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	<title>Ambiente e territorio-Opere pubbliche Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Ambiente e territorio-Opere pubbliche Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Progetto per la realizzazione di interventi integrati volti a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio. Manifestazione di interesse a proporre la città di Venezia quale capitale Mondiale della Sostenibilità. [Venezia, salvaguardia]</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/progetto-per-la-realizzazione-di-interventi-integrati-volti-a-promuovere-lo-sviluppo-sostenibile-del-territorio-manifestazione-di-interesse-a-proporre-la-citta-di-venezia-quale-capitale-mondiale-dell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/progetto-per-la-realizzazione-di-interventi-integrati-volti-a-promuovere-lo-sviluppo-sostenibile-del-territorio-manifestazione-di-interesse-a-proporre-la-citta-di-venezia-quale-capitale-mondiale-dell/">Progetto per la realizzazione di interventi integrati volti a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio. Manifestazione di interesse a proporre la città di Venezia quale capitale Mondiale della Sostenibilità. [Venezia, salvaguardia]</a></p>
<p>Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue. Il programma di Governo 2020-2025 impronta l&#8217;azione amministrativa ad un Veneto eccellente, sostenibile ed attraente mirando, tra le altre, a fare del Veneto un &#34;territorio smart&#34; il cui sviluppo deve essere funzionale ad una crescita coerente con la Strategia Regionale per lo Sviluppo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/progetto-per-la-realizzazione-di-interventi-integrati-volti-a-promuovere-lo-sviluppo-sostenibile-del-territorio-manifestazione-di-interesse-a-proporre-la-citta-di-venezia-quale-capitale-mondiale-dell/">Progetto per la realizzazione di interventi integrati volti a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio. Manifestazione di interesse a proporre la città di Venezia quale capitale Mondiale della Sostenibilità. [Venezia, salvaguardia]</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/progetto-per-la-realizzazione-di-interventi-integrati-volti-a-promuovere-lo-sviluppo-sostenibile-del-territorio-manifestazione-di-interesse-a-proporre-la-citta-di-venezia-quale-capitale-mondiale-dell/">Progetto per la realizzazione di interventi integrati volti a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio. Manifestazione di interesse a proporre la città di Venezia quale capitale Mondiale della Sostenibilità. [Venezia, salvaguardia]</a></p>
<div style="text-align: justify;">Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.<br /> Il programma di Governo 2020-2025 impronta l&#8217;azione amministrativa ad un Veneto eccellente, sostenibile ed attraente mirando, tra le altre, a fare del Veneto un &quot;territorio smart&quot; il cui sviluppo deve essere funzionale ad una crescita coerente con la Strategia Regionale per lo Sviluppo sostenibile approvata nel luglio del 2020 a valle di un percorso di confronto che ha visto un ampio coinvolgimento del territorio in tutte le sue componenti.<br /> Promuovere il Veneto in un&#8217;ottica di &quot;branding territoriale&quot; favorendo un&#8217;immagine della regione unitaria e attrattiva che vede nella Città di Venezia un fattore attrattivo unico al mondo è un obiettivo su cui convergono gli interessi dell&#8217;Amministrazione regionale, quale Ente di programmazione, e di una pluralità di stakeholders, dalle Istituzioni pubbliche, alle associazioni di categoria, alle realtà imprenditoriali tra le quali importanti aziende di livello nazionale ed internazionale coinvolte, a diverso titolo, nella creazione di un ecosistema &quot;attraente&quot; come auspicato appunto dal Programma di Governo.<br /> A tal proposito l&#8217;Amministrazione regionale, nell&#8217;ambito del processo di programmazione partecipata che ne contraddistingue l&#8217;azione di governo, ha individuato una serie di iniziative nei settori della ricerca, dell&#8217;energia, della mobilità, dello sviluppo delle competenze, del turismo, avanzate da un qualificato partenariato pubblico-privato che, opportunamente integrate, si sostanziano in un progetto articolato in grado di concorrere alla realizzazione dei suddetti obiettivi del Programma di Governo 2020/2025 da realizzarsi seguendo un percorso strategico di crescita e sviluppo caratterizzato da un approccio sussidiario, multilivello e territoriale.<br /> Le iniziative di cui al punto precedente, alcune già avviate, sono state sistematizzate e raccolte in un progetto denominato &quot;Venezia, capitale mondiale della sostenibilità&quot;, in quanto partendo da una serie di interventi che hanno come fulcro la Città di Venezia sono in grado di produrre effetti ed impatti positivi su tutto il territorio regionale in termini di crescita occupazionale, miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione, transizione industriale ed energetica.<br /> Il progetto di cui trattasi si colloca in un contesto programmatorio in evoluzione a livello europeo e nazionale, caratterizzato dalla imminente approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dall&#8217;avvio del ciclo di programmazione comunitaria 2021/2027 che ha tra i propri obiettivi di policy quelli di &quot;Un&#8217;Europa intelligente&quot; mediante la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente, &quot;Un&#8217;Europa più verde&quot;,  mediante la transizione verso un&#8217;energia pulita, l&#8217;adattamento ai cambiamenti climatici e la gestione dei rischi, &quot;Un&#8217;Europa più connessa&quot;,  attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC, &quot;Un&#8217;Europa più sociale&quot;,  attraverso l&#8217;attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali ed &quot;Un&#8217;Europa più vicina  ai cittadini&quot;, attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali, dalla adozione da parte del Consiglio Europeo, a seguito dell&#8217;approvazione da parte del Parlamento Europeo, del Quadro Finanziario Pluriennale 2021/2027 che concentra la maggior parte delle risorse di bilancio dell&#8217;Unione sulle aree di intervento che riguardano l&#8217;innovazione e agenda digitale (132,8 milioni di euro), la coesione e la resilienza (377,8 milioni di euro) e le risorse naturali e ambiente (356,4 milioni di euro).<br /> Il progetto si articola in 5 linee di intervento come di seguito individuate e più puntualmente descritte nel dossier<strong> Allegato A</strong> al presente atto del quale è parte integrante e sostanziale:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Transizione energetica e sostenibilità ambientale che comprende a sua volta dei sub interventi, ovvero la creazione di un Polo dell&#8217;Idrogeno, la decarbonizzazione e la circolarità, la promozione di VeniSIA quale centro di innovazione e accelerazione sui temi della sostenibilità (intervento questo che si inserisce tra le iniziative per l&#8217;attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile come da DGR n. 999/2020), la promozione della città di Venezia quale sede di Fondazioni e Centri di Ricerca sulla sostenibilità, il potenziamento della formazione accademica e post universitaria sulla sostenibilità, la manutenzione e la difesa della laguna, nonché la candidatura della città ad ospitare un evento annuale sul tema della sostenibilità.
<li style="text-align: justify;">Education: rilancio offerta formativa, servizi e residenzialità per studenti, per fare di Venezia una città Campus di livello Internazionale.
<li style="text-align: justify;">Evoluzione verso un modello turistico sostenibile: spinta sul digitale per calmierare i flussi e gestire e promuovere i servizi.
<li style="text-align: justify;">Piano commercio e contrasto attività illegali.
<li style="text-align: justify;">Piano di residenzialità dedicata, fiscalità agevolata e servizi per lavoratori, studenti e altri residenti nella Città Storica. </ul>
<div style="text-align: justify;">Dall&#8217;esame delle linee di intervento sopra descritte si evidenzia come la pluralità delle tematiche trattate, frutto di un&#8217;ampia vision di sviluppo, sono coerenti, non solo con la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, ma anche con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, strumento che consentirà allo Stato di utilizzare le risorse finanziarie del Fondo Next generation EU stanziate dall&#8217;Unione Europea per la ripresa conseguente alla pandemia e rispetto al quale si possono osservare convergenze di tipo programmatorio e conseguenti sinergie per quanto riguarda gli strumenti finanziari da attivare ai fini della realizzazione del Progetto.<br /> Infatti, le proposte formulate e descritte nei loro elementi essenziali nell&#8217;allegato dossier, si inseriscono a pieno titolo nelle tematiche proprie del PNRR, nella sua versione licenziata dal Governo a gennaio 2021, i cui assi strategici, condivisi a livello europeo, sono la digitalizzazione e innovazione, la transizione ecologica e l&#8217;inclusione sociale, articolati in 6 Missioni, ovvero tematiche strutturali di intervento (1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4. Istruzione e ricerca; 5. Inclusione e coesione; 6. Salute), in 16 componenti funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali della strategia e in 48 linee di intervento che raggruppano progetti omogenei e coerenti. A ciò si aggiunga che la maggior parte delle linee di intervento progettuali sono riconducibili direttamente a Missioni, se non anche interventi del PNRR.<br /> La sostenibilità ambientale, che rappresenta il tema trasversale su cui si articola il dossier, prevede una serie di interventi coerenti con le Missioni 2 e 3 del PNRR rispettivamente &quot;Rivoluzione verde e transizione ecologica&quot; e &quot;Infrastrutture per una mobilità sostenibile&quot;, a cominciare dalla costituzione di un Polo dell&#8217;Idrogeno, coerente con l&#8217;intervento del PNRR che, nell&#8217;ambito della Missione 2, prevede la creazione di una decina di &quot;Hydrogen Valley&quot; riconvertendo (anche) aree industriali dismesse e consentendo l&#8217;uso locale dell&#8217;idrogeno nell&#8217;industria. A ciò si aggiungano la valorizzazione dell&#8217;impresa verde nel contesto dell&#8217;economia circolare, la mobilità sostenibile attraverso il rinnovo delle flotte e la digitalizzazione del trasporto pubblico locale, la riqualificazione, attraverso l&#8217;efficientamento energetico, del patrimonio di edilizia residenziale pubblica da adibire anche a fini sociali e l&#8217;incentivazione degli interventi nel settore dell&#8217;edilizia privata. Questi interventi, finanziati dal PNRR, se opportunamente declinati a livello locale, possono utilmente contribuire ad implementare anche il &quot;Piano di residenzialità dedicata, fiscalità agevolata e servizi per lavoratori, studenti e altri residenti nella Città Storica&quot; che potrà rendere, in linea con la Missione 5 &quot;Inclusione e coesione&quot;, la città di Venezia, in termini di residenzialità e servizi, maggiormente attrattiva per studenti, lavoratori, docenti stranieri oltre a favorirne il ripopolamento.<br /> Vale la pena di sottolineare che la Missione 3 del PNRR, tra gli interventi dell&#8217;Alta velocità ferroviaria prevede espressamente il potenziamento delle tratte ferroviarie Milano-Venezia e Verona-Brennero ed affronta il tema della portualità.<br /> &#8221; La sostenibilità passa anche attraverso la valorizzazione della conoscenza, la ricerca, i processi di innovazione ed il trasferimento tecnologico rispetto ai quali, la seconda componente della Missione 4, &quot;Dalla ricerca all&#8217;impresa&quot; mira ad innalzare il potenziale di crescita del sistema economico, agendo in maniera sistemica sulla leva degli investimenti in R&amp;S, tenendo conto dei divari territoriali e della tipicità delle imprese. Le ricadute attese si sostanziano in un aumento del volume della spesa e in un più efficace livello di collaborazione tra la base scientifica pubblica e il mondo imprenditoriale. In questo contesto si inserisce l&#8217;iniziativa di VeniSIA, centro di innovazione e accelerazione sui temi della sostenibilità, già individuata dall&#8217;Amministrazione regionale tra le iniziative che implementano la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile e coerente con la Missione 1 del PNRR sui temi della digitalizzazione e con la seconda linea di intervento della Missione 4 del PNRR &quot;Trasferimento di tecnologia e sostegno all&#8217;innovazione&quot; che mira a potenziare il sistema di produzione dei risultati scientifici migliorando la competitività delle istituzioni di ricerca, creando un ecosistema attraente per i flussi internazionali di talento creativo e trattenendo all&#8217;interno del sistema nazionale competenze che altrimenti sarebbero destinate a perseguire la loro carriera altrove e incoraggiando  l&#8217;innovazione attraverso l&#8217;uso sistemico dei risultati della ricerca da parte di tutto il tessuto produttivo, coinvolgendo anche le PMI che tradizionalmente fanno più fatica a partecipare a questi processi virtuosi. Analogamente l&#8217;intervento &quot;Education: rilancio offerta formativa, servizi e residenzialità per studenti, per fare di Venezia una città Campus di livello Internazionale&quot; si configura come intervento coerente con la Missione 4 del PNRR che ha come finalità, tra le altre, quella di favorire l&#8217;accesso all&#8217;istruzione, l&#8217;incentivazione della formazione professionalizzante in specifico raccordo Università-territorio e il raccordo ricerca-impresa. Un approccio allo sviluppo sostenibile, inoltre, nel caso peculiare della Città di Venezia, ma di riflesso dell&#8217;intero territorio regionale non può prescindere da una rivisitazione delle politiche nel settore del turismo, attraverso nuove modalità di fruizione del territorio e del patrimonio anche attraverso l&#8217;utilizzo della digitalizzazione che consenta una miglior gestione dei flussi turistici e quindi il passaggio ad un turismo sostenibile, come descritto nella Missione 1 del PNRR ed in particolare nella sua terza componente &quot;Turismo e cultura 4.0&quot;.<br /> Alla luce delle considerazioni sopra esposte, con il presente provvedimento, l&#8217;Amministrazione regionale si impegna a farsi promotrice nella realizzazione del Progetto &quot;Venezia, capitale mondiale della sostenibilità&quot; in collaborazione con le Istituzioni ed i soggetti proponenti le singole iniziative così come individuati, per ciascuna di esse, nell&#8217;allegato dossier e a promuovere il progetto stesso nelle sedi istituzionali nazionali al fine di individuarne opportune forme di sostegno, anche di carattere finanziario, in un&#8217;ottica di integrazione sinergica delle risorse destinate allo sviluppo sostenibile dei territori.<br /> Il relatore conclude la propria relazione e propone all&#8217;approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.<br /> LA GIUNTA REGIONALE<br /> UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l&#8217;avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l&#8217;approvazione del presente atto;<br /> VISTO il Programma di Governo 2020-2025 del Presidente, illustrato al Consiglio Regionale in data 21/10/2020;<br /> VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 80 del 20 luglio 2020 che approva la &quot;Strategia regionale per lo Sviluppo<br /> Sostenibile&quot;;<br /> VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), così come licenziato in data 12 gennaio 2021 dal Governo;<br /> VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1529 del 17 novembre 2020 di approvazione del Piano regionale per la Ripresa e la Resilienza (PRRR);<br /> delibera</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
<li style="text-align: justify;">di approvare la proposta di progetto denominato &quot;Venezia, capitale mondiale della sostenibilità&quot; nelle sue linee generali di intervento così come descritte nel dossier<strong> Allegato A</strong> al presente atto del quale è parte integrante e sostanziale;
<li style="text-align: justify;">di farsi promotrice, nelle opportune sedi istituzionali nazionali, delle attività di promozione e sostegno, per quanto di propria competenza ed in collaborazione con i soggetti pubblici e privati proponenti le singole iniziative, finalizzate alla realizzazione degli interventi in cui il progetto è articolato;
<li style="text-align: justify;">di sostenere il partenariato pubblico-privato che compone la governance del progetto nella ricerca e attivazione degli strumenti finanziari più idonei alla realizzazione del progetto stesso in un&#8217;ottica di utilizzo sinergico delle risorse;
<li style="text-align: justify;">di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
<li style="text-align: justify;">di dare seguito all&#8217;esecuzione del presente atto mediante il coinvolgimento degli Assessorati competenti e delle rispettive strutture regionali di riferimento, che andranno a definire le modalità di implementazione organizzativa del progetto mediante ulteriori adempimenti amministrativi;
<li style="text-align: justify;">di pubblicare il presente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. </ol>
<div style="text-align: justify;"><a href="http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Download.aspx?name=Dgr_278_21_AllegatoA_443800.pdf&#038;type=9&#038;storico=False">Allegato A</a></div>
<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/progetto-per-la-realizzazione-di-interventi-integrati-volti-a-promuovere-lo-sviluppo-sostenibile-del-territorio-manifestazione-di-interesse-a-proporre-la-citta-di-venezia-quale-capitale-mondiale-dell/">Progetto per la realizzazione di interventi integrati volti a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio. Manifestazione di interesse a proporre la città di Venezia quale capitale Mondiale della Sostenibilità. [Venezia, salvaguardia]</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La tensione tra democrazia deliberativa e istanze di accelerazione delle grandi opere: il caso del dibattito pubblico</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-tensione-tra-democrazia-deliberativa-e-istanze-di-accelerazione-delle-grandi-opere-il-caso-del-dibattito-pubblico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 18:43:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tensione-tra-democrazia-deliberativa-e-istanze-di-accelerazione-delle-grandi-opere-il-caso-del-dibattito-pubblico/">La tensione tra democrazia deliberativa e istanze di accelerazione delle grandi opere: il caso del dibattito pubblico</a></p>
<p>Sommario: 1.- La crisi della rappresentanza e la soluzione della democrazia deliberativa; 2.- la più vistosa declinazione della democrazia deliberativa: il dibattito pubblico; 3.- La crisi economica indotta dalla pandemia e la sacrificabilità del dibattito pubblico; 4.- I problemi connessi alla derogabilità del dibattito pubblico; 5.- Il rischio dell&#8217;eterogenesi dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tensione-tra-democrazia-deliberativa-e-istanze-di-accelerazione-delle-grandi-opere-il-caso-del-dibattito-pubblico/">La tensione tra democrazia deliberativa e istanze di accelerazione delle grandi opere: il caso del dibattito pubblico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tensione-tra-democrazia-deliberativa-e-istanze-di-accelerazione-delle-grandi-opere-il-caso-del-dibattito-pubblico/">La tensione tra democrazia deliberativa e istanze di accelerazione delle grandi opere: il caso del dibattito pubblico</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong>Sommario: 1.- La crisi della rappresentanza e la soluzione della democrazia deliberativa; 2.- la più vistosa declinazione della democrazia deliberativa: il dibattito pubblico; 3.- La crisi economica indotta dalla pandemia e la sacrificabilità del dibattito pubblico; 4.- I problemi connessi alla derogabilità del dibattito pubblico; 5.- Il rischio dell&#8217;eterogenesi dei fini.</strong></p>
<p><strong>1.- La crisi della rappresentanza e la soluzione della democrazia deliberativa.</strong></p>
<p>L&#8217;analisi della genesi, delle ragioni e della (più recente) previsione della derogabilità (condizionata) dell&#8217;istituto del dibattito pubblico consente di svolgere alcune considerazioni, più politologiche che giuridiche, sui caratteri della democrazia indotti dalla crisi della rappresentanza e, da ultimo, da quella economica (prodotta dall&#8217;emergenza sanitaria).<br />
La crisi della democrazia (e, con essa, della governabilità), originata dalla crescente prevalenza delle tecnostrutture, della grande finanza e dei vincoli fiscali &#8211; esterni e sovranazionali &#8211; sui tradizionali meccanismi della rappresentanza politica, ha prodotto due spinte opposte: quella di una democrazia immediata e decidente, che sacrifica le istante partecipative e le procedure decisionali ordinarie, finendo spesso per trasmodare nel populismo o, comunque, nella disintermediazione tra governanti e governati; e quella, antitetica, di una democrazia partecipata, che assorbe i conflitti e restituisce un ruolo attivo ai cittadini nei processi decisionali.<br />
Negli ultimi anni, peraltro, è emerso un ulteriore modello, che tenta di coniugare entrambe le predette istanze: quello della democrazia diretta, esercitata nelle forme di una permanente consultazione dei cittadini su piattaforme telematiche (<em>e democracy</em>); quest&#8217;ultimo modello, di dubbia compatibilità, nelle sue accezioni più estreme, con la democrazia costituzionale, serve a contemperare le esigenze di decisioni rapide con quelle della partecipazione, ma finisce per svuotare (e per confliggere con) il ruolo delle istituzioni, oltre chè per alterare i meccanismi della rappresentanza.<br />
La dialettica tra le diverse soluzioni alla crisi della rappresentanza ha prodotto, peraltro, un progressivo affinamento dei modelli di governo, tra i quali il più avanzato è senz&#8217;altro quello della democrazia deliberativa<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.<br />
Si tratta di una declinazione della democrazia partecipativa, che prevede il coinvolgimento dialettico dei cittadini nella fase che precede la decisione e che comporta il loro ascolto e la discussione delle diverse opzioni ipotizzate (ivi compresa la c.d. &#8220;opzione zero&#8221;)<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>.<br />
Nella sua accezione più astratta ed utopistica il confronto deve proseguire finché non si raggiunge una condivisione della comunità di riferimento in ordine alla scelta oggetto della discussione, ma, anche nelle versioni più miti e meno velleitarie, il dibattito serve in ogni caso a definire scelte, se non proprio unanimemente condivise, il più possibile vicine alle posizioni emerse nel confronto con una cittadinanza attiva e, quindi, meno conflittuali e divisive.<br />
Perché possa utilmente conseguirsi l&#8217;obiettivo di decisioni stabili e condivise, resta, in ogni caso, indispensabile che la discussione sia avviata tempestivamente (e, cioè, prima che la decisione sia stata sostanzialmente già assunta) e, soprattutto, che il confronto si basi su informazioni accessibili, esaurienti e trasparenti<a title="" href="#_ftn3">[3]</a> (senza le quali il dibattito si rivelerebbe del tutto sterile e improduttivo).<br />
L&#8217;ambito in cui tale forma partecipativa si è imposto con maggiore forza è quello delle decisioni attinenti alla programmazione e alla localizzazione di grandi infrastrutture o di impianti energetici.<br />
Si tratta, infatti, di processi decisionali in cui l&#8217;esigenza di ascolto dei residenti è maggiormente avvertita, in considerazione del rilevante impatto che i provvedimenti da assumere producono sulle comunità locali.</p>
<p><strong>2.- la più vistosa declinazione della democrazia deliberativa: il dibattito pubblico.</strong></p>
<p>Nell&#8217;ordinamento italiano tale istanza partecipativa è stata assicurata e soddisfatta con la previsione del dibattito pubblico<a title="" href="#_ftn4">[4]</a> (disciplinato con il d.P.C.M. n.76 del 2018, emanato in attuazione dell&#8217;art.22 del d.lgs. n.50 del 2016, ma anticipato da alcune leggi regionali), che costituisce la più vistosa espressione della democrazia deliberativa, di cui presenta tutti i caratteri essenziali.<br />
Si tratta di un istituto che, secondo le dichiarate intenzioni, dovrebbe servire (il condizionale è imposto dall&#8217;assenza di dati significativi sulla sua prima attuazione) ad accrescere l&#8217;efficacia delle decisioni sulla localizzazione delle grandi opere e degli impianti energetici, prevenendo il conflitto, assorbendo e amministrando, nella fase istruttoria, il confronto (altrimenti antagonistico e litigioso) con la collettività locale ed allargando, così, la base di consenso degli interventi.<br />
Il dibattito pubblico, e, quindi, il concorso dei cittadini alle decisioni relative alla localizzazione di gradi infrastrutture, appare, peraltro, anche utile ad attenuare la crisi di fiducia nei governanti (meglio: negli amministratori).<br />
La distanza tra governati e governanti (meglio: tra amministrati e amministratori) è sicuramente destinata a ridursi, nella misura in cui il confronto consente ai cittadini di fare udire la loro voce e le loro opinioni, costringendo in tal modo i decisori a tenere conto della loro posizione e contribuendo a ripristinare quella fiducia che ha minato i meccanismi di rappresentanza e di delega di responsabilità, che non si esauriscono più con il voto, ma che si alimentano, così, di una dialettica proficua ed efficiente all&#8217;interno dei processi decisionali di maggiore impatto sulla vita degli amministrati.<br />
È vero che resta elevato il rischio che nel dibattito pubblico prevalgano approcci ideologici e militanti, a scapito di quello razionale e neutrale su cui si fonda l&#8217;istituto, ma è anche vero che, in astratto, per come regolato, rimane uno strumento che coinvolge in modo ordinato i cittadini nel processo decisionale e che, quindi, vale ad accorciare la distanza che li separa da politici e amministratori.<br />
Quanto, invece, alla idoneità del dibattito pubblico (la cui disciplina positiva ci asteniamo dall&#8217;esaminare nel dettaglio) a scongiurare conflitti e ad assicurare stabilità alle scelte sulla localizzazione di gradi opere, non resta che attendere gli esiti della sua amministrazione e, soprattutto, gli indirizzi giurisprudenziali sull&#8217;inevitabile contenzioso che ne deriverà.<br />
Occorrerà, in particolare, verificare in che misura venga evitato il rischio (concreto) che la consultazione dei cittadini produca effetti opposti a quelli auspicati e, cioè, un&#8217;eccessiva dilatazione dei tempi dell&#8217;istruttoria, una burocratizzazione ipertrofica della procedura e, soprattutto, un aumento, anziché un abbattimento, del contenzioso attinente alle scelte sulla localizzazione delle infrastrutture.<br />
Una volta, infatti, che si prescrive che gli esiti del dibattito pubblico debbano essere considerati dalla stazione appaltante (mediante l&#8217;esplicitazione, nel dossier conclusivo, delle ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte) e, soprattutto, una volta che gli interessi dei residenti entrano nel procedimento in modo formale, si espone la decisione conclusiva, ove non esattamente in linea con le posizioni emerse nel dibattito, a contestazioni giurisdizionali, sotto il profilo sia di violazioni procedimentali, sia, e soprattutto, sulla congruità della motivazione in relazione agli esiti del dibattito.<br />
In altri termini, la procedimentalizzazione dell&#8217;ascolto dei cittadini produce, di per sé, un rischio effettivo di contenzioso su tutti gli aspetti della consultazione, nonché sulla scelta conclusiva.<br />
Si tratta di effetti perversi che, se si dovessero verificare, produrrebbero rallentamenti e incertezze e, quindi, risultati antitetici rispetto a quelli voluti con l&#8217;introduzione dell&#8217;istituto.<br />
La più efficace attuazione dell&#8217;istituto dipenderà, peraltro, non solo dalla più equilibrata e proporzionata amministrazione della procedura, ma anche dalla giurisprudenza amministrativa: un sindacato eccessivamente penetrante sul merito delle scelte politiche, per mezzo di una disamina invasiva della coerenza della motivazione, finirebbe, infatti, per costituire un ostacolo alla realizzazione dei risultati attesi dall&#8217;innovazione; così come un ampliamento della legittimazione e dell&#8217;interesse a ricorrere, esteso a comitati o associazioni che, secondo la giurisprudenza attuale, non avrebbero accesso alla giustizia contribuirebbe al fallimento degli obiettivi voluti dal Legislatore</p>
<p><strong>3.- La crisi economica indotta dalla pandemia e la sacrificabilità del dibattito pubblico.</strong></p>
<p>Quando, tuttavia, l&#8217;assetto della dialettica tra le istanze di decisioni immediate ed efficaci e le esigenze di ascolto della cittadinanza sembravano aver trovato una soluzione equilibrata nella regolazione del dibattito pubblico (e prima di poterne verificare l&#8217;efficacia e l&#8217;utilità), è deflagrata la crisi indotta dalla pandemia, che ha riproposto la tensione tra i predetti interessi.<br />
I vantaggi prodotti dal dibattito pubblico sono, infatti, improvvisamente apparsi come ostacoli e impedimenti alla celere realizzazione di opere infrastrutturali, la cui rapida attuazione è divenuta una priorità per la più rapida uscita dalla crisi economica nella quale è piombato il settore dei lavori pubblici.<br />
Le inevitabili complicazioni indotte dal dibattito pubblico, che, nella migliore delle ipotesi, implica un allungamento dei tempi di approvazione del progetto e, nella peggiore, produce una coda contenziosa sui suoi esiti decisori, sono state, in particolare, avvertite come riferite a una delle &#8220;fasi burocratiche&#8221; alle quali poteva rinunciarsi, senza troppi danni, nel periodo dell&#8217;emergenza, al fine di accelerare l&#8217;esecuzione delle grandi opere.<br />
Quale istituto non imposto dalle direttive europee di riferimento, ma introdotto dal Legislatore con le finalità sopra identificate, è apparso come uno di quegli appesantimenti burocratici che potevano essere sospesi, senza la preoccupazione di incorrere in contestazioni di infrazione del diritto europeo, nella fase dell&#8217;emergenza.<br />
E&#8217; così che, in sede di conversione del d.l. &#8220;semplificazioni&#8221; (n.76 del 2020), è stato inserito un comma (6-bis) all&#8217;art.8, che introduce un complesso meccanismo preordinato a derogare all&#8217;obbligo del dibattito pubblico, per un tempo limitato (fino al 31 dicembre 2023) e a determinate condizioni.<br />
La disposizione è, tuttavia, costruita secondo una tecnica che non produce alcuna certezza (in contrasto con il dichiarato effetto di semplificazione del provvedimento nel quale è inserita) e che affida a diverse Autorità la responsabilità di disapplicare le norme (primarie e secondarie) che regolano il dibattito pubblico.<br />
Se appare, in astratto, comprensibile l&#8217;esigenza di introdurre deroghe temporaneamente limitate ad adempimenti amministrativi giudicati sacrificabili, nella fase in cui la crisi colpisce più duramente un settore economico strategico come quello dei lavori pubblici, deve, allo stesso tempo, riconoscersi che la tecnica utilizzata per perseguire tale esigenza si presenta affetta da difetti che la rendono problematica o, addirittura, dannosa.<br />
Prescindendo da un&#8217;analisi dettagliata della norma, si rileva che, al pleonastico <em>incipit</em> (ormai entrato, in maniera inappropriata, nella prassi del linguaggio normativo) sulle ragioni dell&#8217;intervento, seguono il riconoscimento alle (sole) amministrazioni aggiudicatrici del potere di chiedere la deroga all&#8217;attuazione della normativa sul dibattito pubblico, alle regioni la facoltà (&#8220;possono autorizzare&#8221;) di assentirne la disapplicazione e la configurazione di tale potestà come condizionata dalla duplice condizione della valutazione (da parte delle stesse regioni) del &#8220;particolare interesse pubblico e rilevanza sociale&#8221; delle opere considerate e del &#8220;previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate&#8221;.</p>
<p><strong>4.- I problemi connessi alla derogabilità del dibattito pubblico.</strong></p>
<p>4.- Dalla lettura della norma possono trarsi due tipologie di considerazioni: politologiche e giuridiche.<br />
4.1- Le prime attengono proprio alla tensione tra le due visioni della democrazia e della governabilità riassunte all&#8217;inizio.<br />
Nella difficoltà, più politica che tecnica, di sacrificare del tutto le istanze della partecipazione e, quindi, di stabilire una deroga assoluta (ancorchè temporanea) all&#8217;applicazione della normativa sul dibattito politico, si è preferito identificare una soluzione che tenti di ancorare la sospensione dell&#8217;istituto a presupposti che servano, in ogni caso, anche in difetto del confronto con la collettività dei cittadini, a salvaguardare una considerazione dei loro interessi.<br />
In questa prospettiva, vanno lette, innanzitutto, l&#8217;attribuzione alle regioni del potere di autorizzare la deroga (che potrebbe, tuttavia, anche intendersi come uno scarico di responsabilità da parte del Governo) e la previsione come obbligatorio e vincolante (così, almeno, pare di dover decifrare la sua previsione, tenuto conto del tenore letterale della sua formulazione) del parere della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali coinvolte.<br />
Entrambe le previsioni assolvono alla funzione di responsabilizzare, nella decisione di disapplicare il dibattito pubblico, le istituzioni più vicine ai cittadini interessati dall&#8217;intervento, in coerenza con il principio costituzionale della sussidiarietà verticale (che impone di imputare le funzioni al livello di governo più prossimo ai cittadini da esse interessati).<br />
Si tratta di una responsabilità più politica (e, come tale, libera) che amministrativa, ma, nondimeno, il Legislatore ha inteso conformare la potestà autorizzatoria con la previsione che le Regioni possono assentire la deroga &#8220;ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale&#8221;.<br />
Ora, anche prescindendo dalla genericità dei concetti utilizzati, che si prestano ad essere intesi secondo una latitudine valutativa pressoché illimitata (con la conseguenza della inutilità della loro previsione), resta il dubbio del significato dell&#8217;apprezzamento affidato alle regioni.<br />
Dalla lettura della norma pare di capire che, se le opere presentano quei caratteri, le regioni possono autorizzare la deroga, con la conseguenza che, al contrario, se non li presentano, la deroga non può essere assentita.<br />
Sennonché tale lettura si presta a due osservazioni.<br />
La prima è che, ancorchè le opere presentino quei caratteri, le regioni conservano un ulteriore margine di discrezionalità, nel senso che potrebbero negare la deroga, anche a fronte di richieste che concernono infrastrutture di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale.<br />
Ne consegue che si sommano due valutazioni discrezionali, dai contenuti indefiniti, e, perciò, del tutto inutili.<br />
Resta il convincimento che le regioni svolgeranno una valutazione molto libera (politica, appunto) circa la disapplicazione dell&#8217;istituto del dibattito pubblico, con gli unici due limiti (cogenti) che non possono autorizzare la deroga se non è stata formalizzata una richiesta da parte dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice e, in ogni caso, se non è stato espresso un parere favorevole della maggioranza degli enti locali interessati.<br />
Ma, in ogni caso, resta un ulteriore dubbio sulle ragioni della previsione: la rilevanza pubblica e sociale dell&#8217;intervento sembra che venga considerata dal Legislatore un fattore che consente la disapplicazione del dibattito pubblico; sennonché, le ragioni dell&#8217;istituto, per come sopra identificate, sembrano imporre la dinamica opposta: se l&#8217;opera presenta un consistente impatto, anche sociale, sulla collettività di riferimento, il confronto con la cittadinanza deve intendersi indispensabile, e non scarificabile.<br />
La democrazia deliberativa si impone, infatti, proprio a fronte di decisioni che, per la loro rilevante incidenza sulla sfera dei destinatari, esigono le più ampie partecipazione e condivisione della cittadinanza.<br />
4.2- Quanto alla costruzione giuridica della norma e al suo prevedibile (dis)funzionamento, è sufficiente osservare che il segnalato difetto di presupposti chiari per il corretto esercizio della potestà di autorizzazione della deroga si presta a contestazioni contenziose.<br />
L&#8217;amministrazione aggiudicatrice potrebbe, infatti, dolersi del diniego di autorizzazione della deroga (denunciando, ad esempio, la carenza della motivazione), gli enti locali potrebbero dolersi di una decisione regionale difforme dal parere, soprattutto quando condizionato (da intendersi quale esito non precluso dalla lettera della disposizione), comitati o associazioni di cittadini potrebbero dolersi della deroga assentita dalla regione, contestando il corretto esercizio della discrezionalità ad essa riservato (anche sotto il profilo della congruità della motivazione e della completezza dell&#8217;istruttoria).<br />
Non appare, inoltre, chiaro come debba computarsi la maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, titolari della competenza a formulare il parere sulla deroga, né come le stesse debbano essere indentificate, né le modalità di espressione del parere, né il ruolo (pretermesso) delle città metropolitane.<br />
Come si vede, l&#8217;attuazione della norma si presenta oltremodo problematica, anche per l&#8217;assenza di una, pur scarna, disciplina procedimentale.<br />
Difetta, infatti, la previsione di termini per l&#8217;esercizio delle potestà (propositive, consultive e decisorie) contemplate e di norme di coordinamento con il regolamento sul dibattito pubblico, soprattutto in ordine alla tempistica dell&#8217;attivazione (ma anche della definizione) della procedura di deroga.<br />
Né, peraltro, le disposizioni procedurali risultano affidate a un atto di normazione secondaria o a un&#8217;intesa in Conferenza unificata.<br />
Emerge, quindi, chiaro il rischio di difficoltà interpretative ed applicative, che impegneranno, con impiego di tempo ed energie, le amministrazioni e la giurisdizione sulla corretta esegesi e sulla più coerente attuazione di una disposizione che era stata, in realtà, immaginata e costruita per semplificare la progettazione (e la successiva realizzazione) delle grandi opere.</p>
<p><strong>5.- Il rischio dell&#8217;eterogenesi dei fini.</strong></p>
<p>La sommaria disamina della norma impone ulteriori riflessioni sulla qualità dell&#8217;attività normativa e sulla necessità di fondare gli interventi su una previa analisi di impatto seria e attendibile, al fine di evitare l&#8217;introduzione di disposizioni che, lungi dal produrre gli effetti attesi, ne producono di antitetici.<br />
Nel caso esaminato, in particolare, è agevole prevedere che gli effetti di semplificazione auspicati dal Legislatore con l&#8217;introduzione del meccanismo di derogabilità della normativa sul dibattito pubblico vengano vanificati e che, anzi, secondo le dinamiche proprie dell&#8217;eterogenesi dei fini, si accresca il contenzioso sulla localizzazione delle opere.<br />
Con l&#8217;ulteriore conseguenza (non voluta, ma probabile e agevolmente prevedibile) che lo sviluppo infrastrutturale, anziché accelerare, ne risulti frenato.<br />
Il dibattito pubblico non è certo l&#8217;unica fattispecie in cui le istanze di una celere uscita dalla crisi (sanitaria ed economica) indotta dalla pandemia e la necessità dell&#8217;ossequio dovuto agli ordinari processi decisionali democratici (oltre chè ai diritti e alle libertà dei cittadini) entrano in frizione, ma rappresenta un caso emblematico di questa tensione e ci consegna, ancora una volta, un quadro confuso di regolazione del conflitto.<br />
Resta, da ultimo, da osservare che la partecipazione dei cittadini alle scelte attinenti alla localizzazione delle grandi opere rappresenta senz&#8217;altro un fattore di compensazione delle tensioni prodotte dalla crisi di fiducia verso la rappresentanza pura, ma il ruolo deliberativo della comunità dei residenti non dev&#8217;essere, per altro verso, enfatizzato oltre il limite della ragionevolezza, al fine di non cadere nei vizi (altrettanto gravi) di quella che Bobbio definiva (con preoccupazione) cittadinanza &#8220;totale&#8221;<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>.</p>
</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> L. Bobbio, <em>Dilemmi della democrazia partecipativa, </em>in <em>Democrazia e diritto, </em>2006; A. Averardi, <em>Amministrare il conflitto: costruzione di grandi opere e partecipazione democratica, </em>in <em>Riv. Tri. Dir. Pubb</em>., III, 2015; R. Bifulco, <em>Democrazia deliberativa, </em>in <em>Enc. Dir., </em>2011.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> F. Patroni Griffi, <em>Autonomie locali e nuove forme di democrazia: ovvero, del recupero della partecipazione, </em>in <em>Diritto e società, </em>2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> F. Patroni Griffi, cit., 168 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> V. Manzetti, <em>Il &#8220;dibattito pubblico&#8221; nel nuovo codice dei contratti, </em>in <em>Federalismi.it, </em>2018; M. Atelli, <em>Dibattito pubblico, </em>in Trattato sui contratti pubblici, a cura di M.A. Sandulli e R. De Nictolis, 2019; P. Vipiana, <em>La disciplina del dibattito pubblico nel regolamento attuativo del Codice degli appalti, tra amministrazioni regionali e suggestioni francesi, </em>in <em>Federalismi.it, </em>2019; G. Di Gaspare, <em>Il dibattito pubblico tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, in www.amministrazioneincammini.it.</em></div>
<div style="text-align: justify;">N. Bobbio, <em>Il futuro della democrazia, </em>Torino, 1984,</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tensione-tra-democrazia-deliberativa-e-istanze-di-accelerazione-delle-grandi-opere-il-caso-del-dibattito-pubblico/">La tensione tra democrazia deliberativa e istanze di accelerazione delle grandi opere: il caso del dibattito pubblico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 179. Regolamento per l&#8217;individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell&#8217;articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.  (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020).</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-23-dicembre-2020-n-179-regolamento-per-lindividuazione-dei-beni-e-dei-rapporti-di-interesse-nazionale-nei-settori-di-cui-allarticolo-4-paragrafo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/legislazione/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-23-dicembre-2020-n-179-regolamento-per-lindividuazione-dei-beni-e-dei-rapporti-di-interesse-nazionale-nei-settori-di-cui-allarticolo-4-paragrafo/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-23-dicembre-2020-n-179-regolamento-per-lindividuazione-dei-beni-e-dei-rapporti-di-interesse-nazionale-nei-settori-di-cui-allarticolo-4-paragrafo/">Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 179. Regolamento per l&#8217;individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell&#8217;articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.  (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020).</a></p>
<p>IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l&#8217;articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell&#8217;attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell&#8217;organizzazione del Governo, a norma dell&#8217;articolo 11 della legge 15</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-23-dicembre-2020-n-179-regolamento-per-lindividuazione-dei-beni-e-dei-rapporti-di-interesse-nazionale-nei-settori-di-cui-allarticolo-4-paragrafo/">Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 179. Regolamento per l&#8217;individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell&#8217;articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.  (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-23-dicembre-2020-n-179-regolamento-per-lindividuazione-dei-beni-e-dei-rapporti-di-interesse-nazionale-nei-settori-di-cui-allarticolo-4-paragrafo/">Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 179. Regolamento per l&#8217;individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell&#8217;articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.  (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020).</a></p>
<div style="text-align: justify;">IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br /> Visto l&#8217;articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell&#8217;attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;<br /> Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell&#8217;organizzazione del Governo, a norma dell&#8217;articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;<br /> Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell&#8217;energia, dei trasporti e delle comunicazioni;<br /> Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;<br /> Visto l&#8217;articolo 15 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;<br /> Visto in particolare l&#8217;articolo 2, comma 1-ter, del precitato decreto-legge n. 21 del 2012, che prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati anche in deroga all&#8217;articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l&#8217;ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l&#8217;interesse nazionale nei settori di cui all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni all&#8217;interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al medesimo articolo 2;<br /> Visti gli articoli 49, 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea;<br /> Visto il regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell&#8217;Unione;<br /> Visti la direttiva n. 2008/114/CE del Consiglio, dell&#8217;8 dicembre 2008, relativa all&#8217;individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione e il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, di attuazione della predetta direttiva 2008/114/CE;<br /> Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che procede alla rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, e istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell&#8217;intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;<br /> Visti la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari e il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, di attuazione della predetta direttiva 2009/71/Euratom, nonché la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, di attuazione della predetta direttiva 2011/70/Euratom;<br /> Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante attuazione della delega al Governo di cui all&#8217;articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l&#8217;adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all&#8217;esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell&#8217;applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti;<br /> Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85, recante regolamento per l&#8217;individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell&#8217;energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell&#8217;articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21;<br /> Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2014, n. 108, recante regolamento per l&#8217;individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;<br /> Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 33671 del 22 dicembre 2017, con il quale sono state approvate «Le linee guida per lo sviluppo dell&#8217;Agricoltura di Precisione in Italia»;<br /> Ritenuta la sussistenza di peculiari ragioni di urgenza che inducono a non procedere alla richiesta di parere del Consiglio di Stato, ai sensi del citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012;<br /> Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;<br /> Vista l&#8217;informativa resa al Consiglio dei ministri, nella riunione del 13 novembre 2020;<br /> Su proposta dei Ministri dell&#8217;economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell&#8217;interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare;<br /> ADOTTA<br /> il seguente regolamento:<br />  <br /> Art. 1. Oggetto<br /> 1. In attuazione del comma 1-ter dell&#8217;articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il presente decreto individua, anche ai sensi dell&#8217;articolo 15 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, beni e rapporti di rilevanza strategica per l&#8217;interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all&#8217;articolo 1, comma 1, e all&#8217;articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nei settori di cui all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni all&#8217;interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina del citato articolo 2, comma 1-ter.<br />  <br /> Art. 2. Definizioni<br /> 1. Ai fini del presente decreto:<br /> a) per «infrastrutture critiche» si intendono le infrastrutture essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione;<br /> b) per «tecnologie critiche» si intendono le tecnologie essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza, del benessere economico e sociale della popolazione, nonché per il progresso tecnologico;<br /> c) per «fattori produttivi critici» si intendono i beni e i rapporti essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione;<br /> d) per «informazioni critiche» si intendono le informazioni essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione;<br /> e) per «attività economiche di rilevanza strategica» si intendono le attività economiche essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza, del benessere economico e sociale della popolazione, nonché per il progresso tecnologico.<br />  <br /> Art. 3. Beni e rapporti nel settore dell&#8217;energia<br /> 1. Nel settore dell&#8217;energia, i beni e i rapporti di cui all&#8217;articolo 1 sono i seguenti:<br /> a) le infrastrutture critiche presso cui sono collocati o da collocare combustibili, materiali nucleari o rifiuti radioattivi, nonché le tecnologie e le infrastrutture che realizzano il trattamento, la gestione e il trasporto dei medesimi combustibili, materiali e rifiuti;<br /> b) gli immobili fondamentali per l&#8217;utilizzo delle infrastrutture critiche di cui al presente articolo;<br /> c) i depositi costieri di greggio e prodotti petroliferi di capacità uguale o superiore a centomila metri cubi utilizzati per il mercato nazionale, le infrastrutture di stoccaggio di GNL di capacità uguale o superiore a diecimila metri cubi, gli oleodotti per l&#8217;approvvigionamento dall&#8217;estero, anche con destinazione verso altri Stati, e gli oleodotti per l&#8217;approvvigionamento agli aeroporti intercontinentali;<br /> d) le tecnologie critiche, incluse le piattaforme, di gestione dei mercati all&#8217;ingrosso del gas naturale e dell&#8217;energia elettrica;<br /> e) le attività economiche di rilevanza strategica svolte nel settore di cui al presente articolo, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta unità.<br />  <br /> Art. 4. Beni e rapporti nel settore dell&#8217;acqua<br /> 1. Nel settore dell&#8217;acqua, i beni e i rapporti di cui all&#8217;articolo 1 sono i seguenti:<br /> a) le infrastrutture critiche, fisiche o virtuali, che garantiscono la continuità dei servizi di captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione e fornitura all&#8217;ingrosso di acqua potabile destinata al consumo umano e di acque destinate all&#8217;uso irriguo, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue;<br /> b) le tecnologie critiche impiegate nella gestione delle infrastrutture e dei servizi di cui alla lettera a), ivi comprese quelle destinate a migliorare l&#8217;efficienza e la sostenibilità delle reti idriche, dell&#8217;approvvigionamento e del trattamento idrico e dei processi depurativi;<br /> c) le attività economiche di rilevanza strategica svolte nel settore di cui al presente articolo, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta unità.<br />  <br /> Art. 5. Beni e rapporti nel settore della salute<br /> 1. Nel settore della salute, i beni e i rapporti di cui all&#8217;articolo 1, inclusi i relativi diritti di proprietà intellettuale, sono i seguenti:<br /> a) le tecnologie critiche digitali funzionali all&#8217;erogazione, anche da remoto, di servizi in sanità;<br /> b) le tecnologie critiche che hanno per scopo l&#8217;analisi dei dati e l&#8217;utilizzo delle conoscenze biologiche per la salute e la diagnostica, la prognostica, la terapia e il relativo follow-up;<br /> c) le tecnologie critiche bioingegneristiche e le nanotecnologie critiche utilizzate nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici, in quello della diagnostica, prognostica e terapia, nonché nei settori chimico e agro-alimentare;<br /> d) le attività economiche di rilevanza strategica esercitate nel settore di cui al presente articolo, comprese quelle relative all&#8217;approvvigionamento di medicinali, dispositivi e apparecchiature sanitari e le attività di ricerca e sviluppo ad essi relativi, mediante la gestione, l&#8217;utilizzo o il godimento delle infrastrutture e delle tecnologie di cui alle lettere a), b) e c), ovvero esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta unità.<br />  <br /> Art. 6. Beni e rapporti nel trattamento, nell&#8217;archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili<br /> 1. Nel trattamento, nell&#8217;archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili, i beni e rapporti di cui all&#8217;articolo 1 sono le seguenti informazioni, qualora critiche ai sensi dell&#8217;articolo 2, lettera d):<br /> a) i dati relativi alle infrastrutture critiche di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, di attuazione della direttiva 2008/114/CE, nonché alle infrastrutture critiche di cui al presente decreto;<br /> b) i dati relativi al censimento e al monitoraggio della sicurezza delle opere pubbliche di cui agli articoli 13 e 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;<br /> c) i dati raccolti tramite sistemi di navigazione satellitare per la tracciatura di campi, di mari e di bacini idrici e per la realizzazione di mappe di produzione e di prescrizione;<br /> d) i dati raccolti tramite sensori per la rilevazione dello stato del suolo e delle acque, nonché i dati raccolti relativi alla composizione biochimica del suolo agricolo;<br /> e) i dati raccolti tramite sistemi di auto-guida per una lavorazione precisa, con l&#8217;utilizzo di tecniche e strumentazioni tecnologiche e informatiche per la gestione delle variabili spaziali e temporali delle colture, dell&#8217;allevamento, della pesca e dell&#8217;acquacoltura;<br /> f) i dati raccolti tramite i sistemi relativi alla gestione e al controllo del trasporto aereo, marittimo, ferroviario, rapido di massa e stradale, che garantiscono i profili di security e safety, nonché quelli riguardanti la gestione e il monitoraggio dei flussi dei passeggeri e delle merci, che attengono al controllo e all&#8217;assistenza delle movimentazioni dei mezzi di trasporto, anche di tipo intelligente, per i sistemi di logistica integrata ed intermodale;<br /> g) i dati relativi alle attività di gestione dei mercati all&#8217;ingrosso e del mercato finale del gas naturale dell&#8217;energia elettrica e degli idrocarburi;<br /> h) i dati raccolti e gestiti tramite i sistemi informativi degli uffici giudiziari.<br /> 2. Nel trattamento, nell&#8217;archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili, i beni e i rapporti di cui all&#8217;articolo 1 sono i dati personali, riferibili a specifiche persone fisiche ovvero enti giuridici, rientranti in una o più delle seguenti categorie:<br /> a) dati sensibili di cui all&#8217;articolo 9 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;<br /> b) dati giudiziari civili e quelli di cui all&#8217;articolo 10 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;<br /> c) dati raccolti tramite l&#8217;utilizzo di una o più delle seguenti infrastrutture e tecnologie e dei relativi sistemi di integrazione e interconnessione tra le stesse:<br /> 1) tecnologie di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto;<br /> 2) tecnologie che consentono la geolocalizzazione e la ricostruzione degli spostamenti;<br /> 3) tecnologie relative a sistemi digitali che consentono telelettura e telegestione dei contatori di energia elettrica, gas e acqua (Smart Metering);<br /> 4) tecnologie relative a sistemi digitali per il miglioramento del confort, della sicurezza, dell&#8217;esperienza di guida e tecnologie relative a sistemi di guida autonoma (Smart Car);<br /> 5) tecnologie relative a costruzioni ed edifici dotati di funzionalità avanzate e sistemi interconnessi per il monitoraggio e la gestione degli impianti e consumi (Smart Building);<br /> 6) tecnologie digitali per l&#8217;ottimizzazione della qualità delle infrastrutture e dei servizi pubblici (Smart City);<br /> 7) tecnologie digitali per il miglioramento del confort e della sicurezza in ambito domestico (Smart Home), incluse le tecnologie digitali per i sistemi di sorveglianza e sicurezza;<br /> 8) tecnologie relative a sistemi che consentono la misurazione e trascrizione di informazioni a distanza (telemetria);<br /> 9) tecnologie nel campo della distribuzione di servizi su richiesta di calcolo (server), archiviazione (database) e analisi (software), configurabili e disponibili da remoto (Cloud Computing);<br /> 10) tecnologie digitali relative all&#8217;erogazione di servizi di assistenza sanitaria, prevenzione delle malattie e promozione della salute, anche da remoto, capaci di acquisire, elaborare, registrare, trasmettere e decodificare le informazioni e i dati clinici;<br /> 11) tecnologie atte a garantire profili di safety e di security dei sistemi, anche di tipo intelligente, deputati al controllo, alla gestione e all&#8217;assistenza alla movimentazione di persone e merci su terra, aria e vie d&#8217;acqua, nonché sistemi di logistica integrata e intermodale.<br /> 3. I dati personali elencati al comma 2 hanno rilevanza strategica per l&#8217;interesse nazionale qualora il trattamento, l&#8217;archiviazione, l&#8217;accesso o il controllo abbiano ad oggetto una quantità degli stessi dati da ritenersi essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione, nonché della libertà e del pluralismo dei media. Si considerano in ogni caso essenziali per le finalità di cui al primo periodo, il trattamento, l&#8217;archiviazione, l&#8217;accesso o il controllo di dati riferibili almeno a trecentomila persone fisiche o enti.<br />  <br /> Art. 7. Beni e rapporti nel settore delle infrastrutture elettorali<br /> 1. Rientra tra i beni e i rapporti di cui all&#8217;articolo 1 la piattaforma del Sistema Informativo Elettorale (SIEL) presso il Ministero dell&#8217;interno per la raccolta e la diffusione dei dati elettorali, a fini divulgativi, concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, degli organi elettivi delle regioni, e degli enti locali, nonché delle consultazioni referendarie disciplinate dalla Costituzione.<br />  <br /> Art. 8. Beni e rapporti nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, e delle infrastrutture dei mercati finanziari<br /> 1. Nel settore finanziario, i beni e i rapporti di cui all&#8217;articolo 1, sono i seguenti:<br /> a) le infrastrutture critiche, incluse le piattaforme, per la negoziazione multilaterale di strumenti finanziari o di depositi monetari, per l&#8217;offerta di servizi di base dei depositari centrali di titoli e di servizi di compensazione in qualità di controparte centrale nonché per la compensazione o il regolamento dei pagamenti;<br /> b) le tecnologie critiche:<br /> 1) quali l&#8217;intelligenza artificiale e i registri distribuiti, funzionali all&#8217;innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati, di cui all&#8217;articolo 36, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;<br /> 2) digitali relative a sistemi e servizi di pagamento, di moneta elettronica e di trasferimento di denaro, gestione della liquidità, attività di prestito, factoring, trading, gestione di investimenti;<br /> 3) digitali applicate in ambito assicurativo (Insurtech);<br /> 4) per lo sviluppo di software per la protezione dei dati relativi alla persona, alla negoziazione e allo scambio di dati e prodotti, nonché alla gestione documentale nell&#8217;ambito della gestione delle attività finanziarie;<br /> 5) «basate su registri distribuiti» (blochchain) di cui all&#8217;articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, su cui operano «smart contract» come definiti al secondo comma del medesimo articolo;<br /> c) le attività economiche di rilevanza strategica finanziarie, creditizie e assicurative, anche se svolte da intermediari, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta unità.<br />  <br /> Art. 9. Beni e rapporti nei settori dell&#8217;intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie<br /> 1. Nel settore dell&#8217;intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie, i beni e i rapporti di cui all&#8217;articolo 1 sono le seguenti tecnologie, ivi inclusi i relativi diritti di proprietà intellettuale:<br /> a) le tecnologie critiche applicate nell&#8217;automazione industriale funzionali alla produzione di macchine automatiche, macchine utensili a controllo numerico, sistemi ciberfisici di fabbrica;<br /> b) le tecnologie critiche per la robotica collaborativa, la tecnologia Machine To Machine Communication (M2M), le tecnologie relative all&#8217;apprendimento automatico computerizzato (Machine Learning);<br /> c) le tecnologie critiche applicate alla manifattura avanzata, compresa la manifattura additiva, i nuovi materiali e le nanotecnologie, le tecnologie critiche applicate al settore nucleare e ai servizi di ingegneria industriale e le tecnologie che consentono la prototipazione rapida;<br /> d) le tecnologie critiche per l&#8217;intelligenza artificiale, la realtà virtuale e aumentata, la robotica, le tecnologie critiche afferenti ai semiconduttori, ai microprocessori e ai sistemi computazionali, alla microelettronica, alla sensoristica e agli attuatori;<br /> e) le tecnologie critiche derivanti dagli studi e dalle applicazioni della meccanica quantistica, relative ai processi a elevato impatto computazionale, alle comunicazioni e alla sensoristica;<br /> f) le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, per l&#8217;analisi di grandi volumi di dati al fine di estrarre informazioni (BigData &amp; Analytics);<br /> g) le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, per lo sviluppo di software critici o sensibili progettati per simulare conversazioni con esseri umani (Chatbot);<br /> h) le «tecnologie basate su registri distribuiti» (blochchain) di cui al citato articolo 8-ter del decreto-legge n. 135 del 2018;<br /> i) le tecnologie critiche in ambito biologico, incluse le tecnologie che hanno per scopo la decifrazione e l&#8217;utilizzo delle conoscenze biologiche per la produzione di beni e servizi in campo industriale e ambientale;<br /> l) le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, ad uso non militare, di pilotaggio remoto o autonomo, compresi gli aspetti relativi ai sistemi di missione e sensoristica di bordo;<br /> m) le tecnologie critiche, inclusi i sistemi di navigazione satellitare per la tracciatura dei campi, dei mari e dei bacini idrici e per la realizzazione di mappe di produzione e di prescrizione; i sensori per la rilevazione dello stato del suolo e delle acque; le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, di auto-guida per una lavorazione precisa, con l&#8217;utilizzo di tecniche e strumentazioni tecnologiche e informatiche per la gestione delle variabili spaziali e temporali delle colture, dell&#8217;allevamento, della pesca e dell&#8217;acquacoltura;<br /> n) le tecnologie critiche, inclusi i sistemi di sorveglianza del territorio per la mappatura e per la valutazione del rischio idrogeologico, anche mediante tecniche avanzate di interferometria radar satellitare;<br /> o) le tecnologie critiche atte a garantire profili di safety e di security dei sistemi, anche di tipo intelligente, deputati al controllo, alla gestione e all&#8217;assistenza alla movimentazione di persone e merci su terra, aria e vie d&#8217;acqua, nonché sistemi di logistica integrata e intermodale;<br /> p) le tecnologie critiche atte a consentire la geolocalizzazione, il tracciamento e la ricostruzione degli spostamenti di persone e merci, per quantificare dinamicamente la densità di popolazione a livello locale e ottimizzare le strategie mirate al monitoraggio e al contenimento di epidemie infettive.<br />  <br /> Art. 10. Beni e rapporti nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari<br /> 1. Nel settore delle infrastrutture e delle tecnologie spaziali e aerospaziali, i beni e i rapporti di cui all&#8217;articolo 1 sono le tecnologie e le infrastrutture critiche funzionali alla progettazione, allo sviluppo, alla realizzazione e alla fornitura di prodotti e servizi spaziali e aerospaziali e delle correlate soluzioni applicative.<br />  <br /> Art. 11. Beni e rapporti in tema di approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare<br /> 1. Rientrano tra i beni e i rapporti di cui all&#8217;articolo 1:<br /> a) l&#8217;approvvigionamento di materie prime di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la revisione dell&#8217;elenco 2017 delle materie prime essenziali per l&#8217;UE e l&#8217;attuazione dell&#8217;iniziativa «materie prime», del 13 settembre 2017 COM (2017) 490;<br /> b) l&#8217;approvvigionamento di fattori produttivi critici utilizzati in ambito siderurgico;<br /> c) le attività economiche di rilevanza strategica e l&#8217;approvvigionamento di fattori produttivi critici della filiera agroalimentare;<br /> d) il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e il sistema dei controlli agroalimentari, anche ai fini della sicurezza alimentare.<br />  <br /> Art. 12. Prodotti a duplice uso<br /> 1. Rientrano tra i beni e i rapporti di cui all&#8217;articolo 1 le attività economiche di rilevanza strategica aventi ad oggetto i prodotti a duplice uso indicati all&#8217;articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro.<br />  <br /> Art. 13. Beni e rapporti nel settore della libertà e del pluralismo dei media<br /> 1. Rientrano tra i beni e i rapporti di cui all&#8217;articolo 1 le attività economiche a carattere nazionale e di rilevanza strategicasvolte dai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, dai fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, dai soggetti esercenti l&#8217;attività di radiodiffusione, dalle agenzie di stampa, dagli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, dai soggetti esercenti l&#8217;editoria elettronica, per le quali il soggetto esercente è tenuto all&#8217;iscrizione al registro degli operatori di comunicazione di cui all&#8217;articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.<br />  <br /> Art. 14. Esclusioni<br /> 1. Fermo restando l&#8217;obbligo di notifica di cui all&#8217;articolo 2, commi 2-bis e 5, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, i poteri speciali di cui al medesimo articolo 2, relativi a imprese che detengono uno o più degli attivi individuati ai sensi del presente decreto, si applicano nella misura in cui la tutela della sicurezza e dell&#8217;ordine pubblico, compresa la protezione degli interessi essenziali dello Stato alla tutela della sicurezza e del funzionamento delle reti e degli impianti e della continuità degli approvvigionamenti, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale, connessa a uno specifico rapporto concessorio.<br /> 2. Fermo restando l&#8217;obbligo di notifica di cui all&#8217;articolo 2, commi 2-bis e 5 del citato decreto-legge n. 21 del 2012, l&#8217;esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo articolo 2 non si applica alle tipologie di atti e operazioni posti in essere all&#8217;interno di un medesimo gruppo riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione, quando le relative delibere dell&#8217;assemblea non comportano trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all&#8217;Unione europea, mutamento dell&#8217;oggetto sociale, scioglimento della società o modifica di clausole statutarie adottate ai sensi dell&#8217;articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, o infine costituzione o cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali o assunzione di vincoli che ne condizionano l&#8217;impiego, anche in ragione della sottoposizione dell&#8217;impresa a procedure concorsuali.<br /> 3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti ovvero di un pericolo per la sicurezza e l&#8217;ordine pubblico.<br />  <br /> Art. 15. Composizione del gruppo di coordinamento<br /> 1. Il gruppo di coordinamento, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, recante disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all&#8217;esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attività di rilevanza strategica nei settori dell&#8217;energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, è integrato dai rappresentanti dei Ministeri competenti in relazione alla specificità della materia o dell&#8217;operazione, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, che possono svolgere, su designazione dello stesso gruppo di coordinamento, le funzioni di amministrazione responsabile dell&#8217;istruttoria e della proposta per l&#8217;esercizio dei poteri speciali.<br /> 2. I Ministeri della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Dipartimento per l&#8217;innovazione tecnologica e la digitalizzazione comunicano entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i nominativi del componente effettivo e dei due supplenti per ciascuna amministrazione al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014.<br />  <br /> Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria<br /> 1. Dall&#8217;attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell&#8217;ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.<br />  <br /> Art. 17. Entrata in vigore<br /> 1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<br />  <br /> Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</div>
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<p>Note</p>
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<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-23-dicembre-2020-n-179-regolamento-per-lindividuazione-dei-beni-e-dei-rapporti-di-interesse-nazionale-nei-settori-di-cui-allarticolo-4-paragrafo/">Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 179. Regolamento per l&#8217;individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell&#8217;articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.  (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2019 n.6108</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-9-2019-n-6108/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2019 n.6108</a></p>
<p>Silvestro Maria Russo, Presidente FF, Dario Simeoli, Consigliere, Estensore; PARTI: (RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto c. AUTORItà€ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-9-2019-n-6108/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2019 n.6108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-9-2019-n-6108/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2019 n.6108</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Silvestro Maria Russo, Presidente FF, Dario Simeoli, Consigliere, Estensore; PARTI:  (RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto c. AUTORItà€ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e nei confronti di ITALO-NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti, Sante Ricci, Ernesto Stajano, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Giuliano Berruti in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 161; TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Botto, Vito Auricchio, Valerio Mosca, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Alessandro Botto in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, n. 67;(GRANDI STAZIONI S.P.A., CENTOSTAZIONI S.P.A., ASSOCIAZIONE FERCARGO, IMPRESE FERROVIARIE NEL TRASPORTO MERCI, non costituite in giudizio)</span></p>
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<p>Il diritto pubblico impone al gestore dell&#8217;infrastruttura l&#8217;obbligo di garantire l&#8217;accesso e l&#8217;utilizzo equo e non discriminatorio dell&#8217;infrastruttura ferroviaria da parte delle singole imprese ferroviarie, a fronte della corresponsione di un canone il cui ammontare è regolata dal diritto europeo e dalla relativa normativa nazionale di recepimento.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Infrastrutture &#8211; Infrastrutture ferroviarie &#8211; infrastrutture non replicabili &#8211; obblighi del gestore &#8211; individuazione.</p>
<p></span></p>
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<p style="text-align: justify;"><i>In presenza di infrastrutture non replicabili &#8211; quando cioè le condizioni di monopolio naturale rendono non economicamente conveniente la realizzazione di forme concorrenziali dirette nella produzione o nella gestione di un servizio &#8211; la teoria economica della regolazione suggerisce due correttivi, volti rispettivamente a garantire: i) l&#8217;uso «efficiente» della rete, attraverso dispositivi che incentivino (simulando, ad esempio, pressioni concorrenziali) l&#8217;innovazione dell&#8217;infrastruttura e la qualità  del servizio, insieme al contenimento dei costi; ii) l&#8217;«uso comune» della rete, in funzione della libera competizione degli operatori, mediante l&#8217;adozione di meccanismi di &#8220;neutralità &#8220;. Ai predetti fini, il diritto pubblico impone al gestore dell&#8217;infrastruttura l&#8217;obbligo di garantire l&#8217;accesso e l&#8217;utilizzo equo e non discriminatorio dell&#8217;infrastruttura ferroviaria da parte delle singole imprese ferroviarie, a fronte della corresponsione di un canone il cui ammontare è regolata dal diritto europeo e dalla relativa normativa nazionale di recepimento.</i></p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 09/09/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 06108/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 05788/2017 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5788 del 2017, proposto da: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, n. 32;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">AUTORItà€ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>nei confronti</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">ITALO-NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti, Sante Ricci, Ernesto Stajano, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Giuliano Berruti in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 161; TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Botto, Vito Auricchio, Valerio Mosca, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Alessandro Botto in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, n. 67;<br /> GRANDI STAZIONI S.P.A., CENTOSTAZIONI S.P.A., ASSOCIAZIONE FERCARGO, IMPRESE FERROVIARIE NEL TRASPORTO MERCI, non costituite in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per la riforma</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del T.a.r. Piemonte, Torino, sez. II, n. 541 del 2017;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Autorità  di Regolazione dei Trasporti, di Nuovo Trasporto Viaggiatori s.p.a. e di Trenitalia s.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2019 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Fabio Cintioli, Federica Varrone dell&#8217;Avvocatura dello Stato, Vito Auricchio, Alessandro Botto, Giuliano Berruti e Ernesto Stajano;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.- La società  Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. &#8211; gestore dell&#8217;infrastruttura ferroviaria nazionale, in forza dell&#8217;atto di concessione di cui al decreto-ministeriale del 31 ottobre 2000 &#8211; ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte n. 541 del 2017, la quale ha respinto il ricorso proposto dalla stessa Rete Ferroviaria Italiana per l&#8217;annullamento:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>i</i>) della delibera 31 ottobre 2014, n. 70, dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti, avente ad oggetto la «Regolazione dell&#8217;accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l&#8217;utilizzo delle infrastrutture ferroviarie»;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>ii</i>) della delibera n. 76 del 27 novembre 2014 dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti, recante «Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2015, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. s.p.a.»;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>iii</i>) della nota prot. 2015/2 del 6 febbraio 2015, con la quale l&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti ha ulteriormente chiarito il contenuto delle previsioni della delibera 31 ottobre 2014, n. 70 in materia di pedaggio AV/AC.</p>
<p style="text-align: justify;">Le delibere citate sono state adottate in applicazione del previgente quadro normativo, basato sulla Direttiva 2001/14/CE, come da ultimo modificata dalla Direttiva 2007/58/CE, recepita in Italia dal decreto legislativo n. 188 del 2003 (nel frattempo abrogato dal d.lgs. n. 112 del 2015, entrato in vigore il 25 luglio 2015, che ha recepito in Italia la sopraggiunta Direttiva 2012/34/UE).</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- Oggetto del contendere sono le misure dell&#8217;Autorità  di regolazione che hanno determinato il canone di accesso alla rete ferroviaria in Alta Velocità /Alta Capacità  (&#8220;AV/AC&#8221;) per l&#8217;anno 2015. Il gestore della infrastruttura &#8211; sul presupposto che il costo del pedaggio fissato al valore di € 8,2 treno/km per l&#8217;utilizzo della rete ferroviaria nell&#8217;alta velocità  fosse troppo basso in quanto privo della copertura della &#8220;remunerazione del capitale investito&#8221; &#8211; ha sollevato davanti al giudice di prime cure le seguenti censure:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>a</i>) violazione dei principi del giusto procedimento: l&#8217;Autorità  avrebbe violato i principi propri dei procedimenti pubblici di notice and comment, omettendo di porre in consultazione lo schema compiuto di atto di regolazione, in specie con riguardo all&#8217;ipotesi di modifica del pedaggio per l&#8217;infrastruttura AV/AC;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>b</i>) violazione dell&#8217;art. 3 della legge n. 241 del 1990: l&#8217;Autorità  avrebbe illegittimamente ritenuto di recepire le osservazioni formulate da RFI in corso d&#8217;istruttoria, deliberando la riduzione sine die del canone di utilizzo della rete AV/AC da 13,1 euro/km a 8,2 euro/km, senza tener conto delle condizioni essenziali che la stessa RFI aveva preteso, ossia la temporaneità  e gradualità  della riduzione e la previsione di un recupero a partire dal 2018, per la copertura degli investimenti programmati ed approvati dal CIPE;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>c</i>) incompetenza: l&#8217;Autorità  avrebbe indebitamente deliberato la misura puntuale del pedaggio per l&#8217;infrastruttura AV/AC, mentre la normativa vigente le consentirebbe la sola enunciazione dei criteri, assegnando viceversa al gestore della rete il compito di fissarne la misura;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>d</i>) violazione di legge: alla luce della disciplina comunitaria, i criteri di quantificazione del pedaggio non potrebbero essere utilizzati allo scopo di proteggere la concorrenza, favorendo un&#8217;impresa ferroviaria di recente costituzione;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>e</i>) violazione di legge: il canone di 13,1 euro/km era stato determinato in relazione agli investimenti programmati ed approvati con delibera CIPE del 2005, la sua immediata riduzione non terrebbe conto della voce di costo del capitale investito (WACC) e provocherebbe al gestore una perdita annua di oltre 120 milioni di euro, con conseguente impossibilità  di far fronte agli impegni finanziari giù  assunti (prestiti UE ed emissioni di obbligazioni);</p>
<p style="text-align: justify;"><i>f</i>) incompatibilità  dell&#8217;art. 37 del d.l. n. 201 del 2011 con la direttiva 2001/14/CE e con la direttiva 2012/34/UE: la normativa comunitaria vieterebbe agli Stati membri di attribuire all&#8217;Autorità  di regolazione l&#8217;approvazione dei criteri per la fissazione del pedaggio di utilizzo dell&#8217;infrastruttura, compito che viceversa spetterebbe al gestore della rete, sulla base degli indirizzi politici del governo;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>g</i>) violazione di legge: con riguardo alla regolazione dello sgombero delle infrastrutture, oltre alla violazione della procedura di notice and comment, sarebbero sproporzionati ed irragionevoli gli oneri attribuiti al gestore della rete, tenuto ad acquisire in proprio i mezzi di soccorso ed a dotarsi di un&#8217;organizzazione stabile per gli interventi;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>h</i>) violazione di legge: nella parte relativa all&#8217;assistenza alle persone con mobilità  ridotta, l&#8217;Autorità  avrebbe illegittimamente addebitato la gran parte del costo del servizio al gestore della stazione, anzichè all&#8217;impresa ferroviaria che trae un utile dal contratto di trasporto con l&#8217;utente disabile;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>i</i>) violazione di legge: nella misura relativa agli spazi da assegnare per l&#8217;installazione di biglietterie self-service e desk informativi, l&#8217;Autorità  avrebbe illegittimamente disatteso il criterio di proporzionalità  riferito al volume di traffico e di clientela delle imprese ferroviarie operanti sul mercato;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>l</i>) violazione di legge: la delibera avrebbe illegittimamente conferito esecutività  immediata alle nuove misure di regolazione, rispetto ai contratti di utilizzo della rete disciplinati dall&#8217;edizione dicembre 2013 del PIR.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con sentenza n. 541 del 2017, ha in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso proposto.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., riproponendo in sede di gravame solo alcune delle principali doglianze articolate in primo grado, e segnatamente:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>i</i>) l&#8217;intrinseca erroneità  della riduzione ad euro 8,2 treno/km per via della parziale e non adeguata considerazione della &#8220;remunerazione del capitale investito&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>ii</i>) la completa omissione del procedimento di &#8220;notice and comment&#8221;, il quale presuppone, prima dell&#8217;adozione formale del provvedimento regolatorio, una fase di pubblicazione della bozza di atto con spazio per la partecipazione degli interessati;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>iii</i>) la totale assenza di istruttoria a base della decisione, dato che l&#8217;unico elemento raccolto nel breve procedimento dall&#8217;Autorità  di regolazione era stato il contributo di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., il quale bilanciava la temporanea riduzione ad euro 8,2 treno/km per il primo anno con un progressivo aumento negli anni a venire e in misura adeguata a recuperare il vulnus finanziario;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>iv</i>) l&#8217;incompetenza dell&#8217;Autorità  di regolazione nella fissazione di un valore del pedaggio, anzichè dei criteri attraverso cui esso è determinato dal gestore dell&#8217;infrastruttura;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>v</i>) l&#8217;erroneità  dei presupposti da cui l&#8217;Autorità  di regolazione ha preso le mosse, dichiarando di voler agire per promuovere la concorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Resistono in giudizio, sia l&#8217;Autorità  di regolazione dei trasporti, sia le società  Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori s.p.a. e Trenitalia s.p.a. (imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto passeggeri sulla rete AV/AC dell&#8217;infrastruttura ferroviaria), insistendo tutte per il rigetto del gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- In data 7 febbraio 2019, la causa è stata discussa in pubblica udienza e, all&#8217;esito della successiva camera di consiglio dell&#8217;11 luglio 2019 (a cui l&#8217;affare era stato differito ai sensi dell&#8217;art. 75, comma 2, del c.p.a.), è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con il primo ordine di motivi, la società  Rete ferroviaria italiana s.p.a. (di seguito anche &#8220;RFI&#8221;) censura le ragioni in base alle quali il giudice di primo grado ha respinto il quinto motivo di ricorso incentrato sulla misura del canone di pedaggio fissato ad € 8,2 treno/km. L&#8217;appellante insiste nel sostenere l&#8217;illegittimità  della delibera n. 70 del 2014 per avere essa determinato ad una soglia troppo bassa tale misura e, in particolare, per averlo fatto senza includervi la remunerazione del capitale investito nella realizzazione della infrastruttura AV/AC.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- Il giudice di primo grado ha posto a fondamento del rigetto la seguente motivazione: «<i>La ricorrente non è stata in grado di dimostrare l&#8217;esatta diminuzione degli introiti relativi al pedaggio per la rete AV/AC nell&#8217;anno 2015. In ogni caso, l&#8217;Autorità  ha chiarito nella propria memoria (all. B del fascicolo depositato dall&#8217;Avvocatura dello Stato &#8211; pag. 18) che, sulla base dei dati contabili forniti da RFI in corso d&#8217;istruttoria, il livello di pedaggio vigente per la rete AV aveva creato negli ultimi anni le condizioni per il conseguimento di margini positivi, ossia di ricavi da pedaggio superiori ai costi di esercizio operativi del servizio, nel triennio 2011 &#8211; 2013. Sul piano giuridico, l&#8217;art. 15 del d.lgs. n. 188 del 2003 dispone, al primo comma, che la contabilità  del gestore deve presentare un tendenziale equilibrio tra i ricavi complessivi conseguiti ed i costi relativi alla gestione dell&#8217;infrastruttura, così implicitamente escludendo la possibilità  che gli investimenti siano coperti in parziale autofinanziamento con il flusso degli introiti da pedaggio. Tale argomento appare di per sì© sufficiente a fondare la legittimità  dell&#8217;intervento regolatorio dell&#8217;Autorità , che non era tenuta a compiere accertamenti sulla destinazione del gettito del pedaggio, nel senso qui reclamato da RFI. In punto di fatto, poi, il pregiudizio economico denunciato dalla ricorrente è stato presto ridimensionato: come si è visto in relazione al secondo motivo d&#8217;impugnativa, il canone di 8,2 euro/km ha trovato applicazione transitoria limitata ad un anno</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.- Ritiene il Collegio che tale statuizione è errata e che, quindi, la sentenza deve essere riformata.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- E&#8217; utile una breve premessa di inquadramento generale.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.- In presenza di infrastrutture non replicabili &#8211; quando cioè le condizioni di monopolio naturale rendono non economicamente conveniente la realizzazione di forme concorrenziali dirette nella produzione o nella gestione di un servizio &#8211; la teoria economica della regolazione suggerisce due correttivi, volti rispettivamente a garantire: i) l&#8217;uso «efficiente» della rete, attraverso dispositivi che incentivino (simulando, ad esempio, pressioni concorrenziali) l&#8217;innovazione dell&#8217;infrastruttura e la qualità  del servizio, insieme al contenimento dei costi; ii) l&#8217;«uso comune» della rete, in funzione della libera competizione degli operatori, mediante l&#8217;adozione di meccanismi di &#8220;neutralità &#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai predetti fini, il diritto pubblico impone al gestore dell&#8217;infrastruttura l&#8217;obbligo di garantire l&#8217;accesso e l&#8217;utilizzo equo e non discriminatorio dell&#8217;infrastruttura ferroviaria da parte delle singole imprese ferroviarie, a fronte della corresponsione di un canone il cui ammontare è regolata dal diritto europeo e dalla relativa normativa nazionale di recepimento.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.- I principi generali relativi all&#8217;utilizzo dell&#8217;infrastruttura ferroviaria sono dettati, ratione temporis, dall&#8217;art. 7 della Direttiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2001, «relativa alla ripartizione della capacità  di infrastruttura ferroviaria e all&#8217;imposizione dei diritti di utilizzo dell&#8217;infrastruttura ferroviaria» (poi rifusa nella Direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, «che istituisce uno spazio ferroviario unico Europeo»).</p>
<p style="text-align: justify;">Il suddetto articolo prescrive che: «[i] diritti per l&#8217;utilizzo dell&#8217;infrastruttura ferroviaria sono pagati al gestore dell&#8217;infrastruttura che li usa per finanziare le sue attività » (par. 1), e che «[i] diritti per il pacchetto minimo di accesso e per l&#8217;accesso ai servizi sulla linea sono stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario» (par. 3).</p>
<p style="text-align: justify;">In deroga al criterio del costo diretto, l&#8217;art. 8, paragrafo 1, della stessa Direttiva 2001/14/CE (cui corrisponde l&#8217;attuale art 32 della direttiva 2012/34) stabilisce che «[a]i fini del pieno recupero dei costi da parte del gestore dell&#8217;infrastruttura, uno Stato membro può, se il mercato lo consente, applicare coefficienti di maggiorazione in base a principi efficaci, trasparenti e non discriminatori, garantendo nel contempo una competitività  ottimale, in particolare per il trasporto internazionale di merci per ferrovia. Il sistema di imposizione dei diritti deve rispettare gli aumenti di produttività  conseguiti dalle imprese ferroviarie. Il livello dei diritti stabiliti non deve tuttavia precludere l&#8217;utilizzo dell&#8217;infrastruttura a segmenti del mercato che possono pagare quanto meno il costo direttamente imputabile, più¹ un tasso di rendimento accettabile per il mercato, alla prestazione del servizio ferroviario». Aggiunge, al paragrafo 2, che «[p]er progetti di investimento specifici, da realizzare in futuro o ultimati al massimo quindici anni prima dell&#8217;entrata in vigore della presente direttiva, il gestore dell&#8217;infrastruttura può stabilire o mantenere diritti più¹ elevati, sulla base dei costi a lungo termine di tali progetti, purchè si tratti di progetti che migliorano l&#8217;efficienza e/o la redditività  e che, in caso contrario, non potrebbero o non avrebbero potuto essere attuati. Tale sistema di imposizione dei diritti può inoltre comportare accordi di ripartizione dei rischi connessi ai nuovi investimenti» (analoghe disposizioni sono attualmente contemplate dall&#8217;art 32 della direttiva 2012/34).</p>
<p style="text-align: justify;">In attuazione delle richiamate previsioni europee, l&#8217;art. 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188 &#8211; oggi sostituito dal decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112, recante la trasposizione della Direttiva 2012/34/UE, ma applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del presente giudizio,- dispone che: «[a]i fini della determinazione del canone sono presi in considerazione i costi diretti e indiretti di circolazione dei servizi di gestione d&#8217;infrastruttura forniti, i costi di energia sostenuti dal gestore dell&#8217;infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento della corrispondente attività , nonchè le spese generali dirette e quota di quelle indirette. Dai costi così considerati devono dedursi gli eventuali indennizzi e gli eventuali contributi pubblici di qualsiasi natura previsti nel contratto di programma di cui all&#8217;articolo 14» (comma3). Il comma 5 dello stesso art. 17 precisa che: «[p]er il calcolo e la fissazione del canone dovuto per l&#8217;utilizzo dell&#8217;infrastruttura ferroviaria, si applicano i seguenti parametri: a) qualità  dell&#8217;infrastruttura ferroviaria, intesa come velocità  massima e attrezzatura tecnica ed impiantistica della linea; b) saturazione, legata alla densità  dei convogli sulle singole tratte infrastrutturali all&#8217;interno della giornata e all&#8217;intensità  di utilizzo dei nodi ferroviari; c) usura del binario e della linea elettrica, legata al peso e alla velocità  del convoglio, nonchè alle caratteristiche del contatto tra pantografo e catenaria; d) velocità , intesa come grado di assorbimento di capacità  sulla linea percorsa in relazione alla tipologia della fascia oraria in cui si inserisce la traccia oraria richiesta; e) consumo energetico, legato alla tipologia di trazione utilizzata» (va osservato che la successiva Direttiva del 2012 ha demandato la definizione dei costi diretti recuperabili ad un apposito regolamento della Commissione, adottato con il Regolamento di esecuzione 2015/909, del 12 giugno 2015).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo poi l&#8217;art. 18 dello stesso decreto legislativo n. 188 del 2003, «possono essere previsti coefficienti di maggiorazione sui canoni corrisposti per l&#8217;utilizzo della rete ferroviaria, ovvero riduzioni dei canoni stessi, nonchè modifiche dei canoni che tengano conto del costo degli effetti ambientali causati dalla circolazione dei treni».</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.- I costi fissi dell&#8217;infrastruttura sono dunque suscettibili di copertura tramite maggiorazione del pedaggio. Non sempre, tuttavia, le tariffe sono il mezzo adeguato per finanziare le infrastrutture; in molti casi i fallimenti del mercato impediscono la piena attuazione del principio «chi utilizza paga», su cui si fonda la regolamentazione delle tariffe, ad esempio perchè l&#8217;aumento delle tariffe volto a finanziare nuovi investimenti infrastrutturali sarebbe così sostanziale da fungere da deterrente per gli investimenti o per potenziali utenti dell&#8217;infrastruttura. Per tale motivo, la normativa interna individua nel contratto di programma tra Stato e Gestore lo strumento di finanziamento delle opere infrastrutturali, quale misure aggiuntiva per ovviare ai fallimenti del mercato che rimangano irrisolti nonostante le altre politiche e misure del caso (cfr. art. 14 del d.lgs. 188 del 2003; sostituito dall&#8217;art. 15 del d.lgs. 112 del 2015).</p>
<p style="text-align: justify;">2.3.- Nel contesto normativo appena descritto è intervenuta la delibera n. 70 del 31 ottobre 2014, il cui Allegato, al punto 6.6.2, prevede quanto segue: «Con riferimento ai criteri di ammissibilità  delle voci di costo, l&#8217;Autorità  prescrive al GI che, per il computo del pedaggio di accesso alla rete AV/AC, siano ammissibili, in aggiunta alla componente relativa al costo di gestione dell&#8217;infrastruttura, adeguatamente rimodulato, esclusivamente le seguenti quote annuali degli oneri finanziari, opportunamente ottimizzati in coerenza con le migliori condizioni di mercato: a) la quota annuale degli oneri finanziari residui sostenuti direttamente dal GI per gli investimenti giù  realizzati al 31/12/2013, in quanto non coperti da contributi pubblici; b) la quota annuale degli oneri finanziari cumulati da sostenere per gli investimenti in corso di realizzazione successivamente al 31/12/2013, calcolati sui soli costi effettivamente sostenuti dal GI al netto dei contributi pubblici».</p>
<p style="text-align: justify;">Il valore unitario del canone derivante dall&#8217;applicazione dei suddetti criteri &#8211; non comprensivi della remunerazione del capitale investito nella sua componente di capitale di rischio &#8211; ha trovato applicazione dal mese di novembre 2014 al mese di dicembre 2015, ovvero sino all&#8217;adozione del nuovo sistema tariffario previsto dalla delibera n. 96 del 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la pretesa della società  appellante al recupero, per l&#8217;anno 2015, delle somme impiegate per la realizzazione e lo sviluppo in Italia della rete &#8220;AV/AC&#8221; non trova alcuna preclusione nella disciplina di settore.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.- Dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si desume che, in via ordinaria, i canoni di accesso ed utilizzo dell&#8217;infrastruttura sono stabiliti al costo di circolazione direttamente legato all&#8217;uso da parte delle imprese ferroviarie dell&#8217;infrastruttura. Nel canone di accesso possono essere tuttavia incluse componenti aggiuntive a copertura dei costi di investimento per specifici progetti, al netto delle fonti di finanziamento alternative e purchè si tratti di progetti che migliorino l&#8217;efficienza e la redditività  della rete. In tali casi, l&#8217;Autorità  di regolazione è chiamata a stabilire criteri per la determinazione del canone di accesso finalizzati al recupero non solo dei costi diretti, ma anche dei costi totali.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, tra i predetti «costi» va di regola incluso &#8211; al cospetto di servizi economici di interesse generale, per i quali cioè esista un mercato di riferimento &#8211; anche il rendimento del capitale investito. Il costo medio ponderato del capitale, generalmente indicato con l&#8217;acronimo inglese «Weighted Average Cost of Capital» (WACC), misura infatti il costo-opportunità  che una impresa sostiene per raccogliere le risorse finanziarie occorrenti per l&#8217;attività , vuoi sotto forma di capitale di rischio (raccolta presso il mercato finanziario o presso gli investitori) vuoi sotto forma di capitale di credito (raccolta di mezzi di terzi, in forma di finanziamenti). Tale voce esprime, in coerenza con gli equivalenti di mercato, la soglia minima di rendimento accettabile ai fini della profittabilità  o della scelta di effettuare o meno un investimento, ed è dunque il «costo» con cui l&#8217;azienda deve remunerare i suoi finanziatori (azionisti, detentori di titoli di debito).</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.- L&#8217;assunto è confermato dalla normativa nel frattempo intervenuta, la quale &#8211; essendo rimasto inalterato il modello aziendale prefigurato dal legislatore per la gestione dell&#8217;infrastruttura &#8211; consente una lettura retrospettiva del materiale normativo previgente.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare vengono in rilievo le seguenti disposizioni:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112 (che, come si è detto, ha recepito la direttiva 34/2012/UE), il quale prevede che: «[i] conti del gestore dell&#8217;infrastruttura ferroviaria devono presentare, in condizioni normali di attività  e nell&#8217;arco di un periodo ragionevole non superiore a cinque anni, almeno un equilibrio tra, da un lato, il gettito dei canoni per l&#8217;utilizzo dell&#8217;infrastruttura, i contributi statali definiti nei contratti di programma [&#038;], le eccedenze provenienti da altre attività  commerciali e le eventuali entrate non rimborsabili da fonti private e pubbliche, e, dall&#8217;altro, i costi di infrastruttura almeno nelle sue componenti di costi operativi, ammortamenti e remunerazione del capitale investito»;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;art. 3, comma 1, lettera <i>qq</i>), dello stesso d.lgs. n. 112 del 2015, secondo cui, per «progetti di investimento specifici» (nel cui ambito rientra senza dubbio anche la rete &#8220;AV/AC&#8221;), devono intendersi i «progetti di investimento finanziati, integralmente o parzialmente, con capitale di debito o di rischio».</p>
<p style="text-align: justify;">3.3.- E&#8217; inoltre significativo rimarcare come sia stata la stessa Autorità  di regolazione, con la successiva delibera n. 96 del 2015, valevole per il periodo regolatorio 2016-2021, ad includere tra le voci tariffarie la remunerazione del capitale investito nell&#8217;infrastruttura AV/AC come componente necessaria del canone di pedaggio, sia pure senza prevedere alcuna forma di recupero per l&#8217;anno 2015 (l&#8217;appellante, senza specifica contestazione di controparte, ha precisato che il pregiudizio economico derivante dal mancato recupero nel 2015 dei costi totali che avrebbero dovuto essere remunerati con il pedaggio può essere stimato almeno in € 101,93 milioni, come calcolato nei documenti n. 2 e n. 3).</p>
<p style="text-align: justify;">3.4.- Sulla scorta di quanto osservato, è evidente che il disconoscimento del rendimento del capitale investito non poteva certo fondarsi, come invece sostenuto dal T.a.r., sull&#8217;art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 188 del 2003, il quale si limita ad affermare che: «[i] conti del gestore dell&#8217;infrastruttura ferroviaria devono presentare e un tendenziale equilibrio tra i ricavi derivanti dalla riscossione dei canoni [&#038;], le eccedenze provenienti da altre attività  commerciali e i contributi pubblici definiti nel contratto di programma [&#038;], e i costi relativi alla gestione dell&#8217;infrastruttura al netto degli ammortamenti, dall&#8217;altro» (la disposizione è ora rifluita all&#8217;art. 16 del d.lgs. 112 del 2015).</p>
<p style="text-align: justify;">Per completezza argomentativa, va sottolineato come, di per sì©, sia erronea anche l&#8217;affermazione, pure contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui «la normativa escluda che i canoni possano costituire una leva per garantire un profitto al Gestore stesso»: a riprova del contrario, basta citare la Direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016 («che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l&#8217;apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell&#8217;infrastruttura ferroviaria») che, all&#8217;art. 7-<i>quinquies</i>, paragrafo 1, (attuato nell&#8217;ordinamento interno dall&#8217;art. 11-<i>quater</i> del d.lgs. n. 112 del 2015), prevede espressamente che le entrate derivanti dalla gestione della rete dell&#8217;infrastruttura sono utilizzabili dal gestore anche «per pagare dividendi ai proprietari dell&#8217;impresa». Al considerando 18 della stessa direttiva si legge altresì che «[i]dividendi prodotti da attività  che non comportano l&#8217;impiego di fondi pubblici o le entrate derivanti da canoni per l&#8217;utilizzo dell&#8217;infrastruttura ferroviaria possono essere utilizzati anche da imprese che fanno parte di un&#8217;impresa a integrazione verticale e che esercitano un controllo sia su un&#8217;impresa ferroviaria sia sul gestore dell&#8217;infrastruttura»).</p>
<p style="text-align: justify;">4.- La necessità  giuridica di includere il rendimento del capitale investito nell&#8217;ambito dei criteri e della quantificazione del canone di pedaggio, è supportata anche dai seguenti argomenti di interpretazione sistematica.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1.- Il sistema tariffario &#8211; operante per i servizi economici che la pubblica amministrazione assume in regime di riserva legale, oppure che vengono attribuiti in concessione &#8211; può perseguire una pluralità  di obiettivi: l&#8217;efficienza allocativa; la copertura dei relativi costi di produzione; la stabilizzazione dei prezzi; misure redistributive di politica sociale (per accrescere cioè il benessere collettivo in una particolare situazione regionale, demografica e culturale).</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;esito di un articolato itinerario normativo &#8211; dipanatosi nelle seguenti disposizioni: l&#8217;art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; gli artt. 1 e 2, commi 17 e 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481; l&#8217;art. 117 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; l&#8217;art. 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 &#8211; appare oramai sedimentata nell&#8217;ordinamento amministrativo una chiara direttrice regolativa: le tariffe dei servizi di interesse economico generale devono assicurare l&#8217;equilibrio economico-finanziario dell&#8217;investimento e della connessa gestione, quale che sia la metodologia concretamente applicata (si pensi che: nell&#8217;ottica marginalistica, la tariffa ottimale è quella che consente di realizzare l&#8217;eguaglianza tra prezzo unitario e costo marginale; il metodo integralista fissa invece la tariffa al livello del costo medio).</p>
<p style="text-align: justify;">La strumentalità  del sistema tariffario rispetto al conseguimento degli obiettivi di carattere economico-industriale impone l&#8217;integrale copertura dei costi di produzione del servizio, ivi compresi quelli di indiretta imputazione e quelli generali: quali ammortamenti, costi finanziari della raccolta e del servizio al debito, costi generali di governance, nonchè per l&#8217;appunto i costi figurativi di remunerazione del capitale investito.</p>
<p style="text-align: justify;">La determinazione delle modalità  di copertura dei costi di produzione dei pubblici servizi costituisce uno degli aspetti di maggiore impatto sul piano della garanzia degli equilibri gestionali dell&#8217;impresa erogatrice. Se, infatti, non viene remunerata adeguatamente la funzione svolta dall&#8217;unità  economica il servizio non è in grado di offrire alcuna garanzia di continuità  e di sviluppo nel tempo. Il costo medio ponderato del capitale permette, a questi fini, di discriminare tra un rendimento atteso accettabile o meno di un investimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta ovviamente di regola generale che ammette eccezioni in caso di servizi privi di mercati di riferimento e di rilevanza industriale (ovvero caratterizzati da anomalia strutturali e funzionali che non consentono efficienza allocativa), ovvero di interessi sociali ritenuti prevalenti dal legislatore (si pensi alle tariffe in materia di servizio idrico integrato, dove l&#8217;art. 154, comma 1, del con il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal cui testo, come modificato a seguito dell&#8217;esito positivo del referendum abrogativo di parte del comma medesimo, indetto con d.P.R. 23 marzo 2011, è stato espunto il riferimento alla «dell&#8217;adeguatezza della remunerazione del capitale investito»).</p>
<p style="text-align: justify;">4.2.- La soluzione prospettata è altresì coerente anche con la disciplina delle relazioni finanziarie tra ente pubblico e società  partecipate (si ricordi che il legislatore ha mantenuto in mano pubblica la proprietà  dell&#8217;intero gruppo Ferrovie dello stato, il cui capitale sociale, che controlla al 100% RFI s.p.a. e Trenitalia s.p.a., è detenuto dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze).</p>
<p style="text-align: justify;">Dal Testo Unico in materia di società  a partecipazione pubblica, di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emerge infatti un modello di società  a partecipazione pubblica informato al canone dell&#8217;investitore privato razionale, ovvero della piena imprenditorialità  e redditività  dell&#8217;investimento azionario, senza distinguere tra società  partecipate svolgenti «attività  di impresa» e società  partecipate svolgenti «attività  di servizio pubblico di interesse generale o di interesse economico generale» (fatte salve specifiche eventuali disposizioni derogatorie di diritto speciale).</p>
<p style="text-align: justify;">Il criterio dell&#8217;investitore in regime di mercato che persegue l&#8217;obiettivo della massima redditività  dei propri investimenti &#8211; enunciato tra i criteri direttivi della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, all&#8217;art. 18, comma 1, lettera <i>l</i>) &#8211; permea varie disposizioni del testo unico, tra cui: &#8211; l&#8217;art. 14, comma 5, secondo cui le amministrazioni pubbliche non possono, in linea di massina, effettuare «aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nè rilasciare garanzie a favore delle società  partecipate» che abbiano registrato «per tre esercizi consecutivi», «perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali»; &#8211; l&#8217;art. 5 che impone, prima della costituzione della società  o della deliberazione di partecipazione a quest&#8217;ultimo, un&#8217;analitica motivazione «sul piano della convenienza economica e della sostenibilità  finanziaria e in considerazione della possibilità  di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonchè di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato», dovendosi altresì dare «conto della compatibilità  della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità  dell&#8217;azione amministrativa» e della «compatibilità  dell&#8217;intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese»; &#8211; l&#8217;art. 20 secondo cui vanno dismesse o comunque riorganizzate le «partecipazioni in società  diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d&#8217;interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti».</p>
<p style="text-align: justify;">4.3.- Vanno poi tenuti in considerazione gli effetti del finanziamento pubblico delle infrastrutture sulle imprese ferroviarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Il gestore di un&#8217;infrastruttura che abbia ricevuto aiuti di Stato o le cui risorse siano statali è in grado infatti di concedere un vantaggio agli utenti (qualora si tratti di imprese), salvo che le condizioni di utilizzo soddisfino il criterio dell&#8217;operatore in un&#8217;economia di mercato, ossia che l&#8217;infrastruttura sia messa a disposizione degli utenti a condizioni di mercato. Qualora i canoni per l&#8217;utilizzo dell&#8217;infrastruttura non siano stati fissati nel quadro di una gara, oppure non sia possibile effettuare un confronto con la gestione di infrastrutture analoghe in situazioni analoghe, si può escludere l&#8217;esistenza di un vantaggio per gli utenti della rete soltanto se, «alla luce di valutazioni effettuate ex ante gli utenti contribuiscono in misura apprezzabile alla redditività  della gestione. Tale situazione ricorre nel caso in cui il gestore dell&#8217;infrastruttura stipuli accordi commerciali con singoli utenti che consentano di coprire tutti i costi derivanti dagli accordi stessi, compreso un ragionevole margine di profitto sulla base di solide prospettive a medio termine» (cfr. paragrafo 228 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato del 19 luglio 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">Non appare dunque condivisibile quanto affermato dalla controinteressata società  Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori s.p.a., secondo cui dai costi di ammortamento e di remunerazione del capitale ammissibili a fini tariffari dovrebbero essere senz&#8217;altro esclusi quelli relativi ad investimenti realizzati sulla base di aumenti di capitale.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Non resta che esaminare i restanti punti controversi.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1.- Le considerazioni espresse dall&#8217;Autorità  di regolazione, secondo cui in alcuni degli anni precedenti all&#8217;adozione della delibera n. 70 del 2014 il gestore dell&#8217;infrastruttura avrebbe ottenuto dei «ricavi da pedaggio superiori ai costi di esercizio operativi del servizio, nel triennio 2011-2013», non appaiono in grado di inficiare il ragionamento sin qui svolto.</p>
<p style="text-align: justify;">I «margini positivi» derivanti dal conseguimento, negli anni 2011-2013, della remunerazione del capitale investito, rafforza semmai la prospettazione dell&#8217;appellante, il quale lamenta proprio che la delibera impugnata ha comportato la riduzione dei profitti al di sotto della soglia corrispondente alla invocata voce tariffaria.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2.- Anche la tesi &#8211; sviluppata a partire dalle slide prodotte da RFI nell&#8217;ambito dell&#8217;interlocuzione informale intrattenuta con l&#8217;Autorità  di regolazione (doc. 12) &#8211; per cui la delibera n. 70 del 2014 avrebbe in realtà  assicurato al gestore un tasso di remunerazione del capitale investito del 5,50%, appare contraddetta dalla documentazione in atti.</p>
<p style="text-align: justify;">Come puntualmente replicato dall&#8217;appellante, nel modello di calcolo di RFI il riconoscimento della remunerazione del capitale investito ad un tasso del 5,5% sarebbe stato garantito al gestore solo qualora fosse stato accordato un aumento progressivo del pedaggio dell&#8217;alta velocità , unitamente al riconoscimento di un credito regolatorio al 31 dicembre 2018 da recuperare a valere sui pedaggi degli anni successivi.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- Per tutte le ragioni sopra esposte, l&#8217;appello deve essere accolto e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, gli atti impugnati in primo grado vanno annullati nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1.- Dal carattere retroattivo dell&#8217;annullamento consegue l&#8217;obbligo conformativo per l&#8217;Autorità  di colmare «ora per allora» il vuoto regolatorio determinato dall&#8217;anzidetta ablazione, attraverso l&#8217;adozione di un atto tecnicamente retroattivo, dal momento che i relativi effetti sono fatti decorrere da un momento antecedente rispetto al perfezionarsi della fattispecie. La retroattività  esecutiva del giudicato &#8211; a differenza di quella (per così dire) &#8216;naturale&#8217; dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio &#8211; imposta dalla necessità  di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla effettiva realizzazione dell&#8217;interesse meritevole di tutela del ricorrente vittorioso, &#8216;ricostruendo&#8217; la pienezza della posizione giuridica lesa dall&#8217;atto annullato dal giudice (con il solo limite delle sopravvenienze di fatto o di diritto che possano aver reso impossibile travolgere gli effetti medio tempore prodottisi).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Autorità  do regolazione, nel rinnovare il procedimento relativamente al periodo regolatorio dal 6 novembre 2014 al 31 dicembre 2015, dovrà  compiere un&#8217;istruttoria che tenga conto dei principi affermati nella presente sentenza, consentendo la partecipazione di tutti gli operatori interessati.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2.- Possono assorbirsi le ulteriori doglianze formulate dall&#8217;appellante &#8211; alcune perchè avvinte alla censura accolta da nessi di continenza logica, altre perchè non arrecherebbero all&#8217;interessata alcun vantaggio sostanziale ulteriore -, e segnatamente:</p>
<p style="text-align: justify;">i) il secondo motivo di appello (corrispondente alla prima censura del ricorso di primo grado), con cui l&#8217;appellante ribadisce la lesione del contraddittorio procedimentale, in ragione del fatto che la delibera n. 70 del 2014 sarebbe stata adottata in assenza di un procedimento di notice and comment;</p>
<p style="text-align: justify;">ii) il terzo motivo di appello (corrispondente alla seconda censura del ricorso di primo grado), con il quale si censura la decisione dell&#8217;Autorità  di regolazione di ridurre il livello di pedaggio da 13,1 a 8,2 euro per treno/km senza alcuna base istruttoria e senza prevedere che tale riduzione fosse definita come temporanea e fosse accompagnata da una previsione di recupero graduale negli anni successivi delle perdite subite;</p>
<p style="text-align: justify;">iii) il quarto motivo di appello (corrispondente alla terza censura del ricorso di primo grado), inerente la circostanza che l&#8217;Autorità  non si sarebbe limitata ad enunciare i criteri per la determinazione del pedaggio, bensì avrebbe fissato direttamente il livello dello stesso, contravvenendo a quanto disposto dall&#8217;art. 37, comma 2, lettera <i>i</i>), del decreto-legge n. 201 del 2011;</p>
<p style="text-align: justify;">iv) il quinto motivo di appello (corrispondente alla quarta censura di ricorso di primo grado), relativo al capo della sentenza di primo grado che ha ritenuto infondato «l&#8217;assunto per cui la normativa europea sui canoni per l&#8217;utilizzo dell&#8217;infrastruttura ferroviaria non contemplerebbe la finalità  di proteggere la concorrenza».</p>
<p style="text-align: justify;">6.3.- Le spese di lite del doppio grado di lite devono compensarsi, in considerazione della particolare difficoltà  e novità  della questione.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 5788 del 2017, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla gli atti impugnati in primo grado nei termini di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa interamente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-9-2019-n-6108/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2019 n.6108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 2/5/2017 n.553</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-2-5-2017-n-553/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-2-5-2017-n-553/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 2/5/2017 n.553</a></p>
<p>Pres. Di Benedetto/ Est. Di Mario Sui termini di presentazione della certificazione di sicurezza Ambiente e territorio – Ordinanza – Termini di presentazione certificazione di sicurezza – Muro pericolante – Va sospesa – Ragioni.&#160; &#160; Va sospesa l&#8217;ordinanza sindacale contingibile ed urgente relativa ad un muro pericolante, limitatamente ai termini</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-2-5-2017-n-553/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 2/5/2017 n.553</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-2-5-2017-n-553/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 2/5/2017 n.553</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Benedetto/ Est. Di Mario</span></p>
<hr />
<p>Sui termini di presentazione della certificazione di sicurezza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Ordinanza – Termini di presentazione certificazione di sicurezza – Muro pericolante – Va sospesa – Ragioni.&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza sindacale contingibile ed urgente relativa ad un muro pericolante, limitatamente ai termini di presentazione della certificazione di sicurezza, qualora detta ordinanza non preveda che il deposito della documentazione attestante la messa in sicurezza del muro sia successiva alla decisione di ricostruzione del muro, che compete al proprietario di concerto con la Soprintendenza ed alla sua realizzazione e fermo restando che in ogni momento la proprietà deve garantire la piena sicurezza dei luoghi.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>Pubblicato il 02/05/2017				</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00553/2017 REG.PROV.CAU.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 00747/2017 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</strong><br />	<br />
			<strong>(Sezione Terza)</strong><br />	<br />
			ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>ORDINANZA</strong></div>
<p>			sul ricorso numero di registro generale 747 del 2017, proposto da: Scotti Pietro Spalletti Trivelli Gallarati, Scotti Giuseppe Spalletti Trivelli Gallarati, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Cristian Immovilli, con domicilio eletto presso lo studio Patrizio Cataldo in Milano, via San Giovanni Sul Muro 18;<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			Comune di Arcore non costituito in giudizio;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>			<em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br />	<br />
			dell&#8217;ordinanza contingibile ed urgente n. 14 del 13/02/2017 del Sindaco del Comune di Arcore, nella quale si modifica la precedente ordinanza n. 163 del 29/11/2016, impugnata con ricorso straordinario al Capo dello Stato;<br />	<br />
			di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
			Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
			Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
			Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2017 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Ritenuto che il ricorso ad un primo sommario esame risulta parzialmente assistito dal necessario fumus boni iuris nella parte in cui non prevede che il deposito della documentazione attestante la messa in sicurezza del muro sia successiva alla decisione di ricostruzione del muro, che compete al proprietario di concerto con la Soprintendenza ed alla sua realizzazione e fermo restando che in ogni momento la proprietà deve garantire la piena sicurezza dei luoghi.<br />	<br />
			Ritenuto quindi che sussistano i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta.				</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>			Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
			a) sospende il provvedimento impugnato limitatamente ai termini di presentazione della certificazione di sicurezza;<br />	<br />
			b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica di aprile 2018.<br />	<br />
			Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
			La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />	<br />
			Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Ugo Di Benedetto, Presidente<br />	<br />
			Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore<br />	<br />
			Valentina Santina Mameli, Primo Referendario				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Alberto Di Mario</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Ugo Di Benedetto</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>			IL SEGRETARIO</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<p>
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-2-5-2017-n-553/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 2/5/2017 n.553</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Albo Nazionale dei Gestori Ambientali: il Consiglio di Stato sconfessa l’ANAC</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/albo-nazionale-dei-gestori-ambientali-il-consiglio-di-stato-sconfessa-lanac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 17:43:57 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/albo-nazionale-dei-gestori-ambientali-il-consiglio-di-stato-sconfessa-lanac/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/albo-nazionale-dei-gestori-ambientali-il-consiglio-di-stato-sconfessa-lanac/">Albo Nazionale dei Gestori Ambientali: il Consiglio di Stato sconfessa l’ANAC</a></p>
<p>Con la recentissima sentenza 1825 del 19 aprile 2017 il Consiglio di Stato ha preso posizione in ordine al requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai fini della partecipazione alle pubbliche gare. La questione sottoposta all’attenzione del Giudice di appello attiene alla necessità che gli operatori economici partecipanti alla</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/albo-nazionale-dei-gestori-ambientali-il-consiglio-di-stato-sconfessa-lanac/">Albo Nazionale dei Gestori Ambientali: il Consiglio di Stato sconfessa l’ANAC</a></p>
<p>Con la recentissima sentenza 1825 del 19 aprile 2017 il Consiglio di Stato ha preso posizione in ordine al requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai fini della partecipazione alle pubbliche gare.<br />
La questione sottoposta all’attenzione del Giudice di appello attiene alla necessità che gli operatori economici partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica possiedano <em>ab origine </em>tale requisito, ovvero lo possano acquisire successivamente, ma prima della stipula del contratto poiché l’art. 212 comma 5 d. lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale) stabilisce che “<em>L&#8217;iscrizione all&#8217;Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi</em>”.<br />
Sulla base del tenore testuale della disposizione, e seguendo un’interpretazione formalistica, l’allora AVCP, con parere di precontenzioso n. 13 del 14 febbraio 2013, e poi l’ANAC con parere n. 221 del 22 dicembre 2015, ha osservato che “<em>il consolidato orientamento di questa Autorità ha precisato che l’iscrizione  all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali <u>costituisce un requisito di  esecuzione e non di partecipazione alle gare per l’affidamento degli appalti</u>  relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti a  norma dell’articolo 212 del d.lgs. 152/2006, “<u>dovendo i bandi prevedere una specifica clausola in base alla quale non  si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della  relativa iscrizione</u>” (cfr. parere n. 152  del 9 settembre 2015; nonché AG 7-09 del 23 aprile 2009 e parere di  precontenzioso n. 89 del 29 aprile 2010)</em>”.<br />
Tali considerazioni, tuttavia, se calate all’interno delle procedure ad evidenza pubblica, rischiano di minare il principio di celerità dell’azione amministrativa, perché consentirebbero ad un soggetto, privo del requisito, di partecipare alla gara e poi, solo all’esito dell’aggiudicazione, tentare di acquisirlo prima della stipula del contratto. Laddove ciò non accadesse, la stazione appaltante dovrebbe: a) annullare/revocare all’aggiudicazione in suo favore; b) scorrere la graduatoria; c) aggiudicare provvisoriamente ad un altro concorrente; d) riaprire la fase di verifica dei requisiti; e) aggiudicare definitivamente; f) stipulare il contratto.<br />
Ma un altro dato merita di essere evidenziato: il previgente articolo 49 comma 1 bis d. lgs. 163/2006 in tema di avvalimento (come inserito dall’ art. 34, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133), stabilisce che “<em>Il comma 1 non è applicabile al requisito dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all&#8217;articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</em>”: la mancanza del requisito in esame, in capo all’operatore economico, non è sopperibile con il ricorso al suo avvalimento da parte di un’impresa ausiliaria che ne sia in possesso.<br />
Tale ultima disposizione è stata ripresa dal nuovo codice degli appalti che, all’art. 89 comma 10 d. lgs. 50/2016, ribadisce che “<em>L&#8217;avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all&#8217;articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</em>”.<br />
Per la normativa in tema di commesse pubbliche, quindi, l’iscrizione all’Albo ha natura di requisito soggettivo di idoneità tecnica-professionale ex art. 39 d. lgs. 163/2006, ed in quanto deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda/offerta e permanere durante tutto il corso della procedura (<em>ex multis</em>, da ultimo, Cons. Stato, Ad. Plen., Sent., 29 febbraio 2016, n. 6 che ha richiamato “<em>il principio di continuità nel possesso dei requisiti (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 20 luglio 2014, n. 8), che non possono essere persi dal concorrente neanche temporaneamente nel corso della procedura</em>”).<br />
Tali considerazioni sono state fatte proprie dalla giurisprudenza, di primo e secondo grado, proprio con riferimento al requisito dell’iscrizione all’ANGA:</p>
<ul>
<li>Consiglio di Stato, sent. 30 aprile 2015, n. 2191, secondo cui “<em>Tale iscrizione</em> <em>costituisce un titolo abilitativo autorizzatorio di natura personale e, come tale, non cedibile con lo schema del contratto di avvalimento. Infatti, in tema di gare di appalto pubblico, anche se all&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento deve ormai essere riconosciuta portata generale, resta salva, tuttavia, l&#8217;infungibilità dei requisiti ex artt. 38 e 39 del codice dei contratti, in quanto requisiti di tipo soggettivo, intrinsecamente legati al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l&#8217;Amministrazione, tra cui l&#8217;iscrizione camerale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 novembre 2012, n. 5595); nello stesso ordine di idee anche l&#8217;iscrizione qui in contestazione, quale elemento soggettivo infungibile proprio dell&#8217;impresa, non può ritenersi suscettibile di avvalimento</em>” (in termini, anche Cons. Stato, sent. 6 novembre 2015, n. 5070);</li>
<li>TAR Roma, sent. 22 gennaio 2016, n. 802 secondo cui “… <em>l’art. 39 del d.lgs. n. 163 del 2006, riguardante i “requisiti di idoneità professionali” (nel cui ambito è ordinariamente ricondotta l’iscrizione all’“albo nazionale dei gestori ambientali”)…</em>”;</li>
<li>TAR Liguria, sent. 11 gennaio 2016, n. 16 per la quale “<em>l&#8217;impresa </em>[omissis], <em>che non poteva avvalersi sul punto dei requisiti dell&#8217;impresa ausiliaria, ha conseguito in proprio l&#8217;iscrizione all&#8217;albo soltanto in data 29.10.2015 … , sicché, come lamentato con il ricorso incidentale, avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara</em>”.</li>
<li>TAR Lazio – Sede di Roma, sent n. 12611 del 9 novembre 2015 per cui “<em>Detto Consorzio, a cagione della tipologia di iscrizione all&#8217;Albo Gestori Ambientali, non era, dunque, titolato a partecipare in proprio alla procedura, incombendo su di esso l&#8217;onere di indicare una o più consorziate incaricate della esecuzione dell&#8217;appalto (indicazione omessa in sede di partecipazione alla gara e che ha legittimamente comportato l&#8217;esclusione della concorrente). Per le ragioni dianzi esposte, difettavano in capo al predetto consorzio i requisiti soggettivi di ordine generale per la partecipazione alla gara nelle modalità praticate, alla cui carenza, peraltro, neppure si sarebbe potuto supplire mediante l&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento (v. art. 49, c. 1 bis del D.Lgs. n. 163 del 2006). La stazione appaltante, dunque, correttamente ha provveduto alla esclusione dalla gara del RTI S.-Romana M.-Consorzio C.S.</em>”.</li>
<li>TAR Basilicata, sent. 25 gennaio 2017, n. 96  per la quale “<em>Ritenere che tale iscrizione (che peraltro presuppone e si riferisce a una specifica organizzazione aziendale e non può, quindi, essere equiparata a un requisito oggettivo cedibile separatamente da quella organizzazione, cfr. Tar Firenze, sentenza n. 1215 del 2016) possa essere considerata quale requisito da acquisire solo prima della stipula del contratto, in quanto rilevante solo in fase di esecuzione, sarebbe soluzione illogica e contraria al principio di certezza e celerità dell’azione amministrativa, atteso che si finirebbe per ammettere la partecipazione ad una gara ed aggiudicare la medesima, accettando il rischio dell’inutilità in tutto o in parte della procedura per il caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado di acquisire assolutamente o comunque in tempo utile l’iscrizione necessaria</em>”;</li>
<li>TAR Puglia – Bari, sent. 16 febbraio 2017, n. 133 che, argomentando sul divieto di avvalimento, ha osservato che “<em>La norma, proprio partendo dal presupposto che l’iscrizione all’ANGA sia un requisito soggettivo, lo ha sottratto al regime dei requisiti legati alle caratteristiche dell’operatore economico considerato sotto il profilo dell’attività espletata e della sua organizzazione (cc.dd. oggettivi), suscettibili di essere soddisfatti mediante avvalimento</em>”;</li>
<li>TAR Abruzzo – Pescara sent. 26 luglio 2016, n. 285 (oggetto della sentenza oggi in commento), secondo cui “<em>benché nessuna disposizione di legge o regolamento prescriva che il bando di gara relativo a lavori di bonifica ambientale debba richiedere l&#8217;iscrizione all&#8217;albo dei gestori ambientali per adeguata categoria e classe quale requisito di partecipazione, deve ritenersi che la necessità di richiedere tale requisito sia imposta prima ancora che da ragioni giuridiche da ragioni logiche, poiché non avrebbe alcun senso la partecipazione &#8211; e magari l&#8217;aggiudicazione a favore &#8211; di chi sia giuridicamente privo dei requisiti che la legge prescrive per poter eseguire i lavori” (cfr. Tar Latina, sentenza n. 1889 del 2010, riformata da Consiglio di Stato, sentenza n. 2947 del 2012, ma per questioni non riguardanti il punto specifico; Tar Palermo, ordinanza n. 1007 del 2015; Consiglio di Stato, sentenza n. 3121 del 2012, sulla necessità del requisito dell’iscrizione ai fini della partecipazione in relazione all’oggetto dell’appalto)</em>”;</li>
<li>TAR Lazio – Latina, sent. 16 novembre 2010, n. 1889: “<em>nessun senso ha la partecipazione alla gara di chi non è in grado di eseguire i lavori e la cui possibilità di eseguirli di-pende da una mera eventualità (che riesca cioè a ottenere l’iscrizione e per di più in tempo utile rispetto alla stipulazione); nello stesso tempo proprio in questa fattispecie la tesi che si critica dimostra la sua debolezza, dato che attendere l’iscrizione sarebbe incompatibile con l’esigenza di immediato avvio dei lavori (che si riferiscono a messa in sicurezza di emergenza di un sito contaminato e hanno, per così dire naturalmente, carattere di urgenza, come del resto dimostra l’articolo 18 del capitolato speciale di appalto che prevede la “consegna dei lavori … in successione immediata alla data di notifica della formale approvazione da parte dell’ente</em>”.</li>
</ul>
<p>Con la decisione in commento, il Consiglio di Stato ha confermato le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza precedente, osservando che “<em>Vero è che l’art. 212, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell’ambiente) afferma che «L&#8217;iscrizione all&#8217;Albo [nazionale gestori ambientali] è requisito per lo svolgimento delle attività, ecc. ». Ma si tratta di previsione di un settore che disciplina la materia sostanziale della protezione ambientale e che, se integrata alle previsioni dello specifico settore dei contratti pubblici, risulta </em>minus dicere quam volere<em>: <u>è infatti solo l’ordinamento delle pubbliche commesse a specificare di suo quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara</u>.</em><br />
<em>Trattasi perciò di un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità. Merita dunque conferma l’assunto per cui <u>i bandi di gara aventi ad oggetto lavori di bonifica ambientale implicano l’esistenza dell’iscrizione all&#8217;Albo dei gestori ambientali per adeguata categoria e classe quale requisito di partecipazione</u></em>”.<br />
La “Guerra dei Roses” tra ANAC e giurisprudenza amministrativa continua.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2015 n.215</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-11-2015-n-215/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-11-2015-n-215/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-11-2015-n-215/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2015 n.215</a></p>
<p>Presidente Criscuolo, Redattore de Pretis È illegittima la generalizzata deroga all’obbligo di autorizzazione per modificare il tracciato di opere pubbliche regionali Ambiente e territorio – Opere pubbliche – Articolo 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 22 ottobre 2014, n. 30 (Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-11-2015-n-215/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2015 n.215</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-11-2015-n-215/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2015 n.215</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore de Pretis</span></p>
<hr />
<p>È illegittima la generalizzata deroga all’obbligo di autorizzazione per modificare il tracciato di opere pubbliche regionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Opere pubbliche – Articolo 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 22 ottobre 2014, n. 30 (Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”) – Obbligo di autorizzazione per modifiche ad opera pubblica regionale – Previsione di deroga generalizzata – Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’articoli 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – Illegittimità costituzionale parziale<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 22 ottobre 2014, n. 30 (Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”), limitatamente alle parole «le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m.,»;</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,</p>
<p>
ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 22 ottobre 2014, n. 30 (Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22-24 dicembre 2014, depositato in cancelleria il 30 dicembre 2014 ed iscritto al n. 93 del registro ricorsi 2014.<br />
Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;<br />
udito nell’udienza pubblica del 6 ottobre 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis;<br />
uditi l’avvocato dello Stato Filippo Bucalo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Luigi Manzi per la Regione Veneto.</p>
<p>
Ritenuto in fatto<br />
1.– Con ricorso notificato il 22-24 dicembre 2014, depositato il 30 dicembre 2014 e iscritto al n. 93 del registro ricorsi del 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 22 ottobre 2014, n. 30 (Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”), per violazione dell’art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, e dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.<br />
La norma ha sostituito il comma 6 dell’art. 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24, con il seguente: «6. Non sono soggette all’obbligo dell’autorizzazione le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m., le trasformazioni di linee con conduttori nudi in linee con cavo aereo, gli adeguamenti alle tensioni di esercizio normalizzate e le sostituzioni dei componenti, a condizione che tali interventi non comportino variazioni alla natura del progetto precedentemente approvato né incremento della potenza già autorizzata e non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. È in ogni caso fatto salvo l’obbligo di progettazione tecnica e relativo collaudo».<br />
Osserva il ricorrente che tale nuova disposizione regionale ha inserito nella previgente disciplina relativa a tutte le linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt una esenzione dall’autorizzazione (oltre che per interventi di manutenzione o sostituzione di componenti, anche) per tutte la varianti di tracciato che non superino i 500 metri.<br />
Sennonché, ove tale esenzione fosse ritenuta applicabile anche agli elettrodotti facenti parte della Rete di trasmissione nazionale (RTN), la disposizione regionale si porrebbe in contrasto con l’art. 1-sexies del d.l. n. 239 del 2003. Tale articolo, infatti, stabilisce che la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dall’autorità statale (comma 1) e non di quella regionale; prevede altresì l’esenzione dall’autorizzazione per alcune ipotesi di interventi sostitutivi e di manutenzione degli elettrodotti (in particolare, quelli «consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche»), ma senza ricomprendervi anche le varianti di tracciato (comma 4-quinquies).<br />
Secondo il ricorrente, anche nella eventualità in cui la norma impugnata si riferisse ai soli elettrodotti non facenti parte della RTN, la stessa si porrebbe comunque in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all’Allegato III, lettera z), e all’Allegato IV, punto 7., lettera z), della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), secondo cui le linee (elettrodotti) non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale con potenza superiore a 100.000 volt rientrano nei progetti di competenza regionale da assoggettare a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA, a seconda della lunghezza del tracciato (rispettivamente, se superiore a 10 km oppure se superiore a 3 km); nonché in relazione all’Allegato III, lettera ag, e all’Allegato IV, punto 8., lettera t), della Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui le modifiche o estensioni dei medesimi progetti sopra citati sono soggetti rispettivamente a VIA («ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato»), oppure a verifica di assoggettabilità a VIA (nei casi in cui gli stessi «possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente»).<br />
Dalle disposizioni statali appena richiamate conseguirebbe il principio per cui le variazioni di tracciato, sia pure di scarsa entità (inferiori a 500 metri), non potrebbero essere aprioristicamente escluse da qualsiasi forma di valutazione ambientale, in quanto lo specifico contesto localizzativo oggetto della variante di tracciato potrebbe determinare situazioni di incompatibilità con la tutela ambientale (si fa l’esempio dei siti di importanza comunitaria, cosiddetti SIC, e delle zone speciali di conservazione, cosiddette ZSC). Di contro, la norma regionale impugnata, disponendo una generalizzata deroga all’obbligo di autorizzazione per le modifiche di tracciato inferiori a 500 metri (con l’unica condizione che «tali interventi […] non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»), avrebbe indebitamente ristretto il campo di applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale, violando di conseguenza la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente».<br />
2.– Il 19 febbraio 2015 si è costituita in giudizio la Regione Veneto, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, in quanto la disposizione impugnata sarebbe in parte qua riproduttiva della precedente disciplina regionale (mai oggetto in passato di impugnazione avanti la Corte costituzionale), la quale già escludeva l’obbligo del provvedimento autorizzatorio in caso di modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 metri.<br />
La novella, infatti, si limiterebbe: a estendere l’esclusione dall’obbligo di autorizzazione alle «trasformazioni di linee con conduttori nudi in linee con cavo aereo»; a potenziare i limiti alla deroga autorizzatoria, prevedendo un generale divieto di incremento della potenza già autorizzata e facendo sempre salvo l’obbligo di progettazione tecnica e relativo collaudo; a rettificare il riferimento anacronistico alla legge sui beni culturali del 1939, sostituendolo con il richiamo al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).<br />
Cosicché, non essendoci stata alcuna «soluzione della continuità precettiva», l’impugnazione da parte dello Stato di una norma regionale riproduttiva di una norma previgente mai impugnata dovrebbe dichiararsi inammissibile. Difetterebbe persino l’interesse del Presidente del Consiglio dei ministri a coltivare l’impugnazione, dal momento che, qualora la questione di costituzionalità venisse accolta, rivivrebbe la norma regionale previgente avente il medesimo contenuto precettivo tacciato oggi di illegittimità, per di più privo della tutela aggiuntiva assicurata ai valori ambientali dal testo attualmente in vigore (sotto forma di obblighi di progettazione e di collaudo, di divieto di incremento di potenza e rispetto alla sopravvenuta legislazione vincolistica).<br />
Nel merito, secondo la Regione le questioni di costituzionalità sollevate sarebbero comunque infondate.<br />
Con riguardo al primo motivo di incostituzionalità, essa critica l’erroneo presupposto interpretativo da cui avrebbe preso le mosse il ricorso. La piana esegesi della norma impugnata consentirebbe, infatti, di escludere dal suo ambito di applicazione gli elettrodotti facenti parte della RTN, senza alcuna possibilità di interferenza con le competenze statali (contemplate dall’invocato art. 1-sexies, comma l, del d.l. n. 239 del 2003).<br />
Quanto alla seconda questione sollevata, l’interpretazione costituzionalmente orientata della legge regionale già di per sé garantirebbe la piena applicabilità delle norme statali relative alla valutazione d’impatto ambientale, anche in assenza di un espresso richiamo ad esse. Dovrebbe, sul punto, valorizzarsi anche l’«evoluzione storico-normativa della disciplina in parola», la quale sarebbe «sempre stata improntata ad una applicazione rispettosa del dettato costituzionale e della disciplina statale in materia di tutela dell’ambiente».</p>
<p>
Considerato in diritto<br />
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto, 22 ottobre 2014, n. 30 (Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”), articolando due ordini di censure di illegittimità costituzionale.<br />
Nella parte in cui ha introdotto, con riguardo alle opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt, un’esenzione dall’autorizzazione per le varianti di tracciato che non superino i 500 metri, la norma regionale si porrebbe in contrasto con l’art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, il quale stabilisce che, per la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica, la competenza a rilasciare l’autorizzazione è dell’autorità statale e non prevede alcuna esenzione per le varianti di tracciato.<br />
La stessa disposizione impugnata, inoltre, disponendo una generalizzata deroga all’obbligo di autorizzazione per le modifiche di tracciato che non superino i 500 metri, avrebbe operato una indebita restrizione del campo di applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), ponendosi così in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all’Allegato III, lettera z) e all’Allegato IV, punto 7., lettera z), della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché in relazione all’Allegato III, lettera ag, e all’Allegato IV, punto 8., lettera t), della Parte seconda del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006.<br />
2.– In via pregiudiziale, la Regione resistente eccepisce che il ricorso sarebbe tardivo in quanto, pur formalmente rivolto contro l’art. 1, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2014, di modifica del comma 6 dell’art. 2 della legge regionale n. 24 del 2014, in realtà colpirebbe tale ultima norma in parti che non sarebbero state toccate dalle modifiche apportate dalla legge regionale oggi impugnata.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Il fatto che la disposizione originaria modificata da quella ora oggetto di censura non sia stata a suo tempo impugnata dallo Stato non rileva, poiché – anche senza considerare la circostanza che la modifica presenta comunque un contenuto di novità – la nuova disposizione ha l’effetto di reiterare, con la novazione della fonte, la lesione da cui deriva l’interesse a ricorrere dello Stato. L’omessa impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di precedenti norme regionali, analoghe alle disposizioni oggetto di ricorso, non ha rilievo, dato che l’istituto dell’acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale (si vedano, ex plurimis, sentenze n. 124 del 2015, n. 139 del 2013, n. 71 del 2012 e n. 187 del 2011). Né rileva l’argomento sollevato dalla Regione Veneto, secondo cui l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale farebbe comunque rivivere la norma previgente avente il medesimo contenuto precettivo tacciato oggi di illegittimità. Il giudizio promosso in via principale, infatti, «colpisce il testo legislativo, indipendentemente dagli effetti concretamente prodotti» (sentenza n. 195 del 2015).<br />
3.– La prima questione di legittimità costituzionale, concernente la violazione della potestà dello Stato di autorizzare la costruzione e l’esercizio di elettrodotti «facenti parte della rete nazionale di trasporto», è formulata tramite la mera denuncia della violazione di una norma statale interposta (l’art. 1-sexies, comma l, del d.l. n. 239 del 2003), senza che sia indicata la competenza legislativa di cui quest’ultima sarebbe espressione ed è quindi inammissibile.<br />
Ai fini dell’ammissibilità della censura, il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe invece dovuto illustrare le ragioni per le quali la disposizione invocata sarebbe espressiva di un principio fondamentale e la materia, attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, alla quale sarebbe riconducibile.<br />
Peraltro, anche volendo considerare riferito alla questione in esame il parametro costituzionale nell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Cost., evocato nel contesto argomentativo della seconda questione di costituzionalità, relativa, come si vedrà, alla ritenuta indebita restrizione del campo di applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale, si tratterebbe comunque di un riferimento erroneo. Pur convergendo infatti, nella fattispecie normativa oggetto dello scrutinio di costituzionalità, interessi di varia natura, come quelli attinenti alla «tutela dell’ambiente» e al «governo del territorio», in essa appare centrale il profilo afferente alla regolamentazione e al controllo delle attività di realizzazione della rete elettrica in vista di un efficiente approvvigionamento dei diversi ambiti territoriali. È dunque corretto ritenere che si verta nella materia, attribuita alla potestà legislativa concorrente, riguardante la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (art. 117, comma terzo, Cost.).<br />
Per quanto esposto, il primo mezzo di impugnazione è inammissibile per mancata (sentenza n. 51 del 2006) o, comunque, erronea individuazione del parametro costituzionale (sentenza n. 285 del 2005).<br />
4.– L’Avvocatura generale dello Stato lamenta altresì che il denunciato art. 1, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2014, disponendo una generalizzata deroga all’obbligo di autorizzazione per le modifiche di tracciato inferiori a 500 metri, avrebbe operato un’indebita restrizione del campo di applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale, con conseguente violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.<br />
La questione è fondata.<br />
L’obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità a VIA, rientra nella materia della «tutela ambientale» (sentenze n. 234 e n. 225 del 2009), e rappresenta nella disciplina statale, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull’intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale (tra le altre, sentenze n. 120 del 2010, n. 249 del 2009 e n. 62 del 2008), comprese la «produzione», il «trasporto» e la «distribuzione nazionale dell’energia» (sentenza n. 88 del 2009).<br />
L’art. 20, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, estende la verifica di assoggettabilità ai progetti «inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che comportino effetti negativi apprezzabili per l’ambiente, nonché quelli di cui all’allegato IV secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo».<br />
Tra i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità attribuiti alla competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si annoverano, nell’Allegato IV della Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, oltre agli «elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 KV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km» (punto 7., lettera z), anche le «modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (punto 8., lettera t).<br />
Nella logica del legislatore statale, dunque, la modifica del tracciato degli elettrodotti, anche di scarsa entità, non è aprioristicamente esclusa da qualsiasi forma di controllo preventivo, bensì è assoggettata ad una prognosi da effettuare di volta in volta sulle ripercussioni negative che possano nuocere allo specifico contesto territoriale interessato dall’opera (si pensi, per l’appunto, ai siti di importanza comunitaria ovvero alle zone speciali di conservazione).<br />
La legge regionale impugnata invece, contemplando tra gli interventi esenti da preventiva autorizzazione o da denuncia tutte le varianti di tracciato degli impianti elettrici esistenti inferiori a 500 metri, a prescindere dal loro concreto impatto sui valori ambientali, ha l’effetto di sottrarre automaticamente tali opere anche alla valutazione d’impatto ambientale, la quale costituisce un subprocedimento che necessariamente si innesta (quale suo «presupposto o parte integrante»: si veda l’art. 29 del d.lgs. n. 152 del 2006) nel procedimento (principale) di autorizzazione o approvazione (si veda, per un caso analogo, la sentenza n. 120 del 2010, punto 1.2. del Considerato in diritto). La circostanza che la valutazione d’impatto ambientale non possa esplicarsi quando l’attività sia resa “libera”, nel senso di sottratta a una preventiva autorizzazione, esclude che possa essere seguita la tesi interpretativa suggerita dalla difesa regionale, secondo la quale la norma impugnata presupporrebbe già la «piena applicabilità della normativa statale in materia di tutela dell’ambiente, pur in assenza di un espresso richiamo».<br />
La disposizione regionale impugnata è pertanto costituzionalmente illegittima nella parte in cui ha escluso dall’obbligo dell’autorizzazione le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 metri.</p>
<p>
PER QUESTI MOTIVI<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 22 ottobre 2014, n. 30 (Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”), limitatamente alle parole «le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m.,»;<br />
2) dichiara inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 22 ottobre 2014, n. 30 (Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), con il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.<br />
F.to:<br />
Alessandro CRISCUOLO, Presidente<br />
Daria de PRETIS, Redattore<br />
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2015.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Gabriella Paola MELATTI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-11-2015-n-215/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2015 n.215</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Note in tema di realizzazione degli impianti eolici. Il procedimento autorizzatorio al vaglio della Corte costituzionale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/note-in-tema-di-realizzazione-degli-impianti-eolici-il-procedimento-autorizzatorio-al-vaglio-della-corte-costituzionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 17:43:57 +0000</pubDate>
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<p>Abstract La normativa statale che disciplina l’installazione degli impianti eolici è il D. Lgs. n. 387/2003 in attuazione della direttiva 2001/77/CE. Il procedimento amministrativo per il rilascio del titolo è unico e deve concludersi entro 90 giorni. Nella prassi il termine è diffusamente disatteso, determinando una prevedibile difficoltà per lo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/note-in-tema-di-realizzazione-degli-impianti-eolici-il-procedimento-autorizzatorio-al-vaglio-della-corte-costituzionale/">Note in tema di realizzazione degli impianti eolici. Il procedimento autorizzatorio al vaglio della Corte costituzionale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/note-in-tema-di-realizzazione-degli-impianti-eolici-il-procedimento-autorizzatorio-al-vaglio-della-corte-costituzionale/">Note in tema di realizzazione degli impianti eolici. Il procedimento autorizzatorio al vaglio della Corte costituzionale.</a></p>
<p>Abstract<br />
La normativa statale che disciplina l’installazione degli impianti eolici è il D. Lgs. n. 387/2003 in attuazione della direttiva 2001/77/CE. Il procedimento amministrativo per il rilascio del titolo è unico e deve concludersi entro 90 giorni. Nella prassi il termine è diffusamente disatteso, determinando una prevedibile difficoltà per lo Stato italiano nel raggiungimento degli obiettivi internazionali fissati con l’accordo di Kyoto e di quelli comunitari fissati per il 2020. Il presente studio indaga sulle cause di tale disposizione mediante l’analisi della giurisprudenza costituzionale in materia. In particolare, si affronta il problema della individuazione dell’ambito della potestà legislativa regionale. Il D. Lgs. n. 387 del 2003 riconosce alle Regioni il potere di adottare misure aggiuntive rispetto a quelle nazionali per la promozione dell’aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili. La formulazione della disposizione lascia ampio spazio alle regioni di intervenire non soltanto con misure incentivanti la realizzazione di impianti e la produzione dell’energia da fonti rinnovabili, ma anche determinando incentivi peculiari a seconda delle diverse realtà ambientali, territoriali e sociali.<br />
Il problema si è posto soprattutto per il ritardo con il quale il legislatore statale ha provveduto all’emanazione delle linee guida nazionali introdotte, disposte solo di recente con D.M. n.219 del 2010. Il vuoto normativo aveva indotto le Regioni ad adottare proprie discipline e linee guida. L’analisi della giurisprudenza costituzionale su tali interventi normativi dimostra che essi hanno tradito le finalità cui avrebbero dovuto aspirare: contemperare la diffusione delle energie rinnovabili per garantire una sempre più efficace tutela ambientale e nello stesso tempo garantire anche una tutela paesaggistica. L’auspicio è che con l’introduzione delle linee guida statali le Regioni possano orientarsi meglio nel disporre le relative autorizzazioni e compiere valutazioni che tengano in maggiore considerazione la tutela ambientale.</p>
<p><i>The installation of wind farms is regulated by the State law D.lgs. n. 387/2003, in implementation of Directive 2001/77/CE. The authorization is issued through a single administrative procedure to be accomplished within 90 days. Nevertheless, the deadline is frequently overrun, which predictably causes difficulty for the Italian State to meet the international targets set by the Kyoto Agreement and by the Community agreements to be accomplished within 2020. The present study investigates the causes of such a disposition through the analysis of decisions at the Constitution Court on the issue. The problem of determining the regional legislative powers will be focused on, in particular, D.lgs n. 387/2003 grants the Regions the authority to take special measures, in addition to the national ones, in order to promote the increase in use of electricity derived from renewable sources. In its formulation, the disposition grants the region wide freedom of intervention, as far as the enhancement of wind farms installation and the production of renewable energy are concerned.<br />
The State legislator’s delay in providing the national guidelines has raised the issue. National guidelines were set only in 2010 by D.M n. 219. Such a lack of regulation had caused the Regions to adopt their own guidelines. However, a careful analysis of decisions of the Constitutional Court has proven that these instruments betrayed the principles they should have been based on: to enhance the environmental conservation, through the use of renewable energy, as well as to ensure the landscape protection. It is to be hoped that the new national guidelines may aid Regions in providing authorizations and carrying on evaluations which take the environmental protection into account, so to determine a possible development in the installation of wind farms.</i></p>
<div align="center">________________________________</div>
<p>SOMMARIO: 1. Quadro sintetico della legislazione statale:<i> a) la disciplina generale del D.lgs. n. 387/2003; b) il D.M. n. 219/2010</i>. – 2. Quadro sintetico delle norme regionali. – 3. La vicenda della Regione Puglia.- 4. Il problema della tutela paesaggistica. – 5. Le linee fondamentali della giurisprudenza costituzionale e amministrativa.</p>
<p><i>1. Quadro sintetico della legislazione statale: a) la disciplina generale del D.lgs. n. 387/2003.</i><br />
Il D.lgs. n. 387/2003 disciplina la produzione e il trasporto dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Esso, sinteticamente, si fonda su un impianto di regole<sup>1</sup>, volto ad agevolare e promuovere l’installazione degli impianti di produzione energetica tramite l&#8217;impiego di fonti rinnovabili.<br />
Tra gli obiettivi del D. Lgs. n. 387 del 2003, specificatamente indicati all’art. 1, vi sono, anzitutto, quello di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili per la produzione di elettricità nel mercato italiano e comunitario, nonché quello di sostenere delle misure per il perseguimento degli obiettivi nazionali definiti con le relazioni predisposte dal Ministro per le attività produttive ai sensi dell’art 3, par. 2 della direttiva 2001/77/CE. L’art 4. del decreto legislativo in parola prevede, altresì, un progressivo incremento annuale di quella quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, il quale sancisce che gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, hanno l’obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell’anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio.<br />
Più in particolare, l’art. 4 di cui sopra dispone che, a partire dall’anno 2004 e fino al 2006, la quota (precedentemente fissata nella misura del 2% dal decreto del Ministro dell’ambiente del 11 Novembre 1999) sia incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali, mentre ulteriori incrementi della medesima quota sono stati affidati ai successivi decreti del Ministro per le attività produttive, emanati di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Unificata.<br />
L’obbligo di immettere nel sistema elettrico le predette quote minime, attuabile anche mediante l’acquisto, in tutto o in parte, dell’equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, è anche alla base della domanda nel mercato dei certificati verdi già disciplinati dal D. Lgs. Del 16 Marzo 1999, n. 79, richiamati, inoltre, dall’art 2 del D. Lgs. n. 387 del 2003, che ne conferma l’attuale vigenza, definendoli come diritti fruibili proprio per impianti privati che hanno ottenuto la qualificazione di alimentazione da fonti rinnovabili dal gestore della rete.<br />
L’ art. 11 del D. Lgs. n. 387 prevede che per l’elettricità prodotta da impianti alimentati da tali fonti, su richiesta del produttore, si debba fornire la cosiddetta garanzia di origine della produzione da fonti rinnovabili, a condizione che gli impianti da cui l’elettricità certificata proviene abbiano una produzione annua non inferiore a 100 MWh. Come anche l’art 5 della direttiva 2001/77/CE precisava, infatti, l’obiettivo fondamentale delle garanzie di origine è quello di consentire ai produttori di dimostrare che l’elettricità da essi venduta proviene da fonti energetiche rinnovabili, anche nel contesto comunitario, rispetto al quale le garanzie sono reciprocamente riconosciute dagli Stati membri, ed un eventuale mancato riconoscimento da parte di uno di questi deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.<br />
Il D. Lgs. n. 387 del 2003 all’art. 10, comma 3, riconosce alle Regioni il potere di adottare misure aggiuntive rispetto a quelle nazionali per la promozione dell’aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili. La formulazione della disposizione sembra, quindi, lasciare ampio spazio alle Regioni di intervenire, non soltanto con misure incentivanti la realizzazione di impianti e la produzione dell’energia da fonti rinnovabili, ma anche mediante discipline collegate al consumo delle stesse, determinando incentivi peculiari a seconda delle diverse realtà ambientali, territoriali e sociali. Pertanto, in attuazione di un più efficace principio di leale collaborazione con lo Stato, nel perseguire gli obiettivi nazionali di consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, prefissati ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 2 della direttiva 2001/77/CE, dovrebbero essere proprio le Regioni ad impegnarsi massimamente nell’individuare e porre in essere ogni misura che possa contribuire ad un più razionale sfruttamento di quelle risorse che nell’ambito dei diversi territori si rivelino più idonee ad alimentare impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La Regione costituisce “la sede” del procedimento unico, il luogo di raccordo per l’esercizio delle diverse competenze e la sua facoltà relativa al rilascio dell’autorizzazione unica è da intendersi in senso formale, dopo l’esercizio della valutazione complessiva di tutti gli interessi in gioco e in conflitto fra loro esaminati in sede di conferenza di servizi da parte degli enti normativamente preposti, compresa quella relativa al rilascio dei titoli edificatori da parte dei comuni.<br />
Per quanto concerne, poi, l’allacciamento degli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili alla rete elettrica, l’art. 14, ne agevola la connessione disponendo, da un lato, che i gestori della rete sono obbligati a fornire al produttore, che richiede il collegamento alla rete elettrica, le soluzioni atte a favorire l’accesso, unitamente alle stime dei costi e della relativa ripartizione; dall’altro, che l’autorità per l’energia elettrica e il gas adotti i provvedimenti eventualmente necessari per garantire che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, compresa quella prodotta in zone periferiche, quali le Regioni insulari e le Regioni a bassa densità di popolazione.<br />
Con riferimento, infine, agli incentivi relativi alla partecipazione al mercato elettrico e all’immissione nel sistema elettrico dell’energia derivante da fonti rinnovabili, l’art. 13 del D. Lgs. n. 387 ribadisce e conferma l’obbligo di utilizzazione prioritaria, nonché il diritto alla precedenza nel dispacciamento della stessa rispetto a quella derivante dalle fonti convenzionali.<br />
Gli art 3 e 16 suscitano particolare interesse in quanto finalizzati ad assicurare un monitoraggio sull’efficienza della formazione relativa all’incentivazione delle fonti rinnovabili, garantendone la funzionalità e promuovendo la verifica degli effetti concretamente conseguiti dalle molteplici misure di sostegno alle fonti stesse.<br />
Si tratta di norme di assoluto rilievo, dal momento che evidenziano come a livello legislativo lo scopo di valorizzare l’energia derivante da fonti rinnovabili non possa essere adeguatamente perseguito attraverso la mera introduzione di agevolazioni e incentivazioni nei confronti della produzione e del relativo sfruttamento di tali risorse, ma, piuttosto, mediante il perseguimento l’effettività di dette misure, valutando costantemente i benefici da esse prodotti, altresì in termini di risultati. Tali obiettivi di effettività vengono perseguiti anzitutto sotto il profilo organizzativo: l’art. 16 prevede, l’istituzione di un apposito organismo tecnico, quale l’Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l’efficienza negli usi finali dell’energia, al quale vengono attribuite funzioni di monitoraggio e consultazione su dette fonti.<br />
Ai sensi dell’art. 3, l’attività svolta dall’osservatorio è funzionale alla predisposizione di una relazione elaborata ogni due anni sulla base dei dati forniti dal gestore della rete, dal ministro delle attività produttive di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e con il ministro dell’economia e delle finanze, sentiti anche gli altri ministri interessati e la conferenza unificata, relazione da trasmettersi al parlamento e alla conferenza unificata. Questa relazione costituisce lo strumento fondamentale sia per la valutazione degli effetti prodotti dalla legislazione sulla promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili, sia per la verifica del raggiungimento degli obiettivi nazionali individuati nelle relazioni, che l’Italia, come tutti gli altri Stati membri, deve presentare periodicamente ai sensi della direttiva 2001/77/CE sopra illustrata, con la quale si deve condurre una specifica analisi che dia conto, in particolare, anche dei fattori climatici che potrebbero condizionare il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e del grado di coerenza tra le misure adottate e il contributo ascritto alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili nell’ambito degli impegni nazionali sui cambiamenti climatici<sup>2</sup>.<br />
Ancora, l’art. 12 del D. Lgs. n. 387 prevede che in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni culturali, siano approvate le linee guida per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica, volte ad assicurare una corretta localizzazione degli impianti eolici nel paesaggio.<br />
Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Il necessario titolo abilitativo è dato da un’autorizzazione unica, rilasciato dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla stessa Regione, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione viene convocata una conferenza di servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate<sup>3</sup>. Il procedimento amministrativo per il rilascio del titolo è unico e deve concludersi entro 90 giorni con effetto dal 29 Marzo 2011 <i>ex </i>art 12 D. Lgs. n. 387 del 2003, come riformato dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 03 Marzo 2011, n. 28.<br />
Nel caso in cui pervengano più domande di autorizzazione concorrenti riguardanti il medesimo comune, la Regione competente o la Provincia delegata possono stabilire criteri selettivi per il rilascio delle autorizzazioni, ove le domande presentate siano in numero superiore a quelle rilasciabili, compatibilmente con le esigenze dell’ambiente e del territorio. I suddetti criteri possono essere quello della priorità cronologica e della comparazione discrezionale, ma, nell’ambito di una valutazione comparativa, non deve essere dato peso preponderante all’aspetto della convenienza economica delle domande presentate.<br />
L’autorizzazione unica regionale sostituisce ogni altra autorizzazione, ivi compreso il permesso di costruire e tutti gli atti di assenso ed i nulla-osta delle amministrazioni istituzionalmente deputate alla cura degli interessi sottesi alle normative vigenti in materia di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, consentendo di esercitare gli impianti realizzati conformemente al progetto approvato.<br />
I ritardi delle Amministrazioni locali nello svolgimento dei procedimenti autorizzativi possono pregiudicare in molti casi la realizzazione degli impianti eolici, rendendoli eccessivamente onerosi per gli imprenditori e determinando un difficile adeguamento alla disciplina comunitaria, esponendo lo Stato al rischio di sanzioni<sup>4</sup>: è, quindi, in tale ottica che appare legittimo un0020 eventuale intervento sostitutivo del Governo. Il procedimento per l’esercizio del potere sostitutivo, che deve avvenire nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, è disciplinato dall’art. 8 della legge 5 Giugno 2003, n. 131 che prevede, al comma 1, che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli Enti locali, assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata al provvedimento. In luogo dell’adozione diretta dei provvedimenti da parte del Governo, la legge prevede che possa essere eseguito anche il tradizionale modello della nomina di un commissario <i>ad acta</i>, cioè di un organo straordinario dell’ente inadempiente che agisca in luogo di questo.<br />
L’autorizzazione regionale deve contenere, in ogni caso, l’obbligo, in capo al soggetto esercente, di ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto.<br />
Tale impianto di regole, evidentemente ispirato ai principi della semplificazione procedimentale, non ha, tuttavia, condotto a risultati soddisfacenti sul piano applicativo: l’intento del legislatore di promuovere la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti autorizzativi è stato in realtà frustrato nella prassi, che ha visto dilatarsi a dismisura i tempi di conclusione del procedimento. La durata media dei procedimenti autorizzativi per gli impianti a fonti rinnovabili nel nostro Paese, infatti, risulta tra le più alte d’Europa, dal momento che la tempistica individuata dal D. Lgs. n. 387/2003 viene, il più delle volte, disattesa. Si assiste spesso a procedimenti che, per quanto riguarda gli impianti ad energia eolica, possono arrivare a superare i tre anni, contro, ad esempio, i sei mesi della Germania, che negli anni ha consolidato il ruolo di primo piano nelle installazioni energetiche rinnovabili nel panorama mondiale<sup>5</sup>. Questo determina una prevedibile difficoltà per lo Stato italiano nel raggiungimento degli obiettivi internazionali e comunitari fissati per il 2020<sup>6</sup>. Ciò probabilmente a causa di un numero eccessivo di soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento e di un elevato livello di decentramento amministrativo della materia in esame che, tuttavia, dovrebbe consistere in una <i>chance</i> di maggiore vicinanza della valutazione alle caratteristiche del territorio. Nel contempo, appare opportuno assicurare il coordinamento tra il contenuto dei piani regionali di sviluppo energetico, di tutela ambientale e dei piani paesaggistici, e l’equilibrato bilanciamento dei rilevanti interessi pubblici in esame.<br />
L’art. 12, al comma 7, prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati nelle zone agricole, pur se nell’ubicazione si debba tenere conto delle disposizioni sul sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.<br />
Nulla dice, però la norma con riferimento all’ente competente a bilanciare l’interesse pubblico ad incentivare gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con gli anzidetti interessi. L’unico accenno in tal senso è presente al comma 10, nell’ambito delle linee guida per assicurare il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio garantendo la tutela del valore costituzionale del paesaggio: tale norma dispone che le Regioni, in attuazione delle linee guida, “<i>possono procedere alle indicazioni di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti</i>”. Appare chiaro che la norma non definisce l’ente competente ad individuare le aree idonee per l’installazione degli impianti eolici, quindi la soluzione preferibile è quella di ricorrere alle generali disposizioni nazionali e Regionali in materia urbanistica, posto che si tratta di prevedere all’interno degli strumenti urbanistici, non tanto le aree maggiormente idonee all’insediamento, quanto le aree critiche, sotto gli unici profili consentiti, cioè sotto il profilo dell’impatto paesaggistico e sotto il profilo dell’idoneità, in ragione di particolari motivi di pregio di specifiche zone agricole.<br />
La sede corretta per affrontare la valutazione del primo profilo preso in considerazione appare essere quella della pianificazione territoriale a livello regionale, perché la competenza in materia viene assegnata alla Regione espressamente dall’art.12, comma 10, del D. Lgs. n. 387/2003. Laddove, invece, si debbano valutare eventuali zone agricole di particolare pregio la sede corretta appare essere quella della pianificazione urbanistica comunale.<br />
È necessario, però, precisare che, con riferimento alla pianificazione regionale, essa deve muoversi nel rispetto delle linee guida approvate in sede di Conferenza unificata Stato-regione, in modo che vi sia una omogeneità a livello nazionale circa i criteri di inserimento nel paesaggio. Con riferimento alla pianificazione comunale, essa non può tradursi in un divieto indiscriminato all’installazione degli impianti in considerazione, ma deve rappresentare un corretto bilanciamento tra interessi: da un lato, lo sviluppo di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabili, e dall’altro, la tutela delle zone agricole, secondo quanto disposto dall’art. 12, comma 7.<br />
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Segue: b) il D.M. n. 219/2010.</i><br />
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 settembre 2010, n. 219, disciplina le linee guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, constando di cinque parti: disposizioni generali; regime giuridico delle autorizzazioni; procedimento unico; inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio; disposizioni transitorie e finali.<br />
A sostegno di quanto già affermato dal D. Lgs. n. 387 del 2003, le linee guida nazionali all’art. 17 del decreto ministeriale n. 219 del 2010, dispongono che alla dichiarazione di non idoneità dell’area per l’installazione dell’impianto eolico provveda la Regione all’esito di un’apposita istruttoria, avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agro-alimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e dimensioni di impianti. Gli esiti dell’istruttoria, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni in esame.<br />
Con particolare riferimento ai temi della tutela paesaggistico-culturale – di particolare rilievo per gli approfondimenti dei paragrafi che seguono –, nella Parte Quarta, all’art.16, comma 4 si dispone che nell’autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., D.O.C., produzioni tradizionali) o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l’insediamento e l’esercizio dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.<br />
Nell’allegato IV dello stesso d.m. si prevede, inoltre, che le Regioni possano procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, le aree particolarmente sensibili e vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio come: i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, zone la cui immagine è storicizzata e i luoghi di notorietà internazionale in termini di attrattiva turistica; zone situate in prossimità di parchi archeologici; le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale); le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar; le aree non comprese tra quelle citate precedentemente, ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (aree contigue delle zone naturali protette); aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e rischio idrogeologico.<br />
L’allegato V al paragrafo 9, in linea con quanto già affermato all’art. 12, sancisce che al termine della vita utile dell’impianto si deve procedere alla dismissione dello stesso e al ripristino del sito in condizioni analoghe allo stato originario: a tale riguardo il proponente fornirà le opportune garanzie della effettiva dismissione e del ripristino del sito. Nello stesso allegato viene disposto che, qualora l’impianto risulti non operativo da più di dodici mesi, ad eccezione di specifiche situazioni determinate da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, il proprietario dovrà provvedere alla sua dismissione. Quest’ultima norma dimostra come sia assolutamente centrale preservare e tutelare l’integrità del paesaggio come valore costituzionale, al pari della tutela ambientale, rispetto alla quale nella tematica in esame assume una posizione anormalmente antagonista. È noto, infatti, che l’approccio tradizionale vede paesaggio e ambiente convergere nei metodi di tutela di tipo conservativo. Nel caso dell’eolico, invece, le tutele divergono.<br />
L’art. 3 dell’allegato 5 del d.m. del 18/09/2010 n. 219 richiama quanto già sostenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 22 Luglio 2009, n. 225. La norma dispone che, per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici, la relativa scelta dovrebbe tendere in via prioritaria, al recupero delle aree degradate rendendo compatibile la risorsa eolica con la creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico. L’impianto eolico dovrebbe, in altri termini, diventare una caratteristica stessa del paesaggio, in questo senso tale nuova struttura determinerà il progetto di un nuovo paesaggio. Inoltre, l’allegato 5, paragrafo 3.2, lettera j), dispone che in aree fortemente urbanizzate può essere opportuno prendere in considerazione luoghi dove sono già presenti grandi infrastrutture (linee elettriche, autostrade, insediamenti industriali) quale idonea ubicazione del nuovo impianto, poiché la commistione delle macchine eoliche ad impianti di altra natura ne limita l’impatto visivo.<br />
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2. Il ruolo dei Comuni nella realizzazione degli impianti eolici. Quadro sintetico delle norme regionali.</i><br />
Il ruolo svolto dai Comuni, coinvolti nella realizzazione, sul proprio territorio, di impianti alimentati da fonti rinnovabili, consiste nel poter esprimere un parere in merito alla corretta localizzazione dei suddetti impianti esclusivamente nell’ambito della conferenza di servizi che precede il rilascio dell’autorizzazione unica da parte della Regione secondo quanto disposto dall’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003.<br />
È opportuno valutare le ragioni che muovono i Comuni a voler selezionare i gestori, onde comprendere se esse possano comunque essere considerate nell’ambito del procedimento autorizzativo unico: vi possono essere, infatti, ragioni di carattere urbanistico volte a garantire la regolamentazione dei parchi eolici nell’ambito del territorio comunale o, ancora, ragioni di selezione di operatori dotati dei requisiti soggettivi ed oggettivi, tali da garantire all’amministrazione la serietà e l’affidabilità nella gestione del parco eolico.<br />
La costruzione e l’esercizio di impianti eolici è attività concorrenziale soggetta alla sola autorizzazione regionale <i>ex</i> art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e non un servizio pubblico locale, riservato al Comune e affidabile a terzi in concessione, contro il pagamento di un canone periodico. I Comuni pertanto non sono legittimati a bandire procedure ad evidenza pubblica, scegliendo la migliore proposta alla stregua dei criteri prettamente economici e qualificando il soggetto affidatario come concessionario esclusivo su tutto il territorio comunale. Inoltre, ai Comuni è preclusa la possibilità di stabilire unilateralmente, a proprio favore, misure compensative, peraltro di carattere economico (invece che ambientale e territoriale), essendo tale competenza affidata allo Stato o alla Regione, i quali possono adottarle, nell’ambito della conferenza di servizi, solamente in via eventuale e sulla base di una valutazione concreta e realistica.<br />
L’autorizzazione amministrativa rilasciata dalla Regione (o dalle Province delegate dalle Regioni) deve essere disposta nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio storico artistico e può costituire, qualora occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, la Regione deve convocare una conferenza di servizi alla quale devono partecipare tutte le amministrazioni interessate, esprimendo il proprio parere in tale sede. L’intento del legislatore statale, dunque, è quello di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, ponendo l’accento sui principi della concentrazione, della contestuale partecipazione e decisione nell’obbligatoria e onnicomprensiva conferenza di servizi.<br />
Corollario di tali principi è che le determinazioni delle amministrazioni interessate devono essere espresse solo in sede di conferenza di servizi, così da assicurare l’unicità del procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti per l’autorizzazione unica. Ciò comporta, ad esempio, che la soprintendenza per i beni archeologici non ha il potere di pronunciarsi sull’istanza di autorizzazione al di fuori della conferenza di servizi: infatti, per quanto astrattamente il potere di rilasciare pareri sulla compatibilità paesaggistica spetti alla soprintendenza, lo stesso deve necessariamente essere esercitato all’interno della procedura pena la sua illegittimità per incompetenza assoluta<sup>7</sup>.<br />
L’introduzione, ad opera dell’art. 12, comma 3, fa riferimento alla conferenza di servizi<sup>8</sup> come luogo procedimentale di valutazione e confronto dei vari interessi pubblici coinvolti nella realizzazione di un impianto produttivo di energia elettrica da fonti rinnovabili; questo istituto costituisce il mezzo di semplificazione e accelerazione delle procedure, ma non esime l’interessato dall’onere di fornire i necessari apporti collaborativi e anzitutto di consentire ai vari enti invitati alla conferenza di servizi di poter formulare le proprie valutazioni in un quadro di effettiva e approfondita conoscenza di tutti gli aspetti progettuali dell’impianto stesso, che presuppone lo studio e l’approfondimento da parte dei rispettivi uffici muniti della specifica competenza tecnica. La conferenza di servizi è momento di confronto delle diverse valutazioni in contraddittorio con l’interessato, che presuppone la piena conoscenza, da parte dei vari enti, della documentazione progettuale. Si registrano<sup>9</sup>, però, notevoli incertezze in ordine all’individuazione dei soggetti che devono prendere parte alla conferenza di servizi in parola e le soluzioni adottate su base regionale non sono affatto univoche: vi sono Regioni che lasciano che sia il responsabile del procedimento a dover individuare e convocare, in relazione alle specificità dell’impianto e del sito, le amministrazioni interessate, sulla base di un elenco meramente esemplificativo e non esaustivo<sup>10</sup>; altre, come la Campania<sup>11</sup> e il Molise<sup>12</sup> che non danno alcuna indicazione in proposito; altre ancora, come ad esempio l’Abruzzo<sup>13</sup> e la Calabria<sup>14</sup>, prevedono che sia lo stesso proponente a dover allegare alla documentazione da presentare all’amministrazione responsabile, un elenco con l’indicazione di tutte le amministrazioni potenzialmente coinvolte nel procedimento, e sulla base di tale elenco il responsabile del procedimento convoca la conferenza.<br />
La Regione Lombardia, nonostante l’energia eolica costituisca una risorsa scarsamente sfruttabile su gran parte del territorio lombardo, ha invece provveduto, con delibera della Giunta regionale del 25 Novembre 2009, n. 8/10622, a fornire un elenco degli enti con titolarità decisionale nel procedimento autorizzatorio, effettuando una ricognizione delle competenze autorizzatorie poste in capo alle diverse amministrazioni interessate, in relazione alla particolare ubicazione dell’impianto o dell’esistenza di vincoli specifici<sup>15</sup>.<br />
Nella Regione Puglia<sup>16</sup> è, invece, prevista la possibilità per il proponente di affidare la scelta degli enti effettivamente interessati al rilascio di pareri sull’iniziativa ad un tecnico competente, il quale deve poi allegare la relativa certificazione.<br />
<i><br />
3. La vicenda della Regione Puglia.</i><br />
Con particolare riferimento alla legislazione pugliese<sup>17</sup>, va evidenziato che tale Regione si è dotata di un regolamento regionale in data 4 ottobre 2006, n. 16, relativo al procedimento d’adozione ed approvazione del piano regolatore per l’installazione di impianti eolici (c.d. PRIE), per colmare il vuoto normativo determinato dalla ritardata adozione delle linee guida statali regolamentate solo nel 2010 con il D.M. n. 219. L’art. 4 del regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia dispone che i piani regolatori per l’installazione di impianti eolici (PRIE) sono finalizzati all’identificazione delle cosiddette aree non idonee ovvero quelle aree nelle quali non è consentito localizzare aereogeneratori.<br />
L’art. 13 del regolamento introduce un parametro tecnico di controllo limitativo del numero di aerogeneratori autorizzabili in determinate aree territoriali.<br />
In realtà, la normativa nazionale, se pure consente al Comune un limitato esercizio di poteri urbanistici in materia, non prevede che questo possa adottare speciali strumenti di pianificazione territoriale, quale appare essere il PRIE.<br />
La Corte Costituzionale con sentenza del 26 novembre 2010, n. 344 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia del 31 Dicembre 2007, n. 40, nella parte in cui richiama le disposizioni dell’art. 14, comma 2, del suddetto regolamento. La Corte ha sostenuto che l’indicazione, da parte delle Regioni, dei luoghi ove non è possibile costruire gli impianti in questione può avvenire solo a seguito dell’approvazione delle linee guida nazionali per il loro corretto inserimento nel paesaggio da parte della conferenza unificata <i>ex art.</i> 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dovendosi qualificare l’indicata norma quale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale.<br />
La Corte ha, in particolare, affermato che la predisposizione delle indicate linee guida è finalizzata a garantire un’adeguata tutela paesaggistica, con la conseguenza che non è consentito alle Regioni “<i>proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa</i>”.<br />
Le impugnate norme regionali, poi, nella parte in cui prevedono limiti, condizioni e adempimenti, al cui rispetto è subordinato il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di un impianto eolico, contrastano con l’art. 117, terzo comma, Cost., e, in particolare, con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.<br />
La norma statale, ispirata a canoni di semplificazione , è finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa e non contempla alcuna delle condizioni o degli adempimenti previsti dalle disposizioni regionali impugnate, quali, tra gli altri, l’adozione da parte dei Comuni di uno specifico strumento di pianificazione (PRIE) e la fissazione di un indice massimo di affollamento.<br />
Con legge del 24 settembre 2012, n. 25, la Regione Puglia ha varato una norma che disciplina l’intero settore dell’energia da fonti rinnovabili.<br />
L’art. 5 ,comma 18 di tale intervento legislativo dispone che la convocazione della conferenza di servizi è subordinata alla presentazione, da parte del proponente, di un piano economico e finanziario garantito da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 (albo degli intermediari finanziari) del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che ne attesti la congruità. Tale norma pone un filtro alle proposte di autorizzazione unica regionale per l’installazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, in deroga a quanto disposto dal comma terzo dell’art. 12 del D.Lgs. n 387/2003. Quest’ultima si limita a disporre che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. La norma della Regione Puglia, se da un lato pone un limite all’impulso dello sviluppo delle fonti rinnovabili, dall’altro garantisce l’effettività della tutela del paesaggio. Essa richiede, infatti, che il soggetto proponente debba presentare un piano economico e finanziario garantito da un istituto bancario o da un intermediario in modo da assicurare che ci sia una copertura economica tale da permettere la completa realizzazione dell’impianto da fonti rinnovabili ed evitare che invece l’opera rimanga incompleta a grave danno del paesaggio.<br />
L’art. 11 della legge regionale n. 25/2012 afferma che la Regione Puglia promuove la ricerca e lo sviluppo nel settore dell’energia da fonti rinnovabili in particolare per la realizzazione di impianti di produzione per i quali possono essere concessi contributi agli investimenti, anche sotto forma di crediti di imposta e/o di facilitazioni finanziarie, nei limiti e nel rispetto delle normative dell’Unione europea e nazionali. Al comma 3 di tale norma viene disposto che al fine di promuovere lo sviluppo dell’uso delle energie rinnovabili, anche per l’effettuazione di studi e ricerche, la Regione istituisce il fondo per lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili e della mobilità sostenibile.<br />
L’art. 14 della legge regionale Pugliese n. 25 del 2012 istituisce la Consulta regionale per le energie da fonti rinnovabili composta da nove membri nominati dal presidente della Giunta regionale sulla base delle indicazioni di ANCI, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, associazioni ambientaliste, distretto dell’energia, sistema universitario pugliese e centri di ricerca. Al comma 2 è disposto che la Consulta esprima pareri sulle proposte di legge in materia, sulle proposte di adeguamento e aggiornamento del piano energetico ambientale regionale “PEAR”, sugli atti di programmazione, sui piani di incentivazione e sviluppo comunque denominati. Al quarto comma del medesimo articolo è sancito che la Giunta regionale presenti annualmente alla Consulta un documento di monitoraggio e valutazione dei risultati dell’attuazione delle politiche in materia di energia predisposto dall’assessorato competente in materia di energia di concerto con gli altri Assessorati eventualmente interessati.<br />
L’art 16. della legge regionale pugliese, poi richiamato dalla delibera del consiglio regionale Pugliese del 23 ottobre 2012, n. 2122, istituisce presso la Regione Puglia un archivio delle imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, di quelle che hanno formulato istanza di autorizzazione unica ovvero depositato dichiarazioni o comunicazioni per gli interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata o attività in edilizia libera, ai sensi dell’art 6. All’atto del deposito delle indicate istanze, dichiarazioni e comunicazioni, l’impresa deve produrre documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’espresso impegno di comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente. L’ente deve comunicare, a seconda dei casi, alla Regione o al Comune: a) eventuali successioni a titolo oneroso o gratuito nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del nuovo ente, con l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla regione o al comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente; b) i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla regione o dal comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l’espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.<br />
La legge regionale Pugliese n.25 del 2012, da un lato, promuove la ricerca e lo sviluppo nel settore dell’energia da fonti rinnovabili per la realizzazione di impianti di produzione di energia per i quali possono essere concessi contributi agli investimenti nei limiti e nel rispetto delle normative dell’unione europea e nazionali, dall’altro, tale norma prevede un controllo sulle imprese che presentano istanza per la realizzazione di tali impianti (di produzione di energia da fonti rinnovabili); infatti come già riportato dall’art. 16 della medesima norma, la quale dispone che all’atto del deposito delle indicate istanze, l’impresa deve produrre documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale e ai relativi contratti di appalto o di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti autorizzati.<br />
La <i>ratio</i> che si evince dagli articoli di tale normativa è quella di garantire sia lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sia quella di garantire nello stesso modo la tutela paesaggistica evitando che gli impianti in questione non siano ultimati o portati a termine a grave danno del paesaggio.<br />
In data 23 ottobre 2012, n.2122 è stata disposta una delibera del Consiglio della Regione Puglia intitolata “Indirizzi per l’integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale”.<br />
L’art. 1 prevede eventuali impatti cumulativi, disponendo che, al fine di evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, le Regioni stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da considerare in termini cumulativi nell’ambito della valutazione di impatto ambientale.<br />
La norma regionale evidenzia la necessità di un’indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali e paesaggistici di area vasta, e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza reale e prevista di altri impianti di produzione di energia per lo sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi. È necessario quindi definire modalità e criteri uniformi per la verifica degli impatti cumulativi sull’ambiente, il paesaggio e gli ecosistemi nei procedimenti valutativi.<br />
L’art. 2 della medesima delibera del Consiglio regionale pugliese definisce i contenuti di un istituto già disposto dall’art. 16 della legge regionale del 24 settembre 2012, n. 25, il quale ha previsto l’anagrafe degli impianti da fonti energetiche rinnovabili. Tale norma, al fine di pervenire alla valutazione degli impatti cumulativi e alla loro applicazione omogenea su tutto il territorio regionale ha disposto una base comune e condivisa di informazioni che comprenda anche il complesso dei progetti realizzati, di quelli già muniti del provvedimento di autorizzazione unica, di quelli in corso di valutazione e di quelli ancora da valutare. Tale istituto, oltre a costituire il presupposto per qualsiasi azione di coordinamento dell’azione amministrativa delle diverse autorità competenti, garantisce un sistema efficiente di monitoraggio dello sviluppo delle fonti rinnovabili in Puglia.<br />
Nel complesso, l’anagrafe dovrà contenere informazioni anagrafiche e di posizione, nonché relativa documentazione, degli impianti FER che si trovino in una delle seguenti condizioni:1) in esercizio; 2) per i quali è stata già rilasciata l’autorizzazione unica, ovvero si è conclusa una delle procedure abilitative semplificate previste dalla normativa vigente; 3) per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, ovvero una delle procedure abilitative semplificate previste dalla normativa vigente; 4) per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità e/o di valutazione di impatto ambientale; 5) per i quali il procedimento di verifica e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso.<br />
L’anagrafe così composta dovrà essere costantemente e tempestivamente aggiornata, in modo che la banca dati del sistema informativo territoriale della Puglia possa costituire la base condivisa ed aggiornata di conoscenza del territorio a cui le valutazioni operate dalle autorità competenti si devono richiamare.<i></p>
<p>3. Il problema della tutela paesaggistica.</i><br />
Gli impianti eolici, come già evidenziato in precedenza, possono essere autorizzati anche in zone urbanisticamente qualificate come agricole <i>ex</i> art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003, ed il pubblico interesse alla loro realizzazione consente di mutare la destinazione di terreni gravati da usi civici, ma è necessaria una valutazione di impatto ambientale di livello regionale secondo quanto dispone la medesima norma.<br />
Le controversie che si sviluppano intorno alle valutazioni di impatto ambientale sono particolarmente interessanti, perché nella maggioranza dei casi vedono tra loro contrapposti, da un lato, il pubblico interesse alla tutela del paesaggio e, dall’altro lato, un diverso interesse che certamente ha una dimensione imprenditoriale privata (insita nella realizzazione e gestione degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili e nel conseguimento dei corrispondenti profitti), ma nel contempo assurge a sua volta anche ad interesse pubblico in relazione alla tutela ambientale e della salute (sotto il profilo dell’abbattimento di emissioni nocive in atmosfera); e quest’ultimo interesse pubblico risulta addirittura riconducibile all’adempimento di un obbligo internazionale dell’Italia, il protocollo di Kyoto<sup>18</sup>.<br />
Fino al termine del XX secolo si è prevalentemente ritenuto, sulla scorta di alcune note decisioni della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato<sup>19</sup>, che l’eventuale conflitto tra il progetto di un’opera, da un lato, ed un valore paesaggistico meritevole di tutela (per la presenza di un vincolo), dall’altro, fosse da risolvere senz’altro a favore della tutela paesaggistica senza la possibilità di un bilanciamento fatto caso per caso tra l’interesse pubblico o privato insito nella realizzazione dell’opera e quello della protezione del paesaggio. Si è, così, venuto affermando il carattere primario, assoluto ed inderogabile della tutela del paesaggio in forza dell’art. 9 della Costituzione<sup>20</sup>.<br />
Successivamente sono intervenute le pronunce del Consiglio di Stato del 2001, n. 2585 e della Corte Costituzionale del 24 giugno 2004 n. 196<sup>21</sup>, che hanno posto importanti basi per il superamento della tutela assoluta del paesaggio e per l’accoglimento di una diversa prospettiva decisionale, incentrata sull’ammissibilità e addirittura sul dovere di procedere ad una comparazione ed un bilanciamento tra il pubblico interesse paesaggistico e altri interessi aventi valore costituzionale come la tutela ambientale. Tale nuovo orientamento giurisprudenziale sta avendo sempre maggiore rilievo per la soluzione delle controversie che riguardano l’autorizzazione dei campi eolici, e l’evenienza assume particolare frequenza se si considera che i siti tecnicamente idonei per gli impianti dei campi eolici si trovano in genere lungo le coste o sui crinali collinari e quindi ricadono frequentemente in aree sottoposte al vincolo paesaggistico.<br />
Risulta, perciò, chiaro come l’affermazione “tradizionale” del carattere assoluto ed incomprimibile della tutela paesaggistica bloccherebbe lo sviluppo dell’energia da fonte eolica in Italia e impedirebbe al nostro Paese di adempiere agli obblighi derivanti dal richiamato diritto internazionale e comunitario, oltre che per il perseguimento di interessi pubblici altrettanto fondamentali per la nostra Costituzione, come sono quelli della tutela della salute e dell’ambiente con riguardo alla salubrità dell’aria e dello sviluppo economico sostenibile. Dall’altro lato, va osservato come l’assoggettamento dei campi eolici alla procedura autorizzatoria regionale dia luogo, per sua natura, ad una valutazione comparativa e globale di tutti gli interessi che vengono in rilievo, senza consentire ad alcuno di questi, ivi compreso quello relativo al paesaggio, di essere nella scala di valori costituzionali gerarchicamente e aprioristicamente superiore rispetto agli altri. Nella maggior parte delle pronunce giurisprudenziali la tutela del paesaggio non è intesa in senso rigido ed assoluto, ma deve essere rapportata in modo attento e sensibile anche con gli altri interessi pubblici e privati configurabili nei singoli casi, con bilanciamento di tali interessi da farsi in concreto, volta per volta, alla luce di una completa istruttoria ed in modo ragionevole e proporzionato<sup>22</sup>.<br />
La giurisprudenza maggioritaria<sup>23</sup> si mostra particolarmente rigorosa nel valutare le motivazioni con cui l’amministrazione abbia eventualmente considerato l’impianto eolico incompatibile con il valore e la tutela del sito e, di fatto, sembra lasciare intendere di non accettare giudizi aprioristici sull’incidenza paesaggistica dei manufatti in questione, qualora infatti risulti dimostrato in concreto che l’installazione compromette irreversibilmente l’ambiente o si pone in conflitto irreparabile con la fruizione del paesaggio e delle bellezze naturalistiche del sito, esso non può essere realizzato.<br />
La tutela del paesaggio non va, quindi, intesa necessariamente in senso solo “conservativo” dell’equilibrio territoriale esistente, in particolare rispetto all’antropizzazione, ma dovrebbe invece essere aperta anche a processi evolutivi dei valori estetico-culturali, che potrebbero anche far considerare positivamente una <i>skyline</i> caratterizzata dalla presenza delle torri eoliche<sup>24</sup>. Ma le ben note tecniche di controllo giurisdizionale sull’attività amministrativa connessa all’applicazione di determinate scienze (come quelle coinvolte dalla valutazione paesaggistica) non possono risolversi in modo soddisfacente per le esigenze del nostro tempo. Infatti, il giudizio dell’amministrazione, ancorato a valutazioni tecnico scientifiche, quando deve far riferimento a una di queste scienze configura una pluralità di soluzioni, tutte parimenti plausibili e coerenti sul piano della logica e della ragionevolezza. Di qui l’esigenza di criteri il più possibile predeterminati ed obiettivi, oltre che ragionevoli ed ispirati ad un corretto bilanciamento dei vari interessi pubblici in gioco, queste sono le linee guida per la valutazione del rilascio o del diniego dell’autorizzazione per gli impianti eolici<sup>25</sup>.<br />
Il rapporto tra i diversi poteri inerenti all’autorizzazione paesaggistica ha trovato soluzione nel principio di leale collaborazione, a salvaguardia di un valore fondamentale allo svolgimento della vita dell’uomo ed allo sviluppo della persona umana espressamente enunciato dall’art. 132 del Codice dei beni culturali, approvato con D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, e ribadito all’art. 135 nel testo sostituito dal D. Lgs. del 24 marzo 2006, n. 157.<br />
In caso si voglia installare un impianto eolico in una zona di interesse paesaggistico è necessaria l’autorizzazione <i>ex </i>art 146 del Codice dei beni culturali, il quale dispone che l’autorizzazione è delineata, pertanto, come un atto unico a consultazione obbligatoria ma non necessaria che viene rilasciata dalla Regione in esito ad un articolato procedimento comportante un’accurata istruttoria finalizzata alla verifica della compatibilità, congruità e coerenza dell’intervento che si traduce in una proposta di rilascio o diniego dell’autorizzazione, da trasmettere al soprintendente, dandone comunicazione agli interessati; il soprintendente comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorso il quale l’amministrazione assume, comunque, le sue determinazioni definitive rilasciando o negando l’autorizzazione richiesta (art. 146 Cod. Beni Cult.), previa verifica positiva da parte del Ministero su richiesta della Regione interessata dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici; nei casi ordinari, entro venti giorni dalla ricezione del parere l’amministrazione competente, rilascia l’autorizzazione o comunica il preavviso di provvedimento negativo (comma 9) e, trascorso il termine, la Regione, su richiesta degli interessati, può provvedere anche mediante un commissario <i>ad acta</i>.<br />
L’autorizzazione costituisce provvedimento autonomo e presupposto legittimante del permesso di costruire e degli altri titoli legittimanti l’intervento (art. 146, comma 9) e diventa efficace decorsi trenta giorni dalla sua emanazione (comma 11).<br />
La recente sentenza del T.A.R. Molise n. 992/11<sup>26</sup> ha affermato alcuni principi di carattere generale accogliendo in tal modo i ricorsi presentati dalla Regione per l’annullamento del decreto con il quale i Ministeri dell’ambiente e quello dei Beni Culturali ed Ambientali avevano espresso giudizio di compatibilità ambientale con prescrizioni su un progetto di una centrale eolica <i>off-shore</i> per la produzione di energia elettrica di fronte alla costa di Termoli .Il T.A.R. Molise riconosce il fatto che una determinata opera possa avere possibili effetti nocivi per l’ambiente questo non conduce automaticamente ad un giudizio negativo di compatibilità ambientale, dal momento che occorre effettuare un’analitica valutazione del rapporto costi-benefici per l’ambiente derivante dalla realizzazione dell’opera, all’esito della quale si può pervenire ad un giudizio negativo solo quando i costi ambientali siano di gran lunga preponderanti rispetto ai possibili benefici.<br />
Il fatto che l’area prescelta per la realizzazione di un impianto eolico (nel caso di specie uno specchio d’acqua sul mare) sia formalmente esterno al perimetro cartografico di aree a vario titolo vincolate non giustifica il fatto che la società proponente possa ignorarne l’esistenza, poiché la relativa prossimità dell’impianto a tali aree è certamente idonea a recare possibile pregiudizio agli interessi naturalistici, ambientali e paesaggistici che la loro istituzione mira a tutelare.<br />
Del resto, la valutazione dell’incidenza è stata prevista proprio per valutare se un intervento ipotizzato in un’area esterna ad un sito tutelato possa avere, in concreto, un effetto significativo. <i></p>
<p>5. Le linee fondamentali della giurisprudenza costituzionale e amministrativa. </i><br />
La Corte costituzionale è intervenuta più volte in materia di impianti eolici esercitando il suo sindacato su leggi regionali che erano in evidente contrasto con la legge statale o che avevano il fine di colmare eventuali vuoti di quest’ultima. Occorre, quindi, dar conto dei principali indirizzi della giurisprudenza costituzionale in materia di energia eolica<sup>27</sup>.<br />
La Corte Costituzionale con sentenza n. 194 del 4 giugno 2010<sup>28</sup> ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise n. 22 del 2009, con la quale era disposto che gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione non superiore ad 1 Mw elettrico dovessero essere autorizzati dai Comuni competenti per territorio secondo le procedure semplificate stabilite dalle linee guida regionali. La norma impugnata, pur richiamandosi alla disciplina statale, creava una competenza autorizzatoria a favore dei Comuni per tipi di impianti caratterizzati da determinate capacità di generazione. In realtà, la norma regionale risultava derogatoria rispetto all’assetto delineato dal D. Lgs. n. 387 del 2003, che, all’art. 12, assoggetta la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili all’autorizzazione unica della Regione (o della Provincia delegata), disponendo, tra l’altro, che, ove la capacità di generazione degli stessi impianti fosse inferiore alle soglie individuate dalla tabella A dello stesso d.lgs. n. 387 del 2003, pari a 60 kw, la costruzione e l’esercizio sono assoggettate alla sola denuncia di inizio attività (DIA), mentre nella normativa della regione Molise si contemplava una procedura semplificata per impianti con potenza inferiore a 1 MW, quindi per impianti che avrebbero prodotto molta più energia rispetto a quanto previsto la disciplina nazionale, ragion per cui la normativa della Regione Molise è stata giudicata elusiva della disciplina nazionale.<br />
Ulteriore profilo di illegittimità della norma della legge regionale molisana è quello relativo nell’aumento della soglia di potenza, per la quale, innalzando la capacità, rispetto ai limiti ben più contenuti di cui alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, a un Mw elettrico, la costruzione dell’impianto risultava subordinata a procedure semplificate. La Corte ha osservato che maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente in forza del D. Lgs. n. 387 del 2003<sup>29</sup>.<br />
La sentenza della Consulta<sup>30</sup> del 29 maggio 2009, n. 166, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Basilicata 9/2007, la quale statuiva la necessaria sottoposizione delle procedure autorizzative in corso e relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica, in base alle specifiche previsioni dell’atto di indirizzo denominato “Linee guida per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale”, adottato con delibera della Giunta regionale lucana n. 2920/2004. Di fatto le linee guida regionali venivano ad assumere rango di fonte primaria e la Corte ha ritenuto la disciplina risultante da tale operazione di “legiferazione” in contrasto con la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e, nello specifico, con il disposto del comma 10 dell’art.12 del D. Lgs. n. 387 del 2003, con il quale è stato, appunto, attribuito allo Stato il compito di adottare linee guida per il corretto inserimento paesaggistico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.<br />
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la mancata approvazione di queste linee guida da parte dello Stato precludeva, infatti, ogni possibilità per le Regioni di individuare, in via autonoma, criteri per un corretto inserimento paesaggistico degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.<br />
Tale orientamento della giurisprudenza costituzionale è stato, altresì, confermato con la sentenza del 26 Novembre 2010, n. 344 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia del 31 dicembre 2007, n. 40, nella parte in cui richiama gli art.10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento del 4 ottobre 2006, n. 16 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia). Le disposizioni, censurate nella parte in cui prevedono aree da considerare non idonee all’installazione degli impianti eolici e i criteri per individuare le suddette zone, si pongono in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. La Corte ha, in particolare, affermato che la predisposizione delle indicate linee guida è finalizzata a garantire un’adeguata tutela paesaggistica, da cui consegue che non è consentito alle Regioni “<i>proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa</i>”.<br />
Le linee guida statali, sono state disposte con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 18 settembre 2010<sup>31</sup>. Il vuoto normativo determinato dalla mancata adozione di queste fino a tale data è stato il motivo per cui il legislatore, in ossequio ai principi di semplificazione e di accelerazione delle procedure autorizzative, ha consentito la localizzazione di tali impianti sulla base degli strumenti ordinari di tutela del paesaggio (piani paesaggistici e nulla osta paesaggistici) sino all’approvazione delle linee guida nazionali. Lo stesso art. 12, comma 9, del D.lgs. n. 387 del 2003 dispone che il procedimento di autorizzazione unica, così come delineato, si applica anche in assenza di linee guida nazionali.<br />
In mancanza delle linee guida nazionali, le Regioni hanno adottato le proprie linee guida (della cui legittimità si è dubitato anche in dottrina)<sup>32</sup>, benchè, da un attento esame di tali strumenti di indirizzo, si possa osservare come essi abbiano, probabilmente, tradito le finalità<sup>33</sup> cui avrebbero dovuto aspirare: contemperare la diffusione delle energie rinnovabili (obiettivo cui lo Stato si è impegnato in sede Comunitaria e internazionale) per garantire una sempre più efficace tutela ambientale e nello stesso tempo garantire anche una tutela paesaggistica.<br />
In concreto, infatti, le linee guida regionali approvate sino ad ora, anziché contenere criteri utili a operare tale bilanciamento di interessi, hanno introdotto una serie di divieti di localizzazione che, di fatto, hanno pregiudicato o reso estremamente gravosa l’installazione dei parchi eolici. In particolare sono stati disposti divieti di installare impianti nei siti di importanza comunitaria e nelle zone speciali di conservazione, all’interno dei perimetri dei parchi, senza alcun riguardo alle eventuali prescrizioni dei piani dei parchi, che talvolta consentono l’installazione di alcuni tipi di impianti e ai poteri autorizzatori degli enti di gestione dei parchi.<br />
Ulteriori divieti sono stati disposti all’interno di fasce di rispetto di singolare natura o di estensione dai centri abitati (si passa da un’ampiezza pari a un 1 km o a 500 m o a volte 10 volte l’altezza complessiva dell’aerogeneratore misurata dal perimetro del centro abitato; o ad una distanza di 5 km dalla costa, o ad una volta l’altezza complessiva dall’aerogeneratore, misurata dalla strada o dalla ferrovia, o una distanza di 3 km dal perimetro dei parchi archeologici o da complessi monumentali, 1 km dalle sponde per le aree fluviali, lacuali, zone umide, dighe artificiali). È da sottolineare, inoltre, la eterogeneità delle fonti che hanno accolto tali linee guida: delibere di Giunta regionale, delibere di Consiglio regionale, decreti assessorili, circolari, regolamenti regionali.<br />
Un ulteriore contributo della Corte Costituzionale sul tema dei vincoli relativi allo sviluppo dell’energia eolica si è avuto con la sentenza n. 124 del 01 Aprile 2010, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 2 della legge regione Calabria 29 Dicembre 2008, n. 42, poiché stabiliva al comma 1, che, nelle more dell’aggiornamento del piano energetico ambientale regionale (PEAR) e della ripartizione nazionale tra le Regioni delle produzioni di energia da fonti rinnovabili, vi erano dei limiti da raggiungere entro l’anno 2009, su scala regionale, relativi alle potenze totali autorizzabili per ciascuna fonte rinnovabile (eolica 3.000 MW; fotovoltaica/termodinamica 400 MW; biomassa 300 MW).<br />
Fissando i suddetti limiti, si pregiudicava l’iniziativa economica nel relativo settore, nonché il raggiungimento dell’obiettivo dell’incremento della produzione di tale energia perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali e comunitari (direttive 2001/77/CE e 2006/32/CE e protocollo di Kyoto), con conseguente violazione degli artt. 41 e 117, primo comma della Costituzione.<br />
La Corte ha, inoltre, dichiarato l’illegittimità costituzionale del punto 4.2, lettera f) dell’allegato <i>sub</i> 1 della medesima legge regionale, nella parte in cui prevedeva che alla domanda di autorizzazione all’installazione di impianti eolici doveva essere allegato uno studio sulle potenzialità anemologiche del sito che garantisse una producibilità annua di almeno 1800 ore equivalenti di vento. Per effetto di tale disposizione il legislatore regionale aveva posto una moratoria all’installazione dei suddetti impianti, in quanto, da un lato, sarebbero ben pochi gli impianti in grado di garantire i suddetti <i>standard</i>, tenuto conto della media produzione nazionale; dall’altro venivano poste delle condizioni al rilascio dell’autorizzazione non previste dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, in violazione dell’art. 117, primo e terzo comma della Costituzione. Incostituzionale è stata dichiarata anche la parte della norma regionale che disponeva condizioni e oneri economici per il rilascio dell’autorizzazione unica per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili estranee all’oggetto del provvedimento richiesto<sup>34</sup>, in quanto contrastanti con gli art. 3, 41, 97 e 117 primo e terzo comma, della Costituzione ed in quanto limitative della libertà di iniziativa economica nel settore in esame, con conseguente mancato rispetto degli obblighi internazionali di incremento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Le norme impugnate, nell’imporre misure di compensazione al rilascio della indicata autorizzazione contrasterebbero, altresì, con l’art. 12 del D. Lgs. del 2003, con ulteriore violazione del canone di ragionevolezza e del principio di libera concorrenza, in quanto discriminerebbero gli operatori italiani rispetto a quelli comunitari, in violazione, oltretutto dell’art. 97 della Cost.<br />
Sulla scia di quanto affermato da quest’ultima sentenza della Corte Costituzionale, anche il Consiglio di Stato si è espresso con la recente sentenza del 10 settembre 2012, n. 4768<sup>35</sup>, ove si afferma che l’art. 3 della legge regionale 26 aprile 2007 n. 9 della Regione Basilicata deve essere disapplicato, laddove pone un limite massimo alla produzione di energia elettrica derivante da fonte eolica, in quanto contrastante con l’art. 6 della direttiva 2001/77/CE, in applicazione del principio della prevalenza del diritto comunitario.<br />
L’art. 3 della legge regionale della Basilicata n. 9/07 è tassativo nel prevedere il diniego di autorizzazione per gli impianti che non rientrino nei limiti stabiliti dal piano energetico regionale approvato con delibera consiliare n. 220 del 26 giugno 2001, limiti fissati per l’energia di fonte eolica in 128 MW complessivi per il periodo 2001- 2010. La normativa disposta dalla Regione Basilicata porta alla chiusura del mercato della produzione di energia eolica e ciò sebbene sia stabilito come soggetto ad un limite temporale, si manifesta lesivo di importanti e basilari principi caratterizzanti gli ordinamenti europeo ed italiano.<br />
La direttiva, già richiamata, 2001/77/CE, dispone, infatti, che la produzione di energia anche da fonti rinnovabili debba avvenire in regime di libero mercato concorrenziale, senza la previsione di limiti alla produzione. Si deve pertanto escludere che il legislatore statale o regionale possa introdurre un limite massimo alla produzione di energia elettrica rinnovabile, poiché tale limite si dimostra in contrasto radicale con la normativa europea, laddove questa fissa limiti minimi e prevede una riduzione degli ostacoli normativi all’aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.<br />
Un’ulteriore pronuncia della Corte Costituzionale, la sentenza 11 Ottobre 2012, n. 224<sup>36</sup>, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della legge della Regione Sardegna del 29 Maggio 2007, n. 2 poiché tale norma ha disciplinato la materia relativa all’istallazione degli impianti eolici, introducendo ampie fattispecie di divieto alla diffusione di tali impianti, anziché favorirne lo sviluppo.<br />
L’art. 3, lettera f), dello Statuto speciale di autonomia della Regione Sardegna attribuisce a questa la potestà legislativa primaria in materia di edilizia ed urbanistica, prevedendo, altresì, che la Regione è tenuta ad esercitare tali competenze in armonia con la Costituzione, con i principi fissati dall’ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto degli obblighi internazionali. Pertanto, nel dettare la disciplina della localizzazione degli impianti eolici, la Regione Sardegna deve osservare le disposizioni di principio e di attuazione degli obblighi comunitari previste nel D. Lgs. n. 387 del 2003 in particolare all’art. 12, ultimo comma, il quale dispone che le Regioni possono procedere all’indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, mentre la norma giuridica censurata indica le aree nelle quali è possibile installare impianti eolici, escludendo in tal modo tutta la restante parte del territorio comprese le zone agricole. La Corte Costituzionale con sentenza n. 275 del 2011 ha affermato che l’armonizzazione profilata nell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, tra competenze statali, regionali e provinciali costituisce una modalità di equilibrio rispettosa delle competenze di tutti gli enti coinvolti nella programmazione e nella diffusione delle fonti energetiche rinnovabili. Ciò sul presupposto che pur rivolgendosi, il D. Lgs. n. 387, nella sua interezza soltanto alle Regioni ordinarie in base alla “clausola di salvezza “contenuta nell’art. 19 del medesimo decreto, la competenza legislativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome deve tuttavia coesistere con la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e con quella concorrente in materia di energia.<br />
Nella fattispecie in esame, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 224 del 11 Ottobre 2012 si rende necessaria la delimitazione di campo e il bilanciamento tra due competenze legislative: quella dello Stato a stabilire i principi fondamentali in materia di “energia” (art. 117, terzo comma, Cost.) applicabili anche alle Regioni a statuto speciale e quella della Regione Sardegna competente a disciplinare gli aspetti paesistico ambientali, nell’esercizio della propria competenza legislativa in materia edilizia e urbanistica, come stabilito dalle norme di attuazione dello statuto .<br />
La Regione Sardegna ha superato i limiti della tutela del paesaggio, per approdare ad una incisiva affermazione di un principio fondamentale in materia di energia afferente alla localizzazione degli impianti, la cui formazione, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., spetta in via esclusiva allo Stato. Per cui il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, risulta logicamente e praticamente contraddetto, in via generale, dalla implicita dichiarazione di inidoneità dell’intero territorio regionale, desumibile in modo univoco dalla norma censurata.<br />
L’inserimento di eccezioni al principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili dovrebbe essere sorretto da adeguate e concrete ragioni di tutela paesaggistica, mentre la generale esclusione di tutto il territorio regionale, tranne le aree tassativamente indicate, rovescia completamente la <i>ratio</i> che presiede alla dichiarazione di inidoneità di specifiche tipologie di aree, prevista dall’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003.<br />
La Corte Costituzionale, con sentenza del 9 novembre 2006, n. 364, ha poi espressamente affermato che il termine del procedimento autorizzativo in materia di trasporto, produzione e distribuzione di energia è ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un tempo definito il procedimento autorizzativo<sup>37</sup>. Ciò anche alla luce del fatto che le Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. <i>2-bis</i>, l. n. 241/90, sono ora tenute al risarcimento del danno ingiusto<sup>38</sup> cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento<sup>39</sup>.<br />
Attenta dottrina osserva che attualmente è in vigore un quadro regolatorio, il quale, seppur ampiamente informato a quello comunitario, appare incompleto ed incerto. Basti pensare ai gravi ritardi nell’adozione di discipline di dettaglio come le linee guida per la localizzazione degli impianti ed alla perdurante mancanza di un piano nazionale dell’energia, oltre che alla pluralità dei livelli di produzione delle regolazioni, che genera risultati in totale controtendenza rispetto agli obiettivi comunitari volti a ridurre gli ostacoli normativi, o di altro tipo, all’aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, razionalizzare e accelerare le procedure all’opportuno livello amministrativo, garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatori.<br />
Questi obiettivi sono stati, ad oggi, ostacolati in modo significativo dalle regioni, che detengono una competenza normativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (art. 117, comma 3, Cost.) e che hanno adottato regolazioni (attraverso leggi, linee guida e piani energetici) contraddittorie fra loro e rispetto alle previsioni nazionali di recepimento della disciplina comunitaria, situazione è all’origine dei numerosi interventi della Corte Costituzionale.<br />
Le pronunce della Corte hanno determinato un ridimensionamento della portata della natura concorrente della competenza in materia di energia <i>ex</i> art. 117, comma 3, tra Stato e Regione a vantaggio della competenza legislativa statale esclusiva (sulla base dell’esigenza di assicurare la concorrenzialità dei mercati, l’esercizio unitario delle funzioni amministrative e legislative, la protezione dell’ambiente), bilanciato dall’importante correttivo della leale collaborazione<sup>40</sup>.<br />
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 196 del 2004, aveva chiarito, recependo un diffuso convincimento della dottrina più attenta e di parte della giurisprudenza, che la “primarietà” della tutela paesaggistica non legittima un primato assoluto in una ipotetica scala gerarchica dei valori costituzionali, ma origina la necessità che essi debbano sempre essere presi in considerazione nei concreti bilanciamenti operati dalle pubbliche amministrazioni. Inoltre, si afferma che l’impatto territoriale degli impianti per la produzione di energia eolica, sicuramente rilevante e tale da giustificare l’esercizio dei poteri urbanistici e paesaggistici, non è tuttavia un elemento da considerare in via esclusiva, dovendo l’attività in esame prendere in considerazione l’interesse nazionale costituzionalmente rilevante all’approvvigionamento energetico soprattutto quando riguarda forme di energia non inquinanti. Le fonti rinnovabili e, in particolare, l’energia prodotta da impianti eolici risulta necessaria in un Paese come l’Italia, che importa quasi il totale delle energie di cui necessita e che gran parte di essa deriva da fonti fossili, anche in considerazione degli obbiettivi fissati dagli accordi internazionali per la riduzione delle emissioni di CO2 ; alla luce della giurisprudenza costituzionale, il principio guida pare, quindi, essere la garanzia del corretto bilanciamento nella singola fattispecie tra tutela ambientale e paesaggistica, da un lato, e sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili, dall’altro.</p>
<p>________________________________________________________________________<br />
[1] A. Veronese, <i>Realizzazione dei parchi eolici</i>, in <i>Ambiente</i>, 2008, pp. 449-453.<br />
[2] F. Nicoletti, <i> Lo sviluppo e la promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili alla luce del d.lgs. 29 dic.</i> 2003, n. 387<i>, </i>in <i>Dir. Economia</i>, 2004, pp. 367-396.<br />
[3] Nel caso si tratti di realizzare un impianto eolico <i>off-shore</i> per la produzione di energia elettrica da costruirsi in mare, l’art. 7 del D. Lgs. 16 Gennaio 2008, n. 4 prevede una duplicità di competenze: statale in ordine all’autorizzazione dell’impianto, regionale in ordine alla valutazione di impatto ambientale.<br />
[4] Deve ritenersi, in materia, applicabile l’art. 120, secondo comma, Cost. il quale presuppone emergenze istituzionali di particolare gravità, che comportano rischi di compromissione di interessi essenziali della Repubblica. Come noto, il potere governativo di sostituzione può essere attivato a fronte di inadempimenti degli enti del governo territoriale nell’esercizio delle proprie funzioni amministrative e, in tal senso, si veda C. Padula,<i> Principio di sussidiarietà verticale ed interesse nazionale: distinzione teorica, sovrapposizione pratica,</i> in <i>Giur. Cost</i>., 2006, pp. 819-840; R. Cameli,<i> Poteri sostitutivi del governo ed autonomia costituzionale degli enti territoriali (in margine all’art. 120 Cost.),</i> in <i>Giur. Cost</i>., 2004, pp. 3389-3418; A. Gratani, <i>L’esercizio del potere sostitutivo e il riparto di competenze nel diritto comunitario ambientale: le pronunce della Corte Costituzionale,</i> in <i>Riv. giur. ambiente</i>, 2004, pp. 527-551; D. Piccione, <i>Gli enigmatici orizzonti dei poteri sostitutivi del governo: un tentativo di razionalizzazione,</i> in <i>Giur.Cost.</i>, 2003, pp. 1207-1233; R. Dickmann, <i>Sussidiarietà e potere sostitutivo. Osservazioni in occasione di una recente pronuncia del Consiglio di Stato (AD.GEN.N. 2 DEL 2002),</i> in <i>Foro Amm. CDS.</i>, 2002, pp. 849-862.<i> </i><br />
[5] Alcuni dati interessanti si possono inoltre ricavare da un articolo del Corriere della Sera dal titolo “<i>Installare l’impianto eolico? Una corsa ad ostacoli</i>” del 14.01.2010 a firma F.F.M. ove si legge che “<i>in Italia, su cento impianti eolici progettati e sottoposti alle verifiche e alle approvazioni previste dalla legge, se ne realizzano appena venti. Come dire che c’è l’80% dei fallimenti</i>”, al contrario delle esperienze in Germania e Spagna. Commenta tali dati V. Cerulli Irelli, <i>Gli obblighi internazionali</i> <i>e comunitari</i>, in <i>www.giustamm.it</i>, 2010.<br />
[6] Per effetto dell’adesione dell’Italia al protocollo di Kyoto e del recepimento della direttiva del 23.04.2009, n. 28 del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale è stato previsto che entro il 2020 dovrà essere raggiunto un obiettivo generale obbligatorio del 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo di energia complessiva della Comunità (il 17% per lo Stato italiano).<br />
[7] A. Quaranta, <i>Eolico, autorizzazione sospesa solo per gravi motivi</i>, in <i>Il Quotidiano Ipsoa</i>, 2012.<br />
[8] L. Corti, <i>Autorizzazioni integrate ambientali per discariche per lo smaltimento di rifiuti: caratteri del dissenso manifestato dalla P.A. </i>in<i> Conferenza di servizi e questioni attinenti alla localizzazione della discarica in presenza del vincolo paesaggistico in itinere, </i>in <i>Rivista giuridica dell’Ambiente</i>, 2, 2011, pp. 292-296; A. Corrado,<i> Procedimento amministrativo</i>,<i> </i>in <i>Guida al diritto</i>, 2010, pp. 76-81; P. Fea, <i>Procedimento amministrativo, </i>in<i> Diritto e Giustizia</i>, 2003, p. 52<i>; </i>G. Taccogna<i>, Concessione edilizia e permesso di costruire diniego</i>, in<i> Foro Amm. Tar</i>, 2002,<i> </i>pp. 840-854; F. Caringella- L. Tarantino, <i>Procedimento amministrativo, </i>in <i>Urb. e App.</i>, 2001, pp. 367-378; G. Fares, <i>Procedimento amministrativo, </i>in <i>Studium Iuris</i>, 2001, pag. 807-818; A. Crisafulli,<i> Procedimento amministrativo, </i>in <i>Urb. e App.</i>, 2000, pp. 108-109.<br />
[9] V. Cerulli Irelli, <i>Gli obblighi internazionali</i> <i>e comunitari</i>, in <i>www.giustamm.it</i>, 2010.<br />
[10] Delibera della Giunta regionale del Lazio, 18 agosto 2008, n. 517, che prevede che siano invitati il richiedente, la Regione, il Comune, il Ministero dei beni ambientali e culturali.<br />
[11] Delibera Giunta regionale della Campania, 30 novembre 2006, n. 1955.<br />
[12] Delibera consiglio regionale del Molise 10 giugno 2008, n.167.<br />
[13] Delibera giunta regionale dell’Abruzzo 12 aprile 2007, n.351.<br />
[14] Legge regionale della Calabria n. 42/2008.<br />
[15] Delibera della Giunta regionale della Lombardia, del 25 novembre 2009, n. 8/10622.<br />
[16] D.G.R. Puglia , già citato, n. 35/07.<br />
[17] Sugli sviluppi legati al sindacato di legittimità costituzionale di tali norme, v. <i>infra</i>, paragrafo 5.<br />
[18] In merito alla valutazione di impatto ambientale, si vedano C. Cost., 17 novembre 2010, n. 331; C. Cost., 22 luglio 2010, n. 278; Consiglio di Stato, sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246; C. Cost., 28 maggio 2010, n. 186; C. Cost., 13 maggio 2010, n.171; C. Cost., 6 maggio 2010, n. 168; C. Cost., 26 marzo 2010, n. 120; C.Cost., 26 febbraio 2010 n. 67; Consiglio di Stato, sez. VI, 22 febbraio 2010, n. 1013, tutto in <i>deiure.giuffre.it.</i><br />
17 Si vedano C. Cost., 27 giugno 1986, n. 151; Cons. St. sez. VI, 23 novembre 2004 n.7667; TAR Sicilia, Palermo, 15 aprile 1999 n.778.<br />
[19] Si vedano C. Cost., 27 giugno 1986, n. 151; Cons. St. sez. VI, 23 novembre 2004 n.7667; TAR Sicilia, Palermo, 15 aprile 1999 n.778.<br />
[20] P. Lombardi,<i> La realizzazione di impianti di produzione di energia eolica: concezione assolutizzante del paesaggio o ponderazione degli interessi? Corte Costituzionale 18-29 maggio 2009 n.169</i>, in<i> Rivista giuridica dell’edilizia</i>, 2009, pp. 1650-1658.<br />
[21] G. Taccogna, <i>Campi eolici e paesaggio. Evoluzione e involuzione giurisprudenziali, </i>in <i>Foro Amm. TAR</i>, 2006, pp. 3687-3698.<br />
[22] F. De Leonardis, <i>Criteri di bilanciamento tra paesaggio ed energia eolica, in Diritto Amministrativo</i>, 4, 2005, pag. 889-913.<br />
[23] TAR Puglia, Lecce, n. 1953 del 2006, in <i>www.</i>g<i>iustizia &#8211; amministrativa.it</i>; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 5 giugno 2006, n.1398, in<i> www.</i>g<i>iustizia &#8211; amministrativa.it</i>; TAR Basilicata n. 658 del 2001 n. 658, <i>www.</i>g<i>iustizia &#8211; amministrativa.it</i>.<br />
[24] P. Carpentieri, <i>Paesaggio contro Ambiente, </i>in<i> Urb. e App.</i>, 2005, pp. 931-943.<br />
[25] C. Marzuoli, <i>Potere amministrativo e valutazioni tecniche, </i>Milano, 1985, p. 9; V. Bachelet, <i>L’attività tecnica della pubblica amministrazione,</i> Milano, 1967, p. 52; G. Corso, <i>Manuale di diritto amministrativo</i>, Torino, 2006, pp.177 ss; G. Falcon, <i>Lezioni di diritto amministrativo, vol. I -Ll’attività, </i>Padova, 2005, pp. 46 ss.; R. Villata,<i> L’atto amministrativo, </i>in L. Mazzarolli ( a cura di ),<i> Dir. amm.</i>, Bologna<i>, </i>2005, pp. 775 ss; Cons. Stato, Sez. VI, 12 maggio 2004, n. 2996, in <i>Foro amm.- Cons. Stato</i>, 2004, p. 1460; Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2004, n. 2742.<br />
[26] A. Quaranta, <i>L’importanza di una corretta individuazione, VIA e AU per l’eolico off-shore, le competenze</i>, in rete sul sito <i>Ipsoa </i>alla voce<i> Sicurezza e Ambiente</i>.<br />
[27] A. Colavecchio, <i>Il “punto” sulla giurisprudenza costituzionale in tema di impianti da fonti rinnovabili</i>, in <i>Riv.</i> <i>Quad. Dir. dell’Ambiente</i>, 1, 2011 pp. 100-123.<br />
[28] In <i>dejure.giuffre.it.</i><br />
[29] La Corte Costituzionale ha seguito il medesimo orientamento anche nella sentenza del 22/10/2010 n.° 366, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, lettera b) della legge della Regione Puglia del 19 febbraio 2008, n. 1.<br />
[30] F. Di Dio, <i>Eolico e Regioni: illegittime normative e procedure regionali in assenza di linee guida statali sulla localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili</i>, in<i> Riv. Giur. Dell’Ambiente</i>, 2009, pp. 926-936.<br />
[31] Cfr. <i>supra</i>, paragrafo 1.<br />
[32] Si veda, tra gli altri, L. Pianesi, <i>Governo del territorio, enti locali e fonti energetiche</i> <i>rinnovabili: il caso degli impianti eolici</i>, in <i>www.federalismi.it</i>, 2006, p. 11; A. Fari. <i>Il procedimento</i> <i>di autorizzazione per gli impianti da fonti energetiche rinnovabili. Complessità e spunti di riflessione</i>, in<i> www.astrid-online.it</i>; M. Bucello &#8211; S. Viola, <i>Vizi (di illegittimità) e virtù dei</i> <i>procedimenti autorizzativi di impianti da fonti rinnovabili</i>, in<i> Ambiente e Sviluppo</i>, 2007, pp. 1-14.<br />
[33] Si v. s<i>upra</i> la descritta vicenda della Regione Puglia.<br />
[34] In particolare si prescriveva che alla domanda di autorizzazione venisse allegato un atto con il quale il richiedente si sarebbe impegnato prima del rilascio dell’autorizzazione: 1) a costituire una società di scopo con residenza fiscale nel territorio della regione Calabria; 2) favorire l’imprenditoria calabrese nella fase di realizzazione dell’impianto; 3) versare a favore della regione Calabria la somma di 50 cent per ogni kw eolico di potenza elettrica nominale autorizzata.<br />
[35] In <i>www.giustizia amministrativa.it</i>.<br />
[36] In <i>www.cortecostituzionale.it.</i><br />
[37] R. Tumbiolo, <i>Impianti eolici: procedimento autorizzativo e compatibilità ambientale, Corte Costituzionale 9 Novembre 2006 n. 364,</i> in<i> Riv. Giur. dell’Ambiente</i>, 2007, pp. 306-309.<br />
[38] V. Cerulli Irelli, <i>Gli obblighi comunitari e internazionali</i>, in<i> www.giustamm.it</i>, 2010.<br />
[39] T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 01 Ottobre 2010, n.17547; T.A.R. Lazio-Roma, sez I, 22 Settembre 2010, n. 32382; T.A.R. Toscana, Firenze, sez II, 31 Agosto 2010, n. 5145. Per la dottrina, <i>ex </i>multis, A. Veronese, <i>Gli impianti eolici ed i poteri dei</i> <i>Comuni</i>, in<i> Ambiente</i>, 2008, pp. 449-453; N. Corà &#8211; G. Paratico,<i> Giurisdizione esclusiva del G.A. e tutela aquiliana dell’interesse procedimentale all’osservanza del termine di conclusione del procedimento</i>, in <i>www.dejure.giuffre.it</i>.<br />
[40] N. Rangone,<i> Fonti rinnovabili di energia: stato della regolazione e prospettive di riforma, </i>in <i>Giur. Cost.</i>, 2, 2010, p. 1490.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 22.7.2013)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/note-in-tema-di-realizzazione-degli-impianti-eolici-il-procedimento-autorizzatorio-al-vaglio-della-corte-costituzionale/">Note in tema di realizzazione degli impianti eolici. Il procedimento autorizzatorio al vaglio della Corte costituzionale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.189</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-25-5-2012-n-189/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-25-5-2012-n-189/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-25-5-2012-n-189/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.189</a></p>
<p>Pres. Corasaniti – Est. De Piero O.D. (Avv. T. Billiani) c/ Comune di Zoppola (Avv. M. Matarazzo) e altri. 1. Ambiente e territorio – Energia – Fonti rinnovabili – Promozione – Regioni a statuto speciale – Competenza – Sussiste – Direttiva 2001/77/CE – Recepimento – Norme regionali &#8211; Carenza –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-25-5-2012-n-189/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.189</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-25-5-2012-n-189/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.189</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corasaniti – Est. De Piero<br /> O.D. (Avv. T. Billiani) c/ Comune di Zoppola (Avv. M. Matarazzo) e altri.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Energia – Fonti rinnovabili – Promozione – Regioni a statuto speciale – Competenza – Sussiste – Direttiva 2001/77/CE – Recepimento – Norme regionali &#8211; Carenza – Disposizioni nazionali – Applicazione &#8211; Necessità – Ragione.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Energia – Fonti rinnovabili – Realizzazione e messa in esercizio impianto &#8211; Autorizzazione Unica – Competenza – Comune &#8211; Dirigente – Sussiste.	</p>
<p>3. Procedimento amministrativo – Conferenza di servizi – Acquisizione pareri – Enti invitati – Mancata partecipazione – Irrilevanza &#8211; Conseguenza – Assenso.	</p>
<p>4. Ambiente e territorio – Energia – Fonti rinnovabili – Realizzazione e messa in esercizio impianto – Titolo edilizio – Rilascio &#8211; Diritti su area – Necessità &#8211; Contratto affitto “finalizzato” – Idoneità – Produzione – Prima dell’adozione atto finale – Sufficienza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, sono salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’adottare misure per promuovere l’aumento del consumo di energia da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali, con la conseguenza che laddove detti Enti non abbiano emesso o non intendano emettere proprie norme applicative della Direttiva comunitaria 2001/77/CE, relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, in ragione della estrema rilevanza della materia dovranno applicare le disposizioni nazionali.	</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 21 l. r. Friuli Venezia Giulia, le funzioni relative al rilascio dell’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili sono conferite genericamente al Comune, sicché in mancanza di una norma che attribuisca la competenza specificatamente al Sindaco, essa ricade in capo al dirigente in virtù di quanto disposto dal d.lgs. n. 267/00.	</p>
<p>3. In materia di conferenza di servizi, la mancata acquisizione di alcuni pareri e/o la mancata partecipazione di alcuni Enti, pur invitati, è irrilevante ai fini della legittimità dell’atto finale, equivalendo per legge ad assenso.	</p>
<p>4. Il contratto di affitto “finalizzato”, che prevede la realizzazione dell’impianto di produzione di energia da biomasse e opere connesse su un determinato terreno, è idoneo a configurare la titolarità di diritti sull’area necessari per conseguire il titolo edilizio ed è sufficiente che tale documento sia stato prodotto prima dell’emanazione dell’atto finale, essendo per contro irrilevante la sua mancanza al momento della presentazione della domanda.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Decisum: sulla competenza delle Regioni a statuto speciale ad adottare misure di promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e sulla competenza del dirigente comunale ad adottare l’Autorizzazione Unica per la costruzione e la messa in esecuzione dell’impianto energetico.</span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00189/2012 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00538/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 538 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Ornella Dante</b> in proprio e quale Titolare dell’omonima Impresa Individuale Agricola, Claudio Ornella, Ornella Angelo in proprio e quale rappresentante di Ornella Automazione Costruzione Macchine Speciali S.r.l., Bianca Rita Migotto, rappresentati e difesi tutti dall&#8217;avv. Teresa Billiani, con domicilio eletto presso la stessa, in Trieste, via Martiri della Liberta&#8217; 13; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Zoppola</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mattia Matarazzo, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita&#8217; D&#8217;Italia 7; Regione Friuli-Venezia Giulia; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Societa&#8217; Agricola Zoppola Biogas S.r.l.,<i></b></i> rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Longo, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita&#8217; D&#8217;Italia 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso introduttivo:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento &#8220;D.Lgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili in via Taviela., proponente: SOCIETA’ AGRICOLA ZOPPOLA BIOGAS SR.L&#8221;, P<br />
&#8211; delle varianti al P.R.G.C. numero 27 adottata e approvata dal Consilio Comunale rispettivamente in data 19.02.2007 e in data 04.10.2007; numero 29 adottata e approvata dal Consiglio Comunale <br />	<br />
rispettivamente in data 29.09.2008 e in data 18.12.2008; numero 33 adottata e approvata dal Consiglio Comunale rispettivamente in data 19.11.2009 e in data 29.03.2010; numero 37 adottata e approvata dal Consiglio Comunale rispettivamente in data 19.07.2070 e in data ` 28.042011, per quanto necessario e in relazione alla individuazione, in zona agricola di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e relativi parametri e specifiche, se ritenute atti presupposti e connessi alla autorizzazione unica;<br />	<br />
&#8211; tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali.<br />	<br />
Quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 24.3.2012:<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;atto di “ratifica”, dd. 09.01.2012, Prot. n. 247 del Comune di Zoppola, della “autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili in via Taviela prot. 808/15025 del<br />
&#8211; di tutti gli atti comunque preparatori, presupposti, connessi e consequenziali.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Zoppola e di Societa&#8217; Agricola Zoppola Biogas S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 maggio 2012 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8211; Col ricorso introduttivo gli istanti impugnano l’atto del Comune di Zoppola n. 808/15025 del 17.8.11, recante “Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili”, e atti connessi, in particolare &#8211; ove di ragione &#8211; le Varianti al P.R.G. n. 27/07, n. 29/08, n. 33/10 e n. 37/11.<br />	<br />
1.1. &#8211; Espongono, in fatto, di gestire un’Azienda Agricola e di essere titolari di un’azienda di costruzione di macchine agricole ubicate in censuario di Zoppola, in zona E6, ove insiste anche la loro abitazione.<br />	<br />
Nel settembre 2011 si sono avveduti che nei pressi della loro proprietà si stavano svolgendo lavori edili. Effettuate le necessarie indagini, apprendevano che era stata autorizzata dal Comune la realizzazione del qui contestato “impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili”, di rilevanti dimensioni, con cui si produrrà <i>biogas</i> attraverso la trasformazione di liquami zootecnici; autorizzazione al rilascio della quale cui si era potuti pervenire, secondo l’offerta prospettazione, tramite numerose varianti alle N.T.A. del P.R.G., onde poter allocare la struttura in zona agricola.<br />	<br />
1.2. &#8211; Contro l’autorizzazione e le presupposte varianti vengono sollevate le seguenti censure:<br />	<br />
1) violazione dell’art. 19 del D.Lg. 387/03, in quanto, a dire dei ricorrenti, tale norma sarebbe inapplicabile nelle Regioni a Statuto speciale.<br />	<br />
2) Violazione dell’art. 40 della L.r. 5/07. Carenza di presupposti.<br />	<br />
La L.r. impone che la localizzazione e tutti gli interventi relativi agli impianti di cui si controverte siano previamente individuati dal POC, di cui il Comune di Zoppola non è ancora dotato.<br />	<br />
3) Violazione della Direttiva 42/2001 CE che, in questi casi, impone la VAS, qui non effettuata.<br />	<br />
4) Violazione della L. 241/90 e del D.Lg. 267/00. Violazione dei principi generali in tema di procedimento.<br />	<br />
L’autorizzazione è stata emessa dal Sindaco anziché dal Dirigente.<br />	<br />
5) Difetto di istruttoria e di motivazione; in quanto l’autorizzazione è stata rilasciata nonostante le riserve espresse dall’A.S.S. n. 6 Friuli Occidentale, con specifico riferimento all’inquinamento acustico, e la mancanza dei pareri di alcuni Enti presenti alla Conferenza di Servizi e/o l’assenza degli stessi.<br />	<br />
Osservano, ancora, che l’autorizzazione è stata rilasciata per un impianto da 1 MW di potenza, nonostante lo stesso sia dimensionato per 2 MW.<br />	<br />
6) Violazione del D.M. Ministro Sviluppo Economico 10.9.10 punto 13, e dell’art. 97 della Costituzione. Difetto di istruttoria.<br />	<br />
Mancherebbe la prova della (necessaria) disponibilità dell’area su cui realizzare lì’impianto.<br />	<br />
1.2.1. &#8211; Con riferimento &#8211; <i>in parte qua</i> &#8211; alle varianti al P.R.G. si propongono i seguenti motivi:<br />	<br />
1) violazione dell’art. 40 della L.r. 5/07 e della Direttiva 42/2001 CE, non potendo, esse Varianti, sopperire alla mancanza del POC.<br />	<br />
1.2.2. &#8211; In via subordinata, vengono infine eccepiti: ingiustizia, difetto di istruttoria e di motivazione, per essere gli impianti stati autorizzati a distanza inferiore a quella di 500 metri, prevista dalle disposizioni di P.R.G., ed esattamente a 300 metri.<br />	<br />
2. &#8211; Il Comune, costituito, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.<br />	<br />
<i>In limine</i>, fa presente la sopravvenuta carenza di interesse al motivo n. 4 (incompetenza del Sindaco) per essere stato il provvedimento &#8211; <i>medio tempore</i> &#8211; convalidato, <i>ex</i> art. 6 L. 249/68, dal Dirigente.<br />	<br />
3. &#8211; E presente in giudizio anche la controinteressata Società Agricola Zoppola Biogas s.r.l., che ugualmente chiede che il ricorso sia respinto .<br />	<br />
In via pregiudiziale, eccepisce l’irricevibilità e inammissibilità del ricorso; quanto alla prima eccezione fa presente che l’autorizzazione è stata emessa il 17.7.11 e regolarmente pubblicata. L’ultimo giorno di pubblicazione era il 12.9.11, quindi il termine di impugnazione veniva a scadere il 14.11.11, laddove, invece, il ricorso è stato notificato solo il 28.11.11. Né il termine di impugnazione può essere fatto decorrere dalla conoscenza degli atti ottenuti tramite accesso, posto che della loro esistenza i ricorrenti erano ben consapevoli già quando tale accesso è stato richiesto. Eccepisce altresì la tardività della impugnazione delle Varianti al P.R.G.<br />	<br />
L’inammissibilità, invece, viene affermata per non essere stata opposto il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi che, avendo natura decisoria, vincola in ogni suo aspetto il provvedimento comunale, cosicchè, anche laddove si annullasse l’atto impugnato, nessuna utilità gli istanti ne trarrebbero, risultando oramai intangibile l’atto conclusivo della Conferenza di Servizi.<br />	<br />
4. &#8211; Con motivi aggiunti, i ricorrenti impugnano anche il provvedimento del Dirigente di convalida dell’autorizzazione.<br />	<br />
Ribadite le già esposte ragioni di illegittimità della stessa, viene ulteriormente eccepita la violazione degli artt. 7 e 21-<i>nonies</i> della L. 241/90.<br />	<br />
Ad avviso degli istanti, nel procedimento di convalida è mancata la comunicazione di avvio del procedimento, ed il provvedimento finale non dà contezza, come la giurisprudenza richiede, delle sottese ragioni di pubblico interesse che hanno determinato il Dirigente a condividere il contenuto dispositivo dell’autorizzazione.<br />	<br />
4.1. &#8211; Il Comune risponde ai motivi aggiunti con un’articolata memoria, con la quale contesta puntualmente la sopra esposta censura.<br />	<br />
5. &#8211; Il ricorso ed il motivo aggiunto non sono fondati, il che consente di prescindere da tutte le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità sollevate dalle parti resistenti.<br />	<br />
5.1. &#8211; Il primo motivo contesta l’applicabilità del D.Lg. 387/03 nell’ambito regionale, essendo questa una Regione ad autonomia differenziata. <br />	<br />
Il motivo è infondato; infatti le disposizioni di cui trattasi costituiscono il recepimento in sede statale della Direttiva Comunitaria 2001/77/CE relativa “alla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità”, quindi in un ambito di interesse nazionale.<br />	<br />
Giova rammentare che l’art. 117 della Costituzione riserva alla potestà concorrente la materia della “produzione trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”; al che consegue che la Regione ha bensì il potere, in tale settore, di dare autonoma applicazione alle Direttive comunitarie; ma, se non lo fa, in applicazione dell’art. 11, comma 8, della L. 11/05, una volta scaduto il termine per provvedere, dovrà applicare le disposizioni nazionali nel frattempo (eventualmente) intervenute. Giova rammentare, infatti, che l’art. 19 del D.Lg. 387/03 fa salve “le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione”, precisando altresì, all’art. 10, comma 3, che tutte “le Regioni possono adottare misure per promuovere l&#8217;aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.”. Ne consegue che, laddove la Regione Autonoma non abbia emesso o non intenda emettere proprie norme applicative della Direttiva, proprio in ragione della estrema rilevanza della materia, dovrà applicare quelle nazionali (sul punto, con riferimento al D.Lg. 387/03, si veda: TAR Sicilia &#8211; Palermo n. 274/10 e, sul principio, ancorchè in fattispecie diversa: Cass. n. 12131/11 e TAR F.-V.G. n. 93/12).<br />	<br />
5.2. &#8211; Il secondo motivo lamenta la carenza del POC, in assenza del quale non sarebbe autorizzabile alcun impianto di questo tipo in zona E.<br />	<br />
Così non è. L’art. 40 della L.r. 5/07 infatti, come rilevato dal Comune, esprime solo la regola secondo cui, in sede di attuazione del complesso sistema pianificatorio regionale individuato da tale legge, il POC dovrà contenere anche il regime di questi impianti.<br />	<br />
In assenza (e della legge regionale attuativa della Direttiva, e del POC), si applicano, rispettivamente, le disposizioni statali di cui al D.Lg. 387/03 (che all’art. 12, comma 7, espressamente prevede che “gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”) e il vigente P.R.G., che dispone allo stesso modo.<br />	<br />
5.3. &#8211; Anche il terzo motivo, con cui ci si duole della mancanza di VAS è infondato. La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è infatti la valutazione delle conseguenze ambientali di <i>piani e programmi</i>, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. L’applicazione della VAS è finalizzata ad integrare in modo sistematico, nel processo di programmazione, le considerazioni di carattere sociale ed economico con un’adeguata valutazione del possibile degrado ambientale, e nasce a completamento e integrazione della VIA. Infatti, mentre la VIA si mette in atto per singoli progetti, la VAS ha come oggetto interi programmi e consente di esaminare tutte le possibili alternative di realizzazione delle singole opere. La VAS è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE, che prevede, appunto, la sua applicazione ai “<i>piani e programmi</i>”, che possono avere effetti significativi sull’ambiente, e non già alle singole opere.<br />	<br />
La doglianza, quindi, potrebbe rilevare nei confronti del POC, ma non certo dell’Autorizzazione Unica.<br />	<br />
5.4. &#8211; Il quarto motivo lamentava l’incompetenza del Sindaco ad emettere l’Autorizzazione Unica.<br />	<br />
L’art. 12 del D.Lg. 387/03 stabilisce che “la costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all&#8217;esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione”. Con L.r. 30/02, e, in specie, con l’art. 21 della L.r. 24/06, le funzioni relative al rilascio dell’Autorizzazione Unica sono state conferite, genericamente, ai Comuni. Ne consegue che, in mancanza di una norma che attribuisca la competenza specificatamente al Sindaco, l’atto di cui si controverte deve necessariamente essere emesso dal Dirigente, a tenore del D.Lg. 267/00. <br />	<br />
5.4.1. &#8211; In corso di causa, peraltro, il Comune, avvedutosi della correttezza della doglianza, ha provveduto a far convalidare l’atto, ex art. 6 della L. 249/68, dal Dirigente.<br />	<br />
Contro la convalida, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, lamentandone l’illegittimità per omessa comunicazione di avvio del procedimento e omessa valutazione del sotteso pubblico interesse.<br />	<br />
La norma utilizzata dal Comune per “sanare” il difetto di competenza stabilisce che “alla convalida degli atti viziati di incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale”.<br />	<br />
Il Collegio non condivide la giurisprudenza citata da parte ricorrente quanto alla pretesa necessità di applicare alla fattispecie le norme della L. 241/90, poichè la disposizione (volta a sanare unicamente il vizio di competenza, in pendenza di ricorso) è all’evidenza norma eccezionale, che quindi non può ritenersi superata da leggi generali successive, alla stregua del principio <i>lex posterior generalis non derogat priori speciali</i>. Anche perchè, come correttamente precisa il Comune, da un lato non si vede quale utilità il ricorrente potrebbe ritrarre dalla partecipazione ad un procedimento in cui, semplicemente, il Dirigente fa proprio un provvedimento già emanato &#8211; che resta confermato nel suo contenuto &#8211; nei confronti del quale l’istante ha già svolto in via giudiziaria le proprie doglianze. Né pare necessario esplicitare alcuna ragione di pubblico interesse &#8211; che è evidentemente <i>in re ipsa</i> &#8211; allorchè la P.A. eserciti il potere correttivo (con riferimento ad un solo e specifico vizio) che la legge stessa le attribuisce senza limite alcuno (sul principio C.S. 3371/09).<br />	<br />
I motivi aggiunti vanno quindi respinti.<br />	<br />
5.5. &#8211; Il quinto motivo lamenta carenza di istruttoria e motivazione.<br />	<br />
Anche questa censura va disattesa. <br />	<br />
I ricorrenti affermano che l’autorizzazione è illegittima perché rilasciata nonostante le riserve poste dall’A.S.S. n.6. Il motivo è infondato in fatto, dato che l’atto impone espressamente “il rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni” dettate per il superamento delle osservazioni dell’A.S.S. quanto all’abbattimento degli odori, all’impatto acustico ed all’aumento del traffico.<br />	<br />
Per ciò che concerne la mancata acquisizione di alcuni pareri e/o la mancata partecipazione alla Conferenza di Servizi di alcuni Enti, pur invitati, poco vi è da aggiungere, posto che tali circostanze risultano irrilevanti ai fini della legittimità dell’atto finale della Conferenza, equivalendo &#8211; per legge &#8211; ad assenso.<br />	<br />
Parimenti privo di pregio è il rilievo che il progetto sarebbe sovradimensionato (dato che le previste 55 t/giorno di materiale consentono di utilizzare un impianto sino a 2 MW), posto che, correttamente, l’autorizzazione è data per un impianto da 1 MW. Sarà onere del Comune controllare affinchè si operi nel rispetto del titolo.<br />	<br />
5.6. &#8211; Il sesto motivo lamenta la mancanza di un idoneo titolo in merito alla disponibilità dell’area dove sorgerà l’impianto, come richiesto dalle Linee Guida allegate al D.M. 10.9.10. <br />	<br />
Osservano infatti i ricorrenti che la Società aveva, a suo tempo, dichiarato di essere promissaria acquirente delle aree necessarie, laddove, in prosieguo, la stessa ha dimesso solo una scrittura privata &#8211; sottoscritta il 30.5.11, quindi ben dopo la domanda di autorizzazione (che risale al 10.1.11) &#8211; denominata contratto di “affitto agrario”, stipulato con la proprietaria dei fondi, ove, non solo non si fa più menzione della vendita, ma nella quale la Società si riserva anche la facoltà di rinunciare all’affitto, praticamente <i>ad nutum</i>.<br />	<br />
La censura è infondata: infatti, come rileva il Comune, allo scopo per cui la norma lo prevede (cioè il possesso “di un titolo idoneo alla costruzione dell’impianto e delle opere connesse”), è sufficiente la titolarità di diritti sull’area tali da consentire di conseguire il titolo edilizio; e il contratto di affitto “finalizzato” di cui trattasi (al punto 2 è precisato che l’affittuaria può realizzare “l’impianto di produzione da energia da biomasse e opere connesse”) è sicuramente tale. E’ inoltre sufficiente che tale documento sia stato dimesso prima della emanazione dell’atto finale, essendo per contro irrilevante la sua mancanza al momento della presentazione della domanda.<br />	<br />
6. &#8211; Per quanto concerne l’impugnazione delle Varianti al P.R.G. (asseritamente insufficienti a legittimare l’autorizzazione, in mancanza del POC), non si può non rilevare l’inammissibilità del motivo per carenza di interesse, posto che l’autorizzazione stessa (a tenore dell’art. 12, comma 3, del D.Lg. 387/03) “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”, con la conseguenza che il loro eventuale annullamento non gioverebbe in alcun modo alle ragioni dei ricorrenti.<br />	<br />
7. &#8211; L’ultimo motivo lamenta, alquanto genericamente, la violazione delle distanze poste dal P.R.G.. A dire dei ricorrenti, l’impianto sarebbe stato autorizzato in violazione della distanza minima di 500 metri prevista dalle N.T.A. essendone stata ammessa l’allocazione a meno di 300 metri “dall’abitazione e dal capannone produttivo dei ricorrenti”.<br />	<br />
Anche questo motivo va respinto.<br />	<br />
Infatti, l’art. 66-<i>bis</i> prevede bensì per “gli impianti di produzione di energia derivante dalla trasformazione dei prodotti vegetali o deiezioni animali” la distanza ordinaria di 500 m. “dai fabbricato residenziali di terzi”, tuttavia con la precisazione che quando detti impianti vengano insediati presso aziende agricole già attive, la distanza andrà valutata caso per caso, e, per quanto concerne gli impianti di teleriscaldamento (come quello di cui si controverte), la distanza (riferita alle pareti edilizie degli impianti) può essere ridotta a 300 metri. Nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni indicate dalle norme per la riduzione della distanza, appunto, a 300 metri.<br />	<br />
In definitiva, alla stregua di quanto esposto, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti.<br />	<br />
8. &#8211; Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli &#8211; Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso con motivi aggiunti di cui in epigrafe, li respinge, nei termini di cui in motivazione. <br />	<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Saverio Corasaniti, Presidente<br />	<br />
Oria Settesoldi, Consigliere<br />	<br />
Rita De Piero, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-25-5-2012-n-189/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.189</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2011 n.553</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-24-11-2011-n-553/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-24-11-2011-n-553/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-24-11-2011-n-553/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2011 n.553</a></p>
<p>Pres. Corasaniti – Est. De Piero Tonutti Gianni (Avv. C. Tapparo) c/ Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Avv.ti E. Volpe e A. Coslovich) Ambiente e territorio – Opere idrauliche &#8211; Provvedimento di localizzazione, realizzazione o modificazione – Giurisdizione – Tribunale delle Acque – Sussiste – Utilizzo acque pubbliche – Incidenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-24-11-2011-n-553/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2011 n.553</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-24-11-2011-n-553/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2011 n.553</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corasaniti – Est. De Piero<br /> Tonutti Gianni (Avv. C. Tapparo) c/ Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Avv.ti E. Volpe e A. Coslovich)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Opere idrauliche &#8211; Provvedimento di localizzazione, realizzazione o modificazione – Giurisdizione – Tribunale delle Acque – Sussiste – Utilizzo acque pubbliche – Incidenza &#8211; Ragioni di tutela dell’ambiente – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del Tribunale delle Acque sui provvedimenti dell’Amministrazione finalizzati alla realizzazione, modificazione, sospensione o eliminazione di un’opera idraulica incidente sull’utilizzo dell’acqua pubblica, compresi i provvedimenti espropriativi o di occupazione d’urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera in questione, i provvedimenti di sospensione o di revoca di questi ultimi, nonché i provvedimenti comunque influenti sulla localizzazione dell’opera in questione o il suo spostamento, indipendentemente dalla ragione posta a fondamento, quand’anche non connessa al regime delle acque, e quindi anche se resi necessari dalla tutela dell’ambiente o di un bene artistico o da valutazioni tecniche in funzione della salvaguardia, dell’incolumità pubblica o ancora da mere ragioni di opportunità amministrativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 347 del 2004, proposto da: 	</p>
<p><b>Tonutti Gianni</b> &#8211; art. 23 Bis L. 1034/71, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Cesare Tapparo, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita&#8217; D&#8217;Italia 7; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Autonoma Friuli &#8211; Venezia Giulia</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Ettore Volpe e Adriano Coslovich, domiciliata in Trieste, piazza Unita&#8217; D&#8217;Italia 1; </p>
<p><b>Consorzio di Bonifica Ledra &#8211; Tagliamento</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Claudio Mussato, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unità D&#8217;Italia 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso introduttivo:<br />	<br />
&#8211; del decr. N.ALP.2.427-D/ESP/4821 dd. 24 marzo 2004 della Regione F. &#8211; V.G. e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti:<br />	<br />
&#8211; provvedimento dd. 26.3.2002 0PI/178.088-Direzione Regionale Protezione Civile- di approvazione progetto a seguito di Conferenza dei Servizi di pari data, dei lavori urgenti di protezione civile per la realizzazione di un diversivo idraulico per la devia<br />
&#8211; della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;<br />	<br />
&#8211; del decreto di proroga del termine per l&#8217;ultimazione dei lavori;<br />	<br />
&#8211; del verbale di immissione nel possesso dd. 25 settembre 2003;<br />	<br />
&#8211; del verbale di immissione nel possesso dd. 28 aprile 2004;<br />	<br />
nonchè per il risarcimento del danno ingiusto in forma specifica o, se del caso, per equivalente;<br />	<br />
Quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 9.11.2004, degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma Friuli &#8211; Venezia Giulia e di Consorzio di Bonifica Ledra &#8211; Tagliamento;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8211; Il ricorrente impugna una serie di atti emessi dalla Regione Friuli &#8211; Venezia Giulia e dal Consorzio di Bonifica Ledra &#8211; Tagliamento relativi all’approvazione del progetto di lavori urgenti di protezione civile per la realizzazione di un diversivo idraulico per la deviazione delle portate di piena del rio Tresemane nel torrente Torre, ivi compresa la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori ed il decreto di proroga dei termini di ultimazione degli stessi; nonché per il risarcimento del danno patito.<br />	<br />
1.1. &#8211; In fatto, espone di essere imprenditore agricolo proprietario di un terreno in censuario di Reana del Roiale (già oggetto di espropriazione per lavori stradali) che, nel gennaio 2004, è stato occupato di mero fatto da un cantiere che ha eseguito lavori di scavo. Solo successivamente (in data 4.4.04), ha appreso &#8211; con la notificazione dell’atto di approvazione del progetto del 26.3.02 &#8211; essere tali lavori finalizzati alla realizzazione di un diversivo idraulico per la deviazione delle portate di piena del rio Tresemane nel torrente Torre.<br />	<br />
1.2. &#8211; Premesse le ragioni per cui si ritiene la scelta del Tribunale Amministrativo Regionale correttamente effettuata, il ricorso tempestivo e l’istante legittimato a proporlo, vengono esposti i seguenti motivi di ricorso:<br />	<br />
1) violazione dell’art. 7 della L. 241/90 e degli artt. 10 e 11 della L. 861/71; omesso rispetto delle procedure garantistiche;<br />	<br />
2) travisamento di presupposti quanto alla scelta dell’area;<br />	<br />
3) violazione dell’art. 7 della L. 241/90, con riferimento al decreto di occupazione dell’area;<br />	<br />
4) violazione di legge quanto alla formazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso, se effettuati nei confronti di Elvira Peressutti;<br />	<br />
5) carenza di motivazione e di comunicazione di avvio del procedimento (artt. 3 e 7 della L. 241/90), con riferimento al decreto di proroga dei termini di conclusione dei lavori.<br />	<br />
1.3. &#8211; Con motivi aggiunti, notificati il 5.11.04, l’istante propone ulteriori doglianze avverso la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (non preceduta da comunicazione di avvio del procedimento) ed il provvedimento di approvazione del progetto (ove mancherebbero le indicazioni di inizio e conclusione dei lavori, e la verifica di impatto ambientale). Avverso tutti gli atti impugnati ribadisce la sussistenza dei vizi di omessa comunicazione di avvio del procedimento e difetto di motivazione.<br />	<br />
2. &#8211; La Regione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, di cui chiede la reiezione.<br />	<br />
3. &#8211; E’ presente in giudizio anche il Consorzio di Bonifica Ledra &#8211; Tagliamento, che eccepisce la carenza di giurisdizione di questo Tribunale in favore di quello delle Acque.<br />	<br />
4. &#8211; All’eccezione, il ricorrente oppone che, negli atti opposti, era stato indicato il TAR quale giudice competente.<br />	<br />
5. &#8211; Il ricorso è inammissibile per carenza di giurisdizione dell’adito Tribunale.<br />	<br />
5.1. &#8211; Come sottolinea il Consorzio, l’opera di cui si controverte è un “diversivo idraulico”. Per “scolmatori” e “diversivi” si intendono quei corsi d’acqua naturali o artificiali che vengono utilizzati per deviare parte della portata di piena del corso d’acqua principale avviandola verso un altro recipiente o restituendola a valle. I “diversivi” sono propriamente corsi artificiali che derivano l’acqua da un fiume e la convogliano direttamente al mare, in un lago o in un altro fiume, destinati a derivare permanentemente (infatti, sono “a portata continua”) una frazione della portata dell’alveo naturale. Diversa è la funzione di uno “scolmatore” che è concepito per derivare ed allontanare verso opportuni recapiti una parte delle acque di piena (od eventualmente di morbida), essendo, normalmente, privo di acqua (cosicchè nell’alveo può crescere la vegetazione), ma è in condizione di ricevere una parte della portata del fiume. <br />	<br />
Si tratta quindi, indubbiamente, di opere che incidono sul regime delle acque pubbliche.<br />	<br />
5.2. &#8211; Venendo alla giurisdizione, si osserva che il dettato dell’art 140, comma 1, lett. d), del T.U. 1775/33 è chiaro nell’attribuirla, in questi casi, al Tribunale delle Acque. Prevede, infatti tale disposizione che: “appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche:…. d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall&#8217;art. 46 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 , in conseguenza dell’esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione utilizzazione delle acque”. <br />	<br />
Ciò è appunto quanto è avvenuto nel caso all’esame, ove si contesta l’occupazione d’urgenza per la realizzazione di opere di protezione civile consistenti nella realizzazione di un “diversivo idraulico”, la cui cognizione appartiene quindi al Tribunale delle Acque (nella specie: Tribunale Regionale, cioè il TRAP di Venezia). Sul punto, si vedano, da ultimo: Cass. SS.UU. n. 10846/09: “fra i provvedimenti dell’Amministrazione in materia di acque pubbliche (devoluti al Tribunale delle Acque) ……. devono includersi tutti quelli che influiscono sul regime delle acque pubbliche e che &#8211; per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, modificazione, sospensione o eliminazione di un’opera idraulica riguardante un’acqua pubblica &#8211; concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell’acqua; sicché vi sono compresi anche i provvedimenti espropriativi o di occupazione d’urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera idraulica, compresi quelli successivi aventi ad oggetto la loro sospensione o la loro revoca, nonché i provvedimenti comunque influenti sulla localizzazione dell’opera idraulica o il suo spostamento, indipendentemente dalla ragione che li abbia determinati e quand’anche non connessa al regime delle acque e quindi anche se resi necessari dalla tutela dell’ambiente o di un bene artistico o da valutazioni tecniche in funzione della salvaguardia dell’incolumità pubblica o ancora da mere ragioni di opportunità amministrativa”, e C.S. n. 6012/01.<br />	<br />
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione del TRA in favore del TRAP di Venezia.<br />	<br />
6. &#8211; Spese e competenze di giudizio possono essere totalmente compensate, tra le parti tutte.<br />	<br />
7. &#8211; La causa può essere proseguita, previa riassunzione innanzi al competente TRAP di Venezia, nel termine indicato dall’art. 11, comma 2, del D. Lg. 104/10.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli &#8211; Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per carenza di giurisdizione del TAR, in favore del TRAP di Venezia.<br />	<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.<br />	<br />
La causa può essere proseguita, previa riassunzione innanzi al competente Giudice competente, nel termine indicato dall’art. 11, comma 2, del D.Lg. 104/10.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Saverio Corasaniti, Presidente<br />	<br />
Oria Settesoldi, Consigliere<br />	<br />
Rita De Piero, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/11/2011</p>
<p align=justify>
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