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	<title>Assistenza e previdenza-Pensioni militari Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Assistenza e previdenza-Pensioni militari Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti escludono il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico per i sottufficiali dei carabinieri cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1992.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-sezioni-riunite-della-corte-dei-conti-escludono-il-diritto-alla-riliquidazione-del-trattamento-pensionistico-per-i-sottufficiali-dei-carabinieri-cessati-dal-servizio-anteriormente-al-1-gennai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:27:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-sezioni-riunite-della-corte-dei-conti-escludono-il-diritto-alla-riliquidazione-del-trattamento-pensionistico-per-i-sottufficiali-dei-carabinieri-cessati-dal-servizio-anteriormente-al-1-gennai/">Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti escludono il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico per i sottufficiali dei carabinieri cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1992.</a></p>
<p>La sentenza in parola affronta, ai fini del problema della riliquidazione del trattamento pensionistico dei sottufficiali dei Carabinieri, la vexata quaestio della piena equiparazione anche economica, secondo l&#8217;omogeneità delle funzioni, tra le qualifiche di ispettore di Polizia e quelle di sottufficiali dell&#8217;Arma dei Carabinieri (oggi Forza armata in servizio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-sezioni-riunite-della-corte-dei-conti-escludono-il-diritto-alla-riliquidazione-del-trattamento-pensionistico-per-i-sottufficiali-dei-carabinieri-cessati-dal-servizio-anteriormente-al-1-gennai/">Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti escludono il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico per i sottufficiali dei carabinieri cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1992.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>La sentenza in parola affronta, ai fini del problema della riliquidazione del trattamento pensionistico dei sottufficiali dei Carabinieri, la vexata quaestio della piena equiparazione anche economica, secondo l&#8217;omogeneità delle funzioni, tra le qualifiche di ispettore di Polizia e quelle di sottufficiali dell&#8217;Arma dei Carabinieri (oggi Forza armata in servizio di polizia o di pubblica sicurezza come riportato all’art. 16, comma 1, lett. a della legge 121 del 1981).</p>
<p>Le Sezioni riunite della Corte dei Conti, nell’affermare il principio della non riconoscibilità del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico per quei sottufficiali dei carabinieri che sono stati collocati in congedo prima del 1° gennaio 1992 e che non abbiano beneficiato di arretrati retributivi, ha affermato l’erroneità del presupposto dell’automatica piena equiparazione, anche economica, tra le qualifiche di ispettore di Polizia e quelle di sottufficiali dell&#8217;Arma dei Carabinieri, in ragione della omogeneità delle funzioni svolte.</p>
<p>La vicenda nasce a seguito della legge n. 121 del 1° aprile 1981 (Nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza), con la quale il legislatore ha disposto la cd. «smilitarizzazione» della polizia, con l’intento di addivenire anche a una parificazione tra tutte le forze del comparto sicurezza (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia penitenziaria). Questa parificazione si doveva accompagnare anche ad una equiparazione economica, così come emerge dal disposto normativo dell&#8217;art. 43, comma sedicesimo, della legge n. 121 sopra citata, la quale stabilisce che il trattamento economico «previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all&#8217;Arma dei Carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell&#8217;articolo 16».</p>
<p>Sennonché era stato previsto che l&#8217;equiparazione avvenisse attraverso una tabella allegata alla medesima legge (cfr. art. 43, comma 17, nonché il successivo art. 9 della legge 12.8.1982, n. 569 che ha sostituito la tabella medesima), la quale aveva escluso le qualifiche degli ispettori, perché non sussisteva una corrispondenza con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento della P.S., né con i gradi del personale delle altre forze di polizia.</p>
<p>A seguito di una serie di ordinanze di rimessione alla Consulta, emesse dal giudice amministrativo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 277 del 1991, ha dichiarato l&#8217;incostituzionalità della disposizione in parola (art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121), nonché della tabella allegata, nella parte in cui non aveva incluso le qualifiche degli ispettori di polizia.</p>
<p>Nella sentenza di cui trattasi il giudice delle leggi ha, altresì, precisato di non poter compiere alcun intervento additivo sulla normativa in parola, limitandosi solo ad affermare l&#8217;irragionevolezza dell&#8217;esclusione sopra indicata.</p>
<p>A seguito di questa pronuncia il legislatore ha regolato di nuovo la materia con il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216.</p>
<p>Con tale intervento normativo è stata disposta l’equiparazione del trattamento economico con la polizia di Stato anche dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che non avevano presentato nessun ricorso al giudice amministrativo, stabilendo, però, la decorrenza a partire dal 1° gennaio 1992.</p>
<p>Successivamente la Corte Costituzionale si è ancora pronunciata sulla questione dell’equiparazione con la sentenza n. 455 del 1993 la quale, circa la diversa decorrenza della perequazione economica per i sottufficiali che avevano fatto ricorso al giudice amministrativo e per quelli che tale ricorso non avevano proposto, ha affermato che «la scelta del legislatore di introdurre una disciplina differenziata tra la posizione dei ricorrenti e quella dei non ricorrenti, per quanto attiene al computo delle competenze arretrate, non è affetta da censure di arbitrarietà o irragionevolezza, anche alla luce del rilievo che il principio di equilibrio del bilancio ha nella ponderazione degli interessi riservata al legislatore».</p>
<p>Sempre con quest’ultima sentenza, la Consulta ha escluso che il legislatore del 1992, non occupandosi del trattamento del personale in quiescenza, avrebbe finito col negare piena efficacia al precetto contenuto nella sentenza n. 277 del 1991, anche se alcune sezioni della Corte dei Conti avevano dubitato che il restringimento dei limiti temporali alla data del 1° gennaio 1992 violava l’uguaglianza di trattamento che doveva essere, invece, considerata operante fin dall&#8217;entrata in vigore della legge n. 121 del 1981.</p>
<p>In effetti, il giudice delle leggi nella sentenza n. 277 del 1991, ha ritenuto espressamente di non poter andare oltre la declaratoria di incostituzionalità della tabella C allegata alla legge n. 121 del 1981, evitando ogni intervento «conseguentemente additivo» circa la retribuzione spettante alle predette categorie del personale del comparto sicurezza, in quanto ciò è precluso alla Corte Costituzionale.</p>
<p>Conseguentemente, la Corte Costituzionale ha considerato un «errato presupposto» quello di ritenere che, in seguito alla sentenza n. 277 del 1991, si sia automaticamente verificata la piena equiparazione anche economica, secondo l&#8217;omogeneità delle funzioni, tra le qualifiche di ispettore di Polizia e quelle di sottufficiale dell&#8217;Arma dei Carabinieri (cfr. sentenza n. 455 del 1993). Tra l’altro la Consulta ha anche annotato nella vicenda che la qualifica di sottufficiale dell’Arma è, nondimeno, da ritenersi scomparsa alla luce del riordino dei ruoli disposto dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198.</p>
<p>In ragione di ciò e sulla base degli autorevoli insegnamenti della Corte Costituzionale (cfr. da ultimo anche la sentenza n. 241 del 9.7.1996) le Sezioni riunite della Corte dei Conti hanno affermato il principio di cui alla sentenza in rassegna, confermando che ai sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri, in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121/81, ma cessati anteriormente al 1° gennaio 1992, non può essere riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione a decorrere da tale ultima data, sempre che tale personale militare non abbia beneficiato di arretrati retributivi, cioè quelli corrisposti con il pagamento delle competenze arretrate nei limiti del quinquennio antecedente alla data del 20 giugno 1991 (giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 277/91), così come stabilito nel decreto-legge n. 5 del 1992 convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, che ha determinato la decorrenza dei nuovi stipendi dal 1° gennaio 1992 ed ha, appunto, riconosciuto la corresponsione degli arretrati solo nei limiti del predetto quinquennio.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CORTE DEI CONTI, SEZIONI RIUNITE &#8211; <a href="/ga/id/2003/6/3111/g">Sentenza 30 maggio 2003 n. 11/2003/QM</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-sezioni-riunite-della-corte-dei-conti-escludono-il-diritto-alla-riliquidazione-del-trattamento-pensionistico-per-i-sottufficiali-dei-carabinieri-cessati-dal-servizio-anteriormente-al-1-gennai/">Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti escludono il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico per i sottufficiali dei carabinieri cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1992.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2007 n.9123</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-9-2007-n-9123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-9-2007-n-9123/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2007 n.9123</a></p>
<p>Pres.Riggio, Rel. Fantini Epifani C. e altri (Avv. A. Peraino) c Ministero della Difesa (Avv. dello Stato) sulla sussistenza del diritto all&#8217;iscrizione al fondo di previdenza per i militari delle Forze Armate in servizio continuativo, rilevando ai fini della determinazione della data di assunzione in servizio, il solo il fatto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-9-2007-n-9123/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2007 n.9123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-9-2007-n-9123/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2007 n.9123</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Riggio, Rel. Fantini<br />  Epifani C. e altri (Avv. A. Peraino)	c Ministero della Difesa (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza del diritto all&#8217;iscrizione al fondo di previdenza per i militari delle Forze Armate in servizio continuativo, rilevando ai fini della determinazione della data di assunzione in servizio, il solo il fatto di percepire la retribuzione con il sistema dello stipendio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Militari – Pensioni – Diritto all’iscrizione al fondo di previdenza – Decorrenza dell’iscrizione –  Sussiste &#8211; Tipo di rapporto di lavoro – Irrilevanza. 																																																																																												</p>
<p>2. Militari – Pensioni – Diritto alla restituzione di somme asseritamente versate in modo indebito a titolo di contribuzione –  Richiesta nell’ambito del processo per il riconoscimento dell’iscrizione al fondo &#8211; Non sussiste</p>
<p>3. Militari – Pensioni – Diritto a percepire l’indennità di buonuscita – Decorso del termine di cinque anni a decorrere dal collocamento in riposo – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Sussiste il diritto all’iscrizione al fondo di previdenza gestito dall’INPDAP per i militari delle Forze Armate in servizio continuativo, indipendentemente dalle connotazioni (ferma e rafferma) del rapporto di pubblico impiego, rilevando ai fini della determinazione della data di assunzione in servizio, il solo il fatto di percepire la retribuzione con il sistema dello stipendio (fattispecie riguardante un sottufficiale in servizio permanente con retribuzione a stipendio). 																																																																																												</p>
<p>2.	Non sussiste il diritto alla restituzione di somme asseritamente versate  in modo indebito a titolo di contribuzione in favore del fondo di previdenza gestito dall’INPDAP, nello stesso processo amministrativo volto a dimostrare l’eventuale esistenza del diritto all’iscrizione al fondo, in quanto può evincersi l’eventuale configurabilità di un diritto dei ricorrenti solo all’esito degli adempimenti connessi all’iscrizione ed in particolare alla predisposizione di un piano di riscossione.																																																																																												</p>
<p>3.	Sussiste la prescrizione del diritto a percepire l’indennità di buonuscita quando la pretesa sia stata azionata oltre il termine di cinque anni decorrente dalla data di collocamento a riposo del dipendente, momento a partire dal quale viene in esistenza e può essere fatto valere  (v. tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 26/4/2005, n. 1878; 6/10/2005, n. 5411 e 25/5/2006, n. 3102)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla sussistenza del diritto all&#8217;iscrizione al fondo di previdenza per i militari delle Forze Armate in servizio continuativo, rilevando ai fini della determinazione della data di assunzione in servizio, il solo il fatto di percepire la retribuzione con il sistema dello stipendio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b> REPUBBLICA    ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio <br />
 Sezione Terza Ter</b></p>
<p>Composto dai Magistrati:<br />
Italo                   RIGGIO                                 Presidente:<br />
Giulia                 FERRARI                             Componente;<br />
Stefano               FANTINI                              Componente relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 14414 del 1998 Reg. Gen. proposto da</p>
<p> <b>Epifani Cosimo Giuseppe, Gargano Salvatore, Citro Ciro, Masiello Carmine, Scalone Giuseppe, Parrella Benito, Marra Luigi</b>, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Antonino Peraino, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Caro n. 38;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p> &#8211; <b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>&#8211;	<b>I.N.P.D.A.P. &#8211; Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Piera Messina, con la quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Beccaria n. 29; 																																																																																												</p>
<p>per l’accertamento<br />
del diritto dei ricorrenti all’iscrizione d’ufficio al Fondo di previdenza dell’ex Enpas, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, oltre che alla restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di contributo di riscatto nel periodo pre &#8211; ruolo, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, previo, se del caso, annullamento degli atti, anche a contenuto generale, ostativi al riconoscimento del diritto vantato dai ricorrenti, tra cui, in particolare, il provvedimento in data 6/10/1994 e quello in data 1/8/1997, successivamente comunicati.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’I.N.P.D.A.P.;<br />
Vista la memoria prodotta dall’I.N.P.D.A.P. a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 5/7/2007, il Cons. Stefano Fantini;<br />
Udito l’Avv. Peraino per i ricorrenti, l’Avv. Bottura, in sostituzione dell’Avv. Messina, per l’I.N.P.D.A.P., e l’Avv. dello Stato Stigliano per l’Amministrazione statale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con atto notificato  in data 23/10/98 e depositato il successivo 20/11 i ricorrenti, sottufficiali in s.p.e. dell’Aeronautica Militare e della Marina Militare, lamentano la loro mancata iscrizione al fondo previdenziale da parte dell’E.N.P.A.S., deducendo i seguenti motivi di diritto:</p>
<p>1) Violazione degli artt. 2 e 3 del r.d. 25/2/1928, n. 169, degli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione; eccesso di potere.<br />
Il Ministero della Difesa ha negato l’iscrizione d’ufficio al fondo di previdenza dell’E.N.P.A.S. disattendendo non solo la portata della decisione n. 634/86 del T.A.R. Lazio, ma soprattutto un obbligo derivante da una norma di legge (l’art. 3 del r.d. n. 634/86).<br />
In ogni caso, la mancata estensione in via amministrativa della sentenza predetta ha determinato una situazione di oggettiva disparità di trattamento tra i sottufficiali beneficiari della pronuncia e gli altri dipendenti, con conseguente compromissione del buon andamento degli uffici.<br />
Lo stato giuridico dei sottufficiali prevede che si transiti in servizio permanente effettivo con la nomina a sergente maggiore; anteriormente il servizio viene espletato come militare di truppa e poi con il grado di sergente, con percezione della relativa retribuzione.<br />
L’art. 3 del r.d. n. 169/28 prevede che sono iscritti all’opera di previdenza i sottufficiali del regio esercito, della marina e della aeronautica a partire dalla data in cui per gli stessi è stato adottato il sistema di retribuzione a stipendio; l’art. 39 del d.P.R. n. 1032/73 ribadisce tale principio, ed il successivo art. 53 stabilisce il diritto alla iscrizione al fondo di previdenza anche per i sottufficiali dell’aeronautica.<br />
Ne deriva che il sottufficiale in s.p.e. ha un diritto soggettivo all’iscrizione al fondo di previdenza.</p>
<p>2) Violazione dell’art. 3 del r.d. n. 169/28, degli artt. 39 e 53 del d.P.R. n. 1032/73; eccesso di potere.<br />
La mancata iscrizione dei ricorrenti è illegittima, in quanto anche prima del loro inquadramento in s.p.e. sussisteva un rapporto di impiego con l’Amministrazione statale; in particolare, dal momento del conferimento del grado di sergente per il militare viene adottato il sistema di retribuzione mensile, con diritto alla tredicesima mensilità ed a tutte le indennità spettanti al pubblico dipendente (conferma di ciò si rinviene nel fatto che il sottufficiale di complemento ha diritto alla pensione per anzianità di servizio).<br />
Di qui l’illegittimità dell’iscrizione al fondo di previdenza solamente con decorrenza dal momento del passaggio degli odierni deducenti in s.p.e., considerando solo da tale epoca costituito il rapporto di impiego pubblico.</p>
<p>3) Violazione dell’art. 26 della legge n. 824/73, dell’art. 3 della legge n. 477/1964, dell’art. 23 del r.d. n. 1369/28, degli artt. 3 e 42 della Costituzione; eccesso di potere.<br />
L’art. 26 della legge n. 824/73 chiarisce l’assoluta illegittimità del diniego opposto dall’Amministrazione, prevedendo che i sottufficiali trattenuti o richiamati in servizio sono iscritti d’ufficio all’Opera di previdenza; il trattenimento in servizio può avvenire, tra l’altro, mediante rafferme biennali fino all’età di 53 anni (art. 2 della legge n. 447/64); ne consegue la iscrivibilità al fondo di previdenza di tutti quei sottufficiali che, al termine del periodo di ferma, abbiano contratto un ulteriore vincolo mediante una successiva rafferma di durata biennale (e dunque anche dei militari non di ruolo).<br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e l’I.N.P.D.A.P.; quest’ultimo ha eccepito in via preliminare la prescrizione quinquennale del credito nei confronti del ricorrente Parrella Benito, e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso.<br />
All’udienza del 5/7/2007 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. &#8211; Con il presente ricorso i deducenti, sottufficiali in s.p.e. dell’Aeronautica e della Marina militare, chiedono, allegando tre censure che possono essere trattate congiuntamente in quanto strettamente complementari tra loro, la propria iscrizione presso il fondo di previdenza ex E.N.P.A.S. dalla data di ammissione in servizio.<br />
Il ricorso è parzialmente fondato, e deve dunque essere accolto nei limiti di cui alla seguente motivazione, con eccezione della posizione del sig. Parrella.<br />
Occorre premettere che il d.P.R. 29/12/1973, n. 1032, nell’enucleare i dipendenti aventi titolo all’iscrizione al fondo di previdenza già gestito dall’E.N.P.A.S. (ed ora dall’I.N.P.D.A.P.) ha ricompreso fra questi i militari delle Forze Armate (art. 1, III comma), senza ulteriori specificazioni, se non che siano in servizio “continuativo”, che è poi la posizione in cui si trovano i militari in ferma e rafferma.<br />
Si aggiunga che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, il rapporto di lavoro del personale in ferma e rafferma assume in sé  tutte le connotazioni del rapporto di pubblico impiego, integrando il presupposto legale per la costituzione del rapporto previdenziale avente ad oggetto l’obbligo contributivo e l’indennità di buonuscita (ex multis T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 11/4/2005, n. 2615; 18/5/2005, n. 3947).<br />
La pretesa azionata dai ricorrenti trova peraltro più pregnante fondamento nella previsione dell’art. 3, lett. a), del r.d. 26/2/1928, n. 619, la quale, ponendosi in rapporto di specialità con la norma dell’art. 53 del T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali (d.P.R. n. 1032/73), espressamente include, tra il personale avente diritto all’iscrizione all’Opera di previdenza, “i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nonché dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, a partire dalla data in cui fu per essi adottato il sistema di retribuzione a stipendio”.<br />
Tale Opera di previdenza è stata poi incorporata nell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti statali, cui è succeduto l’I.N.P.D.A.P.<br />
La richiamata norma dell’art. 3 del r.d. n. 619/1928 (letta in combinato disposto con l’art. 43 del d.P.R. n. 1032/73) vale peraltro anche a circoscrivere la portata del diritto all’iscrizione dei ricorrenti, che può essere disposta per il solo personale che abbia conseguito la posizione di sottufficiale con retribuzione a stipendio, e dunque con tale decorrenza, rimanendo invece esclusi dal beneficio i militari in posizione sottordinata.</p>
<p>1.1.- In tali termini può dunque trovare accoglimento la domanda dei ricorrenti, che invocano il diritto all’iscrizione dalla data di “assunzione in servizio”.<br />
Va conseguentemente affermato l’obbligo del Ministero della Difesa e dell’I.N.P.D.A.P., ciascuno per quanto di propria competenza, di provvedere all’iscrizione (ora per allora) dei ricorrenti al Fondo di previdenza con decorrenza dal momento in cui i sottufficiali hanno cominciato ad essere retribuiti con il sistema dello stipendio.<br />
Deve, al contrario, allo stato degli atti, essere disattesa la domanda di restituzione delle somme asseritamente versate in modo indebito a titolo di riscatto del periodo pre &#8211; ruolo, in quanto generica ed indimostrata.<br />
E’ chiaro, infatti, che l’invocata iscrizione al Fondo presuppone l’assolvimento dell’obbligo contributivo da parte dell’Amministrazione e del militare interessato, nelle percentuali prescritte.<br />
In assenza di una specifica e documentata allegazione, dunque, solamente all’esito degli adempimenti connessi all’iscrizione, ed in particolare alla predisposizione di un piano di riscossione, può evincersi l’eventuale configurabilità di un diritto dei ricorrenti alla restituzione di somme indebitamente versate a titolo di contribuzione.</p>
<p>2.-  Nel descritto contesto deve ritenersi meritevole di positivo apprezzamento l’eccezione di prescrizione sollevata dall’I.N.P.D.A.P. con riferimento alla posizione del sig. Parrella, nella considerazione, non contestata ex adverso, che la pretesa è stata azionata per la prima volta in sede giurisdizionale, oltre dunque il quinquennio decorrente dalla data di collocamento a riposo, avvenuto il 4/12/92.<br />
Ed invero, ai sensi degli artt. 1 e 20, II comma, del d.P.R. n. 1032/73, il diritto di percepire, in tutto od in parte, l’indennità di buonuscita (fine ultimo dell’iscrizione al fondo previdenziale) si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data di collocamento a riposo del dipendente, momento in cui il diritto viene in esistenza e può essere fatto valere (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 26/4/2005, n. 1878; Cons. Stato, Sez. VI, 6/10/2005, n. 5411; Cons. Stato, Sez. VI, 25/5/2006, n. 3102).<br />
In ragione dell’intervenuta prescrizione del diritto, con riguardo alla posizione del sig. Parrella, il ricorso deve essere disatteso.</p>
<p>3. &#8211; In conclusione, il ricorso, relativamente ai signori Epifani, Gargano, Citro, Masiello, Scalone e Marra, deve essere accolto nei limiti sopraindicati, mentre deve essere respinto nei confronti del sig. Parrella per  prescrizione del diritto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione, relativamente ai ricorrenti Epifani, Gargano, Citro, Masiello, Scalone e Marra, mentre lo respinge nei confronti del ricorrente Parrella. <br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.7.2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-9-2007-n-9123/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2007 n.9123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.1205</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-6-2007-n-1205/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-6-2007-n-1205/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.1205</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. S.I. Silvestri E. P. (avv. A. Pettinau) c. I.N.P.D.A.P., Gestione Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza ai Dipendenti Statali ( E.N.P.A.S ) Roma e Cagliari (n. c.) Pensione e quiescenza &#8211; Indennità di buonuscita &#8211; Calcolo &#8211; Indennità integrativa speciale – Personale militare collocato in ausiliaria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-6-2007-n-1205/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.1205</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-6-2007-n-1205/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.1205</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. S.I. Silvestri<br /> E. P. (avv. A. Pettinau) c. I.N.P.D.A.P., Gestione Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza ai Dipendenti Statali  ( E.N.P.A.S ) Roma e Cagliari (n. c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pensione e quiescenza &#8211; Indennità di buonuscita &#8211; Calcolo &#8211; Indennità integrativa speciale – Personale militare collocato in ausiliaria ante entrata in vigore L. 29 gennaio 1994 n. 87 – Inapplicabilità del beneficio &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La posizione di ausiliaria  non è equiparabile al servizio effettivo anteriore al pensionamento ma è invece assimilabile al collocamento in quiescenza ed anzi può considerarsi esso stesso collocamento in quiescenza, se pur con caratteristiche peculiari. Ne consegue che il collocamento in ausiliaria prima dell’entrata in vigore della L. 29 gennaio 1994 n. 87, osta all’applicazione del beneficio del computo dell’indennità integrativa speciale nella liquidazione dell’indennità di buonuscita previsto da tale normativa. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) C. Conti reg. Lombardia, sez. giurisd. 13 ottobre 2005 n.616; C. Conti reg. Emilia Romagna sez. giurisd n. 484/2005; C. Conti reg. Marche sez. giurisd. 17 giugno 2004 n. 656.<br />
Nella fattispecie decisa, il Collegio ha fatto discendere dall’equiparazione dell’ausiliaria al collocamento in quiescenza, l’inapplicabilità, a favore del ricorrente, del beneficio della liquidazione dell&#8217;indennità di buonuscita, riconosciuto dall&#8217;articolo 3 della L. 29 gennaio 1994 n. 87, solo al personale cessato dal servizio successivamente al 30 novembre 1984 (laddove il ricorrente era stato collocato in ausiliaria il 7 giugno 1983) . <br />
In argomento, si veda in questa Rivista, T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE VI &#8211; Ordinanza 24 dicembre 2004 n. 19687, secondo cui “L’operatività della legge 29 gennaio 1994 nr. 87 (G.U. 5-2-1994) recante Norme relative al computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti per il personale cessato dal servizio prima del 30 novembre 1984, è subordinata alla presenza di specifici elementi, dettagliati dal legislatore della norma citata in cui è prescritto che sia stata presentata una domanda -per l’applicazione della L. 87/1994- nel termine perentorio del 30 settembre 1994, nelle forme volute dall’art. 3, secondo comma della legge citata e che il rapporto attinente alla liquidazione della indennità di buonuscita non sia ancora giuridicamente esaurito.”, qualità riscontrabile, sempre secondo questa decisione dei Giudici campani, “non solo per la pendenza di un giudizio avente ad oggetto la liquidazione dell’indennità di buonuscita, ma anche se il credito previdenziale non sia ancora prescritto nel termine quinquennale (di cui all’art. 20, comma 2, DPR 1032/1973, dovendosi però anche richiamare l’art. 44 della L. 14.12.1973 nr. 829 specificamente per il personale delle FF.SS.) alla data di entrata in vigore della predetta L. 87/1994.” (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui riflessi sulla liquidazione dell&#8217;indennità di buonuscita del collocamento in ausiliaria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent.n. 1205/2007<br />
Ric. n. 2042/1998</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2042/98 proposto dal<br />
sig. <b>E. P.</b>,  rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Pettinau, presso il cui studio in Cagliari, P.zza Gramsci 18 è elettivamente domiciliato,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>I.N.P.D.A.P., GESTIONE ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA AI DIPENDENTI STATALI  (E.N.P.A.S)- ROMA E CAGLIARI</b>, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;accertamento<br />
del diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione dell’indennità di buonuscita computando nel calcolo l’indennità integrativa speciale nella misura vigente al momento del collocamento in quiescenza.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalla parte a sostegno della propria  difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del  18 aprile 2007 il Consigliere Silvio Ignazio Silvestri;  udito altresì  l’avvocato Silvio Pinna, su delega, per il ricorrente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il signor Ernesto Pilo, già dipendente del Ministero della Difesa, collocato in riserva a far data dal 15/05/1985, riferisce essergli stato riconosciuto, all’atto del collocamento in quiescenza, il diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita senza che nel relativo calcolo sia stata computata l’intera indennità integrativa speciale maturata sino al momento della liquidazione medesima. <br />
Di qui il ricorso, diretto ad accertare il diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione della detta indennità, in applicazione della legge 29 gennaio 1994, n. 87,  con condanna dell’Amministrazione al pagamento in suo favore delle somme dovute nella misura di legge, con rivalutazione monetaria ed interessi.<br />
L’I.N.P.D.A.P., Istituto  Nazionale  Previdenza  Dipendenti  Amministrazioni  Pubbliche, non  si  è  costituito  in  giudizio. <br />
Alla pubblica udienza del 18 aprile 2007 il procuratore della parte ha insistito nelle proprie conclusioni.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente chiede l’accertamento del suo diritto alla riliquidazione della indennità di buonuscita, con l’inclusione della indennità integrativa speciale in applicazione della legge 29 gennaio 1994, n. 87.<br />
La legge n. 87 del 1994, emanata in attuazione dei principi enunciati con la sentenza n. 243 del 1993 della Corte Costituzionale, ha disposto che l’ulteriore rateo dell’indennità di buonuscita (computato in base all’indennità integrativa speciale) debba essere erogato “ai dipendenti cessati dopo il 30/11/1984, nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione della indennità di buonuscita”.<br />
L’odierno ricorrente sostiene di essere stato collocato a riposo in data successiva al 30/11/1984.<br />
Dal ricorso in epigrafe e dal foglio matricolare si evince che il ricorrente, in qualità di militare di carriera, prima di terminare definitivamente nella c.d. riserva, sia stato collocato in ausiliaria in data 7/06/1983; successivamente richiamato in servizio attivo, quindi trattenuto più volte ed, infine, collocato in riserva il 15/05/1985. <br />
Al fine di verificare la fondatezza del ricorso occorre preliminarmente accertare la reale natura giuridica della “posizione di ausiliaria”; in particolare si tratta di stabilire se, durante l&#8217;anzidetto periodo, permanga, tra l&#8217;Amministrazione e l&#8217;Ufficiale, il precedente rapporto di pubblico impiego ovvero se sorga un nuovo e diverso rapporto giuridico.<br />
 Partendo dalla considerazione del dato normativo, si deve ricordare che, secondo l&#8217;art. 55, primo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, “La categoria dell&#8217;ausiliaria comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, sono costantemente a disposizione del Governo per essere all&#8217;occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti.  Il richiamo in temporaneo servizio dell&#8217;ufficiale in ausiliaria è disposto con decreto Ministeriale previa adesione del Ministro per il tesoro”.<br />
Il secondo comma dello stesso articolo prevede che “L&#8217;ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l&#8217;Amministrazione militare. L&#8217;ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere  all&#8217;ausiliaria ed è collocato nella riserva  con perdita anche dell&#8217;indennità eventualmente spettantegli ai sensi dell&#8217;art. 68”.<br />
Inoltre, ai sensi del primo comma dell&#8217;art. 67 della anzidetta legge n. 113/1954 (come sostituito prima dall&#8217;art. 1 della legge 25 maggio 1962, n. 417, quindi dall&#8217;art. 44, comma 1.b, della legge 19 maggio 1986, n. 224) “all&#8217;ufficiale  in  ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza,  una  indennità  annua  lorda,  non reversibile, pari all&#8217;80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello  stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall&#8217;ufficiale  all&#8217;atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell&#8217;indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia”; per il secondo comma dell&#8217;art. 69 della stessa legge n. 113/1954 (come sostituito prima dall&#8217;art. 1 della legge 25 maggio 1962, n. 417, quindi dall&#8217;art. 44, comma 1.c, della legge 19 maggio 1986, n. 224) “allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata sulla base della normativa in vigore, è liquidato all&#8217;ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all&#8217;atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all&#8217;art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia dell&#8217;indennità di cui all&#8217;art. 67 della presente legge. Nel caso in cui l&#8217;ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, è liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo”.<br />
Le disposizioni che precedono dimostrano che la posizione di &#8220;ausiliaria&#8221; si differenzia nettamente dal normale rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato in cui si trovava precedentemente militare.<br />
Infatti, è ben vero che a carico degli ufficiali in “posizione di ausiliaria” sono posti alcuni obblighi: essi “sono costantemente a disposizione del Governo per essere all&#8217;occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente” (art. 55, primo comma, legge n. 113/1954); non possono “assumere impieghi, né rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l&#8217;Amministrazione militare” (art. 55, secondo comma, legge n. 113/1954).<br />
Tuttavia, come si vede, si tratta di una situazione in cui militare è a disposizione di eventuali servizi cui possa essere addetto ma che non può considerarsi equivalente al servizio effettivo. <br />
In tale periodo spetta al militare la corresponsione dell&#8217; indennità di ausiliaria (in forza del già ricordato primo comma dell&#8217;art. 67 della legge n. 113/1954 e successive modificazioni); spetta inoltre la liquidazione, al termine del periodo di ausiliaria, di un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all&#8217;atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all&#8217;art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia dell&#8217;indennità di ausiliaria (per il già citato secondo comma dell&#8217;art. 69 della stessa legge n. 113/1954 e successive modificazioni). Tali vantaggi costituiscono, dunque, un riconoscimento dei particolari obblighi imposti, ma non possono essere assunti come indici dell&#8217;esistenza di un rapporto di pubblico impiego, oggettivamente inesistente.<br />
  Che nella mente del Legislatore il collocamento nella “posizione di ausiliaria” fosse equiparabile al collocamento in “quiescenza” risulta, d&#8217;altronde, dagli elementi testuali rinvenibili nella normativa sopra riportata: secondo l&#8217;art. 67, legge n. 113/1954 cit. (e successive modificazioni) all&#8217;ufficiale in ausiliaria compete, “in aggiunta al trattamento di quiescenza”, una indennità annua (di ausiliaria); per il secondo comma dell&#8217;art. 69 della stessa legge n. 113/1954 cit. (e successive modificazioni) allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria è liquidato all&#8217;ufficiale un “nuovo” trattamento di quiescenza; il primo comma dell&#8217;articolo 55 della legge numero 113/1954 espressamente si riferisce al militare collocato in ausiliaria qualificandolo come un dipendente che ha &#8220;cessato dal servizio permanente&#8221;.<br />
La posizione di ausiliaria  non è, quindi,  equiparabile al servizio effettivo anteriore al pensionamento ma è invece assimilabile al collocamento in quiescenza ed anzi può considerarsi esso stesso collocamento in quiescenza, se pur con caratteristiche peculiari. Ne consegue che il periodo di tempo trascorso nella posizione di ausiliaria non può essere computato quale servizio effettivo (C. Conti reg. Lombardia, sez. giurisd. 13 ottobre 2005 n.616; C. Conti reg. Emilia Romagna sez. giurisd n. 484/2005; C. Conti reg. Marche sez. giurisd. 17 giugno 2004 n. 656).<br />
 L&#8217;impossibilità di configurare, per il periodo trascorso in ausiliaria, la continuazione del precedente rapporto di pubblico impiego conduce all&#8217;infondatezza del ricorso in quanto il rapporto con l’Ente si è esaurito in data 7 giugno 1983, allorquando il ricorrente è stato collocato in Ausiliaria.<br />
Infatti, come si è visto, il beneficio della liquidazione dell&#8217;indennità viene riconosciuto dall&#8217;articolo 3 della legge numero 87/1994 solo al personale cessato dal servizio successivamente al 30 novembre 1984.<br />
Né del resto può evocarsi il disposto della seconda parte dell&#8217;articolo 3 della legge numero 87/1994 che estende il beneficio ai dipendenti &#8220;per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell&#8217;indennità di buonuscita&#8221;.<br />
Infatti, nel caso di specie, il ricorrente aveva ottenuto la liquidazione dell&#8217;indennità di buonuscita per il servizio prestato durante il periodo di ausiliaria perciò, rispetto ad essa, al momento dell&#8217;entrata in vigore della legge numero 87/1994 il rapporto doveva considerarsi esaurito.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso risulta dunque infondato e deve essere respinto.<br />
In difetto di costituzione dell’INPDAP non vi è luogo a pronuncia sulle spese.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNASEZIONE PRIMA  Respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 18 aprile 2007 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:<br />
	Paolo Numerico,                  Presidente;<br />	<br />
	Silvio Ignazio Silvestri,       Consigliere – estensore;<br />	<br />
	Alessandro Maggio,             Consigliere.																																																																																												</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 08/06/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-6-2007-n-1205/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.1205</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.2794</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-7-5-2004-n-2794/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-7-5-2004-n-2794/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-7-5-2004-n-2794/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.2794</a></p>
<p>Evasio SPERANZA – Presidente, Massimiliano BALLORIANI – Relatore DE PALO (avv. P. Pezzuto) c. MINISTERO DELLA DIFESA (Avv. Stato), I.N.P.D.A.P. (n.c.). in tema di indebito pagamento delle somme necessarie per il riscatto dei periodi di servizio in ferma e rafferma volontaria di militare 1. Assistenza e previdenza – Pensioni militari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-7-5-2004-n-2794/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.2794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-7-5-2004-n-2794/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.2794</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Evasio SPERANZA – Presidente, Massimiliano BALLORIANI – Relatore<br />  DE PALO (avv. P. Pezzuto) c. MINISTERO DELLA DIFESA (Avv. Stato), I.N.P.D.A.P. (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>in tema di indebito pagamento delle somme necessarie per il riscatto dei periodi di servizio in ferma e rafferma volontaria di militare</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Assistenza e previdenza – Pensioni militari – Militare in ferma e/o rafferma – Rapporto di lavoro – Rapporto di pubblico impiego – Conseguenze sul piano previdenziale.</p>
<p>2. Assistenza e previdenza – Pensioni militari – Indennità di buonuscita – Periodi di servizio in ferma e rafferma volontaria – Riscatto – Somme versate dal militare – Depauperamento del militare ed arricchimento del Ministero della Difesa – Azione di arricchimento senza causa – Esperibilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il rapporto di lavoro del personale militare in ferma e/o rafferma assume in sé tutte le connotazioni del pubblico impiego e realizza quindi il presupposto di legge per la costituzione automatica del rapporto previdenziale avente ad oggetto l’obbligo contributivo e la conseguente erogazione dell’indennità di buonuscita di cui all’art.3, d.P.R. 29 dicembre 1973 n.1032.</p>
<p>2. Nel caso in cui un militare abbia pagato all’Inpdap, ai fini dell’indennità di buonuscita, le somme necessarie per il riscatto dei periodi di servizio in ferma e rafferma volontaria, si è creato un rapporto trilatero (Inpdap-Ministero della Difesa-militare), in cui l’Inpdap è il soggetto che ha ricevuto dal dipendente il pagamento delle somme che avrebbero dovuto versare il dipendente stesso ed il Ministero, il Ministero è il soggetto che si è arricchito effettivamente perché ha risparmiato il pagamento delle quote contributive previste dall’art. 37, d.P.R. 29 dicembre 1973 n.1032, ed il militare è il soggetto che ha subito un ingiusto depauperamento patrimoniale, con la conseguenza che esso ha come unica azione quella dell’arricchimento senza causa di cui all’art.2041 c.c., verso il Ministero della Difesa</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di indebito pagamento delle somme necessarie per il riscatto dei periodi di servizio in ferma e rafferma volontaria di militare</span></span></span></p>
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<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Sentenze: 2794/04<br />
Registro Generale:2209/2003</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />LECCE &#8211; TERZA SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: EVASIO SPERANZA &#8211; Presidente ; LUIGI COSTANTINI &#8211; Consigliere; MASSIMILIANO BALLORIANI  &#8211; Ref. , relatore ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217;Udienza Pubblica  del 8 aprile 2004</p>
<p>sul ricorso 2209/2003 proposto da:</p>
<p><b>DE PALO VINCENZO </b>rappresentato e difeso da: PEZZUTO PIERPAOLO con domicilio in LECCE  VIA G. D’ANNUNZIO, 73 presso PEZZUTO PIERPAOLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA DIFESA -ROMA </b>rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO con domicilio eletto in LECCE VIA F.RUBICHI 23 presso la sua sede</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ISITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE </b>         &#8211; ROMA: non costituito</p>
<p>per l’accertamento e declaratoria<br />
dell’obbligo del Ministero della Difesa di provvedere all’iscrizione del ricorrente, ora per allora, al Fondo di Previdenza e di versare all’INPDAP il contributo afferente al periodo di servizio volontario e continuativo, e quindi del diritto di esso ricorrente ad ottenere il rimborso delle somme già versate a titolo di riscatto contributivo per il periodo in questione,<br />
e di conseguente condanna<br />
dell’INPDAP alla restituzione in favore del ricorrente De Palo dell’importo dallo stesso versato per il sopradetto riscatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal versamento al soddisfo.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA DIFESA-ROMA<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito il relatore Ref. MASSIMILIANO BALLORIANI  e uditi altresì per le parti gli avvocati Pezzuto e Pedone;</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Il ricorrente è un generale dell’Esercito Italiano, attualmente in congedo.<br />
Prima di transitare in spe (servizio permanente effettivo), egli ha prestato servizio in ferma e rafferma volontaria come ufficiale di complemento, ma l’Amministrazione convenuta lo ha iscritto al fondo di previdenza e credito dell’ENPAS (oggi INPDAP) solo con decorrenza dalla data di transito in spe.<br />
Pertanto, per il computo degli anni di servizio, non in spe, ai fini dell’indennità di buonuscita, il ricorrente ha dovuto pagare all’INPDAP, totalmente a proprio carico, le somme necessarie per il riscatto di detti periodi.<br />
Con il presente ricorso, quindi, egli chiede l’accertamento del proprio diritto all’iscrizione al fondo di previdenza e credito, istituito originariamente presso l’ENPAS –oggi presso INPDAP-, con decorrenza dall’inizio del periodo di ferma volontaria e/o rafferma, anziché da quello nel quale è transitato in servizio permanente effettivo e, conseguentemente, la condanna dell’INPDAP alla restituzione, in proprio favore, delle somme da egli stesso versate indebitamente al Fondo di previdenza, per il riscatto degli gli anni non coperti da contribuzione da parte dell’amministrazione datrice di lavoro, oltre alle maggiorazioni per interessi e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT sulle somme maggiorate.<br />
A fondamento del proprio diritto, il ricorrente evidenzia che la ferma volontaria è un vero e proprio rapporto di pubblico impiego, con tutti i relativi indici di riconoscimento, e che da tale presupposto deriverebbe il proprio diritto all’iscrizione al fondo di previdenza e credito, con onere anche a carico dell’amministrazione datrice di lavoro.<br />
All’udienza pubblica del 8.4.2004 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1. Il D.P.R. 29 dicembre 1973 n.1032, nell’individuare i dipendenti aventi titolo all’iscrizione al Fondo di previdenza già gestito dall’E.N.P.A.S., e ora dall’I.N.P.D.A.P., comprende fra essi i militari delle Forze armate, senza ulteriori specificazioni (art.1), purchè siano in servizio  “continuativo”, che è la posizione in cui si trovano i militari in ferma e rafferma (Tar Puglia-Bari, sentenza n.2049/2000).<br />
Lo stesso D.P.R. n.1032/1973, al successivo art.2, elenca le categorie non aventi diritto all’iscrizione, e fra queste non rientrano i militari in ferma volontaria o rafferma.<br />
Inoltre, il rapporto di lavoro del personale militare in ferma e/o rafferma assume in sé tutte le connotazioni del pubblico impiego e realizza quindi il presupposto di legge per la costituzione automatica del rapporto previdenziale avente ad oggetto l’obbligo contributivo e la conseguente erogazione dell’indennità di buonuscita di cui all’articolo 3 della legge 1032/1973 (Tar Puglia-Lecce, sentenza n.2900/2003; Tar Puglia-Bari, sentenza n.2049/2000; Consiglio di Stato, sentenza n.90/1980).<br />
Pertanto, il ricorrente, già dal periodo di servizio prestato in ferma volontaria e rafferma, aveva diritto all’iscrizione obbligatoria al Fondo (articolo 39 L.1032/1973) nonchè il diritto a che l&#8217;Amministrazione di appartenenza versasse al Fondo di previdenza e credito il contributo previdenziale obbligatorio in misura indicata dalle legge (articolo 37 L.1032/1973).<br />
Da ciò consegue che la somma da egli pagata all’INPDAP, per il riscatto dei periodi in questione, ai fini del computo di essi nel calcolo dell’indennità di buonuscita (articoli 15 e 24 L.1032/1975), è stata dallo stesso ricorrente versata indebitamente –nel senso che si esporrà più avanti- (nella misura pari alla differenza tra quella pagata e quella invece gravante a suo carico ai fini contributivi -articolo 37 L.1032/1973-).<br />
Vi era in realtà un obbligo giuridico, quello della contribuzione relativa ai periodi in esame, gravante a carico dell’amministrazione per le quote indicate dalla legge (articolo 37 L.1032/1973).<br />
Alla fattispecie in esame, non può tuttavia applicarsi l’articolo 1180 del codice civile (adempimento del terzo), dato che il ricorrente non ha voluto estinguere il debito del Ministero nei confronti dell’INPDAP, seppur con la riserva di rivalersi, bensì ha solamente pagato in proprio il riscatto dei periodi contributivi, per evitare che, nel perdurante inadempimento del Ministero, rimanesse precluso il computo di detti periodi ai fini della buonuscita.<br />
La Corte di Cassazione, Sez. Lav., nella sentenza n. 9408 del 27-06-2002, ha avuto, infatti, modo di affermare che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi del nono comma dell&#8217;art. 3 della legge n. 335 del 1995 (secondo cui le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: (…) “cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”), che vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in forza del successivo decimo comma dello stesso articolo, si applica anche per i contributi prescritti in data anteriore alla entrata in vigore della citata legge, pertanto, deve escludersi la sussistenza di un diritto dell&#8217;assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere una retrodatazione dell&#8217;iscrizione alla Cassa per il periodo di tempo concernente la relativa perdita contributiva.<br />
Dovendosi applicare tali principi anche al Fondo INPDAP, ne deriva che il ricorrente, se ripetesse dall’INPDAP quanto versato, a titolo di ripetizione d’indebito, non potrebbe più ottenere il versamento dei contributi, perdendo così il diritto alla corresponsione dell’indennità di buonuscita, non potendo più ottenere l’iscrizione al Fondo per il periodo di tempo antecedente al passaggio in spe.<br />
Dall’infondatezza della pretesa del ricorrente ad ottenere l’iscrizione al Fondo ora per allora a carico del Ministero della Difesa, consegue l’inammissibilità per carenza d’interesse della domanda di condanna dell’INPDAP alla restituzione dei contributi di riscatto versati.<br />
Dalla prospettazione contenuta nel ricorso, infatti, si evince l’intima connessione fra le due domande proposte (quella di condanna del Ministero alla contribuzione ora per allora e quella di condanna dell’INPDAP alla restituzione dei contributi versati), funzionale alla conservazione del principale interesse al calcolo dell’indennità di buonuscita includendo i periodi di servizio precedenti al transito nel servizio permanente effettivo.</p>
<p>2. Il ricorso è comunque infondato nel merito.<br />
Il Collegio non ignora il parere del Consiglio di Stato –sez. terza- n.867 del 30 maggio 2000, ciononostante ritiene che il ricorrente non ha alcun diritto alla restituzione integrale dei contributi di riscatto nei confronti dell’INPDAP.<br />
Non si applica, infatti, alla fattispecie in esame, la disciplina del pagamento dell’indebito oggettivo (in tal caso, effettivamente, l’INPDAP avrebbe legittimazione passiva per la restituzione delle somme indebitamente versate), poiché il ricorrente ha pagato il riscatto dei periodi all’INPDAP, adempiendo così ad un onere previsto dalla legge (articolo 24 L.1032/1973) per l’esercizio di un proprio diritto potestativo –Cassazione S.U. 26 ottobre 2000, n.1136- (il riscatto del periodo contributivo, che il ricorrente perderebbe, come visto irrimediabilmente, se vi rinunziasse chiedendo indietro le somme versate), e comunque quelle somme erano pur sempre dovute all’IPDAP (manca quindi l’indebito oggettivo), se non in virtù degli articoli 15 e 24 L.1032/1973, sicuramente, e nei limiti di esse, a titolo di quote contributive dovute dal datore di lavoro e dal lavoratore ex articolo 37 L.1032/1973.<br />
Inoltre, non può neanche configurarsi un’ipotesi di indebito soggettivo, poiché il ricorrente non ha pagato all’INPDAP, per errore, un debito altrui (quello del Ministero alla propria quota contributiva), ma ha voluto scientemente assolvere al riscatto del periodo contributivo per evitare di perdere il diritto alla buonuscita.<br />
Il pagamento, del riscatto del periodo contributivo, effettuato dal ricorrente, è avvenuto nell’ambito di un rapporto trilatero (Ministero-INPDAP-dipendente).<br />
Se è vero che il soggetto che ha concretamente ricevuto il pagamento non dovuto (cioè non dovuto interamente dal ricorrente ma dovuto anche dal Ministero) è l’INPDAP, è anche vero che il soggetto che, nell’ambito di tale rapporto trilatero, si è arricchito effettivamente è il Ministero della Difesa, che ha risparmiato il pagamento delle quote contributive previste dall’articolo 37 L.1032/1973.<br />
Il ricorrente ha ottenuto il diritto al computo di quei periodi ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, ma ha subito il depauperamento ingiusto del proprio patrimonio per aver pagato interamente i contributi di riscatto, oltre la quota ad egli spettante per legge; egli è pertanto il soggetto che ha subito il depauperamento conseguente all’arricchimento del Ministero.<br />
Nell’ambito di tale rapporto trilatero, l’unica azione che spetta al ricorrente per rimediare al proprio ingiustificato depauperamento patrimoniale è quella dell’arricchimento senza causa di cui all’articolo 2041 del codice civile, verso il Ministero della Difesa.<br />
In tal caso, per il vero, si tratta di un’ipotesi particolare di arricchimento senza causa, definita in dottrina come “arricchimento imposto”, poiché l&#8217;arricchimento non è conseguenza del comportamento del soggetto che si arricchisce, ma del soggetto che subisce la perdita patrimoniale.<br />
Nel caso in esame, comunque, non si pone alcun problema circa la riconducibilità di tale ipotesi all’articolo 2041 codice civile, poiché l’eventuale obbligazione di pagamento in denaro che sorge a carico del Ministero della Difesa non comporta per quest’ultimo alcuna modificazione qualitativa patrimoniale indesiderata (essendovi perfetta omogeneità fra l’oggetto delle maggiori somme ricevute e quello dell’obbligazione restitutoria).<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe, per infondatezza ed inammissibilità.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 8 aprile 2004.<br />
Evasio SPERANZA – Presidente<br />
Massimiliano BALLORIANI &#8211; Estensore</p>
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