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	<title>Assistenza e previdenza-Enti pubblici di previdenza ed assistenza Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Assistenza e previdenza-Enti pubblici di previdenza ed assistenza Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Gli affidamenti dei servizi sociali tra disciplina eurounitaria e diritto interno</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-affidamenti-dei-servizi-sociali-tra-disciplina-eurounitaria-e-diritto-interno/">Gli affidamenti dei servizi sociali tra disciplina eurounitaria e diritto interno</a></p>
<p>Sommario: 1. Tutela dei diritti sociali ed interessi antagonisti; 2. L&#8217;originaria indifferenza dell&#8217;ordinamento sovranazionale per i servizi sociali; 3. La progressiva rilevanza dei servizi sociali nel processo di integrazione europea; 4. L&#8217;espansione temperata del diritto europeo nel settore dei servizi sociali; 5. La disciplina degli affidamenti dei servizi sociali nelle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-affidamenti-dei-servizi-sociali-tra-disciplina-eurounitaria-e-diritto-interno/">Gli affidamenti dei servizi sociali tra disciplina eurounitaria e diritto interno</a></p>
<div style="text-align: justify;">Sommario: 1. Tutela dei diritti sociali ed interessi antagonisti; 2. L&#8217;originaria indifferenza dell&#8217;ordinamento sovranazionale per i servizi sociali; 3. La progressiva rilevanza dei servizi sociali nel processo di integrazione europea; 4. L&#8217;espansione temperata del diritto europeo nel settore dei servizi sociali; 5. La disciplina degli affidamenti dei servizi sociali nelle Direttive UE del 2014; 6. La disciplina nazionale degli affidamenti dei servizi sociali nel Codice dei contratti pubblici; 7. Le disposizioni introdotte dal Codice del Terzo settore; 8. L&#8217;improcrastinabile esigenza di coordinamento della disciplina nazionale degli affidamenti di servizi sociali.<br />  <br /> <strong><em>1. Tutela dei diritti sociali ed interessi antagonisti     </em></strong></p>
<p> Già all&#8217;inizio del Novecento, autorevole dottrina metteva in luce la rilevanza della dimensione sociale sottesa alla funzione pubblica, evidenziando che «è uopo che esista un diritto dell&#8217;amministrazione sociale che sarà parte del diritto amministrativo in genere»<a title="">[1]</a>. Con estrema lucidità e lungimiranza, veniva così segnalata l&#8217;esigenza di rinvenire nell&#8217;alveo amministrativo un peculiare segmento di funzioni pubbliche preordinate all&#8217;adozione delle misure necessarie a far fronte allo stato di bisogno delle persone in difficoltà. <br /> Sulla scorta di tale impostazione, diffusamente rappresentata anche in seno all&#8217;assemblea costituente, la Carta fondamentale ha formalizzato il principio di solidarietà sociale, attribuendo espressamente alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale che impediscono «il pieno sviluppo della persona umana e l&#8217;effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all&#8217;organizzazione politica, economica e sociale del Paese»<a title="">[2]</a>.<br /> Nonostante l&#8217;espressa copertura costituzionale, le politiche sociali hanno tradizionalmente rappresentato un settore particolarmente complesso, in quanto, a differenza delle classiche libertà negative garantite dallo Stato liberale, l&#8217;attuazione dei diritti sociali necessita di apposite misure positive, approntate da un sistema di <em>welfare</em>all&#8217;uopo istituito, idonee a garantire la tutela concreta ed effettiva di situazioni giuridiche astrattamente proclamate dalle fonti costituzionali e legislative<a title="">[3]</a>.   <br /> Sicché, nell&#8217;ampio <em>genus</em>dei servizi pubblici, i servizi sociali ricomprendono «tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia»<a title="">[4]</a>. Essi, si connotano per una stretta inerenza alla persona<a title="">[5]</a>, essendo preordinati al superamento delle situazioni di bisogno e di disagio che ostano alla sua piena realizzazione nella società<a title="">[6]</a>.<br /> Proprio la necessità di un continuo intervento del potere pubblico, in sede sia programmatica che esecutiva, ha ingenerato problemi di non poco momento, specie ove l&#8217;attuazione delle politiche sociali ha dovuto confrontarsi con valori opposti e <em>prima facie</em>inconciliabili, come gli interessi di natura economico-finanziaria che, soprattutto in un periodo di congiuntura economica sfavorevole o di vera e propria recessione, ostano alla generale ed incondizionata erogazione di prestazioni a carico del sistema pubblico. <br /> A ciò si aggiunga la rilevanza sempre crescente delle istanze pro-concorrenziali, imposte dall&#8217;Unione Europea nella prospettiva dell&#8217;integrazione economica e monetaria, sui sistemi di gestione ed organizzazione dei servizi sociali.<br /> Se ne ha prova nelle modalità di affidamento dei servizi sociali, che cercano di contemperare solidarietà e valori sociali, da un lato, concorrenza ed interessi economici, dall&#8217;altro<a title="">[7]</a>. Seppure la disciplina europea è ispirata a tutelare la <em>par condicio</em>degli operatori economici e la concorrenza<a title="">[8]</a>, l&#8217;applicazione delle regole comuni sugli appalti pone evidenti difficoltà nell&#8217;affidamento di servizi connotati da una marcata valenza sociale e solidaristica, in cui entrano in gioco interessi e valutazioni che esulano da una prospettiva esclusivamente economica e concorrenziale<a title="">[9]</a>. <br />  <br /> <strong><em>2. L&#8217;originaria indifferenza dell&#8217;ordinamento sovranazionale per i servizi sociali</em></strong></p>
<p> In passato, la materia dei diritti sociali è stata interessata solo marginalmente dal processo di integrazione europea, risultando per lo più devoluta alla legislazione dei singoli Stati membri. <br /> I servizi sociali, in quanto caratterizzati da prestazioni marcatamente personali e di diretta prossimità nei confronti degli individui, sono stati fisiologicamente ricondotti, in virtù dei principi di sussidiarietà e prossimità<a title="">[10]</a>, alla sfera di competenza delle Istituzioni pubbliche più vicine alla collettività di riferimento, siano essi gli Stati<a title="">[11]</a>o gli Enti territoriali<a title="">[12]</a>. <br /> Anzi, proprio alla luce della stretta correlazione che avvince i servizi sociali alla collettività territoriale, gli Stati membri hanno mostrato una certa ritrosia nel consentire interferenze e limitazioni di sovranità in un settore in cui le cui scelte organizzative risultano fortemente intrise e condizionate dalle tradizioni etiche e culturali di ciascun Paese<a title="">[13]</a>.<br /> Sotto altro profilo, in ragione delle finalità prevalentemente economiche e concorrenziali che originariamente ispirarono i padri fondatori della Comunità europea, l&#8217;ordinamento euro-unitario ha riservato in passato al settore dei diritti sociali un&#8217;attenzione del tutto marginale, improntando la propria azione sulla tutela delle sole libertà economiche, strumentali alla realizzazione del mercato unico e dell&#8217;unione economica e doganale<a title="">[14]</a>. <br /> In materia di servizi pubblici, com&#8217;è noto, la disciplina europea distingue all&#8217;interno dei Servizi di interesse generale (c.d. «SIG»), i Servizi di interesse economico generale (c.d. «SIEG»<a title="">[15]</a>), riferendosi a quelle attività a rilevanza economica tese all&#8217;assolvimento di funzioni di interesse generale ed assoggettate ad obblighi di servizio pubblico<a title="">[16]</a>. Alla luce della rilevanza economica sottesa alle attività svolte, i SIEG sono stati sempre pacificamente sottoposti alla disciplina euro-unitaria sulla concorrenza.  <br /> Di converso, i servizi sociali, in quanto riferiti ad attività prive di rilevanza economica e connotate da un considerevole valore solidaristico, venivano ricondotti alla categoria dei Servizi di interesse generale a carattere non economico, espunti dall&#8217;ambito di applicazione del diritto comunitario e demandati alla competenza degli Stati membri<a title="">[17]</a>.<br /> In riferimento ai servizi sociali, in particolare, si riteneva che la matrice solidaristica sottesa alle prestazioni assistenziali fosse sintomatica della irrilevanza economica delle attività svolte, con conseguente neutralità di tale settore rispetto al processo di integrazione economica perseguito. <br /> Tale impostazione, volta a prefigurare il rapporto tra «economicità» e «solidarietà» in termini di assoluta incompatibilità e di reciproca esclusione, era sostenuta e costantemente ribadita dalle Istituzioni europee. La Commissione rilevava espressamente che «molte attività esercitate da enti le cui funzioni sono principalmente sociali, che non realizzano profitti e non si prefiggono di svolgere un&#8217;attività industriale o commerciale, sono di norma escluse dall&#8217;applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza e di mercato interno»<a title="">[18]</a>.<br /> Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia era costante nel sostenere l&#8217;inapplicabilità del diritto comunitario sulla concorrenza rispetto a normative nazionali volte a consentire «ai soli operatori privati che non perseguono fini di lucro di partecipare alla realizzazione di un sistema socio-assistenziale mediante la stipula di convenzioni che danno diritto al rimborso da parte dello Stato dei costi di servizi socio-assistenziali a rilevanza sanitaria»<a title="">[19]</a>.  <br /> Proprio l&#8217;estromissione del settore dall&#8217;ambito di applicazione della disciplina europea ha consentito per lungo tempo agli Stati membri di disporre di ampia autonomia e discrezionalità nella gestione degli affidamenti di servizi sociali, esercitate in genere attraverso forme di affidamento diretto del servizio in favore di enti privati <em>no profit</em>.<br />  <br /> <strong><em>3. La progressiva  rilevanza dei servizi sociali nel processo di integrazione europea </em></strong></p>
<p> L&#8217;approccio iniziale serbato dall&#8217;ordinamento europeo nei confronti delle politiche sociali è mutato radicalmente sul finire del secolo scorso, allorquando le Istituzioni europee hanno cominciato a considerare con maggiore attenzione e prudenza la possibile rilevanza delle attività socio-assistenziali nel contesto euro-unitario<a title="">[20]</a>.<br /> Soprattutto la Corte di Giustizia, chiamata a valutare <em>case by case </em>la possibile applicazione della disciplina concorrenziale agli affidamenti di servizi socio-assistenziali realizzati in favore di enti <em>no profit</em>, ha progressivamente ricondotto tali servizi nell&#8217;alveo di interesse dell&#8217;ordinamento comunitario. <br /> In particolare, il <em>revirement </em>dei Giudici di Lussemburgo si fonda sulla consapevolezza per cui il perseguimento della finalità solidaristica e l&#8217;assenza di uno scopo di lucro non costituiscono elementi <em>ex se </em>sufficienti a giustificare l&#8217;esclusione dei servizi sociali dall&#8217;alveo applicativo del diritto comunitario, dovendosi piuttosto avere riguardo alla possibile rilevanza economica delle prestazioni svolte ed alla natura giuridica sostanziale del soggetto preposto al loro esercizio.<br /> È stato rimarcato al riguardo che ai fini dell&#8217;applicazione della disciplina concorrenziale sull&#8217;evidenza pubblica, l&#8217;ordinamento euro-unitario attribuisce una rilevanza dirimente alla natura giuridica del soggetto affidatario del servizio, richiedendo di verificare se in concreto quest&#8217;ultimo sia qualificabile in termini di «impresa». In questo caso, il diritto europeo impone all&#8217;amministrazione di procedere all&#8217;affidamento mediante un&#8217;apposita gara ad evidenza pubblica, a prescindere dalla natura o dalla tipologia dell&#8217;attività svolta<a title="">[21]</a>.  <br /> Secondo l&#8217;approccio oggettivo e funzionale invalso in sede europea, deve definirsi «impresa» qualsiasi ente privato che, indipendentemente dalla veste giuridica formale assunta nell&#8217;ordinamento interno, svolga un&#8217;attività economica<a title="">[22]</a>. A tal fine, l&#8217;attività può dirsi economicamente rilevante quando l&#8217;ente preposto al suo svolgimento trae dai soggetti cui essa è rivolta o dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice le somme sufficienti a coprire i costi sostenuti oltre al capitale investito.  In questi casi, infatti, il corrispettivo acquisito dall&#8217;ente erogatore rappresenta il prezzo pagato (dall&#8217;amministrazione affidataria o dagli utenti) per la fruizione del servizio, secondo la logica della domanda e dell&#8217;offerta tipica del libero mercato<a title="">[23]</a>.  <br /> Perciò, anche rispetto ai servizi sociali, si rende necessario verificare se le prestazioni erogate, ancorché animate da una forte matrice solidaristica, presentino una natura sostanzialmente onerosa (anche indiretta) per l&#8217;amministrazione o per gli utenti, ponendosi in concreto quali beni e servizi offerti su un libero mercato contendibile da parte di operatori economici privati. Qualora tale verifica abbia esito positivo, deve necessariamente concludersi che «né l&#8217;assenza del fine di lucro, né il fine perseguito possono impedire ad un organismo di essere qualificato come impresa ai fini dell&#8217;applicazione del diritto comunitario della concorrenza, poiché è comunque possibile dar luogo a comportamenti che tale diritto intende reprimere»<a title="">[24]</a>.<br /> Sulla scorta di tali argomentazioni, i Giudici di Lussemburgo hanno qualificato, in alcuni casi, il servizio di trasporto malati in ambulanza come attività economica e gli enti <em>no profit</em>che lo svolgono come vere e proprie imprese, imponendo che l&#8217;affidamento del servizio sia assoggettato alla disciplina euro-unitaria sulla concorrenza<a title="">[25]</a>. In effetti, il contributo finanziario erogato dall&#8217;amministrazione in favore dell&#8217;organizzazione <em>no profit</em>, ove superiore al mero rimborso delle spese vive sostenute per l&#8217;espletamento del servizio, deve essere considerato come corrispettivo per le prestazioni effettuate, con conseguente rilevanza economica dell&#8217;attività svolta e qualificazione in termini di «impresa» del soggetto affidatario<a title="">[26]</a>.  <br /> I servizi sociali, dunque, in ragione della loro (riscoperta) attitudine a spiegare effetti sulla concorrenza e sul mercato unico, hanno iniziato a destare un&#8217;attenzione sempre crescente da parte dell&#8217;ordinamento europeo.<br /> Alla base del nuovo filone interpretativo si pone, oltre che un&#8217;analisi oggettiva e funzionale sulla natura giuridica dei soggetti privati preposti allo svolgimento delle attività sociali e della eventuale rilevanza economica delle prestazioni, un ripensamento complessivo del rapporto tra «economicità» e «solidarietà»<a title="">[27]</a>, non più inteso in termini di aprioristica incompatibilità ed antinomia<a title="">[28]</a>.   <br />  <br /> <strong><em>4. L&#8217;espansione temperata del diritto europeo nel settore dei servizi sociali</em></strong></p>
<p> Le indicazioni interpretative fornite dai giudici di Lussemburgo hanno costituito la base su cui si è progressivamente sviluppata la successiva disciplina euro-unitaria in materia di servizi sociali.  <br /> La comunicazione della Commissione Europea del 26 aprile 2006, «Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali di interesse generale nell&#8217;Unione Europea», rappresenta il primo atto formale volto ad elaborare in ambito europeo una ricostruzione giuridica unitaria della categoria dei servizi sociali. <br /> La comunicazione di cui si tratta, pur non introducendo alcuna disposizione vincolante per gli Stati membri, ha tentato per la prima volta di delineare una definizione generale dei servizi sociali, attraverso l&#8217;enunciazione dei tratti fondamentali comuni riscontrati a livello europeo. <br /> In particolare, oltre ai «regimi legali ed ai regimi complementari di protezione sociale», sono stati ricondotti alla categoria dei servizi sociali i «servizi essenziali prestati direttamente al cittadino [&#038;] che svolgono un ruolo preventivo e di coesione sociale, forniscono un aiuto personalizzato per facilitare l&#8217;inclusione nella società e garantire il godimento dei diritti fondamentali»<a title="">[29]</a>. <br /> Nel contesto europeo i predetti servizi appaiono accomunati dalla presenza di taluni elementi essenziali, tra cui: il carattere globale e personalizzato; l&#8217;assenza dello scopo di lucro; la partecipazione di soggetti volontari nell&#8217;erogazione delle prestazioni; la sussistenza di rapporti complessi e diversificati fra coloro che forniscono il servizio e i beneficiari, che non rientrano nell&#8217;ambito di un normale rapporto fornitore/consumatore e che richiedono la partecipazione finanziaria di terzi. <br /> Una volta delineati i tratti essenziali sottesi ai servizi sociali, la Commissione ha evidenziato che la facoltà riconosciuta agli Stati membri nell&#8217;organizzazione dei servizi di interesse generale, tra cui i servizi sociali, deve essere esercitata in condizioni di trasparenza e senza abusi, tenendo conto che in presenza di servizi di natura economica le modalità organizzative e di gestione del servizio devono conformarsi alla disciplina europea in materia di concorrenza e di mercato unico. <br /> Applicando pedissequamente le coordinate ermeneutiche dettate dalla Corte di Giustizia in merito alla «rilevanza economica» dell&#8217;attività, la Commissione ha sostenuto che la quasi totalità dei servizi prestati nel settore sociale celano attività economicamente rilevanti e, come tali, devono essere assoggettati alle regole concorrenziali sull&#8217;evidenza pubblica. Per tale via, larga parte dei servizi socio-assistenziali sono stati ricondotti alla categoria giuridica dei SIEG e, dunque, sottoposti alla disciplina europea sulla concorrenza<a title="">[30]</a>. <br /> Nel nuovo quadro giuridico delineato, il servizio sociale viene ad acquisire rilevanza economica per il sol fatto di essere esternalizzato, dovendosi concludere per l&#8217;applicazione della normativa comunitaria sull&#8217;evidenza pubblica in tutte le ipotesi in cui l&#8217;amministrazione decida di affidare il servizio sociale ad un soggetto formalmente e sostanzialmente terzo. <br /> Viene così a prospettarsi una evidente espansione del diritto europeo in un settore, quello dei servizi sociali, storicamente demandato alla potestà organizzativa dei singoli Stati membri<a title="">[31]</a>.<br /> Invero, rimane estranea all&#8217;applicazione della disciplina comunitaria la sola ipotesi in cui il servizio, seppur esternalizzato, non sia accompagnato dalla previsione di alcun contributo e/o corrispettivo economico a favore dell&#8217;affidatario, a prescindere dal fatto che il relativo onere sia posto a carico degli utenti, della fiscalità generale o dell&#8217;ente affidante. In tali casi, in effetti, non solo si sarebbe al di fuori di un mercato contendibile, difettando la rimuneratività delle prestazioni svolte, ma si rientrerebbe a pieno titolo nel c.d. privato sociale, espressione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all&#8217;art. 118, c. 4, della Costituzione italiana, che legittima e favorisce <em>in primis</em>l&#8217;intervento degli operatori privati<a title="">[32]</a>.    <br /> Per il resto, l&#8217;unica possibilità per le amministrazioni di sottrarsi all&#8217;applicazione del diritto comunitario nell&#8217;affidamento dei servizi sociali sembrerebbe quella di non esternalizzare il servizio, provvedendo direttamente all&#8217;erogazione delle prestazioni assistenziali mediante apposite agenzie finanziate dalla fiscalità generale<a title="">[33]</a>.   <br /> Il rinnovato interesse manifestato dall&#8217;ordinamento europeo per la materia dei servizi sociali attiene ai soli profili di possibile &#8220;interferenza&#8221; con gli interessi concorrenziali<a title="">[34]</a>, salvaguardando, per il resto, le prerogative statali in materia di <em>welfare.</em> <br /> Lungo il solco così tracciato, le disposizioni contenute nel Trattato di Lisbona<a title="">[35]</a>demandano la materia delle politiche sociali alla competenza concorrente tra Unione Europea e Stati membri, rispetto alla quale l&#8217;Unione dispone della sola possibilità di intervenire per regolamentare i profili espressamente enunciati e definiti dal Trattato<a title="">[36]</a>. In particolare, alla luce delle ulteriori precisazioni contenute nell&#8217;art. 153 TFUE, è dato rilevare che nel settore della lotta contro l&#8217;esclusione sociale e della modernizzazione dei regimi di sicurezza sociale la competenza dell&#8217;Unione è limitata ai soli interventi volti a sostenere o completare l&#8217;azione degli Stati membri, mentre nella materia della sicurezza sociale e della protezione sociale dei lavoratori le Istituzioni europee possono adottare esclusivamente direttive di armonizzazione<a title="">[37]</a>. <br /> Inoltre, gli atti adottati dall&#8217;Unione Europea nell&#8217;esercizio delle competenze riconosciute dal Trattato non possono in alcun modo compromettere le prerogative degli Stati membri in punto di definizione dei principi fondamentali dei sistemi interni di sicurezza sociale, né possono impedire a ciascuno Stato di stabilire o mantenere misure, compatibili con i Trattati, che prevedano standard più elevati di protezione sociale<a title="">[38]</a>.<br /> Pertanto, può dirsi che il processo di estensione della disciplina europea nel settore sociale, giustificato dall&#8217;esigenza di garantire le istanze concorrenziali del mercato unico anche per gli affidamenti dei servizi sociali (ove le prestazioni ivi sottese siano economicamente rilevanti), non ha trascurato di considerare le peculiarità della materia, prevedendo un&#8217;applicazione a geometrie variabili della disciplina pro-concorrenziale. <br /> La finalità sociale e solidaristica delle prestazioni in esame, seppure <em>ex se</em>insufficiente a consentire di derogare rispetto all&#8217;obbligo dell&#8217;evidenza pubblica nell&#8217;affidamento del servizio, giustifica un approccio regolativo temperato da parte dell&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione Europea. Sicché, le prerogative statali risultano progressivamente salvaguardate attraverso un&#8217;applicazione calibrata della disciplina europea, ossequiosa della valenza sociale e delle finalità solidaristiche del servizio in esame<a title="">[39]</a>. <br /> Sotto un altro profilo, l&#8217;Unione Europea ha spiegato negli ultimi anni una significativa incidenza indiretta sui sistemi nazionali di <em>welfare</em>, attraverso l&#8217;imposizione di stringenti misure di austerità economico-finanziaria. Al fine di garantire la stabilità economico-monetaria nello spazio giuridico europeo, le disposizioni sul Patto di stabilità e quelle introdotte dal «<em>Fiscal Compact</em>»<a title="">[40]</a>hanno imposto agli Stati membri stringenti limitazioni nella gestione del bilancio e della sostenibilità del debito pubblico. <br /> Proprio l&#8217;esigenza di adempiere a siffatti parametri economico-finanziari ha condotto, specie gli Stati meno virtuosi, ad un taglio netto delle risorse destinate alle politiche sociali<a title="">[41]</a>, con conseguente drastica riduzione dell&#8217;erogazione delle prestazioni e delle azioni positive destinate alle persone in stato di difficoltà e di bisogno. <br /> Pur non sussistendo alcun vincolo diretto imposto ai legislatori nazionali circa i settori o le materie su cui operare tagli e risparmi di spesa<a title="">[42]</a>, il perseguimento dell&#8217;obiettivo della sostenibilità economica e finanziaria imposto a livello europeo ha finito col condizionare indirettamente le politiche nazionali in materia sociale, limitando le risorse necessarie a garantire i relativi servizi. <br /> Tale processo è stato vieppiù favorito dalla posizione talora emersa in seno alla Corte di Giustizia UE, la quale, nel sostenere la legittimità delle misure di <em>austerity </em>in ragione del perseguimento degli obiettivi europei di stabilità economico-finanziaria, non ha considerato le esigenze sociali coinvolte, trascurando di verificare se la concreta applicazione delle disposizioni restrittive potesse in concreto privare i sistemi nazionali di <em>welfare</em> delle risorse minime necessarie all&#8217;erogazione di livelli essenziali di prestazioni socio-assistenziali<a title="">[43]</a>.    <br /> Ciò posto, non può di certo trascurarsi che gli effetti negativi spiegati dalle misure europee di <em>austerity</em>hanno inciso su sistemi nazionali già fortemente deficitari e squilibrati sul versante interno, accentuando (più che determinando) l&#8217;esiguità delle risorse economiche destinate al settore sociale.  <br /> In effetti, l&#8217;esperienza italiana sembra testimoniare come la drastica riduzione della spesa in materia di servizi sociali affondi le proprie radici, non solo nell&#8217;attuazione delle misure europee di rigore finanziario, ma soprattutto in talune scelte del legislatore<a title="">[44]</a>ed in un livello di disavanzo pubblico talmente elevato da non consentire lo sviluppo adeguato di tali servizi. Criticità, peraltro, acuite dalla notevole disparità della distribuzione della spesa pubblica sociale sul territorio nazionale, soprattutto tra le Regioni del nord e quelle del sud<a title="">[45]</a>, e dal conseguente squilibrio, in termini sia quantitativi che qualitativi, nell&#8217;erogazione delle prestazioni socio-assistenziali. <br /> Al riguardo, si auspica da tempo l&#8217;opportuna definizione ed attuazione da parte dello Stato di livelli essenziali delle prestazioni (LEP) utili a garantire il soddisfacimento diffuso dei bisogni sociali primari, in favore delle diverse collettività territoriali<a title="">[46]</a>. Invero, a fronte del sistema marcatamente regionalistico e decentrato delineato dall&#8217;art. 117 Cost., specie nel settore dei servizi sociali, i LEP rappresentano uno strumento di riequilibrio dell&#8217;ordinamento, utile a contemperare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica con l&#8217;esigenza, altrettanto rilevante, di superare lo squilibrio socio-economico ad oggi persistente sul territorio nazionale<a title="">[47]</a>, consentendo alle Regioni di superare solo <em>in melius </em>&#8211; in ragione delle rispettive capacità finanziarie &#8211; gli standard minimi essenziali predeterminati a livello nazionale<a title="">[48]</a>. <br />          <br /> <strong><em>5. La disciplina degli affidamenti dei servizi sociali nelle Direttive UE del 2014</em></strong></p>
<p> Come si è visto, nel settore dei servizi sociali l&#8217;ordinamento europeo ha proceduto ad un rinnovato bilanciamento tra i valori &#8211; apparentemente antitetici ed incompatibili &#8211; della economicità e della solidarietà, attribuendo agli Stati membri la possibilità di procedere ad un&#8217;applicazione temperata della disciplina sull&#8217;evidenza pubblica. <br /> In effetti, ferma restando l&#8217;applicazione del nucleo duro pro-concorrenziale della disciplina europea, è stato riconosciuto agli Stati membri un considerevole margine di autonomia circa la possibilità di prevedere procedure semplificate e &#8220;minimali&#8221; per l&#8217;affidamento dei servizi sociali, in quanto funzionale a garantire il perseguimento di «un alto livello di qualità, sicurezza ed accessibilità economica, parità di trattamento e promozione dell&#8217;accesso universale e dei diritti degli utenti»<a title="">[49]</a>.  <br /> Tale approccio, come è noto, è stato formalmente recepito e valorizzato dalle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, inerenti, rispettivamente, alla aggiudicazione dei contratti di concessione, agli appalti pubblici ed alle procedure di appalto nei settori dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali. <br /> Con precipuo riferimento agli affidamenti dei servizi sociali, le Direttive formalizzano definitivamente il passaggio da un regime di esclusione a quello di vera e propria inclusione, riservando comunque alla materia una disciplina alleggerita e derogatoria rispetto a quella ordinaria imposta per l&#8217;affidamento degli altri servizi pubblici. <br /> Nello specifico, per quanto concerne l&#8217;affidamento dei servizi sociali in concessione, la Direttiva 2014/23/UE prevede l&#8217;applicazione solo di alcune regole essenziali in materia di pubblicità, idonee a garantire la tutela dei principi fondamentali di imparzialità, trasparenza, pubblicità e parità di trattamento tra gli operatori economici<a title="">[50]</a>.<br /> Per gli affidamenti in concessione, l&#8217;Unione consente agli Stati membri di ricorrere a moduli procedimentali semplificati, imponendo la sola previsione di strumenti di pubblicità (pro-concorrenziali) idonei ad informare gli operatori economici rispetto alle opportunità commerciali derivanti dagli affidamenti, nonché al numero ed al tipo di contratti già aggiudicati dall&#8217;amministrazione.         <br /> Anche la disciplina dettata per l&#8217;aggiudicazione in appalto di servizi sociali risulta notevolmente semplificata ed emendata dalla maggior parte degli oneri formali e procedurali che ordinariamente informano la procedura ad evidenza pubblica<a title="">[51]</a>. <br /> Invero, la Direttiva 2014/24/UE, nell&#8217;acquisita consapevolezza per cui i servizi sociali sono prestati all&#8217;interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all&#8217;altro in ragione delle diverse tradizioni culturali, introduce un regime giuridico semplificato, connotato dalla sola imposizione di principi fondamentali, quali la trasparenza e la parità di trattamento tra gli operatori economici.  <br /> In particolare, onde salvaguardare le peculiarità socio-valoriali di tali servizi rispetto allo specifico contesto culturale di riferimento, le disposizioni contenute nella Direttiva 2014/24 UE attribuiscono agli Stati membri la possibilità di organizzare il sistema di scelta dei fornitori nel modo che considerano più adeguato, di tal guisa che venga garantita alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori<a title="">[52]</a>. Sicché, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici, «gli Stati membri sono liberi di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione»<a title="">[53]</a>.<br /> Inoltre, le disposizioni interne possono prevedere che la scelta del prestatore di servizi avvenga sulla base dell&#8217;offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto dei criteri di qualità e sostenibilità dei servizi sociali<a title="">[54]</a>. <br /> È di piana evidenza, dunque, che la disciplina dettata dalle Direttive del 2014 sull&#8217;affidamento (in concessione o in appalto) dei servizi sociali sia connotata dall&#8217;attribuzione in capo agli Stati membri di un ampio margine discrezionale nell&#8217;individuazione delle procedure e delle modalità di scelta degli affidatari, al precipuo fine di garantire un&#8217;adeguata valorizzazione delle esigenze peculiari sottese alle prestazioni socio-assistenziali, tra cui: la qualità, la continuità e l&#8217;accessibilità (anche economica) del servizio; la disponibilità e la completezza dei servizi; l&#8217;accurata considerazione delle necessità specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili; il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti; l&#8217;innovazione dei servizi, ecc.<br /> In questa prospettiva, l&#8217;applicazione delle regole concorrenziali viene sensibilmente mitigata nel bilanciamento con interessi (sociali e solidaristici) non prettamente economici, demandandosi agli Stati membri ed alle stesse amministrazioni aggiudicatrici un&#8217;ampia autonomia nella scelta dei prestatori dei servizi, ancorata al rispetto di poche regole essenziali sulla pubblicità. <br /> In conclusione, sembra che allo stato attuale l&#8217;ordinamento europeo abbia assunto una posizione consolidata nel ritenere assoggettabili i servizi sociali di rilevanza economica alla disciplina euro-unitaria sulla concorrenza, prevedendone al contempo un&#8217;applicazione temperata, mediante l&#8217;imposizione di poche regole fondamentali.   <br />  <br /> <strong><em>6. La disciplina nazionale degli affidamenti dei servizi sociali nel Codice dei contratti pubblici  </em></strong></p>
<p> Nel recepire le previsioni contenute nelle Direttive UE, il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, ha introdotto per gli affidamenti di servizi sociali una disciplina peculiare ed innovativa<a title="">[55]</a>, dedicando alla materia un apposito <em>corpus</em>normativo<a title="">[56]</a>.<br /> Preliminarmente, giova rimarcare che restano al di fuori dell&#8217;ambito di applicazione del nuovo Codice dei contratti gli affidamenti di servizi sociali privi di rilevanza economica, connotati dalla piena gratuità delle prestazioni svolte e da una spiccata natura solidaristica<a title="">[57]</a>, rispetto ai quali permane dunque la possibilità di procedere mediante affidamenti diretti. <br /> Per i servizi sociali economicamente rilevanti, assoggettati alle disposizioni codicistiche, una prima e fondamentale deroga rispetto alla disciplina ordinaria è costituita dall&#8217;individuazione di una soglia di rilevanza comunitaria <em>ad hoc</em>, sensibilmente inferiore a quella prevista per gli altri servizi<a title="">[58]</a>. Tale profilo assume una evidente portata significativa, atteso che la previsione di una soglia di rilevanza notevolmente bassa amplia notevolmente lo spazio entro cui le amministrazioni possono procedere ad affidamenti secondo le modalità semplificate e flessibili stabilite dall&#8217;art. 36 del Codice<a title="">[59]</a>. <br /> I servizi sociali di importo superiore alla predetta soglia, invece, sono assoggettati dagli articoli 140 e seguenti ad un regime «alleggerito», caratterizzato da un&#8217;attenuazione degli oneri procedurali generalmente imposti per le gare ad evidenza pubblica e diversificato a seconda che gli affidamenti si riferiscano ai settori ordinari o a quelli speciali.<br /> In particolare, i servizi sociali rientranti nei settori ordinari sono disciplinati dalle disposizioni di cui all&#8217;art. 142, commi da 1 a 5, volte ad imporre alle amministrazioni il mero rispetto di alcune regole in materia di pubblicità. <br /> Anzitutto, fatta salva l&#8217;ipotesi in cui intenda procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione <em>ex</em>art. 63 del Codice, l&#8217;amministrazione è tenuta a rendere nota la volontà di procedere all&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto mediante la pubblicazione di un bando di gara o di un avviso di preinformazione<a title="">[60]</a>. Qualora si avvalga dell&#8217;avviso di preinformazione, la stazione appaltante è tenuta ad esplicitare nello stesso avviso che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione, invitando contestualmente gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto<a title="">[61]</a>.<br /> Allo stesso modo, la stazione appaltante deve comunicare l&#8217;avvenuta aggiudicazione dell&#8217;appalto mediante pubblicazione di un avviso di aggiudicazione, potendo comunque raggruppare tali avvisi su base trimestrale<a title="">[62]</a>.<br /> Per particolari tipologie di servizi sociali rientranti nei settori ordinari, indicati al comma 5-<em>bis </em>dell&#8217;art. 142<a title="">[63]</a>, si applica la disciplina prevista dai commi successivi (da 5-<em>ter</em>a 5-<em>nonies</em>), ove tuttavia emergono numerosi rimandi alle disposizioni codicistiche dettate in via generale per l&#8217;aggiudicazione dei servizi pubblici. Sicché, emerge il rischio di trascurare le finalità di semplificazione e snellimento che in astratto avrebbero dovuto guidare il legislatore nel recepimento delle direttive europee<a title="">[64]</a>.<br /> Perciò, il regime «alleggerito» sussiste per i servizi previsti dall&#8217;art. 142, commi da 1 a 5, atteso che la disciplina stabilita per i servizi di cui al comma 5-<em>bis</em>risulta complessa ed in larga parte ricondotta a quella prevista per l&#8217;affidamento degli altri servizi pubblici nei settori ordinari.<br /> Per quanto concerne gli affidamenti di servizi sociali nei settori speciali, si applica la disciplina dettata dagli artt. 142 e seguenti per i settori ordinari, salvo quanto espressamente previsto dalle disposizioni contenute nell&#8217;art. 140 del Codice, che prevede forme di pubblicità semplificate, consentendo alle stazioni appaltanti di rendere nota la volontà di procedere ad un affidamento mediante varie modalità alternative: la pubblicazione di un avviso di gara; la pubblicazione continuativa di un avviso periodico indicativo; la pubblicazione continuativa di un avviso sull&#8217;esistenza di un sistema di qualificazione. Nella medesima prospettiva di semplificazione degli oneri di pubblicità, il comma 3 dell&#8217;articolo in commento prevede che gli enti aggiudicatori possano rendere nota l&#8217;avvenuta aggiudicazione degli appalti mediante avvisi di aggiudicazione periodici a cadenza trimestrale.<br /> Peraltro, ai sensi dell&#8217;art. 95 del Codice, il criterio di aggiudicazione dei contratti relativi ai servizi sociali deve essere esclusivamente quello dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. È evidente che una scelta legislativa di tal fatta si renda assolutamente necessaria onde consentire (<em>rectius</em>: imporre) che l&#8217;individuazione dell&#8217;affidatario del servizio avvenga in virtù, non solo del profilo economico dell&#8217;offerta, ma soprattutto delle professionalità necessarie al soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni in concreto emergenti.<br /> L&#8217;art. 143 del Codice, infine, introduce un regime speciale in favore delle organizzazioni <em>no-profit</em>, in virtù del quale le amministrazioni possono riservare a tali enti la partecipazione a procedure preordinate all&#8217;aggiudicazione di alcune categorie di servizi di natura sanitaria, sociale e culturale.  <br /> L&#8217;operatività della predetta riserva di partecipazione, tuttavia, è subordinata alla sussistenza di specifici presupposti oggettivi e soggettivi. <br /> Sul versante oggettivo, la riserva può operare solo per l&#8217;affidamento di determinate categorie di servizi sanitari, sociali e culturali, espressamente individuate dall&#8217;allegato IX del Codice<a title="">[65]</a>. La durata massima del contratto aggiudicato mediante la procedura riservata non può comunque eccedere i tre anni<a title="">[66]</a>. <br /> Sul versante soggettivo, la disciplina di cui all&#8217;art. 143 si applica solo in favore delle organizzazioni <em>no-profit </em>che dimostrino di<a title="">[67]</a>: perseguire, quale obiettivo statutario, una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi da affidare; reinvestire i profitti ottenuti per il conseguimento dell&#8217;obiettivo statutario individuato (ovvero, qualora i profitti non siano reinvestiti, la distribuzione deve basarsi su considerazioni partecipative); presentare strutture di gestione, preposte all&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, basate su principi partecipativi o di azionariato dei dipendenti.<br /> Inoltre, l&#8217;organizzazione <em>no-profit</em>non deve aver già ottenuto dalla stessa amministrazione, nei tre anni precedenti, l&#8217;aggiudicazione di un appalto di servizi mediante procedura riservata.  <br /> In conclusione, deve rilevarsi che il regime previsto dalle predette disposizioni, seppur emendato da numerosi oneri formali e procedurali, finisce tuttavia per smarrire la <em>ratio </em>di semplificazione per cui è stato introdotto, risultando appesantito da numerosi rimandi normativi e dalla previsione di diverse sub-discipline<a title="">[68]</a>. Come già evidenziato in dottrina<a title="">[69]</a>, non pare condivisibile la scelta legislativa di ingessare eccessivamente la disciplina dei servizi sociali mediante l&#8217;imposizione di oneri pro-concorrenziali stringenti, neppure richiesti a livello comunitario<a title="">[70]</a>. <br /> Invero, le complicazioni procedimentali introdotte dal legislatore nazionale non sono dovute alla necessità di perseguire obblighi pro-concorrenziali imposti dall&#8217;Unione Europea, quanto piuttosto dalla volontà di arginare l&#8217;ampia discrezionalità riconosciuta alle amministrazioni negli affidamenti di servizi sociali, onde evitare che la stessa possa degenerare in pratiche di cattiva amministrazione o di illegalità. Tale scelta, è sintomatica della persistente sfiducia diffusamente serbata nei confronti dell&#8217;amministrazione, ritenuta fortemente sensibile ed esposta a possibili infiltrazioni illegali, cosicché si rafforzano sistemi di controllo che consentano di garantire la legalità e l&#8217;imparzialità dell&#8217;azione amministrativa. <br /> Tali osservazioni sembrano assumere una particolare rilevanza nel settore dei servizi sociali, ove le valutazioni altamente discrezionali e tecniche mal si prestano ad essere imbrigliate in procedure fondate su criteri di selezione eccessivamente rigidi e predeterminati. <br />  <br /> <strong><em>7. Le disposizioni introdotte dal Codice del Terzo settore</em></strong></p>
<p> La disciplina nazionale in materia di servizi sociali, tradizionalmente eterogenea e stratificata<a title="">[71]</a>, si è recentemente arricchita di un ulteriore tassello normativo, costituito dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore.    <br /> La riforma vuole, da un lato, procedere al riordino del frastagliato quadro normativo previgente e, dall&#8217;altro, valorizzare il ruolo e la funzione degli enti <em>no profit </em>alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all&#8217;art. 118 c. 4 della Costituzione, ma l&#8217;obiettivo di riordino e semplificazione della materia non sembra potersi dire effettivamente raggiunto, venendo addirittura in rilievo profili di ulteriore complicazione.  <br /> Si consideri anzitutto che il Codice del Terzo settore, più che ricondurre ad un <em>corpus</em>unitario la disciplina previgente, si è di fatto sovrapposto alle disposizioni normative già in vigore, non avendone formalmente previsto l&#8217;abrogazione o l&#8217;armonizzazione.  <br /> Sotto altro profilo, le disposizioni di nuovo conio presentano alcuni punti di interferenza e di difficile componimento con la disciplina euro-unitaria sulla concorrenza recepita nel Codice dei contratti pubblici. <br /> In particolare, il Titolo VII del d.lgs. n. 117/2017, sui rapporti con gli enti pubblici, disciplina istituti e procedure peculiari di affidamento di servizi sociali in favore degli enti del Terzo settore, ingenerando problemi di compatibilità e coordinamento con la disciplina all&#8217;uopo dettata dal Codice dei contratti pubblici<a title="">[72]</a>. <br /> L&#8217;art. 55 tipizza gli istituti della co-programmazione, della co-progettazione e dell&#8217;accreditamento, attraverso i quali le amministrazioni garantiscono forme di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nella programmazione delle attività e degli interventi in materia sociale<a title="">[73]</a>. In particolare, mentre la co-programmazione consente all&#8217;amministrazione di servirsi dell&#8217;apporto degli enti <em>no-profit </em>per l&#8217;individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione e delle risorse disponibili, attraverso lo strumento della co-progettazione l&#8217;amministrazione provvede direttamente alla «definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti»<a title="">[74]</a>.<br /> L&#8217;individuazione degli operatori del Terzo settore con cui attivare il partenariato di co-progettazione avviene secondo apposite procedure di accreditamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.<br /> Il successivo art. 56 del d.lgs. n. 117/2017 prevede che le amministrazioni possano stipulare con organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, apposite convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.<br /> Tuttavia, l&#8217;affidamento in convenzione del servizio sociale è consentito solo ove l&#8217;amministrazione dimostri che esso sia in concreto più favorevole rispetto al ricorso al mercato e sempre che non sia prevista l&#8217;erogazione di alcun corrispettivo economico in favore dell&#8217;ente <em>no profit</em>, salvo il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e documentate.<br /> In ogni caso, l&#8217;individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione deve avvenire mediante procedure comparative ad esse riservate, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento<a title="">[75]</a>. <br /> Le organizzazioni <em>no profit </em>beneficiarie, inoltre, devono presentare requisiti di moralità generale, ordinariamente richiesti ai soggetti che intrattengono rapporti giuridici con la pubblica amministrazione, nonché possedere capacità tecniche-professionali idonee a garantire lo svolgimento dell&#8217;attività oggetto di convenzione, da valutarsi in relazione all&#8217;esperienza maturata, all&#8217;organizzazione, alla formazione ed all&#8217;aggiornamento dei volontari. <br /> Le amministrazioni sono comunque tenute a pubblicizzare adeguatamente, sui propri siti <em>web</em>, l&#8217;indizione delle procedure di selezione degli enti <em>no profit </em>ed i provvedimenti con cui viene disposta la stipula delle convenzioni<a title="">[76]</a>.  <br /> Una volta stipulata, la convenzione, oltre a riportare un termine di durata prestabilito, deve contenere apposite disposizioni volte a garantire la continuità delle prestazioni affidate ed il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. All&#8217;interno della convenzione devono altresì essere espressamente specificati: il contenuto e le modalità dell&#8217;intervento volontario; il numero e l&#8217;eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate; le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici; le coperture assicurative obbligatorie nei confronti dei volontari; i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso; le modalità di risoluzione del rapporto; le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità; la verifica dei reciproci adempimenti e le modalità di rimborso delle spese. <br />  <br /> <strong><em>8. L&#8217;improcrastinabile esigenza di coordinamento della disciplina nazionale degli affidamenti di servizi sociali </em></strong></p>
<p> Le disposizioni introdotte dal Codice del Terzo settore pongono significativi problemi di compatibilità e coordinamento con la disciplina dei contratti pubblici, in particolare per la tipizzazione di istituti &#8211; quali la co-programmazione, la co-progettazione, l&#8217;accreditamento e le convenzioni &#8211; potenzialmente idonei a prefigurare modalità peculiari di affidamento di servizi sociali a rilevanza economica in favore di enti privati <em>no profit</em>. <br /> La questione in esame, lungi dal collocarsi su un piano esclusivamente formale, pone problemi pratici di assoluta rilevanza, specie in riferimento all&#8217;individuazione della disciplina che le amministrazioni sono tenute in concreto ad applicare ove intendano procedere ad affidamenti di servizi sociali. <br /> Peraltro, le perplessità e le difficoltà ingenerate a livello legislativo hanno favorito la diffusione di prassi applicative disomogenee e non sempre conformi alle disposizioni dettate, a livello sia europeo che nazionale, in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.  <br /> Alla luce delle criticità segnalate dalla dottrina e dalle stesse amministrazioni interessate, l&#8217;Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nell&#8217;esercizio dei poteri di indirizzo e regolamentazione in materia di contratti pubblici<a title="">[77]</a>, ha avviato la procedura finalizzata all&#8217;adozione di apposite Linee guida in materia di affidamenti di servizi sociali, con il precipuo intento di chiarirne la portata applicativa<a title="">[78]</a>.  <br /> Come da prassi ormai consolidata, la formale adozione dell&#8217;atto regolativo dell&#8217;ANAC è stata preceduta da un ampio coinvolgimento degli <em>stakeholder </em>interessati e dalla consultazione del Consiglio di Stato<a title="">[79]</a>. <br /> Il parere del Consiglio di Stato ha analizzato l&#8217;effettiva compatibilità degli istituti disciplinati dal Codice del Terzo settore con la disciplina pro-concorrenziale, di matrice euro-unitaria, recepita nel Codice dei contratti pubblici. <br /> Per quanto concerne gli istituti dell&#8217;accreditamento e della co-progettazione, il Consiglio di Stato ha rilevato che gli stessi, ove presentino i caratteri della onerosità o della selettività, costituiscono nella sostanza veri e propri appalti di servizi e, in quanto tali, devono essere assoggettati alla disciplina dettata dal Codice dei contratti, la quale «si affianca, integrandola, a quella apprestata dal Codice del Terzo settore»<a title="">[80]</a>. Viceversa, si pongono al di fuori dell&#8217;ambito di applicazione del Codice dei contratti le procedure volte all&#8217;affidamento di servizi puramente gratuiti e, per l&#8217;accreditamento, le ipotesi in cui l&#8217;amministrazione non abbia previamente individuato un numero o un contingente massimo di operatori economici (c.d. accreditamento libero), realizzando in concreto «una sorta di abilitazione priva di carattere selettivo». <br /> Peraltro, la scelta amministrativa di ricorrere agli istituti previsti dal Codice del Terzo settore, in deroga alla gara pubblica, deve essere puntualmente motivata in ragione della «maggiore idoneità di tali procedure a soddisfare i bisogni <em>lato sensu</em>sociali ricorrenti nella fattispecie»<a title="">[81]</a>. Secondo il Consiglio di Stato, tale onere motivazionale si rende necessario nella misura in cui l&#8217;applicazione delle procedure previste dal Codice del Terzo settore priva comunque gli operatori economici della possibilità di ottenere l&#8217;affidamento del servizio, determinando una «sostanziale segregazione del mercato». <br /> Infine, per quanto concerne l&#8217;istituto delle convenzioni disciplinato dall&#8217;art. 56 del Codice del Terzo settore, il Consiglio di Stato ne ha sostenuto la generale compatibilità con la disciplina pro-concorrenziale, in ragione &#8211; da un lato &#8211; della gratuità delle prestazioni affidabili in convenzione e &#8211; dall&#8217;altro lato &#8211; delle condizioni procedurali (squisitamente selettive) previste per la stipula della convenzione. <br /> Tuttavia, la stipula delle convenzioni deve essere comunque preceduta da un&#8217;attenta verifica sull&#8217;effettiva gratuità delle prestazioni socio-assistenziali, atteso che tale carattere potrebbe risultare insussistente a fronte della possibilità, ammessa dal d.lgs. n. 117/2017, di ricomprendere tra le spese rimborsabili anche i costi indiretti e gli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari, elementi astrattamente idonei a rilevare la natura sostanzialmente onerosa del servizio.    <br /> La Commissione speciale del Consiglio di Stato ha rimarcato espressamente che la deroga alla disciplina pro-concorrenziale sugli affidamenti pubblici, conseguente all&#8217;applicazione degli istituti previsti dal d.lgs. n. 117/2017, possa essere giustificata solo ove sia accertata la piena gratuità del servizio, mediante il riscontro di precisi indicatori all&#8217;uopo sintomatici. <br /> Viceversa, ove tale accertamento dia esito negativo, le disposizioni contenute nell&#8217;art. 56 del Codice del Terzo settore risulterebbero in contrasto con il diritto dell&#8217;Unione Europea sulla concorrenza e gli aiuti di Stato e, in virtù del principio della <em>primautè</em>del diritto europeo su quello nazionale<a title="">[82]</a>, andrebbero disapplicate a vantaggio della disciplina euro-unitaria ad oggi recepita nel Codice dei contratti pubblici.<br /> Pur non trascurando di considerare la significativa valenza delle osservazioni del Consiglio di Stato, l&#8217;argomentazione sviluppata sui rapporti tra evidenza pubblica e servizi sociali pare essere eccessivamente sbilanciata verso una prospettiva concorrenziale, a detrimento dei valori fondamentali di solidarietà sociale, costituzionalmente tutelati, che informano il settore<a title="">[83]</a>. <br /> In particolare, la soluzione di giungere alla disapplicazione delle disposizioni del Codice del Terzo settore che contrastino con la disciplina europea sull&#8217;evidenza pubblica, desta perplessità. <br /> Infatti, non si ravvisa una vera e propria antinomia tra le disposizioni del Codice del Terzo settore ed il diritto euro-unitario, visto che la normativa nazionale risulta essere attuativa delle politiche sociali previste dall&#8217;ordinamento europeo e adeguatamente valorizzate dalle Direttive del 2014 anche nel rapporto con la disciplina concorrenziale dei contratti pubblici. <br /> Peraltro, ove anche si configurasse un contrasto con la disciplina euro-unitaria, l&#8217;eventuale primazia del diritto europeo troverebbe ostacolo nei controlimiti costituzionali<a title="">[84]</a>, atteso che le disposizioni del Codice del Terzo settore costituiscono espressione diretta del principio di solidarietà sociale incluso nel nucleo duro della Costituzione, nonché concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall&#8217;art. 118, c. 4 Cost. <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />    </div>
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<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a>Cfr. V.E. Orlando, <em>Introduzione al diritto amministrativo</em>, in <em>Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano</em>, vol. I, Milano, 1900, 42.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Cfr. art. 3 della Costituzione. Inoltre, ai sensi dell&#8217;art. 2 Cost., la Repubblica richiede «l&#8217;adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Per una più approfondita disamina della disciplina costituzionale in materia, si veda A. Albanese, <em>Diritto all&#8217;assistenza e servizi sociali (Intervento pubblico e attività dei privati)</em>, Milano, 2007.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>Sul tema, anche per un maggiore approfondimento sulla categoria giuridica dei diritti sociali nell&#8217;ordinamento italiano, si veda: C. Salazar, <em>Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali. Orientamenti e tecniche decisorie della Corte Costituzionale a confronto</em>, Torino, 2000; M. Mazziotti,<em>Diritti sociali</em>, in <em>Enc. Dir</em>., XII, 1964; A. Baldassarre, <em>Diritti sociali</em>, in <em>Enc. Giur</em>., XI, 1989. Al riguardo, si segnala A. Spadaro, <em>I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo &#8220;modello sociale europeo&#8221;: più sobrio, solidale e sostenibile)</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 4/2011, secondo cui «la distinzione fra diritti &#8220;di libertà&#8221; incondizionati e &#8220;diritti sociali&#8221; condizionati» è ormai superata, dovendosi ritenere che «anche i tradizionali diritti sociali a prestazioni positive siano diritti inviolabili fondamentali esattamente come gli altri». Infatti, «un&#8217;analisi appena meno superficiale del tema obbliga a constatare non solo l&#8217;esistenza di diritti sociali che non sempre e necessariamente esigono interventi prestazionali (riposo, pari opportunità, non discriminazione, dei consumatori, dei piccoli risparmiatori, ecc.), ma, esattamente in modo speculare, anche l&#8217;esistenza di diritti fondamentali classici (&#8220;non sociali&#8221;) che invece richiedono una prestazione».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>Cfr. Legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», il cui art. 1, c. 2, rimanda alla definizione di servizi sociali contenuta nell&#8217;art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>Cfr. V. Berlingò,<em>La rilevanza dei fatti di sentimento nel diritto amministrativo: i fattori relazionali nella tutela dei diritti sociali</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2012, 143 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>Sulla categoria giuridica dei servizi sociali si veda: E. Ferrari, <em>I servizi sociali</em>, in S. Cassese(a cura di), <em>Trattato di diritto amministrativo</em>, <em>Diritto amministrativo speciale</em>, I, Milano, 2003, 891 ss.; R. Finocchi Ghersi,<em>Servizi sociali</em>, in S. Cassese(a cura di), <em>Dizionario di diritto pubblico</em>, VI, Milano, 2006, 5536; A. Albanese, <em>Servizi sociali</em>, in M.P. Chiti &#8211; G. Greco(a cura di), <em>Trattato di diritto amministrativo europeo</em>, IV, Milano, 2007, 1897; V. Caputi Jambrenghi, <em>I servizi sociali</em>, in L. Mazzarolli &#8211; G. Pericu &#8211; A. Romano &#8211; F.A. Roversi Monaco &#8211; F.G. Scoca(a cura di),<em>Diritto amministrativo</em>, III ed., Bologna 2001, 1019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>Sul punto, G. U. Rescigno, <em>Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali</em>, in <em>Dir. pubbl</em>., 2002, 5 ss.; A. Police-W. Giulietti, <em>Servizi pubblici, servizi sociali e mercato: un difficile equilibrio</em>, in <em>Serv. pubbl. e app</em>., 2004, 831 ss.; G. Ferrara, <em>Costituzione e revisione costituzionale nell&#8217;età della mondializzazione</em>, in <em>Scritti in onore di Giuseppe Guarino</em>, II, Padova, 1998, 286.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>Secondo i più recenti approdi dottrinali e giurisprudenziali, la disciplina comunitaria (e nazionale di recepimento) sull&#8217;evidenza pubblica deve essere letta anzitutto in funzione di garanzia della concorrenza del mercato e della <em>par condicio</em>degli operatori economici. Al riguardo, si veda: R. Garofoli &#8211; G. Ferrari, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, XIII ed., Roma, 2019, 1366; M. Clarich,<em>Considerazioni sui rapporti tra appalti pubblici e concorrenza nel diritto europeo e nazionale</em>, in <em>Dir. amm</em>., 1-2/2016, 73; M. D&#8217;Alberti, <em>Interesse pubblico e concorrenza nel codice dei contratti pubblici</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2008, 297 ss. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha messo in luce in passato che «l&#8217;affidamento di servizi sociali alla persona ad organismi del cd. &#8220;Terzo settore&#8221; deve essere assicurato con procedimenti nei quali sono fortemente valorizzati la qualità della prestazione e della proposta progettuale e l&#8217;esperienza dell&#8217;organismo. La valorizzazione di tali elementi [&#038;] comporta la forte svalutazione dell&#8217;elemento &#8220;prezzo&#8221; nei meccanismi di gara» (cfr. T.A.R. Reggio Calabria, Sez. I, 6 luglio 2011, n. 572). </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>Il principio di prossimità emerge da diverse disposizioni del TUE &#8211; tra cui il tredicesimo paragrafo del preambolo, gli artt. 1 par. 2 e 10 par. 3 &#8211; ove è costantemente ribadito che le decisioni dell&#8217;Unione Europea sono assunte ad un livello istituzionale «il più vicino possibile ai cittadini».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>Cfr. art. 4, par. 2, lett. b e art. 153 del TFUE. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>In virtù del principio di sussidiarietà, l&#8217;ordinamento europeo ha progressivamente valorizzato il ruolo e le funzioni, non solo degli Stati nazionali, ma altresì degli Enti regionali e locali, realizzando una progressiva riduzione delle competenze delle Istituzioni centrali a vantaggio degli Enti più vicini ai cittadini. Tale impostazione, risulta ad oggi confermata dall&#8217;art. 5, par. 3, del TUE, il quale dispone espressamente che «In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l&#8217;Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell&#8217;azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell&#8217;azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione». In dottrina, si veda: U. Draetta, <em>Elementi di diritto dell&#8217;Unione Europea. Parte istituzionale. Ordinamento e struttura dell&#8217;Unione Europea</em>, 2018; A. D&#8217;Atena, <em>Modelli federali e sussidiarietà nel riparto di competenze tra Unione europea e Stati membri</em>, in <em>Dir. dell&#8217;Un. Eur.</em>, n. 1/2005; J. Luther,<em>Il principio di sussidiarietà: un &#8220;principio speranza&#8221; per l&#8217;ordinamento europeo?</em>, in <em>Foro It</em>., n. 4/1996. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a>Cfr. D. Gallo, in <em>I servizi di interesse economico generale</em>, Milano, 2010.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>S. Giubboni,<em>Verso la Costituzione europea: la traiettoria dei diritti sociali fondamentali nell&#8217;ordinamento comunitario</em>, in <em>Riv. dir. sic. soc</em>., 2004, 489 ss.; G. Corso, <em>I servizi pubblici nel diritto comunitario</em>, in <em>Riv. giur. quad. serv. pub</em>., 1999, 7 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>Per una più approfondita trattazione al riguardo, si rimanda a D. Sorace, <em>I servizi «pubblici» economici nell&#8217;ordinamento nazionale ed europeo, alla fine del primo decennio del XXI secolo</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2010, 1 ss.; L. Bertonazzi &#8211; R. Villata, <em>Servizi di interesse economico generale</em>, in M.P. Chiti &#8211; G. Greco(diretto da), <em>Trattato di diritto amministrativo europeo</em>, Milano, 2007, 1796 ss.; G. Caggiano, <em>La disciplina dei servizi di interesse economico generale. Contributo allo studio del modello sociale europeo</em>, Torino, 2008; E. Scotti, <em>Il pubblico servizio. Tra tradizione nazionale e prospettive europee</em>, Padova, 2003.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[16]</a>Sul punto, si veda Commissione delle Comunità Europee, <em>I servizi d&#8217;interesse generale in Europa</em>, 26 settembre 1996, par. 17, COM (96) 443 def., nella parte in cui è stato affermato che «ove i servizi d&#8217;interesse generale abbiano carattere non economico o costituiscano prerogative inerenti alla potestà pubblica, essi non potranno essere trattati allo stesso modo che i servizi d&#8217;interesse economico generale». </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[17]</a>Cfr. E. Menichetti,<em>I servizi sociali nell&#8217;ordinamento comunitario</em>, in A. Albanese &#8211; C. Marzuoli(a cura di), <em>Servizi di assistenza e sussidiarietà</em>, Bologna, 2003, 102 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[18]</a>Cfr. Commissione delle Comunità Europee, I servizi d&#8217;interesse generale in Europa, 20 settembre 2000, par. 28, COM (2000) 580 def.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[19]</a>Cfr. Corte Giustizia UE,  17 giugno 1997, causa 70/95, <em>Sodemare</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[20]</a>Sulla tematica in esame, si veda anche G.F. Cartei, <em>Servizi sociali e regole di concorrenza</em>, in <em>Riv. It. Dir. Pubbl. comunit.</em>, fasc. 3-4/2007, 627 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[21]</a>Cfr. Corte Giustizia UE, 21 settembre 1999, causa 67/96. In dottrina, si veda F. Costamagna, <em>Servizi socio-sanitari, concorrenza e libera circolazione dei servizi nel diritto dell&#8217;Unione europea</em>, Napoli, 2009, 196.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[22]</a>Cfr. Corte Giustizia UE, 23 aprile 1991, causa 41/90. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[23]</a>Cfr. F. Maniscalco,<em>Alcune considerazioni sull&#8217;affidamento dei servizi sociali di rilevanza economica</em>, in <em>Foro amm. CDS</em>, n. 3/2007, 960 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[24]</a>Cfr. Corte Giustizia UE, 12 settembre 2000, cause 180/98 e 184/98.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[25]</a>Cfr. Corte Giustizia UE, 25 ottobre 2001, causa 475/99.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[26]</a>Cfr. Corte Giustizia UE, 29 novembre 2007, causa 119/06.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[27]</a>Sul tema, si veda G. Tosato, <em>Appunti in materia di economia sociale di mercato</em>, in <em>www.astrid-online.it</em>, 2013, 6.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[28]</a>L&#8217;impostazione assunta dalla Corte di Giustizia, peraltro, è stata recepita dalla giurisprudenza amministrativa italiana, nella misura in cui è stato rilevato che «Terzo settore e attività d&#8217;impresa non sono affatto termini antitetici. Solidarietà sociale dello scopo, e conseguente qualifica soggettiva dell&#8217;ente, ed economicità del modello operativo, riferita invece all&#8217;attività, sono compatibili: l&#8217;impresa sociale non è più (nemmeno) nel lessico di diritto positivo un ossimoro» (T.A.R. Liguria, Sez. II, 23 dicembre 2002, n. 1206). Ancora, «La rilevanza economica va intesa come possibilità che dalla gestione del servizio si ricavi un profitto e come contendibilità sul mercato del servizio. Ciò implica che la rilevanza economica del servizio non può essere discettata solo in astratto, ma necessita anche di una verifica caso per caso, avuto riguardo anche al contesto sociale ed economico e alla dimensione del servizio» (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 6488). In dottrina, si veda: S. Sciarra, <em>L&#8217;Europea e il lavoro. Solidarietà e conflitto in tempi di crisi</em>, Bari, 2013, 67 ss.;S. Giubboni, <em>Solidarietà e concorrenza: «conflitto» o (concorso)?</em>, in <em>Mer. conc. reg.</em>, 2004, 75 ss. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[29]</a>Cfr. Comunicazione della Commissione delle Comunità europee, COM (2006), 177 def.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[30]</a>Tale profilo è stato espressamente messo in luce dalla Commissione nella Comunicazione su «I servizi di interesse generale» del 20 novembre 2007, ove è stato rilevato che «un numero sempre maggiore di attività svolte quotidianamente dai servizi sociali vadano a rientrare nel campo di applicazione del diritto comunitario nella misura in cui sono considerati a carattere economico».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[31]</a>Cfr. G. Greco, <em>Servizi sociali e disciplina della concorrenza: dalla esclusione alla (possibile) eccezione</em>, in <em>Dir. comm. intern</em>., 2015, 828 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[32]</a>In tal senso, F. Maniscalco, <em>Alcune considerazioni sull&#8217;affidamento dei servizi sociali di rilevanza economica</em>, op. cit. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[33]</a>Cfr. A. Moliterni, <em>Solidarietà e concorrenza nella disciplina dei servizi sociali</em>, in <em>Riv. Trim. Dir. Pubbl</em>., n. 1/2015, 89 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[34]</a>Cfr. M. Mattalia, <em>Operatori economici nella disciplina sugli appalti e concessioni tra concorrenza e solidarietà</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2016, 486; A. Moliterni, <em>Solidarietà e concorrenza nella disciplina dei servizi sociali</em>, op. cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[35]</a>Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre del 2009, è composto dal Trattato dell&#8217;Unione europea (TUE) e dal Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea (TFUE).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[36]</a>Cfr. art. 4 del TFUE. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[37]</a>Peraltro, al fine di sostenere finanziariamente le azioni degli Stati membri in materia di occupazione e di coesione sociale (<em>ex </em>art. 174 TFUE), l&#8217;Unione Europea ha istituito appositi Fondi strutturali &#8211; il Fondo Sociale Europeo (c.d. «FSE») ed il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (c.d. «FESR») &#8211; deliberati ed attuati con cicli di programmazione settennali. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[38]</a>Cfr. art. 153, par. 4, del TFUE.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[39]</a>Cfr. E. Caruso, <em>L&#8217;evoluzione dei servizi sociali alla persona nell&#8217;ordinamento interno ed europeo</em>, in <em>Riv. It. Dir. Pubbl. Com</em>., n. 5/2017, 1115 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[40]</a>Si tratta del «Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla <em>governance</em>nell&#8217;Unione economica e monetaria», stipulato a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato dall&#8217;Italia con Legge 23 luglio 2012, n. 114.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[41]</a>Cfr. M. Delsignore, <em>I servizi sociali nella crisi economica</em>, in <em>Dir. Amm</em>., n. 3/2018, 587 ss.; P. Bilancia, <em>La dimensione europea dei diritti sociali</em>, in P. Bilancia(a cura di), <em>I diritti sociali tra ordinamento statale e ordinamento europeo</em>, in <em>federalismi.it</em>, n. 4/2018; M. D&#8217;Alberti, <em>La crisi globale e la sorte dei diritti fondamentali</em>, in <em>Riv. It. Sc. Giur</em>., 2013, n. 4, 195 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[42]</a>Sul punto, E. Chiti, <em>Diritto amministrativo europeo, stabilizzazione dei comportamenti e costruzione dell&#8217;ordine sociale</em>, in <em>Dir. pubbl</em>. 2015, 909 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[43]</a>Cfr. Corte Giustizia UE, 27 novembre 2012, causa 370/12, oltre che Trib. UE, 27 novembre 2012, causa T-541/10 e causa T-215/11.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[44]</a>Ci si riferisce, in particolare, alle determinazioni con cui il legislatore ha riservato ai servizi socio-assistenziali una porzione esigua della spesa pubblica complessiva, ben inferiore rispetto alla media europea. Sul punto, A. Moliterni, <em>Solidarietà e concorrenza nella disciplina dei servizi sociali</em>, op. cit., nel richiamare il contributo fornito da I. Madama, <em>Le politiche di assistenza sociale</em>, Bologna, 2010, 145 ss., rileva che «secondo le stime della Commissione, la spesa per servizi sociali nel 2020 avrebbe dovuto raggiungere il trentatré per cento della spesa socio-assistenziale e quest&#8217;ultima avrebbe dovuto raggiungere il 4,2 per cento del Pil. E, invece, i servizi sociali, pur essendo leggermente aumentati rispetto agli anni Novanta, continuano a rappresentare solo il 13,6 per cento dell&#8217;intera spesa socio-assistenziale e solo lo 0,4 per cento del Pil; e dagli anni Novanta al 2010 il rapporto assistenza sociale/Pil è sceso dal 3,5 per cento al tre per cento e quello assistenza sociale/spesa sociale è sceso dal 16,1 per cento all&#8217;11,9 per cento, mentre la spesa per pensioni è aumentata (dal cinquantatre per cento al cinquantasei per cento dell&#8217;intera spesa sociale)».   </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[45]</a>Sul punto, R. Lumino, <em>Minori, famiglie e servizi sociali: il peso delle differenze territoriali</em>, in <em>Il Mulino</em>, n. 4/2019, 633, rileva che rispetto alla spesa complessiva realizzata dai Comuni per i servizi sociali nel 2016, solo il 10% delle risorse viene speso al Sud. In particolare, «in termini pro capite, si tratta di circa 116 euro per residente che diventano ben 160 in Emilia-Romagna, un valore tre volte superiore a quello registrato per la Campania che, con i suoi 49 euro di spesa pro capite, è tra le regioni più in difficoltà: si colloca infatti nel quartile più basso della distribuzione, seconda solo alla Calabria, fanalino di coda con i suoi 22 euro di spesa pro capite».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[46]</a>Al riguardo, si consideri che gli artt. 2, 9 e 22 della Legge n. 328/2000 («Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali») demandano allo Stato il compito di definire i Livelli essenziali di assistenza sociale (c.d. «LIVEAS») che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Sul punto, S. La Porta, <em>LIVEAS e posizioni giuridiche soggettive degli utenti</em>, in E. Balboni(a cura di), <em>La tutela multilivello dei diritti sociali</em>, Napoli, 2008, 393 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[47]</a>In questi termini anche C. Pinelli, <em>Sui &#8220;livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali&#8221; (art. 117, co. 2, lett. m, Cost.)</em>, in <em>Dir. pubbl</em>., 2002, 881 ss.; V. Molaschi, <em>I rapporti di prestazione nei servizi sociali. Livelli essenziali delle prestazioni e situazioni giuridiche soggettive</em>, Torino, 2008; C. Panzera, <em>Mediazione politica e immediatezza giuridica dei livelli essenziali delle prestazioni</em>, in <em>Le Regioni </em>2013, 1001 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[48]</a>Sulla rilevanza fondamentale dei LEP, al fine di garantire (<em>rectius</em>: recuperare) l&#8217;uguaglianza tra le diverse collettività locali in un sistema fortemente autonomistico e differenziato, qual è quello italiano all&#8217;esito della riforma del Titolo V della Costituzione, si veda F. Manganaro, <em>Il principio di autonomia</em>, in M. Renna &#8211; F. Saitta(a cura di), <em>Studi sui principi del diritto amministrativo</em>, Milano 2012, 276; E. Balboni, <em>Livelli essenziali: il nuovo nome dell&#8217;eguaglianza? Dai diritti sociali alla coesione economica, sociale e territoriale</em>, in E. Balboni &#8211; B. Baroni &#8211; A. Mattioni &#8211; G. Pastori(a cura di), <em>Il sistema integrato dei servizi sociali</em>, Milano, 2003, 413 ss.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[49]</a>Cfr. Direttiva 2014/23/UE, cons. 53 e 54.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[50]</a>Cfr. Direttiva 2014/23/UE, art. 19, ove si prevede che le concessioni di servizi sociali siano assoggettate ai soli obblighi previsti dall&#8217;articolo 31, paragrafo 3, e dagli articoli 32, 46 e 47 della stessa Direttiva. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[51]</a>Cfr. P. Michiara, <em>Contrattazione e servizi &#8220;relazionali&#8221; ai sensi delle Direttive comunitarie 2014/23/Ue e 2014/24/Ue. Spunti per un inquadramento</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com</em>., 2016, 500 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[52]</a>Cfr. Direttiva 2014/24/UE, cons. 114.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[53]</a>Cfr. Direttiva 2014/24/UE, art. 76, par. 1</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[54]</a>Cfr. Direttiva 2014/24/UE, art. 76, par. 2. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[55]</a>La disciplina codicistica sull&#8217;affidamento dei servizi sociali è stata incisa ulteriormente dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[56]</a>Il d.lgs. n. 163/2006 riconduceva gli appalti di servizi sociali ai contratti in parte esclusi dall&#8217;ambito di applicazione del Codice. In particolare, l&#8217;art. 20 del vecchio Codice prevedeva che l&#8217;aggiudicazione dei servizi sociali e sanitari (in quanto rientranti tra quelli individuati dall&#8217;Allegato IIB), fosse assoggettata alle sole disposizioni di cui agli articoli 68 (specifiche tecniche), 65 (avviso sui risultati delle procedure di affidamento) e 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[57]</a>Sul punto, si veda Consiglio di Stato, parere n. 2052/2018, ove i Giudici di Palazzo Spada sono stati chiamati a pronunciarsi sulla compatibilità della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo settore) con la normativa euro-unitaria recepita nel nuovo Codice dei contratti pubblici.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[58]</a>Al riguardo, l&#8217;art. 35, c. 1, prevede che nei settori ordinari la soglia di rilevanza comunitaria sia pari a: ¬ 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali; ¬ 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; ¬ 750.000 per gli appalti di servizi sociali. Per i settori speciali, il c. 2 dell&#8217;art. 35 fissa le soglie di rilevanza in: ¬ 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; ¬ 1.000.000 per i servizi sociali.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[59]</a>Per un&#8217;analisi più approfondita sulla disciplina inerente agli affidamenti sotto soglia, si rimanda a F. Manganaro- R. Parisi, <em>I contratti pubblici sotto soglia alla luce delle Linee guida n. 4 dell&#8217;ANAC</em>, in <em>Urb. e app</em>., n. 5/2018, 589 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[60]</a>Cfr. art. 142, c. 1, del d.lgs. n. 50/2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[61]</a>Cfr. art. 142, c. 1, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[62]</a>Cfr. art. 142, c. 3, del d.lgs. n. 50/2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[63]</a>Si tratta, in particolare, di: servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, servizi di prestazioni sociali, altri servizi pubblici sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[64]</a>Su tale profilo, si vedano i rilievi già segnalati dal Consiglio di Stato nel parere del 21 marzo 2016, n. 8, reso sullo schema del nuovo Codice dei contratti pubblici. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[65]</a>Trattasi, in particolare, di servizi di fornitura del personale domestico, infermieristico e medico; servizi di pubblica amministrazione e difesa e di previdenza sociale; servizi di istruzione e formazione ed altri servizi amministrativi e delle amministrazioni pubbliche.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[66]</a>Cfr. art. 143, c. 3, del d.lgs. n. 50/2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[67]</a>Cfr. art. 143, c. 2, del d.lgs. n. 50/2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[68]</a>Si veda, al riguardo, L. Mazzeo, <em>Gli appalti (e le concessioni) nei servizi sociali: un regime &#8211; non troppo &#8211; &#8220;alleggerito&#8221; frutto di una &#8220;complicata semplificazione&#8221;</em>, in <em>Urb. e app</em>., n. 8-9/2016, 1001 ss.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[69]</a>Cfr. E. Caruso,<em>L&#8217;evoluzione dei servizi sociali alla persona nell&#8217;ordinamento interno ed europeo</em>, op. cit. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[70]</a>La stessa Corte di giustizia, nella sentenza 11 dicembre 2014, causa 113/13, ammette che il bilanciamento tra valori non deve essere realizzato in via aprioristica ed astratta, dovendosi bensì verificare che «il volontario contribuisca in modo effettivo al perseguimento delle finalità sociali e degli obiettivi di solidarietà, non permettendosi quindi che le deroghe al principio della competizione economica celino in realtà vantaggi indebiti per gli enti del Terzo settore». </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[71]</a>Il quadro normativo di riferimento è costituito da una serie articolata e disomogenea di provvedimenti legislativi, tra cui, senza pretesa di esaustività, si segnalano: Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e D.P.C.M. 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell&#8217;art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328); Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato); Legge 30 giugno 2002, n. 189 e d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in materia di accoglienza degli stranieri regolarmente soggiornanti; Legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla Legge 10 ottobre 1986, n. 663 e dalla Legge 22 giugno 2000, n. 1938, in materia di recupero dei soggetti detenuti; Legge 8 novembre 1991, n. 381 in materia di cooperative sociali di tipo B).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[72]</a>Sui rapporti tra le citate disposizioni del d.lgs. n. 117/2017 e la disciplina recata dal Codice dei contratti pubblici, M.V. Ferroni, <em>L&#8217;affidamento agli Enti del Terzo settore ed il Codice dei Contratti pubblici</em>, in <em>Nomos. Le attualità nel diritto</em>, 2, 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[73]</a>Al riguardo, si veda anche L. Gili, <em>Il Codice del Terzo settore ed i rapporti collaborativi con la P.A</em>., in <em>Urb. e App</em>., n. 1/2018, 5.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[74]</a>Cfr. art. 55, c. 3, del d.lgs. n. 117/2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[75]</a>Cfr. art. 56, c. 3, del d.lgs. n. 117/2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[76]</a>Tali obblighi di pubblicità sono stati introdotti dal c. 3-<em>bis</em>, inserito nel corpo dell&#8217;art. 56 dal d.lgs. 3 agosto 2018, n. 105.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[77]</a>Per un approfondimento sui poteri attribuiti all&#8217;ANAC nel settore dei contratti pubblici, si rimanda a: R. Parisi, <em>Il nuovo Codice dei contratti pubblici e poteri dell&#8217;ANAC</em>, in <em>Dir. e proc. amm</em>., n. 2/2018; O.M. Caputo, <em>Linee guida, attribuzioni precontenziose e potere sanzionatorio dell&#8217;ANAC</em>, in <em>Urb. e app.</em>, n. 1/2018; G. Greco, I<em>l ruolo dell&#8217;Anac nel nuovo sistema degli appalti pubblici</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>;I.A. Nicotra, <em>L&#8217;Autorità nazionale anticorruzione tra prevenzione e attività regolatoria</em>, Torino, 2016. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[78]</a>Al momento della pubblicazione del presente lavoro, l&#8217;ANAC ha pubblicato uno schema di Linee guida recanti «indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali», non ancora definitivamente approvato.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[79]</a>A fronte della consultazione richiesta dall&#8217;ANAC, la Commissione speciale del Consiglio di Stato si è pronunciata sulla questione con parere n. 2052 del 20 agosto 2018.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[80]</a>Cfr. Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 2052 del 20 agosto 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[81]</a>Il Consiglio di Stato, in particolare, ritiene che l&#8217;amministrazione deve «puntualmente indicare e documentare la ricorrenza, nella concreta vicenda, degli specifici profili che sostengono, motivano e giustificano il ricorso a procedure che tagliano fuori <em>ex ante</em>gli operatori economici tesi a perseguire un profitto».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[82]</a>Principio, com&#8217;è noto, sancito dalla Corte di Giustizia UE nelle celebri sentenze 15 luglio 1964, causa 6/64, <em>Costa c. Enel</em>e 9 marzo 1978, causa 106/77, <em>Simmenthal</em>, e progressivamente recepito dalla Corte Costituzionale italiana, dopo qualche ritrosia iniziale, a partire dalle sentenze 27 dicembre 1973 n. 183 e 8 giugno 1984, n. 170. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[83]</a>In termini analoghi si esprime anche S. Tirelli, <em>Servizi sociali e codice dei contratti pubblici</em>, in <em>www.diritto.it</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[84]</a>Per un&#8217;analisi approfondita sulla teoria dei controlimiti, si rimanda alla nutrita dottrina costituzionalista intervenuta in materia, tra cui si segnala: A. Ruggeri, <em>La tutela &#8220;multilivello&#8221; dei diritti fondamentali, tra esperienze di normazione e teorie costituzionali</em>, in <em>Pol. dir., </em>2007, 319; M. Cartabia, <em>Principi inviolabili e integrazione europea</em>, Milano, 1995; U. Villani, <em>Limitazioni di sovranità, &#8220;controlimiti&#8221; e diritti fondamentali nella Costituzione italiana</em>, in <em>Studi sull&#8217;integrazione europea</em>, n. 3/2017, 489 ss.; A. Spadaro, <em>La Carta europea dei diritti tra identità e diversità e fra tradizione e secolarizzazione</em>, in P. Costanzo(a cura di), <em>La Carta europea dei diritti</em>, Genova, 2002; Id., <em>Una (sola) Corte per l&#8217;Europa</em>, in P. Falzea, A. Spadaro e L. Ventura(a cura di), <em>La Corte costituzionale e le Corti d&#8217;Europa</em>, Torino 2003, 555 ss.; A. Ruggeri &#8211; A. Spadaro, <em>Lineamenti di giustizia costituzionale</em>, Torino, 2009; S. Polimeni, <em>Controlimiti e identità costituzionale nazionale. Contributo per una ricostruzione del &#8220;dialogo&#8221; tra le corti</em>, Napoli, 2018; A. Celotto- T. Groppi, <em>Diritto UE e diritto nazionale. Primauté vs controlimiti</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. comunitario</em>, 2004, 1309 ss; S. Gambino, <em>I diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea fra «trattati» (di Lisbona) e Costituzione</em>, in <em>Riv. dir. cost</em>., 2009. Inoltre, per una disamina più puntuale sulla portata applicativa dei controlimiti costituzionali rispetto alla tutela multilivello dei diritti sociali, si veda A. Spadaro, <em>I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo &#8220;modello sociale europeo&#8221;: più sobrio, solidale e sostenibile)</em>, op. cit. </div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-affidamenti-dei-servizi-sociali-tra-disciplina-eurounitaria-e-diritto-interno/">Gli affidamenti dei servizi sociali tra disciplina eurounitaria e diritto interno</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Norme di costituzione economica e previdenza privata. Le attività di mercato finanziario dei fondi pensione (*)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:32 +0000</pubDate>
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<p>1. Il discorso normativo che riguarda fondi pensione e previdenza privata presenta caratteri di grande complessità. E un intervento di prima approssimazione alla disciplina della materia necessariamente comporta rappresentazioni dello scenario di insieme che possono soltanto indicare argomenti per una analisi di sistema da svolgere con ben altra completezza. Fonti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/norme-di-costituzione-economica-e-previdenza-privata-le-attivita-di-mercato-finanziario-dei-fondi-pensione/">Norme di costituzione economica e previdenza privata. Le attività di mercato finanziario dei fondi pensione &lt;a href=&quot;http://www.giust.it/articoli/bessone_fondi.htm#*&quot;&gt;(*)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/norme-di-costituzione-economica-e-previdenza-privata-le-attivita-di-mercato-finanziario-dei-fondi-pensione/">Norme di costituzione economica e previdenza privata. Le attività di mercato finanziario dei fondi pensione &lt;a href=&quot;http://www.giust.it/articoli/bessone_fondi.htm#*&quot;&gt;(*)</a></p>
<p>1. Il discorso normativo che riguarda fondi pensione e previdenza privata presenta caratteri di grande complessità. E un intervento di prima approssimazione alla disciplina della materia necessariamente comporta rappresentazioni dello scenario di insieme che possono soltanto indicare argomenti per una analisi di sistema da svolgere con ben altra completezza. </p>
<p>Fonti del diritto della nuova previdenza pensionistica sono infatti volta a volta norme costituzionali e norme di legislazione ordinaria, provvedimenti governativi e <deliberazioni di indirizzo>, disposizioni regolamentari e atti amministrativi generali delle autorità di vigilanza,dovendosi poi tener presente che al numero delle fonti di normazione secondaria del settore appartengono infine rilevanti poteri di autonomia privata nel segno di una ampia self regulation di soggetti e di iniziative previdenziali. </p>
<p>Anche a non considerare (come invece ormai sempre più si deve) quanto è ordinamento della materia in corso di elaborazione nelle sedi comunitarie, la disciplina di fondi pensione e previdenza privata impegna perciò ad una ampia ricognizione di campo. Ma in queste pagine si guarderà soltanto ad alcune norme al vertice del sistema. E più precisamente a basic rules di costituzione economica che se naturalmente si ritrovano nelle disposizioni dell&#8217;art. 38 allo stesso modo derivano i loro contenuti dal primo comma dell&#8217;art. 47, dove imperativamente si domanda <tutela del risparmio> e <in tutte le sue forme> essendo chiaro in qual misura garanzie di tutela si devono al risparmio investito per finalità previdenziali.</p>
<p>Se il discorso normativo è complesso caratteri di grande complessità presenta anche il fenomeno regolato. Per ciò che serve ad una esposizione di genere elementare è tuttavia possibile fare chiarezza in termini molto lineari. Al fondo pensione si versano contributi previdenziali (e nel caso del lavoro dipendente molto spesso anche importi o parte degli importi dei <trattamenti> di <fine rapporto>) che diventano massa monetaria contestualmente investita in attività finanziarie. Dalla gestione di questo portafoglio di attività finanziarie è atteso il rendimento necessario per erogare prestazioni di genere pensionistico in forma di rendita periodica o in limitata quantità nella forma di una corresponsione di capitale. </p>
<p>Nell&#8217;originario disegno delle norme del decreto legislativo 124 dell&#8217;aprile 1993, questo programma previdenziale è pensato come complementare al sistema pensionistico pubblico di primo pilastro. E come iniziativa che in considerazione delle necessità dell&#8217;età anziana può attivarsi per tutti (ma soltanto per) gli appartenenti al mondo del lavoro. Si prefigurano perciò fondi pensione per il lavoro dipendente del settore privato e per i comparti del pubblico impiego, per lavoratori autonomi e professionisti liberi,per <soci lavoratori> e lavoratori dipendenti delle imprese cooperative così come per ogni altra possibile categoria (e ne esistono ) di appartenenti al mondo del lavoro.</p>
<p>E naturalmente apprestare norme di regime a misura della particolare identità e delle mutevoli necessità dei diversi settori del mondo del lavoro significava avviare una complessa riforma di sistema in continua evoluzione. In questo senso il diritto della nuova previdenza privata presenta necessariamente tutti i caratteri di un progetto che si realizza per approssimazioni successive. E per stati di avanzamento che in più di un caso dovevano comportare rilevanti variazioni del progetto originario. </p>
<p>All’origine il progetto di nuova previdenza complementare assegnava infatti una posizione di assoluta centralità alla forma pensionistica <fondo pensione chiuso> dell&#8217;art. 2 del decreto legislativo 124. E perciò ad una particolare organizzazione di soggetti, attività e mezzi pensata a misura dell’interesse collettivo oggettivamente condiviso dagli appartenenti ad una medesima comunità di lavoro. Erano invece puramente residuali gli spazi di operatività consentiti ai fondi pensione <aperti> dell&#8217;art. 9 del decreto legislativo attivati da imprese di intermediazione finanziaria che offrono una gestione di risparmio previdenziale secondo tutt’altra modalità di organizzazione e tutt’altra disciplina di accesso. </p>
<p>Per l’evolvere del sistema normativo l’ambito di operatività dei fondi pensione aperti si è tuttavia progressivamente esteso. E una autentica svolta di sistema dovevano poi operare le recenti disposizioni di riforma del decreto legislativo 124, che ne hanno integrato la disciplina con la previsione di forme pensionistiche <individuali> organizzate secondo il regime del nuovo art. 9 bis e del nuovo art. 9 ter, aggiunti al decreto legislativo 124 dalla norma dell’art. 2 del decreto legislativo 47 del febbraio 2000. </p>
<p>Come si sa in passato passato prevaleva una policy di preferenza per il fondo pensione <chiuso>, esistendo norme di limite all&#8217;adesione a fondi pensione aperti quando fosse possibile l&#8217;adesione ad un fondo pensione <chiuso>. Norme a valere per gli appartenenti a qualsiasi settore del mondo del lavoro dipendente. </p>
<p>Con una nuova formulazione del secondo comma dell&#8217;art. 9 del decreto legislativo 124 ogni previsione di limite si è invece rimossa, essendo perciò consentita a tutti libertà di scelta tra fondo pensione chiuso e fondi <aperti>, così come è consentita l&#8217;alternativa offerta dal piano pensionistico individuale dell&#8217;impresa assicurativa. E le nuove disposizioni comportano innovazioni di sistema che non riguardano soltanto gli appartenenti al mondo del lavoro.</p>
<p>Configurano infatti <forme pensionistiche individuali> che per disposizione dell’art. 9 bis i fondi pensione aperti possono proporre anche a quanti non sono <titolari di redditi di lavoro> né titolari di un reddito <di impresa>. Si azzera così il vincolo di obbligata connessione tra attività lavorativa e previdenza pensionistica. Le prestazioni del fondo pensione aperto cessano perciò di essere necessariamente <complementari> a prestazioni del sistema pensionistico pubblico. E per disposizione dell’art. 9 ter forme pensionistiche individuali possono essere proposte anche da imprese di assicurazione mediante speciali contratti di assicurazione <sulla vita>. In questo modo il sistema privato della previdenza per l’età anziana diventa fenomeno sociale di dimensioni ancora maggiori. </p>
<p>Al tempo stesso diventa tuttavia fenomeno di più complessa e incerta definizione. Ma a veder bene queste innovazione di regime semplicemente integrano una disciplina di settore che per l’essenziale conserva una sua ben riconoscibile identità A delineare i suoi elementi distintivi provvedono già le norme del decreto legislativo 124 che valgono per i fondi pensione <chiusi> di fonte negoziale. </p>
<p>I fondi pensione di questo genere sono organizzazioni di diritto privato a statuto speciale ma pur sempre congegnate sul modello delle norme del libro primo del codice civile. Si tratta perciò di associazioni <persona giuridica> o di associazioni non personificate o ancora di <fondazioni>, costituite in forza di un contratto collettivo di lavoro o altro genere di accordo collettivo che valga da <fonte istitutiva> del nuovo soggetto di diritto <fondo pensione>. In questo senso <negoziali> i fondi pensione chiusi rivolgono la loro proposta previdenziale alla collettività dei lavoratori appartenenti ad un <categoria> o a un <comparto> del pubblico impiego o ancora a un <raggruppamento> di lavoratori,che può anche essere delimitato <su base territoriale> o riferito a singole imprese o a <<gruppi> di imprese. Da ciò fondi pensione <negoziali> quanto alle modalità istitutive,e al tempo stesso rigorosamente <chiusi> quanto all’ambito dei loro destinatari nelle possibili varianti del fondo <a contribuzione definita> e del fondo <a prestazione definita>.</p>
<p>Varianti che sarà il caso di indicare almeno per quanto è loro fondamentale differenza. Sono necessariamente <a contribuzione definita> i fondi pensione che si rivolgono al mondo del lavoro subordinato. <A contribuzione definita> perché definita è la entità delle contribuzioni domandate agli aderenti al fondo pensione. Il loro rendimento finale costituisce invece una variabile dipendente dai risultati della gestione finanziaria del patrimonio del fondo. </p>
<p>Altro invece il regime che vale per lavoratori autonomi e professionisti liberi. Per essi (e per essi soltanto) le norme del decreto legislativo 124 prefigurano infatti la possibile alternativa offerta dal fondo <a prestazione definita>. E sono tali i fondi pensione che garantiscono appunto certezza quanto al valore economico della prestazione pensionistica già all’origine <definita>. Ma va considerato che l’adesione ad una forma pensionistica di questo genere comporta l‘assunzione di un impegno che può essere notevolmente oneroso. Quando la gestione finanziaria del fondo pensione di per sè non ha rendimenti tali da assicurare la prestazione a suo tempo definita occorrerà infatti provvedere ad una maggior contribuzione.</p>
<p>Si tratti di fondo <a contribuzione definita> o invece di fondo <a prestazione definita> la amministrazione delle risorse del fondo pensione sarà comunque attività di mercato finanziario. Per la massima parte attività svolta da imprese di intermediazione finanziaria per l’appunto abilitate alla gestione del portafoglio di fondi pensione. Nel caso del fondo pensione a prestazione definita operano imprese assicurative (e esse soltanto). </p>
<p>Nel caso del fondo a contribuzione definita ad operare saranno invece volta a volta imprese bancarie,imprese assicurative o altre ancora tra le imprese di intermediazione finanziaria indicate dalle norme dell&#8217;art. 6 del decreto legislativo 124. Sono le stesse categorie di imprese di intermediazione finanziaria che l’art. 9 del decreto legislativo indica poi come i possibili <promotori> di fondi pensione aperti. E anche questi saranno talvolta fondi <a contribuzione definita> e altra volta invece fondi <a prestazione definita>. </p>
<p>In tutti i casi si tratterà di fondi pensione che non configurano un nuovo soggetto di diritto. Il fondo pensione aperto è infatti semplicemente un nuovo strumento di attività per imprese di intermediazione finanziaria che alle loro ordinarie attività aggiungono una ulteriore forma di gestione del risparmio sul tradizionale modello delle gestioni finanziarie <di massa>,anche se naturalmente qualificata da una finalità previdenziale che porta con sè numerose specialità di regime.</p>
<p>2. Già le disposizioni che si sono in via breve segnalate restituiscono con ogni evidenza l’immagine di un sistema normativo che è davvero complesso ordinamento del settore. Lo compongono norme che a seguire le tradizionali partizioni di materia oltre a essere naturalmente diritto della previdenza sociale sono volta a volta diritto delle associazioni e delle fondazioni, diritto dei contratti e delle obbligazioni sul modello delle disposizioni del codice civile, diritto del lavoro e diritto delle relazioni sindacali, diritto delle società e dei mercati finanziari e ancora diritto amministrativo e diritto tributario. Sono parte del sistema anche disposizioni di prevenzione e sanzione dell’ illecito con gli strumenti del diritto penale. </p>
<p>Ne risulta formato un contesto di norme che sfugge a qualsiasi possibilità di classificazione secondo il metodo semplificante delle partizioni di materia. E si sa bene che in linea generale i sistemi normativi molto complessi non consentono rappresentazioni di sintesi. Nel caso della previdenza complementare esistono tuttavia pur sempre principi e regole d’ordine che in sufficiente misura finiscono per organizzare singole prescrizioni e interi apparati di norme secondo una obbligata logica di insieme. </p>
<p>Ogni forma pensionistica <complementare> e comunque ogni e qualsiasi fondo pensione sono infatti iniziativa che origina da atti di autonomia di soggetti privati, volta a volta contratti collettivi o <accordi> di altro genere o atti regolamentari ma pur sempre atti di autonomia a carattere negoziale. In più di un caso le espressioni di self regulation dell&#8217;iniziativa previdenziale presentano forti caratteri di specialità, ampiamente esemplificati dalle fonti istitutive dei fondi pensione per lavoratori autonomi e liberi professionisti. Ancor più particolare è il caso dei fondi pensione per <soci lavoratori> e lavoratori dipendenti delle imprese e dei consorzi di imprese della cooperazione. Ma comunque e sempre si tratta di atti di autonomia di fonte negoziale. E come si sa tali ormai sono anche i contratti collettivi <fonte> dei fondi pensione chiusi del pubblico impiego. Per essi dovranno operare apposite discipline di comparto ma sono discipline pur sempre ricomprese nel genere degli atti di self regulation.</p>
<p>La forma pensionistica complementare è perciò invariabilmente fattispecie sul tradizionale modello del <negozio giuridico>. E’ in ogni caso iniziativa economica che operativamente si avvale degli strumenti e dei materiali normativi più congeniali alla sua finalità istituzionale di privato sostegno alle necessità dell&#8217;età anziana</p>
<p>. Elementi distintivi del sistema sono quindi i modelli di tecnica giuridica maggiormente capaci di valorizzazione di un patrimonio di soggetti privati nel loro privato interesse. E i mezzi a tal fine utili sono i congegni normativi da sempre regolati a misura delle necessità operative dell’autonomia privata. Perciò appunto la organizzazione delle iniziative nella forma della <associazione> con precisa comunione di scopo o la <fondazione>, il <contratto> e l’ <obbligazione> (e talvolta la obbligazione di natura extracontrattuale ), la attività di impresa e più precisamente la attività di impresa delle società di capitali della financial industry che professionalmente svolgono funzioni di intermediazione mobiliare.Ne consegue un ordinamento del settore a veder bene molto diverso dalle rappresentazioni che molto spesso ancora se ne offrono per mancata percezione della sua reale identità ( o per resistenza ideologica alle novità di regime della materia previdenziale). Questi elementi distintivi del sistema tuttavia di per sé non significano sua esclusiva appartenenza all’universo del diritto privato.</p>
<p>Agiscono infatti anche apparati normativi di tutt’altro genere che integrano in misura consistente la disciplina del settore perseguendo finalità proprie della norma di diritto pubblico. E anche a non considerare le norme di diritto penale si pensi alla strumentazione e alle policies delle disposizioni di regime fiscale di fondi pensione e piani pensionistici. Autonomia di soggetti privati e congegni normativi del diritto privato sono tuttavia pur sempre la nota dominante del sistema, che alla grande parte delle disposizioni di regolazione pubblica della materia se non sono disposizioni sanzionatorie assegna semplicemente funzione ausiliare. E in modo particolare una funzione di garanzia essendo invece esclusa qualsiasi forma di direzione pubblica del settore o anche soltanto di interferenza dei pubblici poteri nello spazio di autonomia che compete ai soggetti privati di volta in volta attivi entro il sistema della previdenza privata. Operando nel particolare contesto delle forme di previdenza pensionistica <associazione>, <contratto> e <obbligazione>, <<attività di impresa> dell’intermediazione finanziaria ne derivano tuttavia notevoli varianti che diventano altrettante specialità di regime. </p>
<p>Specialità di regime talvolta dovute all’oggetto e ai peculiari contenuti della materia pensionistica. Altra volta e più spesso dovute invece ai continui punti di incontro tra autonomia negoziale dei soggetti attivati da iniziative di previdenza privata e regolazione pubblica in funzione di garanzia. E se in questa materia devono considerarsi assolutamente esclusi interventi di genere dirigista ( o di governo politico) funzione pubblica di <garanzia> significa con grande estensione di campo attivazione di misure e provvedimenti di vigilanza in senso forte. Perciò elementi distintivi di un ordinamento di settore a disciplina speciale tutta nel segno di soggetti e attività di diritto privato finiscono per essere al tempo stesso atti amministrativi generali e provvedimenti amministrativi di genere puntuale, regole formali di procedimento e regole di trasparenza dei contenuti delle attività private, iniziative di moral suasion e deliberazioni di sanzione insieme a molto altro ancora. Un punto forte del disegno di insieme sono infatti anche le <intese> e ulteriori forme di <collaborazione> tra <le autorità preposte> alla funzione di pubblica vigilanza. </p>
<p>Da tutto questo la complessità di uno scenario istituzionale che a prima vista inevitabilmente disorienta. Ma a veder bene la disciplina della nuova previdenza privata semplicemente applica al settore gli strumenti di intervento amministrativo sempre operanti quando occorre fare vigilanza in materia di economia finanziaria. </p>
<p>Nel caso della materia previdenziale il regime delle forme e delle modalità della vigilanza risulta tuttavia integrato in considerazione della particolare identità dei soggetti <fondi pensione> attivi sul lato dell’offerta di prestazioni per l’età anziana. E più ancora in considerazione delle misure di protezione dovute a quanti aderiscano a fondi pensione già per la norma di grande principio dell’art. 47 Cost.., che (sarà bene ripetere) se imperativamente domanda <tutela del risparmio> e <in tutte le sue forme> tanto più comporta neecessità di tutela del risparmio investito con finalità previdenziali. Si configura così un nuovo ordinamento di settore dell’economia finanziaria caratterizzato dalla attivazione di una nuova authority che è per l’appunto una Commissione di vigilanza sui fondi pensione. Nella denominazione corrente la Covip.</p>
<p>La Commissione di vigilanza sui fondi pensione opera con le attribuzioni e con gli strumenti della speciale disciplina stabilita dalle norme degli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 124.E si tratta di norme completate da altre e numerose disposizioni che nel loro insieme configurano una amministrazione pubblica <reggente> di settore al difficile punto di raccordo tra autonomia istituzionale e vincolo di dipendenza dal Ministro del lavoro,dovendosi segnalare per il loro rilievo le <direttive generali> di vigilanza deliberate <di concerto con il Ministro del tesoro> mediante il provvedimento del 7 marzo 1996. Da ciò la complessità di un regime comprensivo di norme che assegnano alla Covip funzioni di controllo sulla attività dei fondi pensione ma strettamente correlate a norme di securities law che riservano alle tradizionali autorità di regolazione dell’economia finanziaria le funzioni di controllo delle attività svolte da imprese bancarie,imprese assicurative e altre imprese di intermediazione mobiliare. </p>
<p>. Valgono le regole di ripartizione di competenze per oggetto e per finalità del controllo ordinariamente disposte dalla loro generale disciplina di materia. A fare vigilanza su imprese di intermediazione e attività di mercato finanziario saranno quindi volta a volta Banca d’Italia, Consob e Isvap.Per quanto possa occorrere si provvederà poi ad <accordi di collaborazione> con la Covip. Sono gli <accordi> in linea generale e con significativa disposizione di principio prefigurati dal sesto comma dell’art. 17 del decreto legislativo. Loro finalità <favorire lo scambio di informazioni> e <accrescere l’efficacia dell’azione di controllo>,nelle forme e con le prospettive di risultato già indicate dalle <direttive generali> del marzo 1996. Funzioni di vigilanza competono anche all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. E del decreto legislativo 124 si leggano allora il primo comma bis dell’art. 6 e il quinto comma dell’art. 8. Per disposizione del settimo comma dell&#8217;art. 17 del decreto <entro il 31 marzo di ciascun anno> la Covip <trasmette> poi al Ministro del Lavoro una <relazione> sullo stato e i problemi del settore,che a sua volta l&#8217;autorità di governo consegna al Parlamento <con le proprie eventuali osservazioni>.</p>
<p>3. L&#8217;attenzione politica all&#8217;andamento del settore è ben motivata. E non soltanto per le sue finalità istituzionali di cura dei bisogni dell&#8217;età anziana.. Concorrendo con grandezze significative all&#8217;incremento delle masse monetarie che diventano previdenza privata,l&#8217; avvio ad operatività di un consistente insieme di fondi pensione al tempo stesso porta infatti con sé anche altri fattori di segno positivo,e per così dire di plusvalore sociale che se sono cosa diversa dalle finalità della normativa previdenziale tuttavia presentano caratteri di grande rilievo in più direzioni. Essendo interamente investite in attività di mercato mobiliare secondo il regime indicato dell&#8217;art. 6 del decreto legislativo ( e precisato dal decreto del ministro del Tesoro 703 del novembre 1996 ),le consistenze patrimoniali dei fondi pensione assicurano maggior spessore e una migliore dinamica all&#8217;intero sistema dell&#8217;economia finanziaria. </p>
<p>Al tempo stesso accrescono il suo grado di stabilità con uno stock e un continuativo flusso di investimenti che per naturale <effetto di trasmissione> portano risorse ai diversi comparti dell&#8217;economia <reale>. E considerato che anche il portafoglio dei fondi pensione in quantità notevoli può essere portafoglio di partecipazioni azionarie sarà chiaro in che misura la loro presenza di azionisti (necessariamente <di minoranza> ma ) particolarmente qualificati da una forte rappresentatività sociale possa rilevare quanto a corporate governance nella prospettiva di nuove e più evolute forme di governo delle società di capitali. </p>
<p>E tutto questo offre ampia materia per valutazioni di politica del diritto ( e di politica economica ) che in queste pagine tuttavia non si svolgeranno, perché ad esse è soltanto richiesto di segnalare le grandi linee di un ordinamento giuridico di settore che ha necessariamente al suo vertice le indicazioni di principio delle norme di costituzione economica. E se come si preciserà più avanti in questa materia si devono considerare <costituzione economica> anche fonti normative e basic rules che pure non sono norme costituzionali in senso formale, le disposizioni di primo e obbligato riferimento naturalmente si devono a quanto si legge nella lineare formulazione dell’art. 38 Cost&#8230;Per disposizione del suo secondo comma<i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di (…) vecchiaia>.Il terzo comma della norma stabilisce che <provvedono organismi e istituti predisposti o integrati dallo Stato>. Per disposizione del suo quinto comma <l’assistenza privata è libera>. E la Corte Costituzionale ha ormai delineato con grande chiarezza il quadro di insieme dei principi a valere per il sistema pensionistico obbligatorio e pubblico.</p>
<p>La norma dell’art. 38 è norma di scopo che non disegna un puro e semplice programma. E&#8217; infatti norma con <carattere precettivo> che impegna <lo Stato (..) ad operare> e il suo secondo comma regola la materia pensionistica di <primo pilastro> in modo tale da indicare la erogazione di trattamenti pensionistici come oggetto di una aspettativa che è <diritto> di ricevere un sostegno finanziario a misura delle necessità dell’età anziana con tutta la consistenza dei diritti soggettivi costituzionalmente protetti. Da ciò precisa ancora la Corte costituzionale (e già con la sentenza 160 del 6 giugno 1974) derivano <veri e propri> diritti <di prestazione>. E sono diritti che in punto di complessivo disegno di costituzione economica si devono considerare nel contesto delle norme che con il secondo comma dell’art. 38 fanno sistema, si tratti del principio di <tutela> che per l’art. 35 <la Repubblica> deve al <lavoro in tutte le sue forme> o ancora del diritto ad <assicurare a sé e alla famiglia> la <esistenza libera e dignitosa> prefigurata dall’art. 36 o infine della considerazione dei bisogni dell’età anziana come uno degli <ostacoli> che per il secondo comma dell’art. 3 occorre <rimuovere> quando <di fatto (…) impediscono il pieno sviluppo della persona umana>.</p>
<p>Se queste sono le norme di costituzione economica al vertice del sistema delle fonti dell’ordinamento pensionistico pubblico a regime obbligatorio, decisamente più complesso e più problematico nei suoi esiti è il discorso da fare sul sistema delle fonti costituzionali dell’ordinamento pensionistico <complementare> e comunque privato. Già con la sentenza 392 del 28 luglio 2000 la Corte Costituzionale ha segnalato <finalità di raccordo delle varie forme di previdenza complementare con il trattamento pensionistico di base>. E ancora questa importante pronuncia della Corte avverte che <non può essere messa in dubbio la scelta del legislatore> di <istituire> un <collegamento funzionale>tra <previdenza obbligatoria e previdenza complementare> per chiari segni inteso ad inscrivere <quest'ultima nel sistema dell'art. 38,secondo comma, della Costituzione>. L’intenzione legislativa di inscrivere anche fondi pensione e previdenza privata nel contesto delle garanzie di protezione del secondo comma dell’art. 38 non sembra tuttavia trovare riscontro nelle disposizioni di puntuale disciplina della materia. </p>
<p>Le disposizioni del decreto legislativo 124 configurano infatti un regime dove attivazione di forme pensione e adesione al loro programma previdenziale sono iniziativa interamente rimessa alla autonomia e alla discrezionalità di valutazioni di soggetti privati. In ogni caso mancano disposizioni che con riguardo al principio di <adeguatezza> del secondo comma dell’art. 38 stabiliscano regole di commisurazione delle prestazioni previdenziali del fondo pensione alla entità della prestazione pensionistica <di primo pilastro>.E ne sembra confermato l’assunto di quanti riferiscono invece fondi pensione e previdenza privata alla ratio legis del quinto comma dell’art. 38 là dove si prefigurano appunto forme di <assistenza> previdenziale <privata> e <libera>. Si devono tuttavia considerare con la necessaria attenzione le opinioni di consistente parte degli studiosi che sono di diverso avviso, ritenendo che le norme del decreto legislativo 124 (e le altre che concorrono a qualificare il loro regime) non consentano di assegnare le forme pensionistiche in esame alla previsione del quinto comma dell’art. 38 in considerazione dei limiti che tali norme segnano pur sempre alla autonomia e alla discrezionalità dei privati. </p>
<p>Sono i limiti segnati dalle disposizioni che volta a volta prescrivono necessari requisiti di accesso al fondo pensione, ne stabiliscono gli assetti organizzativi e le regole di gestione delle risorse finanziarie, vincolano le prestazioni offerte agli aderenti sia quanto alla natura degli eventi protetti sia quanto agli stessi contenuti della prestazione pensionistica. </p>
<p>Se è vero che tutto questo sembra (e in certa misura è) apparato normativo lontano dalla ratio legis del quinto comma dell’art. 38, al tempo stesso va tuttavia considerato che in nessuna materia la presenza di un regime di limiti alla autonomia dei privati di per sé significa appartenenza delle loro attività all’universo delle <funzioni> o del <servizio> di diritto pubblico. Non lo significa se le posizioni di limite ai poteri di autonomia privata si circoscrivono entro una soglia di incidenza che le norme di regime della previdenza complementare non sembrano superare. E per ciò che riguarda le intenzioni del legislatore anche in questo senso sarà il caso di segnalare ancora una volta tutto il rilievo delle disposizioni dei nuovi artt. 9 bis e ter del decreto legislativo. </p>
<p>Disposizioni intese a prefigurare forme pensionistiche <individuali> aperte anche a quanti non sono <i lavoratori> del secondo comma dell’art. 38 indicano infatti con ogni evidenza che davvero non è ( o comunque non è più interamente ) questa la norma costituzionale al vertice del sistema delle fonti del nuovo diritto della previdenza privata e <a capitalizzazione>. Sistema delle fonti che se ha al suo vertice la disposizione e la ratio legis del quinto comma dell&#8217;art. 38 allo stesso modo trova poi in posizione di vertice ancora una volta la norma di principio del primo comma dell&#8217;art. 47, dove imperativamente si domanda quella <tutela del risparmio> in <tutte le sue forme> che particolarmente rigorosa deve essere quando si tratti del risparmio investito con finalità previdenziale. </p>
<p>In questa prospettiva di analisi va poi ricordato che guardare allo scenario sovranazionale ormai è cosa indispensabile anche per gli studiosi della materia pensionistica. E sia pure per semplice rinvio a più approfondite riflessioni si devono almeno segnalare gli svolgimenti del diritto comunitario. Se nelle sue disposizioni di principio non si rinvengono disposizioni espressamente riferite alla materia dei fondi pensione, uno sguardo di insieme alle <fonti> normative con il rilievo dei grandi principi di costituzione economica deve infatti pur sempre considerare che in un futuro ormai prossimo significativamente operative non saranno più soltanto fonti di diritto interno. </p>
<p>Indicazioni di tendenza di segno molto forte si devono a documenti di programma intesi a progettare un politica comunitaria della previdenza complementare già con grande chiarezza a suo tempo prefigurata dal <Libro verde sui regimi pensionistici integrativi nel mercato unico> del giugno 1997. E altre (importanti ) indicazioni di tendenza si devono alle decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee ( essendo da leggere con la maggior attenzione le sentenze del 21 settembre 1999, rese nel caso Albany che ha costituito occasione di assai rilevanti enunciazioni di principio). Complessivamente considerata la giurisprudenza della Corte è ancora lontana dal configurare orientamenti sufficientemente univoci e circostanziati. Ma natura giuridica delle forme pensionistiche,attività svolta dai fondi pensione e prestazioni erogate, così come i possibili punti di interferenza e di <raccordo> tra regole di diritto comunitario e prerogative del legislatore nazionale sono ormai con ogni evidenza al centro di un lawmaking power della Corte di giustizia che verosimilmente svolgerà un ruolo determinante nella elaborazione di una disciplina sovranazionale </p>
<p>Ancor più va poi considerato il significativo rilievo dei poteri di normazione che con il Trattato di Amsterdam,e sia pure secondo principio di <sussidiarietà> il legislatore comunitario ha ricevuto in materia di <sicurezza sociale>. E va considerato in che misura la previdenza privata e <a capitalizzazione oggi è ormai sicuramente parte della materia. Ma in questo senso precise indicazioni erano offerte già dalla direttiva 98/49 del 29 giugno 1998 <relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea>. Da tutto questo una linea di percorso adesso operativamente attivata dal <progetto di proposta> di una <direttiva del parlamento europeo e del consiglio> in tema di <vigilanza sugli enti pensionistici>di genere complementare. Si tratta di un <progetto> ancora aperto a possibili variazioni ma pur sempre inteso ad identificare su scala comunitaria <un giusto punto di equilibrio> tra <una normativa prudenziale efficace> e un adeguato <rendimento finanziario dei regimi pensionistici> complementari,secondo una policy di intervento normativo che guarda anche ai possibili <vantaggi offerti dal mercato unico e dall'euro>.</p>
<p>Indicazioni di decisivo rilievo si devono poi alla proposta di direttiva comunitaria <relativa alle attività di enti pensionistici per lavoratori autonomi o subordinati> elaborata nel contesto del <piani di azione per i servizi comunitari>,che la Commissione ha reso nota ad ottobre del 2000 ( e già ampiamente discussa ed emendata dal parlamento europeo con sua risoluzione del luglio 2001). Se in osservanza del principio di sussidiarietà rimane stabilito che la materia previdenziale appartiene alle competenze nazionali,guardando alla possibile armonizzazione di sistemi pensionistici pur molto diversi tra loro la proposta comunitaria prefigura infatti regole generali di diritto uniforme. </p>
<p>Si muove dal riscontro del valore primario da riconoscere a disposizioni di forte garanzia della trasparenza di forme pensionistiche e attività di loro gestione, e si conferma una volta di più che <i diritti dei futuri pensionati devono essere protetti da rigorose norme prudenziali> ma al tempo stesso norme assai circostanziate organizzano in sistema le prescrizioni da osservare per garantire che all&#8217;investimento di risparmio pensionistico possano nel lungo periodo corrispondere sufficienti risultati di <rendimento finanziario>. </p>
<p>Da ciò tutti i contenuti di una proposta di direttiva intesa a stabilire regole di <protezione degli aderenti> alla forma pensionistica,disposizioni che interessano l&#8217;asset allocation delle risorse del portafoglio previdenziale,norme di regime della gestione di portafoglio e insieme con esse le altre basic rules dii un ordinamento comunitario dell&#8217;intera materia. E se è vero che si tratta di un assetto regolamentare per molta parte ancora lontano da una sua definitiva formulazione sarà comunque chiaro che dalla proposta di direttiva si ricevono indicazioni di politica del diritto che già prefigurano principi al vertice del sistema con tutta la evidente rilevanza delle policies comunitarie.In questo senso le crescenti interrelazioni tra evolvere dell&#8217;ordinamento comunitario e costituzione <nazionale> ormai assegnano perciò ai discorsi in tema di costituzione economica caratteri di complessità molto lontani dalla sommaria ricognizione di campo da svolgere in queste pagine. Caratteri di complessità (e insieme con essi importanti indicazioni di politica del diritto) che connotano il sistema delle fonti normative della previdenza privata anche quando poi ai principi di costituzione economica si guarda nella prospettiva indicata dagli studiosi che insegnano a pensare anche in termini di costituzione materiale.</p>
<p>4. <Costituzione economica> è formula di sintesi che nel lessico dei giuristi riceve una varietà di significati talvolta molto lontani tra loro. Pur nella sua maggior estensione di significato (per l&#8217;orientamento dottrinale che sembra di dover condividere ) l&#8217;espressione comunque rinvia pur sempre a dati normativi. In queste pagine perciò si guarda appunto soltanto a dati normativi tuttavia considerandosi <costituzione economica> in senso materiale anche disposizioni che pure in senso formale non configurano norme costituzionali. E se è vero che occorre considerare una serie di riferimenti ancora più ampia di quanto non sia l’ambito delle norme che sono <costituzione> nell&#8217;accezione formale del termine, sarà chiaro che (sia pure con il dovuto senso delle proporzioni) si possono ascrivere al numero dei principi di costituzione economica anche basic rules derivanti da numerose altre fonti di diritto.<<Fonti> che già in materie diverse dalla materia previdenziale sono volta a volta norme di legge ordinaria o di genere regolamentare, <diritto vivente> di pubbliche amministrazioni e di formazioni sociali o ancora <istituti>, regole e prassi che variamente riguardano <rapporti economici> e attività di organizzazioni e di imprese. Una così estesa nozione di costituzione economica sconcerta il giurista di formazione tradizionale e legittima non lievi perplessità. </p>
<p>Ancor più di altri l&#8217; ordinamento previdenziale sembra tuttavia confermare la necessità di una riflessione in termini di costituzione economica che non si circoscriva entro i limiti del suo tradizionale orizzonte. Nel caso della previdenza pensionistica al tempo stesso interessano poi riferimenti di ordine più generale che non sono in senso tecnico riferimenti a <norme> ma invece a fattori di costituzione economica in una ancora diversa accezione del termine. </p>
<p>Si pensi al generale consenso sul carattere di assoluta <centralità> del problema <previdenza pensionistica>, considerato nella prospettiva della <necessaria> compresenza di un sistema pubblico <a ripartizione> e un sistema di previdenza privata e <a capitalizzazione>. Una <centralità> sociale e centralità politica del problema <pensioni> in grande evidenza se soltanto si considera che su quel fronte si misurano per intero interessi fondamentali delle generazioni presenti e delle generazioni future, essendo <in discussione> i termini stessi del <patto sociale> che come sempre si dice <tra di esse> occorre comunque <stringere> ricercando un possibile punto di equilibrio tra tra divergenti e spesso contrapposte aspettative di protezione previdenziale. </p>
<p>Perciò è ricorrente l&#8217;asssunto che la regolazione di questo ordine di problemi appartiene al numero dei fattori dominanti nella <costituzione materiale> del sistema <paese>. E il processo di transizione ad un regime pensionistico di genere misto inteso a coniugare sistema pubblico a ripartizione e sistema privatistico a capitalizzazione a suo tempo (e da più parti ) e&#8217; stato infatti indicato non soltanto come il risultato di una importante decisione di politica economica ma anche e ancor prima come un nuovo <patto costituzionale> che <coinvolge più generazioni>. Nel linguaggio del legislatore la riforma del sistema pensionistico operata con la legge 335 dell&#8217;agosto 1995 in ogni caso era normativa di <principi di riforma economico-sociale della Repubblica>. E per una riflessione intesa a reperire regole e policies di costituzione economica in norme di legge ordinaria offrono importanti indicazioni (già le disposizioni del primo comma dell&#8217;art. 3 della legge 421 del 1992 e poi ) appunto le norme della legge 335 che per il regime obbligatorio pubblico sostituiscono il criterio contributivo al criterio retributivo di calcolo delle pensioni e vincolano il loro tasso di rendimento alle variazioni del <prodotto interno lordo>. </p>
<p>A queste grandi disposizioni di principio che in senso materiale sono con ogni evidenza norme di <costituzione economica>, per il regime pensionistico complementare le disposizioni della legge dell&#8217; agosto 1995 dovevano aggiungere significative correzioni e integrazioni della disciplina del decreto legislativo 124 altrove diffusamente segnalate. Ma dovendo segnalare le basic rules a rilevanza costituzionale che più caratterizzano l&#8217;ordinamento della previdenza privata in queste pagine sembra utile segnalare in via breve altre prospettive di analisi che presentano motivi di particolare interesse. Anche gli atti di autonomia privata (e tanto più nelle sue espressioni collettive ) possono infatti essere con grande estensione di campo fonte di diritto. E questo è il caso dei fondi pensione negoziali e chiusi, per essi operando poteri di self regulation del mondo del lavoro che a veder bene configurano poteri di autentica normazione della forma previdenziale,secondo una logica di sistema che guardando al disegno delle norme costituzionali immediatamente consegue alla ratio legis del quinto comma dell&#8217;art. 38. </p>
<p>Naturalmente valgono ancora una volta tutte le regole generali che sono struttura portante del sistema. E al vertice dell&#8217; ordinamento della forma previdenziale sono pur sempre prescrizioni di legge con carattere di imperatività, essendo poi attivate tutte le necessarie funzioni di pubblica vigilanza così da assicurare che le attività dei fondi pensione e la gestione finanziaria delle loro risorse si svolgano seguendo le regole di trasparenza e di correttezza a garanzia di tutela del risparmio investito con finalità previdenziale. In questo senso i poteri di autonomia privata incontrano limiti talvolta stringenti nelle norme di fonte legale. Per fare un primo esempio si pensi al quarto comma dell’art. 4 del decreto legislativo 124, dove si stabilisce che i fondi pensione costituiti <nell’ambito di categorie,comparti o raggruppamenti> devono obbligatoriamente <assumere forma di soggetto riconosciuto> come persona giuridica <ai sensi dell’art. 12 del codice civile> (e l’art. 2 del decreto ministeriale del lavoro stabilisce che in ogni caso <i fondi pensione devono essere istituiti con atto pubblico>. O ancora si pensi a quanto per disposizione dell&#8217;art. 17 del decreto legislativo è regola della complessa trama dei rapporti tra fondi pensione e Commissione di vigilanza.</p>
<p>E per fare un esempio assolutamente emblematico con riguardo ad un intero ambito di materia si pensi infine al complessivo regime delle disposizioni del decreto che imperativamente limitano i poteri degli amministratori della forma pensionistica quanto a gestione in via diretta delle risorse patrimoniali del fondo. Disposizioni che come si sa al tempo stesso regolano con norme inderogabili i requisiti dei soggetti, la forma giuridica e i contenuti delle convenzioni che con imprese di intermediazione mobiliare gli amministratori dovranno stipulare per garantire al fondo pensione una gestione professionale delle attività di asset allocation e di movimentazione del suo portafoglio finanziario,dovendosi considerare anche le disposizione del decreto ministeriale del novembre 1996 che poi precisano oggetto, criteri e regime di ognuna di queste attività. Occorre perciò assegnare ai discorsi in termini di poteri normativi dell&#8217;autonomia privata le loro giuste proporzioni. Ma principio costitutivo dell&#8217;ordinamento è pur sempre anche la posizione di assoluto rilievo delle attribuzioni di self regulation che caratterizzano la disciplina di fonti istitutive e fonti costitutive della forma pensionistica complementare. E in questo senso servono a fare chiarezza le disposizioni del decreto legislativo che per i fondi pensione del mondo del lavoro stabiliscono un preciso ordinamento di materia appunto distinguendo tra fonti istitutive e fonti costitutive della forma pensionistica complementare. </p>
<p>Per le norme del decreto legislativo 124 fonti istitutive sono gli atti negoziali dell&#8217;art. 3 che configurano in modi giuridicamente impegnativi la maturata volontà di attivare una forma pensionistica complementare,e perciò volta a volta<contratti> o altri <accordi> di genere collettivo che definiscono identità e programma del fondo pensione, ambito dei soggetti legittimati alla adesione e sue modalità, regime delle contribuzioni e quant&#8217;altro costituisce prima regolazione della iniziativa previdenziale che per loro tramite appunto si istituisce. Fonti costitutive sono invece gli atti anch&#8217;essi negoziali dell&#8217;art. 4 del decreto legislativo che organizzano la forma pensionistica con una puntuale disciplina di statuto e la configurano come soggetto di diritto, e più precisamente come associazione ( o fondazione ) del libro primo del codice civile tuttavia caratterizzata da specialità di regime che si devono alla specialità del soggetto <fondo pensione>. In questo senso anche gli atti di costituzione e di statuto della forma previdenziale sono in ogni loro parte deliberazioni a forte contenuto normativo. Operano tuttavia pur sempre in una obbligata posizione di dipendenza funzionale dall&#8217;atto <fonte istitutiva>. E a precisare la natura del rapporto che intercorre tra fonte istitutiva e fonte costitutiva del fondo pensione provvede l’art. 2 del decreto ministeriale 211 del gennaio 1997.</p>
<p>La norma del decreto ministeriale stabilisce infatti che <nel regolamentare l’ordinamento> del fondo pensione <atti costitutivi> e <statuti> devono <salvaguardare le competenze> delle <fonti istitutive>. Una norma di questo genere conferma quanto era già univoca ratio legis delle disposizioni del decreto legislativo 124 perché assegna alle <competenze> della fonte istitutiva una posizione primaria nel sistema dei poteri normativi di autonomia privata. </p>
<p>Provvedimenti di costituzione e statuto del fondo pensione ne preciseranno una identità, assetti istituzionali e caratteri distintivi tuttavia già all&#8217;origine stabiliti dalla fonte istitutiva del fondo pensione. Anch&#8217;essi sono una fonte normativa della forma previdenziale che tuttavia si attiva in funzione per così dire <ausiliare> di quanto inderogabilmente stabiliscono i contratti o uno degli altri atti di self regulation del mondo del lavoro con forza di fonti istitutive del fondo pensione. E per esse si tratti di comparti del pubblico impiego oppure invece dei diversi settori del lavoro dipendente del settore privato opera una medesima logica di politica del diritto che occorre valutare in tutto il suo rilievo.</p>
<p>La funzione normativa della contrattazione collettiva e i suoi risultati di <diritto vivente> infatti presentano infatti caratteri e hanno una incidenza tali da motivare ampiamente la loro qualificazione come fattori rilevanti nella prospettiva di ciò che con riguardo al regime dei fondi pensione negoziali e <chiusi> è sembrato di dover rappresentare in termini di <costituzione economica>, come si ricorderà avvertendo che sono da considerare espressione di costituzione economica di un sistema non soltanto <norme> in senso formale ma anche fattori istituzionali, regole negoziali e prassi di conformazione dei rapporti sociali In questo senso la previdenza complementare del mondo del lavoro è luogo di formazione di basic rules che meritano davvero la maggior attenzione invece a tutt&#8217;oggi non ancora ricevuta da quanti pure sono così attenti a quanto sia diritto vivente e costituzione economica anche soltanto nel senso materiale che si è precisato. E più dei discorsi in astratto o dei modelli della teoria generale valgono i riscontri in modo così significativo ( e così univoco ) ancora una volta offerti dalle norme del decreto legislativo. </p>
<p>5. L’attivazione di forme di previdenza complementare comporta iniziative e confronti tra parti sociali,modalità di relazioni industriali e prassi negoziali che naturalmente influiscono in misura determinate sulla complessa dinamica dei rapporti tra mondo del lavoro, sue rappresentanze sindacali e imprese dei diversi settori di industria. E sia norme di principio che norme <di dettaglio> del decreto legislativo assicurano la maggior estensione che fosse pensabile per i poteri normativi delle organizzazioni imprenditoriali e delle organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro. A veder bene si tratta infatti di norme che in ampia misura sono disposizioni di delega che a quelle organizzazioni assegnano competenze istituzionali e responsabilità di amministrazione di un contenzioso pensionistico (e di problemi di economia complessiva dei rapporti di lavoro ) certamente alla soglia dei grandi temi di costituzione economica. Tutto questo secondo una ratio legis e una intenzione politica già dichiarata dalle disposizioni del primo e secondo comma dell’art. 3 del decreto legislativo,dove si indica con chiarezza in che senso (e con quale estensione di campo) si è provveduto ad una così forte integrazione di di ruolo per quanto i giuristi con ormai consolidate formule di estrema sintesi definiscono <autonomia collettiva> e <ordinamento intersindacale>.</p>
<p>In una seconda (e conclusiva ) parte di questo intervento di apertura della discussione,anche se soltanto con rilievi di estrema sintesi si proverà ad indicare altri e più puntuali riferimenti normativi che complessivamente considerati consentono di precisare in che misura questa integrazione di ruolo è molto più di ciò che pure sempre caratterizza l&#8217;<ordinamento intersindacale>quanto a libertà negoziali e appunto quanto a poteri normativi delle diverse espressioni di<autonomia collettiva>. Ma ancor prima sarà forse il caso di precisare una volta di più la logica di sistema che in ogni suo settore caratterizza la disciplina della nuova previdenza pensionistica. Per l&#8217;intero universo dei fondi pensione self regulation e poteri di autonomia privata, normative tuttavia derogabili e norme di legge che presentano invece carattere di inderogabilità nel loro complessivo insieme configurano un ordinamento di materia dove come già si diceva a libertà negoziale e prescrizioni di vincolo occorre assegnare una posizione di ragionevole equilibrio.</p>
<p>Al suo interno il sistema delle fonti della disciplina allinea poi le numerose fonti <primarie> con forza di legge e fonti <secondarie> quali sono i decreti ministeriali e le numerose discipline regolamentari della Covip.</p>
<p>Ma in questo più ampio contesto le <fonti> di autonomia privata operano pur sempre in misura tale da assicurare al mondo dei fondi pensione chiusi uno spazio di self regulation a grandi dimensioni che è davvero punto forte dell&#8217;ordinamento del settore, perchè se certamente servono rigorose discipline di pubblico controllo con funzioni di garanzia sarà chiaro che al tempo stesso occorre assicurare al sistema tutte le libertà di regime che sono congeniali ( e dovute ) ad ogni forma di previdenza privata. E se, naturalmente è di tutt&#8217;altro genere il discorso che sarebbe necessario fare per la financial industry dei fondi pensione aperti variamente attivati da imprese di intermediazione mobiliare, anche per essi la disciplina del decreto legislativo è comunque pur sempre regime al necessario punto di equilibrio tra autonomia di iniziative e disposizioni di vincolo con finalità di tutela del risparmio previdenziale. Finalità che un serio discorso sulla nuova previdenza privata deve considerare in una prospettiva di analisi dove il riferimento al principio costituzionale dell&#8217;art. 47 non sia puro e semplice rituale di formule a contenuto indeterminato.</p>
<p><Tutela del risparmio> a misura della garanzia prefigurata dalla norma costituzionale per la materia previdenziale significa trasparenza di quanto riguarda l&#8217;investimento di risparmio consegnato in gestione per finalità pensionistica, <stabilità> dei soggetti che lo ricevono e insieme con tutto questo <correttezza> nello svolgimento di una attività di amministrazione di portafoglio che deve essere al tempo stesso amministrazione <efficiente> (e perciò nella misura del possibile capace di assicurare gli attesi rendimenti economici ). Naturalmente tutto questo non è cosa che si possa garantire per intero soltanto in forza di norme. Ma l’organizzazione dei congegni normativi è una variabile <condizionante> per qualsiasi settore dell’economia e tanto più presenta tale carattere quando materia ne sono consistenti comparti dell’economia finanziaria, che coinvolgono su scala di massa interessi individuali e collettivi ad alta valenza sociale. E questo è il caso di fondi pensione e previdenza privata che all&#8217;economia finanziaria appartengono nella decisiva misura già segnalata quando si è osservato che operatività di fondi pensione e del sistema di previdenza privata invariabilmente significa flusso di risparmio orientato in direzione di strumenti e mercati di genere finanziario.</p>
<p>Nella generalità dei casi,e anche nel caso dei fondi pensione <preesistenti> al regime del decreto legislativo 124 le decisione di investimento possono scegliere sia l’ acquisizione di valori e strumenti finanziari sia la acquisizione di altri valori, quali ad esempio sono le proprietà immobiliari o come scrivono gli specialisti della materia altre <attività reali>. Ma già si diceva che invece non è così per i fondi pensione di nuova generazione. La disciplina del decreto legislativo stabilisce infatti che il loro portafoglio può essere investito soltanto in attività <finanziarie>, con l’oggetto e le varianti di regime e le opzioni quantitative che si indicano nelle sue disposizioni. Ne consegue il quadro di insieme della disciplina di settore stabilita dalla circostanziata normativa dell’art. 6 del decreto legislativo. E a sua integrazione operano le regole che in materia di <criteri>, <limiti di investimento> ma anche quanto a <sana e prudente gestione> delle risorse dei fondi pensione si sono stabilite con il già segnalato decreto ministeriale del marzo 1996,molto rilevando anche numerose deliberazioni e interventi di moral suasion della Covip.. </p>
<p>Le consistenze patrimoniali del fondo pensione in ogni caso di volta in volta saranno <titoli di capitale> o <titoli di debito>, <quote> di partecipazione ad una gestione collettiva di risparmio o <contratti derivati> o altro ancora. Ma sarà in ogni caso esclusa la allocazione del risparmio previdenziale amministrato dal fondo in <attività> diverse dalle attività <finanziarie>.E le prestazioni pensionistiche attese dalla adesione ad un fondo ( ogni e qualsiasi <fondo pensione>) costituiscono il risultato economico derivante appunto dalla gestione di un portafoglio di valori mobiliari, interamente o comunque in misura del tutto prevalente amministrato da imprese dell’intermediazione finanziaria. Interamente nel caso del fondo pensione aperto che altro non è se non amministrazione di un portafoglio finanziario con finalità previdenziale da parte di imprese dell’intermediazione finanziaria. E in misura comunque del tutto prevalente nel caso del fondo pensione chiuso di nuova generazione,che come si ricorderà se può provvedere in via diretta alla gestione di una certa parte del suo patrimonio deve invece consegnare la grande parte delle sue risorse alla gestione professionale di banche, imprese assicurative,società di risparmio o altre imprese dell’intermediazione finanziaria. Si possono configurare numerose varianti di regime ma al vertice del sistema sono pur sempre basic rules da interpretare nella prospettiva segnata dalla norma costituzionale.</p>
<p>Agli operatori della previdenza privata la speciale disciplina del settore domanda invariabilmente domanda infatti garanzie di <trasparenza> e di <efficiente gestione> di portafoglio finanziario secondo precise <linee di indirizzo>, <diversificazione> degli investimenti e dei <rischi> anche <di controparte>, ricerca della possibile <massimizzazione dei rendimenti netti> e l&#8217; amministrazione <sana e prudente> delle disponibilità patrimoniali del fondo pensione. E già di per sé tutto questo indica quanto sono numerosi i punti di interferenza tra il diritto della previdenza privata e le regole di diritto,gli strumenti e i sistemi di mercato dell’economia finanziaria. Soltanto un passo più avanti dei puri e semplici discorsi di superficie, l’analisi del fenomeno <previdenza privata> impegna perciò ad una complessa ricognizione di campo normativo, che ha significativi esiti di estensione del materiale giuridico da considerare con grande attenzione perché è securities law. ma al tempo stesso e in senso tecnico diritto della materia previdenziale. Cosa evidente e tuttavia non sempre rappresentata con la dovuta chiarezza di riferimenti.</p>
<p>Talvolta sembra quasi che distinzione accademica di materie finisca separare ciò che invece non può essere in alcun modo separato. Sarà allora bene ripetere che si tratti dell&#8217;investitore istituzionale fondo pensione chiuso> o dell&#8217; <impresa di intermediazione mobiliare> che attiva un fondo pensione aperto, la forma previdenziale del settore privato (e qualsiasi forma previdenziale di quel genere) opera con strumenti di investimento che ne determinano l’appartenza all’universo dell’economia finanziaria in misura tale che parte integrante del suo regime normativo sono numerosi prescrizioni del Tuf, il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria del decreto legislativo 58 del febbraio 1998. </p>
<p>E una esauriente ricognizione di materia dovrebbe considerare altre norme ancora che volta svolta stabiliscono regole di regime dei soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, degli strumenti finanziari e delle attività di intermediazione che li movimentano, dei mercati finanziari dove essi abitualmente si commerciano. Naturalmente posizione e operatività dei fondi pensione nell’universo dell’economia finanziaria sono poi caratterizzate in modo distinto dalla particolare natura degli investimenti di risparmio con finalità previdenziale.</p>
<p>6. Ogni genere di investimento finanziario del risparmio esige una disciplina giuridica di particolare protezione degli investitori. Ma s era già osservato quanto questa esigenza è più forte se sul mercato degli strumenti finanziari sono investite e su scala di massa risorse istituzionalmente caratterizzate da una finalità di genere pensionistico. In tal caso occorre visibilmente incrementare (e occorre comunque adeguare alla specialità di materia ) le garanzie di trasparenza delle attività di mercato e di informazione dell’investitore di risparmio previdenziale, le garanzie di vigilanza in punto di stabilità e correttezza degli operatori della intermediazione,le garanzie di consistenza e di osservanza delle regole di indirizzo delle allocazioni finanziarie. Ne consegue una speciale disciplina di settore che in vario modo integra la disciplina generale di strumenti, attività e mercati finanziari. In questo senso è molto indicativa la serie delle prescrizioni più strettamente correlate al principio di trasparenza, inteso come tale il principio regolatore dell’intero contesto dei rapporti che intercorrono tra il fondo pensione,le imprese di gestione finanziaria delle sue risorse e gli aderenti alla forma pensionistica complementare. E sarà il caso di leggere ancora una volta il secondo comma dell&#8217;art. 16 del decreto legislativo 124.</p>
<p>Il principio di trasparenza non è valore che appartenga in modo esclusivo al diritto della previdenza complementare. E’ principio dominante in ogni parte della securities law dove gli interessi da tutelare sono interessi di investitori non professionali. Si pensi alle particolari norme di garanzia che nella disciplina del Tuf conformano a quel principio la disciplina generale delle diverse forme di <sollecitazione all’investimento> così come la regolamentazione delle sollecitazioni al disinvestimento che si avviano con l’<offerta pubblica di acquisto o di scambio>. O ancora si pensi alla disciplina di trasparenza delle proprietà azionarie e alle regole di ammissione a quotazione e di informazione continuativa che gravano sulle società di capitali intese ad operare sul mercato finanziario con mezzi di raccolta del pubblico risparmio. E tuttavia anche in questo senso la previdenza privata ha una sua specialità di materia che si deve alla speciale natura e alle particolari necessità di protezione del risparmio investito con finalità pensionistica. </p>
<p>Questo spiega perché quanto alle garanzie di trasparenza in materia previdenziale talvolta opera semplicemente la normativa generale, come nel caso dell’offerta di mercato dei fondi pensione aperti che per disposizione dell’art. 9 del decreto legislativo 124 è regolata dalle disposizioni del Tuf che valgono per ogni iniziativa sollecitazione all’investimento e stabiliscono obbligo di <prospetto informativo>, altra volta operando invece i regimi particolari che per disposizione regolamentare della Covip caratterizzano i contenuti della <scheda informativa> imperativamente richiesta ai fondi pensione chiusi ( e sarà cosa utile leggere la sua deliberazione del febbraio 2000 ). </p>
<p>Si tratti di fondi aperti o di fondi pensione <chiusi> del mondo del lavoro sono poi ancora le disposizioni del decreto legislativo 124 a precisare in che misura una continuativa informazione agli iscritti per tutta la durata del rapporto contrattuale e la informazione obbligatoriamente dovuta alla Covip sono regole di struttura del sistema (da praticare con tutta la forza ancora una voltaindicata dalla ratio legis del principio costituzionale dell&#8217;art. 47).</p>
<p>E le norme in materia di <trasparenza> sono soltanto uno dei punti di emersione di un insieme di prescrizioni con una loro distinta identità che si preciserà più avanti. Già oggi (e verosimilmente più ancora in futuro) all&#8217;interno del complessivo ordinamento della secuties law le disposizioni di regime dei fondi pensione configurano infatti uno speciale ordinamento di settore che integra con significative particolarità le normative che da maggior tempo operano in altri comparti dell’economia finanziaria. E caratteri di specialità certamente presentano le forme di pubblica vigilanza stabilite dalle disposizioni del secondo,terzo e quarto comma dell&#8217;art. 17 del decreto legislativo,nella prospettiva di politica del diritto indicata dalla norma dell&#8217;art. 47 Cost. essendo poi molto importante <valorizzare> le forme di miglior controllo di volta in volta rese possibili dalle <intese> istituzionali e dagli accordi di <cooperazione> previsti dal sesto comma della norma del decreto (in un senso a suo tempo utilmente precisato con le direttive ministeriali di vigilanza del marzo 1996). </p>
<p>Nello scenario di insieme dell’ economia finanziaria di evoluti sistemi a capitalismo maturo, fondi pensione e previdenza privata sono chiamati ad occupare una posizione di rilievo ormai infinite volte documentata. Posizione di rilievo che contestualmente interessa lo <spessore> dei mercati di financial products e le loro condizioni di <<stabilità>,la particolare dinamica dei mercati di investimento azionario e i temi di corporate governance, la struttura e la crescita dell’industria dei servizi finanziari e del risparmio gestito in un contesto che considerato normativo dell&#8217;Unione Europea ormai deve essere molto realisticamente pensato come obbligata competizione alla scala internazionale. Fare chiarezza su tutto questo è cosa da studiosi di economia. E comunque occorrono riferimenti più circostanziati di quanto è possibile scrivere in pagine di prima approssimazione all’argomento. Ma se soltanto si considerano le esperienze di previdenza privata già oggi avviate ad operatività,e più ancora se si guarda alle prospettive di sviluppo del settore sarà chiaro perché ai fondi pensione si guarda come ad nuovo e determinante comparto dell’economia finanziaria del sistema <paese>.</p>
<p>Con l’impulso di una adeguata disciplina fiscale di sostegno, e con il sostegno che per il mondo del lavoro dipendente fosse assicurato da un consistente impiego dei flussi di accantonamento del t.f.r. le risorse trasferite dai fondi pensione possono davvero costituire una grandezza monetaria come già si diceva capace assicurare forti incrementi della dimensione e perciò dello <spessore> dei mercati azionari e degli altri valori mobiliari. E quanto alle condizioni di <stabilità> dei mercati si deve segnalare ancora una volta la peculiare identità dell&#8217;‘investitore <fondo pensione>, istituzionalmente interessato non ad operazioni finanziarie secondo logica di short termism ma alla miglior configurazione di un portafoglio con finalità previdenziali. Ne consegue la strutturale e per così dire obbligata identità del fondo pensione quale investitore del lungo e lunghissimo periodo,di modo che dalla crescita del sistema della previdenza complementare è ragionevole attendersi significativi risultati di maggior stabilità del complessivo sistema dell’economia finanziaria. In modo particolare va infine considerato in che misura la normativa del decreto legislativo 124 offre spazio all’investimento di consistenti quote del portafoglio dei fondi pensione in partecipazioni azionarie. </p>
<p>Per espressa e inderogabile disposizione delle sue norme la securities law della previdenza privata assegna al fondo pensione <azionista> la posizione obbligata dell’azionista di minoranza. Ma si tratta pur sempre di un azionista legittimato alla titolarità di partecipazioni azionarie di notevole consistenza,e comunque qualificato in modo particolare dalla forte rappresentatività sociale del fondo pensione,che esercita diritti di voto nell’interesse di lavoratori investitori di risparmio con finalità previdenziale. L’esperienza dei paesi dove previdenza previdenza privata e fondi pensione sono fenomeni ormai entrati in fase matura insegna che tutto questo è fattore di grande rilievo in punto di corporate governance, perché pur senza concorrere al comando della società partecipata con una loro presenza negli organi di amministrazione, già con l’ esercizio del diritto di voto i fondi pensione influiscono fortemente sul <governo> delle imprese. E scegliendo la via dell’exit qualora non condividano più la strategia di gestione della società partecipata i fondi pensione inviano al mercato finanziario segnali che non sono di minor rilievo.</p>
<p>Si deve infine considerare che cosa l’avvio ad operatività del sistema della previdenza privata,e perciò l’operare su scala di massa di un consistente numero di fondi pensione chiusi e di fondi pensione aperti significa quanto a struttura,necessità di innovazione e opportunità di crescita dell’industria dei servizi finanziari e del risparmio gestito. In punto di assetti assetti organizzativi apprestarsi alla gestione del risparmio previdenziale dei fondi pensione per le imprese di intermediazione mobiliare significa adeguare le loro strutture alla prestazione di financial services dove sono prevalenti i caratteri di novità. E se già in questo senso la materia previdenziale comporta innovazioni altre ne comporta (e ben maggiori) in punto di qualità e di definizione del <prodotto> finanziario che si offre al mercato del risparmio pensionistico. Dovendo prendere in considerazione le diverse classi di età, le posizioni di reddito e ogni altro possibile connotato personale degli aderenti a fondi pensione, le imprese di intermediazione finanziaria sono infatti chiamate a progettare una offerta di mercato così articolata e innovativa da identificare profili di rischio / rendimento a misura delle esigenze di investitori che segnalano aspettative previdenziali molto diverse tra loro.</p>
<p>A queste condizioni previdenza privata e fondi pensione possono essere fattore di notevole crescita della industria dei servizi finanziari e del risparmio gestito. E questo in una prospettiva che se soltanto si guarda alla disciplina e agli assetti dei mercati finanziari dell’Unione europea già oggi prefigura uno scenario di obbligata competizione alla scala internazionale. Sarà competizione tra imprese di intermediazione e competizione di <prodotto> finanziario. Sarà in ogni caso una competizione internazionale dove occorre vincere almeno quel tanto che è necessario per scongiurare il rischio di un pesante deflusso all’estero di risorse finanziarie alla ricerca di un utile investimento con finalità previdenziale. </p>
<p>Sempre più spesso gli economisti avvertono che anche in questo senso il futuro dei fondi pensione è tema importante nel numero dei grandi temi che interessano la dinamica di rapporto tra economia finanziaria e economia produttiva, allocazioni del risparmio delle famiglie e andamenti del prodotto interno lordo, altri ancora tra i grandi temi che sono parte essenziale della costituzione economica di qualsiasi sistema <paese>. E tutto questo è davvero una volta di più materia di costituzione economica in un preciso senso del termine (continua). </p>
<p>(*) Queste pagine costituiscono una sintesi dell&#8217;intervento di apertura di un <seminario di esercitazione didattica> organizzato nell&#8217;ambito del corso di Diritto dei mercati finanziari che si svolge presso la Facoltà di Giurisprudenza dell&#8217;Università di Roma <La Sapienza>.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. in argomento:</p>
<p><a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00047dl.htm">Decreto Legislativo 18 febbraio 2000 n. 47</a> (link a Parlamento.it)</p>
<p>M. BESSONE, <a href="/ga/id/2002/2/720/d">Fondi pensione aperti, piani pensionistici individuali. Le grandi linee di una svolta di sistema</a>, in Italian Law Labour Journal, vol. III, n. 5, ottobre 2001.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/norme-di-costituzione-economica-e-previdenza-privata-le-attivita-di-mercato-finanziario-dei-fondi-pensione/">Norme di costituzione economica e previdenza privata. Le attività di mercato finanziario dei fondi pensione &lt;a href=&quot;http://www.giust.it/articoli/bessone_fondi.htm#*&quot;&gt;(*)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla natura giuridica delle (ex) Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Nota a Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza 16 febbraio 2009, n. 3679</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-natura-giuridica-delle-ex-istituzioni-pubbliche-di-assistenza-e-beneficenza-nota-a-corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-febbraio-2009-n-3679/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:32 +0000</pubDate>
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<p>di Alceste Santuari 1. Premessa 2. Un breve excursus storico-normativo delle IPAB 3. Recenti evoluzioni 4. Brevi considerazioni finali 1. Premessa Con la sentenza che qui si annota, la Suprema Corte affronta, inter alia, la questione riguardante la qualificazione giuridica delle “già” IPAB, dalla quale, in tema di responsabilità per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-natura-giuridica-delle-ex-istituzioni-pubbliche-di-assistenza-e-beneficenza-nota-a-corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-febbraio-2009-n-3679/">Sulla natura giuridica delle (ex) Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza&lt;br&gt; &lt;i&gt;Nota a Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza 16 febbraio 2009, n. 3679&lt;/i&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-20 aligncenter" src="https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/giustamm-300x183.png" alt="" width="300" height="183" srcset="https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/giustamm-300x183.png 300w, https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/giustamm.png 340w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<hr />
<p>di <strong>Alceste Santuari</strong></p>
<p><b>1. Premessa<br />
2. Un breve excursus storico-normativo delle IPAB<br />
3. Recenti evoluzioni<br />
4. Brevi considerazioni finali</p>
<p>1. Premessa<br />
</b>Con la sentenza che qui si annota, la Suprema Corte affronta, inter alia, la questione riguardante la qualificazione giuridica delle “già” IPAB, dalla quale, in tema di responsabilità per danni derivanti dall’applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, si deve riferire la giurisdizione alla giustizia amministrativa ovvero a quella ordinaria.<br />
In particolare, i giudici evidenziano che la specifica configurazione giuridica delle IPAB debba essere inferita dalle previsioni statutarie, facendo ricorso ai criteri di distinzione tradizionalmente indicati dalla giurisprudenza tra enti pubblici e privati, indipendentemente dalle denominazioni assunte e dalla stessa volontà dei suoi organi direttivi.<br />
Allo scopo di comprendere la posizione assunta dalla Suprema Corte, si ritiene opportuno ripercorrere, seppure sommariamente, il cammino evolutivo delle IPAB, dalla loro “costituzione” fino ai giorni nostri.</p>
<p><b>2. Un breve excursus storico-normativo delle IPAB<br />
</b>La quasi totalità degli enti qualificabili come Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) non scaturisce dall’iniziativa dell’istituzione pubblica nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria. E’ noto, infatti, che soltanto sul finire del secolo scorso, assecondando un percorso di progressivo ampliamento dei cosiddetti “fini pubblici”, lo Stato assunse tra le proprie competenze l’intervento in settori come l’assistenza sociale, la sanità e l’educazione, sino ad allora tradizionale terreno dell’iniziativa sociale di soggetti privati, tanto di matrice religiosa che laica.<br />
Evolutosi dopo oltre mezzo secolo nel moderno sistema del <i>welfare</i>, il cammino verso la “pubblicizzazione” dell’assistenza trova proprio nella legge 17 luglio 1890, n. 6972 (cd “legge Crispi”) il suo momento fondamentale. La conseguenza pratica della legge in parola fu quella di attrarre nell’alveo della pubblica amministrazione, pur conservando loro un qual certo livello di autonomia, enti ed istituzioni che per costituzione, caratterizzazione ispirativa (religiosa o laica), connotati organizzativi e modalità di erogazione del servizio, non ricavavano dalla trasformazione in ente pubblico se non quello di soggiacere al necessario sistema dei controllo appositamente costituito e mutuato in parte da quello comunale e provinciale (vigilanza-controllo sugli organi, tutela-controllo sugli atti) ed al regime vincolistico derivante dalle norme di contabilità pubblica. L’attrazione delle IPAB nell’alveo pubblicistico ha fatto sì che esse venissero “tradizionalmente classificate tra gli enti pubblici locali non territoriali, dal momento che il territorio, inteso come ambito spaziale di intervento, non rappresenta un elemento costitutivo della relativa fattispecie, ma vale a delimitare i confini del bacino d’utenza dell’istituzione. Ancora, le IPAB sono enti autarchici, ossia in grado di autodeterminare la propria organizzazione amministrativa, e soprattutto autonomi, dal momento che la legge riconosce loro la facoltà di introdurre, per il tramite dello statuto e dei regolamenti, vere e proprie norme giuridiche, dotate di un significativo grado di diffusività nell’ordinamento e volte in particolare a caratterizzarne amministrazione e scopi”.[1]<br />
In uno scenario così definito, sono stati il riconoscimento in sede costituzionale della libertà d’assistenza privata ad opera dell’art. 38 ed il trasferimento delle funzioni statali alle regioni a dare l’avvio ad una “rivoluzione” nel settore delle IPAB: “Con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana il nostro ordinamento socio-assistenziale è transitato da un’impostazione caritativa di stampo ottocentesco, fondata sull’assoluta discrezionalità delle prestazioni da parte delle strutture (pubbliche) preposte, ad un vero e proprio sistema di sicurezza sociale, caratterizzato dall’obbligatorietà degli interventi (fatte salve le limitazioni imposte dalla politica di spesa) e dal conseguente riconoscimento, in capo al cittadino-utente, di un vero e proprio diritto soggettivo all’assistenza sociale”.[2]<br />
Le prime disposizioni in tema di depubblicizzazione sono rintracciabili nel d.p.r. 16-6-79, n. 348 recante “Disposizioni attuative dello Statuto speciale della Regione Sardegna”, che in anticipo su tutta la produzione normativa susseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 7.4.88, n. 396 codifica taluni presupposti alla cui stregua determinare in persone giuridiche private delle IPAB esistenti, presupposti riconducibili alle seguenti fattispecie:<br />
a) istituzioni aventi struttura associativa in ragione della loro costituzione, della particolare composizione dell’organo d’amministrazione ordinario o delle modalità di svolgimento dell’attività istituzionale;<br />
b) patrimonio prevalentemente formato da beni provenienti da atti di liberalità o da apporti dei soci;<br />
c) ispirazione religiosa dell’istituzione, riconoscibile in ragione dei fini istituzionali perseguiti o del collegamento ad una specifica confessione religiosa per la nomina dell’organo d’amministrazione ordinario.<br />
Ulteriori e più organiche disposizioni in tema di depubblicizzazione (<i>rectius</i>:<i> </i>privatizzazioni), anteriori al già citato intervento della Corte Costituzionale, sono rintracciabili nell’ordinamento giuridico amministrativo della Regione Siciliana. E’ proprio quest’ultima, infatti, che nell’ambito della propria legge organica sul riordino dei servizi socio-assistenziali (l.r. 9-5-86, n. 22), introduce un intero Titolo (Titolo V) dedicato alle IPAB, rubricando in particolare l’art. 30 “Privatizzazione delle IPAB”. Assolutamente innovativa nell’affermazione del principio la disposizione in parola non codifica, tuttavia, espressamente i parametri selettivi degli enti da ammettere alla privatizzazione, demandandone l’individuazione ad un successivo atto della Giunta Regionale poi effettivamente adottato con delibera 8-8-88, n. 268.<br />
Dall’esame di tale provvedimento attuativo possono agevolmente desumersi gli elementi alla cui stregua determinare la privatizzazione delle IPAB:<br />
a) realizzazione dei fini riservati a particolari categorie di beneficiari da parte d’istituzioni promosse da privati;<br />
b) istituzioni di carattere religioso o educativo votate al perseguimento di finalità religiose e/o d’istruzione;<br />
c) perseguimento di finalità ispirate ad una confessione religiosa espressamente desumibili da disposizioni statutarie, dall’attività svolta o dalla composizione dell’organo deliberante (ministri di culto, componenti designati da Autorità religiose, ecc.);<br />
d) gestione di servizi anche assistenziali con personale prevalentemente religioso in misura determinante per l’attività svolta.<br />
Infine, il limite all’attuazione di tali criteri viene individuato nella circostanza che l’ente abbia beneficiato di contribuzioni pubbliche inerenti l’applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi di lavoro.<br />
I precedenti normativi delle due Regioni a statuto speciale trovano, invero, esplicita menzione nella sentenza della Corte Costituzionale 7.4.1988, n. 396 – richiamata dalla sentenza che qui si commenta &#8211; si colloca all’origine della susseguente produzione normativa regionale in tema di depubblicizzazione. Le IPAB costituiscono realtà che, nella maggior parte dei casi, sono sorte dalla volontà di privati cittadini che hanno messo a disposizione il loro patrimonio, oppure si sono attivati per raccogliere fondi da investire in “un’opera di carità”. Ed è proprio questa particolare fisionomia delle IPAB che la Corte Costituzionale, con la sentenza 24.3-7.4.88, n. 396, intende affermare, dichiarando incostituzionale l’art. 1 della legge Crispi. Tale articolo, riconducendo nell’ambito degli enti pubblici tutte le istituzioni di assistenza e beneficenza, è stato ritenuto in contrasto con quanto disposto dall’art. 38, u.c. della Costituzione, che recita: “l’assistenza privata è libera”. L’intervento del Giudice Costituzionale ha precisato che, se la legge Crispi aveva proceduto a realizzare un sistema di pubblicizzazione generalizzato ed esteso a tutte le iniziative originate dall’autonomia privata, viceversa l’art. 38 ult. co. Cost., “affermando la libertà dell’assistenza privata e conformando l’intero sistema costituzionale dell’assistenza ai principi pluralistici, sancisce il diritto dei privati di istituire liberamente enti di assistenza e conseguentemente, quello di vedere riconosciuta, per tali enti, una qualificazione giuridica conforme alla propria effettiva natura”.[3] Muovendo da tale assunto la Corte ha poi concluso consentendo che “le Ipab regionali o infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un’istituzione privata”.[4]<br />
La decisione della Corte Costituzionale del 1988 non ha determinato, tuttavia, quale effetto mediato un vuoto normativo in tema di depubblicizzazione dal momento che, come testualmente recita la sentenza in argomento “anche in mancanza di un’apposita normativa che disciplina le ipotesi ed i procedimenti per l’accertamento della natura privata delle IPAB, la possibilità di realizzare in concreto le finalità dell’ordinanza di rimessione sarebbero offerte, non solo perseguendo la via dell’accertamento giudiziale, come nel caso del giudizio <i>a quo</i>, ma anche la via della trasformazione in via amministrativa, sulla base dell’esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l’amministrazione statale sia quella regionale in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private”.[5]<br />
E’ proprio sulla scorta di tale autorevole assunto che a distanza di due anni circa dalla sentenza giunge l’emanazione del DPCM 16 febbraio 1990, recante “Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale”. Con il decreto in parola, l’Esecutivo ha parzialmente recepito i suggerimenti della Corte costituzionale in ordine ai riferimenti normativi da seguire e di fatto ha optato per uno solo dei modelli proposti nella sentenza n. 396 del 1988. Quanto alla procedura di privatizzazione, viene previsto che le IPAB interessate presentino alla Regione di riferimento apposita domanda ai sensi dell’art. 2 delle disp. att., e che il relativo <i>iter </i>corrisponda a quello ordinariamente seguito per il riconoscimento giuridico di qualsiasi persona giuridica privata (1° e 2° co.). Relativamente ai requisiti per il riconoscimento della qualificazione giuridica di diritto privato, il DPCM del 1990 distingue tre categorie di IPAB privatizzabili: le istituzioni a carattere associativo, le istituzioni promosse ed amministrate da privati e le istituzioni di ispirazione religiosa (3° co).<br />
E’ opportuno segnalare, che i criteri individuati nel DPCM del 1990 sono stati superati dall’intervenuta legislazione di riforma della Pubblica Amministrazione (cosiddette leggi “Bassanini” n. 59 e 127 del 1997), che ha previsto anche per l’ente pubblico la possibilità della costituzione di enti privati per il conseguimento di finalità di pubblica utilità. Si rinvia, in particolare, all’art. 14 della l. n. 59/97, il quale ha sancito la possibilità di trasformazione “in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli Enti per il cui funzionamento, non è necessaria la personalità giuridica di diritto pubblico”.<br />
Anche la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato sono intervenuti ad ampliare con varie sentenze successive al 1990: sentenze della Cassazione nn. 12000/1990, 13024/1991, 11365/1992, 13201/1992, 640/1993 e del Consiglio di Stato nn. 1964/1992 e 505/1994) quelli che sembravano i criteri insuperabili per la depubblicizzazione delle IPAB riconoscendo alle stesse la libera accessibilità alla natura privatistica.<br />
E la Corte Costituzionale ha statuito che “Questa Corte ha già con chiarezza affermato che il rinvio agli statuti operato dalla L. 6972/1890 rende giuridicamente rilevante nell’ordinamento il momento dell’autonomia dell’ente. Fonte del potere di nomina sono gli statuti ed il mutamento della titolarità di questo potere non può che avvenire che tramite la modifica di essi”. “Ha inoltre precisato che gli artt. 4 e 9 L. 6972/1890 rimettono in via esclusiva alle tavole di fondazione e agli statuti delle IPAB la regolamentazione della struttura e composizione degli organi di amministrazione e della nomina e rinnovazione dei componenti, stabilendo in tal modo per tutte le dette istituzioni <u>condizioni particolari di autonomia statutaria</u> mediante uno strumento giuridico che, proprio per il suo contenuto e la sua finalità, è insensibile all’incidenza dei trasferimenti delle funzioni &#8230;”.[6]<br />
Anche i giudici amministrativi sono intervenuti in tema di IPAB: “l’IPAB non è un ente dipendente o controllato dal Comune e pertanto non ricade nella sfera di applicazione dell’art. 32 lett. <i>n</i>) della legge n. 142/90, atteso che il controllo sui suoi organi spetta alla Regione[…]”. Il giudice amministrativo ha evidenziato che “lo statuto di un ente pubblico, espressione di potestà statutaria autonoma, costituisce la fonte normativa del suo ordinamento, nel senso che rappresenta la legge fondamentale che disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’ente”.[7] E ancora sull’importanza delle disposizioni statutarie della singola IPAB: “Tale legge fondamentale rappresenta alcune caratteristiche sostanziali che sono state evidenziate dalla giurisprudenza e dalla dottrina e tra queste emerge quella di rappresentare un quid novi e diverso rispetto alle regole dell’ordinamento generale, nell’ambito riservatole da quest’ultimo. Nell’ambito, però che la legge le lascia, la norma statutaria è esclusiva e in questo senso le norme sulle IPAB prevedono gli statuti speciali aventi forza di legge. La legge, quindi, può superare ed abrogare una norma statutaria, ma deve stabilirlo esplicitamente con una precisa disposizione legislativa che si riferisca a quella specifica norma che deve essere sostituita”.[8]</p>
<p><b>3. Recenti evoluzioni<br />
</b>Sulla base delle decisioni della Corte Costituzionale, degli indirizzi giurisprudenziali della Suprema Corte, delle soluzioni indicate dal DPCM del 1990, degli interventi legislativi ovvero amministrativi delle Regioni, nonché della riforma della P.A. e dall’affermato principio di sussidiarietà, nel 2000, dopo 110 anni di vita, la “legge Crispi” è stata definitivamente abrogata. Infatti, l’art. 10 della l. 8-11-2000, n. 328 recante “<i>Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali</i>”, prima e, il successivo d. lgs.<b> </b>4 maggio 2001, n. 207 recante “<i>Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328</i>” hanno riformato l’intera materia delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.<br />
L’art. 10, collocandosi nell’alveo storico-normativo che ha caratterizzato le IPAB, ha ribadito, quindi ha riconosciuto, la configurazione giuridica ibrida delle IPAB. Invero, la lett. d) del citato art. 10 prevede la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato, fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regolamenta la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali. A ciò si aggiunga che l’art. 10 stabilisce l’inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali, con la previsione di partecipare alla definizione dei piani di zona, insieme agli altri soggetti istituzionali e alle organizzazioni <i>non profit</i>. La successiva lett. g) prevede altresì la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali.<br />
Coerentemente con le disposizioni dell’art. 10 l. n. 328/00, il d. lgs. n. 207/01 riconduce le “nuove” IPAB a due diverse tipologie: quelle che mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico (Aziende pubbliche di servizi alla persona) e quelle che definitivamente a tale personalità abdicano, accedendo quindi alla c.d. “depubblicizzazione” (fondazioni/associazioni di diritto privato). A prescindere, tuttavia, dalla forma giuridica adottata, le IPAB trasformate, che operano prevalentemente nel campo socio assistenziale, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il ruolo e le funzioni delle IPAB nell’ambito della rete dei servizi sono rafforzati dalla previsione del d. lgs. n. 207/01 che dispone in capo alle Regioni: “di disciplinare le modalità di concertazione dei diversi livelli istituzionali con le IPAB e, in sede di programmazione dei servizi sociali e socio sanitari e di pianificazione territoriale e di priorità di intervento, di definire:<br />
a) le modalità di partecipazione delle IPAB e delle loro associazioni/rappresentanze, alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi;<br />
b) l’apporto delle IPAB al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari;<br />
c) le risorse regionali eventualmente disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle IPAB nell’ambito della rete dei servizi” (d. lgs. 4 maggio 2001, n. 207, art. 2, co. 2).<br />
Dopo aver ribadito che “gli interventi e le attività svolte dalle istituzioni riordinate[…]si attuano nel rispetto dei principi dettati dalla legge e delle disposizioni regionali” (art. 1, comma 2), il decreto prevede, inoltre, la possibilità che le IPAB di mera erogazione di rendite (<i>grant making</i>) possano legittimamente continuare ad operare e che le stesse vengano inserite, al pari delle altre istituzioni (<i>operating</i>), nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all’art. 22 l. 328/00 (art. 2, 1° co.).<br />
Il d. lgs. n. 207/01 stabilisce che la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato debba avvenire con apposita delibera assunta dall’organo competente (solitamente il consiglio di amministrazione), nella forma dell’atto pubblico contenente lo statuto (art. 17, comma 1). Quest’ultimo, tra l’altro, potrà anche prevedere:<br />
a) le modalità di impiego delle risorse anche a finalità di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio;<br />
b) la possibilità del mantenimento, della nomina pubblica dei componenti degli organi di amministrazione già prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza;<br />
c) la possibilità, per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione, che deve comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, possa essere integrato da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie;<br />
d) la possibilità, per le associazioni, di mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall&#8217;assemblea dei soci, in ossequio al principio di democraticità.<br />
Attraverso la previsione <i>sub b)</i>, il legislatore delegato ha inteso confermare il principio secondo cui gli enti locali possono conservare, in continuità con la loro presenza storica all’interno delle IPAB, la facoltà di designare alcuni membri all’interno del Consiglio di amministrazione delle IPAB trasformate in soggetti di diritto privato, senza, tuttavia, che questo potere di designazione sia caratterizzato da alcun vincolo di mandato o rappresentanza organica.<br />
Lo statuto deve altresì indicare i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per l&#8217;adozione delle delibere concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità (art. 17, 2° co.). Inoltre, lo statuto può prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell&#8217;ente (art. 17, 3° co.).<br />
Disposizioni specifiche sono poi dettate in materia di patrimonio, costituito dai beni esistenti all’atto della trasformazione e dalle successive implementazioni. Ciascuna fondazione/associazione, all’atto della trasformazione, é tenuta a provvedere alla redazione dell’inventario, assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali (art. 18, 1° co.). I beni, di cui all’art. 17, 2° co., restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazioni e dalle volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi.<br />
Infine, il d. lgs. n. 207/01 dispone che gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati alle Regioni, che ove ritengano la deliberazione in contrasto con l’atto costitutivo o lo statuto, la inviano al pubblico ministero per l’esercizio dell’azione di cui all’art. 23 del codice civile.<br />
Da quanto descritto in precedenza, si può inferire che la facoltà riconosciuta alle IPAB di presentare la domanda per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato, in specie nella forma della fondazione è, di regola, giustificata dai seguenti elementi:<br />
1. presenza di un patrimonio che, fin dalle sue origini, risulti vincolato al perseguimento di uno scopo di utilità pubblica;<br />
2. essere frutto di un’iniziativa promossa da privati e riconducibile ad una finalità di natura pubblica e socialmente meritoria di tutela.</p>
<p><b>4. Brevi considerazioni finali<br />
</b>Alla luce dell’evoluzione centenaria delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, la sentenza che qui si annota sembra iscriversi correttamente nell’alveo delle interpretazioni giurisprudenziali volte a riconoscere l’effettiva natura degli enti in parola muovendo dalle disposizioni concrete dedotte negli statuti. Questi ultimi, soprattutto a seguito dell’intervenuta riforma dell’assistenza, costituiscono il punto di riferimento oggettivo e vincolante (“prova essenziale”, così come definita dalla Corte di Cassazione) dell’azione e degli interventi delle <i>ex</i> IPAB, siano esse trasformate in fondazioni di diritto privato ovvero in Aziende pubbliche di servizi alla persona. In questo senso, non risulta sufficiente – come invece in passato era invalso – far dipendere la qualificazione della singola IPAB da elementi quali il contributo pubblico ovvero la copertura parziale del bilancio da parte degli enti territoriali. Al contrario, la Suprema Corte ribadisce la necessità di operare una ricognizione “caso per caso” per poter valutare la specifica natura dell’ente, non ritenendo sufficienti elementi quali l’immissione in ruolo dei dipendenti e delle successive qualifiche a mezzo di atto amministrativo ovvero l’applicazione ai dipendenti di un accordo collettivo stipulato dagli enti locali.<br />
E forse proprio questo orientamento costituisce l’”interpretazione autentica” dell’art. 10 della legge n. 328/2000, con il quale si è inteso sostenere il processo di trasformazione delle IPAB, le quali, nonostante la “pubblicizzazione forzata” operata dalla legge Crispi del 1890, non sono mai state in verità enti pubblici “puri”.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] D. CORRA’, <i>La privatizzazione delle IPAB</i>, Casanova, Parma, 1997, p. 16.<br />
[2] <i>Ibid</i>., p. 17.<br />
[3] Corte cost. 24.3-7 aprile 1988, n. 396, in <i>GiC</i>, 1988, 1754, 7.<br />
[4] V. TONDI DELLA MURA, <i>Regioni e persone giuridiche private. Profili costituzionali</i>, Cedam, Padova 1995, p. 104<br />
[5] Corte cost. 7 aprile 1988, n. 396.<br />
[6] Corte cost. 15/28 aprile1992, n. 195<br />
[7] TAR Lombardia n. 1699/1995.<br />
[8] TAR Veneto n. 291/1995.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 16.3.2009)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-natura-giuridica-delle-ex-istituzioni-pubbliche-di-assistenza-e-beneficenza-nota-a-corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-febbraio-2009-n-3679/">Sulla natura giuridica delle (ex) Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza&lt;br&gt; &lt;i&gt;Nota a Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza 16 febbraio 2009, n. 3679&lt;/i&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2021 n.1956</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-3-2021-n-1956/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-3-2021-n-1956/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-3-2021-n-1956/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2021 n.1956</a></p>
<p>Pres. Frattini, Est. Sestini Sulla determinazione dell&#8217;importo dell&#8217;assegno del servizio SAISH &#8211; Servizio per l&#8217;autonomia e l&#8217;integrazione della persona disabile erogato da Roma Capitale. Assistenza e previdenza &#8211; Prestazioni assistenziali -Servizio per l&#8217;autonomia e l&#8217;integrazione della persona disabile &#8211; Misura dell&#8217;assegno di assistenza &#8211; Riduzione per ragioni di riordino organizzativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-3-2021-n-1956/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2021 n.1956</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-3-2021-n-1956/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2021 n.1956</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini, Est. Sestini</span></p>
<hr />
<p>Sulla determinazione dell&#8217;importo dell&#8217;assegno del servizio SAISH &#8211; Servizio per l&#8217;autonomia e l&#8217;integrazione della persona disabile erogato da Roma Capitale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Assistenza e previdenza &#8211; Prestazioni assistenziali -Servizio per l&#8217;autonomia e l&#8217;integrazione della persona disabile &#8211; Misura dell&#8217;assegno di assistenza &#8211; Riduzione per ragioni di riordino organizzativo del servizio &#8211; Esigenze del singolo beneficiario &#8211; Mancata valutazione &#8211; Illegittimità .</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La sopravvenuta riduzione dell&#8217;assegno di assistenza alle persone disabili fornito dal servizio SAISH (Servizio per l&#8217;autonomia e l&#8217;integrazione della persona disabile) erogato da Roma Capitale non trova compensazione in maggiori servizi di assistenza diretta, nè può essere giustificata dalle contingenti limitazioni finanziarie alla stregua della giurisprudenza costituzionale sul punto, posto che l&#8217;Amministrazione ha adottato scelte, anche riferite alla riduzione della spesa sociale e alla preminenza dei servizi di assistenza diretta ed al conseguente supporto delle strutture private esterne, del tutto legittime nell&#8217;ambito della propria discrezionalità , ma non idonee a consentire di giustificare la contemporanea riduzione dell&#8217;assistenza indiretta ai disabili, che  stata indebitamente parametrata al variare del numero dei richiedenti e non alla diversa entità  dei bisogni di ogni singola persona colpita da disabilità , concretando sotto tale profilo un evidente difetto di adeguatezza (rispetto alla duplice esigenza di ottimizzare le risorse disponibili e garantire un&#8217;efficace assistenza della ricorrente) di proporzionalità  (rispetto alla mancata valutazione delle reali esigenze della ricorrente e di ogni altro richiedente) e di sussidiarietà  (ledendo la sfera privata e familiare della ricorrente e aumentando anzichè riducendo il suo gap di sofferenza fisica ed emotiva derivante dall&#8217;infermità ), risultandone la illegittimità , sotto il profilo della irragionevolezza, della decisione di ridurre il livello di assistenza in ragione del maggior numero di richiedenti senza considerare le esigenze derivanti dalla situazione familiare, personale e fisica degli interessati, come se la coperta che in precedenza aveva offerto riparo all&#8217;interessata fosse stata tagliata, all&#8217;arrivo di altri bisognosi, in più pezzi troppo piccoli per riparare dal freddo nè lei nè gli altri, e quindi non utili allo scopo (nel caso della coperta, di riparare da freddo, qui, di garantire il pieno rispetto della dignità  umana e i diritti di libertà  e di autonomia della persona handicappata e promuoverne la piena integrazione, secondo i &#8220;princìpi dell&#8217;ordinamento&#8221; sanciti dalla legge n. 104 del 1992).</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div><strong>R E P U B B L I C A I T A L I A N A</strong><br />  <br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />  <br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />  <br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong></div>
<p>    </p>
<div>ha pronunciato la presente<br />   </p>
<div style="text-align: left;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>  <br /> sul ricorso numero di registro generale <em>omissis</em>, proposto dalla signora <em>omissis</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato <em>omissis</em>, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e riassunto in giudizio dalla signora <em>omissis</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati <em>omissis</em>, con domicilio eletto presso lo studio <em>omissis</em>;  </p>
<p><strong>contro</strong></p>
<p> Roma Capitale, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato <em>omissis</em>, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;<br /> Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p><strong>nei confronti di</strong></p>
</p></div>
<div><em>omissis</em>, non costituito in giudizio;  </p>
<p><strong>per la riforma</strong></p>
<p> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. <em>omissis</em>, resa tra le parti.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2021 il Cons. Raffaello Sestini e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell&#8217;udienza;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  <br /> FATTO e DIRITTO </p>
<ol>
<li>&#8211; L&#8217;appello in epigrafe  stato proposto dalla Signora <em>omissis</em>, invalida totale per gli esiti di una poliomielite infantile, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato <em>omissis</em>, e poi riassunto, dopo l&#8217;interruzione per il decesso della medesima nel corso della disposta istruttoria, dalla Sig.ra <em>omissis</em>, che l&#8217;aveva sempre accudita in vita, in qualità  di erede universale della ricorrente defunta e rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato <em>omissis</em>, contro Roma Capitale in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato <em>omissis</em>, per la riforma sentenza del TAR per il Lazio, Sezione II, n. <em>omissis</em>.
<li>&#8211; La questione oggetto del contenzioso riguarda l&#8217;attribuzione e rimodulazione del servizio SAISH (Servizio per l&#8217;autonomia e l&#8217;integrazione della persona disabile) erogato da Roma Capitale nei confronti della Signora <em>omissis</em>, affetta dal 1954 da poliomielite. Gli esiti della malattia hanno comportato paraplegia agli arti inferiori e paresi addominali. La patologia che l&#8217;ha colpita l&#8217;ha dunque resa, sin dall&#8217;età  di otto anni, invalida al 100%. Nonostante la disabilità , anche grazie all&#8217;assistenza dei famigliari la Signora <em>omissis</em>  riuscita a laurearsi ed a vivere un&#8217;esistenza dignitosa e, a seguito della morte della madre e del fratello che l&#8217;avevano assistiti, ha trascorso gli ultimi anni di vita nella casa di proprietà  dei genitori,  sempre   accudita  e   supportata    dalla    medesima    badante,  la Signora <em>omissis</em>, che  stata da lei nominata erede universale. </ol></div>
<div>
<ol>
<li>&#8211; A partire dall&#8217;anno 2001, la Signora <em>omissis</em> ha ottenuto dal Comune di Roma, l&#8217;assegno per assistenza indiretta (SAISH), progressivamente elevato fino a circa 2.150 euro mensili.
<li>&#8211; Con delibera n. 335 del 2012 la Giunta comunale, per motivi di riorganizzazione dei servizi di assistenza domiciliare e di diminuzione del budget, ha rideterminato gli importi delle misure di assistenza indiretta e, conseguentemente, con il provvedimento prot. n. <em>omissis</em> di Roma Capitale, III Municipio, l&#8217;assegno attribuito alla Sig.ra <em>omissis</em>  stato ridotto a circa 1250 euro mensili.
<li>&#8211; L&#8217;appellante ha dunque impugnato le determinazioni sfavorevoli con ricorso straordinario, il quale successivamente veniva trasposto in sede giurisdizionale. </ol>
<ol>
<li>&#8211; Con il ricorso sono stati dedotti plurimi motivi d&#8217;impugnazione, concernenti:
<ol>
<li>&#8211; l&#8217;omessa motivazione della delibera comunale rispetto ai criteri utilizzati per la rimodulazione del servizio assistenziale;
<li>&#8211; l&#8217;illogica attribuzione di un punteggio deteriore ai parametri usati per l&#8217;erogazione del servizio, inerenti, in particolare la condizione personale, familiare e di salute della ricorrente, nonostante lo status immutato e l&#8217;aumento dei suoi bisogni di assistenza;
<li>&#8211; la violazione dei criteri posti a fondamento della legge n, 104/1992, in base ai quali deve essere data preminenza allo &#8220;stato di bisogno&#8221; del diversamente abile, con conseguente violazione del principio di uguaglianza sancito dall&#8217;art. 3 Cost.  </ol>
<li>&#8211; Il TAR Lazio ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo che la riduzione dei contributi economici destinati alle misure di assistenza indiretta trovasse origine e spiegazione nella necessaria rimodulazione del budget nel senso dell&#8217;equità , a fronte della scarsità  di risorse in relazione alle nuove domande ed al conseguente formarsi di una lista di attesa di possibili nuovi beneficiari. </ol></div>
<div>
<ol>
<li>&#8211; Il giudice di primo grado ha altresì ritenuto che l&#8217;appellante non fosse meritevole di un supplemento del servizio irrogato a fronte di una situazione economica agevolata, in quanto proprietaria di un immobile ad uso abitativo, e pertanto esonerata da costi di locazione impiegabili nella cura della persona e nel pagamento dell&#8217;assegno alla sua badante. </ol>
<ol>
<li>La Signora <em>omissis</em> ha proposto appello, deducendo l&#8217;erroneità  e l&#8217;ingiustizia dell&#8217;impugnata sentenza, che non avrebbe debitamente valutato le sue censure avverso:
<ol>
<li>&#8211; la violazione dell&#8217;art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 ed il vizio di eccesso di potere, sia per la violazione dei diritti di partecipazione dell&#8217;interessata al procedimento che ha condotto alla parziale revoca in autotutela di un servizio a lei già  fornito, sia per l&#8217;incongruità  del dimezzamento dell&#8217;assegno, in precedenza considerato adeguato ai bisogni della ricorrente, senza una logica motivazione;
<li>&#8211; la violazione degli articoli 2, 3, secondo comma e 32 della Costituzione, nonchè della legge n. 104/1992, essendo stata l&#8217;impugnata riduzione motivata esclusivamente dalla variazione delle risorse finanziarie disponibili per la singola voce di spesa, con una valutazione astratta disancorata sia dalla considerazione dei bisogni e dei diritti dell&#8217;invalido, sia dalle effettive esigenze finanziarie pubbliche. L&#8217;offerta di servizi reali sostitutivi del Servizio Sanitario Nazionale non consentirebbe, infatti, di fronteggiare le esigenze dettate dall&#8217;handicap dell&#8217;appellante, la quale sarebbe costretta, una volta esauriti i propri risparmi, a privarsi dell&#8217;assistenza e ad auto- ricoverarsi in una RSA.  </ol>
</ol>
<ol>
<li>&#8211; Il percorso del giudizio in appello  stato particolarmente complesso.
<ol>
<li>&#8211; Alla camera di consiglio del 14 febbraio 2019 la difesa dell&#8217;appellante ha chiesto la riunione della domanda cautelare al merito.  </ol>
</ol></div>
<div>
<ol>
<li>&#8211; A seguito della pubblica udienza del 14 marzo 2019 il Collegio ha ritenuto necessario   disporre    istruttoria,  chiedendo  all&#8217;Amministrazione  comunale  di depositare &#8220;una   articolata e  dettagliata  relazione,  corredata   dalla  necessaria documentazione,     concernente:    a)  l&#8217;attività  istruttoria svolta   preliminarmente all&#8217;adozione della impugnata delibera N. 10629/2018 REG.RIC. del 2012, con particolare riguardo alla ricognizione e quantificazione del numero dei soggetti interessati,    dei   loro  bisogni  assistenziali   e dei conseguenti  oneri economici sopportati dagli interessati e dalle loro famiglie; b) il costo dell&#8217;insieme degli interventi comunali di assistenza indiretta nel 2001, nel 2012 e nel 2016 e l&#8217;indicazione della ripartizione  percentuale della copertura dei relativi oneri finanziari; c) l&#8217;attività  istruttoria svolta preliminarmente all&#8217;impugnata delibera del 2016, con particolare riguardo all&#8217;accertamento delle esigenze assistenziali dell&#8217;appellante, del relativo costo, dell&#8217;impiego dell&#8217;assegno fino ad allora percepito, della possibile contrazione delle spese e della capacità  economica dell&#8217;appellante di farvi fronte anche in relazione all&#8217;abitazione in una casa di proprietà ; d) l&#8217;eventuale presenza, per ciascun anno dal 2001 ad oggi, di servizi comunali di assistenza diretta, la loro capienza rispetto al numero degli interessati e la quantificazione del risparmio economico eventualmente conseguibile dagli interessati; gli stanziamenti annuali, dal 2001 fino ad oggi, specificamente dedicati al finanziamento dell&#8217;assistenza indiretta da parte del Comune e più in generale dedicati a tutti gli interventi sociosanitari del Comune, indicando la loro variazione percentuale di anno in anno e l&#8217;incidenza percentuale degli uni e degli altri sul complessivo bilancio comunale di ciascun anno&#8221;.
<li>&#8211; La medesima ordinanza ha altresì disposto che &#8220;fino alla decisione del merito deve essere sospesa l&#8217;efficacia dell&#8217;appellata sentenza del TAR unitamente a quella degli atti impugnati in primo grado, nella sola parte concernente la rideterminazione del piano di intervento individuale disposto in favore dell&#8217;appellante&#8221;.
<li>&#8211; Roma Capitale ha adempiuto in parte, depositando; </ol></div>
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<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>Il documento di presentazione della prima proposta di riforma sperimentale elaborato dall&#8217;Assessorato competente a marzo 2011;
<li>5 tabelle riepilogative dei dati che, riferisce il Comune,  stato possibile recuperare;
<li>Una relazione di chiarimento del Comune ed una del Municipio.
<ol>
<li>&#8211; In data 27 aprile 2020, il difensore di parte ricorrente ha depositato istanza di interruzione del processo, comunicando l&#8217;avvenuto decesso della Sig.ra <em>omissis</em> in data <em>omissis</em>.
<li>&#8211; In data 3 agosto 2020  stato depositato atto di prosecuzione del processo con istanza di fissazione di udienza, dando comunicazione che la Signora <em>omissis</em>, con testamento pubblico rilasciato in data 17.09.2019, aveva nominato quale erede universale la sua badante, rimastale vicina per l&#8217;intera vita, Sig.ra <em>omissis</em>, nata <em>omissis</em>.
<li>&#8211; La Difesa di Roma capitale ha quindi depositato una nota dei Servizi sociali del III Municipio, secondo la quale, in esecuzione della citata ordinanza cautelare del 14 marzo 2019, l&#8217;assegno dal giugno 2019 fino alla morte dell&#8217;interessata  stato riportato all&#8217;importo (Euro 2.152) precedente alla riparametrazione.
<li>&#8211; A seguito della pubblica udienza del 28 gennaio 2021 il giudizio  stato infine introitato dal Collegio per la decisione.  </ol>
</ol>
<ol>
<li>&#8211; Ai fini della decisione, considera preliminarmente il Collegio che la circostanza comunicata dalla Difesa di Roma capitale, concernente il ripristino, da parte dei Servizi sociali del III Municipio, dell&#8217;assegno d&#8217;importo (Euro 2.152) pari a quello precedente alla riparametrazione non determina la cessazione della materia del contendere, nè la sopravvenuta carenza d&#8217;interesse dell&#8217;odierna appellante, in quanto il ripristino, in primo luogo,  stato disposto solo in dichiarata esecuzione della citata ordinanza cautelare del 14 marzo 2019, e quindi in via temporanea e provvisoria e, in secondo luogo, ha riguardato solo il periodo compreso fra il giugno 2019 e la morte dell&#8217;interessata, mentre la riduzione era stata disposta con provvedimento prot. n. <em>omissis</em>, potendo  quindi l&#8217;odierna appellante, in caso di accoglimento del gravame riassunto in qualità  di erede universale, reclamare la differenza fra l&#8217;importo mensile ripristinato alla Signora <em>omissis</em> dal giugno 2019 e  gli importi mensili  effettivamente percepiti in precedenza in ragione degli impugnati provvedimenti. </ol></div>
<div>
<ol>
<li>&#8211; nel merito, considera il Collegio che l&#8217;appello concerne la sentenza che ha definito il ricorso volto all&#8217;annullamento sia del provvedimento prot. n. <em>omissis</em>, che ha ridotto l&#8217;importo dell&#8217;assegno mensile attribuito, sia, in parte qua come atto presupposto, della delibera di Giunta comunale n. 335 del 2012, di riorganizzazione dei servizi di assistenza domiciliare e di rideterminazione degli importi delle misure di assistenza indiretta, ed  fondato su un duplice ordine di censure, concernenti, da un lato, le modalità  procedurali e formali di esercizio del potere di rideterminazione dell&#8217;assegno e, dall&#8217;altro, i contenuti sostanziali, ritenuti incongrui e quindi sommamente ingiusti, del potere esercitato.
<ol>
<li>&#8211; Sotto il primo profilo indicato, con il primo motivo di ricorso in appello vengono dedotti la violazione della legge n. 241/1990 ed il vizio di eccesso di potere, sia per la violazione dei diritti di partecipazione dell&#8217;interessata al procedimento, sia per la carente ed incongrua motivazione della parziale revoca dell&#8217;assegno fino ad allora corrisposto, fondata su astratte e non meglio definite esigenze di ordine puramente finanziario, in aperta violazione dell&#8217;art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, secondo il quale il provvedimento amministrativo può essere revocato solo per &#8220;sopravvenuti motivi di interesse pubblico&#8221; o in caso di &#8220;mutamento della situazione di fatto&#8221; purchè &#8220;non prevedibile al momento dell&#8217;azione del provvedimento&#8221; oppure in caso di &#8220;nuova valutazione dell&#8217;interesse pubblico originario&#8221;.
<li>&#8211; la censura non può peraltro essere accolta, in quanto non vi  dubbio che l&#8217;attribuzione di un beneficio economico continuativo nel tempo e senza limiti di durata, legato all&#8217;accertamento di una situazione di particolare necessità  dell&#8217;interessato, sia soggetta alla possibile revisione, migliorativa o come in questo caso peggiorativa, del beneficio a seguito della periodica verifica della sussistenza e della variazione delle condizioni previste, senza che una tale rideterminazione nel tempo debba necessariamente assumere i caratteri di una revoca, e quindi necessariamente comportare il rispetto degli stringenti presupposti ed oneri motivazionali previsti dalla legge n. 241 del 1990 per tale istituto.  </ol>
</ol></div>
<div>
<ol>
<li>&#8211; Nella fattispecie in esame, in particolare, la revisione dell&#8217;assegno mensile risulta essere stata disposta a seguito di una puntuale istruttoria ed anche di un riesame che, pur essendosi concluso in senso conforme alla precedente riduzione, ha comunque garantito la partecipazione dell&#8217;interessata al procedimento.
<li>&#8211; La riduzione dell&#8217;assegno, inoltre,  stata espressamente motivata da una situazione di incompatibilità  finanziaria fra risorse disponibili e numero sempre maggiore di domande in lista d&#8217;attesa, e da una conseguente logica redistributiva basata su ragioni di equità  sociale. La stessa Corte Costituzionale ha, infatti, ribadito che le ineludibili esigenze di finanza pubblica pongono, in coerenza con le previsioni dell&#8217;art. 81 della Costituzione un limite oggettivo alla estensione degli obblighi della Repubblica di tutela dei diritti sociali dei propri cittadini.
<li>&#8211; L&#8217;entità  della riduzione, infine, corrisponde all&#8217;attribuzione di un punteggio determinato dall&#8217;applicazione di parametri numerici predeterminati che consentono, per costante giurisprudenza, di ritenere che il provvedimento di riduzione sia stato adeguatamente motivato in relazione alle singole voci considerate. </ol>
<ol>
<li>&#8211; Il primo motivo di appello, volto a far valere l&#8217;erronea valutazione del TAR circa la dedotta illegittimità  delle le modalità  procedurali e formali di esercizio del potere di rideterminazione dell&#8217;assegno, non può pertanto essere accolto.
<ol>
<li>&#8211; La pregressa duplice considerazione, circa l&#8217;astratta possibilità  di rivedere l&#8217;assegno di assistenza individuale e circa la rispondenza della impugnata riduzione alle previsioni della delibera comunale di riforma del 2012, non comporta però, di per sè, la legittimità  quella delibera e dei parametri di riforma dalla stessa introdotti, e quindi la legittimità  dei conseguenti provvedimenti di pedissequa attuazione disponenti, nel 2016, il taglio dell&#8217;assegno di assistenza individuale (anche) dell&#8217;originaria appellante.  </ol>
</ol></div>
<div>
<ol>
<li>&#8211; Deve essere pertanto esaminato il secondo motivo d&#8217;appello, volto a far valere l&#8217;illegittimità  dei contenuti sostanziali, ritenuti dall&#8217;appellante incongrui e quindi sommamente ingiusti, del potere esercitato, afferma ancora l&#8217;appellante, in contrasto con le vigenti previsioni costituzionali e di legge. </ol>
<ol>
<li>&#8211; Vengono in rilievo, ai fini dell&#8217;esame delle predette censure, i risultati della disposta istruttoria.
<ol>
<li>&#8211; Ai primi due quesiti posti da questa Sezione (concernenti il quadro di contesto dell&#8217;assistenza sociosanitaria comunale e quindi la non erroneità  in fatto della motivazione della delibera che aveva disposto la sua riforma del 2012) Roma Capitale risponde molto parzialmente, con la allegazione sub a) contenente il documento di presentazione della prima proposta di riforma sperimentale elaborato dall&#8217;Assessorato competente a marzo 2011 (che peraltro viene definito dalla stessa Amministrazione come un progetto solo inziale, poi ampiamente modificato) e con l&#8217;allegazione sub b), contenente 5 tabelle riepilogative dei dati che, riferisce il Comune,  stato possibile recuperare.  </ol>
</ol>
<p> Ne emerge un ampio progetto di  riforma volto  essenzialmente,  a parità  di stanziamenti   e    mediante un  percorso  di  sperimentazione  ormai  concluso, a valorizzare l&#8217;operato del personale delle strutture private accreditate erogatrici ed a ridurre le crescenti liste di attesa e che privilegia, si riferisce, proprio i non autosufficienti  come la ricorrente rispetto agli anziani ed ai minori privi di assistenza.<br /> Peraltro entrambi i dichiarati criteri appaiono almeno in parte contraddetti proprio dai dati forniti, secondo i quali: </p>
<ul>
<li>l&#8217;incidenza percentuale della spesa per servizi alla persona sul totale del bilancio comunale  in costante progressiva diminuzione, dal 10% del 2013 all&#8217;8,15% del 2017 (Allegato n. 6 ultima riga); </ul>
<p> -la rimodulazione dei budget individuali ha consentito un aumento dei disabili assistiti in via diretta ed indiretta (Allegato n. 2) dai 4612 del 2012 ai 5679 del 2017 (più 1067) e le liste di attesa si sono ridotte, da 1825 unità  del 2012 a 1360 del 2016 (meno 365 unità ), ma l&#8217;effetto non  strutturale posto che secondo quanto riferito dall&#8217;Amministrazione la fase sperimentale di avvio  terminata intorno al 2016 e che dal 2017 al 2018 il numero dei disabili assistiti, secondo i dati forniti, ha nuovamente iniziato a ridursi (di 60 unità ) e le liste di attesa ad allungarsi (di 304 unità );</p></div>
<div>-il Comune nella propria relazione evidenzia la maggiore profusione di risorse per i disabili rispetto agli anziani ed ai minori, anche se l&#8217;accorpamento statistico di diverse voci rende complessa la valutazione. Comunque per i disabili, nella ripartizione fra assistenza diretta ed indiretta, secondo la relazione del Comune &#8220;con il medesimo budget, in caso di indiretta, si possono coprire un numero di ore d&#8217;assistenza di gran lunga superiori (circa il doppio)&#8221;, e (quindi) l&#8217;assistenza indiretta  &#8220;tuttora maggiormente applicata in tale area&#8221;.<br /> Al contrario, dai dati forniti risulta invece che all&#8217;assistenza indiretta  dedicato (nel 2018) uno stanziamento (pur recentemente incrementato) di circa 15 milioni di Euro (secondo gli Allegati 2 e 4) ovvero di circa 19 milioni di Euro (secondo l&#8217;Allegato 3), pari a circa il 10% del totale della spesa socio-sanitaria comunale, contro i circa 50 milioni stanziati per l&#8217;assistenza diretta ed i circa 5 milioni di costi di gestione per l&#8217;assistenza diretta (Allegato 5). </p>
<ol>
<li>&#8211; Quanto ai quesiti sub c) e d), concernenti il rapporto fra la riduzione disposta e le esigenze assistenziali dell&#8217;appellante a fronte dei servizi diretti offerti dall&#8217;Amministrazione, e quindi la non manifesta irragionevolezza e grave ingiustizia dei criteri applicati ai fini della impugnata riduzione dell&#8217;assegno, rispondono la relazione del Comune e quella allegata del Municipio: </ol>
<ul>
<li>il Comune afferma che l&#8217;assegno infine riconosciuto alla appellante (circo 1200 Euro)  comunque superiore alla media (circa 900 Euro) ma riferisce espressamente di non essere in grado di indicare gli eventuali servizi di assistenza diretta volti a compensare il dimezzamento rispetto all&#8217;assegno precedentemente corrisposto; </ul></div>
<div>
<ul>
<li>il Municipio resoconta (sestultima pagina del corposo fascicolo allegato da Roma Capitale il 19.6.2019) che appellante, paralizzata per poliomielite e ormai priva di ogni supporto parentale, ha sempre interamente utilizzato l&#8217;assegno, incrementato nel tempo fino ad Euro 2.153, per le proprie esigenze di vita e per l&#8217;assistenza h24 da parte di un&#8217;unica assistente personale, ormai anch&#8217;essa anziana, ma che in applicazione dei criteri previsti dalla citata riforma, nel 2015, e poi di nuovo nel 2018, la sua situazione  stata rivalutata alla stregua della una nuova scheda che prevede numerose voci, che suddividono gli interessati in 3 fasce: </ul>
<p> alta (70 &#8211; 100 punti) assegno medio mensile Euro 1.400 Medio alta (55 &#8211; 69 punti) Euro 1100<br /> Media (36 &#8211; 54) Euro 775<br /> Bassa (10 &#8211; 35) Euro 500.<br /> L&#8217;appellante  stata così valutata e poi confermata come rientrante nella fascia medio-alta senza condizioni per usufruire di una deroga, con assegno di 1249 Euro, cui si aggiunge l&#8217;indennità  di accompagnamento di 517 Euro, ma dalla relazione non si comprende come siano stati assegnati (e nel 2018 parzialmente variati) i punteggi per ciascuna delle voci previste:<br /> condizione personale &#8211; fino a punti 22. Assegnati prima 12 punti, poi confermati 12, pur essendo l&#8217;interessata invalida al 100% e ormai priva dei genitori che in precedenza l&#8217;avevano accudita e non risultando forme di assistenza diverse dalla propria badante privata;<br /> condizione familiare &#8211; fino a 10. Assegnati 5, poi 8;<br /> situazione economica &#8211; fino a 6. Assegnati 0, presumibilmente in ragione della abitazione di proprietà ;<br /> condizione socio ambientale &#8211; fino a 14. Assegnati 13, poi 13, pur avendo fino ad allora  l&#8217;interessata,  laureatasi  nonostante  le    proprie condizioni, vissuto in  un contesto sociale adeguato; rilevazione autosufficienza &#8211; fino a 27, Assegnati 22, poi 20, nonostante l&#8217;invalidità  al 100%;</div>
<div>rilevazione autonomia &#8211; fino a 21. Assegnati 6, poi 8, pur trattandosi di persona bisognosa di assistenza continua; totale &#8211; 100 punti. Assegnati 58, poi 61 (ne occorrevano 70 per passare alla prima fascia), in base a una griglia che riserva meno di ¼ dei punti alle condizioni personali e sovrappone le voci autosufficienza ed autonomia, che insieme valgono quasi ½ dei punti ma che hanno fruttato all&#8217;interessata poco più di ¼ dei punti pur trattandosi, come detto, di persona invalida al 100% bisognosa di assistenza continua.<br /> Dai dati sopraesposti emerge pertanto una non univoca correlazione fra le effettive condizioni e le necessità  del soggetto &#8216;interessato, i parametri di valutazione prefissati e gli importi conseguentemente riconosciuti. </p>
<ol>
<li>&#8211; Conclusivamente, dalla documentazione depositata in atti da Roma Capitale risulta, per quanto d&#8217;interesse e con riferimento al periodo storico in cui si sono verificati i fatti che hanno dato origine alla controversia in esame: </ol>
<p> -la progressiva riduzione percentuale (di circa il 20%) della quota di risorse pubbliche destinate all&#8217;assistenza sociale;<br /> -la priorità , nell&#8217;allocazione delle risorse finanziarie (con un rapporto di circa 1 a 3) per l&#8217;assistenza diretta da parte di cooperative private, con costi su base oraria circa doppi rispetto all&#8217;assistenza indiretta;<br /> -la rideterminazione, nell&#8217;ambito della rimodulazione del servizio SAISH (Servizio per l&#8217;autonomia e l&#8217;integrazione della persona disabile) erogato da Roma Capitale, disposta dall&#8217;impugnata delibera della Giunta comunale n. 335 del 2012, degli importi delle misure di assistenza indiretta, motivata da contingenze finanziarie e da esigenze di riorganizzazione dei servizi di assistenza domiciliare e di equità  redistributiva non facenti riferimento alle due sopraindicate circostanze;<br /> -la conseguente riduzione, disposta dal provvedimento prot. n.<em>omissis</em> (parimenti impugnato) dell&#8217;assegno di assistenza individuale per persone disabili attribuito alla originaria appellante sulla base dei nuovi parametri, che peraltro non risultano univocamente riferiti all&#8217;accertamento dei bisogni e delle esigenze di assistenza dell&#8217;interessata, che avevano in precedenza determinato un più alto importo interamente utilizzato (per ammissione della stessa Amministrazione) per farvi fronte, senza che l&#8217;Amministrazione abbia potuto apprezzare, dovendo applicare i predetti parametri, alcun mutamento della situazione dei fatti idoneo a giustificare la disposta riduzione dell&#8217;aiuto, non risultando una mitigazione, ma casomai una maggiore severità , delle esigenze di assistenza, in ragione dell&#8217;età  e delle condizioni di salute che hanno poi portato alla morte della Signora <em>omissis</em>.</div>
<div>
<ol>
<li>&#8211; Risulta conseguentemente fondato il secondo motivo d&#8217;appello, volto a far valere il mancato apprezzamento, da parte del giudice di primo grado, della irragionevolezza, e quindi della somma ingiustizia, del sostanziale dimezzamento dell&#8217;assegno, in precedenza considerato necessario ed adeguato rispetto ai bisogni di assistenza della ricorrente, con conseguente violazione delle previsioni della legge n. 104 del 1992, nonchè degli articoli 2, 3, secondo comma e 32 della Costituzione, essendo stata l&#8217;impugnata riduzione disposta, in stretta applicazione di un atto generale di rimodulazione del servizio di assistenza ai disabili motivato esclusivamente dalla variazione delle risorse finanziarie disponibili per la singola voce di spesa, a seguito di una valutazione astratta, disancorata sia dalle effettive complessive esigenze finanziarie pubbliche dell&#8217;Ente tenuto all&#8217;erogazione, sia dalla considerazione dei bisogni e dei diritti dell&#8217;invalida, in contrasto con il precedente accertamento  dei medesimi  bisogni compiuto dalla  stessa Amministrazione.
<li>&#8211; Appare subito necessario precisare che il predetto giudizio non intende in alcun modo impingere in ambiti di discrezionalità  amministrativa o &#8211; a maggior ragione &#8211; di apprezzamento politico circa le scelte in materia di assistenza sociale adottate dell&#8217;Ente esponenziale della Comunità  locale secondo un principio di rappresentanza democratica, ma al contrario -come sopra indicato- resta confinato ad un criterio di stretta legittimità , concernente la non manifesta irragionevolezza ed ingiustizia ed il mancato sviamento dei due atti impugnati rispetto alle finalità  dalla medesima dichiarate, criterio a propria volta parametrato non a valori soggettivi, bensì alle vigenti previsioni normative di cui alla legge n. 104 del 1992, a propria volta ricognitive dei diritti di tutela sanitaria e sociale, che cospirano a definire lo &#8220;status&#8221; di cittadinanza&#8221; di tutti i componenti la Comunità  nazionale, sanciti dagli articoli 2, 3, secondo comma e 32 della Costituzione. </ol></div>
<div>
<ol>
<li>&#8211; In particolare, il &#8220;tradizionale&#8221; decalogo dei vizi di legittimità  degli atti amministrativi per &#8220;violazione di legge&#8221;, &#8220;incompetenza&#8221; ed &#8220;eccesso di potere&#8221; (art. 29 c.p.a.) deve essere arricchito ed ulteriormente articolato alla luce dei principi di derivazione euro unitaria (peraltro già  compresi nei generalissimi principi di imparzialità  e buon andamento di cui all&#8217;art. 97 Cost.) di ragionevolezza dell&#8217;azione amministrativa e, quindi, di adeguatezza dei mezzi giuridici utilizzati e dei oro contenuti rispetto alle finalità  perseguite (che in questo caso riguardano la tutela della persona non autosufficiente), di proporzionalità  rispetto alla ponderazione fra i diversi interessi pubblici e privati coinvolti (con riferimento, in questo caso, alle plurime necessità  di interventi sociali) e di sussidiarietà  dell&#8217;intervento pubblico rispetto al generalissimo principio di libertà  (comprendente, in questo caso, gli effettivi ambiti di autodeterminazione della persona non autosufficiente).
<li>&#8211; Pertanto, posto che ai sensi dell&#8217;art. 1 c.p.a. la &#8220;giurisdizione amministrativa&#8221;  chiamata ad assicurare &#8220;una tutela piena ed effettiva&#8221; attraverso i principi del &#8220;diritto europeo&#8221;, che assumono rilevanza diretta anche nelle materie non rientranti nelle competenze dell&#8217;Unione (artt. 3, 4, 5, TUE) e che sono stati nel tempo declinati dalla giurisprudenza della corte di Giustizia, che, nell&#8217;ambito della progressiva formazione pretoria di una sorta di &#8220;diritto comune europeo&#8221; ha delineato (anche) i predetti principi di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità  e sussidiarietà ,  alla luce di tali principi che dovà  esser valutata la conformità  della potestà  discrezionale, esercitata dall&#8217;Amministrazione comunale con l&#8217;impugnata delibera del 2012, rispetto alle invocate disposizioni della legge n. 104 del 1992 e degli articoli 2, 3, secondo comma e 32 della Costituzione. </ol></div>
<div>
<ol>
<li>&#8211; L&#8217;art. 3, II comma, della Costituzione sancisce, in particolare, che &#8220;E&#8217; compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà  e l&#8217;uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana&#8221;, esplicitando un principio di uguaglianza sostanziale alla cui stregua la legge, oltre ad essere uguale per tutti, deve promuovere condizioni di uguaglianza tra i cittadini ed effettive garanzie dei &#8220;diritti inviolabili&#8221; della persona garantiti &#8220;dalla Repubblica &#8221; ai sensi dell&#8217;art. 2 Cost., ponendo un principio di immediata applicazione sull&#8217;intero Territorio nazionale ancor più cogente   ove le  condizioni  di   svantaggio   e la  conseguente necessaria     tutela riguardino  la    salute, che  la  Repubblica tutela  &#8220;come fondamentale  diritto dell&#8217;individuo e interesse della collettività &#8220;.
<ol>
<li>&#8211; La Legge 104 del 1992 attua i predetti principi, prevedendo che &#8220;La Repubblica (&#038;) garantisce il pieno rispetto della dignità  umana e i diritti di libertà  e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società &#8221; (Art. 1 &#8211; Finalità ).Dispone inoltre (art. 5 &#8211; Principi generali per i diritti della persona handicappata) che &#8220;La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell&#8217;autonomia e la realizzazione dell&#8217;integrazione sociale&#8221; avvenga anche &#8220;prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo&#8221;. In tale quadro, i Comuni attuano gli interventi sociali e sanitari previsti nel quadro della normativa regionale (art. 40) fermo restando che &#8220;le situazioni riconosciute di gravità  determinano priorità  nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici&#8221; (art. 3).
<li>-la stessa legge n. 104, dando diretta applicazione alle previsioni costituzionali sopra richiamate, ai sensi dell&#8217;art. 2 (Principi) &#8220;detta i principi dell&#8217;ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica&#8221;. In tal senso, i principi rinvenibili dalle disposizioni sopra individuate risultano vincolanti per tutti i Comuni e, quindi, anche per Roma Capitale.  </ol>
</ol></div>
<div>
<ol>
<li>&#8211; Nel caso di specie, dunque, il giudice di prime cure nel valutare il gravame della ricorrente non ha tenuto in debita considerazione che, seppure la situazione economico-finanziaria e l&#8217;allungamento delle liste d&#8217;attesa avevano giustificato un intervento organizzativo di riordino di Roma Capitale, e seppure la conseguente riduzione dell&#8217;assegno della ricorrente era avvenuto in conformità  alla nuova disciplina, ai fini della valutazione della legittimità  dei due provvedimenti impugnati non potevano essere ignorate le censure di manifesta irragionevolezza e somma ingiustizia della misura, adottata in violazione delle disposizioni di legge e costituzionali sopraindicate, avendo la Sig.ra <em>omissis</em> subìto una drastica riduzione dell&#8217;assegno solo in virtà¹ del mutato quadro finanziario riguardante la specifica misura in esame, cui  conseguita una &#8220;rivalutazione del bisogno&#8221; che il TAR ritiene improntata a ragioni equitative, ma che in realtà  travisa la ratio e la natura dell&#8217;assegno per l&#8217;assistenza indiretta, rendendolo inidoneo alla sua funzione di colmare la disparità  che la disabilità  frapponeva fra la ricorrente e la possibilità  di avere una esistenza libera e dignitosa e di dare sviluppo alla propria personalità  nei limiti consentiti dalla disabilità . La disposta variazione non risulta, infatti, parametrata ad un reale mutamento delle necessità  assistenziali della ricorrerne che, alla stregua di quanto in precedenza accertato dalla stessa amministrazione, non avrebbero potuto più essere utilmente soddisfatte dall&#8217;assegno come rideterminato, in quanto nel frattempo la sua situazione di bisogno si era -al contrario- aggravata a causa della perdita di entrambi i familiari che avevano prima affiancato la sua badante, che la ricorrente non avrebbe più potuto mantenere a causa della riduzione dell&#8217;assegno mensile disposta in attuazione della parimenti impugnata delibera del 2012.
<li>&#8211; E&#8217; allora la riforma del 2012 ad essere, così come dedotto dall&#8217;appellante, intrinsecamente contraddittoria rispetto alle finalità  dichiarate quanto al soddisfacimento dei bisogni dei disabili, e quindi in conflitto con la garanzia di tutela dei diritti dei disabili secondo il loro bisogno personale in conformità  alle indicate previsioni della Costituzione e della legge n. 104 del 1992. D&#8217;altro canto, alla stregua della disposta istruttoria la sopravvenuta limitazione non trova compensazione in maggiori servizi di assistenza diretta, nè può essere giustificata dalle contingenti limitazioni finanziarie alla stregua della giurisprudenza costituzionale sul punto, posto che la documentazione prodotta in sede istruttoria dimostra come l&#8217;Amministrazione abbia adottato scelte, anche riferite alla riduzione della spesa sociale e alla preminenza dei servizi di assistenza diretta ed al conseguente supporto delle strutture private esterne, del tutto legittime nell&#8217;ambito della propria discrezionalità , ma non idonee a consentire di giustificare la contemporanea riduzione dell&#8217;assistenza indiretta ai disabili, che  stata indebitamente parametrata al variare del numero dei richiedenti e non alla diversa entità  dei bisogni di ogni singola persona colpita da disabilità , concretando sotto tale profilo un evidente difetto di adeguatezza (rispetto alla duplice esigenza di ottimizzare le risorse disponibili e garantire un&#8217;efficace assistenza della ricorrente) di proporzionalità  (rispetto alla mancata valutazione delle reali esigenze della ricorrente e di ogni altro richiedente) e di sussidiarietà  (ledendo la sfera privata e familiare della ricorrente e aumentando anzichè riducendo il suo gap di sofferenza fisica ed emotiva derivante dall&#8217;infermità ), risultandone la illegittimità , sotto il profilo della irragionevolezza, della decisione di ridurre il livello di assistenza in ragione del maggior numero di richiedenti senza considerare le esigenze derivanti dalla situazione familiare, personale e fisica degli interessati, come se la coperta che in precedenza aveva offerto riparo all&#8217;interessata fosse stata tagliata, all&#8217;arrivo di altri bisognosi, in più pezzi troppo piccoli per riparare dal freddo nè lei nè gli altri, e quindi non utili allo scopo (nel caso della coperta, di riparare da freddo, qui, di garantire il pieno rispetto della dignità  umana e i diritti di libertà  e di autonomia della persona handicappata e promuoverne la piena integrazione, secondo i &#8220;princìpi dell&#8217;ordinamento&#8221; sanciti dalla legge n. 104 del 1992). </ol></div>
<div>
<ol>
<li>&#8211; In conclusione, alla stregua delle pregresse considerazioni l&#8217;appello deve essere accolto, e per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;appellata sentenza, devono essere annullati l&#8217;impugnato provvedimento di Roma capitale, III Municipio, prot. n. <em>omissis</em>, unitamente, in parte qua, alla impugnata delibera di Giunta comunale n. 335 del 2012, conseguendone l&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di corrispondere l&#8217;intero importo dell&#8217;assegno precedente alla rideterminazione disposta dall&#8217;impugnato provvedimento del 2016, dal momento della sua riduzione a quello della morte dell&#8217;originaria appellante (importo solo in parte già  corrisposto in sede cautelare). Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. </ol>
<p> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;appellata sentenza: </p>
<ul>
<li>annulla il provvedimento di Roma Capitale, Municipio Roma III, Direzione Socio-educativa, Servizio Sociale Tecnico, prot. n. <em>omissis</em>, unitamente a tutti gli atti presupposti e conseguenti;
<li>annulla in parte qua la delibera di Giunta comunale n. 335 del 2012, avente ad oggetto &#8220;Approvazione progetto di riorganizzazione dei servizi di assistenza domiciliare per persone anziane, disabili e minori. Revoca deliberazioni Giunta Comunale n. 479/2006 e Giunta Comunale n. 730/2006&#8221;.
<li>condanna Roma Capitale a corrispondere l&#8217;intero importo dell&#8217;assegno precedente alla rideterminazione impugnata, dal momento della sua riduzione a quello della morte dell&#8217;originaria appellante;
<li>condanna Roma Capitale alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 (seimila) oltre ad IVA, CPA ed accessori di legge. </ul></div>
<p> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l&#8217;originaria e l&#8217;odierna appellante.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Franco Frattini, Presidente Giulia Ferrari, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore Solveig Cogliani, Consigliere<br /> Giovanni Tulumello, Consigliere<br />  </div>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2019 n.75</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-7-1-2019-n-75/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-7-1-2019-n-75/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2019 n.75</a></p>
<p>G. Passarelli di Napoli Pres., V. Ianniello Est., Autotutela e buoni pasto 1.- Attività  della p.A. &#8211; autotutela- ripetizione di somme indebitamente corrisposte al dipendente &#8211; atto dovuto &#8211; tale. 2.- Azione di ripetizione dell&#8217;indebito &#8211; fondamento -inesistenza dell&#8217;obbligazione adempiuta &#8211; tale. 3.- Attività  amministrativa di verifica e di controllo</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Passarelli di Napoli Pres., V. Ianniello Est.,</span></p>
<hr />
<p>Autotutela e buoni pasto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Attività  della p.A. &#8211; autotutela- ripetizione di somme indebitamente corrisposte al dipendente &#8211; atto dovuto &#8211; tale.<br /> 2.- Azione di ripetizione dell&#8217;indebito &#8211; fondamento -inesistenza dell&#8217;obbligazione adempiuta &#8211; tale.<br /> 3.- Attività  amministrativa di verifica e di controllo tesa al recupero delle somme erogate- valenza provvedimentale &#8211; non sussiste.<br /> 4.- &#8220;Buoni pasto&#8221; &#8211; quale agevolazione di carattere assistenziale, destinata a soddisfare esigenze di vita primarie e fondamentali &#8211; tale.<br /> 5.- &#8220;Buoni pasto&#8221; &#8211; configurabilità  di una pretesa restitutoria per equivalente monetario &#8211; non sussiste.</span></p>
<hr />
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>TAR Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; sentenza del 7 gennaio 2019 nr. 75<br /> G. Passarelli di Napoli Pres., V. Ianniello Est.,</p>
<p> Pubblicato il 07/01/2019<br /> N. 00075/2019 REG.PROV.COLL.<br /> N. 02937/2016 REG.RIC.</p>
<p> REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> l Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br /> (Sezione Settima)<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 2937 del 2016, proposto da Luigi R., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Maresca, Paola Linguiti, Donato Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli alla via G. Sanfelice n. 38;  contro<br /> Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli alla via A. Diaz n. 11;  per l&#8217;annullamento<br /> del provvedimento di avvio del procedimento di recupero dei buoni pasto emesso dalla Croce Rossa Italiana &#8211; Comitato Centrale Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione, prot. 68258.2011/458 del 18 ottobre 2011, relativo alle maggiori somme erogate per buoni pasto dall&#8217;anno 2002 all&#8217;anno 2008;<br /> della determinazione dipartimentale n. 122 del 4 agosto 2011, emessa dalla Croce Rossa Italiana &#8211; Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione, con la quale si dispone il recupero del maggior valore dei buoni pasto erogato negli anni precedenti ai singoli dipendenti militari;<br /> dell&#8217;ordinanza n. 297 del 13 giugno 2011, con la quale il Commissario Straordinario ha dato mandato al Direttore Generale di procedere con proprio atto alla nomina del Capo Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione della C.R.I quale responsabile: a) del procedimento amministrativo relativo al recupero dei buon pasto del personale appartenente al corpo militare C.R.I.; b) del procedimento amministrativo relativo agli adempimenti conseguenti all&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza commissariale n. 80 del 23 febbraio 2010;<br /> della determina direttoriale n. 130 del 19 luglio 2011, con la quale il Direttore Generale ha dato esecuzione alla O.C. n. 297 del 13 giugno 2011;<br /> di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dell&#8217;interesse del ricorrente, ivi compreso il provvedimento individuale di messa in mora e sospensione dei termini di prescrizione, mai notificato al ricorrente, emesso dalla Croce Rossa Italiana &#8211; Ispettorato Nazionale del Corpo Militare &#8211; Ufficio Stralcio prot. n. 23181/2011/1162 del 24 marzo 2011, richiamato nella nota prot. n. 68258.2011/458 del 18 ottobre 2011 di avvio del procedimento di recupero dei buoni pasto; di tutti gli atti presupposti del procedimento informativo, non conosciuti; della nota del 24 ottobre 2011 n. 69578 CC emessa dalla Direzione Centrale della Croce Rossa Italiana e di tutte le note emesse mensilmente dal novembre 2011 ad oggi dalla Croce Rossa Italiana &#8211; Comitato Provinciale di Napoli nei confronti del ricorrente nelle quali si portano a conoscenza dello stesso le detrazioni mensili nei suoi confronti per il recupero delle maggiori somme versate per i buoni pasto; nonchè<br /> per la condanna della Croce Rossa Italiana alla restituzione della somma di € 2.917,18, illegittimamente trattenuta al ricorrente in forza degli atti e provvedimenti di cui sopra, previo incidentale accertamento della illegittimità  amministrativa;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Croce Rossa Italiana;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 novembre 2018 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Giunge all&#8217;esame del Collegio un ricorso avente ad oggetto vicenda identica ad altre giù  decise da questa Sezione con precedenti pronunce, dalle quali non vi è ragione di discostarsi.<br /> Il ricorrente, sergente maggiore Luigi R., riferisce di aver lavorato alle dipendenze della Croce Rossa Italiana fin dal 1997, con la mansione di autista soccorritore con il grado di caporale, e che tale rapporto di lavoro è poi proseguito a partire dal 1° aprile 1998 senza soluzione di continuità , in virtà¹ di atti di precetto a carattere temporaneo dei vari comitati provinciali della C.R.I. sulla base di ricorrenti esigenze di &#8220;eccezionalità  ed urgenza&#8221;, fino al 31 luglio 2012.<br /> Con determinazione dipartimentale n. 122 del 4 agosto 2011, il Capo Dipartimento della C.R.I. &#8211; preso atto della rideterminazione del valore nominale del buono pasto per il personale militare della C.R.I. da euro 8,93 a euro 4,65, con l&#8217;O.C. n. 20 del 20 gennaio 2009, e dell&#8217;adeguamento alla misura di euro 7,00, in applicazione del D.P.R. n. 52/2009, con l&#8217;O.C. n. 191 del 18.6.2009 &#8211; ha disposto il recupero delle maggiori somme corrisposte al predetto personale negli anni precedenti.<br /> Quindi, con l&#8217;avviso di avvio del procedimento impugnato in questa sede, la C.R.I. ha comunicato al ricorrente che dal mese di dicembre 2011 avrebbe provveduto al recupero delle maggiori somme erogate nei suoi confronti, per un importo complessivo di euro 2.917,18, mediante l&#8217;interruzione dell&#8217;erogazione dei buoni pasto sino alla compensazione totale del debito ovvero, a richiesta dell&#8217;interessato, mediante il prelievo dell&#8217;intero importo dalla busta paga.<br /> A partire dal mese di novembre 2011, la C.R.I. ha, quindi, interrotto l&#8217;erogazione dei buoni pasto, e avviato il recupero, mediante trattenuta, delle maggiori somme erogate al ricorrente dal 2002 al 2008; tale recupero è stato completato contestualmente all&#8217;erogazione dell&#8217;indennità  di fine rapporto, mediante trattenuta di euro 1.759,25 sulla busta paga del mese di febbraio 2013.<br /> Avverso tali determinazioni, il ricorrente allega la non configurabilità  di un indebito oggettivo e la violazione degli artt. 1 e 21-nonies della legge n. 241/1990, e domanda l&#8217;annullamento dei provvedimenti adottati dalla C.R.I. e la condanna della stessa alla restituzione della somma di euro 2.917,18 illegittimamente trattenuta.<br /> La Croce Rossa Italiana, ritualmente costituita in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso.<br /> Il ricorso è fondato, nei sensi e limiti di seguito illustrati e per le ragioni giù  evidenziate da questo Tribunale in diverse pronunce (sez. VII, sentt. nn. 3311 e 3030/2013 e sez. IV, sent. n. 1398/2014), e confermate dal Consiglio di Stato:<br />«In linea di principio, l&#8217;indirizzo giurisprudenziale consolidato (ad. es., Cons. Stato, sez. III, 4 settembre 2013, n. 4429; sez. III, 12 settembre 2013 n. 4519; sez. III, 28 ottobre 2013, n. 5173; sez. III, 9 giugno 2014, n. 2902; sez. V, 4 novembre 2014, n. 5435; sez. IV, 12 febbraio 2015, n. 750; sez. IV, 20 ottobre 2017, n. 4851; sez. IV, 3 gennaio 2018, n. 27; sez. III, 25 gennaio 2018, n. 527) considera quale atto dovuto l&#8217;esercizio del diritto-dovere dell&#8217;Amministrazione di ripetere le somme indebitamente corrisposte ai pubblici dipendenti dal momento che:<br /> a) l&#8217;azione di ripetizione di indebito ha come suo fondamento l&#8217;inesistenza dell&#8217;obbligazione adempiuta da una parte, o perchè il vincolo obbligatorio non è mai sorto o perchè è venuto meno successivamente, ad esempio a seguito di annullamento (Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5010);<br /> b) il recupero delle somme erogate e non dovute costituisce il risultato di attività  amministrativa di verifica e di controllo, priva di valenza provvedimentale;<br /> c) in tali ipotesi l&#8217;interesse pubblico è in re ipsa e non richiede specifica motivazione in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l&#8217;oggetto del recupero produce di per sì© un danno all&#8217;Amministrazione, consistente nell&#8217;esborso di denaro pubblico senza titolo ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente (sulla &#8220;autoevidenza&#8221; delle ragioni che impongono l&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela, a protezione di interessi sensibili dell&#8217;Amministrazione, Cons. Stato, ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8);<br /> d) si tratta dunque di un atto dovuto che non lascia all&#8217;Amministrazione alcuna discrezionale facoltà  di agire e, anzi, configura il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate come danno erariale;<br /> e) il solo temperamento ammesso è costituito dalla regola per cui le modalità  di recupero non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle condizioni di vita del debitore;<br /> f) l&#8217;affidamento del pubblico dipendente e la stessa buona fede non sono di ostacolo all&#8217;esercizio del potere-dovere di recupero, nel senso che l&#8217;Amministrazione non è tenuta a fornire un&#8217;ulteriore motivazione sull&#8217;elemento soggettivo riconducibile all&#8217;interessato (Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2013, n. 4519; sez. V, 30 settembre 2013, n. 4849);<br /> g) rimane recessivo il richiamo ai principi in materia di autotutela amministrativa sotto il profilo della considerazione del tempo trascorso e dell&#8217;affidamento maturato in capo agli interessati (Cons. Stato, sez. III, 10 dicembre 2012, n. 11548; sez. III, 31 maggio 2013, n. 2986; 4 settembre 2013, n. 4429).<br /> 20. Come peraltro è stato osservato, tali condivisibili principi vanno declinati tenendo anche conto delle caratteristiche del tutto peculiari di alcuni casi concreti dedotti in giudizio (Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 2003, n. 6291). La ripetizione dell&#8217;indebito deve essere valutata tenendo conto dell&#8217;imputabilità  alla sola Amministrazione dell&#8217;errore originario, del lungo lasso di tempo tra la data di corresponsione e quella di emanazione del provvedimento di recupero, della tenuità  delle somme corrisposte anche in riferimento ai servizi resi, della eventuale complessità  della macchina burocratica dalla quale è scaturito l&#8217;errore di conteggio (Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2118, con elencazione che deve ritenersi solo esemplificativa).<br /> 21. Come ancora si è rilevato (Cons. Stato, sez. VI, sent. 27 ottobre 2014, n. 5314 e n. 5315; sez. IV, ord. 5 giugno 2015, n. 2472; sez. IV, sent. 29 febbraio 2016, n. 850), secondo un indirizzo che trova continuità  presso il giudice di primo grado (T.A.R. Lazio, sez. III, 29 marzo 2017, n. 3988), la C.R.I. ha omesso di valutare, e di motivare corrispondentemente negli impugnati provvedimenti di recupero, delle circostanze particolarmente significative e cioè:<br /> a) l&#8217;avvio del procedimento di recupero solo nell&#8217;anno 2011, mentre la corresponsione delle somme in controversia era iniziata nel 2002;<br /> b) l&#8217;emersione dell&#8217;indebito in esito alle verifiche amministrativo-contabili del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla gestione economico-finanziaria della C.R.I., dalle quali è risultato che era stato indebitamente esteso al personale militare l&#8217;importo dei buoni pasto fissato per il personale civile;<br /> c) l&#8217;assenza di qualsiasi contestazione, nei confronti dei percipienti, in merito alla correttezza del numero di buoni-pasto richiesti e ottenuti, con conseguente incontrovertibile dimostrazione della loro buona fede, protratta nel tempo;<br /> d) le conseguenti peculiarità  delle posizione dei ricorrenti e delle motivazioni poste a base dell&#8217;attribuzione di buoni-pasto per un valore superiore a quello dovuto.<br /> 22. Ancor prima &#8211; e ciù² incide sulla stessa fondatezza della pretesa di ripetizione d&#8217;indebito &#8211; l&#8217;Amministrazione ha del tutto trascurato di considerare la struttura e funzione dei buoni-pasto, sostitutivi della fruizione gratuita del servizio di mensa presso la sede di lavoro ed escludenti &#8220;ogni forma di monetizzazione indennizzante&#8221; (così, testualmente, l&#8217;accordo quadro del 31 ottobre 2003).<br /> 23. Premesso che, secondo giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (da ultimo sez. lav., 14 luglio 2016, n. 14388), l&#8217;attribuzione dei buoni pasto rappresenta una agevolazione di carattere assistenziale, occorre sottolineare che, nel caso di specie, i dipendenti non hanno percepito somme in denaro, bensì titoli non monetizzabili destinati esclusivamente a esigenze alimentari in sostituzione del servizio mensa e, per tale causale, pacificamente spesi nel periodo di riferimento.<br /> 24. Si tratta dunque di benefici destinati a soddisfare esigenze di vita primarie e fondamentali dei dipendenti medesimi, di valenza costituzionale, a fronte dei quali non è configurabile una pretesa restitutoria, per equivalente monetario, del maggior valore attribuito ai buoni-pasto nel periodo di riferimento» (sez. IV, sent. n. 2113/2018; in termini, sez. VI, sent. n. 850/2016).<br /> Le predette circostanze non sono state prese in considerazione dalla C.R.I. nell&#8217;adozione dei provvedimenti di recupero adottati. Per le motivazioni sopra riportate, applicabili anche al caso in esame, il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui dispongono il recupero delle maggiori somme erogate al ricorrente a titolo di buoni pasto, e dichiarazione dell&#8217;obbligo della C.R.I. di rimborsare quanto trattenuto in compensazione.<br /> Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto (R.G. 2937/2016), lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui dispongono il recupero delle maggiori somme erogate al ricorrente a titolo di buoni pasto, e condanna la C.R.I. a restituire allo stesso ricorrente quanto finora recuperato.<br /> Condanna, altresì, la Croce Rossa Italiana al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF<br /> Valeria Ianniello, Primo Referendario, Estensore<br /> Cesira Casalanguida, Primo Referendario<br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-7-1-2019-n-75/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2019 n.75</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Note sui profili giuridici ed istituzionali delle ex IPAB: in particolare, sulla nomina (e revoca) dei consigli di amministrazione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/note-sui-profili-giuridici-ed-istituzionali-delle-ex-ipab-in-particolare-sulla-nomina-e-revoca-dei-consigli-di-amministrazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 18:41:13 +0000</pubDate>
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<p>di Alceste Santuari Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 4.10.2013) Abstract Italiano  Il contributo, dopo aver presentato una ricostruzione del percorso normativo ed evolutivo delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), analizza la loro configurazione giuridico-organizzativa, allo scopo di verificare se sussistano eventuali similitudini tra</p>
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<hr />
<p>di <strong>Alceste Santuari</strong></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/4731_ART_4731.pdf">clicca qui</a></p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 4.10.2013)</i></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Abstract<br />
<strong>Italiano </strong><br />
Il contributo, dopo aver presentato una ricostruzione del percorso normativo ed evolutivo delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), analizza la loro configurazione giuridico-organizzativa, allo scopo di verificare se sussistano eventuali similitudini tra questa particolare tipologia di istituzione e gli enti strumentali degli enti locali.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>English</strong><br />
The present paper carries out a historical review of the evolution of a specific category of Italian non profit organisations, named “IPAB”. The analysis of their peculiar characters helps understanding whether this legal and organisational form may be compared to other public bodies that city councils or other public authorities involve in the accomplishment of their public duties.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2013 n.119</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2013-n-119/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2013-n-119/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2013 n.119</a></p>
<p>Presidente Gallo, Redattore Criscuolo in materia di funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell&#8217;articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 Previdenza e assistenza sociale – Art. 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2013-n-119/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2013 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2013-n-119/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2013 n.119</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Gallo, Redattore Criscuolo</span></p>
<hr />
<p>in materia di funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell&#8217;articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Previdenza e assistenza sociale – Art. 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale  e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150 – Previsione secondo la quale il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende anziché interrompe il termine di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981 – Q.l.c. sollevata dal Tribunale ordinario di Brindisi – Lamentata violazione degli art. 3, 76, 77 e 113, secondo comma, della Costituzione – Illegittimità costituzionale parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale  e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dispone che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende anziché interrompe il termine di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
composta dai signori:<br />	<br />
&#8211;           Franco                         GALLO                                            Presidente<br />	<br />
&#8211;           Luigi                            MAZZELLA                                      Giudice<br />	<br />
&#8211;           Gaetano                       SILVESTRI                                             ”<br />	<br />
&#8211;           Sabino                         CASSESE                                                ”<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                     TESAURO                                               ”<br />	<br />
&#8211;           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       ”<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”<br />	<br />
&#8211;           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”<br />	<br />
&#8211;           Paolo                           GROSSI                                                   ”<br />	<br />
&#8211;           Giorgio                        LATTANZI                                              ”<br />	<br />
&#8211;           Aldo                            CAROSI                                                   ”<br />	<br />
&#8211;           Marta                           CARTABIA                                             ”<br />	<br />
&#8211;           Sergio                          MATTARELLA                                       ”<br />	<br />
&#8211;           Mario Rosario              MORELLI                                                ”<br />	<br />
&#8211;           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), promosso dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, nel procedimento vertente tra L.M., in proprio e nella qualità di socio dell’azienda Agrituristica Tredicina s.s., e la Direzione provinciale del lavoro di Brindisi, con ordinanza del 26 ottobre 2010, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2011.</p>
<p><i>Visto </i>l’atto di costituzione di L.M. in proprio e nella qualità di socio dell’azienda Agrituristica Tredicina s.s., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica del 27 marzo 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;<br />	<br />
<i>uditi </i>l’avvocato Gabriele Di Noi per L.M., in proprio e nella qualità di socio dell’azienda Agrituristica Tredicina s.s., e l’avvocato dello Stato Massimo Bachetti per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Il Tribunale ordinario di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con ordinanza del 26 ottobre 2010 (r.o. n. 188 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 76, 77 e 113, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), «nella parte in cui dispone la sospensione anziché l’interruzione del termine di cui all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di proposizione di ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro».<br />	<br />
1.1.— Il rimettente premette che il sig. L.M., in proprio e nella qualità di socio della società semplice Azienda Agrituristica Tredicina, con ricorso depositato il 2 dicembre 2009, ha proposto opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni n. 68/09 e n. 68/09-<i>bis</i> emesse, per l’importo di euro 1.968,00 ciascuna, dalla Direzione provinciale del lavoro di Brindisi l’11 giugno 2009 e notificate in data 12 giugno 2009, per violazione, da parte del socio e della società (obbligata in solido), della normativa di settore in tema di assunzione di personale dipendente, di cui: all’art. 9-<i>bis</i>, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; all’art. 4-<i>bis</i>, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera <i>a</i>, della legge 17 maggio 1999 n. 144); all’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144); e all’art. 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4 (Norme concernenti l’obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti paga).<br />	<br />
Il giudice <i>a quo</i> aggiunge che si è costituita in giudizio la Direzione provinciale del lavoro di Brindisi eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’opposizione, in quanto tardiva.<br />	<br />
In particolare, poiché gli intimati in data 3 luglio 2009 avevano proposto ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 124 del 2004, da tale data, in forza del comma 3 del medesimo articolo, era rimasto sospeso il termine di trenta giorni dalla notificazione della ordinanza-ingiunzione per proporre opposizione ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), per poi riprendere a decorrere dal 6 novembre 2009, data nella quale era stata eseguita la notifica della decisione del Comitato, con conseguente tardività del ricorso in opposizione depositato in data 2 dicembre 2009. A tale eccezione gli opponenti avevano replicato sostenendo che, qualora si volesse accedere all’interpretazione fornita dall’amministrazione resistente, la norma di cui al comma 3 del citato art. 17 sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 113 Cost., sotto il profilo della limitazione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, e dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza in rapporto alla previsione di cui all’art. 16 del medesimo decreto legislativo.<br />	<br />
1.2.— In punto di rilevanza, il rimettente osserva che, alla luce dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004, che fa riferimento all’istituto della sospensione dei termini per proporre ricorso giurisdizionale in luogo della interruzione, l’opposizione andrebbe dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta.<br />	<br />
1.3.— Quanto alla non manifesta infondatezza, ad avviso del giudice <i>a quo</i>, il comma 3 del citato art. 17 violerebbe gli artt. 3, 76, 77 e 113, secondo comma, Cost.<br />	<br />
In primo luogo, il giudicante ritiene che la norma censurata contrasti con l’art. 3 Cost. sotto il profilo dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, in relazione alla diversa disciplina di cui all’art. 16 del medesimo decreto legislativo, concernente una fattispecie analoga.<br />	<br />
Il rimettente pone in evidenza che il d.lgs. n. 124 del 2004 «ha introdotto una nuova duplice fattispecie di ricorso amministrativo avverso le ordinanze-ingiunzioni per violazione di norme in materia di lavoro, da intendersi sempre alternativo (principio del cosiddetto doppio binario) rispetto all’ordinaria opposizione giurisdizionale a norma dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689». In particolare – prosegue il giudicante – qualora ci si voglia opporre ad una ordinanza-ingiunzione emessa da una direzione provinciale del lavoro, il ricorso va proposto dinanzi alla competente direzione provinciale entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza (art. 16); mentre, laddove si voglia contestare la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, il ricorso deve essere presentato nel medesimo termine al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, istituito ed operante presso ogni direzione regionale, ai sensi del successivo art. 17.<br />	<br />
Tuttavia, mentre in relazione alla prima procedura, l’art. 16 al comma 3 prevede che «Il termine di cui all’art. 22 della citata legge n. 689 del 1981 decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l’importo dell’ordinanza ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione», lasciando dunque intendere che il termine per proporre opposizione dinanzi al tribunale cominci integralmente a decorrere dal momento finale del procedimento amministrativo, con riferimento alla seconda procedura l’art. 17, comma 3, stabilisce che «Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali» (testo anteriore alle modifiche apportate con l’art. 34, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante: «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69», modifiche applicabili, ai sensi dell’art. 36 del citato decreto legislativo, ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso).<br />	<br />
Ad avviso del giudice <i>a quo</i>, ciò comporta la conseguenza che, per proporre opposizione davanti al tribunale, l’intimato dispone soltanto del termine che residua dopo aver detratto il tempo decorso tra la notifica dell’ordinanza e la proposizione del ricorso al Comitato regionale. Il che, ad avviso del rimettente, concreterebbe una irragionevole disparità di trattamento processuale tra situazioni analoghe, disciplinate dal medesimo testo di legge ed introdotte con la medesima<i> ratio</i>, con l’unica differenza costituita dall’organo dinanzi al quale proporre il ricorso amministrativo, stante la composizione più ampia del Comitato regionale per i rapporti di lavoro (facendone parte il direttore della direzione regionale del lavoro, quale presidente, il direttore regionale dell’INPS e il direttore regionale dell’INAIL), presumibilmente a causa della maggiore ampiezza del <i>thema decidendum</i> delle opposizioni, vertenti anche sull’esistenza o sulla qualificazione dei rapporti di lavoro<i>.</i><br />	<br />
Il giudice<i> a quo </i>ravvisa<i> </i>anche la violazione dell’art. 113, secondo comma, Cost., sotto il profilo della limitazione della tutela giurisdizionale contro atti sanzionatori della pubblica amministrazione, in quanto, stante la decorrenza dalla notifica della ordinanza-ingiunzione di entrambi i termini (di trenta giorni) per proporre ricorso al Comitato regionale o per proporre l’opposizione dinanzi al tribunale, la parte del termine utilizzata per predisporre il ricorso amministrativo andrebbe a discapito di quello per proporre la futura opposizione giurisdizionale, con irrimediabile compressione di quest’ultimo termine. Potrebbe addirittura prospettarsi il caso limite nel quale il ricorso al Comitato regionale sia proposto ritualmente dopo ventinove giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione, residuando quindi all’intimato, in ipotesi di esito sfavorevole per il ricorso stesso, un solo giorno libero per inoltrare l’opposizione davanti al tribunale competente.<br />	<br />
Il rimettente deduce, altresì, il contrasto del citato art. 17, comma 3, con gli artt. 76 e 77 Cost. per eccesso di delega, in quanto non sarebbero stati rispettati i criteri direttivi di «semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro» di cui all’art. 8, comma 2, lettera <i>d</i>), della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30, ed, in particolare, in relazione al ricorso dinanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, i principi di alternatività e del cosiddetto “doppio binario” tra tutela in sede amministrativa e tutela in sede giurisdizionale, dato che la drastica riduzione del termine di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981, in caso di esito negativo del procedimento dinanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, potrebbe costituire un serio deterrente all’utilizzo di tale innovativo ricorso amministrativo, potendo il soggetto ingiunto preferire il ricorso diretto al tribunale competente in modo tale da avere a disposizione l’integrale termine di trenta giorni dalla notifica della ordinanza-ingiunzione.<br />	<br />
Il rimettente richiama, infine, la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 giugno 2004, n. 24, avente ad oggetto «D.Lgs. n. 124 del 23 aprile 2004. Chiarimenti e indicazioni operative», che, nel commentare il censurato comma 3 dell’art. 17, ha concluso nel senso che «il ricorso interrompe i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelli previsti dalla normativa vigente per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli istituti previdenziali». Ad avviso del rimettente, stante la chiara portata letterale della norma censurata, tale pur autorevole interpretazione da parte di un organo amministrativo non sarebbe idonea a far superare i prospettati dubbi di costituzionalità.<br />	<br />
2.— Con memoria depositata il 30 agosto 2011 si è costituito in giudizio il sig. L.M., in proprio e nella qualità di socio della società semplice Azienda Agrituristica Tredicina, chiedendo l’accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale.<br />	<br />
In punto di fatto, il sig. L.M., in proprio e nella qualità, riferisce che, a fronte dell’eccezione sollevata nel giudizio <i>a quo</i> dalla direzione provinciale del lavoro circa l’inammissibilità per il carattere tardivo del ricorso in opposizione, aveva addotto l’illegittimità costituzionale del citato art. 17, comma 3, per assunto contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento processuale rispetto alla analoga fattispecie di cui all’art. 16 del medesimo decreto legislativo, nonché con l’art. 113 Cost., sotto il profilo di una limitazione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione. In particolare, stante la natura alternativa tra il ricorso in via amministrativa e quello in via giurisdizionale, potendo il soggetto intimato esercitare il diritto a ricorrere al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, anche usufruendo dell’ultimo dei trenta giorni decorrenti dalla notifica della ordinanza-ingiunzione, non residuerebbe alcun termine per proporre, successivamente al rigetto della domanda in via amministrativa, il ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981.<br />	<br />
Il sig. L.M., in proprio e nella qualità, nel condividere integralmente le argomentazioni sottese alla ordinanza di rimessione, chiede, pertanto, dichiararsi la illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004, nella parte in cui «dispone la sospensione anziché l’interruzione del termine di cui all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di proposizione di ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro».<br />	<br />
3.— Con atto depositato l’11 ottobre 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.<br />	<br />
In merito alla censura mossa in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento processuale tra i soggetti che propongono, avverso l’ordinanza-ingiunzione, ricorso amministrativo alla competente direzione regionale del lavoro, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 124 del 2004 – con decorrenza <i>ex novo</i> del termine per proporre l’opposizione a norma dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981 dalla notifica della decisione da parte della direzione regionale del lavoro e, dunque, con interruzione del detto termine processuale – e i soggetti che propongono ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 17 del medesimo decreto legislativo – con sospensione del termine di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981 dalla data del detto ricorso – la difesa erariale sottolinea gli elementi di diversità delle due discipline, che giustificherebbero la compressione del termine per proporre l’opposizione ordinaria nella fattispecie di cui al citato art. 17.<br />	<br />
In particolare, mentre l’art. 16 del d.lgs. n. 124 del 2004 disciplina il ricorso gerarchico avverso l’ordinanza-ingiunzione per infrazioni amministrative in materia di lavoro, il successivo art. 17 regolamenta il ricorso gerarchico improprio – con un più ampio <i>spatium deliberandi </i>di novanta anziché sessanta giorni – al Comitato regionale per i rapporti di lavoro non solo avverso l’ordinanza-ingiunzione, ma anche avverso atti endo-procedimentali, quali atti e verbali di accertamento, con conseguente giustificazione, stante la maggiore <i>chance</i> di tutela per la fattispecie di cui all’art.17 rispetto a quella di cui all’art. 16, di una meno favorevole disciplina in ordine ai termini processuali per proporre opposizione ordinaria avverso l’ordinanza-ingiunzione.<br />	<br />
Da qui l’infondatezza della censura sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., rientrando nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, diversi regimi sui termini processuali.<br />	<br />
Quanto alla assunta violazione dell’art. 113, secondo comma, Cost. sotto il profilo della limitazione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, stante la irrimediabile compressione del termine per proporre l’ordinaria opposizione – dal quale verrebbe sottratta la porzione di tempo utilizzata per predisporre il ricorso amministrativo – la difesa erariale osserva che l’istituto del ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro non ha limitato ma ampliato la tutela del soggetto intimato avverso gli atti sanzionatori in materia di lavoro e legislazione sociale, aggiungendo al rimedio giurisdizionale della opposizione ad ordinanza-ingiunzione, un rimedio facoltativo di carattere amministrativo, che lascia impregiudicato, in caso di esito negativo, il diritto di proporre il ricorso giurisdizionale.<br />	<br />
In particolare, il soggetto intimato, nel momento in cui decide di esperire ricorso amministrativo al Comitato regionale, avrebbe la possibilità di cautelarsi con riferimento all’eventualità dell’esito negativo di tale ricorso, predisponendo il ricorso giurisdizionale nella pendenza del termine di novanta giorni per la decisione del Comitato regionale, essendo verosimilmente gli stessi i motivi da porre a fondamento di entrambi i ricorsi.<br />	<br />
Pertanto, ad avviso della difesa erariale, anche qualora il censurato art. 17, comma 3, configurasse un’ipotesi di sospensione “in senso tecnico” del termine per proporre il ricorso giurisdizionale, a fronte della proposizione del ricorso amministrativo, tale sospensione non imporrebbe un sacrificio significativo, sul piano fattuale, al soggetto intimato che volesse esperire entrambi i rimedi di carattere amministrativo e giurisdizionale.<br />	<br />
In merito alla censura concernente la violazione degli artt. 76 e 77 Cost., per eccesso di delega, in relazione ai criteri direttivi di «semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro», di cui all’art. 8, comma 2, lettera <i>d</i>), della legge n. 30 del 2003, la difesa erariale osserva che l’asserita riduzione del termine per proporre opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione, in caso di esito negativo del ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, non costituirebbe un deterrente all’utilizzo di tale ricorso amministrativo, in quanto il soggetto potrebbe, nelle more della decisione del ricorso amministrativo, predisporre il ricorso giurisdizionale, considerata la verosimile identità dei motivi di impugnazione.<br />	<br />
4.— In data 22 febbraio 2012 il sig. L.M., in proprio e nella qualità di socio dell’Azienda Agrituristica Tredicina s.s., ha depositato memoria illustrativa, con la quale ha ribadito le argomentazioni di cui all’atto di costituzione, insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata.<br />	<br />
5.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato il 4 marzo 2013 memoria illustrativa, con la quale ha, in sostanza, ribadito le argomentazioni contenute nell’atto di intervento, insistendo per la declaratoria di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale.<br />	<br />
In particolare, la difesa dello Stato sottolinea come la previsione della sospensione del termine per proporre il ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981, consentirebbe – dopo l’esito espresso o tacito del ricorso amministrativo – di recuperare la incomprimibile tutela giurisdizionale avverso l’atto lesivo costituito dall’ordinanza-ingiunzione.<br />	<br />
Infatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, l’atto lesivo dei diritti del ricorrente non si identifica con la decisione del ricorso amministrativo di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 124 del 2004 (che, se di rigetto, sarebbe meramente confermativa del provvedimento impugnato), ma con il provvedimento originario oggetto di gravame amministrativo.<br />	<br />
Pertanto, la non impugnabilità delle decisioni del Comitato – come chiarito anche dalla circolare ministeriale del 28 aprile 2010, n. 16 – costituirebbe un’ulteriore giustificazione della sospensione del termine per proporre il ricorso giurisdizionale.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Il Tribunale ordinario di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con l’ordinanza indicata in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 76, 77 e 113, secondo comma, della Costituzione, dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), «nella parte in cui dispone la sospensione, anziché l’interruzione, del termine di cui all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di proposizione di ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro».<br />	<br />
Il giudice <i>a quo</i> espone che il sig. L.M., agendo in proprio e nella qualità di socio di una società semplice, con ricorso depositato il 2 dicembre 2009 ha proposto opposizione avverso due ordinanze-ingiunzioni, emesse dalla Direzione provinciale del lavoro di Brindisi e notificate il 12 giugno 2009, per violazione, da parte della persona fisica e della società (obbligata in solido), della normativa di settore in tema di assunzione di personale dipendente.<br />	<br />
La Direzione provinciale del lavoro di Brindisi si è costituita in giudizio, adducendo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’opposizione perché tardiva, in quanto: prima di essa, in data 3 luglio 2009 gli intimati hanno azionato lo speciale ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 124 del 2004, ricorso respinto con decisione notificata ai ricorrenti in data 6 novembre 2009; poiché il citato art. 17, al comma 3, prevede (nel testo anteriore alla modifica attuata con decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, recante: «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; non applicabile al caso in esame <i>ratione temporis</i>) che la proposizione del ricorso al Comitato sospenda, tra gli altri, il termine di cui all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), detto termine, nel caso di specie, avrebbe iniziato il suo decorso il 12 giugno 2009 (data di notifica delle ordinanze-ingiunzioni), sarebbe rimasto sospeso il 3 luglio 2009 (data di proposizione del ricorso al Comitato regionale) ed avrebbe ripreso a decorrere per la parte residua (nove giorni) a far tempo dal 6 novembre 2009 (data di notificazione della decisione del Comitato), venendo infine a scadere il 15 novembre 2009, mentre l’opposizione alle ordinanze-ingiunzioni è stata depositata in cancelleria il 2 dicembre 2009.<br />	<br />
In questo quadro, il rimettente sottopone a questa Corte la seguente questione: se la norma censurata violi: a) l’art. 3 Cost., sotto il profilo dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, dato che, mentre nel caso di ricorso alla direzione regionale del lavoro, previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 124 del 2004, il termine di cui all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l’importo della ordinanza-ingiunzione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione (comma 3), nel caso di ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, di cui all’art. 17 del medesimo decreto legislativo, il ricorso sospende i termini stabiliti dagli artt. 14, 18 e 22 della legge n. 689 del 1981 e quelli previsti per i ricorsi  avverso i verbali degli enti previdenziali (comma 3), con conseguente irragionevole disparità di trattamento processuale tra situazioni analoghe, disciplinate dal medesimo testo di legge ed introdotte con la medesima <i>ratio</i>; b) l’art. 113, secondo comma, Cost., sotto il profilo della limitazione della tutela giurisdizionale contro atti sanzionatori della pubblica amministrazione, in quanto, stante la decorrenza dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione di entrambi i termini (trenta giorni) per proporre ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro o per proporre l’opposizione davanti al tribunale, la parte del termine utilizzata per predisporre il ricorso amministrativo andrebbe a discapito di una parte di quello per proporre la futura opposizione giurisdizionale, con irrimediabile compressione di quest’ultimo termine; c) gli artt. 76 e 77 Cost. per eccesso di delega, in quanto, con la norma censurata, non sarebbero stati rispettati i criteri direttivi di «semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro», di cui all’art. 8, comma 2, lettera <i>d</i>), della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), e, segnatamente, in relazione al ricorso dinanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, i principi di alternatività e del cosiddetto “doppio binario” tra tutela in sede amministrativa e tutela in sede giurisdizionale, considerato che la drastica riduzione del termine di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981, in caso di esito negativo del procedimento dinanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, potrebbe costituire un serio deterrente all’utilizzo di tale innovativo ricorso amministrativo, potendo il soggetto intimato preferire il ricorso diretto al tribunale competente, in modo da avere a disposizione l’integrale termine di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione.<br />	<br />
2.— La questione non è fondata, con riferimento ai parametri costituiti dagli «articoli 76 e 77 della Costituzione per eccesso di delega in relazione all’art. 8, comma 2, lett. <i>d</i>) della legge 14 febbraio 2003, n. 30».<br />	<br />
Tale norma stabilisce i principi e criteri direttivi, nel rispetto dei quali va esercitata la delega di cui al comma 1, e alla lettera <i>d</i>) del comma 2 prevede la «semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro».<br />	<br />
Ad avviso del rimettente, la norma censurata non avrebbe pienamente rispettato i detti criteri direttivi ed, in relazione al ricorso dinanzi al Comitato regionale, i principi sopra indicati, in quanto la riduzione del termine di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981, in caso di esito negativo del procedimento dinanzi al Comitato regionale, potrebbe costituire un serio deterrente all’utilizzo di detto innovativo ricorso amministrativo.<br />	<br />
Questa tesi non può essere condivisa.<br />	<br />
Secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega. Pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali (più o meno ampi) margini di discrezionalità, occorre considerare la <i>ratio</i> della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente (<i>ex plurimis</i>: sentenze n. 272 del 2012, n. 230 del 2010; n. 426 e n. 112 del 2008).<br />	<br />
Nel caso in esame, in effetti, la delega legislativa è formulata in termini molto ampi. Peraltro, la previsione di due nuove ipotesi di ricorsi amministrativo-previdenziali, di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 123 del 2004, introduce forme semplificate di procedimenti sanzionatori amministrativi, che si rivelano coerenti con la <i>ratio</i> della norma delegante. In particolare, l’istituzione <i>ad hoc</i> del Comitato regionale per i rapporti di lavoro, quale organo collegiale, di natura tecnica, con il compito di decidere i ricorsi previsti dall’art. 17, nonché l’ampio ambito oggettivo di tali ricorsi, costituiscono chiari indici di applicazione dei criteri di cui all’art. 8, comma 2, lettera <i>d</i>), della legge n. 30 del 2003. Che, poi, nella strutturazione attuativa del procedimento si siano creati punti critici, suscettibili di violare altri parametri costituzionali (sul punto si tornerà di qui a poco), è profilo non sufficiente a realizzare un eccesso di delega in un complesso normativo di legislazione delegata che amplia gli strumenti di tutela della parte, realizzando le finalità della delega e, quindi, sottraendosi alle censure sul punto formulate dal rimettente.<br />	<br />
3.— La questione, invece, è fondata, con riferimento ai parametri dettati dagli artt. 3 e 113, secondo comma, Cost.<br />	<br />
Si deve premettere che il citato d.lgs. n. 124 del 2004 è stato emanato, come si è precisato nel punto precedente, in attuazione dell’art. 8 della legge n. 30 del 2003, recante «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro». Il suddetto art. 8 concerne, in particolare, la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro. Il comma 2, lettera <i>d</i>), di tale norma si riferisce alla «semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro».<br />	<br />
Il capo IV del decreto legislativo qui richiamato è dedicato ai ricorsi amministrativi. In particolare, l’art. 16 (menzionato dal rimettente come <i>tertium comparationis</i>) disciplina il ricorso alla direzione regionale del lavoro e prevede, nel comma 1, che «Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Direzione provinciale del lavoro, fermo restando il ricorso in opposizione di cui all’art. 22 della medesima legge, è ammesso ricorso in via alternativa davanti al direttore della direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, per i quali si procede ai sensi dell’articolo 17». Nel comma 2 sono regolate le modalità di presentazione e decisione del ricorso. Il comma 3 stabilisce che «Il termine di cui all’articolo 22 della citata legge n. 689 del 1981, decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l’importo dell’ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione».<br />	<br />
Il successivo art. 17, invece, disciplina il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, costituito presso la direzione regionale del lavoro nella composizione di cui al comma 1 della detta norma.<br />	<br />
Il comma 2 dispone che «Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività dell’ordinanza –ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione».<br />	<br />
Infine, il comma 3 dell’art. 17 (norma in parte impugnata) prevede che «Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso i verbali degli enti previdenziali».<br />	<br />
A tale riguardo, si deve chiarire che, come già osservato in narrativa, il citato comma 3 dell’art. 17 è stato sostituito dall’art. 34, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge 2009, n. 69), del seguente tenore: «[…] 3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.».<br />	<br />
Tuttavia, tale nuova disciplina (che, tra l’altro, con l’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha introdotto nuove regole in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione), ai sensi dell’art. 36, comma 1, del citato d.lgs. n. 150 del 2011, si applica ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (pubblicato nella Gazzetta <i>Ufficiale</i> del 21 settembre 2011, n. 220), mentre, a norma dell’art. 36, comma 2, «Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso». Ne deriva che, ai giudizi promossi avverso le ordinanze ingiunzioni di cui in narrativa, con ricorso depositato il 2 dicembre 2009, continua ad applicarsi la normativa precedente sulla quale, dunque, va condotto lo scrutinio di legittimità costituzionale.<br />	<br />
Ciò posto, è vero che gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 124 del 2004 disciplinano due ipotesi di ricorsi amministrativi differenziate per materie e finalità. Infatti, il ricorso al direttore della direzione regionale del lavoro, di cui all’art. 16, è proponibile soltanto avverso ordinanze ingiunzioni emesse, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981, dalle direzioni provinciali del lavoro per fatti giuridici diversi dalla contestazione circa la sussistenza e la qualificazione del rapporto di lavoro, e lo <i>spatium deliberandi</i> è di sessanta giorni dal ricevimento; mentre il mezzo di cui all’art. 17 è caratterizzato, per un verso, dal soggetto decidente, che è un organo collegiale, cioè il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, istituito <i>ad hoc</i> con il compito di decidere tali ricorsi e, per altro verso, dall’avere ad oggetto questioni concernenti la sussistenza e la qualificazione del rapporto di lavoro, con uno <i>spatium deliberandi </i> di novanta giorni dal ricevimento. È pur vero, però, che tali diversità di discipline giuridiche non spiegano riflessi nel caso in questione, né incidono sia pure indirettamente sullo stesso.<br />	<br />
Per entrambi i procedimenti, è previsto invece, avverso l’atto terminale che abbia avuto esito negativo per l’interessato, il ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981. Tale previsione è contenuta nei commi 1 e 3 dell’art. 16 e nel comma 3 dell’art. 17, del d.lgs. n. 14 del 2004 (testo vigente prima della riforma attuata con il d.lgs. n. 150 del 2011).<br />	<br />
Tuttavia, mentre l’art. 16, comma 3, fa decorrere il termine di trenta giorni, di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981, «dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l’importo dell’ordinanza ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione», l’art. 17, comma 3, stabilisce che il ricorso al Comitato sospende (tra gli altri) il medesimo termine di cui al citato art. 22.<br />	<br />
Le implicazioni di questa diversità di disciplina sono evidenti: l’art. 16, comma 3, facendo decorrere il termine per opporsi all’ordinanza-ingiunzione dalla notifica del provvedimento (che conferma o ridetermina l’importo dell’ordinanza-ingiunzione impugnata) o dalla scadenza del termine fissato per la decisione, garantisce all’interessato la conservazione dell’intero arco cronologico di trenta giorni per proporre l’opposizione giurisdizionale; in altre parole, attribuisce al ricorso alla direzione regionale del lavoro un effetto sospensivo-interruttivo.<br />	<br />
Invece, l’art. 17, comma 3 (nel testo applicabile alla fattispecie), stabilendo che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende il termine in questione, comporta che esso riprenda a decorrere dopo la cessazione dell’effetto sospensivo, detraendo, però, la parte già decorsa prima della presentazione del ricorso (cioè la parte compresa tra la notifica del provvedimento e la proposizione del ricorso al Comitato regionale).<br />	<br />
Orbene, la suddetta diversità di disciplina, in presenza di due situazioni palesemente analoghe (per entrambe si tratta del termine di trenta giorni per proporre l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, dopo la parentesi procedimentale amministrativa, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981), si rivela del tutto ingiustificata. Premesso che deve essere esclusa la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata, stante il testuale riferimento (da ultimo, sentenza n. 1 del 2013) operato dall’art. 17, comma 3, alla sospensione del termine di cui si tratta, risulta palese la disparità di trattamento che viene a crearsi tra il soggetto il quale abbia proposto il ricorso previsto dall’art. 16 e quello che abbia utilizzato il rimedio stabilito dall’art. 17 del d.lgs. n. 124 del 2004.<br />	<br />
Tuttavia, ancor più evidente si rivela la manifesta irragionevolezza della sospensione del corso del termine statuito da quest’ultima norma. Per effetto di essa, la parte che, dopo l’esito negativo del ricorso amministrativo, intenda attivare il rimedio giurisdizionale disciplinato dall’art. 22 della legge n. 689 del 1981, può vedersi ridurre il relativo termine fin quasi alla sua scomparsa (nel caso di specie, alla parte privata residuavano soltanto nove giorni, rispetto ai trenta ordinariamente previsti, per proporre le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni).<br />	<br />
La norma censurata, dunque, viene a porsi in contrasto con l’art. 3 Cost., per disparità di trattamento e per manifesta irragionevolezza della disciplina in essa stabilita; ma si pone in contrasto, altresì, con l’art. 113, secondo comma, Cost., sotto il profilo dell’effettività della tutela giurisdizionale, fortemente limitata dalla sospensione del termine per proporre l’opposizione all’ingiunzione.<br />	<br />
Né giova addurre il carattere facoltativo del ricorso amministrativo <i>de quo</i>, rimesso alla libera scelta della parte intimata, la quale potrebbe anche ricorrere – nello stesso termine di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione – all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981.<br />	<br />
Si deve replicare che rientra, senza dubbio, nella discrezionalità del legislatore organizzare la disciplina del processo e conformare gli istituti processuali (<i>ex plurimis</i>: sentenze n. 17 del 2011; n. 230 e n. 50 del 2010). Tuttavia, una volta che tale discrezionalità sia stata esercitata e l’istituto, o gli istituti, siano stati introdotti nell’ordinamento, è anche necessario assicurarne la conformità alla Costituzione, a prescindere dal carattere, facoltativo o meno, della tutela giurisdizionale ad essi affidata.<br />	<br />
Conclusivamente, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004 (nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011), nella parte in cui dispone che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende anziché interrompe il termine di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>1)<i> dichiara </i>l’illegittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale  e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dispone che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende anziché interrompe il termine di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale);<br />	<br />
2) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 17, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004, sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con l’ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2013.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2013-n-119/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2013 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Esercizio privato di funzioni di rilevanza pubblica e natura giuridica del soggetto erogatore &#8211; Brevi cenni sulla natura privata inequivoca delle casse previdenziali privatizzate (nota a Cons. Stato, Sez. VI,  28 novembre 2012, n. 6014)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 18:41:13 +0000</pubDate>
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<p>Il presente contributo, prendendo spunto da una recente decisione del Consiglio di Stato, si sofferma sulla natura giuridica delle casse previdenziali, evidenziandone la qualificazione in termini di pubblica amministrazione in costanza di una loro riconosciuta personalità giuridica di diritto privato, puntando così l&#8217;accento sulla accezione comunitaria di pubblica amministrazione che,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/esercizio-privato-di-funzioni-di-rilevanza-pubblica-e-natura-giuridica-del-soggetto-erogatore-brevi-cenni-sulla-natura-privata-inequivoca-delle-casse-previdenziali-privatizzate-nota-a-cons-stato/">Esercizio privato di funzioni di rilevanza pubblica e natura giuridica del soggetto erogatore &#8211; Brevi cenni sulla natura privata inequivoca delle casse previdenziali privatizzate (nota a Cons. Stato, Sez. VI,  28 novembre 2012, n. 6014)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p><i>Il presente contributo, prendendo spunto da una recente decisione del Consiglio di Stato, si sofferma sulla natura giuridica delle casse previdenziali, evidenziandone la qualificazione in termini di pubblica amministrazione in costanza di una loro riconosciuta personalità giuridica di diritto privato, puntando così l&#8217;accento sulla accezione comunitaria di pubblica amministrazione che, facendo leva sul dato funzionale, risolve l&#8217;equazione pubblica amministrazione &#8211; ente pubblico.</p>
<p>This contribution, starting from a recent decision of the Council of State, looks at the legal nature of the professional pension funds highlighting their definition in terms of public administration in line with their recognized legal personality in public law, thus placing the accent on the EU meaning of public administration which focusing on the functional datum solves the public administration-public body equation.<br />
</i><b><br />
</b></p>
<p align="center">* * *</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">
<p>1. Con la sentenza in commento (in riforma della sentenza di primo grado[1]) il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità del comunicato Istat recante l’elenco delle Amministrazioni pubbliche da inserire nel conto consolidato dello Stato per l’anno 2011[2] nella parte in cui (per quanto qui interessa) inserisce in tale elenco anche le c.d. Casse previdenziali privatizzate con il D.Lgs n. 509/1994 (di seguito, per brevità, anche “Casse”)[3].<br />
Come era prevedibile, la decisione ha riportato l’attenzione sulla questione della natura giuridica delle Casse ed è insorto il dubbio che tale decisione possa avere determinato una sorta di superamento della privatizzazione delle stesse e, proprio sulla base della riconosciuta legittimità dell’operato dell’Istat possa avere operato una loro piena riconduzione nella sfera pubblica; ciò in ragione della inclusione formale delle medesime nel novero delle Amministrazioni pubbliche.<br />
Giova anticipare che deve invece ritenersi che la formale inclusione nel predetto elenco non è elemento sufficiente a mutare la qualificazione privatistica delle Casse, non essendo possibile superare altri elementi &#8211; <i>in primis</i> la personalità giuridica di diritto privato attribuita <i>ex lege</i> &#8211; che orientano certamente in senso contrario.<br />
A ben vedere la sentenza in commento suscita più di un interrogativo: ad esempio viene data per presupposta la sussistenza della giurisdizione amministrativa sull’atto meramente ricognitivo adottato dall’Istat ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 5, l. n. 311/2004 e dell’art. 1, comma 3, l. n. 196/2006[4].<br />
Inoltre, non sembra che il Consiglio di Stato abbia correttamente applicato alle Casse le “definizioni” fissate dalla normativa comunitaria e necessarie per classificare un soggetto come appartenente o meno al <i>“settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche” </i>e quindi – in ipotesi &#8211; tenuto al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (in particolare sembra di potere rilevare che –a differenza di quanto è stato fatto &#8211; si sarebbe dovuto stabilire se le Casse fossero o meno rientranti nella categoria dei fondi pensione autonomi (enti di previdenza ed assistenza sociale), obbligatori in forza di disposizioni legislative o regolamentari e per i quali le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell&#8217;istituzione per quanto riguarda la fissazione o l&#8217;approvazione dei contributi e delle prestazioni, indipendentemente dal loro ruolo di organismo di controllo o di datore di lavoro <i>– Cfr </i>Manuale SEC-95 – Parte I, I.1.2. (c) e Reg. UE n. 2223/96-SEC 95 – par. 1.28, 2.69 (c) e 2.74)[5].<br />
Si precisa che gli aspetti ora evidenziati non saranno trattati in quanto in sostanza ininfluenti ai fini della presente analisi, che riguarderà i soli aspetti inerenti la inequivoca natura privata delle Casse secondo le norme e le categorie del diritto nazionale.<br />
In questa prospettiva si può quindi ben dire che la sentenza in commento ha originato un nuovo caso di Babele definitoria (determinato dall’incontro, spesso non felice, tra nozioni e categorie del diritto comunitario e nozioni e categorie del diritto nazionale), sul quale pare opportuno soffermare l’attenzione al fine di approfondire alcuni aspetti che, nel quadro delle problematiche emerse, assumono un rilievo centrale nell’ambito di un non sopito dibattito dottrinale[6] .<br />
<b><br />
2. </b>Il primo passo dell’approfondimento che si vuole condurre deve necessariamente muovere partendo dal dato normativo e dalle circostanze di fatto intercorse.<br />
Viene così in rilievo l’art. 1, comma 5, legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), rubricato “<i>Limite all’incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni</i>”, il quale ha disposto che “<i>al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l&#8217;anno 2005 nell&#8217;elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall&#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica</i>”.<br />
Originariamente, tra le amministrazioni pubbliche inserite nell’elenco allegato alla legge il Legislatore aveva compreso gli “Enti nazionali di previdenza e assistenza”, senza ulteriori specificazioni.<br />
Tuttavia, l’elenco delle “amministrazioni pubbliche” predisposto dall’Istat per il 2006 (che andava a sostituire quello direttamente previsto dalla legge) contemplava, sotto la rubrica “Enti nazionali di previdenza e assistenza” anche tutte le Casse previdenziali privatizzate con D.Lgs. n. 509 del 1994.<br />
L’inclusione di tutte le Casse previdenziali all’interno del predetto elenco va inquadrata in un contesto normativo in cui la nozione di “amministrazioni pubbliche tenute al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica” è stata specificata con l’art. 1, comma 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e di finanza pubblica), il quale prevede che per amministrazioni pubbliche tenute al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica “<i>si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall’Istituto nazionale di statistica <u>sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari</u></i>” [7], (sottolineatura aggiunta).<br />
In applicazione di tale ultima disposizione di legge[8], e del Regolamento UE n. 2223/96-SEC 95, è stato così adottato il citato comunicato Istat, recante l’elenco delle Amministrazioni pubbliche da inserire nel conto consolidato dello Stato per l’anno 2011, nel quale permangono le Casse previdenziali private e che è stato riconosciuto legittimo dal Consiglio di Stato.<br />
Prima di spostare l’attenzione su questo profilo, nel quale si rintraccia una utile chiave interpretativa della questione posta, giova ribadire che l’inserimento delle Casse nell’elenco in parola non vale a superare le inequivoche previsioni di legge recate dal D.Lgs. 509/1994 sulla personalità giuridica privata delle Casse e quindi a (ri)trasformarle in soggetti con personalità giuridica pubblica<br />
A tale riguardo può essere utile ricordare che il giudice di prime cure nel valutare la legittimità o meno dell’inserimento delle Casse nell’elenco ISTAT ebbe a chiarire che la natura giuridica privata delle Casse non era in ogni caso in discussione in quanto essa non è rilevante ai fini dell’inserimento o meno nell’elenco ISTAT, dato che in tale elenco rientrano anche i soggetti con personalità giuridica privata qualora controllati o finanziati dallo Stato, riconducendo, così, la nozione di amministrazione pubblica “comunitaria”[9] rilevante ai fini della redazione dell’elenco in questione, o meglio la definizione dei suoi confini, a elementi formali ben definiti e del tutto distinti da quelli che, nell’ordinamento nazionale, consentono di qualificare un soggetto come appartenente o meno alla pubblica amministrazione.<br />
Infatti, nella sentenza n. 224/2012, il TAR Lazio ebbe ad escludere che le Casse dovessero rientrare nell’elenco in questione, rilevando che le stesse (pacificamente soggetti privati) non si configurano come soggetti prioritariamente finanziati a carico del bilancio statale e controllati da amministrazioni pubbliche.<br />
Ben diversa, invece, la prospettiva fatta propria dal Giudice di secondo grado. Anche la sentenza in commento non mette in dubbio la natura giuridica privata delle Casse (così come non mette in dubbio il regime paritetico degli atti organizzativi dalle medesime adottati) ma muovendo dalla considerazione secondo cui l’elenco Istat è redatto applicando non le categorie giuridiche dell’ordinamento nazionale, ma <i>“assumendo come regole classificatorie quelle proprie del sistema statistico comunitario”</i>, sposta l’attenzione su un piano diverso.<i><br />
</i>La richiamata premessa concettuale, dunque, muove dalla non piena coincidenza della nozione di “Amministrazione pubblica” assunta dall’Istat con la diversa nozione di Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001[10], ritenendo sussistenti, invece, proprio quegli elementi (controllo e finanziamento pubblico) sui quali si fonda la nozione comunitaria.<br />
Infatti, “<i>Nel settore della pubblica amministrazione, il SEC95 (prg. 2.69) ha riconosciuto tale qualifica alle «istituzioni senza scopo di lucro» dotate di personalità giuridica</i> (<u>ndr: pubblica o privata non rileva</u>)<i>, che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, alla duplice condizione che «siano controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche», sì da incidere in modo significativo sul disavanzo e sul debito pubblico”.</i><br />
Su questi presupposti la sentenza in commento riforma la sentenza di primo grado solo nella parte in cui ha ritenuto le Casse (la cui natura privata non è mai stata posta in discussione) non assoggettate al controllo pubblico ed al finanziamento pubblico.<br />
Su tale ultimo punto il Consiglio di Stato evidenzia che per le Casse si tratterebbe di finanziamento pubblico indiretto e “mediato” dalla previsione di legge inerente la contribuzione obbligatoria delle singole categorie professionali interessate.<br />
Alla luce di questi presupposti può quindi dirsi che l’inserimento delle Casse nell’elenco Istat di cui si discute non determina una riattrazione delle stesse nella sfera pubblica.<br />
<b><br />
3. </b>In altri termini, il presupposto da cui muove il giudice amministrativo per riconoscere la legittimità dell’inclusione delle Casse all’interno dell’elenco delle pubbliche amministrazioni di fatto non è tale da mettere in discussione la privatizzazione delle Casse operata con il D.Lgs. n. 509/1994.<br />
Sul punto può essere utile ricordare che con tale Decreto è stata disposta la trasformazione degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza in soggetti privati ed è stato stabilito che ciò poteva avvenire attraverso l’adozione di una deliberazione assunta dai competenti organi, subordinata alla “<i>condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario</i>”.<br />
La deliberazione assunta ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 509/1994 è un “negozio di fondazione” il quale integra un atto di autonomia privata, che non partecipa della natura del successivo provvedimento amministrativo di approvazione di cui all’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 509/1994 (assimilabile al provvedimento ordinario di riconoscimento), ma è regolato, anche in relazione alla sua validità ed efficacia, dalle norme privatistiche e soprattutto genera rapporti di diritto privato e posizioni di diritto soggettivo[11].<br />
Inoltre, il funzionamento dei suddetti nuovi soggetti è stato chiaramente ammesso e previsto come enti privati senza scopo di lucro ed è stata esclusa ogni possibilità di finanziamenti pubblici. Ma se si sposta l’attenzione sui profili sostanziali dell’attività, la disciplina prevista per le Casse proietta questi soggetti privati in una luce in parte diversa.<br />
E’ stato, infatti, introdotto l’obbligo di una riserva legale “<i>al fine di assicurare una continuità nell’erogazione delle prestazioni</i>” e l’equilibrio di bilancio è stato indicato come uno degli obblighi cui deve attenersi la gestione economico finanziaria (riconosciuta agli enti medesimi) e i rendiconti annuali prodotti dai medesimi enti sono stati sottoposti a revisione annuale indipendente.<br />
E, in linea con questa prospettiva &#8211; che, come si coglie dai rapidi richiami riportati in precedenza, assume come <i>leit motif</i> il profilo teleologico della attività svolta dalle stesse Casse – è stato prevista, nel caso di disavanzo economico – finanziario, la possibilità di nomina di un commissario <i>ad acta</i> da parte del Ministro del lavoro d’intesa con i Ministri competenti per il riequilibrio della gestione ed è stata altresì contemplata, nel caso di una sua persistenza, la possibilità della nomina di un commissario liquidatore fino a pervenire alla liquidazione coatta amministrativa.<br />
E’ stata quindi disciplinata la vigilanza su di essi e, assieme alla norma che prevede l’approvazione delle delibere in materia di contributi, occorre annoverare l’altra che prevede la possibilità per il Ministero del lavoro di formulare rilievi motivati sia in relazione ai bilanci preventivi, sia in relazione ai conti consuntivi con rinvio degli atti all’ente, ma efficacia dei medesimi in caso di inutile decorso del termine di trenta o sessanta giorni stabilito per il loro esame.<br />
Il sistema introdotto con il Decreto Legislativo enunciato quindi implica che gli enti interessati sono stati trasformati in soggetti privati formalmente e sostanzialmente, nonostante la loro sottoposizione alla vigilanza ministeriale (ulteriormente integrata – cfr. D.L. 6 luglio 2011, n. 98 &#8211; con la vigilanza della COVIP, che pure ha competenza in materia di vigilanza dei fondi pensione c.d. “complementari”), che può giungere – in caso di <i>mala gestio</i> &#8211; ad estrinsecarsi nel commissariamento temporaneo finalizzato però alla rielezione dei nuovi amministratori secondo le previsioni statutarie.<br />
Ciò, all’evidenza, non mette in dubbio la natura privata di tali Casse e, allo stesso modo, la natura paritetica e non autoritativa degli atti dalle stesse adottate nell’esercizio della propria autonomia organizzativa e gestionale.<br />
In altri termini, non solo l’esclusione di ogni possibilità di finanziamento pubblico; ma anche la costituzione della riserva da valere per la continuità nell’erogazione delle prestazioni; la previsione dell’obbligo di pareggio di bilancio, la nomina di un commissario straordinario nel caso di disavanzo e la possibilità della sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa depongono nel senso di una concreta privatizzazione formale e sostanziale e quindi nel senso di totale difetto di potestà e/o poteri amministrativi di diritto pubblico in capo alle Casse privatizzate[12].<br />
<b><br />
4. </b>Il fenomeno giuridico ora sinteticamente richiamato è più compiutamente descritto nella sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 1999 [13] resa sull’art. 1, comma 4, lett. a) del d.lgs 509/1994, nella parte in cui prevede che<i> </i>lo statuto ed il regolamento adottati dalle Casse previdenziali privatizzate debbono ispirarsi ai seguenti criteri: “a) <i>trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti”.<br />
</i>Il giudice remittente sospettava la disposizione richiamata di illegittimità costituzionale per eccesso di delega rispetto alle previsioni dell’art. 1, comma 32, della legge n. 537/1993.<br />
Nel giudicare tale questione la Corte Costituzionale ha rilevato che il permanere, tra le finalità statutarie, dell’esercizio di attività di previdenza ed assistenza di rilievo pubblicistico non incide sulla natura privata dell’ente e, per altro verso, sulla natura paritetica e non autoritativa degli atti adottati dalla singola Cassa previdenziale privatizzata[14], chiarendo così la insussistenza di un nesso indispensabile tra fine perseguito (che ben può avere una rilevanza pubblicistica) e natura giuridica del soggetto che lo persegue, risultando di fatto la corrispondenza ad uno specifico modello organizzativo irrilevante ai fini della qualificazione in termini di pubblica amministrazione[15]. Qualificazione che, vuoi per le spinte provenienti dal sistema comunitario, rispetto al quale non si può non cogliere una sostanziale differenza strutturale rispetto al modello organizzativo preposto per il raggiungimento di alcune funzioni tradizionalmente indicate come pubbliche, viene a dipendere da elementi diversi e tende essenzialmente a garantire la sottoposizione del comportamento di quel determinato soggetto (indipendentemente dalla sua natura giuridica) a determinate regole e principi che fanno parte dello statuto della pubblica amministrazione e che sono essenzialmente finalizzati a garantire i destinatari dell’attività da essi (nel nostro caso dalle Casse) svolta.<br />
La richiamata irrilevanza dei profili teleologici sulla natura giuridica del soggetto appare tanto più evidente (ad esempio) quando gli atti in considerazione siano atti relativi al rinnovo/modifica della compagine degli organi di amministrazione, che avviene secondo le previsioni statutarie e, in mancanza, in applicazione delle norme codicistiche (anche in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 509/1994).<br />
Tali atti non implicano esercizio di potere amministrativo, così come non sussiste alcuna posizione di supremazia delle Casse, che quindi rimangono soggetti con personalità di diritto privato operanti in regime di diritto privato.<br />
Si tratta di una impostazione che è stata recepita anche dalla Corte di cassazione che in una recente ordinanza delle Sezioni Unite ha rilevato che le statuizioni della Corte costituzionale, dianzi richiamate, in tema di rilievo pubblicistico dell’attività previdenziale delle Casse non valgono a modificare la natura giuridica delle stesse – che è pacificamente privata – così come la natura giuridica degli atti dalle medesime adottate e quindi non implicano il radicarsi della giurisdizione della Corte dei conti su rapporti intercorrenti tra Casse e loro tesorieri/agenti contabili, atteso che la giurisdizione della Corte dei conti presuppone una controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile[16].<br />
Al riguardo può essere utile ricordare che la Corte di Cassazione ha altresì sottolineato che in conseguenza della trasformazione delle Casse da enti pubblici non economici in enti di diritto privato, ai sensi dell&#8217;art. 1 del D.Lgs. n. 509 del 1994, tutti i rapporti di lavoro subordinati in atto risultano sottratti alla disciplina, anche previdenziale ed assistenziale, propria del regime pubblicistico a far data dalla scadenza del trimestre successivo alla stipulazione del primo contratto collettivo. Una volta intervenuta la citata trasformazione, infatti, l&#8217;ente non è più compreso nell&#8217;ambito delle pubbliche amministrazioni, come definito dall&#8217;art. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con la conseguente giuridica impossibilità di considerarlo parte di un rapporto di pubblico impiego<i>”</i>[17]. <i><br />
</i>Si può aggiungere, per completezza (e su di un piano più generale), anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha ritenuto appartenenti alla giurisdizione ordinaria le controversie relative alle deliberazioni di associazioni con personalità giuridica di diritto privato anche se aventi scopi coincidenti con finalità d’ordine generale dello Stato e previsioni statutarie volte a regolare poteri d’intervento pubblici nello svolgimento delle attività connesse al perseguimento dello scopo associativo[18].<br />
In questa stessa prospettiva si può richiamare anche altra giurisprudenza che ha rilevato il difetto di giurisdizione con riferimento all’impugnazione del nuovo statuto e del nuovo regolamento elettorale di una Cassa[19] .<br />
<b><br />
5. </b>Fermo quanto precede, deve anche rilevarsi che non incide sulla natura giuridica pacificamente privata delle Casse nemmeno la qualificabilità delle stesse come “<i>organismo di diritto pubblico</i>”[20] ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di affidamento di appalti pubblici. Anche tale qualificabilità, infatti, non implica l’applicabilità alle Casse del regime proprio dei soggetti con personalità giuridica pubblica.<br />
Al riguardo si deve osservare che costituisce uno <i>ius receptum</i> il fatto che non è possibile sovrapporre la categoria dell’organismo di diritto pubblico, come delineata dall’art. 3, comma 26, del Dlgs 163/2006, con quella di ente pubblico secondo l’ordinamento giuridico nazionale[21].<br />
Sia sufficiente, sul punto, ricordare che l’art. 4 della L. 20 marzo 1975, n. 70 (recante “<i>Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”</i>) prevede che: “<i>Salvo quanto previsto negli articoli 2 e 3, nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge.</i>”<br />
Tale principio trova, peraltro, il suo fondamento nell’articolo 97, comma 2, Cost., secondo cui “<i>I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge</i> […]”.<br />
Viceversa, alle Casse, come si è visto, il D.Lgs n. 509/1994 attribuisce espressamente personalità giuridica di diritto privato. Pertanto esse operano ed agiscono nell’esercizio della corrispondente capacità giuridica di diritto privato, quindi senza esercitare alcun potere amministrativo e senza collocarsi in posizione di supremazia rispetto alla collettività. E, del resto, l’impossibilità di ricondurre alla categoria dell’Ente pubblico gli organismi di diritto pubblico, con conseguente automatica attribuzione di una natura pubblicistica, è di palmare evidenza già solo ove si rifletta sulle finalità cui la summenzionata categoria risponde.<br />
Giova al riguardo ricordare che la Corte di Giustizia CE ha elaborato gradualmente una nozione estensiva e sostanzialistica di organismo di diritto pubblico, finalizzata ad evitare che gli Stati potessero evadere la disciplina comunitaria sull’affidamento dei contratti semplicemente costituendo degli organismi societari[22]<br />
Dunque è pacifico che la nozione comunitaria di organismo di diritto pubblico (trasposta nell’ordinamento con la disposizione dianzi richiamata) non si esaurisce nella categoria nazionale dell’ente pubblico (autarchico o amministrativo) perché comprende vari soggetti i quali, secondo le definizioni normative nazionali, hanno natura e personalità giuridica privata ed agiscono secondo il regime giuridico proprio delle persone giuridiche private, quindi senza esercizio di poteri amministrativi e senza posizione di supremazia.<br />
Di tal che anche un soggetto inequivocamente privato può essere qualificabile “organismo di diritto pubblico” ai sensi delle disposizioni speciali che regolano l’affidamento degli appalti pubblici e senza che ciò possa immutare la natura privata della personalità giuridica del soggetto in questione[23].<br />
Sul punto la Corte dei Conti ha rilevato che “<i>La fondazione è regolata in tutti i suoi aspetti dal diritto privato, anche quando la &#8220;partecipazione&#8221; dell&#8217;ente locale è totalitaria, gli organi di amministrazione sono formati da soggetti designati dall&#8217;ente pubblico e la fondazione assume, pertanto, ai sensi della normativa comunitaria, lo status di organismo di diritto pubblico”</i>[24].<br />
<b><br />
6. </b>Alla luce di quanto precede, appare quindi evidente che non si deve e non si può fare confusione tra la categoria giuridica e nozione nazionale di “ente pubblico/amministrazione pubblica” (tributario di poteri amministrativi di supremazia solo ove previsto per legge) e la nozione generale e generica, di derivazione comunitaria, di <b>(i)</b> organismo di diritto pubblico (ai fini dell’affidamento di contratti di appalto) e di <b>(ii)</b> <i>«istituzioni senza scopo di lucro» dotate di personalità giuridica</i> (<u>ndr: pubblica o privata non rileva</u>)<i>, che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, alla duplice condizione che «siano controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche»,</i> utile per l’inserimento – assolvente a mere finalità statistiche &#8211; nell’elenco ISTAT di cui trattasi.<br />
In tale elenco (redatto, come già detto, secondo categorie “comunitarie” formulate per il perseguimento di finalità comunitarie di carattere statistico) ben possono figurare soggetti con personalità giuridica privata (senza che per questo essi siano trasformati in enti pubblici, secondo la legislazione nazionale) in quanto è il loro essere preposti allo svolgimento di una attività finalizzata alla cura di interessi collettivi[25], e dunque di una funzione in senso tecnico, a giustificare la sottoposizione ad un diverso <i>corpus</i> normativo, senza in alcun modo incidere sulla loro natura giuridica.<br />
A ben vedere, dalla lettura sia della sentenza del TAR Lazio n. 224/2012, sia della sentenza del Consiglio di Stato n. 6014/2012 emerge con evidenza come sia del tutto irrilevante – ai fini che qui ci occupano (indagine sulla permanenza della natura giuridica privata delle Casse) – l’inserimento (o meno) delle Casse nell’elenco Istat delle “amministrazioni pubbliche” (e soggetti assimilati) redatto ai sensi della legge n. 196/2009 e quindi secondo “<i>le definizioni di cui agli specifici regolamenti dell&#8217;Unione europea”</i> (e quindi non alla luce della nozione e categoria nazionale di ente pubblico/amministrazione pubblica) come pure la loro qualifica in termini di organismo di diritto pubblico[26].<br />
Esse, infatti, compaiono in detto elenco nella richiamata qualità di “istituzioni senza scopo di lucro” dotate di personalità giuridica (ndr: privata) e solo perchè, come i soggetti pubblici, agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita e, secondo il Consiglio di Stato, sono assoggettate a controllo pubblico e finanziamento pubblico “indiretto”.<br />
In ultima analisi, la ragione per la quale le Casse sono inserite nel novero delle “amministrazioni pubbliche” ai fini della redazione del menzionato elenco Istat coincide con la ragione principale per la quale le stesse sono qualificate come organismi di diritto pubblico ai sensi della disciplina nazionale e comunitaria in materia di affidamento di appalti pubblici.<br />
Sul punto appare utile ricordare che l&#8217;art. 32, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (modificando l’art. 1, comma 10 ter, del D.L. n. 162/2008) ha precisato che le Casse sono qualificabili organismi di diritto pubblico nel caso in cui si avvalgano di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti.<br />
In buona sostanza, l’avvalersi di un regime di contribuzione obbligatoria per legge è considerato come forma di finanziamento pubblico “indiretto”, con tutto ciò che ne consegue in termini di qualificazione soggettiva dell’ente che si avvale di tale regime di contribuzione obbligatoria.<br />
Sul punto può essere utile ricordare che la Corte di Giustizia, nella sentenza 13 dicembre 2007, causa C-337/06, <i>Bayerischer Rundfunk</i>, dopo aver richiamato i noti principi alla base delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici, ha poi fatto riferimento a un’interpretazione funzionale del concetto di finanziamento statale.<br />
Alla luce di ciò, nel caso sottoposto alla sua attenzione – relativo al finanziamento di alcuni organismi radiotelevisivi – ha ritenuto che si dovesse ravvisare la natura di finanziamento pubblico ad un regime avente le seguenti caratteristiche:<br />
• il canone dovuto dai privati traeva origine da un atto dello Stato (una convenzione pubblica), era previsto e imposto dalla legge e non derivava da un accordo contrattuale tra tali organismi e i consumatori;<br />
• l’assoggettamento al canone era generato dalla mera detenzione di un apparecchio ricevente e non costituiva la contropartita del godimento effettivo dei servizi forniti dagli organismi in questione;<br />
• la determinazione dell’importo del canone era stabilita da una decisione formale di alcune autorità politiche;<br />
• la riscossione del canone era effettuata da intermediari che agivano con avvisi di accertamento, ossia atti di imperio.<br />
La Corte ha dunque stabilito che un finanziamento che è originato da un atto dello Stato, è garantito da quest’ultimo ed è assicurato attraverso un sistema impositivo e di riscossione che rientra nell’ambito delle potestà di imperio sia da considerarsi un finanziamento pubblico ai fini dell’applicazione delle norme comunitarie in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, anche a prescindere dalla formale inclusione delle somme in questione nel bilancio pubblico. Non rileverebbe dunque la natura “indiretta” dell’intervento statale per eliminare il legame con la pubblica potestà e dunque la necessità dell’assoggettamento alle disposizioni in questione.<br />
Ancora una volta però la nozione sostanzialista di “finanziamento pubblico” elaborata a livello comunitario per finalità di tutela della concorrenza non deve essere confusa (e non sembra sovrapponibile) con la nozione di finanziamento pubblico delineata nel D.Lgs n. 509/1994 nella parte in cui subordina la possibilità di privatizzazione delle Casse alla “<i>condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario”</i> e quindi alla condizione che non gravino sul bilancio statale.<br />
Anche su questo aspetto, tuttavia, il rischio di fraintendimenti lessicali e definitori appare concreto.<br />
Invero, il regime di contribuzione obbligatoria che contraddistingue l’operatività delle Casse, non può essere equiparabile ad un finanziamento – sia pure indiretto &#8211; dello Stato, dato che la contribuzione obbligatoria “<i>non è certo senza causa, atteso che gli iscritti beneficiano delle prestazioni previdenziali erogate dall’Ente</i>”[27].<br />
Sul punto occorre rilevare che i soggetti obbligati adempiono all’obbligo contributivo nel proprio interesse e non in quello generale dello Stato, dato che essi hanno l’aspettativa di ricevere un beneficio dagli enti di appartenenza, i quali non utilizzano denaro della collettività, bensì somme provenienti, sia pure in relazione ad un adempimento di un obbligo di legge, da un ambito di soggetti ben delimitato.</p>
<p>____________________________________________________________</p>
<p>[1] In riforma delle sentenze TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3 marzo 2008, n. 1938 in <i><i>Foro Amm. TAR</i></i> 2008, 3, 738¸ TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater, 25 maggio 2007, n. 4826, in <i><i>Foro amm. TAR</i></i> 2007, 7-8, I, 2515, con nota di M. Di Lullo,<b><b> </b></b><i><i>«Pubbliche amministrazioni» (ai sensi del sistema Sec 95) e «società private di diritto pubblico»</i></i>; TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater, 11 gennaio 2012, n. 233; TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater, 11 gennaio 2012, n. 225; TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater 11 gennaio 2012, n. 226; TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater, 11 gennaio 2012, n. 224, tutte su <i><i>www.giustizia-amministrativa.it</i></i>.<i><i> </i></i></p>
<p>[2] Comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 settembre 2011, n. 228.</p>
<p>[3] In attuazione dei commi 32 ss. dell’art. 1, L. 24 dicembre 1993, il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ha disposto la trasformazione in persone giuridiche private degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Per un commento sul decreto di privatizzazione cfr. P. Bozzao, <i><i>Gli enti previdenziali privatizzati</i></i>, in R. Pessi (a cura di), <i><i>La riforma del sistema previdenziale,</i></i> Padova, 1995; M. Carbone, <i><i>La privatizzazione degli enti di previdenza</i></i>, in M. Cinelli – M. Persiani (a cura di) <i><i>Commentario della riforma previdenziale: dalla legge ‘Amato’ alla finanziaria 1995</i></i>, Milano, 1995; M. Basile, <i><i>Sono davvero fondazioni le Casse di previdenza dei liberi professionisti trasformate in fondazione?</i></i>, in <i><i>Nuova giur. civ. comm</i></i>., 1996, II, 1024 ss.; S. Cassese, <i><i>Gli enti previdenziali privatizzati</i></i>, in <i><i>Giorn. dir. amm</i></i>., 1995, 121 ss.; S. Centofanti, <i><i>La privatizzazione debole degli enti previdenziali</i></i>, in <i><i>Giust. civ</i></i>., 1994, II, 634 ss.; M. Sanino, <i><i>Le privatizzazioni: stato attuale e problematiche emergenti</i></i>, Roma, 1997.</p>
<p>[4] Al riguardo appare utile evidenziare che l’art. 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (entrato in vigore dal 1° gennaio 2013) prevede che: “<i><i>Avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall&#8217;ISTAT ai sensi dell&#8217;</i></i>articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196<i><i>, è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell&#8217;</i></i>articolo 103, secondo comma, della Costituzione.</p>
<p>[5] Sul punto TAR Lazio 1938/2008, cit., rileva: “<i><i>Per quello che più specificatamente riguarda le unità istituzionali comprese nel settore S. 13 e, segnatamente, per quelle ricomprese nel punto S. 1314 (enti di previdenza e assistenza sociale) osserva il Collegio che secondo la definizione che ne fornisce il paragrafo 2.74, il settore degli enti di previdenza comprende tutte le unità istituzionali centrali la cui attività principale consiste nell&#8217;erogare prestazioni sociali e che rispondono cumulativamente ai seguenti due criteri: a) in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi; b) le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell&#8217;istituzione per quanto riguarda la fissazione o l&#8217;approvazione dei contributi e delle prestazioni indipendentemente dal loro ruolo di organismo di controllo o di datore di lavoro. A proposito degli enti ricorrenti, ritiene il Collegio che entrambe le prescrizioni siano presenti atteso che partecipano al versamento dei contributi gruppi di popolazione e ciò avviene in forza di norme legislative e regolamentari e le amministrazioni pubbliche (Ministero del lavoro e ministeri di volta in volta competenti) sono responsabili dell&#8217;approvazione dei contributi e delle prestazioni secondo la previsione contenuta nell&#8217;articolo 3 del d.lgs. n. 509 del 1994 ove a proposito delle deliberazioni sull&#8217;entità dei contributi a carico degli iscritti si precisa che le stesse devono essere approvate (dal Ministero del lavoro, appunto) con ciò corrispondendo sul piano letterale, che è il primo piano interpretativo, alla previsione contenuta nel regolamento comunitario. Da ciò dovrebbe, logicamente conseguire, la correttezza dell&#8217;operato dell&#8217;ISTAT.</i></i></p>
<p>[6] Sul punto, cfr. F. De Leonardis, <i><i>Soggettività privata e azione amministrativa</i></i>, Padova, 2000; <i><i>Esercizio privato di pubbliche funzioni e di pubblici servizi</i></i>, S. Cassese (a cura di), Vol. III, Milano, 2006, 2296 ss.; G. Gruner, <i><i>Enti pubblici a struttura di Spa, contributo allo studio di socetà legali in mano pubblica di rilievo nazionale</i></i>, Torino, 2009; M. P. Chiti, <i><i>Impresa pubblica e Organismo di diritto pubblico: nuov forme di soggettività giuridica o nozioni funzionali</i></i>, in M. A. Sandulli (a cura di), <i><i>Organismi e Imprese pubbliche</i></i>, Milano, 2004.</p>
<p>[7] L’art. 1, commi da 1 a 3, della L. n. 196/2009 prevede che: “<i><i>1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall&#8217;Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell&#8217;armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica.</i></i></p>
<p><i><i> “2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l&#8217;anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell&#8217;elenco oggetto del comunicato dell&#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall&#8217;anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell&#8217;elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell&#8217;Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. </i></i></p>
<p><i><i>“</i></i>3<i><i>. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall&#8217;ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre</i></i>”.</p>
<p>[8] Sul punto può essere utile evidenziare che la Corte dei Conti , Sez. Contr. Enti, nella determinazione 5/2013, recante “<i><i>Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT)<b><b> </b></b>per gli esercizi 2010 e 2011</i></i>” ha avuto modo di rilevare (pag. 2, punto 6) che: “<i><i>le difficoltà registrate sulle procedure per la ricognizione delle amministrazioni pubbliche (compito assegnato all’ISTAT ex art. 1 –comma 2- della legge n. 196/09 e succ. mod.) è causa a di un diffuso contenzioso. La disposizione normativa andrebbe rivisitata, con l’indicazione di parametri più certi per l’inclusione o meno nell’elenco e per l’impostazione di un sistema che assicuri, già nella fase istruttoria, un contraddittorio che garantisca, assieme all’oggettività della rilevazione, le ragioni pubbliche collegate all’identità dei soggetti che debbono essere rappresentati nel conto economico consolidato della P.A</i></i>.</p>
<p>[9] Sulla nozione comunitaria di pubblica amministrazione cfr, <i><i>ex multis</i></i>, M.P. Chiti, <i><i>Diritto Amministrativo Europeo</i></i>, Milano, 2011. Al riguardo è stato anche osservato che il concetto di “pubblica amministrazione” indicato dal Reg. Ce 2223/96 del 25 giugno 1996 è legato a parametri di carattere prevalentemente sostanziale ed economico, “<i><i>dunque l’attività dell’Istat di individuazione delle entità da inserire nell’elenco delle pubbliche amministrazioni che rientrano nel conto economico consolidato prescinde dalla configurazione giuridica delle stesse ed è vincolata dai &lt;&gt;</i></i>”. Così : M. Di Lullo, <i><i>cit,</i></i> 2527</p>
<p>[10] Nella amplissima letteratura in tema di Pubblica Amministrazione, ed esclusa la manualistica, si possono menzionare le seguenti opere: U. Forti – C. M. Jaccarino, <i><i>Amministrazione Pubblica</i></i>, in <i><i>N.D.I</i></i>., I, Torino, 1977, 56 ss.; S. Cassese (a cura di), <i><i>L’Amministrazione pubblica in Italia</i></i>, Bologna, 1975; sul concetto speciale di amministrazione pubblica distinto da quello generale di amministrazione, cfr. O. Ranelletti, <i><i>Principi di diritto amministrativo</i></i>, Napoli, 1912, 266. Sull’ambito della nozione di pubblica funzione non si possono, poi, non richiamare gli insegnamenti di V. E. Orlando, <i><i>Principi di diritto amministrativo</i></i>, XII ed. a cura di S. Lessona, Firenze, 1952, 304; G. Zanobini, <i><i>Corso di diritto amministrativo</i></i>, Vol. III, VI ed., Milano, 1958, 386.</p>
<p>[11] Cfr. Cass., SS. UU. Civili, 26 febbraio 2004, n. 3892, in <i><i>Nuova giur. civ. comm.</i></i>, 2004, I, 440, con nota di M. V. De Giorgi, <i><i>Le fondazioni da Erode a Pilato</i></i>; in <i><i>Giust. civ</i></i>. 2005, 7/8, I, 1915, con nota di A. Angiuli, <i><i>Limiti al collegamento tra l&#8217;atto amministrativo di riconoscimento della personalità giuridica e il negozio privato di fondazione</i></i>.</p>
<p>[12] Contra cfr S. Cassese , <i><i>Gli enti previdenziali privatizzati</i></i>, in <i><i>Giorn dir. amm</i></i>., 1995, I 121 ss, il quale ha sostenuto che la privatizzazione in parola porterebbe all’istituzione di enti nominalmente privati, ma sostanzialmente pubblici.</p>
<p>[13] C. Cost., 5 febbraio 1999, n. 15, in <i><i>Giust. civ.</i></i> 1999, I, 936, in <i><i>Giur. cost.</i></i> 1999, 136; in <i><i>Riv. corte conti</i></i> 1999, 1, 182, negli stessi termini già C. Cost., 18 luglio 1997, n. 248, in <i><i>Riv. giur. lav.</i></i> 1998, II, 177, con nota di L. Fassina,<b><b> </b></b><i><i>La Corte Costituzionale e la privatizzazione degli Enti previdenziali.</i></i></p>
<p>[14] Il giudice delle leggi ha giudicato infondata tale questione di legittimità costituzionale rilevando, per quanto qui interessa, che <i><i>“2.2. (…) La privatizzazione, prevista dal legislatore delegante, è caratterizzata da elementi sia di continuità che di innovazione. La giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 248 del 1997) ha già riconosciuto che la trasformazione lascia immutato il carattere pubblicistico dell&#8217;attività istituzionale di previdenza ed assistenza, secondo le finalità istitutive di ciascun ente, così giustificando l&#8217;obbligatorietà dell&#8217;iscrizione e della contribuzione. Si modificano, invece, gli strumenti di gestione e la qualificazione dell&#8217;ente, che si trasforma ed assume la personalità di diritto privato. </i></i></p>
<p><i><i>Il legislatore delegante non ha posto alcuno specifico vincolo quanto alle regole di composizione degli organi collegiali degli enti in questa fase di transizione e trasformazione, sicché il legislatore delegato è rimasto libero di determinare la disciplina che ritenga meglio rispondente alla finalità di assicurare continuità nell&#8217;organizzazione e nel funzionamento degli enti; tanto più che, nel silenzio del legislatore delegante, i criteri possono essere desunti dalla disciplina preesistente, se essa non sia incompatibile con la struttura dell&#8217;associazione o della fondazione.</i></i></p>
<p><i><i>La garanzia dell&#8217;autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile degli enti privatizzati, che costituisce un principio direttivo della delega, non attiene tanto alla struttura dell&#8217;ente quanto piuttosto all&#8217;esercizio delle sue funzioni. In tal senso il legislatore delegato ha recepito la formulazione della norma delegante inserendo tale garanzia nella disposizione che disciplina la gestione degli enti privatizzati (art. 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994). Ma anche se, considerando isolatamente i singoli segmenti della formula normativa adottata dal legislatore, si intendesse l&#8217;autonomia organizzativa come elemento del tutto distinto dalla organizzazione della gestione amministrativa e contabile, riferita quindi alla struttura dell&#8217;ente ed alla composizione dei suoi organi, essa non implicherebbe un&#8217;assoluta libertà di configurare le strutture dell&#8217;ente e non escluderebbe l&#8217;eventuale indicazione di limiti entro i quali l&#8217;autonomia debba essere esercitata”.</i></i></p>
<p>[15] Cfr anche P. Pontrandolfi, <i><i>La privatizzazione degli enti di previdenza dei liberi professionisti</i></i>, in Giust. Civ., 1997, 367. Sul tema si vedano anche S. Centofanti, <i><i>La privatizzazione debole degli enti previdenziali non usufruenti di finanziamenti pubblici</i></i>, in <i><i>Giust. Civ</i></i>., 1994, II, 613 e ss; P. Bozzao, <i><i>Gli enti previdenziali privatizzati, in AA. VV, La riforma del sistema previdenziale</i></i>, a cura di R. Pessi, Padova, 1995, 328, ss; G. Castiglione<i><i>, Il d.lgs 30 giugno 1994, n. 509, privatizzare mantenendo la tutela dell’interesse pubblico</i></i>, in <i><i>Riv. Amm. Rep. It</i></i>, 1994, I, 1322.</p>
<p>[16] Cfr. Cass., SS. UU. Civili, ordinanza 20 giugno 2012, n. 10133, in <i><i>Riv. Giur. Trib</i></i>. 2012, 10, 743.</p>
<p>[17] Cass. Civ., Sez. Lav, 7 aprile 2008, n. 8986 in <i><i>Giust. civ. Mass.</i></i> 2008, 4, 531.</p>
<p>[18] Cass. Civ. 15 marzo 1982, n. 1681 in <i><i>Giust. civ. Mass</i></i>. 1982, 3; Id., 10 marzo 1993, n. 5335 in <i><i>Giust. civ. Mass.</i></i> 1993, 838.</p>
<p>[19] TAR Lazio, Roma, Sez. III ter, 17 dicembre 2010, 37176, in <i><i>www.giustizia-amministrativa.it </i></i>.</p>
<p>[20] Sul punto appare utile ricordare che l’art. 1, comma 10 ter, D.L. 162/2008 nella sua originaria formulazione escludeva le Casse dal novero degli organismi di diritto pubblico. Successivamente, l&#8217;<i><i>art. 32, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98</i></i>, ha precisato che tale esclusione deve intendersi non applicabile nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni. Merita segnalare che la modifica legislativa è intervenuta successivamente alla sollecitazione da parte dell’AVCP che con atto in data 3 febbraio 2011, (“<i><i>Segnalazione ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 7, lett. e) ed f) del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006</i></i>”) ha richiesto “<i><i>un intervento normativo atto a rimuovere le circostanze che impediscono una chiara applicazione dell’articolo 1, comma 10-ter, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162 (convertito nella legge 22 dicembre 2008, n. 201), evitando così un aggravio del contenzioso già sorto in materia”.</i></i> La giurisprudenza nazionale ha più volte avuto modo di affrontare la questione della riconducibilità degli Enti alla nozione comunitaria degli organismi di diritto pubblico, <i><i>ex multis</i></i> Cons. Stato, Sez. VI, 23 gennaio 2006, n. 182, in <i><i>Foro amm. CDS</i></i> 2006, 2, 579 con nota di S. Del Gatto, <i><i>Natura privata e «sostanza pubblica». &#8211; Il Consiglio di Stato torna a pubblicizzare un ente privatizzato ope legis</i></i>; in <i><i>Foro amm. CDS</i></i> 2006, 6, 1964, con nota di M. Spinozzi, <i><i>Previdenza obbligatoria e soggetti privati esercenti pubbliche funzioni </i></i>; Corte Cass., SS. UU. Civili, 15 maggio 2006, n. 11088, in <i><i>Giust. civ. Mass. </i></i>2006, 5; Cons. St., Sez. VI, 30 ottobre 2006, n. 6449 in <i><i>Foro amm. CDS</i></i> 2006, 10, 2891; Cons. Stato, Sez. VI, 19 luglio 2007, n. 4060 in <i><i>Ragiufarm</i></i> 2008, 103, 54. Sull’argomento si veda anche A. Lirosi – M. Martinelli, <i><i>l&#8217;art. 1, comma 10-ter, del d.l. n. 162 del 2008: il legislatore si ‘dimentica&#8217; della primauté del diritto comunitario</i></i>, in <i><i>Foro amm. TAR</i></i> 2008, 11, 3215.</p>
<p>[21] Sulla non sovrapponibilità delle nozioni di organismo di diritto pubblico e quella di ente pubblico, si veda in dottrina G. Greco<i><i>, Ente pubblico, impresa pubblica, organismo di diritto pubblico, in Riv. It. Dir. Pubbl. comunit.,</i></i> 2000, 839 ss.; G. Corso, <i><i>Impresa pubblica, organismo di diritto pubblico, ente pubblico: la necessità di un distinuo</i></i>, in <i><i>Serv. pubbl. app</i></i>., 2004, 4, 91 ss.</p>
<p>[22] Sul punto, cfr. A. Clarizia, <i><i>La Corte suona il de profundis per l’in house</i></i>, nota a CGCE 13 ottobre 2005 (causa C-485/03); A. Police, <i><i>Tutela della concorrenza e pubblici poteri: profili di diritto amministrativo nella disciplina antitrust</i></i>, Torino, 2007.</p>
<p>[23] Sulla nozione di organismo di diritto pubblico esiste una vastissima letteratura. Senza pretesa di completezza si segnalano: E. Chiti, <i><i>Organismo di diritto pubblico</i></i>, in S. Cassese (a cura di), <i><i>Dizionario di diritto pubblico</i></i>, Milano, 2006, 4014 ss.; R. Garofoli, <i><i>Organismo di diritto pubblo, criteri di identificazione e problemi di giurisdizione</i></i>, in <i><i>Urb. e App</i></i>., 1997, 1960 ss.; C. Guccione, <i><i>La nozione di organismo di diritto pubblico nella più recente giurisprudenza comunitaria</i></i>, nota a Corte di Giustizia, 22 maggio 2003, C-18/01, in <i><i>Giorn. Dir. Amm.</i></i>, 10/2003, 1032 ss., B. Mameli, <i><i>L’organismo di diritto pubblico: profili sostanziali e processuali</i></i>, Milano 2003; P. Santoro, <i><i>Soggetti pubblici e privati nella nozione comunitaria di organismo di diritto pubblico</i></i>, in <i><i>Riv. Corte Conti</i></i>, 2001, 292 ss.; V. Caputi Jambrenghi, <i><i>L’organismo di diritto pubblico</i></i>, in <i><i>Dir. Amm</i></i>., 2000, 1770 ss., R. Villata, <i><i>L’organismo di diritto pubblico</i></i>, in R. Villata, <i><i>Pubblici servizi, discussioni e problemi</i></i>, Milano, 2003; M.P. Chiti, <i><i>L’organismo di diritto pubblico e la nozione comunitaria di pubblica amministrazione</i></i>, in <i><i>Quaderni S.P.I.S.A</i></i>., Bologna, 2000, 52 ss.</p>
<p>[24] C. Conti Sardegna, Sez. contr., 18 giugno 2007, n. 9 in <i><i>Riv. corte conti</i></i> 2007, 1, 56.</p>
<p>[25] Cfr V. Sessa, <i><i>Gli enti privati di interesse generale</i></i>, Milano, 2007; F. De leonardis, <i><i>Soggetività privata e azione amministrativa. Cura dell’interesse generale e autonomia privata nei nuovi modelli di amministrazione</i></i>, Padova, 2000: E. Roversi Monaco, <i><i>La teoria dell’ente pubblico in forma di società</i></i>, Torino, 2004</p>
<p>[26] Al riguardo si è rilevato che il giudice nazionale è più aperto alla relatività delle qualificazioni soggettive atteso che le Casse previdenziali, pur riconosciute come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria, correttamente non sono state considerate parte delle “amministrazioni pubbliche” che debbono essere incluse nell’elenco previsto dal regolamento CE n. 2223/1996 e dalla legge finanziria 2005 ai fini del controllo della finanza pubblica. Cfr M.P. Chiti, <i><i>Diritto Amministrativo Europeo</i></i>, cit., 278-279. Sul punto cfr anche TAR Lazio n. 1938/2008, cit, nella parte in cui rileva che “ (…) <i><i>prima della trasformazione subita negli anni recenti dall&#8217;amministrazione pubblica in senso spiccatamente privatistico, gli enti pubblici, intendendo per tali quelli strumentali rispetto alle finalità dello Stato persona o istituzionali rispetto alle finalità dello Stato comunità, venivano individuati sulla base di un insieme di &#8220;indici rivelatori&#8221;. Tra questi andavano annoverati il potere di nomina e revoca dei dirigenti; la partecipazione dello Stato alle spese di gestione; l&#8217;ammissione all&#8217;utilizzo di servizi propri dello Stato; l&#8217;inserimento in un sistema di controlli, vale a dire alcuni degli indici che potrebbero giustificare l&#8217;inclusione, ad opera dell&#8217;ISTAT dei soggetti ricorrenti nell&#8217;ambito della pubblica amministrazione. L&#8217;insieme di tali indici, peraltro, veniva utilizzato nel caso in cui la qualifica dell&#8217;ente come soggetto pubblico o privato non fosse stata fatta dal legislatore. Nell&#8217;assenza di una definizione, tale sistema consentiva di rivelare la vera identità del soggetto considerato al fine di ricondurlo nel settore pubblico o in quello privato. Nella situazione vigente, in cui una larga parte del settore pubblico è stato attratto verso quello privato, e la definizione normativa della natura del soggetto costituisce un dato quasi costante, talvolta e per determinate finalità, la definizione di soggetto privato data dalla legge, non si rivela decisiva e possono rivelarsi necessarie determinate precisazioni che sembrerebbero ignorare il dato formale. È questo il caso, ad esempio, degli organismi di diritto pubblico, di derivazione comunitaria, la cui giustificazione risiede nelle esigenze della libera concorrenza e nell&#8217;osservanza di regole trasparenti a prescindere dalla natura privata del soggetto operante il quale, tranne determinate ipotesi, deve soggiacere alla disciplina pubblicistica dell&#8217;evidenza pubblica, anche nel caso in cui sia, indiscutibilmente, soggetto di diritto privato. In altro caso è la gestione della natura pubblica dell&#8217;attività a giustificare l&#8217;attrazione nella disciplina pubblicistica di un soggetto di diritto privato, come nell&#8217;ipotesi sancita dagli art. 22 comma 1 lett. c) e 23, l. n. 241 del 1990 che ammette la legittimazione passiva all&#8217;accesso, anche nei confronti di soggetti privati &#8220;che abbiano in gestione l&#8217;attività di erogazione di servizi pubblici ed in generale di tutti i soggetti di diritto privato che svolgano attività di pubblico interesse&#8221;. (Consiglio Stato , sez. VI, 23 ottobre 2007, n. 5569). Di volta in volta, pertanto, il concetto di pubblica amministrazione e di settore privato tendono ad assumere contorni sfumati se non addirittura evanescenti ma elemento decisivo, per la sussunzione dell&#8217;attività svolta dal soggetto e per la sussunzione del soggetto stesso in un ambito, quello pubblico, o in un altro ambito, quello privato, può essere il fine perseguito dalla norma che si deve applicare. Il fine perseguito come momento rivelatore della qualificazione del soggetto, quindi”.</i></i></p>
<p>[27] Cfr Corte Cost. 17 marzo 1995, n. 88, in <i><i>Riv. giur. lav</i></i>. 1996, II, 59, con nota di: Andreoni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right">(pubblicato il 7.3.2013)</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/esercizio-privato-di-funzioni-di-rilevanza-pubblica-e-natura-giuridica-del-soggetto-erogatore-brevi-cenni-sulla-natura-privata-inequivoca-delle-casse-previdenziali-privatizzate-nota-a-cons-stato/">Esercizio privato di funzioni di rilevanza pubblica e natura giuridica del soggetto erogatore &#8211; Brevi cenni sulla natura privata inequivoca delle casse previdenziali privatizzate (nota a Cons. Stato, Sez. VI,  28 novembre 2012, n. 6014)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Aziende Pubbliche di servizi alla persona sono considerate enti locali</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-aziende-pubbliche-di-servizi-alla-persona-sono-considerate-enti-locali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 18:41:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-aziende-pubbliche-di-servizi-alla-persona-sono-considerate-enti-locali/">Le Aziende Pubbliche di servizi alla persona sono considerate enti locali</a></p>
<p>di Alceste Santuari Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 16.11.2012) Abstract Ai sensi della legge quadro sull’assistenza approvata nel 2000 (l. n. 328), le “vecchie” IPAB possono trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in associazioni/fondazioni non profit, di cui al Libro I</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-aziende-pubbliche-di-servizi-alla-persona-sono-considerate-enti-locali/">Le Aziende Pubbliche di servizi alla persona sono considerate enti locali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<hr />
<p>di <strong>Alceste Santuari</strong></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/4547_ART_4547.pdf">clicca qui</a></p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 16.11.2012)</i></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><strong>Abstract</strong><br />
Ai sensi della legge quadro sull’assistenza approvata nel 2000 (l. n. 328), le “vecchie” IPAB possono trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in associazioni/fondazioni non profit, di cui al Libro I del codice civile. Una recente pronuncia della Corte costituzionale ha ritenuto di equiparare le ASP agli enti locali, così sancendo definitivamente la loro “attrazione” nell’alveo pubblicistico.<br />
<strong>English</strong><br />
According to the 2000 Social Care Services Reform Act, the former public institutions supplying social care services have been legally transformed either in independent public agencies or in non profit organisations, mainly foundations. A very recent decision of the Italian Constitutional Court states that these public agencies are to be regarded as local authorities as to their legal and organisational framework</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2012 n.6014</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-11-2012-n-6014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-11-2012-n-6014/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2012 n.6014</a></p>
<p>ISTAT, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’economia e delle finanze (Avv. Gen. Stato) / Adepp- Ass. Enti previdenziali privati, Cassa Naz. Di Previdenza e assistenza forense. Cassa Naz. di prev. e assistenza Dottori commercialisti ed altri ( Avv. M. Luciani). sull&#8217;inserimento nel conto economico consolidato dello Stato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-11-2012-n-6014/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2012 n.6014</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-11-2012-n-6014/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2012 n.6014</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">ISTAT, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’economia e delle finanze (Avv. Gen. Stato) / Adepp- Ass. Enti previdenziali privati, Cassa Naz. Di Previdenza e assistenza forense. Cassa Naz. di prev. e assistenza Dottori commercialisti ed altri ( Avv. M. Luciani).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inserimento nel conto economico consolidato dello Stato degli Enti di assistenza e previdenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro – Enti previdenziali &#8211; Natura giuridica privata &#8211; Iscrizione e contribuzione –Obbligatorietà- Vigilanza Ministeriale- Sussistenza- Finanziamento pubblico- Attività pubblicistica.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;attrazione degli enti previdenziali nella sfera privatistica operata dal D.Lgs. n. 509 del 1994 riguarda soltanto il regime della loro personalità giuridica lasciando ferma l&#8217;obbligatorietà dell&#8217;iscrizione e della contribuzione in coerenza con la natura di pubblico servizio dell&#8217;attività dai medesimi esercitata secondo i principi costituzionali di cui all&#8217;art. 38 Cost.,dell’attività da essi svolte ; il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale, e fa permanere il controllo della Corte dei conti sulla gestione per assicurarne la legalità e l&#8217;efficacia.<br />
Inoltre, il finanziamento connesso con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, insieme alla obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, garantiti agli Enti previdenziali privatizzati dall’art. 1 comma 3 del predetto decreto legislativo, valgono a configurare un sistema di finanziamento pubblico, sia pure indiretto e mediato attraverso risorse comunque distolte dal cumulo di quelle destinate a fini generali.<br />
Pertanto, la trasformazione operata dal predetto  ha lasciato, immutato il carattere pubblicistico dell&#8217;attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli Enti, che conservano una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5023 del 2008, proposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), in persona del presidente in carica, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Adepp- Ass. Enti Previdenziali Privati, Cassa Naz. di Previdenza ed Assistenza Forense, Cassa Naz. di Previdenza e Assist. Dottori Commercialisti, Cassa Italiana di Prev. e Assist. Geometri Liberi Profess., Cassa Naz. del Notariato, Cassa Naz. Prev. e Assis. Ragionieri e Periti Commerciali, Ente Naz. Prev. e Assist. a favore dei Biologi, Ente Naz. Prev. e Assist. Consulenti del Lavoro, Ente Naz. Prev. e Assist. Veterinari, Ente Prev. Periti Ind., Fondaz. Fasc, Inarcassa, Ist. Naz. Prev. Giornalisti Italiani Giovanni Amendola, Opera Naz. Assist. Orfani Sanitari Italiani, Ente Naz. Prev e Assit. Profess. Infermieristica, Ente Naz. Prev. e Assist. Pluricategoriale-Epap, Ente Naz. Prev. e Assist. Farmacisti in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Massimo Luciani, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps) in persone del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano De Ruvo e Fausto M. Prosperi Valenti, domiciliato in Roma, via della Frezza, 17; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5671 del 2008, proposto da Coni Servizi spa, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino e Massimo Ranieri, con domicilio eletto presso lo studio legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Istituto Nazionale di Statistica, Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1434 del 2012, proposto dall’Istat &#8211; Istituto Nazionale di Statistica e dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Autorità per l’energia elettrica e il gas, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Luciani e Carlo Malinconico, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Luciani in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum:<br />
Falbi &#8211; Federazione Autonoma Lavoratori Banca D&#8217;Italia, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Mirenghi, Michele Lioi e Stefano Viti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Michele Mirenghi in Roma, piazza della Libertà, 20; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1436 del 2012, proposto dall’Istat &#8211; Istituto Nazionale di Statistica e dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Autorità per l’energia elettrica e il gas, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Malinconico e Massimo Luciani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Luciani in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum:<br />
Falbi-Federazione Autonoma Lavoratori Banca D&#8217;Italia, rappresentata e difesa dagli avocati Michele Mirenghi, Michele Lioi, Stefano Viti e Marco Orlando, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Orlando in Roma, piazza della Libertà, 20; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2012, proposto dall’Istat &#8211; Istituto Nazionale di Statistica e dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Carlo Malinconico, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi 109; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1439 del 2012, proposto dall’Istat &#8211; Istituto Nazionale di Statistica, Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Associazione degli enti previdenziali privati &#8211; Adepp, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, Cassa Nazionale del Notariato, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali, Enpab &#8211; Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Biologi, Enpacl-Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza èper i Consulenti del Lavoro, Enpav &#8211; Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari, Eppi-Ente di Previdenza dei Periti Industriali, Fondazione Fasc &#8211; Fondo Naz.Prev. Imprese di Spedizione, Corrierei e Ag.Marittime, Inarcassa &#8211; Cassa Nazionale Prev. Ass. Per Ingegneri, Architetti, Liberi Professionisti, Istituto Nazionale di Prev. dei Giornalisti Italiani Inpg &#8220;Giovanni Amendola&#8221;, Onaosi &#8211; Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani, Enpap -Ente Naz. Prev. e Assistenza per gli Psicologi, Enpapi &#8211; Ente Nazionale di Prev. e Ass. della Professioni Infermieristica, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, Enpaf &#8211; Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Farmacisti, Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategorie Epap, Fondazione Enpaia &#8211; Ente Naz. Previdenza Addetti e Impiegati in Agricoltura, Fondazione Enpam &#8211; Ente di Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Massimo Luciani, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 5023 del 2008:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Lazio &#8211; Roma: Sezione III Quater n. 1938/2008, resa tra le parti, concernente elenco amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato;<br />	<br />
quanto al ricorso n. 5671 del 2008:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Lazio &#8211; Roma: Sezione III Quater n. 4826/2007, resa tra le parti, concernente inserimento società nell&#8217;elenco delle amministrazioni pubbliche nel conto economico dello Stato;<br />	<br />
quanto al ricorso n. 1434 del 2012:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Lazio &#8211; Roma: Sezione III Quater n. 233/2012, resa tra le parti, concernente elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato;<br />	<br />
quanto al ricorso n. 1436 del 2012:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Lazio &#8211; Roma: Sezione III Quater n. 225/2012, resa tra le parti, concernente elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato;<br />	<br />
quanto al ricorso n. 1438 del 2012:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Lazio &#8211; Roma: Sezione III Quater n. 226/2012, resa tra le parti, concernente elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato;<br />	<br />
quanto al ricorso n. 1439 del 2012: <br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Lazio &#8211; Roma: Sezione III Quater n. 224/2012, resa tra le parti, concernente elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato.</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni e degli Enti sopra indicati;<br />	<br />
Visto l’appello incidentale proposto nel ricorso n. 5023 del 2008 dagli Enti previdenziali resistenti;<br />	<br />
Visto l’atto di intervento oppositivo proposto da Falbi- Federazione autonoma Lavoratori Banca d’Italia nel ricorso n. 1434/2012 e nel ricorso n. 1436/2012;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti delle cause;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2012 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Tortora e gli avvocati Luciani, De Ruvo, Sanino, Malinconico e Mirenghi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>L’Istituto nazionale di statistica (Istat) e i Ministeri del lavoro e dell’economia chiedono la riforma delle sentenze, in epigrafe indicate, con le quali il Tar del Lazio ha accolto in parte i ricorsi proposti dalle associazioni e dagli enti previdenziali oggi resistenti, nonché dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas avverso l’inserimento nel conto consolidato elaborato dall’Istat ai sensi dell’art. 1 comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’art. 1 comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.<br />	<br />
A loro volta, gli enti previdenziali appellati hanno proposto appello incidentale nel ricorso n. 5023 del 2008, per contestare la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto alcune censure proposte in primo grado.<br />	<br />
La società Coni servizi ha invece proposto appello avverso la sentenza del medesimo Tar n. 4826 del 2007, che ha respinto il ricorso avente il medesimo oggetto.<br />	<br />
I) L’art. 1, comma 5, legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), rubricato “<i>limite all’incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni</i>”, ha disposto che “<i>al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l&#8217;anno 2005 nell&#8217;elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall&#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica</i>”.<br />	<br />
Tra le amministrazioni pubbliche inserite nell’elenco allegato alla legge il Legislatore ha compreso gli “Enti nazionali di previdenza e assistenza” e le “Autorità amministrative indipendenti”, senza ulteriori specificazioni.<br />	<br />
In attuazione della disposizione richiamata, a decorrere dall’anno 2006 e in sostituzione dell’elenco direttamente previsto dalla legge, l’Istat ha provveduto a individuare le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato con provvedimento del 29 luglio 2005: nell’elenco così formato figurano, sotto la rubrica “Enti nazionali di previdenza e assistenza” tutte le Casse previdenziali privatizzate con d.lgs. n. 509 del 1994, il Comitato olimpico nazionale e, alla voce “Autorità amministrative indipendenti”, tra altre, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas.<br />	<br />
Con l’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e di finanza pubblica), è stato infine specificamente previsto che per amministrazioni pubbliche tenute al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica “<i>si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall’Istituto nazionale di statistica sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari</i>”.<br />	<br />
Sulla base di tale norma e del Regolamento UE n. 2223/96-SEC 95, è stato adottato il comunicato Istat recante l’elenco delle Amministrazioni pubbliche da inserire nel conto consolidato dello Stato per l’anno 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 settembre 2011, n. 228, nel quale permangono le Casse previdenziali private, il Coni, e viene specificamente inserita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni<br />	<br />
Il quadro normativo nel quale si inserisce l’oggetto dei ricorsi è quindi costituito dai provvedimenti sopra richiamati, e alla luce degli stessi deve perciò essere esaminata la controversia, indipendentemente dagli effetti che al contestato inserimento sono ricollegati dalla successiva produzione normativa, evidenziata in giudizio dalle Casse resistenti.<br />	<br />
II) Avverso l’inserimento nell’elenco formato dall’Istat il 29 luglio 2005 (avente valenza annuale e sostanzialmente riprodotto negli anni successivi che interessano le controversie, in particolare con i provvedimenti di cui ai comunicati dell’Istat del 24 luglio 2010 e del 30 settembre 2011), che postula il riconoscimento della natura pubblica dei soggetti interessati, sono stati proposti i ricorsi decisi dal Tar del Lazio con le sentenze impugnate.<br />	<br />
In particolare:<br />	<br />
&#8211; gli Enti previdenziali privatizzati con d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, hanno evidenziato la propria natura di soggetti privati, svolgenti attività in regime privatisti: di conseguenza, ne sarebbe illegittimo l’inserimento nell’elenco delle amministrazio<br />
&#8211; le Autorità di garanzia hanno evidenziato che, alla luce delle classificazioni e delle metodologie rilevanti in sede comunitaria, espressamente assunte a parametro dall’Istat (Regolamento CE n. 223 del 2009 e SEC95, di cui sopra), esse non possono esser<br />
&#8211; Coni servizi s.p.a. ha proposto appello per contestare la sentenza che ha respinto il ricorso di primo grado per la ritenuta assimilabilità del Comitato agli “Enti produttori di servizi assistenziale e culturali”, elencati nei provvedimenti pubblicati i<br />
III) Come è evidente, gli appelli in esame propongono questioni comuni, attinenti all’indagine circa la natura giuridica dei soggetti ricorrenti in primo grado e, di conseguenza, alla legittimità o meno della loro attrazione nell’ambito delle pubbliche amministrazioni per i fini che si diranno. Di essi è, quindi, opportuna la riunione al fine di un’unica decisione.<br />	<br />
A tale proposito, l’eccezione svolta dall’Istat, tendente a dimostrare l’inammissibilità del ricorso proposto dagli Enti previdenziali privatizzati (sotto il profilo della carenza di interesse per il fatto che la stessa legge n. 311 del 2004 li esclude, all’art. 1 comma 57, dai vincoli imposti), non può essere accolta: l’inserimento negli elenchi annualmente predisposti in attuazione del Regolamento SEC95 individua i soggetti chiamati a concorrere alla manovra di bilancio, di volta in volta assoggettati alle misure di contenimento (e, infatti, la legge finanziaria n. 296 del 2006 include anche tali Enti privatizzati nel novero dei soggetti tenuti al rispetto del limite di spesa).<br />	<br />
All’inserimento nell’elenco si riconnettono, quindi, in via diretta determinati effetti che i ricorrenti in primo grado mirano a paralizzare.<br />	<br />
Per esaurire l’esame delle questioni preliminari, deve essere respinta quella, proposta negli appelli n. 1434, 1436 e 1438 del 2012 dall’Istat, tendente ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per l’entrata in vigore, nelle more del processo, del d.l. 2 marzo 2912, n. 16, che, nel riconfermare l’inserimento delle Autorità indipendenti ricorrenti in primo grado nel novero delle Amministrazioni tenute agli obblighi di contenimento della spesa pubblica, avrebbe fatto venir meno, quantomeno a decorrere dall’anno in corso, l’interesse alla decisione attinente alla legittimità dell’elenco Istat, dato che l’obbligo deriverebbe direttamente dalla nuova disposizione normativa.<br />	<br />
Gli appelli sono, invece, tuttora procedibili, poiché, assumendo gli elenchi predisposti dall’Istat, che costituiscono appunto l’oggetto dei ricorsi decisi con le sentenze impugnate con i suddetti appelli, quale riferimento oggettivo, il decreto legge intervenuto non potrebbero che trovare limitata la propria efficacia in dipendenza dell’eventuale caducazione giurisdizionale dei provvedimenti ai quali ha operato il rinvio (evidentemente dinamico).<br />	<br />
Gli appelli sono pertanto tutti procedibili.<br />	<br />
IV) Alla specifica questione circa l’individuazione della natura pubblica o privata di Enti la cui azione interseca, in vario modo, quella dell’amministrazione pubblica, valgono, in generale, alcuni indici, tra i quali quello che valorizza il controllo da parte di soggetti pubblici e quello che si incentra sull’erogazione di risorse pubbliche, provenienti da leggi (e da provvedimenti applicativi) emanati in coerenza con l’art. 23 della Costituzione, in tema di prestazioni patrimoniali imposte, aventi una causa di attribuzione di natura pubblicistica.. <br />	<br />
Proprio di tali indici ha fatto applicazione l’Istat, che ha provveduto alla compilazione dell’elenco oggetto del giudizio, assumendo come regole classificatorie quelle proprie del sistema statistico comunitario; in esso ha quindi ricompreso le «unità istituzionali» di origine comunitaria in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento UE n. 2223/96-SEC95. <br />	<br />
Nel settore della pubblica amministrazione, il SEC95 (prg. 2.69) ha riconosciuto tale qualifica alle «istituzioni senza scopo di lucro» dotate di personalità giuridica, che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, alla duplice condizione che «siano controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche», sì da incidere in modo significativo sul disavanzo e sul debito pubblico; l’art. 1.2 del manuale del SEC 95 ribadisce che una istituzione senza fine di lucro deve essere considerata pubblica se “sia controllata, sia prevalentemente finanziata dalle amministrazioni pubbliche”<br />	<br />
Controllo e finanziamento pubblico assumono quindi, anche alla luce della normativa comunitaria della quale l’elenco Istat è applicazione, la funzione di indicatori della natura pubblica del soggetto esaminato, ai fini della determinazione dei soggetti sottoposti alle regole della riduzione del disavanzo pubblico.<br />	<br />
V) Alla luce delle suddette puntualizzazioni possono essere esaminati i singoli appelli.<br />	<br />
V.1) E’ agevole desumere la fondatezza degli appelli proposti dall’Istat nei confronti degli Enti previdenziali resistenti.<br />	<br />
Sotto il profilo processuale, vanno previamente respinte le deduzioni contenute nell’appello n. 5023 del 2008, secondo cui il ricorso di primo grado n. 10612 del 2005 dovrebbe essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, ovvero improcedibile.<br />	<br />
Ad avviso dell’Istat, il difetto di giurisdizione deriverebbe dal fatto che l’atto impugnato in primo grado sarebbe meramente ripetitivo di una norma di legge.<br />	<br />
Tale deduzione va respinta, sia perché le censure originarie hanno lamentato la difformità dell’atto impugnato rispetto alle disposizioni di legge che ne hanno previsto l’emanazione, sia perché – quand’anche vi fossero state soltanto misure attuative di norme primarie – la controversia sarebbe stata comunque devoluta alla giurisdizione amministrativa, anche quanto al potere di valutare la sussistenza dei presupposti per sollevare questioni di costituzionalità.<br />	<br />
Neppure risulta l’improcedibilità del ricorso di primo grado, in ragione dei successivi mutamenti del quadro normativo, poiché l’atto impugnato in primo grado ha comportato l’insorgenza di obblighi e di responsabilità, rispetto ai quali va considerato perdurante l’interesse alla rimozione degli effetti degli atti risultati lesivi, secondo quanto si è sopra detto al punto III.<br />	<br />
Quanto alle censure formulate con l’appello n. 5023 del 2008 e n. 1439 del 2012, ritiene la Sezione che esse siano fondate e vadano accolte.<br />	<br />
Infatti, l’attrazione degli enti previdenziali – originari ricorrenti &#8211; nella sfera privatistica operata dal d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, riguarda il regime della loro personalità giuridica, ma lascia ferma l&#8217;obbligatorietà dell&#8217;iscrizione e della contribuzione (art. 1 d.lgs. cit.); la natura di pubblico servizio, in coerenza con l’art. 38 Cost., dell’attività da essi svolte (art. 2); il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale (art. 3, per il cui comma 2 tutte le deliberazioni in materia di contributi e di prestazioni, per essere efficaci, devono ottenere l’approvazione dei Ministeri vigilanti), e fa permanere il controllo della Corte dei conti sulla gestione per assicurarne la legalità e l&#8217;efficacia (art. 3).<br />	<br />
Inoltre, il finanziamento connesso con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, insieme alla obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, garantiti agli Enti previdenziali privatizzati dall’art. 1 comma 3 del predetto decreto legislativo, valgono a configurare un sistema di finanziamento pubblico, sia pure indiretto e mediato attraverso risorse comunque distolte dal cumulo di quelle destinate a fini generali. <br />	<br />
Tale conclusione è resa ancor più evidente dalla attrazione del settore della previdenza privata nella normativa dettata in tema di controllo del disavanzo del settore (si veda la legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e la legge 8 agosto 1995, n. 335. che, nel riformare il sistema pensionistico obbligatorio e complementare per l’esigenza di stabilizzazione della spesa nel settore, ha specifica attinenza anche alle forme garantite dagli Enti privatizzati).<br />	<br />
La trasformazione operata dal d.lgs.509/1994 ha lasciato, quindi, immutato il carattere pubblicistico dell&#8217;attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo.<br />	<br />
V.2) L’appello proposto da Coni Servizi s.p.a. non è fondato.<br />	<br />
Nelle unità istituzionali che fanno parte del Settore Amministrazioni Pubbliche (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche il sistema comunitario comprende: a) gli organismi pubblici, che forniscono alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita; b) le istituzioni senza scopo di lucro produttrici di beni e servizi; c) gli enti di previdenza. <br />	<br />
Il Tar ha ritenuto che la società Coni servizi debba essere compresa nella prima di tali categorie; la ricorrente contesta sul punto la sentenza, ritenendo di non rientrare nel novero dei soggetti “che gestiscono e finanziano un insieme di attività, principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita&#8221;. <br />	<br />
Tale assunto non può essere condiviso.<br />	<br />
Va premesso che, come ha rilevato il Tar, l’inclusione nel novero delle istituzioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato non presuppone necessariamente, in base alle norme tecniche di cui al Regolamento SEC 95, che ricorra l&#8217;elemento della diretta contribuzione a carico del bilancio dello Stato: il ricevere o meno trasferimenti diretti da parte dello Stato, non rappresenta, di per sé, un autonomo criterio di classificazione delle unità istituzionali rientranti nell&#8217;elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.<br />	<br />
Per il corretto inquadramento del problema vengono, allora, in evidenza i consueti parametri già evidenziati, in particolare per ciò che concerne l’esistenza del controllo da parte di organi dello Stato.<br />	<br />
Giova così ricordare che la società Coni Servizi p.a. è stata istituita nell&#8217;ambito del riassetto del Coni: in particolare, con d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, l. 8 agosto 2002, n. 178, recante «interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell&#8217;economia anche nelle aree svantaggiate” è stato previsto (art. 8) che il Coni « si articola negli organi, anche periferici, previsti dal d.lg. 23 luglio 1999 n. 242” e che per l&#8217;espletamento dei propri compiti si avvale della società per azioni appositamente costituita con la denominazione &#8220;Coni Servizi s.p.a.&#8221;, il cui capitale sociale può godere di apporti da parte del dal Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali. Le azioni della società sono attribuite al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze; il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal Coni, mentre il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e le attività culturali. Sulla società si svolge il controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall&#8217;art. 12, l. 21 marzo 1958, n. 259; la stessa può avvalersi del patrocinio dell&#8217;Avvocatura dello Stato, ai sensi dell&#8217;art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull&#8217;ordinamento dell&#8217;Avvocatura dello Stato, di cui al r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.<br />	<br />
Emerge quindi con tutta evidenza che, come ha sottolineato la Corte dei Conti, sez. giurisd. reg. Lazio, 23 gennaio 2008, n. 120, per la valenza pubblicistica dell&#8217;attività svolta, per la natura pubblica dei finanziamenti del CONI, per la somma dei poteri di ingerenza della parte pubblica, talmente intensi da arrivare alla misura estrema del commissariamento, e che si esplicano normalmente attraverso atti di riconoscimento, di indirizzo, di controllo dei bilanci, della gestione, dell&#8217;attività sportiva, l’attività del Coni si inserisce a pieno titolo nell’ambito dell’azione pubblica.<br />	<br />
Tale configurazione non risulta venuta meno neppure a seguito dell&#8217;entrata in vigore del d.l. n. 138 del 2002, in quanto l&#8217;art. 8, che, come si è detto, ha disposto il riassetto del Coni istituendo la Coni Servizi s.p.a., non ha eliso né le finalità pubbliche perseguite né il carattere pubblico delle risorse impiegate al tal fine.<br />	<br />
V.3) Gli appelli proposti dall’Istat nei confronti delle Autorità di garanzia sono fondati.<br />	<br />
Il Tar ha ritenuto che nei confronti delle stesse non possano essere rinvenuti i parametri che sopra si sono puntualizzati come propri della natura pubblica dell’organismo esaminato. <br />	<br />
In particolare, nella ricostruzione dei primi giudici, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e dell’Autorità per le comunicazioni, non si può fare derivare una posizione di ‘dipendenza’ di tali organismi rispetto al soggetto al quale devono la propria investitura (l’art. 2, comma 7, della medesima legge prevede, quali passaggi della nomina degli organi di vertice la proposta del Ministro dello sviluppo economico, la deliberazione del Consiglio dei Ministri, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e infine il decreto del Presidente della Repubblica). Inoltre, le suddette Autorità godono, secondo il Tar, di autonomia finanziaria, date le fonti dalle quali traggono le entrate (id est i contributi obbligatoriamente versati dagli operatori dei settori regolati) e la possibilità di intervenire per garantirne nel tempo la corrispondenza alle uscite.<br />	<br />
Le sentenze meritano la riforma richiesta con gli appelli.<br />	<br />
Esse, infatti, si basano sulla definizione di “unità istituzionale pubblica”, di derivazione comunitaria, che, come si è detto, fa leva sul concetto di “controllo” e di “finanziamento” da parte di pubbliche amministrazioni. Tale definizione, peraltro, soccorre qualora non sia evidente che l’organismo esaminato è esso stesso una pubblica amministrazione: diversamente opinando gli stessi organi istituzionali dello Stato ordinamento sfuggirebbero dalla definizione dal momento che, per essi, sarebbe difficile configurare un controllo in senso amministrativo, ovvero un sistema di finanziamento eterologo.<br />	<br />
E’ allora evidente che le Autorità indipendenti non sono “istituzioni senza fini di lucro” di cui al punto 1.2 del Manuale del Sec 95, che sfuggirebbero alla definizione di organismo pubblico in quanto non sottoposte al controllo dello Stato, ovvero al finanziamento pubblico, come ha ritenuto il Tar: esse, invece, sono amministrazioni pubbliche in senso stretto, poiché, composte da soggetti ai quali è attribuito lo status di pubblici ufficiali (art. 2 comma 10 legge n. 481 del 1995), svolgono, in virtù del trasferimento di funzioni operato dall’art. 2, comma 14 della medesima legge istitutiva, compiti propri dello Stato, e così di potere normativo secondario (o, altrimenti, il potere di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) (art. 2, comma 12, lett. h), l. n. 481 del 1995) di poteri sanzionatori, di ispezione e di controllo, hanno, in conclusione, poteri direttamente incidenti sulla vita dei consociati che si giustificano solo in forza della natura pubblica che deve – necessariamente- essere loro riconosciuta.<br />	<br />
D’altra parte, le “Autorità amministrative indipendenti” sono definite tali dal legislatore (anche per l’applicazione delle disposizioni processuali sui riti speciali: v. art. 119, comma 1, lett. b) in ragione della loro “piena indipendenza di giudizio e di valutazione”, la quale:<br />	<br />
&#8211; non va intesa, contrariamente a quanto ha affermato il TAR, come ragione di esonero dalla applicazione della disciplina di carattere generale riguardanti le pubbliche amministrazioni;<br />	<br />
&#8211; più limitatamente, comporta che, tranne i casi espressamente previsti dalla legge, il Governo non può esercitare la tipica funzione di indirizzo e di coordinamento, nel senso che non può influire sull’esercizio dei poteri tecnico-discrezionali, spettant<br />
L’assunto sul quale si basano i ricorsi accolti dal Tar con le sentenze in esame, essere cioè le Autorità di garanzia organismi che sfuggono alle definizioni rilevanti in sede comunitaria ai fini dell’inclusione nell’elenco di cui trattasi e degli oneri che ad esso si connettono, risulta dunque infondato: di conseguenza, sono irrilevanti i profili dedotti in primo grado e riproposti in appello dalle Autorità resistenti, relativi alla pretesa violazione della normativa comunitaria, dal momento che, come si è detto, la qualifica di tali organismi deriva non da tali parametri, ma dalla stessa loro natura ontologica di pubblica amministrazione.<br />	<br />
Risulta altresì non condivisibile la ricostruzione secondo cui l’Autorità avrebbe una autonomia finanziaria che giustificherebbe la mancata applicazione della normativa sostanziale di settore.<br />	<br />
Gli operatori del settore versano i contributi (da qualificare come tributi: Corte Cost., sent. 256 del 2007) direttamente alla Autorità, restandone obbligati perché vi sono disposizioni di legge riconducibili ai principi desumibili dall’art. 23 della Costituzione, sulle prestazioni patrimoniali imposte: la legge, che ben potrebbe disporre il pagamento di tali contributi nelle casse di un Ministero (tenuto poi a versare le somme di riferimento alla Autorità), ha preferito semplificare gli aspetti contabili, prevedendo il pagamento diretto nelle casse della Autorità (per gli importi determinati dall’Autorità stessa), ma ciò non esclude che la causa della attribuzione patrimoniale sia riconducibile allo svolgimento di una funzione pubblica, da parte di una pubblica amministrazione.<br />	<br />
Pure le argomentazioni della sentenza di primo grado, sul rilievo del ‘controllo pubblico’, non possono essere condivise, perché esso riguarda i soggetti privati da qualificare, ma di certo non le pubbliche amministrazioni in senso tecnico.<br />	<br />
Del pari, e per la medesima ragione, palesemente priva di profili di fondatezza è la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 legge n. 196 del 2009, dedotta per violazione degli artt. 23, 41 e 97 Cost. ove fosse interpretato nel senso di aver previsto la possibilità di includere nell’elenco Istat soggetti diversi dalle “Amministrazioni pubbliche che concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica”.<br />	<br />
VI) La rilevata fondatezza degli appelli proposti dall’Istat impone l’esame dell’appello incidentale avanzato dagli Enti previdenziali avverso la sentenza del Tar del Lazio n. 1938 del 2008, nella parte in cui ha disatteso il secondo, il sesto, il settimo motivo di ricorso ed ha implicitamente assorbito il quarto.<br />	<br />
Anche tale gravame incidentale è infondato.<br />	<br />
Alla luce di quanto si è detto, la qualificazione delle Casse private di assistenza e previdenza, e la conseguente loro inclusione nell’elenco di cui si tratta, non è frutto di illogicità, ma corrisponde ai principi, sopra esaminati, correttamente applicati dall’Istat: è quindi infondato il primo motivo dell’appello, con il quale si ripropone il secondo motivo di ricorso, già respinto dal Tar. <br />	<br />
Parimenti infondato è il secondo mezzo, relativo alla reiezione del sesto motivo del ricorso di primo grado, poiché l’elenco predisposto dall’Istat trova nella conformità al parametro normativo la propria giustificazione, senza necessità di ulteriore motivazione, né di specifica istruttoria. <br />	<br />
Come ha ritenuto il Tar nel respingere il settimo motivo del ricorso, la natura certificativa dell’elenco in questione esimeva l’Istituto dal seguire gli oneri procedimentali mediante la comunicazione dell’avvio del procedimento, proprio perché, come si è detto, l’inclusione degli Enti previdenziali privatizzati corrisponde, sia nella ratio, che nella portata letterale, a quanto stabiliva già la legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, come si è sopra rilevato, includeva dall’origine gli “Enti di previdenza e assistenza” tra quelli tenuti agli oneri di contenimento della spesa: anche il terzo motivo d’appello è quindi infondato.<br />	<br />
La legittimità della qualificazione degli Enti ricorrenti in primo grado nel novero delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto si sopra detto, rende poi evidente la palese infondatezza dell’eccezione di costituzionalità riproposta in via subordinata con il quarto mezzo d’appello avverso l’art. 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004, che consentirebbe, in tesi, la modifica dell’elenco contestato al di fuori di ogni ragionevole limite di discrezionalità amministrativa e l’imposizione di prestazioni patrimoniali al di fuori del parametro normativo: l’applicabilità di prestazioni a carico degli Enti privatizzati non è, infatti, frutto di una valutazione arbitraria dell’Amministrazione, ma, al contrario, corrisponde alla qualificazione pubblica degli stessi e ai criteri stabiliti dalla legge in coerenza con i principi desumibili dall’art. 81 della Costituzione e con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.<br />	<br />
VII) In conclusione, tutti gli appelli proposti dall’Istat sono fondati e devono essere accolti; l’appello proposto da Coni servizi s.p.a. è invece infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
Tale conclusione rende irrilevante l’eccezione, proposta dall’Istat, di inammissibilità dell’intervento svolto da Falbi in adesione agli appelli proposti dalle Autorità indipendenti. <br />	<br />
Pertanto, tutti i ricorsi di primo grado vanno respinti.<br />	<br />
La complessità e la novità delle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese tra le parti in causa, in relazione ai due gradi di tutti i giudizi. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe indicati:<br />	<br />
-accoglie previa loro riunione gli appelli nn. 5023 del 2008, 1434 del 2012, 1436 del 2012, 1438 del 2012, 1439 del 2012 e, per l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate, respinge i rispettivi ricorsi di primo grado;<br />	<br />
&#8211; respinge (previa riunione con gli altri appelli) l’appello n. 5671 del 2008 e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />	<br />
Spese compensate dei due gradi di tutti i giudizi.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere<br />	<br />
Andrea Pannone, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/11/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-11-2012-n-6014/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2012 n.6014</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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