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	<title>Autorizzazione e concessione-Autorizzazioni edilizie Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Autorizzazione e concessione-Autorizzazioni edilizie Archivi - Giustamm</title>
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		<title>In tema di utilizzo di una scala di accesso al mare</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 14:47:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/in-tema-di-utilizzo-di-una-scala-di-accesso-al-mare/">In tema di utilizzo di una scala di accesso al mare</a></p>
<p>Autorizzazione e concessione &#8211; Concessione demaniale &#8211; Scala di accesso al mare &#8211; Modifica &#8211; Fattispecie In tema di concessioni demaniali la pretesa di vedersi consentita la prosecuzione dell’utilizzo di una scala di accesso al mare, così come permesso in passato e in via di prassi dai precedenti proprietari della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/in-tema-di-utilizzo-di-una-scala-di-accesso-al-mare/">In tema di utilizzo di una scala di accesso al mare</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/in-tema-di-utilizzo-di-una-scala-di-accesso-al-mare/">In tema di utilizzo di una scala di accesso al mare</a></p>
<p>Autorizzazione e concessione &#8211; Concessione demaniale &#8211; Scala di accesso al mare &#8211; Modifica &#8211; Fattispecie</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In tema di concessioni demaniali la pretesa di vedersi consentita la prosecuzione dell’utilizzo di una scala di accesso al mare, così come permesso in passato e in via di prassi dai precedenti proprietari della villa, non trova riscontro in alcun provvedimento amministrativo e risulta, pertanto, non ammissibile, di qui la legittimità della autorizzazione, ai sensi dell’art. 24 RCN, per modifica al perimetro della scala al fine di facilitare l’accesso al mare al titolare della stessa</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 16/04/2024</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 00456/2024 REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 00755/2023 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo">sul ricorso numero di registro generale 755 del 2023, proposto da Condominio &#8220;Eco del Mare&#8221;, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alberto Giovannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro">contro</p>
<p class="popolo">Comune di Rosignano Marittimo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Gualersi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro">nei confronti</p>
<p class="popolo">Massimo Bertolani, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Carloni, Roberto Righi e Elena Lucertini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro">per l&#8217;annullamento,</p>
<p class="previa">previa sospensione,</p>
<p class="popolo">del decreto n. 759 del 24.3.2023 del Comune di Rosignano Marittimo &#8211; Programmazione e Sviluppo del Territorio U.O. pianificazione territoriale e demanio marittimo a firma della Responsabile Dott.ssa Federica Francia recante “Autorizzazione, ai sensi dell&#8221;art. 24 RCN, per modifica al perimetro della scala al fine di facilitare l&#8221;accesso al mare di cui alla concessione demaniale marittima n. 489/2022 ubicata in Castiglioncello Loc. Le Forbici Via Aurelia n. 1087”;</p>
<p class="popolo">di ogni altro atto, presupposto, successivo e/o comunque connesso ancorché non cognito al ricorrente.</p>
<p class="popolo">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rosignano Marittimo e del Sig. Massimo Bertolani;</p>
<p class="popolo">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 marzo 2024 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto">FATTO</p>
<p class="popolo">Il condominio &#8220;Eco del mare&#8221; ha impugnato il decreto n. 759 del 24 marzo 2023 del Comune di Rosignano, recante “<i>Autorizzazione, ai sensi dell’art. 24 RCN, per modifica al perimetro della scala al fine di facilitare l’accesso al mare di cui alla concessione Demaniale marittima n. 489/2022 ubicata in Castiglioncello Località le Forbici Via Aurelia n. 1087</i>”.</p>
<p class="popolo">Il Condominio afferma di avere la disponibilità di una piattaforma elioterapica, dalla quale sarebbe stato consentito l’accesso al mare mediante l’utilizzo di una scala di proprietà demaniale a cui i condomini accedono dopo un breve percorso a sua volta in area demaniale di circa dieci metri.</p>
<p class="popolo">Il tratto finale, composto da gradini in pietra, sarebbe in condivisione con i proprietari della villa soprastante la piattaforma, la cui proprietà è stata acquisita di recente dal Sig. Massimo Bertolani, che risulta anche titolare di concessione demaniale n. 489/2022 rilasciata in subingresso alla concessione n. 416/2018 di cui erano titolari i precedenti proprietari della villa ed avente “<i>ad oggetto una superficie di 16,76 m2 allo scopo di mantenere una scala esistente per l’accesso al demanio marittimo dalla retrostante proprietà privata, ubicata nella frazione di Castiglioncello, Via Aurelia n. 1087</i>”.</p>
<p class="popolo">Si sostiene, quindi, che i condomini ricorrenti hanno avuto accesso al demanio marittimo dalla ridetta piattaforma e avrebbero da lungo tempo usufruito del predetto tratto di scala in pietra oggetto della concessione demaniale n. 416/2018, rilasciata dal Comune al precedente proprietario della villa adiacente.</p>
<p class="popolo">A seguito nel subingresso e all’emanazione della concessione n. 489/2022 il Sig. Bertolani ha presentato un’ulteriore istanza di modifica della concessione così come rilasciata, al fine di ampliare l’area su cui insiste la scala, eliminando dalla concessione l’ultimo tratto della scala verso sud, per una superficie pari a 0,57 mq e sostituendolo con una maggiore area pari a 8,85 mq verso nord, con prosecuzione del corrimano della scala di cui si tratta per assicurare l’accesso in sicurezza.</p>
<p class="popolo">Il Comune di Rosignano Marittimo aveva adottato il provvedimento ora impugnato (e quindi il decreto 759 del 24 marzo 2023) pubblicato all’albo pretorio il 27 marzo 2023 per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune.</p>
<p class="popolo">A parere del ricorrente con detta modifica si sarebbe perseguito l’intento di escludere dall’accesso al mare i condomini ricorrenti, intento che sarebbe confermato dal fatto che il Signor Bertolani avrebbe installato, nel settembre 2022, una prima cancellata in ferro volta a delimitare il percorso utilizzato dai condomini, impedendo a questi ultimi l’accesso alla scogliera e, quindi, al mare.</p>
<p class="popolo">In particolare, nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi.</p>
<p class="popolo">1. la violazione dell’art. 12, comma 9 dell’Allegato 5 al Piano Operativo Comunale di Rosignano Marittimo “<i>NTA del Demanio Marittimo</i>”, oltre l’eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto d’istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza della motivazione, in quanto la vera finalità della nuova istanza sarebbe stata quella di impedire ai condomini di accedere al mare utilizzando il passaggio costituito dall’area data in concessione proprio al signor Bertolani e, ciò, in violazione della normativa comunale che impedirebbe di estendere la concessione già esistente;</p>
<p class="popolo">2. la violazione sub specie dell’art. 12, comma 5 dell’Allegato 5 al Piano Operativo Comunale di Rosignano Marittimo “NTA del Demanio Marittimo”, oltre all’eccesso di potere nella figura sintomatica dello sviamento, della violazione del giusto procedimento, dell’eccesso di potere per irrazionalità, illogicità ed ingiustizia manifeste e la violazione del D.lgs. 42/2004 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio;</p>
<p class="popolo">3. l’eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità, ingiustizia manifesta, sviamento di potere, disparità di trattamento, violazione della proporzionalità, violazione di legge, sub specie dell’art. 97 Cost. e dell’art. 41 CEDU.;</p>
<p class="popolo">4. la violazione dell’art. 24, D.p.r. 15 febbraio 1952 n. 328, degli artt. 36, 37 R.D. 30 marzo 1942, n. 327, oltre l’emergere di vari profili di eccesso di potere, in quanto l&#8217;ampliamento dell&#8217;accesso al mare da proprietà privata, si sostanzierebbe in una nuova concessione, avente una diversa e ulteriore finalità.</p>
<p class="popolo">Si è costituito il Comune di Rosignano Marittimo che ha eccepito l’irricevibilità per tardività, in quanto il provvedimento impugnato sarebbe stato affisso all’albo Pretorio dello stesso Comune fino all’11 aprile 2023, mentre il ricorso risulta notificato il 5 luglio 2023.</p>
<p class="popolo">Si è eccepito, altresì, l’inammissibilità per carenza di interesse, in quanto non sarebbe sufficiente il riferimento alla “<i>vicinitas</i>” per fondare una legittimazione a ricorrere.</p>
<p class="popolo">Inoltre anche l’eventuale annullamento del decreto 759/2023 ora impugnato non avrebbe alcun effetto nei confronti alle pretese dei ricorrenti, in considerazione del fatto che il diritto di utilizzo esclusivo della scala e nei confronti del controinteressato sarebbe contenuto nella concessione n. 489/2022, provvedimento quest’ultimo rimasto inoppugnato.</p>
<p class="popolo">Il Sig. Massimo Bertolani, nel costituirsi e in qualità di controinteressato, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto nel caso in esame non sarebbe stata depositata alcuna delibera dell’assemblea condominiale di autorizzazione all’impugnazione della determinazione 759/2023.</p>
<p class="popolo">Nel merito entrambe dette parti resistenti hanno contestato le argomentazioni proposte e chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.</p>
<p class="popolo">Il Condominio ricorrente, a sua volta, ha contestato le argomentazioni alla base delle eccezioni preliminari proposte, rilevando ad esempio e per quanto concerne l’asserita tardività, che il termine non avrebbe potuto iniziare a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento, in quanto in quel momento non sarebbe stato possibile percepire l’entità dell’opera che sarebbe stata realizzata.</p>
<p class="popolo">Sussisterebbe anche un interesse ad ottenere l’annullamento dell’autorizzazione n. 759/2023, in quanto detto provvedimento determinerebbe “<i>l’inibizione per i condomini di raggiungere il mare dalla piattaforma elioterapica di cui sono nella piena e legittima disponibilità</i>”.</p>
<p class="popolo">Con il decreto monocratico n. 298/2023 del 22 luglio 2023 questo tribunale ha respinto l’istanza cautelare e interinale, mentre alla camera di consiglio del 7 settembre 2023 il condominio ricorrente ha definitivamente rinunciato alla stessa domanda cautelare.</p>
<p class="popolo">All’udienza del 28 marzo 2024, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p class="fatto">DIRITTO</p>
<p class="popolo">1. In primo luogo è necessario premettere come la manifesta infondatezza del ricorso consente di prescindere dalle eccezioni preliminari proposte, pur non apparendo prive di rilievo le argomentazioni dirette a sostenere la fondatezza di alcune eccezioni, soprattutto per quanto attiene l’asserita tardività del ricorso.</p>
<p class="popolo">1.1 Sono da respingere il primo, il terzo e il quarto motivo con i quali si sostiene che, con l’ampliamento della concessione ora impugnato, il controinteressato avrebbe perseguito la finalità di impedire ai condomini di accedere al mare, utilizzando il passaggio costituito dall’area data in concessione proprio al signor Bertolani e, ciò, in violazione della normativa comunale che impedisce di estendere la concessione già esistente.</p>
<p class="popolo">Il provvedimento ora impugnato sarebbe qualificabile come una nuova e differente concessione, in quanto più estesa di quella precedentemente assentita e, ciò, con la conseguenza del venire in essere di un contrasto con la normativa comunale di cui all’art.12, comma 9, dell’Allegato al Piano Operativo Comunale e, per l’effetto, dell’illegittimità del provvedimento ora impugnato.</p>
<p class="popolo">1.2 Al fine di dimostrare l’infondatezza delle argomentazioni sopra citate è dirimente constatare che l’acceso alla scala era inibito a terzi in forza della concessione 489/2022, mai impugnata da condominio ricorrente.</p>
<p class="popolo">1.3 Un semplice confronto tra la concessione 489/2022 e la precedente concessione 416/2018 evidenzia come entrambe hanno lo stesso oggetto e il medesimo contenuto, ossia la concessione di &#8220;<i>un’area di 16,14 m², allo scopo di mantenere una scala esistente per l’accesso al demanio marittimo dalla retrostante proprietà privata&#8230;</i>”.</p>
<p class="popolo">1.4 Ne consegue che la precedente fruizione della scala in concessione (laddove risulti dimostrata) non poteva che essere da ricondurre ad una attività di mera tolleranza dei precedenti concessionari, senza che sia stata dimostrata la vigenza di alcun titolo autorizzatorio che legittimi i ricorrenti a poter accedere alla scala e quindi alla scogliera prospiciente.</p>
<p class="popolo">1.5 Si consideri, infatti che, non solo la concessione 489/2022 non è stata impugnata con conseguente acquiescenza degli attuali ricorrenti alla situazione così legittimata che vede il controinteressato quale titolare esclusivo dell’accesso di cui si tratta, ma che lo stesso condominio ricorrente (evidentemente consapevole di detta circostanza) ha proposto una successiva istanza di concessione demaniale per accedere al mare dalla proprietà privata (prot. n.10064 del 15 febbraio 2023).</p>
<p class="popolo">1.6 Detta richiesta è stata rigettata, in quanto il Comune ha ritenuto dirimente (in questo senso è il decreto n. 755 del 24 marzo 2023) che “<i>l’area per la quale è stata richiesta la concessione demaniale è una sorta di camminamento che, dalla terrazza di proprietà del Condominio richiedente, arriva ad a limitrofa scala, già oggetto di relativa concessione demaniale marittima (la n. 489/2022) rilasciata ad altro soggetto quale opera pertinenziale per consentire l’accesso al mare dalla retrostante proprietà privata</i>”.</p>
<p class="popolo">1.7 Il rigetto dell’istanza è, pertanto, motivato proprio in ragione del fatto che la scala era già oggetto di una precedente concessione, provvedimento di rigetto quest’ultimo che è rimasto anch’esso inoppugnato con conseguente ulteriore e definitiva acquiscenza alla situazione così determinatasi.</p>
<p class="popolo">1.8 Nemmeno sussiste la violazione dell’art. 12 comma 9 dell’Allegato 5 al vigente Piano operativo “<i>NTA del Demanio marittimo</i>”, non essendosi in presenza di una nuova concessione.</p>
<p class="popolo">L’art. 12 comma 9 si limita a disciplinare le ipotesi in cui sono ammesse delle variazioni al perimetro delle concessioni esistenti ed, in particolare, tutte le volte in cui non sia variata l’estensione e lo scopo della concessione stessa; non siano interessati i territori di libero transito e le aree libere non concessionabili; non siano create aree intercluse; si abbia un miglioramento della pubblica fruibilità delle aree libere adiacenti; sia garantita la rimessa in pristino stato delle aree non facenti più parte della concessione demaniale originaria.</p>
<p class="popolo">1.9 Detta disposizione va interpretata unitamente al successivo art. 13 che ammette per i fabbricati esistenti, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa e che, ancora, sono sempre ammessi gli interventi per la messa in sicurezza di manufatti e aree.</p>
<p class="popolo">2. Le opere realizzate sono peraltro espressamente contemplate da una disposizione primaria e, precisamente, dall’art. 24 del Dpr. 328/1952 laddove consente anche “<i>variazioni</i>” nell’estensione della zona concessa previa istruttoria e rilascio di un atto o licenza “suppletivi”, fattispecie pienamente aderente al caso in esame nella parte in cui si è autorizzata una variazione del perimetro al solo fine di mettere in sicurezza una scala.</p>
<p class="popolo">2.1 La fattispecie descritta nella disposizione sopra citata è, quindi, del tutto differente da quella prevista dal successivo 2° periodo del 2° comma (e che il condominio ricorrente ritiene erroneamente applicabile), secondo cui ove non vi sia “modifica nell’estensione della concessione demaniale” la “variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento”.</p>
<p class="popolo">2.2 La modifica approvata con il provvedimento ora impugnato non crea aree intercluse e non limita la pubblica fruizione dell’area demaniale, peraltro accessibile solo dal mare o dalla proprietà privata, non implica la realizzazione di nuove opere, ma si limita ad autorizzare il prolungamento del corrimano esistente per una lunghezza pari a circa 6,00 m, in adesione ad un’evidente esigenza di sicurezza.</p>
<p class="popolo">2.3 Si consideri, inoltre, che la modifica della superficie, nell’intento di realizzare un tratto ulteriore della scala, non incide in modo sostanziale e sulle caratteristiche della concessione esistente, così come non modifica la sua funzione, che resta quella di consentire l’accesso alla proprietà privata come in origine previsto.</p>
<p class="popolo">2.4 A dette conclusioni è pervenuto anche il Tribunale di Livorno (in questo senso è l’ordinanza del 10 agosto 2023) che, nel momento in cui ha respinto l’azione di tutela possessoria per superamento del termine annuale di cui all’art. 1168 del codice civile, ha evidenziato che il suddetto prolungamento risulta irrilevante ai fini dell’accesso al mare da parte dei condomini, posto che lo stesso si colloca a valle della scalinata di cui si discute.</p>
<p class="popolo">2.5 Si consideri, da ultimo, che l’Amministrazione ha dimostrato che il Condominio ricorrente non è nemmeno più titolare della concessione demaniale marittima relativa alla “piattaforma elioterapica”.</p>
<p class="popolo">2.6 Ne consegue come la pretesa dei ricorrenti di vedersi consentita la prosecuzione dell’utilizzo della scala, così come permesso in passato e in via di prassi dai precedenti proprietari della villa, non trova riscontro in alcun provvedimento amministrativo e risulta, pertanto, non ammissibile.</p>
<p class="popolo">2.7 La stessa Amministrazione ha evidenziato che la morfologia della costa nella zona non consente un utilizzo produttivo, per cui la scala pertinenziale della villa sita su demanio marittimo non potrebbe avere un utilizzo diverso da quello che è correlato alla concessione in essere col proprietario della Villa.</p>
<p class="popolo">2.8 Da ultimo, deve ritenersi non pertinente il richiamo all’art. 3 del D.L. 400/1993, nella parte in cui prevede che le concessioni per uso turistico-ricreativo, previste dalla stessa disposizione, debbono contenere “<i>l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battaglia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione</i>”.</p>
<p class="popolo">2.9 Tale disposizione, infatti, si riferisce alle concessioni demaniali marittime rilasciate per le attività d’impresa nel settore turistico-ricreativo, secondo l’elencazione contenuta nell’art. 1 di tale D.L. e non già per quelle ad uso privato, tutt’ora regolate dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione rappresentato dal D.P.R. 328/1952.</p>
<p class="popolo">3. Nemmeno sussiste la violazione dell’art. 12, comma 5 dell’Allegato 5 al Piano Operativo Comunale di Rosignano Marittimo “NTA del Demanio Marittimo”, nella parte in cui prevede che possano essere “<i>oggetto di una nuova concessione…b) le superfici demaniali necessarie per l’apertura di accessi dalla proprietà privata al mare purché: …gli eventuali manufatti siano di facile rimozione e non pongano ostacolo al libero transito sul demanio marittimo</i>” (in questo senso è il secondo motivo del ricorso).</p>
<p class="popolo">3.1 Sul punto è dirimente constatare che detta disposizione si riferisce alle “nuove concessioni” e non alle variazioni, senza incidere sulla fruizione del demanio marittimo, che era e rimane accessibile dal mare o dalla proprietà privata.</p>
<p class="popolo">3.2 Come si è avuto modo di accertare l’autorizzazione alla modifica è stata peraltro rilasciata solo in applicazione dell’art. 24 del Regolamento al codice della Navigazione e non esclude l’acquisizione dell’eventuale autorizzazione paesaggistica, laddove ritenuta necessaria.</p>
<p class="popolo">3.3 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p class="fatto">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo">Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 2.000,00 (duemila//00) per ciascuna parte resistente costituita, per complessivi euro 4.000,00 (quattromila//00), oltre oneri di legge.</p>
<p class="popolo">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula">Riccardo Giani, Presidente</p>
<p class="tabula">Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula">Nicola Fenicia, Consigliere</p>
<p>&nbsp;</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td></td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
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<td>Giovanni Ricchiuto</td>
<td></td>
<td>Riccardo Giani</td>
</tr>
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</tr>
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<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
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			</item>
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		<title>Sulla qualificazione come restauro e risanamento conservativo pur in caso di inserimento di nuovi elementi costitutivi</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-qualificazione-come-restauro-e-risanamento-conservativo-pur-in-caso-di-inserimento-di-nuovi-elementi-costitutivi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 13:32:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87234</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-qualificazione-come-restauro-e-risanamento-conservativo-pur-in-caso-di-inserimento-di-nuovi-elementi-costitutivi/">Sulla qualificazione come restauro e risanamento conservativo pur in caso di inserimento di nuovi elementi costitutivi</a></p>
<p>Pres. E. de Francisco Est. L. Monferrante Edilizia ed urbanistica &#8211; Restauro e risanamento conservativo &#8211; Inserimento di nuovi elementi costitutivi &#8211; Ammissibilità e condizioni In tema di qualificazione degli interventi edilizi in presenza di un prospetto già modificato dalla precedente costruzione di analogo terrazzino, l’intervento finalizzato a realizzarne uno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-qualificazione-come-restauro-e-risanamento-conservativo-pur-in-caso-di-inserimento-di-nuovi-elementi-costitutivi/">Sulla qualificazione come restauro e risanamento conservativo pur in caso di inserimento di nuovi elementi costitutivi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-qualificazione-come-restauro-e-risanamento-conservativo-pur-in-caso-di-inserimento-di-nuovi-elementi-costitutivi/">Sulla qualificazione come restauro e risanamento conservativo pur in caso di inserimento di nuovi elementi costitutivi</a></p>
<p>Pres. E. de Francisco Est. L. Monferrante</p>
<hr />
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Restauro e risanamento conservativo &#8211; Inserimento di nuovi elementi costitutivi &#8211; Ammissibilità e condizioni</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tema di qualificazione degli interventi edilizi in presenza di un prospetto già modificato dalla precedente costruzione di analogo terrazzino, l’intervento finalizzato a realizzarne uno simmetrico, allo scopo di ricostituire l’armonia del prospetto e con esso la ricomposizione architettonica della facciata, può essere ricondotto nella fattispecie del restauro e risanamento conservativo che ammette, “l’inserimento di nuovi elementi costitutivi” a condizione però “che siano complessivamente rispettate la tipologia, la forma e la struttura dell’edificio”. Nel caso di specie una tale condizione può dirsi rispettata poiché l’inserimento del nuovo elemento non ha valenza innovativa bensì conservativa in quanto finalizzata a ricomporre l’armonia del prospetto in precedenza alterata dalla costruzione del primo terrazzino poi condonato.</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 16/01/2023</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 00494/2023REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 01510/2021 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo">sul ricorso numero di registro generale 1510 del 2021, proposto dalla Signora Ilaria Celli, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi e Alberto Morbidelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro">contro</p>
<p class="popolo">Società Orsini Franco s.r.l., non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo">Comune di Viareggio non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 01596/2020, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti o considerati tali ai sensi di legge, come da verbale;</p>
<p class="popolo">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ricorso presentato al T.a.r. per la Toscana la società Orsini Franco s.r.l. ha chiesto l’accertamento della illegittimità della d.i.a. n. 29084/2010 presentata dalle signore Ilaria Celli e Rina Rosellini recante “variante in corso d&#8217;opera alla DIA prot. gen. n. 79420 del 15.11.2007 avente ad oggetto un’opera di riqualificazione estetica con ricostituzione della uniformità architettonica con la porzione simmetrica del fabbricato lato Nord/Ovest”, consistente in particolare nella copertura di un ballatoio esterno mediante realizzazione di un terrazzino fronte mare, allo scopo di riallineare le caratteristiche architettoniche del fabbricato, posto in Viareggio, Via Barellai, rispetto alla costruzione di un terrazzino speculare, abusivamente realizzato dalla società Orsini Franco s.r.l., e poi condonato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il T.a.r. per la Toscana sez. III con sentenza n. 1596 del 3 dicembre 2020 ha dichiarato l’illegittimità della denuncia di inizio attività del 29 aprile 2010 prot. n. 29084, assumendo che nel caso di specie la realizzazione del terrazzino avrebbe configurato una ristrutturazione edilizia anziché una ipotesi di restauro e risanamento conservativo, come tale vietata dall’articolo 13 delle NTA del regolamento urbanistico del Comune di Viareggio, trattandosi di intervento che ricade in “zona storica A”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La signora Celli ha interposto appello avverso la predetta sentenza chiedendone la riforma in quanto fondata su una astratta qualificazione giuridica dell’intervento, senza tenere in considerazione la peculiarità della situazione di fatto e, in particolare, che l’intervento era finalizzato a ricostituire la uniformità architettonica del fabbricato, alterata dalla precedente realizzazione di analogo terrazzino in posizione simmetrica a quello da autorizzare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La società Orsini Franco s.r.l. ed il Comune di Viareggio non si sono costituiti in giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla udienza pubblica del 1 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memoria conclusiva con cui la parte appellante ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’appello è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In via preliminare la appellante ha eccepito:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) la inammissibilità ed improcedibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Assume che l’appellata non avrebbe impugnato l’accertamento di conformità n. 253 del 16.11.2011, per opere realizzate in difformità dalle DIA n. 2406/2007 e n. 863/2010, che includeva anche la terrazza in questione cosicchè la mancata impugnazione la priverebbe d’interesse alla contestazione della DIA 29 aprile 2010 prot. n. 29084;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 6 <i>ter,</i> della l. 7 agosto 1990 n. 241 nel testo introdotto con l’art. 6 del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il T.A.R. avrebbe ritenuto ammissibile l’azione diretta di accertamento dell’illegittimità della DIA 29 aprile 2010, in quanto il ricorso sarebbe stato notificato il 26 luglio 2010 e cioè anteriormente alla data di entrata in vigore della formulazione oggi vigente dell’art. 19, comma 6 <i>ter,</i> della l. 241/1990 che invece non la contempla. Il T.a.r. tuttavia avrebbe errato nell’assumere la data della notifica quale termine di riferimento per escludere la applicazione dello <i>ius superveniens</i>, poiché l’art. 19, comma 6 <i>ter,</i> in quanto norma processuale vigente alla data di decisione del ricorso e come tale idonea a conformare i poteri decisori del T.a.r., doveva essere applicata da giudice di primo grado. Pertanto, la sentenza di primo grado non avrebbe potuto statuire l’illegittimità del “titolo edilizio formatosi per effetto della denuncia di inizio attività del 29 aprile 2010 (prot. n. 29084), presentata dalle controinteressate Ilaria Celli e Rina Rosellini”, bensì semmai dichiarare l’obbligo del Comune di Viareggio di procedere alla verifica della legittimità della DIA nei termini dedotti nel ricorso, secondo quanto previsto dallo <i>ius superveniens</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) violazione degli artt. 2 e 7 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 in relazione agli artt. 1175 e 1375 cod. nav.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il T.a.r. della Toscana, inoltre, non si sarebbe avveduto che il ricorso era inammissibile per carenza di un interesse sostanziale meritevole di tutela, tenuto conto che quello azionato avrebbe un carattere chiaramente emulativo, atteso che il titolare ha realizzato identico intervento poi sanato, cosicchè alla tutela di siffatto interesse si opporrebbe l’“<i>exceptio doli generalis</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel merito ha lamentato che la qualificazione giuridica operata dal T.a.r. in termini di ristrutturazione edilizia anziché di restauro e risanamento conservativo sarebbe astratta e non terrebbe conto delle caratteristiche della concreta situazione di fatto in cui il terrazzino da realizzare andava a ricostituire l’armonia del prospetto, alterata dalla precedente costruzione da parte della società ricorrente di identico terrazzino, in posizione simmetrica rispetto a quello da realizzare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto premesso in fatto può passarsi all’esame dell’appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Osserva il collegio che poiché l’appello è fondato nel merito, può farsi luogo all’assorbimento delle questioni preliminari di rito prospettate dalla appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla questione di merito il T.a.r., premessa la irrilevanza del parametro volumetrico nella qualificazione giuridica della fattispecie, ha osservato che “<i>Ciò che rileva,</i> <i>ad avviso del Collegio, è che l’intervento assentito dal Comune ha significativamente modificato il prospetto del fabbricato, eccedendo i limiti tipologici del restauro e risanamento conservativo, perciò in violazione dello strumento urbanistico. L’intervento è bensì qualificabile come ristrutturazione edilizia, secondo la definizione ratione temporis applicabile dell’art. 79, secondo comma, lett. d.3), della legge regionale n. 1 del 2005 (addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti). Sono invece ascrivibili al restauro e risanamento conservativo gli interventi volti a conservare l’immobile esistente e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere che ne mantengano gli elementi tipologici, formali e strutturali. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio e l’eliminazione di quelli estranei. La copertura del ballatoio e la costruzione della nuova terrazza costituiscono un’addizione materiale e funzionale, non riducibile al restauro. Di uguale avviso, del resto, è la più recente giurisprudenza, secondo la quale la creazione di balconi, pur non comportando un aumento di volumetria o di superficie utile, altera l’aspetto estetico dell’edificio, comporta un apprezzabile mutamento nel prospetto, finanche quando limitato al cortile interno, ed è perciò ascrivibile alla categoria della ristrutturazione edilizia</i>”.<i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ha poi aggiunto che “<i>Secondo l’orientamento interpretativo consolidato, infatti, sono annoverabili tra gli interventi di restauro o risanamento conservativo soltanto le opere di recupero abitativo, che mantengono in essere le preesistenti strutture, alle quali apportano un consolidamento, un rinnovo o l’inserimento di nuovi elementi costitutivi, a condizione però che siano complessivamente rispettate la tipologia, la forma e la struttura dell&#8217;edificio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5358 del 2016). La modifica dei prospetti viene invece costantemente inquadrata nella ristrutturazione edilizia (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 5431 del 2011; TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 5643 del 2017; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 2049 del 2018</i>)”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il T.a.r. ha correttamente richiamato i principi di diritto rilevanti ai fini della decisione, ma non li ha correttamente applicati al caso di specie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ed infatti in presenza di un prospetto già modificato dalla precedente costruzione di analogo terrazzino, l’intervento finalizzato a realizzarne uno simmetrico, allo scopo di ricostituire l’armonia del prospetto e con esso la ricomposizione architettonica della facciata, può essere ricondotto nella fattispecie del restauro e risanamento conservativo che ammette, come si è visto “l’inserimento di nuovi elementi costitutivi” a condizione però “che siano complessivamente rispettate la tipologia, la forma e la struttura dell’edificio”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie una tale condizione può dirsi rispettata poiché l’inserimento del nuovo elemento non ha valenza innovativa bensì conservativa in quanto finalizzata a ricomporre l’armonia del prospetto in precedenza alterata dalla costruzione del primo terrazzino poi condonato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non si ha quindi “alterazione dell’aspetto estetico”, né “apprezzabile mutamento nel prospetto”, poiché è proprio la preesistenza di identico elemento strutturale che trasforma il dato astrattamente innovativo della modifica in quello – concretamente, sostanzialmente e funzionalmente conservativo – del recupero dell’aspetto estetico e che, perciò, rende il mutamento del prospetto nel caso di specie (e rispetto alla sua prefata peculiarità, anzi unicità) non rilevante, in quanto finalizzato a un’armonica ricomposizione dell’equilibrio architettonico complessivo della facciata (che inizialmente c’era, poi non più, e che l’ultimo intervento realizzato dall’odierna appellante ha semplicemente ripristinato).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel ribadire pertanto i principi generali richiamati del T.a.r., deve concludersi nel senso che la prevalente finalità conservativa, dal punto di vista funzionale, della realizzazione del nuovo terrazzino consente di ricondurre l’intervento qui in esame nella diversa tipologia del restauro e risanamento conservativo, come tale consentito dall’articolo 13 delle NTA del regolamento urbanistico del Comune di Viareggio: con la conseguenza che la domanda di accertamento dell’illegittimità della d.i.a. che ebbe ad abilitare l’ultimo intervento di cui qui trattasi, proposta in prime cure e ivi accolta, dev’essere invece correttamente respinta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna la Società Orsini Franco s.r.l. alla rifusione, in favore della signora Celli, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 8000,00, oltre spese generali e accessori di legge. Compensa le spese del doppio grado nei rapporti tra appellante e il Comune di Viareggio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ermanno de Francisco, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenzo Lopilato, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Silvia Martino, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td></td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Luca Monteferrante</td>
<td></td>
<td>Ermanno de Francisco</td>
</tr>
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<td></td>
<td></td>
</tr>
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<td></td>
</tr>
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<td></td>
<td></td>
</tr>
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<td></td>
</tr>
<tr>
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</tr>
</tbody>
</table>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</p>
<p style="text-align: justify;">
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			</item>
		<item>
		<title>Commento a T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 10 agosto 2005 n. 10700</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-agosto-2005-n-10700/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:06 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-agosto-2005-n-10700/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-agosto-2005-n-10700/">Commento a T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 10 agosto 2005 n. 10700</a></p>
<p>1) IL FATTO Si riassumono brevemente i fatti di causa. Con delibera n. 121 del 22 dicembre 2001 il CIPE, ai sensi della legge 21.12.2001 n. 443 (c.d. legge obiettivo), ha approvato il programma delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi con carattere strategico e di preminente interesse</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-agosto-2005-n-10700/">Commento a T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 10 agosto 2005 n. 10700</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-agosto-2005-n-10700/">Commento a T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 10 agosto 2005 n. 10700</a></p>
<p>1) IL FATTO</p>
<p>Si riassumono brevemente i fatti di causa.<br />
Con delibera n. 121 del 22 dicembre 2001 il CIPE, ai sensi della legge 21.12.2001 n. 443 (c.d. legge obiettivo), ha approvato il programma delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi con carattere strategico e di preminente interesse nazionale, comprensivo &#8211; nell’ambito del sottosistema riguardante le opere per l’emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale ed insulare &#8211; di interventi inerenti il sistema idrico della Regione Campania, indicati nell’allegato n. 3 alla delibera.<br />
Gli interventi individuati dal CIPE ai sensi della c.d. legge obiettivo in relazione al sistema idrico della Regione Campania concernono:<br />
l’adeguamento della direttrice principale dell&#8217;Acquedotto Campano;<br />
il miglioramento e completamento del sistema di ripartizione primaria dell’Acquedotto Campano;<br />
il completamento dello schema della Campania Occidentale (alimentazione area flegrea e basso Volturno);<br />
l’adeguamento della direttrice principale dell&#8217;Acquedotto del Sarno.<br />
La Eniacqua Campania S.p.a., società concessionaria della gestione dell’Acquedotto della Campania Occidentale e delle condotte di collegamento agli altri acquedotti in gestione regionale ed affidataria, nell’ambito della concessione in corso, anche della pianificazione e progettazione delle opere di ammodernamento della rete degli acquedotti regionali, ha proposto alla Regione la <i>estensione</i> della concessione alla realizzazione degli interventi di cui alla delibera CIPE 121/01 e alla gestione dell’acquedotto Campano.<br />
Con delibera n. 3913 del 31 dicembre 2003, la Giunta Regionale ha deliberato la presa d’atto dell’esistenza dei presupposti tecnico -amministrativi per l’estensione della concessione della Eniacqua Campania s.p.a. all’insieme degli Acquedotti Regionali ex Casmez, comprensivo della progettazione e realizzazione degli interventi inerenti il sistema idrico campano di cui al programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi con carattere strategico e di preminente interesse nazionale approvato dal CIPE con delibera del 21.12.2001, ai sensi della legge n. 443 del 21/12/2001.<br />
Con delibera n. 2512 del 30 dicembre 2004, la Giunta Regionale ha approvato la relazione conclusiva redatta da un’apposita commissione, nominata per definire un nuovo schema di convenzione con la società Eniacqua, nonché la bozza di convenzione predisposta.<br />
Le delibere impugnate sono state fatte oggetto, nei ricorsi proposti, di censure che possono essere riassunte nei seguenti profili di illegittimità.<br />
In primo luogo, si afferma che sarebbero state affidate ad Eniacqua Campania opere di adeguamento in relazione a tratti di acquedotto non riconducibili in alcun modo alla competenza regionale, disapplicando così la programmazione di ambito. L’appartenenza delle opere (o di parte di esse) alla competenza degli A.T.O. comporterebbe che soggetto aggiudicatore sia non la Regione, ma l’Ente di ambito interessato.<br />
In secondo luogo, si deduce la violazione delle disposizioni in base alle quali l’affidamento delle opere in questione richiederebbe lo svolgimento di una procedura di gara pubblica.<br />
L’obbligo di gara discenderebbe dalla disciplina di settore (art. 20 legge 36/94; art. 11, co. 2, l.r. 14/97, che richiama l’art. 22 DLgs 142/90), dalla c.d. legge obiettivo (art. 1, co. 3, lett. <i>e)</i>, legge 443/2001) e dal decreto attuativo della stessa (art. 10, commi 1 e 6, DLgs 190/02).<br />
In terzo luogo, si sostiene che non sarebbe stato consentito estendere la concessione a Eniacqua Campania, non ricorrendo alcuna delle ipotesi in cui ciò è consentito dall’art. 7, co. 4, del DLgs 190/02.<br />
Il Tar Campania &#8211; con la sentenza in esame &#8211; ha accolto i ricorsi proposti da G.O.R.I. s.p.a., dall’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano (A.T.O. n. 3 Regione Campania) e dall’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale Napoli &#8211; Volturno (A.T.O. n. 2 Regione Campania), ritenendo fondate le censure aventi ad oggetto la violazione dei principi in tema di riparto di competenze in materia di servizio idrico integrato. Principi dettati dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dalla legge regionale della Campania 21 maggio 1997, n. 14 (in particolare, il Tar ha ritenuto fondata la violazione degli artt. 8, 11 e 12 della l.r. n. 14/97).</p>
<p>2) LE ARGOMENTAZIONI CONTENUTE NELLA SENTENZA IN ESAME</p>
<p>Il Giudice premette alcune considerazioni di carattere generale aventi ad oggetto il quadro normativo statale e regionale in tema di gestione del servizio idrico integrato.<br />
“<i>Il quadro normativo riguardante la gestione del servizio idrico integrato è delineato dalla legge 5.1.1994, n. 36 ed attuato, nella Regione Campania, dalla legge regionale 21.5.1997, n. 14.<br />
La legge n. 36/94, che costituisce normativa di carattere generale diretta a fissare principi fondamentali della legislazione regionale ai sensi del previgente art. 117 Cost. (art. 33 l. 36/94), disciplina la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base della delimitazione, da parte delle Regioni, di ambiti territoriali ottimali costituiti dal territorio di più Comuni o Province e della unificazione dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue in un &#8220;servizio idrico integrato&#8221; da assegnarsi, tendenzialmente, a un unico gestore per ciascun ambito territoriale ottimale.<br />
La legge prevede che siano i Comuni e le Province di ciascun A.T.O. ad organizzare il servizio idrico integrato e a provvedere alla sua gestione nelle forme previste ora dal Titolo V d.lgs. 267/00 (art. 9 l. 36/94); i rapporti con il soggetto gestore del servizio sono regolati da una convenzione con annesso disciplinare e, salvo che questa non disponga altrimenti, al gestore sono dati in concessione anche opere ed impianti (artt. 11 e 12 l. 36/94).<br />
La legge regionale campana n. 14/97 provvede a dare attuazione alla normativa nazionale delimitando quattro A.T.O. e stabilendo che i Comuni e le Province ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale costituiscano un consorzio obbligatorio di funzioni denominato Ente di ambito, dotato di personalità giuridica pubblica ed autonomia organizzativa (artt. 2 e 4).<br />
Dal momento della costituzione dell&#8217;Ente di ambito tutte le funzioni in materia di servizi idrici dei consorziati sono esercitate dall&#8217;Ente medesimo, mentre le gestioni esistenti cessano (con esclusione di quelle di cui agli artt. 9 e 10 della l. 36/94) a far data dalla stipula della convenzione da parte del soggetto gestore (art. 12 l.r. 14/97).<br />
Agli Enti di ambito è rimessa la predisposizione del programma degli interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge n. 36/94, di cui costituiscono parte integrante il piano finanziario ed i modelli gestionale e organizzativo, sulla base degli indirizzi e dei criteri fissati dalla Regione che ne valuta, altresì, la coerenza con gli strumenti pianificatori nella materia delle risorse idriche (art. 11 l. 36/94; artt. 8 e 13 l.r. 14/97).<br />
In questo contesto, restano di competenza regionale le infrastrutture per il trasporto di acqua tra regioni diverse (art. 17 l. 36/94; art. 11, co. 2, l.r. 14/97), nonché le funzioni di programmazione e di controllo (art. 14 l.r. 14/97)</i>”.<br />
Alla stregua di tali premesse, il Giudice ritiene fondati i profili di illegittimità svolti da G.O.R.I. s.p.a., dall’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano (A.T.O. n. 3 Regione Campania) e dall’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale Napoli &#8211; Volturno (A.T.O. n. 2 Regione Campania).<br />
Quindi il Tar individua, nel caso di specie, “<i>opere ed interventi che esulano dalla sfera delle infrastrutture di competenza regionale ed appartengono, invece, per la natura infraregionale delle stesse, alla competenza degli Enti di ambito e dei soggetti gestori</i>”.<br />
Si tratta delle “<i>opere di acquedotto a valle dei recapiti terminali delle strutture di adduzione dell’acqua da altre Regioni</i>”<i>, </i>che<i> “non appartengono alla sfera di competenza regionale ma a quella dei singoli ATO.<br />
Nondimeno, alcuni degli interventi oggetto della proposta di Eniacqua Campania s.p.a. e della bozza di nuova convenzione approvata dalla Giunta regionale concernono, per l’appunto, interventi di competenza dell&#8217;ATO n. 3. Lo stesso deve dirsi per quanto concerne l’analoga censura formulata dall’Ente d’Ambito Napoli &#8211; Volturno in relazione alle opere ed agli interventi concernenti l’Ambito territoriale ottimale n. 2 della Regione Campania </i>”.</p>
<p>3) L’ANALISI DELLA SENTENZA</p>
<p>La legge 5 gennaio 1994 n. 36 (legge Galli), sulla scorta del regime pubblicistico della proprietà delle acque, ha riorganizzato i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, secondo ambiti territoriali ottimali al cui interno integrare la gestione dei servizi con la separazione delle funzioni pubbliche di organizzazione del servizio dalle attività imprenditoriali di erogazione. Per il superamento della frammentazione delle gestioni, la legge ha stabilito l’obbligatorietà della definizione di ambiti territoriali ottimali in cui confluiscono tutti i comuni, superando il criterio delle municipalità delle singole gestioni. Secondo la legge n. 36/1994, le Regioni sono competenti a delimitare gli ambiti territoriali ottimali e a disciplinare le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, per provvedere alla gestione del servizio idrico integrato. Gli adempimenti vengono attuati secondo precise cadenze temporali, il cui decorso comporta l’intervento sostitutivo del Ministero delle Infrastrutture verso le Regioni (che non provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali) e delle Regioni verso gli enti locali (che non procedono alla stipula delle convenzioni previste dall’art. 24, comma 1, L. n. 142/1990).<br />
La disciplina di settore prevede, come obiettivi essenziali, il superamento della frammentazione (territoriale e tipologica) delle gestioni, nonché il conseguimento di livelli gestionali integrati di adeguate dimensioni mediante la definizione di ambiti territoriali ottimali secondo parametri fisici, demografici e tecnici (art. 8 della legge n. 36 del 1994).<br />
In tale quadro è previsto, come regola generale, che, dal momento della costituzione dell&#8217;Ente di ambito, tutte le funzioni in materia di servizi idrici dei comuni e delle province consorziati siano esercitate dall&#8217;Ente medesimo (cfr. art. 12, co. 1, della legge regionale n. 14 del 1997). Tale norma risponde all’esigenza fondamentale di evitare che la programmazione e l&#8217;attuazione degli interventi devoluti alla competenza del nuovo gestore siano vanificati dalle iniziative, individuali e scoordinate, delle singole amministrazioni locali.<br />
L’art. 9, commi 2 e 3, della legge regionale n. 14 del 1997 dispone che: “<i>l’Ente di ambito procede alla stipula con il soggetto gestore del servizio idrico integrato di apposita convenzione con relativo disciplinare, sulla base della convenzione &#8211; tipo e del disciplinare &#8211; tipo di cui al successivo articolo 13 ed in conformità alle disposizione dell’articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; la gestione del servizio idrico integrato è affidata di norma ad un unico soggetto gestore per ciascun ATO …</i>”.<br />
La disciplina di settore prevede particolari norme regolanti il periodo transitorio, nella fase di entrata a regime del nuovo sistema di gestione integrata del servizio idrico (cfr. art. 10 della legge n. 36 del 1994). Dopo la costituzione dell’Ente d’ambito e nelle more della concreta attuazione del nuovo sistema, rimangono intatte le gestioni esistenti, destinate a cessare a seguito dell’affidamento del servizio idrico integrato, fatta salva la prosecuzione di quelle salvaguardate e di quelle conservate (art. 12, co. 2, della legge regionale n. 14 del 1997).<br />
In tale quadro è stabilito che “<i>le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione</i>” (cfr. art. 10, co. 3, della legge n. 36 del 1994, richiamato anche dal citato art. 12, co. 2, della legge regionale n. 14 del 1997). <br />
La legge regionale specifica ulteriormente che: <br />
“<i>Eventuali interferenze tra i servizi idrici integrati di ATO diversi, con particolare riguardo ai trasferimenti di risorse ed all’uso comune di infrastrutture, sono regolate da apposite convenzioni tra gli Enti d’ambito sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale</i>” (art. 11, co. 1, della legge regionale n. 14 del 1997);<br />
“<i>La gestione delle infrastrutture regionali di approvvigionamento idrico ricadenti nella previsione di cui all’articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è regolamentata dalla Regione secondo le modalità previste dall’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142</i>” (art. 11, co. 2, della legge regionale n. 14 del 1997).<br />
Pertanto, la legge regionale limita, in conseguenza della costituzione degli Enti di ambito, la titolarità regionale della gestione alle opere di adduzione che comportano il trasferimento di acqua da altre regioni (cfr. art. 17 L. n. 36/94). <br />
Per tali opere, la Regione è il soggetto aggiudicatore, <i>competente alla realizzazione delle infrastrutture</i> (art. 1, co. 7, lett. g), DLgs 190/02).<br />
Secondo il Tar Campania, le “<i>opere di acquedotto a valle dei recapiti terminali delle strutture di adduzione dell’acqua da altre Regioni non appartengono alla sfera di competenza regionale ma a quella dei singoli ATO</i>”.<br />
Si tratta di “a<i>lcuni degli interventi oggetto della proposta di Eniacqua Campania s.p.a. e della bozza di nuova convenzione approvata dalla Giunta regionale</i>”. <br />
Stesso discorso vale per le eventuali interferenze tra i servizi idrici integrati di ATO diversi, con particolare riguardo ai trasferimenti di risorse ed all’uso comune di infrastrutture.<br />
E’ importante sottolineare che sussiste &#8211; riconosciuta incidentalmente dal Tar &#8211; la titolarità regionale della gestione delle infrastrutture di approvvigionamento idrico ricadenti nella previsione dell’articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (opere di adduzione che comportano il trasferimento di acqua da altre regioni).<br />
Alcuni interventi individuati dal CIPE, con delibera n. 121 del 22 dicembre 2001, sono riconducibili alle predette opere di adduzione e pertanto alla titolarità della gestione regionale.<br />
Pertanto, può ritenersi legittimo l’affidamento di tali interventi ad Eniacqua Campania s.p.a: in applicazione della concessione in corso, dell’art. 1, co. 3, dell’art. 16, co. 6 e dell’art. 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 190 del 2002, nonché dell’art. 11, co. 2, della legge regionale n. 14 del 1997 e, in ogni caso, dell’art. 13, co. 1, lett. c), DLgs 158/95. <br />
L’art. 16, co. 6, DLgs 190/02 dispone che: “<i>Per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtù di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge delega, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge delega e del presente decreto legislativo</i>”. <br />
L’art. 7, co. 4, DLgs 190/02 consente di procedere ad estensioni dei lavori affidati in concessione, ricorrendo le ipotesi contemplate dalla direttiva 93/37/CEE. <br />
L’art. 7, co. 5, DLgs 190/02 dispone che “<i>le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle concessioni, relative ad infrastrutture, già affidate al momento di entrata in vigore del presente decreto e derogano agli articoli 24 e 25 della legge quadro</i>”.<br />
L’art. 13, co. 1, lett. c), DLgs 158/95 contempla l’ipotesi in cui la prestazione oggetto del contratto possa essere eseguita, per ragioni tecniche, artistiche o di tutela di diritti esclusivi, esclusivamente da un soggetto determinato.<br />
Spunti problematici derivano, invece, dalla sentenza del Tar, con riferimento agli Enti di ambito che non abbiano scelto la forma di gestione e individuato, conseguentemente, il soggetto gestore del servizio idrico integrato.<br />
Invero, il Giudice non si sofferma sulla circostanza che, dei due Enti di ambito ricorrenti, soltanto l’ATO 3 ha individuato il soggetto gestore del servizio idrico integrato (Gori s.p.a.).<br />
Questo rilievo sembra determinare la inammissibilità &#8211; improponibilità del ricorso proposto dall’ATO 2 che, non avendo individuato il soggetto gestore del servizio idrico integrato, non può aggiudicare la “<i>concessione di costruzione e gestione di infrastrutture</i>” di cui all’art. 7 del<i> </i>decreto legislativo n. 190 del 2002 al gestore, in applicazione della concessione in corso, dell’art. 1, co. 3, dell’art. 16, co. 6 e dell’art. 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 190 del 2002, nonché dell’art. 9, commi 2 e 3, della legge regionale n. 14 del 1997 e, comunque, dell’art. 13, co. 1, lett. c), DLgs 158/95.<br />
Vero però è anche che, al contrario, potrebbe obiettarsi che il legislatore ha delineato un quadro normativo <i>ad hoc</i> per la realizzazione delle “infrastrutture strategiche e di interesse nazionale”, che si configura come una legislazione “speciale” rispetto a quella ordinaria. <br />
La legge “obiettivo” (legge 443 del 2001) è una legge speciale in quanto mirata ad un obiettivo e conseguentemente definita per campo di applicazione (come si legge nella relazione introduttiva al disegno di legge del Governo). <br />
Lo schema di base della legge è essenzialmente basato sul criterio della deroga. <br />
Pertanto, se non fosse antigiuridica l’aggiudicazione &#8211; da parte dell’ATO 2 &#8211; della concessione di costruzione e gestione di infrastrutture (le “infrastrutture strategiche” appartenenti alla propria competenza), “<i>a scelta del soggetto aggiudicatore, mediante licitazione privata o appalto concorso</i>” (secondo la previsione dell’art. 10, co. 1, DLgs n. 190 del 2002), ne conseguirebbe l’ammissibilità del ricorso proposto dall’ATO 2. <br />
Aggiudicazione &#8211; da parte del soggetto competente alla realizzazione delle infrastrutture<i> </i>e titolare delle funzioni in materia di servizio idrico &#8211; in deroga alla norma secondo cui la gestione (nonché l’eventuale attività di costruzione) del servizio idrico integrato è affidata ad un unico soggetto gestore, attraverso la stipula delle convenzioni previste dall’art. 24, comma 1, L. n. 142/1990.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE I &#8211; <a href="/ga/id/2005/9/6948/g">Sentenza 10 agosto 2005 n. 10700</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-agosto-2005-n-10700/">Commento a T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 10 agosto 2005 n. 10700</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Interesse paesaggistico e procedimenti autorizzativi</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/interesse-paesaggistico-e-procedimenti-autorizzativi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/interesse-paesaggistico-e-procedimenti-autorizzativi/">Interesse paesaggistico e procedimenti autorizzativi</a></p>
<p>&#160; Introduzione. 1. La rilevanza paesaggistica dell’intervento come criterio di proporzionalità della funzione autorizzativa e di definizione dell’oggetto del potere. 2. La nozione di rilevanza paesaggistica emergente dalle norme speciali di riferimento e la duplice natura del regolamento previsto dalla norma del 2014. 3. La preesistenza di un’area di libertà</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/interesse-paesaggistico-e-procedimenti-autorizzativi/">Interesse paesaggistico e procedimenti autorizzativi</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;"><em>Introduzione. 1. La rilevanza paesaggistica dell’intervento come criterio di proporzionalità della funzione autorizzativa e di definizione dell’oggetto del potere. 2. La nozione di rilevanza paesaggistica emergente dalle norme speciali di riferimento e la duplice natura del regolamento previsto dalla norma del 2014. 3. La preesistenza di un’area di libertà di uso del bene tutelato è coerente anche con la nozione di vincolo come dominio eminente pubblico. 4. L’idea di fondo che ispira e orienta la proposta teorica. 5. Un tentativo di (possibile) declinazione analitica del criterio ermeneutico di sintesi della irrilevanza paesaggistica. 6. La percepibilità (legata all’idea di paesaggio come forma visibile del territorio). 7. Le opere sotterranee e le opere interrate. 9. Uno sguardo (ulteriore) alla giurisprudenza.</em><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Introduzione.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il tema della semplificazione nella materia della tutela del patrimonio culturale (e, in particolare, nel settore della tutela del paesaggio) è sempre più avvertito e urgente. E’ un’esigenza in sé giusta e condivisibile. Merita invece un’attenta riflessione la scelta del modo e della misura di tale semplificazione. Si tratta di cercare un giusto punto di equilibrio. Si confrontano in materia due opposte visioni che, per sintesi, possiamo denominare “radicale” (l’una) e “moderata” (l’altra). La prima lavora con l’accetta e punta sul (solito) silenzio-assenso[1]. La seconda lavora di cesello e punta a distinguere gli interventi irrilevanti, di minima o di lieve entità, per i quali ammettere forme anche coraggiose di liberalizzazione (per le attività e gli interventi irrilevanti e per quelli minimi) o di semplificazione (per le attività e gli interventi di lieve entità), rispetto agli altri interventi, più impattanti sul paesaggio, per i quali mantenere ferma la necessità di un atto di controllo espresso e motivato che stabilisca ex ante la compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici tutelati. La prima visione (radicale), non distinguendo e, trattando allo stesso modo tutti gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, appare oggettivamente discutibile. La seconda (moderata), poggiando sui canoni di ragionevolezza e proporzionalità, appare più idonea a garantire la effettiva “primarietà” dell’interesse paesaggistico, in quanto valore “a valutazione necessaria”, richiedente una compiuta ed esplicita rappresentazione nei processi decisionali. La prima soluzione rischia di dequotare (di valore) e di depotenziare (di efficacia) l’intera tutela del patrimonio culturale. La seconda toglie di mezzo – sia dalle scrivanie dei funzionari, sia (e soprattutto) dal fardello burocratico sulle spalle dei cittadini e delle imprese – la metà (all’incirca) delle pratiche (la minutaglia).<br />
La prima strada sembra esser stata imboccata dalla legge n. 124 del 2015, che ha esteso (art. 3, comma 3) in maniera indifferenziata il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche (nuovo articolo 17-bis rubricato Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici inserito nella legge 7 agosto 1990, n. 241) anche ai così detti “interessi sensibili” (Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l&#8217;acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l&#8217;adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche) [2].<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La seconda strada era stata invece seguita dal legislatore del 2014, in coerente prosecuzione (e affinamento) dell’impostazione già introdotta dal secondo decreto correttivo del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 63 del 2008), che aveva proposto per la prima volta la tematica della semplificazione degli interventi di lieve entità con una modifica inserita nel comma 11 dell’art. 146 del predetto codice (da cui era sortito il regolamento introdotto con il vigente d.P.R. n. 139 del 2010[3]).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Già il decreto-legge n. 5 del 2012 (art. 44[4]) aveva provato a rendere più coraggiosa e incisiva la semplificazione (invero troppo timida e poco efficace) introdotta dal regolamento del 2010, ma lo schema di nuovo regolamento, elaborato da un apposito gruppo di lavoro misto (Ministero, Regioni, ANCI), era stato ritirato e non più approvato dal Governo Letta. Il decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014 (art. 12, comma 2, come modificato dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014), ha quindi impresso una nuova spinta (ancor più coraggiosa e marcata) in questa direzione. Ma il testo del nuovo regolamento, elaborato da un nuovo Gruppo di lavoro nell’estate del 2015, non ha visto ancora la luce.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Appare quindi molto attuale la riflessione di recente condotta in occasione di un interessante Convegno organizzato dal Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario dell’Università di Padova, svoltosi l’8 maggio 2015, di cui il testo che segue costituisce una rielaborazione della relazione ivi presentata[5].<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il punto centrale che emerge è che, forse, l’errore che ha generato (o catalizzato e acuito) lo “scontro” tra “tutele differenziate”[6] e “semplificazione delle decisioni” è consistito nell’aver generalizzato il predicato della “primarietà” (e della “assolutezza”) della tutela del patrimonio culturale con riferimento a tutto indistintamente l’universo degli oggetti (possibili) di tutela, anziché – come logica avrebbe voluto – con riferimento selettivo a quella sola parte di tali oggetti (interventi, attività, tipologie di beni) significativamente “pericolosi” per la salvaguardia del bene protetto e pertanto richiedenti una necessaria valutazione ex ante (ossia gli interventi “maggiori”, discriminabili secondo un criterio effettuale di non rimuovibilità degli effetti e secondo un criterio formale di intrinseca difformità trasformativa rispetto alla “vita” fisiologica dell’oggetto di tutela). Ne è derivata un’altrettanto dannosa generalizzazione “contraria”, per cui potrebbero cadere nell’ordalia del silenzio-assenso sia gli uni che gli altri tipi di interventi, sia la sostituzione della canna fumaria, sia la costruzione dell’ennesimo centro commerciale in aperta campagna con abbondante e inutile consumo di suolo verde. Che dire? Un’alternativa possibile al “massimalismo” del “silenzio-assenso indifferenziato” poteva/potrebbe essere costituito da una (anche forte e coraggiosa) “liberalizzazione” e/o semplificazione dei soli “oggetti semplici” della tutela, distinguendo ciò che attiene alla gestione fisiologica del bene tutelato da ciò che ne può costituire uno stravolgimento. Ma generalizzare è facile, mentre è molto faticoso distinguere e selezionare.<br />
Le ragioni giuridiche che militano a favore di questa seconda soluzione (“semplificazione moderata” o “ragionevole”) sono esposte nei seguenti paragrafi.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. La rilevanza paesaggistica dell’intervento come criterio di proporzionalità della funzione autorizzativa e di definizione dell’oggetto del potere.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il tema dell’interesse paesaggistico, in relazione ai procedimenti autorizzativi, conduce alla riflessione sull’oggetto della tutela paesaggistica, “gestito” dallo strumento autorizzativo, rispetto alla causa finale di tale strumento, ossia alle finalità di interesse pubblico generale perseguite tramite tale istituto.<br />
Interrogarsi sull’interesse paesaggistico (ossia su quel “notevole interesse pubblico” attorno al quale è ordita l’intera trama normativa e amministrativa della Parte III del vigente codice di settore) significa interrogarsi non solo e non tanto su che cosa è “paesaggio” in generale, ma anche e soprattutto su quali sono gli oggetti (discreti), gli episodi di vita concreti, i rapporti specifici, gli interventi e le attività determinati, con i quali il potere funzionale autorizzativo si confronta in particolare (naturalmente, tra le due dimensioni – quella generale inerente il paesaggio e quella particolare inerente l’esercizio della funzione autorizzativa – opera un nesso dialettico, l’una essendo la sintesi della seconda, che ne costituisce l’analisi, un po’ come avviene, con le debite distinzioni e precisazioni, nel rapporto tra paesaggio e beni paesaggistici).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Interesse paesaggistico e procedimenti autorizzativi” è un tema che conduce (quindi) alla riflessione sulla linea di confine tra autorità e libertà, tra agere licere del privato e limiti e condizioni posti dalla legge a tutela dell’interesse generale all’effettivo esercizio di tale diritto, nello schema generale degli articoli 41 e 42 della Costituzione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il richiamo sotteso ai principi generali dell’agire amministrativo democratico – di logicità, ragionevolezza e proporzionalità (minimo mezzo) – è ovvio ed è appena il caso che io ne faccia menzione in questa sede.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tutto è libero tranne quello che è vietato e la previsione di un previo controllo autorizzativo, quale condizione per l’effettivo esercizio di una libertà, reca naturalmente in sé il sottinteso “se e nella stretta misura in cui ciò sia necessario per la tutela dell’interesse pubblico”.<br />
Tale limite di proporzionalità alla funzione di controllo preventivo si traduce, riguardo ai procedimenti di autorizzazione paesaggistica, nella subordinazione di tale funzione alla condizione generale di rilevanza paesaggistica della trasformazione antropica oggetto di controllo, ossia della sua attitudine, almeno in astratto, a incidere negativamente sull’interesse pubblico tutelato. Diversamente opinando si infrangerebbero i fondamentali principi ora richiamati e si perverrebbe a un’assoluta e pervasiva espropriazione di ogni libertà e di ogni facoltà insita nell’uti, frui della proprietà di una determinata area o immobile (sol perché e in quanto) sottoposti a tutela paesaggistica. Secondo il principio di legalità sostanziale, la cura dell’interesse generale (prevalente su quello particolare individuale) sorregge e giustifica il potere – e, con esso, il limite alla libertà – se e nella misura in cui è strettamente necessario al perseguimento e conseguimento di quegli obiettivi e di quelle finalità protettive del valore-bene-interesse pubblico valutato prevalente dalla legge e dalla legge selezionato come meritevole di una tale cura e tutela. Ma, per definizione, il potere – e la tutela dell’interesse generale – prendono in considerazione, valutano e conseguentemente regolano (secondo i precetti della logica modale del diritto, vietando o permettendo) esclusivamente quegli atti e quei fatti (o quegli stati delle cose o eventi) che assumono un rilievo di interesse generale, in quanto almeno in astratto potenzialmente incidenti in modo pregiudizievole sul valore-interesse-bene protetto. Tutto ciò che non assurge a questo livello e resta confinato in un ambito di rilevanza puramente privata, per definizione non ha rilevanza (pubblica) paesaggistica.<br />
Emerge, dunque, la nozione, centrale ai fini del mio discorso, di rilevanza paesaggistica, che potremmo definire come ciò che fa sì che un atto o fatto umano incidente sulla porzione territoriale vincolata possa almeno in linea teorica o in astratto pregiudicare il (o incidere negativamente sul) valore-interesse-bene paesaggistico protetto.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Secondo la teoria generale del diritto la rilevanza è la precondizione dell’efficacia[7]. Senza rilevanza, non vi è spazio per la sanzione (nemmeno per l’operatività del precetto). L’efficacia nel diritto è l’applicabilità di una regola a un fatto umano giuridicamente rilevante. E’ giuridicamente rilevante ciò che può almeno in astratto incidere negativamente sui rapporti intersoggettivi regolati dal diritto. Il diritto per definizione è “limite” che rende compatibili tra loro due o più sfere di libertà di soggetti che interagiscono in modo socialmente rilevante[8]. Ciò che è socialmente irrilevante è di regola giuridicamente irrilevante. La sfera introspettiva del soggetto è giuridicamente irrilevante. Rileva per il diritto e si rende da esso regolabile (tramite i suoi dispositivi di efficacia) ciò che investe (almeno) un rapporto intersoggettivo che assurga a una “dimensione” sociale tale da meritare l’impegno dell’ordinamento giuridico a regolarlo. Esiste tutta una vastissima area del pensiero e dell’azione dell’uomo, come dell’azione e della dinamica naturale delle cose e dell’ambiente, che non hanno significato per il diritto, non sono presi in alcun modo in considerazione dalla disciplina giuridica, non formano oggetto di interessi e di pretese in qualche modo tutelabili dal diritto, non sono suscettibili di generare conflitti intersoggettivi che richiedano l’intervento del diritto. Per essi il diritto non esiste e di essi il diritto non si occupa. E’ l’area dell’irrilevanza giuridica.<br />
La nozione di rilevanza, già prima che in ambito giuridico, sul piano semantico del linguaggio ordinario segnala l’emersione di un fatto o di una cosa o di uno stato di cose al di sopra di una linea continua di non percepibilità, indica una discontinuità, il rendersi visibile di un qualcosa che esce dall’insieme di non distinguibilità in cui era immerso[9].<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Orbene, il nostro sforzo dovrà essere quello di indagare sui confini e sull’estensione di questa area di irrilevanza giuridica nella gestione autorizzatoria del vincolo paesaggistico, per stabilire se vi sono o vi possono essere dei criteri orientativi che ci guidino nel distinguere ciò che rileva per il paesaggio (e ha interesse generale-pubblico) e ciò che non rileva per il paesaggio (e presenta un interesse esclusivamente privato).<br />
Con l’ovvia (ma comunque necessaria) precisazione che l’area della rilevanza giuridica è, nel diritto pubblico, rispetto al diritto privato, naturalmente e per forza di cose più ristretta e circoscritta, atteso che, per definizione, nel diritto privato rileva (può rilevare) anche il rapporto tra i due proprietari confinanti, mentre nel diritto pubblico, che cura per definizione un interesse generale, un siffatto rapporto di diritto privato (di regola) non basta in sé per determinare la rilevanza giuridica di diritto pubblico, occorrendo (sempre di regola) un’incidenza della fattispecie (almeno potenziale) su una pluralità di situazioni giuridiche soggettive e di beni-interessi riconducibili a singoli individui (o comunque persone giuridiche e centri di interesse giuridico).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La particolare difficoltà del tema è data – nel diritto pubblico del paesaggio &#8211; dall’uso abbondante, da parte del legislatore, di concetti giuridici indeterminati, nel (tentativo di) definire sia l’interesse pubblico (qui paesaggistico), la cui cura costituisce il fine della funzione, sia (correlativamente) ciò che forma oggetto del potere autorizzativo, ossia i fatti e gli atti che rilevano a tali fini e si assoggettano pertanto a tale potere (e al connesso limite alla libertà, in termini di condizionamento dell’esercizio di talune facoltà, insite nella libertà e nella proprietà, che realizzino quelle condotte e/o quegli eventi ed effetti che rilevano a fini paesaggistici).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. La nozione di rilevanza paesaggistica emergente dalle norme speciali di riferimento e la duplice natura del regolamento previsto dalla norma del 2014.<br />
&nbsp;<br />
Le norme che vengono in rilievo sono quelle contenute nel combinato disposto degli articoli 146, commi 1 e 2, e 149 del codice di settore del 2004 (che devono necessariamente essere lette insieme, in combinato disposto).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Secondo l’art. 146, comma 1, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell&#8217;articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Secondo il comma 2 I soggetti di cui al comma 1 hanno l&#8217;obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall&#8217;avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l&#8217;autorizzazione. Precisa il comma 3 che La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Già ad una prima lettura di queste disposizioni risulta evidente la stretta connessione tra il comma 1 e il comma 2: l’obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione opera se e solo se il “progetto degli interventi” e i “lavori” da avviare (così si esprime il comma 2) possano almeno in astratto “introdurvi” (negli immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati) “modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”[10]. E’ vero che il comma 2 è distinto dal comma 1 e che nel comma 2 non viene ripetuta tale limitazione. Ma è altrettanto vero che il fine cui è preordinato l’istituto autorizzatorio introdotto dal comma 2 è e resta pur sempre quello di impedire che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati possano introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Se è vero – come è vero – il principio di proporzionalità e di minimo mezzo, allora è vero anche che il limite alla proprietà non deve eccedere il fine perseguito dalla legge che lo ha istituito.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Secondo l’articolo 149 (Interventi non soggetti ad autorizzazione) 1.&nbsp; . . . &nbsp;non è comunque richiesta l&#8217;autorizzazione prescritta dall&#8217;articolo 146, dall&#8217;articolo 147 e dall&#8217;articolo 159: a)&nbsp; per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l&#8217;aspetto esteriore degli edifici; b)&nbsp; per gli interventi inerenti l&#8217;esercizio dell&#8217;attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l&#8217;assetto idrogeologico del territorio; c)&nbsp; per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall&#8217; articolo 142 , comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Deve essere richiamata subito la simmetria, di grande rilievo ai fini di una corretta interpretazione, tra le qualificazioni giuridiche connotative contenute nell’art. 146 e quelle contenute nell’art. 149: alla idoneità delle modificazioni a recare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione prevista dall’art. 146 come condizione per l’assoggettabilità ad autorizzazione, fa da pendant, nell’art. 149, la inidoneità degli interventi manutentivi sottratti alla previa autorizzazione ad alterare lo stato dei luoghi e l&#8217;aspetto esteriore degli edifici. La somma di queste due connotazioni qualificanti i fatti e gli atti assoggettabili a previo controllo autorizzativo definisce la nozione di (ir)rilevanza paesaggistica, quale presupposto comune e generale di sottoposizione di atti e comportamenti al potere di controllo preventivo.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si è posta la questione della natura tassativa o solo esemplificativa delle tipologie di interventi liberi contenuti nell’art. 149[11]. Ritengo che l’elenco non sia tassativo. Indice univoco di tale carattere elencativo e non esaustivo è l’uso dell’avverbio “comunque”, che sta a significare – in stretto legame logico con le disposizioni dell’art. 146 richiamate sopra – che gli interventi elencati nell’art. 149 sono in sostanza esclusi dall’autorizzazione paesaggistica non già perché “esonerati” da essa con norma eccezionale, bensì perché irrilevanti sul piano paesaggistico, in quanto insuscettibili anche in astratto di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici protetti. Ne consegue che tale elenco non esaurisce la serie degli atti e degli interventi che non rilevano sul piano paesaggistico in quanto insuscettibili anche in astratto di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici protetti. La norma dell’art. 149, in tal senso, assume natura di norma descrittiva di “chiusura” logica del sistema, rispetto ai primi due commi dell’art. 146, piuttosto che di norma costitutiva di eccezioni tassative.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Non si può tuttavia sottacere la astratta sostenibilità, in base a un’interpretazione più letterale delle disposizioni e meno logica e teleologica del sistema, di una lettura di segno diverso, improntata alla tassatività dell’elenco e all’idea che tutti gli interventi debbano sempre e comunque essere sottoposti a preventiva autorizzazione. E’ infatti possibile, come già accennato sopra, separare i primi due commi dell’art. 146 e rilevare come il limite di rilevanza delle modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione sia posto solo nel primo comma che definisce il divieto, mentre tale limite non compare nel comma 2, che definisce ciò che deve sottostare alla previa autorizzazione, sicché quel limite contenuto nel primo comma non sarebbe predicabile nel secondo (e perciò l’autorizzazione paesaggistica sarebbe sempre necessaria, anche per gli interventi che non possono introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione). Così come, alla stessa stregua, è possibile sostenere che il limite della non alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici è predicato nell’art. 149 all’interno della sola lettera a), relativa agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo, mentre non è riferito e non sarebbe dunque predicabile per l’intero art. 149, ossia come criterio generale di guida nella definizione dell’ambito applicativo dell’esenzione. Non aiuta, deve infine aggiungersi, la lettera della disposizione penale contenuta nell’art. 181 del codice di settore (Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa), a termini della quale “Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito . . . ”, dove la locuzione lavori di qualsiasi genere, al netto dell’enfasi propria della comminatoria penale, sembrerebbe deporre per una nozione onnicomprensiva e totalizzante degli interventi, di cui all’art. 146, sottoposti ad autorizzazione paesaggistica (e, di conseguenza, per una nozione restrittiva e tassativa dell’elenco contenuto nell’art. 149)[12].<br />
Una simile interpretazione, tuttavia, si paleserebbe incostituzionale (oltre che irrazionale), poiché finirebbe per condurre all’assurdo di assoggettare ad autorizzazione paesaggistica pressoché tutto (quanto presupponga un qualche progetto e richieda anche un minimo di lavori attuativi), e dunque anche la collocazione della cuccia del cane nel giardino, o la statua del santo, o la voliera per gli uccelli, o la catasta di legno, o (esempio “classico” che circola spesso nelle riunioni di lavoro sul tema) le statuette di Biancaneve e dei sette nani. Essa, inoltre, implica una sovversione del principio di libertà, poiché postula che, in area paesaggistica o su immobile paesaggistico, tutto è vietato salvo ciò che sia espressamente consentito dall’autorità, il che pare oggettivamente eccessivo e fuori dal sistema (anche a voler assumere, come vedremo nel par. 3, la nozione più spintamente pubblicistica di bene paesaggistico).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sulla nozione di rilevanza paesaggistica pone l’accento il legislatore del 2014. L’art. 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha stabilito quanto segue: 2.&nbsp; Con regolamento da emanare ai sensi dell&#8217; articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d&#8217;intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell&#8217; articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all&#8217;articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con il medesimo regolamento sono altresì individuate: a)&nbsp; le tipologie di interventi per i quali l&#8217;autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell&#8217;articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell&#8217;ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell&#8217;allegato 1 al suddetto regolamento di cui all&#8217;articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica; b)&nbsp; le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell&#8217; articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ora, occorre in primo luogo porsi il problema se quest’ultima disposizione abbia delegificato o meno l’art. 149 del codice. La risposta è, sul piano formale, affermativa, poiché il legislatore ordinario ha autorizzato il Governo, con regolamento di delegificazione (art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988), a definire gli interventi non sottoposti ad autorizzazione paesaggistica. Sul piano formale, dunque, anche chi volesse comunque leggere l’art. 149 come contenente un elenco “chiuso” e tassativo di interventi non soggetti ad autorizzazione, non potrebbe eccepire alcunché alla redazione, in via regolamentare, di un elenco più ampio, contenente altri e diversi tipi di intervento, rispetto a quelli già contenuti nel ripetuto art. 149. Tuttavia, sul piano sostanziale, a ben vedere, la norma primaria del 2014 non richiede sempre e non impone la delegificazione, poiché essa ha, sì, autorizzato il Governo a definire gli interventi non sottoposti ad autorizzazione paesaggistica mediante regolamento di delegificazione (art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988), ma con la fondamentale precisazione di formare questo elenco tipologico di interventi ai sensi dell’articolo 149, il che significa in base al (e nei limiti del) significato logico-giuridico inscritto nell’art. 149, con esclusione del (e limite al) potere del Governo di “esonerare” dall’autorizzazione paesaggistica interventi invece logicamente (prima ancora che giuridicamente) ad essi necessariamente assoggettati in quanto potenzialmente pregiudizievoli per i valori paesaggistici protetti. Si tratta, dunque, di una delegificazione più formale che sostanziale, affatto particolare, perché inscritta nella e delimitata dalla logica e dal senso (ai sensi del) della norma primaria cui si riferisce la previsione regolamentare. In altri e più chiari termini: l’autorizzazione di delegificazione al Governo (e cioè il suo potere di andare oltre l’elenco non tassativo dell’art. 149) non è libera (il Governo non può inserire quello che vuole nel nuovo elenco degli interventi liberi), ma è legata alla logica del sistema, che trova il suo perno centrale nella nozione di irrilevanza paesaggistica dell’intervento (pur con l’elasticità insista nel carattere indeterminato e generico di tale concetto giuridico nella discrezionalità propria dell’atto di normazione). In definitiva, la norma del 2014 deve essere letta nel senso (peraltro fatto palese dal significato letterale delle parole adoperate) che è demandato al Governo il compito (in ciò tipico del regolamento, anche di sola attuazione e non di delegificazione) di sviluppare ed esplicitare, per quanto possibile, per ragioni di semplificazione e di certezza del diritto, secondo il fondamentale criterio dell’irrilevanza paesaggistica, l’elenco degli interventi non assoggettati ad autorizzazione paesaggistica già ricavabile da una corretta interpretazione logico-sistematica e finalistica del combinato disposto degli artt. 146 e 149 del codice di settore. In questo senso, dunque, la norma del 2014 non ha “sostanzialmente” delegificato l’art. 149 (pur essendo una norma formalmente di delegificazione). Sul piano giuridico-formale, tuttavia, la nuova disposizione può operare una parziale delegificazione dell’elenco degli interventi liberi anche oltre la lettera dell’art. 149, perché il legislatore ha attribuito al Governo lo strumento ad hoc del regolamento autorizzato a derogare alla legge. L’elenco degli interventi “non soggetti ad autorizzazione paesaggistica” che verrà inserito nel d.P.R. n. 139 del 2010 (o che sarà contenuto nel nuovo regolamento, in caso di scelta, da parte del Governo, del sistema di formazione sostitutiva e non emendativa del vigente regolamento di delegificazione) dovrà dunque contenere in primo luogo non già interventi esonerati dalla previa autorizzazione, bensì interventi (ontologicamente) già liberi, perché paesaggisticamente irrilevanti. Potrà tuttavia contenere anche interventi da esonerare dall’autorizzazione preventiva, che vi erano invece in precedenza assoggettati, e ciò nella misura in cui, nel bilanciamento degli interessi, insisto nella discrezionalità del normatore, il Governo riterrà utile e necessario usare il potere di delegificazione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In ogni caso la “larghezza” della delega conferita dal legislatore al Governo, che ben potrebbe per certi versi (ove ve ne fosse bisogno) “allargare” il significato dell’art. 149, è comprovata e certificata da due elementi normativi contenuti nella disposizione speciale del 2014: in primo luogo la norma specifica che le tipologie di interventi per i quali l&#8217;autorizzazione paesaggistica non è richiesta possono essere rinvenuti “sia nell&#8217;ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell&#8217;allegato 1 al suddetto regolamento di cui all&#8217;articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica”, il che significa chiaramente – stante la tipologia degli interventi di lieve entità già compresi nel d.P.R. n. 139 del 2010 – che possono essere ritenuti liberi “ai sensi dell’art. 149” anche interventi sicuramente “altri” e diversi da quelli contenuti nell’attuale elenco del predetto art. 149; in secondo luogo la disposizione dell’art. 12 del d.l. n. 83 del 2014, come modificata dal d.l. n. 133 del 2014, parla esplicitamente e inequivocabilmente di ulteriori (rispetto all’allegato I al d.P.R. n. 139 del 2010) interventi minori privi di rilevanza paesaggistica, non solo “consacrando” formalmente la nozione di “rilevanza paesaggistica” quale architrave logico-giuridico cui ancorare e su cui fondare l’elenco degli interventi liberi, quale criterio guida fondamentale per distinguere ciò che è libero da ciò che è vietato senza previa autorizzazione, ma anche palesemente dando apertura semantica più ampia di denotazione all’elenco redigendo in sede regolamentare, ben oltre e al di là di ciò che oggi sta scritto nell’art.149.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In conclusione, sistematizzando le precedenti considerazione alla stregua della lettera della legge, la nuova norma primaria del 2014 è chiara nel dare la seguente indicazione al Governo: da un lato, “esplodere” in forma esplicita, in un apposito elenco, i casi “naturalmente liberi”, ai sensi dell’art. 149, ossia tali in base alla logica, sopra esaminata, del sistema, evincibile dal combinato disposto degli artt. 146, commi 1 e 2, e 149, in quanto privi di rilevanza paesaggistica (e in tale parte il regolamento adottando non sarà di delegificazione); dall’altro lato, selezionare, nell&#8217;ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell&#8217;allegato 1 al d.P.R. n. 139 del 2010, quegli interventi di lieve entità “minori”, che siano ritenuti “esonerabili” dalla previa autorizzazione, in un’ottica di maggiore semplificazione e nel bilanciamento con altri valori-interessi di pari “peso” costituzionale (e in tale parte il regolamento adottando sarà di delegificazione, rispetto all’art. 149). La prima parte dell’elenco poggia sulla seconda e ultima parte della lettera a) del comma 2 dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica); la seconda parte dell’elenco poggia sulla prima parte della lettera a) del comma predetto (sia nell&#8217;ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell&#8217;allegato 1 al suddetto regolamento di cui all&#8217;articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio). Si tratta di casi emersi nella recente pratica, che interferiscono con funzioni proprie di programmazione e di pianificazione di attività e di settori di diretta competenza dei Comuni, e che implicano di regola interventi di carattere seriale e ripetitivo: si pensi, ad esempio, al commercio su aree pubbliche, alle strutture esterne a servizio di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (dehors, tendoni, tavolini, etc.), alle strutture smontabili per la balneazione, alla cartellonistica pubblicitaria, alla strumentazione urbanistica attuativa già vagliata dalla soprintendenza in base alla legge n. 1150 del 1942, etc. (tutte tipologie di opere e interventi ripetitivi e seriali soggetti a specifici strumenti di pianificazione e programmazione comunale, per i quali evidenti ragioni di semplificazione e di certezza del diritto, in termini di prevedibilità delle decisioni e di razionalizzazione delle scelte tecnico-discrezionali, impongono strumenti di accordo preventivo tra amministrazioni titolari di competenze parallele).<br />
La norma del 2014, inoltre, autorizza (anche qui in potenziale delegificazione) l’individuazione di un’ulteriore serie di interventi non “liberi”, ma da esonerare dalla previa autorizzazione, in forza della speciale previsione contenuta nella lettera b) del comma 2 dell’art. 12, mediante un innovativo strumento giuridico di regolazione pattizia interistituzionale – i cui contorni dogmatici sono tutti da studiare e da definire – costituito dagli accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell&#8217;articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le tipologie di intervento di lieve entità che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In ogni caso – e conclusivamente – tra due interpretazioni alternative, la prima inutile perché vincolata all’elenco, ritenuto tassativo, dell’art. 149, degli interventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica, la seconda capace invece di un effetto utile e innovativo dell’ordinamento giuridico, in quanto aperta verso un ampliamento delle tipologie di interventi liberi, siccome non vincolata a una pretesa (insussistente) tassatività dell’elenco degli interventi contenuto nell’art. 149, elenco ritenuto invece “aperto”, dovrà, secondo il noto canone di interpretazione che preferisce la soluzione ermeneutica capace di effetto utile-innovativo della norma, optarsi senz’altro per la seconda tesi.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. La preesistenza di un’area di libertà di uso del bene tutelato è coerente anche con la nozione di vincolo come dominio eminente pubblico.<br />
&nbsp;<br />
Occorre poi svolgere un affinamento dogmatico sulla natura dei vincoli paesaggistici e – correlativamente – dello stesso bene paesaggistico. Chi scrive ha sostenuto in altra sede[13] (riprendendo ben più illustre e risalente Dottrina) la tesi del vincolo culturale non già come limite “esterno” condizionante il diritto soggettivo, ma come carattere intrinseco del bene connotato ab origine dalla “convivenza” di un interesse utile particolare e di un interesse etico-culturale generale e, quindi, caratterizzato dalla coesistenza di un dominio utile del proprietario privato con un dominio eminente pubblico. Con la derivazione consequenziale, sul piano della gestione (amministrativa) del vincolo, che il controllo autorizzatorio si atteggerebbe, nel caso del vincolo culturale, a differenza di quanto accade di regola in altri settori e ambiti del diritto amministrativo (come il diritto di polizia di prevenzione, o il diritto ambientale), non già come (nello schema classico) rimozione di un limite legale all’esercizio di un diritto soggettivo condizionato o in attesa di espansione, bensì come atto di esercizio del suddetto “condominio”, come manifestazione di volontà necessaria per la gestione del bene, che – come è tipico delle situazioni di comunione dei beni – richiede sempre, per definizione, la doppia (o plurima) volontà convergente dei comproprietari (manifestazione di volontà che deve di regola essere espressa ex ante, in via preventiva, salvi taluni casi, che rappresentano però delle eccezioni, in cui può intervenire ex post, a ratifica). Tale impostazione, che io intendo qui confermare, potrebbe apparire incompatibile con l’idea, qui sviluppata, di un’area – piuttosto ampia (ed anche eterogenea per natura degli elementi che la compongono e che in essa ricadrebbero) – di attività “libere” del proprietario (privato) del bene paesaggistico.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In realtà tale apparente contrasto non sussiste per due, convergenti, anche se distinti, ordini di motivi: da un lato (e in primo luogo) il bene paesaggistico, pur nell’identità di struttura logico-formale rispetto al bene archeologico o storico e artistico, si differenzia da questi ultimi, sul piano dimensionale e naturale, in modo abbastanza sensibile da far sì che tale differenza abbia ricadute anche sul regime e sulla natura del vincolo; da un altro lato (e in secondo luogo) il bene paesaggistico – come, in ciò, anche il bene archeologico o quello storico e artistico – ben può consentire e ammettere un’area di uti-frui “libero” del titolare del dominio utile, rispetto al titolare (pubblico) del dominio eminente, poiché è nella logica stessa di un siffatto “condominio” che “chi abita” il bene, per così dire l’usuario più diretto di esso, possa e debba (nell’interesse della pronta ed efficace manutenzione e conservazione del bene stesso) poter esercitare senza previo consenso del titolare del dominio eminente taluni interventi “minori” manutentivi o di diretta e normale utilizzazione del bene che sono come tali connaturati al dominio per l’appunto utile facente capo al proprietario privato. Al titolare del dominio eminente interessa la conservazione corretta del bene, che esso sia destinato al suo uso naturale e che tale uso non trasmodi in trasformazione irreversibile o in alterazione sensibile dei tratti connotativi e caratteristici del bene stesso. Ma non interessa in alcun modo impedire e/o condizionare qualsivoglia uso lecito e ordinario del bene.<br />
&nbsp;<br />
4. L’idea di fondo che ispira e orienta la proposta teorica.<br />
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La soluzione interpretativa adottata deve infine essere vagliata alla stregua di un criterio – più fine e importante – di “tenuta” logica complessiva e di qualità epistemica. L’idea ispiratrice di fondo che anima e orienta la riforma è in sintesi quella di restituire alla loro naturale libertà, eliminando in tal modo “il troppo e il vano” dall’ambito del controllo preventivo di tipo autorizzativo, tutte quelle attività minute, irrilevanti sul piano paesaggistico, che attengono alla vita organica fisiologica dell’organismo edilizio-paesaggistico e che, se ed in quanto poste in essere nel rispetto del DNA di quell’organismo, devono essere considerate non già trasformazioni (potenzialmente pregiudizievoli) da sottoporre a controllo condizionante ex ante, bensì metabolismi fisiologici della sua vita ordinaria, controllabili anche solo ex post (come tutti gli usi ordinari e comuni che causano solo normale usura, tutte le manutenzioni, ordinarie o straordinarie, e gli interventi conservativi in realtà necessari per la conservazione del bene, o comunque attinenti alla sua vita ordinaria: impianti di climatizzazione, efficientamenti energetici, irrobustimenti antisismici, superamento delle barriere architettoniche, approvvigionamenti energetici alternativi, se integrati alla struttura edilizia, etc.).<br />
&nbsp;<br />
5. Un tentativo di (possibile) declinazione analitica del criterio ermeneutico di sintesi della irrilevanza paesaggistica.<br />
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Declinando sul piano tipologico analitico tale criterio logico orientativo sintetico, è possibile, ad esempio, ritenere ricadenti nell’ambito della sfera di libertà paesaggisticamente irrilevante tutti gli usi ordinari del bene, che ne possono determinare fisiologica usura, ma non alterazione permanente (l’area, dunque, del normale dominio utile del proprietario).<br />
In prima approssimazione può dunque aggiungersi che il concetto di base, quello di irrilevanza paesaggistica, su cui poggia l’elenco degli interventi “liberi”, si articola al suo interno (almeno) in tre profili distinti (gradualisticamente ordinati): la non percepibilità esterna o (alternativamente) la insuscettibilità dell’intervento di arrecare pregiudizio al (ossia di incidere negativamente sul) bene paesaggistico protetto, ossia (alternativamente o cumulativamente al secondo punto) la facile amovibilità/sicura temporaneità del manufatto, tale da escludere che esso costituisca trasformazione stabile e permanente (o, almeno, duratura) del territorio.<br />
Rispetto a questi criteri e alle conseguenti ipotesi applicative, si pongono sulla linea di confine e appaiono più problematiche alcune tipologie di interventi, quali l’apertura di nuove finestre (capaci di cambiare definitivamente il “volto” dell’immobile) o l’installazione di pannelli solari sui tetti (anche se in perfetta aderenza), o, ancora, le unità esterne degli impianti di climatizzazione, i micro-impianti FER e le installazioni per il superamento delle barriere architettoniche, che possono apparire in parte disallineati rispetto al criterio sopra indicato, trattandosi di interventi chiaramente percepibili e potenzialmente capaci di incidere negativamente in via duratura sulla facies visibile del bene protetto. Per tali tipologie di interventi, ove non si opti per la conservazione del titolo autorizzativo paesaggistico ex ante, ancorché in forma semplificata, appare possibile fare ricorso agli strumenti di manovra della proporzionalità e della ragionevolezza (ossia della graduazione delle misure di tutela in coerenza con la diversificata valenza paesaggistica connessa alle diverse tipologie del bene protetto), facendo ricorso al criterio della esclusione della liberalizzazione per quei beni più vulnerabili e sensibili [tipicamente, le bellezze individue e i centri storici e nuclei storici vincolati come tali ai sensi della lettera c) dell’art. 136 del codice]. Le tipologie di interventi, del tipo di quelli ora richiamati, che paiono sfuggire al triplice criterio di declinazione della irrilevanza paesaggistica (non percepibilità esterna, innocuità, intesa come inidoneità anche in astratto ad alterare negativamente i valori paesaggistici protetti, immediata amobivibilità e/o temporaneità e non permanenza dell’alterazione), rientrano, in definitiva, in un ambito di bilanciamento, proprio della discrezionalità normativa, tra valori potenzialmente equiordinati alla tutela paesaggistica, quali la tutela della salute (nel caso degli impianti di climatizzazione, anche esterni, purché integrati nel contesto strutturale e architettonico dell’immobile, quando non vi siano alternative ragionevoli ed essi siano necessari per la tutela della salute degli abitanti), le esigenze ambientali di favore per le fonti di produzione di energia rinnovabile alternative a quelle tradizionali climalteranti (nel caso dei microimpianti eolici o dei pannelli solari sui tetti), le esigenze di integrazione dei soggetti diversamente abili (nel caso delle rampe e degli altri impianti per il superamento delle barriere architettoniche). In questi casi la “forzatura” rispetto alla logica interna dell’art. 149 si fonda sulla forza di delegificazione del decreto attuativo. Non deve tuttavia sottacersi o sottovalutarsi la possibilità che molte di queste tipologie di impianti, che appaiono più difficilmente riconducibili all’interno della nozione di irrilevanza paesaggistica, come sopra declinata, potrebbero invece agevolmente rientrarvi se correttamente intese come interventi in senso lato manutentivi o conservativi del bene, in quanto consistono nell&#8217;inserimento di elementi accessori, richiesti dalle esigenze di un corretto uso del bene, al fine di assicurarne la funzionalità (come ad es. rilevato da una pronuncia della Corte di cassazione del 1994, che verrà richiamata nell’ultimo paragrafo, dedicato alla giurisprudenza: cfr. sub nota 22 del par. 7).<br />
Vi sono poi una pluralità di interventi che possono essere considerati liberi ancorché “visibili” all’esterno, in quanto o “innocui”, ossia di regola insuscettibili di introdurre elementi di disturbo nella normale percezione paesaggistica (ad es. i pali e i tralicci in legno strumentali all’attività agricola, o gli abbeveratoi e i muretti a secco, etc.), oppure di immediata amovibilità, non costituendo, a ben vedere, sotto questo profilo, “trasformazioni” stabili e permanenti del territorio (le tende da sole, le installazioni temporanee, etc.).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. La percepibilità (legata all’idea di paesaggio come forma visibile del territorio).<br />
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il primo dei tre profili in cui può in prima approssimazione articolarsi e declinarsi la nozione di irrilevanza paesaggistica si incentra, come detto, sulla non percepibilità esterna dell’intervento (o, meglio, della trasformazione da esso prodotta). Tale profilo sottrae all’autorizzazione paesaggistica, come è ovvio, tutti gli interventi puramente interni, in alcun modo visibili all’esterno. Tale primo ambito di attività paesaggisticamente libere è già insito nella logica degli artt. 146 e 149 del codice di settore. La enunciazione ed enucleazione esplicita di tali interventi, nell’elenco degli interventi liberi, dunque, non delegifica l’art. 149, ma si limita ad esplicitarne i contenuti.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vi è tuttavia un’area, anche abbastanza ampia, di interventi che si pongono sulla linea di confine della percepibilità esterna, o che in senso stretto sono visibili, ma restano paesaggisticamente irrilevanti.<br />
Occorre in primo luogo precisare la nozione di “percepibilità” (paesaggistica) esterna. Il tema, nella prassi, è stato posto e affrontato spesso, nell’esame di piccole variazioni tecniche al progetto ritualmente assentito o nel caso di minimi interventi non autorizzati, non già – come sarebbe stato corretto e coerente &#8211; rispetto all’ambito applicativo dell’art. 149, bensì rispetto all’ambito applicativo della verifica postuma di compatibilità di paesaggistica di cui all’art. 167, comma 4, del codice di settore (che fa eccezione alla regola del divieto di sanatoria paesaggistica sancito dall’art. 146, comma 4, del codice e che pone stringenti limiti, escludendo la stessa ammissibilità della domanda di sanatoria allorquando risultino realizzati superfici utili o volumi non previsti).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In un recente caso esaminato in altra sede, ho avuto modo di sostenere che una piccola variazione intervenuta in occasione di un lavoro di efficientemente energetico, non percepibile se non sulla base di misurazioni e di dati tecnici, non dovesse essere trattata giuridicamente entro l’alveo della procedura di sanatoria, retta dall’art. 167 del codice di settore, ma nel quadro dell’art. 149, in quanto attività affatto priva di rilevanza paesaggistica. Già in un precedente parere reso all’ANCI (nota prot. n. 16721 del 13 settembre 2010), facendo leva su una pluralità di indici normativi, tutti conducenti verso una nozione di paesaggio imperniata sull&#8217;elemento della percezione della porzione di territorio considerata, si era pervenuti alla conclusione secondo cui la percepibilità della modificazione dell&#8217;aspetto esteriore del bene protetto, percepibilità da valutare in concreto secondo un criterio di media estimazione sociale, costituisse un prerequisito di rilevanza paesaggistica del fatto. Con il più recente parere n. prot. 6416 del 20 marzo 2015, nel confermare questo assunto interpretativo, si è avuto modo di chiarire ulteriormente che la percepibilità della trasformazione del territorio paesaggisticamente rilevante deve essere considerata in termini di visibilità concreta, ad occhio nudo, senza ricorso a strumenti e ausili tecnici, ponendosi dal punto di vista del normale osservatore che guardi i luoghi protetti prestando un normale e usuale grado di attenzione (senza dunque specifico esame diretto del singolo particolare architettonico o del dettaglio costruttivo), assumendo come punto di osservazione i normali e usuali punti di vista di pubblico accesso, quali le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani ed extraurbani, o i normali punti panoramici accessibili al pubblico, dai quali possa godersi una veduta d’insieme dell’area o degli immobili vincolati. Con la precisazione che il livello di dettaglio della rilevanza paesaggistica del singolo particolare architettonico e costruttivo dell’immobile cui si riferisce la modifica varia a seconda se si tratti di immobile sottoposto a vincolo di bellezza individua [lettere a) e b) dell’art. 136 del codice di settore], nel qual caso il grado di dettaglio sarà naturalmente maggiore, potendo rilevare anche la trasformazione del piccolo particolare tecnico (ad es., la diversa foggia della grondaia sostituita), o se si tratti, invece, di bellezza d’insieme o di area sottoposta a vincolo ex lege Galasso, nel qual caso il grado di dettaglio sarà naturalmente minore (prevalendo, per definizione, l’aspetto complessivo del bene protetto)[14].<br />
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. Le opere sotterranee e le opere interrate.<br />
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Un’altra area “di confine”, dove è spesso difficile distinguere ciò che rileva sul piano paesaggistico (perché idoneo almeno potenzialmente e in astratto a introdurre trasformazioni negative e durature dei valori paesaggistici protetti) e ciò che non rileva sul piano paesaggistico (perché non percepibile all’esterno, o innocuo o solo temporaneo) è quella delle opere sotterranee e delle opere interrate (per “opere sotterranee” intendendosi quelle che si realizzano nel sottosuolo mediante strumenti di escavazione sotterranea senza una diretta fuoriuscita e interferenza visibile sulla superficie vincolata, quali le perforazioni eseguite in profondità, senza che emergano corpi d’opera o vengano realizzati scavi e/o sbancamenti né definitivi, né legati alla fase di cantiere; per “opere interrate” dovendosi invece intendere quelle che implicano uno scavo diretto nella superficie vincolata e una successiva ricomposizione dello status quo ante, quali quelle realizzate attraverso scavi e/o sbancamenti che, anche solo in fase di cantiere, comportano inevitabilmente una modifica dello stato dei luoghi).<br />
Il tema del regime autorizzatorio paesaggistico dei lavori e delle opere sotterranei e/o interrati è tuttora oggetto di discussione, in relazione all’idea, oggi dominante o, comunque, ampiamente condivisa, per cui il paesaggio è la forma visibile del territorio e presenta una valenza (metagiuridica e giuridica) soprattutto percettiva, sicché, in linea di prima approssimazione, sembrerebbe possibile sostenere che ciò che non è visibile alla percezione umana media non avrebbe rilevanza sul piano della tutela paesaggistica (ricadendo nell’ambito delle attività libere, non sottoposte a previa autorizzazione).<br />
Affatto particolare – deve sottolinearsi &#8211; è la problematica relativa alle opere pubbliche, di regola di notevole entità, sotterranee e interrate, relative alla realizzazione di infrastrutture lineari (ferrovie, gasdotti, interramento di linee elettriche). Per esse occorre rilevare immediatamente che nessun dubbio può affacciarsi riguardo alla necessità dell’autorizzazione paesaggistica per tutti i lavori e le opere, anche solo temporanei (scavo, movimento di terre, abbattimento di alberature, etc.), che fuoriescano dal sottosuolo e comportino un’alterazione percettibile del territorio vincolato. Fondamento solido per una risposta affermativa della necessità dell’autorizzazione paesaggistica è il rilievo, molto semplice, per cui la tutela paesaggistica di un’area o di un immobile, sia che si tratti di immobili e aree sottoposti a tutela come bellezza individua o come bellezza d’insieme, ai sensi dell’art. 136 del codice di settore, sia che si tratti di aree sottoposte a tutela ex lege “Galasso” (vincoli di legge ex art. 142 del codice), si sostanzia, in primo luogo ed essenzialmente, nella conoscenza, nella protezione e nella conservazione della cosa materiale che ne costituisce l’oggetto. Il che implica l’ovvia conseguenza che, in primo luogo e soprattutto, il controllo autorizzativo preventivo di un intervento riguardante un bene paesaggistico risulta ed è da ritenersi necessario ogni qual volta sia anche solo possibile (e non necessariamente probabile), anche secondo il noto principio di precauzione (che afferisce alla materia ambientale intesa in senso lato), che l’intervento possa, non solo immediatamente e direttamente, ma anche solo indirettamente e nel medio periodo, determinare un’alterazione percepibile dello stato dei luoghi. Tale giudizio prognostico dovrà essere svolto secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalità, usando il metro della media diligenza tecnica esigibile dall’operatore professionale, pubblico o privato, che intende eseguire i lavori e le opere (e, in parallelo, esigibile nei confronti della stessa amministrazione tecnico-scientifica comunale e statale preposta alla funzione di tutela), nonché alla stregua dei parimenti noti principi della causalità giuridica (in base ai quali, in estrema sintesi, la prognosi deve esaminare la cause prossime, non quelle remote, e deve coordinarsi sul canone della regolarità causale media prevedibile secondo la migliore scienza ed esperienza umane disponibili al momento della valutazione).<br />
Alla stregua di questo semplice criterio fondamentale è evidente che tutti i lavori e le opere sotterranei e/o interrati che siano potenzialmente capaci &#8211; secondo una valutazione prognostica logica, ragionevole e proporzionata – di cagionare un danno o, comunque, di alterare in modo apprezzabile e visibile, anche se non immediatamente, ma solo in un secondo momento, l’immobile o l’area sottoposta a protezione, dovranno per ciò solo essere sottoposti a preventiva autorizzazione paesaggistica.<br />
A nulla rilevano in contrario, ovviamente, il fatto che l’intervento sia realizzato nel sottosuolo, né l’idea che l’oggetto materiale di protezione paesaggistica sarebbe solo l’aspetto visibile e dunque la superficie dell’immobile o dell’area tutelata. Il vincolo, come è evidente, copre, sì, normalmente (e salvo diversa, espressa previsione nel suo dispositivo), la superficie esterna visibile del bene paesaggistico, ma la sua protezione si estende naturalmente al sostrato fisico intrinseco, che costituisce la base materiale e il presupposto del valore paesaggistico espresso dalla porzione territoriale vincolata. Ed invero, per evidenti ragioni logiche, prima che giuridiche, la protezione dell’aspetto esteriore di un immobile implica e contiene la protezione dell’integrità delle matrici ambientali che lo costituiscono sul piano fisico, chimico e biologico. Il primo “passo” obbligato e pregiudiziale della tutela del bene paesaggistico è dunque, per definizione, la conservazione del suo sostrato materiale (che il fiume non si prosciughi, che il ghiacciaio – se possibile – non si sciolga, che il bosco non sia dato alle fiamme, che i palazzi storici che formano l’oggetto di un vincolo ex lettera c) dell’art. 136 – se possibile &#8211; non crollino, etc.).<br />
La locuzione adoperata dall’art. 146 del codice di riferimento – per cui sono assoggettati a previa autorizzazione gli interventi che introducano modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione – deve invero essere interpretata in senso logico in modo da comprendere nel suo ampio raggio d’azione non solo le trasformazioni e le alterazioni immediate e dirette, ma anche quelle ragionevolmente prevedibili alla stregua degli indicati parametri e criteri, in un futuro prossimo, di medio periodo. In tal senso, volendo fare un esempio, non v’è dubbio che debba essere sottoposta a previo controllo paesaggistico la realizzazione di un parcheggio interrato, e ciò non solo per i lavori di sventramento e di escavazione temporanee di cantiere e per le strutture fisse emergenti stabilmente dal sottosuolo (svincoli di ingresso e di uscita, varchi di accesso, aeratori, finestrature, etc.), ma anche, con specifico riferimento alle opere sotterranee, per i loro potenziali effetti sulla stabilità e sulla conformazione del profilo esterno dell’area interessata, anche per quanto attiene alla conservazione e protezione del manto arboreo, e ciò sia con riguardo agli effetti immediati e diretti (espianto di alberi, decorticazione del manto erboso), sia con riguardo agli effetti attesi di medio periodo, secondo un criterio di regolarità causale media.<br />
Nel senso della normale rilevanza paesaggistica e del conseguente assoggettamento a preventiva autorizzazione ex art. 146 degli interventi sotterranei e/o interrati è del resto chiaramente orientata la giurisprudenza, sia penale, sia amministrativa. Il Consiglio di Stato, ad esempio, in una recente pronuncia (sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4875, cui adde, Id, 24 settembre 2012, n. 5066), andando in diverso avviso rispetto al Giudice di primo grado (Tar Campania, Napoli, sez. VI, 5 maggio 2011, n. 2491), ha ritenuto sottoposta a controllo paesaggistico la realizzazione di un garage interamente interrato nell’isola di Capri (ancorché, in quella fattispecie, venisse in rilievo un divieto espresso contenuto nel piano paesaggistico, art. 12 del P.T.P. dell&#8217;isola di Capri). La posizione è stata quindi recepita e ribadita dal Giudice territoriale (Tar Campania, Napoli, sez. VI, 23 ottobre 2012, n. 4202). Posizione analoga è espressa dal Consiglio di Stato riguardo alla realizzazione di piscine interrate (Cons. Stato, sez, VI, 12 gennaio 2011, n. 110; 19 gennaio 2011, nn. 366 e 371; 2 marzo 2011, nn. 1300 e 1306). Per parte sua il Giudice penale sanziona come reato paesaggistico (art. 181 del codice di settore) la realizzazione di opere interrate senza autorizzazione sulla base della massima tradizionale secondo cui (Cass. pen, sez. III, 25 settembre 2009, n. 37610) “Il reato paesaggistico è un reato formale e di pericolo, che si perfeziona mediante l&#8217;esecuzione di interventi (anche non edilizi) potenzialmente idonei ad arrecare nocumento alle zone vincolate in assenza di preventiva autorizzazione e senza che sia necessario l&#8217;accertamento della intervenuta alterazione, danneggiamento o deturpamento del paesaggio, in quanto, per la sua configurabilità, è sufficiente che l&#8217;agente faccia del bene protetto dal vincolo un uso diverso da quello cui è destinato, atteso che il vincolo è prodromico al governo del territorio”, sicché “sono sanzionati tutti gli interventi idonei a determinare una compromissione dei valori ambientali anche in caso di assenza di nuove volumetrie (demolizione e ricostruzione, interventi di cambio di destinazione d&#8217;uso) o in caso di opere non visibili dall&#8217;esterno (ad esempio interrate)”[15].<br />
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8. Uno sguardo (ulteriore) alla giurisprudenza.<br />
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Al di là della tematica, esaminata poc’anzi, relativa alle opere sotterranee e interrate, la giurisprudenza amministrativa si è occupata della linea di confine, in ambito paesaggistico, tra libertà e autorità (ossia tra interventi liberi e interventi assoggettati a previo controllo autorizzativo), più che trattando in modo diretto e specifico dell’art. 149 del codice di settore, trattando del diverso (anche se confinante) tema dell’ammissibilità a sanatoria ex art. 167 stesso codice di piccoli “abusi” e di interventi della cui assoggettabilità al regime autorizzativo è lecito dubitare. Come in quasi tutti i campi di materia, anche qui la giurisprudenza appare divisa, tra posizioni rigoriste e posizioni più “aperte” e meno severe. Ma, nell’uno come nell’altro caso, tutta la giurisprudenza appare orientarsi, nel distinguere tra ciò che è sanabile e ciò che non lo è neppure in astratto, lungo una linea logica molto vicina a quella, percorsa in questo contributo, incentrata intorno a una nozione di rilevanza paesaggistica dell’intervento, come sua astratta suscettibilità di arrecare un qualche pregiudizio apprezzabile ai valori paesaggistici tutelati.<br />
Secondo un orientamento più “largo”, la realizzazione di meri volumi tecnici, irrilevanti dal punto di vista urbanistico, non precluderebbe l’accesso alla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica[16].<br />
Secondo altro orientamento, invece, la nozione di “volume” ai fini paesaggistici è da ritenere distinta e autonoma rispetto a quella rilevante ai fini urbanistici, in quanto anche opere che non determinano un incremento del carico urbanistico possono risultare astrattamente idonee a ledere l’interesse paesaggistico, in relazione alla loro percepibilità visiva[17]. Si perviene, per questa via, ad escludere la possibilità di accertare la compatibilità paesaggistica dei c.d. “volumi tecnici”[18] o almeno di quelli che diano vita a manufatti che presentino un’autonoma rilevanza dal punto di vista funzionale, anche potenziale, rispetto alla costruzione principale assentita (in questo senso, è stata ritenuta in ogni caso non sanabile dal punto di vista paesaggistico la realizzazione di un torrino scale, in quanto opera comunque non qualificabile come volume tecnico irrilevante ai fini dell’articolo 167, comma 4 del d.lgs. n. 42 del 2004)[19]. In ogni caso, sia pur “tra le righe” delle diverse pronunce intervenute in questo campo, anche in quelle più severe e stringenti, emerge comunque, come criterio guida orientativo, quello della astratta potenzialità dell’intervento a ledere i valori paesaggistici protetti, in linea, dunque, con l’impostazione data in questo contributo, riguardo alla nozione di irrilevanza paesaggistica dell’intervento[20].<br />
Particolarmente interessante, perché più direttamente inerente la tematica dell’art. 149, appare una recente pronuncia del TAR Lombardia[21], che ha ritenuto non preclusa la valutazione in concreto della compatibilità paesaggistica con riferimento a un incremento dell’ingombro complessivo dell’edificio, senza aumento della superficie lorda di pavimento rilevante ai fini urbanistici, dovuto alla realizzazione di un intervento di efficientamento energetico (comportante l’ispessimento dei muri perimetrali e l’innalzamento di una parte della copertura, nonché il “recupero” all’interno dei vani, secondo quanto previsto dalla disciplina relativa a questo tipo di interventi, del maggior spessore realizzato).<br />
Anche nella giurisprudenza penale è possibile rinvenire un uso sagace del criterio di ragionevolezza e proporzionalità, legato all’idea di un’irrilevanza paesaggistica degli interventi che neppure in astratto appaiono suscettibili di arrecare un qualche pregiudizio apprezzabile ai valori paesaggistici protetti. Si è, ad esempio, sostenuto, in una non recentissima pronuncia della Cassazione[22], che «i lavori di sistemazione di una recinzione di un cancello e di taluni pali per la collocazione di una tenda rientrano tra gli interventi di restauro e risanamento conservativo, in quanto consistono nell&#8217;inserimento di elementi accessori, richiesti dalle esigenze di un corretto uso del bene, al fine di assicurarne la funzionalità. Essi non comportano neppure astrattamente una possibilità di alterazione dello stato dei luoghi, essendo tale nozione collegata con quella di stravolgimento integrale della situazione pregressa certamente insussistente di fronte all&#8217;assoluta modestia dalle strutture. Ne deriva che per la loro realizzazione non occorre autorizzazione paesistica, in base all&#8217;art. 1, comma 12 (nonché quinquies), legge 8 agosto 1985, n. 431».<br />
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ABSTRACT<br />
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La società avverte sempre più la funzione di tutela del patrimonio culturale come un freno alla crescita e come un inutile appesantimento burocratico, piuttosto che come una risorsa e una garanzia per uno sviluppo di qualità del Paese. La semplificazione si impone pertanto come la principale risposta ragionevole e ragionata da opporre alle spinte riduzioniste ed eliminativiste. Togliere “il troppo e il vano” dalla funzione autorizzatoria, restituire alla naturale area della libertà tutta una serie di piccoli interventi innocui per il paesaggio, semplificare e accelerare le procedure per un’altra serie di interventi minori, di lieve entità, così da dimezzare i carichi degli uffici e consentire loro di concentrare le risorse scarse nell’esame approfondito e serio (e se possibile anche tempestivo) degli interventi capaci di un effettivo impatto negativo sui beni tutelati: questa è la via per “salvare” la funzione di controllo preventivo di tutela paesaggistica rispetto alle attuali prospettive normative intese a “smantellare” il sistema vigente.<br />
La nozione di rilevanza paesaggistica dell’intervento si offre come criterio guida per operare questa riconduzione all’area della libertà di una pluralità di interventi non incidenti sui valori tutelati, in applicazione del principio di proporzionalità della funzione autorizzativa. La nozione di rilevanza paesaggistica emergente dalle norme speciali di riferimento si esplicita come potenzialità dell’intervento, almeno in linea teorica o in astratto, di pregiudicare il (o di incidere negativamente sul) valore-interesse-bene paesaggistico protetto.<br />
Alla domanda se le nuove norme del 2014 abbiano o meno delegificato l’elenco degli interveti liberi già contenuto nell’art. 149 del codice (elenco non tassativo, ma esemplificativo), la risposta è duplice e complessa: sul piano formale, sì (si tratta di un regolamento di delegificazione); sul piano sostanziale, no, perché l’elenco degli intereventi “liberi” può, sì, andare oltre quello già contenuto nell’art. 149, ma solo nei limiti del significato logico-giuridico insisto nel sistema (dato dal combinato disposto degli artt. 146, commi 1 e 2, e 149; “ai sensi dell’art. 149”, recita la disposizione del 2014). La legge del 2014 distingue due serie di tipologie di interventi “liberalizzabili”: una prima serie, costituita dagli interventi già naturalmente liberi, che devono essere esplicitati (sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica); una seconda serie costituita dagli interventi, attualmente sottoposti ad autorizzazione in forma semplificata, che possono essere liberalizzati nel bilanciamento con altri valori-interessi di pari rango costituzionale (sia nell&#8217;ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell&#8217;allegato 1 al suddetto regolamento di cui all&#8217;articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio). Per la prima parte, il regolamento costituisce delegificazione parziale dell’art 149; per la seconda parte no.<br />
Il criterio della rilevanza paesaggistica si articola in tre profili: la non percepibilità esterna, la innocuità dell’intervento come sua insuscettibilità di arrecare anche in astratto pregiudizio al (ossia di incidere negativamente sul) bene paesaggistico protetto, la facile amovibilità o la sicura temporaneità del manufatto, tale da escludere che esso costituisca trasformazione stabile e permanente (o, almeno, duratura) del territorio. Talune tipologie di interventi minori, pur non pienamente riconducibili a tale declinazione della nozione di irrilevanza paesaggistica, siccome percepibili all’esterno, in astratto suscettibili di arrecare un qualche pregiudizio e non temporanei, ma duraturi (ad es., gli impianti di climatizzazione esterni, i microimpianti eolici e i pannelli solari sui tetti, le rampe e gli altri impianti per il superamento delle barriere architettoniche), sono considerati meritevoli di “esonero” dalla previa autorizzazione paesaggistica facendo leva sulla forza delegificante del regolamento e nell’esercizio della discrezionalità normativa di bilanciamento tra valori potenzialmente equiordinati alla tutela paesaggistica, quali quelli di tutela della salute, di tutela dell’ambiente-ecosfera mediante la promozione delle fonti di produzione di energia rinnovabile alternative a quelle tradizionali climalteranti, di tutela dei soggetti diversamente abili.<br />
L’ispirazione di fondo che orienta questa riforma – ancorata al significato logico-giuridico degli artt. 146 e 149 del codice &#8211; si compendia nell’idea che è libero tutto ciò che attiene alla fisiologia ordinaria della dinamica vitale dell’organismo (edilizio o naturale) che costituisce l’oggetto della tutela paesaggistica, poiché rientrano nell’area naturale della libertà e della proprietà quegli utilizzi e quegli interventi (con finalità prevalentemente conservative o di adeguamento) che, da un lato, consentono all’organismo paesaggistico di “vivere” (di conservarsi e di adattarsi), dall’altro lato rientrano nel dominio utile del proprietario privato e sono insuscettibili di ledere il dominio eminente pubblico inerente al bene e oggetto di interesse generale.<br />
La percepibilità della trasformazione del territorio paesaggisticamente rilevante deve essere considerata secondo un criterio di media estimazione sociale in termini di visibilità concreta, ad occhio nudo, senza ricorso a strumenti e ausili tecnici, ponendosi dal punto di vista del normale osservatore che guardi i luoghi protetti prestando un normale e usuale grado di attenzione (senza dunque specifico esame diretto del singolo particolare architettonico o del dettaglio costruttivo), assumendo come punto di osservazione i normali e usuali punti di vista di pubblico accesso, quali le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani ed extraurbani, o i normali punti panoramici accessibili al pubblico, dai quali possa godersi una veduta d’insieme dell’area o degli immobili vincolati.<br />
Le opere sotterranee e quelle interrate devono considerate con particolare attenzione, anche con riferimento alla dimensione degli interventi. Possono essere considerati liberi solo quelli di minima consistenza, neppure in astratto suscettibili di arrecare un qualche pregiudizio nel medio-lungo periodo alla superficie visibile sovrastante l’intervento.<br />
La giurisprudenza, pronunciandosi soprattutto nell’abito della questione – diversa, anche se di confine – dell’ammissibilità a sanatoria, ai sensi dell’art. 167, comma 4, del codice, di interventi “abusivi”, posti in essere senza la preventiva autorizzazione paesaggistica, appare oscillante, tra posizioni più rigide e rigoriste e posizioni più elastiche di buon senso.<br />
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[1] Introdotto nella materia dei beni culturali dalla legge così detta “Bassanini 2”, (legge n. 127 del 1997, art. 12, commi 5 e 6), recepito nel testo unico di settore n. 490 del 1999, art. 24, ma poi espunto dal codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, che aveva abrogato le norme sul silenzio-assenso (ricomparso, nella forma della “assenza-assenso”, nella conferenza di servizi come riformata dall&#8217;art. 49, comma 2, lett. b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).</p>
<p>[2] Sull’art. 3 della legge n.124 del 2015 si vedano, tra i primi commenti, F. De Leonardis, Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull&#8217;art. 17bis introdotto dalla cd. riforma Madia, in Federalismi.it., al sito http://www.federalismi.it/, 20 ottobre 2015; M. A. Sandulli, Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela, ivi, 16 settembre 2015; G. Sciullo, Legge Madia e amministrazione del patrimonio culturale: una prima lettura, in Aedon, Rivista di arti e diritto on line, al sito http://www.aedon.mulino.it/archivio/2015/3/sciullo.htm, 3/2015; D. La Monica, Gli errori del Ddl Madia, in Il Giornale dell&#8217;Arte, n. 356, settembre 2015, 4. Sui problemi interpretativi e sul (reale) ambito applicativo della nuova norma nel campo dei beni culturali e paesaggistici potrebbero formularsi numerosi rilievi e osservazioni, che non possono tuttavia essere svolti in questa sede (alcune considerazioni critiche, condivisibili, sono svolte in P. Marzaro, Certezze e incertezze sul silenzio assenso tra amministrazioni, in Giust.Amm., n. 12/2015, al sito https://www.giustamm.it/bd/dottrina/5268).</p>
<p>[3] Su cui cfr. S. Amorosino, P. Carpentieri, Il regolamento di semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità, in Urb. e app., 2010, n. 12, 1381 ss.</p>
<p>[4] Il decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell’art. 21 della stessa legge n. 124 del 2015, diretto ad abrogare le norme primarie “superate” e non più attuabili, già approvato in esame definitivo dal Governo il 15 gennaio scorso, di prossima emanazione, conterrà coerentemente una previsione abrogativa di tale art. 44.</p>
<p>[5] La relazione è stata pubblicata nella Riv. giur. urb., n. 2 del 2015, 219 ss. Il testo qui proposto ne costituisce una parziale rielaborazione, con l’aggiunta, in particolare, dell’Introduzione. Si ringrazia la Rivista per il consenso all’utilizzo del documento.</p>
<p>[6] Sul complesso rapporto tra urbanistica e tutele differenziate cfr., da ultimo, l’ampio studio di P. Chirulli, Urbanistica e interessi differenziati: dalle tutele parallele alla pianificazione integrata, in Dir. amm., 1/2015, 51 ss.</p>
<p>[7] A. Falzea, voce Efficacia (teoria generale) in Enc. Dir., XIV, Milano, 479 ss.; V. Scalisi, voce Inefficacia (dir. priv.), ivi, XXI, Milano, 1971, 322 ss.; Id., Invalidità e inefficacia. Modalità assiologiche della negozialità, in Riv. dir. civ., 2, 2003, 214 ss. N. Irti, Rilevanza giuridica, in Jus, 1967, fasc. III, 55 ss.; L. Ferrajoli, Principia juris. Teoria del diritto e della democrazia. I. Teoria del diritto, Roma-Bari, 2007, 281. L. De Lucia, Procedimento amministrativo e interessi materiali, in Dir. Amm., 1/2005, 114 ss. (secondo questa importante impostazione, richiamando Falzea, l’interesse legittimo pretensivo altro non sarebbe che una fattispecie rilevante, ma non ancora completa ed efficace, poiché subordinata alla verifica di conformità all’ordinamento che si compie nel procedimento amministrativo partecipato e al suo completamento per il tramite del provvedimento amministrativo). “Funzione del procedimento – che è il luogo della rilevanza dell’interesse – è di valutare la rilevanza dell’interesse – sia pubblico che privato – ai fini della sua realizzazione (id est della produzione dell’effetto materiale)”. Su un piano più generale, la rilevanza giuridica è legata alla oggettività epistemica del mondo sociale costituito da atti linguistici (performativi) che creano fatti istituzionali basati sull’intenzionalità collettiva (J. R. Searle, Creare il mondo sociale, Milano, 2010).</p>
<p>[8] E’ proprio di tutta l’esperienza giuridica stabilire le condizioni coercitive “per mezzo delle quali l’arbitrio dell’uno può accordarsi con l’arbitrio di un altro secondo una legge universale di libertà” (I. Kant, La metafisica dei costumi, trad. it. di G. Vidari, a cura di N. Merker, Roma-Bari, 1991, III, 34-35).</p>
<p>[9] Rilevare deriva dal latino relevare (lat. rel&#277;vare «sollevare, rialzare», comp. di re- e levare). Da qui il significato di rialzare, sporgere in alto, in fuori. Il vocabolario online della lingua italiana della Treccani (http://www.treccani.it/vocabolario/rilevanza/) focalizza il significato del termine “rilevanza” anche (e proprio) sul piano giuridico, come il fatto di essere preso in considerazione dall’ordinamento giuridico (rilevanza s. f. [der. di rilevante]. – Il fatto, la caratteristica di essere rilevante, cioè di notevole importanza o anche gravità, soprattutto riguardo a determinati fini: il fatto assume r. solo se si considerano i suoi effetti; la r. politica di un discorso, di un incontro internazionale; avere, non avere r. giuridica, di cose che sono, o non sono, prese in considerazione dall’ordinamento giuridico). Sotto altro profilo rilevare può presentarsi in termini di grado di significatività o di pertinenza di un evento rispetto ad un contesto di riferimento. M. Cortellazzo, P. Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, Bologna, 1985 richiama “rilevànte, part. pres. e agg. ‘importante, considerevole’ (1598, Florio: per ‘prominente’), rilevànza, s.f. raro ‘rilievo’ (1872 TB), ‘importanza’ (1812, Bernardoni).</p>
<p>[10] M. R. Spasiano, sub art. 146, in M.A. Sandulli (a cura di), Il codice dei beni culturali e del paesaggio, Milano, II, 2012, 1119, osserva condivisibilmente che L’art. 146 assoggetta a controllo preventivo tutte quelle attività antropiche&nbsp; . . il cui risultato sia potenzialmente in grado di produrre un’alterazione dello stato dei luoghi o dei beni tale da pregiudicare quei valori, naturali, estetici e storico-culturali che rappresentino percepibili manifestazioni di “identità” del paesaggio.</p>
<p>[11] R. Lombardi, sub art. 149, in M.A. Sandulli (a cura di), Il codice dei beni culturali e del paesaggio, Milano, II, 2012, 1157, ammette un’interpretazione estensiva richiamando Tar Napoli, sez. VII, 5 maggio 2011, n. 2463 e 7 settembre 2010, n. 17336. A. Pagano, sub art. 149, in G. Leone, A.L. Tarasco (a cura di), Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio, Padova, 2006, 924, nota 2, osserva condivisibilmente che “va tuttavia rilevato che l’incidenza dell’attività sullo stato dei luoghi nel senso della sua “alterazione” costituisce un vero e proprio limite ontologico all’esercizio del potere di autorizzazione a tutela dei valori paesaggistici, e, in mancanza, non giustifica i limiti imposti al diritto di proprietà (Corte cost. 29 dicembre 1995, n. 529”). P. Ungari, sub art. 149, in AA.VV., Codice dei beni culturali e del paesaggio, Commentario a cura di G. Trotta, G. Caia e N. Aicardi, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, Cedam, Padova, n. 1 del 2006, pur non affrontando direttamente la questione della tassatività/esemplificatività dell’elenco, sottolinea la valenza di principio del riferimento alla &#8220;non alterazione &#8230;&#8221; e alla non modifica dell&#8217; &#8220;aspetto esteriore degli edifici&#8221;, quali indici normativi utili a chiarire la potenziale rilevanza di tutte le modificazioni esteticamente percepibili dall&#8217;esterno degli immobili tutelati e la ricomprensione degli interventi che si praticano sugli spazi liberi da edificato, principio, questo, suscettibile di essere interpretato dalla giurisprudenza distinguendo caso per caso con riferimento ad una ideale soglia di rilevanza quali-quantitativa. Sul punto non si espime D. Sandroni, sub art. 149, in AA.VV., Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, commento coordinato da R. Tamiozzo, Giuffré, Milano, 2005. Di segno opposto la posizione di L. Passeri, sub art. 149, in M. Cammelli (a cura di), Il codice dei beni culturali e del paesaggio, Bologna, 2004, 610, secondo il quale “l’obbligatoria sussistenza di entrambi i predetti requisiti porta alla conseguenza che la realizzazione di un intervento non riconducibile ad una delle categorie di opere di cui sopra, ancorché non alteri lo stato dei luoghi, dovrebbe comunque essere condizionato al previo rilascio della relativa autorizzazione paesistica”, e di A. Angiuli, sub art. 149, in A. Angiuli e V. Caputi Jambrenghi (a cura di), Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio, Torino, 2000, 398, che fa riferimento alla giurisprudenza della Cassazione penale (su cui cfr, qui di seguito, par. 8) che impone l’autorizzazione paesaggistica anche per le opere interrate non visibili.</p>
<p>[12] Ma si veda l’interpretazione, non univoca sul punto, fornita dal giudice penale, riportata più avanti, sub par. 8 e in nota 8 (che pur tuttavia àncora, come si porrà in luce, la propria ricostruzione al criterio della offensività almeno in astratto della condotta punibile).</p>
<p>[13] La riforma dell’art. 41 della Costituzione e la tutela del patrimonio culturale, nella rivista on line Giust.Amm.it (al sito http://www.giustamm.it), 26 marzo 2011. Ivi anche richiami alla più recente teorica sui beni comuni (cui adde S. Settis, Azione popolare, Torino, 2012, 64 ss., con ampi richiami, nonché, da ultimo, L. Casini, «Todo es peregrino y raro . . . ». Massimo Severo Giannini e i beni culturali, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 3 – 2015, 987 ss. e G. Severini, L&#8217;immateriale economico nei beni culturali, in Aedon, Rivista di arti e diritto on line, al sito http://www.aedon.mulino.it/archivio/2015/3n. 3 del 2015, nonché Id., in Commento all&#8217;art. 1, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, (a cura di) M.A. Sandulli, II ed., Milano, 2012, 26.</p>
<p>[14] Nel parere si è fatto altresì riferimento, quale indice normativo anch’esso rilevante in questo discorso, alle recenti novità intervenute in campo penale, quale ulteriore dato normativo diretto a escludere rilevanza giuridica (come illeciti e, dunque, sotto il conseguente profilo sanzionatorio) di fatti e atti di lieve entità o di particolare tenuità (legge n. 67 del 2014 di delega al Governo per la revisione del sistema sanzionatorio in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione che, tra i criteri direttivi, prevede l’esclusione della “punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento”, cui ha dato attuazione il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, cha prevede a sua volta, all’art. 1, che aggiunge l’art. 131-bis al codice penale, che “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l&#8217;esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell&#8217;articolo 133, primo comma, l&#8217;offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”).</p>
<p>[15] In senso conforme si veda anche Cass. pen., sez. III, 30 marzo 2006, n. 11128, di cui appare utile riportare qui di seguito un ampio stralcio per la compiuta analisi svolta: “L&#8217;art. 181 del D. L.vo n. 42/2004 vieta l&#8217;esecuzione di lavori &#8220;di qualsiasi genere&#8221; su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa. Devono ritenersi, pertanto, vietati ai sensi della disposizione citata anche i lavori eseguiti nel sottosuolo delle aree qualificate quali beni paesaggistici, ai sensi dell&#8217;art. 134 e seguenti del D. L.vo n. 42/2004. Non appare dubbio, invero, alla luce della individuazione dei beni paesaggistici contenuta negli art. 136 e seguenti del decreto legislativo citato, che con il termine paesaggio il legislatore ha inteso designare una determinata parte del territorio che, per le sue caratteristiche naturali e/o indotte dalla presenza dell&#8217;uomo, è ritenuta meritevole di particolare tutela, che non può ritenersi limitata al mero aspetto esteriore o immediatamente visibile dell&#8217;area vincolata, sicché ogni modificazione dell&#8217;assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma di qualsiasi genere, è soggetta al rilascio della prescritta autorizzazione. Peraltro, tale nozione di paesaggio coincide con la definizione contenuta nella Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con la recentissima legge 9.1.2006 n. 14, secondo la quale il termine &#8220;Paesaggio&#8221; &#8220;designa una determinata parte del territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall&#8217;azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni&#8221;. Questa Corte, peraltro, non ignora l&#8217;indirizzo interpretativo citato dal ricorrente che, sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 18.7.1997, secondo la quale anche per i reati di pericolo presunto deve essere accertata in concreto l&#8217;offensività specifica della singola condotta, con la conseguenza che deve essere esclusa la rilevanza penale di condotte del tutto inoffensive, ha affermato che devono escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l&#8217;aspetto esteriore degli edifici (di recente sez. III, 10.5.2005 n. 33297, Palazzi; conf. sez. III, 28.3.2003 n. 14461, Carparelli; sez. III, 29.4.2003 n. 19761; 28.9.2004 n. 38051). Tale indirizzo interpretativo non contrasta, però, con quanto affermato dalla Corte nel caso di cui ci si occupa, riferendosi le massime citate a comportamenti ritenuti del tutto inidonei a compromettere l&#8217;interesse tutelato dalla norma, che, per quanto precisato, non deve essere riferito al solo aspetto esteriore del paesaggio e, quindi, a ciò che è immediatamente percepibile visivamente, ma al complesso ambientale della parte di territorio soggetta a tutela, dato che anche interventi non immediatamente percepibili possono produrre effetti devastanti. Orbene, non appare dubbio che la realizzazione di una struttura edilizia interrata, che nel caso in esame risulta essere di rilevanti dimensioni, seppure non percepibile dall&#8217;esterno, si palesa idonea a compromettere i valori ambientali della parte di territorio soggetta al vincolo paesaggistico nella quale venga realizzata”. Tuttavia, analogamente a Cass. pen, sez. III, 25 settembre 2009, n. 37610, richiamata nel testo, e diversamente da quanto sembra ricavabile dalla motivazione poc’anzi riportata, anche Cass. Pen., sez. III, 13 gennaio 2012, n. 889, sembra porre l’accento sulla idoneità degli interventi realizzati a determinare una compromissione ambientale (ai fini della sanatoria di cui all’art. 181, comma 1-ter, del codice dei beni culturali e del paesaggio, la nozione di superficie utile va “individuata, in mancanza di specifica definizione, con riferimento alla finalità della disposizione che la contempla e, per quanto riguarda la disciplina paesaggistica, deve ritenersi che tale concetto vada individuato prescindendo anche dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica, che ha oggettività giuridica diversa (e che la lettera a) del comma 1ter non richiama espressamente, diversamente da quanto avviene per quelli di cui alla successiva lettera c)) ed in senso ampio, considerando l’impatto dell’intervento sull’originario assetto paesaggistico del territorio, cosicché dovrà escludersi la speciale sanatoria stabilita dall’articolo 181 in tutti quei casi in cui la creazione di superfici utili o volumi o l’aumento di quelli legittimamente realizzati siano idonei a determinare una compromissione ambientale.”</p>
<p>[16] TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 5 novembre 2013, n. 515; TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, 15 luglio 2013, n. 6997; TAR Puglia, Bari, sez. III, 11 gennaio 2013, n. 35; Id., 30 ottobre 2012, n. 1859; TAR. Campania, Napoli, sez. III, 9 dicembre 2014, n. 6431; Id., sez. VII, 10 maggio 2012, n. 2173; Id., 15 dicembre 2010, n. 27380; Id. 3 aprile 2009, n. 1748; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 16 febbraio 2009, n. 1309.</p>
<p>[17] Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2012, n. 5066.</p>
<p>[18] Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2014, n. 3074; Id., sez. VI, 26 marzo 2013, n. 1671; Id, sez. VI, 20 giugno 2012, n. 3578; TAR Umbria, sez. I, 29 novembre 2011, n. 388; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 17 febbraio 2010 , n. 963.</p>
<p>[19] Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 2014, n. 1512, che conferma TAR Campania, Napoli, sez. III, 25 maggio 2010, n. 8748.</p>
<p>[20] Ad es., anche TAR Piemonte, sez. I, 11 dicembre 2012, n. 1321, nell’affermare che “La nozione di volume rilevante a fini paesaggistici non può distinguere tra volumi esterni e volumi interrati, essendo anche questi ultimi idonei a determinare una modificazione del territorio e dell&#8217;assetto edilizio esistente”, precisa che ciò accade “in quanto lo stesso volume che a fini edilizi, per le sue caratteristiche, può non essere considerato rilevante e non essere oggetto di computo fra le volumetrie assentibili, ad esempio perché ritenuto volume tecnico, ai fini paesaggistici può assumere una diversa rilevanza, laddove si ritenga che determini una possibile alterazione dello stato dei luoghi salvaguardato dalle apposite norme di tutela (corsivo nostro), le quali, al preordinato fine di conservare la sostanziale integrità di determinati ambiti territoriali, ben possono vietare anche la realizzazione di un volume edilizio tecnico od interrato, quand&#8217;anche irrilevante secondo le norme che regolano l&#8217;attività edilizia. Nello stesso senso TAR Umbria, sez. I, 29 novembre 2011, n. 388, a proposito della “sanabilità” ex art. 167, comma 4, dei volumi tecnici, richiamata la giurisprudenza amministrativa favorevole (“T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 3 novembre 2009, n. 6827; sez. IV, 21 settembre 2010, n. 17491; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 15 settembre 2010, n. 435)”, opina in senso opposto (negativo), ma chiarendo che “La nozione di “volume” ed, ancora di più, quella di “superficie utile” non appartengono alla tutela paesaggistica, che fa perno, piuttosto, sulla “percettibilità visiva”. Interessante in questa direzione appare anche la sentenza di T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 5 novembre 2013, n. 515, che ha rilevato come i “volumi irrilevanti urbanisticamente (c.d. volumi tecnici) presentano un rischio minore di lesione del bene paesaggistico. Se è ben vero che anche un volume irrilevante urbanisticamente (es. perché è un volume tecnico) può astrattamente incidere in modo pregiudizievole sul paesaggio (la cui maggior esigenza di tutela ha impedito al legislatore di esportare in materia con analoga ampiezza l&#8217;istituto della sanatoria a regime ex articolo 36 del D.P.R. n. 380 del 2001), e che la normativa paesaggistica ha una sua autonomia rispetto a quella edilizia ed urbanistica, nondimeno il Collegio condivide quella giurisprudenza che per ragioni di coerenza sistematica non ritiene condivisibile un&#8217;interpretazione letterale del divieto di cui all&#8217;articolo 167, comma 5 del d.lgs. n. 42 del 2004 (cfr. Tar Napoli, sentenza n. 1748 del 2009). Difatti, il rischio di lesione per il bene paesaggistico è comunque minore in caso di volumi irrilevanti urbanisticamente, atteso il loro intrinseco carattere di accessorietà (che quindi presuppone un precedente intervento già valutato ed autorizzato), e considerato che la sottoponibilità dell&#8217;intervento al parere della Soprintendenza non comporta automaticamente il giudizio di compatibilità, che viene rilasciato solo quando la sua incidenza sul paesaggio non è tale da compromettere il bene protetto (cfr. Tar Roma 15 luglio 2013, n. 6997).</p>
<p>[21] T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 27 agosto 2014, n. 2263.</p>
<p>[22] Cass., sez. III, 31 marzo 1994, n. 6189.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Principio di legalità e nuova disciplina della S.C.I.A. dopo la legge Madia e i decreti attuativi: ubi lex tacuit, quid iuris?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/principio-di-legalita-e-nuova-disciplina-della-s-c-i-a-dopo-la-legge-madia-e-i-decreti-attuativi-ubi-lex-tacuit-quid-iuris/">Principio di legalità e nuova disciplina della S.C.I.A. dopo la legge Madia e i decreti attuativi: ubi lex tacuit, quid iuris?</a></p>
<p>Sommario: 1. Introduzione. 2. Prima fase: la presentazione della SCIA e l’avvio del procedimento di controllo dell’amministrazione sulla “carenza dei presupposti e dei requisiti” per l’esercizio dell’attività oggetto di segnalazione. 2.1. La ricevuta rilasciata dall’amministrazione al momento della presentazione della segnalazione, ai sensi dell’art. 18-bis: natura, funzione e contenuto. 2.2.</p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>Sommario</strong><strong>: 1. Introduzione. 2. Prima fase: la presentazione della SCIA e l’avvio del procedimento di controllo dell’amministrazione sulla “carenza dei presupposti e dei requisiti” per l’esercizio dell’attività oggetto di segnalazione. 2.1. La ricevuta rilasciata dall’amministrazione al momento della presentazione della segnalazione, ai sensi dell’art. 18-<em>bis</em>: natura, funzione e contenuto. 2.2. (s<em>egue)</em> Le (principali) criticità alimentate dall’incompletezza del dato normativo: destinatari della comunicazione, momento di avvio del provvedimento, provenienza dell’iniziativa e doverosità dell’azione amministrativa.  3. Il dovere dell’amministrazione di concludere <em>in ogni caso</em> il procedimento di controllo sulla carenza dei presupposti e requisiti per l’esercizio dell’attività con un provvedimento espresso e motivato. 4. Seconda fase: legittimo affidamento del segnalante vs. tutela del terzo, tra potere degli interessati di sollecitare i controlli <em>ex post</em> e sopravvivenza del potere di “<em>autotutela inibitoria</em>” dell’amministrazione. 4.1. Alcune considerazioni conclusive sui silenzi dell’amministrazione nel … silenzio del Legislatore: <em>quid iuris</em>?</strong><br />  <br /> <strong>1. Introduzione.</strong><br /> L’istituto della S.C.I.A. si conferma nelle intenzioni del Legislatore italiano quale strumento privilegiato di liberalizzazione dei mercati, per assicurare effettiva attuazione ai principi stabiliti dal diritto europeo e dall’ordinamento nazionale in tema di libera concorrenza. E questo, sebbene le criticità che fino ad oggi, a seguito e nonostante le modifiche più recenti (<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>), esso abbia posto per gli operatori economici (<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>) e per l’interprete (<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>).<br /> Per un verso, le continue modifiche che hanno interessato il testo originario dell’art. 19 della legge 241/1990, da sempre al centro di vivaci dibattiti dottrinali e giurisprudenziali e spesso oggetto di questioni di legittimità costituzionale innanzi alla Consulta (di cui ancora oggi (<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>) si attende un giudizio), testimoniano un assetto instabile e di complessa composizione. Esso risente, da un lato, delle peculiarità ontologicamente connaturate all’utilizzo del potere amministrativo in materia economica, tradizionalmente concepito come strumento di controllo preventivo in un’ottica di autorizzazione (<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>): dall’altro, della questione ancora attuale dell’inefficienza (<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>) di un apparato amministrativo non sempre adeguato e preparato (in termini di risorse e di specializzazione tecnica) per far fronte ad una realtà economico-sociale così mutevole e in continua evoluzione (<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>).<br /> Sono proprio questi i fattori che a più riprese hanno indotto il Legislatore italiano a intervenire sull’istituto e che hanno giustificato le più discusse modifiche dei suoi tratti caratteristici. Soprattutto con gli interventi legislativi dell’ultimo periodo, ne sono state rimodellate le diverse fasi nell’illusione di poter risolvere in questo modo problemi che richiedono strumenti di intervento ben diversi e più generali (<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>). E non è un caso che il Legislatore, con cadenza quasi annuale, abbia ricercato nelle soluzioni proposte dalla dottrina (<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>) e dalla giurisprudenza (<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>) la quadratura del cerchio, al fine di restituire coerenza armonica a una norma che per decenni si è caratterizzata per discontinuità e antinomie interne e che solo ora, con le più recenti riforme della legge 241/1990 e con l’adozione del codice del processo amministrativo, sembra trovare una più soddisfacente – pur se non ancora perfetta – composizione (<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>).<br /> D’altra parte, non si può ignorare il dato statistico sull’utilizzo della S.C.I.A. (<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>) per l’avvio delle attività edilizie e di impresa sul territorio italiano che, dunque, a fronte dell’elevata domanda, comprova la necessità, oggi ancora più urgente, di disporre di un meccanismo agile e semplificato, ma al contempo in grado di assicurare la certezza del diritto, e dunque regole chiare e conoscibili, così come di garantire l’affidamento delle situazioni giuridiche consolidate e la stabilità dei rapporti giuridici che riguardano tutti i soggetti coinvolti nelle diverse fasi in cui l’istituto si articola. Non solo, quindi, per il soggetto che intenda avviare l’attività oggetto di segnalazione e per i terzi che, per le ragioni che saranno approfondite in seguito, potrebbero essere interessati a impedirne l’intrapresa; ma anche per le amministrazioni che comunque – vale a dire nonostante la liberalizzazione dell’attività privata che l’eliminazione del controllo preventivo favorisce – sono doverosamente obbligate a compiere le verifiche sulla conformità della stessa alla legge (<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>).<br /> Le recenti modifiche alla l. 241/1990 e in particolare all’art. 19, introdotte con la c.d. riforma Madia e i decreti attuativi, sono dirette ad accrescere la tutela della posizione giuridica del segnalante e del terzo nel meccanismo della S.C.I.A. e, al tempo stesso, ad assicurare a tutti gli attori coinvolti (non soltanto ai privati interessati, ma anche all’amministrazione procedente), di disporre di regole chiare e di procedure più facilmente accessibili, nel rispetto dei principi che regolano l’azione amministrativa, di trasparenza, di efficienza e, nondimeno, di legalità.<br /> Ed è proprio nel segno del principio di legalità, declinato nella sua accezione formale e sostanziale, che si tenterà di scomporre la norma nelle fasi in cui si articola il meccanismo della S.C.I.A. (<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>), tra attività privatistiche e pubblicistiche, al fine di individuare le questioni che le più recenti modifiche hanno finalmente superato e quelle che ancora oggi rimangono aperte, valorizzando le posizioni giuridiche dei diversi soggetti, che generalmente compongono quel rapporto triangolare che si delinea con la presentazione della segnalazione (<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>), ma che non sempre, come in più occasioni è stato ribadito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, hanno ricevuto dal Legislatore uguale riconoscimento e tutela (<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>).<br /> Particolare attenzione verrà riservata, inoltre, agli oneri di cui sono caricate le pubbliche amministrazioni a seguito delle modifiche legislative più recenti e al ruolo indispensabile che le stesse svolgono nel garantire l’effettiva e corretta applicazione delle norme, perché solo con la diffusione di buone prassi amministrative possono essere colmate quelle lacune normative (reali e apparenti) riscontrate dai primi commentatori della riforma.<br />  <br /> <strong>2. Prima fase: la presentazione della SCIA e l’avvio del procedimento di controllo dell’amministrazione sulla “carenza dei presupposti e dei requisiti” per l’esercizio dell’attività oggetto di segnalazione.</strong><br /> In virtù delle disposizioni contenute nella legge 241/1990 novellata, una volta che il privato abbia presentato all’amministrazione la segnalazione certificata di inizio attività, dando avvio all’attività oggetto della S.C.I.A. (art. 19, c. 2), l’ufficio competente è tenuto a rilasciare immediatamente una ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della segnalazione (art. 18-<em>bis</em>, c. 1). Senza troppe precisazioni la norma afferma poi che, ove tale ricevuta contenga le informazioni di cui all’art. 8, essa costituisce anche comunicazione di avvio del procedimento (art. 18-<em>bis</em>, c. 1, secondo periodo).<br /> Si apre così una prima fase pubblicistica (a iniziativa d’ufficio e doverosa) volta ad acclarare la sussistenza/carenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge che il privato ha dichiarato di possedere. Tale procedimento si deve concludere perentoriamente, pena cioè l’esaurirsi di questo potere amministrativo di controllo, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione (30 giorni, in caso di S.C.I.A. in materia edilizia), con un provvedimento espresso e motivato. In caso di accertata “carenza” dei requisiti e presupposti di legge, il procedimento di controllo si conclude con un provvedimento di tipo restrittivo-inibitorio, che consiste nel divieto di prosecuzione dell’attività e nell’ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi. La norma fa comunque salva la possibilità per il privato di intervenire in sanatoria a conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, in ottemperanza alle indicazioni prescritte dall’amministrazione, da adottare entro un termine non inferiore a 30 giorni (art. 19, c. 3). Viceversa, in caso di accertata “non carenza” dei requisiti e presupposti di legge, e dunque di conformità della segnalazione alle previsioni di legge, la norma non esplicita se l’amministrazione debba comunque adottare un provvedimento espresso con cui informare il privato della conclusione del procedimento di controllo (<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>). Questo dovere per l’amministrazione, come si vedrà più approfonditamente, sembra discendere tuttavia da una lettura sistematica della norma, in combinato disposto con l’art. 2 della l. 241/1990. L’eventuale silenzio mantenuto dall’amministrazione allo scadere del termine per provvedere, tanto in caso di “carenza”, quanto in caso di “non carenza” dei presupposti e requisiti, non equivarrebbe infatti a silenzio-accoglimento, né tantomeno a silenzio-diniego, dal momento che la norma nulla dice in proposito. Per espressa previsione normativa, l’inerzia dell’amministrazione (che in questa prima fase conseguirebbe al mancato esercizio del potere di controllo inibitorio entro il termine di 60/30 giorni) integra un mero inadempimento patologico del generale dovere di provvedere di cui all’art. 2, che consentirebbe agli interessati (tanto al segnalante, quanto al terzo come si vedrà) di sollecitare l’intervento dell’amministrazione e, in caso di protratta inerzia, di agire <em>ex</em> art. 31 cpa (art. 19, c. 6-<em>ter</em>). Il carattere di doverosità e perentorietà (<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>) che connota il potere di procedere e provvedere in capo all’amministrazione che riceve la segnalazione è poi confortato dal fatto che, nel caso in cui la segnalazione certificata non dovesse essere conforme alle norme vigenti (ma solo in questo caso), il comportamento inerte dell’amministrazione che abbia inutilmente lasciato decorrere il termine di cui all’art. 19, c. 3 – senza dunque procedere ad accertare la carenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge o, comunque, senza provvedere di conseguenza a inibire l’attività oggetto della segnalazione difforme da legge con un provvedimento espresso –, comporta la responsabilità dell’amministrazione stessa, nella persona del dipendente che non ha agito tempestivamente, e l’applicazione del conseguente regime sanzionatorio (art. 21, c. 2-<em>ter</em>).<br /> In questa prima fase pubblicistica si possono innestare due momenti di natura privatistica, che spostano sul privato oneri e responsabilità ulteriori. Anzitutto, l’art. 19, c. 3, ammette, ove possibile, la conformazione dell’attività oggetto di segnalazione da parte del privato il quale, con una condotta attiva dunque, deve dare seguito alle misure necessarie indicate dall’amministrazione entro il termine fissato da quest’ultima. In difetto di adozione di tali misure, l’attività si intende implicitamente vietata, senza che l’amministrazione debba adottare un provvedimento espresso dal contenuto restrittivo-inibitorio (questa sembra costituire l’unica fattispecie in cui la norma contempla un silenzio significativo dell’amministrazione (<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>), che si perfeziona questa volta a seguito dell’inerzia del privato). È poi prevista la possibilità per gli interessati di sollecitare il potere di controllo dell’amministrazione, che la norma tuttavia tratteggia per sommi capi, senza chiarire chi abbia tale facoltà, se i terzi o anche il privato che ha presentato la segnalazione; quali poteri/doveri dell’amministrazione possano essere sollecitati e, prima ancora, in quale fase temporale possa essere presentata la sollecitazione: se anche prima della scadenza del termine di 60/30 giorni o solo una volta che lo stesso sia scaduto e, comunque, fino a quale momento (<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>).<br />  <br /> <strong>2.1. La ricevuta rilasciata dall’amministrazione al momento della presentazione della segnalazione, ai sensi dell’art. 18-<em>bis</em>: natura, funzione e contenuto.</strong><br /> Se sulla natura privatistica della segnalazione certificata di inizio attività vi è ormai unanime consenso in dottrina (<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>) e in giurisprudenza (<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>) e, dunque, gli orientamenti che ne hanno professato la natura pubblicistica (<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>) sono da ritenere del tutto anacronistici, a maggior ragione con le modifiche di cui all’art. 19, c. 6-<em>bis</em> ad opera del d.l. 138/2011 (<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>); altrettanto non può dirsi sulla natura, sul contenuto e sulla funzione della ricevuta che l’amministrazione competente, ai sensi dell’art. 18-<em>bis</em>, l. 241/1990, deve immediatamente rilasciare al privato che abbia presentato la segnalazione, la quale in base alle informazioni contenute può costituire (ma non è chiaro in quali circostanze) anche comunicazione di avvio del procedimento.<br /> Anzitutto, sulla sua natura, alcune norme ancora oggi in vigore equiparano la ricevuta rilasciata dall’amministrazione a un titolo di legittimazione per l’avvio dell’attività (<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>). Questo è quanto si legge già nel c.d. decreto «Bersani-<em>bis</em>» del 2007 (<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>) che, al fine di liberalizzare le attività economiche esercitate in forma di impresa, sostituisce alla tradizionale serie di adempimenti amministrativi previsti per la sua nascita una semplice «comunicazione unica», a fronte della quale l’ufficio del registro rilascia una ricevuta che “costituisce <em>titolo per l’immediato avvio </em>dell’attività imprenditoriale, <em>ove sussistano i presupposti di legge” </em>(art. 9, c. 3 e 9-<em>bis</em>). Il rilascio di questa ricevuta/titolo di legittimazione immediata se, da un lato, consente all’imprenditore di intraprendere la propria attività prima della conclusione degli atti e dei procedimenti che la stessa va a sostituire; d’altro canto, solleva non poche perplessità sulla reintroduzione di un potere amministrativo di controllo preventivo o, comunque, sulla necessità per il privato di attendere un atto proveniente dall’amministrazione per intraprendere l’attività.<br /> Sempre in tema di liberalizzazione dell’attività d’impresa, si richiamano le previsioni contenute nel d.l. 112/2008 (<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>). L’art. 38 si apre con un’affermazione di principio secondo la quale “al fine di garantire il <em>diritto</em> di iniziativa economica privata di cui all’articolo 41 della Costituzione, <em>l’avvio</em> di un’attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, <em>è</em> <em>tutelato</em> <em>sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività </em>o<em> dalla richiesta del titolo autorizzatorio</em>”. Nel delegare a regolamenti futuri il compito di semplificare e riordinare la disciplina dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), il decreto si limita a indicare principi e criteri di indirizzo, statuendo che le attività per le quali è sufficiente la presentazione della DIA possono essere avviate <em>immediatamente</em> (art. 38, c. 3, lett. <em>e</em>). Tuttavia, la norma prosegue disponendo che, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, lo sportello rilascia una ricevuta che, in caso di DIA, costituisce <em>titolo autorizzatorio</em>.<br />  La necessità di un chiarimento sul contenuto delle verifiche preventive compiute dall’amministrazione, oltre che sulla natura delle DIA, e di un coordinamento normativo con l’art. 19, l. 241/1990 è ancor più stringente ove si consideri quanto statuito con il D.P.R. 160/2010, entrato in vigore quando l’art. 19 era già stato novellato dall’art. 49, c. 4-<em>bis</em>, d.l. 78/2010 (<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>). Se, da un lato, il legislatore ha avvertito la necessità di specificare l’oggetto delle verifiche – e, infatti, l’art. 5 precisa che il rilascio della ricevuta da parte dello sportello sia automatico una volta che l’ufficio abbia verificato, con modalità informatica, la completezza <em>formale</em> della segnalazione e dei relativi allegati e che <em>solo</em> “a seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell’art. 19, c. 2, l. 241/1990, può avviare immediatamente l’intervento o l’attività”, che è dunque subordinata a tale preventiva verifica –; d’altro canto ha ribadito l’equivoca qualificazione prevista per la DIA, estendendola anche al caso della SCIA. Si precisa, difatti, al comma 7 che, “ai sensi dell’articolo 38, c. 3, lett. f), del decreto-legge, <em>la ricevuta di cui al comma 4, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell’amministrazione</em>” (<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>).<br /> Anche in questo caso il disposto della norma lascia aperta qualche perplessità. Anzitutto in merito al tipo e all’oggetto delle verifiche che lo sportello è tenuto a compiere in vista del rilascio della ricevuta. La previsione normativa richiama un potere di controllo “formale”, inteso ad accertare con modalità telematica la completezza della dichiarazione/segnalazione e della documentazione allegata, dal quale consegue un vero e proprio automatismo nel rilascio/non rilascio della ricevuta, con tutte le difficoltà pratiche che questo comporta (<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>). Se nel caso di DIA/S.C.I.A., poi, la ricevuta costituisce titolo autorizzatorio, che può essere oggetto di impugnazione giurisdizionale e di autotutela amministrativa, e solo una volta che sia stata rilasciata il privato può iniziare l’attività, in evidente contrasto con la <em>ratio</em> di liberalizzazione che caratterizza la S.C.I.A./DIA; nell’ipotesi di procedimento autorizzatorio, come si desume dal c. 8 dell’art. 5, la medesima ricevuta riveste una funzione diversa perché, nonostante il suo rilascio, il privato deve comunque attendere la decorrenza dei termini di conclusione del procedimento, la cui scadenza (per espressa previsione normativa) in assenza di provvedimento espresso equivale ad accoglimento dell’istanza. In questo secondo caso, la ricevuta parrebbe assumere allora funzione di mera “comunicazione di avvio del procedimento”, secondo la formula contenuta nel d.lgs. 59/2010 (<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>) e mutuata dall’art. 13, c. 5 della direttiva c.d. <em>Bolkestein</em>.<br /> Il decreto di attuazione, più precisamente, sostituisce la tradizionale comunicazione di avvio del procedimento con una ricevuta (art. 17), rilasciata dall’amministrazione procedente al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, dal contenuto diverso a seconda che il procedimento sia destinato a concludersi con un provvedimento espresso o meno. Alle informazioni comuni a entrambe le modalità di conclusione del procedimento (che l’art. 17 individua nell’indicazione del termine previsto per la conclusione del procedimento, dei casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione e nei mezzi di ricorso previsti), si somma quanto  prescritto dalla lettera c), valevole esclusivamente per i casi di conclusione silente del procedimento, ovverosia la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l’autorizzazione è considerata come rilasciata.<br /> Con la riforma Madia e i decreti attuativi, il Legislatore italiano, estendendo anche al caso della S.C.I.A. quanto statuito dal d.lgs. 59/2010 in tema di procedimenti autorizzatori, prende posizione sulla natura della ricevuta rilasciata a seguito della presentazione della segnalazione, chiarendo una volta per tutte l’ambigua definizione utilizzata dalla normativa precedente. Più in particolare, l’art. 3 del d.lgs. 126/2016 aggiunge alla legge 241/1990 l’art. 18-<em>bis</em> (<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>), in virtù del quale la ricevuta rilasciata al momento della presentazione della S.C.I.A. si limita ad attestare “<em>l’avvenuta presentazione</em> dell’istanza, <em>della segnalazione</em> e della comunicazione” e non costituisce, invece, “condizione di efficacia della S.C.I.A.” ai fini dell’intrapresa dell’attività economica privata, la quale, infatti, si intende avviata anche senza che sia stata rilasciata alcuna ricevuta (<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>). La nuova previsione sembra, dunque, superare i dubbi interpretativi suscitati dall’equivoca equiparazione di tale ricevuta a un titolo autorizzatorio, sostenuta dal c.d. “decreto Bersani <em>bis”</em> del 2007 e ribadita nei decreti del 2010 e 2011 nonostante i chiarimenti del d.l. 78/2010 (<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>),  disposizioni ancora oggi evocate dalle amministrazioni procedenti al momento del rilascio della ricevuta, quale titolo legittimante/abilitante l’iniziativa economica privata (<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>).<br /> L’art. 18-<em>bis</em>, letto in combinato disposto con il nuovo art. 19, contiene tuttavia alcune indicazioni dai contorni non ben definiti. Se la formulazione è chiara nel disporre che l’amministrazione è tenuta a procedere all’immediato rilascio della ricevuta, anche in via telematica, al momento della presentazione della segnalazione, e difatti in caso di suo mancato rilascio è prevista la responsabilità del soggetto competente (art. 18-<em>bis</em>, c. 1); non è altrettanto puntuale nel definire quale sia il contenuto della ricevuta nel caso in cui sia stata presentata una segnalazione e, di conseguenza, se e a quali condizioni in questa ipotesi essa possa rivestire funzione di comunicazione di avvio del procedimento.<br /> Osservando più da vicino le indicazioni circa il contenuto della ricevuta che l’amministrazione deve rilasciare a fronte di istanze, segnalazioni o comunicazioni, l’art. 18-<em>bis</em> sembra modellato in modo sbilanciato sulla falsariga dei procedimenti a istanza di parte, a conclusione espressa o tacita. Vi si legge, infatti, che la ricevuta deve indicare “<em>i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, </em>ove previsto<em>, a rispondere</em>, ovvero <em>entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza</em>”. Quanto poi alla sua funzione, senza chiarimenti ulteriori la norma afferma che, se la ricevuta “contiene le informazioni di cui all’articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7”. In merito a quest’ultimo aspetto la disposizione sembra compiere un’inversione logica, dal momento che attribuisce alla ricevuta la funzione di comunicazione di avvio del procedimento ove questa contenga le informazioni che tipicamente connotano tale atto, senza precisare però al ricorrere di quali circostanze – nel caso peculiare della S.C.I.A. – essa debba contenere tali indicazioni ulteriori (<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>).<br /> La previsione richiamata necessita, allora, di alcuni adattamenti per trovare effettiva applicazione anche nel caso specifico della “presentazione di segnalazioni”. Escluso che la S.C.I.A. possa costituire un atto di impulso procedimentale equiparabile ad una istanza in senso stretto, è pur vero che a seguito della segnalazione del privato e per occasione della stessa (<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>), ai sensi dell’art. 19, c. 3, l’amministrazione è tenuta a dare avvio al procedimento di controllo sulla conformità dell’attività economica oggetto della segnalazione. Non paiono ravvisabili impedimenti o ragioni di celerità del procedimento che giustifichino una deroga a quanto statuito dall’art. 7, l. 241/1990. Anzi, poiché tale procedimento di controllo, in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di legge, si conclude con un provvedimento espresso e motivato dal contenuto inibitorio-ripristinatorio o conformativo, che in entrambi i casi va a incidere sulla sfera giuridica del destinatario restringendone il diritto soggettivo (ovverosia il diritto di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. c. 1), l’amministrazione dovrebbe essere sempre tenuta a dare comunicazione ai destinatari e agli interessati dell’avvio di tale procedimento (<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>). Ma non solo: trattandosi di provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, sarebbe opportuno estendere anche a questi casi la garanzia di cui all’art.10-<em>bis</em>, quantomeno in relazione alle attività commerciali – dal momento che per le attività edilizie gli articoli del DPR 380/2001 assolvono alla funzione di comunicazione in maniera anche più incisiva rispetto alla l. 241/1990 (<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>) –, e, in quanto provvedimenti ricettizi, la loro efficacia dovrebbe essere sempre subordinata all’obbligo di comunicazione preventiva di cui all’art. 21-<em>bis </em>(<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>).<br /> Passando a esaminare, poi, il contenuto della ricevuta che, nel caso di S.C.I.A. rivestirebbe necessariamente anche la funzione di comunicazione di avvio del procedimento, l’art. 18-<em>bis</em> si limita a prevedere che tale atto deve indicare “i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, <em>ove previsto</em>, a rispondere”. Quanto poi ai contenuti ulteriori, il rinvio generico della norma all’art. 8 non sembra tenere in adeguata considerazione le peculiarità che caratterizzano, e soprattutto distinguono, le tre fattispecie richiamate (istanze, segnalazioni e comunicazioni).<br /> Anche in questo caso è necessario un adeguamento alla fattispecie della segnalazione perché la norma abbia concreta applicazione. Sui termini di conclusione del procedimento valgono le considerazioni appena svolte. È indubbio che in caso di segnalazione manchi un’istanza del privato in senso stretto e che l’amministrazione non debba rispondere alcunché, proprio perché non c’è alcuna domanda del privato. Tuttavia, è proprio a decorrere dal ricevimento della segnalazione che l’amministrazione è tenuta a procedere e a concludere tale procedimento di controllo entro un termine perentorio (che non esclude, come si vedrà, la possibilità di esercitare il potere di cui all’art. 19, c. 4). Di conseguenza, nella ricevuta l’amministrazione sarà tenuta a indicare, ai sensi dell’art. 8, lett. c-<em>bis</em>, il termine (pari a 60/30 giorni) entro cui deve concludersi il procedimento di controllo e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione (l’azione avverso il silenzio inadempimento di cui all’art. 31 c.p.a.); così come l’amministrazione competente (lett. a), l’ufficio e il funzionario nominato responsabile del procedimento (lett. c), l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti (lett. d); l’oggetto del procedimento promosso (in questo caso, l’accertamento della carenza dei requisiti e presupposti di legge) (lett. b) e anche la data di presentazione (non dell’istanza, come precisato dalla lett. c-<em>ter</em>, ma) della segnalazione certificata.<br /> La questione che rileva in questo frangente, tuttavia, non riguarda tanto la conoscibilità delle informazioni “minime” elencate dall’art. 8, che generalmente sono già nella disponibilità del privato che presenta la segnalazione, quanto piuttosto di tutta quella serie di informazioni ulteriori che connotano il caso di specie e che farebbero della ricevuta-comunicazione di avvio del procedimento un valido strumento informativo, di effettiva trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa e di concreta utilità per il privato, consentendogli di superare le asimmetrie informative che questi inevitabilmente sconta nel rapporto con l’amministrazione nel momento in cui presenta la segnalazione. In particolare, si fa riferimento all’intera sequenza in cui si articola il meccanismo della S.C.I.A., a partire dal momento di presentazione della segnalazione (per cui sarebbe opportuno menzionare nella ricevuta il tipo di attività economica avviata dal privato e la precisazione che tale attività può essere intrapresa immediatamente); per arrivare sino alle fasi eventuali che possono innestarsi successivamente, al fine di consentire al privato di esercitare consapevolmente e tempestivamente il suo diritto di partecipare al procedimento di controllo (e, dunque, tra l’altro, i termini entro cui l’amministrazione deve esercitare gli ulteriori poteri di controllo una volta scaduta la prima fase di accertamento della conformità della segnalazione; l’oggetto di tali poteri e gli uffici competenti a effettuarli; i rimedi ulteriori di cui dispone il privato) (<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>).<br /> Riguardo a queste informazioni ulteriori, l’assenza di una modulistica standardizzata e, più in generale, di un’omogenea disciplina sul territorio nazionale costituisce uno degli ostacoli più problematici per le pubbliche amministrazioni che si occupano di S.C.I.A. e S.C.I.A. unica (<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>). Sarebbe pertanto auspicabile che Regioni e A.N.C.I. collaborassero per la predisposizione di una ricevuta dal contenuto minimo unificato, nell’idea di una pubblica amministrazione unica che, a prescindere dalla collocazione geografica dell’ufficio che riceve la segnalazione, sia in grado di gestire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale i processi di gestione delle pratiche, senza tuttavia trascurare quelle specificità concrete che potrebbero richiedere adattamenti e integrazioni particolari da parte dei singoli sportelli e uffici.<br /> Altra questione, alimentata dalle più recenti riforme, riguarda poi la difficoltà di coordinare le potenzialità del digitale con certi meccanismi di cui si compone lo strumento della S.C.I.A.: nella loro formulazione gli artt. 18-<em>bis</em> e ss. risultano, infatti, ancora fortemente ancorati ad un modello procedimentale di tipo cartaceo, non del tutto compatibile con i processi di digitalizzazione dell’attività amministrativa (<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>).<br />  <br /> <strong>2.2. (s<em>egue)</em> Le (principali) criticità alimentate dall’incompletezza del dato normativo: destinatari della comunicazione, momento di avvio del provvedimento, provenienza dell’iniziativa e doverosità dell’azione amministrativa.  </strong><br /> Un primo profilo di incertezza riguarda i destinatari della ricevuta/comunicazione di avvio del procedimento di controllo sulla S.C.I.A. Sebbene la norma nulla dica in proposito, una lettura sistematica della legge sul procedimento amministrativo sembra indicare tra i possibili destinatari della ricevuta/comunicazione non solo il soggetto che ha presentato la segnalazione, ma anche i terzi che potrebbero esservi interessati e, per certi versi, pregiudicati dall’esito del procedimento di controllo (in particolare ove questo fosse positivo, vale a dire nel caso in cui l’amministrazione, accertata la sussistenza dei presupposti e requisiti di legge, si determinasse per non inibire la prosecuzione dell’attività oggetto di segnalazione, con lesione della sfera giuridica del terzo (<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>)).<br /> L’art. 7 della l. 241/1990 statuisce, in generale, che l’avvio del procedimento deve essere comunicato tanto “ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi”; quanto nei confronti di quei “soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari”, qualora dal provvedimento possa derivare loro un pregiudizio.<br /> Calando queste disposizioni generali nella specifica previsione in tema di segnalazione certificata, la lettera della legge stabilisce chiaramente, per quanto riguarda la comunicazione nei confronti di chi ha presentato la S.C.I.A., che l’amministrazione ha l’obbligo di rilasciargli una ricevuta immediatamente al momento della presentazione della segnalazione (<a href="#_ftn45" title="">[45]</a>).<br /> Più controversa, invece, è la questione della garanzia di conoscibilità del procedimento a favore dei terzi, su cui la norma tace, nonostante l’art. 7 imponga all’amministrazione doveri di comunicazione anche nei confronti dei soggetti indirettamente pregiudicati dal provvedimento. In questo caso particolare, l’amministrazione dovrebbe essere parimenti tenuta a dare loro notizia dell’avvio del procedimento di controllo di conformità (<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>) e a comunicare, tra l’altro, il tipo di attività economica oggetto della segnalazione, se questa sia già stata avviata dal privato, che dalla presentazione di tale segnalazione decorre il termine di 60/30 giorni per l’amministrazione per procedere al controllo di conformità e, più in generale, tutte quelle informazioni per mezzo delle quali il terzo possa valutare le potenzialità lesive dell’attività economica privata in questione e, di conseguenza, in caso di mancato esercizio dei poteri inibitori, far valere il proprio interesse tanto in sede procedimentale, quanto in sede processuale.<br /> Da un lato, infatti, questa estensione dei doveri di pubblicità e di trasparenza dell’azione amministrazione consentirebbe al terzo di partecipare al procedimento di controllo, di prendere visione degli atti e anche di produrre memorie e documenti utili per la decisione dell’amministrazione, così come previsto dagli artt. 9 e 10, l. 241/1990. D’altro canto, essa permetterebbe di ovviare ad alcuni problemi riscontrati in dottrina sulla scarsa utilizzabilità da parte del terzo degli strumenti di tutela processuali, a fronte della limitata o tardiva conoscibilità dell’avvio dell’attività oggetto di segnalazione e, più in particolare, dell’esistenza di procedimenti amministrativi di controllo su tale attività (<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>). Con l’invio di una comunicazione, viceversa, il terzo sarebbe messo nella condizione di conoscere fin da subito la sussistenza di un’attività economica potenzialmente pregiudizievole dei suoi interessi e, soprattutto, di essere tempestivamente informato dell’avvio di un procedimento amministrativo di controllo, così come dei suoi termini di conclusione. Di conseguenza, sarebbe assicurato il suo diritto di esercitare in tempo utile i poteri di sollecitazione nei confronti dell’amministrazione (<a href="#_ftn48" title="">[48]</a>) e di esperire più efficacemente l’azione avverso il silenzio inadempimento (art. 19, c. 6-<em>ter</em>) (<a href="#_ftn49" title="">[49]</a>).<br /> Su questo punto è necessario, tuttavia, farsi carico di alcune obiezioni, la più rilevante delle quali riguarda l’applicabilità al caso di specie del criterio di “soggetti individuati o facilmente individuabili”, richiamato dall’art. 7 e, quindi, le condizioni al ricorrere delle quali la legge riconosce al terzo un interesse meritevole di tutela che potrebbe essere pregiudicato dall’attività economica oggetto di segnalazione e, indirettamente dal procedimento di controllo di conformità di quest’ultima alla legge (<a href="#_ftn50" title="">[50]</a>). In particolare, ci si deve domandare per quale ragione l’amministrazione, all’interno di un meccanismo che mira alla semplificazione, dovrebbe farsi carico di individuare, tra la generalità dei consociati, i terzi titolari di una posizione giuridica differenziata e qualificata indirettamente lesa dall’attività procedimentale, con l’inevitabile aggravio di tempi e risorse che questo comporta. E quali interessi, poi, dovrebbe vantare il terzo perché l’amministrazione gli riconosca la facoltà di intervenire nel procedimento di controllo sulla S.C.I.A.<br /> Secondo quanto affermato in dottrina (<a href="#_ftn51" title="">[51]</a>), poi fatto proprio dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (<a href="#_ftn52" title="">[52]</a>) e dall’Adunanza Plenaria (<a href="#_ftn53" title="">[53]</a>), con l’avvio del procedimento di controllo finalizzato ad accertare la carenza dei presupposti e dei requisiti di legge sorgono interessi legittimi tanto in capo al privato che ha presentato la segnalazione, quanto in capo ai terzi nei cui confronti l’attività oggetto di segnalazione può arrecare pregiudizio (<a href="#_ftn54" title="">[54]</a>). In questo particolare frangente, si assiste a una riqualificazione della situazione giuridica soggettiva vantata dagli interessati: se, da un lato, il privato che ha presentato la segnalazione è titolare di un interesse legittimo oppositivo, volto a conservare il suo diritto soggettivo di iniziativa economica privata a fronte del potere inibitorio-restrittivo dell’amministrazione; correlativamente, il terzo è titolare di un interesse legittimo pretensivo del tutto peculiare. Questi, infatti, non domanda all’amministrazione un provvedimento che accresca la sua sfera giuridica, come generalmente accade nei procedimenti ampliativi, ma piuttosto ambisce al fatto che l’amministrazione adotti quel provvedimento restrittivo della sfera giuridica del privato che ha presentato la segnalazione, che di conseguenza impedirebbe o riparerebbe al pregiudizio arrecatogli dall’avvio dell’attività, lesiva dei suoi interessi.<br /> Se è assodato, quantomeno in dottrina (<a href="#_ftn55" title="">[55]</a>), che in questi casi il terzo sia titolare di un interesse legittimo (di tipo pretensivo), resta da valutare quali siano in concreto gli interessi meritevoli di tutela che ne legittimano la partecipazione al procedimento di controllo di conformità della S.C.I.A. e che gli consentono di far valere le sue ragioni davanti all’amministrazione e, eventualmente, davanti al giudice amministrativo (<a href="#_ftn56" title="">[56]</a>).<br /> La situazione giuridica vantata in queste circostanze dal terzo non può consistere nella mera pretesa che l’amministrazione eserciti un controllo di tipo formale ed estrinseco sulla segnalazione, contestandone ad esempio l’incompletezza, dovuta alla mancata produzione di documenti o certificazioni da parte del segnalante (<a href="#_ftn57" title="">[57]</a>). Né può esaurirsi efficacemente (<a href="#_ftn58" title="">[58]</a>) nella sola contestazione diretta nei confronti del privato che ha presentato la segnalazione circa le violazioni di natura civilistica del suo diritto di proprietà o di altro diritto reale minore, della sua libertà di iniziativa economica o, più in generale di tutte quelle controversie attinenti ai rapporti privatistici tra il terzo e il segnalante (che rientrerebbero, piuttosto, nella giurisdizione del giudice ordinario) (<a href="#_ftn59" title="">[59]</a>).<br /> Il terzo, in realtà, ha interesse che l’amministrazione – una volta accertata in concreto l’insussistenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla legge, che il privato, nel presentare la segnalazione, ha invece attestato di possedere al fine di avviare l’attività –, inibisca la prosecuzione della stessa, in quanto lesiva degli interessi di cui lui stesso è portatore. Di conseguenza, l’interesse legittimo pretensivo che il terzo fa valere sarà indirizzato a contestare il cattivo esercizio del potere inibitorio (<a href="#_ftn60" title="">[60]</a>), lo scorretto/mancato esercizio del potere di controllo pubblicistico (da sottoporre, questo sì, alla cognizione del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, come espressamente stabilito dall’art. 133, c. 1, lett. a), n. 3) c.p.a.). Questo proprio perché siffatto potere “è posto a tutela anche del terzo, titolare di un interesse legittimo pretensivo a un bene della vita che passa attraverso l’esercizio del potere amministrativo repressivo <em>e che è fondato sulla norma pubblicistica che limita l’attività dell’altro privato</em>” (<a href="#_ftn61" title="">[61]</a>).<br /> E, difatti, non tutti gli interessi vantati dal terzo possono assurgere al rango di interesse legittimo qualificato e, dunque, di situazione giuridica soggettiva protetta dall’ordinamento. Solamente gli interessi “<em>pari ordinati o sovra ordinati</em>” che la legge ritiene meritevoli di riconoscimento e di una tutela rafforzata possono “<em>entrare in conflitto con l’interesse del privato</em>” (<a href="#_ftn62" title="">[62]</a>) che ha presentato la segnalazione e, di conseguenza, legittimare da un lato la pretesa del terzo che ne sia portatore e, correlativamente, fare insorgere l’obbligo dell’amministrazione di esercitare il potere di controllo (non ancora esercitato) sull’attività oggetto di segnalazione.<br /> Si tratta, in definitiva, di tutti quegli interessi, riconducibili al concetto di “<em>esigenze imperative di interesse generale</em>” elaborate dalla giurisprudenza europea e mutuate dall’ordinamento italiano, i quali costituiscono un limite alla libertà di iniziativa economica sancita dall’art. 41, c. 1, Cost. Rientrano in questo concetto quei particolari valori e interessi di “utilità sociale” ai quali la Costituzione riconosce una protezione rafforzata e che l’art. 41, c. 2, pone come limiti all’iniziativa economica privata (<a href="#_ftn63" title="">[63]</a>).<br /> Secondo la giurisprudenza richiamata, poi, anche interessi “<em>pari ordinati</em>” del terzo potrebbero entrare in conflitto con gli interessi del privato che ha presentato la segnalazione (<a href="#_ftn64" title="">[64]</a>), ma in nessun caso il terzo potrebbe far valere un interesse di tipo meramente economico-protezionistico: il terzo cioè non potrebbe giustificare la sua pretesa nei confronti dell’amministrazione all’esercizio del potere inibitorio e, di conseguenza, al rilascio del provvedimento restrittivo, sulla base di un interesse a non vedere, ad esempio, ristretto il suo bacino di utenza, a conservare la sua posizione dominante sul mercato, che l’attività oggetto di segnalazione potrebbe pregiudicare, ostacolando in questo modo la libertà di iniziativa economica dei potenziali <em>newcomers</em> (<a href="#_ftn65" title="">[65]</a>).<br /> Tra gli interessi qualificati che possono costituire presupposto della situazione giuridica vantata dal terzo (<a href="#_ftn66" title="">[66]</a>) va annoverata, ad esempio, in materia di S.C.I.A. edilizia, la titolarità del diritto di proprietà del terzo, su un fondo limitrofo (requisito della <em>vicinitas</em>) (<a href="#_ftn67" title="">[67]</a>); o di altro diritto reale minore su un bene di proprietà del soggetto che ha presentato una segnalazione, che andrebbe a incidere sulla sua sfera giuridica (<a href="#_ftn68" title="">[68]</a>), ad esempio, per il mancato rispetto delle norme del codice civile sulle distanze minime tra edifici (<a href="#_ftn69" title="">[69]</a>), o in tema di apertura di finestre (<a href="#_ftn70" title="">[70]</a>), in contrasto con i vincoli architettonici (<a href="#_ftn71" title="">[71]</a>), per violazione delle previsioni sui confini che delimitano la proprietà (<a href="#_ftn72" title="">[72]</a>), o delle previsioni del piano regolatore sulla destinazione d’uso degli edifici confinanti (<a href="#_ftn73" title="">[73]</a>) e della disciplina urbanistica a tutela delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico (<a href="#_ftn74" title="">[74]</a>). Sull’attività di impresa, in tema di DIA per l’apertura di impianti tecnologici, si rammenta ad esempio l’interesse del terzo a contestarne la mancata inibizione, nonostante la struttura insistesse su un’area sottoposta a vincoli (zona pre-parco) (<a href="#_ftn75" title="">[75]</a>); o, ancora, invocando la tutela dell’incolumità pubblica, l’interesse a contestare una S.C.I.A. per la ristrutturazione di spazi privati aperti al pubblico, per il mancato rispetto delle norme antisismiche in zone sismiche (<a href="#_ftn76" title="">[76]</a>); così come la tutela della salute pubblica per contestare la mancata inibizione dell’installazione di un impianto di produzione di energia elettrica (<a href="#_ftn77" title="">[77]</a>). In materia di concorrenza, vi rientra poi l’interesse di un’impresa terza concorrente a vedere correttamente esercitato il potere di controllo nei confronti di un’attività economica indebitamente intrapresa o svolta da altro operatore economico (criterio del c.d. bacino di utenza) (<a href="#_ftn78" title="">[78]</a>).<br /> Come emerge dalla casistica richiamata, l’ordinamento riconosce un interesse legittimo in capo al terzo qualora quest’ultimo si faccia portatore di interessi superindividuali, di valori che appartengono alla collettività e che il terzo difende non soltanto nel proprio interesse, ma quale “custode” dell’effettività del diritto pubblico (<a href="#_ftn79" title="">[79]</a>). Nel farsi portavoce di questi valori il terzo, come si vedrà, di fatto diventa garante di quei limiti all’utilizzo della S.C.I.A. che, posti a tutela di interessi che non potrebbero essere adeguatamente garantiti con un controllo successivo, impongono la necessità di un controllo preventivo da parte dell’amministrazione (cfr. art. 14, direttiva 123/2006).<br /> La funzione che riveste il terzo nella S.C.I.A., del resto, sembra avere delle forti assonanze con quella ricoperta dal segnalante nella fase di avvio dell’attività. Proprio come il privato che, presentando la segnalazione, si addossa la responsabilità dei controlli preventivi e, quindi, l’onere di verificare e attestare quei presupposti tipici della fase istruttoria, che nei procedimenti ampliativi (sostituiti dalla S.C.I.A.) tipicamente appartengono all’amministrazione; analogamente il terzo interessato si farebbe carico di (sollecitare i) controlli successivi, perché sia accertata la lesione di un interesse pubblico, nei casi in cui l’amministrazione non abbia proceduto tempestivamente o correttamente a compiere le doverose verifiche sull’attività oggetto di segnalazione (<a href="#_ftn80" title="">[80]</a>).<br /> Ma se quella del segnalante è una forma di auto-responsabilità che trova giustificazione e, al contempo, una sorta di compensazione nei benefici che gli derivano dall’eliminazione <em>ex lege</em> dei controlli preventivi, in un’ottica di liberalizzazione dell’attività; il ruolo che riveste il terzo nella fase del controllo successivo è differente dal momento che quest’ultimo, in sostanza, diventa protettore di un interesse pubblico, in caso di inerzia o di scorretto esercizio del potere pubblico e, dunque a fronte di una situazione patologica non consentita dalla legge che, di conseguenza, non esime l’amministrazione inadempiente dalle sue responsabilità (art. 21, c. 2-<em>ter</em>, l. 241/1990) (<a href="#_ftn81" title="">[81]</a>).<br /> Un secondo aspetto su cui il legislatore non ha avvertito la necessità di un chiarimento riguarda, poi, il momento di avvio del procedimento di controllo che in dottrina, giurisprudenza, e finanche tra le amministrazioni, non è individuato in modo univoco (<a href="#_ftn82" title="">[82]</a>), e che la previsione di una ricevuta obbligatoria rilasciata dalla p.a.  non ha fatto che complicare (art. 18-<em>bis</em>, l. 241/1990).<br /> Si tratta di un momento decisivo per il sistema, per le conseguenze che ne discendono tanto per i privati, quanto per l’amministrazione. È da questo momento, infatti, che sorgerebbe l’interesse legittimo del privato che ha presentato la segnalazione e dei terzi controinteressati (<a href="#_ftn83" title="">[83]</a>); che decorrerebbe il termine di 60/30 giorni per la conclusione del procedimento e, in seconda battuta, alla sua inutile scadenza, il termine di diciotto mesi per l’amministrazione per esercitare i poteri di cui all’art. 19, co 4 (cfr. art. 2, c. 4, d.lgs. 222/2016) e, al contempo, il termine annuale per gli interessati per esperire l’azione avverso il silenzio inadempimento.<br /> Se, in generale, è pacifico che il procedimento amministrativo venga avviato nel momento in cui si verifica il primo contatto tra l’amministrazione e il privato (<a href="#_ftn84" title="">[84]</a>), e che è riconducibile al fenomeno dell’iniziativa amministrativa ogni atto – di un privato o di un’autorità pubblica – o fatto idoneo a far sorgere il dovere di provvedere dell’amministrazione (<a href="#_ftn85" title="">[85]</a>), è necessario chiedersi allora se, in caso di S.C.I.A., il procedimento di controllo di conformità debba ritenersi pendente già al momento della presentazione della segnalazione (che tuttavia potrebbe essere incompleta o rivolta ad un ufficio diverso da quello competente), oppure solo a seguito del rilascio della ricevuta (che potrebbe anche difettare). Questo interrogativo assume rilevanza particolare, difatti, non tanto nei casi in cui la p.a. abbia rilasciato tempestivamente la ricevuta, a fronte di una segnalazione formalmente completa e correttamente indirizzata, dal momento che la norma prevede il suo rilascio immediato, senza alcuno sfasamento temporale tra segnalazione e ricevuta (<a href="#_ftn86" title="">[86]</a>); quanto piuttosto nei casi in cui la segnalazione sia incompleta e necessiti di integrazioni documentali, o ancora sia indirizzata a un organo incompetente e, di conseguenza, non sia stata rilasciata ricevuta alcuna.<br /> Strettamente collegato alla questione appena sollevata e logicamente antecedente alla stessa, si pone poi un altro problema, anch’esso trascurato dal legislatore, che riguarda la provenienza dell’atto di iniziativa amministrativa che dà impulso al procedimento stesso: si tratta di chiarire in altre parole se, a fronte della S.C.I.A., il procedimento sia avviato d’ufficio o su istanza privata (<a href="#_ftn87" title="">[87]</a>).<br /> Il tema dell’iniziativa procedimentale è affrontato nella manualistica amministrativa con una bipartizione che si fonda, generalmente, sulla natura del soggetto che dà impulso alla sua apertura (<a href="#_ftn88" title="">[88]</a>). Nei procedimenti a istanza di parte, di regola destinati a concludersi con un provvedimento che amplia la sfera giuridica del destinatario, l’apertura del procedimento è sollecitata da un privato, titolare di un interesse legittimo pretensivo, con un atto (richiesta, istanza) che costituisce il necessario e sufficiente presupposto per l’esercizio del potere. Viceversa, nei procedimenti a iniziativa d’ufficio, l’avvio del procedimento trova necessario e sufficiente presupposto nell’esigenza di cura di un pubblico interesse, avvertita dall’amministrazione (la stessa competente ad avviare il procedimento o un’altra), indipendentemente da ogni sollecitazione dei soggetti destinatari del provvedimento. In questo caso, l’iniziativa coinciderà con il primo atto che l’amministrazione pone in essere per il perseguimento dell’interesse pubblico che le è stato attribuito dalla legge, a seguito di rapporti di altri uffici, notizie di stampa, istanze o segnalazioni di soggetti esterni (<a href="#_ftn89" title="">[89]</a>).<br /> Questa netta suddivisione non sembra affatto calzante per descrivere la provenienza dell’iniziativa nel caso della S.C.I.A. Da un lato, per espressa previsione legislativa, se l’amministrazione accerta la carenza dei requisiti e presupposti per l’esercizio dell’attività oggetto di segnalazione, essa è tenuta ad adottare provvedimenti espressi e motivati a conclusione di un procedimento di tipo repressivo-inibitorio, che di conseguenza parrebbe essere avviato d’ufficio dall’amministrazione stessa. D’altro canto, non si può ignorare che tale potere di controllo deve essere esercitato entro 60/30 giorni dal ricevimento della segnalazione del privato. L’<em>obbligo</em> di ricevere la segnalazione, che tendenzialmente esula dai procedimenti a iniziativa d’ufficio (<a href="#_ftn90" title="">[90]</a>), induce a interrogarsi se non sia l’atto del privato, allora, a dare impulso all’apertura del procedimento. Ma con questo atto il soggetto si limita a comunicare all’amministrazione l’avvio di un’attività economica o edilizia, senza chiederle alcunché e senza far sorgere alcun obbligo in capo all’amministrazione. La segnalazione, infatti, non può in alcun modo costituire atto di iniziativa procedimentale, perché se così fosse verrebbe contraddetta la finalità di liberalizzazione che il meccanismo della S.C.I.A. persegue. Deve pertanto escludersi la possibilità di ricondurre la segnalazione tra quegli atti definiti di “iniziativa privata tipizzati”, quali domande/istanze, dalla cui presentazione consegue l’obbligo per l’amministrazione di provvedere per ampliare la sfera giuridica del richiedente (<a href="#_ftn91" title="">[91]</a>). Essa rientrerebbe, piuttosto, in quella categoria di “atti meramente preparatori”, di cui fanno parte le denunce, le segnalazioni (<a href="#_ftn92" title="">[92]</a>), e dalle quali non discenderebbe il dovere per l’amministrazione di provvedere (perché in questi casi si ritiene che il privato non sia titolare di un interesse qualificato), ma semmai solo un obbligo per l’amministrazione di vagliare l’opportunità di dar corso o meno al procedimento (<a href="#_ftn93" title="">[93]</a>). In proposito, si legge in dottrina che, in generale, “la segnalazione di un fatto”, che nel caso della S.C.I.A. ben potrebbe coincidere con l(a comunicazione dell)’avvio dell’attività da parte del segnalante e con l’attestazione del possesso dei requisiti e presupposti di legge, “non può sicuramente sostituire l’accertamento della pubblica amministrazione, ma essa sollecita l’autorità ad agire allo scopo di acquisire con certezza la conoscenza del fatto segnalato” (<a href="#_ftn94" title="">[94]</a>). Quanto al dovere di provvedere, “esso sorgerà solo se l’esame dovuto induca l’autorità amministrativa ad adottare un atto di sua competenza, che può essere anche un atto di apertura di un procedimento” e che, nel caso della S.C.I.A., come si vedrà, potrebbe combaciare proprio con la ricevuta/comunicazione di avvio del procedimento, con cui l’amministrazione manifesta la sua intenzione di dare avvio al procedimento di controllo di conformità della segnalazione. <br /> Un’apertura in questo senso, del resto, sembrerebbe confermata anche da quella giurisprudenza, richiamata dalla dottrina che più di recente si è occupata del tema (<a href="#_ftn95" title="">[95]</a>), secondo la quale da tali atti non può comunque sorgere un obbligo di provvedere (<a href="#_ftn96" title="">[96]</a>), che troverebbe fondamento piuttosto nella legge e nella funzionalizzazione del potere (<a href="#_ftn97" title="">[97]</a>), ma piuttosto un obbligo di procedere (<a href="#_ftn98" title="">[98]</a>).<br /> Queste perplessità sulla provenienza dell’iniziativa, se di parte privata o d’ufficio, e le soluzioni di volta in volta elaborate, inducono a esaminare ancora più da vicino l’atto di segnalazione. Per certo, come si è detto, si tratta di un atto del privato, non un atto procedimentale a valenza pubblicistica. Tuttavia, restano da chiarire alcuni aspetti che attengono più propriamente alla sfera del privato e, in particolare, alla doverosità della sua presentazione, alla sua efficacia condizionante nei confronti dell’avvio dell’attività e, soprattutto, alle conseguenze in caso di sua mancata presentazione, tanto per il privato, quanto per l’amministrazione.<br /> In proposito, viene qui in rilievo una particolare categoria di atti di iniziativa amministrativa, delineata dalla dottrina tedesca negli anni ’60 (<a href="#_ftn99" title="">[99]</a>), che è stata ripresa in Italia prima da Lucifredi e Virga (<a href="#_ftn100" title="">[100]</a>), e poi rielaborata da Meloncelli (nel tentativo di superare le difficoltà espresse dalla dottrina maggioritaria ad ammettere che <em>un atto privato obbligatorio </em>potesse svolgere la funzione di aprire il procedimento) (<a href="#_ftn101" title="">[101]</a>). Si tratta, in particolare, di quelle ipotesi di “atti di iniziativa amministrativa <em>fondate su una situazione giuridica</em> <em>passiva</em>”, definite come “una terza forma intermedia tra iniziativa d’ufficio e istanza di parte”, in cui il privato “è <em>tenuto</em> a dare <em>notizia</em> all’amministrazione”. Al ricorrere di certe condizioni, le norme <em>impongono</em> al soggetto di presentare all’amministrazione, affinché questa provveda, un atto (designato in genere dalla legislazione con il termine di “denuncia”) al quale sarebbe riconnesso un effetto propulsivo, e conferiscono contemporaneamente a un’autorità amministrativa il potere di pretenderne l’assunzione (<a href="#_ftn102" title="">[102]</a>). Diversamente dalle “istanze”, chi presenta la denuncia/dichiarazione adempie all’obbligo imposto dalla legge al fine di sottrarsi alla sanzione in caso di inadempimento, ma al contempo sollecita “l’esercizio di un potere amministrativo ben preciso, la cui individuazione è, peraltro, <em>implicita</em> nello stesso suo atto, <em>cosicché nessuna necessità esiste che egli formuli una dichiarazione del tipo dell’istanza</em>” (<a href="#_ftn103" title="">[103]</a>). Questa sollecitazione, secondo la dottrina richiamata, aprirebbe un rapporto giuridico con la p.a., che si svolge nell’ambito di un procedimento particolare che si conclude con un “provvedimento di cui è destinatario lo stesso denunciante” e che consiste “<em>in un provvedimento generalmente sfavorevole</em>”, la cui natura restrittiva giustificherebbe il carattere obbligatorio della denuncia. Il denunciante, infatti, non avrà interesse a ottenere l’emanazione del provvedimento (in genere ad effetti sfavorevoli), ma semmai ad opporvisi.<br /> Sono evidenti le analogie con il caso di specie: nella S.C.I.A., la situazione giuridica soggettiva pre-procedimentale in cui si trova il privato che ha interesse ad avviare, ad esempio, una certa attività economica consiste nel diritto soggettivo riconosciuto dall’art. 41 Cost. che non è del tutto libero, ma risulta condizionato all’obbligo di previa segnalazione all’amministrazione (<a href="#_ftn104" title="">[104]</a>). Perché il privato possa dare avvio all’attività cui aspira, se da un lato, in un’ottica di liberalizzazione non deve più attendere gli esiti di un previo controllo pubblico, dall’altro, analogamente alla fattispecie sopra richiamata, ai sensi dell’art. 19, c. 1, l. 241/1990, deve preventivamente e obbligatoriamente darne comunicazione all’amministrazione, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’ordinamento per aver avviato un’attività economica o edilizia senza previa dichiarazione all’autorità pubblica (<a href="#_ftn105" title="">[105]</a>). Quanto al procedimento di controllo di cui all’art. 19, c. 3, esso può essere definito come un “<em>procedimento a iniziativa d’ufficio obbligatoria, occasionata dalla segnalazione del privato</em>”: esso è avviato d’ufficio dall’amministrazione su segnalazione del privato, la quale non costituisce un atto procedimentale, resta fuori dal procedimento (atto esterno), né obbliga l’amministrazione a provvedere, ma piuttosto le impone di verificare se procedere o meno a detti controlli. I poteri di controllo dell’amministrazione, difatti, sono doverosi non perché il privato ha presentato la segnalazione, ma perché la legge prescrive all’amministrazione di provvedere alla cura dell’interesse pubblico ogni qual volta questo possa essere messo in pericolo da un’attività economica o edilizia privata che non rispetti i requisiti e presupposti di legge (<a href="#_ftn106" title="">[106]</a>). E, infatti, in tutti quei casi in cui il privato avvia l’attività senza aver comunicato all’amministrazione di avere i requisiti per farlo, l’amministrazione – nonostante tale mancanza – ha comunque il dovere di avviare d’ufficio un procedimento di controllo al fine di sanzionarne la condotta abusiva.<br /> Ritornando allora al quesito di partenza, sostenere che dalla segnalazione derivi, quantomeno, un obbligo di procedere e che l’amministrazione ben potrebbe provvedere anche a prescindere dalla stessa non risolve, tuttavia, la questione di stabilire con certezza il momento di avvio del procedimento di controllo (<a href="#_ftn107" title="">[107]</a>).<br /> Dalle riflessioni espresse in proposito in dottrina, questo momento parrebbe coincidere con la presentazione della S.C.I.A. (<a href="#_ftn108" title="">[108]</a>). E, in effetti, il primo contatto/confronto tra privato e amministrazione sembra avvenire proprio in questo momento, per mezzo dell’atto con cui il privato porta l’amministrazione a conoscenza di un fatto (l’avvio dell’attività e il possesso dei presupposti e requisiti per intraprenderla), che sarebbe poi oggetto del controllo di conformità. Tuttavia, questa generica individuazione dell’inizio del procedimento nel momento della presentazione della segnalazione (ma sarebbe meglio dire con il suo <em>ricevimento/ricezione</em> (<a href="#_ftn109" title="">[109]</a>) da parte dell’amministrazione, così come previsto del resto dalla legge all’art. 19, commi 1 e 3), non terrebbe in adeguata considerazione le eventuali cause di irricevibilità che possono riguardare l’atto presentato dal privato, oltre che la previsione dell’obbligo di rilascio di una ricevuta da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 18-<em>bis</em>.<br /> La segnalazione deve essere completa nei suoi contenuti, includere tutti gli allegati previsti dalla legge ed essere ritualmente presentata presso l’ufficio competente a riceverla.  L’avvio del procedimento (e, prima ancora l’avvio dell’attività economica o edilizia da parte del privato), dovrebbe allora avvenire solo nel momento in cui l’amministrazione, una volta compiuta la verifica formale sulle condizioni di ricevibilità della segnalazione (<a href="#_ftn110" title="">[110]</a>) e di ritualità (<a href="#_ftn111" title="">[111]</a>) della stessa (art. 18-<em>bis</em>, c. 2), abbia rilasciato la ricevuta di cui all’art. 18-<em>bis </em>che attesta, dunque, non solo l’avvenuta presentazione della segnalazione, ma anche la sua correttezza e completezza formale, perché è solo da questo momento che la S.C.I.A. può considerarsi formalmente perfetta.<br /> Questa interpretazione, del resto, sembra garantire un coordinamento più armonico tra l’art. 19 e le disposizioni speciali sulla S.C.I.A. unica. Se si legge l’art. 18-<em>bis</em>, l. 241/1990, in combinato disposto con quanto previsto dalle norme sul SUAP e, in particolare, sul controllo formale automatico di cui all’art. 5, c. 4, DPR 160/2010, emerge che la prima verifica che deve essere effettuata dall’amministrazione, di natura “estrinseca”, riguarda proprio il contenuto formale della segnalazione e la completezza della documentazione allegata. Considerato, poi, che per l’avvio di ciascuna attività, edilizia e commerciale, la modulistica standardizzata e unificata – in tema di attività commerciali e assimilate (allegato1) e in materia di attività edilizie (allegato 2) (<a href="#_ftn112" title="">[112]</a>) –, indica caso per caso quali documenti debbano essere presentati dal segnalante, ne consegue che ove questi documenti siano completi, l’amministrazione procederà automaticamente al rilascio della ricevuta (e il privato potrà avviare l’attività); viceversa, nel caso in cui questa documentazione fosse lacunosa, l’amministrazione non rilascerà la ricevuta e inviterà il privato a integrare la documentazione da un punto di vista meramente formale.<br /> Il controllo automatico che l’ufficio è tenuto a compiere al momento del ricevimento della segnalazione dovrebbe, dunque, precedere l’avvio dell’attività da parte del privato e, di conseguenza, anche il procedimento di controllo di conformità di cui all’art. 19, c. 3. Viceversa, quest’ultimo controllo, di tipo intrinseco, perché indirizzato a verificare il contenuto sostanziale delle attestazioni, dovrebbe più opportunamente decorrere dal momento in cui l’amministrazione ha rilasciato la ricevuta, che per l’appunto attesta la completezza e ritualità formale della segnalazione oggetto di verifica.<br /> L’individuazione del momento di avvio del procedimento di controllo di conformità, quale manifestazione della volontà dell’amministrazione di procedere a un controllo di tipo sostanziale sul possesso dei requisiti e presupposti di legge una volta constatata la sua completezza formale, è reciprocamente connessa con la questione del tipo di poteri che l’art. 19 attribuisce all’amministrazione. Questo aspetto merita una trattazione più approfondita su cui si avrà modo di tornare, qui sia consentito solo anticiparne le ricadute più rilevanti: espungere i controlli formali (sulla completezza della segnalazione e della documentazione allegata) dal controllo sostanziale di conformità di cui al comma 3 dell’art. 19, anticipandoli ad una fase esterna al procedimento, pre-procedimentale (<a href="#_ftn113" title="">[113]</a>), da un lato asseconderebbe la tendenza, auspicata da più parti e in particolare dalle amministrazioni che si occupano di S.C.I.A., ad automatizzare tale controllo, proprio perché si tratta di una verifica che l’amministrazione può effettuare <em>ictu oculi</em> e, in caso di incompletezza formale, invitare il privato a rettificare la segnalazione e a integrare gli allegati documentali, pena l’irricevibilità, senza dunque avviare alcun procedimento. D’altra parte, questa stessa anticipazione contribuirebbe a identificare “per sottrazione” il contenuto delle verifiche che deve compiere l’amministrazione sulla sostanza della segnalazione (<a href="#_ftn114" title="">[114]</a>), le quali se nei primi 60/30 giorni riguardano il contenuto delle attestazioni del privato in una dimensione vincolata (salvi quei residuali profili di discrezionalità tecnica e amministrativa che sembrerebbero sopravvivere a seguito della modifica dell’art. 19 (<a href="#_ftn115" title="">[115]</a>)); allo scadere del termine di 60/30 giorni dal ricevimento della segnalazione, viceversa, devono necessariamente tenere conto anche dell’affidamento del privato e procedere così al bilanciamento con altri interessi, secondo un attività di controllo caratterizzata da discrezionalità.<br /> Prima di passare all’esame della fase pubblicistica che s’innesta nel meccanismo della S.C.I.A., è opportuno dedicare alcune brevi considerazioni alle conseguenze che discendono dal mancato rilascio della ricevuta/comunicazione di avvio, su cui si rinviene un’antinomia tra le norme richiamate. Da un lato, infatti, l’art. 5, c. 5, DPR 160/2010, subordina l’avvio dell’attività del privato al rilascio della ricevuta (la cui mancanza, pertanto, ne impedisce l’intrapresa); dall’altro, l’art. 18-<em>bis</em>, c. 1, l. 241/1990, afferma che la segnalazione del privato produca comunque i suoi effetti (di sostituire dunque gli atti di autorizzazione preventiva e, di conseguenza, di consentire l’immediato avvio dell’attività), anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.<br /> Se si osservano più attentamente le ragioni del mancato rilascio della ricevuta da parte dell’amministrazione emerge come, in realtà, questo contrasto tra le norme sia soltanto apparente. In proposito, è necessario infatti distinguere due diverse ipotesi: a) se l’amministrazione non ha rilasciato la ricevuta perché la segnalazione è irricevibile (perché incompleta, manca la documentazione o irrituale), in questi casi, così come correttamente disposto dall’art. 5, DPR 160/2010, il privato che ha presentato la segnalazione non potrà avviare l’attività cui aspira se prima non provvede alle rettifiche/integrazioni; viceversa, b) se la mancata ricevuta/comunicazione è conseguenza del mancato avvio del procedimento e dell’istruttoria, perché l’amministrazione non ha nemmeno preso in considerazione la segnalazione (per inerzia patologica), in questo caso l’amministrazione è venuta meno al dovere di procedere e, come previsto dall’art. 18-<em>bis</em>, ferme restando le conseguenze in termini di responsabilità e regime sanzionatorio per l’amministrazione inadempiente, il privato potrà comunque dare avvio all’attività. Indubbiamente, in quest’ultimo caso il privato deve avere la certezza che l’amministrazione abbia effettivamente ricevuto la segnalazione, soprattutto nei casi in cui, ad esempio, sia stata inviata per posta o per via telematica, e forse la presunzione di cui all’art. 19, c. 1, ult. periodo, sconta di effettività. Quanto al primo caso, poi, se l’amministrazione si determinasse per inibire l’attività con un provvedimento restrittivo in assenza della ricevuta/comunicazione di inizio attività, trattandosi di attività vincolata tale provvedimento non sarebbe annullabile dal giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 21-<em>octies</em>, c. 2, solo se l’amministrazione dimostrasse in giudizio che tale atto non avrebbe potuto avere un contenuto diverso. Questa eventualità si verificherà in tutti quei casi di omissione non meramente formale della documentazione richiesta, ove il privato cioè non sia in grado di presentare i documenti richiesti perché in difetto dei requisiti e presupposti di legge (<a href="#_ftn116" title="">[116]</a>).<br />  <br /> <strong>3. Il dovere dell’amministrazione di concludere <em>in ogni caso</em> il procedimento di controllo sulla carenza dei presupposti e requisiti per l’esercizio dell’attività con un provvedimento espresso e motivato.</strong><br /> Come del resto confermato anche dalla giurisprudenza (<a href="#_ftn117" title="">[117]</a>) e dalla dottrina (<a href="#_ftn118" title="">[118]</a>), l’amministrazione ha il dovere di avviare il procedimento di controllo di conformità sull’attività oggetto di segnalazione. Si tratta di un obbligo che insorge immediatamente a seguito del ricevimento della S.C.I.A. (art. 19 c. 3), che deve essere esercitato entro un termine perentorio (<a href="#_ftn119" title="">[119]</a>) ben preciso e che, come previsto in generale dall’art. 2, c. 1, l. 241/1990, apre un procedimento che deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato tanto se a istanza di parte, quanto se, come nel caso in esame, iniziato d’ufficio, su segnalazione di parte.<br /> A conclusione del procedimento di controllo, l’amministrazione può determinarsi in due modi. Anzitutto, ove fosse accertata la “carenza dei presupposti e requisiti” e, dunque, la <em>difformità</em> dell’attività privata dalla legge, con un provvedimento restrittivo, espresso e motivato, dovrebbe inibire il proseguimento dell’attività o, se possibile, con un provvedimento conformativo, del pari espresso e motivato, dovrebbe indicare al destinatario le attività da compiere perché l’attività intrapresa sia conforme alla legge. In questa prima ipotesi l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, entro il termine perentorio, è espressamente contemplata dalla legge come obbligatoria per l’amministrazione procedente.<br /> In secondo luogo, se fosse accertata viceversa la “non carenza dei presupposti e requisiti” e, dunque, la <em>conformità</em> dell’attività privata alla legge, l’amministrazione non potrebbe inibire l’attività, ma nemmeno consentirla, per ovvie ragioni di coerenza con la struttura e la funzione del meccanismo della S.C.I.A. Come già anticipato, in questi casi la norma non esplicita se sia necessario un atto espresso e motivato che “concluda”, comunque, il procedimento di controllo. La ragione di questo silenzio risiede verosimilmente nel timore del Legislatore di alimentare il rischio di fraintendimenti sul ruolo svolto dall’amministrazione in una fase temporale che segue, e non precede, l’avvio dell’attività, e dunque di consentire nella sostanza il mantenimento di poteri di autorizzazione in capo all’amministrazione, la quale, per effetto, non solo potrebbe inibire/conformare l’attività, in mancanza dei presupposti; ma, accertata la sussistenza degli stessi, in definitiva autorizzarla a posteriori.<br /> La lettura della norma nel suo insieme sembrerebbe suggerire una diversa soluzione, preferibile tanto per il segnalante, a tutela della certezza del diritto e del suo legittimo affidamento (il quale se, da un lato, si oppone al provvedimento inibitorio, dall’altro ha diritto a svolgere la sua attività se in possesso dei requisiti); quanto nei confronti del terzo che ha un interesse contrapposto a quello del segnalante, che verrebbe leso non solo dal mancato esercizio dei poteri di controllo da parte della p.a., ma anche nel caso di scorretto esercizio del potere, se l’amministrazione, accertata erroneamente la sussistenza dei requisiti, non inibisse la prosecuzione dell’attività. Entrambi, dunque, sono interessati all’adozione di un provvedimento espresso e motivato in caso di esito positivo delle verifiche, perché se con tale atto il segnalante vedrebbe consolidarsi il suo affidamento (<a href="#_ftn120" title="">[120]</a>), il terzo potrebbe conoscere le ragioni della mancata inibizione dell’attività, ai fini di una sua impugnazione.<br /> Per un verso, infatti, è logico pensare, e la norma del resto non lo vieta, che il privato, che ha presentato la segnalazione e che è intenzionato ad avviare un’attività economica o edilizia, abbia tutto interesse ad attendere il decorso del termine di 60/30 giorni, di per sé relativamente breve (<a href="#_ftn121" title="">[121]</a>) nell’economia dell’attività che intende svolgere e dei costi che questa comporta, tanto nel caso in cui egli tema che l’amministrazione possa inibirne la prosecuzione, quanto nel caso in cui si aspetti che la stessa si determini in senso opposto (<a href="#_ftn122" title="">[122]</a>). Anzi, il privato ben potrà sollecitare le verifiche sui requisiti e presupposti attestati nella segnalazione, come previsto dall’art. 19, c. 6-<em>ter</em> (che come si vedrà si rivolge a tutti gli “interessati” e, dunque, non solo ai terzi, ma anche al segnalante), al fine di vedere concludersi il procedimento in modo a lui “favorevole” (ovverosia non con l’adozione di un provvedimento inibitorio, ma tutt’al più con un provvedimento di tipo conformativo o, addirittura, con un atto che attesti la conformità dell’attività alla legge, senza che tale attestazione possa costituire, ovviamente, titolo legittimante). E questo perché è proprio dalla mancata inibizione dell’attività che il suo affidamento diviene legittimo e tutelato dall’ordinamento (sempre che non siano accertate falsità-mendacio o che non siano in gioco interessi sensibili) (<a href="#_ftn123" title="">[123]</a>).<br /> Queste considerazioni di massima inducono allora a ricercare nel quadro delle norme richiamate un appiglio positivo da cui far derivare l’obbligo di provvedere in senso espresso e motivato anche nel caso di esito positivo della verifica (per l’accertata sussistenza dei requisiti e presupposti di legge), che sembrerebbe invece essere escluso dalla dottrina che finora si è occupata della questione. Parte di questa sostiene, infatti, che nel caso in cui il procedimento di acclaramento dovesse avere esito positivo, esso “<em>si conclude con un’archiviazione (un non atto secondo il giudice amministrativo) che, come tale, non si traduce in un provvedimento da comunicare all’interessato</em>” (<a href="#_ftn124" title="">[124]</a>). La tenuta di questa interpretazione sembra, tuttavia, essere messa in dubbio dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa. Se, da un lato, i giudici nazionali ed europei ammettono l’impugnabilità degli atti di archiviazione (<a href="#_ftn125" title="">[125]</a>); d’altra parte, sono frequenti i casi in cui l’amministrazione conclude il procedimento – avviato con una S.C.I.A./DIA – con un provvedimento espresso, anche in caso di sua archiviazione (<a href="#_ftn126" title="">[126]</a>). Anzi, a questo proposito, secondo un’impostazione del tutto condivisibile, si auspica una generalizzazione di tali prassi<a> che, dunque, induca le amministrazioni a esplicitare più frequentemente gli esiti delle verifiche sulla S.C.I.A., anche quando siano “negativi” (si concludano cioè con l’accertamento della “<em>non</em> carenza dei requisiti e presupposti” e, dunque, della conformità della attività oggetto della segnalazione alla legge) (</a><a href="#_ftn127" title="">[127]</a>).<br /> Altri ritengono, poi, che l’amministrazione in questi casi, in deroga alla previsione contenuta all’art. 2, l. 241/1990, possa “<em>puramente e semplicemente lasciare decorrere il termine</em>” (<a href="#_ftn128" title="">[128]</a>). Anche questa interpretazione non sembra del tutto soddisfacente: il provvedimento con cui l’amministrazione dà conto degli esiti positivi del controllo (<em>id est</em>, della sussistenza dei requisiti e presupposti) rappresenta comunque una manifestazione del potere inibitorio-repressivo di cui è titolare l’amministrazione nel caso della S.C.I.A. (<a href="#_ftn129" title="">[129]</a>). Argomentare diversamente sarebbe come dire che, in caso di esercizio di un potere ampliativo, se l’amministrazione non rinvenisse i presupposti per procedere al rilascio del provvedimento favorevole per il richiedente, anziché concludere il procedimento con un diniego espresso, a sua discrezione potrebbe lasciare decorrere inutilmente il termine. Questa conclusione è inaccettabile, perché il provvedimento sfavorevole dell’amministrazione sarebbe sostituito da un mero silenzio che aprirebbe la strada alle più svariate interpretazioni in termini di silenzio assenso/diniego o di silenzio inadempimento. Al contrario, nel nostro sistema viene riservata una tutela rafforzata nei confronti del privato destinatario di un provvedimento sfavorevole, che deve essergli comunicato con le cautele aggiuntive di cui agli artt. 10-<em>bis</em> e 21-<em>bis</em>. E con le più recenti modifiche all’art. 2, c. 1, questa tutela si è intensificata ancora di più, dal momento che il sistema, in un’ottica di trasparenza dell’azione amministrativa, richiede un provvedimento espresso anche nel caso in cui la sua domanda sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata (<a href="#_ftn130" title="">[130]</a>).<br /> Ma, allora, per quale ragione queste medesime cautele non dovrebbero valere nel caso dei controlli azionati a seguito del ricevimento della S.C.I.A., posto che l’eventuale esito positivo delle verifiche, se ha effetti favorevoli nei confronti del segnalante, allo stesso tempo produce effetti potenzialmente restrittivi della sfera giuridica del terzo?<br /> Questa interpretazione sulla possibilità per l’amministrazione di far semplicemente decorrere il termine in caso di “non accertata carenza dei requisiti e presupposti”, del resto, sembrerebbe esclusa da una lettura d’insieme dell’art. 19: dai commi successivi emerge, infatti, che il procedimento di controllo non possa <em>mai</em> concludersi con il silenzio dell’amministrazione, perché questo silenzio non può avere valore di assenso, né di diniego, ma solo di inadempimento patologico (<a href="#_ftn131" title="">[131]</a>), come sancito dall’art. 19, c. 6-<em>ter</em>. Non si vede perché, allora, si possa accordare al silenzio mantenuto dall’amministrazione un significato diverso a seconda che quest’ultima, lasciando puramente e semplicemente scadere il termine per provvedere, abbia inteso in realtà archiviare il procedimento oppure sia colpevolmente venuta meno al dovere di procedere e quindi di provvedere. Senza un atto espresso, né il privato che ha presentato la segnalazione, né il terzo che ha interesse all’inibizione dell’attività potrebbero conoscere le reali intenzioni dell’amministrazione, con le conseguenze in termini di ineffettività della tutela che ciò comporta (<a href="#_ftn132" title="">[132]</a>).  L’art. 19, in combinato disposto con quanto stabilito dall’art. 18-<em>bis</em>, si orienta dunque verso una diversa qualificazione dell’inerzia (silenzio-inadempimento), <em>senza distinguere</em> i casi in cui l’amministrazione sia rimasta colpevolmente inerte o abbia implicitamente manifestato la volontà di non esercitare i suoi poteri inibitori. Di conseguenza, non è prevista in alcun caso la possibilità per l’amministrazione di rimanere (lecitamente) silente: viceversa, l’inerzia dell’amministrazione è fonte di responsabilità per la stessa e viene sanzionata a più riprese dalla legge (cfr. art. 18-<em>bis</em> e art. 21, c. 2-<em>ter</em>). Il fatto poi che l’art. 19, c. 6-<em>ter,</em> preveda quale unica forma di tutela, in caso di protratta inerzia dell’amministrazione, l’azione di cui all’art. 31 c.p.a., concorre di fatto ad escludere la possibilità di equiparare l’inerzia ad un provvedimento tacito, normativamente qualificato, tanto di accoglimento, quanto di diniego. Riconoscendo quale unico mezzo di tutela – in caso di inerzia dell’amministrazione – l’azione avverso il silenzio inadempimento, la norma qualifica l’inerzia dell’amministrazione procedente come un mero comportamento patologico, in violazione del dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso di cui all’art.2.<br /> Ne consegue pertanto che ove l’amministrazione abbia dato avvio al procedimento di controllo, anche nel caso in cui sia accertata la “non carenza dei requisiti” non può rimanere silente, ma ha il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso (di contenuto favorevole, in questo caso) che, al pari del divieto di prosecuzione dell’attività o dell’ordine di conformazione, costituisce manifestazione del suo potere inibitorio e non, invece, titolo di legittimazione all’esercizio dell’attività che trova la sua unica fonte nella legge.<br /> Le finalità di liberalizzazione (parziale) che hanno mosso il legislatore nei correttivi apportati al testo originario della norma, del resto, sembrano avvalorare tali considerazioni. La <em>ratio</em> del meccanismo della S.C.I.A., come asserito a più riprese dal legislatore, consiste nel favorire l’iniziativa economica privata, auto-responsabilizzando il privato delle proprie affermazioni e attestazioni e addossando su quest’ultimo oneri procedimentali che, di regola (vale a dire, in caso di autorizzazione preventiva) competono all’amministrazione. Come contropartita, il privato si vede riconoscere la possibilità di intraprendere fin da subito l’attività cui aspira, senza dover attendere dunque un controllo amministrativo preventivo. Perché il meccanismo possa funzionare, tuttavia, è necessario che sia garantita la pubblicità e trasparenza dell’intervento successivo dell’amministrazione, così come la certezza del diritto e che, dunque, sia tutelato il legittimo affidamento del privato che, come si è già detto, si consolida solo se l’amministrazione non intervenga ad inibire/conformare la sua attività entro 60/30 giorni. Fino a quel momento non c’è alcun legittimo affidamento, trattandosi di mere dichiarazioni del privato, non ancora verificate, né tantomeno “confermate” dall’amministrazione.<br /> Quanto poi alla tutela del terzo, anche in questo frangente troverebbe conferma l’obbligo per la p.a. di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, pur se l’accertamento avesse esito positivo. La mera decorrenza del termine senza l’adozione di alcun atto sarebbe insoddisfacente non solo per il segnalante che, come visto, proprio a seguito dell’accertata “non carenza” dei requisiti e presupposti vedrebbe stabilizzarsi la sua posizione; ma soprattutto per il terzo che, pur se titolare di un interesse che potrebbe essere pregiudicato dall’azione amministrativa, non avrebbe un atto da impugnare, né potrebbe conoscere le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione a non inibire l’attività.<br /> La possibilità che un procedimento di questo tipo possa concludersi nei confronti dei terzi interessati con un silenzio o, comunque, con un “non atto”, del resto, è fortemente osteggiata anche dal diritto europeo (<a href="#_ftn133" title="">[133]</a>). In particolare, l’art. 13 della direttiva <em>Bolkestein</em> esorta gli Stati membri a introdurre regimi diversi all’utilizzo dello strumento del silenzio significativo qualora l’esito del procedimento possa ledere “<em>interessi legittimi di terzo</em>” che, al pari dei “motivi imperativi di interesse generale” (tra i quali i primi sono quindi inclusi), dovrebbero obbligare le amministrazioni ad adottare un provvedimento espresso (<a href="#_ftn134" title="">[134]</a>). L’esito positivo delle verifiche sulla carenza dei presupposti e dei requisiti integrerebbe proprio una di queste ipotesi, dal momento che tale accertamento, seppur favorevole per il segnalante, potrebbe essere sfavorevole per il terzo che, appunto, vedrebbe pregiudicata la sua sfera giuridica a seguito dello scorretto uso del potere di vigilanza e controllo sull’attività oggetto di segnalazione. Sebbene il Legislatore italiano non si sia preoccupato di includere esplicitamente tra i motivi imperativi di interesse generale che impongono un provvedimento espresso anche gli interessi legittimi di terzo (<a href="#_ftn135" title="">[135]</a>), la necessità di introdurre un regime diverso dalla conclusione tacita troverebbe comunque fonte positiva nella previsione, ribadita più volte nella legislazione più recente, che esclude proprio dall’applicazione del silenzio assenso (art. 20, c. 4) e della S.C.I.A. (art. 19, c. 1) i casi “imposti dalla normativa comunitaria” o in cui la normativa comunitaria “impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali” (<a href="#_ftn136" title="">[136]</a>).<br />  Un rafforzamento della tutela delle posizioni giuridiche dei soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nel procedimento avviato a seguito del ricevimento della S.C.I.A. allora potrebbe passare proprio dalla garanzia di maggiore trasparenza e certezza del diritto che gli obblighi di comunicazione possono assicurare e che non possono recedere nemmeno a fronte della constatata inefficienza e lentezza dell’apparato amministrativo in un’ottica di semplificazione della sua azione.<br /> La ricostruzione proposta, che in definitiva mira a valorizzare la logica procedimentale che dovrebbe caratterizzare le fasi – di competenza dell’amministrazione – successive alla presentazione della S.C.I.A., del resto troverebbe proprio nel diritto europeo e, a cascata, nelle previsioni interne di implementazione, un solido baluardo. Tali disposizioni affermano che la liberalizzazione dei mercati interni e delle attività economiche private comporta la progressiva riduzione e eliminazione di controlli preventivi, ma al contempo implica un rafforzamento degli obblighi di trasparenza e di comunicazione (<a href="#_ftn137" title="">[137]</a>) e un potenziamento dei controlli successivi in capo alle amministrazioni nazionali. Questi ultimi, come ricordato in dottrina, non sarebbero soppressi, ma solo posticipati (<a href="#_ftn138" title="">[138]</a>), quasi a controbilanciare l’eliminazione del preventivo potere di autorizzazione, e sarebbero posti a salvaguardia di interessi particolarmente qualificati che le esigenze di accelerazione delle procedure e di tutela della libertà di iniziativa economica privata non possono comunque obliterare.<br />  <br /> <strong>4. Seconda fase: legittimo affidamento del segnalante vs. tutela del terzo, tra potere degli interessati di sollecitare i controlli <em>ex post</em> e sopravvivenza del potere di “<em>autotutela inibitoria</em>” dell’amministrazione.</strong><br /> L’innestarsi di una seconda fase (eventuale) di controllo, di competenza dell’autorità amministrativa, dipende dal verificarsi di alcune circostanze che la riforma, superando solo in parte il precedente e discusso dato normativo (<a href="#_ftn139" title="">[139]</a>), si premura di precisare. Se, da un lato, il comma 4, nel richiamare le condizioni previste dall’art. 21-<em>nonies,</em> accorda all’amministrazione il potere di intervenire in via di autotutela, al fine di inibire l’attività ai sensi del comma 3, primo periodo (e, dunque, non anche di conformarla, perché in difetto di adozione delle misure da parte del privato l’attività deve considerarsi vietata), estendendo anche a questa fattispecie il termine massimo di diciotto mesi previsto per l’annullamento d’ufficio (<a href="#_ftn140" title="">[140]</a>), che nel caso della S.C.I.A. decorrerebbe proprio dalla scadenza del termine di 60/30 giorni (art. 2, c. 4, d.lgs. 222/2016); d’altro canto, il comma 6-<em>ter</em> consente anche ai privati interessati di “sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione”, ma senza che sia contemplato alcun limite temporale.<br /> Al ricorrere di questi fatti e condizioni l’amministrazione, d’ufficio (art. 19, c. 4) o su istanza privata (<a href="#_ftn141" title="">[141]</a>) (art. 19, c. 6-<em>ter</em>), è tenuta ad avviare un procedimento di controllo. Il decorso del termine di 60/30 giorni, dunque, non mette al riparo il segnalante dal potere dell’amministrazione, la quale, infatti, non vede esaurirsi il suo potere inibitorio, ben potendo, ove ne ricorrano le condizioni, intervenire anche oltre la scadenza del termine perentorio, lasciando così il privato in una situazione di incertezza. D’altra parte, il terzo potrebbe intervenire nel procedimento, sollecitando <em>sine die</em> l’esercizio dei poteri di controllo da parte dell’amministrazione a tutela dei propri interessi lesi dal mancato o cattivo esercizio dei poteri inibitori e, in caso di protratta inerzia, rivolgersi al giudice amministrativo per contestare l’illegittimità del silenzio mantenuto dall’amministrazione inadempiente.<br /> Esaminando da vicino queste due ipotesi, si ripropongono all’attenzione dell’interprete alcune questioni già da tempo rimarcate dalla dottrina e dalla giurisprudenza e che le modifiche (e, d’altra parte, alcune omissioni) della riforma Madia, per certi versi, hanno esacerbato.<br /> Quanto al comma 4, nel rinviare genericamente alle condizioni di cui all’art. 21-<em>nonies</em>, la norma se, da un lato, preclude la possibilità per l’amministrazione di esercitare tale potere anche al ricorrere dei presupposti della revoca (come invece era previsto nel testo previgente), superando così le critiche della dottrina (<a href="#_ftn142" title="">[142]</a>); tuttavia, non specifica quali siano in definitiva le condizioni richiamate. Generalmente, questi presupposti vengono fatti coincidere <strong>con la necessità dell’avvio di un apposito procedimento in contraddittorio, che deve essere comunicato ai destinatari e concludersi entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dalla scadenza dei 60/30 giorni. A questi, poi, si aggiunge la necessità di una valutazione comparativa, di natura discrezionale, degli interessi in rilievo, idonea a giustificare la frustrazione dell’affidamento incolpevole, maturato in capo al segnalante a seguito del decorso del suddetto termine e della conseguente consumazione del potere inibitorio</strong>? (<a href="#_ftn143" title="">[143]</a>).<br /> Venendo al comma 6-<em>ter</em>, d’altra parte, l’indefinita ampiezza dei poteri sollecitatori riservati agli interessati, che caratterizza la formulazione della norma sulla quale, come anticipato, il legislatore non è intervenuto e, pertanto, è stata chiamata a pronunciarsi la Corte Costituzionale, lascia aperte alcune questioni. Anzitutto, non è chiaro a quale tipo di silenzio si riferisca l’inerzia evocata dall’inciso del secondo periodo, problema che a sua volta presuppone una presa di posizione sulla doverosità dei poteri amministrativi esercitabili d’ufficio a fronte dell’istanza dei privati e sul quale la dottrina è ancora oggi divisa (<a href="#_ftn144" title="">[144]</a>).<br /> Indeterminato è anche il termine entro cui il terzo possa sollecitare i poteri di verifica. In merito a questo profilo si riscontrano in dottrina e in giurisprudenza posizioni molto discordanti che se, da un lato, hanno ritenuto necessario che la sollecitazione venisse esercitata entro il termine massimo di 60/30 giorni dalla presentazione della S.C.I.A., pari a quello assegnato all’amministrazione per l’esercizio del potere inibitorio “ufficioso” (<a href="#_ftn145" title="">[145]</a>); in altri casi, viceversa, rilevando l’inoperatività di questa opzione ermeneutica nel caso delle sollecitazioni del terzo, dal momento che “nessuna norma assicurerebbe anche nei confronti del medesimo la tempestiva comunicazione della segnalazione” (<a href="#_ftn146" title="">[146]</a>), hanno sostenuto che il potere di verifica dell’amministrazione potesse essere sollecitato <em>sine die</em> (<a href="#_ftn147" title="">[147]</a>). Un terzo orientamento ha poi affermato che l’istanza inibitoria del terzo dovesse essere soggetta “al termine decadenziale di 60 gironi, valido anche per la proposizione dell’ordinario ricorso annullatorio, che nel caso della S.C.I.A. decorrerebbe dalla data in cui l’istante ha avuto notizia della segnalazione per esso lesiva”, e che “decorso tale termine conserverebbe comunque il potere di diffida all’adozione di atti sottoposti alle condizioni di cui all’art. 21-<em>nonies</em>” (<a href="#_ftn148" title="">[148]</a>). O, ancora, entro il termine annuale di cui all’art. 31 c.p.a.  (<a href="#_ftn149" title="">[149]</a>). E sono proprio queste contrastanti impostazioni ad aver indotto i giudici di merito a sollevare la questione di legittimità costituzionale (<a href="#_ftn150" title="">[150]</a>).<br /> Sulla decorrenza dello stesso, poi, quanto alla sollecitazione delle verifiche del comma 3, si è già avuto modo di esaminare il dovere dell’amministrazione di rilasciare la ricevuta ai sensi del nuovo art. 18-<em>bis</em> e, di conseguenza, di comunicare anche ai terzi l’avvio del procedimento, pur rimanendo sottinteso che, in caso di mancato rilascio della stessa per colpa dell’amministrazione, il termine dovrebbe decorrere dal momento di effettiva conoscenza da parte del terzo dell’avvio dell’attività, a seguito della presentazione della segnalazione (<a href="#_ftn151" title="">[151]</a>). In relazione, invece, alla sollecitazione delle verifiche di cui al comma 4 una volta scaduto il termine di 60/30 giorni, l’art. 19, nel richiamare le condizioni dell’art. 21-<em>nonies</em>, estendeva anche all’esercizio dei poteri inibitori in via di autotutela le innovazioni della riforma Madia, circa il termine finale, pari a diciotto mesi, e il momento della sua decorrenza. Questo richiamo avrebbe richiesto, tuttavia, alcuni chiarimenti che il Legislatore, invece, ha omesso di specificare. La logica dell’autorizzazione preventiva che pervade il procedimento di riesame del 21-<em>nonies</em> mal si concilia con quanto disposto dall’art. 19: per il meccanismo della S.C.I.A. non si possono replicare quelle statuizioni che individuano il momento di decorrenza del suddetto termine nell’adozione di provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, tantomeno se formatisi ai sensi dell’art. 20. Il Legislatore allora è nuovamente intervenuto per chiarire che i diciotto mesi di cui all’art. 21-<em>nonies</em> decorrerebbero – nei casi del regime della S.C.I.A. –, dalla data di scadenza dei termini previsti dai commi 3 e 6-<em>bis</em>, senza curarsi tuttavia del fatto che se questa precisazione risolve la questione nel caso in cui il potere di verifica venga esercitato d’ufficio, non altrettanto può affermarsi nel caso in cui il medesimo potere sia sollecitato dal terzo (<a href="#_ftn152" title="">[152]</a>).<br /> Un altro aspetto che nel comma 6-<em>ter</em> non è chiaramente individuato, e che ha portato la giurisprudenza ad accogliere soluzioni contraddittorie, concerne poi il tipo di verifiche che possono essere sollecitate dagli interessati (<a href="#_ftn153" title="">[153]</a>). L’eccessiva indeterminatezza del dato normativo, in particolare, alimenta il quesito se le condizioni, i presupposti, le limitazioni temporali che circoscrivono l’esercizio dei poteri di controllo doverosi e ufficiosi dell’amministrazione debbano estendersi anche ai casi in cui questi medesimi poteri siano esercitati su previa sollecitazione di parte, seppure la norma non ne faccia espressa menzione. Se, per un verso, la giurisprudenza, trincerandosi dietro al silenzio del Legislatore sul punto, ha sostenuto che il terzo possa rimettere in termini l’amministrazione consentendole di esercitare quei poteri di verifica, senza limiti di tempo e anche in assenza delle condizioni dell’autotutela (<a href="#_ftn154" title="">[154]</a>); non sono mancati orientamenti che, viceversa, assecondando la logica di liberalizzazione che ha ispirato il Legislatore nel rimodellare lo strumento della S.C.I.A., hanno ritenuto esauriti tali poteri (<a href="#_ftn155" title="">[155]</a>).<br /> L’art. 19, c. 6-<em>ter</em>, infine, richiamando il concetto indeterminato di “<em>interessati</em>”, non specifica quali siano i soggetti che possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione. La dottrina, finora, ha ritenuto che questa facoltà riguardasse soltanto il terzo, concentrando i propri sforzi ermeneutici nell’interpretare il dato normativo esclusivamente a difesa e in favore di quest’ultimo, considerato da sempre l’anello debole del rapporto che s’instaura a seguito della prestazione della segnalazione. Ma trascurando, così, che anche il presentatore della S.C.I.A. potrebbe avere analogo ma speculare interesse a intervenire per sollecitare quei medesimi poteri a fronte dell’inerzia dell’amministrazione. Le aperture della giurisprudenza sugli atti di sollecitazione del terzo, quale occasione di avvio del procedimento di verifica (<a href="#_ftn156" title="">[156]</a>), unitamente alla previsione di un’azione avverso il silenzio inadempimento, a fronte della protratta inerzia dell’amministrazione nonostante l’atto di diffida, potrebbero avere dei risvolti interessanti per un inquadramento dei poteri di sollecitazione di cui al comma 6-<em>ter</em>, al fine di chiarire il contenuto (e le conseguenze in termini di obbligo di verifica per l’amministrazione) che tale facoltà comporta. E questo non solo in caso di sollecitazione proposta dal terzo il quale, come visto, sarebbe pacificamente titolare di un personale interesse, differenziato e qualificato, che l’amministrazione inibisca l’attività; ma anche nei confronti di colui che ha presentato la segnalazione. Quest’ultimo, infatti, avrebbe parimenti interesse a conoscere l’esito dell’accertamento dell’amministrazione, tanto nel caso in cui fosse positivo, quanto negativo, perché se nel primo caso deve interrompere l’attività economica iniziata, con un’inevitabile perdita economica; nell’altro caso, vedrebbe finalmente consolidarsi il suo legittimo affidamento (fatto salvo l’esercizio delle verifiche di cui agli artt. 19, c. 4 e 21, c. 2-<em>bis</em>).<br /> Dall’esame delle norme richiamate, in definitiva, emerge uno sbilanciamento nelle relazioni tra segnalante-amministrazione procedente, da un lato, e tra segnalante-terzo, dall’altro (<a href="#_ftn157" title="">[157]</a>). Se, nel primo caso, la riforma Madia ha riconosciuto una chiara tutela dell’affidamento del segnalante, circoscrivendo temporalmente il potere di iniziativa repressiva ufficiosa dell’amministrazione entro il termine di diciotto mesi; nel secondo caso, nulla ha disposto in merito al comma 6-<em>ter</em>, con la conseguenza che il potere sollecitatorio del terzo, anche dopo lo spirare del termine di 60/30 giorni è rimasto, come già era prima, esercitabile senza limiti di tempo. Ma le esigenze di salvaguardia dell’affidamento del presentatore della S.C.I.A. si ripropongono (con analoga cogenza) anche nei rapporti tra quest’ultimo e il terzo proponente l’istanza di cui all’art. 19, c. 6-<em>ter</em>. La riforma Madia, sotto questo punto di vista, ha indubbiamente aggravato il problema, determinando una situazione di disparità di trattamento nelle modalità di tutela dell’affidamento del segnalante (<a href="#_ftn158" title="">[158]</a>) che, invero, viene salvaguardato solo nei suoi rapporti con l’amministrazione, mentre rispetto al terzo rimane <em>sine die</em> esposto a una possibile iniziativa sollecitatoria dei poteri pubblici di controllo, la quale di fatto costituisce situazione perennemente ostativa al consolidamento del titolo. Con la conseguenza che le verifiche che l’amministrazione è legittimata a svolgere su richiesta del predetto terzo potrebbero ipoteticamente intervenire in ogni tempo, come si vedrà, anche quando l’annullamento in autotutela non sia più possibile, per avvenuto decorso dei diciotto mesi di legge.<br /> Di sicuro è innegabile che la relazione segnalante-terzo sia caratterizzata da una netta recessività della posizione del segnalante; essa stessa, d’altra parte, sembra consentire indirettamente un recupero di effettività della tutela e un incentivo alla legittimità dell’attività privata oggetto della segnalazione. Sollecitando i poteri di verifica che l’amministrazione non ha esercitato nel termine perentorio di 60/30 giorni, da un lato è come se il terzo la rimettesse in termini, consentendole di disporre, in via eccezionale, di poteri di controllo oltre quelli che la legge stessa le attribuisce, perché senza limiti di tempo (<a href="#_ftn159" title="">[159]</a>) e, comunque anche in assenza dei requisiti e presupposti dell’autotutela (<a href="#_ftn160" title="">[160]</a>); d’altro canto, il riconoscimento di questa stessa facoltà, proprio perché esercitabile <em>sine die </em>e<em> ad libitum</em> dal terzo, costituirebbe un valido ed efficace deterrente alle dichiarazioni illegittime del privato al momento della presentazione della segnalazione (<a href="#_ftn161" title="">[161]</a>). Al contempo, secondo la dottrina, il riconoscimento di questo ruolo in capo al terzo rappresenterebbe “<em>anche un incentivo per il privato stesso a farsi parte diligente rispetto all’esercizio di poteri che, se possono recare ad esso un giovamento, sono intesi innanzitutto ad assicurare e tutelare l’interesse pubblico</em>” (<a href="#_ftn162" title="">[162]</a>). Il terzo, di conseguenza, sarebbe onerato di sollecitare tempestivamente le verifiche dell’amministrazione, non potendo imputare alla condotta omissiva o tardiva dell’amministrazione quei danni che egli stesso avrebbe potuto limitare o, addirittura, evitare con l’ordinaria diligenza (<a href="#_ftn163" title="">[163]</a>). Se non altro per non incorrere nelle limitazioni ed esclusioni di responsabilità di cui all’art. 1227 c.c., che come si vedrà meglio in seguito potrebbe trovare applicazione non solo ove l’amministrazione dimostrasse di essersi adoperata per avvisarlo tempestivamente (notificandogli la ricevuta di cui all’art. 18-<em>bis</em>), ma anche in quei casi in cui fosse provato che il terzo, pur essendo altrimenti a conoscenza della presentazione della segnalazione e del conseguente avvio dell’attività dannosa, non si sia attivato per sollecitare tempestivamente le verifiche (<a href="#_ftn164" title="">[164]</a>), concorrendo con la sua condotta colposa alla lesione di interessi di cui avrebbe potuto farsi portavoce per limitarne il pregiudizio.<br />  <br /> <strong>4.1. Alcune considerazioni conclusive sui silenzi dell’amministrazione nel … silenzio del Legislatore: <em>quid iuris</em>?</strong><br /> Nell’eventualità in cui, alla scadenza dei 60/30 giorni per l’esercizio delle verifiche del comma 3, l’amministrazione rimanesse silente, tale inerzia non potrebbe essere ricondotta entro le ipotesi di silenzio normativamente qualificato, perché come si è detto l’amministrazione <em>in ogni caso</em> ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, la cui mancanza dà luogo piuttosto a un’ipotesi di inadempimento patologico. Sebbene, in generale, nei casi di procedimenti ampliativi, lo spirare del termine per provvedere non determini l’esaurimento del potere amministrativo; nel caso della S.C.I.A., viceversa, la perentorietà del termine di cui ai commi 3 e 6-<em>bis</em>, di regola, preclude all’amministrazione la possibilità di rilasciare tardivamente quel provvedimento inibitorio che non è stato tempestivamente adottato (<a href="#_ftn165" title="">[165]</a>). La sopravvivenza del potere inibitorio, nonostante la scadenza del termine, è ammessa solo alle condizioni del comma 4 che, in proposito, richiama l’art. 21-<em>nonies</em>.<br /> La formulazione oltremodo essenziale di quest’ultima disposizione ha sollevato non poche perplessità. Ad esse va ad aggiungersi la questione se la sopravvivenza di un potere inibitorio oltre il termine di 60/30 giorni, e alle condizioni di cui all’art. 21-<em>nonies</em>, valga anche nei casi cui la p.a. abbia lasciato inutilmente e colpevolmente scadere quel termine <em>senza</em> provvedere.<br /> In proposito, la lettura congiunta degli artt. 2 e 19, c. 3 e c. 6-<em>ter</em>, da un lato, e dell’art. 19, c. 4 e 21-<em>nonies</em>, dall’altro, sembrerebbe suggerire una risposta negativa. In base ai primi articoli rammentati si è detto che l’amministrazione ha sempre l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato e che la scadenza del termine perentorio per provvedere non dà luogo a un provvedimento tacito, ma semmai a un’ipotesi di silenzio-inadempimento “insanabile”, che preclude l’adozione di un provvedimento tardivo, di per sé illegittimo (anche se a rigore dovrebbe essere considerato nullo, per carenza di potere) (<a href="#_ftn166" title="">[166]</a>). Il secondo gruppo di previsioni normative consentirebbe, invece, all’amministrazione di conservare il suo potere inibitorio, a dispetto della scadenza del termine perentorio, ma solo al ricorrere dei presupposti dell’annullamento d’ufficio, tra cui non si vede perché non possa rientrarvi anche la preesistenza di un provvedimento amministrativo, espresso e motivato, che dovrebbe costituire oggetto di riesame da parte dell’amministrazione (<a href="#_ftn167" title="">[167]</a>). Vero è che la norma non chiarisce se tra i presupposti di cui all’art. 21-<em>nonies</em> vi sia anche la sussistenza di un provvedimento preesistente, passibile di annullamento in autotutela, e che, in base alla sentenza del Consiglio di Stato, n. 717/2009 (<a href="#_ftn168" title="">[168]</a>), e al pensiero maggioritario della dottrina (<a href="#_ftn169" title="">[169]</a>), questa condizione dovrebbe essere tendenzialmente esclusa. Tuttavia, le ragioni che a suo tempo avevano indotto proprio quella parte della dottrina e della giurisprudenza ad affermare che in questi casi l’amministrazione potesse esercitare un potere di autotutela “<em>sui generis</em>” e inibire tardivamente l’attività – senza annullare un provvedimento –, non paiono più attuali. Tale preclusione, infatti, era giustificata e dunque finalizzata a superare quegli orientamenti che erroneamente rinvenivano nell’atto di segnalazione del privato un provvedimento amministrativo tacito e che ritenevano possibile, una volta scaduto il termine senza che l’amministrazione si fosse espressa, esercitare il potere di autotutela contro l’atto del privato. Con la nuova formulazione, questa esigenza pare affatto superata: la norma positivizza la natura privatistica della S.C.I.A., dà per assodato l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento di verifica di cui al comma 3 con un provvedimento espresso e motivato, facendo discendere in caso contrario il regime del silenzio-inadempimento. Ne consegue, pertanto, che il potere invocato dal comma 4 dovrebbe essere considerato a tutti gli effetti un vero e proprio potere di “<em>autotutela inibitoria</em>”, che permette all’amministrazione di riesaminare il provvedimento che conclude il procedimento di verifica di cui al comma 3, e dunque di annullarlo, se illegittimo, e di esercitare nuovamente il potere di controllo di tipo inibitorio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti temporali dell’annullamento d’ufficio. L’avverbio “<em>comunque</em>”, del resto, sembra deporre in questo senso: nonostante la scadenza del termine (perentorio), l’amministrazione potrà ancora manifestare il suo potere inibitorio, ma previo annullamento del provvedimento precedente. Argomentare diversamente, ritenendo che in questi casi il comma 4 richiamerebbe solo alcune delle condizioni del 21-<em>nonies</em> e non anche le altre – tra cui in particolare proprio la più significativa, che consiste nella sussistenza un provvedimento illegittimo –, oltre che risultare una forzatura <em>praeter legem</em> (<a href="#_ftn170" title="">[170]</a>), verrebbe a frustrare la logica del comma 3, in particolare il tentativo del legislatore di circoscrivere il potere di verifica <em>ex post</em> della p.a. E, infatti, se si accoglie la tesi per cui il termine di 60/30 giorni ha natura perentoria e che, se l’amministrazione non lo rispetta, si configura un’ipotesi di inadempimento patologico, ove poi si consentisse all’amministrazione di riaprire il procedimento <em>solo</em> in caso di inerzia (perché in caso di preesistente provvedimento espresso l’amministrazione, in base alle regole generali, potrebbe esclusivamente annullarlo d’ufficio), nella sostanza l’amministrazione verrebbe rimessa in termini e deresponsabilizzata (<a href="#_ftn171" title="">[171]</a>) da quella sua condotta colpevole che le norme successive, viceversa, sanzionano (art. 21, c. 2-<em>ter</em>), consentendole – proprio in ragione di tale inadempimento – di mettere in discussione l’affidamento del privato con poteri per di più discrezionali (<a href="#_ftn172" title="">[172]</a>). Senza trascurare, poi, che così facendo, a fronte dell’inerzia dell’amministrazione, si ammetterebbe la coesistenza di due procedimenti: uno avviato d’ufficio, di natura discrezionale, e di competenza dell’amministrazione e uno, su sollecitazione di parte, di natura invece vincolata, che potrebbe peraltro sfociare in un giudizio innanzi al giudice amministrativo (<a href="#_ftn173" title="">[173]</a>).<br /> Dal combinato disposto delle norme, per come formulate, sembra quindi desumersi che l’amministrazione non possa comunque esercitare detti poteri inibitori nel caso in cui allo spirare del termine perentorio sia rimasta silente, trattandosi di un inadempimento che ha consumato il potere di provvedere non esercitato. La sopravvivenza di un potere inibitorio oltre termine dovrebbe essere consentita, a stretto rigore (e per non frustrare il senso della perentorietà dello stesso), solo se l’amministrazione, a conclusione del procedimento di primo grado, abbia adottato un provvedimento espresso, sul quale la stessa (o un altro organo previsto dalla legge) potrà ritornare in via di “autotutela <em>inibitoria</em>”. O annullando il precedente provvedimento “favorevole” e inibendo <em>ex</em> <em>post</em> un’attività che in precedenza era implicitamente “consentita”, perché, in ipotesi, l’amministrazione aveva erroneamente accertato la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge per il suo esercizio. O, viceversa, annullando il precedente provvedimento “sfavorevole” con cui illegittimamente aveva inibito l’esercizio dell’attività oggetto di segnalazione.<br /> Del resto, non si vede quale affidamento legittimo potrebbe suscitare l’inerzia patologica dell’amministrazione che abbia negligentemente lasciato scadere il termine, venendo meno al dovere di accertare la sussistenza dei requisiti e presupposti e di riversare tali valutazioni in un provvedimento espresso e motivato dal contenuto favorevole o sfavorevole: difficilmente colui che ha presentato la segnalazione potrà contestare di avere confidato incolpevolmente nella mera scadenza del termine quale fatto in grado di per sé di consolidare il suo affidamento, soprattutto se, come si è visto, non avesse preventivamente sollecitato, ai sensi del comma 6-<em>ter</em>, quegli stessi poteri di verifica non tempestivamente esercitati.<br /> D’altra parte, in caso di inerzia dell’amministrazione, il sistema non priva di tutela gli interessi sovra o pari ordinati che l’attività oggetto di segnalazione potrebbe in qualche modo ledere. Da un lato, infatti, l’amministrazione potrà comunque esercitare quei poteri che, per la particolare rilevanza degli interessi pubblici in gioco, prescindono dalla previsione di termini perentori o ordinatori (si pensi, in particolare, al potere dell’amministrazione di sospendere il termine di 60/30 giorni, ai sensi dell’art. 19, c. 3, terzo periodo (<a href="#_ftn174" title="">[174]</a>); ai generali poteri di vigilanza, prevenzione e controllo previsti dall’art. 21, c. 2-<em>bis</em> e dalle disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, richiamate all’art. 19, c. 6-<em>bis</em>). Dal canto loro, poi, i privati interessati ben potranno intervenire, in caso di inerzia, per sollecitare l’esercizio dei poteri di verifica che l’amministrazione non abbia per tempo esercitato.  <br /> E veniamo così alle previsioni contenute all’art. 19, c. 6-<em>ter</em>, che per l’appunto intendono offrire agli interessati uno strumento in grado di superare situazioni di stasi patologiche che si pongono in contrasto con la logica di accelerazione e semplificazione sulla quale è improntato lo strumento della S.C.I.A. L’interpretazione restrittiva del comma 4 sopra proposta ha delle inevitabili ripercussioni anche sui poteri di sollecitazione delle verifiche e di contestazione del silenzio inadempimento che l’art. 19, c. 6-<em>ter,</em> attribuisce agli interessati, contribuendo per certi versi a circoscrivere la discussa eccessiva latitudine di quest’ultimo comma.<br /> Le due principali questioni che sono state sollevate dalla dottrina riguardano, come già anticipato, il termine (iniziale e finale) e il tipo di poteri che gli interessati possono sollecitare.<br /> Quanto alla prima questione, ad una prima lettura la norma parrebbe suggerire che il terzo possa sollecitare i poteri di verifica solo dopo la scadenza del termine (pari a 60, 30 giorni e diciotto mesi) che la legge attribuisce all’amministrazione per l’esercizio dei poteri di verifica di cui al comma 3 e 4; non prima perché, pur essendo già titolare di un interesse oppositivo, se il termine non è scaduto, ancora non si è concretata la lesione dei suoi interessi (<a href="#_ftn175" title="">[175]</a>). Prima dello spirare del termine il terzo non sarebbe comunque privo di ogni tutela: potrebbe, infatti, ricorrere agli strumenti di diritto comune, previsti dal codice civile e dal codice di procedura civile, a difesa del suo diritto di proprietà e di quello di iniziativa economica (<a href="#_ftn176" title="">[176]</a>).<br /> Tuttavia, il comma 6-<em>ter</em> non fa alcun riferimento alla decorrenza del termine (come, invece, si legge nel comma 4), quale condizione per sollecitare i poteri di verifica dell’amministrazione, non escludendo dunque che gli interessati possano esercitare tale facoltà anche prima della sua scadenza. Questa diversa interpretazione, del resto, consentirebbe di superare le incertezze sulla decorrenza iniziale del termine che discendono dal difetto di coordinamento del comma 6-<em>ter</em> con le norme del codice del processo amministrativo in tema di formazione del silenzio inadempimento (<a href="#_ftn177" title="">[177]</a>). Il che porta a domandarsi allora se, omettendo di richiamare la decorrenza del termine, il legislatore non abbia inteso offrire agli interessati uno strumento che consenta loro di cautelarsi anche prima della scadenza dello stesso, come affermato del resto dalla stessa Adunanza Plenaria nel 2011 e come avvalorato dalla modifica del comma 1, dell’art. 31 c.p.a. che, a seguito del correttivo del 2011, consentirebbe agli interessati di chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere anche “negli altri casi previsti dalla legge”. Eventualità che potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso della S.C.I.A., allorché il presentatore della segnalazione, ma anche il terzo che ne sia venuto altrimenti a conoscenza, constatato il mancato avvio del procedimento da parte dell’amministrazione competente (che non abbia neppure rilasciato/notificato la ricevuta, ai sensi dell’art. 18-<em>bis</em>), intendano sollecitarne tempestivamente l’apertura, anche prima dunque della scadenza del termine attribuito all’amministrazione per esercitare i suoi poteri di verifica (<a href="#_ftn178" title="">[178]</a>).<br />  Resta ancora aperta la questione, pendente innanzi alla Consulta, dell’assenza di un termine finale per la sua sollecitazione che il Legislatore, nemmeno nelle più recenti modifiche, ha ritenuto necessario introdurre. Questa lacuna normativa è strettamente connessa con il secondo problema rilevato, circa la natura delle verifiche che possono essere sollecitate dagli interessati. Sul punto, si ripresenta la questione della perentorietà del termine di 60/30 giorni per le verifiche del comma 3, spirato il quale l’amministrazione è privata del potere di provvedere tardivamente: di conseguenza, anche se il terzo sollecitasse quei poteri (vincolati), il provvedimento tardivo sarebbe comunque invalido. Per ovviare a questo limite il legislatore, recependo il pensiero di una parte della dottrina (<a href="#_ftn179" title="">[179]</a>) e della giurisprudenza (<a href="#_ftn180" title="">[180]</a>), ha modificato il comma 4, di tal ché i poteri che possono essere sollecitati dal terzo, una volta scaduto il termine perentorio di 60/30 giorni, sarebbero i medesimi di cui al comma 3, sempre che sussistano i presupposti per l’annullamento d’ufficio.<br /> Tuttavia, se si accoglie l’interpretazione restrittiva del comma 4, che la formulazione delle norme sopra richiamate sembra suggerire – e quindi che un potere inibitorio possa essere esercitato in “secondo grado” solo nel caso in cui l’amministrazione abbia concluso il procedimento di verifica con un provvedimento espresso e, non invece, nel caso che qui rileva, rimanendo silente, trattandosi di inerzia patologica che, pertanto, non darebbe luogo ad un provvedimento tacito annullabile –, si dovrebbe escludere la possibilità che il terzo, una volta decorso il termine di 60/30 giorni possa comunque sollecitare quelle verifiche (per di più di natura vincolata) che neanche l’amministrazione in via di “<em>autotutela inibitoria</em>” potrebbe esercitare, proprio perché ha colpevolmente lasciato decorrere il termine. Il terzo, di conseguenza, potrebbe sollecitare (esclusivamente) i poteri di verifica ai sensi del comma 4, solo dopo che sia scaduto (non il termine relativamente breve di 60/30 giorni, bensì) il termine lungo di diciotto mesi, introdotto dalla legge Madia per delimitare il potere di annullamento d’ufficio. Con un inevitabile detrimento della posizione del segnalante che si vedrebbe esposto sostanzialmente <em>sine die</em> al potere di verifica dell’amministrazione (<a href="#_ftn181" title="">[181]</a>).<br /> Queste considerazioni rendono ancora più evidente quanto fosse ineludibile un intervento chiarificatore del legislatore della riforma. Se non altro per completare quel quadro generale di garanzia delle posizioni giuridiche degli interessati, e non solo a tutela del terzo che, da sempre parte debole del rapporto, vede oggi i suoi poteri estendersi a dismisura; ma anche del segnalante che, servendosi sempre più di frequente di questo meccanismo, dovrebbe poter confidare in uno strumento celere e snello. Ma forse, proprio queste esigenze di semplificazione e liberalizzazione, che hanno spinto il legislatore a privilegiare l’utilizzo dello strumento della S.C.I.A. nei processi di apertura dei mercati e di “sburocratizzazione” delle procedure, hanno adombrato un aspetto che invece deve essere tenuto in adeguata considerazione. E che non può recedere nemmeno a fronte delle asserite necessità di semplificazione e liberalizzazione.<br /> Si tratta di quel criterio, sancito dal diritto europeo e richiamato pedissequamente dal legislatore nazionale, in base al quale un regime autorizzatorio è necessario solo se “l’obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, <em>in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia</em>” (art. 9, c. 1, lett. c), direttiva CE n. 123/2006), ovvero in altri termini, in tutti quei casi in cui “<em>un intervento a posteriori non sarebbe efficace a causa dell’impossibilità di constatare a posteriori il pregiudizio per l’interesse pubblico in gioco</em> e tenuto debito conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare dall’assenza di un controllo a priori” (considerando n. 54).<br /> Ragionando a contrario, dunque, un meccanismo di semplificazione e accelerazione della fase di avvio di un’attività economica privata, quale per l’appunto lo strumento della S.C.I.A., che comporti l’eliminazione dei controlli preventivi e la posticipazione degli stessi ad un momento successivo in cui la lesione potrebbe già essersi verificata, risulta compatibile con il sistema solo ove si provi che tali controlli successivi siano in grado di impedire un pregiudizio irreparabile per gli interessi pubblici coinvolti o, comunque, di porvi efficace rimedio.<br /> Alla luce di queste considerazioni, allora, la vera questione consiste nel distinguere, tra gli interessi di cui si faccia portatore il terzo sollecitando i poteri di verifica <em>ex post</em>, quelli in grado di rimettere in discussione l’affidamento del segnalante, nonostante la scadenza del termine e il consolidarsi della sua posizione giuridica e che l’amministrazione può adeguatamente tutelare in una fase successiva. In tal senso, si richiama quella giurisprudenza di cui si è già fatto cenno che distingue tra interessi “pari ordinati” e interessi “sovra ordinati” del terzo (<a href="#_ftn182" title="">[182]</a>). Nel primo caso, il rango degli interessi invocati non giustificherebbe l’attribuzione al controinteressato di facoltà che gli consentano di rimettere in discussione all’infinito la posizione del segnalante, ragione per cui sarebbe opportuno reintrodurre un termine breve per la sollecitazione delle verifiche dell’amministrazione (verosimilmente, decorrente dalla notifica della ricevuta di cui all’art. 18-<em>bis</em>, per sollecitare le verifiche del comma 3, o dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui al comma 4, per sollecitare questi ultimi poteri), come del resto era previsto nella previgente formulazione dell’art. 2 della legge 241/1990, ai fini della formazione del silenzio inadempimento. Questa soluzione, del resto, parrebbe caldeggiata anche da alcune recenti pronunce del giudice amministrativo che, in proposito, fanno coincidere questo termine con quello di 60 giorni, tipicamente previsto per ricorrere alla tutela giurisdizionale (<a href="#_ftn183" title="">[183]</a>). Questa stessa giurisprudenza, del resto, mostrerebbe un’apertura nei casi in cui il terzo si faccia portatore di interessi <em>sovra ordinati</em>, posti a protezione di interessi pubblici particolarmente qualificati, per proteggere i quali la legge 241/1990 contempla poteri residui esercitabili dall’amministrazione senza limiti di tempo. Al ricorrere di questi interessi, la giurisprudenza ammette che il privato possa invocare, tra l’altro, anche il potere di verifica di cui al comma 3, una volta spirato il termine di 60/30 giorni, come previsto dal comma 4, e <em>senza i limiti propri dell’autotutela</em>, soltanto laddove il terzo<em> “abbia sollecitato l’intervento dell’amministrazione entro sessanta giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della lesione</em>” (<a href="#_ftn184" title="">[184]</a>). In questo modo la norma potrebbe recuperare quell’effettività che l’indeterminatezza del dato normativo, nonostante le modifiche più recenti, ancora sconta.<br /> In conclusione, a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Madia e secondo l’interpretazione che si è cercato di illustrare, il nuovo meccanismo della S.C.I.A. sembra muoversi nel solco di un rafforzamento dell’auto-responsabilizzazione dei privati: anzitutto della posizione del segnalante, che deve farsi parte diligente nel concorrere all’individuazione dei soggetti terzi che potrebbero essere lesi dallo svolgimento dell’attività oggetto di segnalazione. Questa responsabilizzazione se, da un lato, sgraverebbe la p.a. dalla difficoltà di individuare i soggetti nei cui confronti l’attività possa comportare un indiretto pregiudizio; d’altra parte precluderebbe al privato di poter far affidamento sull’eventuale inerzia dell’amministrazione, in tutti quei casi in cui sia ben consapevole che la sua attività possa ledere diritti dei terzi. Di conseguenza, il segnalante sarà spronato a sollecitare le verifiche dell’amministrazione, rimasta colpevolmente silente, perché concluda il procedimento con un provvedimento espresso. Specularmente, anche il terzo interessato sarà indotto a sollecitare tempestivamente le verifiche in caso di inerzia dell’amministrazione, soprattutto alla luce di quell’interpretazione dei commi 6-<em>ter</em> e 4 dell’art. 19, che sembra escludere il potere della p.a. di tornare sulla questione, se tali verifiche non siano state sollecitate entro 60 giorni dalla conoscenza della lesione. Oltre che in ragione delle limitazioni di responsabilità che derivano dall’applicazione dell’art. 1227 c.c. in caso di condotta colpevole del terzo che non abbia tempestivamente sollecitato tali poteri.<br />  <br /> <strong>Annalisa Negrelli</strong></div>
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<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">([1]) Per un commento sulle modifiche che hanno interessato il meccanismo della S.C.I.A., di recente, cfr. M.A. Sandulli, <em>S.C.I.A., </em>in<em> Il libro dell’anno del diritto</em>, Treccani, 2017, p. 195 ss.; G. Strazza, <em>La S.C.I.A. nei decreti attuativi della “riforma Madia”, </em>in M.A. Sandulli (a cura di),<em> Le nuove regole della semplificazione amministrativa</em>, Milano, 2016, p. 74 ss.; F. Liguori, <em>Le incertezze degli strumenti di semplificazione: lo strano caso della d.i.a.-s.c.i.a., </em>in<em> Dir. proc. amm., </em>4, 2015, p. 1223 ss.; M. Ramajoli, <em>La S.C.I.A. e la tutela del terzo, </em>in<em> Dir. proc. amm</em>., 2012, 1, p. 337 e ss. In giurisprudenza, si soffermano a ricostruire l’evoluzione normativa dell’istituto, <em>ex multis</em>, Corte Cost., sentenze nn. 164, 202 e 203 del 2012 e nn. 121 e 127 del 2014; Cons. Stato, Ad. plen. n. 15/2011; Cons. Stato, n. 717/2009.</div>
<div style="text-align: justify;">([2]) Su questo profilo, cfr. V. Parisio, <em>Direttiva “Bolkestein”, silenzio-assenso, d.i.a., “liberalizzazioni temperate”, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, A.P. 29 luglio 2011, n. 15, </em>in<em> Foro amm. TAR</em>, 9, 2011, p. 2980 ss., secondo la quale “DIA e silenzio assenso sono sempre state guardate con sospetto e spesso rimaste inapplicate dagli operatori economici in quanto ritenute “pericolose” a causa della scarsa chiarezza della normativa da applicare”; analogamente, B.G. Mattarella, <em>La</em> <em>scia, ovvero dell’ostinazione del legislatore pigro, </em>in<em> Giorn. dir. amm</em>., 2010, p. 1328 ss.; F. Liguori, <em>Le incertezze</em>, cit., p. 1223 ss., secondo il quale per la diffidenza in ambito economico e sociale suscitata dal modello della dia/scia, si è giustificata “l’idea che sia più liberalizzante un titolo frutto di un controllo e<em>x ante </em>rispetto alle soluzioni pasticciate e contraddittorie incentrate sull’utopia della libertà di intraprendere senza chiedere il relativo permesso, che in realtà si rivelano essere una semplificazione solo per l’amministrazione, che “scarica” sul privato una messe di adempimenti istruttori e la relativa responsabilità”.</div>
<div style="text-align: justify;">([3]) Su questo punto, cfr. R. Ferrara, <em>La segnalazione certificata di inizio attività e la tutela del terzo: il punto di vista del giudice amministrativo, </em>in<em> Dir. proc. amm</em>., 2012, p. 202, il quale constata che «è davvero difficile comprendere in che modo la Scia possa giocare il tanto agognato ruolo di semplificazione del sistema delle relazioni fra i poteri pubblici e chi vuole fare impresa. Troppe, rilevanti e frequenti, sono le novelle legislative che in qualche modo sovraespongono l’istituto, confermando, per altro verso, che è su di esso che vengono fatti i maggiori “investimenti” da parte del legislatore e che, per logica conseguenza, è nel suo nucleo stabile che si annidano le criticità di maggior peso». Ancora, prosegue l’Autore, «il groviglio di contraddizioni che si annidano nella vigente disciplina relativa alla Scia, contraddizioni anche causate dal perenne processo “riformatore” che si rivolge alla materia, sembra essere in qualche modo enfatizzato (…) dal contrasto che viene ravvisato fra la pronunzia dell’Adunanza plenaria e la recente novella dell’art. 19». In una prospettiva analoga, L. Torchia, <em>Teoria e prassi delle decisioni amministrative, </em>in<em> Dir. amm</em>., 1, 2017, p. 24 ss.; F. Liguori, <em>Le incertezze</em>, cit., p. 1223 ss. che si sofferma sulle contraddizioni e implicazioni paradossali che discendono da un istituto che, nato per far fronte a disfunzioni contingenti dell’amministrazione, implica un continuo intervento della medesima, alla quale si richiederebbe una particolare celerità di azione e, perciò, un recupero di efficienza.</div>
<div style="text-align: justify;">([4]) Cfr., in proposito, Tar Toscana, sez. III, 11 maggio 2017, n. 667/o, in <em>Foro amm. TAR</em>, 2017, p. 483 ss., che ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 19, c. 6-<em>ter</em>, nella parte in cui omette di prevedere un termine per la sollecitazione delle verifiche sulla S.C.I.A. da parte del terzo.</div>
<div style="text-align: justify;">([5]) Così, A. Travi, <em>La tutela del terzo nei confronti della d.i.a. (o della s.c.i.a.): il codice del processo amministrativo e la quadratura del cerchio,</em> in <em>Il Foro it</em>., p. 517 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([6]) Su questo profilo, M. Ramajoli,  <em>La S.C.I.A</em>., cit., p. 352, secondo la quale sarebbe “<em>presente nella logica della scia (…) la realistica presa d’atto che le amministrazioni non sono in grado di assolvere tempestivamente ai propri compiti accertativi</em>”. E, in particolare, prosegue l’Autrice “<em>con la scia i pericoli insiti in questa disfunzione amministrativa non sono eliminati, bensì solo spostati dal punto di vista temporale: vi è sempre un problema di non uso dei poteri amministrativi di controllo</em>”; negli stessi termini, M.A. Sandulli, <em>Il procedimento amministrativo e la semplificazione. Report annuale 2013 &#8211; Italia, </em>in<em> http://www.ius-publicum.com/repository/uploads/11_02_2013_11_50_SandulliIT.pdf</em>, p. 3 ss., la quale definisce la semplificazione come “una doverosa reazione ad un agire della p.a. contrario al paradigma di buona amministrazione”. In giurisprudenza, cfr. Corte Cost., 16 luglio 2012, n. 188, per la quale “<em>sarebbe irragionevole trascurare che, per quanto efficacemente organizzata, non sempre la pubblica amministrazione può disporre di mezzi tali da consentirle di controllare tempestivamente l’intreccio delle numerose e varie iniziative private soggette a controllo</em>”. Del resto, è proprio sulla base di questa connaturata inefficienza che caratterizza gli apparati burocratici che lo stesso legislatore europeo motiva la necessità di introdurre meccanismi più snelli, come si legge nel considerando n. 43 della direttiva c.d. <em>Bolkestein</em>, per il quale “tale azione di modernizzazione, pur mantenendo gli obblighi di trasparenza e di aggiornamento delle informazioni relative agli operatori, ha il fine di eliminare i ritardi, i costi e gli effetti dissuasivi che derivano, ad esempio, da procedure non necessarie o eccessivamente complesse e onerose, dalla duplicazione delle procedure, dalle complicazioni burocratiche nella presentazione di documenti, dall’abuso di potere da parte delle autorità competenti, dai termini di risposta non precisati o eccessivamente lunghi, dalla validità limitata dell’autorizzazione rilasciata o da costi e sanzioni sproporzionati. Tali pratiche hanno effetti dissuasivi particolarmente rilevanti nel caso dei prestatori che intendono sviluppare le loro attività in altri Stati membri e che avvertono l’esigenza di una modernizzazione coordinata in un mercato interno allargato a venticinque Stati membri”.</div>
<div style="text-align: justify;">([7]) In proposito, si vedano i dati statistici richiamati alla nota (12).</div>
<div style="text-align: justify;">([8]) Cfr. G. Greco, <em>Ancora sulla scia</em>, cit., p. 656-657, sul tentativo del legislatore di risolvere in questo modo le esigenze degli apparati burocratici e fronteggiare il timore che la figura del silenzio diniego (ove illegittimo e annullato) potesse far insorgere ipotesi di responsabilità della p.a.; in una prospettiva in parte diversa, G.P., Cirillo, <em>L’attività edilizia e la tutela giurisdizionale del terzo,</em> in <em>Giur. amm.</em>, 2011, IV, p. 217 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([9]) In particolare, in merito all’art. 19, c. 6-<em>ter</em>: per la qualificazione del silenzio in termini di inadempimento, cfr. E. Boscolo, <em>DIA, doverosità del controllo e reintegrazione in forma specifica, </em>in<em> Urb. e app</em>., 2004, p. 1453; sulla variante del silenzio inadempimento che si formerebbe a seguito della sollecitazione dei terzi, diretta a far esercitare poteri di autotutela in senso “atecnico”, cfr. A. Travi, (voce) <em>Dichiarazione di inizio di attività (diritto amministrativo), </em>in<em> Enc. Dir.</em>, Annali II, tomo II, par. 6; ancora, sul potere di sollecitazione del terzo, cfr. le “antesignane” considerazioni di E. Casetta, <em>Manuale di diritto amministrativo,</em> 2002, p. 452, il quale, constatata l’insoddisfacente tutela offerta dall’art. 19 ai terzi, sosteneva che “essi possono essere infatti tutelati, di riflesso, dall’esercizio del potere amministrativo inibitorio, nei limiti, anche temporali (come detto di sessanta giorni), in cui lo stesso può essere esercitato. <em>Da questo punto di vista è ipotizzabile che i terzi sollecitino tale intervento, impugnando poi il rifiuto o il silenzio, ma la via sembra davvero tortuosa</em>”; infine, sulla natura “capovolta” delle situazioni giuridiche vantate dal segnalante e dal terzo, cfr. G. Greco, <em>La S.C.I.A. e la tutela del terzo al vaglio dell’Adunanza Plenaria: ma perché, dopo il silenzio assenso e il silenzio inadempimento, non si può prendere in considerazione anche il silenzio diniego?, </em>in<em> Dir. proc. amm., </em>2011, 1, p. 363.</div>
<div style="text-align: justify;">([10]) Sulla natura privatistica della S.C.I.A., recepita dall’art. 19, c. 6-<em>ter</em>, cfr. Ad. plen., n. 5/2011; sulle azioni a tutela del terzo, Cons. Stato, n. 717/2009 e, ancora, pur se in apparente contraddizione, Ad. plen., n. 15/2011, (in proposito, C.E. Gallo, <em>L’articolo della manovra canonica d’estate e l’Adunanza plenaria n. 15 del 2011: un contrasto soltanto apparente</em>, in <em>www.giustamm.it, </em>2011); sull’irrinunciabilità di un potere di intervento a posteriori, secondo il modello generale dell’autotutela, e sulla struttura bifasica in cui si articola la funzione di controllo amministrativa a seguito della presentazione della S.C.I.A., di cui all’art. 19, commi 3 e 4, cfr. le considerazioni espresse da Corte costituzionale n. 49/2016.</div>
<div style="text-align: justify;">([11]) Nonostante le riforme degli ultimi anni molto abbiano fatto in termini di effettività della tutela e di armonizzazione delle disposizioni in tema di S.C.I.A., ancora oggi permangono alcune criticità, come rilevato più di recente da: E. Giardino, <em>L’individuazione, la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti, </em>in<em> Giorn. dir. amm</em>., 2017, 1, p. 26 ss.; L. Gizzi, <em>S.C.I.A. e tutela del terzo: brevi considerazioni alla luce della legge Madia e dei decreti attuativi, </em>in<em> Riv. giur. dell’edil.</em>, 2017, p. 112 ss.; G. Strazza, <em>La S.C.I.A. nei decreti attuativi</em>, op. cit., p. 74 ss.; E. Boscolo, <em>La S.C.I.A. dopo la legge Madia e i decreti attuati, </em>in<em> Giur. it., </em>2016, p. 2802; Id., <em>I decreti attuativi della legge Madia: liberalizzazione e ridisegno del sistema dei titoli edilizi, </em>in<em> Riv. giur. edil., </em>2016, p. 601 ss.; M. Lipari, <em>La S.C.I.A. e l’autotutela nella legge 124/2015: primi dubbi interpretativi, </em>in<em> www.federalismi.it</em>, 2016, p. 27; M.A. Sandulli, <em>Gli effetti diretti della legge 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità in materia di scia, silenzio-assenso e autotutela, </em>in<em> www.federalismi.it</em>, 17, 2015;  In giurisprudenza, cfr. quanto rilevato da Cons. Stato, parere n. 839/2016 sul c.d. “decreto SCIA1”, d.lgs. n. 126/2016.</div>
<div style="text-align: justify;">([12]) Il Sesto rapporto di monitoraggio sullo stato di avanzamento dell’Agenda semplificazione 2015-2017, aggiornato al 30 novembre 2017, e reperibile in <em>http://www.italiasemplice.gov.it/notizie/report-agenda-30-novembre-2017</em>, evidenzia il forte impatto che la nuova modulistica standardizzata e semplificata per il commercio, le attività assimilate e l’edilizia è destinata a produrre: “il numero annuo dei titoli abilitativi e degli adempimenti per i quali è stata predisposta la modulistica è pari a oltre 2.400.000, mentre la nuova modulistica commerciale fa riferimento a settori di attività in cui operano oltre 1.400.000 imprese”.</div>
<div style="text-align: justify;">([13]) Sul rapporto triangolare che si verrebbe a instaurare tra l’amministrazione, il privato che presenta la S.C.I.A. e i “terzi”, cfr. R. Ferrara, <em>La segnalazione,</em> cit., 2012, p. 193 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([14]) Sulla struttura “bifasica” della S.C.I.A., Corte Cost., 9 marzo 2016, n. 49, in <em>www.giurcost.it</em>, con commento di A. Simonati, <em>La disciplina della S.C.I.A. edilizia fra i principi del governo del territorio e semplificazione amministrativa</em>, in <em>Le Regioni</em>, XLIV, 3, 2017, p. 589 ss<em>. </em>Nella sentenza si legge che “la DIA e la S.C.I.A., seppure con la loro indubbia specificità, costituiscono una fattispecie a struttura complessa, che non si esauriscono, rispettivamente con la dichiarazione o la segnalazione, ma si sviluppano in fasi ulteriori: una prima, ordinaria attività di controllo dell’Amministrazione (rispettivamente nei termini di sessanta e trenta giorni); una seconda, in cui può esercitarsi l’autotutela amministrativa”. Secondo la Corte, questa articolazione plurifasica costituisce “un principio fondamentale” della disciplina del governo del territorio e dei titoli edilizi, ma “in realtà del diritto amministrativo in generale”. Per un commento su questa ricostruzione, L. Gizzi, <em>Scia e tutela del terzo</em>, cit., p. 112 ss.; E. Boscolo, <em>La S.C.I.A</em>., cit., 2016, p. 2802.</div>
<div style="text-align: justify;">([15]) In proposito, ancora R. Ferrara,<em> La segnalazione, </em>cit<em>.</em>, p. 193.</div>
<div style="text-align: justify;">([16]) Sulla posizione di debolezza del terzo all’interno della S.C.I.A., nella quale “il gioco comparativo degli interessi può essere, in tutto o in parte, sbilanciato e asimmetrico”, R. Ferrara, <em>La segnalazione</em>, cit., p. 201 ss., che definisce il terzo come “il soggetto debole per eccellenza, (…) che corre il rischio di perderci più degli altri, anche a causa dell’eventuale sottorappresentazione del suo punto di vista”; similmente, M. Ramajoli, <em>La S.C.I.A.,</em> cit., p. 333 ss.; V. Parisio, <em>Direttiva</em>, cit., p. 2980 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([17]) Su questo punto, cfr. V. Cerulli Irelli, <em>Lineamenti di diritto amministrativo</em>, Torino, 2012, p. 422, secondo cui ove il procedimento di acclaramento dovesse avere esito positivo (sussistono i presupposti e requisiti), “si conclude con un’archiviazione (un non atto secondo il giudice amministrativo), che, come tale non si traduce in un provvedimento da comunicare all’interessato”; così anche F. Caringella, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, op. cit., p. 1217, per il quale “ove [la verifica sulla sussistenza dei presupposti e requisiti] abbia esito positivo, l’Amministrazione non assume alcun provvedimento, bensì un atto interno con cui opera il positivo riscontro e conclude il procedimento”. Ancora, p. 1237, ove il controllo abbia esito positivo, “l’amministrazione non emette alcun provvedimento, né effettua alcuna comunicazione al privato”. Così, anche F. Liguori, <em>Le incertezze</em>, cit., p. 1223 ss., per il quale la verifica si traduce in un provvedimento solo in via eventuale, e cioè solo se il controllo si conclude con esito negativo. Dà conto, invece, dell’evoluzione del sistema che viceversa ritiene impugnabile anche l’atto di archiviazione, G. Greco, <em>Ancora sulla SCIA</em>, cit., p. 651. </div>
<div style="text-align: justify;">([18]) Sulla doverosità e perentorietà, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5751; Tar Venezia, sez. II, 11 aprile 2013, n. 535. Per un ripensamento sulla doverosità del termine, già a partire dalla riforma del 2005, cfr. A. Travi, <em>La dia e la tutela del terzo: fra pronunce del ga e riforme legislative del 2005, </em>in<em> Urb. e app.</em>, 2005, p. 1337; W. Giulietti, <em>Attività privata e potere amministrativo</em>. <em>Il modello della dichiarazione di inizio attività</em>, Torino, 2008, p. 187; F. Gaffuri, <em>La denuncia di inizio attività dopo le riforme del 2005 alla l. 241/1990: considerazioni sulla natura dell’istituto, </em>in<em> Dir. amm</em>., 2007, p. 400.</div>
<div style="text-align: justify;">([19]) L’art. 19, c. 3, dispone che “in difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività <em>si intende vietata</em>”. In questa eventualità si potrebbe configurare un silenzio che equivale a “divieto di proseguire attività”, che trova il suo antecedente nella condotta del privato, ovverosia nel suo mancato adeguamento ai doveri di conformazione. Questa inerzia comporterebbe l’automatica illiceità dell’attività che, dunque, sarebbe implicitamente vietata, senza bisogno di un ulteriore provvedimento dell’amministrazione che ne inibisca la prosecuzione. Il provvedimento conformativo acquisterebbe tacitamente anche un contenuto inibitorio – di divieto di prosecuzione dell’attività – se la condizione di attivazione tempestiva del privato per sanare la segnalazione non si dovesse verificare. Così sembrerebbe sostenere anche L. Torchia, <em>Teoria</em>, cit., p. 25, nel qualificare la riserva d’inibizione come una nuova figura di “divieto tacito per inosservanza del termine impartito per l’adeguamento”.</div>
<div style="text-align: justify;">([20]) Si tratta di una questione ancora irrisolta e, come visto, ancora pendente innanzi alla Corte costituzionale. Sulle perplessità che l’indeterminatezza della previsione normativa suscita, cfr. L. Gizzi, <em>Scia</em>, cit., p. 112 ss.; S. Vernile, <em>Il provvedimento amministrativo in forma semplificata</em>, Napoli, 2017, p. 159 ss.; G. Greco, <em>Ancora sulla S.C.I.A</em>., cit., p. 646 ss.; L. Bertonazzi, <em>Natura giuridica della S.C.I.A. e tecnica di tutela del terzo nella sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2011 e nell’art. 19, c. 6-</em>ter<em> della l. 241/1990, </em>in <em>Dir. proc. amm</em>., 2012, p. 215 ss.; M. Ramajoli, <em>La S.C.I.A</em>.<em>,</em> cit., p. 229 ss. In particolare, cfr. F. Trimarchi Banfi, <em>Il “terzo” nel diritto amministrativo: a proposito di semplificazioni, </em>in<em> Dir. proc. amm., </em>2014, 1, p. 25 ss., la quale, sollevando il “dubbio se il potere attivabile dall’istanza sia il potere inibitorio <em>ex</em> art. 19, c. 3 della legge 241/1990 o invece il potere sanzionatorio <em>ex</em> art. 21 della stessa legge (…)”, conviene poi che “l’istanza suscettibile di dar luogo a silenzio-inadempimento non ha ad oggetto l’esercizio dei poteri inibitori previsti dal comma 3 dell’art. 19: non prima della scadenza del termine, dato che prima non è configurabile alcun inadempimento (…), e non dopo la scadenza del termine, giacché da quel momento il potere in questione cessa di esistere (…); neppure riguardo all’esercizio dell’autotutela, rimessa all’iniziativa dell’amministrazione”. Possibile oggetto dell’istanza, secondo l’A., sarebbe “l’attivazione delle misure repressive-ripristinatorie, in virtù della pretesa all’attuazione dell’assetto normativo vigente, nel quale è incluso l’interesse del terzo”.</div>
<div style="text-align: justify;">([21]) Così, già prima che la norma positivizzasse la natura privatistica della dia/scia, E. Casetta, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, cit., p. 449-450, per il quale si tratta di un’informativa cui è subordinato l’esercizio di un diritto e non di una domanda. Sulla dottrina che si è occupata della natura della dia/scia, cfr. le notazioni bibliografiche contenute in E. Zampetti, <em>D.I.A. e S.C.I.A. dopo l&#8217;Adunanza Plenaria n. 15/2011: la difficile composizione del modello sostanziale con il modello processuale, </em>in<em> Dir. amm., </em>2011, spec. p. 811 ss., note (1) e (3).</div>
<div style="text-align: justify;">([22]) In questo senso, Ad. plen. Cons. Stato, n. 15/2011; Cons. Stato, 15 aprile 2010, n. 2139; Cons. Stato, sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2919 e Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717. Già prima di queste sentenze si era consolidato un orientamento che sosteneva la natura privatista della DIA, così: Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2007, n. 948; Id., sez. VI, 20 ottobre 2004, n. 6910; TAR Abruzzo, sez. I, 8 giugno 2005, n. 433; TAR Veneto, sez. II, 10 settembre 2003, n. 4722; Id., 20 giugno 2003, n. 3405; TAR Lombardia, Brescia, 1 giugno 2001, n. 397.</div>
<div style="text-align: justify;">([23]) In dottrina, G. Acquarone, <em>La denuncia di inizio attività</em>. <em>Profili teorici, </em>Milano, 2001, p. 203; M. Filippi, <em>La nuova dia e gli incerti confini con il silenzio-assenso</em>, in <em>www.giustamm.it, </em>per il quale la d.i.a. sarebbe una figura speciale di silenzio-assenso. In giurisprudenza, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2002, n. 4453; Id., sez. V, 29 gennaio 2004, n. 308; Cons. Stato, sez. VI, 5 aprile 2007, n. 1550; Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre 2008, n. 5811; Id., 29 luglio 2008, n. 3742; Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 72; Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2558; Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2010, n, 3263; Id., 8 marzo 2011, n. 1423; per la giurisprudenza di merito, <em>ex multis</em>, Tar Marche, 6 dicembre 2001, n. 1241; Tar Campania, sez. I, 6 dicembre 2001, n. 5272; Tar Abruzzo, 23 gennaio 2003, n. 197; Tar Liguria, sez. I, 22 gennaio 2003, n. 113; Tar Piemonte, sez. I, 4 maggio 2005, n. 1367; Id., 4 maggio 2005, n. 1359; Tar Emilia Romagna, sez. I, 2 ottobre 2007, n. 2253 e Tar Liguria n. 43 del 2009. Più di recente, nonostante quanto affermato dall’Ad. plenaria n. 15/2011, sostengono ancora la natura pubblicistica della dia/scia, Cons. Stato, Sez. IV, n. 1493/2014; Id., sez. VI, n. 4780/2014.</div>
<div style="text-align: justify;">([24]) Il comma 6-<em>ter</em>, aggiunto dall’art. 6, c. 1, dl. 138/2011, precisa infatti che “la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili”.</div>
<div style="text-align: justify;">([25]) Su questo punto, sia consentito rinviare ad A. Negrelli, <em>Accesso al mercato e autorizzazioni amministrative nazionali, </em>Milano, Giuffrè, 2016, p. 178, nota (55); rileva questa antinomia anche G. Greco, <em>La S.C.I.A., </em>cit., p. 363.</div>
<div style="text-align: justify;">([26]) Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 &#8211; Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell&#8217;istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli (in G.U., 1 febbraio 2007, n. 26).</div>
<div style="text-align: justify;">([27]) Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e attuato dal DPR, n. 160/2010.</div>
<div style="text-align: justify;">([28]) In proposito, cfr. art. 1, c. 1, lett. g), DPR 160/2010, il quale ha ribadito tale qualificazione anche nel caso di SCIA, disponendo che “<em>la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell&#8217;articolo 38, comma 3, lettere e) ed  f), del decreto-legge (112/2008)”. </em>Tale qualificazione è contenuta anche nell’art. 5, c. 7, in cui si legge che il rilascio della ricevuta da parte dello sportello è automatico una volta che l’ufficio abbia verificato la completezza <em>formale</em> della segnalazione e dei relativi allegati e che “a seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell’art. 19, c. 2, l. 241/1990, può avviare immediatamente l’intervento o l’attività”.</div>
<div style="text-align: justify;">([29]) Nel caso in cui, invece, non siano soddisfatti i requisiti indicati dall’art. 19, l’art. 5 introduce un sistema di condizionamento preventivo con la variante del silenzio assenso: il privato deve presentare una richiesta di autorizzazione allo sportello che rilascia una ricevuta emessa automaticamente e con le stesse modalità prescritte nell’ipotesi di SCIA. Ove siano trascorsi i termini di cui all’art. 2, l. 241/1990 (che decorrono dalla data di presentazione dell’istanza) senza che l’amministrazione abbia rilasciato l’autorizzazione, questa si intende accolta. Il silenzio serbato dalla p.a., infatti, equivale a silenzio assenso, ai sensi dell’art. 20.</div>
<div style="text-align: justify;">([30]) A proposito dell’automatismo del rilascio della ricevuta in caso di controllo formale, si richiamano gli spunti e le proposte formulate nel Forum Rete Italiasemplice gruppo SUAP conferenza di servizi, in tema di “Ricevuta S.C.I.A. Unica”, reperibile in  <em>http://rete.italiasemplice.gov.it/suap-conferenza-di-servizi-rete-italiasemplice/discussione/ricevuta-scia-unica</em>, 2017. In particolare, dalle discussioni sul tema, nonostante l’obiettivo dell’automatismo della ricevuta sia generalmente condiviso, emerge una difficoltà di fondo nel processo di automatizzazione della fase di ingresso (controllo formale, protocollazione, assegnazione, fascicolazione della segnalazione/dichiarazione) che affonda le sue radici nella consolidata prassi precedente e nelle resistenze opposte dalle amministrazioni nei confronti di un procedimento di verifica del tutto automatico e “neutrale” (effettuato cioè da un <em>software</em> che blocca la pratica in caso di verifica negativa) che, inevitabilmente, non terrebbe conto delle peculiarità che caratterizzano le singole fattispecie concrete che, viceversa, necessitano di adattamenti caso per caso da parte di un operatore.</div>
<div style="text-align: justify;">([31]) <em>Decreto legislativo</em> 26 marzo 2010, n. 59, in attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.</div>
<div style="text-align: justify;">([32]) Art. 18-<em>bis</em>, c. 1, primo periodo, l. 241/1990, in base al quale “dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all&#8217;articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell&#8217;articolo 7. La data di protocollazione dell’istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione”.</div>
<div style="text-align: justify;">([33]) Art. 18-<em>bis</em>, c. 1, secondo periodo, l. 241/1990, in cui si legge che “le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente”.</div>
<div style="text-align: justify;">([34]) Sulla reiterazione della definizione di S.C.I.A., quale “titolo autorizzatorio ai sensi dell’art. 38, c. 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, cfr. DPR 1 agosto 2011, n. 151,  art. 1, lett. d); DPR, 9 luglio 2010, n. 159, art. 1, lett. e).</div>
<div style="text-align: justify;">([35]) Su questo profilo, si veda il Forum Rete Italiasemplice gruppo SUAP conferenza di servizi, in tema di “Ricevuta S.C.I.A. Unica”, cit., 2017, in cui si legge che «la ricevuta generata dal portale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, c. 4, DPR 160/2010 (…) <em>conferisce il “titolo” ad avviare l’attività</em>»; che “la S.C.I.A. e la S.C.I.A. Unica consentono l’immediato avvio dell’attività e<em> quindi l’avvio del procedimento amministrativo passa dalla PA al cittadino </em>comportando da un lato l’abbattimento totale dei tempi burocratici, ma dall’altro la responsabilità delle dichiarazioni”, e che dunque “<em>costituisce titolo per l’apertura</em> la ricevuta automatica rilasciata dal sistema che attesta minuto, ora, giorno, i dati del segnalante, la tipologia di attività economica”. Ancora, sebbene vi si legga che è «fondamentale che la ricevuta non dia la sensazione all’interessato di ricevere una sorta di “autorizzazione”», ritenendo necessario inserire nella ricevuta una clausola che fughi ogni dubbio sulla sua funzione, quale ad esempio «la dizione “la presente non costituisce titolo abilitativo” o formula analoga»; la discussione richiamata si conclude poi affermando che sia necessario rendere chiaro che la ricevuta “<em>abilita, ma non legittima</em>”, contraddicendo così la funzione della stessa.</div>
<div style="text-align: justify;">([36]) A meno che, con questo inciso, il legislatore non abbia voluto fare riferimento ai casi in cui la segnalazione risulti irricevibile o irrituale e, pertanto, non sia nemmeno avviato un procedimento amministrativo di controllo, oppure all’eventualità che l’amministrazione abbia accertato la “non carenza” dei presupposti e dei requisiti, ragione per cui non debba inibire la prosecuzione dell’attività. Come si vedrà, tuttavia, anche in questi casi l’amministrazione deve dare avvio a un procedimento e concluderlo rispettivamente con un provvedimento con cui dichiari l’irricevibilità della segnalazione, nel primo caso, o che dia conto, nel secondo caso, dell’esito positivo delle verifiche sull’attività, pur non costituendo titolo di legittimazione al suo esercizio.    </div>
<div style="text-align: justify;">([37]) Su questo punto, cfr. F. Merusi,<em> Metamorfosi nell&#8217;intervento pubblico nell&#8217;economia. Dall&#8217;autorizzazione alla riserva di provvedimento inibitorio, </em>in <em>Dir. Amm.</em>, fasc. 2-3, 2015, pag. 579 ss., spec. par. 4; più in generale, cfr. G. Greco, <em>Argomenti di diritto Amministrativo – Parte Generale</em>, Giuffrè, 2013, p. 175 che, a proposito dell’iniziativa assunta dal soggetto privato, esclude che essa comporti sempre l’obbligo per l’amministrazione di provvedere, in particolare nel caso in cui non ricorra una delle fattispecie previste dall’ordinamento ove la segnalazione non è in grado di dare impulso al procedimento. Al più, vi si legge, “essa varrà come un’informazione che potrà essere utilizzata dall’Amministrazione per un’iniziativa d’ufficio (tale è il caso, ad esempio, della denuncia di un illecito altrui, al fine dell’attivazione di un procedimento sanzionatorio)”.</div>
<div style="text-align: justify;">([38]) Così, anche F. Liguori, <em>Le incertezze</em>, cit., p. 1223 ss., spec. nota (76), che in proposito equipara gli obblighi di pubblicità in caso di S.C.I.A. a quelli previsti in caso di autorizzazioni e concessioni previsti dall’art. 23, lett. a), d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Si attesta su una posizione contraria, TAR Lombardia, Milano, sez. I, 18 febbraio 2016, n. 358, che richiama gli orientamenti consolidati espressi dal Consiglio di Stato (prima dell’introduzione dell’art. 18-<em>bis</em>), per il quale “è, invero, esclusa la necessità di notificare la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che abbia presentato una d.i.a. ovvero una s.c.i.a., prima dell&#8217;esercizio a lui sfavorevole dei relativi poteri di controllo e inibitori” (così, Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2014, n. 1800; Id., 25 gennaio 2013, n. 489; sez. III, 3 marzo 2010 n. 4280; TRGA Trento, 9 febbraio 2012 n. 50; oltre che TAR Campania, Napoli, 20 marzo 2014, n. 1648, che giustifica l’impostazione restrittiva sulla base della natura vincolata del provvedimento finale – nel caso di specie, l’ordine di demolizione di abusi edilizi – che pertanto non necessiterebbe di previa comunicazione). <em>Contra</em>, TAR Napoli, sez. VII, 4 ottobre 2007, n. 8951, che ritiene invece obbligatoria tale comunicazione perché i poteri inibitori contemplati dall’art. 19, c. 3 non si esaurirebbero alla decorrenza del termine di 60 giorni, ben potendo l’amministrazione intervenire in via di autotutela, e dunque “<strong>non potendo più ritenersi del tutto vincolato, <em>il denunciante attraverso la comunicazione prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990 deve essere posto in condizione di partecipare al procedimento attraverso il quale tale potere viene esercitato</em>”.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">([39]) Sebbene la formulazione della norma sembri circoscrivere questa cautela al solo caso dei procedimenti a istanza di parte, ci si chiede se queste cautele non siano necessarie anche nel caso in esame nel quale, come si vedrà, il procedimento di controllo, pur se avviato su iniziativa d’ufficio, trova occasione in un atto <em>obbligatorio</em> per la parte (la segnalazione). In giurisprudenza si riscontrano diverse impostazioni. In base ad un primo orientamento sfavorevole, del tutto maggioritario, si deve “escludere che l’autorità procedente debba comunicare al segnalante l’avvio del procedimento o il preavviso di rigetto <em>ex</em> art. 10-<em>bis</em>, l. 241 del 1990, prima dell’esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori, e più in generale, che possa attribuirsi all’autorità procedente il potere di prorogare [con il sub-procedimento di cui all’art. 10-<em>bis</em>] il termine perentorio di esercizio dei poteri inibitori attribuiti”. Le ragioni di questa chiusura insistono sulla natura giuridica della segnalazione, “che non è istanza di parte per l&#8217;avvio di un procedimento amministrativo” (così, TAR L’Aquila, sez. I, 1 agosto 2017,  n. 347; TAR Palermo, sez. II, 14 giugno 2017,  n. 1599; TAR Catanzaro, sez. II, 5 marzo 2015,  n. 478); e per ragioni di “incompatibilità sotto il profilo temporale, non risultando accettabile la produzione di un effetto interruttivo nel caso di procedimento che ha nell’accelerazione temporale una delle proprie ragioni d’essere” (così, TAR Venezia, sez. III, 10 settembre 2015,  n. 958; TAR Roma, sez. II, 03 novembre 2014,  n. 11010; Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2007,  n. 4828). Quest’ultima argomentazione, tuttavia, sembra essere messa in dubbio dalla previsione del potere inibitorio esercitabile anche dopo il termine di 60/30 giorni e fino ai diciotto mesi. Dalla lettura di alcune sentenze, poi, che parimenti escludono l’applicabilità dell’art. 10-<em>bis</em>, emerge tuttavia una contraddizione che sembra confutare l’orientamento maggioritario. Si tratta di quelle particolari sentenze adottate in materia di S.C.I.A. edilizia, nelle quali si legge che “il provvedimento con il quale l’amministrazione rigetta una d.i.a. ai sensi degli art. 22 e ss., D.P.R. n. 380 del 2001, non deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi di cui all&#8217;art. 10-<em>bis</em>, tenuto conto della circostanza che le norme contenute nel capo III, l. n. 241 del 1990, <em>fissano garanzie minime e inderogabili che sono recessive rispetto a quelle contenute in altre leggi regolanti specifici settori, che prevedono per i destinatari del provvedimento una tutela specifica maggiore in chiave partecipativa, come appunto nel caso di d.i.a. edilizia</em>”. In particolare, prosegue il g.a., “le norme contenute nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 <em>sono sicuramente più incisive in materia di partecipazione del privato</em>, (…) prevedono forme di confronto tra il privato e la P.A. <em>assai più pregnanti</em> di quelle assicurate dallo stesso art. 10-<em>bis</em>” (così, TAR Napoli, sez. IV, 12 gennaio 2009,  n. 68; Id., 23 maggio 2006,  n. 5487; TAR Venezia, sez. II, 2 febbraio 2006, n. 3418). Favorevoli, invece, all’estensione dell’art. 10-<em>bis</em> al procedimento che si innesta nella S.C.I.A., TAR Cagliari, sez. II, 4 agosto 2009, n. 1423, per il quale “la denuncia di inizio attività deve ritenersi «procedimento ad istanza di parte», basato su un’autocertificazione in merito alla quale la Pubblica Amministrazione effettua un’attività di controllo; ad essa, pertanto, deve applicarsi l’art. 10-<em>bis</em> della l. n. 241 del 7 agosto 1990”; TAR Torino, sez. I, 05 luglio 2006,  n. 2728, per il quale “il provvedimento di reiezione della Dia, avendo consistenza di atto reiettivo di un’istanza di parte, deve obbligatoriamente essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, prescritta in tutti i procedimenti, atteso il carattere generale della disposizione contenuta nell&#8217;art. 10-<em>bis</em>”; e, infine, TAR Venezia, sez. III, 28 marzo 2012,  n. 426 che accoglie il ricorso per mancata comunicazione del preavviso di rigetto in caso di S.C.I.A., anche se poi depotenzia il vizio “alla luce del carattere vincolato dell’atto impugnato che comporta la sussunzione dell’ipotesi normativa invocata nel disposto dell&#8217;art. 21 <em>octies</em>, c. 2, parte prima, laddove proclama la non annullabilità dell’atto affetto da vizio formale o procedimentale quando per il suo carattere vincolato risulti evidente l’ineluttabilità della determinazione, sicché risulterebbe inutile la comunicazione previa essendo incapace l’osservazione eventualmente proposta di aggiungere alcunché alle risultanze istruttorie acquisite”. Così, anche Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2007, n. 4828; TAR Calabria, sez. II, 23 luglio 2009, n. 802. In dottrina, cfr. V. Cerulli Irelli, <em>Lineamenti</em>, op. cit., p. 329 e 399 ss., per il quale l’art. 10-<em>bis</em> non si applica anche perché “riferito a procedimenti amministrativi caratterizzati da discrezionalità e, di conseguenza, non avrebbe senso una partecipazione del privato nel procedimento di controllo (di tipo vincolato) sulla S.C.I.A.”.</div>
<div style="text-align: justify;">([40]) Così, TAR Genova, 2 novembre 2011, n. 1511; TRGA, Trento, Sez. Unica, 9 maggio 2013, n. 150, in cui si legge che “non vi è dubbio che si tratti di un atto recettizio che, <em>ex</em> art. 21-<em>bis,</em> l. n. 241/1990, acquista efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata” e, pertanto, l’attività del privato “assumerà i connotati dell’abusività &#8211; <em>ex</em> art. 21-<em>bis</em> L. n. 241/1990 &#8211; soltanto a seguito dell’eventuale notificazione del provvedimento negativo”. Sulla natura recettizia dell’atto inibitorio e sulla necessità della sua preventiva notifica, già TAR Campania, sez. II, 23 maggio 2006, n. 5742; TAR Torino, sez. I, 1 settembre 2006, n. 3166. Di recente, TAR Liguria, sez. I, 23 gennaio 2018, n. 32; oltre che TAR Campania, sez. VIII, sentenza 21 febbraio 2018, n. 1145, che ha accolto il ricorso contro un provvedimento inibitorio in materia edilizia, notificato oltre il termine di 30 giorni.</div>
<div style="text-align: justify;">([41]) Su questo profilo, si vedano le condivisibili considerazioni di M. Deodati, espresse in Forum Rete Italiasemplice gruppo SUAP conferenza di servizi, in tema di “Ricevuta S.C.I.A. Unica”, cit., 2017, secondo il quale “in ambiente digitalizzato, la comunicazione di avvio del procedimento per come è stata pensata nel lontano 1990 e rivista nel 2005 è ormai superata, in quanto <em>offre contenuti che l’interessato forse già conosce quando presenta la pratica o che può conoscere accedendo semplicemente alle pagine </em>web<em> del SUAP</em>”. Per questa ragione, dunque, vi si legge, “<em>sarebbe utile arricchire il testo della ricevuta automatica con una serie di informazioni ulteriori e molto più utili al cittadino, che comprendono i contenuti richiesti dagli artt. 7 e 8 della 241/1990 e vadano anche ben oltre</em>”. In caso di “scia semplice”, prosegue, “sarà utile indicare ad esempio che l’attività può essere iniziata da subito, a quali enti la pratica sarà inviata (se previsto), entro quanto tempo gli uffici potranno effettuare i controlli e di che natura sono questi ultimi, entro quali termini e con quali modalità l’ente potrebbe agire in autotutela. In caso di S.C.I.A. unica, oltre a queste informazioni, al cittadino è utile sapere a chi ed in quanto tempo il SUAP trasmetterà le altre scia/comunicazioni/istanze, cercando di evidenziare quali <em>sub</em>-procedimenti sono da attivare e che tempi hanno”.   </div>
<div style="text-align: justify;">([42]) Sulla necessità di predisporre moduli <em>standard</em> e di prevedere un contenuto di ricevuta omogeneo su tutto il territorio nazionale, si vedano ancora le considerazioni riportate nel Forum Rete Italiasemplice, cit., 2017.</div>
<div style="text-align: justify;">([43]) E, in particolare, quali sono i requisiti che deve presentare la ricevuta per soddisfare gli obblighi di esposizione per le amministrazioni procedenti: deve essere esposta la copia analogica o digitale? Che valore riveste la prima? Semplice copia dell’originale ove non contenga l’attestazione di conformità all’originale informatica, generalmente rilasciata da parte di un pubblico ufficiale come richiesto ai sensi dell’art. 23 CAD? L’autodichiarazione di conformità all’originale digitale ai sensi dell’art. 19-<em>bis</em> TU documentazione amministrativa potrebbe essere equipollente? È possibile per gli Organi Accertatori prendere visione dell’originale informatico presso lo sportello del Comune competente? E ancora: come conciliare l’automatismo di un <em>software</em> con la necessità di integrazioni personalizzate che solo la verifica da parte di un operatore potrebbe ovviare? Su tali questioni pratiche si rinvia al dibattito in Forum Rete Italiasemplice gruppo SUAP conferenza di servizi, in tema di “Ricevuta S.C.I.A. Unica”, cit., 2017, e alle considerazioni di M. Deodati, <em>Il nuovo procedimento amministrativo digitale. Principi e metodi operativi</em>, Maggioli, 2017.</div>
<div style="text-align: justify;">([44]) Su questo aspetto, F. Trimarchi Banfi, <em>Il “terzo”,</em> cit., p. 25 ss., secondo cui l’interesse del terzo “non è leso, ovviamente, dal carattere abusivo dell’attività svolta dal dichiarante, e neppure è leso dal mancato esercizio officioso dei poteri di vigilanza e repressivi (…), la lesione (silenzio-inadempimento) si realizza quando il terzo chiede l’intervento repressivo-ripristinatorio e non ottiene risposta”. Tuttavia, questa impostazione sembrerebbe escludere la possibilità di lesioni della sfera giuridica del terzo (con la conseguente limitazione temporale del potere di sollecitazione), prima della scadenza del termine entro cui l’amministrazione deve esercitare il potere di controllo.</div>
<div style="text-align: justify;">([45]) Riguardo alla comunicazione nei confronti di chi ha presentato la segnalazione, si possono verificare due differenti ipotesi: se il privato deposita la documentazione in copia cartacea presso l’ufficio competente, il funzionario sarà tenuto a rilasciare immediatamente la ricevuta, ottemperando così all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento alla cui funzione la ricevuta è indirizzata. Nel caso in cui, diversamente, la segnalazione fosse inviata per posta con raccomandata A/R o in via telematica, come prescritto dall’art. 19, c. 1, ultimo periodo, l’amministrazione dovrà provvedere immediatamente a inviare la ricevuta con PEC, che avrà lo stesso valore giuridico dell’originale informatico e, del pari, varrà come comunicazione di avvio del provvedimento.</div>
<div style="text-align: justify;">([46]) In questo senso, sembra orientarsi anche G. Greco, <em>Ancora sulla SCIA</em>, cit., p. 658, nota (30), per il quale sarebbe auspicabile (ma solo nei riguardi del terzo e non anche del presentatore della S.C.I.A.) che l’amministrazione comunicasse l’avvio del procedimento.</div>
<div style="text-align: justify;">([47]) Così, E. Zampetti, <em>DIA e S.C.I.A</em>., cit., p. 835 ss.; G. Greco, <em>Ancora sulla SCIA</em>, cit., p. 658, spec. nota (30), per il quale “<em>l’esperienza insegna che il terzo per lo più si accorge dell’attività oggetto della SCIA (in ipotesi carente dei presupposti di legge) ben oltre tale termine e talvolta a distanza di tempo (…) anche perché non sempre il presentatore della SCIA inizia subito l&#8217;attività, che è l&#8217;unico elemento rilevatore per il terzo, in mancanza di una comunicazione di avvio del procedimento, che pur sarebbe auspicabile (ovviamente indirizzata verso il terzo e non nei confronti del presentatore della SCIA)</em>”. In questo senso, la teorizzazione della formazione di un silenzio significativo, anche se di diniego, sostenuta dall’A., non gioverebbe al terzo, se ignaro dell’avvio del procedimento, anzi costituirebbe un nocumento maggiore per i suoi interessi. Così, TAR Piemonte, n. 1114/2015 per il quale “dell’esistenza di tale provvedimento tacito il terzo poteva rendersi conto solo per effetto dell’inizio dell’attività, mentre l’interesse all’impugnazione poteva essere valutato solo a seguito dell’evolversi dell’attività medesima o di un accesso agli atti. Quindi non può sottacersi che sotto il regime precedente la tutela del terzo era più ampia solo in via teorica, mentre di fatto egli era per lo più indotto a richiedere la tutela giurisdizionale quando l’attività era già in essere e le misure inibitorie risultavano dunque almeno in parte intempestive. Nel regime disegnato dall’attuale art. 19 della L. 241/90 nessun provvedimento, espresso o tacito, interviene a compromettere gli interessi del terzo, che in tal modo mantiene inalterata la possibilità di chiedere all’Amministrazione di verificare la situazione, con la legittima aspettativa di ricevere una risposta chiara e di poter poi, all’occorrenza, impugnare questa ultima in via ordinaria”. Discutibile, di conseguenza, su questo punto anche la posizione di G. Bottino, <em>Introduzione alla «</em>?<em>segnalazione certificata di inizio attività</em>?<em>», </em>in<em> Foro amm. TAR</em>, fasc. 3, 2011, pag. 1053, secondo il quale la circostanza che, ad oggi, l’attività privata può essere iniziata contestualmente alla presentazione della «?segnalazione certificata?», “può consentire ai «?controinteressati?» di avere immediata contezza della lesività della segnalazione presentata dall&#8217;interessato, e dell&#8217;attività da esso intrapresa, al fine di agire tempestivamente in sede giurisdizionale”. Sulla distorsione delle aspettative del terzo all’interno del meccanismo della S.C.I.A., cfr. ancora R. Ferrara, <em>Natura</em>, cit., p. 199-200.</div>
<div style="text-align: justify;">([48]) Ciò non esclude (come del resto affermato dalla Ad. Plenaria n. 11/2015, secondo la quale “<em>l’interesse del terzo ad agire insorge sin da quando il denunciante è abilitato all’esercizio dell’attività lesiva</em>”) che il terzo possa sollecitare i poteri di controllo dell’amministrazione ai sensi dell’art. 19, c. 6-<em>ter</em>, anche in assenza di comunicazione di avvio del procedimento in tutti quei casi in cui egli sia comunque a conoscenza dell’avvio di un’attività economica potenzialmente pregiudizievole dei suoi interessi. Su questo profilo, tuttavia, le posizioni della dottrina e della giurisprudenza sono molto divergenti, tanto sul <em>dies a quo</em>, quanto in merito al termine finale. Sul primo aspetto, da un lato, si pone chi sostiene che il terzo possa chiedere l’esercizio dei poteri di controllo a partire dal momento in cui acquisisce effettiva conoscenza della S.C.I.A (così, M. Lipari, <em>La S.C.I.A. e l’autotutela nella legge 124/2015: i primi dubbi interpretativi</em>, cit., p. 27), e dunque anche prima della scadenza del termine di 60/30 giorni (così, M. Ramajoli, <em>La S.C.I.A</em>., cit., p. 351). <em>Contra</em>, in giurisprudenza, TAR Veneto, n. 230/2013, secondo cui il termine per l’istanza di verifica del terzo decorrerebbe dalla presentazione della S.C.I.A. e non dalla sua conoscenza. Questa oscillazione di vedute è strettamente collegata con la questione del termine finale per sollecitare i poteri di controllo della p.a. da parte del terzo. E, difatti, le critiche alla soluzione che farebbe decorrere i poteri di sollecitazione del terzo dall’effettiva conoscenza della segnalazione sono fondate sul fatto che, in questo modo, l’istanza del terzo potrebbe giungere quando è decorso il termine di 60 giorni e si è ormai consumato il potere di controllo della p.a. Di conseguenza, si è sostenuto che il terzo possa far valere le sue pretese solamente fintanto che è possibile l’intervento dell’amministrazione e, quindi, entro 60 giorni dalla presentazione della S.C.I.A. (così, M.A. Sandulli, <em>Gli effetti diretti, cit., </em>17, 2015, p. 12 ss.). Proprio quest’ultima constatazione confermerebbe la necessità di garantire al terzo l’effettiva conoscenza dell’avvio del procedimento, mediante comunicazione, per consentirgli di esercitare i suoi poteri in tempo utile. <em>Contra</em>, con una posizione radicale, che pare mettere in dubbio, se non del tutto escludere, la configurazione di un interesse legittimo del terzo prima dello scadere del termine di 60 giorni, cfr. E. Zampetti, cit., p. 849, per il quale “ammettendo che il terzo sia titolare di un interesse legittimo nei confronti del potere inibitorio, il suo interesse a ricorrere nascerebbe soltanto con il mancato esercizio del potere inibitorio, ovvero nel momento successivo al formarsi dell’implicito diniego oltre il termine di legge. Laddove agisca prima della scadenza del termine per l’esercizio del potere inibitorio, non è pertanto pacifico che il terzo vanti un interesse ad agire attuale e concreto”.</div>
<div style="text-align: justify;">([49]) Su questo profilo valgono le stesse considerazioni svolte nella nota precedente in merito alla necessità di mettere il terzo nella condizione di conoscere tempestivamente l’avvio del procedimento di controllo. Anche in questo ambito, si registrano orientamenti divergenti: se, per un verso, si è sostenuto che in caso di S.C.I.A. il termine annuale per la proposizione dell’azione avverso il silenzio inadempimento decorra “dal momento in cui il terzo ha avuto conoscenza della lesione della propria sfera giuridica” (Cons. Stato, n. 4610/2016; TAR Toscana n. 1423/2016); d’altro canto, si è ritenuto che, poiché ai sensi dell’art. 31 c.p.a. l’azione avverso il silenzio inadempimento può essere proposta “decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge” –, potrebbe rientrare in questi ultimi casi l’ipotesi in cui il termine per la conclusione del procedimento non sia ancora scaduto (così, TAR Veneto, n. 535 del 2013 e n. 289 del 2012). Anche in questo frangente, qualunque sia la tesi che si intende accogliere, appare del tutto imprescindibile garantire al terzo la conoscenza dell’avvio del procedimento e, dunque, il termine per la sua conclusione, mediante l’invio di un atto di comunicazione.</div>
<div style="text-align: justify;">([50]) In termini generali, V. Cerulli Irelli, <em>Lineamenti</em>, op. cit., p. 337-338, per il quale “interessi di questo tipo, del tutto irrilevanti nei rapporti di diritto comune, nell’ambito di rapporti giuridici di diritto pubblico assurgono in determinati casi alla configurazione di interesse legittimo, cioè di situazione giuridica soggettiva protetta dall’ordinamento”.</div>
<div style="text-align: justify;">([51]) Così, G. Greco, <em>La S.C.I.A., </em>cit., p. 362 ss., che richiama le osservazioni di W. Giulietti, <em>Attività privata e potere amministrativo</em>, op. cit., p. 219; e di S. Valaguzza, <em>La dia, l’inversione della natura degli interessi legittimi e l’azione di accertamento come strumento di tutela del terzo, </em>in<em> Dir. proc. amm</em>., 2009, p. 1268.</div>
<div style="text-align: justify;">([52]) Cfr. Cons. Stato, n. 717/2009, cit.</div>
<div style="text-align: justify;">([53]) Così, Ad. plenaria n. 15/2011, cit.</div>
<div style="text-align: justify;">([54]) Sulla posizione del terzo quale soggetto interessato <em>direttamente</em> dall’esercizio dei poteri amministrativi, cfr. F. Trimarchi Banfi, <em>Il “terzo”, </em>cit., p. 25 ss., che, criticando la dottrina che da sempre ha declassato la situazione giuridica del terzo a mero <em>riflesso</em> della situazione del dichiarante, sostiene che non vi sarebbe ragione per considerare diversamente la posizione del singolo dal momento che “nell’uno come nell’altro caso l’interesse legittimo ha ad oggetto la pretesa che l’amministrazione faccia quanto le compete  per l’osservanza delle regole che definiscono gli ambiti di libertà dei privati implicati nella disciplina dell’attività”.</div>
<div style="text-align: justify;">([55]) <em>Contra</em>, L. Bertonazzi, <em>Natura</em> <em>giuridica</em>, cit., p. 237, per il quale il terzo sarebbe titolare di un interesse oppositivo. In giurisprudenza si riscontrano orientamenti contrastanti che, non riconoscendo in questi casi la sussistenza di un interesse legittimo del terzo avverso l’esercizio del potere amministrativo di vigilanza e controllo, di conseguenza escludono la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo (così, TAR Lombardia, sez. II, 5 luglio 2005, n. 3230). Per una posizione che in via radicale non riserva spazio alcuno alla giurisdizione amministrativa, L. Ferrara, <em>I diritti soggettivi ad accertamento amministrativo</em>, Padova, 1996, p. 126 ss. <em>Contra</em>, sul principio giurisprudenziale della doppia tutela e della distinzione tra contestazioni dirette nei confronti del dichiarante (che possono essere fatte valere davanti al giudice ordinario) e contestazioni dello scorretto esercizio del potere amministrativo di verifica della conformità dell’attività dichiarata/segnalata rispetto al paradigma normativo (da far valere innanzi al giudice amministrativo), cfr., in giurisprudenza, Ad. plenaria, n. 15/2011, secondo la quale sebbene nel caso di specie il ricorrente avrebbe potuto contestare direttamente all’autore della dia la violazione della servitù; ciò “<em>non esclude che egli possa avere invece interesse – legittimo in senso tecnico – a pretendere l’intervento repressivo dell’amministrazione</em>”; in dottrina, si veda V. Cerulli Irelli, <em>Modelli procedimentali alternativi in materia di autorizzazioni, </em>in<em> Dir. amm., </em>1993, p. 65; E. Boscolo, <em>Sulla (non) impugnabilità della denuncia di inizio attività, </em>in<em> Urb. app</em>., 2003, p. 1209 ss.; A. Travi,<em> La dia e la tutela del terzo</em>, cit., p. 1325 ss.; M. Ramajoli, <em>La S.C.I.A</em>., cit., p. 346 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([56]) E, difatti, come si legge in F. Trimarchi Banfi, <em>Il “terzo”</em>, cit. p. 25 ss., i terzi hanno “titolo per pretendere l’attuazione del diritto obiettivo, sia attaccando i provvedimenti che illegittimamente ampliano la sfera giuridica altrui, sia reagendo al mancato esercizio dei poteri repressivi che integrano il regime giuridico delle attività regolate”.</div>
<div style="text-align: justify;">([57]) Del resto, solo se l’amministrazione si decide a dare avvio al procedimento, da quel momento sorgerà l’interesse legittimo (oppositivo) del privato che ha presentato la segnalazione e l’interesse legittimo (pretensivo) del terzo che si oppone all’attività, lesiva dei suoi interessi. Non prima, perché prima di questo momento non c’è alcun procedimento: in questa fase il segnalante sarà titolare di un diritto soggettivo (di intraprendere l’attività economica/edilizia cui aspira); mentre il terzo, di un mero interesse di fatto, per di più irrilevante per l’ordinamento, quantomeno finché l’attività del vicino o del concorrente non sia stata avviata.</div>
<div style="text-align: justify;">([58]) E, infatti, nonostante si legga che la tutela dei terzi, a fronte dell’inerzia dell’amministrazione nell’attività di vigilanza e controllo sulla dia/scia, dovrebbe essere ambientata “primariamente nella tutela civilistica del diritto soggettivo, in una controversia tra privati che si svolge davanti al giudice ordinario”, questa stessa dottrina sottolinea come tuttavia la tutela davanti al giudice ordinario sia meno ampia rispetto a quella offerta dal giudice amministrativo, per quanto riguarda la sua legittimazione e i contenuti della tutela, in proposito, cfr. A. Travi, <em>La dia</em>, cit. p. 1335.</div>
<div style="text-align: justify;">([59]) Su questo punto, cfr. Ad. plenaria n. 15/2011, cit., ove afferma, con riferimento alla tutela del terzo e agli strumenti a sua disposizione, che “è pur vero che il ricorrente avrebbe potuto contestare direttamente all’autore della dia la violazione della servitù, ma ciò, <em>in base al noto principio giurisdizionale della doppia tutela,</em> <em>non esclude che egli possa avere invece interesse – legittimo in senso tecnico – a pretendere l’intervento repressivo dell’amministrazione in una più ampia e più efficace prospettiva di tutela degli interessi pubblici coinvolti”</em>. Per un commento, cfr. M. Ramajoli, <em>La S.C.I.A.</em>, cit., p. 348, secondo la quale “non è solo nell’ottica della tutela delle situazioni giuridiche soggettive del singolo che va affrontata la complessiva questione che pone l’istituto. Prima ancora quello che la S.C.I.A. mette in pericolo è l’effettività della disciplina pubblicistica. Questo aspetto (…) involge strettamente pure la tutela del terzo”<em>. </em>L’A., tuttavia, rileva una tendenza giurisprudenziale a preferire l’ottica pubblicistica e, infatti, “poche sono state le sentenze in materia che hanno distinto tra controversie attinenti a rapporti privatistici tra il denunciante e il terzo, da instaurare davanti al giudice ordinario, e controversie con cui il terzo lamenta il cattivo uso del potere inibitorio da parte dell’amministrazione da sottoporre al giudice amministrativo”. D’altra parte, prosegue, “questa bipartizione non è stata finora utilizzata dalla giurisprudenza allo scopo di accrescere la tutela giurisdizionale del terzo, <em>bensì al fine di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;">([60]) Sull’oggetto della pretesa, F. Trimarchi Banfi, <em>Il “terzo”</em>, cit., p. 25 ss., per la quale il terzo sarebbe legittimato a “pretendere l’esercizio della vigilanza e dei poteri repressivi dell’amministrazione nei confronti delle condotte altrui contrarie al diritto”.</div>
<div style="text-align: justify;">([61]) Su questo punto, ancora M. Ramajoli, <em>La S.C.I.A</em>., cit., p. 351 ss. In questi termini anche F. Trimarchi Banfi, <em>Il “terzo”, </em>cit., p. 25 ss., per la quale “quando il legislatore detta regole per l’esercizio delle attività produttive, esso pone bensì limiti all’esercizio della libertà d’impresa, ma al contempo risolve un contrasto tra questa libertà e le libertà di altri soggetti. <em>Per questa ragione questi ultimi hanno titolo per pretendere l’osservanza delle regole medesime, le quali li riguardano, tanto quanto riguardano coloro che sono tenuti ad osservarle”.</em> E sarebbero proprio queste regole/limiti cui è sottoposta l’attività altrui a costituire la ragione per la quale il terzo ha “titolo per chiedere tutela contro l’inosservanza delle regole medesime”.</div>
<div style="text-align: justify;">([62]) In proposito, cfr. TAR Piemonte, n. 1114/2015 cit., secondo cui “il sistema disegnato dall’attuale art. 19, l. 241/90 realizza dunque la tutela dell’affidamento del terzo sostanzialmente consentendo che il controllo sulla legittimità delle attività denunciate con la S.c.i.a. o con la D.i.a. sia effettuato solo entro un determinato arco di tempo, e precludendo alle Amministrazioni, trascorso detto periodo, l’esercizio della consueta attività di vigilanza, di controllo e sanzionatoria, <em>sul presupposto &#8211; però &#8211; che l’interesse del privato sia meritevole di tutela e non venga in conflitto con altri interessi pari ordinati o sovra ordinati</em>: (…) nelle situazioni di cui al comma 4, rilevabili d’ufficio, si evidenzia invece la presenza di <em>un interesse sovra ordinato</em>: l’equo contemperamento tra questi opposti interessi viene dal legislatore individuato riservando alle Amministrazioni di intervenire solo in caso di constatato pericolo e solo ove l’interesse sovra ordinato non possa trovare soddisfazione a mezzo della conformazione della attività alla normativa vigente”. Su questo punto, anche TAR Lombardia – Milano, Sez. II, n. 2799/2014; TAR Campania-Napoli, Sez. III, n. 1410/2015</div>
<div style="text-align: justify;">([63]) Sul concetto richiamato, sia consentito rimandare ad A. Negrelli, <em>Accesso al mercato</em>, op. cit., p. 30 e 228 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([64]) Si veda, in proposito, TAR Piemonte n. 1114/2015 secondo il quale, come già ricordato “<em>l’istanza sollecitatoria del terzo, presentata ai sensi del comma 6-</em>ter<em>, </em><em>evidenzia la presenza di un interesse pari ordinato, che il legislatore ha inteso quale fattore necessario ma sufficiente a rimettere in discussione l’affidamento del privato: e si può sin d’ora anticipare che il legislatore (…) non si é sbilanciato nel senso della preferenziale tutela del privato</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;">([65]) Sull’impossibilità di ricomprendere tra i limiti alla libertà di iniziativa economica privata gli interessi meramente protezionistici si rinvia ancora alle considerazioni espresse in A. Negrelli, <em>Accesso al mercato</em>, op. cit., p. 228 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([66]) Anche se in proposito non vi è una perfetta coincidenza tra interesse/legittimazione a ricorrere e riconoscimento della titolarità di un interesse legittimo pretensivo in capo al terzo, così, F. Trimarchi Banfi, <em>L’interesse legittimo attraverso il filtro dell’interesse a ricorrere,: il caso della </em>vicinitas, in <em>Dir. proc. amm.</em>, fasc. 3, 2017, p. 771 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([67]) Questo è il caso, ad esempio, del proprietario di un fondo limitrofo, leso dalla mancata inibizione da parte dell’amministrazione dell’attività edilizia avviata dal vicino, per il nocumento che la sua proprietà ha subito in termini di valore o di fruibilità, in quanto la nuova costruzione edilizia gli toglie luce, aria, visibilità. Su questo esempio, si richiamano le considerazioni di G. Greco, <em>Lineamenti</em>, op. cit., p. 163 ss.; V. Cerulli Irelli, <em>Corso di diritto amministrativo</em>, 2001, p. 338. In giurisprudenza, <em>ex multis</em>, TAR Venezia, 12 ottobre 2015, n. 1038. Contrario, invece, A. Travi, <em>La tutela del terzo, </em>cit., p. 519 ss., secondo il quale in questa ipotesi il terzo farebbe valere la lesione di un diritto soggettivo conoscibile dal giudice ordinario.</div>
<div style="text-align: justify;">([68]) Ad esempio, in tema di servitù, nella sentenza dell’Ad. plen. n. 15/2011 il terzo faceva valere la lesione derivante dallo scorretto esercizio del potere amministrativo di verifica della conformità dell’attività dichiarata rispetto al paradigma normativo. Per un commento, M. Ramajoli, <em>La S.C.I.A</em>., cit., p. 346. In un caso analogo, ancora, il terzo, titolare di un diritto di servitù di accesso e passaggio a un fondo, contestava il mancato esercizio da parte dell’amministrazione del potere di inibizione alla costruzione di un cancello che ne limitava/impediva il diritto di passaggio (così, Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 2008, n. 429, in <em>Foro amm-CDS</em>, 2008, p. 1093, con nota di S. Rodriguez, <em>Limiti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla dichiarazione di inizio attività</em>). </div>
<div style="text-align: justify;">([69]) Come nel caso in cui il terzo contesti la lesione dei suoi interessi per il mancato esercizio dei poteri di controllo nei confronti di una SCIA per la ristrutturazione di un locale limitrofo, tale da violare le distanze minime previste dal regolamento edilizio comunale (<em>contra</em>, Tar Lombardia, Milano, sez. II, 5 luglio 2005, n. 3230, che di fronte alla censura dell’inerzia dell’amministrazione nell’attività di vigilanza edilizia, nega la sussistenza di un interesse legittimo avverso l’esercizio di un potere amministrativo).</div>
<div style="text-align: justify;">([70]) Tar Toscana, sez. III, 11 maggio 2017, n. 667/o.</div>
<div style="text-align: justify;">([71]) Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 2010, n. 2139.</div>
<div style="text-align: justify;">([72]) Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre 2008, n. 5811.</div>
<div style="text-align: justify;">([73]) Cons. Stato, sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3742.</div>
<div style="text-align: justify;">([74]) Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2009, n. 717.</div>
<div style="text-align: justify;">([75]) Cons. Stato, sez. VI, 5 aprile 2007, n. 1550.</div>
<div style="text-align: justify;">([76]) Corte Cost., 16 dicembre 2016, n. 272.</div>
<div style="text-align: justify;">([77]) TAR Puglia, Bari, n. 2226/2009.</div>
<div style="text-align: justify;">([78]) Su questo punto, cfr. Corte Cost., 20 giugno 2012, n. 164. Si occupano dell’interesse del terzo in questo frangente, L. De Lucia, <em>Provvedimento amministrativo e diritti dei terzi. Saggio sul diritto amministrativo multipolare</em>, Torino, 2005, p. 80 ss.; F. Trimarchi Banfi, <em>L’interesse legittimo attraverso il filtro, </em>cit., p. 771 ss., par. 4, che richiama in proposito Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2016, n. 1156; <em>contra</em>, A. Travi, (voce)<em> Dichiarazione, </em>cit., p. 343 ss., secondo il quale in questo caso la tutela del terzo “va ambientata primariamente nella tutela civilistica del diritto soggettivo in una controversia fra privati, che si svolge davanti al giudice ordinario”. In giurisprudenza, con un’impostazione radicale, si è disconosciuto che la concorrenza fosse un “fattore legittimante”, se preordinata a inibire l’accesso al mercato da parte di altri operatori, cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2013, n. 940, in <em>Dir. proc. amm</em>. 2014, 213 ss., con nota critica di S. Bucello, <em>L’accesso alla tutela giurisdizionale del terzo concorrente</em>.</div>
<div style="text-align: justify;">([79]) Su questo aspetto, E. Ferrari, <em>Dall’inerzia nel provvedere all’inerzia nel vigilare, </em>in V. Parisio (a cura di),<em> Silenzio e procedimento amministrativo in Europa: una comparazione tra diverse esperienze</em>, Milano, 2006, p. 118 ss., e in <em>Studi in onore di L. Mazzarolli</em>, vol. II, Padova, 2008, p. 107 ss., il quale ricostruisce il percorso evolutivo seguito in proposito dalla giurisprudenza che, se “in precedenza era stata generalmente restia a riconoscere la legittimazione del privato a sollecitare l’esercizio dei compiti di vigilanza”, ha cominciato in un primo momento ad ammetterla “a favore del terzo controinteressato rispetto al titolo abilitativo tacitamente formatosi”, per poi estendere questo orientamento anche agli altri casi. Secondo l’A., la tutela così configurata porterebbe la giurisprudenza “a riconoscere al privato <em>una situazione giuridica tutelata in relazione a un’attività che per molti aspetti risulta essere rivolta all’obiettiva garanzia dell’osservanza dell’ordinamento</em>”. In questi termini, anche M. Ramajoli, <em>La S.C.I.A</em>., cit., p. 351-352, secondo la quale i poteri che la legge attribuisce al terzo in materia di segnalazione certificata gli riconoscerebbero “<em>un ruolo che contribuisc[e] alla garanzia dell’effettività delle norme pubblicistiche in uno schema in cui manca il provvedimento amministrativo</em>”. Ancora, prosegue l’A., “<em>la normativa di diritto pubblico tutela contemporaneamente l’interesse pubblico e l’interesse dei terzi ed è per questo essenzialmente che il giudice amministrativo riconosce ai terzi un’estesa legittimazione a ricorrere</em>”. Tra le ragioni per cui la legge riconosce al terzo questo ruolo, l’A. annovera i limiti dell’azione amministrativa ragione per cui<em> “sono i terzi a divenire strumento di effettività delle norme pubblicistiche in materia, (…) a ergersi come principali controllori del rispetto della disciplina normativa</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;">([80]) Anzi, secondo E. Ferrari, <em>Dall’inerzia</em>, cit. p. 108, il riconoscimento di questo ruolo in capo al terzo rappresenterebbe “<em>anche un incentivo per il privato stesso a farsi parte diligente rispetto all’esercizio di poteri che, se possono recare ad esso un giovamento, sono intesi innanzitutto ad assicurare e tutelare l’interesse pubblico</em>”. Sul ruolo del terzo come difensore dell’interesse pubblico all’interno di un meccanismo che si è evoluto nel segno della contrazione dell’intervento pubblico, ancora M. Ramajoli, <em>La S.C.I.A.,</em> cit., p. 341; in una prospettiva diversa, ma con considerazioni sostanzialmente analoghe, anche A. Simonati, <em>La disciplina della S.C.I.A</em>., cit., p. 596, secondo la quale, “perde rilievo la centralità del ruolo della p.a. come garante della legittimità del suo stesso operato e, parallelamente, l’ampiezza del potere discrezionale (nella specie, di autotutela) subisce una contrazione”.</div>
<div style="text-align: justify;">([81]) Così anche F. Trimarchi Banfi<em>, Il “terzo</em>”, cit. p. 25 ss., secondo la quale “i terzi che nel regime autorizzatorio hanno titolo per reagire contro i provvedimenti «ampliativi», nel regime semplificato hanno parimenti titolo per reagire all’omissione dell’intervento correttivo-repressivo, che resta compito dell’amministrazione”; oltre che, G. Greco, <em>Ancora sulla S.C.I.A</em>., cit., p. 646.</div>
<div style="text-align: justify;">([82]) In particolare, si assiste a una sovrapposizione tra il momento della presentazione della segnalazione, che consente al privato di avviare l’attività, e il momento di avvio del procedimento di controllo sulla conformità di tale attività ai requisiti e presupposti di legge (momento dal quale, tra l’altro, sorgono gli interessi legittimi in capo al segnalante e ai terzi interessati), che tuttavia in concreto non sempre prende avvio dal momento della presentazione della segnalazione. Questa sovrapposizione del resto sembra costituire un portato residuale di quella interpretazione ormai superata che attribuiva natura pubblicistica alla segnalazione, onde per cui si faceva logicamente discendere dalla sua presentazione l’avvio del procedimento. Così, indirettamente, G. Greco, <em>Ancora sulla scia</em>, cit., p. 662, per il quale “<em>tale interesse del terzo, </em>ove assuma — secondo i noti parametri — la consistenza di interesse legittimo (pretensivo) correlato al potere generale inibitorio,<em> sorge, infatti, al momento della presentazione della SCIA”.</em></div>
<div style="text-align: justify;">([83]) In generale, sull’avvio del procedimento quale momento da cui nascono gli interessi legittimi delle parti, cfr. Corte Cass., SS.UU., 22 luglio 1999, n. 500, punto 5. In dottrina, M.S. Giannini-A. Piras, (voce) <em>Giurisdizione amministrativa, </em>in<em> Enc. Dir.,</em> vol XIX, Milano 1970, p. 253, secondo cui “l’interesse legittimo, inteso come interesse di fondo protetto, nasce dunque con il verificarsi del fatto della norma regolatrice del potere o, se si preferisce, con l’atto o il fatto con cui ha inizio il procedimento amministrativo”.</div>
<div style="text-align: justify;">([84]) Per una prima applicazione della teoria del contatto sociale quale fonte di obbligazione nei rapporti tra privato e amministrazione, cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2001, n. 4239, per il quale “<em>l’iniziativa dell’interessato pone in luce un nuovo e qualificato «contatto sociale» (oltre che giuridico) tra il privato ed il soggetto pubblico, aprendo un procedimento amministrativo dal quale scaturiscono obblighi strumentali e formali delle parti, ma anche il fondamentale dovere della p.a. di provvedere sulla richiesta</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;">([85]) Così, A. Meloncelli, <em>L’iniziativa amministrativa</em>, Giuffrè, 1976, spec. p. 94 ss. e p. 106, il quale ripercorre le teorie dottrinali sull’iniziativa amministrativa tra criterio strutturale e criterio cronologico, proponendo di ricostruire l’iniziativa come un fenomeno unitario in chiave funzionale che, in base al principio di causalità giuridica e di funzionalizzazione del potere, comporterebbe in ogni caso la doverosità dell’agire amministrativo (p. 20, 28 ss.).</div>
<div style="text-align: justify;">([86]) Vero è che in questa evenienza il momento temporale parrebbe pressoché coincidere, e quindi non si porrebbe un problema di sfasamento temporale tra la segnalazione e la ricevuta, ma sembra comunque opportuno interrogarsi su quale sia il presupposto necessario per l’avvio del procedimento soprattutto, come si vedrà, in caso di mancato rilascio della ricevuta e di irregolarità/incompletezza formale della segnalazione.</div>
<div style="text-align: justify;">([87]) La questione sollevata prende in esame il dovere di avviare il procedimento di controllo sulla conformità dell’attività oggetto di segnalazione nella prospettiva della sollecitazione del privato che ha interesse ad avviare l’attività. Ben diverso è il discorso se si prende in esame la posizione del terzo che sollecita i medesimi poteri di vigilanza e controllo, perché in questo diverso caso il terzo, a differenza del segnalante, sarebbe pacificamente titolare di un interesse qualificato dal quale discenderebbe l’obbligo dell’amministrazione di procedere e, dunque, di provvedere. Su questo aspetto, cfr. C. Sanna, <em>La linea di confine dell’obbligo di provvedere della pubblica amministrazione di fronte alle istanze dei soggetti privati, </em>in<em> Riv. giur. sarda</em>, p. 478 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([88]) La maggior parte degli A. (Cerulli Irelli, Corso, Caringella ) distingue, infatti, il tipo di iniziativa in base al soggetto da cui proviene l’atto propulsivo per l’apertura del procedimento e, dunque, tra procedimenti “a istanza di parte”, se il presupposto è costituito da una richiesta, istanza, denuncia o ricorso del privato; procedimenti “d’ufficio”, se avviati direttamente dall’amministrazione che dovrà provvedere o da altra amministrazione che si rivolga a quella che è competente a provvedere. Alcuni A., invece, distinguono tra iniziativa d’ufficio (autonoma), di parte pubblica (eteronoma) e di parte privata, basandosi invece sulla funzione svolta dall’iniziativa e, dunque, facendo rientrare nell’avvio a istanza di parte anche il caso in cui la sollecitazione provenga da un’amministrazione pubblica, anche diversa dall’amministrazione procedente (così, Scoca e Casetta, che distinguono l’avvio a istanza di parte privata, quando quest’ultima è posta in essere in funzione di interessi particolari, dall’avvio a istanza di parte pubblica &#8211; autonoma o eteronoma -, su proposta o richiesta, allorquando consegue all’esplicazione di un potere pubblico e mirano alla cura di interessi pubblici). Per uno studio monografico sull’iniziativa nel procedimento amministrativo, secondo il costrutto norma-fatto(mero fatto/atto privato/atto amministrativo/sentenza)-dovere d’ufficio, A. Meloncelli, <em>L’iniziativa</em>, op. cit., 1976, spec. p. 81.</div>
<div style="text-align: justify;">([89]) Per questa casistica, cfr. V. Cerulli Irelli, <em>Lineamenti del diritto amministrativo</em>, Giappichelli, 2012, p. 318.</div>
<div style="text-align: justify;">([90]) Così, A. Meloncelli, <em>L’iniziativa</em>, op. cit.</div>
<div style="text-align: justify;">([91]) Su questa distinzione si rimanda alla giurisprudenza e alla dottrina richiamata da N. Posteraro, <em>Considerazioni critiche sul generalizzato dovere di provvedere della p.a., </em>in<em> Foro amm</em>., 2015, 10, p. 2676 ss. in cui si legge che “nel <em>genus</em> degli atti provenienti da soggetti privati sono ricomprese due sotto-categorie: gli atti dei privati qualificabili come atti di «?<em>iniziativa privata tipizzata</em>?» e gli atti «?<em>preparatori</em>?» all’eventuale avvio del procedimento. Soltanto con la presentazione dei primi, corrispondenti alle c.d. istanze (o domande), sorge il dovere dell’amministrazione di avviare e concludere il procedimento, dal momento che le istanze sono presentate da soggetti titolari di interessi qualificati e differenziati. Gli atti del secondo tipo, invece, denominati in genere «?<em>denunce</em>?<em>»</em> oppure, «?<em>diffide</em>?<em>»</em>, «?<em>segnalazioni</em>?<em>»</em>, «?<em>esposti</em>?<em>»</em>, «?<em>petizioni</em>?<em>»</em>, non fanno sorgere <em>l’obbligo di rispondere, né tantomeno (&#8230;) di esercitare il potere giuridico invocato</em>”. Il confine tra istanza tipizzata e denuncia, ovverosia tra «atti ad iniziativa di parte» e «atti di mera sollecitazione del potere di ufficio», risiede, in definitiva, secondo l’A., “nella titolarità o meno di una situazione giuridica soggettiva protetta in capo a colui che si rivolga all’amministrazione: la richiesta di sollecitazione dei poteri d&#8217;ufficio non avvia, solo per il fatto che sia stata presentata, un procedimento amministrativo; il suo inizio, infatti, resta nella piena facoltà della p.a. cui l’amministrato si è rivolto, la quale soltanto ha il potere/dovere di darvi corso”.</div>
<div style="text-align: justify;">([92]) Si tratta, cioè, di atti mediante i quali il privato rappresenta una data situazione di fatto all’amministrazione, chiedendo l’adozione di provvedimenti e/o più genericamente, di misure, senza tuttavia che l’ordinamento riconosca in capo a quel privato un interesse protetto. In questo senso, E. Casetta, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, 2002, p. 363, che sembrerebbe far rientrare in queste ipotesi, oltre al caso tipico della sollecitazione dei poteri di autotutela, anche “la comunicazione da parte del privato dell’inizio dell’attività sottoposta al controllo previsto dall’art. 19, l. 241/1990”.</div>
<div style="text-align: justify;">([93]) Su questo obbligo di valutazione, seppur sommaria, a fronte di denunce che non sono manifestazioni di volontà, ma di rappresentazione, cfr. G. Morbidelli, <em>Il procedimento amministrativo, </em>in AA.VV.,<em> Diritto Amministrativo, Parte generale</em>, IV ed., Monduzzi edit., p. 650. Di recente, sul tema, F. Caringella, <em>Manuale di Diritto Amministrativo</em>, 2012, p. 1250; N. Posteraro, <em>Considerazioni</em>, cit., p. 2676 ss.; L. De Lucia, <em>Provvedimento</em>, op. cit., p. 140 ss. Su questo punto sembra convenire anche F. Trimarchi Banfi, <em>Il “terzo</em>”, cit., p. 25 ss., laddove distingue i casi in cui i terzi interessati, nel sollecitare poteri amministrativi di iniziativa, per la dimensione finalistica del potere sollecitato, non abbiano alcuna pretesa (es. revoca e annullamento d’ufficio); dai rapporti (definiti “multipolari”) in cui invece gli stessi hanno titolo a pretendere dall’amministrazione l’attuazione delle regole che disciplinano una certa attività. <em>Contra</em>, G. Corso, <em>Manuale</em>, op. cit., p. 234, il quale, ritenendo che la distinzione abbia oggi valore solo concettuale, sostiene che “<em>l’obbligo di provvedere sussiste ogni qual volta sussiste l’obbligo di procedere</em>”, dal momento che i due obblighi coesistono necessariamente.</div>
<div style="text-align: justify;">([94]) Così si legge anche in A. Meloncelli, <em>L’iniziativa</em>, op. cit., p. 77, nota 10, e p. 86 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([95]) Su questo aspetto, L. De Lucia, <em>Provvedimento</em>, op. cit., p. 141-153; N. Posteraro, <em>Considerazioni</em>, cit., p. 2676 ss., secondo il quale “in verità, in alcuni casi, i giudici e la dottrina hanno ravvisato la sussistenza di un dovere di provvedere (e prima ancora, quindi, di procedere) della p.a., a fronte di un atto di sollecitazione dei poteri di ufficio: ciò è successo al ricorrere delle c.d. denunce qualificate, in corrispondenza delle quali, s’è detto, il privato vanta un interesse legittimo vero e proprio (situazione giuridica qualificata) che fa sorgere, in capo all’amministrazione, il dovere di procedere?”. Si tratterebbe, secondo l’A., di “fattispecie in cui l’inerzia amministrativa attiene all’omesso avvio di procedimenti ad iniziativa d&#8217;ufficio. Si pensi, ad esempio, agli atti variamente denominati (esposti, denunce, segnalazioni) con cui il controinteressato sostanziale sollecita l’esercizio di poteri repressivi, inibitori e sanzionatori su attività (sottoposte al regime autorizzatorio e) da altri intraprese abusivamente o su attività (liberalizzate e) da altri svolte <em>contra</em> <em>legem</em>. La giurisprudenza si è ormai orientata nel senso di riconoscere in capo all’autore dell’esposto/denuncia/segnalazione un interesse legittimo, sempre che costui: a) alleghi un interesse qualificato e differenziato rispetto alla generalità dei consociati, al <em>quisque de populo</em> (si pensi, ad esempio, al criterio della <em>vicinitas</em>, che la giurisprudenza intende, principalmente in materia edilizia, come collegamento stabile dell’interessato con l’area interessata dall’edificazione abusiva); b) rappresenti con un sufficiente grado di precisione una realtà che costituisce presupposto d’esercizio del potere amministrativo sollecitato (si pensi, rispetto al potere di vigilanza edilizia e di repressione degli abusi, ad una denuncia circostanziata sull’esistenza di un manufatto abusivo)”.</div>
<div style="text-align: justify;">([96]) Ancora, N. Posteraro, <em>Considerazioni</em>, cit., p. 2676 ss., afferma che “tuttavia, anche in questi casi, la presentata richiesta del privato non è mai stata reputata capace di avviare essa stessa, sol perché qualificata, il procedimento amministrativo dovuto: il privato, infatti, può sì pretendere che l’amministrazione apra un procedimento, a fronte della sua richiesta «qualificata»; ma, fino a quando l’amministrazione non lo avrà fatto, esso non potrà comunque contestare la mancata risposta da parte dell’ente adito, posto che, su quest’ultimo, non graverà alcun dovere di provvedere?. L’amministrato, cioè, quando presenta una richiesta di attivazione dei poteri d’ufficio e ritiene che la p.a. sia ingiustamente rimasta inerte, può sì esperire l’azione avverso il silenzio, laddove esso ritenga che la sua sollecitazione fosse qualificata e meritasse di essere presa in considerazione con l’avvio di un procedimento amministrativo; <em>ma deve rivolgersi al giudice per contestare non la violazione di un dovere di provvedere, bensì la violazione di un dovere di procedere. E ciò, proprio in quanto il dovere di provvedere, senza che sia stato avviato un procedimento, non sussiste</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;">([97]) Sulla doverosità di procedere e di provvedere si avrà modo di tornare in seguito. Qui si richiama ancora il lavoro di A. Meloncelli, <em>L’iniziativa</em>, op. cit., p. 34 ss., il quale dà conto del dibattito sulla doverosità dell’azione amministrativa, sostenuta dalla dottrina maggioritaria, ma contrastata da alcune voci, se connotata da discrezionalità (così, M.S. Giannini, che parla in proposito di “facoltatività”; Virga, che la definisce in termini di “potere di scelta soggetto a limiti, ma non a doveri”).</div>
<div style="text-align: justify;">([98]) Così, già A. Travi, (voce) <em>Dichiarazione</em>, cit., p. 343 ss.; W. Giulietti, <em>Attività privata</em>, op. cit., p. 159 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([99]) F. Becker, <em>Das allegemeine Verwaltungsverfahren in Theorie und Gesetzgebung. Eine rechtsvergleichende Untersuchung</em>, Stuttgart, Kohlhammer, 1960.</div>
<div style="text-align: justify;">([100]) V. Lucifredi, <em>L’atto amministrativo nei suoi elementi accidentali</em>, 1963, spec. p. 140-141, p. 141, nota (30); P. Virga, <em>Il provvedimento amministrativo</em>, 1968, p. 240 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([101]) A. Meloncelli, <em>L’iniziativa</em>, op. cit., p. 187 ss., p. 301.</div>
<div style="text-align: justify;">([102]) Parrebbero rientrare oggi in questa categoria, ad esempio, le denunce in tema di derivazione e utilizzazione di acque pubbliche, ai sensi dell’art. 165, c. 2, Codice dell’ambiente; la denuncia di nascita di una persona, di cui all’art. 30, DPR n. 396/2000; la dichiarazione dei redditi, ai sensi del TU n. 917/1986; la dichiarazione in tema di fornitura di servizi di comunicazione elettronica, di cui all’art. 25, c. 4, d.lgs. 259/2003.</div>
<div style="text-align: justify;">([103]) Ancora, A. Meloncelli, <em>L’iniziativa</em>, op. cit., p. 191 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([104]) Sull’obbligo di presentare la segnalazione per poter dare avvio all’attività, in materia edilizia, cfr. artt. 22, 23 e 23-<em>bis</em>, DPR n. 380/2001, anche se in alcuni casi è consentito al privato di richiedere in alternativa il permesso di costruire (che comunque condizionerebbe il suo diritto ad un obbligo di intervento pubblico preventivo). L’obbligo di presentare la S.C.I.A. è previsto per i lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo (pesante), ristrutturazione edilizia c.d. “semplice” e “leggera”, varianti in corso d’opera a permessi di costruire, in zone sismiche a bassa sismicità. In tema di fornitura di servizi di comunicazione elettronica, cfr. gli obblighi di cui all’art. 25, c. 4, d.lgs. 259/2003; per l’installazione di impianti radioelettrici a bassa frequenza, cfr. art. 87, c. 3 e 87-<em>bis</em>, d.lgs. 259/2003; nel commercio, cfr. d.lgs. 114/1998, per l’apertura di esercizi di vicinato (art. 7), per la vendita in spacci interni (art. 16), mediante apparecchi automatici (art. 17), per corrispondenza (art. 18), a domicilio (art. 19). Per l’esercizio di altre attività commerciali, cfr. gli obblighi contenuti nel d.lgs. 59/2010, ad esempio, per la somministrazione di alimenti e bevande nei bar e ristoranti (art. 64); per l’esercizio dell’attività di acconciatore ed estetista (art. 77-78); di tinto-lavanderia (art. 79); per l’apertura di strutture ricettive (TULPS, artt. 16, 86); autorimesse (DPR 480/2001); panifici (art. 4, c. 2, dl. 223/2006); arti tipografiche (art. 8, l. 447/1995). Per una precisa individuazione dei casi in cui il privato non può iniziare l’attività senza la preventiva presentazione della S.C.I.A., cfr. poi la Tabella A, allegata al d.lgs. 222/2016, che elenca tra l’altro, autoscuole, scuole nautiche, facchinaggio, imprese di pulizie. In dottrina, sul lato “passivo” del diritto di iniziativa economica “a regime amministrativo”, in termini di “onere” per il privato, cfr. E. Boscolo, <em>I decreti attuativi</em>, cit., p. 604.</div>
<div style="text-align: justify;">([105]) Dalle pene previste, in generale dagli artt. 348 e 650 c.p., alle sanzioni previste, in particolare, per le contravvenzioni concernenti la vigilanza su industrie e spettacoli pubblici, aperti senza la preventiva comunicazione/dichiarazione alle autorità competenti (artt. 665 ss. c.p.); la vigilanza su mestieri girovaghi (artt. 669 ss. c.p.); concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio (artt. 705 ss. c.p.); oltre che tutte quelle sanzioni per omissione di comunicazione, contenute nelle leggi speciali in materia di pubblica sicurezza (TUPLS); in materia edilizia, art. 44, DPR 380/2001 (sulla natura di tali sanzioni, cfr. Corte cass. penale, sez. III, 8 settembre 2010, n. 841); sulle pene applicabili in tema di installazione di impianti di radiofrequenza, cfr. art. 98, d.lgs. 259/2003; in materia di apertura di esercizi commerciali, art. 64, c. 9, d.lgs. 59/2010 e art. 3 e 10, l. 287/1990. Sull’inasprimento delle pene previste per il privato, S. Tuccillo,<em> La S.C.I.A. edilizia alla ricerca di un equilibrio tra il ruolo dell’amministrazione e le ragioni del privato, </em>in<em> Riv. giur. edil</em>., 1-2, 2016, p. 141 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([106]) Queste considerazioni sono avvalorate da quella parte della dottrina che sostiene che “<em>l’inizio dell’attività del privato non è un atto necessariamente concatenato ad un atto della Pubblica Amministrazione, all’eventuale provvedimento inibitorio. Il provvedimento amministrativo inibitorio non è un atto necessario. Può, per definizione, non essere emanato se il potere non è esercitato entro un termine di decadenza. La decadenza dall’esercizio del potere, non un necessario esercizio del potere amministrativo, è solo l’occasione che caratterizza la fattispecie. Ne segue che l’iniziativa del privato non è un atto procedimentale, è solo l’occasione, il presupposto per un provvedimento d’ufficio”. </em>Così<em>, </em>F. Merusi, <em>Metamorfosi</em>, cit., pag. 579 ss., spec. par. 4.</div>
<div style="text-align: justify;">([107]) Quando la segnalazione sia stata presentata dal privato, beninteso; nel caso in cui quest’ultimo viceversa abbia dato avvio all’attività senza aver preventivamente comunicato all’amministrazione tale avvio e il possesso dei titoli per farlo, l’amministrazione procederà d’ufficio a valutare la condotta del privato e a sanzionarla in caso di abuso.</div>
<div style="text-align: justify;">([108]) Questo è quanto sembra potersi desumere dalle affermazioni di G. Greco, <em>Ancora sulla scia</em>, cit., p. 662, “<em>tale interesse del terzo, ove assuma — secondo i noti parametri — la consistenza di interesse legittimo (pretensivo) correlato al potere generale inibitorio, sorge, infatti, al momento della presentazione della SCIA”.</em></div>
<div style="text-align: justify;">([109]) L’art. 19 distingue, infatti, i casi di procedimento di tipo cartaceo, in cui il ricevimento della segnalazione verosimilmente si verifica con il deposito dell’atto presso lo sportello dell’ufficio competente o con il ricevimento della stessa a mezzo posta raccomandata; dai procedimenti con l’utilizzo esclusivo della modalità telematica, per i quali il legislatore si prende carico di precisare che la S.C.I.A. si intende presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione (art. 19 c. 1, ultimo periodo).</div>
<div style="text-align: justify;">([110]) Del resto, E. Casetta, <em>Manuale</em>, op. cit., p. 364, ragionando a proposito dei procedimenti d’ufficio su richiesta o proposta, quindi etero-determinati (che ben potrebbero essere accostati per analogia al caso preso qui in esame di “procedimento d’ufficio su denuncia asseverata e documentata”), afferma che il termine decorre dal ricevimento della richiesta, purché completa e regolare, altrimenti il termine ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata, e che, ove debba essere corredata da documentazione, il termine decorre dal momento in cui essa risulta completa.</div>
<div style="text-align: justify;">([111]) Sulla necessità che la S.C.I.A. giunga all’ufficio competente perché possa decorrere il termine per le verifiche dell’amministrazione, “in ragione dei tempi ristretti per eseguirle”, cfr. TAR Puglia, Bari, sez. III, 2 aprile 2009, n. 763.</div>
<div style="text-align: justify;">([112]) Sulla modulistica standardizzata e unificata, approvata in Conferenza Unificata del 6 luglio 2017 e adottata da tutte le Regioni italiane, come si desume da <em>http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/monitoraggio-adozione-modulistica-unificata-e-standardizzata,</em> si vedano gli allegati in materia di attività commerciale (allegato 1) e attività edilizia (allegato 2) reperibili rispettivamente in <em>http://www.italiasemplice.gov.it/media/2311/allegato1_commercio_e_assimilate_04maggio2017.pdf; http://www.italiasemplice.gov.it/media/2312/allegato2_edilizia_04maggio2017.pdf.</em></div>
<div style="text-align: justify;">([113]) In generale, su questa fase pre-procedimentale che riguarda tutti i procedimenti avviati d’ufficio o su istanza di parte, si rinvia alle considerazioni e alla dottrina richiamata da L. De Lucia, <em>Il provvedimento</em>, op. cit., p. 146 e ss.; S. Vernile, <em>Il provvedimento</em>, op. cit., p. 112 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([114]) In questi termini, sembra orientarsi anche G. Greco, <em>Ancora sulla S.C.I.A</em>., cit., p. 648-649.</div>
<div style="text-align: justify;">([115]) Su questo punto, cfr. F. G. Scoca, <em>Diritto amministrativo</em>, op. cit.; <em>contra</em> V. Cerulli Irelli, <em>Lineamenti</em>, op. cit., 2012.</div>
<div style="text-align: justify;">([116]) Su questo profilo, cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VII, 4 ottobre 2007, n. 8951.</div>
<div style="text-align: justify;">([117]) Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5751.</div>
<div style="text-align: justify;">([118]) Su questo punto, di recente, S. Tuccillo, <em>La S.C.I.A. edilizia, </em>cit<em>.</em>, p. 141 ss., e la dottrina ivi richiamata; G. Greco, <em>Ancora sulla scia</em>, cit., p. 660, per il quale “la <em>presentazione della SCIA mette in moto un apposito procedimento, diretto all’eventuale esercizio di poteri inibitori «doverosi»</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;">([119]) Cons. Stato, Sez. VI, n. 5751/2012; Tar Venezia, Sez. II, 11 aprile 2013, n. 535.</div>
<div style="text-align: justify;">([120]) E, infatti, se il suo affidamento si consolida al solo decorrere del termine, senza che l’amministrazione abbia adottato provvedimenti inibitori, come sostenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 717/2009 cit., tanto più il suo diritto si stabilizza ove l’amministrazione, con un atto espresso, nel denegare l’adozione di un provvedimento di inibizione dell’attività, motivi la sua decisione sulla base della sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge.</div>
<div style="text-align: justify;">([121]) Anche se il decorso del termine di 60/30 giorni non mette al riparo il segnalante dal potere che l’amministrazione potrebbe esercitare nei successivi diciotto mesi, nei quali l’amministrazione non vede esaurirsi il suo potere inibitorio e conformativo, ben potendo, ove ne ricorrano le condizioni, intervenire nonostante la scadenza del termine perentorio, lasciando così il privato in una situazione di incertezza. Ma su questo punto si avrà modo di tornare più avanti.</div>
<div style="text-align: justify;">([122]) Così anche F. Trimarchi Banfi, <em>Il “terzo”,</em> cit. p. 25 ss., la quale, bilanciando i vantaggi che derivano per il privato dalla semplificazione con i rischi di errore che lo espongono alle misure inibitorie amministrative, afferma che “nulla vieta, peraltro, a chi sia poco propenso al rischio, di differire l’inizio dell’attività fino allo scadere del termine stabilito dalla legge per la consumazione del potere inibitorio, giacché con il venire meno di questo potere il dichiarante è assistito da un affidamento del quale l’amministrazione dovrà tenere conto nella valutazione degli interessi che compierà (…)”.</div>
<div style="text-align: justify;">([123]) In giurisprudenza si legge, infatti, che “<em>la mancata notifica dell’atto inibitorio nel prescritto termine di 30 giorni, di cui all&#8217;art. 23 D.P.R. n. 380/2001, comporta il consolidamento dell’attività denunciata, la cui eventuale non conformità a legge può essere fatta valere dall’Amministrazione comunale nei limiti dell’esercizio del potere di autotutela</em>”, Tar Campania, Napoli, Sez. II, 27 febbraio 2013, n. 1165.</div>
<div style="text-align: justify;">([124]) In questi termini, V. Cerulli Irelli, <em>Lineamenti</em>, op. cit., 2012, p. 422; anche W. Giulietti, <em>Attività privata, </em>op. cit., p. 180; A. Police, <em>Contributo allo studio delle dichiarazioni di inizio attività e della loro natura giuridica, </em>in<em> Nuove autonomie</em>, 2008, p. 22.</div>
<div style="text-align: justify;">([125]) In questo senso, TAR Lombardia, sez. IV, 8 maggio 2007, n. 2552; per la giurisprudenza UE, cfr. Trib. I grado, Sez. IV, 17 febbraio 2000, in causa T-241/97; Corte Giust. CE, 16 giugno 1994, in causa C-39/93, p. 28.</div>
<div style="text-align: justify;">([126]) Cfr. TAR Venezia, 12 ottobre, 2015, n. 1038. Per una casistica su queste ipotesi, si richiama G. Greco, <em>Ancora sulla scia</em>, cit., p. 653 ss., il quale rileva che «<em>l’archiviazione del procedimento che si avvia con la SCIA può ben essere espressa</em>?<em> <a>(per un caso di impugnazione di un esplicito provvedimento di archiviazione in un procedimento di D.I.A., Tar Lombardia, Sez. IV, 8 maggio 2007, n. 2552)</a>, come non di rado avviene</em>?<em> (si rinvengono con una certa frequenza, infatti, attestazioni espresse dall&#8217;Amministrazione di avvenuta verifica della regolarità formale e della completezza della documentazione presentata, con conseguente “chiusura” del procedimento di DIA e di S.C.I.A.</em>)». Ancora, prosegue in questi esempi, richiamando «<em>il caso della legge regionale della Lombardia sul governo del territorio (l.r. 12/2005), che all’art. 42 c. 10 statuisce che il responsabile del competente ufficio comunale, “qualora non debba provvedere” (con i poteri inibitori “doverosi”, di cui si è detto), attesta sulla denuncia di inizio di attività la chiusura del procedimento», </em>domandandosi, in proposito, se<em> “in questo caso si dovrà parlare di provvedimento espresso, ovvero, per mancanza di forma, di mero fatto? E in questa seconda ipotesi si potrà parlare ancora di inerzia normativamente non qualificata</em>?”.</div>
<div style="text-align: justify;">([127]) In questi termini, E. Zampetti<em>, D.I.A. e S.C.I.A., </em>cit., spec. pp. 837 e 855.</div>
<div style="text-align: justify;">([128]) Così si legge anche in F. Caringella, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, op. cit., p. 1217, per il quale “ove [la verifica sulla sussistenza dei presupposti e requisiti] abbia esito positivo, <em>l’Amministrazione non assume alcun provvedimento, bensì un atto interno con cui opera il positivo riscontro e conclude il procedimento</em>”. Ancora, p. 1237, ove il controllo ha esito positivo “<em>l’amministrazione non emette alcun provvedimento, né effettua alcuna comunicazione al privato</em>”. Contrario, G. Greco, <em>Ancora sulla scia</em>, cit., p. 651, che, ragionando sulla vecchia formulazione dell’art. 19 c. 3, afferma che con il primo periodo si esclude<em> “che sussista un obbligo di tal fatta in capo all&#8217;Amministrazione, che, in deroga al principio di cui all&#8217;art. 2, c. 1, della stessa legge, può puramente e semplicemente lasciar decorrere il termine ivi previsto</em>”, osservando che “l’art. 2, c. 1, della legge 241/1990 statuisce che l’amministrazione <em>ha il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche nel caso del procedimento avviato d’ufficio: sicché l’interpretazione dell’archiviazione come un mero atto interno non pare più possibile</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;">([129]) <em>Contra</em>, TAR Friuli Venezia Giulia, 14 novembre 2012, n. 407, esclude la possibilità di impugnare la comunicazione di conclusione del procedimento in caso di esito positivo delle verifiche, perché si tratterebbe di “<strong>un atto del tutto carente di carattere provvedimentale, trattandosi di una mera comunicazione che si limita a prendere atto dell’esercizio da parte del privato dei poteri attribuitigli direttamente dalla legge</strong>”. Dalla lettura della motivazione della decisione emerge che il Tribunale, in realtà, ha respinto il ricorso perché i ricorrenti non avrebbero preventivamente sollecitato le verifiche di cui all’art. 19, c. 6-<em>ter</em>, fatto che in caso di protratta inerzia avrebbe loro consentito di esperire unicamente l’azione avverso il silenzio assenso. Nella fattispecie in esame, tuttavia, l’amministrazione aveva già esercitato il potere di verifica, concludendo il procedimento con un provvedimento espresso di contenuto positivo con cui, come si legge nella sentenza, “veniva comunicata la conclusione del procedimento, e dunque dato via libera all’esecuzione dei lavori”, il quale dunque costituisce un provvedimento amministrativo a tutti gli effetti e non una mera comunicazione con cui l’amministrazione prende atto dell’esecuzione dei lavori.</div>
<div style="text-align: justify;">([130]) Su questo profilo, S. Vernile, <em>Il provvedimento</em>, op. cit., p. 29 ss</div>
<div style="text-align: justify;">([131]) Così, anche E. Zampetti, <em>DIA e S.C.I.A</em>., cit., p. 835, per il quale, posto che l’art. 19 <em>mai </em>equipara l’inerzia dell’amministrazione al rifiuto di esercitare il potere inibitorio, “<em>in assenza di una specifica previsione normativa, pare difficilmente conciliabile con il principio di legalità desumere da un fatto d’inerzia l’implicita decisione di non procedere all’inibizione dell’attività</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;">([132]) Su questo punto, anche se in una prospettiva in parte diversa, si rinvia ancora alle condivisibili considerazioni di E. Zampetti, <em>D.I.A. e S.C.I.A</em>., cit., p. 836-837, secondo cui l’equiparazione dell’inerzia dell’amministrazione a un silenzio diniego non consentirebbe “di conoscere le reali motivazioni che hanno indotto l’amministrazione a non esercitare il potere inibitorio, impedendo così al terzo di proporre un’azione che possa consapevolmente contestare una valutazione amministrativa esplicita e documentata”. D’altra parte, il denunciante “si vedrebbe sempre costretto ad affrontare un giudizio intrapreso dal terzo, trovandosi a difendere un diniego che, nella realtà dei fatti, potrebbe malcelare una volontà provvedimentale <em>in fieri</em> allo stesso sfavorevole”.</div>
<div style="text-align: justify;">([133]) Su questo profilo, cfr. R. Ferrara, <em>Natura</em>, cit., p. 207-208. </div>
<div style="text-align: justify;">([134]) Cfr., direttiva CE n. 123/2006, <em>considerando</em> n. 63, per il quale “qualora non siano previsti regimi diversi, in mancanza di risposta entro un determinato termine, l’autorizzazione si dovrebbe considerare rilasciata. Per determinate attività possono tuttavia essere previsti regimi diversi se ciò è obiettivamente giustificato da motivi imperativi di interesse generale<em>, ivi compresi interessi legittimi di terzi</em>”. Così, anche l’art. 13, in tema di procedure di autorizzazione, in cui al c. 4 dispone che “in mancanza di risposta entro il termine stabilito o prorogato conformemente al par. 3 l’autorizzazione si considera rilasciata. Può tuttavia essere previsto un regime diverso se giustificato da un motivo imperativo di interesse generale<em>,</em> <em>incluso un interesse legittimo di terzi</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;">([135]) In proposito, cfr. V. Parisio, <em>Direttiva</em>, cit., p. 2979, che sembra indicare, quale ragione alla base dell’omesso richiamo nel d.lgs. 59/2010 dell’interesse legittimo di terzo, l’intenzione del legislatore italiano di evitare che “le deroghe al silenzio assenso possano essere molto estese”.</div>
<div style="text-align: justify;">([136]) Cfr. in questo senso, l’art. 3, c. 1, lett. a), d.l. 138/2011, che esclude dalla liberalizzazione e, di conseguenza, impone il regime dell’autorizzazione preventiva, tra l’altro, proprio i casi in cui vi siano vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario; analogamente, cfr. anche d.l. 201/2011, art. 34, c. 2 e 4; oltre che d.l. 5/2012, art. 12, c. 2.</div>
<div style="text-align: justify;">([137]) Sul punto, cfr. tra l’altro, le considerazioni contenute nella direttiva c.d. <em>Bolkestein</em> ai considerando nn. 43, 50; artt. 7 e 13, c. 5.</div>
<div style="text-align: justify;">([138]) Sulla liberalizzazione delle attività economiche e sulla conseguente sostituzione dei controlli preventivi con il sistema dei controlli successivi i contributi della dottrina sono sterminati; per il particolare profilo in esame, ci si limita a richiamare le osservazioni di F. Liguori, <em>Le incertezze,</em> cit., p. 1223 ss.; Id., <em>Libertà economiche e poteri amministrativi: la regola del controllo successivo della legge alla Costituzione, </em>in<em> Diritti lavori mercati</em>, 2011, p. 445 ss.; F. D’Angelo, <em>Considerazioni in tema di liberalizzazione delle attività produttive e potere amministrativo, </em>in<em> Dir. amm</em>., fasc. 4, 2014, p. 807 ss.; R. Ferrara, <em>L’interesse pubblico al buon andamento delle pp.aa., </em>in<em> Scritti in onore di Alberto Romano</em>, Napoli, I, 2011, 362 ss.; in giurisprudenza, v. le considerazioni di Ad. Plen. 15/2011, cit. Sull’implementazione nella legislazione italiana delle più recenti disposizioni europee, sia consentito rinviare a A. Negrelli, <em>Accesso</em>, op. cit., p. 167 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([139]) Per un approfondimento sulle critiche espresse dalla dottrina sulle modifiche introdotte dalla riforma Madia, cfr. nota (1).</div>
<div style="text-align: justify;">([140]) E, così, codificando gli esiti del dibattito giurisprudenziale. Sul punto, cfr. in particolare, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 15 aprile 2016, n. 735, che ripercorre l’evoluzione in materia e la giurisprudenza ivi richiamata.</div>
<div style="text-align: justify;">([141]) In proposito, L. De Lucia, <em>Il provvedimento</em>, op. cit., p. 142 ss.; S. Vernile, <em>Il</em> <em>provvedimento</em>, op. cit., p. 152-165. <em>Contra</em>, G. Greco, <em>Ancora sulla S.C.I.A</em>., cit., per il quale «tali “sollecitazioni” non sono istanze che aprono altrettanti procedimenti (con termini tutti da immaginare), sibbene richiami (appunto, sollecitatori) ai doveri d&#8217;ufficio, che l&#8217;Amministrazione detiene indipendentemente da esse (…). Esse costituiscono viceversa soltanto un presupposto dell&#8217;azione sul silenzio, che risulta così preannunciata, assolvendo ad una funzione analoga al preavviso di ricorso, di cui all&#8217;art. 243-bis del codice degli appalti». Così anche F. Liguori, <em>Le incertezze</em>, cit., p. 1223 ss., per il quale dall’inerzia dell’amministrazione sulle istanze del terzo non potrebbe discendere un silenzio inadempimento e, dunque, la doverosità dell’esercizio del potere.</div>
<div style="text-align: justify;">([142]) N. Paolantonio, W. Giulietti, <em>Art. 19, </em>in<em> Codice dell’azione amministrativa</em>, (a cura di) M.A. Sandulli, Milano, Giuffrè, 2017, p. 902 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([143]) Sui requisiti e condizioni dell’autotutela che sarebbero richiamati dal comma 4, di recente cfr. F. D’Angelo, <em>Considerazioni, </em>cit<em>.</em>, p. 807 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([144]) In proposito, ancora, si richiama il pensiero di G. Greco, <em>Ancora sulla S.C.I.A</em>., cit., per il quale  l’inerzia, di cui al comma 6-<em>ter</em>, «non va riferita al silenzio sulle sollecitazioni, sibbene all’unico procedimento aperto con la SCIA e che si esaurisce allo spirare del termine di 30 o 60 giorni: solo in tal caso, infatti, sarà consentito al terzo di portare alla cognizione del Giudice — attraverso il rito speciale sul silenzio e sempre che sussistano le ulteriori condizioni previste dall&#8217;art. 31 c. 2 c.p.a. — l’omesso esercizio di un intervento “doveroso”, correlato alla mancanza di uno qualunque dei presupposti di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di SCIA. E’ pur vero che il comma 6-<em>ter</em> sembra predicare l’inerzia alle “sollecitazioni” del terzo, rimaste senza esito. Ma le “sollecitazioni” <em>non sono istanze che aprono altrettanti procedimenti (con termini tutti da immaginare), sibbene richiami (appunto, sollecitatori) ai doveri d&#8217;ufficio, che l&#8217;Amministrazione detiene indipendentemente da esse</em>. Tali sollecitazioni (che comunque soddisfano l&#8217;esigenza dell&#8217;Amministrazione ad essere preavvertita) riguardano le “verifiche spettanti all’Amministrazione” e, dunque, tutto il ventaglio dei poteri di controllo, previsti dall&#8217;art. 19, e che l’Amministrazione detiene in relazione al tempo in cui le sollecitazioni stesse sono avanzate. (…) Esse costituiscono viceversa soltanto un presupposto dell’azione sul silenzio, che risulta così preannunciata, assolvendo ad una funzione analoga al preavviso di ricorso, di cui all&#8217;art. 243-bis del codice degli appalti». Di differente avviso, L. De Lucia, <em>Il provvedimento</em>, op. cit., p. 142 ss.; S. Vernile, <em>Il</em> <em>provvedimento</em>, op. cit., p. 152-165.</div>
<div style="text-align: justify;">([145]) Cfr., TAR Lombardia, sez. II, n. 2799/2014, cit.; TAR Emilia Romagna, Parma, n. 82/2016; TAR Toscana, n. 1423/2016.</div>
<div style="text-align: justify;">([146]) Così, TAR Toscana, sez. III, 11 maggio 2017, n. 667/o, cit. </div>
<div style="text-align: justify;">([147]) Per questa interpretazione, cfr. TAR Piemonte, n. 1114/2015, cit. </div>
<div style="text-align: justify;">([148]) Così, TAR Lombardia, 16 aprile 2015, n. 753.</div>
<div style="text-align: justify;">([149]) Sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 4610/2016.</div>
<div style="text-align: justify;">([150]) Tar Toscana sez. III, 11 maggio 2017, n. 667/o, in <em>Foro amm. TAR</em>, 2017, p. 483 ss., che ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 19, c. 6-<em>ter</em>, nella parte in cui omette di prevedere un termine per la sollecitazione delle verifiche sulla S.C.I.A. da parte del terzo.</div>
<div style="text-align: justify;">([151]) M. Lipari, <em>La S.C.I.A. e l’autotutela nella legge 124/2015: primi dubbi interpretativi, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2016, p. 27.</div>
<div style="text-align: justify;">([152]) Su questo punto, cfr. L. Gizzi, <em>Scia e tutela</em>, cit., p. 112 ss., spec. par. 3.4.</div>
<div style="text-align: justify;">([153]) Per una ricostruzione di tali poteri nelle diverse fasi di modifica dell’art. 19, cfr. M. Ramajoli, <em>La S.C.I.A</em>., cit., p. 336 ss.; in proposito, anche F. Liguori, <em>Le incertezze</em>, cit., p. 1223 ss.; G. Greco, <em>Ancora sulla S.C.I.A</em>., cit., p. 645 ss.  </div>
<div style="text-align: justify;">([154]) Così, TAR Lombardia, n. 2799/2014 cit., per il quale «l’intervento inibitorio è, tuttavia, da ritenere doveroso, e non soggetto al ricorrere dei presupposti propri del potere di autotutela, laddove la carenza dei presupposti della d.i.a. sia denunciata dal terzo, titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, ai sensi del richiamato comma 6-<em>ter</em> del medesimo articolo 19. E ciò perché è anzitutto chiaro il tenore testuale della previsione normativa richiamata a non fare alcun riferimento al decorso del termine per il “consolidarsi” della denuncia di inizio di attività». D’altra parte, prosegue il collegio, “laddove dovesse ritenersi che il terzo, venuto a conoscenza della d.i.a. dopo il decorso del termine per il compimento delle verifiche, non possa chiedere l’esercizio dei poteri inibitori, ne deriverebbe un <em>vulnus</em> nei confronti della tutela offerta dall’ordinamento nei confronti di tale soggetto”. Questi, infatti, “da un lato non disporrebbe di alcun provvedimento impugnabile (ostandovi il chiaro tenore del richiamato comma 6-<em>ter</em> dell’articolo 19) e, dall’altro, potrebbe solo invocare l’intervento in autotutela, che è però esercitabile solo in presenza di precisi presupposti, ulteriori rispetto al mero riscontro dell’illegittimità”. Questa impostazione è stata condivisa e ribadita da numerose successive pronunce di primo grado (TAR Campania, Sez. III, 5 marzo 2015, n. 1410; TAR Piemonte, Sez. II, 1 luglio 2015, n. 1114; TAR Veneto, Sez. II, 12 ottobre 2015, n. 1038 e n. 1039). In particolare, la giurisprudenza richiamata ha evidenziato che “una tale interpretazione appare peraltro obbligata secondo una lettura costituzionalmente orientata delle norme alla luce dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, sanciti dagli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione, non risultando altrimenti giustificabile, rispetto all’intento di garantire una tendenziale stabilità ai titoli abilitativi, l’eccessivo sacrificio che verrebbe imposto al diritto di azione del terzo leso dall’attività intrapresa”.</div>
<div style="text-align: justify;">([155]) Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 2016, n. 4610, che in parziale riforma di quanto affermato dai giudici di merito nella sentenza TAR Piemonte n. 1114/2015, cit., ritiene che questa interpretazione vada a frustrare gli obiettivi di liberalizzazione, lasciando il privato in una situazione di incertezza, ben potendo quest’ultimo essere destinatario di provvedimenti inibitori anche molto tempo dopo lo spirare dei termini di 60/30 giorni.</div>
<div style="text-align: justify;">([156]) Cfr., in proposito, la giurisprudenza richiamata dalla dottrina che si è occupata del tema, di cui alle note (99) ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([157]) Sulla distinzione tra questi due tipi di rapporti, cfr. TRGA, Trento, 17 dicembre 2009, n. 310.</div>
<div style="text-align: justify;">([158]) Così, anche G. Greco, <em>Ancora sulla S.C.I.A</em>., per il quale «tutto ciò implica, ovviamente, un sicuro peggioramento della posizione “consolidata” del presentatore della SCIA, che sarà esposta alla reazione del terzo per un periodo ben più lungo di quanto non fosse nel quadro ricostruttivo del silenzio significativo, accolto dall&#8217;Adunanza plenaria».</div>
<div style="text-align: justify;">([159]) TAR Venezia, sez. II, 21 dicembre 2015, n. 1383; e, ancora, TAR Piemonte, n. 1114/2015, cit., per il quale “nella misura in cui il terzo può, ai sensi del comma 6-<em>ter</em> dell’art. 19 L. 241/90, sollecitare senza limiti di tempo le Amministrazioni, queste possono &#8211; proprio perché la norma lo consente &#8211; esercitare i poteri inibitori, o comunque assumere determinazioni coerenti con la rilevata illegittimità di una S.c.i.a. o di una D.i.a. e dell’attività intrapresa sulla base di essa, e ciò parimenti senza limiti di tempo. E questo significa, più in generale, che con il D.L. 138/2011 il legislatore è andato chiaramente verso un sistema in cui il decorso del termine di sessanta/trenta giorni assegnato alle Amministrazioni non consuma in via definitiva il potere di inibire o sanzionare in autotutela gli interventi oggetto S.c.i.a. o di D.i.a., disconoscendo che l’inerzia mantenuta dalle Amministrazioni a fronte di tali atti possa integrare una qualsiasi ipotesi di silenzio significativo: si tratta quindi solo di una mera inerzia, come tale compatibile con la sopravvivenza del potere delle Amministrazioni di accertare, anche successivamente alla scadenza dei termini di cui all’art. 19 comma 3 e comma 6 <em>bis</em>, l’illegittimità della S.c.i.a. o della D.i.a. e della attività oggetto di essa, e conseguentemente, di esercitare i poteri inibitori e/o di disporre misure ripristinatorie”. <em>Contra</em>, Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 2016, n. 4610, che in parziale riforma di quanto affermato dai giudici di merito ritiene che questa interpretazione vada a frustrare gli obiettivi di liberalizzazione, lasciando il privato in una situazione di incertezza, ben potendo quest’ultimo essere destinatario di provvedimenti inibitori anche molto tempo dopo lo spirare dei termini di 60/30 giorni. Così, anche G. Greco, <em>Ancora sulla S.C.I.A</em>., cit., p. 663, anche se riferito al quadro normativo antecedente alle modifiche dell’art. 19, c. 4.</div>
<div style="text-align: justify;">([160]) Così, ancora TAR Venezia, sez. II, 21 dicembre 2015, n. 1383; e TAR Piemonte, n. 1114/2015, cit., in cui si legge che “al terzo è stata concessa la possibilità di “risvegliare” i poteri di vigilanza, di controllo e sanzionatori delle Amministrazioni in qualsiasi momento, ed è interessante notare che il comma 6-<em>ter</em> non effettua alcun richiamo alla necessità del rispetto degli artt. 21 <em>quinquies</em> e 21 <em>nonies</em> della L. 241/90: si rammenta che solo con il recente D.L. 133/2014 il legislatore ha modificato il comma 4 dell’art. 19, inserendo il richiamo ai menzionati poteri di autotutela per i casi in cui l’Amministrazione intervenga tardivamente per fronteggiare un pericolo ad un interesse pubblicistico di rango sovra ordinato. Detto richiamo non è stato, appunto, ripetuto nel comma 6-<em>ter</em>, di guisa che si deve concludere che l’istanza sollecitatoria del terzo, che sia titolare di un interesse qualificato, sia idonea a “risvegliare” il potere della Amministrazione di sanzionare le attività illegittime consentendo alla stessa di intervenire anche se trascorso il “ragionevole lasso di tempo” ed a prescindere da uno specifico bilanciamento tra l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata e quello del privato che ha avviato l’attività in violazione della legge. Che il rispetto di tali principi sia stato imposto solo nei casi di cui al comma 4 e non anche nei casi di cui al comma 6-<em>ter</em> appare del resto coerente, perché la tutela del terzo sarebbe quasi svuotata ove dovesse recedere a fronte del mero lasso di tempo o della preminenza di un interesse a che la legalità violata non sia ripristinata”.<em> Contra</em>, Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 2016, n. 4610.</div>
<div style="text-align: justify;">([161]) Sul punto, TAR Piemonte, n. 1114/2015 cit., secondo il quale, “si comprende che il riconoscimento al terzo &#8211; che evidentemente può essere solo un terzo titolare di un interesse qualificato, ché altrimenti non potrebbe neppure esercitare l’azione ex art. 31 c.p.a. &#8211; della possibilità di eccitare in qualsiasi momento le verifiche di competenza della Amministrazione e di agire avverso l’eventuale silenzio mantenuto su dette istanze sollecitatorie, non risulta funzionale solo agli interessi del terzo medesimo, ma anche all’interesse pubblicistico a che ogni nuova attività sia intrapresa nel rispetto della normativa vigente: <em>il privato, infatti, sarà a maggior ragione indotto all’osservanza della legge nella consapevolezza che in qualsiasi momento il di lui operato possa essere sottoposto a verifica &#8211; sia pure solo su richiesta di un terzo titolare di interesse qualificato -, e sarà quindi indotto ad una particolare prudenza prima di avventurarsi, anche se decorsi i termini di cui ai comma 3 e 6 bis dell’art. 19, nell’avvio della nuova attività: sarà anzi sollecitato, il privato, ad avviare da subito dei contatti con i possibili titolari di interessi confliggenti con la nuova attività al fine di dirimere immediatamente possibili divergenze</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;">([162]) Cfr. E. Ferrari, <em>Dall’inerzia</em>, cit. p. 108.</div>
<div style="text-align: justify;">([163]) Su questo punto, con un’argomentazione analoga, pur se riferita alla condotta del preavvisato che non contesta i fatti rilevanti in caso di sub-procedimento attivato ai sensi dell’art. 10-<em>bis</em>, F. Trimarchi Banfi, <em>L&#8217;istruttoria procedimentale dopo l&#8217;articolo 10-bis della legge sul procedimento amministrativo, </em>in<em> Dir. amm.</em>, fasc. 2, 2011, p. 353 ss., secondo la quale “La condotta del privato potrebbe, invece, essere valutata a suo sfavore in un eventuale giudizio per il risarcimento del danno causato dal provvedimento illegittimo. <em>Il comportamento del preavvisato che non contestasse i fatti rilevanti per la decisione, contrapponendo ad essi altri fatti, che sono a sua conoscenza, realizzerebbe il concorso di colpa che, secondo l&#8217;art. 1227 c.c. comporta la corrispondente riduzione del danno risarcibile. Questa conclusione trova oggi sostegno nell&#8217;art. 30, c. 5 del codice del processo amministrativo che, pur non menzionando l&#8217;art. 1227, esclude il risarcimento dei danni «che si sarebbero potuti evitare usando l&#8217;ordinaria diligenza</em>»”.</div>
<div style="text-align: justify;">([164]) In proposito, cfr. le osservazioni di F. Liguori, <em>Le incertezze, </em>cit., p. 1223 ss., per il quale “l’affidamento del segnalante ha un suo specifico rilievo, imponendo un onere di tempestività e dell’azione amministrativa <em>e della eventuale iniziativa in opposizione del terzo</em>”. L’A. prosegue, affermando che “sembra ragionevole che al terzo si richieda di coltivare il suo (eventuale) interesse contrario mediante iniziative da promuovere nel segno della rapidità, che gli impongono una particolare diligenza, ma che non sembrano impossibili da attivare nei 60 giorni dall’inizio di una nuova attività, contestuale alla presentazione della segnalazione”. </div>
<div style="text-align: justify;">([165]) Su questo punto, già Ad. Plen. n. 15/2011, cit. </div>
<div style="text-align: justify;">([166]) La formazione di un silenzio inadempimento e la previsione di un termine perentorio di 60 giorni che esaurisce il potere amministrativo di intervenire tardivamente“sembra accorciare le distanze con la conseguenze che discendono sul potere amministrativo in caso di  silenzio significativo. In entrambi i casi la scadenza del termine preclude all’amministrazione di esercitare il potere “con l’adozione di un provvedimento espresso tardivo che risulterà non tanto illegittimo per mera violazione di legge, ma bensì nullo perché adottato in carenza di potere”. Su quest’ultimo profilo, cfr. V. Parisio, <em>Direttiva “Bolkestein”,</em> cit., p. 2985-2986, spec. nota (24), la quale, riferendosi all’ipotesi di silenzio assenso sostiene che “il potere di decidere legittimamente, una volta scaduto il termine, si consuma; pertanto l’eventuale atto sopravvenuto di diniego espresso risulterà illegittimo, <em>anche se a rigore sarebbe da qualificare nullo in quanto adottato in carenza di potere</em>”. In senso contrario, l’A. richiama TAR Lombardia Milano, 28 settembre 2011, n. 2371.</div>
<div style="text-align: justify;">([167]) Se così non fosse, infatti, verrebbero frustrati i principali obiettivi perseguiti dal legislatore con le più recenti riforme e consistenti nel tentativo di superare le derive giurisprudenziali che hanno qualificato la S.C.I.A. in termini di atto pubblicistico e di circoscrivere il potere di controllo successivo in capo all’amministrazione entro un termine perentorio, ammettendone la sopravvivenza solo al ricorrere dei presupposti dell’annullamento d’ufficio e, non invece, anche della revoca.</div>
<div style="text-align: justify;">([168]) Così, cfr. le argomentazioni contenute nella sentenza Cons. Stato, n. 717/2009, cit.</div>
<div style="text-align: justify;">([169]) Per questa interpretazione, cfr. A. Travi, (voce) <em>Dichiarazione, </em>cit., p. 363; E. Boscolo, <em>I decreti attuativi</em>, cit., p. 605-606.</div>
<div style="text-align: justify;">([170]) Da questo punto di vista sono del tutto condivisibili le considerazioni di F. Liguori, <em>Le incertezze</em>, cit. p. 1223 ss., per il quale “per non snaturare l’istituto e per restituirgli credibilità, <em>sarebbe per certo utile attribuire alle cose i contenuti che il loro stesso nome indica, interrompendo una tendenza a stravolgere i connotati di ogni istituto quando riferito al modello della dia-scia.</em> In questa chiave, l’autotutela altro non dovrebbe essere che il potere di riesaminare i provvedimenti già eventualmente emanati e non il potere inibitorio, anch’esso ibridato, giacché il suo esercizio viene condizionato dalla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico, dalla ragionevolezza del termine in cui interviene e dalla considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati (argomento <em>ex</em> art. 21-<em>nonies</em>)”.</div>
<div style="text-align: justify;">([171]) Analogamente, sulla deresponsabilizzazione dell’amministrazione che deriverebbe da una rimessione in termini dell’amministrazione che sia rimasta inerte, a seguito delle sollecitazioni del terzo, cfr. le considerazioni espresse (anteriormente, tuttavia, alle più recenti modifiche normative) da G. Greco, <em>Ancora sulla S.C.I.A</em>., cit., per il quale tali sollecitazioni “non rimettono in termini l&#8217;Amministrazione, prolungando il potere generale inibitorio oltre il termine perentorio dei 30 o 60 giorni (deresponsabilizzando così l&#8217;Amministrazione stessa): esse costituiscono viceversa soltanto un presupposto dell&#8217;azione sul silenzio, che risulta così preannunciata, assolvendo ad una funzione analoga al preavviso di ricorso, di cui all&#8217;art. 243-bis, codice appalti”.</div>
<div style="text-align: justify;">([172]) Sul punto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 49/2016 cit., ha chiarito che il rinvio all’autotutela (e conseguentemente al termine ragionevole di cui all’art. 21 <em>nonies</em>) contenuto in suddette disposizioni “si colloca allo snodo delicatissimo del rapporto fra il potere amministrativo ed il suo riesercizio, da una parte, e la tutela dell’affidamento del privato, dall’altra”.</div>
<div style="text-align: justify;">([173]) In questo senso, pur se in una prospettiva in parte differente, cfr. G. Greco, <em>Ancora sulla S.C.I.A</em>., cit., secondo il quale questa interpretazione della norma «presuppone che si attivino ben due (ancorché collegati) procedimenti, perché il terzo possa agire a tutela della propria posizione. L’uno, a seguito della presentazione della SCIA, l’altro su “sollecitazione” del terzo (che aprirebbe su richiesta di parte — e non d&#8217;ufficio — il procedimento di autotutela e che dovrebbe attendere lo spirare del relativo termine, per poter proporre domanda giudiziale): il che appare a sua volta singolare, soprattutto se si considera che l’intero istituto della SCIA è stato concepito come strumento di semplificazione (e non di complicazione) amministrativa». Su questo profilo, cfr. in giurisprudenza, TAR Campania, Napoli, sez. VII, 23 ottobre, 2015, n. 4998.</div>
<div style="text-align: justify;">([174]) La norma fa salvo, infatti, il potere dell’amministrazione di sospendere l’attività intrapresa in presenza di dichiarazioni sostitutive attestanti fatti, qualità e stati personali che si rivelino successivamente false o mendaci, oppure nel caso in cui l’attività intrapresa in assenza dei requisiti e dei presupposti di legge metta in pericolo il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. Per espressa previsione normativa, l’atto motivato con cui l’amministrazione sospende l’attività, al contempo, “interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle suddette misure” (art. 19, c. 3, ult. periodo).</div>
<div style="text-align: justify;">([175]) Questa lettura è accolta da Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3916, per il quale durante le verifiche di cui al comma 3, “resta estraneo, sul piano normativo della qualificazione degli interessi, colui che si oppone all’intervento, <em>perché la norma sulla denuncia di inizio attività non prende (ancora) formalmente in considerazione la sua posizione, per qualificarla in senso legittimante</em>, ed egli, in definitiva, non può opporsi, in sede di giurisdizione amministrativa, all’attività del privato. Una volta decorso il termine della dia senza l’esercizio del potere inibitorio, e nella persistenza, generalmente ritenuta, del generale potere repressivo degli abusi edilizi, colui che si oppone all’intervento, essendosi consolidata la fattispecie complessa che abilita, <em>ex lege o ex actu</em> non rileva, il privato a costruire, sarà legittimato a chiedere al Comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio, che pertanto non avrà, né potrebbe avere, come riferimento il potere inibitorio dell’amministrazione – essendo decorso, a tacer d’altro, il relativo termine, con la conseguenza, sottolineata in dottrina, che il giudice non potrà costringere l’amministrazione a esercitare un potere da cui è decaduta &#8211; bensì il generale potere sanzionatorio, salvo poi a stabilire se tale potere abbia carattere vincolato (come ritengono i più) o sia comunque esercitabile alla stregua dei principi dell’autotutela (come mostra ritenere Cons. Stato, sez. VI, n. 4453/02)”. Più di recente, cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 2011, n. 3084; Id., 10 settembre 2010, n. 6549; TAR Toscana, sez. II, 3 giugno 2011, n. 981.</div>
<div style="text-align: justify;">([176]) Su questo punto, cfr. E. Zampetti, <em>DIA e S.C.I.A.,</em> cit., p. 851 ss., che richiama in proposito l’azione cautelare esercitabile davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 700 c.p.c.; F. Liguori, <em>Le incertezze</em>, cit., p. 1223 ss., spec. nota (76).</div>
<div style="text-align: justify;">([177]) Su questo profilo, cfr. F. Liguori, <em>Le incertezze</em>, cit., p. 1223 ss., per il quale le modifiche all’art. 31, c. 1 c.p.a. avvalorano la tesi che ritiene superabile la previsione secondo la quale l’azione nei confronti del silenzio sia esperibile solo una volta decorsi i termini per la conclusione del procedimento.</div>
<div style="text-align: justify;">([178]) Concorda sul fatto che il privato debba poter sollecitare tali poteri anche prima della scadenza del termine, M. Ramajoli, <em>La S.C.I.A</em>., cit., p. 351. In giurisprudenza, TAR Veneto, sez. II, 11 aprile 2013, n. 535; Id., 8 marzo 2012, n. 298; TAR Lecce, sez. III, 18 settembre 2013, n. 1937.</div>
<div style="text-align: justify;">([179]) Così, A. Travi, (voce) <em>Dichiarazione, </em>cit., p. 363 ss.; Id., <em>La tutela</em>, cit., p. 517 ss.; L. Bertonazzi, <em>Natura</em>, cit., p. 215 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([180]) In questi termini, TAR Piemonte, n. 1114/2015, cit.</div>
<div style="text-align: justify;">([181]) Su questo profilo, pur se antecedenti alle modifiche del 21-<em>nonies</em>, sono ancora attuali le critiche di G. Greco, <em>Ancora sulla S.C.I.A</em>., cit., secondo il quale “se, infatti, si dovesse interpretare il silenzio come correlato al mancato esercizio dei poteri di autotutela, la relativa azione dovrebbe essere proposta sempre nell’arco dell’anno, ma a far tempo dal formarsi dell’inerzia sulla c.d. “sollecitazione”: e poiché quest’ultima non è un atto processuale, potrebbe essere avanzata in qualunque momento e anche a grande distanza di tempo dalla conclusione del procedimento di SCIA, senza che il relativo titolare possa eccepire altro, se non la scadenza del termine ragionevole per l’esercizio del potere di autotutela, interpretato peraltro dalla giurisprudenza con l’elasticità che tutti conosciamo”.</div>
<div style="text-align: justify;">([182]) In proposito, cfr. TAR Piemonte, n. 1114/2015, cit., secondo il quale il sistema disegnato dall’attuale art. 19 della L. 241/90 realizza dunque la tutela dell’affidamento del segnalante “<em>sul presupposto &#8211; però &#8211; che l’interesse del privato sia meritevole di tutela e non venga in conflitto con altri interessi pari ordinati o sovra ordinati</em>”. Nelle situazioni di cui al comma 4, rilevabili d’ufficio, secondo il collegio “si evidenzia la presenza di <em>un interesse sovra ordinato</em>: l’equo contemperamento tra questi opposti interessi viene dal legislatore individuato riservando alle Amministrazioni di intervenire solo in caso di constatato pericolo e solo ove l’interesse sovra ordinato non possa trovare soddisfazione a mezzo della conformazione della attività alla normativa vigente”; d’altro canto, “<em>l’istanza sollecitatoria del terzo, presentata ai sensi del comma 6-</em>ter<em>, </em><em>evidenzia, infine, la presenza di un interesse pari ordinato, che il legislatore ha inteso quale fattore necessario ma sufficiente a rimettere in discussione l’affidamento del privato: e si può sin d’ora anticipare che il legislatore, per i motivi che </em>infra<em> si andranno ad esporre, non si é sbilanciato nel senso della preferenziale tutela del privato</em>”. Su questo punto, cfr. anche TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2799/2014; TAR Napoli, Sez. III, n. 1410/2015.</div>
<div style="text-align: justify;">([183]) Così, TAR Lombardia, sez. II, 15 aprile 2016, n. 735, per il quale “l’interpretazione della disposizione deve necessariamente tenere conto della circostanza che l’intera disciplina della denuncia di inizio di attività, fino ai più recenti interventi normativi, risulta chiaramente ispirata dalla finalità di coniugare l’esigenza di incentrare il fondamento normativo della d.i.a sull’autoresponsabilità del privato con quella di assicurare comunque una sostanziale stabilità del titolo edilizio – analoga a quella propria del permesso di costruire – dopo il decorso del tempo stabilito per il suo “consolidarsi”. In tale quadro normativo, è certamente necessario – come sopra detto – assicurare al terzo la possibilità di ottenere piena tutela, mediante l’esercizio dei poteri inibitori dell’amministrazione, anche dopo che sia trascorso tale termine di tendenziale “stabilizzazione” del titolo edilizio. Tuttavia, tale possibilità non può tradursi nell’eliminazione di qualunque garanzia attinente al “consolidarsi” della d.i.a., né eccedere quanto necessario e sufficiente ad assicurare al terzo leso dalla denuncia di inizio attività una tutela equivalente a quella riconosciuta al soggetto leso da un permesso di costruire. <em>Per questa ragione, deve ritenersi che il soggetto titolare di una situazione giuridica qualificata e differenziata che lamenti un pregiudizio derivante da una denuncia o segnalazione certificata di inizio attività possa ottenere il pieno e doveroso esercizio dei poteri inibitori, senza i limiti propri dell’autotutela, soltanto laddove abbia sollecitato l’intervento dell’amministrazione entro sessanta giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della lesione. Il predetto termine di sessanta giorni, pur non espressamente previsto dal comma 3-bis dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, deve infatti ricavarsi in via sistematica, tenendo conto che la diffida prevista dalla disposizione ora richiamata costituisce l’unico “canale” percorribile dall’interessato al fine di adire eventualmente, in un secondo momento, la tutela giurisdizionale.</em> In tale prospettiva, l’esigenza di assicurare sia la pienezza della tutela (ai sensi dell’articolo 24 della Costituzione), che la parità di trattamento rispetto al soggetto leso da un permesso di costruire (in relazione all’articolo 3 della Costituzione) impone di fare applicazione del <em>termine ordinariamente</em> <em>previsto per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi, fissato dall’articolo 29 del codice del processo amministrativo. E’ ben vero che il termine di cui all’articolo 29 ora richiamato ha natura processuale e non procedimentale; tuttavia, come detto, la fase procedimentale necessaria stabilita dal comma 3-bis dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 costituisce un passaggio obbligato per l’accesso alla tutela giurisdizionale, per cui è dalla disciplina propria di quest’ultima che può e deve trarsi il dato necessario all’integrazione in via interpretativa della lacuna normativa</em>. Tale opzione ermeneutica risulta essere stata accolta, del resto, anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale non ha mancato di rimarcare, in una precedente pronuncia, che “<em>il potere di sollecitazione del terzo non è da intendersi come esercitabile ad libitum, bensì rimane assoggettato al rispetto del termine di decadenza decorrente dalla conoscenza della D.I.A</em>” (così Cons. Stato, Sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5161). Sembrano condividere questo orientamento, anche M.A. Sandulli, <em>S.C.I.A.,</em> cit., p. 203; F. Liguori, <em>Le incertezze</em>, cit., p. 1223 ss., il quale constata che “l’effetto conformativo si produce facendo rivivere il potere solo se il terzo si è attivato entro il termine: unicamente in questo caso la pronuncia del giudice, ancorché intervenuta a termine scaduto, può avere effetti retroattivi, laddove negli altri casi incontra il “limite esterno” costituito dalla irreversibile decadenza del potere per il decorso di termini perentori. L’azione per attivare il potere generale di inibire l’attività può, dunque, essere proposta <em>soltanto qualora il terzo abbia sollecitato entro il termine l’esercizio del potere,</em> (…) in caso contrario, e cioè affidando al giudice amministrativo il potere di far rivivere un potere già esaurito (con una sorta di dissociazione tra l’oggetto delle sollecitazioni e l’oggetto della tutela giurisdizionale) si darebbe vita ad un sistema di tutela troppo sbilanciato sul versante del giudice amministrativo”.</div>
<div style="text-align: justify;">([184]) Momento che, come si è detto dovrebbe coincidere con il rilascio della ricevuta/notifica della comunicazione di avvio del procedimento. La giurisprudenza richiamata, tuttavia, si fa carico anche dell’ipotesi in cui il terzo dovesse sollecitare detti poteri oltre il termine di 60 giorni. In questi casi, vi si legge, “laddove l’istanza pervenga entro sessanta giorni dal momento in cui tale soggetto risulta aver avuto conoscenza dei profili lesivi dell’intervento, l’amministrazione sarà tenuta a esercitare, sussistendone i presupposti, pieni poteri inibitori, poiché – in difetto – il terzo subirebbe una diminuzione della tutela accordatagli rispetto a chi sia leso da un permesso di costruire.<em> Superati i sessanta giorni, l’amministrazione dovrà comunque a verificare, dandone conto motivatamente, unicamente la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela</em>”. Così, TAR Lombardia, sez. II, 16 aprile 2015, n. 753.</div>
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<p>Note</p>
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		<title>La nuova disciplina normativa della patologia del provvedimento amministrativo risolve la querelle relativa alla disapplicazione in malam partem &#8211; ad opera del giudice penale &#8211; della concessione (oggi permesso di costruire)  in sanatoria.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:06 +0000</pubDate>
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<p>Le recenti novelle legislative che hanno interessato il diritto amministrativo (legge 11 febbraio 2005, n. 15 e legge 14 maggio 2005, n. 80) non possono non essere considerate ai fini della corretta disamina di talune problematiche di natura squisitamente penalistica, tra le quali, segnatamente, il potere di sindacato giurisdizionale del</p>
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<p>Le recenti novelle legislative che hanno interessato il diritto amministrativo (legge 11 febbraio 2005, n. 15 e legge 14 maggio 2005, n. 80) non possono non essere considerate ai fini della corretta disamina di talune problematiche di natura squisitamente penalistica, tra le quali, segnatamente, il potere di sindacato giurisdizionale del giudice penale nei confronti dei provvedimenti dell’amministrazione pubblica. In particolare, la riforma legislativa riguardante i vizi del provvedimento amministrativo &#8211; laddove si è espressamente codificato lo stato patologico della nullità provvedimentale ex art. 21 septies, legge 7 agosto  1990, n. 241 &#8211; sembra che riverberi i propri effetti sulla questione concernente la disapplicazione &#8211; ad opera del giudice penale &#8211; dei titoli edilizi in sanatoria, costituenti, come noto, elementi normativi della causa di estinzione delle contravvenzioni urbanistiche ex art. 45, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).</p>
<p align=center><b>***</b></p>
<p><b>Premessa.</b><br />
Con le presenti considerazioni si intende soffermare l’attenzione sulla spinosa problematica concernente la disapplicazione in malam partem &#8211; ad opera del giudice penale &#8211; della concessione edilizia in sanatoria (oggi permesso di costruire), questione da indagare alla luce del nuovo art. 21 septies, legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, che, come noto, ha introdotto la categoria della nullità del provvedimento amministrativo[1]. Anticipando le conclusioni cui si perverrà, può sin da ora osservarsi che il nuovo vizio della nullità dell’atto amministrativo, pare porre la parola fine alla diatriba concernente la possibilità o meno, per il giudice penale, di “disapplicare” il titolo edilizio rilasciato in sanatoria o, comunque, effettuare un controllo, anche sostanziale, sull’operato della pubblica amministrazione; il tutto nell’esercizio del potere di accertamento della corrispondenza fra la fattispecie astratta e quella concreta, con riferimento non soltanto al fatto integrante il comportamento vietato comprensivo di tutti gli elementi e le circostanze atte a qualificarlo, ma anche degli accadimenti successivi, primi fra tutti quelli costituiti dalle cause di estinzione tassativamente previste dalla legge.</p>
<p><b>Il permesso di costruire in sanatoria quale causa di estinzione dei reati urbanistici. Quadro normativo.</b><br />
Il vigente Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) contempla, quale causa di estinzione dei reati urbanistici, il cosiddetto permesso di costruire in sanatoria, istituto già previsto dall’art. 13, legge 28 febbraio 1985, n. 47[2].In particolare, l’art. 44 T.U. edilizia[3], rubricato “Sanzioni penali”, prevede al comma 1, lett. b) il reato di costruzione in totale difformità o in assenza di titolo edilizio; l’art. 36 T.U. edilizia[4], rubricato “Accertamento di conformità”, disciplina l’istituto del permesso di costruire in sanatoria, il cui rilascio è subordinato, come si vedrà, alla sussistenza di determinati presupposti; l’art. 45 T.U. edilizia[5], rubricato “Norme relative all’azione penale”, sancisce, infine, al comma 3, che “Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti”.Più nel dettaglio, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso  (ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all&#8217;articolo 22, comma 3, T.U. edilizia o in difformità da essa), entro determinate scadenze temporali[6] e comunque fino all&#8217;irrogazione di sanzioni amministrative, il responsabile dell&#8217;abuso, o l&#8217;attuale proprietario dell&#8217;immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se “l&#8217;intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”; il rilascio del permesso in sanatoria è inoltre subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione nelle misure indicate dalla legge. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende respinta. Il rilascio del permesso, invece, estingue i reati urbanistici ex art. 44 T.U. edilizia (esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l&#8217;ordine di sospensione). </p>
<p><b>Il sindacato del giudice penale sul potere amministrativo. Gli indirizzi giurisprudenziali.</b><br />
Con riferimento alla suscettibilità del provvedimento amministrativo di sanatoria di abusi edilizi ad essere disapplicato da parte del giudice penale, qualora illegittimo[7] &#8211; con la duplice conseguenza della non operatività della fattispecie estintiva ex art. 45 T.U.  edilizia[8] nonchè dell’ampliamento della sfera applicativa della fattispecie criminosa di costruzione in assenza di titolo edilizio ex art. 44 T.U. edilizia (ritenuta sussistente, dunque, anche nell’ipotesi di costruzione avvenuta sulla scorta di un titolo edilizio illegittimo) &#8211; ad oggi si registrano, sostanzialmente, tre principali orientamenti giurisprudenziali.Il primo luogo deve rammentarsi l’indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 31 gennaio 1987, n. 3, (Giordano)[9], la quale, ammettendo un sindacato del giudice penale sugli atti amministrativi che trovi fondamento nei suoi naturali poteri di accertamento della fattispecie[10], ha condizionato tale esercizio all’esatta individuazione dell&#8217;interesse protetto dai reati urbanistici; in particolare, si è sostenuto che il potere del giudice penale di conoscere della legittimità del titolo edilizio non è riconducibile al potere di disapplicazione dell&#8217;atto illegittimo ex art. 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Legge sul contenzioso amministrativo. Allegato E), &#8211; esercitabile nei soli casi in cui vengano in rilievo lesioni a diritti soggettivi[11] &#8211; ma trova &#8220;fondamento e giustificazione o in una esplicita previsione legislativa (ad esempio art. 650 c.p.) ovvero nell&#8217;ambito della interpretazione della norma penale, qualora l&#8217;illegittimità dell&#8217;atto amministrativo si presenti, essa stessa, come elemento essenziale della fattispecie criminosa&#8221;.Viene precisato che l&#8217;equiparazione tra &#8220;mancanza di concessione&#8221; e &#8220;concessione illegittimamente rilasciata&#8221; non può ritenersi corretta, poiché la fattispecie criminosa che rende penalmente rilevante la costruzione di un manufatto in assenza di un previo titulus, non è rivolta &#8220;alla tutela dell&#8217;interesse all&#8217;osservanza delle norme di diritto sostanziale che disciplinano l&#8217;attività edilizia&#8221;, bensì è rivolta a tutelare l&#8217;interesse pubblico &#8220;di sottoporre l&#8217;attività edilizia al preventivo controllo della Pubblica Amministrazione&#8221; (interesse, dunque, di natura strumentale/formale, consistente nella preventiva valutazione degli interventi urbanistico-edilizi da parte della competente autorità amministrativa)[12]. Tale ultima affermazione facente leva sulla tipologia di interesse protetto dalle contravvenzioni urbanistiche, può meglio comprendersi rammentando che, antecedentemente alla pronunzia de qua, altro orientamento pretorio &#8211; sorto già durante il periodo di vigenza della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (legge “Bucalossi”) &#8211; riteneva che il giudice penale, non solo avrebbe potuto operare un controllo sull&#8217;operato della p.a., ma sarebbe stato altresì legittimato ai disapplicare ex art. 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Legge sul contenzioso amministrativo. Allegato E)[13] e con efficacia ex tunc, l&#8217;eventuale atto illegittimo per violazione della sottostante normativa urbanistica, considerando lo stesso come se non fosse mai venuto ad esistenza; ciò stante altresì la natura “sostanziale” dell’interesse protetto dai reati in parola, individuato nel territorio così come conformato dalla programmazione e dalle altre norme urbanistiche in vigore[14]. Di qui, la conclusione della sussistenza,  anche nell’ipotesi di esistenza di una concessione in sanatoria, della previsione contravvenzionale di costruzione in assenza di titulus[15].Le conclusioni cui giungeva tale secondo orientamento pretorio ponevano delicati problemi &#8211; che la decisione Giordano ha inteso superare &#8211; poiché legittimando in pratica un&#8217;equiparazione tra assenza e illegittimità della concessione, da un lato, estendeva l&#8217;ambito di operatività della norma penale al di fuori dei limiti letterali tracciati dal legislatore, dall&#8217;altro, consentiva un controllo del giudice penale su un atto discrezionale dell&#8217;Amministrazione: venivano cioè coinvolti il rispetto del fondamentale principio di legalità in campo penale e il principio di non ingerenza dell&#8217;autorità giudiziaria nella sfera riservata al potere esecutivo[16].Un terzo indirizzo giurisprudenziale, invece, pur scartando qualsiasi operatività in campo penale della legge sul contenzioso amministrativo, equipara, anch&#8217;esso, illegittimità ed assenza della concessione edilizia, ciò grazie all&#8217;identificazione dell&#8217;interesse protetto dai reati edilizi, non nell’interesse strumentale e formale a che ogni trasformazione urbanistico-edilizia del territorio sia sottoposta al preventivo controllo dell’autorità preposta al governo del medesimo (come ritenuto dalla sentenza delle Sezioni Unite, Giordano), ma nell’interesse “finale” e sostanziale della effettiva conformità delle opere agli strumenti urbanistici[17]. Il giudice, quindi, secondo siffatto indirizzo, non incontrerebbe alcun limite nella valutazione della legittimità dell&#8217;atto, rientrando nei suoi pieni poteri di accertamento il controllo della conformità sostanziale dell&#8217;opera edilizia agli strumenti urbanistici; un controllo che può dunque spingersi anche nel merito, un merito penale da rilevare in tutte le ipotesi in cui la illegittimità (penale) della concessione leda l&#8217;assetto del territorio[18].Riepilogando: il primo orientamento giurisprudenziale (sentenza Sezioni Unite Giordano) afferma che il sindacato del giudice penale sull’attività provvedimentale dell’amministrazione, può trovare fondamento in una esplicita previsione legislativa, ovvero, nell&#8217;ambito dell&#8217;interpretazione della norma penale qualora l&#8217;illegittimità dell&#8217;atto amministrativo si presenti essa stessa come elemento essenziale della fattispecie criminosa, giustificandosi, invero, la disapplicazione ex art. 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248, nei soli casi in cui vengano in emersione diritti soggettivi. Si esclude, inoltre, l’equiparazione tra l’ipotesi criminosa di costruzione di un manufatto senza previo titulus e l’ipotesi di attività edificatoria in virtù di un titolo illegittimo, ciò in considerazione dell’interesse tutelato dalla sanzioni penali in materia di urbanistica ed edilizia, individuato nell&#8217;interesse pubblico “di sottoporre l&#8217;attività edilizia al preventivo controllo della Pubblica Amministrazione” (interesse di natura strumentale/formale).Il secondo indirizzo giurisprudenziale, invece, individua esclusivamente nell’art. 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248, il potere di controllo del giudice penale sull’operato della P.A., con conseguente possibilità di una disapplicazione in malam partem del titolo edilizio in sanatoria. Si addiviene, in particolare, all’equiparazione tra la fattispecie criminosa di costruzione in assenza di titolo e fattispecie di costruzione in presenza di un titolo illegittimo (ritenuto tale dal giudice penale per vizi di legittimità), in considerazione della ratio sottesa alle contravvenzioni urbanistiche, individuato nella tutela dell’interesse finale/sostanziale alla effettiva osservanza delle norme di diritto che disciplinano l’attività edilizia.Il terzo orientamento giurisprudenziale, infine, esclude ogni rilevanza dell’art. 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248 (contrariamente al secondo orientamento), ed equipara l’illegittimità del titolo edilizio alla assenza del medesimo, in ragione della individuazione dell’interesse protetto dai reati edilizi  nel sostanziale assetto del territorio (al pari del secondo orientamento). Come è stato condivisibilmente evidenziato, inoltre, tale ultimo indirizzo interpretativo è quello che permette probabilmente di rispondere in modo chiaro e corretto al problema del controllo del giudice penale sull&#8217;atto dell&#8217;amministrazione.In primo luogo poiché afferma che il potere di controllo sulla legittimità-esistenza del provvedimento amministrativo, trova la propria unica fonte nella legge penale &#8211; non nella legge del 1865 &#8211; quindi nella stessa fattispecie penale in cui l&#8217;atto dell&#8217;amministrazione viene in rilievo e quale espressione del generale potere di accertamento dei reati che caratterizza la funzione istituzionale del giudice penale[19].In secondo luogo perché, una volta verificata l&#8217;esistenza del provvedimento amministrativo, limita il sindacato sull&#8217;atto ai soli casi in cui un richiamo alla legittimità dello stesso sia espressamente presente nella fattispecie quale elemento tipico, ovvero, in assenza di uno specifico richiamo in tal senso, ai casi in cui l&#8217;accertamento della legittimità si renda necessario al fine di tutelare l&#8217;interesse specificatamente protetto, presentandosi essa stessa quale elemento essenziale implicito o tacito della fattispecie criminosa[20].</p>
<p><b>La nullità del provvedimento amministrativo ex art. 21 septies, legge 7 agosto 1990, n. 241. Conseguenze in tema di scrutinio del giudice penale sul potere amministrativo.</b><br />
Recita l’art. 21 septies, legge 7 agosto 1990, n. 241, “E&#8217; nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”[21].Come per il vizio di nullità “civilistico”, allo stesso modo la nullità provvedimentale appare caratterizzata dalla improduttività ab initio di qualsivoglia effetto giuridico, come testimonia, del resto, la circostanza che, mentre nel caso di nullità per violazione o elusione del giudicato il legislatore ha espressamente previsto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo[22] &#8211; potendo dunque venire in rilievo, oltre a diritti soggettivi, anche interessi legittimi, in considerazione della sussistenza di un potere autoritativo[23] &#8211; nelle ipotesi di nullità conseguenti a difetto assoluto di attribuzione o, ciò che qui più interessa, all’assenza di elementi essenziali dell’atto adottato, nessuna previsione in tema di giurisdizione è stata codificata, dovendosi allora concludere, in tal caso, per una ipotesi di giurisdizione del giudice ordinario, ciò in considerazione della non produttività di effetti del provvedimento nullo, inidoneo, quindi, a degradare i diritti soggettivi in interessi legittimi[24].Quanto appena osservato, pare altresì desumersi dalla circostanza che l’art. 21 nonies, legge 7 agosto 1990, n. 241, prevedendo l’annullamento d’ufficio dei soli provvedimenti affetti da vizi incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere &#8211; con esclusione, dunque, dei “vizi da nullità” &#8211; implicitamente parrebbe avallare l’assunto per cui soltanto la prima tipologia di invalidità non andrebbe ad incidere, elidendola, sull’efficacia, esecutività ed esecutorietà dell’atto emanato (come d’altronde pacificamente ammesso), a differenza, pertanto, della seconda e più grave patologia provvedimentale che, invece, precluderebbe l’esplicazione di effetti giuridici.Il fatto che non sia stato previsto espressamente un potere di annullamento della P.A. nei confronti di provvedimenti nulli, significherebbe, verosimilmente, che la nullità, come intesa dal legislatore del 2005, renderebbe inidoneo il provvedimento amministrativo a fungere da intermediario tra la norma attributiva del potere, laddove sia individuabile, e l’effetto giuridico conseguibile dal suo esercizio, con il risultato di una “immodificazione” della altrui sfera giuridica, con conseguente non necessità (e configurabilità) di interventi di secondo grado. Di qui, l’impossibilità di predicare meccanismi di “affievolimento” o “degradazione” delle situazioni giuridiche soggettive “intercettate” da provvedimenti nulli[25].Per quanto rileva in tale sede, occorre soffermarsi, in particolare, sulla ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo per carenza degli elementi essenziali.Orbene, il legislatore non ha fornito una elencazione dei medesimi, ma risulta piuttosto pacifico in dottrina e giurisprudenza, che tra questi si debba considerare &#8211; al pari delle previsioni contenute nel codice civile relativamente al contratto &#8211; il cosiddetto “oggetto” del provvedimento.Sul punto, possono menzionarsi delle recenti pronunzie dei giudici amministrativi, le quali hanno configurato una nullità ex art. 21 septies, legge 7 agosto 1990, n. 241 per carenza dell’oggetto, nel caso di provvedimenti con cui si disponeva l’occupazione d’urgenza di alcuni fondi già acquisiti dall’amministrazione per effetto di un’accessione invertita[26].Trasponendo le suddette acquisizioni all’interno del discorso relativo alla causa di estinzione del reato ex artt. 36 e 45 T.U. edilizia fondata sul rilascio di un titolo edilizio sanatoria, non sembra peregrino affermare che la nuova patologia del provvedimento amministrativo sopra descritta, possa venire in rilievo proprio nell’ipotesi del rilascio di un permesso di costruire in sanatoria non “assistito” dalla sussistenza del requisito della cosiddetta doppia conformità (si rammenta che l’opera abusiva da sanare deve essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione della stessa, sia al momento della presentazione della domanda), rilevando, pertanto, un permesso in sanatoria pur in difetto dell’effettiva esistenza della conformità dell’abuso edilizio ai parametri legali. <br />
Più nel dettaglio, paiono teorizzabili due opzioni ermeneutiche.<br />
In primo luogo, potrebbe sostenersi che il provvedimento amministrativo di sanatoria, non sussistendo la c.d. doppia conformità, sia nullo (o inesistente) per impossibilità dell’oggetto[27], non esistendo rinvenibile quest’ultimo in rerum natura: se il permesso di costruire in sanatoria deve avere quale oggetto un immobile abusivo “doppiamente conformato” agli strumenti urbanistici, l’assenza di conformità preclude di ravvisare, nel titolo edilizio, il suo “naturale” oggetto. Di qui la carenza di un elemento essenziale dell’atto amministrativo, con conseguente invalidità del medesimo ex art. 21, septies, legge 7 agosto 1990, n. 241. Quale seconda opzione interpretativa, potrebbe affermarsi che, più che di nullità per impossibilità materiale dell’oggetto del provvedimento amministrativo, debba parlarsi di una impossibilità giuridica[28], esistendo il manufatto da sanare in rerum natura ma essendo lo stesso non rispettoso dei requisiti legali necessari per essere sanato.In entrambi casi, il giudice penale non dovrà disapplicare alcunché, essendo il titolo edilizio rilasciato nullo (oppure, aderendo ad altra impostazione, inesistente) e pertanto tamquam non esset; lo scrutinio che il giudicante dovrà espletare in sede penale, avrà ad oggetto il riscontro di tutti gli elementi previsti dalla causa di estinzione del reato ex art. 45 T.U. edilizia, in primis l’esistenza di un titolo edilizio in sanatoria. Così ragionando, si supera da un lato la diatriba concernente l’operatività, nel processo penale, del meccanismo ex art. 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Legge sul contenzioso amministrativo. Allegato E) &#8211; non potendosi di certo disapplicare un provvedimento improduttivo di effetti giuridici &#8211; da altro lato, si evita di dover ricorrere all’esatta individuazione dell’interesse protetto dalle contravvenzioni urbanistiche (interesse strumentale/formale &#8211; sottoporre l’attività urbanistico-edilizia al preventivo controllo della P.A. &#8211; o interesse finale/sostanziale &#8211; effettiva conformità dell’abuso edilizio ai parametri legali relativi all’assetto del territorio), operazione irta di difficoltà[29].Non va sottaciuto, d’altronde, che anche anteriormente all’entrata in vigore delle novelle legislative del 2005 &#8211; che hanno profondamente modificato la legge n. 241 &#8211; dottrina e giurisprudenza erano concordi nel ritenere non operante la causa di estinzione dei reati contravvenzionali de quibus qualora il titolo edilizio in sanatoria risultasse emesso da organo assolutamente privo del potere di provvedere (difetto assoluto di attribuzione, tra l’altro, oggi espressamente configurante una causa di nullità del provvedimento amministrativo) o qualora carente degli elementi essenziali[30]. L’assenza di una espressa disposizione che sancisse la nullità del provvedimento per tali evenienze, tuttavia, rendeva difficoltosa una qualificazione in tal senso dello stato patologico del provvedimento edilizio di sanatoria, dovendosi dunque invocare il meccanismo ex art. 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Legge sul contenzioso amministrativo. Allegato E) o la natura sostanziale dell’interesse sotteso alle contravvenzioni urbanistiche, ciò al fine ritenere non configurabile la causa di estinzione del reato in argomento, nonostante, si badi, l’esistenza di un provvedimento illegittimo, tuttavia produttivo di effetti.Di qui, i pericolosi “attentati” soprattutto al principio di legalità in materia penale, ciò in considerazione dell’equiparazione tra la fattispecie criminosa di costruzione in assenza di permesso di costruire e costruzione avvenuta in virtù di un titolo illegittimo, comunque produttivo di effetti; non è chi non veda l’estensione dell&#8217;ambito di operatività della norma penale al di fuori dei limiti letterali tracciati dal legislatore, in spregio al divieto di analogia in malam partem[31].Al riguardo è stato altresì osservato che il principio di legalità/tassatività in materia penale si estende tanto alle disposizioni incriminatrici quanto “a quelle che prevedono cause estintive del reato, siano esse formulate con elementi descrittivi o con elementi normativi”[32]; dunque, anche il ritenere non sussistente la causa estintiva ex artt. 36 e 45, comma 3, T.U. edilizia (“Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti”) pur in presenza di un titolo in sanatoria illegittimo e produttivo di effetti, costituirebbe operazione contraria al principio di legalità. Ebbene, al cospetto di un provvedimento amministrativo in sanatoria affetto da nullità ex art. 21 septies, legge 7 agosto 1990, n. 241, in ragione dell’improduttività di effetti del medesimo per le motivazioni esplicitate, le problematiche da ultimo evidenziate non incontrerebbero considerazione, ciò poiché la fattispecie di costruzione in assenza di titolo edilizio, rimarrebbe tale anche a seguito del rilascio di un permesso di costruire in sanatoria qualificato dal giudice penale tamquam non esset, in ossequio al nuovo dato normativo.Ma vi è di più. Come noto, l’art. 36, ultimo comma, T.U. edilizia, sancisce che sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia, con adeguata motivazione, entro sessanta giorni, “decorsi i quali la richiesta si intende respinta”.La giurisprudenza amministrativa è piuttosto assestata sull’interpretazione che considera il silenzio di cui alla citata disposizione, quale silenzio significativo (non silenzio inadempimento), ovvero fattispecie legale tipica avente valore di provvedimento a contenuto negativo, reiettivo dell’istanza[33].Ciò significa che nell’ipotesi di rilascio di un permesso di costruire in sanatoria affetto da nullità, il giudice penale dovrebbe prendere atto dell’avvenuto decorso del termine di sessanta giorni ex art. 36, ultimo comma, T.U. edilizia, con conseguente formazione del silenzio significativo avente valore legale di rifiuto dell’istanza.In altri termini, in sede penale il giudicante dovrebbe ritenere integrata la contravvenzione di costruzione in assenza di titolo, non soltanto per la rilevata nullità del titolo in sanatoria, ma anche in considerazione della conseguenza giuridica che l’ordinamento espressamente riconduce all’inutile decorso del termine per provvedere sull’istanza di sanatoria, da intendersi dunque non accolta. Se il provvedimento risulta nullo potrebbe essere ipotizzato l’integrale decorso del termine di legge relativo alla formazione de silenzio (non accoglimento).Sarebbero pertanto dette conseguenze, in definitiva, a precludere l’applicazione, nella specie, della fattispecie estintiva contemplata per le contravvenzioni urbanistiche.Opzione ermeneutica, quest’ultima, che, come già sottolineato, oltre ad essere solidamente fondata sul dato positivo, scongiura “imboscate” al principio di legalità in materia penale.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>[1] Art. 21 septies, legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 14, comma 1, Legge 11 febbraio 2005, n. 15, “E&#8217; nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”. Sull’argomento, sia consentito rinviare a D’Angelo, L’improduttività di effetti del provvedimento amministrativo nullo, in www.lexitalia.it, n. 4/2005. <br />
[2] Sanciva l’art. 13, legge 28 febbraio 1985, n. 47, “Fino alla scadenza del termine di cui all&#8217;art. 7, terzo comma, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell&#8217;ordinanza del sindaco di cui al primo comma dell&#8217;art. 9, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui al primo comma dell&#8217;art. 12, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell&#8217;art. 10 e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell&#8217;abuso può ottenere la concessione o l&#8217;autorizzazione in sanatoria quando l&#8217;opera eseguita in assenza della concessione o autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell&#8217;opera, sia al momento della presentazione della domanda. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli artt. 3, 5,6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Per i casi di parziale difformità l&#8217;oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione. L&#8217;autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal sindaco nella misura da lire cinquecentomila a lire due milioni”. L’art. 22, legge 28 febbraio 1985, n. 47, stabiliva, alla comma 3, che “Il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti”.<br />
[3] Art. 44, D.P.R., 6 giugno 2001, n. 380, (Sanzioni penali), “Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l&#8217;ammenda fino a 20.658 euro per l&#8217;inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire ; b) l&#8217;arresto fino a due anni e l&#8217;ammenda da 10.328 a 10.3290 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l&#8217;ordine di sospensione; c) l&#8217;arresto fino a due anni e l&#8217;ammenda da 30.986 a 10.3290 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell&#8217;articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell&#8217;articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa”.<br />
[4] Art. 36, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, (Accertamento di conformità), “In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all&#8217;articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all&#8217;irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell&#8217;abuso, o l&#8217;attuale proprietario dell&#8217;immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l&#8217;intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall&#8217;articolo 16. Nell&#8217;ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l&#8217;oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende respinta”.<br />
[5] Art. 45, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, (Norme relative all’azione penale), “L&#8217;azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all&#8217;articolo 36. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso in sanatoria di cui all&#8217;articolo 36, l&#8217;udienza viene fissata d&#8217;ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti”.<br />
[6] L’art. 36, T.U. edilizia, richiama i termini cui agli artt. 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, T.U.<br />
[7] Tra i lavori più recenti sull’argomento, Natalini, Sanatoria, l’ultima parola va al giudice. E la legittimità dell’atto è sindacabile, in Dirtto&#038;Giustizia, n. 42/2005, 83 e ss.; Rossi, Sindacato del giudice penale e concessione in sanatoria, in Urb. App. n. 11/2001, 1262; Bresciano-Morichini, I reati urbanistici, Milano, 2000; Rossi, La concessione edilizia fra interpretazione teleologia e legalità penale, in Dir. Pen. Proc., n. 9/1999, 1256; Vipiana, Concessione edilizia illegittima: i poteri del giudice penale, in Dir. Pen. Proc. n. 12/1998, 1542.<br />
[8] Rileva Cocco, L’atto amministrativo invalido elemento delle fattispecie penali, Cagliari, 1996, 415, che l’istituto del permesso di costruire in sanatoria rappresenterebbe, più che una causa di estinzione del reato appartenente al tipo di quelle previste dalla parte generale del codice penale, una causa sopravvenuta di non punibilità che presenta analogie evidenti con quelle previste nella parte speciale dello stesso codice agli artt. 308, 309, 463, 641, 376 e 387. Come per queste ultime, infatti, il legislatore attribuisce rilevanza al comportamento del reo successivo alla commissione del reato, diretto a reintegrare il bene giuridico leso dall’illecito e non persegue, invece,più genericamente, un interesse alla non applicazione della pena per motivi di opportunità, i più vari, che devono essere rinvenuti all’esterno e non all’interno della norma incriminatrice, come avviene per le cause di estinzione del reato.<br />
[9] Cass., Sez. Un., 31 gennaio 1987, n. 3 (Giordano), in Foro amm. 1988, I, 14. Nello stesso senso, in precedenza, Cass. Pen., Sez. III, 18 maggio 1982, n. 5089 (Basso), in Cass. Pen., 1983, 1856; Cass. Pen., Sez. III, 8 marzo 1984, n. 2168 (Tortorella), in Cass. Pen., 1985, 1446; Cass. Pen., Sez. VI, 10 gennaio 1985, n. 220 (Ambrogi), in Giust. Pen., 1986, II, 148; Cass. Pen., Sez. III, 21 marzo 1985, n. 576 (Meraviglia), in Foro it., 1986, II, 84.<br />
[10] Per la necessità di un approccio della problematica in esame utilizzando esclusivamente concetti e strumenti elaborati dalla dogmatica penalistica,. Venditti, Il sindacato del giudice penale sugli atti amministrativi, in Riv. it. Dir.proc. pen., 1965, 36; Petrone, La tutela penale degli ordini amministrativi, Milano, 1980, 198 ss.; Contento, Giudice penale e pubblica amministrazione, Bari, 1979, 32.<br />
[11] In particolare, le Sezioni Unite affermano che l&#8217;istituto della disapplicazione non trova operatività riguardo a quegli atti amministrativi che non comportano lesione di diritti soggettivi ma rimuovono un ostacolo al loro libero esercizio (nullaosta, autorizzazioni) o li costituiscono (concessioni), c.d. atti ampliativi, in quanto in tali casi l&#8217;intervento della disapplicazione operata dal giudice ordinario priverebbe l&#8217;atto amministrativo di qualsiasi funzione all&#8217;esterno o all&#8217;interno del giudizio, conducendo al suo sostanziale annullamento e di conseguenza alla violazione del principio di indipendenza della p.a.. <br />
[12] Si è parlato nei termini di una riserva in  mano pubblica del governo del territorio, Cocco, L’atto amministrativo invalido elemento delle fattispecie penali, 404.<br />
[13] Il meccanismo di cui all’art. 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Legge sul contenzioso amministrativo. Allegato E) viene considerato quale espressione di un generale principio di legalità degli atti amministrativi dominante tutto l&#8217;ordinamento giuridico.<br />
[14] Cfr., Cass. Pen., Sez. III, 6 maggio 1981, n. 4124 (Simonelli), in Foro it. 1982, II, 88I, secondo cui “il giudice ordinario deve verificare la regolarità formale dell&#8217;atto amministrativo, ai fini della sua applicazione o disapplicazione, e cioè controllare l&#8217;autorità che lo ha emanato, la competenza od assumerlo, il rispetto delle procedure dettate a garanzia degli interessi collettivi. Deve altresì verificare la legalità sostanziale, cioè la conformità di esso alla legge per controllare se esso, oltre che illegittimo non sia anche antigiuridico. In quest&#8217;ultima evenienza, fermo restando la vita giuridica dell&#8217;atto stesso, il giudice deve accertare le conseguenze di carattere penale dell&#8217;atto. (Fattispecie in cui la licenza edilizia e stata disapplicata perché illegittima e il sindaco, che aveva autorizzato la costruzione di opere manifestamente illegittime perché in violazione degli strumenti urbanistici, e stato ritenuto responsabile di costruzione abusiva quale compartecipe)”. Tutto nacque quando i pretori, trasgredendo all&#8217;indirizzo tradizionale, pensarono bene di arrogarsi il potere di controllare la legittimità della concessione edilizia, sulla spinta delle numerose violazioni di leggi urbanistiche commesse con la connivenza delle autorità pubbliche preposte alla salvaguardia dell&#8217;ambiente. In sostanza, si cominciò a giustificare quell&#8217;azione giudiziaria verso ambiti, si di spettanza della p.a., ma che inevitabilmente venivano ritenuti rilevanti anche per la giurisdizione penale considerati i preoccupanti aspetti patologici dell&#8217;attività amministrativa; per tali considerazioni, rammentate da Rossi, La concessione edilizia fra interpretazione teleologia e legalità penale, cit., Milone, Sulla sindacabilità dell&#8217;atto amministrativo da parte del giudice penale, in Riv. giur. ed., I, 1995, 981.<br />
[15] Fra le tante, Cass. Pen., Sez. III, 6 maggio 1981, n. 4124 (Simonelli), cit.; Cass. Pen., Sez. III, 11 luglio 1981, n. 6909 (Volpicelli), in Giur. it., 1983, II, 60; Cass Pen., Sez. III, 29 settembre 1981, n. 8452 (Simoncelli), in Giust. Pen., 1981, III, 675; Cass. Pen., Sez. III, 31 marzo 1983, n. 2806 (Zavagnin), in Rivista giur. Edilizia, 1983, I, 4, 1073.<br />
[16] In tal senso, Pecoraro-Albani,  Il reato di costruzione edilizia senza licenza, in particolare dell’errore su legge extrapenale, in Riv. giur. ed., 1959, 51, già con riferimento alla contravvenzione contenuta nella legge urbanistica del 1942. Similmente, Bajno, La tutela penale del governo del territorio, Milano, 1980, 91 e ss.; Fornasari, Costruzione edilizia in base a concessione illegittima e rilevanza della buona fede, in Giur. mer., 1986, 237. <br />
[17] Tra le altre, Cass. Pen., SS.UU., 21 dicembre 1993, n. 11635 (Borgia e altri), in Riv. giur. ed., 1994, I, 405; Cass. Pen., Sez. III, 13 settembre 1988, n. 9178 (Incerti), in Riv. Pen., 1989, 619; di recente, Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 27 settembre 2005, n. 34376, secondo cui “gli artt. 22 e 13 della legge n. 47/1985 (attualmente trasfusi negli artt. 45, 3° comma e 36 del T.U. n. 380/2001) vanno interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei &#8220;reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti&#8221; e il giudice penale, pertanto, ha il potere &#8211; dovere di verificare la legittimità della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) rilasciata &#8220;in sanatoria&#8221; e di accertare che l&#8217;opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica. In mancanza di tale conformità, infatti, la concessione non estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento della P.A., cui consegna la disapplicazione dello stesso ex art. 5 della legge 20.3.1865, n. 2248, all. E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell&#8217;estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente sulla fattispecie tipica penale”. In dottrina, Albamonte, Rilevanza penale dell’illegittimità della concessione edilizia alla luce della l. 28 febbraio 1985, n. 47, in Cass. Pen., 1987, 2095; Mendoza, Inesistenza della concessione edilizia e interesse urbanistici sostanziale, in Cass. Pen., 1988, 684; Cadoppi, La concessione in sanatoria come causa estintiva dei reti contravvenzionali, in Riv. giur. urb., 1986, II, 526; Novarese, La concessione in sanatoria. Profili penalistici, in Riv. giur. ed., 1992, II, 3; Bettiol, Costruzione abusiva nel diritto penale, in Dig. Disc. Pen., vol. III, 215 e ss.<br />
[18] In generale, sulla possibilità di configurare un &#8220;merito penale&#8221; diverso da quello amministrativo, per la dottrina amministrativa, v., Marzuoli, Discrezionalità amministrativa e sindacato giudiziario: profili generali, in Estratto da Diritto Pubblico, Padova, 1998, 145 s., per la dottrina penale, v. Padovani, L&#8217;abuso di ufficio e il sindacato del giudice penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, 88. <br />
[19] Rossi, Sindacato del giudice penale e concessione in sanatoria (nota a Cass. Pen., Sez. III,  24 febbraio 2001, n. 7736, Pratesi), in Urbanistica e appalti, 11 / 2001, 1262 e ss..<br />
[20] Rossi, Sindacato del giudice penale e concessione in sanatoria, cit.. L’A. osserva altresì che l’indirizzo de quo è da condividere poichè “la prospettiva penalistica, scevra da condizionamenti di tipo esterno, consente anche di ridefinire il potere di controllo del giudice penale sull&#8217;atto amministrativo; un potere che trova il proprio limite non all&#8217;esterno dell&#8217;ordinamento penale, secondo i canonici schemi amministrativi che circoscrivono il sindacato del giudice ai tre classici vizi di legittimità &#8211; eccesso di potere, violazione di legge, incompetenza -, bensì proprio nella stessa fattispecie richiamante il titolo dell&#8217;amministrazione. In sostanza sarebbe il significato specificatamente penalistico dell&#8217;atto amministrativo, ricavabile eventualmente dalla norma interpretata nella prospettiva dell&#8217;interesse tutelato, a fondare, limitare od addirittura escludere il potere di controllo del giudice sulla legittimità dello stesso. Una nozione di legittimità, dunque, essenzialmente penale, diversa da quella intesa in senso amministrativo e caratterizzata da un&#8217;astratta elasticità capace di concretizzarsi alla luce della dimensione lesiva della singola previsione penale”.<br />
[21] Il comma 2, art. 21 septies, sancisce “Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”, così lasciando alla dottrina e alla giurisprudenza l’individuazione della giurisdizione (giudice ordinario o giudice amministrativo) nelle ipotesi di nullità provvedimentale per difetto assoluto di attribuzione, mancanza di elementi essenziali, ecc.. Al riguardo, sia consentito rinviare a D’Angelo, Nullità provvedimentale e giurisdizione del giudice amministrativo: una problematica convivenza, (nota a TAR Puglia &#8211; Bari, Sez. III, 26 ottobre 2005, n. ), in www.lexitalia.it, n. 11/2005. Sulla nuova patologia dei provvedimenti amministrativi, v. Susca, L&#8217;invalidita&#8217; del provvedimento amministrativo dopo le leggi n.15/2005 e n.80/2005, Milano, 2005; AA.VV., Le nuove regole dell’azione amministrativa dopo le leggi n. 15/2005 e n. 80/2005, Milano, 2005,  841 e ss..<br />
[22] Cfr., art. 21 septies, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241.<br />
[23] Va rammentato, infatti, che la Corte Costituzionale, sentenza 6 luglio 2004, n. 204, in Urb. e App., n. 11/2004, 1275, con nota di Lotti, Giurisdizione amministrativa e servizi pubblici nella sentenza n. 204/2004, ha chiarito che il legislatore, nella istituzione delle particolari materie di giurisdizione esclusiva, deve avere presente, quale limite, che esse devono partecipare della stessa natura della giurisdizione di legittimità, nella quale, cioè, “la P.A. agisce come autorità” e rilevano, pertanto, accanto a diritti soggettivi, anche interessi legittimi.<br />
[24] In tal senso, TAR Sicilia, Sez. I, 20 luglio 2005, n. 1271, in www.giustizia-amminsitrativa.it, laddove in un caso di nullità provvedimentale per carenza dell’oggetto (fattispecie relativa ad un provvedimento con cui si è disposta l’occupazione d’urgenza di un’area già acquisita dall’amministrazione per accessione invertita) si è affermato che “di tale nullità &#8211; anche per quanto concerne gli eventuali correlativi riflessi risarcitori derivanti dalla violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale &#8211; è chiamato a conoscere il giudice civile (cfr. art. 21-septies legge n. 241/90, introdotto dall’art. 14 legge 11 febbraio 2005 n. 15, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le sole questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione od elusione del giudicato”. Allo stesso modo, cfr. anche TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 22 aprile 2005, n. 855, in www.giustizia-amministrativa.it.<br />
[25] Può essere ulteriormente osservato che mentre i primi due casi codificati di nullità (carenza di elementi essenziali e difetto assoluto di attribuzione) appaiono riconducibili a ipotesi di inesistenza provvedimentale, il terzo (violazione o elusione del giudicato) sembra configurare una ipotesi autentica di nullità/qualificazione negativa. Non pare potersi parlare, quindi, almeno con riferimento alle prime due ipotesi (a differenza della terza), di cause di invalidità che operano di diritto, nel senso che l’atto venuto in luce divenga comunque oggetto di una qualificazione negativa da parte dell’ordinamento e che andrebbe altresì scrutinato dall’organo giurisdizionale in quanto “titolo presuntivamente valido” (la frase è di Bianca, Diritto Civile, Tomo 3°, ed. 1987, p589, dove l’A. precisa che, pur operando la nullità di diritto, “la sentenza si rende tuttavia necessaria per far valere la nullità se la fattispecie contrattuale si presenta come titolo presuntivamente valido”). Si è alla presenza, infatti, di casi di inqualificazione che, a ben vedere, sollevano il cittadino dall’onere di azioni giurisdizionali. Dovendosi, infatti, essere portatori di un interesse per la proposizione dell’azione di nullità (art. 1421 c.c.), non si vede come il giudice adito, alla luce di un mancato esercizio di potere amministrativo e dunque in considerazione della inqualificabilità di un provvedimento come autoritativo rectia incidente sull’altrui sfera giuridica, possa ritenere sussistente un interesse in capo all’autore della domanda giudiziale. Quest’ultima, dovrebbe essere rigettata per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. poiché “la legittimazione generale all&#8217;azione di nullità prevista dallo art.. 1421 c.c. … non esime il soggetto che propone detta azione dal provare, in concreto, la sussistenza di un proprio interesse ad agire, secondo le norme generali e con riferimento all&#8217;art.. 100 c.p.c., attraverso la dimostrazione della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica” (Cass. Civ., 9 marzo 1982, n. 1475, in Giur. it. 1982, I, 1, 879). Ebbene, se il provvedimento amministrativo invalido non appare degno nemmeno di qualificazione giuridica negativa, poiché tamquam non esset e dunque non costituente “titolo presuntivamente valido”, l’organo giurisdizionale, in tal caso, non potrebbe che rilevare una carenza di interesse all’azione. Il difetto assoluto di attribuzione (di potere) in capo alla PA procedente, sembrerebbe indicare, infatti, l’assenza di una previa norma. E’ qui violato il principio di legalità dell’azione amministrativa. Il termine “assoluto”, inserito nella nuova disposizione legislativa in commento, non può poi che paventare l’ipotesi della mancanza in astratto del potere (carenza di potere in astratto). Potrebbe addirittura essere prospettata, sussistendone i requisiti soggettivi, la fattispecie di usurpazione di pubbliche funzioni (347 cp.). I casi di carenza di potere in concreto, andrebbero ricondotti invece ad ipotesi di illegittimità per violazione di legge. Diversamente, nel caso di assenza di elementi strutturali dell’atto, la previa norma è rinvenibile, il procedimento avviato è idoneo a diluire il potere in provvedimento, ma quest’ultimo, qualora emesso, non è in grado di essere configurato tale, sorgono dubbi, cioè, sulla stessa esistenza della conclusione dell’iter procedimentale. Il procedimento legittimamente avviato non giunge a termine, manca il cosiddetto provvedimento espresso. Ma allora, l’ipotesi è riconducibile ad un caso di silenzio che consente l’attivazione del ricorso ex art. 2, comma 4 bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine massimo ivi previsto, decorso il quale, senza che sia stato proposto il ricorso, l’inesistenza “perdura”, salvo l’adozione tardiva dell’atto. In tal caso possibile, poiché, come detto, la PA procedente è comunque attributaria di un potere che, in assenza di contraria previsione, non conosce consumazione.<br />
[26] TAR Sicilia, Sez. I, 20 luglio 2005, n. 1271, cit.; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 22 aprile 2005, n. 855, cit..<br />
[27] L’art. 1346 codice civile, sancisce che l’&#8217;oggetto (del contratto) deve essere “possibile, lecito, determinato o determinabile”<br />
[28] Sulla distinzione tra impossibilità materiale e impossibilità giuridica dell’oggetto del negozio giuridico, tema influenzato altresì dalla stessa nozione di “oggetto” adottata, v., tra i tanti, Cataudella, Sul contenuto del contratto, Milano, 1966, 32 ss; Sacco, Il contratto, in Tratt. Vassalli, Torino, 1975, 473 ss; Cannata, Oggetto del contratto, in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979, 827 ss.; Alpa, Oggetto del negozio giuridico, in Enc. giur., XXI, Roma, 1990; Gabrielli, L&#8217;oggetto del contratto, in Il codice civile. Commentario diretto da Schlesinger, Milano, 2001<br />
[29] Osserva Morichini, I reati urbanistici, cit., 413, che “il riferimento all’oggetto giuridioi tutelato per la corretta ricostruzione del significato e dei limiti delle norme incriminatrici, ivi compreso l’eventuale momento estintivo, appare fuorviante. Non solo e non tanto per il fatto che l’esatta individuazione e il ruolo svolto dall’interesse protetto, anche sul piano della teoria generale oltre che dei singoli casi, risultano spesso problematici e difficoltosi, ma soprattutto perché esso è solo uno degli elementi di cui si compone la norma (sanzionatoria o estintiva che sia) o che comunque entrano in giuoco per stabilirne l’esatta estensione”. Similmente, Belfiore, Concessione edilizia illegittima e reato di costruzione abusiva: una questione ancora irrisolta, in Foro it., 1996, II, 499, secondo cui “…una ricostruzione della tipicità del fatto integralmente imperniata sul concetto di bene giuridico finisce per condividere i problemi generali della teoria del bene giuridico. Nonostante tutto gi sforzi profusi, il concetto di bene giuridico è per molti aspetti ancora da chiarire, e casi come quello in esame bene ne evidenziano la manipolabilità a seconda delle contingenze”.<br />
[30] Ex multis, Cass. Pen., Sez. VI, 31 agosto 1995, n. 2378 (Barillaro ed altro), secondo cui “La disposizione di cui all&#8217;art. 20 lett. c) legge 28 febbraio 1985 n. 47 postula che le opere siano realizzate in assenza di concessione: pertanto a fronte di provvedimento formale in tal senso la configurabilità del relativo reato è esclusa anche se il suddetto atto concessorio risulti illegittimo, purché non inesistente, cioè sostanzialmente mancate. Siffatta ultima situazione si verifica quando l&#8217;atto sia privo di uno dei suoi requisiti essenziali (forma, volontà, contenuto) oppure provenga da organo assolutamente privo del potere di adottarlo od infine sia frutto di attività criminosa del soggetto titolare del potere”. In dottrina, similmente, Cocco, L’atto amministrativo invalido elemento delle fattispecie penali, cit., 305 e ss..<br />
[31] Evidenzia, Rossi, La concessione edilizia, cit., che con la cennata equiparazione “verrebbe estesa la soglia di punibilità oltre i confini delineati dal legislatore, sanzionando penalmente condotte che anche alla luce di un interpretazione estensiva della norma non potrebbero essere incriminate. Si opererebbe, in pratica, un&#8217;analogia in malam partem volta ad equiparare, attraverso l&#8217;interpretazione dell&#8217;elemento normativo rappresentato dalla concessione edilizia, forme di aggressione al bene protetto non espressamente tipizzate nella fattispecie incriminatrice come quelle rappresentate dalla condotta di costruzione in presenza di concessione illegittima”.<br />
[32] Esposito, Illegittimità della concessione edilizia in sanatoria ed estinzione del reato di costruzione abusiva, in Riv. pen. Dell’ec., 1989, 118 e ss.<br />
[33] Cons. St., Sez. V, 11 febbraio 2003, n. 706 , in secondo cui “il silenzio dell&#8217;Amministrazione a fronte di un&#8217;istanza di sanatoria costituisce una ipotesi di silenzio-significativo, al quale vengono pertanto collegati gli effetti di un provvedimento di rigetto dell&#8217;istanza, così determinandosi una situazione del tutto simile a quella che si verificherebbe in caso di provvedimento espresso”. Da ultimo, multis, T.A.R. Campania, Sez. III, 11 novembre 2005, n. 18225, in www.giustizia-amministrativa.it</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La disciplina delle concessioni nella nuova direttiva – quadro in  attesa della disciplina compiuta del partenariato pubblico privato</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-disciplina-delle-concessioni-nella-nuova-direttiva-quadro-in-attesa-della-disciplina-compiuta-del-partenariato-pubblico-privato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:06 +0000</pubDate>
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<p>Note</p>
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		<title>Il TAR Brescia aggiunge un tassello alla propria posizione interpretativa sulla DIA</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-tar-brescia-aggiunge-un-tassello-alla-propria-posizione-interpretativa-sulla-dia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:06 +0000</pubDate>
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<p>La pronuncia sopra riportata rappresenta un corollario della precedente sentenza n. 380/2004 (pubblicata su questa rivista). In quest’ultima era stata sancita l’equiparazione tra la DIA e il permesso di costruire, entrambi frutto di un comportamento della p.a., nell’un caso omissivo, nell’altro caso attivo (provvedimento espresso). Inoltre, ivi era stato riconosciuto</p>
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<p>La pronuncia sopra riportata rappresenta un corollario della precedente sentenza n. 380/2004 (pubblicata su questa rivista). In quest’ultima era stata sancita l’equiparazione tra la DIA e il permesso di costruire, entrambi frutto di un comportamento della p.a., nell’un caso omissivo, nell’altro caso attivo (provvedimento espresso). Inoltre, ivi era stato riconosciuto che l’analogia dovesse spingersi ai criteri di applicazione delle misure di salvaguardia: in entrambi i casi il termine ultimo da assumere a riferimento sarebbe rappresentato (secondo il TAR Brescia) dallo scadere del momento in cui l’amministrazione può (e deve) pronunciarsi. Tanto premesso, nella pronuncia in epigrafe, il TAR Brescia aggiunge la precisazione che ancora mancava, ma che rappresenta la logica e necessaria conseguenza della descritta impostazione interpretativa. Infatti, se la DIA è concepita quale provvedimento amministrativo fittizio va da sé che l’analogia con il permesso di costruire debba estendersi sino ad ammettere, anche per la prima, l’intervento in autotutela dell’amministrazione. Questa soluzione del TAR Brescia rettifica qualsiasi possibile interpretazione dissonante alla quale prestava il fianco la precedente pronuncia del 8 giugno 2004, n. 633 nel momento in cui affermava che la DIA è atto del privato che abilita ex lege lo svolgimento di un’attività da parte di quest’ultimo. Alla DIA è – pertanto – stata restituita la natura di atto frutto di un’attività amministrativa (seppure passiva).</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>V. T.A.R. LOMBARDIA &#8211; BRESCIA &#8211; <a href="/ga/id/2004/11/5540/g">Sentenza 21 ottobre 2004 n. 1357</a></p>
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<p>Note</p>
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		<title>Denuncia di inizio attività: la disciplina sospesa tra la legge obiettivo, il T.U. dell’edilizia e le leggi regionali</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/denuncia-di-inizio-attivita-la-disciplina-sospesa-tra-la-legge-obiettivo-il-t-u-delledilizia-e-le-leggi-regionali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:36 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/denuncia-di-inizio-attivita-la-disciplina-sospesa-tra-la-legge-obiettivo-il-t-u-delledilizia-e-le-leggi-regionali/">Denuncia di inizio attività: la disciplina sospesa tra la legge obiettivo, il T.U. dell’edilizia e le leggi regionali</a></p>
<p>Per visualizzare il testo completo clicca qui. NOTE [1] Sull&#8217;effimera entrata in vigore del T.U. edilizia e sugli effetti che essa ha prodotto v. in questa Rivista CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE &#8211; Sentenza 4 marzo 2002. [2] Il termine di entrata in vigore di tale decreto, fissato al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/denuncia-di-inizio-attivita-la-disciplina-sospesa-tra-la-legge-obiettivo-il-t-u-delledilizia-e-le-leggi-regionali/">Denuncia di inizio attività: la disciplina sospesa tra la legge obiettivo, il T.U. dell’edilizia e le leggi regionali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>Per visualizzare il testo completo <a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm">clicca qui</a>.</p>
<p>NOTE</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref1">[1]</a> Sull&#8217;effimera entrata in vigore del T.U. edilizia e sugli effetti che essa ha prodotto v. in questa Rivista CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE &#8211; <a href="dispositivo?codgiur=2052&#038;visualizza=1">Sentenza 4 marzo 2002</a>.<br />
<a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref2"></p>
<p>[2]</a> Il termine di entrata in vigore di tale decreto, fissato al 1° gennaio 2002,  è stato prima  prorogato al 30.06.2002 con la legge 31 dicembre 2001, n. 463 (in G.U. n. 7 del 9 gennaio 2002) di conversione e modifica del D.L. 23 novembre 2001, n. 411 (in G.U. n. 275 del 26 novembre 2001) e ulteriormente prorogato al 1° gennaio 2003 con il decreto legge 20 giugno 2002, n. 122 (in G.U. n. 144 del 21 giugno 2002) . Infine , con la legge  di conversione 1 agosto 2002, n. 185 (in G.U. n. 193 del 19 agosto 2002) è stato coordinato il testo dell’art. 2 del  D.L. 20 giugno 2002, n. 122, prorogando, ulteriormente, il termine per l’entrata in vigore del T.U. al 30 giugno 2003. </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref3">[3]</a> Sono segnalate in corsivo e sottolineate le modifiche ed integrazioni introdotte  dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref4">[4]</a> Art. 10 T.U. &#8211; Interventi subordinati a permesso di costruire</p>
<p>1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: </p>
<p>a)gli interventi di nuova costruzione;</p>
<p>b)gli interventi di ristrutturazione urbanistica;</p>
<p>c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e (d.lgs 301/2002 n.d.r) che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.</p>
<p>omissis</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref5">[5]</a> Viene allargato il regime della Dia: la disposizione non menziona più la necessità della sussistenza di precise disposizioni tipologiche, formali e costruttive. Qualche commentatore ipotizza un problema di legittimità costituzionale per eccesso di delega visto che il legislatore delegato doveva limitarsi a quanto strettamente necessario per adeguare il T.U. alla L. 443/2001.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref6">[6]</a> Va segnalato che una parte della dottrina e della giurisprudenza (Cassazione Penale) hanno sollevato, in base alla contraddittoria formulazione dell’originario art. 4 del D.L. 398/1993, dubbi sull’obbligatorietà o meno della denuncia, che, quindi, sarebbero fugati dalla L. 443/2001. che l’ha resa facoltativa espressamente. </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref7">[7]</a> Va osservato che il disposto della L. 443/2001, pur intervenuto dopo l’emanazione del T.U. e prima della sua entrata in vigore, ha fatto rivivere l’autorizzazione edilizia. Il Governo, quindi, con la delega prevista dalla stessa legge obiettivo ed esplicitatasi nel D.lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, ha eliminato questa incongruenza. Gli interventi per i quali permane la possibilità di richiedere l’autorizzazione sono:</p>
<p>interventi di cui all’art. 7 della L. n. 94/82 in immobili non vincolati (- pertinenze; -occupazioni di suolo ; -opere di demolizione, reinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere); la variazione di destinazione d’uso con o senza opere, se così stabilito dalla legge regionale; gli interventi di utilizzazione delle fonti di energia di cui all’art. 26 della L. 10/1991.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref8">[8]</a>  In tal caso secondo il comma 10 bis dell’art. 20 T.U., aggiunto dal Dlgs 301/2002 :”Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all&#8217;articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref9">[9]</a> Rispetto al testo ante D.lgs 301/2002,  tale facoltà viene consentita anche per le varianti ai permessi di costruire (art.22, comma 2).</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref10">[10]</a> Art. 44 &#8211; Sanzioni penali.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref11">[11]</a> Art. 37 &#8211; Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref12">[12]</a> Le varie fasi del procedimento sono  puntualmente  disciplinate nel Testo Unico, sia pur con una disposizione di rango regolamentare (art. 23). La legge obiettivo ignora il problema e rinvia, evidentemente, alla disciplina prevista dalla L.662/96 alla quale si dovrà fare riferimento nel periodo che va dal 12 aprile 2002 e fino  all’entrata in vigore del T.U..</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref13">[13]</a> Tale termine non è stato adeguato a quello previsto dalla L. 443/2001.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref14">[14]</a> Tale comma seppure poco chiaro (quali sono le “corrispondenti” opere?) va inteso nel senso che occorre allegare alla d.i.a. tutta la documentazione (nullaosta, autorizzazioni, pareri etc&#8230;) prescritta da norme nazionali e regionali, relativa al rilascio della c.e. Ad esempio, il deposito dei progetti degli impianti tecnici ex L.46/90, o il deposito del progetto per il contenimento dei consumi energetici ex L.10/91, o la prova del deposito del progetto strutturale ai fini delle norme sismiche ex L.64/74, o ai fini delle norme sul ferro e sul cemento armato ex L.1086/71, il parere preventivo dei VV.FF. in materia di prevenzione incendi, lo svincolo idrogeologico dei terreni soggetti alle norme di cui al R.D.3267/23 etc…, con la sola esclusione dei nulla osta elativi ai vincolo paesistico-ambientali o storico-architettonici, per i quali non è ammessa la presentazione d.i.a.. Inoltre, secondo il tipo di intervento, potrebbe essere necessario provvedere al versamento degli oneri concessori di cui agli artt. 5, 6 e 10 della L.10/77</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref15">[15]</a> Parte inserita con il comma 7 dell’art. 13 della legge 166/2002. </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref16">[16]</a> Periodo sostituito dal il comma 8 dell’art. 13 della legge 166/2002. L’ispirazione della nuova formulazione è quella di evitare questioni di legittimità costituzionale con le Regioni, cui, per la prima volta, viene riconosciuto il potere di individuare gli interventi soggetti o meno a Dia, fermo restando il regime ordinario (concessione o autorizzazione) nell’ipotesi di mancata scelta della denuncia.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref17">[17]</a> Il legislatore non precisava, come nel caso del successivo comma 3, che in caso di maggiore severità regionale (da DIA a permesso di costruire) non si applicano le sanzioni penali. Ma con il D. lgs 301/2002 viene introdotto il nuovo comma 4 dell’art. 22 che, quasi come norma a chiusura, chiarisce che le Regioni possono ampliare o ridurre l’ambito di applicazione dell’istituto, senza che ciò ovviamente incida sul sistema sanzionatorio penale fissato dal T.U..</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref18">[18]</a> Art. 44 &#8211; Sanzioni penali</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref19">[19]</a> Nella stesura ante D.lgs 301/2002 la questione del rapporto con le norme regionali era affrontata dal comma 4 dell’art. 22: << Le regioni individuano con legge le tipologie di intervento assoggettate a contributi di costruzione, definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.>> </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref20">[20]</a> Il contributo di urbanizzazione deve essere autoliquidato dal denunciante e corrisposto al momento della presentazione della denuncia o dell’esito favorevole della conferenza di servizi in caso di immobili vincolati. Il Comune è tenuto ad intervenire, con un apposito provvedimento,  in caso di richiesta di rateizzazione o scomputo degli oneri concessori. </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref21">[21]</a> Nella stesura ante D.lgs 301/2002 la questione degli oneri era affrontata sempre dal comma 4 dell’art. 22 sopra riportato.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref22">[22]</a> Nella versione ante D.lgs 301/2002 veniva usata la parola “comunque”.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref23">[23]</a> Si veda anche la fase della “diffida” che individua altre responsabilità in capo ai progettisti.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref24">[24]</a> Anche in questa fase viene evidenziata una possibile responsabilità del progettista. Si individuano, così, due fattispecie di responsabilità di tipo penale: le“dichiarazioni non veritiere” riportate nella relazione e le “false attestazioni” da rilevare all’atto della diffida, a cui corrispondono diversi rimedi.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref25">[25]</a> Leggasi il “dirigente” alla luce delle riforme Bassanini.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref26">[26]</a> In tal caso l’abuso non è costituito dalla formale mancanza o difformità della Dia, ma dalla sostanziale assenza delle condizioni stabilite per eseguire gli interventi mediante denuncia. </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref27">[27]</a> In questo caso il concetto di falsità configura in astratto un’ipotesi di reato. Nel caso di dichiarazioni non veritiere.il dolo potrebbe invece non configurarsi e, pertanto, non registrando il codice penale fattispecie colpose in questa materia, non si delineerebbe un’ ipotesi di reato </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref28">[28]</a> Ci si limita a prescrivere una generica informativa all’ordine, che potrà valutare i fatti con grande discrezionalità, mentre nel caso precedente si assegna testualmente agli ordini esclusivamente il compito di irrogare le sanzioni disciplinari.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref29">[29]</a> Art. 31 &#8211; Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali </p>
<p>Art. 33 &#8211; Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità</p>
<p>Art. 34 &#8211; Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire</p>
<p>Art. 35 &#8211; Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici</p>
<p>Art. 44 &#8211; Sanzioni penali</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref30">[30]</a> Art. 36 &#8211; Accertamento di conformità.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref31">[31]</a> La terminologia del legislatore è meno precisa rispetto al T.U. </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref32">[32]</a> Prima dell&#8217;effettivo inizio dei lavori.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref33">[33]</a> Si sottolinea che non si fa riferimento allo Sportello Unico dell’Edilizia.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref34">[34]</a> Dopo l’introduzione delle modifiche del D.lgs 301/2002 nasce l’esigenza di differenziare gli interventi edilizi per i quali è prevista la sola Dia e per i quali vanno applicate apposite sanzioni, rispetto agli interventi ai cui al comma 3 dell’art. 22, secondo il quale la Dia può essere utilizzata in alternativa al permesso di costruire seguendo, però, il regime sanzionatorio previsto per quest’ultimo. </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref35">[35]</a> Che si riferisce alla fase di diffida da parte del dirigente e alla successiva possibilità di ripresentare la denuncia di inizio di attività.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref36">[36]</a> Art. 3 lett.c) &#8220;interventi di restauro e di risanamento conservativo&#8221;, gli interventi edilizi rivolti a conservare l&#8217;organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell&#8217;organismo stesso, ne consentano destinazioni d&#8217;uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell&#8217;edificio, l&#8217;inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell&#8217;uso, l&#8217;eliminazione degli elementi estranei all&#8217;organismo edilizio;</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref37">[37]</a> Per tale motivo alcuni hanno ritenuto che fosse stata operata una sorta di depenalizzazione per quegli interventi prima soggetti a concessione, malgrado quanto sostenuto nella stessa relazione illustrativa della legge obiettivo. Si segnala altresì che una parte della giurisprudenza (Tribunale di Ivrea sentenza n. 447 del 3 luglio 2002), subito contraddetta dalla Cassazione, ha sostenuto che le disposizioni della L. 47/85 che prevedono gli illeciti, fossero state abrogate dall’entrata in vigore (dal 1° al 9 gennaio 2002) del T.U..</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref38">[38]</a>  Art. 44 &#8211; Sanzioni penali.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref39">[39]</a>  Art. 31 &#8211; Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali </p>
<p>Art. 33 &#8211; Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità</p>
<p>Art. 34 &#8211; Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire</p>
<p>Art. 35 &#8211; Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici</p>
<p>Art. 44 &#8211; Sanzioni penali</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref40">[40]</a>  Art. 36 &#8211; Accertamento di conformità.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref41">[41]</a> Bisogna considerare che dopo l’emanazione del T.U. e prima della sua entrata in vigore è intervenuta la Legge Costituzionale n.3/2001 che ha notevolmente innovato i rapporti Stato-Regioni creando problemi di incostituzionalità di alcuni articoli del T.U..</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref42">[42]</a> Parte inserita con il comma 7 dell’art. 13 della legge 166/2002. </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref43">[43]</a> Periodo sostituito con il comma 8 dell’art. 13 della legge 166/2002  &#8211; La legge è entrata in vigore per le Regioni a statuto ordinario dal 12 aprile 2002, e varrà fino a che le regioni che non lo hanno ancora fatto, legifereranno sul punto (principio di cedevolezza). Si pone un problema di incostituzionalità per la possibilità data alle regioni di derogare alla legge, con i conseguenti problemi penali</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref44">[44]</a> Il termine originario del 31 dicembre 2002 è stato prorogato con l’art. 7-bis del D. L.  25  ottobre  2002,  n.  236  (in  G.U. n. 254 del 29 ottobre 2002),  come coordinato con la legge di conversione  27  dicembre 2002, n. 284 (in G.U. n. 303 del 28 dicembre 2002),  recante:  &#8220;Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.&#8221;. </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref45">[45]</a> Tali adeguamenti si sono resi necessari per chiarire la scelta della Dia per gli “interventi maggiori” comporta, in caso di abuso, l’applicazione dello stesso regime sanzionatorio, penale, amministrativo, civile e fiscale previsto per gli interventi assoggettati a permesso di costruire.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref46">[46]</a> Sono state riportate tutte le modifiche ed integrazioni per meglio comprendere l’evoluzione della norma. </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref47">[47]</a> Il comma 10 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 recita: <<L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa">>.</p>
<p><a href=2http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref48">[48]</a> Inserito dal comma 1 dell’art. 11 Legge 23 maggio 1997, n. 135</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref49">[49]</a> Abrogato dall&#8217;articolo 1, comma 11, della legge 21 dicembre 2001, n. 443</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref50">[50]</a> Soppresso dal comma 2 dell’art. 11 Legge 23 maggio 1997, n. 135</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref51">[51]</a> Inserito dal comma 2 bis dell’art. 11 Legge 23 maggio 1997, n. 135</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref52">[52]</a> Le modifiche ed integrazioni apportate il D.lge 301/2002 sono riportate in corsivo e sottolineate.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref53">[53]</a> Art. 10 (L) Interventi subordinati a permesso di costruire</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref54">[54]</a> Art. 6 (L) Attività edilizia libera</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref55">[55]</a> Art. 10 (L) Interventi subordinati a permesso di costruire: “1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d&#8217;uso.”</p>
<p>La definizione di “ristrutturazione” è fissata dal comma 1, lettera d), dell’ art. 3 del T.U.: “d) &#8220;interventi di ristrutturazione edilizia&#8221;, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell&#8217;edificio, l&#8217;eliminazione, la modifica e l&#8217;inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell&#8217;ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l&#8217;adeguamento alla normativa antisismica.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref56">[56]</a> In tal caso ai sensi del comma 10-bis dell’art.20 T.U. &#8211; Procedimento per il rilascio del permesso di costruire –: “ Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all&#8217;articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref57">[57]</a> Con il comma 3 dell’art. 22 T.U., introdotto dal D.lgs 301/2002,  che prevede il ricorso alla Dia in “alternativa” al permesso di costruire, si è reso necessario adeguare gli articoli relativi alle sanzioni. </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref58">[58]</a> Parte inserita con il comma 7 dell’art. 13 della legge 166/2002. </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref59">[59]</a> Periodo sostituito dal comma 8 dell’art. 13 della legge 166/2002.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref60">[60]</a> Il termine originario del 31 dicembre 2002 è stato prorogato con l’art. 7-bis del D. L.  25  ottobre  2002,  n.  236  (in  G.U. n. 254 del 29 ottobre 2002),  come coordinato con la legge di conversione  27  dicembre 2002, n. 284 (in G.U. n. 303 del 28 dicembre 2002),  recante:  &#8220;Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.&#8221;. </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref61">[61]</a> Per meglio far comprendere lo spirito della norma si riporta la relazione illustrativa della legge obiettivo nella parte relativa alla liberalizzazione delle ristrutturazioni di immobili.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref62">[62]</a> Si vedano le notissime pronunce della Terza Sezione (penale) della Corte di Cassazione, n. 204 del 23 gennaio 2001 e n. 263 del 25 gennaio 2001, che prendendo a riferimento lo stesso titolo della legge, hanno escluso che la stessa abbia esteso a tutti gli interventi la Dia, come invece sostenuto da numerose circolari regionali. E viè di più: la Corte ha anche considerato che l&#8217;edificazione assistita da super d.i.a. è talmente estranea all&#8217;ordinamento che è impossibile, per l&#8217;interessato, avere dubbi circa la necessità inderogabile di ottenere la concessione edilizia per gli interventi di nuova costruzione, ne deriva che deve ritenersi sussistente l&#8217;elemento psicologico del reato in chi procede alla costruzione in assenza di concessione ancorché in presenza della super d.i.a.</p>
<p>Ma la Corte non ha investito della vicenda la Consulta: pertanto, in presenza della legge regionale in parola, senza che essa sia stata annullata o riformata con sentenza della Corte Costituzionale, esisteva il preciso dovere, da parte dell&#8217;amministrazione, di applicare la legge medesima, ancorché ritenuta affetta dai sintomi di incostituzionalità. </p>
<p>Questi ultimi, infatti, non sono opponibili dall&#8217;autorità amministrativa locale in un procedimento disciplinato dalla legge.</p>
<p>Se questo è vero, ne consegue che il comportamento di un ufficio tecnico comunale che avesse negato la possibilità di utilizzare la super d.i.a. per pretendere la concessione edilizia, sarebbe stato arbitrario e perseguibile.</p>
<p>Questi problemi sono stati, in parte, risolti con l’entrata in vigore della L. 443/2001.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref63">[63]</a> Il testo integrale di tale allegato viene riportato di seguito.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref64">[64]</a>  L’art. 3 della Legge regionale 23 novembre 2001, n. 18 ha proposto l’interpretazione autentica ed dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22): << 1 . L’espressione "tutti gli interventi edilizi" di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 "Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia" è da intendersi riferita agli interventi di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di nuova costruzione.>></p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref65">[65]</a> Articolo abrogato dal decreto legislativo 490/99.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref66">[66]</a> Il punto g) della L. 662/96 viene reinterpretato nel successivo punto e)  escludendo la frase “varianti a concessioni già rilasciate”; il punto h) della L. 662/96 relativo ai parcheggi pertinenziali non viene riportato prechè ai parcheggi viene dedicato il successivo art.6.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref67">[67]</a> La legge 443/2001 parla di “volumetria e sagoma”.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref68">[68]</a> Manca, rispetto alla l. 443/2001 tutta la procedura prevista per i piani approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref69">[69]</a> I punti e), f) e g) non sono contemplati nella L. 443/2001.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref70">[70]</a> L’avvio del procedimento per la Dia non è previsto, espressamente, neanche nel T.U</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/denuncia-di-inizio-attivita-la-disciplina-sospesa-tra-la-legge-obiettivo-il-t-u-delledilizia-e-le-leggi-regionali/">Denuncia di inizio attività: la disciplina sospesa tra la legge obiettivo, il T.U. dell’edilizia e le leggi regionali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nota a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; decisione 18 dicembre 2003, n. 8345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-consiglio-di-stato-sez-v-decisione-18-dicembre-2003-n-8345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:36 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-consiglio-di-stato-sez-v-decisione-18-dicembre-2003-n-8345/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-consiglio-di-stato-sez-v-decisione-18-dicembre-2003-n-8345/">Nota a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; decisione 18 dicembre 2003, n. 8345</a></p>
<p>Le pronunce di primo e secondo grado (TAR Umbria e Consiglio di Stato) collocano il Comune in forte preminenza verso il privato. Le maggiorazioni (o sanzioni) per ritardato pagamento spettano infatti anche se vi e’ contestazione ed anche se, dopo la contestazione (definita, nel caso deciso, con precedente lite), vi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-consiglio-di-stato-sez-v-decisione-18-dicembre-2003-n-8345/">Nota a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; decisione 18 dicembre 2003, n. 8345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-consiglio-di-stato-sez-v-decisione-18-dicembre-2003-n-8345/">Nota a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; decisione 18 dicembre 2003, n. 8345</a></p>
<p>Le pronunce di primo e secondo grado (TAR Umbria e Consiglio di Stato) collocano il Comune in forte preminenza verso il privato. Le maggiorazioni (o sanzioni) per ritardato pagamento spettano infatti anche se vi e’ contestazione ed anche se, dopo la contestazione (definita, nel caso deciso, con precedente lite), vi e’ una richiesta di dilazione.<br />
Per di piu’, il privato deve anche pagare gli interessi sulle somme dovute per sanzione (o maggiorazione che dir si voglia). Da un lato cio’ significa che il privato deve adottare verso la p.a. quei meccanismi che escludono la mora debendi (sequestro a mani proprie ex art. 687 c.p.c.) o chiedere al giudice amministrativo la sospensione della esigibilita’ del credito. Ma dall’altro cio’ significa anche che l’amministrazione deve esigere, per non incorrere in responsabilita’ amministrativa, tutte le somme dovute, quindi anche quelle a titolo sanzionatorio con i reltivi interessi. In tale situazione il carico sul privato e’ davvero rilevante, considerando altresi’ che l’obbligazione e’ propter rem e quindi si trasmette agli acquirenti degli immobili (Cons. Stato, V, Sentenza 13 giugno 2003, n. 3333; TAR L&#8217;AQUILA 23 ottobre 2003 n. 879).Si ricordano altresi’ gli indirizzi secondo i quali il Comune ha l’obbligo di comportarsi secondo correttezza (artt. 1175 cod. civ. in relazione all’art. 1227: CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V Sentenza 10 gennaio 2003, n. 32), mentre per le prescrizioni si applicano gli artt. 2934 e 2935 cod. civ. (CONSIGLIO DI STATO SEZ. V &#8211; Sentenza 13 giugno 2003 n. 3333) . In caso di eccessivo versamento, la domanda di restituzione (nella specie, per mutamento destinazione d’uso solo funzionale dell’immobile) deve essere accompagnata dall’ impugnativa degli atti comunali di determinazione dell’ammontare degli oneri di urbanizzazione (TAR EMILIA ROMAGNA &#8211; PARMA &#8211; Sentenza 14 gennaio 2003 n. 23) qualora non si contesti il calcolo della somma dovuta ma i suoi presupposti.</p>
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<p>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2003/12/3253/g">decisione 18 dicembre 2003</a> e ordinanza sospensiva del Consiglio di Stato, Sez. V, del <a href="/ga/id/2004/1/3254/g">7 gennaio 2003</a> e TAR Umbria, <a href="/ga/id/2004/1/3255/g">sentenza 11 settembre 2002</a>.</p>
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<p>Note</p>
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