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	<title>Assistenza e previdenza-Pensioni civili Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Assistenza e previdenza-Pensioni civili Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La «stanchezza» dei valori costituzionali nella sentenza 70/2015 riguardante il blocco dei meccanismi perequativi delle pensioni</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-stanchezza-dei-valori-costituzionali-nella-sentenza-70-2015-riguardante-il-blocco-dei-meccanismi-perequativi-delle-pensioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-stanchezza-dei-valori-costituzionali-nella-sentenza-70-2015-riguardante-il-blocco-dei-meccanismi-perequativi-delle-pensioni/">La «stanchezza» dei valori costituzionali nella sentenza 70/2015 riguardante il blocco dei meccanismi perequativi delle pensioni</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 5.6.2015) Note</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-stanchezza-dei-valori-costituzionali-nella-sentenza-70-2015-riguardante-il-blocco-dei-meccanismi-perequativi-delle-pensioni/">La «stanchezza» dei valori costituzionali nella sentenza 70/2015 riguardante il blocco dei meccanismi perequativi delle pensioni</a></p>
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<p align=right><i>(pubblicato il 5.6.2015)</i></p>
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<p>Note</p>
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		<title>Nota a Corte Cost., ordinanza 23 dicembre 1998 n. 438.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-cost-ordinanza-23-dicembre-1998-n-438/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-cost-ordinanza-23-dicembre-1998-n-438/">Nota a Corte Cost., ordinanza 23 dicembre 1998 n. 438.</a></p>
<p>La pronuncia che segue sembrerebbe destinata a porre fine alla querelle tra diverse sezioni regionali della Corte dei conti, e tra queste in particolare di quella siciliana, e le Sezioni riunite della medesima corte, in ordine alla ammissibilità del cumulo della indennità integrativa speciale percepita da pensionati che prestino attività</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-cost-ordinanza-23-dicembre-1998-n-438/">Nota a Corte Cost., ordinanza 23 dicembre 1998 n. 438.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-cost-ordinanza-23-dicembre-1998-n-438/">Nota a Corte Cost., ordinanza 23 dicembre 1998 n. 438.</a></p>
<p>La pronuncia che segue sembrerebbe destinata a porre fine alla querelle tra diverse sezioni regionali della Corte dei conti, e tra queste in particolare di quella siciliana, e le Sezioni riunite della medesima corte, in ordine alla ammissibilità del cumulo della indennità integrativa speciale percepita da pensionati che prestino attività retribuita nei confronti di altre amministrazioni o di terzi privati.</p>
<p>La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 566 del 22 dicembre 1989, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 99, 5º comma, d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, per violazione dell’art. 36 Cost., &#8220;nella parte in cui dispone la sospensione dell&#8217;indennità integrativa speciale nei confronti dei pensionati che prestino opera retribuita presso lo stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, in quanto non stabilisce il limite dell&#8217;emolumento per le attività alle quali si riferisce, dovendosi ritenere ammissibile, al di sotto di tale limite, il cumulo integrale fra trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia sospesa la corresponsione dell&#8217;indennità integrativa&#8221;, e successivamente, ha confermato il proprio consolidato indirizzo dichiarando, con la sentenza n. 204 del 29.4.1992, l’illegittimità dell’art. 17, 1º comma, l. 21 dicembre 1978 n. 843 e dell’art. 15 D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in l. 29 febbraio 1980 n. 33, &#8220;nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l&#8217;esclusione e il congelamento dell&#8217;indennità integrativa speciale nei confronti dei pensionati, con trattamento di quiescenza a carico della Cpdel, che prestino opera retribuita presso terzi&#8221;.</p>
<p>Successivamente, con la sentenza n. 494 del 31.12.1993, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche il secondo comma dell’art. 99 d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, &#8220;nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo di due indennità integrative speciali, deve essere comunque garantito l&#8217;importo corrispondente al trattamento minimo di pensione&#8221;, mentre con la sentenza n. 376 del 7.11.1994, ha espunto dall’ordinamento l&#8217;art. 4 L.Reg. sic. 24 luglio 1978 n. 17, recante norme per l&#8217;adeguamento al costo della vita delle retribuzioni dei dipendenti dell&#8217;amministrazione regionale, &#8220;nella parte in cui, riguardo al pensionato che presti attività retribuita, non determina la misura della retribuzione complessiva oltre la quale diventi operante il divieto di cumulo dell&#8217;indennità di contingenza relativa al trattamento pensionistico con le indennità dirette all&#8217;adeguamento al costo della vita del trattamento di attività&#8221;.</p>
<p>Nonostante l’apparente chiarezza delle succitate pronunce, sulle stesse sorgeva un profondo contrasto giurisprudenziale, che non veniva sopito &#8211; ma anzi acuito &#8211; dalla pronuncia di massima resa ai sensi dell’art. 1, comma 7°, D.L. 453/93 dalle SS.RR. della Corte dei conti con la nota sentenza n. 100/C del 13 luglio 1994, alla quale &#8211; mentre da un canto alcune (ben vero poche) sezioni regionali si sono adeguate (cfr. Sez. Giurisd. Emilia Romagna n. 212 del 27.4.1996; Sez. Giurisd. Veneto n. 231 del 17.6.1995; Sez. Giurisd. Lazio n. 153 del 30.1.1995), così come la Terza Sezione Centrale di appello (sent. 146/96 del 12.4.1996 e n. 97 del 10.3.1997) &#8211; si sono contrapposte numerosissime pronunce di altre sezioni regionali (Sez. Giurisd. Liguria n. 61 del 23.1.1996, n. 78 del 17.8.1995 e 54 del 17.1.1996; Sez. Giurisd. Marche n. 414 del 6.11.1995; Sez. Giurisd. Umbria n. 457 del 13.12.1995; Sez. Giurisd. Sicilia n. 165 del 17.5.1994; Sez. Giurisd. Veneto n. 137 del 19.7.1994, 170 del 17.5.1995 e 231 del 17.6.1995; Sez. Giurisd. Sardegna n. 242 del 10.11.1994 e 486 dell’8.3.1995; Sez. Giurisd. Toscana n. 209 del 4.10.1995; Sez. Giurisd. Lazio, n 456 del 7.5.1996), che hanno ritenuto, al contrario, l’assoluta inapplicabilità delle norme oggetto del sindacato costituzionale.</p>
<p>Circostanza questa che rendeva assai opportuno che le stesse SS.RR. venissero nuovamente investite della questione, per rivedere un orientamento che, al momento della sua adozione, poteva essere anche giustificato dall’auspicato intervento del Legislatore (mai intervenuto in subiecta materia), ma che, a distanza di ben otto anni dalla pronuncia del Giudice delle Leggi, appariva al giurista come una piena e completa elusione del dettato costituzionale.</p>
<p>Difatti, la questione veniva rimessa alle SS.RR., che tuttavia con la sentenza n. 39-49/QM, sebbene con motivazioni diverse da quelle contenute nella pronuncia n. 100/1994, ribadiva la ritenuta vigenza del &#8220;divieto di cumulo di due indennità integrative speciali nei confronti di soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici (o assimilati) &#8230; e che contemporaneamente prestino opera retribuita presso terzi (sia pubblici che privati)&#8221;.</p>
<p>Le Sezioni Riunite, infatti, pur riconoscendo l’efficacia ex tunc delle sentenze della Corte Costituzionale n.566/89 e 232/92, ritenevano ancora vigenti, e quindi applicabili in via diretta e anche analogica, le norme contenute negli artt. 1, comma quarto, 2, comma sesto e settimo, L. 27 maggio 1959 n. 324, non caducate né dalla successiva normativa (ed anzi richiamate, secondo le SS.RR., dall’art. 130, ultimo comma, d.p.r. n. 1092/73) né dalle sentenze della Corte Costituzionale.</p>
<p>In particolare, le Sezioni Riunite con la richiamata pronuncia di massima, dopo aver definitivamente chiarito che le sentenze del Giudice delle Leggi n. 566/89 e 204/92 erano immediatamente efficaci ed avevano definitivamente caducato rispettivamente l’art. 99, 5° comma del d. P.R. n. 1092 del 1973 e l’art. 17, 1° comma, L. 843 del 1978 nonché l’art. 15 del D.L. 663 del 1979, ritenevano che queste ultime sentenze avevano eliminato dall’ordinamento soltanto &#8220;la innovazione di cui all’art. 4 del d.P.R. 1081/70, come trasfuso nell’art.99, comma 5 del d.P.R. 1092/73, senza minimamente incrinare il divieto di cumulo di due indennità integrative speciali&#8221;. </p>
<p>Le Sezioni Riunite, infatti, procedendo alla ricostruzione dell’intero sistema normativo ed confrontando in particolare gli artt. 1 comma 4° e 2 commi 6° e 7° della L.324/1959, nonché l’art. 130, ultimo comma, d.P.R. 1092/73, con le norme (art. 99, 5° comma, medesimo d.P.R., ed art. 17, comma 1°, L.843/78) dichiarate incostituzionali, ritenevano che le stesse avessero &#8220;una loro autonomia&#8221; ed assumessero &#8220;una distinta significanza, perché l’art. 99, 5° comma, dispone la sospensione dell’indennità integrativa speciale al pensionato che presti opera retribuita sotto qualunque forma; invece, l’art. 130, ultimo comma, impone un diverso precetto, e precisamente il divieto di cumulo di indennità su pensione e stipendio; la prima norma attiene all’espressione: indennità su pensione in presenza di retribuzione, qualunque essa sia; mentre, invece, il divieto posto dall’art. 130, ultimo comma, specificamente fa perno sul binomio: indennità (su pensione) &#8211; indennità (su stipendio).&#8221;</p>
<p>Nelle more, con ordinanza n. 470 del 5.3.1990 (in G.U. n. 30 del 23.7.1997) la Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia investiva nuovamente la Corte Costituzionale, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. artt. 1, comma quarto, e 2, comma sesto, L. 27 maggio 1959 n. 324, per violazione degli art. 36 e 136 della Costituzione.</p>
<p>Ed ancora, con successiva ordinanza n. 286/97 del 6 novembre 1997, la medesima Sezione regionale rimetteva ulteriormente alla Corte Costituzionale la valutazione della legittimità dell’art. 2, comma settimo, della medesima legge 324/1959, per violazione dell’art. 36 della Costituzione, nella parte in cui, disponendo la sospensione della indennità integrativa speciale nei confronti di pensionati che prestino attività retribuita in dipendenza della quale già percepiscono la medesima indennità, non determina la misura della retribuzione oltre la quale diventa operante tale sospensione.</p>
<p>La sezione siciliana, difatti, dichiarava apertamente di non condividere l’artificioso argomentare delle Sezioni Riunite, che perveniva peraltro &#8220;a risultati pratici che la Corte Costituzionale ha già dichiarato non conformi alla Costituzione, &#8230; con la conseguenza che, quand’anche fosse condiviso, sussisterebbe il dovere del giudice di merito di sollevare ancora una volta la questione di legittimità costituzionale&#8221; (in questo senso, testualmente, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenza n. 7/98/C del 10 dicembre 1997 &#8211; 7 gennaio 1998).</p>
<p>L’ordinanza in rassegna si segnala per avere ribadito i seguenti principi:</p>
<p>&#8211; l’art. 2, sesto e settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324, &#8220;è da ritenersi espunto dal sistema, siccome sostanzialmente trasfuso in altra norma, la quale è già stata colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua (v. l’art. 99, 2° e 5° comma, d.P.R. n. 1092 del 1973, dichiarato costituzionalmente illegittimo con le sentenze n. 566 del 1989 e n. 494 del 1993);</p>
<p>&#8211; l’art. 130 del d.P.R. n. 1092 del 1973 non è invocabile per sostenere l’attuale vigenza del divieto di cumulo della indennità integrative speciale, in quanto quest’ultima &#8220;non ha più la caratteristica di effettiva accessorietà (v. sentenze n. 243 del 1993 e n. 115 del 1990)&#8221;.</p>
<p>Sembra pertanto che siano venuti definitivamente a mancare i presupposti per la pretesa vigenza del divieto di cumulo della i.i.s., così come delineati nella richiamata sentenza 39-49/QM delle Sezioni riunite della Corte dei conti: sia sotto il profilo della applicazione in via analogica dell’art. 2, sesto e settimo comma, L. 27 maggio 1959 n. 324, sia con riguardo alla prospettata applicazione dell’art. 130, ultimo comma, d.P.R. 1092/1973.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. Corte Cost., <a href="http://dbase2.ipzs.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?codgiur=50&#038;visualizza=1">ordinanza 23 dicembre 1998 n. 438</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-cost-ordinanza-23-dicembre-1998-n-438/">Nota a Corte Cost., ordinanza 23 dicembre 1998 n. 438.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221;. Le grandi linee della disciplina e le garanzie della pubblica vigilanza (*).</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/fondi-pensione-preesistenti-le-grandi-linee-della-disciplina-e-le-garanzie-della-pubblica-vigilanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/fondi-pensione-preesistenti-le-grandi-linee-della-disciplina-e-le-garanzie-della-pubblica-vigilanza/">Fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221;. Le grandi linee della disciplina e le garanzie della pubblica vigilanza &lt;a name=&quot;_ftn(*)S&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#_ftn(*)&quot;&gt;(*)&lt;/a&gt;.</a></p>
<p>Delegando il Governo &#8220;ad emanare&#8221; uno o più decreti con finalità di complessivo &#8220;riordino del sistema previdenziale&#8221;, l&#8217;art. 3 della legge 421 del 1992 (e più precisamente la lettera v del primo comma dell&#8217;art. 3) segnalava la necessità di &#8220;stabilizzare&#8221; il rapporto tra &#8220;spesa previdenziale&#8221; e &#8220;prodotto interno lordo&#8221;. Occorreva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/fondi-pensione-preesistenti-le-grandi-linee-della-disciplina-e-le-garanzie-della-pubblica-vigilanza/">Fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221;. Le grandi linee della disciplina e le garanzie della pubblica vigilanza &lt;a name=&quot;_ftn(*)S&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#_ftn(*)&quot;&gt;(*)&lt;/a&gt;.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/fondi-pensione-preesistenti-le-grandi-linee-della-disciplina-e-le-garanzie-della-pubblica-vigilanza/">Fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221;. Le grandi linee della disciplina e le garanzie della pubblica vigilanza &lt;a name=&quot;_ftn(*)S&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#_ftn(*)&quot;&gt;(*)&lt;/a&gt;.</a></p>
<p>Delegando il Governo &#8220;ad emanare&#8221; uno o più decreti con finalità di complessivo &#8220;riordino del sistema previdenziale&#8221;, l&#8217;art. 3 della legge 421 del 1992 (e più precisamente la lettera v del primo comma dell&#8217;art. 3) segnalava la necessità di &#8220;stabilizzare&#8221; il rapporto tra &#8220;spesa previdenziale&#8221; e &#8220;prodotto interno lordo&#8221;. </p>
<p>Occorreva al tempo stesso &#8220;garantire&#8221; trattamenti pensionistici finalmente &#8220;omogenei&#8221;. Occorreva in ogni caso riformare per intero l&#8217;ordinamento della materia,essendo parte importante del progetto la definizione delle normative utili al fine di regolare e attivare congegni di erogazione di &#8220;trattamenti pensionistici complementari&#8221;, ormai con ogni evidenza necessari per integrare il regime pubblico &#8220;a ripartizione&#8221; mediante forme di previdenza privata e a &#8220;contribuzione&#8221;. Forme di previdenza &#8220;collettiva o individuale&#8221; da promuovere &#8220;su base volontaria&#8221; con l&#8217;osservanza dei &#8220;principi&#8221; e dei &#8220;criteri direttivi&#8221; poi organizzati in circostanziata disciplina dei fondi pensione dalle disposizioni del decreto legislativo 124 del 21 aprile 1993. E per questa sua parte il progetto politico degli anni Novanta ha progressivamente conquistato risultati utili che in via breve sarà bene ricordare. </p>
<p>Per norma dell&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 7 del decreto legislativo 124, &#8220;entro il 31 marzo di ciascun anno&#8221; la Commissione di vigilanza sui fondi pensione &#8220;trasmette&#8221; al Ministro del lavoro una &#8220;relazione&#8221; sullo stato e i problemi del settore, che a sua volta l&#8217;autorità di governo consegna al Parlamento &#8220;con le proprie eventuali osservazioni&#8221;. E di anno in anno la successione dei documenti rappresentativi dell&#8217;andamento del settore offre significative indicazioni di tendenza. </p>
<p>Numero crescente dei fondi pensione che si avviano all&#8217;operatività, flusso a crescere delle adesioni e incrementi della massa finanziaria amministrata confermano infatti che, anche nel caso italiano, la previdenza complementare non è più astratta progettazione di politica del diritto o fenomeno marginale. Molto è ancora da fare perché sono ancora numerosi i punti di caduta del sistema (e ancora contenute le sue grandezze di insieme). Ma prevalgono pur sempre gli indicatori di segno positivo essendo poi cosa del maggior rilievo il recente avvio all&#8217;operatività di fondi pensione in importanti comparti del pubblico impiego. </p>
<p>Anche in questa prospettiva di analisi si deve la maggior attenzione a quanto è regolazione giuridica di soggetti e attività. Deve infatti essere chiaro che in materia di previdenza complementare gli andamenti del sistema, e perciò il risultato di più consistenti &#8220;coperture previdenziali&#8221; indicato come sua finalità dalla disposizione di apertura del decreto legislativo 124 sono una variabile in grande parte dipendente dalla adeguatezza e dalla razionalità dei congegni normativi. E in questo senso è davvero importante valutare in che misura disposizioni di legge e discipline regolamentari di fonte secondaria identificano un giusto punto di equilibrio tra autonomia di soggetti privati e imperatività di norme, tra efficienza operativa e requisiti di stabilità finanziaria dei fondi pensione,dovendosi naturalmente considerare la stringente necessità di rigorose garanzie di pubblica vigilanza (senza tuttavia incorrere in eccessi di policy interventista). </p>
<p>Quanto più fondi pensione e previdenza complementare sembrano dover essere su scala di massa gli strumenti privilegiati di un nuovo welfare state, e perciò il congegno di politica economica davvero capace di compensare le passività sociali conseguenti alla crisi del sistema pensionistico pubblico, tanto più l’attenzione generale comprensibilmente si concentra sui fondi pensione di nuova generazione, e perciò sulle nuove tipologie di fondo pensione prefigurate dalla disciplina del decreto legislativo 124, nelle diverse varianti di fondo pensione negoziale e &#8220;chiuso&#8221; o invece di fondo pensione &#8220;aperto&#8221;. </p>
<p>E molto conta la svolta di sistema dovuta al decreto legislativo 47 del 18 febbraio 2000, che se già rileva per le sue disposizioni di riforma del regime fiscale della previdenza complementare tanto più si segnala per lo spazio aperto a &#8220;piani pensionistici individuali&#8221; resi disponibili anche a quanti non sono &#8220;titolari&#8221; di &#8220;redditi di lavoro&#8221; né di un reddito &#8220;di impresa&#8221;, e perciò a soggetti per il passato esclusi da qualsiasi possibilità di accesso ad una forma di tutela previdenziale. Ma una esauriente ricognizione di campo deve guardare anche in altra direzione. </p>
<p>Lo scenario di insieme infatti non soltanto scenario di fondi pensione di nuova generazione attivati nelle forme prefigurate dal decreto legislativo 124. E&#8217; anche scenario di fondi pensione di risalente costituzione ma a tutt&#8217;oggi operanti. E in una sua norma di grande rilievo il decreto legislativo si riferisce per l&#8217;appunto ai fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221; al suo regime, completando così la disciplina del settore con la dovuta attenzione ad un comparto di previdenza complementare di notevole consistenza. Dalle rilevazioni a suo tempo operate dalla Commissione di vigilanza emerge infatti che l’universo dei fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221; comprende molte centinaia di fondi pensione, interessando qualcosa come cinquecentomila lavoratori attivi e qualcosa come centomila lavoratori ormai pensionati che dal fondo pensione ricevono prestazioni previdenziali. E si deve considerare che anche la entità di nuove adesioni a &#8220;vecchi&#8221; fondi pensione è fenomeno di grandezza tutt’altro che trascurabile. </p>
<p>Si rendevano perciò davvero necessarie le disposizioni dell’art. 18 del decreto legislativo 124 (e le sue successive integrazioni operate sia da norme di legge sia da numerosi provvedimenti della Commissione di vigilanza). Occorreva, infatti, assicurare una regolamentazione adeguata anche a queste forme di previdenza complementare molto risalenti nel tempo, e per il passato operanti in assenza di una qualsiasi disciplina con caratteri di organicità. D’altra parte le analisi in prospettiva di comparazione insegnano che una speciale disciplina di settore normalmente segue (e non precede) le prassi che attivano forme di previdenza complementare,con una successione di tempi che in una prima fase registra I’avvio di iniziative di autonomia privata disciplinate dal diritto privato generale, e soltanto più tardi la progressiva elaborazione di un diritto speciale in ampia misura costituito da norme di regolazione pubblica di attività pur sempre a regime privatistico. Ma nel lungo periodo l’assenza di una qualsiasi disciplina espressamente dedicata al complessivo insieme delle forme pensionistiche complementari naturalmente diventa una anomalia del sistema che occorre rimuovere. </p>
<p>Per fare chiarezza sull’ambito di operatività della speciale normativa del settore, sarà il caso di avvertire che in osservanza del primo comma della norma si devono considerare assoggettate alla disciplina dell’art. 18 le &#8220;forme pensionistiche complementari&#8221; già &#8220;istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n. 421&#8221; (e perciò già attive alla data del 15 novembre 1992). In presenza di un consistente numero di istituzioni configurate in modo tale da offrire agli iscritti sia prestazioni di genere pensionistico sia prestazioni previdenziali di diverso genere e oggetto,la disposizione dell’art. 18 poneva tuttavia non semplici problemi di carattere interpretativo,essendo ancora da stabilire quali delle indicate forme previdenziali fossero in senso proprio le forme &#8220;pensionistiche&#8221; da assoggettare alla disciplina del decreto. </p>
<p>In proposito indicazioni di significativo rilievo si sono ricevute dalle &#8220;direttive generali&#8221; emanate dal ministro del lavoro con il suo provvedimento del 7 marzo 1996. A fare chiarezza hanno poi provveduto gli &#8220;orientamenti interpretativi&#8221; elaborati dalla Commissione di vigilanza già con la sua importante deliberazione del 26 novembre 1997. E quanto all&#8217; &#8220;area&#8221; dei &#8220;destinatari&#8221; di fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221; si devono adesso considerare gli importanti contenuti della deliberazione del 26 gennaio 2001.</p>
<p>Come risulta precisato dagli orientamenti interpretativi della Commissione di vigilanza costituiscono forme pensionistiche &#8220;preesistenti&#8221; regolate dall’art. 18 del decreto legislativo 124 tutte le forme di previdenza che in posizione &#8220;complementare del sistema pensionistico pubblico&#8221; erogano prestazioni di rendita &#8220;al raggiungimento dell’età pensionabile&#8221; ovvero alla cessazione dell’attività lavorativa &#8220;in presenza di determinate anzianità di servizio&#8221; o di iscrizione alla forma pensionistica. Va poi rilevato che la disciplina dell’art. 18 si applica anche alle forme pensionistiche &#8220;preesistenti&#8221; che si caratterizzano per una &#8220;opzione di capitalizzazione&#8221; sia pure estesa &#8220;alla intera rendita&#8221;, dato che anche per esse si riscontra la presenza degli elementi distintivi della fattispecie pensionistica, quali sono da considerare &#8221; i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva richiesti ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni&#8221;. </p>
<p>Non sono invece &#8220;forma pensionistica&#8221; inclusa nell’ambito di applicazione della disciplina dei fondi pensione preesistenti le forme previdenziali che erogano in via esclusiva prestazioni di &#8220;carattere assistenziale&#8221; dove &#8220;la componente infortunistica, sanitaria&#8221; e comunque &#8220;assistenziale&#8221; presentano rilievo tale &#8220;da collocarle&#8221; sicuramente &#8220;al di fuori dell’ambito&#8221; disciplinare dell’art. 18. Quanto al caso delle fattispecie &#8220;a trattamento misto&#8221; che si caratterizzano per la compresenza di prestazioni pensionistiche e prestazioni previdenziali, dovendosi considerare esclusivo lo scopo di assicurare &#8220;più elevati livelli di copertura&#8221; pensionistica assegnato alla generalità dei fondi pensione dall’art. 1 del decreto legislativo 124, la Commissione di vigilanza ha ritenuto che per adeguarsi alla disciplina del decreto i fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221; così congegnati devono &#8220;provvedere alla separazione tra attività previdenziali e attività assistenziali&#8221; organizzando &#8220;forme patrimonialmente distinte&#8221; oppure devono dismettere le attività di genere assistenziale &#8220;in quanto estranee all’oggetto esclusivo dei fondi pensionistici complementari&#8221;. </p>
<p>Ne risulta così ulteriormente precisato l’ambito di operatività della speciale disciplina dell’art. 18 del decreto legislativo e delle norme che con esso fanno sistema,dovendosi segnalare fino da il particolare rilievo delle norme del decreto del ministro del lavoro 211 del 17 gennaio 1997. A delineare la complessiva ratio legis della speciale disciplina dei fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221; provvedono poi in misura notevole gli orientamenti &#8220;interpretativi della Covip che anche in questa materia provvedono sia ad interpretazioni di norme che ad enunciazioni con tutti i caratteri della moral suasion. Ancor prima di prendere in esame la (numerosa) serie dei singoli problemi di loro regime la Commissione ha infatti ritenuto di dover precisare che &#8220;per tutti&#8221; i fondi pensione quand’anche &#8220;preesistenti&#8221; devono in ogni caso considerarsi operanti &#8220;i principi di sana e prudente gestione&#8221;. E sono principi che &#8220;comportano&#8221; insieme a molto altro &#8220;diversificazione degli investimenti&#8221; e &#8220;particolare attenzione alle ipotesi di conflitto di interessi&#8221;. </p>
<p>Una volta confermato che &#8220;non competono alla funzione di vigilanza della Commissione apprezzamenti nel merito delle singole operazioni di investimento&#8221;, già gli orientamenti del novembre 1997 tuttavia opportunamente insistono sulle funzioni di vigilanza che alla Covip pur sempre competono quanto a &#8220;gestione tecnica, patrimoniale e contabile dei fondi pensione&#8221;. E al riguardo si devono segnalare le disposizioni del sesto comma e del sesto comma bis dell’art. 18. Per le forme pensionistiche complementari &#8220;preesistenti&#8221; queste disposizioni prescrivevano una &#8220;comunicazione&#8221; alla Covip &#8220;secondo le modalità (…) indicate&#8221; dal decreto ministeriale del lavoro 211,essendo precisato che &#8220;a seguito&#8221; di tale comunicazione le indicate &#8220;forme pensionistiche (…) sono iscritte&#8221; e sono iscritte di diritto in una &#8220;sezione speciale dell’albo dei fondi pensione&#8221;. A questo adempimento la Commissione di vigilanza doveva provvedere con le modalità indicate dall’art. 9 del suo regolamento del 27 gennaio 1998. E con la iscrizione all’albo si configurano i presupposti dell’attività di vigilanza che alla Covip compete (dovendosi considerare quanto disponevano già le direttive ministeriali del marzo 1996). </p>
<p>Si preciserà più avanti quale rilevante innovazione di regime consegua alla nuova formulazione del sesto comma bis dell’art. 18, che per le forme pensionistiche preesistenti impegna adesso la Covip ad una attività di vigilanza che è anche &#8220;attività di vigilanza di stabilità&#8221; da svolgere &#8220;secondo piani (…)differenziati temporalmente&#8221;. Ma già adesso sarà bene ricordare le disposizioni che con contestuale indicazione di tempi come il primo comma dell’art. 18 (e nelle fattispecie dalla norma indicate) impegnano i fondi pensione preesistenti &#8220;a dotarsi di adeguate strutture, gestionali, amministrative e contabili&#8221; o ancora impegnano i fondi pensione di questo genere a provvedere ad altri adeguamenti di regime, che sono sufficientemente esemplificati da quanto stabiliscono il secondo, quarto e quinto comma dell’art. 18. E si deve considerare quanto l’ottavo comma bis della medesima norma stabilisce per le &#8220;forme pensionistiche (…) gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico e finanziario della ripartizione&#8221;. </p>
<p>Più che passare in rassegna una serie di disposizioni a contenuto particolare in queste pagine tuttavia interessa guardare alle grandi linee della disciplina. E agli orientamenti deliberati dalla Commissione di vigilanza in punto di complessiva interpretazione della disciplina del decreto legislativo 124. Problemi di interpretazione infatti non esistevano là dove già l’art. 18 provvede indicando espressamente quali tra le altre norme del decreto legislativo non si applicano ai fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221;, e quali per contro si applicano in tempi contestualmente stabiliti e variamente diversificati in ragione dell’oggetto e della natura degli adempimenti richiesti. Problemi di interpretazione delle intenzioni del legislatore della previdenza complementare inevitabilmente si ponevano invece quanto alla applicazione (o disapplicazione) delle norme del decreto legislativo dall’art. 18 non richiamate per escluderne o per differirne l’impiego. E questo ordine di problemi ha costituito materia di un forte contrasto di opinioni Ma a veder bene si trattava semplicemente di fare uso corretto degli ordinari criteri dell’interpretazione normativa al tempo stesso considerando qual era la obbligata logica di sistema. </p>
<p>La Commissione di vigilanza si è perciò espressa nel senso che le norme del decreto legislativo 124 stabilite per i fondi pensione di nuova generazione non richiamate dall’art. 18 ma da questa disposizione non escluse si devono applicare anche nel caso di fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221;, nel silenzio dell’art. 18 essendo naturale rinvenire una evidente ratio legis di loro generale efficacia. O se si preferisce una evidente intenzione del legislatore di confermare per implicito che esse si applicano incondizionatamente (e perciò anche nel caso di fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221;). E si applicano a far data dalla loro entrata in vigore ovvero dall’entrata in vigore delle disposizioni di necessario completamento delle singole discipline di materia. Ne deriva una regolazione del comparto decisamente contrastata da quanti ritengono corretta una diversa interpretazione delle normative del decreto legislativo 124, derivando argomenti dai contenuti della delega disposta con la legge 421 del 1992 che intesa a &#8220;favorire la costituzione&#8221; e a disciplinare &#8220;nuove&#8221; forme di previdenza complementare non avrebbe consentito al legislatore delegato di prefigurare anche per i fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221; il regime normativo invece conseguente agli orientamenti espressi dalla Commissione di vigilanza. </p>
<p>Così argomentando non si intende sostenere che il decreto legislativo 124 sia &#8220;viziato per eccesso di delega nella parte in cui ha dettato disposizioni anche per le forme di previdenza complementare preesistenti. &#8220;, ricordandosi che per autorevole orientamento della Corte costituzionale al legislatore delegato è consentito impiegare «poteri di riempimento» e perciò regolare anche materie non previste dalla delega legislativa ma pur sempre con &#8220;il limite della ragionevolezza&#8221;. E quel limite non si considera &#8220;superato&#8221;là dove l&#8217;art. 18 del decreto legislativo puntualmente stabilisce quali delle norme a valere per i fondi pensione di nuova generazione devono applicarsi anche a fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221; con evidente finalità di maggior tutela degli iscritti alla forma pensionistica.. Si considera invece deviante l&#8217;orientamento espresso dalla Covip che ulteriormente ampliando l&#8217;ambito delle disposizioni da applicare anche a fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221; avrebbe operato una indebita invasione di campo. </p>
<p>Si ricorda che &#8220;l’intero fenomeno della previdenza complementare&#8221; costituisce &#8220;espressione dell’autonomia collettiva&#8221; essendo ad essa &#8220;demandate&#8221; l’istituzione e &#8220;la disciplina delle forme di previdenza complementare&#8221;, secondo un principio di libertà costituzionalmente garantito e &#8220;derogabile&#8221; soltanto qualora intervenga &#8220;un superiore interesse pubblico&#8221;. Da ciò altre motivazioni per una valutazione fortemente critica degli orientamenti assunti dalla Covip che come si diceva sembrano tuttavia argomentati con un consistente riferimento alla formulazione delle norme del decreto e alla loro complessiva ratio legis. Si tratta in ogni caso di orientamenti ormai consolidati per un ordinamento del comparto che si segnala per la coesistenza di una serie di disposizioni a carattere speciale. Per talune particolari categorie di fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221; vale il regime stabilito dal terzo comma dell’art. 18 (poi a sua volta assoggettato ad integrazioni dal secondo comma dell’art. 15 della legge 335 del 1995). Per i fondi pensione &#8220;aziendali&#8221;, per quelli &#8220;interaziendali&#8221; (già considerati dalla Commissione di vigilanza con la sua deliberazione del 6 maggio 1999) e per i fondi &#8220;di gruppo&#8221; valgono le indicazioni dalla Covip adesso offerte con la sua deliberazione del 26 gennaio 2001. </p>
<p>Un regime a sé riguarda i fondi pensione istituiti all’interno di &#8220;enti pubblici&#8221; che &#8220;esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio,in materia valutaria o in materia assicurativa&#8221; quali sono Banca d’Italia, Isvap e Consob. Per questi fondi pensione è esclusa sia la applicazione delle disposizioni dell’art. 6 del decreto legislativo 124 in tema di regime delle prestazioni previdenziali e di modelli di gestione delle risorse patrimoniali del fondo pensione, sia la applicazione delle normative di vigilanza (e di attribuzione di funzioni di vigilanza alla Covip) in via generale disposte dagli artt. 16 e 17 del decreto. Regime speciale anche per i fondi pensione istituiti all’ interno di enti, società o &#8220;gruppi&#8221; di società &#8220;sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa&#8221;. Per i fondi pensione interni a banche e a imprese assicurative è infatti stabilito che sia pure in conformità alle disposizioni dell’art. 17 del decreto legislativo 124 la funzione di vigilanza compete (non alla Covip ma) all’organismo di vigilanza &#8220;competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è costituita la forma pensionistica&#8221; complementare. Di modo che a svolgere funzione di vigilanza saranno volta a volta Banca d’Italia o Isvap. </p>
<p>Già da una così sommaria ricognizione di campo emerge quindi con chiarezza che le nuove norme di regime dei fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221; non configurano un unitario ordinamento di comparto. Si tratta infatti di disposizioni che a veder bene presentano tutti i caratteri di una aggregazione di regolazioni diversificate. Sono perciò disposizioni che sfuggono a qualsiasi possibilità di una semplificata rappresentazione di sintesi. E si deve avvertire che le normative dell’art. 18 del decreto legislativo non sono disciplina a carattere transitorio. Sono invece definitiva regolazione di forme pensionistiche che fanno parte a sé nel complessivo sistema della previdenza complementare. Da ciò il particolare rilievo di disposizioni che l’art. 18 accumula in modo tutt’altro che ordinato. Si consideri infine che la disciplina del decreto legislativo opera importanti distinzioni di regime tra gli aderenti a fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221; già iscritti al tempo della sua entrata in vigore e gli aderenti successivamente iscritti alla forma pensionistica. </p>
<p>. Ne derivano ulteriori problemi di genere interpretativo che in queste pagine non saranno presi in esame perché più interessa rilevare come uno sguardo di insieme alla disciplina dell’art. 18 consenta tuttavia pur sempre di identificare principi di carattere generale che uniformano a sé la maggior parte delle fattispecie di fondo pensione &#8220;preesistente&#8221;. E della speciale disciplina di comparto si deve segnalare in modo particolare già quanto riguarda la forma organizzativa del fondo pensione,che nel caso dei fondi pensione preesistenti può ancora essere quella del &#8220;patrimonio di destinazione, separato e autonomo&#8221;, cosa invece per i fondi negoziali e chiusi di nuova generazione in radice esclusa da inderogabili norme di loro regime. E si legga il primo comma dell&#8217;art. 5 della legge 335 del 1995 dove appunto si avverte che a far data dal 17 agosto 1995 l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività di nuovi fondi negoziali e chiusi può essere concessa soltanto a fondi pensione costituiti sul modello della associazione o della fondazione prefigurato dal primo comma dell&#8217;art. 4 del decreto legislativo 124. </p>
<p>A fondi negoziali &#8220;preesistenti&#8221; come si diceva è invece consentito di operare ancora nella forma del &#8220;patrimonio di destinazione, separato ed autonomo&#8221; all’interno di altro soggetto di diritto con il regime del secondo e quarto comma dell’art. 4 del decreto. Ne risulta stabilito che in tal caso valgono &#8220;gli effetti di cui all’articolo 2117 del codice civile&#8221;,di modo che una forma pensionistica complementare così congegnata sottrae la ricchezza pensionistica del fondo (e perciò il portafoglio pensionistico degli aderenti) a qualsiasi rischio di distrazione di risorse dalla loro finalità previdenziale, essendo contestualmente escluso che interamente o in parte esse possano diventare &#8220;oggetto&#8221; di azione esecutive di terzi &#8220;creditori&#8221; della &#8220;società&#8221; o &#8221; ente&#8221; dove il fondo è situato o degli stessi creditori personali di aderenti alla forma pensionistica. E a precisare la fattispecie provvedono le disposizioni del quinto comma dell&#8217;art. 4 del decreto. </p>
<p>Queste disposizioni avvertono infatti che alla &#8220;destinazione&#8221; previdenziale del fondo devono corrispondere strutture gestionali,amministrative e contabili separate da quelle della società o dell’ente&#8221; dove il fondo pensione risulta costituito. Se di &#8220;società&#8221; si tratta espressamente richiesta è la forma di società di capitali nelle varianti della società per azioni o in accomandita per azioni essendo prescritte inderogabili garanzie di controllo contabile e certificazione di bilancio. Ad integrare il regime di fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221; e già &#8220;configurati ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile&#8221; ulteriormente provvede infine il primo comma dell’art. 18 dove si prescrive l’attivazione di strutture gestionali,amministrative e contabili &#8220;separate&#8221; entro il termine indicato dal primo comma dell’art. 15 della legge 335. </p>
<p>Sempre guardando alle grandi linee della speciale disciplina di comparto merita poi la maggior attenzione il regime della gestione finanziaria dei fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221;, che anche in questo senso fanno parte a sé conservandosi ai loro amministratori una serie di prerogative e di libertà invece escluse dal regime dei fondi pensione di nuova generazione. </p>
<p>Regola generale (derogata soltanto in alcune particolari fattispecie) è che al fondo pensione negoziale di nuova generazione non è consentito provvedere &#8220;in via diretta&#8221; alla gestione finanziaria se non per una contenuta quantità delle sue risorse finanziarie, dovendosi comunque osservare le disposizioni delle lettere d) ed e) del primo comma dell’art. 6 del decreto legislativo 124. Alla gestione delle maggiori consistenze di portafoglio si deve invece obbligatoriamente provvedere &#8220;in via indiretta&#8221;mediante incarico conferito ad imprese di intermediazione finanziaria con una convenzione gestoria da stipulare secondo le disposizioni degli artt. 6 e 6 ter del decreto legislativo 124. Ma per i fondi pensione preesistenti vale diversa disciplina perché in attesa dell’intervento normativo prefigurato dal secondo comma dell’art. 18 ai loro amministratori è ancora riservata la facoltà di provvedere in via diretta alla intera gestione delle risorse finanziarie del fondo.</p>
<p>Si è già osservato che per essi il primo comma dell’art. 18 del decreto legislativo 124 espressamente esclude l’imperativa applicazione di una intera serie di norme che obbligatoriamente qualificano il regime stabilito per i fondi pensione chiusi di nuova generazione. E tra queste è appunto compresa la norma che in così ampia misura prescrive ai fondi pensione di nuova generazione di avvalersi dell’attività professionale di imprese di intermediazione finanziaria per la gestione del loro portafoglio pensionistico. Le prescrizioni del primo comma dell’art. 6 del decreto legislativo perciò non vincolano i fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221;. E ne risulta al tempo stesso esclusa la attivazione di rapporti con una banca che svolga funzioni di banca depositaria, considerato che tali funzioni hanno la loro ragione d’essere nella dinamica di relazioni contrattuali conseguente all’impiego dei modelli gestionali che per i fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221; non costituiscono regime obbligato. </p>
<p>Naturalmente anche per i fondi pensione di questo genere valgono le forme di vigilanza &#8220;documentale&#8221; (e a sua &#8220;integrazione&#8221; le possibili forme di vigilanza ispettiva) già richiamate dalle &#8220;direttive&#8221; ministeriali. Possono utilmente operare gli strumenti di collaborazione istituzionale e di maggior &#8220;efficacia dell’azione di controllo&#8221; prefigurati dal sesto comma dell’art. 17 del decreto legislativo. E operano le garanzie di vigilanza in punto di stabilità adesso disposte dal sesto comma bis dell’art. 18. Ma si deve tuttavia constatare la specialità di una disciplina di settore che ha offerto ampia materia alle obiezioni di quanti muovono critica al legislatore della previdenza complementare. Da più parti si è infatti sostenuto che anche alle forme pensionistiche complementari &#8220;preesistenti&#8221; si doveva imperativamente applicare il regime dell’art. 6 del decreto legislativo o quanto meno prescrivere un progressivo adeguamento alla sua normativa. Ma una cosa sono le indicazioni utili in una prospettiva di possibile riforma del regime esistente. Altra cosa le indicazioni che per intanto si derivano da disposizioni di significato assolutamente univoco. </p>
<p>Già quanto ai fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221; a contribuzione definita si deve perciò confermare che il sistema delle norme in vigore non consente interpretazioni intese a configurare un obbligo di organizzare la gestione delle loro risorse sul modello della gestione in via indiretta mediante la conclusione di convenzioni gestorie con imprese di intermediazione finanziaria. E con i suoi &#8220;orientamenti&#8221; del novembre 1997 la Covip ha confermato che per essi neppure opera la previsione del secondo comma dell’art. 6, e perciò l’obbligo di organizzare il congegno di erogazione delle prestazioni previdenziali nelle forme della convenzione con imprese assicurative, che non è d’obbligo neppure in caso di forma pensionistica comprensiva di prestazioni per invalidità o premorienza. </p>
<p>Quanto ai fondi &#8220;preesistenti&#8221; a prestazione definita anche per essi vale il principio di continuità gestionale non essendo materia di obbligo la pur possibile conclusione di contratti con l’impresa assicurativa ai sensi del terzo comma dell’art. 6 del decreto legislativo 124. </p>
<p>Una volta preso atto della esclusione di discipline di vincolo occorre tuttavia domandarsi quale modalità di gestione porti con sé la miglior garanzia di un operarare di fondi &#8220;preesistenti&#8221; secondo il principio di sana e prudente gestione delle loro risorse patrimoniali. E una riflessione davvero sensibile alla miglior applicazione del principio in più di un caso potrebbe consigliare agli amministratori di fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221; attente valutazioni in punto di preferibilità dei modelli di gestione prefigurati dal primo comma dell’art. 6 del decreto. In più di un caso è infatti probabile che un ricorso a tali modelli di gestione consenta sia una più agevole conformazione della generalità dei fondi all’indicato principio di sana e prudente gestione sia rilevanti incrementi dell’efficienza operativa delle attività di movimentazione del portafoglio finanziario del fondo pensione. E sarà comunque di immediata evidenza tutto il rilievo dei poteri di normazione secondaria e delle funzioni di vigilanza che alla Covip si assegnano per assicurare all&#8217;intero comparto una adeguata regolamentazione. </p>
<p>Come si ricorderà &#8220;ad eccezione di quelle istituite all’interno di enti pubblici&#8221; (…) che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio,in materia valutaria e in materia assicurativa&#8221;,le &#8220;forme pensionistiche preesistenti&#8221; erano tenute a far ricevere alla Commissione di vigilanza la documentazione che costituisce presupposto necessario della loro iscrizione nella prevista &#8220;sezione speciale&#8221; dell’ Albo dei fondi pensione &#8220;di cui all’articolo 4,comma 6 del (&#8230;) decreto legislativo&#8221;. E si tratta di una documentazione molto ampia che alla Covip domandava complesse operazioni di riscontro. Della documentazione richiesta sono in ogni caso parte nemessaria una relazione generale &#8220;sulle caratteristiche e le prospettive&#8221; delle singole &#8220;forme pensionistiche&#8221;, bilanci e &#8220;rendiconti degli ultimi tre esercizi&#8221;, eventuali &#8220;convenzioni di gestione delle risorse&#8221; del fondo pensione e molto altro ancora. </p>
<p>Per le forme pensionistiche costituite come fondi &#8220;interni&#8221; ad &#8220;enti o a società&#8221;, guardando al sistema delle garanzie di tutela degli iscritti alla forma pensionistica si deve poi segnalare l&#8217;evidente rilievo del &#8220;protocollo di autonomia gestionale&#8221; che il datore di lavoro deve sottoscrivere con formale assunzione dell’impegno ad astenersi &#8220;da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo&#8221;ad una &#8220;indipendente&#8221;, &#8220;sana e prudente&#8221; gestione del fondo o possa &#8220;indurre&#8221; il fondo pensione ad una condotta &#8220;non coerente con i principi di cui al decreto legislativo 124&#8221;. E naturalmente parte essenziale delle richieste documentazioni sono ancor prima lo statuto e l’eventuale regolamento del fondo tanto più quando si sono operate &#8220;modifica&#8221; della sua &#8220;forma giuridica&#8221; o una sua &#8220;trasformazione&#8221; di regime intese ad accrescere la capacità di corrispondere alle finaliità previdenziali statutariamente previste., dovendosi fino da ora far presenti le &#8220;istruzioni&#8221; per le &#8220;operazioni di &#8220;concentrazione&#8221; deliberate dalla Covip con il suo atto di indirizzo del 29 agosto 2000. </p>
<p>Se a suo tempo non erano mancate questioni di ordine interpretativo all&#8217;origine di motivate incertezze sulla natura giuridica del provvedimento di iscrizione, una volta stabilito(con la formulazione del nuovo sesto comma bis della normativa di decreto) che operato il formale riscontro delle comunicazioni ricevute l&#8217; iscrizione del fondo doveva seguire &#8220;di diritto&#8221;, la Commissione di vigilanza a ciò ha provveduto configurando un Albo dei fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221; organizzato in distinte sezioni dove separatamente iscrivere fondi vigilati dalla Covip e fondi vigilati da altre pubbliche autorità (e perciò Banca d&#8217;Italia e Isvap). E &#8220;specifiche&#8221; modalità &#8220;operative&#8221; si sono stabilite per l’iscrizione all’Albo dei fondi pensione &#8220;interni&#8221; a imprese bancarie e assicurative, perché avvalendosi delle disposizioni che prevedono forme di collaborazione tra le diverse autorità di pubblica vigilanza (e perciò ampio &#8220;scambio&#8221; di informazioni) si sono concordate procedure di riscontro dei &#8220;dati&#8221; rilevanti tali da consentire la iscrizione degli indicati fondi &#8220;sulla base delle verifiche effettuate direttamente da Banca d&#8217;Italia e da Isvap&#8221;. </p>
<p>Ancora in materia di ordinamento della forma pensionistica (per la crescente dimensione del fenomeno) molto si dovrebbe aggiungere con riguardo al caso di fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221; assoggettati ad operazioni di &#8220;trasformazione&#8221; o comunque ad operazioni di riassetto organizzativo correlati a progetti di fusione con altri fondi pensione o di incorporazione in altri (esistendo casi ancora diversi da questi ma pur sempre meritevoli di una speciale vigilanza). Per una prima approssimazione all&#8217;argomento si deve leggere con particolare attenzione la disposizione dell’art. 1 del decreto del ministro del lavoro dove appunto si stabilisce quali norme si applicano alle fattispecie di &#8220;trasformazioni conseguenti a modifiche delle fonti istitutive&#8221; che comportano &#8220;una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari&#8221; o la &#8220;istituzione&#8221; di &#8220;nuovi&#8221; fondi pensione sul modello del primo comma dell’art. 4 del decreto legislativo 124. </p>
<p>Si devono attentamente valutare i contenuti del secondo comma dell’art. 12 del decreto ministeriale. Ai &#8220;soggetti titolari&#8221; di &#8220;forme pensionistiche preesistenti&#8221; domanda di comunicare alla Commissione di vigilanza le &#8220;modifiche apportate allo statuto&#8221; e all’eventuale &#8220;regolamento di attuazione&#8221; dal momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo 124, guardando appunto in modo espresso alle possibili trasformazioni di un fondo &#8220;&#8221;interno&#8221; operante con il regime del secondo comma dell’art. 4 in forma pensionistica sul modello dal primo comma di questa disposizione prefigurato per i fondi pensione negoziali di nuova generazione. E con un suo documento di &#8220;orientamenti interpretativi&#8221; approvato il 26 novembre del 1997 la Commissione di vigilanza ha riservato la dovuta attenzione al combinato disposto di queste norme derivando da esse regole interpretative che in estrema sintesi possono essere così rappresentate. </p>
<p>Sarà necessario promuovere il procedimento autorizzativo normalmente previsto per i fondi pensione di nuova costituzione ogni volta che per le fonti istitutive di un fondo pensione &#8220;preesistente&#8221; si riscontri una variazione tale comportare sia una estensione dell’ambito delle &#8220;categorie&#8221; di destinatari del fondo sia effetti di &#8220;creazione di un nuovo soggetto&#8221;. Sarà invece sufficiente provvedere ad una comunicazione ai sensi del sesto comma dell’art. 18 del decreto legislativo 124 ogni volta che si concreti la fattispecie di &#8220;fusione&#8221; in un unico fondo di fondi pensione &#8220;&#8221;preesistenti&#8221; senza risultati di estensione dell’ambito dei destinatari. La medesima comunicazione sarà sufficiente in caso di &#8220;riorganizzazione&#8221; dovuta alla costituzione di un nuovo soggetto derivante da &#8220;esternalizzazione&#8221; di un fondo pensione &#8220;interno&#8221; operante con il regime del secondo comma dell’art. 4, così come nel caso di costituzione per &#8220;scorporo&#8221; da altro e &#8220;preesistente&#8221; fondo di un &#8220;fondo pensione&#8221; che ne &#8220;continua (…) la forma pensionistica&#8221; senza soluzioni di continuità. E per le possibili fattispecie di &#8220;concentrazione&#8221; valgono le &#8220;istruzioni&#8221; del 29 agosto 2000. </p>
<p>Altre indicazioni di significativo rilievo sono adesso offerte dalla deliberazione del 26 gennaio 2001. Nel contesto di &#8220;orientamenti interpretativi&#8221; riferiti all'&#8221;area dei destinatari&#8221; di fondi preesistenti &#8220;che intendano mantenere tale qualifica&#8221;, con questa sua deliberazione al tempo stesso la Covip infatti ha tuttavia considerato anche la posizione di fondi che &#8220;previa autorizzazione della Commissione&#8221; provvedano ad &#8220;una trasformazione in fondi nuovi con conseguente pieno adeguamento alla relativa disciplina normativa&#8221;. Essendo confermato che &#8220;nell’ambito dei processi di trasformazione e riorganizzazione di fondi di risalente istituzione&#8221; sono consentite operazioni di fusione, incorporazione o &#8220;scorporo&#8221; che &#8220;non si risolvono in un ampliamento della complessiva area dei destinatari&#8221;, con riguardo a tali fattispecie la Covip ha poi avvertito che sarà necessario valutare &#8220;ogni profilo delle predette operazioni con la dovuta diligenza&#8221; e comunque portare la necessaria attenzione ai principi di &#8220;sana e prudente gestione&#8221;della forma pensionistica. </p>
<p>In via di moral suasion con la deliberazione del gennaio 2001 la Covip molto opportunamente ha infine rilevato che le indicate operazioni costituiscono utile occasione di possibili variazioni dei &#8220;modelli gestionali&#8221;, chiaramente indicando una motivata preferenza per il modello di gestione &#8220;in via indiretta&#8221; (e con le garanzie della banca depositaria) secondo la già segnalata discipliina dell&#8217;art. 6 del decreto legislativo 124. Una esauriente ricognizione delle iniziative regolamentari della Commissione di vigilanza molto altro ancora dovrebbe considerare. Dovrebbe diffusamente considerare la deliberazione del 15 febbraio 2001 dove si ritrovano importanti orientamenti sulla disciplina di anticipazioni,trasferimenti e riscatti delle posizioni previdenziali. Dovrebbe prendere in circostanziato esame numerose serie di problemi in queste pagine neppure accennati. E comunque molto si dovrebbe precisare con riguardo alle funzioni di vigilanza anche ispettiva che la Covip è chiamata a svolgere con l&#8217;estensione di campo già variamente segnalata. </p>
<p>Precisazioni sono in ogni caso indispensabili con riguardo alla forte innovazione di regime operata con la norma del quarantesimo comma dell’art. 59 della legge 449 del 27 dicembre 1997, che appunto con riferimento ai fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221; ha modificato il comma sesto bis dell’art. 18 del decreto legislativo 124. E, nella sua nuova formulazione, la norma del decreto legislativo chiama la Covip allo svolgimento di una attività di controllo quanto mai impegnativa, sia per l’oggetto che per l’estensione di campo degli interventi di vigilanza prefigurati dalla nuova disciplina di settore. </p>
<p>Si incrementano grandemente le garanzie di tutela assicurate agli aderenti alla forma pensionistica. Ma è molto anche ciò che si domanda alla Commissione di vigilanza. Alla Covip si domanda infatti di svolgere una attività di controllo che per l’intero universo dei fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221; indicati dal primo comma dell’art. 18 deve essere anche vigilanza di stabilità. </p>
<p>Da ciò gli elementi distintivi di una normativa che certamente corrisponde ad una precisa esigenza di attivare garanzie di vigilanza commisurate ai caratteri di criticità del comparto dei fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221;. E in questo senso la innovazione di regime operata con la legge del dicembre 1997 merita convinto apprezzamento. Ma va considerato in che misura questa normativa porta con sé evidenti difficoltà di genere applicativo. Se soltanto si pensa a che cosa significa stabilità di una forma pensionistica, e a quali sono i necessari contenuti delle valutazioni di stabilità di un qualsiasi soggetto finanziario, sarà infatti chiaro che la nuova formulazione del sesto comma bis dell&#8217;art. 18 impegna la Covip allo svolgimento di funzioni di vigilanza già per materia e finalità del controllo caratterizzate da una particolare complessità di ordine tecnico e procedimentale In ogni caso si tratta di funzioni di vigilanza che occorrerà svolgere per la generalità dei già indicati fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221;, a tutt’oggi operanti in un numero stimato intorno a qualcosa come alcune centinaia di forme pensionistiche complementari. E’ perciò evidente che a così forte e così impegnativa innovazione di regime occorreva provvedere secondo criteri di ragionevole praticabilità del programma legislativo, anche in considerazione della esiguità delle risorse a disposizione della Covip per lo svolgimento di attività di vigilanza che non sono soltanto di genere cartolare. </p>
<p>La nuova disciplina del settore doveva quindi necessariamente graduare nel tempo l’avvio ad operatività delle sue prescrizioni. Si è allora disposto che all’indicata funzione di vigilanza in punto di &#8220;stabilità&#8221; dei fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221; la Covip provvederà secondo &#8220;piani&#8221; di intervento temporalmente &#8220;differenziati&#8221; sia quanto alle modalità del controllo da svolgersi sia con riguardo alle diverse categorie di forme pensionistiche da vigilare. </p>
<p>Alla predisposizione degli indicati &#8220;piani di attività&#8221; la Commissione di vigilanza procede avvalendosi delle informazioni ricevute dai fondi pensione ai sensi del sesto comma dell’art. 18, e perciò nelle forme della &#8220;comunicazione&#8221; prescritta dal decreto ministeriale &#8220;di cui all’articolo 4, comma 3&#8221; del decreto legislativo 124. La nuova disciplina del sesto comma bis dell’art. 18 completa il regime dei piani di vigilanza disponendo infine che una volta attivate le sue competenze istituzionali la Covip riferirà al Ministro del lavoro per tutto ciò che possa occorrere allo scopo di documentare (e di assicurare) un adeguato svolgimento delle previste funzioni di controllo di stabilità. Altro tuttavia con la norma del decreto legislativo comprensibilmente non si è stabilito. </p>
<p>Che il legislatore della previdenza complementare non si sia spinto più avanti nella regolamentazione di questa materia è cosa che ha precise motivazioni. L’esperienza di altri comparti dell’economia finanziaria ha infatti ormai ampiamente consolidato il metodo, le modalità e la stessa disciplina di procedimento dei publici interventi che devono operare controlli di stabilità finanziaria dei soggetti vigilati. E al riguardo occorrono regole della attività di vigilanza ad una soglia di complessità tecnica che naturalmente è poco congeniale a disposizioni di principio quali sono pur sempre le norme del decreto legislativo. </p>
<p>Va poi considerato anche in questa materia è opportuna la flessibilità delle regole che si poteva conseguire soltanto rinviando ai poteri di normazione secondaria della Commissione di vigilanza. Ma certo è che in presenza di una norma sostanzialmente &#8220;in bianco&#8221; la Covip si è trovata a dover svolgere funzioni regolamentari e attività applicative tra le più difficili. E con ogni evidenza si tratta di funzioni che comportano la assunzione di responsabilità istituzionali quanto mai gravose. </p>
<p>Prescrizioni di primo e obbligato riferimento in questa materia sono le disposizioni degli artt. 12 e 13 del decreto del ministro del lavoro 211 del 14 gennaio 1997. Nei termini e con le modalità che si indicano all’art. 12 del decreto ministeriale,come si ricorderà ai fondi pensione presistenti si domandava di far ricevere alla Covip la &#8220;comunicazione&#8221; e gli ulteriori documenti di genere informativo indicati come condizione necessaria per l’iscrizione del fondo pensione in una delle &#8220;sezioni speciali&#8221; dell'&#8221;albo istituito presso la commissione&#8221; ai sensi del sesto comma dell’art. 4 del decreto legislativo 124. E l’art. 13 del decreto ministeriale avvertiva che l’iscrizione all’albo &#8220;costituisce il presupposto per l’assoggettamento&#8221; delle forme pensionistiche &#8220;preesistenti&#8221; (diverse &#8220;da quelle di cui all’art. 18 comma 3 lettera b) del decreto legislativo 124&#8221;) ai poteri e ai doveri di vigilanza della Covip. E’ perciò tale iscrizione a concretare fattispecie e garanzie di vigilanza che anche in punto di &#8220;stabilità&#8221; del fondo pensione ancora una volta trovano il loro naturale punto di riferimento nell’art. 12 del decreto ministeriale. </p>
<p>Provvedendo a quanto era richiesto dal sesto comma dell’art. 18 del decreto legislativo 124, la disposizione ministeriale ha infatti configurato la &#8220;comunicazione&#8221; dal fondo pensione dovuta alla Covip come un documento comprensivo delle informazioni relative alla &#8220;dimensione&#8221; dei fondi &#8220;in termini di numero&#8221; degli &#8220;iscritti&#8221; intesi come tali sia i lavoratori in attività che i lavoratori &#8220;pensionati&#8221; già destinatari di prestazioni previdenziali. Se il riscontro della iscrizione all’Albo precostituisce le condizioni di operatività della funzione di vigilanza, le informazioni relative alla dimensione del singolo fondo pensione offrono in questo modo indicazioni che si sono considerate determinanti al fine di valutare le opportunità di una sua inclusione con carattere di priorità nei piani di vigilanza. Come si diceva saranno piani temporalmente &#8220;differenziati&#8221; e comunque necessariamente commisurati alle (quanto mai esigue) risorse operative della Covip. Ne conseguono gli orientamenti operativi che la Commissione ha assunto con la sua deliberazione del 13 luglio 1999. </p>
<p>Naturalmente la consistenza quantitativa e perciò la &#8220;dimensione&#8221; della forma pensionistica non costituisce (non può costituire) criterio esclusivo di selezione dei fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221; da assoggettare a vigilanza di stabilità con prioritaria inclusione nei piani di intervento attivati in osservanza del sesto comma bis dell’art. 18. La deliberazione in allora assunta dalla Covip muove tuttavia dalla dichiarata premessa che come regola di massima &#8220;per l’individuazione dei fondi pensione&#8221; da assoggettare a vigilanza di stabilità in via prioritaria &#8220;appare congruo fissare&#8221; una soglia di consistenza quantitativa in concreto stabilita al numero dei cinquemila iscritti alla forma pensionistica. E in punto di rendimento operativo della funzione di vigilanza si deve avvertire che la soglia di priorità così determinata già di per sé consente di assicurare garanzie di controllo di stabilità, e perciò di loro &#8220;sana e prudente gestione&#8221;su fondi pensione che complessivamente considerati corrispondono a qualcosa come i due terzi dell’intera popolazione degli aderenti a fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221;. </p>
<p>In una successione di tempi che non è pensabile possa essere rinvio di lungo periodo (ma che verosimilmente non potrà neppur essere esaurita a breve termine) la Commissione di vigilanza provvederà poi ad attivare una strategia di intervento rivolta ad estendere la vigilanza di stabilità all’intera serie dei fondi pensione indicati dalla norma del decreto legislativo. Cosa indispensabile per assicurare medesime garanzie di tutela alla generalità degli aderenti a forme previdenziali del comparto. E a tal fine la deliberazione del luglio 1999 avverte che nella fase immediatamente successiva al primo avvio delle sue attività di controllo &#8220;di stabilità&#8221; i fondi pensione da assoggettare &#8220;progressivamente&#8221; a vigilanza saranno individuati integrando &#8220;il criterio dimensionale (….) con l’utilizzo di &#8220;altre metodologie&#8221; di selezione dei soggetti vigilati. Si tratterà di &#8221; metodologie di estrazione casuale&#8221; chiamate ad integrare &#8220;il criterio dimensionale&#8221; oltre che la serie di &#8220;tutte le altre informazioni disponibili&#8221; e rilevanti per una motivata e non arbitraria determinazione di priorità. </p>
<p>L’esigenza di interventi di vigilanza in funzione di garanzia della stabilità finanziaria e della &#8220;sana e prudente gestione&#8221; dei fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221; quindi non è considerata dalla Covip come una variabile dipendente in modo esclusivo dalle loro dimensioni e dal numero dei loro aderenti. E’ in ogni caso evidente che situazioni di criticità tali da rendere necessario e indifferibile un intervento di vigilanza possono configurarsi quale che sia la consistenza patrimoniale e numerica della forma pensionistica. Saranno perciò le &#8220;informazioni&#8221; volta a volta &#8220;disponibili&#8221; a segnalare il carattere prioritario e comunque urgente di un intervento di vigilanza motivato da circostanze e situazioni di criticità che possano riguardare fondi pensione pure non inclusi nel precostituito programma dei controlli di stabilità della Covip. Ad eventualità di questo genere molto opportunamente la Commissione di vigilanza ha guardato già con altra sua già segnalata deliberazione del luglio 1999. E si deve segnalare l’evidente rilievo della parte di deliberazione che in modo espresso si riferisce alle segnalazioni pervenute ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 124. </p>
<p>Questa disposizione molto opportunamente considera le vicende del fondo pensione &#8220;capaci di incidere sull’equilibrio&#8221; finanziario della forma pensionistica complementare. E con la sua deliberazione la Covip ha già provveduto ad indicare tutta una serie di &#8220;vicende&#8221; e di situazioni ad una elevata soglia di instabilità patrimoniale della forma pensionistica complementare, impegnando gli amministratori e comunque i soggetti &#8220;responsabili&#8221; del fondo pensione a tempestive comunicazioni delle &#8220;vicende&#8221; correlate a non trascurabili fattori di rischio. Con particolare riguardo &#8220;alle forme pensionistiche&#8221; gestite in via prevalente &#8220;secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione&#8221; va poi ricordato ancora una volta la disposizione dell’ottavo comma bis dell’art. 18. Pur in presenza dei &#8220;rilevanti squilibri finanziari&#8221; richiamati dalla norma per &#8220;un periodo di otto anni&#8221; a questi fondi pensione è ancora consentito provvedere a nuove iscrizioni, in deroga alle disposizioni degli artt. 7 e 8 del decreto che in linea di principio non consentono la acquisizione di nuove iscrizioni se non in regime di &#8220;capitalizzazione&#8221;. Ma occorre una istanza rivolta al Ministro del lavoro che sentita la Covip provvederà secondo i criteri stabiliti con il suo decreto del 23 giugno 1994. </p>
<p>Più delle fattispecie di genere particolare ancora una volta interessa tuttavia lo scenario di insieme. L’esperienza insegna che lo svolgimento di funzioni di vigilanza intese a garantire la stabilità finanziaria dei soggetti vigilati per sua natura rende necessario l’impiego di materiali istruttori e di elementi di riscontro di diverso genere. In questo senso i possibili indicatori di situazioni significative sono numerosi. E a integrazione di quanti già si sono segnalati altri indicatori di sicuro rilievo possono derivare dalle stesse istanze di modificazione della disciplina statutaria del fondo pensione. Altri e verosimilmente ancor più rilevanti si devono infine al flusso delle informazioni relative agli andamenti di gestione finanziaria del fondo. E a tutti questi indicatori di una situazione di pericolo la Commissione di vigilanza si riferisce appunto con la sua deliberazione del luglio 1999,che sia pure in via prima approssimazione ha perciò delineato un razionale progetto di amministrazione delle funzioni di controllo di stabilità, altro (e assai grave) problema essendo quello della oggettiva inadeguatezza delle risorse di personale e mezzi a disposizione della Covip per assicurare al progetto gli indispensabili strumenti di genere operativo. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p><a name="_ftn(*)"><a href="#_ftn(*)S">(*)</a> In parte derivate da una più ampia trattazione della materia già svolta altrove, queste pagine costituiscono sintesi dell&#8217;intervento di apertura di un &#8220;seminario di esercitazione didattica&#8221; organizzato nell&#8217;ambito del corso di Diritto dei mercati finanziari che si svolge presso la Facoltà di Giurisprudenza dell&#8217;Università di Roma &#8220;La Sapienza&#8221;. </p>
<p>V. in argomento in questa rivista dello stesso A., <a href="/ga/id/2002/1/658/d">Norme di costituzione economica e previdenza privata. Le attività di mercato finanziario dei fondi pensione</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/fondi-pensione-preesistenti-le-grandi-linee-della-disciplina-e-le-garanzie-della-pubblica-vigilanza/">Fondi pensione &#8220;preesistenti&#8221;. Le grandi linee della disciplina e le garanzie della pubblica vigilanza &lt;a name=&quot;_ftn(*)S&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#_ftn(*)&quot;&gt;(*)&lt;/a&gt;.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CORTE DEI CONTI, SEZIONI RIUNITE &#8211; Sentenza 25 marzo 2003 n. 8/SSRR/QM</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-25-marzo-2003-n-8-ssrr-qm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-25-marzo-2003-n-8-ssrr-qm/">CORTE DEI CONTI, SEZIONI RIUNITE &#8211; Sentenza 25 marzo 2003 n. 8/SSRR/QM</a></p>
<p>Le Sezioni riunite risolvono definitivamente la questione della normativa antiebraica e del conseguente risarcimento tramite il cd. vitalizio di benemerenza per l’espulsione dalla scuola pubblica. La sentenza in rassegna risolve, in via definitiva, il problema del risarcimento spettante ai bambini ebrei espulsi dalle scuole a seguito delle leggi razziali introdotte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-25-marzo-2003-n-8-ssrr-qm/">CORTE DEI CONTI, SEZIONI RIUNITE &#8211; Sentenza 25 marzo 2003 n. 8/SSRR/QM</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-25-marzo-2003-n-8-ssrr-qm/">CORTE DEI CONTI, SEZIONI RIUNITE &#8211; Sentenza 25 marzo 2003 n. 8/SSRR/QM</a></p>
<p>Le Sezioni riunite risolvono definitivamente la questione della normativa antiebraica e del conseguente risarcimento tramite il cd. vitalizio di benemerenza per l’espulsione dalla scuola pubblica.</p>
<p>La sentenza in rassegna risolve, in via definitiva, il problema del risarcimento spettante ai bambini ebrei espulsi dalle scuole a seguito delle leggi razziali introdotte nell’ultima fase del previgente regime fascista.</p>
<p>La decisione in parola è stata accolta molto favorevolmente dagli organi d’informazione (cfr. Elena Loewenthal sul quotidiano la Stampa del 28 marzo 2003 dove si parla di “quel ‘38 da riparare”), perché le misure concrete di attuazione della normativa antiebraica (tra cui i provvedimenti di espulsione dalle scuole pubbliche) devono essere ritenute idonee a eseguire una specifica azione lesiva e persecutoria proveniente dall’apparato statale, diretta a ledere la persona colpita nei suoi valori inviolabili, dal momento che la ricorrente non poteva essere considerata soltanto come persona sottoposta alla mera soggezione di una (odiosa) legislazione razziale.</p>
<p>Nella sostanza, la ricorrente aveva subito il trattamento persecutorio di cui alle leggi razziali, con la sottoposizione a specifici e ben determinati atti di persecuzione, come la marchiatura sui documenti ufficiali, perché appartenente alla «razza ebraica», l’allontanamento dalla scuola pubblica, in quanto di «razza ebraica», l’arresto per motivi politici e razziali da parte delle SS tedesche e l’internamento in carcere, in attesa di deportazione in Germania, vicenda quest’ultima fortunatamente non avveratasi grazie all’intervento delle truppe di liberazione.</p>
<p>Prima di questa pronuncia, la giurisprudenza aveva mantenuto, in materia di leggi razziali e in vicende simili, due posizioni, una restrittiva che, pur non escludendo, anche con fermezza la «lesività gravissima e deprecabile» dei valori inviolabili della persona, a seguito della generalizzata applicazione delle c.d. leggi razziali, non riconosceva il diritto all’assegno di benemerenza previsto dalle leggi in favore dei perseguitati razziali, perché chiedeva che venisse comprovato, caso per caso, un quid pluris rispetto alla sola produzione degli effetti generalmente derivanti a danno di tutti i cittadini di religione ebraica.</p>
<p>L’ordinamento, nel tempo, ha predisposto tutta una serie di leggi riparatorie nei confronti dei perseguitati politici e razziali e, in tale contesto, la sentenza in rassegna offre un chiaro quadro riassuntivo. Solamente che, proprio per l’accavallarsi di varie norme e di vari benefici economico – riparatori, la giurisprudenza ha faticato non poco per addivenire all’interpretazione più favorevole per coloro che avevano subito le varie persecuzioni sorte con le leggi razziali e le conseguenti violenze.</p>
<p>Infatti, la nozione di violenze e sevizie non veniva allargata, dall’interpretazione giurisprudenziale, fino a comprendervi le violenze morali, quali potevano essere, ad esempio, quelle derivanti dai provvedimenti espulsivi dalla scuola pubblica di allora. Sulla base di questo orientamento, ad esempio, la sezione I centrale (sent. 234/2000) aveva affermato che, ai fini della liquidazione degli assegni di cui alla legge 791/80, relativa ai perseguitati politici e razziali era necessaria la detenzione in campi di sterminio nazisti, dovendosi intendere per questi, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 656/1986, quelli gestiti, con specifici programmi e finalità di sterminio, dalle SS e dalla GESTAPO.</p>
<p>Un’altra impostazione aveva sostenuto, invece, che costituiscono violenze e sevizie, di cui alla legge n. 932 del 1980, i maltrattamenti fisici e morali subiti per motivi di razza, fede religiosa o ideologia politica, dovendo intendersi per tali anche la perdita di impieghi, l’esclusione da attività economiche e professionali in grado di causare menomazione psicofisica dei cittadini che ne furono vittime (sez. I centrale n. 177 del 13.6.2000).</p>
<p>Ancora la I sezione (sent. n. 50 del 10.2.2003), a proposito di perseguitati politici e razziali, ha affermato che, ai fini dell’assegno di benemerenza di cui all’art. 1 della legge 18 novembre 1980 n. 791, deve essere riconosciuto lo status di perseguitato politico e razziale anche al militare italiano che, a seguito del rifiuto del lavoro coatto, sia stato internato in un campo di punizione gestito da esponenti del partito nazista.</p>
<p>Non veniva fatto rientrare nella nozione di internamento (sez. I centrale, n. 165 del 31.5.1999 e n. 154 del 21.5.1999) il fermo temporaneo, seguito da rilascio dopo qualche giorno e nemmeno la custodia in generici luoghi di detenzione, perché si richiedeva l’internamento nei cd. campi di concentramento KZ (Konzentration zone).</p>
<p>Sempre la I sezione (sent. n. 111 del 28.4.1998 e n. 162 del 3.6.1998), aveva affermato che, ai fini della liquidazione dei benefici di cui alla legge n. 932 del 1980, le «violenze e sevizie» vanno intese in senso lato, riconoscendo, efficacia lesiva all’espulsione dall’impiego pubblico con contestuale preclusione di attività professionali, nonché all’espulsione da scuole e università.</p>
<p>La giurisprudenza (I sezione n. 65 del 22.4.1997), richiedeva poi che le violenze e le sevizie subite dai perseguitati fossero commesse da appartenenti alle formazioni fasciste o da dipendenti statali che agivano a fini di persecuzione politica o razziale.</p>
<p>In tale contesto, dove probabilmente anche la stessa legislazione non è mai stata chiarissima, solo l’interpretazione giurisprudenziale poteva, con il suo prudente apprezzamento, offrire le soluzioni conformi a una vera normativa riparatoria, non solo nella forma, ma anche nella sostanza, perché il diritto all’assegno vitalizio di benemerenza per la ricorrente più che un valore economico, assume la funzione del giusto riconoscimento per le sofferenze subite da chi, nella propria infanzia, ha dovuto conoscere, suo malgrado, un sistema di violenze morali (tra cui l’espulsione dalla scuola pubblica) che ne hanno sicuramente menomato l’esistenza.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CORTE DEI CONTI, SEZIONI RIUNITE &#8211; <a href="/ga/id/2003/4/2950/g">Sentenza 25 marzo 2003 n. 8/SSRR/QM</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La liberalizzazione dell’età pensionabile e la disoccupazione giovanile</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-liberalizzazione-delleta-pensionabile-e-la-disoccupazione-giovanile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:16 +0000</pubDate>
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<p>La recente proposta avanzata dal ministro del lavoro di liberalizzare l’età pensionabile (oggi fissata in 60 anni per le donne e in 65 per gli uomini) e di incentivare, con una serie di misure (riduzione dei contributi, benefici fiscali), il ritardo nel collocamento in quiescenza dei dipendenti in servizio non</p>
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<p>La recente proposta avanzata dal ministro del lavoro di liberalizzare l’età pensionabile (oggi fissata in 60 anni per le donne e in 65 per gli uomini) e di incentivare, con una serie di misure (riduzione dei contributi, benefici fiscali), il ritardo nel collocamento in quiescenza dei dipendenti in servizio non salvaguarda le legittime aspettative dei giovani.</p>
<p>Secondo tale proposta, l’impiegato anziano non solo avrebbe la facoltà di permanere in servizio oltre i limiti per il pensionamento, ma avrebbe anche la facoltà di scegliere qualsiasi età (anche quella più avanzata) per il collocamento a riposo.</p>
<p>Tale riforma non tiene conto anzitutto delle esigenze della pubblica amministrazione, che, per il suo normale funzionamento, non può tenere intasate le proprie dotazioni organiche con personale anziano che non può dare il massimo rendimento nella sua prestazione, ma soprattutto avrebbe effetti negativi sulla disoccupazione.</p>
<p>Con il trattenimento il servizio dell’impiegato anziano, si blocca la copertura delle vacanze e si impedisce che per il posto occupato dall’anziano possa bandirsi un concorso e quindi in definitiva si sottrae un posto ai giovani disoccupati.</p>
<p>Purtroppo la proposta del ministro del lavoro, si inquadra in un generale orientamento anti giovani che caratterizza la più recente nostra legislazione sul pubblico impiego. Di tale tendenza si possono portare numerosi esempi.</p>
<p>Un intervento legislativo anti-giovani è stato segnato dalla legge 15 maggio 1997 n. 127, che ha abolito il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi, di guisa che è stata favorita la partecipazione ai concorsi, non solo ai pensionati, ma anche a coloro che erano titolari di altro posto, i quali hanno partecipato al concorso solo al fine di migliorare la propria qualifica con la conseguenza di sottrarre ai giovani una notevole percentuale di posti.</p>
<p>Altro intervento legislativo anti-giovani può ravvisarsi anche in quella norma introdotta con la l. 23 ottobre 1992 n. 421, con la quale è stata data la facoltà agli impiegati di ottenere, su domanda, il mantenimento in servizio per un periodo di un biennio oltre il limite di età massimo per il collocamento a riposo.</p>
<p>Infine un grave intervento anti-giovani è da riconoscersi in quella norma contenuta in quasi tutti i contratti collettivi sulla progressione verticale, secondo cui alle qualifiche iniziali delle aree più elevate si accede mediante concorso interno riservato ai dipendenti dell’area inferiore, anche se privi del titolo di studio. E’ vietato il concorso pubblico per la copertura dei posti vacanti, tranne che la selezione riservata al personale interno abbia avuto esito negativo ovvero non vi siano aspiranti interni che avanzano domanda. </p>
<p>Su questo punto per fortuna è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza del 4 gennaio 1999 n. 1, con cui è stato precisato che almeno una percentuale dei posti deve essere sottratta alla progressione verticale del personale interno (per l’amministrazione finanziaria la percentuale è stata fissata nel 30%), in guisa da consentire il reclutamento mediante concorso pubblico che, come ha ammonito la Corte, ai sensi dell’art. 97 della costituzione, è il mezzo normale per l’assunzione dei pubblici dipendenti.</p>
<p>Si continua ancora una volta nell’andazzo di scaricare sul futuro quegli oneri che si vorrebbero alleviare nel presente, senza tenere presente che il legislatore non deve tutelare solo i lavoratori più anziani, ma soprattutto deve tutelare gli aspiranti più giovani, per combattere il triste fenomeno della disoccupazione giovanile.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Non tutti i nodi sono stati sciolti dal nuovo decreto sull’equo indennizzo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/non-tutti-i-nodi-sono-stati-sciolti-dal-nuovo-decreto-sullequo-indennizzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/non-tutti-i-nodi-sono-stati-sciolti-dal-nuovo-decreto-sullequo-indennizzo/">Non tutti i nodi sono stati sciolti dal nuovo decreto sull’equo indennizzo</a></p>
<p>1. Il nuovo regolamento sull’equo indennizzo – La materia dell’equo indennizzo ha formato oggetto di una disciplina frammentaria e disorganica. Al fine di raccogliere in un testo organico le disparate norme in materia, è stato recentemente emanato il d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, promulgato nel quadro della semplificazione della</p>
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<p>1. Il nuovo regolamento sull’equo indennizzo – La materia dell’equo indennizzo ha formato oggetto di una disciplina frammentaria e disorganica. Al fine di raccogliere in un testo organico le disparate norme in materia, è stato recentemente emanato il d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, promulgato nel quadro della semplificazione della legislazione amministrativa.</p>
<p>Secondo il procedimento delineato dal precedente regolamento approvato con il d.P.R. 20 aprile 1994 n. 349, il provvedimento che riconosce l’infermità da causa di servizio deve essere preceduto dal parere della Commissione medico-ospedaliera (C.M.O.) e dal parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (C.P.P.O). Sia la composizione che la competenza di questi due organi consultivi avevano dato luogo a dubbi ed incertezze.</p>
<p>In ordine alla composizione, si era domandato se per la commissione medico-ospedaliera dovesse considerarsi ancora vigente la vecchia composizione di tipo militare ovvero, in seguito all’entrata in vigore del servizio sanitario nazionale, la commissione potesse essere costituita da un collegio di sanitari tratti dalle unità sanitarie locali (1).</p>
<p>In ordine alla competenza, si era domandato se sussistesse effettivamente una classificazione degli oggetti del parere dei due organi consultivi e, nel caso di interferenza, a quale dei pareri dei due collegi dovesse darsi la preferenza (2).</p>
<p>2. Composizione della Commissione medica-ospedaliera – In ordine alla composizione della C.M.O., apparentemente la soluzione seguita dal nuovo regolamento è quella ispirata a criteri di severità. L’art. 6, 2° comma, del regolamento stabilisce che la commissione è composta da tre ufficiali medici e che assume la presidenza il direttore dell’ente sanitario militare (ospedale militare) o l’ufficiale superiore medico da lui delegato.</p>
<p>Senonchè l’art. 9 del regolamento consente alla amministrazione, “in via alternativa”, di sottoporre l’esame della istanza dell’interessato all’azienda sanitaria locale territorialmente competente per l’accertamento sanitario da parte della Commissione di cui all’art. 1, comma 2°, della legge 18 ottobre 1990 n. 295, la quale è costituita esclusivamente da sanitari tratti dalla stessa unità sanitaria locale e presieduta da un medico della stessa u.s.l. specialista in medicina legale.</p>
<p>In definitiva, nella alternativa fra una composizione “laica” e una composizione “militare”, il regolamento è rimasto a mezza strada, perché, dopo di avere, in prima battuta, optato per la composizione “militare”, ha poi consentito all’amministrazione di avvalersi di una commissione a composizione laica composta esclusivamente da medici tratti dalla unità sanitaria locale.</p>
<p>3. Comitato di verifica per le cause di servizio. E’ stata cambiata la denominazione del vecchio Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (C.P.P.O.), il quale prende il nome di “Comitato di verifica per le cause di servizio” (3). </p>
<p>Il Comitato, a differenza della Commissione medico ospedaliera, è un organo a carattere misto, nel senso che sono in esso rappresentate sia la componente legale che quella sanitaria. </p>
<p>Tale organo, che ha una composizione variabile (non più di 25 e non meno di 15 componenti), è presieduto da un presidente di sezione della Corte dei conti ed è composto da magistrati provenienti dalle diverse magistrature (civili, penali, amministrative), da dirigenti dell’amministrazione sanitaria, da ufficiali medici superiori ed è, di volta in volta, integrato da non più di due ufficiali o funzionari appartenenti al corpo o all’amministrazione di cui fa parte il dipendente che ha presentato la istanza (art. 10, 1° comma).</p>
<p>Ma anche per questo collegio è prevista una alternativa. “Per lo smaltimento delle pratiche arretrate”, possono essere costituiti speciali Comitati stralcio composti da non oltre cinque componenti tratti dalle stesse categorie previste per la composizione del Comitato (art. 10, 12° comma).</p>
<p>In relazione alla composizione, l’unica innovazione di rilievo è costituita dal fatto che si aggiungono, ai componenti nominati dal ministero, due componenti del corpo o dell’amministrazione a cui appartiene il dipendente. Poiché il decreto qualifica tali elementi come “integrati”, è da ritenere che essi debbano essere considerati in soprannumero rispetto al numero ordinario dei componenti del collegio. </p>
<p>Il legislatore avrebbe potuto profittare dell’occasione per colmare una lacuna, precisando sia il numero effettivo dei componenti, sia la proporzione fra la componente legale e quella sanitaria e infine il quorum strutturale e funzionale dell’organo. </p>
<p>4. Differenziazione degli oggetti dei due pareri. – Il Comitato di verifica delle cause di servizio non costituisce un organo di controllo e revisione dell’operato della commissione medico ospedaliera, contrariamente a quanto potrebbe desumersi dalla sua attuale denominazione. </p>
<p>Ciò risulta dal confronto fra le competenze della Commissione e (art. 6) le competenze del Comitato (art. 11). </p>
<p>Alla Commissione medico ospedaliera sono stati attribuiti tre compiti: </p>
<p>a) diagnosi della infermità o della lesione; </p>
<p>b) momento della conoscibilità della patologia (ai fini del controllo sul rispetto del termine di sei mesi per la presentazione della domanda della causa di servizio); </p>
<p>c) conseguenze sulla integrità psico-fisica e sulle conseguenze ai fini della idoneità al servizio.</p>
<p>Al Comitato di verifica sono stati attribuiti due compiti: </p>
<p>a) la riconducibiiltà dell’evento invalidante alla attività lavorativa; </p>
<p>b) rapporto fra il fatto invalidante e la infermità o la lesione.</p>
<p>In realtà gli oggetti dell’accertamento sono solo in parte diversi e non sembra che siano state eliminate le interferenze fra i due accertamenti.</p>
<p>Poiché è stato attribuito alla Commissione medica l’accertamento della ezio-patogenetica, si consente che essa possa indagare sul nesso eziologico fra l’evento invalidante e la menomazione subita dall’impiegato. Inoltre nell’accertamento del momento della conoscibilità della patologia da parte dell’istante, la commissione non può fare a meno di accertare il rapporto fra il diritto invalidante e la lesione subita dall’impiegato. </p>
<p>D’altro lato, poiché è stato attribuito al Comitato il compito di accertare il rapporto fra il fatto e la lesione, non si potrà impedire che il Comitato porti il suo esame anche sulla relazione causale fra l’evento invalidante e la menomazione della integrità psico-fisica. </p>
<p>5. Parere parzialmente vincolante del Comitato. – Per lungo tempo si è dibattuta la questione se i due pareri dovessero considerarsi vincolanti e quale dovesse essere la decisione dell’amministrazione nell’ipotesi in cui essi fossero contrastanti. </p>
<p>Il regolamento ha in parte risolto tali questioni. </p>
<p>Anzitutto l’amministrazione, ai fini della concessione dell’equo indennizzo, deve attenersi esclusivamente al parere del Comitato, perché l’accertamento della Commissione viene considerato solo un atto endo-procedimentale del provvedimento di concessione del beneficio. </p>
<p>Inoltre il parere del Comitato è solo parzialmente vincolante. Qualora la amministrazione, per motivate ragioni non intenda uniformarsi a tale parere, ha la facoltà di richiedere un ulteriore parere allo stesso Comitato, il quale lo deve rendere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Se il Comitato insiste nel parere già espresso, l’amministrazione è tenuta ad adottare il provvedimento nei successivi dieci giorni, in conformità al parere del Comitato stesso (art. 14, 1° comma). </p>
<p>6. – La giurisdizione sul diniego di equo indennizzo. – Il regolamento non prende posizione in ordine al problema dell’autorità giurisdizionale competente sulla impugnazione del diniego della concessione dell’equo indennizzo. </p>
<p>Esiste una costante giurisprudenza, secondo cui la materia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Ma tale orientamento giurisprudenziale si è formato all’epoca in cui il pubblico impiego rientrava nella competenza esclusiva del giudice amministrativo.</p>
<p>In seguito all’attribuzione della materia del pubblico impiego al giudice ordinario si è cercato di puntellare tale giurisprudenza con la considerazione che, in relazione ad un atto amministrativo discrezionale (quale è il decreto di concessione di equo indennizzo), possono farsi valere solo interessi legittimi e non già diritti soggettivi. In proposito il Consiglio di Stato ha avuto occasione di ribadire che la pretesa all’ottenimento di un equo indennizzo va qualificata non già come diritto soggettivo, sebbene come interesse legittimo, “perché una posizione di diritto soggettivo può riconoscersi dopo l’intervento della amministrazione che riconosca il beneficio (4).</p>
<p>Ma, essendo stata la competenza esclusiva in materia di rapporto di impiego trasferita al giudice ordinario, possono sollevarsi seri dubbi sulla fondatezza di tale orientamento giurisprudenziale. </p>
<p>Vero è che, nella determinazione adottata su parere del Comitato sussistono elementi di discrezionalità, come dimostra il fatto che il Comitato ha una composizione mista in parte amministrativa e in parte sanitaria, ma la distinzione fra diritti soggettivi e interessi legittimi è ormai superata nel nuovo sistema della ripartizione delle giurisdizioni, basata sul criterio dei blocchi di materie.</p>
<p>Né può invocarsi a sostegno della competenza della competenza della giurisdizione amministrativa la assimilazione dell’equo indennizzo alle sovvenzioni, in relazione alle quali, secondo una giurisprudenza peraltro non pacifica, si riconosce la giurisdizione del giudice amministrativo, perché l’equo indennizzo è strettamente collegato al rapporto di pubblico impiego di cui costituisce un diritto patrimoniale.</p>
<p>L’equo indennizzo non trova il suo fondamento in una responsabilità extracontrattuale, ma trova il suo fondamento nel principio secondo cui il datore di lavoro è responsabile delle menomazioni che il dipendente subisca a causa della sua prestazione lavorativa. Di conseguenza, anche sotto questo profilo la giurisdizione amministrativa appare quanto meno dubbia. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) La vecchia disputa sulla sopravvivenza o meno delle norme regolamentari contenute nel regolamento approvato con r.d. 5 settembre 1895 n. 603, su cui Antoniotti, Di Tullio e Di Luca, La causa di servizio, l’equo indennizzo e l’azione di risarcimento dei pubblici dipendenti, Milano, 1996, 216 ss, era stata superata dal precetto dell’art. 6 cpv. del reg. 20 aprile 1994 n. 349, secondo cui la commissione è composta da due ufficiali medici e da un esperto indicato dall’impiegato.</p>
<p>(2) La giurisprudenza prevalente si era orientata nel senso che dovesse darsi la preferenza al parere espresso dal Comitato, allorché l’accertamento della causa di servizio fosse stato finalizzato solo al conseguimento dell’equo indennizzo, Cons. Stato, VI, 21 giugno 2001 n. 3316, in C.S. 2001, I, 1490. Infatti il procedimento tendente all’accertamento della causa di servizio, pur essendo connesso a quello per il conseguimento dell’equo indennizzo deve essere tenuto distinto da quest’ultimo, potendo il riconoscimento della causa di servizio essere richiesto per altri fini (concessione di aspettative, rimborso delle spese di cura, rimborso di spese funerarie, etc.): T.A.R. Napoli, Sez. IV, 2 febbraio 1999 n. 240, in T.A.R. 1999, I, 1466.</p>
<p>(3) E’ singolare che, sebbene l’art. 10 del regolamento abbia mutato la denominazione del vecchio C.P.P.O. denominandolo “Comitato di verifica delle cause di servizio”, nel titolo del decreto legislativo si legge che esso disciplina “il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”. E’ singolare altresì che la nuova denominazione del Comitato sottolinea la funzione di accertamento della causa di servizio, mentre invece il suo compito specifico è quello di pronunciarsi sulla istanza di equo indennizzo o di rendita vitalizia.</p>
<p>(4) Cons. Stato, VI sez., 16 giugno 2000 n. 3299, in C.S. 2000 I, 1428, T.A.R. Toscana 26 marzo 2001 n. 636, in T.A.R. 2001, I, 1793.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. sul punto D.P.R. 29.10.2001, n. 461.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.8244</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-12-2020-n-8244/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-12-2020-n-8244/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-12-2020-n-8244/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.8244</a></p>
<p>Michele Corradino Presidente, Umberto Maiello Consigliere, estensore; PARTI: (Enrico V., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Isabella Maria Stoppani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Brenta, 2/A contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti, in persona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-12-2020-n-8244/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.8244</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-12-2020-n-8244/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.8244</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Michele Corradino Presidente, Umberto Maiello Consigliere, estensore; PARTI:  (Enrico V., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Isabella Maria Stoppani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Brenta, 2/A contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Dario Marinuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria 29)</span></p>
<hr />
<p>Sul potere dell&#8217;INPS di revocare o modificare i provvedimenti di determinazione dell&#8217;indennità  di buonuscita</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Previdenza &#8211; buonuscita &#8211; potere dell&#8217;INPS di revocare o modificare i provvedimenti di determinazione dell&#8217;indennità  di buonuscita &#8211; fonti normative.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il potere dell&#8217;INPS di revocare o modificare i provvedimenti di determinazione dell&#8217;indennità  di buonuscita è soggetto, in deroga alle norme sulla ripetizione dell&#8217;indebito, ad un regime speciale qualificato dalla previsione di due termini di decadenza: a) quello ex art. 26 comma 6 del D.P.R. n. </em>1032 del 1973, <em>termine che si applica anche nel caso della riconosciuta o dichiarata falsità  dei documenti ai sensi del successivo articolo 30; b) quello annuale dalla data di emanazione, individuato dai primi due commi del mentovato art. 30 nel caso in cui vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tenere conto di elementi risultanti dagli atti oppure vi sia stato errore nel computo dei servizi e nel calcolo del contributo di riscatto e nel calcolo dell&#8217;indennità  di buonuscita.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 22/12/2020<br /> <strong>N. 08244/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01371/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2020, proposto da Enrico V., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Isabella Maria Stoppani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Brenta, 2/A;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Dario Marinuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria 29;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) n. 9855/2019.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Corte dei Conti e dell&#8217;Inps;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020, svolta in modalità  da remoto, il Cons. Umberto Maiello e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell&#8217;udienza;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. In data 01/03/2005, con D.P.C.M. n.3376, veniva liquidato al dott. Angelo V., giÃ  Presidente di Sezione della Corte dei Conti e collocato a riposo con DPCM 22.4.2002, il trattamento definitivo di pensione che contemplava, quale elemento utile in quota A), anche l&#8217;indennità  di funzione SECIT percepita dal predetto magistrato contabile in relazione all&#8217;incarico &#8220;non istituzionale&#8221; svolto quale esperto tributario del SECIT e corrisposta ai componenti del servizio &#8220;<em>in misura pari al trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di prima fascia&#8221;</em>.<br /> 1.1. In data 19.01.2006 la Sezione Centrale della Corte dei Conti deputata al controllo di legittimità  su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione n.4, ricusava il visto e la conseguente registrazione del provvedimento in esame considerato che l&#8217;indennità  SECIT, al pari di tutti gli emolumenti privi del connotato della pensionabilità  ex. art. 43 del DPR n.1092/73, va considerata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lett.b del D.lgs 503/92 e 2, commi 9, 10 e 11 L.335/95 esclusivamente nella quota B) del trattamento di pensione.<br /> 1.2. Con DPCM datato 16 giugno 2006, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ottemperando alla pronuncia negativa della Sezione Centrale di controllo della Corte dei Conti, rideterminava il trattamento pensionistico spettante al V., nella minor misura di euro 136.329,64, eliminando l&#8217;importo afferente alla speciale indennità  SECIT dagli emolumenti speculabili in quota &#8220;A&#8221; di pensione, annullando <em>ex tunc</em> il precedente DPCM.<br /> 1.3. Veniva, di conseguenza, con la nota della CdC n.1432/219 del 24 giugno 2006, rideterminata la base contributiva annua lorda e l&#8217;INPDAP, con note N.26035/U del 7 giugno 2007 e 9 agosto 2007 riliquidava di conseguenza l&#8217;indennità  di buonuscita tenendo in considerazione il trattamento economico effettivamente spettante al ricorrente al momento del collocamento a riposo, con conseguente recupero delle maggiori somme giÃ  erogate (pari ad euro 209.774,01) con mandato 48509 del 26.7.2002 n.48509.<br /> 2. Da qui la proposizione, da parte del dr. V., di un ricorso al TAR per il Lazio, Sezione Terza Ter, volto all&#8217;accertamento del diritto del ricorrente a non subire la riliquidazione e decurtazione dell&#8217;indennità  di buonuscita giÃ  erogata, nè il recupero di quanto percepito in buona fede ed alla condanna alla restituzione di quanto giÃ  trattenuto sul trattamento pensionistico, ricorso che, al decesso del dr. Angelo V. e del coniuge, veniva proseguito dall&#8217;odierno appellante, Avv. Enrico V., e che perà², con la sentenza qui appellata, n. 9855 del 23.7.2019, il suddetto giudice territoriale respingeva.<br /> 2.1. Il giudice di prime cure ha, nella specie, escluso la predicabilità  dell&#8217;art.30 del D.P.R. n.1032 del 1973 in quanto il recupero dell&#8217;indebito è qui conseguito in maniera vincolata alla rideterminazione della base contributiva a seguito della dichiarazione di illegittimità  effettuata dalla Corte dei Conti in sede di controllo successivo sugli atti, dichiarazione che vincolerebbe il Fondo di previdenza a rivalutare l&#8217;atto, annullandolo, in quanto geneticamente illegittimo, ribadendo che il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità . Proprio in ragione di quanto appena evidenziato il TAR ha respinto anche le residue doglianze incentrate sulla pretesa violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento ex artt. 7 e ss della legge n. 241/1990.<br /> 3. Avverso la detta sentenza, con il mezzo in epigrafe, l&#8217;appellante, dopo aver evidenziato che l&#8217;indennità  di buonuscita era stata corrisposta con mandato 48509 del 26.7.2002 n.48509, a seguito della documentazione trasmessa dalla Corte dei Conti lamenta che:<br /> a) il TAR avrebbe valutato, in modo oltretutto erroneo, solo due dei motivi (quattro) articolati nel ricorso, omettendo di valutare le altre doglianze e senza fare alcun cenno alla reiterata menzione della tutela dell&#8217;affidamento.<br /> Di poi ha riproposto i motivi articolati in primo grado dinanzi al TAR per il Lazio e così¬ articolati:<br /> 1) l&#8217;Amministrazione intimata avrebbe adottato gli atti impugnati in violazione della tutela dell&#8217;affidamento e del termine di 60 giorni previsto dall&#8217;art.30, u.c. DPR 1032/1973 ovvero, comunque, del termine annuale e senza che ricorressero le tassative ipotesi di possibile revoca, modifica o rettifica d&#8217;ufficio ed inesistenza previste per il recupero.<br /> Tanto sarebbe irritualmente avvenuto per correggere un errore di diritto imputabile alla stessa Amministrazione e spiegabile in ragione dell&#8217;oscillazione giurisprudenziale registratasi nella Corte dei Conti che, dopo aver confermato, anche nel 2004, la computabilità  dell&#8217;indennità  di funzione ex art.22, co.3, terzo periodo del DPR 107/2001, nella quota A) di pensione, avrebbe mutato opinione, ritenendo tale indennità  non computabile;<br /> 2) sarebbero state violate le garanzie di partecipazione al procedimento, solo formalmente attivate;<br /> 3) il terzo motivo si articola nei seguenti postulati:<br /> &#8211; doveva ritenersi preclusa all&#8217;INPDAP la possibilità  di rivalutare la posizione dell&#8217;allora ricorrente liquidata con mandato del 26.7.2002, n.48509: il relativo calcolo era giÃ  stato effettuato dalla Corte dei Conti con la nota 24.4.2002, n.823/230;<br /> &#8211; occorreva, altresì¬, ritenere distinta la vicenda dell&#8217;indennità  di buonuscita, soggetta a specifica disciplina normativa, diversa da quella relativa al trattamento di pensione;<br /> &#8211; vi sarebbe stata incompetenza della Corte dei Conti in ordine al controllo dei provvedimenti di liquidazione di trattamento pensionistico di quiescenza una volta esaurita la competenza dell&#8217;amministrazione a liquidare i trattamenti di pensione per il definitivo subentro dell&#8217;INPDAP;<br /> &#8211; sarebbe illegittimo il passivo e immotivato adeguamento dell&#8217;INPDAP all&#8217;atto negativo di controllo, errato nel merito ed illegittimo perchè non previsto.<br /> 4) il quarto motivo censurava i seguenti aspetti:<br /> &#8211; per la determinazione della base contributiva si dovrebbe considerare la retribuzione integralmente percepita, anche per gli assegni (art.3, co.3 DPR 1032/1973), di guisa che le indennità  previste dalla legge sarebbero utili ai fini del trattamento previdenziale (art.38, co.2 DPR 1032/1973);<br /> &#8211; l&#8217;indennità  SECIT agli esperti (giÃ  ispettori) tributari avrebbe natura retributiva, come è dimostrato, tra l&#8217;altro, dall&#8217;assoggettamento della stessa alle ritenute previdenziali e fiscali.<br /> b) la sentenza appellata sarebbe, dunque, illegittima per omessa pronuncia;<br /> c) risulterebbe del tutto obliato nella pronuncia di primo grado il tema della tutela dell&#8217;affidamento.<br /> 4. Resistono in giudizio la Presidenza del Consiglio, la Corte dei Conti e l&#8217;INPS.<br /> 4.1. Con decreto monocratico n. 1587 del 30.3.2020, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 84 comma 1 del d.l. n. 18/2020, l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche veniva respinta e l&#8217;appellante, in vista dell&#8217;udienza camerale del 23.4.2020, dichiarava di non aver pìù interesse alla coltivazione dell&#8217;istanza medesima, tanto che, con ordinanza n. 2166 del 23.4.2020, la Sezione dichiarava l&#8217;istanza in argomento improcedibile.<br /> 4.2. Di poi, a seguito dell&#8217;attivazione del procedimento di recupero, dapprima con decreto presidenziale n. 4384 del 20.7.2020 e, poi, con ordinanza 5243 dell&#8217;11.9.2020, la tutela cautelare veniva concessa sospendendo l&#8217;esecutività  della sentenza appellata.<br /> 4.3. All&#8217;udienza pubblica del 15.12.2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> 5. L&#8217;appello è fondato e, pertanto, va accolto.<br /> 5.1. Vale ribadire che le determinazioni qui gravate traggono origine dalla rideterminazione della base contributiva a seguito di un&#8217;esplicita dichiarazione di illegittimità  del trattamento pensionistico rilevata dalla Corte dei Conti in sede di controllo successivo sugli atti ex art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.<br /> 6. Il primo snodo della <em>res iudicanda</em> involge, nei limiti del <em>devolutum</em>, anzitutto la correttezza dell&#8217;esegesi compiuta dalle Amministrazioni intimate all&#8217;uopo compulsate per effetto dei rilievi dell&#8217;organo di controllo.<br /> 6.1. Sotto tale profilo non può che convenirsi con l&#8217;approdo decisorio sotteso al deliberato del giudice del controllo e fatto proprio dalle Amministrazioni resistenti.<br /> Ed, invero, l&#8217;indennità  SECIT, al pari di tutti gli emolumenti privi del connotato della pensionabilità  ex art. 43 del DPR n. 1092/73, non può che essere considerata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lett. b) d.l.vo 503/92 e 2, commi 9, 10 e 11 L. 335/95, esclusivamente nella quota B) di pensione.<br /> Ed, invero, ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art.13 del d.lgs n.503/92, di riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, dall&#8217;1.1.1993 il calcolo della pensione è determinato dalla somma di due quote:<br /> -la cd. quota A di pensione (art.13, comma 1 lett. a), corrispondente all&#8217;importo delle anzianità  contributive acquisite anteriormente al 1.1.1993, che va calcolato secondo le disposizioni vigenti antecedentemente a tale data;<br /> -la cd quota B di pensione (art.13 comma 1lett. b), corrispondente all&#8217;importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità  contributive acquisite successivamente al 1.1.1993, da calcolarsi secondo le nuove disposizioni introdotte dal decreto stesso.<br /> 6.2. Al contempo, in virtà¹ di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt.2, commi 9, 10 e 11 legge n. 335/95, tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore, ad eccezione di quelli tassativamente indicati all&#8217;art. 12 della legge n.153/1969, entrano a far parte della base contributiva e dunque, per effetto della contestuale riforma del sistema con passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, della base pensionabile.<br /> 6.3. Il principio di tassatività , eliminato per la rilevanza pensionabile di tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore, rimane perà² in vigore per effetto del richiamo dell&#8217;art.13 comma 1 lett. a) del d.lgs n. 503/92 alla normativa previgente ai fini del calcolo delle anzianità  contributive acquisite prima del 1.1.1993, e cioè ai fini del calcolo della cd. quota A) della pensione.<br /> 6.4.Tale quota va, dunque, calcolata in aderenza con le previsioni di cui all&#8217;art. 43 d.p.r. n. 1092/73 e dell&#8217;articolo 38 del d.p.r. 1032 del 1973, che valorizzano l&#8217;ultima retribuzione (nei limiti dell&#8217;80 per cento) spettante all&#8217;atto della cessazione del servizio, nonchè assegni o indennità  la cui valutazione è espressamente prevista dalla legge, fra le quali non è compresa l&#8217;indennità  corrisposta per l&#8217;incarico &#8211; extraistituzionale &#8211; di esperto tributario del SECIT.<br /> Nè è possibile rinvenire nell&#8217;art.22 del d.p.r. n.26.3.2001 n.107 una esplicita statuizione sulla valutazione o valutabilità  in quota A) della indennità  in questione.<br /> 6.5. L&#8217;applicazione del suddetto principio ha comportato, anzitutto, la rideterminazione della pensione definitiva spettante al dott. V. nella diversa e minor misura di euro 136.329,64, eliminando l&#8217;importo afferente alla speciale indennità  SECIT dagli emolumenti speculabili in quota &#8220;A&#8221; di pensione, nonchè la determinazione di annullare <em>ex tunc</em> il precedente DPCM n. 3376 del 1° marzo 2005.<br /> 7. Per effetto delle divisate correzioni operanti sul versante pensionistico, la Corte dei Conti (cfr. note n. 1432/219 del 24 giugno 2006 e n. 1668/219 del 10 luglio 2007), quale organo datoriale, ha proceduto, ai sensi dell&#8217;art. 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973 e dunque sul distinto versante della liquidazione dell&#8217;indennità  di buonuscita, alla rideterminazione della base contributiva sulla scorta del trattamento economico effettivamente spettante al ricorrente all&#8217;atto del collocamento a riposo dandone comunicazione all&#8217;INPDAP giÃ  in data 24.6.2006.<br /> 8. Ferma restando la condivisibilità  dei rilievi operati dall&#8217;organo di controllo e la consequenziale rideterminazione della base contributiva da parte dell&#8217;Ente datoriale nell&#8217;esercizio delle prerogative di autotutela occorre ora esplorare la predicabilità  delle procedure di recupero alla stregua della disciplina di settore.<br /> E&#8217;, infatti, nel solco di tale statuizione che, in un rapporto di rigida e vincolante consequenzialità , che il Fondo di previdenza ha rivisto l&#8217;atto di liquidazione della indennità  di buonuscita, annullandolo ed allineandolo ai nuovi parametri.<br /> 8.1. La suddetta determinazione in via di principio si rivela immune dalle censure attoree ancorchè tragga alimento da una revisione che impinge in motivazioni di natura giuridica siccome afferenti ai criteri di imputazione di uno specifico emolumento percepito.<br /> 8.2. Tanto in ossequio ad un indirizzo del giudice contabile che assegna rilievo dirimente al particolare regime degli atti assoggettati a controllo successivo ed ai rilievi di illegittimità  svolti in tale sede (Corte dei Conti (Sezione terza giurisdizionale centrale d&#8217;appello 23 marzo 2009, n. 115; Sezione giurisdizionale Lazio 25 marzo 2011, n. 505) che verrebbero altrimenti privati di significato. Il rilievo della Corte dei Conti infatti non ha l&#8217;effetto di fare automaticamente decadere l&#8217;atto (e i suoi effetti), ma solo quello di indurre l&#8217;amministrazione al suo annullamento.<br /> L&#8217;effetto conformativo rinveniente dall&#8217;esito negativo del controllo, cogente quanto all&#8217;<em>an</em> ed al contenuto, rende, dunque, dovuta la successiva attività  dell&#8217;Amministrazione.<br /> In proposito deve, invero, ritenersi che i decreti di trattamento pensionistico soggetti al controllo successivo della Corte dei conti ed immediatamente efficaci ai sensi dell&#8217;art. 166 della L. n. 312 del 1980 sono definitivi in quanto concernono un trattamento definitivo (non provvisorio) di pensione, ma tuttavia, in pendenza del procedimento di riscontro successivo, ed in relazione all&#8217;eventuale negatività  del suo esito, non possono anche ritenersi compiutamente definitivi nel senso richiesto per l&#8217;applicabilità  degli artt. 203 e ss. non potendosi ritenere sottratti all&#8217;originaria disponibilità  negoziale dell&#8217;Amministrazione che li ha emessi e quindi al potere di questa di rettificarli o ritirarli del tutto con effetto <em>ex tunc</em>.<br /> 8.3. Alla luce della richiamata negativa pronuncia dell&#8217;organo di controllo, la Corte dei Conti (cfr. note n. 1432/219 del 24 giugno 2006 e n. 1668/219 del 10 luglio 2007), quale Autorità  datoriale, e nell&#8217;esercizio delle proprie prerogative di autotutela, ha quindi proceduto alla doverosa rideterminazione della base contributiva allineandosi alle coordinate dell&#8217;art. 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973. E&#8217;, infatti, l&#8217;amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva che, a mente dell&#8217;articolo 26 del d.p.r. 1032 del 1973, è tenuta a trasmettere all&#8217;amministrazione del Fondo di previdenza il progetto di liquidazione.<br /> 8.4. E&#8217;, dunque, a valle di tale rettifica, comunicato con nota del 24.6.2006, che si collocano le note dell&#8217;INPDAP, del 7.6.2007 e del 10.7.2007, con le quali si è provveduto alla riliquidazione della indennità  di buonuscita tenendo conto del trattamento economico effettivamente spettante al ricorrente all&#8217;atto del collocamento a riposo.<br /> 9. Orbene, com&#8217;è noto, il potere dell&#8217;INPS di revocare o modificare i provvedimenti di determinazione dell&#8217;indennità  di buonuscita è soggetto, in deroga alle norme sulla ripetizione dell&#8217;indebito, ad un regime speciale qualificato dalla previsione di due termini di decadenza:<br /> a) quello ex art. 26 comma 6 del citato D.P.R. a tenore del quale: &#8220;Â <em>Eventuali modifiche relative a provvedimenti dell&#8217;amministrazione statale, che comportino variazioni concernenti l&#8217;indennità  di buonuscita giÃ  erogata, saranno comunicate all&#8217;amministrazione del Fondo di previdenza, ai fini del pagamento di supplementi dell&#8217;indennità  predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul trattamento di quiescenza, delle somme non dovute. </em>In siffatta evenienza, a mente dell&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 30 del D.P.R. in argomento, &#8220;<em>il provvedimento è revocato, modificato o rettificato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell&#8217;amministrazione statale</em>&#8220;. Tale termine si applica anche nel caso della riconosciuta o dichiarata falsità  dei documenti ai sensi del successivo articolo 30;<br /> b)Â quello annuale dalla data di emanazione individuato dai primi due commi del mentovato art. 30 nel caso in cui vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tenere conto di elementi risultanti dagli atti oppure vi sia stato errore nel computo dei servizi e nel calcolo del contributo di riscatto e nel calcolo dell&#8217;indennità  di buonuscita.<br /> 9.1. Orbene, dall&#8217;esame degli atti di causa, ritiene il Collegio che la fattispecie qui in rilievo si collochi al di fuori del perimetro operativo di revoca, modifica o rettifica d&#8217;ufficio dei provvedimenti giÃ  adottati dal Fondo suddetto ex articolo 30 citato sub b) e per i quali l&#8217;ente sia incorso in errore o abbia rinvenuto nuovi documenti o abbia potuto accertare che la documentazione presentata era falsa, dovendo, viceversa, essere sussunta nella distinta ipotesi di cui al precitato articolo 26 in quanto trae alimento dall&#8217;annullamento del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico ex D.P.C.M. n. 3376 del 1° marzo 2005 e dalla modifica della base contributiva operata dall&#8217;Amministrazione, in ciò sollecitata nell&#8217;esercizio delle prerogative tipiche di autotutela dall&#8217;esito negativo del procedimento di controllo operato dalla Corte dei Conti.<br /> 9.2. Attraverso le suddette determinazioni di rettifica l&#8217;Amministrazione ha, dunque, rimediato ad un errore di diritto precedentemente compiuto e per effetto dell&#8217;applicazione di un erroneo criterio di imputazione dell&#8217;emolumento in argomento (indennità  esperto SECIT) qualificandolo come suscettivo di valutazione in quota A).<br /> 9.3. Il suddetto correttivo ha, dunque, innescato un meccanismo di revisione sia del trattamento pensionistico &#8211; quello al quale faceva riferimento il controllo della Corte dei Conti &#8211; sia dell&#8217;indennità  di buonuscita, qui in rilievo e rispetto al quale le determinazioni dell&#8217;INPDAP sono in rapporto di stretta esecuzione del riesame operato dall&#8217;Amministrazione datoriale.<br /> 10. E&#8217; perà² di tutta evidenza che la propagazione degli effetti rinvenienti dal riesame del procedimento pensionistico a quello di liquidazione dell&#8217;indennità  di buonuscita avrebbero dovuto essere coordinati nel rispetto delle rigorose tempistiche di cui al combinato disposto degli artt. 26 comma 6 e 30 u. co del d.p.r. 1032 del 1973.<br /> 10.1. Se, infatti, i rilievi dell&#8217;organo di controllo valgono a svincolare il potere di modifica dalla rigida casistica di cui all&#8217;articolo 30 del d.p.r. 1032 del 1973, consentendo, per tale via, di dare ingresso anche ad errori di diritto non previsti dalla citata disposizione, pur tuttavia le successive determinazioni dell&#8217;Amministrazioni confluiscono nel procedimento a contenuto aperto congegnato dagli artt. 26 comma 6 e 30 del d.p.r. 1032/1973.<br /> 10.2. Lo sviluppo naturale dell&#8217;esito negativo del controllo successivo non può che tradursi in un atto di autotutela che, nel caso di specie, involgendo in prima battuta la determinazione del trattamento pensionistico, si è sviluppato in seno all&#8217;Amministrazione datoriale dando luogo ad una nota di rettifica trasmessa al fondo di previdenza.<br /> 10.3. La modifica dell&#8217;indennità  di buonuscita risulta, infatti, maturata, come giÃ  sopra evidenziato, in stretta e rigida consequenzialità  rispetto alle manifestazioni di autotutela dell&#8217;Amministrazione datoriale sul trattamento pensionistico ed estese, per effetto della revisione della base contributiva, al distinto ambito della liquidazione di buonuscita.<br /> 10.4. All&#8217;interno della descritta cornice fattuale i provvedimenti dell&#8217;INPDAP si collegano, dunque, solo mediatamente al controllo negativo della Corte dei Conti ed impingono piuttosto nelle determinazioni di autotutela che la parte datoriale (la Corte dei Conti) ha adottato riproducendo così¬ lo schema tipico del procedimento dettato dalle disposizioni degli artt. 26 comma 6 e 30 u. co del d.p.r. 1032 del 1973, come fatto palese dalla sequenza dettata dalla comunicazione della rettifica della Corte dei Conti datata 24.6.2020 e dalla successiva presa d&#8217;atto dell&#8217;INPDAP con riliquidazione dell&#8217;indennità  nei termini corretti.<br /> 10.5. In ragione di quanto detto non può che ritenersi allora predicabile anche la rigida tempistica cui il procedimento suddetto resta soggetto in base alla disciplina di settore, laddove per effetto della previsione di cui al comma ultimo dell&#8217;articolo 30 del d.p.r. 1032 del 1973 espressamente si prevede che &#8220;<em>Nel caso previsto dall&#8217;art. 26, comma sesto, il provvedimento è revocato, modificato o rettificato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell&#8217;amministrazione statale</em>&#8220;.<br /> 11. Nè può dubitarsi della natura perentoria del termine fissato dal legislatore come peraltro pìù volte affermato dalla giurisprudenza di settore (C.S VI, 4 aprile 2000 n. 1945; Consiglio di Stato, IV Sezione, 17 Aprile 1998 n. 649; VI Sezione, 28 Ottobre 1999 n. 1563; T.A.R. Liguria Genova Sez. II, 20/02/2006, n. 153; T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 01/08/2005, n. 3880). E tanto in ragione della maggior tutela assegnata dal legislatore al diritto qui in rilievo rispetto a quella stabilita dall&#8217;ordinamento per il normale credito pecuniario perchè particolarmente qualificato sia per il suo titolo (previdenziale/retributivo), cui si correlano in misura pìù intensa esigenze di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, sia per la posizione particolarmente delicata del suo titolare (incapace, normalmente, di produrre altro rilevante reddito e soprattutto in posizione passiva rispetto alle determinazioni della amministrazione, unilaterali e di difficile lettura dal punto di vista tecnico).<br /> 11.1. Ne discende, pertanto, l&#8217;illegittimità  delle note INPDAP impugnate e dei relativi atti di recupero siccome adottati oltre il termine suindicato, decorrente dalla data del 24.6.2006, quando oramai doveva ritenersi perento il potere di modifica dell&#8217;indennità  qui in rilievo.<br /> 11.2. Nè hanno pregio i rilievi di incostituzionalità  della disciplina di settore svolti dall&#8217;INPS nella memoria di costituzione del 17.11.2020: in disparte l&#8217;eccezione di tardività  della memoria sollevata dall&#8217;appellante, è sufficiente qui opporre il regime speciale e differenziato della normativa in rilievo in connessione dello <em>status</em> distinto del pubblico dipendente rispetto a quello privato di guisa che la libera scelta del legislatore <em>in subiecta materia</em> non può ritenersi compressa sulla scorta di un modello uniforme e cogente non ravvisabile nell&#8217;ordito costituzionale.<br /> Tanto è sufficiente ai fini dell&#8217;accoglimento del ricorso cui consegue, in riforma della sentenza appellata, l&#8217;annullamento nei limiti suindicati dei provvedimenti adottati in prime cure.<br /> Le spese in ragione della novità  della questione scrutinata possono essere compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe, così¬ provvede:<br /> 1- accoglie l&#8217;appello e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati in primo grado nei sensi indicati in parte motiva.<br /> 2 &#8211; compensa le spese del doppio grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020, svolta in modalità  da remoto, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Michele Corradino, Presidente<br /> Giulio Veltri, Consigliere<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Umberto Maiello, Consigliere, Estensore<br /> </div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2019 n.218</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-3-10-2019-n-218/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-3-10-2019-n-218/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2019 n.218</a></p>
<p>Giorgio Lattanzi, Presidente, Luca Antonini, Redattore; (Ordinanza dell&#8217;11 ottobre 2017 (r. o. n. 1 del 2019) della Commissione tributaria provinciale di Vicenza) La peculiare modalità  di gestione del TFR pubblico, mediante un accantonamento virtuale in costanza di rapporto di lavoro, non è idonea a differenziare dal punto di vista funzionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-3-10-2019-n-218/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2019 n.218</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-3-10-2019-n-218/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2019 n.218</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giorgio Lattanzi, Presidente, Luca Antonini, Redattore;  (Ordinanza dell&#8217;11 ottobre 2017 (r. o. n. 1 del 2019) della Commissione tributaria provinciale di Vicenza)</span></p>
<hr />
<p>La peculiare modalità  di gestione del TFR pubblico, mediante un accantonamento virtuale in costanza di rapporto di lavoro, non è idonea a differenziare dal punto di vista funzionale la posizione individuale maturata in un fondo pensione da un dipendente pubblico rispetto a quella maturata da un dipendente privato .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1.- Previdenza &#8211; trattamenti pensionistici complementari &#8211; forme &#8211; ratio.</strong><br /> <strong>2.- Previdenza &#8211; trattamenti pensionistici complementari &#8211; riscatto &#8211; regime sostitutivo tributario.</strong><br /> <strong>3.- Previdenza &#8211; gestione del Trattamento di fine rapporto (TFR) pubblico rispetto a quello privato &#8211; art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 &#8211; contrasto con l&#8217;art. 3 della Costituzione &#8211; sussiste.</strong></div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Le forme di previdenza per l&#8217;erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio sono finalizzate ad assicurare più¹ elevati livelli di copertura previdenziale, come enunciano sia l&#8217;art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell&#8217;articolo 3, comma 1, lettera v, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) &#8211; decreto con cui il legislatore ha per la prima volta disciplinato in maniera organica la previdenza complementare nel nostro ordinamento -, sia l&#8217;art. 1 del d.lgs. n. 252 del 2005, che oggi regola la medesima materia.</em><br /> <em>Tra i destinatari delle forme pensionistiche complementari vi sono in primo luogo i lavoratori dipendenti, sia privati, sia pubblici (art. 2, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 252 del 2005); le modalità  di partecipazione sono stabilite dalle fonti istitutive delle forme pensionistiche medesime, individuate principalmente nei contratti collettivi (art. 3, commi 1, lettera a, e 2, del decreto citato).</em><br /> <em>Per quanto attiene al finanziamento delle forme pensionistiche, e con specifico riferimento a quelle istituite dalla contrattazione collettiva dei lavoratori dipendenti, esso può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro e attraverso il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando (art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005).</em><br /> <em>2 .Il regime sostitutivo tributario del riscatto, previsto dal d.lgs. n. 252 del 2005, ma solo per i dipendenti del settore privato, si inquadra nell&#8217;ambito di agevolazioni tributarie non strutturali, dirette, in questo caso, a incentivare lo sviluppo della previdenza complementare; non si configura quindi come una qualunque spesa fiscale, ma assume una specifica giustificazione costituzionale in virtà¹ della sua connessione con l&#8217;attuazione del sistema dell&#8217;art. 38, secondo comma, Cost., derivante dal «collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare».</em><br /> <em>3 .La peculiare modalità  di gestione del TFR pubblico, mediante un accantonamento virtuale in costanza di rapporto di lavoro, non è idonea a differenziare dal punto di vista funzionale la posizione individuale maturata in un fondo pensione da un dipendente pubblico rispetto a quella maturata da un dipendente privato e, di conseguenza, a giustificare un differente regime tributario del riscatto della posizione medesima.</em><br /> <em>Va pertanto dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell&#8217;art. 52, comma 1, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), anzichè ai sensi dell&#8217;art. 14, commi 4 e 5, dello stesso d.lgs. n. 252 del 2005.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), in relazione all&#8217;art. 52, comma 1, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza nel procedimento vertente tra Paola Rizzo e l&#8217;Agenzia delle entrate &#8211; Direzione provinciale di Vicenza, con ordinanza dell&#8217;11 ottobre 2017, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visti l&#8217;atto di costituzione di Paola Rizzo, nonchè l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 18 giugno 2019 il Giudice relatore Luca Antonini;<br /> uditi l&#8217;avvocato Flavio De Benedictis per Paola Rizzo e l&#8217;avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ordinanza dell&#8217;11 ottobre 2017 (r. o. n. 1 del 2019), la Commissione tributaria provinciale di Vicenza ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), in relazione all&#8217;art. 52, comma 1, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.<br /> La controversia pendente davanti al giudice rimettente riguarda il rifiuto tacito opposto dall&#8217;Agenzia delle entrate all&#8217;istanza di rimborso dell&#8217;imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali comunale e regionale per l&#8217;anno 2014 presentata dalla ricorrente; questa ritiene di avere versato un&#8217;imposta maggiore del dovuto poichè al reddito complessivo prodotto è stato sommato l&#8217;ammontare dell&#8217;imponibile erogatole dal Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola (Fondo scuola «Espero»), tassato sulla base di disposizioni asseritamente illegittime. A tale fondo la stessa è stata iscritta dal 16 dicembre 2009 al 30 giugno 2014, maturando una posizione individuale imponibile di euro 8.108,70; esercitato il riscatto volontario, il fondo ha applicato sulla somma liquidatale una ritenuta alla fonte di euro 1.865,01 a titolo di tassazione ordinaria, per effetto del combinato disposto degli artt. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 e 52, comma 2, lettera d-ter), t.u. imposte redditi.<br /> 2.- Quanto alla non manifesta infondatezza, l&#8217;ordinanza ricorda che il fondo al quale la ricorrente aveva aderito, costituito a seguito della riforma pensionistica contenuta nella legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), è destinato ai lavoratori del comparto scuola, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, che vi aderiscono volontariamente.<br /> Prosegue il giudice rilevando che la riforma introdotta dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all&#8217;occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), avente tra l&#8217;altro ad oggetto l&#8217;adozione di norme intese a «sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari» (art. 1, comma 1), non avrebbe trovato immediata applicazione nei confronti del pubblico impiego. Infatti, non è stato emanato l&#8217;apposito decreto di armonizzazione necessario per l&#8217;attuazione degli specifici principi e criteri direttivi indicati all&#8217;art. 1, comma 2, lettera p), della legge citata: «applicare i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e al presente comma e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi da 12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più¹ rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità  dei singoli settori e dell&#8217;interesse pubblico connesso all&#8217;organizzazione del lavoro e all&#8217;esigenza di efficienza dell&#8217;apparato amministrativo pubblico».<br /> Il d.lgs. n. 252 del 2005, recante disposizioni attuative della predetta legge delega, prevedeva, infatti, all&#8217;art. 21, comma 8, che «[f]atto salvo quanto previsto dall&#8217;art. 23, comma 5, è abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124», recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell&#8217;articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e all&#8217;art. 23, comma 6, che «[f]ino all&#8217;emanazione del decreto legislativo di attuazione dell&#8217;articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa».<br /> Ad avviso del giudice a quo, il combinato disposto di tali previsioni escluderebbe «l&#8217;applicazione, al rapporto di lavoro pubblico, del regime fiscale più¹ favorevole introdotto dallo stesso decreto legislativo, creando due regimi impositivi e una disparità  di trattamento costituzionalmente rilevante». Infatti, il cosiddetto riscatto volontario di una posizione individuale accumulata dopo il 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 252 del 2005), «se erogato a favore di dipendenti del settore privato iscritti a una forma pensionistica di natura negoziale di cui sono destinatari, beneficia della favorevole imposizione sostitutiva di cui all&#8217;art. 14 del decreto legislativo n. 252/2005, mentre il medesimo riscatto erogato a favore di dipendenti pubblici subisce una differente e penalizzante imposizione ordinaria che si configur[erebbe] nella maggiorazione dell&#8217;onere tributario, derivante dall&#8217;applicazione dell&#8217;art. 52, comma 1, lett. d-ter) del TUIR».<br /> Pertanto, il rimettente ritiene che il d.lgs. n. 252 del 2005 risulterebbe «carente di una disciplina generale di armonizzazione con il settore pubblico», per effetto delle sopra richiamate disposizioni di cui agli artt. 21, comma 8, e 23, comma 6 della stessa fonte normativa.<br /> Il combinato disposto di queste ultime «esclude[rebbe], irragionevolmente, al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, il regime fiscale più¹ favorevole introdotto dallo stesso decreto legislativo, creando due sistemi impositivi». La conseguente disparità  di trattamento appare al rimettente irragionevole, e quindi in violazione dell&#8217;art. 3 Cost., essendo lesiva del principio di uguaglianza tra lavoratori del settore pubblico e di quello privato, nonchè dell&#8217;art. 53 Cost., «in quanto una medesima fonte di capacità  contributiva v[errebbe] sottoposta a due diverse imposizioni fiscali».<br /> L&#8217;ordinanza ritiene le questioni rilevanti in quanto la risoluzione della controversia in senso sfavorevole o favorevole al contribuente dipenderebbe dall&#8217;applicazione della norma della cui costituzionalità  si dubita.<br /> 3.- Con atto depositato il 19 febbraio 2019 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque manifestamente infondate.<br /> Vengono, in premessa, richiamate le principali fonti normative in materia di previdenza complementare segnalando, da ultimo, l&#8217;art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): tale disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ha esteso ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni le disposizioni concernenti la deducibilità  dei premi e dei contributi versati ai fini della previdenza complementare e il regime di tassazione delle prestazioni previsti dal d.lgs. n. 252 del 2005, precisando che, per i dipendenti pubblici iscritti alla data di entrata in vigore della legge a forme previdenziali complementari, «relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti».<br /> 3.1.- L&#8217;Avvocatura generale eccepisce la inammissibilità  delle questioni, «per non avere investito la normativa rilevante, con particolare riferimento all&#8217;art. 1 della legge delega n. 243/2004, in forza della quale è stato emanato il D.Lgs. 252/2005». Richiamando il principio direttivo contenuto nella lettera p) del comma 2 di tale articolo, ritiene evidente che l&#8217;art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, sospettato di incostituzionalità , trovi in esso il suo fondamento.<br /> Un ulteriore profilo di inammissibilità  deriverebbe dal fatto che l&#8217;ordinanza ha richiesto la dichiarazione di illegittimità  dell&#8217;art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 senza richiamare, «neppure in estrema sintesi», la disciplina, contenuta nel citato decreto legislativo, in tema di trattamento fiscale delle prestazioni di previdenza complementare erogate ai lavoratori privati diverse dal riscatto volontario, di cui l&#8217;accoglimento del petitum formulato «comporterebbe l&#8217;estensione ai lavoratori del comparto pubblico».<br /> 3.2.- A sostegno della manifesta infondatezza della questione, l&#8217;Avvocatura premette che le prestazioni di previdenza complementare costituiscono reddito da lavoro dipendente o da pensione e che, sia il d.lgs. n. 124 del 1993, sia il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 (Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell&#8217;articolo 3 della l. 13 maggio 1999, n. 133), avevano delineato «un trattamento fiscale delle anzidette prestazioni omogeneo per i lavoratori privati e pubblici analogo a quello dettato dal TUIR per tali redditi».<br /> Secondo la ricostruzione dell&#8217;Avvocatura il regime applicabile alla quota parte delle prestazioni riferibili ai contributi e al trattamento di fine rapporto (TFR) versati fino al 31 dicembre 2006, sia per i lavoratori pubblici che per quelli privati, prevedeva: a) la tassazione progressiva, per le prestazioni in forma periodica; b) la tassazione separata, per le prestazioni in forma di capitale e per le anticipazioni; c) la tassazione separata, per riscatti conseguenti a pensionamento, cessazione del rapporto di lavoro per mobilità  e per altre cause non dipendenti dalla volontà  delle parti; d) la tassazione progressiva, per i riscatti volontari.<br /> Rispetto a tale regime tipico, la nuova disciplina dettata dal d.lgs. n. 252 del 2005 avrebbe un connotato evidentemente agevolativo, come risulterebbe dal contenuto dell&#8217;art. 11. Per quanto attiene ai riscatti, si applicherebbe la medesima tassazione prevista per le prestazioni erogate sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati ai sensi dell&#8217;art. 14, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 252 del 2005, mentre le ipotesi di riscatto per cause diverse sarebbero assoggettate a ritenuta a titolo d&#8217;imposta del 23 per cento.<br /> Ciù² ricordato, ad avviso dell&#8217;interveniente le censure sollevate dal giudice a quo sarebbero manifestamente infondate «[i]n considerazione della natura agevolativa delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 252/2005» e del principio affermato dalla Corte (è richiamata la sentenza n. 21 del 2005), secondo cui «la previsione di aliquote differenziate per settori produttivi e per tipologie di soggetti passivi rientra pienamente nella discrezionalità  del legislatore, se sorretta da non irragionevoli motivi di politica economica e ridistributiva». L&#8217;Avvocatura ritiene che la stabilità  del rapporto pubblico e la circostanza che i dipendenti pubblici percepissero e continuino a percepire trattamenti pensionistici obbligatori di importo pari «circa al doppio di quelli percepiti dai dipendenti privati», costituirebbero «ragioni sufficienti a giustificare una disciplina differenziata del trattamento fiscale delle prestazioni erogate dalle forme di previdenza complementare».<br /> Argomentando sotto un ulteriore profilo di infondatezza, l&#8217;Avvocatura generale considera che la previdenza integrativa sarebbe stata costituita prendendo a modello il settore dipendente privato e attribuendo un ruolo fondamentale al trattamento di fine rapporto. Peraltro, ciù² avrebbe fin dall&#8217;inizio comportato difficoltà  di applicazione nel settore pubblico, nel quale mancava il TFR, e non potendo quindi il bilancio pubblico facilmente «trasferirlo ai fondi pensione nel caso di una trasformazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) in TFR».<br /> La difesa dello Stato prosegue riepilogando le fasi che hanno segnato l&#8217;estensione ai dipendenti pubblici del TFR, inizialmente disposta dalla legge n. 335 del 1995, e delineando le modalità  di determinazione della misura dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, nonchè le modalità  di accantonamento del TFR dei dipendenti pubblici.<br /> Tali peculiari vicende e, in particolare, la «diversa disciplina ed entità  del TFS e la differente modalità  di accantonamento del TFR» costituirebbero, ad avviso dell&#8217;Avvocatura, ulteriori ragioni che varrebbero «a rendere non irragionevole la scelta del legislatore di differenziare il trattamento fiscale delle prestazioni di previdenza complementare erogate dai fondi pensione ai lavoratori pubblici e privati».<br /> 4.- Con atto depositato il 15 febbraio 2019, si è costituita Paola Rizzo, come rappresentata e difesa, in qualità  di parte del giudizio a quo.<br /> Dopo avere richiamato il regime di tassazione applicabile per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, e avere menzionato la disposizione di cui all&#8217;art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, la parte dà  atto del nuovo regime di tassazione delle prestazioni a favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche introdotto dall&#8217;art. 1, comma 156, della l. n. 205 del 2017.<br /> 4.1.- Anche a seguito dell&#8217;entrata in vigore di tale disposizione, tuttavia, non potrebbe «considerarsi cessata la materia del contendere del presente procedimento»: ad avviso della parte lo ius superveniens «non [avrebbe] avuto carattere satisfattivo dei rilievi sollevati dal giudice a quo» e, inoltre, vi sarebbe stata «applicazione medio tempore della disposizione originariamente censurata». Considerando che quest&#8217;ultima avrebbe «giù  conosciuto effettiva applicazione al momento in cui è entrata in vigore la disciplina sopravvenuta», si prospetta l&#8217;estensione del «giudizio incidentale di legittimità  costituzionale» al comma 156 dell&#8217;art. 1 della l. n. 205 del 2017; nonostante lo ius superveniens, i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche continuerebbero a subire una illegittima discriminazione, risultante dai diversi regimi, di cui si esplicitano i contenuti.<br /> 4.2.- Il regime impositivo previgente al d.lgs. n. 252 del 2005, applicabile alle prestazioni erogate a dipendenti di pubbliche amministrazioni per la quota riferibile al montante accumulato dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2017, risulterebbe in contrasto con i parametri evocati dal rimettente. A sostegno di tale tesi si richiamano le affermazioni contenute nella sentenza n. 10 del 2015 sul principio della capacità  contributiva, da interpretare come specificazione settoriale del più¹ ampio principio di uguaglianza di cui all&#8217;art. 3 Cost., e nella sentenza n. 83 del 2015, sul limite della manifesta irragionevolezza applicabile anche in materia tributaria al principio della discrezionalità  e dell&#8217;insindacabilità  delle opzioni legislative.<br /> La scelta legislativa di tassare in modo totalmente differente e penalizzante una prestazione di previdenza complementare percepita da un aderente a una forma pensionistica collettiva per la sola circostanza che il proprio datore di lavoro sia una pubblica amministrazione (e non un soggetto di diritto privato) sarebbe quindi manifestamente irragionevole e discriminatoria in forza dei parametri costituzionali evocati.<br /> Da ultimo, si sostiene che il vizio di irragionevolezza sopra evidenziato porrebbe una questione di illegittimità  costituzionale «anche con riferimento al principio di non discriminazione di cui all&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all&#8217;art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea [&#038;] e in relazione all&#8217;art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali».<br /> 5.- In prossimità  dell&#8217;udienza è pervenuta una memoria della parte privata, che replica all&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.<br /> A confutazione della eccezione di inammissibilità  per non essere stata censurata la legge di delegazione, si osserva che la situazione di irragionevolezza denunciata nel giudizio conseguirebbe dalla mancata attuazione del criterio di legge delega di cui alla lettera p) del comma 2 dell&#8217;art. 1 della legge n. 243 del 2004 e non dalla stessa disposizione di legge, che prevedeva l&#8217;applicazione al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni degli stessi principi e criteri direttivi fissati per il settore privato. Pertanto, il giudice rimettente non avrebbe dovuto censurare anche tale ultima disposizione normativa.<br /> Ugualmente infondata sarebbe l&#8217;altra eccezione prospettata, atteso che l&#8217;ordinanza esplicitamente ed esaustivamente richiamerebbe il regime impositivo di cui al d.lgs. n. 252 del 2005, citandone l&#8217;art. 14.<br /> Quanto agli argomenti di merito utilizzati dalla difesa dello Stato, la memoria ritiene che si basino su presupposti errati e siano comunque infondati. Precisa che la ricorrente aveva prestato la sua attività  in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2014, sì che nessuna stabilità  del rapporto stesso potrebbe essere invocata. Inoltre, fa presente che i dipendenti pubblici non beneficiano di trattamenti pensionistici obbligatori calcolati in modo differente rispetto ai lavoratori del settore privato, essendo il relativo importo direttamente correlato a quello dei contributi versati all&#8217;ente previdenziale di gestione del sistema pensionistico pubblico.<br /> In ogni caso, la diversa natura del datore di lavoro non potrebbe assurgere a indice della capacità  contributiva tale da giustificare un prelievo fiscale totalmente differente su medesimi presupposti d&#8217;imposta.<br /> Inoltre, si ritiene inconferente con la questione di costituzionalità  «la legislazione sulla indennità  di fine servizio spettante a determinate tipologie di lavoratori del settore pubblico». Infine, la preclusione per i lavoratori pubblici di poter materialmente ed effettivamente conferire le quote maturande del TFR alla propria forma pensionistica complementare, rappresenterebbe tuttalpiù¹ un&#8217;ulteriore discriminazione a danno degli stessi e non certo una valida ragione per giustificare il differente e penalizzante prelievo tributario sulle prestazioni di previdenza complementare.<br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Con ordinanza dell&#8217;11 ottobre 2017 (r. o. n. 1 del 2019), la Commissione tributaria provinciale di Vicenza ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), in relazione all&#8217;art. 52, comma 1, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), secondo i quali sulle somme percepite dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni a titolo di riscatto della posizione individuale maturata presso una forma di previdenza complementare collettiva si applica il regime fiscale previgente al d.lgs. n. 252 del 2005, invece del regime fiscale più¹ favorevole introdotto da detto d.lgs. n. 252 del 2005 per la stessa prestazione erogata dalle forme pensionistiche complementari collettive ai dipendenti privati. Il rimettente ritiene che nel d.lgs. n. 252 del 2005 la carenza di una disciplina generale di armonizzazione con il settore pubblico conduca a escludere l&#8217;applicazione del regime fiscale più¹ favorevole, introdotto dallo stesso decreto legislativo per il rapporto di lavoro privato, al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato: la duplicità  dei sistemi impositivi e la disparità  di trattamento conseguenti sarebbero, perciù², in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.<br /> Nel giudizio a quo si impugna il rifiuto tacito formatosi sulla richiesta, avanzata dalla ricorrente, di rimborso della maggiore imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle maggiori addizionali regionale e comunale versate sulle somme percepite da un fondo pensione complementare (Fondo scuola «Espero») a seguito dell&#8217;esercizio, da parte di un dipendente pubblico, della facoltà  di riscatto cosiddetto volontario. L&#8217;Agenzia delle entrate ritiene corretta l&#8217;applicazione della tassazione ordinaria, secondo l&#8217;aliquota progressiva applicabile al reddito complessivo, ai sensi dell&#8217;art. 52, comma 1, lettera d-ter), t.u. imposte redditi, mentre la ricorrente sostiene la incostituzionalità  di tale norma e la necessità  di applicare il più¹ favorevole trattamento previsto per i dipendenti privati dall&#8217;art. 14 del d.lgs. n. 252 del 2005.<br /> 2.- Deve preliminarmente rilevarsi che non incide nel presente giudizio lo ius superveniens dell&#8217;art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020). Tale disposizione ha previsto che «[a] decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità  dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità  dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti».<br /> La norma citata, successiva all&#8217;ordinanza di rimessione, non ha effetti retroattivi e non è quindi applicabile al giudizio a quo, il quale ha ad oggetto un rapporto di previdenza complementare cessato nel 2014.<br /> 3.- Va, in primo luogo, rilevata la inammissibilità  delle deduzioni svolte dalla parte costituita, ricorrente nel giudizio a quo, volte ad estendere il thema decidendum &#8211; quale definito nell&#8217;ordinanza di rimessione &#8211; «anche con riferimento al principio di non discriminazione di cui all&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all&#8217;art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e in relazione all&#8217;art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall&#8217;Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848».<br /> Si tratta di profili di illegittimità  che il giudice a quo non ha fatto propri: per costante giurisprudenza di questa Corte «l&#8217;oggetto del giudizio di legittimità  costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell&#8217;ordinanza di rimessione, sicchè non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità  dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza (ex plurimis, sentenza n. 194 del 2018)» (sentenza n. 7 del 2019).<br /> 4.- L&#8217;Avvocatura generale ha formulato due eccezioni di inammissibilità  delle questioni.<br /> 4.1.- Con la prima, ha sostenuto che il giudice rimettente avrebbe dovuto censurare l&#8217;art. 1, comma 2, lettera p), della legge n. 243 del 2004, poichè il principio di delega da questo espresso costituirebbe il fondamento dell&#8217;art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, disposizione sospettata di incostituzionalità .<br /> 4.1.1.- L&#8217;eccezione non è fondata.<br /> La citata norma della legge di delega ha indirizzato il legislatore delegato ad applicare gli stessi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 dell&#8217;art. 1 anche al rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, pur subordinando tale applicazione alle «necessarie armonizzazioni». Pertanto, il contenuto del criterio direttivo sopra richiamato non consente di affermare che il legislatore delegante intendesse direttamente ottenere, all&#8217;esito dell&#8217;attuazione della delega, una differenziazione della disciplina tributaria applicabile alle prestazioni di previdenza complementare in ragione della natura del rapporto di lavoro dell&#8217;aderente, tanto più¹ che i principi e criteri relativi al regime tributario della previdenza complementare presentavano un contenuto generale e, peraltro, piuttosto circoscritto.<br /> Risulta quindi priva di validità  l&#8217;affermazione secondo cui la disposizione censurata troverebbe diretto fondamento nel menzionato criterio direttivo e non sussiste, pertanto, la eccepita inesatta indicazione della norma oggetto di censura che determinerebbe la inammissibilità  della questione.<br /> Correttamente il giudice a quo non ha esteso le questioni sollevate alla disposizione della legge delega poichè, come osservato nella memoria della parte privata, la situazione di irragionevolezza che egli lamenta non è conseguenza di tale previsione, quanto piuttosto dell&#8217;inattuazione, sullo specifico punto, della stessa disposizione.<br /> 4.2.- Con la seconda eccezione l&#8217;Avvocatura ha rilevato che l&#8217;ordinanza, pur chiedendo la dichiarazione di incostituzionalità  dell&#8217;art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, non avrebbe richiamato, neppure in estrema sintesi, l&#8217;intera disciplina dettata dal decreto stesso in tema di trattamento fiscale delle prestazioni di previdenza complementare erogate ai lavoratori privati, essendosi invece limitata a citare solo quella concernente la prestazione oggetto del giudizio (il cosiddetto riscatto volontario).<br /> 4.2.1.- Anche tale eccezione non è fondata.<br /> Se è vero che l&#8217;ordinanza di rimessione, nel dispositivo, riferisce genericamente le questioni all&#8217;art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, in forza del quale ai dipendenti pubblici resta applicabile la intera disciplina previgente, tuttavia nel suo contenuto motivazionale circoscrive precipuamente il dubbio di costituzionalità  al combinato disposto del citato art. 23, comma 6, e dell&#8217;art. 52, comma 2, lettera d-ter), t.u. imposte redditi. Quest&#8217;ultima lettera attiene specificamente al trattamento fiscale delle «prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell&#8217;articolo 50, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell&#8217;articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità  o per altre cause non dipendenti dalla volontà  delle parti».<br /> Dall&#8217;insieme delle due disposizioni si ricava la norma che il rimettente dovrebbe applicare e sulla quale appunta le censure; così precisato l&#8217;oggetto delle questioni e del petitum, ne discende l&#8217;infondatezza della eccezione in esame: l&#8217;ordinanza richiama puntualmente la disciplina del trattamento tributario del riscatto contenuta nell&#8217;art. 14 del d.lgs. n. 252 del 2005, di cui lamenta la irragionevole non applicazione ai dipendenti pubblici, e non doveva pertanto illustrare anche il regime tributario delle altre prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, estranee all&#8217;oggetto del giudizio a quo.<br /> 5.- Le questioni sono fondate in relazione all&#8217;art. 3 Cost.<br /> Il richiamato regime sostitutivo tributario del riscatto, previsto dal d.lgs. n. 252 del 2005, ma solo per i dipendenti del settore privato, si inquadra nell&#8217;ambito di agevolazioni tributarie non strutturali, dirette, in questo caso, a incentivare lo sviluppo della previdenza complementare; non si configura quindi come una qualunque spesa fiscale, ma assume una specifica giustificazione costituzionale in virtà¹ della sua connessione con l&#8217;attuazione del sistema dell&#8217;art. 38, secondo comma, Cost., derivante dal «collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare» (sentenza n. 393 del 2000; nello stesso senso, ordinanza n. 319 del 2001).<br /> Questa Corte si è trovata più¹ volte a vagliare la legittimità  costituzionale di disposizioni che, in nome del bilanciamento con altri principi costituzionali, prevedono, a fronte di una riconosciuta capacità  contributiva (sentenza n. 159 del 1985), agevolazioni tributarie e, in questo contesto, ha affermato, in via generale, che «norme di tale tipo, aventi carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà  o irrazionalità  (sentenza n. 292 del 1987; ordinanza n. 174 del 2001); con la conseguenza che la Corte stessa non può estenderne l&#8217;ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi (sentenze n. 6 del 2014, n. 275 del 2005, n. 27 del 2001, n. 431 del 1997 e n. 86 del 1985; ordinanze n. 103 del 2012, n. 203 del 2011, n. 144 del 2009 e n. 10 del 1999)» (da ultimo, sentenza n. 264; nello stesso senso, sentenza n. 242 del 2017).<br /> Nella fattispecie in esame, tuttavia, è palese che la ratio del beneficio riconosciuto a favore dei dipendenti privati &#8211; quella di favorire lo sviluppo della previdenza complementare, dando attuazione al sistema dell&#8217;art. 38, secondo comma, Cost. &#8211; identicamente ravvisabile anche nei confronti di quelli pubblici.<br /> 5.1.- Tanto dimostra la ricostruzione dell&#8217;evoluzione normativa.<br /> Le forme di previdenza per l&#8217;erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, infatti, sono finalizzate ad assicurare più¹ elevati livelli di copertura previdenziale, come enunciano sia l&#8217;art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell&#8217;articolo 3, comma 1, lettera v, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) &#8211; decreto con cui il legislatore ha per la prima volta disciplinato in maniera organica la previdenza complementare nel nostro ordinamento -, sia l&#8217;art. 1 del d.lgs. n. 252 del 2005, che oggi regola la medesima materia.<br /> Tra i destinatari delle forme pensionistiche complementari vi sono in primo luogo i lavoratori dipendenti, sia privati, sia pubblici (art. 2, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 252 del 2005); le modalità  di partecipazione sono stabilite dalle fonti istitutive delle forme pensionistiche medesime, individuate principalmente nei contratti collettivi (art. 3, commi 1, lettera a, e 2, del decreto citato).<br /> Per quanto attiene al finanziamento delle forme pensionistiche, e con specifico riferimento a quelle istituite dalla contrattazione collettiva dei lavoratori dipendenti, esso può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro e attraverso il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando (art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005). Le fonti istitutive fissano le modalità  e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore e «la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale» (art. 8, comma 2, del d.lgs. citato). Quanto alle «forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto» (art. 8, comma 3, del d.lgs. citato, che conferma quanto giù  previsto dall&#8217;art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 124 del 1993); ciù² rappresenta un implicito richiamo all&#8217;art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che riserva in via di principio alla contrattazione collettiva la materia dell&#8217;attribuzione di trattamenti economici.<br /> 5.2.- Il finanziamento della previdenza complementare dei dipendenti pubblici &#8211; con la costituzione dei primi fondi pensione negoziali per tali lavoratori &#8211; divenuto concretamente operativo solo a distanza di tempo dall&#8217;approvazione del d.lgs. n. 124 del 1993. Furono inizialmente di ostacolo l&#8217;assenza nel settore pubblico dell&#8217;istituto del trattamento di fine rapporto (TFR) e la inidoneità  delle indennità  di fine rapporto variamente denominate, proprie di tale settore, a realizzare la funzione tipica di finanziamento delle forme pensionistiche complementari.<br /> Seguendo un percorso graduale, con l&#8217;art. 2, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), il legislatore ha dapprima assoggettato alle disposizioni sul TFR, contenute nell&#8217;art. 2120 del codice civile, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. In forza del comma 6 dello stesso art. 2, alla contrattazione collettiva, nell&#8217;Ã mbito dei singoli comparti, è stata demandata la definizione delle modalità  di attuazione di tali previsioni, «con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale», anche ai fini della disciplina delle forme pensionistiche complementari. Il successivo comma 7 ha affidato alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle modalità  per l&#8217;applicazione della disciplina del trattamento di fine rapporto ai lavoratori giù  occupati alla data del 31 dicembre 1995, da recepire in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura prevista dal suddetto comma 6.<br /> Successivamente, l&#8217;art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), al fine di favorire il processo di attuazione per i dipendenti pubblici delle disposizioni in materia di previdenza complementare, ha previsto «la possibilità  di richiedere la trasformazione dell&#8217;indennità  di fine servizio in trattamento di fine rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all&#8217;indennità  di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all&#8217;1,5 per cento, verrà  destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità  da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori». Tale misura incentivante è stata oggetto di una più¹ specifica disciplina ad opera dell&#8217;art. 26, commi da 18 a 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).<br /> Infine, il 29 luglio 1999 è stato stipulato un accordo quadro nazionale tra le organizzazioni sindacali più¹ rappresentative e l&#8217;Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) successivamente recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti).<br /> Ai fini che qui rilevano, il d.P.C.m. 20 dicembre 1999, come modificato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2001 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti), ha previsto che in fase di prima attuazione i dipendenti esercitanti l&#8217;opzione di cui all&#8217;art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 possano destinare ai fondi pensione una quota di TFR non superiore al 2 per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR (art. 2, comma 1). Invece, per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 2000, soggetto alle regole concessive e di computo di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in caso di iscrizione al fondo pensione è stata prevista «la integrale destinazione al fondo stesso degli accantonamenti al trattamento di fine rapporto» (art. 2, comma 2).<br /> Il d.P.C.m. 20 dicembre 1999, all&#8217;art. 1, comma 6, ha anche previsto in via generale che il TFR debba essere accantonato figurativamente e liquidato dall&#8217;Istituto nazionale di previdenza delle amministrazioni pubbliche (INPDAP, oggi dall&#8217;Istituto nazionale di previdenza sociale-INPS) alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge n. 297 del 1982. In caso di adesione del lavoratore pubblico a un fondo pensione, l&#8217;art. 2, comma 5, ha disposto che alla cessazione del rapporto di lavoro l&#8217;INPDAP conferisca al fondo di riferimento il montante maturato, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di TFR nonchè di quelli relativi all&#8217;aliquota dell&#8217;1,5 per cento riconosciuta a chi abbia esercitato l&#8217;opzione sopra menzionata. A entrambi gli accantonamenti va applicato il tasso di rendimento netto conseguito dal fondo di adesione, salva, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l&#8217;applicazione di un tasso corrispondente alla media dei rendimenti netti di un &#8220;paniere&#8221; di fondi presenti sul mercato.<br /> 5.3.- Sulla base della disciplina sopra ripercorsa, il finanziamento delle forme pensionistiche complementari negoziali per i lavoratori sia privati sia pubblici si realizza, dunque, mediante contribuzioni a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro e mediante il conferimento del TFR maturando che, insieme, formano la posizione individuale dell&#8217;aderente.<br /> 5.4.- Va precisato che, per i dipendenti pubblici, il TFR non viene periodicamente trasferito al fondo, ma entra nella disponibilità  dello stesso al termine del rapporto di lavoro dell&#8217;aderente, incrementato secondo il tasso di rendimento descritto.<br /> Tale differenza di disciplina non influisce perà² sulle odierne questioni di costituzionalità : queste, infatti, riguardano precipuamente il trattamento tributario di una prestazione di previdenza complementare a favore dei lavoratori pubblici, prospettato come penalizzante rispetto a quello della stessa prestazione erogata ai lavoratori privati. In questi termini, specificamente inerenti alla materia fiscale, non viene logicamente in considerazione quanto questa Corte ha avuto cura di precisare ad altro riguardo, ovvero che «il lavoro pubblico e il lavoro privato &#8220;non possono essere in tutto e per tutto assimilati (sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e [che] le differenze, pur attenuate, permangono anche in sì©guito all&#8217;estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni&#8221; (sentenza n. 178 del 2015, punto 9.2. del Considerato in diritto)» (sentenza n. 159 del 2019).<br /> 5.5.- Per quanto attiene specificamente all&#8217;istituto del riscatto, il d.lgs. n. 124 del 1993 dispone all&#8217;art. 10, comma 1, che «[o]ve vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità  e termini di esercizio: a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività ; b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all&#8217;art. 9 [ossia i fondi pensione aperti]; c) il riscatto della posizione individuale». Il comma 3-ter prevede che, in caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale dello stesso «è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se giù  viventi a carico dell&#8217;iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita al fondo pensione».<br /> Pertanto, se non decida di aderire a un altro fondo pensione trasferendovi la posizione individuale, esercitando il riscatto il lavoratore riceverà  l&#8217;ammontare della posizione individuale maturata nel periodo di adesione al fondo, costituita dai contributi versati da lui stesso e dal datore di lavoro nonchè dal TFR destinato al fondo, e tenuto conto dei risultati della gestione finanziaria svolta.<br /> 5.6.- Il trattamento tributario di tale provento, inizialmente disciplinato in modo uniforme &#8211; come peraltro rileva la stessa difesa erariale &#8211; per i dipendenti pubblici e privati dal testo unico delle imposte sui redditi, risponde ad alcuni principi con cui il legislatore ha informato la materia: la deducibilità  dal reddito imponibile dei contributi destinati alla previdenza complementare, entro un determinato importo; la esclusione del TFR trasferito alle forme di previdenza complementare dal reddito da lavoro dipendente imponibile dell&#8217;anno in cui è maturato; la tassazione dei rendimenti della gestione finanziaria del fondo pensione direttamente in capo a questo, con conseguente esenzione di tale componente reddituale dall&#8217;imponibile della prestazione erogata all&#8217;aderente.<br /> La disciplina tributaria originariamente prevista per il riscatto della posizione di previdenza complementare sanciva, quindi, l&#8217;assimilazione di tale reddito a quelli di lavoro dipendente, così come in via generale per tutte le «prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate» (art. 50, comma 1, lettera h-bis, t.u. imposte redditi). Lo specifico criterio di tassazione del riscatto dipendeva dalla sua causale e le somme erogate erano considerate imponibili al netto dei redditi giù  assoggettati a imposta (artt. 20, comma 1, e 52, comma 1, lettera d-ter, t.u. imposte redditi), ossia dei contributi destinati a previdenza complementare non in precedenza dedotti dal lavoratore e dei rendimenti conseguiti durante la gestione (sottoposti a tassazione in capo al fondo pensione).<br /> 6.- E&#8217; solo con il d.lgs. n. 252 del 2005 che i regimi tributari del riscatto si differenziano.<br /> Quest&#8217;ultimo, infatti, modificando la disciplina della previdenza complementare, ha mantenuto all&#8217;art. 14 la previsione generale secondo cui, ove vengano meno i requisiti di partecipazione alle forme pensionistiche, gli statuti e i regolamenti delle stesse devono consentire il riscatto, in alternativa al trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica.<br /> Il trattamento fiscale del riscatto, non più¹ contenuto nel t.u. imposte redditi, è stato disciplinato dal medesimo d.lgs. n. 252 del 2005: artt. 14, commi 4 e 5, e 11, comma 6.<br /> Il regime impositivo introdotto dal d.lgs. n. 252 del 2005 prevede che la prestazione erogata dal fondo pensione venga tassata con una ritenuta a titolo d&#8217;imposta e, quindi, in maniera distinta rispetto agli altri redditi del percipiente e senza concorrere a determinarne il reddito complessivo.<br /> Tuttavia, tale regime, come rilevato dal giudice rimettente, non si applica a tutti gli aderenti a forme pensionistiche complementari.<br /> Infatti, se per un verso l&#8217;art. 21, comma 8, del d.lgs. n. 252 del 2005 ha, in via generale, abrogato il d.lgs. n. 124 del 1993, per altro verso, il censurato successivo art. 23, comma 6, ha disposto che «[f]ino all&#8217;emanazione del decreto legislativo di attuazione dell&#8217;articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa».<br /> Con quest&#8217;ultima disposizione il legislatore delegato &#8211; prendendo atto della ormai sopraggiunta scadenza del termine di attuazione della delega contenuta nella menzionata lettera p) dell&#8217;art. 1, comma 2, della legge n. 243 del 2004 &#8211; ha quindi esplicitato che ai dipendenti pubblici dovesse applicarsi esclusivamente e integralmente la previgente normativa.<br /> La individuazione della specifica disciplina applicabile avviene, quindi, in ragione della natura del rapporto di lavoro dell&#8217;aderente a una forma di previdenza complementare e, precisamente, a seconda che egli dipenda da un&#8217;amministrazione pubblica o da un datore di lavoro privato.<br /> Dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 252 del 2005, per effetto della mancata attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all&#8217;art. 1, comma 2, lettera p), della legge n. 243 del 2004, si è dunque originata una distinzione di disciplina con riferimento a vari istituti della previdenza complementare, tra cui il riscatto di una posizione individuale e il connesso regime tributario.<br /> Qui non è in questione l&#8217;esercizio incompleto della delega, che non comporterebbe di per sì© violazione degli articoli 76 e 77 Cost., ove non determinasse «uno stravolgimento della legge di delegazione» (sentenza n. 149 del 2005 e ordinanza n. 283 del 2013). La fattispecie in esame, infatti, è esclusivamente l&#8217;effetto riflesso della parziale attuazione della delega, che ha condotto al risultato normativo di discriminare due fattispecie caratterizzate da una sostanziale omogeneità , con violazione del principio dell&#8217;eguaglianza tributaria e una conseguente incidenza sul contesto sociale.<br /> 7.- La ricostruzione del quadro normativo evidenzia, infatti, che non sono individuabili elementi che giustifichino ragionevolmente una disomogeneità  del trattamento fiscale agevolativo. Tale conclusione trova, peraltro, conferma nella stessa evoluzione legislativa che ha sempre mantenuto equiparate le due posizioni, salva l&#8217;eccezione &#8211; concretizzatasi nella normativa del d.lgs. n. 252 del 2005 &#8211; derivante dalla parentesi dovuta alla mancata attuazione di una parte della legge delega n. 243 del 2004. E&#8217; inoltre significativo che lo stesso legislatore, con l&#8217;art. 1, comma 156, della legge n. 205 del 2017, abbia successivamente provveduto &#8211; pur con l&#8217;eccezione dei montanti delle prestazioni accumulate fino al 1° gennaio 2018 &#8211; a ristabilire una situazione di omogeneità  di trattamento.<br /> 8.- A un diverso esito non possono condurre le argomentazioni dell&#8217;Avvocatura generale.<br /> 8.1.- Sotto un primo profilo, non sono conferenti il richiamo alla stabilità  del rapporto di lavoro pubblico e al maggiore importo dei trattamenti pensionistici obbligatori percepiti dai dipendenti pubblici; e ciù² in disparte l&#8217;assenza di un&#8217;adeguata dimostrazione di questa specifica affermazione.<br /> Nè l&#8217;uno nè l&#8217;altro dei due caratteri sono, in ogni caso, in grado di offrire una valida ragione a sostegno della ragionevolezza della duplice disciplina del trattamento tributario del riscatto, quale prestazione pensionistica complementare: sia che venga percepita da un dipendente privato, sia che venga percepita da un dipendente pubblico. In entrambi i casi, infatti, la prestazione sottoposta a tassazione è composta da contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e dal TFR maturato nel periodo di adesione al fondo.<br /> A fronte di tale dato, se si può affermare che la durata del rapporto di lavoro (specialmente ove a tempo indeterminato) e le garanzie di stabilità  influiscono sul complessivo funzionamento della previdenza complementare per i lavoratori dipendenti, basato sulla continuità  dei conferimenti e sulla durata della gestione a capitalizzazione, quegli stessi elementi sono inidonei a integrare un valido criterio di differenziazione dei lavoratori quali soggetti passivi del rapporto tributario. Ciù² in quanto la stabilità  del rapporto di lavoro non è carattere indefettibile ed esclusivo del settore pubblico; peraltro la disciplina tributaria rimane diversa anche quando l&#8217;aderente sia un dipendente pubblico assunto a tempo determinato.<br /> Quanto all&#8217;entità  del trattamento pensionistico riconosciuto dal sistema di previdenza obbligatorio, l&#8217;argomento dell&#8217;Avvocatura sembra fare riferimento al più¹ favorevole criterio di determinazione della pensione secondo il sistema retributivo; si tratta, perà², di una prospettiva fallace perchè i dipendenti pubblici che possono aderire a un fondo pensione sono coloro ai quali fin dall&#8217;inizio del loro rapporto di lavoro si applicano sia il regime di TFR, sia il nuovo sistema di calcolo contributivo delle pensioni, introdotto dalla legge n. 335 del 1995, al pari dei dipendenti privati. Venendo in rilievo per entrambe le categorie di lavoratori il medesimo criterio di quantificazione del trattamento pensionistico obbligatorio, cade il presupposto su cui dovrebbe poggiarsi la giustificazione del differente trattamento tributario delle prestazioni di previdenza complementare in ragione della natura pubblica o privata del rapporto di lavoro dell&#8217;aderente.<br /> 8.2.- Sotto un secondo profilo, ad avviso dell&#8217;Avvocatura la non irragionevolezza della scelta del legislatore delegato deriverebbe dalle vicende che hanno portato alla progressiva estensione al settore pubblico del TFR, partendo dalla diversa disciplina ed entità  del trattamento di fine servizio (TFS), e dalla differente modalità  di accantonamento del TFR stesso.<br /> Anche tale approccio non coglie la specificità  delle questioni sollevate: il tempo occorso per introdurre il TFR nel settore dell&#8217;impiego pubblico ha condotto alla disciplina contenuta nei d.P.C.m. 20 dicembre 1999 e 2 marzo 2001 che questa Corte ha ritenuto costituire un «punto di equilibrio individuato dal legislatore e dalle parti negoziali, secondo un bilanciamento non irragionevole» tra lavoratori in regime di TFR e lavoratori in regime di TFS, all&#8217;esito di un «laborioso processo di armonizzazione e [della] necessaria gradualità  che lo ha governato» (sentenza n. 213 del 2018). Ciù² premesso, la conseguita possibilità  per i lavoratori pubblici di accedere alla previdenza complementare, con la ulteriore significativa incentivazione a favore di quelli che, ancora in regime di TFS, ritengano più¹ conveniente l&#8217;opzione per il TFR, esclude che i profili evidenziati dalla difesa dello Stato possano tuttora assumere rilievo quali indici della legittima differenziazione del suddetto trattamento tributario.<br /> Con particolare riguardo al meccanismo di accantonamento del TFR dei dipendenti pubblici, se questo &#8211; per esigenze di contenimento delle risorse pubbliche &#8211; implica una temporanea &#8220;sottrazione&#8221; di fonti di finanziamento che i fondi pensione potrebbero altrimenti gestire direttamente, la sua disciplina non influisce perà² sulla quantificazione della posizione individuale maturata dall&#8217;aderente. Infatti, come illustrato (supra, punto 5.2.), ferma rimanendo la destinazione al finanziamento della previdenza complementare impressa anche al TFR fin dall&#8217;adesione al fondo pensione, al momento della cessazione del rapporto di lavoro pubblico l&#8217;istituto gestore (oggi l&#8217;INPS) trasferisce al fondo il montante del TFR maturato, applicandovi lo stesso tasso di rendimento conseguito dal fondo nella gestione dell&#8217;altra componente della posizione individuale, costituita dai contributi periodici.<br /> Pertanto l&#8217;aderente che, al venir meno dei requisiti di partecipazione al fondo, eserciti il riscatto della posizione individuale maturata, vedrà  quest&#8217;ultima calcolata allo stesso modo, sia se dipendente pubblico, sia se dipendente privato.<br /> In conclusione, la peculiare modalità  di gestione del TFR pubblico, mediante un accantonamento virtuale in costanza di rapporto di lavoro, non è idonea a differenziare dal punto di vista funzionale la posizione individuale maturata in un fondo pensione da un dipendente pubblico rispetto a quella maturata da un dipendente privato e, di conseguenza, a giustificare un differente regime tributario del riscatto della posizione medesima.<br /> 9.- Per le esposte considerazioni, la disposizione censurata deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell&#8217;art. 3 Cost. nella parte in cui assoggetta ad imposta il riscatto della posizione individuale ai sensi dell&#8217;art. 52, comma 1, lettera d-ter), del d.P.R. n. 917 del 1986, anzichè ai sensi dell&#8217;art. 14, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 252 del 2005. Risulta pertanto assorbita la censura relativa all&#8217;art. 53 Cost.<br /> Non appare necessario estendere, come invece richiesto dalla parte privata, la dichiarazione di incostituzionalità  anche al terzo periodo dell&#8217;art. 1, comma 156, della legge n. 205 del 2017, con cui il legislatore ha disciplinato anche i rapporti di previdenza complementare in corso a quella data; la tecnica normativa utilizzata, basata su un rinvio alle «disposizioni previgenti», è infatti di per sì© idonea, all&#8217;esito del presente giudizio, a rendere applicabile l&#8217;art. 14, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 252 del 2005, anche ai montanti delle prestazioni accumulate fino al 1° gennaio 2018 e successivamente oggetto di riscatto.<br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell&#8217;art. 52, comma 1, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), anzichè ai sensi dell&#8217;art. 14, commi 4 e 5, dello stesso d.lgs. n. 252 del 2005.</div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2017 n.82</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2017-n-82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2017-n-82/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2017-n-82/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2017 n.82</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Sciarra Sull’illegittimità della mancata previsione di neutralizzazione dei periodi di contribuzione figurativa ai fini dei requisiti pensionistici Assistenza e previdenza – Pensioni civili &#8211; Art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 – Contribuzione figurativa – Cassa integrazione guadagni – Stato di disoccupazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2017-n-82/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2017 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2017-n-82/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2017 n.82</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Sciarra</span></p>
<hr />
<p>Sull’illegittimità della mancata previsione di neutralizzazione dei periodi di contribuzione figurativa ai fini dei requisiti pensionistici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Assistenza e previdenza – Pensioni civili &#8211; Art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 – Contribuzione figurativa – Cassa integrazione guadagni – Stato di disoccupazione – Retribuzione pensionabile – Requisiti pensionistici – Q.l.c. sollevata dal Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro – Asserita violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione – Illegittimità costituzionale;</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>Assistenza e previdenza – Pensioni civili &#8211; Art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 – Contribuzione figurativa – Cassa integrazione guadagni – Stato di disoccupazione – Retribuzione pensionabile – Requisiti pensionistici – Q.l.c. sollevata dal Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro – Asserita violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione – Inammissibilità;</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima;</em><br />
&nbsp;<br />
<em>E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, nella parte in cui non prevede il diritto alla «neutralizzazione» dei periodi di contribuzione per disoccupazione e per integrazione salariale anche oltre i limiti del quinquennio, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
composta&nbsp;dai signori:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Paolo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GROSSI&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giorgio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LATTANZI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nbsp<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Aldo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAROSI&nbsp;&#038;nbs<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Marta&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CARTABIA&nbsp;&nbsp;&#038;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mario Rosario&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MORELLI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giancarlo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CORAGGIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giuliano&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AMATO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Silvana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SCIARRA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Daria&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;de PRETIS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nicolò&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZANON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Augusto Antonio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BARBERA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nbs<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giulio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PROSPERETTI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della&nbsp;legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento che verte tra R. B. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con&nbsp;ordinanza del 2 marzo 2015, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2015.<br />
<em>Visti</em>&nbsp;l’atto di costituzione dell’INPS nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
<em>udito</em>&nbsp;nell’udienza pubblica del 22 novembre 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra;<br />
<em>uditi&nbsp;</em>l’avvocato Sergio&nbsp;Preden&nbsp;per l’INPS e l’avvocato dello Stato Vincenzo&nbsp;Rago&nbsp;per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
<a name="fatto"></a><em>Ritenuto in fatto</em><br />
1.– Con ordinanza del 2 marzo 2015, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2015, il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in riferimento agli&nbsp;artt. 3,&nbsp;36&nbsp;e&nbsp;38 della Costituzione.<br />
Il giudice rimettente censura la norma citata, che determina la retribuzione pensionabile per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, «nella parte in cui non prevede il diritto alla neutralizzazione dei periodi di contribuzione per disoccupazione nei limiti del quinquennio e dei contributi obbligatori, dei contributi per disoccupazione e dei contributi per integrazione salariale anche oltre il limite del quinquennio sempre che, nell’uno e nell’altro caso, gli stessi periodi contributivi non siano necessari per l’integrazione del diritto a pensione».<br />
1.1.– In punto di fatto, il giudice a quo espone di dover decidere sul ricorso proposto da R. B., al fine di escludere dalla determinazione della retribuzione pensionabile i periodi di contribuzione ridotta dal 3 dicembre 1996 al 19 giugno 2010, relativi alla contribuzione figurativa per disoccupazione e per integrazione salariale e alla contribuzione «effettiva da lavoro dipendente».<br />
La parte ricorrente nel giudizio principale ha dedotto di aver percepito, dal 3 dicembre 1996 al 19 giugno 2010, una retribuzione inferiore rispetto a quella precedente e, inoltre, di essere rimasta disoccupata e sospesa in cassa integrazione.<br />
In base a tali deduzioni, la parte ricorrente ha richiesto di escludere dal computo della retribuzione pensionabile – e così di “neutralizzare” – i periodi di contribuzione obbligatoria e figurativa per integrazione salariale, anche oltre il limite del quinquennio, e i periodi contributivi per disoccupazione, che si collocano entro tale limite temporale.<br />
Il giudice a quo, poste tali premesse, ha argomentato che i periodi indicati non sono necessari «per il perfezionamento dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la maturazione del diritto a pensione alla data di compimento dell’età pensionabile» e che la «neutralizzazione» di tali periodi è necessaria, in quanto nessun meccanismo di computo della pensione «può mai danneggiare il lavoratore che continui a lavorare ovvero venga figurativamente considerato come al lavoro, dopo aver maturato un certo importo di pensione».<br />
1.2.– Il giudice rimettente, dopo avere ricostruito gli antecedenti della vicenda, ha preso le mosse dalla giurisprudenza costituzionale in tema di determinazione della retribuzione pensionabile nell’ipotesi di prosecuzione volontaria dei contributi nell’assicurazione obbligatoria (sentenze n. 428 del 1992&nbsp;e&nbsp;n. 307 del 1989) e di periodi di minore retribuzione (sentenza n. 264 del 1994) e di integrazione salariale (sentenza n. 388 del 1995).<br />
Nella prospettiva del giudice a quo, il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), i precetti costituzionali di proporzionalità tra il trattamento pensionistico e la quantità e la qualità di lavoro prestato (art. 36, primo comma, Cost.) e di adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38, secondo comma, Cost.), imporrebbero di negare ogni rilievo ai periodi contributivi meno favorevoli ai fini del calcolo della pensione, quando l’interessato abbia già conseguito la pensione, anche senza tali periodi.<br />
Ad avviso del giudice rimettente, tali princìpi dovrebbero essere estesi anche ai periodi di contribuzione per disoccupazione e alla contribuzione «anche oltre il quinquennio, per tutti i periodi contributivi che non siano utili al fine del conseguimento del diritto a pensione».<br />
2.–&nbsp;Nel giudizio si è costituito l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con memoria del 10 luglio 2015, e ha chiesto di dichiarare manifestamente inammissibile o comunque infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Ravenna.<br />
La difesa dell’INPS imputa al giudice rimettente di non avere offerto una motivazione esaustiva in ordine alla rilevanza della questione proposta.<br />
Il giudice a quo, in particolare, non avrebbe fornito alcun ragguaglio sui periodi contributivi necessari per conseguire la pensione e si sarebbe limitato a indicare come pacifico il fatto che la parte ricorrente maturi il diritto alla pensione, anche senza i periodi che ha chiesto di neutralizzare.<br />
Il giudice rimettente, inoltre, menzionerebbe indistintamente i periodi di disoccupazione entro il quinquennio e i periodi di contribuzione anche oltre il quinquennio, senza individuare alcun limite per la pronuncia di accoglimento della Corte.<br />
3.–&nbsp;Con memoria del 14 luglio 2015, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare irrilevanti, inammissibili e manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna.<br />
In punto di ammissibilità, la difesa dello Stato lamenta, in primo luogo, una carente motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente non avrebbe dato conto delle ragioni che renderebbero ininfluenti, ai fini del sorgere del diritto a pensione, i periodi di contribuzione per integrazione salariale e per disoccupazione.<br />
L’Avvocatura generale dello Stato, inoltre, addebita al giudice rimettente di non avere esplorato la praticabilità di un’interpretazione rispettosa dei precetti costituzionali: i precedenti della Corte avrebbero potuto condurre all’accoglimento del ricorso, con riguardo ai periodi di contribuzione «non necessari per il conseguimento della pensione già maturata, nei limiti del quinquennio».<br />
Nel merito, la questione non sarebbe fondata.<br />
Secondo la difesa dello Stato, può ritenersi plausibile l’equiparazione dei periodi di disoccupazione dell’ultimo quinquennio, «connotati da contribuzione figurativa», agli altri periodi di contribuzione ammessi al beneficio della neutralizzazione e, nondimeno, non appare costituzionalmente obbligata la scelta di «neutralizzare» i periodi di contribuzione oltre il quinquennio: tale limite risponderebbe ad esigenze di certezza, che sarebbero inevitabilmente frustrate con l’estendere a ritroso, per un tempo indeterminato, i periodi di contribuzione suscettibili di essere neutralizzati.<br />
<a name="diritto"></a><em>Considerato in diritto</em><br />
1.– Il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), «nella parte in cui non prevede il diritto alla neutralizzazione dei periodi di contribuzione per disoccupazione nei limiti del quinquennio e dei contributi obbligatori, dei contributi per disoccupazione e dei contributi per integrazione salariale anche oltre il limite del quinquennio sempre che, nell’uno e nell’altro caso, gli stessi periodi contributivi non siano necessari per l’integrazione del diritto a pensione».<br />
La norma censurata dispone che, per le pensioni liquidate dopo il 30 giugno 1982, «la retribuzione annua pensionabile per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti» sia costituita «dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione».<br />
Il giudice a quo assume che tale disciplina, destinata, alla stregua delle convergenti allegazioni delle parti, a regolare la fattispecie controversa, contrasti con il principio di ragionevolezza, consacrato dall’art. 3 Cost. In un sistema che considera per la determinazione della retribuzione pensionabile solo l’ultimo periodo, in linea di massima più favorevole al lavoratore, sarebbe palesemente irragionevole la valutazione di un periodo di minore retribuzione nella base di calcolo della pensione.<br />
Un meccanismo così congegnato pregiudicherebbe il lavoratore che ha già maturato il diritto a pensione, anche senza tale periodo di minore retribuzione: «a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo» corrisponderebbe «una riduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della pensione per effetto della precedente contribuzione» (sentenza n. 264 del 1994).<br />
Tale riduzione della pensione si porrebbe in contrasto anche con l’art. 36, primo comma,&nbsp;Cost.,&nbsp;in quanto sacrificherebbe la proporzionalità tra il trattamento pensionistico e la quantità e la qualità del lavoro prestato durante il servizio attivo.<br />
Sarebbe pregiudicata, per altro verso, l’adeguatezza della prestazione previdenziale, con conseguente violazione dell’art. 38, secondo comma, Cost.<br />
I criteri di determinazione della retribuzione pensionabile non potrebbero in alcun caso «danneggiare il lavoratore che continui a lavorare ovvero venga figurativamente considerato come al lavoro, dopo aver maturato un certo importo di pensione» e imporrebbero di escludere dal computo i periodi che non sono necessari per conseguire il diritto alla pensione.<br />
2.–&nbsp;Devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità formulate in via preliminare dalle parti.<br />
2.1.–&nbsp;L’INPS e l’Avvocatura generale dello Stato hanno denunciato, sotto un primo profilo, la carenza della motivazione in ordine alla rilevanza della questione sollevata.<br />
In particolare, sarebbero meramente assertivi gli argomenti addotti dal giudice rimettente in merito a un aspetto saliente del contendere: il giudice a quo annovera tra le circostanze non contestate il fatto che la parte ricorrente «maturi il diritto alla prestazione senza il periodo oggetto di neutralizzazione che gli arreca danno».<br />
L’INPS, a tale riguardo, evidenzia che il giudice rimettente ha trascurato di accertare se effettivamente il ricorrente conservi «il diritto al trattamento nonostante il taglio dei periodi contributivi indicati nell’atto introduttivo del giudizio».<br />
A tale rilievo si associa anche la difesa dello Stato, che reputa sfornito di ogni prova l’assunto che la parte ricorrente, «per maturare il diritto alla pensione», non debba fruire anche «del periodo di contribuzione per integrazione salariale e per disoccupazione».<br />
L’eccezione deve essere disattesa.<br />
La motivazione in ordine alla rilevanza del dubbio di costituzionalità, pur concisa, non incorre nei profili di inammissibilità segnalati dalle parti.<br />
Nell’indicare come “non contestato” un fatto, che incide sulla rilevanza della questione proposta, il giudice a quo si è conformato alla regola di diritto, oggi enunciata dall’art. 115 del codice di procedura civile, che conferisce una precisa valenza probatoria ai fatti non specificamente contestati dalle parti costituite.<br />
L’INPS e l’Avvocatura generale dello Stato non deducono di avere svolto contestazioni specifiche sui fatti che il giudice rimettente assume come pacifici e si limitano a obiettare che i fatti in esame devono essere suffragati da elementi di prova persuasivi.<br />
Tali rilievi critici non si cimentano con le implicazioni del “principio di non contestazione”, che esclude dall’àmbito delle circostanze controverse, e perciò bisognose di prova, quei fatti costitutivi della pretesa che le parti non abbiano fatto segno di critiche mirate.<br />
2.2.–&nbsp;L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito, in secondo luogo, l’omessa sperimentazione di un’interpretazione adeguatrice.<br />
Alla luce delle reiterate affermazioni del principio di “neutralizzazione della contribuzione”, il giudice rimettente avrebbe potuto interpretare la norma censurata in armonia con i princìpi sanciti dalla Carta fondamentale, senza investire questa Corte della soluzione del dubbio di costituzionalità.<br />
Neppure tale eccezione è fondata.<br />
L’univoco tenore letterale della norma impugnata preclude un’interpretazione adeguatrice, che deve, pertanto, cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale (sentenze n. 36 del 2016&nbsp;e&nbsp;n. 78 del 2012).<br />
Inoltre, le pronunce di questa Corte, nel vagliare l’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, hanno sempre ponderato la peculiarità delle fattispecie di volta in volta scrutinate (la contribuzione volontaria, con riferimento alle diversificate discipline di settore, i periodi di minore retribuzione, l’integrazione salariale), nei rapporti con la determinazione della retribuzione pensionabile (sentenze n. 433,&nbsp;n. 432&nbsp;e&nbsp;n. 201 del 1999,&nbsp;sentenze n. 427 del 1997,&nbsp;n. 388 del 1995,&nbsp;n. 264 del 1994,&nbsp;n. 428 del 1992&nbsp;e&nbsp;n. 307 del 1989).<br />
Le pronunce menzionate, pur presupponendo una ratio&nbsp;decidendi&nbsp;unitaria, intervengono in maniera puntuale sulla normativa applicabile, con valutazioni calibrate sulla specificità delle molteplici situazioni coinvolte.<br />
2.3.–&nbsp;Coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità svolta dall’Avvocatura generale dello Stato, con riguardo alla richiesta di estendere la “neutralizzazione” dei contributi per disoccupazione e integrazione salariale anche oltre i limiti dell’ultimo quinquennio che prelude alla decorrenza della pensione.<br />
Il giudice rimettente equipara la contribuzione per disoccupazione che si colloca nell’ultimo quinquennio alla contribuzione per disoccupazione e per integrazione salariale che copre un periodo più risalente, senza porre in risalto le ragioni idonee a rendere a rime costituzionalmente obbligate l’addizione richiesta a questa Corte.<br />
L’intervento auspicato si riverbera sulla determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, che esprime una scelta eminentemente discrezionale del legislatore (sentenza n. 388 del 1995, punto 4.&nbsp;del&nbsp;Considerato in diritto, e&nbsp;sentenza n. 264 del 1994, punto 3.&nbsp;del&nbsp;Considerato in diritto), volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori.<br />
A fronte di una previsione, incentrata sulla valutazione delle retribuzioni dell’ultimo quinquennio, e del richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, che ha inteso porre rimedio alle incongruenze del meccanismo di calcolo della retribuzione pensionabile nell’arco temporale indicato, il giudice rimettente non illustra le ragioni che allineano alle rime costituzionalmente obbligate l’estensione della “neutralizzazione” anche oltre il quinquennio.<br />
3.–&nbsp;La questione è fondata con riguardo ai periodi di contribuzione per disoccupazione che si situano nelle ultime duecentosessanta settimane lavorative, in riferimento a tutti i parametri costituzionali evocati.<br />
3.1.–&nbsp;Anche nel caso oggetto dell’odierno giudizio di legittimità costituzionale, si applicano i princìpi a più riprese enunciati da questa Corte.<br />
Quando il lavoratore possiede i requisiti assicurativi e contributivi per beneficiare della pensione, la contribuzione acquisita nella fase successiva non può determinare una riduzione della prestazione virtualmente già maturata.<br />
Tale principio è stato enunciato con riguardo alla contribuzione volontaria, sulla scorta della finalità caratteristica di tale forma di contribuzione, che si prefigge di «ovviare agli effetti negativi, ai fini previdenziali, della mancata prestazione di attività lavorativa» e non può risolversi, con «paradossale risultato», in un pregiudizio per il lavoratore (sentenza n. 307 del 1989, punto 2.&nbsp;del&nbsp;Considerato in diritto).<br />
In termini più generali, questa Corte ha in séguito censurato l’irragionevolezza di un meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile, che, pur preordinato a «garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione», correlata all’ultimo scorcio della vita lavorativa, sia foriero di risultati antitetici e incida in senso riduttivo sulla pensione potenzialmente già maturata.<br />
Un meccanismo così strutturato entra in conflitto con i princìpi di proporzionalità fra trattamento pensionistico e quantità e qualità del lavoro prestato durante il servizio attivo (art. 36, primo comma, Cost.) e di adeguatezza delle prestazioni previdenziali (art. 38, secondo comma, Cost.).<br />
In particolare, chiamata a esaminare l’ipotesi di periodi di contribuzione obbligatoria di importo notevolmente inferiore e non necessari ai fini del perfezionamento della minima anzianità contributiva, questa Corte ha ritenuto «irragionevole e ingiusto che a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda una riduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della pensione per effetto della precedente contribuzione» (sentenza n. 264 del 1994, punto 3.&nbsp;del&nbsp;Considerato in diritto).<br />
Questa Corte ha ripreso tali argomentazioni anche nell’ipotesi di contribuzione figurativa del lavoratore collocato in regime di integrazione salariale, che subisce «la falcidia salariale imposta da eventi esterni alla sua volontà» e, in ragione della norma censurata, accusa tale pregiudizio «anche nel successivo trattamento pensionistico» (sentenza n. 388 del 1995, punto 3.&nbsp;del&nbsp;Considerato in diritto).<br />
La natura della contribuzione versata, sia essa volontaria, obbligatoria o figurativa, non riveste alcun rilievo distintivo e non giustifica deroghe a un principio provvisto di valenza generale (sentenze n. 433&nbsp;e&nbsp;n. 201 del 1999,&nbsp;n. 427 del 1997).<br />
3.2.–&nbsp;Nel solco tracciato dalle pronunce di questa Corte si è mossa anche la giurisprudenza di legittimità, oramai consolidata nel ribadire che ogni forma di contribuzione, sopravvenuta rispetto al maturare dell’anzianità assicurativa e contributiva minima, deve essere esclusa dal computo della base pensionabile, ove tale apporto produca un risultato meno favorevole per l’assicurato (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 25 marzo 2014, n. 6966, e 24 novembre 2008, n. 27879). Si è precisato che la “neutralizzazione” non opera per quei periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l’accesso al trattamento pensionistico (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 28 febbraio 2014, n. 4868, e 26 ottobre 2004, n. 20732).<br />
3.3.– Anche dagli sviluppi normativi più recenti, e in particolare dall’art. 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), traspare il ruolo cruciale del meccanismo di “neutralizzazione”, inteso come criterio volto a evitare sperequazioni e disarmonie nella determinazione della retribuzione pensionabile.<br />
4.–&nbsp;Le considerazioni svolte da questa Corte, nell’evolvere di un coerente orientamento, si impongono anche per i periodi di contribuzione per disoccupazione, relativi all’ultimo quinquennio della vita lavorativa.<br />
4.1.–&nbsp;Non è senza significato, a tale riguardo, che la stessa difesa dello Stato ritenga “plausibile” un intervento della Corte, volto ad assimilare i periodi di disoccupazione dell’ultimo quinquennio agli altri periodi di contribuzione ammessi al beneficio della “neutralizzazione”.<br />
Non si ravvisano elementi che inducano questa Corte a disattendere, per i periodi di contribuzione per disoccupazione, la ratio&nbsp;decidendi&nbsp;che l’ha orientata nella valutazione dei periodi di minore retribuzione e di integrazione salariale.<br />
4.2.–&nbsp;Si deve rilevare, anche nella vicenda sottoposta all’odierno vaglio di legittimità costituzionale, che il legislatore, nel delimitare l’arco temporale di riferimento per il computo della retribuzione pensionabile, è vincolato al rispetto del canone di ragionevolezza.<br />
Quando il diritto alla pensione sia già sorto in conseguenza dei contributi in precedenza versati, la contribuzione successiva non può compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata, soprattutto quando sia più esigua per fattori indipendenti dalle scelte del lavoratore.<br />
Sarebbe intrinsecamente irragionevole un meccanismo che, per la fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, si tramutasse in un decremento della prestazione previdenziale, in antitesi con la finalità di favore che la norma persegue, nel considerare il livello retributivo, tendenzialmente più elevato, degli ultimi anni di lavoro.<br />
L’irragionevolezza riscontrata è lesiva, in pari tempo, dei diritti previdenziali del lavoratore, che, con riguardo alla norma censurata, questa Corte riconduce agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.<br />
5.– Si deve pertanto dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima.<br />
<a name="dispositivo"></a>per questi motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">1)&nbsp;<em>dichiara</em>&nbsp;l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima;<br />
2)&nbsp;<em>dichiara</em>&nbsp;l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, nella parte in cui non prevede il diritto alla «neutralizzazione» dei periodi di contribuzione per disoccupazione e per integrazione salariale anche oltre i limiti del quinquennio, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2017.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Silvana SCIARRA, Redattore<br />
Carmelinda MORANO, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2017.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2017-n-82/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2017 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2015 n.191</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-9-2015-n-191/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-9-2015-n-191/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-9-2015-n-191/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2015 n.191</a></p>
<p>Presidente Criscuolo, Redattore Sciarra in tema di trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità Assistenza e previdenza – Art. 60, c. 1 e 3, D.P.R. 23/12/1978, n. 915 – Previsione secondo la quale la madre del militare deceduto per fatto bellico o a causa di servizio, che viva separata dal padre del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-9-2015-n-191/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2015 n.191</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-9-2015-n-191/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2015 n.191</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore Sciarra</span></p>
<hr />
<p>in tema di trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Assistenza e previdenza – Art. 60, c. 1 e 3, D.P.R. 23/12/1978, n. 915 – Previsione secondo la quale la madre del militare deceduto per fatto bellico o a causa di servizio, che viva separata dal padre del de cuius, può beneficiare del diritto alla pensione di riversibilità, a condizione della mancata corresponsione degli alimenti, indipendentemente dalla valutazione della situazione reddituale complessiva annua ai sensi dell’art. 70 del medesimo decreto – Q.l.c. sollevata dalla Corte dei Conti – Asserita violazione degli articoli 3 e 29 della Costituzione – Illegittimità costituzionale parziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 60, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di .pensioni di guerra), nella parte in cui subordinano il diritto alla pensione della madre del militare o del civile deceduto, che viva effettivamente separata dal marito, alla condizione del mancato ricevimento dallo stesso degli alimenti, anche nel caso in cui questi ultimi, aggiunti ad altri eventuali redditi, siano di ammontare non superiore al limite di reddito stabilito ai sensi dell’art. 70 dello stesso decreto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 60, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, nel procedimento vertente tra L.M. e il Ministero della difesa con ordinanza dell’11 novembre 2014, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2015.</p>
<p>Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nella camera di consiglio del 24 giugno 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra.</p>
<p><strong>Ritenuto in fatto</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
1.– Con ordinanza dell’11 novembre 2014 (r.o. n. 249 del 2014), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, nel corso di un giudizio per l’accertamento del diritto della ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 60, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) e, «per connessione», dell’art. 60, primo comma, dello stesso decreto. Tali commi stabiliscono che «Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare» (terzo comma) e che «Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti» (primo comma). La connessione fra terzo e primo comma induce il rimettente a sollevare questioni di legittimità costituzionale per la parte in cui il diritto della madre del militare deceduto per fatto bellico o a causa del servizio – che viva separata dal di lui padre – a beneficiare del trattamento pensionistico di reversibilità è subordinato alla condizione della mancata corresponsione degli alimenti, a prescindere dalla valutazione della sua situazione reddituale complessiva ex art. 70, comma primo, del d.P.R. n. 915 del 1978.<br />
1.1.– Il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto, di essere investito del ricorso, proposto nei confronti del Ministero della difesa, che aveva respinto l’istanza con la quale L.M., madre di un giovane deceduto durante il servizio militare, separatasi dal marito, padre dello stesso giovane, successivamente alla morte del figlio, aveva rivendicato il diritto a percepire la metà della pensione privilegiata di reversibilità, già attribuita al padre del ragazzo, con riguardo al periodo dal 1° agosto 2000 al 31 ottobre 2002, rappresentando, tra l’altro, che nel 1999 il suo reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non risultava superiore al limite reddituale stabilito dall’art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978, ai fini del conferimento dei trattamenti e degli assegni pensionistici.<br />
In data posteriore al 4 ottobre 2000, la competente divisione del Ministero della difesa comunicava a L.M. di aver rigettato l’istanza, poiché, in base alla normativa vigente (legge 17 ottobre 1967, n. 974 recante «Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio» e d.P.R. n. 915 del 1978), titolare avente causa era da intendersi il padre del giovane deceduto. La posizione espressa dal Ministero della difesa si fondava sulla costatazione che, pur essendo L.M. “legalmente separata”, ella percepiva dal coniuge separato, come da sentenza di separazione acquisita agli atti dell’ufficio, un assegno di mantenimento. Successivamente all’accoglimento di un ricorso per la modifica del provvedimento di separazione, previa rinuncia all’assegno di mantenimento, L.M. aveva inoltrato una nuova istanza al Ministero della difesa, al fine di ottenere la propria parte della menzionata pensione privilegiata di reversibilità, provvidenza che le era stata concessa a decorrere dal 10 novembre 2002.<br />
Nel giudizio pendente dinanzi alla Corte rimettente la difesa di L.M. aveva lamentato l’illegittimità del diniego opposto dal Ministero della difesa alla prima delle domande presentate dalla propria assistita, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, terzo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978. L’inciso «ferme restando le altre condizioni», fa riferimento, tra le altre, alla condizione – prevista dal primo comma dello stesso art. 60 – che la madre del militare viva effettivamente separata dal marito «senza comunque riceverne gli alimenti». Tuttavia, all’epoca dell’istanza e dell’impugnato provvedimento di diniego, la richiedente riceveva dal marito non un assegno alimentare, ma un assegno di mantenimento. Qualora l’assegno alimentare fosse stato considerato comprensivo del mantenimento, l’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978 avrebbe violato l’art. 3 Cost., introducendo un’irragionevole discriminazione. Il padre del militare morto per fatto bellico o a causa del servizio e separato (o divorziato) dalla moglie, avrebbe potuto vantare il diritto a percepire l’intera pensione di reversibilità se, in presenza degli altri requisiti richiesti, fosse stato in possesso, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a un determinato importo. Sarebbe invece stato negato alla madre dello stesso militare, separata (o divorziata) dal marito, la metà del medesimo trattamento pensionistico di reversibilità, qualora la stessa avesse percepito gli alimenti o il mantenimento, a prescindere dall’entità degli stessi, ovvero dalla circostanza che, se aggiunti a altri eventuali redditi, superassero il limite reddituale previsto per il marito separato.<br />
Altra irragionevole discriminazione sarebbe riscontrabile tra la madre del militare morto per fatto bellico o a causa del servizio e separata dal marito che percepisca dallo stesso, a titolo di alimenti o di mantenimento, un reddito minimo – privata del diritto alla metà della pensione di guerra, anche se con reddito inferiore al limite legale – e la vedova del militare morto per fatto bellico o a causa del servizio, che contrae nuove nozze. A quest’ultima, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1993, è riconosciuto il diritto, che ha natura risarcitoria, all’intera pensione di guerra, a prescindere dal reddito del nuovo coniuge (art. 1 del d.P.R. n. 915 del 1978).<br />
La difesa di L.M. aveva chiesto, in via principale, l’accoglimento del ricorso e la declaratoria del diritto della ricorrente a percepire la metà della pensione privilegiata di reversibilità nel biennio 2000-2002. In via subordinata, la difesa aveva chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978, nella parte in cui subordina il diritto della moglie separata a percepire il trattamento pensionistico di reversibilità alla mancata corresponsione degli alimenti, a prescindere dalla valutazione della situazione reddituale complessiva della stessa ai sensi del citato art. 70, del medesimo decreto.<br />
1.2.– Il giudice rimettente sviluppa alcune considerazioni in punto di diritto.<br />
1.2.1.– Prima di prendere in esame la normativa censurata, rammenta che, a norma dell’art. 1, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio), «ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità contratta o aggravata per causa di servizio, è attribuita la pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra». Il giudice rimettente evidenzia inoltre che l’art. 57, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, prevede un «ordo successionis» tra i congiunti del militare morto per causa di servizio, atteso che, solo in mancanza del coniuge e di figli del de cuius, il diritto al trattamento pensionistico si trasmette al padre, purché abbia raggiunto i 58 anni o sia comunque inabile a un proficuo lavoro. In mancanza del padre, il trattamento è devoluto alla «madre vedova». In tale ultimo caso, afferma ancora il rimettente, la maturazione del diritto alla pensione è subordinata al solo stato vedovile e non alle condizioni di età o di inabilità a un proficuo lavoro richieste per il padre dalla lettera a) del primo comma dell’art. 57 del d.P.R. n. 915 del 1978. Tale conclusione risulterebbe confermata dall’art. 66, primo comma, dello stesso decreto. La stessa interpretazione sarebbe stata fatta propria anche dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 275 del 2002.<br />
1.2.2.– Passando all’esame della normativa censurata, il giudice rimettente rileva il carattere non innovativo della stessa, poiché un’identica disciplina era dettata dall’art. 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e dall’art. 69 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra). Egli afferma che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata del censurato terzo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978, tra le «altre condizioni» alle quali esso rinvia, deve essere compresa anche quella, prevista dal primo comma dello stesso articolo, che la madre del militare o del civile deceduto non percepisca dal marito «gli alimenti». Argomentando a fortiori, gli «alimenti» dovrebbero intendersi comprensivi dell’assegno di mantenimento, in quanto il trattamento risulterebbe «maggiore» di quello alimentare. Il quadro normativo dovrebbe pertanto, sempre ad avviso della Corte rimettente, così riassumersi: a) l’art. 57 del d.P.R. n. 915 del 1978 devolve il trattamento pensionistico, in caso di premorienza del figlio, privo di coniuge e di prole, al padre, purché questi abbia raggiunto l’età di 58 anni, ovvero sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro e abbia un reddito inferiore alla soglia stabilita, mentre solo in caso di decesso del padre, pregresso o successivo, la pensione è attribuita, o si consolida, in favore della madre vedova, senza alcun ulteriore accertamento; b) l’art. 60 dello stesso decreto pone la madre vedova sullo stesso piano della madre separata, che sia tale al momento del decesso del figlio o che lo sia divenuta per effetto di una separazione posteriore; c) in tale caso, a prescindere dalla verifica dei requisiti di cui all’art. 57 in capo al padre, la pensione è devoluta in favore della madre, in ragione della metà, purché essa non percepisca dal marito l’assegno di mantenimento o gli alimenti. Ne deriverebbe che, nel caso di separazione dei coniugi, anche se sopravvenuta alla morte del figlio militare di leva, si determina in capo ai genitori una vera e propria contitolarità del diritto a ricevere il trattamento pensionistico privilegiato, in deroga all’ordo successionis previsto dall’art. 57 del d.P.R. n. 915 del 1978, così come emergerebbe anche dalla già citata ordinanza n. 275 del 2002 della Corte costituzionale. La madre separata, similmente alla madre vedova, diverrebbe titolare di un autonomo diritto alla pensione privilegiata.<br />
1.3.– Sulla base di tali premesse, il giudice a quo afferma, in punto di non manifesta infondatezza, che il terzo comma e, «per connessione», il primo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978, «nella parte in cui subordinano il diritto della madre del militare deceduto per fatto bellico o a causa del servizio, che viva separata dal di lui padre, a beneficiare del trattamento pensionistico di reversibilità a condizione della mancata corresponsione degli “alimenti” a prescindere dalla valutazione della sua situazione reddituale complessiva ex art. 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 915/1978», si pongono in contrasto con gli invocati parametri costituzionali sotto diversi profili.<br />
1.3.1.– Le norme impugnate violerebbero, anzitutto, l’art. 3 Cost., in considerazione dell’irragionevole disparità di trattamento riservato alla madre del militare deceduto per fatto bellico o a causa del servizio separata dal marito, il cui diritto alla pensione privilegiata ordinaria di reversibilità risulta subordinato alla condizione della mancata percezione degli alimenti (ancorché inferiori al limite di reddito stabilito ai sensi dell’art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978 per la liquidazione di tale beneficio ai genitori, collaterali e assimilati), rispetto alla madre vedova, il cui diritto alla medesima pensione è riconosciuto a prescindere dal superamento del reddito indicato.<br />
L’irragionevolezza di tale disparità di trattamento sarebbe resa palese, secondo il rimettente, dal fatto che la madre separata è titolare, al pari della madre vedova, di un autonomo diritto alla pensione, per la cui liquidazione dovrebbe perciò tenersi conto soltanto della situazione reddituale della genitrice, a prescindere dagli alimenti da lei percepiti e dalle condizioni economiche dell’ex (o di un eventuale nuovo) marito, al momento dell’insorgenza, così come al momento dell’attribuzione del diritto. Il giudice a quo sottolinea altresì che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 361 del 1993, ha chiarito la natura risarcitoria del trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità, nonché l’autonomia del diritto a tale beneficio della vedova del militare deceduto per fatto bellico o a causa del servizio, rispetto al contesto reddituale in cui ella si viene a trovare per effetto delle nuove nozze. Lo stesso rimettente asserisce infine che al trattamento pensionistico attribuibile ai genitori e, in particolare, alla madre vedova o separata del militare deceduto, dovrebbe riconoscersi la stessa funzione di «sostentamento del coniuge superstite che prima era assicurato dal reddito del de cuius, garantendo al beneficiario la protezione dalle conseguenze negative derivate dalla morte del congiunto» riconosciuta al trattamento pensionistico di reversibilità dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 70 del 1999, n. 495 del 1993 e n. 286 del 1987 e, per le pensioni di guerra, con la sentenza n. 405 del 1993.<br />
1.3.2.– I commi terzo e primo dell’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978 violerebbero inoltre l’art. 3 Cost. «per manifesta irragionevolezza e disparità di trattamento», poiché risulterebbero «parificati emolumenti di natura completamente diversa», costituiti, da un lato, dagli assegni alimentari e di mantenimento e, dall’altro, dal trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità. A proposito di tale diversa natura degli emolumenti, il rimettente rappresenta che l’assegno alimentare assolve a una funzione meramente solidaristica, così come, in parte, l’assegno di mantenimento, che ha anche la funzione di «riequilibrare il rapporto coniugale, (stante l’ultrattività dell’obbligo di solidarietà economica e morale di cui all’art. 143 c.c.)». Quest’ultimo assegno, a norma dell’art. 156 del codice civile, non presuppone lo stato di bisogno né la prova dell’impossibilità di procurarsi propri redditi da parte del coniuge richiedente.<br />
Diversamente, il trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità avrebbe una finalità prevalentemente risarcitoria (Corte costituzionale n. 361 del 1993). Mentre gli assegni periodici costituiscono, per il coniuge che li percepisce, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 50, primo comma, lettera i, e 52, primo comma, lettera c, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»), il trattamento pensionistico di guerra, anche nel caso di reversibilità, è irrilevante, oltre che ai fini fiscali, anche ai fini previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 915 del 1978.<br />
1.3.3.– Secondo la Corte rimettente, le norme censurate violerebbero, in terzo luogo, gli artt. 3 e 29 Cost. perché comporterebbero un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi.<br />
Con riguardo a tale profilo di censura, il giudice a quo ricorda che la Corte costituzionale ha in più occasioni affermato l’estraneità della disciplina dei trattamenti pensionistici rispetto ai diritti e doveri reciproci all’interno della famiglia. L’art. 29 della Costituzione salvaguarda essenzialmente i contenuti e gli scopi etico-sociali della famiglia (sentenza n. 70 del 1999).<br />
Lo stesso giudice prosegue affermando che: a) l’art. 29 Cost. ha trovato attuazione nell’introduzione, da parte del legislatore ordinario, di una struttura della famiglia di tipo orizzontale o paritario fondata proprio sul principio dell’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi previsto da tale disposizione costituzionale; b) poiché la separazione personale non determina la cessazione del matrimonio, i princípi costituzionali che governano il «menage coniugale sopravvivono, pur venendo meno l’obbligo di convivenza e fedeltà»; c) in caso di separazione personale, stante la cessazione dell’unità familiare, non dovrebbero «trovare spazio» i «limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare» menzionati nel secondo comma dell’art. 29 Cost.<br />
In considerazione di ciò, ad avviso del rimettente, non si comprenderebbe la ragione della scelta legislativa per cui, mentre il diritto del marito all’intero trattamento pensionistico è subordinato alle già indicate condizioni del raggiungimento del limite di età di 58 anni oppure dell’inabilità a qualsiasi lavoro, se il suo reddito non supera il limite previsto dall’art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978, la moglie separata, benché equiparata alla madre vedova, non possa beneficiare di neanche metà della pensione solo in quanto percepisca un assegno alimentare o di mantenimento, anche se inferiore all’indicato limite reddituale.<br />
1.3.4.– Secondo la Corte rimettente, le norme censurate violerebbero, infine, l’art. 3 Cost., poiché, condizionando il diritto alla pensione della moglie separata alla mancata percezione degli alimenti, introdurrebbero una deroga alla disciplina generale dell’art. 58 del d.P.R. n. 915 del 1978, in tema di condizioni economiche per la liquidazione della pensione ai genitori (oltre che ai collaterali e assimilati), così irragionevolmente discriminando la madre separata.<br />
A tale proposito, il giudice a quo evidenzia che il limite reddituale previsto dall’art. 70, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, cui fa rinvio il secondo comma del citato art. 58, è stato progressivamente elevato, dapprima con decreti del Ministro del tesoro e, successivamente, dall’art. 2 della legge 18 agosto 2000, n. 236 (Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra).<br />
Ad avviso del giudice a quo non si comprenderebbe per quale ragione il «tetto» reddituale, applicabile ai genitori in quanto tali, debba subire una «sostanziale elusione» nel caso della madre separata, specialmente se quest’ultima, per effetto della morte del figlio e della sopravvenuta separazione, venga a soffrire di una situazione di particolare bisogno e vulnerabilità, anche sotto il profilo morale.<br />
1.4.– Quanto alla rilevanza delle questioni, la rimettente Corte dei conti sottolinea che esse si presentano nel ricorso sottoposto al proprio esame separate e distinte dal petitum (Corte costituzionale n. 38 del 2009 e n. 4 del 2000). Quest’ultimo consiste nell’accertamento del diritto della ricorrente alla metà del trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità, dopo la morte del figlio per causa di servizio, nel periodo in cui la stessa godeva, in conseguenza della sopravvenuta separazione, dell’assegno di mantenimento corrispostole dal marito.<br />
Il giudice a quo precisa inoltre che le disposizioni in materia di pensioni di cui al d.P.R. n. 915 del 1978 sono rilevanti per effetto del rinvio operato dall’art. 92, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). In virtù dello stesso, la disciplina in materia di assegnazione della pensione indiretta di guerra è applicabile con riguardo all’individuazione dei requisiti necessari per la concessione della pensione privilegiata indiretta in favore dei genitori del dipendente pubblico deceduto per causa di servizio. Conclude il rimettente che il mancato esercizio del diritto di opzione previsto dal terzo comma del citato art. 92, «rende attuale e rilevante la questione di legittimità».<br />
2.– È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili o infondate.<br />
2.1.&#8722; La difesa statale eccepisce anzitutto la manifesta irrilevanza delle questioni, poiché l’impugnato art. 60, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978 condiziona il diritto alla pensione della madre separata al mancato ricevimento, da parte della stessa, «degli alimenti», mentre la ricorrente nel giudizio a quo percepiva non gli alimenti di cui all’art. 433 cod. civ., ma l’assegno di mantenimento previsto dall’art. 156, primo comma, cod. civ. Contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza di rimessione, non sarebbe possibile interpretare la menzionata locuzione come comprensiva dell’assegno di mantenimento, stante il tenore testuale della stessa.<br />
2.2.&#8722; Per il caso in cui si ritenesse invece di accogliere l’opposta più ampia interpretazione del termine «alimenti», nel merito delle sollevate questioni, l’Avvocatura generale dello Stato, premette che dalla motivazione della già menzionata ordinanza n. 275 del 2002 della Corte costituzionale emerge che l’equiparazione della madre separata alla madre vedova ha lo scopo di attribuire alla prima un diritto alla pensione autonomo, eventualmente concorrente con quello del marito. Deduce, inoltre, che le due situazioni della vedovanza e della separazione non sono tra loro comparabili e che la scelta legislativa di attribuire alla moglie separata metà della pensione spettante al marito separato, solo nel caso in cui la prima non riceva gli alimenti, appare ragionevole e non discriminatoria proprio in ragione delle intrinseche ed evidenti differenze tra i due status.<br />
Infine, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 275 del 2002, non sarebbe possibile prospettare una disparità di trattamento tra i coniugi, né sarebbe utile invocare l’art. 29 Cost., tenuto conto di quanto asserito dalla stessa Corte costituzionale nella già citata sentenza n. 70 del 1999, circa l’esclusione della normativa pensionistica dalle norme che governano diritti e doveri all’interno della famiglia.</p>
<p><strong>Considerato in diritto</strong></p>
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1.– La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 60, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) e «per connessione» dell’art. 60, primo comma, dello stesso decreto «nella parte in cui subordinano il diritto della madre del militare deceduto per fatto bellico o a causa del servizio, che viva separata dal di lui padre, a beneficiare del trattamento pensionistico di reversibilità alla condizione della mancata corresponsione degli “alimenti” a prescindere dalla valutazione della sua situazione reddituale complessiva ex art. 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 915/1978».<br />
Le disposizioni impugnate sono collocate nell’àmbito della disciplina del diritto alle pensioni indirette di guerra. L’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978 riguarda, in particolare, il diritto alla pensione dei genitori separati e della madre vedova passata a nuove nozze. I commi impugnati stabiliscono, rispettivamente, che «Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti» (primo comma) e che «Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare» (terzo comma).<br />
Il giudice rimettente precisa di essere investito del giudizio sul ricorso per l’accertamento del diritto alla metà della pensione privilegiata di reversibilità, proposto dalla madre di un giovane deceduto per causa di servizio durante il servizio militare. La madre, successivamente separatasi dal marito, riceveva da quest’ultimo un assegno di mantenimento.<br />
Secondo il giudice a quo, le disposizioni impugnate, subordinando il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità della madre del militare (o del civile) deceduto, che viva separata dal marito, alla condizione che ella non riceva da questi gli alimenti, si pone in contrasto con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall’art. 3 Cost. Si creerebbe, infatti, un’irragionevole discriminazione della madre separata rispetto alla madre vedova. Il diritto alla pensione è riconosciuto ai genitori alla sola condizione che questi non superino il limite di reddito di cui all’art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978. Gli alimenti sarebbero irragionevolmente parificati al trattamento pensionistico di reversibilità, nonostante la diversa natura degli emolumenti.<br />
Ad avviso dello stesso rimettente, la normativa denunciata víola inoltre gli artt. 3 e 29 Cost., in quanto comporta un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi e, in particolare, un deteriore trattamento della madre separata rispetto al marito, padre del militare deceduto. Al padre il diritto alla pensione è infatti riconosciuto, una volta raggiunto il limite di età di 58 anni o quando sia divenuto inabile a qualsiasi proficuo lavoro, alla sola condizione che non superi il limite reddituale di cui al citato art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978.<br />
2.– Preliminarmente vengono in rilievo alcuni profili relativi all’incidentalità ed alla rilevanza delle sollevate questioni.<br />
2.1.– Sotto il primo aspetto, deve osservarsi che – come adeguatamente motivato dalla Corte rimettente – il petitum su cui essa è chiamata a pronunciarsi è separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate. Queste ultime si configurano come meramente strumentali rispetto alla tutela richiesta al rimettente e, pertanto, ammissibili (ex plurimis, sentenze n. 38 del 2009 e n. 84 del 2006).<br />
2.2.– Sotto il secondo aspetto, il giudice a quo assume, in particolare, che per l’individuazione delle condizioni di spettanza della pensione privilegiata di reversibilità ai congiunti del militare deceduto per causa di servizio deve farsi applicazione della disciplina dettata in materia di pensioni indirette di guerra.<br />
2.2.1.– L’interpretazione del rimettente non è implausibile. Infatti, essa discende dal fatto che l’art. 1, comma 1, della legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio), rinvia alle «disposizioni in materia di pensioni di guerra», nel cui àmbito sono compresi i censurati commi primo e terzo dell’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978. Analogo rinvio alle «disposizioni in materia di pensioni di guerra» è operato dall’art. 92, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), per l’individuazione delle «condizioni» di spettanza della pensione privilegiata di reversibilità ai congiunti del dipendente statale che sia deceduto per causa di servizio.<br />
Il rimettente dà conto del mancato esercizio, da parte della ricorrente, della facoltà di opzione prevista dal secondo comma dell’art. 1 della legge n. 974 del 1967 e dal terzo comma, primo periodo, dell’art. 92 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che consentono di scegliere un trattamento pensionistico diverso da quello risultante dall’applicazione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra.<br />
2.2.2.– L’Avvocatura generale dello Stato ha dedotto l’irrilevanza delle questioni sollevate, in considerazione del fatto che la lettera dell’art. 60, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, condiziona il diritto alla pensione della madre separata al mancato ricevimento degli «alimenti», mentre la ricorrente nel giudizio principale riceveva dal marito non gli alimenti ma un assegno di mantenimento. L’eccezione proposta dall’Avvocatura generale non è fondata. Anche in questo caso, infatti, l’interpretazione fatta propria dal rimettente, secondo cui la locuzione «alimenti» deve intendersi comprensiva dell’assegno di mantenimento, deve ritenersi non implausibile, alla stregua dell’argomento a fortiori – utilizzato dallo stesso giudice a quo – per cui l’esclusione del diritto alla pensione per la madre che riceva dal marito gli alimenti e, quindi, un assegno diretto a venire incontro alle sole più elementari esigenze di vita, dovrebbe valere, a maggior ragione, anche nel caso in cui ella vanti nei confronti del coniuge un diritto di contenuto più ampio, quale è quello al mantenimento, volto a soddisfare qualsivoglia esigenza di vita, anche non strettamente necessaria alla sopravvivenza (nel senso che l’assegno alimentare rappresenta un “minus” necessariamente ricompreso in quello di mantenimento, si è espressa, del resto, anche la prima sezione civile della Corte di cassazione; ex plurimis, sentenze 8 maggio 2013, n. 10718 e 28 gennaio 2008, n. 1761).<br />
2.2.3.– Sempre a proposito della rilevanza delle questioni, il giudice a quo ha precisato che la ricorrente nel giudizio principale, negli anni per cui ha richiesto l’accertamento del proprio diritto alla pensione, era in possesso, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare non superiore al limite stabilito ai sensi dell’art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978.<br />
3.– Nel merito, la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. per l’ingiustificata disparità di trattamento della madre separata rispetto alla madre vedova è fondata.<br />
3.1.– Occorre preliminarmente chiarire che l’esame di tale questione dovrebbe, a rigore, essere limitato alla disciplina che subordina alla condizione del mancato ricevimento degli alimenti il diritto alla pensione della madre che si sia separata dopo il decesso del figlio. A ciò fa riferimento la normativa che regola la fattispecie oggetto del giudizio principale. Tuttavia, poiché anche il diritto alla pensione della madre che, al momento del decesso del figlio, già viveva effettivamente separata dal marito, è sottoposto a identica disciplina, la valutazione di questa Corte involge necessariamente anche quest’ultima, da intendersi intrinsecamente collegata alla prima. Lo stesso petitum del rimettente, del resto, prescinde dalla circostanza dell’anteriorità o della posteriorità della separazione della madre rispetto al decesso del figlio.<br />
3.2.– Nell’ordinamento delle pensioni di guerra, l’attribuzione della pensione ai genitori è regolata, anzitutto, dall’art. 57 del d.P.R. n. 915 del 1978. Tale disposizione – espressione del rigido ordine di precedenza nell’attribuzione del trattamento che caratterizza, con poche eccezioni, il sistema pensionistico di guerra (sentenza n. 399 del 1994; ordinanza n. 275 del 2002) – stabilisce, al primo comma, che, in mancanza del coniuge o di figli con diritto a pensione del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra, il trattamento pensionistico è attribuito, in via prioritaria, al padre, purché abbia raggiunto l’età di 58 anni ovvero sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro, e, soltanto in via successiva, alla madre vedova, indipendentemente dalla sua età e abilità al lavoro (ordinanza n. 275 del 2002). Il diritto della madre alla pensione, dunque, sussiste solo se il padre non è più in vita (ordinanza n. 275 del 2002).<br />
In caso di separazione tra i coniugi, i censurati primo e terzo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978, equiparando alla madre vedova quella effettivamente separata dal marito – che sia tale alla data della morte del figlio (primo comma) o che sia divenuta tale per effetto di una separazione successiva (terzo comma) – riconoscono a quest’ultima, pur essendo in vita il padre, un autonomo diritto alla pensione. Si tratta di un diritto sottoposto alla condizione che la madre separata non riceva dal marito gli alimenti. A norma del secondo comma dello stesso art. 60, la pensione deve essere divisa in parti uguali tra i genitori, nel caso in cui il marito sia il padre del militare o del civile deceduto e possegga i requisiti di legge per conseguirla. In questa ipotesi si determina una contitolarità del diritto alla pensione in capo a entrambi i genitori.<br />
In aggiunta ai menzionati requisiti soggettivi, l’art. 58 del d.P.R. n. 915 del 1978 stabilisce le condizioni economiche che consentono la liquidazione della pensione ai genitori. Questi ultimi, a causa della morte del figlio, potrebbero trovarsi privi dei «necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell’aiuto che lo stesso loro prestava al momento della morte». La ratio della norma è tale da configurare una potenziale partecipazione del figlio deceduto alla conduzione della famiglia, sulla scorta di una presunzione circa il sostegno economico che lo stesso avrebbe potuto fornire. Per questo, l’accesso al trattamento pensionistico privilegiato deve essere negato quando le condizioni economiche superano la soglia prevista dall’art. 70.<br />
L’art. 70 prevede, infatti, che il trattamento pensionistico sia liquidato al richiedente quando lo stesso, in presenza degli altri requisiti richiesti, sia in possesso, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a un determinato ammontare (più volte innalzato e da ultimo elevato, dall’art. 2, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 236, recante «Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra»). Lo stesso limite reddituale è inoltre adeguato automaticamente ogni anno ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera g), della legge 6 ottobre 1986, n. 656, recante «Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra»). Con riguardo alla funzione del limite reddituale previsto dall’art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978, questa Corte ha chiarito che la discrezionalità del legislatore nella materia è correlata alle politiche di bilancio e di allocazione della spesa pubblica. L’atto risarcitorio, costituito dalla pensione di guerra, da intendersi quale espressione della solidarietà nazionale, ben può essere attribuito solo a quanti non abbiano un reddito superiore a una certa soglia (sentenza n. 405 del 1993).<br />
3.3.– Dal quadro normativo prima delineato si ricava che il trattamento previsto per la madre separata si discosta dalle condizioni per l’attribuzione della pensione ai genitori del militare o del civile deceduto. Solo per la madre separata si profila, secondo i censurati commi primo e terzo dell’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978, la condizione del mancato ricevimento degli alimenti da parte del marito.<br />
Nell’attribuire rilievo alla titolarità del diritto agli alimenti, in senso ostativo alla liquidazione della pensione, quando ne sia beneficiaria la donna separata e nel caso di obbligo posto a carico del marito di lei, le norme impugnate riflettono una non più accettabile concezione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, da ritenersi superata nel costume e nella coscienza sociale diffusa. Essa è caratterizzata dalla dipendenza economica della moglie separata dal marito, cui è riconosciuto, in via prioritaria, il ruolo di provvedere al suo sostentamento.<br />
In tutti i casi in cui – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – l’ammontare degli alimenti (o, secondo la non implausibile interpretazione del rimettente, del mantenimento) sia inferiore al limite di cui al menzionato art. 70, il possesso del reddito derivante dagli stessi viene a costituire, per la madre separata, un vero e proprio elemento ostativo alla concessione della pensione.<br />
Da questo dato oggettivo si ricava l’ingiustificata disparità di trattamento riservata alla madre separata rispetto alla madre vedova. Una tale discriminazione non trova idonea giustificazione nella particolare natura del reddito derivante dall’assegno periodico alimentare (o di mantenimento) corrisposto dal coniuge. Essa lascia trapelare una concezione dei rapporti familiari caratterizzata da una mancanza di autonomia economica della moglie, superata dall’ormai acquisito principio della parità tra i coniugi. L’origine del reddito non può costituire una valida ragione giustificativa della ravvisata disparità di trattamento.<br />
Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione del principio di eguaglianza invocato dal giudice rimettente quale parametro di costituzionalità, dell’art. 60, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, nella parte in cui subordinano il diritto alla pensione della madre del militare o del civile deceduto, che viva effettivamente separata dal marito, alla condizione del mancato ricevimento dallo stesso degli alimenti, anche nel caso in cui questi ultimi, aggiunti ad altri eventuali redditi diano luogo a un ammontare non superiore al limite di reddito stabilito ai sensi dell’art. 70 dello stesso decreto.<br />
4.– In conseguenza dell’accoglimento delle questioni sotto i profili scrutinati, resta assorbito l’esame delle ulteriori censure prospettate dal rimettente.</p>
<p><strong>per questi motivi</strong></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 60, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di .pensioni di guerra), nella parte in cui subordinano il diritto alla pensione della madre del militare o del civile deceduto, che viva effettivamente separata dal marito, alla condizione del mancato ricevimento dallo stesso degli alimenti, anche nel caso in cui questi ultimi, aggiunti ad altri eventuali redditi, siano di ammontare non superiore al limite di reddito stabilito ai sensi dell’art. 70 dello stesso decreto.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.<br />
Alessandro CRISCUOLO, Presidente<br />
Silvana SCIARRA, Redattore<br />
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2015.</p>
<p>
&nbsp;</p>
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