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	<title>Ambiente e territorio-Smaltimento rifiuti Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Ambiente e territorio-Smaltimento rifiuti Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sul termine di adeguamento a sopravvenute BAT.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 10:15:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-termine-di-adeguamento-a-sopravvenute-bat/">Sul termine di adeguamento a sopravvenute BAT.</a></p>
<p>Ambiente &#8211; Igiene e sanità &#8211; Stoccaggio rigiuti &#8211; BAT &#8211; Termine adeguamento &#8211; Immediata operatività &#8211; Decorrenza &#8211; Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale L’art. 29 octies del d.lgs 152/2006 è quindi chiaro nel prevedere la immediata operatività dell’obbligo di adeguamento – anche d’ufficio &#8211; alle sopravvenute BAT dalla data di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-termine-di-adeguamento-a-sopravvenute-bat/">Sul termine di adeguamento a sopravvenute BAT.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-termine-di-adeguamento-a-sopravvenute-bat/">Sul termine di adeguamento a sopravvenute BAT.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Ambiente &#8211; Igiene e sanità &#8211; Stoccaggio rigiuti &#8211; BAT &#8211; Termine adeguamento &#8211; Immediata operatività &#8211; Decorrenza &#8211; Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 29 octies del d.lgs 152/2006 è quindi chiaro nel prevedere la immediata operatività dell’obbligo di adeguamento – anche d’ufficio &#8211; alle sopravvenute BAT dalla data di pubblicazione delle stesse nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Il termine quadriennale di adeguamento è infatti previsto solo come il limite temporale massimo entro il quale concludere il riesame e l’eventuale aggiornamento (sul punto inequivoco il comma 6 dell’art. 20 octies) e non già, come erroneamente dedotto dalla difesa regionale, il termine entro il quale attivare il procedimento di riesame.</p>
<hr />
<p>Pres. L. Spagnoletti &#8211; Est. R. Palma</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
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            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-termine-di-adeguamento-a-sopravvenute-bat/?download=87687">Sentenza</a> <small>(224 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-termine-di-adeguamento-a-sopravvenute-bat/">Sul termine di adeguamento a sopravvenute BAT.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, STOCCAGGIO DEI RIFIUTI  E  &#8220;FATTORE DI PRESSIONE&#8221;: PRIME RIFLESSIONI ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, DEL 12 AGOSTO 2021, N. 5864</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 15:48:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/principio-di-precauzione-stoccaggio-dei-rifiuti-e-fattore-di-pressione-prime-riflessioni-alla-luce-della-sentenza-del-consiglio-di-stato-sez-iv-del-12-agosto-2021-n-5864/">PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, STOCCAGGIO DEI RIFIUTI  E  &#8220;FATTORE DI PRESSIONE&#8221;: PRIME RIFLESSIONI ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, DEL 12 AGOSTO 2021, N. 5864</a></p>
<p>A cura di Mario Tropea (dottore magistrale in giurisprudenza) Sommario: 1. Introduzione &#8211; 2. Il caso e la sentenza del T.A.R. Lombardia di Brescia n. 22 del 13 gennaio 2020 &#8211; 3. L’intervento del Consiglio di Stato &#8211; 4. Riflessioni conclusive. Consiglio di Stato, sez. IV, 12 agosto 2021, n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/principio-di-precauzione-stoccaggio-dei-rifiuti-e-fattore-di-pressione-prime-riflessioni-alla-luce-della-sentenza-del-consiglio-di-stato-sez-iv-del-12-agosto-2021-n-5864/">PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, STOCCAGGIO DEI RIFIUTI  E  &#8220;FATTORE DI PRESSIONE&#8221;: PRIME RIFLESSIONI ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, DEL 12 AGOSTO 2021, N. 5864</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/principio-di-precauzione-stoccaggio-dei-rifiuti-e-fattore-di-pressione-prime-riflessioni-alla-luce-della-sentenza-del-consiglio-di-stato-sez-iv-del-12-agosto-2021-n-5864/">PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, STOCCAGGIO DEI RIFIUTI  E  &#8220;FATTORE DI PRESSIONE&#8221;: PRIME RIFLESSIONI ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, DEL 12 AGOSTO 2021, N. 5864</a></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;">A cura di Mario Tropea (dottore magistrale in giurisprudenza)</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">Sommario: <b>1.</b> Introduzione &#8211; <b>2.</b> Il caso e la sentenza del T.A.R. Lombardia di Brescia n. 22 del 13 gennaio 2020 &#8211; <b>3.</b> L’intervento del Consiglio di Stato &#8211; <b>4.</b> Riflessioni conclusive<i>.</i></p>
<p class="p3" style="text-align: justify;"><b>Consiglio di Stato, sez. IV, 12 agosto 2021, n. 5864 – Pres. R. Giovagnoli, Est. N. D’Angelo </b></p>
<p class="p3" style="text-align: justify;"><b>Massima </b>“<i>Il c.d. “principio di precauzione”, di derivazione comunitaria, previsto dell’art. 7 del Regolamento n. 178 del 2002, impone che qualora o sussistano incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all&#8217;esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possano essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l&#8217;effettiva esistenza e la gravità di tali rischi. L’attuazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche</i>”</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;"><b>1. Introduzione</b></p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">Dopo essere stato dichiarato legittimo dalla quarta sezione del Consiglio di Stato con le sentenze n. 5340 del 2016 e n. 2790 del 2017, il “fattore di pressione”, introdotto dalla legge regionale della Lombardia n. 12 del 2007, applicato al Piano Regionale Gestione dei Rifiuti 2014/2020 e definitivamente approvato nel 2017, è tornato al vaglio dei giudici di Palazzo Spada.</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">In sintesi, la <i>ratio</i> di detto “fattore” è quella di evitare che in un determinato territorio la capacità di carico ambientale per i rifiuti stoccati in discarica assuma livelli inaccettabili. Più nel dettaglio, esso è stato introdotto, dal legislatore regionale, in applicazione alle disposizioni contenute nel Testo Unico Ambientale ove l’art. 177, comma 5, affida le funzioni e poteri per raggiungere gli obiettivi previsti nel testo unico allo Stato, alle Regioni, alle Province Autonome e agli Enti Locali, fornendo indicazioni su come gli enti e organismi di diritto pubblico devono attuare le politiche volte alla tutela preventiva del bene ambiente<sup>&#8211;</sup>.</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">Il fattore di pressione contiene due valori limite, il cui superamento comporta il rigetto, delle richieste autorizzative sia di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti, sia di ampliamenti di impianti già attivi: un valore soglia a livello comunale stabilito in 145.000 m<sup>3</sup>/km<sup>2</sup> di rifiuti ed uno a livello areale, per un raggio di 5 km, in 64.000 m<sup>3</sup>/km<sup>2</sup>. La delibera di Giunta Regionale n. 7144 del 2 ottobre 2017, prevede che il calcolo del fattore di pressione debba considerare i rifiuti presenti nelle discariche autorizzate, dell’area di interesse, a partire dall’entrata in vigore della legge regionale della Lombardia n. 94 del 1980.</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">Detta legge fu introdotta dalla Regione Lombardia anticipando alcuni elementi normativi varati con la prima legge organica nazionale sull’ambiente, ovvero la legge n. 915 del 1982. La legge regionale del 1980, in particolare, aveva previsto, all’articolo 28, che i titolari degli impianti di smaltimento di rifiuti esistenti alla data in vigore della legge <i>de qua</i> fossero tenuti a denunciare all’amministrazione regionale i loro impianti. Tale norma, di fatto, obbligò i gestori degli impianti di stoccaggio di rifiuti inerti a richiedere un’apposita autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di smaltimento. La legge affidava, inoltre, alla Giunta Regionale, il potere autorizzativo all’utilizzo degli impianti già attivi previa imposizione di condizioni e prescrizioni transitorie in attesa del rinnovo delle attrezzature e dell’adeguamento agli accorgimenti tecnici.</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">Ciò brevemente detto, con la pronuncia in commento, i giudici di Palazzo Spada si sono soffermati non tanto sulla legittimità del “fattore di pressione” (già oggetto di diverse pronunce del giudice di seconde cure, sopra brevemente richiamate), ma sugli elementi che formano la base di calcolo del fattore <i>de quo</i>.</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">La vicenda, per quanto qui di interesse, può essere così brevemente sintetizzata. La Provincia di Brescia, con determina dirigenziale del 2019, ha rigettato l’istanza di ampliamento presentata da una società di gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti inerti, in quanto, in fase di Valutazione di Impatto Ambientale, il calcolo del fattore di pressione areale era risultato superiore al limite escludente per quella porzione di territorio.</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">L’istante, in seguito al rigetto della richiesta autorizzativa, ha adito il giudice amministrativo lamentando, <i>ex aliis</i>, eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e illogicità manifesta, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">La controversia, quindi, ha visto impegnati dapprima i giudici di primo grado del Tribunale Amministrativo della Lombardia, sezione di Brescia, e successivamente i giudici della IV sezione del Consiglio di Stato. In particolare, i giudici amministrativi hanno affrontato il delicato tema del rapporto tra il principio di precauzione &#8211; uno dei principi cardine che permea la disciplina ambientale a livello nazionale ed europeo &#8211; e le istanze costituzionalmente tutelate di libertà ed iniziativa economica e di certezza del quadro normativo di riferimento.</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;"><b>2. Il caso e la sentenza del T.A.R. Lombardia di Brescia n. 22 del 13 gennaio 2020</b></p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">Il rigetto dell’istanza di ampliamento dell’impianto sopra menzionato, come detto, è stato impugnato davanti i giudici amministrativi della prima sezione del T.A.R. Lombardia di Brescia.</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">La richiesta di ampliamento di un impianto di discarica di rifiuti, come premesso, deve superare il vaglio del fattore di pressione, che, si ribadisce, prevede un doppio limite, comunale ed areale. Ed è proprio la base di calcolo del fattore di pressione areale su cui si è incentrata la controversia giudiziaria. Infatti, per la parte ricorrente, le norme regolatrici dello strumento sono state erroneamente interpretate dall’ente provinciale. Nel calcolo del fattore di pressione, infatti, secondo la parte ricorrente, sarebbero stati inclusi non solo le quantità certe di rifiuti conferiti nelle discariche autorizzate dopo la norma introdotta con la legge regionale 94 del 1980, ma anche, una quantità stimata di rifiuti conferiti in un impianto utilizzato per lo smaltimento di inerti prima dell’introduzione della legge regionale regolatrice. Dunque, la modalità utilizzata per il calcolo, avrebbe prodotto un risultato del fattore di pressione falsato, valore che superava la soglia prevista dal fattore in esame, con il consequenziale rigetto della richiesta autorizzativa presentata.</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">La Sezione I del T.A.R. Brescia, con sentenza n. 22 del 13 gennaio 2020, ha dichiarato, in primo luogo, insostenibile “<i>la tesi estrema</i>” utilizzata dalla Provincia per il calcolo della quantità di rifiuti tombati in una determinata area. Ed infatti, nel calcolo per determinare il fattore di pressione areale, nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, sarebbero stati effettivamente inclusi non solo gli “impianti autorizzati” dopo l’emanazione della norma regionale n. 94 del 1980, ma anche una stima della quantità di rifiuti depositati in un impianto attivo dal 1973 al 1989.</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">Per la Provincia, quindi, la richiesta di continuare l’attività dopo l’introduzione normativa del 1980 (vale a dire il proseguimento dell’attività di smaltimento di rifiuti durante una fase transitoria durata fino al 1986), avrebbe creato una sorta di autorizzazione postuma per le quantità di rifiuti stoccati in precedenza all’interno di quei bacini. Secondo la ricostruzione della Provincia, infatti, il PRGR non prevede che, ai fini del calcolo del fattore di pressione, siano considerati i volumi conferiti successivamente all&#8217;autorizzazione ai sensi della legge regionale n. 94 del 1980, ma i volumi conferiti “in discariche autorizzate&#8221;. Per la stima del dato, la Provincia ha fatto ricorso alla documentazione amministrativa e alle relazioni tecniche e progettuali comunicate dalla Provincia alla Regione nell’ultimo censimento delle discariche (ciò in quanto, si legge nella pronuncia, “<i>non esistevano altre fonti dalle quali poter risalire al dato certo</i>”, almeno fino al 1986). Per giustificare l’utilizzo del dato stimato nel procedimento amministrativo, la Provincia ha quindi invocato a difesa della sua tesi anche il principio di precauzione, il quale deve ispirare l&#8217;azione amministrativa in materia ambientale unitamente al principio dello sviluppo sostenibile<sup>&#8211;</sup>. In ogni caso, la Provincia ha sottolineato come il dato del fattore di pressione avrebbe superato il limite escludente anche laddove si fossero considerati i rifiuti, conferiti nell’area in esame, soltanto successivamente all’introduzione normativa del 1980, escludendo quindi i conferimenti stimati a partire dal 1973 (anno in cui il bacino è stato utilizzato per lo stoccaggio dei rifiuti).</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">La parte ricorrente ha ritenuto, invece, fuorviante il richiamo all’utilizzo del principio di precauzione per giustificare l’azione amministrativa in assenza di dati certi. Lo stesso fattore di pressione, secondo la parte ricorrente, si ispirerebbe a canoni oggettivi direttamente escludenti da considerare nella fase procedurale di Valutazione di Impatto Ambientale, con conseguente non applicabilità del principio sopra richiamato. In buona sostanza, con riferimento agli elementi da considerare nel computo del fattore di pressione, il fatto che la normativa di settore preveda che solo le “discariche autorizzate” possano costituire la base di calcolo del fattore <i>de quo</i>, sarebbe stata inserita volutamente dal legislatore regionale nel PRGR, nella piena consapevolezza dell’esistenza di impianti già attivi prima dell’introduzione della legge regionale del 1980, con ciò escludendo dal calcolo del fattore di pressione le discariche “non controllate”. Quindi, nella valutazione del fattore di pressione, avrebbero dovuto essere considerati solo i conferimenti successivi alla legge regionale del 1980 e comunque solamente quelli esplicitamente autorizzati, escludendo, quindi, il periodo transitorio durante il quale gli impianti erano autorizzati al solo proseguimento dell’attività senza una precisa specificazione sulla quantità di rifiuti che potevano essere ricevuti nei bacini di stoccaggio.</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">Il TAR Brescia ha individuato nel dato cronologico la questione centrale da risolvere, ossia la soglia temporale a partire dalla quale una discarica poteva reputarsi &#8220;autorizzata&#8221; ai sensi della legge regionale n. 94 del 1980. Per il Collegio le prescrizioni transitorie si sono tradotte in un&#8217;autorizzazione tipica alla prosecuzione dell&#8217;attività di conferimento dei rifiuti in discarica. In altri termini, grazie al titolo abilitativo, l&#8217;impianto non è stato sottoposto all&#8217;obbligo di chiusura e ha potuto intraprendere il percorso di sussunzione nell&#8217;alveo delle &#8220;discariche autorizzate&#8221;. Da quel preciso momento, i quantitativi conferiti avrebbero dovuto essere considerati come &#8220;rilevanti&#8221; ai fini del calcolo del fattore di pressione, quindi da tenere in considerazione nel dato sostanziale.</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">Rispetto alle osservazioni sulle modalità con le quali sono stati stimati i rifiuti conferiti nei siti considerati, per il giudice di prime cure, la ricostruzione della quantità di inerti stoccati in una determinata area ricavata da elementi forniti in modo non ufficiale, è un’opzione da preferire, in quanto anche se non certi, “<i>questo tipo di calcolo è in linea con il principio comunitario di precauzione</i>”.</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">A tal proposito, si evidenzia come il principio di diritto richiamato dal TAR Brescia è contenuto nella parte IV del Testo Unico Ambientale, e più precisamente nell&#8217;articolo 178, recentemente modificato per la trasposizione del pacchetto europeo “economia circolare” all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale. L’articolo 178 contiene i principi sul quale si fondano le norme sulla gestione dei rifiuti: l’intreccio di essi costituisce un unico filo conduttore per tutta la legislazione ambientale. Concepito all’interno della conferenza sull&#8217;Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro del 1992, il principio di precauzione richiamato nella causa <i>de qua</i> costituisce certamente uno di questi principi fondamentali.</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">Tale principio rende legittimo un approccio anticipatorio ai problemi ambientali, in rapporto alla considerazione che molti danni causati all&#8217;ambiente possono essere di natura irreversibile, per cui è preferibile evitare danni che porvi rimedio in seguito. Esso legittima l&#8217;adozione di misure di prevenzione, riparazione e contrasto ad una fase nella quale si ravvisa un pericolo potenzialmente significativo e dove una valutazione scientifica ed obbiettiva non determina tale pericolo con sufficiente certezza.</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">L’applicazione del principio di precauzione è relativamente recente in campo ambientale, ma si è consolidato con insolita rapidità, essendo stato introdotto in diversi atti internazionali e nazionali: esso costituisce il pilastro portante del diritto ambientale europeo e delle branche del diritto a questo collegate, considerato anche come “<i>espressione della saggezza popolare che preferisce la prudenza, quando l’audacia potrebbe essere suicida</i>”.</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">Tale principio, pertanto, giustifica l&#8217;imposizione di condotte volte a impedire il verificarsi di un danno ambientale, sebbene manchi un nesso di causalità tra l&#8217;azione e l&#8217;evento, sintetizzando si può dunque esprimere nella formula “<i>better safe than sorry”</i>, ed è proprio questa la formula utilizzata dal giudice amministrativo di primo grado che ha visto nel provvedimento della Provincia la corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento, in considerazione del bilanciamento tra la salvaguardia della salute della popolazione e le istanze costituzionalmente tutelate di libertà e iniziativa economica.</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">Alla luce di quanto brevemente sopra esposto, nel rigettare le doglianze del ricorrente, il giudice di <i>prime cure</i> ha rilevato che il principio di precauzione è pacificamente applicabile alla materia del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti: esso, infatti, fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l&#8217;ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell&#8217;applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione.</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;"><b>3. L’intervento del Consiglio di Stato </b></p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">Avverso la sentenza di primo grado, è stato proposto appello al Consiglio di Stato sulla scorta di plurimi profili.</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">Secondo l’appellante, infatti, il TAR Brescia avrebbe mal interpretato la normativa regionale sopra richiamata: dando prevalenza al dato sostanziale rispetto a quello formale veniva, infatti, meno l’equilibrio tra la finalità di tutela dell’ambiente che la norma regionale si prefigge e le esigenze dell’operatore privato. In particolare, per il calcolo del fattore di pressione avrebbero dovuto considerarsi solo le discariche autorizzate in conformità a partire dalla legge regionale n. 94 del 1980 e non quelle autorizzate a proseguire l’attività già in corso prima dell’introduzione normativa. Inoltre, l’appellante ha evidenziato l’errore nell’applicazione del principio di precauzione invocato dalla Provincia e confermato dal giudice di primo grado in quanto il fattore di pressione presentava già in sé una causa escludente di tipo oggettivo e quindi risultava fuorviante il richiamo a tale principio per giustificare l’azione amministrativa.</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">Con sentenza n. 5864, del 12 agosto 2021, il Consiglio di Stato, nel rigettare l’appello, ha valutato in termini conformi alla legge il diniego dell’istanza di ampliamento dell’impianto. Sebbene il procedimento istruttorio, nel calcolo del fattore di pressione abbia tenuto in considerazione i rifiuti conferiti nell’area anche precedentemente all’introduzione della norma regionale del 1980, il ricalcolo dello stesso, con l’esclusione dei conferimenti antecedenti alla norma, avrebbe comunque superato la soglia massima prevista per l’area in considerazione. Quanto al computo stimato dei volumi conferiti nelle discariche dell’area, i giudici di Palazzo Spada, facendo riferimento al regolamento europeo CE n. 178 del 2002, hanno evidenziato che “<i>quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo l’esistenza o alla portata dei rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esigenza e gravità di tali rischi</i>”. Peraltro, anche sulla scorta di giurisprudenza consolidata, i giudici del Consiglio di Stato hanno poi rilevato come “[…] <i>il principio di precauzione comporta dunque che ogni qualvolta non siano riconosciuti con certezza i rischi introdotti da un attività potenzialmente dannosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche</i>.”</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">In sintesi, quindi, anche secondo i giudici di <i>seconde cure, </i>l’incertezza sui dati volumetrici di rifiuti, precedenti al 1986, non può essere risolta ignorando il dato indeterminato, in presenza di dati rintracciabili nei provvedimenti di censimento e comunque in quelli successivi alla legge regionale n. 94 del 1980, confermando, quindi, quanto evidenziato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale dalla Provincia circa l’applicazione del principio di precauzione.</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;"><b>4. Riflessioni conclusive</b></p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha nuovamente evidenziato come l’azione preventiva &#8211; all’interno della quale si inserisce lo strumento normativo matematicamente determinato del fattore di pressione &#8211; possa essere sostituita da un’azione precauzionale da parte della Pubblica Amministrazione, soprattutto in ambito ambientale. In tale materia, prevenire il danno è sempre preferibile all’azione risarcitoria, economicamente più gravosa e certamente non passibile di ripristinare lo <i>status quo ante</i>.</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">A tal proposito, non può non evidenziarsi il dettato della sentenza della Corte Costituzionale n. 85 del 9 maggio 2013, ove i giudici di legittimità non solo hanno giustificato il ricorso al principio di precauzione per limitare la libertà di iniziativa economica laddove vi sia un pericolo per l’ambiente significativo ma non scientificamente certo, ma hanno anche sottolineato che “<i>il bilanciamento tra il diritto all’ambiente e l’interesse all’occupazione e alla produzione spetti alla sola amministrazione e che il giudice, chiamato in causa, potrebbe solamente sindacare l’eventuale irragionevolezza dei criteri adottati</i>”.</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">L’adesione emotiva legata a questo principio potrebbe esser accompagnata da giudizi negativi da parte di coloro che, criticandone l&#8217;irrazionalità e la contraddittorietà, ne evidenziano un approccio al rischio basato sulla paura, creando di fatto incertezza nel diritto da applicare. Tuttavia, sebbene l’attuazione di questo principio giustifichi l&#8217;imposizione di condotte volte a impedire il verificarsi di un danno ambientale e sebbene manchi un nesso di causalità tra l&#8217;azione e l&#8217;evento, va anche considerato che vi sono una serie di parametri da rispettare in sede interpretativa ed applicativa del principio di precauzione, tra i quali il fatto che l&#8217;entità dei danni temuti devono essere seri e irreversibili e secondariamente che il grado di certezza che è possibile raggiungere deve essere pieno.</p>
<p class="p3" style="text-align: justify;">Il quadro delle competenze in materia di rifiuti è certamente complesso ed articolato, ed anche la controversia esaminata dimostra quanto complessa ed articolata sia la gestione in concreto della filiera del rifiuto che, nell’attuale prospettiva comunitaria, tende ad essere circolare proprio al fine di garantire la riduzione al minimo dello scarto non recuperabile e dunque destinato inevitabilmente allo smaltimento, massimizzando il recupero dei materiali dai rifiuti prodotti e la loro ulteriore immissione nelle filiere industriali nel principio del ciclo <i>Cradle-to-cradle</i>. Questo nuovo modello economico di produzione-riciclo-produzione, già avviato da qualche anno nelle economie evolute, porterà una riduzione minimale di rifiuti non riutilizzabili, sarà in grado di far venire meno la grande necessità di bacini utili allo stoccaggio di materiali di scarto e conseguentemente le questioni giudiziali che nascono dalle legittime e contrastanti aspettative delle parti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/principio-di-precauzione-stoccaggio-dei-rifiuti-e-fattore-di-pressione-prime-riflessioni-alla-luce-della-sentenza-del-consiglio-di-stato-sez-iv-del-12-agosto-2021-n-5864/">PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, STOCCAGGIO DEI RIFIUTI  E  &#8220;FATTORE DI PRESSIONE&#8221;: PRIME RIFLESSIONI ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, DEL 12 AGOSTO 2021, N. 5864</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La posizione della curatela fallimentare tra responsibility e liability per l&#8217;esecuzione delle operazioni di rimozione dei rifiuti</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-posizione-della-curatela-fallimentare-tra-responsibility-e-liability-per-lesecuzione-delle-operazioni-di-rimozione-dei-rifiuti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:41:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-posizione-della-curatela-fallimentare-tra-responsibility-e-liability-per-lesecuzione-delle-operazioni-di-rimozione-dei-rifiuti/">La posizione della curatela fallimentare tra responsibility e liability per l&#8217;esecuzione delle operazioni di rimozione dei rifiuti</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa 2. Di fatto, l&#8217;ennesimo rapporto conflittuale tra curatore ed ente locale in materia di sicurezza ambientale 3. Il preciso inquadramento normativo: l&#8217;abbandono e il deposito di rifiuti (art. 192 d.lgs. n. 152/2006), non ancora contaminanti (artt. 239 ss. d.lgs. n. 152/2006)  4. Il contrasto giurisprudenziale: il curatore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-posizione-della-curatela-fallimentare-tra-responsibility-e-liability-per-lesecuzione-delle-operazioni-di-rimozione-dei-rifiuti/">La posizione della curatela fallimentare tra responsibility e liability per l&#8217;esecuzione delle operazioni di rimozione dei rifiuti</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-posizione-della-curatela-fallimentare-tra-responsibility-e-liability-per-lesecuzione-delle-operazioni-di-rimozione-dei-rifiuti/">La posizione della curatela fallimentare tra responsibility e liability per l&#8217;esecuzione delle operazioni di rimozione dei rifiuti</a></p>
<div style="text-align: justify;"><em>Sommario</em>: 1. Premessa 2. Di fatto, l&#8217;ennesimo rapporto conflittuale tra curatore ed ente locale in materia di sicurezza ambientale 3. Il preciso inquadramento normativo: l&#8217;abbandono e il deposito di rifiuti (art. 192 d.lgs. n. 152/2006), non ancora contaminanti (artt. 239 ss. d.lgs. n. 152/2006)  4. Il contrasto giurisprudenziale: il curatore fallimentare è tenuto alla rimozione dei rifiuti abbandonati? 5. La soluzione accolta dall&#8217;Adunanza Plenaria 5.1. <em>segue</em>: il curatore, in base della normativa fallimentare, non è soggetto subentrante 5.2. <em>segue</em>: il curatore, alla luce della normativa ambientale, è soggetto detentore dell&#8217;immobile su cui i rifiuti insistono 5.3. <em>segue</em>: il principio &#8220;chi inquina paga&#8221; nella sua accezione negativa e nel preferibile coordinamento con i principi di prevenzione e precauzione 5.4. <em>segue</em>: il regime di imputazione degli obblighi di rimozione sul curatore 5.5. <em>segue</em>: ulteriori argomentazioni (l&#8217;incapienza non esime e l&#8217;immobile inquinato non è rinunciabile) 6. Considerazioni conclusive: il curatore quale soggetto <em>responsible</em> ma non <em>liable</em>?<br />  <br /> <strong>1. Premessa </strong><br /> A poco più di un anno dalla pronuncia n. 10 del 22 ottobre 2019, l&#8217;Adunanza Plenaria torna ad esprimersi in tema di strumenti a tutela dell&#8217;ambiente e sempre al fine di offrire una precisa e chiara individuazione dei soggetti tenuti alla realizzazione delle operazioni di riparazione ambientale, non mancando al contempo di contribuire a delineare i criteri che presiedono alla imputazione della relativa responsabilità<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> Chiarito infatti, con la precedente sentenza n. 10/2019, che le attività di bonifica possano essere imposte alla società non responsabile dell&#8217;inquinamento che sia subentrata nella precedente società per effetto di una fusione per incorporazione<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>, questa volta con la pronuncia n. 3 del 26 gennaio 2021 al centro dell&#8217;analisi si pone l&#8217;istituto della curatela fallimentare, rispetto alla quale sussisteva un contrasto giurisprudenziale in merito all&#8217;assoggettabilità della stessa alle operazioni di ripristino ambientale. <br /> Entrambe le pronunce, indagando le questioni rimesse all&#8217;Adunanza Plenaria alla luce delle specifiche normative di settore coinvolte (rispettivamente, in materia societaria e fallimentare) coordinandole con i principi e le norme in materia ambientale, arrivano alla medesima conclusione di estendere il novero dei soggetti tenuti a porre in essere le attività a tutela dell&#8217;ambiente.<br /> La pronuncia da ultimo resa merita un&#8217;attenta lettura anche sotto altro e affine profilo: l&#8217;affermazione secondo cui il curatore fallimentare non può considerarsi responsabile della condotta di abbandono dei rifiuti<em> ex</em> articolo 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell&#8217;ambiente, d&#8217;ora in avanti anche solo Codice) e tuttavia debba rispondere dei relativi obblighi di rimozione, lungi dal configurare una forzatura del sistema della responsabilità ambientale in senso pro-ambientalistico, pare trovare adeguata rappresentazione nella distinzione, operata dalla dottrina europea e ripresa da quella nazionale, tra i due diversi momenti dell&#8217;esecuzione delle opere di riparazione ambientale (definibile in termini di <em>responsibility</em>) e dell&#8217;imputazione dei costi finali (definibile in termini di <em>liability</em>), in linea con la distinta e concorrente strategia di tutela concretizzata dal principio di prevenzione e dal principio &#8220;chi inquina paga&#8221;. Il presente contributo è volto ad inquadrare la pronuncia in esame sotto questa chiave di lettura, tentando di configurare la figura del curatore fallimentare alla stregua di soggetto <em>responsible</em> ma non <em>liable</em>, con ciò permettendo di delineare con maggior chiarezza anche i criteri di imputazione degli obblighi ambientali nell&#8217;uno e nell&#8217;altro caso.<br />  <br /> <strong>2. Di fatto, l&#8217;ennesimo rapporto conflittuale tra curatore ed ente locale in materia di sicurezza ambientale</strong><br /> La pronuncia dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 3/2021 è stata occasionata da un&#8217;ordinanza emessa ai sensi dell&#8217;articolo 192 del d.lgs. n. 152/2006<a href="#_ftn3" title="">[3]</a> con cui, a seguito dell&#8217;accertamento della presenza di rifiuti abbandonati presso lo stabilimento di un&#8217;impresa cessata per intervenuto fallimento, un Comune indirizzava la stessa nei confronti del curatore fallimentare ingiungendogli di provvedere alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.<br /> Il curatore ingiunto, contestando la sua assoggettabilità agli obblighi addossatigli, impugnava davanti al Tar Veneto l&#8217;ordinanza comunale, il quale Tribunale, dato conto del contrasto giurisprudenziale in merito alla titolarità passiva della curatela fallimentare agli obblighi di cui all&#8217;articolo 192 del Codice, con sentenza n. 744 del 19 giugno 2019 riteneva di aderire all&#8217;orientamento che propende per l&#8217;estraneità della curatela rispetto agli obblighi ambientali cui era tenuto l&#8217;imprenditore fallito, accogliendo il ricorso e di conseguenza annullando l&#8217;ordinanza impugnata.<br /> Avverso tale pronuncia proponeva appello l&#8217;Amministrazione comunale, lamentando la limitatezza e l&#8217;erroneità delle argomentazioni utilizzate dai primi Giudici, e insistendo per l&#8217;accoglimento della tesi che ravvisa nel curatore fallimentare un legittimo destinatario dell&#8217;ordinanza di rimozione dei rifiuti. La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, inquadrato l&#8217;istituto dell&#8217;abbandono dei rifiuti nell&#8217;ambito del suo referente normativo e dei principi comunitari e riportati i due orientamenti contrastanti in merito all&#8217;assoggettabilità del curatore agli obblighi di ripristino, nel rimettere con l&#8217;ordinanza n. 5454 del 15 settembre 2020 all&#8217;Adunanza Plenaria la predetta questione, ha esposto la propria preferenza a favore dell&#8217;orientamento che addossa anche sul curatore gli obblighi ambientali, aggiungendo delle proprie argomentazioni a supporto di questo indirizzo.<br /> L&#8217;Adunanza Plenaria, pronunciandosi con la sentenza qui in commento, pare andare dritta al punto: omettendo la trasposizione degli opposti orientamenti giurisprudenziali già esposti dall&#8217;ordinanza di rimessione, risponde da subito al quesito sottopostogli nei seguenti termini &#8220;<em>la presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi, acquisita dal curatore dal momento della dichiarazione del fallimento dell&#8217;impresa, tramite l&#8217;inventario dei beni dell&#8217;impresa medesima ex artt. 87 e ss. L.F., comportino la sua legittimazione passiva all&#8217;ordine di rimozione</em>&#8220;.<br /> L&#8217;impianto argomentativo seguito dalla Plenaria per addivenire a tale soluzione ermeneutica, piuttosto che rimanere ancorato agli approdi interpretativi utilizzati delle precedenti pronunce in argomento, si snoda in maniera autonoma in termini così riassumibili: <em>i)</em> esclusione della posizione di successore/subentrante in capo al curatore; <em>ii)</em> affermazione della qualifica di &#8220;detentore&#8221; in capo allo stesso, alla luce della normativa europea e nazionale in materia ambientale; <em>iii)</em> richiamo del principio &#8220;chi inquina paga&#8221; e in particolare &#8211; come meglio si vedrà più oltre &#8211; della sua accezione negativa, ossia quella che impedisce di far ricadere i costi della riparazione ambientale su soggetti diversi dall&#8217;inquinatore e dagli altri soggetti obbligati; <em>iv)</em> individuazione del regime di imputazione degli obblighi di smaltimento in capo curatore; <em>v)</em> ulteriori argomentazioni, quali l&#8217;irrilevanza degli eventuali dati fattuali consistenti nell&#8217;incapienza della massa attiva e nella possibilità di rinuncia all&#8217;acquisizione dell&#8217;immobile oggetto di procedura di rimozione.<br /> Ciascuno di questi aspetti sarà oggetto di specifica attenzione nella trattazione che segue, non prima tuttavia di aver tratteggiato il pertinente quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di un preliminare profilo spesso non tenuto in debita considerazione dalle diverse pronunce ad esso dedicate, eppure in grado di condizionare l&#8217;intero regime di responsabilità applicabile.<br />  <br /> <strong>3. Il preciso inquadramento normativo: l&#8217;abbandono e il deposito di rifiuti (art. 192 d.lgs. n. 152/2006), non ancora contaminanti (artt. 239 ss. d.lgs. n. 152/2006)</strong><br /> Come anticipato, il provvedimento impugnato concerneva un&#8217;ordinanza comunale di smaltimento di rifiuti adottata ai sensi dell&#8217;articolo 192 del Codice, norma generale di chiusura in materia di rifiuti, la quale al generale divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti riconnette obblighi di rimozione, di avvio al recupero o smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>. Tali obblighi sono posti a carico tanto del trasgressore (&#8220;<em>chiunque viola di divieti di cui ai commi 1 e 2</em>&#8220;), quanto, e in solido, del proprietario e dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area, quest&#8217;ultimi ove versino in stato soggettivo colposo o doloso<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.<br /> La norma intende quindi reagire alla realizzazione di condotte potenzialmente pericolose per l&#8217;ambiente, le quali sono in sé vietate indipendentemente dall&#8217;accertamento della lesività che possano arrecare. Per far fronte ad un accertato inquinamento dell&#8217;area è previsto il distinto istituto della bonifica, disciplinato dagli artt. 239 ss. del Codice, il quale indubbiamente converge nella medesima funzione di tutela e salvaguardia delle matrici ambientali ma con una apposita disciplina, gradata e maggiormente procedimentalizzata, che impedisce di operare facili sovrapposizioni anche solo concettuali con l&#8217;istituto dell&#8217;abbandono di rifiuti<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> La distinzione tra i due istituti emerge espressamente a livello normativo, ove l&#8217;articolo 239 del Codice esclude l&#8217;applicazione congiunta delle due discipline (quella sull&#8217;abbandono dei rifiuti e quella di bonifica), affermando al comma 2, lett. b) che le disposizioni in tema di bonifica non si applicano &#8220;<em>all&#8217;abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto</em>&#8220;. Lo stesso Legislatore codicistico, tuttavia, tiene conto dell&#8217;evenienza per cui, a seguito della rimozione dei rifiuti, emerga uno stato di contaminazione del sito, per accertato superamento dei valori di attenzione, prevedendo che in tal caso &#8220;<em>si dovrà procedere alla caratterizzazione dell&#8217;area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale</em>&#8220;. In sostanza, la presenza dei rifiuti sul suolo rappresenta un pericolo potenziale d&#8217;inquinamento che può trasformarsi in una vera e propria contaminazione del sito, per cui attivata la procedura per l&#8217;abbandono dei rifiuti, può essere attivata pure quella per la bonifica<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Pur potendo pertanto il primo istituto confluire nel secondo, è bene tuttavia mantenere separate le due discipline, in quanto non mancano rilevanti profili di divergenza, primo fra tutti quello relativo ai criteri di imputazione della responsabilità in capo ai soggetti obbligati, che in entrambi i casi il Codice individua in prima battuta nel soggetto direttamente responsabile (soggetto trasgressore <em>ex</em> articolo 192 del Codice e soggetto che ha causato l&#8217;inquinamento <em>ex</em> articolo 242 del Codice), per poi individuare altri soggetti tenuti a vario titolo e con diversa gradazione di coinvolgimento ad attivarsi. In questa seconda categoria rientra il proprietario dell&#8217;area (e anche i titolari di diritti reali o personali di godimento per l&#8217;obbligo di rimozione), il quale versa in una posizione maggiormente garantistica in caso di abbandono di rifiuti rispetto a quanto previsto in tema di bonifica: nel primo caso &#8211; come visto &#8211; l&#8217;obbligo di rimozione viene a lui addossato a titolo di colpa o dolo, in quanto almeno corresponsabile con l&#8217;autore dell&#8217;illecito; nel secondo caso, mancando un criterio ascrittivo certo della responsabilità a livello normativo, vi sono maggiori tendenze ad approdare verso forme di responsabilità di tipo oggettivo<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> Altro rilevante aspetto su cui la disciplina della rimozione dei rifiuti abbandonati e quella in tema di bonifica presentano profili difformi è quello relativo alla competenza all&#8217;adozione della relativa ordinanza di cui all&#8217;articolo 192, comma 3 e all&#8217;articolo 244 del Codice, che nel primo caso si colloca a livello comunale, nel secondo a livello provinciale. Tale diversa allocazione del potere di ordinanza nell&#8217;uno e nell&#8217;altro caso si ripercuote anche sull&#8217;utilizzabilità di ulteriori strumenti, quale ad esempio il potere di ordinanza <em>extra ordinem</em>, il quale pare maggiormente compatibile con l&#8217;ordinanza <em>ex</em> articolo 192 del Codice inserendosi entrambe in una dimensione comunale, ma più difficilmente praticabile in materia di bonifica, ove l&#8217;adozione di un&#8217;ordinanza contingibile e urgente da parte del Sindaco potrebbe porsi come potenzialmente violativa della specifica competenza attribuita dall&#8217;articolo 244, comma 2, del Codice alla Provincia<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>. Vero è anche che, stante la varietà di strumenti sia preventivi che ripristinatori previsti dal Codice dell&#8217;Ambiente e soprattutto in materia di bonifica, la complessità contenutistica che i provvedimenti a tutela dell&#8217;ambiente possono assumere ben si presta a problemi di qualificazione dell&#8217;atto e di conseguente individuazione della normativa entro cui inquadrarlo<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.<br /> Limitando a questi rilevanti aspetti i profili di divergenza tra l&#8217;istituto della rimozione dei rifiuti e quello della bonifica, pur nella consapevolezza che ad un&#8217;analisi più approfondita ulteriori elementi di differenziazione potrebbero essere colti<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>, vale ora la pena rilevare come la problematica dell&#8217;addossabilità al curatore degli oneri di riparazione ambientale si sia posta più diffusamente con riguardo alla rimozione di rifiuti, piuttosto che con riguardo alle misure di cui agli articoli 239 ss., anche se invero l&#8217;individuazione della specifica disciplina normativa coinvolta (l&#8217;articolo 192 piuttosto che gli articoli 239 ss.) in questo caso non modifica di molto i termini della questione, essendo altri i riferimenti normativi utilizzati dai contrapposti orientamenti per sostenere le rispettive tesi. <br />  <br /> <strong>4. Il contrasto giurisprudenziale: il curatore fallimentare è tenuto alla rimozione dei rifiuti abbandonati?</strong><br /> La mancanza di un espresso riferimento normativo, che individui il curatore fallimentare tra i soggetti tenuti alla realizzazione di misure a tutela dell&#8217;ambiente, ha dato adito da ormai una ventina d&#8217;anni all&#8217;emersione di un consistente dibattito giurisprudenziale in seno alla giurisprudenza non solo amministrativa, ma anche in sede civile e penale, a dimostrazione della rilevanza assunta della questione in esame e soprattutto a conferma della portata trasversale delle tematiche ambientali, le quali richiedono spesso un&#8217;analisi interdisciplinare coinvolgendo una pluralità di saperi per addivenire a soluzioni a protezione e salvaguardia dell&#8217;ambiente<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> In base ad un primo orientamento, invero più risalente e maggioritario, salve le ipotesi di esercizio provvisorio dell&#8217;attività d&#8217;impresa <em>ex</em> articolo 104 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare) e di responsabilità diretta ove sia accertato in maniera univoca il contributo diretto e causale del curatore stesso, quest&#8217;ultimo non può essere destinatario del provvedimento che impone la rimozione dei rifiuti. Tale orientamento si fonda, da una parte, sulla particolare natura del rapporto tra curatela e beni del fallito e sulla funzione del curatore, il quale non subentra nelle posizioni del soggetto fallito ma ne amministra il patrimonio ai soli fini conservativi preordinati alla liquidazione nell&#8217;interesse della massa creditoria; dall&#8217;altra, sul principio comunitario &#8220;chi inquina paga&#8221;, il quale subirebbe una violazione ove la responsabilità e i costi delle misure di riparazione ambientale venissero fatti ricadere sul ceto creditorio, del tutto estraneo ai fatti di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> All&#8217;opposto un secondo orientamento ritiene sussista la legittimazione passiva della curatela fallimentare rispetto agli obblighi di rimozione, valorizzando la qualità di detentore di rifiuti che il curatore assumerebbe in base ai principi e alla normativa, europea e nazionale, in materia ambientale, nonché facendo leva sempre sul principio &#8220;chi inquina paga&#8221; piegato questa volta e in ultima analisi a tutela della collettività, sulla quale in definitiva verrebbero a ricadere i costi derivanti dalle esternalità negative di impresa<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br /> In sintesi, volendo inserire l&#8217;analisi più approfondita degli argomenti a supporto dei contrapposti orientamenti nell&#8217;ambito del ragionamento seguito dall&#8217;Adunanza Plenaria, si può per il momento considerare come ciascun indirizzo ermeneutico valorizzi una determinata posizione che il curatore assumerebbe (&#8220;detentore&#8221;) o non assumerebbe (&#8220;subentrante/successore&#8221;) all&#8217;interno della specifica normativa considerata (ambientale o fallimentare), utilizzando entrambi il medesimo principio &#8220;chi inquina paga&#8221; a conferma delle rispettive tesi.<br />  <br /> <strong>5. La soluzione accolta dall&#8217;Adunanza Plenaria </strong><br /> Come già anticipato nelle pagine iniziali, l&#8217;Adunanza Plenaria n. 3/2021, ritenendo di dover aderire all&#8217;orientamento giurisprudenziale che afferma la legittimazione passiva del curatore fallimentare rispetto all&#8217;ordinanza di rimozione di rifiuti, pare seguire un iter espositivo estremamente lineare, ove esclude che il curatore possa considerarsi quale soggetto subentrante negli obblighi facenti capo all&#8217;imprenditore fallito, andando piuttosto a rivestire la qualifica di detentore degli immobili su cui insistono i rifiuti, alla stregua della normativa ambientale e dei principi comunitari di gestione dell&#8217;ambiente (&#8220;chi inquina paga&#8221;, prevenzione e precauzione&#8221;), i quali così come interpretati dalla giurisprudenza europea permetterebbero di addossare i predetti obblighi di rimozione sullo stesso curatore senza che sia necessario accertare né l&#8217;elemento soggettivo né il nesso di causalità.<br />  <br /> <strong>5.1. <em>segue</em>: il curatore, in base della normativa fallimentare, non è soggetto subentrante </strong><br /> Quale argomento preliminare sul quale l&#8217;Adunanza Plenaria inizia a fare chiarezza si pone la peculiare natura del fenomeno fallimentare, il quale non dà luogo ad un fenomeno successorio, &#8220;<em>posto che la società dichiarata fallita conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio, attribuendosene la facoltà di gestione e di disposizione al medesimo curatore</em>&#8220;.<br /> È bene premettere che con questa affermazione la pronuncia in esame pare porsi in linea con gli assunti posti alla base dell&#8217;orientamento che nega la legittimazione passiva del curatore, con la differenza che il ragionamento seguito della Plenaria non si ferma qui, ma &#8211; come si vedrà &#8211;  prosegue oltre.<br /> E infatti l&#8217;orientamento tradizionale e, come detto, maggioritario fino a questo autorevole arresto, si fondava sulla non riconducibilità della posizione del curatore fallimentare ad alcuna delle categorie di soggetti in capo ai quali l&#8217;articolo 192 del Codice pone la responsabilità delle operazioni di rimozione, avvio a recupero o smaltimento e ripristino: non quelle di cui al comma 3 (soggetto trasgressore, proprietario e titolari di diritti reali o personali di godimento), considerato che il curatore non è autore della condotta né tantomeno, a seguito dell&#8217;assunzione dell&#8217;incarico, può considerarsi titolare di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area; né quelle di cui al comma 4 (soggetti che siano subentrati nei diritti della persona giuridica), posto ciò necessiterebbe della qualificazione del fallimento nell&#8217;alveo del &#8220;subentro nei diritti&#8221; della società fallita.<br /> Infatti, la società dichiarata fallita, in ossequio alla legislazione vigente, mantiene la propria soggettività e il curatore, pur potendo subentrare in specifiche posizioni negoziali del fallito, &#8220;<em>non è rappresentante, né successore del fallito, ma terzo subentrante nell&#8217;amministrazione del suo patrimonio per l&#8217;esercizio dei poteri conferitigli dalla legge</em>&#8220;, sotto la vigenza del giudice delegato<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>. A conforto di siffatta impostazione interviene il dato normativo contenuto nella legge fallimentare che consente di rilevare come la società fallita, a seguito della relativa sentenza, pur mantenendo la propria soggettività giuridica e titolarità del proprio patrimonio, perde la facoltà di disposizione dello stesso (artt. 42 e 44 della legge fallimentare). In ragione di ciò, il titolare del <em>munus publicum</em> preposto alla gestione patrimoniale del fallito, secondo le previsioni di cui all&#8217;articolo 31 r.d. n. 267/1942 assume &#8220;<em>l&#8217;amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell&#8217;ambito delle funzioni ad esso attribuite</em>&#8220;. Il curatore, dunque, nel rispetto della legge fallimentare ovvero delle altre leggi speciali di settore non è destinatario di alcun obbligo generale di subentro nelle posizioni giuridiche passive del fallito<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.<br /> Appurato che con il fallimento non si verifica un fenomeno successorio, la sentenza in esame evidenzia come non sia pertinente il richiamo al principio di diritto enunciato dalla precedente Adunanza Plenaria n. 10/2019 la quale riguardava la diversa fattispecie della successione societaria a titolo universale a seguito di fusione per incorporazione<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>.</p>
<p> <strong>5.2. <em>segue</em>: il curatore, alla luce della normativa ambientale, è soggetto detentore dell&#8217;immobile su cui i rifiuti insistono</strong><br /> Esclusa la  qualifica di soggetto subentrante in capo al curatore, l&#8217;Adunanza Plenaria abbraccia la tesi sostenuta dall&#8217;orientamento che considera il curatore legittimo destinatario dell&#8217;ordine di rimozione, il quale si fonda sulla posizione di &#8220;detentore&#8221; assunta dallo stesso, con la puntualizzazione che la detenzione va ravvisata non già rispetto ai &#8220;rifiuti&#8221;, ma con riguardo al bene immobile sul quale i rifiuti insistono. Quest&#8217;ultima precisazione è forse dettata dalla necessità di superare l&#8217;obiezione posta dal contrapposto orientamento secondo il quale i &#8220;rifiuti&#8221; prodotti dall&#8217;imprenditore fallito non costituiscono &#8220;beni&#8221; da acquisire alla procedura fallimentare e pertanto non potrebbero formare oggetto di apprensione da parte del curatore<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>.<br /> Sul punto il ragionamento della Plenaria riprende quasi integralmente le argomentazioni prospettate dall&#8217;ordinanza di rimessione n. 5454/2020 nel riportare l&#8217;orientamento abbracciato dalla stessa, con il richiamo della distinzione tra il concetto di &#8220;produttore&#8221;<a href="#_ftn19" title="">[19]</a> e il più ampio concetto di &#8220;detentore&#8221;<a href="#_ftn20" title="">[20]</a> di rifiuti operato dalla disciplina europea, per assoggettarli entrambi al sostenimento dei costi di gestione dei rifiuti (articolo 14, par. 1, della direttiva n. 2008/98/CE). Il concetto di detenzione di rifiuti fatto proprio dalla normativa comunitaria è da considerarsi autonomo rispetto alle nozioni nazionali sulla distinzione tra possesso e detenzione: si legge infatti in sentenza &#8220;<em>ciò che conta è la disponibilità materiale dei beni, la titolarità di un titolo giuridico che consenta (o imponga) l&#8217;amministrazione di un patrimonio nel quale sono compresi i beni immobili inquinati. Del resto, come ben precisa l&#8217;ordinanza di rimessione, neppure rileva un approfondimento della nozione di detenzione, se si ritiene sufficiente la sussistenza di un rapporto gestorio, inteso come &#8216;amministrazione del patrimonio altrui&#8217;, ciò che certamente caratterizza l&#8217;attività del curatore fallimentare con riferimento ai beni oggetto della procedura. Per le finalità perseguite dal diritto comunitario, quindi, è sufficiente distinguere il soggetto che ha prodotto i rifiuti dal soggetto che ne abbia materialmente acquisito la detenzione o la disponibilità giuridica, senza necessità di indagare sulla natura del titolo giuridico sottostante</em>&#8220;. In altri termini, il detentore di un rifiuto si pone con il rifiuto medesimo in un rapporto di signoria di fatto che, in quanto tale, prescinde ed è indipendente dal titolo giuridico sottostante e, proprio in ragione di tale indipendenza, il detentore è sempre responsabile del rifiuto che detiene<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> In definitiva, in termini categorici la Plenaria afferma che &#8220;<em>nella qualità di detentore dei rifiuti, sia secondo il diritto interno, ma anche secondo il diritto comunitario (quale gestore dei beni immobili inquinati), il curatore fallimentare è perciò senz&#8217;altro obbligato a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero</em>&#8220;.<br />  <br /> <strong>5.3. <em>segue</em>: il principio &#8220;chi inquina paga&#8221; nella sua accezione negativa e nel preferibile coordinamento con i principi di prevenzione e precauzione</strong><br /> Ad ulteriore conferma della soluzione accolta, l&#8217;Adunanza Plenaria adduce argomentazioni che fanno leva sull&#8217;impostazione economica dell&#8217;allocazione dei costi cui è connesso il principio &#8220;chi inquina paga&#8221;. Del tutto condivisibilmente infatti la pronuncia n. 3/2021 ritiene sia giustificato e coerente che i costi di riparazione ambientale ricadano sulla massa dei creditori dell&#8217;imprenditore stesso, i quali &#8220;<em>beneficiano degli effetti dell&#8217;ufficio fallimentare della curatela in termini di ripartizione degli eventuali utili del fallimento</em>&#8220;, piuttosto che ricadere sulla comunità incolpevole. Qualora avvenisse quest&#8217;ultima evenienza, sempre secondo la Plenaria, oltre che crearsi una frattura con lo stesso principio &#8220;chi inquina paga&#8221;, si porrebbe un contrasto &#8220;<em>con la realtà economica sottesa alla relazione che intercorre tra il patrimonio dell&#8217;imprenditore e la massa fallimentare di cui il curatore ha la responsabilità che, sotto il profilo economico, si pone in continuità con detto patrimonio</em>&#8220;. Quello appena riportato è un passaggio della pronuncia che in maniera elevata, e a quel che consta del tutto originale rispetto alle precedenti pronunce in argomento, riesce a rendere perfettamente l&#8217;essenza economica del fenomeno fallimentare e assolutamente giustificata la soluzione accolta: approcciando una logica economica, infatti, in linea d&#8217;altronde con le origini del principio &#8220;chi inquina paga&#8221;<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>, chiamato a rispondere delle esternalità ambientali è sempre lo stesso e unico complesso patrimoniale, sia esso gestito dall&#8217;imprenditore o, con destinazione liquidatoria, dal curatore. In altri termini, nel far ricadere sul curatore e sulla massa fallimentare le esternalità negative ricollegabili all&#8217;attività dell&#8217;impresa fallita non si vanno ad addossare su una terza entità economica le spese per la salvaguardia dell&#8217;ambiente, ma si rispetta l&#8217;esatto ordine sostanziale dell&#8217;assetto patrimoniale, il quale non pare possa essere obliterato da successive vicende giuridiche con un mero mutamento di forma gestoria.<br /> Nell&#8217;accogliere quindi con favore le suddette statuizioni dell&#8217;Adunanza Plenaria, non si può però non considerare come l&#8217;estrema flessibilità del principio in questione, ma soprattutto della sua accezione negativa, abbia consentito ai contrapposti orientamenti sopra riportati di addivenire a soluzioni diametralmente opposte<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>. Difatti, in base all&#8217;impostazione economica del principio &#8220;chi inquina paga&#8221;, si afferma come lo stesso si componga di due diverse accezioni: una di carattere positivo (&#8220;l&#8217;inquinatore deve pagare&#8221;) e una di carattere negativo (&#8220;non deve pagare chi non ha inquinato&#8221;). Nel suo significato positivo, il soggetto-operatore (inteso come persona fisica o persona giuridica) che ha contribuito a produrre il danno ambientale ovvero che, in presenza di una minaccia imminente di un mutamento negativo (e misurabile) di una risorsa ambientale, ha omesso di adottare tutte le misure idonee a prevenire che il danno si verifichi deve rispondere del danno che ha provocato, attraverso l&#8217;adozione di necessarie misure di prevenzione o di riparazione. Nella sua accezione negativa, il principio vieterebbe di riversare i costi di prevenzione o di riparazione del danno ambientale sulla collettività, ovvero su soggetti diversi dall&#8217;inquinatore<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>.<br /> Ebbene, è questa seconda accezione, quella articolata in termini negativi, che ha avallato il sorgere del contrasto giurisprudenziale in merito all&#8217;addebitabilità o meno sul curatore fallimentare dei costi ambientali, piegandola &#8211; come visto &#8211; ora a garanzia dell&#8217;intera collettività ora a protezione del creditori dell&#8217;imprenditore fallito.<br /> Quanto avvenuto nella vicenda in esame e che ora l&#8217;Adunanza Plenaria pare aver risolto in termini coerenti, porta a ritenere calzante quanto sostenuto in dottrina in merito alle perplessità derivanti dall&#8217;automatica trasposizione in ambito giuridico delle teorie dell&#8217;analisi economica: è stato infatti sostenuto che &#8220;<em>non può sottacersi che l&#8217;esatta portata del principio in discorso è quanto meno equivoca, dato che esso &#8220;soffre del fatto che un principio economico deve essere ora interpretato come regola giuridica: il che dà adito a ogni sorta di ipotesi &#038;&#8221;</em><a href="#_ftn25" title="">[25]</a>.<br /> Le rilevate perplessità paiono trovare più facile superamento solo ove si tenga conto del complessivo sistema di principi, accolto dalla Direttiva europea 2004/35/CE del 21 aprile 2004, a presidio delle decisioni e azioni ambientali, il quale prima ancora del verificarsi dell&#8217;evento inquinante, dà copertura alla protezione dell&#8217;ambiente attraverso ulteriori principi che tendono ad anticipare la sua tutela con interventi preventivi e precauzionali. E difatti è attraverso il coordinamento tra il principio &#8220;chi inquina paga&#8221; e i principi di prevenzione e precauzione che l&#8217;intero impianto della Direttiva citata acquista sicura coerenza e che la soluzione adottata dall&#8217;Adunanza Plenaria n. 3/2021 appare decisamente giustificata. Come infatti sostenuto dalla stessa ordinanza di rimessione n. 5454/2020, il provvedimento in esame (e verrebbe da aggiungere la stessa norma di cui all&#8217;articolo 192 del Codice) dovrebbe essere collocato nell&#8217;ambito della prevenzione: affermano infatti i Giudici della Quarta Sezione che &#8220;<em>Il profilo dirimente non è, come sopra esposto, quello della responsabilità dell&#8217;inquinamento (che pure resta sullo sfondo con le sue molteplici implicazioni), ma la concreta situazione di detenzione dell&#8217;area su cui si trovano i rifiuti. Da questa circostanza discende, sulla base del ricordato principio di precauzione, la possibilità di addossare anche al detentore incolpevole (nella specie, al curatore) l&#8217;onere di rimozione degli stessi</em>&#8220;<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>. Per comprendere appieno queste affermazioni, si consideri quanto al riguardo è stato puntualmente sostenuto in dottrina, con considerazioni che torneranno utili anche nel prosieguo: &#8220;<em>Rispetto al principio chi inquina paga, infatti, la logica preventiva sottesa alla disciplina ambientale europea giustifica una deviazione dalla semplice individuazione di un responsabile, al fine di rendere certe ed efficaci le misure che evitano il verificarsi o aggravarsi dei danni all&#8217;ambiente, nella consapevolezza che la sola riparazione ex post (in forma specifica o per equivalente) rappresenti un rimedio inefficace sia sul piano dei costi che su quello della reale possibilità di ripristinare integralmente le matrici ambientali colpite dall&#8217;attività inquinante. L&#8217;intero impianto della Direttiva ELD deve essere letto alla luce della concorrenza di questo duplice indirizzo assiologico, in modo da far emergere il carattere polifunzionale della disciplina europea della riparazione del danno ambientale. Il principio &#8220;chi inquina paga&#8221; e quello di prevenzione introducono due strategie tra loro distinte e concorrenti, la cui concretizzazione sul piano normativo consiste in un complesso procedimento di gestione ed eliminazione degli effetti dell&#8217;inquinamento di cui le autorità amministrative nazionali si fanno carico, finalizzato a prevenire l&#8217;inquinamento (o quantomeno il suo aggravarsi) oltre che a traslarne il costo sull&#8217;effettivo responsabile. Il primo effetto della logica preventiva è quello di anticipare il coinvolgimento del privato ad un momento precedente il pieno accertamento giurisdizionale della sua responsabilità</em>&#8220;<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>.<br />  <br /> <strong>5.4. <em>segue</em>: il regime di imputazione degli obblighi di rimozione sul curatore </strong><br /> Da ultimo, l&#8217;Adunanza Plenaria n. 3/2021 non si sottrae alla difficoltà di tracciare le coordinate per individuare i criteri di imputazione degli obblighi di rimozione in capo al curatore: con il richiamo alle pronunce della stessa Adunanza Plenaria n. 10/2019 e della Corte di giustizia UE, Sez. II, 13 luglio 2017, C-129/16, la sentenza qui in commento afferma come non solo si tratti di una responsabilità oggettiva, ma con il riferimento a quest&#8217;ultima pronuncia approda nella più rigorosa responsabilità da posizione.<br /> Che per addivenire all&#8217;imputazione dell&#8217;obbligo di rimozione sul curatore non servisse l&#8217;accertamento della colpa in capo allo stesso lo si era appresso qualche passaggio prima, ove la Plenaria affermava che &#8220;<em>solo chi non è detentore dei rifiuti, come il proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi siano collocati, può, in definitiva, invocare la cd. &#8216;esimente interna&#8217; prevista dall&#8217;art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006</em>&#8220;. Ad ulteriore conferma, ora v&#8217;è il richiamo all&#8217;Adunanza Plenaria n. 10/2019 la quale ha chiarito che &#8220;<em>in tema di prevenzione il principio &#8220;chi inquina paga&#8221; non richiede, nella sua accezione comunitaria, anche la prova dell&#8217;elemento soggettivo, né l&#8217;intervenuta successione. Al contrario, la direttiva n. 2004/35/CE configura la responsabilità ambientale come responsabilità (non di posizione), ma, comunque, oggettiva; il che rappresenta un criterio interpretativo per tutte le disposizioni legislative nazionali</em>&#8220;. Sul punto, non si può che concordare con le affermazioni della Plenaria ove, sempre nell&#8217;ottica preventiva propria della fattispecie normativa in esame (l&#8217;articolo 192 del Codice), la diversa posizione rivestita dal proprietario e dal gestore dell&#8217;immobile merita di essere valorizzata, caratterizzandosi i due soggetti per diversi poteri di vigilanza e di controllo sul bene, per cui al proprietario, ma non al gestore e quindi non al curatore, dell&#8217;immobile su cui versano rifiuti è concesso dimostrare l&#8217;assenza di stato colposo.<br /> Ciò che invece richiede maggiore sforzo interpretativo è il richiamo alla predetta sentenza della Corte di giustizia del 2017 di cui l&#8217;Adunanza Plenaria riporta il testo del dispositivo e, con esso, il riferimento alla responsabilità da posizione ivi ammessa (&#8220;<em>senza che occorra accertare l&#8217;esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei proprietari e il danno constatato</em>&#8220;), da cui in maniera automatica la Plenaria stessa ne fa discendere che &#8220;<em>Pertanto, la responsabilità della curatela fallimentare &#8211; nell&#8217;eseguire la bonifica dei terreni di cui acquisisce la detenzione per effetto dell&#8217;inventario fallimentare dei beni (come già messo in luce), ex artt. 87 e ss. L.F. &#8211; può analogamente prescindere dall&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza di un nesso di causalità tra la condotta e il danno constatato</em>&#8220;.<br /> Ciò che non convince appieno, pur nel condivisibile maggior rigore richiesto dall&#8217;ottica preventiva e dalla posizione gestoria rivestita dal curatore, è la disinvolta ammissione di una responsabilità da posizione, essendo quest&#8217;ultima una tematica alquanto delicata e che già in passato aveva fatto molto discutere, per cui ora avrebbe forse richiesto maggiori cautele soprattutto per l&#8217;autorevole sede da cui è fatta risorgere.<br /> Al riguardo, valga la pena considerare come la sentenza della Corte di giustizia in questione sia stata resa con riguardo ad una disciplina, quale è quella ungherese, che si discosta sensibilmente dalla normativa italiana in punto di responsabilità del proprietario del sito che non sia al contempo il soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento ambientale, soggetto su cui era incentrata la questione pregiudiziale<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>. In secondo luogo, nella stessa sentenza la Corte di giustizia si è dilungata nel rammentare che il regime di responsabilità ambientale delineato dalla Direttiva 2004/35/CE presuppone l&#8217;accertamento, da parte dell&#8217;autorità competente, della sussistenza di un nesso causale tra l&#8217;attività posta in essere da uno o più operatori economici e il danno ambientale riscontrato. La causazione della contaminazione rappresenta difatti un elemento costitutivo imprescindibile del sistema europeo di responsabilità per danno ambientale, essendo questo volto a porre a carico del soggetto autore dell&#8217;inquinamento l&#8217;obbligo di adottare le misure di prevenzione e di riparazione previste dalla Direttiva in esame. Una spinta decisiva verso l&#8217;abbandono di forme di responsabilità da posizione proveniva dallo stesso giudice comunitario, il quale con la pronuncia della Corte di giustizia, Sez. III, 4 marzo 2015, causa C-534 evidenziava come, ferma la facoltà degli Stati membri di mantenere e adottare disposizioni più severe, la responsabilità ambientale non possa prescindere, nell&#8217;interpretazione sistematica delle previsioni della Direttiva 2004/35/CE, quantomeno dall&#8217;accertamento del nesso causale tra l&#8217;evento di danno e la condotta dell&#8217;operatore<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>. Quanto al procedimento logico che l&#8217;interprete deve seguire per ritenere che un determinato evento sia disceso da una certa condotta, in assenza di una definizione normativa del nesso di causalità in ambito civilistico e quindi nel settore ambientale, si ritiene che le norme a cui rifarsi siano quelle di cui agli artt. 40 e 41 c.p., con l&#8217;applicazione tuttavia del più mite standard della preponderanza dell&#8217;evidenza o del &#8220;<em>più probabile che non</em>&#8220;, piuttosto che quello &#8220;<em>dell&#8217;oltre ogni ragionevole dubbio</em>&#8220;, tipico del sistema penale. L&#8217;adozione di detto standard si proietta inoltre sul piano dei mezzi di prova utilizzabili, ammettendo la prova del nesso anche attraverso presunzioni semplici <em>ex</em> articolo 2727 c.c. quali la vicinanza al luogo ove insiste l&#8217;attività che ha causato l&#8217;inquinamento, la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate nell&#8217;area limitrofa e le sostanze utilizzate nel processo produttivo<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>.<br /> Ebbene, questi approdi ermeneutici in tema di accertamento del nesso di causalità in materia ambientale non paiono essere stati rivoluzionati dalla pronuncia dalla Corte di giustizia del 2017, richiamata dall&#8217;Adunanza Plenaria in commento per addossare la responsabilità da posizione in capo al curatore, allo stato residuando rilevanti problemi interpretativi in merito all&#8217;effettivo regime di responsabilità che il giudice europeo abbia da ultimo voluto effettivamente ammettere, propendendosi piuttosto in dottrina per una lettura che respinge il sicuro accoglimento di una responsabilità da posizione<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>.<br />  <br /> <strong>5.5. <em>segue</em>: ulteriori argomentazioni (l&#8217;incapienza non esime e l&#8217;immobile inquinato non è rinunciabile)</strong><br /> A completamento del percorso argomentativo esposto, l&#8217;Adunanza Plenaria ribatte alle ulteriori difese avanzate dalla curatela fallimentare.<br /> Innanzitutto, si afferma come il curatore non possa sottrarsi agli obblighi di rimozione e smaltimento adducendo motivazioni di carattere economico: le eventuali incapienze della massa fallimentare, infatti, costituiscono &#8220;<em>evenienze di mero fatto, peraltro configurabili anche in ipotesi riferibili a un imprenditore non fallito, o al proprietario del bene o alla stessa amministrazione comunale che, in dissesto o meno, non abbia disponibilità finanziarie adeguate. Ciò che rileva nella presente sede è l&#8217;affermazione dell&#8217;imputabilità al fallimento dell&#8217;obbligo di porre in essere le attività strumentali alla bonifica. In caso di mancanza di risorse, si attiveranno gli strumenti ordinari azionabili qualora il soggetto obbligato (fallito o meno, imprenditore o meno) non provveda per mancanza di idonee risorse. E il Comune, qualora intervenga direttamente esercitando le funzioni inerenti all&#8217;eliminazione del pericolo ambientale, potrà poi insinuare le spese sostenute per gli interventi nel fallimento, spese che godranno del privilegio speciale sull&#8217;area bonificata a termini dell&#8217;art. 253, comma 2, d.lgs. n. 152-2006</em>&#8220;.<br /> Inoltre, sempre mera eventualità di fatto è considerata dalla Plenaria la difesa che fa leva sulla possibilità della c.d. rinuncia all&#8217;acquisizione di cui all&#8217;articolo 42, comma 3, legge fallimentare, il quale tra l&#8217;altro <em>&#8220;si riferisce ai beni &#8211; quali ad esempio quelli derivanti da eredità o in forza di donazioni, le vincite ai giochi, i diritti d&#8217;autore &#8211; che entrano a diverso titolo nel patrimonio dell&#8217;imprenditore dopo la dichiarazione di fallimento e che sono oggetto di spossessamento: esso comunque comporta che, a seguito della rinuncia del creditore, l&#8217;imprenditore stesso gestisca i medesimi beni che restano suoi e comunque non si applica ai casi &#8211; quale quello all&#8217;esame del Collegio &#8211; in cui il bene, cioè l&#8217;immobile inquinato, risulti di proprietà dell&#8217;imprenditore al momento della dichiarazione del fallimento</em>&#8220;.<br />  <br /> <strong>6. Considerazioni conclusive:</strong><strong> il curatore quale soggetto <em>responsible</em> ma non <em>liable</em>?</strong><br /> Al termine della lettura della pronuncia in commento potrebbe risultare non del tutto adeguato il grado di coinvolgimento richiesto a tutela dell&#8217;ambiente al curatore fallimentare, soggetto riconosciuto effettivamente non responsabile di alcuna condotta lesiva eppure tenuto ad eseguire operazioni di ripristino ambientale. Invero, già l&#8217;ordinanza di rimessione n. 5454/2020 metteva in guardia sul fatto che il punto cruciale non fosse quello di accertare una responsabilità per inquinamento, ma quello di individuare il soggetto tenuto ad eseguire misure di prevenzione.<br /> Per avere più tangibile contezza della distinzione tra questi due momenti ci si può rifare alla diversa logica, terminologicamente coniata dalla dottrina europea<a href="#_ftn32" title="">[32]</a> e ripresa da quella nazionale<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>, di <em>responsibility </em>e di <em>liability</em>: la prima allude al coinvolgimento nella procedura di riparazione di ulteriori soggetti attraverso l&#8217;attribuzione di specifici obblighi di intervento; la seconda all&#8217;imputazione dei costi finali in capo a chi ha causato l&#8217;inquinamento.<br /> Si tratta di una configurazione giustificabile alla luce dell&#8217;intero impianto su cui è basata la Direttiva 2004/35, la quale &#8211; come in precedenza messo in luce &#8211; è retta dal duplice indirizzo assiologico espresso, da un lato, dai principi di prevenzione e precauzione e, dall&#8217;altro, dal principio &#8220;chi inquina paga&#8221;: &#8220;<em>il regime di responsabilità istituito dalla direttiva 2004/35 si fonda sul principio di precauzione e sul principio «chi inquina paga». A questo fine, tale direttiva impone agli operatori obblighi sia di prevenzione sia di riparazione</em>&#8221; (Corte giust. UE, Sez. II, 13 luglio 2017, C-129/16). E, invero, il coinvolgimento di ulteriori soggetti chiamati a porre in essere misure di riparazione in via anticipata <em>&#8220;è fedele alla funzione di prevenzione e, viceversa, tende ad allontanarsi dal principio &#8220;chi inquina paga&#8221;</em>&#8220;<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>.<br /> In altri termini, un conto è individuare i soggetti tenuti a eseguire le misure di prevenzione e di riparazione, un altro è accertare la responsabilità in capo a colui che ha causato l&#8217;inquinamento, la quale resta impregiudicata e, per utilizzare le parole dei Giudici rimettenti della Quarta Sezione, &#8220;<em>resta sullo sfondo con le sue molteplici implicazioni</em>&#8220;.<br /> In definitiva, la raffigurazione del curatore in termini di soggetto <em>responsible</em> ma non già <em>liable </em>per gli obblighi di riparazione ambientale pare ben aderire alla posizione gestoria dallo stesso rivestita, così come ricostruita dagli stessi Giudici rimettenti e riconosciuta dall&#8217;Adunanza Plenaria in rassegna, così permettendo anche di rinvenire un&#8217;adeguata giustificazione al severo regime di imputazione degli obblighi sullo stesso ricadenti.<br />  </div>
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<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> La tematica dell&#8217;individuazione dei soggetti obbligati a porre in essere attività a salvaguardia dell&#8217;ambiente, ed entro quali limiti, è stata qualche anno addietro già oggetto di attenzione da parte dell&#8217;Adunanza Plenaria con riferimento alla nota figura del c.d. proprietario incolpevole. Con le ordinanze n. 21 del 25 settembre 2013 (con nota di G. Sabato, <em>Le misure di messa in sicurezza e la bonifica a carico del proprietario incolpevole? Parola alla Corte di giustizia</em>, in <em>Giornale dir. amm</em>., n. 4/2014) e n. 25 del 13 novembre 2013 (con nota di C. Carrera, <em>Chi non inquina deve pagare?</em>, in <em>Urb. App</em>. n. 4/2014), il massimo Consesso della Giustizia Amministrativa rimetteva infatti alla Corte di giustizia la seguente questione interpretativa: &#8220;<em>se i princìpi dell&#8217;Unione europea in materia ambientale sanciti dall&#8217;art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea e dalla direttiva 2004/35/C.e. del 21 aprile 2004 (artt. 1 ed 8 n. 3; 13° e 24° considerando) &#8211; in particolare, il principio per cui &#8220;chi inquina, paga&#8221;, il principio di precauzione, il principio dell&#8217;azione preventiva, il principio della correzione prioritaria, alla fonte, dei danni causati all&#8217;ambiente &#8211; ostino ad una normativa nazionale, come quella delineata dagli artt. 244, 245 e 253, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e d&#8217;impossibilità d&#8217;individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di ottenere da quest&#8217;ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all&#8217;autorità amministrativa d&#8217;imporre l&#8217;esecuzione delle misure di sicurezza d&#8217;emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell&#8217;inquinamento, prevedendo, a carico di quest&#8217;ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l&#8217;esecuzione degli interventi di bonifica</em>&#8220;. Con la pronuncia della Terza Sezione, 4 marzo 2015, causa C-534/2013 (con note di M. Antonioli, <em>Il principio «	chi inquina paga	» all&#8217;esame della Corte di giustizia: proprietario «	incolpevole	» e obblighi di prevenzione, di ripristino e di messa in sicurezza dei siti contaminati</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, fasc.3-4, 2015, p. 959 e di C. Carrera, <em>La Corte UE (de)limita l&#8217;incidenza del diritto europeo sulla disciplina delle bonifiche</em>, in <em>Urb. App.</em> n. 6/2015), la Corte di giustizia rispondeva alla questione pregiudiziale alla stessa sottoposta dichiarando che &#8220;<em>La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell&#8217;ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest&#8217;ultimo le misure di riparazione, non consente all&#8217;autorità competente di imporre l&#8217;esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall&#8217;autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l&#8217;esecuzione di tali interventi</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Vale la pena ricordare come l&#8217;ordinanza della IV Sezione del Consiglio di Stato del 7 maggio 2019, n. 2928 avesse rimesso all&#8217;Adunanza Plenaria la questione del se una società che abbia incorporato un&#8217;altra società (direttamente o tramite incorporazioni intermedie), nel regime anteriore alla riforma del diritto societario e all&#8217;entrata in vigore del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi), possa essere direttamente responsabile dell&#8217;inquinamento posto in essere dall&#8217;incorporata. Nel risolvere il contrasto giurisprudenziale sorto in merito alla suddetta questione, l&#8217;Adunanza Plenaria n. 10/2019 ha affermato il seguente principio di diritto: &#8220;<em>la bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell&#8217;inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell&#8217;ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell&#8217;adozione del provvedimento</em>&#8220;. Per un approfondimento sul contenuto dell&#8217;ordinanza di rimessione n. 2928/2019 si veda S. Roveta, <em>La società incorporante risponde per l&#8217;inquinamento dell&#8217;incorporata? Osservazioni a margine della rimessione all&#8217;Ad. Plen. (nota a CDS ord. n. 2928/2019)</em>, in <em>Amb. Svil.</em>, n. 7, 1 luglio 2019; la pronuncia dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 10/2019 è stata ampiamente commentata da C. Carrera, <em>L&#8217;applicazione del d.lgs. n. 22/1997 agli inquinamenti pregressi</em>, in <em>Urb. App.</em> n. 4/2020; V. Cavanna, <em>Bonifica del sito inquinato, incorporazione e responsabilità per fatti della società originaria (nota a CDS, Ad. Pl., n. 10/2019)</em>, in <em>Amb. Svil.</em> n. 12/2019; R. Leonardi<em>, La responsabilità in tema di bonifica dei siti inquinati: dal criterio soggettivo del &#8220;chi inquina paga&#8221; al criterio oggettivo del &#8220;chi è proprietario paga&#8221;?</em>, in <em>Riv. Giur. Ed.</em>, fasc.1, 2015, p. 1; C.M. Tanzarella, <em>Bonificare oggi i siti contaminati di ieri</em>, in <em>www.rgaonline.it</em>, febbraio 2020, n. 10.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Invero, dal punto di vista qualificatorio, nelle sue premesse l&#8217;ordinanza risultava adottata in via contingibile e urgente, con il richiamo, oltre che dell&#8217;articolo 192 del Codice, anche dell&#8217;articolo 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) che, come noto, prevede in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica il potere del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di emettere ordinanze contingibili e urgenti. La mancanza dei presupposti per ricorrere al provvedimento <em>extra ordinem</em> costituiva doglianza fatta valere dalla ricorrente curatela fallimentare, motivo accolto &#8211; tra gli altri &#8211; in primo grado. Ad avviso del Tar Veneto, infatti, il requisito della contingibilità, inteso quale impossibilità di affrontare efficacemente la fattispecie con altri provvedimenti tipizzati, risultava carente in quanto &#8220;<em>il provvedimento deputato a far fronte all&#8217;abbandono dei rifiuti è quello individuato dall&#8217;art. 192 D.Lgs. n. 152 del 2006, che prevede a sua volta specifici e stringenti requisiti di applicazione, al cui accertamento l&#8217;amministrazione comunale non può sottrarsi mediante il ricorso alle ordinanze di cui all&#8217;art. 50 TUEL</em>&#8220;. Né, sempre secondo il Tar, sussistevano gli ulteriori presupposti per far fronte ad &quot;<em>emergenze sanitarie o di igiene pubblica</em>&quot; come appunto richiesto dall&#8217;articolo 50, comma 5, t.u.e.l. Sul punto, il Comune replicava sostenendo che non vi sarebbe stato un dualismo tra l&#8217;ordinanza disciplinata dal d.lgs. n. 152/2006 e quella prevista dal t.u.e.l.: &#8220;<em>l&#8217;ordinanza richiamata dal citato art. 192 non può che ritenersi la stessa indicata dal comma 5 dell&#8217;art. 50 del d.lgs. n. 270/2000, sussistendo il medesimo presupposto normativo, ossia la tutela della salubrità dell&#8217;ambiente e della nettezza urbana</em>&#8220;. Su questa specifica questione né l&#8217;ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato n. 5454/2020 né la stessa pronuncia dell&#8217;Adunanza Plenaria hanno poi avuto modo di esprimersi, pur trattandosi di tematica che avrebbe meritato una più attenta considerazione in quanto anch&#8217;essa abbastanza controversa, come meglio si dirà più oltre.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> L&#8217;articolo 192 d.lgs. n. 152/2006, rubricato &#8220;<em>Divieto di abbandono</em>&#8221; così testualmente dispone: &#8220;<em>1. L&#8217;abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l&#8217;immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l&#8217;applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all&#8217;esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni</em>&#8220;. Prima dell&#8217;adozione del Codice dell&#8217;Ambiente, la norma di riferimento era costituita dall&#8217;articolo 14 del decreto Ronchi, trasposta in termini pressoché identici nel nuovo corpo normativo. Per un approfondimento in merito all&#8217;evoluzione normativa della fattispecie in esame si veda S. Baiona, <em>Nessuna responsabilità oggettiva in capo al proprietario &quot;incolpevole&quot; per l&#8217;abbandono di rifiuti sul fondo di sua proprietà</em>, in <em>Resp. civ. prev.</em>, fasc.10, 2009, p. 2127.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Quanto allo stato soggettivo del proprietario, è quindi pacifico che la responsabilità solidale di quest&#8217;ultimo, in caso di abbandono di rifiuti da parte di terzi, sussiste solo in caso di dolo o colpa, risultando invece più complesso definire il perimetro entro cui si configura la responsabilità colposa, la quale in ogni caso deve essere oggetto di accertamento da parte dell&#8217;Amministrazione. Sul punto si possono confrontare i seguenti contributi, cui si rinvia anche per l&#8217;analisi degli orientamenti giurisprudenziali al riguardo: G. Amendola, <em>Rifiuti e proprietario del terreno. Quando la responsabilità penale è incerta</em>, in <em>www.lexambiente.it</em>;  V. Cingano, <em>Rimozione dei rifiuti e bonifica fra tutela della proprietà e tutela dell&#8217;ambiente</em>, <em>in www.federalismi.it</em>, 2015, 15, p. 17; D. Maffei, <em>Abbandono di rifiuti, sono possibili responsabilità di &#8220;posizione&#8221;?</em>, in <em>Quotidiano Giuridico</em>; R. Morzenti Pellegrini, <em>L&#8217;abbandono di rifiuti e la (relativa) «socializzazione» del costo dei conseguenti obblighi ripristinatori</em>, in <em>Foro amm. CDS</em>, fasc.6, 2009, p. 1520; F. Vanetti, <em>La posizione del proprietario dell&#8217;area oggetto di abbandono di rifiuti da parte di terzi e i relativi obblighi alla luce dei principi dell&#8217;ordinaria diligenza</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, fasc.1, 2011, p. 0123B.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> L&#8217;avvertenza circa la distinzione tra la tematica dell&#8217;abbandono dei rifiuti di cui all&#8217;articolo 192 del Codice e quella attinente agli obblighi di bonifica di cui agli articoli 239 ss. del Codice è ben messa in risalto in dottrina, per cui si confronti F. Peres, <em>Gli obblighi del curatore fallimentare in materia di rifiuti e bonifica: analisi della giurisprudenza</em>, in <em><a href="http://www.rgaonline.it">www.rgaonline.it</a></em>, il quale sottolinea come si tratti di &#8220;<em>concetti diversi che però talvolta vengono sovrapposti</em>&#8221; e G. Vivoli, <em>La responsabilità del curatore in caso di abbandono di rifiuti: sentenze contrastanti o diversi valori costituzionali in gioco?</em> in <em><a href="http://www.ambientediritto.it">www.ambientediritto.it</a></em>, secondo cui &#8220;<em>l&#8217;analisi e le considerazioni possono travalicare strettamente l&#8217;ambito dell&#8217;abbandono dei rifiuti (art. 192 del TUA) ed entrare nella contigua disciplina della bonifica dei siti contaminati ex artt. 229 e ss del TUA. Tale invasione di campo diventa a volte quasi inevitabile in quanto non è raro che i contenuti ed i richiami nelle ordinanze sindacali e delle sentenze oscillino e, in alcuni casi, confondano le due discipline che hanno una loro ben precisa differenza ontologica chiaramente esplicitata anche sul piano normativo</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> In tal senso si confronti V. Cingano, <em>Rimozione dei rifiuti e bonifica fra tutela della proprietà e tutela dell&#8217;ambiente</em>, op. cit. I due ordini, di rimozione <em>ex</em> articolo 192 del Codice e di bonifica <em>ex</em> articolo 244 del Codice, pur potendo confluire in un unico provvedimento, plurimo e complesso, manterrebbero comunque la loro autonomia anche ai fini della relativa impugnazione ed eventuale caducazione, non potendosi configurare tra i due un rapporto di presupposizione (cfr. Cons. St., Sez. V, 20 dicembre 2019, n. 8656).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Con riguardo al regime soggettivo di responsabilità per oneri di bonifica di un sito inquinato v&#8217;è infatti da rilevare come, rispetto al sistema normativo previgente, reso dal Decreto Ronchi, il quale deponeva verso una responsabilità oggettiva, l&#8217;attuale dato normativo si espone a divergenti interpretazioni. L&#8217;articolo 17 del d.lgs. n. 22/1997, difatti, assoggettava all&#8217;obbligo di bonifica &#8220;<em>chiunque, anche in maniera accidentale, cagioni il superamento ovvero determini un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione ambientale</em>&#8221; dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee in relazione alla particolare destinazione d&#8217;uso dei siti. Il venir meno della dizione &#8220;<em>anche in maniera accidentale</em>&#8221; nella disciplina resa dal Codice dell&#8217;Ambiente (più nello specifico contenuta nell&#8217;articolo 242, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006), da taluni ritenuto un arretramento di tutela, ha fatto emergere differenti orientamenti in merito alla rilevanza o meno della colpa ai fini dell&#8217;accertamento della relativa responsabilità. A fronte di un orientamento che propendeva per una forma di responsabilità oggettiva, in continuità con la previgente disciplina e per un&#8217;esigenza di oggettivizzazione della responsabilità ambientale la quale indubbiamente agevola l&#8217;individuazione del responsabile della contaminazione, si registrava un orientamento divenuto maggioritario, il quale invece interpretava le norme del Codice a favore di un criterio soggettivo di imputazione della responsabilità, rinvenendo il proprio fondamento nel principio comunitario &#8220;chi inquina paga&#8221;, oltre che nell&#8217;articolo 2043 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale soggettiva, attraverso una lettura combinata degli articoli 242 e 311 del Codice. Tuttavia, quest&#8217;ultima norma, dettata in tema di responsabilità per danno ambientale, la quale si poteva utilizzare quale argomento in favore della previsione della colpa, a seguito della c.d. legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97) diversifica ora i regimi di responsabilità introducendo un sistema di responsabilità oggettiva per le attività pericolose. Pertanto, la questione del regime di responsabilità per oneri di bonifica, sotto il profilo dell&#8217;imputazione soggettiva, non può considerarsi del tutto risolta, permanendo un interrogativo in merito alla possibilità di rinviare all&#8217;originario criterio colpevolistico dell&#8217;articolo 2043 c.c. oppure indirizzarsi verso una diversa soluzione che garantirebbe uniformità alla complessiva responsabilità ambientale, ossia utilizzare il criterio differenziato previsto per il danno ambientale, contemplando anche per l&#8217;imposizione delle operazioni di bonifica una responsabilità oggettiva per le attività pericolose e una colposa per le attività non pericolose. A favore si quest&#8217;ultima soluzione in dottrina si è espresso U. Salanitro, <em>Il principio &#8220;chi inquina paga&#8221;: responsibility e liability</em>, in <em>Giornale dir. amm</em>., n. 1, 1 gennaio 2020; in senso contrario si può confrontare A. Dinisi, <em>Gli obblighi del responsabile dell&#8217;inquinamento e del proprietario in materia di bonifica</em>, in M. Passalacqua, B. Pozzo (a cura di), <em>Diritto e rigenerazione dei brownfields. Amministrazione, obblighi civilistici, tutele</em>, Ed. Giappichelli, Torino, 2019, pp. 245 ss., il quale propende invece per l&#8217;interpretazione secondo cui &#8220;<em>il legislatore abbia voluto applicare per tutta la disciplina della bonifica il regime più rigoroso di piena responsabilità oggettiva per tutti i casi di bonifica</em>&#8220;. Sulla generale tematica del criterio soggettivo di ascrizione della responsabilità in tema di bonifica si confronti M. Benozzo, <em>La responsabilità oggettiva del danno ambientale nel Codice dell&#8217;Ambiente</em>, in <em>Amb. Svil.</em> n. 10/2011; R. Leonardi, <em>L&#8217;oggettivizzazione della responsabilità in tema di bonifiche ambientali.., </em>op. cit.; L. Prati, <em>I criteri di imputazione delle responsabilità per la bonifica dei siti contaminati dopo il D.Lgs. n. 152/2006</em>, in <em>Amb. Svil.</em> n. 7/2006.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> In merito al generale utilizzo del potere contingibile e urgente valga la pena osservare come lo stesso si configuri alla stregua di un rimedio residuale e atipico, utilizzabile soltanto laddove la legge non contempli un rimedio tipico, il quale in materia di sicurezza ambientale pare trovare referenti espressi nelle fattispecie di cui, appunto, all&#8217;articolo 192 d.lgs. n. 152/2006 nonché  agli articoli 244 e 245 del medesimo d.lgs. n. 152/2006. Tuttavia, mentre con riguardo alla prima norma citata paiono sussistere maggiori spazi nonché aperture giurisprudenziali nell&#8217;ammettere un potere sindacale <em>extra ordinem</em>, quest&#8217;ultimo risulta più difficilmente attuabile in materia oneri di bonifica di cui agli articoli 244 e 245 a ciò ostando appunto profili di competenza. E infatti con riguardo alla fattispecie di abbandono di rifiuti di cui all&#8217;articolo 192 del Codice dell&#8217;Ambiente è possibile riscontrare la presenza di due orientamenti in parte difformi in seno alla giurisprudenza amministrativa. In base ad una prima prospettazione, &#8220;<em>anche in materia di ordine di rimozione dei rifiuti ben può ricorrersi all&#8217;adozione di ordinanza contingibile ed urgente in presenza di una situazione di reale ed imminente pericolo per l&#8217;igiene pubblica e l&#8217;incolumità, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti previsti dall&#8217;ordinamento e, nella specie, con le misure previste dall&#8217;art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, del quale può anche essere parzialmente richiamato, quanto agli obblighi ripristinatori imposti, il contenuto, in presenza di rifiuti speciali e pericolosi quali amianto, &#8230;e al pericolo (tuttora attuale) di incendio dei medesimi</em>&#8221; (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. V, 10 settembre 2020, n. 3760; nello stesso senso Tar Campania, Napoli, Sez. V, 15 settembre 2020, n. 3823, 6 marzo 2018, n. 1409 e 1 febbraio 2016, n. 603). All&#8217;opposto, un secondo orientamento è fermo nel ritenere che l&#8217;ordinanza contingibile e urgente, in considerazione del suo carattere <em>extra ordinem</em>, può essere emessa solo allorquando siano preclusi gli strumenti ordinari, quale ad esempio l&#8217;ordinanza in materia di rimozione dei rifiuti <em>ex</em> articolo 192 del d.lgs. n. 152/2006 (cfr. Cons. St., Sez. II, 1 luglio 2020, n. 4183; Tar Puglia, Bari, Sez. II, 6 marzo 2020, n. 366; Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 4 novembre 2014, n. 2637; Tar Campania, Napoli, Sez. V, 11 maggio 2010, n. 3683). Con riferimento alle norme in tema di bonifica dei siti inquinati (articoli 244 e 245 del Codice dell&#8217;Ambiente), invece, l&#8217;utilizzo dell&#8217;ordinanza contingibile e urgente pare ritenersi, in linea di principio, illegittimo &#8220;<em>poiché il legislatore, per tali necessità, ha individuato nel c.d. Codice dell&#8217;ambiente una specifica competenza di cui è titolare l&#8217;Amministrazione provinciale la quale deve provvedervi con gli strumenti che l&#8217;ordinamento di settore appronta; d&#8217;altronde, l&#8217;uso dell&#8217;Ordinanza contingibile e urgente da parte del sindaco si pone, astrattamente, quale strumento di potenziale elusione della disciplina dettata dal Codice dell&#8217;ambiente il quale, individuando una specifica competenza e procedura sul punto, ha inteso attribuire al livello intermedio di amministrazione locale, l&#8217;adozione di provvedimenti quale quello per cui è causa anche nelle situazioni di urgenza</em>&#8221; (cfr. Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 7 ottobre 2020, n. 1810, con nota di A.L. De Cesaris, E. Serra, <em>Ordinanze contingibili e urgenti e bonifica dei siti inquinati</em>, in <em><a href="http://www.rgaonline.it">www.rgaonline.it</a></em>; Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 14 dicembre 2017, n. 831). In argomento si confronti V. Cingano, <em>Potere del Sindaco e inquinamento ambientale</em>, in <em>Amb. Svil.</em> n. 10/2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> In questo senso si può leggere la recente sentenza del Tar Toscana, Firenze, Sez. II, 4 febbraio 2019, n. 166 (con nota di E. Felici, L. Montolivo, <em>Responsabilità della curatela fallimentare nel caso di abbandono di rifiuti</em>, in <em>www.rgaonline.it</em>), la quale ha (ri)qualificato un provvedimento, formalmente menzionante la bonifica, in termini di provvedimento di messa in sicurezza, ritenendolo peraltro compatibile con il potere sindacale di ordinanza <em>extra ordinem</em> riconnesso all&#8217;articolo 54, comma 4, t.u.e.l. piuttosto che all&#8217;articolo 50, comma 5, t.u.e.l. Più nello specifico, i Giudici toscani affermano che &#8220;<em>È appena il caso di precisare che il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato all&#8217;articolo 50, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 267/2000 non è vincolante in sede giudiziaria in quanto l&#8217;autoqualificazione dell&#8217;atto data dall&#8217;Amministrazione emanante non assume rilievo dirimente ai fini del suo inquadramento, dovendosi invece avere riguardo al suo contenuto sostanziale ed alla funzione da esso perseguita (C.d.S. VI, 5 marzo 2014 n. 1036). Non è quindi stata ordinata una bonifica, bensì l&#8217;attuazione di misure volte a garantire la sicurezza del sito che correttamente sono state imputate alle Curatele fallimentari poiché se la curatela non è chiamata a succedere in obblighi o responsabilità del fallito, è tuttavia tenuta all&#8217;adempimento degli obblighi di custodia, manutenzione e messa in sicurezza correlati alla sua situazione di attuale possessore o detentore del bene (T.A.R. Friuli Venezia Giulia I, 24 settembre 2018 n. 305). In tali oneri rientra indubitabilmente anche l&#8217;adozione delle misure di prevenzione di cui all&#8217;articolo art. 240 comma 1, lett. l) del d.lgs. n. 152/2006, ovvero le iniziative necessarie a contrastare minacce imminenti per la salute o per l&#8217;ambiente. Tali misure, ai sensi dell&#8217;art. 245 comma 2, dello stesso d.lgs. n. 152/2006, ben possono essere imposte al proprietario o al possessore, anche se non è responsabile dell&#8217;inquinamento (T.A.R. Piemonte I, 12 settembre 2016 n. 1142)&#8221;</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Ad esempio, un&#8217;ulteriore differenza di disciplina tra obbligo di rimozione di rifiuti abbandonati e bonifica emerge dal fatto che, solo nel secondo caso, sul sito grava un onere reale e le spese sostenute per gli interventi di bonifica sono assistite da privilegio speciale immobiliare ai sensi dell&#8217;articolo 253 del Codice.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Sulla transdisciplinarità delle problematiche ambientali, e in particolare della tematica della rigenerazione dei siti dismessi, si è di recente espressa la Professoressa Michela Passalacqua in occasione della lezione tenuta in data 25 novembre 2020 presso la facoltà di Scienze Politiche dell&#8217;Università &#8220;La Sapienza&#8221;, sul tema &#8220;<em>Regole e diritti per la rigenerazione dei brownfields</em>&#8220;, nell&#8217;ambito del Dottorato in Diritto Amministrativo Europeo dell&#8217;Ambiente, il resoconto della cui relazione è consultabile sul sito <em><a href="http://www.giustamm.it">www.giustamm.it</a></em>. La Relatrice avvertiva sull&#8217;importanza della collaborazione e interconnessione tra le diverse discipline al fine di individuare un filo conduttore per la soluzione delle problematiche ambientali. A riprova di ciò, richiamava quanto avvenuto in campo scientifico, ove il fisico John Stweart Bell è riuscito a dimostrare il funzionamento della correlazione quantistica, rifiutando il principio di località. Sul punto la Professoressa Passalacqua concludeva sostenendo che, per addivenire alla soluzione dei problemi, le distanze tra discipline dovrebbero essere abbreviate e, d&#8217;altronde, se a tali conclusioni sono pervenuti i fisici, anche i giuristi dovrebbero impegnarsi in tal senso. Al riguardo, si confronti quanto riportato da M. Asaro, <em>Regole e diritti per la rigenerazione dei brownfields</em> (Resoconto dell&#8217;incontro di studi del 25 novembre 2020), in <em>www.giustamm.it</em>: &#8220;<em>La relatrice ha sottolineato l&#8217;utilità metodologica di seguire un approccio transdisciplinare aperto al dialogo, non sempre facile, tra diritto amministrativo, diritto dell&#8217;economia, diritto civile, diritto comparato, diritto penale e diritto tributario. La sintesi degli approcci ha messo in evidenza alcuni elementi comuni tra cui l&#8217;esigenza di garantire il miglioramento delle politiche di incentivo/investimento sulla proprietà privata</em>&#8220;. Il tema è ben approfondito da A. Gambaro, <em>Un esempio di integrazione tra saperi positivi</em>, in M. Passalacqua, B. Bozzo (a cura di), <em>Diritto e rigenerazione dei brownfields. </em>op. cit., pp. XXI ss. Negli stessi termini si può confrontare anche M. Cocconi, <em>La regolazione dell&#8217;economica circolare</em>, Ed. FrancoAngeli, 2020, pp. 24 ss., secondo cui  &#8220;<em>Si impone pertanto, sempre più, l&#8217;adozione di un approccio di indagine al fenomeno amministrativo non distinto per ambiti disciplinari ma per problemi; in esso i concetti delle altre scienze non giuridiche, necessari a cogliere in profondità l&#8217;esperienza giuridico-amministrativa e a risolvere i problemi ad essa intrinseci, entrano dall&#8217;interno e con pari dignità nel procedimento conoscitivo del giurista per il quale, quindi, «non è più tempo di solitudini». Ad esso spetta, tuttavia, la responsabilità di valutarne di volta in volta la rilevanza e la congruenza rispetto alla concreta soluzione della fattispecie che è oggetto d&#8217;indagine</em>&#8220;. Con specifico riguardo alla questione degli obblighi ambientali in capo al curatore, la tematica della trasversalità e interdisciplinarietà è colta da L. D&#8217;Orazio, <em>Il curatore fallimentare e lo smaltimento dei rifiuti. Un sospiro di sollievo</em>, in <em>Il Fallimento</em> n. 5/2018 secondo cui: &#8220;<em>Le contraddizioni che si palesano nella giurisprudenza penale ed amministrativa, si annidano soprattutto nella difficoltà di definire con chiarezza il ruolo e le funzioni del curatore fallimentare, oltre che la natura del procedimento di fallimento. Tutto molto comprensibile stante la delicatezza e l&#8217;alta specializzazione della materia in oggetto. Si impone, quindi, sempre più la necessità di un colloquio stringente tra i consessi giurisprudenziali, proprio per cogliere i profili più nascosti di ogni rispettiva branca del diritto</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Si inseriscono in questo primo filone giurisprudenziale le seguenti pronunce del Consiglio di Stato: Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5668 (con nota di L. D&#8217;Orazio, <em>Il curatore fallimentare e lo smaltimento dei rifiuti&#8230;, </em>op. cit.),  Sez. V, 30 giugno 2014, n. 3274 (con nota di V. Vitiello, <em>Obblighi di bonifica e fallimento dell&#8217;inquinatore</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, fasc. 6, 2014, n. 0758B), Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885 (con nota di F. Peres, <em>Obblighi di bonifica, accertamenti istruttori e presunzioni</em>, in <em>Riv. Giur. Amb</em>., fasc. 1, 2010, p. 156), Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4328. Tra le pronunce di primo grado del giudice amministrativo si segnalano: Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 3 ottobre 2017, 644; Tar Trento, Sez. Unica, 24 novembre 2017, n. 309 e 20 marzo 2017, n. 93; Tar Basilicata, Potenza, Sez. I, 4 aprile 2017, n. 293; Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 3 marzo 2017, n. 520 e Sez. IV, 5 agosto 2013 n. 2062; Tar Liguria, Genova, Sez. II, 27 maggio 2010, n. 3543; Tar Toscana, Firenze, Sez. II, 8 gennaio 2010, n. 8; Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 4 giugno 2009, n. 878; Tar Toscana, Firenze, Sez. II, 17 aprile 2009, n. 663; Tar Sardegna, Cagliari, Sez. II, 11 marzo 2008, n. 395; Tar Lazio, Latina, 12 marzo 2005, n. 304; Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 10 marzo 2005, n. 398; Tar Toscana, Firenze, Sez. II, 1 agosto 2001, n. 1318; Tar Liguria, Genova, Sez. I, 3 ottobre 2000, n. 1024. In sede civile, ha escluso la responsabilità del curatore la pronuncia del Trib. Milano, Sez. fall., decreto 8 giugno 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Appartengono a questo secondo orientamento le seguenti pronunce del Consiglio di Stato: Sez. IV, 19 marzo 2020, n. 1961; Sez. IV, 6 dicembre 2018, n. 6915; Sez. IV, 25 luglio 2017, n. 3672 (con nota di L. D&#8217;Orazio, <em>Il curatore fallimentare e lo smaltimento dei rifiuti&#8230;, </em>op. cit.). Tra le pronunce di primo grado del giudice amministrativo si segnalano: Tar Toscana, Firenze, Sez. II, n. 166/2019, cit. (con nota di E. Felici, L. Montolivo, <em>Responsabilità della curatela fallimentare nel caso di abbandono di rifiuti</em>, op. cit.); Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 12 maggio 2016, n. 669; Tar Toscana, Firenze, Sez. II, 28 aprile 2000, n. 780 e Sez. I, 3 marzo 1993, n. 196. Questo orientamento ha trovato poi particolare applicazione nella materia dell&#8217;inquinamento derivato dalla presenza di amianto nei beni acquisiti dalla curatela, per cui si confronti Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 12 ottobre 2015, n. 441 e Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 12 maggio 2016, n. 669. In sede penale, la responsabilità del curatore è stata sostenuta da Cass. pen., Sez. III, 1 ottobre 2008, n. 37282 (con nota di F. Peres, <em>La responsabilità del curatore per l&#8217;abbandono dei rifiuti prodotti dall&#8217;impresa fallita</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, fasc. 1, 2009, p. 180).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Cfr. Cass. civ, Sez. I, 23 giugno 1980, n. 3926.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Cfr. D. Siclari, <em>La bonifica dei siti inquinati tra tutela dell&#8217;ambiente e giustiziabilità delle pretese</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 82 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> In tema di imputabilità degli oneri di bonifica nel caso di successioni societarie, giova richiamare la pronuncia del Cons. St., Sez. IV, 1 aprile 2020, n. 2195 (con nota di V. Stefutti, <em>Bonifiche ed individuazione del soggetto responsabile nei siti di interesse nazionale e riparto di competenze. Il fenomeno delle successioni societarie e delle c.d. contaminazioni storiche</em>, in <em><a href="http://www.dirittoambiente.it">www.dirittoambiente.it</a></em>), la quale ha distinto: <em>i)</em> il caso trattato dall&#8217;Adunanza Plenaria n. 10/2019 di successione a titolo universale, ossia allorché si sia verificata l&#8217;estinzione soggettiva del cedente (si pensi all&#8217;incorporazione), il quale permetterebbe il fenomeno della traslazione dell&#8217;obbligo di bonifica a carico del successore; <em>ii)</em> dal caso della cessione del ramo d&#8217;azienda, la quale non determina una vicenda estintiva né a livello soggettivo, né a livello oggettivo, per cui permangono in capo al cedente le obbligazioni già gravanti sul medesimo prima della cessione, ivi compresi gli obblighi di bonifica della società cedente per fenomeni di contaminazione che si siano verificati in epoca antecedente alla cessione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Cfr. Trib. Milano, Sez. fall., 8 giugno 2017, cit. In dottrina cfr. A.C. Bifulco, <em>Curatela fallimentare e obblighi di bonifica ambientale</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, n. 5/2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Ai sensi dell&#8217;articolo 3, par. 1, punto 5 della direttiva n. 2008/98/CE, trasposto a livello nazionale nell&#8217;articolo 183, lett. f), del Codice, il &#8220;produttore di rifiuti&#8221; è &#8220;<em>la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale di rifiuti) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Ai sensi dell&#8217;articolo 3, par. 1, punto 6 della direttiva n. 2008/98/CE, trasposto a livello nazionale nell&#8217;articolo 183, lett. h) del Codice, il &#8220;detentore di rifiuti&#8221; è &#8220;<em>il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso</em>&#8220;, pertanto la detenzione di un rifiuto, pur potendo coincidere con la produzione, non le è subordinata poiché integra gli estremi di una posizione ulteriore e autonoma.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Cfr. F. Peres, <em>Gli obblighi del curatore fallimentare in materia di rifiuti e bonifica, </em>op. cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> E&#8217; noto come l&#8217;originaria derivazione del principio &#8220;chi inquina paga&#8221; sia rinvenibile in un principio di efficienza economica, per poi subirne una trasposizione in ambito giuridico. Nel suo ambito originario, infatti, il principio &#8220;chi inquina paga&#8221; è ispirato al criterio economico della necessaria internalizzazione da parte delle imprese dei costi ambientali derivanti dalla propria attività, pensiero risalente all&#8217;analisi dell&#8217;economia del benessere di Pigou. In questo senso, il principio comporta l&#8217;attribuzione di un valore d&#8217;uso alle risorse ambientali che deve comprendere anche i costi del disinquinamento e del ripristino delle condizioni naturali. La portata economica del principio in questione si spiega sulla base della circostanza che, in ambito economico, l&#8217;inquinamento è considerato un disequilibrio del mercato in quanto trasferisce a carico della collettività, o comunque di un soggetto diverso da quello responsabile della contaminazione, costi che non vengono contabilizzati nell&#8217;ambito del processo produttivo. Successivamente, anche grazie all&#8217;apporto interpretativo della giurisprudenza europea, il principio ha assunto un connotato giuridicamente vincolante e oggi costituisce, oltre che il perno della politica ambientale dell&#8217;Unione Europea, anche una regola giuridica precettiva su cui si fonda tutto il sistema di responsabilità ambientale, secondo cui i costi relativi alle misure di prevenzione e di riparazione ambientali devono essere sopportati dal soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento. Il principio &#8220;chi inquina paga&#8221;, in altri termini, costituisce lo strumento per imputare i costi ambientali &#8211; che, come detto, sotto il profilo economico rappresentano costi sociali estranei alla contabilità ordinaria dell&#8217;impresa &#8211; al soggetto che ha causato la compromissione ecologica oltre i limiti legalmente tollerati. Il principio assume una valenza sia repressiva, in una logica risarcitoria <em>ex post factum</em>, che preventiva, essendo volto ad incentivare la generalizzata incorporazione dei costi di alterazione dell&#8217;ambiente nelle dinamiche di mercato, attraverso la fissazione dei prezzi delle merci, con conseguente minor prezzo delle merci prodotte senza incorrere nei predetti costi sociali e conseguente indiretta incentivazione per le imprese a non danneggiare l&#8217;ambiente. Sulla derivazione economica del principio &#8220;chi inquina paga&#8221; e sulla successiva trasposizione in ambito giuridico, cfr. P. Dell&#8217;Anno, <em>Il ruolo dei principi</em>, in D. Amirante (a cura di), <em>La forza normativa dei principi</em>, <em>Il contributo del diritto ambientale alla teoria generale</em>, Cedam, 2006, pp. 150 e 151; M. Meli, <em>Il principio &#8220;chi inquina paga&#8221; nel Codice dell&#8217;Ambiente</em>, in <em>Danno resp.</em> n. 8/2009; M. Nunziata, <em>I principi europei di precauzione, prevenzione e &#8220;chi inquina paga&#8221;</em>, in <em>Giornale dir. amm.</em> n. 6/2014.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Sulla flessibilità nell&#8217;attuazione del principio &#8220;chi inquina paga&#8221;, la quale spesso trasmoda in generalità e astrattezza del principio stesso, si confronti F. Giampietro, F. Lalli, <em>Ancora sul principio &#8220;chi inquina paga&#8221;</em> (nota a Tar Campania n. 3727/2009), in <em>Amb. Svil.</em>, n. 3, 1 marzo 2010. E ancora, sul punto, si veda N. De Sadeleer, <em>I principi ambientali tra diritto moderno e post-moderno</em>, in D. Amirante (a cura di), <em>La forza normativa dei principi</em>, op. cit., pp. 17 ss., secondo cui &#8220;<em>I principi chi inquina paga, di prevenzione e di precauzione, in particolare, sono emblematici delle funzioni che i principi devono assumere nel contesto del diritto post-moderno, che trova come suoi elementi fondanti la flessibilità, l&#8217;adattabilità e il pluralismo. In particolare, proprio perché contengono orientamenti innovativi, questi principi arricchiscono la formulazione e l&#8217;attuazione del diritto ambientale da parte delle autorità statali, in una prospettiva post-moderna</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Cfr. M. Lombardo, <em>Il principio «	chi inquina paga	» e la responsabilità ambientale da inquinamento diffuso nel diritto dell&#8217;Unione europea</em>, in<em> Dir. Un. Eur.</em>, fasc.3, 2011, p. 719. Sul significato negativo del principio &#8220;chi inquina paga&#8221; così come ricostruito dalla giurisprudenza comunitaria si confronti anche F. Goisis, <em>Caratteri e rilevanza del principio comunitario &#8220;chi inquina paga&#8221; nell&#8217;ordinamento nazionale</em>, in <em>Foro amm. CDS</em>, fasc.11, 2009, p. 2711.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> In questi termini G. Manfredi, <em>La bonifica dei siti inquinati tra sanzioni, misure ripristinatorie e risarcimento del danno all&#8217;ambiente</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, fasc.5, 2002, p. 667. In termini analoghi cfr. F. Degl&#8217;Innocenti, <em>I criteri di imputazione della responsabilità per danno ambientale</em>, in <em>Contr. Impr.</em> n. 3/2013, p. 762.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Vale la pena ricordare come l&#8217;esigenza sottesa ai principi di precauzione e di prevenzione è connessa a un approccio di tipo anticipatorio per la soluzione dei problemi ambientali, sulla base della considerazione che molti danni causati all&#8217;ambiente possono essere di natura irreversibile e, quindi, insuscettibili di riparazione. Pur condividendo il carattere anticipatorio, i due principi si distinguono in ragione del differente grado di certezza in ordine al verificarsi dell&#8217;evento di danno. Il principio di precauzione può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Quindi, il principio di precauzione legittima l&#8217;adozione di misure di prevenzione, riparazione e contrasto ad una fase in cui il danno non solo non si è ancora verificato, ma non esiste neanche la piena certezza scientifica che si verificherà. Il principio di prevenzione, invece, enuncia il criterio della necessaria anticipazione degli interventi di protezione ambientale, prima che il danno si sia manifestato, in luogo di interventi finali. Lo stesso è finalizzato a prevenire gli eventi dannosi rispetto a rischi già conosciuti e scientificamente provati relativi a comportamenti o prodotti per i quali esiste la piena certezza circa la loro pericolosità per l&#8217;ambiente. Cfr. P. Dell&#8217;Anno, <em>Il ruolo dei principi</em>, op. cit., p. 136 secondo cui &#8220;<em>il principio di precauzione &#8211; considerato in astratto &#8211; rappresenta il metodo operativo tipico della prevenzione, che assume comportamenti e realizza interventi (anche strutturali) di natura prudenziale e cautelativa, così che i due principi possono essere considerati &#8220;una endiadi&#8221; da poter essere considerato vale a dire per finalità eminentemente precauzionali</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Cfr. A. Dinisi, <em>Gli obblighi del responsabile dell&#8217;inquinamento e del proprietario in materia di bonifica</em>, op. cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Per un approfondimento sulla vicenda sottoposta al vaglio della Corte di giustizia nella causa C-129/16 cfr. C. Pagliaroli, <em>Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea ed estensione della responsabilità ambientale: le conferme contenute in una recente pronuncia</em>, in <em>Riv. Giur. Ed.</em>, fasc. 6, 2017, p. 1235B.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> D&#8217;altronde, come è stato affermato, &#8220;<em>Una tutela ambientale più elevata non si verifica quando una normativa nazionale mantiene ovvero istituisce una responsabilità ambientale da posizione, bensì quando le misure preventive rispetto alla produzione del danno ambientale e le misure riparatorie in caso di evento già verificatosi risultano più mirate ed efficaci rispetto a quelle offerte dalla normativa europea. Ciò avviene quando una legislazione nazionale estende l&#8217;elenco delle attività professionali previste dall&#8217;allegato III della direttiva 2004/35/CE, ovvero quando si introducono negli ordinamenti nazionali una serie di meccanismi (presunzioni legali, fondi di garanzia, obblighi assicurativi) che consentono di individuare altri soggetti responsabili. Misure di questo genere possono incrementare il livello di protezione dell&#8217;ambiente   ed al contempo risultare compatibili con il principio in parola   se e solo se le scelte del legislatore nazionale risultano adeguatamente motivate sulla base di giudizi probabilistici corroborati dai migliori dati scientifici a disposizione, al momento dell&#8217;entrata in vigore della normativa interna</em>&#8220;. Cfr. M. Lombardo, <em>Il principio «	chi inquina paga	»&#038;</em>, op. cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> La Corte di Giustizia, con la pronuncia del 9 marzo 2010, causa C-378/08 ha ritenuto compatibile con la direttiva 2004/35/CE il ricorso a prove di tipo presuntivo, in quanto quest&#8217;ultima non definisce le modalità di accertamento di un siffatto nesso, per cui tale profilo rientra nella competenza degli Stati che godono, nella fase di attuazione, di un ampio potere discrezionale. La neutralità della direttiva consente, quindi, al giudice nazionale di fare ricorso a strumenti presuntivi purchè ancorati, in ossequio al principio del &#8220;chi inquina paga&#8221;, ad &#8220;indizi plausibili&#8221;. Sul punto cfr. G. Gallone, <em>L&#8217;individuazione del responsabile della bonifica: giudice amministrativo e giudice penale a confronto</em>, in <em>Urb. App.</em> 4/2020. E ancora si veda A. Amoroso, <em>Nuovi rilievi del Consiglio di Stato sull&#8217;attività istruttoria volta all&#8217;accertamento della responsabilità dell&#8217;inquinamento del sito</em>, in <em>Riv. Giur. Amb</em>., fasc.2, 2006, p. 319; A. Carapellucci, <em>&#8220;Chi inquina paga&#8221;: il punto sulla responsabilità dell&#8217;inquinatore e proprietario incolpevole nella bonifica dei siti inquinati</em>, in <em>Resp. civ. prev</em>., 9, 2010, pp. 1885 ss.; D. Dima, <em>Bonifica dei siti inquinati: criteri di imputazione e mezzi di accertamento della responsabilità</em>, in <em>Urb. App.</em> n. 11/2009; E. Manassero, <em>Una «vexata quaestio»: i requisiti minimi di prova per l&#8217;imputabilità del soggetto inquinatore</em>, in <em>Amb. Svil.</em> n. 5/2011; F. Peres, <em>Obbligo di bonifica, accertamenti istruttori e presunzioni</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, fasc.1, 2010, p. 156.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Cfr. C. Carrera, <em>La posizione di garanzia del proprietario del sito alla luce del principio &#8220;chi inquina paga&#8221;</em>, in <em>Urb. App.</em> n. 6/2017, pp. 815 ss., il quale propende per una lettura che scarta il riferimento ad una responsabilità da posizione nell&#8217;interpretazione della sentenza del Corte di giustizia del 13 luglio 2017, ritenendo piuttosto che &#8220;<em>Si deve quindi ragionevolmente concludere per una lettura della sentenza che valorizza l&#8217;affermazione (par. 58) secondo cui la normativa ungherese &#8220;ha la finalità di evitare una carenza di diligenza da parte del proprietario e di incoraggiare lo stesso ad adottare misure e a sviluppare pratiche idonee a minimizzare i rischi di danni ambientali&#8221;: infatti se ne ricava che il proprietario può essere coinvolto nel risarcimento del danno ambientale solo se egli è stato negligente, cioè non ha attivato le cautele idonee a prevenire ed evitare il danno ambientale. Si perviene quindi ad una responsabilità da posizione di garanzia (nella forma della posizione di controllo) per omessa vigilanza sul comportamento dell&#8217;utilizzatore</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Cfr. V. Fogleman, <em>Landowner&#8217;s liability for remediating contaminated land in the EU: Eu or national law?</em>, in <em>Env. Liability</em>, 2015, pp. 6 ss.; N.M. De Sadeleer, <em>The polluter-pays principle in EU law-bold case law and poor harmonisation, </em>in <em>Pro Natura: Festskrift Til HC Bugge</em>, 2012, pp. 405-419.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Cfr. A. Dinisi, <em>Gli obblighi del responsabile dell&#8217;inquinamento e del proprietario in materia di bonifica, </em>op. cit.; U. Salanitro, <em>Il principio &#8220;chi inquina paga&#8221;: responsibility e liability, </em>op. cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> Cfr. Cfr. A. Dinisi, <em>Gli obblighi del responsabile dell&#8217;inquinamento e del proprietario in materia di bonifica, </em>op. cit.</div>
</p></div>
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<p>Note</p>
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		<title>Oltre il gestore unico nei servizi pubblici ambientali</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/oltre-il-gestore-unico-nei-servizi-pubblici-ambientali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:41:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/oltre-il-gestore-unico-nei-servizi-pubblici-ambientali/">Oltre il gestore unico nei servizi pubblici ambientali</a></p>
<p>Sommario: 1. Precisazioni necessarie. &#8211; 2. Il gestore unico di un servizio pubblico ambientale in un&#8217;area vasta non rappresenta l&#8217;unica modalità per realizzare i principi di &#8220;adeguatezza&#8221; e &#8220;differenziazione&#8221;. &#8211; 3. La garanzia di un reale coordinamento nell&#8217;area vasta (per l&#8217;espletamento dei servizi pubblici ambientali) e la relativa concretizzazione attraverso</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/oltre-il-gestore-unico-nei-servizi-pubblici-ambientali/">Oltre il gestore unico nei servizi pubblici ambientali</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Sommario: 1. Precisazioni necessarie. &#8211; 2. Il gestore unico di un servizio pubblico ambientale in un&#8217;area vasta non rappresenta l&#8217;unica modalità per realizzare i principi di &#8220;adeguatezza&#8221; e &#8220;differenziazione&#8221;. &#8211; 3. La garanzia di un reale coordinamento nell&#8217;area vasta (per l&#8217;espletamento dei servizi pubblici ambientali) e la relativa concretizzazione attraverso l&#8217;unificazione delle competenze amministrative su scala sovracomunale. &#8211; 4.  Riflessi delle recenti riforme sulla regolazione nazionale dei servizi pubblici ambientali e conseguente superamento della necessità del gestore unico di ambito per realizzare la qualità dei servizi pubblici ambientali. &#8211; 5. Spunti per ipotesi ragionevoli di flessibilità relativamente (e rispetto) al modello di gestore unico di ambito per i servizi ambientali. &#8211; 6. (Segue) La condivisione di aziende per la gestione in un&#8217;area vasta dei servizi pubblici ambientali attraverso un accordo tra Amministrazioni per realizzare obiettivi che esse hanno in comune.</strong><br />  <br />  <br /> <strong>1. Precisazioni necessarie</strong><br /> Per &#8220;gestore unico&#8221; si intende l&#8217;unico soggetto gestore ammesso ad espletare un determinato servizio pubblico in una specifica zona, che può assumere varie denominazioni (ambito territoriale ottimale, bacino) ma che è comunque un&#8217;area vasta sovracomunale.<br /> Come si può comprendere, il gestore unico di un&#8217;area vasta è (seppure non dichiarato) un monopolista, nel senso che solo ad esso è consentito di espletare le prestazioni di utilità ai cittadini, in forza dell&#8217;atto di affidamento rilasciato dall&#8217;Ente di area vasta competente al riguardo.<br /> Questo scritto muove dall&#8217;idea che i principi di &#8220;adeguatezza&#8221; e &#8220;differenziazione&#8221; (art. 118, comma 1 Cost.) non si applicano solo all&#8217;attribuzione e all&#8217;esercizio delle funzioni amministrative autoritative ma a tutti i compiti che le varie Pubbliche Amministrazioni espletano organizzando le prestazioni di utilità ai cittadini.<br /> In altre parole, è doveroso ritenere che anche le prestazioni di utilità ai cittadini debbano essere assistite da scelte legislative e amministrative che tengano conto della modalità più appropriate (adeguatezza) di un intervento nei vari contesti e con riferimento ai presupposti della fattispecie (differenziazione).<br /> Per chiarire subito che l&#8217;indagine non è inutilmente provocatoria, si deve precisare che i dubbi sull&#8217;utilità del gestore unico (negli ambiti o bacini territoriali) dei servizi pubblici ambientali non riguardano il &#8220;ciclo delle attività&#8221; bensì il &#8220;perimetro della circoscrizione amministrativa del gestore&#8221; e cioè il perimetro del territorio entro il quale le attività del gestore si svolgono perché sono così attribuite.<br /> Infatti, sarebbe incongruo e distonico disconoscere l&#8217;utilità delle gestioni a ciclo integrato e cioè delle gestioni che espletamento in sequenza le varie fasi di cui, rispettivamente, si compongono il servizio idrico integrato ed il servizio di gestione dei rifiuti urbani([1]).<br /> Si tratta dei due importanti servizi ambientali, che ricadono nella responsabilità basilare dei Comuni singoli ed associati e che, da qualche anno, sono sottoposti alla regolazione di una importante Autorità indipendente per i servizi di pubblica utilità. La responsabilità intesa come titolarità della funzione di organizzare il servizio pubblico, è risalente ma, da ultimo, è codificato con il testo unico di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nelle relative Parte terza e Parte quarta. L&#8217;attribuzione di competenze regolatorie ad ARERA -Autorità di Regolazione per l&#8217;Energia Reti e Ambiente è stata disposta, per il servizio idrico dall&#8217;art. 21, commi 19-20 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in legge 22 dicembre 2011, n. 214([2]) e per il servizio di gestione dei rifiuti urbani dall&#8217;art. 1, commi 527-528 della legge 27 dicembre 2017, n. 205([3]).<br />  <br /> <strong>2.  Il gestore unico di un servizio pubblico ambientale in un&#8217;area vasta non rappresenta l&#8217;unica modalità per realizzare i principi di &#8220;adeguatezza&#8221; e &#8220;differenziazione&#8221;</strong><br /> Non ha bisogno di particolari spiegazioni il fatto che un servizio pubblico deve essere organizzato sul territorio in modo da rendere le migliori prestazioni agli utenti, con attenzione all&#8217;economicità per garantire la sostenibilità e continuità del servizio stesse. Anche per i servizi pubblici vale, pertanto, la regola di razionalità secondo la quale a situazione diverse va fatto trattamento diverso, posta la inevitabile diversità dei territori e delle condizioni relative.<br /> Ebbene, fermo restando che i due servizi pubblici ambientali qui considerati debbono essere organizzati e gestiti in maniera integrata e non frammentata nelle vaie fasi di ci si compone il ciclo, ci si deve chiedere se lo stesso deve dirsi per la soluzione di un gestore unico in ciascun ambito territoriale ottimale.<br /> L&#8217;ambito è una circoscrizione amministrativa sovracomunale per il governo del servizio pubblico di cui, di volta in volta, si tratta. L&#8217;opportunità di aver una visione organizzatrice sovracomunale è certamente positiva perché le dimensioni dei Comuni sono, in Italia, assai spesso troppo esigue e pertanto se il livello di competenza è più esteso territorialmente (e tale da ricomprendere una pluralità di Comuni) le scelte possono essere più organiche e meno localistiche.<br /> Quello che lascia perplessi è che in ogni ambito territoriale ottimale debba esservi un gestore unico, a prescindere dalle situazioni di fatto e di diritto da cui si parte e che vanno sviluppate industrialmente e non in maniera burocratica.<br /> Se l&#8217;esigenza che emerge, per arrivare ad una economica, efficacie ed efficienti organizzazione dei servizi pubblici ambientali sul territorio, si sostanzia nelle decisioni che debbono essere prese unitariamente a livello sovracomunale, ciò significa contemporaneamente che vi debba anche essere un solo gestore (il gestore unico) per ciascuna area vasta? In altre parole, si deve verificare se è possibile ritenere che il legislatore abbia preteso non solo l&#8217;unicità di competenze decisorie ma anche l&#8217;unicità della gestione.<br /> Infatti, se la soluzione del legislatore per il passaggio delle competenze dai singoli Comuni all&#8217;Ente di area vasta è semplice (traducendosi in una successione di competenze amministrative), pervenire ad un gestore unico sul territorio di area vasta può essere tutt&#8217;altro che semplice, perché gli affidamenti pregressi possono essere molteplici, non sono sorti tutti nella stessa data ed hanno pertanto scadenze plurime, non presentano identità di contratti di servizio, involgono questioni proprietarie non semplici e che potrebbero condurre ad onerosi rimborsi al gestore uscente e/o a sacrifici (mancati riconoscimenti o perdite) finanziari per enti locali che hanno compiuto investimenti in opere e aziende.<br /> Probabilmente, il legislatore che ha affrontato sistematicamente la questione della organizzazione sul territorio dei servizi pubblici a rete si è reso conto del problema, pur senza aver dato una indicazione univoca.<br /> Viceversa, il legislatore di settore ed il legislatore regionale sono stati più drastici e oltre a ribadire l&#8217;unicità dell&#8217;ente di governo nell&#8217;area vasta, hanno anche prescritto il gestore unico di ambito.<br /> Come anticipato, in questa sede si vuole approfondire la questione della correttezza o meno della &#8220;doppia rigidità&#8221;-unicità della funzione amministrativa e unicità della gestione. E, per converso, sottolineare che l&#8217;unicità della funzione amministrativa per l&#8217;organizzazione dei servizi pubblici ambientali è già di per sé sufficiente e tale dal garantire gli obiettivi di gestione integrata.<br />  <br /> <strong>3.  La garanzia di un reale coordinamento nell&#8217;area vasta (per l&#8217;espletamento dei servizi pubblici ambientali) e la relativa concretizzazione attraverso l&#8217;unificazione delle competenze amministrative su scala sovracomunale</strong><br /> La norma generale che detta la disciplina degli &#8220;ambiti territoriali ottimali&#8221; e dei &#8220;criteri di organizzazione dei servizi pubblici locali&#8221; è rappresentata dall&#8217;art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni([4]).<br /> Viene stabilita la necessità che vi sia un organismo sovracomunale di area vasta per l&#8217;unicità (sede) delle scelte circa l&#8217;organizzazione sul territorio dei servizi pubblici ambientali([5]), ma non si prescrive affatto anche il gestore deve essere unico, soluzione che rappresenta dunque una possibilità ma non un obbligo uniformativo cogente.<br /> Passando in rassegna i vari commi di cui si compone l&#8217;art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 si può trovare la conferma che non si prescrive un gestore unico nell&#8217;ambito territoriale ottimale, essendo la preoccupazione del legislatore rivolta &#8211; invece &#8211; alla unicità del livello di governo sovracomunale.<br /> A tutela della concorrenza e dell&#8217;ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l&#8217;efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni (cfr. comma 1 art. cit.)<br /> Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all&#8217;utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente. Gli enti di governo devono effettuare la relazione prescritta dall&#8217;articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall&#8217;ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell&#8217;affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell&#8217;ipotesi di affidamento in house, dell&#8217;assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell&#8217;ammontare dell&#8217;indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall&#8217;istituto di credito stesso e iscritte nell&#8217;albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell&#8217;articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell&#8217;articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all&#8217;affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all&#8217;impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house (cfr. comma 1-bis art. cit.).<br />  In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l&#8217;adozione di strumenti di tutela dell&#8217;occupazione costituisce elemento di valutazione dell&#8217;offerta.  L&#8217;operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l&#8217;aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell&#8217;articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall&#8217;Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore (cfr. commi 2 e 2-bis, art. cit.).<br /> Le disposizioni dell&#8217;art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 e le altre disposizioni comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un&#8217;autorità indipendente (cfr. comma 6-bis, art. cit.).<br /> Come si può notare da questa rassegna, il legislatore generale dei servizi a rete, da organizzare su area vasta, si preoccupa della unicità delle competenze amministrative, ma non prescrive necessariamente il gestore unico. Quest&#8217;ultimo rappresenta un risultato al quale si può arrivare se ve ne sono i presupposti, se utile ed adeguato, ma non costituisce un obiettivo da assolvere di necessità.<br /> La pregressa situazione &#8211; come già detto &#8211; non è uniforme su tutto il territorio e può essere tale da richiedere sia tempi più lunghi per arrivare ad una soluzione unitaria sia soluzioni diversificate essendo sufficiente il coordinamento tra di esse.<br /> Del resto, il superamento della frammentazione era un&#8217;esigenza del passato, quando i singoli Comuni erano titolari di tutte le funzioni ora confluite nell&#8217;Ente di area vasta. Inoltre, dopo l&#8217;attribuzione ad un&#8217;Autorità nazionale (ARERA) della regolazione dei servizi pubblici ambientali idrico e di gestione dei rifiuti urbani, i pericoli di situazioni non coordinate e di gestioni plurime prive di parametri razionalizzatori e di qualità sono pressoché eliminati.<br /> In altre parole, sembra di poter dire che il gestore unico era la soluzione alla quale si era pensato nel passato per garantire un coordinamento nell&#8217;area vasta che non aveva ancora trovato un certo livello di governo mediante ente apposito.</p>
<p> <strong>4.  Riflessi delle recenti riforme sulla regolazione nazionale dei servizi pubblici ambientali e conseguente superamento della necessità del gestore unico di ambito per realizzare la qualità dei servizi pubblici ambientali</strong><br /> Oggi, dopo che il legislatore del 2011 (attraverso le norme sopra illustrare) ha prescritto &#8211; in generale &#8211; la competenza unificante dell&#8217;Ente di area vasta e che le funzioni di regolazione dei servizi pubblici ambientali sono attribuite ad una Autorità nazionale operante ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, si deve riconoscere che sono opportunamente dislocate &#8211; in tal modo &#8211; tutte le garanzie per la promozione dell&#8217;efficienza nei servizi pubblici ambientali qui considerati. Assicurare ai servizi stessi livelli adeguati di qualità in condizioni di economicità e di redditività, attraverso la fruibilità e la diffusione di essi in modo omogeneo sull&#8217;intero territorio nazionale anche attraverso un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi degli utenti e consumatori e l&#8217;armonizzazione con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse([6]).<br /> Come già detto sopra, la rigidità del &#8220;gestore unico&#8221; determina però che per un&#8217;area vasta intera non vi sia spazio per alcun confronto di stimolo al miglioramento gestionale e per tenere conto di eventuali situazioni pregresse non facilmente assorbibili nella gestione unica.<br /> Si deve peraltro aggiungere un elemento non marginale che consiste nella difficoltà emergenti quando la forma di gestione prescelta non è quella esternalizzata.<br /> Infatti, quando la forma di gestione individuata è rappresentata dalla concessione a terzi, la gara per l&#8217;affidamento effettuata a livello di ambito e con decisione dell&#8217;Ente di area vasta non richiede le deliberazioni dei singoli Comuni, in quanto le competenze amministrative di affidamento sono assorbite a livello sovracomunale ai sensi del sopra riportato art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011. Differentemente, se viene scelta una forma di gestione diretta (azienda consortile, società in house, società mista), le deliberazioni comunali sono necessaire per il profilo della partecipazione al gestore. Ciò in quanto, non rientra nelle attribuzioni dell&#8217;Ente di ambito la partecipazione alla forma di gestione, ma solo l&#8217;affidamento e il controllo del servizio pubblico([7]).<br /> Pertanto, si potrebbero registrare non pochi casi nei quali gruppi di Comuni possano essere contrari ad un impegno finanziario circa la partecipazione ad una forma gestionale diretta.<br /> Non sarebbe affatto corretto che una maggioranza nell&#8217;Assemblea dell&#8217;Ente di area vasta possa imporre alla minoranza un impegno finanziario e patrimoniale non voluto a causa della partecipazione imposta ad una forma di gestione diretta. Se è certamente giustificato che, per ragioni di sussidiarietà, la competenza decisoria sia spostata ad un livello superiore, non appare altrettanto non problematico che il livello superiore venga ad imporre agli Enti locali ricompresi oneri finanziari e patrimoniali in capo ai loro bilanci. Queste problematicità sono emerse in alcuni contenziosi e, seppure non definitive, sono intervenute alcune interessanti precisazioni giurisprudenziali. Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, con sentenze 9 gennaio 2020 n. 2 e n. 4 ha gradatamente precisato che: a) un soggetto in house deve avere il controllo analogo congiunto di tutti gli enti locali partecipanti all&#8217;Ente di governo dell&#8217;ambito([8]); b) la scelta della forma di gestione è discrezionale ma non può essere  arbitraria o generica anche perché tale scelta non è assolutamente indifferente ai Comuni aderenti all&#8217;Ente d&#8217;ambito, in quanto incide direttamente sui costi ed ha rilevanti diversità([9]); c) l&#8217;eventuale conferma, da parte dei Comuni, delle proprie partecipazioni nei gestori esistenti che siano società a capitale misto, nell&#8217;ambito dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni (ai sensi dell&#8217;art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175), rappresenta un diniego della propria adesione a partecipare ad un gestore unico in house([10]).<br /> Per tutte queste ragioni, appare auspicabile che la legislazione di settore venga modificata o applicata in maniera congrua, permettendo anche casi di &#8220;flessibilità giustificata&#8221; rispetto alla soluzione del gestore unico di ambito, che &#8211; si ripete &#8211; è praticabile quando non contrasti con i principi di &#8220;adeguatezza&#8221; e &#8220;differenziazione&#8221;.<br /> Dunque, si dovrebbe passare dal &#8220;gestore unico&#8221; visto quale modello obbligatorio, a quello del &#8220;gestore unico&#8221; come modello da scegliere sussistendone tutte le condizioni.<br /> Quando si parla di condizioni sussistenti si vuole alludere ai casi in cui l&#8217;affidamento ad un gestore unico non comporta complicazioni per i Comuni ricompresi nell&#8217;ambito([11]). Si è già detto sopra che laddove il servizio pubblico ambientale venga messo a gara (concessione a terzi) non si richiedono impegni finanziari e patrimoniale dei Comuni; viceversa, quando il modello scelto è quello della gestione diretta, i problemi cui si allude possono sorgere. In questi ultimi casi, è allora necessario non vulnerare l&#8217;autonomia finanziaria e patrimoniale di singoli Comuni che si trovassero in difficoltà nel partecipare ad un nuovo soggetto gestore perché dispongono già di soggetti gestori efficienti e produttivi.<br /> In questi casi, potrebbero coesistere più gestori nell&#8217;ambito, essendo tutti affidatari per sub-ambiti e dunque coordinati e controllati dallo stesso Ente di area vasta e regolati dalla Autorità nazionale.<br /> Vi sono poi ulteriori casi in cui i Comuni possono volontariamente arrivare a concordare tra loro una soluzione per la gestione diretta che però non si concreta nella omogenea partecipazione di tutti al gestore.<br /> In questa prospettiva, a titolo esemplificativo, si indicano nel paragrafo seguente soluzioni flessibili che potrebbero essere messe in campo per evitare le inevitabili complicazioni del gestore unico con la partecipazione forzata di tutti i Comuni in tutti i casi in cui la situazione attuale e gli investimenti pregressi registrano situazioni diversificate e non omogeneizzabili nella compagine associative del gestore unico.  <br />  <br /> <strong>5. Spunti per ipotesi ragionevoli di flessibilità relativamente e (rispetto) al modello di gestore unico di ambito per i servizi ambientali</strong><br /> Si parte dall&#8217;ipotesi in cui tutti i Comuni dell&#8217;area vasta abbiano accettato di partecipare ad una società in house providing ma le loro partecipazioni siano estremamente differenziate, per ragioni storiche, dovute a conferimenti avvenuti in forma non simultanea nel tempo ovvero per la mancanza in capo ad alcuni di essi di preesistenti aziende da aggregare nel neo-costituito veicolo in house providing, sicché le partecipazioni di quei Comuni, che hanno invece aggregato o conferito preesistenti aziende, vengono ad essere assolutamente o significativamente preponderanti.<br /> Al riguardo, può essere un problema registrare siffatte differenziate partecipazioni, perché le posizioni dell&#8217;ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione sono piuttosto rigorose. Si danno casi in cui è stata censurata, perché non rispondente alle previsioni degli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016, la fattispecie in cui le regole di decisione dell&#8217;organo di controllo analogo sulla società in house sono basate sul criterio della maggioranza del capitale sociale (cosicché non sarebbe garantita ai soci di minoranza la prerogativa di esercizio di una influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative, se non ricorrendo a poteri di veto e/o di recesso). Più in generale, sono state formulate censure per casi in cui, in ragione della composizione del capitale sociale e delle regole di voto, sarebbe sufficiente il voto di una percentuale di soci inferiore alla maggioranza assoluta numerica dei soci aventi diritto di voto.<br /> Siffatte censure sono eccessivamente rigorose perché la giurisprudenza si è dimostrata più propensa a considerare il fenomeno in una chiave più complessiva. Si può richiamare, anzitutto, Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2017, n. 3554: «Nel caso di affidamento in house, conseguente all&#8217; istituzione da parte di più enti locali di una società di capitali da essi interamente partecipata, il requisito del controllo analogo deve essere verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull&#8217;ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente. A quest&#8217;ultimo riguardo, è dunque ammesso il controllo analogo &quot;congiunto&quot;, in cui non si richiede certo che ciascuno degli enti pubblici partecipanti possa esercitare un potere individuale su tale entità, bensì che ciascuna delle autorità stesse partecipi sia al capitale, sia agli organi direttivi dell&#8217;entità suddetta»([12]).<br /> Significative anche Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2020, n. 1564, che richiama il precedente di Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2019, n. 587 «È pur vero che il Consiglio di Stato ha sottolineato come una partecipazione &#8220;pulviscolare&#8221; sia in principio inidonea a consentire ai singoli soggetti pubblici partecipanti di incidere effettivamente sulle decisioni strategiche della società, cioè di realizzare una reale interferenza sul conseguimento del c.d. fine pubblico di impresa in presenza di interessi potenzialmente contrastanti, e tuttavia ha al contempo chiarito che i soci pubblici ben possono sopperire a detta debolezza stipulando patti parasociali al fine di realizzare un coordinamento tra loro, in modo da assicurare il &#8220;loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l&#8217;attività della società partecipata&#8221; (si veda Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578). Nel caso di specie la possibilità di esercizio, in modo coordinato e concordato del controllo analogo congiunto sulla società holding e sulle società da questa controllate, deriva dalla convenzione ex art. 30 t.u.e.l. intercorsa tra gli enti partecipanti».<br /> Dalla giurisprudenza che si è passata in rassegna emergono due elementi.<br /> Lo strumento di raccordo preferibile, che intercorre tra i Comuni soci al fine del controllo analogo congiunto, appare essere la &#8220;convenzione&#8221; di diritto pubblico, piuttosto che il &#8220;patto parasociale&#8221;. Non è necessario che tutti i Comuni soci abbiano un rappresentante negli organi della società in house, ma debbono averlo in un organo formato dai rappresentanti di tutti i soci e che si pone a monte della vita societaria e che la indirizza e vigila, fermo restando che la gestione compete agli organi della società<br /> Volendo mantenere l&#8217;assetto societario con partecipazioni diversificate è dunque necessario non collegare il &#8220;controllo analogo&#8221; alla sola detenzione delle azioni. Dunque, non sarà utilizzabile il meccanismo del patto parasociale che deve appunto essere sostituito da una Convenzione intercomunale, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ([13]). La vita economica della società rimarrà governata dall&#8217;Assemblea e dagli organi sociali.<br /> Gli indirizzi e la vigilanza di cui al c.d. &#8220;controllo analogo&#8221; saranno invece svolti attraverso un organo della citata Convenzione formato da tutti i sindaci o loro delegati permanenti. È molto importante sottolineare che il controllo analogo è necessario solo per gli affidamenti diretti, mentre non è necessario per quei servizi pubblici che sono stati consegnati dal legislatore al mercato, cosicché tale organo non avrà competenze globali.<br /> Dunque, &#8220;l&#8217;influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative&#8221; relative ai servizi oggetto di affidamento diretto devono essere portate ad una Conferenza di coordinamento dei Sindaci &#8211; organo della Convenzione intercomunale, dove i Sindaci si esprimeranno anche in base ad un parametro di numero utenze/fatturato territoriale e non solo sulla base delle azioni detenute dai Comuni. Per tutto il resto la Società potrà continuare ad operare secondo le normali regole statutarie. Lo Statuto dovrà ovviamente essere adeguato a questa prospettiva.<br /> I contenuti della Convenzione intercomunale saranno i seguenti: a) Oggetto; b) Durata; c) Conferenza dei Sindaci per il controllo analogo; d) Convocazione e presidenza della Conferenza dei Sindaci per il controllo analogo; e) Sindacato di voto; f) Adesione di nuovi Enti Locali; g) Obbligo di buona fede; h) Disposizioni finali e transitorie.<br /> Nei modi sopra descritti può essere assicurato che, indipendentemente dal capitale a ciascun Comune spettante, si possa avere un concorso coordinato di tutti i Comuni nelle scelte di controllo analogo; per il resto il capitale sociale rimarrà valido ai fini degli utili e delle perdite e dunque la differenza, per ragioni storiche e fatturali, nei conferimenti non ostacola la collaborazione sovracomunale nei servizi pubblici di area vasta.<br />  <br /> <strong>6. (Segue) La condivisione di aziende per la gestione in un&#8217;area vasta dei servizi pubblici ambientali attraverso un accordo tra Amministrazioni per realizzare obiettivi che esse hanno in comune</strong><br /> Gli elementi di flessibilità nella gestione unica di ambito possono presentarsi ed essere valorizzati anche in altre evenienze.<br /> La norma generale che tratta dell&#8217;affidamento del servizio idrico integrato è l&#8217;art. 149-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni:<br /> «1. L&#8217;ente di governo dell&#8217;ambito, nel rispetto del piano d&#8217;ambito di cui all&#8217;articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall&#8217;ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all&#8217;affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L&#8217;affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall&#8217;ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell&#8217;ambito territoriale ottimale.<br /> 2. &#038; Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell&#8217;ambito territoriale ottimale».<br /> Questa norma nazionale prevede che le forme di gestione devono essere &#8220;fra quelle previste dall&#8217;ordinamento europeo&#8221;. Il requisito non può, tuttavia, essere applicato troppo rigidamente e formalisticamente perché lo stesso diritto europeo stabilisce che le norme generali in materia di concessioni, ad esempio, non si applicano nel settore idrico([14]).<br /> Occorre dunque verificare se, in base al diritto europeo, sia praticabile una soluzione di affidamento in favore di un&#8217;Azienda speciale con carattere monocomunale per la gestione del servizi idrico integrato nell&#8217;intero Ambito territoriale e cioè non solo nel territorio del Comune che detiene l&#8217;Azienda speciale ma anche in quello dei restanti Comuni dell&#8217;Ambito. Sulla base di appositi accordi amministrativi, dei quali si dirà più avanti, è possibile che un&#8217;Azienda speciale alla quale non partecipano tutti i Comuni dell&#8217;Ambito possa, ciò nonostante, espletare il servizio in tutti o comunque in un numero significativo di essi. Non è infatti vigente quella limitazione che è invece prevista per le società in house, in base al secondo periodo del sopra riportato comma 1 dell&#8217;art. 149-bis del d.lgs. n. 152/2006 ([15]).<br />  Il requisito della necessaria partecipazione al soggetto gestore di un servizio pubblico non è contemplato in tutte le ipotesi che sono contenute nell&#8217;art. 17 (&#8220;Concessioni tra enti nell&#8217;ambito del settore pubblico&#8221;) della direttiva 2014/23/UE. In questa sede, risulta rilevante quanto previsto nel paragrafo 4. del citato art. 7 della direttiva, disposizione che è stata recepita nell&#8217;ordinamento italiano con l&#8217;art. 5, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblica d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. L&#8217;ipotesi organizzativa che si passerà ad illustrare richiama alla mente una fattispecie normativa che era contemplata nel d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, ora non più aggiornato ma interessante per identità di concetti sottesi. Ci si riferisce al relativo art. 5, ove si prevede: «Il comune può deliberare, con la maggioranza di cui al primo comma dell&#8217;art. 2, l&#8217;estensione dell&#8217;attività della propria azienda di servizi al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi, sulla base di preventivi d&#8217;impianto e d&#8217;esercizio formulati dall&#8217;azienda stessa. // Con lo stesso atto deliberativo è approvato lo schema di convenzione per la disciplina del servizio e per la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari, fermo restando che nessun onere aggiuntivo dovrà gravare sull&#8217;ente gestore del servizio». Ovviamente, lo schema deliberativo della gestione per conto, con espletamento del servizio pubblico da parte dell&#8217;Azienda speciale di un Comune nel territorio degli altri Comuni, deve tenere conto dell&#8217;assetto di competenze in materia di decisioni sul servizio idrico integrato e sul servizio di gestione dei rifiuti urbani, che non competono più ai singoli Comuni ma ad un Ente che tutti li rappresenta e riunisce (l&#8217;Ente dell&#8217;area vasta). <br /> È dunque possibile ipotizzare l&#8217;incarico all&#8217;Azienda speciale di un Comune di espletamento del servizio pubblico anche nel territorio di altri Comuni, sulla base di una delibera dell&#8217;Ente d&#8217;ambito previo Accordo con il Comune di riferimento dell&#8217;Azienda.<br /> Il modello di gestione è dunque quello dell&#8217;art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016([16]). Si tratta di una previsione simile ma non coincidente con quella del modello in house providing, perché non richiede la partecipazione di tutti i Comuni serviti al soggetto gestore.<br /> I requisiti previsti dalla norma sussistono qualora:<br /> &#8211;   all&#8217;Accordo non partecipano soggetti privati;<br /> &#8211;   l&#8217;Accordo realizza una &#8220;cooperazione&#8221; tra le parti dell&#8217;Accordo stesso, cooperazione che è dovuta anche per legge, visto che tutti debbono far parte dell&#8217;Ambito ed essere gestiti da un gestore unico (i Comuni sono sostituiti dall&#8217;Ente d&#8217;Ambito perché non hanno più competenza singola);<br /> &#8211;   il servizio idrico e quello di gestione dei rifiuti urbani sono entrambi obbligatori (&#8220;sono tenuti a svolgere&#8221;) per i Comuni e il servizio sarebbe così prestato con la finalità di conseguire gli obiettivi che i Comuni hanno &quot;in comune&#8221; tra essi, dovendo tutti cooperare nell&#8217;Ambito; ancora l&#8217;obiettivo è in comune sia agli Enti locali che all&#8217;Ente d&#8217;ambito;<br /> &#8211;   l&#8217;attuazione della cooperazione &#8220;è retta esclusivamente da considerazioni di interesse pubblico&#8221; perché si tratta di compiti pubblici assegnati dal legislatore per prestazioni di utilità ai cittadini;<br /> &#8211;   i partecipanti all&#8217;Accordo non svolgono sul mercato aperto neppure una parte ridotta &#8220;delle attività interessate dalla cooperazione&#8221;.<br />               L&#8217;Accordo di cui si tratta prevederà la costituzione di una Comitato di coordinamento con rappresentanti di tutti i Comuni ed un eventuale Comitato esecutivo ristretto con le medesime finalità. Tale Comitato (o Comitati) non sostituisce le competenze, che sono esclusive in materia, dell&#8217;Ente di gestione di area vasta, ma servirà ad agevolare la realizzazione dell&#8217;espletamento del servizio pubblico nel territorio di quei Comuni ove, in precedenza, non era prevista una forma di gestione strutturata. Si ripete che questo Accordo non implica la deliberazione da parte dei singoli Comuni, che sono invece tenuti ad accettare la decisione dell&#8217;Ente d&#8217;ambito che tutti li rappresenta. La competenza deliberativa dei singoli Comuni sussisterebbe solo se, a valle di una previa decisione dell&#8217;Ente d&#8217;ambito che decidesse la formazione di una società in house tra tutti i Comuni, questi ultimi dovessero deliberare le modalità della relativa partecipazione. Quando, invece, la partecipazione non è richiesta, la competenza deliberativa è solo dell&#8217;Autorità di Ambito e dei suoi organi.<br /> Con queste note si è inteso svolgere alcune riflessioni circa l&#8217;organizzazione sul territorio dei servizi pubblici ambientali, per sottolineare che il risultato da perseguire è la qualità e l&#8217;efficienza dei servizi di pubblica utilità, rifuggendo da soluzioni formalistiche di per sé non rispondenti ad &#8220;adeguatezza&#8221; e &#8220;differenziazione&#8221;. Pertanto, il gestore unico di ambito non può essere visto come dogma insuperabile e, così pure, le soluzioni di gestione diretta che tutti i Comuni interessati vogliano, con condivisione, mettere in campo non sono a schema unico ma declinabili secondo ipotesi varie (delle quali si è inteso fornire alcuni esempi).<br /> Altro problema, che si affronterà in un separato contributo, è quello del reale significato della ponderazione dei fattori sottesi nella scelta del modello concreto di gestione secondo i tipi (forme) indicati dal legislatore italiano e prima ancora da quello europeo.<br />  <br />  Pietro Acri<br />  <br />  <br />  </div>
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<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">([1]) Per il servizio idrico integrato, le fasi sono così descrittive dell&#8217;art. 141, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006: «Il servizio idrico integrato è costituito dall&#8217;insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie»; per il servizio di gestione dei rifiuti urbani l&#8217;art. 218 del d.lgs. n. 152/2006  definisce le componenti: servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento.</div>
<div style="text-align: justify;">([2]) In particolare l&#8217;art. 21, commi 19 e seguenti, dispone:«19. Con riguardo all&#8217;Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all&#8217;Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. // 19-bis. All&#8217;onere derivante dal funzionamento dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici di cui al comma 19, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all&#8217;uno per mille dei ricavi dell&#8217;ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi stessi, ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell&#8217;articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. // 19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite all&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas ai sensi del comma 19, la pianta organica dell&#8217;Autorità è incrementata di quaranta posti. // 20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche è soppressa».</div>
<div style="text-align: justify;">([3]) L&#8217;art. 1, commi 527-528, dispone: «527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani [e assimilati], per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull&#8217;intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l&#8217;adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite all&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528, con i medesimi poteri e nel quadro dei princìpi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:<br /> a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell&#8217;efficienza e dell&#8217;economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;<br /> b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;<br /> c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell&#8217;utenza;<br /> d) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;<br /> e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all&#8217;articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;<br /> f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;<br /> g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;<br /> h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall&#8217;ente di governo dell&#8217;ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;<br /> i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;<br /> l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;<br /> m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;<br /> n) predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull&#8217;attività svolta.<br /> 528. La denominazione «Autorità per l&#8217;energia elettrica, il gas e il sistema idrico» è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA)».</div>
<div style="text-align: justify;">([4]) Le modificazioni principali sono intervenute con il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27; con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134; con il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221; con la l. 27 dicembre 2013, n. 147, con la. L. 23 dicembre 2014, n. 190. Questa serie di modifiche di aggiornamento, che mantengono però l&#8217;impianto basilare dell&#8217;art. 3-bis, testimonia che è stata costantemente tenuta ferma la scelta di fondo emerge e della quale si dirà qui più avanti nel testo.</div>
<div style="text-align: justify;">([5]) La Corte costituzionale ha infatti precisato che: «&#038; la norma censurata non menoma la preesistente autonomia amministrativa degli enti locali, perché si limita a razionalizzarne le modalità di esercizio, attraverso l&#8217;imputazione delle loro originarie competenze in materia di gestione delle risorse idriche all&#8217;autorità d&#8217;àmbito alla quale essi obbligatoriamente partecipano. Le autorità d&#8217;àmbito erano già previste dagli artt. 8 e 9 della legge n. 36 del 1994 e dagli articoli da 24 a 26-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), che ne consentivano l&#8217;istituzione, da parte delle Regioni, con strutture e forme giuridiche diverse alle quali pure partecipavano necessariamente gli enti locali, come le convenzioni, i consorzi, le unioni di comuni, l&#8217;esercizio associato delle funzioni. Tali disposizioni sono state attuate dalla legislazione regionale mediante l&#8217;adozione di moduli organizzativi scelti tra quelli consentiti dalle disposizioni stesse, seppure diversamente denominati (agenzie, consorzi, autorità). La norma censurata razionalizza tale quadro normativo, superando la frammentazione della gestione del servizio idrico, nel rispetto delle preesistenti competenze degli enti territoriali. In particolare, unifica le modalità di esercizio della gestione delle risorse idriche, prevedendo espressamente il trasferimento delle relative competenze dagli enti locali all&#8217;autorità d&#8217;àmbito; autorità della quale &#8211; come visto &#8211; gli enti locali necessariamente fanno parte. Tale razionalizzazione è, dunque, avvenuta &#8211; come richiesto dalla legge di delegazione &#8211; senza privare gli enti territoriali dei poteri amministrativi loro conferiti dal d.lgs. n. 112 del 1998»; da ciò consegue che i «poteri legislativi esercitati dallo Stato con la norma censurata attengono all&#8217;esercizio delle competenze legislative esclusive statali nelle materie della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e della tutela dell&#8217;ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), materie che hanno prevalenza su eventuali titoli competenziali regionali ed, in particolare, su quello dei servizi pubblici locali. La disposizione attiene, infatti, alla tutela della concorrenza, laddove prevede il superamento della frammentazione della gestione delle risorse idriche attraverso l&#8217;individuazione di un&#8217;unica Autorità d&#8217;àmbito, allo scopo (come meglio si vedrà al punto 17.4.) di consentire la razionalizzazione del mercato, con la determinazione della tariffa del servizio secondo un meccanismo di price cap, diretto a garantire la concorrenzialità e l&#8217;efficienza delle prestazioni. La stessa disposizione attiene anche alla tutela dell&#8217;ambiente, perché l&#8217;allocazione all&#8217;Autorità d&#8217;àmbito territoriale ottimale delle competenze sulla gestione serve a razionalizzare l&#8217;uso delle risorse idriche e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della &#8220;biosfera&#8221; intesa «come &#8220;sistema&#8221; [&#8230;] nel suo aspetto dinamico» (sentenze n. 168 del 2008, n. 378 e n. 144 del 2007)» (Corte cost., 27 luglio 2009, n. 246).<br /> In una successiva decisione sempre la Corte costituzionale, con riferimento alle disposizioni normative nazionali in materia di partecipazione obbligatoria agli Ambiti Territoriali Ottimali, ha altresì affermato che:«&#038;la disposizione approvata come art. 1, comma 609, della legge n. 190 del 2014, è stata concepita per promuovere processi di aggregazione e rafforzare la gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, attraverso una pluralità di misure coordinate in un tessuto normativo in cui, accanto all&#8217;obbligo, per gli enti locali, di partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, attribuisce anche, ad esempio, agli enti di governo il compito di predisporre la relazione sull&#8217;affidamento del servizio (di cui all&#8217;art. 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante &#8220;Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese&#8221;, convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221), e prevede che le deliberazioni assunte dagli enti di governo sono valide senza necessità di ulteriori deliberazioni da parte degli organi dei singoli enti locali» ribadendo peraltro che «&#038;già prima delle modifiche introdotte dalla disposizione impugnata, l&#8217;art. 3-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, imponeva che le funzioni di organizzazione di questi servizi pubblici fossero esercitate «unicamente» dagli enti di governo istituiti o designati allo scopo. Sotto questo profilo, la disposizione in giudizio interviene a esplicitare, piuttosto che introdurre, un vero e proprio obbligo di partecipazione degli enti locali agli ambiti territoriali ottimali» e «A prescindere da ogni altra considerazione, da tempo la giurisprudenza costituzionale ha chiarito, con riguardo all&#8217;autonomia dei Comuni, che essa non implica una riserva intangibile di funzioni, né esclude che il legislatore competente possa modulare gli spazi dell&#8217;autonomia municipale a fronte di esigenze generali che giustifichino ragionevolmente la limitazione di funzioni già assegnate agli enti locali (sentenza n. 286 del 1997). Inoltre, con specifico riguardo a norme che prevedono la partecipazione degli enti locali ad autorità d&#8217;ambito alle quali sia trasferito l&#8217;esercizio di competenze in materia di servizi pubblici, la Corte ha ritenuto che norme siffatte non ledano l&#8217;autonomia amministrativa degli enti locali, in quanto si limitano a razionalizzarne le modalità di esercizio, al fine di superare la frammentazione nella gestione (sentenza n. 246 del 2009)» (Corte cost., 7 luglio 2016, n. 160).</div>
<div style="text-align: justify;">([6]) Si tratta delle finalità della regolazione di un servizio di pubblica utilità, come delineato dalla legge n. 481/1995, che reca la disciplina legislativa di ARERA, competente &#8211; dopo le riforme sopra citate &#8211; anche per il servizio idrico integrato ed il servizio di gestione dei rifiuti urbani (cfr. art. 1 legge cit.).</div>
<div style="text-align: justify;">([7])  Questa si rileva chiaramente da Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2001, n. 4586 (non si registrano pronunce differenti sul punto), ove si è deciso che: «Una volta operata la scelta &#8211; nella specie si è optato per la società per azioni a prevalente capitale pubblico &#8211; è riservata all&#8217;Autorità la sola funzione di programmazione e controllo dell&#8217;attività di gestione, ma il procedimento di costituzione della società medesima non può che competere agli Enti locali ricompresi nell&#8217;ambito territoriale, i quali saranno chiamati tra l&#8217;altro ad esprimere, attraverso l&#8217;organo consiliare competente, la volontà relativa all&#8217;adesione all&#8217;organismo societario.<br /> Infatti, come è noto, se per gli Enti locali è obbligatoria l&#8217;adesione al Consorzio &#8211; Autorità d&#8217;ambito, non lo è altrettanto l&#8217;adesione al soggetto gestore del servizio idrico integrato.<br /> Non può dunque invocarsi un del tutto presunto principio di continuità per sostenere che l&#8217;Autorità possa surrogarsi nelle decisioni, spettanti agli Enti locali titolari del servizio, relative alle modalità di adesione al soggetto gestore del servizio e di partecipazione al relativo capitale sociale, e quindi nelle attività finalizzate alla costituzione dell&#8217;apposita società mista».</div>
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<ul>
<li style="text-align: justify;">Le scelte dell&#8217;Ente di governo, ove intendano garantire la gestione [del S.I.I.] in termini di efficienza, efficacia ed economicità &#8211; mediante anche un affidamento in house a soggetto pubblico soggetto al controllo analogo congiunto (di tutti gli enti locali partecipanti all&#8217;ATO) ed a cascata (dal Consorzio affidatario fino alle singole imprese consorziate che lo svolgono nelle singole zone) &#8211; si riverberano sulla funzionalità del SII e hanno incidenza diretta sul regime delle acque pubbliche e del loro utilizzo». </ul></div>
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<li style="text-align: justify;">«Non sfugge al Collegio come la scelta, in sé discrezionale ma non arbitraria o generica, del modello gestorio in house non risulti assolutamente indifferente ai Comuni aderenti all&#8217;ATO in relazione della diretta incidenza dei costi e delle rilevanti diversità sul punto evincibili tra le alternative consentite dalla normativa». </ul></div>
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<ul>
<li style="text-align: justify;">I Comuni «nell&#8217;ambito della razionalizzazione delle loro partecipazioni societarie e coi piani all&#8217;uopo previsti dall&#8217;art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016, n. 175, hanno negato la propria adesione a partecipare a &#038;, individuata quale soggetto gestore unitario e totalitario in house del SII per l&#8217;intero ATO». </ul></div>
<div style="text-align: justify;">([11]) Si vuole, ad esempio, alludere ai casi in cui l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 3-bis, comma 1-bis, ultimo periodo del d.l. n. 138/2011 possa determinare criticità. La disposizione di legge, della quale sopra si è riferito, prescrive che i Comuni partecipanti ad una società in house devono procedere ad accantonare pro quota nei propri bilanci, e per ogni successivo triennio, una somma pari all&#8217;impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto ed a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.<br /> La norma è tuttora vigente e non abrogata perché:<br /> a) nel d.lgs. n. 175/2016 compare l&#8217;art. 4, comma 9-bis che richiama in toto l&#8217;art. 3-bis in esame e dunque ne conferma la vigenza salvo quanto solo limitatamente abrogato; b) l&#8217;abrogazione limitata del comma 6 dell&#8217;art. 3-bis si spiega perché la specifica disposizione è stata rifusa (riprodotta) nell&#8217;art. 16, comma 7 e 17, comma 6 del d.lgs. n. 175/2016; c) l&#8217;art. 27, comma 2-bis del d.lgs. n. 175/2016 (che richiama il solo comma 2-bis dell&#8217;art. 3-bis del d.l. n. 138/2011) si spiega perché il comma 2-bis dell&#8217;art. 3-bis (introdotto nel 2014) sembrava non coerente con i sopravvenuti artt. 106 e 175 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Quindi il legislatore si è trovato nella necessità di confermare sul punto tale comma 2-bis.<br /> Circa la persistente vigenza del comma 1-bis si è espressa la dottrina G. Barozzi Reggiani, <em>Gli affidamenti in house dei servizi a rete e gli accantonamenti degli investimenti finanziari (contributo sull&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 3-bis, comma 1-bis del d.l. 138/2011)</em>, in <em>questa Rivista</em>. Non vi sono pubblicazioni contrarie o altre fonti che abbiano smentito la tesi della piena vigenza dell&#8217;art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011.</div>
<div style="text-align: justify;">([12]) In senso conforme Cons. Stato, Sez. V, 24 settembre 2010 n. 7092, in <em>Foro amm.-C.d.S.</em>, 2010, 9, 1881. Tra i precedenti conformi, cfr. anche: Cons. Stato, Sez. III, 27 aprile 2015 n. 2154, <em>in Foro amm</em>., 2015, 4, 1049; Cons. Stato, Sez. V, 26 agosto 2009 n. 5082, in <em>Foro amm.-C.d.S.</em>, 2009, 7-8, 1739; Cons. Stato, Sez. V, 9 marzo 2009 n. 1365, in <em>Foro amm.-C.d.S</em>., 2009, 3, 730. Sul c.d. &#8220;controllo analogo congiunto&#8221; esercitato nei confronti di una società affidataria di servizi pubblici locali partecipata da più enti, si segnalano poi due importanti pronunce della Corte di Giustizia cfr. Corte Giustizia U.E., Sez. III, 10 settembre 2009, C-573/07, in <em>Foro amm.-C.d.S</em>., 2009, 10, 2233 e Corte di Giustizia U.E., Sez. III, 13 novembre 2008, C-324/07, in <em>Foro amm.-C.d.S</em>., 2008, 11, 2899 (ove si legge: «Occorre quindi riconoscere che, nel caso in cui varie autorità pubbliche detengano un ente concessionario cui affidano l&#8217;adempimento di una delle loro missioni di servizio pubblico, il controllo che dette autorità pubbliche esercitano sull&#8217;ente in parola può venire da loro esercitato congiuntamente»).<br />  </div>
<div style="text-align: justify;">([13]) Norma che così recita: «<em>1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. // 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie</em> &#038;».</div>
<div style="text-align: justify;">([14]) Ed infatti, l&#8217;art. 12 della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 prevede:<br />  «1. La presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate per: a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile; b) alimentare tali reti con acqua potabile.<br /> 2. La presente direttiva non si applica inoltre alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un&#8217;attività di cui al paragrafo 1: a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d&#8217;acqua destinato all&#8217;approvvigionamento d&#8217;acqua potabile rappresenti più del 20% del volume totale d&#8217;acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio; o b) lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue».</div>
<div style="text-align: justify;">([15]) «L&#8217;affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall&#8217;ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell&#8217;ambito territoriale ottimale».</div>
<div style="text-align: justify;">([16]) L&#8217;art. 5, comma 6 d.lgs. n. 50/2016 dispone: «Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell&#8217;ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a)  l&#8217;accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell&#8217;ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b)  l&#8217;attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all&#8217;interesse pubblico; c)  le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione».</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/oltre-il-gestore-unico-nei-servizi-pubblici-ambientali/?download=1371">Acri - Oltre il gestore unico nei servizi pubblici ambientali (002)</a> <small>(206 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/oltre-il-gestore-unico-nei-servizi-pubblici-ambientali/">Oltre il gestore unico nei servizi pubblici ambientali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Regolazione e servizi ambientali: l&#039;&#8221;oltrepassamento&#8221; del paradigma classico</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/regolazione-e-servizi-ambientali-loltrepassamento-del-paradigma-classico/">Regolazione e servizi ambientali: l&#039;&#8221;oltrepassamento&#8221; del paradigma classico</a></p>
<p>  SOMMARIO: 1.- Premessa. 2.- &#8220;Assenza&#8221; e &#8220;presenza&#8221; della regolazione. 3.- &#8220;Oltrepassamento&#8221; del paradigma classico. 4.- Conclusioni.    1.- Premessa Le presenti riflessioni prendono spunto dalla recente attribuzione all&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica, il gas ed il sistema idrico delle competenze regolatorie in materia di rifiuti[1]; le questioni, tra mercato e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/regolazione-e-servizi-ambientali-loltrepassamento-del-paradigma-classico/">Regolazione e servizi ambientali: l&#039;&#8221;oltrepassamento&#8221; del paradigma classico</a></p>
<div style="text-align: justify;"> <br /> SOMMARIO: 1.- Premessa. 2.- &#8220;Assenza&#8221; e &#8220;presenza&#8221; della regolazione. 3.- &#8220;Oltrepassamento&#8221; del paradigma classico. 4.- Conclusioni.<br />   <br /> <strong>1.- Premessa</strong><br /> Le presenti riflessioni prendono spunto dalla recente attribuzione all&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica, il gas ed il sistema idrico delle competenze regolatorie in materia di rifiuti<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>; le questioni, tra mercato e ambiente<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>, poste dall&#8217;ultima estensione della regolazione indipendente<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>, dopo quella del 2011 al settore idrico<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>, verranno però affrontate nella misura in cui possano gettare luce sui mutamenti del paradigma classico della regolazione, una volta applicato al più variegato mondo dei servizi pubblici locali (e, in particolare, dei servizi ambientali: idrico e rifiuti), e non più soltanto ai grandi servizi a rete (energia, telecomunicazioni).<br /> A contatto con il mondo dei servizi pubblici locali ambientali (e delle società partecipate, oggetto di discipline inscindibili destinate a intersecarsi<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>), il paradigma classico della regolazione sembra infatti mutare, evolversi, facendo registrare alterazioni o adattamenti dello schema applicato, in origine, ai grandi servizi pubblici a rete. I principali mutamenti appaiono riconducibili: <em>A)</em> alla diversa natura delle cose oggetto di regolazione che, nel settore dei rifiuti come nell&#8217;idrico, sprigionano esigenze di  regolazione multilivello, in aderenza alle specificità dei territori: una regolazione legata quindi ai concetti di bacino di programmazione, ambito territoriale ottimale, bacino di affidamento, nella quale s&#8217;impone un delicato esercizio di <em>ars combinatoria</em> tra poteri dei regolatori locali (enti di governo dell&#8217;ambito) e del regolatore centrale (ARERA); <em>B)</em> sul piano più propriamente ontologico, ai differenti presupposti (gli assetti di mercato) e, quindi, ai fini: se, infatti, nei grandi servizi a rete nazionali la regolazione persegue il proprio fine tipico, di &#8220;affermare la par condicio nel contraddittorio&#8221;<a href="#_ftn6" title="">[6]</a> concorrenziale, nei servizi pubblici locali deve invece fare quasi sempre i conti con l&#8217;assenza di un mercato rilevante in cui poter anche soltanto simulare la concorrenza<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br />   <br /> <strong>2.- &#8220;Assenza&#8221; e &#8220;presenza&#8221; della regolazione </strong><br /> La relazione servizi pubblici locali/regolazione appare biunivoca<em>, </em>connotata cioè da reciproci influenze e condizionamenti, e può pertanto prestarsi ad una lettura duale, in termini di &#8220;assenza&#8221;/&#8221;presenza&#8221; della regolazione. Un binomio che, specie nell&#8217;attuale fase di &#8220;rinascita&#8221; della regolazione per autorità indipendenti<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>, sembra assumere un inaspettato valore euristico: ragion per cui, prima ancora dei vari e differenziati poteri attribuiti ai regolatori (e dei loro limiti)<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>, paiono potersi utilmente elevare a oggetto di studio le reazioni di determinati settori (i servizi ambientali) alla introduzione della regolazione indipendente e come, d&#8217;altra parte, la regolazione si adatti, plasticamente, alle specificità di quei settori<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.   <br /> L'&#8221;assenza&#8221; della regolazione costituisce, peraltro, una critica ricorrente alle varie discipline succedutesi nel tempo in materia di servizi pubblici locali: si è osservato come all'&#8221;affollamento istituzionale&#8221; (comuni, autorità d&#8217;ambito, autorità nazionali &#8211; Autorità di vigilanza sui contratti pubblici/Autorità nazionale anticorruzione e Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) -, agenzie cittadine) caratteristico del settore sia corrisposta, solitamente, la mancanza di un disegno regolatorio complessivo, coll&#8217;istituzione, in apice al sistema, di autorità regolatrici<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>. Questo vuoto è stato, però, colmato a partire dal 2011, con l&#8217;istituzione dell&#8217;Autorità di regolazione dei trasporti<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>, e, come detto, con l&#8217;attribuzione all&#8217;Autorità per l&#8217;energia di competenze regolatorie, prima nel settore idrico, eppoi, da ultimo, in quello dei rifiuti. Non è più, dunque, una questione d'&#8221;assenza&#8221; assoluta di regolazione indipendente, ma piuttosto di spazi ad essa riservati e di funzionamento del sistema regolatorio complessivo.  <br /> Concentrandosi sugli spazi normativamente riconosciuti alla regolazione, e rinviando al successivo paragrafo l&#8217;analisi dei profili funzionali, si può intanto osservare come la &#8220;presenza&#8221; della regolazione si facesse fortemente sentire nel testo unico sui servizi pubblici locali, rimasto però, come noto, a livello di schema a seguito dell&#8217;intervento della Corte costituzionale<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>; al contrario, nel testo unico partecipate non compare alcun riferimento alla &#8220;regolazione in senso proprio&#8221;, ossia la regolazione delle autorità regolatrici semi-indipendenti, per natura diverse dall&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), autorità di garanzia per definizione<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br /> Più in dettaglio, lo schema di testo unico sui servizi pubblici locali, al capo II &#8211; &#8220;Competenze delle Autorità indipendenti&#8221; -, del Titolo IV &#8211; &#8220;Organizzazione e allocazione dei poteri di regolazione, vigilanza e controllo&#8221; -, attribuiva alle autorità di regolazione di settore il potere di predisporre schemi di bandi di gara e contratti tipo, nonché di individuare i costi standard dei servizi pubblici locali e i livelli minimi di qualità. Le medesime autorità potevano, inoltre, svolgere un ruolo di consulenza degli enti d&#8217;ambito, esprimendo un parere circa i profili economici e concorrenziali (unitamente all&#8217;AGCM) relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti (art. 15). All&#8217;Autorità per l&#8217;energia venivano, già allora, attribuite nuove competenze regolatorie in materia di rifiuti (art. 16) e, infine, erano modificate le competenze dell&#8217;Autorità di regolazione dei trasporti, chiamata ad esempio, nel trasporto pubblico locale, a definire gli schemi di contratto di servizio per quelli esercitati <em>in house</em> da società pubbliche o a partecipazione pubblica maggioritaria (art. 17). <br /> Diversamente, il recente testo unico sulle società partecipate non contempla il ruolo delle autorità di regolazione, facendo riferimento soltanto ad AGCM cui vanno trasmessi, ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 3, gli atti deliberativi di costituzione di nuove società o di acquisizione di partecipazioni, dirette o indirette, in società esistenti di modo che il Garante della concorrenza possa valutare l&#8217;esercizio dei poteri di impugnazione previsti dall&#8217;art. 21-<em>bis</em> legge 10 ottobre 1990, n. 287. All&#8217;Antitrust sembra così riconoscersi una funzione <em>lato sensu</em> regolatoria, che va oltre quella tipica di garantire la concorrenza sanzionando <em>ex post</em> gli illeciti antitrust; e ciò specialmente attraverso la diffida-parere<a href="#_ftn15" title="">[15]</a> che se, da un lato, costituisce presupposto processuale indefettibile per l&#8217;azione giurisdizionale<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>, dall&#8217;altro, può servire a stimolare l&#8217;adeguamento delle pubbliche amministrazioni ai principi di concorrenza, quale indiretto strumento di conformazione del mercato. <br /> Una analisi diacronica consente, tuttavia, di affermare che la regolazione &#8220;in senso proprio&#8221;, quella cioè delle autorità di regolazione, fino a poco tempo fa &#8211; come visto &#8211; assente almeno all&#8217;interno della disciplina dei servizi pubblici locali, costituisce però, da sempre, una presenza percepita e percepibile nel mondo delle partecipate e dei servizi pubblici. Il legame tra partecipate e autorità indipendenti di regolazione è persino &#8220;genetico&#8221;: già l&#8217;art. 1-<em>bis</em> del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 subordinava espressamente le dismissioni delle partecipazioni azionarie pubbliche nei settori strategici (energia, telecomunicazioni) alla istituzione di &#8220;organismi indipendenti per la regolazione delle tariffe ed il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico&#8221;. Ciò per affermare a pieno la <em>par condicio</em> concorrenziale. Riemerge qui la differenza di fondo, già delineata in premessa, tra servizi pubblici locali e grandi servizi a rete: in questi ultimi si è affermata la concorrenza nel mercato; nei primi la formula, per così dire, &#8220;ridotta&#8221; &#8211; una <em>editio minor</em> &#8211;  della concorrenza per il mercato (con le società per azioni <em>in house</em><a href="#_ftn17" title="">[17]</a> e le società concessionarie miste): pertanto, in quest&#8217;ambito, la regolazione non può perseguire il proprio fine tipico, di creare o simulare la concorrenza. La regolazione dei servizi locali deve, quindi, essere teleologicamente adattata. Seguendo il filo del ragionamento intrapreso, lungo la sequenza &#8220;assenza&#8221;/&#8221;presenza&#8221;, si tratta pertanto di verificare come la regolazione possa comunque riuscire ad affermare la propria &#8220;presenza&#8221; anche nel mondo dei servizi pubblici locali, in particolare nei servizi ambientali. Il punto è centrale perché costituisce il presupposto dell'&#8221;oltrepassamento&#8221; del paradigma classico<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>. Ebbene, le finalità tipiche della regolazione &#8211; pro-concorrenziali e, quindi, di tutela dei consumatori<a href="#_ftn19" title="">[19]</a> -, sembrano poter  essere ancora perseguite, in primo luogo, favorendo le possibili esternalizzazioni; in secondo luogo, rendendo &#8220;sopportabile&#8221; l&#8217;<em>in house</em>. Sul primo versante, la continua oscillazione tra &#8220;municipalizzazione&#8221; (<em>in house</em>) ed &#8220;esternalizzazione&#8221; (affidamento tramite evidenza pubblica o a società mista il cui socio sia scelto con evidenza pubblica) può essere condizionata dalla &#8220;presenza&#8221; di una autorità di regolazione, nel senso che il ruolo &#8220;di garanzia&#8221; (di ritorno di investimenti di lungo periodo che necessitano di un quadro regolatorio tendenzialmente stabile) svolto da tale soggetto potrebbe arginare la tentazione di considerare quella della gestione diretta pubblica o dell&#8217;<em>in house</em> come l&#8217;unica soluzione<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>. <br /> Quanto all&#8217;<em>in house</em>, unicamente per effetto di una forte attività regolatoria pare poter essere accettata la diffusa opzione per gli affidamenti <em>in house</em>, senza far registrare pregiudizi in capo ai consumatori<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>. Ciò mediante una regolazione che miri a definire standard di qualità nell&#8217;erogazione del servizio, presidiati da un sistema di indennizzi automatici, e che magari si chiuda con un sistema extragiudiziale di risoluzione delle controversie dei consumatori<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>. In quest&#8217;ottica, dovrebbero essere altresì sviluppati strumenti di regolazione <em>output-based</em><a href="#_ftn23" title="">[23]</a>, caratterizzati dal passaggio dalla remunerazione tariffaria degli <em>input</em> (costi operativi e spese in conto capitale), alla remunerazione delle <em>performance</em> e degli <em>output</em>, a beneficio dei consumatori e dell&#8217;ambiente: dai &#8220;mezzi&#8221; al &#8220;risultato&#8221;, in estrema sintesi, in modo da scongiurare il rischio che i gestori reagiscano ad azioni regolatorie volte a contenere i costi abbassando la qualità dei servizi offerti.<br />  <br /> <strong>3.- &#8220;Oltrepassamento&#8221; del paradigma classico</strong><br /> La regolazione, messa a contatto col più variegato e meno permeabile (alla concorrenza) mondo dei servizi pubblici locali e delle società erogatrici, sembra discostarsi, sotto più profili, dal suo paradigma classico, inventato dal Prof. Littlechild e inveratosi negli anni Ottanta in Gran Bretagna<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>. Pare di assistere ad una specie di &#8220;oltrepassamento&#8221; (<em>Verwindung</em>), nel senso heideggeriano del termine<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>, in cui ciò che è oltrepassato muta, sì, ma rimane comunque legato a ciò che oltrepassa: a ben vedere, infatti, finalità generali, modalità e tecniche d&#8217;intervento, pur adattandosi ed evolvendosi, rimangono pur sempre riconducibili al paradigma originario, mentre i principali profili di alterazione dello &#8220;schema britannico&#8221;, stando almeno all&#8217;esperienza italiana, sembrano riguardare piuttosto: <em>a)</em> una accentuazione finalistica della regolazione; <em>b)</em> la creazione di un regolatore multisettoriale; <em>c)</em> il disegno complessivo di <em>governance</em>, reticolare e multilivello; <em>d)</em> il rafforzamento della regolazione giustiziale a protezione dei consumatori.<br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>a) Una regolazione finalistica</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">La regolazione dei servizi pubblici locali, e dei servizi ambientali in particolare, appare definibile per lo più &#8220;in negativo&#8221;, come non pro-concorrenziale, &#8220;distante sul piano teleologico dall&#8217;archetipo di attività regolatoria&#8221; proprio dei settori dell&#8217;energia e delle telecomunicazioni<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>. La tendenziale scomparsa del fine tipico pro-concorrenziale<a href="#_ftn27" title="">[27]</a> potrebbe quindi far pensare ad una &#8220;regolazione dimezzata&#8221; o comunque teleologicamente depotenziata. In realtà, la regolazione appare, qui, più finalisticamente orientata &#8211; diretta a predefinire determinati esiti del mercato<a href="#_ftn28" title="">[28]</a> -, proprio perché manca la concorrenza. Paradigmatica, in tal senso, appare l&#8217;attività svolta da ARERA nel settore idrico ispirata a  tre &#8220;macro obiettivi&#8221;: rafforzare l&#8217;assetto industriale del settore, ovvero delle imprese che forniscono il servizio, al fine di raggiungere caratteristiche industriali nell&#8217;organizzazione e nell&#8217;erogazione; colmare, attraverso nuovi investimenti, il deficit infrastrutturale (specie nei segmenti della fognatura e della depurazione); tutelare i consumatori idrici i quali, a differenza che nei settori energetici, non possono scegliere tra una pluralità di fornitori<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.<br /> Realismo vuole che, nell&#8217;impossibilità di intervenire sugli assetti strutturali del settore, la regolazione debba basarsi, dunque, su penetranti politiche tariffarie, sulla trasparenza contabile, sulla definizione di standard qualitativi, sulla predeterminazione di modelli contrattuali.  <br />  <br /> Il carattere finalistico di questa regolazione emerge soprattutto dal metodo tariffario approvato dall&#8217;Autorità che mira, oltreché a premiare l&#8217;efficienza dei gestori, a superare la frammentazione gestionale, favorendo le aggregazioni e incentivando l&#8217;attivazione della gestione unica per ambito ottimale<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>. Ciò in linea con la spinta verso i processi di aggregazione<a href="#_ftn31" title="">[31]</a> impressa dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. decreto &#8220;sblocca Italia&#8221;) che ha introdotto, nell&#8217;art. 172 del codice dell&#8217;ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), il principio di unicità della gestione all&#8217;interno dell&#8217;ambito territoriale ottimale<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>. In coerenza con tale quadro normativo, la deliberazione 664/2015/R/IDR (&#8220;Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2&#8221;), all&#8217;articolo 10 &#8211; &#8220;Casi di esclusione dell&#8217;aggiornamento tariffario&#8221; -, ha quindi escluso dall&#8217;aggiornamento tariffario i gestori che eserciscono il servizio in violazione del principio di unicità della gestione. L&#8217;effetto indotto è stato, in poco tempo, una riduzione del numero di operatori censiti dall&#8217;Autorità, da circa 2.600 nel 2014 a poco più di 2.100 nel 2016<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>. La regolazione tariffaria &#8211; attraverso il blocco di ogni adeguamento tariffario &#8211; ha pertanto svolto una efficace funzione selettiva, punendo la violazione del fondamentale principio di unicità, nonchè disincentivante rispetto a situazioni anomale, quali la mancata adozione della carta dei servizi o la prassi della fatturazione di un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche (anch&#8217;esse causa di esclusione dall&#8217;aggiornamento tariffario). Attraverso la tariffa ARERA ha, dunque, perseguito il duplice obiettivo di rafforzare l&#8217;assetto industriale del settore e di dare tutela ai più deboli consumatori idrici. <br /> La regolazione, a ben vedere, ha indotto anche un altro effetto selettivo, o più propriamente evolutivo. L&#8217;interlocuzione e il confronto con il regolatore nazionale &#8211; una figura nuova, una strana &#8220;essenza&#8221; che si aggira oggi nel mondo dei servizi pubblici locali &#8211; richiedono infatti un &#8220;salto di qualità&#8221; da parte sia degli enti d&#8217;ambito &#8211; i regolatori locali (dell&#8217;idrico e dei rifiuti) &#8211; che dei gestori. Gli enti d&#8217;ambito dovranno applicare i raffinati schemi tariffari predisposti dal regolatore<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>, nell&#8217;ottica dell&#8217;efficienza del servizio in termini di recuperi d&#8217;efficienza e promozione degli investimenti infrastrutturali; tra i gestori dovrà, invece, svilupparsi una <em>koinè</em> regolatoria, un linguaggio comune: non è soltanto una questione di <em>expertise </em>tecnica, bensì anche una diversa forma di dialogo e di coordinamento, la capacità di giocare al gioco cooperativo della regolazione.<br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>b) Un regolatore multisettoriale</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">A cambiare, rispetto al paradigma classico (caratterizzato da regolatori monosettoriali, tipici dell&#8217;esperienza inglese, come Ofgem e Ofwat<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>), è anche la configurazione del regolatore centrale. La vera novità, nell&#8217;ambito della regolazione italiana, è infatti la comparsa di un regolatore multisettoriale, dotato di poteri variegati (<em>regulation</em>, <em>enforcement</em>, <em>disputes resolution</em>), e incidenti su di una pluralità di settori: l&#8217;Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con competenze estese anche ai rifiuti.<br />  Il punto è se un regolatore multisettoriale, come quelli già presenti in Spagna (<em>Comision Nacional de los Mercados y la Competencia</em>) o in Germania (<em>Bundesnetzagentur</em>)<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>, possa costituire un vantaggio o rischi piuttosto di diluire la specializzazione tecnica del regolatore (un tempo soltanto) energetico, gravandolo sotto il peso di eccessive funzioni<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>. Utile potrebbe rivelarsi, in quest&#8217;ottica, l&#8217;individuazione di una corretta &#8220;funzione di produzione&#8221; dell&#8217;attività di regolazione, per valutarne poi le economie di gamma<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>. Si potrebbero quindi ipotizzare due insiemi di competenze regolatorie (le variabili indipendenti della predetta funzione): il primo, comune a tutti i settori e avente natura istituzionale, giuridica; il secondo più <em>sector-specific</em> e avente natura tecnica ed economico-industriale. La combinazione efficiente dei due <em>input</em> dovrebbe permettere il disegno di regolatori efficaci. In tale prospettiva, andrebbe considerato anche il grado di eterogeneità dei settori regolati: tanto più eterogenei, maggiori saranno i c.d. costi di transazione (da sopportare per coordinare abilità diverse)<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>, e tanto più difficilmente si otterrà un sinergico <em>mix</em> di funzioni. Nel caso di ARERA tale obiettivo, stante le piuttosto evidenti omogeneità industriali tra settore idrico e rifiuti<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>, appare comunque realizzabile. Tanto più se si considerano le affinità metodologiche tra regolazione dei servizi energetici e ambientali, che consentono di sfruttare a pieno le competenze maturate ed affinate dall&#8217;Autorità di regolazione in anni di regolazione dei mercati energetici, applicando metodi e strumenti ormai perfezionati e consolidati. Restando nel più ristretto ambito dei servizi ambientali (idrico e rifiuti) sembra peraltro replicabile, con i dovuti adeguamenti, un medesimo percorso di regolamentazione, come stanno già a dimostrare i primi atti adottati da ARERA nel settore dei rifiuti, volti a definire la struttura tariffaria e fissare la regolazione della qualità<a href="#_ftn41" title="">[41]</a> nella logica, propria anche del settore idrico, di una tariffa-corrispettivo<a href="#_ftn42" title="">[42]</a> del servizio fissata tenendo anche conto della qualità offerta<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>.<br /> Nella diversa prospettiva dei soggetti regolati, l&#8217;attribuzione ad un&#8217;unica autorità di poteri di regolazione trasversali pare riflettere le sottostanti dinamiche di mercato, laddove accanto a operatori di modeste dimensioni, si vanno affermando più grandi aziende <em>multiutility</em>. Queste imprese potranno, d&#8217;ora in poi, avvantaggiarsi del rapporto con un unico soggetto; circostanza, questa, particolarmente apprezzabile soprattutto se si considera che ad una pluralità di regolatori potrebbero anche corrispondere differenti, e tra loro incoerenti, approcci regolatori. Un unico regolatore potrà, invece, assicurare una certa coerenza di principi, norme, schemi e metodologie e quindi garantire, da un lato, economie di apprendimento; dall&#8217;altro, certezza e affidamento<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>.<br />   </div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>c) Una regolazione accentrata di servizi locali</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">La regolazione dei servizi pubblici locali si caratterizza per una configurazione reticolare, da un lato, e accentrata, dall&#8217;altro, attorno ad un perno: il regolatore nazionale-ARERA, collocato al centro di una trama di poteri multilivello. Il coordinamento tra regolatore centrale e regolatori locali (enti d&#8217;ambito) è necessario per garantire una omogeneità regolatoria che tenga però anche conto delle specificità territoriali. Un quadro asimmetrico, impensabile nella regolazione duale dei grandi servizi a rete dove, almeno a livello nazionale, la dialettica tra poteri si esaurisce nel rapporto (sempre più spesso conflittuale) col Governo<a href="#_ftn45" title="">[45]</a>. <br /> In un ideale assetto regolatorio multilivello, mutuando gli schemi utilizzati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 41/2013) per il trasporto pubblico locale, le funzioni attribuite all&#8217;autorità centrale non assorbono completamente le competenze locali ma &#8220;le presuppongono e le supportano&#8221;, in quanto compito di tale autorità è &#8220;dettare una cornice di regolazione economica&#8221; all&#8217;interno della quale si muovono i regolatori locali, predisponendo i piani d&#8217;ambito e stabilendo le tariffe in applicazione del metodo tariffario definito dal regolatore nazionale. Una simile <em>governance</em> multilivello impone, a sua volta, di pensare la regolazione come una <em>regulatory enterprise</em><a href="#_ftn46" title="">[46]</a>: come un progetto collaborativo, condiviso tra autorità, Governo, comunità. In questo progetto l&#8217;indipendenza del regolatore &#8211; fulcro del modello britannico &#8211; è condizione necessaria ma non sufficiente: i vari attori istituzionali coinvolti debbono infatti, soprattutto, cooperare e coordinarsi, nella logica della leale collaborazione. Nondimeno, un&#8217;immagine irenica della regolazione come  &#8220;universo pacificato&#8221; appare destinata a scontrarsi con la realtà dove i rapporti che il regolatore intreccia (con il Governo, con i regolatori locali, con le altre autorità indipendenti, AGCM <em>in primis</em>) non sempre risultano cooperativi, ma  assai spesso conflittuali e/o scoordinati<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>, con potenziali gravi pregiudizi per la certezza delle regole. Perciò il legislatore (art. 10, comma 14, lett. d), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70), nel settore idrico, ha dotato ARERA di un incisivo potere sostitutivo in materia tariffaria<a href="#_ftn48" title="">[48]</a>. Il meccanismo di determinazione della tariffa potrebbe, infatti, incepparsi per la condotta inerte o ostruttiva degli enti d&#8217;ambito che potrebbero non predisporre la tariffa da sottoporre all&#8217;approvazione finale dell&#8217;Autorità. Mediante il potere sostitutivo, la competenza dell&#8217;autorità locale può essere invece attratta nella sfera dell&#8217;autorità nazionale, instaurando un rapporto diretto tra Autorità di regolazione e i gestori del servizio: la regolazione tariffaria, in questi casi, si applica quindi direttamente, senza l&#8217;intermediazione dei regolatori d&#8217;ambito, consentendo in tal modo di superare l&#8217;inerzia e/o il conflitto istituzionale, in funzione di certezza di regole e condizioni applicabili. <br /> In questo assetto di <em>governance</em> reticolare e multilivello, non è comunque possibile trascurare il tema dell&#8217;indipendenza del regolatore, da intendersi, però, in un significato almeno in parte diverso e più ampio da quello proprio dei servizi a rete di rilevanza nazionale. Lì si tratta, essenzialmente, di indipendenza da un unico soggetto, il Governo; qui il tema dell&#8217;indipendenza si pone anche con riferimento agli enti di governo d&#8217;ambito e, specialmente, nel momento della determinazione tariffaria: una tariffa che più difficilmente potrà perseguire la via dell&#8217;efficienza (<em>rectius </em>dei recuperi d&#8217;efficienza) se la logica della separazione tra regolazione (locale) e gestione non riuscirà ad affermarsi a pieno<a href="#_ftn49" title="">[49]</a>. Del resto, mentre nella visione tradizionale la regolazione indipendente si rivolge a uno o più imprenditori che forniscono beni o servizi ad una platea di utenti o di consumatori, cercando di armonizzare obiettivi economici e sociali chiaramente distinti in capo all&#8217;uno o all&#8217;altro attore, nel mondo dei servizi pubblici locali si registra invece un&#8217;ampia e diffusa presenza della pubblica amministrazione, in una molteplicità di ruoli: soggetto competente all&#8217;adozione delle scelte pubbliche (ad esempio le programmazioni d&#8217;ambito), gestore del servizio, e anche consumatore<a href="#_ftn50" title="">[50]</a>. Tale commistione, che vede i Comuni partecipare alle autorità  di ambito &#8211; tra l&#8217;altro chiamate, nel nuovo assetto, ad elaborare la tariffa da far approvare dal regolatore centrale &#8211; e, ad un tempo, mantenere in molti casi il controllo totalitario o maggioritario del gestore <em>in house</em>, potrebbe compromettere la funzionalità della regolazione, ostacolando, ove possibile, la promozione della concorrenza nel mercato. Il regolatore centrale dei rifiuti dovrà, pertanto, come avvenuto nel settore idrico col &#8220;Metodo tariffario&#8221;, pre-definire scrupolosamente le voci di costo e selezionare gli interventi da remunerare in tariffa, nonché instaurare un collegamento trasparente e uniforme su tutto il territorio nazionale tra variazioni dei corrispettivi tariffari, obblighi assunti dai gestori e qualità delle prestazioni erogate. Una puntuale regolazione tariffaria <em>ex ante</em> appare, infatti, senz&#8217;altro preferibile rispetto ad una dialettica <em>ex post</em> (in fase di approvazione della tariffa) coi regolatori locali, foriera di incertezza e in grado di scoraggiare gli investimenti privati.<br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>d) La regolazione giustiziale a tutela dei consumatori</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Un ulteriore effetto dell&#8217;estensione del perimetro della regolazione ai servizi ambientali pare costituito dal rafforzamento e dall&#8217;ampliamento dei poteri giustiziali di ARERA, un tempo marginali rispetto a quelli di regolazione e di esecuzione/sanzione. Una funzione, quella di risoluzione delle controversie, che va acquisendo crescente importanza soprattutto nell&#8217;ottica della tutela dei consumatori, laddove ARERA ha di recente dato vita ad un sistema di tutela dei consumatori energetici articolato su tre livelli<a href="#_ftn51" title="">[51]</a>: in prima battuta, il reclamo del consumatore all&#8217;operatore che fornisce il servizio; poi, se la controversia non trova soluzione, la conciliazione obbligatoria (nei settori energetici) <em>ex </em>141, comma 6, lettera c), del codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2015, n.130)<a href="#_ftn52" title="">[52]</a> e, infine, al terzo livello, una procedura giustiziale, alternativa rispetto al giudizio civile, attivabile ad istanza di parte, e che si conclude con una decisione vincolante dell&#8217;Autorità, impugnabile dinanzi al giudice amministrativo<a href="#_ftn53" title="">[53]</a>. Il principale vantaggio di questo modello, oltre al contenimento dei tempi e alla specializzazione, sembra rinvenibile nella uniformità  interpretativa (&#8220;nomofilachia&#8221;) in ordine alla disciplina regolatoria in materia di consumatori: l&#8217;Autorità , come una sorta di &#8220;istanza apicale&#8221;, chiude difatti il sistema delle tutele alternative con le proprie decisioni, che possono costituire sicuri precedenti invocabili dai consumatori in sede di reclamo all&#8217;operatore (primo livello) o a cui i conciliatori potranno utilmente rifarsi al fine di stimolare l&#8217;accordo conciliativo (secondo livello); in questo modo, si dovrebbe, dunque, anche facilitare la risoluzione delle controversie ai primi due livelli, prima dell&#8217;approdo dinanzi al regolatore<a href="#_ftn54" title="">[54]</a>. <br /> Il descritto modello a tre <em>step</em> pare destinato a trovare applicazione anche nei nuovi settori regolati, a cominciare dal settore idrico dove l&#8217;estensione delle tutele vigenti nei settori energetici dovrà avvenire &#8220;garantendo le specificità e la valorizzazione delle esperienze territoriali&#8221;<a href="#_ftn55" title="">[55]</a> e, quindi, il ruolo degli enti di gestione d&#8217;ambito anche in funzione di risoluzione delle controversie<a href="#_ftn56" title="">[56]</a>. Del resto, l&#8217;esigenza di ampliare e rafforzare la tutela dei consumatori è, come accennato, ancora più forte in settori non aperti alla concorrenza nel mercato, dove gli utenti finali non sono in condizione di scegliere tra una pluralità di fornitori, come avviene invece da tempo nei più avanzati mercati energetici.<br />  <br /> <strong>4.- Conclusioni</strong><br /> A contatto con il più variegato mondo dei servizi pubblici locali, il paradigma classico della regolazione &#8211; un &#8220;gioco giuridico evoluzionista&#8221;<a href="#_ftn57" title="">[57]</a> di matrice britannica volto a realizzare/simulare la concorrenza attraverso regole di tipo condizionale; &#8220;giocato&#8221; da un regolatore, indipendente e monosettoriale, e dalle imprese regolate &#8211; è chiamato ad adattarsi ed evolversi. In tale percorso la regolazione ha fin qui dimostrato plasticità e attitudini pragmatiche, in coerenza con la sua natura evoluzionista. Dall&#8217;impatto avuto dalle nuove regole emerge, anzitutto, come le torsioni della nozione classica di regolazione non ne abbia inficiato l&#8217;efficacia: nel settore idrico, ad esempio, la presenza del regolatore indipendente ha fatto sì che la spesa per infrastrutture sia salita da 961 milioni di euro, nel 2012, a 1,49 miliardi nel 2015, con un incremento del 55%<a href="#_ftn58" title="">[58]</a>. La regolazione sembra dunque essere riuscita a creare quella certezza del quadro regolatorio che è condizione essenziale per gli investimenti infrastrutturali connotati da lunghi tempi di ritorno; certezza peraltro fondamentale per aprire agli investimenti privati anche il settore dei rifiuti<a href="#_ftn59" title="">[59]</a>, come appare chiaro fin dall&#8217;avvio del primo procedimento di regolazione tariffaria<a href="#_ftn60" title="">[60]</a>.<br /> E, con vent&#8217;anni di regolazione alle spalle, dovrebbe essere ormai possibile evitare, o quantomeno prevedere e attenuare, gli inconvenienti e le distorsioni del potere regolatorio: in primo luogo le tentazioni della regolazione finalistica, dietro la quale può celarsi un certo &#8220;dirigismo&#8221;<a href="#_ftn61" title="">[61]</a>; il rischio di difettosi coordinamenti o conflitti istituzionali (col Governo, coi regolatori locali, con altre autorità indipendenti, AGCM <em>in primis</em>); l'&#8221;entropia&#8221; delle regole<a href="#_ftn62" title="">[62]</a>, che può minare la certezza della regolazione, per troppo &#8220;ardore regolatorio&#8221;<a href="#_ftn63" title="">[63]</a>; la regolazione (<em>rectius</em> il potere normativo di regolazione) come succedaneo dell&#8217;<em>enforcement</em> &#8211; fenomeno cui si assiste nell&#8217;iper-regolato settore energetico, dove i problemi vengono forse troppo spesso risolti creando nuove regole piuttosto che spingendo sul controllo e la vigilanza, per garantire l&#8217;applicazione/esecuzione delle regole esistenti -; la <em>regulation by litigation</em>, quando perde di vista il fine tipico, la risoluzione di controversie intersoggettive, per divenire strumento di regolamentazione generale<a href="#_ftn64" title="">[64]</a>.<br /> Il potere regolatorio, come ogni potere del resto, è sempre soggetto alla tentazione di disegnare perfette geometrie e splendidi edifici di regole: &#8220;perso nel suo monumento&#8221;<a href="#_ftn65" title="">[65]</a>, senza fare i conti con la razionalità limitata di ogni decisore pubblico e con le naturali imperfezioni dei mercati. Tentazione, questa, che diviene più forte quando la regolazione assume connotati più marcatamente finalistici, come nel caso dei servizi pubblici locali. Può tornare allora utile ricordarsi dell&#8217;ammonimento che viene dall&#8217;immaginifico <em>Istituto per la regolazione degli orologi</em> dell&#8217;omonimo romanzo di Tanpinar<a href="#_ftn66" title="">[66]</a>, simbolo di una regolazione perfetta e concentrata in sé, nei suoi fini e nelle sue tecniche, tanto autoreferenziale quanto inutile. L&#8217;opposto dell'&#8221;oltrepassamento&#8221; (della regolazione)<a href="#_ftn67" title="">[67]</a> o, se si vuol evocare altra dinamica categoria filosofica, del dialettico &#8220;contraddirsi per svilupparsi&#8221;, per cui &#8220;ad ogni sfida cui si è risposto efficacemente, l&#8217;identità si consolida e l&#8217;alterità viene inglobata&#8221;<a href="#_ftn68" title="">[68]</a>. E&#8217; il caso della regolazione idrica (e, negli auspici, della regolazione dei rifiuti), dove i cambiamenti del paradigma aderiscono alla natura e alle esigenze delle (nuove) cose da regolare<a href="#_ftn69" title="">[69]</a> e obiettivo ultimo dell&#8217;attività regolatoria è infondere certezza e fiducia nei contesti di riferimento<a href="#_ftn70" title="">[70]</a>.<br />  <br />  <br />0 <br />  <br />  <br />  <br />0 <br />  </div>
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<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a>L&#8217;art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio di previsione 2018) ha esteso le competenze del regolatore dell&#8217;energia e dell&#8217;acqua al settore dei rifiuti, stabilendo che le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati siano esercitate dall&#8217;Autorità &#8211; ora denominata Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). La regolazione ha fatto quindi ingresso nel mondo dei rifiuti con la deliberazione di ARERA 4 gennaio 2018 1/2018/A, recante &#8220;Avvio delle necessarie attività funzionali alla prima operatività dei compiti di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, attribuiti all&#8217;Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi dell&#8217;articolo 1, commi da 527 a 530, della legge 27 dicembre 2017, n. 205&#8221;. Per un quadro delle specifiche competenze attribuite ad ARERA, cfr. L. MUSSELLI, <em>La regolazione della gestione dei rifiuti: verso nuove competenze dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica, il gas ed il sistema idrico</em>, in F. MERUSI &#8211; S. ANTONIAZZI (a cura di), <em>Vent&#8217;anni di regolazione accentrata di servizi pubblici locali</em>, cit., 278 ss. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a>Profili su cui si soffermano i saggi raccolti in L. CARBONE &#8211; G. NAPOLITANO &#8211; A. ZOPPINI (a cura di), <em>Annuario di diritto dell&#8217;energia</em>, Bologna, 2018. Si vedano in particolare, per i profili concorrenziali, A. POLICE, <em>La gestione dei rifiuti urbani come servizio pubblico: forme organizzative e modalità  di affidamento tra regole di concorrenza e resistenze locali,</em> 261 ss.; G. OLIVIERI, <em>Monopolio e concorrenza nei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani</em>, 317 ss.; per quelli ambientali, F. DE LEONARDIS, <em>Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare?</em>, 23 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a>Su regolazione e autorità indipendenti, nell&#8217;ambito di una letteratura ormai sterminata, si vedano M. CLARICH, <em>Autorità indipendenti. Bilancio e prospettive di un modello, </em>Bologna, 2005; M. D&#8217;ALBERTI &#8211; A. PAJNO (a cura di), <em>Arbitri dei mercati. Le autorità indipendenti e l&#8217;economia</em>, Bologna, 2010.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a>Cfr. l&#8217;art. 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a>Sulla nuova disciplina delle società partecipate (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175), cfr. G. MORBIDELLI (a cura di), <em>Codice delle società a partecipazione pubblica</em>, Milano, 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a>F. Merusi, <em>Democrazia e autorità indipendenti</em>, Bologna, il Mulino, 2000, 95.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a>&#8220;E se non c&#8217;è un mercato rilevante, non è possibile parlare di Regolazione. Almeno non nel senso di regolazione per determinare la concorrenza o, se non determinabile, simularla con strumenti di diritto amministrativo&#8221;, osserva F. Merusi, <em>Note conclusive</em>, in M. Midiri &#8211; S. Antoniazzi (a cura di), <em>Servizi pubblici locali e regolazione</em>, Napoli, 2015, 329.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a>G. NAPOLITANO, <em>La rinascita della regolazione per autorità indipendenti</em>, in <em>Giorn. dir. amm</em>., 2012, p. 229 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a>In tema, G. Morbidelli, <em>Il principio di legalità e i c.d. poteri impliciti</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2007, nonché, <em>recentius,</em> ID., <em>Introduzione</em>, in F. MERUSI &#8211; S. ANTONIAZZI (a cura di), <em>Vent&#8217;anni di regolazione accentrata di servizi pubblici locali</em>, cit., 9 ss.; cfr. anche P. PANTALONE, <em>Autorità indipendenti e matrici di legalità</em>, Napoli, 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a>In generale, sul carattere adattativo della regolazione, cfr. M.R. FERRARESE, <em>Soft law: funzioni e definizioni</em>, in A. SOMMA (a cura di), <em>Soft law e hard law nelle società  postmoderne</em>, 2009, 87 ss., che definisce la regolazione come &#8220;una produzione normativa di carattere strategico, pragmatico e adattativo&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a>Cfr. M. CAMMELLI, <em>Concorrenza per il mercato e regolazione dei servizi nei sistemi locali</em>, in E. BRUTI LIBERATI &#8211; F. DONATI (a cura di), <em>La regolazione dei servizi di interesse economico generale</em>, Torino, 2010, 148.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a>Cfr. art. 36 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a>Già per effetto dell&#8217;art.16, comma 2, dello schema di decreto legislativo recante &#8220;Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale&#8221; (Atto del Governo n. 308), infatti, l&#8217;Autorità per l&#8217;energia avrebbe dovuto assumere il nome di Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con competenze estese ai rifiuti. La Corte costituzionale, con sentenza n. 251 del 2016, ha tuttavia dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), della legge di delega 7 agosto 2015, n. 124, &#8220;nella parte in cui, in combinato disposto con l&#8217;art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a>La distinzione autorità di regolazione/garanzia è chiaramente tracciata da G. AMATO, <em>Autorità semi- indipendenti ed autorità di garanzia,</em> in <em>Riv. trim. dir. pubbl., </em>1997, 645 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a>Cfr. M.CLARICH, <em>I poteri di impugnativa dell&#8217;Agcm ai sensi dell&#8217;art. 21-bis l. 287/90</em>, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em>www.giustizia-amministrativa.it</em></a>, 2013, 6.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a>Cfr. F. GOISIS, <em>Il potere di iniziativa dell&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato ex art. 21-bis l. 287 del 1990: profili sostanziali e processuali</em>, in <em>Dir.proc.amm</em>., 2013, 494.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a>Ancora oggi percorse da una &#8220;irrisolta ambivalenza&#8221; (così A. MALTONI, <em>Le società in house nel T.U. sulle partecipate pubbliche</em>, in <em>Urb.app</em>., 2017, 22), equiparate ad un ufficio interno dell&#8217;amministrazione e considerate come enti pubblici in forma societaria, &#8220;gli enti strumentali di oggi&#8221; (li definisce G. MORBIDELLI, <em>Gli enti strumentali di oggi</em>, in atti del convegno &#8220;Il governo dell&#8217;economia. Nel centenario della nascita di Vittorio Ottaviano&#8221; (in corso di pubblicazione), sulla scia di V. OTTAVIANO, <em>Considerazioni sugli enti pubblici strumentali</em>, Padova, 1959). L&#8217;ampio spazio dell&#8217;<em>in house</em> nei servizi pubblici locali diversi è stato di recente sottolineato da G. PERICU, <em>In ricordo di Franco Bonelli: brevi note in tema di privatizzazione dei servizi pubblici</em>, in G. MORBIDELLI (a cura di), <em>Le privatizzazioni</em>, Firenze, 2018, 67.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a>Su cui cfr. <em>infra</em>, il paragrafo 3.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a>La promozione della concorrenza, insieme alla protezione dei consumatori, rappresentano valori fondamentali nel sistema della legge 14 novembre 1995, n. 481 (art.1, comma 1), ormai assurta a legge generale della regolazione: ogni volta, infatti, che il legislatore estende le competenze dell&#8217;Autorità di regolazione rinvia ai principi e ai poteri della legge istitutiva: cfr., da ultimo, il sopracitato art. 1, comma 527, l. n. 205/2017 (&#8220;&#038; con i medesimi poteri e nel quadro dei princìpi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481&#038;&#8221;); per primo fu l&#8217;art. 21, comma 19, d. l. n. 201/2011 a trasferire al regolatore dell&#8217;energia &#8220;le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici&#8221;, da esercitarsi &#8220;con i medesimi poteri attribuiti all&#8217;Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a>In tal senso, quasi testualmente, F. FRACCHIA, <em>Pubblico e privato nella gestione sei servizi pubblici locali: tra esternalizzazione e municipalizzazione</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2016, 23.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a>In questi termini, E. BOSCOLO, <em>Il modello di regolazione indipendente nel settore idrico, in Annuario di diritto dell&#8217;energia</em>, in L. CARBONE &#8211; G. NAPOLITANO &#8211; A. ZOPPINI (a cura di), <em>Annuario di diritto dell&#8217;energia</em>, Bologna, 2017, 269.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a>Sull&#8217;importanza della tutela dei consumatori, come obiettivo dei regolatori, cfr. S. LITTLECHILD, <em>Customer engagement</em>, in The London School of Economics and Political Science -centre for analysis of risk and regulation, Discussion Paper, n. 82, febbraio 2016, 8 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a>La più avanzata frontiera della regolazione incentivante ha, ancora, matrici britanniche, rinvenibili nel c.d. RIIO Model (Revenue=Incentives+Innovation+Outputs), inventato da Ofgem per la regolazione delle infrastrutture a rete: cfr. il decision document <em>Regulating energy networks for the future: RPI-X@20</em> del 4 ottobre 2010, in <em>www.ofgmem.uk</em>. In argomento, M. POLO &#8211; G. CERVIGNI &#8211; F. MARIA D&#8217;ARCANGELO &#8211; F. PONTONI (a cura di), <em>La regolazione delle reti elettriche in Italia</em>, IEFE, Research Report n. 15, giugno 2014, 23 ss.; C. CAMBINI &#8211; A. CROCE &#8211; E. FUMAGALLI, <em>Output-based incentive regulation in electricity distribution: evidence from Italy</em>, in <em>Energy Economics</em>, 45, 2014, 205 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a>L&#8217;origine di tutto è S. LITTLECHILD, <em>Regulation of British Telecommunications&#8217;s Profitability</em>, <em>Report to the Secretary of State </em>(1983), in <em>Utilities policy, special issue</em>, vol. 31, dicembre 2014. La genesi britannica della regolazione, e il suo schematismo di fondo, sono efficacemente descritte da F. MERUSI, <em>La regolazione dei servizi d&#8217;interesse economico generale nei mercati (parzialmente) liberalizzati: una introduzione</em>, in E. BRUTI LIBERATI &#8211; F. DONATI (a cura di), <em>La regolazione dei servizi di interesse economico generale</em>, cit., 2</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> M.HEIDEGGER, <em>Identità e differenza</em>, trad. it. G. Gurisatti, Milano, 2009.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a>Cfr. E. BOSCOLO, <em>Il modello di regolazione indipendente nel settore idrico</em>, cit., 239.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a>In effetti, il concetto classico di regolazione potrebbe trovare qui applicazione soltanto nei rari casi in cui l&#8217;affidamento avvenga tramite gara; negli altri casi si tratta invece di impedire che gestioni affidate in via diretta, senza alcun confronto concorrenziale, inducano condotte monopolistiche in danno degli utenti.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a>Sulla differenza tra regolazione finalistica e condizionale, volta invece a fissare le condizioni per il corretto svolgersi dell&#8217;attività d&#8217;impresa, cfr. L. TORCHIA, <em>Il controllo pubblico della finanza privata,</em> Padova, 1992.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a>Cfr. G. BORTONI, <em>La regolazione dell&#8217;Aeegsi e le sfide del sistema idrico</em>, in L. CARBONE &#8211; G. NAPOLITANO &#8211; A. ZOPPINI (a cura di), <em>Annuario di diritto dell&#8217;energia 2017</em>, cit., 400.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a>Al riguardo, leggasi A. TRAVI, <em>La disciplina tariffaria nel servizio idrico integrato</em>, in <em>Riv.regolazione mercati</em>, 2014, 126 ss., il quale, con gran realismo, osserva come &#8220;ogni tariffa rappresenta un punto di equilibrio fra esigenze diverse alle quali è attribuito rilievo, in un dato momento, ai fini della gestione del servizio. E&#8217; il &#8220;prisma&#8221; attraverso il quale i diversi valori coinvolti assumono concretezza, superando e talora contraddicendo le affermazioni enfatiche che sono così frequenti nella normativa sui servizi pubblici&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a>Cfr., in proposito, B. CARAVITA DI TORITTO, <em>La definizione degli ambiti territoriali ottimali e i processi di aggregazione</em>, in G. NAPOLITANO &#8211; A. ZOPPINI (a cura di), <em>Annuario di diritto dell&#8217;energia</em>, Bologna 2014, 191 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a>In argomento, M. PASSALACQUA, <em>La regolazione amministrativa degli ATO per la gestione dei servizi pubblici locali a rete,</em> in <em>Federalismi.it</em>., 2016, 2 ss.; con riferimento al settore dei rifiuti, F. GIGLIONI, <em>La determinazione degli ambiti ottimali e le Autorità  di governo locale nell&#8217;organizzazione e gestione del servizio rifiuti</em>, in L. CARBONE &#8211; G. NAPOLITANO &#8211; A. ZOPPINI (a cura di), <em>Annuario di diritto dell&#8217;energia 2018</em>, cit., 223 ss. Diversamente dal settore idrico, nella maggior parte delle regioni italiane, con l&#8217;eccezione di Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Sicilia, non sono stati ancora istituiti gli enti d&#8217;ambito-regolatori locali; ragion per cui il regolatore ARERA centrale dovrà, in molti casi, interfacciarsi direttamente con gli enti locali.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a>Cfr. la memoria ARERA 623/2017/I/idr, depositata nell&#8217;ambito dell&#8217;<em>Indagine conoscitiva sull&#8217;emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla</em> svolta dalla Commissione VIII, Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a>In particolare, gli enti d&#8217;ambito formuleranno una proposta tariffaria, sulla base del metodo definito dal regolatore nazionale, che dovrà quindi approvare la proposta dei regolatori locali. Sul meccanismo di determinazione della tariffa idrica, articolato sul duplice livello nazionale/locale, si veda l&#8217;analitica ricostruzione di V. PARISIO, <em>La gestione del servizio idrico (integrato): valorizzazione della specialità e vuoto normativo</em>, in <em>Trattato di diritto dell&#8217;ambiente</em>, diretto da P. DELL&#8217;ANNO &#8211; E. PICOZZA, vol. II, <em>Discipline ambientali di settore</em>, Padova, Cedam, 2013, 154 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a>Sulle differenze tra il modello monosettoriale inglese e il modello multisettoriale sperimentato invece in Spagna, Estonia e Olanda, di &#8220;super-regulator&#8221;, cfr. R. Price &#8211; C. Ross, <em>A Better Deal for Consumers and an Attractiveenviroment for Investors: The Regulator&#8217;s Perspective on the Development and Use of Regulatory and Competitionpowers</em>, in <em>Utilities Policy</em>, 31, 2014, 183.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a>Nel sistema tedesco un&#8217;unica autorità cumula, infatti, competenze in materia di telecomunicazioni, servizi postali, energia, gas e trasporti ferroviari; in Spagna, addirittura, dal 2013, la medesima autorità svolge funzioni sia di regolazione &#8211; nel settore delle comunicazioni, energetico, postale e del trasporto ferroviario -, che di tutela della concorrenza. Solamente in Portogallo la stessa autorità (<em>Entite Regulatrice des Services des Eaux et des Residus</em>) regola il servizio idrico e i rifiuti, ma non i grandi servizi a rete energetici. Nel panorama europeo ARERA costituisce pertanto un <em>unicum</em>, almeno per quanto riguarda la sommatoria di settori regolati. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a>Il punto è stato esattamente colto dal Consiglio di Stato (Adunanza della Commissione speciale, 3 maggio 2016, n. 1075) che, &#8220;a fronte del considerevole aumento delle competenze dell&#8217;Autorità &#038;, che si occuperebbe ex novo della regolazione di un settore così delicato come quello dei rifiuti&#8221;, ha ravvisato &#8220;la necessità che allo svolgimento delle suddette funzioni possa provvedersi mediante il reclutamento di nuovo personale dotato di specifiche competenze tecniche&#8221;, il cui costo &#8211; precisa il Consiglio di Stato &#8211; &#8220;in ogni caso non graverebbe sulla finanza pubblica in forza del previsto meccanismo di autofinanziamento (la cui previsione risulterebbe altrimenti priva di effettive finalità)&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a>&#8220;Quando la produzione congiunta di due prodotti è più conveniente rispetto alla produzione separata di ciascuno dei due, si parla di economie di ampiezza (<em>economies of scope</em>) o di gamma (anche economie di varietà)&#8221;, C. SCOGNAMIGLIO PASINI, <em>Economia industriale</em>, Roma, 2013, 121. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a>La cui definizione, alla base della teoria dell&#8217;impresa, risale al fondamentale saggio di R.H. COASE, <em>The Nature of the Firm</em>, <em>Economica</em>, 1937, 386 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a>&#8220;caratteri comuni che vanno dall&#8217;esistenza di monopoli naturali locali, alla escludibilità (e quindi tariffabilità), alla rivalità al consumo (con i connessi fenomeni di congestione), alla essenzialità e meritorietà della distribuzione all&#8217;utenza&#8221;, rileva A. PETRETTO, <em>La regolamentazione congiunta del sistema idrico e del ciclo dei rifiuti</em>, in F. MERUSI &#8211; S. ANTONIAZZI (a cura di), <em>Vent&#8217;anni di regolazione accentrata di servizi pubblici locali</em>, cit., 254.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a>Cfr. le deliberazioni 225/2018/R/rif, recante &#8220;Avvio di procedimento per l&#8217;adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati&#8221;, e 226/2018/R/rif, d'&#8221;Avvio di procedimento per l&#8217;adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati&#8221;. Nel settore idrico, il percorso di regolazione è stato scandito dalla delibera 643/2013/R/idr, di &#8220;Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento&#8221;, e dalla delibera 655/2015/R/idr, &#8220;Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono&#8221;, fino alla delibera 917/2017/R/idr, sulla &#8220;Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a>Lo stesso art. 1, comma 527, lett. f), l. n. 205/2017 fa riferimento a un &#8220;metodo tariffario per la determinazione dei <em>corrispettivi </em>del servizio integrato dei rifiuti &#8230;&#8221; (corsivo aggiunto).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a>Sul punto, A. PETRETTO, <em>La regolamentazione congiunta del sistema idrico e del ciclo dei rifiuti</em>, in F. MERUSI &#8211; S. ANTONIAZZI (a cura di), <em>Vent&#8217;anni di regolazione accentrata di servizi pubblici locali</em>, cit., 257.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a>Sull&#8217;importanza della tutela dell&#8217;affidamento nei mercati regolati, si segnala Cons. Stato, sez. II, 21 marzo 2012, n. 1683, anche per un interessante tentativo di bilanciare tutela dell&#8217;affidamento e flessibilità  normativa. In argomento, si vedano le lucide riflessioni di A. TRAVI, <em>Considerazioni critiche sulla tutela dell&#8217;affidamento nella giurisprudenza amministrativa (con particolare riferimento alle incentivazioni ad attività economiche)</em>, in <em>Riv.reg.mercati</em>, 2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a>Al riguardo, cfr. E. Bruti Liberati, <em>La regolazione dei mercati energetici tra l&#8217;autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas e il Governo</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl</em>., 2009, 435 ss. Vedasi poi F.MERUSI, <em>Un&#8217;autorità di regolazione fra un &#8220;glorioso</em> <em>passato ed un incerto futuro&#8221;</em>, in F. MERUSI &#8211; S.ANTONIAZZI (a cura di), <em>Vent&#8217;anni di regolazione accentrata di servizi pubblici locali</em>, cit., 288, il quale prevede che non mancheranno in futuro &#8220;occasioni per difendere giudizialmente la riserva di regolazione, attribuita e attribuibile all&#8217;Arera in materia di servizi relativi alle acque e ai rifiuti&#8221;, considerato che &#8220;la tentazione di ritornare alla politica economica, per il governo e per il parlamento, si è dimostrata, anche per altre Autorità, tanto più forte quanto più recente è stata la &#8220;sottrazione&#8221; dell&#8217;autonomia della regolazione alla passata politica economica&#8221;.   </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a>T. PROSSER, <em>The regulatory enterprise</em>, Oxford, 2010.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a>In argomento, sia consentito rinviare a S. LUCATTINI, <em>Rivalità e coordinamento nel governo dei servizi pubblici</em>, in <em>Dir.soc</em>., 2016, 669 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a>Auspica l&#8217;attribuzione di un analogo potere anche nel settore dei rifiuti A. POLICE, <em>La gestione dei rifiuti urbani come servizio pubblico: forme organizzative e modalità  di affidamento tra regole di concorrenza e resistenze locali</em>, cit., 267.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a>Sul punto, con riferimento al settore idrico, V. PARISIO, <em>La gestione del servizio idrico (integrato): valorizzazione della specialità e vuoto normativo</em>, cit., 159; con riguardo ai rifiuti, L. SALTARI, <em>La regolazione indipendente nel settore dei rifiuti,</em> in L. CARBONE &#8211; G. NAPOLITANO &#8211; A. ZOPPINI (a cura di), <em>Annuario di diritto dell&#8217;energia 2018</em>, cit., 219, nonchè AGCM, <em>Indagine conoscitiva </em>IC49, 2016, 164, in <a href="http://www.agcm.it/"><em>www.agcm.it</em></a>, 163.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a>Sulla pubblica amministrazione come cliente (di energia elettrica), cfr. A. TRAVI, <em>Contratti dell&#8217;energia e regolazione: la pubblica amministrazione come cliente</em>, in M. DE FOCATIIS &#8211; A. MAESTRONI (a cura di), <em>Contratti dell&#8217;energia e regolazione</em>, Torino, 2015, 165 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" title="">[51]</a>Cfr. la delibera 639/2017/E/com, recante &#8220;Approvazione della disciplina della procedura decisoria per la risoluzione delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall&#8217;Autorità &#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" title="">[52]</a>In particolare, gli strumenti conciliativi previsti sono: la conciliazione del Servizio Conciliazione clienti energia gestita dall&#8217;Acquirente Unico, in avvalimento da parte dell&#8217;Autorità ; le conciliazioni paritetiche, le conciliazioni amministrate dalle Camere di commercio e quelle degli organismi di ADR iscritti nell&#8217;elenco tenuto da ARERA (cfr. la delibera 209/2016/E/com &#8211; Testo integrato conciliazione).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" title="">[53]</a>Tale sistema, strutturalmente simile a quello da tempo vigente nel settore delle comunicazioni (cfr. la delibera dell&#8217;Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 173/07/CONS), è espressione del polivalente principio di sussidiarietà: una gradazione di tutele &#8211; alternative &#8211; diverse, e la giurisdizione come una sorta di <em>extrema ratio</em> cui si ricorre soltanto quando i metodi stragiudiziali &#8211; fondati su opzioni volontarie e libere &#8211; hanno fallito.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" title="">[54]</a>Già  al primo livello (reclamo del consumatore all&#8217;operatore) o al secondo livello (conciliazione) è  ragionevole prevedere (alla luce anche dell&#8217;esperienza dell&#8217;Autorità  per le comunicazioni, AGCOM) che gli operatori preferiranno trovare un accordo con il consumatore piuttosto che &#8220;subire&#8221; la decisione dell&#8217;Autorità , pubblicata sul sito internet e suscettibile di produrre conseguenze a livello di contenzioso civile (dove la decisione del regolatore può influire sul libero convincimento del giudice) e reputazionale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" title="">[55]</a>Cfr. la delibera 55/2018/E/idr, specialmente i primi due &#8220;Ritenuto opportuno&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" title="">[56]</a>Nella direzione della tutela multilivello si muovono anche le proposte recentemente formulate dalla &#8220;Commissione Alpa&#8221; &#8211; &#8220;Commissione di studio per l&#8217;elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all&#8217;arbitrato&#8221;  -, laddove viene ipotizzato un sistema di ADR denominato &#8220;potere decisorio nel campo dei servizi pubblici&#8221;, applicabile allorché gli enti pubblici che affidano mediante gara ad evidenza pubblica la gestione di un servizio di interesse economico generale inseriscano, nello schema di contratto di servizio o comunque negli atti di gara, la previsione di sistemi di risoluzione extragiudiziaria delle controversie con gli utenti che derivino dal rapporto di utenza. L&#8217;organismo chiamato a risolvere le controversie è, qui, un collegio composto da tre componenti, dotati di adeguata esperienza, nominati dal Presidente del Tribunale, del Tar e della sezione giurisdizionale della Corte conti territorialmente competenti. Anche qui si hanno più livelli di tutela: un primo, conciliativo, affidato al presidente del collegio; e, in seconda battuta, un livello decisorio che sfocia in una decisione amministrativa collegiale. La decisione è impugnabile dinanzi al Tar e l&#8217;eventuale rigetto del ricorso comporta delle conseguenze sul piano delle spese processuali, secondo un modello già seguito per i pareri di pre-contenzioso dell&#8217;ANAC (art. 211 del codice dei contratti pubblici &#8211; decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50). L&#8217;azione giurisdizionale è improcedibile finché non sia stato esperito il tentativo di conciliazione: una ipotesi di giurisdizione condizionata, dunque.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" title="">[57]</a>Così M. RAMAJOLI, <em>Procedimento regolatorio e partecipazione</em>, in E. BRUTI LIBERATI &#8211; F. DONATI (a cura di), <em>La regolazione dei servizi di interesse economico generale</em>, cit., 218, evocando F.A. HAYEK, <em>Legge legislazione e libertà</em>, trad.it P. G. Monateri, Milano, 2000.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" title="">[58]</a>Cfr. REF Ricerche, <em>Regole chiare e &#8220;governo&#8221; del settore: investire nell&#8217;acqua, investire in sviluppo</em>, Milano, 2015.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" title="">[59]</a>La stessa AGCM, nell&#8217;<em>Indagine conoscitiva </em>IC49, 2016, 164, aveva, in quest&#8217;ottica, auspicato l&#8217;attribuzione delle potestà regolatorie in materia di rifiuti ad un &#8220;soggetto terzo rispetto alle imprese regolate, dotato di autonomia funzionale e organizzativa e delle competenze tecniche necessarie per la corretta regolazione del settore&#8221;, ipotizzando che tale soggetto potesse essere individuato nell&#8217;Autorità per l&#8217;energia. In tale prospettiva, cfr., altresì, Cons. St., Adunanza della Commissione speciale, n. 83/2017, ove si sottolineano i &#8220;positivi effetti economici, ambientali e sociali che l&#8217;avvio di una regolazione indipendente per il settore dei rifiuti avrebbe potuto, potrebbe ancora, e dovrebbe apportare al sistema Paese&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" title="">[60]</a>Dove si mira a realizzare un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, come prevede l&#8217;art. 1, comma 1, l. n. 481/1995: cfr. il III &#8220;Considerato&#8221; della deliberazione 225/2018/R/RIF, recante &#8220;Avvio di procedimento per l&#8217;adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" title="">[61]</a>Osserva F. MERUSI, <em>Il sogno di Diocleziano. Il diritto nelle crisi economiche</em>, Torino, 2013, 96, che le autorità indipendenti, se la loro attività assume una inclinazione dirigistica, possono risultare dotate di armi ancor più affilate di quelle in possesso dei vecchi pianificatori.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref62" title="">[62]</a>F. MERUSI, <em>Giustizia amministrativa e autorità indipendenti</em>, in <em>Dir.amm</em>., 2002, 200.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref63" title="">[63]</a>Cfr. S. CASSESE, <em>Dalle regole del gioco al gioco con le regole</em>, in <em>Merc.conc.reg</em>., 2002, 265 ss., nonchè J.B. RUHL-J. SALZMAN<em>, Mozart and the Red Queen: The Problem of Regulatory Accretion in the Administrative State</em>, in <em>The Georgetown Law Journal</em>, Vol. 91: 757, 2002-2003.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref64" title="">[64]</a>Con i connessi rischi di lesione dell&#8217;affidamento evidenziati in S. LUCATTINI, <em>Modelli di giustizia per i mercati</em>, Torino, 2013, 217 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref65" title="">[65]</a>M. LUZI, <em>Qui il potere è sommo e confina con la sua assenza</em>, in <em>Le Poesie</em>, Milano, 2014, 561.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref66" title="">[66]</a>A.H. TANPINAR, <em>L&#8217;istituto per la regolazione degli orologi</em>, trad. it. F. Salomoni, Torino, 2014.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref67" title="">[67]</a><em>Verwindung</em> significa, nell&#8217;interpretazione di G. VATTIMO, <em>Dialettica, differenza, pensiero debole</em>, in G. VATTIMO &#8211; P.A. ROVATTI (a cura di), <em>Il pensiero debole</em>, Milano 1983, 21, &#8220;declinazione-distorcimento, e il rimettersi (rimettersi da, rimettersi a, rimettersi nel senso di inviarsi&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref68" title="">[68]</a>Così R. BODEI, <em>Scomposizioni</em>, Bologna, 2016, 373, rifacendosi a Hegel.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref69" title="">[69]</a>In applicazione della &#8220;vecchia&#8221; logica romagnosiana (cfr. G.D. Romagnosi, <em>Della ragion civile delle acque nella rurale economia</em>, 4a ed., Prato, 1938, 131), secondo cui è la &#8220;qualità interessante&#8221; del bene a condizionare le scelte di regolazione. Su questa logica, a proposito della disciplina delle acque, si vedano F. Merusi, <em>Acque e istituzioni</em>, in <em>Dir. econ</em>., 2009, 28, e A. Cassatella, <em>Acqua e livelli di governo</em>, in G. Santucci &#8211; A. Simonati &#8211; F. Cortese (a cura di), <em>L&#8217;acqua e il diritto</em>, Trento, 2011, 355; con riferimento all&#8217;energia, G.D. Comporti, <em>Energia e ambiente</em>, in G.P. Rossi (a cura di), <em>Diritto dell&#8217;ambiente</em>, Torino, 2008, 259. In generale, sull&#8217;attualità del &#8220;criterio funzionale romagnosiano&#8221;, F. Merusi, <em>Gian Domenico Romagnosi fra diritto e processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2011, 1237 s.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref70" title="">[70]</a>Certezza del diritto che costituisce la &#8220;norma principio di chiusura&#8221; dell&#8217;ordinamento europeo: così F. Merusi, <em>La legalità amministrativa. Altri sentieri interrotti</em>, Bologna, 2012, 9. Cfr., altresì, l&#8217;ordine esecutivo del Presidente degli Stati Uniti 13.563 del 18 gennaio 2011, <em>Sul miglioramento della regolazione e sulla sua revisione</em>, laddove si afferma che la regolazione è chiamata, tra l&#8217;altro, a &#8220;promuovere la prevedibilità e ridurre l&#8217;incertezza&#8221;.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
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		<title>Oltre la sostenibilità. Il pacchetto europeo sulla Circular Economy in tema di rifiuti e il ruolo sempre più determinante di imprese e consumatori</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/oltre-la-sostenibilita-il-pacchetto-europeo-sulla-circular-economy-in-tema-di-rifiuti-e-il-ruolo-sempre-piu-determinante-di-imprese-e-consumatori/">Oltre la sostenibilità. Il pacchetto europeo sulla Circular Economy in tema di rifiuti e il ruolo sempre più determinante di imprese e consumatori</a></p>
<p>Il famoso aforisma “se non puoi sconfiggerli, alleati con loro”[1] riassume quello che è il più recente approccio, di sempre più amministrazioni, imprese, studiosi, mediatori culturali (e non solo), in ordine al problema della gestione dei rifiuti. &#160; Il senso è chiaro: non bisogna più ‘fare la guerra’ al rifiuto,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/oltre-la-sostenibilita-il-pacchetto-europeo-sulla-circular-economy-in-tema-di-rifiuti-e-il-ruolo-sempre-piu-determinante-di-imprese-e-consumatori/">Oltre la sostenibilità. Il pacchetto europeo sulla Circular Economy in tema di rifiuti e il ruolo sempre più determinante di imprese e consumatori</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/oltre-la-sostenibilita-il-pacchetto-europeo-sulla-circular-economy-in-tema-di-rifiuti-e-il-ruolo-sempre-piu-determinante-di-imprese-e-consumatori/">Oltre la sostenibilità. Il pacchetto europeo sulla Circular Economy in tema di rifiuti e il ruolo sempre più determinante di imprese e consumatori</a></p>
<div style="text-align: justify;">Il famoso aforisma “<em>se non puoi sconfiggerli, alleati con loro</em>”<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> riassume quello che è il più recente approccio, di sempre più amministrazioni, imprese, studiosi, mediatori culturali (e non solo), in ordine al problema della gestione dei rifiuti.<br />
&nbsp;<br />
Il senso è chiaro: non bisogna più ‘fare la guerra’ al rifiuto, ma guardare a esso come a una risorsa, apprezzando e sviluppando le finalità, anche economiche, connesse al suo recupero, in considerazione, inoltre, del <em>deficit</em> sempre più crescente di materie prime (e della variabilità dei loro prezzi).<br />
&nbsp;<br />
Questo trend è stato confermato anche dai relatori intervenuti al Convegno organizzato il 7 giugno scorso dal Comune di Bologna &#8220;Ambiente, economia e territori. Fare rete al tempo dell&#8217;economia circolare&#8221;, durante il &#8220;G7 Ambiente Bologna&#8221;, nonché da quelli che hanno preso parte, il 20, il 21 e il 22 giugno, all’Ecoforum organizzato a Roma da Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club, in partenariato con CONOU (Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati)<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.<br />
&nbsp;<br />
Convinzione generale è, pertanto, che il rifiuto, per far si che gli interventi connessi alla sua gestione siano efficaci, non debba più esser visto come un ‘nemico’ in grado di attentare alla salute delle persone o di pregiudicare le esigenze igienico-sanitarie della collettività e di creare rischi di inquinamento e di degradare l’ambiente<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>.<br />
Il rifiuto deve iniziare a essere considerato come una vera e propria risorsa (in grado di creare ‘valore’), da sfruttare dal punto di vista economico, oltre che per consentire una visione di sviluppo compatibile con l&#8217;ambiente e in grado di assicurare la protezione della salute umana.<br />
&nbsp;<br />
Questa posizione, recitata oramai come un mantra dagli operatori del settore, ha trovato un importante canale di diffusione nell’affermazione dei principi della c.d. <em>Circular Economy</em>, termine utilizzato per definire un sistema economico pensato per potersi rigenerare da solo<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>, che, seppure di elaborazione embrionale non recente<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>, oggi si mostra e viene consacrato come il modello economico e di sviluppo del futuro.<br />
&nbsp;<br />
Tale modello, che supera il concetto di economia ‘usa e getta’, intende sviluppare un sistema di crescita non solo in grado di garantire il rispetto dell’ambiente, ma nel quale le cose utilizzate da alcuni possano, poi, diventare anche una risorsa per altri, e non essere semplicemente ‘scartate’ per diventare, così, un rifiuto<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>.<br />
&nbsp;<br />
I motivi che inducono gli operatori del settore a porre così tanta attenzione e fiducia in questo nuovo sistema di sviluppo (e non solo di gestione dei rifiuti) sono stati perfettamente sintetizzati nella Lettera enciclica <em>Laudato si’</em> sulla cura della Casa comune<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
In essa, Papa Francesco afferma come i problemi dell’inquinamento e del degrado e le loro implicazioni economiche, sociali e per la salute umana ad essi connessi siano “<em>intimamente legati alla cultura dello scarto, che colpisce tanto gli esseri umani esclusi quanto le cose che si trasformano velocemente in spazzatura. Rendiamoci conto, per esempio, che la maggior parte della carta che si produce viene gettata e non riciclata. Stentiamo a riconoscere che il funzionamento degli ecosistemi naturali è esemplare: le piante sintetizzano sostanze nutritive che alimentano gli erbivori; questi a loro volta alimentano i carnivori, che forniscono importanti quantità di rifiuti organici, i quali danno luogo a una nuova generazione di vegetali. Al contrario, il sistema industriale, alla fine del ciclo di produzione e di consumo, non ha sviluppato la capacità di assorbire e riutilizzare rifiuti e scorie. Non si è ancora riusciti ad adottare un modello circolare di produzione che assicuri risorse per tutti e per le generazioni future, e che richiede di limitare al massimo l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consumo, massimizzare l’efficienza dello sfruttamento, riutilizzare e riciclare. Affrontare tale questione sarebbe un modo di contrastare la cultura dello scarto che finisce per danneggiare il pianeta intero</em>”.<br />
&nbsp;<br />
Tale nuovo paradigma economico si contrappone al tradizionale sistema dell’economia lineare, che si basa sul presupposto per il quale i beni debbano seguire un ciclo di vita che inizia con l’estrazione delle materie prime, per continuare con la loro trasformazione e vendita, per poi concludersi con lo smaltimento del prodotto finale. Questo approccio appare oramai non solo obsoleto<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a> ma addirittura inadatto alla risoluzione dei problemi che preoccupano la nostra era (e che vanno oltre il tema della sostenibilità ambientale).<br />
&nbsp;<br />
Secondo molti operatori, infatti, oggi, l’unica soluzione possibile è quello di <em>ri-disegnare</em> il modo in cui funziona la nostra economia, creandone (a partire dai rifiuti) una ‘ricostruente’, e che non si limiti a sfruttare, esaurendole, le risorse naturali del pianeta: questo è il modello dell’economia circolare.<br />
&nbsp;<br />
In pratica, le imprese (come anche le amministrazioni e i cittadini/consumatori) dovranno operare considerando i benefici che le loro azioni e le loro scelte possono assicurare alla collettività, all’ambiente e al pianeta in generale (oggi e nel futuro), e non semplicemente ai profitti che possono conseguire e/o a ridurre le esternalità negative della loro produzione e delle loro scelte mediante il ricorso a interventi ‘palliativi’, successivi alla produzione, alla lavorazione, alla commercializzazione e all’utilizzo.<br />
&nbsp;<br />
Il nuovo sistema economico, infatti, non deve essere semplicemente sostenibile o <em>green</em> ma generoso, solidale e soprattutto rigenerativo (anche se, non per questo, ovviamente, meno produttivo o positivo<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>), partendo dalla progettazione di prodotti e oggetti che possono essere, una volta utilizzati, “<em>made to be made again</em>”<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.<br />
&nbsp;<br />
Anche il legislatore europeo sembra orientato in questa direzione, tanto che lo scorso marzo ha adottato, nell’ambito del piano di azione per l’economia circolare presentato dalla Commissione Europea il 2 dicembre 2015<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>, un Pacchetto di misure<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a> che, oltre a confermare gli obiettivi di riduzione delle discariche e degli scarti alimentari e di miglioramento della gestione e del riciclo dei rifiuti, hanno consacrato proprio i principi dell’economia circolare a nuova bussola per le scelte degli Stati membri.<br />
&nbsp;<br />
L’intento prioritario del Pacchetto è, invero, quello di riuscire a svincolare<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a> la crescita economica dallo sfruttamento economico delle materie prime<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a> e a tramutare la c.d. emergenza rifiuti in una occasione di crescita economica e occupazionale (quasi in una prospettiva intergenerazionale 2.0 in cui i benefici “anticipati”<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a> non solo non posticiperanno i costi ma addirittura non ne creeranno affatto per il futuro).<br />
Secondo la valutazione della Commissione Europea, infatti, il modello dell’economia circolare, se correttamente adottato, consentirà anche di creare migliaia di posti di lavoro e di conseguire rilevanti risparmi per le imprese attraverso l’utilizzo più efficiente (<em>rectius</em> ridotto) delle materie prime.<br />
&nbsp;<br />
In questo quadro, le proposte fatte dall’Europarlamento sono molteplici.<br />
&nbsp;<br />
In primo luogo, il ‘legislatore’ europeo ha chiesto che le sostanze pericolose siano eliminate dai prodotti già in fase di progettazione, con conseguente obbligo individuale del produttore di essere responsabile della gestione del “fine vita” dei prodotti che immette sul mercato<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>, e che la ricerca e lo sviluppo siano promosse al fine di garantire una gestione efficace e a basso consumo delle materia prime secondarie.<br />
Uno degli scopi nuovi della politica europea è, infatti, quello di combattere il <em>planned</em> o <em>built in obsolescence</em><a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>, con l’esplicita richiesta, avanzata agli Stati membri, di introdurre “<em>misure volte a promuovere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotto adatti all’uso multiplo, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili, che dopo essere diventati rifiuti ed essere stati preparati per il riutilizzo, siano adatti ad essere reimmessi sul mercato. Tali misure dovrebbero tenere conto dell’impatto dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita e della gerarchia dei rifiuti</em>”<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>.<br />
&nbsp;<br />
Sempre secondo il Parlamento dell’UE, la transazione verso un’economia circolare potrebbe essere aiutata anche dall’innovazione digitale.<br />
In occasione della modifica alla direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, il Parlamento ha, infatti, auspicato la creazione di una piattaforma <em>online</em> per la commercializzazione dei rifiuti come nuove risorse, con l’obiettivo di “<em>rendere più facili le operazioni commerciali e di ridurre l’onere amministrativo per gli operatori</em>”.<br />
&nbsp;<br />
Questi però sono solo alcuni degli interventi di cui si auspica la realizzazione a livello europeo.<br />
&nbsp;<br />
Altrettanto importante, anzi forse strategico, è il coinvolgimento attivo dei cittadini. Sono previste consultazioni pubbliche, dirette ai portatori di interesse e agli esperti del settore, per valutare l’impatto delle nuove iniziative<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
Superare l’indifferenza di molti cittadini e incoraggiarli a fornire un contributo attivo è, difatti, determinante, secondo la Commissione, per il conseguimento degli obiettivi che l’Europa si auspica di raggiungere nei prossimi decenni<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>.<br />
&nbsp;<br />
Da un altro punto di vista, questa volta intrinsecamente giuridico, vi è da segnalare anche la proposta dell’Europarlamento di delegare alla Commissione il potere di adottare atti riguardo a “<em>criteri dettagliati sull’applicazione delle condizioni alle quali le sostanze o gli oggetti sono considerati sottoprodotto o cessano di essere considerati rifiuti</em>”<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>.<br />
Come noto, infatti, non tutti i residui di produzione sono considerati giuridicamente “rifiuti”. Alcuni di essi non acquistano mai la natura di rifiuto, altri invece la perdono all’esito di un procedimento di recupero.<br />
In particolare, in Italia, ai sensi degli artt. 184-<em>bis</em> e 184-<em>ter</em> del d.lgs. n. 152/2006, non vengono qualificati come rifiuti, e dunque non sono sottoposti alla normativa in materia di smaltimento:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; i sottoprodotti, ossia le sostanze e gli oggetti originati da un processo di produzione, di cui costituiscono parte integrante ma il cui scopo primario non è la loro produzione, che, fermo che non comportino impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana, verranno utilizzati, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, senza bisogno di eventuali trattamenti;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; le sostanze e gli oggetti che perdono la qualifica di “rifiuti” all’esito di operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo (c.d. <em>end of waste</em>).<br />
Tali definizioni, tuttavia, non solo non consentono di tracciare sempre con chiarezza il confine tra ciò che è rifiuto (da smaltire) e ciò che non lo è<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>, ma spesso non si accordano con definizioni e prassi adottate da altri Stati membri, e/o con il grado di innovazione ed efficienza raggiunto da molte imprese, creando, come è comprensibile, problemi in ordine alla disciplina applicabile, anche in materia di circolazione (commercializzazione, riutilizzazione, etc.) delle merci/rifiuti e dai derivati dal processo di recupero<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>.<br />
Anche per questo il legislatore europeo, pur non potendo non essere riconosciuta l’importanza degli interventi assunti, anche di recente, da molti Stati membri<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>, auspica un’azione della Commissione che riesca ad armonizzare la materia e, quindi, le varie discipline nazionali.<br />
&nbsp;<br />
L’obiettivo più ambizioso e trasformativo della <em>Circular Economy</em>, di riposizionare i nostri bisogni primari rispetto a quelli secondari, rimettendoli al centro, e di creare un circolo virtuoso che, partendo dal migliorare la resa ambientale dei prodotti durante tutto il loro ciclo vitale, crei benessere (non solo ambientale, ma anche economico e sociale), tuttavia, non potrà essere raggiunto facendo leva solo sugli interventi normativi sopra menzionati.<br />
Un ruolo determinante, infatti, rivestirà la concreta adesione di tutti i portatori di interessi (tra i quali vi sono imprese e consumatori) a questo nuovo modello.<br />
&nbsp;<br />
A riguardo, la cosa migliore che ci si possa augurare è, infatti, che gli operatori economici mettano in pratica, da subito e spontaneamente, come in alcuni casi già è stato<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>, i principi dell’economia circolare, senza attendere l’emanazione di norme che ne richiedano obbligatoriamente l’applicazione.<br />
Come afferma Kate Raworth, è, invero, molto importante che le aziende smettano di operare in “eco-efficienza”, ossia facendo semplicemente ‘ciò che serve’ per conseguire profitti, e inizino a pensare subito di produrre beni che possano essere rigenerati (ossia di progettarli perché siano riutilizzati), perché solo così si potranno ridurre effettivamente le perdite di materie prime e di energia, e dunque gli sprechi<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>.<br />
&nbsp;<br />
Da un’altra parte, bisognerà, anche promuovere e incentivare la domanda di prodotti e di tecnologie di produzioni migliori e, grazie a un’informazione coerente e semplificata, favorire la misurazione della circolarità dei prodotti (e, conseguentemente, la loro scelta) da parte dei consumatori.<br />
&nbsp;<br />
In tutti e due i casi, prendendo in prestito un concetto espresso da un autorevole studioso dei temi della sostenibilità e delle generazioni future, i percorsi della sostenibilità (e della ‘circolarità’) devono essere il risultato di un “<em>apprendimento</em>”, di un ‘fare insieme’, “<em>piuttosto che semplicemente l’esito di procedure tecnico-istituzionali</em>” <a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>, perché, come afferma Al Gore, solo uno “<em>scopo morale comune talmente coinvolgente da indurci a superare i nostri limiti e ad accantonare i battibecchi ai quali noi esseri umani siamo naturalmente portati</em>”<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a> potrà consentirci di trasformare il nostro sistema economico lineare in uno circolare.<br />
&nbsp;</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> La cui paternità è riconosciuta a Gaio Giulio Cesare.</div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Al Forum sull’economia circolare di Bologna hanno partecipato, tra gli altri, Ecopneus, Cobat, Conoe, Eni, Alcenero, Conai, mentre all’Ecoforum di Roma erano presenti, tra gli altri, Compost, Revet, Comieco, Gorent, Fater Group.</div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Il concetto è espresso argomanetando da P. Giampietro, in Voce “<em>Rifiuti (smaltimento dei)</em>”, Enciclopedia del Diritto, Vol. XL, Ed. Giuffrè, Milano, 1989, 787.</div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Secondo la definizione che, sul sito <a href="http://www.ellenmacarthurfoundation.org/">www.ellenmacarthurfoundation.org</a>,ne dà la Ellen MacArthur Foundation, player di riferimento del piu&#768; rilevante network di attori impegnati nella diffusione della <em>Circular Economy</em>, “<em>A circular economy is restorative and regenerative by design, and aims to keep products, components, and materials at their highest utility and value at all times. </em><em>A concept that distinguishes between technical and biological cycles, the circular economy is a continuous, positive development cycle. It preserves and enhances natural capital, optimises resource yields, and minimises system risks by managing finite stocks and renewable flows. </em><em>A circular economy works effectively at every scale</em>”.</div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Già il DPR 10 settembre 1982 n. 915 auspicava che il trattamento dei rifiuti solidi urbani potesse assicurare una loro utilizzazione ai fini dell’economia nazionale e della lotta contro gli sprechi, con la preferenza verso sistemi tesi a ridurre la produzione stessa di rifiuti. La novità è che, oggi, questo tipo di approccio risulta auspicabile se non indispensabile per ri-disegnare la nostra economia, e non solo per ragioni di sostenibilità ma per ragioni di crescita.</div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Si ricorda, infatti, che per “rifiuto”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, per come sostituito dall&#8217;art. 10 del d.lgs. n. 205 del 2010, si intende “<em>qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l&#8217;obbligo di disfarsi</em>”. Per una approfondita analisi sulla nozione di rifiuti e su quella del disfarsi si veda, P. Dell’Anno, in <em>Disciplina della gestione dei rifiuti</em>, in <em>Trattato di Diritto Dell’Ambiente</em>, P. Dell’Anno – E. Picozza (- diretto da), Vol. II, Ed. Cedam, 176 e ss..</div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> L’enciclica <em>Laudato si&#8217;</em> è la seconda enciclica di Papa Francesco, scritta nel suo terzo anno di pontificato e presentata il 18 giugno 2016.</div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> In tal senso si è espressa Kate Raworth, autrice del libro <em>L&#8217;economia della Ciambella. Sette mosse per pensare come un economista del XXI secolo</em>, Edizioni Ambiente, in occasione del suo intervento al Convegno organizzato il 7 giugno 2017 dal Comune di Bologna &#8220;Ambiente, economia e territori. Fare rete al tempo dell&#8217;economia circolare&#8221;, durante il &#8220;G7 Ambiente Bologna&#8221;, durante il quale, citando Richard Buckminster Fuller, ha affermato che, seppure non si possono cambiare le cose combattendo contro la realtà esistente, si può creare un nuovo modello che renda quello precedente obsoleto.</div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> A questo riguardo è importante segnalare come anche gli operatori finanziari guardino a questo nuovo paradigma con interesse. Si segnala però che, alla data di redazione dell’articolo, solo Intesa Sanpaolo risulta essere tra i Global Partner della Ellen MacArthur Foundation con il dichiarato obiettivo di contribuire, secondo quanto affermato in un comunicato stampa diffuso il 16 dicembre 2015, a “<em>ridefinire le strategie d’impresa per farle evolvere in chiave innovativa ed assicurare il supporto finanziario per gli investimenti a sostegno del re-design del sistema industriale</em>”. Sono, invece, diverse le società che, nel mondo, si stanno “convertendo” all’economia circolare o comunque hanno attivato un percorso che acceleri la transazione verso l’economia circolare. Tra queste, anche, GOOGLE, DANONE, RENAULT, NIKE, J&amp;M.</div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> L’espressione sta a significare che il prodotto, una volta utilizzato, può essere recuperato, ripensato e ricostruito, per l’uso originario o per uno differente, in modo che le componenti e i materiali che lo compongono possano continuare a stare “in circolo” e a contribuire all’economia. Si pensi, a titolo esemplificativo, all’attività scolta da Ecopneus s.c.p.a. per il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e il recupero dei Pneumatici Fuori Uso (PFU), costituita dai principali produttori di pneumatici operanti in Italia in base all’art. 228 del d.lgs. n. 152/2006, che obbliga produttori e importatori di pneumatici a provvedere alla gestione di un quantitativo di PFU pari a quanto immesso nel mercato del ricambio l&#8217;anno solare precedente.</div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Per un aggiornamento sullo stato dell’arte, cfr. il Dossier n. 62 prodotto ad aprile 2017 dal Servizio studi del Senato italiano dal titolo <em>Il piano d’azione per l’economia circolare: la Relazione della Commissione europea sull’attuazione</em>.</div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Il pacchetto di misure sulla c.d. <em>Circular Economy</em> comprende proposte di modifica della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e delle Direttive in materia di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), Raee (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE).</div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Obiettivo, questo, inserito nel programma di azione “Agenda 2030”, adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (Obiettivo n. 8), e, ancor prima, nel Report presentato dall’OECD (<em>Organisation for Economic Co-operation and Development</em>) a febbraio 2011 su “<em>Sustainable Development</em>”, nel quale, in maniera netta si afferma che “<em>The challenge is to decouple economic development and environmental degradation by improving the efficiency of resource use and production processes</em>”.</div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Risorse dalle quali l’Europa dipende e che, essendo destinate ad esaurirsi “<em>nel breve termine</em>”, la stessa dovrà cercare di recuperare “<em>al suo interno</em>”, rafforzando, come promosso dall’Emendamento 1, approvato il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, la transazione verso un’economia circolare.</div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> In A. D’Aloia, Voce “<em>Generazioni future (Diritto costituzionale)</em>”, in <em>Enciclopedia del Diritto</em>, Annali, Vol. IX, Ed. Giuffrè, Milano, 2016, 333, l’autore afferma che ogni generazione si è comportata da sempre come se fosse l’ultima e sostiene l’importanza di ‘preservare’ il pianeta per il futuro mitigando, con altrettanti interventi compensativi, gli effetti negativi ‘del suo passaggio’ ossia riducendo il proprio impatto sul pianeta. L’approccio circolare tenta un passo più lungo puntando a ridurre del tutto ‘l’impronta’ che ciascuno lascia al suo passaggio attraverso il ricorso a un modello economico alternativo di creazione di valore a partire da ciò che già si è prodotto.</div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Nel testo recante gli Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti si legge, infatti, che “<em>Gli Stati membri dovrebbero garantire l’istituzione di regimi di responsabilità estesa al produttore almeno per gli imballaggi, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie e gli accumulatori nonché i veicoli fuori uso</em>”, salve le disposizioni già contenute in altri atti giuridici dell’Unione, quali quelli relativi ai flussi specifici di rifiuti.</div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Per <em>Planned obsolescence</em> si intende quella strategia di business nella quale il prodotto viene realizzato per divenire presto obsoleto (ossia non a lungo interessante o non a lungo utilizzabile) e il consumatore sente conseguentemente (e altrettanto presto) il bisogno di acquistarne un altro. Sul tema si veda G. Slade, “<em>Made to Break: Technology and Obsolescence in America</em>”, Harvard University Press, 2006.</div>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Si vedano Emendamenti nn. 20 e 32 alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.</div>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><sup>19</sup> Nel rispetto, peraltro, dei principi stabiliti nell’Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016.</div>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title=""><sup><sup>[20]</sup></sup></a> Secondo il Parlamento Europeo almeno il 70% in peso dei rifiuti urbani dovrebbe essere riciclato o preparato per il riutilizzo. Per quanto riguarda i rifiuti alimentari, l&#8217;obiettivo e&#768; ridurli del 30% entro il 2025 e del 50% entro il 2030. Per i materiali di imballaggio, come carta e cartone, plastica, vetro, metallo e legno, si propone invece l’obiettivo dell&#8217;80% per il 2030. Le scelte dei consumatori e la sensibilità dei cittadini rispetto ai temi qui trattati forniranno sicuramente un contributo importante al raggiungimento di questi obiettivi.</div>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Nell’Emendamento n. 23 alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti si legge “<em>Qualora non siano stati definiti criteri a livello di Unione, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire a livello nazionale criteri dettagliati di cessazione della qualifica di rifiuto per taluni rifiuti, conformemente alle condizioni stabilite a livello di Unione. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti nemmeno a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i rifiuti che abbiano subito un processo di recupero non siano piu&#768; considerati tali qualora rispettino le condizioni a livello di Unione che dovrebbero essere verificate caso per caso dalle autorita&#768; competenti degli Stati membri. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per integrare la presente direttiva stabilendo requisiti generali che gli Stati membri devono seguire quando adottano le regolamentazioni tecniche a norma dell&#8217;articolo 6</em>”.</div>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> In Italia, diverse sono state le pronunce dei giudici amministrativi che hanno segnalato l’esistenza di lacune normative in materia. Nondimeno, a partire da alcune decisioni del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (una delle più recenti è la n. 1422 del 28 dicembre 2016, che tuttavia risulta al momento appellata in Consiglio di Stato con ricorso n. 1976/2017), l’orientamento è nel senso che, nonostante la mancanza di regolamenti comunitari o decreti ministeriali, debbano essere le Regioni a decidere caso per caso sul recupero di determinati rifiuti, non potendo abdicare al potere di valutare l’eventuale rilascio delle richieste autorizzazioni.</div>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Si pensi al caso della Fater Group. La società, con il suo progetto “PROGETTO RICICLO. 0% DISCARICA &#8211; 100% NUOVA VITA”, ha ideato un innovativo processo capace di riciclare prodotti assorbenti per la persona usati (p.e. pannolini per bambini), traendone nuove materie prime seconde. Purtroppo però il Gruppo non riesce a utilizzare sul mercato tutte quelle frazioni di prodotto derivate dal processo di recupero per la mancanza di una interpretazione univoca della normativa vigente in materia di <em>end of waste</em>. Questa circostanza ovviamente non solo non consente di risolvere, in maniera definitiva ed efficace, il problema del fine vita dei prodotti Fater ma addirittura rischia, e comprensibilmente, di scoraggiare, per il futuro, anche gli investimenti del Gruppo in tale direzione.<br />
E ciò, nonostante il fatto che, se il sistema ideato dalla Fater venisse applicato a tutto il Paese, si eliminerebbero il 2,5% dei rifiuti solidi urbani, 900.000 tonnellate di prodotti assorbenti per la persona usati di tutte le marche che oggi vengono smaltiti in discarica (65%) o tramite incenerimento (35%) (dati tratti dal sito <a href="http://www.fatergroup.com/">www.fatergroup.com</a>).</div>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Si pensi, ad esempio, per l’Italia, al regolamento per la gestione delle terre e rocce da scavo, pubblicato in G.U. il 7 agosto scorso, che, a partire dal 22 agosto 2017, disciplinerà la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, rifiuti o non rifiuti.</div>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Si pensi, ad esempio, alla Philips, leader mondiale nel settore dell&#8217;illuminazione, che, in un’ottica di supporto alla transizione verso un&#8217;economia circolare, ha offerto all’Aeroporto Schiphol di Amsterdam, nei Paesi Bassi, la luce come un servizio (“<em>Light as a service</em>”) in base al quale i clienti pagano per l’illuminazione invece che per una lampadina o una lampada. La soluzione genera un notevole risparmio energetico e induce al massimo recupero. Per maggiori informazioni su questo e su altri interventi simili, si possono visitare i siti <a href="http://www.philips.com/">www.philips.com</a> e <a href="http://www.ellenmacarthurfoundation.org/">www.ellenmacarthurfoundation.org</a>.<br />
Anche in Italia si rintracciano esempi di aziende che ‘sperimentano’ l’approccio circolare. Si veda la partnership nata tra Favini S.r.l.&nbsp; e il Gruppo Barilla per la ricerca di riutilizzo dei residui di lavorazione che ha dato vita al progetto <em>CartaCrusca </em>in cui la carta viene prodotta da Favini, in esclusiva per Barilla, sostituendo 20% circa di cellulosa proveniente da albero con crusca non più utilizzabile per il consumo alimentare recuperata dai mulini Barilla (<a href="http://www.favini.com/">www.favini.com</a>).</div>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Questo, anche considerato che i primi dati sul ritorno economico di tali scelte sono molto incoraggianti. Si veda, ad esempio, il caso dell’impianto di r<em>emanufacturing </em>a Choisy-le-Roi, nei pressi di Parigi, in cui la Renault opera con l’obiettivo non solo di riciclare i rifiuti che produce, ma anche di utilizzare quanto riciclato nella produzione automobilistica, così conseguendo una sensibile riduzione dei costi delle materie prime. Dati tratti dal sito <a href="http://www.group.renault.com/">www.group.renault.com</a>. &nbsp;</div>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title=""><sup><sup>[27]</sup></sup></a> A. D’Aloia, op.cit., 351.</div>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title=""><sup><sup>[28]</sup></sup></a> A. Gore, <em>L’assalto alla ragione</em>, Ed. Feltrinelli, Milano, 2007, 195.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/oltre-la-sostenibilita-il-pacchetto-europeo-sulla-circular-economy-in-tema-di-rifiuti-e-il-ruolo-sempre-piu-determinante-di-imprese-e-consumatori/">Oltre la sostenibilità. Il pacchetto europeo sulla Circular Economy in tema di rifiuti e il ruolo sempre più determinante di imprese e consumatori</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Sul rinvio pregiudiziale del TAR Campania in materia di rifiuti</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/sul-rinvio-pregiudiziale-del-tar-campania-in-materia-di-rifiuti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sul-rinvio-pregiudiziale-del-tar-campania-in-materia-di-rifiuti/">Sul rinvio pregiudiziale del TAR Campania in materia di rifiuti</a></p>
<p>1. Quando Ronald H. Coase sviluppo la sua teoria nell&#8217;articolo degli anni ’60 titolato The Problem of Social Cost, che gli valse il Premio Nobel per l&#8217;economia nel 1991, il problema dei rifiuti in Campania, che avrebbero condotto alla sciagurata emergenza lunga ben 15 anni e tutt’ora in corso, era</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sul-rinvio-pregiudiziale-del-tar-campania-in-materia-di-rifiuti/">Sul rinvio pregiudiziale del TAR Campania in materia di rifiuti</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sul-rinvio-pregiudiziale-del-tar-campania-in-materia-di-rifiuti/">Sul rinvio pregiudiziale del TAR Campania in materia di rifiuti</a></p>
<p>1. Quando Ronald H. Coase sviluppo la sua teoria nell&#8217;articolo degli anni ’60 titolato <i>The Problem of Social Cost</i>, che gli valse il Premio Nobel per l&#8217;economia nel 1991, il problema dei rifiuti in Campania, che avrebbero condotto alla sciagurata emergenza lunga ben 15 anni e tutt’ora in corso, era ben lungi dal porsi. <br />
Il geniale economista della scuola di Chicago non immaginava di certo che la sua celeberrima teoria, sintetizzabile nel brocardo moderno: “chi inquina paga”, potesse essere chiamata in causa da un Tribunale napoletano al fine di legittimare uno sconto in materia di tassa sui rifiuti, a seguito del ricorso promosso da alcuni albergatori partenopei. <br />
Secondo Ronald Coase attraverso il mercato ed i suoi automatismi si sarebbe potuto giungere ad una più efficiente gestione (nel senso di una migliore garanzia del benessere sociale rispetto a quanto non possa determinarsi attraverso l’imposizione di regolamentazioni di provenienza statale) delle risorse naturali e della questione concernente la produzione di inquinamento. <br />
Naturalmente le politiche che con il Protocollo di Kyoto del 1997 hanno assunto, a livello globale, come fondamento il principio del “chi inquina paga” non sono proprio ciò che Coase aveva in mente quando pensò al suo ‘modello’ di gestione delle risorse naturali e di garanzia del benessere sociale.</p>
<p>2. Veniamo alla vicenda napoletana. Un gruppo di operatori economici, essenzialmente albergatori della provincia di Napoli, ha deciso di ricorrere al giudice amministrativo per vedere dichiarata la illegittimità delle norme che presiedono alla determinazione della TARSU, Tassa sui rifiuti solidi urbani. In estrema sintesi, e per quanto riguarda il rinvio pregiudiziale operato dai giudici napoletani con l’ordinanza del 26 maggio 2008, si contesta il carattere tributario dell’onere relativo allo smaltimento dei rifiuti, secondo il presupposto che il diritto comunitario, e nello specifico il suddetto principio “chi inquina paga”, non consentano la permanenza di “un sistema di carattere fiscale per la copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti, procrastinando l’introduzione di un sistema tariffario”.<br />
Il giudici del Tribunale amministrativo per la Campania prendono come parametro per la valutazione della legittimità comunitaria delle norme interne in materia di TARSU l’articolo 15 della direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, oggi contenuto nella direttiva che ha operato un generale <i>recasting</i> della materia, la n. 2006/12/CE. Secondo l’articolo 15: <br />
<i>“Articolo 15<br />
Conformemente al principio &#8220;chi inquina paga&#8221;, il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto:<br />
a) dal detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore o ad una impresa di cui all&#8217;articolo 9; e/o<br />
b) dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto causa dei rifiuti.”<br />
</i><br />
Secondo il considerando 14 della stessa direttiva, nella versione 2006/12/CE: <br />
<i>“(14) La parte dei costi non coperta dal recupero dei rifiuti dovrebbe essere ripartita secondo il principio &#8220;chi inquina paga&#8221;.<br />
</i><br />
Appare a questo punto evidente, anche dalla lettura delle altre disposizioni della direttiva e dallo spirito della proposta della Commissione, come l’obiettivo dell’ordinamento comunitario, anche attraverso l’introduzione di un principio di questo genere, sia quello di contribuire, attraverso la definizione di strumenti normativi diversi da quelli tradizionalmente usati e fondati sulla mera fiscalità generale, alla riduzione ed ad una più razionale gestione dei rifiuti.<br />
 Tale riduzione della quantità e qualità dei rifiuti, nonché una loro più razionale gestione, possono solo discendere da una tariffazione elastica della produzione dei rifiuti stessi che sia in grado di premiare comportamenti virtuosi tesi a ridurre quantità e dannosità della produzione di rifiuti.<br />
Una tassazione anelastica, dunque, che non vari a seconda del variare della produzione di beni di cui disfarsi, non appare idonea a rispettare lo spirito e la lettera della norma europea. <br />
Il punto qualificante per la norma comunitaria non appare, in sostanza, la scelta tra il modello del tributo o della tariffa &#8211; sebbene sia chiaro che un sistema tariffario appaia più coerente con lo spirito comunitario (ma ancor di più un sistema competitivo e di mercato!) &#8211; bensì la previsione di meccanismi maggiormente connessi alla effettiva produzione di rifiuti ed in grado di determinare processi premiali in favore di chi produce meno e gestisce meglio i processi produttivi, anche attraverso il riciclo ed il riutilizzo dei rifiuti stessi.<br />
Di conseguenza all’ordinamento comunitario non interessa tanto il <i>nomen</i> della imposizione, se dunque questa sia da definire tassa o tariffa, ma quanto <i>in concreto</i> viene previsto dall’ordinamento e dunque il fatto che tale imposizione sia effettivamente e direttamente correlata con la produzione di rifiuti, e che il sistema di pagamento sia idoneo ad incentivare pratiche virtuose tra i cittadini e gli operatori commerciali, in modo da indurre una riduzione della quantità dei rifiuti prodotti o quanto meno un loro più razionale trattamento. <br />
Invero, il legislatore italiano ha provveduto ad adeguare, con l’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 più volte oggetto di successivi interventi e modifiche &#8211; seppur in modalità non sempre e da tutti ritenute soddisfacenti &#8211; l’ordinamento interno, introducendo un sistema di tipo tariffario e dunque prevedendo una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferita. <br />
Tale sistema non è però mai entrato in vigore, essendo stato più volte oggetto di rinvii attraverso proroghe della previgente disciplina, che si sono protratte fino a tutto il 2007. <br />
Detta normativa, introdotta con il dlgs n. 507 del 1993 e nello specifico dagli artt. 58 e ss., prevede solo marginali adattamenti in funzione della quantità dei rifiuti conferiti, apparendo dunque meno idonea e non pienamente rispettosa del principio affermato nella legislazione comunitaria. A ciò va però aggiunto che una valutazione più approfondita non può prescindere da una analisi complessiva delle norme, inclusi i regolamenti comunali che nel dettaglio disciplinano le modalità di definizione delle somme imponibili a copertura del servizio di smaltimento. <br />
Appare dunque difficile che la Corte di giustizia possa intervenire in maniera definitivamente tranciante sulla questione sottoposta, se non limitandosi ad indicare la via da seguire. </p>
<p>3. Va in chiusura notato come la stessa questione pregiudiziale non sia correttamente formulata, almeno secondo i canoni delineati dalla giurisprudenza comunitaria. Si tratta però di un’imprecisione sovente riscontrabile nei rinvii effettuati dai giudici nazionali, rispetto alla quale la Corte comunitaria è sempre apparsa assai indulgente, nonostante i richiami operati dalle difese statali.<br />
Non compete infatti alla Corte di giustizia delle Comunità europee fornire un giudizio di compatibilità diretta di una norma interna rispetto al parametro comunitario. <br />
Il giudice comunitario non è giudice delle norme originate nell’ordinamento interno, essendo la propria competenza limitata alla interpretazione del diritto comunitario nel rispetto del principio di autonomia delle scelte del legislatore nazionale, sistematicamente ribadito dal giudice di Lussemburgo (v. sentenze 9 settembre 2003, causa C 151/02, Jaeger, Racc. pag. I 8389, punto 43, e 23 marzo 2006, causa C 237/04, Enirisorse, Racc. pag. I 2843, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).<br />
Ai giudici del Lussemburgo spetta tutt’al più fornire la corretta interpretazione della disposizione comunitaria, definendo il parametro di valutazione della norma nazionale; valutazione che può solo spettare, in maniera vincolante, al giudice interno (di merito o costituzionale). <br />
Dunque alla Corte di giustizia toccherà innanzitutto riformulare la questione sollevata dal Tribunale amministrativo partenopeo affinché la stessa Corte possa correttamente pronunciarsi sull’interpretazione della normativa comunitaria e al più sulla circostanza che questa consenta agli ordinamenti interni l’introduzione di norme nazionali tese determinare una imposizione tributaria in capo ai soggetti produttori di rifiuti che sia scollegata da valutazioni che prendano in considerazione le quantità effettivamente prodotte e conferite ai servizi di smaltimento.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>Vedi T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE I &#8211; <a href="/ga/id/2008/6/12599/g">Ordinanza 26 maggio 2008 n. 487</a>.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 10.6.2008)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sul-rinvio-pregiudiziale-del-tar-campania-in-materia-di-rifiuti/">Sul rinvio pregiudiziale del TAR Campania in materia di rifiuti</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Comportamenti amministrativi e “gestione dei rifiuti”. Prime osservazioni a margine dell’art. 4 del decreto legge n. 90/2008</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/comportamenti-amministrativi-e-gestione-dei-rifiuti-prime-osservazioni-a-margine-dellart-4-del-decreto-legge-n-90-2008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:16 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/comportamenti-amministrativi-e-gestione-dei-rifiuti-prime-osservazioni-a-margine-dellart-4-del-decreto-legge-n-90-2008/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/comportamenti-amministrativi-e-gestione-dei-rifiuti-prime-osservazioni-a-margine-dellart-4-del-decreto-legge-n-90-2008/">Comportamenti amministrativi e “gestione dei rifiuti”. Prime osservazioni a margine dell’art. 4 del decreto legge n. 90/2008</a></p>
<p>1.- Il recente decreto legge 23 maggio 2008 n. 90 “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile” presenta diversi profili di criticità, che il dibattito pubblico di questi giorni ed i primi contributi dottrinali hanno già in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/comportamenti-amministrativi-e-gestione-dei-rifiuti-prime-osservazioni-a-margine-dellart-4-del-decreto-legge-n-90-2008/">Comportamenti amministrativi e “gestione dei rifiuti”. Prime osservazioni a margine dell’art. 4 del decreto legge n. 90/2008</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/comportamenti-amministrativi-e-gestione-dei-rifiuti-prime-osservazioni-a-margine-dellart-4-del-decreto-legge-n-90-2008/">Comportamenti amministrativi e “gestione dei rifiuti”. Prime osservazioni a margine dell’art. 4 del decreto legge n. 90/2008</a></p>
<p><b>1.- </b>Il recente decreto legge 23 maggio 2008 n. 90 “<i>Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile</i>” presenta diversi profili di criticità, che il dibattito pubblico di questi giorni ed  i primi contributi dottrinali hanno già in parte evidenziato[1]. <br />
Queste brevi note sono limitate ad alcune riflessioni in merito all’articolo 4 del decreto, la cui formulazione letterale disvela non pochi dubbi di “sistema” e di legittimità costituzionale. <br />
<b><br />
2.- </b>La norma in oggetto stabilisce testualmente che “<i>ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, <u>seppure posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati</u>”</i>, precisando che <i>“la giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative ai diritti costituzionalmente garantiti”</i>. <br />
Si prevede in sostanza che, ferma la competenza del TAR Lazio già sancita dal d.l. n. 245/2005[2], la materia “<i>gestione dei rifiuti</i>” sia per “blocco” attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: a tale giudice spetterebbero tutte le controversie afferenti alla materia considerata, ivi comprese quelle relative ai <i>“comportamenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti ad essa equiparati</i>”, e comunque anche quelle che incidono sui diritti costituzionalmente garantiti. <br />
<b><br />
3- </b>La formulazione della norma, nella parte in cui fa espresso riferimento ai “<i>comportamenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati”</i>,ripropone dunque il problema dei limiti costituzionali (art. 103 Cost.) cui soggiace il legislatore all’atto d’individuare le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. <br />
Si ripetono cose già note se si segnala che il problema, già postosi in più di un’occasione, è stato risolto dalle pronunce della Corte costituzionale n. 204/2004 e n. 191/2006,[3] con l’affermazione del principio per cui la giurisdizione esclusiva, sebbene estesa alla cognizione dei diritti, debba comunque riguardare controversie in cui l’amministrazione agisce quale autorità nell’esercizio di poteri propriamente amministrativi. Di qui, l’espunzione dalla giurisdizione esclusiva di quei meri comportamenti materiali, non riconducibili all’esercizio di alcun potere pubblico, quali ad esempio le occupazioni c.d. usurpative; e l’inclusione nella stessa giurisdizione di quei comportamenti che, ancorché illeciti, trovano pur sempre il loro antecedente giuridico in una pregressa attività provvedimentale, quali ad esempio le occupazioni c.d. appropriative. Il criterio enunciato dalla Corte, ancorato all’anodina nozione di “collegamento con l’esercizio del potere”, non sempre ha contribuito a fare chiarezza nel sistema di riparto giurisdizionale: prova ne siano i contrasti giurisprudenziali che, con riferimento a specifiche fattispecie comportamentali,  vedono il Consiglio di Stato e la Cassazione assumere posizioni diverse in ordine all’individuazione della relativa  giurisdizione[4]. Per quanto non pienamente condivisibile, esso costituisce comunque il chiaro tentativo di ricondurre il sistema di riparto giurisdizionale nei binari della tradizione, al fine d’impedire che la devoluzione per blocchi di materie possa trasformare il giudice amministrativo in un giudice che, al pari di quello ordinario, sia chiamato a conoscere controversie completamente estranee alle dinamiche del potere amministrativo.  <br />
<b><br />
4.- </b>La norma in commento, nella parte in cui attribuisce senza alcuna precisazione i comportamenti in materia di gestione dei rifiuti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, si presta dunque a due letture: l’una, aderente ai principi affermati dalla Corte costituzionale; l’altra, di tali principi irriguardosa. <br />
Nella prima lettura, la  norma nulla aggiunge e nulla toglie all’attuale (e non sempre uniforme) <i>acquis</i> giurisprudenziale in materia di riparto giurisdizionale. <br />
Solo per fare un esempio, i comportamenti posti in essere nell’ambito delle procedure d’acquisizione dei siti ove realizzare i nuovi impianti di smaltimento, se riconducibili all’esercizio del potere, dovrebbero rimanere devoluti alla giurisdizione esclusiva; se sganciati da un qualsiasi collegamento con l’esercizio del potere, dovrebbero spettare alla giurisdizione ordinaria. Sempre nella prima lettura, le controversie meramente risarcitorie, relative ad esempio al risarcimento dei danni subiti a causa della cattiva manutenzione o gestione delle discariche, dovrebbero rimanere devolute al giudice ordinario. In tali ipotesi non è infatti in discussione l’esercizio d’un potere amministrativo: eventuali danni non deriverebbero da uno scorretto esercizio della funzione amministrativa, bensì, appunto, da uno scorretto svolgimento di compiti di concreta manutenzione e gestione. Diversamente, laddove i danni derivassero da un’attività materiale connessa ad uno scorretto esercizio del potere amministrativo, la giurisdizione dovrebbe pur sempre spettare al giudice amministrativo. <br />
La lettura della disposizione secondo i principi affermati dal Giudice costituzionale non sembrerebbe poi porre problemi in relazione all’ulteriore precisazione, contenuta nell’articolo 4 del decreto in commento, secondo la quale la giurisdizione esclusiva sarebbe estesa anche alle controversie che incidono su diritti costituzionalmente garantiti. Tali controversie, infatti, dovrebbero a rigore riguardare ipotesi in cui il diritto costituzionale viene leso da un provvedimento amministrativo, o meglio dall’esecuzione materiale d’un provvedimento amministrativo illegittimo, e dunque fattispecie comportamentali comunque riconducibili al potere propriamente detto. Né potrebbe ritenersi esclusa in tali ipotesi la giurisdizione amministrativa sulla base di quelle tradizionali acquisizioni che pretenderebbero il radicarsi della giurisdizione ordinaria ogni qualvolta l’attività amministrativa leda diritti costituzionalmente garantiti. Sotto questo profilo, sono a tutti note le recenti prese di posizione con cui la Corte costituzionale[5], sfatando un consolidato tabù, ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa anche al cospetto della lesione di diritti costituzionali, sempre che questi ultimi risultino nel caso concreto lesi da illegittime manifestazione di potere, e non già da meri comportamenti materiali avulsi dalle dinamiche della funzione amministrativa.  <br />
<b><br />
5.- </b>Una seconda lettura della norma che non tenga conto dei principi in materia di riparto enunciati dal Giudice delle Leggi  implicherebbe, invece, conseguenze affatto diverse, tali da determinare la devoluzione al giudice amministrativo di ogni controversia in materia di gestione di rifiuti, ivi comprese quelle relative a meri comportamenti materiali, non riconducibili nemmeno mediatamente all’esercizio del potere. Dovrebbero così spettare al giudice amministrativo non soltanto le controversie afferenti diritti costituzionali lesi da illegittime manifestazioni di potere, o comunque da attività esecutiva di provvedimenti, ma anche le controversie che riguardano lesioni di diritti costituzionali causate da semplici comportamenti estranei alle dinamiche del potere. </p>
<p><b>6.- </b>In conclusione, non pare ci siano dubbi che tale “seconda” lettura, aderente alla formulazione letterale della norma, difficilmente possa superare un eventuale scrutinio di legittimità costituzionale alla luce dei principi affermati dalle ricordate pronunce n. 204/2004 e n. 191/2006 della Corte costituzionale. Ad assicurare la compatibilità con i suddetti principi, sarebbe probabilmente bastato utilizzare un’espressione più circoscritta, tale da individuare nei soli comportamenti riconducibili all’esercizio del potere le fattispecie devolute alla giurisdizione esclusiva. Spetterà ora al dibattito parlamentare in corso correggere le “improprietà” del decreto, oppure lasciare tutto com’è, accettando le conseguenze che, in ipotesi, l’attuale formulazione della norma sarebbe capace di determinare sul sistema di riparto.  <br />
Fermo quanto detto, sul piano generale il decreto offre comunque l’occasione per riproporre l’interrogativo, già postosi, se non sia opportuno, ai fini della certezza e dell’effettività della tutela giurisdizionale, che il giudice amministrativo conosca anche di quei comportamenti estranei all’esercizio del potere, ma ciò non di meno riconducibili alle “materie” indicate dal legislatore. I contrasti giurisprudenziali che in parte segnano l’individuazione della giurisdizione sui comportamenti amministrativi costituiscono sul punto un ulteriore elemento di riflessione.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Cfr. G. Saporito, “<i>Al Tar l’esclusiva della spazzatura (e lo smaltimento del cautelare pregresso)</i>”, in questa <i>Rivista,</i> n. 5./2008.<br />
[2] L’articolo 3 comma 2<i> bis</i> del D.L. 30 novembre 2005 n. 245 “<i>Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile</i>”, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 l. 27 gennaio 2006 n. 21, stabilisce che “<i>in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5 comma 1 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma</i>”.  La norma ha superato lo scrutinio di legittimità costituzionale: sul punto cfr. Corte cost., sent. 26.6.2007 n. 237.<br />
[3] Cfr. Corte cost., sent. 6 luglio 2004 n. 204; Corte cost., sent. 11 maggio 2006 n. 191.<br />
[4] Si considerino ad esempio i contrasti tra Cassazione e Consiglio di Stato in ordine all’individuazione della giurisdizione al cospetto di occupazioni  precedute da dichiarazione di pubblica utilità divenuta inefficace senza che sia intervenuto il decreto d’esproprio; cfr. Cass., Sez. un., ord. 7 febbraio 2007 n. 2688; Cons. St., Ad. pl., 22 ottobre 2007 n. 12. Per una panoramica generale dei diversi approdi giurisprudenziali in punto di riparto giurisdizionale sia consentito rinviare a E. Zampetti “<i>Espropriazione e Giurisdizione”</i>, in “<i>Corriere del merito</i>”, n. 12/2007. <br />
[5] Cfr. Corte cost., sent. 27.4.2007 n. 140; v. anche Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2007 n. 27187.</p>
<p align=right><i>(pubblicato l&#8217;11.6.2008)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/comportamenti-amministrativi-e-gestione-dei-rifiuti-prime-osservazioni-a-margine-dellart-4-del-decreto-legge-n-90-2008/">Comportamenti amministrativi e “gestione dei rifiuti”. Prime osservazioni a margine dell’art. 4 del decreto legge n. 90/2008</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>L&#8217;emergenza rifiuti approda avanti al giudice amministrativo, tra effetto n.i.m.b.y. e analisi economica del diritto</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lemergenza-rifiuti-approda-avanti-al-giudice-amministrativo-tra-effetto-n-i-m-b-y-e-analisi-economica-del-diritto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lemergenza-rifiuti-approda-avanti-al-giudice-amministrativo-tra-effetto-n-i-m-b-y-e-analisi-economica-del-diritto/">L&#8217;emergenza rifiuti approda avanti al giudice amministrativo, tra effetto n.i.m.b.y. e analisi economica del diritto</a></p>
<p>Sommario: 1. I giudici e l’emergenza rifiuti: la discarica di Serre – 2. Dal diritto incomprimibile all’ambiente salubre alla discarica di Serre &#8211; 3. Dall’intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ai futuri interventi del giudice amministrativo &#8211; 4. Dall’effetto n.i.m.b.y. all’analisi economica del diritto. 1. I giudici e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lemergenza-rifiuti-approda-avanti-al-giudice-amministrativo-tra-effetto-n-i-m-b-y-e-analisi-economica-del-diritto/">L&#8217;emergenza rifiuti approda avanti al giudice amministrativo, tra effetto n.i.m.b.y. e analisi economica del diritto</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p><b>Sommario</b>: <b>1.</b> I giudici e l’emergenza rifiuti: la discarica di Serre – <b>2.</b> Dal diritto incomprimibile all’ambiente salubre alla discarica di Serre &#8211; <b>3.</b> Dall’intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ai futuri interventi del giudice amministrativo &#8211; <b>4.</b> Dall’effetto n.i.m.b.y. all’analisi economica del diritto.</p>
<p><b>1.	I giudici e l’emergenza rifiuti: la discarica di Serre.</b><br />
L’emergenza rifiuti in Campania che è attualmente all’attenzione dell’opinione pubblica è stata preceduta e sarà certamente seguita da una serie di vicende giurisdizionali destinate ad inserirsi, con un qualche ruolo, in una vicenda più ampia che testimonia sempre di più la complessiva incapacità del “sistema Italia” di rapportarsi correttamente alla problematica della gestione del ciclo dei rifiuti e, più in generale, a tutti i problemi che presuppongono una gestione collettiva delle risorse. <br />Sotto il versante giurisdizionale, si segnala certamente un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Salerno (Trib. Salerno Sez. I civile ord. 28 aprile 2007[1]) che, sulla base dell’applicazione della costruzione giurisprudenziale sul diritto incomprimibile all’ambiente salubre e alla sua “proiezione avanzata” costituita dal cd. diritto all’ambiente salubre, ha ordinato al Commissario Straordinario di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania di astenersi dall’installare e dal porre in esercizio l’impianto di discarica dei rifiuti, localizzato nel Comune di Serre, in località Valle della Masseria. <br />In poche battute la vicenda: il Comune di Serre contestava, con un ricorso cautelare, la decisione del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania che, con ordinanza, aveva individuato un sito (una cava dismessa) nel territorio di detto Comune per la creazione di una “megadiscarica di rifiuti”; intervenivano in giudizio alcune aziende della zona (caseifici ed aziende agricole), un Consorzio di bonifica, la Coldiretti ed alcuni cittadini del Comune di Serre, proprietari di abitazioni poste nelle immediate vicinanze del sito individuato per l’ubicazione della discarica; con l’ordinanza Trib. Salerno Sez. <br />I civile 28 aprile 2007, il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal Comune di Serre era accolto ed il Giudice ordinava al Commissario Straordinario di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania “di astenersi dall’installare e dal porre in esercizio l’impianto di discarica dei rifiuti”; il provvedimento era reclamato dal Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania avanti al Tribunale di Salerno, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.; con ordinanza del 10 giugno 2007, il Tribunale di Salerno rigettava il reclamo cautelare, confermando sostanzialmente l’impianto del provvedimento monocratico ed in particolare, la ricostruzione della fattispecie in termini di tutela del diritto incomprimibile alla salute. <br />L’ordinanza del Tribunale di Salerno era impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti in Campania con “ricorso straordinario ….. ai sensi dell’art. 111 Cost., ……da valutare eventualmente come istanza di regolamento preventivo di giurisdizione anche per l’eventuale causa di merito o come richiesta di pronuncia del principio di diritto per la speciale rilevanza della questione ai sensi dell’art. 363, 3° comma c.p.c.”; con sentenza 28 dicembre 2007 n. 27187[2], la Corte di cassazione a Sezioni Unite dichiarava inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (i provvedimenti emessi in sede cautelare non sono, infatti, suscettibili di ricorso straordinario per Cassazione, in quanto si tratta di atti privi di stabilità e inidonei a divenire giudicato, anche nelle ipotesi in cui nessuna delle parti abbia iniziato il giudizio di merito) e l’istanza di regolamento di giurisdizione (il regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. richiede, infatti, la preventiva instaurazione di un giudizio al fine di radicare il necessario interesse, attuale e concreto, a conoscere il giudice fornito di giurisdizione, non essendo conosciuta dal nostro ordinamento una verifica della giurisdizione preventiva all’instaurazione del giudizio), ma riteneva di poter comunque esercitare il proprio potere discrezionale di enunciare d’ufficio il principio di diritto applicabile alla fattispecie, nelle ipotesi di questioni di particolare importanza (art. 363, 3° comma c.p.c., come sostituito dall’art. 4 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40); di conseguenza, le Sezioni Unite della Corte di cassazione concludevano la vicenda enunciando il seguente principio di diritto (che, ovviamente, non può esplicare effetti diretti sul provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile): “anche in materia di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, come il diritto alla salute (art. 32 Cost.), allorché la loro lesione sia dedotta come effetto di un comportamento materiale, espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti della P.A. di cui sia denunciata la illegittimità, in materie riservate alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi, come ad es. in quelle di gestione del territorio, compete a detti giudici la cognizione esclusiva delle relative controversie circa la sussistenza in concreto dei diritti vantati e il contemperamento o limitazione dei suddetti diritti con l’interesse generale pubblico all’ambiente salubre e la emissione di ogni provvedimento cautelare, per assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione finale sulle richieste inibitorie, demolitorie ed eventualmente risarcitorie dei soggetti che deducono di essere danneggiati da detti comportamenti o provvedimenti”. <br />La migliore comprensione dell’intervento della Corte di cassazione richiede un sintetico riepilogo dell’elaborazione giurisprudenziale relativa alla cd. natura incomprimibile del diritto alla salute e della relativa querelle dottrinale. </p>
<p><b>2. Dal diritto incomprimibile all’ambiente salubre alla discarica di Serre.</b><br />
Come già rilevato in altra sede[3], l’ordinanza del Tribunale di Salerno (Trib. Salerno Sez. I civile 28 aprile 2007) che ha dato origine all’intera vicenda costituisce una sostanziale esplicazione dell’elaborazione giurisprudenziale relativa ai cd. diritti incomprimibili previsti dalla Costituzione ed ha dato tutela proprio al diritto dei cittadini all’ambiente salubre (posizione soggettiva che costituisce la “dimensione sociale” del diritto alla salute) e al diritto costituzionale del Comune ricorrente “alla propria identità culturale, politica ed economica, alla cui tutela il Comune è sicuramente legittimato[4]”. <br />In particolare, l’orientamento giurisprudenziale in discorso prende origine, come ormai ampiamente noto, da due importanti leading cases, relativi alla tutela del diritto alla salute[5] ed ha avuto modo di svilupparsi secondo due direttrici fondamentali, costituite dalla problematica della pretesa a determinati trattamenti sanitari (cure mediche all’estero; trattamenti non erogati dal servizio sanitario nazionale) e dalla tutela del cd. diritto all’ambiente salubre (che costituisce una proiezione avanzata del diritto alla salute e che ha trovato tutela, in alcuni modelli giurisprudenziali, anche con riferimento alla scelte pubbliche relative alla localizzazione di impianti di pubblica utilità, come depuratori, discariche, ecc.)[6]. <br />A base dell’orientamento giurisprudenziale è il definitivo ripudio della tesi della natura programmatica dell&#8217;art. 32 Cost e il riconoscimento della funzione “primaria, assoluta” e “non condizionata ad eventuali interessi di ordine collettivo o generale” che il diritto alla salute[7] assumerebbe nella Costituzione repubblicana. <br /> Per l’orientamento giurisprudenziale in discorso, la tecnica di tutela di tale posizione soggettiva deve essere pertanto individuata, non diversamente da quanto avviene con riferimento agli altri diritti fondamentali della persona umana, nella “difesa a tutta oltranza” del diritto alla salute dalle attività lesive provenienti da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, dell&#8217;ordinamento. Ne deriva che neppure all&#8217;autorità amministrativa preposta alla tutela della salute pubblica può essere attribuito il potere di “sacrificare o comprimere” la detta posizione soggettiva: nei confronti del diritto alla salute, pertanto, l&#8217;amministrazione, “spoglia delle prerogative pubblicistiche, non soltanto non ha potere ablatorio, ma può essere passibile di provvedimento inibitorio da parte del giudice naturale dei diritti”. <br />In una successiva decisione (Cass. s.u. 20 gennaio 1992 n. 2092), le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno poi completato la costruzione, qualificando espressamente in termini di attività materiale della p.a. il comportamento dell&#8217;amministrazione lesivo del diritto alla salute del cittadino e così escludendo che l’intervento del giudice possa essere riportato ai limiti previsti dall’art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E; è stata quindi ammessa la possibilità, per il giudice ordinario, di condannare la p.a. ad un facere specifico, allorché ciò sia necessario per eliminare il pregiudizio derivante dall&#8217;illecito permanente lesivo del diritto di salute dell&#8217;individuo (nel caso di specie, il facere consisteva nella rimozione di un depuratore installato ad una distanza inferiore a quella prescritta).Come già rilevato, la giurisprudenza sul diritto alla salute ha trovato i due principali campi di applicazione nella tutela dell&#8217;ambiente e nella materia dell&#8217;assistenza sanitaria in senso stretto.Nella materia ambientale, la possibilità di tutela è derivata dalla proiezione (già presente nei due leading cases all&#8217;origine del nuovo orientamento della Cassazione) del diritto alla salute sul terreno esterno costituito dal cd. “diritto all&#8217;ambiente salubre”; ed in questa formulazione (spesso caratterizzata dalla natura “oppositiva” della posizione soggettiva fatta valere dal privato), la costruzione ha incontrato sicuramente un certo favore in giurisprudenza che è rispecchiato da un certo numero di decisioni che, utilizzando le forme procedurali dell&#8217;azione risarcitoria, dell&#8217;inibitoria o dell&#8217;ordinaria azione di condanna (previo utilizzo, se del caso, della strumentazione cautelare o dell&#8217;accertamento tecnico preventivo), sono spesso intervenute in complesse problematiche relative alla realizzazione di importanti opere pubbliche (centrali termoelettriche; depuratori; discariche ecc.)[8]. <br />Al contrario, nella diversa versione della pretesa al riconoscimento di trattamenti sanitari (cure all’estero; vaccini antiallergici; ecc.) non assicurati (o assicurati con notevole ritardo) dal servizio sanitario nazionale (e, quindi, in giudizi caratterizzati dalla tipica natura “pretensiva” dell’interesse fatto valere in giudizio dal cittadino), l’orientamento giurisprudenziale in discorso ha conosciuto qualche momento di crisi, riportabile ad un certo numero di decisioni che hanno ricostruito in termini di interesse legittimo le “posizioni soggettive correlate alle prestazioni socio-sanitarie e agli aspetti qualitativi delle prestazioni sanitarie[9]” o che hanno proposto altre ricostruzioni sistematiche tese a “contemperare” il diritto alla salute con le esigenze di compatibilità finanziaria delle istituzioni pubbliche[10].Le “storiche” decisioni del 2006 delle Sezioni unite della Corte di cassazione in materia di azione risarcitoria nei confronti della p.a. (Cass. s.u. 13 giugno 2006, n. 13659 e 13660[11]) hanno poi dedicato una qualche attenzione anche alla problematica dei cd. diritti incomprimibili, confermando la (ormai) tradizionale soluzione che riporta alla giurisdizione dell’A.G.O. le azioni (risarcitorie e non) relative alla violazione di diritti fondamentali previsti dalla Carta costituzionale: “l&#8217;amministrazione deve essere convenuta davanti al giudice ordinario in tutte le ipotesi in cui l&#8217;azione risarcitoria costituisca reazione alla lesione di diritti incomprimibili, come la salute ……………… o l&#8217;integrità personale…….. (al contrario) quante volte si sia in presenza di atti riferibili oltre che ad una pubblica amministrazione a soggetti ad essa equiparati ai fini della tutela giudiziaria del destinatario del provvedimento e l&#8217;atto sia capace di esplicare i propri effetti perchè il potere non incontra ostacolo in diritti incomprimibili della persona, la tutela giudiziaria deve dunque essere chiesta al giudice amministrativo[12]”. <br />L’indicazione presente nei due importanti interventi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione è poi stata immediatamente raccolta dalla giurisprudenza successiva che ha ulteriormente sviluppato la linea argomentativa che assicura una tutela particolare ai diritti incomprimibili previsti dalla Costituzione. <br />In particolare, con riferimento alla problematica della pretesa a determinate prestazioni, è intervenuta Cass. s.u. 1 agosto 2006, n. 17461[13] che, in una particolare fattispecie (azione di accertamento del diritto a parcheggiare nelle immediate vicinanze dell’ospedale proposta da alcuni emodializzati), ha ammesso la giurisdizione dell’A.G.O., solo con riferimento al “nucleo essenziale, che configura un diritto soggettivo assoluto e primario, volto a garantire le condizioni di integrità psico-fisica delle persone bisognose di cura allorquando ricorrano condizioni di indispensabilità, di gravità e di urgenza non altrimenti sopperibili, a fronte delle quali è configurabile soltanto un potere accertativo della pubblica amministrazione in punto di apprezzamento della sola ricorrenza di dette condizioni; in assenza, però, di dette condizioni e allorquando non vengano denunziati pregiudizi alla salute &#8211; anche in termini di aggravamenti o di non adeguata guarigione &#8211; la domanda volta a ottenere le dovute prestazioni con modalità di più comoda ed agevole praticabilità per il paziente di quelle apprestate dalla pubblica amministrazione, ha come presupposto una situazione soggettiva di interesse legittimo stante la discrezionalità riconosciuta alla autorità amministrativa di soddisfare tempestivamente le esigenze del richiedente scegliendo tra le possibili opzioni praticabili &#8211; anche attraverso una opportuna integrazione tra le potenzialità delle strutture pubbliche con quelle private convenzionate &#8211; la soluzione reputata più adeguata alla finalità di piena efficienza del servizio sanitario[14]”. <br />Con riferimento all’altro filone giurisprudenziale relativo alla contestazione di interventi pubblici lesivi del diritto alla salute o all’ambiente salubre dei cittadini, particolare importanza deve essere assicurata a Cass. s.u. 8 novembre 2006, n. 23735[15] che, in una controversia relativa all’obbligo di interrare una linea di trasmissione dell’energia elettrica (e che aveva visto l’emanazione, da parte del giudice ordinario, dell’ordine a TERNA di interrare la condotta), ha confermato l’orientamento che attribuisce carattere di assolutezza al diritto alla salute e che nega, di conseguenza, che alla pubblica amministrazione sia stato attribuito il potere di comprimere, in qualche modo, tale diritto: “il carattere di assolutezza del diritto alla salute e la sua elaborazione sul versante dei rapporti intersoggettivi ha trovato risconto sia nell&#8217;affermazione che esso è sovrastante all’amministrazione di guisa che questa non ha alcun potere, neppure per motivi di interesse pubblico specialmente rilevante, non solo di affievolirlo, ma neanche di pregiudicarlo nel fatto indirettamente, perchè, incidendo in un diritto fondamentale, la pubblica amministrazione agisce nel fatto, dal momento che, non essendo giuridicamente configurabile un suo potere in materia, esso per il diritto non provvede, ma esplica comunque e soltanto attività materiale illecita”. <br />Come già avvenuto con riferimento alla stessa “genesi” dell’orientamento giurisprudenziale, anche le più recenti decisioni relative alla tutela del diritto alla salute sono state criticate dalla dottrina che ha individuato il rischio dell’imporsi di un modello di giurisdizione “tendenzialmente monista, con esiti possibili di “governo dei giudici” (di tipo americano) estranei alla nostra tradizione storica e all’equilibrio costituzionale dei diritti europei continentali, in cui il rapporto tra jus e lex (tra i diritti innati e il potere della legge) è affidato ad un controllo “accentrato” (e non diffuso) di costituzionalità delle scelte del legislatore[16]”. <br />È quindi forte il rischio che, attraverso “il mito del superdiritto il giudice ordinario (possa mettere) fuori gioco l’intero assetto legalmente dato delle procedure democratiche di decisione amministrativa, che finisce per essere soppiantato dalla pronuncia del giudice civile, resa sulla domanda di un cittadino che abbia dedotto la lesione del suo diritto incomprimibile alla salute, quale effetto delle decisioni localizzative degli impianti e/o delle opere pubbliche potenzialmente incidenti sulla salute (o sull’ambiente salubre)[17]”. <br />Sotto il profilo più propriamente istituzionale, la sostituzione diretta del giudice all’amministrazione insita nella soluzione giurisprudenziale sopra richiamata può pertanto inserire nel sistema effetti profondamente disfunzionali che sarebbero stati evitati dall’attribuzione al giudice amministrativo della cognizione delle vicende in oggetto: “il meccanismo decisionale proprio del giudizio civile di accertamento e di condanna opera una sostituzione diretta e piena della decisione amministrativa (che viene tolta di mezzo, disapplicata, per l’appunto, lì dove, invece, il sindacato del giudice amministrativo è rispettoso della funzione, poiché giudica di come l’amministrazione ha proceduto ed ha giudicato (giudizio rescindente di diritto), ma lascia alla sede naturale del procedimento partecipato la scelta finale (fase rescissoria del riesercizio corretto della funzione)[18]”. <br />L’ordinanza del Tribunale di Salerno (Trib. Salerno Sez. I civile 28 aprile 2007) che ha dato origine all’intera vicenda evidenzia indubbiamente la presenza (comunque la si pensi) di tutti i pregi e/o difetti della costruzione giurisprudenziale sul diritto alla salute; in particolare, in altra sede, sono state rilevate forti perplessità in ordine all’utilizzazione della previsione dell’art. 2050 c.c.[19] come fonte di (incerti) obblighi di aggravare il procedimento con “studi di fattibilità” non previsti dalla normativa, di difficile compatibilità con la valutazione di impatto ambientale dell’opera e, soprattutto, di problematica individuazione per l’amministrazione (è, infatti, fin troppo semplice rilevare, come il rischio di un simile procedimento interpretativo sia costituito dal sostanziale “scardinamento” delle poche certezze normative in ordine agli adempimenti da porre in essere nel procedimento di localizzazione degli impianti). <br />L’intero intervento del Tribunale di Salerno evidenzia poi un decisivo sconfinamento sul terreno del procedimento e provvedimento amministrativo; in sostanza, infatti, il tessuto motivazionale dell’ordinanza è fondato quasi esclusivamente sulla rilevazione di vizi procedurali (la mancanza dello “studio di fattibilità, sul piano della salute umana”) e della discrezionalità amministrativa (l’errata ponderazione degli interessi a base della localizzazione dell’opera) che sono tipici del giudizio amministrativo di legittimità e non dei giudizi di accertamento e condanna; siamo quindi chiaramente in presenza di una di quelle ipotesi in cui la costruzione sui cd. diritti incomprimibili costituzionalmente tutelati trasmoda in una qualche forma di “sostituzione” dell’A.G.O. alla decisione amministrativa, con pratica perdita di quel sostanziale arricchimento rispettoso delle particolarità dell’attività amministrativa che deriva dal circuito giudizio rescindente in sede giurisdizionale/successivo riesercizio corretto della funzione proprio del giudizio amministrativo di legittimità[20].</p>
<p><b>3. Dall’intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ai futuri interventi del giudice amministrativo.</b><br />
Già in sede di commento a Trib. Salerno Sez. I civile ord. 28 aprile 2007[21], si era evidenziato un problema interpretativo che oggi è concretizzato e reso attuale dall’intervento e dall’impostazione complessiva di Cass. s.u. 28 dicembre 2007 n. 27187. <br />Affrontando una critica dottrinale[22] all’orientamento giurisprudenziale sul carattere incomprimibile del diritto alla salute che citava a conferma un recente intervento della Corte costituzionale[23], si era, infatti, rilevato come la sentenza del Giudice delle leggi si limitasse a ritenere costituzionalmente legittima una previsione normativa (l’art. 1, comma 552 della l. 30 dicembre 2004 n. 311) che ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica, considerando il giudice amministrativo “pienamente attrezzato” a tutelare, anche in sede risarcitoria, i diritti costituzionalmente protetti; il vero nucleo problematico della materia non è quindi l’attribuzione della tutela dei diritti costituzionalmente protetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (che, trattandosi di diritti, dovrebbe comunque utilizzare le forme della tutela di accertamento e condanna, con rischi sostanzialmente analoghi a quelli propri dell’intervento dell’A.G.O.), ma la necessità di pervenire ad una costruzione della posizione soggettiva in questione in termini di interesse legittimo (in questo caso, dovrebbe, infatti, trovare applicazione la dialettica tra fase rescindente giudiziale e successivo riesercizio corretto della funzione propria del giudizio di annullamento e che permette la migliore comparazione tra i diversi interessi presenti nella vicenda). <br />Non è un caso che l’intervento sopra citato della Corte costituzionale (Corte cost. 27 aprile 2007, n. 140) sia oggi utilizzato da Cass. s.u. 28 dicembre 2007 n. 27187 per sviluppare una critica all’impianto complessivo dei provvedimenti del Tribunale di Salerno relativi alla discarica di Serre. <br />In particolare, il limite fondamentale della costruzione del Tribunale di Salerno è costituito dall’utilizzazione di una “versione non aggiornata” del criterio di riparto della giurisdizione che non considera le novità derivanti dalla massiccia devoluzione al giudice amministrativo di una serie di materie di giurisdizione esclusiva operata dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80; l’utilizzazione del criterio di riparto che riporta “automaticamente” alla giurisdizione dell’A.G.O. le controversie relative alla tutela del diritto alla salute[24] (sul presupposto della natura incomprimibile della posizione soggettiva e della conseguente natura di attività materiale del comportamento lesivo del diritto, assunto in assoluta carenza di potere) deve quindi essere oggi coordinato con una serie di previsioni che attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo la tutela dei diritti soggettivi eventualmente lesi dall’attività della pubblica amministrazione.Anche in presenza di diritti cd. incomprimibili, il criterio di riparto che deve trovare utilizzazione in presenza di ipotesi di giurisdizione esclusiva è quindi quello prevalentemente utilizzato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione dopo l’intervento della sentenza 6 luglio 2004 n. 204 della Corte costituzionale[25] e costituito dalla distinzione “tra i comportamenti materiali, che esprimono l’esercizio di un potere amministrativo e sono collegati comunque ad un fine pubblico o di pubblico interesse legalmente dichiarato, da quelli di mero fatto, riservando quindi soltanto i primi alla cognizione dei giudici amministrativi, nella materie riservate alla giurisdizione esclusiva di questi ultimi[26]”. <br />Del resto, come già rilevato da Corte cost. 27 aprile 2007, n. 140, non vi è più “ragione per denegare la cognizione dei giudici amministrativi allorché, in materia di giurisdizione esclusiva, vi sia una controversia avente ad oggetto i comportamenti materiali che siano effetto di atti della P.A., o espressione di poteri di questa e ledano diritti, anche se fondamentali e tutelati dalla costituzione”, essendo ormai il giudice amministrativo pienamente attrezzato ad assicurare tutela ai diritti, sia in sede cautelare (le modificazioni disposte all’art. 21 della l. 1034 del 1971 dall’art. 3 della legge n. 205 del 2000 hanno infatti previsto “una tutela cautelare nel corso del processo dinanzi ai giudici amministrativi, assimilabile a quella di cui all’art. 700 c.p.c, per la quale, quando il ricorrente alleghi un pregiudizio grave e irreparabile per l’esecuzione dell’atto amministrativo da lui impugnato, egli può chiedere l’emanazione di misure cautelari idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione del ricorso[27]”) che in sede di decisione del merito; in particolare, in sede di decisione del merito del ricorso, il giudice amministrativo può certamente utilizzare i poteri decisori in materia di azione risarcitoria previsti dall’art. 7, 3° comma della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come, da ultimo, sostituito dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000) comprensivi dell’eventuale reintegrazione in forma specifica e, quindi, anche in sede cautelare, non possono sussistere dubbi in ordine all’ammissibilità dell’”inibitoria in concreto disposta in via interinale e urgente …… anche ai sensi dell’art. 2058 c.c.”; per quello che riguarda, poi, il “versante” dell’amministrazione procedente, il Giudice amministrativo, può certamente utilizzare in sede di decisione del merito i propri “poteri di accertamento negativo dei diritti[28]”, così tutelando l’interesse processuale della parte resistente alla revoca dei provvedimenti concessi in sede cautelare. <br />Nel caso di specie, è indubitabile come gli interventi del Tribunale di Salerno ricadessero in una materia strettamente attinente “all’uso o gestione del territorio regionale, tendendo ad inibire la collocazione su un’area sita nel comune di Serre dell’opera pubblica particolare costituita dalla discarica” e come, quindi, la controversia fosse “da qualificare &#8220;urbanistica&#8221; o edilizia …. quindi regolata, sul piano della tutela giurisdizionale, dall’art. 34, 1° comma, del citato d.lgs. n. 80 del 1998[29]”; la giurisdizione a concedere i provvedimenti cautelari adottati dal Tribunale di Salerno era quindi, in realtà del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 34 del d.lgs. 80 del 1998.A prescindere da ogni valutazione in ordine alla correttezza della soluzione della problematica della giurisdizione operata dalla Corte di cassazione, in questa sede interessa sottolineare come la decisione del giudice della giurisdizione confermi l’impianto complessivo delle considerazioni già formulate[30] in precedenza in ordine alla necessità di “staccare” la problematica della tutela dei diritti incomprimibili dall’aggancio alle tematiche del riparto di giurisdizione; in effetti, l’intero dibattito sui diritti incomprimibili si è formato in un momento in cui il “il riparto di giurisdizione si fondava solo sulla tradizionale bipartizione tra diritti soggettivi e interessi legittimi e sulla individuazione del cd. petitum sostanziale[31]” e, quindi, alcuni considerazioni in ordine ai limiti dell’orientamento giurisprudenziale erano strettamente intrecciate ed influenzate dalla querelle sulla giurisdizione; oggi che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è molto meglio ambientata nel nostro sistema di tutela giurisdizionale, occorre dare atto che si tratta, oltre che di una questione di giurisdizione, di una problematica che attiene anche alle modalità di tutela utilizzabili dai giudici, sia ordinari che amministrativi, a seconda dei casi. <br />Le critiche formulate dalla dottrina con riferimento all’elaborazione giurisprudenziale dei cd. diritti incomprimibili (necessaria intermediazione della legge o dell’azione della p.a. nella concretizzazione del contenuto sostanziale del diritto; potere di “veto” attribuito ad un cittadino anche con riferimento alle posizioni soggettive di altri soggetti; labilità del criterio di individuazione dei criteri incomprimibili; sostanziale elusione del giudizio di costituzionalità delle leggi in funzione di una forma surrettizia di “sindacato diffuso”[32]) sono, quindi critiche che non sono sempre esterne alla giurisdizione amministrativa (in quanto relative ad una costruzione giurisprudenziale che tende a sottrarre giurisdizione al giudice amministrativo), ma possono anche essere interne alla stessa (investendo una costruzione che può anche essere utilizzata dal giudice amministrativo, all’interno delle materie di giurisdizione esclusiva); nella seconda ipotesi, la problematica investirà ovviamente, non la problematica della giurisdizione, ma la tematica, ben più interessante, costituita dalle modalità di tutela (in sede cautelare o di merito) del diritto incomprimibile utilizzabili dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.Anche all’interno della giurisdizione amministrativa può pertanto evidenziarsi il rischio dell’imporsi di un modello di giurisdizione “tendenzialmente monista, con esiti possibili di “governo dei giudici” (di tipo americano) estranei alla nostra tradizione storica e all’equilibrio costituzionale dei diritti europei continentali, in cui il rapporto tra jus e lex (tra i diritti innati e il potere della legge) è affidato ad un controllo “accentrato” (e non diffuso) di costituzionalità delle scelte del legislatore[33]” sottolineato dalla dottrina con riferimento all’orientamento giurisprudenziale in discorso; da non sottovalutare poi l’ulteriore rischio che, attraverso “il mito del superdiritto il giudice …….. (possa mettere) fuori gioco l’intero assetto legalmente dato delle procedure democratiche di decisione amministrativa, che finisce per essere soppiantato dalla pronuncia del giudice …., resa sulla domanda di un cittadino che abbia dedotto la lesione del suo diritto incomprimibile alla salute, quale effetto delle decisioni localizzative degli impianti e/o delle opere pubbliche potenzialmente incidenti sulla salute (o sull’ambiente salubre)[34]”. <br />Tra le tante “sfide” che il giudice amministrativo deve oggi affrontare deve pertanto essere inserito anche il confronto con la problematica dei cd. diritti incomprimibili; in particolare, anche il giudice amministrativo dovrà cercare di evitare, ad avviso di chi scrive, il verificarsi di quegli effetti profondamente disfunzionali che possono indubbiamente derivare dall’attribuzione al giudice della cognizione diretta dell’intera fattispecie (in sede di tutela inibitoria o di accertamento), senza la dialettica strutturale tra fase rescindente e rescissoria propria del giudizio di legittimità: “il meccanismo decisionale proprio del giudizio civile di accertamento e di condanna opera una sostituzione diretta e piena della decisione amministrativa (che viene tolta di mezzo, disapplicata, per l’appunto, lì dove, invece, il sindacato del giudice amministrativo è rispettoso della funzione, poiché giudica di come l’amministrazione ha proceduto ed ha giudicato (giudizio rescindente di diritto), ma lascia alla sede naturale del procedimento partecipato la scelta finale (fase rescissoria del riesercizio corretto della funzione)[35]”. </p>
<p><b>4. Dall’effetto n.i.m.b.y. all’analisi economica del diritto.</b><br />
Nello scritto più volte citato[36] si è già rilevato come il rischio insito nell’orientamento giurisprudenziale sui cd. diritti incomprimibili sia quello che si finisca per valutare i progetti di opere pubbliche in sede giurisdizionale e sulla base di una prospettazione che non può essere che parziale, individualistica e riduttiva; è quindi lecito il dubbio che l’orientamento giurisprudenziale in discorso abbia svolto un qualche ruolo nel complessivo formarsi di quel punto problematico della realtà italiana che è stato spesso definito come effetto n.i.m.b.y. <br />Nella materia che ci occupa, si è spesso parlato di effetto (o di sindrome) di n.i.m.b.y. (not in my back-yard, letteralmente, &#8220;non nel mio cortile&#8221;[37]) per individuare quei fenomeni di protesta collettiva che si scatenano contro la realizzazione di grandi opere nei pressi della propria città o del proprio paese, nel timore di gravi ripercussioni sulla salute o sulla qualità della vita in genere; da quanto sopra rilevato, è evidente come la costruzione giurisprudenziale sui cd. diritti incomprimibili previsti dalla Costituzione non costituisca certo un fattore di stabilizzazione delle decisioni amministrative in materia di localizzazione delle opere di pubblica utilità e come questi “superdiritti incomprimibili (possano diventare) una sorta di “mine vaganti” capaci di far “saltare” in qualsiasi momento l’assetto degli interessi democraticamente definito secondo principi di legalità[38]”. <br />Il rischio per il giudice amministrativo è quindi quello di essere “risucchiato” da una costruzione giurisprudenziale che presenta una serie di pericoli evidenti per l’equilibrio complessivo del nostro sistema di tutela giurisdizionale. <br />Ad avviso di chi scrive, un possibile antidoto al rischio sopra evidenziato potrebbe essere individuato nell’analisi economica del diritto (finora sostanzialmente estranea ai nostri modelli processuali, e solo di recente, applicata al processo amministrativo[39]) o, comunque, in una maggiore considerazione degli effetti economici del diversi modelli giurisprudenziali.In particolare, la costante di fondo da tenere presente nella valutazione degli effetti economici dei modelli giurisprudenziali applicati alla problematica della realizzazione delle opere pubbliche, dovrà necessariamente essere costituita dalla necessaria considerazione degli effetti di previsione che derivano dall’adozione di una certa soluzione; nella prospettiva dell’analisi economica del diritto, infatti, ogni volta che il giudice decide una controversia invia un “messaggio”, non solo alle parti in causa, ma a tutta la collettività e, quindi, anche ad una molteplicità di soggetti che regoleranno il proprio comportamento sulla base dell’aspettativa di una determinata soluzione giurisprudenziale: “per i giuristi, ciò significa.., in concreto, abbandonare il terreno, familiare ed affidante del positivismo legislativo e dell’analisi dei singoli casi per approdare al convincimento che anche in un sistema romanista, non fondato sulla regola del precedente, l’esito di una decisione giudiziale non fa soltanto stato tra le parti di una controversia, ma invia altresì segnali importanti a tutti coloro che si trovano in situazioni simili a quella giudicata nella circostanza: quanto dire, dunque, che l’equità inefficiente del caso concreto rischia di innescare una spirale perversa di iniquità, spirale che una modellistica di taglio economico promette di comprendere e magari soffocare sul nascere o, quanto meno, di ricondurre a dimensioni accettabili[40]”.Secondo la fortunata formulazione di un brillante manuale di analisi economica del diritto[41], gli effetti di ogni decisione giurisdizionale devono essere valutati con riferimento, non solo alla fattispecie concreta (la cd. valutazione ex post di Friedman), ma anche agli effetti più generali prodotti sui consociati (la cd. valutazione ex ante) che orienteranno la propria condotta futura sull’aspettativa di una determinata soluzione di una certa problematica; ed in questa prospettiva, l’adozione di una certa soluzione giurisdizionale, valida nella prospettiva della soluzione del caso singolo, può evidenziare effetti profondamente disfunzionali per l’ordinamento o per gli stessi interessi tutelati. <br />Nell’affrontare alcune problematiche relative al contrasto tra l’interesse collettivo alla realizzazione di alcuni interventi di interesse pubblico e i “diritti incomprimibili” del singolo, i giudici amministrativi dovranno pertanto essere attenti a non dare vita a modelli giurisprudenziali, magari validi per la decisione del caso singolo (valutazione ex post), ma che possano dare vita ad effetti più generali “di ritorno” (la cd. valutazione ex ante) che possano risultare disfunzionali, non solo nella prospettiva della collettività, ma anche dello stesso soggetto tutelato; a questo proposito, una riflessione sull’attuale situazione dell’emergenza rifiuti in Campania può forse aiutare a comprendere quali possano essere gli effetti “di ritorno” di una politica forse troppo attenta alla tutela di alcune situazioni particolari e che perde di vista una prospettiva più generale.Sotto il profilo più direttamente applicativo, è auspicabile che la problematica della realizzazione delle opere pubbliche e della tutela dei cd. diritti incomprimibili possa indurre la dottrina e la giurisprudenza ad una maggiore riflessione sugli effetti economici delle diverse tecniche di tutela conosciute dal processo amministrativo e, soprattutto, ad una più approfondita ricerca di soluzioni che possano equilibrare meglio interessi collettivi e interessi individualistici del singolo[42]Ad esempio, bisognerà seriamente interrogarsi sul ruolo che assume, nelle controversie relative alla realizzazione di opere pubbliche, la previsione di un termine breve per ricorrere e sulla sostanziale neutralizzazione dei conseguenti effetti di stabilizzazione e certezza che deriva dall’opzione per la teorica dei cd. diritti incomprimibili; analogamente, occorrerà interrogarsi sui diversi costi (in prospettiva ex ante ed ex post) che derivano, nei giudizi in materia di opere pubbliche, dalla tradizionale strutturazione fase rescindente di annullamento/successiva riedizione del potere da parte dell’amministrazione propria dei giudizi di legittimità e, al contrario, dalla diversa opzione per la tutela di accertamento/inibitoria “imposta” dalla teorica dei diritti incomprimibili (con i conseguenziali rischi di una sostituzione totale del giudice all’amministrazione in fattispecie di difficile apprezzamento); come dimenticare, poi, la problematica, centrale nella materia delle opere pubbliche, del possibile rapporto tra tutela in forma inibitoria (o reintegrazione in forma specifica) e tutela risarcitoria per equivalente[43]? <br />Per concludere, non può mancare una considerazione che viene quasi naturale dalla lettura dei sempre più frequenti interventi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulla giustizia amministrativa. <br />Ma siamo proprio sicuri che la problematica dell’equilibrio tra interessi collettivi ed interesse individualistico del singolo non sia già sotto i nostri occhi? In particolare, a chi scrive sembra che l’evoluzione del pensiero delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in materia di giustizia amministrativa possa fornire ai giudici amministrativi una soluzione sostanzialmente equilibrata della problematica; in particolare, le due “storiche” decisioni del 2006 delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. s.u. 13 giugno 2006, n. 13659 e 13660) in materia di azione risarcitoria nei confronti della p.a. (che pure hanno confermato la teorica dei cd. diritti incomprimibili) hanno delineato, in termini generali, un sistema di giustizia amministrativa (azione di annullamento soggetta a termine di decadenza/ azione risarcitoria soggetta a termine di prescrizione ma non avvinta da un legame di pregiudizialità con l’azione di annullamento) che rappresenta un bilanciamento di interessi ben più avanzato ed efficace in termini di tutela di tutti gli interessi in gioco rispetto alla prospettazione del cd. diritto assoluto e incomprimibile alla salute o all’ambiente salubre valorizzato da altri modelli giurisprudenziali. <br />Il dibattito è dunque aperto e solo l’evoluzione giurisprudenziale ci potrà dire quali saranno le strade scelte dal giudice amministrativo.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>[1] in Giur. merito, 2007, n. 12, pag. 3293, con nota di VIOLA, Il diritto incomprimibile all’ambiente salubre e la sindrome di n.i.m.b.y. <br />
[2] Vedila nei documenti correlati. <br />
[3] VIOLA, Il diritto incomprimibile all’ambiente salubre e la sindrome di n.i.m.b.y. in Giur. merito, 2007, n. 12, pag. 3302.<br />
[4] A questo proposito, è citata a conferma Cass. 15 aprile 1998, n. 3807 in Giust. civ. Mass. 1998, 804; Resp. civ. e prev. 1998, 992 con nota di BASINI; Giust. civ. 1999, I, 223 con nota di CACCIAVILLANI; Giur. it. 1999, con nota di SUPPA.<br />
[5]Cass. s.u. 9 marzo 1979, n. 1463 in Giur. it. 1979, I, 1, 721 con nota di BERRI e 6 ottobre 1979, n. 5172 ivi 1980, I, 1 464 e 859 con note di PATTI e SALVI. Per una condivisibile critica, sul piano sostanziale, all&#8217;orientamento della Cassazione si vedano gli scritti “storici” di CAIANIELLO Manuale di diritto processuale amministrativo, Torino, 1988, 149 e MARUOTTI La giustizia amministrativa e le riforme costituzionali in Foro amm. 1992, 2871.<br />
[6] Per quello che riguarda i due “aspetti” della problematica, si veda già VIOLA Recenti tendenze della giustizia amministrativa: verso un diverso criterio di riparto della giurisdizione? in Giust. civ. 1996, II, 159 e in Cons. Stato 1996, II, 311; oggi si veda lo scritto di CARPENTIERI Diritto alla salute, localizzazione degli impianti e giudice ordinario in Urbanistica e appalti, 2007, 7, 798.<br />
[7]O di salute, secondo Cass. s.u. 20 gennaio 1992, n. 2092 in Foro it. 1992, I, 2123 e in Corriere giur. 1992, 515, con nota di VIRGA<br />
[8] Cass. s.u. 21 dicembre 1990, n. 12133 in Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 12; 17 gennaio 1991, n. 400 in Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 1; Giust. civ. 1991, I, 1190; Rass. Giur. ENEL, 1992, 443; Cass. 27 luglio 2000, n. 9893 in Giust. civ. Mass. 2000, 1645; Giust. civ. 2000, I, 2853; Riv. giur. edilizia 2000, I, 1066; Danno e resp. 2001, 37 con nota di DE MARZO; Foro it. 2001, I, 141; Corriere giuridico 2001, 200 con nota di MATARESE; Urbanistica e appalti 2001, 161 con nota di MANFREDI; Ragiusan 2000, 197, 169.<br />
[9]Cass. s.u. 10 aprile 1992, n. 4411 in Giur. it. 1993; I, 1 1334 con nota di CARANTA. Per l’esame più approfondito dell’evoluzione giurisprudenziale della problematica nel campo sanitario, si rinvia a VIOLA Recenti tendenze della giustizia amministrativa: verso un diverso criterio di riparto della giurisdizione? cit., 160 e CARINGELLA Il riparto in base al criterio della causa petendi in CARINGELLA-DE NICTOLIS-GAROFOLI-POLI Il riparto di giurisdizione Milano, 2005, I, 89. <br />
[10] Per l’esposizione delle tre diverse posizioni emerse in dottrina e giurisprudenza, si rinvia a CARINGELLA Il riparto in base al criterio della causa petendi cit., 89. <br />
[11] La prima decisione è pubblicata in Giust. civ. Mass. 2006, 6; Resp. civ. e prev. 2006, 7-8, 1259; Riv. corte conti 2006, 3, 286; Corriere del merito 2006, 8-9, 1096 con nota di MADDALENA; Guida al diritto 2006, 28, 48; Nuovo dir. 2006, 9, 1036; Foro amm. CDS 2006, 10, 2738; Urbanistica e appalti 2006, 1175; Corr. Giur. 2006, 1041 con note di CONSOLO, DI MAJO e TRAVI; la seconda è in Resp. civ. e prev. 2006, 7-8, 1269; Nuovo dir. 2006, 6, 641 con nota di ZAVAGLIA; Giust. civ. 2006, 10, 2000.<br />
[12] Cass. s.u. 13 giugno 2006, n. 13659, cit.<br />
[13] In D&#038;G &#8211; Dir. e giust. 2006, 39, 18 con nota di DI MARZIO; Giust. civ. 2006, 3, 624; Foro amm. CDS 2006, 12, 3282; Giust. civ. Mass. 2006, 7-8; Giurisd. amm. 2006, 7-8, III, 526.<br />
[14] Cass. s.u. 1 agosto 2006, n. 17461, cit.; la decisione della Corte di cassazione ha quindi optato per la terza ed “intermedia” tesi richiamata da CARINGELLA Il riparto in base al criterio della causa petendi cit., 91 e basata su un “giudizio di tipo qualitativo basato sul concetto di “gravità” dell’esigenza sanitaria dedotta”. CARPENTIERI Diritto alla salute, localizzazione degli impianti e giudice ordinario cit., 798 rileva giustamente come, anche se con qualche incertezza interpretativa (sostanzialmente riportabile alla necessità di individuare il “nucleo essenziale” del diritto alla salute), la soluzione possa essere considerata compatibile con il nostro sistema di riparto della giurisdizione.<br />
[15] In Giust. civ. Mass. 2006, 11; D&#038;G &#8211; Dir. e giust. 2006, 47, 28; Giust. civ. 2006, 12, 2692; Foro amm.CDS 2007, 2, 435; la stessa decisione individua un precedente specifico in Cass. s.u. 21 marzo 2006, n. 6218 (in Giust. civ. Mass. 2006, 3; Foro amm. CDS 2006, 6, 1740).<br />
[16] CARPENTIERI Diritto alla salute, localizzazione degli impianti e giudice ordinario cit., 799 e 801; “il limite derivante dall’inviolabilità del diritto è (infatti) un limite che si impone eminentemente al legislatore e che si traduce nell’incostituzionalità di una legge che istituisse un’autorità e la dotasse di poteri tali da rendere possibile una compressione intollerabile del diritto, oppure che assicurasse una tutela limitata e insufficiente al diritto stesso”.<br />
[17] CARPENTIERI Diritto alla salute, localizzazione degli impianti e giudice ordinario cit., 802.<br />
[18] CARPENTIERI Diritto alla salute, localizzazione degli impianti e giudice ordinario cit., 802.<br />
[19] VIOLA, Il diritto incomprimibile all’ambiente salubre e la sindrome di n.i.m.b.y. cit. 3308. L’ordinanza del Tribunale di Salerno inquadra la fattispecie all’interno della previsione dell’art. 2050 c.c. e, quindi, attribuisce alla p.a. l’onere di “dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee – alla stregua della normativa di settore – ad escludere pericoli per la pubblica incolumità”; con riferimento a questo aspetto, “nessuna dimostrazione in tal senso risulta fornita dall’amministrazione resistente, atteso che dalla copiosa documentazione versata in atti non è dato rilevare se non l’effettuazione della valutazione di incidenza ambientale, ex l. 152/06. Nessun studio di fattibilità, sul piano della salute umana, risulta effettuato dal Commissario per l’emergenza rifiuti”. A prescindere da ogni questione relativa alla possibilità di prospettare uno “studio di fattibilità, sul piano della salute umana” distinto dalla valutazione di impatto ambientale (l’Allegato V al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede, infatti, tra i contenuti dello studio di impatto ambientale, anche gli effetti incidenti sulla popolazione), è fin troppo facile rilevare come l’adempimento in questione possa essere riportato, con estrema difficoltà, alla previsione dell’art. 2050 c.c.; l’obbligo di adottare tutte le cautele idonee ad evitare il danno previste dalla normativa o desumibili dalle più avanzate tecniche è, infatti, riferito al processo di causazione del danno e non può essere estensivamente riferito ad adempimenti meramente procedimentali e “neutri” che costituiscono solo uno strumento per la migliore valutazione dell’intervento e non implicano necessariamente un giudizio negativo sull’opera.<br />
[20] CARPENTIERI Diritto alla salute, localizzazione degli impianti e giudice ordinario cit., 802.<br />
[21] VIOLA, Il diritto incomprimibile all’ambiente salubre e la sindrome di n.i.m.b.y. cit. 3307, nota n. 17.<br />
[22] CARPENTIERI Diritto alla salute, localizzazione degli impianti e giudice ordinario cit., 802.<br />
[23] Corte cost. 27 aprile 2007, n. 140 in Diritto &#038; Giustizia 2007; Guida al diritto 2007, 23, 14; Giur. cost. 2007, 2.<br />
[24] Criterio che, in precedenza, aveva portato all’attribuzione all’A.G.O. delle controversie relative alla realizzazione di alcune discariche di rifiuti: Cass. s.u. 17 novembre 1992 n. 12307 (in Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 11) e 28 novembre 1990 n. 11457 (in Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 11).<br />
[25] In Foro amm. CDS 2004, 1895,2475 con note di SATTA, GALLO e SICLARI; Giur. cost. 2004, f. 4; Dir. proc. amm. 2004, 799 con note di CERULLI IRELLI, VILLATA; Foro amm. CDS 2004, 2475 con nota di MARZANO; Servizi pubbl. e appalti 2004, 570 e 798 con nota di FRACCHIA; Riv. corte conti 2004, f. 4, 169 con nota di LOMBARDO; D&#038;G &#8211; Dir. e Giust. 2004, f. 29, 16 con note di ROSSETTI, MEDICI; Resp. civ. e prev. 2004, 1003 con nota di ANGELETTI; Giust. civ. 2004, I,2207 con note di SANDULLI, DELLE DONNE; Foro it. 2004, I,2594 con note di BENINI, TRAVI, FRACCHIA; Giur. it. 2004, 2255; Riv. giur. edilizia 2004, I,1211 con nota di SANDULLI; Dir. proc. amm. 2005, 214 con nota di MAZZAROLLI; Riv. amm. R. It. 2004, 825, 969 con nota di DE MARZO. <br />
[26] Cass. s.u. 28 dicembre 2007 n. 27187, cit.<br />
[27] Cass. s.u. 28 dicembre 2007 n. 27187, cit. aggiunge l’ulteriore considerazione costituita dal fatto che “la norma aggiunge che &#8220;la concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la concessione o il diniego della misura cautelare attenga ad interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, all’integrità, dell’ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale &#8220;, così evidenziando che anche il giudice amministrativo ha piena cognizione di essi, quando si verta in una controversia riservata alla sua giurisdizione esclusiva”. <br />
[28] Cass. s.u. 28 dicembre 2007 n. 27187, cit. che cita a conferma Cons. Stato, 26 luglio 2006 n. 413; non è stato possibile reperire la sentenza, in quanto i dati sono errati.<br />
[29] Cass. s.u. 28 dicembre 2007 n. 27187, cit.<br />
[30] VIOLA, Il diritto incomprimibile all’ambiente salubre e la sindrome di n.i.m.b.y. cit. 3307, nota n. 17.<br />
[31] Cass. s.u. 28 dicembre 2007 n. 27187, cit.; forse sarebbe più esatto dire che, all’epoca, il riparto di giurisdizione si fondava prevalentemente e non esclusivamente sulla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi.<br />
[32] Per un quadro aggiornato delle obiezioni dottrinali all’orientamento, si rinvia, per brevità, a CARINGELLA Il riparto in base al criterio della causa petendi cit., 95 e CARPENTIERI Diritto alla salute, localizzazione degli impianti e giudice ordinario cit., 799-802.<br />
[33] CARPENTIERI Diritto alla salute, localizzazione degli impianti e giudice ordinario cit., 799 e 801.<br />
[34] CARPENTIERI Diritto alla salute, localizzazione degli impianti e giudice ordinario cit., 802; non a caso, dalla citazione sono stati espunti i riferimenti al giudice ordinario e civile (come già rilevato, la problematica è oggi comune alle due giurisdizioni).<br />
[35] CARPENTIERI Diritto alla salute, localizzazione degli impianti e giudice ordinario cit., 802.<br />
[36] VIOLA, Il diritto incomprimibile all’ambiente salubre e la sindrome di n.i.m.b.y. cit. 3310.<br />
[37] Con riferimento alla localizzazione di impianti di energia eolica, si è parlato anche dell’effetto n.o.m.b. (not on my beach); sull’effetto n.i.m.b.y si veda CARPENTIERI La causa nelle scelte ambientali in Riv. Scuola sup. econ. e fin., 2006, 3, 107. <br />
[38] CARPENTIERI Diritto alla salute, localizzazione degli impianti e giudice ordinario cit., 803.<br />
[39] VIOLA Analisi economica del processo amministrativo: prime riflessioni in www.GiustAmm.it Rivista di diritto pubblico n. 10/2005 e Introduzione breve all’analisi economica della responsabilità civile della pubblica amministrazione in Giurisdizione amministrativa, 2006, 331; SAITTA F. Appunti preliminari per un’analisi economica del processo amministrativo § 2 e 9 in www.diritto-amministrativo.org e in AIPDA (Associazione Italiana Professori di Diritto Amministrativo) Annuario 2006-Analisi economica e diritto amministrativo, 2007, Milano, 281.<br />
[40] MATTEI, MONATERI e PARDOLESI Introduzione a COOTER, MATTEI, MONATERI, PARDOLESI e ULEN Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit., Bologna, Il Mulino, I ed., 1999, 9.<br />
[41] Si tratta di FRIEDMAN D.D. L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al diritto, Bologna, Il Mulino, 2004, 55; per l’approfondimento della distinzione tra effetti ex ante ed ex post delle decisioni giurisdizionali, con riferimento all’istituto dell’accertamento di conformità, si rinvia a VIOLA Governo del territorio e analisi economica del diritto amministrativo: il caso dell’accertamento di conformità in Giustizia amministrativa, 2006, 133.<br />
[42] Nella prospettiva dell’analisi economica del diritto, l’intero rapporto tra interesse collettivo alla realizzazione delle opere e danni sopportati dal singolo potrebbe dare vita a risultati sorprendenti; si veda la classica discussione della vicenda delle “scintille della ferrovia” già sviluppata da COASE Il problema del costo sociale in COASE La natura dell’impresa-Il problema del costo sociale Trieste, Asterios, 2001, 71 e ripresa da FRIEDMAN D.D. L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al diritto, cit., 99.<br />
[43] SAITTA F. Appunti preliminari per un’analisi economica del processo amministrativo § 5 in www.diritto-amministrativo.org e in AIPDA (Associazione Italiana Professori di Diritto Amministrativo) Annuario 2006-Analisi economica e diritto amministrativo, cit., 290; FIOCCA e MONTEDORO Il costo dell’impazienza: un’analisi giureconomica della legislazione sulle grandi opere in urbanistica e appalti, 2004, 10, 1132 con riferimento alla previsione dell’art. 14 del d.lgs. 20 agosto 2002 n. 190.</p>
<p>V. ANCHE CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11575/g">Sentenza 28 dicembre 2007, n. 27187</a></p>
<p align=right><i>(pubblicato il 12.2.2008)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lemergenza-rifiuti-approda-avanti-al-giudice-amministrativo-tra-effetto-n-i-m-b-y-e-analisi-economica-del-diritto/">L&#8217;emergenza rifiuti approda avanti al giudice amministrativo, tra effetto n.i.m.b.y. e analisi economica del diritto</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Prime &#8220;controdeduzioni&#8221; ai rilievi della Commissione CE sull&#8217;art. 14, del D.L. n. 138/2002 (interpretazione autentica della definizione di rifiuto).</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/prime-controdeduzioni-ai-rilievi-della-commissione-ce-sullart-14-del-d-l-n-138-2002-interpretazione-autentica-della-definizione-di-rifiuto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prime-controdeduzioni-ai-rilievi-della-commissione-ce-sullart-14-del-d-l-n-138-2002-interpretazione-autentica-della-definizione-di-rifiuto/">Prime &#8220;controdeduzioni&#8221; ai rilievi della Commissione CE sull&#8217;art. 14, del D.L. n. 138/2002 (interpretazione autentica della definizione di rifiuto).</a></p>
<p>1. Le premessa della contestazione comunitaria. A seguito della notifica del decreto-legge n. 138, dell&#8217;8 luglio 2002 (poi convertito in legge n. 178/2002), concernente, fra l&#8217;altro, &#8220;Interpretazione autentica della nozione di rifiuto, di cui all&#8217;art. 6, comma 1, lett. a) del d. lgs n. 22/1997&#8221; (v. art. 14), la Commissione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prime-controdeduzioni-ai-rilievi-della-commissione-ce-sullart-14-del-d-l-n-138-2002-interpretazione-autentica-della-definizione-di-rifiuto/">Prime &#8220;controdeduzioni&#8221; ai rilievi della Commissione CE sull&#8217;art. 14, del D.L. n. 138/2002 (interpretazione autentica della definizione di rifiuto).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prime-controdeduzioni-ai-rilievi-della-commissione-ce-sullart-14-del-d-l-n-138-2002-interpretazione-autentica-della-definizione-di-rifiuto/">Prime &#8220;controdeduzioni&#8221; ai rilievi della Commissione CE sull&#8217;art. 14, del D.L. n. 138/2002 (interpretazione autentica della definizione di rifiuto).</a></p>
<p>1. Le premessa della contestazione comunitaria.</p>
<p>A seguito della notifica del decreto-legge n. 138, dell&#8217;8 luglio 2002 (poi convertito in legge n. 178/2002), concernente, fra l&#8217;altro, &#8220;Interpretazione autentica della nozione di rifiuto, di cui all&#8217;art. 6, comma 1, lett. a) del d. lgs n. 22/1997&#8221; (v. art. 14), la Commissione delle Comunità Europee, ha inviato, il 5 settembre scorso, nell&#8217;ambito della procedura prevista dall&#8217;art. 226 <a name="_ftn1S"><a href="#_ftn1">[1]</a> del Trattato (nella versione consolidata con il trattato di Amsterdam), una missiva assai argomentata di rilievi critici al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri. </p>
<p>In essa, dopo aver ricordato le fonti comunitarie, già attuate nel nostro ordinamento (direttiva 75/442 CEE, come modificata dalla direttiva 91/156 CEE), e sottoposto ad attenta lettura il testo dell&#8217;art. 14, cit., conclude nel senso che la Repubblica italiana &#8220;… è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva&#8221; cit., invitando conseguentemente il Governo  &#8220;.. a trasmettere le osservazioni su quanto precede&#8221; (cioè sulle considerazioni che si esamineranno di seguito) &#8220;entro due mesi dal ricevimento della presente lettera&#8221; <a name="_ftn2S"><a href="#_ftn2">[2]</a>. </p>
<p>Nella prima proposizione di pag. 3 della missiva (che indicherò, da ora, con lett. A) <a name="_ftn3S"><a href="#_ftn3">[3]</a>,  la Commissione, argomentando dal testo della norma richiamata, nella versione della legge di conversione del decreto cit. (n. 178/2002), ravvisa tre ipotesi di indebita esclusione dall&#8217;area segnata dalla nozione (comunitaria) di rifiuto:</p>
<p>a) residui oggetto di operazioni  di smaltimento e recupero non elencate  negli allegati B e C, del decreto Ronchi; </p>
<p>b) riutilizzazione  di quei residui che avvenga senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all&#8217;ambiente (lett. a) del comma 2, dell&#8217;art. 14); </p>
<p>c) riutilizzazione dei residui  con trattamento preventivo, senza operazioni di recupero, ex allegato C (trattasi della successiva lett. b) dello stesso  comma.</p>
<p>Mi sembra doveroso riconoscere, in limine, che tale &#8220;ricostruzione&#8221; &#8211; da parte dell&#8217;Organo comunitario &#8211; della portata e significato della norma …&#8221;interpretativa&#8221; italiana risulta corretta, salvo per l&#8217;ipotesi sub a), che non appare condivisibile né soprattutto giustificata dal tenore letterale, sintattico e d&#8217;insieme dell&#8217;art. 14.</p>
<p>2. I residui esclusi perché sottoposti ad &#8220;operazioni non elencate&#8221; dalla legge.</p>
<p>In sostanza, dal dato testuale della lett. a) del comma 1, dell&#8217;art. 14 (definizione di &#8220;disfarsi&#8221;), la Commissione ha argomentato nel senso che l&#8217;Italia intenderebbe sottrarre alla nozione di &#8220;rifiuto&#8221; (e quindi all&#8217;ambito di pertinenza delle due direttive citate) quei residui che, essendo sottoposti ad &#8220;operazioni non elencate&#8221; dai due allegati (ragionando, a contrario, dalla dizione adottata: (residui) &#8220;.. avviati o sottoposti alle attività… secondo gli allegati B e C&#8221;), non sarebbero oggetto di &#8220;disfarsi&#8221; (e quindi non qualificabili &#8220;rifiuti&#8221;).</p>
<p>Orbene, se l&#8217;iter  logico seguito dalla Commissione, nella &#8220;interpretazione&#8221; della lett. a), del comma 1, fosse corretto, essa avrebbe ragioni da vendere nell&#8217;affermare che tale significato della norma  risulterebbe certamente contrario al sistema comunitario sancito dalle due direttive.</p>
<p>Ma, a mio sommesso parere, un significato tanto restrittivo e innovativo, come quello appena indicato, non risulta in alcun modo ricavabile da quel  precetto (che, infatti non lo contiene affatto), sia prestando maggiore attenzione al tenore testuale della lett. a), sia considerando la ratio legis e legislatoris (cioè, per quest&#8217;ultima, l&#8217;intenzione e la volontà concreta del Parlamento, come espressa dai lavori preparatori e dalla Relazione al decreto legge) volta a ricondurre la nozione del &#8220;disfarsi&#8221;  alle due possibili attività cui può essere sottoposto il residuo produttivo o di consumo e cioè: lo smaltimento o il recupero (&#8220;secondo gli allegati  B e C&#8221;).</p>
<p>Ed, invero, la interpretazione autentica del &#8220;disfarsi&#8221; [comma 1, lett. a)] ripercorre fedelmente la definizione comunitaria, trasposta nell&#8217;art. 6 del decreto Ronchi,  il quale ultimo, al criterio oggettivo dell&#8217;allegato A, aggiunge quello soggettivo del disfarsi che si articola, come è noto,  nelle operazioni di &#8220;smaltimento&#8221; [lett. g) del comma 1)], e del recupero [lett. h)1, stesso comma]. </p>
<p> E&#8217;, poi, evidente, dallo stesso tenore dell&#8217;art. 6, che le lettere g) ed h) non enunciano tali operazioni ma fanno rinvio agli allegati B) e C) del decreto 22/97. Sicché quando l&#8217;art. 14, comma 1, lett. a) adotta la formulazione ridetta (&#8220;sostanza, materiale, bene che … sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B) e C) del decreto legislativo n. 22&#8221;), esso non fa che parafrasare, senza mutarne la portata e il significato, l&#8217;art. 6, comma 1, lett. a) g) ed h) che costituiscono fedele riproduzione dell&#8217;art. 1, lett. a), e) ed f) della direttiva 91/156 (rispettivamente: &#8220;tutte le operazioni previste nell&#8217;allegato IIA e IIB&#8221;. In definitiva il termine &#8220;secondo&#8221; equivale al significato di  &#8220;previste&#8221;, senza alcuna funzione restrittiva o tipizzante.).</p>
<p>Con la piena consapevolezza  &#8211; da parte del legislatore italiano &#8211; che il rinvio &#8220;alle operazioni elencate agli allegati B e C&#8221; (per ripetere le espressioni usate dalla Commissione) non è un rinvio ad elencazioni di operazioni tipiche, tassative e rigidamente predeterminate, tanto da potersi inferire (o far nascere il sospetto) che  le operazioni non comprese da quei due allegati sarebbero escluse (unitamente ai residui di produzione e consumo che ne costituiscono oggetto) dal regime dei rifiuti (come è indotta a pensare la Commissione).</p>
<p>Perché, all&#8217;opposto, si tratta di un richiamo ad un elenco di &#8220;operazioni come esse sono effettuate in pratica&#8221; (per ripetere la dizione dei preamboli degli allegati II A e II B degli allegati alla direttiva 91/156 cit.) e, pertanto, ad un elenco aperto, non tassativo e continuamente integrabile con altre e nuove operazioni atipiche, &#8220;secondo lo stato dell&#8217;arte&#8221;, ma pur sempre riconducibili,  sul piano sostanziale e giuridico, ad operazioni di recupero o smaltimento.</p>
<p>In una battuta, il Governo italiano  ha inteso riferire la nozione di &#8220;disfarsi&#8221;:</p>
<p>-a tutte quelle &#8220;operazioni di recupero o smaltimento&#8221; che siano elencate &#8211; o non &#8220;esplicitamente elencate &#8211;  negli allegati B e C&#8221;, conoscendo e condividendo il convincimento della Commissione secondo cui detti elenchi sono  notoriamente aperti e  &#8220;non esaustivi  di tutte le possibili operazioni di smaltimento o di recupero&#8221;;</p>
<p>-(e)  fondando l&#8217;eventuale esclusione dei residui produttivi o di consumo, dall&#8217;area dei rifiuti,  non sulla mancata,  esplicita previsione di determinate operazioni (di recupero o smaltimento) negli allegati cit. <a name="_ftn4S"><a href="#_ftn4">[4]</a>, ma sul fatto che i residui siano &#8220;effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo&#8221; senza essere &#8220;disfatti&#8221; (cioè  senza essere &#8221; avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C cit.&#8221;, ai sensi del comma 1, lett. a), dell&#8217;art. 14).</p>
<p>Tanto si desume, infatti, con sufficiente chiarezza, anche dal comma 2, dell&#8217;art. 14, dove le esclusioni della fattispecie del &#8220;disfarsi&#8221; sono subordinate alle seguenti, esclusive evenienze:</p>
<p>-lett. a):  della assenza di qualsiasi operazione di trattamento di recupero, in senso proprio, di cui all&#8217;allegato C (inteso in senso aperto, secondo la prassi) il quale riproduce l&#8217;Allegato II B, della direttiva 156 cit.;</p>
<p>-lett. b):  della possibile presenza di &#8220;trattamenti preliminari&#8221; che non assurgono però a vere e proprie &#8220;operazioni di recupero completo&#8221;, come sub a (v. oltre), in base all&#8217;infelicissima dizione usata (da intendere però, in conformità al diritto comunitario, nel senso indicato): &#8220;dopo  aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell&#8217;allegato C del decreto legislativo n. 22&#8221;.</p>
<p>La seconda proposizione della missiva (sub  B) <a name="_ftn5S"><a href="#_ftn5">[5]</a> si limita ad anticipare delle conclusioni di merito &#8211; senza però fornirne alcuna dimostrazione &#8211; e pertanto non è suscettibile di alcun rilievo contrario se non  quello che si formulerà all&#8217;esito della presente analisi.</p>
<p>La terza proposizione (sub C) <a name="_ftn6S"><a href="#_ftn6">[6]</a> merita, invece, piena adesione e, per altra via, conferma all&#8217;evidenza, quanto indicato &#8211; a commento della prima &#8211; e cioè che &#8220;la nozione di rifiuto dipende dal significato del termine &#8220;disfarsi&#8221; e non dalla elencazione espressa delle operazioni di smaltimento o recupero nei due  allegati  B e C (che, ripeto, sono esemplificativi e non esaustivi).  </p>
<p>Si vedrà come l&#8217;art. 14, attenendosi scrupolosamente alla nozione del &#8220;disfarsi&#8221; &#8211; di cui offre semplicemente una più chiara esplicitazione su alcuni temi rimasti dubbi (anche se con termini, impropri, e dunque, da .. &#8220;re-intepretare&#8221;) &#8211; non fornisce una lettura &#8220;restrittiva&#8221; di tale nozione e, per ciò stesso, non frustra né contraddice &#8220;le finalità della direttiva&#8221;.</p>
<p>3. La nozione di rifiuto e i mezzi di prova della  sua ricorrenza, caso per caso…</p>
<p>La quarta proposizione (sub D) <a name="_ftn7S"><a href="#_ftn7">[7]</a> della &#8220;lettera&#8221; della Commissione richiama correttamente, ed in modo condivisibile, una recente, importante pronuncia della Corte di Giustizia <a name="_ftn8S"><a href="#_ftn8">[8]</a> in cui &#8211; rilevandosi che  la normativa comunitaria non ha predisposto una disciplina sulle prove per la dimostrazione della ricorrenza, in concreto, degli elementi costitutivi della nozione di rifiuto &#8211; si indica la necessità di far ricorso alle  norme, in materia di prova, dell&#8217;ordinamento interno cui appartiene il giudice nazionale (con l&#8217;intento di non &#8220;pregiudicare la finalità e l&#8217;efficacia della direttiva&#8221;). </p>
<p>Sul punto, in verità, non si può che assentire aggiungendo, però, come la stessa sentenza evocata ha modo di confermare &#8211; anche in questa occasione, che l&#8217;area della normativa sulla gestione dei rifiuti, derivante dalle direttive citt., si fonda sulla nozione di &#8220;disfarsi&#8221;: si vedano, in proposito, i punti 37 e 83 della parte motiva ove, fra l&#8217;altro,  la distinzione tra elementi costitutivi della nozione di rifiuto e mezzi di prova circa la sua presenza è ben scolpita <a name="_ftn9S"><a href="#_ftn9">[9]</a>.</p>
<p>Merita altresì adesione la affermazione  della Commissione per la quale  &#8220;… l&#8217;effettiva esistenza del rifiuto, ai sensi della direttiva deve essere accertata alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto delle finalità delle direttive ed in modo da non pregiudicarne l&#8217;efficacia&#8221; (sub D, della missiva, in fondo, con esplicito richiamo, ancora, alla sentenza Arco, cit.).</p>
<p>Ma, a mio avviso, tali ulteriori considerazioni, pienamente condivisibili, non sono pertinenti alla natura e allo scopo della norma posta dall&#8217;art. 14. La quale non ha inteso introdurre né ha introdotto una disciplina processuale sui mezzi di prova  circa la ricorrenza o meno, in concreto, della nozione di rifiuto (ovvero, più specificamente, delle prove logiche presuntive, in senso relativo o assoluto, per ammettere o escludere, nella singola fattispecie storica, la sussistenza di un residuo/rifiuto o di un residuo/non rifiuto). </p>
<p>Neppure ha previsto per la prima volta &#8211; come risulta evidente dal suo tenore &#8211;  prove legali e/o tipiche dalla cui applicazione, nell&#8217;ordinamento interno, risulterebbe &#8220;ristretto l&#8217;ambito di applicazione della direttiva&#8221; o frustrate le sue &#8220;finalità&#8221;.</p>
<p>Diversamente,  l&#8217;art. 14, pur autoqualificandosi norma interpretativa, opera su un piano sostantivo  e  definitorio della  nozione giuridica di rifiuto. In quanto posto da una fonte primaria (decreto legge, convertito), il suo contenuto precettivo si presenta come idoneo, sempre e comunque, ad innovare sostanzialmente l&#8217;ordinamento giuridico preesistente,  anche se, nel caso in esame, il Parlamento, più che modificare l&#8217;art. 6, comma 1, lett. a) del decreto Ronchi, gli conferisce un significato solo  in parte &#8220;difforme da quello che la giurisprudenza&#8221; italiana, in forma prevalente ma non unitaria, &#8220;gli aveva attribuito&#8221; <a name="_ftn10S"><a href="#_ftn10">[10]</a>.</p>
<p>In definitiva, trattasi di norma definitoria &#8211; di natura sostanziale  e non processuale &#8211; che demarca automaticamente i confini giuridici e la portata della nozione del residuo/rifiuto e del residuo/non rifiuto, onde le eventuali censure di contrasto con il diritto comunitario andranno ricercate, semmai, nell&#8217;eventuale violazione e/o allontanamento  dall&#8217;art. 1, lett. a) della direttiva 91/156  (e non  sul piano processuale  della  limitazione dei mezzi di prova per accertare la qualifica giuridica del residuo-rifiuto o sulla creazione di presunzioni legali assolute: quali?). </p>
<p>Ma il supposto contrasto con la fonte comunitaria, per quanto detto sinora &#8211; e si dirà oltre &#8211;  non si profila affatto ove la norma italiana venga rettamente interpretata.</p>
<p> Intendo dire, più esplicitamente,  che l&#8217;art. 14 &#8220;… tiene conto delle finalità della direttiva  e non ne pregiudica l&#8217;efficacia&#8221;, nel momento in cui, pur con qualche imperdonabile imprecisione e indeterminatezza lessicale (su cui si deve tornare):</p>
<p>-si adegua pienamente all&#8217;insegnamento della Corte di giustizia secondo cui: &#8220;.. Ne consegue che l&#8217;ambito d&#8217;applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine &#8220;disfarsi&#8221; (v. sentenza 18 dicembre 1997, causa C-129/96, Inter-Environnement Wallonie, Racc. pag. I-7411, punto 26 della motivazione)&#8221;;</p>
<p>-che &#8220;… Conformemente alla giurisprudenza della Corte, tale termine va interpretato tenendo conto delle finalità della direttiva … &#8221; (i due passi che precedono, fra virgolette, sono tratti dai punti 36 e 37 della sentenza Arco cit. <a name="_ftn11S"><a href="#_ftn11">[11]</a>),  con la specificazione, già fatta  retro,  che:</p>
<p>&#8211; la nozione di &#8220;recupero completo&#8221; (desunta dalla stessa decisione Arco, v. punti 94-96 <a name="_ftn12S"><a href="#_ftn12">[12]</a>) vada identificata con quella di &#8220;intervento preventivo di trattamento&#8221; recuperatorio, ex allegato C) del decreto Ronchi (trattamento che, infatti, viene escluso dall&#8217;art. 14, comma 2, lett. a);</p>
<p>&#8211; che la successiva espressione &#8220;trattamento preventivo&#8221;, di cui alla  proposizione finale della lett. b), del medesimo comma 2, si interpreterà  come &#8220;trattamenti preliminari&#8221;  &#8211; oggi consentiti dalla norma &#8211; in quanto, per definizione, essi non modificano la natura sostanziale del residuo che &#8220;ha già le stesse proprietà e caratteristiche della materia prima&#8221; e dunque viene, ancora una volta, utilizzato sostanzialmente &#8220;tal quale&#8221;. Detti trattamenti minimali sono ovviamente differenziati e contrapposti alle &#8220;operazioni di recupero pieno&#8221;, come esplicitato dalla Corte di Giustizia, nella medesima sentenza Arco, punti 93-94 <a name="_ftn13S"><a href="#_ftn13">[13]</a> (sul punto, v. par. 7 e ss.).  </p>
<p>E&#8217; ben vero, infatti,  che, in tale ultima  decisione, si legge (punto 96) che &#8221; se un&#8217;operazione di recupero completo non priva necessariamente un oggetto della qualifica di rifiuto, ciò vale a maggior ragione per una semplice operazione di cernita o di trattamento preliminare  di tali oggetti&#8221; (c.d. &#8220;trattamenti preliminari&#8221;). </p>
<p>Ma tale specificazione non significa  che da un&#8217;operazione di recupero competo non derivi un prodotto, in deroga al principio generale di cui all&#8217;art. 3, punti 1, lett. b) della direttiva 91/156 nonché ai sensi dell&#8217;art. 3, del d.m. 5.2.1998.</p>
<p>Essa  vuol dire, più propriamente, secondo il  pensiero della Corte lussemburghese &#8211; la quale esamina il tema sotto il profilo probatorio dell&#8217;accertamento del singolo caso <a name="_ftn14S"><a href="#_ftn14">[14]</a> &#8211;  che &#8220;la sostanza ottenuta dal recupero, con &#8220;… caratteristiche e  proprietà della materia prima&#8221; (punto 94) torna ad essere un rifiuto  se, &#8220;conformemente alla definizione della direttiva…, si accerti&#8221; (cioè si provi o dimostri, per es.  da parte della pubblica Accusa; nota dello scrivente) che il detentore se ne sia  poi &#8220;disfatto&#8221; <a name="_ftn15S"><a href="#_ftn15">[15]</a>. </p>
<p>Con  la deduzione finale della Corte, di natura squisitamente processuale, in quanto afferente la fase di accertamento in concreto del caso (e non sostanziale circa gli elementi costitutivi della nozione di rifiuto, che sono e restano quelli incardinati sul &#8220;disfarsi&#8221;),  che &#8221; Il fatto che la sostanza  sia il risultato di una operazione di recupero completo… costituisce solamente uno degli elementi  che vanno presi in considerazione per stabilire  se si tratti di un rifiuto, ma non consente di per sé  di trarne una conclusione definitiva&#8221; (punto 95). </p>
<p>Conclusione su cui si deve consentire in quanto non è dubbio che ove si provi che  un prodotto (da recupero) viene poi disfatto, esso torna ad essere rifiuto (secondo i criteri sostanziali evidenziati,  appunto perché oggetto, per es.,  di una attività di smaltimento).  </p>
<p>Resta, in definitiva, confermato, quanto alla  proposizione sub D, che il Parlamento italiano non ha inteso introdurre alcuna regola probatoria o peggio, alcuna presunzione assoluta che &#8220;restringa l&#8217;ambito di applicazione della direttiva&#8221; o ne limiti le finalità o l&#8217;efficacia (su tale punto, v., anche oltre).</p>
<p>4. Ancora sulla non tassatività degli allegati II A e II B della direttiva 91/156.</p>
<p>Sulla proposizione quinta e sesta (sub lettere E ed F) della missiva, in esame,  si è già detto sopra, a commento del primo rilievo sub A (v. par. 2). </p>
<p>Non può che ribadirsi dunque, con riferimento alla dizione adottata nell&#8217;art. 14, comma 1, lett. a), che il legislatore  non ha inteso far riferimento ad uno &#8220;specifico tipo di operazioni di recupero e smaltimento&#8221; che, ove non  elencato negli  allegati B) e C), darebbe luogo alla esclusione della sostanza &#8211; che vi sia sottoposta &#8211; &#8220;.. dalla normativa sui rifiuti&#8221;. </p>
<p>Tale impostazione non è desumibile, come rilevato (v. sopra, par. 2), da detto disposto ed è la stessa Commissione, per vero,  a dubitarne: &#8220;Tuttavia l&#8217;art. 14, comma 1, lett. a) .. sembra far riferimento alle operazioni esplicitamente indicate negli allegati B e C del decreto n. 22/97&#8221;.</p>
<p>Il Parlamento italiano era ed è ben avvertito, e lo si è già sottolineato:</p>
<p>&#8211; che il richiamo a detti allegati è aperto e non tipizzato, e ciò risulta ictu oculi dal preambolo degli stessi (ripetitivo di quello dei due allegati della direttiva 91/156 All. II A e II B cit.);</p>
<p>&#8211; che  qualsiasi sostanza diventa rifiuto e va qualificata tale se sottoposta ad operazioni di smaltimento o recupero anche se non (ancora) espressamente individuate dai due allegati, purché tali operazioni soddisfino la nozione &#8211; di smaltimento o recupero &#8211; quale ricavabile dal diritto comunitario ed interno (e come desumibile anche dai due allegati citt.; su ciò, v. oltre).</p>
<p>5. Sulla presunta &#8220;restrizione&#8221; della (&#8220;applicabilità&#8221; della) nozione di rifiuto.  </p>
<p>La settima proposizione (sub G) &#8211; che rappresenta il secondo rilievo sostanziale della Commissione &#8211; prende le mosse da una ravvisata distinzione, all&#8217;interno dell&#8217;articolato dettato dell&#8217;art. 14, comma 2,  fra: I) la  nozione di rifiuto e la sua applicabilità. </p>
<p>Da tale premessa, l&#8217;Organo comunitario desume ed evidenzia: II) una contraddizione in cui sarebbe incorso il nostro Governo che, del tutto incoerentemente, dopo aver presupposto che &#8220;… siano presenti le condizioni che caratterizzano una sostanza o un oggetto come  rifiuto&#8230;&#8221;, successivamente, nel comma 2 dell&#8217;art. 14,  escluderebbe tale qualifica (di rifiuto)  &#8220;.. in base a criteri che non riguardano le  condizioni di esistenza di un rifiuto…  ma sulla base di criteri che riguardano unicamente una fase successiva, quella del  trattamento dei rifiuti stessi&#8221; <a name="_ftn16S"><a href="#_ftn16">[16]</a>. </p>
<p>A me non sembra &#8211; sub I &#8211; che si possa correttamente operare la prima distinzione &#8211; nei termini formulati dalla Commissione &#8211; né che ricorra, nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 14, la rilevata contraddizione fra &#8220;condizioni di esistenza del  rifiuto&#8221; e la sua negazione, in relazione al successivo &#8220;trattamento&#8221;.</p>
<p> Sul primo profilo, non si riesce, infatti, a capire, anche solo sul piano della logica giuridica, come si possa operare una distinzione concettuale &#8211; del tipo proposto dalla Commissione &#8220;a carico&#8221; dello Stato italiano &#8211;  fra una &#8220;.. restrizione non tanto della nozione di rifiuto  quanto della sua applicabilità&#8221;, essendo del tutto evidente  che l&#8217;ambito di applicazione di un concetto (o categoria giuridica), come quello di rifiuto, dipenda intrinsecamente e necessariamente  dalla portata ed estensione della sua nozione.</p>
<p>Salvo ad immaginare, come ipotesi di scuola, che il legislatore ponga un precetto, cui attribuisce  una data estensione (pari a x casi) e, nell&#8217;ambito dello stessa norma, aggiunga, in evidente contraddizione con se stesso, che quel precetto, in sede &#8220;applicativa&#8221;,  rivestirà un&#8217;estensione minore (andrà riferito  ad un numero di casi più ristretti: minori di x…!?). </p>
<p>In concreto: come se, nel primo comma dell&#8217;art. 14, la definizione di rifiuto fosse vincolata a quella del &#8220;disfarsi&#8221;, tramite attività (di smaltimento o) di  recupero e, nel comma successivo (lett. a e b),  risultasse, invece, negato il disfarsi, pur in presenza di una attività (di smaltimento o ) di  recupero del residuo. Orbene, come si chiarirà, a momenti, tale vistosa contraddizione non si dà perché il comma 2, lungi dal regolare la fase di &#8220;applicabilità della norma&#8221;, ha una funzione specificante il concetto del &#8220;disfarsi&#8221;.</p>
<p>6. Nessuna &#8220;restrizione&#8221; nelle previsioni dei commi 1 e 2 dell&#8217;art. 14.</p>
<p>In verità,  una interpretazione testuale e sistematica dei due commi, di cui consta l&#8217;art. 14, porta ad escludere la supposta incoerenza della norma la quale, dopo avere esplicitato &#8211; nel comma 1 &#8211; che la nozione di rifiuto:</p>
<p>-&#8220;dipende&#8221; dalla attività di disfarsi, in atto (ex lett. a); ovvero in base alla intenzione, in futuro, del produttore/detentore (ex lett. b) o, infine, in base a legge (ex lett. c);</p>
<p>chiarisce &#8211;  nel comma 2 &#8211; in piena adesione alla giurisprudenza comunitaria (si veda il richiamato punto 36 della decisione Arco, cit.) e in rigorosa aderenza all&#8217;art. 1, lett. a) della direttiva 91/156 (&#8220;Qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie  riportate nell&#8217;allegato I e di cui il detentore si disfi  o abbia deciso o abbia l&#8217;obbligo di disfarsi&#8221;):</p>
<p>&#8211; quali siano le esclusioni logicamente ricavabili da tale definizione, in relazione  &#8220;alle fattispecie di cui alle lett. b) e c) del comma 1)&#8221;.</p>
<p>Si intende dire che le &#8220;nuove esclusioni&#8221; sono appunto giustificate dalla non ricorrenza delle  condizioni sostantive da cui dipende la nozione di rifiuto e cioè ove &#8220;la sostanza o l&#8217;oggetto&#8221; non sia (né smaltito né) recuperato, con le operazioni, aperte e non esaustive,  elencate secondo prassi nell&#8217;allegato C (che riproduce l&#8217;allegato II B della direttiva 156 cit.).</p>
<p>A tale  risultato si perviene,  anche se con infelice ed approssimativa espressione, nella  lett. a), del comma 2, prevedendo che i &#8220;… materiali residuali di produzione o consumo&#8221; siano riutilizzati:  </p>
<p>·  &#8220;senza subire alcun intervento preventivo di trattamento&#8221; (espressione che va letta, con riferimento alla nozione comunitaria di disfarsi,  come se dicesse: &#8220;senza subire alcun intervento di recupero completo&#8221; <a name="_ftn17S"><a href="#_ftn17">[17]</a>);</p>
<p>·e &#8220;senza recare pregiudizio all&#8217;ambiente&#8221; (seconda condizione concorrente e non alternativa,  da interpretare nel senso che il residuo produttivo o di consumo, dovendo possedere &#8220;le caratteristiche e le proprietà della materia prima&#8221; <a name="_ftn18S"><a href="#_ftn18">[18]</a> o non inferiori ad esse &#8211; tanto da essere riutilizzato presso il produttore o presso terzi, &#8220;tal quale&#8221; &#8211; non dovrà altresì possedere caratteristiche di pericolo per l&#8217;ambiente,  gli addetti e i terzi (durante le operazioni di raccolta, trasporto ecc. sino al riutilizzo) superiori a quelle delle materie prime corrispondenti (tale requisito si impone logicamente e sistematicamente in entrambe le ipotesi del comma 2, anche se, per svista materiale, non è stata ripetuta sub lett. b).</p>
<p>Quanto alla fattispecie della  lett. b), del comma 2, la esclusione è introdotta nel caso in cui detti residui siano riutilizzati :</p>
<p>·  dopo aver subito un trattamento preventivo, (ma) senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate dall&#8217;allegato C del decreto legislativo n. 22&#8243; (per il commento di questa ipotesi v. par. successivo).  </p>
<p>In conclusione, quanto ai rilievi contenuti nella settima proposizione (lett. G), si può osservare, contrariamente a quanto espresso dalla Commissione, che il legislatore italiano  non ha posto le condizioni che caratterizzano una sostanza come rifiuto, nel comma 1, per poi escluderne la ricorrenza, &#8220;in sede applicativa&#8221;, nelle ipotesi del comma 2; ma, all&#8217;opposto, ha indicato correttamente, in sede &#8220;interpretativa&#8221;, l&#8217;attività del &#8220;disfarsi&#8221; &#8211; come costitutiva della nozione giuridica di rifiuto (comma 1) &#8211;  per poi escludere tale nozione, nel comma 2, proprio in ragione della mancanza  delle  condizioni in cui consiste il concetto giuridico del &#8220;disfarsi&#8221;. </p>
<p>La lett. a) e b) del comma 2 presuppongono, infatti, la assenza tanto di operazioni di &#8220;smaltimento&#8221; (atteso il presupposto fattuale che i residui stessi &#8220;…possano essere e sono effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel medesimo.. analogo .. o diverso ciclo produttivo o di consumo&#8221;) che di operazioni di recupero, come espressamente indicato nella ultima frase della lett. b), già richiamata: &#8220;senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero….&#8221;. </p>
<p>Tale ultima condizione è comune alla lett. a),  anche se espressa, in quest&#8217;ultima lettera, assai approssimativamente, con la infelice formula &#8220;senza subire alcun intervento preventivo di trattamento&#8221;.</p>
<p>Quando, in conclusione,  il legislatore italiano ha escluso la ricorrenza della nozione di rifiuto, allorché  difettino tali condizioni  sostanziali (di smaltimento o di recupero), non ha introdotto &#8220;.. criteri che riguardano  unicamente .. la fase successiva di trattamento dei rifiuti stessi&#8221; ovvero attengono &#8220;alla applicabilità della nozione di rifiuto&#8221; &#8211; come opinato ed  eccepito dalla Commissione, caduta in una chiara  svista interpretativa dell&#8217;art. 14 (la cui terminologia ha certamente agevolato, se non innescato, il malinteso!); &#8211; ma ha proclamato, con lo strumento normativo primario, per fugare ogni dubbio di futura lettura in senso opposto,  che senza &#8220;operazioni di recupero completo&#8221; (per dirla con la decisione Arco cit.) &#8211; cioè senza &#8220;disfarsi&#8221; &#8211; non vengono ad esistenza giuridica i presupposti oggettivi (fattuali)  per  qualificare il residuo produttivo o di consumo  come rifiuto. </p>
<p>7. &#8220;Trattamento preventivo e preventivo trattamento&#8221;; &#8220;trattamento preliminare e operazioni di recupero&#8221;. </p>
<p>Tale ultimo aspetto merita, peraltro, di essere approfondito. Tanto la proposizione 8° della missiva  che quella precedente (v. lettere H ed G), affrontano il delicato tema del &#8220;trattamento&#8221; del residuo produttivo o di consumo, osservandosi, rispettivamente, da parte della Commissione:</p>
<p>I) che (lett. G, in fondo) &#8220;.. i criteri&#8221; adottati da legislatore italiano nel comma 2, non riguarderebbero &#8220;la condizione di esistenza del rifiuto… ma una fase successiva, quella del trattamento, dei rifiuti stessi&#8221; (che sarebbero già venuti a giuridica esistenza per la stessa Commissione);</p>
<p>II) che &#8220;..  non sia lecito escludere dall&#8217;ambito della normativa sui rifiuti di cui alla direttiva le sostanze o gli oggetti dei quali il detentore ha l&#8217;intenzione oppure ha l&#8217;obbligo di disfarsi, anche se riutilizzabili e riutilizzati in un ciclo produttivo o di consumo, con o senza necessità di effettuare un (non meglio definito) trattamento preventivo…&#8221; (lett. H).  </p>
<p>In ordine al punto sub I), dopo quanto detto,  non si può che dissentire dalla opinione espressa nella missiva,  sulla considerazione che &#8220;i trattamenti&#8221; (ritenuti dalla Commissione &#8220;non meglio definiti&#8221;)  &#8211; cui fa riferimento il legislatore alla lett. a) del comma 2, dell&#8217;art. 14 &#8211;  altro non sono, secondo una lettura doverosamente conforme al diritto comunitario, che i trattamenti in cui si risolvono &#8220;le operazioni di recupero&#8221; dell&#8217;allegato C&#8221; (ripetitivo dell&#8217;allegato II B della direttiva 156 cit.) e dunque costituiscono &#8220;la condizione&#8221; per l&#8217;esistenza giuridica stessa del rifiuto (&#8220;sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa&#8221;).</p>
<p>Ciò  risulta, sul piano interpretativo,  logicamente e sistematicamente chiaro ove si legga, in contestualità, l&#8217;ipotesi della lett. b) &#8211; dove si ribadisce  che  il riutilizzo &#8220;possa e sia effettivamente compiuto… senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero.. ex allegato C&#8221; &#8211; con quella formulata sub a), sempre del comma 2, che non può non conformarsi  alla stessa regola (assenza di operazioni di  recupero in cui deve necessariamente consistere l&#8217;espressione infelice &#8220;senza subire alcun intervento preventivo di trattamento&#8221;, di detta lett. a).</p>
<p>Con l&#8217;aggiunta, specificante, della lett. b), che possono essere consentiti dei  preventivi &#8220;trattamenti&#8221; preliminari dei &#8220;residuali di produzione o di consumo&#8221; (per es. di selezione, separazione, compattamento, cernita, vagliatura, frantumazione, macinazione, ecc.) i quali  non fanno perdere al residuo la sua identità, cioè le caratteristiche merceologiche di qualità (standard) e/o le proprietà  che esso già possiede, equivalenti a quelle della  &#8220;materia prima primaria&#8221; (in inglese: &#8220;primary raw material)&#8221;.<a name="_ftn19S"><a href="#_ftn19">[19]</a> </p>
<p>Quanto risulta aggiunto dal legislatore italiano, sub lett. b (&#8220;dopo aver subito un trattamento preventivo, senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero…&#8221;),  si presenta, a ben leggere,  come semplice esplicitazione di un principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui,  &#8220;.. il trattamento preliminare&#8221; &#8211; contrapposto alle operazioni di recupero completo &#8211; non &#8220;è sufficiente a far  perdere [al rifiuto] le caratteristiche di rifiuto&#8221; (cfr. sentenza Arco, cit. punti 93-94). </p>
<p>Nello stessa logica, anche se in una fattispecie opposta, del tutto coerentemente, tali &#8220;trattamenti preliminari&#8221; (&#8220;senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero&#8221; completo ex all. C&#8221;) non modificano sostanzialmente la natura dei &#8220;residui produttivi o di consumo&#8221;. </p>
<p>I  quali sono e restano  utilizzabili  &#8220;tal quali&#8221; in quanto  già possiedono (prima dei trattamenti preliminari) e dunque conservano (dopo i trattamenti preliminari) dette proprietà e caratteristiche, comuni alla materia prima primaria. </p>
<p>In che cosa consistono, allora,  tali “trattamenti preventivi&#8221; di cui a lett. b)? </p>
<p>Ci si riferisce, come è noto nel mondo (del diritto e) delle imprese, a quegli interventi  minimali (quali la selezione, separazione, compattamento, cernita, vagliatura, frantumazione, macinazione ecc. del residuo) che, lungi dal modificare l&#8217;identità merceologica della sostanza o dell&#8217;oggetto, risultano però funzionali al suo inserimento/adeguamento al nuovo ciclo produttivo o alla linea specifica di produzione cui si intende destinarlo,  per essere riutilizzato &#8220;nella sua identità&#8221; primaria sostanziale (v., infra, nel testo e nota 37).</p>
<p>8. Le distinzioni del legislatore-interprete (trattamenti preliminari e recupero) rispettano la giurisprudenza comunitaria.</p>
<p>Sul punto, il legislatore italiano, lungi dall&#8217;aver innovato (o contraddetto) la normativa comunitaria, ha fatto tesoro dell&#8217;insegnamento della stessa Corte di Giustizia la quale, da tempo, va chiarendo come la nozione di rifiuto e del suo recupero sono strettamente legate all&#8217;attività del &#8220;disfarsi&#8221;. </p>
<p>Il Governo, prima, con il decreto legge n. 138, ed il Parlamento poi, in sede di conversione,  non ignoravano, infatti, gli arresti di quel giudice, secondo cui detta nozione (di rifiuto):</p>
<p>-&#8220;non esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica&#8221;; né presuppone che il detentore, che si disfa di essi, abbia l&#8217;intenzione di escluderne ogni riutilizzazione economica da parte di terze persone  (sentenza Vessoso, cit. );</p>
<p>-né esclude sostanze od oggetti che, in quanto suscettibili di riutilizzazione economica, possono costituire oggetto  di un negozio giuridico  ovvero di una quotazione in listini commerciali pubblici o privati (sentenza Tombesi, cit.).</p>
<p>Ma, proprio conformandosi a quell&#8217;insegnamento, il Parlamento ha valorizzato un secondo profilo, del tutto negletto nei rilievi della Commissione, rappresentato dalla ulteriore condizione &#8211; costitutiva della nozione giuridica in esame &#8211; secondo cui il residuo assume la qualifica di rifiuto solo nel caso in cui sia fatto oggetto di una ulteriore attività (dopo la sua venuta ad esistenza fisica, a conclusione dei processi di produzione o di consumo) sinteticamente descritta con il termine &#8220;disfarsi&#8221;.</p>
<p>Sul punto è sufficiente rinviare alla fondamentale decisione  della Corte cit., del 18 dicembre 1997 cit. (ric. Consiglio di Stato del Belgio-Inter Environnement Wallonie)  e rileggere con attenzione i punti 26 ( &#8220;L&#8217;ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine &#8220;disfarsi&#8221;); 27 (&#8220;Dalle disposizioni della direttiva…. nonché dagli allegati II A e II B…detto termine include al contempo lo smaltimento e il recupero di una sostanza o di un oggetto&#8221;); 28 (&#8221; la nozione di rifiuto non esclude in via di principio alcun tipo di residuo, di prodotti di scarto e di altri materiali derivanti da processi industriali&#8221;); 29 (&#8221; la disciplina sui rifiuti &#8220;.. si applica non solo allo smaltimento e al recupero  dei rifiuti da parte delle imprese specializzate  nel settore,  ma del pari allo smaltimento e al recupero dei rifiuti ad opera dell&#8217;impresa che li ha prodotti  nei luoghi di produzione&#8221;) della motivazione, per rendersi conto che i giusti rigori del giudice comunitario &#8211; nel delineare una categoria di rifiuto ad ampio spettro &#8211; non possono mai  disgiungersi dal criterio decisivo del &#8220;disfarsi&#8221; (&#8220;la nozione di rifiuto dipende dal significato del termine disfarsi&#8221;)<a name="_ftn20S"><a href="#_ftn20">[20]</a>. </p>
<p>Ma, come è ormai chiaro, le ipotesi contemplate dall&#8217;art. 14, comma 2,  di un riutilizzo del residuo tal quale (lett. a) o previo trattamento preliminare (lett. b),  sono affatto diverse  da quelle contemplate dalla Corte di giustizia nella sentenza richiamata (residuo sottoposto ad operazioni di recupero e smaltimento). Esse, pertanto,  non soddisfano la nozione di rifiuto, come ancorata dal giudice lussemburghese a tre presupposti contestuali:</p>
<p>1)la riconducibilità della sostanza alle categorie dell&#8217;allegato I, direttiva cit.; </p>
<p>2)la dipendenza  dal significato del termine disfarsi (p.26 della sentenza da ultimo cit.); </p>
<p>3)la portata di quest&#8217;ultimo, includente le operazioni di recupero e di smaltimento (ivi punto 27), con esclusione, ragionando contrario sensu, del riutilizzo tal quale.</p>
<p>Tale ultima evenienza (uso del &#8220;tal quale&#8221;) non sfugge all&#8217;attenzione della  Corte comunitaria  che &#8211; proprio con riferimento al tema della differenza tra  residuo industriale/rifiuto e  residuo industriale/ prodotto &#8211;  ha modo di tener distinte le due fattispecie in questi univoci anche se troppo sintetici termini (v. punto 33 della decisione da ultimo cit.): &#8220;Tale conclusione non pregiudica la distinzione, che occorre effettuare, ,, tra il recupero dei rifiuti ai sensi della direttiva .. e il normale trattamento industriale dei prodotti, che non costituiscono rifiuti, a prescindere, peraltro, dalla difficoltà di siffatta distinzione. …&#8221; (sul punto, v. oltre).</p>
<p>Resta fermo, dunque, che anche per l&#8217;ordinamento comunitario (secondo la ricostruzione datane dalla sentenza 18 dicembre 1997, Inter Environnement Wallonie, cit.):</p>
<p>-vi sono dei semilavorati, dei sottoprodotti, dei residui industriali ecc. che, &#8220;.. come hanno sostenuto i governi belga, tedesco, olandese e del Regno Unito.&#8221;,  meritano la qualifica di &#8220;prodotti&#8221; &#8211; e non di rifiuti &#8211; perché  sono riutilizzati tal quali o mediante trattamenti minimali e preliminari (nella versione italiana della passo 33: perché sottoposti al &#8220;normale trattamento industriale&#8221;);</p>
<p>-che detti residui, non essendo &#8220;disfatti&#8221; (nel caso: &#8220;sottoposti ad operazioni di recupero&#8221;, ex All. II B cit.), non soddisfano la nozione di rifiuto.</p>
<p> Sullo stesso tema, nuovamente,  la Corte cit. (decisione 18 aprile 2002, Palin Granit Oy cit.) si è pronunciata, in modo ancor più esplicito, chiarendo e ribadendo &#8211; con riferimento a residui costituiti da &#8220;detriti provenienti da attività estrattiva che non si configurano come produzione principale derivante da sfruttamento di cava di granito&#8221; &#8211;  che, benché essi potrebbero rientrare: (punto 33 della motivazione)&#8221;….. in via di principio nella categoria dei <<residui provenienti dalla estrazione e dalla preparazione delle materie prime >>, di cui al punto Q11 dell&#8217;allegato I della direttiva 75/442&#8243;, nondimeno è proponibile una interpretazione opposta che li consideri  un &#8220;sottoprodotto&#8221;  purché riutilizzabili (e riutilizzati), direttamente (presso il produttore) o presso terzi (&#8220;ove l&#8217;impresa intenda sfruttarli o  commercializzarli&#8221;: punto 34) senza trasformazioni preventive.</p>
<p>Questi i tre  passi salienti della  motivazione:  </p>
<p>&#8220;34. A tale interpretazione potrebbe essere opposto l&#8217;argomento che un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale l&#8217;impresa non ha intenzione di &#8220;disfarsi&#8221; ai sensi dell&#8217;art.1, lett. a), comma 1, della direttiva 75/442, ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari.&#8221;</p>
<p>&#8220;35. Un&#8217;analisi del genere non contrasterebbe con le finalità della direttiva 75/442. In effetti non vi è alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni di quest&#8217;ultima, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che, dal punto di vista economico, hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti.&#8221;</p>
<p>&#8220;37. Appare quindi evidente che, oltre al criterio derivante dalla natura o meno di residuo di produzione di una sostanza, il grado di probabilità di riutilizzo di tale sostanza, senza operazioni di trasformazione preliminare, costituisce un secondo criterio utile ai fini di valutare se essa sia o meno un rifiuto ai sensi della direttiva 75/442. Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza, il detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è alta. In un&#8217;ipotesi del genere la sostanza in questione non può più essere considerata un ingombro di cui il detentore cerchi di &#8220;disfarsi&#8221;, bensì un autentico prodotto&#8221;.</p>
<p>In conclusione, l&#8217;art. 14, nelle esclusioni del suo comma 2, benché contestate dalla Commissione, si radica sui principi dell&#8217;ordinamento comunitario posti ben in luce soprattutto nelle ultime due sentenze esaminate, che negano la qualifica di rifiuto a residui industriali (come i &#8220;detriti provenienti dalla attività estrattiva&#8221;) i quali:</p>
<p>a)pur non costituendo lo scopo della &#8220;produzione principale e pur essendo previsti dagli allegati relativi alle varie categorie di rifiuti (nel caso deciso dalla sentenza Granit Palin Oy:  al punto Q 11 dell&#8217;allegato I della direttiva 91/156) cioè pur essendo sottoprodotti, semilavorati, scarti, e simili, non sono considerati rifiuti in quanto:</p>
<p>b) riutilizzati tal quali, senza alcuna operazione di &#8220;disfarsi&#8221;, vale a dire senza &#8220;trasformazioni preliminari&#8221; (da intendere, nel rispetto della direttiva 91/156, comeoperazioni di &#8220;recupero completo&#8221; di cui all&#8217;allegato II B)<a name="_ftn21S"><a href="#_ftn21">[21]</a>.</p>
<p>Né potrebbe obiettarsi che fra le due decisioni richiamate <a name="_ftn22S"><a href="#_ftn22">[22]</a>, si profilano aspetti di incompatibilità. Leggendole, infatti, contestualmente, ci si avvede che se, nella prima, il residuo è qualificato rifiuto  perché si sono poste in essere operazioni di recupero (tramite apposito impianto, cioè vi è stata pur sempre una attività di &#8220;disfarsi&#8221;, anche se all&#8217;interno dell&#8217;insediamento che lo ha prodotto); nella seconda,  uno stesso  residuo industriale  è considerato prodotto (merce)  in quanto il suo riutilizzo risulta  avvenuto sul &#8220;tal quale&#8221; cioè &#8220;senza trasformazioni preliminari&#8221;  (id est, senza &#8220;trattamenti di recupero&#8221;, ex allegati II B cit.).</p>
<p>In definitiva, non può essere accolto il rilievo della Commissione, a proposizione 8 (sub H) secondo cui sarebbero rifiuti &#8220;le sostanze e gli oggetti di cui ci si disfi,  &#8220;con o senza necessità di effettuare un (non meglio definito)  trattamento preventivo, e senza recare pregiudizio all&#8217;ambiente in caso non si effettui alcun trattamento preventivo&#8221;. </p>
<p>Dette espressioni del comma 2 dell&#8217;art. 14, vanno lette, come ho cercato di mettere in luce, più sopra, considerando che il legislatore italiano, in linea con la giurisprudenza comunitaria, ha indicato, con l&#8217;infelice espressione, &#8220;intervento di  preventivo trattamento&#8221; &#8211; giustamente  escluso art. 14, comma 2, lett. a, (&#8220;senza subire alcun intervento di preventivo trattamento&#8221;) -l&#8217;attività di recupero, ai sensi dell&#8217;allegato C (riproponendo la interpretazione  del giudice comunitario per cui il residuo industriale  riutilizzato, senza operazioni di recupero, non è rifiuto ma prodotto: v. retro) .</p>
<p>Mentre con la formulazione successiva,  di  &#8220;trattamento preventivo&#8221;, di cui alla lett. b), del comma 2,ha voluto intendere &#8211;  peraltro cadendo in una pericolosa e deviante ripetizione  degli stessi termini, ancorché invertiti &#8211;  come il &#8220;trattamento preliminare&#8221;, che non assurge a &#8220;operazioni di recupero completo&#8221; (&#8220;senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero..&#8221;), configura una tipologia  di intervento minimale, non riconducibile alla nozione di &#8220;disfarsi&#8221;. </p>
<p>In entrambe le fattispecie (sub a e b, del comma 2), dunque, il residuo produttivo o di consumo fuoriesce dalla nozione di rifiuto in quanto  non viene sottoposto ad alcuna &#8220;attività di (smaltimento o ) recupero&#8221;, in senso tecnico-giuridico, in sintonia con l&#8217;insegnamento della Corte di Giustizia.</p>
<p>Argomentando da tali inconfutabili premesse, si profila del tutto inconferente il richiamo, operato dalla Commissione, ai principi giurisprudenziali indicati a proposizione 9° (lett. I)<a name="_ftn23S"><a href="#_ftn23">[23]</a>, dato che a quei principi il legislatore interno si è conformato,  considerando che, nelle due ipotesi dell&#8217;art. 14,  il residuo non soddisfa la nozione di rifiuto perché il suo detentore &#8220;non se ne disfa, non ha deciso di disfarsi non ha l&#8217;obbligo di disfarsi&#8221; (e non perché, come evidenzia criticamente ed erroneamente la Commissione, vi sia &#8220;.. il riutilizzo nel medesimo o analogo ciclo di produzione o di consumo&#8221; <a name="_ftn24S"><a href="#_ftn24">[24]</a>. </p>
<p>Detto disposto, infatti, assolvendo ad una funzione dichiarata di interpretazione autentica di una categoria giuridica di stampo comunitario, esclude qualsiasi operazione di smaltimento o di &#8220;recupero completo&#8221; [in tal modo dovendosi leggere l&#8217;infelice espressione &#8221; intervento preventivo di trattamento&#8221;, sub lett. a)],  consentendo unicamente:</p>
<p>&#8211;  &#8220;trattamenti preliminari&#8221; (così ricostruendo il senso sostanziale della inadeguata e ripetitiva formula del &#8220;trattamento preventivo&#8221; sub lett. b), i quali  non mutano l&#8217;identità del residuo ma si limitano a prepararlo (tramite operazioni di cernita, selezione, separazione,  compattamento, vagliatura, ecc. ) al suo riutilizzo &#8220;tal quale&#8221; <a name="_ftn25S"><a href="#_ftn25">[25]</a> (v., retro, par. 7 e, più avanti, par. 10).</p>
<p>9. Il residuo produttivo riutilizzato senza trattamenti di recupero non è rifiuto. </p>
<p>Per le stesse ragioni, non si possono condividere, senza le necessarie precisazioni e/o integrazioni, alcune delle considerazioni svolte dalla Commissione a proposizioni 10/12 (lett. L, M, N) ove si affermano i seguenti principi:</p>
<p>a)&#8221;Gran parte dei residui, prodotti di scarto e materiali derivanti da processi industriali o di consumo può essere ed è utilizzata in ulteriori cicli di produzione o di consumo, in certi casi senza dover subire alcun trattamento preventivo&#8221;.</p>
<p>b) &#8220;La nozione comunitaria di rifiuto non esclude, in via di principio, alcun tipo di residui, di prodotti di scarto e di altri materiali derivanti da processi industriali&#8221;.</p>
<p>c)“Dal combinato disposto dell&#8217;art.1 della direttiva, come interpretato dalla Corte di Giustizia, e della decisione della Commissione 2000/532/CE che stabilisce il catalogo europeo dei rifiuti, emerge chiaramente che molti residui di produzione, riutilizzabili in cicli di consumo e produzione, con o senza trattamento preventivo, ricadono nell&#8217;ambito della direttiva 75/442/CEE, come modificata. Considerazioni analoghe valgono per molte categorie di rifiuti di origine urbana&#8221; <a name="_ftn26S"><a href="#_ftn26">[26]</a>.</p>
<p>Si è già detto che il legislatore italiano è ben conscio dei fenomeni descritti sub a e b (v. retro par. 3), e cioè che &#8220;… gran parte dei residui può essere riutilizzato&#8221; e che &#8220;.. la nozione di rifiuto non esclude che esso possa essere recuperato” (oltre che smaltito).</p>
<p>Ciò che invece implicitamente esso respinge &#8211; nella nuova norma &#8220;interpretativa&#8221; &#8211; è l&#8217;opinione, adombrata  dalla Commissione &#8211; sub a), in fondo, e c) &#8211; secondo cui esisterebbero &#8220;casi&#8221; di &#8220;residui di produzione riutilizzabili in cicli di produzione e di consumo&#8221; che meriterebbero la qualifica di rifiuto, &#8220;anche senza trattamento preventivo&#8221;.</p>
<p>Tale opinione, ancorché autorevolmente espressa, non solo non risulta confortata da alcuna convincente argomentazione (non apparendo tali le esemplificazioni di proposizione 11°, della missiva, come chiarirò) ma si pone in evidente rotta di collisione con gli univoci e convergenti &#8220;arresti&#8221; della Corte di Giustizia, in precedenza esemplificati, in forza dei quali non si dà eccezione o deroga al principio orma consolidato &#8211; costituente  un vero e proprio acquis comunitario &#8211; secondo cui:</p>
<p>-&#8220;la nozione di rifiuto dipende dal significato del termine disfarsi&#8221; <a name="_ftn27S"><a href="#_ftn27">[27]</a> (la versione inglese recita: &#8221; First of all, it follows from the wording of Article 1(a) of Directive 75/442, as amended, that the scope of the term &#8220;waste&#8221; turns on the meaning of the term &#8220;discard&#8221;);</p>
<p>&#8211; tale ultimo termine &#8220;include al contempo lo smaltimento ed il recupero  di una sostanza o di un oggetto&#8221; (termine onnicomprensivo che non può non ricomprendere anche il residuo produttivo e di consumo: la versione inglese suona: &#8220;It is also clear from the provisions of Directive 75/442, as amended, in particular from Article 4, Articles 8 to 12 and Annexes IIA and IIB, that the term &#8220;discard&#8221; covers both disposal and recovery of a substance or object&#8221;);</p>
<p>-&#8220;Un materiale …. che deriva da un processo di fabbricazione…., che non è principalmente destinato a produrlo, può costituire non tanto un residuo quanto un sottoprodotto, del quale l&#8217;impresa non ha intenzione di <disfarsi>, ai sensi dell&#8217;art. 1, lett. a, comma 1, della direttiva 75/442, ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari&#8221;;</p>
<p>-&#8221; Un&#8217;analisi del genere&#8221; &#8211; come quella accolta dall&#8217;art. 14 &#8211; &#8220;non contrasterebbe con le finalità della direttiva 75/442. In effetti non vi è alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni di quest&#8217;ultima, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti&#8221; <a name="_ftn28S"><a href="#_ftn28">[28]</a>.</p>
<p>Il Governo italiano, ratificato dal Parlamento, ha recepito tali indirizzi giurisprudenziali, negando coerentemente la qualifica di rifiuto a quei residui che, essendo riutilizzabili e di fatto riutilizzati ex art. 14, comma 2, lett. a) &#8211;  senza necessità di una &#8220;operazione di recupero completo&#8221; <a name="_ftn29S"><a href="#_ftn29">[29]</a> (&#8220;la quale comporta che la sostanza riacquista le stesse proprietà e caratteristiche della materia prima&#8221; ovviamente già possedute, nel caso in oggetto, dal residuo: aggiunta  dello scrivente) &#8211;  non sono sottoposti ad attività di &#8220;disfarsi <a name="_ftn30S"><a href="#_ftn30">[30]</a>.  </p>
<p>Le esemplificazioni fatte di tipologie di rifiuti riportati nella proposizione 11,  per un verso sono fuorvianti e per altro verso, non risultano dimostrative dell&#8217;assunto contrario della Commissione.</p>
<p>Fuorvianti perché inducono a ritenere che il residuo industriale sia &#8220;rifiuto&#8221; solo perché compaia nel codice CER, con una apposita voce a sei cifre (si citano, nella missiva, i rifiuti metallici codice 150104, e ss.; gli imballaggi di carta e cartone codice 150101 e ss.; il vetro, le plastiche,  i rifiuti industriali di vario tipo, ecc.).</p>
<p>Non  dimostrative perché costituisce canone pacifico &#8211; espressamente formulato nella decisione 94/3 CE &#8211; che &#8220;.. un materiale figurante nel Catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto&#8221;, cioè sia &#8220;disfatto&#8221; come insegna il giudice comunitario cit. (v. punto 3, seconda espressione, della Nota introduttiva della decisione cit.). Tale principio sembra del tutto trascurato &#8211; dalla Commissione &#8211; nelle esemplificazioni proposte!</p>
<p>10. Le esigenze del mercato, di alcune autorevoli opinioni della dottrina sulle esperienze di altri partner europei.</p>
<p>Nelle ultime considerazioni della missiva, appena commentate, la Commissione cerca di accreditare una tesi, assai schematica nei suoi contenuti, secondo cui, il sistema del mercato europeo dovrebbe ricondursi, per adeguarsi alla normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti, ad una sequenza essenziale e semplificata in cui il ricorso alla materia prima primaria, oggetto dell&#8217;attività  produttiva, avrebbe come obiettivo finale quello di creare &#8211; sempre e comunque &#8211; un prodotto principale (desiderato), con la contestuale ed indefettibile  formazione di un  rifiuto (obiettivo non desiderato). </p>
<p>Tale ricostruzione e rappresentazione  dei processi produttivi e del mercato, oltre ad essere intrinsecamente  semplicistica, appare, al presente,  del tutto superata. </p>
<p>Essa sembra dimenticare, soprattutto,  una consolidata  realtà dei mercati europei e internazionali che, da tempo considerevole, prima ancora che i giuristi elaborassero le loro categorie formali (sinora richiamate), conoscevano, producevano e reimpiegavano scarti, sottoprodotti, co-prodotti, materie seconde, ecc., previ trattamenti o tal quali  (in questo ultimo caso i residui produttivi dovevano e dovranno rispondere a determinati standard o specifiche tecniche e commerciali), attribuendo loro un valore economico e dunque, per certi sottoprodotti, un listino prezzi pubblicizzato da apposite borse <a name="_ftn31S"><a href="#_ftn31">[31]</a>.</p>
<p>La giurisprudenza comunitaria, sopra rassegnata, mostra di apprezzare tale dinamica produttiva, nel momento in cui prende atto che il residuo produttivo, al momento della sua fisica formazione, assume una posizione neutra tanto da non poter  essere giuridicamente qualificato sino a quando il suo detentore non ne disponga  nelle tre forme possibili, sia in termini economici che secondo il diritto: </p>
<p>&#8211; dello smaltimento, della sottoposizione ad operazioni di recupero ovvero della sua riutilizzazione tal quale (ma anche con trattamenti preliminari e minimali, per quanto esposto sopra;  v. retro, par. 8).</p>
<p>Qualora, in tale ultimo caso, vi sia un mercato (una domanda) di quel residuo ed esso possa essere utilizzato &#8220;tal quale&#8221; da altre imprese (salvo l&#8217;ipotesi pacifica del riutilizzo da parte dello stesso produttore)<a name="_ftn32S"><a href="#_ftn32">[32]</a>, detto residuo &#8211; non formando oggetto di una attività &#8211; tecnico-giuridica &#8211; di &#8220;disfarsi&#8221; &#8211; non può qualificarsi rifiuto, secondo il diritto interno (art. 14, comma 2, lett. a) e comunitario, già esaminato <a name="_ftn33S"><a href="#_ftn33">[33]</a>.</p>
<p>In altra e più ampia prospettiva comunitaria,  l&#8217;utilizzazione del sottoprodotto, tal quale, da considerare, per i motivi esposti, al di fuori dal regime giuridico sulla gestione dei rifiuti, ha ricevuto espressi riconoscimenti e consensi, nella legislazione, nella prassi e nel convincimento di autorevoli studiosi di molti Stati europei.</p>
<p>Quando, dunque, il nostro  Parlamento  ha  esplicitamente escluso, dal novero dei rifiuti, i residui industriali o di consumo che vengono riutilizzati senza passare per &#8220;operazioni di recupero completo&#8221;, lungi dal cacciarsi in una posizione isolata &#8211; di aperta e grave &#8220;rivolta&#8221; contro l&#8217;ordinamento comunitario e il suo interprete istituzionale (la Corte di giustizia) &#8211;  si è limitato a codificare  una scelta sostanziale di politica economica (sul futuro destino del mercato delle materie seconde) che già aveva formato oggetto, in ambito giuridico comunitario, di univoci arresti giurisprudenziali, di approfondimenti teorici, di prassi amministrative e di mercato, di esperienze normative degli Stati membri, di  interventi degli Organismi dell&#8217;U.E, ecc. che non è questa, peraltro, la sede di evocare (anche se i critici dell&#8217;art. 14 mostrano di ignorare) . </p>
<p>A comprova di quanto si va esponendo, e a maggiore sostegno delle osservazioni critiche rivolte alla missiva della Commissione, sembra utile limitarsi a richiamare le considerazioni di  alcuni studiosi <a name="_ftn34S"><a href="#_ftn34">[34]</a> che, in una nota quanto pregevole ricerca &#8211; attenta alle esperienze comunitarie di molti partner europei &#8211; sintetizzano le (condivise) opinioni dell&#8217;avvocato generale Jacobs, noto studioso della materia,  nei seguenti termini:</p>
<p>&#8211; &#8221; According to Advocate General Jacobs, a by-product or residual product does not constitute waste if it is destined for direct re-use in a further process in its existing form and if the use of a residue as substitute or ingredient is as environmentally sound as the material it is replacing… <a name="_ftn35S"><a href="#_ftn35">[35]</a> In the cases where the material cannot be directly used in the production process (i.e. needs to be further processed  ), it should be considered waste.<a name="_ftn36S"><a href="#_ftn36">[36]</a>&#8221;</p>
<p>Con specifico riferimento &#8211; poi &#8211; al &#8220;trattamento preventivo senza operazioni di recupero&#8221;, di cui all&#8217;odierno art. 14, comma 2, essi hanno correttamente sottolineato, con significative esemplificazioni, che detta fattispecie  si presenta affatto distinta dal recupero vero e proprio: </p>
<p>&#8211; &#8221; However, some processing such as baling or fragmentisation of metal scrap is not essential and does not change the nature of the material. It is only used to increase ease of handling. It should have therefore no bearing on the decision to classify a material as waste.<a name="_ftn37S"><a href="#_ftn37">[37]</a>&#8221;</p>
<p>La lett. b) del comma 2, dell&#8217;art. 14 cit., menzionando il &#8220;trattamento preventivo senza… operazioni di recupero&#8221; ha fatto riferimento, anche se con espressione polisensa, ai ridetti &#8220;trattamenti preliminari&#8221; dando altresì contenuto e visibilità ad un decisivo &#8211; anche se troppo ellittico &#8211; inciso della sentenza  Inter -Environnement Wallonie cit., del 18 dicembre 1997, già ricordato, in cui la Corte di Giustizia riconosce l&#8217;evenienza in esame (del riutilizzo del residuo in mancanza di un trattamento di recupero), senza peraltro cogliere l&#8217;occasione, per assolvere ad un dovere  intellettuale e istituzionale che le competeva, di definirne il volto e la  sorte. </p>
<p>Mi riferisco al punto 33 della motivazione in cui si ha ben presente la distinzione &#8211; ripetutamente messa in luce in questa nota &#8211; fra operazioni di recupero codificate e trattamenti diversi che assolvono ad altra funzione e che sono praticati anche su prodotti non qualificabili rifiuti (come taluni residui produttivi che, analogamente alle materie prime primarie [primary raw material] per essere riutilizzati abbisognano di un &#8220;trattamento preventivo&#8221;) <a name="_ftn38S"><a href="#_ftn38">[38]</a>.</p>
<p>11. Conclusioni ed auspici.</p>
<p>Per le considerazioni svolte, ritengo di poter assumere le seguenti conclusioni:</p>
<p>1)I rilievi della Commissione CE possono essere singolarmente e puntualmente confutati, in punto di diritto e nel merito, assegnando al testo dell&#8217;art. 14, in sede interpretativa e applicativa,  un significato che peraltro non trova, allo stato, una adeguata espressione nel lessico usato dal legislatore.</p>
<p>2)Tale significato &#8211; nel senso indicato nella presente nota &#8211; non può non conformarsi agli indirizzi interpretativi del giudice comunitario che fa &#8220;.. dipendere l&#8217;ambito di applicazione della nozione di rifiuto  dal significato del termine disfarsi&#8221; il quale &#8220;include al contempo lo smaltimento e il recupero di una sostanza o di un oggetto&#8221; (p. 26 e 27  della decisione  Consiglio di Stato belga &#8211; Inter Environnement, cit.);</p>
<p>3)Ne consegue che non soddisfa la qualifica di rifiuto &#8211; secondo la Corte di giustizia e le previsioni dell&#8217;art. 14 &#8211; il residuo produttivo o di consumo che non necessiti (e di fatto non venga sottoposto) &#8220;ad operazioni di recupero completo&#8221; (p. 93 e 94 della decisione Arco, cit.) per essere riutilizzato presso il suo produttore (p.36 della decisione Palin Granit Oy, cit.) o presso terzi (v. par. 8, nota 21), &#8220;tal quale&#8221; o previ &#8220;trattamenti preliminari/minimali&#8221;  (quali, per es., cernita, selezione, compattazione, macinazione, ecc.; v. par. 10 e nota 37).</p>
<p>4)Le espressioni usate dall&#8217;art. 14, comma 2, lett. a): &#8220;senza subire alcun intervento preventivo di trattamento&#8221; vanno intese &#8211; in conformità al diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di giustizia &#8211; nel senso di: &#8220;senza subire operazioni di recupero completo&#8221; (sentenza Arco, cit.).</p>
<p>5)Mentre le espressioni dello stesso comma 2,  lett. b): &#8220;dopo aver subito un trattamento preventivo, senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero&#8221; vanno lette, in base agli stessi criteri interpretativi: &#8220;dopo aver subito un trattamento preventivo preliminare, senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero&#8221; (&#8220;trattamento preliminare&#8221;, come distinto dalle &#8220;operazioni di recupero completo&#8221;, secondo la contrapposizione della decisione Arco, cit.).</p>
<p>6)Per le ragioni esposte sub. 1, 4 e 5,  al fine di superare gran parte delle contestazioni della Commissione e far chiarezza sulla vera portata delle formule espressive dell&#8217;art. 14,  si renderebbe opportuno ed urgente riscrivere detta norma, adottando una terminologia univoca che riproduca &#8211; anche sul piano lessicale &#8211; le formulazioni e/o le definizioni introdotte dalla Corte di Giustizia, in forma ormai consolidata, come evidenziate e/o suggerite nel testo.</p>
<p>7)Sono personalmente convinto che, ad una maggiore chiarezza  del dato normativo, da apportare con intervento legislativo,  andrà affiancata una stringente, diffusa e capillare attività culturale, politica ed istituzionale &#8211; nelle sedi competenti della Comunità europea, presso gli organismi rappresentativi delle imprese e del mercato, nazionali ed europei, nonché fra gli operatori, pubblici e privati, per diffondere e consolidare il convincimento (che si va affacciando timidamente nelle pronunce del giudice comunitario e che sottende la presente nota) secondo cui non può qualificarsi rifiuto &#8211; sul piano tecnico, economico e giuridico &#8211; il residuo produttivo o di consumo  che: </p>
<p>a)per essere riutilizzato &#8220;tal quale&#8221; ovvero a seguito di &#8220;trattamenti preliminari&#8221; &#8211; cui non si sottrae la stessa materia prima primaria (primary raw material, secondo l&#8217;intuizione di Corte di Giustizia, Inter Environnement cit., p. 33) &#8211; non può considerarsi oggetto di una attività di &#8220;disfarsi&#8221;; </p>
<p>b)per le sue caratteristiche fisiche, chimiche e merceologiche (cioè, in una battuta,  di qualità) &#8211; non inferiori a quelle della materia prima (primary raw material) e per le caratteristiche di pericolo, per la salute pubblica e per l&#8217;ambiente, non superiori a quelle proprie di quest&#8217;ultima &#8211; non può non essere &#8220;assoggettato alla normativa applicabile a tali prodotti&#8221; (così decisione Granit Palin Oy, p. 35). </p>
<p>8)Lo scopo di individuare più agevolmente (e, in un prossimo futuro, automaticamente) tali residui/prodotti &#8211; non qualificabili rifiuti &#8211; sarà tempestivamente raggiunto ove, in sede  comunitaria, gli Stati membri adottino (a seguito di tempestive e convergenti elaborazioni di organismi tecnici nazionali, comunitari e internazionali) specifiche tecniche comuni e/o uniformi standard di qualità e/o altri omogenei parametri tecnici di valutazione (e &#8220;validazione&#8221;), per ciascuna tipologia di sottoprodotti, residui, ecc.. </p>
<p>9)La ricorrenza di questi indici di qualità &#8211; del residuo/prodotto &#8211; consentirà di &#8220;accertare&#8221;, non in modo episodico e caso per caso (come sembra suggerire, in alcuni suoi recenti interventi, il giudice comunitario, il quale si mostra incautamente propenso ad affidare &#8211; al giudice nazionale … &#8211; la individuazione dei criteri che, nella singola vicenda, debbano portare a distinguere il residuo/prodotto dal residuo/rifiuto, giurisdizionalizzando pericolosamente il problema e moltiplicandolo per quindici… e, domani, per 25!), ma preventivamente e uniformemente (al di fuori del processo civile, amministrativo o penale….!?), quali residui  sono rifiuti e quali non lo sono,  in quanto rivestono &#8220;le caratteristiche e le proprietà &#8221; dei prodotti (proprio perché  riconducibili  in un range di qualità e/o a specifiche tecniche predeterminate).</p>
<p>10)  Gli elementi costitutivi della nozione giuridica di rifiuto, posti dalla norma comunitaria ed enucleati e fissati, in modo vincolante per gli Stati membri, dalla Corte di giustizia, non vanno concettualmente confusi con i &#8220;mezzi o fonti di prova&#8221;, al presente di pertinenza del legislatore nazionale, con i quali dimostrare e/o accertare, in sede processuale o contenziosa, nei singoli casi controversi, la ricorrenza o meno, di detti elementi costitutivi (di quella nozione).</p>
<p>11)  I residui/prodotti &#8211; con le caratteristiche indicate del prodotto (v. p.7, lett. b) &#8211;  non necessitano dunque di &#8220;operazioni di recupero pieno&#8221; ma, semmai, di &#8220;trattamenti preliminari&#8221;, strettamente funzionali al loro reimpiego nelle specifiche linee  produttive di destinazione (analogamente alle materie prime primarie), presso il loro produttore e, più frequentemente e verosimilmente, presso terzi, in conformità ad un instaurato mercato unico integrato che non può tollerare più a lungo estenuanti  contenziosi (sulla qualificazione giuridica del rifiuto) e le conseguenti e riscontrate distorsioni della concorrenza le quali, da troppo tempo,  pregiudicano gravemente il  mercato dei residui/ prodotti e dei residui/rifiuti  (merce, anch&#8217;essi, da sottoporre però a particolari cautele!).</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prime-controdeduzioni-ai-rilievi-della-commissione-ce-sullart-14-del-d-l-n-138-2002-interpretazione-autentica-della-definizione-di-rifiuto/">Prime &#8220;controdeduzioni&#8221; ai rilievi della Commissione CE sull&#8217;art. 14, del D.L. n. 138/2002 (interpretazione autentica della definizione di rifiuto).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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