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	<title>Assistenza e previdenza-Pensioni di riversibilita&#039; Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Assistenza e previdenza-Pensioni di riversibilita&#039; Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2016 n.174</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-7-2016-n-174/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-7-2016-n-174/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2016 n.174</a></p>
<p>Presidente Grossi, redattore Sciarra È illegittima la disciplina del trattamento di reversibilità introdotta nel 2011 Previdenza – Pensione di reversibilità – Art. 18, c. 5, decreto-legge 06/07/2011, n. 98 –Previsione, secondo la quale l&#8217;aliquota percentuale della pensione a favore di assicurato e pensionato nell&#8217;ambito del regime dell&#8217;assicurazione generale obbligatoria e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-7-2016-n-174/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2016 n.174</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-7-2016-n-174/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2016 n.174</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, redattore Sciarra</span></p>
<hr />
<p>È illegittima la disciplina del trattamento di reversibilità introdotta nel 2011</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Previdenza – Pensione di reversibilità – Art. 18, c. 5, decreto-legge 06/07/2011, n. 98 –Previsione, secondo la quale l&#8217;aliquota percentuale della pensione a favore di assicurato e pensionato nell&#8217;ambito del regime dell&#8217;assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10 &#8211; Previsione per la quale nei casi di frazione di anno la predetta percentuale è proporzionalmente rideterminata – Previsione, altresì, che le disposizioni stesse non si applicano nel caso di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili – Q.l.c. sollevata dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – Asserita violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione– Illegittimità costituzionale</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">È costituzionalmente illegittimo l’articolo18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA N. 174<br />
ANNO 2016<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, nel procedimento vertente tra S.P. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con ordinanza del 24 marzo 2014, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2014.<br />
Visti l’atto di costituzione dell’INPS nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nell’udienza pubblica del 31 maggio 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra;<br />
uditi l’avvocato Filippo Mangiapane per l’INPS e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
&nbsp;<br />
Ritenuto in fatto<br />
1.– Con ordinanza del 24 marzo 2014, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 2014, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, giudice unico delle pensioni, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.<br />
La disposizione censurata prevede che «Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995».<br />
1.1.– Il giudice rimettente espone di dover decidere sulla domanda di S.P., coniuge superstite di un titolare di pensione diretta, che ha chiesto il riconoscimento del diritto di percepire la pensione di reversibilità, senza la decurtazione percentuale sancita dalla disposizione impugnata, e la conseguente condanna dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a rideterminare l’importo della pensione, con interessi e rivalutazione monetaria.<br />
In punto di rilevanza, il giudice a quo evidenzia che la disposizione censurata si applica rationetemporis alla vicenda controversa e non si presta a un’interpretazione compatibile con il dettato costituzionale: la parte ricorrente nel giudizio principale ha sposato un uomo, che ha superato i settant’anni, il divario di età tra i coniugi è superiore a vent’anni e, pertanto, ricorrono i presupposti per procedere alla decurtazione di legge.<br />
1.2.– Con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, il giudice a quo disattende, in primo luogo, gli argomenti della parte intervenuta, volti a equiparare il matrimonio alla convivenza more uxorio, che, nel caso di specie, aveva preceduto il matrimonio.<br />
Il giudice rimettente assume che la disciplina impugnata contrasti con l’art. 29 Cost., in quanto le decurtazioni previste dalla legge pregiudicano la possibilità di condurre una vita dignitosa dopo la morte del coniuge e violano così la libertà di compiere scelte personali in àmbito familiare.<br />
Inoltre, la misura restrittiva adottata dal legislatore si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., sotto un duplice profilo: le decurtazioni previste sarebbero innanzitutto irragionevoli, perché legate a fattori futuri, incerti, estranei alle regole dell’istituto della pensione di reversibilità (la durata del matrimonio, l’età del coniuge pensionato). In secondo luogo, esse sarebbero lesive dell’eguaglianza tra i coniugi, discriminando arbitrariamente – quanto alla garanzia di continuità del sostentamento – il coniuge superstite, «apoditticamente individuato nel più giovane».<br />
Ad avviso del giudice rimettente, la disciplina in esame, destinata a tradursi in una misura sprovvista di ogni limite temporale e di ogni legame con le contingenti esigenze di natura finanziaria, lederebbe anche i princìpi consacrati dagli artt. 36 e 38 della Carta fondamentale.<br />
Essa, difatti, determinerebbe un’irragionevole e definitiva riduzione della pensione, “retribuzione differita”, che, nel necessario bilanciamento con le concrete e attuali disponibilità delle risorse finanziarie, deve essere proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato e deve assicurare al lavoratore e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa e una vecchiaia nella quale non manchino i mezzi adeguati a un dignitoso sostentamento.<br />
2.– Con memoria del 6 agosto 2014, si è costituito in giudizio l’INPS, limitandosi a chiedere di dichiarare inammissibile o, in subordine, infondata la questione di legittimità costituzionale e riservandosi di meglio articolare in séguito deduzioni e difese.<br />
3.– Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con memoria depositata il 16 settembre 2014, e ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque infondata la questione di legittimità costituzionale.<br />
La difesa dello Stato reputa la questione inammissibile, per difetto di chiarezza e di univocità della prospettazione: la disposizione riguarderebbe tutti i trattamenti pensionistici, pubblici e privati, e, pertanto, non sarebbe intelligibile la censura di violazione dell’art. 3 Cost., soprattutto in considerazione della peculiarità della fattispecie e della finalità di reprimere gli abusi ai danni delle persone anziane.<br />
La questione sarebbe comunque infondata, poiché la libertà di sposarsi non può ritenersi condizionata dalla possibilità di beneficiare del trattamento di reversibilità.<br />
Sarebbero prive di pregio anche le censure di violazione degli artt. 36 e 38 Cost.. Sarebbe conforme ai princìpi costituzionali una disciplina suscettibile di incidere su trattamenti pensionistici del tutto eventuali, come la pensione di reversibilità, in forza di una disciplina dell’ammontare di tali trattamenti, rispettosa del canone di ragionevolezza.<br />
Peraltro, l’accoglimento della questione di costituzionalità produrrebbe effetti negativi per la finanza, secondo quanto si evince dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione deld.l. n. 98 del 2011.<br />
4.– In prossimità dell’udienza, l’INPS ha depositato una memoria illustrativa e ha ribadito, con argomentazioni più approfondite, le conclusioni già svolte.<br />
L’INPS ha eccepito l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, addebitando al giudice rimettente di non avere adeguatamente chiarito se l’applicazione letterale della norma sia davvero in conflitto con i precetti costituzionali evocati e se una pronuncia di accoglimento sia effettivamente idonea a «ripristinare il bene della vita» richiesto dalla parte ricorrente.<br />
La norma impugnata – argomenta l’INPS – è successiva al matrimonio della ricorrente, che, pertanto, non ha visto pregiudicata la sua libertà di autodeterminazione.<br />
Ad avviso dell’INPS, il giudice rimettente non ha specificato come la riduzione del trattamento pensionistico, nel caso di specie, comprometta il diritto a condurre un’esistenza libera e dignitosa.<br />
L’INPS sostiene che il giudice rimettente abbia sollevato la questione di legittimità costituzionale «a tutela non tanto dell’interesse specifico presuntivamente leso dal provvedimento di liquidazione della pensione, ma con il fine di far valere un generale principio di intangibilità del quantum delle pensioni ai superstiti a beneficio della generalità dei potenziali percettori delle prestazioni».<br />
La questione di legittimità costituzionale, inoltre, sarebbe manifestamente infondata: le censure si appunterebbero contro una disciplina adottata in una grave congiuntura di crisi finanziaria, al precipuo scopo di conseguire l’equilibrio di bilancio, costituzionalmente imposto (art. 81 Cost.).<br />
Peraltro, il giudice a quo non avrebbe tenuto conto dell’evoluzione dell’istituto della pensione di reversibilità, che ha perso la connotazione alimentare e assistenziale, per acquisire la valenza di trattamento integrativo del reddito da lavoro o da pensione del familiare superstite.<br />
Contro la fondatezza della questione deporrebbe la diversità delle norme già dichiarate incostituzionali rispetto alla disciplina sottoposta all’odierno vaglio della Corte, che non elimina in radice la pensione di reversibilità, ma riduce progressivamente l’aliquota e prevede taluni correttivi a fronte di situazioni meritevoli di tutela (la presenza di figli minori, studenti o inabili).<br />
L’esigenza di considerare la durata del matrimonio, alla stregua di quel che avviene per la pensione di reversibilità attribuita al coniuge divorziato, non vanificherebbe la funzione solidaristica, insita nella pensione di reversibilità.<br />
Quanto al trattamento deteriore del coniuge superstite più giovane rispetto al privilegio accordato al coniuge superstite più anziano, l’INPS nega che le due fattispecie possano essere poste a raffronto e osserva che, nell’ipotesi marginale di sopravvivenza del coniuge più anziano, questi non potrebbe giovarsi per lungo tempo di tale posizione di favore.<br />
La disposizione impugnata, approvata allo scopo di salvaguardare la tenuta dei conti pubblici e di razionalizzare l’assetto normativo delle pensioni di reversibilità, non limiterebbe in alcun modo la libertà di matrimonio, ma si prefiggerebbe di tutelarla da propositi venali e fraudolenti.<br />
Pertanto, la disciplina in esame, espressione del principio di solidarietà coniugale, non istituirebbe arbitrarie disparità di trattamento e sarebbe immune dai vizi di legittimità costituzionale denunciati dal giudice rimettente.<br />
5.– All’udienza pubblica del 31 maggio 2016, le parti hanno ribadito le conclusioni già rassegnate negli scritti difensivi.<br />
&nbsp;<br />
Considerato in diritto<br />
1.– L’art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede che «Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995».<br />
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, giudice unico delle pensioni, dubita della legittimità costituzionale di tale normativa, in riferimento agli artt. 3, 29, 36 e 38 della Costituzione.<br />
Il giudice rimettente ravvisa un contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della violazione del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza.<br />
La disciplina del trattamento di reversibilità, introdotta nel 2011, stabilirebbe decurtazioni «irrazionali e irragionevoli», «collegate a meri fattori futuri, incerti e sicuramente estranei alle regole proprie dell’istituto “pensione di reversibilità” quali la durata del matrimonio e l’età del coniuge pensionato, in assoluto e relativamente a quella dell’altro coniuge».<br />
Inoltre, la disciplina sottoposta al vaglio di questa Corte sarebbe lesiva del principio di eguaglianza tra i coniugi, «operando nei confronti del coniuge superstite (apoditticamente individuato nel più giovane) un palese “vulnus” del suo diritto a quella garanzia di continuità nel sostentamento ai superstiti, riconosciuta dalla Corte nella sentenza n. 286/1987».<br />
Il giudice rimettente ritiene che la disposizione impugnata confligga con l’art. 29 Cost.: sarebbe limitata «la libertà dell’individuo ad operare le scelte più intime e personali della propria esistenza», in virtù dell’introduzione di «elementi esterni fortemente incidenti sulla sua capacità di determinazione familiare».<br />
In particolare, l’individuo sarebbe posto di fronte all’alternativa «di formare un nucleo familiare secondo la più ampia accezione di libertà oppure non accedervi nella consapevolezza che a quel nucleo non potrà, di fronte all’evento morte, assicurare una vita dignitosa a causa delle decurtazioni volute dalla disciplina in esame».<br />
Il giudice rimettente prospetta anche la violazione degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.: la decurtazione imposta dalla legge, suscettibile di configurare una misura sprovvista di ogni limite temporale e di ogni legame con le contingenti esigenze di natura finanziaria, determinerebbe un’irragionevole e definitiva riduzione della pensione, che si caratterizza come “retribuzione differita”, pur nell’indispensabile bilanciamento con le concrete e attuali disponibilità delle risorse finanziarie.<br />
La disposizione censurata contrasterebbe con i princìpi che sanciscono la proporzione del trattamento pensionistico alla qualità e alla quantità del lavoro prestato e l’idoneità a garantire al lavoratore e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa e una vecchiaia nella quale non manchino i mezzi adeguati a un altrettanto dignitoso sostentamento.<br />
2.– La questione, posta dalla Corte dei conti, si sottrae alle eccezioni di inammissibilità, formulate in via preliminare dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dalla difesa dello Stato.<br />
2.1.– Quanto al difetto di rilevanza, eccepito dall’INPS, è la stessa difesa dell’ente previdenziale a riconoscere che la disposizione impugnata si applica al caso di specie, in quanto riguarda pensioni di reversibilità che decorrono dal 1° gennaio 2012 e il diritto della ricorrente è sorto in data successiva.<br />
L’applicabilità della disposizione al giudizio principale è sufficiente a radicare la rilevanza della questione, che non postula un sindacato più incisivo sul concreto pregiudizio ai princìpi costituzionali coinvolti.<br />
La questione di costituzionalità non può dirsi irrilevante, sul presupposto che, nella vicenda specifica, l’applicazione della disposizione impugnata non abbia messo a repentaglio la libertà matrimoniale, poiché il matrimonio è stato celebrato prima dell’entrata in vigore della legge del 2011, o non pregiudichi l’adeguatezza della tutela previdenziale accordata al coniuge superstite, già provvisto di mezzi sufficienti. Tali valutazioni esulano dal sindacato sulla rilevanza richiesto a questa Corte.<br />
2.2.– Anche le eccezioni mosse dall’Avvocatura generale dello Stato, relative alla carente illustrazione della non manifesta infondatezza, devono essere disattese.<br />
Il giudice rimettente si sofferma, con argomentazioni esaustive, sulle ragioni del contrasto della disciplina censurata con il principio di eguaglianza e con il canone di ragionevolezza. È ininfluente che la disciplina riguardi tutti i trattamenti pensionistici e si riprometta di contrastare taluni abusi, in quanto il giudice a quo coglie la violazione del principio di eguaglianza e del canone di ragionevolezza sotto profili differenti.<br />
3.– La questione è fondata.<br />
3.1.– L’ordinamento configura la pensione di reversibilità come «una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell’interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l’effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3, secondo comma, della Costituzione) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, della Costituzione) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38, primo comma, della Costituzione)» (sentenza n. 286 del 1987, punto 3.2. del Considerato in diritto).<br />
In virtù di tale connotazione previdenziale, il trattamento di reversibilità si colloca nell’alveo degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Carta fondamentale, che prescrivono l’adeguatezza della pensione quale retribuzione differita e l’idoneità della stessa a garantire un’esistenza libera e dignitosa.<br />
3.2.– Nella pensione di reversibilità erogata al coniuge superstite, la finalità previdenziale si raccorda a un peculiare fondamento solidaristico.<br />
Tale prestazione, difatti, mira a tutelare la continuità del sostentamento (sentenza n. 777 del 1988, punto 2. del Considerato in diritto) e a prevenire lo stato di bisogno che può derivare dalla morte del coniuge (sentenze n. 18 del 1998, punto 5. del Considerato in diritto, e n. 926 del 1988, punto 2. del Considerato in diritto).<br />
Il perdurare del vincolo di solidarietà coniugale, che proietta la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte, assume queste precise caratteristiche, avallate da plurimi princìpi costituzionali (sentenze n. 419 del 1999, punto 2.1. del Considerato in diritto, e n. 70 del 1999, punto 3. del Considerato in diritto).<br />
Lo stesso fondamento solidaristico, che il legislatore è chiamato a specificare e a modulare nelle multiformi situazioni meritevoli di tutela, in modo coerente con i princìpi di eguaglianza e ragionevolezza, permea l’istituto anche nelle sue applicazioni più recenti alle unioni civili, in forza della clausola generale dell’art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).<br />
In un àmbito che interseca scelte eminentemente personali e libertà intangibili, i princìpi di eguaglianza e ragionevolezza rivestono un ruolo cruciale nell’orientare l’intervento del legislatore. Quest’ultimo, vincolato a garantire un’adeguata tutela previdenziale, per un verso non deve interferire con le determinazioni dei singoli che, anche in età avanzata, ricercano una piena realizzazione della propria sfera affettiva e, per altro verso, è chiamato a realizzare un equilibrato contemperamento di molteplici fattori rilevanti, allo scopo di garantire l’assetto del sistema previdenziale globalmente inteso.<br />
Nel contesto di tali fattori, alla direttrice già tracciata dalla disciplina di cui all’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che riduce percentualmente l’ammontare del trattamento di reversibilità nell’ipotesi di concorso di più beneficiari e di cumulo dei redditi, si potrebbe affiancare il complementare criterio selettivo dell’età del coniuge beneficiario, sperimentato in altri ordinamenti, anche allo scopo di contenimento delle erogazioni previdenziali, come si evince dalle note informative sintetiche elaborate, nel corso del dibattito parlamentare, dall’Ufficio legislazione straniera del Servizio Biblioteca della Camera dei deputati (XVI Legislatura, Atto Camera n. 1847 e abb.).<br />
4.– Nonostante i temperamenti che il sistema previdenziale predispone, la disposizione impugnata si rivela disarmonica rispetto ai princìpi costituzionali enunciati.<br />
4.1.– L’art. 18, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011 si inquadra in una manovra di stabilizzazione finanziaria che include svariati provvedimenti di contenimento della spesa previdenziale, come il progressivo innalzamento dell’età pensionabile delle donne nel settore privato, le modifiche del meccanismo di indicizzazione delle pensioni, il contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici più cospicui, le misure di riduzione del contenzioso in materia di invalidità civile mediante forme di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.<br />
La disposizione, adottata sotto l’incalzare di una «particolare congiuntura economica internazionale», che ha precluso l’esame più approfondito delle «spesso assai delicate e complesse questioni poste dall’articolato» (parere espresso il 14 luglio 2011 dalla I Commissione permanente della Camera, Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), mutua numerosi elementi da un disegno di legge già in discussione al Parlamento (XVI Legislatura, Atto Camera n. 4150, proposta di legge presentata l’8 marzo 2011).<br />
Il disegno di legge escludeva il diritto alla pensione di reversibilità nell’ipotesi di età avanzata di uno dei coniugi (settant’anni), di elevata differenza di età tra i coniugi, superiore a vent’anni, e di durata del matrimonio inferiore a tre anni. Nella relazione di accompagnamento, si stigmatizzava come “malcostume” l’attribuzione delle pensioni di reversibilità «a persone che non ne avrebbero, sul piano morale, diritto» e si poneva in risalto l’obiettivo di arginare il fenomeno dei matrimoni “di comodo”.<br />
La disposizione censurata nell’odierno giudizio di costituzionalità tempera l’assolutezza della previsione di tale disegno di legge con alcuni correttivi: la pensione di reversibilità non è eliminata in radice, ma è ridotta in una misura modulata del «10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10». La riduzione non opera quando vi siano figli minori, studenti o inabili.<br />
4.2.– La ratio della misura restrittiva risiede nella presunzione che i matrimoni contratti da chi abbia più di settant’anni con una persona di vent’anni più giovane traggano origine dall’intento di frodare le ragioni dell’erario, quando non vi siano figli minori, studenti o inabili.<br />
Si tratta di una presunzione di frode alla legge, connotata in termini assoluti, che preclude ogni prova contraria. La sua ampia valenza lascia trasparire l’intrinseca irragionevolezza della disposizione impugnata. Pur di accentuare la repressione di illeciti, già sanzionati dall’ordinamento con previsioni mirate (sentenze n. 245 del 2011, punto 3.1. del Considerato in diritto, e n. 123 del 1990, punto 2. del Considerato in diritto), si enfatizza la patologia del fenomeno, partendo dal presupposto di una genesi immancabilmente fraudolenta del matrimonio tardivo.<br />
Si tratta, a ben vedere, di un presupposto di valore, sotteso anche a precedenti discipline restrittive, fortemente dissonante rispetto all’evoluzione del costume sociale. Il non trascurabile cambiamento di abitudini e propensioni collegate a scelte personali emerge nitidamente dalla costante giurisprudenza di questa Corte, che prende in esame disposizioni dal contenuto affine, volte a negare il diritto alla pensione di reversibilità nell’ipotesi di matrimonio durato meno di due anni, celebrato dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età (sentenza n. 123 del 1990) o di matrimonio celebrato dopo il sessantacinquesimo anno di età, a fronte di una differenza di età superiore a vent’anni (sentenza n. 587 del 1988).<br />
4.3.– Nell’attribuire rilievo all’età del coniuge titolare di trattamento pensionistico diretto al momento del matrimonio e alla differenza di età tra i coniugi, la disposizione in esame introduce una regolamentazione irragionevole, incoerente con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità, che ne determina la finalità previdenziale, presidiata dagli artt. 36 e 38 Cost. e ancorata dal legislatore a presupposti rigorosi. Una tale irragionevolezza diviene ancora più marcata, se si tiene conto dell’ormai riscontrato allungamento dell’aspettativa di vita.<br />
La disposizione opera a danno del solo coniuge superstite più giovane e si applica esclusivamente nell’ipotesi di una considerevole differenza di età tra i coniugi. Si conferisce, in tal modo, rilievo a restrizioni «a mero fondamento naturalistico» (sentenza n. 587 del 1988, punto 2. del Considerato in diritto), che la giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuto estranee «all’essenza e ai fini del vincolo coniugale», con peculiare riguardo all’età avanzata del contraente e alla durata del matrimonio (sentenza n. 110 del 1999, punto 2. del Considerato in diritto).<br />
L’esclusione dell’operatività delle norme che, in presenza di figli, limitano l’erogazione della pensione di reversibilità, non attenua i profili di contrasto con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza. Difatti, essa non è valsa a fugare i dubbi di legittimità costituzionale in altri casi già scrutinati da questa Corte, con riguardo alla disciplina delle pensioni erogate alle vedove di guerra (sentenze n. 162 del 1994 e n. 450 del 1991), che condizionava il diritto alla durata annuale del matrimonio o alla presenza di prole, ancorché postuma.<br />
Il vulnus ai diritti previdenziali del coniuge superstite appare ancor più evidente in una normativa che subordina tali diritti alla circostanza, del tutto accidentale ed eccentrica rispetto alla primaria finalità di protezione del coniuge, che vi siano figli minori, studenti o inabili all’epoca del sorgere del diritto del coniuge. Per i figli, peraltro, la disciplina delle pensioni di reversibilità appresta una tutela autonoma, che interagisce con la normativa indirizzata ai coniugi ai limitati effetti della già citata disciplina del “cumulo”. Questo dato serve a confermare l’equilibrato intento solidaristico che ha, già da qualche tempo, ispirato il legislatore.<br />
Neppure la peculiarità del meccanismo congegnato nel 2011, che commisura l’ammontare della pensione di reversibilità alla durata del matrimonio, senza escludere in radice il diritto a beneficiare di tale prestazione, rappresenta un significativo elemento di discontinuità tra la misura censurata e le disposizioni già dichiarate incostituzionali da questa Corte, dapprima sulla scorta di un’analisi puntuale della disparità di trattamento tra le diverse categorie dei beneficiari (sentenze n. 15 del 1980 e n. 139 del 1979) e, nell’evoluzione successiva, sul presupposto della «ingiustificata irrazionalità» di discipline restrittive ancorate a elementi di matrice naturalistica (sentenza n. 587 del 1988, battistrada di una giurisprudenza costante, rappresentata dalle sentenze n. 447 del 2001, n. 187 del 2000, n. 110 del 1999, n. 162 del 1994, n. 1 del 1992, n. 450 e n. 189 del 1991, e n. 123 del 1990).<br />
Quando la durata del matrimonio sia inferiore all’anno, la correlazione tra l’ammontare della pensione di reversibilità e la durata del matrimonio azzera il trattamento previdenziale: il meccanismo di riduzione, concepito in termini graduali dal legislatore, si risolve in una esclusione pura e semplice del diritto, che non differisce dalle ipotesi sottoposte alla disamina di questa Corte nelle pronunce appena ricordate.<br />
L’antitesi con i princìpi di eguaglianza e ragionevolezza non è meno stridente, quando la durata del matrimonio valga a proporzionare il trattamento di reversibilità corrisposto al coniuge, e non a disconoscerlo del tutto. La pregnanza del vincolo di solidarietà coniugale, fondamento della pensione di reversibilità, è graduata in rapporto all’elemento, contingente ed estrinseco, della durata del matrimonio.<br />
Peraltro, il nesso tra durata del matrimonio e ammontare della pensione di reversibilità non si correla a una previsione generale e astratta, eventualmente incentrata su un requisito minimo di convivenza, valido per tutte le ipotesi.<br />
Tale nesso, articolato nei termini singolari di un progressivo incremento dell’importo della pensione al protrarsi del matrimonio, riguarda la sola ipotesi in cui il matrimonio sia scelto da chi ha già compiuto i settant’anni di età e la differenza di età tra i coniugi travalichi i vent’anni.<br />
Il rilievo peculiare della durata del matrimonio, nella sola ipotesi regolata dalla disciplina in esame, ne palesa – da altra e ugualmente pregnante angolazione – il contrasto già segnalato con l’art. 3 Cost.<br />
Non può essere invocata, in chiave comparativa, la disciplina dell’attribuzione della pensione di reversibilità ai coniugi divorziati (art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio» e successive modificazioni).<br />
In tale fattispecie, la durata non rileva in senso assoluto e astratto, ma come ragionevole criterio per suddividere la pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato, titolare del diritto all’assegno divorzile a carico del coniuge scomparso, e altri coniugi superstiti. La durata del matrimonio, infatti, non si riverbera sull’ammontare della pensione di reversibilità, complessivamente attribuito, ma viene in rilievo soltanto nella ripartizione dell’intero tra una pluralità di aventi diritto.<br />
5.– Dalle considerazioni svolte, discende la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.<br />
Sono assorbite le censure incentrate sulla violazione dell’art. 29 Cost. e, in particolare, sulla limitazione della libertà di contrarre matrimonio.<br />
&nbsp;<br />
per questi motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 2016.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Silvana SCIARRA, Redattore<br />
Carmelinda MORANO, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2016.<br />
Il Cancelliere<br />
F.to: Carmelinda MORANO</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2011 n.925</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-1-2-2011-n-925/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Speranza – Est. BrandileoneM. P. (Avv. F. Tedeschini e dall&#8217;Avv. A. Tozzi) c/ il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca, il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura e l’Università &#8220;La Sapienza&#8221; di Roma (Avv. Stato) sul trattamento economico dei membri laici durante il servizio al</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-1-2-2011-n-925/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2011 n.925</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Speranza –<i> Est. </i>Brandileone<br />M. P.  (Avv. F. Tedeschini e dall&#8217;Avv. A. Tozzi) c/ il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca, il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura e l’Università &#8220;La Sapienza&#8221; di Roma (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul trattamento economico dei membri laici durante il servizio al CSM</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pensioni e quiescenza – Indennità giudiziaria – Membri del CSM – Esclusione – Conseguenze –Trattamento membri CSM a presidente di sezione di Cassazione – Equiparazione – Limitata a fini di quantificazione	</p>
<p>2. Pensioni e quiescenza – CSM – Assegno di fine servizio – Regime pensionabilità – Sussiste – Conseguenze – Passaggio di carriera – Divieto <i>reformatio in pejus</i> del trattamento</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’indennità giudiziaria prevista dall’art. 3 L. 27/1981 non è diretta componente dell’indennità di servizio del membro del CSM, ma dei soli appartenenti all’ordine giudiziario o equiparato. Ne consegue che l’equiparazione del trattamento economico dei membri del CSM a quella del presidente di sezione di Cassazione operata dall’art. 40 L. 195/1958 è da intendersi soltanto ai fini del quantum del trattamento stesso, posto anche che la natura del primo trattamento è soprattutto indennitaria, e non certamente retributiva, come quella relativa al personale di magistratura.	</p>
<p>2. Il regime dell’assegno personale di fine servizio del componente dell’organo di autogoverno ex art. 3 L. 312/1971 è quello previsto dall’art. 202 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, e cioè la pensionabilità, unita all’obbligo del riassorbimento con la successiva progressione economica del dipendente, al fine di evitare la <i>reformatio in pejus </i>del trattamento economico del personale pubblico in caso di passaggio di carriera.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00925/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 03650/2004 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Terza Bis)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso n. 3650-04 proposto dal </p>
<p>Prof. <B>PATRONO MARIO</B> rappresentato e difeso dall&#8217; Avv. Prof. Federico Tedeschini e dall&#8217;Avv. Alessandro Tozzi ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo in Roma, Largo Messico n.7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca</b>, in persona del Ministro pro- tempore, il Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e l’Università &#8220;La Sapienza&#8221; di Roma, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentati e difesi dall’l&#8217;Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12 ;</p>
<p><i><b>per l’accertamento<br />	<br />
</b></i>del diritto del ricorrente al calcolo, nel proprio trattamento economico, ex art.3 L.n.312/1971, dell’esatta misura dell&#8217; assegno mensile già goduto durante il servizio di componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura, in tutto corrispondente all&#8217;intero trattamento economico spettante al Presidente di Sezione della Corte di Cassazione comprensivo dell&#8217;indennità giudiziaria di cui all&#8217;art.3 L.27/1981 nella misura dovuta a quest&#8217;ultimo, nonché delle relative differenze e degli arretrati dovutigli a seguito del computo di cui sopra, aumentati della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, con la maturazione da ciascun rateo.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente ;<br />	<br />
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Udito alla pubblica udienza del 25 novembre 2010 il Consigliere Francesco Brandileone ed uditi, altresì, gli avvocati come da verbale d’udienza.<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Professor Patrono Mario, professore ordinario a decorrere dal 3/10/1978 in data 5/7/1990 veniva eletto dal Parlamento in seduta comune Componente del Consiglio Superiore della Magistratura ed il suo insediamento è avvenuto in data 26/7/1990. <br />	<br />
Cessato dalla carica e rientrato nel ruolo dei professori universitari, asserisce il ricorrente che nella determinazione dell&#8217;assegno personale ex art.3 L.n.312/1971 il Ministero dell&#8217;Università avrebbe omesso di tenere conto dell&#8217;indennità prevista dall&#8217; art. 3 della L.27/1981, ai fini del trattamento retributivo spettategli .<br />	<br />
Con il ricorso in esame parte ricorrente chiede l’accertamento del diritto del ricorrente al calcolo, nel proprio trattamento economico, ex art.3 L.n.312/1971, dell’esatta misura dell&#8217; assegno mensile già goduto durante il servizio di componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura, in tutto corrispondente all&#8217;intero trattamento economico spettante al Presidente di Sezione della Corte di Cassazione comprensivo dell&#8217;indennità giudiziaria di cui all&#8217;art.3 L.27/1981 nella misura dovuta a quest&#8217;ultimo, nonché delle relative differenze e degli arretrati dovutigli a seguito del computo di cui sopra, aumentati della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, con la maturazione da ciascun rateo<br />	<br />
Deduce i seguenti motivi di gravame:<br />	<br />
1) Violazione di legge. Violazione art. 3 L. 312/1971, nonché dell&#8217;art.202 del T.U. n. 3/1957.<br />	<br />
All&#8217;epoca dei fatti, al ricorrente -allora componente del CSM eletto dal Parlamento quale professore ordinario d&#8217;università in materie giuridiche &#8211; era corrisposto, in costanza di mandato, un assegno mensile pari al trattamento economico spettante al Presidente di sezione della Corte di Cassazione che, risultando di ammontare superiore al trattamento economico allo stesso all&#8217; epoca spettante a carico del bilancio dello Stato quale professore universitario, gli era corrisposto dall&#8217;amministrazione statale di appartenenza per la parte corrispondente al trattamento già goduto prima dell&#8217; elezione, mentre la differenza rispetto a quello più favorevole dovutogli gli era corrisposto dal Ministero di Grazia e Giustizia. Il trattamento economico dei componenti del CSM eletti dal Parlamento e cessati dalla carica è viceversa, secondo l&#8217;art.3 della L.312/1971, rappresentato da un assegno personale esattamente corrispondente all&#8217;assegno mensile già percepito quale componente del CSM. <br />	<br />
Nella determinazione di tale assegno doveva tenersi conto dell&#8217;indennità giudiziaria prevista dall&#8217;art.3 L.27/1981, che era già una componente del trattamento economico spettante al presidente di sezione della Corte di Cassazione, cui si commisurava l&#8217;indennità di servizio del membro del CSM.<br />	<br />
Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso ed eccepisce la prescrizione quinquennale del diritto azionato dopo la quantificazione della retribuzione spettantegli da parte dell’Ateneo resistente.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Professore Patrono veniva eletto dal Parlamento nel Luglio del 1990 quale Componente del Consiglio Superiore della Magistratura per il quadriennio 1990-1994. <br />	<br />
Nelle funzioni di componenti laici del CSM il ricorrente ha goduto, ai sensi del secondo comma dell&#8217;art.40 comma terzo della L.195/1958, dell&#8217;assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, ai magistrati indicati nell&#8217;art.6 n. 3 della L.392/1951 (Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, Presidente delle Corti d&#8217;Appello e Procuratore Generale presso le stesse corti), corrisposto ai componenti del CSM diversi dal vicepresidente. <br />	<br />
Ai componenti del CSM che godano di stipendio o assegni a carico dello Stato, il terzo comma del citato articolo 40 della Legge n.195/1958 stabilisce che spetta loro il trattamento più favorevole, restando a carico dell&#8217; amministrazione di appartenenza l&#8217;onere inerente al trattamento di cui risultino già provvisti, ed a carico del Ministero di Grazia e Giustizia quello relativo all&#8217;eventuale eccedenza del trattamento loro spettante quali componenti del CSM; dispone, infine, l&#8217;art. 3 della citata legge n. 312/1971 che, in tale ipotesi, alla cessazione dalla carica l&#8217;assegno mensile a carico del CSM verrà tramutato in assegno personale agli effetti e nei limiti stabiliti dall&#8217; art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. <br />	<br />
Cessato dalla carica e rientrato nel ruolo dei professori universitari, nella determinazione dell&#8217;assegno personale di cui sopra l’&#8217;Università resistente ha omesso di tenere conto dell&#8217;indennità prevista dall&#8217;art.3 della L.27/1981, ai fini del trattamento retributivo loro spettante.<br />	<br />
Devesi precisare che il trattamento economico di servizio dei componenti del CSM è, come detto, stabilito dall&#8217; art.40, comma terzo, della L.195/1958, il quale prevede come &#8220;ai componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, al magistrati indicati nell&#8217;art. 6 n.3 della L. 392/1951. Qualora i componenti eletti dal Parlamento fruiscano di stipendi o di assegni a carico del bilancio dello Stato, spetta loro il trattamento più favorevole restando a carico dell&#8217;Amministrazione di appartenenza l&#8217;onere inerente al trattamento di cui risultino già provvisti, ed a carico del Ministero di Grazia e Giustizia quello relativo all&#8217;eventuale eccedenza del trattamento loro spettante quali componenti del Consiglio Superiore&#8221;. <br />	<br />
Il trattamento economico dei componenti del CSM eletti dal Parlamento e cessati dalla carica è viceversa stabilito dall&#8217;art. 3 della L. 312/1971, secondo cui &#8220;ai componenti che fruiscono del trattamento previsto dalI&#8217; articolo 40, comma terzo, della legge 24 marzo 1958, n.195, l&#8217;assegno mensile a carico del Consiglio superiore della Magistratura verrà tramutato, all&#8217;atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, in assegno personale agli effetti e nei limiti stabiliti dall&#8217;art.202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 11.3. In tali casi la liquidazione del trattamenti di quiescenza e previdenza avrà luogo con le norme vigenti per il personale della magistratura&#8221;. <br />	<br />
Dispone quindi l&#8217;art. 202 ultimo citato che &#8220;nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio giù goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica&#8221;.<br />	<br />
La presente controversia si risolve nello stabilire se nella determinazione di tale assegno debba tenersi conto dell&#8217;indennità giudiziaria prevista dall&#8217;art.3 L.27/1981, che era già una componente del trattamento economico spettante al presidente di sezione della Corte di Cassazione, cui si commisurava l&#8217;indennità di servizio del membro del CSM.<br />	<br />
Il quesito è già stato risolto positivamente dal Consiglio di Stato, IV Sezione, che con sentenza n. 845/2002 (Galasso contro Ministero Ricerca Scientifica e CSM).ha avuto modo di ribadire che &#8220;..Deve innanzitutto escludersi che l&#8217;indennità giudiziaria prevista dall&#8217;art.3 l.27/1981 sia una diretta componente dell&#8217;indennità di servizio del membro del CSM, come viceversa lo è per qualsiasi appartenente all&#8217;ordine giudiziario o equiparato. In realtà, l&#8217;indennità giudiziaria prevista dall&#8217;art. 3 L.27/1981 e dalla L.425/1984 è attribuita direttamente soltanto ai soggetti ivi indicati ed a quelli cui le successive leggi l&#8217;hanno estesa. Viceversa, ai componenti del consiglio superiore della magistratura tale indennità non è mai stata direttamente estesa. Le disposizioni sopra riferite, infatti, commisurano forfetariamente l&#8217;indennità dovuta al membro dell &#8216;organo d&#8217;autogoverno a quella del presidente di sezione di Cassazione, tra le cui componenti c&#8217;è appunto l&#8217;indennità giudiziaria.<br />	<br />
“Si tratta di un rinvio dinamico, di carattere forfetario, ad un trattamento economico globalmente considerato, relativo a personale che svolge funzioni diverse da quelle del componente laico del CSM, ed al quale il legislatore ha inteso soltanto equiparare quello spettante a quest &#8216;ultimo, per un evidente criterio di equivalenza della dignità delle funzioni, come avviene negli organi di autogoverno delle altre magistrature il cui stato giuridico ed economico sia equiparato a quello dei componenti laici del CSM <br />	<br />
“In questo senso depone l&#8217;espressione &#8220;è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio &#8220;, contenuta nel capoverso dell &#8216;art. 40 della L. 195/1958 che sottolinea appunto non l&#8217;identità, bensì l&#8217;equiparazione soltanto ai fini del quantum, del trattamento economico dei componenti del CSM a quello di presidente dei sezione della Corte di Cassazione, oltre tutto considerato che la natura del primo è soprattutto indennitaria, com &#8216;è già riconosciuto nella sentenza costituzionale del 14 Luglio 1982 n.131, e non certamente retributiva di una prestazione di lavoro vera e propria, com &#8216;è viceversa quella del trattamento economico dovuto al personale di magistratura. <br />	<br />
“ Il problema della disciplina di tale indennità è risolto dallo stesso art.3 della L. 312/1971, secondo cui il regime dell &#8216;assegno personale di fine servizio del componente dell &#8216;organo di autogoverno è quello previsto dall&#8217;art. 202 del TU 10 gennaio 1957, n. 3, e cioè la pensionabilità, unita all&#8217;obbligo del riassorbimento con la successiva progressione economica del dipendente, caratteristiche queste proprie dell&#8217;assegno ad personam attribuito in generale per evitare la reformatio in pejus del trattamento economico del personale pubblico in caso di passaggio di carriera …&#8221;. <br />	<br />
Sulla base delle suesposte considerazioni, questa Sezione nell’uniformarsi all’orientamento espresso del giudice di secondo grado, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e dichiara il diritto del ricorrente al calcolo, nel proprio trattamento economico, anche dell&#8217;indennità giudiziaria di cui all&#8217;art.3 L.27/1981, nella misura spettante al presidente di Cassazione, ed agli arretrati maturati fino ad allora, aumentati della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, con decorrenza dalla maturazione di ciascun rateo, secondo i limiti e le modificazioni medio tempore intervenute e salva la eccepita prescrizione quinquennale delle somme da corrispondere. <br />	<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e dichiara il diritto del ricorrente al calcolo, nel proprio trattamento economico, ex art.3 L. n.312/1971, dell’esatta misura dell&#8217; assegno mensile già goduto durante il servizio di componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura, in tutto corrispondente all&#8217;intero trattamento economico spettante al Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, comprensivo dell&#8217;indennità giudiziaria di cui all&#8217;art.3 L.27/1981 secondo le modalità e nei limiti di cui in motivazione<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Evasio Speranza, Presidente<br />	<br />
Paolo Restaino, Consigliere<br />	<br />
Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-1-2-2011-n-925/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2011 n.925</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1004</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1004/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1004/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1004</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che rigetta il ricorso avverso il provvedimento di diniego di trasferimento richiesto da un militare dell’Arma atteso che non risulta provata la continuità dell’assistenza prestata a beneficio del congiunto individuato dalla legge n.104/1992. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1004/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1004/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1004</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che rigetta il ricorso avverso il provvedimento di diniego di trasferimento richiesto da un militare dell’Arma atteso che non risulta provata la  continuità dell’assistenza prestata  a beneficio del congiunto individuato dalla legge n.104/1992. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1004/2008<br />
Registro Generale:738/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore<br />Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Antonino Anastasi<br />  Cons. Eugenio Mele<br /> Cons. Sandro Aureli Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008                      Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>PADULA VINCENZO</b>rappresentato e difeso da: Avv.  MASSIMO GRASSELLINIcon domicilio  eletto in Roma  VIA CICERONE,28 presso VALERIA ZUCCARELLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA DIFESA<br />
COMANDO GENERALE DELL&#8217;ARMA DEI CARABINIERI<br />
COMANDO REGIONALE CARABINIERI PIEMONTE E VALLE D&#8217;AOSTA</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma  VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione  I  BIS   12933/2006, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA TRASFERIMENTO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMANDO GENERALE DELL&#8217;ARMA DEI CARABINIERI<br />COMANDO REGIONALE CARABINIERI PIEMONTE E VALLE D&#8217;AOSTA<br />MINISTERO DELLA DIFESA<br />Udito il relatore Cons. Sandro Aureli;<br />
Nessuno presente per le parti;<br />
Ritenuto che le censure proposte non inducono a  prevedere il possibile esito positivo del ricorso nella fase di merito, in relazione  alla non provata  continuità dell’assistenza prestata  a beneficio del congiunto individuato dalla legge n.104/1992.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 738/2008).<br />
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio cautelare che si liquidano in complessivi euro 1.500,00<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Sandro Aureli</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.311</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2006-n-311/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2006-n-311/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2006-n-311/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.311</a></p>
<p>Presidente Franco BILE &#8211; Redattore Paolo MADDALENA anche il vedovo ha diritto alla pensione indiretta di guerra Assistenza e previdenza &#8211; Pensioni di reversibilità &#8211; Art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 &#8211; Diritto alla pensione indiretta di guerra &#8211; Soggetti beneficiari &#8211; Mancata previsione del vedovo &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2006-n-311/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.311</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2006-n-311/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.311</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Franco BILE &#8211; Redattore Paolo MADDALENA</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">anche il vedovo ha diritto alla pensione indiretta di guerra</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Assistenza e previdenza &#8211; Pensioni di reversibilità &#8211; Art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 &#8211; Diritto alla pensione indiretta di guerra &#8211; Soggetti beneficiari &#8211; Mancata previsione del vedovo &#8211; Q.l.c. sollevata dal Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti-sezione giurisdizionale per la Regione Liguria &#8211; Asserita violazione del principio di eguaglianza &#8211; Illegittimità <i>in parte qua</i></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevede il vedovo quale soggetto di diritto alla pensione indiretta di guerra.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b>
</p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori: <br />
#NOME?		BILE	Presidente	<br />	<br />
#NOME?	FLICK		<br />	<br />
#NOME?	AMIRANTE		<br />	<br />
#NOME?		DE SIERVO		<br />	<br />
#NOME?		MADDALENA		<br />	<br />
#NOME?		FINOCCHIARO		<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA		<br />	<br />
#NOME?		GALLO		<br />	<br />
#NOME?		MAZZELLA		<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI		<br />	<br />
#NOME?		CASSESE		<br />	<br />
#NOME?	SAULLE		<br />	<br />
#NOME?		TESAURO		<br />	<br />
ha pronunciato la seguente		      <br />	<br />
<BR><br />
<B><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</b><br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), promosso con ordinanza del 10 maggio 2005 dal Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, sul ricorso proposto da Biagio Cagliano, nella qualità di erede di Giuseppe Cagliano, contro il Ministero dell’economia e delle finanze, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica, n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2006.<br />
<i><br />
Udito </i>nella camera di consiglio del 5 luglio 2006 il Giudice relatore Paolo Maddalena.<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>Ritenuto in fatto</p>
<p>
</b><i></p>
<p align=justify>
</i><br />
1.  &#8211; Con ordinanza del 10 maggio 2005 (pervenuta a questa Corte il 3 gennaio 2006), il Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti &#8211; sezione giurisdizionale per la Regione Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), «nella parte in cui non prevede il vedovo quale soggetto di diritto alla pensione indiretta di guerra», denunciandone il contrasto con l’art. 3 della Costituzione.<br />
1.1. &#8211; In punto di fatto il rimettente – chiamato a decidere sul ricorso proposto da Cagliano Giuseppe contro il Ministero dell’economia e delle finanze e successivamente riassunto dall’erede Cagliano Biagio – evidenzia, anzitutto, che l’amministrazione convenuta in giudizio aveva negato al ricorrente (con decreto del 2 novembre 1954, n. 1447315) la pensione di guerra in qualità di vedovo di Biondi Angela, «civile deceduta per causa di guerra il 24 febbraio 1942, uccisa dai partigiani», giacché «il vedovo non è compreso tra le persone chiamate dalla legge a fruire del beneficio della pensione di guerra».<br />
Il giudice <i>a quo</i> espone, ancora, che il ricorrente aveva presentato domanda amministrativa il 5 maggio 1952 ed era stato sottoposto a visita medica collegiale il 4 ottobre 1952 dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Genova, che lo riscontrava affetto da «infermità giudicata comunque non ascrivibile alla prima categoria di pensione». Agli atti del fascicolo risultavano allegati, tuttavia, un certificato medico del 3 aprile 1952 attestante la condizione di inabilità a proficuo lavoro del padre del ricorrente, nonché una dichiarazione dell’Ufficio Malattie Complementari della Cassa Marittima Tirrena attestante prestazioni di assistenza al marittimo Giuseppe Cagliano dal 24 dicembre 1951 al 13 dicembre 1952 con giudizio di inabilità al lavoro ed il fatto che l’interessato era stato sottoposto a visita collegiale e giudicato il 12 gennaio 1953 non più idoneo alla navigazione. Il rimettente puntualizza, infine, che il ricorrente era deceduto il 18 novembre 1958 e che «in favore dell’orfano minorenne dell’interessato è stata liquidata la pensione con decorrenza dal 1° agosto 1964 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda)». <br />
1.2. &#8211; Tanto premesso, il giudice <i>a quo</i> osserva che, con sentenza n. 9 del 1980, questa Corte ha dichiarato l’incostituzionalità degli artt. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), «nella parte in cui non prevedevano il vedovo quale soggetto di diritto, rispettivamente, alla riversibilità della pensione di guerra già fruita dal coniuge ed al trattamento economico stabilito dall’annessa tabella L». Nella ricordata pronuncia si prendeva atto che il sopravvenuto d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) stabiliva l’equiparazione del vedovo alla vedova deceduta per causa di guerra o per cause diverse da quelle che ne avevano determinato l’invalidità, ma, al contempo, attribuiva i benefici soltanto a far data dal 1° gennaio 1979. Sicché, nell’occasione, non potendo trovare applicazione retroattiva gli artt. 51 e 55 del citato d.P.R. n. 915 del 1978, «si imponeva una declaratoria di incostituzionalità dei ricordati articoli 69 e 59 motivata con riferimento all’irrazionalità del deteriore trattamento riservato al vedovo rispetto alla vedova e fondato soltanto sulla diversità di sesso».<br />
Il rimettente rileva peraltro che già l’art. 62 della legge n. 313 del 1968 equiparava alla vedova il «vedovo di donna morta per causa di guerra o per i fatti contemplati dagli articoli 9 e 10 in relazione alle disposizioni contenute nel titolo V della legge», subordinando però i benefici pensionistici «alla condizione che il vedovo avesse raggiunto il cinquantottesimo anno di età, ovvero che fosse o divenisse inabile a qualsiasi proficuo lavoro e che, inoltre, si trovasse nelle condizioni economiche previste nell’articolo 20». Il citato art. 62, più favorevole rispetto alla disciplina previgente, poteva «comunque ricevere applicazione soltanto a far tempo dal 16 gennaio 1968». Ed anzi, prosegue il giudice <i>a quo</i>, l’art. 31 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra) aveva già esteso al vedovo le disposizioni relative alla concessione della pensione di guerra, «subordinatamente al possesso delle condizioni stabilite dagli articoli 71 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648», beneficio riconosciuto però «a far tempo dall’entrata in vigore della legge con riguardo alla data della domanda amministrativa». Anche l’art. 31 della legge n. 1240 del 1961 – si precisa nell’ordinanza – non può dunque trovare applicazione nella fattispecie, avendo il ricorrente, deceduto il 18 novembre 1958, presentato «istanza pensionistica il 5 maggio 1952, respinta con il provvedimento impugnato del 2 novembre 1954».<br />
Ad avviso del giudice <i>a quo</i>, «viene dunque in rilievo una questione analoga a quella già definita in relazione al diritto alla pensione di riversibilità di guerra con la sentenza 30 gennaio 1980, n. 9, atteso che l’esclusione del vedovo dal diritto a pensione indiretta di guerra non è in alcun modo giustificata dalla condizione di soggetto maschio, diversa rispetto alla simmetrica condizione della vedova del militare o del civile, titolare del diritto a pensione a norma dell&#8217;articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648».<br />
Peraltro, conclude il rimettente, non sarebbe «comunque giustificato, alla stregua del criterio di uguaglianza, il deteriore trattamento riservato al vedovo dalla legislazione successiva e correlato al possesso delle condizioni economiche ed inerenti all’età o all’inabilità». <br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>Considerato in diritto</p>
<p>
</b><i></p>
<p align=justify>
</i><br />
1. &#8211; Il Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Liguria ha denunciato l’art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), «nella parte in cui non prevede il vedovo quale soggetto di diritto alla pensione indiretta di guerra». <br />
Secondo il giudice <i>a quo</i>, la norma censurata contrasterebbe con l’art. 3 della Costituzione, giacché – al pari di quanto ritenuto dalla sentenza n. 9 del 1980 di questa Corte in relazione al diritto alla pensione di riversibilità di guerra – «l’esclusione del vedovo dal diritto a pensione indiretta di guerra non è in alcun modo giustificata dalla condizione di soggetto maschio, diversa rispetto alla simmetrica condizione della vedova del militare o del civile, titolare del diritto a pensione a norma dell’articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648».</p>
<p>2. &#8211; Va anzitutto osservato, sotto il profilo della rilevanza della questione, che il rimettente<i> </i>fornisce una motivazione plausibile ed adeguata in ordine alla applicazione che deve fare nel giudizio <i>a quo</i> del denunciato art. 55 della legge n. 648 del 1950, individuandolo come unica disposizione che, <i>ratione temporis</i>, ha spiegato effetti nella fattispecie oggetto di sua cognizione, in ragione del fatto che l’interessato (ricorrente originario nel giudizio principale: giudizio poi riassunto dall’erede) ha presentato domanda amministrativa di pensione il 5 maggio 1952, che siffatta domanda è stata respinta il 2 novembre 1954 e che, infine, l’interessato medesimo è deceduto il 18 novembre 1958, in corso di giudizio.<br />
Deve quindi escludersi, come del resto si dà conto nella stessa ordinanza di rimessione, che possa trovare applicazione al caso di specie la disciplina entrata in vigore successivamente alla morte dell’interessato. In particolare, non assumono rilievo né l’art. 31 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra), né l’art. 62 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), che hanno esteso – il primo, a far tempo dall’entrata in vigore della legge con riguardo alla data della domanda amministrativa (art. 38 della legge n. 1240 del 1961); il secondo, a far data dal 16 gennaio 1968, in forza dell’art. 116, comma primo, della stessa legge n. 313 del 1968 ¾ la concessione della pensione indiretta di guerra anche al vedovo, subordinandone però il riconoscimento, a differenza di quanto stabilito per la vedova, a taluni requisiti (età, inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e mancanza dei necessari mezzi di sussistenza). Ma, soprattutto, non può trovare applicazione alla fattispecie l’art. 55 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), che ha stabilito – a far data, però, dal 1° gennaio 1979, in forza dell’art. 133 del medesimo t.u. – la piena equiparazione del vedovo alla vedova deceduta per causa di guerra o per cause diverse da quelle che ne avevano determinato l’invalidità.</p>
<p>3. &#8211; Nel merito, la questione è fondata.<br />
Con la sentenza n. 9 del 1980 questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, «nella parte in cui non prevede, accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto alla riversibilità di pensione di guerra già fruita dal coniuge»; sia dell’art. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, «nella parte in cui non prevede accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto del trattamento economico stabilito dall’annessa tabella L» (e cioè, ancora una volta, il trattamento di reversibilità). <br />
La menzionata pronuncia rinviene la propria <i>ratio decidendi </i>nella accertata violazione dell’art. 3 Cost., giacché – come affermato dalla sentenza stessa – «non altro che la diversità di sesso […] motiva il deteriore trattamento fatto al vedovo della donna mutilata o invalida di guerra, poi deceduta per cause diverse da quelle che ne determinarono l’invalidità, rispetto alla condizione riservata alla vedova dalle norme impugnate».<br />
Se tale è dunque la <i>ratio</i> dell’incostituzionalità dichiarata dalla sentenza n. 9 del 1980, a maggior ragione non si giustifica il deteriore trattamento riservato al vedovo dalla disposizione denunciata in base alla sola diversità di sesso, posto che la pensione indiretta di guerra – rispetto a quella di reversibilità, che si acquisisce a titolo derivativo – è diritto che, al pari della pensione diretta (della quale condivide la natura risarcitoria), spetta a titolo originario, in base al vincolo familiare (cfr. sentenza n. 375 del 1989; ma cfr. pure sentenza n. 285 del 1986 che fa applicazione del medesimo principio affermato dalla sentenza n. 9 del 1980).<br />
Del resto, nel medesimo senso dell’incostituzionalità che investe la norma censurata depone lo svolgersi della vicenda normativa innanzi ricordata, che, a far data dal 1° gennaio 1979 e in forza dell’art. 55 del d.P.R. n. 915 del 1978, ha infine visto la piena equiparazione, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione indiretta di guerra, delle posizioni soggettive del vedovo e della vedova.<br />
<P ALIGN=CENTER><BR><br />
<B>PER QUESTI MOTIVI<BR><br />
</B><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
<i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevede il vedovo quale soggetto di diritto alla pensione indiretta di guerra.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.<i><b><br />
</b></i>  <i><b><br />
</b></i>Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2006.<i><b><br />
</b></i> <br />
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-27-7-2006-n-311/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2006 n.311</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.433</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2005-n-433/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2005-n-433/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2005-n-433/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.433</a></p>
<p>Pres. MARINI, Red. MARINI è irragionevole escludere dalle funzioni dell&#8217;istituto della riversibilità la tutela del diritto allo studio degli orfani maggiorenni del lavoratore Previdenza e assistenza sociale &#8211; Pensioni di reversibilità a carico della Cassa Pensioni Sanitari (C.P.S.) &#8211; Soggetti beneficiari &#8211; Orfani maggiorenni iscritti all&#8217;Università o ad istituti superiori</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARINI, Red. MARINI</span></p>
<hr />
<p>è irragionevole escludere dalle funzioni dell&#8217;istituto della riversibilità la tutela del diritto allo studio degli orfani maggiorenni del lavoratore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Previdenza e assistenza sociale &#8211; Pensioni di reversibilità a carico della Cassa Pensioni Sanitari (C.P.S.) &#8211; Soggetti beneficiari &#8211; Orfani maggiorenni iscritti all&#8217;Università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età – Mancata previsione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono  incostituzionali gi artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell&#8217;ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilità, non equiparano ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età. Secondo la costante giurisprudenza della Corte «la regola generale della non confrontabilità» dei sistemi previdenziali «ai fini dell&#8217;art. 3 Cost. […] incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente irragionevolezza» (sentenza n. 454 del 1993). Alla stregua di tale principio – e preso atto del riconoscimento, nei diversi ordinamenti previdenziali, del diritto alla pensione di riversibilità non solo agli orfani minorenni ma anche agli orfani maggiorenni infraventiseienni impegnati, per tutta la durata legale, in corsi universitari – la Corte è, quindi, pervenuta alla declaratoria di illegittimità costituzionale di norme che, come quelle impugnate, non prevedevano la parificazione tra le due categorie di orfani, in tal modo irragionevolmente escludendo dalle funzioni dell&#8217;istituto della riversibilità la tutela del diritto allo studio degli orfani maggiorenni del lavoratore (sentenze n. 454 del 1993 e n. 366 del 1988).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
#NOME?		MARINI	Presidente<br />
#NOME?		BILE<br />
#NOME?	FLICK<br />
#NOME?	AMIRANTE<br />
#NOME?			DE SIERVO<br />
#NOME?		VACCARELLA<br />
#NOME?		MADDALENA<br />
#NOME?	FINOCCHIARO<br />
#NOME?		QUARANTA<br />
#NOME?		GALLO<br />
#NOME?		SILVESTRI<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell&#8217;ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), promosso con ordinanza del 17 settembre 1998 dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sul ricorso proposto da Marincola Caterina ed altri contro il Ministero del tesoro –  Direzione generale degli Istituti di previdenza, iscritta al n. 959 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2004.</p>
<p> Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005 il Giudice relatore Annibale Marini.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, nel corso di un giudizio per l&#8217;annullamento del provvedimento con il quale la Direzione generale degli Istituti di previdenza aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della pensione di riversibilità in favore dei due orfani maggiorenni, studenti universitari, di un iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, ha sollevato, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell&#8217;ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), in quanto non prevedono, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di riversibilità, l&#8217;equiparazione agli orfani minorenni di quelli maggiorenni iscritti all&#8217;università.<br />
    Il rimettente premette che tale equiparazione è stata disposta con l&#8217;art. 17, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), ma precisa, in punto di rilevanza della questione, che tale norma è inapplicabile, ratione temporis, alla fattispecie in giudizio.<br />
    Quanto alla non manifesta infondatezza, il medesimo rimettente rileva che, proprio in considerazione dell&#8217;efficacia non retroattiva della norma suindicata – che ha lasciato, perciò, immodificata la situazione di discriminazione tra le due categorie di orfani per il periodo soggetto alla legge previgente – la Corte costituzionale, con la sentenza n. 454 del 1993, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 38 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), recante norma analoga a quella impugnata.<br />
    La suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale riguarda tuttavia soltanto il regime applicabile ai dipendenti degli enti locali e non incide perciò sui trattamenti di quiescenza erogati dalla Cassa per le pensioni ai sanitari (così come dalle altre Casse amministrate dagli Istituti di previdenza), con la conseguenza che, per il periodo anteriore all&#8217;entrata in vigore della legge n. 274 del 1991, permane, quanto agli iscritti a quest&#8217;ultima cassa, l&#8217;identica situazione di disparità tra le due categorie di orfani, ritenuta dalla stessa Corte lesiva del principio di eguaglianza. Lesione, nella specie, tanto più evidente in quanto sia la Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali sia la Cassa per le pensioni ai sanitari sono amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e possono perciò considerarsi – ad avviso del rimettente – facenti parte di un unico sistema previdenziale.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1.– La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, dubita, con riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell&#8217;ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), in quanto non prevedono, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di riversibilità, per il periodo anteriore all&#8217;entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), l&#8217;equiparazione agli orfani minorenni di quelli maggiorenni iscritti all&#8217;università.</p>
<p>    2.– La questione è fondata.<br />
    Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «la regola generale della non confrontabilità» dei sistemi previdenziali «ai fini dell&#8217;art. 3 Cost. […] incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente irragionevolezza» (sentenza n. 454 del 1993). Alla stregua di tale principio – e preso atto del riconoscimento, nei diversi ordinamenti previdenziali, del diritto alla pensione di riversibilità non solo agli orfani minorenni ma anche agli orfani maggiorenni infraventiseienni impegnati, per tutta la durata legale, in corsi universitari – questa Corte è, quindi, pervenuta alla declaratoria di illegittimità costituzionale di norme che, come quelle impugnate, non prevedevano la parificazione tra le due categorie di orfani, in tal modo irragionevolmente escludendo dalle funzioni dell&#8217;istituto della riversibilità la tutela del diritto allo studio degli orfani maggiorenni del lavoratore (sentenze n. 454 del 1993 e n. 366 del 1988).</p>
<p>    3.– Coerentemente a tale indirizzo giurisprudenziale – da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi – va, dunque, dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale delle norme impugnate nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilità, non equiparano ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell&#8217;ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilità, non equiparano ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 2005.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2005 n.25</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-17-1-2005-n-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-17-1-2005-n-25/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-17-1-2005-n-25/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2005 n.25</a></p>
<p>Pres. Perricone, Est. Mozzarelli ric. Tilli Giuliano contro Ministero della Difesa, Ministero del Tesoro e Comando Reg. Carabinieri Emilia Romagna, sui presupposti per il riconoscimento dell&#8217;assegno funzionale pensionabile ex art.6 L. n. 387 del 1987 Corresponsione dell’assegno funzionale pensionabile ex art.6 L. n. 387 del 1987 – Compimento di diciannove</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-17-1-2005-n-25/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2005 n.25</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres</i>. Perricone, <i>Est.</i> Mozzarelli<br /> ric. Tilli Giuliano contro Ministero della Difesa, Ministero del Tesoro e Comando Reg. Carabinieri Emilia Romagna,</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per il riconoscimento dell&#8217;assegno funzionale pensionabile ex art.6 L. n. 387 del 1987</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Corresponsione dell’assegno funzionale pensionabile ex art.6 L. n. 387 del 1987 – Compimento di diciannove anni di servizio prestato senza demerito – Rendimento insufficiente od inferiore alla media – Esclusione del riconoscimento del suddetto beneficio economico.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art.6 L. n. 387 del 1987 prevede, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia, la corresponsione di un assegno funzionale pensionabile. La generica locuzione “senza demerito” prescinde dall’esistenza di specifiche note di demerito, attenendo ad una più complessiva valutazione del servizio prestato. Ma il riconoscimento del suddetto beneficio economico, ulteriore rispetto all’ordinario trattamento economico, deve escludersi in presenza di riconosciute e non contestate situazioni di rendimento insufficiente o inferiore alla media, come verificatosi nel caso di specie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’EMILIA ROMAGNA<br />
BOLOGNA SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>Composto dai Signori:<br />
Dott. Bartolomeo Perricone	Presidente<br />	<br />
Dott. Giancarlo Mozzarelli	Cons. rel. est<br />	<br />
Dott. Carlo Testori	Consigliere																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso proposto da:<br />
<b>TILLI GIULIANO </b>rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Spinelli ed elettivamente domiciliato in Bologna Via S. Vitale 40/3 presso l’avv. Marco Masi;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Difesa</b> in persona del Ministro pt.;<br />
<b>Ministero del Tesoro</b> in persona del Ministro pt.;<br />
<b>Comando Regione Carabinieri Emilia Romagna</b> in persona del Comandante pt., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati come per legge in Bologna Via Guido Reni 4;</p>
<p>per il riconoscimento<br />
del diritto del ricorrente alla corresponsione dell’assegno funzionale ex art. 6 L. 20.11.1987 n. 472 del 29.11.1988 (data di maturazione del diritto) al 10.4.1995 (data di collocamento a riposo del ricorrente); nonché alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita computando in essa anche il predetto assegno funzionale;<br />
per la condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento dell’assegno funzionale dal 29.11.1988 al 10.4.1995, oltre a rivalutazione monetaria sulle somme dovute e non corrisposte ed interessi legali sulle somme così rivalutate al saldo;<br />
al pagamento delle differenze dell’indennità di buonuscita tra quanto percepito e quanto invece spettante sulla base della riliquidazione richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria.</p>
<p>Designato relatore il Cons. dott. Giancarlo Mozzarelli;<br />
Nella fase preliminare dell’udienza pubblica del 2.12.2004 gli avv.ti M. Notari, in sostituzione dell’avv. Stefano Spinelli, e S. Cappelli dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, si sono direttamente rimessi agli scritti già depositati in giudizio;<br />
Considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. – Il ricorrente sig. Tilli – appuntato presso il Corpo dei Carabinieri in quiescenza a far data dal 10.4.1995 – agisce in giudizio per la finalità sopraindicata ed a tal fine presenta censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi aspetti.<br />
L’Avvocatura di Stato ha invece richiesto direttamente il rigetto del ricorso “per i motivi che si riserva d’illustrare in prosieguo” e che non sono stati peraltro successivamente delineati né con memoria né all’udienza di discussione del ricorso.<br />
Con ordinanza 15.6.2004 n. 77, questa Sezione ha disposto l’acquisizione in via istruttoria di ulteriore documentazione.<br />
Con successiva memoria il ricorrente ha ulteriormente delineato le proprie argomentazioni.<br />
Infine, unicamente il procuratore del ricorrente ha provveduto al deposito della nota delle spese ed onorari di giudizio, per l’importo complessivo di €. 5.015,00.- + spese generali + IVA e CPA.<br />
2. – Nel merito, il ricorso è – ad avviso del Collegio – infondato.<br />
E ciò, nella considerazione:<br />
a) che l’art. 6 L. 20.11.1987 n. 387 prescrive che “al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di Polizia di cui all’art. 16 L. 1.4.1981 n. 121 è attribuito, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia, un assegno funzionale pensionabile di L. 800.000.- annue lorde”;<br />
b) che conseguentemente la generica locuzione usata nella norma sopraindicata prescinde dall’eventuale esistenza di specifiche note di demerito ed attiene ad una più complessiva valutazione del servizio prestato dal dipendente pubblico che deve essere tale da non doversi qualificare come non degno di lode, di premio, di ricompensa (cfr. voci “merito” e “demerito” nel vocabolario Treccani della lingua italiana);<br />
c) che – nell’ottica dianzi delineata – l’eventuale riconoscimento al dipendente pubblico di un beneficio economico specifico ed ulteriore rispetto all’ordinario trattamento economico anche in presenza di situazioni riconosciute (e non contestate) di rendimento insufficiente od inferiore alla media sarebbe manifestamente in contrasto con un elementare canone di ragionevolezza e congruità dell’azione amministrativa;<br />
d) che – nella specifica fattispecie in oggetto – risulta come l’attuale ricorrente abbia riportato la qualifica di “inferiore alla media” o di “rendimento insufficiente” e sia stato dichiarato non idoneo alla promozione al grado di appuntato scelto in numerosi periodi specificamente individuati (v. dichiarazione in data 20.5.1996 del Comandante di reparto, nonché rapporti informativi e specchi valutativi acquisiti in via istruttoria) e tale situazione peculiare e lungamente protrattasi nel tempo vale ad escludere la sussistenza del requisito basilare per il riconoscimento dell’ulteriore beneficio economico di cui all’art. 6 L. cit.<br />
3. – Il ricorso deve pertanto essere respinto.<br />
Ritiene peraltro il Collegio che vi siano sufficienti ragioni per compensare spese ed onorari di giudizio tra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Prima<br />
a) RESPINGE il ricorso;<br />
b) spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 2.12.2004.</p>
<p>Presidente F.to Bartolomeo Perricone</p>
<p>Cons. rel. est. F.to Giancarlo Mozzarelli</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 17/01/2005</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2004 n.3672</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-5-2004-n-3672/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-5-2004-n-3672/</guid>

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<p>Pres. Corsaro, Est. Santoleri Magro (Avv. Pederzoli e Crocco) c. Ministero dei Trasporti e della Navigazione il parere del C.P.P.O. non può discostarsi da quello della C.M.O. se non viene motivato congruamente in riferimento alle caratteristiche della patologia Assistenza e previdenza – Pensioni di riversibilità – Riconoscimento equo indennizzo al</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-5-2004-n-3672/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2004 n.3672</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, Est. Santoleri<br /> Magro (Avv. Pederzoli e Crocco) c. Ministero dei Trasporti e della Navigazione</span></p>
<hr />
<p>il parere del C.P.P.O. non può discostarsi da quello della C.M.O. se non viene motivato congruamente in riferimento alle caratteristiche della patologia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Assistenza e previdenza – Pensioni di riversibilità – Riconoscimento equo indennizzo al coniuge superstite – Parere del C.P.P.O. discordante rispetto a quello espresso dalla C.M.O. – Discordanza di parere reso senza adeguata motivazione – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo, il C.P.P.O. non può discostarsi dal parere reso dalla C.M.O. se non enuncia nella sua decisione un articolato supporto motivazionale in ordine all’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia del dipendente, alle cause verificatesi alla luce delle attuali conoscenze medico-scientifiche, alle condizioni dell’ambiente di lavoro, alle caratteristiche della prestazione lavorativa, alla possibile incidenza causale dell’ambiente di lavoro ed alle modalità della prestazione lavorativa sulla patologia riscontrata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il parere del C.P.P.O. non può discostarsi da quello della C.M.O. se non viene motivato congruamente in riferimento alle caratteristiche della patologia</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n.r. 3507/97</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sezione Terza Ter</b></p>
<p>composto dai signori magistrati: Dott. Francesco Corsaro &#8211; Presidente; Dott. Umberto Realfonzo &#8211; Consigliere Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 3507/97, proposto da<br />
<b>MAGRO Marta Angela </b>vedova dell’Ing. GARZONE Domenico, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Italico Pederzoli e Domenico Crocco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo sito in Roma, Viale Parioli n. 160.</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE </b>in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della nota-provvedimento del 27/12/96 del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione – con la quale è stata respinta la domanda volta al riconoscimento del diritto all’equo indennizzo.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Vista la memoria prodotta da parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;<br /> <br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 4 marzo 2004 la Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Domenico Crocco per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato Alessandra Bruni per l’Amministrazione resistente.<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>ESPOSIZIONE IN FATTO</b></p>
<p>Con istanza del 20/12/94, la ricorrente, vedova dell’Ing. Domenico Garzone già in servizio presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (MCTC) di Potenza, deceduto il 29/11/94 per neoplasia rettale – arresto cardiaco -, ha chiesto la concessione dell’equo indennizzo.<br />
Con verbale del 3/7/96, la Commissione Medica Ospedaliera di Caserta (CMO), effettuata la dovuta istruttoria, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio del decesso del coniuge della ricorrente.<br />
Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (CPPO), nella seduta del 12/9/96, ha invece espresso parere negativo al riconoscimento dell’equo indennizzo.<br />
L’Amministrazione, recependo detto parere, ha negato alla ricorrente il beneficio richiesto.<br />
Avverso il provvedimento di diniego dell’equo indennizzo, la ricorrente deduce il seguente motivo di gravame:<br />
1) Eccesso di potere per recepimento acritico del parere del CPPO, difetto di motivazione, illogicità manifesta.<br />
Sostiene la ricorrente che l’Amministrazione avrebbe dovuto approfondire la disamina della questione, non potendo limitarsi a recepire il parere negativo del CPPO, essendovi stato il parere favorevole della CMO.<br />
Inoltre l’affermazione della CPPO secondo cui non sarebbero stati accertati fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica, sarebbe del tutto apodittica e smentita dalla valutazione resa dalla CMO e da quanto ritenuto dalla stessa Amministrazione, che aveva inviato al CPPO la proposta favorevole alla concessione del beneficio.<br />
Dalla documentazione allegata sarebbe risultata chiara l’esposizione del ricorrente ai gas tossici, elementi potenzialmente cancerogeni e l’esistenza di fattori ambientali (stress, alimentazione irregolare, ecc.) che avrebbero contribuito in modo efficiente e determinante al manifestarsi della neoplasia.<br />
Insiste quindi la ricorrente per l’accoglimento del ricorso.<br />
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio depositando documenti.<br />
In prossimità dell’udienza di discussione parte ricorrente ha depositato memoria e documenti ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.<br />
All’udienza pubblica del 4 marzo 2004, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con l’unico articolato motivo di ricorso, la ricorrente, vedova dell’Ing. Garzone Domenico già in servizio presso gli uffici della Motorizzazione Civile di Potenza, deceduto per neoplasia rettale – arresto cardiaco, ha impugnato il provvedimento con il quale le è stato negato l’equo indennizzo deducendo censure di difetto di motivazione.<br />
Il provvedimento è stato adottato recependo il parere del CPPO reso nella seduta del 12/9/96, secondo cui il “carcinoma rettale non può riconoscersi dipendente da causa di servizio, in quanto, nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a poter dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì, nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al breve servizio prestato (5 anni) che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico”.<br />
Con il medesimo provvedimento l’Amministrazione oltre a negare l’equo indennizzo, ha altresì respinto la richiesta di concessione della pensione privilegiata di reversibilità, sulla base del predetto parere del CPPO.<br />
Sulla questione relativa al diniego di concessione del trattamento pensionistico si è pronunciata la Corte dei Conti con sentenza n. 211 del 24/7/01, di accoglimento del ricorso.<br />
La decisione della Corte dei Conti è stata resa recependo le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, nominato proprio per consentire al giudice di meglio approfondire la questione relativa all’esistenza del nesso eziologico, tra il concreto svolgimento dell’attività lavorativa da parte del marito della ricorrente e l’insorgenza della malattia, atteso che da ambedue le parti – la vedova ed il Ministero &#8211; era stata prodotta copiosa documentazione medica specialistica che perveniva a conclusioni contraddittorie.<br />
Il travagliato iter seguito dalla Corte dei Conti dimostra che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità tra il servizio reso dall’Ing. Garzoni e l’insorgenza della neoplasia rettale non era comunque di facile risoluzione, tant’è vero che il precedenza la CMO di Caserta, esaminata la documentazione sanitaria e quella relativa ai compiti di istituto e alle condizioni ambientali nelle quali era reso il servizio, aveva espresso parere contrario a quello del Comitato, ritenendo sussistente il nesso di causalità.<br />
La stessa Amministrazione aveva reso parere favorevole, ritenendo provata l’esposizione a fattori tossici (gas di scarico) e a notevoli stress psicofisici, e la Commissione Medica Ospedaliera aveva sottolineato che non soltanto la provata esposizione settimanale a fattori tossici, ma anche gli stress psicofisici, le inclemenze atmosferiche ed ambientali potevano aver indebolito il sistema immunitario agendo in forma efficiente e preponderante nel determinismo della patologia  causativa del decesso.<br />
Quegli stessi fattori, &#8211; l’esposizione continua e concentrata di oltre 1440 ore per 5 anni ai gas di scarico identificati come IPA (idrocarburi policiclici aromatici) direttamente implicati nell’insorgenza delle neoplasie, le cattive abitudini alimentari e l’attività stressante derivante dallo svolgimento del servizio in modo particolarmente diligente nonchè il ritardo nella diagnosi – hanno successivamente portato il C.T.U. nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti a ritenere provato il nesso eziologico.<br />
Pertanto, sebbene secondo la giurisprudenza, nell’ambito del procedimento per la concessione dell’equo indennizzo per infermità, in presenza di pareri discordi l’Amministrazione non abbia l’obbligo di motivare la preferenza accordata al CPPO, dovendo motivare solo qualora intenda discostarsi dal suddetto parere (cfr. T.AR. Lombardia Sez. I Milano 15/1/03 n. 48), e ciò poiché in detta materia l’ordinamento non ipotizza la concorrenza di una serie di pareri equiordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza sui quali orientarsi, ma affida al CPPO il compito di esprimere un parere conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla CMO (cfr. Cons. Stato Sez. VI 14/1/03 n. 94; 4/6/02 n. 3151; ecc.), nondimeno il parere del CPPO  può essere recepito dall’Amministrazione – in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dai giudizi espressi da altri organi – solo dopo che essa abbia verificato che l’organo in questione, nell’esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte da altri organi ed, in caso di disaccordo, che le abbia valutate.<br />
In altre parole, il CPPO può discostarsi dal parere della CMO nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia del dipendente, ma è tenuto a farlo con congrua motivazione, esaminando le caratteristiche della patologia, le sue cause alla luce delle attuali conoscenze medico-scientifiche, le condizioni dell’ambiente di lavoro, le caratteristiche della prestazione lavorativa, la possibile incidenza causale dell’ambiente di lavoro e delle modalità della prestazione lavorativa sulla patologia riscontrata (cfr. Cons. Stato Sez. VI 3/5/02 n. 2342), e a sua volta l’Amministrazione può limitarsi ad uniformarsi al parere negativo reso dal Comitato solo quando abbia accertato che detto organo abbia compiutamente esaminato e valutato le considerazioni svolte dalla Commissione Medica Ospedaliera (Cons. Stato Sez. VI 14/1/03 n. 94).<br />
Nella fattispecie, dalla lettura del parere reso dal Comitato, non sembra emergere la prova di una compiuta valutazione delle affermazioni rese dalla Commissione Medica Ospedaliera, tenuto conto che a giudizio del Comitato “non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a poter dar luogo ad una genesi neoplastica “, fattori invece rinvenuti ed evidenziati da parte dell’organo sanitario (esposizione a gas tossici, stress, fattori ambientali in genere).<br />
Anche il riferimento alla mera durata del servizio, (cinque anni) ritenuto troppo breve secondo il Comitato per l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, e ritenuto invece congruo dalla Commissione Medica Ospedaliera (e successivamente dal C.T.U. nominato dalla Corte dei Conti), non pare al Collegio di per sé idoneo a sostenere l’assunto del Comitato – giacchè l’organo consultivo si è limitato a richiamare la durata del servizio reso alle dipendenze dello Stato, ma non sembra aver esaminato – come invece ha poi fatto il C.T.U. – l’entità dell’esposizione e la nocività delle sostanze inalate, oltre all’esistenza di tutti gli altri fattori predisponenti o aggravanti cui la Commissione Medica Ospedaliera aveva fatto cenno.<br />
Ritiene pertanto il Collegio che il provvedimento sia carente nella motivazione, poiché recepisce acriticamente senza ulteriori valutazioni il parere del CPPO, anch’esso carente sul piano motivazionale.<br />
Il ricorso deve essere pertanto accolto per difetto di motivazione.<br />
Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione Terza Ter-<br />
accoglie<br />
il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
	Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2004.<br />	<br />
Francesco Corsaro                         PRESIDENTE<br />
Stefania Santoleri                           ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-5-2004-n-3672/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2004 n.3672</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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