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	<title>Autonomia e decentramento-Segretari comunali e provinciali Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Autonomia e decentramento-Segretari comunali e provinciali Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla giurisdizione in materia di violazione dell’obbligo di rendicontazione di fine mandato negli enti locali.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 10:57:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-in-materia-di-violazione-dellobbligo-di-rendicontazione-di-fine-mandato-negli-enti-locali/">Sulla giurisdizione in materia di violazione dell’obbligo di rendicontazione di fine mandato negli enti locali.</a></p>
<p>Comune – Relazione di fine mandato – Ritardo – Sanzioni – Giurisdizione – Giurisdizione contabile. In materia di sanzioni conseguenti all’omessa o ritardata consegna della relazione di fine mandato da parte del sindaco, del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario ex art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-in-materia-di-violazione-dellobbligo-di-rendicontazione-di-fine-mandato-negli-enti-locali/">Sulla giurisdizione in materia di violazione dell’obbligo di rendicontazione di fine mandato negli enti locali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-in-materia-di-violazione-dellobbligo-di-rendicontazione-di-fine-mandato-negli-enti-locali/">Sulla giurisdizione in materia di violazione dell’obbligo di rendicontazione di fine mandato negli enti locali.</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Comune – Relazione di fine mandato – Ritardo – Sanzioni – Giurisdizione – Giurisdizione contabile.</strong></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In materia di sanzioni conseguenti all’omessa o ritardata consegna della relazione di fine mandato da parte del sindaco, del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario <em>ex </em>art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, la giurisdizione spetta principalmente alla Corte dei Conti, in ragione della sua riconducibilità alla materia del bilancio e, dunque, alla giurisdizione esclusiva per materia del giudice contabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Più in particolare, al giudice contabile spetta la giurisdizione circa l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo di redigere correttamente e tempestivamente la relazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Al giudice ordinario, siccome competente in materia di opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie, spettano invece i “restanti aspetti procedurali” relativi all’esercizio del potere sanzionatorio ai sensi della legge n. 689/81.</p>
<hr />
<p>Pres. Giordano –  Est. Perilli Est</p>
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        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-in-materia-di-violazione-dellobbligo-di-rendicontazione-di-fine-mandato-negli-enti-locali/?download=86520">Tar Milano 9392022</a> <small>(131 KB)</small></li></ul></div><p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-in-materia-di-violazione-dellobbligo-di-rendicontazione-di-fine-mandato-negli-enti-locali/">Sulla giurisdizione in materia di violazione dell’obbligo di rendicontazione di fine mandato negli enti locali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Per la piena affermazione del ruolo del segretario comunale nella direzione generale dell&#8217;ente locale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/per-la-piena-affermazione-del-ruolo-del-segretario-comunale-nella-direzione-generale-dellente-locale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:21:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/per-la-piena-affermazione-del-ruolo-del-segretario-comunale-nella-direzione-generale-dellente-locale/">Per la piena affermazione del ruolo del segretario comunale nella direzione generale dell&#8217;ente locale</a></p>
<p>In data 16 maggio 2001 è stato stipulato il C.C.N.L. 1998/2001 (parte giuridica e biennio economico 1998/99) ed il C.C.N.L. per il biennio economico 2000/01, relativo ai Segretari Comunali e provinciali. La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali risulta composta dalle seguenti voci: trattamento stipendiale; indennità integrativa speciale;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/per-la-piena-affermazione-del-ruolo-del-segretario-comunale-nella-direzione-generale-dellente-locale/">Per la piena affermazione del ruolo del segretario comunale nella direzione generale dell&#8217;ente locale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/per-la-piena-affermazione-del-ruolo-del-segretario-comunale-nella-direzione-generale-dellente-locale/">Per la piena affermazione del ruolo del segretario comunale nella direzione generale dell&#8217;ente locale</a></p>
<p>In data 16 maggio 2001 è stato stipulato il C.C.N.L. 1998/2001 (parte giuridica e biennio economico 1998/99) ed il C.C.N.L. per il biennio economico 2000/01, relativo ai Segretari Comunali e provinciali.</p>
<p>La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali risulta composta dalle seguenti voci:</p>
<p>trattamento stipendiale; </p>
<p>indennità integrativa speciale; </p>
<p>retribuzione di posizione; </p>
<p>retribuzione di risultato </p>
<p>diritti di segreteria; </p>
<p>tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno. </p>
<p>L&#8217;ente deve comunque assicurare che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa. La retribuzione di posizione nel valore annuo così definito assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di lavoro, ivi compreso quello per lavoro straordinario.</p>
<p>Gli enti locali nell&#8217;ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione. Le condizioni, i criteri ed i parametri per definire la predetta maggiorazione, sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale.</p>
<p>Al segretario comunale, a cui siano state conferite funzioni di direttore generale, ai sensi dell’art.108 del T.U.n.267/2000, nell’ente dove svolge le sue funzioni, viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata dall’ente nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.</p>
<p>Pur essendo l’ufficio di segretario comunale obbligatoriamente istituto in ogni Comune della Repubblica, diverse sono le funzioni attribuite al Segretario, il cui atteggiarsi concreto è fortemente condizionato dall’esistenza (rectius: dalla coesistenza) con il direttore generale.</p>
<p>Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell&#8217;ente, secondo le direttive impartite dal sindaco, e che sovrintende alla gestione dell&#8217;ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell&#8217;art.197 del TUEL, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall&#8217;art.169 del TUEL. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell&#8217;esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell&#8217;ente, ad eccezione del segretario del comune.</p>
<p>Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati; non è quindi consentita la nomina in convenzione del direttore generale se non accompagnata dalla gestione in forma associata della gran parte dei servizi erogati ai cittadini.</p>
<p>Quando non risultino stipulate le convenzioni in parola ed in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco, ed in questo caso non necessita la preventiva deliberazione della Giunta Comunale, al Segretario comunale, il quale, comunque, salvo quando il sindaco abbia provveduto, previa deliberazione della Giunta comunale, alla nomina del direttore generale, continua a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti ed a coordinarne l&#8217;attività.</p>
<p>Poiché il direttore generale è una figura alternativa rispetto al Segretario, per quanto riguarda l’attività di coordinamento e di sovraintendenza dei dirigenti e dei responsabili di servizio, diverse saranno le competenze attribuite al Segretario, variando il modulo organizzativo di ogni singolo Ente; dunque le funzioni che l’ordinamento attribuisce ai segretari comunali possono definirsi a &#8220;geometria variabile&#8221;.</p>
<p>Esaminando quindi le funzioni attribuite dall’ordinamento al Segretario comunale, si possono individuare:</p>
<p>a) funzioni tipiche del segretario non esercitabili da altro soggetto quale la funzione di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell&#8217;ente in ordine alla conformità dell&#8217;azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, la partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta, anche curandone la verbalizzazione, ed il rogito di tutti i contratti nei quali l&#8217;ente è parte;</p>
<p>b) funzioni esercitate dal Segretario solo qualora il Sindaco non si sia avvalso della facoltà di nominare un direttore generale, quale la funzione di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinarne l&#8217;attività;</p>
<p>c) funzioni esercitate dal Segretario nel caso in cui il Sindaco attribuisca al Segretario stesso la funzione di direzione generale, esercizio della quale comporta l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell&#8217;ente, secondo le direttive impartite dal sindaco, la sovrintendenza alla gestione dell&#8217;ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, ed in particolare la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, nonché la formulazione della proposta di piano esecutivo di gestione.</p>
<p>Declinando quanto esposto, possiamo registrare tre possibili scenari:</p>
<p>Segretario comunale al quale il Sindaco, con atto formale, abbia conferito l&#8217;esercizio delle funzioni di direttore generale;</p>
<p>Segretario comunale, al quale il Sindaco, in assenza del direttore generale, non abbia conferito le predette funzioni;</p>
<p>Segretario comunale in coabitazione con il Direttore generale.</p>
<p>Mentre circa l&#8217;ultima fattispecie, Segretario comunale in coabitazione con il Direttore generale, nulla questio, con riferimento, invece, alle altre due situazioni, non paiono emergere, da un attenta analisi, sostanziali differenze.</p>
<p>Il legislatore, quanto tratta delle funzioni del direttore generale, così si esprime &#8220;il direttore generale ….. omissis… sovrintende alla gestione dell&#8217;ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza&#8221;; mentre con riferimento al segretario, usa l&#8217;espressione &#8220;sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l&#8217;attività&#8221;.</p>
<p>Sovraintendere alla gestione dell&#8217;ente, equivale a sovraintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, posto che il legislatore attribuisce ai dirigenti &#8220;tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall&#8217;organo politico&#8221; in una parola la gestione dell&#8217;ente. L&#8217;art.107, comma 6, del TUEL così dispone &#8220;I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell&#8217;attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.&#8221;</p>
<p>Quanto all&#8217;obiezione, secondo la quale, l&#8217;attività di coordinamento, svolta dal direttore generale, presupponga l&#8217;adozione di strumenti quali il Piano esecutivo di gestione, mentre l&#8217;attività di coordinamento del segretario, verrebbe svolta con sistemi di direzione meno complessi, essa è facilmente confutabile.</p>
<p>Il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione e quindi l&#8217;avvertita necessita da parte del Legislatore di informare l’attività amministrativa a criteri di economicità ed efficienza oltre che di pubblicità ed imparzialità, ha aperto le porte della pubblica amministrazione e della pubblica amministrazione locale al controllo di gestione.</p>
<p>L’art.39 del decreto legislativo n.77 del 25 febbraio 1995, poi ripreso dall&#8217;art.196 del TUEL, ha previsto che gli enti locali, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l&#8217;imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell&#8217;azione amministrativa, debbano applicare il controllo di gestione.</p>
<p>Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l&#8217;analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell&#8217;organizzazione dell&#8217;ente, l&#8217;efficacia, l&#8217;efficienza ed il livello di economicità nell&#8217;attività di realizzazione dei predetti obiettivi.</p>
<p>Il controllo di gestione ha per oggetto l&#8217;intera attività amministrativa del comune e deve essere svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell&#8217;ente.</p>
<p>Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:</p>
<p>a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;</p>
<p>b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;</p>
<p>c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l&#8217;efficacia, l&#8217;efficienza ed il grado di economicità dell&#8217;azione intrapresa.</p>
<p>Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.</p>
<p>La verifica dell&#8217;efficacia, dell&#8217;efficienza e della economicità dell&#8217;azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai parametri gestionali preventivamente elaborati quali indicatori di efficacia (domanda soddisfatta/domanda richiesta), di efficienza (servizio prestato/risorse impiegate), di economicità (costo preventivato/costo effettivo), di produttività (volume di produzione/tempo impiegato per addetto) e di qualità (tempo effettivo/tempo previsto), ed all’analisi degli scostamenti.</p>
<p>La struttura operativa alla quale, ai sensi dell&#8217;articolo 147, comma 1, lett.b), del TUEL è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai dirigenti dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l&#8217;andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.</p>
<p>L’introduzione del controllo di gestione e l’istituzione dei nuclei per la valutazione dei dirigenti (o degli apicali responsabili dei servizi) è un meccanismo di centrale importanza nell’ambito del nuovo modello organizzativo, in quanto rende oggettivamente controllabile il grado di raggiungimento dei risultati, evitando valutazioni di tipo politico ed al tempo stesso assicurando il rispetto degli indirizzi programmatici elaborati dagli organi di governo. In sostanza costituisce il fondamento di una reale separazione tra le competenze politiche e gestionali.</p>
<p>Non solo, il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali richiede l’approntamento di un efficace sistema di valutazione ai fini della applicazione di una serie di istituti contrattuali che vanno dalla definizione delle posizioni organizzative alla disciplina della progressione orizzontale e verticale, alla gestione, formazione e motivazione del personale.</p>
<p>Accanto all’introduzione del controllo di gestione, nel quadro della distinzione voluta dalla legge fra funzione di indirizzo e di controllo e funzione di amministrazione e gestione, distinzione non diversamente derogabile, appare fondamentale e profondamente innovativa rispetto al sistema precedente l’istituzione del Piano esecutivo di gestione.</p>
<p>Al primo comma dell’art.169 del TUEL viene affermato che &#8220;sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l&#8217;organo esecutivo definisce, prima dell&#8217;inizio dell&#8217;esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.&#8221;</p>
<p>Da questa norma si desume l’obbligo per la Giunta di definire, con apposito documento programmatico, prima dell’inizio dell’esercizio: gli obiettivi che devono essere perseguiti con la gestione del bilancio finanziario, tenendo altresì in conto gli aspetti economici e patrimoniali; la dotazione dei mezzi finanziari, strumentali e delle risorse umane necessari al perseguimento degli obiettivi fissati e la individuazione dei dirigenti o funzionari cui viene connessa espressamente la responsabilità di perseguire gli obiettivi assegnati, secondo la struttura organizzativa dell’ente, nonché la fissazione delle direttive per il perseguimento di ciascun obiettivo.</p>
<p>E’ stato giustamente osservato che la nuova impostazione della gestione negli enti locali deve ritenersi strettamente connessa alla altrettanto nuova struttura del bilancio, il quale deve consentire una lettura per programmi, servizi ed interventi.</p>
<p>Il comma 2° dell’articolo citato prevede che il piano esecutivo di gestione contiene un ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli, non solo dal punto di vista contabile, ma anche con riferimento alle attività che sono svolte.</p>
<p>Anche se l’ultimo comma dell’art.169 del decreto legislativo in commento rende facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane, l’adozione del piano esecutivo di gestione, tale disposizione alla luce delle considerazioni sin qui svolte deve ritenersi ormai implicitamente abrogata.</p>
<p>La definitiva estensione dell’applicazione del principio di separazione tra politica e gestione operata dalla legge 127 del 15 maggio 1997, rende tale norma concepita antecedentemente alla legge di riforma, ormai superata.</p>
<p>Argomentando diversamente sarebbe assai difficile, per esempio, applicare le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali, a tutti i lavoratori interessati e quindi in tutti gli enti; basti solo pensare che l’art.17, comma 2, del nuovo contratto nell’individuare la distribuzione delle risorse per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane, prevede che le risorse a tal fine stanziate siano utilizzate, tra le altre finalità, per l’erogazione di compensi volti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito ed all’impegno di gruppo per centri di costo, che altro non sono che la suddivisione dei &#8220;servizi&#8221; del bilancio operata in sede di piano esecutivo di gestione.</p>
<p>Quanto poi alla pretesa estraneità del segretario dalla vicenda gestionale dell&#8217;ente, essa è facilmente confutabile. A rafforzare il coinvolgimento del segretario nella definizione delle strategie dell&#8217;ente è lo stesso legislatore, laddove riconosce al segretario la funzione di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell&#8217;ente (di governo e gestionali) in ordine alla conformità dell&#8217;azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.</p>
<p>La legge di riforma del procedimento amministrativo ha affermato il principio di economicità dell’azione amministrativa, elevandolo a parametro di legittimità dell’azione amministrativa stessa. La legittimità dell’attività della Pubblica amministrazione, e quindi gli atti posti in essere nell’esercizio delle funzioni affidate alla cura della P.A., va anche valutata alla stregua dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia. L’atto amministrativo sarà viziato da illegittimità anche qualora violi i parametri di economicità, efficienza ed efficacia, diretta emanazione del principio di buon andamento costituzionalmente sancito. La violazione di detti parametri rileva quale violazione di legge.</p>
<p>L&#8217;abrogazione del parere di legittimità ha rafforzato l&#8217;attività di assistenza giuridico-amministrativa del segretario. Alla cura del segretario, non è più posto l&#8217;atto puntuale, o meglio il solo atto puntuale, bensì l&#8217;azione amministrativa nel suo complesso. Quindi, l&#8217;insieme dei procedimenti, tanto in fase di programmazione, quanto in fase di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell&#8217;ente.</p>
<p>Dalle riflessioni fin qui condotte, appare evidente, come sul piano sostanziale, i segretari comunali, in assenza del direttore esterno, tanto se in possesso di un&#8217;investitura formale delle funzioni di direzione generale, quanto se sprovvisti di tale conferimento, siano chiamati a ricoprire il medesimo ruolo ed esercitare le medesime funzioni, nell&#8217;ambito dell&#8217;organizzazione del Comune.</p>
<p>Non solo, anche in presenza del direttore generale esterno, il segretario comunale, a pieno titolo, può (rectius: deve) &#8220;ingerirsi&#8221;, nella &#8220;gestione&#8221; dell&#8217;ente. Tra più proposte di provvedimento, di per sé legittime, il segretario avrà l&#8217;obbligo di indicare, consigliare, quella che meglio rispetta i parametri di economicità, efficienza ed efficacia; anche nei confronti del direttore generale medesimo.</p>
<p>Quindi, appare opportuno, che tra le condizioni, i criteri ed i parametri con riferimento ai quali corrispondere la maggiorazione della retribuzione di posizione, da individuare in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale, appaia la fattispecie relativa al segretario comunale, che svolge le sue funzioni in assenza del direttore generale e senza un formale atto di conferimento delle predette funzioni. In tal modo si eviterebbero disparità di trattamento tra situazioni, sostanzialmente omogenee, quale i segretari formalmente incaricati della direzione generale ed i segretari, che svolgono le relative funzioni in assenza del direttore generale e senza un formale atto di conferimento delle predette funzioni.</p>
<p>Inoltre, così operando, si potrebbe ottenere anche l&#8217;effetto di favore il conferimento ai segretari, da parte dei Sindaci, delle funzioni di direzione generale, in quanto, comunque costretti, questi ultimi, a corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione.</p>
<p>Infine come non rilevare come l&#8217;utilizzo operato dal legislatore all&#8217;art.108, comma 4, del TUEL, dell&#8217;espressione &#8220;le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco&#8221; indica non una facoltà del sindaco bensì un conferimento di potere (cioè l&#8217;attribuzione della potestà di conferimento delle funzioni). Il legislatore ha voluto indicare nel sindaco l&#8217;organo competente al conferimento delle funzioni di direzione generale al segretario, in luogo della Giunta, come avviene invece per il direttore esterno, e non già riconoscere in capo al sindaco una potestà di scelta. In assenza del direttore esterno è il Sindaco, che con proprio atto conferisce al segretario le predette funzioni.</p>
<p>Del resto l&#8217;analoga espressione utilizzata all&#8217;art.109, comma 2, del TUEL, laddove &#8220;Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all&#8217;art.107, commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi&#8221;, viene comunemente letta nel senso che il Sindaco, se non vuole attribuire le predette funzioni gestionali al segretario, deve provvedere con proprio atto a conferirle ai dipendenti apicali responsabili degli uffici o dei servizi. Tant&#8217;è, che per consentire ai comuni di minore dimensione di derogare al principio di separazione tra politica e gestione, il legislatore ha dovuto introdurre nell&#8217;ordinamento una norma ad hoc, con l&#8217;art.53, comma 23, della legge 23.12.1988 n. 388.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/per-la-piena-affermazione-del-ruolo-del-segretario-comunale-nella-direzione-generale-dellente-locale/">Per la piena affermazione del ruolo del segretario comunale nella direzione generale dell&#8217;ente locale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RIGUARDANTI LA NOMINA E LA REVOCA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI: QUALE GIUDICE E&#8217; COMPETENTE?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/risoluzione-delle-controversie-riguardanti-la-nomina-e-la-revoca-dei-segretari-comunali-e-provinciali-quale-giudice-e-competente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:21:24 +0000</pubDate>
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<p>Come era prevedibile, la individuazione del giudice competente a risolvere le controversie inerenti alla nomina e alla revoca dei segretari comunali e provinciali ha dato la stura a variegate e contrapposte prese di posizione da parte dei giudici aditi. Se da una parte, infatti, è stata affermata la competenza del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/risoluzione-delle-controversie-riguardanti-la-nomina-e-la-revoca-dei-segretari-comunali-e-provinciali-quale-giudice-e-competente/">RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RIGUARDANTI LA NOMINA E LA REVOCA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI: QUALE GIUDICE E&#8217; COMPETENTE?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>Come era prevedibile, la individuazione del giudice competente a  risolvere  le controversie inerenti alla nomina e alla revoca dei  segretari comunali e provinciali ha dato la stura a variegate e contrapposte prese di  posizione da parte dei giudici aditi. </p>
<p>Se da una parte, infatti,  è stata affermata la competenza del giudice ordinario <a name="_ftn1S"><a href="#_ftn1">[1]</a>, dall&#8217;altra, invece, è stata affermata la competenza del giudice amministrativon! <a name="_ftn2S"><a href="#_ftn2">[2]</a>. </p>
<p>Da parte di coloro che affermano la competenza del giudice ordinario  si sostiene, in buona sostanza, che tutti gli atti della pubblica amministrazione connessi sia direttamente che indirettamente alla gestione dei rapporti di lavoro del dipendente pubblico hanno natura privatistica per effetto del combinato disposto degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 2, del D.Lgs 29/93, come modificato dal D. Lgs. n. 80/98. </p>
<p>Dal disposto delle citate norme discenderebbe che tutti gli atti attinenti alla gestione del rapporto di lavoro non sarebbero più qualificabili come provvedimenti amministrativi, ma sarebbero equiparabili a quelli emessi da un datore di lavoro privato e, quindi, soggetti al regime del diritto civile. </p>
<p>Al riguardo, giova previamente ricordare che nel nostro paese nel quale è stato adottato il regime della duplice giurisdizione, ordinaria e amministrativa, la regola generale, peraltro derogabile, contenuta nell&#8217;art. 2 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all.to E, sull&#8217;abolizione del contenzioso amministrativo, e consacrata, oggi, negli artt.102, 103 e 113 della costituzione, per la ripartizione della competenza, e nel senso che, nel campo Civile, si tiene conto della natura della posizione giuridica soggettiva tutelata che si fa valere in giudizio <a name="_ftn3S"><a href="#_ftn3">[3]</a>, vale a dire che la competenza spetta al giudice ordinario tutte le volte che si controverta di diritti soggettivi nei quali si imbatte l&#8217;attività sia di diritto privato che di diritto amministrativo della pubblica amministrazione, mentre al giudice amministrativo appartiene la competenza sulle questioni concernenti gli interessi legittimi. </p>
<p>Talché va affermata la competenza del giudice ordinario tutte le volte che si controverta della appartenenza alla  pubblica amministrazione del potere esercitato nei confronti di situazioni di diritto soggettivo appartenenti agli amministrati, per contro la competenza è del giudice amministrativo nel caso di controversie in ordine al cattivo uso del potere, comportante la lesione di un interesse legittimo <a name="_ftn4S"><a href="#_ftn4">[4]</a>. </p>
<p>Questa regola, che, come già detto, non è inderogabile, risulta a volte, e comunque di recente sempre più frequentemente, superata da parte dello stesso legislatore che, come nella fattispecie all&#8217;esame, modifica i criteri classici di riparto della giurisdizione, introducendone altri aventi natura oggettiva, individuati sulla ba­se di materie omogenee. </p>
<p>Alla  luce di quanto esposto, si  impone, pertanto, nel caso che ne occupa, una puntuale verifica della decisioni giurisprudenziali  richiamate alle note 1  e 2, alla luce della peculiare  conformazione del rapporto di impiego pubblico (ormai correntemente definito come rapporto di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche)  con particolare attenzione al rapporto di lavoro del  segretario comunale e provinciale. </p>
<p>Invero, la  relazione che intercorre tra l&#8217;organo o l&#8217;ufficio e la persona fisica preposta ad esso, vale a dire la relazione che intercorre tra il centro organizzatorio e l&#8217;agente la cui attività viene imputata all&#8217;organo o all&#8217;ufficio, è una relazione &#8220;sui generis&#8221; che dà luogo ad una situazione giuridica complessa. </p>
<p>Infatti, bisogna distinguere tra &#8220;relazione esterna&#8221; intercorrente tra l&#8217;ente cui appartiene l&#8217;organo o l&#8217;ufficio ed una persona fisica, e &#8220;relazione interna&#8221;, di natura organizzatoria, intercorrente tra l&#8217;organo o l&#8217;ufficio e la medesima persona fisica. </p>
<p>Quanto alla &#8220;relazione esterna&#8221;, in virtù della quale un certo individuo viene ad essere in possesso della qualifica di preposto ad un ufficio o ad un organo di un dato ente, è da dire che essa costituisce un vero e proprio rapporto giuridico intercorrente tra una persona fisica nella sua soggettività giuridica in contrapposizione alla soggettività giuridica dell&#8217;ente cui appartiene l&#8217;ufficio o l &#8216;organo <a name="_ftn5S"><a href="#_ftn5">[5]</a> . </p>
<p>Questo rapporto giuridico, che è essenzialmente di natura patrimoniale, viene denominato &#8221;rapporto di servizio&#8221; e può avere natura e fondamento diversi. </p>
<p>Quanto alla &#8221;relazione interna&#8221; che, come detto è di tipo organizzatorio, la stessa consiste in un rapporto per il quale una determinata persona fisica, per effetto della assegnazione all&#8217;ufficio o all&#8217;organo, assume la connotazione di  mezzo di imputazione di effetti giuridici. </p>
<p>Questo rapporto, che viene definito &#8220;rapporto d&#8217;ufficio&#8221; <a name="_ftn6S"><a href="#_ftn6">[6]</a> , ovvero &#8220;rapporto organico&#8221; <a name="_ftn7S"><a href="#_ftn7">[7]</a> ,è costituito da &#8220;tutto il complesso delle regole che connettono la persona fisica all&#8217;esercizio delle funzioni  pubbliche&#8221; <a name="_ftn8S"><a href="#_ftn8">[8]</a>e &#8220;non attiene al titolare dell&#8217;ufficio nella sua materialità di soggetto&#8230;.. ma attiene ad una qualità giuridica che la norma attribuisce al titolare dell&#8217;ufficio, di agire producendo effetti giuridici che non gli si imputano, esercitando potestà che come soggetto materiale non avrebbe&#8221; <a name="_ftn9S"><a href="#_ftn9">[9]</a> . </p>
<p>Orbene, come è dato rilevare da quanto esposto, quando il D. Lgs. 29/93, e successive modificazioni e integrazioni, fa riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, tale riferimento non può che attenere al c.d. &#8220;rapporto di servizio&#8221;, atteso che il &#8220;rapporto d&#8217;ufficio&#8221; o &#8220;rapporto organico&#8221; per la sua specifica natura, è ascritto completamente al diritto pubblico. </p>
<p>Un tanto discende con tutta chiarezza dal combinato disposto  dell&#8217; art. 2, comma 1,  lettere ae c),  punto 2, della legge 421/92, in base al quale mentre i  rapporti  di lavoro e di impiego dei dipen­denti delle amministrazioni pubbliche devono essere ricondotti sotto la disciplina del diritto civile  e sono regolati mediante contratti  individuali e collettivi, per contro, gli organi, gli uffici  e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi sono regolati con legge ovvero, sulla base della legge o nell&#8217;ambito dei  principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi. </p>
<p>Orbene, sulla scorta delle osservazioni che precedono può essere affermato con certezza che se non v&#8217;é dubbio che tutte le controversie attinenti al rapporto di servizio (id est: rapporto di  lavoro) appartengono alla competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, per effetto di quanto disposto dall&#8217;art.68 comma I, del D.lgs.29/93, nel testo sostituito dall&#8217; &#8216;art.29 del D. Lgs.n.80/98, non altrettanto può essere affermato per quanto attiene alle controversie relative al c.d. &#8220;rapporto d&#8217;ufficio&#8221; o  &#8220;rapporto organico&#8221;. </p>
<p>Ma v &#8216; è di più. </p>
<p>Infatti, è  la stessa norma positiva che sottrae alla competenza del  giudice ordinario le controversie riguardanti il rapporto d&#8217;ufficio. </p>
<p>Stabilisce, infatti , l&#8217;art. 2 comma 1  lettera c)  della legge 241/92, che il governo è autorizzato, nell&#8217; esercizio della delega conferitagli,  a prevedere l&#8217;affidamento delle controversie di lavoro riguardanti  i pubblici  dipendenti ai quali  si applica la disciplina dello stesso art. 2, al giudice ordinario secondo le disposizioni che  regolano il  processo del  lavoro, con la esclusione delle &#8221;controversie riguardanti&#8230;&#8230; le materie di cui ai numeri da 1  a 7 della presente lettera&#8221;, e al n. 2 della  lettera c)sono previsti, per l&#8217;appunto, i modi di conferimento della titolarità degli organi  e degli  uffici. </p>
<p>Talché, la competenza del giudice ordinario nelle materie attinenti al &#8220;rapporto d&#8217;ufficio&#8221; è esclusa per norma positiva.  </p>
<p>Conseguentemente, l&#8217;art . 68, comma 1,  del D. Lgs. 29/93 nel  testo vigente, non può avere altra significazione se non quella in precedenza esposta, pena  la illegittimità della norma stessa per evidente eccesso di  delega. </p>
<p>Orbene, non può essere negato che, se nella generalità dei casi non risulta tecnicamente agevole distinguere, nell&#8217;ambito del  rapporto di  impiego pubblico, l&#8217;aspetto che attiene al  rapporto di servizio&#8221;, cioè al  rapporto di  lavoro in senso stretto, da quello che attiene al  rapporto d&#8217;ufficio atteso che generalmente  l&#8217;atto  di nomina con il  quale si  instaura un rapporto di servizio e che ha,  come visto, natura privata, sovente coincide con la  nomina  del soggetto fisico privato alla titolarità di un  determinato  organo o ufficio instaurando, quindi, anche un rapporto d &#8216; ufficio che ha invece natura amministrativa con conseguente difficoltà, sul versante della tutela, ai fini della individuazione del giudice competente, altrettanto non può dirsi  per il  rapporto di impiego del segreta­rio comunale e provinciale. </p>
<p>Infatti, nel caso del  rapporto di  impiego (id est: di lavoro) dei se­gretari comunali e provinciali, la differenziazione dei due rapporti, di  servizio e d&#8217;ufficio, è, oltreché giuridicamente, anche, per così dire, fisicamente percepibile. </p>
<p>Infatti, anche dopo la riforma dello &#8220;status&#8221; introdotta dalla legge n.127/97, il segretario del Comune e  della  Provincia, dirigente o funzionario pubblico, è iscritto nell&#8217;apposito Albo Nazionale, articolato per regioni, e &#8220;dipende da apposita Agenzia avente perso­nalità giuridica di diritto pubblico&#8221; (art. 17, comma 67), mentre sotto il  profilo funzionale dipende, rispettivamente, dal  Sindaco o dal Presidente della provincia. </p>
<p>Ne discende, pertanto, che se il  rapporto di servizio, vale a dire il  rapporto di lavoro in senso stretto, del  segretario  intercorre tra la persona fisica e l&#8217;Agenzia, il rapporto di servizio o organico,  invece, intercorre tra il dirigente o funzionario pubblico (segretario comunale o provinciale)  e  il  Comune  o la Provincia. </p>
<p>Dal che discende, ulteriormente, che mentre l&#8217;atto di nomina che instaura il rapporto di servizio e, quindi, il rapporto di lavoro in senso stretto e che ha natura negoziale, attiene al rapporto intercorrente con l&#8217;Agenzia e rientra nella competenza di quest&#8217;ultima, la nomina  effettuata dal Sindaco o dal Presidente della Provincia ai sensi dell&#8217;art. 15 del D.P.R. 465/97 instaura, invece, il rapporto d&#8217;ufficio in quanto ha come effetto la  preposizione  del segretario all&#8217;ufficio di segreteria di un certo Comune o  di  una certa provincia e la conseguente attribuzione della potestà di esercitare funzioni pubbliche e, pertanto, ha natura squisitamente amministrativa. </p>
<p>Nè può essere sottaciuto che, come è stato autorevolmente affermato <a name="_ftn10S"><a href="#_ftn10">[10]</a>, &#8220;la nomina dei segretari non costituisce un  mero atto interno di scelta del Sindaco o del Presidente della Provincia, ma costituisce un vero e proprio procedimento ad evidenza pubblica.&#8221; </p>
<p>Talché, alla luce di quanto esposto, appare assolutamente corretta, in punto di diritto, la pronuncia del Tribunale Civile di Firenze, il quale, nell&#8217;ordinanza dell&#8217; 11 febbraio 1999 ha affermato che &#8220;prevale , con assoluta separatezza dal  rapporto di lavoro che il Segretario ha con l&#8217;Agenzia, l&#8217;aspetto della relazione organica come luogo-momento di esercizio delle attribuzioni ordinamentali demandate in via generale alla figura. </p>
<p>La dipendenza funzionale qualificata dal rapporto fiduciario con il Sindaco attualizza pertanto solo l&#8217;occasione e le modalità di espressione di una funzione pubblica in senso stretto ove i compiti di supervisione e di controllo del segretario, insieme alle altre sue prerogative, vanno colti con riguardo non al mero espletamento di incombenze di servizio ma come realizzazione di una carica tipica e di vertice nell&#8217;ordinamento comunale. </p>
<p>Pertanto la cognizione sulle vicende insorte nel contesto della dipendenza funzionale è  rimessa al  giudice amministrativo riservatario della cognizione sui modi di esercizio della funzione pubblica&#8217;. </p>
<p>Non appaiono, pertanto e per le medesime ragioni esposte, condivisibili  le pronunce di quei giudici, sia amministrativi che ordinari, i quali hanno ritenuto essere del giudice ordinario la competenza a risolvere le controversie riguardanti la nomina e, specularmente, la revoca del segretario comunale o provinciale. </p>
<p>NOTE: </p>
<p><a name="_ftn1"><a href="#_ftn1S">[1]</a> Cfr. T.A.R. Lombardia-Brescia, 1^ giugno 1999, n. 497; T.A.R. Toscana, ord. n. 170 del 10.3.1999, citata da M. Angela d&#8217;Anzì, &#8220;Sulla competenza sarà forse chiamata in causa la Cassazione. Revoche: Sulla giurisdizione conflitto tra Pretore e Giudici&#8221;, da &#8220;Il Sole 24 Ore&#8221; di lunedi 22 marzo 1999, in www. giust. it., 22.03.1999 &#8211; Pretore del Lavoro &#8211; Firenze, ord. dell&#8217;11.2.1999, ivi; più in generale, sulla competenza del Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro, nel Pubblico impiego, c.f.r. Pretore di Venezia, ordinanza 21.4.1999, vedi in www. giust. it., 21.04.1999; Tribunale di La Spezia, sez. Lavoro, ord. 26.04.1999, ivi, 26.04.1999. </p>
<p><a name="_ftn2"><a href="#_ftn2S">[2]</a> Tribunale Civile Firenze, ord. 11.02.1999, cit.</p>
<p><a name="_ftn3"><a href="#_ftn3S">[3]</a> Pietro Virga, &#8220;La tutela giurisdizionale nei confronti della P.A.&#8221; Milano, 1982, pag. 7.</p>
<p><a name="_ftn4"><a href="#_ftn4S">[4]</a> Per la giurisprudenza sul punto, vedi Cassarino, &#8220;Il processo amministrativo nella Legislazione e nella Giurisprudenza&#8221;, Milano, 1987 I, pag. 137 e segg.</p>
<p><a name="_ftn5"><a href="#_ftn5S">[5]</a> In tal senso, A.M. Sandulli, Manuale, Napoli, 1970, pag. 170.</p>
<p><a name="_ftn6"><a href="#_ftn6S">[6]</a> M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, 1970, pag. 248; V.Cerulli Irelli, Corso di &#8220;Diritto Amministrativo&#8221;, Torino, 1994, pag. 136.</p>
<p><a name="_ftn7"><a href="#_ftn7S">[7]</a> A.M. Sandulli, op. cit.</p>
<p><a name="_ftn8"><a href="#_ftn8S">[8]</a> V.Cerulli Irelli, op. cit.</p>
<p><a name="_ftn9"><a href="#_ftn9S">[9]</a> M.S. Giannini, op. cit.</p>
<p><a name="_ftn10"><a href="#_ftn10S">[10]</a> G. Virga, Il procedimento di nomina dei Segretari Comunali e Provinciali: competenza, avvio, pubblicizzazione, relazione tenuta durante la giornata di studio di Catania Palazzo degli Elefanti, il 4.6.1999, in www. giust. it.</p>
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<p>Note</p>
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		<title>Note a margine dell&#8217;ordinanza del Tribunale di Udine 28 agosto 2000*</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/note-a-margine-dellordinanza-del-tribunale-di-udine-28-agosto-2000-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:21:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/note-a-margine-dellordinanza-del-tribunale-di-udine-28-agosto-2000-2/">Note a margine dell&#8217;ordinanza del Tribunale di Udine &lt;a href=&quot;/ga/id/2000/9/896/g&quot;&gt;28 agosto 2000&lt;/a&gt;*</a></p>
<p>L&#8217;ordinanza 28 agosto 2000 del Tribunale di Udine in merito alla revoca dei segretari comunali costituisce un ulteriore tassello alla riscrittura della riforma dello status dei segretari (ma anche della dirigenza pubblica in generale), che sta operando lentamente, ma costantemente, la magistratura, sia ordinaria che amministrativa. La pregevole ricostruzione normativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/note-a-margine-dellordinanza-del-tribunale-di-udine-28-agosto-2000-2/">Note a margine dell&#8217;ordinanza del Tribunale di Udine &lt;a href=&quot;/ga/id/2000/9/896/g&quot;&gt;28 agosto 2000&lt;/a&gt;*</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/note-a-margine-dellordinanza-del-tribunale-di-udine-28-agosto-2000-2/">Note a margine dell&#8217;ordinanza del Tribunale di Udine &lt;a href=&quot;/ga/id/2000/9/896/g&quot;&gt;28 agosto 2000&lt;/a&gt;*</a></p>
<p>L&#8217;ordinanza 28 agosto 2000 del Tribunale di Udine in merito alla revoca dei segretari comunali costituisce un ulteriore tassello alla riscrittura della riforma dello status dei segretari (ma anche della dirigenza pubblica in generale), che sta operando lentamente, ma costantemente, la magistratura, sia ordinaria che amministrativa.</p>
<p>La pregevole ricostruzione normativa contenuta nell&#8217;ordinanza (pure non priva di aspetti controversi e non del tutto condivisibili) dello status dei segretari comunali mette in rilievo alcuni limiti al fenomeno dello spoil system, che varranno anche per tutti gli altri dirigenti e funzionari di vertice delle amministrazioni pubbliche. </p>
<p>SPOIL SYSTEM. In sostanza, l&#8217;ordinanza conferma che in capo agli organi politici non esiste un potere di revoca ad libitum dei funzionari. Questa affermazione, riportata in un passo della decisione che recita &#8220;il segretario comunale non è revocabile ad nutum e cioè per il semplice fatto di non godere più della fiducia o di non rispondere più alle esigenze dei soggetti che rivestono le varie cariche dell&#8217;Ente (Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali), come sembra essere avvenuto nel caso di specie, ma solo quando commetta delle gravi violazioni ai suoi doveri di collaboratore istituzionale dell&#8217;Ente&#8221; aiuta a ricostruire il quadro dei rapporti di lavoro dei dirigenti di vertice delle amministrazioni pubbliche nei riguardi di un potere politico che tende sempre più ad applicare le regole dello spoil system, anche se l&#8217;ordinamento ancora oggi non lo consente, se non entro ambiti molto ristretti. </p>
<p>Non è vero, secondo l&#8217;ordinanza del tribunale (che è bene sottolineare è giudice ordinario) che a seguito della riforma delle autonomie locali e del più stretto legame tra sindaco e popolazione derivante dall&#8217;elezione diretta del capo dell&#8217;amministrazione, il vertice politico abbia assunto il diritto di disporre di una dirigenza &#8220;funzionale&#8221; al proprio disegno politico, in modo tale che vi debba essere uno strettissimo rapporto fiduciario, che coinvolga non solo le competenze tecniche del dirigente, ma anche l&#8217;agire ed il pensiero politico. Non è vero che vi debba essere assoluta conformità di idee e di azione. </p>
<p>Non c&#8217;è il minimo dubbio che il segretario o il dirigente debba porre in essere il meglio delle sue competenze professionali, al fine di ottenere quei risultati richiesti dall&#8217;amministrazione che ha il diritto ed il potere di indicare e chiedere loro. Il dirigente è, quindi, tenuto in un rapporto di leale subordinazione funzionale all&#8217;organo politico, a svolgere la propria attività per ottenere gli obiettivi previsti dal primo. Vi deve essere, allora, una sintonia amministrativa, che porta l&#8217;organo politico al diritto di scegliere i soggetti ritenuti, motivatamente, maggiormente competenti a svolgere un certo programma di azione. Ma non una sintonia assoluta che vada oltre alla rilevazione di capacità professionali. </p>
<p>Dunque, la semplice mancanza di &#8220;fiducia&#8221; non è e non può essere causa di revoca dell&#8217;incarico o di risoluzione del rapporto. I funzionari pubblici (in particolare quelli di carriera) non sono (ancora) dei prestatori d&#8217;opera professionale: il loro rapporto con l&#8217;ente è un rapporto di lavoro subordinato, pur retto dalle più rigorose regole e maggiori responsabilità legate alla copertura di posti di vertice, che sfugge alle regole dell&#8217;affidamento e della revoca degli incarichi puramente professionali (per altro, anch&#8217;essi comunque non privi di regole atte a garantire la posizione del professionista, si pensi all&#8217;incremento del 25% degli onorari in favore degli architetti e degli ingegneri per gli incarichi parziali, che scatta anche a causa della revoca della prestazione concordata). </p>
<p>CAUSE DELLA REVOCA – RAPPORTO TRA DIRIGENZA ED ORGANI DI GOVERNO. Gli organi politici, allora, per esercitare il diritto di revocare il dirigente o segretario che violino gravemente i doveri d&#8217;ufficio o che non si dimostrino capaci di conseguire i risultati loro richiesti, non possono appellarsi a cause di risoluzione del rapporto o di revoca dell&#8217;incarico non pertinenti o, comunque, non rilevanti ai fini della dimostrazione dei risultati negativi o delle gravi mancanze. </p>
<p>L&#8217;ordinanza, nell&#8217;elencare partitamente gli addebiti mossi dal sindaco al segretario revocato, fornisce una preziosa testimonianza di come ancora si sia lontani, in molte amministrazioni pubbliche, dal modello di relazione tra parte politica e parte gestionale prevista dalla legge. Alla base della revoca vi è con tutta evidenza un&#8217;elencazione di addebiti che poco o nulla hanno a che fare con rilievi pertinenti alla valutazione dell&#8217;azione. Si tratta di imputazioni di responsabilità basate spesso sul fraintendimento delle funzioni del segretario o del rapporto intercorrente tra questo ed il sindaco. Il giudice friulano, in merito ad alcuni di questi addebiti, non ha potuto fare a meno di sottolineare che &#8220;il segretario comunale svolge &#8216;compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti&#8217;: si tratta cioè di un’attività di consulenza legale, nella quale non sembra rientrare il compimento di semplici attività burocratiche, come acquisire l’elenco delle assenze di un determinato lavoratore; sul punto è sufficiente osservare che il segretario comunale non è il &#8216;segretario&#8217; del Sindaco (nel senso di impiegato amministrativo addetto all’ufficio del Sindaco con mere funzioni d’ordine)&#8221;. Questa forte stigmatizzazione dell&#8217;ordinanza è molto importante e rivela che ancora oggi gli organi politici tendono a non comprendere la portata delle funzioni dirigenziali negli enti pubblici, a considerare segretario e dirigenti propri dipendenti gerarchici e in base a ciò a relazionarsi con loro con un atteggiamento a volte paternalistico improntato alla estrema personalizzazione del rapporto, frutto proprio della presunta fiduciarietà del medesimo. </p>
<p>Non pare un caso, del resto, che con l&#8217;articolo 19 della legge 265/1999 si sia cercato di arginare questi atteggiamenti degli organi politici, che spesso debordano o nel condizionamento dell&#8217;attività degli organi gestionali, o direttamente nell&#8217;ingerenza nelle loro funzioni, causando quanto mento elementi di confusione nel fluire dell&#8217;attività amministrativa. </p>
<p>Per altro, si nota dalla lettura dell&#8217;ordinanza come gli organi di governo dell&#8217;ente si siano pesantemente intromessi in aspetti gestionali di assoluto dettaglio: e da questo atteggiamento, già illegittimo in sé per violazione del citato articolo 19, hanno tratto ragioni per la verità molto difficilmente sostenibili (ed infatti non accolte dal tribunale udinese) ai fini della revoca del segretario. </p>
<p>Tutto ciò sembra conseguenza della mancata o insufficiente o a volte scorretta attivazione degli strumenti di controllo previsti dalla legge, che presuppongono l&#8217;assoluta estraneità degli organi di governo da una diretta valutazione delle attività della dirigenza. La normativa prevede, invece, la nomina di organismi quali il nucleo di valutazione, che rispondono agli organi politici, ma si presentano come soggetti tecnici capaci di impiantare un sistema di controllo e valutazione dell&#8217;attività operativa della dirigenza, fondato su concreti ed oggettivi elementi di giudizio legati all&#8217;andamento della gestione. Ma perché si arrivi a ciò occorre alla base una programmazione di stampo aziendale anche da parte degli organi politici: se il sistema non si muove insieme lungo il filone dell&#8217;amministrazione di stampo aziendalistico, si torna ad atteggiamenti paternalisitici e a rapporti tra dirigenza ed organi politici basati su elementi imponderabili, quali la fiducia o la sintonia politica. Non è possibile pretendere dalla dirigenza azioni e responsabilità manageriali, se a monte non v&#8217;è una programmazione delle loro attività e degli obiettivi capace di determinare anche gli indicatori, i metri di giudizio per valutare quando si sia in presenza di quei risultati negativi che possono portare ad una corretta revoca dell&#8217;incarico, corretta in quanto fondata su un giudizio non più di valore, ma di merito, in base a parametri di valutazione anche predeterminati e concordati con la dirigenza. </p>
<p>Il segretario e la dirigenza, come spiega l&#8217;ordinanza, non possono essere chiamati a rispondere e ad esercitare funzioni d&#8217;ordine o esecutive a vantaggio degli organi politici. Il rapporto funzionale intercorrente tra loro vuole che gli organi di governo stabiliscano un programma e che i responsabili della gestione, pur compartecipando dal punto di vista solamente tecnico alla definizione degli obiettivi, pongano in essere progetti (cioè una serie di azioni concrete finalizzate a realizzare tutto o parte del programma) utilizzando le risorse messe loro a disposizione. Gli organi politici, allora, non possono basare il loro giudizio sull&#8217;azione della dirigenza in base a singoli atti o chiedendo specifici minuti risultati di dettaglio, che invece debbono essere conseguiti dalle strutture poste sotto la direzione della dirigenza. </p>
<p>La violazione dei doveri d&#8217;ufficio o i risultati negativi debbono, quindi, riguardare le funzioni e le responsabilità proprie della dirigenza, ed essere riconosciute e valutate alla luce di queste. </p>
<p>DEMANSIONAMENTO. All&#8217;ordinanza udinese ha fatto eco dopo pochi giorni l&#8217;altra ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 13.9.2000, che in molte sue parti, soprattutto quella riferita alla motivazione, si rimette agli stessi principi enunciati dall&#8217;ordinanza di Udine. </p>
<p>Ma la decisione del giudice di Vallo mette bene in chiaro che: </p>
<p>1) il segretario comunale vanta un vero e proprio diritto soggettivo al mantenimento della carica sino al termine del mandato del sindaco. La revoca è fatto eccezionale, come del resto rivela la procedura particolare prevista dalla legge (che coinvolge oltre al sindaco anche la giunta) e l&#8217;obbligo della motivazione in relazione a gravi violazioni di legge. </p>
<p>2) la revoca non determina nei confronti del segretario comunale l&#8217;interruzione del rapporto di lavoro, che intercorre con l&#8217;Agenzia, ma un demansionamento. In tale senso anche ai segretari comunali (come del resto ai dirigenti) spetta la tutela prevista dall&#8217;articolo 56 del D.lgs 29/1993, che appunto garantisce al dipendente pubblico il diritto ad essere adibiti alle mansioni corrispondenti al proprio profilo, che si accompagna, quindi, al diritto di non essere distolto da tali mansioni se ciò può pregiudicare lo sviluppo professionale e di carriera connesso strettamente appunto all&#8217;esercizio delle mansioni medesime. Pertanto, quando si verifichi un demansionamento, il danno è in re ipsa e non va dimostrato dal dipendente, essendo a carico del datore l&#8217;onere di provare l&#8217;effettiva sussitenza dei fatti che hanno portato alla revoca. </p>
<p>MOTIVAZIONE. Il postulato dell&#8217;inesistenza di un potere di revoca ad nutum del segretario (e dei dirigenti) presuppone un necessario corollario: se la revoca non può essere unilaterale da parte dell&#8217;organo di governo per cessazione del rapporto di fiducia, allora è necessario che il provvedimento di revoca sia supportato da un&#8217;adeguata motivazione. Ed il processo logico-giuridico che porta ad individuare le ragioni specifiche alla base della revoca dell&#8217;incarico deve evidenziare, allora, le oggettive carenze o le effettive violazioni dei doveri d&#8217;ufficio riscontrate secondo i processi valutativi descritti sopra. </p>
<p>L&#8217;ordinanza udinese mette in luce che l&#8217;obbligo della motivazione della revoca non si ricava dalla legge 241/1990, applicabile del resto al procedimento ed agli atti amministrativi (mentre per la materia del rapporto di lavoro dei segretari comunali e dei dirigenti si opera nel campo del diritto privato), bensì dalla stessa disciplina della legge 127/1997. Dal canto suo, l&#8217;ordinanza del tribunale di Vallo della Lucania riconnette la necessità di una motivazione che metta in evidenza gli specifici e precisi addebiti alla possibilità di garantire, secondo buona fede, al segretario la possibilità di un contraddittorio effettivo, conoscendo dunque i presupposti in base ai quali gli sono mosse le contestazioni per elaborare le proprie controdeduzioni. </p>
<p>Questo principio deve valere, quindi, per tutti gli atti che influiscano negativamente sul rapporto di lavoro, sicchè a prescindere dall&#8217;obbligo di motivazione previsto dalla legge 241/1990 o da altre norme speciali, nessun provvedimento &#8220;datoriale&#8221; può essere assunto, per principio giuslavoristico, senza darne preventiva comunicazione e motivazione al destinatario. Se ciò vale, del resto, per le sanzioni disciplinari, a maggior ragione vale per provvedimenti più gravi, quali appunto la revoca degli incarichi. </p>
<p>SEGRETARIO – DIRETTORE. L&#8217;ordinanza si pone sostanzialmente in linea con le valutazioni espresse da chi scrive (1) rispetto all&#8217;attribuzione delle funzioni di direttore generale ai segretari ed ai rischi professionali che vi si riconnetterebbero, in conseguenza anche dei quali sarebbe necessariamente da prevedere una retribuzione specifica per i segretari-direttori. </p>
<p>In alcuni passaggi determinanti dell&#8217;ordinanza, nei quali il giudice verifica puntualmente l&#8217;inidoneità delle contestazioni mosse al segretario interessato a poter essere considerate gravi violazioni dei doveri d&#8217;ufficio, si legge che &#8220;la contestazione in esame appare estranea alla presente causa, considerato che le due funzioni (quella di segretario comunale e quella di Direttore Generale), pur potendosi cumulare, rimangono ontologicamente distinte e non si fondono tra di loro, con la conseguenza che gli illeciti relativi all&#8217;una non valgono come motivi di revoca dell&#8217;altra&#8221;. E, ancora, &#8220;La revoca del dott. Crispo sembra poi conseguenza di una certa confusione tra la figura del segretario comunale e quella del Direttore Generale: come si è già detto, le due cariche comportano doveri nettamente separati e distinti, anche quando vengano attribuite alla stessa persona, e quindi ciò che costituisce inadempimento rispetto all&#8217;una (ad esempio quella di Direttore Generale) non è automaticamente qualificabile come violazione dei doveri connessi all&#8217;altra&#8221;. </p>
<p>Ora, le conclusioni del tribunale friulano meritano una più attenta riflessione. Non vi è il minimo dubbio che il cumulo delle funzioni di direttore e di segretario comunale, come appunto spiega l&#8217;ordinanza, comporti una &#8220;copertura&#8221; alle fattispecie di responsabilità in capo al segretario comunale. La nomina quale direttore, infatti, impone la conseguenza che eventuali risultati negativi, violazioni o mancanze rilevabili nei confronti del segretario-direttore, determinino una valutazione negativa esclusivamente e limitatamente al ruolo di direttore. In altre parole, la constatazione di carenti risultati nelle attività facenti capo alla figura del direttore, non possono, secondo la condivisibile conclusione del giudice friulano, determinare un giudizio negativo sull&#8217;attività del segretario e, tanto meno, la sua revoca. </p>
<p>La nomina del direttore generale (tanto se assegnata ad un soggetto diverso dal segretario, tanto se attribuita al segretario stesso) comporta lo scorporo di una serie di funzioni che spettano, a titolo originario, alla figura del segretario, il quale ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 68, della legge 127/1997, oltre a svolgere un nucleo di funzioni che spettano soltanto e solo alla sua competenza (la consulenza giuridico-amministrativa, la verbalizzazione e la funzione referente nelle sedute degli organi collegiali, il rogito dei contratti), &#8220;sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l&#8217;attività&#8221;, ad eccezione dell&#8217;ipotesi in cui sia nominato un direttore generale, nella medesima persona del segretario, o di un altro soggetto. </p>
<p>Appare abbastanza inevitabile che l&#8217;esercizio della funzione di sovrintendenza dell&#8217;attività dei dirigenti appartenga, dunque, in origine al segretario, come ultimo retaggio della sua funzione di primus inter pares, se non di dirigente di vertice, che emergeva dall&#8217;articolo 52 della legge 142/1990 e, soprattutto, dal precedente ordinamento locale. La conseguenza di questa funzione è, inevitabilmente, che in mancanza del direttore generale il segretario debba svolgere le funzioni minime richieste al direttore medesimo, ovvero formulare la proposta del piano degli obiettivi, documento necessario ed indispensabile per esercitate qualsivoglia funzione di coordinamento della dirigenza. </p>
<p>Pertanto, quando vi sia la nomina del direttore, avviene, come rilevato sopra, lo scorporo di queste funzioni che debbono essere esercitate dal direttore. </p>
<p>Per assurdo, allora, la nomina a direttore generale in capo al segretario finisce per costituire in suo favore una sorta di &#8220;ombrello di sicurezza&#8221; contro eventuali addebiti che se mossigli in quanto segretario potrebbero effettivamente far scattare il procedimento di revoca previsto dalla legge. Ma se detti addebiti sono mossi al segretario-direttore, possono solo far scattare, eventualmente, sanzioni in quanto direttore e, dunque, al limite la revoca dall&#8217;incarico di direttore, ma mai da segretario comunale. </p>
<p>In mancanza, quindi, di un coacervo di funzioni e responsabilità ulteriori e diverse da quelle della semplice attività di coordinamento della dirigenza e di stesura della proposta del piano dettagliato degli obiettivi e del Peg, l&#8217;attribuzione al segretario-direttore di un&#8217;indennità aggiuntiva non è, allora, giustificata da un presunto maggiore rischio professionale, perché, al contrario, il rischio professionale, come conferma l&#8217;ordinanza che si commenta, addirittura diminuisce. </p>
<p>Queste valutazioni sono del tutto sfuggite al Ministero degli interni nei suoi per la verità intempestivi interventi dello scorso anno a proposito della retribuibilità delle ulteriori funzioni del segretario comunale. Ma l&#8217;importante ordinanza del tribunale di Udine fornisce adesso ai sindaci importanti elementi di valutazione sull&#8217;opportunità di attribuire indennità maggiori per responsabilità minori, beninteso sempre che al segretario-direttore non siano assegnate ulteriori responsabilità da quelle previste dalla legislazione (come ad esempio la funzione di datore di lavoro ai sensi del D,lgs 626/1994 o funzioni di regia di operazioni di esternalizzazione di servizi). </p>
<p>L&#8217;ordinanza, allora, appare imprecisa nel momento in cui afferma che &#8221; le due cariche [di segretario e di direttore] comportano doveri nettamente separati e distinti&#8221;, in quanto non analizza la circostanza, pur prevista dalla legge, come rilevato sopra, dell&#8217;assegnazione al segretario comunale di funzioni che sono da direttore generale. </p>
<p>ATTI DI GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. Entrambe le ordinanze sottolineano che i provvedimenti di revoca hanno natura di atti di diritto privato, e ricavano questa conclusione dell&#8217;articolo 68, comma 1, del D.lgs 29/1993, a mente del quale &#8220;sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l&#8217;assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale […]&#8221;. L&#8217;ente locale, pertanto, assume le sue decisioni quali atti di diritto privato, esercitati con la veste ed i poteri del privato datore di lavoro. Per tale ragione, detti atti non possono essere disapplicati, non avendo la natura di atti presupposti, né il giudice ordinario può rilevarne l&#8217;esistenza di vizi di legittimità secondo i canoni amministrativistici. </p>
<p>Si sta consolidando, quindi, l&#8217;indirizzo giurisprudenziale che tende a riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario nella materia di cui qui si tratta. </p>
<p>Tuttavia, è il caso di sottolineare che questo indirizzo, seppure molto solido, per divenire definitivamente inattaccabile, dovrebbe superare alcuni rilievi che possono esservi mossi. </p>
<p>In primo luogo, l&#8217;articolo 4, comma 2, del D.lgs 29/1993 non dispone che tutti gli atti contenenti misure per la gestione dei rapporti di lavoro dell&#8217;ente siano di natura privatistica, bensì solo quelli di competenza dirigenziale. La lettura testuale lo conferma: &#8220;nell&#8217;ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, le determinazioni per l&#8217;organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro&#8221;. Il tenore letterale della norma, autorizzerebbe a ritenere che, al contrario, la gestione dei rapporti di lavoro effettuata dagli organi di governo non sia effettuata, allora, come privato datore di lavoro, bensì come autorità pubblica nell&#8217;esercizio di un potere di alta amministrazione. </p>
<p>Ma, allora, gli organi di governo possono adottare atti di gestione del personale? Sì, ed è un&#8217;eccezione al principio generale di cui al citato articolo 4, comma 2, limitata alla sola gestione del rapporto di lavoro dei funzionari di vertice, di quei dipendenti che hanno un diretto contatto con gli organi di governo, non esistendo al di sopra nessun altro filtro organizzativo dell&#8217;apparato burocratico. </p>
<p>Del resto, ai sensi dell&#8217;articolo 19, commi 3 e 4, gli incarichi di segretario generale dei ministeri e di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Appare in realtà difficile configurare i detti provvedimenti come atti di diritto privato esercitati con la veste di privato datore di lavoro. </p>
<p>Più probabilmente, la ricostruzione dei rapporti di lavoro intercorrenti tra alti dirigenti e organi di governo è l&#8217;esito di una procedura complessa, nella quale confluiscono più atti di diversa natura. </p>
<p>Sia per il conferimento che per la revoca degli incarichi dirigenziali, v&#8217;è un momento decisionale interamente amministrativistico. Nella procedura di nomina c&#8217;è la fase di individuazione del soggetto interessato, che deve rispondere ai criteri previsti dal D.lgs 29/1993 (integrati dai contratti): pur non essendo propriamente una procedura concorsuale, è tuttavia una fase antecedente alla stipulazione del contratto: come tale potrebbe, pertanto, rimanere nella sfera pubblicistica. E&#8217; successivamente all&#8217;individuazione che il dirigente può contrattare il contenuto della prestazione ed il compenso, ma è chiaro che non può contrattare la nomina. </p>
<p>La revoca, invece, certamente attiene alla gestione del rapporto di lavoro. Ma le garanzie previste dalla legge e la disciplina legislativa della revoca medesima, oltre che la carenza di qualificazione dell&#8217;organo di governo quale soggetto che agisce in qualità di privato datore di lavoro, potrebbero permettere di non considerare la revoca come atto di diritto privato. </p>
<p>Ciò non dovrebbe portare a mettere in dubbio la giurisdizione del giudice ordinario, ma semmai a considerare che l&#8217;estensione dei poteri del giudice ordinario medesimo è più ampia. L&#8217;articolo 68, comma 1, del D.lgs 29/1993 potrebbe anche, semplicemente, aver assoggettato anche atti amministrativi alla giurisdizione ordinaria, sicchè su questa strada il giudice del lavoro potrebbe anche non fermarsi di fronte alla considerazione che l&#8217;atto amministrativo non sia &#8220;presupposto&#8221; e della sua carenza del potere di considerarlo alla stregua dei canoni amministrativistici. Si potrebbe ritenere che per questa limitata casistica, si sia già in presenza dell&#8217;unificazione in un solo giudice del potere di sindacare gli atti amministrativi alla stregua dei canoni processuali amministrativi. Il giudice ordinario, allora, poiché per espressa disposizione dell&#8217;articolo 68, comma 2, del D.lgs 29/1993 può adottare nei confronti delle pubbliche amministrazioni tutti i provvedimenti costitutivi, potrebbe anche conoscere degli effetti lesivi dell&#8217;atto amministrativo lesivo dei diritti del dirigente o del segretario, annullandolo, giacchè l&#8217;annullamento è certamente provvedimento costitutivo (2). </p>
<p>La fattispecie della revoca degli incarichi ai dipendenti di vertice può meritare ancora, dunque, degli approfondimenti giurisprudenziali volti a garantire maggiormente la posizione di soggetti come i segretari ed i dirigenti rispetto agli organi di governo a vantaggio di una loro maggiore indipendenza, finchè almeno sarà vigente il principio costituzionale che impone fedeltà alla Nazione. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1)L. Oliveri, “Della retribuibilità dell&#8217;incarico di direttore generale affidato ai segretari comunali”, in Giust.it: “il doppio ruolo di segretario-direttore, può porre al riparo il segretario da valutazioni negative relative alle sue funzioni di segretario, spostando l&#8217;attenzione verso le funzioni di direttore e mettendolo – indirettamente – al riparo da pericoli di revoche dalla nomina a segretario”.</p>
<p>(2)In tal senso, vedasi O. Forlenza, &#8220;La riforma del pubblico impiego&#8221;, ed. Il Sole24ore, Milano, 1998, pagg. 132-136.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/note-a-margine-dellordinanza-del-tribunale-di-udine-28-agosto-2000-2/">Note a margine dell&#8217;ordinanza del Tribunale di Udine &lt;a href=&quot;/ga/id/2000/9/896/g&quot;&gt;28 agosto 2000&lt;/a&gt;*</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Il &#8220;galleggiamento&#8221; dei segretari comunali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:21:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-galleggiamento-dei-segretari-comunali/">Il &#8220;galleggiamento&#8221; dei segretari comunali</a></p>
<p>Navigando sul sito dell&#8217;Aran, si trova il seguente quesito e conseguente risposta: &#8220;Quesito: SGR.10 &#8211; Oltre alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere corrisposti ulteriori compensi ai segretari per altri incarichi organizzativi conferiti nell&#8217;ente? Risposta: L&#8217;attuale CCNL relativo ai segretari comunali e provinciali prevede una organica ed esaustiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-galleggiamento-dei-segretari-comunali/">Il &#8220;galleggiamento&#8221; dei segretari comunali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-galleggiamento-dei-segretari-comunali/">Il &#8220;galleggiamento&#8221; dei segretari comunali</a></p>
<p>Navigando sul sito dell&#8217;Aran, si trova il seguente quesito e conseguente risposta: &#8220;Quesito: SGR.10 &#8211; Oltre alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere corrisposti ulteriori compensi ai segretari per altri incarichi organizzativi conferiti nell&#8217;ente? Risposta: L&#8217;attuale CCNL relativo ai segretari comunali e provinciali prevede una organica ed esaustiva disciplina della retribuzione di posizione che assorbe ogni altro compenso connesso alle prestazioni di lavoro. Al di fuori delle disposizioni, anche di favore, contenute nell&#8217;art. 41 del citato CCNL, non riteniamo, pertanto, che possano essere posti in essere ulteriori incrementi dei compensi contrattualmente definiti, anche se correlati a specifici incarichi organizzativi o gestionali.</p>
<p>Coglie un po&#8217; di sorpresa l&#8217;affermazione, evidenziata in grassetto da chi scrive, secondo la quale le disposizioni contenute nel contratto dei segretari siano considerate da uno dei sottoscrittori, per altro quello di parte pubblica, &#8220;di favore&#8221;. E&#8217; inevitabile porsi almeno due domande:</p>
<p>1) in base a quale ragionamento le disposizioni contrattuali possano essere definite di favore;</p>
<p>2) come mai l&#8217;agenzia per la contrattazione delle amministrazioni pubbliche, che pure deve garantire la stipulazione dei contratti nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, sottoscriva norme di favore in un contratto collettivo pubblico.</p>
<p>Verificando, allora, quanto dispone l&#8217;articolo 41, comma 5, del CCNL dei segretari comunali, in data in data 16.5.2001, ci si imbatte nella seguente disposizione: &#8220;gli enti assicurano, altresì, nell&#8217;ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell&#8217;ente in base al contratto collettivo dell&#8217;area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa&#8221;.</p>
<p>La prima domanda trova, così, risposta. Ai segretari comunali è attribuito contrattualmente il beneficio del cosiddetto &#8220;galleggiamento&#8221;, tecnicamente definito &#8220;allineamento stipendiale&#8221;, che permette ad un dipendente di godere del trattamento economico eventualmente superiore in godimento ad altro dipendente.</p>
<p>Che si tratti di una disposizione di favore appare indubbio. Ampie critiche da sempre sono state sollevate nei confronti della magistratura amministrativa, proprio perché usufruisce dell&#8217;allineamento stipendiale, a differenza di ogni altra categoria di dipendenti pubblici. Con l&#8217;eccezione, però, dei segretari comunali. Il cui trattamento &#8220;di favore&#8221; trova, per altro, delle peculiarità davvero di rilievo.</p>
<p>In primo luogo, in relazione al meccanismo del tutto inusitato di applicazione del &#8220;galleggiamento&#8221;. L&#8217;istituto, infatti, funziona garantendo ad un dipendente di una certa categoria di godere del trattamento economico eventualmente superiore in godimento di altro dipendente, appartenente alla medesima categoria, che ad essa sia acceduto con minore anzianità.</p>
<p>L&#8217;allineamento retributivo è stato utilizzato, dunque, nel passato, al fine di evitare sperequazioni economiche tra dipendenti del medesimo livello.</p>
<p>E&#8217; stato necessario utilizzare il passato prossimo, perché come dovrebbe essere noto a tutti, l&#8217;ordinamento giuridico italiano, con l&#8217;eccezione dei giudici amministrativi, ha eliminato l&#8217;istituto del galleggiamento. Vi ha provveduto con legge: esattamente l&#8217;articolo 2, comma 4, del decreto legge 333/1992, convertito nella legge 438/1992, interpretato autenticamente dall&#8217;articolo 7, comma 7 del decreto legge 384/1992, convertito in legge 438/92, a mente del quale &#8220;l&#8217;art. 2, comma 4, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all&#8217;11 luglio 1992.&#8221;</p>
<p>La legge, pertanto, ha posto 10 anni fa un divieto assoluto di attivare provvedimenti di allineamento stipendiale nel pubblico impiego.</p>
<p>Il &#8220;favore&#8221; che il CCNL ha attribuito ai segretari, appare sempre più evidente. Anche perché il &#8220;galleggiamento&#8221; per la prima volta non ha operato tra dipendenti della medesima categoria, ma tra dipendenti non solo di categorie differenti, ma espletanti funzioni assolutamente autonome, il cui status giuridico è disciplinato da contratti collettivi di lavoro a loro volta assolutamente indipendenti. Appare realmente ben strano che da un lato alcuni interpreti e giudici <a name="_ftn1S"><a href="#_ftn1">[1]</a> ritengano che il segretario comunale sia da considerare quanto meno funzionalmente sovraordinato ai dirigenti o responsabili di servizio, e d&#8217;altro lato si preveda un galleggiamento stipendiale verso categorie lavorative diverse e, tra virgolette, &#8220;sotto ordinate&#8221;. Ma, allora, posto che per effetto del D.lgs 267/2000 il segretario non è più qualificato né funzionario, né dirigente pubblico, come deve essere collocato funzionalmente?</p>
<p>Le riflessioni sin qui svolte, tuttavia, non centrano il vero problema del trattamento &#8220;di favore&#8221;, che è, invece, un altro. Quello, cioè, della legittimità della clausola di galleggiamento prevista dal contratto.</p>
<p>Dalla disamina della normativa vigente, appare con la sua eclatante evidenza il contrasto tra l&#8217;articolo 41, comma 5, del contratto ed il divieto normativo di introdurre &#8220;allineamenti stipendiali&#8221;. Evidentemente detto divieto alle parti contraenti è, almeno in parte sfuggito, altrimenti non avrebbero certo sottoscritto la clausola, salvo dopo constatare l&#8217;esistenza di una disposizione di favore, a contratto già stipulato. Appare, tuttavia, necessario porsi e risolvere il problema della legittimità di simile clausola.</p>
<p>Una soluzione potrebbe essere rinvenuta nell&#8217;articolo 2, comma 2, del D.lgs 165/2001, che consente alla contrattazione collettiva di derogare le leggi vigenti in materia di trattamento economico e giuridico del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche. Poiché i contratti dispongono di detto potere, le parti possono, allora, applicare una disciplina negoziale rispetto alla quale quella normativa è da considerare solo suppletiva: applicabile finchè le parti non abbiano stabilito diversamente.</p>
<p>A ben guardare, tuttavia, le cose non stanno esattamente così. L&#8217;articolo 2, comma 2, citato stabilisce che <<i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario>>. Detta norma, correttamente, nel prevedere un potere di deroga ai contratti, determina contemporaneamente i limiti e l&#8217;oggetto della deroga stessa.</p>
<p>Affinchè una deroga sia valida, occorre che la norma derogata o che preveda la deroga definisca le modalità ed i limiti della stessa, i quali sono requisiti indispensabili se si tratta di deroga tra fonti poste in posizione gerarchica differente. Il contratto, infatti, è fonte evidentemente subordinata alla legge e, pertanto, può derogarvi solo in quanto la legge lo consenta e nel rispetto dei limiti e criteri da essa previsti. Altrimenti, più che deroga sarebbe disapplicazione: ma la disapplicazione è la conseguenza dell&#8217;abrogazione, istituto operante tra norme poste sullo stesso livello nella gerarchia delle fonti o tra norme poste su livelli diversi, una delle quali abbia, però, il potere di espandere la propria forza normativa anche nelle materie disciplinata dall&#8217;altra (classico rapporto intercorrente tra le leggi ed i regolamenti).</p>
<p>Allora, il contratto collettivo di lavoro per superare il divieto di reintrodurre il &#8220;galleggiamento&#8221; dovrebbe essere autorizzato dalla legge ad introdurre una deroga specificamente rivolta ad ovviare ad eventuali divieti normativi.</p>
<p>Ma l&#8217;articolo 2, comma 2, del D.lgs 165/2001 prevede tutt&#8217;altro. Infatti, non autorizza i contratti a superare, attraverso la disciplina pattizia, le previsioni vigenti dell&#8217;ordinamento. La disposizione individua il corpus normativo fondamentale che regola il rapporto di lavoro di dipendenti delle amministrazioni pubbliche, formato in generale dalle medesime leggi disciplinanti il rapporto di lavoro privato, salve le speciali disposizioni contenute nel D.lgs 165/2001. Tale corpo normativo è lo <<zoccolo duro>> della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.</p>
<p>Questo corpus normativo può, evidentemente, essere completato ed integrato da ulteriori disposizioni di legge, statuto o regolamenti (questi ultimi nel rispetto delle leggi). Anche i contratti collettivi di lavoro sono configurati come fonti di disciplina del rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche, tanto che possono derogare anche norme di legge, statuti o regolamenti. Però, la possibilità di tale deroga è limitata alle sole disposizioni di legge, statuto o regolamento che introducano discipline ulteriori rispetto al corpus normativo cristallizzato dalla norma.</p>
<p>Pertanto, i contratti collettivi, sempre che possano introdurre deroghe a divieti posti dalla legge, comunque possono derogare esclusivamente le leggi, gli statuti ed i regolamenti entrati in vigore successivamente al corpus normativo fondamentale che disciplina il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.</p>
<p>Indubbiamente, l&#8217;articolo 2, comma 4, del decreto legge 333/1992 fa parte del nocciolo essenziale della normativa speciale di disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Dunque, il contratto non è abilitato dal D.lgs 165/2001 a porre deroghe a questa disposizione.</p>
<p>In ogni caso, la fattispecie del &#8220;galleggiamento&#8221; è regolata da un divieto normativo. Bisognerebbe dimostrare che i contratti, fonte, lo si ripete, subordinata alla legge, abbiano la possibilità di derogare a divieti posti dalla legge. Il che significherebbe ammettere che all&#8217;autonomia privata è attribuito il potere di innovare l&#8217;ordinamento giuridico, tanto da eliminare per via pattizia divieti posti dal legislatore. L&#8217;operazione appare abbastanza ardita, soprattutto perché una simile deroga, che è una vera e propria disapplicazione (abrogazione) del divieto dovrebbe essere esplicitamente consentita dalla legge, cosa che non è.</p>
<p>L&#8217;inconciliabilità tra l&#8217;articolo 41, comma 5, del CCNL dei segretari ed il divieto, generale, di introdurre il &#8220;galleggiamento&#8221; non appare, allora, risolvibile. I dubbi di legittimità della clausola &#8220;di favore&#8221; si manifestano in modo evidente e pesante.</p>
<p>Ma, tornando alla seconda domanda, come è stata possibile la sottoscrizione di una clausola di favore posta in deroga (o in violazione) di un divieto chiaramente posto dalla legge, da parte del soggetto cui è demandata la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche, soggetto che non ha remore nell&#8217;ammettere la sussistenza di un trattamento di &#8220;favore&#8221;?</p>
<p>Che le organizzazioni sindacali, nell&#8217;ambito di una contrattazione, chiedano (ed ottengano) clausole favorevoli alle categorie rappresentata appare lecito e connaturato allo scopo delle organizzazioni medesime. Lascia qualche perplessità il fatto che la controparte accetti, però, proposte rispetto alle quali occorrerebbe verificare a fondo l&#8217;esistenza di presupposti di legittimità che, quanto meno, evitino trattamenti di favore, in quanto lo scopo della contrattazione è garantire un trattamento economico e giuridico dei lavoratori consono al ruolo ed alle funzioni rivestite, non certo a creare situazioni di favore, le quali, inevitabilmente creano sperequazioni. Che, evidentemente, si riverberano in prima battuta nei riguardi della stessa categoria dei segretari comunali. I quali si distingueranno, pur svolgendo funzioni analoghe, in un reticolo di situazioni di disparità di trattamento economico realmente inestricabile ed ingiustificato.</p>
<p>Vi saranno i segretari generali acceduti a tale qualifica per concorso, cui sia stato conferito l&#8217;incarico retribuito di direzione generale e che abbiano goduto del &#8220;galleggiamento&#8221;, in quanto l&#8217;indennità di posizione in godimento alla dirigenza sia superiore a quella di posizione dei segretari. Ma vi saranno quelli che non si avvantaggeranno del &#8220;galleggiamento&#8221;, in quanto l&#8217;indennità di posizione dei dirigenti sia inferiore a quella contrattualmente prevista per i segretari <a name="_ftn2S"><a href="#_ftn2">[2]</a>.</p>
<p>Poi, vi saranno i segretari acceduti a sedi superiori in base al declassamento della sede di segreteria, che, incaricati anche della direzione generale e beneficiando del galleggiamento di eventuali indennità di posizioni dirigenziali potranno, godere di trattamento economico anche migliore di quello di colleghi titolari di sedi più elevate e di una collocazione a sua volta più alta nelle fasce professionali. E così via.</p>
<p>Quale sia, allora, il beneficio della clausola di &#8220;galleggiamento&#8221; dei segretari, ai fini della limitazione di eventuali sperequazioni nel trattamento economico degli appartenenti alla categoria, non è dato rilevare. Al contrario, la clausola sembra garantire un&#8217;ulteriore forte disparità di trattamento, anche a parità di condizioni lavorative.</p>
<p>Lo scopo, comunque, di detta clausola di &#8220;galleggiamento&#8221; in realtà appare un altro: quello di affermare la necessità che l&#8217;indennità di posizione del segretario non possa in ogni caso essere inferiore a quella di qualunque altro dirigente, stante la funzione di coordinamento che per legge spetta al segretario medesimo.</p>
<p>Il principio, in linea di massima, può essere considerato accettabile, visto che chi coordina assume un&#8217;indubbia funzione di rilevanza strategica all&#8217;interno di un ente.</p>
<p>L&#8217;applicazione concreta di detto principio sembra meno coerente. In primo luogo perché l&#8217;articolo 41, comma 5, del CCNL dei segretari ignora completamente l&#8217;ipotesi che a fianco del segretario operi un direttore generale. In questo caso, come è noto, la funzione di coordinamento è esercitata dal direttore e non dal segretario. Tuttavia, la formulazione della clausola sembrerebbe permettere ugualmente il galleggiamento, il cui titolo, a questo punto, appare poco individuabile.</p>
<p>Ma un&#8217;altra osservazione pare esprimibile. Se si ritiene che la funzione del segretario comunale sia, come detto sopra, di rilievo strategico, sarebbe apparso logico determinare a livello della contrattazione collettiva la retribuzione di posizione di per sé adeguata a compensare simile funzione.</p>
<p>Connettere, invece, un compenso non inferiore a quello della dirigenza ad una clausola di galleggiamento appare ben strano, sia perché si viola un divieto normativo espresso, sia perché, come rilevato sopra, il galleggiamento a questo punto non opera tra categorie equiordinate, ma addirittura a beneficio della categoria almeno funzionalmente sovraordinata.</p>
<p>La clausola del &#8220;galleggiamento&#8221; lascia ulteriori dubbi di legittimità con riferimento al principio di buon andamento dell&#8217;amministrazione, sotto un altro profilo, che è quello della terzietà ed imparzialità dei segretari comunali nel condurre le trattative per i contratti decentrati aziendali della dirigenza, laddove si verta nella definizione dei livelli massimi della retribuzione di posizione dei dirigenti, se dall&#8217;esito di simile contrattazione dipenda l&#8217;incremento anche della propria indennità di posizione. E&#8217; noto, infatti, che nella stragrande maggioranza dei casi il segretario fa parte della delegazione trattante di parte pubblica. Nessun altro componente di parte pubblica, nell&#8217;attuale regime normativo, si ritrova in simile posizione di commistione di interessi. Gli apicali posizioni organizzative degli enti locali privi di dirigenti, infatti, se componenti delle delegazioni di parte pubblica non traggono alcun vantaggio o svantaggio dalla contrattazione del personale dei livelli, giacchè il loro trattamento economico, compresa l&#8217;indennità di posizione, è indipendente da quello degli altri dipendenti.</p>
<p>Lo stesso avviene per i dirigenti, negli enti in cui siano presenti, in quanto non si verifica alcuna osmosi tra i fondi della dirigenza e quelli del personale dei livelli, né le indennità di detto personale condizionano gli emolumenti della dirigenza.</p>
<p>Colui che, invece, dovrebbe essere chiamato in posizione di assoluta terzietà nella condizione delle trattative, si trova integralmente coinvolto personalmente negli esiti della trattativa, o comunque nella condizione di essere ritenuto &#8220;interessato&#8221;.</p>
<p>Insomma, il &#8220;favore&#8221; reso alla categoria dei segretari comunali ancora una volta appare un beneficio discutibile. Considerando, soprattutto, che in generale i favori debbono essere resi. Ma il vero favore alla categoria consisterebbe nel tornare a renderla realmente indipendente e adeguatamente compensata, senza il ricorso a sistemi quanto meno poco persuasivi di incremento degli emolumenti, come quelli escogitati dal CCNL del 16.5.2001.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p><a name="_ftn1"><a href="#_ftn1S">[1]</a> T.A.R. Sardegna, 10 febbraio &#8211; 12 maggio 1999, n. 593.</p>
<p><a name="_ftn2"><a href="#_ftn2S">[2]</a> In merito, l&#8217;Aran rispetto alla possibilità di applicare il galleggiamento comunque all&#8217;importo massimo contrattuale previsto per i dirigenti o responsabili di servizio si è pronunciata con la seguente risposta al quesito: SGR.14 &#8211; Con quali criteri deve essere applicata la disciplina dell&#8217;art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari per la &#8216;parificazione&#8217; con la retribuzione di posizione della posizione dirigenziale più elevata dell&#8217;ente? Si deve tener conto del valore effettivo o di quello massimo teorico (L. 82.000.000)? Risposta: La disciplina dell&#8217;art. 41, comma 5, del CCNL dei segretari comunali e provinciali, sottoscritto il 16.5.2001, debba essere correttamente interpretata e applicata nel senso che il confronto tra la retribuzione di posizione del segretario e quella della posizione dirigenziale più elevata dell&#8217;ente, deve essere effettuata sulla base dell&#8217;effettivo valore &#8220;stabilito&#8221; per detta ultima posizione ed effettivamente corrisposto al dirigente titolare della posizione medesima. In altri termini non deve farsi riferimento ad un dato teorico, meno che mai al valore teorico massimo di L. 82.000.000, ma all&#8217;importo reale che la singola amministrazione ha determinato per la posizione dirigenziale al massimo livello di responsabilità. Più banalmente possiamo convenire che il termine &#8220;stabilito&#8221; debba essere inteso come equivalente di &#8220;percepito&#8221;. Naturalmente la citata disciplina dell&#8217;art. 41, comma 5, può trovare applicazione solo dal giorno successiva alla data di definitiva sottoscrizione del CCNL.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-galleggiamento-dei-segretari-comunali/">Il &#8220;galleggiamento&#8221; dei segretari comunali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Nota a T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; TRIESTE &#8211; 1540 &#8211; 17 dicembre 1998</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-1540-17-dicembre-1998/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:21:24 +0000</pubDate>
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<p>Un lettore della rivista (Avv. Luca De Pauli dello Studio Legale Ponti di Udine) ha inviato ieri sera la sotto riportata sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia del 17 dicembre 1998. Quando l&#8217;ho ricevuta stavo per andare a dormire, ma non ho potuto resistere alla tentazione di massimarla subito ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-1540-17-dicembre-1998/">Nota a T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; TRIESTE &#8211; 1540 &#8211; 17 dicembre 1998</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-1540-17-dicembre-1998/">Nota a T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; TRIESTE &#8211; 1540 &#8211; 17 dicembre 1998</a></p>
<p>Un lettore della rivista (Avv. Luca De Pauli dello Studio Legale Ponti di Udine) ha inviato ieri sera la sotto riportata sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia del 17 dicembre 1998. Quando l&#8217;ho ricevuta stavo per andare a dormire, ma non ho potuto resistere alla tentazione di massimarla subito ed inserirla nel sito. Il che mi ha costretto ad andare a dormire molto tardi (onde non sono proprio sicuro di dovere ringraziare l&#8217;Avv. De Pauli, che ha involontariamente ridotto le mie ore di sonno). I lettori, ovviamente, non saranno dello stesso parere, ragion per cui ringrazio l&#8217;Avv. De Pauli a nome loro.</p>
<p>Si tratta di una sentenza particolarmente rilevante, perché &#8211; come nota giustamente l&#8217;Avv. De Pauli &#8211; affronta forse per la prima volta funditus il problema della mancata conferma (o, se si vuole, della rimozione) del Segretario comunale, della nomina del nuovo, del termine entro il quale poterla validamente effettuare e della qualifica richiesta ai Segretari dei Comuni sopra i 10.000 abitanti. </p>
<p>Com&#8217;è noto, al problema della rimozione dei Segretari comunali la presente rivista Internet ha già dedicato <a href="/forum/forumsc1.htm">apposita pagina</a>, alla quale si fa rinvio per ulteriori riferimenti.</p>
<p>Nella sentenza in particolare si afferma il principio secondo cui è illegittimo un provvedimento con il quale il Sindaco esprime sfiducia nei confronti del segretario del suo Comune, manifestandogli l&#8217;intenzione di non confermarlo, nel quale non siano state indicate le ragioni dell&#8217;adozione del provvedimento stesso, con la conseguenza di rendere inintelligibili al destinatario e al giudice le ragioni della sfiducia e di (non) consentire al primo di replicare sul punto.</p>
<p>E&#8217; un principio che mi sembra pienamente condivisibile (mi permetto ricordare che in una recente nota pubblicata in questo sito auspicavo che, in attesa di una pronuncia del Giudice delle leggi, i Giudici di merito circondassero almeno di adeguate garanzie la norma che prevede il potere di rimozione, richiedendo in particolare una ampia motivazione nella quale siano spiegate le ragioni della rimozione).</p>
<p>Si tratta di un principio oltre che giuridico (il riferimento al fondamentale art. 3 L. n. 241/90 è quasi scontato), anche logico e direi insito nel sistema. Se per licenziare una colf occorre la giusta causa, non vedo perché per rimuovere un Segretario dopo tanti anni di onorato servizio non si debba pretendere altrettanto. A meno che non si ritenga che la dirigenza  sia meno importante delle colf (con tutto il rispetto dovuto a queste ultime). </p>
<p>Attendo i commenti dei lettori, che saranno  pubblicati prontamente, se inviati nelle ore diurne.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; TRIESTE &#8211; 1540 &#8211; <a href="dispositivo?codgiur=240&#038;visualizza=1">sentenza 17 dicembre 1998</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-1540-17-dicembre-1998/">Nota a T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; TRIESTE &#8211; 1540 &#8211; 17 dicembre 1998</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Relazione al Convegno di Napoli del 3 luglio 1999 sui segretari comunali e provinciali</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/relazione-al-convegno-di-napoli-del-3-luglio-1999-sui-segretari-comunali-e-provinciali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:21:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/relazione-al-convegno-di-napoli-del-3-luglio-1999-sui-segretari-comunali-e-provinciali/">Relazione al Convegno di Napoli del 3 luglio 1999 sui segretari comunali e provinciali</a></p>
<p>Cap.1.- ART.2 DEL D.L. N.8/99, CONV. IN LEGGE N.75/99. Par.1 -Introduzione. Par.2- Esame della disposizione legislativa. Par.3- Sua natura innovativa e non interpretativa. Par.4- Profili di incostituzionalità della norma sotto vari aspetti. Cap.2.DISTINZIONE FRA POLITICA E GESTIONE DELL’ENTE LOCALE E CONSEGUENZE IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ ERARIALE. Par.1- Criterio della “separazione”</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/relazione-al-convegno-di-napoli-del-3-luglio-1999-sui-segretari-comunali-e-provinciali/">Relazione al Convegno di Napoli del 3 luglio 1999 sui segretari comunali e provinciali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/relazione-al-convegno-di-napoli-del-3-luglio-1999-sui-segretari-comunali-e-provinciali/">Relazione al Convegno di Napoli del 3 luglio 1999 sui segretari comunali e provinciali</a></p>
<p>Cap.1.- ART.2 DEL D.L. N.8/99, CONV. IN LEGGE N.75/99. </p>
<p>Par.1 -Introduzione. Par.2- Esame della disposizione legislativa. Par.3- Sua natura innovativa e non interpretativa. Par.4- Profili di incostituzionalità della norma sotto vari aspetti. </p>
<p>Cap.2.DISTINZIONE FRA POLITICA E GESTIONE DELL’ENTE LOCALE E CONSEGUENZE IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ ERARIALE. </p>
<p>Par.1- Criterio della “separazione” dei poteri di  “programmazione ed indirizzo” da quelli di “gestione”. Par.2- Incongruenza del suo recepimento nell’ipotesi legislativa di che trattasi. Par.3- Diverso regime delle responsabilità per danni erariali cui potrebbero essere assoggettati i segretari comunali rispetto a quella dei pubblici amministratori, soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti. Par.4- Conclusioni. </p>
<p>1.1. Come tanti, anch’io sono rimasta stupita dal  recente intervento del legislatore, che, con il decreto legge 26 gennaio 1999 n.8 ( in G.U.R.I. n. 20, parte I, del 26 gennaio 1999), poi convertito, con modifiche, nella legge 25 marzo 1999, n. 75 (in G.U.R.I. n. 72, parte I, del 27 marzo 1999) ha introdotto, con l’art.2, una norma che riguarda la nomina del Segretario Comunale e Provinciale da parte del Sindaco e del Presidente della Provincia, sia nella fase di prima applicazione del nuovo ordinamento, sia “a regime”, in occasione dell’insediamento dei vertici politici dell’ente locale. </p>
<p>Stupisce, soprattutto, che il legislatore abbia espressamente qualificato la suddetta norma come “di interpretazione autentica” dei commi 70 ed 81 dell’art.17 della legge n.127/97, così attribuendole “efficacia  retroattiva”, e, quindi, diretta applicazione anche con riferimento alla controversie in atto pendenti. </p>
<p> Più precisamente, con l’art.2, del decreto-legge 26 gennaio 1999 n.8, poi convertito, con modifiche, nella legge 25 marzo 1999, n.75 vengono introdotti: </p>
<p>a) il principio della “automatica cessazione” dell’incarico di segretario comunale alla scadenza del mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia (con continuazione dell’esercizio delle funzioni fino alla nomina del titolare), quale momento interpretativo del  comma 70 dell’art.17 della legge n.127/97; </p>
<p>b) il principio secondo cui l’incarico delle funzioni di segretario comunale viene ritenuto essere automaticamente cessato alla data di entrata in vigore del D.P.R. 4.12.1997 n.465 (cioè alla data del 6 gennaio 1998) –formalmente istitutivo dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali- quale momento interpretativo del comma 81 dell’art.17 della legge n.127/97. </p>
<p>Suscita perplessità, innanzi tutto, il momento storico-oggettivo in cui la precitata disposizione legislativa si è inserita, che non è quello (logicamente più opportuno) relativo alla fase di prima applicazione della legge Bassanini 2 (del maggio 1997) e del susseguente regolamento attuativo (del dicembre dello stesso anno), ma quello, successivo, caratterizzato dal già avvenuto intervento di molte ordinanze giurisdizionali e di alcune pronunce di primo grado da parte del giudice amministrativo (ad esempio: due sentenze del T.A.R. Friuli 17 dicembre 1998 n. 1540 e 18 gennaio 1999 n. 9, le quali, facendo applicazione dei principi generali, avevano già dato una certa interpretazione della normativa “de qua”). </p>
<p>1.2. Invero, l’art.17 della legge n.127/97 (che aveva, a sua volta, già profondamente modificato  il sistema di nomina del segretario comunale, tradizionalmente affidato alle regole concorsuali, in coerente applicazione dei principi direttamente discendenti dall’art.97 Cost.) attribuisce la facoltà di nomina  del segretario comunale all’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali (con ciò ponendo l’iscrizione all’Albo professionale quale requisito indispensabile per la nomina); introduce il principio della “temporaneità” della nomina da parte del Sindaco o del Presidente della Provincia e prevede altresì la possibilità della “riconferma tacita” del Segretario in servizio quando entro il termine previsto dal regolamento non sia richiesta la nomina di un diverso segretario: presentando, cioè la cessazione dell’incarico del segretario come un fatto puramente “virtuale” nei casi di conferma da parte del  nuovo Sindaco o del nuovo Presidente della Provincia. </p>
<p>Al contrario l’art.2, pur avendo formalmente veste di norma di interpretazione autentica, introduce il principio della “cessazione automatica in ogni caso”, non contemplando più la riconferma del segretario comunale. </p>
<p>La sopravvenuta disposizione legislativa pone, quindi, il problema in ordine alla necessità o meno dell’intervento di un ulteriore provvedimento di nomina, anche nel caso della riconferma in sede, da parte dell’Agenzia. </p>
<p>Il comma 81° dell’art.17 della legge n.127/97 prevedeva che “..a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento (…) il Sindaco o il Presidente della Provincia possono nominare il Segretario scegliendo tra gli iscritti all’albo”. </p>
<p>L’art.2 precitato, invece, stabilisce che il segretario Comunale o Provinciale titolare alla data di entrata in vigore del D.P.R. è cessato automaticamente dall’incarico dalla medesima data, fatte salve le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario. </p>
<p>1.3. Appare evidente, perciò che l’art.2 del decreto-legge 26 gennaio 1999 n.8, poi convertito, con modifiche, nella legge 25 marzo 1999, n.75 introduce una profonda innovazione rispetto alla originaria formulazione del comma 81° dell’art.17 della legge n.127/97, in quanto rende automaticamente cessate tutte le titolarità dei segretari comunali dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n.465/97, cioè dalla data del 6 gennaio 1998. </p>
<p>Infatti, mentre nei commi modificati  era previsto soltanto un sistema di “prorogatio” e di “conferma tacita” della nomina, con il sopravvenuto intervento legislativo, si è voluto, in realtà, “innovare” profondamente nel sistema delineato dalla disposizione legislativa “interpretata”, profilando, di fatto, la “introduzione”, con norma “retraottiva”, della cessazione automatica delle funzioni dell’intera categoria dei segretari comunali da un incarico a suo tempo conferito in esito ad un pubblico concorso!!. </p>
<p>Sembra, inoltre, che, con l’art.2 precitato, il legislatore abbia voluto –di fatto- attribuire  implicitamente ai Sindaci ed ai Presidenti della Provincia una sorta di “diritto di non motivare” le non-conferme e le nomine dei segretari comunali e provinciali, o “rectius” una sorta di “esenzione” dall’obbligo generalizzato di cui all’art.3 della legge n.241/90. </p>
<p>Tale implicita “deroga” all’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi sembra suscettibile di voler sconfinare -altrettanto implicitamente- nel riconoscimento di una sorta di “presunzione assoluta” e di “intangibilità” degli atti amministrativi inerenti le non-conferme e le nomine dei segretari comunali, in grave contrasto con i principi stabiliti dagli art.97 e 113 della Costituzione. </p>
<p>Si ha, quindi, l’impressione che il legislatore, sotto lo  schema  di  un&#8217;interpretazione autentica, abbia voluto introdurre una sostanziale modificazione della disciplina previgente, prevedendo una disciplina legislativa irragionevole ed in violazione dei principi di certezza del diritto, di corretto andamento della p.a., di lealta&#8217; e trasparenza dell&#8217;azione di questa. </p>
<p>1.4. Sorge, quindi, il ragionevole dubbio che il legislatore abbia voluto fare un uso illegittimo del potere di interpretazione autentica, che viene, così, ad interferire con la &#8220;potestas iudicandi&#8221; riservata alla autorità giudiziaria. </p>
<p>Ed è noto che la Corte Costituzionale hareiteratamente affermato (ex multis: sent. 4 aprile 1990 n. 155; sent. 10 dicembre 1981 n.187) il principio secondo cui il legislatore non fa buon uso del suo potere quando emana norme allo  scopo di sostituirsi al potere cui e&#8217; affidato il compito istituzionale dell&#8217;interpretazione della legge, stabilendo lo “autentico”  significato  di una  precedente  legge, e, quindi, attribuendo alla propria intepretazione “valore obbligatorio e  vincolante  per il  giudice”,  se non  ricorra l&#8217;esigenza di dirimere  dubbi sorti in sede  di interpretazione della legge  anteriore, cheabbiarivelato“gravi  edinsuperabili anfibologie”. </p>
<p>La Corte Costituzionale (sent. 23 novembre 1994, n.397) ha altresì affermato che il ricorso, da parte del legislatore, a leggi di interpretazione autentica non  puo&#8217; essere utilizzato per mascherare norme effettivamente innovative dotate di efficacia retroattiva, in quanto, cosi&#8217; facendo, la legge  interpretativatradirebbe la sua propria funzione di chiarire il senso di norme preesistenti. </p>
<p>Ciò non significa che si voglia contestare la facolta&#8217; del legislatore di emanare leggi  interpretative con la connaturale portata  retroattiva, ma significa, soltanto, che non e&#8217; sufficiente la sola “autoqualificazione” da parte della norma sopravvenuta, occorrendo, al contrario, che la previsione legislativa sia effettivamente diretta a chiarire il senso di disposizioni preesistenti, in quanto funzionale ad escludere o ad enucleare uno dei significati tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle statuizioni interpretate, posto che la scelta assunta dal precetto interpretativo deve rientrare tra le varianti di significato compatibili con il tenore letterale del testo interpretato (cfr. Corte Corte Costituzionale,  sentenza del 5 novembre 1996 n.386). </p>
<p>Il legislatore, nel predisporre una disposione di  interpretazione autentica, agisce nell&#8217;ambitonaturale della suafunzione di produzione  normativa e  nonlede  la  sfera propria  del  potere  giurisdizionale, allorquando la disciplina adottata, oltre a non risultare lesiva di giudicati gia&#8217;  formatisi, non  sottrae ad un soggetto alcuno strumento  di  tutela  giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione (cfr. Corte costituzionale 26 gennaio 1994, n.6). </p>
<p>Ma, per le motivazioni già esposte, a me sembra che possono sorgere legittimi dubbi in ordine alla coerenza del sistema così delineato con le previsioni costituzionali. </p>
<p>2.1. Quanto ai contenuti della recente normativa di cui alla legge n.75/99, potrebbe sorgere il dubbio in ordine ad una sorta di “degenerazione” del criterio -cui sembrano ispirate le leggi n.241 /90 e 142/90 e succ. mod. (es. legge n.81/93)- inerente, nel’ambito dell’ente locale, la “separazione” dei poteri di  “programmazione ed indirizzo” da quelli di “gestione” (ai fini di una migliore responsabilizzazione e professionalità dei pubblici funzionari). </p>
<p>In base al suddetto criterio, a seguito della elezione diretta dei Sindaci e dei Presidenti della Provincia, viene attribuita agli stessi la “responsabilità politica della conduzione dell’ente”, mediante il potere di nominare i dirigenti e di attribuire gli incarichi dirigenziali, sulla base delle norme regolamentari interne. </p>
<p>Tale  criterio supera il tradizionale principio secondo cui gli incarichi dovrebbero essere affidati con metodi concorsuali e criteri di professionalità che premiano il merito dei migliori (fatta sempre salva la possibilità di revoca in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previo l’utilizzo di neutrali sistemi di valutazione) e appare incentrato sull’idea secondo cui gli incarichi di dirigenza sono affidati dagli organi politici “intuitu personae”, posto che l’organo politico elettivo ha già un programma da rispettare (che lo impegna verso i suoi elettori), la cui maggiore garanzia di realizzazione sarebbe offerta dal preporre agli incarichi di responsabilità persone di fiducia dell’eletto. </p>
<p>2.2. Con riferimento all’ipotesi legislativa sub esame, emerge, però, una certa incongruenza fra la nomina del segretario comunale, effettuata secondo il criterio dello “intuitu personae” e poi la privazione, nei confronti dello stesso, di tutte le attività amministrative – gestionali, salvo il caso della contestuale nomina a direttore generale. </p>
<p>Invero, la nomina secondo il criterio dello “intuitu personae” potrebbe avere senso soltanto nell’ambito di un sistema fondato sulla “piena” e/o “totale” separazione fra il ruolo della “politica” e quello della “gestione”, altrimenti la nomina del dirigente da parte del politico potrebbe rischiare di comportare  l’assurda  conseguenza di porre il dirigente, nominato fiduciariamente, in condizioni di dover essere costretto -di fatto- ad accontentare il suo amministratore politico in tutto e per tutto nelle scelte gestionali: cioè, potrebbe essere costretto ad accettare scelte gestionali non sempre ineccepibili, pur di non essere “licenziato”. </p>
<p>In tal caso, il sistema, nel suo insieme, realizzerebbe una situazione altrettanto incostituzionale, ponendo il segretario comunale non già al servizio della nazione, come richiesto dall’art.97 Cost., ma al servizio diretto del Sindaco (!!!!). </p>
<p>Sorge, quindi, il ragionevole dubbio che il criterio della “separazione” dei poteri possa rischiare di trasformarsi -nella sua concreta applicazione- in una specie di “paravento” che serva ai politici a conservare –di fatto- il controllo del potere  “gestionale”, mediante la facoltà di nomina dei dirigenti, senza, però, avere dirette responsabilità da difendere davanti alle corti di giustizia, realizzando, in tal modo, una sorta di “zona franca”, caratterizzata dal “primato” della politica sull’amministrazione, al riparo da ogni responsabità. </p>
<p>2.3. Infine, non può sottacersi il diverso regime delle responsabilità per danni erariali -cui potrebbero essere ormai assoggettato il segretario comunale- rispetto a quella del pubblico amministratore, soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti. </p>
<p>Invero, il segretario comunale potrebbe essere citato in giudizio per la responsabilità erariale <a name="_ftn1S"><a href="#_ftn1">[1]</a> davanti al G.O. anziché davanti alla Corte dei Conti,  in coerente applicazione del principio della cosiddetta “privatizzazione” del pubblico impiego, introdotto con il combinato disposto di cui all’art.2, comma 2° ed all’art.4, comma 2° del D.Lsv. n.29/1993, secondo le modifiche rivenienti dal d.lvo n.80/98, che ha attribuito al Giudice Ordinario la giurisdizione sulle controversie attinenti agli atti della pubblica amministrazione in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti della stessa. </p>
<p>Invero, dal nuovo criterio di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di impiego del personale della P.A., potrebbe derivare un altro sistema di riparto, in materia di responsabilità erariale, fra giudice ordinario e giudice contabile, latore delle seguenti ulteriori conseguenze: </p>
<p>1)il Sindaco od il Presidente della Provincia potrebbero rispondere per danno erariale soltanto a seguito di citazione in giudizio da parte della Procura dei Conti, che, com’è noto, secondo la legge 14 gennaio 1994 n. 20, e, poi, la legge 20 dicembre 1996 n. 639, può attivarsi soltanto entro il termine prescrizionale di 5 anni, in caso di dolo o colpa grave, mentre la Sezione giudicante della Corte dei conti può applicare il peculiare beneficio della “riduzione dell’addebito” <a name="_ftn2S"><a href="#_ftn2">[2]</a> , previsto dall’art.83 della legge di contabilità dello stato; </p>
<p>2) il segretario comunale -il cui rapporto di lavoro secondo la giurisprudenza prevalente (ex multis: T.A.R. Lombardia-Brescia, 1°.6.1999 n.497; T.A.R. Toscana ord. n.170 del 10.3.1999) ai sensi del comb. disposto del D.lvs n.29/93 e n.80/98 dovrebbe essere qualificato come soggetto alla giurisdizione dell’A.G.O. <a name="_ftn3S"><a href="#_ftn3">[3]</a> potrebbe essere citato in giudizio -da parte dei rappresentanti legali  dello stesso ente, che si assume essere danneggiato- davanti all’A.G.O., e, quindi, in un regime di responsabilità disciplinato dalle norme del codice civile e cioè, entro il termine prescrizionale di 10 anni di cui all’art.2946 c.c. (se trattasi di responsabilità contrattuale scaturente dall’esecuzione della prestazione lavorativa) e di 5 anni ex art.2947 c.c. (per fatto illecito), anche per colpa lieve (ex artt. 1218 e seg. ed ex art.2043 c.c.), senza la possibilità di poter chiedere l’applicazione del beneficio della riduzione dell’addebito di cui all’art.83 <a name="_ftn4S"><a href="#_ftn4">[4]</a> della legge di contabilità di Stato, che, come già accennato, è istituto peculiare del giudizio davanti alla Corte dei Conti. </p>
<p>La maggiore gravità della posizione del segretario comunale rispetto a quella del Sindaco e del Presidente della Provincia è evidente, poiché, se è vero, che, in concreto, il segretario comunale -eventualmente citato in giudizio dalla Procura della Corte dei Conti- non ha alcun interesse ad eccepire il difetto di giurisdizione, è altrettanto vero, che, però, questi potrebbe essere chiamato a rispondere per danni erariali davanti al Giudice Ordinario, da parte dello“establishment” dell’ente insediato in seguito a nuove elezioni e successivo a quello che l’ha nominato <a name="_ftn5S"><a href="#_ftn5">[5]</a> , per responsabilità contrattuale: a) nel termine di 10 anni <a name="_ftn6S"><a href="#_ftn6">[6]</a> di cui all’art.2946 c.c.; b)anche per colpa lieve; c) per l’intero ammontare dell’addebito. </p>
<p>2.4.L’empasse potrebbe essere superata in modo chiaro e preciso soltanto mediante l’introduzione di una norma che espressamente preveda la giurisdizione della Corte Conti anche nella materia della responsabilità dei segretari comunali, evitando così di delegare al giudice la soluzione di un problema che non è soltanto intepretativo, ma anche di ripartizione di giurisdizione, e che potrebbe essere, inoltre,  suscettibile di determinare contrasti giurisprudenziali, non certo funzionali alla realizzazione della “certezza del diritto” né all’interesse dei cittadini. </p>
<p>Si potrebbe, inoltre, collegare il momento di incardinamento della responsabilità amministrativa <a name="_ftn7S"><a href="#_ftn7">[7]</a> all’insorgenza del cosiddetto “rapporto di servizio” <a name="_ftn8S"><a href="#_ftn8">[8]</a> con l’ente locale, dando particolare rilievo, cioè, a quel particolare nesso funzionale che porta il segretario a partecipare all&#8217;attività amministrativa dell’ente locale ed a conformare la propria condotta alle prescrizioni che regolano tale attività. </p>
<p>Soccorrerebbe, a tal uopo, il riferimento alla  distinzione <a name="_ftn9S"><a href="#_ftn9">[9]</a> fra il rapporto di lavoro che il segretario comunale ha con l’Agenzia (avente personalità giuridica di diritto pubblico) rispetto al “rapporto di ufficio” che il medesimo instaura con l’ente locale in conseguenza dell’accettazione della nomina, effettuata ai sensi dell’art.15 del D.P.R. N.465/97. </p>
<p>Si dovrebbero, cioè, tener presente soltanto i fatti e/o i comportamenti collegati al  “rapporto di ufficio” ai fini dell’incardinamento della giurisdizione della Corte dei Conti, assegnando, in tal modo, prevalenza all’attribuzione di una funzione pubblica, caratterizzata da compiti di supervisione e di controllo, che contribuiscono a realizzare l’espletamento di una carica di vertice dell’ordinamento comunale. </p>
<p>Giova, infine, rilevare che il legislatore, con l’articolo 1, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e, poi, con l’articolo 3 della legge 20 dicembre 1996 n. 639, ha stabilito che la Corte dei Conti giudica sulla responsabilità degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad enti diversi da quelli d’appartenenza. </p>
<p>In conclusione, l’incongruenza della normativa sopravvenuta con il sistema preesistente rileva sotto molteplici aspetti e necessita di un ulteriore intervento chiarificatore da parte del legislatore. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>NOTE:</p>
<p><a name="_ftn1"><a href="#_ftn1S">[1]</a> Va precisato che il mancato raggiungimento dei risultati non determina, automaticamente, la responsabilità dei soggetti ai quali la legge attribuisce questo compito. </p>
<p>Va, pertanto, respinta qualsiasi impostazione che voglia porre sullo stesso piano la responsabilità amministrativa e quella dirigenziale, quasi a voler affermare un&#8217;automatica responsabilità del dirigente per il mancato raggiungimento dei risultati. </p>
<p>Talvolta può verificarsi che tale circostanza possa  costituire -in certi casi ed a determinate condizioni- un elemento integrativo della fattispecie di danno, da porre a fondamento di un&#8217;eventuale responsabilità amministrativa, ma, sempre secondo le regole proprie di questa, le quali pongono a carico del pubblico ministero l’onere di provare non solo il danno, ma anche la colpa grave. </p>
<p>Un&#8217;interessante applicazione del concetto di “danno erariale” si ha nell’ipotesi di utilizzazione delle risorse finanziarie per fini diversi da quelli fissati (ad esempio l’acquisto di una diversa attrezzatura). E’ quello che alcuni autori definiscono “danno derivante dal sovvertimento delle scelte di priorità nell’azione pubblica”. </p>
<p>La suddetta applicazione del concetto di “danno erariale” appare altresì in linea con la più recente normativa, che ha accentuato la previsione del raggiungimento dei risultati e, in particolare, sia con l&#8217;articolo 1 comma 1 bis della legge 20/94, sia con la cd. “responsabilità dirigenziale”, prevista dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29, giacché tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti significa verificare, in concreto, se l&#8217;esborso di denaro pubblico ha avuto una qualsiasi utilità. </p>
<p><a name="_ftn2"><a href="#_ftn2S">[2]</a> Cioè una sorta di “potere equitativo” del giudice contabile di riportare a normalità situazioni nelle quali il danno causato risulta eccessivo, in rapporto alle condizioni economiche del responsabile ed alla gravità dell’infrazione contestata. </p>
<p><a name="_ftn3"><a href="#_ftn3S">[3]</a> Non potendosi considerare più come riconducibile nell’alveo del “pubblico impiego” –requisito indispensabile per incardinare la giurisdizione della Corte dei Conti-. </p>
<p><a name="_ftn4"><a href="#_ftn4S">[4]</a> Non va sottaciuto, che la giurisprudenza del giudice contabile evidenzia  un’ampia applicazione del potere riduttivo. </p>
<p><a name="_ftn5"><a href="#_ftn5S">[5]</a> Magari di diverso orientamento politico. </p>
<p><a name="_ftn6"><a href="#_ftn6S">[6]</a> Paradossalmente, cioè, anche per fatti su cui gli amministratori pubblici non possono essere più chiamati a rispondere, per decorrenza del termine prescrizionale molto più breve, di 5 anni!  </p>
<p><a name="_ftn1"><a href="#_ftn1S">[7]</a> Il legislatore ha attribuito la facoltà di compiere le scelte agli organi politici (o programmanti) che devono individuare gli interessi pubblici da soddisfare con carattere di priorità, anche sacrificandone altri egualmente rilevanti. </p>
<p>Da ciò consegue che l’organo deputato alla gestione non può cambiare le decisioni prese, perché si autoattribuirebbe un potere di scelta che non ha, sicché le spese sostenute in difformità dalle scelte degli organi deliberanti, vanno ritenute inutili, proprio perché fatte contro le decisioni, legittimamente e lecitamente adottate dall’organo programmante. </p>
<p><a name="_ftn8"><a href="#_ftn8S">[8]</a> Il “rapporto di servizio” consiste nell’inserimento di un soggetto all’interno dell’organizzazione amministrativa, per lo svolgimento di un’attività secondo le regole proprie della pubblica amministrazione. Tale inserimento comporta l’assunzione di vincoli ed obblighi, diretti ad assicurare il buon andamento dell’attività affidata e la rispondenza di essa alle esigenze generali cui è preordinata. </p>
<p><a name="_ftn9"><a href="#_ftn9S">[9]</a> In qualche modo recepita dal’ordinanza del Tribunale Civile di Firenze dell’11.2.1999, che ha, però, valorizzato i suddetti connotati pubblicistici della funzione, al fine di ritenere le controversie in materia di rapporto di lavoro del segretario comunale con l’amministrazione locale, come rientranti nell’alveo della giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/relazione-al-convegno-di-napoli-del-3-luglio-1999-sui-segretari-comunali-e-provinciali/">Relazione al Convegno di Napoli del 3 luglio 1999 sui segretari comunali e provinciali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>RUOLO MANAGERIALE PER IL SEGRETARIO COMUNALE ?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/ruolo-manageriale-per-il-segretario-comunale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:21:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ruolo-manageriale-per-il-segretario-comunale/">RUOLO MANAGERIALE PER IL SEGRETARIO COMUNALE ?</a></p>
<p>(Intervento al convegno interregionale organizzato dal CO.N.AU.SE.R il 19 dicembre 1998 a Reggio Calabria &#8211; gli atti saranno pubblicati nel prossimo fascicolo di La Voce delle Autonomie, R. Noccioli Ed. Firenze &#8211; autorizzazione concessa). Prima di svolgere il mio intervento, vorrei ringraziare il Collega Ioculano che ha organizzato questa occasione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ruolo-manageriale-per-il-segretario-comunale/">RUOLO MANAGERIALE PER IL SEGRETARIO COMUNALE ?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ruolo-manageriale-per-il-segretario-comunale/">RUOLO MANAGERIALE PER IL SEGRETARIO COMUNALE ?</a></p>
<p>(Intervento al convegno interregionale organizzato dal CO.N.AU.SE.R il 19 dicembre 1998 a Reggio Calabria &#8211; gli atti saranno pubblicati nel prossimo fascicolo di La Voce delle Autonomie, R. Noccioli Ed. Firenze &#8211; autorizzazione concessa).</p>
<p>Prima di svolgere il mio intervento, vorrei ringraziare il Collega Ioculano che ha organizzato questa occasione di incontro e di dibattito, nonché i Senatori Giovanardi e Cortelloni, i Magistrati, i Docenti universitari, gli Avvocati i quali, con la loro presenza, testimoniano un interesse per la problematica posta, interesse che esso stesso dimostra la necessità di intervenire per portare qualche correzione ad una riforma che ne ha certamente bisogno, specialmente per come viene applicata.</p>
<p>Vorrei anche rispondere a coloro i quali &#8211; insieme al Prof. Cassese in un recente articolo &#8211; sostengono che tutto sarebbe avvenuto nel silenzio più incomprensibile degli interessati.</p>
<p>In realtà, se è vero che era ed è difficile far sentire opinioni dissenzienti in presenza di un coro assordante che leva lodi sperticate, è anche vero che è nato un coordinamento nazionale come il CO.N.AU.SE.R., del quale oggi siamo ospiti, che si è costituita l&#8217;Associazione G.B. Vighenzi, fondata dai colleghi della zona di Brescia, che ricorda il nome di un segretario comunale trucidato in servizio dalle SS durante la guerra, che le stesse organizzazioni sindacali, in particolare la CISL, stanno riesaminando dell&#8217;intera vicenda preparandosi ad una presenza più partecipata ed efficace che non in passato.</p>
<p>E&#8217; anche vero che &#8211; ad un crescente assenteismo dal voto che deve preoccupare &#8211; corrisponde una scarsa partecipazione, non solo alle questioni che riguardano i Segretari, che non può certo essere considerata un indice di buona salute della democrazia.</p>
<p>Entrando nel merito dell&#8217;argomento che mi è stato assegnato, ricordo che una polemica recente sull&#8217;utilità dei controlli di legittimità si chiedeva dove fossero i Segretari durante Tangentopoli: un risposta chiara, di certo non a prendere tangenti né a sviluppare concussioni!</p>
<p>Lo stesso polemista, si trattava del Sen. Massimo Villone, sosteneva che il parere di legittimità del Segretario poteva intimorire i Sindaci: verrebbe da chiedersi che succede quando ben più forti pressioni vengono esercitate da varie lobbyes nei confronti di Sindaci e Presidenti.</p>
<p>E’ più utile dare un contributo pacato, cercando di fondarsi sui fatti più che sulle emozioni.</p>
<p>Una prima questione: è utile e necessaria una figura unica, anziché collegiale, al vertice della struttura gestionale di Comuni e Province?</p>
<p>La risposta si ha guardando le Regioni, i Comprensori, le USL, gli stessi Ministeri, compresa la Presidenza del Consiglio, che in molti casi hanno riscoperto l’opportunità di una figura unica, in genere il Segretario Generale.</p>
<p>Dunque è opportuna, al vertice, una figura unica che riunisca e coordini l’azione della struttura e sia dotata chiaramente delle relative funzioni di complessiva responsabilità.</p>
<p>D&#8217;altra parte, nella P.A., nei Comuni e nelle Province occorre rispettare il principio della distinzione tra politica e gestione, voluto dalla riforma del 1990 e rafforzato dal decreto 29 del 1993. </p>
<p>La legge 25 marzo 1993 n° 81, ha fortemente sottolineato la figura monocratica del Sindaco/Presidente.</p>
<p>La separazione degli ambiti di competenze, alla quale consegue l’esclusione del cumulo delle attribuzioni &#8211; per l’una o l’altra categoria di organi, di estrazione democratica o di formazione tecnica o amministrativa &#8211; è stata definita essenziale dalla giurisprudenza. Si veda ad esempio TAR Toscana, Sez. I, 3 agosto 1994 n° 450.</p>
<p>Quindi ad un vertice &#8211; unico e responsabile &#8211; della struttura politica, deve corrispondere un vertice – unico e responsabile &#8211; della struttura gestionale.</p>
<p>E&#8217; stato già detto che il Sindaco/Presidente deve esser messo in condizione di realizzare il suo programma elettorale che rappresenta il &#8220;patto con gli elettori&#8221;; egli deve quindi disporre di poteri di decisione e di controllo sufficienti ad ottenere dalla struttura gestionale i comportamenti auspicati.</p>
<p>Dato che siamo in uno stato di diritto, come recentemente e molto autorevolmente è stato sottolineato, non può che trattarsi di poteri democratici.</p>
<p>A sua volta, anche il vertice gestionale deve esser messo in condizione di gestire liberamente e responsabilmente per raggiungere l’obiettivo assegnato, che rappresenta l&#8217;oggetto del suo &#8220;patto con il Sindaco&#8221;, in definitiva del suo contratto di lavoro.</p>
<p>I decisori pubblici, Sindaci e Presidenti ma anche Segretari, Dirigenti, Funzionari, debbono dunque poter esercitare la discrezionalità che è un potere &#8211; ed anche un obbligo &#8211; legato al concetto stesso di responsabilizzazione (politica o gestionale); un potere che proviene dalla stessa posizione &#8211; mandato elettivo o nomina tecnica o amministrativa &#8211; da essi ricoperta.</p>
<p>Si deve però sottolineare che si tratta di decisori &#8220;pubblici&#8221;, che decidono non di beni propri o comunque privati ma di quelli della collettività: si pensi solo alle espropriazioni immobiliari per cogliere la non sottile differenza.</p>
<p>Se manca la trasparenza, la pubblicità delle motivazioni e la loro ragionevolezza, la discrezionalità si trasforma in arbitrio , che non è consentito e tradisce il carattere &#8220;pubblico&#8221;, basato sulla chiarezza e la coerenza.</p>
<p>Vediamo adesso quale &#8220;profilo professionale&#8221; sia adatto per essere collocato al vertice della struttura gestionale.</p>
<p>La scienza dell’organizzazione, da tempo, ha chiarito che &#8211; al crescere della complessità organizzativa &#8211; corrisponde una attività di direzione sempre meno specialistica e sempre più generale, nella quale si sviluppano in particolare le capacità di esprimere autorità ma più ancora di avere autorevolezza e soprattutto di gestire i rapporti interpersonali: in questa direzione occorre dunque orientare la ricerca.</p>
<p>E&#8217; appena il caso di precisare, preliminarmente, che non esiste alcuna vera dicotomia tra il rispetto della legittimità ed il perseguimento degli obiettivi.</p>
<p>Si può dire che la legittimità è simile alle rotaie ferroviarie: se un treno non resta dentro le rotaie, deraglia, non raggiunge alcun obiettivo e combina solo disastri. </p>
<p>Se però il treno si limita a stare sulle rotaie, resta fermo e non raggiunge la stazione d’arrivo che rappresenta il suo obiettivo, la sua ragion d&#8217;essere. </p>
<p>La regola generale è dunque quella di perseguire gli obiettivi &#8211; che costituiscono la ragion d’essere dell’azione e della stessa organizzazione &#8211; pur senza deragliare dalla legittimità. Concetto peraltro efficacemente ricordato da tante vicende giudiziarie penali e contabili.</p>
<p>Concentrando l&#8217;esame all&#8217;interno di Comuni e Province, si possono delineare le figure capaci di una efficace azione di &#8220;general management&#8221; negli Enti Locali caratterizzandole sotto tre profili:</p>
<p>A &#8211; Compiti esecutivi propri: pochi ma esistenti, salvo negli Enti di massima dimensione</p>
<p>B &#8211; Conoscenze specialistiche: in diminuzione ma non a zero, specie negli Enti piccoli e medi, con organici limitati</p>
<p>C &#8211; Capacità gestionali: moltissime e crescenti al crescere delle dimensioni della organizzazione</p>
<p>E&#8217; doveroso riconoscere che nella P.A. e con i concorsi non sono state preparate, nè selezionate, figure professionali così attrezzate.</p>
<p>Questo, non perché non esistessero le metodologie o i candidati adatti ma perché &#8211; come ormai tutti ammettono &#8211; negli ultimi decenni lo spazio della gestione è stato interamente occupato dalla struttura politica, mentre veniva praticato con grande vigore un durissimo appiattimento retributivo e funzionale nonchè una politica del personale assolutamente &#8220;peculiare&#8221;. </p>
<p>Diciamo subito che questo non esclude affatto che, già oggi, all’interno della P.A., vi siano figure manageriali anche di grande spessore: significa invece che esse sono tali soltanto per loro iniziativa e merito, non per essere state formate o selezionate da chi aveva il compito di volerlo.</p>
<p>Una soluzione che viene molto pubblicizzata è quella di inserire, in posizione di vertice, figure del tutto estranee alla Pubblica Amministrazione ma molto preparate sul piano gestionale, il mitico &#8220;manager privato&#8221;.</p>
<p>L&#8217;esperienza ha già dimostrato in molti casi che si tratta di una soluzione semplicistica e miracolistica: certamente inadatta ai piccoli Comuni.</p>
<p>E&#8217; infatti il caso di ricordare qualche dato numerico: i Comuni sono 8103, quelli inferiori a 15.000 ab. sono 7467, cioè il 92,15%, in essi risiede però il 41,79% della popolazione (fonte il Sole 24ore).</p>
<p>Questa soluzione, inoltre, non tiene conto delle caratteristiche richieste dai precedenti punti, in particolare la capacità di svolgere anche compiti esecutivi e la necessità di avere anche conoscenze specialistiche del settore.</p>
<p>Essa crea, per di più, un grosso pericolo di &#8220;deragliamento&#8221; sul piano della legittimità, rischiando un deciso rifiuto da parte della tecnostruttura, che vive il nuovo modello come una imposizione, vede frustrato ogni suo sforzo di aggiornamento, si sente ancora una volta demotivata e delusa.</p>
<p>Può essere il caso, d&#8217;altra parte, di fare una precisazione: il vertice gestionale, deve godere necessariamente della fiducia del vertice elettivo.</p>
<p>Si tratta però di una fiducia professionale che è diversa da altri tipi di fiducia. Per assurdo: non può consistere nel &#8220;fare il palo&#8221; né tanto meno nel &#8220;tenere il sacco&#8221;.</p>
<p>Dunque, il vertice gestionale non può essere asservito né subordinato gerarchicamente &#8211; o peggio &#8211; ma solo funzionalmente al potere politico, pena il ritorno alla commistione dei ruoli abrogata dalle leggi di riforma.</p>
<p>Non a caso il Costituente ha sancito all&#8217;art. 97 l’imparzialità dell’amministrazione ed all&#8217;art.98 il concetto per il quale i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.</p>
<p>Cerchiamo di enucleare, allora, quale sia l&#8217;investimento sulle risorse umane degli Enti Locali che appare più efficace e produttivo &#8211; anche sul piano del confronto costi/ricavi.</p>
<p>A proposito di costi, sarebbe interessante svolgere un&#8217;accurata ricerca delle spese sostenute per compensi a manager, esperti e consulenti in questi ultimi tempi. Un grande Comune risulterebbe aver cambiato tre Direttori Generali in un solo anno.</p>
<p>L&#8217;operazione migliore da compiere può essere quella di aggiornare e riqualificare, tra gli operatori pubblici, quelli che siano portatori di una preparazione di base adeguata, che siano disponibili ed interessati a farlo, fornendo loro adeguati poteri e strumenti di gestione, creando nel contempo opportune &#8220;vie di fuga&#8221; &#8211; come modifiche del profilo professionale, mobilità interna o esterna, facilitazioni pensionistiche o altro &#8211; per coloro che non siano in condizione di adeguarsi al cambiamento.</p>
<p>A questo punto è possibile vedere se esistono ragioni professionali utili per confermare i Segretari Comunali e Provinciali nella posizione di vertice gestionale negli Enti Locali e con funzioni adatte all’attuale ruolo di Comuni e Province.</p>
<p>1 &#8211; I Segretari, da sempre, sono abituati a curare sia la formazione che il perfezionamento, autofinanziando continuativamente corsi rivolti a coloro che entrano in carriera ed a coloro che già sono in servizio.</p>
<p>Occorre peraltro impegnarsi di più e prioritariamente sul versante della scienza dell&#8217;organizzazione e delle tecniche di gestione, piuttosto che sulle tradizionali materie giuridiche.</p>
<p>2 &#8211; La posizione funzionale del Segretario, al vertice della struttura gestionale ed in continuo contatto con gli organi elettivi, opera potentemente per la sua responsabilizzazione: specie negli Enti di dimensioni non metropolitane, è lui il primo a subire pressioni , critiche e richieste per qualsiasi ritardo o disfunzione operativa degli uffici e servizi. </p>
<p>Ciò talvolta lo porta ad un eccesso di &#8220;immedesimazione organica&#8221;, spesso lo fa divenire il capro espiatorio preferito dagli amministratori e magari dalla stampa.</p>
<p>Non confondiamo però gli effetti con la causa, spesso estranea al Segretario e magari addebitabile a carenze programmatorie degli Organi Elettivi</p>
<p>3 &#8211; L&#8217;unicità fisica del Segretario, il suo essere una sola persona, stimola l’assunzione di responsabilità e visione globali, dell’intera organizzazione, quali non possono generalmente ritrovarsi in coloro che si occupano solo di un settore e sono dotati di un profilo più specialistico.</p>
<p>4 &#8211; La capillare diffusione del Segretario, presente in tutti gli Enti Locali, di ogni dimensione, garantisce che l’investimento su questa categoria ha effetto su tutti i Comuni e Province e non soltanto sui &#8220;soliti noti&#8221;, di dimensioni maggiori.</p>
<p>5 &#8211; Il percorso di carriera del Segretario, che ha avuto modo di conoscere diversi Enti, garantisce la sua capacità di superare il localismo, di essere portatore di esperienze diverse e capace di esaminare i problemi organizzativi sotto diversi angoli di visuale.</p>
<p>6 &#8211; La stessa mobilità esterna del Segretario, costituisce, se opportunamente regolata un&#8217;ulteriore garanzia in direzione del miglior rapporto di collaborazione professionale tra l’Ente ed il suo vertice gestionale, secondo il principio dell’uomo giusto al posto giusto, secondo un concetto di reale professionalità e non di mera fiduciarietà.</p>
<p>7 &#8211; La immediata disponibilità di una quota dei diritti di rogito, risorse finanziarie necessarie per operare in questa direzione, permette di agire senza ritardo nè aggravio per le pubbliche finanze, aumentando il rapporto di efficienza nell’utilizzo delle risorse stesse.</p>
<p>Massima attenzione deve esser posta al fine di evitare sprechi e assicurare chiarezza e trasparenza.</p>
<p>Linee operative a breve</p>
<p>&#8211; forte investimento per un immediato, tempestivo e continuato aggiornamento professionale dei Segretari, nel campo organizzativo e delle tecniche gestionali,<br />
&#8211; mediante corsi &#8220;lunghi&#8221; full immersion,<br />
&#8211; giornate di approfondimento,<br />
&#8211; utilizzando le risorse economiche già esistenti.<br />
 una rapida e chiara definizione dello stato giuridico, che<br />
&#8211; rispetti il dettato costituzionale in tema di imparzialità dell’azione amministrativa e di tutela del rapporto di lavoro<br />
&#8211; rispetti il criterio di distinzione tra politica e gestione voluto dalla legge 142 e rafforzato dal decreto legislativo n° 29/1993,<br />
&#8211; sottolinei le funzioni di sovrintendenza, coordinamento e direzione generale contenute in quella di Segretario Comunale e Provinciale<br />
&#8211; apra dignitose &#8220;vie di fuga&#8221; che consentano, a coloro che lo desiderino, di vedere la propria professionalità riconosciuta, apprezzata ed utilizzata in profili più &#8220;tradizionali&#8221;, più simili alle funzioni specializzate per le quali hanno superato i concorsi.<br />
&#8211; un trattamento economico che corrisponda al profilo richiesto, rispettando il precetto costituzionale che vuole la retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato.  </p>
<p>D&#8217;altra parte la legge prevede tuttora che il Segretario Comunale e Provinciale sia &#8220;necessario&#8221;, cioè obbligatorio, mentre il Direttore Generale è solo eventuale.</p>
<p>Dunque, all’interno della funzione svolta dal Segretario esiste già quella di direzione generale che costituisce solo una specificazione, una parte della più complessiva e superiore funzione del Segretario stesso.</p>
<p>Infatti, quando venga nominato il Direttore Generale, il Segretario perde solo la sovrintendenza ed il coordinamento dei Dirigenti: quindi esso è solo uno strumento, parziale, della funzione più generale svolta dal Segretario.</p>
<p>Per concludere, una citazione sul tema dell&#8217;unicità della funzione (TAR Toscana, Sez. I, 3/8/1994 n° 450) &#8220;Le funzioni del segretario…non possono non configurarsi, quindi, se non quali compiti di superiore &#8220;dirigenza&#8221; quale sinonimo di direzione, secondo modello piramidale, quale che sia la classificazione del Comune di appartenenza ed a prescindere dalla qualifica … che quegli rivesta.&#8221;</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Le funzioni del segretario comunale e del direttore generale (*).</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:21:24 +0000</pubDate>
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<p>1. Premessa La teoria delle organizzazioni ha consentito di elaborare delle categorie concettuali che sono di utilità nei processi di analisi delle organizzazioni e che facilitano la descrizione delle caratteristiche organizzative di base. L’organizzazione delineata dal T.U. per gli enti locali è caratterizzata dalla assegnazione alla dirigenza delle funzioni manageriali,</p>
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<p>1. Premessa</p>
<p>La teoria delle organizzazioni ha consentito di elaborare delle categorie concettuali che sono di utilità nei processi di analisi delle organizzazioni e che facilitano la descrizione delle caratteristiche organizzative di base.</p>
<p>L’organizzazione delineata dal T.U. per gli enti locali è caratterizzata dalla assegnazione alla dirigenza delle funzioni manageriali, con attribuzione agli stessi di ampi margini di autonomia.</p>
<p>Una struttura articolata in questo modo richiede un momento di raccordo ad unità perché l’autonomia dei singoli dirigenti possa essere incanalata verso la realizzazione di obiettivi comuni o coerenti tra di loro.</p>
<p>Questa reductio ad unum può essere articolata, all’interno dell’ente, in diversi modi che consistono essenzialmente in differenti modi di regolare i rapporti interorganici all’interno dell’ente .</p>
<p>In linea di massima la lettura delle disposizioni del TUEL consentono di costruire senza troppa difficoltà i rapporti tra gli attori principali del sistema e, dunque, tra gli organi politici e tra questi e i dirigenti.</p>
<p>Le norme risultano meno chiare, invece, nel delineare i rapporti tra direttore e segretario e dirigenti e, soprattutto, i rapporti e la differenza di ruolo che esiste tra le figure del segretario e del direttore generale.</p>
<p>Questa distinzione è ulteriormente complicata dalla possibilità, riconosciuta dalla legge, di avere un segretario che al contempo sia anche direttore generale. </p>
<p>In ogni caso  le figure del segretario e del direttore generale, nonostante le ambiguità riscontratesi nella prassi applicativa, rimangono giuridicamente due figure distinte cui il legislatore attribuisce funzioni differenti.</p>
<p>Risulta quanto mai fondamentale, pertanto, una ricognizione delle due figure diretta a darne la più corretta collocazione all’interno dell’organizzazione amministrativa e ad una piena comprensione dei compiti che la legge attribuisce loro.</p>
<p>2. Le funzioni del segretario comunale</p>
<p>I compiti che la legge attribuisce al segretario comunale sono elencati all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000.</p>
<p>L’elenco che ricaviamo dalla norma è quantomai vario per le profonda diversità che caratterizza i diversi compiti attribuiti al segretario, per cui risulta opportuno suddividerlo in sottocategorie costruite in relazione all’omogeneità dei compiti stessi, determinata sia in relazione ai contenuti degli stessi e alla competenza e professionalità che il loro esercizio implica.</p>
<p>2.1 Attività a contenuto  giuridico. </p>
<p>I primi punti dell’elenco sopra riportato possono essere ricondotti tutti ad una unica categoria e rappresentano il nucleo minimo e imprescindibile dell’attività del segretario comunale, che può essere ampliato ma non diminuito.</p>
<p>Possiamo pertanto definire questa prima sottocategoria di compiti come il nucleo indefettibile dell’attività del segretario.</p>
<p>In questa categoria vanno ricondotte anche le altre attività ricondotte al segretario comunale da disposizioni di legge esterne al TUEL.</p>
<p>In via esemplificativa, tra queste funzioni ulteriori, possiamo citare la levata dei protesti cambiari, le competenze in materia di servizio elettorale, una generale potestà certificativa sull’attività dell’ente e dei singoli organi dell’ente(ad esempio per attestare la partecipazione alle sedute ai fini dei permessi degli amministratori). </p>
<p>Il minimo comune denominatore di questo nucleo base di funzioni è intimamente legato, in tutta evidenza, alla funzione di garanzia della legalità dell’attività amministrativa che storicamente è stata attribuita al segretario e rappresentano, pertanto, la parte meno innovativa dei compiti attribuiti al  segretario.</p>
<p>Tale gruppo di attività, proprio perché derivanti dal ruolo tradizionale del segretario, rinviano a competenze normative e legali più che gestionali e possono essere sinteticamente identificate come attività a contenuto giuridico.</p>
<p>2.2 Attività a contenuto gestionale</p>
<p>La lettera d) dell’art. 97 del TUEL stabilisce che il segretario “esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.”</p>
<p>Ai sensi di tale disposizione, quindi, fonte delle competenze del segretario comunale  sono oggi, oltre alla legge, anche lo Statuto e i regolamenti del singolo ente, nonché i decreti sindacali con cui vengono eventualmente attribuite funzioni specifiche e ulteriori..</p>
<p>Considerato, pertanto, che le funzioni attribuite direttamente dal sindaco o attribuite per via statutaria o regolamentare saranno diverse da ente ad ente, le funzioni che l’ordinamento attribuisce ai segretari comunali possono definirsi a tutti gli effetti a &#8220;geometria variabile&#8221;, cioè consistenti in un nucleo minimo di base, ampliabile in relazione alle scelte organizzative dell’ente.</p>
<p>La variabilità è da intendere anche nel senso di “non indefettibilità” di tali funzioni, che possono anche non essere attribuite.</p>
<p>Il raccordo di tale disposizione con quella dell’art. 109, che fa riferimento al conferimento di funzioni dirigenziali, evidenzia che è per il tramite di questa disposizione  che il legilsatore ammette l’attribuzione anche di compiti gestionali al segretario comunale. Pertanto, in base a tale disposizione il sindaco può attribuire al segretario l’esercizio delle funzioni dirigenziali, anche in via statutaria o regolamentare.</p>
<p>E’ possibile, quindi, definire sinteticamente questa seconda categoria come quella che ricomprende i compiti a contenuto gestionale.</p>
<p>2.3 Funzioni eventuali.</p>
<p>L’elenco dell’articolo 97, poi, fa riferimento anche a funzioni la cui attribuzione al segretario comunale dipende da una variabile organizzativa esterna, rappresentata dalla nomina o meno del direttore generale e se il direttore generale coincida con il segretario comunale.</p>
<p>E’ con riguardo a tali funzioni che sorgono i maggiori problemi di raccordo tra la figura del segretario e quella del direttore.</p>
<p>3. Le funzioni del direttore generale. Rapporti con le funzioni  del segretario comunale.</p>
<p>I compiti del direttore generale sono delineati dall’art. 108 del TUEL come segue:</p>
<p>&#8211; attuazione degli indirizzi e obiettivi delineati dall’organo politico;</p>
<p>&#8211; predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi;</p>
<p>&#8211; predisposizione della proposta di PEG</p>
<p>&#8211; sovrintendenza alla gestione dell’ente.</p>
<p>A bene vedere, però, soltanto in relazione ai compiti di sovrintendenza si può veramente parlare di funzione, mentre gli altri compiti costituiscono delle mere attività. </p>
<p>Limitatamente alla funzione di sovrintendenza della gestione dell’ente il legislatore si preoccupa di stabilire che la stessa, in caso di mancata nomina del direttore generale, è comunque esercitata dal segretario comunale (art. 97.c.4).</p>
<p>Ciò significa che, per quanto riguarda l’attività di sovrintendenza, la sua allocazione varia  in considerazione del modulo organizzativo adottato da ogni singolo Ente. </p>
<p>Le norme citate non brillano per chiarezza della loro formulazione e, soprattutto, di prima acchito, ne è difficile il coordinamento.</p>
<p>L’uso del verbo “sovrintendere” sia con riferimento al contenuto delle funzioni del segretario sia con riferimento al contenuto del ruolo del direttore generale ha contribuito ad ingenerare una certa confusione  che ha portato alla sovrapposizione concettuale dei due ruoli, facendone perdere di vista le differenze. </p>
<p>Alcuni autori, per evidenziare il punto di contatto che esiste tra le funzioni attribuite al segretario e le funzioni attribuite al direttore generale, parla di competenze alternative o di competenze trasferibili (nel senso di trasferibili dal segretario al direttore, se nominato) lasciando intendere una sostanziale omogeneità o identità tra tali funzioni.</p>
<p>Questa interpretazione contribuisce a rafforzare le difficoltà interpretative legate alla comprensione della differenziazione tra i due ruoli.</p>
<p>Per superare questa ambiguità è utile ricorrere alle categorie concettuali che descrivono i diversi modelli di relazioni interorganiche.</p>
<p>4. I modelli delle relazioni interorganiche</p>
<p>I rapporti che si vengono ad instaurare tra organi dello stesse ente vengono definiti interorganici.</p>
<p>Il diverso modo in cui tali rapporti vengono strutturati all’interno dell’ente contribuisce a caratterizzare quest’ultimo sulla base di una ben precisa formula organizzatoria.</p>
<p>Anche in questo campo, come per i modelli organizzativi, si fa riferimento a delle categorie concettuali generali che agevolano l’analisi delle realtà che si intendono studiare.</p>
<p>I modelli tradizionali dei rapporti interorganici sono rappresentati dalla gerarchia, dalla direzione, dal coordinamento e dal controllo.</p>
<p>Ponendo tali modelli in ordine sulla base di una ideale scala di forza ne ricaviamo un ordine come quello graficamente rappresentato nella figura che segue.</p>
<p>Il parametro in base al quale vengono graduati questi modelli è rappresentato dal livello di pervasività che l’organo superiore può esercitare sull’organo inferiore.</p>
<p>Tale livello è massimo nel modello gerarchico che corrisponde al tradizionale modello piramidale che caratterizzava la P.A.</p>
<p>Tale modello si fonda su una formula organizzatoria di tipo verticale.</p>
<p>Si considerano generalmente connaturali al rapporto gerarchico i poteri di avocazione e di sostituzione che il superiore può esercitare nei confronti dell’inferiore.</p>
<p>Per meglio identificare e comprendere il contenuto di questa modalità di estrinsecazione dei rapporti interorganici si tenga presente che nel modello gerarchico tali rapporti sono formalizzati nell’ordine.</p>
<p>La formula organizzatoria che rappresenta lo sviluppo successivo al rapporto gerarchico è data dal rapporto c.d. di direzione.</p>
<p>Si tratta di un modello in via di progressiva evoluzione nella struttura amministrativa che tende a sganciarsi dal più tradizionale modello gerarchico.</p>
<p>La responsabilità del titolare di un ufficio, nonché la distinzione delle sfere di competenza delineati dal nuovo modello organizzativo della P.A. e degli enti locali in particolare, presuppone, infatti, che i poteri di ingerenza nell’attività dell’ufficio sottordinato risultino significatamente attenuati.</p>
<p>Alla posizione di direzione, quindi,  ineriscono poteri minori rispetto al modello classico fondato su rapporti gerarchici e, più precisamente, dei meri poteri di propulsione, direttiva e controllo, per cui ai destinatari di essi rimane una notevole autonomia di determinazione nella scelta delle modalità di perseguimento degli obiettivi fissati.</p>
<p>L’atto tipico del potere di direzione è, appunto, rappresentato dalla direttiva la cui caratteristica è quella di dettare regole di comportamento, lasciando sempre un ampio margine di discrezionalità all’organo chiamato poi ad applicarla, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di motivare circa l’eventuale disancoramento dagli indirizzi.</p>
<p>I poteri di direzione sono meno penetranti, pertanto, rispetto ai poteri di supremazia gerarchica e hanno fondamento semplicemente nel rapporto organizzatorio, per cui l’organo direttivo non è rivestito della stessa competenza degli organi “diretti”.</p>
<p>Il modello del coordinamento è collegato ad un gradino ancora più basso della scala ideale sopra delineata.</p>
<p>Questo è uno schema fondato sull’attribuzione di competenze ad organi in posizione equiordinata salvo poi istituire un organo il compito consista nell’indirizzare le singole competenze creando un  programma organico di realizzazione degli obiettivi comuni.</p>
<p>Il rapporto di coordinazione è definibile, pertanto, come la relazione intercorrente tra organi preposti ad attività che pur essendo distinte siano destinate ad essere ordinate in vista della realizzazione di un disegno unitario e del raggiungimento di risultati comuni. </p>
<p>Esso troverebbe il suo fondamento nelle esigenze di coerenza dell’azione amministrativa e si traduce in tutti gli atti diretti ad assicurare l’armonizzazione dell’attività secondo un disegno coerente ed organico in vista di risultati di interesse comune.</p>
<p>Esso si estrinseca, dunque, nel potere, riconosciuto all’organo coordinatore, di impartire le disposizioni idonee per la realizzazione del disegno unitario. (SANDULLI).</p>
<p>Il coordinamento, quindi,  assume particolare rilievo laddove ci si trovi dinanzi a organi in posizione di equiordinazione, stante la difficoltà di sincronizzare l’operato di organi reciprocamente indipendenti.</p>
<p>Da ciò ne deriva che l’attività di coordinamento è volta ad assicurare la corretta valutazione di tutti gli interessi coinvolti e importa la competenza alla risoluzione dei conflitti eventuali che si possono presentare tra organi equiordinati (nel nostro caso tra dirigenti) siano essi positivi o negativi, reali o virtuali.</p>
<p>Il contenuto dell’attività di sovrintendenza, invece, rimanda a compiti di vigilanza e controllo e riconosce, pertanto, la possibilità di sindacare l’operato di un altro organo a fini di prevenzione e riparazione ed a salvaguardare degli interessi su cui è chiamato a vigilare.</p>
<p>Viene identificato come un modello autonomo perché non necessariamente l’organo titolare della funzione di controllo è anche titolare dei poteri necessari per intervenire con azioni correttive sulle eventuali anomalie riscontrate.</p>
<p>5. La distinzione di ruolo tra il segretario comunale e il direttore generale.</p>
<p>I modelli interorganici sopra considerati possono essere graduati tra loro in una ideale scala di forza in ordine decrescente (gerarchia – direzione – coordinamento – sovrintendenza), nel senso che i poteri allocati ai livelli  inferiori sono ricompresi nel livello superiore, ma non viceversa.</p>
<p>Pertanto  nel concetto di direzione è assorbito il concetto di coordinamento e sovrintentendenza  ma non viceversa.</p>
<p>Pertanto la specificazione in capo al segretario (quando non sia stato nominato il direttore generale) dei poteri di coordinamento e sovrintendenza rappresenta un pleonasmo diretto a rafforzare il concetto del segretario come organo deputato a vigilare e controllare affinchè le disposizioni impartite per garantire la coerenza del sistema siano rispettate, attivando dove necessario azioni correttive.</p>
<p>Chiarite le differenze concettuali e giuridiche tra i vari modelli di relazioni interorganiche risulta quanto mai evidente e strano che tra le funzioni attribuite al direttore generale non si faccia alcun riferimento alla funzione direttiva, che si ricava attribuita al direttore unicamente dall’etimologia della sua denominazione nonché, forse, in modo indiretto, dalle altre attività elencate dall’art. 108.</p>
<p>Ma, se è indubitabile che il direttore generale sia titolare della funzione direttiva, non può che concludersi che il riferimento alla funzione di sovrintendenza nell’ambito dell’art. 108 è fatta o in senso pleonastico (per le motivazioni sopra dette) o più probabilmente perché frutto di una imprecisione terminologica per cui si è considerato il termine sovrintendenza dell’art. 108 come sinonimo del termine direzione. </p>
<p>Poiché direzione, coordinamento e sovrintendenza rappresentano modelli organizzativi distinti e autonomi tra loro si ricava in tutta evidenza che nonostante al segretario spettino, in assenza del direttore generale, le funzioni di coordinamento e sovrintendenza, i due ruoli rimangono comunque concettualmente e contenutisticamente distinti perché collocati su gradini diversi della scala sopra delineata.</p>
<p>Pertanto l’ordinamento garantisce che anche in assenza del direttore sia garantita la reductio ad unum dell’azione amministrativa, ma tale reductio viene realizzata tramite il modello del coordinamento e non quello della direzione.</p>
<p>Per ben  distinguere i contenuti dell’attività di direzione da quella di coordinamento si tenga presente che il coordinamento alloca le decisioni gestionali direttamente a livello degli organi coordinati, per cui il coordinatore deve limitarsi a garantire che le decisioni liberamente e autonomamente prese a livello gestionale non confliggano tra loro e siano funzionali alla realizzazione del programma organico di realizzazione degli obiettivi comuni.</p>
<p>Nel rapporto di direzione, invece, parte del contenuto gestionale della decisione si colloca al livello dell’organo direttivo.</p>
<p>Quest’ultimo, però, non potrà entrare nel dettaglio del contenuto gestionale della decisione, ma dovrà limitarsi a delineare soltanto gli aspetti generali della stessa, la cornice.</p>
<p>A differenza che nel rapporto gerarchico, quindi, l’organo direttivo non può impartire disposizioni concrete e puntuali, bensì definisce, semmai, i contenuti dell’obiettivo da raggiungere o del risultato da conseguire, senza entrare nel merito né dei mezzi né, tanto meno, dei tempi, lasciando quindi al destinatario una notevole area di autonoma determinazione.</p>
<p>6. Conclusioni.</p>
<p>Al di là delle considerazioni che possono farsi sui risultati di questa ricostruzione, soprattutto in merito alle conseguenze che la stessa potrebbe (o dovrebbe avere) sul piano della contrattazione decentrata, è interessante riflettere sui suoi riflessi organizzativi.</p>
<p>Diversamente, infatti, da quanto sostenuto da autorevolissimi autori in base alle considerazioni fatte non è sostenibile la tesi per cui sul piano sostanziale, i segretari comunali, in assenza del direttore esterno, tanto se in possesso di un&#8217;investitura formale delle funzioni di direzione generale, quanto se sprovvisti di tale conferimento, siano chiamati a ricoprire il medesimo ruolo ed esercitare le medesime funzioni, nell&#8217;ambito dell&#8217;organizzazione del Comune.</p>
<p>I due ruoli sono invece distinti, in quanto, se anche in assenza del direttore generale il contenuto delle funzioni attribuite al segretario comunale è più ampio, rimangono comunque estranei dalla sua competenza le funzioni tipiche della direzione. </p>
<p>L’attribuzione dell’incarico di direttore generale al segretario, pertanto, arricchisce il novero delle sue competenze, non unicamente con riferimento alla attuazione degli indirizzi e obiettivi degli organi di governo, della predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e della predisposizione della proposta di PEG, che rappresentano soltanto l’esemplificazione di attività che la logica organizzativa non può che attribuire al direttore generale, se nominato, quanto piuttosto con riferimento alle competenze tipiche della direzione.</p>
<p>Un segretario che non sia anche direttore generale non potrebbe definire e fissare i risultati cui l’azione amministrativa deve tendere, ma dovrebbe (e potrebbe) unicamente garantire che l’attività degli organi tenda al risultato o all’obiettivo altrove e da altri fissato e determinato.</p>
<p>Ciò consente di meglio comprendere perché l’art. 108 citi, accanto alla funzione di sovrintendenza, anche delle specifiche attività.</p>
<p>Si tratta di attività strettamente derivanti e/o conseguenti alla fissazione degli obiettivi.</p>
<p>Questa ricostruzione può costituire il parametro in base al quale risolvere una serie di ulteriori problemi che si sono posti in merito al rapporto tra le due figure tra cui quello, rilevantissimo per le conseguenze pratiche, dei modi in cui regolare i rapporti tra le due figure in caso di coesistenza delle stesse.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p><a name="_ftn(*)"><a href="#_ftn(*)S">(*)</a> Sintesi dell’intervento alla giornata di studio  organizzata dall’associazione YURTA di Bergamo nell’ambito del “Corso per amministratori di enti locali” – Ottobre 2002.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Spunti di riflessione in tema di collocazione, funzioni, ruolo del segretario comunale nel nuovo assetto dei poteri locali conseguente alla riforma del Titolo V – parte II – della Costituzione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-di-riflessione-in-tema-di-collocazione-funzioni-ruolo-del-segretario-comunale-nel-nuovo-assetto-dei-poteri-locali-conseguente-alla-riforma-del-titolo-v-parte-ii-della-cost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:21:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-di-riflessione-in-tema-di-collocazione-funzioni-ruolo-del-segretario-comunale-nel-nuovo-assetto-dei-poteri-locali-conseguente-alla-riforma-del-titolo-v-parte-ii-della-cost/">Spunti di riflessione in tema di collocazione, funzioni, ruolo del segretario comunale nel nuovo assetto dei poteri locali conseguente alla riforma del Titolo V – parte II – della Costituzione</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Premesse &#8211; 2. La ricognizione del quadro costituzionale tra “unità” ed “autonomia” &#8211; 3. I principi costituzionali di rilievo per l’esercizio dell’autonomia e la tutela dell’unità, con particolare riferimento ai profili organizzativi &#8211; 4. La collocazione, le funzioni, il ruolo del segretario comunale e provinciale alla luce del</p>
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<p>SOMMARIO: 1. Premesse &#8211; 2. La ricognizione del quadro costituzionale tra “unità” ed “autonomia” &#8211; 3. I principi costituzionali di rilievo per l’esercizio dell’autonomia e la tutela dell’unità, con particolare riferimento ai profili organizzativi &#8211; 4. La collocazione, le funzioni, il ruolo del segretario comunale e provinciale alla luce del nuovo assetto costituzionale &#8211; 5. Prospettive de iure condendo.</p>
<p>1. Premesse</p>
<p>La riforma del Titolo V – Parte II – della Costituzione ed il nuovo assetto dei poteri locali che da essa ne discende, hanno innescato un intenso dibatto a vario livello in ordine agli scenari che possono prospettarsi in sede di adattamento della legislazione a tale innovato contesto ordinamentale <a name="_ftn1S"><a href="#_ftn1">[1]</a>.</p>
<p>Per quanto attiene più propriamente al sistema delle autonomie locali, si è avviato un processo di revisione del Testo Unico degli enti locali, approvato con D.lgs.vo 267/00, nel quale com’è noto è refluita la quasi totalità delle disposizioni di legge introdotte dal legislatore negli anni ’90 a partire dalla L.142/90 per arrivare alla L.265/99.</p>
<p>La rilevazione del dibattito in corso, nonché l’esame di talune proposte operative, evidenziano tuttavia una sostanziale incertezza sul da farsi, cui è correlata la contrapposizione tra posizioni estreme, rispettivamente in favore o contro un’ulteriore estensione dell’autonomia locale rispetto a quanto già previsto nel Tuel.</p>
<p>In tale contesto non può sfuggire la necessità di individuare un approccio “metodico” che funga da criterio guida per la revisione del Tuel assicurandone una equilibrata evoluzione adeguatrice, poiché vi è il rischio di procedere in modo disorganico ed obiettivamente confuso (e quindi per ciò stesso rischioso), all’interno della cennata dicotomia tra spinte, allo stesso modo massimaliste, di conservazione ed innovazione.</p>
<p>Inoltre l’opportunità di un approccio metodico condiviso dai vari soggetti attori nel processo di adeguamento legislativo in argomento, si apprezza in particolare allorquando vi è da risolvere le questioni più spinose e controverse, tra le quali indubbiamente è oramai ricompresa, in tutta la sua deflagrante portata, quella concernente la collocazione, le funzioni, il ruolo del Segretario comunale (e provinciale) e ciò anche in conseguenza di intempestive decisioni assunte da taluni comuni che ne hanno disposto l’unilaterale abrogazione in via statutaria, cui è seguito un primo pronunciamento in senso contrario del giudice amministrativo investito in via cautelare della controversia <a name="_ftn2S"><a href="#_ftn2">[2]</a>.</p>
<p>Poiché il contesto su cui si muove il legislatore (statale e regionale) è quello di un sistema a costituzione rigida nel quale le leggi sono soggette al potenziale controllo di costituzionalità, deve ritenersi inderogabile l’individuazione dell’approccio metodico sopra sollecitato, nell’ambito di parametri di costituzionalità derivanti da principi ed eventualmente da disposizioni contenute nella costituzione siccome vigente.</p>
<p>Una volta individuati tali parametri le proposte di revisione del Tuel dovranno essere raffrontate con questi ultimi, fermi restando gli spazi per l’esercizio della discrezionalità legislativa in termini di scelta tra opzioni politiche nonché di apprezzamento contingente della cura degli interessi in gioco, purché si badi non confliggenti con l’assetto costituzionale.</p>
<p>In altri termini, le proposte di revisione ed adeguamento del Tuel, potranno rivelarsi rispettivamente:</p>
<p>a)  non compatibili con la costituzione, perché lesive di principi e/o disposizioni costituzionali;</p>
<p>b)  necessarie e/o obbligate, in forza della illegittimità costituzionale sopravvenuta di norme di legge preesistenti alla riforma del Titolo V – Parte II della costituzione;</p>
<p>c)  neutre, in quanto potenzialmente non in contrasto con il nuovo quadro costituzionale, e quindi oggetto di esercizio della richiamata discrezionalità legislativa.</p>
<p>2. La ricognizione del quadro costituzionale tra “unità” ed “autonomia”.</p>
<p>Il punto di partenza per la ricognizione del quadro costituzionale non può che essere il nuovo testo dell’art. 114 Cost., comma 1 e 2, a termini del quale: </p>
<p>“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.</p>
<p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.”</p>
<p>Dalla lettura dell’articolo sopra riportato, è possibile estrapolare alcune introduttive considerazioni, che si concretano nella rilevazione di:</p>
<p>a)  una innovata “pari-condizione” dei vari soggetti pubblici esponenziali e primari chiamati a concorrere per costituire la Repubblica, in una prospettiva policentrica e non costituzionalmente predeterminata dell’allocazione dei pubblici poteri tra gli stessi, i quali si relazionano in forma sussidiaria (v. anche art. 118 Cost., comma 1);</p>
<p>b)  una correlata neo-configurazione del grado di autonomia (normativa, amministrativa e finanziaria) riconosciuto a comuni, province, città e regioni, nei detti termini paritari, tale da delineare una “mutazione genetica” degli stessi <a name="_ftn3S"><a href="#_ftn3">[3]</a>;</p>
<p>c)un fermo ancoraggio ai principi fissati dalla medesima carta costituzionale, in ordine ai caratteri fisionomici con cui siffatta autonomia è ad un tempo riconosciuta e può essere legittimamente esercitata.</p>
<p>Seguendo spontaneamente le potenzialità innovatrici discendenti dalla riforma costituzionale gli operatori a vario livello impegnati nell’approfondimento e nell’attuazione della stessa, hanno privilegiato il sottolineare i primi due aspetti ora sopra cennati che discendono dal nuovo quadro costituzionale, mentre più in ombra è rimasto il pure essenziale ed imprescindibile riferimento ai principi costituzionali che debbono presiedere al processo di concreta esplicitazione del nuovo sistema dei rapporti tra i c.d. “livelli di governo”.</p>
<p>Esaurita quindi una prima esuberante fase in cui sono state amplificate tutte le potenzialità in senso autonomistico che il nuovo assetto costituzionale potrebbe assentire, e registrato per altro verso un rinnegamento per certi aspetti apodittico della nuova realtà ordinamentale, resta centrale la necessità di procedere con equilibrio alla ricognizione dei principi costituzionali i quali costituiscono l’unico parametro preventivo di discernimento della compatibilità costituzionale delle posizioni in campo, almeno fino a quando su singole fattispecie non si pervenga a pronunce della Corte Costituzionale.</p>
<p>Il percorso ricognitivo che in questa sede si vuole svolgere, avverte tuttavia il bisogno di essere predeterminato, poiché lo stesso dato testuale dell’art. 114, comma 2, Cost. si presta a due possibili accezioni, una in senso restrittivo e l’altra in senso estensivo.</p>
<p>In particolare allorquando si legge che l’autonomia riconosciuta ai poteri locali segue i principi fissati dalla costituzione, ciò può essere inteso nel senso (restrittivo) che i principi rilevanti sul punto siano esclusivamente quelli riferibili alle modalità in cui l’autonomia stessa è stata costituzionalmente attribuita, ovvero in un senso molto più ampio per cui tutti i principi di rilievo costituzionale che caratterizzano il nostro ordinamento giuridico condizionino ed interagiscano nel momento in cui trova esplicazione l’autonomia locale.</p>
<p>Com’è evidente la differenza è gravida di conseguenze, in quanto nel potenziale conflitto tra principi costituzionali, in linea teorica sempre ammissibile, nel primo caso avrebbe prevalenza la tutela dell’autonomia locale, e nel secondo avverrebbe l’esatto contrario.</p>
<p>Poiché la passione con cui ciascuno può sposare l’una o l’altra delle possibili alternative prospettate indubbiamente non giova alla facile composizione della questione, occorre trovare nella costituzione stessa argomentazioni fondate per accedere in modo persuasivo e condivisibile ad una delle stesse, atteso che come già cennato dalla opzione che si esercita discendono effetti applicativi di grande rilievo pratico.</p>
<p>Soccorre a tal fine la rilettura di un importantissimo articolo della stessa costituzione, collocato sotto il profilo sistematico tra i principi fondamentali su cui si poggia la Repubblica, che rinveniamo nell’art. 5 Cost., laddove è statuito:</p>
<p>“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.”</p>
<p>Indubbiamente una riflessione rigorosa sul tale articolo non può che condurre a riconsiderare le istanze autonomistiche anche alla luce delle esigenze di unità ed indivisibilità della Repubblica, e ciò non solo sotto il profilo territoriale, ma anche e sopratutto in termini di valori e quindi di sistemi di regolazione (ordinamento) degli interessi, nonché di tensione allo sviluppo delle persone e delle formazioni sociali.</p>
<p>Ciò determinerebbe il prevalere dell’esigenza dell’unità rispetto a quella dell’autonomia, almeno nel senso implicito in forza del quale laddove lo sviluppo sregolato dell’autonomia dovesse porre in pericolo l’unità, nei termini ampi e sostanziali in cui questa deve essere intesa, certamente l’ordinamento non potrebbe che privilegiare la sua conservazione.</p>
<p>In ogni caso, anche a volere momentaneamente soprassedere sulle possibili conseguenze derivanti dai casi di antinomie tra i due valori (unità ed autonomia), non è possibile desumere dal quadro costituzionale una prevalenza dell’autonomia sull’unità, per cui comunque i due valori vanno promossi in modo direttamente proporzionale, il che significa che essi debbono camminare e svilupparsi insieme <a name="_ftn4S"><a href="#_ftn4">[4]</a>.</p>
<p>Quanto sopra porta a concludere che vanno ricompresi nella ricognizione dei principi costituzionali tutti i principi che hanno rilievo tale da incidere in modo diretto nella tutela paritaria delle esigenze di autonomia e di unità, accedendo così ad una interpretazione ampia del disposto di cui al cennato art. 114, comma 2, Cost.</p>
<p>3. I principi costituzionali di rilievo per l’esercizio dell’autonomia e la tutela dell’unità, con particolare riferimento ai profili organizzativi.</p>
<p>Alla luce delle considerazioni sopra svolte, è possibile procedere con una certa scioltezza nella individuazione dei principi costituzionali secondo i quali l’autonomia locale si esplicita.</p>
<p>In particolare sembra immediatamente necessario definire il rapporto tra i caratteri “propri” dell’autonomia locale ed i principi costituzionali, nonché per la diretta correlazione, il ruolo che assume la legge sul punto.</p>
<p>Dal testo dell’art. 114, comma 2, si evince chiaramente che il riconoscimento dell’autonomia è intimamente connesso con gli strumenti giuridici idonei a renderla concretamente esercitabile, identificati nel nuovo testo costituzionale in “propri statuti, poteri e funzioni”.</p>
<p>A questo punto tuttavia si riscontra una fondamentale diversificazione tra comuni, province, città metropolitane da un lato e regioni dall’altro, nel senso che mentre per queste ultime la costituzione stessa detta il contenuto essenziale di statuti, poteri e funzioni (v. art.117 Cost. per l’attribuzione della funzione legislativa; art. 121 Cost. per l’individuazione degli organi di governo della regione; 122 Cost. per il sistema elettorale; 123 Cost. per la forma di governo e l’organizzazione amministrativa), per i primi tace relativamente al contenuto degli statuti ed alla descrizione dei poteri, mentre relativamente alle funzioni si limita a stabilire che: </p>
<p>“Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p>
<p>I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”(art. 118 Cost., comma 1 e 2).</p>
<p>Dal silenzio della costituzione sopra sottolineato, tuttavia non può dedursi in modo acritico ed indiscriminato il conseguenziale rinvio all’autonomia locale sul punto, poiché ciò condurrebbe ad effetti paradossali, nel senso che addirittura l’autonomia di comuni, province e città sarebbe di portata maggiore rispetto a quella riconosciuta alle regioni, atteso che ad es. per queste ultime vi sarebbe l’obbligo di avere un presidente, una giunta ed un consiglio regionale, mentre per i primi l’individuazione degli organi nonché la forma di governo locale, sarebbe completamente affrancata da vincoli legislativi predeterminati.</p>
<p>Evidentemente non è così, né potrebbe esserlo, anche in ragione delle esigenze di unità che in forza dell’art. 5 Cost., come abbiamo avuto modo di evidenziare, camminano insieme a quelle dell’autonomia.</p>
<p>Al contrario ciò comporta l’implicito, ma pacifico, intervento della legge per coprire quegli spazi di normazione che non sono occupati da norme costituzionali, e parimenti secondo ragionevolezza ordinamentale non possono essere ricondotti sul piano dell’autonoma normazione locale.</p>
<p>Infatti, scorrendo l’art. 117 Cost., rinveniamo alla lett. p.) del comma 2, nell’ambito delle materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quelle concernenti “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”, da esercitarsi nel rispetto della costituzione (cfr. art. 117 Cost., comma 1) ovverossia in conformità ai principi di autonomia ed unità, che debbono informare l’intero sistema dei poteri pubblici nella Repubblica.</p>
<p>Sicché è sempre nella legge (statale) <a name="_ftn5S"><a href="#_ftn5">[5]</a> che debbono rivenirsi i contenuti tipologici primari degli statuti, dei poteri e delle funzioni proprie (o fondamentali) <a name="_ftn6S"><a href="#_ftn6">[6]</a> di comuni province e città, fermo restando che essendo stata costituzionalmente potenziata l’autonomia di detti soggetti pubblici, il rispetto della costituzione impone al legislatore vincoli più stringenti, tali da giustificare la contrazione dell’autonomia esclusivamente per tutelare forti esigenze di unità, riconsiderate alla luce dei nuovi principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p>
<p>******</p>
<p>La ricognizione dei principi costituzionali che stiamo operando, sopratutto per quanto attiene all’autonomia ed all’assetto dei poteri e delle funzioni di comuni, province e città, tuttavia deve ricomprendere l’individuazione di un ulteriore e centrale principio costituzionale, fissato nell’art. 97 Cost. <a name="_ftn7S"><a href="#_ftn7">[7]</a> laddove è previsto che:</p>
<p>“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.</p>
<p>Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.</p>
<p>Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.”</p>
<p>Ciò comporta la necessità di ampliare il campo di intervento della legge per quanto attiene a qui profili dell’autonomia che si concretizzano nell’organizzazione, poiché la legge è chiamata ad intervenire per fissare le linee “fondamentali” dell’assetto degli apparati e del riparto interno delle funzioni e responsabilità nelle amministrazioni pubbliche. </p>
<p>Con la conseguenza che tra le materie comprese nelle “funzioni fondamentali” attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, deve obbligatoriamente riconnettersi quel modo di esplicitarsi delle “funzioni proprie” che è costituito per l’appunto dall’esercizio del potere di auto-organizzazione.</p>
<p>Inoltre vanno qui ricomprese tutte quelle esigenze di tutela che la legge dello Stato deve garantire, e che sono riconducibili alla necessità di assicurare il buon andamento e l’imparzialità nella generalità delle pubbliche amministrazioni, le quali debbono essere ancora più sentite allorquando la stessa costituzione attribuisce ai comuni la “generalità” delle funzioni amministrative.</p>
<p>4. La collocazione, le funzioni, il ruolo del segretario comunale e provinciale alla luce del nuovo assetto costituzionale</p>
<p>L’approfondimento delle recenti questioni insorte circa la soppressione del Segretario tra le figure necessarie all’interno dell’organizzazione e del funzionamento di comuni e province, indubbiamente assume una prospettiva diversa, alla luce del riconoscimento che sopra abbiamo accertato della persistenza di una competenza legislativa dello Stato (evidentemente per le sole regioni di diritto comune) in materia di funzioni fondamentali (o proprie) nonché in materia di organizzazione degli uffici pubblici, nei limiti del rispetto dei principi di autonomia e di unità stabiliti dalla costituzione.</p>
<p>Seguendo l’approccio metodico che ci siamo dati nel presente lavoro, sottoporremo ora il quadro legislativo vigente siccome definito negli artt. 97 e ss. del Tuel ai parametri di costituzionalità che sopra abbiamo individuato, specificando relativamente alla collocazione, al ruolo ed alle funzioni che la legge attualmente attribuisce a tale figura, la compatibilità delle attuali disposizioni di legge con le esigenze di autonomia ed ad un tempo di unità complessiva che riscontriamo nel quadro costituzionale.</p>
<p>******</p>
<p>Per quanto attiene alla sua collocazione il Segretario è un “professionista pubblico”, dipendente da una Agenzia Nazionale ed iscritto in un apposito Albo professionale, il cui rapporto di lavoro è soggetto in generale alle disposizioni sull’ordinamento del lavoro all’interno delle amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs.vo 165/01, contrattualmente regolato a livello nazionale secondo un distinto contratto nell’ambito delle previsioni dell’art. 40 del decreto citato, con una propria peculiarità in forza di speciali disposizioni contenute nel Tuel.</p>
<p>Poiché non è in alcun modo condivisibile, seppure da taluni sostenuto <a name="_ftn8S"><a href="#_ftn8">[8]</a>, che l’autonomia riconosciuta a comuni, province e città, possa spingersi fino a consentire un’organizzazione dei propri uffici ed un ordinamento del lavoro al proprio interno svincolato dalle previsioni di legge assunte in attuazione dell’art. 97 Cost., la posizione formale del Segretario è sostanzialmente identica a quella dei restanti dipendenti degli enti locali (dirigenti, funzionari, od altre restanti categorie).</p>
<p>Le peculiarità sono legate tuttora:</p>
<p>a)  alla previsione di un Albo nazionale articolato in fasce e sezioni regionali, ove si accede per pubblico corso-concorso, sulla base di un programma di formazione mirato a formare una adeguata professionalità del Segretario;</p>
<p>b)  alla previsione di legge, che rende “obbligatoria” tale figura professionale (si badi non la persona concreta del singolo segretario, ma la professionalità che la figura estrinseca);</p>
<p>c)  alla dipendenza “funzionale” con l’ente ove il Segretario svolge servizio, mentre il contratto di lavoro è sottoscritto con l’Agenzia Nazionale dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero degli Interni.</p>
<p>Se questi profili sembrano essere sintomatici di una persistente ingerenza dello Stato nella organizzazione di comuni e province, tale considerazione va correlata con i seguenti contrappesi:</p>
<p>a)  l’Agenzia per la gestione dell’Albo è un organismo composto paritariamente da rappresentanti del sistema delle autonomie locali e degli stessi segretari, e si configura come un organo autonomo pienamente innestato nel sistema delle autonomie;</p>
<p>b)  la nomina del segretario è atto di competenza del capo dell’amministrazione locale, con ampia facoltà di scelta nell’ambito delle professionalità garantite dalla iscrizione e dalla idonietà conseguita attraverso percorsi di accesso, formazione e qualificazione mirati;</p>
<p>c)  il rapporto di servizio del Segretario con l’ente locale è il meno rigido possibile nell’ambito dell’ordinamento del lavoro all’interno della amministrazioni pubbliche, atteso che in ogni caso di cessazione dalla carica del capo dell’amministrazione, viene meno il rapporto del segretario con l’ente locale, salvo conferma.</p>
<p>Quanto sopra evidenzia che indubbiamente sotto il profilo della collocazione, nessuna concreta lesione dell’autonomia locale, l’attuale status del segretario comporta per comuni e province.</p>
<p>Per quanto attiene alle funzioni che il Segretario svolge all’interno di comuni e province, queste sono dalla legge (art. 97, Tuel) delineate in due gruppi tipologici, che possiamo definire rispettivamente necessari ed eventuali.</p>
<p>Nel primo gruppo di funzioni minime e necessarie, rientrano:</p>
<p>a)  i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell&#8217;ente in ordine alla conformità dell&#8217;azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti,</p>
<p>b)  la partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e la cura della relativa verbalizzazione; </p>
<p>c)  la facoltà di rogare tutti i contratti nei quali l&#8217;ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell&#8217;interesse dell&#8217;ente.</p>
<p>Nel secondo gruppo di funzioni eventuali e facoltative da attivarsi a discrezione di comuni e province, rientrano:</p>
<p>a)  la sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti ed il coordinamento della relativa l&#8217;attività, nei casi in cui il sindaco e il presidente della provincia non abbiano nominato il direttore generale;</p>
<p>b)  l’espressione dei pareri di regolarità tecnica e/o contabile, di cui all&#8217;articolo 49 del Tuel, nel caso in cui l&#8217;ente non abbia dirigenti o funzionari responsabili dei servizi;</p>
<p>c)  l’esercizio delle funzioni di direttore generale nell&#8217;ipotesi in cui il capo dell’amministrazione locale intenda valersi di tale facoltà;</p>
<p>d)  l’esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia; </p>
<p>Orbene sottoponendo questi due gruppi di funzioni al quadro dei principi costituzionali che abbiamo sopra descritto ci accorgiamo che queste ad un tempo rispondono alle esigenze di unità (le prime), ed alle esigenze dell’autonomia le seconde, sviluppandolo insieme secondo un percorso equilibrato ed armonico.</p>
<p>In particolare nelle funzioni minime e necessarie il legislatore attraverso la previsione di tale figura professionale, ed a servizio delle funzioni proprie (o fondamentali) degli enti locali, assicura la salvaguardia di un interesse primario costituito dalla garanzia della legalità e della certezza (o della fede) pubblica nello svolgimento delle azioni degli organi di comuni e province.</p>
<p>In altre parole le esigenze dell’unità giustificano e rendono necessaria, secondo l’apprezzamento del legislatore, una linea comune a tutti i governi locali di cura del principio di legalità sostanziale dell’azione amministrativa, nonché la garanzia della certezza della formazione della volontà degli organi locali, cui è funzionale la collocazione di un pubblico ufficiale a tal fine preposto.</p>
<p>In questa prospettiva la previsione di tale figura non lede in alcun modo l’autonomia locale, poiché non attiene nei suoi caratteri inderogabili, alla organizzazione dell’ente in modo diretto, mentre è strumentale al perseguimento di condizioni di garanzia e certezza che non possono considerarsi disponibili alla autonomia locale.</p>
<p>Tutto il restante gruppo di funzioni attribuibili al Segretario si configurano invece come espressione massima dell’autonomia locale, nel senso che gli enti interessati possono nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, nonché organizzativa, attribuire ulteriori compiti e funzioni al segretario ovvero valersi della diverse alternative che la legge acconsente.</p>
<p>Mettendo insieme la collocazione e le funzioni del Segretario come sopra considerate, viene fuori il ruolo complessivo di tale figura professionale all’interno di comuni e province da sottoporre al vaglio del nuovo assetto dei poteri locali siccome fissato nell’innovato testo costituzionale.</p>
<p>Se guardiamo alle funzioni necessarie che lo stesso è chiamato a svolgere, indubbiamente il Segretario appare oggi come una figura di “Pubblico Ufficiale” di alta ed elevata garanzia e professionalità preposto all’interno degli enti per assicurare condizioni di certezza e fede pubblica alle attività maggiormente rilevanti di comuni e province.</p>
<p>Se guardiamo alla sua collocazione nel sistema dei poteri, esso indubbiamente non può che essere considerato un pubblico ufficiale “locale”, poiché l’Albo in cui è iscritto e l’Agenzia da cui dipende sono parte integrante del sistema delle autonomie, e sopratutto in relazione al fatto che il provvedimento di nomina che instaura il rapporto di servizio con l’ente locale è atto di esclusiva competenza del capo dell’amministrazione locale, da esercitarsi con ampia discrezionalità fiduciaria e con il solo limite sostanziale della idoneità professionale attestata dalla iscrizione all’Albo del Segretario concretamente prescelto.</p>
<p>Spostando infine l’osservazione alle funzioni eventuali, il Segretario è figura di potenziamento dell’autonomia di comuni e province, in quanto professionalmente idoneo a moltiplicare le alternative organizzative e gestionali a disposizione degli organi di governo locale.</p>
<p>5. Prospettive de iure condendo</p>
<p>Le riflessioni sopra svolte conducono a sostenere con fondata e persuadente certezza che la figura del Segretario comunale e provinciale, non solo non è sopprimibile in via statutaria ed unilaterale dai singoli enti (che pur significativa nella attuale fase contingente, si configurerebbe come una prospettazione recessiva della questione), ma al contrario risulta perfettamente innestata nell’innovato assetto dei poteri locali perfezionatosi con la riforma del Titolo V – Parte II della Costituzione.</p>
<p>Ciò che appare in sede di approfondimento della materia concernente la collocazione, le funzioni ed al ruolo dei segretari, è il carattere anticipatorio che la riforma dello status intervenuta con la L.127/97 ha assunto rispetto ad un più complessivo riassetto dei poteri tra centro e periferia nell’unitario ordinamento giuridico, sicché sembra davvero irragionevole sostenere oggi che una figura professionale pubblica locale, perfettamente innestata nel sistema delle autonomie, sia di ostacolo al libero svolgersi dell’autonomia di comuni e province.</p>
<p>Al contrario se dovessimo ricercare qualcosa di più locale all’interno di comuni e province purché allo stesso tempo congiunta alle esigenze di unità che l’ordinamento costituzionale non ha minimamente declinato, difficilmente troveremmo una figura professionale pubblica locale delineata in modo così equilibrato.</p>
<p>Parimenti non è concepibile che comuni e province interpretino sistematicamente la loro autonomia contro qualcosa o qualcuno, non riflettendo che in taluni casi essi rischiano di richiedere autonomia rispetto ad essi stessi, allorquando non colgono le richiamate esigenze di equilibrio tra unità intima dell’ordinamento ed esercizio della propria autonomia locale.</p>
<p>In prospettiva è quindi opportuno chiarire che lo status attuale del Segretario comunale e provinciale, se da un lato non è in alcun modo posto in condizione di incompatibilità con il nuovo quadro costituzionale, allo stesso modo non appare necessiti di particolari interventi legislativi.</p>
<p>Giova a tal fine osservare che il sistema che presiede all’accesso in carriera ed alla formazione e riqualificazione dei segretari è ancora in fase sperimentale, avendo la riforma del 1997 innescato una ampia e generale fase di rinnovamento e riqualificazione della figura, per cui eventuali interventi legislativi potrebbero irrimediabilmente compromettere l’esperienza in corso.</p>
<p>Peraltro, sotto il profilo della adeguatezza, è da chiedersi: chi dovrebbe sostituire il Segretario nei comuni e nelle province?</p>
<p>Le alternative sono essenzialmente due. </p>
<p>La prima conduce all’ipotesi che il Segretario non sia sostituito da nessuno.</p>
<p>Ciò significherebbe che dal giorno successivo alla soppressione della figura, giunte e consigli si riuniscono in assenza di un pubblico ufficiale che garantisca le certezza di quanto sta avvenendo e ne assicuri eventuali rimedi in caso di violazioni di legge; inoltre gli enti dovrebbero rivolgersi ai notai anche per la stipula di un semplice contratto di appalto; ed ancora allorquando gli organi di governo o i funzionari e dipendenti avessero necessità di assistenza in materia giuiridico-amministrativa&#8230;..non avrebbero altro da fare che rivolgersi a se stessi (o a&#8230;..consulenti esterni).</p>
<p>La seconda alternativa porta all’ipotesi di sopprimere la figura del Segretario e sostituire la detta figura, con altra figura che svolga le medesime funzioni, ma individuata e selezionata diversamente a livello esclusivamente locale, invocando a tal fine i principi autonomistici.</p>
<p>Tuttavia è proprio in quest’ultima ipotesi che appare in tutta la sua portata l’assoluta irragionevolezza della proposta di soppressione, poiché sono proprio comuni e province in massima parte a dettare le linee di evoluzione della figura ed il suo adeguamento alle esigenze di una moderna amministrazione pubblica locale. Sicché senza che vi sia alcuna ragione di incompatibilità costituzionale (se non di natura pretestuosa), gli enti locali rinunzierebbero a “costruirsi” insieme alla Agenzia ed alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) il loro “pubblico ufficiale locale”, andando alla ricerca di non si sa cosa, in un mercato del lavoro che per le amministrazioni pubbliche appare sempre di più inadeguato alle reali necessità degli enti.</p>
<p>In altre parole, gli enti chiedendo la soppressione del segretario travolgerebbero insieme con lui la stessa possibilità di assicurare una figura unitaria di pubblico ufficiale locale, regredendo in un sistema interamente localistico di conformazione degli uffici pubblici, sicuramente incompatibile con i principi costituzionali.</p>
<p>Vi è quindi da concludere che davvero l’ultima cosa di cui comuni e province hanno bisogno per meglio esplicitare la propria innovata autonomia, sia quella di sopprimere la figura del Segretario comunale e provinciale.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p><a name="_ftn1"><a href="#_ftn1S">[1]</a> Sul punto il processo legislativo di adeguamento si è concretizzato nel Disegno di legge del Governo n. 1545 in atto all’esame del Senato, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.</p>
<p><a name="_ftn2"><a href="#_ftn2S">[2]</a> Si veda in tal senso il caso del Comune di Castel di Tora.</p>
<p><a name="_ftn3"><a href="#_ftn3S">[3]</a> è necessario tuttavia sottolineare, già in questa sede, che impropriamente si è discusso in termini di “riforma federale” relativamente alla L. Cost. 3/01. </p>
<p>In realtà si tratta di una revisione del sistema amministrativo che investe tutti i livelli di governo, scomponendo le precedenti posizioni e sottraendo funzioni e poteri al centro per conferirli alla periferia, senza tuttavia congegnare in alcun modo una struttura federale dello stato. Per un approfondimento sul punto v., A. PIRAINO, I raccordi istituzionali alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione, intervento al Convegno su “Riforma del titolo V della Costituzione e autonomie locali” svoltosi a Messina il 25/26 Settembre, 2002, pro-manoscritto in atto inedito.</p>
<p><a name="_ftn4"><a href="#_ftn4S">[4]</a> V. sul punto, A. RUGGERI, Riforma del titolo V della Costituzione e autonomie locali (notazioni introduttive), Intervento introduttivo al Convegno dall’omonimo titolo svoltosi a Messina il 25/26 settembre, 2002, pro-manoscritto in atto inedito.</p>
<p><a name="_ftn5"><a href="#_ftn5S">[5]</a> Non sembra che sull’argomento possano prospettarsi in modo convincente spazi per la legislazione regionale, utilizzando il criterio di residualità nel riparto della competenza legislativa rinvenibile all’art. 117 Cost., comma 4. </p>
<p>Invero un siffatto intervento del legislatore regionale parrebbe indubbiamente lesivo dell’autonomia normativa di comuni, province e città, poiché esso determinerebbe una compressione inaccettabile dell’autonomia normativa locale. Sicché gli spazi lasciati liberi dal legislatore statale vanno occupati dalla normazione locale (statuti e regolamenti).</p>
<p><a name="_ftn6"><a href="#_ftn6S">[6]</a> Sulla assimilazione concettuale tra funzioni “proprie” e funzioni “fondamentali” si v. A. D&#8217;ATENA, Il nodo delle funzioni amministrative, intervento al Convegno su “Il Sistema amministrativo dopo la riforma del Titolo V della Costituzione”, organizzato dal Centro Vittorio Bachelet, in Roma il 31 gennaio 2002, disponibile nell’indirizzo internet: http://www.assiciazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti/riforma/datena.html </p>
<p><a name="_ftn7"><a href="#_ftn7S">[7]</a> Si riporta sul punto quanto sostenuto nella teoria del diritto amministrativo, secondo la quale “&#8230;anche l’attività organizzatoria è soggetta al principio di legalità, non solo per antiche tradizioni&#8230;&#8230;.e perché nell’ambito dell’organizzazione viene in rilievo un problema di distribuzione delle competenze fra organi, ma sopratutto a causa della prescrizione dell’art. 97 Cost&#8230;&#8230;.” (vfr. R. GALLI, Corso di Diritto Amministrativo, Padova, 1996, p.163).</p>
<p><a name="_ftn8"><a href="#_ftn8S">[8]</a> V. G. NAIMO, Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle Regioni alla luce della modifica del Titolo V della Costituzione, in www.giust.it, Rivista Internet di Diritto Pubblico.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-di-riflessione-in-tema-di-collocazione-funzioni-ruolo-del-segretario-comunale-nel-nuovo-assetto-dei-poteri-locali-conseguente-alla-riforma-del-titolo-v-parte-ii-della-cost/">Spunti di riflessione in tema di collocazione, funzioni, ruolo del segretario comunale nel nuovo assetto dei poteri locali conseguente alla riforma del Titolo V – parte II – della Costituzione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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