<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ambiente e territorio-Parchi e riserve naturali Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/argomento/ambiente-e-territorio-parchi-e-riserve-naturali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/argomento/ambiente-e-territorio-parchi-e-riserve-naturali/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Oct 2021 07:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Ambiente e territorio-Parchi e riserve naturali Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/argomento/ambiente-e-territorio-parchi-e-riserve-naturali/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il D.L. 16 agosto 2006, n. 251: un primo “tentativo” di intervento sostitutivo a seguito della  legge 5 giugno 2003, n. 131 (*)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-d-l-16-agosto-2006-n-251-un-primo-tentativo-di-intervento-sostitutivo-a-seguito-della-legge-5-giugno-2003-n-131/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:51 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-d-l-16-agosto-2006-n-251-un-primo-tentativo-di-intervento-sostitutivo-a-seguito-della-legge-5-giugno-2003-n-131/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-d-l-16-agosto-2006-n-251-un-primo-tentativo-di-intervento-sostitutivo-a-seguito-della-legge-5-giugno-2003-n-131/">Il D.L. 16 agosto 2006, n. 251: un primo “tentativo” di intervento sostitutivo a seguito della  legge 5 giugno 2003, n. 131 (*)</a></p>
<p>(*) Il presente lavoro è destinato alla rivista “Nuove autonomie” 1. Il D.L. 16 agosto 2006, n. 251, recante «disposizioni urgenti per assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica», all’articolo 8 1 conteneva il primo2 “tentativo” di applicazione della disciplina del potere sostitutivo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-d-l-16-agosto-2006-n-251-un-primo-tentativo-di-intervento-sostitutivo-a-seguito-della-legge-5-giugno-2003-n-131/">Il D.L. 16 agosto 2006, n. 251: un primo “tentativo” di intervento sostitutivo a seguito della  legge 5 giugno 2003, n. 131 (*)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-d-l-16-agosto-2006-n-251-un-primo-tentativo-di-intervento-sostitutivo-a-seguito-della-legge-5-giugno-2003-n-131/">Il D.L. 16 agosto 2006, n. 251: un primo “tentativo” di intervento sostitutivo a seguito della  legge 5 giugno 2003, n. 131 (*)</a></p>
<p>(*) Il presente lavoro è destinato alla rivista “Nuove autonomie” </p>
<p>  1. Il D.L. 16 agosto 2006, n. 251, recante «disposizioni urgenti per assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica», all’articolo 8 <sup>1</sup> conteneva il primo<sup>2</sup> “tentativo” di applicazione della disciplina del potere sostitutivo di cui all’art. 8 della l. 5 giugno 2003, n. 131 (legge “La Loggia”), riguardante l’attuazione della norma di cui all’art. 120, secondo comma, della Costituzione.<br />
Si parla di “tentativo” in quanto il decreto-legge, non avendo superato le “sabbie mobili” dell’<i>iter </i>di conversione in legge, è ormai decaduto in data 17 ottobre 2006.Appare, tuttavia, opportuno cercare di riflettere su questo tentato intervento per il fatto che esso si inserisce nel quadro – decisamente problematico<sup>3</sup> – del potere sostitutivo e della sua costituzionalizzazione ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.In particolare, l’articolo 120, secondo comma, Cost. conferisce al Governo il potere sostitutivo sugli organi delle Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, nonché in caso di grave pericolo per l’incolumità e la sicurezza, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica ed, infine, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sempre e comunque nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.L’attenzione dei commentatori ha riguardato il tema della natura del potere sostitutivo (amministrativa o normativa<sup>4</sup>), l’esistenza di poteri sostitutivi ulteriori rispetto a quelli disciplinati in Costituzione (natura ordinaria o straordinaria del potere sostitutivo<sup>5</sup>) ed i rapporti di tale potere con i principi costituzionali che informano i rapporti tra sovranità statale ed autonomie locali<sup>6</sup>.Non è questa la sede per affrontare analiticamente queste tematiche: basti ricordare che l’esigenza di un potere sostitutivo nell’applicazione delle norme comunitarie – dopo una prima fase in cui la dottrina negava alle Regioni un ruolo nell’adeguamento dell’ordinamento interno alla normativa comunitaria (sul presupposto che unico responsabile dinanzi alle Comunità fosse lo Stato) –  è nata con l’art 6 del d.p.r. n. 616 del 1977 (in attuazione della l. 16/5/1970, n. 281), che ha riconosciuto alle Regioni la titolarità del potere di attuare direttamente i regolamenti comunitari e, a seguito di legge statale che fissi i principi, le direttive che hanno ad oggetto materie di competenza propria. Tali competenze attuative delle Regioni erano controbilanciate, però, dalla previsione di un potere sostitutivo statale consistente nella facoltà, concessa al Governo nei casi di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, di prescrivere alla Regione un congruo termine per provvedere (con delibera del Consiglio dei ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la Regione interessata) e, qualora l’inattività della Regione perduri dopo la scadenza di tale termine, di adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell’amministrazione regionale. Con la l. n. 86 del 1989 venne confermato il riconoscimento di competenze attuative alle Regioni: in particolare, si conferì anche alle Regioni ad autonomia ordinaria la potestà – già prevista dalla l. n. 183 del 1987 per le Regioni speciali e Province autonome – di dare attuazione alle direttive seppur dopo l’entrata in vigore della legge comunitaria che avrebbe dovuto indicare quali disposizioni di principio non sarebbero state derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e sarebbero prevalse sulle disposizioni contrarie eventualmente già emanate dagli organi regionali.Il procedimento di attuazione del diritto comunitario è stato poi ulteriormente “ritoccato” con due interventi della legge comunitaria: la legge comunitaria per il 1995-1997 (l. n. 128 del 1998) ha conferito anche alle Regioni a statuto ordinario, nelle materie di competenza concorrente, il potere di dare attuazione alle direttive comunitarie; la legge comunitaria per il 2000 (l. n. 244 del 2000) ha consentito alle Regioni di dare attuazione alle direttive comunitarie anche in via amministrativa (non più attraverso la sola attuazione legislativa). In relazione all’esecuzione amministrativa del diritto comunitario, gli artt. 1, comma  4, l. n. 59 del 1997 e 2 del d.p.r. n. 112 del 1998 hanno conferito alle Regioni e agli enti locali un potere generalizzato di attuare in via amministrativa il diritto comunitario, riservando però allo Stato un potere di indirizzo e coordinamento e, in caso di inadempienze, sostitutivo<sup>7</sup>.2. All’interno di questo processo evolutivo si è inserita la l. 5 giugno 2003, n. 131, recante «disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», che ha dettato la disciplina di attuazione della norma di cui all’art. 120 Cost. È stato, peraltro, rilevato che la legge “La Loggia” non ha offerto alcun contributo alla precisazione dei presupposti giustificativi del potere sostitutivo, richiamando gli stessi in maniera generica ed indifferenziata<sup>8</sup>.In particolare, l’art. 8 stabilisce che, prima dell’esercizio del potere sostitutivo, il Presidente del Consiglio del Ministri «assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari». Solo una volta «decorso inutilmente tale termine», il Consiglio dei Ministri, «sentito l’organo interessato», adotta i «provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario». Come ulteriore garanzia è prevista la partecipazione al Consiglio dei Ministri del Presidente della Regione interessata al provvedimento.Per l’ipotesi di violazione della normativa comunitaria, il secondo comma dispone che gli atti ed i provvedimenti sostitutivi «sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia» e procede all’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 86 del 1989, che definiva la procedura per la sostituzione fondata sull’inadempimento di obblighi comunitari derivante da inattività amministrativa di una Regione o Provincia autonoma.A conferma della natura emergenziale dell’istituto, il quarto comma dell’art. 8 prevede che, nei «casi di assoluta urgenza», sia possibile saltare la fase della “diffida” qualora l’intervento sostitutivo «non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo 120 della Costituzione». In questa ipotesi di intervento sostitutivo “in prevenzione”, i «provvedimenti necessari» adottati dal Consiglio dei Ministri sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città, che possono chiederne il riesame. In ogni caso i provvedimenti nei quali si concreta la sostituzione governativa – siano quelli di cui ai commi 1 e 2, siano quelli di cui al comma 4 – «devono essere proporzionati alle finalità perseguite» (art. 8, comma 5).In entrambi i casi, il legislatore si riferisce alla natura «anche normativa» dei provvedimenti sostitutivi: tale sostituzione normativa sarebbe dovuta avvenire, secondo certa dottrina, nelle forme di un decreto-legge in cui l’inutile decorso del termine per l’adempimento regionale e l’audizione dell’organo interessato rappresenterebbero ulteriori presupposti procedimentali tali da alterare lo schema di cui all’art. 77 Cost. e rendere, a detta dei più, atipico tale decreto<sup>9</sup>.È, a questo punto, necessario accennare brevemente al problema del coordinamento tra la disposizione di cui all’art. 120, comma 2, Cost. e quella dell’art. 117, comma 5, Cost. che prevede un potere sostitutivo da esercitarsi «nel rispetto di norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza». Escludendo che si tratti di una inutile ripetizione del medesimo contenuto precettivo, parte della dottrina ritiene che l’art. 117, comma 5, Cost. disciplini la sostituzione statale nei confronti delle attività legislative regionali laddove l’art. 120, comma 2, Cost. abbia ad oggetto l’ambito della amministrazione regionale<sup>10</sup>. Altra dottrina sostiene, invece, che l’art. 117, comma 5, Cost. disciplini gli inadempimenti relativi alla attuazione ed esecuzione del diritto comunitario e internazionale nelle materie di competenza regionale, laddove l’art. 120 cost. attenga, più in generale, al mancato rispetto del diritto comunitario e del diritto internazionale, prescindendo dalla loro incidenza nelle materie di competenza regionale<sup>11</sup>.Peraltro, è stato osservato<sup>12</sup> che lo strumento previsto dall’art. 120, secondo comma, Cost., può essere utilizzato per fronteggiare situazioni differenti dalla mera inerzia rispetto ad un obbligo di provvedere. Infatti, l’art. 117, quinto comma, fa riferimento ad un esercizio del potere sostitutivo «in caso di inadempienza», tale, dunque, da presupporre necessariamente l’inadempimento.Per quel che concerne l’attuazione dell’art. 117, quinto comma, Cost.<sup>13</sup>, la materia è stata recentemente regolata dalla l. n. 11 del 2005, che ha ampiamente modificato la legge “La Pergola”: le norme che disciplinano le modalità dell’esercizio del potere sostitutivo sono contenute negli artt. 9, comma 1, lett. <i>h)</i>, 11, comma 8, e 16, comma 3.L’art. 9, comma 1, lett. <i>h)</i> stabilisce che la legge comunitaria annuale disponga in relazione all’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 117, comma 5, Cost., nel rispetto dei principi di cui all’art. 16, comma 3. Quest’ultima norma – concernente la sostituzione legislativa dello Stato per l’adempimento degli obblighi comunitari – si limita, a sua volta, a rinviare alla procedura descritta dall’art. 11, comma 8, secondo periodo<sup>14</sup>, dettata per la sostituzione regolamentare.3. Ma veniamo al caso: il Governo ha recentemente emanato il D.L. 16 agosto 2006, n. 251, recante «disposizioni urgenti per assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica»<sup>15</sup>, allo scopo di far fronte alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana per inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata direttiva 79/409/CEE. In particolare, la Repubblica italiana ha recepito la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, con la l. 11 febbraio 1992, n. 157, recante «norme per la protezione della fauna selvatica omoterma e per il prelievo venatorio». In relazione a tale recepimento e, in particolare, al regime delle deroghe ai divieti posti dalla direttiva, la Commissione europea ha più volte manifestato la propria insoddisfazione. A fronte di una specifica procedura di infrazione (2001/2211) avviata per il mancato recepimento dell’art. 9 della direttiva in questione, lo Stato italiano ha approvato la l. 3 ottobre 2002, n. 221, che ha aggiunto un articolo (19 <i>bis</i>) alla citata l. n. 157 del 1992, per ottemperare a quanto richiesto dagli organismi comunitari. Tuttavia, molte Regioni non si sono attenute a tali prescrizioni: ci si riferisce, in particolare, alle Regioni Veneto e Sardegna nei confronti delle quali la Commissione europea ha avviato le procedure n. 2004/4926 e 2004/4242. Secondo la Commissione europea questo quadro negativo è aggravato dal sistema di controllo previsto dal citato articolo 19 <i>bis</i>, che consta di numerosi passaggi decisionali, tali da portare all’annullamento solo quando la deroga ha ormai esaurito i suoi effetti e, di conseguenza, l’utilità. A fronte di tale denuncia di inefficacia del sistema, la Commissione europea ha avviato due nuove procedure di infrazione (2006/2131 e 2006/4043, quest’ultima riferita alla Liguria) nei confronti della Repubblica italiana per inosservanza degli obblighi derivanti dalla direttiva 79/409/CEE. Tale procedura è stata avviata in data 28 giugno 2006: in pari data la Commissione ha deliberato la proposizione dei ricorsi alla Corte di giustizia delle Comunità europee per contrasto della normativa delle Regioni Veneto e Sardegna con la direttiva 79/409/CEE. Di fronte a tali contestazioni, il Governo aveva ritenuto di intervenire in una duplice direzione: in primo luogo modificando l’articolo 19 <i>bis</i> della l. n. 221 del 2002; in secondo luogo agendo anche in via sostitutiva sulle difformi leggi e delibere regionali, al fine di risolvere una volta per tutte il pluriennale contenzioso con la Commissione.L’intervento era, inoltre, finalizzato ad evitare sanzioni pesanti, come la perdita del sostegno europeo ai programmi di sviluppo rurale e della Politica agricola comune (PAC). Infatti, ove la procedura di infrazione non fosse stata superata, la perdita finanziaria sarebbe stata determinata dall’1 per cento del montante complessivo degli aiuti erogati a carico del primo pilastro della PAC. Altro problema riguardava l’incertezza nella quale si sarebbe avviata la stagione venatoria con il contenzioso aperto sulle Zone di protezione speciale, per le quali si era venuta a creare una fase di vuoto di regolamentazione che aveva prodotto il divieto assoluto di caccia in circa quattro milioni di ettari. Infatti, la delibera del Comitato per le aree naturali e protette del 2 dicembre 1996 è stata annullata dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 25 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005, che peraltro è stato sospeso in sede giurisdizionale (ordinanze n. 797/06, 798/06 e 799/06 del 14 febbraio 2006 del Consiglio di Stato, sezione VI), creando in tal modo una situazione di incertezza circa il regime di tali zone.A tal fine, l’art. 8 del D.L. 16 agosto 2006, n. 251, prevedeva che le Regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, adeguassero il proprio ordinamento alle disposizioni dell’art. 19 <i>bis </i>della l. 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dallo stesso decreto, abrogando o modificando le proprie leggi regionali, le delibere e gli atti applicativi ed, infine, i calendari venatori nelle parti difformi dalle suddette disposizioni. Decorso inutilmente tale termine, le leggi e gli atti regionali difformi si intendevano abrogati ed annullati. In attesa dell’adeguamento erano comunque sospesi gli effetti dei provvedimenti regionali in deroga alle predette disposizioni, al fine di evitare la compromissione degli interessi protetti dalla normativa comunitaria.Tale intervento sostitutivo aveva il carattere dell’urgenza e, dunque, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della citata l. n. 131 del 2003, è stato comunicato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, però, non ne ha richiesto il riesame<sup>16</sup>.4. La norma poneva una serie di problemi tra cui spiccava, in primo luogo, quello relativo al rapporto con l’<i>iter</i> di conversione in legge.In particolare, ci si è chiesti come si sarebbe potuto configurare – l’uso del condizionale è ormai d’obbligo essendo scaduti i termini per la conversione in legge – il rapporto tra il decreto-legge (nonché eventuale legge di conversione) e gli atti adottati in precedenza dalle Regioni. Infatti, il decreto-legge era sottoposto ad una duplice sorte: da un lato proseguiva l’<i>iter</i> costituzionalmente previsto per la sua conversione in legge; dall’altro era soggetto al procedimento previsto dalla legge “La Loggia” per il suo riesame, qualora lo avesse richiesto una delle due Conferenze&#8230; con inimmaginabili conseguenze nel caso di esiti contrastanti di decreto-legge decaduto perchè non convertito ma nel frattempo giudicato positivamente e confermato in sede di Conferenza, oppure di decreto-legge convertito in legge ma revocato a seguito del riesame. Non era chiaro, infatti, se il riesame del provvedimento sostitutivo richiesto dalla Conferenza avesse potuto sospenderne l’efficacia. Tenuto conto che l’adozione del provvedimento da riesaminare era avvenuta in via d’urgenza, la sospensione dell’efficacia ne avrebbe vanificato l’operato; ma in caso contrario, come si sarebbe potuto rimediare alle conseguenze nel frattempo prodottesi qualora il riesame si fosse concluso con il ritiro o la modifica del provvedimento urgente?Il secondo aspetto atteneva al c.d. effetto normativo. Il D.L. prevedeva, infatti, un intervento sostitutivo con il quale si disponeva la sospensione degli effetti delle deroghe adottate dalle Regioni in difformità dall’ordinamento comunitario e statale, nonché l’abrogazione e l’annullamento delle leggi e degli atti regionali difformi, una volta trascorso il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge senza che le Regioni avessero provveduto. Tale norma, come ha rilevato il Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati (seduta del 13 settembre 2006), era a rischio di censura di incostituzionalità in quanto prevedeva «un atipico fenomeno di abrogazione di leggi regionali, che avviene in modo esplicito ma in via condizionata e, comunque, riguarda un numero indeterminato di atti che non sono puntualmente indicati pregiudicando esigenze di certezza del diritto e costituendo altresì una potenziale fonte di contenzioso». Si trattava, a ben vedere, di una clausola di abrogazione “innominata” (che altro non è, secondo la dottrina, che una fattispecie di abrogazione tacita)<sup>17</sup>. Tale forma di abrogazione ha lo scopo di conferire all’atto che la reca valenza di nuova disciplina integrale della materia, in modo da poter escludere con assoluta certezza la sopravvivenza di tutte le disposizioni anteriori difformi (conferma di questa chiave di lettura è rinvenibile nella sent. 5 gennaio 1993, n. 1 della Corte costituzionale, in <i>Giur. cost</i>., 1993, 3 ss.). Pur trattandosi di un «atto di pigrizia del legislatore» (Rescigno), era dunque da considerarsi una clausola pienamente legittima.Un’ulteriore problematica atteneva all’operatività dell’abrogazione tra fonti eterogenee<sup>18</sup>. In particolare, si trattava di capire se il D.L. e/o la legge di conversione avessero potuto abrogare le leggi ed i regolamenti regionali difformi.Per quanto riguarda i decreti-legge, la giurisprudenza costituzionale ritiene che essi ben possano porsi in rapporto di successione cronologica con le leggi in quanto ad essa ritenuti equiparati. Peraltro, l’effetto abrogativo di cui all’art. 8 si determina decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e, dunque, una volta scaduto il termine di efficacia del D.L. non convertito in legge. Si tratterebbe, a questo punto, di una abrogazione ad opera non tanto del D.L. quanto della eventuale legge di conversione.Occorre, perciò, verificare se la legge statale di conversione sia suscettibile di abrogare le leggi ed i regolamenti regionali con essa difformi. Sul punto, la dottrina tradizionale insegna che l’atto di abrogazione deve appartenere allo stesso “tipo” di fonte dell’atto da abrogare (si parla, in tal senso, di necessaria omogeneità delle fonti). Nel corso degli anni, l’estensione della nozione di legge e la diffusione di una lettura più ampia del disposto di cui all’art. 15 disp. prel. cod. civ. hanno determinato il superamento di questa impostazione rimuovendo ogni dubbio circa l’operatività dell’abrogazione rispetto a tutti i tipi di atti normativi, quantomeno nei casi in cui l’ordinamento ne preveda espressamente l’operatività.In tale ultima ipotesi si colloca, a ben vedere, la disciplina del potere sostitutivo. Può, dunque, senz’altro ammettersi l’abrogazione delle leggi regionali difformi da parte della legge statale di conversione.In relazione all’operatività dell’abrogazione di regolamenti anteriori ad opera di leggi successive, è stata ammessa la possibilità che le seconde prevalgano in forza del criterio cronologico (piuttosto che di quello gerarchico) sul presupposto pratico di evitare che il giudice amministrativo sia tenuto ad applicare regolamenti illegitimi nel caso in cui siano già decorsi i termini per ottenere l’annullamento stesso.Peraltro, si è rilevato, «in ragione della proporzionalità tra il provvedimento sostitutivo e le finalità perseguite richiesta dall’articolo 8, comma 5, della legge n. 131 del 2003, (&#8230;), l’opportunità di prevedere, in luogo dell’abrogazione e dell’annullamento, rispettivamente, delle leggi e degli atti regionali difformi dalle disposizioni comunitarie, la loro inefficacia» (I Commissione della Camera dei Deputati, seduta del 13 settembre).Sul punto, va sottolineato che il riferimento legislativo (di cui al comma 5 dell’art. 8 della legge “La Loggia”) al nesso di proporzionalità fra la situazione da fronteggiare e le misure adottate è conforme alla “funzione” straordinaria dell’istituto: infatti, laddove si consideri l’intervento sostitutivo in termini di norma di chiusura del sistema idonea a scongiurare irrimediabili pregiudizi per l’identità e l’unità dell’ordinamento giuridico, lo stato d’eccezione sarà composto dalle (sole) deroghe strettamente necessarie a fronteggiare l’emergenza. La necessità così intesa rappresenta un limite alle possibili deroghe, poiché limita l’estensione della sostituzione a tutela dell’autonomia.Sotto questo profilo, la previsione dell’inefficacia delle leggi regionali difformi in luogo dell’abrogazione e dell’annullamento, sarebbe stata ugualmente funzionale al raggiungimento dello scopo ma sicuramente più rispettosa del principio di proporzionalità e, in ultima istanza, delle autonomie locali.Per concludere, in questo primo tentativo di applicazione della disciplina del potere sostitutivo di cui al secondo comma dell’art. 120 della Costituzione è apparso sicuramente valido l’insegnamento di certa dottrina (Benvenuti) che riteneva che l’intervento sostitutivo non esprime un potere di controllo amministrativo quanto piuttosto un potere di controllo politico, in quanto incidente non sulla titolarità all’adozione di un determinato atto ma, ben più ampiamente, sulla titolarità di un intero organo (con riferimento al rapporto tra lo Stato e gli enti locali) con il complesso delle sue attribuzioni<sup>19</sup>. Quella enunciata, pur essendo una tesi non più attuale rispetto all’odierno assetto dei rapporti Stato-Regioni, è ancora efficace nella parte in cui mette in luce che il potere sostitutivo è composto da due momenti: l’uno giuridico, l’altro politico. Il problema è quello di individuare di volta in volta quale dei due aspetti sarà predominante e prenderà il sopravvento sull’altro.Quest’intervento del Governo è sembrato essere, a nostro sommesso avviso, maggiormente legato alla necessità di prendere posizione di fronte alle ripetute inadempienze delle Regioni, rispetto alle quali lo Stato si trova ad essere il responsabile ultimo dinnanzi all’Unione europea<sup>20</sup>.Infatti la “pigra” (ci si riferisce alla citata clausola di abrogazione “innominata”) formulazione del testo di cui all’art. 8, e l’immediata conseguenza che l’intervento in questione abbia riferimento non tanto ad un singolo atto quanto a tutte le disposizioni “difformi” e, dunque, ad un’area potenzialmente indeterminata ed indeterminabile, apparivano implicare scelte e responsabilità di natura più politica che giuridica come tali incentrate più sull’<i>an</i> che sul <i>quomodo</i>.</p>
<p>______________________________________<br />
[1] L’articolo 8 («Intervento sostitutivo urgente») del D.L. 16 agosto 2006 n. 251 stabilisce che: «Le Regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e dell’articolo 19 <i>bis</i> della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dal presente decreto, abrogando o modificando le proprie leggi, le delibere e gli atti applicativi, nonchè i calendari venatori nelle parti difformi dalle suddette disposizioni. In attesa di tale adeguamento e al fine di assicurare l’immediato rispetto dell’ordinamento comunitario, sono sospesi gli effetti delle deroghe adottate dalle Regioni in difformità dalle richiamate disposizioni. Decorso inutilmente il termine suindicato, le leggi e gli atti regionali difformi da tali disposizioni si intendono abrogati e annullati».<br />
[2] È opportuno precisare che con la legge 30 maggio 2003, n. 119, recante «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», si è avuto un primo intervento sostitutivo dello Stato sulle Regioni a seguito della riforma dell’art. 120 Cost. <br />
L’art. 10, commi 42, 43, 44, stabilisce che: «42. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere nominato un Commissario straordinario del Governo, che può avvalersi di uno o più sub-commissari, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull’applicazione del presente decreto nei suoi primi due periodi di attuazione.<br />
43. Il Commissario straordinario del Governo nell’espletamento del proprio mandato può esercitare, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche cui competono gli adempimenti previsti dal presente decreto, secondo le modalità di cui al comma 44.<br />
44. In caso di inadempienze relative all’attuazione del presente decreto, il Commissario invita l’amministrazione competente ad adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine il Commissario, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, esercita il potere sostitutivo».<br />
Questa norma ha anche superato il vaglio della Corte costituzionale che, nella sent. n. 204 del 2004, ha ritenuto non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 10, commi 42, 43, 44 e 45.<br />
Ad avviso della ricorrente (Regione Emilia-Romagna), tali disposizioni avrebbero identificato un modello di potere sostitutivo e di vigilanza non riconducibile né alle ipotesi di intervento sostitutivo dello Stato, ai sensi dell’art. 117, quinto comma, né aderente a quanto disposto, più in generale, dall’art. 120, secondo comma, Cost., in materia di intervento sostitutivo. Al contrario, la Corte ha rilevato che: «Nella specie, il potere sostitutivo è previsto dal d.l. n. 49 del 2003 in relazione ad inadempienze delle amministrazioni regionali relative all’attuazione della normativa in tema di prelievo supplementare; il suo esercizio è subordinato alla previa delibera del Consiglio dei Ministri ed è affidato ad un organo statale nominato non solo non è rimasto a livello di “tentativo”, ma ha previo parere della Conferenza permanente. Inoltre, è osservato il principio di leale collaborazione, giacché la delibera del Consiglio dei Ministri è preceduta dalla diffida e dalla concessione di un termine per l’adozione degli atti o il compimento delle attività omessi dalla Regione, sicché, nel termine stabilito, ben potrà la Regione interessata interloquire con l’autorità statale e, attraverso l’autonomo adempimento, evitare la sostituzione, ovvero contestarne la sussistenza dei presupposti (sentenze n. 416 del 1995 e n. 69 del 2004; ordinanza n. 53 del 2003). È infine indubbio il carattere vincolato nell’<i>an</i> delle attività o degli atti in relazione ai quali è configurabile l’intervento sostitutivo, inserendosi i compiti di spettanza regionale nel procedimento finalizzato, entro termini stabiliti, alla attuazione della normativa sul prelievo supplementare». Sul punto v. Celotto A., <i>Le fonti comunitarie</i>, in <i>Il diritto amministrativo dopo le riforme, Parte generale</i>, Corso G.-Lopilato V. (a cura di), Milano, 2006, 126.<br />
Tale sostituzione è, tuttavia, precedente all’emanazione della legge “La Loggia”: essa, dunque, non si è svolta nelle forme e alle condizioni di cui all’art. 8 della citata l. n. 131 del 2003. Essa non contiene, peraltro, nessuna clausola “propriamente sostitutiva”, quale quella di abrogazione “innominata”, di cui si dirà in seguito.<br />
[3] La disciplina del potere sostitutivo di cui al secondo comma dell’art. 120 della Costituzione ha suscitato, fin dalla sua introduzione da parte della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, un vivace interesse della dottrina e della giurisprudenza costituzionale, dovuto in gran parte all’oscurità ed ambiguità della sua formulazione.<br />
Sull’oscurità del testo dell’art. 120 Cost.: Fontana G., <i>Alla ricerca di uno statuto giuridico dei poteri sostitutivi ex art. 120, comma 2 Cost.</i>, in <i>Nuovi rapporti Stato-Regione dopo la legge costituzionale n. 3 del 2001</i>, Modugno F. – Carnevale P. (a cura di), Milano, 2003, 73 s., che parla di una «formulazione evidentemente approssimativa, e per taluni versi grossolana»; Belletti M., <i>Potere sostitutivo “straordinario” ed “ordinario” dopo la sentenza n. 43 del 2004</i>, <i>La Corte propone la quadratura del cerchio della riforma del Titolo V</i>, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 09/03/2004, che consegna a tale norma la palma della «norma di più ardua lettura» tra le disposizioni del riformato Titolo V; D’Atena A., <i>Poteri sostitutivi e konkurrierende Gesetzgebund,</i> in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 13/01/2003, che parla di «maccheronica operazione compiuta dal legislatore costituzionale italiano»; Mainardis C., <i>I poteri sostitutivi statali: una riforma costituzionale con (poche) luci e (molte) ombre</i>, in <i>Le Regioni</i>, 2001, VI, 1357.<br />
[4] A sostegno della natura amministrativa del potere sostitutivo: Anzon A., <i>I poteri delle Regioni dopo la riforma costituzionale. Il nuovo regime e il modello originario a confronto</i>, Torino, 2002, 217; Mainardis C., <i>I poteri sostitutivi statali: una riforma costituzionale con (poche) luci e (molte) ombre</i>, cit., 1357 ss.; Rescigno G.U., <i>Attuazione regionale delle direttive comunitarie e potere sostitutivo dello Stato,</i> in <i>Le Regioni</i>, 2002, 735, nota 10.<br />
A favore della natura normativa; Caretti P., <i>L’assetto dei rapporti tra competenza legislativa statale e regionale, alla luce del nuovo titolo V della Costituzione: aspetti problematici</i>, in <i>Le Regioni</i>, 2001, 1229; Pinelli C., <i>I limiti generali alla potestà legislativa statale e regionale e i rapporti con l’ordinamento internazionale e con l’ordinamento comunitario</i>, in <i>Foro it.</i>, 2001, V, 194 ss.; Cerri A., <i>Alla ricerca dei ragionevoli principi della riforma regionale</i>, in <i>Problemi del federalismo</i>, AA.VV., Milano, 2001, 211; Gianfrancesco E., <i>Il potere sostitutivo</i>, in <i>La repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V</i>, Groppi T.-Olivetti M. (a cura di), II ed., Torino, 2003, 237. Per una ricostruzione critica delle diverse posizioni: Mainardis C., <i>Il potere sostitutivo</i>, in Falcon G. (a cura di), <i>Stato, regioni ed enti locali nella legge 5 giugno 2003, n. 131</i>, Bologna, 2003, 158 ss.<br />
[5] Sulla natura straordinaria del potere sostitutivo di cui all’art. 120, secondo comma, Cost., è intervenuta la Consulta con le sentenze n. 313 del 2003 e nn. 43, 69, 70, 71, 72, 73, 112 del 2004 chiarendo, però, che la norma in esame non esaurisce le possibilità di esercizio di poteri sostitutivi, ma lascia impregiudicata l’ammissibilità di altre ipotesi di interventi sostitutivi disciplinati da legge statale o regionale (si veda, in particolare, il punto 3.3 del <i>Considerato in diritto</i> della sentenza n. 43 del 2004). Al riguardo, la Corte distingue gli interventi sostitutivi di carattere ordinario da quelli di carattere straordinario: i primi trovano fondamento nell’art. 118 Cost. e, dunque, sono espressione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza. Gli interventi sostitutivi di carattere straordinario si fondano, invece, sull’art. 120 Cost., riferendosi ad emergenze istituzionali di particolare gravità e sono attivabili secondo le procedure attuative previste dall’art. 8 della legge n. 131 del 2003. Per un attento commento a tale indirizzo della Consulta: Aiello C.P.M., <i>Il potere sostitutivo di cui all’art. 120 della Costituzione: dalla dottrina alla giurisprudenza costituzionale del 2004</i>, in <i>Comuni d’Italia</i>, 2004, V, 62; Groppi T., <i>Nota alla sentenza n. 43 del 2004</i>, in www.forumcostituzionale.it, 24/05/2004, soffermandosi sulla considerazione che «l’art. 120, comma 2, a differenza di quanto sostenuto dalla maggior parte della dottrina, non ha affatto costituzionalizzato l’esistente, ma ha introdotto un potere governativo di tipo nuovo, un potere “straordinario” (con le parole della Corte), finalizzato alla tutela di alcuni, tipizzati, interessi unitari».<br />
[6] Sull’art. 120 come norma di chiusura del sistema: Aiello C.P.M., <i>Il potere sostitutivo di cui all’art. 120 della Costituzione: dalla dottrina alla giurisprudenza costituzionale del 2004, </i>cit., 62, che parla di «norma di chiusura» e «clausola generale». In senso contrario: Pinelli C., <i>I limiti generali alla potestà legislativa statale e regionale e i rapporti con l’ordinamento internazionale e con l’ordinamento comunitario</i>, cit., 198. A nostro sommesso avviso, a seguito dello sviluppo dell’indirizzo della Corte costituzionale (sentt. nn. 43, 69, 70, 71, 72 e 73/2004) che ha rinvenuto nell’art. 120, secondo comma, Cost., un potere a carattere straordinario a cui si affianca, però, un potere sostitutivo ordinario, perde di attualità la qualifica di tale disposizione quale norma di chiusura.<br />
[7] Per l’<i>excursus</i> storico sul potere sostitutivo: Celotto A., <i>Competenze regionali e potere sostitutivo statale nell’attuazione del diritto comunitario (nota a Corte cost., 27 luglio 1989, n. 460, Regione Emilia Romagna)</i>, in <i>Giur. It.</i>, 1990, I, 1, 1041 ss.; <i>Idem</i>, <i>L’efficacia delle fonti comunitarie nell’ordinamento italiano, normativa, giurisprudenza e prassi</i>, Torino, 2003, 295 ss.; Rescigno G.U., <i>Attuazione regionale delle direttive comunitarie e potere sostitutivo dello Stato</i>, in <i>Le Regioni</i>, 2002, 731 ss.; D’Atena A., <i>L’esecuzione e l’attuazione delle norme comunitarie fra Stato e Regioni</i>, in <i>Giur. Cost</i>., 1979, I, 1242 ss.; Groppi t., <i>Regioni e Unione europea</i>, in <i>La repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V</i>, Groppi T.-Olivetti M. (a cura di), II ed., Torino, 2003, 161.<br />
[8] Sulla genericità delle disposizioni della legge “La Loggia”: Fontana G., <i>Alla ricerca di uno statuto giuridico dei poteri sostitutivi ex art. 120, comma 2 Cost.</i>, cit., 104.<br />
[9] Per un dibattito sull’individuazione del tipo di atto idoneo a realizzare la sostituzione: Gianfrancesco E., <i>Il potere sostitutivo</i>, cit., 237; Fontana G., <i>Alla ricerca di uno statuto giuridico dei poteri sostitutivi ex art. 120, comma 2 Cost.</i>, cit., 101; Cerulli Irelli V., <i>Art. 8, Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo</i>, in <i>Legge “La Loggia”, Commento alla L. 5 giugno 2003 n. 131 di attuazione del Titolo V della Costituzione</i>, Cittadino C. (coordinamento di), Rimini, 2003, 177. In particolare, quest’ultimo Autore sostiene che la legge “La Loggia” non abbia inciso sul problema della natura del potere sostitutivo. Tale potere, prosegue l’Autore, è esercitabile, nei casi ordinari, mediante atti regolamentari: «Ciò si afferma sulla base di alcuni evidenti dati testuali; a partire dalla soggettivazione del potere sostitutivo in capo al Governo, al riferimento all’attività amministrativa contenuta nell’abrogato art. 11 della legge comunitaria; al fatto che le Regioni e gli enti locali vengano accomunati nella medesima posizione come soggetti ai quali il potere sostitutivo è destinato, senza distinguere in alcun modo le prime, come titolari del potere legislativo, dagli altri che operano soltanto sul versante dell’amministrazione; e senza distinguere le relative procedure che viceversa avrebbero dovuto essere differenziate, trattandosi di oggetti tra loro profondamente diversi quanto a disciplina formale. Né si può trascurare il rilievo che nel vigente testo costituzionale la potestà legislativa è rigidamente distinta tra Stato e Regioni, ai sensi dell’art. 117, e non sono ivi previste clausole generali che consentano di derogarvi. Sembra viceversa possibile ritenere che il Governo, in casi di particolare urgenza, e a fronte di situazioni contingibili, tali da porre in pericolo l’unità giuridica ed economica del Paese e i livelli essenziali delle prestazioni, possa utilizzare poteri atipici, ascrivibili alla specie del potere di ordinanza, ovviamente secondo la procedura prevista dalla norma in commento. Le ordinanze contingibili e urgenti, com’è noto, possono anche derogare, ovviamente per il tempo strettamente necessario, all’operatività di norme di legge sospendendone l’efficacia (purché non siano violati principi costituzionali)». A nostro sommesso avviso, l’intervento sostitutivo attraverso il decreto-legge potrebbe realizzarsi esclusivamente nell’ipotesi di assoluta urgenza prevista dal comma 4 della legge “La Loggia”: infatti la sostituzione di cui al comma 1, per la quale è prevista una procedura comportante la diffida ad adempiere, la messa in mora, la fissazione di un termine, l’inutile decorso dello stesso e l’audizione dell’ente interessato, appare assolutamente incompatibile con la natura del provvedimento d’urgenza, la cui adozione si legittima solo sul presupposto della indifferibilità dell’intervento.<br />
[10] Cfr. Mainardis C., <i>I poteri sostitutivi statali: una riforma costituzionale con (poche) luci e (molte) ombre</i>, cit., 1357 ss.; Groppi t., <i>Regioni e Unione europea</i>, cit., 162.<br />
[11] Fontana G., <i>Alla ricerca di uno statuto giuridico dei poteri sostitutivi ex art. 120, comma 2 Cost.</i>, cit., 81.<br />
[12] Celotto A., <i>Le fonti comunitarie</i>, cit., 127; <i>Idem</i>, <i>E’ ancora legittima la «sostituzione preventiva» dello Stato alle Regioni nell’attuazione del diritto comunitario?</i>, in <i>Giur. cost</i>., 2001, VI, 3791 s.<br />
[13] Cfr. Pajno S., <i>I poteri sostitutivi nei confronti degli enti territoriali</i>, in <i>Il diritto amministrativo dopo le riforme, Parte generale</i>, Corso G.-Lopilato V. (a cura di), Milano, 2006, 460.<br />
[14] L’art. 11, comma 8, secondo periodo, dispone che: «In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le Regioni e le Province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna Regione e Provincia autonoma e recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute».<br />
[15] Per un’attenta analisi del D.L. si rinvia a: relazione al disegno di legge n. 1610, XV Legislatura, presentato alla Camera dei Deputati dal Presidente del Consiglio dei ministri Prodi e dai Ministri De Castro, Pecoraro Scanio, Bonino, Lanzillotta, Bianchi in data 01/09/2006, recante «conversione in legge del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251».<br />
[16] Per la problematica del riesame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano:  parere ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di disegno di legge per la conversione del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante «disposizioni per assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica», repertorio atti nn. 2646 e 2647 del 5 ottobre 2006, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.<br />
[17] Sull’abrogazione innominata: Rescigno G.U., <i>Note preliminari sulle principali manchevolezze della tecnica legislativa</i>, in AA.VV., <i>Fattibilità ed applicabilità delle leggi</i>, Rimini, 152; Rescigno G.U., <i>Corso di diritto pubblico</i>, IV ed., Bologna, 183; Celotto A., <i>Coerenza dell’ordinamento e soluzione delle antinomie</i>, in Modugno F., <i>Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo</i>, III ed., Torino, 2000 179.<br />
[18] Sul problema dell’abrogazione tra fonti eterogenee: Celotto A., <i>Coerenza dell’ordinamento e soluzione delle antinomie</i>, cit., 171 ss.; Modugno F., v. <i>Abrogazione</i>, in <i>Enc. Giur</i>., I, 1988, Roma.<br />
[19] Sulla riconducibilità dell’intervento sostitutivo ad una funzione politica piuttosto che ad una funzione esclusivamente giuridica: Benvenuti F., <i>I controlli sostitutivi nei confronti dei Comuni e l’ordinamento regionale</i>, in <i>Riv. amm</i>, 1956, 241 ss.; <i>Idem</i>, <i>I controlli amministrativi dello Stato sulla Regione</i>, in <i>Riv. trim. dir. pubbl</i>., 1972, 587 ss.; Mainardis C., <i>I poteri sostitutivi statali: una riforma costituzionale con (poche) luci e (molte) ombre</i>, cit., 1369 ss.; Fontana G., <i>Alla ricerca di uno statuto giuridico dei poteri sostitutivi ex art. 120, comma 2 Cost.</i>, cit., 91 s.<br />
[20] Sul ruolo delle Regioni nell’attuazione del sistema normativo comunitario: Celotto A., <i>Competenze regionali e potere sostitutivo statale nell’attuazione del diritto comunitario (nota a Corte cost., 27 luglio 1989, n. 460, Regione Emilia Romagna), </i>cit.,<i> </i>1042 ss.; <i>Idem</i>, <i>L’efficacia delle fonti comunitarie nell’ordinamento italiano, normativa, giurisprudenza e prassi</i>, cit., 295 ss. In particolare, le materie di competenza comunitaria spesso coincidono con le materie di competenza delle Regioni: in tale «nodo di godio» lo Stato si trova ad essere l’unico responsabile dell’attuazione del diritto comunitario dinnanzi all’Unione europea. Per tale ragione negli anni si sono adottate diverse soluzioni atte a garantire allo Stato il controllo e, in caso di inadempienza delle Regioni, la sostituzione per l’attuazione della normativa comunitaria nel nostro ordinamento.</p>
<p align=right>
(pubblicato il 30 novembre 2006)</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-d-l-16-agosto-2006-n-251-un-primo-tentativo-di-intervento-sostitutivo-a-seguito-della-legge-5-giugno-2003-n-131/">Il D.L. 16 agosto 2006, n. 251: un primo “tentativo” di intervento sostitutivo a seguito della  legge 5 giugno 2003, n. 131 (*)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPUNTI E RIFLESSIONI SULL’IPOTESI DI UN DIRITTO DELL’ECONOMIA DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI, DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-e-riflessioni-sullipotesi-di-un-diritto-delleconomia-dei-beni-e-delle-attivita-culturali-del-paesaggio-e-dellambiente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:51 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-e-riflessioni-sullipotesi-di-un-diritto-delleconomia-dei-beni-e-delle-attivita-culturali-del-paesaggio-e-dellambiente/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-e-riflessioni-sullipotesi-di-un-diritto-delleconomia-dei-beni-e-delle-attivita-culturali-del-paesaggio-e-dellambiente/">SPUNTI E RIFLESSIONI SULL’IPOTESI DI UN DIRITTO DELL’ECONOMIA DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI, DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Una prospettiva metodologica. 2. Il Diritto dell’economia matrice dell’economia del diritto. 3. Il Diritto dell’economia quale disciplina delle attività dei poteri pubblici in campo economico. 4. La disciplina delle attività economiche di interesse culturale e paesaggistico-ambientale. 5. Regime e disciplina dei beni culturali e del paesaggio ed attività</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-e-riflessioni-sullipotesi-di-un-diritto-delleconomia-dei-beni-e-delle-attivita-culturali-del-paesaggio-e-dellambiente/">SPUNTI E RIFLESSIONI SULL’IPOTESI DI UN DIRITTO DELL’ECONOMIA DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI, DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-e-riflessioni-sullipotesi-di-un-diritto-delleconomia-dei-beni-e-delle-attivita-culturali-del-paesaggio-e-dellambiente/">SPUNTI E RIFLESSIONI SULL’IPOTESI DI UN DIRITTO DELL’ECONOMIA DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI, DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE</a></p>
<div style="text-align: justify;"> SOMMARIO<strong>: 1.</strong> Una prospettiva metodologica. <strong>2.</strong> Il Diritto dell’economia matrice dell’economia del diritto. <strong>3.</strong> Il Diritto dell’economia quale disciplina delle attività dei poteri pubblici in campo economico. <strong>4.</strong> La disciplina delle attività economiche di interesse culturale e paesaggistico-ambientale. <strong>5.</strong> Regime e disciplina dei beni culturali e del paesaggio ed attività di interesse turistico. <strong>6.</strong> I beni culturali ed ambientali. <strong>7.</strong> Il “<em>Codice ambientale</em>”. <strong>8.</strong> Il “<em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>”.<br />  <br /> <strong>1. Una prospettiva metodologica.</strong><br />  <br /> L’ipotesi di un diritto dell’economia dei beni e delle attività culturali, del paesaggio e dell’ambiente profila l’interesse al patrimonio culturale e paesaggistico-ambientale attraverso lo studio delle problematiche che ne connotano il peculiare posizionamento nell’ambito dell’economia a motivo dell’inerenza tutt’affatto particolare degli interessi culturali e del paesaggio rispetto al complesso delle cose e dei beni del nostro patrimonio culturale, incommensurabile per l’entità delle testimonianze materiali aventi valore di civiltà che lo compongono ed altrettanto rilevante per la loro valenza e potenzialità nell’economia generale del nostro Paese.<br /> Vi sarebbe dunque l’opportunità di riflettere sul sistema istituzionale ed economico dei beni culturali e del paesaggio in vista della funzionalità, della competitività e della capacità propulsiva: con l’attenzione alle problematiche istituzionali ed economiche del settore, onde rilanciare il prestigio delle nostre tradizioni, reinterpretandole dinamicamente in chiave moderna e coniugandole con quanto di meglio il <em>marketing</em>, le nuove concezioni manageriali e l’innovazione tecnologica sono oggi in grado di proporre per il miglioramento dell’efficienza dei sistemi organizzativi di tutela e delle intraprese di fruizione e di  valorizzazione.<br /> Nell’inquadrare sinteticamente gli istituti e le funzioni proprie dell’economia dei beni culturali e del paesaggio, cadrebbe in acconcio l’opportunità di un’aggiornata bibliografia ed altresì di un adeguato riferimento alla codificazione per dare ingresso alla ricerca volta a mettere ordine tra le varie componenti di una disciplina sicuramente oggettuale<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> Sarebbe pertanto utile l’esame degli istituti e delle funzioni proprie delle attività dei poteri pubblici nel campo dell’economia inerente al patrimonio culturale: in ordine alle attività ordinatorie e di approntamento delle opere infrastrutturali e strutturali attinenti ai beni culturali e del paesaggio; nonché della disciplina e regime dei beni pubblici e privati di interesse culturale e paesaggistico, dedicando particolare attenzione all’inquadramento dello statuto giuridico e della regolazione delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistico-ambientali, quali categorie di stretto riferimento alle attività economiche del settore.<br /> Insieme alla ricognizione delle funzioni e delle attività, anche economiche, riferibili al settore dei beni culturali e del paesaggio, nonché all’esposizione della loro disciplina pubblica, l’indagine dovrebbe volgersi ai profili funzionali attinenti alle competenze ed attività dei poteri pubblici nell’economia culturale, anche riguardo alle problematiche afferenti il sostegno creditizio e finanziario.<br /> Il “<em>Diritto dell’economia dei beni e delle attività culturali, del paesaggio e dell’ambiente</em>” potrebbe dunque costruirsi attraverso l’esposizione coordinata degli oggetti che lo pertengono fornendo un essenziale strumento di studio e di conoscenza delle discipline correlate agli eventi ordinamentali ed economici riferiti al patrimonio culturale.<br /> Attraverso la ricognizione delle fonti della disciplina dell’economia dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente, potrebbero delinearsi le funzioni e gli istituti che ne sono propri, prospettandone le non trascurabili carenze e deviazioni; onde valutare fino a che punto la regolazione della materia, le attività dei poteri pubblici, <em>in una</em> con le iniziative economico-imprenditoriali non siano riuscite ad assecondare adeguatamente lo sviluppo dell’“<em>economia culturale</em>”, forse deprimendo il modello delineato nei principi fondamentali e nella costituzione economica, nonostante gli enunciati in chiave teleologica anche della più recente normativa in materia.<br /> Sulla metodologia, va tenuto presente che la ricerca appare agevolata dai contributi cui tempo addietro era pervenuta la più attenta dottrina<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>, nonché dai risultati delle più recenti analisi in ordine al diritto pubblico dell’economia<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> Invero, la ricerca scientifica italiana degli ultimi decenni, per quanto ammirata dalla opere monumentali delle scuole tedesca e francese<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>, ha superato le incertezze degli studi dei privatisti e dei commercialisti dell’epoca<a href="#_ftn5" title="">[5]</a> ed ha saputo resistere al fascino delle descrittive, orientandosi preferibilmente alla ricognizione delle chiavi di interpretazione del possibile “<em>Diritto dell’economia</em>”. All’opera degli studiosi d’oltralpe, approdata alla statuizione dell’autonomia del diritto dell’economia nell’ambito della complessa articolazione delle normazioni moderne, da noi ha fatto seguito l’inquadramento fondato sull’analisi degli interessi che lo sottendono e l’esame delle correlative funzioni traendone la sistematica dell’organizzazione e degli istituti sulla base della rilevazione dell’inerenza degli interessi rispetto ai beni ed alle attività.<br /> Nel pensare all’ipotesi del “<em>Diritto dell’economia dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente</em>” sarebbe sicuramente utile seguire la stessa traccia, alla ricerca degli interessi inerenti alle funzioni di organizzazione, tutela e valorizzazione ed alle attività economiche del settore; quindi, gli istituti più significativi del diritto pubblico direttamente volti alla disciplina delle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché alla disciplina dei fattori economici attinenti alle attività di interesse culturale e paesaggistico-ambientale.<br /> La scelta delle tematiche più squisitamente pubblicistiche è motivata dall’opportunità di stare alla più sicura tra le definizioni del “<em>Diritto dell’economia</em>”<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>, in coerenza con le finalità del lavoro, che, come si diceva più sopra, dovrebbe espressamente volgersi alla rappresentazione del quadro di riferimento normativo e funzionale nell’ambito del quale i pubblici poteri per un verso, gli imprenditori dall’altro, rispettivamente curano e perseguono funzioni ed obiettivi inerenti alle attività economiche di interesse in senso lato culturale.<br /> Del resto, è soprattutto sul versante della disciplina pubblicistica che la regolazione di tali attività ha avuto il più ampio sviluppo, anche attraverso la rifondazione del quadro istituzionale seguita al riparto delle funzioni con le Regioni attraverso la riforma del Titolo V della Costituzione, eppoi l’approvazione del nuovo “<em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>”<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Naturalmente, dovrebbe essere rivolta particolare attenzione anche alle problematiche dell’innovazione più strettamente inerenti alla conservazione ed alla fruizione dei beni culturali e del paesaggio attraverso le diverse tipologie delle attività di impresa specificamente ed espressamente contemplate e regolate nel “<em>Codice</em>”.<br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>2. Il diritto dell’economia matrice dell’economia del diritto.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Negli ordinamenti contemporanei, anche sovranazionali, la disciplina dei fatti economici ha raggiunto estensione di grande rilievo, non solo per l’impulso della normativa comunitaria in tale ambito settoriale<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>, che ha reso via via più complessa ed articolata la ricognizione di un settore di normazione in senso proprio, tendente ad ordinarsi a sistema retto da principi suoi propri e peculiari. Il ché non comporta tuttavia, l’inefficacia metodologica della ricerca volta allo studio delle discipline afferenti i complessi di normazione non riconducibili a sistema. Anzi, deve osservarsi che l’evoluzione della didattica universitaria degli ultimi decenni ha affermato e rafforzato proprio l’orientamento opposto; vero che in alcuni settori materiali della legislazione, soprattutto per l’importanza e la grande incidenza dal punto di vista economico e sociale (<em>diritto delle società, diritto urbanistico, sanitario, regionale, finanziario, dell’ambiente, dei beni culturali e del paesaggio</em>), è cresciuto un forte interesse allo studio degli istituti giuridici di maggiore rilievo individuati <em>ratione materiae</em>.<br /> Il fenomeno ha dato luogo alla costruzione delle c.d. discipline “<em>oggettuali</em>”, le quali, anziché volgersi alla costruzione di un vero e proprio sistema normativo, esaminano l’organizzazione, l’attività e la regolamentazione della materia del settore che ne è oggetto sotto i profili costituzionale, amministrativo, civile, tributario, finanziario, etc., al fine di ordinare la rete di connessione delle funzioni e degli istituti del corrispondente complesso oggettuale, riportandone l’inquadramento ai principi di ciascun settore sistematico di appartenenza.<br /> La pur complessa articolazione degli studi di tali discipline non assurge a compendio materiale connotabile in settore dotato di autonomia scientifica, almeno del tipo di quella che viene riconosciuta, in relazione alle singole discipline, nelle convenzioni accademiche; ma il loro valore e, quindi, la rilevanza e l’interesse, non solo nell’ambito della didattica, sono direttamente conseguenti all’importanza attribuita allo studio ed all’elaborazione delle materie che ne sono oggetto, non soltanto ai fini scientifici, ma anche per le specializzazioni di tipo professionale, riguardo alle quali lo studio delle discipline oggettuali ha ormai assunto grande rilievo.<br /> Al “<em>Diritto dell’economia</em>” come disciplina oggettuale è evidente che dovrebbero essere riportati tutti gli istituti afferenti ai settori sistematici della normazione positiva di diritto pubblico e di diritto privato direttamente volti alla disciplina di fatti specificamente economici. Onde lo stato di consistenza risulterebbe definito dai relativi istituti, esclusi quelli che, pur avendo grande importanza sotto il profilo degli effetti e della rilevanza nell’ambito delle valutazioni economiche, non apportano normazione direttamente pertinente alle attività economiche in senso specifico.<br /> Si pensi, ad esempio, al diritto societario, al diritto del lavoro, al diritto urbanistico, alla previdenza ed assistenza, etc., che ne rimangono estranei in quanto, pur disciplinando fatti che riguardano da vicino l’economia, come l’impresa ed il lavoro, ovvero fatti che producono effetti molto rilevanti in campo economico e finanziario, attengono tuttavia alla regolazione di rapporti intersoggettivi e di funzioni e servizi sociali non direttamente riportabili ai fatti economici in senso proprio.<br /> Attorno a tale questione ha, peraltro, ruotato il dibattito che, per quasi un cinquantennio, nel secolo scorso ha sperimentato, si può dire infruttuosamente, il tentativo di costruire un diritto dell’economia con il contributo di tutti gli studi sugli istituti, sia di diritto privato che di diritto pubblico, direttamente riguardanti attività e vicende economiche.<br /> E’ noto che tale movimento di pensiero ebbe origine dalle elaborazioni delle scuole tedesca e francese negli anni ’20 e trovò eco presso la grande scuola dei commercialisti italiani negli anni ’30 – ’40<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>; i quali, sotto l’influenza della vicenda che portò all’eliminazione del codice del commercio con la trasfusione di quest’ultimo nel codice civile del 1942, furono orientati ad affermare che il diritto statutario delle corporazioni dei mercanti, divenuto, poi diritto degli imprenditori, dell’impresa e delle attività commerciali ed economiche in genere, pur soppresso come corpo normativo codificato, avrebbe continuato ad esistere come ramo autonomo del diritto, come diritto dell’economia.<br /> Ma siffatto diritto dell’economia non è, poi, mai stato costruito; dappoiché, soprattutto ad opera degli studi dei privatisti, ci si rese conto dell’impossibilità di definirne i tratti e gli elementi distintivi dal complesso degli istituti propri del diritto civile, commerciale ed amministrativo; sicché, da un lato risultava ridotto al diritto commerciale con mutata denominazione e, dall’altro, alla parte del diritto amministrativo che comprende gli istituti inerenti alla disciplina dell’esercizio delle attività imprenditoriali, della produzione e distribuzione dei beni, nonché, in generale, delle attività dei poteri pubblici in campo economico.<br /> Proprio su questa seconda componente del diritto dell’economia si è invece sviluppata la riflessione che ne ha evidenziato i profili dell’autonomia oggettuale che oggi consentono di trattarne col più fondato convincimento che valga la pena di tendere verso una più precisa definizione e nozione.<br /> E’ da condividere, infatti, l’opinione<a href="#_ftn10" title="">[10]</a> che le rimarchevoli dimensioni raggiunte dalla normativa avente ad oggetto la disciplina di fatti economici da parte di pubblici poteri, consente ormai l’individuazione del complesso materiale della disciplina oggettuale. Ciò, almeno ad avviso di chi scrive, non soltanto quanto ad istituti concernenti le imprese pubbliche, le pianificazioni, le regolazioni etc., ma anche relativamente alla sempre più consistente normazione sull’attività dei poteri pubblici in ordine alle funzioni ed ai compiti di indirizzo, di coordinamento e di programmazione, nonché nel campo del sostegno finanziario e creditizio alle attività economiche.<br /> A maggiore cautela induce, invece, l’ipotesi di un diritto privato dell’economia<a href="#_ftn11" title="">[11]</a> come disciplina oggettuale, anche se non ci si deve nascondere che in questo settore si sono profilati elementi fortemente innovativi come ad esempio l’articolata e progressivamente complessa legislazione sulla riconversione ed il salvataggio delle attività industriali, sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese o gruppi di imprese, nonché, in generale, sull’amministrazione e gestione della crisi imprenditoriale: disciplina connotata dalla spiccata tendenza al superamento dei principi che regolano la modulazione della responsabilità patrimoniale e la tutela dei creditori dell’impresa secondo criteri forse discutibili, ma sicuramente del tutto nuovi e peculiari alle fattispecie in correlazione ai profili di interesse pubblico che le connotano. Tanto che, in questo settore disciplinare, la cui produzione non sembra arrestarsi, ed anzi dà segni dell’irrefrenabile sopravvento sulla codificazione, diviene sempre più arduo distinguere le disposizioni di matrice privatistica da quelle di natura più squisitamente pubblicistica; poiché i complessi delle nuove regole costituiscono un’articolazione nell’ambito della quale, contestualmente, sono chiamati ad agire organizzazioni imprenditoriali e soggetti, privati e pubblici, al fianco di organi ed uffici dei poteri pubblici ai quali è attribuita la cura degli interessi pubblici che la normazione positiva volta a volta individua e riconosce come inerenti alle attività economiche che assoggetta a regolamentazione speciale proprio a motivo di tali inerenze.<br /> Quella del diritto dell’economia, non solo come diritto pubblico dell’economia, che dunque non potrebbe, a stretto rigore, considerarsi una disciplina oggettuale pienamente concepita, profila un’ipotesi sempre più consistente e verosimile, che richiede verificazione. Soprattutto affinché nella congerie della normazione positiva che riguarda materie a contenuto economico, vengano correttamente riconosciuti ed inquadrati gli istituti che attengono direttamente alla disciplina e regolazione dei fatti economici; ovvero, affinché nell’ambito degli istituti mediante i quali vengono disciplinati o regolati anche materie o fatti di altra natura, si proceda attraverso la ricognizione dei profili di interesse in relazione ai quali sono dettate le norme, onde qualificare appartenenti al diritto dell’economia soltanto quelle volte agli assetti di interessi direttamente correlati a fatti economici.<br /> La ricognizione degli interessi in relazione ai quali sono introdotte discipline di fatti economici, a suo tempo proposta per la sistematica del diritto pubblico dell’economia, ha innescato il processo di rivoluzione nella produzione delle fonti che ha progressivamente invertito l’ordine degli elementi che la sottendono, introducendo il criterio – <em>de jure condendo </em>– della prefigurazione dell’economicità, sotto la specie dell’efficienza e dell’efficacia, delle regole da porsi a disciplina dei fatti economici, da valutarsi in termini di “<em>economia del diritto</em>” sulla scorta dei risultati in ordine al grado di soddisfazione dell’interesse perseguito, nonché in riferimento alla misura del sacrificio eventualmente imposto ai singoli ed alla collettività.<br /> Sotto questo profilo, si può osservare come l’impostazione della sistematica del diritto pubblico dell’economia sulla ricognizione degli interessi inerenti e correlati alle attività economiche sia progressivamente divenuta, matrice dell’economia del diritto nei termini testé considerati; ed altresì quanto nel nostro Paese l’evoluzione, tardiva ed ancora non compiutamente sviluppata, degli studi economico giuridici nell’ambito dell’economia del diritto, sta segnando percorsi tutt’affatto originali.<br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>3. Il Diritto dell’economia quale disciplina delle attività dei poteri pubblici in campo economico.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Nelle riflessioni sull’ipotesi di un “<em>Diritto dell’economia dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente</em>”<a href="#_ftn12" title="">[12]</a> sembra utile avere presente, sia pure in estrema sintesi, il contesto nell’ambito del quale si è pervenuto all’assetto normativo ed istituzionale dei fatti economici e delle attività dei pubblici poteri in campo economico negli ordinamenti giuridici dell’epoca contemporanea; particolarmente per quanto attiene, più da vicino, alle vicende del nostro paese.<br /> Al riguardo, va subito detto che non è ancora stato del tutto chiarito l’equivoco di fondo in ordine alla considerazione che suole farsi intorno alla disciplina pubblica dei fatti e delle vicende economiche, tradizionalmente prospettati come materia afferente gli interventi dello Stato nell’economia, in verità secondo un’ottica superata dagli autorevoli contributi degli ultimi anni, che si era attestata sull’ipostasi terminologica delle legislazioni che, riportandosi quasi sempre all’espressione “<em>interventi</em>”, ha contribuito non poco a perpetuare il non senso di questo termine, mutuato dalle scienze economiche, ma pressoché insignificante nel campo di quelle giuridiche.<br /> Autorevole dottrina<a href="#_ftn13" title="">[13]</a> aveva già a suo tempo rilevato che la concezione secondo la quale l’ambito della disciplina e delle attività dei poteri pubblici in campo economico risulterebbero definite dai cosiddetti <em>interventi</em> dello Stato nell’economia, come se da una parte ci fosse lo Stato e dall’altra l’economia quali realtà separate e disgiunte, deve invece ritenersi superata. Infatti, lo Stato e gli ordinamenti generali che ne hanno storicamente preceduto la formazione hanno <em>sempre disciplinato fatti attinenti all’economia</em>, riportando disciplina ed attività pubbliche in campo economico all’ambito delle loro attribuzioni fondamentali. Ciò anche, e più, nei tempi in cui il prevalere delle teorie economiche liberali, ispiratrici dell’ordinamento cosiddetto dello “<em>Stato borghese</em>”, aveva portato almeno nelle dichiarazioni di principio, alla ripulsa dell’esercizio di attività economiche <em>jure privatorum</em> da parte dei poteri pubblici ed al rigoroso assoggettamento al principio di legalità l’uso delle potestà afferenti la disciplina pubblica dell’economia. Mentre, è noto che nei fatti, dal ‘700 ad oggi lo Stato liberale e poi la democrazia a suffragio universale, detta anche “<em>Stato pluriclasse</em>”, hanno sviluppato un inesorabile processo di estensione dei settori di attività, di perfezionamento e di efficienza degli strumenti di governo nella manovra dell’economia; il ché, ha dato luogo ad una vicenda, ancora in evoluzione, che rappresenta e comporta molto di più che l’estendersi dei campi dell’”<em>ingerenza</em>” nella regolazione dell’uso dei beni collettivi, dell’approntamento delle infrastrutture, delle attività metrologiche e registratorie, nonché, in senso lato, della disciplina dell’impresa.<br /> Bisogna ricordare che gli elementi di maggiore rilievo nell’organizzazione dell’ordinamento attenevano all’affermazione della piena libertà dell’iniziativa economica ed alla garanzia dell’esercizio dell’impresa, correlativamente al riconoscimento della pienezza della proprietà privata individuale nel rispetto del principio secondo cui i poteri pubblici dovevano astenersi da azioni che incidessero nella libertà di impresa e del suo esercizio, nonché nel diritto di proprietà.<br /> Intorno a questi due istituti ha ruotato il processo di formazione dell’assetto normativo-istituzionale, attraverso la vicenda nella quale, smobilitati i grandi patrimoni immobiliari e ridotte le attività delle imprese pubbliche ai bisogni dello Stato, la disciplina dell’economia e l’attività dei poteri pubblici in campo economico sono state rispettivamente volte alla certezza dei traffici, alle attività di polizia dei mercati ed alle attività sociali da un lato, ed alla realizzazione delle grandi infrastrutture, nonché alla collettivizzazione dei più importanti servizi pubblici, particolarmente nei settori idrico, dei trasporti e delle comunicazioni dall’altro; correlativamente attivando e perfezionando il sistema dei prelievi tributari necessari all’incremento sempre più crescente del campo di azione della sfera pubblica.<br /> Lo Stato ed il complesso dei pubblici poteri sono progressivamente addivenuti ad assumere il ruolo di garanti del libero esercizio dell’iniziativa economica e, almeno nelle intenzioni, del corretto sviluppo delle attività imprenditoriali, tentando di regolarne le condizioni di esercizio anche a garanzia degli interessi dei lavoratori (<em>legge sul lavoro delle donne, dei minori, sulla protezione da malattie professionali e sociali, da infortuni; e sulla previdenza ed assistenza</em>) e degli interessi patrimoniali dei creditori (<em>leggi sul fallimento ed altre procedure concorsuali; e da ultimo sulla responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci, del patrimonio societario e dei terzi</em>).<br /> Allo stesso tempo, con il progredire dello sviluppo delle imprese mercantili ed industriali è venuta a prendere sempre più consistenza la normazione in materia economica, in funzione delle scelte e delle manovre di politica economica<strong>:</strong> all’inizio, episodicamente a sostegno dell’economia da turbative congiunturali, corrette con protezionismi e premi doganali, nonché sgravi fiscali; in seguito con contributi pubblici, agevolazioni, discipline pubbliche dei prezzi, delle tariffe, dei contratti e più in generale, con l’intervento, a volte anche diretto, di attività sostitutive da parte dei pubblici poteri.<br /> Fenomeni che sono approdati ad assetti istituzionalizzati con la stabilizzazione della disciplina e dell’azione nel campo delle grandi opere strutturali ed infrastrutturali, e parimenti delle espropriazioni delle proprietà e dell’uso dei beni, ovvero mediante la disciplina normativa ed amministrativa dell’esercizio delle attività economiche e dell’impresa; ed infine con la sempre più ampia presenza dello Stato nell’economia, attraverso assunzioni singolari di imprese, la manovra fiscale, le programmazioni, le incentivazioni e più in generale con il governo dell’economia mediante programmi e controlli delle attività finanziarie di natura pubblica.<br />  <br /> <strong>4.   La disciplina delle attività di interesse culturale e paesaggistico-ambientale.</strong><br />  <br /> Per quanto più specificamente attiene al “<em>Patrimonio culturale</em>” ed alle attività di interesse culturale paesaggistico<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>, la disciplina delle modalità di esercizio e l’attività dei poteri pubblici nel settore si è venuta sviluppando a partire dalla fine degli anni ’30 del secolo scorso fino al primo decennio di questo secolo nel contesto della normazione inerente alle problematiche dell’ambiente-beni culturali-territorio, nell’<em>unicum</em> delle testimonianze materiali aventi valore di civiltà.<br /> Esse costituiscono la matrice del “<em>Programma culturale</em>” delineato nei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana<a href="#_ftn15" title="">[15]</a> unitariamente incentrato sulla valenza del rapporto uomo-cultura ed uomo-ambiente per la cui realizzazione la Repubblica è solennemente impegnata a promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica ed a tutelare il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione.<br /> Le cognizioni nel campo delle problematiche ambientali hanno evidenziato l’interdipendenza tra gli assetti territoriali conformati dall’azione antropica e la molteplicità delle repertazioni storico-artistiche riducibili alla sintesi delle testimonianze cui si attribuisce valore di civiltà, che costituiscono il patrimonio storico-artistico ed ambientale delle comunità individue differenziate, bene immateriale a presidio, promozione e valorizzazione delle componenti essenziali del rapporto uomo-natura-territorio, da cui la nozione dell’ambiente quale “<em>ubi consistam</em>”<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.<br /> Riguardo alla tutela e valorizzazione paesaggistica-ambientale va rilevato che ancora agli albori del ‘900, l’attenzione al paesaggio ed inconsapevolmente all’ambiente veniva in rilievo soprattutto nella normativa sull’uso ed il contenimento delle acque pubbliche e private, lo sviluppo dei canali di irrigazione, la bonifica delle località malsane, lo sfruttamento delle risorse idriche per la produzione di energia, la costruzione e manutenzione delle vie di comunicazione stradale e ferroviaria.<br /> Per i centri urbani funzionavano i regolamenti edilizi comunali con le norme igienico sanitarie sugli insediamenti abitativi ed i servizi della viabilità, dell’ordine pubblico e cimiteriali.<br /> Faceva caso a sé la legge speciale per il risanamento della città di Napoli, improntata dalla programmazione dell’intervento pubblico.<br /> Non si percepivano problematiche ambientali al di là di una non ben definita nozione del territorio, prevalentemente collegata allo sfruttamento della proprietà agraria secondo le norme del diritto privato.<br /> Una prima attenzione alla valenza ambientale, cominciò a configurarsi nelle leggi sui beni culturali che codificarono il principio dell’interesse pubblico, l’obbligo di conservazione e poteri strumentali della pubblica amministrazione per la tutela e la valorizzazione delle cose d’arte, di interesse storico ed archeologico insieme a monumenti ed immobili.<br /> Fece seguito (<em>1912</em>)<a href="#_ftn17" title="">[17]</a> la tutela delle ville, i parchi, i giardini, insieme alle c.d. “<em>bellezze naturali</em>” ed alle “bellezze panoramiche” che furono incluse tra i beni e gli oggetti sottoposti a tutela e valorizzazione dal governo nella legislazione sui beni ed attività culturali degli anni ’39 – ’40<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>.<br /> Ad essa facevano da corollario le prime istituzioni dei parchi naturali a protezione della flora e della fauna e della bio-diversità; che hanno poi portato a delineare nei principi fondamentali della Costituzione (<em>cit. art. 9</em>) il “<em>programma culturale</em>” unitariamente incentrato sulla valenza del rapporto uomo-cultura ed uomo-ambiente, impegnando la Repubblica a promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica ed a tutelare il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.<br /> In tale visione unitaria dei beni culturali e dell’ambiente sono proseguiti, tra gli anni ’50 – ’70, gli studi e gli approfondimenti delle Commissioni governative (<em>Franceschini, Papaldo, Chigi e Fanfani</em>) con gli apporti delle quali la conservazione della natura e delle sue risorse, nonché la tutela degli equilibri ecologici compatibili dell’ambiente e dell’atmosfera prospettarono una nozione di ambiente più articolata e si potrebbe dire differenziata rispetto all’originaria valenza culturale.<br /> Da allora, nonostante l’istituzione dell’unico Ministero dei beni culturali ed ambientali (<em>1974</em>), l’ambiente fu inteso non solo e non tanto come paesaggio–bene culturale conformato dall’azione umana, quanto e piuttosto come il circostante agli insediamenti ed alle attività, da difendere e valorizzare rispetto ai possibili fattori di aggressione (<em>stravolgimenti, inquinamenti e distruzioni</em>) sempre più oggetto della normativa, anche sovranazionale ed internazionale, in materia ambientale<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br /> Vi è stata infatti tra gli anni ‘70-’80 l’intensa attività delle organizzazioni internazionali volte alla preservazione ed alla protezione della natura e la difesa dell’ambiente dall’azione umana, a più riprese codificata e riconosciuta nelle dichiarazioni dei governi dei Paesi partecipanti<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> Oltre agli impegni programmatici, tale azione ha stimolato, per quanto ci riguarda, l’Unione Europea ed il nostro Paese all’emanazione di regolamenti e direttive ed al loro recepimento, con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali e del paesaggio, nonché alla tutela dell’ambiente, con disposizioni conformative sempre più stringenti delle attività umane, volte a prevenire disastri ambientali ed inquinamenti oltre i limiti di compatibilità mediante l’intreccio di autorizzazioni, controlli, sanzioni e azioni ricostitutive<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br /> Lo specifico profilo delle azioni di governo a tutela, preservazione e valorizzazione dell’ambiente ha dato luogo nel giro di una decina d’anni, al distacco delle competenze relative alle problematiche ambientali dal complesso funzionale originariamente attribuito al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>.<br /> Fu creato il Ministero dell’Ambiente (<em>1986</em>)<a href="#_ftn24" title="">[24]</a> poi ampliato (<em>1999-2006</em>) in Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, le cui denominazioni rispecchiano l’evoluzione della disciplina ambientale.<br /> Vi è anche da dire che quest’ultima non venne mai separata dal complesso delle disposizioni sull’utilizzo del territorio e dall’urbanistica, lasciando irrisolto l’intricato intreccio di competenze tra Enti locali, Regioni e Governo centrale, che fu esteso, a livello regionale, all’esercizio delle funzioni relative alla tutela e valorizzazione del paesaggio a valenza culturale<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>.<br /> Il complicatissimo frazionamento e la confusa attribuzione delle competenze a tutti i livelli istituzionali hanno portato all’estrema difficoltà, se non alla paralisi, di efficaci azioni a tutela e valorizzazione paesaggistico-ambientale.<br /> Anche i tentativi (<em>2004-2006-2009</em>) di codificazione (<em>rectius, riduzione a testi unici</em>) delle numerosissime disposizioni legislative nelle materie dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente, seppure hanno portato un po’ di ordine, non hanno tuttavia risolto il problema della polverizzazione delle competenze e dei relativi conflitti nei quali beni culturali, paesaggio ed ambiente sono tuttora avviluppati per il limite dell’infelice assetto costituzionale della ripartizione dei poteri tra Stato-Regioni ed Enti locali delineata nelle riforme del 2001.<br /> Se si aggiunge il burocratismo formalistico in cui è precipitata l’amministrazione degli interessi della collettività, al quale i nostri governanti si illudono di rimediare attraverso ripetuti interventi legislativi schizofrenici, con il risultato di rendere sempre più vischiosa qualsiasi azione verso la soluzione dei problemi, si spiegano facilmente le ragioni per cui le pur apprezzabili costruzioni organizzative e funzionali della codificazione non funzionano, impantanate nell’esagerata complessità delle procedure, esposte all’inefficace inerzia e, nei casi peggiori, frustrate tra le pieghe infingarde della corruzione.<br /> Ciò nonostante, la questione della normativa culturale-ambientale si stava delineando in termini di diritto positivo tenendo in considerazione la rilevanza oggettiva del corpo delle norme del diritto naturale, quale norma morale apportatrice dei giudizi e della scala dei valori della disciplina della fruizione compatibile.<br /> In questo modo, si tendeva alla salvaguardia, tutela e valorizzazione dell’ambiente – patrimonio culturale, che ne costituisce il dato metagiuridico della legittimazione, secondo linee indirizzate alla concreta possibilità della “<em>fruizione legittima</em>”<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>, utilizzo responsabile dell’ambiente-bene culturale nel rispetto del principio della conservazione attraverso l’uso amorevole, responsabile e prudente volto a garantirne lo sviluppo sostenibile integrale a tutela delle risorse da trasmettere alle generazioni future<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>.<br /> Più recentemente, anche la normativa di tutela dei beni di interesse storico artistico e culturale, nonché dei beni di interesse paesaggistico ed ambientale, ha cominciato ad essere riconsiderata in funzione della sua valenza in campo economico nel contesto delle azioni di promozione della fruizione e della valorizzazione ed in connessione con il comparto dell’economia di interesse turistico dando luogo allo sviluppo della produzione della normazione regionale con orientamento alla disciplina degli elementi di connessione tra i due comparti.<br /> Del resto, le stesse attività di programmazione e realizzazione di progetti speciali con allocazioni di risorse pubbliche per il recupero di beni artistici, sono state conformate dal Cipe (<em>es.: progetto speciale </em>“<em>itinerari turistico-culturali nel mezzogiorno</em>”) nell’assunto della stretta connessione tra le materie attinenti alla disciplina dell’ambiente e del paesaggio, dei beni di interesse artistico storico culturale e del turismo, considerandone, rispetto alle attività economiche di interesse turistico ed al turismo stesso, il rapporto di fruizione primaria; rapporto che rappresenta anche uno dei principali criteri di correlazione con il campo della disciplina dei parchi ambientali, nazionali e regionali, nonché delle località ed aree territoriali protette.<br /> Emergono, pertanto, linee di tendenza che profilano elementi di rilevante novità nella disciplina dell’esercizio delle attività di interesse culturale e paesaggistico, proprio per l’implicazione nel loro ambito dei pubblici poteri; elementi in conseguenza dei quali si registra la tendenza all’allargamento del campo a settori materiali la cui regolazione, pur non coinvolgendo direttamente interessi pubblici di natura specificamente culturale e paesaggistica, ne estende la connessione dell’economia dei beni culturali e del paesaggio a categorie ed oggetti fino ad ora considerati in maniera del tutto indipendente ed autonoma rispetto alla sfera del patrimonio culturale.<br /> Si può, allora, immaginare che anche il quadro istituzionale e funzionale fino ad oggi caratterizzato soprattutto da organismi con compiti prevalentemente di tutela, sotto la specie del recupero e della conservazione in vista della fruizione moderata e di una del tutto episodica valorizzazione, sia destinato a sviluppare sempre più le nuove modulazioni della fruizione e della valorizzazione recentemente codificate ai fini dello sviluppo della cultura, e della ricerca scientifica e tecnica, con tendenza ad imprenditorializzare anche la tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, quale rilevante comparto dell’economia nazionale nel contesto delle azioni di pianificazione a conformazione dell’ambiente e del paesaggio a valorizzazione dei beni paesaggistici. Tendenza rispetto alla quale la disciplina delle attività economiche ed imprenditoriali sarà uno degli elementi della composizione ove l’attenzione principale comincia ad essere volta agli sviluppi più specificamente attinenti alle attività dei poteri pubblici nella promozione della valorizzazione dei beni (<em>culturali, dell’ambiente e del paesaggio, nonché strutturali ed infrastrutturali</em>) a privilegio della fruizione, anche turistico-culturale.<br /> Al riguardo, va da ultimo considerato che, proprio nel campo della normazione e degli istituti attinenti alle attività economiche di interesse culturale e paesaggistico, stanno comparendo, anche in adeguamento alla normazione pattizia internazionale e comunitaria, i primi modelli procedimentali di integrazione delle attività imprenditoriali e dei poteri pubblici inerenti a progetti di sviluppo integrato di grandi consistenze ed aree territoriali di interesse culturale e paesaggistico ambientale; nell’ambito dei quali lo Stato, <em>alias</em> il Ministero dei Beni Culturali, le Regioni e gli Enti territoriali, dovrebbero concentrare e coordinare in collaborazione con fondazioni bancarie ed imprenditori privati azioni volte alla valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e ad ottimizzarne la fruizione con specifica attenzione al contesto ambientale in riferimento alla realizzazione di opere strutturali ed infrastrutturali funzionali ai correlati settori dell’economia e più in generale delle attività umane.<br />  <br /> <strong>5.   Regime e disciplina dei beni culturali e del paesaggio ed attività di interesse turistico.</strong><br />  <br /> Il settore della scienza giuridica che studia il regime e la disciplina dei beni ha evidenziato, forse più di ogni altro, il fenomeno della storicità degli istituti positivi. In esso, teoria generale e normazione hanno seguito evoluzioni affatto particolari; di cui qui è sufficiente ricordare il passaggio dalle molteplici varietà dei regimi giuridici dei beni, attraverso la regolazione delle quali si disciplinava indirettamente l&#8217;attività produttiva, al regime giuridico della prevalente regolazione dei beni nell&#8217;ottica della disciplina della proprietà privata e, quindi, dei beni privati come se si trattasse della categoria più importante.<br /> Tale impostazione, ispirata alla concezione della proprietà privata propugnata dallo stato borghese, fece perdere di vista le numerosissime varietà dei regimi giuridici e ne ha costretto lo sforzo ricostruttivo attraverso la teoria della pluralità delle proprietà; quindi, dell&#8217;esistenza di regimi differenziati di disciplina dei beni. Ciò spiega come, in realtà, non sia immaginabile un ordinamento positivo nell&#8217;ambito del quale i beni possano qualificarsi in un solo modo, in relazione al sistema di disciplina pubblica dell&#8217;economia, che si assuma come espressione delle scelte di fondo del &quot;<em>regime ordinamentale</em>&quot;. Del resto, storicamente, non si conoscono ordinamenti che annoverano una sola categoria di beni di produzione; poiché questi sono pressoché universalmente classificati come beni comuni, collettivi, pubblici e privati; variamente regolati secondo differenti criteri di prevalenza tra le varie categorie. Nell&#8217;esperienza dei nostri giorni, si possono osservare, principalmente, i due orientamenti di fondo, dei quali si è detto, con larghissima approssimazione, ancorché purtroppo da molti accettata come dogma, che essi rappresentano i &quot;<em>sistemi</em>&quot; dominanti di disciplina pubblica dell&#8217;economia in relazione, appunto, alla scelta dei criteri di prevalenza della qualificazione dei beni. Posto che qui si tratta, ovviamente, dei beni di produzione e non di quelli di consumo, relativamente ai quali è naturale la qualificazione di beni di appartenenza privata, va ricordato che nei sistemi economici del mondo occidentale si attribuisce importanza sia ai beni pubblici che ai beni privati; piuttosto che ai beni comuni ed ai beni collettivi. Mentre, nei sistemi collettivisti il ruolo fondamentale è attribuito ai beni pubblici, con rilevanza residuale per i beni privati, i beni comuni e quelli collettivi.<br /> E&#8217; facile comprendere che a seconda del modo in cui si configura il regime dei beni, diversamente si organizza lo strumentario di disciplina pubblica dell&#8217;economia e, in relazione a ciò, delle attività imprenditoriali; per almeno due ragioni: non solo per il fatto che il regime dei beni regola indirettamente l&#8217;attività dell&#8217;impresa che li usa, ma anche in quanto la scelta circa il criterio di prevalenza nella classificazione delle categorie dei beni e, quindi, l&#8217;adozione dei diversi regimi di disciplina senz&#8217;altro influisce, in quanto correlata, sugli orientamenti del criterio di classificazione delle categorie dell&#8217;impresa, che rappresenta l&#8217;elemento su cui gravita l&#8217;altro polo fondamentale della disciplina pubblica dell&#8217;economia.<br /> Trattando delle problematiche attinenti al regime di disciplina dei beni in relazione alle attività economiche di interesse culturale, paesaggistico e turistico-ambientale, il primo dei due aspetti è da considerare con particolare attenzione: perché, anche se è vero che il sistema di disciplina indiretta delle attività produttive di natura imprenditoriale mediante la disciplina dei beni negli ordinamenti contemporanei è recessivo rispetto a quello della disciplina diretta dell&#8217;impresa, esso presenta, invece, notevole rilievo per le attività imprenditoriali di interesse culturale e turistico-ambientale che, in grande prevalenza fruiscono di beni pubblici e beni privati i quali, per l&#8217;inerenza di interessi pubblici, vanno soggetti a speciali regimi.<br /> Peraltro, quel modo di generalizzare nella classificazione dei sistemi di disciplina pubblica dell&#8217;economia mediante l&#8217;osservazione del regime giuridico dei beni non trova, anche sotto altro profilo, pieno riscontro ed interesse assoluto. In primo luogo, è soltanto in parte vero che il regime dei beni ridondi nel regime dell&#8217;impresa; in secondo luogo, oltre ad essere prevalente, nei tempi recenti, il fenomeno della disciplina diretta del regime dell&#8217;imprenditore, dell&#8217;impresa e delle attività imprenditoriali, registra sempre più consistente la diffusione delle classificazioni normative di beni e delle imprese non tanto in funzione della proprietà pubblica o privata, o della fruizione individuale o collettiva, quanto in relazione alla loro inerenza a pubblici interessi, anche settoriali, per il perseguimento dei quali il legislatore, piuttosto che preoccuparsi del regime della proprietà o della riferibilità, tende più a regolarne, in senso lato, l&#8217;uso. Ciò non significa, naturalmente, che debbano considerarsi superate le classificazioni fondamentali rispondenti alla partizione tra i beni privati ed i beni pubblici; e tra questi i beni comuni ed i beni collettivi; né che abbiano perduto rilevanza i problemi afferenti i criteri di classificazione (<em>formale e sostanziale</em>) dei beni pubblici, ovvero delle differenti prospettive sotto le quali può essere inquadrata la proprietà pubblica; né, ancora, che il regime dei beni privati possa prescindere da tali inquadramenti. Soltanto che, oltre al recedere della disciplina indiretta dell&#8217;impresa attraverso il regime dei beni, è da considerare con estrema attenzione la sempre maggiore diffusione dell&#8217;assoggettamento a regimi normativi speciali, particolarmente in ordine alla destinazione ed all&#8217;uso, sia dei beni pubblici che dei beni privati, in funzione dell&#8217;inerenza di interessi pubblici ai medesimi. Si può così intuire in quale misura tali accadimenti influiscano direttamente sulle qualificazioni, destinazioni ed uso dei beni di interesse culturale, paesaggistico e turistico- ambientale, nonché, indirettamente e direttamente, sul diritto e sull&#8217;esercizio del diritto di impresa nell&#8217;ambito delle correlative attività economiche.<br />  <br />  <br /> <strong>6.   I beni culturali ed ambientali.</strong><br />  <br /> La materia attinente al regime ed alla disciplina dei beni culturali ed ambientali si è andata caratterizzando per la sua interconnessione con quella del turismo e dell&#8217;economia turistico-ambientale, pur restando tendenzialmente estranea alla tematica dello statuto giuridico e del regime dei beni di produzione.<br /> Si pensi alle rilevanti connessioni tra le attività economiche di interesse turistico-ambientale, in specie quelle legate al turismo delle città d&#8217;arte e degli itinerari turistico-culturali, con i problemi dell&#8217;uso e della salvaguardia del patrimonio costituito dai beni di interesse artistico, storico, archeologico ed ambientale (<em>per stare alle categorie più note</em>).<br /> Bisogna considerare che le attività economiche di interesse turistico sono oggetto di una attività imprenditoriale per sua natura strettamente correlata ed interdipendente con il fatto che il turismo, sotto evidenti profili, rappresenta uno degli aspetti dell&#8217;esperienza culturale dell&#8217;umanità intera e, assai di frequente, almeno da noi, ha ragione d&#8217;essere proprio per l&#8217;esistenza dell&#8217;immenso ed inestimabile patrimonio di beni culturali ed ambientali che costituiscono fattore determinante la fruizione turistica del territorio. Il regime giuridico di tali beni, particolarmente per quanto attiene alla conservazione ed alla fruizione, costituisce elemento di fondamentale rilievo, non solo per le connotazioni peculiari che le varie specie di imprese sono andate acquisendo nel tempo, ma anche per le specificità dell&#8217;esercizio.<br /> Queste categorie di beni non sono classificate in virtù di una qualificazione riferibile agli interessi culturali ed ambientali, ma in relazione alla loro appartenenza e destinazione. Talché, tra essi, si annoverano sia beni pubblici, demaniali e patrimoniali, sia beni privati. La tutela dell&#8217;interesse culturale ed ambientale è infatti perseguita mediante limitazioni dell&#8217;uso, della destinazione e degli atti di disposizione della proprietà; ed è, prevalentemente, da questo aspetto della normazione che ne trae fondamento la nozione.<br /> Soltanto a partire dagli anni &#8217;60 dello scorso secolo si è cominciato a parlare, di beni culturali con generico riferimento a beni immateriali aventi rilievo ai fini della cultura e, successivamente, anche dell&#8217;ambiente naturale superando la tradizionale nozione di cosa di interesse artistico, storico, archeologico e di bellezza naturale individua e/o di insieme<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>. Ma è in questi ultimi tempi che la cultura e l&#8217;opinione pubblica hanno mostrato interesse per tali categorie di beni in risposta ai disagi ed alle emergenze provocate dai sistemi di produzione industriale ed agricola, dalla crescita urbana e dagli investimenti immobiliari.<br /> La definizione di bene culturale delineata, per la prima volta, nel 1967 nel documento finale dei lavori della &quot;<em>Commissione d&#8217;indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio</em>&quot;, meglio nota come “Commissione Franceschini”<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>, si presentava concettualmente unitaria quale &quot;<em>testimonianza materiale avente valore di civiltà</em>&quot; (<em>Dich. 1</em>), e quindi &quot;<em>i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario</em>&quot; (<em>Dich. 1</em>), sono elencazione meramente esemplificativa che non fissa tassativamente le categorie tutelabili, permettendo di ricomprendere tutte le cose che in qualche modo presentino l&#8217;interesse protetto.<br /> La l. n. 1089 del 1939<a href="#_ftn30" title="">[30]</a> sottoponeva a tutela &quot;<em>le cose immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico</em>&quot;. In particolare:<br /> a.    le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;<br /> b.    le cose di interesse numismatico;<br /> c.    manoscritti, autografi, carteggi, documenti notevoli, incunaboli, libri, stampe ed incisioni aventi caratteri di rarità e pregio;<br /> d.    ville, parchi e giardini di interesse artistico o storico;<br /> e.    collezioni o raccolte di oggetti di eccezionale interesse artistico.<br /> Il procedimento di individuazione concreta dei beni soggetti a tutela si differenziava a seconda che proprietario fosse un ente pubblico territoriale od altro ente morale legalmente riconosciuto, ovvero un soggetto privato. Solo nel secondo caso era richiesto il riconoscimento dell&#8217;interesse storico artistico attraverso il procedimento di notifica dell&#8217;interesse stesso che determina la soggezione allo speciale regime di tutela.<br /> Tale regime trovò il suo riconoscimento costituzionale nell&#8217;ampia nozione di cultura desumibile dall&#8217;art. 9 Cost. e si caratterizza per la funzionalizzazione dei beni culturali alla conservazione ed alla fruizione pubblica, realizzata attraverso la delimitazione dei modi di godimento e di gestione delle utilizzazioni economiche compatibili con la conservazione dell&#8217;interesse pubblico tutelato, restando sostanzialmente ininfluente il regime di appartenenza. La conservazione delle cose riconosciute di interesse storico culturale non è fine a se stessa, ma è destinata a permetterne il godimento pubblico, imponibile, in presenza di determinati presupposti e attraverso particolari procedimenti, anche a beni di proprietà privata (<em>art. 53</em>).<br /> Il nesso tra tutela dei valori culturali e salvaguardia del paesaggio posto dal legislatore costituzionale sta alla base della tendenza a ricomprendere nella categoria dei beni culturali, anche quelli ambientali consistenti in cose e quadri naturali di valore strettamente estetico, tanto che per alcuni<a href="#_ftn31" title="">[31]</a> la nozione di paesaggio si identifica con il concetto di bellezza naturale introdotto dalla legge di settore del 1939. Tuttavia, l&#8217;individuazione della categoria dei beni ambientali è oggetto di un continuo lavoro di definizione da parte della dottrina, stimolata, oltre che dalla sempre maggiore sensibilità verso le problematiche ambientali, dai numerosi anche se spesso disorganici interventi legislativi in materia<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> La nozione di bene ambientale trova anch&#8217;essa la sua prima definizione nell&#8217;ambito dei lavori della Commissione Franceschini, che propose una definizione di bene culturale ambientale ricomprendente &quot;<em>le zone corografiche costituenti paesaggi naturali o trasformati ad opera dell&#8217;uomo e le zone delimitabili costituenti strutture insediative urbane che presentando particolare pregio per i loro valori di civiltà, devono essere conservate al godimento della collettività</em>&quot; (<em>Dich. 39</em>). Sono considerati &quot;<em>specificamente beni ambientali, i beni che presentino singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, di cultura agraria, di infrastrutturazione del territorio e quelle strutture insediative anche minori o isolate che siano integrate con l&#8217;ambiente naturale, in modo da formare un&#8217;unità rappresentativa</em>&quot; (<em>Dich. 39</em>).<br /> Giuridicamente è tuttavia difficile individuare una nozione unitaria di ambiente<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>, poiché il termine &quot;<em>ambiente</em>&quot; ha una valenza generale, metagiuridica. L&#8217;ambiente acquista infatti rilievo come:<br /> 1.    paesaggio, al quale si riconducono le bellezze naturali, i centri storici, i parchi naturali, i parchi floro-faunistici, le foreste (<em>nozione culturale</em>);<br /> 2.    difesa del suolo, dell&#8217;acqua, dell&#8217;aria (<em>nozione igienico-sanitaria</em>);<br /> 3.    assetto del territorio (<em>nozione urbanistica</em>).<br /> A questi tre aspetti dell&#8217;ambiente fa riscontro disciplina giuridica ben diversa, con contenuti e finalità differenti. Nella prima accezione l&#8217;ambiente viene a ricomprendere sia gli aspetti di rilevanza culturale che naturale, soggetti a regimi giuridici di tutela settoriali ed autonomi che tendono a sovrapporsi e duplicarsi per piani paralleli e che conservano in comune la finalità conservativa di una zona circoscritta del territorio, sottoposta alla vigilanza della autorità pubblica successivamente all&#8217;individuazione con atto di contenuto dichiarativo. L&#8217;ambiente è un bene pubblico, in ordine al quale un pubblico potere ha potestà dispositiva, cioè di disporre con proprie manifestazioni di volontà circa le singole cose o i beni compresi nella zona stessa.<br /> Nel secondo significato l&#8217;ambiente è dato dal complesso degli interventi di tutela ecologica, aventi ad oggetto il territorio nella sua globalità, a riparazione delle azioni aggressive inquinanti dell&#8217;uomo.<br /> Infine, in senso urbanistico, l&#8217;ambiente è oggetto di un&#8217;attività amministrativa alla cui base si pone la potestà di pianificazione territoriale, potenziale strumento di razionalizzazione fra tutti gli interessi pubblici, compreso quello ambientale e di raccordo tra le diverse autorità pubbliche coinvolte.<br /> Talché, sotto il profilo giuridico, il comune denominatore tra i beni culturali e i beni ambientali è unicamente dato dal riferimento alla teoria dei beni per descrivere situazioni che tradizionalmente venivano classificate nell&#8217;ampia e multiforme materia conformativa delle limitazioni pubblicistiche alla proprietà privata; riferimento che rende possibile considerare la stessa &quot;<em>cosa</em>&quot; come supporto materiale di una pluralità di &quot;<em>beni</em>&quot;, ciascuno corrispondente ad utilità o valori autonomamente tutelati dalla legge.<br /> E&#8217; stato anche osservato che, se per i beni culturali si fa riferimento materiale ad una cosa considerata nella sua conformazione fisica individuale, non altrettanto si può dire per i beni ambientali; non sempre identificabili in un bene individuo, ma per lo più in un complesso di cose singole che solo nel loro insieme posseggono quel valore che forma oggetto di tutela.<br /> La nozione proposta dalla Commissione Franceschini si proponeva, dunque, di riportare ad unità, in considerazione della comune rilevanza del profilo culturale collegato all&#8217;azione diretta od indiretta dell&#8217;uomo, il gruppo eterogeneo di beni indicati dalla l.n. 1497 del 1939 e dal relativo regolamento del 3.6.1940, n.1357 come bellezze naturali. In base all&#8217;art. 1 della citata legge sono infatti considerate meritevoli di protezione:<br /> 1.    cose immobili aventi cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;<br /> 2.    ville, giardini e parchi di non comune bellezza (<em>e che non siano dichiarati cose d&#8217;arte</em>), anche se circondati da recenti costruzioni;<br /> 3.    complessi di immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;<br /> 4.    bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e punti di vista (<em>belvedere</em>) dai quali si goda lo spettacolo di tali bellezze (<em>boschi , complessi di verde aventi carattere di non comune bellezza, centri abitati</em>).<br /> Il regime di tutela si fonda sul notevole pregio estetico delle cose appartenenti ad una delle eterogenee categorie considerate dal legislatore sottoponibili  a salvaguardia ed individuate in modo specifico e concreto attraverso procedimenti e strumenti distinti a seconda che il bene rilevi nella sua singolarità (<em>bellezze individue</em>) o come complesso d&#8217;immobili (<em>bellezze d&#8217;insieme</em>), quale un panorama che comprende un insieme di singole cose aventi una funzione unitaria di bellezza naturale. La dichiarazione della qualifica di bellezza naturale avviene attraverso l&#8217;iscrizione in elenchi distinti a seconda che si tratti di bellezze individue o d&#8217;insieme, redatti da commissioni permanenti istituite in ciascuna provincia.<br /> Lo strumento giuridico per la tutela della bellezza naturale consisteva nell&#8217;imposizione di un vincolo, cioè nel divieto per i proprietari, possessori o detentori dell&#8217;immobile di distruggere o introdurre modificazioni che rechino pregiudizio al valore estetico protetto dalla legge, senza previa autorizzazione della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici (<em>art. 7</em>).<br /> Per le bellezze d&#8217;insieme veniva prevista la facoltà di formare piani territoriali paesistici, strumento meramente eventuale di gestione del vincolo panoramico modellato sul modello dei piani urbanistici, di fatto solo sporadicamente utilizzato.<br /> Si trattava di una tutela alquanto circoscritta interamente affidata ad un&#8217;autorità amministrativa settoriale, che compila gli elenchi, redige piani paesistici, inibisce e sospende i lavori, commina le sanzioni contro i trasgressori, salve le sanzioni previste dalla legge penale a carico di amministratori e dipendenti, del tutto inidonea a realizzare la salvaguardia di interessi diversi, quali la conservazione e valorizzazione delle emergenze naturalistiche. Il tentativo di portare unità nella nozione di ambiente, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei regimi vincolistici, non ha tuttavia, resistito all&#8217;impatto con gli interventi normativi, sempre più frequenti dopo l&#8217;attuazione dell&#8217;ordinamento regionale, volti a funzionalizzare, attraverso l&#8217;assoggettamento a regimi giuridici speciali, determinati beni immobili, di per sé rientranti nella definizione di bene culturale ambientale, ad un interesse pubblico diverso, destinato alla tutela dei valori naturali.<br /> Pertanto, sebbene l&#8217;art. 82 del dpr 616/1977, nel delegare alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi statali (<em>centrali e periferici</em>) per la protezione delle bellezze naturali, sia per quanto attiene all&#8217;individuazione ed alla tutela, sia relativamente alle sanzioni, sembrò voler confermare, attraverso il richiamo che fa agli artt, 1 e 2 della l.n.1947/1939, la tesi che i beni ambientali coincidono con le bellezze naturali, il legislatore regionale ha istituito parchi e riserve naturali, zone di bonifica e di tutela idrogeologica, aree di tutela floro-faunistica, assoggettandole a regimi vincolistici non più riconducibili entro la matrice culturale, tanto da far considerare fortemente recessiva nella più recente produzione normativa la concezione di bene ambientale culturale ed avvenuto un definitivo sdoppiamento tra beni ambientali culturali e beni ambientali naturali, che di comune conservano il solo essere soggetti a vincolo di conservazione, incidente sulle facoltà di utilizzazione e fruizione da parte dei proprietari.<br /> La mancata ricomposizione ad unità della categoria dei beni ambientali comportava il perdurare di una pluralità di normative di tutela incidenti su di uno stesso oggetto, affidate ad organismi ed a procedure diverse, con evidenti problemi di coordinamento degli interventi di per sé diretti a realizzare la cura di interessi non omogenei e di sovrapposizione di procedimenti autorizzatori per ogni attività di modifica fisica del bene.<br /> La l. 8.8.1985, n. 431 (<em>c. d. &quot;legge Galasso”</em>), segnò una svolta decisiva nel campo della tutela dei beni ambientali. La legge definita &quot;norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica&quot;, in quanto la tutela del paesaggio rappresenta un interesse primario della collettività destinato a prevalere su qualunque altro interesse in gioco, anche di natura economica<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>. Nell&#8217;intento di attuare una politica organica di tutela del paesaggio, estendeva la nozione di bene culturale ambientale ad una serie di beni identificati, in via generale, per categorie e non più attraverso specifici provvedimenti amministrativi di individuazione. L&#8217;elencazione dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico contenuta nell&#8217;art. 1 ricomprendeva territori costieri, territori contermini ai laghi, fiumi e torrenti e loro ripe, le montagne per la parte eccedente i 1600 m., se si tratta di catena alpina ed eccedente i 1200 m., se si tratta della catena appenninica; parchi e riserve naturali, territori ricoperti da boschi o da foreste, zone umide, vulcani, ecc.. Oggetto di tutela non sono più solo singole porzioni di territorio di pregio estetico, ma ambiti territoriali ricomprendenti categorie di beni o particolari zone che devono essere conservate e valorizzate per ragioni strettamente connesse alla tutela di interessi storici, culturali ed ambientali.<br /> La riproduzione di una matrice culturale del bene ambientale era, tuttavia, solo apparente, avendo la legge unicamente ampliato le categorie di beni sottoposti a regimi di tutela autonomi a seconda della loro considerazione come beni culturali ambientali od invece come beni naturali ambientali.<br /> Nella successiva opera di interpretazione effettuata dalla Corte costituzionale, il concetto di paesaggio veniva inteso come valore estetico-culturale riferito anche alla forma del territorio dinamicamente conformato dall&#8217;azione dell&#8217;uomo<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>, collocato dall&#8217;art. 9 Cost. a valore primario dell&#8217;ordinamento. Stato, regioni ed ogni altra istituzione pubblica erano pertanto chiamate a concorrere alla tutela e salvaguardia di tale valore, operando secondo moduli ispirati al principio di cooperazione in vista del fine ultimo della tutela dell&#8217;ambiente<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>.<br /> La valenza del paesaggio come aspetto del territorio configurato dagli eventi naturali, quanto dalle modifiche apportate dall&#8217;uomo esigeva il superamento delle tecniche di salvaguardia basate sull&#8217;imposizione di vincoli su singoli beni e comportava il collocamento della tutela del paesaggio a valore primario del nostro ordinamento, non assorbibile nell&#8217;urbanistica, che viene bensì a porsi in rapporto di strumentalità ed integrazione per la realizzazione di un&#8217;efficace azione di salvaguardia del paesaggio, che conserva una sia autonomia.<br /> La legge n. 431/1985 rivalutava la pianificazione come mezzo di valorizzazione e di gestione globale dei valori paesaggistici, rendendo obbligatoria per le regioni la formazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali per i beni e le aree di cui all&#8217;art. 1. Il piano paesistico voluto dalla legge 431 si configurava innovativamente come strumento per realizzare una pianificazione integrata urbanistico-ambientale e non solo quale mera visualizzazione dei vincoli per vasti ambiti. L&#8217;inerzia regionale era superata dai poteri surrogatori e sostitutivi dello Stato che trovavano giustificazione nella natura delegata delle funzioni amministrative in materia di paesaggio<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>.<br /> Si assisteva dunque al ribaltamento della logica propria della legge n.1497/1939 che configurava nel vincolo paesistico ed in ultima analisi nel nulla-osta, lo strumento giuridico posto a tutela del paesaggio, e considerava il piano paesistico, uno strumento di completamento, la cui utilizzazione era rimessa alla facoltà discrezionale della pubblica amministrazione. Invece, la l.n.431 del 1985 rovesciava i termini del discorso e considerava il piano paesistico quale strumento giuridico fondamentale, cui è affidata la tutela del paesaggio.<br /> Nel sistema precedente il susseguirsi di singole autorizzazioni fra loro non coordinate veniva a vanificare il regime di tutela, legalizzando alterazioni sostanziali della bellezza naturale. Il piano paesistico, al contrario, prevedendo quali zone debbono restare inedificate e quali sono invece edificabili nel rispetto di particolari limitazioni, riusciva a conseguire efficace tutela al paesaggio, obbligando le autorità competenti ad attenersi nel rilascio delle autorizzazioni alle prescrizioni del piano, e permette una tutela del paesaggio non più conservativa e statica, ma dinamica e capace di governare realmente gli interventi umani incidenti sul bene ambientale.<br /> L&#8217;attuazione concreta della legge Galasso, accusata di eccessivo centralismo, è stata perseguita da parte delle regioni con modalità diverse; e non tutte sono riuscite a dotarsi di un piano paesistico entro la scadenza del 31 dicembre 1986, previsto dalla legge. Emilia Romagna e Liguria, dove era maggiormente diffusa la cultura ambientalistica, hanno completato la redazione dei piani paesistici entro la scadenza sopra citata. Il Veneto, che aveva già in fase di elaborazione un piano territoriale regionale, ne ha sviluppato, nei termini prescritti, la parte ambientale e paesistica; mentre l&#8217;Abruzzo ha definito la normativa di tutela paesistico-ambientale per undici zone di particolare valore naturalistico del proprio territorio.<br /> La mancanza di una nozione giuridica unitaria di bene ambientale è confermata anche dalla l. n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell&#8217;Ambiente, che, pur occupandosi prevalentemente di regolamentare gli aspetti ambientali incidenti sulla qualità della vita, ribadiva la duplice qualificazione di beni ambientali culturali e naturali ai parchi e riserve naturali e ad altre aree protette.<br /> Il consolidarsi e perfezionarsi degli strumenti normativi ed amministrativi per un razionale governo dell&#8217;ambiente, sia a livello nazionale che sovranazionale, quali le procedure di valutazione preventiva dell&#8217;impatto ambientale delle attività umane fortemente incidenti sugli equilibri di un certo ambito territoriale, resero improcrastinabile operare la sistemazione dei regimi di tutela, impegno tanto più difficile in quanto comportante modificazione di categorie preesistenti, anche se, di fatto, già stravolte nei contenuti dagli interventi normativi succedutisi fino alla codificazione degli anni 2000.<br />  <br /> <strong>7.   Il “Codice ambientale”.</strong><br />  <br /> Si è detto sopra del distacco delle competenze relative alle problematiche ambientali dal complesso funzionale originariamente attribuito al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, operato con la creazione del Ministero dell’Ambiente, poi evoluto in Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le cui denominazioni rispecchiavano l’evoluzione della disciplina ambientale attraverso la progressiva elaborazione della nozione di ambiente<a href="#_ftn38" title="">[38]</a> separatamente dalla connaturale valenza paesaggistico-culturale.<br /> Tutto questo ha dato luogo alla produzione di normazioni separate dei testi unici dell’ambiente e dei beni culturali e del paesaggio, impropriamente denominati codici, attuata dall’anno 2000 in avanti.<br /> Prima di trattare del codice dei beni culturali e del paesaggio, giova appostare alcune considerazioni sul cosiddetto “<em>codice ambientale</em>” del 2006<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>, ove la problematica della tutela e valorizzazione dell’ambiente-patrimonio culturale era disciplinata secondo il criterio ispiratore della “<em>fruizione legittima</em>” come utilizzo responsabile dell’ambiente-bene culturale di natura immateriale prima ancora che complesso di beni, di elementi e di cose da tutelare rispetto alle aggressioni dell’uomo, del tempo e delle tempeste naturali secondo il principio della conservazione attraverso l’uso amorevole, responsabile e prudente, garantendone lo sviluppo sostenibile per le generazioni future.<br /> Al riguardo, vi è purtroppo da dire che, allorché nel si pose mano all’attuazione della “<em>delega ambientale</em>”, l’illusione di risolvere efficacemente la preoccupazione ambientale con un corpo normativo coerente al primato dell’uomo, secondo regole e modalità della fruizione riportate alla sua responsabilità, riconducendone il fondamento al contesto dei valori e dei principi sanciti nel <em>corpus</em> del diritto naturale, ebbe storia breve.<br />  L’idea che la questione ambientale dovesse risolversi alla luce del diritto naturale quale norma morale fondatrice dei valori presupposti alla produzione delle leggi finalizzate alla fruizione compatibile con la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente anche al servizio dell’uomo, era certamente da non trascurare.<br /> Ed era altrettanto non trascurabile la convinzione che la piena coerenza allo statuto naturale di tutte le componenti aprisse alla concreta possibilità della “<em>fruizione legittima</em>”, utilizzo responsabile dell’ambiente improntato al principio della conservazione attraverso l’uso amorevole e prudente a garanzia della salvaguardia delle risorse per le generazioni future.<br /> Purtroppo, appena nato, il “<em>codice ambientale</em>” fu oggetto di modifiche non prive di ispirazioni puramente ideologiche che non tardarono a svilire il canone della coerenza all’ordine stabilito dalle leggi di natura atte a garantirne il processo vitale ed a cercare il bene del fruitore e del fruito nel cui bilanciamento consiste il “<em>bene comune</em>”. In tal modo fu senza dubbio posto quanto meno in discussione la finalizzazione all’affermazione del primato umano<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>, sacrificata da quella ideologia rigorosamente ambientalista ispirata unicamente alla concezione dell’ambiente come bene e fine assoluto anche al di sopra dell’uomo.<br /> Anche se con il nuovo “<em>codice dell’ambiente</em>” per la prima volta si è ordinato a sistema l’intero complesso delle leggi succedutesi nel tempo in materia ambientale, va denunciato che la soppressione dei principi fondamentali ai quali il nuovo complesso normativo era stato espressamente ispirato attraverso enunciati di diritto positivo, rischia di comprometterne gravemente la corretta applicazione; in particolare la validità e l’efficacia delle disposizioni che sono state modificate secondo criteri asseritamente imposti dalla disciplina comunitaria, per di più travisati (<em>ad es.: nel campo della tutela e della valorizzazione delle risorse idriche, dell’utilizzo e dello smaltimento dei rifiuti nonché nel campo della configurazione del danno ambientale e del recupero delle risorse compromesse</em>).<br /> Se ne è registrata l’estrema difficoltà applicativa anche per la complessità dell’articolazione della disciplina, inquadrata in schemi ad alto coefficiente di rigidità ed in linea di fondo orientata all’abisso formalistico, fino all’astrazione dal principio ispiratore della tutela (<em>si pensi all’estrema macchinosità dei procedimenti inerenti alla bonifica ed al risanamento</em>), per di più sfrangiata nell’intricata frammentazione delle competenze tra i diversi livelli istituzionali<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>.<br />  Ci si può rendere conto quanto i ripetuti rimaneggiamenti abbiano determinato il progressivo allontanamento dallo spirito della leale collaborazione cui era improntata l’originaria disciplina del codice dell’ambiente<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>.<br /> Al contrario essa, ne aveva assicurato l’applicazione (<em>nel contesto di rigorose disposizioni cautelative e prudenziali per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali sicuramente garantite dalle regole dell’uso amorevole, responsabile e prudente, secondo necessità e con giustificato motivo</em>) attraverso l’impronta positiva della valenza attribuita al principio di buona fede per tutti i soggetti destinatari, in tal modo accomunati nel perseguimento del bene comune, appunto, attraverso l’attenzione attribuita al bene del fruitore e del fruito.<br /> Va anche registrato, sempre in negativo, che l’evoluzione verso lo stato attuale della legislazione in materia ambientale-culturale rispecchia l’epilogo dello scadimento culturale rispetto ai valori ed ai principi che dovrebbero fondare la legittimazione degli ordinamenti dell’epoca contemporanea.<br /> Dall’originaria appostazione sullo <em>jus naturale</em><a href="#_ftn43" title="">[43]</a> anche delle norme volte alla prevenzione ed alla soluzione delle problematiche ambientali attraverso la graduazione dei valori secondo canoni accettati per la loro attitudine a garantire rapporti correttamente composti, si è approdato a ben diverso quadro di riferimento, quasi del tutto distaccato dallo <em>jus naturale</em> ed avulso dal principio fondamentale che ne comporta <em>in re ipsa</em> la compatibilità unicamente con valori ispirati al riconoscimento pieno e reciproco dell’alterità<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>.<br /> Tale processo ha determinato la progressione ed il consolidamento dell’idea secondo cui la legittimazione della regolazione dei rapporti intersoggettivi e della composizione degli interessi può riportarsi (<em>nell’ambito delle mutevoli consuetudini e prassi dei rapporti sociali riferiti alla graduazione dei valori mutevole nel tempo in linea con l’evoluzione dei costumi, e quindi a prescindere da riferimenti assoluti</em>) al riconoscimento dei caratteri della norma (<em>autorità per adempimento spontaneo e/o coercitività</em>) ed alla sua applicazione per il solo fatto che essa esita dal procedimento di formazione che ne regola la produzione della fonte.<br /> Ed altrettanto può dirsi degli istituti regolatori della tutela e della valorizzazione ambientale, che di recente ne hanno sempre più rafforzato il formalismo, particolarmente con l’aggravamento delle complessità procedimentali, riducendone la sfera delle applicazioni equitative<a href="#_ftn45" title="">[45]</a>.<br /> Alla relativizzazione dei valori ed al progressivo ancoraggio della legittimazione delle regole in base al riscontro della correttezza formale del procedimento di produzione delle fonti è seguito l’effetto del tutto negativo della loro autoreferenzialità etica (<em>giustificandosi l’adeguamento del principio di riferimento ormai non più assoluto</em>).<br /> Ciò ha posto il legislatore e le istituzioni di governo in condizione, ed addirittura nella necessità, di modificare continuamente il quadro normativo per adeguarlo alle esigenze contingenti piuttosto che di sovvenire ai bisogni sociali in linea con i diritti fondamentali della persona e le regole consolidate del convivere civile sancite &#8211; <em>per quanto riguarda il nostro ordinamento </em>&#8211; nella prima parte della Costituzione repubblicana.<br /> Ne è seguita la progressione delle criticità riscontrate negli ultimi anni nella promulgazione dei decreti e delle leggi, nonché nelle dichiarazioni di illegittimità sancite dalla Corte costituzionale, particolarmente nei giudizi per conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, troppo numerosi ed estremamente aspri proprio nel campo della normazione in materia ambientale e dei beni culturali<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>.<br /> Nel quadro legislativo sempre più confuso e contraddittorio nella degenerazione del sistema parlamentare, la Corte costituzionale, pur nel ristretto ambito che deriva dal principio della sovranità popolare e dal divieto di assumere scelte “<em>politiche</em>” in sostituzione del legislatore, ha cercato di contribuire alla razionalizzazione del sistema svolgendo un ruolo tanto più centrale ed importante quanto minore è apparsa la razionalità o ragionevolezza delle scelte legislative, ovvero la capacità del Parlamento di porsi come attore fondamentale nella costruzione dell’ordinamento<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>.<br /> Ma l’appannamento di tali elementi, progressivamente avulsi dal quadro di riferimento dello sviluppo normativo affetta, ormai, l’intero orizzonte della legislazione, che soffre sempre più dello stato di precarietà, come dimostrano – <em>tra altre e per quanto di interesse in questa sede</em> – le ripetute e contraddittorie riforme in materia ambientale e dei beni culturali.<br /> In questi settori, al contrario, ci si dovrebbe attenere per quanto possibile alla connaturale, quasi-immodificabilità della codificazione, necessaria all’affidabilità del sistema; incompatibile con i frequenti scossoni e ribaltamenti, nella maggior parte dei casi inutili, in quanto non coerentemente raccordati con le risorse e con le modalità organizzative dell’amministrazione<a href="#_ftn48" title="">[48]</a>.<br /> Tutto quanto sopra, a voler tacere dell’incessante intervento legislativo sulle situazioni soggettive sostanziali, sui rapporti, sulla sfera dell’autonomia dei privati<a href="#_ftn49" title="">[49]</a>, nonché sui sistemi di tutela dei diritti e degli interessi in tutti i campi dell’azione umana; in tal modo aggravando già preoccupanti elementi dell’incertezza del diritto.<br /> Emergono dunque spunti di riflessione che, al di là della descrittiva degli istituti che il legislatore avrebbe inteso armonizzare ai principi ed alle disposizioni delle direttive comunitarie<a href="#_ftn50" title="">[50]</a>, inducono a considerazioni in larga misura confermative delle prospettazioni poco rassicuranti fin qui sviluppate.<br /> Risulta la complicazione procedimentale degli istituti, l’incidenza ancor più estesa di norme restrittive delle situazioni soggettive inerenti ad interessi patrimoniali e la moltiplicazione di procedure che sovrappongono, in qualche caso duplicandoli, incombenti prevalentemente volti a consolidare alcune posizioni di privilegio (<em>es.: Consorzi</em>) anziché semplificare, eliminandole, funzioni in aggiunta a quelle di competenza dell’amministrazione.<br /> A ben guardare, ed allargando l’orizzonte, si può vedere che il nostro tempo registra la crisi profonda delle istituzioni pubbliche e dei rapporti tra gli Stati, lo scadimento delle relazioni intersoggettive, l’inadeguata tutela dei diritti della persona, l’incertezza dell’attuazione delle leggi, sempre più sprovviste dell’autorità dell’esecuzione spontanea per l’inadeguatezza delle fonti normative e la criticità della verifica avanti le giurisdizioni, internazionali, comunitarie ed interne.<br /> Ciò è dovuto, insieme ad altri fattori, alla decrescente rilevanza che si attribuisce ai valori posti a fondamento della convivenza civile, sempre più lontani dai principi fondati sul riconoscimento del primato della persona e volti alla promozione del bene individuale e comune; con la conseguenza che la legittimazione delle leggi, poggiando sul mero riscontro della correttezza formale del procedimento di produzione delle fonti, ne comporta l’autoreferenzialità etica.<br /> Avviene anche che il confronto democratico tende ad ancorare la dialettica dei rapporti di forza sul mero piano procedimentale, piuttosto che nella ricerca di valori condivisi, coerenti al rispetto della persona ed alla tutela sostanziale dei diritti e dei doveri fondamentali, nonché alle correlative libertà, secondo la tradizione di civiltà della nostra società<a href="#_ftn51" title="">[51]</a>.<br /> È pertanto naturale il rischio attuale del formalismo, anche nel campo delle leggi ambientali e sui beni culturali<a href="#_ftn52" title="">[52]</a>, a scapito della tutela dei beni e dei soggetti secondo canoni condivisi.<br /> Tutti questi elementi aggravano la precarietà della legislazione. E ciò spiega anche le criticità riscontrate nell’attuazione delle leggi e dei decreti promulgati negli ultimi anni; come si è detto seguite dall’aumento delle questioni di legittimità costituzionale per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, nonché nei giudizi di costituzionalità sulla compatibilità delle norme di diritto interno con la normativa comunitaria.<br /> Tali criticità sono comuni a tutti i settori della normazione, dalle leggi di organizzazione e funzionamento delle istituzioni e delle amministrazioni, nei campi della politica, della cultura, dell’ambiente, dell’istruzione, della sanità, dei diritti civili, della regolazione delle attività umane, patrimoniali ed economiche, pubbliche e private.<br /> Allo scadimento culturale ha fatto seguito, naturalmente, il grande indebolimento della legalità sostanziale, che ha fortemente attenuato l’autorità e la certezza del diritto.<br /> Peraltro, la sterilità del dibattito confinato al positivismo<a href="#_ftn53" title="">[53]</a> procedimentale avulso dalle estensioni alla metagiuridica nella quale affondano le radici etiche dei principi e dei valori assoluti, è approdato alla consapevolezza del punto morto dal quale non si è riuscito a fare passi in avanti.<br /> Si pensi agli infiniti dibattiti senza esito sulla riforma delle istituzioni politiche, sui diversi riassetti delle forme di governo, sulle regole che dovrebbero risolvere i problemi della bioetica, dell’inizio e della fine della vita.<br /> Dibattiti nei quali si registrano le opinioni più fantasiose, e che sono caratterizzati dalla negazione del richiamo alle radici ed alle tradizioni della civiltà di cui la nostra società dovrebbe essere espressione alta, in misura corrispondente alla capacità di valorizzare il patrimonio culturale sul quale si fonda, anche guardando con occhio attento e mente serena alle radici dell’intera Europa.<br /> La legalità sostanziale è una categoria dello spirito assai impegnativa da riconquistare; e non sembra, nel surriferito contesto, che l’<em>humus</em> sia quello dove si avranno i primi germogli: la problematicità della normazione è ancora troppo carica dei pregiudizi delle ideologie e non sembra adeguatamente trattabile nello stato di <em>defaillance</em> culturale in cui versano le istituzioni che vi dovrebbero provvedere.<br /> Possono registrarsi stimoli significativi nella normativa comunitaria volta all’armonizzazione della tutela e della valorizzazione ambientale, particolarmente nell’ambito della disciplina delle attività delle amministrazioni pubbliche, ove le finalità primarie per la garanzia verso le generazioni future comportano l’innesco di processi legislativi che potranno essere connotati da disposizioni radicate nell’etica della legge morale naturale, sotto il baluardo della leale collaborazione e della buona fede, protette da un sistema giustiziale e sanzionatorio severo, ma anche temperato dal ricorso all’equità, nei casi in cui prevalga l’interesse generale.<br /> Purtroppo, non ci si può nascondere che, nelle leggi di recepimento, gli istituti ai quali abbiamo fatto cenno sono stati invece complicati con norme restrittive delle situazioni soggettive inerenti ad interessi patrimoniali e con l’appesantimento di norme di procedura che sovrappongono incombenti, anziché semplificare.<br /> È tuttavia da ritenere che queste negatività non impediscano le scaturigini del processo di recupero della legalità sostanziale che potrebbe essere avviato attraverso la riacquisizione dei fondamenti della legittimazione degli ordinamenti sulla regola morale naturale di cui si è più sopra parlato, avviando la rifondazione della concezione del diritto quale “<em>ars juris</em>”; nel senso della rappresentazione e della regolazione della realtà secondo la prospettiva coerente al sistema dei valori ai quali si ispirano le regole che si intendono affermare, tenendo ben fermo che esse hanno ragion d’essere se rispondono al bene proprio dei destinatari, nel ché consiste anche il bene comune.<br />  <br /> <strong>8.   Il Codice dei beni culturali e del paesaggio.</strong><br />  <br /> Nel campo delle attività economiche di interesse culturale e paesaggistico-ambientale sono avvenuti, in questi ultimi anni, profondi mutamenti legislativi: sia riguardo agli assetti istituzionali; sia nella regolazione delle attività economiche ed imprenditoriali.<br /> Dopo l’istituzione delle Regioni a statuto ordinario e la prima ripartizione delle funzioni legislative ed il trasferimento di quelle amministrative, nonché ad esito della riforma del Titolo V della Costituzione, cui ha fatto seguito l’entrata in vigore del “<em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>”<a href="#_ftn54" title="">[54]</a>, l’assetto istituzionale dei poteri pubblici per la cura del patrimonio culturale è approdato ad un quadro organizzativo e funzionale nell’ambito del quale, distinguendosi tra “<em>beni culturali</em>”, “<em>beni paesaggistici</em>” e “<em>paesaggio</em>”, le funzioni di tutela e fruizione sono attribuite allo Stato, <em>sub</em> specie del Ministero dei Beni Culturali e del Paesaggio, cui ne compete l’esercizio in direttiva e coordinamento rispetto alle Regioni ed agli altri Enti locali con riguardo ai beni culturali; ed in collaborazione, secondo direttive generali di orientamento programmatico, con le Regioni e gli altri Enti locali, alle quali sono invece attribuite le funzioni di valorizzazione dei beni paesaggistici e del paesaggio, soprattutto attraverso la pianificazione paesaggistica.<br /> Tale quadro di riferimento funzionale è completato dal complesso delle norme sanzionatorie, di natura amministrativa e penale, tendenzialmente volte al ripristino degli effetti di comportamenti pregiudizievoli per l’integrità dei beni culturali e di quelli paesaggistici, nonché con la comminazione di pene afflittive, economiche e personali, di natura sostitutiva avverso gli illeciti rispettivamente a danno del patrimonio dei beni culturali e di quelli paesaggistici.<br /> Nell’ambito della promozione, della fruizione e della valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio sono previste modulazioni innovative aperte alla partecipazione dei privati e delle fondazioni anche attraverso adeguate forme di sponsorizzazione, nonché, soprattutto per quanto riguarda le Regioni, copiosa normativa secondaria di natura paesaggistico ambientale, nel cui ambito si contemplano la formazione di piani e di programmi di sviluppo, incentivazione e sostegno finanziario di opere ed attività di interesse culturale e paesaggistico ambientale; ed altresì l’articolata disciplina delle attività dei poteri pubblici locali nel campo della promozione e dell’offerta culturale. Al riguardo, l’intero titolo II della parte seconda del “<em>Codice dei beni culturali</em>” (<em>artt. 101-130</em>) è dedicato alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali; ed il titolo I della parte terza, il capo I (<em>artt. 131-135</em>) ed il capo III (<em>artt. 143-145</em>) del “<em>Codice</em>” sono dedicati alla conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici e del paesaggio mediante le ricognizioni ed i riconoscimenti delle convenzioni internazionali e le modulazioni delle forme di cooperazione per la conservazione e valorizzazione del paesaggio e dei beni paesaggistici, particolarmente con il ricorso allo strumento della pianificazione paesaggistica.<br /> Gli istituti direttamente contemplati nella normazione codicistica a configurazione degli elementi specificamente riferibili all’economia della fruizione e della valorizzazione del patrimonio culturale tradiscono un’ingiustificata timidezza del legislatore poco incline, in realtà senza ragione, ad aprirne l’orizzonte verso le modulazioni proprie dell’attività economica finalizzata al conseguimento di utili.<br /> Intanto, va rilevato che fruizione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni paesaggistici sono riferiti restrittivamente al regime d’uso e di fruizione degli istituti e dei luoghi di cultura, sia pure pubblici e privati, sostenuta da timidi accordi di fruizione (<em>artt. 101-102-112 del Cod.</em>) tra i diversi livelli di governo statale e regionale, e da norme di favore per l’accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura (<em>artt. 103-104 Cod.</em>); nel cui contesto rileva, peraltro, la novità della disciplina afferente la sponsorizzazione dei beni culturali (<em>art. 120 Cod.</em>) sotto forma di contributi, anche in beni o servizi, erogati a sostegno di iniziative, del Ministero, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, nell’ambito della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale, con estensione della possibile sponsorizzazione anche delle iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà, che risultino compatibili con le esigenze della tutela verificate dal Ministero in conformità alle disposizioni del Codice che, con riguardo a fruizione e valorizzazione assume a principio fondamentale e di costante riferimento, appunto, la priorità della compatibilità sostenibile rispetto alle esigenze della tutela sotto i profili della conservazione e del recupero del patrimonio culturale.<br /> Nel medesimo contesto, ed a completamento di un armamentario ancora abbastanza rudimentale, sono contemplati gli accordi con le fondazioni bancarie (<em>art. 121 Cod.</em>) che il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare al fine di coordinare interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale.<br /> Bisogna peraltro riconoscere che il complesso delle norme introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha dato luogo ad un importante punto di svolta<strong>:</strong> sia nella parte dedicata alle disposizioni generali, ove è stata introdotta la definizione onnicomprensiva del “<em>patrimonio culturale</em>” al quale sono state riferite le funzioni dello Stato in cooperazione con le Regioni e gli Enti pubblici territoriali per la tutela e per la valorizzazione del patrimonio culturale; sia nella parte riguardante la tutela e la fruizione, nonché la valorizzazione, ove sono stati disciplinati istituti afferenti la ricognizione dell’oggetto della tutela, le funzioni di vigilanza ed ispezione,nonché le misure di protezione e conservazione, ed altresì ne è stata regolata la circolazione in ambito nazionale ed internazionale<a href="#_ftn55" title="">[55]</a>, insieme al commercio; ed è stata introdotta disciplina innovativa per la restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio in ambito UE, e l’interdizione dell’illecita circolazione internazionale di beni culturali sulla scorta delle convenzioni Unesco ed Unidroit recepite rispettivamente negli artt. 87 <em>bis</em> e 87 del “<em>Codice</em>”<a href="#_ftn56" title="">[56]</a>; ed allo stesso tempo, sempre nell’ambito della tutela, sono state introdotte le norme regolatrici delle attività di ricerca e scoperte.<br /> Altrettanto può dirsi della parte dedicata alla disciplina della fruizione e valorizzazione ispirata al <em>favor</em> dell’accesso all’uso ed alla valorizzazione sia dei beni di appartenenza pubblica che privata prevedendosi la promozione di attività di studio e di ricerca e la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale con l’apertura della consultabilità degli archivi pubblici e privati.<br /> Più articolata e complessa è risultata invece la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici prevalentemente affidata a funzioni ricognitive e di pianificazione paesaggistica delle Regioni in collaborazione con gli Enti locali attraverso il ricorso all’intricata disciplina della tutela e dell’uso del territorio e dell’ambiente.<br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> M. LONGO, <em>Saggi critici di diritto dell’economia</em>, Milano, 1966; S. RODOTA’, <em>Relazione alla tavola rotonda su “Diritto pubblico e privato nel diritto dell’economia”</em>, in <em>Il Diritto </em>dell’economia, 1967, 253 ss.; M. S. GIANNINI, <em>Diritto pubblico dell’economia</em>, Bologna, 1977 – 1985 &#8211; 1995.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> La materia della disciplina pubblica dell’economia è stata a suo tempo correttamente delineata ed approfondita da M.S. GIANNINI <em>Diritto pubblico dell’economia</em>, cit. 1977 (1 ed.), 1985 (2 ed.) 1995 (nuova ed.), nonché da: M. D’ALBERTI, <em>Considerazioni intorno all’art. 41 della Costituzione</em>, in M. D’Antonio (a cura di), <em>La Costituzione economica</em>, Milano, Ed. del Sole 24 Ore, 1985, 139; F. GALGANO, <em>La Costituzione economica, </em>in <em>Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico </em>dell’economia, I, Padova, 1977; ID., <em>Il Governo democratico dell’economia, </em>in AA.VV., <em>Attualità ed attuazione della Costituzione</em>, Bari, 1979; G. QUADRI, <em>Il diritto pubblico dell’economia, </em>Padova, 1980; A. PIZZORUSSO, <em>Su alcuni problemi in materia di fonti del diritto pubblico dell’economia</em>, in <em>Stato ed economia</em>. <em>Scritti in ricordo di Donatello Serrani</em>, Milano, 1984, 6; B. CAVALLO, G. DI PLINIO, <em>Manuale di diritto pubblico dell’economia</em>, Milano, 1983; S. BERRETTA, <em>La “Costituzione economica”: genesi e principi</em>, in <em>Il Politico</em>, 1988, 379; E. PICOZZA, <em>Il diritto pubblico dell’economia nell’integrazione europea</em>, Padova, 1988; G. MARONGIU, <em>Interesse pubblico e attività economica</em>, in <em>Jus</em>, 1991, 92; F. COCOZZA, <em>Riflessioni sulla nozione di “costituzione economica”</em>, in <em>Dir. dell’econ.</em>, 1992, 71, 74 ss.; M. D’ALBERTI, <em>Nuove regole per </em>l’economia, in <em>“Il progetto”</em>, 1993, n. 77-78, 15; G. BOGNETTI, <em>La costituzione economica italiana</em>, Milano, 1995; S. CASSESE, <em>La nuova costituzione economica</em>, Bari, 1995; M. GIUSTI, <em>Diritto pubblico dell’economia</em>, Padova, 1997; G. DI PLINIO, <em>Diritto pubblico dell’economia</em>, Milano, 1998; R. CARANTA, <em>Intervento pubblico nell’economia</em>, in <em>Digesto delle discipline pubblicistiche</em>, Aggiornamento, Torino, 2000; M. D’ALBERTI, <em>Lo stato e l’economia in Giannini</em>, in <em>“Rivista trimestrale di diritto pubblico”</em>, 2000, 1087; ID. <em>Massimo Severo Giannini e l’intervento pubblico nell’economia</em>, in Claudio Franchini – Luigi Paganetto (a cura di), <em>Stato ed economia all’inizio del XXI secolo</em>, Bologna, 2002, 133;</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Più di recente si veda: M. D’ALBERTI, <em>Franco Romani: il diritto visto dall’economia</em>, in D. da Empoli e F. Pulitini (a cura di), <em>Franco Romani, scienziato sociale, </em>Catanzaro, Rubettino, 2004, 149; ID. <em>La vigilanza economica esercitata da pubblici poteri, </em>in E. Bani – M. Giusti (a cura di), <em>Vigilanze economiche. Le regole e gli effetti, </em>Padova, 2004, 75; ID. <em>Diritto dell’economia e trasformazione delle fonti</em>, in “<em>Nomos</em>”, n. 1/2 , 2005, 243; A. CARULLO, <em>Lezioni di diritto pubblico dell’economia</em>, Padova, 2005; M. D’ALBERTI, <em>Il diritto amministrativo fra imperativi economici e interessi pubblici</em>, in <em>“Diritto amministrativo</em>”, 2008, 23; ID. intervento alla discussione: <em>Globalizzazione e diritto pubblico dell’economia</em>, in <em>“Rivista trimestrale di diritto pubblico</em>”, n. 3, 2008, 851; R. CAPUNZO, <em>Argomenti di diritto pubblico dell’economia</em>, Milano, 2010; O. POLLICINO, <em>L’economia nella costituzione: le scelte dell’Assemblea </em>costituente, in <em>Diritto pubblico dell’economia</em>, G. F. Ferrari (a cura di), Milano, 2010, 47-49; C. PINELLI, T. TREU, <em>La costituzione economica: Italia, Europa</em>, in <em>Quaderni di Astrid</em>, il Mulino, 2010; O. POLLICINO, <em>L’economia nella Costituzione: modello originario e tendenze evolutive</em>, in <em>Diritto pubblico dell’economia</em> di G. F. Ferrari (a cura di), Milano, 2010; M. D’ALBERTI, <em>Il nuovo diritto pubblico dell’economia nell’opera di Fabio Merusi</em>, in L. Benvenuti e M. Clarich (a cura di), <em>Il diritto amministrativo alle soglie del nuovo secolo</em>, Pisa, 2010, 37; M. PELLEGRINI, <em>Elementi di diritto pubblico dell’economia</em>, Padova, 2012; G. DI PLINIO, <em>Mutamento costituzionale e libertà economica</em>, in <em>www.fondazionecristoforocolombo.it</em>, marzo 2011, 12; S. CASSESE, <em>La nuova costituzione economica, </em>Bari, 2012; G. F. FERRARI, <em>Diritto pubblico dell’economia</em>, Egea, 2013; M. D’ALBERTI, <em>Nuove tendenze del governo dell’economia</em>, in <em>“Rivista giuridica del Mezzogiorno”</em>, n. 3, 2013, 349; E. CARDI, <em>Mercati e istituzioni in italia, diritto pubblico dell’economia, </em>Torino, III ed., 2014; L. PECCHIOLI, <em>La Costituzione economica. Un programma per ripartire</em>, Sarzana, 2016; F. TRIMARCHI BANFI, <em>Lezioni di diritto pubblico dell’economia, </em>Torino, 2016;</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Si veda ad es.: R. E. HUBER, <em>Wirtschaftsverwaltungsrecht</em>, Tubingen , 1953-54; A. DE LAUBADERE, <em>Droit public economic</em>, Paris, 1974; G. FARJAT, <em>Droit economic</em>, Paris, 1971; R. SAVY, <em>droit public economic</em>, Paris, 1972.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> In Italia diversi autori hanno studiato l’argomento in riferimento ad un diritto dell’economia unitariamente inteso; comprensivo cioè sia degli aspetti privatistici che pubblicistici. Si veda ad es.: M. LONGO, <em>Saggi critici di diritto dell’economia</em>, cit.; S. RODOTA’, <em>Relazione alla tavola rotonda su “Diritto pubblico e privato nel diritto dell’economia”</em>, (Camerino 15 – 16 ottobre 1966) cit.; A BALDASSARRE, <em>Le trasformazioni dell’impresa di fronte alla Costituzione</em>, in <em>Dem. e dir.</em>, 1977, 28; A. PACE, <em>Iniziativa privata e governo pubblico dell’economia. Considerazioni preliminari</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1979, I, 1219; G. GUARINO, <em>Pubblico e privato nella economia. La sovranità tra Costituzione ed istituzioni comunitarie</em>, in <em>Quad. cost.</em>, 1992, I, 64; N. IRTI, <em>Iniziativa privata e concorrenza (verso la nuova Costituzione economica)</em>, in <em>Giurisprudenza italiana, </em>1997, IV, 226; M. RENNA, <em>La riforma del codice civile sui beni pubblici, dimenticata dal Governo</em>, in <em>www.nelmerito.com </em>rivista telematica, settembre 2008, 4; ID. <em>Le prospettive di riforma delle norme del codice civile sui beni pubblici</em>, in <em>Il diritto dell’economia</em>, 2009, 11.25;</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Si vedano gli autori già citati nelle note n. 2 e 3.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Si tratta del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. su cui tra i primi commentatori si vedano i contributi di: A. M. ANGIULI – V. CAPUTI JAMBRENGHI, (a cura di) <em>Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, Giappichelli, Torino, 2005; M. CAMMELLI, (a cura di) <em>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, Bologna, 2004; R. TAMIOZZO, (a cura di) <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, Milano, 2005; G. TROTTA – G. CAIA – N. AICARDI, (a cura di) <em>Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, in <em>Nuove leggi civ. comm., </em>2006; G. LEONE – A. L. TARASCO, (a cura di) <em>Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, Cedam, 2006; G. F. CARTEI, <em>Il Codice e la Convenzione europea del paesaggio. Codice dei beni culturali e del paesaggio e Convenzione europea: un raffronto</em>, in <em>Aedon</em>, 2008, 3; P. CARPENTIERI, <em>Paesaggio e beni paesaggistici (tra Codice e Convenzione europea</em>), relazione alla Giornata di Studi di diritto amministrativo: “I Beni Culturali e Paesaggistici” – Gaeta, maggio 2008, in <em>avvocatiamministrativisti.it</em>, 6; M. A. SANDULLI, (a cura di) <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, Giuffrè, Milano, 2012. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Per approfondimenti si veda: S. BATTINI, <em>Lezioni di diritto amministrativo europeo</em>, di S. Battini e G. Vesperini (a cura di) Milano, 2006; ID. <em>I limiti globali ed europei alla disciplina nazionale dei servizi</em>, S. Battini e G. Vesperini (a cura di), in <em>Quaderno – Rivista trimestrale di diritto pubblico, </em>n . 4, 2008, 1-12.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Si rimanda alle note nn.1, 4 e 5.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Si veda in tal senso i già citati M. S. GIANNINI e M. LONGO, ed in genere le più autorevoli dottrine del periodo già  citate.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Sul diritto dell’economia dal punto di vista della sfera privatistica, con particolare riferimento all’art. 41 della Costituzione, oltre a quanti già richiamati nella nota n. 5, si vedano : M. D’ALBERTI, <em>Considerazioni intorno all’art. 41 della Costituzione</em>, cit.; A. PACE, <em>Iniziativa privata e governo pubblico dell’economia. Considerazioni preliminari</em>, cit. e N. IRTI, <em>Iniziativa privata e concorrenza (verso la nuova Costituzione economica)</em>, in <em>Giurisprudenza italiana,</em> cit.; si veda M. S. GIANNINI, <em>Basi costituzionali della proprietà privata</em>, in <em>Pol. dir.</em>, 1971, 443 ss.; S. MANGIAMELI, <em>La proprietà privata nella cistituzione</em>, Milano, 1986; M. <em>LUCIANI</em>,<em> La produzione economica privata nel sistema costituzionale</em>, Padova, 1983; ID., <em>Corte costituzionale e proprietà privata</em>, in <em>Giur. cost</em>., 1988, I, 1382; e più di recente, tra i vari, anche i contributi di: E. CARDI, <em>Mercati e istituzione in Italia. Diritto pubblico dell’economia</em>, Torino, 2005, nonché la sua recensione a cura di M. D’ALBERTI, in <em>Rivista trimestrale di diritto pubblico</em>, 2007, 270; A. ARGENTATI, <em>Il principio di concorrenza e la regolazione amministrativa dei mercati</em>, Torino, 2008, p. 148; F. CINTIOLI, <em>L’art. 41 della Costituzione tra il paradosso della libertà di concorrenza e il “diritto della crisi”</em>, in <em>Diritto e società</em>, 2009, 373 – 402; S. MAZZAMUTO, <em>Libertà contrattuale e utilità sociale</em>, in <em>Europa e dir. priv.</em>, 2011; C. PINELLI, <em>Attualità dell’art. 41 Cost., con particolare riferimento alla ‘utilità sociale’</em>, in <em>www.centroriformastato.org</em>; M. BARTOLOMEI, <em>Riflessioni ed esercizi di stile sulla &quot;riscrittura&quot; dell&#8217;articolo 41 della Costituzione</em>, in <em>Quaderni costituzionali</em>, 2011, 394.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Invero su tali profili si era già soffermato V. CAPUTI JAMBRENGHI, <em>Beni pubblici tra uso pubblico e interesse finanziario</em>, in <em>Dir. Amm.</em>, n. 2/2007, pp. 165 ss; si veda anche M. D’ALBERTI, <em>il nuovo diritto dei beni pubblici tra valori della persona ed esigenze economiche</em>, in U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà (a cura di), <em>I beni pubblici. Dal governo democratico dell’economia alla riforma del codice civile</em>, Roma, 2010, 79. Si veda anche M. RENNA, <em>Le sponsorizzazioni</em>, nel volume <em>La collaborazione pubblico – privato e l’ordinamento amministrativo. Dinamiche e modelli di partenariato in base alle recenti riforme</em>, di F. Mastragostino (a cura di), Torino, 2011, 521-539.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> M. S. GIANNINI, <em>Diritto pubblico dell’economia</em>, cit..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Sulla tutela del paesaggio si vedano: L. BERTOLINI, <em>Dal decreto Galasso alla l. 8 agosto 1985 n. 431: una normativa organica di tutela delle bellezze naturali ad integrazione della legge n. 1497 del 1939, in Giur. merito</em>, n. 6/1985, 1205 ss.; M. LIBERTINI, <em>Tendenze innovative in tema di tutela del paesaggio: le vicende del “decreto Galasso”</em>, in <em>Il Foro it.</em>, n. 7-8/1985, 209 ss.; G. TORREGROSSA, <em>La tutela del paesaggio nella l. 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. legge Galasso)</em>, in <em>Riv. giur. edil.</em>, n. 1/1986, 3 ss.; F. NOVARESE, <em>Dal decreto Galasso alla legge 8 agosto 1985 n. 431. Breve storia di un’importante svolta in materia ambientale</em>, in <em>Riv. giur. edil.</em>, n. 4-5/1986, 209 ss.; M. IMMORDINO, <em>La tutela del paesaggio tra riparto di competenza e principio di collaborazione</em>, in <em>Foro it.</em>, 1986, <em>Cultura e ambiente</em>, in <em>Annuario della autonomie locali</em>(diretto da S. Cassese), 1984, 1985, 1986, 1987; ID. <em>Dal decreto Galasso alla legge 241 del 1985: la tutela del paesaggio tra Stato e regioni</em>, in <em>Riv. giur. urb.</em>, 1985; ID. <em>La tutela del paesaggio tra riparto di competenza e principio di collaborazione</em>, in <em>Foro.it</em>, 1986; ID. “<em>Primarietà” ed “essenzialità” del valore paesaggistico e conseguente assetto delle competenze dello Stato – regioni</em>, in <em>Riv. giur. urb.</em>, 1987; ID. voce <em>Paesaggio</em>, in <em>Digesto delle discipline pubbliche</em>, 1995; ID. <em>Paesaggio</em>, in S. Cassese (a cura di) <em>Annuario delle autonomie locali</em>, 1988. G.VIVOLI, <em>Prime riflessioni sulla tutela del paesaggio alla luce del nuovo Codice dei beni culturali e sul paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004)</em>, in <em>AmbienteDiritto.it</em>, 2004; D. TRAINA, <em>Il paesaggio come valore costituzionale assoluto</em>, in <em>Giur. cost</em>., n. 6/2007; P. CARPENTIERI, <em>Paesaggio e beni paesaggistici (tra Codice e Convenzione europea)</em>, relazione presentata nella Giornata di Studi di Diritto amministrativo: “I Beni Culturali e Paesaggistici” &#8211; Gaeta, 10 maggio 2008, in <em>www.avvocatiamministrativi.it</em>, 6; G.F. CARTEI, <em>Il Codice e la Convenzione europea del paesaggio. Codice dei beni culturali e del paesaggio e Convenzione europea: un raffronto</em>, in <em>Aedon</em>, n. 3/2008; M. IMMORDINO, <em>La dimensione “forte” della esclusività della potestà legislativa statale sulla tutela del paesaggio nella sentenza della Corte costituzionale n. 367 del 2007, in Aedon</em>, n. 1/2008, <em>www.aedon.mulino.it</em>; G. MACCIONI, <em>Sulla concezione di paesaggio «contemporanea»</em>, in <em>Riv. dir. agr</em>., 2009, 223, 224; M. RONZA e M. MAUTONE, <em>Patrimonio culturale e paesaggio. Un approccio di filiera per la progettualità territoriale</em>, Roma, 2010, 46; F. DANI, <em>Paesaggio e pianificazione provinciale e locale</em>, in <em>Ist. Federalismo</em>. <em>Quaderni</em>, n. 1/2010, 46; P. D’ANGELO, <em>Ripensare il paesaggio</em>, 2012, in <em>http://filarqpais.fl.ul.pt</em>, 4; C. DRIGO, <em>Ambiente e paesaggio</em>, in L. Mezzetti (a cura di), <em>Diritto costituzionale. Casebook</em>, Rimini, 2013; P. CARPENTIERI, <em>La nozione giuridica di paesaggio</em>, 22 agosto 2013, in <em>www.giusitzia-amministrativa.it</em>; R. FATTIBENE, <em>L’evoluzione del concetto di paesaggio</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 10, 2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Art. 9 Cost.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Sulla commistione ambiente, paesaggio e beni culturali si veda: M. RENNA, commento agli artt. 27, 29 e 33, nel volume collettaneo <em>La nuova disciplina dei beni culturali e ambientali</em>, in <em>Commentario al d.lgs. n. 490/1999 </em>di M. Cammelli (a cura di) Bologna, 2000, 121-126, 131-138, 145-147; L. CARBONE, <em>Ambiente, paesaggio e beni culturali e ambientali</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2004, 19; M. CECCHETTI, <em>Ambiente, paesaggio e beni culturali</em>, in G. Corso – V. Lopilato, <em>Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali. Parte speciale</em>, I, Milano, 2006; P. CARPENTERI, <em>Paesaggio e beni paesaggistici (tra Codice e Convenzione europea), </em>relazione alla Giornata di Studi di diritto amministrativo: <em>“I Beni Culurali e Paesaggistici”</em> – Gaeta, 10/05/2008, in <em>avvocatiamministrativisti.it</em>, 6; ID., <em>La nozione giuridica di paesaggio</em>, in <em>giustizia-amministrativa.it</em>, 22/08/2013; P. D’ANGELO, <em>Ripensare il paesaggio</em>, in <em>Filarqpais.fl.ul.pt</em>, 2012, 4; R. FATTIBENE., <em>L’evoluzione del concetto di paesaggio tra norme e giurisprudenza costituzionale: dalla cristallizzazione all’identità</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2016, 10.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Si tratta della legge 23 giugno 1912, n. 688, che, innovando la legge 24 giugno 1909, n. 364 sulle antichità e belle arti, ha esteso  la tutela alle &quot;ville, ai parchi e ai giardini che abbiano interesse storico o artistico&quot;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> La normazione tripartita del 1939, unitamente a quella sulle attività culturali (credito ed agevolazioni alle attività teatrali e cinematografiche – r.d.l. n.1150/1938; l.n. 1143/1935), percepì soltanto a livello liminale la problematica di una possibile configurazione della categoria autonoma dei beni culturali ed ambientali, di natura immateriale e di pertinenza pubblica anche quanto alla fruizione, legittimante la canonizzazione delle funzioni e le attribuzioni di poteri strumentali all’amministrazione pubblica in vista della conservazione e della valorizzazione delle cose assoggettate a tutela. Qualche timido elemento di rilevazione in tal senso emergeva, ad esempio, dalla previsione dei piani territoriali paesistici, di cui all’art. 5, l.n. 1497/1939, che proiettava la tutela e valorizzazione delle “cose” verso la configurazione del bene immateriale ambientale, sia pure sotto la specie limitativa della nozione estetizzante della bellezza panoramica (v. anche Immordino, <em>Vincolo paesaggistico e regime dei beni</em>, Padova, 1991, pagg. 40 e segg. e <em>passim</em>). In generale, si deve infatti osservare che, per quanto tale complesso normativo non si sia rivelato incompatibile rispetto al riconoscimento da parte della dottrina (v. per tutti Giannini, <em>I beni culturali</em>, in <em>RTDP</em>, 1976, pagg. 3 e segg.) dell’accettabilità, anche sotto l’aspetto giuridico, della nozione del bene culturale quale testimonianza materiale avente valore di civiltà, fondata sulla connotazione dell’immaterialità del bene, il legislatore del 1939 era fortemente ancorato ad una concezione elitaria della cultura, enfaticamente celebrativa di riferimenti tradizionali in prevalenza connotati da elementi retorici, piuttosto che alla consapevolezza del patrimonio spirituale di valori di civiltà. Questo approccio comportava il prevalente riconoscimento ai valori estetici delle cose di interesse artistico-storico e paesaggistico, fino ad indurre l’attenzione della sfera degli interessi protetti verso la loro materialità che non verso il “<em>segno</em>” della testimonianza che esse rappresentano. Da questa falsa prospettazione, oggi definitivamente superata, erano derivate tutte le teorizzazioni volte ad inquadrare la definizione della natura giuridica in categorie e classificazioni non compatibili con l’essenza fine dei beni culturali e ambientali. Dall’originario inquadramento tra i “<em>beni di interesse pubblico</em>” proposto da Grisolia, <em>La tutela delle cose d’arte</em>, Roma, 1952, seguito da Cantucci, <em>La tutela giuridica delle cose di interesse storico-artistico</em>, Padova, 1957, poi, ancora da Piva, <em>Cose d’arte</em>, in <em>EdD</em>, e più di recente rettificato da Palma, <em>Beni di interesse pubblico e contenuto della proprietà</em>, Napoli, 1971, con la proposta di assimilazione alla categoria dei beni oggetto di proprietà funzionalizzata, si è registrato un lungo percorso della ricerca, che solo in tempo relativamente recente è approdato – attraverso l’analisi dell’interesse oggettivo afferente tali beni in quanto portatori del valore tipico dell’essere testimonianza materiale avente valore di civiltà – alla distinzione del bene culturale dalle “<em>cose</em>” che ne ha a supporto, quale bene immateriale di pertinenza spirituale e collettiva, patrimonio dello spirito delle genti (cfr. Giannini, <em>I beni culturali</em>, cit., pagg. 23 e segg.). L’evoluzione dell’elaborazione, più che altro dottrinale, è riportata da tutti gli autori che hanno trattato la materia. Da ultimo Alibrandi – Ferri, <em>I beni culturali e ambientali</em>, cit., pagg. 15-24; Alibrandi, <em>Beni culturali e ambientali</em>, in <em>EG</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> La chiave di lettura proposta nel testo tende a superare le interpretazioni incentrate sulla dicotomia tematica riferita separatamente, da un lato alla promozione dello sviluppo della cultura attraverso l’insegnamento e la ricerca scientifica e tecnica, dall’altro lato alla tutela del paesaggio e dei beni culturali e ambientali, come se i fondamenti costituzionali dei principi e del progetto dell’azione dei poteri pubblici a valorizzazione e tutela del complesso dei beni immateriali promossi dall’art. 9 Cost., presentino differente rilevanza e portata, in quanto riferiti ad istruzione e ricerca scientifica, ovvero a tutela dei beni ambientali e culturali. Tale orientamento, dal quale si è dispiegata la riflessione scientifica (v. Merusi, <em>Comm. Branca</em>, pagg. 434 e segg., Bologna, 1982; Crisafulli – Paladin, <em>Commentario alla Costituzione, sub </em>art. 9, pagg. 51 e segg., Padova, 1990 e bibliografia ivi riportata), ha senz’altro portato a pregevoli avanzamenti nella ricognizione dei fondamenti costituzionali riferibili ai due comma dell’art. 9, evidenziandone correttamente i profili di interpretazione evolutiva: sia quanto alle implicazioni organizzative ed istituzionali correlate ai principi di libertà e di autonomia di cui agli artt. 33 e 34 Cost. per la promozione della cultura e della ricerca; sia quanto alla riferibilità del secondo comma alle aree materiali della tutela dell’ambiente e dei beni culturali ed ambientali in correlazione con i principi e le disposizioni di cui agli artt. 2 e 32 Cost., per lo sviluppo della personalità e la tutela della salute della persona umana. Tuttavia, almeno a mio avviso, ha trascurato senza ragione l’opportunità di interpretare i due comma nel tutt’uno dell’endiadi che ne risulta; laddove la tutela dei beni ambientali e culturali rappresenta funzione e fattore della promozione e dello sviluppo della cultura. Secondo tale inquadramento, è probabile che questa testa di capitolo della costituzione culturale consenta una lettura improntata ad assai più ampio orizzonte dei principi e dei precetti costituzionali volti al riconoscimento, tutela e valorizzazione del complesso dei beni immateriali, non soltanto in riferimento alla formazione ed allo sviluppo della personalità, la sua formazione culturale e scientifica, unitamente alla tutela della salubrità ambientale, con piena libertà di ricerca e di insegnamento, ma anche direttamente alla costruzione del patrimonio universale dei valori di civiltà, di afferenza allo spirito delle genti.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> G. M. COGO – <em>I beni culturali ed ambientali tra ordinamento ed istituzioni</em> – in <em>I beni culturali </em>&#8211; <em>Esigenze unitarie di tutela e pluralità di ordinamenti</em>, a cura di Luca Mezzetti, cap. II, pagg. 27-40 – CEDAM, 1995; L. R. PERFETTI, <em>Premesse alle nozioni giuridiche di ambiente e paesaggio. Cose, beni, diritti e simboli</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, 2009, 1, 40; M. CAMMELLI, <em>I tre tempi del Ministero dei Beni Culturali</em>, in <em>Aedon</em>, 2016, 3.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Sul tema si veda: G. F. CARTEI, <em>Il Codice e la Convenzione europea del paesaggio. Codice dei beni culturali e del paesaggio e Convenzione europea: un raffronto</em>, in <em>Aedon</em>, 2008, 3; C. DRIGO, <em>Tutela e valorizzazione del paesaggio. Il panorama europeo</em>, in <em>giurcost.it</em>, 11/2012; G. GRAZIA, <em>Tutela e valorizzazione dei beni culturali nel sistema dei piani di gestione dei siti Unesco</em>, in <em>Aedon</em>, 2014, 2.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> M. RENNA, <em> Il sistema degli “strandars ambientali” tra fonti europee e competenzed </em>nazioniali, in <em>L’ambiente nel nuovo Titolo V della Costituzione</em>, in <em>Rivista giuridica dell’ambiente</em>, quad. n. 15, di B. Pozzo, M. Renna (a cura di), Milano, 2004, 93-133; ID., <em>Ambiente e territorio nell’ordinamento europeo</em>, in <em>Riv. Ita. Dir. Pubbl. Comunit.</em>, 2009, 3.4, 649; M. MAZZAMUTO, <em>Diritto dell’ambiente e sistema comunitario delle libertà economiche</em>, in <em>Riv. Ita. Dir. Pubbl. Comunit.</em>, 2009, 6, 1571; M. RENNA, <em>Ambiente e territorio</em>, in <em>Ordinamento europeo e Pubblica Amministrazione</em>, di G. Sciullo (a cura di), Bologna, 2009, 27-75; R. ROTA, <em>Ambiente e libertà economiche. Principio di integrazione e bilanciamento di interessi tra ordinamento comunitario e ordinamento interno</em>, in <em>www.astridonline.it</em>, 2011; V. A. VETTORI, <em>Un nuovo programma generale d’azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020, in Riv. Giur. Amb.</em>, n.2/2014.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Cfr. in tal senso: M. CAMMELLI, <em>I tre tempi del Ministero dei Beni Culturali</em>, cit..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Istituito con legge n. 349 del 1986.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> G. PAGLIARI, <em>Piani urbanistici e piani paesaggistici: il progetto di paesaggio</em>, in W. Cortese, (a cura di) <em>Conservazione del paesaggio e dell’ambiente, governo del territorio e grandi infrastrutture: realtà o utopia? Atti del convegno di Lampedusa</em>, 19-21/06/2008, Napoli, 2009, 122; G. F. CARTEI, <em>Autonomia locale e pianificazione del paesaggio</em>, in <em>Riv. trim. dir. Pubbl.</em>, 2013, 3.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Sotto questo profilo, e proprio perché la “<em>fruizione legittima</em>” deve essere coerente al processo vitale naturale di tutte le componenti, e quindi attinge al bene del fruitore e del fruito, appare pienamente condivisibile l’opinione di Chi (v. Crepaldi Giampaolo – Togni Paolo, <em>Ecologia ambientale ed ecologia umana – Politiche dell’ambiente e Dottrina sociale della Chiesa</em>, Siena, 2007) ha ravvisato la contiguità del concetto dell’”<em>ecologia umana</em>”, con quello del bene comune, da intendersi (<em>col richiamo ad alto magistero</em>) come “<em>l’insieme di quelle condizioni sociali che consentono e favoriscono negli esseri umani lo sviluppo integrale della loro persona</em>” (<em>Giovanni XXIII – Mater et Magistra, n.51</em>).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Su tali problematiche: R. BIFULCO – A. D’ALOIA. (a cura di), <em>Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale</em>, Napoli, 2008; F. FRACCHIA, <em>Il principio dello sviluppo sostenibile</em>, in M. Renna – F. Saitta (a cura di ), <em>Studi sui principi del diritto amministrativo</em>, Milano, 2012; ID., <em>Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future</em>, in <em>Riv. quad. dir. Amb.</em>, 2010, 0; ID., <em>Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana</em>, Editoriale Scientifica, 2010.<br /> <a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Si veda tra gli autori dell’epoca: M.S. GIANNINI, <em>I beni culturali</em>, in <em>Riv. trim. dir pubb.</em>, n. 1/1976, p. 3; A. PREDIERI, <em>Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio</em>, in ID. <em>Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione. Saggi</em>, Milano, 1969, 3 ss.; ID. <em>La regolazione giuridica degli insediamenti turistici e residenziali nelle zone alpine</em>, in <em>Foro amm.</em>, 1970, II, 361; G. PALMA, <em>Beni di interesse pubblico e contenuto della proprietà</em>, Napoli, 1971; F. MERUSI, <em>Principi fondamentali (Art. 1-12)</em>, in <em>Commentario della Costituzione </em>(a cura di) G. Branca, Bologna – Roma, 1975; G. MORBIDELLI, <em>L’azione regionale e locale per i beni culturali in Italia</em>, in <em>Le Regioni</em>, 1987, 942; B. CAVALLO, <em>La nozione di bene culturale tra mito e realtà: rilettura critica della prima dichiarazione della Commissione Franceschini</em>, in <em>Scritti in onore di Massimo Severo Giannini</em>, II, Milano, 1988, 126 ss.; più tardi negli anni si veda tra i vari: V. CERULLI IRELLI, <em>I beni culturali nell’ordinamento italiano</em>, in <em>St. parl. pol. cost.</em>, n. 103, 1994, 50; G. SEVERINI<em>, La nozione di bene culturale e le tipologie di beni culturali</em>, in <em>Il testo unico sui beni culturali e ambientali (D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490). Analisi sistematica e lezioni</em>, a cura di Caia, Milano, 2000, 12. Sulla valenza immateriale dei beni culturali più di recente si veda: R. TUCCI, <em>Beni culturali immateriali, patrimonio immateriale</em>, <em>qualche riflessione fra dicotomie, prassi, valorizzazione e sviluppo</em>, in <em>Voci</em>, 2005, 183 – 190; A. TARASCO, <em>Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale e comparato: analisi di una lacuna (sempre più) solo italiana, </em>in <em>Foro amministrativo Consiglio di Stato</em>, n. 7-8, 2008, 2261 – 2287; G. MORBIDELLI, <em>Il valore immateriale dei beni culturali,</em> in <em>Aedon</em>, 1, 2014; S. FANTINI, <em>Beni culturali e valorizzazione della componente immateriale</em>, in  <em>I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche</em> &#8211; Atti Convegno Assisi (25-27 ottobre 2012), in <em>Aedon</em>, 1, 2014; G. SEVERINI, <em>L&#8217;immateriale economico nei beni culturali</em>, in <em>Aedon</em>, 3, 2015; A. BARTOLINI, G. MORBIDELLI<em>, L’immateriale economico nei beni culturali</em>, Torino, 2016. Sul valore immateriale si era peraltro espressa anche la dottrina francese, si veda P. MUSSO, &quot;<em>L&#8217;économie de l&#8217;immatériel</em>&quot;<em>: questionner le rapport Jouyet &#8211; Lévy</em>, in <em>Le patrimoine culturel au risque de l&#8217;immatériel</em>. <em>Enjueux juridiques, culturels, économiques</em>, Parigi, 2010, 87 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Istituita con legge n. 310 del 26 aprile 1964, su proposta del Ministero della Pubblica Istruzione, operativa fino al 1967. La Commissione pose in essere un&#8217;attenta indagine riguardo al censimento e alla stato dei beni culturali in Italia, ad esito della quale vi fu l&#8217;emanazione di 84 Dichiarazioni, la prima delle quali contiene la nozione di &quot;bene culturale&quot;, contenute negli “Atti della Commissione Franceschini (1967)” – <em>Dichiarazioni I – LVII</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Si tratta della legge 1 giugno 1939, n. 1089, recante la “<em>Tutela delle cose di interesse artistico e storico</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Sul punto si veda tra i vari: M. SERIO, <em>Dalla tutela delle bellezze naturali e panoramiche alla tutela dei beni ambientali</em>, in <em>Gazzetta Ambiente</em>, maggio &#8211; agosto 1995, 115 &#8211; 122.; M. SANTOLOCI, <em>Bellezze naturali </em><em>(</em><em>Vincolo paesaggistico ambientale</em><em>) &#8211; </em><em>Introduzione</em>, in <em>Il Codice dell&#8217;ambiente</em>, Piacenza8, 1997, 821 &#8211; 831; G. TAMBURELLI, <em>La tutela del patrimonio naturale e del paesaggio</em><em>,</em> in <em>Codice delle Aree Protette</em>, Marchisio, Della Fina, Ferrajolo, Salberini, Tamburelli (a cura di), Giuffrè, 1999, 417 – 427; più di recente P. PASSANITI, <em>Dalle bellezze naturali al paesaggio integrale Il contributo di Alberto Predieri al diritto ambientale</em>, <em>Relazione presentata al seminario di studi La gestione dei beni culturali nel mosaico delle autonomie locali, Siena, 12 dicembre 2013, in Storia e Futuro</em>, 32, 2013. In tempi più risalenti già R. ASSUNTO, <em>Il paesaggio come oggetto estetico e la relazione dell&#8217;uomo con la natura</em>, in <em>Il Verri</em>, 1968, n. 29, 5 ss. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Da ultimo il “Codice dell’ambiente”, decreto legislativo, 03/04/2006, n. 152, G.U. 14/04/2006, con le successive varie modifiche.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Sul tema tra la numerosa bibliografia si veda: M. S. GIANNINI, <em>Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1973, 15; F. GIAMPIETRO, <em>Diritto alla salubrità dell’ambiente</em>, Milano, 1980; E. CAPACCIOLI – F. DAL PIAZ, <em>Ambiente </em>(<em>Tutela dell’</em>), <em>Nss. D. I.</em>, App., 1980, 258; A. POSTIGLIONE, <em>Ambiente: un suo significato giuridico </em>unitario, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1985, 32; G. MORBIDELLI, <em>Il regime amministrativo speciale dell’ambiente</em>, in <em>Studi in onore di Alberto Predieri</em>, Milano, 1996, 1122; F. FRACCHIA, <em>Sulla configurazione giuridica unitaria di ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale</em>, in <em>Dir. econ.</em>, 2002, 215; D. PORENA, <em>La protezione dell’ambiente tra Costituzione italiana e </em>“<em>Costituzione globale</em>”, Torino, 2009; A. PREDIERI, <em>Paesaggio</em>, <em>Enc. dir.</em>, Milano, 1981, XXXI, 502; M. CECCHETTI, <em>Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente</em>, Milano, 2000; B. CARAVITA DI TORITTO, <em>Diritto pubblico dell’ambiente</em>, Bologna, 2001, 30 ss.; ID, <em>Diritto dell’ambiente</em>, Bologna, 2005; G. CORDINI, <em>Diritto ambientale comparato</em>, in <em>Trattato di diritto dell’ambiente</em>, (a cura di) P. Dell’Anno e E. Picozza, Padova, I, 2012, 101; S. GRASSI, <em>Problemi di diritto costituzionale dell’ambiente</em>, Milano, 2012.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> V. Corte Cost. sent. n.94 e n.359/1985.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> Sul valore assoluto del paesaggio, si veda la sentenza Corte Cost. n. 56 del 1968 e n. 151 del 1986 (aspetti più recentemente ribaditi dalle sentenze nn. 182 e 183 del 2006 e dalla n. 367 del 7 novembre del 2007). Su tali aspetti si veda M. IMMORDINO, “<em>Primarietà” ed “essenzialità” del valore paesistico e</em> <em>conseguente assetto delle competenze Stato-Regioni, </em>in <em>Riv. Giur. urb., </em>1987, pp. 27 ss.; A. PREDIERI, <em>Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio, </em>in <em>Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione, </em>Milano, 1969, 3 ss.; F. LEVI, <em>La tutela del paesaggio. Studi di diritto pubblico</em> <em>comparato</em>,Torino, 1979, 9 ss. Più di recente sul tema tra i vari: A. CROSETTI, D. VAIANO, <em>Beni culturali e</em> <em>paesaggistici, </em>2011, pp. 179 ss.; G. TAMBURELLI, <em>Evoluzione della disciplina del paesaggio,</em>in <em>ISGI</em>, 2014;</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> V. Corte Cost. sent. n. 151/1986.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Si veda Sentenza Corte Cost. n. 151 del 1986 cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Sulla materia ambientale tra l’ampia bibliografia si vedano  per citarne alcuni: A. LUCARELLI, <em>Art. 37. Tutela dell’ambiente</em>, in <em>L’Europa dei diritti</em>, Bologna, 2001, 265; B. CARAVITA DI TORITTO, <em>Il diritto pubblico dell’ambiente</em> cit.; ID. <em>Diritto dell’ambiente</em>, Bologna, 2005; P. DELL’ANNO, <em>Manuale di diritto </em>ambientale, Padova, 2001; F. FONDERICO, <em>La tutela dell’ambiente</em>, in <em>Tratt. di dir. amm. </em>(diretto da S. Cassese), Milano 2003; A. CROSETTI – R. FERRARA – F. FRACCHIA – N. OLIVETTI RASON, <em>Diritto dell’ambiente</em>, Roma – Bari, 2005; L. RAMACCI, <em>La nuova disciplina dei rifiuti</em>, Piacenza, 2006; G. ROSSI, <em>Diritto dell’ambiente, </em>cit.; P. MADDALENA, <em>La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza costituzionale</em>, in AA. (a cura di), <em>Energie rinnovabili e compatibilità ambientale</em>. <em>Atti del Convegno nazionale, Gubbio, 10-11 ottobre 2008</em>, Napoli, 2009; F. FONDERICO, <em>La Corte costituzionale e il codice dell’ambiente. Commento a Corte costituzionale, sentenza 22 luglio 2009, n. 225, in Giorn. dir. amm.</em>, n. 4/2010; R. FERRARA – C. E. GALLO, <em>Trattato di diritto dell’ambiente – Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno</em>, Milano, 2014; R. FERRARA, <em>Etica, ambiente e diritto: il punto di vista del giurista</em>, Milano, 2014; P. DELL’ANNO, E. PICOZZA, <em>Trattato di diritto dell’ambiente</em>, Padova, 2012; N. LUGARESI, <em>Diritto dell’Ambiente</em>, Padova, 2015; E PICOZZA (a cura di), <em>Nozioni fondamentali di diritto dell’ambiente</em>, Aracne, 2016.<br /> <a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> Sul codice dell’ambiente si vedano tra i vari i commenti di: L. CARBONE, <em>Ambiente Paesaggio e Beni Culturali e Ambientali</em>, in <em>Federalismi.it</em> n.19/2004, 1-60; M. A. SANDULLI (a cura di), <em>Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio</em> <em>(d.lgs. n.42/2004 e s.m.i.)</em> &#8211; Commentario, II ed., 2012, Giuffré Editore, Milano; A. M. ANGIULI – V. CAPUTI JAMBRENGHI (a cura di), <em>Commento al Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, Giappichelli, Torino, 2005; R. TAMIOZZO (a cura di), <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, Milano, 2005; G. LEONE. – A. L. TARASCO (a cura di ), <em>Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, Cedam, 2006; M. IMMORDINO, <em>La dimensione “forte” della esclusività della potestà legislativa statale sulla tutela del paesaggio nella sentenza della Corte costituzionale n. 367 del 2007, in Aedon</em>, 2008, 1; S. CASSESE (a cura di), <em>Dizionario di diritto pubblico</em>, Milano, 2006; F. FONDERICO, <em>La codificazione del diritto dell’ambiente in Italia: modelli e questioni</em>, in <em>Riv. Trim. dir. Pubbl.</em>, 2006, 3, 612; A. BORZI’, <em>Qualche spunto su ambiente e autonomie speciali. Nota a prima lettura di Corte cost. sent., n.62 del 2008, in Federalismi.it</em>, 2008, 7; F. ELEFANTE, <em>La materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” e il riparto delle competenze legislative ed amministrative in materia ambientale tra Stato e Regioni</em>, in AA.VV. <em>Studi in onore di Vincenzo Atripaldi</em>, Jovene, Napoli, 2010; P. MADDALENA, <em>La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza costituzionale</em>, in <em>Giorn. Dir. Amm.</em>, 2010, 5, 685; ID., <em>La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di tutela e fruizione dell’ambiente e le novità sul concetto di “materia”, sul concorso di più competenze sullo stesso oggetto e sul concetto di materie</em>, in <em>Riv. giur. amb.</em>, 2010, 5, 685; F. COSTANTINO, <em>Il Titolo V alla luce della giurisprudenza costituzionale sulla tutela dell’ambiente</em>, in AA.VV, <em>Studi in onore di Alberto Romano</em>, vol. III, Ed. sc. Napoli, 2011, 2233; L. COSTATO e F. PELLIZZERI, <em>Commentario breve al codice dell’ambiente</em>, Padova, 2012; G. ROSSI, <em>Diritto dell’ambiente</em>, Torino, 2011; ID., <em>I tipi di funzioni amministrative in materia ambientale</em>, in <em>www.astrid-online.it</em>; E. PICOZZA – P. DELL’ANNO, <em>Trattato di diritto dell’ambiente</em>, Padova, 2012;  M. RENNA, <em>I principi in materia di tutela dell’ambiente</em>, in <em>Rivista quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente</em>, n.1-2/2012, p. 62 e ss., p.70.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> Al primato dell’uomo non è dato porsi come fonte di produzione arbitraria rispetto al disegno della natura e delle sue leggi. Anzi, alla vocazione di conoscenza ed alla signoria che ne fonda la fruizione appare evidente l’orizzonte, che ne è anche il compito, entro il quale si viene a concepire la cultura della scienza e della tecnica in funzione dell&#8217;acquisizione delle conoscenze e degli strumenti della fruizione atti a fondarne responsabilmente le regole per l&#8217;uso coerente e compatibile con tutte le componenti ambientali-culturali.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> Sul punto: A. CELOTTO, <em>Il codice che non c’è: il diritto ambientale tra codificazione e semplificazione</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2009.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> Sull’argomento: R. FERRARA, <em>La tutela dell’ambiente fra Stato e Regioni: una “storia infinita”</em>, in <em>Foro it.</em>, n. 3, 2003, 692-696.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> Vale la pena richiamare alcuni spunti offerti da S. J. DE BERTOLIS, <em>Etica, religione e diritto secondo</em> <em>G. Zagrebelsky</em>, in <em>La civiltà cattolica</em>, 2009, IV, 54-63, laddove nel dibattito inerente al fondamento del diritto tra fonti diverse atte a rivelarne l’essenza nella “<em>mediazione tra politica ed etica, dove l’etica è intesa come l’ambito complessivo di ciò che nella società è l’ethos effettivo</em>”,  pur nel contesto della legislazione dei valori assertivamente non misurabili sul diritto naturale e tanto meno sul diritto divino, riducendosi il diritto a sola esperienza storica ed umana, non solo viene riconosciuto che in tale esperienza ha un significato anche parlare di diritto naturale, ancorché l’espressione sia certamente equivoca per l’uso che ne è stato fatto nel corso della storia della filosofia giuridica scomponendone il significato, ma ne viene anche constatata l’attualità della valenza piena per l’essere elemento della costruzione e dell’elaborazione della cultura della quale si afferma essere matrice del diritto ove credenze e fedi insieme ad altri fattori convergono (cfr.: pagg. 57-58).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> È importante sottolineare il riferimento al collegamento sostanziale rappresentato dalla corrispondenza tra la posizione normativa e la posizione di interesse del soggetto – quale essenza dell’ordine che la norma tende a realizzare, proprio nel significato sapienziale della parola, secondo cui è proprio della sapienza fare ordine, nel che consiste anche la giustizia. La norma dunque non è tale in difetto dell’attribuzione e della potenzialità, che deve esserle propria, di realizzare in concreto l’ordine di cui essa pone l’astratto criterio: ciò si verifica soltanto allorquando essa implica l’assetto corretto dei rapporti intersoggettivi corrispondendo a valori che fondano il dovere di cooperazione, e quindi legittimano la pretesa alla collaborazione del singolo, sul riconoscimento pieno e reciproco e sulla tutela dell’alterità.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> Analoghe considerazioni si rinvengono in scritti risalenti di P. GROSSI, <em>Pagina introduttiva</em>, in <em>Quaderni Fiorentini</em>, Milano, 1999, 1-9. In queste pagine, ricche di spunti e fortemente critiche della concezione secondo la quale il diritto esita meramente dal procedimento di formazione che ne regola l’esplicazione della fonte, ne viene denunciato il distacco profondo dalla comunità dei consociati, espropriata della prerogativa sublime di essere essa stessa ad un tempo matrice sostanziale e riferimento del processo formativo dell’ordinamento, fino al punto che la sovranità popolare risulta mortificata e ridotta al rango di collettività di destinatari o di utenti di leggi il cui “<em>processo formativo è riservato al ‘palazzo’ in una visione legalistica e formalistica perfettamente funzionale a garantire l’efficacia dell’espropriazione perpetrata</em>”. Talché il diritto viene avvertito come qualcosa di estraneo e di sgradevole, quasi un “<em>rischio da evitare per tutta la vita</em>”; ben lontano dalla visione che coglie “<em>la dimensione giuridica – come la religiosa, l’economica, la politica – connaturale alla nostra quotidianità sociale, appartenente alla normalità di questa</em>”. Secondo l’A. la falsità della concezione per la quale prima vi è il diritto sotto forma di legge, eppoi, fuori di esso la sua applicazione attraverso la prassi di un giudice, di un notaio o di un avvocato appare smentita dal processo di formazione del diritto commerciale laddove la prassi mercantile con i suoi meccanismi di adeguamento e l’invenzione di strumenti idonei alle richieste del mercato precorre il legislatore che si limita a certificare in un testo normativo ufficiale le nuove regole di quella società in movimento, riconquistando la matrice sostanziale della fonte, proprio a smentita della pretesa riserva assoluta in favore della legge nel processo di formazione del diritto. E nel contesto di tali riflessioni, ricorda anche le aperture (G. TUCCI, <em>L’equità del codice civile e l’arbitrato di equità in Contratto e impresa</em>, XIV, Fasc. 2, 1998; F. GALGANO, <em>Equità del giudice e degli arbitri</em>, in <em>Contratto e impresa</em>, VII, 1991; ID., <em>Dialogo sull’equità</em> (<em>fra il filosofo del diritto e il giurista positivo</em>), Ibidem, XII, 1996) nei riguardi delle problematiche dell’equità che, nella tensione del superamento della concezione tradizionale dell’identificazione del diritto con la legge formale dello Stato, ne rammostrano la compatibilità nell’ambito del complesso contesto della matrice del diritto, incompatibile con il positivismo afferente la sola legittimazione della legge dello Stato.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> In tema si vedano: F. DE LEONARDIS, <em>La Corte Costituzionale sul codice dell’ambiente tra moderazione e disinvoltura</em>, in <em>Riv. Giur. Ed.</em>, 2009, 7, 1455; P. MADDALENA, <em>La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza costituzionale</em>, cit; ID., <em>L’interpretazione dell’art. 117 e dell’art. 118 della Costituzione secondo la recente giurisprudenza costituzionale in tema di tutela e di fruizione dell’ambiente</em>, in <em>federalismi.it</em>, 2010, 9; F. FONDERICO, <em>Corte costituzionale e codice dell’ambiente</em>, in <em>Giorn. Dir. Amm.</em>, 2010, 4, 368.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> Sul punto si vedano i contributi di: S. CASSESE, <em>Modelli organizzativi per la tutela dell’ambiente</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, n.6/2005; ID., <em>La tutela dell’ambiente come “materia” e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione</em>, in <em>Ambiente e Sviluppo</em>, 2009, 7, 585; A. CIOFFI, <em>L’ambiente come materia dello Stato e come interesse pubblico. Riflessioni sulla tutela costituzionale e amministrativa, a margine di Corte Cost. n.225 del 2009, in Riv. Giur. Amb.</em>, 2009, 6, 970; P. MADDALENA, <em>La nuova giurisprudenza costituzionale in tema di tutela dell’ambiente</em>, in <em>Ambiente e Sviluppo</em>, 2012, 1.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a> Su tali profili si veda R. FERRARA, <em>Politiche ambientali e sistema delle semplificazioni amministrative: verso quali scenari?</em>, in <em>Riv. giur. urb.</em>, 2014, I, n. 3-4, 368-389. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a> Il tema dell’autonomia dei privati, che in realtà corrisponde alla parte più propriamente inerente alla materia dell’autonomia negoziale nell’ambito del più ampio campo del c.d. “<em>Diritto dei privati</em>”, è stato da sempre oggetto di studio, sia da parte dei cultori del diritto commerciale, da cui origina, sia nelle elaborazioni di teoria generale. Dando per conosciuto l’amplissimo dibattito da non molto sopito, basterà ricordare che vi è prevalenza di pensiero sul riconoscimento al diritto dei privati della funzione matrice delle regole di comportamento e relazione, particolarmente nel campo degli interessi e dei diritti patrimoniali ed economici inerenti alle attività del commercio (<em>anticamente si parlava di “Diritto dei mercanti”</em>), precorritrici ed appositive di ordinamenti giuridici rispetto alla loro codificazione da parte del legislatore; al cui riguardo non può che riconoscersi come la funzione ricognitiva della legge, finalizzata alla garanzia dell’effettività dello statuto regolatore posto nell’esercizio dell’autonomia negoziale ne postula l’originarietà e quindi la capacità di costituire, modificare, estinguere situazioni giuridiche soggettive indipendentemente dall’effetto <em>ex lege</em> alla quale ultima compete, piuttosto, l’apporto della garanzia dell’effettività, al limite con la tutela giurisdizionale. Queste considerazioni, per stimolare la riflessione intorno alla problematica del parossismo legislativo determinato dal formalismo proprio del criterio della legittimazione correlato al riscontro della correttezza dell’<em>iter</em> procedimentale piuttosto che all’ancoraggio a valori sostanziali. Di modo che ne risulta l’inattitudine delle norme a regolare i rapporti in coerenza con i principi ispiratori dell’autonomia negoziale, nei riguardi della quale gli interventi legislativi destinati ad introdurre conformazioni o modificazioni restrittive <em>ex lege</em> di situazioni soggettive, sono da considerare con estrema prudenza, se non addirittura con sospetto, in quanto verisimilmente segni di criticità riguardo ai fondamenti della legittimazione sostanziale dell’intervento legislativo. Per l’esaustivo inquadramento e l’approfondimento di queste tematiche, si ricordano i contributi di Romano A., <em>A proposito dei vigenti artt. 19 e 20 della l. 241 del 1990: divagazioni sull’autonomia dell’amministrazione</em>”, in <em>Dir. Amm.</em>, 2006, 02, pagg. 489 e segg., laddove, pur nel tono discorsivo di un incontro seminariale, viene proposta la ricostruzione sistematica della nozione dell’autonomia, con elementi chiarificatori del tutto originali tratti dalla distinzione, nell’ambito dell’autonomia negoziale, tra i profili genetici del diritto dei privati e quelli dell’autonomia delle amministrazioni, che si avrà modo di vedere <em>infra</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a> Sulla tutela dell’ambiente alla luce dei principi comunitari si veda: R. FERRARA, <em>I principi comunitari della tutela dell’ambiente</em>, in <em>La tutela dell’ambiente</em>, Torino, 2006, XXIII, 1-35;</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" title="">[51]</a> Si veda sul tema: F. CAPPELLI, <em>Ambiente e democrazia: un’integrazione al dibattito</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, n.1, 2011.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" title="">[52]</a> Nell’ambito delle specificazioni delle specie del formalismo, tra cui il formalismo della scienza del diritto, della normazione positiva o della legge, ed il formalismo del processo, quest’ultimo è ritenuto il più grave (Cfr. M. S. GIANNINI<em>, Il formalismo giuridico, </em>Cit., 197), laddove si riporta, appunto, l’esempio del magistrato che applica la norma in modo formalistico in buona fede, perché ad esempio può “<em>ignorare di essere un codino</em>” e “ <em>(…) può ottimamente motivare la sua scelta dicendo che non si può sostituire al legislatore</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" title="">[53]</a> Sulla questione del dualismo del diritto, nel cui ambito si confrontano il positivismo della legge da un lato e sul fronte opposto il giusnaturalismo, nonché sulle reazioni della giurisprudenza che ne dovrebbe essere l’interprete, va segnalato il contributo di G. ZAGREBELSKY, <em>Il giudice delle leggi artefice del diritto</em>, Cit., laddove, attraverso documentato <em>excursus</em> su tale doppia anima del diritto avvalora la condivisibile opinione secondo cui al giudice delle leggi competa contrapporre lo <em>jus</em> alla <em>lex</em> ed invalidarla in quanto essa non sia “<em>in grado di farsi assistere da una ragione plausibile</em>”, superando la concezione tradizionale della Costituzione come super-norma che si esprime nell’idea della gerarchia tra le fonti in favore di “<em>un’idea di supremazia o, se si vuole, di gerarchia temporale: lo jus costituzionale prevale sulla lex ordinaria perché il primo è il diritto della stabilità e la stabilità prevale sulla volatilità delle manifestazioni occasionali del</em> potere espresso con legge. Nel rapporto Costituzione-legge non vale il criterio della <em>lex posterior</em> <em>perché la Costituzione è la norma della durata, sottoposta certo anch’essa a mutamenti, ma le cui forze agenti sono radicate nel profondo dei fatti sociali di natura culturale. La lex è la norma del cambiamento, ma il cambiamento, nello Stato costituzionale, deve avvenire nella continuità</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" title="">[54]</a> Si rimanda alla nota n. 7.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" title="">[55]</a> Convenzione europea sul Paesaggio sottoscritta a Firenze il 20/10/2000 ratificata con legge 9/01/2006 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 (in G.U. 20 gennaio 2006, n.16, s.o.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" title="">[56]</a> Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adotta a Parigi il 14/11/1970 e legge 30 ottobre 1975, n.873 – recante Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970; Convenzione UNIDROIT</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-e-riflessioni-sullipotesi-di-un-diritto-delleconomia-dei-beni-e-delle-attivita-culturali-del-paesaggio-e-dellambiente/">SPUNTI E RIFLESSIONI SULL’IPOTESI DI UN DIRITTO DELL’ECONOMIA DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI, DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ora anche gli animali hanno il loro santuario</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/ora-anche-gli-animali-hanno-il-loro-santuario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:16 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/ora-anche-gli-animali-hanno-il-loro-santuario/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ora-anche-gli-animali-hanno-il-loro-santuario/">Ora anche gli animali hanno il loro santuario</a></p>
<p>La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana costituisce una inesauribile fonte di sorprese, talvolta (ma purtroppo non sempre) piacevoli e magari pure divertenti. Leggendo l’ultima Gazzetta Ufficiale (del 30 ottobre 2001), ad esempio, non si deve neanche ricercare tra le pieghe delle rettifiche, dei comunicati o dei provvedimenti che solitamente l’affollano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ora-anche-gli-animali-hanno-il-loro-santuario/">Ora anche gli animali hanno il loro santuario</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ora-anche-gli-animali-hanno-il-loro-santuario/">Ora anche gli animali hanno il loro santuario</a></p>
<p>La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana costituisce una inesauribile fonte di sorprese, talvolta (ma purtroppo non sempre) piacevoli e magari pure divertenti.</p>
<p>Leggendo l’ultima Gazzetta Ufficiale (del 30 ottobre 2001), ad esempio, non si deve neanche ricercare tra le pieghe delle rettifiche, dei comunicati o dei provvedimenti che solitamente l’affollano per rimanere tra il sorpreso ed il divertito.</p>
<p>Basta già leggere il titolo della legge con la quale essa si apre (si tratta della legge 11 ottobre 2001, n. 391, riportata per comodità in calce al presente articolo, avente ad oggetto &#8220;Ratifica ed esecuzione dell&#8217;Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999&#8221;), per rimanere interdetti.</p>
<p>Sinora eravamo convinti che i santuari fossero solo dedicati alla Madonna (rectius: alle varie Madonne con le loro molteplici denominazioni), ai santi patroni o, in qualche caso, a persone dichiarate beate dalla Chiesa ed in attesa di santificazione. Al più avevamo sentito parlare &#8211; anche se impropriamente &#8211; dell&#8217;esistenza di &#8220;santuari della mafia&#8221;, luoghi di ritrovo dei vari mammasantissima, ovvero (di recente) di &#8220;santuari del terrorismo&#8221;, luoghi di ritrovo di Bin Laden and company (dei quali cui si sconosce, tuttavia, allo stato l&#8217;ubicazione esatta).</p>
<p>Ora apprendiamo che esiste anche &#8211; istituito con apposita legge pubblicata in Gazzetta &#8211; un &#8220;santuario per mammiferi&#8221;; il santuario, tuttavia, riguarda non i mammiferi comuni, specie alla quale appartiene anche l’uomo, ma &#8211; come precisa lo stesso titolo della legge &#8211; è dedicato ai soli mammiferi &#8220;marini&#8221;.</p>
<p>Eravamo già abituati, leggendo la Gazzetta, a stranezze varie, specie nel caso di pubblicazione di leggi omnibus (o &#8220;contenitore&#8221; che dir si voglia, come ad es. le varie leggi finanziarie) che, per effetto di emendamenti improvvisati, passavano con disinvoltura, nell’ambito dello stesso articolato e di commi immediatamente successivi, ad es. da disposizioni sul trattamento economico dei pubblici impiegati a provvidenze per gli asinelli sardegnoli, creando bizzarri accostamenti (nell’esempio appena fatto tra i pubblici dipendenti ed i poveri asinelli destinati a sorreggere gravosi fardelli).</p>
<p>Tuttavia non era mai capitato di apprendere che con una apposita legge omogenea (anche se, come diremo subito, poco &#8220;omogeneizzata&#8221;) si è istituita non una semplice oasi protetta o magari una riserva, un rifugio od una colonia, ma addirittura un &#8220;santuario&#8221; per i  mammiferi marini.</p>
<p>Le foche monache, le balenottere ed i delfini, anche se non pregano (dopo la legge in questione, che istituisce per loro un santuario, tuttavia, non ne siamo più così tanto sicuri: qualche lettore può aiutarci a risolvere l&#8217;enigma?), hanno comunque da ieri, per effetto di una legge dello Stato, se non un santo protettore a cui votarsi, almeno il loro bravo santuario, così come i martiri dl cristianesimo perseguitati dai pagani.</p>
<p>Tutto ciò, come si apprende sempre dal titolo della legge, in esecuzione dell’Accordo …&#8221;fatto&#8221; a Roma il 25 novembre 1999, reso esecutivo con la già citata legge n. 391 dell&#8217;11 ottobre 2001.</p>
<p>Le sorprese linguistiche non si fermano qui (abbiamo già appreso dal titolo che per i mammiferi marini è previsto un &#8220;santuario&#8221; e che gli accordi, contrariamente a quanto ci hanno insegnato a scuola, non si stipulano, si concludono o si sottoscrivono ma si &#8220;fanno&#8221; in una certa data).</p>
<p>Scorrendo infatti l’articolato dell’Accordo &#8220;fatto&#8221; &#8211; è stato usato il maiuscolo per l’accordo, forse perché così sembra più importante &#8211; e della legge che lo ha approvato, si aggiungono altre piacevolezze (o meglio, tanto per rimanere sempre nel campo marino, tante altre &#8220;perle&#8221; preziose).</p>
<p>Cosi, ad es., leggendo l’art. 3 della legge firmata dal Presidente del Consiglio Berlusconi, dal Ministro Castelli e controfirmata dal Presidente della Repubblica Ciampi (relatori della stessa, come si apprende dalle note informative pubblicate in calce alla legge, sono stati rispettivamente la Sen. Tana De Zulueta ed, in ultimo, l&#8217;On. Paletti Tangheroni), apprendiamo che &#8220;in accordo con gli Stati Parte&#8221; (la maiuscola della parola &#8220;parte&#8221; è evidentemente rafforzativa), &#8220;per la definizione delle misure nazionali e delle misure da proporre … nelle sedi internazionali relativamente all&#8217;Accordo di cui all&#8217;articolo 1, è istituito un comitato di pilotaggio dell&#8217;Accordo&#8221; (sic).</p>
<p>Sinora, diffidenti come ci hanno fatto diventare (a colpi di trame e di complotti), talvolta avevamo sospettato dell’esistenza &#8211; soprattutto nelle sedi politiche, ma anche in quelle concorsuali &#8211; di accordi pilotati, magari sottobanco, ma mai ci eravamo sognati di pensare che per il &#8220;pilotaggio&#8221; di un accordo fosse istituito apposito comitato alla luce del sole. Per la composizione del &#8220;comitato di pilotaggio dell&#8217;Accordo&#8221; e per il suo costo di funzionamento si fa rinvio agli artt. 3 e 4 della legge.</p>
<p>L’urgenza di istituire il &#8220;santuario&#8221; e di far funzionare il &#8220;comitato di pilotaggio&#8221; previsto dall’accordo &#8220;fatto&#8221; a Roma il 25 novembre 1999 ha indotto il legislatore nostrano a prevedere (v. art. 6) che la legge che dà esecuzione all’accordo stesso entrerà in vigore non già dopo il termine ordinario di vacatio di 15 giorni, ma il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge stessa nella G.U.</p>
<p> Il santuario, evidentemente, a differenza del paradiso, non può attendere. </p>
<p>Ancora più sorprendenti ed istruttivi sono altri periodi contenuti nel testo dell’Accordo, riportato in appendice alla legge (allegato 1).</p>
<p>Apprendiamo così dal preambolo dell’Accordo che nel &#8220;Mare Mediterraneo&#8221; (il maiuscolo della parola mare è sempre da considerare come rafforzativo della parola stessa) &#8221; esiste una &#8220;zona di ripartizione&#8221; (sic) dei mammiferi marini particolarmente importante per la loro conservazione&#8221;. Ci avevano insegnato che i mammiferi si riproducono mediante accoppiamento; apprendiamo ora che i mammiferi marini, come le amebe, si &#8220;ripartiscono&#8221; (forse con un processo di scissione che ci era del tutto sfuggito) e che pertanto occorre apprestare apposite zone nelle quali essi si possono &#8220;ripartire&#8221; in tutta tranquillità. Chiaro, no?</p>
<p>Meno chiare, tuttavia, sono altre disposizioni del preambolo (tipo quella secondo cui &#8220;per due Stati parti (minuscolo dispregiativo: n.d.r.), le disposizioni che saranno adottate in applicazione del presente accordo non possono mettere in discussione i principi e le disposizioni comunitarie pertinenti, nè mettere in causa le loro obbligazioni e i loro impegni in quanto Stati membri della Comunità&#8221;). L&#8217;attuale C.T. della squadra nazionale di calcio Trapattoni, noto poliglotta dal linguaggio quasi sempre chiaro, forse avrebbe espresso meglio il concetto.</p>
<p>Ancora più criptiche e sconnesse sono alcune delle definizioni contenute nell’art. 1 dell’accordo, che dovrebbero in teoria chiarire il contenuto dell’accordo stesso (specie quella sub a) secondo cui&#8221;lo stato di conservazione è giudicato &#8220;favorevole&#8221; quando le conoscenze sulle popolazioni indicano che i mammiferi marini della regione costituiscono un elemento vitale degli ecosistemi ai quali essi appartengono&#8221; oppure quella in base alla quale &#8220;la parola &#8220;habitat&#8221; significa ogni zona dell&#8217;area di ripartizione dei mammiferi marini occupata provvisoriamente o in permanenza da questi ultimi&#8221;, ed infine quella secondo cui la parola &#8220;presa&#8221; significa non solo &#8220;la caccia, la cattura, l&#8217;uccisione&#8221; dei mammiferi marini, ma anche la semplice &#8220;molestia&#8221; nei confronti di questi ultimi &#8211; tempi duri quindi per i molestatori non solo di giovani pulzelle, ma anche di mammiferi marini, dato che le molestie costituiscono, ai sensi dell’accordo, una &#8220;presa&#8221;).</p>
<p>Finalmente dall’art. 3 dell’Accordo apprendiamo che &#8220;il Santuario (maiuscola non solo rafforzativa, ma anche santificante: n.d.r.) è costituito da zone marittime situate nelle acque interne e nei mari territoriali della Repubblica francese, della Repubblica italiana e del Principato di Monaco, nonchè dalle zone di alto mare adiacenti&#8221;. Nemmeno la Madonna di Lourdes ha un Santuario così esteso.</p>
<p>Non continuiamo a citare le altre stranezze linguistiche del testo dell’accordo, non volendo privare gli interessati della sua piacevole ed istruttiva lettura.</p>
<p>Risulta tuttavia impossibile non citare almeno l&#8217;incipit della dichiarazione con la quale si chiude l’accordo, che proclama solennemente quanto segue: &#8220;I rappresentanti delle tre parti firmatarie si compiacciono dell&#8217;ottimo esito di un dossier sul quale hanno lavorato per più di sei anni&#8221;.</p>
<p>Peccato che il dossier, dedicato ad un tema così nobile e che ha comportato un lavoro durato oltre sei anni, non ha avuto un &#8220;esito&#8221; altrettanto felice e fausto allorché è stato frettolosamente tradotto in lingua italiana e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.</p>
<p>Allorché un anno addietro, sull’impeto della semplificazione propugnata allora da Bassanini, vennero varate norme per rendere più agevole la comprensione dei testi di legge, tutti avevamo sperato che finalmente le leggi sarebbero state più facili da leggere, con un più appropriato e chiaro utilizzo della lingua italiana.</p>
<p>Non avevamo tuttavia tenuto conto degli ecologisti e dei loro santuari. Ci saremmo comunque aspettati qualcosa di meglio dall&#8217;On. Tangheroni, ultimo relatore della legge in questione alla Camera dei deputati il quale, secondo quanto è dato di sapere, anche se non componente dell&#8217;Accademia della Crusca, è di lingua madre italiana (a differenza della relatrice al Senato De Zulueta, di lingua madre inglese).</p>
<p>E così il nostro Presidente della Repubblica, il cui impegno a propugnare l&#8217;orgoglio italiano nel mondo è noto a tutti, con l&#8217;avallo del Parlamento, è stato autorizzato a ratificare un accordo scritto in un italiano sconnesso ed alquanto approssimativo (turandosi un po&#8217; il naso, immaginiamo, anche se questo non c&#8217;è scritto nella legge, costituendo il gesto in questione legittimo esercizio delle prerogative costituzionali che spettano al Presidente della Repubblica all&#8217;atto della firma dei provvedimenti approvati da altri organi).</p>
<p>Se questa è la semplificazione normativa promessa, ridateci il nostro vecchio e così tanto bistrattato &#8220;legalese&#8221;.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ora-anche-gli-animali-hanno-il-loro-santuario/">Ora anche gli animali hanno il loro santuario</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Commento a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; Sentenza 20 agosto 2001 n. 4469</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-consiglio-di-stato-sez-v-sentenza-20-agosto-2001-n-4469/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:16 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-consiglio-di-stato-sez-v-sentenza-20-agosto-2001-n-4469/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-consiglio-di-stato-sez-v-sentenza-20-agosto-2001-n-4469/">Commento a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; Sentenza 20 agosto 2001 n. 4469</a></p>
<p>Con la decisione n. 4469/01 del 20.8.2001, il Consiglio di Stato, V sez., ha ribaltato in toto le conclusioni raggiunte sui medesimi punti in primo grado dal TAR Bolzano (sentenza 331/2000). I fatti Con deliberazione n.4685 del 11.4.2000, il Presidente della Giunta provinciale e l’Assessore all’ambiente della Provincia di Bolzano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-consiglio-di-stato-sez-v-sentenza-20-agosto-2001-n-4469/">Commento a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; Sentenza 20 agosto 2001 n. 4469</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-consiglio-di-stato-sez-v-sentenza-20-agosto-2001-n-4469/">Commento a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; Sentenza 20 agosto 2001 n. 4469</a></p>
<p>Con la decisione n. 4469/01 del 20.8.2001, il Consiglio di Stato, V sez., ha ribaltato in toto le conclusioni raggiunte sui medesimi punti in primo grado dal TAR Bolzano (sentenza 331/2000).</p>
<p>I fatti</p>
<p>Con deliberazione n.4685 del 11.4.2000, il Presidente della Giunta provinciale e l’Assessore all’ambiente della Provincia di Bolzano autorizzavano la realizzazione di un progetto elaborato dal Comune di Ultimo per il risanamento e l’ampliamento di un cimitero sito in S. Geltrude di Ultimo, su terreni ricompresi nel territorio del Parco nazionale dello Stelvio.</p>
<p>La delibera veniva impugnata dal Consorzio per il Parco nazionale dello Stelvio con ricorso n. 203/2000 davanti al TAR Bolzano per incompetenza o carenza di potere della Provincia autonoma di Bolzano, carenza di motivazione, illogicità, incongruità e travisamento dei fatti.</p>
<p>Il TAR Bolzano riteneva infondato il primo motivo di ricorso, per la conservazione dei poteri amministrativi relativi al Parco in capo alla Provincia autonoma di Bolzano fino all’adozione della disciplina autonomistica sul Parco, ed inammissibili i rimanenti.</p>
<p>Il Consorzio proponeva appello, sostenendo i medesimi argomenti fatti valere in prime cure.</p>
<p>La decisione della V Sezione.</p>
<p>Osserva il giudice dell’appello che la soluzione della vertenza va inquadrata in un assetto normativo “che non appare di agevole interpretazione e che è caratterizzato a tutt’oggi dalla mancata emanazione delle leggi provinciali recanti la disciplina delle forme e dei modi della specifica tutela del parco ex art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 marzo 1074, n.279”. </p>
<p>“L’atto provinciale in vertenza laddove contiene o comunque assorbe anche le autorizzazioni previste dalla legislazione sui parchi ed in particolare, da ultimo, il nulla osta ex art. 13 della legge n. 394/91, appare illegittimo per difetto di competenza. Sotto tale profilo l’atto stesso pare infatti in contrasto con l’art. 3 del d.P.R. n. 279/1974 a norma del quale le Province esercitano le funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio “fino alla costituzione dell’apposito Consorzio”. </p>
<p>Con la istituzione del Consorzio si è realizzato il presupposto per l’incardinamento nello stesso delle funzioni amministrative già provinciali; al Consorzio è quindi demandato il nulla osta al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del Parco. Ove poi non dovesse ritenersi applicabile l’art. 13 della legge quadro, resterebbe comunque pienamente operativo l’art. 4 della legge istitutiva con la competenza autorizzatoria già incardinata nell’Azienda dello Stato per le foreste demaniali e dopo la costituzione del Consorzio, in quest’ultimo ente.”</p>
<p>Le “pur argomentate tesi” della Provincia autonoma di Bolzano non hanno trovato accoglimento alcuno. </p>
<p>In particolare la tesi che perdurando la potestà legislativa provinciale, per il principio di corrispondenza tra le funzioni legislative e le funzioni amministrative delle Province autonome (art.16 dello Statuto di autonomia), non poteva venire a cessare quella amministrativa. Per la Sezione “l’attribuzione al Consorzio della gestione unitaria del Parco è espressamente prevista dall’art. 3, comma 4 del d.P.R.. n.279/74 e la diversa interpretazione farebbe dipendere dalla legge provinciale la decorrenza del trasferimento della gestione e si risolverebbe in una sostanziale elusione del principio di gestione unitaria del Parco, che si giustifica con la peculiare estensione ultraregionale del medesimo e con la connessa esigenza di coordinare la gestione in una configurazione unitaria e che impone l’imputazione ad un unico centro decisionale (il Consorzio) delle competenze amministrative in applicazione delle norme di tutela del Parco”. </p>
<p>Per la Sezione “la durata del periodo transitorio è subordinata non già all’esercizio della competenza legislativa, in ordine alle forme e ai modi della specifica tutela del Parco (art. 3, comma 3), quanto piuttosto all’esercizio (ormai intervenuto) della competenza legislativa in ordine alla costituzione del Consorzio (comma 4)”.</p>
<p>Pure la seconda tesi avanzata dalla Provincia appellata ed accolta dai giudici di prime cure per la quale “presupponendo logicamente l’esercizio delle funzioni autorizzatorie dell’ente parco l’esistenza del piano e del regolamento, tali funzioni non possono essere esercitate finchè non sia intervenuta l’approvazione di detti strumenti di pianificazione e regolamentari”, è stata respinta. Per il collegio nelle more della cennata disciplina legislativa il Consorzio potrá operare secondo la disciplina c.d. storica sul Parco nonché secondo la legge n.394/91.</p>
<p>Infine anche l’ultimo assunto difensivo provinciale facente leva sulle disposizioni dello Statuto del Consorzio ed in particolare sull’art. 33, comma 3, in base al quale nella fase transitoria il nulla osta prescritto dalla legge quadro viene sostituito dal mero parere del Presidente del Consorzio veniva respinto.A detta del collegio “se il parere del Presidente del Consorzio venisse ritenuto non vincolante la disposizione che lo prevede apparirebbe in contrasto con la norma di cui all’art. 3, comma 4, del d.P.R. n.279/74, di tal ché la norma statutaria, in quanto incompatibile con una norma legislativa rinforzata, andrebbe disapplicata.”In realtá, prosegue il Collegio, “detto parere assume il contenuto sostanziale di un accertamento della compatibilità dell’intervento progettato alle finalitá del Parco” ed ha perciò natura di “atto ricognitivo autonomo e sostanzialmente autorizzatorio, demandato alla competenza del Presidente e collegato ai procedimenti concessori ed autorizzatori ex art. 13 della legge 394/91”.</p>
<p>Le conseguenze</p>
<p>Se la Provincia autonoma di Bolzano si conforma a tale pronuncia cessa di esercitare le proprie funzioni amministrative in esercizio della disciplina sul Parco, arbitro della quale diviene esclusivamente il Consorzio attraverso i pareri del proprio Presidente che d’ora in poi vanno considerati vincolanti. Se invece non si conforma a tale decisione, si riapre certamente il contenzioso con il Consorzio con iniziative giudiziarie sulle quali il locale TRGA potrebbe adeguarsi al dictum della V Sezione oppure no, come potrebbe anche darsi il caso che una diversa Sezione del Consiglio di Stato potrebbe accogliere le tesi provinciali con possibile intervento risolutivo dell’Adunanza plenaria. Nelle more, tuttavia, gli interventi eventualmente autorizzati dalla Provincia incapperebbero facilmente nelle sospensive richieste dal Consorzio.</p>
<p>La decisione pertanto della Provincia autonoma di Bolzano di adeguarsi o meno alla sentenza in commento rimane esclusivamente politica così come altrettanto “politica”, intesa come libera scelta tra fini, appare la sentenza in esame quando respinge le tesi provinciali affermando, in logica successione, che:</p>
<p> “la diversa interpretazione farebbe dipendere dalla legge provinciale la decorrenza del trasferimento della gestione e si risolverebbe in una sostanziale elusione del principio di gestione unitaria del Parco”; </p>
<p>e che “la durata del periodo transitorio è subordinata non già all’esercizio della competenza legislativa, in ordine alle forme e ai modi della specifica tutela del Parco (art. 3, comma 3), quanto piuttosto all’esercizio (ormai intervenuto) della competenza legislativa in ordine alla costituzione del Consorzio (comma 4)”.;</p>
<p>dimenticando che la costituzione del Consorzio, avvenuta prima dell’emanazione delle specifiche leggi provinciali, aveva per presupposto pacifico un periodo di transizione con conservazione della potestà amministrativa sul Parco in capo alle due Province autonome, come confermato dallo Statuto del Consorzio del 1998 che poneva la massima cura nel disciplinare la medesima fase transitoria. In definitiva, se le Province autonome fossero state conscie della possibile interpretazione oggi data dal Consiglio di Stato ai poteri amministrativi del Consorzio dalla sua costituzione alla messa a regime, non sarebbero forse addivenute agli accordi del 93 sulla sua nascita.</p>
<p>Ecco perché il responso giudiziale de quo non appare equilibrato: perché nel raffronto tra le norme riguardanti l’istituzione ed il funzionamento del Consorzio e le norme statutarie e di attuazione, applica i criteri interpretativi propri delle leggi a quello che era stato un accordo tra il Ministero e le gli enti autonomi, la determinazione del cui valore non può prescindere dalla ricerca della comune volontà delle parti, poste sullo stesso piano dalla disciplina statutaria (art. 3 d.P.R. n. 279/74) intenta a coordinare il principio della gestione unitaria con le istanze autonomistiche costituzionalmente tutelate.</p>
<p>Più in generale in materia di aree protette e nulla osta degli Enti parco</p>
<p>Indirettamente i giudici della V sezione si sono espressi tanto sulla natura giuridica del nulla osta di cui all’art. 13 della legge quadro sulle aree protette, ritenendolo sostanzialmente atto di natura autorizzatoria (operando forse una scelta tra le diverse ricostruzioni dottrinali che lo avevano qualificato o quale “atto di certazione” (Migliarese) o “parere tecnico obbligatorio” (Di Plinio) ovvero “assenso procedimentale necessario” (Giannini)), quanto sui rapporti tra il medesimo e le diverse autorizzazioni rilasciate dai Parchi nazionali in applicazione della loro disciplina storica in attesa dei rispettivi piani e regolamenti dei parchi. In particolare, osserva il Collegio che “il Consorzio è destinatario delle funzioni autorizzatorie, attribuite agli Enti Parco ex art. 13 della legge n.394/1991 (in buona sostanza sovrapponibili, quanto al Parco nazionale dello Stelvio, a quelle già previste nell’art. 4 della legge istitutiva del 1935); “al Consorzio è quindi demandato il nulla osta al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere all’interno del parco.</p>
<p>È pur vero poi che nella legge quadro il nulla osta è diretto a verificare la conformità dell’intervento rispetto alle disposizioni del piano e del regolamento del parco ed é altrettanto vero che detti strumenti non sono ancora stati adottati. </p>
<p>Senonché la carenza di tali strumenti non sembra precludere le protestá autorizzatorie del Consorzio, che, ovviamente, sino alla emanazione dei citati atti generali dovranno essere esercitate tenendo conto dei principi comunque emergenti dalla normativa di riferimento (legge n. 740/1935, d.P.R. n. 1178/1951, d.P.R. n. 279/1974, legge n. 394/1991). </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2001/9/1553/g">Sentenza 20 agosto 2001 n. 4469</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-consiglio-di-stato-sez-v-sentenza-20-agosto-2001-n-4469/">Commento a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; Sentenza 20 agosto 2001 n. 4469</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La riforma del Titolo V della Costituzione e la legislazione preesistente</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-riforma-del-titolo-v-della-costituzione-e-la-legislazione-preesistente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:16 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-riforma-del-titolo-v-della-costituzione-e-la-legislazione-preesistente/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-riforma-del-titolo-v-della-costituzione-e-la-legislazione-preesistente/">La riforma del Titolo V della Costituzione e la legislazione preesistente</a></p>
<p>Con recente sentenza (18 ottobre 2002 n. 422, Pres. Ruperto, Est. Zagrebelsky), la Corte costituzionale, occupandosi della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (istitutivo di un parco nazionale) in rapporto al vecchio testo degli artt. 117 e 118 della Costituzione (trattandosi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-riforma-del-titolo-v-della-costituzione-e-la-legislazione-preesistente/">La riforma del Titolo V della Costituzione e la legislazione preesistente</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-riforma-del-titolo-v-della-costituzione-e-la-legislazione-preesistente/">La riforma del Titolo V della Costituzione e la legislazione preesistente</a></p>
<p>Con recente sentenza (<a href="/ga/id/2002/10/2522/g">18 ottobre 2002 n. 422</a>, Pres. Ruperto, Est. Zagrebelsky), la Corte costituzionale, occupandosi della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (istitutivo di un parco nazionale) in rapporto al vecchio testo degli artt. 117 e 118 della Costituzione (trattandosi di questione sollevata prima della recente riforma costituzionale operata con la L. n. 3/2001), ha affermato, sia pure incidentalmente, che &#8220;le norme che definiscono le competenze legislative statali e regionali contenute nel nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione potranno, di norma, trovare applicazione nel giudizio di costituzionalità promosso dallo Stato contro leggi regionali e dalle Regioni contro leggi statali soltanto in riferimento ad atti di esercizio delle rispettive potestà legislative, successivi alla loro nuova definizione costituzionale&#8221;.</p>
<p>Il principio affermato, quantunque possa apparire scontato, è in realtà gravido di implicazioni. </p>
<p>Con tale principio è stato chiarito infatti che, a seguito delle innovazioni al riparto delle competenze tra Stato e Regioni apportate con la legge cost. n. 3/2002, non sarà possibile sollevare questione di legittimità costituzionale se non con riferimento a norme statali, ritenute lesive delle nuove competenze regionali, che siano state approvate successivamente all&#8217;entrata in vigore della l. cost. n. 3/1999; analoga regola si applica ovviamente anche alle disposizioni regionali ritenute lesive delle prerogative statali.</p>
<p>Ciò significa anche, a contrario, che la questione di legittimità costituzionale non potrà essere sollevata, di regola, in relazione a norme approvate dal Parlamento italiano prima del nuovo riparto di competenze operato con la citata l. cost. n. 3/2001. </p>
<p>Il principio affermato sembra evitare un pericolo e cioè quello di vedere la Corte costituzionale sommersa da questioni di legittimità sollevate in relazione a norme statali, emanate prima dell’entrata in vigore della l. cost. n. 3/2001, che risultano incompatibili con il nuovo riparto di competenze.</p>
<p>Posto quindi che le questioni di legittimità costituzionale vanno sollevate &#8211; per ciò che concerne la nuova distribuzione di competenze &#8211; in relazioni a leggi approvate successivamente all’entrata in vigore della l. cost. n. 3/2001, rimane da vedere quale sorte subiscono le pregresse norme statali che sono incompatibili con il nuovo assetto delle competenze.</p>
<p>E’ da escludere innanzitutto che tali disposizioni possano considerarsi sic et simpliciter abrogate implicitamente. </p>
<p>Il principio dell’abrogazione per implicito, infatti, pur contemplato dalle disposizioni preliminari al codice civile, presuppone che vi sia una incompatibilità chiara e totale. E, molto spesso, per non dire quasi sempre, le previgenti norme statali non sono in toto e chiaramente incompatibili con il nuovo assetto costituzionale. </p>
<p>Va inoltre considerato (e la considerazione sembra prevalente) che non solo il nostro ordinamento ha un horror vacui, ma soprattutto non è possibile disapplicare di fatto norme statali che disciplinano interi settori perché esse, secondo l&#8217;opinione dell’interprete di turno, sembrano incompatibili con il nuovo assetto delle competenze. Argomentando diversamente non solo si aprirebbero voragini difficilmente colmabili da parte delle Regioni in breve tempo, ma si darebbe la stura ad una confusione di lingue (per cui secondo alcuni interpreti determinate leggi sarebbero in contrasto con il nuovo assetto, id est abrogate, secondo altri, no), incompatibile con il principio di certezza del diritto che (in tesi) dovrebbe reggere il nostro ordinamento.</p>
<p>In ultimo ma non per ultimo, il base al principio di successione delle leggi nel tempo deve escludersi che, in mancanza di espressa volontà espressa in tal senso dal nostro legislatore costituzionale, le (vecchie) norme statali ritenute incompatibili con il nuovo assetto costituzionale possano ritenersi abrogate automaticamente con effetto dalla data di entrata in vigore della più volte richiamata l. cost. n. 3/2001.</p>
<p>Posto quindi che la richiamata legge costituzionale non ha abrogato per implicito le previgenti statali che si pongano in conflitto con il nuovo assetto di competenze e che, secondo quanto affermato dal Giudice delle leggi (sia pure per incidens e senza particolare approfondimento), &#8220;le norme che definiscono le competenze legislative statali e regionali contenute nel nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione potranno, di norma, trovare applicazione nel giudizio di costituzionalità promosso dallo Stato contro leggi regionali e dalle Regioni contro leggi statali soltanto in riferimento ad atti di esercizio delle rispettive potestà legislative, successivi alla loro nuova definizione costituzionale&#8221;, non rimane che la soluzione (perfettamente ragionevole e rispettosa delle nuove prerogative riconosciute alle Regioni) secondo cui le norme statali adottate prima dell’entrata in vigore della L. cost. n. 3/2001 continuano a rimanere in vigore fino a quando le Regioni non eserciteranno, mediante apposite leggi di settore, le nuove competenze costituzionali che sono ad esse attribuite.</p>
<p>Ovviamente, nell’ambito delle nuove materie di competenza esclusiva delle Regioni, il legislatore regionale non sarà vincolato dalle preesistenti norme emanate in sede statale (nemmeno sotto il profilo del rispetto dei principi da esse desumibili), ma sarà libero di disciplinare la nuova materia assegnata nel modo ritenuto più opportuno.</p>
<p>Tuttavia, al fine di evitare una ulteriore babele che deriverebbe da un uso indiscriminato delle nuove potestà legislative esclusive da parte delle singole Regioni, che finirebbe peraltro per lasciare disorientato il singolo cittadino (il quale correrebbe il rischio di vedere disciplinati, anche sotto il profilo procedimentale, in modo diverso i propri diritti ed interessi legittimi nelle varie Regioni) sarebbe opportuno che le Regioni stesse utilizzassero le nuove competenze cum grano salis ed in modo coordinato.</p>
<p>Sotto questo profilo gli sforzi di trovare (sia pure a livello regionale, attraverso appositi organismi di coordinamento) una disciplina comune alle varie Regioni, soprattutto in quei settori (come ad es. la disciplina degli appalti pubblici) per i quali non si ravvisano particolari esigenze di carattere regionalistico, sono da approvare incondizionatamente. </p>
<p>Nè varrebbe sostenere che in tal modo la riforma in senso federalista dello Stato, che è iniziata con la l. cost. n. 3/2001, verrebbe sacrificata od elusa. </p>
<p>Il federalismo, come insegnano peraltro esperienze di stati stranieri che hanno da tempo adottato tale assetto, non può essere disgiunto da un minimo di coordinamento tra i vari organismi interessati. Nè comunque va trascurato il fatto che, nell’ambito del nuovo riparto di competenze, mentre esistono delle materie per le quali una apposita disciplina differenziata è non solo opportuna ma anche auspicabile (pensiamo ad es. al turismo ed alla politica turistica che ciascuna regione vorrà operare per valorizzare le risorse del proprio territorio), esistono invece una serie di nuove materie per le quali non si ravvisano esigenze di differenziazioni marcate a livello di singole regioni. Per queste ultime materie, l’esigenza di un coordinamento regionale che dia vita ad una disciplina comune è particolarmente sentita.</p>
<p>Il rischio è, altrimenti, quello di vederci sommersi da una serie di leggi, l’una differente dall’altra, di rango regionale che finirebbero per costituire un fattore di freno piuttosto che di sviluppo per l’economia. E tale risultato, tenuto conto dell’impressionante numero di leggi che già ci affligge in sede nazionale, finirebbe per costituire un ulteriore paradosso tutto italiano e comporterebbe, in definitiva, il fallimento del federalismo, il cui fine ultimo dovrebbe essere quello di promuovere (e non frenare) lo sviluppo del nostro paese.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Documenti correlati:</p>
<p>A. DE ROBERTO, <a href="/ga/id/2002/11/1042/d">Il sistema delle fonti dopo la riforma del titolo V della Costituzione</a></p>
<p>CORTE COSTITUZIONALE &#8211; <a href="/ga/id/2002/10/2522/g">Sentenza 18 ottobre 2002 n. 422</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-riforma-del-titolo-v-della-costituzione-e-la-legislazione-preesistente/">La riforma del Titolo V della Costituzione e la legislazione preesistente</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profili evolutivi in tema di efficacia delle direttive comunitarie, diritti dei singoli e controllo del potere discrezionale delle autorità nazionali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/profili-evolutivi-in-tema-di-efficacia-delle-direttive-comunitarie-diritti-dei-singoli-e-controllo-del-potere-discrezionale-delle-autorita-nazionali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:16 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/profili-evolutivi-in-tema-di-efficacia-delle-direttive-comunitarie-diritti-dei-singoli-e-controllo-del-potere-discrezionale-delle-autorita-nazionali/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/profili-evolutivi-in-tema-di-efficacia-delle-direttive-comunitarie-diritti-dei-singoli-e-controllo-del-potere-discrezionale-delle-autorita-nazionali/">Profili evolutivi in tema di efficacia delle direttive comunitarie, diritti dei singoli e controllo del potere discrezionale delle autorità nazionali.</a></p>
<p>1. La sentenza in commento compie delle importanti precisazioni sulla delicata materia delle situazioni soggettive comunitarie. Risulta di particolare interesse il punto 66 della pronunzia, dove per la prima volta si collega il controllo della discrezionalità delle autorità nazionali nell’attuazione delle direttive comunitarie al diritto dei singoli: viene, infatti, ritenuto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/profili-evolutivi-in-tema-di-efficacia-delle-direttive-comunitarie-diritti-dei-singoli-e-controllo-del-potere-discrezionale-delle-autorita-nazionali/">Profili evolutivi in tema di efficacia delle direttive comunitarie, diritti dei singoli e controllo del potere discrezionale delle autorità nazionali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/profili-evolutivi-in-tema-di-efficacia-delle-direttive-comunitarie-diritti-dei-singoli-e-controllo-del-potere-discrezionale-delle-autorita-nazionali/">Profili evolutivi in tema di efficacia delle direttive comunitarie, diritti dei singoli e controllo del potere discrezionale delle autorità nazionali.</a></p>
<p>1. La sentenza in commento compie delle importanti precisazioni sulla delicata materia delle situazioni soggettive comunitarie.<br />
Risulta di particolare interesse il punto 66 della pronunzia, dove per la prima volta si collega il controllo della discrezionalità delle autorità nazionali nell’attuazione delle direttive comunitarie al diritto dei singoli: viene, infatti, ritenuto che “il diritto per il singolo di avvalersi di una direttiva” impone al giudice nazionale di controllare se l’autorità nazionale sia rimasta “entro i limiti di discrezionalità tracciati dalla direttiva stessa”. Diritto che va riconosciuto anche “quando si tratta di verificare se, in mancanza di un’attuazione nel diritto nazionale della disposizione pertinente della direttiva interessata, l’autorità nazionale che ha adottato l’atto impugnato sia rimasta entro i limiti di discrezionalità tracciati dalla detta disposizione”.</p>
<p>2. Se si svolge uno sguardo alla precedente giurisprudenza della Corte comunitaria, l’affermazione in parola risulta, a dir poco, sorprendente.<br />
Nel campo del controllo della discrezionalità il giudice del Lussemburgo si è sempre ben guardato dal riconoscere dei diritti in capo ai singoli. Difatti, in ossequio alla dottrina dell’effetto diretto, il diritto del singolo è correlato ad obblighi precisi ed incondizionati; laddove vi siano obblighi non precisi e condizionati che lascino all’autorità nazionali margini discrezionali di scelta non sussistono diritti.<br />
Il problema, soprattutto, si è posto in materia di procedimenti di valutazione d’impatto ambientale, dove la Corte ha sancito l’obbligo per il giudice nazionale di sindacare, anche laddove le direttive non pongano obblighi precisi ed incondizionati, se l’ordinamento nazionale abbia ecceduto i margini di discrezionalità concessa dall’ordinamento comunitario  : ad avviso del Lussemburgo; difatti, “la circostanza che … gli stati membri dispongano … di un margine di discrezionalità non esclude … che un controllo giurisdizionale possa essere effettuato al fine di verificare se gli organi nazionali non abbiano ecceduto il detto margine”  . Aggiungendo che, laddove sia stato superato tale margine di discrezionalità, le disposizioni nazionali possono essere disapplicate dagli organi, a ciò deputati, degli ordinamenti.<br />
In questo ambito la giurisprudenza successiva ha chiarito che il controllo sul corretto esercizio del potere deve avvenire in maniera tale da verificare se l’autorità nazionale abbia o meno leso l’obiettivo perseguito dalla direttiva  . In tal modo si consente al giudice interno, da un lato, di verificare la conformità e congruità dei mezzi apprestati agli obiettivi prefissati e, dall’altro, di disapplicare la regola interna non in linea con gli obiettivi comunitari. In altre parole è stata riconosciuta la possibilità di disapplicare la disciplina interna che sia affetta da una situazione simile se non analoga all’eccesso di potere.<br />
La dottrina si è chiesta se la possibilità di ottenere la disapplicazione, nei termini descritti, consenta il riconoscimento in capo ai singoli di un vero e proprio “diritto”. Per alcuni le pronunzie esaminate avrebbero attribuito al singolo un “procedural right” , cioè il diritto di richiedere al giudice interno il sindacato giurisdizionale  . Altri hanno parlato di “effective interest (pragmatic right)”, cioè di una situazione che non è né un diritto, né interesse giuridicamente irrilevante  . Per altri ancora, in quest’ipotesi, gli individui non sarebbero titolari, nel senso comunitario di alcun diritto: si tratterebbe di una mera legittimazione processuale  .<br />
La Corte di Giustizia, pur essendo stata chiamata dall’AG Legèr in Linster a risolvere la questione  , si è trincerata nel silenzio, ben guardandosi di evocare la parola “diritti” nel proprio decisum. La disapplicazione delle normative interne che abbiano ecceduto il margine di discrezionalità loro concesso viene consentita in chiave completamente oggettiva, nell’interesse pubblico, al di fuori dal campo della tutela delle situazioni soggettive dell’individuo. Quest’ultimo viene, dunque, tutelato in via riflessa, non diretta.</p>
<p>3. Con la sentenza in commento, invece, la Corte rompe la propria reticenza, facendo derivare il controllo giudiziale sulla discrezionalità dal “diritto del singolo di avvalersi di una direttiva”.<br />
Questa presa di posizione, peraltro, era un atto dovuto, visto che, da un lato, il giudice a quo (Raad van State dei Paesi Bassi) aveva chiesto espressamente se le disposizioni (rilevanti ai fini del giudizio del giudice remittente) contenute nella c.d. direttiva Habitat avessero effetto diretto, “nel senso che i singoli possano invocare tali disposizioni dinanzi al giudice nazionale” e, dall’altro, l’AG Kokott nelle sue conclusioni si era soffermata diffusamente sulla natura delle situazioni coinvolte  . <br />
Il giudice comunitario dando atto che le norme invocate lasciano spazi di discrezionalità (essendo, pertanto, prive di efficacia diretta) ha dovuto rispondere al quesito se dette disposizioni (cioè quelle contenenti obblighi non precisi e condizionati) possano essere invocate dai singoli dinanzi al giudice nazionale.<br />
La sentenza per le ragioni che ci accingiamo a vedere sembra aver sposato la tendenza dottrinale tendente a riconoscere, in siffatta evenienza, una legittimazione processuale sganciata dalla titolarità di un diritto. Anzi, a ben vedere, pare introdurre una distinzione, rilevante, poi, in tema di situazioni soggettive, riguardante l’efficacia delle direttive comunitarie.<br />
Il diritto a far valere, di fronte ad un giudice nazionale, una direttiva contenente obblighi non precisi, viene fatto discendere dall’effetto utile della medesima direttiva: il giudice del Lussemburgo, infatti, afferma che  “l’effetto utile dell’atto sarebbe attenuato se ai cittadini comunitari fosse precluso … di [chiedere al giudice nazionale di] verificare se, in mancanza di un’attuazione nel diritto nazionale della disposizione pertinente della direttiva interessata, l’autorità nazionale che ha adottato l’atto impugnato sia rimasta entro i limiti di discrezionalità tracciati dalla detta disposizione”  .<br />
Alla domanda se vi sia un effetto diretto, si risponde che vi è un effetto utile. Dall’efficacia diretta sorge un diritto sostanziale, mentre dall’ ‘efficacia utile’ il diritto a far valere la direttiva mediante un controllo sulla discrezionalità.<br />
Al controllo sull’esercizio del potere discrezionale non corrisponde, dunque, un diritto in senso sostanziale, ma solo un ‘diritto d’azione’.<br />
La distinzione tra efficacia diretta ed efficacia utile richiama alla mente la distinzione italiana tra norme d’azione e quelle di relazione, nonché la concezione (guicciardiana) processuale dell’interesse legittimo.<br />
La storia dell’interesse legittimo pone, peraltro, in luce le lacune della teoria delle situazioni soggettive elaborata dal giudice comunitario, mancando una ipostatizzazione degli interessi sostanziali correlati all’esercizio dei poteri discrezionali delle autorità nazionali. Gli italiani direbbero che nella giurisprudenza comunitaria è del tutto assente la concezione sostanziale dell’interesse legittimo e che, pertanto l’elaborazione sulle situazioni soggettive comunitarie si dovrebbe ulteriormente evolvere, in quanto ancora in uno stadio evolutivo. Non ci resta, dunque, che aspettare.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/profili-evolutivi-in-tema-di-efficacia-delle-direttive-comunitarie-diritti-dei-singoli-e-controllo-del-potere-discrezionale-delle-autorita-nazionali/">Profili evolutivi in tema di efficacia delle direttive comunitarie, diritti dei singoli e controllo del potere discrezionale delle autorità nazionali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi connessi all&#8217;attività del vulcano Etna che hanno interessato il territorio dei comuni dell&#8217;areale etneo, a partire dal 16 febbraio 2021. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 16 marzo 2021).</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/dichiarazione-dello-stato-di-mobilitazione-del-servizio-nazionale-della-protezione-civile-in-conseguenza-degli-eccezionali-eventi-connessi-allattivita-del-vulcano-etna-che-hanno-interessato-il-territ/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_389&#038;p=3443</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/dichiarazione-dello-stato-di-mobilitazione-del-servizio-nazionale-della-protezione-civile-in-conseguenza-degli-eccezionali-eventi-connessi-allattivita-del-vulcano-etna-che-hanno-interessato-il-territ/">Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi connessi all&#8217;attività del vulcano Etna che hanno interessato il territorio dei comuni dell&#8217;areale etneo, a partire dal 16 febbraio 2021. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 16 marzo 2021).</a></p>
<p>IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e in particolare l&#8217;art. 23; Considerato che a partire dal 16 febbraio 2021 il territorio della Regione Siciliana, e in particolare i comuni dell&#8217;areale etneo, è stato interessato da continui episodi parossistici, forti esplosioni, colate</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/dichiarazione-dello-stato-di-mobilitazione-del-servizio-nazionale-della-protezione-civile-in-conseguenza-degli-eccezionali-eventi-connessi-allattivita-del-vulcano-etna-che-hanno-interessato-il-territ/">Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi connessi all&#8217;attività del vulcano Etna che hanno interessato il territorio dei comuni dell&#8217;areale etneo, a partire dal 16 febbraio 2021. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 16 marzo 2021).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/dichiarazione-dello-stato-di-mobilitazione-del-servizio-nazionale-della-protezione-civile-in-conseguenza-degli-eccezionali-eventi-connessi-allattivita-del-vulcano-etna-che-hanno-interessato-il-territ/">Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi connessi all&#8217;attività del vulcano Etna che hanno interessato il territorio dei comuni dell&#8217;areale etneo, a partire dal 16 febbraio 2021. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 16 marzo 2021).</a></p>
<div style="text-align: justify;">IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br /> Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e in particolare l&#8217;art. 23;<br /> Considerato che a partire dal 16 febbraio 2021 il territorio della Regione Siciliana, e in particolare i comuni dell&#8217;areale etneo, è stato interessato da continui episodi parossistici, forti esplosioni, colate e fontane di lava che hanno causato ripetute ricadute di materiale piroclastico su numerosi centri abitati del comprensorio etneo determinando una grave situazione di pericolo per l&#8217;incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;<br /> Considerato il possibile aggravamento della situazione in vista del persistere degli eventi che per la loro eccezionalità potrebbero manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l&#8217;integrità fisica o beni di primaria importanza;<br /> Vista la nota del Presidente della Regione Siciliana del 7 marzo 2021 con la quale è stata richiesta la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, attestando il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili;<br /> Considerata l&#8217;eccezionalità della situazione emergenziale e tenuto conto della necessità di porre in essere con immediatezza interventi urgenti di primo soccorso ed assistenza alla popolazione;<br /> Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;<br /> Decreta:<br />  <br /> Art. 1.<br /> 1. Ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposta la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Siciliana in conseguenza degli eccezionali eventi connessi all&#8217;attività del vulcano Etna che hanno interessato in particolare il territorio dei comuni dell&#8217;areale etneo della medesima regione, a partire dal 16 febbraio 2021.<br /> 2. Per fronteggiare la situazione emergenziale in atto e prevista, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il coordinamento dell&#8217;intervento del Servizio nazionale della protezione civile a supporto delle autorità regionali di protezione civile allo scopo di concorrere all&#8217;assistenza ed al soccorso alla popolazione colpita dagli eventi in rassegna.<br /> 3. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora non dovesse intervenire la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, verranno assegnati contributi per il concorso alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all&#8217;art. 44 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018.<br />  <br /> Art. 2.<br /> 1. Nelle more dell&#8217;adozione della direttiva di cui all&#8217;art. 23, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Dipartimento della protezione civile cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate che saranno attivate dal Dipartimento della protezione civile. Con il provvedimento di cui all&#8217;art. 1, comma 3, vengono definite le relative procedure di rendicontazione.</div>
<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/dichiarazione-dello-stato-di-mobilitazione-del-servizio-nazionale-della-protezione-civile-in-conseguenza-degli-eccezionali-eventi-connessi-allattivita-del-vulcano-etna-che-hanno-interessato-il-territ/">Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi connessi all&#8217;attività del vulcano Etna che hanno interessato il territorio dei comuni dell&#8217;areale etneo, a partire dal 16 febbraio 2021. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 16 marzo 2021).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regolamento del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-del-parco-naturale-regionale-delle-dolomiti-friulane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_389&#038;p=3458</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-del-parco-naturale-regionale-delle-dolomiti-friulane/">Regolamento del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane.</a></p>
<p>CAPO I Norme generali   Art. 1 (Norme generali) 1. Le norme del presente regolamento sono articolate in conformità all&#8217;articolo 18 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), per materia, disciplina ed attività svolte all&#8217;interno del Parco e riferite, ove</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-del-parco-naturale-regionale-delle-dolomiti-friulane/">Regolamento del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-del-parco-naturale-regionale-delle-dolomiti-friulane/">Regolamento del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane.</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>CAPO I</strong><br /> <strong>Norme generali</strong><br />  <br /> <strong>Art. 1</strong><br /> <strong>(Norme generali)</strong><br /> 1. Le norme del presente regolamento sono articolate in conformità all&#8217;articolo 18<br /> della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali<br /> regionali), per materia, disciplina ed attività svolte all&#8217;interno del Parco e riferite, ove<br /> necessario, alla sua zonizzazione, come individuata nel Piano di Conservazione e Sviluppo<br /> (PCS).<br /> 2. Il presente regolamento ha valore per l&#8217;intero territorio del Parco naturale regionale<br /> delle Dolomiti Friulane ed è attuato dall&#8217;Ente parco, sottoposto al controllo e vigilanza della<br /> Regione ai sensi dell&#8217;articolo 19, comma 1, della legge regionale 42/1996.<br /> 3. Ove non diversamente specificato, il Direttore del parco provvede all&#8217;attuazione<br /> delle norme del regolamento di competenza dell&#8217;Ente parco, in conformità all&#8217;articolo 29,<br /> comma 1, della legge regionale 42/1996.<br /> 4. L&#8217;attività edilizia è disciplinata dalle norme di attuazione, contenute nel PCS, in<br /> conformità all&#8217;articolo 13 della legge regionale 42/1996.<br /> 5. In attuazione di quanto previsto dall&#8217;articolo 19 della legge regionale 42/1996 è<br /> attribuito all&#8217;Ente parco il compito di provvedere, con proprio personale, allo svolgimento<br /> delle pratiche amministrative relative ad autorizzazioni, incentivi ed indennizzi, previsti dal<br /> presente regolamento.<br />  <br /> <strong>CAPO II</strong><br /> <strong>Disciplina dell&#8217;esercizio delle attività consentite</strong><br />  <br /> <strong>Art. 2</strong><br /> <strong>(Attività agricole)</strong><br /> 1. Sono consentite le ordinarie pratiche agricole. È promossa la diffusione di colture<br /> attuate secondo metodi di produzione biologica e biodinamica, nonché la coltivazione di<br /> specie e varietà locali, anche quali miglioramenti ambientali a fini faunistici.<br /> 2. Il PCS individua come obiettivo primario la conservazione e il miglioramento dello<br /> stato di conservazione degli habitat prativi di interesse comunitario, da attuarsi mediante<br /> l&#8217;incentivazione allo sfalcio dei medesimi. A tal fine è istituito un fondo di incentivazione ed è<br /> stabilito un premio per ogni sfalcio ed asporto, come determinato con specifico<br /> Regolamento approvato del Consiglio Direttivo.<br /> 3. L&#8217;Ente gestore valuta, di volta in volta, la necessità di tale asporto. Il premio è<br /> corrisposto al proprietario, ovvero ai soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e<br /> godimento. Il premio non è cumulabile con altre forme di incentivazione riferite allo sfalcio<br /> dei prati stabili ed è erogato successivamente alla verifica, da parte dell&#8217;Ente parco,<br /> dell&#8217;avvenuto sfalcio ed asporto, qualora previsto, da parte del richiedente.<br /> <strong>Art. 3</strong><br /> <strong>(Attività selvicolturali)</strong><br /> 1. La gestione dei boschi di proprietà pubblica è attuata mediante il Piano di Gestione<br /> Forestale (PGF) di cui alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse<br /> forestali) redatto seguendo i dettami della selvicoltura naturalistica e tenuto conto delle<br /> indicazioni contenute nel PCS, ed in particolare delle &#8220;Linee guida per la redazione dei piani<br /> di gestione forestale&#8221;, Appendice 3 delle Norme tecniche di attuazione del PCS, e di altri piani<br /> di settore approvati dall&#8217;Ente parco. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente<br /> essere rivolti alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi<br /> forestali applicando tecniche a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda<br /> le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna<br /> autoctona.<br /> 2. Tutti i nuovi PGF devono contenere l&#8217;individuazione della viabilità forestale<br /> principale &#8211; strada forestale &#8211; esistente e di progetto, secondo quanto previsto dal PCS. Per<br /> la nuova viabilità devono essere descritte le tipologie costruttive e le precauzioni previste per<br /> limitare l&#8217;impatto sull&#8217;ambiente e sul paesaggio.<br /> 3. Ogni Progetto di Riqualificazione Forestale Ambientale (PRFA), anche qualora<br /> fosse cambiato il nome in juris dello strumento, deve individuare le vie d&#8217;esbosco: piste o<br /> impianti a fune ed eventuali limitazioni temporali nell&#8217;esecuzione dei lavori di utilizzazione al<br /> fine di evitare disturbi e danni alla fauna nel periodo della riproduzione.<br /> 4. Su richiesta dell&#8217;Autorità forestale territorialmente competente l&#8217;Ente parco<br /> collabora per la stesura del verbale delle direttive relativo ai PGF, nonché per i PRFA di cui al<br /> comma 3. sui quali è tenuto ad esprimersi con parere vincolante.<br /> 5. L&#8217;Ente parco promuove la formazione di imprenditorie boschive o utilizzatori privati<br /> di boschi, al servizio della proprietà privata, finalizzate alla razionale ed economica<br /> utilizzazione delle risorse forestali.<br /> 6. Le utilizzazioni forestali di boschi di proprietà privata possono avvenire solamente<br /> nella zona RG di tutela generale nel rispetto del regolamento di cui all&#8217;articolo 95 della legge<br /> regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), emanato con decreto del<br /> Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274/Pres. (Regolamento forestale in<br /> attuazione dell&#8217;articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di<br /> risorse forestali)), di seguito &#8220;Regolamento forestale&#8221;. Al fine di una corretta utilizzazione<br /> forestale, il proprietario può avvalersi della consulenza di tecnici messi a disposizione dall&#8217;Ente parco. Tramite il proprio personale, l&#8217;Ente parco collabora con le Stazioni forestali<br /> per la migliore e più consona applicazione del Regolamento forestale. Eventuali interventi<br /> selvicolturali nella zona di tutela naturalistica RN potranno avvenire con le modalità che<br /> verranno stabilite di volta in volta dall&#8217;Ente parco, in armonia con le finalità di tutela della zona<br /> RN.<br /> <strong>Art. 4</strong><br /> <strong>(Attività di pascolo)</strong><br /> 1. Per i pascoli e le malghe di proprietà pubblica, in accordo con i Comuni, sono redatti<br /> appositi piani pluriennali di pascolamento, a cura dell&#8217;Ente parco, d&#8217;intesa con l&#8217;Ente<br /> proprietario al fine di una gestione razionale del pascolo.<br /> 2. Il pascolo di caprini è esercitato previa autorizzazione, ai sensi del Regolamento<br /> forestale. L&#8217;Ente parco, su richiesta dell&#8217;Ispettorato competente per territorio esprime proprio<br /> parere sulla richiesta di autorizzazione, in particolare sul numero di capi, la località e la<br /> superficie da destinare al pascolo, il periodo, la durata del pascolo ed il livello di sorveglianza.<br /> Il pascolo transumante è autorizzato in conformità alle disposizioni contenute dal PCS e alle<br /> misure di conservazione specifiche previste per la porzione di siti Natura 2000 ricadenti nel<br /> Parco; sono fatti salvi gli adempimenti previsti dal regolamento emanato con decreto del<br /> Presidente della Regione 274/2012.<br /> 3. Il PCS individua come attività incentivabili gli interventi tendenti al miglioramento<br /> del cotico erboso e delle condizioni ambientali dei pascoli, sia in quota, sia in fondovalle.<br /> L&#8217;Ente parco provvede alla concessione dei premi incentivanti, fino all&#8217;80% della spesa<br /> ritenuta ammissibile dei singoli progetti specifici, da erogare ai proprietari dei terreni, ovvero<br /> ai soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento.<br /> 4. Si incentiva la monticazione delle malghe indicate dal PCS. A tal fine è istituito un<br /> fondo di incentivazione ed è stabilito un premio annuale, come determinato con specifico<br /> Regolamento approvato del Consiglio Direttivo, calcolato per ogni giorno di permanenza in<br /> malga degli animali. Il premio è concesso al proprietario degli animali, ovvero ai soggetti<br /> aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento sottoposti ai controlli dei servizi<br /> veterinari dell&#8217;Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente, i quali<br /> provvederanno anche al trattamento contro l&#8217;echinococco dei cani da pastore.<br /> 5. Sono fatte salve le norme di polizia veterinaria che regolano la monticazione.<br />  <br />  <br /> <strong>Art. 5</strong><br /> <strong>(Attività di gestione della flora e della vegetazione)</strong><br /> 1. Oltre a quanto già specificato per i prati, i pascoli ed i boschi, la flora e la<br /> vegetazione sono tutelate in tutte le loro forme ed aspetti. In particolare, nella zona RN di<br /> tutela naturalistica, qualsiasi prelievo di specie vegetali necessita di autorizzazione da parte dell&#8217;Ente parco. La suddetta autorizzazione non è necessaria per i proprietari ovvero per i<br /> soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento degli immobili.<br /> 2. Nelle zone RG di tutela generale la raccolta per scopi alimentari delle parti<br /> commestibili e la raccolta per scopi ornamentali di parti fiorifere o fruttifere di specie vegetali<br /> seguono quanto previsto dal Regolamento per la tutela della flora e del Regolamento per la<br /> tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in<br /> esecuzione dell&#8217;articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di<br /> risorse forestali) emanato con decreto del Presidente della Regione 2o marzo 2009, n.<br /> 74/Pres. (Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di<br /> interesse regionale, in esecuzione dell&#8217;articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9<br /> (norme in materia di risorse forestali), di seguito Regolamento per la tutela della flora e della<br /> fauna.<br /> 3. La raccolta della flora e della fauna di interesse regionale di cui all&#8217;articolo 3 del<br /> Regolamento per la tutela della flora e della fauna è disciplinata dall&#8217;articolo 6 del medesimo<br /> Regolamento. L&#8217;Ente parco esprime il proprio parere sulla richiesta di autorizzazione.<br /> 4. Per motivi naturalistici e paesaggistici è promosso il censimento delle «Piante<br /> Monumentali» del parco, le quali, individuate in apposita cartografia e puntualmente<br /> segnalate sul territorio mediante cartello, godono di particolare tutela e possono essere<br /> acquisite dall&#8217;Ente parco. Possono essere individuati altri esemplari arborei, di particolare<br /> importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono anch&#8217;esse di particolare<br /> tutela. Qualora le piante siano di proprietà privata l&#8217;Ente parco provvede a corrispondere un<br /> equo indennizzo, ai sensi dei successivi articoli 18 e 19. Le disposizioni di tutela sopra citate<br /> e l&#8217;entità degli indennizzi sono oggetto di apposita deliberazione dell&#8217;Ente parco.<br /> 5. La raccolta di specie di flora di interesse regionale è consentita, previa<br /> autorizzazione dell&#8217;Ente parco, per motivi scientifici, esclusivamente al personale di Musei,<br /> Università e del Centro nazionale delle ricerche od altri Enti pubblici o privati di ricerca.<br /> <strong>Art. 6</strong><br /> <strong>(Attività di gestione della fauna selvatica)</strong><br /> 1. Qualsiasi intervento riguardante la fauna selvatica è effettuato in conformità alle<br /> previsioni del PCS, del Piano faunistico regionale, del Piano pluriennale di conservazione,<br /> miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico e di eventuali altri piani di settore previsti<br /> dalla normativa vigente. Questi ultimi possono disciplinare puntualmente la gestione della<br /> fauna selvatica e prevedere specifici studi e ricerche volti a migliorare le conoscenze del<br /> patrimonio faunistico.<br /> 2. La gestione dell&#8217;ittiofauna e l&#8217;attività di pesca sportiva sono disciplinate<br /> annualmente dall&#8217;Ente tutela patrimonio ittico (ETPI) Friuli Venezia Giulia, in conformità al<br /> PCS e ad eventuali altri piani di settore previsti dalla normativa vigente, d&#8217;intesa con l&#8217;Ente<br /> parco. 3. L&#8217;Ente parco accerta, tramite appositi studi sottoposti al parere del Comitato<br /> tecnico-scientifico, eventuali squilibri ecologici relativi alla fauna selvatica. Qualora tali studi,<br /> al fine di ricomporre l&#8217;equilibrio ecologico della fauna selvatica, prevedano prelievi faunistici,<br /> l&#8217;Ente parco dispone in merito, ai sensi dell&#8217;articolo 36, comma 5, della legge regionale<br /> 42/1996.<br />  <br /> <strong>Art. 7</strong><br /> <strong>(Attività scientifiche)</strong><br /> 1. Si considera come obiettivo primario la ricerca scientifica all&#8217;interno del territorio<br /> del Parco, con particolare riguardo alle discipline naturalistiche ed ambientali.<br /> 2. L&#8217;Ente parco svolge attività di ricerca scientifica, sia con proprio personale sia<br /> incaricando, per particolari settori di ricerca, istituti, società, enti e professionisti ai sensi<br /> dell&#8217;articolo 19, comma 6, della legge regionale 42/1996.<br /> 3. Le attività di ricerca da parte di terzi, nell&#8217;area Parco, devono essere<br /> preventivamente autorizzata dall&#8217;Ente parco.<br />  <br /> <strong>Art. 8</strong><br /> <strong>(Attività didattiche e attività educative)</strong><br /> 1. L&#8217;Ente parco gestisce &#8211; sia con proprio personale, sia incaricando, ai sensi<br /> dell&#8217;articolo 19, comma 6, della legge regionale 42/1996, istituti, società, enti, associazioni,<br /> professionisti e/o esperti qualificati &#8211; le attività didattiche ed educative, volte alla diffusione<br /> e conoscenza del patrimonio naturalistico e storicoambientale del parco.<br /> 2. L&#8217;Ente parco coordina le attività didattiche ed educative all&#8217;interno del territorio del<br /> parco. A tal fine, gli enti, istituti ed associazioni che desiderano avvalersi dei servizi offerti dal<br /> parco, devono comunicare i propri programmi di attività all&#8217;Ente parco.<br /> 3. L&#8217;Ente parco collabora con enti, istituti, associazioni, società e privati, comprese le<br /> associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell&#8217;articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.<br /> 349 (Istituzione del Ministero dell&#8217;ambiente e norme in materia di danno ambientale),<br /> nell&#8217;ambito di programmi preventivamente concordati, per la realizzazione di attività<br /> didattiche ed educative.<br /> <strong>Art. 9</strong><br /> <strong>(Attività promozionali)</strong><br /> 1. L&#8217;Ente parco gestisce le attività promozionali che ritiene più idonee per la diffusione<br /> e conoscenza del Parco e dei suoi aspetti naturalistici, socio-culturali e storico-ambientali. 2. L&#8217;Ente parco mantiene rapporti e collegamenti con enti ed istituti che agiscono con<br /> finalità di promozione della conoscenza del territorio.<br /> 3. L&#8217;Ente parco provvede a registrare il nome e l&#8217;emblema del Parco naturale regionale<br /> delle Dolomiti Friulane anche al fine di garantire una corretta attività promozionale propria e<br /> altrui.<br /> 4. L&#8217;Ente parco regolamenta la concessione del proprio emblema con apposito<br /> regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.<br /> <strong>Art. 10</strong><br /> <strong>(Attività ricreative, sportive e turistiche compatibili)</strong><br /> 1. Sono permesse tutte le attività ricreative, sportive e turistiche compatibili con la<br /> tutela della fauna, della flora, della vegetazione, del suolo e del sottosuolo. Fatti salvi i divieti<br /> e le limitazioni disposte dal successivo Capo IV, ulteriori disposizioni specifiche, legate a<br /> fattori contingenti, sono deliberate dall&#8217;Ente parco e pubblicate sul proprio albo pretorio e su<br /> quello dei Comuni.<br /> 2. L&#8217;accensione di fuochi all&#8217;aperto è consentita solo nelle apposite aree attrezzate a<br /> tale scopo.<br /> 3. Sono ammessi esclusivamente i cani al guinzaglio, nelle zone RN, ad eccezione di<br /> quelli utilizzati nelle operazioni di soccorso e di quelli al seguito delle mandrie e delle greggi<br /> in transito o autorizzate al pascolo, purché controllati costantemente dal pastore.<br /> 4. L&#8217;attività sciistica escursionistica è permessa di norma limitatamente alla viabilità<br /> forestale principale. Al di fuori di questa, essa viene esercitata con particolari attenzioni e<br /> cautele, evitando l&#8217;attraversamento dei boschi in fase di rinnovazione e non creando disturbi<br /> alle specie di interesse comunitario nella fase di riproduzione.<br /> 5. L&#8217;attività escursionistica si svolge di norma seguendo la rete sentieristica<br /> individuata dal PCS. L&#8217;Ente parco provvede al controllo ed alla manutenzione periodica dei<br /> sentieri e realizza, laddove mancante, la segnaletica con tipologie di scarso impatto<br /> ambientale come previsto dal PCS. L&#8217;Ente parco può stipulare convenzione con il C.A.I. al fine<br /> della manutenzione e relativa attrezzatura dei sentieri. L&#8217;Ente parco dispone ed approva i<br /> progetti per la realizzazione di nuova sentieristica e vie attrezzate.<br /> 6. L&#8217;attività cicloturistica con mountain bike ed e-bike si svolge lungo la viabilità<br /> principale (tav.9a e 9b del PCS) e su quella definita nel PCS funzionale a tale scopo. A cura<br /> dell&#8217;Ente parco vengono indicati i percorsi interdetti alla circolazione delle mountain bike ed<br /> e-bike per motivi legati alla sicurezza dei visitatori.<br /> 7. L&#8217;attività alpinistica è consentita in tutto il territorio del parco. L&#8217;Ente parco, qualora<br /> venga accertato che l&#8217;attività alpinistica interferisce con la fauna selvatica, in particolare con l&#8217;avifauna nidificante in parete, può interdire l&#8217;accesso a determinati itinerari. Le palestre per<br /> arrampicata sportiva dovranno rispettare le caratteristiche ambientali dei siti prescelti ed<br /> essere realizzate con materiali, modalità ed attrezzature idonee a garantire la sicurezza per<br /> gli arrampicatori. L&#8217;apertura delle palestre è autorizzata dall&#8217;Ente parco. Qualora l&#8217;Ente parco<br /> ravvisi che le palestre esistenti non siano conformi alle caratteristiche ambientali dei siti,<br /> potrà disporre la destrutturazione degli itinerari non idonei.<br /> 8. L&#8217;esercizio di attività di ippoturismo sono svolte previa stipula di apposita<br /> convenzione dei soggetti interessati con l&#8217;Ente parco.<br /> 9. Le manifestazioni e competizioni sportive sono consentite solo previa<br /> autorizzazione dell&#8217;Ente parco, ferme restando le disposizioni in materia di valutazione di<br /> incidenza.<br /> 10. Coloro che intendono svolgere attività speleologica devono attenersi a quanto<br /> previsto dal PCS, in particolare devono dare precisa comunicazione dei loro programmi<br /> escursionistici all&#8217;Ente parco, per motivi di sicurezza e di una eventuale tempestiva<br /> organizzazione dei soccorsi. Durante le escursioni nelle cavità si deve evitare di danneggiare<br /> o asportare concrezioni, di abbandonare rifiuti, di disturbare, catturare o uccidere ogni tipo di<br /> organismo cavernicolo e di distruggere o raccogliere ogni forma vegetale presente<br /> all&#8217;imboccatura della cavità. L&#8217;Ente parco potrà interdire l&#8217;accesso a determinate cavità, sia<br /> temporaneamente che definitivamente. La disostruzione di nuove cavità non elencate nel<br /> catasto grotte e la raccolta di campioni di rocce, acque, reperti, flora e fauna ipogea è<br /> consentita solo previa autorizzazione dell&#8217;Ente parco, per comprovata reale motivazione<br /> scientifica.<br /> 11. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali di cui all&#8217;articolo 70 della legge<br /> regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo<br /> congressuale relative al campeggio mobile), l&#8217;Ente parco esprime parere tecnico-naturalistico<br /> per l&#8217;osservanza delle norme poste a tutela dell&#8217;ambiente.<br /> 12. Il campeggio con uso di tenda, di camper o roulotte è vietato su tutto il territorio<br /> del Parco ad esclusione delle aree identificate dall&#8217;Ente parco con apposito regolamento in<br /> base a quanto riportato nel PCS. Sono consentiti bivacchi alpinistici, di una sola notte, in<br /> località non servite da rifugi o altre strutture allo scopo destinate e, pur in presenza di ricoveri<br /> montani o bivacchi, nel caso in cui essi non possano dare ospitalità perché al completo. Con<br /> le stesse modalità è consentita la collocazione di tende da campeggio in un&#8217;area a ridosso<br /> degli edifici esistenti. In deroga a quanto sopra e nel rispetto delle normative vigenti, può<br /> essere consentito, previa autorizzazione rilasciata dal Parco, il campeggio temporaneo a<br /> singoli o gruppi organizzati. Sono fatte salve le esigenze connesse alle attività istituzionali<br /> dell&#8217;Ente parco.<br /> 13. In ogni caso le attività ricreative, sportive e turistiche vengono svolte a proprio<br /> rischio e pericolo. <strong>Art. 11</strong><br /> <strong>(Attività di movimentazione e prelievo inerti)</strong><br /> 1. La movimentazione ed il prelievo di inerti in conseguenza di eventi non prevedibili<br /> quali alluvioni, frane e dissesti in genere deve essere concordata con l&#8217;Ente parco che si<br /> esprime con motivato parere del Consiglio direttivo; fanno eccezione gli interventi disposti<br /> dalla Protezione Civile per i casi di somma urgenza.<br />  <br /> <strong>Art. 12</strong><br /> <strong>(Circolazione dei veicoli a motore)</strong><br /> 1. La circolazione dei veicoli a motore svolgenti servizio per pubblica utilità è libera.<br /> 2. La circolazione con veicoli a motore sulle piste forestali definite in base alla<br /> normativa forestale di riferimento, laddove non libera, può essere autorizzata dall&#8217;Ente parco<br /> a soggetti che svolgono attività agro &#8211; silvo &#8211; pastorali, attività economiche produttive,<br /> attività di ricerca scientifica, attività didattica e divulgativa, attività attinenti allo svolgimento<br /> di incarichi professionali, attività di manutenzione ed esercizio alle opere pubbliche di<br /> approvvigionamento idrico ed attività socialmente utili. L&#8217;Ente parco, contestualmente<br /> all&#8217;autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli<br /> automezzi autorizzati e fa pervenire copia dell&#8217;autorizzazione rilasciata all&#8217;IAF competente<br /> per territorio, entro quindici giorni dalla data dell&#8217;autorizzazione stessa.<br /> 3. L&#8217;Ente parco può assicurare ai visitatori la percorrenza della viabilità principale<br /> mediante propri mezzi in alternativa e/o in sostituzione di eventuali altri mezzi privati o<br /> pubblici.<br /> 4. La viabilità deve comunque sottostare alle norme riportate nel PCS.<br /> <strong>Art. 13</strong><br /> <strong>(Opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria)</strong><br /> 1. L&#8217;Ente parco esprime parere vincolante sui progetti di sistemazione idraulica,<br /> idraulico-forestale ed idraulico-agraria ai sensi dell&#8217;articolo 19 della legge regionale 42/1996<br /> e tiene conto dei seguenti principi tecnici:<br /> a) le opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria sono<br /> adeguate ai criteri della ingegneria naturalistica e per tipologia, dimensione ed<br /> esecuzione devono trovare un coerente inserimento nell&#8217;ambiente circostante;<br /> b) le opere di sistemazione idraulica longitudinali e trasversali in calcestruzzo devono<br /> essere rivestite in pietra locale. Le opere miste devono prevedere l&#8217;impiego di pietra<br /> locale e legname (pino nero o larice);<br /> c) le aree degradate per le quali si prevedono interventi di recupero ambientale devono<br /> essere sistemate mediante l&#8217;uso prevalente di tecniche di ingegneria naturalistica. Art. 14<br /> (Trasporto di mezzi per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria di cui alla legge 157/1992)<br /> 1. I residenti nei Comuni del Parco, i titolari e conduttori di fondi come indicato<br /> all&#8217;articolo 5 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la<br /> commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale) ed i proprietari ed i<br /> possessori di immobili nei Comuni del Parco, detentori di mezzi per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività<br /> venatoria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna<br /> selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in possesso di regolare licenza, possono<br /> introdurre e trasportare i mezzi per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria di cui alla legge<br /> 157/1992 in conformità alle seguenti disposizioni:<br /> a) nel corso della stagione venatoria, ad esclusione dei giorni di silenzio venatorio,<br /> limitatamente ai periodi definiti dalle disposizioni statali e regionali e nel rispetto<br /> della legge 157/1992;<br /> b) utilizzando la strada più breve o sentiero, in assenza di strada, sino all&#8217;edificio di<br /> proprietà all&#8217;interno del Parco;<br /> c) gli interessati devono inviare specifica comunicazione alla direzione del Parco almeno<br /> quindici giorni prima del periodo venatorio di utilizzo, come da modello indicato<br /> nell&#8217;allegato 1. Essa dovrà contenere, oltre alle generalità dell&#8217;interessato, l&#8217;elenco<br /> delle armi che si intendono trasportare con relativo numero di matricola, copia<br /> fotostatica del porto d&#8217;armi e della licenza di caccia.<br /> 2. I soci e invitati della Riserva di Erto e Casso possono introdurre e trasportare i mezzi<br /> per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria di cui alla legge 157/1992 a bordo dell&#8217;autovettura lungo<br /> le strade comunali che conducono alla frazione Pineda.<br /> 3. Le armi trasportate devono essere scariche, riposte in apposita custodia e non<br /> suscettibili d&#8217;uso, né essere di pronta disponibilità. Qualora trasportate su automezzo, sono<br /> collocate in una sede separata da quella in cui vengono poste le munizioni.<br /> 4. Restano salve tutte le disposizioni in materia di porto d&#8217;armi previste dal Codice<br /> civile e dalla vigente normativa in materia venatoria.<br /> <strong>CAPO III</strong><br /> <strong>Attività che l&#8217;Ente parco disciplina con apposite disposizioni da pubblicarsi all&#8217;Albo dei</strong><br /> <strong>Comuni del Parco</strong><br />  <br /> <strong>Art. 15</strong><br /> <strong>(Disposizioni dell&#8217;Ente parco)</strong><br /> 1. Il Consiglio direttivo dell&#8217;Ente parco delibera, ai sensi dell&#8217;articolo 22, comma 4,<br /> lettera f) della legge regionale 42/1996, la disciplina delle attività di seguito elencate: a) le limitazioni generali o particolari in ordine alla raccolta dei funghi, come<br /> conseguenza di specifiche motivazioni tecniche e scientifiche connesse all&#8217;evoluzione<br /> stagionale degli ecosistemi naturali;<br /> b) le limitazioni, per motivi di pubblico interesse, alla circolazione dei veicoli a motore<br /> sulle strade consentite al pubblico transito;<br /> c) l&#8217;interdizione in determinate zone e per determinati periodi di tutte le attività<br /> turistico-ricreative e sportive che possono recare disturbo alla fauna, in particolare ai<br /> siti di svernamento e riproduzione.<br /> 2. Il Consiglio direttivo dell&#8217;Ente parco può stabilire ulteriori divieti e disciplina le<br /> eventuali deroghe ai medesimi, in aggiunta a quelli già previsti dall&#8217;articolo 16. Le<br /> deliberazioni del Consiglio direttivo relative alle suddette disposizioni sono pubblicate<br /> nell&#8217;Albo dell&#8217;Ente parco e dei Comuni territorialmente interessati.<br />  <br />  <br /> <strong>CAPO IV</strong><br /> <strong>Divieti</strong><br />  <br /> <strong>Art. 16</strong><br /> <strong>(Divieti e autorizzazioni)</strong><br /> 1. In tutto il territorio del parco sono vietate, salvo quanto disposto diversamente dal<br /> presente regolamento, le attività di seguito elencate:<br /> a) l&#8217;uccisione, la cattura e il disturbo, nonché il danneggiamento, la distruzione e il<br /> prelievo di nidi, tane e uova di ogni specie animale, fatto salvo quanto previsto dal<br /> precedente articolo 6, commi 2 e 3, nonché il verificarsi delle condizioni di cui<br /> all&#8217;articolo 54 del C.P.; sono fatti comunque salvi i casi fortuiti o di necessità e le<br /> normali operazioni connesse con le attività agricole e selvicolturali;<br /> b) la raccolta ed il trasporto di fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia<br /> modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, salvo specifica autorizzazione dell&#8217;Ente parco;<br /> c) l&#8217;introduzione da parte di privati di mezzi per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria di cui<br /> alla legge 157/1992, fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 6 comma 3, e<br /> dall&#8217;articolo 14;<br /> d) l&#8217;introduzione di mezzi per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria di cui alla legge 157/1992,<br /> senza espressa autorizzazione dell&#8217;Ente parco;<br /> e) l&#8217;introduzione o reintroduzione da parte di soggetti diversi dall&#8217;Ente parco, di specie<br /> animali selvatiche;<br /> f) le emissioni sonore e luminose, non indispensabili alle attività consentite ed<br /> autorizzate dell&#8217;Ente parco;<br /> g) l&#8217;apertura di discariche e l&#8217;abbandono di qualsiasi genere di rifiuto;<br /> h) l&#8217;introduzione di specie vegetali esotiche senza espressa autorizzazione dell&#8217;Ente<br /> parco;<br /> i) il taglio e il danneggiamento delle piante arboree monumentali segnalate in apposita<br /> cartografia e provviste di cartello e di tutte le specie arboree di particolare importanza<br /> per la fauna puntualmente individuate dall&#8217;Ente parco, di cui all&#8217;articolo 5 comma 4; j) il pascolo non autorizzato sia su proprietà pubblica, sia privata, ai sensi dell&#8217;articolo<br /> 636 C.P.;<br /> k) la distruzione, l&#8217;alterazione o il prelievo di puntuali emergenze geomorfologiche<br /> idrologiche, naturalistiche e paleontologiche;<br /> l) il prelievo di reperti paleontologici, se non autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo<br /> 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo<br /> 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);<br /> m) il sorvolo con velivoli a motore e alianti a scopo turistico-amatoriale-sportivo,<br /> compreso l&#8217;eliski, e tutti i sorvoli con velivoli a motore, con alianti, deltaplano e con<br /> parapendio a quote inferiori a 500 m dal suolo, calcolato in ogni direzione, vanno<br /> autorizzati dall&#8217;Ente parco, fatti salvi i casi in cui questi siano legati ad interventi di<br /> soccorso e urgenti di protezione civile;<br /> n) il transito con motoslitte, salvo autorizzazione dell&#8217;Ente parco;<br /> o) il rilascio volontario di palloncini in gomma o altri materiali plastici non biodegradabili<br /> riempiti con gas più leggeri dell&#8217;aria, in quanto gli stessi, ricadendo al suolo,<br /> determinano una fonte diffusa di inquinamento da plastica non rimovibile con effetti<br /> negativi diretti e indiretti sulla sopravvivenza delle specie e sulla conservazione di<br /> habitat e specie, anche di interesse comunitario e conservazionistico;<br /> p) il rilascio volontario di lanterne cinesi contenenti fiamma, per il rischio di incendi e<br /> perché le stesse, ricadendo al suolo, determinano una fonte di rischio per le specie<br /> faunistiche che possono rimanere impigliate nella struttura.<br /> 2. L&#8217;Ente parco, con apposito regolamento, potrà escludere l&#8217;accesso in determinate<br /> aree del territorio del Parco permettendolo solamente a persone autorizzate.<br />  <br />  <br /> <strong>Art. 17</strong><br /> <strong>(Sanzioni)</strong><br /> 1. Le violazioni delle disposizioni dell&#8217;articolo 16 sono punite con le sanzioni penali<br /> previste dall&#8217;articolo 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle<br /> aree protette).<br /> 2. Le violazioni delle disposizioni emanate dal Consiglio direttivo dell&#8217;Ente parco, ai<br /> sensi dell&#8217;articolo 18, comma 2, lettera a) della legge regionale 42/1996 sono punite con la<br /> sanzione amministrativa da euro 51 a euro 516, prevista dall&#8217;articolo 39, comma 3, della legge<br /> regionale 42/1996.<br />  <br />  <br /> <strong>CAPO V</strong><br /> <strong>Criteri e modalità di corresponsione degli indennizzi</strong><br />  <br /> <strong>Art. 18</strong><br /> <strong>(Criteri)</strong>1. L&#8217;Ente parco, contestualmente all&#8217;adozione del bilancio di previsione, ovvero a<br /> seguito dell&#8217;approvazione della pianificazione attuativa, identifica le attività, svolte<br /> direttamente o indirettamente, che possono produrre danni alla proprietà privata. Tali danni<br /> possono riguardare i beni agro silvopastorali ed immobiliari.<br /> 2. In caso di accertato danno procurato dalle attività gestionali dell&#8217;Ente parco, questi<br /> è tenuto a corrispondere un indennizzo ai privati, nella misura massima del 100%, detratti<br /> eventuali premi assicurativi corrisposti, nei seguenti casi:<br /> a) per mancato reddito parziale o totale dovuto all&#8217;inutilizzazione del bene;<br /> b) per danni ai beni stessi.<br /> 3. Gli indennizzi erogati ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con<br /> gli indennizzi dovuti, ai sensi della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la<br /> programmazione faunistica e per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria) e del regolamento di<br /> attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2009 n. 0128/Pres.<br /> (Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l&#8217;indennizzo<br /> dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l&#8217;esercizio<br /> dell&#8217;attività agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo,<br /> in esecuzione dell&#8217;articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6<br /> (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria)).<br />  <br /> <strong>Art. 19</strong><br /> <strong>(Modalità)</strong><br /> 1. Il privato interessato all&#8217;ottenimento dell&#8217;indennizzo, presenta domanda specifica,<br /> entro il termine perentorio di dieci giorni dall&#8217;evento dannoso, all&#8217;Ente parco, indicando data<br /> e descrizione dell&#8217;evento, allegando dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorietà dalla quale<br /> risulti la proprietà o il legittimo possesso dei beni danneggiati, nonché l&#8217;eventuale<br /> sussistenza di polizze assicurative con relativo ammontare del massimale assicurato.<br /> 2. I provvedimenti di accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché di<br /> valutazione dei danni sono adottati dal Direttore del parco, entro sessanta giorni dalla<br /> presentazione della domanda.<br /> 3. La liquidazione dei danni &#8211; nella misura dichiarata ammissibile dal Direttore del<br /> Parco, tenuto conto dell&#8217;esistenza di eventuali polizze assicurative &#8211; è effettuata entro i<br /> trenta giorni successivi.<br /> <strong>CAPO VI</strong><br /> <strong>Attività, prodotti e servizi di cui sono concessi a terzi il diritto d&#8217;uso del nome e dell&#8217;emblema</strong><br /> <strong>del Parco</strong><br />  <br /> <strong>Art. 20 (Uso del nome e dell&#8217;emblema del Parco)</strong><br /> 1. Il Consiglio direttivo dell&#8217;Ente parco approva specifici Regolamenti volti a<br /> disciplinare il diritto d&#8217;uso del nome e dell&#8217;emblema del parco.<br /> 2. Il Consiglio direttivo determina altresì la misura massima e minima dell&#8217;eventuale<br /> corrispettivo economico dovuto.<br /> 3. Il corrispettivo economico dovuto, nella misura minima, è riconosciuto ai richiedenti<br /> aventi i seguenti requisiti:<br /> a) soggetti, ditte ed imprese locali residenti nei Comuni del parco;<br /> b) svolgimento di attività nei settori caratteristici del territorio dell&#8217;Ente parco quali<br /> l&#8217;artigianato, l&#8217;agricoltura, la selvicoltura, l&#8217;agriturismo, il turismo e le attività di servizio<br /> al parco.<br /> <strong>Art. 21</strong><br /> <strong>(Rinvio dinamico)</strong><br /> 1. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento<br /> si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche intervenute<br /> successivamente alla loro emanazione.<br />  </div>
<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-del-parco-naturale-regionale-delle-dolomiti-friulane/">Regolamento del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Approvazione del documento &#034;Prioritised Action Framework &#8211; PAF&#034; per le aree nella Rete Natura 2000 dell&#8217;Unione europea relativamente al Quadro Finanziario Pluriennale e alla programmazione comunitaria 2021-2027. [Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/approvazione-del-documento-prioritised-action-framework-paf-per-le-aree-nella-rete-natura-2000-dellunione-europea-relativamente-al-quadro-finanziario-pluriennale-e-alla-programmazione-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/legislazione/approvazione-del-documento-prioritised-action-framework-paf-per-le-aree-nella-rete-natura-2000-dellunione-europea-relativamente-al-quadro-finanziario-pluriennale-e-alla-programmazione-c/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/approvazione-del-documento-prioritised-action-framework-paf-per-le-aree-nella-rete-natura-2000-dellunione-europea-relativamente-al-quadro-finanziario-pluriennale-e-alla-programmazione-c/">Approvazione del documento &quot;Prioritised Action Framework &#8211; PAF&quot; per le aree nella Rete Natura 2000 dell&#8217;Unione europea relativamente al Quadro Finanziario Pluriennale e alla programmazione comunitaria 2021-2027. [Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]</a></p>
<p>L&#8217;Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue. La Direttiva 92/43/CEE &#34;Habitat&#34;, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e la Direttiva 2009/147/CE &#34;Uccelli&#34;, hanno costituito una rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale, denominata Rete Natura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/approvazione-del-documento-prioritised-action-framework-paf-per-le-aree-nella-rete-natura-2000-dellunione-europea-relativamente-al-quadro-finanziario-pluriennale-e-alla-programmazione-c/">Approvazione del documento &quot;Prioritised Action Framework &#8211; PAF&quot; per le aree nella Rete Natura 2000 dell&#8217;Unione europea relativamente al Quadro Finanziario Pluriennale e alla programmazione comunitaria 2021-2027. [Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/approvazione-del-documento-prioritised-action-framework-paf-per-le-aree-nella-rete-natura-2000-dellunione-europea-relativamente-al-quadro-finanziario-pluriennale-e-alla-programmazione-c/">Approvazione del documento &quot;Prioritised Action Framework &#8211; PAF&quot; per le aree nella Rete Natura 2000 dell&#8217;Unione europea relativamente al Quadro Finanziario Pluriennale e alla programmazione comunitaria 2021-2027. [Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]</a></p>
<div style="text-align: justify;">L&#8217;Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.<br /> La Direttiva 92/43/CEE &quot;Habitat&quot;, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e la Direttiva 2009/147/CE &quot;Uccelli&quot;, hanno costituito una rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale, denominata Rete Natura 2000.<br /> I quadri di azioni prioritarie<em> (Prioritised Action Frameworks</em>, PAF) sono strumenti strategici di pianificazione pluriennale, intesi a fornire una panoramica generale delle misure necessarie per attuare la rete Natura 2000 e la relativa infrastruttura verde, specificando il fabbisogno finanziario per tali misure e collegandole ai corrispondenti programmi di finanziamento dell&#8217;Unione europea. Conformemente agli obiettivi della Direttiva Habitat, sulla quale si basa la rete Natura 2000, le misure da individuare nei PAF sono intese principalmente ad assicurare &quot;<em>il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di importanza unionale, tenendo conto al contempo delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali</em>&quot;.<br /> L&#8217;articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva Habitat, prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione europea le proprie stime relative al cofinanziamento dell&#8217;Unione europea che ritengono necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti dall&#8217;art. 6 paragrafo 1 della medesima Direttiva.<br /> Ai fini della programmazione comunitaria 2014-2020, con D.G.R. n. 683 del 28 aprile 2015 la Regione del Veneto ha approvato il documento &quot;Prioritised Action Framework&quot; ed ha provveduto a trasmetterlo al Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) per il seguito di competenza.<br /> Lo strumento dei PAF rappresenta un&#8217;opportunità per un più efficace orientamento delle misure e delle risorse, anche nell&#8217;ottica di un rafforzamento della governance. Il suo formato attuale è studiato per fornire informazioni attendibili circa le esigenze di finanziamento prioritarie di Natura 2000, in vista della loro integrazione nei pertinenti strumenti di finanziamento dell&#8217;Unione europea nell&#8217;ambito del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027.<br /> Per far fronte alle esigenze di studio e analisi relative agli aspetti prefigurati, si è dunque avviato un apposito accordo di collaborazione con l&#8217;Università degli Studi di Padova &#8211; Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali, approvato con D.G.R.<br /> n. 663 del 21 maggio 2019. Tale accordo, realizzato in stretta collaborazione con la U.O. Strategia regionale della Biodiversità e Parchi, ha portato alla redazione del documento,<strong> Allegato A</strong> alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, secondo le indicazioni dello specifico format fornito dalla Commissione europea, avvalendosi dei risultati e delle evidenze scientifiche emerse dalle attività di studio e di monitoraggio degli habitat e delle specie naturali e seminaturali, a partire da quelle presenti all&#8217;interno dei siti di Rete Natura 2000.<br /> Nel documento PAF sono state indicate le azioni prioritarie da realizzare, nel periodo 2021-2027 per la tutela di habitat e specie presenti sul territorio regionale sulla base delle misure di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000, approvate con la D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e s.m.i., che si possono così riassumere:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Misure orizzontali e spese amministrative relative a Natura 2000;
<li style="text-align: justify;">Misure di mantenimento e ripristino di specie e habitat relative ai siti Natura 2000;
<li style="text-align: justify;">Misure aggiuntive relative all&#8217; &quot;infrastruttura verde&quot; al di là di Natura 2000 (intese a migliorare la coerenza della Rete Natura 2000, anche in contesti transfrontalieri);
<li style="text-align: justify;">Misure aggiuntive specie-specifiche non riferite a ecosistemi o habitat specifici. </ul>
<div style="text-align: justify;">Nella fase di predisposizione e definizione del documento è stata inoltre svolta un&#8217;attività di consultazione con le Direzioni regionali interessate, al fine di condividere le azioni prioritarie previste dal PAF e di recepire eventuali suggerimenti o integrazioni al documento proposto. In merito alla sopraccitata consultazione, il maggiore confronto è stato realizzato con la Direzione AdG FEASR e Foreste in quanto si è reso necessario effettuare una specifica analisi dell&#8217;applicazione del PSR 2014-2020 e della nuova programmazione 2021-2027 come più importante sorgente finanziaria per Natura 2000.<br /> Il documento PAF, così predisposto, non è soggetto alla procedura della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in attuazione del D.Lgs. n. 152/06, come modificato dal D.Lgs. n. 4/08, in quanto non può essere delineato come atto di programmazione ma solo come documento ricognitivo che contiene indirizzi che provengono anche dalle Misure Specifiche di Conservazione (MSC) e dai Piani di Gestione (PdG) dei Siti della Rete Natura 2000.<br /> Il relatore conclude la propria relazione e propone all&#8217;approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.<br /> LA GIUNTA REGIONALE<br /> UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l&#8217;avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l&#8217;approvazione del presente atto;<br /> VISTE la Direttiva 92/43/CEE e la Direttiva 2009/147/CE;<br /> VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i;<br /> VISTA la D.G.R. n. 683 del 28 aprile 2015;<br /> VISTA la D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e s.m.i;<br /> VISTA la D.G.R. n. 663 del 21 maggio 2019;<br /> VISTO l&#8217;art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;<br /> delibera</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">di approvare la premessa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
<li style="text-align: justify;">di approvare il documento &quot;Prioritised Action Framework &#8211; PAF&quot; per la Rete Natura 2000 della Regione del Veneto relativo al periodo 2021-2027, così come riportato nell&#8217;<strong> Allegato A</strong> alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
<li style="text-align: justify;">di individuare nella Direzione Turismo &#8211; U.O. Strategia regionale della Biodiversità e Parchi la struttura competente alla trasmissione del presente atto e della documentazione allegata, di cui al punto precedente, al Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) &#8211; Direzione Protezione della Natura per il successivo inoltro agli uffici competenti dell&#8217;Unione europea, alle Direzioni regionali interessate per il consolidamento delle opportunità di programmazione e di utilizzo integrato dei fondi comunitari per il periodo di programmazione 2021-2027, nonché agli Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000;
<li style="text-align: justify;">di dare mandato alla Direzione Turismo &#8211; U.O. Strategia regionale della Biodiversità e Parchi di apportare al PAF le opportune modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in corso di esame o verifica ad opera del MATTM o della Commissione europea, oppure in seguito al previsto monitoraggio in corso d&#8217;opera;
<li style="text-align: justify;">di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
<li style="text-align: justify;">di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> <a href="https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Download.aspx?name=Dgr_82_21_AllegatoA_439961.pdf&#038;type=9&#038;storico=False">Allegato A</a></div>
<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/approvazione-del-documento-prioritised-action-framework-paf-per-le-aree-nella-rete-natura-2000-dellunione-europea-relativamente-al-quadro-finanziario-pluriennale-e-alla-programmazione-c/">Approvazione del documento &quot;Prioritised Action Framework &#8211; PAF&quot; per le aree nella Rete Natura 2000 dell&#8217;Unione europea relativamente al Quadro Finanziario Pluriennale e alla programmazione comunitaria 2021-2027. [Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coordinamenti territoriali per l&#8217;ambiente dei parchi nazionali. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1 febbraio 2021).</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/coordinamenti-territoriali-per-lambiente-dei-parchi-nazionali-pubblicato-nella-gazzetta-ufficiale-della-repubblica-italiana-n-26-del-1-febbraio-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/legislazione/coordinamenti-territoriali-per-lambiente-dei-parchi-nazionali-pubblicato-nella-gazzetta-ufficiale-della-repubblica-italiana-n-26-del-1-febbraio-2021/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/coordinamenti-territoriali-per-lambiente-dei-parchi-nazionali-pubblicato-nella-gazzetta-ufficiale-della-repubblica-italiana-n-26-del-1-febbraio-2021/">Coordinamenti territoriali per l&#8217;ambiente dei parchi nazionali. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1 febbraio 2021).</a></p>
<p>IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell&#8217;ambiente e norme in materia di danno ambientale» e in particolare l&#8217;art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/coordinamenti-territoriali-per-lambiente-dei-parchi-nazionali-pubblicato-nella-gazzetta-ufficiale-della-repubblica-italiana-n-26-del-1-febbraio-2021/">Coordinamenti territoriali per l&#8217;ambiente dei parchi nazionali. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1 febbraio 2021).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/coordinamenti-territoriali-per-lambiente-dei-parchi-nazionali-pubblicato-nella-gazzetta-ufficiale-della-repubblica-italiana-n-26-del-1-febbraio-2021/">Coordinamenti territoriali per l&#8217;ambiente dei parchi nazionali. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1 febbraio 2021).</a></p>
<div style="text-align: justify;">IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br /> SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE<br /> DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA<br /> Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell&#8217;ambiente e norme in materia di danno ambientale» e in particolare l&#8217;art. 8, comma 4, alla stregua del quale il Ministro dell&#8217;ambiente, per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell&#8217;ambiente si avvale, fra l&#8217;altro, del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico, previa intesa con i Ministri competenti;<br /> Visto l&#8217;art. 21, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che affida al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale rinviando ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell&#8217;ambiente di concerto con il Ministro dell&#8217;agricoltura e foreste, l&#8217;individuazione delle strutture e del personale del Corpo forestale dello Stato da dislocare presso gli enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, per l&#8217;espletamento dei servizi di sorveglianza di cui al predetto art. 21;<br /> Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 35, 36 e 37;<br /> Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2002, n. 216, concernente i coordinamenti territoriali per l&#8217;ambiente del Corpo forestale dello Stato e, in particolare l&#8217;art. 1, comma 1, il quale dispone che «Presso ogni parco nazionale, costituito o adeguato ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, i cui territori non ricadono nel perimetro di regioni a statuto speciale o province autonome, è dislocato, ai sensi dell&#8217;art. 21 della legge medesima, un coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l&#8217;ambiente, con circoscrizione coincidente con la perimetrazione del parco stesso»;<br /> Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;<br /> Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2012 che ha modificato ed integrato l&#8217;art. 1, comma 3, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2002;<br /> Visto l&#8217;art. 8, comma 1, lettera a) e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;<br /> Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e, in particolare, l&#8217;art. 7, comma 2, lettera i), ai sensi del quale la sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonché delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree, è affidata all&#8217;Arma dei carabinieri, nonché il successivo art. 8, recante «Riorganizzazione dell&#8217;Arma dei carabinieri in conseguenza dell&#8217;assorbimento del Corpo forestale dello Stato», nonché l&#8217;art. 18, comma 6, del citato decreto legislativo;<br /> Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2016 di istituzione del Parco nazionale «Isola di Pantelleria» e dell&#8217;ente Parco nazionale «Isola di Pantelleria»;<br /> Considerata la necessità di procedere ad un aggiornamento dei contenuti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2002 e del 14 maggio 2012 alla luce del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, anche al fine di recepire le consistenze organiche dei reparti Carabinieri parco nazionale;<br /> Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Riccardo Fraccaro, è stata conferita la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> Acquisito il formale assenso del Ministero della difesa con nota del 14 luglio 2020;<br /> Su proposta del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare;<br /> Decreta:<br />  <br /> Art. 1. Oggetto<br /> 1. Presso ogni parco nazionale, costituito o adeguato ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il cui territorio non ricade esclusivamente nel perimetro di regioni a statuto speciale o province autonome, è dislocato, ai sensi dell&#8217;art. 21 della legge medesima, un reparto Carabinieri parco nazionale, comprensivo delle articolazioni periferiche, dipendente dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell&#8217;Arma dei carabinieri, con circoscrizione coincidente con la perimetrazione del parco stesso.<br /> 2. La dotazione organica dei reparti Carabinieri parco nazionale, comprensiva delle articolazioni periferiche, è quella di cui all&#8217;allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.<br /> 3. Il reparto Carabinieri parco nazionale di cui al comma 1, opera con vincolo di dipendenza funzionale dall&#8217;Ente parco nazionale nel rispetto dell&#8217;unitarietà di struttura ed organizzazione gerarchica del personale dell&#8217;Arma dei carabinieri, per il tramite del comandante del reparto stesso. Le priorità degli interventi tecnici da attuare sono individuate sulla base di un Piano operativo predisposto e sottoscritto dall&#8217;ente parco e dal comandante del reparto Carabinieri parco nazionale.<br /> 4. Ad ogni reparto Carabinieri parco nazionale di cui al comma 1, è assegnato personale dei ruoli dell&#8217;Arma dei carabinieri la cui specifica formazione sarà assicurata mediante corsi di specializzazione organizzati di intesa con il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare.<br />  <br /> Art. 2. Campo di applicazione<br /> 1. Il presente decreto si applica ai reparti Carabinieri parco nazionale di cui all&#8217;art. 1, comma 1, che insistono nei parchi nazionali presenti in regioni a statuto ordinario.<br /> 2. Nei casi in cui i territori dei parchi nazionali ricadano, sia pure parzialmente, nel perimetro di regioni a statuto speciale o province autonome, si provvederà a garantire la sorveglianza nei citati territori tramite appositi provvedimenti sulla base dell&#8217;intesa fra gli enti interessati, da perfezionarsi in conformità alle norme nazionali e regionali di volta in volta applicabili e, comunque, previo parere della Conferenza unificata.<br />  <br /> Art. 3. Disposizioni finanziarie<br /> 1. Rimangono a carico del bilancio di previsione del Ministero della difesa gli oneri relativi agli assegni fissi spettanti al personale dei reparti Carabinieri parco nazionale e articolazioni dipendenti, nonché all&#8217;armamento ed all&#8217;equipaggiamento.<br /> 2. Sono posti a carico degli appositi capitoli di bilancio degli enti parco gli oneri:<br /> a) per il trattamento economico di missione e lavoro straordinario del personale del reparto Carabinieri parco nazionale nonché del personale delle articolazioni dipendenti;<br /> b) per la ulteriore formazione specifica del medesimo personale;<br /> c) relativi al funzionamento, manutenzione e potenziamento dei mezzi necessari per la sorveglianza, compresi i reparti a cavallo;<br /> d) relativi alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili adibiti a sede degli uffici del reparto Carabinieri parco nazionale nonché delle articolazioni dipendenti, posti all&#8217;interno del perimetro del parco.<br /> Nel caso in cui non sia possibile l&#8217;utilizzazione di immobili collocati nel perimetro del parco, graveranno sui bilanci degli enti parco gli oneri relativi alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili situati all&#8217;esterno del territorio del parco e destinati esclusivamente a sede degli uffici del reparto Carabinieri parco nazionale e delle articolazioni dipendenti.<br /> 3. Gli enti parco dotano il personale dei relativi reparti Carabinieri parco nazionale e delle articolazioni dipendenti di attrezzature speciali per lo svolgimento dei rispettivi compiti conformi alle tipologie adottate dall&#8217;Arma dei carabinieri.<br />  <br /> Art. 4. Disposizioni finali<br /> 1. Sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 2002 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2012.<br />  <br /> Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<br />  <br /> Allegato A Dotazioni organiche dei reparti Carabinieri parco nazionale.</div>
<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/coordinamenti-territoriali-per-lambiente-dei-parchi-nazionali-pubblicato-nella-gazzetta-ufficiale-della-repubblica-italiana-n-26-del-1-febbraio-2021/">Coordinamenti territoriali per l&#8217;ambiente dei parchi nazionali. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1 febbraio 2021).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
