletamento di attività, sia pure commerciali, negli spazi aeroportuali presenta un <em>quid pluris</em> rispetto a qualunque altra cessione di godimento dietro corrispettivo, gravando sull’assegnatario, in via ulteriore, l’impegno di utilizzare il bene per attività imprenditoriali che, anche <em>lato sensu</em>, risultano pur sempre strumentali all’attività primaria, ovvero quella di navigazione aerea. Il concessionario, invero, si trova a dover fare un uso del bene vincolato alle esigenze dello scalo, in considerazione dell’accezione unitaria dell’entità aeroportuale, complessivamente intesa, in cui risultano uniti in modo inscindibile la sfera strutturale e quella funzionale.<br />
Appaiono comprovare quanto detto le clausole contrattuali che, di norma, impongono determinati obblighi al terzo utilizzatore del bene (ci si riferisce, ad esempio, alla tipologia di merci vendute, agli orari di apertura dell’esercizio, ai prezzi applicabili). Non pare, dunque, che oggetto del rapporto negoziale sia il mero godimento del bene, atteso che ricadono sul terzo oneri ulteriori (e funzionalmente collegati a quelli gravanti sull’impresa cedente in termini di servizi da offrire all’utenza) rispetto a quelli previsti dallo schema tipico del contratto di locazione.<br />
Le predette considerazioni sembrano tanto più condivisibili se la vicenda in esame viene esaminata anche sotto il profilo causale<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.<br />
Al riguardo, occorre prendere le mosse dal dato fattuale per il quale le concessioni in ambito aeroportuale hanno a oggetto sia il sedime che le attività da espletare all’interno dello scalo. La novella legislativa del 2005, infatti, mediante la previsione dell’affidamento in concessione dei beni del demanio aeronautico al gestore aeroportuale, sembra privilegiare il momento gestionale complessivamente inteso piuttosto che la mera natura giuridica dei beni.<br />
In tale contesto, una qualificazione del rapporto in termini di mera locazione (la quale, per propria natura, può concernere esclusivamente l’utilizzo dei locali e non anche l’espletamento di attività) appare eccessivamente restrittiva. Né, al riguardo, sembra avere valore la tesi secondo cui un simile assunto varrebbe solamente per gli spazi destinati alle attività strettamente legate alla navigazione aerea e non per quelli destinati a servizi non prettamente aeronautici.<br />
In proposito, si fa presente che in ambito aeroportuale tutti i servizi sembrerebbero inquadrabili nell’alveo del più complesso insieme di attività che – siano esse essenziali ovvero accessorie – contribuiscono ad accrescere il buon funzionamento dello scalo, essendo comunque prestate a uso specifico della struttura aeroportuale, anche in un’ottica di ammortamento degli investimenti.<br />
Detta impostazione appare avallata anche dal legislatore: come osservato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 692 e 693 del codice della navigazione, infatti, all&#8217;Enac sono assegnati in uso gratuito – per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale – gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e «ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea». Proprio da quest’ultimo inciso deriverebbe che i beni che vengono conferiti al concessionario sono da considerare tutti connotati da tali caratteri di strumentalità e complementarietà, senza alcuna ulteriore distinzione.<br />
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che «il sinallagma che si instaura tra le attività tecniche di gestione, controllo e coordinamento del traffico aereo in una grande e complessa struttura aeroportuale ed i proventi delle attività commerciali che si svolgono in una tale infrastruttura, costituisce una delle caratteristiche funzionali del rapporto di concessione che articola obblighi e diritti del concedente e del concessionario»<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.<br />
<a name="BW3"></a>D’altra parte, deve darsi atto che la quasi totalità delle attività <em>non aviation</em> sono avvertite come essenziali per il funzionamento dell’aeroporto; o, quanto meno, la relativa assenza è recepita dall’utenza come un fattore negativo per il proprio <em>confort</em>, tanto da poter rappresentare un <em>discrimen </em>nella scelta dello scalo, lì dove siano possibili soluzioni alternative<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>. Rispetto a tali attività sembra doversi ritenere che il gestore aeroportuale non possa limitarsi ad assumere la veste del semplice locatore (contratto che implica il mero rispetto della destinazione d’uso), venendo in essere un rapporto giuridico ben più complesso, in cui ricade sul privato l’obbligo di attuazione della destinazione specifica.<br />
Alla luce delle esposte considerazioni, la qualificazione del rapporto in termini di sub-concessione appare maggiormente appropriata.</p>
<p><em>3.         Profili problematici attinenti al riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario</em><br />
La tematica sulla natura del rapporto tra gestore aeroportuale e privati (in termini di locazione ovvero di sub-concessione) ha fatto, spesso, da fondo a un’ulteriore problematica di rilievo: il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario nelle controversie aventi a oggetto l’affidamento e il godimento degli spazi in argomento<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.<br />
Al riguardo, si è registrato un orientamento giurisprudenziale piuttosto ondivago.<br />
Il <em>leading case</em> è costituito da una pronuncia del Tar Lazio<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a> in cui è stata riconosciuta la giurisdizione amministrativa in materia, sul presupposto che la natura demaniale delle aree di sedime aeroportuale destinate all’espletamento delle attività <em>non aviation</em> (la fattispecie all’attenzione dell’autorità giudiziaria riguardava il servizio di avvolgimento bagagli con pellicola) imponga al gestore obblighi di evidenza pubblica contabilistica di cui al regio decreto n. 827/1924, in ragione del fatto che le convenzioni stipulate tra gestore e terzi sono qualificabili come contratti attivi.<br />
In particolare, i richiamati obblighi discenderebbero dal fatto che lo sfruttamento di un bene pubblico determina, nel privato beneficiario, un’utilità; conseguentemente, le procedure selettive improntante alla massima partecipazione costituirebbero logico corollario dei principii costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.<br />
La citata pronuncia è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato, che ha confermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, sulla scorta, tuttavia, di considerazioni completamente diverse rispetto a quelle spese dal giudice di primo grado.<br />
È stato, innanzitutto, precisato che le procedure per la scelta dei soggetti cui affidare spazi di sedime aeroportuale per lo svolgimento di attività di avvolgimento bagagli (o, comunque, di attività <em>non aviation</em>) afferiscono ai settori c.d. speciali, disciplinati dal d. lgs. 163/2006 &#8211; venendo in rilievo, nella fattispecie, attività di «sfruttamento di un&#8217;area geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti» di cui all’art. 213 del predetto testo normativo &#8211; e che, pertanto, la soggezione agli obblighi di evidenza pubblica deriverebbe dal Codice dei contratti e non dalla disciplina contabilistica di cui al regio decreto n. 827/1924,<br />
E’ stato, in particolare, affermato che lo «sfruttamento»<em>, </em>finalizzato alle esigenze del trasporto aereo, deve ritenersi comprensivo di ogni prestazione, funzionalmente indirizzata ad assicurare non solo le operazioni di partenza e arrivo dei vettori aerei, ma anche il transito e la sicurezza dei passeggeri, lo smistamento dei bagagli e, in genere, ogni servizio complementare, non puramente accessorio a esse<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a><em>.</em><br />
Successivamente, tuttavia, il Consiglio di Stato stesso, in una vicenda analoga a quella menzionata, ha declinato la propria giurisdizione in materia<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>, affermando che l’attività di avvolgimento bagagli con pellicola non attiene ad alcuno dei servizi di assistenza a terra elencati nell’allegato A al d.lgs. n. 18/1999, recante “Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa  al  libero  accesso  al  mercato  dei  servizi  di  assistenza  a  terra  negli  aeroporti  della  Comunità».<br />
È stato, in particolare, osservato che, ai sensi della richiamata disciplina, l’assistenza bagagli, devoluta alla cura del gestore aeroportuale<em>, «</em>comprende il trattamento dei bagagli nel locale di smistamento, lo smistamento degli stessi, la loro preparazione in vista della partenza, il loro caricamento e scaricamento rispettivamente su e dai sistemi trasportatori da e per l&#8217;aereo, nonché il trasporto dei bagagli dal locale di smistamento alla sala di distribuzione<em>» </em>e non anche l’attività di avvolgimento dei bagagli, la quale si sostanzia in un servizio di natura squisitamente commerciale, che non necessariamente deve essere offerto negli aeroporti, e che si pone in una «fase precedente rispetto allo smistamento del bagaglio contemplato dalla norma in esame che fa seguito al <em>check-in</em>»<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31"><em><strong>[31]</strong></em></a>.<br />
Sulla scorta di tali considerazioni è stata, pertanto, esclusa la strumentalità dell’attività di avvolgimento bagagli all’<em>handling<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32"><strong>[32]</strong></a>.</em><br />
In buona sostanza, secondo tale ultimo orientamento la circostanza per la quale determinate tipologie di servizi prestati all’interno dell’aerostazione non sono evidentemente strumentali alla gestione aeroportuale in senso stretto escluderebbe la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione al loro affidamento.<br />
Una simile impostazione è stata seguita, di recente, anche dalle sezioni unite della Cassazione<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a> nell’ambito di un giudizio avente a oggetto l’accertamento della natura di contratto di diritto privato di locazione di immobile a uso commerciale di una convenzione formalmente qualificata come sub-concessione intercorrente tra un soggetto gestore e una ditta privata operante nel settore della vendita di prodotti tipici locali.<br />
Nello specifico, quella in esame è stata qualificata come «un’attività commerciale non ricompresa tra quelle direttamente riconducibili a facoltà e diritti attribuiti dall&#8217;amministrazione concedente alla concessionaria, tant&#8217;è che l&#8217;atto primario di concessione &#8211; mentre prevede per l&#8217;affidamento di aree e locali destinati alle attività aeronautiche la preventiva autorizzazione di Enac (art. 3, comma 1) &#8211; per quanto riguarda l&#8217;affidamento delle stesse aeree e locali per lo svolgimento di altre attività, tra le quali, a titolo esemplificativo, sono indicate quelle commerciali, richiede una semplice comunicazione scritta alla concedente»<em>. </em><br />
Ad avviso dei giudici di legittimità, la differente modalità di affidamento troverebbe ragion d&#8217;essere nel fatto che quelle in argomento non costituiscono attività coessenziali al trasporto aereo, con la conseguenza che la concessionaria, nella fattispecie, agirebbe in veste privatistica in ordine a un bene di cui ha la disponibilità per il perseguimento di interessi economici e imprenditoriali disancorati dallo scopo primario della gestione dell&#8217;aeroporto, che è quello di assicurare la regolarità del traffico aereo.<br />
In virtù di tale ragionamento, l’estraneità, rispetto all’attività aeroportuale, dell’attività da svolgersi nei locali oggetto di sub-concessione determinerebbe l’estraneità dell’amministrazione rispetto al rapporto instauratosi tra concessionario del servizio aeroportuale e privato<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>.</p>
<p><em>4. Obbligo o facoltà del gestore aeroportuale di indire procedure a evidenza pubblica per l’affidamento di spazi da destinare ad attività non aviation</em><br />
La questione relativa al riparto di giurisdizione è funzionalmente connessa a una tematica di grande rilevanza, ovvero quella dell’obbligo o meno di esperire procedure a evidenza pubblica per l’affidamento in concessione di porzioni di sedime aeroportuale da destinare allo svolgimento di attività <em>non aviation</em>.<br />
Sono quattro gli orientamenti giurisprudenziali, rilevanti ai fini di un corretto approccio a tale questione, delineatisi sul punto.<br />
Essi sono già stati richiamati nel precedente paragrafo al fine di delineare le criticità insorte in tema di giurisdizione:</p>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>secondo un primo orientamento (del Tar Lazio<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>), ai fini dell’affidamento di aree da destinare allo svolgimento di attività <em>non aviation,</em> il gestore aeroportuale è tenuto a seguire procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, stante la natura demaniale del sedime aeroportuale. È stato, in particolare, osservato come detti obblighi trovino fonte nella disciplina di cui al regio decreto 827/1924, (Regolamento per l&#8217;amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), dal momento che le convenzioni stipulate dal gestore dell’aeroporto sono da considerarsi contratti attivi;</li>
<li>la sussistenza di obblighi di evidenza pubblica è stata riconosciuta anche dalla sesta sezione del Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a> sulla scorta, tuttavia, di argomentazioni ben differenti rispetto a quelle del Tar Lazio. Ad avviso dei giudici di Palazzo Spada, detti obblighi deriverebbero dal Codice dei contratti pubblici (e non dalla disciplina contabilistica di cui al regio decreto n. 827/1924), atteso che le procedure per la scelta dei soggetti cui affidare spazi di sedime aeroportuale per lo svolgimento di attività <em>non aviation</em> afferirebbero ai settori c.d. speciali, disciplinati dal Codice stesso. In particolare, nella fattispecie verrebbe in rilievo un’attività di «sfruttamento di un&#8217;area geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti» di cui all’art. 213 del predetto testo normativo;</li>
<li>a breve distanza dalla predetta decisione, una diversa sezione del Consiglio di Stato, la quinta<a title="" href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo su una controversia relativa agli esiti di una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in sub-concessione di spazi da destinare all’attività di avvolgimento bagagli da svolgersi nei <em>terminal</em> dell’aeroporto, sul presupposto che l’attività in questione non attiene ad alcuno dei servizi di assistenza a terra elencati nell’allegato A al d.lgs. n. 18/1999. In buona sostanza, secondo tale ultimo orientamento l’obbligo di ricorrere all’evidenza pubblica sarebbe escluso ogni qualvolta il gestore intenda procedere all’esternalizzazione di servizi non strettamente strumentali alla gestione aeroportuale;</li>
<li>a simili conclusioni sono pervenute anche le Sezioni Unite della Cassazione<a title="" href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>, le quali – chiamate a pronunciarsi nell’ambito di un ricorso per regolamento di giurisdizione &#8211; hanno affermato che allorquando il gestore aeroportuale operi al di fuori dei confini delineati nell’atto concessorio esso sia qualificabile alla stregua di un operatore privato, con la conseguenza che i negozi dallo stesso stipulati ai fini dell’esternalizzazione di attività non riconducibili al rapporto concessiorio soggiacciono alla disciplina privatistica. Sulla scorta di tali considerazioni, è stata riconosciuta la natura locatizia di rapporto negoziale avente a oggetto l&#8217;affidamento a terzi di spazi aeroportuali da destinare ad attività commerciali. Le Sezioni Unite, tuttavia, non escludono l’utilizzo dell’evidenza pubblica per l’impresa aeroportuale.</li>
</ol>
<p>Il percorso argomentativo seguito dalla quinta sezione del Consiglio di Stato e dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle richiamate pronunce<a title="" href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a> appare inficiato da una prospettiva limitata, in quanto incentrata sulla sola natura dell’attività oggetto della sub-concessione, con esclusione di ogni rilievo della natura demaniale del sedime aeroportuale su cui l’attività stessa viene svolta, nonché della qualificazione giuridica dei concessionari &#8211; gestori.<br />
Proprio con riferimento a tale ultimo aspetto vengono in rilievo problematiche esegetiche di una certa complessità in ragione dell’ampliamento operato dal legislatore comunitario – e, di riflesso, anche da quello nazionale – in relazione ai soggetti da considerare amministrazioni aggiudicatrici, come tali tenute all’osservanza degli obblighi di evidenza pubblica.<br />
Si è passati, infatti, da una classificazione rigida a una classificazione flessibile e di tipo sostanziale, contraddistinta dall’assenza di una precisa elencazione dei soggetti da fare rientrare in tale categoria.<br />
E così essa ricomprende, oltre alle amministrazioni tradizionalmente intese, anche soggetti che tali non sono e, ciò nondimeno, registrano una serie di collegamenti funzionali con le stesse<a title="" href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>.<br />
Volendo muovere dal dato sistematico occorre, inoltre, evidenziare come l’inserimento nella categoria dei soggetti tenuti alle regole di evidenza pubblica debba necessariamente seguire una logica funzionale, apparendo riduttivo dare rilievo esclusivamente alla mera natura giuridica privata o pubblica.<br />
Sul punto, la giurisprudenza non ha mancato di evidenziare la natura di organismo di diritto pubblico ovvero di impresa pubblica che caratterizzerebbe le società di gestione la cui composizione azionaria è prevalentemente o totalmente pubblica.<br />
Con specifico riferimento a una gara per l’affidamento di servizi assicurativi indetta da una società di gestione aeroportuale, a prevalente capitale pubblico, è stato, invero, precisato che «per l’individuazione del c.d. requisito teleologico necessario ai fini della qualificazione di un soggetto quale organismo di diritto pubblico, occorre dare rilievo preminente non tanto al carattere dell’attività svolta, ma alle esigenze che l’ente è preordinato a soddisfare»<a title="" href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>.<br />
In virtù di tale premessa, la gestione di grandi strutture aeroportuali andrebbe, infatti, considerata alla stregua di un servizio di pubblica utilità, trattandosi di infrastrutture di primario interesse nazionale, essenziali per il sistema dei trasporti. In un simile contesto «il fine di lucro dell’eventuale esercente esterno non prevale sulla natura del servizio, che resta intrinsecamente pubblicistica in ragione della sua indefettibilità rispetto all’utilità generale, e che fa rientrare l’ente o la società, investita della stessa, fra gli organismi di diritto pubblico, ovvero fra i soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente, all’applicazione della normativa comunitaria, nonché al rispetto dei procedimenti ad evidenza pubblica, previsti dalla normativa statale o regionale»<a title="" href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>.<br />
In proposito, le Sezioni Unite della Cassazione hanno avuto modo di precisare che lo svolgimento di attività minoritaria a carattere industriale non determina il venire meno della qualificazione del gestore come organismo di diritto pubblico, qualora questi sia comunque tenuto al perseguimento di interessi generali<a title="" href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, le conseguenze della attribuzione di un simile ruolo in capo al gestore aeroportuale «restano un dato ineliminabile del suo agire come per vero imposto dall&#8217;impegno di pubbliche risorse per la costituzione e l&#8217;attività dell&#8217;ente stesso, impegno che si iscrive in una logica che non pare proprio possa tollerare una alternanza di garanzie procedimentali e libertà di selezione a seconda della intensità o del grado di interesse pubblico sotteso alle attività svolte»<a title="" href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>.<br />
Sotto altro versante, la giurisprudenza<a title="" href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a> ha riconosciuto la natura giuridica di impresa pubblica<a title="" href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a> del gestore di un aeroporto a prevalente capitale pubblico, sul presupposto che la suddetta società opera in un contesto concorrenziale regolato dalle leggi del mercato e assumendosi, pertanto, i rischi connessi alla propria attività.<br />
Nella fattispecie, difetterebbe, in particolare, uno dei tre requisiti per la qualificazione come organismo di diritto pubblico <em>ex</em> art. 3, comma 26, del Codice dei contratti pubblici, ovvero l’essere stato «istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, di carattere non industriale o commerciale».<br />
Sulla scorta di tali considerazioni, pertanto, è stato affermato che trattandosi di impresa pubblica operante nei settori speciali, la società di gestione aeroportuale rientrerebbe nel novero degli enti aggiudicatori <em>ex</em> art. 207 del Codice e, di conseguenza, sarebbe tenuta ad applicare esclusivamente le disposizioni della Parte III del Codice stesso per l’affidamento degli appalti sopra soglia comunitaria. Insomma, per altro verso è stata affermata la necessità di utilizzare i modelli pubblicistici in merito all’attività contrattuale.<br />
Tuttavia, al di là della qualificazione dei gestori aeroportuali in termini di organismo di diritto pubblico, ovvero di impresa pubblica, l’applicazione della normativa sull’evidenza pubblica ai soggetti in argomento sembra trovare la propria giustificazione nel fatto che questi godono di una posizione differenziata e di una certa protezione dal rischio di mercato, in virtù di diritti speciali o esclusivi, o beneficiando di posizioni di vantaggio derivanti dal coinvolgimento di soggetti pubblici: fattori che impongono la procedura competitiva per i potenziali contraenti.<br />
In tale ottica, proprio al fine di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza, nonché il diritto di accesso dei potenziali concorrenti del gestore nei mercati liberalizzati, l’Enac ha invitato i soggetti gestori di strutture aeroportuali a seguire procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di spazi commerciali all’interno degli scali<a title="" href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a><br />
Detta segnalazione ha preso le mosse dal primo degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati (ossia quello del Tar Lazio)<a title="" href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a> secondo cui, stante la natura demaniale delle aree di sedime aeroportuale, il gestore aeroportuale sarebbe obbligato a indire procedure competitive per l’individuazione dei beneficiari della sub-concessione<a title="" href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a>.<br />
Con l’anzidetta pronuncia è stata, in sostanza, affermata l’irrilevanza della natura dell’attività che viene esercitata nell’ambito aeroportuale (ossia, se la stessa rientri tra quelle concesse per l’esercizio di un servizio pubblico oppure se faccia parte di quelle altre attività di carattere commerciale che non sono collegate direttamente con l’attività cui è preposta la concessionaria; in altre parole, se si tratti di servizi <em>aviation</em> o <em>non aviation</em>), essendo, piuttosto «necessario enucleare esattamente la natura della subconcessione oggetto di controversia e i connessi effetti, al di là del nome attribuito allo stesso atto».<br />
Sulla scorta di tali premesse, è stato condivisibilmente precisato che il gestore aeroportuale, ancorché formalmente soggetto di diritto privato, sia comunque tenuto all’osservanza dei principi di trasparenza e buon andamento anche con riguardo agli atti dispositivi delle aree dello scalo, ove questi siano direttamente connessi con la gestione del servizio aeroportuale, in generale, e, più nello specifico, con la destinazione del sedime aeroportuale all’uso da parte dei vettori aerei e dei soggetti variamente chiamati a svolgere servizi di assistenza e supporto della principale attività aeronautica, in quanto per tale via si attua, in sostanza, il trasferimento di quelle stesse attività di interesse pubblico connesse alla gestione del complessivo sistema aeroportuale, che il legislatore ha attribuito, in via primaria, al soggetto concessionario della gestione aeroportuale<a title="" href="#_ftn50" name="_ftnref50">[50]</a>.<br />
Detta impostazione, che appare la più condivisibile, valorizza, quindi, la natura demaniale (<em>id est</em>, pubblica) delle aree di sedime e, su tale natura, fonda l’obbligo di esperire procedure di evidenza pubblica per l’individuazione dei soggetti cui affidare spazi e aree da destinate ad attività <em>non aviation</em>.<br />
In una prospettiva coerente con tale impostazione è stata ritenuta<a title="" href="#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a> priva di fondamento la domanda funzionale ad accertare l’esistenza di una nuova sub-concessione di contenuto sostanzialmente identico a quella scaduta e in assenza di qualsivoglia procedura comparativa tra i soggetti potenzialmente interessati all’assegnazione, sul presupposto che questa fornisce un’occasione di guadagno per i privati.<br />
È stato, infatti, affermato che, sebbene la sub concessione dello spazio aeroportuale non sia riconducibile a un appalto o a una concessione di servizi (sicché certamente non trova applicazione il d. lgs. n. 163/2006), è anche vero che essa ha a oggetto l’utilizzo ovvero lo sfruttamento di spazi demaniali, indipendentemente dal carattere commerciale dell’attività esercitata, sicché resta soggetta ai principi ispirati alla libera concorrenza tra imprese di matrice europea.<br />
Ciò è tanto più vero sol se si considera che essa «è fonte di un rapporto attivo per la p.a., in quanto preordinata all&#8217;esercizio di un’attività lucrativa, fonte di auspicati introiti precipuamente per il sub concessionario, ma anche per il concessionario-subconcedente, in quanto percettore del relativo canone attraverso l’utilizzo di un bene demaniale quale il sedime aeroportuale»<a title="" href="#_ftn52" name="_ftnref52">[52]</a>.</p>
<p><em>5. Considerazioni conclusive</em><br />
Come osservato, una qualificazione in termini di sub-concessione dei rapporti instaurati dai gestori aeroportuali con terzi per il godimento di aree e spazi destinati ad attività <em>non aviation</em> è maggiormente convincente, ricadendo sugli affidatari oneri ulteriori (e funzionalmente collegati a quelli gravanti sul concessionario in termini di servizi da offrire all’utenza) rispetto a quelli contemplati dallo schema tipico del contratto di locazione.<br />
In un siffatto contesto, il ricorso a procedure improntate a criteri di massima partecipazione e di trasparenza si rende necessario in ragione non solo del carattere demaniale delle aree destinate all’espletamento di dette attività<a title="" href="#_ftn53" name="_ftnref53">[53]</a>, ma anche e soprattutto del miglior profitto che è chiamato a perseguire il gestore aeroportuale, in virtù della qualificazione in termini di organismo di diritto pubblico, ovvero di impresa pubblica attribuitagli dalla giurisprudenza<a title="" href="#_ftn54" name="_ftnref54">[54]</a>.<br />
Tale impostazione, d’altra parte, ben si concilia con l’esigenza di impedire che l’intervento pubblico (in senso lato: comprensivo dell’impiego di risorse pubbliche da parte di soggetti formalmente privati) possa falsare le libere dinamiche imprenditoriali  o introdurre arbitrarie discriminazioni tra operatori in un settore, quello aeroportuale, in cui sempre maggiori sono gli interessi economici connessi all’espletamento di servizi <em>non aviation. </em>Tanto è più vero se si considera che dall&#8217;art. 81 del Trattato istitutivo Ce e dalle direttive comunitarie in materia di appalti discende il principio generale in forza del quale tutte le concessioni di servizi, inclusi gli appalti sottosoglia e i contratti diversi dagli appalti tali da suscitare l&#8217;interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti, nonché le concessioni di beni pubblici di rilevanza economica, devono caratterizzarsi per il rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione, parità di trattamento e la trasparenza<a title="" href="#_ftn55" name="_ftnref55">[55]</a>.<br />
La tesi secondo cui è imposto al gestore aeroportuale l’obbligo di attivare procedure a evidenza pubblica acquista ancor maggior forza se si prendono in considerazione i recenti arresti giurisprudenziali in riferimento alle concessioni demaniali marittime, disciplinate anch’esse dal codice della navigazione, laddove è stato precisato che: «per l’attribuzione in concessione di aree del demanio marittimo, attesa l’indifferenza manifestata dall’ordinamento eurounitario rispetto al <em>nomen</em> della fattispecie, e quindi alla sua riqualificazione interna in termini pubblicistici o privatistici, la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato; così da imporre una procedura competitiva ispirata ai principi di trasparenza e non discriminazione»<a title="" href="#_ftn56" name="_ftnref56">[56]</a><br />
Non deve sfuggire, inoltre, che per giurisprudenza consolidata i concessionari di pubblico servizio, nel cui novero sembrano ricondursi i gestori aeroportuali, sono soggetti alla giurisdizione contabile in conseguenza dell’effetto translativo di pubbliche funzioni che discende dall’atto concessorio<a title="" href="#_ftn57" name="_ftnref57">[57]</a>. In forza del citato titolo negoziale, infatti, il privato è coinvolto in attività di stampo pubblicistico, soggette, per loro natura, alla giurisdizione dei giudici contabili.<br />
Quanto sopra è ancor più vero nei casi in cui il gestore aeroportuale assume le vesti di società con partecipazione pubblica totalitaria. Al ricorrere delle suddette ipotesi, invero, è stata riconosciuta la giurisdizione contabile, sul presupposto che l’impresa in questione si configura quale <em>longa manus</em> dell’ente pubblico.<br />
Da una configurazione del gestore aeroportuale in siffatti termini discende l’obbligo di ricorrere all’evidenza pubblica nell’espletamento delle attività istituzionali: il tutto con ovvie implicazioni, sul piano sostanziale, in ordine alla appropriata qualificazione dei rapporti che s’instaurano tra concessionario e terzi.</p>
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<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Il processo di liberalizzazione del trasporto aereo in Europa è iniziato nel 1987 con l’apertura del mercato comunitario seguendo, in parte, l’esempio di <em>deregulation</em> americano. Per un approfondimento della tematica si rinvia a C. Tuo, <em>Il trasporto aereo nell’Unione europea tra libertà fondamentali e relazioni esterne</em>, Torino, 2008, p. 231 ss.; F. Munari, <em>Il diritto comunitario dei trasporti</em>, Milano, 1996, p. 207 ss. Sul tema delle liberazioni in generale si veda F.G. Scoca, <em>Relazione introduttiva</em>, in <em>Studi in tema di liberalizzazioni. Riflessi giuridici dell&#8217;evoluzione della disciplina</em>, a cura di E. Sticchi Damiani, Torino, 2008, p. 3 ss.</div>
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<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> In particolare, la citata norma ha previsto che entro il 1994 fossero costituite apposite società di capitali (con eventuale partecipazione di regioni ed enti locali) per la gestione dei servizi e la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti ancora appartenenti allo Stato e che, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa legge, fossero definiti, con decreto interministeriale, i criteri per l’attuazione delle nuove disposizioni, sulla base dei principi di cui all’art. 12 della legge 23 dicembre 1992 n. 498 (sulla  costituzione  delle  società  miste  per  la  gestione  dei  servizi  pubblici  locali). Per un’analisi dettagliata della tematica si rinvia a M. A. Sandulli, <em>Il diritto degli aeroporti nel nuovo codice della navigazione</em>, Milano, 2006.</div>
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<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Novellata con il d.lgs. 9 maggio 2005 n. 96.</div>
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<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Così M. Grigoli, La nuova realtà del diritto della navigazione, Bologna, 1999, p. 8 ss.</div>
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<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Nell’impostazione originaria del codice della navigazione (ossia quella del 1942), infatti, lo Stato (attraverso il Ministero dei Trasporti) costituiva non solo il proprietario dell’area in cui sorgeva l’infrastruttura aeroportuale, ma anche il soggetto responsabile della progettazione, della costruzione, dell’ampliamento e della gestione della infrastruttura stessa.</div>
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<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile è un’autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile, istituita con d.lgs. 25 luglio 1997, n. 250.</div>
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<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> La concessione, tipica forma di gestione indiretta di un servizio pubblico, storicamente ha rappresentato lo strumento con il quale la pubblica amministrazione ha aperto ai privati la possibilità di gestire servizi a favore della collettività. Per un approfondimento sui profili generali dell’istituto si veda F. Caringella, <em>Compendio di diritto amministrativo</em>, Roma, 2014, p. 490 ss.; R. Galli, <em>Corso di diritto amministrativo</em>, Padova, 2011, p. 937 ss.; M. D’Alberti, <em>Le concessioni amministrative, Aspetti della contrattualità delle Pubbliche Amministrazioni</em>, Napoli, 1981, in particolare Sezione II, <em>La giurisprudenza verso la qualificazione unilateral-pubblicistica delle concessioni amministrative</em>, p. 147-173. In particolare, secondo M. Giannini, <em>Diritto amministrativo</em>, Milano, 1993, p. 429 ss., la concessione si sostanzierebbe in un contratto di diritto privato accessivo al provvedimento volto a regolare i rapporti tra la pubblica amministrazione e concessionario. Secondo G. Mastrandrea, <em>Il diritto degli aeroporti nel nuovo codice della navigazione</em>, Milano, 2006, p. 64 la concessione della gestione aeroportuale rappresenterebbe una «figura atipica e peculiare», non costituendo «una mera concessione di beni, né una mera concessione di servizi, né, ancora, una mera concessione di beni e servizi».</div>
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<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> L’art. 692 del codice della navigazione stabilisce, infatti, che al demanio aeronautico civile statale appartengono «gli aeroporti civili appartenenti allo Stato» (lettera a), nonché «ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea» (lettera b). Ai sensi del successivo art. 693 cod. nav. detti beni «sono assegnati all&#8217;Enac in uso gratuito per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale».</div>
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<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> L’art. 704 regola, inoltre, la procedura per il rilascio della concessione, che avviene con decreto interministeriale su proposta dell’Enac, per una durata massima di quaranta anni, all’esito di una selezione effettuata «tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, con idonee forme di pubblicità» nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall’autorità stessa, sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l&#8217;aeroporto oggetto di concessione. Preme evidenziare che, tuttavia, in concreto, non è stata esperita alcuna procedura a evidenza pubblica, in quanto le norme transitorie (art. 3, co. 2, del d.lgs. 96/2005) hanno stabilito la non applicabilità della disciplina recata dall’art. 704 alle concessioni già rilasciate, anche in base a legge speciale, nonché ai procedimenti di rilascio della concessione già iniziati (più precisamente, originati da istanze presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo) e ciò indipendentemente dall&#8217;individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale.</div>
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<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> I servizi di <em>handling</em> si riferiscono a quel complesso di operazioni effettuate negli scali aeroportuali riguardanti l’assistenza a terra degli aeromobili, dei passeggeri e delle merci. Essi sono elencati nella direttiva europea n. 96/67/CE (recepita dal d. lgs. 18/1999) e possono così sintetizzarsi: assistenza amministrativa e di supervisione; assistenza passeggeri e bagagli; assistenza merci e posta; servizi di rampa; servizi offerti all’aeromobile;  assistenza operazioni aeree ed amministrazione degli equipaggi; assistenza trasporto a terra; assistenza ristorazione. Detti servizi vengono, a loro volta, distinti in <em>airside</em> e <em>landside</em>, a seconda che vengono prestati o meno nella parte di aeroporto dedicata alle operazioni di volo.<br />
Nello specifico, i servizi <em>landside</em> attengono principalmente al traffico passeggeri tanto da essere definiti come <em>passenger handling</em> in contrapposizione all’<em>aircraft</em> e al <em>cargo handling</em>; possono essere offerti dall’aeroporto o da un’impresa da questo controllata, da una compagnia aerea ad un’altra, da società specializzate (<em>third-party handling</em>) o, dalla medesima compagnia aerea a se stessa (<em>self handling</em>).</div>
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<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> In tali termini, segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 29 gennaio 2004, n. 274, in <em>www.agcm.it</em>.</div>
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<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> In dottrina è stato osservato che, sebbene non sussista una normativa <em>ad hoc</em> che disciplini un simile rapporto, tale fattispecie non appare espressamente vietata. Tanto lo si desumerebbe dalla disciplina dettata dal codice della navigazione che prevede un’implicita ammissione della stessa laddove, sia pure in relazione al demanio marittimo, è contemplata come causa di decadenza della concessione, l’abusiva sostituzione di altri nel godimento della stessa [art. 47 lett. e) del codice della navigazione]. Secondo detta impostazione l’uso, infatti, del termine «abusiva» farebbe propendere per l’ammissibilità di ipotesi di avvicendamenti di soggetti ad altri nel godimento della concessione, in termini non solo di subentro, ma anche di «surrogazione». Sul punto G. Mancuso, <em>Regime dei beni destinati ai servizi “non aviation” in ambito aeroportuale</em>, in <em>Riv. di diritto dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente</em>, VI, 2008, p. 435.</div>
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<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Secondo G. Mancuso, <em>Ibidem,</em> l’assenza di regolamentazione in materia sarebbe riconducibile all’intento del legislatore di evitare, per quanto possibile, gestioni indirette delle concessioni di beni demaniali, come si evincerebbe dall’art. 30 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione marittima, che pone l’esercizio della concessione da parte di soggetti terzi come eccezione alla regola.</div>
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<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> La materia è disciplinata dal d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18.</div>
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<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> L&#8217;art. 16 della direttiva comunitaria 96/67/CE (il cui contenuto è stato recepito dall’art. 213 del d.lgs. 163/2006), nel disciplinare l&#8217;accesso agli impianti aeroportuali per lo svolgimento dei servizi a terra, prevede che «gli spazi disponibili per l&#8217;assistenza a terra nell&#8217;aeroporto sono ripartiti tra i diversi prestatori di servizi e tra i diversi utenti che praticano l&#8217;autoassistenza, compresi i nuovi operatori, nella misura necessaria all&#8217;esercizio dei loro diritti e per consentire una concorrenza effettiva e leale in base a norme e criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori».</div>
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<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> La norma in questione stabilisce che: «Le disposizioni di cui all’articolo precedente non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché destinati all’esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici». Per un’analisi della portata applicativa della disposizione in argomento si rinvia a: F. Lazzaro – R. Preden, <em>Le locazioni per uso non abitativo</em>, Milano, 2005, p. 91 ss.; G. Gabrielli – F. Padovini, <em>La locazione di immobili urbani</em>, Padova, 2005, p. 842 ss.; M. Sinfisi – F. Troncone, <em>Le locazioni ad uso commerciale</em>, Padova, 2002, p. 304 ss.</div>
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<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Sul punto Cass., 11 febbraio 2005, n. 2852, in <em>Riv. giur. ed</em>., 2005, I, p. 746.</div>
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<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Così G. Mancuso, <em>op. cit</em>.</div>
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<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Sull’argomento si veda: parere Avcp del 10 ottobre 2012 n. 163, in <em><a href="http://www.anac.it/">www.anac.it</a></em>, nonché Cass., sez. un., 30 marzo 2000, n. 71, in <em>Riv. dir. pubbl. comunit</em>. 2000, p. 511 e sez. un., 3 agosto 2006, n. 17573, in <em>Urb. e app</em>., 12/2006, p. 1393 ss. In particolare, in Cass. 11 febbraio 2005, n. 2852, in <em>Riv. giur</em>., 2005, p. 746, è stato osservato che l’atto con il quale la società concessionaria dei servizi aeroportuali dia in uso a terzi, a titolo oneroso e dietro corrispettivo, terreni demaniali inclusi nel sedime aeroportuale: «è riconducibile alla locazione, con la consequenziale applicabilità della legge n. 392 del 1978, se il bene venga così goduto dal terzo per scopi propri, non collegati, o collegati solo in via eventuale ed indiretta, con le esigenze dello scalo».</div>
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<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Così Cass., sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26823, in <em>Foro amm</em>., 2010, p. 277.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Si veda Cons.  St, 9 marzo 2015, n. 1192, in <em>Dir. Amm</em>., 2015.</div>
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<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Detta impostazione è seguita da Cass., sez. un., 29 aprile 2015, n. 8623, in <em>Giust. civ</em>., 2015, p. 531. Secondo i giudici di legittimità, la dimostrazione che si tratti di attività meramente privatistica la si rinverrebbe nella circostanza che, mentre per l’affidamento delle aree destinate alle attività aeronautiche, occorre la preventiva autorizzazione dell’Enac, per quanto riguarda l’affidamento delle stesse aree e locali per lo svolgimento di altre attività, come quelle commerciali, è sufficiente una semplice comunicazione scritta al concedente.</div>
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<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> In proposito, rileva M. Comunale Pinto (<em>Le subconcessioni aviation e no aviation in ambito aeroportuale</em>, in <em>Giusreta – Rivista di diritto dell’economia, dei trasposti e dell’ambiente</em>, Vol. VI, 2008, p. 658): «il principio che si ricava dalla disposizione in questione, della possibilità che singole aree e locali in ambito aeroportuale possano essere oggetto di un contratto di locazione assoggettato alla legge n. 392 del 1978, non è verosimilmente applicabile ad ogni e qualsiasi rapporto che abbia ad oggetto l’utilizzazione di aree e locali in ambito aeroportuale; più esattamente essa non implica l’applicabilità generalizzata in ambito aeroportuale della disciplina delle locazioni urbane ad uso non abitativo (sia pure con l’eccezione, certamente non secondaria, dell’esclusione dell’indennità di avviamento)».</div>
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<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Sotto tale aspetto locazione e subconcessione di diritto privato di aree demaniali per uso commerciale si differenziano per il fatto che solo in quest’ultima la cessione in uso al terzo tende a perseguire l’interesse pubblico nel bene considerato, interesse che va desunto da tutte le clausole contrattuali, che impongano obblighi comportamentali al terzo subconcessionario. Detti obblighi, tra i quali rientra quello di attuazione di una specifica destinazione mediante un’attività indispensabile o comunque utile per l’impresa del cedente costituiscono elementi essenziali della struttura contrattuale posta in essere dalle parti. Facendo applicazione di tali principi la Suprema Corte ha qualificato come subconcessione, escludendo l’ipotesi della locazione, il contratto stipulato dalla società gerente di uno scalo aereo di primaria importanza nazionale con un imprenditore privato per l’uso di locali interni all’aeroporto quale servizio di autonoleggio. Così Cass. 17 gennaio 2007, n. 972, in Nuova giur. Civ., 2007, p. 1102. Per un approfondimento della tematica in argomento: C. BILE, A. PAJNO, G. SERVELLO, <em>la Giurisprudenza</em><em> sul Codice Civile</em>, Milano, 2011, p. 100.
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<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> In tal senso Cons. St., 18 dicembre 2002, n. 7043, in CS, 2002, p. 2758, laddove è stato dato rilievo al «carattere unitario e complesso della struttura aeroportuale nella quale aspetti tecnici e commerciali vanno ad integrare un’unica gestione finanziaria e patrimoniale».</div>
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<div id="ftn26"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> L’esigenza per i passeggeri di potersi avvalere di determinati servizi (per esempio, quello della ristorazione) è stata amplificata con l’entrata in vigore del regolamento CE 4 ottobre 2006, n. 1456 che ha introdotto il divieto di introdurre sostanze liquide nel bagaglio a mano. Per un approfondimento della tematica si veda U. La Torre, <em>Il regolamento comunitario n. 1546 del 4 ottobre 2006, in Sicurezza, navigazione e trasporto</em>, Milano, 2008.</div>
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<div id="ftn27"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Per una analisi approfondita dei profili generali attinenti la problematica del riparto di giurisdizione si veda, per tutti, A. Cardone, <em>La tutela multilivello dei diritti fondamentali</em>, Milano, 2012, p. 34 ss.</div>
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<div id="ftn28"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Tar Lazio, Roma, sez. Terza-<em>ter</em>, 15 febbraio 2013 n. 1693, in <em>www. giustiziamministrativa.it</em>.</div>
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<div id="ftn29"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> In tal senso anche Cons. St. sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4934, in <em>Foro amm</em>., 10/2013, p. 2825 ss. In particolare, i giudici amministrativi hanno evidenziato come «il rapporto di sub-concessione non possa inquadrarsi come mero distacco di una porzione di sedime aeroportuale, per finalità commerciali estranee alle funzioni proprie della società concessionaria, ma costituisca insieme cessione di detto sedime e di porzione dei servizi spettanti alla concessionaria stessa, o tali da integrarne le funzioni, essendo strumentali o complementari rispetto ad esse. In tale ottica non può negarsi la strumentalità rispetto al servizio di <em>handling</em> (per la fase compresa fra la consegna dei bagagli da parte dei singoli passeggeri ed il carico dei medesimi sui diversi vettori aerei) del servizio di avvolgimento bagagli con pellicola: servizio finalizzato ad assicurare detti bagagli da qualsiasi manomissione e, quindi, sicuramente tale da costituire rafforzata garanzia di corretto espletamento delle operazioni, al riguardo offerte dal gestore aeroportuale. Le argomentazioni svolte consentono di respingere non solo il primo, ma anche il terzo motivo di gravame prospettato nell’appello n. 3492/13, in cui si sostiene l’estraneità dell’attività in questione, rispetto a quelle connesse al volo».</div>
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<div id="ftn30"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Si veda Cons. St., sez. V, 11 marzo 2015, n. 1192, <em>cit</em>.</div>
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<div id="ftn31"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Con la pronuncia in argomento il Consiglio di Stato ha, altresì, respinto l’argomentazione secondo cui la giurisdizione amministrativa si radicherebbe in virtù della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali, dalla quale sarebbe indirettamente evincibile l’intento di ricomprendere nell’ambito di  applicazione della Parte III del Codice non soltanto la struttura aeroportuale, intesa come complesso degli impianti finalizzati al decollo e all’atterraggio di aeromobili, ma anche servizi ulteriori. In punto, la  sentenza  chiarisce che questi diritti, al contrario, costituiscono le entrate spettanti ai gestori aeroportuali «per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all’atterraggio, al decollo, all’illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci». Giova evidenziare che per la corretta delimitazione dei confini applicativi della Parte III del Codice si è reso necessario l’intervento nomofilattico dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 16/2011. Con la citata pronuncia, è stato affermato il principio per cui i contratti estranei ai settori speciali (affidati, cioè, da soggetti non inquadrabili come amministrazioni aggiudicatrici)  sono sottratti a ogni regola pubblica, dal momento che «sarebbe sproporzionato imporre l’applicazione di principi di evidenza pubblica a soggetti del tutto estranei all’ambito del codice, e dunque ad appalti retti dal diritto privato». Nello specifico la pronuncia ha qualificato come non strumentale l’attività di Eni servizi s.p.a. avente a oggetto servizi di sicurezza e vigilanza privata «essendo l’appalto per cui è processo estraneo sia ai settori speciali, sia ai settori ordinari, sia all’art. 27, di cui al d.lgs. n. 163/2006, ed essendo altresì sottratto ai principi dei Trattati». La Plenaria ha, infatti, precisato che mentre avrebbe rivestito i caratteri di strumentalità, ad esempio, il servizio di vigilanza di una rete energetica, al contrario, il generico servizio di sicurezza oggetto di contestazione avrebbe difettato della «finalizzazione &#8230; agli scopi propri (<em>core business</em>) dell’attività speciale del gruppo, di estrazione e commercializzazione del petrolio o del gas: la garanzia della sicurezza degli uffici non è certo esclusiva del settore, né si pone ad esso in termini di mezzo a fine, né può essere considerata come inclusa nella gestione di un servizio; diversamente, l’appalto sarebbe stato da ricondurre nella disciplina dei settori speciali».</div>
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<div id="ftn32"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Detto orientamento era stato in precedenza seguito da Tar Lombardia, Milano, sez. I, 15 febbraio 2007,  n. 266, in <em>Foro amm</em>., 2007, p. 420 e da Cass., sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26823, in <em>Cons. Giust. Amm. Sic</em>., 9/2010, p. 1197. In particolare, il Tar Lombardia, aderendo alla nozione  di servizio pubblico enucleata dalla giurisprudenza, in forza della quale non ogni attività privata soggetta «a controllo, vigilanza o a mera autorizzazione da parte di un&#8217;amministrazione pubblica» può rientrare nel concetto di servizio pubblico che, altrimenti, finirebbe con il coincidere con ogni attività privata rilevante per il diritto amministrativo, ha escluso che la gestione dell&#8217;attività di ristorazione sottoposta al suo esame  rientrasse nel concetto di servizio reso nell&#8217;interesse della collettività con carattere di necessarietà. L’affermazione veniva basata sulla circostanza che l&#8217;esercizio della riferita attività esulava dall’oggetto della convenzione stipulata tra l’Enac e l’ente gestore e profusamente argomentata anche alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 204/2004 e della conseguente interpretazione rigorosa della materia dei servizi pubblici devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.</div>
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<div id="ftn33"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Con ordinanza 29 aprile 2015, n. 8623, in <em>Dir. serv. pubbl</em>, 2015, p. 263.</div>
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<div id="ftn34"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> È stato, in particolare, evidenziato che: «in definitiva la controversia riguarda un rapporto tra un soggetto titolare di una concessione (S.A.C.) e un terzo (Promozione e Sviluppo) con cui il primo ha stipulato una convenzione senza la partecipazione diretta della P.A. concedente. In particolare il <em>petitum</em> sostanziale, emergente dagli elementi oggettivi che caratterizzano il rapporto dedotto in giudizio, è chiaramente identificabile nella pretesa della Promozione e Sviluppo a conservare il godimento del bene, senza porre in discussione la durata del rapporto primario, ma prospettando la nullità della clausola determinativa della scadenza biennale della sub-concessione.<br />
La pretesa della sub-concessionaria è fondata su un rapporto oggettivamente e soggettivamente privatistico, diverso da quello di concessione; e a tale pretesa S.A.C, oppone il proprio diritto alla restituzione alla indicata scadenza contrattuale. La natura dell&#8217;azione proposta, rispettivamente, in via principale e riconvenzionale, non riguarda, dunque, il contenuto dell&#8217;atto primario, non investe l&#8217;oggetto della subconcessione e non attiene alle facoltà spettanti al sub-concessionario, ma si risolve in un&#8217;azione tra privati in ordine all&#8217;esistenza o meno dell&#8217;obbligo restitutorio alla scadenza contrattuale ovvero a quella legale; il che vale a radicare la giurisdizione del giudice ordinario».</div>
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<div id="ftn35"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Tar Lazio, Roma, sez. Terza-<em>ter</em>, 15 febbraio 2013 n. 1693, <em>cit</em>.</div>
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<div id="ftn36"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Cons. St. sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4934, <em>cit</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn37"><a title="" href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Cons. St., sez. V, 11 marzo 2015, n. 1192, <em>cit.</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn38"><a title="" href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Cass., sez. un., 29 aprile 2015, n. 8623, <em>cit.</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn39"><a title="" href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> E, a ben vedere, dallo stesso Consiglio di Stato, anche nelle pronunce più recenti come la n. 1192/2015 <em>cit</em>. e la n. 2639/2015 <em>cit</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn40"><a title="" href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Si pensi al fenomeno dell’<em>in</em> <em>house providing</em>, mediante cui le pubbliche amministrazioni realizzano le attività di loro competenza attraverso propri organismi, senza quindi ricorrere al mercato per procurarsi i lavori, i servizi e le forniture a esse occorrenti o per erogare alla collettività (mediante affidamenti a terzi) prestazioni di pubblico servizio. Per un approfondimento della tematica si rinvia a C. Contessa, <em>L&#8217;in house providing quindici anni dopo: cosa cambia con le nuove direttive</em>, in C. Contessa e D. Crocco, <em>Appalti e concessioni. Le nuove direttive europee</em>, Roma, 2015; R. Cavallo Perin, <em>Il modulo “derogatorio”: in autoproduzione o in house providing</em>, Torino, 2011; R. Caranta<em>, La Corte di giustizia chiarisce i limiti dell’in  house pubblico,</em> in <em>Giur. it</em>., 2009, 1254, p. ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn41"><a title="" href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> In tali termini Cons. St. VI, 8 ottobre 2013, n. 4934, in <em>Foro amm</em>. 10/2013, p. 2825 ss. La nozione di organismo di diritto pubblico è offerta dall’art. 3, comma 26, del d.lgs. 163 del 2006, a mente del quale: «L&#8217;organismo di diritto pubblico è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:<br />
&#8211; istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;<br />
&#8211; dotato di personalità giuridica;<br />
&#8211; la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d&#8217;amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico». Sulla nozione di organismo di diritto pubblico in ambito comunitario, si veda Corte giust., 12 settembre 2013, causa c- 526/11,  VD GmbH &amp; Co. KG c. Ärztekammer Westfalen-Lippe, in <em>www.curia.eu</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn42"><a title="" href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> Così Cons. St. VI, 8 ottobre 2013, n. 4934, <em>cit</em>. e T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 15 febbraio 2007, n. 266, in <em>Foro amm</em>., 2007, p. 420.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn43"><a title="" href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> In tali termini Cass., sez. un., 4 novembre 2009, n. 23332, in <em>Foro it</em>., 2010, p. 1534.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn44"><a title="" href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> Cfr. Cass., sez. un., 4 novembre 2009, n. 23332, <em>cit</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn45"><a title="" href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> Cfr. Tar Veneto, sez. I, 28 marzo 2007 n. 1029, in Foro Amm., 2007, p. 866. In senso conforme AVCP, parere n. 3 del 20 febbraio 2013, in <em>www.anac.it</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn46"><a title="" href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> Ai sensi dell’art. 3, comma 28, del d. lgs. 163/2006 l’impresa pubblica è un soggetto giuridico sul quale le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un&#8217;influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L&#8217;influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all&#8217;impresa, alternativamente o cumulativamente: a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall&#8217;impresa; c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell&#8217;impresa.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn47"><a title="" href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> Detto invito è stato rivolto con la circolare prot. n. 76343 del 16 luglio 2014 che ha, a sua volta, recepito le indicazioni contenute nella segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 27 luglio 2013. In particolare, l’Autorità <em>antitrust </em>aveva evidenziato come sul gestore aeroportuale gravasse l’onere di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali secondo criteri di trasparenza e non discriminazione e che l’affidamento diretto di servizi <em>non aviation</em> è preclusivo del confronto competitivo tra i soggetti interessati all’offerta di servizi commerciali e di ristorazione, limitando la possibilità di scelta per i consumatori finali, nonché il processo di contenimento dei prezzi tipico del gioco concorrenziale. Tale posizione è stata sostenuta dall’Autorità anche nell’ambito della segnalazione per la legge annuale per la concorrenza e il mercato 2014, dove è stato rilevato che «i gestori aeroportuali spesso provvedono all’affidamento diretto, a proprie controllate o a terzi, delle aree <em>non aviation</em>, venendo meno ai […] criteri di trasparenza e non discriminazione». In detta segnalazione l’Autorità ha, dunque, auspicato che «le sub-concessioni/locazioni delle aree destinate allo svolgimento di attività commerciali in aeroporto vengano affidate unicamente mediante procedura di gara ad evidenza pubblica alle quali possano partecipare sia imprese terze che imprese controllate dal gestore aeroportuale, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento» e che «le gare, là dove possibile, devono prevedere che l’offerta di un determinato servizio commerciale»<em>.</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn48"><a title="" href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> Tar Lazio, sez. terza-<em>ter</em>, 15 febbraio 2013 n. 1693, <em>cit</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn49"><a title="" href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> Il caso riguardava l’attività di avvolgimento bagagli con pellicola; il gestore aeroportuale aveva provveduto a rinnovare il rapporto con il precedente soggetto senza esperire procedura di evidenza pubblica.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn50"><a title="" href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a> Nello stesso senso Tar Lazio, sez. terza-ter, 15 febbraio 2013 n. 1693, secondo cui: «ciò che però, a parere del Collegio, deve essere pur sempre tenuto nella debita considerazione è che il successivo dispiegarsi di un rapporto di natura privatistica, atta a costituire una ulteriore fonte di entrata per il gestore aeroportuale, oltre ai diritti aeroportuali, non vale a privare le aree ove tale attività sarà resa della natura pubblica di sedime demaniale, in specie, aeroportuale»</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn51"><a title="" href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a> Cfr. Tribunale di Napoli, IX sezione, ordinanza 30 luglio 2015, inedita.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn52"><a title="" href="#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a> Nella pronuncia citata nella precedente nota, il Tribunale di Napoli non ha ritenuto condivisibile l’impostazione seguita dalle sezioni unite della Cassazione con la sopra richiamata ordinanza n. 8623/2015. È stato, in particolare, evidenziato che «la natura demaniale delle infrastrutture aeroportuali, l’applicazione della regolamentazione tariffaria, della disciplina in tema di <em>safety</em> e <em>security</em> aeroportuale, sono tutti elementi che impongono lo svolgimento delle procedure di individuazione di un sub concessionario secondo criteri di trasparenza, che consentano il rispetto del principio concorrenziale previsto dalla normativa europea e dal combinato disposto degli artt. 704 e 36 e ss, del codice della navigazione: in conseguenza di tanto le eventuali controversie, relative a dette procedure, impongono la competenza del giudice amministrativo […] Opinare diversamente, significherebbe introdurre una barriera all’ingresso al mercato, determinando una lesione alla parità di trattamento, al principio di non discriminazione ed alla trasparenza tra gli operatori economici, in violazione del principi comunitari di concorrenza e di libertà di stabilimento».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn53"><a title="" href="#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a> È stato in giurisprudenza osservato che è il rilievo economico del bene demaniale – ossia la sua capacità di attrarre e suscitare l’interesse concorrenziale delle imprese – a fondare l’obbligo di ricorrere a procedure di evidenza pubblica, pur in assenza di specifiche previsioni da parte del legislatore nazionale.  Sul punto si veda Cons. St., sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168, <em>Dir. mar</em>. 2007, p. 1184; Cons. St., sez. V, 31 maggio 2011, n. 3250, in <em>Foro Amm</em>., 2011, p. 1561.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn54"><a title="" href="#_ftnref54" name="_ftn54">[54]</a> È condivisibile quanto sostenuto in proposito dal Consiglio di Giustizia Amministrativo della Regione Siciliana che ha confermato la necessità di una procedura a evidenza pubblica per l’assegnazione di un bene facente parte della concessione aeroportuale in ragione «della peculiarità della posizione del concessionario … nell&#8217;ambito aeroportuale rispetto ad altre posizioni …» e del fatto che «… L&#8217;ente di gestione concessionario … negli aeroporti italiani svolge … un complesso di attività finalizzate a soddisfare gli interessi generali della collettività al funzionamento delle aerostazioni ed all&#8217;apprestamento delle condizioni di efficienza degli aeromobili, tra le quali numerose sono affatto estranee alla assistenza diretta all&#8217;aeromobile e si appuntano su di un vasto quadro logistico costituito dalla gestione dei flussi dei passeggeri, dei bagagli, della corrispondenza, del <em>catering</em> …» di conseguenza non si può «esonerare l&#8217;ente-organismo dall&#8217;osservanza delle regole dell&#8217;evidenza le volte in cui a tal attività minoritaria (attività non strettamente connesse all’assistenza diretta all’aeromobile) decidesse di provvedere in regime di affidamento a terzi …». In tali termini Cons Giust. Amm. 11 luglio 2012, n. 612.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn55"><a title="" href="#_ftnref55" name="_ftn55">[55]</a> In proposito preme evidenziare che, in ossequio alla comunicazione della Commissione Europea del 14 aprile 2000 (pubblicata in G.U.C.E. del 29 aprile 2000), i principii della evidenza pubblica, da attuare in modo proporzionato e congruo all&#8217;importanza della fattispecie in rilievo, vanno applicati, in quanto dettati in via diretta e <em>self-executing</em> dal Trattato, anche alle fattispecie non contemplate da specifiche disposizioni comunitarie.<br />
In sostanza, a prescindere dall&#8217;applicabilità di specifici regimi, tutte le concessioni sembrano ricadere nel campo di applicazione delle disposizioni degli articoli da 28 a 30, da 43 a 55 del Trattato, nonché dei principii risultanti dalla costante tradizione giurisprudenziale della Corte di Giustizia in tema di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn56"><a title="" href="#_ftnref56" name="_ftn56">[56]</a> In tal senso Cons. St., sez. VI, 6 novembre 2015 n. 5063, in <em><a href="http://www.giustiziamministrativa.it/">www.giustiziamministrativa.it</a>, </em>il quale già con sentenza 4 aprile 2011, n. 2097, in <em>Foro Amm</em>., 2011, p. 812 aveva in precedenza affermato che «il procedimento per la concessione di aree demaniali, in quanto volto a fornire un&#8217;occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, deve svolgersi con una procedura competitiva ad evidenza pubblica e, tra i principi informatori di tale procedura, vi è, a garanzia del pari trattamento dei concorrenti».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn57"><a title="" href="#_ftnref57" name="_ftn57">[57]</a> Sul punto Corte Conti, sez. II, giur. centr. app., 23 marzo 2006, n. 125, <em>in</em><em> Foro amm</em>., 2006, p. 1045 ss.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-sfruttamento-degli-spazi-aeroportuali-in-bilico-tra-statuto-pubblico-e-regime-privatistico/">Lo sfruttamento degli spazi aeroportuali in bilico tra statuto pubblico e regime privatistico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2015 n.10402</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-29-7-2015-n-10402/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-29-7-2015-n-10402/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-29-7-2015-n-10402/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2015 n.10402</a></p>
<p>Pres. Sandulli, Est. Tomassetti Sulla illegittimità della nota con la quale la Regione Lazio ha diffidato l&#8217;associazione ricorrente dal proseguire l&#8217;attività odontoiatrica svolta presso l&#8217;ambulatorio odontoiatrico. 1.&#160;Attività odontoiatrica – Autorizzazione sanitaria – Onlus – Strutture socio-sanitarie – Ambulatorio odontoiatrico – Procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità – Rischi per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-29-7-2015-n-10402/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2015 n.10402</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-29-7-2015-n-10402/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2015 n.10402</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sandulli, Est. Tomassetti</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità della nota con la quale la Regione Lazio ha diffidato l&#8217;associazione ricorrente dal proseguire l&#8217;attività odontoiatrica svolta presso l&#8217;ambulatorio odontoiatrico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1.&nbsp;</strong><strong>Attività odontoiatrica – Autorizzazione sanitaria – Onlus – Strutture socio-sanitarie – Ambulatorio odontoiatrico – Procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità – Rischi per la salute del paziente.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>2.&nbsp;</strong><strong>Attività odontoiatrica – Autorizzazione sanitaria – Onlus – Strutture socio-sanitarie – Ambulatorio odontoiatrico – Procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità – Rischi per la salute del paziente – Istanza di rilascio e/o conferma dell&#8217;autorizzazione sanitaria – Provvedimento di diniego.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>3.&nbsp;</strong><strong>Norma generale e norma speciale – Autorizzazione sanitaria – Attività odontoiatrica – Procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità – Rischi per la salute del paziente.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>4.&nbsp;</strong><strong>Attività odontoiatrica – Autorizzazione sanitaria – Onlus – Presidio ambulatoriale di odontoiatra – Studio medico professionale – Assoggettamento al regime autorizzatorio.</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;attività di odontoiatra svolta da una struttura socio-sanitaria, facente capo ad una Onlus, che opera in regime privatistico, non necessita di alcuna autorizzazione, se espletata in assenza di procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la salute del paziente.<br />
&nbsp;<br />
2. Il provvedimento adottato dalla regione, con cui si nega alla struttura socio-sanitaria, facente capo ad una Onlus, che opera in regime privatistico, il rilascio e/o conferma del titolo autorizzatorio per l&#8217;esercizio di attività odontoiatrica, deve tenere conto delle ragioni di tale diniego, consistenti, in particolare, nella sussistenza di macchinari e procedure che comportano rischi per i clienti. (Si cfr., su questo, anche Tar Lazio, III <em>quater</em>, 21 luglio 2014, n. 7784).<br />
&nbsp;<br />
3. La previsione contenuta nell&#8217;art. 193, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, secondo cui non è consentito alle strutture sanitarie e socio-sanitarie l&#8217;apertura e l&#8217;esercizio di attività «&#8230;senza speciale autorizzazione del prefetto&#8230;», costituisce norma di carattere generale, che deve essere letta congiuntamente alla disposizione speciale dettata dall&#8217;art. 8-<em>ter</em>, d.lgs. n. 502/1992, in base a cui gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie non debbono possedere il titolo autorizzatorio per l&#8217;esercizio di attività sanitarie, se non sono attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la salute del paziente.<br />
&nbsp;<br />
4. Ai fini del corretto inquadramento giuridico dell&#8217;attività di odontoiatria, necessario ad individuare la necessità (o meno) dell&#8217;assoggettamento al regime autorizzatorio di cui ai commi 1 o 2, art. 8-<em>ter</em>, d.lgs. n. 502/1992, non rileva la prevalenza del profilo organizzativo (inteso come complesso di risorse umane e materiali utilizzate per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività) rispetto a quello professionale, tipico degli studi medici professionali, quanto, piuttosto, la natura dell&#8217;attività esercitata: ne consegue che se l&#8217;attività in parola non consiste in procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la salute del paziente essa deve essere ricondotta al disposto di cui all&#8217;art. 8-<em>ter</em>, co. 2, d.lgs. n. 502/1992 e non implica, pertanto, l&#8217;ottenimento dell&#8217;autorizzazione, anche se imputabile ad una struttura di presidio ambulatoriale di odontoiatria, di cui all&#8217;art. 8-<em>ter</em>, co. 1, d.lgs. n. 502/1992.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 10402/2015 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 09431/2014 REG.RIC.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>(Sezione Terza Quater)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 9431 del 2014, proposto da:&nbsp;<br />
Solidarietà Vincenziana &#8211; Associazione di Volontariato Onlus, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Malossini e Marco Colorito, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Varrone, 9;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Regione Lazio, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberta Barone, con domicilio eletto presso la sede della Avvocatura della Regione in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27;&nbsp;<br />
Presidente Regione Lazio Commissario ad acta per l’Attuazione del Piano di Rientro, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;&nbsp;<br />
Asl 105 &#8211; Rm/E;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
&#8211; della nota prot. n. 272950, notificata il 21 maggio 2014 con la quale la Regione Lazio &#8211; Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria Area Autorizzazione Accreditamento &#8211; Completamento adempimenti legge 12/2011, ha diffidato l’associazione r<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Presidente della Regione Lazio &#8211; Commissario ad acta per l’Attuazione del Piano di Rientro;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 luglio 2015 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
Con il ricorso in epigrafe l’associazione ricorrente impugna la nota prot. n. 272950 notificata in data 21 maggio 2014 con la quale la Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Autorizzazione Accreditamento, “<em>nelle more della adozione del provvedimento di diniego e di decadenza</em>” ha diffidato la stessa associazione dal proseguire l’attività odontoiatrica nel presidio di Roma, via Orsini n. 1.<br />
L’associazione ricorrente svolge attività di volontariato finalizzato a “<em>fornire assistenza e solidarietà affrontando situazioni di bisogno individuale e collettivo dei più diseredati, afflitti da fame, da problemi di salute. Da emarginazione sociale. A tale scopo l’Associazione interviene con aiuti economici ovvero utilizzando e gestendo apposite strutture socio-sanitarie e quant’altro venga considerato utile e possibile secondo i bisogni e le circostanze che via via si verificano</em>”.<br />
Nell’ambito della propria attività statutaria, la ricorrente gestisce sin dal 2003 un ambulatorio odontoiatrico sito in Roma, via Orsini n. 1; tale ambulatorio si occupa di prestare cure ed assistenza odontoiatrica in via gratuita alle persone bisognose e prive di adeguati mezzi economici senza procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità.<br />
L’associazione ricorrente è titolare della autorizzazione sanitaria per l’esercizio dell’attività odontoiatrica rilasciata dal Sindaco del Comune di Roma con provvedimento del 27 novembre 2003.<br />
Con nota raccomandata A/R del 24 giugno 2007, la ricorrente presentava alla Regione Lazio domanda di conferma della autorizzazione all’esercizio di struttura sanitaria in conformità a quanto previsto dal Regolamento regionale n. 2/2007, allegando tutta la documentazione idonea.<br />
Detta domanda è rimasta priva di riscontro atteso che mai la Regione Lazio ha adottato alcun provvedimento in merito.<br />
Successivamente, con nota raccomandata A/R del 31 gennaio 2013, la ricorrente, in considerazione del Decreto del Commissario ad acta n. 38/2012, chiedeva una nuova conferma dell’autorizzazione sanitaria, allegando tutta la relativa documentazione e rappresentando che “<em>non si era potuto adempiere alla effettuazione della pre-registrazione al Sistema SAS per problemi di connessione informatica dello stesso, ma che si provvederà comunque nel prosieguo, previ contatti con gli uffici regionali</em>”.<br />
Con successiva istanza del 20 aprile 2013, acquisita dalla Regione Lazio con prot. n. 114332 del 20 giugno 2013, la ricorrente trasmetteva alla Regione Lazio alcuni documenti aggiornati e rappresentava nuovamente che non era stato possibile procedere all’inserimento nella piattaforma telematica SAS dell’istanza del 31 gennaio 2013 e della relativa documentazione a causa di problemi di connessione informatica al sito gestito dalla Regione nel periodo in cui era consentito l’accesso e che comunque erano in corso dei contatti con i funzionari regionali per provvedere a detto inserimento.<br />
Con nota prot. n. 85819 del 12 febbraio 2014, tuttavia, la Regione Lazio rappresentava che la ricorrente non poteva procedere all’invio della documentazione prevista attraverso la piattaforma SASS essendo asseritamente scaduti i termini previsti, che l’Amministrazione non poteva avviare né concludere il procedimento amministrativo di conferma dell’autorizzazione per la mancata registrazione della struttura e l’invio della documentazione prevista mediante piattaforma informatica SASS e quindi comunicava l’avvio del procedimento volto al diniego della conferma dell’autorizzazione all’esercizio concedendo alla ricorrente il termine di 30 giorni per presentare le proprie osservazioni.<br />
Con nota del 24 marzo 2014 la ricorrente rappresentava di avere comunque provveduto – entro i termini di legge – al formale invio della documentazione richiesta attraverso la trasmissione diretta dei documenti cartacei in originale e di avere quindi assolto agli obblighi di legge.<br />
Con successiva nota prot. n. 272950 notificata in data 21 maggio 2014, tuttavia, la Regione Lazio ha rappresentato alla ricorrente di non poter accettare la documentazione cartacea inviata il 31 gennaio 2013 in quanto la registrazione della struttura nella piattaforma SASS costituirebbe un requisito inderogabile per l’avvio del procedimento amministrativo di conferma del titolo autorizzativo rilasciato alla ricorrente dal Comune di Roma nell’anno 2003 e diffidava l’associazione dal proseguire l’attività odontoiatrica.<br />
Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.<br />
Si è costituita in giudizio la Ragione Lazio deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.<br />
Alla udienza del 21 luglio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.<br />
E’ fondato ed assorbente il primo motivo dell’atto introduttivo del giudizio, con il quale si afferma che l’attività di odontoiatra svolta, in regime privatistico, dalla ricorrente non aveva bisogno di alcuna autorizzazione atteso che la stessa era espletata senza procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.<br />
Il Collegio ritiene infatti di confermare le conclusioni cui è pervenuto in occasione dell’esame dell’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato con l’atto introduttivo del giudizio, nel senso che nella specie non era necessaria l’autorizzazione all’esercizio dell’attività odontoiatrica non avendo la Regione motivato, nel provvedimento impugnato, il diniego con riferimento all’utilizzo, da parte della associazione ricorrente, di macchinari e procedure che comportino rischi per i clienti (Cfr. anche TAR Lazio, Sezione III quater, 21 luglio 2014, n. 7784).<br />
La tesi svolta nella memoria difensiva dalla Regione Lazio resistente, secondo cui la normativa di settore sottoporrebbe ad autorizzazione dell&#8217;Autorità preposta l&#8217;apertura di qualsiasi struttura odontoiatrica, non trova infatti conferma nelle disposizioni di legge statale e regionale, le quali prevedono l&#8217;autorizzazione soltanto in presenza di ulteriori condizioni di fatto, rappresentate in particolare dalla previsione che l&#8217;attività medica comporti un rischio per la sicurezza del paziente (Cass. civ., sez. II, 30 aprile 2013, n. 10207).<br />
In questo senso dispone l’art. 8 ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 in tema di riordino della disciplina in materia sanitaria, aggiunto dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, che al comma 2 prevede espressamente che “<em>l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi</em>”.<br />
Nello stesso senso è anche l’art. 4, comma 2, l. reg. Lazio 3 marzo 2003, n. 4, secondo cui “<em>sono soggette all&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio, altresì, le attività di assistenza domiciliare, gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche</em>”.<br />
Né risulta di ostacolo a tale conclusione la previsione contenuta nell’art. 193, T.U. 27 luglio 1934, n. 1265, secondo cui “<em>nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità</em>”. Tale norma, di carattere generale, deve essere letta congiuntamente con la disposizione speciale dettata dall’art. 8 ter, d.lgs. n. 502 del 1992 per gli studi odontoiatrici che non prestano attività diagnostica rischiosa. Ne consegue che l’autorizzazione all&#8217;esercizio di attività sanitarie di cui al citato art. 193 è richiesta per gli studi odontoiatrici (ed in genere, di medici e di altre professioni sanitarie) ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la salute del paziente. Gli studi odontoiatrici, all&#8217;interno dei quali si svolgono prestazioni del tipo di quelle sopra indicate, possono, dunque, concretamente operare solo se muniti di specifica autorizzazione, la cui necessità è prevista da una vigente legge dello Stato per le esigenze di controllo appena evidenziate. Per tutti gli altri, quindi, tale autorizzazione non è necessaria (Tar Lazio, sez. I bis, 19 settembre 2011, n. 7358).<br />
Dell’accertata presenza di apparecchiature e attività pericolose per i pazienti non vi è traccia né nella nota n. 272950 del 21 maggio 2014, con la quale la Regione ha diffidato la ricorrente dal proseguire nella attività odontoiatrica nel presidio di Roma, via Orsini n. 1, né negli atti del giudizio.<br />
Appare dunque evidente che sia nella fase amministrativa che in questa contenziosa l’autorizzazione è stata ritenuta “tout court” necessaria, a prescindere da una previa istruttoria in ordine all’attività concretamente esercitata dalla ricorrente.<br />
Nella relazione degli uffici amministrativi depositata il 3 dicembre 2014 la Regione Lazio afferma, peraltro, che la struttura ricorrente deve essere inquadrata tra i “presidi ambulatoriali” e non tra gli “studi medici” e come tale sarebbe assoggetta alla disciplina prevista dal comma 1 dell’art. 8 ter, d.lgs. n. 502 del 1992 e non dal comma 2 della stessa norma.<br />
Secondo la tesi della Amministrazione, in particolare, la assimilazione dello “studio medico” a quella del “presidio ambulatoriale di odontoiatria” sarebbe errata in considerazione del fatto che l’art. 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 distinguerebbe chiaramente tra esercizio di attività odontoiatrica svolta nell’ambito di una struttura organizzativa complessa rispetto all’esercizio di attività odontoiatrica svolta presso uno studio professionale.<br />
Tale assunto non pare al Collegio condivisibile.<br />
Secondo il disposto normativo di cui all’art. 8 ter, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 502/1999 “<em>1. La realizzazione di strutture e l&#8217;esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all&#8217;adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all&#8217;ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; c) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno. 2. L&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi</em>”.<br />
Osserva il Collegio come l’aspetto differenziale del comma 2 rispetto al comma 1 dell’art. 8 ter D.Lgs. n. 502/1999 sia costituito non già dalla prevalenza del “profilo organizzativo (l’insieme delle risorse umane e materiali utilizzate per l’esercizio dell’attività) rispetto a quello professionale tipico degli studi medici professionali” (Cfr. Relazione al ricorso prot. n. 664854 della Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria in data 28 novembre 2014), quanto, piuttosto, dalla natura della attività esercitata che – nell’ambito di studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie ed ai fini dell’assoggettamento al regime autorizzatorio – non deve consistere in procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.<br />
Resta fermo che ove fosse accertato che, nel corso dell’attività che la ricorrente svolgerà, la stessa non si è attenuta ai limiti indicati dall’art. 8 ter, comma 2, D.Lgs. n. 502 del 1992, nei suoi confronti dovranno essere adottati i conseguenziali provvedimenti da parte dell’’Autorità competente.<br />
Per i motivi esposti, sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui alla motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />
Pierina Biancofiore, Consigliere<br />
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
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<td style="width:297px;">L&#8217;ESTENSORE</td>
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<td style="width:328px;">IL PRESIDENTE</td>
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</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/07/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-29-7-2015-n-10402/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2015 n.10402</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2015 n.295</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-9-7-2015-n-295/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-9-7-2015-n-295/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2015 n.295</a></p>
<p>Pres. Onorato, Est. Monteferrante Sui diversi provvedimenti commissariali concernenti la chiusura del presidio ospedaliero &#8220;SS Rosario&#8221; di Venafro e la sua riconversione in residenza sanitaria assistenziale. 1. Strutture sanitarie &#8211; Chiusura &#8211; Provvedimenti commissariali &#8211; Legittimazione ad impugnare &#8211; Soggetti. &#160; 2. Strutture sanitarie &#8211; Chiusura &#8211; Provvedimenti commissariali &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-9-7-2015-n-295/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2015 n.295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-9-7-2015-n-295/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2015 n.295</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Onorato, Est. Monteferrante</span></p>
<hr />
<p>Sui diversi provvedimenti commissariali concernenti la chiusura del presidio ospedaliero &#8220;SS Rosario&#8221; di Venafro e la sua riconversione in residenza sanitaria assistenziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1. Strutture sanitarie &#8211; Chiusura &#8211; Provvedimenti commissariali &#8211; Legittimazione ad impugnare &#8211; Soggetti.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>2. Strutture sanitarie &#8211; Chiusura &#8211; Provvedimenti commissariali &#8211; Poteri.</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sono legittimati ad impugnare atti organizzativi di disciplina dei servizi pubblici anche i comitati, come i singoli cittadini utenti del servizio sanitario, in presenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza.<br />
&nbsp;<br />
2. Il commissario <em>ad acta</em> per l&#8217;attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Molise non può modificare la rete ospedaliera delineata con legge regionale, non essendo legittimato ad esercitare interventi sostitutivi di natura legislativa, ma solo ad adottare atti di carattere amministrativo. Infatti, il commissario <em>ad acta</em> non può introdurre modifiche alla rete ospedaliera regionale in contrasto con quanto previsto dal piano sanitario regionale, approvato con legge regionale preesistente.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00295/2015 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00200/2011 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 200 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Giovanni Vaccone, in proprio e in qualità di Presidente e legale rappresentante del “Comitato SS. Rosario Venafro”, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alfredo Ricci, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Tonino Mariano in Campobasso, via S. Giovanni, N. 36;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Commissario ad Acta nonché Sub-Commissario ad Acta per l&#8217;attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del Settore Sanitario della Regione Molise, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Regione Molise in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;&nbsp;<br />
Asrem Molise in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vincenzo Colalillo presso il cui studio in Campobasso, via Umberto I, N. 43 elegge domicilio;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
del provvedimento del Direttore Generale dell’ASREM n. 189 del 22.2.2011, concernente il riassetto organizzativo dell’attività della Medicina di Urgenza e della Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza presso il presidio ospedaliero “SS. Rosario” di Venafro;<br />
&#8211; del provvedimento del Direttore Generale dell’ASREM n. 190 del 22.2.2011, concernente il riassetto organizzativo dell’area della Radiodiagnostica presso i presidi ospedalieri regionali;<br />
&#8211; del provvedimento del Direttore Generale dell’ASREM n. 193 del 22.2.2011, concernente il riassetto organizzativo delle attività di Laboratorio Analisi;<br />
&#8211; del decreto del Commissario ad acta n. 79 del 17.11.2010 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise in data 30.11.2010), con cui si è istituita la RSA nell’edificio precedentemente destinato a Ospedale “SS. Rosario” di Venafro;<br />
&#8211; di tutti gli atti antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi, ivi compresi:<br />
1. il decreto del Commissario ad acta n. 17 del 10.5.2010, con cui è stato approvato il programma operativo relativo all’anno 2010;<br />
2. il decreto del Commissario ad acta n. 19 del 10.5.2010, con cui è stato approvato il piano di riassetto della rete ospedaliera regionale;<br />
3. il decreto del Commissario ad acta n. 68 del 24.9.2010, con cui è stata disposta l’anticipazione degli effetti del decreto n. 19/2010 al 1° novembre 2010;<br />
4. il decreto del Commissario ad acta n. 26 del 15.6.2010, con cui sono stati approvati gli indirizzi e i criteri per l’approvazione dell’atto aziendale da parte dell’Asrem;<br />
5. il decreto del Commissario ad acta n. 44 del 2.7.2010, con cui è stato approvato l’atto aziendale dell’Asrem;<br />
6. il decreto del Commissario ad acta n. 46 del 2.7.2010, con cui sono stati approvati ulteriori obiettivi e indirizzi al direttore generale dell’Asrem;<br />
7. i provvedimenti del Commissario ad acta e/o del Direttore Generale Asrem (compreso quello di eventuale nomina di responsabili del procedimento) e/o della Regione Molise (ove esistenti, mai comunicati al ricorrente e da questi non conosciuti), con cui siano stati disposti ulteriori interventi di attuazione del Piano di Rientro, del Patto per la Salute del 3.12.2009, del Programma Operativo 2010 (di cui al decreto commissariale n. 17/2010), del Piano di riassetto della rete ospedaliera (di cui al decreto commissariale n. 19/2010), dell’atto aziendale Asrem e/o di ulteriori atti di programmazione, con particolare riferimento a quelli che abbiano riguardato la “riorganizzazione” dell’Ospedale “SS. Rosario” di Venafro;<br />
8. tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, le relazioni e i documenti istruttori, comunque denominati, ove esistenti, di estremi non conosciuti, relativi sia agli atti innanzi espressamente indicati sia ad eventuali ulteriori atti;<br />
&#8211; in via subordinata, per quanto occorrer possa e per quanto di ragione, del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Molise e relativi allegati, sottoscritto in data 27.3.2007 e approvato con delibera di Giunta Regionale n. 367/<br />
Nonché per l’annullamento chiesto con i motivi aggiunti del 5.9.2011:<br />
del decreto del Commissario ad acta n. 20 del 30 giugno 2011 (mai comunicato al ricorrente), con cui si sono adottati ulteriori provvedimenti in materia di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, con particolare riferimento alle misure riguardanti (direttamente o indirettamente) l’Ospedale “SS. Rosario” di Venafro, unitamente a tutti gli atti antecedenti, consequenziali e, comunque connessi, ivi compresi i provvedimenti del Commissario ad acta e/o del Sub Commissario ad acta e/o dell’ASREM e/o delle altre Amministrazioni resistenti nell’instaurato giudizio, con cui siano stati disposti ulteriori interventi di attuazione del Piano di Rientro, del Patto per la Salute del 3 dicembre 2009, del Programma Operativo 2010 (di cui al decreto commissariale n. 17/2010), del Piano di riassetto della rete ospedaliera (di cui al decreto commissariale n. 19/2010, modificato ed integrato con decreto commissariale n. 20/2011), dell’atto aziendale ASREM e/o di modifica e/o di integrazione dei medesimi provvedimenti nonché di ulteriori atti di programmazione e/o di organizzazione della rete ospedaliera regionale e/o di gestione della stessa, con particolare riferimento a quelli che abbiano riguardato la “riorganizzazione” dell’ospedale “SS: Rosario” di Venafro, unitamente a tutti gli atti, relazioni, documenti istruttori, pareri, comunque denominati, di estremi non conosciuti;<br />
nonché per l’annullamento, chiesto con i motivi aggiunti, del 26.9.2012:<br />
dei decreti del commissario ad acta n. 71/2011, n. 80/2011, n. 84/2011, n. 94/2011, n. 100/2011, n. 104/2011 con cui sono stati adottati ulteriori provvedimenti in materia di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, con particolare riferimento alle misure riguardanti l’ospedale “SS: Rosario” di Venafro;<br />
per quanto di ragione, delle delibere del Consiglio dei Ministri del 20.1.2012 di conferma della nomina del Presidente della Regione Molise quale commissario ad acta e del 7.6.2012 di nomina del sub commissario ad acta.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad Acta nonché del Sub-Commissario ad Acta per l&#8217;attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del Settore Sanitario della Regione Molise, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, della Regione Molise, della ASREM Molise.<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 maggio 2015 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
Il ricorrente, in qualità di Presidente e legale rappresentante del “Comitato SS. Rosario Venafro” con sede legale in Venafro alla Strada Comunale Romana, n. 1, nonché, in proprio, quale cittadino residente in Venafro ed in qualità di dipendente della ASREM in servizio presso l’ospedale “SS. Rosario” di Venafro, con ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato in data 30 marzo 2011 ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con i quali è stata sostanzialmente decisa la chiusura dell’ospedale “SS. Rosario” di Venafro e la sua riconversione in residenza sanitaria assistenziale.<br />
Su istanza della Azienda sanitaria regionale del Molise il ricorso è stato successivamente ritualmente trasposto innanzi al TAR Molise dal ricorrente con atto di costituzione notificato in data 31 maggio 2011.<br />
Il ricorso introduttivo è stato successivamente integrato mediante notifica di motivi aggiunti con i quali sono stati impugnati ulteriori decreti commissariali afferenti alla medesima sequenza procedimentale.<br />
L’esponente, richiamata l’antica storia dell’ospedale “SS. Rosario”, la sua vocazione di ospedale di area vasta, a motivo della sua posizione geografica e del bacino demografico al cui servizio è posto, nonché l’elevata qualità delle prestazioni erogate anche in favore di una significativa utenza extraregionale, lamenta la illogicità della decisione di disporne la sostanziale chiusura, trattandosi di struttura virtuosa, capace di coprire i costi di gestione anche grazie alla significativa mobilità attiva proveniente dalle limitrofe regioni della Campania e del Lazio, con conseguente sproporzionata ed irragionevole lesione del diritto alla salute, tenuto conto che le misure adottate perseguono il solo fine della riduzione dei costi delle prestazioni sanitarie, senza incidere sugli assetti organizzativi inefficienti e sugli sprechi.<br />
Rammenta che, non avendo la Regione Molise rispettato gli obiettivi organizzativi e di spesa fissati con l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si vedeva costretta a sottoscrivere il 27.3.2007 l’accordo di approvazione del piano di rientro recante l’individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311 con allegato il piano operativo triennale 2007/2009 (c.d. piano di rientro) che, tra le altre misure, prevedeva l’adozione di provvedimenti di razionalizzazione della rete ospedaliera nel rispetto, tuttavia, dei livelli essenziali di assistenza.<br />
Con delibera del Consiglio Regionale, n. 190 del 9.7.2008 la Regione Molise approvava il Piano Sanitario Regionale per il triennio 2008/2010 prevedendo una mera riduzione dei posti letto dell’ospedale “SS. Rosario”.<br />
Poiché, nonostante le misure di razionalizzazione previste dal piano di rientro del 2007, l’entità del deficit continuava ad aumentare, con delibera del Consiglio dei ministri del 28.7.2009 il Presidente della Regione Molise veniva nominato commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario e veniva assistito da un sub – commissario nominato con delibera del Consiglio dei ministri del 9.10.2009.<br />
Con la delibera di nomina del commissario ad acta il Consiglio dei ministri indicava, tra gli obiettivi dell’azione di risanamento, il riassetto della rete ospedaliera e territoriale mediante adeguati interventi per la dismissione/riconversione/riorganizzazione solo di quei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza ed efficacia.<br />
Il nuovo Patto per la Salute sottoscritto il 3.12.2009 confermava la necessità di misure di riduzione dei posti letto ma sempre nel rispetto dei LEA.<br />
In data 10.5.2010 con decreto n. 17 il commissario ad acta approvava il programma operativo per l’anno 2010: nell’ambito delle previsioni programmatiche concernenti la riorganizzazione della rete ospedaliera, il predetto decreto, accanto al taglio di ben trecento posti letto, prevedeva la dismissione dell’ospedale “SS. Rosario” e la sua conversione in RSA.<br />
Tale decisione, assunta in base ai parametri di cui al Patto per la salute del 3.12.2009 ed in assenza di istruttoria sull’effettivo bisogno di salute, veniva ribadita con decreto n. 19 del 17.5.2010 di approvazione del Piano di riassetto della rete ospedaliera, con il decreto n. 26 del 15.6.2010 recante gli indirizzi al direttore generale della ASREM e con decreto n. 44 del 2.7.2010 di approvazione dell’atto aziendale che disponeva sostanzialmente l’accorpamento dell’ospedale “SS. Rosario” all’ospedale “Veneziale” di Isernia.<br />
Le predette misure non venivano attuate sino a quando il nuovo disegno organizzativo riceveva deciso impulso ad opera del decreto del commissario ad acta n. 79 del 17.11.2010 che istituiva la RSA di assistenza agli anziani presso il “SS. Rosario” e disponeva la progressiva soppressione del reparto di Chirurgia, la progressiva riduzione dei posti letti assegnati al reparto di Medicina, la sostituzione del Pronto Soccorso con un punto di primo soccorso, senza posti letto e rianimazione, la riduzione delle prestazioni radiologiche e del laboratorio analisi.<br />
In punto di diritto il ricorrente lamenta che:<br />
1. gli atti adottati dal commissario ad acta, in quanto ispirati ad una mera logica contabile di risparmio di spesa, senza incidere sulla qualità ed efficienza delle prestazioni erogate, sarebbero illegittimi in quanto lesivi del diritto alla salute dei cittadini residenti, tutelato dall’art. 32 Cost., e adottati in difetto di motivazione e di istruttoria e, comunque, in contrasto con gli obiettivi posti con il Piano di rientro e col provvedimento di nomina del commissario ad acta, che non prevedevano la chiusura degli ospedali ma la mera “razionalizzazione” della rete ospedaliera, nel rispetto dei LEA e comunque nel quadro di un variegato piano di misure orientato ad un recupero di efficacia ed efficienze delle prestazioni, che imponeva di incidere, in via prioritaria, sulle principali cause del disavanzo sanitario e cioè sulla spesa farmaceutica, sul costo del personale, della dirigenza, delle consulenze esterne, dei rapporti con le strutture convenzionate e, solo in via residuale, sulla rete ospedaliera.<br />
2. Rispetto alle precedenti scelte incentrate su tagli orizzontali dei posti letto nell’ambito delle diverse strutture sanitarie, il commissario ad acta, con il programma operativo 2010, approvato con il decreto n. 17/2010, avrebbe consapevolmente operato tagli verticali, tramite la chiusura diretta di presidi ospedalieri, in assenza tuttavia di valutazioni, in concreto, circa l’idoneità di tali misure organizzative a contemperare le esigenze di bilancio con l’effettività della tutela del diritto alla salute garantito anche dagli artt. 2, 3 e 8 della CEDU.<br />
In particolare, quanto al difetto di istruttoria, con la drastica riduzione dei posti letto (da 90 a 30 di cui 10 in day hospital) e delle prestazioni erogate presso il “SS. Risario” la popolazione sarà costretta a rivolgersi all’ospedale di Isernia i cui posti letto tuttavia non vengono correlativamente potenziati: tale scelta si baserebbe su meri dati matematici in assenza di un’analisi della domanda di cure sanitarie e determinerebbe un grave pregiudizio per la salute dei cittadini, in presenza di probabili situazioni di sovraffollamento dell’ospedale di Isernia, implicanti ritardi ed inefficienze nell’assistenza e soprattutto nella gestione delle urgenze; si porrebbe anche in contrasto con le previsioni del Patto per la Salute del 2.12.2009 e con il Piano di rientro che prevedono misure di riorganizzazione della rete ospedaliera nel rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia delle prestazioni e comunque dei LEA.<br />
3. Le rilevate carenze organizzative del servizio ed istruttorie non potrebbero neppure ritenersi compensate con la previsione di servizi sanitari territoriali alternativi all’ospedale di cui non v’è menzione negli atti impugnati.<br />
4. Immotivata sarebbe anche la decisione di chiudere il “SS. Rosario” di Venafro anziché il “Veneziale” di Isernia: il primo, infatti, a differenza del secondo, opererebbe presso una struttura antisismica, e presenterebbe un significativo indice di mobilità attiva, anche grazie alla sua posizione geografica, sicchè la sua chiusura comporterebbe anche un pregiudizio per le finanze regionali a causa della perdita delle entrate generate dalla mobilità attiva con evidente contraddittorietà con le premesse (risparmio di spesa) da cui la disposta chiusura muove.<br />
5. Il commissario ad acta avrebbe debordato dalle proprie competenze atteso che il Piano di rientro e la delibera del Consiglio dei ministri di nomina gli attribuivano il potere di adottare misure di riorganizzazione della rete ospedaliera al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi ma non per penalizzare il livello di assistenza e ledere il diritto alla salute dei cittadini.<br />
6. Gli atti del commissario ad acta avrebbero anche invaso la competenza regionale in materia di programmazione sanitaria ponendosi in contrasto con le previsioni del piano sanitario regionale approvato con delibera del Consiglio regionale n. 190/2008, e successivamente con l’art. 11 della legge regionale n. 34/2008 che non prevedono la chiusura dell’ospedale di Venafro nè di alcuno dei reparti ivi attivi ma solo una riduzione dei posti letto; inoltre poiché il commissario è organo amministrativo e i suoi atti hanno natura di atti amministrativi, giammai questi ultimi avrebbero potuto porsi in contrasto con una previsione di legge regionale, né la delibera di nomina gli avrebbe potuto conferire una anomala potestà legislativa; infine egli avrebbe violato anche il piano di rientro che non consentiva di derogare alle previsioni del piano sanitario regionale in materia di rete ospedaliera.<br />
Si sono costituiti in giudizio la ASREM, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Presidente della Regione Molise in qualità di commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, la Regione Molise, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Sanità, per resistere al ricorso ed ai motivi aggiunti contestando nel merito la fondatezza delle censure articolate ed eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione del ricorrente, la tardività dell’impugnazione di taluni decreti ed il difetto di integrità del contraddittorio.<br />
Le amministrazioni intimate evidenziano, nel merito, la gravissima situazione di deficit finanziario in cui versa la sanità molisana, l’incapacità della Regione a far fronte agli impegni assunti con il piano di rientro sottoscritto il 27.3.2007, la necessità dell’intervento governativo sostitutivo ai sensi dell’art. 120, comma 2, Cost. e la piena coerenza e legittimità dei provvedimenti adottati dalla struttura commissariale rispetto alle previsioni del piano di rientro ed agli obiettivi posti dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28.7.2009 di nomina del commissario ad acta e di conferimento dei correlativi poteri sostitutivi anche di carattere normativo.<br />
Con ordinanza n. 124/2011 il TAR Molise ha disposto la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale.<br />
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 17.1.2013.<br />
Con ordinanza n. 772/2013 il collegio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 nella parte in cui, attribuendo al commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, un potere di sostituzione di natura legislativa o comunque normativa con forza di legge, in violazione del principio di tipicità delle fonti normative primarie, del principio rappresentativo, del principio autonomistico e della disciplina costituzionale dell’intervento sostitutivo degli organi regionali, si pone in contrasto con gli artt. 5, 114, comma 2, 117, commi 3 e 6, 121, comma 2, 120, comma 2, 70, comma 1, 77, commi 1 e 2 e 1, comma 2, della Costituzione.<br />
La Corte costituzionale con sentenza n. 278/2014 ha dichiarato la questione non fondata.<br />
Alla pubblica udienza del 14 maggio 2015 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione previo deposito di memorie con le quali le parti hanno nuovamente illustrato le rispettive tesi difensive, anche alla luce dell’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale.<br />
Occorre premettere in rito che le eccezioni preliminari sollevate dalle amministrazioni intimate non sono meritevoli di accoglimento.<br />
Sulla legittimazione dei comitati ad impugnare atti organizzativi di disciplina dei servizi pubblici sono note le progressive aperture della giurisprudenza e le condizioni poste ai fini della loro legittimazione, che il collegio ritiene sussistenti nel caso di specie, secondo quanto di recente precisato anche in merito alla legittimazione di singoli cittadini utenti del servizio sanitario (cfr. specificamente in tema TAR Abruzzo L’Aquila, 17 maggio 2011, n. 262 e 9 giugno 2011, n. 335); il comitato infatti è attivo sui temi della difesa del diritto alla salute sin dalla sua costituzione avvenuta con atto pubblico del 18.3.2011 n. rep. 61141 ed ha promosso iniziative sin dall’anno 2009; è stabilmente radicato presso la comunità di Venafro, città dove ha posto la propria sede legale sicchè sussistono tutti i presupposti enucleati dalla giurisprudenza per riconoscergli piena legittimazione all’impugnazione di atti organizzativi che hanno un impatto diretto ed immediato sul locale presidio ospedaliero.<br />
In ogni caso il signor Vaccone, residente in Venafro, è dipendente del locale presidio ospedaliero oltre ad essere utente del servizio di assistenza sanitaria ed ospedaliera erogata dal locale nosocomio sicchè, in forza del rapporto individuale di utenza e di quello di lavoro subordinato, deve ritenersi titolare di una posizione giuridica personale e differenziata, oltre che di un interesse attuale e concreto, tale da legittimarlo alla impugnazione degli atti organizzativi con cui è stata sostanzialmente disposta la chiusura dell’ospedale e la sua riconversione in RSA.<br />
Sono poi state evocate in giudizio e si sono comunque ritualmente costituite tutte le amministrazioni che hanno, a vario titolo, adottato gli atti ed i decreti impugnati (Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario, Presidenza del Consiglio dei ministri, Regione Molise, ASREM, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Sanità) sicchè il contraddittorio deve ritenersi integro; l’impugnazione risulta inoltre tempestiva in quanto non vale nella specie il particolare regime di pubblicazione degli atti regionali (come eccepito dalla ASREM), previsto dallo statuto e dalla legislazione regionale (secondo cui la pubblicazione sul BURM dei provvedimenti regionali vale come comunicazione individuale), venendo primariamente in contestazione atti adottati da un organo amministrativo statale, il commissario ad acta, per cui vigono le regole generali in materia di conoscenza degli atti e di decorrenza del termine di impugnazione che, nella specie, risultano rispettate, non essendo stata dimostrata – dalla parte che ha sollevato l’eccezione &#8211; la data di intervenuta conoscenza dei decreti impugnati e, conseguentemente, l’infruttuoso decorso del termine di impugnazione.<br />
Può dunque passarsi ad esaminare il ricorso nel merito.<br />
Occorre premettere in fatto che, stante il mancato adempimento del piano di rientro sottoscritto dalla Regione Molise il 27.3.2007, con delibera del Consiglio dei ministri del 28.7.2009 il Presidente della Regione Molise è stato nominato commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise ed è stato incaricato di dare attuazione e realizzazione ad una serie di interventi tra i quali, al punto 2), si menziona il “riassetto della rete ospedaliera e territoriale con adeguati interventi per la dismissione/riconversione/riorganizzazione dei presidi non in grado di assicurare profili di efficienza ed efficacia, analisi del fabbisogno e verifica dell’appropriatezza”.<br />
In esecuzione dell’incarico conferito, il Presidente della Regione Molise, nella cennata qualità di commissario ad acta, ha adottato il decreto n. 19 del 10.5.2010 recante “ristrutturazione della rete ospedaliera ai sensi di quanto disposto dalla lettera f) Adempimenti LEA e dall’art. 6 del Patto per la Salute 2010-2012 stipulato in data 3.12.2009. Deliberazione del Consiglio dei Ministri 28/7/2009 Punto 2) riassetto della rete ospedaliera, secondo un’analisi del fabbisogno e la verifica dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie. Provvedimenti”.<br />
Ha successivamente adottato ulteriori decreti commissariali attuativi, indicati in epigrafe, cui seguivano gli atti di esecuzione di competenza della ASREM che hanno sostanzialmente comportato l’accorpamento di tutti i reparti al presidio ospedaliero “Veneziale” di Isernia, la riconversione dell’ospedale “SS. Rosario” in residenza sanitaria assistenziale, costituendola sede di Presidio Territoriale di Assistenza (PTA), con previsione di un “punto di primo soccorso” (e non, si badi bene, di “pronto soccorso”).<br />
Il ricorrente ha variamente contestato la legittimità di tali decreti commissariali censurandone il difetto di istruttoria, la carenza di motivazione, la violazione dell’art. 32 Cost., la violazione delle previsioni del piano di rientro e del patto per la salute (nella parte in cui non prevedono la chiusura dei presidi ospedalieri bensì la mera riorganizzazione della rete ospedaliera al fine di rendere più efficiente ed efficace l’erogazione dei servizi), la lesione delle competenze regionali in materia di programmazione sanitaria.<br />
Reputa il collegio che occorra prendere le mosse dal sesto motivo di censura articolato dal ricorrente e relativo alla prospettata illegittimità dei decreti commissariali impugnati per avere gli stessi invaso la competenza legislativa regionale in materia di programmazione sanitaria, attraverso un intervento sostitutivo di tipo legislativo non contemplato dall’art. 120, comma 2, della Costituzione e dal sistema delle fonti in generale.<br />
Nel caso di specie infatti il Piano sanitario regionale 2008/2010, varato con delibera del Consiglio regionale della Regione Molise n. 190/2008, è stato approvato, in attuazione dell’art. 6, comma 2, lett. b) dello Statuto regionale, con legge regionale n. 34 del 26 novembre 2008 (cfr. art. 11) sicchè, a dire del ricorrente, il commissario ad acta, in quanto organo amministrativo, non avrebbe potuto modificare la rete ospedaliera delineata con legge regionale.<br />
La difesa erariale ha replicato alla dedotta violazione della legge regionale n. 34 del 26 novembre 2008 invocando il disposto di cui all’art. 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 a mente del quale “…il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in attuazione dell’art. 120 della Costituzione, nomina il presidente della regione commissario ad acta per l’intera durata del piano di rientro. Il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano”.<br />
Assume, in sostanza, la difesa erariale che, in forza del richiamato disposto normativo, il commissario ad acta sarebbe espressamente legittimato ad adottare atti normativi innovativi della legislazione regionale purchè presupposti o comunque correlati e necessari alla attuazione del piano.<br />
Il collegio, sul punto, con ordinanza n. 772/2013 ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 nella parte in cui, attribuendo al commissario ad acta, che è organo amministrativo, il potere di adottare gli “ulteriori atti e provvedimenti normativi” necessari alla completa attuazione del piano, lo facoltizzerebbe ad esercitare un potere sostitutivo di tipo legislativo atipico nonchè a modificare, con disposizioni di dettaglio, atti legislativi promulgati dalla Regione in materia di competenza concorrente, in violazione del disposto di cui agli artt. 120, comma 2, 114, comma 2, 117, commi 3 e 6, 121, comma 2, 70, comma 1, 77, commi 1 e 2, 1, comma 2 della Costituzione, laddove invece la natura legislativa dell’atto modificato avrebbe imposto, stante il principio di tipicità delle fonti primarie, l’esercizio della potestà legislativa del governo nella forma del decreto legge.<br />
Il collegio ha ritenuto la rilevanza della questione osservando che la norma sospetta di incostituzionalità rappresenterebbe la base legale, espressamente menzionata nella parte giustificativa dei provvedimenti impugnati, legittimante il commissario ad acta, in pretesa applicazione dell’art. 120, comma 2, Cost., a modificare il piano sanitario regionale, approvato con legge regionale, nella parte in cui non contempla la chiusura né la riconversione dell’ospedale “SS. Rosario” di Venafro bensì autorizza una mera riduzione dei posti letti, in linea, del resto, con i contenuti del piano di rientro sottoscritto il 27.3.2007 che prescrive l’adozione di meri “provvedimenti che razionalizzano la rete ospedaliera”.<br />
Sul punto ha osservato il collegio con la richiamata ordinanza che, in assenza della menzionata disposizione di legge, al potere esercitato dal commissario ad acta dovrebbe riconoscersi natura esclusivamente amministrativa (così Corte Cost. n. 361/2010) e sarebbe pertanto inidoneo ad introdurre modifiche o deroghe ad una fonte legislativa che recepisce il piano sanitario regionale sicchè le doglianze del ricorrente sarebbero destinate a trovare favorevole accoglimento e gli atti impugnati dovrebbero essere annullati in quanto adottati in violazione di legge, se non proprio in carenza assoluta di potere, come dedotto dal ricorrente.<br />
La Corte Costituzionale con sentenza n. 278/2014 pur ritenendo infondata la questione sollevata da questo TAR, ha sostanzialmente condiviso le criticità rappresentate con l’ordinanza di rimessione fornendo le coordinate interpretative e precisando i limiti ordinamentali che consentono di ritenere conforme alla legge e rispettoso del principio autonomistico l’esercizio del poteri commissariali.<br />
La Corte, in particolare, ha ribadito la natura amministrativa dei poteri commissariali ed “ha escluso, perché non conforme a Costituzione, la possibilità che attraverso atti del commissario ad acta possano essere abrogate o derogate disposizioni legislative regionali preesistenti”.<br />
Al riguardo la Corte ha affermato quanto segue: “giova richiamare quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 361 del 2010, che ha escluso la possibilità di ritenere conformi al dettato costituzionale provvedimenti commissariali aventi forza di legge regionale. La Corte, nella citata pronunzia, ha chiarito che «a livello regionale è solo il Consiglio regionale l’organo titolare del potere legislativo» e che «la disciplina contenuta nell’art. 120 Cost. non può essere interpretata come legittimante il conferimento di poteri legislativi ad un soggetto che sia stato nominato Commissario dal Governo». Sulla base della richiamata sentenza n. 361 del 2010, che ha ulteriormente contribuito a delineare i limiti dei poteri sostitutivi, occorre ribadire che l’esercizio del potere di cui all’art. 120, secondo comma, Cost. non può modificare l’ordine delle attribuzioni, né creare nuovi tipi di atti legislativi di competenza di organi che non hanno funzioni legislative. Pertanto, conformemente all’orientamento di questa Corte, la norma impugnata non legittima, in favore del commissario ad acta, un intervento sostitutivo di natura legislativa. Nel caso di specie, va escluso, peraltro, che il commissario ad acta, nominato per l’attuazione ex art. 2, comma 83, della legge n. 191 del 2009, abbia posto in essere atti di natura legislativa. Il commissario ha agito, piuttosto, nell’ambito delineato dal piano di rientro, ponendo in essere atti di carattere amministrativo ritenuti necessari ai fini del contenimento della spesa sanitaria”.<br />
Il commissario ad acta, essendo legittimato ad adottare solo atti di carattere amministrativo, non poteva dunque introdurre modifiche alla rete ospedaliera regionale in contrasto con quanto previsto dal piano sanitario regionale approvato con legge regionale preesistente.<br />
La decisione di dismettere l’ospedale SS. Rosario di Venafro e di disporne la riconversione in RSA è dunque illegittima, come confermato dal fatto che successivamente alla adozione dei provvedimento impugnati, il legislatore, con l’art. 17, comma 4, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25 luglio 2011, n. 111, è intervenuto per novellare il disposto dell’art. 2, comma 83, della legge n. 191 del 2009, inserendo un procedimento articolato volto alla salvaguardia dell’autonomia regionale, per evitare che il potere sostitutivo attribuito al commissario ad acta possa essere esercitato in contrasto con la legislazione regionale.<br />
L’art. 17, comma 4 lett. a) della legge n. 111 del 2011 ha infatti modificato il disposto di cui all’articolo 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, inserendo, dopo il secondo periodo, la seguente disposizione:“A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all’attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli”.<br />
Solo il Consiglio dei Ministri è dunque legittimato ad adottare, ai sensi dell’art. 120 Cost. e secondo quanto prospettato da questo TAR con l’ordinanza n. 772/2013, le misure normative necessarie per rimuovere gli ostacoli all’attuazione del piano o dei programmi operativi rappresentati da disposizioni legislative regionali preesistenti.<br />
Né persuade la tesi della difesa erariale secondo cui il piano sanitario regionale sarebbe privo di rango legislativo in quanto atto sostanzialmente amministrativo, dovendosi qualificare la legge regionale n. 34/2008 quale legge provvedimento.<br />
Nel caso di specie il piano sanitario regionale è stato pacificamente approvato con una norma di legge regionale (l’art. 11 della legge n. 34/2008), in attuazione peraltro di specifica previsione dello Statuto regionale, sicchè riveste indiscusso rango legislativo; al più può discutersi della legittimità costituzionale di siffatta legge stante il suo carattere di “legge provvedimento”: questo TAR si è già tuttavia espresso affermativamente in identica fattispecie con sentenza n. 739/2013 che si richiama quale precedente conforme.<br />
Inconferenti risultano poi gli argomenti difensivi, fondati su ampi richiami di giurisprudenza costituzionale, con cui l’Avvocatura evoca il contrasto delle disposizioni regionali con il mandato commissariale poiché nel caso di specie non ricorre alcuna ipotesi, reiteratamente sanzionata dalla Corte Costituzionale, di “interferenza” degli organi collegiali della regione con le funzioni e l’attività svolte dal commissario ad acta nell’attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario, venendo in rilievo disposizioni legislative regionali “preesistenti” alla adozione degli atti commissariali la cui rimozione può avvenire, come si è visto, o per iniziativa regionale, su sollecitazione del commissario ad acta, o in seguito all’intervento sostitutivo del Governo, secondo l’innovativo procedimento di cui all’art. 17, comma 4, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.<br />
Non persuade neppure la tesi della natura di ordinanze libere extra ordinem dei provvedimenti commissariali, mutuata da Cons. Stato, III, n. 2470/2013: si tratta infatti di tesi priva di base legale e comunque ontologicamente incompatibile con una condizione di deficit strutturale e duratura nel tempo come quella in cui versano le regioni sottoposte a piano di rientro (nel caso della Regione Molise da ben otto anni): il potere di ordinanza è infatti previsto dall’ordinamento per fronteggiare situazioni imprevedibili, straordinarie e di durata limitata nel tempo, non per porre rimedio a situazioni stabili e consolidate, che devono invece essere fronteggiate con gli ordinari poteri normativi e di amministrazione attiva, anche se in via sostitutiva degli organi inadempienti: la sostituzione amministrativa non presuppone l’esercizio di poteri derogatori ed extra ordinem ma avviene nel rispetto del principio di legalità e delle regole di competenza.<br />
Inoltre siffatta tesi, che implica la portata derogatoria dei poteri commissariali rispetto alle ordinarie regole di competenza, come pure al sistema delle fonti di produzione normativa, si pone in frontale contrasto con l’interpretazione dei poteri commissariali fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 278/2014 che parla, al riguardo, di organo legittimato “ad adottare atti di carattere amministrativo ritenuti necessari ai fini del contenimento della spesa sanitaria” e ciò “nell’ambito delineato dal piano di rientro”.<br />
Ne discende che il sesto motivo di ricorso va accolto con conseguente annullamento dei decreti commissariali impugnati (decreto n. 17 del 10.5.2010; decreto n. 19 del 17.5.2010; decreto n. 68 del 24.9.2010; decreto n. 26 del 15.6.2010; decreto n. 44 del 2.7.2010; decreto n. 46 del 2.7.2010; n. 79 del 17.11.2010) e degli atti istruttori presupposti, nella parte in cui hanno disposto la dismissione dell’ospedale SS. Rosario e la sua riconversione in struttura residenziale assistenziale, in contrasto con le previsioni del piano sanitario regionale, approvato con legge regionale preesistente, che prescrivono una mera riduzione dei posti letto.<br />
Stante il carattere assorbente della censura relativa alla carenza di potere del commissario ad acta ad adottare i provvedimenti impugnati in quanto derogatori di disposizioni legislative regionali preesistenti, può farsi luogo all’assorbimento dei restanti motivi di censura.<br />
La pronuncia di annullamento va estesa ai provvedimenti attuativi adottati dal direttore generale della ASREM indicati in epigrafe recanti misure di progressiva soppressione dei reparti, escluse quelle di riduzione dei posti letto, ed alle ulteriori misure attuative adottate dal commissario ad acta con decreti n. 20 del 30 giugno 2011, n. 71/2011, n. 80/2011, n. 84/2011, n. 94/2011, n. 100/2011, n. 104/2011, e, ove necessario, con gli ulteriori decreti impugnati con motivi aggiunti, nella parte in cui contengono misure di dismissione e riconversione del presidio ospedaliero, contrastanti con il piano sanitario regionale.<br />
Nel dare esecuzione alla presente sentenza di annullamento la struttura commissariale dovrà rimodulare i provvedimenti annullati in parte qua, espungendo tutte le misure funzionali alla chiusura del nosocomio ed alla sua riconversione in residenza sanitaria assistenziale, con esclusione di quelle di razionalizzazione dell’assetto organizzativo dei reparti e dei servizi, salvo il ricorso alla speciale procedura di cui all’art. 17, comma 4, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.<br />
La novità e la complessità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla, in parte qua, i provvedimenti impugnati nei limiti di cui in motivazione.<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Antonio Onorato, Presidente<br />
Orazio Ciliberti, Consigliere<br />
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore</p>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<p>&nbsp;</p>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 09/07/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-9-7-2015-n-295/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2015 n.295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2015 n.266</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-2-2015-n-266/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. S. Romano, Est. E. Di Santo D. Crema (Avv.ti S. Nocentini, F. Cilli) contro UTG Prefettura di Firenze (Avv.ra Distrettuale dello Stato), la Tesoreria Provinciale dello Stato e la Banca D’Italia (non costituite in giudizio) sulla necessità del rispetto di tutti gli obblighi che derivano dalla licenza a svolgere</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, Est. E. Di Santo<br /> D. Crema (Avv.ti S. Nocentini, F. Cilli) contro UTG Prefettura di Firenze (Avv.ra Distrettuale dello Stato), la Tesoreria Provinciale dello Stato e la Banca D’Italia (non costituite in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità del rispetto di tutti gli obblighi che derivano dalla licenza a svolgere attività investigativa ex art. 137 T.U.L.P.S. e sulla competenza ad emettere le eventuali sanzioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione &#8211; Attività investigativa &#8211; Licenza ex art. 137 TULPS – Cauzione – Funzione &#8211; Omessa segnalazione del numero dei dipendenti impiegati nell’attività investigativa – Incameramento – Legittimità </p>
<p>2. Autorizzazione e concessione &#8211; Attività investigativa &#8211; Licenza ex art. 137 TULPS – Sanzione per inosservanza dei relativi obblighi – Competenza – È dell’Autorità che ha emesso il provvedimento autorizzatorio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’omessa segnalazione del numero dei dipendenti impiegati nell’attività investigativa ed esattamente nella specie la mancata indicazione dei nominativi dei nuovi collaboratori e di quelli cessati (per rimanendone invariato il numero complessivo) e il non aver fornito alcun chiarimento al  riguardo integra un’infrazione al dettato dell’art. 259 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., nonché alle obbligazioni che discendono dalla titolarità della licenza e pertanto giustificano il provvedimento prefettizio di incameramento dell’intera cauzione di cui all’art. 137 T.U.L.P.S. quale sanzione irrogata per violazione degli obblighi discendenti da detto provvedimento, ben più mite di un possibile provvedimento di sospensione</p>
<p>2. In tema di attività investigative l’Autorità competente ad emettere la sanzione per violazione degli obblighi di cui all’art. 137 T.U.L.P.S. va individuata avendo riguardo all’Autorità che ha emesso il provvedimento autorizzatorio, trattandosi di sanzione irrogata per violazione degli obblighi discendenti da detto provvedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 694 del 2009, proposto da:<br />
Devis Crema, rappresentato e difeso dagli avv. Simone Nocentini e Fulvio Cilli, ed elettivamente domiciliato presso il primo in Firenze, Via dei Rondinelli n. 2; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>U.T.G. &#8211; Prefettura di Firenze, in persona del Prefetto p.t., Questura di Firenze, in persona del Questore p.t., e Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, domiciliano;<br />
Tesoreria Provinciale dello Stato &#8211; Sezione di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;<br />
Banca D&#8217;Italia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>a) del decreto del Prefetto della Provincia di Firenze, Area I Bis Ordine e Sicurezza Pubblica, emanato in data 20/01/2009, Prot. n. 202172 &#8211; Ist. Inv., notificato al ricorrente in data 25/02/2009, con il quale il Prefetto di Firenze ha disposto <i>ex</i> art. 137 T.U.L.P.S. l&#8217;incameramento del 100% della cauzione prestata dal dott. Devis Crema in favore della Prefettura di Firenze con polizza fideiussoria Unipol Ass.ni S.p.a. n. 167/96/37413001 del 12/05/2003, per l&#8217;importo complessivo pari ad € 10.330,00 &#8211; costituita al momento del rilascio in favore del medesimo della licenza per l&#8217;esercizio di attività di investigazione e vigilanza privata – disponendo altresì la ricostituzione a carico del dott. Crema di nuova cauzione dell&#8217;importo di € 10.330,00 sotto comminatoria di sospensione della licenza in caso di inadempienza;<br />
b) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, ivi comprese le comunicazioni di avvio del procedimento della Prefettura di Firenze inoltrate al dott. Devis Crema con lettere raccomandate a.r. del 22/04/2008 e del 27/06/2008, nonché la nota della Questura di Firenze n. 270 Cat. 16 C del 26/08/2008 &#8211; con la quale la predetta riteneva insufficienti le controdeduzioni articolate dal dott. Crema in relazione alle violazioni contestate – e la nota n. 328 Cat. 16 C del 23/10/2008 – con la quale la Questura riteneva commisurato l&#8217;incameramento del 100% della cauzione versata dal ricorrente – compresi gli atti endoprocedimentali ivi connessi e/o collegati;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. &#8211; Prefettura di Firenze, della Questura di Firenze e del Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 la dott.ssa Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Il dott. Crema, odierno ricorrente, titolare di un istituto di investigazione e informazioni commerciali per conto di privati denominato <i>“Mission s.r.l.”</i>, che gestisce giusta licenza rilasciata dalla Prefettura di Firenze in data 29/09/2003 <i>ex</i> art. 134 T.U.L.P.S., Prot. n. 202172 &#8211; Ist. Inv., riceveva, con raccomandata a.r. del 22/04/2008, comunicazione dalla Prefettura di Firenze dell’avvio di un procedimento amministrativo <i>ex</i> art. 7 della L. 241/90 finalizzato all&#8217;incameramento della cauzione costituita dal medesimo ai sensi di legge (polizza fideiussoria Unipol Ass.ni S.p.a. n. 167/96/37413001 del 12/05/2003, pari ad € 10.330,00) per violazione delle prescrizioni iscritte in licenza a causa dell&#8217;omessa comunicazione, al predetto Ufficio Territoriale del Governo, di una denuncia effettuata dalla Guardia di Finanza di Perugia nei confronti dell’odierno ricorrente per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. <br />
Veniva altresì contestata la mancata segnalazione allo stesso Ufficio di n. 5 dipendenti, e precisamente dei Sigg. Passero Pasquale, Avicerna Gianfranco, Meo Camillo, Napolitano Maria Grazia e Toro Fatjon.<br />
In data 12/05/2008, il dott. Crema forniva alla Prefettura di Firenze delucidazioni in merito alle violazioni contestate.<br />
Con lettera raccomandata a.r. del 27/06/2008, la Prefettura di Firenze comunicava al ricorrente l&#8217;avvio di altro procedimento amministrativo <i>ex </i>art. 7 della L. 241/90 finalizzato alla revoca della licenza investigativa, per violazione delle prescrizioni ivi contenute a causa dell&#8217;omessa comunicazione, al predetto Ufficio Territoriale del Governo, del trasferimento della sede legale della società Mission s.r.l. a Roma avvenuto in data 30.03.2006 – emerso da alcune visure camerali del 26.06.2008 &#8211; non risultando più esistente l&#8217;unità locale di Sesto Fiorentino.<br />
Con decreto del 20/01/2009, notificato al ricorrente in data 25/02/2009, il Prefetto della provincia di Firenze disponeva <i>ex</i> art. 137 T.U.L.P.S. l&#8217;incameramento del 100% della cauzione prestata dal ricorrente in favore della Prefettura di Firenze con polizza fideiussoria Unipol Ass.ni S.p.a. n. 167/96/37413001 del 12/05/2003, per l&#8217;importo complessivo pari ad € 10.330,00, richiamando le motivazioni già esposte con le proprie lettere raccomandate a.r. del 22/04/2008 e del 27/06/2008, per le quali il ricorrente avrebbe violato l&#8217;art. 259 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. e le obbligazioni che discendono dalla titolarità della licenza.<br />
Disponeva, altresì, l&#8217;obbligo in capo al dott. Crema di ricostituire nuova cauzione di pari importo, sotto comminatoria di sospensione della licenza in caso di inadempienza. <br />
Con il ricorso in esame, il dott. Crema ha, quindi, impugnato il suindicato provvedimento deducendo:<br />
1) <i>“Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 137 R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) nonché dell&#8217;art. 259 R.D. 06/05/1940 n. 635 (Regolamento di Esecuzione T.U.L.P.S.) &#8211; Eccesso di potere (travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti, illogicità manifesta, irragionevolezza, arbitrarietà, sviamento, violazione dei principi costituzionali in materia di autonomia privata) – Incompetenza”</i>, in quanto non vi sarebbe stata alcuna variazione di personale tra i soggetti impiegati nell&#8217;ambito della provincia di Firenze, dal momento che, da un lato, i dipendenti Sigg. Passero Pasquale, Avicerna Gianfranco, Meo Camillo, Napolitano Maria Grazia e Toro Fatjon, cui si fa riferimento nella comunicazione di avvio del procedimento, non sono mai stati impiegati in attività di antitaccheggio nella provincia di Firenze, e, dall’altro, nell&#8217;elenco inviato al Commissariato di Sesto Fiorentino sono stati inseriti i nominativi dei Sigg. Passero Pasquale e Napolitano Maria Grazia &#8211; nonostante costoro venissero impiegati esclusivamente nella provincia di Arezzo – ma solo per l’eventualità in cui vi fosse stata la necessità di sostituire gli operatori impiegati nell&#8217;ambito della provincia di Firenze, e puntualmente riportati nell&#8217;elenco in possesso della Prefettura di Firenze, per causa di ferie, malattie o altre evenienze, nel qual caso i nominativi di tali soggetti sarebbero stati tempestivamente comunicati anche alla Autorità Prefettizia; con il provvedimento impugnato sarebbero stati, quindi, irragionevolmente del tutto trascurati i profili e le necessità organizzative sottese all’esercizio dell’attività commerciale di cui si discute, che non possono prescindere dalla possibilità di gestire il personale con una certa flessibilità e duttilità; il provvedimento impugnato sarebbe, inoltre, abnorme ed eccessivamente penalizzante per il ricorrente, e, ferma l&#8217;inconfigurabilità di qualsivoglia violazione in capo a quest’ultimo, sarebbe stato probabilmente più congruo l&#8217;incameramento di una percentuale minima, e comunque inferiore, di cauzione, posto che l&#8217;art. 137 T.U.L.P.S. menziona espressamente l&#8217;ipotesi di un incameramento anche <i>“parziale”</i> della stessa; in ogni caso, il provvedimento impugnato sarebbe inficiato da incompetenza della Prefettura di Firenze, in quanto emesso per presunte violazioni riguardo a soggetti che hanno sempre prestato il proprio servizio in altre province della regione, diverse da quella di Firenze;<br />
2) <i>“Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 137 R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) nonché dell&#8217;art. 259 R.D. 06/05/1940 n. 635 (Regolamento di Esecuzione T.U.L.P.S.) &#8211; Eccesso di potere (inesistenza della norma impositiva, erroneità nei presupposti, carenza e/o contraddittorietà della motivazione, illogicità manifesta, irragionevolezza, arbitrarietà, falsità, sviamento)”</i>, in quanto, con riferimento alle contestazioni sollevate nei confronti del ricorrente in ordine all&#8217;omessa comunicazione, alla Prefettura di Firenze, di una denuncia effettuata dalla Guardia di Finanza di Perugia nei suoi confronti per il presunto reato di dichiarazione fraudolenta, mediante uso ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, il decreto Prefettizio impugnato sarebbe del tutto illegittimo dal momento che né gli artt. 137 del T.U.L.P.S. e 259 del Regolamento di Esecuzione T.U.L.P.S., né la licenza rilasciata al ricorrente dalla Prefettura di Firenze in data 29/09/2003, Prot. n. 202172 &#8211; Ist. Inv., contrariamente a quanto asserito dalla P.A., contemplerebbero in capo al titolare della licenza un onere di comunicazione di eventuali e presunte fattispecie penali contestate, di denunce penali sporte ovvero dell&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale nei suoi confronti, né tanto meno farebbero conseguire a tale omissione la sanzione dell&#8217;incameramento della cauzione, posto che l&#8217;unico onere consacrato dalla legge sarebbe la comunicazione al Prefetto degli elenchi del personale dipendente ed ogni variazione intervenuta a tale riguardo; né potrebbe omettersi di considerare come lo spirito delle disposizioni normative che disciplinano gli istituti di vigilanza e investigazione privata reputino del tutto irrilevante il mero esercizio dell&#8217;azione penale, conferendo consistenza giuridica alle sole <i>“condanne” </i>a pene restrittive (passate in giudicato) ovvero a provvedimenti definitivi di misure di prevenzione (cfr. artt. 11 e 134 del T.U.L.P.S.); quanto, poi, alla contestazione rivolta al ricorrente di aver omesso <i>“di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ad un procedimento penale nel quale risulta indagato per un&#8217;ipotesi delittuosa”</i>, la stessa risulterebbe ancor più infondata, arbitraria e contraddittoria ove si consideri che il dott. Crema non solo forniva alla Prefettura di Firenze le più ampie ed esaurienti delucidazioni in merito alle circostanze contestate con nota del 12/05/2008, ma allegava altresì alla stessa la memoria difensiva del 02/12/2007 <i>ex</i> art. 415 bis C.P.P. con la quale era stata richiesta l&#8217;archiviazione del procedimento penale azionato su denuncia della Guardia di Finanza di Perugia;<br />
3) <i>“Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 137 R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) nonché dell&#8217;art. 259 R.D. 06/05/1940 n. 635 (Regolamento di Esecuzione T.U.L.P.S.) &#8211; Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 10 L. 07/08/1990 n. 241 &#8211; Eccesso di potere (inesistenza della norma impositiva, erroneità nei presupposti, carenza di motivazione, contraddittorietà con atto presupposto, illogicità manifesta, irragionevolezza, arbitrarietà, sviamento, violazione dei principi costituzionali in materia di libertà di iniziativa economica e di autonomia privata)”,</i> in quanto, con riferimento alle contestazioni sollevate nei confronti del ricorrente in ordine all&#8217;omessa comunicazione, alla Prefettura di Firenze, del trasferimento in altra provincia della sede legale della società Mission s.r.l. (di cui il dott. Crema è Presidente e rappresentante legale), il decreto Prefettizio impugnato sarebbe del tutto illegittimo dal momento che né gli artt. 137 del T.U.L.P.S. e 259 del Regolamento di Esecuzione T.U.L.P.S., né la licenza rilasciata al ricorrente dalla Prefettura di Firenze in data 29/09/2003, Prot. n. 202172 &#8211; Ist. Inv., contrariamente a quanto asserito dalla P.A., contemplerebbero in capo al titolare della licenza l’onere di comunicare un eventuale trasferimento della sede della società gestita da detto titolare per l’esercizio dell’ufficio in oggetto, né tanto meno farebbero conseguire a tale omissione l’irrogazione dell’incameramento della cauzione, posto che l’unico onere consacrato dalla legge sarebbe la comunicazione al Prefetto degli elenchi del personale dipendente ed ogni variazione intervenuta a tale riguardo; in ogni caso, non sarebbe legittimo, congruo, logico e ragionevole far conseguire la sanzione dell&#8217;incameramento del 100% della cauzione al mancato riscontro da parte del dott. Crema della successiva nota del 27/06/2008, con la quale la Prefettura di Firenze comunicava l&#8217;avvio del procedimento amministrativo nei suoi confronti in relazione alla predetta contestazione, posto che l&#8217;art. 10 della L. n. 241/90 riconosce <i>“il diritto”</i> &#8211; e non impone bensì un <i>“obbligo”</i> &#8211; del soggetto destinatario del provvedimento finale a partecipare al procedimento con la presentazione di memorie scritte o documenti, e pertanto dovrebbe ritenersi palesemente ingiusta, illegittima ed arbitraria qualsivoglia sanzione irrogata in conseguenza del mancato esercizio di tale diritto; a ciò si aggiunga che, nella comunicazione del 27/06/2008, la Prefettura di Firenze asseriva che <i>“Tale circostanza (il trasferimento della sede legale della Mission s.r.l.) non è mai stata né segnalata né documentata alla Scrivente, preposta ad autorizzare ogni variazione intervenuta”,</i> ancorchè la P.A. non avrebbe alcun potere di concedere o meno l&#8217;autorizzazione a trasferire la sede legale di una società, dato che alla potestà di vedersi <i>“comunicare”</i> una variazione di tal natura, comunque – si ribadisce – non prevista dalla legge né dalla licenza, non corrisponderebbe necessariamente quella della P.A. di <i>“autorizzare”</i> detta variazione, salvo che questa potestà non sia espressamente conferita dalla legge; <br />
4) <i>“Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 L. 07/08/1990 n. 241 &#8211; Eccesso di potere (carenza e/o contraddittorietà della motivazione, carenza di istruttoria, genericità, illogicità manifesta, irragionevolezza, arbitrarietà, sviamento, perplessità)”</i>, in quanto il decreto Prefettizio impugnato non sarebbe adeguatamente motivato e sarebbe, altresì, contraddittorio nelle concise e stringate parti di motivazione ivi addotte, comunque insufficienti a rendere chiaro l’iter logico-giuridico seguito a giustificazione dell&#8217;incameramento integrale della cauzione per cui è causa.<br />
Si sono costituite in giudizio la Prefettura e la Questura di Firenze, e il Ministero degli interni, che hanno controdedotto.<br />
2. Il ricorso è infondato.<br />
Il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi dell’art. 137 del T.U.L.P.S. che così recita: <i>“Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal prefetto.</i><br />
<i>La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all&#8217;esercizio dell&#8217;ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.</i><br />
<i>Il prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all&#8217;erario dello Stato”.</i><br />
La cauzione svolge, quindi, la specifica funzione di garantire la P.A. circa il corretto adempimento da parte del titolare della licenza, degli obblighi che discendono da tale titolarità.<br />
E, nel caso di specie, è stato disposto l’incameramento integrale della cauzione.<br />
Le contestazioni da cui muove la sanzione originano:<br />
&#8211; dall&#8217;omessa comunicazione, alla Prefettura di Firenze, di una denuncia effettuata dalla Guardia di Finanza di Perugia nei confronti dell’odierno ricorrente per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso ed emissione di fatture per operazioni ine<br />
&#8211; dal non aver fornito l’interessato, a seguito di comunicazione (22.04.2008) di avvio del procedimento finalizzato all’incameramento della cauzione di cui al citato art. 137 a causa delle suindicate omissioni, elementi a suo discarico per quanto riguarda<br />
&#8211; dall&#8217;omessa comunicazione, alla Prefettura di Firenze, del trasferimento della sede legale della società Mission s.r.l. a Roma, avvenuto in data 30.03.2006 – ed emerso da alcune visure camerali del 26.06.2008 &#8211; non risultando più esistente l&#8217;unità local<br />
&#8211; dal non aver fornito l’interessato, a seguito di comunicazione (27.06.2008) di avvio del procedimento finalizzato alla revoca della licenza a causa della suindicata ulteriore omissione, alcun chiarimento a riguardo;<br />
&#8211; dall’aver, conseguentemente, il ricorrente commesso un’infrazione al dettato dell’art. 259 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., nonché alle obbligazioni che discendono dalla titolarità della licenza.<br />
A fronte di tali presupposti, il provvedimento impugnato si sottrae alle censure di illegittimità dedotte con il ricorso in esame, essendo stato adottato nel rispetto delle disposizioni vigenti e a seguito di un adeguato approfondimento istruttorio che ha portato alla luce elementi di fatto non irrazionalmente conducenti ad un giudizio sfavorevole – che è riservato alla competente Autorità prefettizia e resta insindacabile nel merito – in ordine alla conformità dell’operato del ricorrente alle obbligazioni inerenti all’esercizio del servizio e alla osservanza delle condizioni imposte con la licenza.<br />
Ai fini del giudizio relativo al rispetto delle condizioni e degli obblighi scaturenti dall’autorizzazione di polizia, infatti, rileva senz’altro il quadro complessivo comportamentale del soggetto delineato dal concorso di vari elementi tali da integrare gli estremi della inosservanza delle obbligazioni inerenti all’esercizio dell’ufficio e delle condizioni imposte dalla licenza costituente il presupposto di legge per l’impugnata misura di incameramento della cauzione.<br />
Ciò premesso, l’omessa comunicazione della variazione del personale contestata al dott. Crema sarebbe stata da sola idonea a giustificare l’adozione del provvedimento impugnato, stante l’indubbia rilevanza della prescrizione che impone siffatto onere di comunicazione, espressamente indicato, peraltro, anche nella licenza del 2003 nella titolarità del ricorrente.<br />
Nel titolo autorizzatorio del 2003 si legge, infatti, che lo stesso è stato rilasciato <i>“sotto l’osservanza, sia da parte del titolare che del personale addetto, delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia ed in particolare delle seguenti prescrizioni: …</i><br />
<i>&#8211; comunicare sempre in anticipo le generalità complete dei propri dipendenti ed ogni variazione intervenuta al Prefetto ed al Questore ai sensi dell’art. 259 R.D. 635/40;</i><br />
<i>&#8211; aderire a tutte le richieste rivolte dagli Ufficiali ed agenti di P.S. o di Polizia Giudiziaria e mettersi a disposizione dell’Autorità di P.S. per quanto possa essere richiesto”</i>. <br />
Si tratta di prescrizioni che ricalcano, rispettivamente, quanto previsto dall’art. 259 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S., in forza del quale: <i>“Salvo quanto dispone il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, gli enti ed i privati di cui all&#8217;art. 133 della legge, e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, è tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie che avessero cessato dal servizio”</i>, e dall’art. 139 T.U.L.P.S., in forza del quale: <i>“Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell&#8217;autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria”</i>; prescrizioni che l’Autorità prefettizia ha ritenuto di rilevanza tale da volerle riprodurre nel corpo del provvedimento autorizzatorio, all’evidente fine di allertare l’attenzione del ricorrente sull’imprescindibile necessità di ottemperarvi.<br />
Sussisteva, pertanto, sicuramente a carico del dott. Crema un onere di comunicazione delle variazioni concernenti il personale impiegato nell’attività investigativa, onere che non è stato invece assolto, avendo egli omesso di segnalare i nominativi di nuovi collaboratori, nonché la cessazione di altri, visto che il numero è rimasto invariato rispetto a quello precedentemente comunicato, come contestatogli nella comunicazione di avvio del procedimento del 22.04.2008.<br />
Né le controdeduzioni dallo stesso fornite risultano adeguate, non potendosi a riguardo fondatamente sostenere che i dipendenti, i cui nominativi non erano stati indicati al Prefetto di Firenze, non erano stati mai impiegati in attività nella provincia di Firenze, ma solo in attività nelle province di Arezzo e Prato. Infatti, la legge è chiara in proposito, e non lascia spazio ad equivoci: i nominativi dei dipendenti dell’istituto di vigilanza privata devono essere comunicati al Prefetto, a prescindere dall’attività svolta e dalla mansione attribuita. Né in tale obbligo è ravvisabile alcuna limitazione del principio di libertà economica. <br />
Quanto, poi, al dedotto vizio di incompetenza della Prefettura di Firenze, per essere stato emesso il provvedimento impugnato sulla base di presunte violazioni riguardo a soggetti che hanno sempre prestato il proprio servizio in altre province della regione, diverse da quella di Firenze, la censura non ha pregio alcuno, essendo la segnalata circostanza del tutto ininfluente ai fini dell’individuazione dell’Autorità competente ad emettere la sanzione per cui è causa, individuazione che va, invece, effettuata avendo riguardo all’Autorità che ha emesso il provvedimento autorizzatorio, trattandosi di sanzione irrogata per violazione degli obblighi discendenti da detto provvedimento.<br />
Ancorchè la violazione della esaminata prescrizione abbia, quindi, un ruolo sicuramente centrale e determinante nella motivazione del Prefetto, al punto da poter essere da sola sufficiente, come si è detto, a giustificare l’adozione del provvedimento impugnato, ulteriori elementi hanno concorso alla formulazione del giudizio di disvalore nei confronti del ricorrente.<br />
Ci si riferisce, in particolare, all’omessa comunicazione della variazione della sede legale della società Mission s.r.l. da Sesto Fiorentino (FI) a Roma, che aveva dato origine all’avvio del procedimento finalizzato alla revoca del titolo autorizzatorio, comunicato al ricorrente con la nota del 27.06.2008. A riguardo, infatti, non può non rilevarsi che &#8211; a prescindere dalle ragioni di pubblico interesse sottese all’onere di comunicazione in questione, tenuto conto che la necessità di conoscere e poter controllare la sede legale della società è essenziale per l’espletamento dei compiti di verifica facenti capo alla Prefettura, vista la particolare delicatezza del settore in cui opera la società di investigazione &#8211; il tenore dell’art. 257 del Regolamento di Esecuzione T.U.L.P.S., nella versione vigente <i>ratione temporis</i>, era inequivoco nel prevedere che <i>“Ogni variazione o modificazione nel funzionamento dell’istituto deve essere autorizzata dal Prefetto”</i>.<br />
Né, a fronte di tale contestazione, il ricorrente ha fornito alcuna giustificazione, senza che possa a riguardo avere alcun rilievo la menzione, nell’oggetto della Prefettizia del 27.06.2008, di una ragione sociale diversa da quella della <i>“Mission”</i> atteso che nel corpo della comunicazione il riferimento a quest’ultima è indubbio, ed è, quindi, evidente che si sia trattato di un mero errore materiale e, come tale, percepibile <i>ictu oculi</i> dal destinatario della stessa.<br />
A ciò si aggiunga l’omessa comunicazione al Prefetto anche della pendenza di un procedimento penale a carico del ricorrente, senza che quest’ultimo abbia giustificato tale omissione. Un siffatto <i>modus operandi</i>, a prescindere dalla sussistenza o meno di un preciso onere di comunicazione imposto dalla legge e/o dalla licenza, non può non incidere, infatti, in senso sfavorevole sul requisito della <i>“buona condotta”</i> &#8211; che è un requisito indispensabile per un’attività sottoposta a licenza di polizia – in quanto va ad incrinare il rapporto fiduciario che deve sussistere con il titolare della licenza, soprattutto quando, come nel caso di specie, quest’ultimo non abbia fornito giustificazioni congrue sul suo comportamento penalmente rilevante.<br />
Le considerazioni che precedono danno sufficientemente conto delle ragioni giustificatrici del provvedimento impugnato, rendendo ininfluenti, ai fini della legittimità dello stesso, i profili di contraddittorietà e perplessità dedotti dal ricorrente, risultando comunque evidente l’<i>iter</i> logico-giuridico seguito dal Prefetto nell’adottare la contestata determinazione, <i>iter</i> che va esente, come si è visto, dalle altre censure formulate.<br />
Quanto, infine, alla doglianza diretta a stigmatizzare la scelta dell’incameramento dell’intera cauzione, anziché, come pure ammesso dalla legge, solo di una parte della stessa, nel quadro fattuale e motivazionale complessivo del rapporto amministrativo sopra esaminato, scolora inevitabilmente in una censura di merito inammissibile in sede di legittimità, tenuto conto altresì del fatto che non sono addotti – né sono altrimenti ravvisabili – elementi di palese sproporzione nella decisione amministrativa oggetto di contestazione, anche ove questa avesse trovato il proprio esclusivo fondamento nella ingiustificata omissione della comunicazione delle variazioni del personale dipendente; e ciò è vieppiù vero se sol si consideri che, ai sensi dell’art. 137 T.U.L.P.S., all’incameramento della cauzione dovrebbe conseguentemente corrispondere la sospensione della licenza per il tempo strettamente necessario a reintegrarla nell’importo richiesto, mentre, nel caso di specie, è stata applicata una misura assolutamente più favorevole e mite della sospensione della licenza, essendo stata ordinata la restituzione della cauzione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, nonché la ricostituzione di una nuova cauzione entro il medesimo termine, sotto comminatoria di sospensione della licenza in caso di inadempienza.<br />
3. Il ricorso va, pertanto, respinto.<br />
4. Quanto alle spese di giudizio, le stesse, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti delle parti costituite; non vi è luogo a provvedere sulle stesse, invece, nei confronti di quelle non costituite.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna il ricorrente a rifondere alle amministrazioni statali costituite la complessiva somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento). Nulla spese nei confronti delle parti non costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore<br />
Luigi Viola, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/02/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-2-2015-n-266/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2015 n.266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2015 n.46</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-30-1-2015-n-46/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-30-1-2015-n-46/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2015 n.46</a></p>
<p>Pres. Pozzi, Est. Gabbricci M. M. ed altri (Avv.. F. Dalbosco, ) / Comunità della valle dei laghi(Avv. F. M. Bonazza) sulla giurisdizione del G.A. nelle controversie relative a decadenza da contributi pubblici Autorizzazioni e Concessioni – Contributi Pubblici &#8211; Vincoli – Mancato rispetto &#8211; Decadenza – Giurisdizione del G.O.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-30-1-2015-n-46/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2015 n.46</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-30-1-2015-n-46/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2015 n.46</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi, Est. Gabbricci <br /> M. M. ed altri (Avv.. F. Dalbosco, ) / Comunità della valle dei laghi(Avv. F. M. Bonazza)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.A. nelle controversie relative a decadenza da contributi pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni e Concessioni – Contributi Pubblici &#8211; Vincoli – Mancato rispetto &#8211; Decadenza – Giurisdizione del G.O. &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di controversie riguardanti la concessione e la decadenza di un contributo pubblico, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata: sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione (in tal caso, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all&#8217;inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione); è configurabile una situazione soggettiva d&#8217;interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se la controversia riguarda una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />
(Sezione Unica)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Nel giudizio introdotto con il ricorso 504/2014, proposto da Marco Menossi e da Kerstin Eva Maria Hedi Irmer, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. F. Dalbosco, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Paradisi 15/1; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comunità della valle dei laghi,in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. F. M. Bonazza, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, piazza Mosna 8; Olga Maffei, quale responsabile del Servizio gestione del territorio della Comunità della valle dei laghi, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. M.C. Osele, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Calepina 75; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della determinazione del responsabile del Servizio gestione del territorio della Comunità della valle dei laghi 28 ottobre 2014, n. 105, di decadenza dai contributi concessi per l&#8217;acquisto di un alloggio sito a Terlago;<br />
&#8211; e di ogni altro atto presupposto, richiamato, connesso e conseguente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Comunità della valle dei laghi e di Olga Maffei;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto in fatto e considerato in diritto:<br />
che, con determinazione 18 febbraio 2003, n. 199, del responsabile del Servizio edilizia abitativa del Comprensorio della Valle dell&#8217;Adige, fu concesso a Marco Menossi e Kerstin Irmer un contributo in conto capitale, e uno in conto interessi, per la durata di anni 15, su un mutuo dell&#8217;importo di € 59.511,24, per l&#8217;acquisto di un’abitazione nel comune di Terlago;<br />
che il contributo era sottoposto ai vincoli previsti dall’art. 82 della l.p. 13 novembre 1992, n. 21, secondo cui “per un periodo di tempo pari alla durata del mutuo e comunque non inferiore a dieci anni dalla data del verbale di accertamento di fine lavori, in caso di realizzazione di opere” gli alloggi, oggetto di contributi, devono essere occupati dai beneficiari: e, giusta art. 83 <i>bis</i> l.p. cit., l’inosservanza di tale vincolo determina la decadenza dal contributo e l&#8217;obbligo di restituzione di quanto percepito, con maggiorazioni e interessi;<br />
che, con la nuova determinazione 28 ottobre 2014, n. 105, qui impugnata, la Comunità della valle dei laghi, succeduta all’Ente erogatore, ha revocato, per decadenza, i contributi concessi ai Menossi-Irmer, poiché essi non avrebbero rispettato la predetta prescrizione, avendo (assertivamente) abbandonato l’alloggio nell’intervallo compreso tra il 14 marzo 2008 e il 1 dicembre 2009, per poi venderlo il 21 novembre 2013, mentre il vincolo avrebbe dovuto cessare il 31 dicembre 2019;<br />
che, con il medesimo provvedimento, è stato richiesta agli stessi consorti “la restituzione del 100% dei contributi erogati, nonché gli interessi calcolati in ragione d&#8217;anno, al tasso applicato dalla Provincia sulle anticipazioni di cassa vigente alla data odierna pari allo 0% per un totale di € 18.192,03”;<br />
che, avverso la deliberazione 105/14 è stato proposto il ricorso in esame, anche nei confronti del funzionario responsabile, che si è costituito in giudizio insieme alla Comunità resistente, concludendo entrambi per la reiezione del ricorso, in quanto infondato;<br />
che “Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario … qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall&#8217;acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull&#8217;inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all&#8217;inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione. È invece configurabile una situazione soggettiva d&#8217;interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario” (così C.d.S. a. p. 29 gennaio 2014, n. 6; conf. tra le ultime, T.A.R. Molise 20 novembre 2014, n. 619; TAR Lazio Roma, III <i>ter</i>, 5 giugno 2014, n. 6009; T.A.R. Basilicata, I, 6 dicembre 2014, n. 849, nonché Cass. s.u., 25 gennaio 2013, n. 1776);<br />
che, conformemente a tale consolidato orientamento giurisprudenziale, ex art. 11 c.p.a. va declinata la giurisdizione di questo T.R.G.A., in favore del giudice ordinario, non essendo dubbio come la revoca dei contributi, e la conseguente richiesta di restituzione, si fondino sull’asserito inadempimento, da parte dei beneficiari, delle condizioni statuite in sede di erogazione;<br />
che le spese di giudizio possono essere compensate, tenendo conto che il provvedimento impugnato indica erroneamente la giurisdizione del giudice amministrativo sull’eventuale azione impugnatoria proposta;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino &#8211; Alto Adige/<i>Südtirol</i>, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio addì 29 gennaio 2015 con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore<br />
Alma Chiettini, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30/01/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-30-1-2015-n-46/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2015 n.46</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2014 n.2701</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-5-2014-n-2701/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-5-2014-n-2701/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-5-2014-n-2701/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2014 n.2701</a></p>
<p>Pres. Maruotti – Est. Gaviano Comune di Lecce (Avv. G. Pellegrino) c/ Leadri S.r.l. (Avv.ti C. Varrone e M. Marcuccio), n. c. Regione Puglia (Avv. M. Di Cagno) 1. Concessione e finanziamenti – Art. 27 L.R. n. 26/2013 – Soggetti attuatori – Rendiconti finali – Chiusura definitiva – Finanziamenti aggiuntivi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-5-2014-n-2701/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2014 n.2701</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-5-2014-n-2701/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2014 n.2701</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti – Est. Gaviano<br /> Comune di Lecce (Avv. G. Pellegrino) c/ Leadri S.r.l. (Avv.ti C. Varrone e M. Marcuccio), n. c. Regione Puglia (Avv. M. Di Cagno)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concessione e finanziamenti – Art. 27 L.R. n. 26/2013 – Soggetti attuatori – Rendiconti finali – Chiusura definitiva – Finanziamenti aggiuntivi – Condizioni – Soggetto creditore – Accettazione incondizionata</p>
<p>2. Concessione e finanziamenti – Art. 27 L.R. n. 26/2013 – Questione di costituzionalità – Manifesta infondatezza – Ragioni – Oggetto – Finanziamenti aggiuntivi – Iter pubblicistico – Competenza regionale – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 27, comma 3 della L.R. Puglia n. 26/2013 (rubricato “Finanziamenti aggiuntivi degli interventi ex Agensud”), la concessione dei finanziamenti aggiuntivi per consentire ai soggetti attuatori la chiusura definitiva dei rendiconti finali relativi agli interventi già eseguiti è subordinata all’accettazione del soggetto creditore, ma non anche alla determinazione del contenuto del rendiconto oggetto dell’accettazione medesima. Ne consegue che, per l’accesso ai finanziamenti in discorso, occorre che il creditore presenti la propria accettazione delle somme indicate nel rendiconto autonomamente predisposto dal soggetto attuatore, e ciò a chiusura e stralcio di ogni pretesa, in funzione della completa definizione degli oneri del relativo appalto, del quale verrebbe cancellata ogni pendenza.</p>
<p>2. E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 della L.R. n. 26/2013 sul rilievo che non rientrerebbe nel perimetro di competenza legislativa regionale, considerato che trattasi di disciplina attinente l’interesse legittimo al regolare svolgimento dell’iter pubblicistico per il rilascio dei finanziamenti aggiuntivi al privato e, quindi, non rientrante nella materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato. Tale disciplina si limita infatti a rendere disponibili mezzi finanziari aggiuntivi alla particolare condizione che tale intervento straordinario valga a definire completamente le relative pendenze tra creditore e soggetto attuatore, ferma restando, in difetto, la possibilità per il primo di far valere le proprie ragioni nei modi ordinari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2153 del 2014, proposto dal Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, corso del Rinascimento 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Leadri S.r.l., in proprio e quale Mandataria di A.T.I. con la Co.ce.mer S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Varrone e Marcello Marcuccio, con domicilio eletto presso il signor Gaetano Carletti in Roma, via Terenzio 21; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Regione Puglia, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 144/2014, resa tra le parti, concernente il silenzio serbato dall&#8217;Amministrazione per l&#8217;ammissione al finanziamento di lavori relativi ad opere pubbliche.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Leadri S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visto l’art. 117 C.P.A., che al comma 2 stabilisce che i ricorsi contro il silenzio siano decisi con sentenza in forma semplificata;<br />
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino, Marcuccio, Varrone e Di Cagno;</p>
<p>OSSERVATO che sussiste il necessario interesse del Comune di Lecce alla base del presente appello, come è desumibile già dall’assorbente rilievo che la sentenza in epigrafe reca a carico di tale Amministrazione un ordine di procedere, sotto comminatoria della nomina di un commissario <i>ad acta</i> per il caso di “<i>ulteriore inerzia</i>” dell’Ente;<br />
DATO ATTO che la sentenza medesima non ha formato oggetto d’impugnativa nella parte in cui il T.A.R. ha preso atto della rinuncia dell’originaria parte ricorrente ai propri motivi aggiunti, “<i>di tal che il giudizio è limitato alla sussistenza o meno dell’obbligo di provvedere la cui declaratoria è stata richiesta con il ricorso principale</i>”;<br />
RILEVATO che l’appello in esame risulta fondato già per la preliminare ragione che, conformemente a quanto dedotto con il primo motivo d’appello, il ricorso principale di prime cure (n. 545 del 2013), benché notificato anche al Comune di Lecce –come, del resto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-, era stato proposto avverso il silenzio della sola Regione Puglia, e non anche del detto Comune;<br />
RITENUTO, peraltro, di dover soprattutto osservare che l’appello comunale è fondato anche nel merito, ossia nella parte in cui viene dedotto che le dichiarazioni rese dalla società creditrice non integravano la condizione prescritta dall’art. 27, comma 3, L.R. n. 26/2013;<br />
CONSIDERATO, infatti, che:<br />
&#8211; l’art. 27 L.R. cit., rubricato “<i>Finanziamenti aggiuntivi degli interventi ex Agensud</i>”, dispone quanto segue:<br />
“<i>1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti aggiuntivi ai soggetti attuatori degli interventi finanziati con i Piani annuali di attuazione del Programma triennale di sviluppo del mezzogiorno trasferiti alla Regione Puglia con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in data 3 ottobre 2002. </i><br />
2<i>. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le eventuali economie che si renderanno disponibili nel corso dell’avanzamento dei progetti presenti nel ciclo di programmazione 2000/2006, con specifico riferimento agli “Accordi di programma quadro” (APQ) dell’ex Fondo per le aree sottosviluppate (FAS), ora Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e alle risorse liberate presenti negli assi specifici di riferimento, coerenti con le tipologie degli interventi di cui al comma 1, a seguito delle attività di ricognizione previste con delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79 (Ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per le aree sottosviluppate e delle risorse liberate nell’ambito dei programmi comunitari (Ob. 1). </i><br />
<i>3. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi al fine di consentire ai soggetti attuatori la chiusura definitiva dei rendiconti finali relativi agli interventi già eseguiti. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare l’insussistenza di oneri residui, nonché, per le spese non ancora erogate, alla presentazione dell’accettazione delle somme esposte nel rendiconto da parte del soggetto creditore, a chiusura e stralcio definitivo di ogni pretesa del soggetto creditore. </i><br />
<i>4. La Regione resta comunque estranea ai rapporti intercorsi e/o intercorrenti tra soggetto attuatore e creditore</i>”;<br />
&#8211; le previsioni testé riportate risultano sufficientemente chiare nel condizionare la concessione dei finanziamenti aggiuntivi di cui si tratta alla circostanza che per loro tramite si pervenga a “<i>consentire ai soggetti attuatori la chiusura definitiva<br />
&#8211; in particolare, l’indicazione del comma 3 “<i>daparte del soggetto creditore</i>” va riferita all’accettazione che al fine indicato tale soggetto è chiamato ad esprimere (appunto, “<i>a chiusura e stralciodefinitivo di ogni pretesa</i>”), ma non anche a<br />
&#8211; di conseguenza, per l’accesso ai finanziamenti in discorso occorre che il creditore presenti la propria accettazione delle somme indicate nel rendiconto autonomamente predisposto dal soggetto attuatore, e ciò a chiusura e stralcio di ogni pretesa, in fu<br />
RITENUTO che per le ragioni indicate non può essere condivisa la diversa lettura del riportato comma 3 proposta dalla società, secondo la quale il rendiconto che il creditore è chiamato ad accettare quale condizione per l’accesso ai finanziamenti dovrebbe necessariamente recepire il totale ammontare del credito vantato dall’impresa;<br />
CONSIDERATO, infatti, che tale lettura non tiene conto della <i>ratio</i> della norma regionale, né del suo centrale riferimento testuale per cui la prevista accettazione deve avvenire “<i>a chiusura e stralcio definitivo di ogni pretesa</i>” (particolarmente eloquente è la difforme conclusione del ricorso introduttivo della società di vedersi assegnato il finanziamento disponibile “a scomputo parziale” del proprio “maggior credito”), oltre a svuotare di gran parte del suo senso l’indicazione legislativa della necessità di un’accettazione munita della riferita clausola di “<i>stralcio definitivo</i>”, dal momento che, ove l’accettazione dovesse sempre avvenire per un importo da identificare <i>a priori</i> con la pretesa del creditore, la relativa imposizione legislativa risulterebbe scarsamente utile e comprensibile; <br />
RILEVATO, altresì, che la società, pur distinguendo esattamente il piano del preesistente rapporto obbligatorio tra se stessa ed il Comune, da una parte, e quello del proprio interesse legittimo al regolare svolgimento del procedimento pubblicistico inerente al finanziamento, dall’altra, non ha titolo a pretendere lo svolgimento in proprio favore del procedimento previsto dall’art. 27 della legge regionale, per il quale sono previsti specifici presupposti oggettivi al fine di pervenire con il concorso della volontà del creditore accettante, attraverso la conclusione del relativo procedimento, all’estinzione dell’obbligazione con il pagamento di un importo inferiore a quello a rigore dovuto;<br />
OSSERVATO, alla luce di quanto premesso, che le dichiarazioni rese dalla società appellata in data 8 ottobre e 7 novembre 2013 non integravano, giusta quanto concordemente obiettato già a suo tempo dalle Amministrazioni comunale e regionale, la condizione prescritta dall’art. 27, comma 3, L.R. cit.;<br />
RITENUTO, infatti, che a fronte dell’univoco invito del Comune di Lecce alla società, con note del 5 e 15 novembre, nonché del 10 dicembre del 2013, a far pervenire una nota di accettazione, senza alcuna riserva, dell’importo di euro 14.408.148,67 esposto nel rendiconto redatto da esso Comune, a chiusura e stralcio definitivo di ogni pretesa, la creditrice medesima con le sue comunicazioni dell’8 ottobre e 7 novembre 2013 si è invece limitata, pur menzionando il citato art. 27, a fare solo un’ambigua dichiarazione di accettazione di un rendiconto non meglio identificato, sì da evitare con ciò, in pratica, ogni passo indietro rispetto alla propria maggiore richiesta, assommante per il primo lotto del proprio appalto a circa 21 milioni di euro;<br />
RILEVATA, infine, la manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale adombrato in questa sede dall’originaria ricorrente sul rilievo che non rientrerebbe nel perimetro della competenza legislativa regionale la disciplina di rapporti attinenti all’ordinamento civile (prevedendone l’estinzione sulla base di quanto il debitore dichiari di voler pagare, piuttosto che di quanto risulti effettivamente dovuto);<br />
OSSERVATO che la detta infondatezza emerge proprio dalla distinzione, sopra accennata, tra il piano del preesistente rapporto obbligatorio tra società e Comune, da una parte, e quello dell’interesse legittimo al regolare svolgimento dell’<i>iter</i> pubblicistico relativo al finanziamento, dall’altra, poiché la norma legislativa regionale attiene al secondo, e non al primo, e si limita a rendere disponibili mezzi finanziari aggiuntivi alla particolare condizione, però, che tale intervento straordinario valga a definire completamente le relative pendenze tra creditore e soggetto attuatore, ferma restando, in difetto, la possibilità per il primo di far valere le proprie ragioni nei modi ordinari;<br />
CONSIDERATO, dunque, che per quanto precede l’appello deve essere accolto, potendo rimanere assorbiti i residui motivi articolati a suo fondamento;<br />
OSSERVATO, di conseguenza, che la sentenza in epigrafe deve essere riformata, e che l’originario ricorso principale, risultato in sostanza improcedibile nei confronti della Regione, per avere il T.A.R. incontestatamente osservato che la società ha “<i>dato atto che la Regione Puglia ha spontaneamente adempiuto a completare l’istruttoria per quanto di sua competenza</i>”, nei riguardi del Comune di Lecce deve invece essere respinto;<br />
RAVVISATA l’esistenza di ragioni equitative tali da giustificare la compensazione tra tutte le parti in causa delle spese processuali del doppio grado;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe, lo accoglie, e per l&#8217;effetto, in riforma della decisione appellata per quanto<br />
concernente il Comune di Lecce, respinge il ricorso di primo grado n. 545 del 2013.<br />
Compensa tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore<br />
Fabio Franconiero, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/05/2014</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2013 n.5421</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-11-2013-n-5421/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-11-2013-n-5421/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2013 n.5421</a></p>
<p>Pres. M. L. Torsello – Est. F. Franconiero Costruzioni Dondi s.p.a. (avv. F. Gusso, S. Tonon, M. Mansutti e F. Lilli) vs Comune di Sezze (avv. A. Costantini) e nei confronti di Autorità dell’A.T.O. n. 4 Lazio Meridionale Latina sulla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per tutte le questioni in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-11-2013-n-5421/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2013 n.5421</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-11-2013-n-5421/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2013 n.5421</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. L. Torsello – Est. F. Franconiero<br />	 Costruzioni Dondi s.p.a. (avv. F. Gusso, S. Tonon, M. Mansutti e F. Lilli) vs Comune di Sezze (avv. A. Costantini) e nei confronti di Autorità dell’A.T.O. n. 4 Lazio Meridionale Latina</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per tutte le questioni in materia di concessioni amministrative &#8211; nella specie risoluzione/decadenza &#8211; con l&#8217;unica eccezione in tema di corrispettivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Questione di giurisdizione – Esame – Priorità necessaria – Ragione – Potestas iudicandi – Presupposto processuale.</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Questione di giurisdizione – Ricorrente in primo grado &#8211; Proponibilità in appello – Esclusione – Ragioni – Divieto di abuso del diritto – Obbligo di cooperazione – Regolamento preventivo di giurisdizione – Necessità.	</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza –- Concessioni amministrative – Giurisdizione esclusiva del G. A. &#8211; Sussiste – Unica eccezione – Questioni sul corrispettivo.	</p>
<p>4. Giurisdizione e competenza – Concessione di servizi – Giurisdizione esclusiva del G. A. – Sussiste – Ragioni &#8211; Spendita di poteri autoritativi – Ricorso a strumenti negoziali – Irrilevanza.	</p>
<p>5. Servizi pubblici – Enti locali – Consiglio Comunale – Competenza – Solo su modulo organizzativo &#8211; Atti esecutivi – Dirigenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nell’esame delle domande ed eccezioni proposte in giudizio la questione di giurisdizione assume carattere necessariamente prioritario in quanto il potere del giudice adito di emettere qualsiasi statuizione, tanto in rito quanto nel merito della domanda, postula che su quest’ultima lo stesso sia effettivamente munito della potestas iudicandi, ossia di quell’imprescindibile presupposto processuale al solo ricorrere del quale è consentito pronunciarsi sulla medesima (1).	</p>
<p>2. La questione di giurisdizione non può essere sollevata in appello dalla parte che in primo grado l’aveva implicitamente risolta a favore del giudice adito, avendovi incardinato la domanda giudiziale. Detta regola è tratta dal divieto di abuso del diritto, cui è attribuito il rango di principio generale dell’ordinamento giuridico, e dunque valevole anche per il diritto di azione; dall’obbligo di cooperazione gravante ai sensi dell’art. 2, comma 2, cod. proc. amm. sul giudice e sulle parti per la realizzazione della ragionevole durata del processo e dall’esistenza dello specifico strumento del regolamento preventivo di giurisdizione per dissipare i dubbi sulla potestas iudicandi del giudice adito (2).	</p>
<p>3. Sulle concessioni amministrative il giudice ordinario è dotato di giurisdizione esclusivamente nelle controversie concernenti il corrispettivo dovuto al concessionario, nelle quali non venga in rilievo l’esercizio di poteri pubblicistici dell’autorità concedente. Rientrano invece nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ai sensi dell’art. 5 l. n. 1034/1971, ora sostituito dall’art. 133, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.) tutte le controversie che in qualche modo attengano al rapporto concessorio, incidendo sulla durata o sull’esistenza stessa, nonché sulla sua rinnovazione. Nel caso di specie è stata affermata la giurisdizione amministrativa in quanto l’atto di decadenza/risoluzione dal quale essa scaturisce attiene a supposti inadempimenti nello svolgimento del servizio idrico integrato i cui effetti non sono circoscritti al suddetto rapporto, ma si riflettono anche sulla collettività.	</p>
<p>4. La giurisdizione esclusiva in materia di concessioni di servizi concerne tutte le controversie attinenti a tali rapporti, ancorché non originate da provvedimenti della pubblica amministrazione, ma nelle quali l’amministrazione concedente fa comunque valere le proprie prerogative di persona giuridica pubblica, anche laddove faccia ricorso a strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, trattandosi di facoltà il cui esercizio, tuttavia, presuppone l&#8217;esistenza del potere autoritativo. 	</p>
<p>5. L’organo consiliare degli Enti locali è competente nella materia dei servizi pubblici esclusivamente in ordine alla decisione di principio circa il modulo organizzativo da adottare (ad es., concessione e non s.p.a.) e non anche per tutti gli atti esecutivi di tale scelta, proprio per l&#8217;espressa limitazione ex lege delle competenze dell&#8217;organo elettivo agli atti fondamentali. Nella specie spetta alla dirigenza la competenza all’assunzione dell’atto di decadenza/risoluzione di una concessione amministrativa.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. Cfr. C.S. Ad. Plen. n. 10 del 4 giugno 2011.<br />	<br />
2. Cfr. C. S. Sez. V, 16 aprile 2013, n. 2111; Sez. VI, 20 settembre 2012, n. 4987.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9243 del 2012, proposto da:<br />
Costruzioni Dondi s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Gusso, Sebastiano Tonon, Maurizio Mansutti e Francesco Lilli, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, via di Val Fiorita 90; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Sezze, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alberto Costantini, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, corso D&#8217;Italia 19; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Autorità dell&#8217;Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Lazio Meridionale Latina; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 00880/2012, resa tra le parti, concernente risoluzione/decadenza della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato del territorio comunale	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Sezze contenente appello incidentale;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2013 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Sebastiano Tonon e Alberto Costantini;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. La Costruzioni Dondi s.p.a. è concessionaria del servizio idrico integrato per il Comune di Sezze dal 1 marzo 1994, in forza di delibera consiliare n. 123 del 10 agosto 1993, della conseguente convenzione del 18 dicembre 1993 e relativo atto aggiuntivo del 25 marzo 1996.<br />	<br />
Negli ultimi anni il rapporto tra le due parti si è caratterizzato per una nutrita conflittualità, sfociata in numerosi contenziosi presso l’autorità giudiziaria ordinaria ed in sede arbitrale, fino al presente giudizio, instaurato dalla predetta concessionaria davanti al TAR Lazio &#8211; sez. staccata di Latina, nel quale ha impugnato l’atto di decadenza e risoluzione della convenzione (delibera del consiglio comunale n. 42 del 26 settembre 2011), adottato dal Comune di Sezze a fronte della contestazione di plurimi inadempimenti contrattuali. A sostegno dell’illegittimità della delibera, la ricorrente eccepiva a sua volta che l’amministrazione concedente si era resa colpevole di numerosi inadempimenti. Formulava inoltre domanda risarcitoria consequenziale.<br />	<br />
2. Il Comune di Sezze proponeva dal canto suo ricorso incidentale contenente domanda riconvenzionale di condanna della Costruzioni Dondi al pagamento delle penali maturate in suo danno, quantificate in oltre 2 milioni di euro, e delle spese per lavori di manutenzione della rete effettuate in sostituzione dell’inadempiente concessionaria, pari ad € 4.920,00.<br />	<br />
3. Il TAR di Latina riteneva innanzitutto la propria giurisdizione sulla domanda di annullamento della decadenza proposta dalla ricorrente in via principale, salvo declinarla per la connessa pretesa, da quest’ultima azionata, per il pagamento dei lavori di manutenzione della rete idrica delle forniture di acqua insolute, e la respingeva, reputando provati gli inadempimenti contestati e, per contro, insussistenti i contrapposti inadempimenti asseriti dalla concessionaria ricorrente. Accoglieva invece la domanda riconvenzionale del Comune di Sezze per quanto concerne le spese di manutenzione, dichiarando invece il difetto di giurisdizione per quanto concerne le penali contrattuali.<br />	<br />
4. La sentenza è appellata in via principale della Costruzioni Dondi, la quale eccepisce pregiudizialmente la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo anche sulla propria domanda di impugnazione avverso il provvedimento di decadenza. Nel merito, ripropone tutti i motivi già svolti in primo grado per l’annullamento di quest’ultimo, ivi compresa la domanda risarcitoria, instando in via istruttoria affinché venga disposta CTU al fine di verificare gli inadempimenti contrattuali reciprocamente asseriti. Censura inoltre la declinatoria di giurisdizione sulla questione relativa al mancato pagamento da parte dell’amministrazione concedente dei lavori di manutenzione della rete idrica e delle forniture d’acqua, evidenziando che la stessa non era stata fatta oggetto di specifica domanda di condanna, ma di richiesta di accertamento in via incidentale, in funzione paralizzante degli inadempimenti posti dall’amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato, sul quale il TAR avrebbe dovuto quindi pronunciarsi. Censura infine la condanna pronunciata in proprio danno alla refusione in favore dell’amministrazione delle spese di manutenzione da quest’ultima sostenute.<br />	<br />
5. Il Comune di Sezze ha proposto appello incidentale. Deduce in via principale l’inammissibilità dell’altrui appello per difetto di interesse, in ragione del fatto che controparte ha contestato la sussistenza della giurisdizione amministrativa da lei stessa adita in primo grado. Chiede in ogni caso che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario su tutte le domande proposte nel presente giudizio. Nel merito, oltre al rigetto dell’appello principale, ripropone, in via di subordine, la domanda di condanna al pagamento delle penali contrattuali maturate in proprio favore, che quantifica in € 2.004.920.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Così riassunte le domande ed eccezioni rispettivamente devolute dalle parti litiganti nel presente giudizio d’appello, occorre innanzitutto precisare la tassonomia da seguire nell’esame delle questioni ad esse sottese.<br />	<br />
Il chiarimento è dovuto alla luce del fatto che nel proprio appello incidentale il Comune di Sezze propone la seguente graduazione: chiede in via principale che l’appello principale di controparte sia dichiarato inammissibile per difetto di interesse; quindi, nel merito, il rigetto del medesimo; ed infine che <i>“in via incidentale”</i> sia declinata la giurisdizione sull’intera causa a favore del giudice ordinario.<br />	<br />
Ora, in disparte il fatto che quest’ultima statuizione non può evidentemente essere resa in via incidentale, trattandosi di pronuncia che definisce la controversia, sia pure in rito, occorre nondimeno sottolineare come non sia possibile rispettare la graduazione proposta dall’amministrazione appellante incidentale. Su quest’ultima prevale infatti l’insegnamento dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato 4 giugno 2011, n. 10, secondo cui assume carattere necessariamente prioritario l’esame della questione di giurisdizione. E ciò in virtù del condivisibile argomento secondo cui il potere del giudice adito di emettere qualsiasi statuizione, tanto in rito quanto nel merito della domanda, postula che su quest’ultima lo stesso sia effettivamente munito della <i>potestas iudicandi</i>, ossia di quell’imprescindibile presupposto processuale al solo ricorrere del quale è consentito pronunciarsi sulla medesima.<br />	<br />
A quest’ultimo riguardo, nella citata pronuncia l’organo di nomofilachia della giurisdizione amministrativa ha anche posto in rilievo la necessità che sulla domanda non si pronunci in alcun modo il giudice sfornito di giurisdizione, ma che la stessa possa invece essere riproposta, completamente impregiudicata, davanti a quello munito di giurisdizione a mezzo della c.d. <i>translatio iudicii</i>, introdotta per la prima volta dall’art. 59 della legge n. 69/2009 (in seguito alle note decisioni della Corte costituzionale n. 77 del 12 marzo 2007 e delle Sezioni unite civili 22 febbraio 2007, n. 4109), ed ora riprodotto dall’art. 11 del cod. proc. amm.<br />	<br />
2. Va peraltro dato atto che la questione di giurisdizione è devoluta alla cognizione di questo giudice anche dalla Costruzioni Dondi.<br />	<br />
Nondimeno, all’esame della stessa è ostativo l’indirizzo di questo Consiglio di Stato a mente del quale la suddetta questione non può essere sollevata in appello dalla parte che in primo grado la aveva implicitamente risolta a favore del giudice adito, avendovi incardinato la domanda giudiziale (Sez. V, 16 aprile 2013, n. 2111; Sez. VI, 20 settembre 2012, n. 4987).<br />	<br />
La regola ora richiamata è stata tratta dal divieto di abuso del diritto, cui è stato attribuito il rango di principio generale dell’ordinamento giuridico, e dunque valevole anche per il diritto di azione, tanto da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 15 novembre 2007, n. 23726), quanto dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 23 marzo 2011, n. 3).<br />	<br />
2.1 Il Collegio reputa che questo orientamento meriti piena conferma, anche alla luce dell’obbligo di cooperazione gravante ai sensi dell’art. 2, comma 2, cod. proc. amm. sul giudice e sulle parti <i>“per la realizzazione della ragionevole durata del processo”</i>. Infatti, l’obbligo ora detto impone giocoforza di considerare irretrattabile la scelta dell’organizzazione giudiziaria adita, pena altrimenti l’inaccettabile conseguenza che, proprio grazie alla possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice dotato di giurisdizione, la decisione nel merito subisca una dilazione in conseguenza del radicale mutamento di strategia processuale della parte.<br />	<br />
Con la <i>translatio iudicii</i> si consente infatti di ovviare all’errore commesso, mantenendo fermi gli effetti processuali e sostanziali della domanda (art. 11, comma 2, cod. proc. amm.). Ma questa salvezza in tanto si giustifica in quanto sovvenga la parte che sia stata incorsa nell’errore a causa dell’obiettiva incertezza delle norme sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, e non certo per favorire atteggiamenti opportunistici, finalizzati a rimediare alla soccombenza riportata in prime cure.<br />	<br />
Del resto, l’ordinamento processuale attribuisce alle parti uno specifico strumento per dissipare i dubbi sulla sussistenza della <i>potestas iudicandi</i> del giudice adito, rappresentato – come noto – dal regolamento preventivo di giurisdizione. Questo, infatti, può essere proposto, prima della decisione nel merito (artt. 41 cod. proc. civ. e 10 cod. proc. amm.), anche dall’attore/ricorrente, a fronte dell’altrui contestazione, proprio in ragione dell’interesse <i>“ad una definizione della questione dalle sezioni unite della Corte ad evitare che la risoluzione di essa in sede di merito possa essere modificata a seguito di impugnazione, ritardando la risoluzione della controversia anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole</i>” (Cass., Sez. Un., ord. 20 aprile 2006, n. 9169; in termini Cass., Sez. Un., ord. 20 settembre 2006, n. 20504; ord. 7 novembre 2008, n. 26792).<br />	<br />
2.2 Ancora sul punto, traslando il discorso dal piano dei comportamenti imposto agli attori del processo a quello più strettamente ricostruttivo degli istituti processuali, è indubbio che il difetto di giurisdizione ha assunto ormai, a mente dell’art. 9 cod. proc. amm. (recettivo dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 9 ottobre 2008, n. 24883), la portata di una vera e propria eccezione in senso tecnico e non più, quindi, di una mera segnalazione al giudice al fine del rilievo dei presupposti per l’attivazione di un potere ufficioso. La conseguenza di un simile inquadramento è che a tale eccezione la parte deve ritenersi abbia definitivamente rinunciato una volta proposta la domanda introduttiva presso questa o quella organizzazione giudiziaria. E questo inquadramento si rivela coerente con l’esigenza di non piegare l’unità funzionale della giurisdizione, proclamata dalle Sezioni Unite nella pronuncia ora citata, a condotte processuali non coerenti con il fine per cui il diritto di azione è riconosciuto.<br />	<br />
2.3 Venendo dunque ad esaminare il motivo in questione, limitatamente alla prospettazione dell’amministrazione appellante incidentale, quest’ultima nega che nella presente vicenda venga in rilievo l’esercizio di poteri pubblicistici, assumendo, per contro, che l’atto impugnato si sostanzi in una risoluzione contrattuale per grave inadempimento della concessionaria, come emerge anche dal fatto che il sotteso accertamento della sua legittimità si sostanzia in una valutazione contrapposta degli inadempimenti rispettivamente dedotti dalle parti in causa, secondo uno schema tipico dei contratti di diritto comune. Prospetta quindi un parallelismo con l’indirizzo giurisprudenziale formatosi a proposito delle controversie concernenti l’esecuzione di contratti di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, ormai attestatosi ad affermare la sussistenza della giurisdizione ordinaria (cita le sentenze di questa Sezione 21 febbraio 2012, n. 932 e 21 aprile 2010, n. 2254), in considerazione del fatto che, nella suddetta fase esecutiva, l’amministrazione non è più titolare di poteri autoritativi, ma di diritti e facoltà come qualsiasi altro contraente privato. Sulla base di questa premessa, richiama poi la sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, che ha tracciato il confine tra giurisdizione amministrativa ed ordinaria nella materia dei servizi pubblici. Invoca in particolare il principio espresso dalla Corte con riguardo all’ipotesi di giurisdizione esclusiva prevista per detta materia (all’epoca dall’art. 33 d.lgs. n. 80/1998), in base al quale anche per la giurisdizione amministrativa estesa alla cognizione di diritti soggettivi non si può prescindere dal fondamento della scelta costituzionale alla base del mantenimento del sistema di giustizia amministrativa, consistente nel rispondere al bisogno di tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione solo allorché questa <i>“agisce come autorità”</i> (§ 3.2 della parte in diritto della citata sentenza).<br />	<br />
Infine, paventa una asimmetria tra concessioni amministrative e contratti di diritto comune laddove si riconoscesse, nel caso di specie, la giurisdizione amministrativa, dato che nel primo caso si consentirebbe alla parte inadempiente una tutela in forma specifica, attraverso la caducazione dell’atto risolutorio del rapporto, laddove nel secondo caso la tutela è limitata al risarcimento per equivalente.<br />	<br />
2.4 Così riassunta la prospettazione dell’appellante, occorre innanzitutto evidenziare che la premessa dalla quale questa muove non trova riscontro nella giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione.<br />	<br />
Infatti, la Corte regolatrice della giurisdizione, da un lato, ha ripetutamente affermato che sulle concessioni amministrative il giudice ordinario è dotato di giurisdizione esclusivamente nelle controversie concernenti il corrispettivo dovuto al concessionario, nelle quali non venga in rilievo l’esercizio di poteri pubblicistici dell’autorità concedente, e, dall’altro lato, che rientrano invece nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ai sensi dell’art. 5 l. n. 1034/1971, ora sostituito dall’art. 133, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.) tutte le controversie che in qualche modo attengano al rapporto concessorio, incidendo sulla durata o sull’esistenza stessa, nonché sulla sua rinnovazione. In particolare, per venire ai casi di decadenza, che più rilevano ai fini della presente controversia, le Sezioni Unite hanno attribuito le relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in base alla considerazione che, in tali casi, ciò che viene posto in discussione è <i>“il rapporto stesso nel suo aspetto genetico e funzionale e ciò anche in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento della autorità pubblica e indipendentemente dalla natura delle posizioni giuridiche dedotte alla fonte”</i> (Cass., Sez. Un., 20 novembre 2007, n. 24012, relativa ad un caso di decadenza da una concessione di bene pubblico). Nella pronuncia ora citata, la Suprema Corte ha quindi ribadito il proprio indirizzo, a mente del quale rientrano nella giurisdizione esclusiva sulle concessioni di beni e servizi<i>“tutte le controversie in cui si discute sulla asserita violazione degli obblighi nascenti dal rapporto concessorio”</i>, confinando per contro quella del giudice ordinario sulle sole questioni concernenti la determinazione delle <i>“indennità, canoni ed altri corrispettivi”</i> spettanti al concessionario, sempre che, in conformità al criterio di riparto generale fondato sulla consistenza delle posizioni giuridiche soggettive, la determinazione di tali remunerazioni non sia condizionata da atti autoritativi dell’amministrazione concedente.<br />	<br />
In termini si registra l’ordinanza n. 8094 del 2 aprile 2007, relativa ad un caso analogo, in cui, disposta la decadenza nei confronti di un concessionario di servizio pubblico a causa del suo fallimento, il Comune aveva azionato in giudizio la pretesa a subentrare nella gestione del servizio medesimo. Degno di menzione è il passaggio motivazionale nel quale le Sezioni unite affermano che la giurisdizione esclusiva in materia di concessioni di servizi concerne <i>“tutte le controversie”</i> attinenti a tali rapporti, <i>“ancorché non originate da provvedimenti della pubblica amministrazione”</i>, ma nelle quali l’amministrazione concedente, intenzionata ad internalizzare il servizio, <i>“fa comunque valere le proprie prerogative di persona giuridica pubblica, anche laddove faccia ricorso a strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, trattandosi di facoltà “il cui esercizio, tuttavia, presuppone l&#8217;esistenza del potere autoritativo&#8221;.”.</i><br />	<br />
In sostanza, il criterio discretivo che deve essere applicato al fine di stabilire il riparto di giurisdizione è quello, pienamente conforme ai principi sanciti dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 204/2004, della spendita di poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione, a prescindere dalla forma di cui questi sono concretamente rivestiti.<br />	<br />
2.5 Sulla medesima linea si pone la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato.<br />	<br />
Questa Sezione ha di recente ritenuto la propria giurisdizione in una controversia nella quale l’amministrazione concedente aveva avanzato la pretesa alla restituzione degli impianti strumentali all’esercizio del servizio pubblico (sentenza 2 ottobre 2012, n. 5173). Disattendendo l’obiezione della parte privata, si è affermato in detta decisione che <i>“la giurisdizione esclusiva sulle concessioni di pubblici servizi abbraccia non solo l’affidamento di questi ultimi, ma anche la fase di esecuzione dei relativi rapporti, escluse solo le controversie di carattere patrimoniale (indennità, canoni e corrispettivi)”</i>.<br />	<br />
Sovviene ancora una più recente pronuncia della Sezione che ha affermato appartenere alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia instaurata dal privato concessionario il quale, adducendo un inadempimento contrattuale dell’amministrazione concedente, faccia valere la propria pretesa <i>“ad ottenere la continuazione del rapporto di concessione, previa interpretazione degli atti che costituiscono la fonte dello stesso rapporto”</i> (sentenza 6 febbraio 2013, n. 698).<br />	<br />
2.6 Per contro, i precedenti richiamati dal Comune di Sezze non sono pertinenti, giacché attengono a contratti di appalti pubblici, per le quali non vi è alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva, eccezion fatta per la <i>“dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell&#8217;aggiudicazione”</i> (art. 133, comma 1, lett. d), 1), cod. proc. amm.).<br />	<br />
E’ poi doveroso segnalare che questa Sezione (sentenza 9 ottobre 2013 n. 4960) si è recentemente pronunciata a favore della legittimità di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di concessione di servizi pubblici, proprio in relazione ad un’azione di impugnazione di un atto di decadenza pronunciato dall’amministrazione concedente, sul rilievo che tale domanda attiene all’esecuzione del contratto. Nondimeno, si tratta di una pronuncia che non esplica, nella presente fattispecie, alcuna autorità di precedente.<br />	<br />
In primo luogo la clausola arbitrale in contestazione in quel giudizio conteneva una espressa rinuncia alla giurisdizione statale, diversamente da quelle in virtù della quale è stato emesso l’atto qui impugnato.<br />	<br />
In secondo luogo per la decisiva considerazione che, in questo giudizio, nessuna delle due parti, ed in particolare il Comune di Sezze convenuto davanti al TAR Latina, ha opposto l’esistenza della clausola arbitrale, eccependo l’improponibilità della domanda (sul punto, cfr. Cass., Sez. II, 30 maggio 2007, n. 12736, che ha ritenuto che il convenuto abbia manifestato la volontà di rinunciare all&#8217;eccezione di arbitrato nel caso in cui, pur avendola dedotta <i>in liminelitis</i>, abbia successivamente proposto domanda riconvenzionale).<br />	<br />
2.7 Alla luce di tutto quanto sinora detto, si evince che non è invocabile alcun parallelismo con i contratti di appalto, né tanto meno giova ricordare quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella più volte ricordata pronuncia n. 204/2004, visto che la giurisdizione esclusiva sulle concessioni amministrative è rispettosa dell’esigenza di concentrare presso un’unica giurisdizione tutte le controversie afferenti il rapporto concessorio, in considerazione degli interessi pubblici che tale strumento è tipicamente destinato a realizzare, ancorché accanto al profilo autoritativo si affianchi un aspetto strettamente privatistico, relativo ai rapporti patrimoniali tra amministrazione concedente e privato concessionario.<br />	<br />
Dalle pronunce sopra citate delle Sezioni Unite si coglie infatti l’essenza dell’istituto concessorio, il quale costituisce in ogni caso uno strumento volto al perseguimento delle finalità di carattere generale demandate alla pubblica amministrazione. In particolare, nei servizi pubblici esso costituisce una delle forme di organizzazione cui l’amministrazione può ricorrere per lo svolgimento di attività di interesse generale, in alternativa alla gestione diretta, interponendo il concessionario privato tra sé e la collettività.<br />	<br />
In passato questo profilo era particolarmente valorizzato ponendo in rilievo l’effetto traslativo di pubblici poteri che si determinava (in particolare cfr. Cass., Sez. Un., 8 agosto 1990, n. 8058; 3 dicembre 1991, n. 12966; ord. 9 maggio 2002, n. 6687).<br />	<br />
Attualmente, invece, per la decisiva spinta del diritto comunitario, i profili di stampo pubblicistico risultano fortemente attenuati, tantoché l’art. 3, comma 12, cod. contratti pubblici assimila le concessioni di servizi agli appalti di servizi, salvo che per la remunerazione del prezzo (in quanto non proveniente dall’amministrazione ma attraverso la gestione economica del servizio medesimo e dunque dall’utenza privata).<br />	<br />
Non vi è tuttavia dubbio sul fatto che il rapporto trilaterale che nelle concessioni si instaura rende l’interesse pubblico comunque predominante anche nel corso dell’esecuzione del rapporto scaturente dalla concessione. A differenza dell’appalto, l’amministrazione concedente conserva un indubbio interesse circa le modalità con le quali il servizio viene gestito dal concessionario in propria sostituzione, poiché esso, anche quando affidato a privati, non perde la caratteristica fondamentale della sua finalizzazione a bisogni collettivi.<br />	<br />
E’ proprio alla luce di questo ineliminabile connotato che si giustifica dal punto di vista logico, oltre che costituzionale, l’ampiezza della giurisdizione esclusiva, mentre, per contro, quest’ultima viene esclusa quando la controversia tra autorità concedente e privato concessionario verta su questioni puramente civilistiche, attinenti gli aspetti patrimoniali scaturenti dal rapporto.<br />	<br />
Ed è per queste ragioni che deve essere affermata la giurisdizione amministrativa anche nella presente controversia, visto che l’atto di decadenza/risoluzione dal quale essa scaturisce attiene a supposti inadempimenti nello svolgimento del servizio idrico integrato i cui effetti non sono circoscritti al suddetto rapporto, ma si riflettono anche sulla collettività.<br />	<br />
2.7.1 A conferma di ciò è il caso di evidenziare alcuni passaggi della delibera consiliare impugnata, e cioè quelli nei quali, operato un rinvio ai prodromici atti di contestazione e diffida ed istruttori, si afferma l’esistenza di reiterati inadempimenti, connotati dai requisiti <i>“della gravità ed essenzialità rispetto alla salvaguardia e alla tutela degli interessi pubblici cui il Comune è preposto – primi fra tutti quelli della tutela della salute e della sicurezza pubblica”</i>(punto “i” del preambolo); ed ancora il punto m) del dispositivo, dove si ribadisce che i malfunzionamenti degli impianti riscontrati costituiscono<i>“grave rischio per la salute pubblica e l’incolumità pubblica”</i>.<br />	<br />
2.8 Infine, non è corretta la prospettazione di un’asimmetria di tutela tra concessioni amministrative e contratti di diritto comune.<br />	<br />
Anche in quest’ultimo caso, infatti, la parte che fondatamente resista all’altrui domanda di risoluzione per inadempimento, o contesti l’avveramento dei presupposti della risoluzione di diritto, ottiene il risultato di fermare l’efficacia del contratto.<br />	<br />
2.9 Conseguentemente il motivo dell’appello incidentale in esame deve essere respinto, dovendosi affermare la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla presente controversia.<br />	<br />
3. A questo punto deve essere esaminata l’altra eccezione di inammissibilità formulata dal Comune di Sezze, con la quale l’amministrazione sostiene che la Costruzioni Dondi non avrebbe interesse all’appello, avendo eccepito la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo da lei stessa adito in primo grado.<br />	<br />
L’eccezione è palesemente destituita di fondamento atteso che, come visto sopra, tale (censurabile) comportamento rende inammissibile l’eccezione stessa, ma non l’intero mezzo di gravame.<br />	<br />
L’inammissibilità dell’eccezione discende infatti dalla violazione di regole comportamentali (divieto di abuso del diritto e obbligo di collaborazione alla ragionevole durata del processo), oltre che dall’effetto di rinuncia preventiva all’eccezione medesima scaturente dalla proposizione della domanda giudiziale, ma non si estende evidentemente alle altre parti dell’appello.<br />	<br />
Esclusa con queste ultime qualsiasi nesso di presupposizione, la graduazione di domande ed eccezioni che consegue – come visto sopra &#8211; al loro carattere obiettivamente pregiudiziale (o, in altri casi, alla subordinazione volontariamente fatta dalla parte), pone le stesse in rapporto di alternatività, tale per cui il rigetto o la declaratoria di inammissibilità delle une non pregiudica l’esame delle altre. Per contro, ricordato anche il principio di effettività della tutela giurisdizione (art. 1 cod. proc. amm.), quest’ultima preclusione discende unicamente dall’accoglimento di una delle stesse, allorché essa abbia carattere integralmente satisfattivo della pretesa azionata.<br />	<br />
4. A questo punto può essere esaminato il merito della controversia, investito dai contrapposti appelli delle parti.<br />	<br />
Assume carattere prioritario la censura di incompetenza del consiglio comunale ad emettere il provvedimento impugnato.<br />	<br />
4.1 Il motivo è fondato.<br />	<br />
Come recentemente affermato da questa Sezione (sentenza 20 agosto 2013, n. 4192), la competenza dell’organo consiliare <i>“deve intendersi circoscritta agli atti fondamentali dell&#8217;Ente, di natura programmatoria o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico, mentre spettano alle Giunte Comunali tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo (…), nell’ambito, tuttavia, di un riparto di competenze tra organi politici e burocratici”</i>.<br />	<br />
La pronuncia è stata resa in relazione ad una determinazione dirigenziale di rigetto di un’istanza volta ad ottenere il rinnovo di una concessione ed è quindi assolutamente in termini al caso oggetto del presente giudizio.<br />	<br />
Nel respingere la tesi volta a sostenere la competenza del consiglio comunale in virtù del disposto dell’art. 42, comma 1, lett. e), t.u.e.l., che secondo il Comune di Sezze sostanzierebbe una materia devoluta in via esclusiva a tale organo, la Sezione ha negato che un simile provvedimento esuli dall’ambito strettamente gestionale, laddove l’organo consiliare interviene nella materia dei servizi pubblici esclusivamente in ordine <i>“alla decisione di principio circa il modulo organizzativo da adottare (ad es., concessione e non s.p.a.) e non si estende certamente a tutti gli atti esecutivi di tale scelta, proprio per l&#8217;espressa limitazione delle competenze dell&#8217;organo elettivo agli atti fondamentali”</i>.<br />	<br />
All’indirizzo ora espresso deve essere data continuità, lo stesso riposando sul carattere tassativo dell’elencazione degli atti di competenza del consiglio comunale, a sua volta discendente dall’esigenza – parimenti sottolineata nel precedente in esame – di non appesantirne l’attività e di preservarne il ruolo ordinamentale di organo di indirizzo politico-amministrativo.<br />	<br />
La competenza sull’affare deve dunque essere ascritta alla dirigenza, in virtù dell’art. 107 t.u.e.l. e non già alla giunta comunale, come prospetta invece l’appellante principale, giacché a tale organo è devoluta, giusta il disposto dell’art. 48 del medesimo testo unico, una funzione di attuazione politica delle scelte fondamentali operate dal consiglio.<br />	<br />
4.2 Non muta la conclusione cui si è ora giunti il principio del <i>contrarius actus</i>, che in ipotesi potrebbe prospettarsi per il fatto che la convenzione da cui trae origine il rapporto controverso è stata approvata in allora dal consiglio comunale, peraltro in un’epoca in cui la rimodulazione delle competenze degli organi di governo degli enti locali e della separazione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa doveva ancora inverarsi nell’ordinamento. Infatti, come ancora una volta puntualmente evidenziato nella pronuncia sopra citata, tale principio è operante esclusivamente con riguardo agli atti di autotutela amministrativa.<br />	<br />
5. L’accoglimento della censura di incompetenza relativa è sufficiente a sorreggere analoga statuizione per quanto riguarda l’appello principale, con assorbimento dei restanti motivi, vista anche la rinuncia alla conseguenziale domanda risarcitoria, dichiarata dalla Costruzioni Dondi nei propri scritti conclusionali, in seguito all’ottenimento della sospensione dell’esecutività della sentenza appellata. Ne consegue, in riforma della medesima sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento della delibera di decadenza con esso impugnata.<br />	<br />
Inoltre, ne deriva che il contrapposto appello incidentale, contenente domande consequenziali alla validità della delibera impugnata, deve essere respinto.<br />	<br />
Per la complessità delle questioni trattate le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, così provvede:<br />	<br />
&#8211; accoglie l’appello principale;<br />	<br />
&#8211; respinge l’appello incidentale;<br />	<br />
per l’effetto, in riforma della sentenza appellata:<br />	<br />
&#8211; accoglie il ricorso principale di primo grado, annullando gli atti con esso impugnati.<br />	<br />
Spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mario Luigi Torsello, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Sabato Malinconico, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/11/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-11-2013-n-5421/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2013 n.5421</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2012 n.652</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-7-2012-n-652/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-7-2012-n-652/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2012 n.652</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza con la quale il Sindaco di un Comune del messinese ha ordinato il mantenimento dell&#8217;apertura quotidiana al pubblico di un ufficio postale, poiché il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sull’art. 54 del D. L.vo 267/2000 che però limita il potere contingibile del Sindaco ove si paventino gravi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-7-2012-n-652/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2012 n.652</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-7-2012-n-652/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2012 n.652</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza con la quale il Sindaco di un Comune del messinese ha ordinato il mantenimento dell&#8217;apertura quotidiana al pubblico di un ufficio postale, poiché il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sull’art. 54 del D. L.vo 267/2000 che però limita il potere contingibile del Sindaco ove si paventino gravi pericoli alla salute ed alla incolumità pubblica, situazioni che non appaiono sussistenti, né traspaiono dalla pur articolata motivazione contenuta nel provvedimento impugnato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00652/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01378/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Poste Italiane S.P. A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Maria Grazia Cardone, Marco Filippetto e Angela Diolosà, con domicilio eletto presso l’Ufficio di Poste Italiane &#8211; Ct Direzione Affari Legali, in Catania, via Etnea, 215;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Piraino</b>, in persona del Sindaco p.t, non costituito in giudizio.; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza n 16/2012 emessa il 26.5.2012 con la quale il Sindaco del Comune di Piraino(ME) ha ordinato il mantenimento dell&#8217;apertura quotidiana al pubblico dell&#8217;ufficio postale di Fiumara di Piraino;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevata, prma facie, la sussistenza di sufficienti profili di fondatezza con specifico riferimento alla prima censura su cui si fonda il ricorso introduttivo;<br />	<br />
che la domanda cautelare qui all’esame può essere accolta poiché il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sull’art. 54 del D. L.vo 267/2000 che però limita il potere contingibile del Sindaco ove si paventino gravi pericoli alla salute ed alla incolumità pubblica, situazioni che non appaiono sussistenti, né traspaiono dalla pur articolata motivazione contenuta nel provvedimento impugnato;<br />	<br />
Che le spese di questa fase del giudizio, comparati gli interessi contrapposti in gioco, possono andare integralmente compensate;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare all’esame e per l&#8217;effetto sospende gli effetti dell’atto impugnato.	</p>
<p>Spese della presente fase cautelare compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Ferlisi, Presidente<br />	<br />
Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-7-2012-n-652/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2012 n.652</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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