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	<title>Assegni ed indennità Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Assegni ed indennità Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La tutela dei crediti di lavoro tra principio nominalistico ed operatività del cumulo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-dei-crediti-di-lavoro-tra-principio-nominalistico-ed-operativita-del-cumulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:27:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-dei-crediti-di-lavoro-tra-principio-nominalistico-ed-operativita-del-cumulo/">La tutela dei crediti di lavoro tra principio nominalistico ed operatività del cumulo</a></p>
<p>Le recenti pronunce intervenute in materia di interessi e rivalutazione nei crediti di lavoro (1) aggiungono un nuovo capitolo al dibattito sulla natura del rapporto tra la regola di diritto comune delle obbligazioni pecuniarie di cui all’art. 1224 c.c. e la regola di diritto speciale fissata dall’art 429 c.p.c., offrendo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-dei-crediti-di-lavoro-tra-principio-nominalistico-ed-operativita-del-cumulo/">La tutela dei crediti di lavoro tra principio nominalistico ed operatività del cumulo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-dei-crediti-di-lavoro-tra-principio-nominalistico-ed-operativita-del-cumulo/">La tutela dei crediti di lavoro tra principio nominalistico ed operatività del cumulo</a></p>
<p>Le recenti pronunce intervenute in materia di interessi e rivalutazione nei crediti di lavoro (1) aggiungono un nuovo capitolo al dibattito sulla natura del rapporto tra la regola di diritto comune delle obbligazioni pecuniarie di cui all’art. 1224 c.c. e la regola di diritto speciale fissata dall’art 429 c.p.c., offrendo una lettura che restituisce alla disciplina dei crediti retributivi la originaria funzione di &#8220;tutela differenziata&#8221; in ragione della natura di &#8220;valore&#8221; degli stessi. </p>
<p>Sembra così ribaltato l’assetto fissato dalla giurisprudenza più recente (2), all’indomani della introduzione legislativa del divieto del cumulo, secondo cui rivalutazione ed interessi, costituendo entrambi effetti del ritardo nel pagamento, non incidono sulla connotazione del credito, che resta di valuta, con la conseguenza che il rapporto tra le regole dei due articoli è di genere a specie, sia pure con delle peculiarità di disciplina rispetto a quella di riferimento (3).</p>
<p>Il dato di partenza per intendere la portata del deciso revirement operato in materia, è la restituzione della portata precettiva dell’art. 429, comma 3, c.p.c., <a href="/ga/id/2000/11/694/g">operato dalla Consulta</a> mediante dichiarazione di illegittimità dell’art. 22, comma 36, L. 724/1994 riguardante la estensione del divieto di cumulo introdotto dall’art 16, comma 6, dalla L. 412/91 agli emolumenti dovuti per i crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto privato. </p>
<p>Ebbene, secondo il Giudice delle leggi, i motivi di censura di detto articolo sarebbero da rinvenire, da una parte, nella impossibilità di conciliare le ragioni di policy, relative al contenimento della finanza pubblica, che giustificarono la estensione del divieto di cumulo, con la natura privata di detti crediti; dall’altra, e si potrebbe aggiungere soprattutto, nella necessità di modulare la disciplina dei crediti retributivi secondo il parametro di cui all’art. 36 Cost., al fine di assicurare la difesa del potere di acquisto della retribuzione in quanto destinata a soddisfare le esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia. </p>
<p>Appare evidente, da questo punto di vista, che la Corte abbia provveduto a recuperare, in sede di analisi dei profili giustificativi della tutela differenziata dei crediti di lavoro, le ragioni fondanti della introduzione, da parte del legislatore del 1973 (4) dell’art. 429 c.p.c. nella formulazione ora ripristinata: l’allontanamento del principio nominalistico mediante determinazione dell’ammontare dei crediti di lavoro controversi in giudizio in funzione di un certo potere di acquisto (quello del denaro al momento della maturazione del credito).</p>
<p>Volendo trarre delle conclusioni, è indubbio che la sentenza della Corte apra il fronte a due ordini di problematiche: anzitutto occorre chiedersi se, una volta investita di un identico incidente costituzionale sull’art. 22 L. 724/94 riferito ad emolumenti spettanti a dipendenti pubblici, le ragioni di policy, legate al contenimento della spesa pubblica, potranno operare come pregiudiziale negativa rispetto ad uno scrutinio modulato sull’acquisita constatazione che la tutela riconosciuta ai crediti di lavoro privati &#8211; in ragione del presidio e della garanzia fornita loro da più precetti costituzionali, quali quelli contenuti negli art. 1, 3 cpv., 4, 34 e 36 &#8211; sia parimenti spendibile per i crediti di lavoro pubblici con conseguente, definitiva, declaratoria d’illegittimità dell’art. 22.</p>
<p>Al proposito, sembra opportuno dar sinteticamente conto dell’ampio dibattito (5), avviato dalla dottrina pubblicistica, riguardante il tema del limite all’incidenza delle decisioni della Corte Costituzionale sulle finanze pubbliche; è noto, in premessa, che lo Stato sociale abbia portato in esponente il riconoscimento di una serie di diritti la cui formalizzazione in sede legislativa, tuttavia, non è avvenuta in modo corrispondente, attesa la necessità di procedere ad una comparazione con altri interessi di pari tutela nonché di graduarne l’attuazione in ragione delle possibilità di disporre delle necessarie risorse finanziarie. </p>
<p>E’ da dire, tuttavia, che la condivisione di tali diritti, più volte ribadita dalla dottrina e dalla Corte costituzionale (6), dello statuto tipico dei diritti fondamentali, sotto il profilo sia della efficacia sia del valore giuridico, imporrebbe alla Corte (7) di sindacare l’attività legislativa ove, nel determinare il quomodo ed il quando della garanzia dei diritti sociali il legislatore, non abbia usato la dovuta ragionevolezza nel ponderare l’attuazione dei diritti stessi all’interno del bilanciamento con gli altri interessi primari e con le esigenze di bilancio (8). </p>
<p>La risultante giuridica di tale impostazione è consistita in una lettura &#8220;additiva&#8221; di leggi riguardanti gli aspetti fondanti dello Stato sociale (la salute, il lavoro, la previdenza) mediante acquisizione di nuove fattispecie rispetto a quelle originariamente previste dal legislatore: l’intervento della Corte, in sostanza, ha comportato l’acquisto da parte di determinate categorie di soggetti di diritti a contenuto patrimoniale o di prestazioni di servizio per l’innanzi illegittimamente esclusi o limitati, con connesso obbligo a carico dello Stato di nuova o maggiore spesa. </p>
<p>Senonchè, il potere integrativo della Corte crea inevitabilmente un problema di raccordo con il vincolo posto dall’art 81 Cost. u.c., relativo alla necessità di fornire con formale indicazione la copertura finanziaria di nuove spese: al proposito, si è fatto rilevare (9) il paradosso che la Corte, la quale applica l’art. 81 ai prodotti normativi del legislatore, non lo applica poi alle norme che essa stessa produce o, rectius, crea norme per loro natura esenti da qualunque vincolo. </p>
<p>Si tratta, da questo punto di vista, di una problematica ancora aperta con possibili soluzioni (anche concorrenti) prospettate (10); certo è, da un lato, che la Corte &#8220;prova disagio&#8221; (11) ogni qualvolta avverte che le sue decisioni verrebbero a gravare sulla finanza pubblica, senza la copertura richiesta dall’ultimo comma dell’art. 81 Cost.; dall’altro, che tale disagio ha portato ad un uso particolarmente accorto delle sentenze additive di prestazione. A contrario, nessun limite e nessun problema si pone in ordine a sentenze di semplice caducazione diretta di norme, anche se ne possa derivare di riflesso un intervento sulla spesa pubblica. </p>
<p>Per ciò che rileva in argomento, in particolare, l’incidenza sul bilancio sarebbe la conseguenza della reviviscenza di una meccanismo giuridico conseguente alla dichiarazione di illegittimità dell’art. 22 L. 724/94 da parte di una sentenza di accoglimento-annullamento semplice; come autorevolmente è stato ribadito (12), qualora a seguito di una pronuncia ripristinatoria della legittimità costituzionale, il legislatore avvertisse una mancanza di copertura finanziaria, ben potrebbe &#8211; anzi dovrebbe – provvedere ad una opportuna riforma del settore considerato; mentre non è concepibile nel nostro sistema che possano rimanere in vita norme affette da vizi di incostituzionalità.</p>
<p>Un rapido cenno occorre fare, per completezza, ai crediti di natura previdenziale; anche per essi le ragioni che hanno portato al divieto di cumulo sono legate alla esigenza di salvaguardia dell’equilibrio del bilancio pubblico; senonché, il settore della previdenza pubblica registra ormai la presenza di diversi enti che gestiscono la previdenza obbligatoria con la forma giuridica di soggetti privati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509: la Corte si troverebbe, pertanto, nella condizione di poter ribadire de plano le argomentazioni addotte per la incostituzionalità della estensione del divieto di cumulo ai crediti di lavoro privati: post hoc, ergo propter hoc.</p>
<p>Passando al secondo fronte aperto dalla sentenza della Corte, occorre chiedersi se la recuperata operatività dell’art. 429, comma 3, produca effetti condizionanti sulle modalità per il calcolo di rivalutazione ed interessi; è opportuno ricordare, al proposito, che il divieto di cumulo non opera per tutti i crediti retributivi maturati prima del 31 dicembre 1994, anche se pagati in epoca successiva a tale data. </p>
<p>Ebbene, chiamate a pronunciarsi sul contrasto di pronunce riguardante le modalità di computo degli interessi relativamente ad un contenzioso riguardante crediti di lavoro privati, le Sezioni unite (13) hanno scelto, esplicitamente, l’opzione più contigua ai precetti affermati dalla Corte Costituzionale. Per riepilogo, è opportuno ricordare che l’evoluzione giurisprudenziale aveva portato alla formazione di tre diversi orientamenti in materia di calcolo di interessi ex art. 429.</p>
<p>Secondo le pronunce più risalenti (14), l’art. 429 impone una tecnica liquidatoria affine a quella corrente per le obbligazioni di valore in quanto la maggiore somma dovuta per effetto della svalutazione monetaria non rappresenta il &#8220;maggior danno&#8221; previsto dal secondo comma dell’art. 1224 cc. in ordine alle sole prestazioni originariamente pecuniarie, ma la commisurazione della prestazione pecuniaria ai nuovi valori della moneta: se il maggior danno non rappresenta un elemento accessorio, esterno rispetto alla struttura del credito ma elemento di connotazione dello stesso, la tecnica liquidatoria sarà mutuabile dall’area dell’illecito aquiliano con conseguente applicazione degli interessi sull’importo del capitale già rivalutato.</p>
<p>Secondo un orientamento intermedio (15), gli interessi dovrebbero computarsi con riferimento non già all’importo della somma definitivamente rivalutata, bensì alle frazioni di capitale, via via rivalutate in base agli indici di svalutazione, sino al saldo effettivo. </p>
<p>Si tratta di una impostazione che attenua il vantaggio per il creditore, in quanto la base di calcolo non è quella massima bensì quella gradualmente incrementata in ragione del fatto che gli effetti della svalutazione si verificano progressivamente. Resta comunque l’impostazione di fondo della natura essenzialmente di valore del credito che permette di calcolare gli interessi su un credito superiore a quello originario e che s’incrementa per effetto della svalutazione monetaria.</p>
<p>Secondo l’ultimo orientamento, definito del &#8220;cumulo disgiuntivo&#8221;, (16) che ha ricevuto larghi consensi da parte della dottrina, interessi e rivalutazione andrebbero calcolati separatamente sulla sorte capitale pura e poi sommati tra di loro. </p>
<p>Il fondamento teorico di tale impostazione riposa nella riconduzione della disciplina dei crediti di lavoro all’interno della disciplina generale di cui all’art. 1224; pertanto, se nei debiti di valore rivalutazione ed interessi hanno funzioni distintive cumulabili (la rivalutazione è &#8220;parte&#8221; del credito e attualizza il valore economico, l’interesse è un elemento accessorio con funzione riparatoria del mancato vantaggio della liquidità), nei debiti di valuta rivalutazione ed interessi sono entrambi elementi accessori del credito ed assolvono alla medesima funzione di ovviare agli effetti del ritardato pagamento del credito. </p>
<p>In conclusione, il principio nominalistico sancito dall’art. 1277 comporterebbe l’assegnazione a rivalutazione ed interessi della esclusiva funzione risarcitoria al fine di mantenere il costante equilibrio delle prestazioni corrispettive, senza che il creditore riceva dall’inadempimento alcun vantaggio ulteriore che rappresenterebbe una deviazione rispetto a tale principio.</p>
<p>Le Sezioni unite (17), nel dirimere il contrasto di pronunce, hanno optato per la soluzione intermedia, alla cui stregua gli interessi dovrebbero computarsi con riferimento alle frazioni di capitale rivalutate in base agli indici di svalutazione fino al saldo effettivo.</p>
<p>Al proposito, la suprema Corte, richiamando la sentenza della Corte costituzionale, ha rivendicato all’art. 429 cit. la funzione compulsiva, di pena privata, nei confronti del datore di lavoro inadempiente, in aggiunta a quella più generale risarcitoria : occorre dissuadere il datore di lavoro dalla mora debendi e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita che dipenderà dal risarcimento del danno da mora. </p>
<p>La operatività di tale funzione sarebbe frustrata se non si assegnasse alla rivalutazione il compito di corredare dall’interno il credito rendendo attuale il valore economico delle retribuzioni. Il credito di lavoro privato, pertanto, acquisisce nuovamente la natura di credito di valore e la disciplina dell’art. 429 c.p.c. si distacca da quella comune per assicurare oltre al costante equilibrio del sinallagma contrattuale una retribuzione sufficiente all’esistenza libera e dignitosa propria e della propria famiglia (art. 36 Cost.).</p>
<p>L’interrogativo finale doppia quello già posto con riguardo alle possibili conseguenze della declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale : occorrerà chiedersi se di fronte ad una rivendicazione per ritardati pagamenti di emolumenti derivanti da rapporto di pubblico impiego e relativi a crediti sorti prima del 1995, continuerà a trovare applicazione l’attuale l’orientamento meno favorevole al lavoratore con applicazione del cumulo disgiunto, in ragione della perdurante vigenza dell’art. 22, comma 36, L.724/94, censurato limitatamente alla disciplina dei crediti privati, ovvero ragioni di eguaglianza e ragionevolezza porteranno ad evitare una tutela differenziata tra famiglie di dipendenti pubblici rispetto a quelle di privati impiegati. </p>
<p>Al proposito, l’analisi dei primi commenti alla sentenza (18) registra la comune condivisione che i crediti di lavoro debbano soggiacere alle stesse ragioni di tutela, siano essi di natura privata o pubblica, attesa la necessità che le posizioni giuridiche soggettive dei lavoratori rispondano alle medesime logiche e siano assistite da eguali garanzie. </p>
<p>Tuttavia, l’iter argomentativo seguito dalla Consulta non sembra ripetibile in toto in sede di futura disamina del cumulo applicabile ai crediti lavoro pubblici: ci si riferisce, in particolare, alla funzione compulsiva, di dissuasione del datore di lavoro dalla mora debendi e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi, che ha portato la Corte ad esaltare l’aspetto sanzionatorio, di pena privata, insito nell’art. 429: francamente, non sembra possibile ipotizzare che il datore di lavoro pubblico possa essere animato, nel ritardato pagamento, da intenti lucrativi sanzionabili. Occorrerà, allora, riportare, come è stato auspicato (19) la funzione compulsiva al suo ruolo originario di effetto indiretto della disposizione di cui all’art. 429, la cui funzione caratterizzante rimane, invece, la garanzia del valore economico dei crediti destinati ad esigenze primarie del lavoratore.</p>
<p>Una riflessione finale appare opportuna in conclusione: la tutela differenziata dei crediti di lavoro avviene attraverso un meccanismo di esclusiva origine giurisprudenziale, qual è la individuazione di crediti di &#8220;valore&#8221;, del tutto estraneo agli ordinamenti di civil law, informati al principio nominalistico delle obbligazioni pecuniarie (20): è possibile ritenere, allora, che il prossimo capitolo della tormentata vicenda della tutela dei crediti di lavoro, sia aperto dalle sollecitazioni del legislatore comunitario dirette ad ottenere il giusto contemperamento tra esigenze di tutela dei crediti con quelle di armonizzazione dei ordinamenti positivi (21) </p>
<p>E’ auspicabile, sin d’adesso, comunque, che nell’attività di adeguamento delle norme al &#8220;diritto vivente&#8221; il giurista consideri questo secondo una prospettiva più ampia che permetta di cogliere la fondamentale essenza di contiguità dell’ordinamento positivo con i principi del &#8220;mondo nuovo&#8221;.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>NOTE:</p>
<p>1. Il riferimento è a Corte cost. 2 novembre 2000, n. 459, in questa Rivista Internet, <a href="/ga/id/2000/11/694/g">pag. http://www.giustamm.it/corte/ccost_2000-459.htm</a> e a Cassazione SS.uu., 17 luglio 2001, n. 9653, ivi, <a href="/ga/id/2001/9/1544/g">pag. http://www.giustamm.it/private/ago/ccassuciv_2001-07-17.htm</a><br />
2. Cass. 26 gennaio 1995, n. 907; Cass, 19 maggio 1995, n. 5525; Cass. 24 luglio 1999, n. 8063.<br />
3. In tal senso, Di Majo, in Corriere Giuridico n. 5/2001.<br />
4. Art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533.<br />
5. Preziosa la lettura di Colapietro, Garanzia e promozione dei diritti sociali nella più recente giurisprudenza costituzionale,in Giurisprudenza italiana, 1995, parte IV<br />
6. F.Modugno, I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995; A.Baldassare, voce “Diritti sociali”, in Enciclopedia giuridica Treccani, X1, Roma, 1988.<br />
7. Corte cost., n. 445/90.<br />
8. Così, Baldassare, op. cit.<br />
9. Così M. Nigro, Le giurisdizioni sui pubblici poteri fra sistema normativo e spinte fattuali, in Dir. proc. amm., 1984, 455. Paradosso per paradosso, opporre che la Corte deve a sua volta rispettare l’art. 81 e non può pertanto provocare maggiori spese o minori entrate comporterebbe l’insindacabilità delle leggi tributarie implicanti nuove o più gravose imposte, quand’anche esse apparissero manifestamente lesive del principio di capacità contributiva.<br />
10. Si rimanda a Colapietro, op. cit.<br />
11. Cfr. L. Paladin, Conferenza stampa sulla giustizia Costituzionale nel 1985, Roma, 1986, 14<br />
12. Cfr. F. Saia, Conferenza stampa sulla giustizia costituzionale nel 1988, Roma, 1989<br />
13. SS.uu., 17 luglio 2001, n. 9653<br />
14. Ex multis, Cass. 5 novembre 1987, n. 8115<br />
15. Ex multis, Cass. 17 marzo 1999, n. 2434 ; si veda, per l’illecito aquiliano, Cass. SS.uu. 17 febbraio 1995, n. 1712.<br />
16. Ex multis, Cass. 24 luglio 1999, n. 8063; per i crediti di lavoro derivanti da rapporto di pubblico impiego, si veda Consiglio di Stato, A.p.. 15 giugno 1998, n.3<br />
17. SS.uu. 9653/2001<br />
18. Napoletano, in Guida al diritto n.19 del 19 maggio 2001; Vidiri, in Giustizia civile 2001, pagg. 1551 e ss.; Passalacqua, in Giustizia civile, 2001, pagg 26 e ss.; Pardolesi, in Foro italiano, 2001, pag. 36 e ss.<br />
19. Vidiri, op. cit.<br />
20. L’art. 1224 cc. è tributario del par. 288 del BGB.<br />
21. Di Majo, in op.cit., a riscontro della tendenza che il legislatore comunitario intenda muoversi esclusivamente sul terreno degli interessi di mora cita la Direttiva del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi nelle transazioni commerciali: l’art. 3 pone a carico del debitore moroso un pesante onere di interessi legali (pari al tasso d’interesse applicato dalla BCE maggiorato di sette punti percentuali).</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.214</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-5-6-2020-n-214/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.214</a></p>
<p>Umberto Realfonzo, Presidente, Giovanni Giardino, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS- del 2012, proposto da  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto De Giuseppe, Matteo Sanapo contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L&#8217;Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;  Militare: la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-5-6-2020-n-214/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-5-6-2020-n-214/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.214</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Umberto Realfonzo, Presidente, Giovanni Giardino, Referendario, Estensore PARTI:  -OMISSIS- del 2012, proposto da  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto De Giuseppe, Matteo Sanapo  contro  Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L&#8217;Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; </span></p>
<hr />
<p>Militare: la natura e i presupposti dell&#8217; indennità  di trasferimento ex art. 1, comma 1, L. n. 86/2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Militare &#8211; indennità  di trasferimento ex art. 1, comma 1, L. n. 86/2001- natura e presupposti.</p>
<p> 2. Militare &#8211; trasferimento d&#8217;autorità  &#8211; determinazione autoritativa dell&#8217;Amministrazione militare &#8211; è tale. <br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. <em>La finalità  dell&#8217;indennità  di trasferimento è quella di attenuare i disagi di un militare che per esigenze dell&#8217;amministrazione deve spostarsi in una sede non limitrofa a quella ove presta servizio. I presupposti per il riconoscimento dell&#8217;indennità  di trasferimento di cui all&#8217;art. 1, comma 1, L. n. 86/2001 sono esclusivamente costituiti dall&#8217;esistenza di un provvedimento di trasferimento d&#8217;ufficio, dalla distanza fra la vecchia e la nuova sede di oltre 10 chilometri e dall&#8217;ubicazione della nuova sede in un Comune diverso .</em><br /> <br /> <br /> <br /> 2. <em>Nel concetto di &quot;trasferimento d&#8217;autorità &quot;, vi rientra non solo i trasferimenti d&#8217;ufficio per esigenze di servizio, relativamente ai quali lo spostamento di sede implica una valutazione discrezionale dell&#8217;Amministrazione disponente, ma tutte le ipotesi in cui il trasferimento del militare prescinda dalla sua volontà  ed appaia il risultato di una determinazione autoritativa dell&#8217;Amministrazione militare .</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 05/06/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00214/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00741/2012 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2012, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto De Giuseppe, Matteo Sanapo, con domicilio eletto presso lo studio Elena Cipolloni in L&#8217;Aquila, viale Francesco Crispi, 35; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L&#8217;Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile &#8211; Comando provinciale di -OMISSIS- prot n. -OMISSIS- del -OMISSIS-con cui la p.a. ha rigettato l&#8217;istanza del ricorrente volta al riconoscimento dell&#8217;indennità  di trasferimento ex art.1, l. n. 86/&#8217;01; nonchè di ogni altro atto a questo presupposto o consequenziale</p>
<p style="text-align: justify;">o comunque connesso, in quanto lesivo (ancorchè ignoto, donde la riserva di motivi aggiunti), ivi inclusa la nota del Comando provinciale di -OMISSIS- prot.-OMISSIS-del -OMISSIS-; nonchè, altresì¬, </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;accertamento e la declaratoria </p>
<p style="text-align: justify;">della fondatezza e, dunque, della piena assentibilità  della richiesta indennitaria presentata dal sig. -OMISSIS-, nonchè del diritto del ricorrente a ottenere il pagamento dell&#8217;indennità  di trasferimento per il periodo decorrente dal -OMISSIS- atteso lo svolgimento delle mansioni d&#8217;istituto presso il Comando di -OMISSIS- e</p>
<p style="text-align: justify;">per la condanna </p>
<p style="text-align: justify;">della p.a. alla corresponsione in favore del sig. -OMISSIS- dell&#8217;indennità  di trasferimento ex art. 1, 1. n. 86/&#8217;01, oltre agli interessi legali fino alla data del soddisfo.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Udito il Relatore il dott. Giovanni Giardino;</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 84 del D.L. n. 18/2020 l&#8217;udienza pubblica del 3 giugno 2020 si è tenuta con modalità  di collegamento da remoto via Teams, sulla piattaforma corrispondente alla sede dell&#8217;ufficio giudiziario;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.§- Con ricorso ritualmente notificato il 13 novembre 2012 e depositato in data 7 dicembre 2012 -OMISSIS-, giÃ  Vigile del fuoco CSE in servizio presso il Comando provinciale dei VV.F. di -OMISSIS-, ed il CO.NA.PO. Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco, impugnavano il provvedimento del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile &#8211; Comando provinciale di -OMISSIS- prot.n. -OMISSIS- del -OMISSIS-con cui veniva rigettata l&#8217;istanza del ricorrente -OMISSIS-volta al riconoscimento dell&#8217;indennità  di trasferimento ex art. 1 della L. n. 86/2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Chiedevano, inoltre, l&#8217;accertamento e la declaratoria del diritto del militare all&#8217;indennità  di trasferimento per il periodo decorrente dal -OMISSIS- con condanna dell&#8217;amministrazione alla corresponsione di detta indennità  oltre agli interessi legali fino alla data del soddisfo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente -OMISSIS-premetteva che con ordine del giorno n. 345 del 9.5.2012 del Comando provinciale dei VV.F. veniva trasferito d&#8217;autorità  a far data dal -OMISSIS-, dal Distaccamento di Roseto degli Abruzzi, dove sino a quella data prestava servizio, alla sede centrale di -OMISSIS-. In conseguenza di detto trasferimento, con istanza del 23.5.2012, il medesimo richiedeva la corresponsione dell&#8217;indennità  di trasferimento per il periodo di spettanza ai sensi della citata normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">La resistente amministrazione, con il gravato provvedimento, respingeva la richiesta non riscontrando nella vicenda di cui innanzi alcun trasferimento e qualificando lo spostamento come mera mobilità  interna.</p>
<p style="text-align: justify;">2.§- Il ricorso è affidato a tre ordini di censure. </p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo si deduce violazione dell&#8217;art. 10-bis della legge 7.8.1990, n. 241, del principio del giusto procedimento e del principio di partecipazione al procedimento amministrativo, dell&#8217;art. 97 Cost., nonchè eccesso di potere per carenza di istruttoria. In buona sostanza il gravato provvedimento sarebbe affetto da illegittimità  nella misura in cui non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento della domanda, con ciò impedendo al ricorrente la possibilità  di interloquire preventivamente con l&#8217;Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1, della L. n. 86/2001, nonchè eccesso di potere per erroneità  dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità  e ingiustizia manifesta, perplessità  e contraddittorietà  dell&#8217;azione amministrativa. </p>
<p style="text-align: justify;">Secondo le deduzioni di parte ricorrente la legge n. 86/&#8217;01 non esclude il riconoscimento dell&#8217;indennità  in esame allorquando il trasferimento sia dipeso da una procedura di mobilità  e, comunque, indipendentemente dalle ragioni che hanno comportato lo spostamento presso altra sede di servizio, il trasferimento d&#8217;autorità  determina sempre il riconoscimento dell&#8217;indennità  ristorativa prescritta dal legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il terzo ed ultimo ordine di censure si lamenta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1, l. n. 86/&#8217;01, nonchè eccesso di potere sotto svariati profili ed incompetenza, atteso che il potere di riconoscere l&#8217;indennità  di cui al sopra riportato art. 1, 1. n. 86/2001 sarebbe di competenza della Direzione centrale del Dipartimento dei Vigili del fuoco e non del Comandante provinciale di -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 10.12.2012 si costituiva in giudizio il Ministero dell&#8217;Interno, chiedendo il rigetto del ricorso siccome privo di merito di fondatezza. </p>
<p style="text-align: justify;">In data 4 gennaio 2013 l&#8217;Avvocatura distrettuale depositava relazione difensiva del Ministero resistente con cui si ribadiva la legittimità  del gravato provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">In prossimità  dell&#8217;udienza di discussione le parti presentavano memorie ai sensi dell&#8217;art. 73 CPA insistendo per l&#8217;accoglimento delle rispettive conclusioni. In memoria, peraltro, la resistente eccepiva profili di inammissibilità  e di irricevibilità  del ricorso per avere lo stesso ad oggetto un provvedimento non definitivo e per essere stato proposto oltre il termine decadenziale di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 3 giugno 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">2.1.§- In rito, va vagliata l&#8217;eccezione di tardività  del ricorso, al fine di verificare la sussistenza del presupposto processuale della ricevibilità .</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione non è meritevole di positivo apprezzamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il gravato provvedimento è del -OMISSIS-ed atteso che, all&#8217;epoca dei fatti, non era ancora intervenuto l&#8217;art. 16, d.l. 12.9.2014 n. 132 (convertito con l. 10.11.2014, n. 162) che ha modificato l&#8217;art. 1, l. 7.10.1969, n. 742, riducendo il periodo di &#8220;sospensione feriale&#8221;, il termine per l&#8217;impugnazione decorreva dal 16 settembre 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto detto, il ricorso si rivela tempestivo con conseguente rigetto dell&#8217;eccezione di tardività .</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.§- Sempre in via preliminare occorre delibare l&#8217;eccezione di inammissibilità  sollevata da parte resistente sul presupposto del carattere non definito del gravato provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche tale eccezione è priva di pregio giuridico.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;impugnato provvedimento si caratterizza invero per la sua spiccata portata lesiva nella misura in cui afferma che al ricorrente non spetta alcuna indennità . </p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo il ricorso è comunque ammissibile anche solo se si consideri che lo stesso è volto ad ottenere non solo la caducazione del provvedimento gravato ma, altresì¬, l&#8217;accertamento del diritto all&#8217;indennità  di trasferimento che si assume essere spettante sulla base dei presupposti previsti dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">3.§- Ciò chiarito, passando all&#8217;esame del merito, occorre scrutinare primariamente il terzo motivo di ricorso con cui si deduce l&#8217;incompetenza ad adottare il provvedimento di diniego gravato ad opera del comandante provinciale dei vigili del fuoco.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esame del dedotto motivo appare preliminare in ragione dell&#8217;art. 34, comma 2 del CPA.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">In base alla circolare n. 28914 in data 19 dicembre 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile &#8211; Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie, la gestione dell&#8217;indennità  di trasferimento spetta ai funzionari delegati dei Comandi competenti e, nel caso di specie, al Comando provinciale di -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue il rigetto della censura e la piena competenza di detto comando provinciale a pronunciarsi sull&#8217;istanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Proseguendo lo scrutinio delle restanti censure, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di positivo apprezzamento con riguardo all&#8217;assorbente secondo motivo di diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge L. 29/03/2001, n. 86, recante disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, dispone all&#8217;art.1 (indennità  di trasferimento) che (&#038;) al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, (&#038;) trasferiti d&#8217;autorità  ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità  mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la pacifica giurisprudenza del giudice amministrativo, cui questo Collegio non ravvisa ragionevoli motivi per discostarsi, la finalità  dell&#8217;indennità  di trasferimento è quella di attenuare i disagi di un militare che per esigenze dell&#8217;amministrazione deve spostarsi in una sede non limitrofa a quella ove presta servizio (cfr. da ultimo T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 20/01/2020, n. 45).</p>
<p style="text-align: justify;">I presupposti per il riconoscimento dell&#8217;indennità  di trasferimento di cui all&#8217;art. 1, comma 1, L. n. 86/2001 sono esclusivamente costituiti dall&#8217;esistenza di un provvedimento di trasferimento d&#8217;ufficio, dalla distanza fra la vecchia e la nuova sede di oltre 10 chilometri e dall&#8217;ubicazione della nuova sede in un Comune diverso (T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 28/01/2019, n. 40).</p>
<p style="text-align: justify;">Rientrano nel concetto di &quot;trasferimento d&#8217;autorità &quot;, non solo i trasferimenti d&#8217;ufficio per esigenze di servizio, relativamente ai quali lo spostamento di sede implica una valutazione discrezionale dell&#8217;Amministrazione disponente, ma tutte le ipotesi in cui il trasferimento del militare prescinda dalla sua volontà  ed appaia il risultato di una determinazione autoritativa dell&#8217;Amministrazione militare (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 20/04/2018, n. 4400; T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 30/04/2019, n. 188).</p>
<p style="text-align: justify;">Nei termini anzidetti si espresso anche questo Tribunale affermando che &#8220;ai fini della spettanza dell&#8217;indennità  di trasferimento assume un valore decisivo la circostanza che il mutamento di sede origini da una scelta esclusiva dell&#8217;Amministrazione militare [&#038;] obbligando inderogabilmente i militari di stanza a trasferirsi presso la nuova sede, ubicata in un altro luogo, onde prestare il proprio servizio. La sussistenza di un&#8217;esigenza organizzativa dell&#8217;Amministrazione integra la sussistenza del primo indefettibile presupposto individuato dalla legge per l&#8217;insorgenza del diritto di credito alla corresponsione della relativa indennità  di trasferimento&#8221; (Tar Abruzzo, L&#8217;Aquila, n. 108/2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, nella fattispecie per cui è causa è innegabile che, al di lÃ  della qualificazione operata dall&#8217;amministrazione in termini di mobilità  interna piuttosto che di trasferimento -distinzione dalla quale, comunque, non sembrano discendere differenti conseguenze in forza del dato normativo &#8211; ciò che appare rilevante ai fini del riconoscimento della indennità  in parola è che trattasi, sotto il profilo sostanziale, di trasferimento cui consegue il diritto alla indennità , atteso che lo &#8220;spostamento&#8221; che dir si voglia del militare è avvenuto per decisione unilaterale autoritativa dell&#8217;amministrazione volta a soddisfare un esclusivo interesse della medesima e le proprie esigenze organizzative. Difatti, tale decisione è stata assunta all&#8217;esito del giudizio di inidoneità  parziale al ruolo operativo formulato dalla Commissione medica Ospedaliera del Dipartimento militare di medicina legale di Chieti che ha ritenuto il ricorrente, con decorrenza dal -OMISSIS-, permanentemente idoneo parziale nel ruolo operativo in quanto affetto da &#8220;diabete mellito complicato da polineuropatia sensitiva dolorosa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il trasferimento presso la sede di -OMISSIS-, in definitiva, non è avvenuto su richiesta del ricorrente che, anzi, lo ha dovuto subire per ottemperare all&#8217;ordine diramato dal suo datore di lavoro costringendolo a permanere in detta sede sino alla data del pensionamento avvenuto il 7.3.2013.</p>
<p style="text-align: justify;">4.§-Gli argomenti svolti evidenziano la fondatezza del secondo motivo qui esaminato e, per tutte le ragioni sopra esposte, il gravame merita accoglimento. Resta assorbito il primo motivo di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto:</p>
<p style="text-align: justify;">1) annulla il provvedimento gravato nei sensi di cui in motivazione;</p>
<p style="text-align: justify;">2) accerta il diritto del ricorrente -OMISSIS- all&#8217;indennità  di trasferimento per il periodo decorrente dal -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">3) condanna l&#8217;amministrazione alla corresponsione in favore del ricorrente -OMISSIS- della predetta indennità  oltre agli interessi legali fino alla data del soddisfo;</p>
<p style="text-align: justify;">4) condanna la resistente alle spese ed agli onorari del giudizio, che liquida in complessivi euro 1500,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Umberto Realfonzo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Giardino, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-5-6-2020-n-214/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2017 n.1256</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-10-2017-n-1256/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-10-2017-n-1256/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-10-2017-n-1256/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2017 n.1256</a></p>
<p>Pres. Est. Pozzi Sull’ inapplicabilità dei benefici combattentistici ex L 1746/1962 ai militari in missione di pace Onu. Assegno ed indennità – Militari –&#160;Benefici combattentistici ex L 1746/1962&#160;– Militari in missioni di pace Onu – Non spettanza. &#160;&#160;&#160; &#160; &#160; Deve essere esclusa l&#8217;applicabilità, ai militari operanti in zone d&#8217;intervento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-10-2017-n-1256/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2017 n.1256</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-10-2017-n-1256/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2017 n.1256</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. Pozzi</span></p>
<hr />
<p>Sull’ inapplicabilità dei benefici combattentistici ex L 1746/1962 ai militari in missione di pace Onu.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Assegno ed indennità – Militari –&nbsp;Benefici combattentistici ex L 1746/1962&nbsp;– Militari in missioni di pace Onu – Non spettanza. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Deve essere esclusa l&#8217;applicabilità, ai militari operanti in zone d&#8217;intervento per conto dell&#8217;ONU, la supervalutazione degli incrementi stipendiali prevista dalla L. n. 390 del 1950 (implicitamente richiamata dall’articolo unico della L. n. 1746/1962: “Al personale militare, che per conto dell&#8217;O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d&#8217;intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. “). Infatti tale norma era stata emanata nell’immediato periodo postbellico e deve intendersi riferita ai soli militari impegnati nelle campagne di guerra del periodo bellico 1940 &#8211; 1945, senza possibilità di estensione ad eventuali campagne successive</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 19/10/2017<br />
N. 01256/2017 REG.PROV.COLL.<br />
N. 00840/2014 REG.RIC.<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 840 del 2014, proposto da:&nbsp;<br />
Marco Alviani, Pietro Ciocconi, Luigi Marongin, Filippo Monesi, Stefano Romito, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Sonia Marzano, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;&nbsp;<br />
contro<br />
Ministero della Difesa &#8211; Aeronautica Militare in persona del Ministro Pro Tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;&nbsp;<br />
per l&#8217;annullamento:<br />
1) provvedimento prot.n. M_DGMIL2 VDGV IV 8 4 0026640 del 31.1.14, notificato in data 27.2.14, con il quale il Ministero della Difesa Direzione generale per il Personale Militare, ha comunicato al Cap. Alviani Marco il rigetto della propria istanza volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici combattentistici ex lege 1746/62;<br />
2) provvedimento prot.n. M_DGMIL2 VDGV IV 8 4 0026668 del 31.1.14, notificato in data 27.2.14, con il quale il Ministero della Difesa Direzione generale per il Personale Militare, ha comunicato al Cap. Ciocconi Pietro il rigetto della propria istanza volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici combattentistici ex lege 1746/62;<br />
3) provvedimento prot.n. M_DGMIL2 VDGV IV 8 4 0025813 del 31.1.14, notificato in data 27.2.14, con il quale il Ministero della Difesa Direzione generale per il Personale Militare, ha comunicato al Cap. Marongin Luigi il rigetto della propria istanza volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici combattentistici ex lege 1746/62;<br />
4) provvedimento prot.n. M_DGMIL2 VDGV IV 8 4 0025805 del 31.1.14, notificato in data 27.2.14, con il quale il Ministero della Difesa Direzione generale per il Personale Militare, ha comunicato al Cap. Monesi Filippo il rigetto della propria istanza volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici combattentistici ex lege 1746/62;<br />
5) provvedimento prot.n. M_DGMIL2 VDGV IV 8 4 0025796 del 31.1.14, notificato in data 27.2.14, con il quale il Ministero della Difesa Direzione generale per il Personale Militare, ha comunicato al Cap. Romito Stefano il rigetto della propria istanza volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici combattentistici ex lege 1746/62;<br />
nonchè di tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o connessi, con l&#8217;atto impugnato, chiedendone l&#8217;annullamento ed il conseguente riconoscimento del diritto ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive maturate in conseguenza del servizio svolto per conto dell&#8217;Onu, così come previsto dalla legge n.1476 del 1962, nonchè tutti gli altri benefici c.d. &#8220;combattentistici&#8221; previsti dalla detta legge, con ricostruzione della posizione economica individuale sulla base del domandato riconoscimento, con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della nascita del diritto sino al soddisfo;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa &#8211; Aeronautica Militare in Persona del Ministro Pro Tempore;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il Presidente Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>
FATTO<br />
Gli odierni ricorrenti, militari dell’Aeronautica Militare di stanza presso la 46^ Brigata Aerea di Pisa, avendo, per conto dell’ONU, prestato servizio in zone individuate, con apposita disposizione dello Stato Maggiore della Difesa, come utili ai fini dell’applicazione della Legge n. 1476/62, hanno presentato istanza per ottenere il riconoscimento dei c.d. “benefici combattentistici” previsti dalla citata legge.<br />
Il Ministero della Difesa ha però’ rigettato le varie istanze affermando che la legge n. 1476/62 non può trovare accoglimento nei loro confronti atteso che il riconoscimento dei benefici combattentistici trova applicazione, dal 1° gennaio del 1987, solo nei confronti del personale militare dirigente.<br />
Avverso il suddetto diniego si fanno valere i seguenti motivi:<br />
1) Violazione della Legge n. 1746/62.<br />
La Legge n. 1742/62 ha esteso i c.d. benefici combattentistici in favore di tutti i militari, e non solo del personale militare dirigenziale (Colonnello / Generale) e non escludendo i c.d. contrattualizzati (sottufficiali ed ufficiali sino al grado di Tenente Colonnello).<br />
Il Ministero della Difesa, invece, con gli impugnati dinieghi, ha rigettato le istanze dei ricorrenti volte ad ottenere il riconoscimento dei benefici di cui alla Legge n. 1746/62 asserendo che i detti benefici spettano esclusivamente “…..al personale militare dirigente e a quello destinatario del trattamento economico a quest’ultimo correlato….”.<br />
A detta del Ministero, i benefici combattentistici non spetterebbero al personale militare non dirigente per effetto della Legge n. 468/87, che ha mutato la progressione stipendiale, correlata all’anzianità, da “classi e scatti” a “retribuzione individuale di anzianità”, ed abolendo, per tale personale militare, il vecchio sistema introdotto con la Legge n. 312/80.<br />
Tuttavia, come pure rilevato dalla Corte dei Conti Regione Puglia con sentenza n. 456/15, il meccanismo della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), che nel pubblico impiego ha sostituito la progressione retributiva per classi e scatti, non preclude oggettivamente la possibilità di riconoscimento dei benefici di cui all’art. unico, legge 11.12.1962 n. 1746, come pure affermato dal T.A.R. Lecce con sentenza n. 815/11, nonché dal Consiglio di Stato, parere n. 742/92.<br />
In ogni caso, il meccanismo della R.I.A. è stato congelato dal D.Lgs. n.193/03 che, a partire dal 1° gennaio 2005, ha introdotto il sistema dei parametri.<br />
A sostegno della propria tesi i ricorrenti richiamano anche: Corte dei Conti Puglia n. 456/14, Corte dei Conti Sardegna n. 352/2015; Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia sentenze nn. 2 e 3/2016; TAR per la Lombardia su ricorso n. 1221/13).<br />
In contrario non potrebbe valere la sentenza n. 240/16, atteso che con la suddetta pronuncia la Corte Costituzionale si è limitata a rigettare l’eccezione di incostituzionalità della norma e non a dare una interpretazione della norma stessa; invero, le sentenze interpretative della Corte Costituzionale sono formalmente riconoscibili per la formula che recano nel dispositivo, in cui si legge che la questione di costituzionalità è infondata “nei sensi di cui in motivazione”, formula assolutamente non presente nella sentenza n. 240/16 nel cui dispositivo si legge semplicemente: 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1746……; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge n. 1746 del 1962 sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost.,….<br />
In conclusione i ricorrenti insistono nell’accoglimento del ricorso con riconoscimento del diritto ai benefici combattentistici di cui alla legge 1476/62.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione per contestare con memoria la fondatezza del ricorso, dopo avere eccepito la prescrizione parziale delle pretese patrimoniali con esso avanzate.<br />
Alla pubblica udienza del 12 luglio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1 – Il ricorso, teso a far valere i c.d. benefici combattentistici ex L. n. 1746/1962, è infondato. La giurisprudenza del Consiglio di Stato si si è da tempo attestata su un’applicazione rigorosa che vale ad escludere l&#8217;applicabilità, ai militari operanti in zone d&#8217;intervento per conto dell&#8217;ONU, della supervalutazione prevista dalla L. n. 390 del 1950 (implicitamente richiamata dall’articolo unico della L. n. 1746/1962: “Al personale militare, che per conto dell&#8217;O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d&#8217;intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. “).<br />
La norma emanata nell’immediato periodo postbellico, infatti, deve intendersi riferita ai soli militari impegnati nelle campagne di guerra del periodo bellico 1940 &#8211; 1945, senza possibilità di estensione ad eventuali campagne successive. Se così è, l&#8217;art. unico delle L. n. 1746 del 1962 deve intendersi come originariamente riferito agli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 9 e 7 del R.D. n. 1427 del 1922, i quali potevano logicamente trovare applicazione solo in presenza di una struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti, e pertanto non sono più applicabili a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell&#8217;estensione anche al personale militare non dirigenziale dell&#8217;istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica per classi e scatti, ai sensi dell&#8217; art. 1 co. 3 del D.L. n. 379 del 1987, convertito con modificazioni dalla L. n. 478 del 1987 (in questi termini, Cons. Stato, sez. IV, 21 ottobre 2014, 5172; id., 8 maggio 2013, n. 2480; id., 25 maggio 2012, n. 3084; id., 19 ottobre 2007, n. 5475).<br />
2 &#8211; Tale interpretazione rigorosa e restrittiva della L. n. 1746 del 1962 , confluita in diritto vivente, ha superato anche il vaglio della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza 11 novembre 2016, n. 240, ha respinto la questione di legittimità sottopostale in relazione all&#8217;art. 3 Cost..<br />
I principali punti della motivazione della pronuncia possono essere così sintetizzarsi:<br />
&#8211; la L. n. 1746 del 1962 trova occasione in un episodio drammatico (l&#8217;eccidio di militari italiani a Kindu, nell&#8217;ex Congo belga, avvenuto nel novembre del 1961) ed ha (aveva) lo scopo di fronteggiare una situazione nuova e all&#8217;epoca non disciplinata (la p<br />
&#8211; è di molti anni successiva la nascita di una legislazione specificamente dedicata alle &#8220;missioni di pace&#8221; condotte sotto l&#8217;egida delle Nazioni Unite, di regola dettata per singole missioni o per gruppi di missioni via via finanziate o rifinanziate con a<br />
&#8211; tale disciplina specifica contiene tra l&#8217;altro previsioni dettagliate in materia di trattamento economico e previdenziale, di indennità di missione e di coperture assicurative specifiche in favore del personale militare coinvolto (sono riconosciuti: il<br />
&#8211; per effetto del mutato contesto internazionale e dell&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento militare, non è più possibile arrestarsi alla generale equiparazione posta dalla legge del 1962 tra i militari impegnati in missioni per conto dell&#8217;ONU ed i &#8220;combattenti&#8221;<br />
&#8211; il legislatore ha sempre dimostrato di aver avuto presente la distinzione tra campagne di “guerra” e “missioni” ONU, tanto che ha ritenuto di estendere ai partecipanti alle suddette missioni alcune provvidenze riservate alle campagne di guerra, mentre p<br />
&#8211; il concetto di &#8220;combattente&#8221; è riferito dalla legge ai partecipanti a vario titolo al secondo conflitto mondiale, come testimonia il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 , che individua i destinatari di tali benefici (militari, militarizzati, prigio<br />
&#8211; l&#8217; art. 18 del D.P.R. n. 1092 del 1973 si applica a situazioni ben diverse da quelle dell&#8217;impiego di militari nelle missioni ONU;<br />
&#8211; l&#8217;esame della disciplina entrata in vigore successivamente alla L. n. 1746 del 1962 restituisce un quadro particolarmente articolato, stratificatosi nel corso degli ultimi decenni, nei quali buona parte dei benefici sono stati destinati esclusivamente a<br />
&#8211; i termini “guerre” e “missioni di pace” non possono – anche per motivi di ordine costituzionale: art. 87 Cost., per cui è il Presidente della Repubblica a dichiarare lo stato di guerra – essere equiparabili sotto il profilo dei rischi mortali egualmente<br />
&#8211; non sussiste alcuna sperequazione tra la posizione del militare che nell&#8217;ambito di un servizio svolto professionalmente decida volontariamente di partecipare a missioni internazionali &#8211; e che quindi riceva un peculiare trattamento retributivo e stipendi<br />
3 &#8211; Il Collegio, nel condividere l&#8217;interpretazione del giudice d&#8217;appello e quella comunque eminente della Corte Costituzionale (anche se trasfusa in una sentenza interpretativa di rigetto della q.l.c.), non può che rimarcare come la stessa interpretazione sia stata fatta propria, in modo diffuso ed ulteriormente motivato, da tutti i Giudici amministrativi (compreso questo medesimo TAR) e contabili (ovviamente per quanto concerne gli effetti sul regime pensionistico della pretesa supervalutazione dei servizi prestati in missioni di pace: T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 20-09-2017, n. 974 ; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 06-07-2017, n. 226; T.A.R. Toscana Sez. I, 27-06-2017, n. 879; T.A.R. Abruzzo Pescara, 24-04-2017, n. 146; T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 13-04-2017, n. 364; C. Conti Puglia Sez. giurisdiz., 20-07-2017, n. 370; C. Conti Lazio Sez. giurisdiz., 27/03/2017, n. 58; C. Conti Sardegna Sez. giurisdiz., 04/04/2017, n. 53; C. Conti, Sez. 1^ centrale d&#8217;appello, 09/11/2015, n. 552.<br />
Né ad un cambio di indirizzo inducono le considerazioni svolte dai ricorrenti con la memoria integrativa del ricorso originario.<br />
4 &#8211; Ne discende il rigetto di tutte le domande proposte.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto anche dell’ormai noto indirizzo giurisprudenziale come sopra esposto, che ha infatti indotto altri ricorrenti,per analoghi ricorsi trattenuti in decisione alla medesima udienza, a non insistere per la decisione di merito.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese ed onorari di giudizio liquidati a favore dell’Amministrazione resistente in euro quattromila.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente, Estensore<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere<br />
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario</p>
<p>
IL PRESIDENTE, ESTENSORE</p>
<p>Armando Pozzi</p>
<p>
IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2016 n.213</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-9-2016-n-213/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-9-2016-n-213/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2016 n.213</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Criscuolo Sull&#8217;illegittimità costituzionale della Legge-quadro per l&#8217;assistenza, l&#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap Lavoro &#8211; Assistenza &#8211; Art. 33, c. 3, legge 05/02/1992, n. 104 &#8211; Permessi al lavoratore per l&#8217;assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità &#8211; Soggetti beneficiari &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-9-2016-n-213/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2016 n.213</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-9-2016-n-213/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2016 n.213</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Criscuolo</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;illegittimità costituzionale della Legge-quadro per l&#8217;assistenza, l&#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Lavoro &#8211; Assistenza &#8211; Art. 33, c. 3, legge 05/02/1992, n. 104 &#8211; Permessi al lavoratore per l&#8217;assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità &#8211; Soggetti beneficiari &#8211; Mancata previsione del convivente <em>more uxorio</em> tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità &#8211; Q.l.c. sollevata dal Tribunale ordinario di Livorno &#8211; Lamentata violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>È costituzionalmente illegittimo l’art.</em> <em>33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) nella parte in cui non include il convivente – nei sensi di cui in motivazione – tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA N. 213<br />
ANNO 2016</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
&nbsp;<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), promosso dal Tribunale ordinario di Livorno nel procedimento vertente tra B.D. e l’Azienda USL 6 di Livorno ed altro, con ordinanza del 15 settembre 2014, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell’anno 2014.<br />
Visto l’atto di costituzione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nell’udienza pubblica del 5 luglio 2016 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;<br />
uditi l’avvocato Antonietta Coretti per l’INPS e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
<a name="fatto"></a>&nbsp;<br />
<em>Ritenuto in fatto </em><br />
1.– Con ordinanza del 15 settembre 2014, il Tribunale ordinario di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), per violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.<br />
L’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, rubricato «Agevolazioni» prevede, nel testo modificato dal cosiddetto Collegato lavoro, che: «A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente».<br />
Ad avviso del Tribunale rimettente, la norma contrasterebbe con i citati parametri costituzionali «nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità».<br />
1.1.– Il giudizio principale ha ad oggetto il ricorso proposto da B.D., dipendente della Azienda USL 6 di Livorno, nei confronti di quest’ultima per vedersi riconosciuto il diritto ad usufruire dei permessi di assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 a favore del proprio compagno, convivente more uxorio e portatore di handicap gravissimo e irreversibile (morbo di Parkinson) e, al contempo, per contrastare la pretesa della USL di recuperare nei suoi confronti – in tempo e in denaro – le ore di permesso di cui aveva usufruito per l’assistenza già prestata al proprio convivente nel periodo 2003-2010, su autorizzazione della stessa USL, poi revocata dalla Azienda, per l’assenza di legami di parentela, affinità o coniugio con l’assistito.<br />
In particolare – riferisce il Tribunale rimettente – con ricorso depositato in data 23 aprile 2013, la ricorrente chiedeva, in via principale, che si accertasse e si dichiarasse il proprio diritto di usufruire dei permessi di assistenza previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e, conseguentemente, si condannasse la Azienda USL di Livorno a consentire alla medesima di usufruire dei detti permessi a favore del convivente P.F., conformemente alla domanda presentata in data 9 giugno 2011; si accertasse e si dichiarasse l’insussistenza del diritto della USL a recuperare, attraverso importi trattenuti in busta paga e ore di lavoro, il goduto periodo di permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e, per l’effetto, si condannasse l’Azienda ospedaliera: a) a restituire ad essa istante le somme indebitamente trattenute per il recupero delle ore di permesso fruite nel periodo 2003-2010, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla trattenuta al saldo; b) a remunerare le ore di lavoro svolte per il recupero delle ore di permesso godute nel periodo 2003-2010, oltre rivalutazione monetaria e interessi. In via subordinata, la ricorrente chiedeva che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i beneficiari del permesso mensile retribuito, per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost. nonché dell’art. 177 (recte: 117) Cost., in relazione agli artt. 1, 3, 7, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.<br />
L’Azienda USL 6 di Livorno si costituiva nel giudizio a quo chiedendo il rigetto delle domande.<br />
Il rimettente precisa che, con sentenza non definitiva dell’8 gennaio 2014, accoglieva la domanda di accertamento negativo della ricorrente dichiarando l’insussistenza del diritto dell’Azienda ospedaliera di recuperare, attraverso importi trattenuti in busta paga ed ore di lavoro, i già usufruiti periodi di permesso ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e, per l’effetto condannava la USL alla restituzione in favore della ricorrente delle somme indebitamente trattenute nonché al pagamento, in suo favore, di una somma pari alla retribuzione ad essa spettante per le ore di lavoro svolto in esecuzione del piano di recupero predisposto dalla USL, oltre accessori di legge.<br />
Chiamato in causa, su richiesta della USL, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) si costituiva nel giudizio principale, chiedendo il rigetto della domanda della ricorrente.<br />
2.– In punto di rilevanza, il Tribunale ordinario di Livorno osserva che il giudizio principale – avente ad oggetto la domanda di accertamento del diritto della ricorrente, con decorrenza dal giugno 2011, a fruire dei permessi retribuiti di assistenza in favore del disabile grave, convivente more uxorio – non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale.<br />
Il giudice a quo ritiene che, alla luce della normativa vigente, non possa farsi luogo ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata.<br />
Ad avviso del rimettente, il dettato normativo, tanto nella formulazione precedente che in quella successiva alla modifica di cui all’art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 2010, applicabile al giudizio principale, è chiaro nell’escludere il convivente more uxorio dal novero dei fruitori dei permessi retribuiti di assistenza, precludendo l’estensione, in via esegetica, a quest’ultimo dei benefici in questione.<br />
Il Tribunale a quo esclude, peraltro, che sussistano i presupposti per una disapplicazione parziale del censurato art. 33, comma 3, attesa la ritenuta inesistenza nell’ordinamento dell’Unione europea di disposizioni, rilevanti nella fattispecie, che abbiano efficacia diretta (non è, al riguardo, ritenuta pertinente la sentenza della Corte di giustizia, 12 dicembre 2013, in causa C-267/12, Hay contro Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, avente ad oggetto il diritto al congedo matrimoniale di coloro che hanno stipulato un cosiddetto patto civile di solidarietà).<br />
3.– In punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale ordinario di Livorno dubita, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, «nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità».<br />
Il Tribunale a quo ricorda che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 35 del 2009, ha dichiarato manifestamente inammissibile analoga questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Savona.<br />
Il rimettente ritiene che la diversità delle fattispecie e i mutamenti normativi intervenuti medio tempore rendano rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di costituzionalità.<br />
Il giudice a quo osserva che nel giudizio principale costituiscono circostanze incontestate che P.F., non ricoverato presso istituti specializzati o strutture sanitarie, sia un soggetto gravemente handicappato, con necessità di assistenza continua; che la ricorrente e P.F. convivano stabilmente dall’ottobre del 2002; che la ricorrente sia l’unica persona ad assistere il compagno nei continui ricoveri ospedalieri, nella riabilitazione motoria e logopedistica; che il figlio di P.F. viva con la madre, dalla quale il primo è divorziato dal 2002, e abbia con il padre rapporti saltuari non prestandogli assistenza; che gli altri parenti o affini di P.F. vivano lontani e non abbiano mai prestato assistenza allo stesso; che P.F. non abbia, dunque, parenti o affini, entro il terzo grado, idonei a provvedere alla sua assistenza e a garantirgli il diritto alla salute.<br />
Il rimettente sottolinea come, a seguito della citata pronuncia di manifesta inammissibilità della Corte costituzionale, il legislatore, modificando l’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, in forza dell’art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 2010, abbia escluso espressamente la convivenza quale presupposto per la concessione del beneficio, subordinando la fruizione dello stesso alla sola esistenza di un vincolo di matrimonio, parentela, affinità (entro il secondo grado e, in casi particolari, entro il terzo grado) tra il lavoratore dipendente che domanda il permesso retribuito e la persona disabile necessitante di assistenza.<br />
Il giudice a quo rileva che il mutato quadro normativo e il numero crescente di interventi legislativi e giurisprudenziali (da ultimo, Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 gennaio 2014, n. 1277) hanno attribuito sempre maggiore rilevanza alla famiglia di fatto.<br />
Inoltre – osserva il rimettente – la legge n. 104 del 1992, significativamente rubricata «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», nel rafforzare gli strumenti volti a sostenere il disabile e il suo nucleo familiare, ha attribuito alla famiglia un ruolo essenziale nei confronti della persona con handicap grave, garantendo una molteplicità di funzioni (assistenza, affetto e solidarietà) altrimenti difficilmente attuabili nella loro pienezza ed effettività.<br />
Il Tribunale a quo evidenzia come, dal tenore letterale dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992, il concetto di famiglia preso in considerazione dalla norma non sia quello di famiglia nucleare tutelata dall’art. 29 Cost. quanto quello di famiglia estesa nella quale sono ricompresi i parenti e gli affini sino al terzo grado, anche se non conviventi con l’assistito.<br />
La famiglia che viene in rilievo nell’art. 33 – aggiunge il rimettente – è dunque quella intesa come «formazione sociale» ai sensi dell’art. 2 Cost., strumento di attuazione e garanzia dei diritti fondamentali dell’uomo e luogo deputato all’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.<br />
Da questa premessa il giudice a quo desume «una discrasia tra la norma in parola, nella parte in cui non attribuisce alcun diritto di assistenza al convivente more uxorio, e i principi sanciti a più riprese dalla giurisprudenza nazionale (tanto costituzionale che di legittimità) e sovranazionale in punto di tutela della famiglia di fatto retta dalla convivenza more uxorio e dei diritti e doveri connessi all’appartenenza a tale formazione sociale».<br />
Il rimettente richiama, al riguardo, sul piano sovranazionale, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in merito all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 sulla tutela del diritto alla vita familiare, intesa come ricomprensiva non solo delle relazioni basate sul matrimonio ma anche di altri legami familiari di fatto (sentenza 24 giugno 2010, Schalk e Kopf contro Austria).<br />
A questo indirizzo corrisponde – prosegue il giudice a quo – un orientamento giurisprudenziale nazionale, sia costituzionale che di legittimità, che valorizza il riconoscimento ai sensi dell’art. 2 Cost. delle formazioni sociali, nelle quali va ricondotta «ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione» (sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010; sulla convivenza more uxorio, quale formazione sociale, sono richiamate, altresì, la sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988 e la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, n. 1277 del 2014).<br />
Nella nozione di formazione sociale, la giurisprudenza sia costituzionale che di legittimità – ricorda il rimettente – ha ricondotto la stabile convivenza tra due persone, anche dello stesso sesso (sono richiamate la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010 e la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 15 marzo 2012, n. 4184).<br />
In particolare, il rimettente sottolinea come la Corte costituzionale, sin dagli anni ’80, abbia affermato espressamente che l’art. 2 Cost. è riferibile altresì «alle convivenze di fatto, purché caratterizzate da un grado accertato di stabilità» (sentenza n. 237 del 1986).<br />
Anche nella giurisprudenza di legittimità – osserva il giudice a quo – si rinvengono significative pronunce in merito alla rilevanza di formazione sociale della convivenza more uxorio, fonte di diritti e doveri morali e sociali del convivente nei confronti dell’altro (sono richiamate, con riguardo all’affermazione della responsabilità aquiliana nei rapporti interni alla convivenza, Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 10 maggio 2005, n. 9801; nelle lesioni arrecate da terzi, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenze, 21 marzo 2013, n. 7128; 16 settembre 2008, n. 23725; con riguardo alla rilevanza della convivenza del coniuge separato o divorziato ai fini dell’assegno di mantenimento o di quello di divorzio, Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 12 marzo 2012, n. 3923; 11 agosto 2011, n. 17195; 10 agosto 2007, n. 17643; 10 novembre 2006, n. 24056; con riguardo alla tutela possessoria, Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 21 marzo 2013, n. 7214).<br />
Il Tribunale a quo rileva, altresì, come nella stessa legislazione nazionale, ferma la diversità dei rapporti personali e patrimoniali nascenti dalla convivenza di fatto rispetto a quelli originati dal matrimonio, siano emersi segnali nel senso di una sempre maggiore rilevanza della famiglia di fatto.<br />
Avuto riguardo al richiamato quadro legislativo e giurisprudenziale sulla cosiddetta famiglia di fatto, ad avviso del rimettente, l’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nell’escludere dal novero dei possibili beneficiari dei permessi retribuiti il convivente more uxorio, violerebbe l’art. 2 Cost., non consentendo alla persona affetta da handicap grave di beneficiare della piena ed effettiva assistenza nell’ambito di una formazione sociale che la stessa ha contribuito a creare e che è sede di svolgimento della propria personalità.<br />
La norma in oggetto contrasterebbe anche con l’art. 3 Cost. stante la irragionevole disparità di trattamento, in punto di assistenza da prestarsi attraverso i permessi retribuiti, tra il portatore di handicap inserito in una stabile famiglia di fatto e il soggetto in identiche condizioni facente parte di una famiglia fondata sul matrimonio, diversità che non trova ragione – secondo il Tribunale a quo – nella ratio della norma che è quella di garantire, attraverso la previsione delle agevolazioni, la tutela della salute psico-fisica della persona affetta da handicap grave (art. 32 Cost.), nonché la tutela della dignità umana e quindi dei diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 Cost., beni primari non collegabili geneticamente ad un preesistente rapporto di matrimonio ovvero di parentela o affinità.<br />
Il giudice a quo precisa che il dubbio di costituzionalità non riguarda la perfetta equiparabilità della convivenza di fatto al rapporto di coniugio, ma la ragionevolezza, ex art. 3 Cost., della diversità di trattamento per quanto attiene alla particolare disciplina dei diritti di assistenza alle persone con handicap.<br />
Nel caso di specie – ad avviso del rimettente – non rileverebbe, la diversità rispetto al rapporto di coniugio della convivenza more uxorio, fondata sulla affectio quotidiana, liberamente e in ogni istante revocabile, di ciascuna delle parti, in quanto la norma censurata non è finalizzata ad assicurare a colui che assiste una persona con handicap grave un trattamento pensionistico o di natura patrimoniale, bensì, a garantire, attraverso la previsione di agevolazioni, la tutela del soggetto disabile.<br />
Il Tribunale a quo ritiene, quindi, che, in considerazione della riferibilità dell’art. 2 Cost. anche alle convivenze di fatto, purché caratterizzate da un grado accertato di stabilità (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 310 del 1989 e n. 237 del 1986) nonché della riconducibilità dei diritti sottesi alla norma censurata nel novero dei diritti inviolabili dell’uomo presidiati dall’art. 2 Cost., non siano ragionevoli la diversità di trattamento denunciata e il conseguente vuoto di tutela.<br />
4.– Con memoria depositata in data 12 gennaio 2015 si è costituito in giudizio l’INPS chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.<br />
Preliminarmente, l’INPS eccepisce il difetto di legittimazione passiva nel giudizio a quo, stante la pacifica natura pubblica del rapporto di lavoro che lega la ricorrente all’USL di Livorno, con conseguente obbligo di corresponsione dell’indennità ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 esclusivamente a carico dell’amministrazione pubblica di riferimento. Al riguardo, l’Istituto precisa che solo per i lavoratori dipendenti privati l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e poi a quest’ultimo rimborsata dall’ente previdenziale attraverso il sistema del conguaglio con i contributi allo stesso dovuti.<br />
A sostegno della non fondatezza della questione, l’INPS richiama la giurisprudenza costituzionale che ritiene non assimilabili la famiglia di fatto e quella fondata sul matrimonio, l’una caratterizzata dall’affectio quotidiana, liberamente e in ogni caso revocabile, e l’altra dalla stabilità, certezza, reciprocità e corrispettività dei diritti e dei doveri da essa scaturenti, con conseguente ragionevolezza della non automatica parificazione delle due situazioni e dunque della diversità di trattamento fra i rispettivi regimi (sentenza n. 2 del 1998; in materia previdenziale, sentenze n. 86 del 2009 e n. 461 del 2000).<br />
In particolare – osserva l’INPS – la mancata inclusione del convivente more uxorio tra i beneficiari dei permessi retribuiti mensili troverebbe una ragionevole giustificazione nella necessaria correlazione tra l’erogazione dei fondi pubblici e la preesistenza di un rapporto giuridico certo qual è quello della famiglia fondata sul matrimonio.<br />
L’Istituto esclude, altresì, la violazione del «principio della tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana» (sentenza n. 461 del 2000), in quanto, da un lato, l’ostacolo al riconoscimento del permesso retribuito dipende dalla autonoma scelta dei conviventi di non conformarsi allo statuto della famiglia legittima e, dall’altro, tale beneficio di carattere meramente economico risulta di difficile inquadramento tra i diritti inviolabili dell’uomo presidiati dall’art. 2 Cost. Peraltro – precisa l’INPS – il mancato riconoscimento del permesso mensile di assistenza al convivente di fatto non vulnererebbe neanche indirettamente il diritto di salute del disabile, potendo beneficiare della prestazione in esame parenti ed affini, esistenti nel caso di specie.<br />
In ultimo, l’Istituto sottolinea l’inammissibilità della pronuncia di carattere additivo in quanto «le esigenze solidaristiche evidenziate dal rimettente possono trovare la sede idonea alla loro realizzazione nell’attività del legislatore e non già nel giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 461 del 2000).<br />
5.– Con memoria depositata in data 13 gennaio 2015, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.<br />
In primo luogo, la difesa statale ritiene non meritevole di pregio la censura di violazione dell’art. 3 Cost. per assunta disparità di trattamento tra il coniuge e il convivente more uxorio. Sul punto, deduce la non assimilabilità, per giurisprudenza costituzionale, della convivenza more uxorio al vincolo coniugale, considerato il diverso fondamento rispettivamente nell’art. 2 e nell’art. 29 Cost., nonché la diversità dell’una dall’altra forma di vita comune tra uomo e donna, tale da giustificare una non uniformità di trattamento tra i rispettivi regimi (sentenze n. 140 e n. 86 del 2009; n. 8 del 1996; ordinanza n. 7 del 2010).<br />
L’Avvocatura generale sottolinea come il legislatore abbia inteso correlare il diritto ai permessi retribuiti agli obblighi giuridici di assistenza che si impongono nell’ambito della famiglia fondata sul matrimonio. Al riguardo, la difesa statale rileva anche che la Corte costituzionale ha evidenziato l’essenziale ruolo della famiglia nella cura e nella socializzazione del soggetto disabile (sentenza n. 350 del 2003), estendendo l’ambito di applicazione delle varie disposizioni dirette ad assicurare particolare assistenza al portatore di handicap sempre nell’ambito dell’istituto della famiglia legittima (con riguardo all’istituto del congedo straordinario – che si assume abbia la stessa funzione e ratio della norma censurata – sono richiamate le sentenze n. 203 del 2013; n. 19 del 2009; n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005). L’istituto del permesso mensile retribuito, ugualmente al congedo straordinario – osserva l’Avvocatura generale – troverebbe un corrispettivo nei particolari obblighi giuridici che il coniuge assume con il matrimonio e non solo in un generale dovere di solidarietà sociale.<br />
Da qui la ritenuta non contrarietà della norma censurata al principio di eguaglianza, ai principi costituzionali che riconoscono le formazioni sociali e al diritto alla salute, stante la particolare idoneità della famiglia fondata sul matrimonio ad assicurare le forme di assistenza riconosciute ed incentivate dal legislatore nella sua discrezionalità.</p>
<p>
<a name="diritto"></a><br />
<em>Considerato in diritto </em><br />
1.– Il Tribunale ordinario di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) «nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità», per violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.<br />
L’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, rubricato «Agevolazioni», nel testo modificato dal cosiddetto Collegato lavoro, prevede che: «A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente».<br />
Ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata nell’escludere dal novero dei possibili beneficiari dei permessi retribuiti il convivente more uxorio, si porrebbe in contrasto con l’art. 2 Cost., in quanto non consentirebbe alla persona affetta da handicap grave di beneficiare della piena ed effettiva assistenza nell’ambito di una formazione sociale che la stessa ha contribuito a creare e che è sede di svolgimento della propria personalità; con l’art. 3 Cost., unitamente agli artt. 2 e 32 Cost., poiché darebbe luogo ad una irragionevole disparità di trattamento, in punto di assistenza da prestarsi attraverso i permessi retribuiti, tra il portatore di handicap inserito in una stabile famiglia di fatto e il soggetto in identiche condizioni facente parte di una famiglia fondata sul matrimonio. Tale diversità, infatti, non troverebbe ragione nella ratio della norma che è quella di garantire, attraverso la previsione delle agevolazioni, la tutela della salute psico-fisica della persona affetta da handicap grave ex art. 32 Cost., nonché la tutela della dignità umana e quindi dei diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 Cost., beni primari non collegabili geneticamente ad un preesistente rapporto di matrimonio ovvero di parentela o affinità.<br />
2.– Il Tribunale rimettente sottopone all’esame di questa Corte una richiesta di pronuncia additiva volta a colmare una lacuna nella legislazione, ritenuta contraria ai principi costituzionali invocati.<br />
2.1.– Il giudice a quo è chiamato a decidere sulla domanda di accertamento del diritto della ricorrente ad usufruire dei permessi di assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, conformemente all’istanza presentata da quest’ultima alla Azienda USL di Livorno nel giugno del 2011.<br />
La questione è rilevante, in quanto la norma applicabile ratione temporis al giudizio principale è, dunque, l’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato dal cosiddetto Collegato lavoro, senza che rilevi la successiva novella di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione dell’art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi), disciplinante, peraltro, una fattispecie particolare – quella del possibile cumulo del permessi nel caso di assistenza a più persone in situazione di handicap grave – non ricorrente nel caso di specie.<br />
3.– Nel merito, la questione è fondata.<br />
3.1.– Per un adeguato inquadramento della stessa, occorre, preliminarmente, ricostruire la ratio legis dell’istituto del permesso mensile retribuito di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, alla luce dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato.<br />
Invariate sono rimaste nel tempo le condizioni oggettive per il riconoscimento del permesso mensile retribuito ravvisabili nella situazione di disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, riconosciuta, con certificazione o verbale, dalla apposita Commissione Medica Integrata ex art. 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992, nonché – fatte salve specifiche eccezioni – nel mancato ricovero a tempo pieno del portatore di handicap da assistere.<br />
La formulazione originaria dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 riconosceva il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile, anche in maniera continuativa, alla lavoratrice madre o, in alternativa al lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità che avesse compiuto i tre anni di età, nonché a colui (lavoratore dipendente) che assistesse una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente.<br />
L’art. 19, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), modificando l’art. 33 della legge n. 104 del 1992, ha previsto la copertura da «contribuzione figurativa» dei giorni di permesso retribuito di cui al comma 3 dello stesso articolo.<br />
L’art. 20 della medesima legge n. 53 del 2000 ha sancito l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992 «ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente».<br />
Dalla lettura congiunta dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992 con l’art. 20 della legge n. 53 del 2000, la prevalente giurisprudenza amministrativa (ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione quarta, 22 maggio 2012, n. 2964; Consiglio di Stato, sezione sesta, 1° dicembre 2010, n. 8382) ha desunto la eliminazione del requisito della “convivenza” anche per i permessi mensili retribuiti di cui al comma 3 dell’art. 33, nonché l’introduzione dei diversi requisiti della “continuità ed esclusività” dell’assistenza ai fini della concessione delle agevolazioni in questione.<br />
L’art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 2010 ha modificato sensibilmente la portata dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.<br />
In particolare, il legislatore, nel ridefinire la categoria dei lavoratori legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di handicap grave, ha ristretto la platea dei beneficiari.<br />
Infatti, se, da un lato, ha eliminato la limitazione del compimento del terzo anno di età del bambino per la fruizione del permesso mensile retribuito da parte del lavoratore dipendente genitore del minore in situazione di disabilità grave (potendo i genitori, in forza della modifica, fruire, alternativamente, del permesso mensile retribuito anche per assistere figli portatori di handicap in età inferiore ai tre anni), dall’altro, ha riconosciuto il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado.<br />
Solo in particolari situazioni l’agevolazione in questione può essere estesa ai parenti e agli affini di terzo grado delle persone da assistere.<br />
Infatti, l’estensione del diritto a fruire dei benefici in questione ai parenti e affini di terzo grado è stata prevista nei casi in cui il coniuge o i genitori della persona affetta da grave disabilità: a) abbiano compiuto i sessantacinque anni di età; b) siano affetti da patologie invalidanti; c) siano deceduti o mancanti.<br />
L’art. 24 della legge n. 183 del 2010, inoltre, se da un lato, nel novellare l’art. 20, comma 1, della legge n. 53 del 2000, ha eliminato i requisiti della “continuità ed esclusività” dell’assistenza per fruire dei permessi mensili retribuiti, dall’altro, nel modificare l’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ha introdotto il principio del “referente unico” per ciascun disabile, ovvero del riconoscimento del permesso mensile retribuito a non più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità, fatta salva la possibilità per i genitori, anche adottivi, di fruirne alternativamente, per l’assistenza dello stesso figlio affetto da grave disabilità. Nella formulazione dell’art. 33, comma 3, come sostituito dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 2010, è stato, peraltro, espunto espressamente il requisito della “convivenza”.<br />
Il legislatore è intervenuto nuovamente nella materia dei permessi mensili retribuiti spettanti per l’assistenza a persone con disabilità grave, in sede di attuazione della delega contenuta nell’art. 23 della legge n. 183 del 2010. Tale delega è stata attuata dal d.lgs. n. 119 del 2011, in particolare dall’art. 6.<br />
L’art. 6, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 119 del 2011 ha aggiunto un periodo al comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992, relativo alla disciplina della particolare fattispecie del cumulo dei permessi mensili retribuiti in capo al dipendente che presti assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, allorquando ricorrano determinate situazioni ivi elencate.<br />
3.2.– Quanto all’ammontare e alle modalità di godimento dei permessi mensili retribuiti ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, l’indennità – fruibile in maniera continuativa o frazionata – è pari all’intero ammontare della retribuzione ed è a carico dell’ente assicuratore; viene anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all’ente assicuratore (ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», nel quale sono contenute le disposizioni dell’art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, recante «Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro», abrogato dall’art. 86 del d.lgs. n. 151 del 2001).<br />
Inoltre, i periodi di fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, sono computabili nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità (ai sensi dell’art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, richiamato dall’art. 43, comma 2, del medesimo decreto legislativo).<br />
Il permesso mensile retribuito di cui al censurato art. 33, comma 3, è, dunque, espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell’assistenza di un parente disabile grave. Trattasi di uno strumento di politica socio-assistenziale, che, come quello del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, è basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale.<br />
3.3.– La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità perseguita dalla legge n. 104 del 1992, postula anche l’adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie «il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell’assistenza dei soggetti portatori di handicap» (sentenze n. 203 del 2013; n. 19 del 2009; n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005).<br />
Nel novero di tali interventi si iscrive il diritto al permesso mensile retribuito in questione.<br />
Infatti, alla luce dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato, la ratio legis dell’istituto in esame consiste nel favorire l’assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare.<br />
Risulta, pertanto, evidente che l’interesse primario cui è preposta la norma in questione – come già affermato da questa Corte con riferimento al congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 – è quello di «assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall’età e dalla condizione di figlio dell’assistito» (sentenze n. 19 del 2009 e n. 158 del 2007).<br />
Tanto più che i soggetti tutelati sono portatori di handicap in situazione di gravità, affetti cioè da una compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tale da «rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione», secondo quanto letteralmente previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.<br />
L’istituto del permesso mensile retribuito è dunque in rapporto di stretta e diretta correlazione con le finalità perseguite dalla legge n. 104 del 1992, in particolare con quelle di tutela della salute psico-fisica della persona portatrice di handicap.<br />
La salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’art. 32 Cost., rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).<br />
L’assistenza del disabile e, in particolare, il soddisfacimento dell’esigenza di socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative, costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica (sentenze n. 158 del 2007 e n. 350 del 2003).<br />
Il diritto alla salute psico-fisica, ricomprensivo della assistenza e della socializzazione, va dunque garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell’art. 2 Cost., deve intendersi «ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico» (sentenza n. 138 del 2010).<br />
3.4.– Alla luce delle premesse sopra svolte, se tale è la ratio legis della norma in esame, è irragionevole che nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito ivi disciplinato, non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità.<br />
L’art. 3 Cost. va qui invocato, dunque, non per la sua portata eguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente, ma per la contraddittorietà logica della esclusione del convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile (v. sia pure per profili diversi, la sentenza n. 404 del 1988).<br />
E ciò in particolare – ma non solo – nei casi in cui la convivenza si fondi su una relazione affettiva, tipica del “rapporto familiare”, nell’ambito della platea dei valori solidaristici postulati dalle “aggregazioni” cui fa riferimento l’art. 2 Cost.<br />
Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell’una e dell’altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell’art. 3 Cost. (sentenze n. 416 e n. 8 del 1996; ordinanza n. 121 del 2004).<br />
In questo caso l’elemento unificante tra le due situazioni è dato proprio dall’esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, nella sua accezione più ampia, collocabile tra i diritti inviolabili dell’uomo ex art. 2 Cost.<br />
D’altra parte, ove così non fosse, il diritto – costituzionalmente presidiato – del portatore di handicap di ricevere assistenza nell’ambito della sua comunità di vita, verrebbe ad essere irragionevolmente compresso, non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato “normativo” rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio.<br />
3.5.– Se, dunque, l’art. 3 Cost. è violato per la non ragionevolezza della norma censurata, gli artt. 2 e 32 Cost. lo sono, quanto al diritto fondamentale alla salute psico-fisica del disabile grave, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.<br />
La norma in questione, nel non includere il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, vìola, quindi, gli invocati parametri costituzionali, risolvendosi in un inammissibile impedimento all’effettività dell’assistenza e dell’integrazione.<br />
3.6.– Il carattere residuale della fruizione dell’agevolazione in questione da parte del parente o affine entro il terzo grado, induce questa Corte ad includere il convivente tra i soggetti beneficiari, in via ordinaria, del permesso mensile retribuito (coniuge, parente o affine entro il secondo grado).<br />
3.7.– Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.<br />
<a name="dispositivo"></a>per questi motivi<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) nella parte in cui non include il convivente – nei sensi di cui in motivazione – tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2016.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Alessandro CRISCUOLO, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 23 settembre 2016.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.1</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-29-1-2016-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Virgilio &#8211; Est. Poli Sui presupposti per il riconoscimento in favore del personale militare, prima del 1 gennaio 2013, dell&#8217;indennità di trasferimento ex art. 1 L. 86/2001 Militare e militarizzato &#8211; Personale militare &#8211; Indennità di trasferimento ex art. 1 L. 86/2001 &#8211; Disciplina ante L. 228/2012 &#8211; &#160;Riconoscimento</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio &#8211; Est. Poli</span></p>
<hr />
<p>Sui presupposti per il riconoscimento in favore del personale militare, prima del 1 gennaio 2013,  dell&#8217;indennità di trasferimento ex art. 1 L. 86/2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato &#8211; Personale militare &#8211; Indennità di trasferimento ex art. 1 L. 86/2001 &#8211; Disciplina ante L. 228/2012 &#8211; &nbsp;Riconoscimento &#8211; Presupposti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Prima dell’entrata in vigore (al 1° gennaio 2013) dell’art. 1, co. 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228 &#8211; che ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 &#8211; spetta al personale militare l’indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l’originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l’ubicazione in comuni differenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: right;">N. 00001/2016REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 00008/2015 REG.RIC.A.P.</p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8 di A.P. del 2015, proposto dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Comando generale della Guardia di finanza – in persona del Ministro<i>&nbsp;pro tempore,&nbsp;</i>rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>contro</strong></p>
<p>i signori Luciano Giamberardino, Demetrio Dosa, Giacomo Ficchì, Giulio Ciociola, Gabriele Rizzi, Nunzio Marmorea, Andrea Rizza, Marco Colombo, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Aldo Travi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Ravidà in Roma, via Attilio Bertoloni n. 44/46;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>per la riforma</strong></p>
<p>della sentenza del T.a.r. per la Lombardia – Milano &#8211; Sezione I, n. 569 del 28 febbraio 2014.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio dei signori Luciano Giamberardino, Demetrio Dosa, Giacomo Ficchì, Giulio Ciociola, Gabriele Rizzi, Nunzio Marmorea, Andrea Rizza, Marco Colombo;</p>
<p>Viste le memorie difensive depositate dall’Amministrazione e dagli intimati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Aldo Travi (in sede di chiamata preliminare) e Maurizio Greco (per l’Avvocatura generale dello Stato);</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></p>
<p>
1. L’ OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO.</p>
<p>1.1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di corresponsione dell’indennità di trasferimento, prevista dall’art. 1, legge n. 86 del 29 marzo 2001, proposta da alcuni militari appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.</p>
<p>1.2. Più in dettaglio, giova evidenziare in fatto che:</p>
<p>a) nell’ambito di una più vasta manovra di revisione dell’organizzazione territoriale del Corpo della Guardia di finanza, il Comandante generale del Corpo ha soppresso la Tenenza ubicata nel Comune di Sesto Calende (in provincia di Varese) con decorrenza 1° agosto 2011 (cfr. determinazione 15 giugno 2011);</p>
<p>b) con nota del Comando regionale Lombardia in data 22 giugno 2011, i militari in servizio presso la Tenenza di Sesto Calende sono stati invitati a proporre domanda di trasferimento presso altri reparti ubicati all’interno della circoscrizione territoriale ricompresa nel Comando interregionale dell’Italia Nord-occidentale con la previsione dell’assegnazione alla sede prescelta anche in soprannumero;</p>
<p>c) i signori Luciano Giamberardino, Demetrio Dosa, Giacomo Ficchì, Giulio Ciociola, Gabriele Rizzi, Nunzio Marmorea e Andrea Rizza, hanno indicato quale nuova sede di servizio la Compagnia di Gallarate, mentre il signor Marco Colombo ha indicato il Gruppo della G.d.f. di Malpensa (cfr. le corrispondenti otto istanze di trasferimento a domanda, tutte datate 13 luglio 2011, ed espressamente motivate, conformemente alla modulistica di riferimento, in relazione alla soppressione della Tenenza di Sesto Calende);</p>
<p>d) con determinazioni del Comando regionale Lombardia, tutte datate 21 luglio 2011, i su menzionati militari sono stati trasferiti a domanda nelle sedi prescelte.</p>
<p>2. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.</p>
<p>2.1. Ricusata dall’Amministrazione la richiesta stragiudiziale di corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art. 1, l. n. 86 del 2001, gli istanti hanno proposto ricorso davanti al T.a.r. per la Lombardia – allibrato al nrg. 2646 del 2012 &#8211; per l’accertamento del relativo diritto e la condanna al pagamento della sorte capitale maggiorata dagli interessi legali dalla data del trasferimento e sino all’effettivo soddisfo.</p>
<p>2.2 Radicatosi il contraddittorio, l’impugnata sentenza &#8211; T.a.r. per la Lombardia – Milano &#8211; Sezione I, n. 569 del 28 febbraio 2014 -:</p>
<p>a) ha ritenuto che il movimento di personale in questione, poiché disposto nell’interesse dell’Amministrazione, fosse da sussumersi nel&nbsp;<i>genus&nbsp;</i>del trasferimento d’ufficio e sotto tale angolazione perdesse rilevanza la presentazione di una domanda di assegnazione alla sede prescelta da parte di ciascuno dei militari ricorrenti perché comunque costretti ad abbandonare l’originaria sede di servizio;</p>
<p>b) ha considerato non retroattiva, e quindi ininfluente, la norma sopravvenuta nel corso del giudizio &#8211; sancita dall’art. 1, co. 163, legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che ha introdotto nel corpo dell’art. 1, l. n. 86 del 2001, il comma<i>&nbsp;1-bis</i>&nbsp;&#8211; in forza della quale è vietato corrispondere l’indennità in questione ai militari trasferiti ad altra sede di servizio a seguito della soppressione del reparto di appartenenza;</p>
<p>c) ha condannato l’Amministrazione al pagamento della sorte capitale maggiorata degli interessi legali;</p>
<p>d) ha respinto la richiesta di rivalutazione monetaria delle somme dovute (tale capo non è stato impugnato);</p>
<p>e) ha compensato fra le parti le spese di lite.</p>
<p>3. IL GIUDIZIO DI APPELLO DAVANTI ALLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO.</p>
<p>3.1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Comando generale della Guardia di finanza – ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza articolando due connessi motivi di gravame:</p>
<p>a) con il primo (pagine 3 – 7 del ricorso), è stata lamentata la violazione e falsa applicazione della legge n. 86 del 2001 nonché l’erronea valutazione degli atti di causa; in particolare, richiamata la disciplina dei trasferimenti (d’autorità e a domanda) e la novella introdotta dall&#8217;art. 1, co. 163 della l. n. 228 del 2012, ed evidenziato il suo carattere innovativo e non interpretativo, si nega che il criterio ermeneutico dell’<i>argumentum a contrario&nbsp;</i>possa comportare il riconoscimento legale del diritto all’indennità, in caso di trasferimenti conseguenti a soppressione di reparti o articolazioni, per il periodo precedente e secondo la disciplina ante vigente al 1° gennaio 2013;</p>
<p>b) con il secondo motivo (pagine 7 – 12), è stata messa in luce la rilevanza della dichiarazione di gradimento nell&#8217;ipotesi di trasferimento conseguente alla soppressione del reparto; secondo l’Amministrazione militare, la presentazione di istanza, contenente comunque una opzione preferenziale di gradimento per una sede, esclude in radice, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali, la configurabilità di un trasferimento d’autorità.</p>
<p>3.2. Si sono costituiti in giudizio gli intimati confutando, con dovizia di argomenti ma nel rispetto del dovere di sinteticità, la fondatezza dell’appello di cui hanno chiesto il rigetto.</p>
<p>3.3. Con ordinanza n. 5407 del 26 novembre 2014 è stata accolta la richiesta di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza&nbsp;<i>&lt;<considerato che="" l="">&gt;.</considerato></i></p>
<p>4. L’ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLA CAUSA ALL’ADUNANZA PLENARIA.</p>
<p>4.1. Con ordinanza n. 3269 del 1 luglio 2015, la IV Sezione del Consiglio di Stato:</p>
<p>a) ha ricostruito analiticamente, in chiave storica e sistematica, l’istituto dell’indennità di trasferimento di cui al più volte menzionato art. 1, l. n. 86 del 2001;</p>
<p>b) ha dato atto del contrasto registratosi nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (anche in sede consultiva) e del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, circa la possibilità di considerare sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’indennità, in presenza di clausole di gradimento accessive al provvedimento di trasferimento (situazione cui ha assimilato quella in cui sia stata presentata una vera e propria domanda di trasferimento);</p>
<p>c) ha manifestato univocamente la preferenza per la tesi – che ha fatto risalire alla decisione della Quarta Sezione n. 5201 del 23 ottobre 2008 – secondo cui&nbsp;<i>&lt;&lt;…..la dichiarazione di gradimento e cioè la dichiarazione di accettazione del trasferimento a domanda impedisce la configurabilità di un trasferimento d’ufficio, in quanto non si è in presenza di una mera dichiarazione di disponibilità al trasferimento; né ha alcun autonomo rilievo la circostanza che con il predetto trasferimento l’Amministrazione ha perseguito un interesse proprio: attivando le procedure di reperimento del personale con la richiesta di espressa disponibilità al trasferimento a domanda, essa ha inteso far coincidere, nel pieno rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità che devono guidare l’azione amministrativa, l’interesse privato con quello pubblico, senza che quest’ultimo in concreto possa considerarsi prevalente…. Collegandosi alle incisive argomentazioni della decisione n. 5201 del 23 ottobre 2008, risulta, ad avviso di questo Collegio, assai difficile negare la sostanziale consensualizzazione del movimento, e che questo quindi non giunga, per dir così &#8220;a sorpresa&#8221;, sebbene in un quadro in cui all&#8217;interessato è stato offerto di poter valutare la soluzione preferibile nell&#8217;ambito delle sedi viciniori disponibili, e di poter calibrare la sua indicazione in funzione delle sue esigenze di vita, familiare e relazionale.</i></p>
<p><i>Non ritiene, invece, il Collegio che possa annettersi alcun rilievo esegetico alla disciplina novativa di cui al comma 1 bis, poiché l&#8217;argomento a contrario, in senso proprio e stretto, e quello che equivale al criterio esegetico &#8220;ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit&#8221;, laddove non pare che una norma sopravvenuta che disciplina in modo precipuo una fattispecie, e in quella disciplina esaurisce la sua portata e i suoi effetti, possa avere valore interpretativo retroattivo della fattispecie medesima.</i></p>
<p><i>In altri termini, la circostanza che i trasferimenti per soppressione di reparto siano ora collocati fuori dall&#8217;ambito applicativo entro il quale opera il riconoscimento del beneficio, non può condurre a sostenere, che invece, per il passato, vi ricadessero, o quantomeno a riconoscere valore risolutivo della questione esegetica, trascurando peraltro la circostanza che la nuova disciplina prescinde affatto da qualsiasi consensualizzazione del movimento.&gt;&gt;;</i></p>
<p>d) ha sottoposto all’Adunanza planaria la seguente questione ovvero<i>&nbsp;&lt;<se debba="" l="" riconoscersi="">&gt;.</se></i></p>
<p>4.2. All’udienza pubblica del 18 novembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>5. NATURA GIURIDICA E PRESUPPOSTI APPLICATIVI DELL’INDENNITA’ EX ART. 1, L. N. 86 DEL 2001.</p>
<p>5.1. E’ da premettersi che la questione che deve essere affrontata dall’Adunanza plenaria riguarda sotto il profilo soggettivo il personale militare e sotto quello cronologico situazioni ad esaurimento perché, dal 1° gennaio 2013, la soppressione (o la diversa dislocazione) dei reparti (e delle relative articolazioni), cui consegua il trasferimento d’autorità del personale interessato alla movimentazione, ai sensi del menzionato comma 1-<i>bis,</i>&nbsp;in nessun caso può consentire il pagamento di qualsivoglia emolumento (previsto a titolo di rimborso spese o indennità), collegato a tale mutamento di sede di servizio.</p>
<p>5.2. Si riporta per comodità di lettura il più volte menzionato art. 1, l. n. 86 del 2001, rubricato&nbsp;<i>Indennità di trasferimento,&nbsp;</i>nel testo vigente &#8211; evidenziando che il comma 1<i>-bis</i>&nbsp;è stato introdotto dall’art. 1, co. 163, della l. n. 228 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai sensi del comma 561 del medesimo articolo -: &lt;&lt;<i>1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell&#8217;ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e, fatto salvo quanto previsto dall&#8217; articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d&#8217;autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.</i></p>
<p><i>1- bis. L&#8217;indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d&#8217;autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.</i></p>
<p><i>2. L&#8217;indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.</i></p>
<p><i>3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l&#8217;alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l&#8217;articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.&gt;&gt;.</i></p>
<p>5.3. La tesi propugnata dall’Amministrazione e fatta propria dall’ordinanza di rimessione &#8211; secondo cui anche prima dell’entrata in vigore della novella al più volte menzionato art. 1, l. n. 86 cit., la mobilità del personale militare dovuta alla soppressione (ovvero alla diversa dislocazione) del reparto di appartenenza se conseguente a domande di trasferimento o clausole di gradimento accessive al provvedimento di trasferimento non integra il presupposto del trasferimento d’autorità richiesto dalla legge – è suffragata da una parte della giurisprudenza della Quarta, della Prima e della Seconda Sezione del Consiglio di Stato (cfr. da ultimo Sez. IV, n. 3835 del 28 giugno 2012; Sez. I, n. 1290 del 14 marzo 2013; Sez. II, n. 4407 del 25 ottobre 2013), e si basa, in sintesi, oltre che sugli argomenti utilizzati dall’ordinanza di rimessione (<i>retro&nbsp;</i>§ 4.1.), sulle ulteriori&nbsp;<i>rationes decidendi</i>, di seguito sintetizzate:</p>
<p>a) la clausola di gradimento si risolve in una formale manifestazione di acquiescenza al provvedimento di trasferimento con tutte le relative conseguenze di carattere economico;</p>
<p>b) la presentazione dell’istanza di trasferimento nella sede prescelta, a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, interrompe il nesso di causalità fra la scelta organizzativa dell’Amministrazione e il successivo movimento del militare interessato;</p>
<p>c) la soppressione del reparto sostituito con un altro non dà luogo ad un vero e proprio trasferimento d’autorità (che presuppone la permanenza della sede&nbsp;<i>a quo</i>), ma ad un fenomeno di c.d. riorganizzazione necessitata.</p>
<p>5.4. Tale tesi non può trovare accoglimento alla stregua delle seguenti considerazioni.</p>
<p>5.4.1. Storicamente, l’esigenza di sovvenire ai disagi personali e familiari legati ai trasferimenti di sede di speciali categorie di personale statale (fisiologicamente destinato a frequenti avvicendamenti) e, in particolare, del personale militare – in relazione al quale il trasferimento d’autorità, assumendo la veste di un vero e proprio ordine militare (ex art. 976 d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, codice dell’ordinamento militare, che ha positivizzato il diritto vivente), finisce per accentuarne l’onerosità quantomeno sotto il profilo giuridico &#8211; ha costituito il presupposto di numerose interventi normativi&nbsp;<i>ad hoc</i>, l’ultimo dei quali, per rilevanza sistematica, è rappresentato dalla l. n. 86 del 2001 cit., che,&nbsp;<i>in parte qua</i>, ha sostituito la disciplina recata dall’art. 1, l. n. 100 del 10 marzo 1987.</p>
<p>Circa la natura giuridica, l’oggetto, i presupposti e gli effetti innovativi dettati dalla l. n. 86 cit., si rinvia ai principi enucleati dall’Adunanza plenaria n. 23 del 14 dicembre 2011, senza tralasciare di osservare, specie in relazione a quanto si dirà nel successivo § 5.4.4., che tale sentenza ha evidenziato come il&nbsp;<i>trend</i>&nbsp;normativo, in modo innovativo, è nel senso di restringere&nbsp;<i>&lt;&lt;…il raggio operativo del beneficio dell’indennità di trasferimento&gt;&gt;.</i></p>
<p>Sintetizzando le condivisibili conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di questo Consiglio in ordine all’indennità di cui alla l. n. 86 cit. (che pure si pone, per molti aspetti, in continuità con quella di cui alla l. n. 100 del 1987 ), si osserva quanto segue:</p>
<p>a) gli elementi costitutivi del diritto di credito alla corresponsione della indennità di trasferimento sono: I) un provvedimento di trasferimento d’ufficio; II) una distanza fra la vecchia e la nuova sede di oltre 10 chilometri; III) l’ubicazione della nuova sede in un comune diverso;</p>
<p>b) è qualificabile come d’ufficio il trasferimento diretto a soddisfare in via primaria l’interesse pubblico, da ritenersi prioritario nei casi di assegnazione di funzioni superiori o spiccatamente diverse o di maggiore responsabilità rispetto a quelle precedentemente ricoperte senza che rilevino le eventuali dichiarazioni di assenso o di disponibilità dell’interessato; la considerazione del requisito della permanenza del disagio arrecato dal nuovo incarico a causa del mutamento, in senso proprio, della sede di servizio, induce ad escludere, in linea generale, che in caso di comando o distacco possa essere attribuita l’indennità con la conseguenza che la destinazione alla prima sede di servizio al termine della stessa fase addestrativa non costituisce trasferimento d’autorità (come risulta oggi esplicitato dall’art. 976, co.1, cod. ord. mil.);</p>
<p>c) in linea generale, e salve le specifiche deroghe normative, l’indennità di trasferimento mutua lo stesso regime giuridico dell’indennità di missione; da qui gli ulteriori conseguenti corollari: I) la decorrenza retroattiva delle promozioni, eventualmente conseguite dal personale destinatario dell’indennità, non comporta l’attribuzione&nbsp;<i>ex novo</i>&nbsp;del compenso ovvero il ricalcolo per i periodi già decorsi alla data del decreto di promozione (ex art. 4, l. n. 836 del 1973); II) non spetta il beneficio in ogni caso di assegnazione solo temporanea ad altra sede di servizio (ad esempio in caso di assegnazione ad una diversa sede per facilitare l’esercizio del mandato elettorale), ovvero, atteso il carattere novativo del rapporto, nel caso di superamento di concorso pubblico con il conferimento di posti di ruolo non rientranti nella quota riservata al personale militare già in servizio;</p>
<p>d) anche nella vigenza della l. n. 100 del 1987, il trasferimento del militare ad altra sede, disposto a seguito della soppressione dell’ente o della struttura alla quale il suddetto dipendente era originariamente assegnato, si qualificava necessariamente come trasferimento d’ufficio in quanto palesemente preordinato alla soluzione di un problema insorto a seguito di una scelta organizzativa della stessa Amministrazione e, quindi, alla tutela di un pubblico interesse, risultando ininfluente la circostanza che gli interessati fossero stati invitati a presentare istanza di trasferimento e che agli stessi fosse stata contestualmente offerta la possibilità d’indicare, per altro entro ben definiti ambiti territoriali, le nuove sedi di gradimento (Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 2007, n. 3964; successivamente, nello stesso senso, Cons. gist. amm., 18 giugno 2014, n. 333).</p>
<p>5.4.2. Seguendo un approccio sostanziale all’interpretazione della disciplina di riferimento, assume un valore decisivo la circostanza che il mutamento di sede origina da una scelta esclusiva dell’Amministrazione militare che, per la miglior cura dell’interesse pubblico, decide di sopprimere un reparto (o una sua articolazione) obbligando inderogabilmente i militari di stanza a trasferirsi presso la nuova sede, ubicata in un altro luogo, onde prestare il proprio servizio.</p>
<p>Viene integrato, dunque, il primo indefettibile presupposto divisato dalla legge quale elemento costitutivo del diritto di credito alla corresponsione della relativa indennità di trasferimento e, al contempo, si disvela la natura e la portata della clausola di gradimento che ad esso eventualmente accede (ovvero dell’istanza di trasferimento sollecitata in conseguenza della soppressione del reparto di appartenenza del richiedente).</p>
<p>Tale clausola, infatti, incide solo sugli effetti ubicazionali ovvero&nbsp;<i>lato sensu&nbsp;</i>geografici dell’ordine di trasferimento; essa comporta acquiescenza in senso proprio a tali effetti perché implica rinuncia al proprio diritto di agire in giudizio, nel rispetto di tutti i rigorosi presupposti richiesti dalla consolidata e condivisa giurisprudenza di questo Consiglio onde evitare l’elusione dei valori costituzionali tutelati dagli artt. 24, co.1, e 113, co. 1, Cost. (sin da Ad. plen., 20 novembre 1972, n. 12; successivamente e da ultimo, cfr. Cons. giust. amm., 28 gennaio 2015, n. 75; Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 74); in sintesi: condotta (espressa o tacita) univoca sulla irrefutabile volontà di accettare gli effetti e l’operatività del provvedimento; volizione libera, successiva o contestuale all’emanazione del provvedimento astrattamente lesivo; irrilevanza della contingente tolleranza manifestata anche attraverso il compimento di attività necessarie per fronteggiare gli effetti del provvedimento lesivo in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio.</p>
<p>L’acquiescenza rende dunque irretrattabile l’individuazione della sede prescelta rendendo inammissibili, per carenza di interesse ad agire, le eventuali iniziative contenziose intraprese dal militare che subisce il trasferimento, ma non incide sul diritto di credito (a percepire l’indennità) che scaturisce direttamente dalla legge al ricorrere di determinati presupposti; certamente anche il diritto di credito in questione può essere oggetto di rinuncia (<i>rectius</i>&nbsp;rimessione del debito nel linguaggio dell’art. 1236 c.c.), ma al verificarsi di tutte le condizioni previste dalla richiamata disposizione che sono diverse e non sovrapponibili rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie dell’acquiescenza, non fosse altro che per la diversa indole della situazione soggettiva coinvolta (diritto soggettivo in relazione alla spettanza dell’indennità, interesse legittimo in relazione all’esercizio del potere organizzatorio e gerarchico da parte dell’Autorità militare).</p>
<p>5.4.3. Anche il precedente valorizzato nell’ordinanza di rimessione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5201 del 2008, capostipite di una lunga serie di analoghe sentenze), non ha mai affermato che le clausole di gradimento accessive ad ordini di trasferimento consensualizzino l’ordine militare nell’ipotesi di soppressione delle&nbsp;<i>sedi a quo</i>; tale precedente, invero, conformemente all’indirizzo esegetico assolutamente prevalente formatosi sotto l’egida della abrogata l. n. 100 del 1987, ha correttamente ritenuto che non si dovesse consentire l’erogazione della pertinente indennità a seguito di un trasferimento d’autorità (cui accedeva una clausola di gradimento della nuova sede), disposto in relazione ad un normale movimento di personale militare della G. di f. (nella specie il militare ricorrente era stato trasferito dal Comando regionale di Catanzaro al Comando di Compagnia di Catanzaro, sezione di Sellia Marina ubicata nell’omonimo comune); tanto nel decisivo presupposto che, in questo caso, non fosse rinvenibile un reale interesse pubblico (prevalente rispetto a quello del militare) al mutamento di sede, perché&nbsp;<i>&lt;&lt;…sarebbe stato possibile per l’interessato, negare il gradimento e rinunciare al trasferimento presso il Comando Compagnia di Catanzaro, sez. operativa di Sellia Marina&gt;&gt;.</i></p>
<p>Detto altrimenti, il Consiglio di Stato ha inteso evitare un ingiustificato esborso erariale in presenza di un trasferimento che, formalmente emanato come ordine militare, nella sostanza dissimulava un trasferimento a domanda; evenienza questa che non può mai verificarsi nel caso di soppressione del reparto (o diversa dislocazione delle sue articolazioni), perché il militare è, per forza di cose, obbligato ad abbandonare la precedente sede di servizio che non esiste più.</p>
<p>5.4.4. La norma introdotta dal più volte menzionato comma 1<i>-bis</i>&nbsp;non ha natura di interpretazione autentica (già in questo senso cfr. l’indirizzo inaugurato da Cons. Stato, Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4159; successivamente, Sez. VI, 12 novembre 2014, n. 5553; Sez. IV, 27 aprile 2015, n. 2088).</p>
<p>Una siffatta conclusione si impone perché non si rinvengono tutti gli indici rivelatori di tale peculiare categoria di norme, elaborati dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, europea ed amministrativa (cfr., da ultimo e fra le tante, Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. II, 7 giugno 2011, Agrati; Corte cost., 11 giugno 2010, n. 209; 6 dicembre 2004, n. 376; Cons. St., Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9; 24 maggio 2011, n. 9).</p>
<p>In particolare, pur verificatosi il presupposto dell’incertezza applicativa della norma antecedente quella asseritamente di interpretazione autentica &#8211; ancorché si registri la presenza di un indirizzo largamente maggioritario in favore della tesi sostenuta dagli odierni appellati &#8211; difetta non solo il (pur non vincolante per l’interprete) requisito formale dato dalla auto qualificazione della norma come di interpretazione autentica, ma soprattutto, non si riscontra l’effetto tipico insito in tutte le norme di interpretazione autentica, ovvero l’incidere su rapporti pendenti.</p>
<p>Sul punto è dirimente quanto stabilito dai commi 163 e 561 del più volte menzionato art. 1, l. n. 228 cit., secondo cui la nuova più restrittiva disciplina trova applicazione a partire dal 1 gennaio 2013 e dunque si rende applicabile ai soli movimenti di personale successivi a tale data, in base ad un’esegesi improntata al principio generalissimo, codificato dall’art. 11 disp. prel. c.c., secondo cui&nbsp;<i>&lt;<la che="" dispone="" l="" legge="" non="" per="">&gt;</la></i>; il ché significa, in applicazione del corollario applicativo&nbsp;<i>tempus regit actum,&nbsp;</i>che deve escludersi in radice ogni possibilità di applicazione della innovativa disposizione ai provvedimenti che (come quelli oggetto del presente giudizio) dispongono il trasferimento del militare con decorrenza antecedente all’entrata in vigore del più volte menzionato comma 1<i>-bis.</i></p>
<p>Rafforza tale conclusione anche il dato sistematico enucleabile dal raffronto del comma&nbsp;<i>1-bis,&nbsp;</i>con l’art. 3, co., 74, l. 24 dicembre 2003, n. 350 – secondo cui&nbsp;<i>&lt;&lt;74. L&#8217;articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell&#8217;Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell&#8217;applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.&gt;&gt;</i>&#8211; perché emerge con immediatezza che quando la legge ha voluto dettare una norma di interpretazione autentica, in materia di indennità di trasferimento con finalità di contenimento della spesa e risoluzione dei contrasti giurisprudenziali, ha utilizzato le consuete clausole normative tradizionalmente impiegate al perseguimento di tali obbiettivi.</p>
<p>Una volta assodata la portata non retroattiva della nuova disciplina, è consequenziale ritenere, analizzando in chiave storica l’evoluzione della legge sul punto controverso, che assume rilievo il criterio esegetico fondato sul c.d.&nbsp;<i>argumentum a contrario</i>: la nuova norma presuppone logicamente che la pregressa disciplina abbia attribuito, in caso di soppressione del reparto di appartenenza e nel concorso di tutti gli altri presupposti di legge, l’indennità di trasferimento anche al militare che avesse espresso il gradimento circa la nuova sede di servizio in quanto privo di alternativa alla movimentazione (non esistendo più la pregressa sede di servizio) ed astretto al dovere di obbedienza.</p>
<p>6. LA FORMULAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO E LA DECISIONE DELLA CAUSA.</p>
<p>6.1. Alla stregua delle su esposte argomentazioni, l’Adunanza plenaria formula il seguente principio di diritto:&nbsp;<i>&lt;<prima dell="">&gt;.</prima></i></p>
<p>6.2. Ai sensi dell’art. 99, co. 1. e 4, c.p.a., l’Adunanza plenaria decide l’intera controversia alla stregua del principio di diritto formulato e, conseguentemente, respinge l’appello proposto dall’Amministrazione non essendo stata contestata (e non essendo contestabile sulla scorta della documentazione versata in atti), nel particolare caso di specie, la sussistenza degli altri presupposti individuati dall’art. 1, l. n. 86 del 2001 per il sorgere del diritto di credito all’indennità ivi prevista.</p>
<p>6.3. Nei mutamenti e contrasti giurisprudenziali registratisi sulla questione sottoposta all’Adunanza plenaria, il Collegio ravvisa le eccezionali ragioni che, a mente del combinato disposto degli artt. 26, co.1, c.p.a. e 92, co. 2, c.p.c., consentono di compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma l’impugnata sentenza.</p>
<p>Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Riccardo Virgilio, Presidente</p>
<p>Pier Giorgio Lignani, Presidente</p>
<p>Stefano Baccarini, Presidente</p>
<p>Alessandro Pajno, Presidente</p>
<p>Paolo Numerico, Presidente</p>
<p>Vito Poli, Consigliere, Estensore</p>
<p>Francesco Caringella, Consigliere</p>
<p>Carlo Deodato, Consigliere</p>
<p>Nicola Russo, Consigliere</p>
<p>Bruno Rosario Polito, Consigliere</p>
<p>Sandro Aureli, Consigliere</p>
<p>Roberto Giovagnoli, Consigliere</p>
<p>Claudio Contessa, Consigliere<br />
&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p style="text-align: center;">Il 29/01/2016</p>
<p style="text-align: center;">(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p style="text-align: center;">Il Dirigente della Sezione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-29-1-2016-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.205</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-10-2015-n-205/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-10-2015-n-205/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.205</a></p>
<p>Presidente Criscuolo, Redattore Sciarra In tema di tutela e sostegno della maternità e della paternità Maternità ed infanzia &#8211; Adozione &#8211; Art. 72 decreto legislativo 26/03/2001, n. 151 &#8211; Previsione per i liberi professionisti (nella specie, iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali) dell&#8217;indennità di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-10-2015-n-205/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.205</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-10-2015-n-205/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.205</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore Sciarra</span></p>
<hr />
<p>In tema di tutela e sostegno della maternità e della paternità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align:justify">Maternità ed infanzia &#8211; Adozione &#8211; Art. 72 decreto legislativo 26/03/2001, n. 151 &#8211; Previsione per i liberi professionisti (nella specie, iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali) dell&#8217;indennità di maternità per l&#8217;ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni d&#8217;età &#8211; Q.l.c. promossa dal Tribunale ordinario di Verbania &#8211; Asserita violazione degli artt. 3, c. 1, 31, c. 2 e 37, c. 1 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale.<br />
&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align:justify">È costituzionalmente illegittimo l’art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella versione antecedente alle novità introdotte dall’art. 20 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l’indennità di maternità spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età.<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align:center">SENTENZA N. 205<br />
&nbsp;<br />
ANNO 2015<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
&nbsp;<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
&nbsp;<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align:justify">composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,<br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente<br />
&nbsp;<br />
SENTENZA<br />
&nbsp;<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso dal Tribunale ordinario di Verbania nel procedimento vertente tra P.S.C. e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali, con ordinanza del 30 giugno 2014, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2014.<br />
Visto l’atto di costituzione di P.S.C.;<br />
udito nell’udienza pubblica del 6 ottobre 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra;<br />
udito l’avvocato Lorenzo Bertaggia per P.S.C.<br />
&nbsp;<br />
<em>Ritenuto in fatto</em><br />
&nbsp;<br />
1.– Con ordinanza del 30 giugno 2014, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2014, il Tribunale ordinario di Verbania, in funzione di giudice del lavoro, solleva, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31, secondo comma, e 37, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, concede l’indennità di maternità alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età.<br />
&nbsp;<br />
Il giudice rimettente espone di dover valutare la legittimità del diniego che la giunta esecutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, con provvedimento del 12 settembre 2013, confermato il 29 novembre 2013 dal consiglio di amministrazione della stessa Cassa di previdenza, ha opposto alla richiesta di P.S.C. di beneficiare dell’indennità di maternità.<br />
&nbsp;<br />
Il giudice a quo, in particolare, è investito del ricorso proposto il 25 febbraio 2014 dalla professionista, che ha dedotto di essere iscritta dal 3 febbraio 2006 alla Cassa nazionale di previdenza e di avere presentato a quest’ultima, il 24 luglio 2013, una domanda volta a conseguire l’indennità di maternità.<br />
&nbsp;<br />
A fondamento dell’istanza, la ricorrente ha prodotto il decreto del 15-18 maggio 2013, con cui il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta ha disposto in favore suo e del coniuge, a decorrere dal 28 febbraio 2013, l’affidamento preadottivo del minore D., nato il 14 luglio 2005.<br />
&nbsp;<br />
La ricorrente denuncia l’illegittimità e il carattere discriminatorio del provvedimento di rigetto, incentrato sul rilievo che il minore avesse già compiuto il sesto anno di età «all’atto di ingresso nel nucleo familiare».<br />
&nbsp;<br />
La Cassa nazionale di previdenza si è costituita nel giudizio principale, per eccepire preliminarmente la tardività della domanda amministrativa, presentata il 24 luglio 2013, allorché sarebbe già inutilmente trascorso il termine perentorio di centottanta giorni, che decorre dall’ingresso del minore nel nucleo familiare affidatario.<br />
&nbsp;<br />
La parte resistente, inoltre, ha contestato la fondatezza della domanda, in quanto, dell’indennità in questione, la madre può beneficiare solo se il minore non abbia superato i sei anni di età.<br />
&nbsp;<br />
A fronte di tali eccezioni preliminari, la ricorrente ha replicato che solo il decreto di affidamento preadottivo legittima a richiedere l’indennità di maternità e che, nella specie, tale decreto, pronunciato il 15 maggio 2013, sancisce la decorrenza dell’affidamento preadottivo dal 28 febbraio 2013.<br />
&nbsp;<br />
Alla stregua di tali considerazioni, dunque, la domanda sarebbe tempestiva.<br />
&nbsp;<br />
Il giudice rimettente assume che la normativa sull’indennità di maternità, nel prevedere il limite dei sei anni di età del bambino soltanto per la madre libera professionista che ricorra all’adozione nazionale, contravvenga al fondamentale canone di eguaglianza e al principio di tutela della maternità e dell’infanzia.<br />
&nbsp;<br />
Quanto al primo profilo, il giudice a quo evidenzia che, soltanto per la madre libera professionista che scelga la via dell’adozione nazionale, permane quel limite dei sei anni di età del bambino, che il legislatore ha superato per i lavoratori dipendenti (legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ­ legge finanziaria 2008») e la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo per la madre libera professionista, che opti per l’adozione internazionale (sentenza n. 371 del 2003).<br />
&nbsp;<br />
Tale disparità di trattamento sarebbe priva di ogni ragion d’essere, anche alla luce della «notevole durata», che contraddistingue la procedura di adozione nazionale e implica di frequente, allorché interviene il decreto di affidamento preadottivo, il superamento del limite dei sei anni di età del bambino.<br />
&nbsp;<br />
La normativa impugnata, inoltre, sarebbe disarmonica rispetto ai precetti costituzionali, che impongono di «supportare in modo effettivo le famiglie e soprattutto le donne, le quali si trovano a sostenere l’arduo compito di far coesistere il loro ruolo di lavoratrici con quello di madri e di conseguire l’interesse dei minori, i quali hanno diritto ad una crescita serena».<br />
&nbsp;<br />
L’interesse dei minori – soggiunge il giudice rimettente – non è meno meritevole di tutela nella procedura di adozione nazionale, che registra, al pari della procedura di adozione internazionale, difficoltà e «problematiche sociali e psicologiche» anche quando il minore abbia superato i sei anni di età.<br />
&nbsp;<br />
In punto di rilevanza, il giudice a quo argomenta che è proprio la disposizione censurata, dal tenore letterale insuperabile in via di interpretazione costituzionalmente compatibile, a precludere l’accoglimento della domanda.<br />
&nbsp;<br />
2.– Nel giudizio è intervenuta P.S.C., chiedendo l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Verbania.<br />
&nbsp;<br />
La norma, ad avviso della parte intervenuta, riserverebbe un trattamento deteriore alle madri libere professioniste che scelgono le procedure dell’adozione nazionale, rispetto alle madri lavoratrici dipendenti e autonome, per un verso, e, per altro verso, rispetto alle madri libere professioniste che ricorrono all’adozione internazionale.<br />
&nbsp;<br />
La norma, inoltre, violerebbe il diritto del minore a godere della presenza effettiva della madre, nel momento delicato dell’inserimento in un nuovo nucleo familiare, e vanificherebbe quella finalità di tutela del minore, che il legislatore persegue con l’istituire tali provvidenze.<br />
&nbsp;<br />
La parte intervenuta, quanto all’eccezione di tardività della domanda, ha ribadito che il termine di centottanta giorni decorre dallo stabile ingresso del minore nel nucleo familiare, avvenuto il 28 febbraio 2013, come attesta lo stesso decreto di affidamento preadottivo.<br />
&nbsp;<br />
3.– In prossimità dell’udienza, la parte intervenuta ha depositato una memoria illustrativa, ripercorrendo le tappe salienti della legislazione, fino alle novità introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), inapplicabile ratione temporis alla vicenda controversa.<br />
&nbsp;<br />
All’esito di tale analisi, la parte intervenuta ha posto nuovamente in risalto la mancanza di ogni apprezzabile ragione giustificatrice del diverso trattamento riservato alla madre libera professionista in caso di adozione nazionale, rispetto all’ipotesi di adozione internazionale, e delle differenze che ancora intercorrono, per l’ipotesi di adozione nazionale, tra il trattamento della madre libera professionista e quello della madre lavoratrice dipendente o della madre lavoratrice autonoma iscritta alla gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale.<br />
&nbsp;<br />
<em>Considerato in diritto</em><br />
&nbsp;<br />
1.– Il Tribunale ordinario di Verbania, in funzione di giudice del lavoro, sospetta di illegittimità costituzionale l’art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53).<br />
&nbsp;<br />
La norma censurata, per l’ipotesi di adozione nazionale, accorda l’indennità di maternità alla libera professionista, a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni di età.<br />
&nbsp;<br />
Con riguardo a tale limite di età, il giudice rimettente prospetta, in primo luogo, la violazione del principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) e lamenta l’irragionevole disparità di trattamento della madre libera professionista, che proceda all’adozione nazionale, rispetto alla madre libera professionista, che scelga la via dell’adozione internazionale, e alla madre lavoratrice dipendente, che abbia dato impulso alla procedura di adozione nazionale.<br />
&nbsp;<br />
Solo la madre libera professionista, che decida di adottare un bambino di nazionalità italiana e rivendichi l’indennità di maternità, è assoggettata al limite dei sei anni di età del bambino.<br />
&nbsp;<br />
Una tale singolarità sarebbe priva di ogni ragione giustificatrice, anche in considerazione della «notevole durata» della procedura di adozione nazionale, non meno laboriosa e problematica dell’adozione internazionale.<br />
&nbsp;<br />
Non è infrequente, difatti, che il decreto di affidamento preadottivo, indispensabile per accedere al beneficio, sopraggiunga quando il bambino ha già compiuto i sei anni di età.<br />
&nbsp;<br />
La disciplina impugnata, per altro verso, confliggerebbe con i princípi di tutela della maternità e dell’infanzia (art. 31, secondo comma, Cost.) e di speciale adeguata protezione, assicurata dalla Carta fondamentale alla donna lavoratrice e al bambino (art. 37, primo comma, Cost.).<br />
&nbsp;<br />
La limitazione normativa sarebbe lesiva dei diritti della donna lavoratrice, chiamata a conciliare il ruolo di madre con il ruolo di lavoratrice, e del diritto del minore a una «crescita serena», che non è meno bisognoso di protezione nell’ipotesi di adozione nazionale e di superamento del sesto anno di età.<br />
&nbsp;<br />
2.– La questione è fondata.<br />
&nbsp;<br />
3.– Sul presente giudizio non incidono le novità introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).<br />
&nbsp;<br />
Come si evince dalla relazione illustrativa che accompagna il decreto, la normativa si prefigge di armonizzare la disciplina dell’indennità di maternità e di recepire le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte, anche con riferimento al limite di età del bambino adottato.<br />
&nbsp;<br />
In tale quadro si inscrive l’art. 20 del d.lgs. n. 80 del 2015, che, con previsione di carattere generale, svincola l’erogazione dell’indennità dal requisito del mancato superamento dei sei anni di età del bambino.<br />
&nbsp;<br />
Per effetto della norma transitoria dell’art. 28, tale disciplina si applica soltanto a partire dal 25 giugno 2015, giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<br />
&nbsp;<br />
Le novità normative, che non dispiegano alcuna influenza sul giudizio in corso, non alterano, pertanto, i termini della questione e non richiedono che il giudice rimettente rinnovi la valutazione di rilevanza che ha compiuto, con motivazione articolata e convincente, anche con riguardo alle questioni preliminari sulla tempestività della domanda.<br />
&nbsp;<br />
4.– La soluzione del dubbio di costituzionalità non può prescindere dall’inquadramento delle finalità dell’istituto, crocevia di molteplici valori costituzionalmente rilevanti (artt. 31, secondo comma, e 37, primo comma, Cost.).<br />
&nbsp;<br />
Nell’indennità di maternità, all’originaria funzione di tutela della donna, scolpita nella stessa denominazione del beneficio, si affianca una finalità di tutela dell’interesse del minore, che l’opera del legislatore e dell’interprete ha enucleato in maniera sempre più nitida.<br />
&nbsp;<br />
È proprio tale finalità che ispira, sul versante legislativo, la progressiva estensione del trattamento di maternità anche alle ipotesi di affidamento e adozione.<br />
&nbsp;<br />
Tale estensione, dapprima circoscritta alle madri lavoratrici dipendenti (art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, in tema di «Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro»), ha coinvolto successivamente le madri lavoratrici autonome (art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1987, n. 546, che racchiude la disciplina della «Indennità di maternità per le lavoratrici autonome») e le madri libere professioniste (art. 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 379, avente ad oggetto la «Indennità di maternità per le libere professioniste»).<br />
&nbsp;<br />
La tutela del preminente interesse del minore traspare anche dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha contribuito a definirne i multiformi contenuti (da ultimo, sentenza n. 257 del 2012, in merito alla modulazione temporale del trattamento di maternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore).<br />
&nbsp;<br />
In questa prospettiva, l’interesse del minore, che trascende le implicazioni meramente biologiche del rapporto con la madre, reclama una tutela efficace di tutte le esigenze connesse a un compiuto e armonico sviluppo della personalità.<br />
&nbsp;<br />
Nel caso di affidamento e di adozione, tali esigenze si atteggiano come necessità di assistenza nella delicata fase dell’inserimento in un nuovo nucleo familiare.<br />
&nbsp;<br />
Proprio per questa nuova pienezza di significato, che trae ispirazione e coerenza dai precetti costituzionali, l’interesse del minore non può patire discriminazioni arbitrarie, legate al dato accidentale ed estrinseco della tipologia del rapporto di lavoro facente capo alla madre o delle particolarità del rapporto di filiazione che si instaura.<br />
&nbsp;<br />
Inquadrato in tali coordinate, il beneficio dell’indennità di maternità costituisce attuazione del dettato costituzionale, che esige per la madre e per il bambino «una speciale adeguata protezione» (art. 37, primo comma, Cost.).<br />
&nbsp;<br />
È questa stessa formulazione letterale, non priva di enfasi, che illumina di significati il principio enunciato dalla Costituzione.<br />
&nbsp;<br />
La specialità e l’adeguatezza della protezione non sono aspetti irrelati ed eterogenei, che possano essere disgiunti l’uno dall’altro.<br />
&nbsp;<br />
L’assenza di congiunzioni tra i due aggettivi “speciale” e “adeguata” dimostra che si tratta di profili inscindibili, che si compenetrano e si rafforzano a vicenda.<br />
&nbsp;<br />
L’adeguatezza della tutela non può che essere valutata al banco di prova della specificità della posizione di chi dovrà beneficiarne.<br />
&nbsp;<br />
Inoltre, nell’affermare l’esigenza di una tutela incisiva, la Carta fondamentale associa la madre e il bambino e sceglie di collocarli in un orizzonte comune.<br />
&nbsp;<br />
Anche il punto di vista della tutela, pertanto, non può che rispecchiare e rispettare l’unicità della relazione esistenziale che lega la madre al bambino.<br />
&nbsp;<br />
L’indennità di maternità è emblematica dell’indissolubile intreccio d’interessi della madre e del minore, che presuppongono, anche secondo il dettato costituzionale, una considerazione unitaria.<br />
&nbsp;<br />
5.– La normativa censurata si discosta dai princípi costituzionali richiamati.<br />
&nbsp;<br />
Nel negare l’indennità di maternità soltanto alle madri libere professioniste che adottino un minore di nazionalità italiana, quando il minore abbia già compiuto i sei anni di età, la disciplina si pone in insanabile contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio di tutela della maternità e dell’infanzia, declinato anche come tutela della donna lavoratrice e del bambino.<br />
&nbsp;<br />
Quanto al primo profilo, la normativa impugnata è foriera di una discriminazione arbitraria a danno della libera professionista che adotti un minore di nazionalità italiana.<br />
&nbsp;<br />
Soltanto per tale fattispecie la disciplina in esame continua a subordinare il godimento dell’indennità a un limite (i sei anni di età del minore), che è stato già superato dal legislatore per le madri lavoratrici dipendenti (art. 2, comma 452, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2008» in tema di congedo di maternità) e da questa Corte, con la sentenza n. 371 del 2003, per le madri libere professioniste che privilegino l’adozione internazionale.<br />
&nbsp;<br />
La singolarità del trattamento riservato alla libera professionista che opti per l’adozione nazionale è carente di ogni giustificazione razionale, idonea a dar conto del permanere, soltanto per questa fattispecie, di un limite rimosso per tutte le altre ipotesi.<br />
&nbsp;<br />
Nel corso di questo giudizio, che non ha visto intervenire il Presidente del Consiglio dei ministri, non sono state addotte giustificazioni a sostegno di tale trattamento difforme e non è senza significato che, all’incongruenza segnalata, il legislatore abbia successivamente posto rimedio, con l’art. 20 del d.lgs. n. 80 del 2015.<br />
&nbsp;<br />
Non vi è ragione di condizionare al limite dei sei anni di età del figlio l’erogazione del beneficio soltanto alle madri che adottino un minore di nazionalità italiana. Ciò rende il contrasto con il principio di eguaglianza ancora più stridente, poiché, determinando diversificazioni sprovviste di una precisa ragion d’essere, si pregiudica a un tempo l’interesse della madre e del minore e la funzione stessa dell’indennità di maternità, da riconoscersi senza distinzioni tra categorie di madri lavoratrici e tra figli.<br />
&nbsp;<br />
Vi è inoltre da considerare che la posizione della madre e del minore di nazionalità italiana non risulta meno meritevole di tutela per il solo fatto che il minore abbia superato i sei anni di età, nel momento in cui il decreto di affidamento preadottivo interviene a formalizzarne l’ingresso nel nucleo familiare.<br />
&nbsp;<br />
L’inserimento del minore nella nuova famiglia non è meno arduo e bisognoso di «una speciale adeguata protezione» se il minore è di nazionalità italiana e per il dato contingente, e legato a fattori imponderabili, che il minore abbia superato i sei anni di età.<br />
&nbsp;<br />
Nel limitare la concessione di un beneficio, che tutela il preminente interesse del minore, la norma censurata si traduce, in ultima analisi, in una discriminazione pregiudizievole non solo per la madre libera professionista che imbocchi la strada dell’adozione nazionale, ma anche e soprattutto per il minore di nazionalità italiana, coinvolto in una procedura di adozione.<br />
Da tali considerazioni discende l’illegittimità costituzionale della norma, per violazione di tutti i parametri evocati dal giudice rimettente.<br />
&nbsp;<br />
per questi motivi<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
&nbsp;<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella versione antecedente alle novità introdotte dall’art. 20 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l’indennità di maternità spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età.<br />
&nbsp;<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.<br />
&nbsp;<br />
F.to:<br />
&nbsp;<br />
Alessandro CRISCUOLO, Presidente<br />
&nbsp;<br />
Silvana SCIARRA, Redattore<br />
&nbsp;<br />
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2015.<br />
&nbsp;<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
&nbsp;<br />
F.to: Gabriella Paola MELATTI<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-10-2015-n-205/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.205</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2013 n.4150</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-4-9-2013-n-4150/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Pagano, est. Liguori Pietro Provenzano (Avv. Angelo Piraino) c. Ministero della Giustizia (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sull&#8217;annullamento del decreto del Ministero della Giustizia di diniego del riconoscimento di infermità da causa di servizio 1. Militare e militarizzato – Rapporto di servizio – Infermità da causa di servizio – Equo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-4-9-2013-n-4150/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2013 n.4150</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-4-9-2013-n-4150/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2013 n.4150</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pagano, est. Liguori<br /> Pietro Provenzano (Avv. Angelo Piraino) c. Ministero della Giustizia (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento del decreto del Ministero della Giustizia di diniego del riconoscimento di infermità da causa di servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Militare e militarizzato – Rapporto di servizio – Infermità da causa di servizio – Equo indennizzo – Domanda di condanna – Inammissibilità.	</p>
<p>2. Militare e militarizzato – Rapporto di servizio – Infermità da causa di servizio &#8211; Parere del Comitato di verifica per le Cause di Servizio &#8211; Motivazione- Necessità – Sussiste.	</p>
<p>3. Militare e militarizzato – Rapporto di servizio – Infermità da causa di servizio – Condizioni – Eccezionalità dell’attività lavorativa prestata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Il giudizio instaurato innanzi al G.A. per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una malattia o menomazione fisica è un giudizio impugnatorio nel quale la posizione tutelata è di interesse legittimo, pertanto è inammissibile una domanda di condanna dell’Amministrazione alla corresponsione del relativo equo indennizzo atteso che la posizione di diritto soggettivo sorge solo una volta che ne sia avvenuto il riconoscimento ad opera della P.A. (1)	</p>
<p>2. E’ illegittimo il provvedimento ministeriale recante il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia, laddove il presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di Servizio non sia adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza o meno di tutte le patologie lamentate dall’istante. (Nella specie il Comitato di verifica per le cause di Servizio non aveva motivato il provvedimento alla luce delle differenti valutazioni effettuate dalla Commissione medica ospedaliera).	</p>
<p>3. E’ legittimo il diniego avverso l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di determinate patologie (nella specie sinusopatia cronica etmoido-mascellare sinistra, artrosi cervicale con discopatia, e piccolo esito gliotico cerebrale su base ipossica), nel caso in cui l’istante non dimostri la sussistenza di tale dipendenza con dati concreti, utili a dimostrare una reale eccezionalità delle attività lavorative prestate, suscettibili di provocare malattie. (Nella specie il TAR ha rigettato il ricorso poiché il ricorrente aveva ricondotto genericamente le patologie subite all’ordinaria attività lavorativa).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cons. di Stato sez. VI, n° 4621 del 23.9.2009; Cons. di Stato sez. VI, n° 4368 dell’8.7.2009; Cons. di Stato sez. VI, n° 5293 del 24.10.2008; Cons. di Stato sez. IV, n° 3914 del 10.7.2007; Cons. di Stato sez. IV, n° 3769 del 27.6.2007; T.A.R. Liguria n° 802 del 3.6.2005; T.A.R. Lazio-Roma n° 3093 del 26.4.2005; T.A.R. Lazio-Roma n° 12056 del 29.10.2004; T.A.R. Campania-Salerno n° 224 del 27.3.2003</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 505 dell’anno 2011, proposto da:<br />
Provenzano Pietro, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelo Piraino, con il quale è legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania-sede di Napoli, p.zza Municipio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è domiciliato per legge, in Napoli, via Diaz n. 11;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, in parte qua,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione n. 09567/cs del 25.10.2010, con il quale è stata respinta la richiesta del ricorrente di riconoscimento, come dipendenti da causa di servizio, delle infermità “<i>sinusopatia cronica etmoido-mascellare sinistra</i>”, “<i>artrosi cervicale con discopatia</i>”, e “<i>piccolo esito gliotico cerebrale su base ipossica</i>”;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti e consequenziali, tra i quali, in special modo, il parere espresso in data 6.10.2010 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’adunanza n. 424/2010;<br />	<br />
nonché per l’accertamento<br />	<br />
del diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie “<i>sinusopatia cronica etmoido-mascellare sinistra</i>”, “<i>artrosi cervicale con discopatia</i>”, e “<i>piccolo esito gliotico cerebrale su base ipossica</i>”, con ogni effetto e conseguenza di legge, ivi compreso la corresponsione di un equo indennizzo.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero della Giustizia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 aprile 2013 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il presente ricorso, notificato il 29 dicembre 2010 e depositato il 28 gennaio 2011, Provenzano Pietro ha esposto:<br />	<br />
&#8211; che era Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria (in servizio presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere), e che in data 1.12.2006 aveva presentato quattro distinte istanze volte al riconoscimento della dipendenza da causa di ser<br />
&#8211; che la sussistenza di tali patologie era stata accertata dalla Commissione Medico Ospedaliera di Caserta con verbale mod. ML/AB n. 714 del 28.5.2007;<br />	<br />
&#8211; che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere reso nell’adunanza n. 424/2010 del 6.10.2010, aveva affermato che l’infermità “<i>pregresso trauma cervicale</i>” poteva riconoscersi dipendente causa di servizio (per essere la lesione “<	
- che il Ministero di appartenenza, preso atto di tale parere, aveva adottato la negativa determina n. 09567/2010/cs del 25.10.2010.<br />	<br />
Tanto esposto, il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento nella sola parte per lui negativa, adducendo la sussistenza del vizio di “<i>violazione e falsa applicazione di legge – eccesso di potere – sviamento</i>”: la stessa attività lavorativa svolta dal ricorrente avrebbe certamente contribuito a determinare l’insorgere delle patologie in questione, stanti i notevoli stress fisici e psicologici a cui egli sarebbe stato sottoposto nello svolgimento di essa (quali turnazioni diurne e notturne; turni sentinella all’esterno dell’istituto, con esposizione alle intemperie e alle variazioni climatiche); per di più, durante il servizio prestato presso la Casa Circondariale di Roma-Rebibbia esso ricorrente avrebbe subito un grave infortunio sul lavoro, andando a sbattere con la testa contro un’anta di una finestra lasciata aperta e procurandosi così una ferita alla testa; ancora, durante il servizio prestato presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, avrebbe subito una grave aggressione da parte di tre detenuti, riportando notevoli traumi e lesioni, certamente incidenti sull’insorgere delle patologie in parola (visto anche che, successivamente, avrebbe lamentato numerosi episodi di cefalea, sindrome vertiginosa e cervicalgia); fin dal 7.7.2006, peraltro, sarebbe stata accertata la sussistenza di un “<i>piccolo esito gliotico su base ipossica e piccole protrusioni discali</i>”; i rapporti informativi redatti dai responsabili degli Istituti di Pena presso cui aveva prestato servizio avrebbero tutti evidenziato la gravosità dello stesso; la Commissione Medico Ospedaliera di Caserta, con verbale n. 714 del 28.5.2007, avrebbe riconosciuto la sussistenza delle patologie in parola; sarebbe errato il giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, avendo tale organo omesso di tenere in debita considerazione lo stress psico-fisico derivato dal servizio prestato e le avverse condizioni atmosferiche in cui questo sarebbe stato svolto, pur in presenza, poiché desumibili dagli atti allegati, di elementi probatori documentali sul punto (in particolare riguardanti l’aggressione subita durante il servizio); dalla relazione di consulenza medico-legale redatta dal dott. Antonio Trombetta emergerebbe indubitabilmente la circostanza che le patologie in discussione sarebbero tutte dipendenti da causa di servizio, almeno sotto il profilo concausale; l’ubicazione della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere proprio di fronte all’impianto di C.D.R. avrebbe costituito una ulteriore fonte di pericolo per la salute di esso ricorrente, nell’ambito della prestazione del servizio; una copiosa giurisprudenza affermerebbe che i disagi fisici, psichici e climatici connessi al servizio ben possono svolgere una azione negativa nei confronti del soggetto già malato, contribuendo in misura determinante all’evoluzione in senso peggiorativo delle patologie accusate; al riconoscimento della sussistenza di una incidenza quanto meno concausale dei descritti elementi non sarebbe di ostacolo l’eventuale predisposizione del soggetto a subire le patologie oggetto di denuncia.<br />	<br />
In data 15 febbraio 2011 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per l’Amministrazione della Giustizia, onde resistere al proposto ricorso, e successivamente (il 22 aprile e il 30 giugno 2011) ha prodotto documentazione.<br />	<br />
In data 7 marzo 2013 la parte pubblica ha depositato una memoria.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 17 aprile 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il presente giudizio, Provenzano Pietro formula una domanda impugnatoria (finalizzata all’annullamento, per la parte sfavorevole, del provvedimento con cui l’Amministrazione della Giustizia, conformandosi al parere reso in proposito dalla Commissione di Verifica per le Cause di Servizio, ha denegato il chiesto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le patologie “<i>sinusopatia cronica etmoido-mascellare sinistra</i>”, “<i>artrosi cervicale con discopatia</i>”, “<i>piccolo esito gliotico cerebrale su base ipossica</i>”, accedendo alla formulata richiesta soltanto per l’infermità “<i>pregresso trauma cervicale</i>”), nonché una domanda volta comunque all’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle malattie denunciate, con conseguente condanna dell’Amministrazione a corrispondergli l’equo indennizzo per tale ragione dovuto.<br />	<br />
Orbene, tale ultima domanda va dichiarata inammissibile, in quanto il giudizio instaurato innanzi al G.A. per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una malattia o di una menomazione fisica, così come anche quello volto alla liquidazione di un equo indennizzo per le stesse, si configura come impugnatorio, essendo la posizione del dipendente di interesse legittimo; mentre una posizione di diritto soggettivo sorge solo una volta che ne sia avvenuto il riconoscimento ad opera della P.A. (cfr. Cons. di Stato sez. VI, n° 4621 del 23.9.2009; Cons. di Stato sez. VI, n° 4368 dell’8.7.2009; Cons. di Stato sez. VI, n° 5293 del 24.10.2008; Cons. di Stato sez. IV, n° 3914 del 10.7.2007; Cons. di Stato sez. IV, n° 3769 del 27.6.2007; T.A.R. Liguria n° 802 del 3.6.2005; T.A.R. Lazio-Roma n° 3093 del 26.4.2005; T.A.R. Lazio-Roma n° 12056 del 29.10.2004; T.A.R. Campania-Salerno n° 224 del 27.3.2003).<br />	<br />
Quanto, invece, alla contestuale domanda impugnatoria, fondata su un unico, articolato, motivo di ricorso, va evidenziato che essa è diretta all’annullamento del parziale diniego opposto alla chiesta declaratoria di dipendenza da causa di servizio, sull’assunto che esso, per la parte sfavorevole, sia affetto da vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, poiché, a differenza di quanto sostenuto dall’Amministrazione, sarebbe stata allegata alla pratica documentazione sufficiente a dimostrare che l’insorgere delle patologie in questione sarebbe ricollegabile al servizio, stanti le condizioni estremamente disagiate in cui questo sarebbe stato prestato.<br />	<br />
Ciò posto, va premesso che, stante la presentazione dell’istanza del dipendente in data 1.12.2006, il procedimento risulta regolato dalle disposizioni del D.P.R. 29.10.2001 n. 461, e che quindi, come chiarito da Cons. di Stato sez. III n° 2164 del 18.12.2009 e Cons. di Stato sez. III n° 1599 del 23.9.2009, “<i>il Comitato di verifica per le cause di servizio (corrispondente all’ex C.P.P.O.) è l&#8217;unico organo competente, ai sensi dell&#8217;art. 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio), ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio”; per cui “in sede di liquidazione dell&#8217;equo indennizzo l&#8217;Autorità decidente, in presenza di pareri medico legali di segno opposto sulla dipendenza da causa di servizio dell&#8217;infermità contratta o della lesione sofferta dal pubblico dipendente, civile o militare che sia, non ha alcun obbligo di indicare le ragioni dell&#8217;opzione per quello reso dal Comitato di verifica, atteso che il D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 non solo attribuisce a detto organo competenza esclusiva nella materia de qua, ma impone all&#8217;organo di amministrazione attiva di conformarsi al parere da esso reso e di assumerlo come motivazione dell&#8217;adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto</i>” (così Cons. di Stato sez. IV, n° 3911 del 10.7.2007). <br />	<br />
Stabilito, così, che nessuna giuridica rilevanza ai fini dell’indirizzo della successiva azione amministrativa possono avere le valutazioni espresse dalle CMO in ordine alla dipendenza da causa di servizio delle infermità accusate dal pubblico dipendente (essendo tali organi deputati ad accertare esclusivamente la sussistenza di queste ultime), va evidenziato che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio deve, tuttavia, rispettare i canoni generali posti dalla L. 241/1990 (e, in particolare quello di cui all’art. 3), per cui deve adeguatamente argomentare il parere tecnico di propria competenza in tema di equo indennizzo, vincolante (parzialmente) per l’Amministrazione; e che quindi la motivazione utilizzata deve essere idonea a dar conto delle ragioni della scelta fatta.<br />	<br />
Ecco, allora, che nel caso di specie il ricorrente ha ragione, ancorché in relazione alla sola infermità “<i>piccolo esito gliotico cerebrale su base ipossica</i>”, quando sostiene che il parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio risulta privo di adeguata motivazione (a sua volta derivante da un chiaro difetto di istruttoria). Difatti, posto che la gliosi è un processo riparativo che una categoria di cellule del sistema nervoso centrale mette in atto, mediante la formazione di una cicatrice, in seguito ad un insulto o danno allo stesso sistema nervoso centrale, la scelta di non riconoscere la detta dipendenza per tale affezione appare in contrasto e contraddizione con quella opposta di riconoscere invece appunto come dipendente da causa di servizio l’infermità “<i>pregresso trauma cervicale</i>” (essendosi affermata la ricollegabilità di questa ai compiti di servizio del dipendente, e, verosimilmente, ai traumi e alle lesioni riportate a seguito di una aggressione da parte di tre detenuti avvenuta in data 21.6.2006, durante le operazioni successive allo svolgimento dei colloqui), atteso che non vengono spiegate le ragioni per le quali dall’episodio violento suddetto sia potuto derivare sì un trauma cervicale, ma non anche un ulteriore e diverso trauma, suscettibile di aver determinato una situazione ipossica, e quindi una lesione che abbia poi innescato il processo gliotico riscontrato (e, del resto, proprio il verificarsi dell’aggressione subita dal Provenzano smentisce l’affermazione dell’organo consultivo, secondo cui “<i>non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi</i>”).<br />	<br />
Diversamente va invece detto per le altre affezioni di cui qui si discute, ovvero “<i>sinusopatia cronica etmoido-mascellare sinistra</i>” e “<i>artrosi cervicale con discopatia</i>”.<br />	<br />
Invero, si ricava con chiarezza dalla delibera posizione n. 7513/2010 del 6.10.2010 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio – assunta «<i>dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti</i>» &#8211; che il giudizio di non dipendenza da causa di servizio dell’infermità è stato ampiamente e congruamente motivato, anche tenuto conto del compendio medico versato dal ricorrente, essendosi stabilito, sul piano diagnostico, per la “<i>sinusopatia cronica etmoido-mascellare sinistra</i>” che trattasi “<i>di affezione dovuta alla colonizzazione dei seni paranasali da parte dei comuni germi saprofiti delle fosse nasali, favorita talvolta dalla preesistente conformazione locale e non imputabile al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante</i>”; e per la “<i>artrosi cervicale con discopatia</i>” che trattasi “<i>di infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali associate ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali. I processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari. Per quanto riguarda la localizzazione a livello rachideo, essi si estrinsecano nell’interessamento sia dei corpi vertebrati e delle articolazioni, che delle strutture dei dischi intervertebrali e dei legamenti adiacenti. Sulla insorgenza e sul decorso di tali alterazioni, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti</i>”.<br />	<br />
Né appaiono pregnanti, in senso contrario, le affermazioni contenute nella documentazione informativa allegata, sia perché proveniente da una organizzazione sindacale (ovvero da un soggetto privato e non dall’Amministrazione), sia perché estremamente generica (poiché riferita ad una generalizzata situazione disagiata in cui verserebbe l’Istituto di Pena di S. Maria Capua Vetere), sia perché comunque già sottoposta, nell’ambito del procedimento, a valutazione da parte dell’organo consultivo.<br />	<br />
Appare dunque esaustiva, e comunque non smentita da alcun contrario elemento probatorio, la motivazione del Comitato di Vetrifica assunta a fondamento del provvedimento oggi gravato, per cui vanno senz’altro respinte le censure introdotte con il ricorso.<br />	<br />
Del resto, il ricorrente neppure in questa sede ha fornito alcun concreto elemento, idoneo a dimostrare una dipendenza da cause di servizio delle patologie in parola, posto che, in sostanza, egli si è limitato a sostenere, con il supporto di una relazione di parte (tuttavia piuttosto generica, nonché formulata in maniera dubitativa e perplessa), che lo svolgimento di attività connesse ai suoi compiti di servizio (in realtà del tutto ordinarie, ancorché prospettate come straordinarie) avrebbe avuto effetti pregiudizievoli per la sua salute a vari livelli, fisico e psichico.<br />	<br />
Ebbene, tali assunti, in mancanza di concreti dati di riscontro (atti a dimostrare una reale eccezionalità delle situazioni in cui l’interessato si è venuto a trovare, sì da costringerlo ad attività del tutto diverse o ulteriori rispetto a quelle d’istituto e suscettibili di provocare le malattie in discussione), non possono essere condivisi, in quanto, altrimenti opinando &#8211; ovvero con valutazione astratta – dovrebbe pensarsi che tutti gli appartenenti alla medesima struttura militare, che pure hanno prestato servizio in condizioni analoghe (ma, si ribadisce, del tutto ordinarie, e compatibili con la qualifica di volta in volta posseduta) e nel medesimo periodo avrebbero dovuto accusare le stesse malattie riscontrate all’odierno ricorrente (o, comunque, malattie similari). Poiché, invece, di un’evenienza del genere non v’è traccia, deve allora necessariamente presumersi, peraltro in accordo con quanto affermato dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che l’insorgenza delle patologie in discussione, legata ad una specifica predisposizione del singolo individuo interessato, sia stata scatenata da situazioni contingenti e collegate genericamente alle sue modalità di vita, tra le quali, però, in mancanza di concreti elementi di riferimento sul punto, non può annoverarsi il prestato servizio in qualità appartenente alla Polizia Penitenziaria (e ciò anche a volerlo considerare una mera concausa efficiente).<br />	<br />
In definitiva, il ricorso va accolto per quanto di ragione, e il provvedimento impugnato va annullato nella sola parte riferita all’affezione “<i>piccolo esito gliotico cerebrale su base ipossica</i>”, salva – in ogni caso – rimanendo la possibilità di ulteriori valutazioni in proposito da parte della P.A., e ferma rimanendo, però, la necessità che le stesse siano assistite da idonea motivazione esplicativa.<br />	<br />
L’accoglimento parziale del proposto ricorso, induce a compensare le spese di giudizio tra le parti costituite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)<br />	<br />
pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da Provenzano Pietro, così provvede:<br />	<br />
1) dichiara inammissibile la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto al riconoscimento delle lamentate affezioni come dipendenti da causa di servizio, nonché alla liquidazione di un equo indennizzo per le stesse;<br />	<br />
2) in accoglimento dell’ulteriore domanda impugnatoria proposta, annulla il decreto n° 09567/2010/cs emesso in data 25.10.2010 dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione n. 09567/cs del 25.10.2010, nella sola parte in cui non è stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio, l’infermità “<i>piccolo esito gliotico cerebrale su base ipossica</i>”;<br />	<br />
3) compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 17 aprile 2013, 11 luglio 2013, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Pagano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Massimo Santini, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/09/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-4-9-2013-n-4150/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2013 n.4150</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2012 n.5316</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-21-12-2012-n-5316/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-21-12-2012-n-5316/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-21-12-2012-n-5316/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2012 n.5316</a></p>
<p>Pres. Alessandro Pagano, est. Massimo Santini Pietro Pontillo (Avv. Maria Lombardi) c. Ministero della Difesa (Avvocatura Distrettuale) sul riconoscimento dell&#8217;infermità di servizio del personale militarizzato Militare e militarizzato &#8211; Infermità da servizio &#8211; Giudizio medico-legale dell’organo tecnico – Sindacabilità in sede giurisdizionale &#8211; Limiti Il giudizio dagli organi medico-legali sulla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-21-12-2012-n-5316/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2012 n.5316</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-21-12-2012-n-5316/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2012 n.5316</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alessandro Pagano, est. Massimo Santini<br /> Pietro Pontillo (Avv. Maria Lombardi) c. Ministero della Difesa (Avvocatura Distrettuale)</span></p>
<hr />
<p>sul riconoscimento dell&#8217;infermità di servizio del personale militarizzato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato &#8211; Infermità da servizio &#8211; Giudizio medico-legale dell’organo tecnico – Sindacabilità in sede giurisdizionale &#8211; Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il giudizio dagli organi medico-legali sulla dipendenza di infermità da cause o concause di servizio ha carattere tecnico-discrezionale e pertanto è soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo nei limiti in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta, illogicità  o palese travisamento dei fatti:ne deriva che spetta al giudice una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, mentre all&#8217;organo medico compete l&#8217;accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p> (1).cfr. T.A.R. Napoli Campania, sez. VII, 11 marzo 2011, n. 1449; altresì, cfr., Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 336 del 2011, proposto da:<br />
Pietro Pontillo,<br />
rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Lombardi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Campania Napoli, p.zza Municipio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero della Difesa, in persona del legale rapp.te p.t.,<br />
Comando Aeroporto &#8220;U.Niutta&#8221; Capodichino di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t.,<br />
rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvoc.ra Distrett.le dello Stato Napoli, domiciliati ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento del decreto n. 3283 del 30 agosto 2010 recante diniego di riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio.</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali intimate;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.	</p>
<p align=center>
<b>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
Il ricorrente ha prestato servizio come sottufficiale presso l’Aeronautica Militare.<br />	<br />
Lo stesso afferma nel ricorso che, in conseguenza del servizio prestato, avrebbe contratto la seguente infermità: “bronchite catarrale cronica”.<br />	<br />
Veniva così chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di dette infermità.<br />	<br />
Tale riconoscimento veniva tuttavia negato, con il provvedimento impugnato, in base al parere in data 28 marzo 2008 del competente Comitato di Verifica per le Cause di Servizio per le seguenti ragioni: “<i>trattasi di affezione infiammatoria cronica dei bronchi, la cui patogenesi è da attribuire al persistere di fatti flogistici da cause diverse, favorita da una peculiare predisposizione del soggetto su base costituzionale, sulla quale gli eventi del servizio descritto agli atti non possono aver svolto il ruolo di causa o concausa efficiente e determinante</i>”.<br />	<br />
Dopo osservazioni presentate dall’interessato il parere negativo veniva ulteriormente confermato in data 19 febbraio 2009.<br />	<br />
La determinazione citata, unitamente ai predetti pareri, venivano impugnate per violazione del DPR n. 461 del 2001, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare si faceva presente che: a) il Ministero si sarebbe attenuto acriticamente al parere fornito dal Comitato di verifica, senza operare al riguardo una propria autonoma valutazione del caso; b) l’amministrazione avrebbe operato una erronea ed illogica valutazione dei fatti.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio l’amministrazione statale intimata per chiedere il rigetto del gravame.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2012 la causa veniva infine trattenuta in decisione.<br />	<br />
Tutto ciò premesso il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.<br />	<br />
Quanto al motivo sub a) si rammenta che, per giurisprudenza costante, “ai sensi dell&#8217;art. 3 comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 la motivazione del provvedimento amministrativo può risultare anche da altro atto dell&#8217;Amministrazione in esso richiamato, purché sia comunque disponibile insieme con il provvedimento finale che ad esso si richiama” (Cons. Stato, sez. IV, 18 settembre 2012, n. 4950). Ebbene nel caso di specie tale atto ulteriore è costituito dal parere del comitato di verifica, parere che nella specie è stato peraltro reso pienamente disponibile dalla PA.<br />	<br />
Il motivo deve dunque essere rigettato.<br />	<br />
Quanto al motivo sub b) complessivamente dedotto (difetto di istruttoria e di motivazione, nonché erronea ed illogica motivazione) si rammenta che, sempre per giurisprudenza costante, il giudizio espresso dalla PA è connotato da discrezionalità tecnica, come tale sindacabile (in senso debole) soltanto per manifesta illogicità o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (TAR Campania Salerno, sez. I, 3 settembre 2010, n. 10718), nonché per palese difetto di istruttoria e di motivazione o di esaustività (TAR Campania Napoli, sez. VI, 14 luglio 2010, n. 16721).<br />	<br />
Anche la Sezione ha aderito a tale orientamento giurisprudenziale, affermando che “i giudizi resi dagli organi medico-legali sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata dal pubblico dipendente sono connotati da discrezionalità tecnica, sicché il sindacato esperibile su di essi dal giudice amministrativo deve intendersi limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti; si tratta quindi di limite che permette al giudice amministrativo una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l&#8217;accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all&#8217;organo medico” (così T.A.R. Napoli Campania, sez. VII, 11 marzo 2011, n. 1449; altresì, cfr., Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619).<br />	<br />
Ebbene sotto tale profilo il parere del comitato di verifica appare congruamente motivato, secondo quanto riportato nella parte in fatto della presente decisione, senza peraltro che la difesa di parte ricorrente abbia dedotto alcunché in termini di evidenti e macroscopici vizi logici oppure di palese mancata presa in considerazione di eventuali circostanze di fatto tali da potere incidere sulla valutazione medica finale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4991; T.A.R Sardegna, Sez. I, 17 ottobre 2005, n. 2061; Cons. Stato, Sez. VI, 27 marzo 2001, n. 1774): in altre parole non è stata specificata da parte del ricorrente, mediante idonea documentazione, la eventuale presenza di attività e servizi, né di particolari episodi, che possano avere avuto una qualche incidenza sulle ridette patologie.<br />	<br />
Ne deriva che anche tale motivo di ricorso non può dunque trovare ingresso.<br />	<br />
Da quanto sopra detto deriva l’infondatezza dell’intero gravame ed il suo conseguente rigetto.<br />	<br />
Data la peculiarità della questione esaminata sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RIGETTA.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Pagano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere<br />	<br />
Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/12/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-21-12-2012-n-5316/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2012 n.5316</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2011 n.107</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-2-2011-n-107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-2-2011-n-107/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-2-2011-n-107/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2011 n.107</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. G. Manca P. G. (avv. A. Mariani) c/ il Ministero della Difesa (Avv. Distr. St.) sul diritto del militare al compenso sostitutivo in caso di impossibilità oggettiva di fruire del congedo ordinario Militare e militarizzato – Compenso sostitutivo – Spettanza – In caso di impossibilità di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-2-2011-n-107/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2011 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-2-2011-n-107/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2011 n.107</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. G. Manca<br /> P. G. (avv. A. Mariani) c/ il Ministero della Difesa (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>sul diritto del militare al compenso sostitutivo in caso di impossibilità oggettiva di fruire del congedo ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Compenso sostitutivo – Spettanza – In caso di impossibilità di fruire del congedo ordinario &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Al militare collocato in congedo in quanto giudicato permanentemente inabile al servizio spetta il diritto al compenso sostitutivo per i periodi di licenza e di riposo non fruiti, risultanti all’atto del collocamento in congedo; tale compenso, infatti, spetta ogni qual volta la fruibilità di tali periodi di congedo ordinario sia oggettivamente esclusa per causa indipendente dalla volontà del lavoratore (nella specie, il Collegio ha accolto il ricorso, sottolinenando che la mancata fruizione dei congedi e dei riposi non fruiti non era imputabile al ricorrente, ma era da attribuirsi ad una situazione oggettiva di impedimento, determinata dalla malattia contratta dal ricorrente medesimo a causa del servizio)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 791 del 2003, proposto da <br />	<br />
<B>P. G.</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandro Mariani, con domicilio eletto presso lo studio legale del medesimo in Cagliari, via Scano n. 27; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Ministero della Difesa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
ACCERTAMENTO DIRITTO CORRESPONSIONE INDENNITA&#8217; SOSTITUTIVA DEI PERIODI DI FERIE E DI RIPOSO MATURATI E NON FRUITI.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero Difesa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2010 il dott. Giorgio Manca e uditi gli avv. Claudia Ghironi, su delega dell&#8217;avv. A. Mariani, per il ricorrente e Giandomenico Tenaglia, avvocato dello Stato, per l&#8217;amministrazione;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Il ricorrente, dipendente del Ministero della Difesa, espone di aver prestato servizio presso il Centro Militare di Medicina Legale a Cagliari, sino all’8 febbraio 1996, data in cui veniva posto in “licenza straordinaria” per convalescenza e successivamente in aspettativa per malattia dipendente da causa di servizio. A decorrere dal 7 febbraio 1997 veniva collocato in congedo in quanto giudicato permanentemente inabile al servizio. Nel momento in cui lasciava il servizio, il ricorrente aveva maturato dei periodi di licenza e di riposi, di cui non aveva potuto usufruire, così riassunti:<br />	<br />
n. 47 giorni di licenza ordinaria;<br />	<br />
n. 4 giorni di licenza per festività soppresse;<br />	<br />
n. 15 giorni di riposo per esposizione radiazioni ionizzanti.<br />	<br />
Con istanza del 2 marzo 1998 chiedeva il pagamento del compenso sostitutivo. L’amministrazione rispondeva con la nota del 23 maggio 1998, prot. n. 3126, negando che il compenso sostitutivo sia dovuto, in quanto non previsto dalle norme contrattuali riguardanti il personale militare delle Forze Armate.<br />	<br />
Con nota del 14 settembre 2001 reiterava la richiesta.<br />	<br />
Con il ricorso notificato il 3 giugno 2003 e de2. &#8211; positato il successivo 13 giugno, chiede, conseguentemente, l’accertamento del diritto al compenso sostitutivo per i periodi di licenza e di riposo non fruiti, risultanti all’atto del collocamento in congedo, e la condanna dell’amministrazione al pagamento, deducendo la violazione dell’art. 36 della Costituzione che, considerando irrinunciabili le ferie dei lavoratori, deve essere interpretato nel senso che se la mancata fruizione delle ferie sia dovuta a eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla corresponsione di un compenso sostitutivo.<br />	<br />
3. &#8211; Si è costituita l’amministrazione intimata, chiedendo che il ricorso sia respinto.<br />	<br />
4. &#8211; All’udienza pubblica del 9 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
5. &#8211; Il ricorso è fondato e deve essere accolto.<br />	<br />
Il Collegio ritiene, infatti, di poter aderire al recente indirizzo che fa discendere dalla indisponibilità ed irrinunciabilità del congedo ordinario, nonché dalla relativa maturazione anche nei periodi di malattia, il diritto al compenso sostitutivo, ogni qual volta la fruibilità del congedo stesso sia oggettivamente esclusa per causa indipendente dalla volontà del lavoratore ( Cons. St., sez. VI, 21.4.2008, n. 1765, 23.7.2008, n. 3636 e 23.7.2006, n. 3637; Cons. St., sez. IV, 29.8.2002, n. 4332 e 10.12.2003, n. 8118).<br />	<br />
In siffatta materia, una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina contrattuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995, impone che l&#8217;omessa fruizione delle ferie sia fonte di compenso sostitutivo, non solo quando tale circostanza sia stata imposta da maggiori esigenze di prestazioni lavorative dell&#8217;Amministrazione, ma anche quando emerga al riguardo una impossibilità che, in presenza di malattie contratte a causa del servizio reso. In entrambi i casi, infatti, viene sacrificato un diritto irrinunciabile dell&#8217;individuo, tutelato dall&#8217;art. 32 della Costituzione, per ragioni addebitabili al datore di lavoro: nel primo caso, per avere quest&#8217;ultimo richiesto un impegno lavorativo maggiore di quello pattuito; nel secondo, per avere il medesimo, con le prestazioni richieste, determinato una inabilità fisica impeditiva dell&#8217;ordinaria fruizione del congedo, con successiva impossibilità di relativa fruizione differita. L&#8217;assimilazione delle due situazioni sopra indicate, appare dunque, in conclusione, frutto di una lettura del sistema ispirata ai principi degli articoli 32 e 36 della costituzione. Tale lettura non è ostacolata dal testo del dettato normativo, unitariamente inteso come ricognitivo di un diritto del lavoratore al ripristino di una posizione, la cui compressione, contrasta con i segnalati principi costituzionali.<br />	<br />
In conclusione , il ricorso è fondato, posto che la mancata fruizione dei congedi e dei riposi non fruiti, nel caso di specie, non è imputabile al ricorrente, ma è da attribuirsi ad una situazione oggettiva di impedimento, determinata dalla malattia contratta dal ricorrente medesimo a causa del servizio.<br />	<br />
6. &#8211; Sul compenso sostitutivo delle ferie non godute, da commisurarsi in riferimento all&#8217;ordinaria retribuzione (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 4 giugno 2010, n. 15293), debbono essere riconosciuti interessi e rivalutazione, calcolati separatamente sull&#8217;importo nominale del credito, dalla data di maturazione sino all&#8217;effettivo soddisfo.<br />	<br />
7. &#8211; La disciplina delle spese giudiziali segue la soccombenza, nei termini indicati in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto:<br />	<br />
1) dichiara il diritto del ricorrente di percepire il compenso, oltre interessi e rivalutazione, sostitutivo dei periodi di congedo ordinario e di riposo maturati e non goduti per un totale di 66 giorni;<br />	<br />
2) condanna il Ministero della Difesa a pagare, in favore del ricorrenti, le relative somme da determinarsi nei sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna il Ministero della Difesa a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore</p>
<p><b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/02/2011</b></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2010 n.24254</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-12-11-2010-n-24254/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-12-11-2010-n-24254/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2010 n.24254</a></p>
<p>Pres., est. S. Veneziano Roberto Portoghese (Avv. Fabrizio Perla) c. Ministero della Difesa e Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sulla ratio dell&#8217;applicazione del beneficio di cui all&#8217;art. 40 della Legge 958/86 Militare e militarizzato – Premio di congedamento – ex art. 40 Legge 958/86 – Ratio – Esclusione del</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-12-11-2010-n-24254/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2010 n.24254</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres., est. </i>S. Veneziano <br />Roberto Portoghese (Avv. Fabrizio Perla) c. Ministero della Difesa e Ministero dell’Interno<br /> (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla ratio dell&#8217;applicazione del beneficio di cui all&#8217;art. 40 della Legge 958/86</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Premio di congedamento – ex art. 40 Legge 958/86 – Ratio – Esclusione del beneficio a chi transita successivamente nella Polizia di Stato – Legittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Al personale arruolato in ferma breve volontaria poi transitato nella Polizia di Stato, non spetta il premio di congedamento di cui all&#8217;art. 40 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. La ratio dell&#8217;introduzione dei benefici di cui al suddetto art. 40, è quello, infatti, di favorire il reinserimento nella vita civile dei soggetti che sono obbligati ad abbandonare il servizio militare senza avere conseguito alcun titolo di pensione e non a quelli che transitino nei ruoli del servizio permanente delle Forze Armate o in quelli delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile (1)	</p>
<p></b>_______________________________</p>
<p>1.<i> cfr., in termini: CGA n. 532 del 10 giugno 2009, TAR Lazio, Sez. I^ bis: n. 8010 del 2004, nonché più di recente n. 11901 del 2008; TAR Puglia, Lecce n. 6619 del 2004 e n. 4164 del 2001; T.A.R. Campania – Napoli &#8211; 1 ottobre 1998 n. 3032; T.A.R. Sicilia – Palermo &#8211; 17 aprile 2001 n. 560; 15 luglio 1999 n. 1459 e 9 settembre 1999 n. 1716; T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna &#8211; Sez. I &#8211; 12 dicembre 2000 n. 1013; 3 giugno 1997 n. 362; T.A.R. Emilia-Romagna – Parma &#8211; 17 gennaio 1996 n. 7; T.A.R. Marche &#8211; 29 settembre 2000 n. 1373; T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sez. I &#8211; 24 novembre 1999 n. 3917.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5931 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Roberto Portoghese</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Santa Brigida, 39; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero della Difesa e Ministero dell’Interno</b>, in persona dei Ministri pro-tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge in Napoli, via Diaz, n.. 11;</p>
<p><i><b>per l&#8217;accertamento<br />	<br />
</b></i>del diritto alla corresponsione premio di congelamento previsto dall’art. 40 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, previo annullamento degli atti ostativi presupposti alla mancata corresponsione.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio de Ministero della Difesa e del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2010 il dott. Salvatore Veneziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in esame parte ricorrente riferisce:<br />	<br />
&#8211; di essere stata ammessa a prestare servizio militare quale Volontario in Ferma Breve, avente titolo al successivo transito nelle Forze di Polizia;<br />	<br />
&#8211; di avere effettivamente prestato servizio militare sino al 31.12.2007 ma di essere stata successivamente collocata in congedo, senza transito nelle dette Forze di Polizia;<br />	<br />
&#8211; di non avere ricevuto il pagamento del “premio di congelamento” previsto dall’art. 40 della legge 24 dicembre 1986, n. 958”.<br />	<br />
Previa impugnazione degli atti presupposti, parte ricorrente chiede l’accertamento del diritto a percepire detto “premio” lamentando violazione dell’art. 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, degli artt. 3 e 36 Cost. ed eccesso di potere per molteplici profili.<br />	<br />
Le Amm.ni intimate si sono costituite in giudizio deducendo l’infondatezza della pretesa e, comunque, che parte ricorrente è stata nominata in Polizia di Stato con decorrenza 16.09.2008.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 28.10.2010 il ricorso è stato posto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Ai sensi dell’art. 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, il premio di congedamento è dovuto ai graduati ed ai militari di truppa in ferma di leva prolungata, all’atto del congedamento (comma 1); ed ai sergenti di complemento trattenuti in servizio ai sensi dell’art. 32, contestualmente all’invio in congedo (commi 2 e 3).<br />	<br />
Il presupposto per l’erogazione del premio di cui al comma 2 dell’art. 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 consiste, dunque, nell’effettivo congedamento, inteso quale cessazione definitiva dal servizio alle dipendenze delle Forze Armate per rientrare nella vita civile.<br />	<br />
Ora, ai fini della definizione della controversia, sono emerse in giurisprudenza due concezioni antitetiche sulla natura del premio di congedamento.<br />	<br />
Secondo una prima impostazione, la ratio del beneficio in questione consisterebbe nell’esigenza di sopperire alle esigenze dei militari che lascino il servizio senza diritto a pensione e che debbano reinserirsi nella vita civile. Da essa consegue che il beneficio non spetta a coloro che transitino nei ruoli del servizio permanente delle Forze Armate o in quelli delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile.<br />	<br />
Secondo l’opposta concezione, il premio avrebbe &#8211; invece &#8211; natura di gratifica per la ferma di leva prestata. Da tale concezione deriva che il premio spetterebbe indistintamente a chiunque termini tale periodo, senza alcuna ulteriore distinzione tra i militari che cessano del tutto dal servizio e quelli che, al termine del periodo di trattenimento, transitano in altri ruoli delle Forze Armate o affini (v, in passato, T.A.R. Lazio – Roma &#8211; Sez. I &#8211; 9 giugno 1996 n. 915 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III – n. 1796/2004). <br />	<br />
La Sezione ha già ritenuto di aderire al primo orientamento, peraltro ormai maggioritario nella giurisprudenza amministrativa, con la propria recente pronunzia n. 7437/2010.<br />	<br />
Siffatto convincimento si fonda, per altro, sul chiaro tenore letterale della norma in esame.<br />	<br />
L’art. 40, comma 3, della legge n. 958 del 1986 prevede infatti che “in favore del suddetto personale (NdR: indicato al comma 1 quale avente titolo al “premio”) che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, si provvede all’atto dell’invio in congedo e per l’effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, alla costituzione, a cura e spese dell’Amministrazione, della posizione assicurativa nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione” .<br />	<br />
Com’è agevole osservare dalla semplice lettura della norma, il Legislatore fa riferimento “all’atto del congedamento” (primo comma) ed all’&#8221;invio in congedo&#8221; (terzo comma), espressioni con le quali non può che intendersi il momento della cessazione della ferma di leva prolungata per il reinserimento del militare o del graduato nella vita civile.<br />	<br />
Resta pertanto esclusa &#8211; per tabulas &#8211; la possibilità che il beneficio per cui è causa sia attribuibile anche a chi continui a prestare servizio nell’ambito delle Forze armate o di cc.dd. “Amministrazioni ad ordinamento militare e civile”, come le Forze di Polizia e/o il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 115 del 26 gennaio 2010 e n. 1446 del 31 luglio 2009).<br />	<br />
L’interpretazione prescelta dal Collegio appare inoltre in linea con il prevalente orientamento già assunto, sulla questione, dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., in termini: CGA n. 532 del 10 giugno 2009, TAR Lazio, Sez. I^ bis: n. 8010 del 2004, nonché più di recente n. 11901 del 2008; TAR Puglia, Lecce n. 6619 del 2004 e n. 4164 del 2001; T.A.R. Campania – Napoli &#8211; 1 ottobre 1998 n. 3032; T.A.R. Sicilia – Palermo &#8211; 17 aprile 2001 n. 560; 15 luglio 1999 n. 1459 e 9 settembre 1999 n. 1716; T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna &#8211; Sez. I &#8211; 12 dicembre 2000 n. 1013; 3 giugno 1997 n. 362; T.A.R. Emilia-Romagna – Parma &#8211; 17 gennaio 1996 n. 7; T.A.R. Marche &#8211; 29 settembre 2000 n. 1373; T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sez. I &#8211; 24 novembre 1999 n. 3917).<br />	<br />
Né a diverse conclusioni appare possibile pervenire in considerazione della intervenuta cesura temporale (otto mesi circa) tra congedamento di parte ricorrente (31.12.2007) e decorrenza della sua successiva nomina in Polizia di Stato (16.09.2008).<br />	<br />
Ed infatti appare decisiva la considerazione che la detta nomina – a prescindere dalla relativa brevità del lasso di tempo intercorso dal congedamento &#8211; sia intervenuta in forza ed all’esito dei precedenti arruolamento e prestazione del servizio militare e non per “titolo” autonomo.<br />	<br />
In definitiva, in fattispecie quali quelle all’esame, non ricorre la “causa” dell’attribuzione del “premio”, da individuarsi, come già chiarito, nell’esigenza di garantire un sostegno economico ai militari che lascino il servizio senza diritto a pensione e che debbano reinserirsi nella vita civile.<br />	<br />
Per altro anche il precedente giurisprudenziale invocato da parte ricorrente (TAR Lazio, Roma, sez. Ia/bis, n. 13350/2009) &#8211; nel ritenere illegittima la richiesta restitutoria del premio già pagato, avanzata dall’Amm.ne della Difesa nei confronti di soggetto congedato con titolo alla nomina nella Polizia di Stato ma in assenza della stessa – ha ritenuto che “… l’Amministrazione potrà rivalutare la situazione qualora dovesse reperire le risorse utili per procedere all’incorporamento di coloro (tra i quali il ricorrente) che hanno superato il concorso.”.<br />	<br />
In considerazione delle superiori osservazioni – alla stregua delle quali non resta che escludere la fondatezza della pretesa azionata da parte ricorrente &#8211; il ricorso va respinto. <br />	<br />
Le spese possono essere compensate, stante l’assimilabilità della controversia d una causa di lavoro e la circostanza della temporanea cesura intervenuta tra prestazione del servizio militare e chiamata nelle Forze di Polizia.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Salvatore Veneziano, Presidente, Estensore<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere<br />	<br />
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/11/2010</p>
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