<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autonomia e decentramento-Disciplina delle regioni Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/argomento/autonomia-e-decentramento-disciplina-delle-regioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/argomento/autonomia-e-decentramento-disciplina-delle-regioni/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 19:35:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Autonomia e decentramento-Disciplina delle regioni Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/argomento/autonomia-e-decentramento-disciplina-delle-regioni/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LEGGE  N. 241 DEL 1990 E COMPETENZE REGIONALI:  UN “NODO DI GORDIO”</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/legge-n-241-del-1990-e-competenze-regionali-un-nodo-di-gordio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/legge-n-241-del-1990-e-competenze-regionali-un-nodo-di-gordio/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/legge-n-241-del-1990-e-competenze-regionali-un-nodo-di-gordio/">LEGGE  N. 241 DEL 1990 E COMPETENZE REGIONALI:  UN “NODO DI GORDIO”</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Il nuovo art. 29: la parte ricognitiva. – 2. (Segue): Sei interpretazioni per la parte (problematicamente) innovativa. – 3. La clausola transitoria. – 4. La ricerca dei princìpi vincolanti per le Regioni. – 5. Conclusioni. 1. Tra le numerosissime problematiche aperte dalla riforma della l. n. 241 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/legge-n-241-del-1990-e-competenze-regionali-un-nodo-di-gordio/">LEGGE  N. 241 DEL 1990 E COMPETENZE REGIONALI:  UN “NODO DI GORDIO”</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/legge-n-241-del-1990-e-competenze-regionali-un-nodo-di-gordio/">LEGGE  N. 241 DEL 1990 E COMPETENZE REGIONALI:  UN “NODO DI GORDIO”</a></p>
<p>SOMMARIO:<b> 1</b>. <i>Il nuovo art. 29: la parte ricognitiva</i>. – <b>2.</b> (Segue): <i>Sei interpretazioni per la parte (problematicamente) innovativa</i>. – <b>3.</b> <i>La clausola transitoria</i>. – <b>4</b>. <i>La ricerca dei princìpi vincolanti per le Regioni</i>. –<b> 5</b>.<i> Conclusioni</i>.</p>
<p><b>1.</b>	Tra le numerosissime problematiche aperte dalla riforma della l. n. 241 del 1990, un ruolo di primo piano, anche per il suo carattere pregiudiziale alla concreta rilevanza di molte delle nuove disposizioni, spetta alla questione della vincolatività nei confronti delle Regioni. La natura interdisciplinare della tematica ci ha indotti a svolgere una comune riflessione nella speranza che il confronto tra un’amministrativista e un costituzionalista potesse aiutare a trovare migliori spunti di soluzione. <br />
Anche se il risultato non ci ha lasciato interamente soddisfatti, l’interesse e la novità della materia suggeriscono, comunque, di offrire al dibattito dottrinario il frutto di queste brevi osservazioni.<br />
La questione nasce dal dato testuale della l. n. 15 del 2005 che, nel modificare la l. n. 241 del 1990, correttamente si pone il problema di definire il proprio ambito di applicazione in relazione al nuovo assetto costituzionale delle competenze.<br />
	Lo scopo non appare solo meritorio, ma del tutto corretto, anzi <b>necessario</b> alla luce della modifica introdotta dalla l. cost. n. 3 del 2001: nel nuovo assetto costituzionale grava sulla legge statale l’onere di giustificare il titolo della propria legittima competenza, a fronte di quella generale e residuale spettante alle Regioni ai sensi dell’art. 117, comma 4, Cost.<br />
	Il nuovo testo dell’art. 29, introdotto dall’art. 19 della l. n. 15 del 2005, così prevede:<br />
«<i>1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell&#8217;ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.</i><br />
<i>2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge</i>»<i>.</i><br />
Si tratta di quattro specificazioni dell’ambito di applicazione della legge che suscitano reazioni diverse: di esse, infatti, le prime tre appaiono <i>superflue</i>; la quarta, quanto meno, <i>di difficile interpretazione</i>.<br />
Parliamo di specificazioni “<i>superflue</i>” in quanto esse sono già ricavabili direttamente dall’art. 117 Cost e, quindi, sarebbero applicabili anche a prescindere da una loro esplicitazione.<br />
Infatti:<br />
&#8211; la applicabilità «<i>ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell&#8217;ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali</i>» discende dall’art. 117, comma 2, lett. <i>g</i>), secondo cui è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, la materia «<i>ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali</i>»;<br />
&#8211; la applicabilità, «<i>per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche</i>» scaturisce dall’art. 117, comma 2, lett. <i>l</i>), secondo cui è riservata alla competenza esclusiva dello Stato la materia «<i>giustizia amministrativa</i>»;<br />
&#8211; la potestà delle Regioni (e degli enti locali) di regolare «<i>le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale</i>» riprende il limite di cui all’art. 117, comma 1, Cost, secondo cui «<i>La potestà legislativa è esercitata … dalle Regioni nel rispetto della Costituzione</i>».<br />
Si tratta &#8211; in buona sostanza &#8211; di precisazioni meramente ricognitive del quadro costituzionale. <br />
Non si può comunque biasimare il legislatore per questa ripetizione: le ripetizioni, quando servono a far chiarezza, possono essere utili, specie quando riguardano l’intrecciato rapporto Stato-Regioni (la cui complessità è, come noto, testimoniata dalla frequenza con la quale è chiamata ad intervenire la Corte costituzionale, spesso con una giurisprudenza «<i>ortopedica</i>», cfr. D’Atena).</p>
<p><b>2.</b> La quarta specificazione dell’art. 29 fa, invece, molto riflettere.<br />
Essa dispone che le Regioni (e gli enti locali), nel regolare le materie disciplinate dalla legge n. 241, debbono anche rispettare le «<i>garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge</i>».<br />
 Si tratta di una formula ambigua, non facilmente riconducibile all’impianto costituzionale e che, quindi, consente diversi possibili approcci interpretativi:<br />
<b>a) </b>il primo cerca di trovarne le radici nei <b>lavori preparatori</b>.<br />
Ci ha sorpreso rilevare che la norma non è mai stata modificata nel corso del tortuoso <i>iter </i>parlamentare. La surricordata formulazione era infatti presente già nel testo del d.d.l. che ha avviato l’<i>iter</i> delle modifiche alla legge n. 241, in apertura della XIV legislatura (atti Senato, n. 1281, del 16 maggio 2002). <br />
Nella relazione di accompagnamento[1], per giustificare il testo del nuovo art. 29  si parte dal presupposto che dopo la riforma del titolo V non è più possibile ritenere che la legge n. 241 vincoli anche le amministrazioni regionali come accadeva nel testo originale del 1990: la qualificazione in termini di «<i>princìpi generali dell’ordinamento</i>»[2] non regge più alla prova del nuovo testo costituzionale, per la semplice ragione che i princìpi generali non rappresentano più un limite alla legislazione regionale.<br />
Si procede allora nella ricostruzione dei titoli di competenza statale per rinvenire gli spazi che possono giustificare un intervento sul procedimento amministrativo.<br />
Si fa così riferimento ad una serie di ragioni che abilitano le fonti statali a introdurre una disciplina nazionale dell’azione amministrativa, sia pure in termini di princìpi, e cioè:<br />
&#8211; la stessa Costituzione, in ragione del principio democratico, delle riserve di legge a tutela delle libertà personali ed economiche, delle norme sull’uguaglianza di cui all’articolo 3, del principio di ragionevolezza che se ne desume, nonché, più specificamente, dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione, indicati dall’articolo 97 Cost. e del principio del giusto procedimento;<br />
&#8211; l’articolo 117, comma 2, lettera <i>l</i>), che riserva al legislatore statale la giustizia amministrativa, ritenendo che essa comprenda la disciplina dell’attività amministrativa funzionale alla tutela giurisdizionale nei confronti delle pubbliche amministrazioni e, quindi, i princìpi e le norme che configurano gli atti amministrativi come oggetto di possibile sindacato giurisdizionale;<br />
&#8211; ancora la lettera <i>l</i>) nella parte in cui pone la riserva statale in materia di «<i>ordinamento civile</i>», che viene intesa come riguardante la disciplina dell’attività amministrativa derogatoria del diritto privato e delle clausole normative che definiscono il particolare regime di determinati poteri amministrativi e la loro tipologia. In tale ottica la riserva risponde evidentemente all’esigenza di assicurare sul territorio nazionale pari garanzie delle libertà e dei diritti costituzionali; rappresentando un’eccezione alla potestà legislativa generale delle Regioni, si ritiene che essa non potrà tuttavia essere interpretata in modo da oltrepassare il limite necessario per raggiungere il suo fine (secondo il principio di proporzionalità) e deve dunque interpretarsi come limitata alla riserva al potere legislativo dello Stato della definizione di princìpi, da attuare poi a livello regionale;<br />
&#8211; l’articolo 117, comma 2, lettera <i>e</i>), che riserva alla legislazione esclusiva statale la «<i>tutela della concorrenza</i>», in base alla quale possono definirsi regole dirette ad assicurare la concorrenza nel mercato e per il mercato, ivi comprese quelle che debbono essere osservate dalle pubbliche amministrazioni per la scelta dei contraenti pubblici o privati;<br />
&#8211; l’articolo 117, comma 2, lettera <i>m</i>), che riserva al legislatore statale, la «<i>determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali</i>», attraverso la quale si possono imporre a tutte le amministrazioni obblighi attinenti non solo ai servizi pubblici e alle prestazioni pubbliche volti a rendere effettivi i diritti civili e sociali riconosciuti ai cittadini, ma anche allo stesso «<i>servizio</i>» rappresentato dalla amministrazione e quindi relativi a gran parte dei princìpi contenuti nella l. n. 241[3]. <br />
	Su tale base il nuovo articolo 29 fu approvato dal Senato, ma rimesso in discussione alla Camera.<br />
Nella seduta n. 406 del 14 gennaio 2004 venne presentato (a firma dell’On. Collè[4]) un emendamento teso a sostituire il secondo comma della disposizione con la seguente formula (che a nostro avviso ne avrebbe reso il disposto più aderente all’impianto costituzionale e comunque più coerente): «<i>Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano le materie disciplinate dalla presente legge nell&#8217;osservanza dei princìpi previsti dalla Costituzione in materia di azione amministrativa e nel rispetto delle competenze statali in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione</i>».<br />
Tuttavia, nella medesima seduta, il relatore On. Bressa, dopo aver ripercorso la costruzione contenuta nella relazione illustrativa al d.d.l., riteneva che «<i>Vi è quindi, come ho cercato di dimostrare, lo spazio per un&#8217;operazione utile ed interessante di adeguamento della disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990 al nuovo quadro istituzionale. L’emendamento del collega Collè pone giustamente all’attenzione dell&#8217;Assemblea tale questione, ma ne fornisce una soluzione parziale, non condivisibile, per cui invito il proponente a ritirare l’emendamento, altrimenti il parere è contrario</i>». <br />
L’emendamento veniva così ritirato[5] e il nuovo art. 29 mantenuto nel testo sopra riportato.<br />
La costruzione proposta al fine di giustificare la competenza statale per princìpi in materia di procedimento amministrativo – per quanto suggestiva – tuttavia, non convince, per la semplice ragione che essa si fonda soprattutto su titoli di competenza contenuti nel secondo comma dell’art. 117 Cost., come tali idonei a giustificare una competenza statale di tipo esclusivo e non certo concorrente. Perché vincolare la legislazione regionale solo ai princìpi se si ritiene che essi attengano a materie che rientrano in titoli di competenza esclusiva dello Stato?<br />
<b>b) </b>Nella consapevolezza che <i>voluntas legis non est voluntas legislatoris </i>occorre sperimentare altre possibili interpretazioni della clausola di cui all’art. 29, comma 2, seconda parte.<br />
Partendo dalla <b>lettera della disposizione</b>, l’utilizzo del termine «<i>princìpi</i>» fa tornare alla mente l’impostazione della competenza concorrente di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost. I princìpi di cui alla legge n. 241 dovrebbero configurarsi come «<i>princìpi fondamentali</i>» rispetto ad un <b>titolo di competenza concorrente statale</b>. È  però agevole rilevare che il procedimento amministrativo non rientra in nessuna voce della elencazione di cui all’art. 117, comma 3, Cost.[6]: l’operazione non appare quindi possibile.<br />
Ma allora – ad essere rigorosi – se il procedimento amministrativo non può essere ricondotto all’impostazione della competenza concorrente, non si vede quale possa essere il titolo di competenza costituzionale che giustifica una ingerenza dello Stato nella definizione dei «<i>princìpi</i>» del procedimento amministrativo. Intendiamo dire che, sulla base dell’impianto dell’art. 117 Cost., non esiste alcuna legittimazione ulteriore dello Stato (rispetto, appunto, a quella nelle materie di cui al terzo comma) a definire «<i>princìpi</i>» vincolanti per la competenza regionale. Se ne dovrebbe concludere che la previsione di cui al secondo periodo del secondo comma dell’art. 29 sarebbe, paradossalmente, del tutto<i> incostituzionale</i>, per violazione dell’impianto costituzionale delle competenze!<br />
In altri termini, dal momento che la materia «<i>procedimento amministrativo</i>» in una sua accezione oggettiva rientrerebbe a stretto rigore nella competenza esclusiva regionale (<i>ex</i> art. 117, comma 4, Cost.), le Regioni dovrebbero rispettare <i>in subiecta materia</i> soltanto i limiti generali di cui al primo comma dell’art. 117 Cost. e non anche i «<i>princìpi</i>» discendenti da una legge statale.<br />
È evidente che questa interpretazione sconta tutta una serie di problemi applicativi, ma, forse, volendo attenersi scrupolosamente all’impianto del (nuovo) art. 117 Cost., l’incostituzionalità del limite in parola sembra essere la più corretta delle letture possibili. <br />
<b>c) </b>Il tentativo di salvare dall’incostituzionalità la controversa clausola, mantenendo una valenza «<i>unitaria</i>» delle nuove regole dell’azione amministrativa sul territorio nazionale, deve allora cercare un “appiglio” nella <b>competenza statale </b>del primo o <b>del secondo comma dell’art. 117 Cost</b>..<br />
Una soluzione può forse essere sviluppata ragionando sul sintagma «<i>garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa</i>».<br />
L’assonanza con i «<i><b>livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali</b></i>» fa tornare alla mente la competenza esclusiva dello Stato ai sensi lett. <i>m</i>) del secondo comma dell’art. 117 Cost., relativamente alla «<i>determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale</i>». Una siffatta possibilità trova un supporto anche nell’art. 22, comma 2, della nuova l. n. 241, secondo cui «<i>L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell&#8217;attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera </i>m<i>), della Costituzione</i>». Si potrebbe allora pensare che i princìpi di cui alla legge n. 241 rappresentino i livelli essenziali delle prestazioni (c.d. LEP) riguardo ai diritti (e agli interessi) dei cittadini rispetto all’attività dell’Amministrazione.<br />
Si tratta di una interpretazione plausibile, ma che sconta due problemi difficili da superare.<br />
La prima <i>testuale</i>: se il legislatore di riforma avesse davvero voluto intendere che i princìpi della l. n. 241 debbono rappresentare LEP ai sensi della citata lett. <i>m</i>) perché non lo avrebbe reso esplicito anche nell’art. 29, comma 2, così come ha fatto nell’art. 22, comma 2, della legge[7]? È vero che l’argomento potrebbe trovare facile replica nello scarso rigore di molte disposizioni (emblematica, per tutte, la disgiuntiva «<i>o</i>» per la notifica del ricorso sull’accesso) e nella circostanza che esso non ha fatto richiamo ai LEP neppure in altre disposizioni, che sicuramente si configurano a pieno titolo come tali (si pensi, ad es., ai diritti dei partecipanti al procedimento di cui all’art. 10: non sono LEP – forse addirittura di più del diritto di accesso &#8211; i diritti di questi ultimi di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti?).<br />
Tuttavia, in linea di massima, occorre rispettare il brocardo <i>ubi lex voluit dixit; ubi lex noluit tacuit</i>. Nel nostro caso, il mancato richiamo ai LEP nell’art. 29 non può essere quindi facilmente superato, anche perché residuerebbero non poche perplessità nel far rientrare tutti i princìpi della legge n. 241 nello schema dei «<i>livelli essenziali</i>».<br />
La seconda difficoltà è <i>sistematica</i>: se la disciplina del procedimento amministrativo rientrasse nella competenza statale sui LEP, perché mai le Regioni dovrebbero rispettarne solo i princìpi? In altri termini, se si trattasse di LEP, ci troveremmo semplicemente di fronte ad una materia di competenza statale esclusiva, con la quale le Regioni non possono quindi in alcun modo interferire. E non ci sarebbe stato bisogno di altre precisazioni.<br />
<b>d)</b> È stato infine anche sostenuto che tutta la disciplina della l. n. 241 vada fatta rientrare in una nozione ampia di «<i><b>giustizia amministrativa</b></i>», materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato <i>ex </i>art. 117, comma 2, lett. <i>l</i>). Secondo tale impostazione (M.P. Chiti), se ne abbiamo bene compreso il pensiero, occorre, infatti,  interpretare l’ambito della «<i>giustizia amministrativa</i>» nel senso che esso non sia strettamente coincidente con le disposizioni sulla giurisdizione amministrativa e con la disciplina processuale in senso stretto, ma piuttosto comprenda l’intera disciplina dell’attività amministrativa funzionale alla tutela dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni: in quest’ottica la riserva allo Stato si estenderebbe quindi anche ai princìpi e alle norme sul procedimento, in quanto comunque miranti alla suddetta tutela.<br />
[b1]Anche questa lettura si imbatte in due ostacoli di non poco conto.<br />
Uno <i>testuale</i>: perché mai l’art. 29 richiamerebbe esplicitamente la competenza statale in materia di «<i>giustizia amministrativa</i>» nel primo comma e non anche nel secondo?<br />
L’altro <i>sistematico</i>: se davvero dovessimo condividere la lettura estensiva della nozione di «<i>giustizia amministrativa</i>», tale da ricomprendervi l’intera portata della l. n 241, ancora una volta non vi sarebbe ragione per ritenere che le Regioni siano vincolate al rispetto dei soli «<i>princìpi</i>» della stessa legge n. 241, in quanto l’intera disciplina rientrerebbe nella competenza statale, senza ragione di consentire alle Regioni un intervento normativo di dettaglio.<br />
<b>e) </b>A noi pare allora che il tentativo di salvare dall’incostituzionalità il secondo periodo del secondo comma dell’art. 29, debba passare dalla clausola del <b>primo comma dell’art. 117 Cost.</b> e, quindi, in buona sostanza, dal fatto che (anche) le leggi regionali sono soggette al rispetto della Costituzione<br />
Lo sforzo interpretativo deve pertanto uscire fuori dall’impianto competenziale dell’art. 117 Cost. e cercare in altre disposizioni costituzionali il richiamo necessario per dare un senso al limite imposto alla competenza regionale dall’art. 29, comma 2. Del resto, secondo la più recente giurisprudenza costituzionale, i titoli di competenza legislativa statale sono rinvenibili anche al di fuori dell’elenco di cui all’art. 117 Cost. (cfr. sent. n. 307 del 2004).<br />
Nel riferimento alle «<i>garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa</i>» appare chiara la evocazione dei princìpi di cui all’art. 97 Cost., princìpi che – nei vari profili della imparzialità e del buon andamento – non possono che conformare l’intera attività della pubblica amministrazione, anche regionale, come stabilmente affermato in giurisprudenza costituzionale (a partire dalle sent. n. 72 del 1966, n. 8 del 1967, n. 123 del 1968, n. 40 del 1972).<br />
Il richiamo al solo art. 97 Cost. ci sembra tuttavia riduttivo per fondare adeguatamente il suddetto titolo di competenza statale.<br />
La lettura del testo costituzionale consente invero di affiancargli anche l’art. 3 Cost., quale principio di eguaglianza, non discriminazione e ragionevolezza, l’art. 5 Cost., quale fondamento dell’unitarietà della Repubblica, l’art. 41 Cost., che garantisce (a tutti i cittadini, anche comunitari) la libertà di iniziativa economica, l’art. 120, 1° comma, Cost., che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni[8].<br />
Il combinato delle suddette disposizioni può apparire sufficiente a giustificare –  in una interpretazione comunque evolutiva del riparto di competenze fra Stato e Regioni – l’assunto che le Regioni, nel regolare le materie disciplinate dalla legge n. 241, rispettino le «<i>garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge</i>», che verrebbero a questo punto ad essere letti alla stregua di «<i>norme interposte</i>» integrando il «<i>sistema costituzionale</i>» richiamato subito prima dall’art. 29, comma 1 (v. <i>amplius, infra</i>, n. 5).<br />
 <b>3. </b>Prima di intraprendere, in questa luce, la lettura delle nuove disposizioni, al fine di (provare a) valutarne la vincolatività nei confronti delle Regioni, occorre tuttavia affrontare un (serio) problema di diritto transitorio. <br />
L’art. 22 della l. n. 15 del 2005 prevede che «<i>Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di cui all&#8217;articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall&#8217;articolo 19 della presente legge, i procedimenti amministrativi sono regolati dalle leggi regionali vigenti. In mancanza, si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990 come modificata dalla presente legge</i>».<br />
La disposizione individua, quindi, le norme applicabili alle Regioni fino all’entrata in vigore delle nuove discipline regionali, distinguendo però a questi fini le Regioni che hanno già adottato proprie leggi sul procedimento amministrativo, da quelle che ne sono prive: le prime continuano ad applicare la propria normativa; le seconde applicano, in via suppletiva, le disposizioni della nuova legge n. 241 (sic!).<br />
A stupire è la prima di tali previsioni: si crea una condizione di applicabilità delle nuove regole così favorevole alle Regioni, addirittura da «<i>proteggere</i>» a tempo indeterminato quelle fra di esse che restino inadempienti. Ove infatti una Regione abbia oggi una propria disciplina sul procedimento che ritiene preferibile – per quanto in contrasto, anche palese, con il dettato della nuova l. n. 241 – essa ha l’agevole possibilità di rinviarne <i>sine die</i> l’adeguamento, semplicemente … mantenendo in vigore la precedente normativa.<br />
Si tratta di una norma illogica ed aberrante, che capovolge la regola della cedevolezza delle norme statali a favore delle Regioni.<br />
Considerato che dieci Regioni erano già dotate di una propria legge sul procedimento (Liguria, Umbria, Marche, Basilicata, Trentino Alto-Adige, Lazio, Toscana, Valle d’Aosta, Lombardia e Calabria[9]), riteniamo che una norma transitoria così congegnata configuri una condizione potestativa di applicabilità palesemente incostituzionale.<br />
<b>4. </b>Veniamo ora ai «<i>princìpi</i>» che definiscono le «<i>garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa</i>»<i> </i>e che quindi vincolano la normativa regionale.<br />
La premessa è tanto ovvia da sembrare scontata: non possiamo pensare che l’espressione abbracci tutto ciò che mira ad assicurare il buon andamento dell’amministrazione: altrimenti tutta la legge vi rientrerebbe, configurandosi come immodificabile da parte delle Regioni.<br />
Un agevole criterio di individuazione può essere apparentemente suggerito dalla struttura della stessa l. n. 241: intendiamo riferirci alla circostanza che la legge è divisa in sette Capi e che il primo di essi è stato rubricato proprio come «<i>princìpi</i>».<br />
Si potrebbe, quindi, sostenere che l’art. 29 ha voluto ritenere vincolanti per le Regioni soltanto i princìpi contenuti negli artt. 1, 2, 3 e 3 <i>bis</i>. Si tratta evidentemente di una lettura tanto riduttiva da non meritare ulteriore attenzione.<br />
Il criterio più corretto sembra quello di passare in rassegna le singole disposizioni per cercare di capire, volta a volta, quali di esse rechino «<i>princìpi</i>» tesi a definire «<i>garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa</i>». <br />
Che l’<b>art. 1 </b>contenga princìpi vincolanti per la normativa regionale lo si desume facilmente dalla stessa rubrica «<i>Princìpi generali dell’attività amministrativa</i>»: il discorso vale non solo per l’ovvio richiamo all’obbligo di osservanza dei princìpi dell’ordinamento comunitario (già coperto comunque dall’art. 117, comma 1, Cost.), ma anche per i criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza (comma 1), per l’operatività secondo norme di diritto privato nella adozione degli atti di natura non autoritativa (comma 2)[10], per l’esigenza che i soggetti privati preposti all&#8217;esercizio di attività amministrative assicurino il rispetto dei princìpi (comma 3) e per il divieto alla pubblica amministrazione di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell&#8217;istruttoria (comma 4).<br />
Sicuramente costituisce principio di garanzia del cittadino anche il dovere di conclusione del procedimento di cui all’<b>art. 2</b>. I termini di conclusione appaiono ovviamente modulabili, comunque nel limite della sostenibilità (che, in fondo, è ragionevolezza[11]). La disciplina del ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione di cui al comma 5 rientra invece a pieno titolo nella materia della «<i>giustizia amministrativa</i>» affidata alla competenza esclusiva statale.<br />
A parte l’inclusione nel capo I, nessun dubbio presenta poi l’ascrivibilità ai princìpi anche dell’obbligo di motivazione sancito dall’<b>art. 3 </b>e della sua disciplina contenuta nei commi 2 e 3. Il comma 4, disponendo che «<i>In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l&#8217;autorità cui è possibile ricorrere</i>», attiene invece alla «<i>giustizia amministrativa</i>». Merita a questo punto una breve digressione per soffermarsi sull’importanza della disposizione, purtroppo generalmente disattesa, soprattutto in relazione alla necessità di riconoscere l’errore scusabile da parte del cittadino che, nell’attuale incertezza normativa e a fronte dell’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di che trattasi, erri nell’individuazione del giudice competente, con il rischio di perdere i termini per la tutela dei propri interessi. <br />
L’<b>art. 3 <i>bis</i> </b>nell’incentivare l&#8217;uso della telematica, rappresenta una disposizione a carattere organizzativo e di indirizzo e come tale non vincolante per le Regioni.<br />
L’esigenza di determinare per ciascun tipo di procedimento l’unità organizzativa responsabile, sancita dall’<b>art. 4</b>, rappresenta invece un principio di garanzia. Lo stesso vale per tutti gli adempimenti connessi al responsabile del procedimento (<b>art. 5</b>) ed ai suoi compiti (<b>art. 6</b>): essi sono volti a rendere nota agli interessati la persona fisica che, all’interno dell’Amministrazione, ne costituisce il referente, senza rischi di «<i>scarico di responsabilità</i>». Sono quindi princìpi strettamente legati al concetto di responsabilità e di trasparenza e, come tali, non sembrano ammettere deroga.<br />
Sicuramente annoverabile tra i princìpi di garanzia del cittadino è anche l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento (<b>art. 7</b>). Si auspica, anzi, che le Regioni prevedano una specifica responsabilità amministrativa a carico di quanti non lo rispettino. <br />
Sembrano pure appartenere alla categoria i<b> </b>contenuti della comunicazione di avvio del procedimento (<b>art. 8</b>), mentre per le relative modalità le Regioni potrebbero prevedere una diversa disciplina, purchè idonea a garantire il medesimo risultato. Il comma 4 dell’art. 8, relativo al fatto che «<i>l’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista</i>» rientra invece nella competenza statale esclusiva in tema di giustizia amministrativa.<br />
Ancora, costituiscono princìpi di garanzia la facoltà di  intervento nel procedimento (<b>art. 9</b>) e, più in generale, tutti i diritti dei partecipanti al procedimento (<b>art. 10</b>), che anzi, come sopra osservato, se raffrontati con quanto disposto dall’art. 22 in tema di accesso, sembrano a pieno titolo ascrivibili ai LEP.<br />
L’esigenza di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell&#8217;istanza (<b>art. 10 <i>bis</i></b>) rappresenta anch’essa una regola di garanzia, almeno nella sua essenza. Una disciplina parzialmente diversa, anche sulla possibilità di sospensione/interruzione dei termini, è cioè possibile, purché nei limiti della sostenibilità; è però ineludibile, costituendo peraltro una mera estrinsecazione del principio generale di cui all’art. 3, la regola dell’obbligo di motivazione sull’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni.<br />
Il quadro appare più complesso per gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento di cui all’<b>art. 11</b>. <i>Prima facie </i>la norma non sembrerebbe invero introdurre un principio di garanzia, ma soltanto un criterio di semplificazione, tanto che il comma 4 <i>bis</i> si preoccupa di imporre una previa determinazione amministrativa a tutela dell’imparzialità e del buon andamento (come se l’accordo, in quanto tale, potesse piuttosto costituirvi una deroga). Il collegamento che il legislatore richiede tra l’accordo e  le osservazioni e proposte del partecipante al procedimento (tale che il primo può intervenire soltanto in accoglimento di queste), in una con l’esplicito riferimento alla salvezza dei diritti dei terzi, lascia però aperto il dubbio sulla effettiva natura e finalità dello strumento. Se tra i suddetti diritti rientra, come sicuramente vi rientra, anche il diritto ad agire in giudizio (v. anche comma 5), forse la procedura per accordi costituisce anch’essa soltanto un ulteriore forma di garanzia per il cittadino ed è quindi inquadrabile nella categoria dei princìpi considerati dall’art. 29, comma 2. Rientra invece sicuramente nella «<i>giustizia amministrativa</i>» il comma 5 dell’art. 11, secondo il quale «<i>Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo</i>», in termini che anche la sentenza 204 del 2004 della Corte costituzionale ha ritenuto conformi a Costituzione. <br />
La disciplina dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici dettata dall’<b>art. 12, </b>che del resto si configura in una estrinsecazione dei princìpi generali contenuti nel Capo I, rappresenta un ulteriore principio di garanzia per il cittadino, mentre la disciplina sui limiti di applicabilità delle nuove disposizioni, contenuta nell’<b>art. 13 </b>rileva soltanto indirettamente ai nostri fini.<br />
Le previsioni concernenti il procedimento mediante conferenza di servizi (<b>art. 14</b>) costituiscono in primo luogo uno strumento di semplificazione. A differenza di altre, che, come il silenzio-assenso e la d.i.a., possono tradursi in una minore garanzia di buon andamento e di certezza, esse – sia pure con i limiti intrinseci a qualunque modello di composizione predefinita degli interessi &#8211; rappresentano peraltro soprattutto un principio di garanzia del cittadino quanto a celerità, oltre che a certezza di definizione dei propri interessi. I termini e le modalità di disciplina della conferenza sono derogabili, sempre nel limite della sostenibilità e della ragionevolezza. <br />
Le stesse considerazioni valgono per la conferenza di servizi preliminare (<b>art. 14 <i>bis</i></b>), con la precisazione che, ove tocca profili attinenti alla tutela dell’ambiente, della pubblica incolumità e del patrimonio culturale (nella duplice componente paesaggistico-territoriale e storico-artistica (commi 2, 3 e 3 <i>bis</i>), la disciplina investe materie di competenza statale esclusiva ai sensi dell’art. 117, comma 2. Mentre, per i profili attinenti alla tutela della salute, affidati alla competenza concorrente di cui all’art. 117, comma 3, Cost., appare corretto utilizzare il criterio generale di lettura dell’art. 29, comma 2, l. n. 241.<br />
La disciplina dei lavori della conferenza (<b>art. 14 <i>ter</i></b>) si configura in linea di principio derogabile (sempre nei limiti della sostenibilità), ma con alcune eccezioni, ove vengono configurate specifiche forme di garanzia per il cittadino: è quanto avviene per la partecipazione del rappresentante unico (comma 6), per la determinazione motivata di conclusione del procedimento (comma 6 <i>bis</i>), per la presunzione di assenso di cui al comma 7 (per la quale valgono peraltro le perplessità che saranno espresse <i>infra</i> sul silenzio assenso) e per la valenza del provvedimento finale (comma 9). Alla competenza esclusiva statale vanno invece, anche in questo caso, ascritti anche i profili relativi alla tutela dell’ambiente, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.<br />
A stretto rigore si potrebbe discutere della natura effettivamente garantistica della disciplina degli effetti del dissenso espresso in seno alla conferenza (<b>art. 14 <i>quater</i></b>). Se per un verso infatti essa rappresenta un principio di garanzia, quanto meno al comma 1, per la celerità del procedimento, sotto altri profili, rischia di pregiudicare gli interessi dei terzi, che si correlano a quello dell’amministrazione dissenziente. Il fatto che gli interessi di maggiore rilievo (ambiente, pubblica incolumità, beni culturali e salute), in quanto affidati in via esclusiva o concorrente alla disciplina statale, esulano dal problema che si sta qui affrontando, induce a nostro avviso a privilegiare il ruolo di garanzia delle disposizioni in oggetto, riconoscendone di conseguenza la vincolatività nei confronti delle Regioni. I commi 3, 3 <i>bis</i>, 3 <i>ter</i> (il 3 <i>quater</i> si limita a fare salve le attribuzioni e le prerogative delle Regioni e delle Province a statuto speciale, il 4 è stato abrogato e il 5 attiene alla tutela dell’ambiente) disciplinano, come noto, le modalità di composizione del dissenso espresso in seno alla conferenza: essi investono dichiaratamente, perciò, anche materie non attribuite alla competenza esclusiva statale. Il fatto che il legislatore le disciplini, prevedendo, al comma 3 <i>quater</i>, la recessività delle proprie disposizioni in tema di dissenso tra amministrazioni regionali soltanto in caso di esplicita disciplina regionale diretta alla relativa composizione, ne conferma l’inquadramento tra i princìpi di garanzia di cui all’art. 29, comma 2.<br />
Le considerazioni che precedono valgono a ricondurre a quest’ultima categoria anche le previsioni dell’<b>art. 14 <i>quinquies</i></b>, relative alle convocazioni della Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto.<br />
Per gli accordi fra pubbliche amministrazioni di cui all’<b>art. 15 </b>vale invece un discorso analogo a quello degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento di cui all’art. 11. A rigore, la norma sembra introdurre soltanto  un criterio di semplificazione, ma – al fondo – può presentare profili che toccano garanzie del cittadino e quindi vincolare anche la normativa regionale.<br />
Al novero delle misure finalizzate ad assicurare certezza e celerità del procedimento appartengono del pari le regole sull’attività consultiva poste dall’<b>art. 16 </b>e quelle sulle valutazioni tecniche poste dall’<b>art. 17</b>; se, come si è detto per gli effetti del dissenso in seno alla conferenza di servizi, se ne reputano prevalenti i fini di garanzia per il soggetto interessato all’adozione del provvedimento rispetto ai pure innegabili rischi di meno accurata comparazione dei diversi interessi, esse<b> </b>debbono orientare anche la disciplina regionale. Ovviamente la disciplina di dettaglio va ritenuta derogabile, alla luce sempre del canone di sostenibilità.<br />
La soluzione al quesito che sta alla base di queste brevi riflessioni sembra dover essere analoga (sia pure con le perplessità assai maggiori che gli strumenti considerati pongono sul piano dell’effettività delle garanzie che essi teoricamente mirano a perseguire[12])  per la disciplina sul silenzio assenso di cui all’<b>art. 20</b> e per quella sulla dichiarazione di inizio attività di cui all’<b>art. 19</b>. Con specifico riferimento a quest’ultima disposizione, particolare attenzione va posta peraltro anche al rispetto dei limiti all’applicazione della d.i.a., in quanto possiamo ritenere che una applicazione non omogenea dell’istituto possa violare le esigenze unitarie poste dagli artt. 3, 5, 97 e 120 Cost[13]. La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative alla d.i.a., posta dal comma 5 dell’art. 19, rientra invece ovviamente nella «<i>giustizia amministrativa</i>» e nella conseguente riserva statale.<br />
Sicuramente a principio di garanzia vanno poi ascritte le disposizioni in tema di autocertificazione di cui all’<b>art. 18</b>. <br />
La disciplina sanzionatoria prevista dall’<b>art. 21</b> rientra invece in parte nella riserva di competenza statale sull’ordinamento penale (art. 117, comma 2, lett. <i>l</i>) e in parte (quella relativa alle sanzioni amministrative) dovrebbe ritenersi limitata ai procedimenti statali, in quanto le sanzioni difficilmente appaiono ascrivibili a garanzia del cittadino (almeno di quello “sanzionato”).<br />
Passando al Capo IV <i>bis</i>, si riscontra che l’art. <b>21 <i>bis</i></b>, il quale introduce la regola del carattere recettizio dei provvedimenti a contenuto limitativo della sfera giuridica dei privati, è senza dubbio norma/principio di garanzia per la prima parte, mentre non ha carattere vincolante per le modalità e per le deroghe di cui ai periodi successivi al primo. <br />
L’art. <b>21 <i>ter</i> </b>ribadisce, invece, il principio generale – e tradizionale – che consente alle amministrazioni, peraltro con rinvio ai casi e con le modalità stabiliti da specifiche disposizioni di legge, di imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. Non sorge, quindi, in riferimento a tale disposizione, alcun problema di vincolatività per le Regioni, che si porrà eventualmente sulle singole specifiche previsioni normative. Costituiscono, invece, norma di garanzia le disposizioni sul contenuto del provvedimento di cui si impone l’esecutorietà e sull’obbligo di previa diffida. Dovrebbe spettare peraltro alle Regioni la disciplina dell’esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro. <br />
Anche l’art. <b>21 <i>quater</i> </b>esprime un principio tradizionale del diritto amministrativo: quello della generale efficacia  ed esecutività del provvedimento. Esso però non appare a stretto rigore qualificabile come norma di garanzia del cittadino. Lo è invece, a nostro avviso, la disposizione che pone limiti al potere di sospensione, che le Regioni sarebbero quindi legittimate a derogare soltanto nei più volte richiamati limiti della ragionevolezza e della sostenibilità.<br />
Considerazioni analoghe valgono per la disciplina della revoca di cui al successivo art. <b>21 <i>quinquies</i></b>, che vincola le Regioni per quanto riguarda l’obbligo di indennizzo. L’ultimo periodo investe la «<i>giustizia amministrativa</i>» e rientra perciò nella competenza  esclusiva dello Stato.<br />
La disposizione di cui all’art. <b>21 <i>sexies</i> </b>sul recesso dai contratti della p.a. è meramente ricognitiva, contenendo un semplice rinvio ai casi previsti dalla legge o dal contratto; essa pertanto non rileva ai nostri fini.<br />
Gli artt. <b>21 <i>septies</i> e 21 <i>octies</i></b>, recanti le tanto discusse discipline della nullità e dei limiti all’annullabilità dei provvedimenti, investono in sostanza profili di «<i>giustizia amministrativa</i>» e rientrano, pertanto, a pieno titolo, nella competenza esclusiva dello Stato <i>ex</i> art. 117, lett. <i>l</i>) Cost.. <br />
Qualche dubbio potrebbe sorgere per l’effetto dei limiti all’annullabilità, in riferimento all’annullamento d’ufficio, disciplinato dal successivo art. <b>21 <i>nonies</i></b>, che, a sua volta, rinvia appunto all’art. 21 <i>octies</i>, introducendo peraltro ulteriori limitazioni (di tempo e di valutazione). Il contenuto specifico e le finalità delle disposizioni in esame sono tuttavia quelli tipici delle garanzie, che le rendono quindi vincolanti.<br />
Tutta la disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi (Capo V: <b>artt. 22 – 28</b>) si configura come principio posto a garanzia del cittadino. Del resto, la relativa vincolatività nei confronti delle Regioni è chiaramente espressa dal comma 2 dell’art. 22 secondo cui  «<i>L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l&#8217;imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione</i>». L’ultima parte di tale comma consente, residualmente, alle Regioni (e agli enti locali), la potestà, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, «<i>di garantire livelli ulteriori di tutela</i>». <br />
Le disposizioni dell’<b>art. 30 </b>sugli atti di notorietà si configurano, infine, come princìpi di garanzia e sono quindi da ritenere vincolanti per le Regioni.<br />
<b>5. </b>L’analisi specifica delle singole disposizioni della legge n. 241 – sia pure nei termini di estrema sintesi in cui è stata condotta – fa emergere come, a rigore, si tratti di una disciplina che ben si presta ad essere letta come quasi interamente vincolante per le Regioni, vuoi in base alla attinenza con la «<i>giustizia amministrativa</i>», vuoi per la qualificabilità come LEP, vuoi infine per la riconduzione ai «<i>princìpi</i>» che definiscono le «<i>garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa</i>».<br />
E si tratta di una <b>vincolatività forte</b> in quanto, come si è anticipato in premessa, questi princìpi si configurano come limiti di validità, atteggiandosi a norme interposte nello scrutinio di costituzionalità, e incidono di conseguenza sulla stessa legittimità della normativa regionale.<br />
Al fondo, salvo voler accedere alla tesi della radicale incostituzionalità dell’art. 29, comma 2, della l. n. 241 (v. <i>supra</i>, par. 2, lett. <i>b</i>), alle Regioni resta quindi davvero poco: qualche modifica alla disciplina di dettaglio, comunque con il rispetto dei limiti della sostenibilità e della ragionevolezza, e  la possibilità di garantire livelli ulteriori di tutela, comunque con il limite di non creare discriminazioni e/o barriere alla libera circolazione fra Regioni, alla luce dei già richiamati artt. 3, 5, 97 e 120 Cost., nonché dei princìpi comunitari.<br />
Se tale ricostruzione è esatta, è però estremamente grave il fatto che, come essa dimostra, i confini tra le norme che si atteggiano a «princìpi <i>di garanzia</i>» e quelle derogabili sono spesso incerti. </p>
<p></p>
<p>_________________________</p>
<p>[1] Riprendendo anche l’analisi effettuata dalla «<i>Commissione per l’esame di iniziative legislative in tema di attività amministrativa e tutela del cittadino</i>», costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2001 e presieduta dal Ministro per la Funzione Pubblica Frattini, per lavorare partendo dal testo di modifica della legge 241 approvato dalla Camera nel 2000 e decaduto per fine legislatura (Atti Camera, XIII leg. n. 6844).<br />
[2] Il testo originario dell’art. 29 disponeva: «1. <i>Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi generali dell’ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia.</i> 2.<i> Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima</i>». <br />
[3] Riteniamo utile riportare quest’ampio stralcio della relazione illustrativa al d.d.l. n. 1281:<br />
«(…) <i>In tale scenario, bisogna dunque rispondere preliminarmente alla domanda se, dopo la riforma del titolo V, possa ritenersi esistente una competenza generale ed esclusiva dello Stato a stabilire i princìpi generali dell’azione amministrativa. Va osservato innanzitutto che la Costituzione italiana, a differenza di quelle spagnola e tedesca, non contiene disposizioni esplicite sulle quali possa fondarsi una competenza dello Stato a disciplinare i princìpi dell’azione e del procedimento amministrativi. Ci si deve domandare dunque da quale fonte potrebbe emanare simile disciplina. Una prima risposta si riferisce al ruolo delle fonti comunitarie, che, come è noto, hanno la forza di imporsi a tutti i soggetti costitutivi della Repubblica. La concezione secondo la quale tali fonti dovevano limitarsi a disciplinare il merito delle materie di loro competenza, restando riservata agli ordinamenti statali la scelta delle modalità procedurali dell’amministrazione e delle forme di tutela, è ormai superata alla luce della pervasività della normativa comunitaria su aspetti quali l’individuazione dei contraenti dei rapporti giuridici e la definizione delle misure di garanzia. Peraltro, il diritto comunitario non pretende di escludere che le fonti degli Stati membri dettino discipline generali sull’azione amministrativa né è interessato alla distribuzione delle competenze fra tali fonti, che resta dunque, in Italia, questione riservata alla Costituzione.</i><br />
<i>Quanto alle fonti nazionali, occorre domandarsi quali siano quelle legittimate a dettare discipline concernenti l’azione amministrativa, nel nuovo quadro costituzionale.</i><br />
<i>In primo luogo, rileva al riguardo l’attribuzione agli enti locali della potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Rilevante è anche la loro potestà statutaria, che sembra comprendere in termini più generali anche la materia attribuita ai regolamenti e in ogni caso la definizione di princìpi per l’azione amministrativa dei rispettivi enti locali.</i><br />
<i>Quanto alle Regioni, nell’elenco delle materie di legislazione concorrente non figura più l’ordinamento degli uffici regionali e degli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni, materia alla quale poteva ricondursi, almeno per alcuni aspetti, la disciplina generale dell’attività amministrativa regionale. Tale materia ricade ora nella potestà legislativa regionale residuale: conseguentemente la Regione non è tenuta a rispettare i princìpi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato nell’esercizio della potestà legislativa in materia. Si deve aggiungere, tuttavia, che, così come è formulato oggi l’articolo 117, la potestà legislativa della Regione si estende non solo alla disciplina generale dell’attività amministrativa svolta dall’amministrazione regionale e dagli enti da essa dipendenti ma anche a quella svolta da qualsiasi altra amministrazione pubblica, a meno che la potestà legislativa relativa non sia riservata allo Stato. È inoltre di competenza statutaria regionale, con il solo limite della armonia con la Costituzione, la determinazione dei princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, potestà che sembra potersi esplicare anche con riferimento alle funzioni amministrative (ovviamente regionali).</i><br />
<i>Essenziale per completare il quadro è dunque accertare l’estensione e i limiti della competenza legislativa dello Stato. La materia non compare espressamente, come si è detto, fra quelle riservate alla sua potestà legislativa esclusiva; la constatazione tuttavia non è risolutiva, dovendosi indagare se nella definizione costituzionale delle materie di competenza esclusiva non si ritrovino materie che possano ricomprendere, in tutto o in parte, la disciplina generale dell’azione amministrativa.</i><br />
<i>Una prima fonte statale (o «repubblicana») abilitata a introdurre una disciplina nazionale dell’azione amministrativa, sia pure in termini di princìpi, è, a ben vedere, la stessa Costituzione. A parte le implicazioni del principio democratico e il corollario delle riserve di legge a tutela delle libertà personali ed economiche, rilevano alcune norme e princìpi di fonte costituzionale, riprodotti più o meno testualmente in disposizioni di legge ordinaria o applicati dalla giurisprudenza. Figurano fra queste le norme sull’uguaglianza di cui all’articolo 3 e il principio di ragionevolezza che se ne desume nonché, più specificamente, l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione, indicati dall’articolo 97 come obiettivo delle leggi di organizzazione dei pubblici uffici, insieme alle loro esplicitazioni, articolazioni o specificazioni, come i princìpi di efficacia, efficienza ed economicità, che sono da considerare princìpi vincolanti anzitutto per l’attività amministrativa. Altrettanto può dirsi del principio del giusto procedimento, a proposito del quale, da ultimo, la Corte costituzionale ha accolto eccezioni che lamentavano carenze di garanzie procedimentali, censurando la conseguente lesione del principio del buon andamento dell’amministrazione.</i><br />
<i>Le norme e i princìpi costituzionali ricordati costituiscono il primo nucleo della disciplina generale dell’attività amministrativa. Sembra pacifico che esse sono suscettibili di diretta applicazione senza bisogno di una intermediazione normativa ulteriore che, ove esistente, avrà solo carattere ricognitivo. L’uso della potestà normativa è invece indispensabile nell’ipotesi in cui l’attuazione del principio costituzionale possa svolgersi con diverse modalità o possa dar luogo a sviluppi possibili ma non necessari. Occorre quindi valutare a quali dei pubblici poteri competa la normazione di attuazione dei princìpi costituzionali, accertando anzitutto, come si è già notato, se la Costituzione non attribuisca alla potestà legislativa statale competenze rilevanti.</i><br />
<i>L’articolo 117, secondo comma, lettera g), che riserva alla potestà legislativa esclusiva statale l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, è ovviamente la prima disposizione da prendere in considerazione. Essa esclude dalla potestà legislativa generale delle Regioni il campo dell’amministrazione statale, ma non è ovviamente sufficiente a legittimare lo Stato a dettare norme disciplinanti l’azione amministrativa di soggetti diversi dallo Stato e dagli enti pubblici statali.</i><br />
<i> Sempre nell’articolo 117, rilevante è, poi, la successiva lettera l), che riserva al legislatore statale la giurisdizione e le norme processuali, l’ordinamento civile e penale e la giustizia amministrativa. Su quest’ultima espressione si deve soffermare innanzitutto l’attenzione: il suo ambito oggettivo non può considerarsi coincidente con le disposizioni sulla giurisdizione amministrativa e con la disciplina processuale in senso stretto, sembra piuttosto sostenibile che esso comprenda la disciplina dell’attività amministrativa funzionale alla tutela giurisdizionale nei confronti delle pubbliche amministrazioni; dunque la riserva potrebbe ritenersi comprensiva dei princìpi e delle norme che configurano gli atti amministrativi come oggetto di possibile sindacato giurisdizionale.</i><br />
<i> Anche la riserva in materia di ordinamento civile sembra dover essere interpretata non già come mera riformulazione del vecchio limite del diritto privato, bensì con riferimento a fattispecie o modelli giuridici che ricorrono ordinariamente nei rapporti tra privati e, complementarmente, in altri rapporti. Potrebbe dunque interpretarsi, quella riserva, come riguardante la disciplina dell’attività amministrativa derogatoria del diritto privato e delle clausole normative che definiscono il particolare regime di determinati poteri amministrativi e la loro tipologia. La riserva risponde evidentemente all’esigenza di assicurare sul territorio nazionale pari garanzie delle libertà e dei diritti costituzionali; rappresentando un’eccezione alla potestà legislativa generale delle Regioni, essa non potrà tuttavia essere interpretata in modo da oltrepassare il limite necessario per raggiungere il suo fine (secondo il principio di proporzionalità) e deve dunque interpretarsi come limitata alla riserva al potere legislativo dello Stato della definizione di princìpi, da attuare poi a livello regionale.</i><br />
<i>Un’altra riserva di legislazione esclusiva statale rilevante è quella in materia di tutela della concorrenza, in base alla quale possono definirsi regole dirette ad assicurare la concorrenza nel mercato e per il mercato, ivi comprese quelle che debbono essere osservate dalle pubbliche amministrazioni per la scelta dei contraenti pubblici o privati.</i><br />
<i>Di particolare rilievo appare poi, anche a questi fini, la riserva al legislatore statale, ai sensi della lettera m) dell’articolo 117, della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Mediante l’esercizio di tale potestà si possono imporre a tutte le amministrazioni obblighi attinenti ai servizi pubblici e alle prestazioni pubbliche volti a rendere effettivi i diritti civili e sociali riconosciuti ai cittadini. Ma anche l’amministrazione è un servizio, e così molte delle disposizioni generali sull’azione amministrativa sembrano rientrare nell’ambito di applicazione della lettera m) dell’articolo 117. Si pensi, ad esempio, ai termini massimi entro cui il provvedimento deve essere portato a conoscenza dell’interessato o ai princìpi della cosiddetta semplificazione amministrativa, ovvero all’imposizione di obblighi diretti a garantire a tutti la conoscibilità delle attività delle amministrazioni mediante la pubblicità dei provvedimenti e delle relative motivazioni. La previsione che la disciplina statale non possa andare oltre la determinazione dei livelli essenziali trova fondamento nel fatto che la configurazione concreta dell’attività da svolgere deve procedere di pari passo con quella degli assetti organizzativi degli apparati che esercitano l’attività amministrativa</i>».<br />
[4] On. Collè, in Atti Camera seduta n. 406 del 14 gennaio 2004.<br />
[5] In proposito l’on. Collè ha osservato: «<i>Signor Presidente, abbiamo presentato l’emendamento in esame per rendere chiaro l&#8217;ambito di applicazione della legge, riprendendo anche i contenuti di quanto già suggerito nella conferenza dei presidenti delle regioni il 28 febbraio 2002. </i><br />
<i>Abbiamo ascoltato con attenzione l’articolata relazione del relatore Bressa e prendiamo atto dell’invito a ritirare l&#8217;emendamento da lui formulato. Ci auguriamo che quanto è stato motivato e richiesto dal relatore vada nella direzione giusta e, pertanto, nell’accogliere l&#8217;invito a ritirare l&#8217;emendamento, faccio presente che terremo comunque sotto controllo la situazione</i>». <br />
[6] Le ricordiamo: «<i>rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale</i>».<br />
[7] In questo senso milita anche la già ricordata bocciatura alla Camera dell’emendamento Collè finalizzato proprio ad esplicitare il richiamo ai LEP.<br />
[8] Cfr. le applicazioni operate dalla Corte costituzionale, nelle sent. n. 147 e 161 del 2005. In via più generale cfr. sent. n. 207 del 2001, ove la Corte specifica che la disciplina regionale, anche alla luce dei vincoli comunitari, «<i>non può comunque tradursi nella apposizione di barriere discriminatorie a danno dei soggetti non localizzati nel territorio regionale</i>». <br />
[9] L.r. Liguria, 6 giugno 1991, n. 8; L.r. Umbria, 9 agosto 1991, n. 21;  L.r. Marche, 14 gennaio 1992, n. 2; L.r. Basilicata, 23 aprile 1992, n. 12; L.r. Trentino, 31 luglio 1993, n. 13; L.r. Lazio, 22 ottobre 1993, n. 57; L.r. Toscana, 20 gennaio 1995, n. 9; L.r. Valle d’Aosta, 2 luglio 1999, n. 18; L.r. Lazio, 22 luglio 2002, n. 22; L.r. Lombardia, 30 dicembre 1999, n. 30; L.r. Calabria, 4 settembre 2001, n. 19; L.r. Lombardia, 22 luglio 2002, n. 15; L.r. Lombardia, 1 febbraio 2005, n. 1.<br />
[10] Questa è una previsione di enorme impatto anche rispetto alle attribuzioni regionali e che merita un approfondimento ulteriore rispetto a questa sede. Se davvero la previsione secondo cui: «<i>La pubblica amministrazione, nell&#8217;adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente</i>» comporta il capovolgimento del tradizionale modello delineato da Cammeo, secondo il quale il diritto amministrativo è il diritto dell’amministrazione pubblica, si rischia di far transitare gran parte dell’attività amministrativa nel campo del diritto privato e quindi, paradossalmente …di eliminare in radice qualsiasi competenza regionale in materia, stante il disposto dell’art. 117, comma 2, lett. <i>l</i>) Cost., ove si riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la materia «<i>ordinamento civile</i>», in linea di continuità con il tradizionale limite del diritto privato alla competenza regionale (non dimentichiamo che la Corte costituzionale continua a leggere in maniera molto stringente il limite del diritto privato per le Regioni: cfr., ad es., sent. n. 300 e 301 del 2003; n. 162 del 2005; e la recente analisi di Lamarque, <i>Regioni e ordinamento civile</i>, Padova, 2005).<br />
[11] Come le singole Amministrazioni, anche le Regioni non potrebbero cioè svilire il senso del termine, estendendolo in modo incongruo: una variabile siffatta non reggerebbe però alla prova della ragionevolezza, prima ancora che della sostenibilità. Analogamente si esporrebbe a facili censure di irragionevolezza una riduzione o estensione meramente “risibile” del medesimo termine.<br />
[12] Ci si consenta di rinviare sul punto a M.A. Sandulli, <i>Competizione, competitività, braccia legate e certezza del diritto (note a margine della Legge di conversione del d.l. 35 del 2005)</i>, in <i>www.giustamm.it</i>.<br />
[13] V. però, in senso contrario, il <i>Paper</i> “<i>La semplificazione amministrativa e la competitività del Paese</i>”, in <i>www.astridonline.it</i>.</p>
<p></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/legge-n-241-del-1990-e-competenze-regionali-un-nodo-di-gordio/">LEGGE  N. 241 DEL 1990 E COMPETENZE REGIONALI:  UN “NODO DI GORDIO”</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sui livelli essenziali di assistenza e la competenza delle Regioni e delle Province ad  autonomia speciale (in margine alla sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 31 marzo 2006)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/sui-livelli-essenziali-di-assistenza-e-la-competenza-delle-regioni-e-delle-province-ad-autonomia-speciale-in-margine-alla-sentenza-della-corte-costituzionale-n-134-del-31-marzo-2006/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/sui-livelli-essenziali-di-assistenza-e-la-competenza-delle-regioni-e-delle-province-ad-autonomia-speciale-in-margine-alla-sentenza-della-corte-costituzionale-n-134-del-31-marzo-2006/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sui-livelli-essenziali-di-assistenza-e-la-competenza-delle-regioni-e-delle-province-ad-autonomia-speciale-in-margine-alla-sentenza-della-corte-costituzionale-n-134-del-31-marzo-2006/">Sui livelli essenziali di assistenza e la competenza delle Regioni e delle Province ad  autonomia speciale (in margine alla sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 31 marzo 2006)</a></p>
<p>Breve ricostruzione della disciplina nella giurisprudenza della Corte. Il nuovo testo dell’art. 117, co. 2, lett. m), della Costituzione (introdotto dalla l. cost. n. 3/2001) statuisce che lo Stato ha legislazione esclusiva nella “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sui-livelli-essenziali-di-assistenza-e-la-competenza-delle-regioni-e-delle-province-ad-autonomia-speciale-in-margine-alla-sentenza-della-corte-costituzionale-n-134-del-31-marzo-2006/">Sui livelli essenziali di assistenza e la competenza delle Regioni e delle Province ad  autonomia speciale (in margine alla sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 31 marzo 2006)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sui-livelli-essenziali-di-assistenza-e-la-competenza-delle-regioni-e-delle-province-ad-autonomia-speciale-in-margine-alla-sentenza-della-corte-costituzionale-n-134-del-31-marzo-2006/">Sui livelli essenziali di assistenza e la competenza delle Regioni e delle Province ad  autonomia speciale (in margine alla sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 31 marzo 2006)</a></p>
<p><b>Breve ricostruzione della disciplina nella giurisprudenza della Corte.<br />
</b><br />
Il nuovo testo dell’art. 117, co. 2, lett. m), della Costituzione (introdotto dalla l. cost. n. 3/2001) statuisce che lo Stato ha legislazione esclusiva nella “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. Tale previsione è ripresa dall’art. 120, co. 2, che indica la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, quale presupposto dell’esercizio dei poteri sostitutivi del Governo.<br />
Come è stato osservato [1], il fine della disposizione è quello di “assicurare uno standard minimo uniforme di tutela dei diritti, esigenza questa che appariva automaticamente soddisfatta in presenza di un apparato amministrativo centralizzato e di una finanza “derivata”, ma che si è fatta pressante con il conferimento di autonomie sempre maggiori ed articolate alle regioni, tanto sul piano della gestione dei servizi, quanto su quello della potestà impositiva” [2].<br />
I principali  interrogativi che si pongono in materia sono cosa si intende per livello essenziale [3], e come si ripartisce la competenza tra Stato e Regioni [4].<br />
In merito la Corte è intervenuta dapprima con la sentenza n. 282/2002, in cui ha affermato che i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, co. 2, lett. m) Cost., “non costituiscono una “materia” in senso stretto, ma individuano una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che il legislatore regionale possa limitarle o condizionarle” [5]. <br />
Nella stessa sentenza la Corte affronta anche la ripartizione della competenza in materia di “tutela della salute” tra Stato e Regioni, chiarendo che la nuova formulazione dell’art. 117, co. 3, Cost. esprime rispetto a quella previgente “l’intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare nelle materie di competenza concorrente e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina. Ciò non significa, tuttavia, che i principi possano trarsi solo da leggi statali nuove, espressamente rivolte a tale scopo, in quanto, specie nella fase della transizione dal vecchio al nuovo sistema di riparto delle competenza, la legislazione regionale concorrente dovrà svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti dalla disciplina statale già in vigore”.<br />
La Corte ha poi ripetutamente evidenziato (sentenze n. 307 del 2005 e 407 del 2002), che l’art. 117, co. 2, lett. m), più che individuare una specifica materia, prevede l’assunzione, da parte dello Stato, di un particolare compito di carattere trasversale, nel cui esercizio esso ha il potere di dettare uno standard di protezione uniforme valido in tutte le Regioni e da queste non derogabile.<br />
Il potere di predeterminare eventualmente – sulla base di apposite disposizioni di legge – i “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, anche nelle materie che la Costituzione affida alla competenza legislativa delle Regioni, non può trasformarsi nella pretesa dello Stato di disciplinare e gestire direttamente queste materie, escludendo o riducendo radicalmente il ruolo delle Regioni. In ogni caso, tale titolo di legittimazione può essere invocato solo «in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa nazionale definisca il livello essenziale di erogazione», mentre esso non è utilizzabile «al fine di individuare il fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali» (cfr. le sentenze n. 285 e 383 del 2005).<br />
Il titolo di legittimazione legislativa di cui all’art. 117, co. 2, lettera m), non può essere invocato se non in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione, risultando viceversa del tutto improprio e inconferente il riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera <i>m</i>), Cost., al fine di individuare il fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali (cfr. le sentenze n. 181 del 2006, n. 285 e 120 del 2005, n. 423 e 16 del 2004 e n. 282 del 2002).<br />
Con la sentenza n. 88/2003, la Corte Costituzionale si è soffermata sulla descrizione delle caratteristiche della competenza statale ex art. 117, co. 2, lett. m), affermando che “la determinazione, da parte del legislatore statale, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale comporta una forte incidenza sull’esercizio delle funzioni nelle materie assegnate alle competenze legislative ed amministrative delle Regioni e Province autonome, e pertanto queste scelte debbono avvenire, almeno nelle linee generali, con legge dello Stato, con la possibilità di ulteriori articolazioni e specificazioni ad opera di atti formali ben individuati ed adottati con procedure previamente determinate a livello legislativo” [6]. <br />
La Corte è altresì  intervenuta con sentenza n. 270 del 2005, per affermare  che nel nuovo quadro costituzionale, caratterizzato dall’inserimento nell’ambito della legislazione concorrente di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost. della materia “tutela della salute”, essa risulta assai più ampia rispetto alla precedente materia relativa “all’assistenza ospedaliera”.<br />
Con riferimento poi all’art. 120, secondo comma, Cost., che attribuisce al Governo il potere di sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni «nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali», la Corte ha evidenziato come detta disposizione deriva dalla preoccupazione di assicurare comunque, in un sistema di più largo decentramento di funzioni quale quello delineato dalla riforma, la possibilità di tutelare, anche al di là degli specifici ambiti delle materie coinvolte e del riparto costituzionale delle funzioni amministrative, taluni interessi essenziali che il sistema costituzionale attribuisce alla responsabilità dello Stato, quali sono il rispetto degli obblighi internazionali e comunitari, il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, la tutela in tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché il mantenimento dell’unità giuridica ed economica del complessivo ordinamento repubblicano.<br />
Gli interventi governativi contemplati dall’art. 120, secondo comma, della Costituzione hanno dunque carattere “straordinario” ed “aggiuntivo”, come risulta sia dal fatto che esso allude alle emergenze istituzionali di particolare gravità, che comportano rischi di compromissione relativi ad interessi essenziali della Repubblica, sia dalla circostanza che nulla, nella norma, lascia pensare che si sia inteso con essa smentire la consolidata tradizione legislativa che ammetteva pacificamente interventi sostitutivi, nei confronti degli enti locali, ad opera di organi regionali (sentenza n. 69 del 2004 e 70 del 2004).<br />
L’art. 120 Cost. non esaurisce, secondo la Corte (sentenza n. 43 del 2004), concentrandole tutte in capo allo Stato, le possibilità di esercizio di poteri sostitutivi, ma si limita a prevedere un potere sostitutivo <i>straordinario</i>, da esercitarsi da parte del Governo nei casi e per la tutela degli interessi ivi indicati; viceversa, tale norma lascia impregiudicata l’ammissibilità di altri casi di interventi sostitutivi, configurabili dalla legislazione di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o delle Regioni, o di altri enti territoriali. Poiché però, come si è detto, tali interventi sostitutivi costituiscono una eccezione rispetto al normale svolgimento di attribuzioni degli enti locali, soggetti rappresentativi dotati di autonomia politica, attribuzioni definite dalla legge sulla base di criteri oggi assistiti da garanzia costituzionale, debbono valere nei confronti di essi condizioni e limiti non diversi da quelli elaborati nella ricordata giurisprudenza della  Corte in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni.<br />
La disposizione è posta a presidio di fondamentali esigenze di eguaglianza, sicurezza, legalità che il mancato o l’illegittimo esercizio delle competenze attribuite, nei precedenti artt. 117 e 118, agli enti sub-statali, potrebbe lasciare insoddisfatte o pregiudicare gravemente. Si evidenzia insomma, con tratti di assoluta chiarezza &#61485; si pensi alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che forma oggetto della competenza legislativa di cui all’art. 117, secondo comma, lettera <i>m</i>) &#61485;, un legame indissolubile fra il conferimento di una attribuzione e la previsione di un intervento sostitutivo diretto a garantire che la finalità cui essa è preordinata non sacrifichi l’unità e la coerenza dell’ordinamento. La previsione del potere sostitutivo fa dunque sistema con le norme costituzionali di allocazione delle competenze, assicurando comunque, nelle ipotesi patologiche, un intervento di organi centrali a tutela di interessi unitari. E tale sistema non potrebbe essere disarticolato, in applicazione della “clausola di favore”, nei confronti delle Regioni ad autonomia differenziata, dissociando il titolo di competenza dai meccanismi di garanzia ad esso immanenti. È quindi da respingere la tesi secondo la quale i principî dell’art. 120 Cost. non sarebbero in astratto applicabili alle Regioni speciali. Al contrario deve concludersi che un potere sostitutivo potrà trovare applicazione anche nei loro confronti, e che, riguardo alle competenze già disciplinate dai rispettivi statuti, continueranno nel frattempo ad operare le specifiche tipologie di potere sostitutivo in essi (o nelle norme di attuazione) disciplinate (sentenza n. 236 del 2004).</p>
<p>In merito alla fonte con cui lo Stato può disciplinare la materia di cui all’art. 117, co. 2, lett. m) Cost., è intervenuto anche il Consiglio di Stato [7], che dopo aver chiarito che “La fissazione dei livelli di assistenza sanitaria [8] afferisce, prima ancora che alla tutela operativa della salute, all’individuazione del contenuto stesso del diritto alla salute che l’ordinamento generale deve garantire a chiunque ed ovunque sul territorio, prevale sulla legislazione concorrente regionale in materia sanitaria. Di conseguenza alle regioni è attribuita la potestà di provvedere, ed in concorso con lo Stato, all’approntamento delle misure occorrenti che attualizzano l’obbligo assunto con i cittadini, tenendo conto delle proprie specificità territoriali e locali”, aggiunge poi che alla luce del nuovo Titolo V, parte II, della Costituzione, “lo Stato può adottare regolamenti nelle materie, nelle quali conservi la legislazione esclusiva (art. 117, co. 6 Cost.), salva la possibilità di delega alle regioni, compresa dunque la materia attinente alla definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria”.<br />
Già il TAR Lazio Roma [9] si era espresso in tal senso affermando che “la determinazione dei livelli essenziali d’assistenza (L.e.a.) stabilita…con un atto a contenuto generale e d’indirizzo che non soggiace né all’obbligo di motivazione, né alle modalità partecipative del procedimento amministrativo, afferisce, ancor prima che alla tutela operativa della salute, che l’ordinamento generale deve garantire a chicchessia ed ovunque sul territorio ed è perciò ascrivibile alla competenza delle Stato, che prevale sulla legislazione concorrente delle Regioni in materia sanitaria, mentre alle Regioni – cui è riservata la relativa competenza anche regolamentare – è attribuita la potestà di provvedere, non già alla minima uniformità garantita, ma (ed in concorso con lo Stato) all’approntamento delle misure che attualizzano detto obbligo, tenendo conto delle proprie specificità territoriali e locali”.<br />
Secondo il giudice amministrativo pugliese [10] poi “il diritto alla salute, costituzionalmente protetto, assume la specifica dimensione che, rispetto alle varie prestazioni, gli è imposta dal legislatore attraverso il necessario bilanciamento con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti attinenti alla definizione della misura delle risorse finanziarie e delle condizioni organizzative nel più ampio quadro del riparto della spesa pubblica salva la fissazione, ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. m), Cost.,…di livelli essenziali ed omogenei di assistenza sanitaria, ivi compresa quella farmaceutica, di competenza statale, che definiscono i limiti inviolabili del diritto alla salute medesimo e garantiscono l’eguaglianza degli utenti del Servizio sanitario nazionale nelle diverse Regioni, in virtù dell’accollo al detto servizio sanitario del costo dei farmaci essenziali di classe A… La competenza regionale concorrente relativa alla tutela della salute, di cui all’art. 117, co. 3 della Costit., impone al legislatore statale di riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano una sfera di attribuzioni in ordine all’adozione di provvedimenti (legislativi, regolamentari, amministrativi, secondo le forme più idonee e rispettose dell’autonomia regionale) idonei a modulare le forme di compartecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica degli utenti del servizio sanitario regionale)…”.<br />
Ancora il TAR Puglia [11], nell’ammettere la possibilità per la Regione di erogare gratuitamente un farmaco (il cui commercio è stato autorizzato dallo Stato) non contemplato nella fascia A, ribadisce che “l’ambito dell’assistenza sanitaria è interamente contemplato nella materia della tutela della salute e pertanto oggetto del potere legislativo concorrente dello Stato e della Regione, salvo la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da assicurare sull’intero territorio nazionale…”.<br />
Il TAR Lazio  [12], ha chiarito che la competenza di cui all’art. 117, co. 2 lett. m), “riguarda anche i LEA sanitari (livelli essenziali ed uniformi d’assistenza), ancorché ciò possa toccare eventuali competenze concorrenti regionali, non essendovi conflitto tra la competenza statale sui cd. LEA sanitari e quella regionale in tema di tutela della salute”.<br />
Il TAR Lazio [13], specifica che “la qualificazione dell’essenzialità…di un certo farmaco è cosa diversa e non biunivoca ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) in quanto l’accertamento svolto dalla Commissione unica del farmaco muove da una valutazione autonoma sulla natura e la qualità dei medicinali mentre la determinazione dei LEA è rivolta al complesso di prestazioni inderogabili che il SSN deve erogare in relazione ad obiettivi e risorse dati”.</p>
<p><b>La questione di legittimità costituzionale sollevata dinanzi alla Corte.<br />
</b><br />
Nella sentenza che qui si annota la Corte ritorna sui livelli essenziali di assistenza, argomento che nel caso di specie è però ulteriormente complicato dal rapporto tra le norme degli Statuti speciali delle Regioni autonome e le rilevanti norme costituzionali così come risultanti dopo la nuova ripartizione di competenze. </p>
<p>Il giudizio di legittimità costituzionale ha ad oggetto l’art. 1, co. 169 [14] della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005).<br />
In particolare la suddetta disposizione è stata impugnata dalla Provincia autonoma di Trento per violazione dell’art. 8, n. 1 [15] e dell’art. 9, n. 10 [16] del D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell’art. 117, co. 4 e 6 [17], della Costituzione, in relazione all’art. 10 [18] della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), con particolare riferimento all’art. 2 [19], dell’art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) ed infine, per violazione dei principi costituzionali di legalità sostanziale e di leale collaborazione.<br />
L’art. 1, co. 169 della legge finanziaria 2005 è stato altresì impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, che ha basato le proprie censure sugli articoli 4, n. 1 e 5, n. 16 [20], della legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e sull’art. 117, co. 4 e 6 della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, nonché i principi di legalità e di leale collaborazione.<br />
Le ricorrenti affermano che la norma impugnata, laddove affida ad un regolamento del Ministro della salute la determinazione  degli “standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo…e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza sanitaria esorbiterebbe dalla competenza statale in punto di LEA”. Ciò in quanto in materia di assistenza sanitaria, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento sarebbero titolari, in forza dei rispettivi statuti speciali, di competenza legislativa divenuta “piena” al pari della “competenza primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali” (cfr. gli articoli 8, n. 1 e 9, n. 10 dello Statuto Trentino Alto Adige e gli articoli 4, n. 1 e 5, n. 16 dello Statuto del Friuli Venezia Giulia). <br />
La norma impugnata violerebbe inoltre sia il principio di leale collaborazione, perché prevede per la fissazione dei livelli di assistenza il solo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, anziché l’intesa (prevista invece dall’art. 54 della legge 289 del 2002 [21]), sia il principio di legalità sostanziale, perché demanda ad una fonte secondaria la suddetta fissazione. </p>
<p>La Corte esclude in via preliminare un conflitto di competenze in materia, in ragione della natura stessa dei LEA, che “riflettendo tutele necessariamente uniformi del bene della salute, impone di riferirne la disciplina normativa anche ai soggetti ad autonomia speciale, che infatti hanno sempre partecipato agli atti di intesa in questa materia stipulati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni”.<br />
Inoltre la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni demandata dall’art. 117, co. 2, lett. m) alla legislazione esclusiva dello Stato si confronta non già con la competenza primaria delle ricorrenti in materia di “ordinamento degli uffici”, ma bensì con quella concorrente assegnata dai rispettivi statuti in materia di “igiene e sanità”, perché quest’ultima risponde alle evidenti finalità di tutela della salute cui fa riferimento al disciplina in esame.<br />
La Corte richiamando poi alcune sue pronunce in cui afferma da una parte che “la competenza legislativa concorrente concernente la tutela della salute (art. 117, co. 3, Costituzione) è assai più ampia rispetto alla precedente relativa all’assistenza ospedaliera” (sentenza n. 270 del 2005), e dall’altra che la nuova formulazione dell’art. 117, co. 3, Costituzione, introdotta dall’art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001 “esprime, rispetto a quella previgente dell’art. 117, co. 1, l’intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare nelle materie di competenza concorrente e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina” (sentenza n. 282/2002), ritiene che l’applicazione dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 (cd. “clausola di maggior favore”, così come è stata definita da A. Anzon [22]), si fonda nella “maggiore estensione della tutela della salute rispetto alle corrispondenti competenze statutarie in materia sanitaria di cui questa Corte ha in più occasioni sottolineato il carattere contenuto”.<br />
La riconduzione delle attribuzioni in materia sanitaria dei soggetti ad autonomia speciale all’ambito di applicazione dell’art. 117, co. 3 della Costituzione, comporta anche l’assoggettamento delle stesse ai limiti, espressi od impliciti, contenuti nel nuovo Titolo V della Costituzione ed in particolare all’esercizio della competenza esclusiva dello Stato in punto di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.<br />
La Corte affronta poi la questione che ha ad oggetto la misura in cui lo Stato ex art. 117, co. 2, lett. m) può comprimere l’autonomia regionale nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. In una precedente sentenza (n. 88/2003) aveva affermato che l’attribuzione al legislatore statale di siffatta competenza rappresenta un “fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto”, questa rilevante compressione dell’autonomia regionale “esige che queste scelte, almeno nelle loro linee generali, siano operate dallo Stato con legge, che dovrà inoltre determinare adeguate procedure e precisi atti formali per procedere alle specificazioni ed articolazioni ulteriori che si rendano necessarie”.<br />
La disposizione legislativa impugnata “individua gli standard in termini tali da rendere evidente che si tratta di integrazioni e specificazioni sul versante attuativo dei LEA esistenti nel settore sanitario e che intenderebbero assicurare una migliore erogazione. Non può essere negata la possibilità del legislatore statale di giungere ad una più analitica ed effettiva tutela dei LEA, non è definibile, almeno in astratto, un livello di specificazione delle prestazioni che faccia venire meno il requisito della loro essenzialità, essendo questo tipo di valutazioni costituzionalmente affidato proprio al legislatore statale…Non può pertanto dubitarsi che anche la fissazione degli standard costituisca esercizio della competenza assegnata allo Stato dall’art. 117, co. 2, lett. m), della Costituzione…Se la individuazione degli standard – la quale determina indubbiamente una compressione dell’autonomia legislativa ed amministrativa delle Regioni garantita dal Titolo V della Costituzione – non può trovare legittimazione costituzionale che nella…lett. m) del co. 2 dell’art. 117 della Costituzione, la relativa disciplina deve essere omogenea a quella prevista espressamente per i LEA, ove si ipotizzi, come nel caso della norma impugnata (comma 169 della legge n. 311 del 2004), che la loro adozione avvenga tramite una procedura legislativa”.<br />
Il relativo potere normativo ben può essere attribuito ad un regolamento ministeriale, in ragione del co. 6, dell’art. 117 della Costituzione che nelle materie di competenza esclusiva statale, dispone la potestà regolamentare in capo allo Stato [23].<br />
Osserva la Corte che ciò che invece rileva è “la ingiustificata riduzione delle modalità di coinvolgimento in questo procedimento delle Regioni (la mera richiesta di un parere alla Conferenza unificata)”, in questo modo infatti viene meno per la determinazione degli standard “la più incisiva forma di leale collaborazione fra Stato e Regioni prevista dalla legislazione vigente per la determinazione dei LEA mediante procedure non legislative”.<br />
La sentenza in commento dichiara pertanto illegittimo costituzionalmente l’art. 1, co. 169, della legge n. 311 del 2004, sia nella parte in cui prevede che il regolamento del Ministro della salute ivi contemplato sia adottato “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”, anziché “previa intesa”, sia nella parte in cui prevede che il regolamento del Ministero della salute ivi contemplato, con cui sono fissati gli standard  e sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi, sia adottato “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” anziché “previa intesa”.<br />
“Alla luce di ciò, la determinazione degli standard e dei LEA è delimitata dai principi generali del d.lgs n. 502 del 1992 [24] e dalle determinazione del Piano sanitario nazionale, mentre sul piano procedurale resta prevista in ogni caso, anche per effetto dell’odierna pronuncia, l’intesa in sede di Conferenza permanente. Tenendo presente che si opera nell’ambito di una materia altamente tecnica come quella della individuazione delle prestazioni relative all’assistenza sanitaria, le pur limitate predeterminazioni legislative di criteri e di limiti al potere normativo secondario appaiono sufficienti per escludere il vizio denunciato”.</p>
<p>Peraltro la Corte precisa che i ragionamenti sin qui svolti in materia li livelli essenziali di assistenza riguardano più in generale i rapporti tra la competenza statale e quella regionale, anche a prescindere dalla specialità che contraddistingue gli statuti delle Regioni autonome.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] V. G. Scaccia, <i>Legge e diritti fondamentali nell’art. 117 della Costituzione</i>, in<i> Quaderni Costituzionali</i>, 1/2003.<br />
[2] V. anche M. Lucani, <i>I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito dell’art. 117, co. 2, lett. m), della Costituzione</i>, in <i>Politica del diritto</i>, 2002, p. 349, secondo cui ciò che la norma vuole esprimere “è la volontà di porre al riparo dalla discrezionale determinazione delle Regioni alcuni diritti, che non possono essere ridotti ad un livello inferiore a quello stabilito dal legislatore statale”; C. Pinelli, <i>op. cit</i>., pag. 892,  il quale osserva che “Ogni volta che siano in gioco “livelli essenziali delle prestazioni”, sappiamo che è all’esclusiva potestà, e quindi responsabilità, del Parlamento della Repubblica che dobbiamo far riferimento per accertare se e come sono determinati, onde garantire condizioni egualitarie nella fruizione dei diritti dei cittadini…l’art. 117, co. 2, lett. m, costituisce poi un punto fermo per la salvaguardia delle condizioni di eguaglianza dei diritti dei cittadini da ogni tendenza discriminatoria e quindi disgregatrice che in proposito si possa affacciare”.<br />
[3] V. R. Tosi, <i>Cittadini, Stato e Regioni di fronte ai “Livelli essenziali delle prestazioni…”</i>, in <i>Quaderni Costituzionali</i>, 1/2003, p. 629, che osserva come “i livelli essenziali indichino non il massimo che le Regioni non possono superare nella conformazione delle prestazioni, quanto – al contrario – il minimo che esse sono tenute ad assicurare, potendo – se lo vogliano – prevedere livelli superiori e prestazioni ulteriori…Il livello essenziale costituisce il livello minimo, quando guardato dal punto di vista delle Regioni cui si impone, ma non coincide con il livello minimo, quando considerato dal punto di vista dello Stato che lo determina: non delimita quindi la competenza dello Stato, il quale è libero di innalzare quanto ritiene il livello delle prestazioni che devono essere garantite in modo uniforme…”.<br />
[4] Cfr. A. Anzon, <i>Il difficile avvio della giurisprudenza costituzionale sul nuovo Titolo V della Costituzione</i>, in <i>Giurisprudenza costituzionale</i>, 2003, p. 1167, che in merito al problema dell’inquadramento dei “rapporti di questa competenza statale con quella regionale, nelle sue varie esplicazioni”, l’ipotesi che all’autrice pare più convincente è quella secondo cui “la potestà statale, essendo circoscritta alla determinazione dei soli “livelli essenziali” delle prestazioni, si distingue da – e però convive condizionandola, con – la competenza regionale – che non sia esclusa da altre espresse indicazioni costituzionali – su tutto quanto esorbiti dai livelli medesimi e tocchi da latri punti di vista tali prestazioni e in genere i diritti civili e sociali”. <br />
[5] V. D. Morana, <i>La tutela della salute, fra libertà e prestazioni, dopo la riforma del Titolo V. A Proposito della sentenza 282/2002 della Corte costituzionale</i>, in <i>Giurisprudenza Costituzionale</i>, 2002, p. 2037, che osserva che la Corte ha in questo modo riconosciuto che la competenza statale di cui all’art. 117, co. 2, lett. m), “è potenzialmente idonea ad attraversare anche la tutela della salute”.<br />
Per un commento alla sentenza 282/2002, v. anche A. D’Atena, <i>La Consulta parla…e la riforma del titolo V entra in vigore</i>, in <i>Giurisprudenza Costituzionale</i>, 2002, p. 2027.<br />
[6] Cfr. E. Balboni, <i>I livelli essenziali e i procedimento per la loro determinazione</i>, in <i>Le Regioni</i>, 5/2003, p. 1192, che fa notare come allo Stato spetta “solamente la determinazione dei livelli essenziali: la determinazione, quindi non l’organizzazione delle strutture di erogazione né la predisposizione e la gestione diretta dei mezzi necessari allo scopo”.<br />
Per un commento alla sentenza n. 88/2003, v. anche A. Simoncini, <i>Non c’è alternativa alla leale collaborazione. Dalla Corte le prime indicazioni su regolamenti del Governo e “livelli essenziali” nelle materie regionali</i>, in <i>Le Regioni</i>, 5/2003, p. 1199; A. Corsini, <i>Cautela della Corte sui “livelli essenziali delle prestazioni sanitarie”</i>, in <i>Il Foro Amministrativo C.d.S.</i>, 2/2003, p. 1237.<br />
[7] Sentenza del Consiglio di Stato n. 398, del 4 febbraio 2004; per un commento v. F. Giglioni, <i>Le procedure di determinazione dei livelli essenziali di assistenza</i>, in <i>Giornale di diritto amministrativo</i>, 2004, p. 1105.<br />
[8] Il TAR Lazio, con sentenza n. 10101 del 19/11/2002, stabilisce che “ai sensi dell’art. 1, co. 2 e 3 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel nuovo testo così come modificato dall’art. 1, comma 5, D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla L. 16 novembre 2001, n. 405, sono fissati cinque principi essenziali ai fini della determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA): il principio della dignità della persona umana; il principio del bisogno di salute; il principio di equità nell’accesso all’assistenza sanitaria; il principio della qualità e dell’appropriatezza delle cure, con riguardo alle specifiche esigenze; il principio dell’economicità nell’impiego delle risorse”.<br />
[9] Sentenza n. 6252 del 10/07/2002.<br />
[10]TAR Puglia Bari, sentenza n. 1979 del 21/05/2003.<br />
[11] TAR Puglia Lecce, sentenza n. 8696 del 29/11/2003.<br />
[12] Sentenza n. 4690 del 26/05/2003.<br />
[13] Sentenze n. 978 del 13/02/2003 e n.524 del 30/01/2003.<br />
[14] Detta norma dispone che: “Al fine di garantire che l’obiettivo del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata dall’art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001…e successive modificazioni, anche la fine di garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all’art. 4-<i>bis</i>, comma 10 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.112, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario…”.<br />
[15] L’art. 8, n. 1 dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige prevede che “Le province hanno la potestà di emanare norme legislative…in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto”.<br />
[16] Ai sensi della citata disposizione: “Le province emanano norme legislative in materia di…igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera”.<br />
[17] L’art. 117 della Costituzione, al co. 4 prevede che “Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”, ed al co. 6 dispone che “La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”.<br />
[18] “Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”.<br />
[19] L’art. 2 del D.P.R. n. 474/1975, prevede che “La regione Trentino Alto Adige disciplina il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari.<br />
Alle province autonome competono le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari; nell’esercizio di tali potestà esse devono garantire l’erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera  non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria…”.<br />
[20] Secondo l’art. 4, n. 1) “In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica…la Regione ha potestà legislativa in materia…di ordinamento degli uffici..”. L’art. 5, n.16) prevede che “…la Regione ha potestà legislativa in materia …di igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera…”.<br />
[21] Si tratta delle “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003”, che all’art. 54 disciplina i “Livelli essenziali di assistenza”.<br />
[22] V. A. Anzon, <i>op. cit.</i>, p. 1184. L’autrice a p. 1150, osserva come gli statuti speciali si trovano in una situazione di precarietà, in ragione della “necessità del loro adeguamento al nuovo – e per molti aspetti più favorevole – regime delle competenze introdotto per le regioni ordinarie dalla revisione degli artt. 117-120 Cost.”. A proposito poi dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, constata che “un adeguato riassetto del regime di questi enti in considerazione del nuovo e di regola più vantaggioso trattamento introdotto dalla riforma costituzionale per le regioni ad autonomia ordinaria non possa certo avvenire mediante l’applicazione di quella clausola, ma richieda, se si vuole conservare un senso all’autonomia differenziata, distinti, appositi e urgenti interventi di modifica dei diversi statuti ora vigenti”.<br />
[23] Cfr. A. Corsini, <i>Cautela della Corte sui “livelli essenziali delle prestazioni sanitarie”</i>, in <i>Il Foro Amministrativo C.d.S.</i>, 2/2003, p. 1239, secondo cui la lettera m) dell’art. 117, co. 2 Cost., indica “una competenza trasversale dello Stato rispetto alle altre materie ivi indicate e, quindi, ben potrebbe ipotizzarsi quantomeno una limitazione nell’esercizio della relativa potestà regolamentare per evitare che una disciplina eccessivamente dettagliata determini un indebito restringimento o addirittura una vanificazione dell’autonomia legislativa regionale costituzionalmente riconosciuta”.<br />
[24] Il decreto legislativo n. 502 del 1992 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria”), all’art. 1 (“Tutela della salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza”), come osserva C. Pinelli, <i>Sui “Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (art. 117, co. 2, lett. M, Costit.)</i>, in <i>Diritto pubbl.</i>, 2002, p. 881, “distingue espressamente i livelli uniformi di assistenza sanitaria fissati in sede nazionale dagli eventuali livelli superiori determinati dalle Regioni, con relativa attribuzione di intervento sulle aliquote dei tributi regionali”.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 22.5.2006)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sui-livelli-essenziali-di-assistenza-e-la-competenza-delle-regioni-e-delle-province-ad-autonomia-speciale-in-margine-alla-sentenza-della-corte-costituzionale-n-134-del-31-marzo-2006/">Sui livelli essenziali di assistenza e la competenza delle Regioni e delle Province ad  autonomia speciale (in margine alla sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 31 marzo 2006)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il riparto di competenze tra Stato, Regioni ed enti locali: il modello costituzionale e quello emergente dalla legislazione relativa alle procedure energetico-ambientali</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-riparto-di-competenze-tra-stato-regioni-ed-enti-locali-il-modello-costituzionale-e-quello-emergente-dalla-legislazione-relativa-alle-procedure-energetico-ambientali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-riparto-di-competenze-tra-stato-regioni-ed-enti-locali-il-modello-costituzionale-e-quello-emergente-dalla-legislazione-relativa-alle-procedure-energetico-ambientali/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-riparto-di-competenze-tra-stato-regioni-ed-enti-locali-il-modello-costituzionale-e-quello-emergente-dalla-legislazione-relativa-alle-procedure-energetico-ambientali/">Il riparto di competenze tra Stato, Regioni ed enti locali: il modello costituzionale e quello emergente dalla legislazione relativa alle procedure energetico-ambientali</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Alcune premesse al tema: il problema della composizione degli interessi confliggenti e delle competenze politico-amministrative nella vicenda energetico-ambientale prima e dopo la riforma del Titolo V. &#8211; 2. I ricorsi di legittimità costituzionale avverso i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti energetici disciplinati nelle ll.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-riparto-di-competenze-tra-stato-regioni-ed-enti-locali-il-modello-costituzionale-e-quello-emergente-dalla-legislazione-relativa-alle-procedure-energetico-ambientali/">Il riparto di competenze tra Stato, Regioni ed enti locali: il modello costituzionale e quello emergente dalla legislazione relativa alle procedure energetico-ambientali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-riparto-di-competenze-tra-stato-regioni-ed-enti-locali-il-modello-costituzionale-e-quello-emergente-dalla-legislazione-relativa-alle-procedure-energetico-ambientali/">Il riparto di competenze tra Stato, Regioni ed enti locali: il modello costituzionale e quello emergente dalla legislazione relativa alle procedure energetico-ambientali</a></p>
<p><b>SOMMARIO:</b> <b>1.</b> Alcune premesse al tema: il problema della composizione degli interessi confliggenti e delle competenze politico-amministrative nella vicenda energetico-ambientale prima e dopo la riforma del Titolo V. <b>&#8211; 2.</b> I ricorsi di legittimità costituzionale avverso i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti energetici disciplinati nelle ll. n. 55/2002  e n. 290/2003<b> &#8211; 3.</b> Il punto di vista della Corte Costituzionale: il sistema delle competenze nel settore energetico delineato nelle argomentazioni della sentenza n. 6/2004. &#8211; <b>4. </b>L’incidenza della legge n.239/2004 relativa al riordino del settore energetico sul problema delle competenze politico/amministrative nelle procedure di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti energetici.</p>
<p> <b>1.</b> Diversi e numerosi sono stati gli scritti[1] che hanno considerato l’energia e il suo diritto nella prospettiva d’indagine relativa alla complessità e alla concorrenzialità degli interessi coinvolti, auspicando “l’acconcia regolamentazione”[2] giuridica di un fenomeno[3] di cui si è da tempo avvertita la singolare importanza strategico-economica.<br />Sono, in effetti, di chiara evidenza i riflessi che le attività energetiche assumono in relazione sia alla tutela e alla salvaguardia del bene ambiente, sia alle opzioni di sviluppo dei processi produttivi del Paese, dei quali, del resto, non possono che costituire un inevitabile ed imprescindibile presupposto[4].Nonostante una parte della dottrina abbia evidenziato come l’ambiente sia «anche e soprattutto tutela dell’uomo nelle sue esigenze materiali e spirituali, per la cui soddisfazione è essenziale il mantenimento di un sufficiente benessere economico»[5], non vi è dubbio, tuttavia, che i rapporti e le situazioni giuridiche implicate nella vicenda energetico-ambientale rispondano a differenti e contrapposte esigenze  di carattere funzionale.Se, infatti &#8211; come è stato efficacemente sottolineato[6] &#8211; l’energia è inevitabilmente attratta dalle funzioni di “produzione”, “industria”, “sviluppo economico” e sfruttamento delle risorse naturali, l’ambiente risulta,  viceversa, preminentemente indirizzato verso finalità di protezione dei beni (culturali e ambientali), di salvaguardia delle condizioni di vita dell’uomo e dell’ecosistema, nonchè di gestione e sviluppo equilibrato del territorio urbano. Ciò comporta &#8211; sotto questo profilo &#8211; che ogni decisione relativa o in qualche modo connessa alla produzione e/o allo sfruttamento di fonti energetiche determini la considerazione di un intreccio di interessi pubblici  così diversi ed eterogenei tra loro, da essere difficilmente (e razionalmente) composti e ordinati secondo un criterio gerarchico di priorità dei valori, che neppure i principi costituzionali di riferimento permettono con chiarezza di individuare.Non solo. La configurabilità dell’energia e dell’ambiente quali settori caratterizzati da un fascio di funzioni riconducibili a più interessi[7] rende evidente quanto complessa si prospetti in tale ambito l’ individuazione e l’allocazione delle competenze politico-amministrative fra i vari livelli istituzionali di governo, soprattutto se si considera che tali materie «più che rappresentare un insieme organico di atti» costituiscono un «particolare profilo di svariate attività umane e coinvolgono orizzontalmente molteplici settori e competenze diverse»[8].Non è un caso, infatti, che l’articolata dimensione degli interessi implicati con  le politiche di reperimento dell’energia abbia da sempre costituito un difficile terreno di composizione e “leale cooperazione” sul versante dei rapporti intercorrenti tra Stato e Regioni (anche prima dell’attuale e modificato quadro di riferimento costituzionale), la cui perenne conflittualità appare dimostrata dalla esistenza di un’intensa e fitta giurisprudenza costituzionale[9], ormai datata, mirata proprio a dirimere le controversie insorgenti tra governo centrale e locale in relazione alle esigenze di sviluppo del settore energetico[10].Al di là di un «preminente interesse generale al programmato reperimento e sfruttamento delle fonti di energia» e della necessità di una «disponibilità di energia elettrica adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese»[11], individuati dalla Corte Costituzionale come vitali interessi della collettività  &#8211; e per questo ritenuti oggetto di imprescindibile ed esclusiva considerazione statale &#8211; il giudice delle leggi si è sempre preoccupato di sottolineare, anche nel contesto istituzionale precedente la riforma del titolo V della Costituzione, l’emersione in subiecta materia di profili di interesse regionale, in virtù del collegamento funzionale intercorrente fra l’energia e alcune materie (territorio, urbanistica, salute e assistenza sanitaria) rimesse dall’art. 117 Cost., vecchia formulazione, alla competenza ripartita tra Stato e Regione. Da questo punto di vista si può argomentare che il processo di decentramento attuato dalla legge cost. n. 3/2001[12] – attraverso cui si è incorporato nell’elenco tassonomico delle materie a legislazione concorrente (art. 117, 3 co) anche quella relativa a «produzione, trasporto, e distribuzione nazionale dell’energia» &#8211; abbia rappresentato il punto di arrivo di un percorso in parte già avviato dalla giurisprudenza costituzionale (e sostenuto dall’opinione di autorevole dottrina[13]), secondo il quale l’amministrazione regionale si presenta come il livello di governo più idoneo a finalizzare e rendere concrete le scelte di strategia politica elaborate, nelle sedi competenti, a livello nazionale[14].Vero è che se con la predetta legge di riforma a impianto federalista si viene ad attribuire un ruolo preciso e specifico alle regioni, direttamente coinvolte nell’apprestamento della disciplina di dettaglio della materia[15] (e non  più chiamate in causa, come in passato, solo in relazione alla spettanza di interessi settoriali intimamente connessi a quello dell’energia), tale espresso riconoscimento non ha tuttavia contribuito a migliorare la complessa e delicata trama dei rapporti tra amministrazioni centrali e autonomie territoriali, posto che il legislatore costituzionale si è, al contempo, determinato nel senso  di attribuire materie che intersecano “trasversalmente” il settore dell’energia (tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, tutela della concorrenza, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, solo per citare le più rilevanti) alla competenza esclusiva dello Stato.Il raggiungimento di un assetto equilibrato delle relazioni complessive tra i diversi livelli di governo risulta poi aggravato dal fatto che, in linea tendenziale, le funzioni amministrative vanno riconosciute in capo ai vari enti indipendentemente dalla distribuzione della competenza normativa[16].Non pare, in effetti, indifferente, su questo terreno, la scelta della nuova Costituzione di abbandonare il criterio del parallelismo &#8211; in virtù del quale le funzioni amministrative regionali finivano col coincidere con l’arco delle competenze legislative &#8211; e attribuire viceversa, sul piano generale, ogni competenza di amministrazione attiva ai comuni, salvo che, esigenze di  gestione unitaria degli interessi in gioco, sospingano ad operare un diverso  conferimento delle medesime a province, città metropolitane regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118, 1 co Cost.)[17] dell’azione amministrativa.Ne risulta  un sistema di poteri complesso e  molto articolato nel quale &#8211; per recuperare il profilo di indagine che qui più rileva &#8211; anche il governo di un settore di fondamentale importanza strategica per lo sviluppo del Paese, quello energetico appunto, rischia di essere compromesso da una definizione poco chiara dei ruoli e delle competenze dei soggetti pubblici deputati a tesserne la sua regolamentazione giuridica e a realizzarne la sua concreta messa a regime.Se &#8211; come insegnano gli studiosi delle teoria economica[18] &#8211; non può essere messo in dubbio che un meccanismo di scelte decentrato, quale quello delineato dalle disposizioni del Titolo V della seconda parte della Costituzione, presenti il considerevole vantaggio di ridurre i costi derivanti dall’imposizione di esternalità negative alle comunità locali (il cui coinvolgimento diretto nelle scelte di strategia decisionale permette di  superare i problemi di accettabilità degli impianti di produzione di energia, ad esempio, in termini di emissioni inquinanti)[19], sembra, tuttavia, altrettanto importante che tale distribuzione di competenze e poteri ai governi locali trovi un momento di coordinamento e di fondamentale reductio ad unicum a livello statale. Anche solo per scongiurare il rischio che pericolose asimmetrie regolatorie  possano mettere a repentaglio la sicurezza degli approvvigionamenti  di energia[20] necessari a soddisfare le richieste ed il fabbisogno nazionale.In questa  prospettiva devono, dunque, essere lette e collocate alcune recenti statuizioni della Consulta[21] che – come si avrà modo di constatare &#8211; propugnano una visione del nuovo quadro costituzionale «quasi all’insegna di una sorta di neocentralismo»[22] e, sicuramente,  valgono ad accrescere il ruolo dello Stato, nel tentativo di ricondurre a ragionevolezza il nuovo modello di relazioni giuridiche e fattuali fra il potere centrale e le autonomie territoriali.</p>
<p><b> 2.</b> Sarà proprio prendendo le mosse dal nuovo quadro delle competenze &#8211; delineato e fondato dalla giurisprudenza costituzionale sui principi della sussidiarietà e sul modello cooperativo della “leale collaborazione”[23] &#8211; che si cercherà di ricostruire il problematico assetto delle relazioni tra Stato e Regioni, in riferimento alla procedure energetico-ambientali delineate nella recente legislazione.Sono stati, in effetti, alcuni ultimi decreti-legge, emanati «al fine di evitare l’imminente pericolo di interruzione dell’energia elettrica su tutto il territorio nazionale» e «garantire la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico»[24] del nostro Paese, a proporre in modo molto evidente e concreto il quadro di tensione scaturente fra i diversi livelli di governo implicati  con la costruzione e  l’esercizio degli impianti di produzione di energia.A seguito dell’entrata in vigore del d.l. 7 febbraio 2002 (decreto c.d. “sblocca centrali”) e della relativa legge di conversione (l. 9 aprile 2002, n. 55) si è disposto, infatti, che «la costruzione e l’esercizio di impianti di energia elettrica superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse ad infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi» vengano dichiarati opere di pubblica utilità e siano soggetti ad un’autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale, tra l’altro, «sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti»[25].Si è sancito, inoltre, che il procedimento unico di autorizzazione ministeriale, al quale sono chiamate a partecipare le «Amministrazioni statali e locali interessate», venga svolto «nel rispetto dei principi di semplificazione  e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241», e comunque «d’intesa con la regione interessata»[26].E’ facile arguire come la disciplina testè delineata sia stata ritenuta da alcune regioni lesiva del «nuovo ruolo» &#8211; che il mutato quadro costituzionale assegna alle predette autonomie territoriali &#8211; di «enti che svolgono le proprie funzioni nell’interesse generale della comunità repubblicana»[27] e quindi legittimati ad agire in funzione di tutela generale dell’ordinamento.  Ed il tenore delle disposizioni richiamate lascia altresì facilmente intuire i motivi e le ragioni specifiche che hanno determinato la proposizione dei ricorsi davanti alla Corte Costituzionale da parte di ben tre regioni (nella fattispecie Umbria, Basilicata e Toscana), diretti a far dichiarare la illegittimità costituzionale della normativa, proprio in relazione al procedimento di autorizzazione di cui sopra si è detto.Anche a tacer di altri profili – su alcuni dei quali, peraltro, ci si soffermerà tra breve – sembra evidente, infatti, che attraverso l’introduzione di tali disposizioni il legislatore statale non si sia limitato a dettare norme di principio in una materia assegnata dal nuovo art. 117 Cost. alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, ma sia intervenuto direttamente sul regime disciplinare della medesima, «adottando norme di dettaglio, anche di tipo procedurale» ed invadendo, quindi, ambiti di competenza a lui non riservati[28].Sempre ad avviso delle regioni, i profili di censura della normativa impugnata si estenderebbero alla violazione di altri importanti precetti costituzionali fissati nel nuovo Titolo V: la l. n. 55/2002, nell’attribuire il potere autorizzatorio allo Stato, sarebbe incompatibile con l’art. 118 Cost. che riconosce le funzioni amministrative a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, anche nella parte in cui (art. 1, co 2) prescrive l’assorbimento, nell’autorizzazione unica ministeriale, di ogni altro atto permissivo (ambientale od urbanistico)[29] di competenza delle singole amministrazioni. Sotto questo profilo la disciplina in oggetto inciderebbe altresì sulla materia “governo del territorio”[30]- attribuita alla potestà legislativa concorrente delle regioni &#8211; per la parte in cui detta disposizioni relative all’impatto e alla conformità urbanistica delle centrali e delle opere ad esse connesse.L’esigenza di assicurare l’erogazione dell’energia elettrica su tutto il territorio nazionale non sarebbe, dunque, sufficiente – secondo il punto di vista delle ricorrenti – per «riconoscere all’ordinamento centrale una competenza amministrativa generale e di tipo gestionale in materia».Né sarebbero sufficienti a compensare la perdita di rilevanza e di potere delle autonomie territoriali, rispetto alle competenze statali, i correttivi previsti dalla normativa in oggetto circa la necessaria concertazione fra i diversi soggetti di governo per l’espletamento di alcune  specifiche funzioni amministrative allocate, appunto, in capo agli organi centrali[31].In particolare, poichè l’art. 1 co 3 della l. n. 55/2002 subordina il rilascio dell’autorizzazione ministeriale all’acquisizione del parere del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere da realizzare, ma dispone al contempo che il rilascio di tale parere non è in grado di incidere sul rispetto del termine relativo alla conclusione del procedimento (fissato, dal co 2 dell’art. 1, in centottanta giorni dalla presentazione della richiesta), tale disposizione finirebbe, sostanzialmente, con il privare gli enti locali della possibilità «di intervenire efficacemente su provvedimenti diretti ad incidere sul loro territorio».Da ultimo, gli atti di impugnazione delle regioni precisano come i profili di legittimità censurati non vengano meno solo per il fatto che la legge di conversione n. 55/2002 ha limitato la vigenza della sua disciplina «fino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell’art. 117, 3 co Cost, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003».  In tal  modo si verrebbe, comunque, a creare una vera e propria “sospensione” della  potestà legislativa regionale (con la conseguente, se pur temporanea, inversione dell’ordine delle competenze stabilito in Costituzione) e, in ogni caso,  nulla impedirebbe al Governo di disporre con altro decreto legge  il prolungamento o la proroga del temine inizialmente fissato. Le successive vicende normative hanno evidenziato come i timori delle regioni non siano parsi infondati – almeno sotto quest’ultimo profilo &#8211;  data la decisione del legislatore nazionale di rendere definitivo un regime disciplinare che inizialmente doveva avere solo carattere provvisorio.A seguito dei fatti relativi all’interruzione di energia elettrica verificatasi, su tutto il territorio nazionale, nella notte tra il 27 e 28 settembre 2003, il Governo, infatti – avvalendosi nuovamente dei poteri della decretazione d’urgenza &#8211; ha pensato di confermare (ed ampliare) la vigenza di alcune misure a carattere straordinario (cfr. d. l. 29 agosto 2003, c.d. decreto anti black-out, convertito poi nella l. 27 ottobre 2003 n. 290[32]), proprio al fine di scongiurare il rischio di ulteriori e assai disagevoli distacchi di energia elettrica per l’utenza diffusa. Tra i provvedimenti contemplati dalla legge n. 290/2003 per garantire la sicurezza e il recupero di potenza del sistema elettrico nazionale assume un posto di rilievo l’art. 1 sexies, co 8, attraverso cui si dispone espressamente che, per la costruzione e l’esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW, si debba aver riguardo alle disposizioni fissate nella legge n. 55/2002 le quali, dunque, continuano a rimanere in vigore ben oltre il termine inizialmente stabilito.Peraltro, la previsione del prolungamento temporale di una disciplina, prospettata dall’autorità statale solo come misura a carattere provvisorio, non appare l’unico momento critico di una normativa che ha visto assegnare, in questo settore, nuovi e forse più penetranti poteri in capo alle amministrazioni centrali.E anche in questo caso – come era del resto molto prevedibile immaginare –  la reazione dei governi locali è stata immediata e tempestiva.La proposizione dei ricorsi promossi dalla regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento alla legittimità costituzionale della l. n. 290/2003[33] appare, in effetti, finalizzata ad ottenere l’annullamento di una serie di disposizioni che priverebbero, una volta di più, tali enti della potestà di esercitare le proprie competenze legislative in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia[34].Anche in relazione a tali ricorsi le norme impugnate appaiono &#8211; in linea di massima &#8211; lesive delle attribuzioni costituzionalmente garantite alle autonomie territoriali ai sensi degli art. 117 e 118 Cost.Viene, innanzitutto, contestata la possibilità riconosciuta al Ministero delle attività produttive di consentire, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e su motivata e documentata segnalazione del gestore, l’esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW, anche in deroga ai normali valori limite di emissione in atmosfera e di temperatura degli scarichi termici[35].La potestà di modificare le condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche, incardinata in capo allo Stato, in uno con la competenza al rilascio dell’ autorizzazione generale allo svolgimento dell’attività, andrebbe ad incidere pesantemente sulle attribuzioni legislative regionali non solo &#8211; come è evidente &#8211; in riferimento alla materia attinente alla produzione, al trasporto e  alla distribuzione nazionale dell’energia, ma anche in relazione ai profili di competenza relativi alla tutela della salute e al governo del territorio, soggetti anch’essi alla potestà legislativa concorrente di stato e regioni.Confermando e ampliando, poi, la politica di accentramento avviata dal decreto c.d. sblocca-centrali,  la stessa  l. n. 290/2003 sancisce, all’art. 1 sexies, che l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di elettrodotti, oleodotti e gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell’energia, sia rilasciata dalle amministrazioni statali competenti, mediante procedimento unico, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda[36].La semplificazione di tale procedura, delineata certamente allo scopo di evitare l’imminente pericolo di interruzione di energia elettrica su tutto il territorio nazionale, non pare tuttavia tener in debito conto le prerogative che derivano alle autonomie regionali (e provinciali) dalla generale potestà legislativa concorrente: la normativa in oggetto non si limita – come dovrebbe &#8211; a individuare i principi regolatori della materia[37], ma si spinge a disciplinare immediatamente e compiutamente l’esercizio di funzioni amministrative, prevedendone la diretta spettanza (in relazione agli impianti che fanno parte delle reti nazionali di trasporto dell’energia) alle amministrazioni statali anziché alle regioni (o alla province autonome).  Né pare, oltretutto, che il legislatore statale si sia troppo preoccupato, in questo caso, di  stemperare l’oggettiva contrazione della sfera di potestà dei governi locali nella previsione di procedimenti d’ intesa volti a diluire, nella previa concertazione, i possibili motivi di contrasto tra le amministrazioni centrali e quelle periferiche. Le uniche ipotesi di “collaborazione” delineate dall’art. 1-sexies della l. n. 290/2003 riguardano, infatti, accordi di programma tra lo Stato e le Regioni interessate «riferiti, anziché alla sostanza delle decisioni da assumere, alle modalità organizzative e procedimentali per l’acquisizione del parere regionale» e, tra l’altro, nell’ambito dei soli procedimenti autorizzativi delle opere inserite nei piani triennali di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale[38].Alla luce delle vicende sopra descritte appare del tutto lecito constatare come il governo complessivo del settore energetico sia entrato in una vera e propria «crisi di legittimità» e se – come si è rilevato – in un settore praticamente acefalo la porta del caos è aperta[39], non si può non accogliere con grande favore l’intervento del giudice della costituzionalità delle leggi, soprattutto nella prospettiva in cui tenti di ricondurre a sistema un quadro di riferimento che appare assai incerto anche per gli stessi operatori del diritto.</p>
<p><b>3.</b> La proposizione dei ricorsi intentati dalle amministrazioni autonome – e dalle regioni, in particolare – per rivendicare la perdita di potere in relazione ai procedimenti autorizzatori per la costruzione e l’esercizio delle centrali termoelettriche, ha trovato una prima (e per ora parziale) risposta nella sentenza della Corte Costituzionale 13 gennaio 2004 n. 6[40].Con tale decisione la Suprema Consulta, pronunciandosi a favore della legittimità della l. n. 55/2002, ha colto l’occasione per ricostruire e puntualizzare il sistema delle competenze politico-amministrative nel settore energetico, emergente dal nuovo modello costituzionale.Compito del giudice costituzionale era quello di stabilire se, nello specifico, l’intervento statale – mirato a disciplinare la materia al fine di garantire le esigenze di sicurezza del sistema e far fronte alla prevista crescita del fabbisogno  nazionale di energia su tutto il territorio – rappresentasse davvero una condizione imprescindibile per garantire la fornitura di un servizio pubblico essenziale e salvaguardare lo sviluppo economico del Paese.Secondo l’opinione della difesa erariale[41], infatti, tali obiettivi si sarebbero potuti raggiungere «solo con un intervento unico» del legislatore nazionale, data la complessità del sistema cui occorreva por mano e la necessaria urgenza e tempestività delle misure, imposte dall’emergenza della situazione da risolvere.In termini più specifici, la Corte Costituzionale si è data carico di verificare se la completa attribuzione dei poteri normativi allo Stato &#8211; operata dalla legislazione ordinaria in riferimento ad una materia rimessa dalla “nuova” Costituzione alla competenza concorrente della regione &#8211; potesse trovare giustificazione nel mantenimento in capo all’organo nazionale di una funzione, per certi versi, assimilabile e riconducibile a quella del “superato” indirizzo e coordinamento che – come è noto – non ha trovato espresso riconoscimento nell’ambito del novellato titolo V [42].Sotto questo profilo appare, allora, rilevante notare come il ragionamento effettuato dal giudice delle leggi per sancire la compatibilità costituzionale della normativa impugnata, abbia trovato proprio il suo punto di snodo essenziale «nel ‘recupero’ del famigerato principio dell’interesse nazionale, dato troppo frettolosamente per morto»[43] e, invece, (fortunosamente) ripescato dalla Consulta, quanto meno in relazione alla delicata fase di allocazione ascendente delle funzioni amministrative.Analogamente a quanto statuito nella ben nota sentenza n. 303/2003[44], la Corte, in effetti, non arriva a legittimare l’invasione dello Stato (sceso, in ambiti non riservati, a disciplinare analiticamente il procedimento di rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica) sulla base dei titoli di intervento trasversale previsti nell’art. 117, 2 co, Cost.[45], ma  tende, invece, a giustificare la sottrazione di funzioni operata a scapito dei governi locali in ragione dei criteri indicati dall’art. 118 Cost, e in particolare, dei principi di sussidiarietà e adeguatezza dell’azione amministrativa.Ben più arduo sarebbe stato “salvare” la citata l. n. 55/2002 facendo riferimento &#8211; secondo l’inquadramento del resto già prospettato nelle osservazioni dell’Avvocatura dello Stato &#8211; alle materie della “sicurezza” (art. 117, 2 co, lett. h), della “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono esser garantiti su tutto il territorio nazionale” (art. 117, 2 co, lett. m), e della “tutela della concorrenza” (art. 117, 2 co, lett. e), tutte, peraltro, riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato. In perfetta sintonia con il nucleo di riflessioni prospettate nella sentenza-pilota n. 303/2003, il conflitto viene, invece, risolto dalla Corte prospettando una ricostruzione del quadro di competenze che tiene conto dell’esercizio del potere legislativo di allocazione delle funzioni di cui all’art. 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.A parte l’importante precisazione secondo cui il concetto di sicurezza utilizzato nella legislazione sull’energia non potrebbe essere in alcun modo ricondotto nell’ambito della locuzione impiegata dal testo costituzionale “ordine pubblico e sicurezza”, riferibile esclusivamente – per espressa interpretazione della Corte[46] &#8211; agli intereventi finalizzati alla prevenzione dei  reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico, la Suprema Consulta esclude che anche il richiamo alle clausole trasversali relative a due funzioni «esercitabili» dallo Stato «sui più diversi oggetti»[47] possa essere speso a favore della legittimità delle disposizioni impugnate. Tali norme, infatti, lungi dall’avere un contenuto riconducibile alle predette materie, si limitano semplicemente a disciplinare un nuovo e complesso procedimento amministrativo finalizzato a garantire la produzione e l’approvvigionamento dell’energia elettrica[48].In tale prospettiva la possibilità per il legislatore statale di assumere e regolare l’esercizio di funzioni amministrative in relazione a materie sulle quali non vanti una potestà legislativa esclusiva (ma solo concorrente) trova un sicuro, seppur implicito, fondamento costituzionale nel principio di legalità &#8211;  canone fondante dello stato di diritto &#8211; e si giustifica in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, i quali ammettono una deroga al riparto operato dall’art. 117 Cost. «solo se la valutazione dell’interesse pubblico sottostante  all’assunzioni di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza (…) e sia oggetto di un accordo stipulato con la regione interessata»[49].  La scelta, effettuata dalla recente normativa del settore energetico, di considerare necessario il conferimento allo Stato della “responsabilità amministrativa unitaria della materia”[50] si legittima, allora, sulla base della importante considerazione che, data la dimensione degli interessi pubblici da curare, «sfuggirebbe» alle singole amministrazioni regionali «la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia elettrica» e l’autonoma capacità di assicurarne il relativo soddisfacimento.L’implementazione delle competenze legislative dello Stato, come effetto coerente della ridistribuzione delle funzioni amministrative[51] (secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e in vista della gestione unitaria degli interessi in gioco), non appare peraltro l’unico punto di contatto con la importante sentenza che, pronunciandosi sulla legittimità  della c.d. legge-obiettivo, ha di fatto riscritto il titolo V della nostra Carta costituzionale.Anche la decisione avente ad oggetto la legittimità del decreto sblocca-centrali si preoccupa, infatti, di individuare quale ulteriore metro di valutazione per la presunta invasività (e quindi  potenziale illegittimità) della disciplina statale di allocazione delle funzioni amministrative (in un ambito di competenza concorrente)[52] il momento dell’intesa, ovverosia la  presenza, nella normativa in questione, della necessaria e previa concertazione fra i diversi livelli di governo[53].La sussistenza di modelli di raccordo procedimentale si pone, infatti, come regola positiva di buona amministrazione attraverso la quale l’istanza unitaria deve essere «saggiata nella sua reale consistenza e quindi commisurata all’esigenza di coinvolgere i soggetti titolari delle attribuzioni attratte, salvaguardandone la posizione costituzionale»[54].Sotto questo profilo la sentenza n. 6/2004 sembra fornire ulteriori elementi di chiarimento in relazione al “metodo dell’intesa”, i cui (iniziali e scontati) margini di ambiguità tendono ad essere risolti &#8211; nel corso delle diverse pronunce &#8211; dall’apporto “creativo”, continuo e costante, del giudice delle leggi.La decisione in oggetto sembra precisare, innanzitutto, come la legge statale che alloca (e contestualmente disciplina) la funzione amministrativa debba essere adottata «a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, [debba] prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali». Il che fa presumere &#8211; contrariamente a quanto era stato, forse più correttamente, auspicato[55] &#8211; che il momento pattizio soddisfi il principio di “buona amministrazione” sia nel momento in cui assurga a presupposto di legittimità della legge statale che conferisce le funzioni (e si collochi, quindi, nella fase dell’iniziativa legislativa, quando cioè si compie la delicata  «valutazione dell’interesse pubblico  sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato»[56]), sia &#8211; in alternativa[57]- quando riguardi il successivo e logicamente distinto momento di esercizio della funzione. Nel risolvere i motivi di aperto contrasto tra le amministrazioni interessate alla costruzione e all’esercizio degli impianti energetici la Corte costituzionale sembra, poi, prendere posizione anche sulla “intensità” del momento collaborativo tra i diversi livelli di governo.In tal senso si evidenzia come un’intesa forte (quale quella richiesta per il rilascio dell’autorizzazione ministeriale in merito all’attivazione delle centrali termoelettriche), in grado cioè di costituire con il suo mancato raggiungimento un “ostacolo insormontabile” alla conclusione del procedimento, rappresenti un adeguato momento di partecipazione e coinvolgimento della regione interessata e realizzi, pertanto, una sufficiente modalità di garanzia per gli interessi di quell’amministrazione i cui poteri siano stati parzialmente ridotti e decurtati a favore degli organi statali.Impulso unitario all’azione amministrativa, principio di sussidiarietà e regola iuris dell’intesa – quale esplicazione concreta del principio costituzionale di leale cooperazione e collaborazione – divengono, dunque, i valori-base di un ordinamento “elastico e flessibile”, attraverso cui orientare, nel concreto, l’aggregazione o la scomposizione delle competenze dei singoli soggetti istituzionali[58], per ricondurre a sistema il nuovo modello di relazioni giuridiche tra lo Stato e le autonomie territoriali (anche ma non solo) nel settore energetico, ancora in debito di un’esatta e ragionevole definizione dei propri assetti.</p>
<p><b>4.</b> La soluzione propugnata dalla Corte costituzionale nella decisione n. 6/2004, in merito alla vicenda relativa all’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di determinate centrali termoelettriche, se appare, per molti versi, apprezzabile perché tenta di restituire elementi di razionalità al quadro normativo di attribuzione delle competenze in materia di energia, non sembra tuttavia in grado di fornire situazioni certe e definitive ma, soprattutto, prive di margini di instabilità.Non pare irrilevante, sotto questo profilo, che i ricorsi presentati dai governi locali avverso la legge di conversione del decreto anti black-out attendano ancora una risposta dalla Corte costituzionale, la quale  &#8211; è legittimo presumere &#8211; non potrà limitarsi a confermare i pronunciamenti statuiti nelle sentenze che hanno cercato, a tutt’oggi, di risolvere i conflitti insorti sulla questione tra lo Stato e le autonomie territoriali, dato che la l. n. 290/2003 si è spinta ben oltre la conferma e la proroga (temporale) dei poteri attribuiti allo Stato dal decreto sblocca-centrali[59].Sembra dunque ragionevole supporre che la Suprema Consulta non avrà un compito facile nel tentare di giustificare maggiori e più penetranti competenze riconosciute in capo agli organi nazionali (si pensi solo alla possibilità per il Ministero delle attività produttive di autorizzare l’esercizio degli impianti energetici anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione ambientale), la cui “invasività” sembra perpetrarsi, non solo in relazione alla materia della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, ma anche in riferimento agli ambiti di competenza concorrente ascrivibili alle materie della “tutela della salute” e del “governo del territorio”.Si consideri inoltre – e il dato non pare di poco conto – che le forme di intesa previste nella normativa da ultimo citata paiono decisamente più blande e meno “collaborative” di quelle che hanno permesso in qualche misura di salvaguardare la legittimità costituzionale della l. n. 55/2002[60].Ma il fattore certamente più rilevante e in grado di orientare, in modo considerevole se non decisivo, i futuri pronunciamenti della Corte è, senza dubbio, l’irruzione sullo scenario normativo della legge 23 agosto 2004, n. 239 (c.d. legge Marzano) relativa al riordino del settore energetico[61]. Nonostante l’intento – “dichiarato” nel medesimo titolo della legge &#8211; di fornire sistematicità e coerenza alla numerosa e stratificata normativa relativa alla materia energetica, anche attraverso l’enucleazione di “principi fondamentali” posti dalla medesima legge, l’impressione che, in realtà, si trae dalla lettura dell’unico articolo (suddiviso in ben 117 commi!) nel quale si esaurisce tutto il testo normativo della Marzano, è tutt’altro che quella di trovarsi al cospetto di un corpus organico di regole finalizzato al riassetto della disciplina vigente, la complessità della cui regolazione, del resto, non può certo essere negata a fronte dell’importanza strategica e dell’eterogeneità degli interessi (più o meno) direttamente implicati con le politiche del settore energetico. Anche a tralasciar le perplessità relative agli aspetti più squisitamente tecnici di fattura del testo, sui quali non è certo opportuno soffermarsi in questa sede d’indagine, non può viceversa non essere rilevato come il fallimento del dichiarato obiettivo di risistematizzazione della normativa  debba, forse, in gran parte essere ascritto al confuso mosaico di disciplina scaturente dal novero di abrogazioni e modificazioni (esplicite ed implicite, relative a singole disposizioni o a parte di esse) operato dalla legge in oggetto, che restituisce all’interprete un quadro disordinato e caotico nel quale appare particolarmente difficile effettuare la composizione e l’incastro dei singoli tasselli normativi ancora vigenti in materia .Di qui la necessità di muoversi con molta cautela nell’interpretazione delle disposizioni di una legge che, anche per la sua recente promulgazione, non  è in grado di offrire punti di riferimento precisi dai quali partire per (ri)perimetrare l’esatta individuazione delle competenze e dei ruoli dei singoli attori istituzionali nelle vicende concrete di attuazione e gestione della politica energetica nazionale, e in relazione ai quali la Corte Costituzionale sarà forse chiamata a fare nuovamente chiarezza .In questa prospettiva appare dato non trascurabile il fatto che la legge n. 239/2004 precisi, proprio nel suo incipit (co 1), di contenere disposizioni relative al settore energetico che contribuiscono a garantire, tra l’altro “…la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica fatta salva la disciplina in materia di rischi da incidente rilevanti, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema al fine di assicurare l’unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali…”, avendo oltretutto cura di precisare che i criteri generali per l’attuazione, a livello territoriale, delle linee di politica energetica &#8211; tra i quali rientra anche la garanzia della sicurezza, della flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia (art. 1, co 3 lett. a)) &#8211; “sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali previste dalla presente legge”.L’enunciazione di questi primi principi fondamentali sembra già di per sèsignificativa in relazione al recepimento e alla valorizzazione, da parte del nostro legislatore, dell’indirizzo propugnato dalla Corte costituzionale nelle sentenze sopra esaminate, secondo cui, in riferimento alle esigenze unitarie dell’ordinamento, la messa in atto di meccanismi di raccordo collaborativo rappresenta quasi un requisito necessario affinché l’intervento normativo dello Stato possa dirsi validamente operato[62]:  quasi come a dire che nelle discipline in qualche modo implicate coi “livelli essenziali” delle prestazioni e «in riferimento alle esigenze unitarie, la funzione di governo si gioca tutta o quasi sulla capacità di costruire normativamente e gestire concretamente procedimenti partecipati»[63].Ma al di là dell’accoglimento di quello che deve ormai essere considerato un acquis della giurisprudenza costituzionale, la legge Marzano non pare risolvere in modo chiaro e definitivo il problema delle competenze politico/amministrative in riferimento alle procedure di autorizzazione per la costruzione  e l’esercizio di impianti di energia elettrica (di potenza superiore a 300 MW termici), di cui il presente contributo si è particolarmente occupato.I segnali che, anche ad un’attenta lettura, possono essere ricavati dall’impianto normativo della legge di riordino del settore energetico paiono in effetti, proprio in merito allo specifico punto, discordanti e contradditori.La norma-chiave dovrebbe essere rappresentata dal co 7 dell’art. 1, la quale riserva espressamente allo Stato l’esercizio di alcuni compiti e funzioni amministrative[64]. Orbene, scorrendo il novero delle attività amministrative rimesse alla competenza degli organi centrali (per l’espletamento delle quali lo Stato si avvale, secondo quanto precisa il disposto di cui al co 7, anche della collaborazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas) non si scorge alcuna previsione relativa ad una generale potestà autorizzatoria circa la costruzione e l’esercizio di impianti di generazione di energia elettrica, comparendo al più nell’elenco solo la possibilità per i poteri centrali di adottare “misure temporanee di salvaguardia della continuità della fornitura, in caso di crisi del marcato dell’energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività…”(art., co 7, lett.q)).Tuttavia, proprio il riferimento letterale a “misure temporanee di salvaguardia” farebbe propendere per un’interpretazione che escluda dalla suddetta funzione l’attribuzione di un potere autorizzatorio  non destinato ad avere – stando anche ai recenti indirizzi legislativi [65]- carattere temporaneo e straordinario.Se, dunque, la mancata inclusione del suddetto potere permissivo nell’elenco di cui al co 7 costituisce un segnale abbastanza chiaro per far verosimilmente presumere la titolarità di tale compito in capo agli enti territoriali regionali, è tuttavia possibile cogliere, nell’ambito delle disposizioni del medesimo testo normativo, indicazioni che parrebbero sconfessare &#8211; o quanto meno porre in serio dubbio &#8211; l’interpretazione testè delineata.Si consideri, ad esempio, in tale prospettiva, che nonostante l’articolo 1-sexies della l. n. 290 del 2003 sia stato oggetto di specifica considerazione da parte della legge Marzano, relativamente alla modificazione di ben sei dei suoi otto commi[66], proprio il disposto relativo al richiamo dell’applicabilità della disciplina dettata dalla legge sblocca-centrali per la costruzione e gli impianti di energia elettrica (art. 1 sexies, co 8) non è stato oggetto di alcuna modificazione e/o abrogazione. Ciò non può, certo, apparire come un caso. Sembra, invece, plausibile ritenere che nel momento in cui il legislatore si è preoccupato di porre degli aggiustamenti all’articolo in oggetto, abbia consapevolmente lasciato indenne il comma destinato a regolare la fattispecie in questione, confermandone indirettamente la sua vigenza ed effettività.Non solo. Sempre la legge di riordino del settore energetico prevede, accanto all’attribuzione allo Stato di funzioni e compiti espressamente qualificati come amministrativi (art. 1, co 7), un&#8217;altra serie di compiti (art. 1, co 8) &#8211; peraltro non specificamente indicati dalla legge come afferenti alla funzione amministrativa[67] &#8211; fra i quali risulta annoverato anche il potere di “definire criteri generali (…) per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di generazione elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali”.Non vi sarebbero, dunque, ostacoli- quanto meno a livello ontologico – ad ipotizzare che lo Stato possa avvalersi della potestà di definizione di tali criteri generali per disciplinare procedimenti semplificati di autorizzazione all’esercizio o al ripotenziamento di particolari impianti di generazione, al fine di garantire la sicurezza del funzionamento del sistema elettrico nazionale e nell’intento  di salvaguardare le istanze unitarie di un assetto costituzionale che, pur pervaso da pluralismo istituzionale, può giustificare a determinate condizioni una deroga alla normale ripartizione delle competenze fissata in Costituzione[68]. Il che – se fosse ritenuta plausibile un’interpretazione di questo tipo – non potrebbe che avvenire nel solco dei principi tracciati dalla Corte costituzionale, vale a dire all’insegna di un procedimento allocativo che sposti la linea di confine a favore delle competenze statali solo alla condizione che l’assunzione delle funzioni di spettanza regionale sia proporzionata all’interesse pubblico da soddisfare e rappresenti il frutto di un accordo col livello di governo spogliato – a questo punto, legittimamente &#8211; delle proprie attribuzioni[69]. </p>
<p>________________</p>
<p> [1] Con specifico riferimento ai rapporti tra le politiche energetiche e la tutela dell’ambiente cfr. M. S. GIANNINI, Funzioni e competenze nella vicenda energetico-ambientale e loro coordinamento, in Rass.giur.en.elettr.,1987, p.631 s.; G. PERICU, Energia e ambiente: emersione e composizione dei vari interessi concorrenti, ivi, 1987, p. 575 s.; F. A. ROVERSI  MONACO, Ambiente ed energia: nuovi strumenti istituzionali e procedimenti autorizzativi, ivi, 1985, p. 847; Per un approccio più generale al tema, tra gli studi più classici, G. GUARINO, Unità ed autonomia del diritto dell’energia, in Scritti di diritto pubblico dell’economia e di diritto dell’energia, Milano, 1962, p. 221 s.; Il governo dell’energia (a cura di) S. CASSESE, Rimini, 1992; G.G. GENTILE – P. GONNELLI, Manuale di diritto dell’energia, Milano, 1994; R. ALBANO, Energia elettrica: profili generali, in Enc. giur. Treccani, XII, ad vocem, Roma, 1990 ed Energia elettrica: impianti, ivi, ad vocem; G. PAVANELLO, Energia (disciplina amministrativa delle fonti di), in Dig. Disc. Pubbl., IV, Torino, 1988 ed Energia elettrica nel diritto amministrativo, ivi; G. NAPOLITANO, L’energia elettrica e il gas, in Trattato di diritto amm. (a cura di) S. Cassese, III parte spec., 2003, p. 2189 s.<br />[2] L’espressione è di G.G. GENTILE – P. GONNELLI, Manuale di diritto dell’energia, cit., p. 3.<br />[3] Sulle diverse configurazioni giuridiche del fenomeno dell’energia, a partire dall’inizio di questo secolo, si rinvia all’analisi di R. ALBANO, Energia elettrica: profili generali, cit.<br />[4] In tal senso F. A. ROVERSI  MONACO, Ambiente ed energia: nuovi strumenti istituzionali e procedimenti autorizzativi, cit., p.848.<br />[5] G. PERICU, Energia e ambiente: emersione e composizione dei vari interessi concorrenti, cit., p. 592.<br />[6] P. DELL’ANNO, Funzioni e competenze nella vicenda energetico-ambientale e loro coordinamento, in Rass.giur.en. elettr., 1987, p. 599.<br />[7] Riferisce tale considerazione specificamente alla materia dell’energia L. MEZZETTI, Energia e ambiente, in L. MEZZETTI (a cura di) Manuale di diritto ambientale, Padova, 2001, p. 1020. <br />[8] P. DELL’ANNO, Funzioni e competenze nella vicenda energetico-ambientale e loro coordinamento, cit., p. 598.<br />[9] L’esame della giurisprudenza costituzionale relativa all’individuazione dell’assetto istituzionale in tema di energia prima della riforma attuata dalla l. cost. n. 3/2001 e a partire da Corte Cost., 7 marzo 1964 n. 13,  è ben delineato in L. MEZZETTI, Energia e ambiente, cit., p. 1016 s. <br />[10] E’ chiaro infatti, come la realizzazione di impianti di produzione e trasporto e l’approntamento delle relative infrastrutture abbiano un inevitabile “impatto” sull’ambiente e pongano il delicato problema del bilancio costi-benefici. In tal senso già G.G. GENTILE – P. GONNELLI, Manuale di diritto dell’energia, cit., p. 16.<br />[11] In tal senso Corte Cost., 7 marzo 1964 n. 13<br />[12] Sulla riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione la letteratura è ormai molto nutrita. In particolare, in relazione alla prospettiva delle allocazioni delle funzioni legislative ed amministrative più interessante per questo lavoro, si vedano, tra gli altri, G.F. FERRARI – G. PARODI ( a cura di), La revisione costituzionale del titolo V tra nuovo regionalismo e federalismo, Padova, 2003; A. ANZON, Il difficile avvio della giurisprudenza costituzionale sul nuovo titolo V della Costituzione, in Giur. Cost., 2003, p. 1149 s.; R. DICKMANN, Osservazioni in tema di sussidiarietà e poteri sostitutivi dopo la l. cost. n. 3 del 2001 e la legislazione di attuazione, ibid., p. 485; F. PIZZETTI, La ricerca del giusto equilibrio tra uniformità e differenza: il problematico rapporto tra il progetto originario della Costituzione del 1948 e il progetto ispiratore della riforma costituzionale del 2001, ibid., p. 599; G. PAGANETTO, Riforma del titolo V della Costituzione e ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni: prime interpretazioni della Corte Costituzionale, ibid., p.1189.<br />[13] Significativi, in questa direzione, i contributi  di G. CAIA, Stato e autonomie locali nella gestione dell’energia, Milano, 1984 e M. CAMMELLI (a cura di), Energia e Regioni. Politiche istituzionali e strumenti di governo, Bologna, 1986.<br />[14] Sul punto si vedano, più di recente, anche le considerazioni di R. GALBIATI e G. VACIAGO, Il governo dell’energia dal decentramento alla riforma costituzionale: profili economici, in Mercato concorrenza e regole, 2002, p. 362, secondo cui «i livelli locali di governo sembrano  maggiormente efficaci nell’indirizzare interventi strutturali in campo energetico data la loro maggiore conoscenza delle realtà sulle quali vanno ad incidere». Sul ruolo della regione nell’ambito della gestione delle conoscenze delle politiche energetiche interessanti spunti già in A. MELONCELLI, Politiche energetiche e circolazione delle conoscenze: profili pubblicistici, in M. CAMMELLI (a cura di), Energia e Regioni. Politiche istituzionali e strumenti di governo, cit., p. 353 s. Rileva, invece, la debolezza delle regioni  come enti di legislazione e amministrazione S. CASSESE, L’energia elettrica nella legge costituzionale n. 3 del 2001, in Rass.giur.energia elett., 2002, p.497 s., il quale tuttavia sottolinea come esse rappresentino importanti centri di pressione nei confronti dello Stato. <br />[15] Nelle materie a legislazione concorrente spetta infatti alle regioni non solo la vera disciplina della materia, avendo lo Stato un ruolo meramente circoscritto alle sole norme di principio, ma anche la piena ed esclusiva potestà regolamentare della medesima (art.117, co 6). Si consideri inoltre che la c.d. legge La Loggia (l. 5 giugno 2003, n.131, Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della repubblica alla l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3) ha chiarito, con la disposizione di cui all’art. 1, co 3, che nel caso di assenza di leggi statali appositamente enunciative di principi fondamentali della materia, occorre far riferimento a quelli «desumibili dalle leggi statali vigenti», come aveva del resto già anticipato la Corte Costituzionale nella nota sentenza 26 giugno 2002, n.282, su cui, da ultimo si veda  V. MOLASCHI, Livelli essenziali delle prestazioni e Corte Costituzionale: prime osservazioni, in Foro it., 2003, I, c. 394 s. Non va altresì dimenticato che la legislazione concorrente è sottoposta ad altri limiti, espressamente sanciti nel nuovo titolo V, quali «i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali» (art. 117, 1 co);  il vincolo della «tutela dell’unità economica e in particolare (del)la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni» (120, 2 co), a garanzia dei quali è posto un potere sostitutivo del governo nei confronti delle regioni; nonché, secondo parte della dottrina, il vincolo della «libera circolazione delle persone e delle cose» (121, 2 co) che andrebbe applicato anche all’energia, in quanto servizio (cfr., in particolare S. CASSESE, L’energia elettrica nella legge costituzionale n. 3 del 2001, cit., p. 500). <br />[16] In tal senso F. FRACCHIA, Le funzioni amministrative nel nuovo art. 118 Cost., in G.F. FERRARI – G. PARODI ( a cura di), La revisione costituzionale del titolo V tra nuovo regionalismo e federalismo, cit. p. 164, il quale sottolinea come l’attuale contesto risulti in tal modo caratterizzato dalla sussistenza di una coppia di “poteri generali” potenzialmente confliggenti: quello legislativo delle Regioni e quello amministrativo dei Comuni.  <br />[17] Il novellato art. 118 della Costituzione, precisa al 1 co, che «le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza». Per l’interpretazione ed il significato del nuovo art. 118 si vedano contributi di F. FRACCHIA, Le funzioni amministrative nel nuovo art. 118 Cost., cit., p. 159 s. In argomento si vedano inoltre gli scritti di V. E. FOLLIERI, Le funzioni amministrative nel nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, relazione al IV Convegno annuale dell’associazione dei professori di diritto amministrativo, Torino, 3-4 ottobre 2002; D. SORACE, La disciplina generale dell’azione amministrativa dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. Prime osservazioni, in Le regioni, 2002, p. 757 s.; F.S. MARINI, Il nuovo titolo V: l’epilogo delle garanzie costituzionali sull’allocazione delle funzioni amministrative, in Le regioni, 2002, p. 401; A. D’ATENA, La difficile transizione. In tema di attuazione della riforma del titolo V, , in Le regioni, 2002, p.307 s.; G. FALCON, Modello e transizione nel nuovo titolo V della parte II della Costituzione, in Le regioni, 2001, p. 1259; V. M. CAMMELLI, Dopo il titolo V: quali poteri locali?, in Le regioni, 2002, p. 5; S. CASSESE, L’amministrazione nel nuovo titolo quinto della Costituzione, in Giornale di diritto amministrativo, 2001, p. 1193 s.<br />[18] Cfr. J. BUCHANAN – G. TULLOCK, The calculus of consent: logical foundations of constitutional democracy, Arbor, The university of Michigan, 1965 cui adde R. GALBIATI e G. VACIAGO, Il governo dell’energia dal decentramento alla riforma costituzionale: profili economici, cit., p. 372.<br />[19] Si veda, in tal senso, sempre R. GALBIATI e G. VACIAGO, op. cit., i quali rilevano come, ad esempio, una centrale elettrica di grandi dimensioni situata in un certo comune produca effetti positivi per l’intera nazione, ma concentri localmente gli effetti negativi sull’ambiente e sull’aggravamento degli inquinamenti della zona in cui è ubicata. <br />[20] Il problema della competenze tra poteri pubblici si presenta, infatti, come si avrà modo di rilevare, anche in relazione all’iterazione delle materie “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” e “tutela della concorrenza”. <br />[21] Il riferimento è in primo luogo alla  fondamentale sentenza n.1 ottobre 2003 n. 303, con la quale la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi circa la competenza in capo al legislatore nazionale ad assumere e regolare l’esercizio di funzioni amministrative su materie in cui non sia stata ad esso attribuita una potestà legislativa esclusiva, ma solo concorrente. Tale decisione – definita dalla dottrina un vero “trattatello” di diritto costituzionale in forma di sentenza (R. FERRARA, Unità dell’ordinamento giuridico e principio di sussidiarietà: il punto di vista della Corte costituzionale, in Foro it., 2004, I, 1018 con nota di richiami di C. VIDETTA) – ha senza dubbio costituito il leading case di altre tre successive sentenze della Consulta che, proprio in relazione allo specifico tema dell’energia (cfr. sentenza 13 gennaio 2004, n. 6; 13 gennaio 2004 n. 7; 13 gennaio 2004 n. 8), ribadiscono e puntualizzano una serie di principi fondamentali circa l’esatta interpretazione del riparto di competenze (sia normative che amministrative), al fine di rendere più “flessibile” l’assetto di poteri disegnato nel nuovo titolo V della Costituzione. Per ogni approfondimento e ulteriori indicazioni bibliografiche relative ai commenti delle sopracitate sentenze si rinvia all’analisi effettuata al paragrafo successivo.<br />[22] L’espressione è ascrivibile a F. FRACCHIA, Dei problemi non ( completamente) risolti dalla Corte costituzionale: funzioni amministrative statali nelle materie di competenza regionale residuale, norme statali cedevoli e metodo dell’intesa, in Foro it., 2004, I, 1014.<br />[23] fr. infra le argomentazioni interpretative relative alle sentenze di Corte Cost. n. 303/2003 e n. 6/2004 di cui al § 3 di questo lavoro. <br />[24] Il riferimento, come si vedrà subito dopo, è al decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7, convertito con modificazioni nella l. 9 aprile 2002 n. 55 recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale” e al decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità”.<br />[25] L’art. 1, co 2, della n. 55/2002 precisa inoltre che tale autorizzazione comprende l’autorizzazione ambientale integrata (almeno fino al recepimento della direttiva 96/61 CE) e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali di competenza delle amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali. Rimangono, invece, salve le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986 n. 349 in materia di VIA. <br />[26] Cfr. art. 1, co 2, l. n.55/2002<br />[27] Così, in particolare, si sostiene nel ricorso presentato dalla regione Umbria (come si legge anche in punto 1 del Ritenuto in fatto di cui alla sentenza  della Corte Cost. n. 6/2004), secondo il modello di ordinamento delineato dalla Costituzione nella nuova formulazione degli artt. 117 e 114.<br />[28] Il riferimento è, ovviamente, in primo luogo, alla materia della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. Peraltro i ricorsi delle regioni evidenziano anche una lesione delle funzioni di “governo del territorio” e di “valorizzazione dei beni ambientali”, sempre assegnate alla competenza  normativa (concorrente) della  Regione. Cfr. infra nota (29).  <br />[29] Soprattutto nella parte in cui il comma 2 dell’art. 1 della legge n. 55/2002  prescrive l’assorbimento dell’autorizzazione ambientale integrata nell’autorizzazione unica e quella in cui (art. 1, co 3) stabilisce che sempre l’autorizzazione unica abbia altresì effetto di variante degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale.<br />[30] Per una ricostruzione relativa all’ interpretazione della nozione “governo del territorio” di cui all’art. 117, 3 co, Cost. cfr. A. CROSETTI, Edilizia, urbanistica, governo del territorio: appunti, in La disciplina pubblica dell’attività edilizia, (a cura di E. FERRARI), Milano, 202, p. 203; sia inoltre consentito il rinvio a R. FERRARA – R. LOMBARDI, Commento all’art. 2 del dpr. n.380/2000, in Testo unico sull’edilizia, (a cura di) M.A. SANDULLI  con il coordinamento di M. R. SPASIANO, Milano, 2004.<br />[31] Si consideri, ad esempio, l’art. 1 co 3 bis della l. n. 55/2002, il quale prevede che il Ministero delle attività produttive, le regioni, l’ Unione delle province d’Italia e l’Associazione  nazionale dei comuni italiani costituiscano un comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell’efficacia delle disposizioni del decreto e la valutazione dell’adeguatezza della nuova potenza installata e, ancora, l’art. 1, co 1, nella parte in cui prevede che  vi sia la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l’individuazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia elettrica  di cui si chiede l’autorizzazione unica. <br />[32] Per i cui riferimenti cfr. supra nota (24)<br />[33] In particolare il ricorso promosso dalla Regione Toscana (cfr. Gazz. Uff. – Serie speciale –  11 febbraio 2004, n.6) invoca l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, 1 e 3 co,  e dell’art. 1 sexies , 1,2 e 8 co, della l. n. 290/2003, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione e del principio della leale collaborazione. Il ricorso promosso dalla Provincia autonoma di Trento (ibid.) si dirige parimenti a far dichiarare l’illegittimità costituzionale degli art. 1 ter, co 2, e 1 sexies, commi da 1 a 6, della l. n. 290/2003 per violazione degli art. 117,  co 3 e 6;  95, co 3;  97, co 1 e 2,  Cost., nonchè per violazione degli artt. 8, nn. 5, 6, 17, 19 , 22 e 16 dello Statuto Trentino Alto Adige e del principio di sussidiarietà e di leale cooperazione. <br />[34] Per chiarezza di esposizione conviene specificare che la Provincia autonoma di Trento, gode, in materia di energia, degli specifici poteri riconosciutigli dallo Statuto speciale della regione, nonché della generale potestà legislativa concorrente, ai sensi dell’art. 117 Cost. (che l’art. 10 della legge cost. n. 3/2001 rende ad essa applicabile quando ne risultino forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione). <br />[35] Il primo e il terzo comma dell’art. 1 della l. n. 290/2003 dispongono infatti che: “Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n.110, fino al 30 giugno 2005 e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., può essere autorizzato l’esercizio  temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualità dell’aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall’applicazione del decreto del Presidente della repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60” (co 1). “Per le finalità e con le procedure di cui al comma 1, fino al 30 giugno 2005, può essere determinato il limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente agli scarichi derivanti dall’esercizio delle centrali termoelettriche  inserite nei piani di esercizio di cui al comma 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla laguna di Venezia” (co 3).<br />[36] L’art. 1-sexies, specifica inoltre che con successivo decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, siano emanate «norme concernenti il procedimento» e siano «individuati l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione» (co 2). Si prevede inoltre che l’autorizzazione comprenda «la dichiarazione di pubblica utilità» e che ne faccia parte «la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla norma vigente» (co 4). Il medesimo articolo rimette, poi, la competenza alle regioni circa la disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di reti energetiche di competenza regionale, prevedendo che per le opere che ricadono in più regioni le autorizzazioni siano rilasciate d’intesa tra le regioni interessate. Nel caso di inerzia o di mancata definizione dell’intesa, lo Stato può comunque esercitare il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 120 della Costituzione (co 5). <br />[37] In altri termini, ad avviso delle ricorrenti, nell’ambito delle materie a legislazione concorrente di cui all’art. 117, co 3, all’interno della disciplina di principio statale spetterebbe alle regioni (ivi compresa la provincia autonoma di Trento, in virtù dell’art. 10 della l. cost. n. 3/2001) la disciplina della materia ed in particolare la disciplina delle funzioni amministrative e della relativa titolarità.<br />[38] L’art. 1-sexies , co 6, dispone infatti che “Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedimentali per l’acquisizione del parere regionale nell’ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali”. Secondo quanto viene specificato nel ricorso della Provincia autonoma di Trento sarebbe evidente che «un accordo sulle modalità di acquisizione di un parere non trasforma certo, al fondo della questione, il parere in qualcosa di diverso».<br />[39] Così C. SCARPA, Titolo V e politica energetica: per favore, riformiamo la riforma,  in Mercato concorrenza e regole, 2002, p. 392.<br />[40] Nel senso che la sentenza in oggetto, pubblicata sul sito http://www.giurcost.org, risolve il conflitto solo in relazione all’impugnazione della l. n. 55/2002 e non anche in relazione al ricorso intentato contro la l. n. 290/2003 che attende ancora una pronuncia della Corte. Per un primo commento alla decisione n. 6/2004, cfr. F. DE LEONARDIS, La consulta tra interesse nazionale e energia elettrica, in Giurisprudenza costituzionale, 2004, p. 145 s., nonchè F. DI PORTO, Tre sentenze della Corte costituzionale su energia e titolo V della Costituzione, in  http://www.amministrazioneincammino.it. L’articolo prende in considerazione anche le sentenze della Corte Costituzionale n. 7 e 8 del 18 dicembre 2003 che ripropongono, se pur in tono minore, il problema delle competenze nel settore energetico. La sentenza n. 7/2004 trae origine dal ricorso attraverso cui il Governo intende far valere l’illegittimità costituzionale della l. regionale Piemonte n. 23/2002 nella parte in cui riconosce alla regione il potere di emanare “linee guida per la  progettazione tecnica degli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzo dell’energia elettrica” (art. 2, co 2, lett. i)) per contrasto con l’art. 117, co 1 e 2 e per violazione del principio di ragionevolezza. Il dubbio di legittimità sollevato riguarda il potenziale conflitto fra le regole tecniche emanate dalla regione e le regole tecniche di fonte statale adottate dal Gestore della rete di trasmissione  nazionale s.p.a. (GRTN) e dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), ai sensi dell’art. 3, co 1 e 6, del d.lgs. n. 79/99, il quale avrebbe come rischio implicito una differenziazione territoriale delle reti di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica lesiva – a detta del Governo – della tutela della concorrenza, affidata alla competenza esclusiva dello Stato.<br />La soluzione a favore della legittimità costituzionale della legge piemontese viene adottata dalla Corte inquadrando il problema sul piano delle funzioni amministrative, ma diversamente che nella sentenza n. 6/2004 (cfr. infra § 3), la possibilità per le regioni di dettare criteri relativi alla realizzazione degli impianti (entro gli standards fissati dal GRNT e dall’AEEG) viene riconosciuta non ai sensi dell’art. 118 Cost., ma sulla base della l. n.59/97 e del decreto legislativo di attuazione n. 112/98, individuati come fonti statali abilitate a conferire le funzioni amministrative nel settore energetico in quanto ancora in vigore nonostante la riforma del titolo V  della Costituzione.<br />La sentenza n. 8/ 2004 affronta, invece, il tema delle competenze in campo energetico in relazione alla problematica delle importazioni di energia elettrica. L’occasione è costituita dalla impugnazione da parte del Governo di alcuni articoli della legge regionale Friuli- Venezia Giulia n. 30/2002, per contrasto con il d.lgs. n. 110/2002 (di trasferimento alla Regione di talune funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese) , le quali avrebbero invaso il campo delle attribuzioni riservate allo Stato. La Corte, nel dichiarare infondate le questioni di incostituzionalità sollevate «risolve il conflitto fra legislazione statale e regionale in materia di trasporto e importazioni di energia elettrica, ancorando la soluzione alla corretta interpretazione (sistematica) della legge esistente» senza peraltro affrontare l’annosa questione relativa all’inquadramento costituzionale dell’attività di regolazione (nazionale) svolta dall’AEEG. Cfr. in tal senso F. DI PORTO, Tre sentenze della Corte costituzionale su energia e titolo V della Costituzione, cit. p. 10.<br />[41] Cfr. in particolare le argomentazioni difensive di cui al punto 3 del Ritenuto in fatto della sentenza in oggetto.<br />[42] La  funzione di indirizzo e coordinamento, ammessa dalla Corte nel sistema previgente, non ha infatti trovato formulazione espressa nella riforma del titolo V, dando così luogo ad una situazione considerata da molti come un silenzio avente il significato di negare la funzione. Si vedano, in tal senso, le considerazioni di F. FRACCHIA, Dei problemi non (completamente) risolti dalla Corte costituzionale: funzioni amministrative statali nelle materie di competenza regionale residuale, norme statali cedevoli e metodo dell’ intesa, cit., c. 1015.<br />[43] Così R. FERRARA, Unità dell’ordinamento giuridico e principio di sussidiarietà: il punto di vista della Corte costituzionale, cit., c. 1020, che, però, riferisce la considerazione alla nota decisione n. 303/2003.<br />[44] La decisione è stata oggetto di numerosi commenti. Tra gli altri, si vedano, A. MORRONE, La Corte costituzionale riscrive il titolo V ?;  Q. CAMERLENGO, Dall’amministrazione alla legge, seguendo il principio di sussidiarietà. Riflessioni in merito alla sentenza n. 303 del 2003 della Corte Costituzionale; E. D’ARPE, La Consulta censura le norme statali “cedevoli”ponendo in crisi il sistema: un nuovo aspetto della 303/2003, tutti reperibili sul sito http://www.giurcost.org; R. DICKMANN, La Corte Costituzionale attua ( ed integra) il titolo V(osservazioni a Corte Cost. 1 ottobre 2003, n. 303 e A. MOSCARINI, Titolo V e prove di sussidiarietà: la sentenza 303/03 della Corte costituzionale, in http://federalismi.it, nonché i più volte citati R. FERRARA, Unità dell’ordinamento giuridico e principio di sussidiarietà: il punto di vista della Corte costituzionale e F. FRACCHIA, Dei problemi non (completamente) risolti dalla Corte costituzionale: funzioni amministrative statali nelle materie di competenza regionale residuale, norme statali cedevoli e metodo dell’ intesa.<br />[45] Il riferimento, come si vedrà subito dopo, è a quelle materie che sono state ritenute, nell’interpretazione della Corte Costituzionale, dei veri e propri “valori” trasversali e come tali meritevoli di essere gestiti e curati da tutti i soggetti dello Stato-ordinamento. Si pensi, ad es. alla materia dei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, alla “tutela della concorrenza”, alla “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”. Cfr. in tal senso, Corte Cost., 26 giugno 2002, n. 282, su cui  V. MOLASCHI, Livelli essenziali delle prestazioni e Corte Costituzionale: prime osservazioni, cit.; Corte Cost. 13 gennaio 2004, n.14, in relazione alla tutela della concorrenza, nonchè Corte Cost., 20 dicembre 2002 n. 536  e 26 luglio 2002 n. 407, in Foro it., 2003, I, 688, con nota redazionale di P. LOMBARDI e commenti di R. FERRARA e N. OLIVETTI RASON, per quel che concerne la tutela dell’ambiente. Sempre in tema di ambiente cfr., da ultimo, anche Corte Cost. 18 marzo 2005 n. 108.<br />[46] Cfr. in tal senso Corte Cost., 26 luglio 2002, n. 407 , secondo cui l’espressione va riferita esclusivamente agli  “interventi finalizzati alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico”. <br />[47] Si allude, ovviamente, alle materie della tutela della concorrenza e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Le espressioni tra virgolette si leggono nella sentenza n. 6/2004.<br />[48] Cfr. il punto 5 del Considerato in diritto della decisione in commento.<br />[49] Il passo è ripreso da Corte cost. n. 303/2003.<br />[50] L’espressione sintetizza il richiamo alle “istanze unitarie” nel cui contesto devono essere inquadrate e contenute le spinte e i poteri degli enti territoriali autonomi.<br />[51] In quanto, secondo il ragionamento della Corte, il conferimento alle amministrazioni centrali di più marcate e rilevanti potestà amministrative, in vista della gestione unitaria degli interessi in gioco, porta con sé la possibilità per il legislatore nazionale di poter introdurre discipline di maggior dettaglio e puntualità. <br />[52] E’ rilevante notare che l’ambito della controversia delle decisioni in oggetto non ha mai riguardato le funzioni amministrative corrispondenti alle materie di competenza regionale residuale, sicchè è dubbio se anche in tali casi sussista una potestà legislativa statale di allocazione delle funzioni lungo una linea ascendente.<br />[53] Sullo strumento delle intese nel contesto in esame cfr. F. CINTIOLI, Le forme dell’intesa e il controllo sulla leale collaborazione dopo la sentenza n. 303 del 2003, in http://www. giurcost.org.<br />[54] La precisazione si legge nella sentenza n. 303/2003.<br />[55] La tesi secondo cui l’intesa dovrebbe essere richiesta, oltre che per l’esercizio della funzione amministrativa, anche nel momento di allocazione della medesima è propugnata da F. FRACCHIA, Dei problemi non (completamente) risolti dalla Corte costituzionale: funzioni amministrative statali nelle materie di competenza regionale residuale, norme statali cedevoli e metodo dell’ intesa, cit. <br />[56] Cfr. il punto 2.2 della motivazione di cui alla sentenza n. 303/2003.<br />[57] Così sembrerebbe suggerire la congiunzione disgiuntiva utilizzata  dalla Corte, in motivazione, nella proposizione sopra riportata.  <br />[58] Cfr., in tal senso, R. FERRARA, Unità dell’ordinamento giuridico e principio di sussidiarietà: il punto di vista della Corte costituzionale, cit., passim, a cui è anche ascrivibile la definizione di ordinamento “elastico e flessibile”.<br />[59] Per una disamina delle disposizioni della l. n. 290/2003 che si presumono lesive dei poteri rimessi dalla costituzione alle autonomie territoriali si rinvia a quanto già precisato sul punto nell’ambito del § 2.<br />[60] Si rinvia sempre alle precisazioni di cui al § 2, nel  quale si dà conto della previsione di accordi di programma esclusivamente riferiti alle modalità organizzative e procedimentali di acquisizione del parere regionale nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione relativi a determinati tipi di centrali.<br />[61] La legge Marzano è esattamente intitolata “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”<br />[62] Cfr. In tal senso le considerazioni di S. AGOSTA, La Corte Costituzionale dà finalmente la …”scossa” alla materia delle intese tra Stato e Regioni? (brevi note a margine di una recente pronuncia sul sistema elettrico nazionale), in http://www.giurcost.org.<br />[63] O. CHESSA, Sussidiarietà ed esigenze unitarie: modelli giurisprudenziali e modelli teorici a confronto, in Le Regioni, 2004.<br />[64] Occorre specificare che le disposizioni che si occupano di definire le funzioni amministrative nel settore energetico sono in realtà  i co. 6 e 7 dell’art. 1 della legge n. 239/2004, in base ai quali le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell’art. 118 della costituzione, l’attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrative non previste dal co 7 (il quale, a sua volta, individua quelle riservate allo Stato, anche avvalendosi dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas), ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane previste dal t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. Il co 8 del medesimo articolo individua poi altri non ben specificati “compiti e funzioni” rimessi allo Stato, che – come sarà chiarito in seguito – non paiono tutti  strettamente pertinenti all’esercizio concreto di attività amministrativa. <br />[65] Il riferimento e all’art. 1 sexies, co 8, della legge n. 290/2003 che sembra aver prorogato e attribuito in via definitiva il potere di autorizzare la costruzione e l’esercizio di impianti di energia elettrica superiori a 300 MW termici in capo al Ministero delle attività produttive, inizialmente conferito al medesimo organo solo fino al 31 dicembre 2003 dalla legge sbolcca-centrali.<br />[66] Cfr. in tal senso i co 26 e 27 dell’art. 1 della l. n. 239/2004.<br />[67] Si noti, tra l’altro, che l’art. 1 co 6 della legge Marzano parla di compiti e funzioni amministrative attribuiti allo Stato solo con riferimento al co 7 del medesimo articolo e non anche in relazione compiti di cui al seguente co 8. Il che autorizzerebbe a pensare che tale ultimo comma annoveri al suo interno funzioni non  necessariamente riconducibili ad attività amministrativa in senso stretto. <br />[68] Per completezza d’analisi occorre ancora sottolineare che nel disegno di legge costituzionale n. 2544/B di riforma del titolo V della II parte della Costituzione, approvato dal Senato in data 23 marzo 2005, si prevede che nell’ambito delle materie rimesse alla competenza esclusiva dello Stato, e in particolare, nell’ambito dell’ art. 117, 2 lettera  s, venga ricompresa (lett. s quinquies) anche la  materia relativa a “ Produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia”  <br />[69] Cfr. in tal senso le osservazioni O. CHESSA, Sussidiarietà ed esigenze unitarie: modelli giurisprudenziali e modelli teorici a confronto, cit., che in riferimento all’adeguatezza del procedimento allocativo parla di test di idoneità, consistente nell’accertare la strumentalità logica della disciplina impugnata rispetto all’esigenza unitaria e test di non eccessività o necessità, consistente nel valutare che la strumentazione normativa prescelta non sia sproporzionata rispetto allo scopo da realizzare. </p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-riparto-di-competenze-tra-stato-regioni-ed-enti-locali-il-modello-costituzionale-e-quello-emergente-dalla-legislazione-relativa-alle-procedure-energetico-ambientali/">Il riparto di competenze tra Stato, Regioni ed enti locali: il modello costituzionale e quello emergente dalla legislazione relativa alle procedure energetico-ambientali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DALLA CORTE COSTITUZIONALE UN NUOVO ARGINE ALLA DISINVOLTA PRASSI DEI CONCORSI RISERVATI  (nota a C. cost. 21 aprile 2005 n. 159)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/dalla-corte-costituzionale-un-nuovo-argine-alla-disinvolta-prassi-dei-concorsi-riservati-nota-a-c-cost-21-aprile-2005-n-159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/dalla-corte-costituzionale-un-nuovo-argine-alla-disinvolta-prassi-dei-concorsi-riservati-nota-a-c-cost-21-aprile-2005-n-159/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dalla-corte-costituzionale-un-nuovo-argine-alla-disinvolta-prassi-dei-concorsi-riservati-nota-a-c-cost-21-aprile-2005-n-159/">DALLA CORTE COSTITUZIONALE UN NUOVO ARGINE ALLA DISINVOLTA PRASSI DEI CONCORSI RISERVATI  &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;i&gt;(nota a C. cost. 21 aprile 2005 n. 159)&lt;/i&gt;</a></p>
<p>Prosegue l’opera moralizzatrice della Corte costituzionale dinanzi ai reiterati tentativi di elusione del precetto costituzionale in forza del quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso (art. 97, comma 3, Cost.).Limpide ed esaustive le argomentazioni che sorreggono la declaratoria d’illegittimità della normativa regionale impugnata, siccome protesa a realizzare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dalla-corte-costituzionale-un-nuovo-argine-alla-disinvolta-prassi-dei-concorsi-riservati-nota-a-c-cost-21-aprile-2005-n-159/">DALLA CORTE COSTITUZIONALE UN NUOVO ARGINE ALLA DISINVOLTA PRASSI DEI CONCORSI RISERVATI  &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;i&gt;(nota a C. cost. 21 aprile 2005 n. 159)&lt;/i&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dalla-corte-costituzionale-un-nuovo-argine-alla-disinvolta-prassi-dei-concorsi-riservati-nota-a-c-cost-21-aprile-2005-n-159/">DALLA CORTE COSTITUZIONALE UN NUOVO ARGINE ALLA DISINVOLTA PRASSI DEI CONCORSI RISERVATI  &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;i&gt;(nota a C. cost. 21 aprile 2005 n. 159)&lt;/i&gt;</a></p>
<p>Prosegue l’opera moralizzatrice della Corte costituzionale dinanzi ai reiterati tentativi di elusione del precetto costituzionale in forza del quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso (art. 97, comma 3, Cost.).<br />Limpide ed esaustive le argomentazioni che sorreggono la declaratoria d’illegittimità della normativa regionale impugnata, siccome protesa a realizzare un inammissibile “scivolamento verso l’alto” del personale interno.<br />In particolare, viene meritoriamente ribadita l’interpretazione in più occasioni fornita dalla Corte stessa, secondo cui la precitata disposizione costituzionale deve applicarsi non solo alle procedure concorsuali volte a favorire la prima assunzione all’impiego pubblico, ma anche ai sistemi di reclutamento noti come progressioni verticali, che si traducono nel passaggio a qualifiche (e, dunque, a mansioni, responsabilità e corrispondenti posizioni retributive) superiori rispetto a quella di appartenenza, differenziandosi in ciò dalle progressioni orizzontali o meramente economiche (che viceversa non comportano l’avanzamento ad una diversa area o fascia funzionale): in altri termini, anche i concorsi interni o progressioni di carriera si sostanziano in forme di accesso ad un nuovo posto di lavoro, e dunque risultano sottoposti alle correlate garanzie imposte dalla Carta costituzionale, quanto a verifica seria ed imparziale delle qualità attitudinali e culturali richieste.<br />La fattispecie esaminata induce l’organo di giustizia costituzionale a porre l’accento sull’ineludibile riscontro circa la necessaria sussistenza di un “ragionevole punto di equilibrio” fra il principio del pubblico concorso (la cui centralità e tendenziale inderogabilità viene riaffermata nella pronuncia in esame attraverso il richiamo a precedenti conformi) e quell’interesse a consolidare pregresse esperienze lavorative che costituisce una delle situazioni derogatorie al principio medesimo, quali il legislatore può introdurre con finalità di attuazione del canone di buon andamento dell’amministrazione (sub specie, ad es., di garanzia dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità delle prestazioni erogate dall’ente), secondo valutazioni discrezionali soggette alla prova del giudizio di ragionevolezza.<br />Due paiono essere i concetti fondamentali espressi nella decisione in oggetto.<br />Il primo, la precisazione per cui l’esigenza di non disperdere precedenti esperienze professionali non può essere realizzata fino al limite del sacrificio del carattere pubblico del concorso (e dell’interesse cui esso è preordinato), che si consuma allorquando – “attraverso previsioni normative di privilegio” – viene preclusa, o irragionevolmente ridotta, la partecipazione alle prove concorsuali anche a soggetti che non siano già alle dipendenze di amministrazioni pubbliche: in definitiva, non sono conformi al dettato costituzionale norme che contemplino “concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacanti” (ossia concorsi interamente riservati), ed in più la quota parziale di riserva per gli interni, oltre a dover trovare giustificazione nell’opportunità di valorizzare esperienze conseguibili solo all’interno dell’ente, non può essere coperta in violazione delle regole concorsuali di fondamento costituzionale che impongono selezioni adeguate mediante obiettive e rigorose verifiche attitudinali, e la cui inosservanza ha indotto più volte in passato l’organo di giustizia costituzionale a sancire l’illegittimità di previsioni normative regolanti forme di avanzamento in carriera legate al mero ed automatico possesso di una data anzianità di servizio.<br />Il secondo profilo concerne la valutazione in concreto che, alla stregua delle premesse suesposte, la Corte compie in ordine ai contenuti della legge regionale censurata: l’attività connessa alla funzione da ricoprire non presenta affatto quel requisito della specificità assoluta, che solo avrebbe potuto giustificare l’attribuzione al requisito dell’esperienza maturata di un “titolo preferenziale” in termini di quota parziale di riserva.<br />Il monito che sembra, in conclusione, discendere dalla sentenza annotata può essere così sintetizzato: le selezioni concorsuali pubbliche con quote di parziale riserva per gli interni sono ammissibili solo in casi eccezionali, allorquando cioè emerga un rapporto di corrispondenza biunivoca fra la previsione della riserva e la necessità (da motivare con riguardo ad ogni posizione lavorativa messa a concorso, e non indistintamente a tutti i profili previsti in organico e vacanti, e con giustificazioni non generiche ma puntuali) di ricoprire particolari qualifiche o figure professionali, che richiedano una competenza e qualificazione difficilmente acquisibile se non attraverso precedenti esperienze lavorative all’interno dell’ente (cioè maturate nella stessa amministrazione da parte del personale in servizio presso di essa, e non presso altre amministrazioni o, meno che mai, presso strutture private: arg. ex C. cost. n. 205 del 2004): diversamente, si determinerebbe una arbitraria e irragionevole forma di restrizione dei soggetti legittimati a partecipare alla procedura concorsuale pubblica.<br />Un’ultima notazione: nelle memorie difensive, la regione Calabria eccepiva che dalla normativa “legale e contrattuale” discenderebbe “un quadro complessivo all’interno del quale la progressione verticale costituirebbe la regola di sviluppo della carriera”.<br />In proposito, è sufficiente osservare che l’eccezione è innegabilmente suggestiva: l’art. 91 d. lgs. n. 267 del 2000 contempla, invero, la possibilità di indire concorsi interamente riservati al personale dipendente degli enti locali, ma pur sempre in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità maturata esclusivamente all’interno dell’amministrazione; lo stesso dicasi del d. lgs. n. 165 del 2001 – T.U. del pubblico impiego, che all’art. 52 fa espresso riferimento allo sviluppo professionale quale strumento, alternativo alle procedure concorsuali o selettive, di acquisizione di qualifiche superiori; per non dire, poi, dei contratti collettivi di lavoro, che, dopo aver sostituito il sistema delle qualifiche funzionali con quello basato sulle categorie e posizioni economiche, hanno previsto il passaggio, oltre che nell’ambito della stessa categoria, anche da una categoria all’altra, rimettendo la specificazione della normativa di dettaglio ai regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Essa, tuttavia, non coglie nel segno: i principi di ordine generale inequivocabilmente enunciati in materia dal giudice delle leggi ostano, difatti, ad ogni tentativo volto ad introdurre meccanismi di progressione verticale o di concorsi interni ispirati alla logica delle promozioni, da qualsiasi fonte regolativa essi siano contemplati. Di conseguenza, le disposizioni legislative – perché siano preservate dalla “scure” del giudizio di costituzionalità – devono essere comunque intese alla stregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata, traendo in special modo insegnamento dalle molteplici espunzioni già disposte dalla stessa Corte costituzionale in danno di norme di legge di analogo tenore; quanto all’evenienza che la contrattazione collettiva o fonti regolamentari possano similmente finire col disattendere il principio dell’accesso dall’esterno agli impieghi pubblici, come specificato dalla giurisprudenza costituzionale, esse in tal modo si esporranno alla prevedibile prospettiva, rispettivamente, della declaratoria di nullità per contrarietà a norme imperative e della disapplicabilità in sede giudiziale.</p>
<p>Avv. Guerino Fares</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dalla-corte-costituzionale-un-nuovo-argine-alla-disinvolta-prassi-dei-concorsi-riservati-nota-a-c-cost-21-aprile-2005-n-159/">DALLA CORTE COSTITUZIONALE UN NUOVO ARGINE ALLA DISINVOLTA PRASSI DEI CONCORSI RISERVATI  &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;i&gt;(nota a C. cost. 21 aprile 2005 n. 159)&lt;/i&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’autonomia finanziaria territoriale alla luce della sentenza  della Corte costituzionale 417/2005 (1)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lautonomia-finanziaria-territoriale-alla-luce-della-sentenza-della-corte-costituzionale-417-2005-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/lautonomia-finanziaria-territoriale-alla-luce-della-sentenza-della-corte-costituzionale-417-2005-1/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lautonomia-finanziaria-territoriale-alla-luce-della-sentenza-della-corte-costituzionale-417-2005-1/">L’autonomia finanziaria territoriale alla luce della sentenza  della Corte costituzionale 417/2005 (1)</a></p>
<p>Sommario: 1. L’”incerto” federalismo fiscale &#8211; 2. Il federalismo fiscale tra la sentenza 417/05 e la manovra finanziaria per il 2006 1. L’”incerto” federalismo fiscale La nuova formulazione dell’art. 119 della Costituzione e le altre modificazioni del titolo V – dettate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 – deve</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lautonomia-finanziaria-territoriale-alla-luce-della-sentenza-della-corte-costituzionale-417-2005-1/">L’autonomia finanziaria territoriale alla luce della sentenza  della Corte costituzionale 417/2005 (1)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lautonomia-finanziaria-territoriale-alla-luce-della-sentenza-della-corte-costituzionale-417-2005-1/">L’autonomia finanziaria territoriale alla luce della sentenza  della Corte costituzionale 417/2005 (1)</a></p>
<p>Sommario: 1. L’”incerto” federalismo fiscale &#8211; 2. Il federalismo fiscale tra la sentenza 417/05 e la manovra finanziaria per il 2006</p>
<p>1. L’”incerto” federalismo fiscale<br />
La nuova formulazione dell’art. 119 della Costituzione e le altre modificazioni del titolo V – dettate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 – deve necessariamente connettersi alle ulteriori previsioni costituzionali relative ai rapporti tra centro e periferia. Il momento peculiare è rappresentato da un rapporto diverso tra il centro e i poteri pubblici territoriali, contraddistinti da un modello di federalismo e di regionalismo “in senso cooperativo/solidale, o, piuttosto, in forma concorrente/competitiva”[1].In generale il federalismo disegnato sin dalla riforma del titolo V, si presenta come un federalismo di tipo avanzato. Si evince d’altra parte, una chiara volontà del legislatore costituzionale di ampliare la sfera della potestà legislativa tributaria regionale, limitata nei principi dai paletti fissati dalla legislazione statale nelle materie del coordinamento finanziario, e più in generale nel sistema tributario; racchiusa, infine, dal rispetto dell’autonomia attribuita e riconosciuta ai pubblici poteri territoriali.Il precedente testo dell’art. 119 della Costituzione si limitava a prevedere alcuni principi direttivi in materia di rapporti finanziari tra lo Stato ed i pubblici poteri territoriali; al legislatore ordinario competeva l’attuazione di tali principi nonché il coordinamento con la finanza sia statale che locale. Stabiliva infatti la norma che “Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie per adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. <br />
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.” <br />
Il panorama che si presentava all’interprete era &#8211; per concorde parere della dottrina &#8211; poco chiaro e creava notevoli perplessità[2]; da qui si è aperto il più ampio dibattito sul federalismo fiscale, “a favore di un rafforzamento in chiave autonomistica del modello di riparto finanziario”[3], approdato, appunto, con la riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione.Con tale riforma[4] il tema del federalismo fiscale possibile nel nostro paese e quello dell’attuazione del modello di federalismo maggiormente confacente, è divenuto oggetto di intensi dibattici scientifico-culturali ancorché di natura politico-istituzionale. Giova osservare che il novellato art. 119 – seppur ispirato ai principi di autonomia e coesione[5] &#8211; sembra un modello perequativo evanescente[6]; la norma, presenta dubbi e perplessità: per un verso la previsione della redistribuzione finanziaria non prevede una quantità (più o meno specifica) di risorse destinate, anno per anno, al fondo perequativo; per un altro non prevede “alcun ancoraggio costituzionale dei tributi che devono alimentare il fondo. L’entità del fondo perequativo è rimessa così alle scelte del legislatore ordinario che, ai sensi dell’art. 117, c. 2, lett. e), della Costituzione, ha la competenza esclusiva in materia di perequazione e può scegliere liberamente con quali entrate tributarie alimentare il fondo (…)”[7].L’attuale modello di federalismo, di tipo marcatamente competitivo[8] si manifesta con il decentramento dei poteri (legislativi e amministrativi) nei confronti delle istanze dei diversi territori regionali.<br />
Per un verso, tuttavia, è da riconoscere una differenziata presenza di protezione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti (civili e sociali); né a tal proposito allo stato attuale è presente un meccanismo che tenga conto delle diversità esistenti tra i cittadini delle diverse parti del paese. Tale situazione sembra di più aggravata dalla recente intervenienza legislativa che va a modificare, in più parti, la Costituzione repubblicana del ’48.Si fa riferimento, naturalmente, alla devoluzione delle competenze legislative esclusive in materia di sanità, istruzione e polizia locale. Ebbene se questa è la situazione attuale il potere esecutivo e il potere legislativo non possono esimersi dal delineare un organico disegno di autonomia finanziaria di Regioni ed Enti Locali. E’ opinione diffusa, infatti, che il nuovo art. 119 “dovrebbe avere comunque l’effetto di espandere il contenuto dell’autonomia tributaria degli Enti Locali e quindi di restringere simmetricamente l’ambito precettivo della legge regionale che ha per oggetto l’imposizione locale”[9].Il tema della autonomia finanziaria, di rilevanza fondamentale per l’impianto e lo sviluppo del nuovo sistema “federale” delle autonomie territoriali, è peraltro oggetto di studio da parte dell’Alta Commissione per il federalismo fiscale, organismo governativo istituito con la legge finanziaria per il 2003 e deputato alla individuazione dei principi attuativi degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. Il problema emergente riguarda essenzialmente l’attuazione (e l’attuabilità) dell’autonomia finanziaria così come delineata dal riformato quadro costituzionale. In altri termini, il problema da più parti riscontrato è legato alla necessità di individuare con maggiore esattezza i contenuti dell’autonomia riconosciuta ai pubblici poteri territoriali e, soprattutto, i suoi limiti. Problema questo di non facile soluzione dato che nonostante le modalità attuative costituiscano l’elemento discriminante del grado di autonomia riconosciuto agli enti territoriali, esse ad oggi si presentano ancora confuse e astratte. In un siffatto contesto, in cui risulta difficile individuare con chiarezza il modello di federalismo fiscale finora attuato, la recentissima sentenza della Corte Costituzionale, oltre a garantire il rispetto delle disposizioni costituzionali, interviene nel nocciolo della materia oggetto di dibattito.La disposizione costituzionale maggiormente interessata dalla recente sentenza della Corte Costituzionale del 14 novembre 2005 n. 417 è contenuta nell’art. 119 della Costituzione il quale, nella versione riformata dal legislatore costituzionale del 2001, dispone: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.<br />
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio (…).”In tale ambito, al fine di individuare le competenze legislative in materia, occorre richiamare l’art. 117 della Costituzione il quale così recita: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. (…) Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: (…) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario(…). Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (…)”. Stante il quadro legislativo descritto, compete allo Stato la definizione del quadro dei principi generali di riferimento della armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, oggetto di competenza legislativa concorrente con le Regioni, mentre a queste ultime compete la legislazione di dettaglio[10]. Secondo le motivazioni addotte dalle Regioni Campania, Marche e Toscana nell’ambito dei rispettivi ricorsi proposti nel 2004 per promuovere la questione di costituzionalità in esame, il Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168[11] presenta, ai comma 9, 10, 11 dell’art. 1, evidenti dubbi di costituzionalità in materia di riparto delle competenze legislative in quanto le norme in essi contenute “non si limitano ad individuare criteri direttivi o limiti massimi di spesa, ma specificano ed elencano le tipologie di spesa che gli enti territoriali devono contenere nell&#8217;ambito di percentuali fissate”. L&#8217;illegittimità costituzionale denunciata riguarda, in sostanza, il mancato rispetto del riparto delle competenze legislative; in particolare, secondo le ricorrenti, spetta alla legislazione concorrente dello Stato la sola determinazione dei princìpi fondamentali nella materia della “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” e non anche “la fissazione di norme di dettaglio, la quale non sarebbe giustificabile neanche sotto il profilo del contenimento della spesa pubblica da realizzarsi, invece, con la semplice fissazione di percentuali generali di risparmio”.Il vizio di costituzionalità si presenta anche in relazione alla violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione e, quindi, dei principi di uguaglianza formale e sostanziale. In particolare, a dire delle ricorrenti, i limiti posti dalla legge statale riguarderebbero tutti gli enti indiscriminatamente, senza alcuna considerazione della loro specifica situazione finanziaria. Nel prospettare il vizio di costituzionalità, le ricorrenti evidenziano altresì che le norme denunciate “garantirebbero agevolazioni collegate al rispetto del patto di stabilità, ma fisserebbero in modo arbitrario la data intermedia del 30 giugno 2004 quale termine di riferimento per valutare l&#8217;effettivo rispetto di tale patto”. Ne conseguirebbe, pertanto, anche una violazione del principio di leale collaborazione, perché lo Stato non avrebbe effettuato le scelte attraverso una intesa con le regioni.Di importanza non irrilevante è l’attenzione posta dalle ricorrenti sulla conseguente incidenza delle limitazioni di carattere finanziario sulle loro competenze in tema di organizzazione amministrativa, nonché sulle competenze legislative loro attribuite dall&#8217;art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.La Corte Costituzionale, ritenendo legittimi i motivi di censura avanzati dalla Regione Campania, dalla Regione Toscana e dalla Regione Marche in ordine all’incostituzionalità dell’art. 1, comma 9, 10, 11 e dell’art. 3, comma 1 del D.L. 168/04, ha dichiarato illegittime le disposizioni anzidette fissando in tal modo dei confini più chiari in ordine alla controversa materia della armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. <br />
2. Il federalismo fiscale tra la sentenza 417/05 e la manovra finanziaria per il 2006<br />
Nel pieno della sessione di bilancio 2006, la sentenza della Corte Costituzionale 14 novembre 2005, n. 417 apre e segna un passaggio fondamentale nel percorso del federalismo fiscale. Alla luce dei numerosi dibattici politici e scientifico-culturali sulla palese ingerenza dello Stato nell’autonomia degli enti territoriali, la pronuncia della Corte Costituzionale preannuncia una maggiore garanzia del rispetto del dettato costituzionale che dal 2001 tenta di dare una svolta al disegno federale che interessa gli enti territoriali. Tuttavia, nonostante la sentenza chiarisca una delicata questione finanziaria, la sua rilevanza in termini di federalismo fiscale sembra non essere stata percepita da parte del Governo che si appresta ad approvare un maxiemendamento alla finanziaria 2006 che al comma 226 riesuma i primordiali principi di attuazione del federalismo fiscale sanciti dal D.Lgs. 56/2000 basati sui costi storici[12] più volte criticati e giudicati potenzialmente oggetto di questioni di costituzionalità.Oltre a segnare un momento di passaggio, la sentenza 417/05 apre la porta verso ulteriori dubbi di legittimità costituzionale legati non solo all’autonomia di spesa ma anche all’autonomia di entrata, entrambe sancite dall’art. 119 della Costituzione. Infatti, sulla base delle considerazioni della Corte, lo Stato non può individuare le singole voci di spesa oggetto di riduzione ma solo definire l’ammontare dei tagli; parimenti è legittimo ritenere che sul fronte delle entrate non può disporre vincoli di settore sui trasferimenti erogati ad esempio, alle Regioni. Pertanto, la decisione in commento potrebbe costituire solo il varco oltre il quale porre una maggiore attenzione all’autonomia finanziaria delle autonomie territoriali sia sul fronte delle spese ma anche su quello delle entrate[13].In realtà, riconoscendo la violazione sulla competenza legislativa statale sancita dall’art. 117 della Costituzione in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, la Corte Costituzionale ha implicitamente definito le modalità di esercizio del potere di determinazione dei principi fondamentali in ambito finanziario, riservato alla legislazione dello Stato secondo l’art. 117 della Costituzione. In particolare, stante il riconoscimento dell’incostituzionalità delle norme del D.L. 168/04 le quali non si limitano ad individuare criteri direttivi o limiti massimi di spesa, ma specificano ed elencano le tipologie di spesa che gli enti territoriali devono contenere nell&#8217;ambito di percentuali fissate, è possibile individuare le fattispecie di interventi del legislatore ordinario da ritenersi legittimi piuttosto che prevaricanti rispetto all’autonomia finanziaria riconosciuta agli enti territoriali[14].In particolare allo Stato, e, quindi, al legislatore ordinario non è consentito, seppur in presenza di urgenti esigenze di contenimento della spesa pubblica, definire dei limiti di spesa individuabili in predefinite categorie di spesa e con riferimento a parametri storici della stessa specie, così come accaduto con le disposizioni del decreto legge 168/04 &#8211; dichiarate incostituzionali &#8211; le quali prevedevano precisi e determinati limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all&#8217;amministrazione, per missioni all&#8217;estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, spese per l&#8217;acquisto di beni e servizi. Una siffatta individuazione delle categorie di spesa oggetto dei cosiddetti “tagli” ledono, a parere della Corte, il principio dell’autonomia finanziaria riconosciuta agli enti territoriali dall’art. 119 della Costituzione rappresentando, pertanto, una “inammissibile ingerenza nell’autonomia degli enti”[15]. In altri termini il legislatore ordinario oltrepassa la propria potestà legislativa limitata ai principi fondamentali che, nel caso specifico, avrebbero dovuto essere individuati nei criteri direttivi o nei limiti massimi di spesa senza peraltro individuare nello specifico le voci di spesa interessate dal contenimento. In tal senso, chiaramente le norme che fissano vincoli precisi e puntuali relativamente a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali, da un lato, non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Cost. e, dall’altro, ledono il principio dell’autonomia finanziaria di spesa prevista dall’art. 119 della Cost.In realtà, la decisione in esame solleva un annoso problema da tempo celato dietro le false interpretazioni date del federalismo fiscale: quale può essere il percorso in senso federale disegnato dal legislatore costituzionale di riforma ed attuabile nel nostro paese, se accanto alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali, che contraddistingue il passaggio da una finanza territoriale derivata ad una finanza autonoma, non si configura un contestuale incremento e/o attuazione dell’autonomia impositiva riconosciuta agli enti? Il ruolo dello Stato-finanziatore sta chiaramente mutando a favore di uno Stato-guida che detta i principi fondamentali della finanza territoriale e la coordina nel complesso sistema della finanza pubblica e del sistema tributario; ma come si configura in tale ambito l’autonomia finanziaria delle autonomie territoriali che, da un lato respingono, in quanto incostituzionale, l’ingerenza dello Stato nella gestione finanziaria e di bilancio delle stesse e dall’altro risultano tuttora prive della autonomia impositiva e tributaria necessaria al reperimento delle fonti finanziarie che consentano il pareggio di bilancio?[16]Invero il federalismo vigente nel nostro paese risulta incompiuto; tuttavia episodi quali la censura delle norme citate segnano il passo verso un disegno di federalismo possibile e solidale. In tal senso non va dimenticato il fine ultimo del disegno federale ovvero consentire ai governi locali di rispondere con maggiore efficienza alle esigenze dei cittadini attraverso una migliore riallocazione delle risorse (in tal senso definibile federalismo solidale). Solo in presenza di una autonoma capacità di acquisizione di risorse sarà possibile attuare autonome politiche di bilancio garantendo l’esplicarsi degli effetti desiderati caratterizzati dalla presenza di risorse autonome come garanzia di autonomia di spesa da un lato e, soprattutto, autonomia di indirizzo in materia finanziaria dall’altro. In tale quadro non va tralasciato l’importante ruolo attribuito dall’art. 117 Cost. al legislatore statale in tema di perequazione finanziaria quale strumento fondamentale per garantire l’attuazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Cost. e per assicurare il corretto esercizio dei poteri legislativi attribuiti dal comma 2, lettera m) dell’art. 117 esclusivamente allo Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.Concludendo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 417/05, nel fare chiarezza su una vicenda giuridico-contabile (configurabile anche come amministrativo-politica) da tempo oggetto di richieste di rivisitazione da parte delle autonomie territoriali, solleva un’altra questione di imminente trattazione: al riguardo, la finanziaria 2006 utilizza meccanismi di controllo della spesa corrente simili a quelli censurati dalla Consulta? Allo stato attuale le interpretazioni sulla incostituzionalità dei parametri utilizzati dalla finanziaria per il 2006 sono discordanti nonostante dalla lettura del disegno di legge finanziaria per il 2006, approvato l’11 novembre scorso dal Senato ed ora all’esame della Camera, i “tagli” alla spesa pubblica sembrerebbero riprodotti in modo costituzionalmente illegittimo. Evidentemente dalla lettura dei commi 6, 7 e 8 dell’art. 1 , emergono disposizioni specifiche sulle categorie di spesa colpite dalle limitazioni per l’anno 2006: tutte le amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 – compresi, pertanto, gli enti territoriali – sono obbligate a contenere la spesa per studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, e autovetture entro un ammontare pari al 50% delle medesime spese sostenute nell’anno 2004. Oltre il problema di costituzionalità risolto dalla sentenza 417/05, che si porrebbe anche nel caso della finanziaria in corso di approvazione, si pone evidentemente un problema di effettiva quantificazione del limite di spesa di cui le amministrazioni devono tener conto nella predisposizione dei bilanci preventivi per il 2006 che vedono nel 31 dicembre la loro scadenza “teorica”. Il problema di costituzionalità potrebbe essere risolto facendo riferimento a meccanismi di controllo della spesa di tipo programmatico ed indicativo che, a titolo esemplificativo, potrebbero essere rappresentati dall’individuazione di saldi finanziari il cui rispetto, pur vincolando la capacità di spesa per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obblighi comunitari, lascerebbe agli enti una ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e secondo autonomi obiettivi di spesa.Di fronte ad un federalismo di difficile e tardiva attuazione a causa di una serie di motivi tra i quali l’assenza di una tradizione storica di stampo federale &#8211; riscontrabile, invece, in altri paesi europei &#8211; nel nostro paese si reitera anno dopo anno, e soprattutto finanziaria dopo finanziaria, la limitazione dell’autonomia di spesa delle autonomie territoriali per ragioni di politica economica e, soprattutto, di rispetto dei vincoli europei. L’incertezza più grave di siffatto atteggiamento è la scarsa attenzione riposta sul fronte opposto ovvero quello delle entrate che dovrebbe contribuire sostanzialmente a colmare le singole e differenziate esigenze finanziare degli enti territoriali. In particolare, l’attenzione andrebbe maggiormente posta sulla tardiva attuazione dell’autonomia finanziaria di entrata prevista dall’art. 119 della Costituzione e, tuttavia, ancora limitata ad un indistinto e generalizzato riconoscimento da parte dello Stato di limitati poteri impositivi.In definitiva, diverse, si osserva, sono le questioni rimaste aperte a seguito della riforma costituzionale ed in particolare dell’art. 119, anche alla luce della annotata sentenza della Corte Costituzionale. Ammessa infatti la corrispondenza tra la “devoluzione” delle risorse e il totale finanziamento delle funzioni attribuite agli enti territoriali (i Comuni in particolare), “pare accogliersi un modello di riparto finanziario necessariamente variabile in quanto, un impianto così configurato richiede una continua ridefinizione/rimodulazione non più dipendente dal riferimento ad un costante riparto della potestà legislativa”[17]. Da qui, di rilievo la ricaduta di questi fenomeni sulla determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, secondo l’art. 117, c.2 Cost lett. m). Secondo alcuni, la determinazione dei richiamati livelli essenziali da garantirsi su tutto il territorio, e la connessa garanzia, viene condizionata dalla misura dei fondi (per fini perequativi). In più, l’impianto, nella sua complessità sembra prefigurare un modello di federalismo caratterizzato da forti asimmetrie, calato in un contesto in cui sono già presenti forti disuguaglianze. Il federalismo fiscale disegnato dal legislatore costituzionale definisce il federalismo come “valorizzazione dell’autogoverno, rafforzamento dell’autonomia e della responsabilità, e dunque competizione (virtuosa); ma riconosce altresì che una competizione vera e corretta, e perciò stimolante, deve avvenire ad armi pari. Se tutti partono dalla stessa linea di partenza, allora la competizione stimola l’innovazione e l’ingegno, e alla fine vince il migliore…”[18] </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>[1] Per quanto il lavoro sia frutto di un progetto unitario, il paragrafo 1 è da attribuirsi a Renato Rolli mentre il paragrafo 2 a Lidia Malizia.<br />
[2] Cfr sul punto F. Puzzo, Il federalismo fiscale, Milano, 2002, pag. 92. Sul tema della riforma del titolo V, in generale, cfr almeno AA.VV. Il nuovo titolo V della Parte II della Costituzione. Primi problemi della sua attuazione, Milano, 2002; G. Berti – G.C. De Martin, Le garanzie di effettività dei diritti nei sistemi policentrici, Milano, 2003, C. Bottari, La riforma del titolo V, parte II della Costituzione, Rimini, 2003, V. Cerulli Irelli, Costituzione e amministrazione, Torino, 2002, C. Pinelli, L’ordinamento repubblicano nel nuovo impianto del titolo V, in S. Gambino, (a cura di), Il nuovo ordinamento regionale. Competenze e diritti, Milano, 2003; da ultimo W. Nocito, Dinamiche costituzionali ed esigenze unitarie. Il regionalismo italiano come “federalismo incerto”, Cosenza, 2005.<br />
[3] Cfr. M. Bertolissi, sub art. 119 Cost. In Crisafulli – Paladin, Commentario breve alla Costituzione, Padova, 1990<br />
[4] F. Covino, L’autonomia finanziaria, in AA.VV., a cura di T. Groppi – M. Olivetti, La Repubblica delle autonomie, Torino, 2001, pag. 189 e segg.<br />
[5] Operata nel 2001 con la legge costituzionale n. 3<br />
[6] Il principio della coesione “si sostanzia nella previsione di un meccanismo di perequazione rivolto ad assicurare a ciascun ente territoriale un ammontare di risorse diretto a compensare la minore capacità fiscale del territorio; rivolto in sostanza, ad assicurare, almeno in fase di partenza, pari opportunità finanziarie tra le amministrazioni territoriali.” Cfr. AA.VV., L’attuazione del federalismo fiscale. Una proposta, a cura di F. Bassanini – G. Macciotta, Bologna, 2003, pag. 32<br />
[7] F. Covino, cit. pag. 189 e segg.<br />
[8] Cfr. F. Covino, cit., pag. 196<br />
[9] Cfr. A. D’Atena, Prefazione in T. Groppi – M. Olivetti, Cit, pag. 4<br />
[10] Cfr. F. Gallo, Il nuovo art. 119 della Costituzione e la sua attuazione, in F. Bassanini – G. Macciotta, Cit., pag. 161<br />
[11] Cfr. F. Gallo, Il nuovo art. 119 della Costituzione e la sua attuazione, in F. Bassanini – G- Macciotta, Cit, pag. 155 e segg.<br />
[12] Denominato “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 <br />
[13] Sulla base delle disposizioni del D. Lgs. 56/2000 i trasferimenti alle Regioni vengono determinati sulla base dei costi storici ovvero dei costi sostenuti dagli enti in un determinato anno di riferimento penalizzando in tal modo le Regioni con minore capacità fiscale e meno ricche. In particolare la determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni definitive di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. 56/2000 è effettuata per il 2006 con le modalità previste all’art. 5, c. 3 del predetto D.Lgs. 56/2000. <br />
[14] In tal senso l’Alta Commissione per il Federalismo Fiscale ha evidenziato la presenza di un cospicuo ammontare di finanziamenti vincolati risalenti a remote manovre finanziarie che sembrano presentare – a loro volta – dubbi sulla compatibilità con la Costituzione.<br />
[15] Per un primo commento alla sentenza n. 417/05 si veda A Celotto, Nota alla sentenza n. 417 del 2005, in questa rivista n.11/2005. Si veda anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale (Sentenze nn. 296 e 297 del 2003, nonché n. 37 del 2004) secondo cui le Regioni non possono legiferare sui tributi locali esistenti, che sono istituiti e regolati da leggi statali, e ciò prima che il legislatore nazionale, proprio in attuazione dell’art. 119 della Costituzione, indichi i principi che i singoli legislatori nazionali dovranno rispettare, tesi a determinare le “linee fondamentali” dell’intero sistema tributario, da un lato; nonché a definire e limitare gli spazi entro i quali potrà dispiegarsi la potestà impositiva, sia dello Stato che delle Regioni e degli Enti Locali. Cfr. sul punto V. Cerulli Irelli, C. Pinelli, Normazione e amministrazione nel nuovo assetto costituzionale dei pubblici poteri, in V. Cerulli Irelli, C. Pinelli (a cura di), Verso il federalismo, Bologna, 2004, pag. 34 e segg. In particolare “per quanto riguarda l’assetto dei tributi locali, l’attuazione dell’art. 119 della Costituzione richiede il preventivo intervento del legislatore statale, per quanto invece riguarda la disciplina della spesa e il trasferimento di risorse dal bilancio statale, i precetti dell’art. 119 si considerano ad operatività immediata (da cui il divieto di trasferimenti a destinazione vincolata a Regioni ed Enti Locali)”, come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1649 del 2004.<br />
[16] Sentenza Corte Costituzionale 11 novembre 2005 n. 417<br />
[17] Al riguardo è opportuno ricordare la decisione della Corte Costituzionale n. 37 del 2004 con la quale si affronta il tema della attuazione dell’art. 119 della Costituzione ponendo particolare rilevanza al ruolo del legislatore statale. In essa si afferma che l’attuazione del disegno costituzionale richiede “come necessaria premessa l’intervento del legislatore statale il quale, al fine di coordinare l’insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell’intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente di Stato, Regioni ed Enti Locali.” In definitiva ad oggi non esistono, se non in casi eccezionali, tributi che possono definirsi “propri” delle Regioni e degli Enti Locali nel senso che non esistono tributi frutto di una autonoma potestà impositiva degli enti territoriali e, pertanto, disciplinati con legge regionale o dai regolamenti locali nell’ambito dei principi di coordinamento. Esistono, invece, tributi sostanzialmente “governati” dallo Stato, cioè istituiti e disciplinati dalla legge statale e rimessi all’autonomia degli enti territoriali per i soli aspetti attuativi di incameramento e destinazione del gettito. L. Antonini, Verso un nuovo federalismo fiscale, Giuffrè Editore, 2005<br />
[18] F. Puzzo, Cit., pag. 98<br />
[19] Cfr. AA.VV. L’attuazione del federalismo fiscale. Una proposta, a cura di F. Bassanini – G. Macciotta, Cit., pag. 24</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CORTE COSTITUZIONALE &#8211; <a href="/ga/id/2005/11/7335/g">Sentenza 14 novembre 2005 n. 417</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lautonomia-finanziaria-territoriale-alla-luce-della-sentenza-della-corte-costituzionale-417-2005-1/">L’autonomia finanziaria territoriale alla luce della sentenza  della Corte costituzionale 417/2005 (1)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nota alla sent. n. 417 del 2005</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-alla-sent-n-417-del-2005/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/nota-alla-sent-n-417-del-2005/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-alla-sent-n-417-del-2005/">Nota alla sent. n. 417 del 2005</a></p>
<p>Molto scalpore ha destato sui mezzi di informazione la sentenza con cui la Corte ha dichiarato incostituzionali le disposizioni del luglio 2004 di contenimento delle spese regionali, mediante tagli specifici su voci quali le spese per consulenze esterne, spese di missione all&#8217;estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni e spese per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-alla-sent-n-417-del-2005/">Nota alla sent. n. 417 del 2005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-alla-sent-n-417-del-2005/">Nota alla sent. n. 417 del 2005</a></p>
<p>Molto scalpore ha destato sui mezzi di informazione la sentenza con cui la Corte ha dichiarato incostituzionali le disposizioni del luglio 2004 di contenimento delle spese regionali, mediante tagli specifici su voci quali le spese per consulenze esterne, spese di missione all&#8217;estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni e spese per l&#8217;acquisto di beni e servizi.<br />
Si tratta, tuttavia, di un intervento che si pone in linea con la giurisprudenza costituzionale di questi mesi, avendo la Corte già più volte affermato che le norme le quali fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., e ledono pertanto l&#8217;autonomia finanziaria di spesa garantita dall&#8217;art. 119 Cost.<br />
 	Su questa giurisprudenza si “appoggia” la sent. n. 417, ricordando come il legislatore statale possa legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all&#8217;autonomia di spesa degli enti), ma solo, con «disciplina di principio», «per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari» (sentenza n. 36 del 2004; v. anche le sentenze n. 376 del 2003 e nn. 4 e 390 del 2004). Perchè detti vincoli possano considerarsi rispettosi dell&#8217;autonomia delle Regioni e degli enti locali debbono avere ad oggetto o l&#8217;entità del disavanzo di parte corrente oppure – ma solo «in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale» – la crescita della spesa corrente degli enti autonomi; in altri termini, la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 36 del 2004).<br />
 La stessa Corte, da ultimo, ha osservato che la previsione da parte della legge statale di limiti all&#8217;entità di una singola voce di spesa non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, perché pone un precetto specifico e puntuale sull&#8217;entità della spesa e si risolve perciò «in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell&#8217;area […] riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri […] ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sent. n. 390 del 2004).<br />
 	Sulla base di questi orientamenti, la questione all’esame della Corte diviene di agevole soluzione, in quanto le disposizioni censurate non fissano limiti generali al disavanzo o alla spesa corrente, ma stabiliscono limiti alle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all&#8217;amministrazione, alle spese per missioni all&#8217;estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, nonché alle spese per l&#8217;acquisto di beni e servizi; vincoli che, riguardando singole voci di spesa, non costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ma comportano una inammissibile ingerenza nell&#8217;autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa.<br />
	 Così viene dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, commi 9, 10, 11, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali.<br />
	I problemi di questa declaratoria di incostituzionalità sono tutti, <i>pro praeterito</i>, negli effetti che produce rispetto alle spese non effettuate e, <i>pro futuro</i>, nei vincoli che possono discenderne rispetto alle prossime manovre finanziarie dello Stato. Ma si tratta di questioni complesse, che non possono essere approfondite in una nota a prima lettura.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>V. CORTE COSTITUZIONALE &#8211; <a href="/ga/id/2005/11/7335/g">Sentenza 14 novembre 2005 n. 417</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-alla-sent-n-417-del-2005/">Nota alla sent. n. 417 del 2005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EFFICIENZA, PARTECIPAZIONE ED AZIONE AMMINISTRATIVA: REGIONI ED ENTI LOCALI A CONFRONTO CON LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO*</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/efficienza-partecipazione-ed-azione-amministrativa-regioni-ed-enti-locali-a-confronto-con-la-riforma-del-procedimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/efficienza-partecipazione-ed-azione-amministrativa-regioni-ed-enti-locali-a-confronto-con-la-riforma-del-procedimento/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/efficienza-partecipazione-ed-azione-amministrativa-regioni-ed-enti-locali-a-confronto-con-la-riforma-del-procedimento/">EFFICIENZA, PARTECIPAZIONE ED AZIONE AMMINISTRATIVA: REGIONI ED ENTI LOCALI A CONFRONTO CON LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO*</a></p>
<p>1. Grazie soprattutto alla reinterpretazione dell’art. 97 Cost., è venuto consolidandosi nel nostro ordinamento un inesorabile processo di contrazione dei poteri autoritativi della p.a. lungo la direttrice della semplificazione, della razionalizzazione, della modernizzazione e dell’efficienza dell’azione amministrativa, oramai volta principalmente al raccordo e alla composizione preventiva degli interessi in gioco</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/efficienza-partecipazione-ed-azione-amministrativa-regioni-ed-enti-locali-a-confronto-con-la-riforma-del-procedimento/">EFFICIENZA, PARTECIPAZIONE ED AZIONE AMMINISTRATIVA: REGIONI ED ENTI LOCALI A CONFRONTO CON LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO*</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/efficienza-partecipazione-ed-azione-amministrativa-regioni-ed-enti-locali-a-confronto-con-la-riforma-del-procedimento/">EFFICIENZA, PARTECIPAZIONE ED AZIONE AMMINISTRATIVA: REGIONI ED ENTI LOCALI A CONFRONTO CON LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO*</a></p>
<p><b><br />
1.</b> Grazie  soprattutto alla reinterpretazione dell’art. 97 Cost., è venuto consolidandosi nel nostro ordinamento un inesorabile processo di contrazione dei poteri autoritativi della p.a. lungo la direttrice della semplificazione, della razionalizzazione, della modernizzazione e dell’efficienza dell’azione amministrativa, oramai volta principalmente al raccordo e alla composizione preventiva degli interessi in gioco e al conseguimento del migliore risultato possibile con l’impiego delle risorse (umane e finanziarie) disponibili.<br />
Le linee di un simile processo, sviluppatosi soprattutto nell’ultimo decennio del secolo scorso, sono intercettabili, con intersecazioni continue, sia nell’evoluzione del nostro modello istituzionale, sia a livello comunitario, dal momento che l’U.E., ancorché in forma embrionale, ormai costituisce un vero e proprio sistema costituzionale, dotato di una propria Costituzione formale, la cui sorte, peraltro, risulta oggi quanto mai incerta, alla luce del risultato dei <i>referendum </i>tenuti recentemente in Francia e in Olanda. <br />
Sta di fatto che l’utilizzazione di valori omogeneizzanti e metanazionali ha reso possibili interventi istituzionali di ammodernamento che consentono non solo di inserire nuove culture gestionali all’interno delle amministrazioni per migliorarne il rendimento, ma anche di impiegare strumenti diversi, se non strutture organizzativamente estranee a quelle pubbliche, per l’espletamento, in ossequio alle esigenze della <i>governance</i>, di funzioni e compiti in passato riservati alla mano pubblica.<br />
Non stupisce, quindi, che il legislatore abbia deciso di mettere mano alla riforma di quella che è considerata “<i>la madre di tutte le leggi</i>” che disciplinano l’attività amministrativa nel nostro paese, e cioè la L. n. 241/90, da un lato per adeguarla alle mutate esigenze funzionali e gestionali della nostra p.a.; dall’altro, per soddisfare le accresciute istanze partecipative di tutela dei consociati. Che poi, come capita spesso, il risultato ottenuto sia inferiore alle aspettative, non costituisce una novità: tanto vale fare buon viso a cattivo gioco e cercare di cogliere gli aspetti positivi della riforma approvata recentemente con la L. n. 15/05.<br />
Non può negarsi, in effetti, che la legge di riforma, che ha attraversato un travagliato iter parlamentare, rechi non poche novità di carattere sostanziale e processuale, che ovviamente non riguardano il procedimento <i>tout court,</i> ma danno attuazione a fondamentali criteri-guida (in parte già affermati dall’elaborazione giurisprudenziale), sia in tema di provvedimento amministrativo e di invalidità dello stesso, sia in tema di regolamentazione dell’azione amministrativa in base alle norme del diritto non solo pubblico ma anche privato, sia in tema di semplificazione e di riforma dell’istituto della conferenza dei servizi, sia in tema di tutela, ma anche di limitazione del diritto di accesso, per la prima volta configurato come posizione soggettiva perfetta.<br />
<b>2.</b> Come si vede, le questioni sul tappeto sono tante, per cui in questa sede non potrà che svolgersi qualche osservazione a prima lettura e per giunta solo in relazione ad alcune delle principali innovazioni introdotte dalla L. n. 15/05.<br />
Ma prima di addentrarci in questo rapido <i>excursus</i>, conviene affrontare una questione che interesserà da vicino i lettori di questa rivista, e cioè quella dell’applicabilità della legge in parola alle Regioni e agli enti locali. Il nuovo articolo 29, che ha modificato la precedente disposizione per adattarla al mutato quadro costituzionale conseguente alla riforma del Titolo V della nostra Carta, precisa anzitutto che la normativa si applica alle amministrazioni statali in tutti i suoi aspetti e che i principi stabiliti in materia di giustizia amministrativa si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.<br />
Per quanto riguarda, poi, Regioni ed enti locali il nuovo articolo 29 si limita a prevedere che entrambi “<i>nell’ambito delle rispettive competenze regolano la materia disciplinata dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge</i>”. Come si vede, si tratta di una formulazione alquanto criptica (se non tautologica) che non risolve di per sé il problema delle ripartizioni delle competenze in materia di procedimento amministrativo, tra legislatore statale, regionale e comunale: di qui la necessità per l’interprete di enucleare i principi inderogabili (e vincolanti) per Regioni e Comuni, ricavabili dal “<i>sistema costituzionale”</i> e dalle “<i>garanzie</i>” contenute nella L. n. 15/05. <br />
A questo punto, il discorso diventa particolarmente delicato, perché se si ammette un margine di intervento “<i>ampio</i>” del legislatore regionale, ritenendo che esso sia vincolato soltanto dalle poche norme-principio della nuova legge statale in materia di giustizia amministrativa, si corre il rischio di aprire la strada a trattamenti differenziati dei cittadini nei vari ambiti regionali, con buona pace del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), dell’unità giuridica dell’ordinamento (art. 120 Cost.) e della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, <i>lett. m</i>), Cost.). Ed allora, se questa è la chiave di lettura, le norme citate effettivamente assurgono al rango di “<i>sistema</i>” e finiscono per restringere sensibilmente i margini di intervento riservati alla potestà normativa regionale e comunale, rispetto ai principi cardine della nuova legge. Ne segue che, per le competenze di Regioni e Comuni, non sembra modificato di molto il previgente quadro delle competenze in <i>subiecta materia</i>, a meno che, ferma restando l’inderogabilità dei principi della nuova legge, non voglia ammettersi per il legislatore regionale (e locale) la possibilità di “<i>stabilire livelli ulteriori di tutela</i>” (<i>V. Cerulli-Irelli</i>, 2005), con esclusione di ogni <i>spatium deliberandi</i>, che consenta una disciplina del procedimento amministrativo, sostanzialmente diversificata da Regione a Regione e addirittura da Comune a Comune. Non si può, tuttavia, escludere, a mio avviso, che residui in capo alle Regioni la possibilità di legiferare, in virtù della propria potestà legislativa (di tipo concorrente o residuale),  introducendo una disciplina più favorevole e garantista rispetto al <i>minimum</i> inderogabile desumibile dalla ricordata legge statale. Lo stesso discorso vale per gli enti locali, i quali si giovano della possibilità di inserire norme siffatte nello statuto –  che dopo la riforma del Titolo V assume valenza di fonte sub-primaria, a mente dell’art. 114, secondo comma Cost. –, ovvero  nei regolamenti di loro spettanza, in conformità del disposto dell’art. 117, settimo comma Cost.<br />
Pare logico ritenere, insomma, che gli enti territoriali potranno adottare discipline ampliative delle garanzie dei privati in relazione a tutti gli aspetti fondamentali della legislazione statale, specie per quelli concernenti l’obbligo di motivazione, la partecipazione degli interessati e, più in generale, la semplificazione amministrativa.<br />
Restano sempre escluse dalla disponibilità del legislatore sia regionale che comunale le norme sull’accesso ai documenti, la cui riserva in favore del legislatore statale è espressamente contenuta nell’art. 22, secondo comma della legge in commento.<br />
<b>3.</b> Passando ad esaminare più da presso le linee guida della nuova legge sul procedimento amministrativo, essa si conferma come “<i>una carta dei diritti del cittadino</i>” (<i>P. Picone</i>, 2005) , ispirata da un lato a criteri di maggiore celerità ed efficienza dell’azione amministrativa, dall’altro a principi di conoscibilità dell’operato della p.a. e di  partecipazione dell’amministrato al concreto svolgimento della funzione pubblica; finalità rafforzate da alcune innovazioni e puntualizzazioni sulle modalità complessive dell’azione amministrativa, che hanno già suscitato dibattiti e discussioni in dottrina, in attesa dell’intervento nomofilattico della giurisprudenza.<br />
Sulla scorta del nuovo art. 1, appare significativa l’inclusione tra i criteri generali cui deve attenersi l’attività amministrativa, del principio di trasparenza, nonché di quelli derivanti  dall’ordinamento comunitario. In realtà, come ha rilevato qualche Autore  (<i>F. Satta</i>, 2005), mentre l’adeguamento ai principi comunitari è una novità nell’ambito della disciplina sul procedimento amministrativo, il criterio della trasparenza ha invece ottenuto una mera esternazione, in quanto ritenuto già indirettamente operante, grazie al riconoscimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi.<br />
Il richiamo al diritto comunitario è, invero, l’inevitabile risposta al fenomeno della continua e rapidissima evoluzione dell’integrazione europea (di cui si è detto), che coinvolge in questo caso i rapporti Stato-cittadini, su cui ha avuto modo di pronunciarsi più volte la nostra Corte Costituzionale, nel senso di ritenere “<i>obbligati gli organi amministrativi a disapplicare la norma interna, se in conflitto con quella comunitaria direttamente applicabile</i>”. Tra i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’U.E., risultano di particolare interesse, rispetto a quelli nazionali, il principio di proporzionalità (presente nel nostro ordinamento come una delle manifestazioni del criterio di ragionevolezza, secondo cui ogni misura adottata dalla p.a. deve essere proporzionale a quanto richiesto dagli obiettivi perseguiti: <i>E. Bonelli</i>, 2001 e 2003), e quello del legittimo affidamento, che rileva come “<i>fortemente caratterizzante in termini di tutela dell’interesse privato</i>” (<I>V.</I> <i>Cerulli-Irelli</i>, 2005), in quanto esso consiste nell’evitare che una situazione vantaggiosa assicurata al privato da un atto concreto della p.a. possa essere successivamente rimossa e/o affievolita.<br />
Il nuovo art. 1 bis, che pone l’accento sulla distinzione tra l’attività autoritativa dell’amministrazione e quella non autoritativa, sottoponendo quest’ultima alla disciplina del diritto privato, introduce un principio che a molti è apparso fortemente innovativo e che già costituisce oggetto di critiche e dibattiti. Secondo la norma infatti, “<i>l’agire in base al diritto pubblico deve essere oggetto di espressa previsione normativa, altrimenti le pubbliche amministrazioni agiscono secondo il diritto privato, ribaltando così la tendenza rispetto all’impostazione tradizionale</i>” (<i>A. Quarta</i>, 2005), che attribuisce invece al diritto pubblico la qualifica di diritto normale dell’amministrazione: l’impatto della nuova disposizione appare sicuramente dirompente, anche se essa, come tutte le dichiarazioni di principio, dovrà essere vagliata alla luce della sua effettività.<br />
Appare dubbia, inoltre, anche l’utilità della comunicazione, nei procedimenti ad istanza di parte, dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda prima della formale adozione del provvedimento negativo, a cui gli istanti hanno il diritto rispondere con loro osservazioni, eventualmente corroborate da documenti (cfr. art. 10). Ad un primo approccio non può negarsi che essa costituisca un’ ulteriore manifestazione di quel principio di trasparenza già insito nella stesura originaria della L. 241/90, e che “<i>persegua anche un obiettivo deflattivo del contenzioso</i>” (<i>S. Tarullo</i>, 2005) , se si pensa che fino ad oggi l’interessato, informato dei fattori ostativi all’accoglimento della domanda solo con il provvedimento finale, non poteva fare altro che imboccare la strada della tutela autodichistica e/o giurisdizionale. L’introduzione di un regime di contraddittorio “<i>rinforzato</i>” sembra rispondere quindi, all’esigenza di una più efficace e funzionale attività procedurale, da un lato, e ad una concreta comunicazione tra il detentore della funzione e il suo destinatario, dall’altro.<br />
Su un piano dogmatico generale, l’art. 10 bis ripropone, la tormentata problematica del fenomeno partecipativo, perché c’è da chiedersi se, in questo caso, si tratti veramente di una forma “<i>rinforzata</i>” di tutela per il destinatario del provvedimento. L’amministrazione infatti, pur in assenza del contributo partecipativo del privato, sarebbe comunque tenuta ad acquisire al procedimento tutti i fatti rilevanti (taciuti dall’interessato o sopravvenuti rispetto all’inoltro della comunicazione ex art. 10 bis) ; ciò in virtù del principio inquisitorio, che implica l’obbligo di completezza dell’istruttoria (<i>M.S. Giannini</i>, 1970). D’altro canto, l’art. 6 comma 1 della vecchia legge 241 asseconda questa conclusione, dal momento che  grava il responsabile del procedimento dell’ obbligo di accertare “<i>d’ufficio</i>” i fatti rilevanti ai fini di decidere, anche mediante  ispezioni e ordini di esibizione documentale. <br />
Nella nuova formulazione legislativa del suddetto articolo desta perplessità anche il riferimento all’istituto della <i>interruzione</i>, secondo cui “<i>la comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento</i>”. Sarebbe stato opportuno, a mio avviso,  introdurre una mera parentesi temporale, attraverso l’istituto della <i>sospensione</i>, anziché prevedere che il termine riprenda a decorrere <i>ex novo</i>. È infatti ipotizzabile  che, reiterando  più volte la comunicazione in esame, l’amministrazione possa prolungare artificiosamente il termine di conclusione del procedimento, giovandosi di una nuova (e più lunga) decorrenza. <br />
In tal  modo, l’atteggiamento dilatorio di una certa burocrazia, cacciato dalla porta, corre il rischio di rientrare dalla finestra.</p>
<p><i><b></p>
<p>
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE<br />
<BR><br />
BONELLI E., In tema di attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione: la problematica redistribuzione della funzione legislativa ed amministrativa</i>, in <i>Rivista amministrativa della Repubblica italiana</b></i>, <i><b>n. 5-6/2002, 447 ss.</b></i><br />
<I><B>BONELLI E., Efficienza e sistema dei controlli tra Unione europea e ordinamento interno, Ed. Giappichelli, Torino, 2003 <br />
CERULLI-IRELLI V., Osservazioni generali sulla legge di modifica della L. n. 241/90 – I parte – II parte – III parte – IV parte – V parte – VI parte, in <u>www.giustamm.it</u> <br />
DI NITTO T., Il termine, il responsabile, la partecipazione, la d.i.a. e l’ambito di applicazione della legge, in Giorn. dir. amm., 2005, 498 ss.<br />
FERA V., Il principio del giusto procedimento alla luce della legge 15 del 2005, in <u>www.giustamm.it</u><br />
FRANCARIO F., Dalla legge sul procedimento amministrativo alla legge sul provvedimento amministrativo (sulle modifiche ed integrazioni recate dalla legge 15/2005 alla legge 241/1990), in <u>www.giustamm.it</u><br />
GALLO E., La riforma della legge sull’azione amministrativa ed il nuovo titolo V della nuova costituzione, in <u>www.giustamm.it</u><br />
GARDINI G., La conferenza di servizi, in Giorn. dir. amm., 2005, 488 ss.<br />
GIANNINI M.S., Diritto amministrativo, vol. II, Ed. Giuffrè, Milano, 1970<br />
NAPOLITANO G., L’attività amministrativa e il diritto privato, in Giorn. dir. amm., 2005, 481 ss.<br />
QUARTA A., L’art. 1, comma 1 bis della nuova legge generale sul procedimento amministrativo (legge 11 febbraio 2005, n. 15), in <u>www.giustamm.it</u><br />
ROLLI R., Brevi riflessioni sulla riforma della legge n. 241 del 1990, in <u>www.giustamm.it</u><br />
SANDULLI A., L’accesso ai documenti amministrativi, in Giorn. dir. amm., 2005, 494 ss.<br />
SATTA F., La riforma della legge 241/90: dubbi e perplessità, in <u>www.giustamm.it</u><br />
TARULLO S., L’art. 10-bis della legge n. 241/90: il preavviso di rigetto tra garanzia partecipativa e collaborazione istruttoria, in <u>www.giustamm.it</u><br />
TASSONE A.R., Prime osservazioni sulla legge di riforma della L. n. 241/1990, in <u>www.giustamm.it</u> </p>
<p>
</B></I>* Il presente lavoro costituisce anticipazione dell’articolo in corso di pubblicazione nel n. 7/2005 della rivista <i> l’Informatore delle Autonomie locali</i>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/efficienza-partecipazione-ed-azione-amministrativa-regioni-ed-enti-locali-a-confronto-con-la-riforma-del-procedimento/">EFFICIENZA, PARTECIPAZIONE ED AZIONE AMMINISTRATIVA: REGIONI ED ENTI LOCALI A CONFRONTO CON LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO*</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sui limiti all’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali: le nozioni ed il rapporto tra “indebitamento” e “spese di investimento” nella disciplina attuativa dell’art. 119 della Costituzione. (Corte Costituzionale, sentenza 29 dicembre 2004, n. 425)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/sui-limiti-allautonomia-finanziaria-delle-regioni-e-degli-enti-locali-le-nozioni-ed-il-rapporto-tra-indebitamento-e-spese-di-investimento-nella-disciplina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/sui-limiti-allautonomia-finanziaria-delle-regioni-e-degli-enti-locali-le-nozioni-ed-il-rapporto-tra-indebitamento-e-spese-di-investimento-nella-disciplina/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sui-limiti-allautonomia-finanziaria-delle-regioni-e-degli-enti-locali-le-nozioni-ed-il-rapporto-tra-indebitamento-e-spese-di-investimento-nella-disciplina/">Sui limiti all’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali: le nozioni ed il rapporto tra “indebitamento” e “spese di investimento” nella disciplina attuativa dell’art. 119 della Costituzione. (Corte Costituzionale, sentenza 29 dicembre 2004, n. 425)</a></p>
<p>La decisione La Corte Costituzionale ha riunito e deciso i ricorsi presentati da alcune Regioni (Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Campania, Marche, Toscana) e dalla Provincia autonoma di Trento, recanti le censure di illegittimità costituzionale dei commi da 16 a 21 dell’art. 3 della L. 24.12.2003 n. 350 (Finanziaria 2004), distinguendo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sui-limiti-allautonomia-finanziaria-delle-regioni-e-degli-enti-locali-le-nozioni-ed-il-rapporto-tra-indebitamento-e-spese-di-investimento-nella-disciplina/">Sui limiti all’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali: le nozioni ed il rapporto tra “indebitamento” e “spese di investimento” nella disciplina attuativa dell’art. 119 della Costituzione. (Corte Costituzionale, sentenza 29 dicembre 2004, n. 425)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sui-limiti-allautonomia-finanziaria-delle-regioni-e-degli-enti-locali-le-nozioni-ed-il-rapporto-tra-indebitamento-e-spese-di-investimento-nella-disciplina/">Sui limiti all’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali: le nozioni ed il rapporto tra “indebitamento” e “spese di investimento” nella disciplina attuativa dell’art. 119 della Costituzione. (Corte Costituzionale, sentenza 29 dicembre 2004, n. 425)</a></p>
<p>La decisione <br />
La Corte Costituzionale ha riunito e deciso i ricorsi presentati da alcune Regioni (Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Campania, Marche, Toscana) e dalla Provincia autonoma di Trento, recanti le censure di illegittimità costituzionale dei commi da 16 a 21 dell’art. 3 della L. 24.12.2003 n. 350 (Finanziaria 2004), distinguendo tre gruppi di questioni. <br />
Le prime, quelle relative al comma 21, proposte dalle Regioni a statuto speciale e dalla Provincia autonoma di Trento, sono state dichiarate infondate. <br />
Le ricorrenti avevano sostenuto la non applicabilità &#8211; a loro e agli enti siti nel loro territorio &#8211; del comma 21 se non nella parte in cui la norma “non comporti forme di autonomia più ampie di quelle già loro attribuite”, cosa che, invece, di fatto, non accadrebbe, se non sotto limitati aspetti, pure evidenziati nei ricorsi, realizzandosi, al contrario, restrizioni alla predetta autonomia. <br />
In ogni caso, poi, la definizione delle nozioni di “indebitamento e di investimento”, ai fini dell’applicazione dell’art. 119, sesto comma, Cost. spetterebbe (secondo la Regione Siciliana) alle Regioni e non al legislatore statale. <br />
Secondo la Corte, invece, l’art. 119, sesto comma, Cost., nello stabilire che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni possono “ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento”, enuncia un vincolo che, lungi dall’introdurre “nuove restrizioni all’autonomia regionale”, già trovava fondamento, prima ancora della riforma del Titolo V della Carta fondamentale, nell’attuazione del principio unitario (art. 5 Cost.) e nei poteri di coordinamento della finanza pubblica, nonché nel potere di dettare norme di riforma economico-sociale vincolanti anche nei confronti della potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale, la cui finanza è parte della “finanza pubblica allargata”, materia rispetto alla quale lo Stato conserva “poteri di disciplina generale e di coordinamento”. <br />
All’esercizio di tali poteri, le Regioni, tanto a statuto ordinario quanto speciale, non possono resistere; e anzi sono chiamate a contribuire al conseguimento degli obiettivi “complessivi” di finanza pubblica che sono connessi “anche ai vincoli europei”. In tal senso, secondo la Corte, non è illegittima l’estensione &#8211; realizzata dal comma 21 &#8211; dell’applicazione della normativa attuativa dell’art. 119, sesto comma, Cost. “a tutte le autonomie”.<br />
Parimenti, infondate sono state dichiarate le questioni del secondo gruppo, proposte sia dalle Regioni a statuto ordinario che da quelle a statuto speciale, in relazione ai commi da 16 a 20, con particolare riferimento al potere dello Stato di definire le nozioni di indebitamento e di investimento ai fini dell’attuazione del vincolo di cui all’art. 119, sesto comma, Cost.. <br />
Ricordata l’impossibilità di determinare a priori, in modo univoco, sulla base del solo dettato costituzionale, le nozioni di indebitamento e di investimento, che si fondano sui principi della scienza economica, la Corte afferma altresì come tali nozioni “non possano non dare spazio a regole di concretizzazione connotate da una qualche discrezionalità politica”. <br />
Ed infatti, più precisamente, le definizioni di cui ai commi 17, 18 e 19 “derivano da scelte di politica economica e finanziaria effettuate in stretta correlazione con i vincoli di carattere sovranazionale cui anche l’Italia è assoggettata in forza dei Trattati europei e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell’Unione europea nel controllare l’osservanza di tali vincoli”. <br />
La nozione di “spese di investimento” (comma 18) appare alla Corte estensiva rispetto al suo significato meramente contabile, riferendosi non solamente ad erogazioni di denaro pubblico alle quali trovi riscontro l’acquisizione di un nuovo bene al patrimonio dell’ente che effettua la spesa.<br />
Allo stesso modo, la nozione di “indebitamento” (comma 17) è ispirata a criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici e consiste, “in definitiva, di tutte le entrate che non possono essere portate a scomputo del disavanzo calcolato ai fini del rispetto dei parametri comunitari”. <br />
Dunque, da un lato, l’ampiezza della definizione di “spese di investimento” (che comprendono anche, ad esempio, trasferimenti in conto capitale destinati alla realizzazione degli investimenti di altri enti pubblici, o gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio); dall’altro, la derivazione e l’aderenza della definizione di “indebitamento” ai criteri europei, spingono la Corte a ritenere legittime le norme impugnate che possono dirsi ragionevoli quanto al fine di perseguire il rispetto dei parametri comunitari. <br />
Ciò non toglie che future scelte “irragionevoli” da parte del legislatore statale in punto di determinazione delle “spese di investimento” e/o dell’ “indebitamento” ammissibile, potrebbero essere contestate dalle Regioni “nelle sedi appropriate”. <br />
Al momento, tuttavia, non appare irragionevole la “scelta di escludere dalla nozione di spese di investimento le erogazioni a favore di privati, sia pure effettuate per favorirne gli investimenti”, in quanto tali spese, pur potendo favorire la promozione dello sviluppo del sistema economico nazionale, “non concorrono ad accrescere il patrimonio pubblico nel suo complesso”. <br />
E’ questo, invece, il “criterio negativo” che appare aver guidato, non irragionevolmente, il legislatore statale nelle scelte normative contestate dagli organismi regionali.<br />
Infine, sono state ritenute fondate le questioni del terzo gruppo, che riguardavano i commi 17, ultimo periodo e 20, siccome le norme impugnate attribuiscono illegittimamente al Ministro dell’economia e delle finanze un “potere, sostanzialmente regolamentare, di modificare con proprio decreto le tipologie di operazioni costituenti indebitamento e investimento”, il “cui esercizio può comportare una ulteriore restrizione della facoltà per gli enti autonomi di ricorrere all’indebitamento per finanziare le proprie spese, e si traducono sostanzialmente in una delegificazione delle statuizioni contenute nei predetti commi, che definiscono le nozioni di indebitamento e di investimento ai fini dell’applicazione alle Regioni e agli enti locali del vincolo di cui all’art. 119, sesto comma, della Costituzione”. <br />
Sul punto, la Corte ricorda che, per il principio di legalità sostanziale, “l’esercizio di un potere politico-amministrativo incidente sull’autonomia regionale (nonché sull’autonomia locale) può essere ammesso solo sulla base di previsioni legislative che predeterminino in via generale il contenuto delle statuizioni dell’esecutivo, delimitandone la discrezionalità”. <br />
Non è questo, però, il caso di specie, in quanto, peraltro, solo il comma 17, ultimo periodo e non anche il comma 20, si limitano ad affermare che il Ministro dovrebbe disporre le eventuali modifiche alle tipologie di indebitamento “sulla base dei criteri definiti in sede europea” e tale previsione, in disparte l’ipotesi di norme europee suscettibili di diretta applicazione, “non basta ad integrare una sufficiente determinazione legislativa dei presupposti e del contenuto degli atti ministeriali”.</p>
<p>Il commento.<br />
La Corte Costituzionale, in linea con i propri precedenti, chiarisce che in materia finanziaria l’azione degli enti dotati di autonomia (regioni, enti locali, aziende ed organismi di cui agli artt. 2, 22, 172, comma 1, lett. b), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici) incontra limiti “interni” imposti dallo Stato in relazione al rispetto dei limiti “esterni” che a quest’ultimo sono imposti dall’appartenenza all’Unione europea (si pensi al rapporto percentuale tra deficit e PIL). <br />
Il principio di sussidiarietà, dunque, trova attuazione e si concretizza, senza necessità di dare luogo a “procedure” concertate con le autonomie (art. 120 Cost.), in un intervento normativo statale che definisce a monte le nozioni ed il rapporto tra “indebitamento” e “investimenti” che le stesse autonomie possono e, in qualche misura, sono chiamate a compiere, per garantire, in positivo, l’unitarietà della gestione finanziaria dello Stato. <br />
La sussidiarietà e la sostituzione dello Stato agli enti più da vicino e direttamente coinvolti nell’attività di regolazione degli interessi in gioco in ambito economico, sono considerati, ancora una volta, strumenti legittimi e necessari al fine di evitare il coinvolgimento dello Stato stesso in azioni di responsabilità da parte degli Organismi sovra-nazionali deputati al controllo della finanza, come pure di qualunque terzo che si dimostri legittimato. <br />
E’ in questo contesto che la Corte ricorda come il ricorso all’indebitamento da parte degli enti dotati di autonomia per il solo finanziamento delle spese di investimento, fosse un principio basilare di contabilità pubblica che esisteva, ed era applicato, già prima della riforma del Titolo V della Costituzione. <br />
Le spese correnti, infatti, devono essere sostenute con entrate correnti, in quanto, qualora sostenute con l’indebitamento, si avrebbe una copertura provvisoria del disavanzo, a fronte della quale si originerebbe un maggiore disavanzo (futuro) dal rimborso del debito e dei relativi interessi; in tale senso, l’indebitamento è ammesso per impieghi finanziari che determinano ricavi correnti e non per il sostenimento di spese. <br />
Ma la Corte va oltre, precisando l’accennato principio in relazione all’attuale contesto istituzionale, nel senso che gli investimenti degli enti dotati di autonomia, per i quali è ammesso l’indebitamento, sono quelli che “concorrono ad accrescere il patrimonio pubblico nel suo complesso”, cioè il patrimonio statale e non solo quello del singolo ente che dispone la spesa. <br />
La questione è indubbiamente delicata; perché, se è vero che, secondo la Corte, ciò non comporta una limitazione dell’autonomia (legislativa e statutaria) degli enti, bensì un “vincolo” legittimo, è anche vero che il “vincolo” per essere davvero tale dovrebbe consistere in un obbligo di “risultato” imposto alle regioni e agli enti locali e non in una positiva elencazione di elementi da rispettare affinché sia considerata legittima l’azione posta in essere da questi soggetti in ambito economico-finanziario. <br />
Ed invece, i citati commi 17 e 18, dell’art. 3, della L. 350/03 offrono precise definizioni di indebitamento e di investimento che costituiscono obiettivamente un limite e non un vincolo all’azione degli enti dotati di autonomia. <br />
Pur con tutto questo, in ogni caso, non pare potersi criticare la soluzione offerta dalla Corte, che risolve, momentaneamente e nell’Ordinamento interno, una problematica dagli evidenti, gravi riflessi sulle scelte di politica economica nazionale. <br />
Tale problematica, peraltro, origina dal rapporto tra Stato membro, organizzato in senso federale, e Unione europea, che comporta un limitazione intrinseca delle autonomie, a causa del sistema di responsabilità che coinvolge direttamente lo Stato membro, che, per tutelarsi, è legittimato a restringere l’area dell’autonomia già precedentemente concessa e costituzionalmente garantita, in talune materie, alle regioni e agli enti locali.<br />
La necessità di tenuta del sistema, tuttavia, origina tensioni, che cercano una composizione, come si è visto, nelle sedi giurisdizionali, ma anche evidenti paradossi: in primo luogo, l’esclusione dalla nozione di spese di investimento delle erogazioni a favore dei privati, anche se effettuate dagli enti dotati di autonomia per favorirne gli investimenti, sembra determinare, per stessa implicita ammissione della Corte, un limite allo sviluppo del sistema economico nazionale. <br />
L’esigenza dello Stato di accrescere il proprio patrimonio, infatti, impedirebbe ai singoli (enti che operano sul territorio regionale e degli enti locali) di produrre ed accumulare maggiore ricchezza, con effetti che, però, è bene precisarlo, andrebbero definitivi e misurati caso per caso. <br />
In secondo luogo, la medesima esclusione, questa volta delle forme di co-finanziamento regionale dei programmi comunitari, sulla scorta del fatto che questi possono attenere a tipologie di spesa diverse fra loro, le quali non garantiscono tutte il predetto accrescimento del patrimonio “complessivo” dello Stato, potrebbe ridurre la portata degli effetti economici favorevoli e di lungo periodo derivanti dalla stessa integrazione europea, potendosi ritenere, sostanzialmente, che, per garantire il proprio mantenimento in Europa, lo Stato membro Italia limita la facoltà delle regioni di auto-determinarsi a partecipare alle stesse iniziative comunitarie.<br />
Infine, va fatto rilevare che, assodato come spetti allo Stato la definizione delle nozioni di indebitamento e di investimento e che tali nozioni non sono statiche, bensì mutano nel tempo in ragione delle esigenze contingenti, si pone comunque un limite alla produzione legislativa statale in materia finanziaria nell’applicazione del criterio della “ragionevolezza” delle scelte effettuate dal legislatore (ad esempio, in termini di esclusione/inclusione di una spesa dal novero di quelle per investimenti per le quali è ammesso indebitamento). <br />
Questo criterio, di per sé sfuggente, va riferito ai principi comunitari dai quali le norme statali dovranno trarre ispirazione e da ciò consegue che la normativa comunitaria, anche in materia finanziaria, va considerata quale parametro della legittimità dell’azione politica e amministrativa dello Stato, insieme ai principi fondamentali dell’Ordinamento sanciti nella Costituzione, che, abbiamo visto, sembrano essere per il momento salvi. <br />
Di talché, qualora si ritenessero non ragionevoli i futuri interventi statali in materia di finanza regionale e/o locale, i soggetti interessati potrebbero adire i competenti Organi di giustizia (nazionali), con prevedibili remissioni, in talune sedi processuali, alla Corte di Giustizia europea.<br />
Inoltre, come accennato dalla stessa Corte, in futuro, le tipologie di indebitamento potrebbero essere modificate anche con norme europee suscettibili di applicazione diretta: regolamenti e direttive che, per il livello di dettaglio delle prescrizioni contenute e per la mancata attuazione da parte del legislatore nazionale nei tempi previsti, potrebbero assumere un connotato di auto-esecutività (ed essere recepite, al limite, anche solo con regolamento). <br />
In questi casi, non sarebbe altresì da escludere, in ipotesi di contrasto con la normativa comunitaria così “recepita” della reazione statale ad un’eventuale azione in materia finanziaria da parte di una regione o di un ente locale, il ricorso diretto alla Corte di Giustizia europea. <br />
In conclusione, l’appartenenza dello Stato all’Unione europea comporta restrizioni all’autonomia regionale e degli enti locali in materia finanziaria; ma, altresì, un progressivo, importante spostamento verso l’ “alto” dell’attenzione degli enti autonomi per ciò che attiene alla normativa in materia e agli organi amministrativi, legislativi e giurisdizionali competenti alla sua adozione, attuazione e rispetto.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CORTE COSTITUZIONALE &#8211; <a href="/ga/id/2004/12/5723/g">Sentenza 29 dicembre 2004, n. 425</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sui-limiti-allautonomia-finanziaria-delle-regioni-e-degli-enti-locali-le-nozioni-ed-il-rapporto-tra-indebitamento-e-spese-di-investimento-nella-disciplina/">Sui limiti all’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali: le nozioni ed il rapporto tra “indebitamento” e “spese di investimento” nella disciplina attuativa dell’art. 119 della Costituzione. (Corte Costituzionale, sentenza 29 dicembre 2004, n. 425)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il risorgimento perduto. Tra centralismo amministrativo e autonomie .</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-risorgimento-perduto-tra-centralismo-amministrativo-e-autonomie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-risorgimento-perduto-tra-centralismo-amministrativo-e-autonomie/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-risorgimento-perduto-tra-centralismo-amministrativo-e-autonomie/">Il risorgimento perduto. Tra centralismo amministrativo e autonomie .</a></p>
<p>L&#8217;Italia sarà quel che il Mezzogiorno sarà (Giuseppe Mazzini)   IL RISORGIMENTO PERDUTO Tra centralismo amministrativo e autonomie                                                                                         (di Federico Casu[1])   SOMMARIO: 1. Cavour &#8211; 2. Il contro-Risorgimento &#8211; 2.1. I contenuti della narrazione neoborbonica &#8211; 3. Autonomia e centralismo: cenni introduttivi &#8211; 3.1. (segue)  L&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento dell&#8217;amministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-risorgimento-perduto-tra-centralismo-amministrativo-e-autonomie/">Il risorgimento perduto. Tra centralismo amministrativo e autonomie .</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-risorgimento-perduto-tra-centralismo-amministrativo-e-autonomie/">Il risorgimento perduto. Tra centralismo amministrativo e autonomie .</a></p>
<div style="text-align: right;"><em>L&#8217;Italia sarà quel che il Mezzogiorno sarà</em><br /> <em>(Giuseppe Mazzini)</em></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: center;"><strong>IL RISORGIMENTO PERDUTO</strong><br /> <strong><em>Tra centralismo amministrativo e autonomie</em></strong></div>
<div style="text-align: right;"><strong>                                                                                        </strong><em>(di Federico Casu</em><a href="#_ftn1" title=""><em><strong>[1]</strong></em></a><em>)</em></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: center;">SOMMARIO: 1. Cavour &#8211; 2. Il contro-Risorgimento &#8211; 2.1. I contenuti della narrazione neoborbonica &#8211; 3. Autonomia e centralismo: cenni introduttivi &#8211; 3.1. (segue)  L&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento dell&#8217;amministrazione periferica statale e di quella locale dal Regno di Sardegna al Regno d&#8217;Italia &#8211; 3.2. (segue) Il dibattito su centralismo e autonomie in occasione del centenario dell&#8217;unità &#8211; 4. Considerazioni conclusive &#8211; 5. Indicazioni bibliografiche. </div>
<div style="text-align: justify;"> <br />  <br /> <strong>1.- Cavour</strong><br />  <br /> Poco prima delle 7 del mattino di giovedì 6 giugno 1861 il Presidente del Consiglio dei Ministri del neonato Regno d&#8217;Italia moriva, a 50 anni, nel palazzo di famiglia al centro di Torino.<br /> Difficilmente Cavour avrebbe potuto pensare che di lì a qualche decennio molte strade e piazze del Paese avrebbero ricordato il suo nome a fianco di chi in vita egli aveva aspramente avversato, i vari Mazzini e Garibaldi per intenderci; difficilmente, insomma, avrebbe potuto immaginare che la toponomastica sarebbe riuscita ad unire coloro che si erano combattuti sulle pagine dei giornali, nelle aule del Parlamento, nei salotti della nobiltà e dell&#8217;alta borghesia, nelle riunioni segrete o nelle comunicazioni agli intendenti generali e nei dispacci diplomatici.<br /> Le cronache dell&#8217;epoca raccontano di una città attonita e colpita dall&#8217;improvvisa scomparsa, prima di tutto fisica, di una persona che viveva quotidianamente il piccolo spazio urbano della Capitale tra i caffè del centro, le case dell&#8217;alta società, le sedi diplomatiche, palazzo Carignano (sede della Camera dei deputati), palazzo Madama (che ospitava il Senato), palazzo reale e il palazzo delle regie segreterie di Stato, attualmente sede della prefettura.<br /> Sappiamo che il giorno prima, alla nove di sera circa, il re si recò in visita al malato, passando da una porticina secondaria della residenza della famiglia Cavour al fine di evitare i molti cittadini che ne occupavano androni e scale.<br /> E dobbiamo immaginarlo quel palazzo e le sue finestre dalle quali giungeva sulla via una luce diversa da quella che siamo abituati a vedere nelle nostre abitazioni, così come diversa era la luce, flebile, delle strade e piazze attigue già raggiunte dai fanali a gas.<br /> E chissà i pensieri di Vittorio Emanuele II nel breve tragitto da palazzo reale e palazzo Cavour, chissà se la mente del sovrano guardasse più al passato &#8211; fatto anche di rancori per un uomo che tanto aveva contrastato la sua relazione sentimentale con la &#8220;<em>Bella Rusìn</em>&#8221; o, prima ancora, la scelta di stipulare l&#8217;armistizio di Villafranca &#8211; oppure più al futuro e alla domanda, alquanto cinica in quel momento, su chi avrebbe potuto sostituire il suo primo ministro alla guida del governo.<br /> La commozione fu grande in patria e all&#8217;estero. Ma poi quale patria? Il Piemonte, il borgo di Leri e le campagne del vercellese? I comuni di Grinzane e Santena? Oppure la parola «patria» era un qualcosa che richiamava anche la Lombardia, a lungo bramata dai Savoia, la Toscana, le Romagne o il lontano Sud che Cavour, per inciso, non aveva mai conosciuto e che, in questo senso, era ricambiato dalla gente comune che, all&#8217;alba di quel 6 giugno, a Palermo, Messina, Reggio Calabria, Salerno o Napoli iniziava una nuova, faticosa, giornata? <br /> E siccome Torino ospitava, in quanto Capitale, tutta la classe dirigente e l&#8217;alta burocrazia centrale dello Stato, è anche molto probabile che nei pensieri dei più importanti esponenti del grande partito liberale, che aveva seguito lo statista piemontese nell&#8217;avventura dell&#8217;unificazione, così come nelle teste dei politici dell&#8217;opposizione parlamentare, dei prefetti, degli alti ufficiali dell&#8217;esercito e della marina, dei segretari generali e dei direttori generali dei ministeri, che magari a Cavour erano debitori di brillanti carriere,  riecheggiasse la domanda: «E adesso che succede?».<br /> Insomma, è possibile che non pochi protagonisti dell&#8217;epoca abbiano avuto la sensazione che la morte avesse improvvisamente interrotto oltre la vita di un uomo &#8211; amato e odiato come tutti i politici che diventano tanto potenti da essere temuti &#8211; anche la trama di progetto di cui solamente Cavour conosceva gli sviluppi futuri e le azioni per realizzarlo.<br /> Alcuni mesi prima di morire, egli pronunciava alla Camera dei deputati, nella seduta del 27 marzo &#8211; la seduta famosa per il motto «Libera Chiesa in libero Stato» &#8211; queste parole:<br />  <br /> «Noi crediamo che si debba introdurre il sistema della libertà in tutte le parti della società religiosa e civile; noi vogliamo la libertà economica; noi vogliamo la libertà amministrativa; noi vogliamo la piena ed assoluta libertà di coscienza; noi vogliamo tutte le libertà politiche compatibili col mantenimento dell&#8217;ordine pubblico; e quindi, come conseguenza necessaria di quest&#8217;ordine di cose, noi crediamo necessario all&#8217;armonia dell&#8217;edifizio che vogliamo innalzare, che il principio di libertà sia applicato ai rapporti della Chiesa e dello Stato»<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br />  <br /> Ora, cos&#8217;era questo principio etico, politico, giuridico, economico e religioso che Cavour chiamava «libertà» e come lo avrebbe attuato se avesse avuto il tempo di farlo?<br /> Sarebbe, ad esempio, riuscito nell&#8217;intento di accompagnare la nascita di un grande partito cattolico moderato disponibile ad entrare nel gioco delle dinamiche parlamentari? Sarebbe, in altri termini, riuscito a parlamentarizzare la c.d. questione romana? E se ciò si fosse realizzato, avrebbe l&#8217;Italia conosciuto una fisiologica alternanza di forze politiche ed evitato, così, gli effetti perversi del trasformismo, protrattosi fino al periodo repubblicano e che pure Cavour aveva contribuito a far nascere con l&#8217;esperimento del «connubio» nel 1852?<br /> E quale «libertà» avrebbe concretamente attuato, al di là dei proclami ideologici, nei rapporti economici di classe in riferimento alle masse agrarie e contadine?<br /> E con il Mezzogiorno, con la grande questione meridionale, quale «libertà» avrebbe difeso, specie dinnanzi al fenomeno del brigantaggio? Avrebbe senza esitazioni, come poi avvenne, difeso gli interessi della classe liberale che al Sud come al Nord aveva sostenuto il progetto unitario?<br /> E sull&#8217;autonomismo, che Cavour propugnava, quali sorti avrebbero avuto i progetti regionalistici di Farini e Minghetti; che fisionomia avrebbe avuto l&#8217;amministrazione dello Stato ed il sistema ordinamentale degli enti locali?<br />  <br /> <strong>2. Il contro-Risorgimento</strong>        <br />  <br /> Su queste e altre questioni storici, economisti e giuristi hanno tentato, negli anni, analisi di grande respiro e dai contenuti ancora in parte attuali, anche se non vanno sottaciuti i continui progressi della ricerca accademica impostata sulla base di aggiornate metodologie.<br /> In particolare, in coincidenza con il centenario della nascita dello Stato italiano si è potuto assistere ad una fase di notevole vitalità nel campo degli studi sul Risorgimento di cui sono stati, nel complesso, riconosciuti gli aspetti positivi, in termini di modernizzazione sociale ed economica del Paese, anche se non sono mancate interessanti riletture critiche su alcune pagine agiografiche del processo di unificazione nazionale che la tradizione aveva tramandato.<br /> E&#8217; noto, viceversa, come altrettanto non sia accaduto nel 2011, in occasione del centocinquantesimo, quando, a fronte di una certa timidezza culturale e di una sorta di ritrosia istituzionale a festeggiare la ricorrenza, sono giunti al Risorgimento attacchi polemici, talvolta feroci, in chiave antiunitaria, molto spesso velati da coloriture neo-borboniche o neo-papaline.<br /> Da quel momento è andata, più precisamente, montando una narrazione antistorica, amplificata dalla rete con una incisiva strategia comunicativa &#8211; alla quale intellettuali ed accademici hanno cercato di reagire, anche se non sempre in modo efficace &#8211; volta a indebolire il valore positivo dell&#8217;unità nazionale.<br /> Ma se, per ipotesi, l&#8217;obiettivo, che ha ispirato questi tentativi di natura revisionista, fosse stato quello di mettere in crisi il concetto stesso di Risorgimento, esso può, col senno di poi, considerarsi fallito poiché gli effetti si sono rivelati opposti a quelli auspicati.<br /> A quest&#8217;ultimo riguardo, possono ancora risultare utili le riflessioni che Ernesto Ragionieri sviluppava, con ben altri e più nobili intenti scientifici, nell&#8217;articolo, pubblicato nel 1964 nella rivista <em>Studi Storici</em>, intitolato <em>Fine del «Risorgimento»? Alcune considerazioni sul centenario dell&#8217;unità d&#8217;Italia</em>.<br /> In quella circostanza, lo storico di Sesto Fiorentino, nel tentativo di fare un bilancio dei tre anni di celebrazioni del centenario, riteneva di aver individuato, in alcune tendenze della coeva storiografia, il positivo tentativo di approcciare il tema del Risorgimento in termini quanto più possibile obiettivi, disancorandolo dalle secche della retorica e dai vecchi schematismi della polemica liberale, di stampo crociano, democratica e fascista, per inserirlo nel più ampio contesto degli studi sulle grandi rivoluzioni borghesi dell&#8217;Ottocento.<br /> Proprio in questa direzione, ben si inseriva, ad esempio, l&#8217;opera di Eric J. Hobsbawm, <em>The Age of Revolution. Europe 1789-1847</em>, o, in Italia, di Emilio Sereni sulla funzione del mercato nazionale o del Salvatorelli sulla questione meridionale<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> Riteneva, più in generale, il Ragionieri che la ricerca di ispirazione marxista avrebbe potuto fornire validi modelli di analisi a supporto del progresso degli studi nella direzione di un «distacco» dal Risorgimento; modelli che, al di là degli assunti ideologici di riferimento, sarebbero potuti risultare utili anche alla storiografia di impostazione liberale o cattolica.<br /> Egli, dunque, osservava:<br />  <br /> «Da ciò che si è detto risulterà, crediamo, abbastanza chiaro quanto il «distacco» dal Risorgimento sia lontano dal «revisionismo risorgimentale». In primo luogo perché non deve essere legittimata la fortuna di un termine che, mutuato per mimetismo dalla controversia sulle responsabilità nello scatenamento della prima guerra mondiale, si è poi diffuso in Italia particolarmente dopo il 1936 per assimilazione al termine coniato nei primi anni di questo secolo come definizione negativa dei tentativi di revisione del marxismo. E ancora di più perché la categoria «revisionismo risorgimentale» tende a reintrodurre paradossalmente una forma di nominalismo storiografico, puntuale risvolto di quell&#8217;altro nominalismo storiografico, il sussistere del quale abbiamo visto provocare un disagio largamente diffuso».<br />  <br /> Ora, applicando le riflessioni del Ragionieri ai recenti tentativi revisionisti, in gran parte di matrice non storiografica, si può sostenere che alcune operazioni culturali di impronta antiunitaria, declinate negli ultimi anni attraverso la pubblicazione di opere a carattere divulgativo o alcune produzioni cinematografiche e teatrali, hanno finito per legittimare ancora di più il Risorgimento, dandogli nuovo lustro e un&#8217;ampia visibilità.<br /> E tuttavia, vale la pena tentare di comprendere le ragioni di questa tendenza neo-revisionista, evitando l&#8217;errore di banalizzarla derubricandola a fenomeno folcloristico o, peggio ancora, a prodotto di una sottocultura figlia della globalizzazione e della conseguente crisi degli Stati, troppo presto dati per morti, e dei connessi processi politici di identificazione nazionale.<br /> Si può, allora, osservare come il binomio revisionismo/contro-revisionismo risorgimentale consenta di individuare, nella storia del Paese, precisi periodi di forte polemica riguardanti la struttura dello Stato e i rapporti di forza e di egemonia economica e culturale fra classi e rispettivi gruppi dirigenti.<br /> E così, poco dopo la nascita del Regno d&#8217;Italia, revisionisti furono coloro che, contestando il Risorgimento, criticavano in realtà le modalità concrete con le quali si era andato edificando il nuovo Stato e, in definitiva, la loro estromissione da consolidate posizioni di privilegio o dai nuovi assetti del potere politico in via di formazione. Erano, dunque, revisionisti le vecchie élites al seguito delle case regnanti dei vecchi Stati della penisola oramai scomparsi e buona parte del clero cattolico, ma lo erano anche gli esponenti di quel partito democratico che con Mazzini, Pisacane, Garibaldi aveva tentato di riorientare il processo risorgimentale rispetto alla direzione voluta da Cavour e dai moderati. Contro-revisionisti erano, viceversa, gli esponenti di quel grande partito liberale che, da Torino, ma con l&#8217;appoggio di ampi settori della borghesia italiana, avevano governato e portato a termine il processo di unificazione nazionale.<br /> Dinamiche simili possono rinvenirsi durante la turbolenta fase dell&#8217;ingresso dell&#8217;Italia nella prima guerra mondiale oppure con l&#8217;avvento del fascismo, che segnò un altro dei periodi di transizione nella storia del nostro Paese.<br /> Negli anni &#8217;20 e &#8217;30 del XX secolo, infatti, il Risorgimento divenne nuovamente terreno di scontro tra chi, mettendo in discussione consolidate interpretazioni, intendeva legittimare un cambio di regime politico e costituzionale e chi, viceversa, difendendo quelle interpretazioni, avversava ogni tentativo di modificare le strutture dello Stato liberale: era, dunque, revisionista <em>L&#8217;Italia in cammino </em>di Gioacchino Volpe e contro-revisionista la <em>Storia d&#8217;Italia </em>di Benedetto Croce, così come revisionista era il <em>Manifesto degli intellettuali fascisti </em>di Giovanni Gentile e contro-revisionista quello degli intellettuali antifascisti ancora una volta di ispirazione crociana.<br /> Il periodo costituente fu un altro di quei passaggi fondamentali che vide, nella veste di revisionisti, coloro che, addossando al Risorgimento colpe invero non sue fra le quali l&#8217;avvento del fascismo, intendevano sostituire al mito risorgimentale quello della resistenza, e, nelle parti dei contro-revisionisti, tutti quelli che, al contrario, sostenevano che la resistenza e la liberazione dell&#8217;Italia andassero considerate come un nuovo Risorgimento e il fascismo una parentesi contro la quale i vecchi liberali avevano tentato, anche se invano, ogni possibile reazione.<br /> Persino la polemica a distanza tra Rosario Romeo e le tesi gramsciane sul Risorgimento può essere letta in termini di dialettica tra contro-revisionisti e revisionisti, in un periodo storico dove lo scontro ideologico, in piena guerra fredda, era ancora forte in un Italia e in un&#8217;Europa divise dalla politica dei due blocchi.<br /> In tale contesto, dunque, che lettura dare alle nuove tendenze revisioniste sviluppatesi nel corso del ventennio a cavallo tra il XX e il XXI secolo?<br /> Per tentare una risposta va, prima di tutto, messo in rilievo che anche quel periodo ha rappresentato una fase di transizione e gli osservatori più attenti lo hanno con precisione messo sin da subito in evidenza; una transizione che ha investito i consolidati assetti politici ed economici della c.d. prima repubblica a seguito della caduta dei partiti tradizionali, implosi non solo per le inchieste giudiziarie dei primi anni &#8217;90, ma anche in conseguenza della fine della guerra fredda emblematicamente rappresentata dalla caduta del muro di Berlino.<br /> E così, la crisi delle istituzioni, la ricerca di nuovi modelli di governo e il declino economico del Paese hanno alterato il patto di convivenza fra le classi dirigenti che, a seguito del miracolo economico, aveva assegnato a quelle del nord un ruolo di protagoniste nella conduzione degli affari economici e a quelle del sud una prevalente egemonia nelle istituzioni e nella burocrazia dello Stato.<br /> Quel patto, però, è saltato ed è verosimile pensare che il Risorgimento, con la classica dicotomia tra revisionisti e contro-revisionisti, sia ancora una volta divenuto il terreno di scontro tra élites. Più nel dettaglio, quando il nord ha iniziato a rivendicare un proprio ruolo pure all&#8217;interno delle strutture dell&#8217;apparato istituzionale ed amministrativo dello Stato e il sud ha reagito per conservare quote di potere acquisto, in entrambi i casi è iniziata una narrativa di stampo revisionista che, anche se con letture diametralmente opposte, ha letteralmente messo sotto accusa il processo di unificazione nazionale con una forza d&#8217;urto senza precedenti alla quale si è, con molte difficoltà, cercato di fare argine.<br /> E ora che le classi dirigenti del nord sono tornate ad assumere una posizione simile a quella avuta a seguito dell&#8217;unità, ovvero a conseguire la titolarità di una posizione egemonica non più solo economica, ma anche politica ed istituzionale, il revisionismo ha continuato sì a soffiare, ma con voce più flebile e solo da sud.<br /> Ed ecco, quindi, le polemiche neoborboniche nei confronti del Risorgimento dietro alle quali, per quanto inaccettabili dal punto di vista storiografico, è possibile scorgere, fra gli altri messaggi, anche una richiesta di ascolto per le tante difficoltà del Mezzogiorno e una difesa identitaria di parti del Paese che si sono sentite trascurate.<br />  <br /> <strong>2.1. I contenuti della narrazione neoborbonica</strong><br />  <br /> Ma qual è il filo conduttore di questa narrazione polemica? A quali miti essa si richiama?<br /> Il primo e il più importante è che il Mezzogiorno, prima della conquista militare ad opera dei piemontesi, fosse un territorio economicamente prospero e che il Regno delle Due Sicilie poggiasse su solide basi di consenso sociale da parte di una comunità stretta attorno ad una monarchia, quella dei Borbone, illuminata ed aperta al progresso; e che solo in seguito all&#8217;unità sarebbero iniziati i guai: la perdita di competitività economica di alcune aree del Paese, prima caratterizzate dalla presenza di una rete vitale di opifici e aziende agricole, e la nascita della c.d. questione meridionale.<br /> Di contro, la storiografia ha cercato di dimostrare l&#8217;infondatezza di queste che potrebbero essere definite, nel contesto della narrazione neoborbonica, delle &#8220;verità rivelate&#8221;.<br /> E&#8217; stato, infatti, osservato che la dinastia tutto fosse fuorché aperta al progresso, se si considera che il grande re Ferdinando II &#8211; che con molta intelligenza e fiuto politico aveva cercato di traghettare il proprio regno nei mari burrascosi delle rivoluzioni borghesi &#8211; considerava il principio assolutistico, riaffermato con il congresso di Vienna, uno dei capisaldi della propria azione di governo.<br /> Non si può, infatti, dimenticare che quello stesso re, dopo una fase di modernizzazione delle strutture amministrative dello Stato, portata avanti anche grazie al lungimirante recupero di quei settori più avanzati della società che avevano espresso la &#8220;classe dirigente&#8221; durante il periodo napoleonico e murattiano, aveva poi deciso di chiudersi a riccio rispetto alle istanze provenienti dai settori del liberalismo europeo, cercando la protezione internazionale da parte dei baluardi della conservazione, ovvero dell&#8217;Austria e della Russia.<br /> Un re che a Luigi Filippo d&#8217;Orléans, che da Parigi, poco dopo la sua incoronazione, lo sollecitava a promuovere riforme in senso liberale, rispondeva con queste parole: «Al mio popolo non serve pensare: mi occuperò io del suo benessere e della sua dignità»; un re che senza esitazioni soffocò la rivoluzione del &#8217;48, dopo avere per primo, fra tutte le case regnanti della penisola italiana, concesso una costituzione che poi, in un secondo momento, sconfessava, perdendo così l&#8217;occasione storica di rivaleggiare con il Piemonte per la <em>leadership</em>, in Italia, della rivoluzione liberale.<br /> Si tratta, peraltro, di un mito che non tiene conto del fatto che il Regno delle Due Sicilie più che crollare sotto i colpi dell&#8217;esercito di Garibaldi, il c.d. «esercito meridionale» (che proprio perché «meridionale» era composto anche di sudditi dei Borbone) e dell&#8217;esercito piemontese di Vittorio Emanuele II, implose dall&#8217;interno per la scelta di quei gruppi dirigenti i quali, aderendo alla rivoluzione liberale, aderirono anche al progetto unitario che proprio quella rivoluzione mirava ad attuare nel concreto, sotto il profilo giuridico ed economico, secondo il disegno moderato voluto da Cavour.<br /> E non si ricorda mai abbastanza il fatto che Francesco II, che sul Volturno e durante l&#8217;assedio di Gaeta recuperò parte della dignità perduta, su cui la propaganda borbonica elaborò l&#8217;immagine di un re vittima delle trame sabaude, fu, in realtà, tradito dai suoi più stretti collaboratori, a iniziare da quel Ministro di Polizia, l&#8217;avvocato Liborio Romano, che smantellò il sistema di controllo amministrativo dello Stato, in questo modo indebolendolo, e tramò con Cavour per tentare di &#8220;sfilare&#8221; a Garibaldi la conduzione della rivoluzione meridionale, passando per Luigi di Borbone, conte dell&#8217;Aquila, zio del re e, quel che è più grave, comandante generale della marina, fino ad arrivare  agli alti ufficiali dell&#8217;esercito, come il generale Nunziante, valido organizzatore e condottiero, nonché figlio di quel Vito Nunziante fucilatore di Murat, o come Francesco De Renzis, alfiere del genio militare dal 1854 che poi si arruolerà nell&#8217;esercito sabaudo.<br /> Ma la storiografia ha anche diffusamente dimostrato come il processo unitario, al di là di limiti e imperfezioni, abbia apportato benefici e non sciagure al tessuto economico del Mezzogiorno e, più in generale, dell&#8217;intero Paese. E qui i dati sono interessanti perché rendono l&#8217;idea delle condizioni del Sud prima e dopo l&#8217;unità.<br /> Guido Pescosolido ha, ad esempio, stimato che alla vigilia dell&#8217;unità il numero di comuni non raggiunti da strade carrozzabili fossero 280 su 330 in Sicilia e circa 1600 su 1800 nel Mezzogiorno continentale.<br /> Anche un&#8217;attenta analisi della rete ferroviaria consente di uscire dal mito di un regno progredito sotto il profilo infrastrutturale e questo solo perché la prima ferrovia effettivamente costruita in Italia, per volontà di Ferdinando II, fu la Napoli-Portici con una lunghezza di poco meno di 10 Km.<br /> Basti infatti pensare che il territorio italiano, all&#8217;alba dell&#8217;unità, vedeva la maggiore concentrazione del patrimonio infrastrutturale ferroviario nel territorio compreso tra il Piemonte, la Liguria e la Lombardia: in cifre, nel 1860 il Piemonte aveva 700 Km di binari a fronte dei 100 del Regno delle Due Sicilie, ma anche degli oltre 9.000 della Francia e dei 14.000 dell&#8217;Inghilterra.<br /> Anche i dati sull&#8217;analfabetismo confermano questa linea di tendenza: nel 1861, infatti, in Piemonte, Liguria e Lombardia il tasso di analfabetismo era pari al 50-54% contro l&#8217;87% del Mezzogiorno continentale, l&#8217;89% della Sicilia, il 78% dell&#8217;Emilia-Romagna, il 70% del Veneto, il 74% della Toscana e l&#8217;83-84% delle Marche e dell&#8217;Umbria.<br /> Nel suo complesso l&#8217;Italia, sempre nel 1861, aveva il 75% di analfabeti rispetto alla popolazione in età scolare, a fronte del 30% di Inghilterra e Galles, 40-50% di Belgio, Francia ed Impero asburgico, 20% di Prussia e Scozia e 10% della Svezia.<br /> Queste e ulteriori ricerche storiografiche hanno, inoltre, dimostrato, non solamente come non corrisponda al vero il fatto che lo Stato italiano sia nato dalla fusione a freddo di due sole partizioni territoriali, nord e sud, disomogenee quanto a sviluppo economico<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>, ma che il divario, più che riguardare un fantomatico nord e un non meglio precisato Mezzogiorno, coinvolgesse nel suo complesso la nuova entità statale rispetto agli altri Paesi europei e che detto divario fu in parte attenuato proprio a seguito e in conseguenza dell&#8217;unità.<br /> Si pensi, solo, che nel 1861 il rapporto tra produzione siderurgica inglese e italiana fosse di circa 120 a 1, quando alla fine del Settecento era di soli 3 a 1, e che, sempre in quell&#8217;anno, il rapporto della produzione cotoniera fosse di 67 a 1. In numeri assoluti, al momento dell&#8217;unità, in Italia erano installati 450.000 fusi per la filatura del cotone, mentre l&#8217;Inghilterra ne aveva 30 milioni; 30.000, invece, le tonnellate annue di ferro prodotte nel nostro Paese quando gli inglesi ne producevano 3.700.000, livello che l&#8217;Italia raggiungerà solamente nel 1953.<br /> Più in generale, poco dopo l&#8217;unificazione, la composizione nazionale dei consumi energetici era ancora basata sulla legna da ardere e sulla forza idrica, mentre quella dei Paesi del nord e centroeuropei faceva prevalentemente perno sul carbone<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.<br /> In questo contesto, la storiografia ha chiarito che il processo unitario, ancorché aggravare, alleviò viceversa le condizioni economiche del Paese, creando anzi le condizioni, e Rosario Romeo lo ha dimostrato, per quell&#8217;accumulazione capitalistica che fu poi alla base dello sviluppo industriale dell&#8217;ultimo ventennio dell&#8217;ottocento.<br /> Furono, quindi, arrecati benefici anche al Mezzogiorno che nel 1887, rispetto al 1861, riusciva in parte a recuperare, rispetto al resto del territorio nazionale, il proprio <em>gap</em> in termini di dotazione di servizi sociali, strade e ferrovie. A quest&#8217;ultimo riguardo, è ancora Pescosolido ad evidenziare che le grandi isole, quasi del tutto prive di ferrovie, nel 1886 potevano contare su 893 Km di binari, mentre il Mezzogiorno continentale passava da 184 Km (1861) a 2698 (1886): nel suo insieme il Sud aumentava la sua dotazione infrastrutturale ferroviaria dal 7,3% al 33,2 %<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> Non trova fondamento neppure la tesi, sostenuta da una certa letteratura, secondo la quale l&#8217;unità abbia consentito al Regno di Sardegna di risolvere i propri problemi di bilancio scaricando i costi del proprio debito sulle ricche e sane finanze del Regno delle Due Sicilie.<br /> In proposito, si può, infatti, osservare come l&#8217;asserito supporto delle finanze borboniche al bilancio del nuovo Stato non sia stato tale da risolverne le iniziali difficoltà economico-finanziarie se solo si considera che il Regno d&#8217;Italia iniziava la propria esistenza con un marcato <em>deficit</em> strutturale, derivante soprattutto dal pesante debito pubblico ereditato in conseguenze dei costi dell&#8217;unificazione, che le politiche rigoriste della destra storica avrebbero eliminato ma solo nel 1876.<br /> Sul debito pubblico, poi, già Giorgio Candeloro dimostrò come i bilanci dei vari stati italiani preunitari presentassero tutti una situazione di indebitamento sostenibile e come il debito pubblico del Piemonte fosse cresciuto esponenzialmente in conseguenze della sua politica unitaria, dei costi della guerra del &#8217;59 e di quelli per la campagna meridionale a seguito della spedizione garibaldina; e senza considerare, poi, le spese accumulate dai regimi luogotenenziali che, prima delle annessioni, avevano governato, in via transitoria, la Toscana, la Sicilia e il Mezzogiorno continentale.<br /> Al netto delle spese dell&#8217;unificazione, poi, il maggior debito pubblico del Piemonte rispetto a quello del Regno delle Due Sicilie va ricondotto alla politica liberale, di tipo espansivo, con la quale Cavour finanziava gli investimenti finalizzati, in gran parte, a potenziare le dotazioni infrastrutturali del Regno di Sardegna, che, ad unità avvenuta, divennero un patrimonio nazionale. Sul punto sono molto chiare le osservazioni di Luigi Einaudi secondo cui:<br />  <br />  «..la finanza borbonica provvedeva alle opere pubbliche atte a dare un incremento all&#8217;economia del paese entro i limiti dell&#8217;aumento spontaneo delle entrate al di sopra delle esigenze delle spese ordinarie, sì da far credere che l&#8217;opera fosse dovuta a generosità del sovrano; la finanza cavouriana non temeva di anticipare con prestiti l&#8217;incremento del gettito tributario o lo provocava con opere ferroviarie, di canali, di navigazione atte ad accrescere la produttività del lavoro nazionale&#038;<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>».<br />  <br /> Il secondo grande mito della narrazione neoborbonica si sostanzia nella tesi secondo la quale l&#8217;unificazione fu una vera e propria conquista militare del Mezzogiorno ad opera dei piemontesi, che portò in dono alle genti del Sud la repressione, gli stati d&#8217;assedio e la privazione della libertà.<br /> Fra le varie declinazioni di questa tesi vale la pena ricordare i fatti di Pontegandolfo e Casalduni del 14 agosto 1861 quando, su disposizione del generale piemontese Enrico Cialdini, reparti di bersaglieri si recarono in quei paesi, in territorio sannita, per un&#8217;operazione militare in risposta all&#8217;uccisione, giorni prima, di 44 soldati del regio esercito ad opera di bande di briganti<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> Va osservato, per inciso, come simili metodi di contrasto al brigantaggio non fossero un&#8217;esclusività piemontese perché gli stessi Borbone, apprendendoli dai francesi<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>, vi ricorrevano al fine di ripristinare condizioni accettabili di ordine pubblico. Un esempio furono i moti liberali del Cilento del 1828, duramente repressi da Francesco I e dal suo maresciallo Francesco Saverio Del Carretto, capo della gendarmeria reale, che cannoneggiò l&#8217;abitato di Bosco ed eseguì 23 condanne a morte, esponendo le teste degli insorti nelle zone circostanti come monito perché simili episodi non avessero più a ripetersi.       <br /> Ma al di là di come realmente siano andate le cose a Pontegandolfo e a Casalduni, i cui fatti, per la loro durezza, attirarono l&#8217;attenzione dell&#8217;opinione pubblica e del parlamento, è interessante, in questa sede, notare come i sostenitori del revisionismo neoborbonico abbiano utilizzato termini e analogie con episodi della storia contemporanea che nulla hanno a che vedere con un&#8217;analisi quanto più possibile oggettiva del Risorgimento e del processo unitario.<br /> Ebbene, perché questa scelta?<br /> La risposta potrebbe essere cercata nella intenzione, da parte degli scrittori e degli intellettuali che hanno avallato una simile narrazione, di anteporre la «storia» a delicate valutazioni, di natura politica, tutte proiettate nel presente e finalizzate a dare voce ad un malessere ancora attuale di un Sud dimenticato e offeso nella sua dignità.<br /> Ed ecco che allora l&#8217;eccidio di Pontegandolfo e Casalduni è stato descritto in termini di «rappresaglia» attuata con il metodo della «decimazione» in modo non dissimile da quanto avvenne, a seguito dell&#8217;attentato di via Rasella, con l&#8217;eccidio delle Fosse Ardeatine e che i briganti siano divenuti partigiani impegnati in una lotta di liberazione poi perduta. Ed ecco ancora che il forte San Carlo di Fenestrelle, in Piemonte, dove un migliaio di <em>ex</em> soldati di Francesco II, dopo la resa di Capua nel novembre 1861, fu rinchiuso, è divenuto un <em>lager</em>, dove centinaia e centinaia di persone trovarono la morte, ma soprattutto è curioso che coloro che hanno tentato di confutare questa tesi, parlando di pochi decessi, siano divenuti dei «negazionisti» al pari di chi ha negato e nega l&#8217;olocausto<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.<br /> Da un punto di vista più propriamente storico, invece, non va dimenticato che la repressione al brigantaggio, e le pagine buie che pure l&#8217;hanno caratterizzata, non possono oscurare il fatto che il nuovo Regno d&#8217;Italia, rispetto agli stati preunitari, abbia rappresentato un passo in avanti sulla via del progresso e del graduale riconoscimento delle libertà, insite nel costituzionalismo dell&#8217;ottocento, garantite da una monarchia temperata e da un sistema rappresentativo ancorché inizialmente molto limitato, essendo la Camera dei deputati espressione di una legislazione elettorale marcatamente censitaria<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> Né va sottaciuto il fatto che nei momenti di transizione istituzionale o di crisi di regime ogni ordinamento giuridico statale, anche il più liberale e democratico, tende ad agire con la forza di fronte a minacce alla propria esistenza.<br /> E ciò è esattamente quello che fece il giovane Stato italiano per fronteggiare i disordini del Mezzogiorno, riconducibili come noto, in parte, a iniziative incoraggiate dai Borbone e appoggiate da alcuni Stati legittimisti, come quello pontificio, la Spagna e l&#8217;Austria, e, in parte, alle delusioni degli strati più poveri della popolazione per le promesse non mantenute fatte da Garibaldi che, risalendo la penisola, aveva lasciato intravvedere la speranza di un riscatto sociale per le masse contadine.<br /> Il brigantaggio fu questo e altro ancora, fu anche un fenomeno criminale, fu violenza perpetrata ai danni delle popolazioni, fu giustizia sommaria e fu arricchimento personale cercato con ogni mezzo da parte di capibanda non sempre animati da nobili ideali.    <br />  <br /> <strong>3. Autonomismo e centralismo: cenni introduttivi</strong><br />  <br /> Altro mito del revisionismo risorgimentale è quello dell&#8217;autonomia tradita da coloro che, per unificare la nazione, avrebbero «piemontesizzato» la penisola attraverso l&#8217;estensione ai territori del nuovo Stato del centralismo amministrativo; una scelta, tuttavia, pagata a caro prezzo perché, sempre secondo questo mito, essa avrebbe comportato il sacrificio delle istanze autonomiste del sud e creato le premesse per quel divario economico-sociale che va sotto il nome di questione meridionale.<br /> Eppure, in proposito, non si considera mai abbastanza il fatto che il modello centralista non sia stato ideato dai piemontesi ma dal regime napoleonico che, con l&#8217;occupazione militare dell&#8217;Italia ai primi dell&#8217;800, importò<a href="#_ftn12" title="">[12]</a> il sistema prefettizio, ritenuto più efficiente perché in grado di eliminare quei diaframmi costituiti dai residui feudali dello stato assoluto e, così facendo, rendere l&#8217;azione dei pubblici poteri uniforme su tutto il territorio<a href="#_ftn13" title="">[13]</a> e maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze di controllo governativo sulle comunità e di modernizzazione delle stesse.<br /> Un modello che non solo i Savoia, ma anche i Borbone &#8211; tornati sul trono, come tutti i sovrani dei vecchi Stati italiani, dopo la sconfitta di Napoleone e il congresso di Vienna &#8211; dimostrarono di preferire, prevedendo la suddivisione dei rispettivi territori in circoscrizioni più o meno ampie affidate ad un governatore di nomina regia denominato intendente che altro non era se non, appunto, il prefetto.<br /> Il mito, peraltro, prosegue nel senso che tra il 1860 e il 1861 la classe dirigente italiana, ai fini dell&#8217;organizzazione amministrativa del nuovo Stato, in quel momento ancora in formazione, si sarebbe trovata a scegliere tra un modello centralista ed uno di stampo regionalista e che per una serie di motivi &#8211; i disordini nel Mezzogiorno, la disomogeneità sociale ed economica delle diverse aree geografiche della penisola, la forte resistenza al processo unitario opposta da alcuni settori della società, l&#8217;ostilità della Chiesa cattolica etc.. &#8211;  avrebbe preferito di accantonare i disegni di legge sull&#8217;ente regione, predisposti su impulso dei Ministri dell&#8217;interno Farini e Minghetti, e di estendere a tutto il regno la legislazione Rattazzi del 1859.<br /> Il mito non tiene, però, nella dovuta considerazione che i progetti regionalistici, quand&#8217;anche adottati, non avrebbero espunto né dall&#8217;organizzazione dell&#8217;amministrazione statale, né dall&#8217;ordinamento degli enti locali il centralismo amministrativo e, con esso, l&#8217;insieme degli istituti di controllo governativo sugli atti dei comuni e delle provincie.<br /> In altri termini, nella visione dei riformatori, regionalismo e centralismo si configuravano come modelli tra loro compatibili e non già alternativi: il prefetto sarebbe sopravvissuto, avrebbe continuato ad essere il perno dell&#8217;amministrazione periferica dello Stato<a href="#_ftn14" title="">[14]</a> e ad esercitare il proprio controllo sugli enti locali<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>, specie sugli atti del sindaco quale ufficiale di governo; e la regione, configurata come un consorzio di provincie, avrebbe avuto al suo vertice un governatore, di nomina regia: una sorta di super prefetto con compiti di coordinamento e amministrazione attiva sia per quanto concerne materie statali ad esso delegate, ivi compreso il mantenimento dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica, sia su materie «proprie» della regione: bonifiche, istituti di istruzione superiore, archivi storici, accademie delle belle arti, lavori pubblici per fiumi, torrenti, ponti, argini e strade.     <br /> Certo, se i disegni Farini-Minghetti fossero stati approvati, l&#8217;ordinamento sarebbe pervenuto con largo anticipo, rispetto a ciò che poi avvenne con le riforme crispine, ad una ulteriore valorizzazione dell&#8217;autonomismo locale con l&#8217;elezione dei sindaci<a href="#_ftn16" title="">[16]</a> e il distacco dell&#8217;ente provincia dal prefetto, che non avrebbe più avuto la presidenza della deputazione provinciale.<br /> Ma se ciò è vero, va anche sottolineato che quei progetti di riforma non avrebbero in ogni caso comportato l&#8217;abbandono del modello napoleonico in favore di quello inglese del <em>self-government</em>, cui pure Cavour e molti esponenti del partito liberale erano affezionati.          <br /> Né si può <em>a priori </em>sostenere che la scelta compiuta dalla classe dirigente italiana, in quel particolare momento storico, non sia stata in sintonia con le reali esigenze del paese.<br /> Al contrario, proprio il centralismo amministrativo potrebbe aver contribuito a creare le premesse per la formazione di quel grande mercato unitario, quale presupposto indispensabile per la modernizzazione e la crescita del Paese, che gran parte della borghesia italiana auspicava di realizzare mediante l&#8217;unità politica ed istituzionale dello Stato.<br /> Ed è anche verosimile che il centralismo sia divenuto, nei primi anni dell&#8217;unità, un imprescindibile fattore di stabilità economica e sociale, poiché in grado di proteggere, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, anche tramite il mantenimento dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica, le libertà costituzionali e, in primo luogo, la proprietà privata garantita sia dallo Statuto albertino<a href="#_ftn17" title="">[17]</a> che dal Codice civile del 1865<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>, anch&#8217;esso, come il sistema amministrativo, non a caso ispirato alla Francia napoleonica.<br /> Un mito, dunque, quello dell&#8217;autonomia tradita la cui «decostruzione» può essere tentata attraverso una sintetica analisi dell&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento degli enti locali e del dibattito sul centralismo amministrativo che caratterizzò gli studi sul centenario dell&#8217;unità.<br />  <br /> <strong>3.1. (segue) L&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento dell&#8217;amministrazione periferica statale e di quella locale dal Regno di Sardegna al Regno d&#8217;Italia</strong><br />  <br /> L&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento dell&#8217;amministrazione locale dal Regno di Sardegna al Regno d&#8217;Italia può essere sintetizzata in sette fasi<a href="#_ftn19" title="">[19]</a> dalle quali emerge una continua dialettica fra due esigenze contrapposte del Governo centrale: la prima era di esercitare un controllo, più o meno incisivo, a seconda dei momenti storici, sugli enti periferici e la seconda di decentrare, per ragioni di efficienza e di economicità amministrativa, alcune funzioni di prossimità.<br /> Ne nascono così equilibri che, per quanto instabili, favoriscono uno sviluppo dell&#8217;autonomismo locale.<br /> La prima fase di questa evoluzione è rappresentata dalle regie costituzioni del 1770, adottate su impulso di Carlo Emanuele III di Savoia, che costituivano un aggiornamento, su varie materie, dell&#8217;ordinamento dello Stato così come stabilito dalle costituzioni del 1723 volute da Vittorio Amedeo II; alle costituzioni del 1770 si aggiunse poi il relativo regolamento del 1775.<br /> Questo insieme di disposizioni normative disciplinava, fra l&#8217;altro, anche i poteri e le competenze degli intendenti nell&#8217;ambito dei territori dello Stato.<br /> Diretti successori degli antichi intendenti di giustizia e di azienda, istituiti nel XV secolo e di derivazione francese, i nuovi intendenti rispondevano al centro non già all&#8217;amministrazione di pubblica sicurezza e degli affari interni, ma a quella delle finanze.<br /> Ma nonostante ciò, è in questa fase che questi funzionari iniziano a mutare le proprie caratteristiche ordinamentali perché da tecnici esperti in questioni eminentemente finanziarie divengono una figura più vicina all&#8217;intendente ottocentesco, che, come noto, non solo costituirà il perno dell&#8217;amministrazione periferica dello Stato, ma rappresenterà anche il primo nucleo di quelle funzioni amministrative attorno alle quali si svilupperà l&#8217;ente locale di primo e secondo livello per come noi oggi lo conosciamo, pur con tutti i dovuti distinguo e adattamenti derivanti dall&#8217;evoluzione secolare degli ordinamenti.<br /> E&#8217;, insomma, con queste riforme volute da Carlo Emanuele III che, esemplificando al massimo, il vecchio comune di ascendenza medievale, ancora sospeso fra modernità e antichi privilegi e istituti del diritto feudale, lascia spazio ad un ente più rispondente alle esigenze dello Stato, che ormai aveva necessità di strutture e uffici su cui non solo decentrare funzioni tipiche del Governo centrale, ma ai quali assegnare ulteriori competenze di prossimità al fine di soddisfare i bisogni delle comunità di riferimento.<br /> Dunque, l&#8217;intendente sabaudo di fine settecento non solamente curava gli interessi della finanza locale, assicurando la corretta riscossione dei tributi, ma sovrintendeva all&#8217;attività giuridico-amministrativa delle comunità locali. Era, ad esempio, chiamato a nominare una prima volta i «consigli dei pubblici», composti dal sindaco e da un numero variabile di consiglieri, da 2 a 6 a seconda dell&#8217;importanza delle città. A seguire, poi, i componenti dei predetti organi venivano scelti dagli stessi amministratori uscenti, ma con l&#8217;approvazione dell&#8217;intendente.<br /> La seconda fase dell&#8217;ordinamento amministrativo è, invece, segnata dalle regie patenti del 25 agosto 1842 approvate da Carlo Alberto e che suddividevano il territorio dello Stato in intendenze generali, rette da un intendente generale, e provincie<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>, affidate ad intendenti e a loro volta suddivise in comuni.<br /> Gli intendenti generali, così come gli intendenti provinciali, non erano più dipendenti dall&#8217;amministrazione centrale delle finanze, ma da quella degli affari interni. In particolare, essi erano titolari di poteri simili a quelli del prefetto di dipartimento francese: rappresentavano il potere esecutivo e, in questa veste, erano coadiuvati da un consiglio d&#8217;intendenza, composto da due consiglieri<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>. Avevano, inoltre, poteri di vigilanza e controllo sui comuni.<br /> Con successiva regia lettera patente del 31 agosto 1843 fu, poi, stabilito che gli intendenti generali e quelli provinciali riunissero, una volta l&#8217;anno, nell&#8217;ambito della proprie circoscrizione, dei consigli composti dai principali proprietari e personaggi più ragguardevoli per esaminare gli interessi e i bisogni delle comunità.<br /> La terza fase fu, invece, inaugurata dalle lettere patenti del 30 ottobre 1847 e stabilizzata dal regio editto, di quello stesso anno, del 27 novembre: mentre le prime stabilivano che le intendenze generali assumessero la denominazione di divisioni e che il numero dei consiglieri che componevano i consigli d&#8217;intendenza dovesse essere aumentato, con il secondo veniva stabilito che il territorio del regno fosse suddiviso in comuni, provincie e divisioni.<br /> E&#8217; interessante notare, innanzi tutto, che con queste riforme carloalbertine la divisione, così come la provincia e il comune, cominceranno ad assumere una più marcata identità organizzativa e funzionale e una limitata capacità rappresentativa degli interessi delle comunità di riferimento; in altri termini, inizieranno a modellarsi non già solo in termini di diramazioni periferiche dell&#8217;amministrazione dello Stato, ma come veri e propri enti dotati di una personalità giuridica che nel corso dell&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento amministrativo dello Stato sabaudo andrà a rinforzarsi.<br /> Per quanto riguarda, più specificamente, il comune, va osservato che la sua amministrazione era affidata a un sindaco, coadiuvato da più vice sindaci, da un consiglio comunale e da un consiglio comunale di credenza.<br /> Il sindaco era capo dell&#8217;amministrazione comunale e rappresentante del Governo centrale nel proprio territorio. Era nominato dal re fra i componenti del consiglio comunale e durava in carica tre anni, potendo essere rieletto. Poteva, inoltre, essere sospeso con ampia discrezionalità dall&#8217;intendente generale anche se la sua rimozione era di competenza regia. I vice sindaci, che coadiuvavano il sindaco e lo sostituivano in caso di assenza o impedimento, erano, invece, nominati dall&#8217;intendente generale su proposta del sindaco medesimo.<br /> Quanto al consiglio comunale, esso era composto dal sindaco, dai vice sindaci, dai componenti del c.d. consiglio di credenza (si veda oltre) e dai consiglieri. Quest&#8217;ultimi, eletti su base censitaria<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>, potevano variare da un numero di ottanta a venti a seconda della classe demografica e di importanza del comune<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>. Erano eleggibili, salvo alcune eccezioni, tutti i cittadini titolari del diritto di elettorato attivo.<br /> L&#8217;organo consiliare lavorava per tornate di 15 giorni ciascuna, ma prolungabili, in termini di durata, con deroga dell&#8217;intendente generale. L&#8217;inizio di ogni tornata veniva promossa dal sindaco con decisione approvata dal predetto intendente.<br /> Quali le sue competenze? Esso eleggeva i componenti del consiglio di credenza, nominava i maestri, i cappellani e i medici, deliberava sulle azioni giudiziarie coinvolgenti il comune, sui regolamenti di polizia urbana e rurale, sulle imposte comunali e sul bilancio<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>.<br /> Il consiglio di credenza, viceversa, era composto da un numero variabile di componenti<a href="#_ftn25" title="">[25]</a> eletti dal consiglio comunale con il compito di deliberare nei casi di urgenza nella materie di competenza di quest&#8217;ultimo tra una tornata e l&#8217;altra. Un organo curioso, ai nostri occhi, il consiglio di credenza, ma che sembrerebbe rivestire un ruolo che, unitamente a quello del sindaco e dei suoi vice, potrebbe essere assimilato, pur con le dovute cautele, alle nostre giunte comunali. In altri termini, è come se nei comuni inizi a modellarsi il primo nucleo di un organo collegiale, sul modello delle nostre giunte comunali appunto, il quale, anche se ancora in forma embrionale, cerchi di guadagnare spazi di manovra nell&#8217;esercizio di poteri esecutivi contendendoli allo Stato e, quindi, ai suoi diretti rappresentanti ovvero agli intendenti e allo stesso sindaco.<br /> Ma le riforme del 1847 assegnavano importanti competenze anche alle provincie e alle divisioni.<br /> Le prime, elevate ad enti morali, erano affidate ad un intendente di nomina regia coadiuvato da un consiglio provinciale, a sua volta composto da soggetti nominati dal re, fra chi avesse più di 30 anni, per un terzo tra i sindaci della provincia e per i restanti due terzi tra i candidati proposti, <em>pro quota<a href="#_ftn26" title=""><strong>[26]</strong></a></em>, dai consigli comunali. I consiglieri restavano in carica per 5 anni, ma la rinnovazione dell&#8217;organo consiliare avveniva annualmente per un quinto dei suoi componenti. Esso era competente, fra l&#8217;altro, in materia di strade consortili, fiere e mercati, lavori pubblici (strade e opere idrauliche).<br /> Infine, le divisioni erano anch&#8217;esse enti morali dotate di personalità giuridica. Al vertice vi era l&#8217;intendente generale, di nomina regia, con compiti di rappresentanza governativa. In questa veste continuava ad essere affiancato dal consiglio d&#8217;intendenza, sorto già nella seconda fase, mentre in quella di rappresentante politico della divisione era coadiuvato da un consiglio divisionale e da un consiglio di credenza divisionale.<br /> Il consiglio era composto da delegati eletti, <em>pro quota<a href="#_ftn27" title=""><strong>[27]</strong></a></em>, dai consigli provinciali della circoscrizione divisionale; duravano in carica un anno ed erano rieleggibili. L&#8217;organo deliberava, fra le altre materie, sul bilancio della divisione presentato dall&#8217;intendente generale, in materia di rappresentanza alle liti e di classificazione delle strade. Alle sue riunioni potevano intervenire, ma senza diritto di voto, gli intendenti generali e gli intendenti delle provincie.<br /> Per il consiglio di credenza divisionale, invece, possono essere, in termini generali, richiamate le considerazioni fatte per il consiglio di credenza comunale. Antenato delle deputazioni provinciali quando, con la riforma Rattazzi del 1859, le provincie sostituiranno le divisioni<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>, esso era composto da cinque membri eletti nel suo seno dal consiglio divisionale: il suo compito era quello di deliberare, in casi di urgenza, su materie di competenza del consiglio divisionale nell&#8217;intervallo tra una tornata e l&#8217;altra.<br /> La quarta fase fu l&#8217;adozione, il 7 ottobre del 1848, della legge provinciale e comunale che, tuttavia, confermava nella sostanza il regio editto del 27 novembre dell&#8217;anno precedente. Degno, comunque, di nota è il fatto che il consiglio di credenza comunale mutasse denominazione in consiglio delegato, ma con ruolo e compiti simili, e che venisse soppresso il consiglio di credenza divisionale. Si stabiliva, inoltre, che i consiglieri provinciali e comunali venissero eletti dai titolari del diritto elettorale attivo per il rinnovo del consiglio comunale e che gli stessi durassero in carica cinque anni: dunque anche i consigli provinciali divenivano espressione di una rappresentanza diretta.<br /> La quinta fase coincide con l&#8217;adozione, nel 1859, della c.d. legge Rattazzi, dal nome del Ministro dell&#8217;interno del Governo Lamarmora succeduto al Governo Cavour, dimessosi in seguito all&#8217;armistizio di Villafranca<a href="#_ftn29" title="">[29]</a> e allo scontro violentissimo tra il Presidente del Consiglio, contrario alla stipula del relativo trattato, e Vittorio Emanuele, invece favorevole alla cessazione delle ostilità con l&#8217;Austria.<br /> Si trattava di una riforma molto importante, che qualche giurista ha, tuttavia, definito un passo indietro nell&#8217;evoluzione dell&#8217;autonomismo locale subalpino<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>.<br /> In sintesi, il regio decreto 23 ottobre 1859, n. 3702, modificava ancora una volta l&#8217;organizzazione territoriale dello Stato e, insieme ad essa, il sistema degli enti locali stabilendo, all&#8217;articolo 1, che il regno dovesse essere suddiviso in provincie, circondari, mandamenti e comuni.<br /> La provincia sostituiva la divisione e al suo vertice era posto un governatore, simile nel ruolo e nelle funzioni all&#8217;intendente generale. In luogo del consiglio d&#8217;intendenza esso era ora coadiuvato da un analogo organo denominato consiglio di governo.<br /> I circondari, viceversa, erano affidati agli intendenti.<br /> La legge ampliava, inoltre, la base elettorale dei consigli comunali e provinciali.<br /> Con riferimento ai comuni, poi, veniva abolita la figura dei vice sindaci e i consigli delegati assumevano la denominazione di giunte municipali, le quali vedevano tipizzati una serie di poteri, afferenti la sfera esecutiva, che andavano dalla formazione delle liste elettorali, alla predisposizione dei progetti di bilancio e a quella dei regolamenti da sottoporre al consiglio, alla leva militare, alla vigilanza in materia di polizia locale fino all&#8217;adozione di atti urgenti di competenza dell&#8217;organo consiliare. Sostanzialmente invariate, invece, le competenze dei consigli, diminuiti nel numero dei componenti e per i quali veniva affermato il principio della pubblicità delle sedute.<br /> Era, anche, previsto che presso ogni comune vi fosse un segretario e un ufficio comunale con la possibilità da parte di più comuni di avvalersi di uno stesso segretario e di un solo archivio (art. 11)<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>. L&#8217;articolo 104, inoltre, continuava a prevedere in capo al re il potere di rimuovere il sindaco, mentre al governatore era riconosciuto quello di sospenderlo, ma in tal caso doveva riferirne immediatamente al Ministro dell&#8217;interno.<br /> Venivano, inoltre, in gran parte confermate le attribuzioni dei consigli provinciali (<em>ex </em>consigli divisionali) che, tuttavia, in controtendenza a quelli comunali e al fine di compensare la scomparsa dei consigli delle vecchie provincie (ora circondari) del precedente ordinamento, aumentavano la propria composizione numerica.<br /> La legge, inoltre, disciplinava i poteri di vigilanza e controlli da parte di intendenti e governatori nei confronti dei comuni e delle provincie: dal controllo sulla legittimità degli atti, alla possibilità di intervenire senza diritto di voto alle sedute dei consigli fino alla verifica della regolarità dei servizi comunali. In particolare, l&#8217;articolo 222 prevedeva, con una formula non molto dissimile nella sostanza dall&#8217;articolo 141, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 267 del 2000, che il re potesse sciogliere i consigli provinciali e comunali per gravi motivi di ordine pubblico.<br /> La sesta fase fu quella dei quattro disegni di legge predisposti da una sezione speciale del Consiglio di Stato, istituita su impulso del Ministro dell&#8217;interno Farini, poi presentati alla Camera dei deputati, nella tornata del 13 marzo 1861, da Marco Minghetti suo successore.<br /> I progetti, afferenti alla ripartizione del regno e alle autorità governative, all&#8217;ordinamento comunale e provinciale, ai consorzi per causa di pubblica utilità e all&#8217;amministrazione regionale, non videro mai la luce, arenandosi nelle pieghe del dibattito parlamentare.<br /> Si trattava, in sintesi, di un pacchetto di riforme tra loro collegate, che ancora una volta andava alla ricerca di un difficile equilibrio tra un modello organizzativo di stampo centralista e le istanze autonomiste dei territori e che si inseriva coerentemente nel solco delle riforme che avevano accompagnato l&#8217;ordinamento sabaudo dal 1700 in poi.<br /> Il centralismo continuava ad ispirarsi ai principi dell&#8217;organizzazione napoleonica che i promotori ritenevano tipici non già solo dell&#8217;amministrazione del Regno di Sardegna, ma altresì di altri Stati preunitari. E infatti la relazione di accompagnamento al primo progetto di legge, recante <em>Repartizione del Regno e autorità governative</em>, così iniziava:<br />  <br /> «L&#8217;ordinamento del regno deve avere per base la repartizione territoriale. A questo fine provvede la legge presente, la quale si accosta a quella del regno italico dell&#8217;8 giugno 1805, ed alle leggi napoletane del 1° maggio 1816 e 16 aprile 1819&#038;»<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br />  <br /> Si prevedeva, quindi, che il territorio venisse diviso in regioni, provincie, circondari e comuni.<br /> A capo di ogni regione veniva posto un governatore affiancato da un consiglio di governo, mentre le provincie erano affidate ad un prefetto, coadiuvato da un consiglio di prefettura, e i circondari a un viceprefetto.<br /> Il rapporto tra governatore, prefetto e viceprefetto, tutti di nomina governativa, era disegnato secondo i principi di una rigida gerarchia e i consigli di governo e di prefettura, cui si affiancavano le segreteria amministrative, costituivano il nucleo intorno al quale erano organizzati i rispettivi uffici periferici del governo.<br /> Verso questi uffici, poi, la legge prevedeva potessero essere decentrai poteri e competenze dei vari ministeri secondo criteri non molto lontani da quelli sulla cui base è stato costituito l&#8217;attuale ufficio territoriale del governo disciplinato dall&#8217;articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>, e dal d.P.R. 3 aprile 2006, n. 180<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>.<br /> Il governatore, ad esempio, oltre ad avere sotto la sua diretta dipendenza i servizi di polizia, di sicurezza pubblica e di amministrazione di competenza del Ministero dell&#8217;interno (art. 4) poteva compiere «..quegli atti che sono di competenza degli altri Ministeri, che gli sono attribuiti da leggi o regolamenti speciali, o che gli sono delegati dai ministri coi quali corrisponde&#038;» (art. 5)<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>.<br /> Il secondo dei quattro disegni di legge, invece, relativo all&#8217;ordinamento comunale e provinciale, apportava alcune novità di rilievo perché con largo anticipo &#8211; rispetto a quello che poi sarebbe realmente accaduto con le riforme di Crispi di fine &#8216;800 &#8211; mirava ad introdurre il carattere elettivo dei vertici dei due enti locali di primo e secondo livello.<br /> Relativamente ai comuni, era stabilito che il consiglio eleggesse il magistrato municipale (che avrebbe sostituito la giunta municipale), organo complesso costituito dal gonfaloniere (nuova denominazione del sindaco) e dai priori (quelli che noi oggi chiameremmo assessori). Norme particolari disciplinavano, poi, la facoltà da parte di più comuni di attivare procedure molto simili alle nostre unioni e fusioni.<br /> Per quanto concerne, invece, le provincie era previsto che il consiglio eleggesse al suo interno la deputazione che, a sua volta, avrebbe eletto un presidente: dunque il prefetto, secondo il progetto di legge, non sarebbe più stato a capo della provincia, con una conseguente notevole valorizzazione dell&#8217;autonomismo locale.<br /> A quest&#8217;ultimo riguardo, va, tuttavia evidenziato che l&#8217;intero Titolo V del regio decreto continuava a prevedere un potere di vigilanza e controllo da parte del governatore e del prefetto sugli atti degli enti locali e che tra organi consiliari e organi esecutivi non era previsto un rapporto di fiducia che consentisse ai primi di incidere sul mandato dei secondi, in altre parole, come diremmo noi, di sfiduciarli.<br /> Venivano, inoltre, specificati e potenziati i poteri, ampiamente discrezionali, di scioglimento dei consigli provinciali e comunali con la previsione del commissariamento prefettizio, istituto ancora disciplinato nel nostro ordinamento anche se con riferimento a una serie ipotesi più rigidamente tipizzate.<br /> Il terzo disegno di legge riguardava i consorzi obbligatori e facoltativi tra privati, enti pubblici, comuni e provincie.<br /> La relazione illustrativa, conscia delle difficoltà tecniche che una simile riforma avrebbe comportato, sotto il profilo dell&#8217;interpretazione e dell&#8217;applicazione normativa, evidenziava come l&#8217;istituto del consorzio avrebbe potuto:<br />  <br /> «&#038;aprire il campo a quei vantaggi economici e morali che derivano dall&#8217;associazione delle forze indirizzate ad un fine comune&#038;»<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>.<br />  <br /> Più nel dettaglio, mentre i consorzi obbligatori erano pensati per eseguire, conservare o gestire opere o servizi di pubblica utilità<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>, quelli facoltativi, invece, erano funzionali «&#038;per qualsivoglia oggetto od istituto di pubblica o comune utilità, entro i limiti delle&#038;attribuzioni &#038;» dei partecipanti (art. 46)<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>.<br /> Ed è sui consorzi facoltativi che va appuntata l&#8217;attenzione per evidenziare quanto avanzato fosse, per l&#8217;epoca, questo progetto di riforma se solamente si pensa agli attuali istituti di partenariato pubblico-privato, come ad esempio i gruppi d&#8217;azione locale (GAL) per la gestione dei fondi comunitari.  <br /> Va, infine, osservato che in relazione al procedimento di costituzione del consorzio obbligatorio il disegno di legge affidava specifiche competenze decisionali al governatore e al prefetto soprattutto al fine di garantire la tutela degli interessi delle parti, pubbliche e private, coinvolte e di dirimere eventuali controversie.<br /> Ma era soprattutto il quarto disegno di legge, dedicato all&#8217;amministrazione regionale, a destare l&#8217;attenzione della classe politica, specie di quella parte che aveva fretta di completare il processo di unificazione nazionale senza eccessivi sconvolgimenti.<br /> Nelle intenzioni dei promotori, la regione doveva essere intesa come un ritorno a circoscrizioni amministrative più ampie, sul modello delle vecchie divisioni (superate dalla legislazione Rattazzi) e ciò per far fronte all&#8217;ampliamento territoriale del nuovo Stato in relazione al quale le piccole provincie non sarebbero state più in grado di garantire adeguati livelli di efficienza gestionale.<br /> Per il resto il nuovo ente era immaginato come un consorzio di provincie con a capo un governatore, di nomina regia, coadiuvato, oltreché dal consiglio di governo, per gli affari periferici dello stato, da una commissione eletta dai consigli provinciali.<br /> Era, inoltre, previsto che la commissione eleggesse nel proprio seno un presidente e un vicepresidente e che si suddividesse in due sezioni: l&#8217;una sull&#8217;istruzione pubblica e l&#8217;altra sui lavori pubblici. Essa, inoltre, ogni anno avrebbe dovuto eleggere fra i suoi componenti due assessori che avrebbero assistito il governatore « &#038;nel predisporre le materie da trattarsi nelle adunanze della commissione e nel curare l&#8217;effetto delle deliberazioni prese dalla medesima&#038;» (art. 13)<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>.<br /> Il disegno di legge stabiliva, inoltre, il diritto del governatore di intervenire, senza diritto di voto, alle discussioni della commissione e di apportare, in caso di omissioni o ritardi, interventi sia di natura sostitutiva per garantire la regolarità dei servizi, che di natura correttiva al bilancio al fine di salvaguardare «..gli assegnamenti necessari per le  spese ordinarie&#038;» (art. 18)<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>. <br /> Era, ancora, prevista la facoltà da parte del Ministro dell&#8217;interno di annullare le deliberazioni della commissione per vizi formali o per violazione di legge (art. 14)<a href="#_ftn41" title="">[41]</a> e del ministro del lavori pubblici di avocare a sé l&#8217;esame tecnico dei lavori da eseguirsi dalla regione, determinando le norme da osservarsi in tale esecuzione, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici (art. 16)<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>.     <br /> Al pari, quindi, di provincie e comuni essa era immaginata sia come ufficio periferico dello Stato che come ente autonomo, fornito di un proprio bilancio, e titolare di specifiche competenze in materie di istituti di istruzione superiore, archivi storici, accademie di belle arti e lavori pubblici per fiumi, torrenti, ponti e strade.<br /> La settima, ed ultima, fase di questo percorso si sviluppò a fronte del fallimento della riforma proposta con i quattro disegni di legge Farini-Minghetti.<br /> In un primo momento, quindi, il sopra citato regio decreto 23 ottobre 1859, n. 3702, già esteso alla Lombardia, fu gradualmente applicato ai territori dell&#8217;Emilia e della Romagna, alle Marche, all&#8217;Umbria e, dopo l&#8217;esperienza delle luogotenenze, tra il 1861 e il 1862, alla Toscana e al Mezzogiorno continentale ed insulare.<br /> Nel frattempo un regio decreto, il n. 250, adottato il 9 ottobre del 1861<a href="#_ftn43" title="">[43]</a> stabiliva che i governatori e gli intendenti generali assumessero il titolo di prefetto, gli intendenti di circondario quello di sottoprefetto e i consiglieri di governo e di intendenza quello di consiglieri di prefettura.<br /> Il Parlamento, intanto, discuteva su quale assetto normativo dare al nuovo regno fino a quando, il 20 marzo del 1865, fu approvata la famosa legge n. 2248 che faceva propri alcuni disegni di legge che erano stati discussi dalle Camere su impulso governativo: fra questi vi era, appunto, quello sull&#8217;amministrazione provinciale e comunale<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>, che costituiva l&#8217;allegato A della 2248 e che sostanzialmente recuperava, stabilizzandoli, i contenuti della legislazione Rattazzi del 1859.<br />  <br /> <strong>3.2. (segue) Il dibattito su centralismo e autonomie in occasione del centenario dell&#8217;unità</strong><br />  <br /> E&#8217; proprio con riferimento al quadro descritto, in sintesi, nel paragrafo precedente che, nel corso delle celebrazioni per il centenario dell&#8217;unificazione nazionale, si sviluppò un intenso dibattito storiografico sulle tematiche del centralismo e dell&#8217;autonomismo.<br /> In pieno miracolo economico, lontana la stagione del terrorismo e ancora di più la crisi sistemica che l&#8217;Italia avrebbe conosciuto a partire dall&#8217;ultimo decennio del secolo scorso, nessuno ancora, fra i politici, gli intellettuali e gli studiosi, metteva in discussione il valore positivo della nascita dello Stato italiano.<br /> E pur tuttavia, in quegli anni, caratterizzati da un clima di generale ottimismo, non mancarono analisi critiche di grande respiro che, a leggerle oggi, restituiscono in controluce l&#8217;immagine di classi dirigenti attente alle grandi questioni, compresa quella meridionale, riguardanti la vita del Paese.<br /> Per tornare a quel dibattito storiografico, va evidenziato che esso fu in verità aperto qualche anno prima del centenario, nel 1957, da Carlo Ghisalberti nel corso del convegno toscano sul primo decennio unitario, con un intervento dal titolo «L&#8217;unificazione amministrativa del Regno d&#8217;Italia»<a href="#_ftn45" title="">[45]</a>.<br /> Dopo aver affermato la necessità di approfondire i caratteri delle amministrazioni preunitarie al fine di meglio comprendere il processo italiano di unificazione amministrativa, egli osservò come quest&#8217;ultimo non potesse essere definito una «piemontesizzazione» e ciò perché tutti gli ordinamenti degli Stati della penisola, in specie quello sardo-piemontese e il Regno delle Due Sicilie, derivavano da quello napoleonico. In altri termini, la figura più rappresentativa del governo centrale sul territorio, ovvero l&#8217;«intendente», il futuro «prefetto», era conosciuta tanto dall&#8217;ordinamento piemontese che dalla legislazione napoletana (in particolare dalla legge del 12 dicembre 1816 sull&#8217;amministrazione civile):<br />  <br /> «A parte&#038;il quadro etico-politico della formazione di un&#8217;amministrazione statale unitaria  centralizzata, le cui caratteristiche traevano ragione di essere e giustificazione dalla necessità di impedire con l&#8217;autonomia ed il decentramento lo sfaldamento dell&#8217;intero ordinamento, l&#8217;aspetto più dichiaratamente giuridico della questione è, evidentemente, quello che risulta dalla comparazione che, sola, peraltro, può sciogliere il dubbio sulla asserita «piemontesizzazione» delle strutture amministrative esistenti. Tale «piemontesizzazione», a detta di certuni tra i contemporanei, avrebbe distrutto, per amore di un&#8217;armonica uniformità e per desiderio di imporre ciò che l&#8217;esperienza giuridica subalpina aveva convalidato, quanto di vivo e vitale vi era negli altri Stati della penisola, urtando contro usi, tradizioni, consuetudini e prassi amministrative da lungo tempo consolidate»<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>.<br />  <br /> Eppure, ad avviso del Ghisalberti, di «piemontesizzazione» non si può parlare,<br />  <br /> «&#038;dato che, per i più importanti istituti di diritto pubblico, l&#8217;unificazione operò mantenendosi strettamente aderente non già al solo modello subalpino, ma a quelle esigenze giuspubblicistiche di carattere più generale, che costituivano il prodotto dei tempi e delle più moderne concezioni di una retta amministrazione e di un buon governo, concezioni che si riflettevano largamente nella più avanzata dottrina italiana, fortemente legate a quella europea nei postulati essenziali, che avevano ispirato e modellato le strutture amministrative parmensi, napoletane e piemontesi, quelle, cioè, dei tre Stati meglio organizzati della penisola..»<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>.<br />  <br /> Ma allora perché famosi giuristi napoletani dell&#8217;epoca, quali il Manna e il Persico, attaccarono duramente la legislazione Rattazzi del 1859 se la stessa, nei suoi assunti di fondo, non differiva di molto dalla legge borbonica del 1816?<br /> Per Ghisalberti quest&#8217;atteggiamento fu, in realtà, una «forma di orgoglio regionalistico»<a href="#_ftn48" title="">[48]</a>, giustificato anche dal timore che il nuovo Governo inviasse nelle «..provincie meridionali dei funzionari di prefettura ad esse estranei e poco esperti dei loro problemi»<a href="#_ftn49" title="">[49]</a>.<br /> Più in generale, per molti giuristi l&#8217;istituto prefettizio fu considerato estraneo alla tradizione meridionale dimenticandosi tuttavia<br />  <br /> «..non solo che dal decennio francese si erano diffuse le Intendenze nel Regno delle Due Sicilie e che queste erano state esaltate perché avevano dato uniformità organizzativa ed amministrativa a quello Stato, ma, persino, che, ancor prima dell&#8217;avvento di Giuseppe Bonaparte e di Gioacchino Murat, il governo borbonico, regnante Ferdinando IV, aveva pensato all&#8217;istituzione delle intendenze provinciali destinate &#8230; ad affiancarsi ai presidi che rappresentavano da secoli il potere esecutivo nelle provincie&#038;»<a href="#_ftn50" title="">[50]</a>.<br />  <br /> A Ghisalberti replicò, nel 1960, Ernesto Ragionieri, in occasione del II convegno di studi gramsciani, con un intervento dal titolo «Politica e amministrazione nello Stato unitario»<a href="#_ftn51" title="">[51]</a>.<br /> Secondo un&#8217;impostazione metodologica di stampo marxista, egli sostenne che l&#8217;estensione della legislazione Rattazzi a tutto il territorio del nuovo Stato fu un processo attuato scientemente dalla classe dirigente liberale che, prima dell&#8217;unità, Cavour in testa, era invece propensa a sostenere i progetti di ispirazione autonomista predisposti da Farini e Minghetti<a href="#_ftn52" title="">[52]</a>.<br /> Progetti che, ad avviso del Ragionieri, fallirono per due ordini di ragioni.<br /> Il primo è che il modello accentrato, mutuato dalla Francia bonapartista di Napoleone III, si mostrava più congegnale per assicurare alla classe borghese al potere l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica rispetto ai pericoli rivoluzionari che l&#8217;esperienza del &#8217;48 francese aveva dimostrato essere ancora vitali<a href="#_ftn53" title="">[53]</a>:<br />  <br /> «All&#8217;immagine della Francia, polveriera rivoluzionaria d&#8217;Europa, l&#8217;esperienza bonapartista faceva subentrare nella mente dei moderati una immagine diversa: quella di un paese dove le rivoluzioni potevano essere sconfitte e non solo attraverso la reazione aperta, ma anche con una politica che, assorbendo e trasferendo su di un piano diverso una parte delle istanze del movimento rivoluzionario, immunizzasse preventivamente dal pericolo di nuove rivoluzioni. Nella generale trasformazione dell&#8217;immagine tradizionale della Francia, anche l&#8217;accentramento amministrativo perfezionato da Napoleone III dopo la sua ascesa al potere era suscettibile di trasformarsi, da quel risultato della «tirannide rivoluzionaria» che era sempre stato considerato, in uno strumento di ordine e sicurezza&#038;»<a href="#_ftn54" title="">[54]</a>.<br />  <br /> L&#8217;altro ordine di ragioni fu di natura economico-sociale, perché connesso alla questione meridionale sorta a seguito dell&#8217;annessione delle regioni dell&#8217;Italia del sud.<br /> Per Ragionieri, infatti, quando cominciarono a giungere a Torino, da parte degli emissari piemontesi a Palermo e a Napoli, rapporti allarmanti sullo stato della sicurezza e sulle condizioni economiche del Mezzogiorno, ragioni di necessità imposero la soluzione del centralismo amministrativo:<br />  <br /> «&#038;è l&#8217;andamento stesso della preparazione e della discussione dell&#8217;ordinamento amministrativo del regno che dimostra la parte determinante che nella sua risoluzione ebbe l&#8217;emergere della questione meridionale&#038;<a href="#_ftn55" title="">[55]</a>&#038;Questione meridionale era.., in primo luogo, l&#8217;accostarsi di due parti d&#8217;Italia, nelle quali lo sviluppo delle formazioni economiche e sociali aveva raggiunto gradi qualitativamente diversi<a href="#_ftn56" title="">[56]</a>&#038;».<br />  <br /> Nel 1961, il confronto fu ripreso da Guido Astuti nel corso del XL congresso di storia del Risorgimento italiano, con un intervento dal titolo «L&#8217;unificazione amministrativa del Regno d&#8217;Italia»<a href="#_ftn57" title="">[57]</a>.<br /> Netta la sua posizione sull&#8217;origine sabauda del sistema amministrativo italiano: ad avviso dello storico l&#8217;ordinamento piemontese era da considerarsi, per quanto concerne il centralismo amministrativo, molto simile a quello degli Stati preunitari.<br /> Ad avviso dell&#8217;Astuti l&#8217;accentramento, eredità del sistema assolutistico, fu il risultato del timore della classe dirigente per il prevalere delle forze disgregatrici, interne ed esterne, e delle cattive impressioni suscitate dall&#8217;esperienza dei governi provvisori specie nel Mezzogiorno:<br />    <br /> «Le preoccupazioni per la minaccia che sarebbe potuta venire all&#8217;unità dallo scatenarsi dei municipalismi e dei regionalismi, dalla piaga del malcostume amministrativo delle clientele e delle camorre locali, vennero principalmente dai patrioti e uomini politici più illuminati del Mezzogiorno, dai più fedeli collaboratori del Cavour, come lo Spaventa, il Pisanelli, lo Scialoja, il Mancini, il De Sanctis, il Poerio, il Massari, il La Farina&#038;Del resto, ancora nel 1866, una delle più alte coscienze meridionali, Giustino Fortunato, in un memorabile discorso alla camera esprimeva la più radicata convinzione contro le autonomie, il decentramento, le regioni&#038;»<a href="#_ftn58" title="">[58]</a>.<br />  <br /> Dunque, l&#8217;unificazione<br />  <br /> «&#038;si compì fondamentalmente&#038;mediante l&#8217;estensione delle leggi e delle istituzioni amministrative del regno sardo: sotto questo profilo, appare ben comprensibile, anche se sostanzialmente ingiustificata, l&#8217;accusa di «piemontesizzazione», che costituì uno dei motivi dominanti dell&#8217;opposizione al nuovo ordine di cose, durante i primi decenni dopo l&#8217;unificazione&#038;»<a href="#_ftn59" title="">[59]</a>. E tuttavia, «&#038;l&#8217;ordinamento amministrativo dello Stato sardo, pur nelle sue strutture accentrate di tipo francese, ancora in parte legate al conservatorismo del vecchio Piemonte ma in larga misura rinnovate dalle riforme successive agli avvenimenti politici del 1848, presentava un complesso di istituzioni e forme di organizzazione più moderne rispetto a quelle degli altri Stati della penisola, ove tuttora vigevano generalmente gli ordinamenti amministrativi instaurati dopo il 1815<a href="#_ftn60" title="">[60]</a>&#038;Sotto il profilo giuridico&#038;si deve riconoscere senza riserve l&#8217;importanza eccezionale dell&#8217;unificazione<a href="#_ftn61" title="">[61]</a>&#038;Il nuovo Stato, con il suo ordinamento politico-costituzionale ed amministrativo, poneva fine a secoli di particolarismi, che rimandavano fino all&#8217;età delle invasioni barbariche, e ciò attraverso&#038;la creazione di ordinamenti che segnavano un innegabile progresso civile e costituivano la base sicura per l&#8217;ulteriore sviluppo dello Stato italiano, come Stato di diritto<a href="#_ftn62" title="">[62]</a>&#038; ».<br />  <br /> Il dibattito fu, poi, arricchito da una approfondita ricerca di Adriana Petracchi sulle origini dell&#8217;ordinamento comunale e provinciale<a href="#_ftn63" title="">[63]</a>, che non solo mise in luce l&#8217;origine piemontese del sistema amministrativo dello Stato italiano, ma attribuì la scelta centralistica a motivi tecnico-giuridici e, principalmente, all&#8217;inesperienza degli uomini del governo e, più in generale, della classe politica rispetto alla complessità dei problemi dell&#8217;unificazione.<br /> Troppo complessa, insomma, la realizzazione dell&#8217;ente regione e del conseguente decentramento di risorse e competenze statali e così, per ragioni di comodo, si scelse la soluzione più semplice ovvero l&#8217;estensione a tutto il territorio nazionale della legislazione Rattazzi che, peraltro, consentiva a quella stessa classe di meglio tutelare i propri interessi tramite il controllo governativo sulle nomine dei governatori, degli intendenti e dei sindaci.<br /> Non si capì, quindi, o non si volle capire, che il progetto regionalista altro non era se non un&#8217;evoluzione fisiologica del sistema piemontese sulle autonomie locali, progressivamente orientato a valorizzare appunto l&#8217;autonomismo; non si comprese, in altri termini, che le regioni costituivano un tentativo di recuperare il modulo organizzativo della vecchia divisione, introdotto nel 1847 e abbandonato proprio dalla legislazione Rattazzi, e ciò per far fronte all&#8217;ingrandimento territoriale della nuova entità statale e all&#8217;incremento dei compiti amministrativi del governo centrale e locale<a href="#_ftn64" title="">[64]</a>.<br /> Certo, negli ideatori della riforma vi era il convincimento che, prima o poi, anche l&#8217;organo consiliare regionale, come era accaduto per i vecchi consigli divisionali e provinciali, sarebbe divenuto a rappresentanza elettorale diretta<a href="#_ftn65" title="">[65]</a> e ciò costituiva, indubbiamente, un motivo di preoccupazione per chi vedeva il pericolo che la regione potesse cadere in mani sbagliate ovvero sotto il controllo delle forze reazionarie e clericali o di quelle democratiche.<br /> Ad ogni buon conto, il progetto di riforma naufragò perché mancarono uomini di Governo capaci, e l&#8217;impreparazione della classe politica emerse chiaramente in seno alla commissione della Camera incaricata di analizzarlo:<br />  <br /> «..se appena si abbandona il facile terreno dei motivi ideologici, i parlamentari palesavano la sconcertante impreparazione di fondo della nuova classe politica: Bettino Ricasoli<a href="#_ftn66" title="">[66]</a> rinuncia all&#8217;incarico di Relatore della Commissione perché confessa candidamente di non conoscere le leggi amministrative piemontesi del 1859 e Marco Minghetti<a href="#_ftn67" title="">[67]</a> dichiara di ignorare la legislazione sanitaria delle province meridionali a tal punto da non saper decidere se fosse conveniente o meno estendervi l&#8217;ordinamento subalpino&#038;»<a href="#_ftn68" title="">[68]</a>.<br />  <br /> E il recondito timore ideologico di molti parlamentari, anche del Mezzogiorno, non era che l&#8217;ordinamento regionale avrebbe messo a rischio l&#8217;unità, ma che l&#8217;elettività dei sindaci, oltre che dei presidenti delle deputazioni provinciali e dei consiglieri regionali, avrebbe inciso negativamente sull&#8217;egemonia del partito liberale al potere. Essi infatti<br />  <br /> «&#038;o non si fidavano delle istituzioni rappresentative locali, oppure &#8211; come appare più probabile &#8211; miravano a conservare la disponibilità di quella carica [quella del sindaco]&#038; per collocarvi notabili di propria fiducia mediante il personale influsso sul Ministero e sugli intendenti<a href="#_ftn69" title="">[69]</a>&#038;Specialmente nell&#8217;Italia centrale e meridionale, il nuovo ceto politico, alquanto ristretto, si esprimeva nei deputati del Parlamento: in pochi uomini, cioè, ben consapevoli che, come senza l&#8217;aiuto dei piemontesi non sarebbero riusciti a rovesciare i regimi della Restaurazione, così, senza il loro appoggio ed il sostegno di un Governo saldamente accentrato, ben difficilmente avrebbero potuto reggersi al potere. Costoro sapevano di avere alle spalle un&#8217;opinione pubblica amorfa e facilmente influenzabile da parte della vecchia classe politica locale spodestata e ostile&#038;»<a href="#_ftn70" title="">[70]</a>.<br />  <br /> Le conclusioni cui giunse la Petracchi furono poi criticate, nel 1964, da Claudio Pavone nel suo studio dedicato all&#8217;amministrazione centrale e all&#8217;amministrazione periferica dal 1859 al 1866<a href="#_ftn71" title="">[71]</a>, secondo cui la scelta centralistica ebbe essenzialmente motivi politici e sociali, giustificandosi con la necessità di:<br />  <br /> «&#038;tener salda l&#8217;unità di uno Stato costruito sopra una società asfittica e solcata da profonde ineguaglianze, borghesi e preborghesi, coincidenti, nei loro tratti più vistosi, con fratture geografiche ricche di alibi storici e di rischi politici<a href="#_ftn72" title="">[72]</a>&#038;La classe dirigente italiana fu, nel suo complesso, troppo impegnata a tenere in piedi, come che fosse, contro i «neri» e contro i «rossi», il particolare tipo di Stato unitario da lei faticosamente creato per accettare il rischio di comprometterne la stabilità tentando quei rimedi dell&#8217;<em>arte</em> contro l&#8217;accentramento di cui parlava&#038;il Torqueville<a href="#_ftn73" title="">[73]</a>..». Ed ancora, «&#038;era fondamentale per la classe dirigente, che poco poteva contare su organismi di partito, avere in pugno un saldo strumento amministrativo, al doppio fine di far sentire con energia e continuità la propria azione stimolatrice agli amministrati e di garantirsi le condizioni per la propria indispensabile permanenza al potere. Così diveniva necessariamente sempre maggiore il peso di una burocrazia rigidamente gerarchizzata, ancora molto vicina alle tradizioni degli antichi regimi, e investita nello stesso tempo del senso dell&#8217;insostituibilità della sua capillare azione per il bene superiore della patria<a href="#_ftn74" title="">[74]</a>&#038;».<br />  <br /> <strong>4. Considerazioni conclusive</strong><br />  <br /> Il sintetico <em>excursus</em> svolto nei due precedenti paragrafi offre un quadro abbastanza nitido sia delle varie questioni affrontate, nel corso delle celebrazioni sul centenario, in merito all&#8217;evoluzione dell&#8217;amministrazione periferica statale e dell&#8217;ordinamento degli enti locali, sia delle conclusioni cui il dibattito fra gli studiosi è pervenuto e che in parte conservano una loro validità.<br /> Esso fornisce, inoltre, una serie di spunti di riflessioni, a carattere generale, con riferimento al momento presente, in una fase in cui si è tornati a parlare di possibili riforme degli enti locali, ma anche di autonomismo differenziato e dell&#8217;attuazione dell&#8217;articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché di questione meridionale.<br /> Ovviamente, in questa sede, ci si limiterà a brevissime considerazioni senza entrare nel dettaglio di questi temi, talmente vasti da tagliare trasversalmente i settori disciplinari del diritto, sia costituzionale che amministrativo, della politologia e dell&#8217;economia.<br /> Ciò detto, si può, innanzi tutto, osservare come dall&#8217;analisi della storia istituzionale del nostro Paese emerga l&#8217;esistenza di una relazione molto forte, quasi di dipendenza, tra l&#8217;evoluzione normativa delle strutture periferiche dell&#8217;amministrazione statale, secondo un modello centralista, e l&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento degli enti locali e del connesso grado, più o meno ampio, della loro autonomia.<br /> Una relazione che non sembrerebbe, peraltro, presentare i caratteri della conflittualità; anzi tutto il contrario.<br /> Ed infatti, nel caso italiano, l&#8217;autonomismo più che dover essere immaginato come il polo opposto di un rapporto dialettico che vede il centralismo statale posizionato all&#8217;altra estremità, appare, piuttosto, come la «sintesi storica» del contrasto tra la tendenza degli apparati dello Stato, condizionati dai modelli napoleonici, ad accentrare competenze, specie laddove più si esprime la sovranità statale<a href="#_ftn75" title="">[75]</a>, e la presa d&#8217;atto, da parte di quegli stessi apparati, della necessità di decentrarle, per ragioni di efficienza ed economicità.<br /> Ciò in parallelo con l&#8217;incremento delle competenze delle pubbliche amministrazioni chiamate, sempre più, a corrispondere alla richiesta di tutelare, sui territori lontani dalla Capitale, un crescente numero di interessi sociali ed economici, selettivamente elevati dell&#8217;ordinamento alla dignità di situazioni soggettive meritevoli di tutela giuridica.<br /> In altri termini il centralismo amministrativo non si è posto in antitesi con l&#8217;autonomismo locale, ma anzi ne ha agevolato lo sviluppo modellandolo nel tempo a seconda delle circostanze storiche legate all&#8217;evoluzione dello Stato moderno.<br /> Ma in che termini è avvenuto questo processo che, per il Regno di Sardegna, sembrerebbe prendere corpo con le riforme carloalbertine del 1847<a href="#_ftn76" title="">[76]</a>?<br /> In un primo momento, lo Stato valorizza la figura dell&#8217;intendente<a href="#_ftn77" title="">[77]</a> e del sindaco, il primo in posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto all&#8217;altro, ma entrambi, comunque, di nomina governativa. Con strutture amministrative di supporto molto snelle, essi sono inizialmente chiamati a rappresentare il governo in periferia, a curare la corretta riscossione dei tributi, a gestire i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ma anche la tenuta e l&#8217;aggiornamento delle liste della leva militare.<br /> In seguito, con l&#8217;aumento delle esigenze delle popolazioni locali, connesse al progresso economico e sociale, nasce la necessità di assicurare altre funzioni e servizi non propriamente connesse all&#8217;esercizio della sovranità statale, come la costruzione e la manutenzione di strade carreggiabili o di opere idrauliche o di bonifica, la sanità pubblica e l&#8217;istruzione elementare con la gestione del relativo personale (medici e insegnanti).<br /> Si tratta, ovviamente, di nuove competenze che hanno dei costi, che qualcuno deve pagare e di cui il bilancio centrale non vuole farsi carico.<br /> Ed ecco, allora, che lo Stato, anziché avocarle a sé per poi decentrarle di nuovo, preferisce riconoscerle direttamente ai comuni e agli enti di secondo livello (provincie e/o divisioni). Per agevolare questo processo si consente uno «sdoppiamento funzionale e organizzativo» degli intendenti e dei sindaci che, in quanto agenti governativi, continuano a rimanere a capo di strutture periferiche di natura statale, ma che, al contempo, divengono responsabili di vertice di nuove entità, che gradualmente iniziano ad acquisire una propria soggettività giuridica distinta da quella dello Stato.<br /> Sono enti con un autonomo bilancio, anche se sottoposto a controllo governativo per il tramite degli intendenti, alimentato da tributi locali che hanno proprio la finalità di sostenere i costi delle nuove competenze. Sono, inoltre, dotate di un organo consiliare espressione diretta o indiretta<a href="#_ftn78" title="">[78]</a> di quella classe di borghesi e di proprietari chiamata a sobbarcarsi il peso maggiore della fiscalità. Da notare, altresì, come accanto alla nascente autonomia finanziaria, organizzativa e funzionale cominci a delinearsi la capacità di resistere o di agire in giudizio e questo proprio perché l&#8217;ambito della responsabilità giuridica dell&#8217;ente locale inizia a distinguersi da quello statale. Va, per inciso, evidenziato che le strutture amministrative di supporto sono ancora molto snelle, mancando un vero e proprio corpo burocratico professionale, che si svilupperà solo in seguito.<br /> Dunque, è tale processo di «sdoppiamento funzionale e organizzativo» che ha consentito la nascita e lo sviluppo dell&#8217;autonomismo locale il quale, a seconda delle fasi storiche che hanno caratterizzato l&#8217;esistenza dello Stato sardo e, poi, di quello italiano, sarà accompagnato da un rafforzamento o da un indebolimento della rappresentanza diretta degli organi assembleari degli enti locali e ciò a seconda della convenienza o meno delle classi economicamente e politicamente egemoni a favorirla o a scoraggiarla<a href="#_ftn79" title="">[79]</a>.<br /> Ciò premesso, può essere interessante notare come il sistema dell&#8217;autonomismo locale, che ha continuato ad evolversi durante tutta la storia del Paese, sia, tuttavia, entrato in crisi quando alla legge 7 aprile 2014, n. 56<a href="#_ftn80" title="">[80]</a> &#8211; pensata, come noto, nell&#8217;ambito di una più ampia revisione costituzionale che, fra le altre novità, avrebbe anche soppresso le provincie e trasformato il Senato della Repubblica in Camera delle regioni &#8211; è seguito il <em>referendum</em> del 4 dicembre 2016, che ha interrotto il progetto riformatore.<br /> E così, le provincie, che sarebbero dovute scomparire dall&#8217;ordinamento, sono rimaste, ma fortemente depotenziate nel loro ruolo, perché nel frattempo le Regioni avevano iniziato a privarle di risorse strumentali e finanziarie e ad accentrare funzioni e competenze di prossimità, storicamente di secondo livello; fatto curioso questo, se si pensa che l&#8217;autonomismo, nato per effetto delle modalità concrete di attuazione del centralismo amministrativo statale, è stato in parte messo in crisi da un altro centralismo, questa volta di marca regionale.<br /> Ma non è tutto, perché, mentre le provincie venivano progressivamente svuotate sotto il profilo istituzionale ed organizzativo, sempre le regioni favorivano la creazione di enti di area vasta su cui riversare le competenze provinciali acquisite.<br /> Poi, quando il progetto di riforma costituzionale si è interrotto, alle provincie si è iniziato nuovamente a chiedere di esercitare, con connesse responsabilità giuridiche di amministratori e funzionari, servizi e funzioni di fondamentale importanza quali la viabilità e l&#8217;edilizia scolastica senza però che le stesse potessero disporre delle risorse economiche necessarie, le quali, solo negli ultimi anni, sono riaffluite per effetto di specifici trasferimenti previsti dalle leggi di bilancio.<br /> Di qui, ora, la necessità di intraprendere un serio percorso volto a recuperare il ruolo originario delle provincie e a far sì che le stesse, assieme alle città metropolitane, divengano il principale punto di riferimento di una serie di funzioni, attraverso non solamente il recupero pieno di quelle storicamente considerate di prossimità, ma anche tramite l&#8217;acquisizione di nuove competenze decentrate dal livello regionale con contestuale semplificazione del sistema degli enti di area vasta<a href="#_ftn81" title="">[81]</a>.<br /> Un discorso simile andrebbe fatto per la regione il cui ruolo dovrebbe essere ripensato alla luce di questi poco più di settant&#8217;anni dall&#8217;entrata in vigore della Costituzione repubblicana.<br /> Un ente, inizialmente concepito per curare la programmazione legislativa e regolamentare per lo sviluppo dei territori, che ha finito per replicare modelli organizzativi statali all&#8217;insegna di un neo centralismo che, anziché valorizzare, ha spesso ostacolato l&#8217;autonomismo locale.<br /> In tale contesto, spicca la responsabilità delle regioni del sud proprio rispetto alla questione meridionale. Si è dato conto (par. 2.1.) del fatto che il divario nord-sud fosse già presente al momento dell&#8217;unità anche se con dimensioni modeste, essendo a quel tempo tutta l&#8217;Italia un Paese povero rispetto al contesto europeo.<br /> Gli studiosi hanno, però, messo in evidenza come il <em>gap </em>tra i redditi del nord-ovest e quelli del sud e delle isole cominci a crescere dal 1891 fino a raggiungere il suo massimo tra la fine degli anni &#8217;40 del &#8216;900 e il 1951, per poi diminuire fino agli anni &#8217;80 anche grazie all&#8217;opera della Cassa del Mezzogiorno. E&#8217; stato, altresì, evidenziato che gli effetti benefici dell&#8217;intervento straordinario<a href="#_ftn82" title="">[82]</a> cominciarono ad indebolirsi all&#8217;inizio degli anni &#8217;70 non solo in coincidenza con le crisi petrolifere, ma anche con l&#8217;avvento delle regioni la cui classe dirigente (politica e burocratica) imbrigliò le residue energie imprenditoriali sostenute dalla Cassa con una serie di politiche assistenzialistiche che, in alcuni casi, andarono a beneficio della criminalità organizzata<a href="#_ftn83" title="">[83]</a>.     <br /> Né la riforma, avvenuta fra il 1999 e il 2001, del Titolo V della parte seconda della nostra Carta ha contribuito a semplificare l&#8217;ordinamento. Al contrario, la riscrittura dell&#8217;articolo 117 è stata causa di numerosi conflitti di competenza tra legislazione statale e regionale che solo l&#8217;intervento costante della Corte costituzionale ha in parte attenuato.<br /> Dunque, per riassumere, oggi più che mai si avverte da varie parti la necessità di ripensare il sistema degli enti locali e l&#8217;ordinamento regionale.<br /> Per concludere, due brevi considerazioni sul Mezzogiorno d&#8217;Italia che continua a rappresentare una grade «questione» per l&#8217;intero Paese.<br /> La prima è che i problemi del sud rischiano oggi di passare sotto silenzio a causa della scomparsa delle terze generazioni degli intellettuali meridionalisti che al Mezzogiorno davano voce.<br /> Pur non mancando, al riguardo, associazioni e riviste specializzate che proseguono nella preziosa opera di analisi dei problemi del sud, si avverte sempre più la necessità che vi sia un luogo dove il dibattito sulla questione meridionale avvenga in termini istituzionali, con il coinvolgimento delle realtà produttive nazionali, di quelle lavorative e sociali e dei rappresentanti dell&#8217;autonomismo locale e delle regioni.<br /> Si potrebbe, ad esempio, certo in controtendenza rispetto a quanto si è sostenuto negli ultimi anni, ripensare la composizione e le funzioni del Consiglio nazionale dell&#8217;economia e del lavoro, organismo disciplinato dall&#8217;articolo 99 della Costituzione sul modello del Consiglio economico del Reich della Costituzione di Weimar del 1919 e dell&#8217;analogo organismo previsto dalla Carta costituzionale francese del 1946.<br /> Quell&#8217;articolo, come noto, fu la risultante di un elevato dibattito in Assemblea costituente nel corso del quale emerse la proposta, sostenuta soprattutto da Costantino Mortati, di recuperare, attualizzandola, l&#8217;idea di una rappresentanza corporativa su base democratica teorizzata negli anni &#8217;20 dal partito popolare, ma sacrificata dal fascismo in favore di un corporativismo statalista, fortemente centralizzato e sottoposto a controllo governativo. La proposta fu poi smussata, in particolare nel corso delle due sedute del 28 e 30 gennaio 1947 della seconda sottocommissione della commissione dei settantacinque, per il timore<a href="#_ftn84" title="">[84]</a> che si potesse dare vita ad una «terza camera» in forte concorrenza con il Parlamento, specie sulle materie economiche.<br /> E tuttavia, a distanza di anni, una valida alternativa alla soppressione del Cnel potrebbe essere proprio quella di trasformarlo in un <em>Consiglio nazionale dell&#8217;economia, del lavoro e delle autonomie locali</em>, modificandone le funzioni ed ampliandone la rappresentanza.<br /> Potrebbe, ad esempio, esservi incluso non solo il c.d. terzo settore, ma anche tutto il sistema delle autonomie locali, riconducendo in seno al predetto organismo, con i dovuti adeguamenti ordinamentali, tutta la rete delle conferenze permanenti tra lo Stato i comuni, le autonomia locali e le regioni delineato dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.<br /> Né una simile riforma dovrebbe far temere sovrapposizioni e contrasti con il Parlamento, perché il nuovo Cnel diverrebbe sì una «terza camera», ma con lo scopo di rappresentare gli interessi collettivi dei corpi intermedi, eccessivamente sacrificati dagli ultimi vent&#8217;anni di globalizzazione sull&#8217;altare di un liberismo estremo, mentre le Camere, come ebbe già a rilevare Luigi Einaudi<a href="#_ftn85" title="">[85]</a>, continuerebbero ad esprimere una rappresentanza politica ovvero a farsi portavoce degli interessi generali dei Paese.   <br /> L&#8217;altra, e ultima, considerazione riguarda l&#8217;attuazione del terzo comma dell&#8217;articolo 116 della Costituzione in relazione al quale i Governi Gentiloni e Conte hanno avviato un confronto con le Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte sulle bozze d&#8217;intese che dovrebbero costituire la base per l&#8217;attivazione del procedimento parlamentare di conferimento di ulteriori forme e condizioni di autonomia.<br /> Vero è che da più parti sono emerse preoccupazioni per il fatto che il c.d. autonomismo differenziato potrebbe aggravare ancora di più la questione meridionale e, dunque, il divario tra regioni «ricche» e regioni «povere».<br /> Tuttavia, la possibilità, offerta dalla Costituzione alle regioni, di acquisire nuovi spazi di autonomia potrebbe, anche, rappresentare un&#8217;occasione di crescita per l&#8217;intero Paese se non altro perché lo sviluppo di alcuni territori potrebbe fungere da volano per quello di altre zone, a partire da quelle contermini, con conseguenti potenzialità in termini di crescita da non sottovalutare.<br /> Condizione, però, indispensabile perché ciò possa avvenire è la definizione di quei livelli essenziali delle prestazione concernenti i diritti civili e sociali cui fa cenno l&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera m), sui quali dovrebbe poggiare il sistema dei controlli e degli interventi pubblici sostitutivi in base al principio costituzionale di sussidiarietà verticale.<br /> Inoltre, il percorso per l&#8217;individuazione dei citati livelli e delle connesse risorse economiche, necessarie per renderli effettivi, passa anche per una semplificazione del quadro normativo di riferimento invero ancora poco chiaro e incompleto<a href="#_ftn86" title="">[86]</a>.<br /> Ma quel che più conta è che la via dell&#8217;autonomismo differenziato non alteri quell&#8217;unità del mercato nazionale che la classe dirigente liberale, tra l&#8217;altro in prevalenza del nord, aveva perseguito attraverso il processo di unificazione nazionale.<br /> Sarebbe, tra l&#8217;altro, paradossale che mentre l&#8217;Italia è impegnata nella continua opera di costruzione di un mercato unitario a livello europeo, sorgessero in patria ostacoli di natura ordinamentale alla libera e uniforme circolazione degli investimenti, ad esempio per le opere strategiche o per gli impianti produttivi, e più in generale della ricchezza prodotta.<br /> In altri termini, l&#8217;elenco delle materie del terzo comma dell&#8217;articolo 117, in combinato con il terzo comma dell&#8217;articolo 116, della Costituzione, al di là di tutte le interpretazioni giuridiche possibili, è fatto di parole.<br /> Riempirle di significato è una scelta politica e questa scelta potrà essere tanto più benefica e positiva per il Paese quanto più essa sarà il risultato di una sintesi tra l&#8217;interesse legittimo delle regioni a rivendicare più spazi di autonomia e l&#8217;interesse nazionale declinato nella, forse banale, considerazione che o si cresce tutti insieme o non si va da nessuna parte.<br /> Mazzini diceva che l&#8217;Italia sarebbe stata quello che il Mezzogiorno sarebbe stato.<br /> E&#8217;, più probabile, invece, che le sorti del Paese saranno legate al «come» le sue varie parti, tutte le sue parti, nord, nord-est, isole (grandi e piccole), centro e sud continentale, decideranno di stare insieme.  <br />  <br />                    <br /> <strong>5. Indicazioni bibliografiche</strong><br />  <br /> Si segnalano di seguito le principali fonti bibliografiche consultate ai fini dell&#8217;analisi delle questioni prese in considerazione nel presente lavoro, escluse le opere di volta in volta specificamente annotate in calce ai precedenti paragrafi.<br /> Tali indicazioni, tuttavia, non esauriscono lo sterminato elenco di studi sul Risorgimento, sulla questione meridionale e sull&#8217;origine dell&#8217;organizzazione amministrativa dello Stato italiano e dell&#8217;ordinamento delle autonomie locali.<br />  <br /> Utili si sono, innanzi tutto, rivelate le fonti biografiche o di carattere memorialistico riguardanti i principali protagonisti del Risorgimento.<br /> Per quanto riguarda la figura di Cavour cfr. Cafagna L., Cavour, il Mulino, Bologna, 1999; Levra U. (a cura di), Cavour, l&#8217;Italia e l&#8217;Europa, il Mulino, Bologna, 2011; Mack Smith D., Cavour. Il grande tessitore dell&#8217;Unità d&#8217;Italia, Bompiani, RCS libri, Milano, 2010; Omodeo A., L&#8217;opera politica del Conte di Cavour (1848-1857), Mursia, Milano, 2012; Romeo R., Cavour e il suo tempo, Laterza, Roma-bari, 2012; Romeo R., Vita di Cavour, Laterza, Roma-Bari, 2004; Talamo G., Cavour, La Navicella, Roma, 1992; Viarengo A., Cavour, Salerno Editrice, Roma, 2010.<br /> Di impostazione non storicistica ma altrettanto pregevoli cfr. De Feo I., Cavour. L&#8217;uomo e l&#8217;opera, Mondadori, Milano, 2017 e Ottone P., Cavour. Storia pubblica e privata di un politico spregiudicato, Longanesi, Milano, 2011.<br /> Particolarmente interessante, per comprendere il pensiero politico del Conte, è la lettura dei suoi interventi nel corso delle sedute della Camera subalpina e di quella del Regno d&#8217;Italia, i cui resoconti parlamentari sono liberamente consultabili attraverso il portale storico della Camera dei deputati (<a href="https://storia.camera.it/">https://storia.camera.it</a>).<br /> Su Giuseppe Garibaldi cfr. Mack Smith D., Garibaldi, Mondadori, Milano, 1998; Milza P., Garibaldi, Longanesi, Milano, 2013; Riall L., Garibaldi. L&#8217;invenzione di un eroe, Laterza, Roma-Bari, 2017; Scirocco A., Garibaldi. Battaglie, amori, ideali di un cittadino del mondo, Laterza, Roma-Bari, 2007. Si segnalano, altresì, il Garibaldi di Alexandre Dumas, Newton Compton, 2011 e le memorie del Generale: Garibaldi G., Memorie autobiografiche, Giunti ed., Firenze, 2011 [più datate e in versione non integrale, ma, forse, di più agevole lettura Garibaldi G., Memorie. Con appendice d.i scritti politici, BUR, Milano, 1998].<br /> Su Vittorio Emanuele II cfr. Viarengo A., Vittorio Emanuale II, Salerno Editrice, 2017. Più in generale, sulla monarchia sabauda si rinvia a Cognasso F., Rota E., Silva P., Costruttori dello Stato. Sovrani di Casa Savoia, Biblioteca di Storia Politica (diretta da Domenico Fisichella), Ed. Pagine, Roma, 2016. Si segnala, inoltre, Oliva G., I Savoia, Mondadori, 1999.<br /> Su Mazzini cfr. Belardelli G., Mazzini, il Mulino, Bologna, 2011; Luzzatto S., La mummia della Repubblica. Storia di Mazzini imbalsamato, Einaudi, Torino, 2011; Sarti R., Giuseppe Mazzini. La politica come religione civile, Laterza, Roma-Bari, 2005. Sul suo pensiero politico si rinvia a Mazzini G., Scritti politici, Utet, Torino, 2011.<br />  <br /> Sul Risorgimento cfr. Banti A. M., Il Risorgimento italiano; Laterza, Roma-Bari, 2004; Banti A. M., La nazione nel risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell&#8217;Italia unita, Einaudi, Torino, 2000; Banti A. M., Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo, Laterza-Bari, 2011; Belardinelli M., Il Risorgimento e la realizzazione della comunità nazionale, Edizioni Studium, Roma, 2011; Beals D. e Biagini E. F., Il Risorgimento e l&#8217;unificazione dell&#8217;Italia, il Mulino, Bologna, 2005; Berselli A., Il governo della Destra. Italia legale e Italia reale dopo l&#8217;Unità, il Mulino, Bologna, 1997; Berti G., I democratici e l&#8217;iniziativa meridionale nel Risorgimento, Feltrinelli, Milano, 1962; Candeloro G., Storia dell&#8217;Italia moderna. Vol. IV Dalla rivoluzione nazionale all&#8217;unità 1849-1860, Feltrinelli, Milano, 2011; Candeloro G., Storia dell&#8217;Italia moderna. Vol. V, La costruzione dello Stato unitario 1860-1871, Feltrinelli, Milano, 1978; Di Rienzo E., Il Regno delle Due Sicilie e le potenze europee. 1830-1861, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012; Lupo S., L&#8217;unificazione italiana. Mezzogiorno, rivoluzione, guerra civile, Donzelli, Roma, 2011; Macry P., Unità a Mezzogiorno &#8211; Come l&#8217;Italia ha messo assieme i pezzi; Il Mulino, Bologna, 2012; Maturi W., Interpretazioni del Risorgimento, Einaudi, Torino, 1962; Pécout G., Il lungo Risorgimento, Mondadori Bruno, Milano, 2011; Pescosolido G., Nazione, sviluppo economico e questione meridionale in Italia, Rubbettino, 2017, in particolare sul Risorgimento pp.35-91; Sabbatucci G.-Vidotto V. (a cura di), Storia d&#8217;Italia, Vol 1, Le premesse dell&#8217;unità. Dalla fine del Settecento al 1861, Laterza, Roma-Bari, 1994; Sabbatucci G.-Vidotto V. (a cura di), Storia d&#8217;Italia, Vol 2, Il nuovo Stato e la società civile 1861-1887, Laterza, Roma-Bari, 1995; Scirocco A., L&#8217;Italia del Risorgimento (1800-1871), il Mulino, Bologna, 1993; Villari L., Bella e Perduta. L&#8217;Italia del Risorgimento, Laterza, Roma-Bari, 2012.<br /> In particolare, sulla polemica tra Gioacchino Volpe e Benedetto Croce e su quella, a distanza, tra Rosario Romeo e Antonio Gramsci: cfr. Volpe, <em>L&#8217;Italia in cammino</em>, Donzelli, Roma, 2010 (prima edizione 1927) e Croce, <em>Storia d&#8217;Italia dal 1871 al 1915</em>, III ed., Bari, 1928; cfr. altresì Gramsci, <em>Scritti sul Risorgimento</em>, ora in <em>Sul Risorgimento</em> a cura di Enrico Mannari, Mind edizioni, Milano, 2011 e Romeo R., <em>Risorgimento e capitalismo, </em>Roma-Bari, 1998. <br /> Sul costituzionalismo ottocentesco cfr. Allegretti U., Profilo di Storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello Stato liberale, il Mulino, Bologna, 1989; Allegretti U., Storia costituzionale italiana, Popolo e Istituzioni, il Mulino, Bologna, 2014 (in particolare la parte dedicata alle vicende dello Stato liberale: pp. 25-70); Amato G., Le istituzioni della democrazia. Un viaggio lungo cinquant&#8217;anni, il Mulino, Bologna, 2014, in particolare i saggi Cavour e il suo tempo, Il costituzionalismo dell&#8217;800 e i diritti di libertà e Dallo Stato di diritto allo Stato costituzionale (pp. 25-78), il Mulino, Bologna, 2014; Arangio Ruiz G., Storia costituzionale del Regno d&#8217;Italia, Jovene, Napoli, 1986; Ghisalberti C., Storia costituzionale d&#8217;Italia 1848-1994, Laterza, Roma-Bari, 2002; Ferrara G., La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica, Laterza, Roma-Bari, 2006.<br /> Sul rapporto tra l&#8217;evoluzione del diritto di proprietà ed il liberalismo ottocentesco cfr. Bobbio N., Il positivismo giuridico, Giappichelli, Torino, 1996, 55-84 e Rodotà S., Il terribile diritto. Saggi sulla proprietà privata e i beni comuni, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 73-171.     <br />  <br /> Sulla questione meridionale si segnala Barbagallo F., La questione italiana. Il Nord e il Sud dal 1860 ad oggi, Laterza ed. economica, Roma-Bari, 2017; Cassese S. (a cura di), Lezioni sul Meridionalismo, Il Mulino, Bologna, 2016; Castronovo V., Storia economica d&#8217;Italia. Dall&#8217;Ottocento ai giorni nostri, Einaudi, Torino, 2013; Petraccone C., Le &#8216;due Italie&#8217;. La questione meridionale tra realtà e rappresentazione, Laterza, Roma, 2005; Salvadori M.L., Il Mito del buongoverno. La questione meridionale da Cavour a Gramsci, Einaudi, Torino, 1963.<br /> Per quanto concerne gli intellettuali meridionalisti cfr. Colajanni N., Nel regno della mafia, ripubblicato da BUR, RCS, Milano, 2013; Colajanni N., Settentrionali e meridionali: agli italiani del Mezzogiorno, Milano-Palermo, R. Sandron, Roma presso la Rivista popolare, 1898; Compagna F., il Meridionalismo liberale. Antologia di scritti a cura di Giuseppe Ciranna e Ernesto Mazzetti, Laterza, Roma-Bari, 1988; Dorso G. La rivoluzione meridionale. Saggio storico-politico sulla lotta politica in Italia, edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2018; Franchetti L., Condizioni economiche e amministrative delle Provincie napoletane (Appunti di viaggio), ristampate in Mezzogiorno e colonie, La Nuova Italia Editrice, Firenze, 1950 e, da ultimo, in Condizioni economiche e amministrative delle Provincie napoletane. Appunti di viaggio &#8211; Diario del viaggio, a cura di A. Jannazzo, Collezione di Studi Meridionali, Laterza, Roma-Bari, 1985; Franchetti L., Condizioni politiche e amministrative della Sicilia, ristampato recentemente da Donzelli, Roma, 1993; Fortunato G. Antologia dai suoi scritti, a cura di Manlio Rossi Doria, Laterza, Roma-Bari, 1948; Galasso G., Mezzogiorno. Da «questione» a «problema aperto», Collezione di Studi meridionali, Lacaita, Manduria, 2005; Salvemini, L&#8217;Italia politica nel XIX secolo, ristampato in Medioevo Risorgimento Fascismo. Antologia di scritti storici, a cura di E. Tagliacozzo e S. Bucchi, Collezione di Studi Meridionali, Laterza, Roma-Bari, 1992.<br />     <br /> Sul brigantaggio meridionale cfr. Il brigantaggio nelle province napoletane. Relazione dei deputati Massari e Castagnola colla legge sul brigantaggio, Fratelli Ferrario, Milano, 1863. Si segnala, inoltre, Ciconte E., La grande mattanza. Storia della guerra al brigantaggio, Laterza, Roma-Bari, 2018; Ferraro G., Il prefetto e i briganti. La Calabria e l&#8217;unificazione italiana (1861-1865), Quaderni di Storia, Mondadori, Milano, 2016; Macry P., Ancora sul brigantaggio meridionale, Rivista di storia economica, Fascicolo 3, dicembre 2013, il Mulino, Bologna, 349-354; Molfese F., Storia del brigantaggio dopo l&#8217;Unità, terza ed., Feltrinelli, Milano, 1974; Pinto C., La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti 1860-1870, Laterza, Roma-Bari, 2019.<br />  <br /> Per quanto riguarda gli studi a carattere revisionista, in particolare sul brigantaggio e sulla questione meridionale, si segnalano i libri di Pino Aprile e Gigi Di Fiore, che rappresentano l&#8217;ala più dura del revisionismo risorgimentale, e quelli di Giordano Bruno Guerri e Marco De Marco, che invece, sostengono posizioni più moderate: Aprile P., Carnefici. Fu genocidio: centinaia di migliaia di italiani del sud uccisi, incarcerati, deportati, torturati, derubati. Ecco le prove, Pickwick, Mondadori, Milano, 2017; Aprile P., Terroni. Tutto quello che è stato fatto perché gli italiani del sud diventassero meridionali, Pickwick, Mondadori, Milano, 2013; Di Fiore G., Briganti! Controstoria della guerra contadina nel Sud dei Gattopardi; De Agostini, Utet, Milano, 2017; Di Fiore G., Controstoria dell&#8217;unità d&#8217;Italia. Maffi e misfatti del Risorgimento, Bur, RCS, Milano, 2017. Si segnalano, altresì, di Giordano Bruno Guerri, Il sangue del sud. Antistoria del Risorgimento e del Brigantaggio, Mondadori, Milano, 2015 (ristampa 2019) e di Marco De Marco, Terronismo.  Perché l&#8217;orgoglio (sudista) e il pregiudizio (nordista) stanno spaccando l&#8217;Italia in due, Rizzoli, Mondadori, Milano, 2011.<br /> Sulle tematiche dell&#8217;evoluzione dell&#8217;organizzazione periferica dello Stato e dell&#8217;ordinamento degli enti locali si segnalano Astuto G., Unità senza federalismo. Cavouriani e democratici n. 1860, Amministrare, Fascicolo 1, supplemento 2013, il Mulino, Bologna, pp. 49-98; Caracciolo A., Stato e società civile. Problemi dell&#8217;unificazione italiana, Einaudi, Torino, 1960, in particolare pp. 67-100; Cassese S., Governare gli italiani. Storia dello Stato, il Mulino, Bologna, 2014; Cassese S., I caratteri originari e gli sviluppi attuali dell&#8217;amministrazione pubblica italiana, in Quad. cost., 1987, n. 449; Casula P., I Prefetti nell&#8217;ordinamento italiano. Aspetti storici e tipologici, Giuffrè Milano, 1972; Giannini M. S., I Comuni, in I Comuni, a cura di M.S. Giannini, Neri Pozza, Vicenza, 1968, ora in Giannini M. S., Scritti, Vol. V., 1963-1969, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 631 ss.; Melis G., Fare lo Stato per fare gli italiani, Ricerche di Storia delle istituzioni dell&#8217;Italia unita, il Mulino, Bologna, 2014; Melis G., Storia dell&#8217;Amministrazione italiana, il Mulino, 1996; Romanelli R. (a cura di), Storia dello Stato italiano dall&#8217;Unità ad oggi, Donzelli, Roma, 1995; Sandulli A.-Vesperini G., L&#8217;organizzazione dello Stato unitario, Rivista trimestrale diritto pubblico, Giuffrè, Milano, 1, 2011; Tosatti G., Storia del Ministero dell&#8217;Interno. Dall&#8217;Unità alla regionalizzazione, il Mulino, Bologna, 2009.<br /> Per quanto concerne l&#8217;organizzazione territoriale della Repubblica in riferimento agli articoli 1 e 5 della Costituzione si rinvia ai seguenti commenti: per l&#8217;art. 1 Carlo Esposito, Commento all&#8217;art. 1 della Costituzione, in La Costituzione italiana. Saggi, CEDAM, Padova, 1954, pp. 1-15; Costantino Mortati, Art. 1, Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, art. 1-12, pp. 1-50; cfr. altresì Olivetti M., Art. 1, in Commentario alla Costituzione (a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti), UTET, Torino, 2006. Per l&#8217;art. 5 Giorgio Berti, Art. 5, Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, art. 1-12, pp. 277-295; Carlo Esposito, Autonomie locali e decentramento amministrativo nell&#8217;art. 5 della Costituzione, in La Costituzione italiana. Saggi, CEDAM, Padova, 1954, pp. 67-85; Livio Paladin; Valori nazionali e principio di unità della Repubblica nella Costituzione italiana, in Saggi di storia costituzionale, il Mulino, Bologna, 2008.<br /> Sulle Regioni, in particolare, con specifico riferimento ai lavori della Costituente cfr. i commenti agli articoli 114-117, precedenti alla riforma, ad opera di Sergio Bartole in Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, Art. 114-117, Le regioni, le Province, i Comuni, TOMO I, Zanichelli, Bologna, 1985; cfr., inoltre, Allegretti U., Autonomia regionale e unità nazionale, Le Regioni, XXIII, n. 1 febbraio 1995, pp. 9-26; De Martin G. C., A voler prendere sul serio i principi costituzionali sulle autonomie territoriali, in <a href="http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/">www.associazionedeicostituzionalisti.it</a>, Rivista dell&#8217;Associazione italiana dei costituzionalisti, n. 3/2019 (data pubblicazione 10/07/2019); Dogliani M., Autonomie regionali e innovazione politica, in Mario Dogliani, La ricerca dell&#8217;ordine perduto. Scritti scelti, il Mulino, Bologna, 2015 (pp. 440-454);<br /> In particolare sull&#8217;autonomia differenziata cfr. Bin R., Che cosa non va nel sistema delle autonomie italiano (Relazione al Convegno «Quale rilancio per le autonomie locali»? Brescia, 24 maggio 2019), in <a href="http://www.robertobin.it/">www.robertobin.it</a>, sezione Bibliografia; Bin R., L&#8217;attuazione dell&#8217;autonomia differenziata (Relazione al Convegno di Torino «A che punto è l&#8217;autonomia differenziata» del 20 aprile 2017), in <a href="http://www.forumcostituzionale.it/">www.forumcostituzionale.it</a> (Forum di Quaderni costituzionali Rassegna), sezione <em>I Paper del Forum</em>; Bin R., Regioni tra politica e burocrazia, in Le Regioni, il Mulino, Bologna, editoriale, pp. 573-590; Caravita B., Un doppio binario per l&#8217;approvazione del regionalismo differenziato?   in <a href="http://www.federalismi.it/">www.federalismi.it</a>, n. 13/2019; Catelani E., Nuove richieste di autonomia differenziata ex art. 116, comma 3, Cost: profili procedimentali di dubbia legittimità e possibile violazione dei diritti, in <a href="http://www.osservatoriosullefonti.it/">www.osservatoriosullefonti.it</a> Anno XI, Fascicolo 2/2018;  Falcon G., Il regionalismo differenziato alla prova, diciassette anni dopo la riforma costituzionale, in Le Regioni, il Mulino, Bologna, 4/2017, pp. 625-634; Gianfrancesco E., Dimensione garantistica e dimensione collaborativa nel disegno costituzionale dei rapporti tra Stato e Regioni,  in <a href="http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/">www.associazionedeicostituzionalisti.it</a>, Rivista dell&#8217;Associazione italiana dei costituzionalisti, n. 3/2019 (data pubblicazione 10/07/2019); Palermo F., Il ruolo dello Stato nel regionalismo asimmetrico, in <a href="http://www.federalismi.it/">www.federalismi.it</a>, n. 15/2019; Pinelli C., I livelli essenziali delle prestazioni, Rivista giuridica del Mezzogiorno, Fascicolo 3, settembre 2018, il Mulino, Bologna, pp. 769-785; Scaccia G., L&#8217;ente regionale fra mitologia federale e realtà costituzionale, in <a href="http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/">www.associazionedeicostituzionalisti.it</a>, Rivista dell&#8217;Associazione italiana dei costituzionalisti, n. 1/2014 (data pubblicazione 7/02/2014); Tarli Barbieri G., Verso un regionalismo differenziato o verso un regionalismo diffuso? Appunti sulla (presunta) attuazione dell&#8217;art. 116, comma 3, Cost., in <a href="http://www.osservatoriosullefonti.it/">www.osservatoriosullefonti.it</a> Anno XII, Fascicolo 2/2019; Violini L., L&#8217;autonomia delle Regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri <em>ex </em>art. 116, comma 3, Cost.,  in <a href="http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/">www.associazionedeicostituzionalisti.it</a>, Rivista dell&#8217;Associazione italiana dei costituzionalisti, n. 4/2018 (data pubblicazione 14/11/2018).<br /> Sul Cnel si segnala Cappuccio L., Commento all&#8217;articolo 99 della Costituzione, Commentario alla Costituzione, a cura di Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, Utet giuridica, Torino, 2006, Vol. 2, pp. 1927-1937; Ratto Trabucco F., Utilità o inutilità del Cnel e sua soppressione (<em>rectius</em>, sospensione) a mezzo legge ordinaria, in <a href="http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/">www.associazionedeicostituzionalisti.it</a> Rivista dell&#8217;Associazione italiana dei costituzionalisti, n. 1/2018 (data pubblicazione 31/01/2018); Treu T., Il Cnel ieri e oggi, in Rivista <em>Lavoro Diritti Europa</em>. Rivista nuova di Diritto del Lavoro, numero 2/2018, pp. 2-11.   <br />  <br />  <br /> ;<br />  <br />                 <br />  <br />  <br />    <br />     <br />  <br />  <br />  <br />            <br />       <br />  <br />            <br />    <br />  <br />  <br />       <br />  <br />   <br />                 <br />     <br />  </div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Viceprefetto.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Cfr. portale storico della Camera dei deputati, VII, legislatura, sessione del 1861, tornata del 27 marzo 1861, p. 332 del resoconto stenografico.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Si vedano in proposito gli studi di Giorgio Candeloro, La nascita dello Stato italiano, Relazione svolta nel corso del II convegno di Studi gramsciani, Roma 19-21 marzo 1960, in Atti del II convegno di studi gramsciani, Editori Riuniti, Roma, 1962, pp. 19-46 e di Emilio Sereni, Mercato nazionale e accumulazione capitalistica nell&#8217;unità italiana, relazione svolta nel medesimo convegno e parimenti pubblicata in Atti del II convegno di studi gramsciani, Editori Riuniti, Roma, 1962, pp. 583-654.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> I dati dimostrano, infatti, come la disomogeneità territoriale fosse più variegata e complessa.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> E&#8217; stato, al riguardo, stimato che il costo di una tonnellata di carbone al centro della Sicilia era pari a otto volte rispetto a quello calcolato a bocca di miniera in Inghilterra.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> E&#8217; stato, inoltre, calcolato che nel 1861 l&#8217;Italia avesse 8,8 Km di ferrovie per ogni 1000 Kmq, la Sicilia zero e il Mezzogiorno continentale 2,4% e che nel 1886 le cifre salivano, rispettivamente, a 42 Km per ogni 1000 Kmq, 34,7% e 35,2%.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Einaudi L., Miti e paradossi della giustizia tributaria, Einaudi, Torino, 1940, p. 281.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> In proposito, ai tentativi revisionisti di sostenere che nella circostanza fossero stati uccisi centinaia di cittadini e compiute violenze di ogni tipo ai danni di intere famiglie, recenti ricerche hanno replicato che l&#8217;operazione portò alla fucilazione di poco più di una decina di persone.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Il riferimento è al generale Charles Antoine Manhès noto, appunto, per i metodi violenti di lotta al brigantaggio in Italia e, in particolare, nel Mezzogiorno durante il periodo napoleonico.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> In sintesi, nel 2008, una rappresentanza di associazioni neoborboniche si è recata a Fenestrelle per apporvi questa targa: «Tra il 1860 e il 1861 vennero segregati nella fortezza di Fenestrelle migliaia di soldati dell&#8217;esercito delle Due Sicilie che si erano rifiutati di rinnegare il re e l&#8217;antica patria. Pochi tornarono a casa, i più morirono di stenti. I pochi che sanno s&#8217;inchinano». A distanza di pochi anni lo storico Alessandro Barbero pubblicò un libro (<em>I prigionieri dei Savoia. La vera storia della congiura di Fenestrelle, Laterza, Roma-Bari, 2012</em>) nel quale ha sostenuto come dalle fonti archivistiche consultate sia emerso che un soldato morì appena giunto al forte; nei giorni seguenti ben 178 su 1186 vennero ricoverati in ospedale e altri quattro vi morirono.<br /> Al di là del fatto storico in sé è, però, interessante osservare come il libro abbia scatenato fortissime polemiche e che lo storico, oggetto di offese e minacce sui social, sia stato accusato di non aver basato la propria ricostruzione su tutte le fonti disponibili. A Barbero è stato, anche, replicato che a Fenestrelle trovarono la morte, per stenti, 8.000 persone e che, più in generale, 40.000 soldati dell&#8217;ex Regno delle Due Sicilie morirono nelle prigioni del nord Italia. Il fatto che poi la lapide sia stata rimossa ha rinfocolato le polemiche.<br /> Più in generale i sostenitori del revisionismo più estremo parlano di «genocidio» degli occupanti piemontesi ai danni delle popolazioni del sud.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Francesco II se ne accorso troppo tardi quando decise di concedere la costituzione nel giugno 1860. Ciò costituì paradossalmente un errore tattico essendo il suo regno in guerra, perché l&#8217;iniziativa indebolì lo Stato ancora di più.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Assieme alle armate imperiali e alla più avanzata legislazione francese.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> In ottemperanza al principio di eguaglianza sancito dalla Rivoluzione francese.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> L&#8217;articolo 19 del relativo disegno di legge, il primo dei quattro presentati da Minghetti alla Camera dei deputati nella tornata del 13 marzo 1861, concernente la ripartizione del regno e la disciplina delle autorità governative, attribuiva, infatti, al prefetto il ruolo di rappresentante del Governo nella provincia. Fra le varie competenze, egli avrebbe dovuto vigilare sull&#8217;andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, adottando i provvedimenti ritenuti indispensabili nei diversi settori dei servizi. Al prefetto sarebbe dovuta essere ricondotta anche l&#8217;amministrazione delle carceri e la gestione della pubblica sicurezza, potendo egli richiedere l&#8217;intervento della forza armata. Ed ancora, il prefetto avrebbe dovuto provvedere alla pubblicazione ed all&#8217;esecuzione delle leggi in provincia o all&#8217;autorizzazione alle opere pie circa l&#8217;accettazione di lasciti e doni. Cfr. Il Parlamento dell&#8217;unità d&#8217;Italia (1859-1861), Atti e documenti della Camera dei deputati, III, Segretariato generale della Camera dei deputati, Roma, 1961, p. 29.     </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Tutto il Titolo V del relativo disegno di legge, il secondo dei quattro presentati da Minghetti alla Camera dei deputati nella tornata del 13 marzo 1861, riguardante l&#8217;ordinamento dell&#8217;amministrazione provinciale e comunale, era dedicato alla vigilanza sui comuni e sulle province da parte dei prefetti e dei governatori regionali. Cfr. Il Parlamento dell&#8217;unità d&#8217;Italia (1859-1861), Atti e documenti della Camera dei deputati, III, Segretariato generale della Camera dei deputati, Roma, 1961, pp. 75 ss.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Il secondo disegno di legge, citato alla nota precedente, mutava denominazione al sindaco ora chiamato «gonfaloniere». In particolare, il primo comma dell&#8217;articolo 35 stabiliva quanto segue: «Il gonfaloniere è capo dell&#8217;amministrazione comunale ed è anche uffiziale del Governo». Cfr. Il Parlamento dell&#8217;unità d&#8217;Italia (1859-1861), Atti e documenti della Camera dei deputati, III, Segretariato generale della Camera dei deputati, Roma, 1961, p. 53.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> L&#8217;art. 29 dello Statuto albertino stabiliva che: «Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l&#8217;interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> L&#8217;articolo 436 del Codice civile stabiliva che: «La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Per la ricostruzione delle quali sono stati consultati i testi normativi dei due volumi di documenti allegati allo studio di Adriana Petracchi, intitolato Le origini dell&#8217;ordinamento comunale e provinciale italiano. Storia della legislazione piemontese sugli enti locali dalla fine dell&#8217;antico regime al chiudersi dell&#8217;era cavouriana (1770-1861), Neri Pozza editore, Venezia, 1962. Sono stati, inoltre, consultati, con particolare riferimento ai progetti Farini-Minghetti i documenti compendiati in Il Parlamento dell&#8217;unità d&#8217;Italia (1859-1861), Atti e documenti della Camera dei deputati, III, Segretariato generale della Camera dei deputati, Roma, 1961, p. 20.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Quattordici: undici in terraferma e 3 in Sardegna.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Si trattava di due funzionari nominati dal re su proposta dei ministri.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Erano elettori i cittadini maschi contribuenti oltre una certa soglia tributaria, proprietari terrieri, professori e maestri, impiegati di nomina regia ed altee categorie.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Ad averne ottanta erano solo Torino e Genova.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Poi sottoposto al vaglio e all&#8217;approvazione dell&#8217;intendente generale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Dagli otto di Torino e Genova ai due dei centri meno importanti.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> A seconda dell&#8217;importanza dei comuni.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Sulla base di criteri, individuati dal Governo centrale, che tenevano in considerazione l&#8217;importanza delle varie circoscrizioni provinciali.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> E le vecchie provincie di questa fase diverranno circondari.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Con il quale il Piemonte acquisì la Lombardia.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Cfr. Grosso G., Cavour 1861-1961, Ciclo di conferenze di Einaudi, Grosso, Peyron, Jemolo, Pella, Bottega d&#8217;Erasmo, Torino, 1962, pp.15-33, in particolare p.17.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> E&#8217; interessante notare che questa possibilità è ancora riconosciuta dall&#8217;ordinamento attuale per il tramite dell&#8217;istituto pattizio della convenzione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Cfr. Il Parlamento dell&#8217;unità d&#8217;Italia (1859-1861), Atti e documenti della Camera dei deputati, III, Segretariato generale della Camera dei deputati, Roma, 1961, p. 20.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Recante <em>Riforma dell&#8217;organizzazione del Governo, a norma dell&#8217;articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.  </em>59.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> <em>Recante Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell&#8217;articolo </em><a href="http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000124509ART12,__m=document"><em>11</em></a><em> del </em><a href="http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000124509ART0,__m=document"><em>d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300</em></a><em>, e successive modificazioni.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> Cfr. Il Parlamento dell&#8217;unità d&#8217;Italia (1859-1861), Atti e documenti della Camera dei deputati, III, Segretariato generale della Camera dei deputati, Roma, 1961, p. 27.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> Cfr. Il Parlamento dell&#8217;unità d&#8217;Italia (1859-1861), Atti e documenti della Camera dei deputati, III, Segretariato generale della Camera dei deputati, Roma, 1961, p. 91.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Es. costruzione e/o gestione di strade consortili, opere idrauliche e di bonifica, di porti e fari o per la fondazione e gestione di istituti di istruzione o di beneficienza.      </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Cfr. Il Parlamento dell&#8217;unità d&#8217;Italia (1859-1861), Atti e documenti della Camera dei deputati, III, Segretariato generale della Camera dei deputati, Roma, 1961, p. 110.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> Cfr. Il Parlamento dell&#8217;unità d&#8217;Italia (1859-1861), Atti e documenti della Camera dei deputati, III, Segretariato generale della Camera dei deputati, Roma, 1961, p. 119.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> Cfr. Il Parlamento dell&#8217;unità d&#8217;Italia (1859-1861), Atti e documenti della Camera dei deputati, III, Segretariato generale della Camera dei deputati, Roma, 1961, p. 120. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> <em>Ibidem</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> <em>Ibidem</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> Adottato in attuazione della legge 9 ottobre 1861, n. 249.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> Il progetto, su impulso del Ministero dell&#8217;interno Peruzzi, era stato discusso e analizzato in un&#8217;apposita Commissione della Camera dei deputati.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> Pubblicato in Rass. Stor. Toscana, 1957 e ristampato in Ghisalberti C., Contributi alla storia delle amministrazioni preunitarie, Giuffrè, Milano, 1963, pp. 217-237. Le tematiche affrontate in questo saggio sono riprese anche in altri capitoli di quest&#8217;ultima pubblicazione: cfr. il capitolo «Dall&#8217;intendente al prefetto», pp. 1-35 e quello dal titolo «Le amministrazioni locali nel periodo napoleonico», pp. 37-64.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> <em>Ibidem</em>, p. 222.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> <em>Ibidem</em>, p. 234-235.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a> <em>Ibidem</em>, p. 230.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a> <em>Ibidem</em>, p. 230.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a> <em>Ibidem</em>, pp. 231.232.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" title="">[51]</a> Pubblicato in Problemi dell&#8217;Unità d&#8217;Italia. Atti del II Convegno di studi gramsciani, Editori Riuniti, Roma, 1962, pp. 335-376. Il contributo è stato, poi, ristampato in Ragionieri E., Politica e amministrazione nella storia dell&#8217;Italia unita, Editori Riuniti, Roma, 1979, pp. 81-137.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" title="">[52]</a> Ragionieri E., Politica e amministrazione nella storia dell&#8217;Italia unita, Editori Riuniti, Roma, 1979, pp. 92-93.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" title="">[53]</a> Il modello centralista, per Ragionieri, consentiva alla classe borghese di preservare una propria egemonia di fatto perché dalle sue file provenivano sindaci e intendenti: <em>ibidem</em>, pp. 94-95.   </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" title="">[54]</a> <em>Ibidem</em>, p. 88.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" title="">[55]</a> <em>Ibidem</em>, p. 92.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" title="">[56]</a> <em>Ibidem</em>, p. 99.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" title="">[57]</a> Atti del XL Congresso di Storia del Risorgimento italiano (Torino, 26-30 ottobre 1961), Istituto per la Storia del Risorgimento italiano. Biblioteca scientifica, Roma, 1963, pp. 93-182.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" title="">[58]</a> <em>Ibidem</em>, p. 155.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" title="">[59]</a> <em>Ibidem</em>, p. 98.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" title="">[60]</a> <em>Ibidem</em>, p. 99-100.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" title="">[61]</a> <em>Ibidem</em>, p. 166.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref62" title="">[62]</a> <em>Ibidem</em>, p. 167.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref63" title="">[63]</a> Petracchi A., Le origini dell&#8217;ordinamento comunale e provinciale italiano. Storia della legislazione piemontese sugli enti locali dalla fine dell&#8217;antico regime al chiudersi dell&#8217;era cavouriana (1770-1861), Neri Pozza editore, Venezia, 1962 (1 volume di testo più 2 volumi di documenti). L&#8217;impostazione della Petracchi fu condivisa da Gianfranco Miglio nel suo contributo dal titolo «L&#8217;unificazione amministrativa» pubblicato nel volume La formazione dello Stato unitario, AA.VV., Vita e Pensiero, 1961, pp.  71-92. Il volume raccolse gli atti di un corso di lezioni promosso dall&#8217;Università Cattolica dal 20 al 24 novembre 1961 in occasione delle celebrazioni sul centenario.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref64" title="">[64]</a> Petracchi A, op. cit., vol. I, pp. 371-372, in particolare 371 ove si afferma che: «&#038;E&#8217; infatti oramai chiaro che, sotto questo profilo tecnico, la riforma costituiva la conclusione logica dello sviluppo storico dell&#8217;ordinamento locale piemontese: era alla sua origine una riforma piemontese&#038;».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref65" title="">[65]</a> E&#8217; da ricordare che presso la commissione speciale del Consiglio di Stato che elaborò il progetto di legge vi fu chi propose l&#8217;elezione diretta dell&#8217;organo consigliare regionale, ma la proposta non passò.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref66" title="">[66]</a> Seduta della Camera del 3 giugno 1861.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref67" title="">[67]</a> Seduta della Camera del 3 giugno 1861.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref68" title="">[68]</a> Petracchi A, op. cit., vol. I, pp. 358.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref69" title="">[69]</a> Petracchi A, op. cit., vol. I, p. 359.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref70" title="">[70]</a> Petracchi A, op. cit., vol. I, pp. 362, ma cfr. anche pp. 373 e 374.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref71" title="">[71]</a> Pavone C., Amministrazione centrale e amministrazione periferica da Rattazzi a Ricasoli, 1859-1866, Giuffrè, Milano, 1964.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref72" title="">[72]</a> Pavone C., op, cit., p. 193</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref73" title="">[73]</a> <em>Ibidem</em>, p. 195.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref74" title="">[74]</a> <em>Ibidem</em>, p. 200.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref75" title="">[75]</a> Nelle materie della difesa militare, dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica, della riscossione dei tributi e dell&#8217;amministrazione della giustizia.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref76" title="">[76]</a> Si rinvia al paragrafo 3.1.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref77" title="">[77]</a> Gradualmente transitato dall&#8217;amministrazione centrale delle finanze all&#8217;orbita d&#8217;influenza di quella competente nella gestione degli affari interni.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref78" title="">[78]</a> A seconda del modello elettivo diretto o indiretto degli organi consiliari.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref79" title="">[79]</a> Ciò significa anche che non nel corso della storia del nostro Paese non è sempre esistito un rapporto di dipendenza necessaria tra autonomismo e rappresentanza diretta, tanto più se intesa in senso ampio per effetto di sistemi elettorali capaci di garantire ampie e diffuse partecipazioni popolari.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref80" title="">[80]</a> La c.d. legge Delrio recante &#8220;<em>Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref81" title="">[81]</a> L&#8217;avvio, in questa direzione, di un confronto fra i soggetti istituzionali interessati è, invero, già stato intrapreso con l&#8217;istituzione, con decreto del Ministro dell&#8217;interno (adottato ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 2-<em>ter </em>del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 108 del 2018), presso la Conferenza Stato-città, di un Tavolo tecnico-politico finalizzato a curare la redazione di linee guida finalizzate all&#8217;avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle Province e delle Città metropolitane, al superamento dell&#8217;obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei Comuni, soprattutto di piccole dimensioni. L&#8217;auspicio è che si possa continuare sulla strada di una riforma organica degli enti locali sempre più necessaria.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref82" title="">[82]</a> Che ufficialmente si protrasse fino al 1993.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref83" title="">[83]</a> In questo senso Felice E., Ascesa e declino. Storia economica d&#8217;Italia, il Mulino, Bologna, 2015, pp. 64-72. In termini simili Pescosolido G., Nazione, sviluppo economico e questione meridionale in Italia, Rubettino, Soveria-Mannelli, 2017, pp. 167-176.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref84" title="">[84]</a> Di cui si fecero portavoce, fra gli altri, Meuccio Ruini, Umberto Terracini, Luigi Einaudi, Aldo Bozzi e Umberto Nobile.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref85" title="">[85]</a> Einaudi L., Parlamento e rappresentanza di interessi, in Corriere della Sera, 29 novembre 1919 ora in Einaudi L., Il buongoverno, Laterza, Roma-Bari, 2012, p.27-31.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref86" title="">[86]</a> Con riferimento alla chiarezza, basti considerare l&#8217;articolo 13, in combinato con il successivo articolo 14,  del decreto legislativo  6 maggio 2011, n. 68 per rendersi conto di quanto sia, oggi, necessaria una normativa più chiara e sistematica, che disciplini un percorso preciso e soprattutto organico per l&#8217;individuazione dei LEP. Non è, invece, consigliabile, se non a rischio di inefficienze organizzative e gestionali, agire separatamente, per fasi successive, con riferimento a singole materia, quasi come se, ad esempio, il LEP in materia di trasporti fossero scollegati da quelli in materia sanitaria o di diritti civili.<br /> Eppure è quello che si è fatto, se si pensa che l&#8217;unico settore in cui i LEP (i c.d. LEA) sono già stati individuati è quello sanitario e ciò a seguito della recente adozione del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, in attuazione dell&#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (il citato d.P.C.M. ha abrogato il d.P.C.M. del 29 novembre 2001).</div>
<div> </div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-risorgimento-perduto-tra-centralismo-amministrativo-e-autonomie/">Il risorgimento perduto. Tra centralismo amministrativo e autonomie .</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REPLICA SU CONS. STATO, SEZ. VI, 5 OTTOBRE 2004 N. 6468</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/replica-su-cons-stato-sez-vi-5-ottobre-2004-n-6468/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:13 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/replica-su-cons-stato-sez-vi-5-ottobre-2004-n-6468/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/replica-su-cons-stato-sez-vi-5-ottobre-2004-n-6468/">REPLICA SU CONS. STATO, SEZ. VI, 5 OTTOBRE 2004 N. 6468</a></p>
<p>Il Prof. Celotto mi fa l’onore di apprezzare come “pregevole” il breve commento alla decisione del Consiglio di Stato n. 6468 del 2004, meravigliandosi, tuttavia, del mancato richiamo di una nota giurisprudenza costituzionale che afferma che la competenza sanzionatoria in materia amministrativa accede sempre alle materie sostanziali, nella specie trasferite</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/replica-su-cons-stato-sez-vi-5-ottobre-2004-n-6468/">REPLICA SU CONS. STATO, SEZ. VI, 5 OTTOBRE 2004 N. 6468</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/replica-su-cons-stato-sez-vi-5-ottobre-2004-n-6468/">REPLICA SU CONS. STATO, SEZ. VI, 5 OTTOBRE 2004 N. 6468</a></p>
<p>Il Prof. Celotto mi fa l’onore di apprezzare come “pregevole” il breve commento alla decisione del Consiglio di Stato n. 6468 del 2004, meravigliandosi, tuttavia, del mancato richiamo di una nota giurisprudenza costituzionale che afferma che la competenza sanzionatoria in materia amministrativa accede sempre alle materie sostanziali, nella specie trasferite dallo Stato alle regioni.<br />
	L’elencazione – a dire il vero alquanto didascalica – delle decisioni della Consulta che il Prof. Celotto inserisce nella sua “postilla” fa sorgere invece il dubbio che almeno una di queste sentenze non sia stata, dall’Autore, adeguatamente intesa. Mi riferisco in particolare alla sentenza 27 ottobre – 15 novembre 1988 n. 1034, Pres. Saja, Rel. Baldassarre, nella quale non si afferma affatto che la competenza sanzionatoria accede alla materia sostanziale trasferita ma, diversamente (par. 8.2), che, poiché alcune funzioni delegate alle regioni ex art. 52 del d.P.R. 616 del 1977 rientrano nella polizia amministrativa, anche la determinazione degli uffici competenti a ricevere i rapporti a norma dell’art. 17, l. 689 del 1981 appartiene alla competenza regionale.<br />
	E’ quindi evidente che la sentenza si occupava della competenza su una funzione organizzativa (l’individuazione dell’ufficio), non sanzionatoria; ed in ogni caso il rapporto ex art. 17 l. 689 del 1981 concerne un’attività di polizia amministrativa sì, ma di accertamento, non sanzionatoria.<br />
	Stralciamo, quindi, almeno una sentenza dall’elenco di cui alla postilla così puntigliosamente chiarificatrice del Prof. Celotto.<br />
	Ciò detto, il lettore avrà compreso che oggetto dell’originario commento era un problema di titolarità dal lato passivo di un’obbligazione pubblica; mi scuso pertanto con il Prof. Celotto e con i lettori se la nota abbia potuto dar l’impressione di uno sconfinamento nel territorio del diritto costituzionale; ma dei problemi correlati al tema della riforma del titolo V della Costituzione chi scrive non era minimamente interessato a trattare.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/replica-su-cons-stato-sez-vi-5-ottobre-2004-n-6468/">REPLICA SU CONS. STATO, SEZ. VI, 5 OTTOBRE 2004 N. 6468</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
