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	<title>Ambiente e territorio-Miniere e cave Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Ambiente e territorio-Miniere e cave Archivi - Giustamm</title>
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		<title>sulla competenza della Regione e della Soprintendenza per la tutela paesaggistica nella pianificazione delle attività estrattive</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 16:35:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-della-regione-e-della-soprintendenza-per-la-tutela-paesaggistica-nella-pianificazione-delle-attivita-estrattive/">sulla competenza della Regione e della Soprintendenza per la tutela paesaggistica nella pianificazione delle attività estrattive</a></p>
<p>&#160; Ambiente e territorio &#8211; Miniere cave &#8211; Pianificazione &#8211; Tutela paesaggistica &#8211; Spetta alla Regione ed alla locale Soprintendenza in applicazione del principio della co-pianificazione paesaggistica &#160; Nella materia della tutela dei beni paesaggistici le caratteristiche delle tipologie di beni tutelati contemplate all’art. 142 d. lgs. n. 42 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-della-regione-e-della-soprintendenza-per-la-tutela-paesaggistica-nella-pianificazione-delle-attivita-estrattive/">sulla competenza della Regione e della Soprintendenza per la tutela paesaggistica nella pianificazione delle attività estrattive</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-della-regione-e-della-soprintendenza-per-la-tutela-paesaggistica-nella-pianificazione-delle-attivita-estrattive/">sulla competenza della Regione e della Soprintendenza per la tutela paesaggistica nella pianificazione delle attività estrattive</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ambiente e territorio &#8211; Miniere cave &#8211; Pianificazione &#8211; Tutela paesaggistica &#8211; Spetta alla Regione ed alla locale Soprintendenza in applicazione del principio della co-pianificazione paesaggistica</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Nella materia della tutela dei beni paesaggistici le caratteristiche delle tipologie di beni tutelati contemplate all’art. 142 d. lgs. n. 42 del 2004 sono oggetto di uno speciale procedimento di identificazione e di delimitazione disciplinato dal successivo art. 143, comma 1, lett. c), riservato alla Regione ed agli organi periferici del MIC che, nell’ambito di categorie tipologiche stabilite dalla legge, ha lo scopo di individuare l’estensione del bene da assoggettare a tutela, attraverso apposita attività ricognitiva il cui esito è successivamente recepito in cartografie che costituiscono parte integrante del PPR. Se la situazione di fatto del bene paesaggistico muta è necessario rinnovare l’attività ricognitiva ed eventualmente aggiornare le risultanze cartografiche ma una tale attività è compito riservata dagli artt. 135 e 145 del d. lgs. n. 42 del 2004 alla Regione ed alla locale Soprintendenza in applicazione del principio della co-pianificazione paesaggistica. Il procedimento per l’aggiornamento del PPR è previsto e disciplinato in particolare dal PIT-PPR, all’art. 5, comma 4, dell’Elaborato 8B. Il Comune, in presenza di rilevanti modifiche della situazione di fatto riferita alla consistenza del bene paesaggistico, può eventualmente sollecitare i predetti organi a rinnovare l’attività ricognitiva finalizzata ad un aggiornamento della cartografia che incide sulla estensione del vincolo ma non può stabilire in autonomia se un determinato bene conservi nel tempo i caratteri per essere assoggettato a tutela paesaggistica, assumendo decisioni che si pongono in contrasto con le risultanze cartografiche che recepiscono gli esiti dell’attività di ricognizione e di individuazione dei beni paesaggistici, con portata vincolante per i piani sotto ordinati, come prescritto dall’art. 145 del d. lgs. n. 42 del 2004.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p>Pubblicato il 09/05/2025</p>
<ol>
<li><strong> 03998/2025REG.PROV.COLL.</strong></li>
<li><strong> 00680/2024 REG.RIC.</strong></li>
<li><strong> 00684/2024 REG.RIC.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Il Consiglio di Stato</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</strong></p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 680 del 2024, proposto dal Ministero della Cultura con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p><strong><em>contro</em></strong></p>
<p>Comune di Fivizzano, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Lenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora, Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8;<br />
Marmi Walton Carrara S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi, Alberto Morbidelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Comunione Beni sociali di Vinca, non costituito in giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti</em></strong></p>
<p>Escavazione La Gioia S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Cristiana Carcelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 684 del 2024, proposto dalla Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora, Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></p>
<p>Comune di Fivizzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Lenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Marmi Walton Carrara S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi, Alberto Morbidelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti</em></strong></p>
<p>Escavazione La Gioia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Cristiana Carcelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Società Aleph Escavazioni S.r.l., Comunione Beni Sociali di Vinca, Ministero della Cultura con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, Parco Regionale Alpi Apuane, Provincia Massa Carrara, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></p>
<p>in entrambi i ricorsi della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 00686/2023, resa tra le parti.</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fivizzano, della Regione Toscana, delle società Marmi Walton Carrara S.r.l. ed Escavazione La Gioia S.r.l.;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2024 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p>Il Comune di Fivizzano con una prima delibera del Consiglio Comunale n. 81/2019, adottava, ai sensi degli artt. 113 e 114 della L. R. n. 65/2014, il piano attuativo dei bacini estrattivi (di seguito P.A.B.E.) relativo ai bacini di cui alle Schede n. 1 e n. 4 del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015 (di seguito PIT/PPR), ovvero il bacino del Solco d’Equi (scheda n. 1), il bacino del Monte Borla (scheda n. 4) e il bacino di Monte Sagro-Morlungo (scheda n. 4).</p>
<p>Successivamente, venivano indette due Conferenze dei Servizi, ai sensi dell’art. 114, comma 4, della L.R. n. 65/2014, rispettivamente nelle date del 3.3.2020 e del 1.02.2021, allo scopo di verificare la conformità del PABE alle previsioni del PIT-PRR, ai sensi dell’art. 145, commi 3, 4 e 5 del d. lgs. n.42/ 2004 “Codice dei beni culturali e del Paesaggio” (di seguito il Codice), in particolare con riferimento alla disciplina in materia di beni paesaggistici di cui all’art. 134 del Codice. La Soprintendenza partecipava ad entrambe le Conferenze.</p>
<p>Nell’ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi del 3.3.2020, la Soprintendenza e la Regione Toscana, rilevavano congiuntamente, numerose problematiche di carattere generale inerenti all’impostazione ed ai contenuti dei PABE rispetto al PPR, richiedendo pertanto al Comune una serie di modifiche ed integrazioni.</p>
<p>Nel corso della Conferenza dei servizi del 1.02.2021, si procedeva alla verifica delle modifiche e integrazioni in precedenza richieste, constatando tuttavia che il Comune aveva reiterato negli elaborati le stesse criticità, già rilevate nella prima Conferenza di servizi. La Regione Toscana e la Soprintendenza, pertanto, indicavano puntuali prescrizioni alle quali il Comune avrebbe dovuto attenersi nell’approvazione definitiva del PABE per renderlo conforme al PPR.</p>
<p>Con la delibera di approvazione definitiva dei PABE del 12.07.2021 n. 47, il Comune disattendeva molte delle prescrizioni indicate dalla Regione Toscana e dagli uffici periferici del MIC in seno alla Conferenza dei Servizi del 01.02.2021.</p>
<p>La Regione Toscana adiva pertanto il T.a.r. per la Toscana con ricorso, integrato con successivi motivi aggiunti, e impugnava i PABE approvati dal Comune di Fivizzano, chiedendone l’annullamento <em>in parte qua</em>, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per l’omesso/parziale recepimento delle prescrizioni impartite dalla Conferenza dei Servizi, necessarie a rendere i PABE conformi al PIT/PPR e, in particolare:</p>
<p>&#8211; contestava l’inclusione, tra le aree ove è possibile esercitare l’attività estrattiva a cielo aperto, anche di rilievi montuosi che, pur inferiori a 1.200 m.s.l.m., erano ritenuti dalla Conferenza di Servizi beni vincolati ai sensi dell’art. 142 lettera d) del Codice, in base alle risultanze – ritenute cogenti &#8211; della cartografia allegata al PIT/PPR, ed oggetto della prescrizione 2a;</p>
<p>&#8211; lamentava il mancato recepimento di una serie di ulteriori prescrizioni su aspetti specifici, sempre concernenti istanze di tutela paesaggistica, puntualmente richiamate nella sentenza appellata cui si rinvia in applicazione del principio di sinteticità.</p>
<p>Con ulteriore atto di motivi aggiunti la Regione impugnava la delibera del Consiglio Comunale di Fivizzano n. 89 del 23 dicembre 2021 e relativi allegati (pubblicata sull’Albo Pretorio Comunale dal 5 al 20 gennaio 2022) recante la rettifica della delibera del Consiglio Comunale di Fivizzano n. 47 del 12 luglio 2021 di approvazione dei PABE, adottata allo scopo di modificare le NTA dei PABE al fine di recepire le prescrizioni della conferenza di servizi – con espressa esclusione della 2a, relativa alla estensione dell’area montuosa tutelata &#8211; , nella parte in cui il Comune ometteva di adeguare anche la cartografia.</p>
<p>Il MIC con la Soprintendenza si costituivano in giudizio, aderendo, nella sostanza, al ricorso.</p>
<p>Si costituivano in giudizio alcune società impegnate nella attività di escavazione delle cave per resistere al ricorso.</p>
<p>In particolare la Escavazione La Gioia s.r.l. si dichiarava estranea alla materia del contendere mentre la società Marmi Walton Carrara s.r.l. proponeva anche ricorso incidentale finalizzato all’annullamento:</p>
<p>&#8211; della prescrizione 2a contenuta nei verbali della Conferenza di servizi, con la quale la conferenza ingiungeva al Comune di Fivizzano di considerare vincolati <em>ex lege,</em> ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera d) del d. lgs. 42/2004 i rilievi facenti parte delle zone perimetrate dal PIT/PPR come superiori a 1.200 metri s.l.m., pur se risultanti di altezza inferiore alla suddetta quota.</p>
<p>&#8211; <em>in parte qua</em>, ove lesivo, dell’Elaborato 7B recante “<em>Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell&#8217;art. 142 del Codice</em>”, art. 5 (Le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare (art.142. c.1, lett. d, Codice)) comma 3 (Metodologia di acquisizione) nonchè <em>in parte qua</em>, sempre laddove ritenuto lesivo, dell’Elaborato A4 shapefile 1: 10.000 delle montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare (art.142. c.1, lett. d, Codice). In sostanza la censura era incentrata sulla ricognizione e la individuazione dei beni paesaggistici tutelati <em>ex lege</em> e, segnatamente, delle aree montane, ai sensi del combinato disposto degli artt. 142, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 42 del 2004 nella parte in cui erano state ricomprese nel vincolo <em>ex lege</em> anche le aree poste al di sotto della quota di 1200 metri, divenute tali in conseguenza delle attività di escavazione, contestando la metodologia e la cartografia a tal fine utilizzata e per le quali il PPR comunque prevedeva il divieto di escavazione a cielo aperto, analogamente a quanto previsto per le aree poste sopra la quota dei 1200 metri e legittimamente ricomprese nel vincolo <em>ex lege</em>.</p>
<p>Con la sentenza n. 686 del 04 luglio 2023, il T.a.r. della Toscana, respingeva il ricorso principale ed i ricorsi per motivi aggiunti proposti dalla Regione Toscana, dichiarandoli infondati o improcedibili mentre accoglieva il ricorso incidentale della società Marmi Walton Carrara s.r.l. relativo alla dedotta illegittimità della prescrizione 2a, con conseguente annullamento <em>in parte qua</em> dei verbali della conferenza di servizi, escludendo al contempo profili di contrasto tra i PABE ed il PPR, sul presupposto della insussistenza del vincolo paesaggistico sulle aree montuose poste a quota inferiore a 1200 metri, stante la natura meramente ricognitiva della cartografia recante la delimitazione del vincolo <em>ex lege</em>, la cui disciplina indicherebbe il dato altimetrico quale elemento costitutivo del vincolo medesimo, suscettibile di autonoma verifica istruttoria da parte del Comune in sede di adozione dei PABE.</p>
<p>Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il Ministero della Cultura con ricorso iscritto al Ruolo generale n. 680 del 2024, chiedendone la integrale riforma in quanto lesiva degli interessi paesaggistici costituzionalmente garantiti ex art. 9 Cost., insistendo per l’annullamento, previo rigetto del ricorso incidentale della società controinteressata MWC s.r.l., delle delibere comunali impugnate dalla regione Toscana perché ritenute in contrasto con le previsioni del PIT/PPR, elaborato congiuntamente dal MIC e dalla Regione Toscana, nonché con le prescrizioni impartite non soltanto dalla Regione ma anche dalla Soprintendenza in seno alle Conferenze di servizi richiamate in premessa.</p>
<p>In particolare il MIC ha dedotto cinque motivi di appello:</p>
<ol>
<li>L’erronea applicazione del principio <em>tempus regit actum</em>da parte del T.a.r..</li>
<li>L’irrilevanza della quota inferiore a 1200 metri nei punti corrispondenti alle cave, trattandosi di vincolo areale e non puntuale e, in ogni caso, di attività antropica che giustifica una tutela rafforzata del vincolo.</li>
<li>La illegittima rideterminazione del vincolo <em>ex lege</em>da parte del Comune di Fivizzano, in violazione delle competenze del MIC e della Regione nella attività di co-pianificazione paesaggistica ex art. 135 e 145 d. lgs. n. 42 del 2004.</li>
<li>L’errore in cui sarebbe incorso il T.a.r. nel ritenere integralmente recepite le ulteriori prescrizioni, diverse dalla 2a, laddove invece la cartografia non sarebbe coerente con le NTA.</li>
<li>La violazione della disciplina della conferenza di servizi di cui all’art. 114 della legge regionale n. 65 del 2014 per non essersi il Comune conformato ai pareri resi in quella sede dalla Soprintendenza e dalla Regione.</li>
</ol>
<p>Analogo appello, avverso la medesima sentenza, è stato proposto, con distinto ricorso rubricato sub RG 684 del 2024, dalla Regione Toscana che articolava otto motivi di appello:</p>
<ol>
<li>Il mancato accoglimento da parte del T.a.r. della dedotta eccezione di irricevibilità delle contestazioni mosse dalla ricorrente incidentale MWC s.r.l. avverso le previsioni del PPR (secondo motivo del ricorso incidentale ma con riflessi anche sul primo, dato che la dedotta illegittimità della prescrizione 2a in realtà discendeva dalla perimetrazione del PPR quale atto presupposto).</li>
<li>Il mancato accoglimento da parte del T.a.r. della eccezione di giudicato sulle contestazioni relative alla ricognizione del vincolo <em>ex lege</em>, oggetto di precedente contenzioso relativo alla approvazione del PPR respinto dal T.a.r..</li>
<li>L’erronea interpretazione da parte del T.a.r. del principio <em>tempus regit actum</em>da cui discendeva la errata affermazione dell’illegittimità della prescrizione 2a, con la quale la Conferenza avrebbe ingiunto, a suo dire in contrasto con lo stesso PIT-PPR, al Comune di Fivizzano, nei propri PABE, di ritenere vincolati, ex art. 142 comma 1, lett. d) del Codice “<em>i rilievi così classificati dal PPR pur se di elevazione effettivamente inferiore a tale soglia</em>”.</li>
<li>La erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha escluso la mancata ottemperanza alla prescrizione 2a, con riferimento al vincolo ex art. 142, comma 1, lett. d) del Codice, affermando che nessun contrasto sarebbe ravvisabile tra i PABE di Fivizzano ed il PIT-PPR in tema di ricognizione dei beni vincolati ai sensi della succitata lett. d).</li>
<li>La erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto infondato il motivo con cui la Regione aveva dedotto l’illegittimità dei PABE di Fivizzano per la mancata ottemperanza anche delle ulteriori prescrizioni imposte dalla Conferenza nei relativi verbali del 1.2.2021 e del 3.2.2020 in relazione al PIT-PPR, affermando erroneamente che il Comune avrebbe invece ottemperato a tutte le prescrizioni.</li>
<li>La erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha escluso la mancata ottemperanza della prescrizione n. 8 ed il conseguente contrasto con il Piano Regionale Cave di cui alla CRT n. 47/2020, con riferimento agli OPS, alla resa, ai ravaneti e alla terminologia utilizzata nel PABE.</li>
<li>La erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha affermato che i PABE del Comune di Fivizzano non violerebbero la competenza riservata al MIC ed alla Regione dagli artt. 135 e 145 del Codice in materia di pianificazione paesaggistica.</li>
<li>La erroneità della sentenza appellata nella parte in cui non ha accolto il motivo incentrato sulla dedotta violazione, da parte dei PABE di Fivizzano, della competenza della Conferenza di servizi ex art. 114 della legge regionale n. 65 del 2014.</li>
</ol>
<p>Si sono costituiti in entrambi gli appelli il Comune di Fivizzano e la società Marmi Walton Carrara S.r.l., operatore del settore, per resistere ai gravami, contestando con articolate deduzioni difensive la fondatezza dei motivi di appello e concludendo per la loro reiezione nel merito in quanto infondati, con conferma integrale della sentenza gravata.</p>
<p>In particolare la Marmi Walton Carrara S.r.l. (d’ora innanzi MWC s.r.l.) ha insistito per la fondatezza dei motivi già articolati con il ricorso incidentale, incentrati sulla pretesa illegittimità della prescrizione 2a o comunque del PPR su cui la prescrizione di fonda, con riferimento alla perimetrazione del vincolo <em>ex lege</em> riferito alle montagne sopra i 1200 metri, nella parte in cui sono state individuate ed assoggettate al divieto di escavazione a cielo aperto – sulla base di cartografia datata &#8211; anche le depressioni formatesi – peraltro in epoca anteriore alla approvazione del PPR &#8211; in conseguenza della attività di trasformazione antropica, legittimamente condotta in forza di regolari titoli autorizzatori, poste ad un quota inferiore ai 1200 metri, richiesta per la perimetrazione del vincolo <em>ex lege</em>.</p>
<p>Il Comune di Fivizzano e la MCW s.r.l hanno poi insistito sul carattere non vincolante della cartografia allegata al PPR stante la natura meramente ricognitiva dell’attività di individuazione del bene paesaggistico operata dal piano paesistico e la inidoneità del piano medesimo ad estendere, con portata innovativa e costitutiva, l’ampiezza del vincolo <em>ex lege</em> (nella specie, con riferimento alle depressioni poste a quota inferiore a 1200 m.s.l.m.), con facoltà per il Comune di discostarsi dalle risultanze cartografiche in forza di una attività istruttoria di verifica del vincolo autonomamente condotta, alla luce della situazione di fatto esistente al momento della adozione dei piani attuativi, attraverso misurazioni maggiormente attendibili in ragione della tecnologia impiegata.</p>
<p>Hanno poi evidenziato la maggiore affidabilità del sistema di rilevamento delle altezze delle montagne utilizzato (Lindar, rispetto alla cartografia CTR 2010, risalente in realtà al 1995, secondo quanto eccepito da MWC tramite perizia di parte).</p>
<p>Il Comune ha poi insisto sull’integrale recepimento delle ulteriori prescrizioni impartite dalla conferenza di servizi con la delibera di rettifica n. 89 del 2021, evidenziando che si sarebbe trattato di un mero errore, senza opporre rilievi o contestazioni circa la necessità del loro recepimento.</p>
<p>Si è costituita in giudizio anche la Escavazione La Gioia S.r.l. rappresentando la propria sostanziale estraneità al contenzioso e concludendo, in ogni caso, per il rigetto degli appelli.</p>
<p>Precisa, in particolare, di essere interessata al PABE del bacino del Solco d’Equi nel quale è prevista un’unica cava, la Cattani Lisciata che conduce in affitto, ove però non si porrebbe la questione della esclusione dalla perimetrazione cartografica, ad opera del PABE, di beni paesaggistici posti a meno di 1200 metri ma ricompresi nella ricognizione del vincolo <em>ex lege</em> operata dalla cartografia del PPR: prospetta un marginale e residuo interesse in relazione alla contestata violazione da parte della Regione delle prescrizioni ulteriori, diverse dalla 2a, impartite dalla conferenza di servizi, anche se ne eccepisce la genericità, precisando che, per quanto di interesse, la cartografia approvata dal Comune con la delibera n. 89 del 2021 sarebbe conforme alla parte prescrittiva contenuta nelle NTA – queste ultime comunque prevalenti sulla cartografia, in caso di discordanze &#8211; non avendo la Regione fornito prova puntuale del contrario, se non tramite affermazioni generiche e imprecise. Ha quindi concluso per il rigetto degli appelli con conferma della sentenza appellata.</p>
<p>All’udienza pubblica del 23 maggio 2024 entrambi gli appelli sono stati trattenuti in decisione, previo deposito di memorie conclusive e di replica con cui le parti hanno nuovamente illustrato le rispettive tesi difensive ed eccezioni.</p>
<p>Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due appelli in quanto proposti avverso la medesima sentenza, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a..</p>
<p>Gli appelli sono entrambi fondati.</p>
<p>Poichè le questioni giuridiche decisive sono comuni ai due gravami e poiché le parti appellanti hanno posizioni processuali (con particolare riferimento all’interesse a ricorrere) sostanzialmente identiche, in quanto entrambe responsabili della c.d. cogestione dei vincoli paesaggistici, solo per comodità espositiva l’esame prenderà le mosse dall’appello proposto dal Ministero della Cultura, in quanto cronologicamente anteriore e, in applicazione del principio di sinteticità degli atti processuali, le motivazioni che saranno illustrate dal Collegio devono ritenersi riferibili anche ai corrispondenti motivi di appello proposti dalla Regione Toscana che, oltre a censurare a sua volta il mancato rispetto delle prescrizioni impartite dalla conferenza di servizi (ottavo motivo) – distinguendo le problematiche connesse alla prescrizione 2a (terzo e quarto motivo) da quelle relative alla restanti prescrizioni (quinto e sesto motivo) – e la violazione della competenza riservata al MIC e alla Regione ex art. 135 d. lgs. n. 42 del 2004 (settimo motivo), con i primi due motivi di appello ha anche censurato la sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha omesso di dichiarare il ricorso incidentale della MWC s.r.l. irricevibile, per tardiva impugnazione del PPR (primo motivo) oltre che inammissibile, in forza del giudicato formatosi su analoghe contestazioni mosse in altro pregresso giudizio dinanzi al T.a.r. per la Toscana, intentato sempre avverso la perimetrazione del vincolo <em>ex lege</em> di cui all’art. 142, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 42 del 2004, operata dal PPR approvato nel 2015, ricorso poi respinto nel merito (secondo motivo).</p>
<p>Tanto premesso può ora passarsi all’esame dei motivi di appello.</p>
<p>Con il primo motivo il MIC ha dedotto: “<em>Error in iudicando, violazione del principio “tempus regit actum”</em>”.</p>
<p>Contesta la erroneità della decisione del T.a.r. nella parte in cui, in accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale della Marmi Walton Carrara S.r.l. ha ritenuto non vincolabili i monti che, nelle more dell’adozione del PABE, per effetto l’attività antropica estrattiva, sono stati portati ad una quota inferiore al limite dei 1200 m. previsto dalla legge. E ciò in pretesa applicazione del principio “<em>tempus regit actum</em>” in forza del quale si dovrebbe avere riguardo non al tempo di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, nel 2015 (PPR), ma a quello di adozione del PABE (2021).</p>
<p>Assume, in particolare, che il Comune doveva ritenersi vincolato alle prescrizioni del PPR, senza poter autonomamente valutare eventuali modifiche della situazione di fatto del bene paesaggistico e ciò sia perché la riperimetrazione del vincolo è, in ogni caso, riservata alla Regione ed agli organi periferici del MIC ex artt. 135 e 145 del d. lgs. n 42 del 2004 sia perché nella specie tali modifiche erano conseguenti ad attività antropica che, degradando il valore paesaggistico del bene, giammai avrebbero potuto condurre ad una esclusione del regime di tutela: ciò, <em>a fortiori</em>, in presenza di attività di dubbia legittimità, come rilevato dallo stesso T.a.r., integrandosi un’ipotesi che, secondo costante giurisprudenza, giustifica piuttosto una tutela rafforzata del bene paesaggistico degradato.</p>
<p>Il motivo è fondato.</p>
<p>Le autorità preposte alla tutela del vincolo paesaggistico, nell’ambito delle verifiche istruttorie condotte in senso alle Conferenze dei servizi indette ai sensi dell’art. 114 della legge regionale n. 65/2014, hanno ritenuto che i PABE di Fivizzano non fossero coerenti con il PPR; ciò in quanto il Comune di Fivizzano ha inteso escludere dal perimetro del vincolo alcuni territori montuosi, corrispondenti ad aree di cava, aventi un’altezza inferiore a 1.200 m.s.l.m. (dato fattuale incontestato, dunque pacifico), nonostante fossero state censite dalla cartografia del PPR tra i beni paesaggistici ex art. 142 comma 1 lettera d) (dunque tra i rilievi superiori a 1.200 metri), e dovessero pertanto ritenersi per ciò stesso vincolate, stante la primazia del piano regionale su quello attuativo comunale, a prescindere dal dato fattuale dell’altezza effettiva, comunque recessivo rispetto alle cogenti previsioni del PPR vigente.</p>
<p>Deve invero precisarsi che per la ricorrente incidentale MWC s.r.l. l’abbassamento della sommità a quota inferiore ai 1200 m. in conseguenza della attività di escavazione – sempre legittimamente autorizzata sin dalla approvazione della legge Galasso – sarebbe anteriore e non successiva alla stessa approvazione del PPR in vigore nel 1995.</p>
<p>Alla luce di tale situazione di fatto (quota altimetrica inferiore ai 1200 metri nei soli punti corrispondenti ad alcuni siti di cava posti all’interno del vincolo <em>ex lege</em>) la ricorrente incidentale assume che la relativa prescrizione di vincolo desumibile dalla cartografia del PPR sarebbe non vincolante e comunque illegittima, poiché, diversamente, si attribuirebbe alla Regione, in sede di redazione del PPR, il potere di assoggettare a vincolo ex art. 142, comma 1, lett. d) del d. lgs. 42/2004, con portata innovativa, anche beni non aventi le caratteristiche morfologiche descritte dalla norma (la quota superiore a 1200 metri), e dunque in casi non considerati dal legislatore statale. Venendosi in tal modo a negare, nella sostanza, la natura meramente ricognitiva della pianificazione paesaggistica regionale, che lo stesso PPR come pure legislazione regionale (cfr. 59, comma 2, della legge regionale n. 65 del 2014) a più riprese ribadiscono. Aggiunge che il Piano Paesaggistico regionale non potrebbe creare vincoli nuovi, né soprattutto estendere quelli esistenti <em>ex lege</em> ad aree che non hanno – al momento della sua redazione &#8211; la consistenza e le caratteristiche dei beni vincolati descritti nella fonte primaria.</p>
<p>Inoltre la stessa Conferenza di servizi non aveva, a suo dire, il potere di imporre al Comune l’adozione della cartografia CTR Regionale del 2010 (risalente peraltro al 1995), posto che l’art. 114 della legge regionale n. 65/2014 demanda a tale organo di “<em>verificare in via preliminare il rispetto della disciplina dei beni paesaggistici</em>”: tale “disciplina” – che è appunto quella prescrittiva, contenente le regole ed i divieti dell’escavazione a quota superiore ai 1.200 mslm – sarebbe riferibile all’Elaborato 8B (Disciplina dei beni paesaggistici) e non all’Elaborato 7B che indica il metodo per la ricognizione dei bene paesaggistici: pertanto la Conferenza di Servizi non poteva, a suo dire, imporre ai Comuni, in sede di redazione del PABE, l’utilizzo della stessa cartografia o dello stesso metodo ricognitivo di cui all’Elaborato 7B del PPR e ciò proprio in ragione della natura meramente dichiarativa dell’attività di ricognizione.</p>
<p>A giustificare la ricomprensione nel vincolo delle depressioni poste a quota inferiore a 1200 non varrebbe opporre che l’abbassamento di quota sarebbe la conseguenza di attività antropica di estrazione perché tale interpretazione contrasta con il carattere morfologico/ubicazionale del vincolo <em>ex lege</em> in questione, costruito proprio sulla rilevanza del dato altimetrico: all’atto di ricognizione di tali aree, a dover essere preso a riferimento non può che essere lo stato di consistenza reale del bene sicchè bene avrebbe fatto il Comune ad escludere dal vincolo le aree poste ad una quota inferiore rispetto ai 1200 metri.</p>
<p>Con la sentenza appellata il T.a.r., accogliendo le deduzioni difensive menzionate, ha ritenuto fondato il ricorso incidentale ed ha annullato i verbali della conferenza di servizi del 3 marzo 2020 e del 1° febbraio 2021 (non anche le presupposte previsioni del PPR) osservando che: “<em>Il Comune di Fivizzano, in sede di redazione del PABE, era infatti tenuto all’applicazione del principio tempus regit actum. In base a tale fondamentale canone dell’azione ammnistrativa, i pubblici poteri adottano atti e provvedimenti sulla base della situazione di fatto e del quadro normativo (art. 3 L. 241/1990) sussistente al tempo in cui viene esplicata l’attività istruttoria prodromica alla formazione della volizione amministrativa (art. 8 L.241/1990). Orbene, sotto il profilo fattuale il Comune di Fivizzano non poteva che prendere atto dei rilievi sussistenti nei bacini estrattivi oggetto dei PABE approvati nel 2021, nella consistenza e nell’elevazione che gli stessi presentavano a tale epoca. Fisiologicamente, pertanto, il Comune attestava la presenza di rilievi che, pur rappresentati come sottoposti al vincolo di cui all’art. 142 comma 1 lettera ‘d’ D. Lgs. 42/2004 nell’ambito del PIT/PPR, per effetto di attività antropica della quale non è agevole individuare il titolo legittimante, o comunque di altre cause o concause non individuate, al tempo dell’adozione dei PABE non erano (o non erano più) tali, in quanto al di sotto dei 1.200 metri. Contrariamente a quanto affermato dalla Regione, dunque, le prescrizioni della Conferenza di Servizi, nella parte gravata con il ricorso incidentale, evidenziavano un contrasto tra i piani comunali e il PIT/PPR, o tra i primi e il D. Lgs. 42/2004, non sussistente. È infatti espressamente sancito dal riportato art. 5 comma 3 dell’elaborato 8B del Piano regionale il carattere meramente ricognitivo (e non costitutivo) del vincolo di cui all’art. 142 D. Lgs. 42/2004 e dell’individuazione posta in essere dal PPR, in particolare in sede di elaborazione cartografica. Il citato comma 3, esplicitando il significato del valore meramente ricognitivo assegnato alla cartografia allegata al PPR, e spiegando che lo stesso è necessariamente riconnesso alla natura “dinamica” dei beni vincolati ex lege (suscettibili di ordinaria evoluzione nella rispettiva consistenza e morfologia), dà atto che detti beni sono vincolati ex lege solo allorquando presentano i caratteri definitori e distintivi individuati dall’art. 142 del Codice e, in sede di pianificazione, ripresi dall’elaborato 7B. Riportando tali considerazioni alla fattispecie oggetto del presente esame, ciò significa che i beni che nella cartografia del PPR sono rappresentati come vincolati perché superiori a 1.200 m.s.l.m., risultano assoggettati a vincolo solo ove effettivamente più alti di 1.200 metri. In tal modo considerata la portata del PPR, è del tutto evidente che nessun contrasto sussiste tra il PABE e l’atto di pianificazione regionale, posto che il primo conferma il vincolo di tutte le zone che hanno le caratteristiche morfologiche indicate dall’art. 142, indipendentemente dalla colorazione con la quale sono rappresentate nella cartografia adottata dal pianificatore regionale.”</em></p>
<p>Il percorso argomentativo del T.a.r. non può essere condiviso e si presta a plurimi rilievi.</p>
<p>Non è in discussione che, in applicazione del principio <em>tempus regit actum</em>, l’autorità procedente debba decidere sulla base della situazione di fatto, delle risultanze istruttorie e delle disposizioni di legge vigenti al momento della adozione del provvedimento che conclude la sequenza procedimentale.</p>
<p>Tuttavia nella materia della tutela dei beni paesaggistici le caratteristiche delle tipologie di beni tutelati contemplate all’art. 142 d. lgs. n. 42 del 2004 sono oggetto di uno speciale procedimento di identificazione e di delimitazione disciplinato dal successivo art. 143, comma 1, lett. c), riservato alla Regione ed agli organi periferici del MIC che, nell’ambito di categorie tipologiche stabilite dalla legge, ha lo scopo di individuare l’estensione del bene da assoggettare a tutela, attraverso apposita attività ricognitiva il cui esito è successivamente recepito in cartografie che costituiscono parte integrante del PPR.</p>
<p>Se la situazione di fatto del bene paesaggistico muta è necessario rinnovare l’attività ricognitiva ed eventualmente aggiornare le risultanze cartografiche ma una tale attività non è liberamente condotta dai soggetti destinatari degli effetti del PPR, tra cui il Comune di Favizzano, come assume il T.a.r., ma è compito riservato dagli artt. 135 e 145 del d. lgs. n. 42 del 2004 alla Regione ed alla locale Soprintendenza in applicazione del principio della co-pianificazione paesaggistica.</p>
<p>Il procedimento per l’aggiornamento del PPR è previsto e disciplinato in particolare dal PIT-PPR, all’art. 5, comma 4, dell’Elaborato 8B.</p>
<p>Il Comune, in presenza di rilevanti modifiche della situazione di fatto riferita alla consistenza del bene paesaggistico, può eventualmente sollecitare i predetti organi a rinnovare l’attività ricognitiva finalizzata ad un aggiornamento della cartografia che incide sulla estensione del vincolo ma non può stabilire in autonomia se un determinato bene conservi nel tempo i caratteri per essere assoggettato a tutela paesaggistica, assumendo decisioni che si pongono in contrasto con le risultanze cartografiche che recepiscono gli esiti dell’attività di ricognizione e di individuazione dei beni paesaggistici, con portata vincolante per i piani sotto ordinati, come prescritto dall’art. 145 del d. lgs. n. 42 del 2004.</p>
<p>Pertanto, venendo al caso di specie, il fatto che determinate aree ricadenti nel vincolo <em>ex lege</em> di cui all’art. 142, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 42 del 2004 e già pacificamente censite come beni paesaggisticamente rilevanti, all’esito dell’attività ricognitiva condotta in sede di revisione del PPR nell’anno 2015, possano, nel tempo, in conseguenza dell’attività di escavazione, aver perso il requisito fisico altimetrico (altezza superiore a 1200 metri sul livello del mare, trattandosi di catena appenninica) non priva l’area di rilevanza dal punto di vista paesaggistico sino a quanto permangono gli effetti dell’attività ricognitiva condotta in sede di approvazione del PPR vigente.</p>
<p>Nonostante il mutamento della situazione di fatto il PPR, con le sue cartografie, resta vincolante per il Comune che, pertanto, era tenuto ad osservarne i contenuti sino a quanto le autorità preposte alla gestione del vincolo non abbiano accertato il venir meno delle caratteristiche e delle condizioni per ricondurre l’area nella tipologia legale di riferimento (nella specie montagne sopra i 1200 metri sul livello del mare) adottando i conseguenti provvedimenti.</p>
<p>Il solo mutamento della situazione di fatto è giuridicamente irrilevante in assenza di un aggiornamento del Piano che ne definisce il regime giuridico secondo un procedimento tipico regolato dal Piano medesimo.</p>
<p>Sinchè il PPR è valido ed efficace, come nel caso di specie, lo stesso è vincolante, in ogni parte prescrittiva, per la pianificazione comunale, come inequivocabilmente affermato dall’art. 143, comma 9 e 145, comma 3 del d. lgs. n. 42 del 2004 ivi compresa la parte cartografica che definisce l’ampiezza del vincolo.</p>
<p>Il compito della conferenza di servizi era proprio quello di accertare la conformità o meno del PABE al PPR vigente: rilevatane la difformità il Comune era tenuto ad uniformarsi.</p>
<p>Non vale opporre come fa MWC s.r.l. che la commissione doveva limitarsi a “<em>verificare il rispetto della disciplina dei beni paesaggistici</em>”, ai sensi dell’art. 114 della legge regionale n. 65 del 2014 poiché una siffatta verifica presuppone la loro preventiva individuazione tramite l’attività di ricognizione cartografica, il cui rispetto deve necessariamente essere accertato, pena l’aggiramento del vincolo che, diversamente, verrebbe svuotato di contenuto, riducendo la sua ampiezza ad opera dei piani sotto ordinati.</p>
<p>Qualora poi la situazione di fatto, già al momento della adozione del PPR, presenti caratteristiche tali da non poter essere ricondotta nel perimetro del vincolo – come allegato da MWC -, è necessario rappresentare tempestivamente siffatta incongruenza in sede istruttoria ed eventualmente impugnare il piano approvato i cui effetti, diversamente, si consolidano in forza del principio di inoppugnabilità degli atti non contestati nei termini di legge.</p>
<p>Non rileva poi che la cartografia utilizzata per la revisione del PPR fosse in ipotesi obsoleta (risalente al 1995 secondo il consulente di parte della MWC s.r.l.) e, comunque inidonea ad individuare le aree puntiformi (in corrispondenza dei punti di escavazione) poste ini realtà ad una quota inferiore ai 1200 metri sul livello del mare poiché nella specie, trattandosi di vincolo areale, la delimitazione non ha ad oggetto singoli immobili o porzioni circoscritte di territori (come invece accade nelle diverse ipotesi di cui all’art. 143, comma 1, lett. b) e d)) bensì “aree” e quindi porzioni di area vasta e, segnatamente, la identificazione delle “montagne” dell’area appenninica poste al di sopra dei 1200 metri, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 142, comma 1 lett. d) e 143, comma 1, lett. c).</p>
<p>In ogni caso ogni contestazione relativa alla cartografia ed alla metodologia impiegata per la “ricognizione”, “delimitazione” e “identificazione” (ai sensi dell’art. 143, comma 1 lett. c)) delle aree di cui all’art. 142, comma 1, lett. d), come pure quelle relative all’accertamento dei fatti rilevanti &#8211; qual è il dato altimetrico della aree perimetrate &#8211; andava indirizzata direttamente contro la approvazione del PPR, in quanto direttamente lesiva (come meglio si dirà oltre), e non può essere avanzata in questa sede, stante la intervenuta inoppugnabilità del PPR.</p>
<p>La deduzione, sempre di MWC s.r.l., secondo cui al 2015 &#8211; ossia alla data di entrata in vigore del PIT/PPR &#8211; sia la Cava Vittoria che la Cava Crespina fossero già al di sotto dei 1.200 m.s.l.m. – è dunque irrilevante in mancanza di tempestiva impugnazione.</p>
<p>Delle due l’una:</p>
<ol>
<li>a) se l’abbassamento di quota (che è pacifico) è anteriore alla approvazione del PPR era necessario impugnare il Piano per contestare la ricomprensione delle “depressioni” nel vincolo ed accertare se:</li>
<li>ciò sia stata la conseguenza dell’utilizzo di una cartografia non aggiornata o in scala inidonea (tesi del Comune e della MWC s.r.l.)</li>
<li>se il metodo cartografico utilizzato fosse comunque compatibile con la natura areale del vincolo che investe il dato morfologico nel suo insieme (“le montagne per la parte eccedente…. 1200 metri….”) restando indifferenti singole peculiarità ubicazionali (tesi del MIC e della Regione);</li>
<li>b) se invece l’abbassamento di quota è successivo, occorreva attivare il procedimento di aggiornamento del Piano per valutare la ricorrenza dei presupposti per adeguare la situazione di diritto alla intervenuta modifica della situazione di fatto.</li>
</ol>
<p>Ben consapevole di ciò, la società Marmi Walton Carrara s.r.l. ha, in effetti, proposto ricorso incidentale in primo grado al fine di chiedere, con un secondo motivo, l’annullamento, anche del PIT/PPR della Regione Toscana approvato con D.C.R. 37/2015 ed in particolare, <em>in parte qua</em>, dell’Elaborato 7B recante “<em>Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell&#8217;art. 142 del Codice</em>”, art. 5 (Le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare (art.142. c.1, lett. d, Codice)) comma 3 (Metodologia di acquisizione) e sempre <em>in parte qua</em>, anche dell’Elaborato A4 shapefile 1: 10.000 delle montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare (art. 142. comma 1, lett. d, Codice).</p>
<p>Senonchè l’impugnazione in via incidentale, <em>in parte qua</em>, del PPR è, come si è detto, irricevibile per tardività e comunque è infondata nel merito.</p>
<p>Va premesso che la domanda, non esaminata dal T.a.r. &#8211; che ha escluso, come si è visto, la sussistenza di un contrasto tra i PABE ed il PPR &#8211; in quanto tempestivamente riproposta dalla società appellata nel presente grado, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., deve essere oggetto di disamina in questa sede in forza dell’effetto devolutivo dell’appello.</p>
<p>In primo luogo il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla società MWC in primo grado se da un lato è certamente ammissibile in punto di interesse a ricorrere – stante la portata direttamente ed immediatamente lesiva della perimetrazione del vincolo in quanto ostativa alla attività di escavazione a cielo aperto, essendo consentita solo quella in sotterraneo – dall’altra è, come si è detto, irricevibile per tardività in quanto indirizzato avverso gli allegati del PIT PPR nella parte relativa alla perimetrazione del vincolo, secondo quanto eccepito dalla Regione con il primo motivo di appello.</p>
<p>E’ infatti pacificamente decorso il termine decadenziale di 60 giorni dalla pubblicazione del PIT-PPR approvato con delibera CRT n. 37/2015.</p>
<p>In particolare il ricorso incidentale, per questa parte, è volto a contestare i contenuti del PIT-PPR e, segnatamente, i criteri per la ricognizione dei beni vincolati <em>ex lege</em> di cui all’Elaborato 7B del PIT-PPR e gli shapefile contenuti nell’Elaborato A4 dello stesso PIT-PPR, recante la cartografia CTR (2010) con l’indicazione della pertinente curva di livello dei 1.200 m.s.l.m. per i bacini estrattivi di cui si tratta: trattandosi di prescrizioni direttamente lesive, in quanto finalizzate ad introdurre una disciplina vincolistica su aree interessate dalla attività estrattiva, recante previsioni di divieto (divieto di escavazione “a cielo aperto”), la Soc. MWC avrebbe dovuto proporre le doglianze contenute nel ricorso incidentale in esame, tempestivamente, direttamente nei confronti del PIT-PPR entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 144 d. lgs. n. 42 del 2004, se non proprio dalla sua adozione ex art. 143, comma 9.</p>
<p>Non vale opporre, come fa il T.a.r., che la rappresentazione cartografica contenuta nel PIT-PPR &#8211; che (pacificamente) ricomprende, le aree di interesse per la Società, tra le montagne sopra i 1200 m.s.l.m. soggette a vincolo paesaggistico <em>ex lege</em> &#8211; avrebbe valore meramente ricognitivo non vincolante per i PABE e, in ogni caso, che la stessa non potrebbe produrre effetti se non in presenza delle caratteristiche morfologiche individuate dal Codice, di talché il PIT-PPR non avrebbe per la ricorrente incidentale alcuna portata lesiva.</p>
<p>Come si è visto infatti la perimetrazione contenuta nella cartografia ha proprio il fine di delimitare la portata del vincolo e se anche ha valenza meramente ricognitiva ciò non di meno ha portata direttamente ed immediatamente lesiva poiché definisce l’ampiezza del vincolo, tant’è che in caso di perimetrazione non corrispondente alle prescrizioni di legge, la previsione, in quanto illegittima, va impugnata e, trattandosi di lesione immediata e diretta, il ricorso va proposto entro il termine di decadenza ordinario che decorre dalla pubblicazione del piano medesimo.</p>
<p>Il fatto che si tratti di vincolo <em>ex lege</em> e che la perimetrazione abbia natura ricognitiva, non implica l’assenza <em>in parte qua</em> della natura provvedimentale del piano poiché trattasi, in definitiva, di attività di accertamento costitutivo in quanto riferita, se non all’<em>an</em>, sicuramente al <em>quomodo</em> del vincolo legale, in relazione alla sua estensione, sulla base della situazione di fatto oggetto di accertamento tecnico: siffatta attività, per quanto ricognitiva, concorre, con valenza costitutiva, in forza della attività amministrativa di concretizzazione, alla conformazione, in concreto, del bene paesaggistico poiché ne definisce i contorni e quindi l’ampiezza e, in definitiva, la sua stessa identità.</p>
<p>L’Elaborato 7B del Piano ha chiaramente esplicitato i criteri ed il metodo di acquisizione per la ricognizione delle aree tutelate ex art. 142, comma 1, lett. d) del Codice, ed altrettanto chiaramente ha assunto &#8211; ai fini della dichiarazione della sussistenza del vincolo – le curve di livello dei 1200 m.s.l.m. desumibili dalla CTR 2010.</p>
<p>In applicazione dei suddetti criteri è stato predisposto l’Elaborato A4 (allegato all’Elaborato 8B, recante la disciplina dei beni paesaggistici) che riproduce appunto la Cartografia ricognitiva su CTR in scala 1:10.000 delle montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare, tutelate ex art. 142, comma 1 lett. d) del Codice.</p>
<p>Tale criterio avrebbe dovuto essere immediatamente contestato mediante impugnazione del PIT-PPR al fine di evidenziare che tale metodologia non consentiva di rilevare la presenza di sommità poste ad un livello inferiore al parametro di legge dei 1200 metri per la imposizione del vincolo.</p>
<p>Non a caso la medesima società, come eccepito dalla Regione con il secondo motivo di appello, a suo tempo aveva impugnato <em>in parte qua</em> le previsioni del PIT PPR ma il T.a.r. per la Toscana, con sentenze nn. 1019/2017 e 1026/2017, passate in giudicato, ha respinto il ricorso tant’è che la Regione eccepisce anche il giudicato sulla legittimità delle previsioni del PIT-PPR ma tale eccezione, riproposta dalla Regione con il secondo motivo di appello, può essere assorbita stante la tardività della impugnazione.</p>
<p>Ferma la portata assorbente della eccezione di irricevibilità, per completezza di analisi il Collegio rileva, quanto al merito della problematica, che in realtà non sussiste alcun travisamento della situazione di fatto indotto dalla applicazione di una regola tecnica inattendibile (metodo cartografico CTR) trattandosi, come si è detto, di un vincolo areale che tutela una bellezza d’insieme rispetto alla quale è irrilevante la presenza di punti circoscritti posti ad una quota inferiore in quanto il valore paesaggistico meritevole di tutela è insisto nella quadro d’insieme non nei singoli punti che lo costituiscono: nella specie si tratta di tutelare non un bene individuo bensì il sistema montuoso appenninico complessivamente inteso ed in particolare la permanenza dei tratti caratteristici delle montagne apuane.</p>
<p>Come osservato dalla Regione “<em>A riguardo si sottolinea che la metodologia di acquisizione ed il riferimento al dato cartografico relativo alle curve di livello contenute nella carta topografica 1:10.000, assunti dal PIT-PPR ai fini del vincolo, risultano coerenti con le finalità di tutela recate dal Codice per tali aree proprio in quanto, come ben esplicitato anche in sede di Conferenza, il vincolo ex lett. d) nell’accezione del Codice è preposto a preservare, nel complesso, l’ambiente e il paesaggio montano, adeguatamente rappresentato per il tramite delle isoipse desumibili dalla cartografia 1:10.000 che restituiscono il dato orografico d’insieme</em>.” (p. 16 appello).</p>
<p>Il tema quindi non concerne, in definitiva, la attendibilità o meno della cartografia &#8211; in relazione alla capacità di individuare il dato altimetrico di punti di dettaglio pacificamente posti a meno di 1200 mslm &#8211; sui cui insistono il Comune e la MWC s.r.l. bensì di metodologia (metodo CTR riferito alle curve di livello utilizzato dalla Regione per la ricognizione di “aree” in luogo del metodo Lidar applicato dal Comune limitatamente alle specifiche zone di cava o di ex cava), che, in relazione alle caratteristiche del vincolo, non appare inattendibile perché idonea ad indentificare, con sufficiente grado di approssimazione, in bene paesaggistico nella sua rilevanza morfologica complessiva (montagne poste a 1200 mslm, intese come porzione della catena appenninica).</p>
<p>In definitiva le censure indirizzate avverso il metodo cartografico prescelto sono, allo stato, precluse per mancata tempestiva impugnazione, sul punto, del PPR (Elaborato 7B del PIT-PPR, ove è prescritto che, ai fini della perimetrazione delle montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare, debba assumersi la corrispondente curva di livello (1200 m.s.l.m.) di cui alla CTR in scala 1:10.000.) e sono comunque infondate per le motivazioni ripetutamente esposte e riferite alla natura del vincolo (areale anziché puntuale) in questione.</p>
<p>In conclusione ha errato il T.a.r. nel ritenere che la sola modifica della situazione di fatto (precedente o successiva che fosse alla approvazione del PPR) potesse, in forza del principio “<em>tempus regit actum</em>”, determinare, al contempo ed in via automatica, anche una modifica del regime giuridico del bene, autorizzando il Comune a qualificare autonomamente le suddette aree come non più soggette al regime di tutela paesaggistica previsto dal PPR vigente, e ritenendo conseguentemente illegittimi i verbali delle conferenze di servizi che alle suddette risultanze cartografiche si erano invece rigorosamente e doverosamente attenuti.</p>
<p>Ne discende che i PABE non potevano contenere prescrizioni in contrasto con il PPR – e segnatamente con l’elaborato 7B, “<em>Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del Codice</em>” e l’Elaborato 8B “<em>Disciplina dei beni paesaggistici</em>”, quali parti integranti del piano paesaggistico &#8211; che resta vincolante anche nei punti circoscritti in cui l’altitudine è scesa sotto i 1200 metri, in conseguenza dell’attività di escavazione, determinando la illegittimità dei PABE per violazione dell’art. 143 comma 9 secondo cui: “<em>A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dall’adozione del piano, le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali e urbanistici</em>” come pure dell’art. 145, comma 3, come doverosamente segnalato dalla Conferenza di servizi.</p>
<p>Ne segue anche la legittimità dei verbali delle conferenze di servizi che un tale contrasto hanno rilevato e che il T.a.r. ha invece erroneamente annullato.</p>
<p>In definitiva è fondato il primo motivo di appello proposto dal MIC, come pure l’analogo terzo motivo di appello proposto dalla Regione Toscana; al contempo è fondato il primo motivo di appello proposto dalla Regione stante la irricevibilità per tardività del secondo motivo di ricorso incidentale proposto dalla MWC s.r.l. relativo alla impugnazione del PPR mentre, stante la declaratoria di irricevibilità delle censure avverso il PPR, può essere dichiarato l’assorbimento del secondo motivo di appello della Regione con cui è stata opposta l’eccezione di giudicato.</p>
<p>Con il secondo motivo il MIC ha dedotto: “<em>Violazione/ falsa applicazione degli articoli 134,142 comma 1, lett. “d”, 143 del d.lgs. n. 42/2004</em>”.</p>
<p>Lamenta che la perimetrazione indicata nel PABE avrebbe escluso alcune aree che pur essendo paesaggisticamente degradate e poste a meno di 1200 m. a seguito di attività di escavazione, risultano vincolate <em>ex lege</em> dal Codice ed individuate dal PPR, ponendosi in tal modo in netto contrasto con l’elaborato 7B, “<em>Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del Codice</em>” e l’Elaborato 8B “<em>Disciplina dei beni paesaggistici</em>”, quali parti integranti del piano paesaggistico.</p>
<p>Precisa che la ricomprensione nel vincolo di aree puntuali poste sotto la quota di 1200 metri, non sarebbe la conseguenza di errori nei rilievi e nella metodologia seguita bensì l’effetto dell’attività antropica di escavazione peraltro condotta in modo illegittimo.</p>
<p>In ogni caso la presenza di aree di cava che hanno prodotto depressioni puntuali, sarebbe irrilevante ai fini della ricognizione dei beni soggetti a tutela: le predette alterazioni non incidono, infatti, proprio in quanto “buchi”, sulla configurazione e sulla finalità del vincolo paesaggistico, ex art. 142, comma 1, lett. d), volto alla tutela del contesto montuoso sopra i 1200 m. sul livello del mare, complessivamente inteso che, nel caso di specie, è rappresentato dalla dorsale carbonatica, ovvero la massima espressione della tutela.</p>
<p>Il motivo è fondato.</p>
<p>Come già evidenziato nella trattazione del primo motivo di appello, trattandosi di vincolo c.d. areale il PPR ha provveduto alla “ricognizione”, “delimitazione” e “identificazione” (ai sensi dell’art. 143, comma 1 lett. c)) delle “aree” di cui all’art. 142 comma 1, tra cui sono annoverate le montagne della dorsale appenninica poste al di sopra del 1200 metri.</p>
<p>Poiché nella specie il bene paesaggistico tutelato non è di tipo “individuo” bensì di “area vasta”, è irrilevante che all’interno dell’area perimetrata vi possano essere delle circoscritte depressioni poste al di sotto del livello altimetrico prescritto dalla legge, a prescindere dal fatto che si tratti di depressioni naturali o effetto di attività umana, autorizzata o meno, perché oggetto di tutela non è un singolo immobile ma l’area nel suo insieme.</p>
<p>Deve ribadirsi che qualora le società appellate avessero ritenuto la presenza di tali depressioni rilevanti &#8211; per numero ed estensione &#8211; al punto da mettere in discussione il requisito altimetrico dei 1200 metri s.l.m. richiesto dalla legge quale requisito indefettibile del bene culturale areale (montagne), avrebbero dovuto impugnare tempestivamente il PPR <em>in parte qua</em>, deducendo il vizio di eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto o la manifesta inattendibilità del criterio tecnico utilizzato per l’attività di ricognizione.</p>
<p>Il motivo è quindi fondato, così come l’analogo quarto motivo di appello proposto dalla Regione.</p>
<p>Con il terzo motivo l’appellante ha dedotto: “<em>Error in iudicando in relazione ai punti della sentenza da 3.4.4 a 3.4.5 violazione ed errata applicazione degli artt. 133, 143, 135, 143,145, e 155 d.lgs. 42/2004; violazione del principio di cogestione e gerarchia in materia di pianificazione paesaggistica</em>”.</p>
<p>Lamenta che il T.a.r. avrebbe erroneamente disatteso la doglianza incentrata sulla violazione delle norme del d. lgs. n. 42 del 2004 che prevedono il carattere cogente delle previsioni del piano paesaggistico territoriale, gerarchicamente sovraordinato al PABE, nonchè per aver illegittimamente</p>
<p>interferito con le competenze riservate allo Stato in materia di beni paesaggistici, nell’ambito delle quali lo Stato elabora congiuntamente con la Regione il Piano paesaggistico ex art. 143 del Codice.</p>
<p>Aggiunge che nel rigettare le censure promosse contro le delibere comunali impugnate, il T.a.r. arriverebbe di fatto ad attribuire al PABE una funzione costituiva, in particolare di riduzione del vincolo per le aree tutelate <em>ex lege</em>, in netto contrasto con l’art. 145 del D.lgs. n.42/2004 che impone la prevalenza delle disposizioni del piano paesaggistico su quelle degli altri piani.</p>
<p>Il motivo è fondato per le motivazioni già esposte nella disamina dei primi due motivi di appello cui si rinvia.</p>
<p>Anche in presenza di una eventuale sopravvenienza fattuale rilevante, idonea a modificare l’estensione o i caratteri del bene paesaggistico, era comunque necessario procedere ad una nuova attività di ricognizione e di individuazione del bene paesaggistico che tuttavia è riservata al MIC ed alla Regione dall’art. 135, comma 1, del d. lgs. n. 42 del 2004 mentre è preclusa al Comune che è tenuto a rispettare le disposizioni del PPR vigente sino al suo eventuale aggiornamento.</p>
<p>La tesi del T.a.r. secondo cui l’identificazione cartografica dei beni vincolati ex art. 142 comma 1 lettera d) da parte della Regione avrebbe effetto solo per le alture che si stagliano effettivamente oltre la soglia-discrimine dei 1200 metri fissata dalla legge è infondata perché la perimetrazione ed identificazione del bene culturale operata dalla Regione insieme al MIC, ai sensi dell’art. 143, comma 1 lett. c) e dell’art. 135, vale in ogni caso, in forza dei principi generali in materia di esecutività degli atti amministrativi, salve eventuali contestazioni in sede giurisdizionale, tanto più in presenza di una previsione di legge, l’art. 143, comma 9, come pure il successivo art. 145, comma 3, del d. lgs. n. 42 del 2004, che sancisce la prevalenza del PPR rispetto alle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.</p>
<p>Il motivo è dunque fondato, al pari dell’analogo settimo motivo di appello proposto dalla Regione.</p>
<p>Con il quarto motivo il MIC ha dedotto: “<em>Error in iudicando in relazione ai punti della sentenza da 3.5 a 3.7. difetto di istruttoria</em>”.</p>
<p>Critica la sentenza del T.a.r. anche nella parte in cui ha omesso di rilevare il mancato recepimento delle ulteriori prescrizioni &#8211; diverse dalla 2a &#8211; impartite dalla Conferenza di servizi.</p>
<p>Il T.a.r. non si sarebbe avveduto che il Comune, per ottemperare alle prescrizioni della conferenza in relazione alle aree tutelate ex art. 142, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 42 del 2004, ai permessi di ricerca, ai frantoi mobili, ai ravaneti e al piano cave, avrebbe dovuto procedere non soltanto alle modifiche testuali delle NTA ma anche alle corrispondenti modifiche cartografiche, al fine di individuare le zone alle quali applicare gli articoli revisionati: le NTA sono infatti inapplicabili senza una precisa indicazione cartografica delle zone a cui fanno riferimento.</p>
<p>Il motivo è fondato.</p>
<p>Da quanto esposto in relazione alla disamina dei primi tre motivi di appello discende che anche le ulteriori prescrizioni impartite dalla conferenza di servizi erano vincolanti per il Comune che avrebbe dovuto adeguare non solo le NTA ma anche la cartografia.</p>
<p>Il Comune e le società appellate sostengono che le cartografie allegate alla delibera di Consiglio comunale n. 89 del 2021 sarebbero conformi alle prescrizioni impartite e sarebbero quindi allineate con le modifiche apportate alle NTA.</p>
<p>Dal canto suo la Regione Toscana sostiene che sarebbe lo stesso Comune ad ammettere la persistenza di discordanze nella cartografia, anche dopo la delibera di rettifica n. 89 del 2021, come evincibile dal doc. 5 depositato in primo grado dal Comune.</p>
<p>La questione, in quanto contestata in fatto, sarà oggetto di attento esame in sede di correzione o comunque di riadozione del PABE da parte del Comune, nel rigoroso rispetto di quanto prescritto dalle conferenze di servizi circa i profili di tutela paesaggistica e dei principi affermati con la presente sentenza.</p>
<p>Disporre una verificazione per accertare se con la delibera n. 89 del 2021 la cartografia sia stata adeguata recependo tutte le prescrizioni della conferenza di servizi non appare indispensabile dovendo il Comune comunque rideterminarsi per la correzione o la riadozione del PABE nel rispetto dei criteri direttivi indicati in motivazione e, in particolare, della portata vincolante delle previsioni del PPR nonchè della necessità di superare i profili di contrasto con il PPR emersi in sede di conferenza di servizi.</p>
<p>Eventuali contestazioni circa la portata dei conseguenti necessari adeguamenti cartografici potranno essere oggetto di verifica in sede di ottemperanza.</p>
<p>Deve invece escludersi che permangano contrasti in ordine al contenuto delle NTA, per la parte normativa, dato che il Comune, a più riprese, ha precisato negli scritti difensivi che (fatta eccezione per la n. 2a) tutte le prescrizioni impartite dalla Conferenza di servizi sono state accolte e adempiute sicchè il contrasto permane limitatamente alla necessità o meno di completare gli aggiornamenti cartografici rispetto a quanto disposto con la delibera n. 89 del 23 dicembre 2021 avente ad oggetto “<em>integrazione tecnica a chiarimento della Deliberazione n. 47 del 12.07.2021 Approvazione Piani Attuativi di Bacino Estrattivo (P.A.B.E.) relativi alle schede 1 e 4</em>”.</p>
<p>Anche in questo caso, avendo le parti convenuto sulla doverosità del recepimento delle ulteriori prescrizioni imposte dalla Conferenza di servizi (diverse dalla n. 2a), eventuali ulteriori contrasti circa la completezza dell’aggiornamento delle NTA potranno essere risolti in sede di ottemperanza, essendo ormai non più controversa la regola conformativa di esercizio del potere comunale sul punto.</p>
<p>Nei termini che precedono il motivo è dunque fondato, al pari degli analoghi motivi di appello cinque e sei proposti dalla Regione.</p>
<p>Con il quinto motivo il MIC ha dedotto: “<em>Error in iudicando in relazione al capo 3.4.6 della sentenza per violazione ed errata applicazione dell’art. 114 della l.r. 65/2014. Violazione articolo 14 della legge n. 241/90</em>”.</p>
<p>Lamenta che alla luce di quanto dedotto in relazione ai primi 4 motivi di appello, il T.a.r. avrebbe completamente eluso la <em>ratio</em> sottesa alla Conferenza di Servizi, quella cioè di garantire nell’ambito del procedimento, la partecipazione di tutte quelle amministrazioni che siano portatrici di interessi pubblici nello stesso coinvolti, in modo da garantire la completezza dell’istruttoria e pervenire ad una più corretta ponderazione di tutti gli interessi in gioco.</p>
<p>Il motivo può essere assorbito atteso che dalla sua disamina l’appellante non potrebbe trarre alcuna utilità giuridica ulteriore rispetto all’accoglimento dei primi quatto motivi di appello con cui è stata accertata la illegittimità <em>in parte qua</em> delle delibere del Consiglio comunale di Fivizzano n. 47/2021 e 89/2021, per contrasto con le previsioni del PPR e con le prescrizioni impartite in sede di conferenze di servizi e, al contempo, la legittimità dei verbali che un tale contrasto hanno rilevato.</p>
<p>L’assorbimento va dichiarato anche in relazione all’analogo ottavo motivo di appello proposto dalla Regione.</p>
<p>I due appelli riunti devono, in conclusione, essere accolti sicchè, in riforma della sentenza appellata, previo rigetto del ricorso incidentale della società MWC s.r.l., il ricorso di primo grado della Regione Toscana va accolto, con annullamento delle delibere impugnate nella parte in cui hanno omesso di conformarsi alle prescrizioni impartite dalla conferenza di servizi e con obbligo del Comune di Fivizzano di rideterminarsi nel rispetto dei criteri direttivi indicati in motivazione.</p>
<p>Le spese del doppio grado possono essere compensate in ragione della parziale novità e della particolarità in fatto delle questioni controverse.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie entrambi e, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso incidentale proposto dalla società Marmi Walton Carrara s.r.l. ed accoglie il ricorso di primo grado ed i motivi aggiunti proposti dalla Regione Toscana, nei sensi di cui in motivazione, con conseguente annullamento <em>in parte qua</em> delle delibere del Consiglio comunale del Comune di Fivizzano n. n. 47/2021 e 89/2021. Compensa le spese del doppio grado in entrambi i giudizi.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Gerardo Mastrandrea, Presidente</p>
<p>Silvia Martino, Consigliere</p>
<p>Michele Conforti, Consigliere</p>
<p>Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore</p>
<p>Emanuela Loria, Consigliere</p>
<table width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Luca Monteferrante</strong></td>
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<td><strong>Gerardo Mastrandrea</strong></td>
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<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-della-regione-e-della-soprintendenza-per-la-tutela-paesaggistica-nella-pianificazione-delle-attivita-estrattive/">sulla competenza della Regione e della Soprintendenza per la tutela paesaggistica nella pianificazione delle attività estrattive</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2021 n.943</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-6-2021-n-943/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-6-2021-n-943/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2021 n.943</a></p>
<p>R. Trizzino Pres. A. Cacciari Est. La previsione di un sistema obbligatorio di tracciamento informatizzato dei marmi estratti, assistita da sanzioni, deve essere preceduta da una fase sperimentale in contraddittorio con le imprese del settore 1, Cave e miniere &#8211; Contributo di estrazione del marmo &#8211; Articolo 36 della L.R.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-6-2021-n-943/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2021 n.943</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Trizzino Pres. A. Cacciari Est.</span></p>
<hr />
<p>La previsione di un sistema obbligatorio di tracciamento informatizzato dei marmi estratti, assistita da sanzioni, deve essere preceduta da una fase sperimentale in contraddittorio con le imprese del settore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1, Cave e miniere &#8211; Contributo di estrazione del marmo &#8211; Articolo 36 della L.R. n. 35/2015 -Tracciamento dei blocchi &#8211; Potere delle Amministrazioni comunali di prevedere ulteriori misure &#8211; Sussistenza</p>
<p> 2. Cave e miniere &#8211; Monitoraggio del materiale estratto &#8211; Costituisce attività  ancillare e servente rispetto al calcolo e alla corresponsione del canone</p>
<p> 3.Cave e miniere &#8211; Contributo di estrazione &#8211; Introduzione di un sistema informatico di monitoraggio &#8211; Basato sulla qualità  del singolo blocco &#8211; Fase sperimentale e partecipativa delle imprese del settore &#8211; Necessità  <br />  </span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;articolo 36 della L.R. n. 35/2015 prevede che il contributo di estrazione del marmo sia rapportato alla quantità  e qualità  del materiale estratto, senza indicare le modalità  attraverso le quali pervenire alla quantificazione dei lapidei escavati e alla loro classificazione sotto il profilo qualitativo.Sussiste quindi il potere delle Amministrazioni comunali di prevedere ulteriori e (almeno astrattamente) più efficaci misure e pertanto non  illegittima la previsione di un sistema in grado di raccogliere dati sui singoli blocchi basato sulla reale qualità  del materiale estratto per sostituire il sistema di tariffazione attuale basato sul valore unitario medio</p>
<p> 2. Il monitoraggio del materiale estratto costituisce attività  ancillare e servente rispetto al calcolo e alla corresponsione del canone. In linea astratta non può essere esclusa quindi l&#8217;esistenza di un potere in capo al Comune di onerare le imprese all&#8217;identificazione del materiale estratto </p>
<div style="text-align: justify;">3. Rientra nelle potestà  comunali l&#8217;istituzione di adeguati meccanismi atti a garantire che la determinazione del contributo di estrazione possa adeguarsi alla qualità  del materiale effettivamente estratto e, più in generale, atti a favorire il razionale e sostenibile utilizzo delle risorse minerarie presenti sul territorio. Tuttavia, proprio per la complessità  del sistema e anche del territorio in cui lo stesso avrebbe dovuto essere implementato, il Comune di Carrara avrebbe dovuto prevedere una fase di sperimentazione con la partecipazione delle imprese. Un sistema di tracciamento, specie se destinato ad operare in zona montuosa ove il &#8220;segnale&#8221; (ed  fatto notorio) può essere debole o addirittura assente, tanto più in relazione ai materiali estratti in galleria, richiedeva una fase di avvio orientata in senso morbido, senza previsione di sanzioni e, soprattutto, attuata con meccanismi in grado di favorire interazioni di <em>feedback</em> tra Amministrazione e imprese.Qualunque sistema informatico  basato su logiche di tipo binario e per questo necessita sempre di essere adattato alle singole circostanze fattuali prima di essere elevato a obbligo giuridico assistito da specifica previsione regolamentare, con tanto di sanzioni amministrative in caso di mancato utilizzo dello stesso.In questo senso coglie nel segno la censura relativa alla mancata partecipazione delle imprese estrattive.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/06/2021</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00943/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01103/2020 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br /> <strong>(Sezione Seconda)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2020, proposto da<br /> Cmv Marmi s.r.l., Società  Apuana Marmi &#8211; S.A.M. s.r.l., Fantiscritti Marmi s.r.l., Guglielmo Vennai s.p.a., Escavazione Marmi Campanili s.r.l., Escavazione Marmi Fossaficola s.r.l., Cooperativa Cavatori Canalgrande Società  Cooperativa a r.l., Cooperativa Cavatori Lorano Società  Cooperativa a r.l., Bettogli Marmi s.r.l., G.M.C. s.p.a., Calacata Crestola s.r.l., Cave Amministrazione s.r.l., Tonini Cave Fantiscritti s.r.l., Marmi Carrara Lorano s.r.l., Marmi Carrara Gioia s.r.l., Marmi Carrara Canalgrande s.r.l., Escavazione Polvaccio s.r.l., Escavazione Marmi Canalbianco Alto s.r.l., Escavazione Marmi Venati s.r.l., Nuovi Pregiati Apuani s.r.l., Marmi Pregiati Apuani s.r.l., Escavazione Marmi Lorano II s.r.l, Poggio Silvestro Marmi s.r.l., Escavazione Marmi Tecchione s.r.l, Cremomarmi s.r.l., Caro &amp; Colombi s.p.a., Cooperativa fra Cavatori di Gioia Società  Cooperativa a r.l., Escavazione Tagliata Alta E.T.A. Società  Consortile a r.l., Gualtiero Corsi s.r.l., Escavazione Maggiore Società  Consortile a r.l., S.E.I.E. s.r.l. e Poggio Silvestro Marmi s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, nonch Lino Salis, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Diamanti, Sergio Menchini, Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi e Antonio Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli avvocati Giuseppe Morbidelli e Roberto Righi in Firenze, via La Marmora 4;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">il Comune di Carrara in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Fantoni e Marina Vannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> la Regione Toscana in persona del Presidente <em>pro tempore</em> della Giunta, non costituita in giudizio;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carrara n. 55/2020 del 30.7.2020, avente ad oggetto: &#8220;integrazioni al regolamento vigente per la gestione e la riscossione del contributo di estrazione di cui all&#8217;art. 36 della Legge Regionale 25 marzo 2015 n.35 e s.m.i. per introduzione del sistema sperimentale di identificazione e tracciabilità  dei materiali da taglio&#8221;, a mezzo della quale l&#8217;amministrazione comunale ha deliberato &#8220;di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le integrazioni e le modifiche al Regolamento per la gestione e la riscossione del contributo di estrazione di cui all&#8217;art.36 della Legge Regionale Toscana 25 marzo 2015 n.35 e ss.mm.ii, già  approvato con delibera di Consiglio Comunale 98/2018, poste in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; di introdurre l&#8217;art. 10 bis nel vigente Regolamento di cui al comma precedente; di trasmettere il presente atto al Dirigente competente per l&#8217;adozione dei provvedimenti conseguenti; di disporre la pubblicazione del predetto regolamento, oltre che all&#8217;albo pretorio, anche nella sezione Amministrazione Trasparente &#8211; Atti Generali del sito istituzionale del Comune di Carrara&#8221; pubblicata all&#8217;Albo Pretorio del Comune di Carrara per quindici giorni consecutivi a far data dal 12.8.2020;<br /> &#8211; delle integrazioni e modificazioni al Regolamento per la gestione e la riscossione del contributo di estrazione, quale parte integrante e sostanziale della sopraindicata deliberazione;<br /> &#8211; della comunicazione del 10 agosto 2020 del Dirigente del Settore Servizi Finanziari &#8211; Società  Partecipate &#8211; Entrate &#8211; Unità  Operativa Entrate Marmo del Comune di Carrara e dell&#8217;allegato progetto anagrafe blocchi e tracciabilità  &#8211; Documentazione Tecnica;<br /> &#8211; nonchè di ogni ulteriore atto antecedente, contestuale e successivo, presupposto e comunque connesso, anche se non conosciuto.<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Carrara;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<div style="text-align: justify;">Il Comune di Carrara, con deliberazione consiliare 30 luglio 2020, n. 55, ha approvato un&#8217;integrazione al Regolamento per la gestione e la riscossione del contributo di estrazione, introducendovi l&#8217;art. 10-bis il quale prevede un sistema sperimentale di identificazione e tracciabilità  dei materiali da taglio, con durata pari a diciotto mesi. Il sistema prevede l&#8217;utilizzo di un equipaggiamento costituito da un pannello marcatore cromo dimensionale e da un palmare dotato di connessione Internet sul quale  installata l&#8217;applicazione, la quale dovrebbe consentire di individuare e catalogare i blocchi estratti dalle cave secondo un sistema di classificazione per forma, dimensione, qualità  merceologica e colore.<br /> Al momento del passaggio alle pese pubbliche comunali vengono elaborate le informazioni acquisite in via informatica ed  determinato il peso di ogni blocco; successivamente al trasporto dei materiali a valle i soggetti coinvolti nella lavorazione e commercializzazione del materiale lapideo possono aggiornare le informazioni sulla posizione e lo stato dei singoli blocchi utilizzando un&#8217;applicazione informatica predisposta per l&#8217;utilizzo su smartphone, in grado di determinare posizione e stato del blocco con utilizzo di documentazione fotografica e sistema di posizionamento GPS.<br /> Il comma 8 del nuovo articolo 10 bis del Regolamento introduce poi un sistema sanzionatorio in caso di inottemperanza.<br /> Il provvedimento  stato impugnato dalle imprese epigrafate, concessionarie e titolari di autorizzazione all&#8217;escavazione del marmo in cave site nel Comune di Carrara, con il presente ricorso, notificato il 30 ottobre 2020 e depositato in data 11 novembre 2020, per eccesso di potere e violazione di legge sotto diversi profili.<br /> Si  costituito il Comune di Carrara chiedendo la reiezione del ricorso.<br /> All&#8217;udienza dell&#8217;8 giugno 2021 la causa  stata trattenuta in decisione.</div>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. Con il presente ricorso  impugnata l&#8217;epigrafata deliberazione comunale con cui  stato innovato il regolamento per la gestione e riscossione del contributo di estrazione, inserendo un nuovo articolo (numerato 10 bis) il quale ha introdotto un sistema sperimentale di identificazione e tracciamento dei materiali da taglio, per la durata di diciotto mesi. Il sistema  stato concretamente avviato con nota comunale 10 agosto 2020 prot. n. 43412, con la quale le imprese sono state invitate a ritirare le dotazioni necessarie consistenti in un palmare certificato con caricabatterie e SIM per connessione dati già  attivata e in un pannello marcatore cromo-dimensionale.<br /> 1.1 Le ricorrenti, con primo motivo, lamentano che la legislazione regionale non farebbe riferimento, al fine dell&#8217;applicazione del contributo di estrazione, alla tracciabilità  dei materiali estratti. La Legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35, all&#8217;articolo 36, comma 6 bis, prevede che ai fini del pagamento del contributo di estrazione il titolare dell&#8217;autorizzazione  tenuto alla pesatura del materiale estratto tramite la pesa pubblica posta all&#8217;interno del territorio comunale ma alcuna disposizione consentirebbe alle Amministrazioni comunali di introdurre sistemi aggiuntivi a tal fine. Anche il Regolamento non conterrebbe alcuna previsione derogatoria rispetto a queste previsioni legislative.<br /> Con secondo motivo si dolgono che le materie disciplinate dalla nuova disposizione regolamentare comunale non rientrerebbero tra quelle delegate alla competenza degli enti locali dall&#8217;articolo 39 della L.R. n. 35/2015, la quale non demanderebbe al consiglio comunale il potere di imporre oneri di identificazione, monitoraggio e controllo a carico delle imprese autorizzate all&#8217;escavazione.<br /> Con terzo motivo deducono che sarebbe irragionevole e sproporzionato porre in capo loro oneri connessi al funzionamento di un sistema che la stessa deliberazione impugnata definisce sperimentale e disciplina in modo farraginoso, senza considerare la complessità  della materia trattata nè la consolidata prassi operativa decennale. Viene infatti imposto di catalogare ogni singolo blocco estratto sin dal momento della sua formazione senza considerare che, per prassi consolidata, la vendita dei materiali lapidei avviene soprattutto &#8220;in partita&#8221; sicchè il valore di vendita non  determinato blocco per blocco, ma in base al numero dei blocchi formato da diverse unità . La produzione viene suddivisa in insiemi di blocchi, appunto partite, dove la produzione di un certo periodo  predisposta nel piazzale di cava divisa in diversi gruppi costituiti, ognuno, da diversi blocchi. Al fine di avere a disposizione una sufficiente quantità  di materiale omogeneo per qualità  e peso al fine di formare la relativa partita da porre in vendita, il blocco può rimanere per molto tempo in cava. Non vi sarebbe quindi utilità  per l&#8217;Amministrazione nel conoscere se vi sia materiale depositato in cava poichè, ai fini dell&#8217;applicazione del contributo di estrazione, la pesatura avviene con il successivo passaggio alla pesa pubblica mentre il sistema di monitoraggio introdotto non considera che il singolo blocco spesso cambia classificazione della sua vita all&#8217;interno della cava potendo essere sottoposto, in un momento successivo, a riquadratura ai fini della formazione delle partite o in base alle richieste degli acquirenti, o anche perchè emergono difetti che prima non erano evidenziati. Questo comporta l&#8217;onere di aggiornare continuamente il censimento del blocco prima che sia caricato per il trasporto piano.<br /> Le finalità  perseguite dall&#8217;Amministrazione potrebbero essere realizzate con un unico censimento del blocco al momento del suo carico.<br /> Inoltre il sistema in questione appare irragionevole per l&#8217;incompletezza delle informazioni sulla qualità  che si possono inserire sul palmare e che possono essere acquisite dalle due fotografie del blocco. Il palmare fornito dall&#8217;Amministrazione  privo di un apparato fotografico idoneo e non  in grado di fornire l&#8217;effettiva risoluzione dell&#8217;immagine.<br /> Con la lista di carico elettronica si obbliga poi l&#8217;impresa esercente attività  estrattiva a seguire un procedimento sproporzionato rispetto alle finalità  perseguite dall&#8217;Amministrazione, laddove si rivelerebbe egualmente efficace l&#8217;acquisizione da parte del Comune delle informazioni già  contenute nei documenti a mezzo del quale le imprese attuano gli adempimenti fiscali. Quello imposto dal sistema di cui si tratta sarebbe una inutile duplicazione poichè dai documenti di trasporto esistenti si può evincere da quale cava proviene il blocco ed il suo sito di destinazione. Non sarebbe quindi in alcun modo giustificabile l&#8217;imposizione delle attività  di censimento dei blocchi all&#8217;interno della cava, prima che siano avviati alla vendita tramite il trasporto alla pesa pubblica.<br /> Con quarto motivo le ricorrenti lamentano violazione dei principi di buona fede, ragionevolezza e proporzionalità  poichè sarebbe stata scelta, in assenza di una norma primaria e quindi senza base legale, la soluzione più gravosa per le imprese che dovranno adibire un addetto alle operazioni, con aggravio di costi e svantaggio competitivo. La libertà  imprenditoriale sarebbe stata limitata in modo eccessivo, con violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione.<br /> Con quinto motivo si dolgono che non esisterebbe copertura legislativa per le sanzioni che la nuova norma regolamentare introduce per il caso di inottemperanza alle prescrizioni dettate.<br /> 1.2 La difesa comunale replica alle deduzioni della ricorrente evidenziando, in particolare, che il sistema di tracciabilità  non  in alcun modo utilizzato per calcolare il contributo di estrazione ed ha finalità  di monitorare la filiera produttiva dei materiali da taglio (blocchi) accertando il sito estrattivo di provenienza e, potenzialmente, i punti di destinazione di prima lavorazione o di deposito, acquisendo i dati necessari per valutare l&#8217;applicabilità , l&#8217;efficienza e gli effetti di un sistema di determinazione puntuale &#8220;blocco per blocco&#8221; del contributo di estrazione da applicarsi, eventualmente, al termine della sperimentazione. Eccepisce quindi che il provvedimento impugnato non sarebbe immediatamente lesivo nei confronti dei suoi destinatari poichè non sostituisce il sistema tariffario basato sul valore unitario medio. Rileva anche che l&#8217;articolo 36, L.R. n. 35/2015 stabilisce al primo comma che il contributo di estrazione debba essere &#8220;..rapportato alla quantità  e qualità  del materiale per usi ornamentali estratto..&#8221; e la tracciabilità  costituirebbe quindi un metodo legittimo per una più puntuale individuazione della qualità  e della quantità  dei materiali estratti, seppure attualmente si trovi in fase sperimentale.<br /> 2. In via preliminare deve essere respinta l&#8217;eccezione della difesa comunale, la quale sostiene che il provvedimento impugnato non sarebbe immediatamente lesivo. A tale proposito  sufficiente rilevare che esso introduce precise disposizioni sanzionatorie a carico dei destinatari che non rispettino gli obblighi ivi stabiliti.<br /> 3. Nel merito il ricorso  fondato nei termini che seguono.<br /> 3.1 Deve essere respinto il primo motivo poichè l&#8217;articolo 36 dell&#8217;invocata L.R. n. 35/2015 prevede che il contributo sia rapportato a quantità  e qualità  del materiale estratto, senza indicare le modalità  attraverso le quali pervenire alla quantificazione dei lapidei escavati e alla loro classificazione sotto il profilo qualitativo.<br /> E&#8217; vero che il successivo comma 6 bis prevede che a tali fini &#8220;il titolare dell&#8217;autorizzazione  tenuto alla pesatura del materiale estratto tramite la pesa pubblica situata all&#8217;interno del territorio comunale&#8221; ma tale modalità  non  stabilita in via esclusiva e, pertanto, non elide il potere delle Amministrazioni comunali di prevedere ulteriori e (almeno astrattamente) più efficaci misure. Un sistema in grado di raccogliere dati sui singoli blocchi consente di sostituire il sistema di tariffazione attuale basato sul valore unitario medio con un sistema alternativo per singoli blocchi, basato sulla reale qualità  del materiale estratto. In tal senso vorrebbe muoversi la normativa regolamentare contestata, tendente a migliorare il flusso informativo dai titolari dell&#8217;autorizzazione all&#8217;escavazione all&#8217;Amministrazione e senza oneri per i primi, posto che non  contestata la circostanza che il materiale necessario (palmare certificato e un pannello marcatore cromo-dimensionale) vengono forniti gratuitamente dal Comune.<br /> 3.2 Il secondo motivo deve essere respinto poichè la norma invocata dalle ricorrenti, al comma 1, lett. d), prevede che i regolamenti comunali in materia definiscano anche &#8220;le modalità  di calcolo e corresponsione del canone concessorio&#8221;, e il monitoraggio del materiale estratto costituisce attività  ancillare e servente rispetto al calcolo e alla corresponsione del canone. Nell&#8217;ambito di queste ultime materie ben può quindi ricomprendersi l&#8217;attività  imposta alle imprese estrattive con la disposizione regolamentare impugnata.<br /> In linea astratta non può essere esclusa quindi l&#8217;esistenza di un potere in capo al Comune di onerare le imprese all&#8217;identificazione del materiale estratto; la questione si sposta, piuttosto, sulla funzionalità  e, più in generale, sulla ragionevolezza e proporzionalità  di un simile meccanismo con riguardo ai fini pubblici perseguito dall&#8217;ente, consistenti nella corretta quantificazione del canone che deve essere corrisposto dalle imprese che svolgono attività  estrattiva.<br /> 3.3 Il quinto motivo deve essere respinto poichè la previsione di sanzioni amministrative per il mancato rispetto della normativa contestata trova fondamento, come correttamente replica la difesa comunale, nell&#8217;articolo 7 bis del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267.<br /> 3.4 Le restanti censure, invece, colgono nel segno.<br /> Il Collegio  consapevole che nella fase sperimentale di un sistema tendente a raggiungere l&#8217;ambizioso obiettivo della tracciabilità  del materiale lapideo estratto dalle cave,  inevitabile che possano verificarsi malfunzionamenti come denunciato dalla ricorrente. Questa circostanza non  sufficiente a determinare profili astratti di illegittimità  della normativa regolamentare che tale sistema prevede; rientra nelle potestà  comunali l&#8217;istituzione di adeguati meccanismi atti a garantire che la determinazione del contributo di estrazione possa adeguarsi alla qualità  del materiale effettivamente estratto e, più in generale, atti a favorire il razionale e sostenibile utilizzo delle risorse minerarie presenti sul territorio, come evidenziato nella deliberazione giuntale 18 maggio 2018, n. 245, contenente &#8220;atto di indirizzo per la realizzazione gestione di un sistema per l&#8217;identificazione e la tracciabilità  dei singoli blocchi di marmo estratti nelle cave di Carrara&#8221;. Tuttavia, proprio per la complessità  del sistema e anche del territorio in cui lo stesso avrebbe dovuto essere implementato, il Comune di Carrara avrebbe dovuto prevedere una fase di sperimentazione con la partecipazione delle imprese. Un sistema di tracciamento, specie se destinato ad operare in zona montuosa ove il &#8220;segnale&#8221; (ed  fatto notorio) può essere debole o addirittura assente, tanto più in relazione ai materiali estratti in galleria, richiedeva una fase di avvio orientata in senso morbido, senza previsione di sanzioni e, soprattutto, attuata con meccanismi in grado di favorire interazioni di <em>feedback</em> tra Amministrazione e imprese.<br /> Qualunque sistema informatico  basato su logiche di tipo binario e per questo necessita sempre di essere adattato alle singole circostanze fattuali prima di essere elevato a obbligo giuridico assistito da specifica previsione regolamentare, con tanto di sanzioni amministrative in caso di mancato utilizzo dello stesso.<br /> Si tratta di un lavoro che si perfeziona via via che viene attuato, e richiede necessariamente una fase sperimentale basata sulla collaborazione volontaria tra Amministrazione ed imprese.<br /> In questo senso coglie nel segno la censura relativa alla mancata partecipazione.<br /> E&#8217; noto che la normativa sulla partecipazione non si applica ai procedimenti diretti all&#8217;emanazione di atti normativi e generali; nel caso di specie tuttavia l&#8217;onere partecipativo a carico dell&#8217;Amministrazione (ma anche delle imprese interessate, nell&#8217;ottica della collaborazione e della buona fede) sussisteva in relazione alla necessità  di sperimentare il nuovo sistema informatico di tracciamento (la cui astratta previsione, si ripete, non rivela vizi di legittimità ) per un arco di tempo prolungato, prima di emanare una nuova norma regolamentare assistita da sanzioni amministrative, al fine di implementarlo correttamente e senza troppo gravare le imprese.<br /> Il ricorso deve quindi essere accolto sotto questo profilo, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. A fini conformativi il Comune di Carrara, ove intenda riprendere il progetto, dovà  prevedere l&#8217;implementazione del sistema con una adeguata fase sperimentale basata sul principio di collaborazione con le imprese del marmo.<br /> Le spese processuali possono essere compensate per la novità  della questione.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza secondo quanto disposto dall&#8217;articolo 25, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Rosaria Trizzino, Presidente<br /> Riccardo Giani, Consigliere</div>
<p> Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Alessandro Cacciari</strong>   <strong>Rosaria Trizzino</strong>                               IL SEGRETARIO<br />  <br />  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-6-2021-n-943/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2021 n.943</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Attuazione della delega al Governo per l&#8217;adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell&#8217;Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2021).</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/attuazione-della-delega-al-governo-per-ladeguamento-della-normativa-nazionale-alle-disposizioni-del-regolamento-ue-2017-821-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-17-maggio-2017-che-stabilisc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/attuazione-della-delega-al-governo-per-ladeguamento-della-normativa-nazionale-alle-disposizioni-del-regolamento-ue-2017-821-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-17-maggio-2017-che-stabilisc/">Attuazione della delega al Governo per l&#8217;adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell&#8217;Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2021).</a></p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell&#8217;Italia alla formazione e all&#8217;attuazione della normativa e delle politiche dell&#8217;Unione europea, e in particolare gli articoli 31 e 32; Visto il regolamento (UE) n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/attuazione-della-delega-al-governo-per-ladeguamento-della-normativa-nazionale-alle-disposizioni-del-regolamento-ue-2017-821-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-17-maggio-2017-che-stabilisc/">Attuazione della delega al Governo per l&#8217;adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell&#8217;Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2021).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/attuazione-della-delega-al-governo-per-ladeguamento-della-normativa-nazionale-alle-disposizioni-del-regolamento-ue-2017-821-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-17-maggio-2017-che-stabilisc/">Attuazione della delega al Governo per l&#8217;adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell&#8217;Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2021).</a></p>
<div style="text-align: justify;">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br /> Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;<br /> Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell&#8217;Italia alla formazione e all&#8217;attuazione della normativa e delle politiche dell&#8217;Unione europea, e in particolare gli articoli 31 e 32;<br /> Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell&#8217;Unione;<br /> Visto il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell&#8217;Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio;<br /> Visto il regolamento delegato (UE) 2019/429 della Commissione, dell&#8217;11 gennaio 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia e i criteri per la valutazione e il riconoscimento dei regimi per l&#8217;esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro;<br /> Vista la raccomandazione (UE) 2018/1149 della Commissione, del 10 agosto 2018, relativa agli orientamenti non vincolanti per l&#8217;individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento ai sensi del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio;<br /> Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l&#8217;attuazione di altri atti dell&#8217;Unione europea &#8211; Legge di delegazione europea 2018, e in particolare l&#8217;articolo 21;<br /> Visto l&#8217;articolo 1, comma 3, della legge di delegazione europea 2018 che prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell&#8217;allegato A alla citata legge e che alla relativa copertura si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall&#8217;articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;<br /> Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;<br /> Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell&#8217;attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l&#8217;articolo 14;<br /> Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;<br /> Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;<br /> Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;<br /> Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;<br /> Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze;<br /> EMANA<br /> il seguente decreto legislativo:<br />  <br /> Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione<br /> 1. Il presente decreto reca la disciplina per l&#8217;adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell&#8217;Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, di seguito denominato «regolamento».<br /> 2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del regolamento.<br />  <br /> Art. 2. Autorità nazionale competente<br /> 1. Ai sensi dell&#8217;articolo 10 del regolamento, il Ministero dello sviluppo economico è designato Autorità nazionale competente, di seguito denominata «Autorità».<br /> 2. L&#8217;Autorità assicura l&#8217;applicazione effettiva e uniforme del regolamento, svolgendo i compiti ed esercitando le funzioni previste dagli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 16 dello stesso.<br />  <br /> Art. 3. Azioni per l&#8217;applicazione effettiva ed uniforme del regolamento<br /> 1. Nelle materie disciplinate dal presente decreto, l&#8217;Autorità partecipa ai lavori presso la Commissione europea, in particolare, al gruppo di esperti e al Comitato di cui all&#8217;articolo 15 del regolamento, e presso le organizzazioni internazionali, in particolare, l&#8217;Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Le attività di cui al presente comma sono svolte di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.<br /> 2. L&#8217;Autorità promuove la diffusione dei contenuti del regolamento attraverso iniziative e strumenti di comunicazione, informazione, accompagnamento, orientamento e sensibilizzazione sull&#8217;adozione di meccanismi di dovuta diligenza da parte degli importatori e lungo tutta la catena di approvvigionamento, in particolare a favore delle PMI, ivi inclusi gli strumenti e le misure di sostegno dell&#8217;Unione europea per le PMI, previsti al considerando 15 del regolamento. L&#8217;Autorità svolge, altresì, attività di sensibilizzazione presso la società civile per diffondere la conoscenza delle finalità e degli obiettivi del regolamento, in linea con il considerando 10 del regolamento medesimo.<br /> 3. L&#8217;Autorità si dota di una piattaforma web come strumento di promozione e supporto degli importatori e delle imprese nella catena di approvvigionamento. La piattaforma sarà utilizzata anche come strumento ad uso dell&#8217;Autorità con accesso riservato per gestire digitalmente i controlli ex post nelle diverse fasi e per creare aree di comunicazione e di scambio di informazioni con il Comitato e con l&#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli.<br /> 4. L&#8217;Autorità effettua periodicamente attività di monitoraggio e valutazione dell&#8217;impatto del regolamento sulle PMI italiane, attraverso indagini specifiche, anche in collaborazione con le associazioni di categoria che le rappresentano.<br />  <br /> Art. 4. Obblighi di dovuta diligenza per gli importatori<br /> 1. Gli importatori dell&#8217;Unione forniscono all&#8217;Autorità, su sua richiesta, le informazioni relative al regime adottato per l&#8217;esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dei minerali e metalli originari da zone di conflitto o ad alto rischio in esecuzione degli obblighi previsti dagli articoli da 4 a 7 del regolamento, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell&#8217;articolo 20, paragrafo 3, del regolamento.<br />  <br /> Art. 5. Controlli ex post<br /> 1. Sono soggetti ai controlli ex post, di cui all&#8217;articolo 11 del regolamento, gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del medesimo regolamento, ivi compresi gli importatori che partecipano ai regimi per l&#8217;esercizio del dovere di diligenza riconosciuti, e gli importatori che si approvvigionano da fonderie e raffinerie responsabili globali, che figurano nell&#8217;elenco della Commissione di cui all&#8217;articolo 9, paragrafo 5, del regolamento.<br /> 2. L&#8217;Autorità, acquisito il parere del Comitato di cui all&#8217;articolo 8, definisce il programma annuale dei controlli ex post, sulla base delle informazioni fornite dall&#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma 2, e seguendo un approccio basato sul rischio.<br /> 3. Tutti gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, il cui volume di importazione annuo è pari o superiore al volume annuo di cui all&#8217;allegato I del medesimo regolamento, sono soggetti ai controlli ex post che sono eseguiti con priorità nei confronti degli importatori con i più alti livelli di volumi di importazione annui e degli importatori le cui importazioni di minerali e metalli provengono direttamente da zone di conflitto o ad alto rischio o le attraversano, in conformità all&#8217;articolo 14 del regolamento. L&#8217;Autorità dispone, comunque, i controlli ex post nei casi in cui sia in possesso di informazioni rilevanti relative all&#8217;osservanza del regolamento da parte di un importatore dell&#8217;Unione, anche sulla base di comprovate indicazioni fornite da terzi.<br /> 4. L&#8217;Autorità comunica all&#8217;importatore l&#8217;avvio della procedura di controllo ex post contestualmente alla richiesta di fornire le informazioni e la documentazione atte a dimostrare l&#8217;esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, la documentazione relativa ai rapporti di audit effettuati da un soggetto terzo indipendente ai sensi di quanto previsto dall&#8217;articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento, nonché ogni altra informazione e documentazione che l&#8217;Autorità ritenga necessaria per accertare il rispetto degli obblighi del regolamento.<br /> 5. Il controllo ex post sul rispetto degli obblighi in materia di audit ai sensi di quanto previsto dall&#8217;articolo 11, paragrafo 3, lettera c), del regolamento, si esercita anche sulla validità temporale degli audit, che dovranno far riferimento all&#8217;anno di importazione richiesto, sulla loro portata, che dovrà riguardare tutte le attività, i processi e i sistemi che l&#8217;importatore ha adottato per l&#8217;esercizio del dovere di diligenza, nonché sugli obiettivi dell&#8217;audit per accertarne la conformità agli articoli 4, 5 e 7 del regolamento.<br /> 6. L&#8217;Autorità può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell&#8217;Autorità stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.<br /> 7. L&#8217;Autorità può altresì disporre ispezioni presso i locali aziendali. Gli importatori sono tenuti a fornire l&#8217;assistenza necessaria all&#8217;espletamento delle operazioni, a consentire l&#8217;accesso ai siti e a fornire le informazioni ed i documenti richiesti.<br /> 8. Per lo svolgimento dei controlli ex post, ivi incluse le ispezioni di cui al comma 7, l&#8217;Autorità si avvale di personale interno adeguatamente formato, di enti strumentali o di altri soggetti pubblici mediante appositi accordi di collaborazione.<br /> 9. L&#8217;Autorità conclude la procedura di controllo ex post entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell&#8217;avvio della stessa all&#8217;importatore, dando notizia del suo esito all&#8217;interessato. Il suddetto termine può essere sospeso, ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di richiesta di integrazioni di cui al comma 6. Il suddetto termine può essere altresì sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di ispezioni di cui al comma 7.<br /> 10. In caso di inadempimento alle richieste dell&#8217;Autorità, la stessa determina ed applica all&#8217;importatore sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità dello specifico inadempimento come disposto all&#8217;articolo 7.<br /> 11. Con decreto direttoriale sono stabilite le modalità operative per l&#8217;esecuzione dei controlli ex post, anche sulla base degli orientamenti non vincolanti eventualmente elaborati dalla Commissione europea in attuazione dell&#8217;articolo 11, paragrafo 5, del regolamento. Con ulteriore decreto direttoriale l&#8217;Autorità approva il programma annuale dei controlli, previo parere del Comitato di cui all&#8217;articolo 8, comma 4.<br /> 12. L&#8217;Autorità conserva per un periodo di almeno cinque anni la documentazione relativa ai controlli ex post effettuati in conformità all&#8217;articolo 12 del regolamento.<br />  <br /> Art. 6. Misure correttive<br /> 1. Qualora l&#8217;Autorità abbia verificato infrazioni al regolamento ne dà comunicazione all&#8217;importatore e contestualmente prescrive le relative misure correttive da applicare e gli specifici adempimenti, in conformità all&#8217;articolo 16, paragrafo 3, del regolamento.<br /> 2. L&#8217;importatore presenta all&#8217;Autorità, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il piano di attuazione delle misure correttive e i relativi tempi di esecuzione.<br /> 3. L&#8217;Autorità, entro trenta giorni dalla ricezione del piano, lo approva o, sentito l&#8217;interessato, prescrive le eventuali modifiche da apportare allo stesso. Il piano, aggiornato con le modifiche prescritte, è comunicato dall&#8217;importatore all&#8217;Autorità non oltre cinque giorni dalla ricezione delle prescrizioni.<br /> 4. Entro quindici giorni dalla data di ultimazione delle misure prevista dal piano, l&#8217;importatore comunica all&#8217;Autorità l&#8217;avvenuta esecuzione delle misure correttive. L&#8217;Autorità, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell&#8217;importatore, verifica la corretta esecuzione del piano.<br />  <br /> Art. 7. Sanzioni amministrative<br /> 1. L&#8217;Autorità svolge le attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente decreto.<br /> 2. L&#8217;importatore che, entro i termini indicati dall&#8217;Autorità, non ottempera alle richieste di cui all&#8217;articolo 5, commi 4 e 6, o non consente, nelle date indicate nella richiesta, le ispezioni e gli accertamenti di cui al medesimo articolo 5, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.<br /> 3. L&#8217;importatore che, secondo le modalità e nei termini indicati nel piano approvato dall&#8217;Autorità, non adotta le misure correttive di cui all&#8217;articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.<br /> 4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.<br />  <br /> Art. 8. Comitato<br /> 1. Allo scopo di fornire supporto all&#8217;Autorità nello svolgimento delle proprie funzioni è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per il coordinamento delle attività, di seguito denominato «Comitato», composto da un rappresentante ed un supplente designati dalle seguenti amministrazioni pubbliche:<br /> a) Ministero dello sviluppo economico &#8211; Autorità, che lo presiede;<br /> b) Presidenza del Consiglio dei ministri;<br /> c) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;<br /> d) Ministero dell&#8217;economia e delle finanze;<br /> e) Ministero della giustizia.<br /> 2. Ove necessario, ai lavori del Comitato è invitata a partecipare l&#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli.<br /> 3. Il Comitato, che si riunisce almeno due volte l&#8217;anno, coordina le attività esercitate da ciascuna delle amministrazioni partecipanti, per assicurare l&#8217;applicazione effettiva ed uniforme del regolamento, nonché ai fini della relazione da presentare alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno, in conformità all&#8217;articolo 17, paragrafo 1, del regolamento.<br /> 4. Il Comitato esprime un parere sul programma annuale dei controlli ex post, predisposto dall&#8217;Autorità.<br /> 5. Il Comitato può essere consultato dall&#8217;Autorità, ove ritenuto opportuno.<br /> 6. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.<br />  <br /> Art. 9. Cooperazione e scambio di informazioni<br /> 1. L&#8217;Autorità scambia informazioni con la Commissione europea, con le Autorità doganali e le Autorità competenti degli Stati membri dell&#8217;Unione europea, in conformità all&#8217;articolo 13 del regolamento.<br /> 2. L&#8217;Autorità richiede all&#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli la trasmissione dei dati necessari per l&#8217;espletamento dei controlli ex post sulla base delle dichiarazioni doganali dell&#8217;importatore al momento dell&#8217;immissione in libera pratica dei minerali e metalli contemplati dal regolamento. Tali informazioni, riferite ai volumi importati nell&#8217;anno precedente, saranno comunicate, su base annua, entro il 31 gennaio di ogni anno, nonché ogniqualvolta sia necessario disporre di ulteriori informazioni per lo svolgimento dei propri compiti, in conformità alle specifiche disposizioni dell&#8217;articolo 13, paragrafo 1, e dell&#8217;articolo 18 del regolamento.<br />  <br /> Art. 10. Oneri finanziari<br /> 1. Per l&#8217;attuazione delle disposizioni del presente decreto e per assicurare l&#8217;applicazione effettiva ed uniforme del regolamento viene autorizzata la spesa di 500.010 euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2021. Tali risorse sono destinate all&#8217;espletamento delle funzioni dell&#8217;Autorità di cui agli articoli 2, 3, 5, 6 e 9.<br /> 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 500.010,00 annui a decorrere dall&#8217;anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all&#8217;articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<br /> 3. L&#8217;Autorità fa ricorso a risorse aggiuntive provenienti dalla destinazione della quota parte dei proventi derivanti dall&#8217;irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall&#8217;articolo 7. A tal fine, le predette sanzioni sono versate ad apposito capitolo dell&#8217;entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella misura del cinquanta per cento, al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell&#8217;integrazione delle risorse volte alla realizzazione delle attività di controllo.<br />  <br /> Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</div>
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<p>Note</p>
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<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/attuazione-della-delega-al-governo-per-ladeguamento-della-normativa-nazionale-alle-disposizioni-del-regolamento-ue-2017-821-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-17-maggio-2017-che-stabilisc/">Attuazione della delega al Governo per l&#8217;adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell&#8217;Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2021).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2021 n.24</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-2-2021-n-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-2-2021-n-24/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-2-2021-n-24/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2021 n.24</a></p>
<p>Pres. Potenza &#8211; Est. Mattei 1. Recupero ambientale di una cava &#8211; Ampliamento &#8211; Zona boschiva &#8211; Esclusione &#8211; Interesse naturalistico differenziato &#8211; Legittimità . 1. La determinazione regionale che, pur consentendo l&#8217;ampliamento dell&#8217;area di recupero ambientale di una cava, esclude dalla ricomprensione in tale area una zona boschiva di particolare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-2-2021-n-24/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2021 n.24</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-2-2021-n-24/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2021 n.24</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Potenza &#8211; Est. Mattei</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1. Recupero ambientale di una cava &#8211; Ampliamento &#8211; Zona boschiva &#8211; Esclusione &#8211; Interesse naturalistico differenziato &#8211; Legittimità .</span></p>
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<p>1. La determinazione regionale che, pur consentendo l&#8217;ampliamento dell&#8217;area di recupero ambientale di una cava, esclude dalla ricomprensione in tale area una zona boschiva di particolare pregio naturalistico  legittima in quanto, da un lato,  una decisione sottoposta a discrezionalità  tecnica e amministrativa e, dall&#8217;altro, persegue una finalità  di tutela primaria relativa a interessi differenziati.<br />  </p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria</strong><br /> <strong>(Sezione Prima)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 384 del 2016, proposto da Gubbiotti Cave s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Maria Di Paolo, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Antonio Coaccioli in Perugia, piazza Alfani, 4;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo, Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo per l&#8217;Umbria, in persona dei legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Perugia, via degli Offici, 14;<br /> Regione Umbria, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luciano Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, corso Vannucci, 30 &#8211; Pal. Ajo&#8217;;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> a) della determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 6318 del 12 7.20l6, trasmessa il 20.7 2016, con cui l&#8217;ente si pronuncia favorevolmente sul progetto definitivo di ampliamento cava e recupero ambientale, nella sola parte in cui si esprime invece parere negativo sulla parte boscata dell&#8217;area, &#8220;compresa nel cono visuale del PRG Comune di Sellano&#8221; ( art I ); b) del parere espresso dal Ministero BBCA Direzione regionale dei beni e delle attività  culturali e del turismo &#8211; segretariato regionale &#8211; per l&#8217;Umbria di cui all&#8217;atto 590 datato 2.2.2016, con cui, a quanto consta, si esprime parere favorevole su detto progetto limitatamente alla parte non boscata e quindi negli stessi limiti di cui sub a);<br /> c) di qualsiasi altro atto, anche non ad oggi conosciuto dalla ricorrente, che abbia disposto la limitazione del progetto presentato alla area &#8220;non boscata&#8221;, in qualunque modo definita ed indicata, (sia, ovvero no, ricompresa nel cono visuale) e, per quanto occorrer possa, dello stesso p.rere della Regione Umbria privo di protocollo e data, trasmesso unitamente alla determina di cui sub a) secondo cui sarebbe possibile &#8220;tecnicamente&#8221; realizzare il progetto anche eliminando la parte boscata, definita come &#8220;compresa nel cono visuale individuato dal PRG del Comune di Sellano&#8221;, pur dando atto delle riduzioni sotto il profilo tecnico e conseguentemente economico, nonchè dei pareri/atti interni, richiamati nel parere della Direzione Mibact (nota prot 884/2014; nota prot 2782/2014 confermata da nota della Soprintendenza 178512016, nota prot 1110/2014, nota prot 2610 direzione generale Paesaggio del 1.2.2.2016) , che avrebbero espresso &#8220;criticità &#8220;;<br /> d) e per quanto occorrer possa del provvedimento finale della stessa Conferenza di Servizi del 26.01.2016 nella parte in cui ha ritenuto di dover concedere al Segretariato regionale MIBAC termini ulteriori fuori procedimento e fuori Conferenza per poter esprimere il proprio parere;<br /> e) con richiesta di condanna<br /> delle Amministrazioni resistenti, per quanto saà  ritenuto di competenza, dei danni arrecati all&#8217;azienda, come già  in parte quantificati nel presente atto, con riserva di ulteriore e migliore quantificazione.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo, della Regione Umbria e del Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo per l&#8217;Umbria;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020 il dott. Enrico Mattei;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Con il ricorso in epigrafe Gubbiotti Cave s.r.l. ha adito l&#8217;intestato Tribunale per chiedere l&#8217;annullamento della determinazione dirigenziale n. 6318 del 12.7.20l6, con cui la Regione Umbria si  pronunciata favorevolmente sul progetto definitivo di ampliamento e recupero ambientale della cava gestita dall&#8217;odierna ricorrente, nella sola parte in cui si esprime parere negativo sulla parte boscata dell&#8217;area compresa nel cono visuale del PRG del Comune di Sellano.<br /> 1.1. Ha impugnato altresì la ricorrente il parere espresso dal Ministero BBCA Direzione Regionale dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo, Segretariato Regionale per l&#8217;Umbria, di cui all&#8217;atto 590 datato 2.2.2016, con cui  stato espresso parere favorevole su detto progetto, limitatamente alla parte non boscata in cui  collocata la cava in argomento.<br /> 2. L&#8217;impugnativa  stata affidata ai seguenti motivi di diritto:<br /> I. Elusione del giudicato di cui alla sentenza del T.A.R. Umbria n. 564/2015 con cui era stata affermata la necessità  di &#8220;riesame degli eventuali valori ambientali ritenuti ostativi alla realizzazione del progetto della ricorrente, da condursi secondo i criteri di cui in motivazione&#8221;, &#8220;non avendo la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici in realtà  mai provveduto ad indicare eventuali criticità  ambientali, da individuarsi (se esistenti) in sede di necessario rinnovo della conferenza&#8221;.<br /> II. Eccesso di potere del difetto assoluto di istruttoria, contraddittorietà , travisamento dei fatti ed illogicità , atteso che nel PRG del Comune di Sellano non si trova alcuna menzione di &#8220;interesse pubblico&#8221; relativo al bosco a causa del quale  stato espresso parere negativo in relazione all&#8217;ampliamento della cava.<br /> III. Violazione degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 2/2000, in combinato disposto con gli artt. 136 e ss. e 142 del Codice dell&#8217;Ambiente, non risultando vietato in base alla citata normativa regionale l&#8217;ampiamento di cave nel tipo di bosco per cui  causa.<br /> IV. Sviamento di potere in relazione al fatto che il provvedimento contestato manifesti la volontà  di vietare l&#8217;ampiamento della cava per ragioni che nulla hanno a che vedere con interessi di natura ambientale.<br /> V. Violazione degli artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, di istruttoria ed illogicità , atteso che il &#8220;Rapporto tecnico integrativo&#8221;, allegato come parte integrante della determinazione regionale n. 6318/2016 impugnata, non sarebbe previsto anche nel suo contenuto dalla legge e non avrebbe potuto comunque essere considerato dalla Regione perchè emesso dopo la conferenza di servizi.<br /> 3. Conclude la società  ricorrente per il risarcimento del danno subito in conseguenza del mancato ampliamento della cava.<br /> 4. La Regione Umbria si  costituita in giudizio eccependo in via preliminare l&#8217;improcedibilità  del ricorso per carenza di interesse in ragion del fatto che il diniego in contestazione non inciderebbe sullo sfruttamento della cava e concludendo nel merito per il rigetto delle doglianze di parte ricorrente.<br /> 5. Si sono altresì costituite in giudizio le intimate amministrazioni per i beni culturali, concludendo anch&#8217;esse per il rigetto del ricorso.<br /> 6. All&#8217;udienza del giorno 15 dicembre 2020 la causa  passata in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. E&#8217; materia del contendere la legittimità  della determinazione dirigenziale n. 6318 del 12.7.20l6, con cui la Regione Umbria si  pronunciata favorevolmente sul progetto definitivo di ampliamento e recupero ambientale della cava gestita dall&#8217;odierna ricorrente, nella sola parte in cui si esprime parere negativo sulla parte boscata dell&#8217;area compresa nel cono visuale del PRG del Comune di Sellano.<br /> 1.1. Ritiene in via preliminare il Collegio di poter prescindere dall&#8217;eccezione in rito di improcedibilità  del ricorso alla luce della dedotta non incidenza del diniego impugnato sulla produttività  della cava in argomento, attesa l&#8217;infondatezza, nel merito, delle doglianze di parte ricorrente.<br /> 2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta l&#8217;elusione del giudicato di cui alla sentenza del T.A.R. Umbria n. 564/2015, con cui  stata affermata la necessità  di &lt;&gt;.<br /> 2.1. Il motivo  infondato e va respinto.<br /> 2.2. Osserva infatti il Collegio che proprio in esecuzione della succitata sentenza del T.A.R. Umbria n. 564/2015, la Regione Umbria ha convocato un&#8217;ulteriore conferenza di servizi al fine di acquisire le valutazioni di competenza del Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività  culturali e del turismo per l&#8217;Umbria, che con parere pervenuto in data 2.2.2016, ha evidenziato che il progetto di ampliamento della cava &lt;&gt;, posto e considerato che &lt;&gt;.<br /> 2.3. Non  pertanto ravvisabile alcuna elusione del giudicato di cui alla succitata sentenza n. 564/2015, avendo l&#8217;amministrazione regionale confermato con specifica ed esaustiva motivazione il precedente parere favorevole limitatamente alla parte non boscata.<br /> 3. Per quanto precede, risultano parimenti destituiti di fondamento i motivi di ricorso secondo, terzo e quarto, con cui si contesta la descritta valutazione di incompatibilità  ambientale del richiesto ampiamento della cava nell&#8217;area boschiva in argomento, stante l&#8217;assoluta prevalenza delle &lt;&gt;, rispetto al quale il diniego impugnato, in quanto espressione dell&#8217;esercizio di un potere discrezionale rimesso all&#8217;amministrazione competente, non evidenzia &lt;&gt;, anche laddove, come nel caso di specie, si &lt;&gt; senza indicazione di eventuali variazioni progettuali alternative (cfr., in termini, Cons. Stato sez. VI, 2 dicembre 2019, n. 8242).<br /> 3.1. Del resto la giurisprudenza ha più volte affermato che &lt;&gt; (Cons. Stato, sez. II, 7 settembre 2020, n. 5379).<br /> 3.2. Ne consegue che &lt;&gt; (Cons. St, sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246; sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 933).<br /> 4. Appare infine destituito di fondamento il quinto ed ultimo motivo con cui si sostiene che il rapporto tecnico integrativo, allegato come parte integrante della determinazione regionale n. 6318/2016 impugnata, non sarebbe previsto anche nel suo contenuto dalla legge e non avrebbe potuto comunque essere considerato dalla Regione perchè emesso dopo la conferenza di servizi.<br /> 4.1. Osserva invero il Collegio che il richiesto parere del Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo per l&#8217;Umbria risulta correttamente pervenuto alla Regione Umbria in data 2 febbraio 2016, ovvero &lt;&gt; convocata per il giorno 26 gennaio 2016 (cfr., comunicazione di convocazione), mentre le valutazioni di cui al contestato rapporto tecnico integrativo trovano se non altro fondamento nel giudicato di cui alla citata sentenza del T.A.R Umbria n. 564/2015, richiedente appunto l&#8217;acquisizione delle valutazioni di competenza di detto Segretariato regionale in ordine alle &lt;&gt;.<br /> 5. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto della domanda di annullamento degli atti e provvedimenti impugnati e della connessa domanda risarcitoria, di cui peraltro non risulta l&#8217;allegazione di alcun elemento probatorio a fondamento della stessa.<br /> 6. Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni domanda.<br /> Condanna la società  ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nella misura di ¬ 2.000,00 (duemila/00), da dividersi in parti uguali tra le amministrazioni resistenti, oltre oneri ed accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25 del decreto legge n. 137/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Raffaele Potenza, Presidente<br /> Enrico Mattei, Consigliere, Estensore<br /> Daniela Carrarelli, Referendario</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Enrico Mattei</strong>   <strong>Raffaele Potenza</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-2-2021-n-24/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2021 n.24</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2021 n.329</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-1-2021-n-329/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-1-2021-n-329/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2021 n.329</a></p>
<p>Pres. Severini &#8211; Est. Fantini Autorizzazione per attività  estrattive &#8211; Area sottoposta a vincoli &#8211; Apertura nuove cave &#8211; Misure di conservazione in ZPS. In attuazione del d.m. 17 ottobre 2007, l&#8217;art. 5, comma 1, lett. p), del regolamento regionale n. 28 del 2008 pone il divieto, in tutte le</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini &#8211; Est. Fantini</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Autorizzazione per attività  estrattive &#8211; Area sottoposta a vincoli &#8211; Apertura nuove cave &#8211; Misure di conservazione in ZPS.</div>
<p></span></p>
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<div style="text-align: justify;">In attuazione del d.m. 17 ottobre 2007, l&#8217;art. 5, comma 1, lett. p), del regolamento regionale n. 28 del 2008 pone il divieto, in tutte le ZPS, di aprire nuove cave ed ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle già  previste dal P.R.A.E., a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza sui singoli progetti e sui piani attuativi di bacino.</div>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 9272 del 2017, proposto da<br /> Regione Puglia, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Anna Bucci, con domicilio eletto presso la Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, 36;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ditta Individuale &quot;De Ca.M. di De Camelis Michele&quot; in persona dell&#8217;omonimo titolare, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 1024 del 2017, resa tra le parti;</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Ditta Individuale &quot;De Ca.M. di De Camelis Michele&quot;;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 10 dicembre 2020 il Cons. Stefano Fantini; sono presenti in collegamento da remoto gli avvocati Bucci e Pellegrino;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> <strong>FATTO</strong><br /> 1.-La Regione Puglia ha interposto appello nei confronti della sentenza 10 ottobre 2017, n. 1024 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. II, che ha accolto il ricorso della ditta individuale De Ca.M. avverso la determinazione dirigenziale n. 83 in data 4 maggio 2016, recante diniego di autorizzazione alla coltivazione di una cava di pietra da taglio.<br /> In data 7 maggio 2007 la ditta De Ca.M. aveva chiesto il rilascio dell&#8217;autorizzazione alla coltivazione della cava sita nel Comune di Ruvo di Puglia in località  &#8220;Masseria del Conte&#8221;, descritta al catasto al foglio 109, particelle 18 e 75 parte, area gravata da vincoli ambientali e paesaggistici rivenienti dall&#8217;inclusione in area SIC e ZPS.<br /> All&#8217;esito di un complesso procedimento, caratterizzato dall&#8217;acquisizione di una pluralità  di pareri, tra cui anche il parere favorevole del C.T.R.A.E.-Comitato tecnico regionale per le attività  estrattive, l&#8217;amministrazione regionale ha adottato il provvedimento di diniego dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura della nuova cava.<br /> 2. &#8211; Con il ricorso in primo grado la De Ca.M. ha impugnato la predetta determina dirigenziale, deducendone l&#8217;illegittimità  per eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici, per violazione dell&#8217;art. 8, comma 3, della l.r. Puglia n. 37 del 1985, per difetto di motivazione e di istruttoria.<br /> 3. &#8211; La sentenza appellata ha accolto il ricorso nella considerazione che, essendo intervenuta la variante al P.R.A.E. nel periodo di transizione, ed in pendenza del procedimento amministrativo oggetto di controversia, l&#8217;amministrazione non avrebbe dovuto chiedere la valutazione di incidenza con i piani attuativi di bacino, non adottati, secondo quanto prescritto dall&#8217;art. 5, comma 1, lett. p), del regolamento comunale 22 dicembre 2008, n. 28. La sentenza ha inoltre rilevato il contrasto del diniego con il parere (favorevole all&#8217;apertura della cava), in data 9 ottobre 2014, del C.T.R.A.E., definito vincolante dall&#8217;art. 8, comma 3, della l.r. n. 37 del 1985, ravvisando altresì il vizio motivazionale del provvedimento impugnato nella parte in cui richiama il vincolo paesaggistico ed ambientale, in ragione, tra l&#8217;altro, dell&#8217;intervenuto rilascio della V.I.A. e dell&#8217;autorizzazione paesaggistica.<br /> 4.- Con il ricorso in appello la Regione Puglia ha criticato la sentenza di prime cure in quanto non avrebbe tenuto in adeguata considerazione l&#8217;art. 5, comma 1, lett. p), del regolamento regionale n. 28 del 2008, adottato in attuazione del d.m. 17 ottobre 2007, il quale, all&#8217;art. 5, include tra i criteri minimi di tutela per la predisposizione delle misure di conservazione delle ZPS da parte delle Regioni, il divieto (lett. n) di apertura di nuove cave ed ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero della strumentazione di piano, fermo restando l&#8217;obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici. Nella fattispecie controversa, l&#8217;apertura di nuove cave o l&#8217;ampliamento delle esistenti sarebbe stata possibile ove consentita nei termini previsti dal P.R.A.E. approvato con d.G.R. n. 824 del 2006, ed all&#8217;ulteriore condizione dell&#8217;avvenuta positiva valutazione di incidenza sia dei singoli progetti, sia dei piani attuativi di bacino. Una volta venuta meno la previsione dei piani di bacino, e dunque la doppia valutazione di incidenza, non potrebbe, per l&#8217;appellante, trovare applicazione la deroga dell&#8217;art. 5, lett. p), del regolamento. L&#8217;amministrazione deduce altresì che il parere del C.T.R.A.E., favorevole seppure condizionato,  vincolante dal punto di vista tecnico, ma impone comunque la valutazione della normativa di riferimento.<br /> 5. &#8211; Si  costituita in resistenza la ditta individuate De Ca.M., puntualmente controdeducendo e chiedendo la reiezione del ricorso in appello.<br /> 6. &#8211; All&#8217;udienza pubblica del 10 dicembre 2020 la causa  stata trattenuta in decisione.<br /> <strong>DIRITTO</strong><br /> 1.- Con il primo, composito, motivo di appello l&#8217;amministrazione regionale critica la statuizione di primo grado che ha ritenuto configurabile la contraddittorietà  tra il provvedimento impugnato ed il parere vincolante del C.T.R.A.E., nonch la violazione dell&#8217;art. 8, comma 3, della l.r. n. 37 del 1985; deduce in particolare che il P.R.A.E.-piano regionale delle attività  estrattive, approvato con d.G.R. n. 580 del 15 maggio 2007, all&#8217;art. 22, comma 10, delle N.T.A.prevedeva modalità  temporanee e provvisorie di autorizzazione degli interventi di ampliamento delle attività  estrattive ricadenti nei siti SIC e ZPS, facendo salve le disposizioni di legge disciplinanti le aree naturali protette nazionali (legge n. 394 del 1991) e regionali (l.r. n. 19 del 1997); all&#8217;art. 26 delle N.T.A. prevedeva che l&#8217;istruttoria delle domande di coltivazione richiedeva il parere vincolante della competente Autorità  di Bacino. Allega ancora che il regolamento regionale n. 22 del 2007, all&#8217;art. 5, comma 1, lett. p), prevede il divieto di aprire nuove cave ed ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste dal P.R.A.E., a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza sui singoli progetti e sui piani di bacino, e fermo restando l&#8217;obbligo di recupero finale delle aree ai fini naturalistici. Il diniego, per la appellante,  altresì reso in conformità  di quanto disposto dal regolamento regionale n. 28 del 2008 (adottato in attuazione dell&#8217;art. 3, comma 1, del d.m. 17 ottobre 2007), contenente la previsione di misure di conservazione per le ZPS ed indicazioni per la loro gestione; l&#8217;art. 5 del d.m. include tra i criteri minimi di tutela per le misure di conservazione delle ZPS da parte delle Regioni il divieto (lett. n) di apertura di nuove cave ed ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali. In attuazione del citato decreto ministeriale, l&#8217;art. 5, comma 1, lett. p), del regolamento regionale n. 28 del 2008 pone il divieto, in tutte le ZPS, di aprire nuove cave ed ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle già  previste dal P.R.A.E. approvato con deliberazione di G.R. n. 824 del 13 giugno 2006, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza sui singoli progetti e sui piani attuativi di bacino. Pertanto, venuta meno la previsione dei piani di bacino, non potrebbe, nella prospettazione dell&#8217;appellante, trovare applicazione la deroga di cui all&#8217;art. 5, lett. p), del regolamento.<br /> Con il motivo oggetto di scrutinio, l&#8217;appellante censura altresì la statuizione che ha ravvisato la contraddittorietà  del gravato diniego con il parere vincolante (favorevole ma condizionato all&#8217;adeguamento alle prescrizioni rese dalla Sovrintendenza) espresso dal C.T.R.A.E., allegando che il parere riguarda le questioni tecniche e di merito del progetto, non coinvolgendo dunque gli aspetti di legittimità , rimessi all&#8217;organo competente al rilascio dell&#8217;autorizzazione unica. Deduce come dunque il parere sia vincolante solo se negativo; nella specie, seppure il parere  positivo, il progetto disporrebbe in contrasto con la normativa di riferimento. Osserva ancora come l&#8217;autorizzazione paesaggistica non esaurisca i profili di compatibilità  ambientale, essendo funzionale alla sola tutela paesaggistica, e non anche alla tutela dell&#8217;area SIC-ZPS.<br /> Il motivo  complessivamente fondato, pur dovendosi riconoscere la indubbia problematicità  ed i margini di incertezza derivanti dalla disciplina che fa da cornice alla fattispecie in esame.<br /> Scindendo le due questioni dedotte con il primo motivo, occorre anzitutto scrutinare la statuizione di primo grado secondo cui «<em>dato che la variante al P.R.A.E.  intervenuta nel periodo di transizione e in pendenza del procedimento amministrativo de quo, il Collegio ritiene che la pubblica Amministrazione avrebbe dovuto tenerne conto -alla luce ovviamente di quanto previsto dall&#8217;art. 30 delle N.T.A.- considerato altresì che, se i piani attuativi di bacino richiamati dall&#8217;art. 5, comma 1, lett. p), del regolamento 22 dicembre 2008, n. 28, non sono mai stati adottati (così come affermato dalla stessa Amministrazione regionale a pagina quattro della memoria depositata in data 5 maggio 2017), neppure era ipotizzabile l&#8217;ottenimento della relativa valutazione di incidenza. Diversamente, si perverrebbe ad una interpretatio abrogans dell&#8217;eccezione contenuta nell&#8217;articolo 5, comma 1, lett. p), del regolamento 22 dicembre 2008, n. 28</em>».<br /> Giova precisare che la norma regolamentare da ultimo indicata, nell&#8217;enucleare le &#8220;<em>misure di conservazione per tutte le ZPS</em>&#8220;, pone, tra l&#8217;altro, il divieto in tutte le ZPS di «<em>aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste dal Piano Regionale delle Attività  estrattive (P.R.A.E.), approvato con Delib.G.R. 13 giugno 2006, n. 824 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 30 giugno 2006, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza sui singoli progetti e sui piani attuativi (Piani di bacino) e fermo restando l&#8217;obbligo di recupero finale delle aree interessate dall&#8217;attività  estrattiva a fini naturalistici</em>».<br /> Osserva il Collegio che l&#8217;argomento esegetico utilizzato dal primo giudice sulla portata abrogante della norma regolamentare da parte del diniego gravato non appare condivisibile.<br /> Il diniego regionale invero dÃ  atto che <em>-allo stato attuale risulta conseguita la positiva valutazione di Incidenza Ambientale sul progetto originario, mentre nulla risulta in merito all&#8217;ex Bacino Estrattivo (BC4 in Ruvo di Puglia), non più esistente; &#8211; con l&#8217;eliminazione del &#8220;bacino estrattivo&#8221; (BC4-Ruvo di P.), viene meno la deroga dell&#8217;art. 5, comma 1°, lett. p) del Regolamento regionale n. 28/2008, in quanto la procedura autorizzativa risulta carente della Valutazione di Incidenza Ambientale sul Piano di Bacino, senza possibilità  alcuna di poter provvedere in merito</em>»; ciò tanto più in considerazione che l&#8217;intervento estrattivo oggetto della istanza del 2007 ha subito una sostanziale modifica anche in termini di riduzione dell&#8217;area interessata, circostanza che ulteriormente preclude l&#8217;autorizzazione «<em>perch necessita di adeguamento delle modalità  e dei programmi di coltivazione in relazione alla superficie di cava coltivabile rapportata all&#8217;altezza dello scavo stesso, nonchè per assenza in progetto di area di deposito temporaneo dello sfrido lapideo quantificato in mc. 148.879, in considerazione del parere reso dall&#8217;AdB della Puglia</em>».<br /> Infatti la disposizione dell&#8217;art. 5, comma 1, lett. p), contenente una deroga al regime ordinario di divieto, nelle aree ZPS, all&#8217;apertura di nuove cave od all&#8217;ampliamento di quelle esistenti,  di stretta interpretazione e pertanto insuscettibile di interpretazione analogica, ai sensi dell&#8217;art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, od estensiva, in quanto quest&#8217;ultima, bench astrattamente non preclusa per le norme derogatorie od eccezionali, deve ritenersi comunque circoscritta all&#8217;ipotesi in cui il &#8220;<em>plus</em>&#8221; di significato, che si intenda attribuire alla norma interpretata, non riduca la portata della norma costituente la regola con l&#8217;introduzione di nuove eccezioni (in termini Cass. civ., II, 28 febbraio 2018, n. 4657).<br /> Ciò  quanto accadrebbe accedendo alla soluzione patrocinata dall&#8217;appellata e fatta propria dalla sentenza; il problema non  dunque quello dell&#8217;interpretazione abrogatrice, ma piuttosto quello di un&#8217;interpretazione estensiva che vulnererebbe il limite derogatorio al regime di divieto di apertura di cave, ammettendola anche in assenza di una positiva valutazione di incidenza sui piani attuativi ed anche di incidenza del progetto quale modificato nel corso del tempo rispetto a quello accluso all&#8217;istanza del 2007.<br /> 1.1.-Il secondo profilo di doglianza riguarda poi il ravvisato contrasto del diniego di autorizzazione alla coltivazione di cava rispetto al parere favorevole n. 8/2014 dal C.T.R.A.E., qualificato dall&#8217;art. 8, comma 3, della l.r. Puglia 22 maggio 1985, n. 37 come &#8220;<em>vincolante in ordine alle istanza di autorizzazione inoltrate</em>&#8220;, con conseguente vizio di contraddittorietà .<br /> Anche questa prospettiva non appare però condivisibile, in quanto il parere in questione deve collocarsi, per esigenze di funzionamento del sistema, nella fase predecisoria del procedimento, avendo tale connotazione con riguardo al merito tecnico del progetto (ai fini minerari), ma non anche (con riguardo) alla sua ammissibilità  e conformità  alla disciplina normativa; ciò appare confermato dallo stesso parere in data 9 ottobre 2014, in cui il C.T.R.A.E. ha, per quanto  dato evincere dall&#8217;estratto contenuto nella nota prot. A00089/28.10.14/n. 9858 del Servizio Ecologia-Ufficio Controllo e Gestione del Prae della Regione Puglia, espresso «<em>parere favorevole al progetto di cava, fatte salve le determinazioni conclusive della soprintendenza Archeologica, che risultano essere pregiudizievoli all&#8217;avvio dell&#8217;intervento, e fatto salvo il riscontro alla nota dell&#8217;Ufficio Prae n. 13354 del 24 set. 2014. L&#8217;ufficio Prae provvede all&#8217;adozione del provvedimento di autorizzazione a seguito di acquisizione e valutazione di quanto sopra, ove non sussistano condizioni di divieto</em>» (che sono quelle, in punto di legittimità , rilevate dal diniego impugnato in primo grado).<br /> Del resto, per escludere la dedotta illegittimità , occorre considerare che, ad ammettere che l&#8217;organo competente ad adottare il provvedimento di autorizzazione sia integralmente vincolato dal parere del C.T.R.A.E. (anche prescindendo dal suo carattere condizionato), si sarebbe dato luogo ad un&#8217;autorizzazione non rispettosa della disciplina di tutela delle ZPS contenuta nell&#8217;ormai più volte richiamato art. 5 della l.r. Puglia n. 28 del 2008. La norma, probabilmente, <em>plus dixit quam voluit</em>, nel senso di una non adeguata delimitazione dell&#8217;ambito della dichiarazione di giudizio, ma comunque può postularsi la natura di parere vincolante solamente sul piano tecnico minerario (in coerenza anche con la composizione prevalente del C.T.R.A.E., quale desumibile dall&#8217;art. 29 della stessa l.r. n. 37 del 1985).<br /> Ove peraltro voglia evidenziarsi la connotazione co-decisoria del parere vincolante, dovrebbe comunque ammettersi che l&#8217;organo competente ad adottare il provvedimento finale possa tenere conto di elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli scrutinati dal parere (per il resto) vincolante.<br /> 2.- L&#8217;accoglimento del primo motivo appare assorbente ai fini del decidere, comportando l&#8217;integrale riforma della sentenza di primo grado. Il che esime il Collegio dalla disamina del secondo motivo di appello, volto a censurare la sentenza nella parte in cui accoglie la doglianza della ricorrente in primo grado che obietta all&#8217;amministrazione di non averle indicato il contenuto delle modifiche che avrebbe dovuto apportare al progetto (specie con riguardo allo stoccaggio degli scarti), e del terzo motivo volto a criticare il ritenuto parziale vizio motivazionale del provvedimento di diniego (specie con riguardo al parere negativo reso dal Comune di Ruvo di Puglia, soggetto peraltro non evocato in giudizio).<br /> 3. &#8211; Occorre invece tenere conto delle argomentazioni svolte dall&#8217;appellata al punto 2.1 della propria memoria di costituzione, da intendersi anche come motivi riproposti ai sensi dell&#8217;art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., incentrate sull&#8217;assunto che, essendo intervenuta (all&#8217;interno del periodo di transizione previsto dall&#8217;art. 5 del d.m. 17 ottobre 2007) la variante al P.R.A.E. con deliberazione di G.R. n. 445 in data 23 febbraio 2010, la quale ha soppresso i piani di bacino ed introdotto una &#8220;carta giacimentologica&#8221;, l&#8217;autorizzazione alla cava non poteva trovare ostacolo nel regolamento n. 28 del 2008, precedente alla variante al P.R.A.E. del 2010, la quale (variante) consente l&#8217;apertura di cave in ZPS solo per l&#8217;estrazione di materiali di pregio (ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 3, lett. c, delle N.T.A. della variante), e ferma la necessaria valutazione di incidenza.<br /> Tale motivo, che ha ad oggetto, quale atto presupposto, anche la circolare del Direttore del Dipartimento Mobilità , Qualità  Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio prot. 243 in data 12 febbraio 2016, avente ad oggetto proprio l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 5 del regolamento regionale n. 28 del 2008 in tema di apertura ed ampliamento cave in ZPS, pur nella sua problematicità ,  infondato.<br /> In sintesi, il motivo riproposto assume che, prevedendo l&#8217;art. 5 del d.m. 17 ottobre 2007, <em>sub</em> lett. n), la possibilità  in via eccezionale di apertura ed ampliamento di cave previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, e ponendosi il regolamento regionale n. 28 del 11 dicembre 2008 come recettivo del decreto ministeriale, l&#8217;autorizzazione doveva conformarsi alla variante P.R.A.E. del 2010, successiva al regolamento del 2008.<br /> Pur trattandosi di questione obiettivamente opinabile sul piano interpretativo, il Collegio ritiene che l&#8217;art. 5 del regolamento regionale abbia recepito e dato attuazione alla disciplina statale di cui all&#8217;art. 5 del d.m. 17 ottobre 2007, dettante i &#8220;<em>criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS</em>&#8220;; nel fare ciò ha parametrato l&#8217;apertura di nuove cave e l&#8217;ampliamento di quelle esistenti alla sola condizione che fossero previste dal P.R.A.E. approvato con deliberazione di G.R. 13 giugno 2006, n. 824 (a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza sui singoli progetti e sui piani attuativi di bacino, e fermo restando l&#8217;obbligo di recupero finale delle aree interessate dall&#8217;attività  estrattiva a fini naturalistici), senza consentire anche un parametro mobile ravvisabile negli strumenti di pianificazione approvati nel periodo di transizione, in tale modo addivenendo ad una disciplina più rigorosa, ma non illegittima. In altri termini, non appare privo di ragionevolezza, in considerazione del fatto che si verte al cospetto di una disciplina permeata da una <em>ratio</em> di tutela ambientale, prevalente sull&#8217;interesse economico, l&#8217;assunto dell&#8217;amministrazione, evincibile dalla già  richiamata circolare n. 243 del 2016, secondo cui «<em>l&#8217;art. 5 del Regolamento in commento si configura alla stregua di eccezione alla regola generale del divieto di apertura e ampliamento di cave nelle ZPS, e rinviando al P.R.A.E. del 2007 e allo strumento attuativo previsto (Piano di Bacino), non può tollerare interpretazioni estensive volte a ricomprendere nella fattispecie dei casi dalla stessa non previsti, a fortiori per effetto dell&#8217;approvazione, ai sensi della L.r. n. 37/1985, della D.G.R. n. 445 del 23 febbraio 2010 di variazione del P.R.A.E. del 2007 [&#038;], e con la quale sono stati espunti dal P.R.A.E. proprio i Piani di Bacino</em>».<br /> 4. &#8211; In definitiva, alla stregua di quanto esposto, l&#8217;appello va accolto, mentre va respinto il motivo riproposto; per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso introduttivo va respinto.<br /> La complessità , anche fattuale, della controversia integra le ragioni che per legge giustificano la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.<br /> <strong>P.Q.M.</strong><br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.<br /> Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2020, tenuta con le modalità  di cui al combinato disposto dell&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e dell&#8217;art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppe Severini, Presidente<br /> Raffaele Prosperi, Consigliere<br /> Stefano Fantini, Consigliere, Estensore<br /> Elena Quadri, Consigliere<br /> Giorgio Manca, Consigliere</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Stefano Fantini</strong>   <strong>Giuseppe Severini</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-1-2021-n-329/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2021 n.329</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2019 n.6121</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-9-9-2019-n-6121/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-9-9-2019-n-6121/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2019 n.6121</a></p>
<p>G. Carlotti, Presidente; F. Guarracino, Cons. Est. PARTI: (Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Marzocchella; c. ECLA s.a.s. di L. Alfonso, in persona dell&#8217;amministratore p.t., sig. Alfonso L. e dell&#8217;amministratore giudiziario avv. Luca Catalano, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Demetrio Fenucciu, con il quale elettivamente</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Carlotti, Presidente; F. Guarracino, Cons. Est. PARTI: (Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Marzocchella; c. ECLA s.a.s. di L. Alfonso, in persona dell&#8217;amministratore p.t., sig. Alfonso L. e dell&#8217;amministratore giudiziario avv. Luca Catalano, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Demetrio Fenucciu, con il quale elettivamente domiciliano in Roma al viale Vaticano n. 48; Omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giovanni Riccardi; Omissis non costituiti in giudizio)</span></p>
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<p>Attività  estrattive:  Legge Regionale della Campania 13 dicembre 1985 n. ,  ratio ed interpretazione.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Attività  estrattive &#8211; Cave e Torbiere &#8211; L.R. Campania 13 dicembre 1985 n. 54 &#8211; norme transitorie ex art. 36 &#8211; ratio ed interpretazione.</strong><br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>La legge regionale della Campania del 13 dicembre 1985, n. 54, in materia di coltivazione di cave e torbiere, nel subordinare ad autorizzazione o concessione regionale la coltivazione dei giacimenti, ha previsto, all&#8217;art. 36, in via transitoria, la possibilità  di proseguire le coltivazioni in atto alla data della sua entrata in vigore, previa presentazione di apposita domanda debitamente documentata, purchè dette coltivazioni fossero state a suo tempo denunciate ai sensi dell&#8217;art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e sul presupposto della continuità  soggettiva ed oggettiva del soggetto imprenditore e del giacimento: secondo l&#8217;esegesi letterale e logica del comma 1 dell&#8217;art. 36, è da affermarsi che l&#8217;unico titolo di legittimazione alla prosecuzione è la presentazione tempestiva della relativa domanda: tanto che solo nel caso in cui la domanda non sia presentata nel termine prescritto la coltivazione deve cessare e, se prosegue, è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria, nonchè qualora vi sia alterazione dell&#8217;ambiente all&#8217;obbligo di ripristino o di ricomposizione ambientale (comma 2 dell&#8217;art. 36, che richiama l&#8217;art. 28).</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Â Pubblicato il 09/09/201910/09/2019<br /> <strong>N. 06121/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 07890/2012 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 7890 del 2012, proposto da Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Marzocchella, con il quale elettivamente domicilia in Roma alla via Poli n. 29;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> ECLA s.a.s. di L. Alfonso, in persona dell&#8217;amministratore p.t., sig. Alfonso L. e dell&#8217;amministratore giudiziario avv. Luca Catalano, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Demetrio Fenucciu, con il quale elettivamente domiciliano in Roma al viale Vaticano n. 48;<br /> <em>Omissis</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giovanni Riccardi, con il quale elettivamente domiciliano in Roma al viale Vaticano n. 48;<br /> <em>Omissis</em> non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza n. 2533 del 29 maggio 2012 del T.A.R. Campania, Napoli, sez. lV, resa nel giudizio r.g. 2808/08, promosso per l&#8217;annullamento, quanto al ricorso principale, del decreto del Dirigente del Genio civile di Caserta prot. 0374154 del 2 maggio 2008, recante l&#8217;ordine di sospensione dei lavori estrattivi nella cava di Falciano del Massico gestita dalla ricorrente, dell&#8217;atto prot. 2008.0386294 del 6 maggio 2008, recante l&#8217;irrogazione della conseguente sanzione amministrativa, e del verbale di sopralluogo n. 10/2008 del 24 aprile 2008; quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, del preavviso di rigetto del progetto di coltivazione di cui all&#8217;art. 36 L R. n. 54/1985 ai sensi dell&#8217;art. 10 bis L. n. 241/1990 di cui alla nota prot. 2008.0529455 del 19 giugno 2008 e dell&#8217;atto prot. 2008.0642221 del 22 luglio 2008, di concessione di 120 giorni per presentare rilievi topografici e di sospensione, per lo stesso periodo, dell&#8217;attività  di cava; quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, del decreto del Dirigente del Genio civile di Caserta n. 554154 del 10 dicembre 2008, di rigetto dell&#8217;istanza di coltivazione ex art. 36 della L. R. n. 54/1985 relativa alla cava suddetta<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio <em>omissis</em>;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 luglio 2019 il Cons. Francesco Guarracino e uditi per le parti l&#8217;avv. Rosa Panariello, su delega dell&#8217;avv. Angelo Marzochella, per la parte appellante e l&#8217;avv. Ludovico Visone, su delega degli avvocati Demetrio Fenucciu e Giovanni Riccardi, per la parte appellata;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO<br /> Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, la ECLA s.a.s. di L. Alfonso impugnava il decreto del 2 maggio 2008, prot. n. 374154, del Dirigente della Giunta regionale della Campania preposto al Settore provinciale del Genio civile di Caserta, recante l&#8217;ordine di sospensione dei lavori estrattivi nella cava gestita dalla ricorrente in località  Cesque del Comune di Falciano del Massico (CE) in quanto svolti con autorizzazione scaduta, ed il provvedimento d&#8217;irrogazione della conseguente sanzione amministrativa adottato in data 6 maggio 2008, prot. n. 386294, dal medesimo Dirigente.<br /> Gravava inoltre, con motivi aggiunti, la comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza del 7 gennaio 1986 di autorizzazione alla prosecuzione dell&#8217;attività  di cava ai sensi dell&#8217;art. 36 della L.R. n. 54/1985, emessa con atto del 19 giugno 2008, prot. n. 29455, ed il provvedimento del 22 luglio 2008, prot. n. 642221, con cui l&#8217;amministrazione, nel concederle un termine di 120 giorni per presentare rilievi topografici del sito, le aveva ordinato di sospendere l&#8217;attività  per lo stesso periodo, nonchè, con un secondo ricorso per motivi aggiunti, il provvedimento di rigetto definitivo dell&#8217;istanza di prosecuzione, adottato con decreto dirigenziale n. 55 del 10 dicembre 2008, prot. n. 554154.<br /> All&#8217;esito del giudizio, in cui intervenivano <em>ad adiuvandum</em>Â alcuni dipendenti della società  ricorrente, il T.A.R. partenopeo, con sentenza n. 2533 del 29 maggio 2012, accoglieva il ricorso introduttivo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti ed annullava, per l&#8217;effetto, i provvedimenti con essi impugnati, mentre dichiarava in parte inammissibile e per il resto improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti.<br /> Con ricorso in appello la Regione Campania ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado in relazione alla dedotta erroneità  della pronuncia di annullamento del provvedimento di sospensione, prot. n. 374154 del 2 maggio 2008, e del provvedimento di rigetto dell&#8217;istanza di prosecuzione, n. 55 del 10 dicembre 2008.<br /> Costituitosi il contraddittorio con la costituzione della società  appellata e degli altri soggetti in epigrafe, che hanno prodotto memorie, alla camera di consiglio del 14 dicembre 2012, fissata per l&#8217;esame della domanda cautelare di sospensione dell&#8217;esecutività  della sentenza appellata, la causa è stata rinviata al merito su concorde richiesta delle parti ed alla pubblica udienza del 16 luglio 2019 è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. &#8211; I sigg. R. Giuseppe, L. Giuseppina e S. Ciro, costituitisi nel presente grado del giudizio unitamente agli altri dipendenti del gruppo L. con memoria depositata il 13 dicembre 2012 per resistere all&#8217;appello, non figurano tra gli interventori <em>ad opponendum</em>Â nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di primo grado e, di conseguenza, notificato l&#8217;atto di appello.<br /> La relativa questione di rito (cfr. art. 97 c.p.a.) non è stata eccepita od altrimenti sottoposta al contraddittorio delle parti, ma, essendo irrilevante ai fini della definizione nel merito del giudizio, il quale, pendente oramai da diversi anni, richiede la più¹ celere definizione, se ne può prescindere per esigenze di economia processuale in applicazione del principio della ragione più¹ liquida, che consente, appunto, di prescindere da incombenti inutili (<em>ex aliis</em>, C.d.S., Ad.Plen., 28 settembre 2018, n. 15), ed in considerazione del fatto che l&#8217;obbligo di cui al terzo comma dell&#8217;art. 73 c.p.a. concerne i soli casi in cui il giudice ritenga di porre a fondamento della sua decisione la questione rilevata d&#8217;ufficio, diversamente dal caso in esame.<br /> 2. &#8211; Nel merito l&#8217;appello è fondato.<br /> 3. &#8211; Il decreto dirigenziale del 2 maggio 2008, prot. n. 374154, impugnato col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, aveva ordinato la sospensione dei lavori estrattivi nella cava gestita dalla società  appellata in località  Cesque del Comune di Falciano del Massico (CE) sul presupposto che l&#8217;attività  estrattiva fosse ormai divenuta abusiva a seguito della scadenza della relativa autorizzazione.<br /> Secondo quanto rappresentato nel provvedimento, infatti, la società  aveva svolto attività  estrattiva in virtà¹ di un&#8217;autorizzazione, ancorchè non formalizzata, scaturente dalle norme transitorie dell&#8217;art. 36 della legge regionale del 13 dicembre 1985, n. 54; tuttavia, tutte le autorizzazioni all&#8217;attività  estrattiva, comprese quelle <em>ope legis</em>, ai sensi dell&#8217;art. 11 della L.R. n. 54/1985 non avrebbero potuto essere rilasciate per un periodo superiore ai venti anni; le autorizzazioni alla prosecuzione dell&#8217;attività  estrattiva, rilasciate ai sensi dell&#8217;art. 36 della L.R. n. 54/1985, erano state prorogate, ai sensi dell&#8217;art. 16 della L.R. n. 15/2005, fino al 30 giugno 2006 ed in virtà¹ di quanto previsto dalle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività  Estrattive (P.R.A.E.), approvato con ordinanza commissariale n. 12 del 7 giugno 2006 e poi annullato dal T.A.R. Campania, avrebbero perso efficacia alla data del 31 marzo 2007; conseguentemente, dagli accertamenti eseguiti in data 24 aprile 2008 era risultata, nella cava in questione, un&#8217;attività  estrattiva in atto con autorizzazione scaduta.<br /> Nell&#8217;annullare il decreto, il T.A.R. ha ritenuto, in sintesi, che:<br /> (i) il titolo abilitativo conseguito in via provvisoria <em>ex</em> art. 36 L.R. n. 54/1985 con la presentazione dell&#8217;istanza di prosecuzione dell&#8217;attività  di cava del 7 gennaio 1986 non avrebbe potuto dirsi scaduto il 7 gennaio 2006 per decorso del ventennio, poichè l&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 11, relativo alla scadenza dell&#8217;autorizzazione rilasciata <em>ex novo</em>, non sarebbe stato applicabile, neppure per analogia, nella prima fase della disciplina transitoria di cui al richiamato art. 36, nella quale l&#8217;attività  poteva procedere in forza della denuncia d&#8217;attività  presentata nel previgente regime e della istanza di autorizzazione alla prosecuzione, non ancora esitata; in questa fase, infatti, manca un provvedimento autorizzatorio cui annettere una data scadenza, tanto più¹ che la decadenza è stata pronunciata per essere decorso di un ventennio dalla presentazione di un&#8217;istanza di prosecuzione in esito della quale l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto, sussistendone le condizioni, rilasciare l&#8217;autorizzazione richiesta (Â§Â§ 1.3 e s. della sentenza appellata);<br /> (ii) dalla legittima prosecuzione dell&#8217;attività  in forza dell&#8217;istanza predetta la ditta interessata non potrebbe poi dirsi decaduta il 31 marzo 2007, in asserita applicazione dell&#8217;art. 89, comma XVI, delle Norme tecniche di attuazione del Piano regionale delle attività  estrattive, trattandosi di una disposizione, mossa da una logica transitoria nella more della completa applicazione dello strumento di programmazione costituito dal PRAE, estranea sia alle cave con autorizzazione scaduta, sia ai giacimenti trovatisi nel &#8220;limbo&#8221; costituito dal periodo intermedio fra la presentazione dell&#8217;istanza di prosecuzione ed il rilascio del titolo autorizzatorio previsto dall&#8217;art. 36 L.R. n. 54/1985 (sentenza appellata, Â§Â§ 2 e ss.);<br /> (iii) l&#8217;intervenuto annullamento giurisdizionale del Piano regionale delle attività  estrattive (pronunciato in primo grado) non costituirebbe impedimento allo svolgimento delle attività  estrattive, per l&#8217;impossibilità , nel caso in esame, di ravvisare una autorizzazione scaduta in capo alla ditta interessata (sentenza appellata, Â§ 3).<br /> 4. &#8211; Il capo della sentenza di primo grado che, con le argomentazioni sopra riassunte, ha accolto la domanda di annullamento del decreto di sospensione dell&#8217;attività  estrattiva del 2 maggio 2008 (e del provvedimento di irrogazione della conseguente sanzione amministrativa del 6 maggio 2008) è oggetto di critica del primo motivo di appello.<br /> Secondo la Regione appellante la prosecuzione dell&#8217;attività  di cava avvenuta <em>ope legis</em>Â in virtà¹ dell&#8217;art. 36 L.R. n. 54/1985, contrariamente alla tesi sposata dal T.A.R., non avrebbe potuto di certo continuare, in assenza di un provvedimento formale, a tempo indeterminato ed oltre il termine massimo dei venti anni stabilito, invece, dalla legge per le ditte regolarmente autorizzate, osservando, al riguardo, che la stessa L.R. n. 54/1985 avrebbe prescritto, alla lettera f) dell&#8217;art. 8, che nella domanda di prosecuzione (<em>ex</em>Â art. 36) fosse indicato il periodo di tempo per il quale veniva richiesta l&#8217;autorizzazione e che l&#8217;appellata, nell&#8217;istanza presentata il 3 luglio 1986 (non il 7 gennaio di quell&#8217;anno), aveva indicato un tempo di anni venti entro il quale, in prosecuzione (senza soluzione di continuità ), intendeva portare a conclusione l&#8217;attività .<br /> Del resto, l&#8217;art. 16 della L.R. n. 15 dell&#8217;11 agosto 2005, prorogando fino alla data del 30 giugno 2006 anche le attività  estrattive svolte in regime transitorio, avrebbe indirettamente chiarito che anche per le cave per le quali non era stato ancora emanato il titolo definitivo il titolo abilitativo (conseguente alla presentazione dell&#8217;istanza) sarebbe scaduto, essendo trascorsi venti anni dall&#8217;entrata in vigore della legge.<br /> 5. &#8211; La tesi dell&#8217;appellante merita condivisione.<br /> 6. &#8211; La legge regionale della Campania del 13 dicembre 1985, n. 54, in materia di coltivazione di cave e torbiere, nel subordinare ad autorizzazione o concessione regionale la coltivazione dei giacimenti, ha previsto, all&#8217;art. 36, in via transitoria, la possibilità  di proseguire le coltivazioni in atto alla data della sua entrata in vigore, previa presentazione di apposita domanda debitamente documentata, purchè dette coltivazioni fossero state a suo tempo denunciate ai sensi dell&#8217;art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e sul presupposto della continuità  soggettiva ed oggettiva del soggetto imprenditore e del giacimento (C.d.S., sez. VI, 25 marzo 1999, n. 321).<br /> Si è rilevato in giurisprudenza che «<em>[s]econdo l&#8217;esegesi letterale e logica del comma 1 dell&#8217;art. 36, non sembra dubbio che unico titolo di legittimazione alla prosecuzione è la presentazione tempestiva della relativa domanda: tanto che solo nel caso in cui la domanda non sia presentata nel termine prescritto la coltivazione deve cessare e, se prosegue, è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria, nonchè qualora vi sia alterazione dell&#8217;ambiente all&#8217;obbligo di ripristino o di ricomposizione ambientale (comma 2 dell&#8217;art. 36, che richiama l&#8217;art. 28)</em>» (Cass. pen., SS.UU., 17 dicembre 2001, n. 30).<br /> L&#8217;articolo difetta di una previsione sugli effetti del silenzio serbato dall&#8217;amministrazione sulla domanda e, in ogni caso, sulla durata del regime transitorio, alimentando l&#8217;ipotesi suggestiva che la coltivazione delle cave legittimamente in esercizio alla data di entrata in vigore della legge possa proseguire anche <em>sine die</em>, almeno sino a che l&#8217;autorità  regionale non neghi l&#8217;autorizzazione richiesta.<br /> Si tratterebbe, tuttavia, di un esito paradossale, contrario alla natura sicuramente transeunte del regime in questione (qualificato transitorio giù  nella rubrica della norma) ed irrazionale nell&#8217;implicare, col fatto che per le coltivazioni in regime transitorio non vi sarebbe alcuna autorizzazione che potrebbe scadere, che solo i nuovi autorizzati sarebbero sottoposti sicuramente all&#8217;ordinario termine massimo ventennale; oltre che in contrasto coi superiori principi di rango comunitario e costituzionale richiamati nella giurisprudenza della Corte costituzionale di cui appresso si dirà .<br /> E per vero un tale, abnorme, esito è avversato, sul piano sistematico, dal richiamo operato dal medesimo art. 36, per la presentazione della domanda di proseguimento della coltivazione delle cave in atto alla data dell&#8217;8 gennaio 1986, all&#8217;articolo che disciplina la procedura ordinaria per l&#8217;autorizzazione di nuove cave (cfr. art. 36, comma 1: «<em>La coltivazione delle cave in atto alla data dell&#8217;8 gennaio 1986, per le quali, a norma dell&#8217;articolo 28 del DPR 9 aprile 1959, n. 128, è stata presentata denuncia al Comune e alla Regione Campania, potrà  essere proseguita, purchè, entro sei mesi dalla stessa data, l&#8217;esercente abbia presentato domanda di proseguimento, con la procedura e documentazione prevista dall&#8217;articolo 8 della presente legge ed adempia agli obblighi previsti dagli articoli 6 e 18 della presente legge</em>»).<br /> Quest&#8217;ultimo, infatti, impone che nella domanda sia indicato il periodo di tempo per il quale viene richiesta l&#8217;autorizzazione (art. 8, comma 1, lett. f), di modo che non può dubitarsi che, in definitiva, anche le coltivazioni in atto (per le quali è prescritta identica domanda) devono essere soggette ad un termine &#8211; il quale, in difetto di diversa previsione, non può essere che quello massimo ordinario, comune a tutte le altre &#8211; e che la mancata definizione della domanda di autorizzazione non può costituire una causa od un espediente tale da vanificare tale imprescindibile regola.<br /> 7. &#8211; A chiarire definitivamente la volontà  del legislatore regionale è, comunque, l&#8217;art. 16 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 (legge finanziaria regionale per l&#8217;anno 2005).<br /> La disposizione stabilisce che «<em>[n]elle more dell&#8217;approvazione del Piano regionale attività  estrattive le attività  estrattive in regime transitorio e regolarmente autorizzate di cui alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e successive modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 2006. La proroga è applicabile alle attività  autorizzate e legittimamente esercitate e la prosecuzione deve avvenire nel rispetto delle leggi e dei progetti approvati, sussistendo le condizioni di fattibilità , attuabilità  e legittimità  dei progetti stessi</em>».<br /> Essa riguarda indistintamente tutte le attività  estrattive legittimamente proseguite in regime transitorio ai sensi della L.R. n. 54/1985 e, prorogandole <em>ex lege</em> fino alla data del 30 giugno 2006 (sei mesi oltre il ventennio dall&#8217;entrata in vigore della L.R. n. 54/1985), altrettanto indistintamente ne presuppone la scadenza anteriore, confermando la tesi dell&#8217;applicabilità  (anche) ad esse del termine ventennale e, comunque, manifestando la inequivoca volontà  legislativa di chiudere quell&#8217;esperienza transitoria alla data del 30 giugno 2006.<br /> In precedenza l&#8217;art. 32 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (legge finanziaria regionale per l&#8217;anno 2002), aveva giù  stabilito che «<em>[a] far data dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di ogni tipo di rinnovo o nuova autorizzazione alle attività  estrattive sull&#8217;intero territorio regionale fino alla approvazione del Piano regionale delle attività  estrattive &#8211; PRAE</em>».<br /> 8. &#8211; Quest&#8217;ultimo, approvato con ordinanza del Commissario <em>ad acta</em> n. 11 del 7 giugno 2006 e rettificato con ordinanza commissariale n. 12 del 6 luglio 2006, ha infine previsto, all&#8217;art. 89, comma 16, delle NTA, che «<em>[l]e autorizzazioni rilasciate ai sensi dell&#8217;art. 36 della L.R. 54/1985 e s.m.i., comprese quelle giù  prorogate al 30 giugno 2006 ai sensi dell&#8217;art. 16 della L.R. 11 agosto 2005, n. 15, perdono efficacia alla data del 31 marzo 2007</em>».<br /> La previsione dell&#8217;art. 89 è perentoria e vale a smentire anche la tesi difensiva (pag. 7 della memoria ECLA) secondo la quale il fatto che lo stesso PRAE avesse previsto, all&#8217;art. 27 delle NTA, che entro il termine di sei mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale occorresse presentare, ai fini della prosecuzione della coltivazione delle cave nelle aree di crisi, un nuovo progetto, a pena di sospensione della coltivazione e di decadenza dal diritto all&#8217;eventuale ampliamento della superficie estrattiva, importasse una ulteriore proroga destinata indefinitamente a prolungarsi fino al rilascio del titolo autorizzativo disciplinato dal PRAE, anche se il relativo procedimento non si fosse concluso entro il 31 marzo 2007.<br /> Il ritardo dell&#8217;amministrazione nella definizione dei procedimenti autorizzativi pendenti non modifica questa realtà , tanto che, alcuni mesi dopo i fatti per cui è causa, il legislatore regionale ha adottato nuove disposizioni di proroga (L.R. 6 novembre 2008, n. 14,Â <em>&#8220;Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività  estrattive&#8221;</em>), peraltro successivamente dichiarate incostituzionali (Corte Cost. n. 67 del 2010, che, nel censurare sistemi di proroga automatica delle autorizzazioni rilasciate in assenza di procedure di VIA o, comunque, in assenza di VIA, in ipotesi giù  più¹ volte rinnovate, per contrasto con l&#8217;effetto utile della direttiva 85/337/CEE e l&#8217;art. 117, commi 1 e 2, lett. s, Cost., non ha ritenuto possibile che, eludendo in via legislativa l&#8217;esigenza di un controllo <em>ad tempus</em>Â sulla permanenza delle condizioni, oggettive e soggettive, di legittimazione in relazione alle modifiche subite dal territorio e dall&#8217;ambiente nel corso del tempo, si mantenesse inalterato lo <em>status quo</em> sostanzialmente <em>sine die</em>).<br /> 9. &#8211; Ne segue che alla data del provvedimento impugnato, adottato il 2 maggio 2008, l&#8217;attività  estrattiva giù  esercitata in regime transitorio dalla ditta appellata non godeva più¹ di alcun regime di proroga, nè risulta che fosse stata oggetto di nuovi provvedimenti autorizzativi che ne avessero legittimato ancora il proseguimento, nel modo accaduto, invece, come rappresentato dagli originari cointeressati, per altre aziende (coi decreti dirigenziali di autorizzazione elencati a pag. 3 ss. della memoria del 13 dicembre 2012).<br /> 10. &#8211; Non vale a dimostrare il contrario la tesi propugnata dagli originari cointeressati, secondo cui il termine sarebbe stato prorogato ancor oltre il 31 marzo 2007 e sino al rilascio dell&#8217;autorizzazione in ossequio al PRAE ovvero fino all&#8217;effettivo completamento del progetto che sarebbe stato assentito <em>ex</em>Â art. 36 L.R. n. 54/1985.<br /> Essa si basa sulla direttiva regionale n. 0516733 del 7 giugno 2007, che, sostenendo l&#8217;assenza di fondamento normativo del termine del 31 marzo 2007 stabilito dal PRAE, non lo ritiene perentorio, perchè legato alla concreta possibilità  di pervenire al rilascio, entro lo stesso, delle nuove autorizzazioni, ed afferma che, alla luce della normativa vigente, nessuna attività  di cava può ritenersi conclusa, qualsivoglia provvedimento venga assunto, senza che si sia provveduto agli obbligatori provvedimenti di ricomposizione ambientale: il che acquisterebbe rilievo nel caso in esame, in quanto, all&#8217;epoca dei fatti, l&#8217;istruttoria del progetto presentato dalla ECLA a mente del PRAE nel 2006 non era stata conclusa ed i lavori estrattivi proseguiti <em>ex</em>Â art. 36 della legge regionale n. 54/1985 non ancora terminati.<br /> Si tratta di una tesi infondata, trattandosi di un semplice atto di indirizzo adottato, ai sensi dell&#8217;art. 38 bis, co. 4, della L.R. n. 54/1985, dal competente Settore regionale nei confronti dei dirigenti dei Settori provinciali del Genio Civile, ai quali solo spettava l&#8217;adozione dei provvedimenti autorizzativi qualora delegati dal presidente della Giunta regionale ai sensi dello stesso art. 38-<em>bis</em>; la competenza del Settore regionale, in base a quella norma, resta limitata alla sola emanazione di direttive, oltre che all&#8217;attuazione delle altre disposizioni previste dalla stessa legge, salva la possibilità  di esercitare il potere sostitutivo giù  spettante al presidente della Giunta Regionale nell&#8217;ipotesi di inattività  dei dirigenti dei Settori provinciali.<br /> Ne resta, di conseguenza, escluso che quella direttiva, emanata per uniformare l&#8217;azione amministrativa dei dirigenti provinciali, possa interpretarsi come una disposizione di proroga generalizzata ed automatica delle attività  di coltivazione in atto, indipendentemente dalle determinazioni assunte per ciascun caso dai dirigenti provinciali con provvedimenti amministrativi puntuali.<br /> Può aggiungersi, per opportuna completezza, che nella giurisprudenza di primo grado è rimasto acclarato che la direttiva in questione, come pure la successiva direttiva n. 0631058 del 12 luglio 2007 del medesimo Settore regionale, «<em>è [stata] superata dalla Direttiva n. 405263 del 10.05.2010 [&#038;] emanata dal Settore Cave della Giunta Regionale della Campania, la quale ha stabilito che &quot;nessuna disposizione del P.R.A.E. può essere interpretata nel senso di consentire l&#8217;esercizio o la prosecuzione di attività  estrattive in mancanza di specifica autorizzazione (o concessione) in corso di validità , dal momento che tale interpretazione risulterebbe in contrasto con l&#8217;articolo 4 della L.R. 54/1985&quot; e precisa &quot;&#8230; ogni precedente direttiva che risulti in contrasto con quanto sopra rappresentato deve intendersi conseguentemente rettificata; ciù² vale, in particolare, per le direttive emanate da questo Settore con prot. 516733/2007 e con prot. 631058/2007, in part. per il punto 4)</em>&#8220;» (TAR Campania, Napoli, sez. IV, 25 settembre 2014, n. 5022; l&#8217;art. 4, co. 3, della L.R. 54/1985 stabilisce che «<em>[l]&#8217;autorizzazione e la concessione costituiscono gli unici titoli per la coltivazione del giacimento</em>»).<br /> 11. &#8211; L&#8217;appello è fondato anche relativamente all&#8217;impugnazione del capo della sentenza di primo grado che, in accoglimento dei secondi motivi aggiunti, ha annullato il decreto dirigenziale, n. 55 del 10 dicembre 2008, di rigetto dell&#8217;istanza di prosecuzione presentata ai sensi dell&#8217;art. 36 della L.R. n. 54/86.<br /> 12. &#8211; Il decreto era stato adottato sulla scorta di tre concorrenti ragioni di diniego, sinteticamente individuate giù  nell&#8217;oggetto del provvedimento nell&#8217;indisponibilità  &#8211; siccome appresa in occupazione temporanea dal Corpo Forestale dello Stato &#8211; della particella 1 del foglio 87 (che, interessando una superficie di mq 465.000 su una superficie totale dell&#8217;area di cava pari a mq 500.000, avrebbe reso inattuabile il progetto presentato), nella coltivazione difforme dal progetto presentato (risultando lavorazioni non conformi al medesimo) e nel mancato inizio delle operazioni di recupero ambientale (che doveva essere contestuale alla coltivazione della cava).<br /> 13. &#8211; Il Giudice di primo grado ha annullato il decreto ritenendo, in primo luogo (Â§ 6.2.1), che la disponibilità  giuridica dell&#8217;intera area in capo all&#8217;istante fosse stata dimostrata, senza soluzione di continuità  dalla data di presentazione dell&#8217;istanza di prosecuzione in poi, dai contratti di affitto stipulati con i proprietari (contratto d&#8217;affitto di durata novennale dell&#8217;8 gennaio 1978, registrato il 18 gennaio 1978; contratto d&#8217;affitto di durata novennale del 22 dicembre 1988, registrato il 9 gennaio 1989; contratto d&#8217;affitto di durata ventennale del 19 dicembre 2006, registrato l&#8217;11 gennaio 2007); e, in secondo luogo, che la prova della disponibilità  materiale della stessa, nonostante nell&#8217;anno 1954 fosse stata presa in carico dal Corpo Forestale dello Stato per lavori di sistemazione idrogeologica, discendesse dal fatto che il 29 gennaio 2003 si era provveduto a riconsegnarla materialmente ai proprietari (pag. 14, Â§ 6.2.2: «<em>Invero, nello stesso provvedimento impugnato si dà  atto che in data 29 gennaio 2003 la Regione aveva provveduto alla riconsegna materiale delle aree ai proprietari signori Santoro. Peraltro, in accoglimento della relativa censura, si deve ritenere che tale disponibilità  materiale sussistesse anche all&#8217;epoca della presentazione dell&#8217;istanza di prosecuzione (7 gennaio 1986), atteso che non è posta in dubbio la continuità  dell&#8217;attività  di cava dal 1986 in avanti; senza dire che, ove tale continuità  fosse mancata, sarebbero ben difficilmente spiegabili i successivi contratti d&#8217;affitto di cui si è dato conto in precedenza. Tanto basta all&#8217;accoglimento delle censure relative alla pretesa indisponibilità  dell&#8217;area di cava da parte della ricorrente</em>»).<br /> Su questa base il T.A.R. ha concluso per la fondatezza anche della doglianza riguardante l&#8217;asserita inattuabilità  del progetto di coltivazione, per l&#8217;erroneità  del presupposto della ritenuta indisponibilità  delle suddette aree (Â§ 6.2.4).<br /> 14. &#8211; Con il secondo motivo di appello la Regione critica questo capo della sentenza sia per non aver tenuto conto dell&#8217;esistenza delle altre due autonome motivazioni addotte a fondamento del rigetto dell&#8217;istanza (quella relativa alla coltivazione della cava difforme dal progetto e quella legata al mancato inizio del recupero ambientale), sia per l&#8217;erroneità  dell&#8217;assunto della piena disponibilità  delle aree in capo alla ditta istante.<br /> 15. &#8211; Il motivo è fondato.<br /> 16. &#8211; Il Giudice di primo grado, difatti, non si è pronunciato sulla legittimità  delle due ulteriori ragioni poste a fondamento del provvedimento di diniego e, prima ancora, è incorso in errore nel valutare la questione della disponibilità  dell&#8217;area di cava.<br /> 17. &#8211; A quest&#8217;ultimo riguardo occorre prendere le mosse dalle circostanze di fatto rappresentate nel decreto del dirigente regionale sulla scorta di quanto evidenziato in una determinazione del 21 maggio 2008 della Amministrazione provinciale di Caserta.<br /> 18. &#8211; L&#8217;Amministrazione provinciale aveva infatti evidenziato, da un lato, che «<em>il Corpo Forestale dello Stato in data 01.08.1954, con verbale n. 12 prendeva in possesso i terreni di proprietà  Santoro Carmine, Antimo e Rocco fu Giuseppe per un&#8217;estensione di Ha 46.50.00 distinto in catasto al foglio 87, part. 1 del Comune di Falciano del Massico per la sistemazione idraulico-forestale del bacino Monte Massico, versante Volturno</em>», e, da altro lato, che «<em>questo Settore, Servizio Foreste, con determinazione dirigenziale n. 11/T del 29.01.2003 riconsegnava, tra l&#8217;altro, ai legittimi proprietari eredi Santoro, i terreni tenuti in occupazione temporanea per lavori di riforestazione e bonifica montana (L.R. 11/96 art. 20), riportati al foglio 87, part. 1 del Comune di Falciano del Massico</em>».<br /> Nelle controdeduzioni prodotte a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza (con memoria procedimentale denominata &#8220;atto di significazione e contestuale riscontro alla nota n. 0821703 del 6.10.2008&#8221;), la ECLA aveva sostenuto che la particella 1, &#8220;<em>per come riconosciuto dalla stessa Provincia di Caserta</em>&#8220;, non era mai stata occupata e fatta oggetto di opera alcuna di miglioramento boschivo, che comunque l&#8217;occupazione era cessata nell&#8217;agosto 1964 a mente dell&#8217;art. 77 del R.D. n. 3267/1923 e che sul punto si era giù  espresso il T.A.R. Campania con ordinanza n. 2603 del 21 settembre 2006, sospendendo il provvedimento della Provincia.<br /> Nella memoria difensiva prodotta nel presente grado di giudizio la società  torna sulla questione sostenendo testualmente (a pag. 10) che: «<em>Sul punto all&#8217;epoca dell&#8217;azione dell&#8217;atto regionale impugnato il TAR si era giù  pronunciato con l&#8217;ordinanza n. 2603/2006, richiamata in premessa, con la quale, nel sospendere la determinazione provinciale ha rimarcato, in particolare, la &lt;&gt;. Non è dato intendere come l&#8217;atto provinciale, sospeso dal TAR con provvedimento che rimarca proprio la disponibilità  dell&#8217;area di capo ai proprietari (danti causa della società  ricorrente), possa essere invocato dalla regione per dimostrare che nel 1986 l&#8217;area per cui è causa non era nella disponibilità  della Ecla. E&#8217; vero infatti il contrario in quanto l&#8217;area in questione &#8211; oggetto peraltro di uno svincolo idrogeologico giù  del 1987 (!) &#8211; nella disponibilità  dei proprietari da decenni, è stata concessa in fitto alla ricorrente nel 1978!</em>».<br /> Insiste, quindi, sul fatto che l&#8217;art. 77 del R.D. n. 3267/1923 stabilisce che i provvedimenti di apprensione delle aree per interventi di miglioramento idraulico hanno una durata massima di anni dieci.<br /> 19. &#8211; Si tratta di argomentazioni suggestive, ma prive di reale consistenza.<br /> 20. &#8211; Manca, anzitutto, l&#8217;accertamento giudiziale del possesso ininterrotto dei terreni da quasi cinquant&#8217;anni che la società  appellata vorrebbe imputare al T.A.R., tenuto conto che quella invocata è una pronuncia cautelare, emessa dunque con cognizione sommaria e senza motivare peraltro quell&#8217;affermazione, e che la stessa ha perso ogni efficacia a seguito della dichiarazione di perenzione del relativo ricorso (avvenuta con decreto decisorio del presidente della Sezione III del T.A.R. Campania, n. 3804 dell&#8217;11 dicembre 2005).<br /> Non è esatto, inoltre, che la Provincia di Caserta avrebbe riconosciuto nel suo provvedimento che la particella non era mai stata occupata, essendo vero il contrario (sia in quanto l&#8217;atto richiama il verbale n. 12 del 1954 di presa di possesso da parte del Corpo Forestale dello Stato per la sistemazione idraulico-forestale del bacino Monte Massico, versante Volturno, sia in quanto esso, dando atto della riconsegna nel 2003 dei terreni tenuti in occupazione temporanea per lavori di riforestazione e bonifica montana, ne presuppone la sua precedente materiale apprensione).<br /> Il fatto che il 1° agosto 1954, con apposito verbale, il Corpo Forestale dello Stato avesse preso in possesso, per un&#8217;estensione di 46,50 ettari, l&#8217;area censita in catasto al foglio 87, part. 1, del Comune di Falciano del Massico per la sistemazione idraulico-forestale del bacino Monte Massico, versante Volturno, dunque per la esecuzione delle opere previste e regolate dal Capo I (Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani) del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), comportava l&#8217;applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 50 e 53 del regio decreto cit., per cui ai proprietari sarebbe spettata un&#8217;indennità  decorrente dalla data della presa di possesso dei terreni da parte dell&#8217;Amministrazione dello Stato e questi sarebbero dovuti essere riconsegnati, una volta rinsaldati o rimboschiti e collaudati i lavori, ai loro proprietari, a meno che gli stessi non intendessero rinunciare alla riconsegna e il Ministero competente non avesse proceduto al loro acquisto.<br /> Ebbene, l&#8217;appellante non deduce che la riconsegna dell&#8217;area sia mai avvenuta in ossequio e in conformità  alle disposizioni appena richiamate, ponendo termine al possesso dei terreni da parte dell&#8217;Amministrazione, ma invoca l&#8217;applicazione del successivo art. 77, collocato nel Capo II (Rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati) del regio decreto, che concerne, viceversa, la sospensione del godimento, ovvero la occupazione temporanea, dei terreni nudi destinati a pascolo al fine del loro inerbamento e rinsaldamento, cioè fattispecie diversa, e che, comunque, non disciplina la riconsegna materiale dei terreni eventualmente occupati.<br /> Se, dunque, i proprietari sono ritornati nel possesso della particella soltanto a seguito della riconsegna di cui alla determinazione dirigenziale del 29 gennaio 2003 della Provincia di Caserta, che ne aveva evidentemente assunto la disponibilità  con la delega di funzioni per le opere di sistemazione idraulico-forestali e di difesa del suolo effettuata dalla Regione Campania alle Amministrazioni provinciali con la legge regionale del 7 maggio 1996, n. 11, è chiaro che fino a quella data non ne avevano la disponibilità  giuridica necessaria per affittarlo affinchè l&#8217;affittuario potesse legittimamente installarvi un impianto per l&#8217;estrazione e la lavorazione di pietra calcarea, come si legge al punto a) del contratto novennale di affitto stipulato in data 8 gennaio 1978.<br /> Ne consegue che, quando ha presentato la domanda di proseguimento della coltivazione della cava in data 3 luglio 1986, la ECLA operava in un&#8217;area che, per la maggior parte corrispondente alla particella 1, era ancora nella disponibilità  dell&#8217;amministrazione pubblica.<br /> Diversamente da quanto ritenuto in primo grado, non rileva in contrario che l&#8217;ECLA ne avesse la disponibilità  materiale, dato che, come giù  detto, perchè l&#8217;occupazione dell&#8217;area da parte della pubblica amministrazione cessasse era necessario, alla stregua delle norme richiamate, un atto di riconsegna del bene al proprietario, che, nella specie, non è provato sia avvenuto prima del 2003.<br /> Ciù² a prescindere dal fatto che la stessa società  appellata rappresenta che l&#8217;area era stata oggetto di svincolo idrogeologico soltanto nel 1987, l&#8217;anno dopo la presentazione dell&#8217;istanza, circostanza peraltro non rilevata nell&#8217;atto impugnato.<br /> In conclusione, l&#8217;art. 36 della L.R. n. 54/1985, nel consentire la prosecuzione delle coltivazioni giù  esercitate legittimamente al momento della sua entrata in vigore, ne preclude l&#8217;autorizzazione qualora l&#8217;istante versi, a quella data, in condizione di non legittimo esercizio della cava medesima, sicchè, non essendo dimostrato, nel caso in esame, che i proprietari fossero giù  stati reimmessi, all&#8217;epoca, nel possesso dell&#8217;area, occupata dall&#8217;amministrazione per finalità  di sistemazione idraulico-forestale, correttamente nel decreto impugnato si assume, a fondamento del rigetto dell&#8217;istanza, l&#8217;assenza del presupposto per autorizzare la prosecuzione di quella attività .<br /> 21. &#8211; Ciù² detto in relazione alla prima delle ragioni che autonomamente reggono, ciascuna, la determinazione impugnata, l&#8217;esito del giudizio ne resta definito e, dunque, non occorre soffermarsi a vagliare le censure, non esaminate in primo grado, che investono le altre due motivazioni del rigetto, nè il terzo ed ultimo motivo di appello teso a denunciare l&#8217;erroneità  dell&#8217;annullamento del decreto in relazione alla corretta applicazione del PRAE, con cui la Regione sostiene che lo stato dei luoghi non consentisse la realizzazione del recupero ambientale e la stessa ulteriore estrazione del materiale di cava.<br /> 22. &#8211; Per tutte queste ragioni l&#8217;appello deve essere accolto e per l&#8217;effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, devono essere respinti il ricorso introduttivo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti del primo grado del giudizio.<br /> 23. &#8211; Le spese del doppio grado del giudizio sono poste ordinariamente a carico della società  soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti delle altre parti, ai sensi dell&#8217;art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione applicabile <em>ratione temporis</em>, ricorrendone giusti motivi in relazione alla qualità  degli interessi difesi dalle stesse parti, intervenute a difesa della propria situazione occupazionale.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso introduttivo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti del primo grado del giudizio.<br /> Condanna la ECLA s.a.s. di Letizia Alfonso al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della Regione Campania, che liquida nella somma complessiva di € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, e le compensa nei confronti delle altre parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2019 n.4735</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-8-7-2019-n-4735/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Fabio Taormina, Presidente, Antonella Manzione, Consigliere, Estensore (&#8220;G. Apostolico &#38; C. Tanagro&#8221; s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Lorenzo Lentini c. la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217; avvocato Lidia Buondonno) L&#8217;inclusione di un&#8217;area di interesse in uno</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Taormina, Presidente, Antonella Manzione, Consigliere, Estensore  (&#8220;G. Apostolico &amp; C. Tanagro&#8221; s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Lorenzo Lentini c. la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217; avvocato Lidia Buondonno)</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;inclusione di un&#8217;area di interesse in uno dei comparti suscettibili di attività  estrattiva ad opera di una deliberazione di Giunta Regionale non può non aver conferito ad una impresa esercente attività  di coltivazione di una cava una posizione (non certo di fatto, ma) giuridica qualificata rispetto alla generalità  delle imprese esercenti la medesima attività  tale da integrare una delle condizioni dell&#8217;azione, ovvero la legittimazione ad agire .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Attività  economiche &#8211; Cave &#8211; attività  estrattive &#8211; delibera regionale concernente la modifica delle perimetrazioni dei comparti estrattivi &#8211; legittimazione ad impugnare &#8211; società  esercente attività  di coltivazione di una cava &#8211; sussiste.</span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>L&#8217;inclusione di un&#8217;area di interesse in uno dei comparti suscettibili di attività  estrattiva ad opera di una deliberazione di Giunta Regionale non può non aver conferito ad una impresa esercente attività  di coltivazione di una cava una posizione (non certo di fatto, ma) giuridica qualificata rispetto alla generalità  delle imprese esercenti la medesima attività  tale da integrare una delle condizioni dell&#8217;azione, ovvero la legittimazione ad agire: riconosciuta la legittimazione processuale, deve ritenersi sussistente anche l&#8217;interesse ad agire, stante che non può negarsi il pregiudizio immediato conseguente (nel caso di specie) ad una riduzione della perimetrazione dei comparti estrattivi in cui l&#8217;impresa ricorrente ha individuate aree suscettibili di essere sfruttate.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 08/07/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 04735/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03759/2011 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3759 del 2011, proposto dalla &#8220;G. Apostolico &amp; C. Tanagro&#8221; s.n.c., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">la Regione Campania, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217; avvocato Lidia Buondonno, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via Poli, n.29; il Comune di Tufino, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. IV, n. 22278/2010, resa tra le parti, concernente la modifica delle perimetrazioni dei comparti estrattivi</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 maggio 2019 il Consigliere Antonella Manzione e uditi per le parti l&#8217;avvocato Eduardo De Ruggiero, su delega dell&#8217;avvocato Lorenzo Lentini;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La società  odierna appellante, esercente attività  di coltivazione di una cava di ignimbrite campana (tufo) in località  &#8220;Schiava&#8221; del Comune di Tufino, ha impugnato innanzi al T.A.R. per la Campania la deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 20 marzo 2009, con la quale sono stati delimitati i comparti estrattivi per ciascuna Provincia, riducendone l&#8217;estensione, per quanto di suo specifico interesse, rispetto alla perimetrazione effettuata con la precedente delibera n. 323 del 7 marzo 2007.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il T.A.R., con sentenza n. 22278/2010, ha dichiarato il ricorso inammissibile, compensando integralmente le spese del giudizio. In particolare, preso atto che la società  ricorrente non avrebbe fornito la prova della titolarità  di una valida autorizzazione all&#8217;attività  estrattiva nel comparto all&#8217;atto dell&#8217;adozione della delibera, ne ha affermato la mancanza di legittimazione attiva; alla luce, invece, dei contenuti concreti della delibera impugnata, che comunque non ha inciso sull&#8217;estensione della superficie di cava autorizzata, ha disconosciuto l&#8217;interesse ad agire in assenza di attualità  del pregiudizio, da ravvisarsi semmai all&#8217;atto dell&#8217;eventuale provvedimento applicativo.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società , lamentandone l&#8217;erroneità  in fatto e in diritto. Essa rivendica il possesso di apposito titolo di legittimazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di cava in quanto la propria, pur ricadente in area non perimetrata, sarebbe stata assoggettata al regime transitorio speciale di proroga fino al completamento del progetto originario ai sensi dell&#8217;art. 89, comma 4, delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del Piano regionale delle attività  estrattive (P.R.A.E.); per contro, non troverebbe applicazione l&#8217;art. 89, comma 16, delle medesime N.T.A., sull&#8217;inefficacia <i>ope legis</i> delle autorizzazioni non rinnovate, in quanto &#8220;disapplicato&#8221; dalla stessa Regione Campania, come riconosciuto dal medesimo T.A.R. per la Campania con ordinanza n. 1624/2008, emessa nel corso di un diverso procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, ripropone pertanto tutti gli originari motivi di doglianza, in quanto indebitamente non valutati dal T.A.R.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Si è costituita in giudizio la Regione Campania per insistere per la reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">4. In vista dell&#8217;udienza, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle loro rispettive divergenti prospettazioni. La Regione Campania, in particolare, con memoria in data 23 aprile 2019, ha ricordato le motivazioni aggiuntive che hanno determinato la riduzione del perimetro del comparto di interesse dell&#8217;appellante, ovvero il suo incombere sull&#8217;abitato dei Comuni di Schiva e di Tufino, nonchè la sopravvenuta prevista realizzazione di uno svincolo autostradale, con le conseguenti comprensibili interferenze con la connessa viabilità  di progetto approvata, peraltro essenziale per le attività  di smaltimento di rifiuti presenti nella zona. Ha infine insistito sul rigettato profilo di inammissibilità , stante che l&#8217;atto avversato sarebbe emanazione della delibera di Giunta regionale n. 1404/2008, oltre che connesso alle linee guida per la redazione del nuovo P.R.A.E. (delibera n. 992 del 22 maggio 2009), entrambi non impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">La società  a sua volta ha ricordato l&#8217;avvenuto conseguimento, successivamente ai fatti di cui è causa, della richiesta autorizzazione all&#8217;ampliamento della superficie originaria della cava in attuazione dell&#8217;art. 89, comma 15, del P.R.A.E., contestando altresì la validità  delle ridette esigenze viabilistiche, peraltro contraddette dalla circostanza oggettiva dell&#8217;avvenuta diminuzione con la deliberazione del 2009 della distanza del perimetro di cava dalla fascia di rispetto autostradale (m. 155, anzichè i m. 378 sussistenti nell&#8217;atto precedente).</p>
<p style="text-align: justify;">5. All&#8217;udienza del 28 maggio 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">6. Il Collegio ritiene condivisibili le eccezioni della ricorrente in ordine alla ritenuta sussistenza della propria legittimazione attiva e interesse ad agire: in accoglimento dell&#8217;appello la sentenza deve essere pertanto <i>in parte qua </i>riformata, con onere di rivalutazione del merito delle censure del ricorso di primo grado (art. 105 c.p.a.).</p>
<p style="text-align: justify;">7. Secondo il giudice di prime cure il mero <i>status</i> di proprietario o esercente il sito di cava non sarebbe sufficiente a legittimare la proposizione del gravame, occorrendo, in aggiunta, il possesso di un titolo abilitante alla coltivazione della stessa, che risulti inciso dalla modifica del comparto. La società  appellante, infatti, ha dimostrato esclusivamente il possesso di un&#8217;autorizzazione scaduta e non ancora rinnovata (autorizzazione alla prosecuzione dell&#8217;attività  <i>ex</i> art. 36 della L.R. n. 54/1985, n. 10738 del 29 giugno 1998, valida fino al 31 dicembre 2006, riferita alla località  &#8220;Masseria Pagano&#8221; nel Comune di Tufino); nonchè l&#8217;avvenuta presentazione di due istanze di proroga, una in data 30 marzo 2007, ai sensi dell&#8217;art. 89, comma 16, del Piano regionale aree estrattive e l&#8217;altra in data 9 febbraio 2009, ai sensi dell&#8217;art. 1 della sopravvenuta L.R. n. 14 del 2008, entrambe in corso di istruttoria (avuto riguardo alla particella n. 319 del Foglio 5) .</p>
<p style="text-align: justify;">8. Diversamente da quanto sopra, ad avviso del Collegio l&#8217;inclusione dell&#8217;area di interesse della ricorrente in uno dei comparti suscettibili di attività  estrattiva ad opera della deliberazione di Giunta n. 492/2009 (Comparto C07Na-01, ove si ha riguardo all&#8217;attività  estrattiva &#8220;autorizzata&#8221; n. 63085-03), come giù  avvenuto, seppure in via provvisoria, nella precedente delibera n. 323/2007, e, a livello generale, nel P.R.A.E., ove essa è stata censita come &#8220;cava attiva&#8221;, non perimetrata, non può non averle conferito una posizione (non certo di fatto, ma) giuridica qualificata rispetto alla generalità  delle imprese esercenti la medesima attività  tale da integrare una delle condizioni dell&#8217;azione, ovvero la legittimazione ad agire.</p>
<p style="text-align: justify;">9. A ciù² si aggiunga che la situazione di incertezza ingeneratasi in conseguenza del contenzioso sul P.R.A.E. instaurato, tra gli altri, proprio dal Comune di Tufino, circa la sorte delle autorizzazioni scadute, non ha reso univoca la conseguente attività  gestionale della Regione Campania, pur dopo l&#8217;intervento della L.R. n. 14 del 6 novembre 2008 che pare porre nel nulla le precedenti istanze di prosecuzione, imponendone la presentazione di una ulteriore (art. 1, comma 3). Vero è, infatti, che l&#8217;invocata nota prot. n. 501537 dell&#8217;11 giugno 2008 (l&#8217;autorizzazione cui fa riferimento l&#8217;appellante), pur formalmente interlocutoria in quanto finalizzata ad avviare il procedimento di verifica della situazione tecnica ed amministrativa «<i>al fine di pervenire eventualmente all&#8217;autorizzazione di proseguire l&#8217;attività </i>», avuto tuttavia riguardo anche all&#8217;istanza di incremento delle superfici e volumetrie «<i>legittimamente autorizzate</i>», in quanto peraltro si ritengono sussistenti «<i>le condizioni per la prosecuzione dell&#8217;attività  estrattiva, nel rispetto del progetto giù  approvato ex art. 36 della L.R. 54/85 e s.m.i., atteso che le attività  ivi previste non si sono completate nell&#8217;arco temporale per sopravvenute situazioni oggettive se non imputabili all&#8217;esercente</i>». Successivamente alla definizione del giudizio di primo grado, peraltro, come documentato in atti, si è perfezionato il procedimento conseguito all&#8217; istanza <i>ex</i> art. 89, comma 15, del P.R.A.E. presentata in data 15 settembre 2006 ai fini dell&#8217;ampliamento fino al 20 % delle superfici e volumetrie giù  &#8220;autorizzate&#8221; relativa ai suoli identificati con le particelle nn. 516 e 517 del foglio 5 (decreto dirigenziale n. 84 del 18 aprile 2011).</p>
<p style="text-align: justify;">10. Riconosciuta dunque la legittimazione processuale della società  ricorrente, il Collegio ritiene nel caso di specie sussistente anche l&#8217;interesse ad agire, stante che non può negarsi il pregiudizio immediato conseguente ad una riduzione dell&#8217;area cui l&#8217;imprenditore del settore che, vista dapprima concretizzabile l&#8217;evenienza di un ampliamento della superficie sulla quale ha giù  radicato la propria attività  aziendale di estrazione verso quelle individuate come suscettibili di essere sfruttate (e per cui abbia giù  presentato istanza di ampliamento), veda recedere tale posizione di vantaggio a seguito della definitiva ricognizione dei luoghi interessati e della conseguente riduzione della perimetrazione dei comparti estrattivi.</p>
<p style="text-align: justify;">La circostanza che le aree che costituiscono i &#8220;comparti&#8221; siano di fatto contingentate (senza che occorrano ulteriori atti attuativi allo scopo) e la considerazione che se ne lamenta l&#8217;erronea ed immotivata determinazione proprio in termini di entità , consente dunque di configurare in capo alla società  appellante un interesse, senza che sia necessario attendere l&#8217;esito di richieste attuative, di per se&#8217; astrattamente precluse o comunque limitate dall&#8217;atto programmatorio, con esito quindi apparentemente scontato alla luce del provvedimento oggi impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Chiarito quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso proposto dall&#8217;odierna appellante, diretto all&#8217;annullamento della delibera di Giunta regionale n. 492/2009, sebbene ammissibile, in considerazione del contenuto puntuale che rende l&#8217;atto, come sopra detto, immediatamente lesivo, sia, comunque, infondato nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Con i primi tre motivi di gravame la società  contesta sostanzialmente il potere della Giunta regionale di incidere sulla preesistente perimetrazione, ritenendola lesiva del Piano regionale delle aree estrattive, oltre che immotivata, stante che rispetto a quella del 2007 ha introdotto modifiche non correlate alla presenza di aree boschive o di problematiche idrogeologiche, e quindi illegittime.</p>
<p style="text-align: justify;">La sostanziale omogeneità  delle doglianze avanzate, pur nella loro articolata prospettazione, ne suggerisce la trattazione congiunta per economia espositiva.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Preliminarmente il Collegio ritiene opportuno ricordare come l&#8217;individuazione delle aree in cui è consentita l&#8217;attività  estrattiva rappresenti espressione di un&#8217;ampia discrezionalità  amministrativa, rispetto alla quale il P.R.A.E. si limita a fissare i criteri, demandando a successivi atti della Giunta Regionale la concreta individuazione dei comparti (cfr. art. 21 delle N.T.A. del ridetto Piano). Anche nel caso in cui, cioè, tale strumento generale abbia individuato un&#8217;area tra quelle astrattamente suscettibili di attività  estrattiva, la concretizzazione della &#8220;vocazione cavatoria&#8221; del territorio è ulteriormente subordinata alle valutazioni contenute nella pianificazione attuativa (sul punto cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31 agosto 2017, n. 4137).</p>
<p style="text-align: justify;">Per tale ragione, l&#8217;adozione da parte della Giunta regionale delle delibere n. 323/2007 e n. 492/2009 si palesa non solo legittima, ma anche doverosa.</p>
<p style="text-align: justify;">14. L&#8217;appellante, pur contestando formalmente la competenza della Giunta ad incidere su uno strumento di pianificazione quale il P.R.A.E. &#8211; con ciù² pretermettendo, come giù  detto, che essa deriva la relativa funzione direttamente dalle norme tecniche di attuazione dello stesso- non individua poi alcuna specifica censura al riguardo, ravvisando l&#8217;asserita illegittimità  del provvedimento nel contrasto non direttamente con la propria fonte sovraordinata, bensì con la stessa, ma in relazione all&#8217;avvenuta cristallizzazione di divergenti -ed evidentemente più¹ favorevoli-scelte nell&#8217;atto preliminare del 2007. In sintesi, la violazione delle norme delle N.T.A. a vario titolo invocato nonchè, più¹ in generale, l&#8217;asserita irragionevolezza della scelta, risiederebbe nella riduzione del perimetro per come delineato in via definitiva.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricordata attività  attuativa del Piano, tuttavia, oltre che discrezionale, si è caratterizzata nel caso di specie proprio per il contestato doppio passaggio procedurale, con l&#8217;adozione di una prima delibera in data 7 marzo 2007, dichiaratamente provvisoria, cui ne è seguita una conclusiva in data 20 marzo 2009 (la n. 492 oggetto di impugnativa), senza che ciù² violi alcuna &#8220;tassativa autolimitazione&#8221; contenutistica, peraltro non ravvisabile negli atti <i>de quibus</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">La volontà  di rimeditare la perimetrazione all&#8217;esito di maggiori approfondimenti istruttori risultava esplicitata in più¹ parti del provvedimento del 2007, finalizzato «<i>ad una prima individuazione</i>» dei comparti, demandando al Dirigente competente per materia il compito di rimodularli «<i>in modo da prevedere che essi siano funzionali per una corretta coltivazione e sistemazione ambientale dei luoghi</i>». Finalità  ben più¹ ampia e generale, oltre che conforme alle indicazioni delle N.T.A., rispetto al mero accertamento dell&#8217;esistenza di superfici boscate, ovvero della mancata inclusione nelle zone ad alto rischio idrogeologico, classificate come R3 ed R4, così come imposto dall&#8217;art. 79, comma 1, lett. b) della sopravvenuta L.R. Campania 30 gennaio 2008, n. 1, cui la società  appellante vorrebbe limitare la possibilità  di intervento della Regione.</p>
<p style="text-align: justify;">15. Nè può costituire un limite esterno nella valutazione degli interessi pubblici sottesi al corretto mantenimento, oltre che sfruttamento, del territorio, l&#8217;asserita insufficienza delle potenzialità  del comparto rispetto alla durata ventennale dell&#8217;autorizzazione alla coltivazione della cava ovvero al fabbisogno regionale di materiale di tufo. Le potenzialità  estrattive del sito in relazione alla durata del titolo al relativo sfruttamento, infatti, attengono alla fase gestionale e non a quella pianificatoria, nel senso che non possono condizionare i contenuti di quest&#8217;ultima, addirittura vincolando le scelte dell&#8217;organo di governo regionale. Ciù² a maggior ragione, rileva la Sezione, nel caso di specie, a fronte cioè di un&#8217;attività  riconosciuta come esistente, ma non ancora formalmente legittimata in relazione alla richiesta prosecuzione al momento dell&#8217;instaurazione dell&#8217;odierna controversia.</p>
<p style="text-align: justify;">16. La Regione, dunque, ha tenuto conto dell&#8217;area di interesse della ricorrente, benchè originariamente non perimetrata, in quanto comunque &#8220;presente&#8221; nel comparto, riducendone la dimensione «<i>alla luce della nuova viabilità  di progetto connessa al nuovo svincolo autostradale in corso di realizzazione</i>». E&#8217; evidente che tale condivisibile esigenza non si esaurisce nel mero computo metrico della distanza dalla fascia di rispetto autostradale, implicando una visione d&#8217;insieme più¹ ampia dei potenziali effetti della nuova viabilità  complessivamente intesa sull&#8217;assetto del territorio, rispetto alla quale la costruzione di un&#8217;infrastruttura di innegabile rilevanza quale uno svincolo non può palesarsi neutra.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Non può infine trascurarsi l&#8217;importanza del richiamo, ancorchè implicito, all&#8217;avvenuto coinvolgimento dei Comuni il cui territorio è interessato dal comparto nell&#8217;adozione del provvedimento di perimetrazione definitivo, pure contestato dalla società  appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;appellante, infatti, il riferimento alla delibera della Giunta regionale n. 1404 dell&#8217;11 settembre 2008, contenuto nelle premesse della delibera n. 492/2009, si paleserebbe inconferente ed ultroneo, stante l&#8217;inefficacia del provvedimento, non tradotto nella richiamata variante al Piano per la trasformazione dell&#8217;area di interesse in zona ad alta criticità  (Z.A.C.).</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, anche a voler riconoscere tale affermata superfluità , il Collegio non vede come essa possa riverberarsi in menda nei confronti dell&#8217;atto avversato.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà , anche il T.A.R. per la Campania, nell&#8217;escludere l&#8217;inammissibilità  del gravame alla luce della sentenza n. 2135/2008, di annullamento della deliberazione n. 323/2007, in quanto annullata a sua volta dal Consiglio di Stato (che ne ha pertanto determinato la reviviscenza) con declaratoria di improcedibilità  (sentenza n. 6225/2009), omette di cogliere l&#8217;importanza del ridetto contenzioso sull&#8217;odierno procedimento. La scelta di attivare il procedimento di variante al P.R.A.E. &#8211;<i>rectius</i>, la redazione, aggiornamento e variante dello stesso, in quanto ne era imminente la prima scadenza- concretamente avvenuta, diversamente da quanto affermato dalla società , consegue proprio alla necessità  di superare i rilievi degli enti territoriali, ivi compreso proprio il Comune di Tufino, le cui istanze non erano state adeguatamente valutate in sede di approvazione del Piano.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la deliberazione n.1404 dell&#8217;11 settembre 2008, dunque, la Giunta regionale ha preso atto dell&#8217; intervenuta &#8220;Intesa istituzionale programmatica tra la Regione Campania, la Provincia di Napoli ed i Comuni dell&#8217;Area Nolana&#8221;, con la quale si è prevista, come misura di mitigazione ambientale, rispetto al P.R.A.E., la dichiarazione dell&#8217;area in questione come zona ad alta criticità  (Z.A.C.) ed approvato un piano integrato di interventi da realizzarsi in un quadro di leale collaborazione, individuandone le modalità  attuative nonchè i meccanismi di controllo e monitoraggio. Nelle premesse dell&#8217;atto si riferisce espressamente «<i>che gli impegni assunti dai sottoscrittori e gli interventi ricompresi nel programma investono che al fine di pervenire alla caducazione consensuale dei giudizi pendenti innanzi al Consiglio di Stato (che ha concesso la sospensiva), il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali ha realizzato degli incontri con i suddetti Comuni, dai quali è emersa la condivisione di alcune richieste, da proporsi in sede di aggiornamento e variante del predetto strumento di pianificazione</i>». L&#8217;esistenza di tale accordo che, seppur privo di valenza precettiva immediata, non poteva essere ignorato, ha dunque orientato teleologicamente in termini di maggior rigore le scelte effettuate, stante la pattuita futura inclusione delle aree di riferimento nelle Z.A.C. per le oggettive peculiarità  del relativo territorio; e ciù² rientra nella piana discrezionalità  dell&#8217;ente, non irragionevolmente od abnormemente esercitata (unici parametri, questi, sui quali, come è noto, può essere esercitato il sindacato giudiziale) .</p>
<p style="text-align: justify;">Tale ricostruzione, d&#8217;altro canto, consente di respingere i riproposti rilievi da parte della Regione Campania di inammissibilità  del ricorso in ragione della mancata impugnativa della delibera n. 1404/2008, della quale quella impugnata non costituisce affatto emanazione, pur tenendone doverosamente conto.</p>
<p style="text-align: justify;">18. Il comparto di interesse, come è pacifico tra le parti, non rientra dunque nè tra le zone boschive, nè tra quelle a vincolo idrogeologico. La deliberazione n. 494/2009, tuttavia, non si limita alle risultanze di tali verifiche, ma si basa, secondo le stesse premesse dell&#8217;atto, su di uno studio e su accertamenti effettuati sul territorio della Provincia di Napoli diversi ed ulteriori rispetto a quelli condotti dalla Regione in occasione della precedente perimetrazione (preliminare) adottata con la deliberazione assunta nell&#8217;anno 2007 dalla Giunta.</p>
<p style="text-align: justify;">Le premesse alla relazione esplicativa allegata danno espressamente atto del fatto che «<i>rispetto alla perimetrazione provvisoria dei comparti, di cui alla D.G.R.C. n. 323 del 7.03.2007, sono stati confermati i precedenti comparti ma, a seguito delle necessarie verifiche, come di seguito specificate, si sono proposte alcune variazioni nei perimetri</i>»; le premesse alla deliberazione, a loro volta, danno atto del fatto che il nuovo quadro generale dei comparti risente anche della «<i>verifica sulla condizione amministrativa delle cave che, a seguito di provvedimenti adottati dal Settore Genio Civile di Napoli, ricadono nel caso di esclusione dalla perimetrazione dei compari al loro intorno così come previsto dall&#8217;art. 21 comma 3 lett. b</i>» . E&#8217; chiaro dunque come anche tale ultimo richiamo, non necessariamente attinente al comparto della ricorrente, sia del tutto corretto nel quadro complessivo dell&#8217;approfondita istruttoria effettuata.</p>
<p style="text-align: justify;">19. Resta infine da dire dell&#8217;asserita violazione delle garanzie partecipative, stante che il coinvolgimento della parte avrebbe consentito di evidenziare tempestivamente i contestati errori contenutistici della delibera impugnata. A tale riguardo, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in forza della quale gli atti di pianificazione, come l&#8217;impugnata delibera attuativa del P.R.A.E., sono esclusi dall&#8217;applicazione delle regole di partecipazione al procedimento amministrativo, in virtà¹ di quanto previsto dall&#8217;art. 13 della l. n. 241/1990 (cfr.Â <i>ex plurimis</i> Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2019, n. 538).</p>
<p style="text-align: justify;">20. Alla luce di quanto sopra, l&#8217;appello deve essere parzialmente accolto, e la sentenza deve essere riformata nei sensi di cui alla motivazione che precede: decidendo sul ricorso di primo grado, questo deve essere respinto con le precisazioni di cui sopra in punto di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">21. Sussistono i presupposti per compensare le spese del doppio grado di giudizio, per la particolare complessità  fattuale e giuridica della controversia, ed anche in considerazione del fatto che nel giudizio di primo grado il ricorso è stato erroneamente dichiarato inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi di cui alla motivazione, e per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza di prime cure, dichiara ammissibile il ricorso di primo grado: pronunciando nel merito di quest&#8217;ultimo, lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese processuali del doppio grado compensate.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-8-7-2019-n-4735/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2019 n.4735</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2017 n.823</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-2-2017-n-823/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-2-2017-n-823/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2017 n.823</a></p>
<p>V. Poli, Pres., O. Forlenza, Est. Sulla natura ontologicamente temporanea dei provvedimenti di sospensione dell’efficacia di cui all’art. 21 quater l. 241/1990 1. Cave e miniere- Inibizione dell’attività estrattiva- Provvedimento cautelare ex art. 21 quater l. 241/1990- Efficacia temporanea della sospensione- Salvaguardia della certezza delle posizioni private -Necessità. 1. Il</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">V. Poli, Pres., O. Forlenza, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla natura ontologicamente temporanea dei provvedimenti di sospensione dell’efficacia di cui all’art. 21 quater l. 241/1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Cave e miniere- Inibizione dell’attività estrattiva- Provvedimento cautelare ex art. 21 quater l. 241/1990- Efficacia temporanea della sospensione- Salvaguardia della certezza delle posizioni private -Necessità.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Il provvedimento di sospensione dell’esercizio dell’attività estrattiva adottato dall’Ente Parco Regionale, in applicazione dell’art. 60, co. 3, l. reg. Toscana n. 10/2010, il quale prevede che “qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle procedure di verifica, di assoggettabilità o di valutazione, l’autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l’adeguamento dell’opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità” non costituisce, di per sé, provvedimento sanzionatorio, bensì provvedimento cautelare (di natura discrezionale) che l’amministrazione può assumere nelle more dell’adozione del provvedimento di imposizione di obblighi di fare e dell’ottemperanza a quanto dallo stesso prescritto. Tale potere trova il fondamento nell’art. 21 quater l. 241/1990 e consiste nella sospensione degli effetti di un atto precedentemente adottato, che però deve avere carattere necessariamente temporaneo, per salvaguardare la certezza della posizione della parte e scongiurare il rischio di una sospensione sine die. Nel caso di specie l’amministrazione non ha collegato la misura cautelare adottata, funzionalmente e temporalmente, all’adempimento delle prescrizioni imposte e, per altro verso, non ha effettuato, nell’esercizio discrezionale del potere cautelare attribuitole, una corretta e congrua comparazione degli interessi pubblici e privati, da cui la sua illegittimità e la riforma della sentenza appellata.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 22/02/2017</p>
<p class="registri">N. 00823/2017REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri">N. 04872/2016 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><span id="blazon"><img decoding="async" alt="logo" border="0" src="https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/stemma.jpg" /></span></p>
<h1>&nbsp;</h1>
<p class="repubblica">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p class="tabula">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione">SENTENZA</p>
<p class="popolo">sul ricorso numero di registro generale 4872 del 2016, proposto dalla società Marmi Walton Carrara Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi e Francesco Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Morbidelli in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, .118;</p>
<p class="contro">contro</p>
<p class="popolo">Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabio Ciari, con domicilio eletto presso lo studio avv. Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini, 12;<br />
Comune di Fivizzano, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Lenzetti, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria del Consiglio di Stato, n Roma, piazza Capo di Ferro, 13;<br />
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Asl 1 di Carrara, non costituita in giudizio;<br />
Provincia di Massa Carrara non costituita in giudizio;<br />
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Toscana, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro">nei confronti di</p>
<p class="popolo">Comunione dei Beni Sociali di Vinca non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro">per la riforma</p>
<p class="popolo">della sentenza del T.a.r. per la Toscana – Sezione II &#8211; n. 917 del 27 maggio 2016, resa tra le parti, concernente sospensione delle lavorazioni di estrazione di cava per mancato rispetto delle prescrizioni della pronuncia di compatibilità ambientale.</p>
<p class="popolo">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="popolo">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, del Comune di Fivizzano e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;</p>
<p class="popolo">Viste le memorie difensive;</p>
<p class="popolo">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 novembre 2016 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati R. Righi, Crisci su delega di F. Ciari, Sapoco su delega di C. Lenzetti, e l’avv. dello Stato M. Santoro;</p>
<p class="popolo">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="popolo">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="fatto">FATTO</p>
<p class="popolo">1. Con l’appello in esame, la società Marmi Walton Carrara s.r.l. impugna la sentenza 27 maggio 2016 n. 917, con la quale il TAR per la Toscana, sez. II, ha rigettato il ricorso proposto, in particolare, avverso la determinazione 30 ottobre 2015 n. 19, recante la sospensione <i>sine die</i> delle lavorazioni di estrazione della Cava Castelbaito Fratteta.</p>
<p class="popolo">1.1. Occorre premettere, in punto di fatto, che la società appellante esercita attività di escavazione e vendita di marmo nel sito estrattivo denominato “Castelbaito-Fratteta”, in virtù di un contratto di affitto stipulato con la proprietaria “Comunione dei beni sociali di Vinca”.</p>
<p class="popolo">Con provvedimento 31 ottobre 2014 n. 22, il progetto di coltivazione della cava otteneva la favorevole pronuncia di compatibilità ambientale (P.C.A.) dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, la quale prevedeva, per quel che interessa nella presente sede, la rimozione dei rifiuti dai piazzali di cava (punto 2), lo svolgimento di un monitoraggio periodico delle interferenze tra le lavorazioni e le sorgenti d’acqua (punto 5), il monitoraggio sull’allontanamento dei detriti (punto 1).</p>
<p class="popolo">L’accesso alla cava avveniva attraverso strade comunali e provinciali (in particolare, la SP 73), nessuna delle quali (come affermato in sentenza) “al momento consente il transito di mezzi pesanti per il trasporto dei detriti” (tra queste la predetta SP 73, parzialmente interdetta al traffico per necessità di manutenzione dovuta a frane e smottamenti).</p>
<p class="popolo">1.2. Con il successivo provvedimento n. 19 del 30 ottobre 2015, l’Ente Parco, sul presupposto del mancato rispetto delle prescrizioni di cui al precedente provvedimento n. 22/2014, ha sospeso “le attività di estrazione a Monte Vergine” ed ha successivamente precisato – su richiesta del Comune di Fivizzano – la portata inibente del provvedimento n. 19/2015 riferita ad “ogni attività di estrazione, comunque denominata a caratterizzata” (cfr. nota in data 9 dicembre 2015).</p>
<p class="popolo">1.3. Di conseguenza, il Comune di Fivizzano – che, in un primo momento, con provvedimento n. 401/2015, aveva in via derivata sospeso l’autorizzazione all’attività di cava rilasciata con la determinazione n. 285 del 2008, relativamente a tutta l’attività di estrazione e poi, con provvedimento n. 413/2015, aveva limitato gli effetti della sospensione alla sola attività estrattiva a Monte Vergine, chiedendo al contempo chiarimenti all’Ente Parco – adottava il provvedimento n. 497/2015, con il quale annullava il proprio precedente provvedimento n. 413, con conseguente riespansione degli effetti sospensivi di cui al provvedimento n. 401, con riferimento a tutta l’attività estrattiva (si precisa che anche i sopra richiamati provvedimenti comunali sono stati impugnati in primo grado).</p>
<p class="popolo">Successivamente, però, il Comune di Fivizzano, con proprio provvedimento 28 dicembre 2015 n. 510, ha ritenuto di dover richiedere ulteriori chiarimenti all’Ente Parco, contestualmente annullando il proprio provvedimento n. 497 (di annullamento del provvedimento n. 413), determinando in tal modo la “reviviscenza” del provvedimento n. 413, di limitazione degli effetti della sospensione alla sola attività estrattiva a Monte Vergine.</p>
<p class="popolo">1.4. Tanto precisato in fatto, la sentenza impugnata – esclusa ogni illegittimità del mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento, alla luce dell’art. 21-<i>octies</i> l. n. 241/1990 &#8211; afferma in particolare:</p>
<p class="popolo">&#8211; “le prescrizioni ambientali assolvono alla funzione di tutelare l’interesse pubblico alla conservazione dell’ambiente e, pertanto, l’impossibilità di adempiere ad alcuna di esse non può comportare, di per sé sola, un loro ripensamento né men che meno la loro revoca, ove si rivelino necessarie a garantire detto pubblico interesse. Le prestazioni imposte al privato a tal fine non sono oggetto di un rapporto sinallagmatico con il pubblico potere”. Ne consegue che non può assumere alcuna rilevanza l’impossibilità di asportare i detriti a causa dell’impercorribilità delle strade, costituendo ciò violazione di una prescrizione, né tale impossibilità può determinare una revisione delle prescrizioni ambientali;</p>
<p class="popolo">&#8211; contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’amministrazione non ha adottato “il provvedimento più gravoso consistente nella decadenza dell’autorizzazione all’escavazione e della P.C.A., ma si è disposta la sospensione dell’escavazione stessa in attesa della sistemazione della viabilità oggi interdetta agli automezzi pesanti”;</p>
<p class="popolo">&#8211; il provvedimento è stato assunto anche con riferimento ad altre inottemperanze consistenti nella mancata pulizia degli spazi di cantiere e nel mancato monitoraggio delle interferenze tra i lavori e le sorgenti, “e tali circostanze sarebbero di per sé sufficienti a motivarlo”;</p>
<p class="popolo">&#8211; “la nota del Parco 9 dicembre 2015 fornisce un’interpretazione autentica della determinazione 19/2015, senza pretendere di modificarne il contenuto e, comunque, a tanto l’organo emanante era abilitato poiché entrambe sono state emanate dal medesimo organo”.</p>
<p class="popolo">1.5. Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:</p>
<p class="popolo">a) violazione dei principi desumibili dagli artt. 7 e 21-octies l. n. 241/1990, anche in relazione all’art. 60 l. reg. Toscana n. 110/2010; erronea motivazione su un punto decisivo della controversia; erronea percezione del primo motivo di ricorso; ciò in quanto per un verso, la sentenza “intende gravare la ricorrente di un onere dimostrativo, che in realtà graverebbe sull’amministrazione <i>ex</i> art. 21-<i>octies</i> cit.”, peraltro con riferimento ad un provvedimento (la P.C.A.) che non ha natura vincolata; per altro verso, la sentenza “ha compiuto un vero e proprio travisamento delle allegazioni compiute dalla ricorrente . . . idonee a dimostrare l’utilità della mancata partecipazione, che non assume quindi il ruolo di una censura meramente procedimentale”;</p>
<p class="popolo">b) violazione artt. 41, 42, 97 Cost.; artt. 1, 3, 7 l. n. 241/1990; violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione art. 60, co. 3, l. reg. Toscana n. 10/2010; violazione artt. 1 e 2 l. n. 180/2011; erronea motivazione su un punto decisivo della controversia; ciò in quanto “la sanzione della sospensione è sproporzionata”, posto che “l’attività di estrazione è stata sospesa non sul presupposto del suo illegittimo esercizio, bensì esclusivamente al fine di evitare la produzione del materiale di risulta, che non può essere portato a valle, ma che lo sarà quando sarà sbloccato il transito della SP 73”. Peraltro, “tra sospensione <i>sine die</i> ed il venir meno degli effetti dell’autorizzazione ambientale non vi è sostanziale differenza”, ed inoltre “un conto è ordinare il ripristino delle violazioni riscontrate (pulizia piazzali, asporto rifiuti, monitoraggio sorgenti), altro è ordinare la sospensione dell’attività di estrazione <i>sine die</i>, ovvero fino alla ripresa regolare dei transiti a valle”;</p>
<p class="popolo">c) violazione art. 3 Cost.; art. 1 l. n. 241/1990; violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione art. 60, co. 3, l. reg. Toscana n. 10/2010; violazione artt. 1 e 2 l. n. 180/2011; erronea motivazione su un punto decisivo della controversia; poiché la nota dell’Ente Parco del 9 dicembre 2015, lungi dal costituire interpretazione del precedente provvedimento n. 19/2015, ne ha esteso la portata inibitoria, laddove l’attività di escavazione inibita non poteva andare oltre quella relativa al Monte Vergine. In sostanza, non vi è “spazio per un’interpretazione estensiva ex post da parte dell’amministrazione, peraltro implicante una <i>reformatio in pejus</i> rispetto a quanto espressamente e precedentemente disposto”.</p>
<p class="popolo">1.6. Si sono costituiti in giudizio l’ente “Parco regionale delle Alpi Apuane” ed il Comune di Fivizzano, che hanno concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.</p>
<p class="popolo">Si è altresì costituito in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali.</p>
<p class="popolo">1.7. Con ordinanza 29 luglio 2016 n. 3108, questa Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, ritenuto sussistente sia un sufficiente <i>fumus</i><i>boni juris</i> che il danno grave ed irreparabile “stanti i riflessi sull’attività aziendale derivanti dagli atti impugnati in I grado”.</p>
<p class="popolo">1.8. All’udienza pubblica di trattazione del 24 novembre 2016, la causa è stata riservata in decisione.</p>
<p class="fatto">DIRITTO</p>
<p class="popolo">2. L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, nei sensi e limiti di seguito esposti, con conseguente riforma della sentenza impugnata ed accoglimento del ricorso instaurativo del giudizio di I grado.</p>
<p class="popolo">2.1. Occorre precisare, in punto di fatto, che il provvedimento 30 ottobre 2015 n. 19 adottato dal Parco Regionale delle Alpi Apuane sospende “le lavorazioni di estrazione della Cava Castelbaito Fratteta”, precisando che detta sospensione “riguarda le attività di estrazione al Monte Vergine”, rendendo possibili “le altre lavorazioni previste”.</p>
<p class="popolo">Il provvedimento è assunto, evocando espressamente l’art. 60, co. 3, l. reg. Toscana 12 febbraio 2010 n. 10 (<i>ratione temporis</i> vigente e successivamente abrogata), “in quanto la compatibilità ambientale di tali attività presuppone il rispetto di specifiche azioni e prescrizioni, che al momento il proponente non risulta abbia ottemperato o possa ottemperare”. Tali prescrizioni non ottemperate sono: la corretta gestione dei piazzali di cava e delle vie di arroccamento; la rimozione dei rifiuti dai piazzali di cava, lo svolgimento di un monitoraggio periodico delle interferenze tra le lavorazioni e le sorgenti d’acqua.</p>
<p class="popolo">Nel provvedimento si prende, inoltre, atto che “il detrito prodotto dalle attività estrattive, che non può essere riversato nel ravaneto e non può essere utilizzato, almeno nella sua interezza, per le opere di manutenzione della viabilità di arroccamento delle cave, non può essere neppure allontanato dal sito di cava”, stante l’impercorribilità delle strade.</p>
<p class="popolo">Successivamente, con nota del 9 dicembre 2015, il medesimo Ente precisa che la sospensione stabilita con l’atto n. 19/2015 “riguarda ogni attività di estrazione, comunque denominata e caratterizzata”, sottolineandosi inoltre che la sospensione “è stata imposta non come misura sanzionatoria, ma in quanto l’attività di estrazione, producendo detrito il cui smaltimento non può essere ad oggi effettuato, non risulta compatibile da un punto di vista ambientale”.</p>
<p class="popolo">2.2. Come è dato osservare, l’”incertezza” caratterizzante il provvedimento n. 19/2015 e la successiva nota 9 dicembre 2015 (e della quale si è doluta l’appellante con il secondo il terzo motivo di appello), riguarda sia l’ambito di efficacia del primo provvedimento, sia la natura giuridica del secondo, posto che con lo stesso si determina un ampliamento dell’ambito di incidenza del primo.</p>
<p class="popolo">Occorre, dunque, innanzi tutto precisare che:</p>
<p class="popolo">a) il provvedimento di sospensione è stato adottato dall’amministrazione in espressa applicazione dell’art. 60, co. 3, l. reg. Toscana n. 10/2010, il quale prevede che “qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle procedure di verifica, di assoggettabilità o di valutazione, l’autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l’adeguamento dell’opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità”. Esso, dunque, non costituisce, di per sé, provvedimento sanzionatorio, bensì provvedimento cautelare (di natura discrezionale) che l’amministrazione può assumere nelle more dell’adozione del provvedimento di imposizione di obblighi di fare e dell’ottemperanza a quanto dallo stesso prescritto;</p>
<p class="popolo">b) poiché il primo provvedimento espressamente riferisce alla “attività di estrazione al Monte Vergine” la sospensione, rendendo invece “possibili le altre lavorazioni previste”, ne consegue che la nota del 9 dicembre 2015 non rappresenta (come invece sostenuto nella sentenza impugnata) una mera interpretazione di tale atto, ma costituisce una estensione <i>ex novo</i> del contenuto prescrittivo del medesimo, con riferimento all’ambito spaziale di interdizione dell’attività, ora estesa ad “ogni attività di estrazione, comunque denominata e caratterizzata”.</p>
<p class="popolo">Nel caso di specie, dunque si è in presenza di due atti, ambedue aventi natura provvedimentale (ed ambedue impugnati), con i quali si è disposta la sospensione dapprima in misura limitata, poi in misura totale, dell’attività estrattiva.</p>
<p class="popolo">2.3. Tanto precisato, appare tuttavia evidente che, nella misura in cui il provvedimento di sospensione non risulta definito nella sua efficacia temporale, né rapportato – come previsto dall’art. 60, co. 3, cit., &#8211; all’adempimento di specifiche prescrizioni / obblighi di fare (e, dunque, in tal modo temporalmente definito “in via indiretta”), tale provvedimento si risolve in una sostanziale interdizione <i>sine die</i> dell’attività (e solo in questo senso può convenirsi con la natura “afflittiva” e/o sanzionatoria dell’atto, invece definito direttamente “sanzione” dalla parte appellante).</p>
<p class="popolo">Ed occorre altresì ricordare come l’art. 21-<i>quater,</i> co. 2, l. n. 241/1990 – al cui <i>genus</i> è riconducibile la norma regionale &#8211; prescriva l’esplicita indicazione del termine della sospensione (che può essere adottata solo “per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario”) nell’atto che la dispone; in tal senso è orientata la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sez. IV, 13 giugno 2013, n. 3276; sez. V, 18 dicembre 2012, n. 6507; sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 905), secondo cui:</p>
<p class="popolo">a) ai sensi degli art. 7, 2º comma, e 21 <i>quater</i> l. 7 agosto 1990 n. 241, la p.a. dispone di un generale potere di natura cautelare e durata temporanea, consistente nella sospensione degli effetti dell’atto amministrativo precedentemente adottato, al quale però si accompagna la necessità della prefissione di un termine che salvaguardi l’esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, così scongiurando il rischio di una illegittima sospensione <i>sine die</i>;</p>
<p class="popolo">b) affinché il potere cautelare dell’amministrazione possa ritenersi correttamente esercitato, come del resto previsto dall’art. 21 <i>quater,</i> 2º comma, l. n. 241 del 1990, è indispensabile che sussistano gravi ragioni, cioè circostanze tali da rendere quanto meno inopportuno che un provvedimento emanato, non inficiato da vizi macroscopici o facilmente riconoscibili, continui a svolgere i propri effetti per evitare che questi possano definitivamente alterare e compromettere il substrato fattuale sul quale incide.</p>
<p class="popolo">2.4. Tanto è quanto accade nel caso di specie – in ciò concordando con quanto rappresentato dall’ appellante (v. pagg. 23 – 24 appello) – poiché il termine finale, se non escludibile nell’<i>an</i>, non è determinato o (ragionevolmente) determinabile e, peraltro, è dipendente dall’attività di un terzo (la Provincia di Massa Carrara, in relazione alla sistemazione della strada provinciale non percorribile), attività che non risulta né avere avuto un principio di esecuzione, né una quantificazione del tempo occorrente per il conseguimento di un positivo risultato finale.</p>
<p class="popolo">3. Da quanto esposto, risulta che l’amministrazione, nel disporre la sospensione (e nell’estenderne l’ambito, nei sensi innanzi descritti):</p>
<p class="popolo">&#8211; per un verso, non ha collegato la misura cautelare adottata, funzionalmente e temporalmente, all’adempimento delle prescrizioni imposte, e ciò in contrasto con quanto previsto dal pur evocato (quale norma fondante l’esercizio del potere) art. 60, co. 3 l. reg. n. 10/2010;</p>
<p class="popolo">&#8211; per altro verso, non ha effettuato, nell’esercizio discrezionale del potere cautelare attribuitole, una corretta e congrua comparazione degli interessi pubblici e privati, ciò che sarebbe dovuto a maggior ragione avvenire in presenza, da un lato, di un comportamento del soggetto inciso determinato da fattori estranei alla sua volontà (la interdetta percorribilità delle strade), dall’altro dalla assenza di un profilo essenziale dell’atto adottando (il termine della sospensione), tale da rendere tale atto, nella sostanza, un provvedimento definitivo di interdizione; dall’altro ancora, dalla reiterata adozione dell’atto, con successivo ampliamento del suo ambito di applicazione.</p>
<p class="popolo">3.1. Con riferimento ai due aspetti ora esposti, appare, dunque, fondato quanto sostenuto dall’appellante, laddove essa afferma:</p>
<p class="popolo">&#8211; con riferimento al primo aspetto, che la finalità della sospensione non è quella di inibire l’attività nelle more dell’adempimento delle prescrizioni imposte, quanto quella di “evitare la produzione del materiale di risulta, che non può essere portato a valle”, stante il blocco del transito sulla SP 71 (v. pag. 20 app.). Ciò risulta confermato sia dallo stesso provvedimento n. 19/2015, dove si afferma, senza previa verifica di possibili soluzioni alternative, che vi sono prescrizioni alle quali “al momento il proponente non risulta abbia ottemperato o possa ottemperare”, sia, ed ancor più, dalla nota del 9 dicembre 2015 che motiva affermando che “l’attività di estrazione, producendo detrito il cui smaltimento non può essere ad oggi effettuato, non risulta compatibile da un punto di vista ambientale”;</p>
<p class="popolo">&#8211; con riferimento al secondo profilo, che “è totalmente mancato quel bilanciamento di interessi che è invece doveroso nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale sanzionatorio da parte dell’amministrazione”, ancor più laddove si interviene su una attività legittimamente esercitata (v. pagg. 21 – 23 app.).</p>
<p class="popolo">3.2. E’ senza dubbio condivisibile la sentenza impugnata, laddove essa afferma che “le prescrizioni ambientali assolvono alla funzione di tutelare l’interesse pubblico alla conservazione dell’ambiente e, pertanto, l’impossibilità di adempiere ad alcuna di esse non può comportare, di per sé sola, un loro ripensamento né men che meno la loro revoca”, di modo che “non può assumere alcuna rilevanza l’impossibilità di asportare i detriti a causa dell’impercorribilità delle strade, costituendo ciò violazione di una prescrizione, né tale impossibilità può determinare una revisione delle prescrizioni ambientali”.</p>
<p class="popolo">Ma quanto ora riportato, nel determinare una “indisponibilità” delle prescrizioni anteriormente imposte (e non ottemperate dal privato), da parte dell’amministrazione, nondimeno non esime quest’ultima dal corretto e ponderato esercizio del potere discrezionale, al momento di “calibrare” l’intervento repressivo, ed <i>in primis</i> cautelare, onde riportare a corretto regime l’attività soggetta a verifica.</p>
<p class="popolo">E ciò a maggior ragione a fronte di quanto previsto dall’art., 60, co. 3, l. reg. n. 10/2010, norma del cui esatto contenuto prescrittivo e delle cui finalità, l’amministrazione non ha fatto corretto esercizio (e la cui analisi appare sostanzialmente pretermessa dalla sentenza impugnata).</p>
<p class="popolo">4. Alla luce delle considerazioni ora esposte, non può essere condiviso quanto affermato nella sentenza impugnata &#8211; secondo la quale il provvedimento è stato assunto anche con riferimento ad altre inottemperanze consistenti nella mancata pulizia degli spazi di cantiere e nel mancato monitoraggio delle interferenze tra i lavori e le sorgenti, “e tali circostanze sarebbero di per sé sufficienti a motivarlo” (argomento esposto anche dal Comune di Fivizzano: v. pag. 7 memoria del 20 ottobre 2016) – posto che l’inadempimento di prescrizioni obiettivamente “minori”, quali quelle indicate nel provvedimento di sospensione, postula una congrua motivazione in ordine alla necessità stessa del provvedimento di sospensione, con una ancor più perspicua comparazione degli interessi coinvolti.</p>
<p class="popolo">Per converso, e nella logica speculare del ragionamento dianzi sviluppato, non possono trovare ingresso, in quanto impingono inammissibilmente il merito delle valutazioni riservate alle Autorità di settore, le censure di abnormità e sproporzione del provvedimento di sospensione in se e per se considerato.</p>
<p class="popolo">5. Per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto, con riferimento al secondo ed al terzo dei motivi proposti (<i>sub</i> lett. b) e c) dell’esposizione in fatto), risultando superfluo l’esame del primo motivo (afferente alla violazione dell’art. 7 ed alla non corretta applicazione dell’art. 21-<i>octies</i> l. n. 241/1990).</p>
<p class="popolo">Ne consegue la riforma della sentenza impugnata e, per l’effetto, l’accoglimento del ricorso instaurativo del giudizio di I grado, con conseguente annullamento di tutti gli atti con il medesimo impugnati.</p>
<p class="popolo">6. Attese le ragioni che hanno determinato l’annullamento degli atti, resta ovviamente fermo il potere dell’amministrazione di rideterminarsi in ordine alla vicenda oggetto del presente giudizio.</p>
<p class="popolo">7. Le spese, nei confronti dell’ente “Parco regionale delle Alpi Apuane” e del Comune di Fivizzano, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per disporre la loro compensazione nei confronti del Ministero dei beni e delle attività culturali. stante la sua diversa e meno rilevante posizione procedimentale e processuale, tanto che non si è formalmente opposto all’accoglimento del gravame.</p>
<p class="fatto">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Marmi Walton Carrara s.r.l. (n. 4872/2016 r.g.):</p>
<p class="popolo">a) accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso instaurativo del giudizio di I grado, con conseguente annullamento degli atti con il medesimo impugnati;</p>
<p class="popolo">b) condanna l’ente “Parco regionale delle Alpi Apuane” ed il Comune di Fivizzano, in solido, al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori come per legge;</p>
<p class="popolo">c) pone a carico dei predetti appellati il contributo unificato dovuto per ciascuno dei due gradi di giudizio, condannando gli stessi, in solido, alla restituzione all’appellante di quanto dallo stesso anticipato per tale causale;</p>
<p class="popolo">d) compensa spese ed onorari di giudizio nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali.</p>
<p class="popolo">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="popolo">&nbsp;</p>
<p class="popolo">&nbsp;</p>
<p class="tabula">Vito Poli, Presidente</p>
<p class="tabula">Andrea Migliozzi, Consigliere</p>
<p class="tabula">Silvestro Maria Russo, Consigliere</p>
<p class="tabula">Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula">Leonardo Spagnoletti, Consigliere</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="1" class="sottoscrizioni" style="border-collapse: collapse" width="100%">
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>Oberdan Forlenza</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>Vito Poli</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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</tbody>
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<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-2-2017-n-823/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2017 n.823</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2016 n.228</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-10-2016-n-228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-10-2016-n-228/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-10-2016-n-228/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2016 n.228</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Amato Sull&#8217;illegittimità costituzionale parziale in materia di cave e agri marmiferi Ambiente e territorio &#8211; Rapporto Stato/Regioni &#8211; Art. 32, c. 2, legge Regione Toscana 25/03/2015, n. 35 &#8211; Inclusione nel patrimonio indisponibile dei Comuni di Massa e di Carrara di beni estimati di cui all&#8217;editto della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-10-2016-n-228/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2016 n.228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-10-2016-n-228/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2016 n.228</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Amato</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;illegittimità costituzionale parziale in materia di cave e agri marmiferi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Ambiente e territorio &#8211; Rapporto Stato/Regioni &#8211; Art. 32, c. 2, legge Regione Toscana 25/03/2015, n. 35 &#8211; Inclusione nel patrimonio indisponibile dei Comuni di Massa e di Carrara di beni estimati di cui all&#8217;editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina, del 01.02.1751 &#8211; Q.l.c. promossa dal Tribunale ordinario di Massa &#8211; Lamentata violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>È costituzionalmente illegittimo l’art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA N. 228<br />
ANNO 2016</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA<br />
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 maggio &#8211; 3 giugno 2015, depositato in cancelleria il 3 giugno 2015 ed iscritto al n. 60 del registro ricorsi 2015, e dal Tribunale ordinario di Massa nel procedimento vertente tra Omya spa e Cave Statutario srl e Comune di Carrara, con ordinanza del 17 marzo 2016, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2016.<br />
Visti gli atti di costituzione della Regione Toscana, della Omya spa ed altra, del Comune di Carrara, nonché gli atti di intervento del Presidente della Regione Toscana, della Omya spa e della Società Guglielmo Vennai spa ed altre;<br />
udito nell’udienza pubblica del 20 settembre 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;<br />
uditi l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Società Guglielmo Vennai spa ed altre, l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri, gli avvocati Giuseppe Morbidelli per Omya spa ed altra, Domenico Iaria per il Comune di Carrara, Marcello Cecchetti e Lucia Bora per il Presidente della Regione Toscana.</p>
<p>
<a name="fatto"></a><br />
<em>Ritenuto in fatto </em><br />
1.– Con ricorso spedito per la notificazione il 29 maggio 2015, ricevuto il 3 giugno 2015 e depositato nello stesso giorno (reg. ric. n. 60 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014).<br />
L’art. 32, comma 2, prevede che «Considerata la condizione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale degli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara e dalle soppresse “vicinanze” di Carrara, già disciplinate ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), nonché dei beni estimati, di cui all’editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1 febbraio 1751, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni di Massa e Carrara provvedono alla ricognizione dei tali beni, danno comunicazione dell’accertamento ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni alla coltivazione dei beni medesimi e provvedono ai conseguenti adempimenti ai sensi del presente capo».<br />
2.– Secondo il ricorrente, tale disposizione sarebbe innovativa rispetto a quanto previsto dal combinato disposto dei commi l e 2 dell’art. l della legge della Regione Toscana 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara), secondo cui gli agri marmiferi appartengono al patrimonio indisponibile comunale se di essi il Comune risulti proprietario ai sensi delle normative in atto all’entrata in vigore della medesima legge regionale.<br />
Ritiene la difesa statale che tale norma non contempli espressamente i «beni estimati» e che il rinvio alle normative in atto all’entrata in vigore della legge regionale n. 104 del 1995 presenti margini di ambiguità.<br />
Dopo aver richiamato la sentenza di questa Corte n. 488 del 1995, l’Avvocatura generale dello Stato osserva come il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), nel delegare ai Comuni di Carrara e di Massa l’emanazione di un regolamento «per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi», non contenesse alcun espresso riferimento ai «beni estimati».<br />
2.1.– Ad avviso del ricorrente, inoltre, la natura giuridica dei «beni estimati» sarebbe oggetto di dibattito tra gli studiosi. Secondo un primo orientamento, su tali beni sussisterebbe un vero e proprio diritto di proprietà; essi sarebbero oggetto di atti di compravendita, nonché di acquisti all’asta nell’ambito di procedure esecutive, senza che si sia mai resa necessaria alcuna autorizzazione comunale.<br />
Vengono citate, a questo riguardo, una autorevole dottrina e una pronuncia giudiziale che ha distinto «due tipologie di terreni marmiferi, alcuni terreni cosiddetti agri marmiferi, risultano di proprietà del Comune di Carrara e detenuti dalle società in regime di concessione, altri invece di proprietà delle società medesime c.d. beni estimati» (Commissione tributaria provinciale della Toscana, Massa Carrara, sez. II, sent. 31 gennaio 2011, n. 14).<br />
Secondo un opposto orientamento, fondato soltanto su pareri di studiosi di chiara fama, i «beni estimati» non avrebbero mai costituito oggetto di piena proprietà; l’editto del 1° febbraio 1751, infatti, si sarebbe limitato ad attribuire a soggetti privati diritti di godimento su beni che rientravano nella proprietà delle cosiddette «vicinanze».<br />
Tuttavia, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, il r.d. n. 1443 del 1927 avrebbe abrogato la legislazione preunitaria precedente, così che sussisterebbero dubbi circa la perdurante validità della testé indicata qualificazione giuridica.<br />
2.2.– La disposizione regionale impugnata, nell’includere i «beni estimati» nell’ambito del patrimonio indisponibile comunale, nonostante consistenti elementi facciano ritenere che tali beni siano oggetto di proprietà privata, colmerebbe una lacuna nell’ordinamento civile italiano.<br />
Essa, pertanto, violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto una simile operazione spetterebbe alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile».<br />
3.– Con atto depositato il 7 luglio 2015, si è costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.<br />
3.1.– La difesa regionale eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso per insufficiente, erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento.<br />
Ad avviso della Regione, infatti, lo Stato avrebbe sollevato la questione di legittimità costituzionale muovendo dall’erroneo presupposto che la legislazione estense sia stata abrogata dal r.d. n. 1443 del 1927.<br />
Tale affermazione, tuttavia, sarebbe smentita dalla sentenza di questa Corte n. 488 del 1995, ai sensi della quale l’art. 64 del richiamato r.d. «ha mantenuto in vigore la legislazione preunitaria solo in via transitoria, fino al giorno dell’entrata in vigore dei detti regolamenti»; si tratta dei regolamenti previsti dall’art. 64, comma 3, del richiamato r.d., con i quali i Comuni di Massa e Carrara sono chiamati a disciplinare i propri agri marmiferi.<br />
Osserva la resistente che il Regolamento del Comune di Carrara sugli agri marmiferi è stato approvato con delibera consiliare n. 61 del 2005 ed è esso, dunque, ad aver determinato il superamento della legislazione estense, sino a quel momento rimasta vigente. Pertanto, il riferimento legislativo richiamato dallo Stato sarebbe errato o incompleto.<br />
3.2– In ogni caso, secondo la Regione, le censure statali sarebbero formulate in termini generici, non essendo state evidenziate le ragioni per le quali le norme regionali comportino la violazione del parametro evocato.<br />
3.3.– Nel merito, ad avviso della difesa regionale, non sussisterebbe alcuna lacuna nell’ordinamento. Con la norma in esame, infatti, la Regione si sarebbe limitata a prendere atto della natura giuridica pubblica dei «beni estimati», così come risultante dalla normativa statale di riferimento.<br />
3.3.1.– In particolare, osserva la resistente, la proprietà pubblica, e precisamente del Comune di Carrara, dei «beni estimati» discenderebbe dalla legislazione estense. L’editto teresiano, infatti, avrebbe innanzitutto ribadito la proprietà degli agri marmiferi in capo alle vicinanze, nonché il carattere inalienabile ed imprescrittibile della stessa, secondo quanto già previsto dallo Statuto della Città di Carrara del 1574 di Alberico Malaspina; tale editto avrebbe poi riconosciuto, in via generale, alle stesse vicinanze il diritto allo sfruttamento del sottosuolo agrario, che veniva ad essere “coltivato” dai “vicini”, in base ad una concessione livellaria rilasciata dalla vicinanza; infine, intervenendo a dirimere una vertenza proposta dalla vicinanza di Torano, che lamentava occupazioni illegittime dei suoi agri da parte dei vicini e di estranei, si sarebbe limitato, in via eccezionale, a esonerare in perpetuo i possessori dei beni iscritti negli estimi da oltre un ventennio dal versamento di qualsiasi corrispettivo pecuniario alle vicinanze, come controprestazione dell’utilizzo degli agri, in forza di un diritto feudale di regalia.<br />
Il richiamato editto, dunque, avrebbe confermato il diritto dei privati all’escavazione, ma non avrebbe trasferito la proprietà dei beni, anche perché al regnante su delega dell’imperatore non spettava disporre dei diritti di proprietà, ma era riservato esclusivamente il diritto allo sfruttamento dei giacimenti minerari ricompresi negli agri vicinali stessi.<br />
Pertanto, nell’esercizio del suo potere regalistico sui marmi carraresi, la duchessa non avrebbe potuto disporre di ciò di cui non era titolare, dovendo invece necessariamente limitarsi a disporre in ordine allo sfruttamento del sottosuolo minerario.<br />
In definitiva, secondo la Regione, per le cave insistenti negli agri vicinali non iscritte all’estimo, ovvero iscritte a nome di un privato da meno di venti anni, l’editto avrebbe previsto che le vicinanze concedessero lo sfruttamento della cava dietro pagamento di un canone; invece, per le cave iscritte all’estimo, a nome di un privato, da oltre vent’anni, la duchessa – in sanatoria ed in via del tutto eccezionale – avrebbe deciso di inibire azioni di recupero da parte delle vicinanze rispetto al diritto allo sfruttamento delle cave, concedendo ai loro possessori il diritto di godimento in perpetuo delle stesse e sottraendoli alla regola dell’onerosità delle concessioni, in forza del diritto feudale di regalia sui marmi.<br />
L’editto teresiano, pertanto, avrebbe sancito la regola del regime concessorio per lo sfruttamento di tutte le cave di marmo del Comune di Carrara proprio in ragione della proprietà pubblica delle stesse; la differenza tra le cave con iscrizione ultraventennale all’estimo e le altre consisterebbe unicamente – ad avviso della Regione – nella fonte del provvedimento concessorio, dal momento che per i beni estimati la concessione era stata rilasciata direttamente dal sovrano con l’editto del 1751, mentre per tutte le altre cave, pur insistenti negli agri marmiferi, la concessione veniva rilasciata dalle vicinanze prima e, in seguito alla loro soppressione, dal Comune.<br />
Secondo la disciplina contenuta nella legislazione estense, dunque, entrambe le concessioni riguarderebbero comunque beni di proprietà vicinale, oggi comunale, in regime di indisponibilità, costituendo i «beni estimati» una species della più generale categoria degli agri marmiferi.<br />
3.3.2.– La Regione, inoltre, sottolinea che da un punto di vista “fisico”, gli agri marmiferi di Carrara, in assoluta prevalenza, sono cave miste con presenza “indistinta” di agri intestati al catasto in capo al Comune e agri cosiddetti estimati. Pertanto, ove si ritenesse di dover sottrarre i beni estimati al regime concessorio, si determinerebbe l’impossibilità di procedere con gara anche per i restanti agri marmiferi.<br />
3.3.3.– Peraltro, ad avviso della difesa regionale, la proprietà pubblica delle cave di marmo del comprensorio apuano sarebbe stata ulteriormente ribadita dal r.d. n. 1443 del 1927, che all’art. 64, ultimo comma, ha attribuito ai Comuni di Massa e Carrara il potere regolamentare in ordine ai propri agri marmiferi, sancendo in via definitiva la specialità delle cave apuane di marmo rispetto a tutte le altre cave del territorio nazionale.<br />
Ciò troverebbe conferma nella sentenza della Corte di cassazione 24 maggio 1954, n. 1679, secondo la quale gli agri marmiferi «hanno un regime analogo a quello delle altre cave quando siano sottratte al proprietario del suolo per essere concesse a terzi, divenendo beni patrimoniali indisponibili».<br />
Alla luce di queste risultanze, sarebbe evidente come i «beni estimati», già secondo la disciplina estense, rientrino nel patrimonio indisponibile comunale al pari di tutte le altre cave insistenti sugli agri marmiferi di Carrara, con conseguente legittimo assoggettamento alle norme dei regolamenti comunali.<br />
3.3.4.– La legge regionale di cui si tratta, inoltre, avrebbe dettato la disciplina in una materia pacificamente attribuita alla competenza delle Regioni, sia prima, sia dopo la riforma del Titolo V del 2001.<br />
Con l’impugnato art. 32, comma 2, infatti, la Regione avrebbe preso atto della natura pubblica della proprietà dei «beni estimati», limitandosi a introdurre una norma meramente ricognitiva di disposizioni già presenti nella disciplina statale di riferimento in tema di agri marmiferi del Comune di Carrara.<br />
D’altra parte, secondo la difesa regionale, questa Corte, con la richiamata sentenza n. 488 del 1995, avrebbe riconosciuto la legittimità costituzionale di leggi regionali che, in applicazione del regime concessorio, intervengano a modificare i rapporti in corso, costituiti come perpetui e gratuiti nel sistema estense, in coerenza con i principi della onerosità e temporaneità delle concessioni, già sanciti dal r.d. n. 1443 del 1927.<br />
4.– Sono intervenute le società Omya , Guglielmo Vennai , Caro e Colombi , Società Escavazione Marmi SEM , Successori Adolfo Corsi Carrara srl e Marbo srl, affermando il proprio interesse ad agire e la propria legittimazione e chiedendo che la Corte, ritenuta l’ammissibilità degli interventi, accolga le richieste della parte ricorrente.<br />
Ciascuna delle parti in prossimità dell’udienza ha depositato memorie in cui ha ribadito le conclusioni già rassegnate.<br />
5.– Nell’ambito di un giudizio civile promosso contro il Comune di Carrara da alcune società private proprietarie di agri marmiferi – cosiddetti «beni estimati» – ubicati nel territorio comunale, per l’accertamento del diritto di proprietà di tali beni in capo alle stesse, il Tribunale ordinario di Massa, con ordinanza del 17 marzo 2016 (r.o. n. 96 del 2016), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 102, 111, 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost.<br />
5.1.– Riferisce il Tribunale che, ad avviso delle società attrici, la norma censurata, ricomprendendo nel patrimonio indisponibile comunale i «beni estimati» di cui all’editto di Maria Teresa Cybo Malaspina del 1751, nonostante essi risultino, allo stato, oggetto di proprietà privata, sarebbe sostanzialmente volta a realizzare un’espropriazione di tali beni.<br />
Secondo il giudice a quo, la norma sarebbe volta a realizzare una «ricognizione» di quei beni, cui i Comuni di Massa e Carrara dovrebbero provvedere entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Tuttavia, essa non avrebbe portata ricognitiva, ma innovativa, posto che intende disciplinare per il futuro il regime di tali beni, assegnando loro un assetto diverso da quello attuale, in contrasto con gli atti che ne hanno determinato l’odierna situazione.<br />
5.1.1.– Nel ricostruire il contesto normativo di riferimento, il Tribunale rimettente osserva che i «beni estimati» sono pervenuti agli attuali proprietari sia a seguito di atti di compravendita tra privati, sia a seguito di atti di fusione tra società, sia a seguito di decisioni giurisdizionali; e che fin dall’emanazione dell’editto teresiano sono stati considerati beni di natura privata.<br />
Ai sensi del richiamato editto, infatti, «Se l’allibrazione delle medesime è seguita venti anni prima della presente Nostra ordinazione, niun diritto pretendere mai più possa sopra di esse, o sopra i loro Possessori, la vicinanza ne’ di cui agri sono situate non altrimenti che se a favore dei possessori medesimi militasse l’immemorabile, o la centennaria o concorresse a prò loro un titolo il più legittimo che immaginare si possa».<br />
Il rimettente, peraltro, osserva come l’editto del 1751 sia venuto a regolamentare una situazione che già vedeva molti «beni estimati», quelli cioè iscritti negli estimi dei particolari da almeno venti anni, come beni di proprietà privata, di derivazione allodiale, oggetto di attività estrattiva.<br />
5.1.2.– A conferma della natura privata di tali beni, vengono altresì richiamati l’art. 11 dell’editto di Maria Teresa Cybo Malaspina del 21 dicembre 1771, l’art. 7 del decreto n. 246 sulle miniere del 9 agosto 1808, i punti VII e VIII della notificazione governatoriale (Petrozzani) del 24 settembre 1823 e l’art. 2, comma 13, lettera h), della notificazione governatoriale del 14 luglio 1846.<br />
Più di recente, ad avviso del giudice a quo, anche altre fonti normative presupporrebbero una distinzione tra agri marmiferi di proprietà comunale e agri marmiferi di proprietà privata. A riguardo, vengono citati l’art. l della legge della Regione Toscana 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara), la legge della Regione Toscana 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili) ed il regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali del Comune di Carrara, approvato con delibera n. 61 del 21 luglio 2005 (modificativo del primo regolamento comunale adottato il 29 dicembre 1994).<br />
Secondo il rimettente, la stessa legge regionale n. 35 del 2015 presupporrebbe implicitamente tale doppio regime, allorché prevede la stipula con il privato «di una convenzione per l’utilizzo del bene quale patrimonio indisponibile comunale» (art. 38, comma 6).<br />
Anche la relazione della Commissione di esperti incaricata dal Comune di Carrara di predisporre una relazione sulla condizione giuridica degli agri marmiferi comunali, avrebbe espressamente riconosciuto il diritto di proprietà privata sui «beni estimati».<br />
A riprova della libera circolazione tra privati, che avrebbe da sempre caratterizzato tali beni, vengono altresì richiamate una serie di decisioni giurisdizionali in tal senso.<br />
5.2.– Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente osserva come la domanda abbia ad oggetto l’accertamento dell’esistenza del diritto di proprietà in capo alle società attrici rispetto ai «beni estimati», mentre la norma impugnata ne assume la titolarità in capo all’ente pubblico convenuto.<br />
Ad avviso del giudice a quo, non sarebbe neppure possibile una interpretazione costituzionalmente orientata che consenta di non ritenere la norma in contrasto con i parametri costituzionali.<br />
Infatti, sia la ricostruzione storica dei trasferimenti a seguito dei quali le società attrici si affermano proprietarie dei «beni estimati», sia l’esistenza delle decisioni giurisdizionali richiamate, evidenzierebbero come tali beni siano stati da sempre ritenuti suscettibili di libera circolazione tra privati secondo le ordinarie regole della proprietà privata, a differenza degli agri marmiferi comunali.<br />
Osserva il rimettente come il regime differenziato riservato agli agri marmiferi comunali, da una parte, ed ai «beni estimati», dall’altra, venga confermato anche dalla diversa regolamentazione operata per gli uni e per gli altri dallo stesso Comune di Carrara.<br />
In proposito, secondo il giudice a quo, l’assunto del Comune secondo cui la legge regionale n. 35 del 2015 si sarebbe «limitata a esternare (dichiarare) la natura che detti beni posseggono ex se e cioè in ragione della loro provenienza [&#8230;]», sarebbe incompatibile con la ricostruzione storica delle vicende dei «beni estimati»; essa, al contrario, confermerebbe la tesi delle società attrici circa il plurisecolare riconoscimento di un diritto di piena proprietà a favore dei privati sui beni in questione.<br />
Piuttosto, ad avviso del rimettente, il significato della norma avrebbe una portata ben più ampia di quella ricollegabile all’espressione utilizzata, proprio in virtù dell’attuale assetto dei beni, incompatibile con una mera attività di «ricognizione».<br />
Nonostante la sua formulazione testuale, la norma impugnata sarebbe diretta ad operare un vero e proprio trasferimento al patrimonio indisponibile comunale della proprietà di tali beni dai soggetti privati che li hanno a vario titolo acquistati; ciò comporterebbe, secondo il rimettente, la rilevanza della questione ai fini dell’accoglimento o del rigetto della domanda.<br />
5.3.– In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo deduce in primo luogo il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la regolamentazione della proprietà privata apparterrebbe indiscutibilmente alla potestà legislativa dello Stato in materia di «ordinamento civile».<br />
Peraltro, secondo il rimettente, una disciplina come quella posta in essere dalla Regione con la norma impugnata non sarebbe stata consentita neppure al legislatore statale, posto che lo Stato potrebbe incidere in via diretta sulla proprietà privata solo nelle forme e con i limiti della legislazione sull’espropriazione per pubblica utilità.<br />
5.3.1.– Viene poi denunciato il contrasto con l’art. 117, comma 3, Cost., perché nella materia del «governo del territorio», in cui sarebbe ricompresa la disciplina degli agri marmiferi, l’espropriazione verrebbe in rilievo solo in quanto attività strumentale all’acquisizione di suoli per la realizzazione di opere pubbliche, mentre nel caso in esame il trasferimento dei «beni estimati» al patrimonio indisponibile comunale sarebbe finalizzato al mero incremento patrimoniale in favore dell’ente pubblico.<br />
5.3.2.– La norma censurata violerebbe, altresì, gli artt. 42, secondo e terzo comma, e 97 Cost., in quanto realizzerebbe il trasferimento coattivo di quelle proprietà dai privati al patrimonio indisponibile comunale e dunque determinerebbe una sorta di espropriazione di quei beni in un caso non previsto dalla legge, senza indennizzo e senza l’indicazione di un motivo d’interesse generale che la giustifichi; essa, inoltre, realizzerebbe tale effetto espropriativo in difetto di un regolare procedimento amministrativo governato dai principi di buon andamento e imparzialità.<br />
5.3.3.– Sarebbe, inoltre, violato l’art. 3 Cost., sia perché la norma impugnata sottrarrebbe i «beni estimati» privati, costituiti dagli agri marmiferi, solo ai proprietari di tali beni ubicati nei comuni di Massa e di Carrara; sia perché realizzerebbe l’espropriazione dei soli «beni estimati» costituiti da cave, e non dei «beni estimati» costituiti da terreni agricoli o da beni destinati ad usi diversi.<br />
5.3.4.– Viene altresì denunciato il contrasto con l’art. 117, comma l, Cost., in relazione all’art. l del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto la norma impugnata esproprierebbe di fatto i «beni estimati», senza indicare le ragioni di utilità sociale ad essa sottese e senza prevedere alcun indennizzo.<br />
5.3.5.– La norma impugnata, infine, violerebbe gli artt. 24, 42, 102 e 111 Cost., perché, nel caso in cui si volesse riconoscere ad essa una funzione regolatrice del conflitto tra ente pubblico e privati titolari del diritto di proprietà sui «beni estimati», il legislatore regionale si sarebbe indebitamente sostituito al giudice ordinario nella pretesa di risolvere, al di fuori di un processo regolato dalla legge, il conflitto esistente tra soggetti dell’ordinamento.<br />
Peraltro, ad avviso del giudice a quo, sarebbe fuorviante il richiamo effettuato nei lavori preparatori della legge regionale censurata alla sentenza n. 488 del 1995, della quale la legge regionale n. 35 del 2015 sarebbe attuazione. Quella decisione, infatti, riguarderebbe i soli rapporti concessori relativi agli agri marmiferi di proprietà dei Comuni, senza alcun riferimento agli agri marmiferi di proprietà privata. Il fatto che la pronuncia non si occupi degli agri marmiferi costituenti «beni estimati» confermerebbe, secondo il rimettente, la distinzione esistente tra agri marmiferi di proprietà dei Comuni e agri marmiferi di proprietà privata.<br />
5.4.– In conclusione, secondo il giudice a quo, non sarebbe possibile ritenere che la norma non incida su beni attualmente di proprietà privata, sul presupposto che solo «alcuni cavatori» riterrebbero sussistente il diritto di proprietà in capo a soggetti privati, poiché il riconoscimento in capo ai privati del diritto di proprietà sui «beni estimati» sarebbe stato oggetto di numerosi provvedimenti giurisdizionali, oltre che di rogiti notarili di trasferimento.<br />
Neppure sarebbe possibile ricondurre la questione nell’ambito dei rapporti di concessione, posto che per i «beni estimati» non risulta che il Comune abbia mai chiesto, né imposto, il pagamento di canoni.<br />
6.– Con atto depositato il 6 giugno 2016, è intervenuto il Presidente della Regione Toscana deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza della questione.<br />
6.1.– La Regione eccepisce, in primo luogo, l’irrilevanza della questione, in quanto il rimettente muoverebbe dall’erroneo presupposto interpretativo che il censurato art. 32, comma 2, sia una norma innovativa, la quale, prevedendo per la prima volta la titolarità pubblica dei «beni estimati», ne determinerebbe la sostanziale espropriazione, al di fuori delle garanzie procedimentali previste dall’ordinamento per gli espropri.<br />
Al contrario, secondo la difesa regionale, la norma impugnata non avrebbe introdotto alcuna innovazione in materia di ordinamento civile, ma avrebbe solo preso atto della natura già pubblica della proprietà dei «beni estimati», limitandosi a prevedere, nell’ambito della generale disciplina delle cave, una norma meramente ricognitiva di disposizioni già presenti nella disciplina statale di riferimento in tema di agri marmiferi del Comune di Carrara.<br />
Di conseguenza, secondo la Regione, la lamentata lesione del diritto di proprietà privata dei «beni estimati», non deriverebbe dalla norma regionale, ma dalla disciplina statale di riferimento, che fin dai tempi dell’ordinamento preunitario affermerebbe l’appartenenza al demanio comunale di tali beni.<br />
6.2.– Nel merito, la Regione deduce l’infondatezza della questione sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., svolgendo i medesimi argomenti già illustrati nell’atto di costituzione nel giudizio in via principale.<br />
6.2.1.– Quanto alla censura relativa alla violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., il richiamo a tale parametro sarebbe del tutto inconferente, in quanto l’oggetto della disciplina recata dalla norma impugnata non afferirebbe alla materia del «governo del territorio», ma per l’appunto a quella delle «cave», di competenza residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.<br />
6.2.2.– Del pari non fondata sarebbe la questione sollevata in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, Cost., nonché all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. l del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto la norma impugnata non avrebbe inciso in alcun modo sulla proprietà privata dei «beni estimati», trattandosi di beni di proprietà pubblica che costituirebbero una species della più generale categoria degli agri marmiferi.<br />
6.2.3.– Neppure sarebbe violato l’art. 97 Cost., perché la norma impugnata non avrebbe realizzato alcun effetto espropriativo, avendo ad oggetto la regolamentazione del rapporto concessorio di beni pubblici, in conformità ai principi statali e comunitari vigenti.<br />
6.2.4.– Ugualmente priva di pregio sarebbe la censura relativa alla violazione dell’art. 3 Cost., perché la norma impugnata non avrebbe determinato alcuna sottrazione dalla titolarità dei privati dei «beni estimati», rientrando questi nel patrimonio del Comune al pari degli agri marmiferi; d’altra parte, secondo la Regione, la circostanza che i «beni estimati» siano un unicum presente solo nel Comune di Carrara, giustificherebbe il loro espresso richiamo ad opera della disposizione censurata e determinerebbe la non identità delle situazioni messe a confronto dal rimettente.<br />
6.2.5.– Infine, ad avviso della Regione, neanche la censura relativa alla violazione degli artt. 42, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU [recte: agli artt. 24, 42, 102 e 111 Cost.], sarebbe fondata, in quanto il censurato art. 32, comma 2, si limiterebbe a prendere atto della proprietà pubblica dei «beni estimati», senza operare alcuna indebita sostituzione rispetto all’autorità giudiziaria.<br />
Che poi il Comune non abbia mai chiesto il pagamento di canoni in relazione a tali beni dimostrerebbe, ad avviso della Regione, l’indebito arricchimento, senza titolo, da parte delle società che operano nel comprensorio lapideo apuano, e giustificherebbe, pertanto, l’intervento del legislatore regionale a tutela del corretto utilizzo del patrimonio pubblico.<br />
6.3.– Con una memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Toscana ha insistito affinché la questione sia dichiarata irrilevante o comunque infondata.<br />
7.– Con atto depositato il 7 giugno 2016, si sono costituite le società Omya e Cave Statuario srl, chiedendo l’accoglimento della questione.<br />
7.1.– Osservano le parti private come i diritti di proprietà sugli agri marmiferi costituenti «beni estimati», di cui esse risultano titolari, abbiano circolato da secoli secondo il regime dei beni oggetto di proprietà privata. Esse hanno acquistato tali diritti a titolo derivativo in forza di atti negoziali o di atti giurisdizionali, oppure a titolo originario, per usucapione accertata in sede giurisdizionale.<br />
Ad avviso delle parti private, gli atti di trasferimento indicati nell’ordinanza di rimessione testimonierebbero come la norma impugnata costituisca un elemento di rottura rispetto al diritto vivente, al di fuori di ogni potere attribuito alle Regioni e con grave pregiudizio di diritti fondamentali, quali il diritto di proprietà.<br />
7.1.1.– Secondo le parti private, l’editto teresiano del 1751 avrebbe risolto una controversia tra una vicinanza ed alcuni soggetti privati che avevano iscritto le loro cave agli estimi dei particolari, senza tuttavia pagare la «colletta».<br />
La vicinanza avrebbe rivendicato i propri diritti sulle cave e, quindi, anche la facoltà di aprirle. L’editto non si sarebbe limitato a risolvere la controversia, accogliendo le ragioni dei «particolari», ma avrebbe dettato la disciplina per il futuro.<br />
Sarebbe evidente la volontà del sovrano, laddove nega alle vicinanze qualsiasi pretesa non solo verso i possessori, ma anche sopra le cave («sopra di esse»), se iscritte agli estimi («allibrazione») da vent’anni; d’altra parte, il riferimento così ampio all’immemorabile o alla centennaria, nonché ad ogni altro titolo, «il più legittimo che immaginare si possa», confermerebbe il riconoscimento dell’esistenza di un diritto di piena proprietà, in ragione del quale i «beni estimati» sarebbero sempre stati considerati di proprietà privata.<br />
7.1.2.– Inoltre, anche nel periodo antecedente all’editto del 1751, vi erano proprietà di cave trasferite o comunque soggette a vicende traslative, tra le quali vi erano proprietà allodiali e beni riconducibili direttamente alla definizione di «beni estimati», iscritti negli estimi come beni intestati a privati; tutti i beni sarebbero poi confluiti nella categoria più ampia dei «beni estimati», all’interno dei quali sarebbe oggi impossibile distinguere le proprietà allodiali dagli originari «beni estimati».<br />
7.1.3.– La difesa delle parti private elenca, altresì, una serie di atti normativi posteriori all’editto del 1751 che fanno riferimento direttamente, o indirettamente, a cave di proprietà di privati, evidenziando come anche le fonti normative successive abbiano sempre considerato i «beni estimati» di proprietà privata.<br />
7.1.4.– Nel periodo post-unitario, inoltre, la dottrina sarebbe stata pacifica nell’ammettere la proprietà privata dei «beni estimati»; e anche la Commissione istituita dal Comune di Carrara per redigere il primo regolamento degli agri marmiferi, non avrebbe dubitato del fatto che i «beni estimati» siano pacificamente da considerarsi beni di proprietà privata.<br />
7.1.5.– Le parti private riportano, altresì, una serie di pronunce giurisdizionali dalle quali la natura privata di tali beni risulterebbe pacifica; evidenziano, inoltre, che in favore del regime proprietario di tali beni deporrebbero sia la precedente legislazione regionale (art. 1 della legge regionale n. 104 del 1995), sia il regolamento degli agri marmiferi del Comune di Carrara, il quale non avrebbe mai richiesto il pagamento del canone concessorio sui «beni estimati».<br />
7.2.– Pertanto, secondo le parti private, sia la legislazione preesistente alla legge regionale n. 35 del 2015, sia il diritto vivente, sia la prassi amministrativa, avrebbero da sempre considerato i «beni estimati» come beni di proprietà privata, riconoscendo che essi non appartengono al patrimonio indisponibile comunale. Esse, dunque, aderiscono in toto alle conclusioni rassegnate dal Tribunale ordinario di Massa, concludendo per l’accoglimento della questione.<br />
7.3.– Le parti private, inoltre, hanno rivolto istanza di trattazione congiunta e riunione del presente giudizio con quello di cui al ricorso n. 60 del 2015, in ragione della comunanza delle norme impugnate e delle questioni sollevate.<br />
7.4.– Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, le parti private, deducendo l’erroneità della ricostruzione del Comune di Carrara e della Regione Toscana, insistono nelle conclusioni già rassegnate nell’atto di costituzione.<br />
8.– Con atto depositato il 7 giugno 2016, si è costituito il Comune di Carrara deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza della questione.<br />
8.1.– La difesa comunale eccepisce, in primo luogo, l’irrilevanza della questione per l’erroneo presupposto interpretativo da cui avrebbe mosso il rimettente. L’impugnato art. 32, comma 2, infatti, non avrebbe carattere innovativo, ma meramente ricognitivo di pregresse disposizioni già vigenti nell’ordinamento giuridico in tema di agri marmiferi comunali.<br />
8.1.1.– Anche laddove si ritenesse che la questione inerente la natura dei «beni estimati» sia opinabile, ciò renderebbe comunque inammissibile la prospettata questione di illegittimità costituzionale. La difesa comunale, infatti, osserva che le società attrici hanno proposto un’azione di accertamento del proprio diritto di proprietà con riferimento a certi beni; a fronte di tale domanda, il Comune ne ha rivendicato la piena proprietà, non perché tale proprietà sia stata dichiarata da una legge regionale, ma perché tale è la natura propria dei «beni estimati», in virtù delle caratteristiche che essi posseggono.<br />
La questione sollevata risulterebbe, al più, condizionata alla eventualità che la ricostruzione “pubblicistica” della natura dei «beni estimati» sia errata, il che renderebbe assolutamente evidente il difetto di attuale rilevanza della questione.<br />
Ad avviso del Comune, l’assunto del giudice a quo sulla natura privata dei beni estimati sarebbe del tutto apodittico; il thema decidendum sarebbe quello dell’accertamento della natura di tali beni, che prescinderebbe dal contenuto della legge regionale n. 35 del 2015 e al quale il rimettente si sarebbe sottratto.<br />
8.2.– Nel merito, il Comune deduce l’infondatezza di tutte le questioni con motivazioni analoghe a quelle addotte dalla difesa regionale.<br />
8.3.– Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il Comune di Carrara ha insistito affinché la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata irrilevante e comunque infondata.</p>
<p>
<a name="diritto"></a><br />
<em>Considerato in diritto </em><br />
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014).<br />
Ad avviso della difesa statale, tale disposizione, nell’includere i beni estimati nel patrimonio indisponibile comunale, nonostante consistenti elementi facciano ritenere che essi siano oggetto di proprietà privata, colmerebbe una lacuna nell’ordinamento civile italiano, violando la competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile».<br />
Il richiamato art. 32, comma 2, viene altresì censurato dal Tribunale ordinario di Massa, con ordinanza del 17 marzo 2016, in riferimento allo stesso art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., nonché agli artt. 3, 24, 42, 97, 102, 111, 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU), e 117, terzo comma, Cost.<br />
2.– I due giudizi hanno ad oggetto la medesima disposizione e pongono questioni in gran parte analoghe, sicché possono essere riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.<br />
3.– In via preliminare va ribadita l’inammissibilità, nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, dell’intervento delle società Omya , Guglielmo Vennai , Caro e Colombi , Società Escavazione Marmi SEM , Successori Adolfo Corsi Carrara srl e Marbo srl.<br />
Deve essere pertanto confermata l’ordinanza, pronunciata nel corso dell’udienza pubblica e allegata alla presente sentenza, adottata in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi, promosso in via d’azione, si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l’intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili (ex plurimis, sentenze n. 118 e n. 31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013, n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012, n. 69 e n. 33 del 2011, n. 278 del 2010).<br />
D’altra parte, non risultano neppure pertinenti i precedenti citati dalla difesa delle parti private (sentenze n. 344 del 2005 e n. 353 del 2001), i quali, ancorché relativi a giudizi in via principale, riguardano pur sempre interventi spiegati da soggetti titolari di potestà legislativa; né è pertinente l’ulteriore giurisprudenza costituzionale richiamata, che non riguarda l’intervento nei giudizi in via principale.<br />
4.– Ancora in via preliminare devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti.<br />
4.1.– Nel giudizio in via principale la Regione ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso per insufficiente ricostruzione del quadro normativo, in quanto lo Stato avrebbe sollevato la questione muovendo dall’erroneo presupposto che la legislazione estense sia stata abrogata dalla legge mineraria del 1927.<br />
È bensì vero che questa Corte ha smentito una simile interpretazione, chiarendo come l’art. 64 del r.d. n. 1443 del 1927 abbia «mantenuto in vigore la legislazione preunitaria solo in via transitoria, fino al giorno dell’entrata in vigore dei detti regolamenti» (sentenza n. 488 del 1995), e che, dunque, l’effetto abrogativo della legislazione estense debba essere ricondotto al regolamento comunale, non alla legge del 1927; nondimeno, l’erroneità del presupposto interpretativo dal quale muove il ricorrente sarebbe eventualmente motivo di non fondatezza, non di inammissibilità della questione (sentenza n. 117 del 2015).<br />
L’eccezione, pertanto, non può essere accolta.<br />
4.2.– Non merita accoglimento neppure l’ulteriore eccezione sollevata dalla Regione, secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile per genericità delle censure.<br />
Il ricorrente, infatti, non si è limitato a richiamare genericamente l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., ma ha evidenziato come la natura giuridica dei beni estimati fosse controversa, dando conto degli opposti orientamenti dottrinali formulati a riguardo; ed ha altresì specificato la ragione per cui l’inclusione dei beni estimati nel patrimonio indisponibile dei Comuni di Massa e Carrara violerebbe il parametro costituzionale, individuandola nell’aver il legislatore regionale indebitamente colmato una lacuna dell’ordinamento in materia civilistica.<br />
A ben vedere, dunque, «Il ricorso – ancorché conciso – rende […] ben identificabili i termini delle questioni proposte, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale» (sentenza n. 241 del 2012).<br />
4.3.– Nel giudizio in via incidentale, poi, sia la Regione, sia il Comune di Carrara, hanno eccepito l’irrilevanza della questione, deducendo che si tratterebbe di una norma meramente ricognitiva, che non avrebbe introdotto nell’ordinamento una regola precettiva autonoma.<br />
Neppure questa eccezione è fondata.<br />
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «[i]l giudizio di rilevanza […] è riservato al giudice rimettente, sì che l’intervento della Corte deve limitarsi ad accertare l’esistenza di una motivazione sufficiente, non palesemente erronea o contraddittoria, senza spingersi fino ad un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni. In altre parole, nel giudizio di costituzionalità, ai fini dell’apprezzamento della rilevanza, ciò che conta è la valutazione che il rimettente deve fare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento (ex plurimis, sentenze n. 91 del 2013, n. 41 del 2011 e n. 270 del 2010)» (sentenza n. 71 del 2015).<br />
Un simile presupposto non si verifica nel caso di specie, in quanto il rimettente ha motivato in maniera non implausibile circa la portata innovativa della norma impugnata, soprattutto rispetto ad un assetto normativo e giurisprudenziale che, fino a quel momento, avrebbe a suo avviso consolidato l’opposta configurazione dei beni estimati come beni privati.<br />
5.– Nel merito, la questione relativa alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., è fondata.<br />
5.1.– Con la legge regionale n. 35 del 2015 la Regione Toscana ha dettato un’organica disciplina dell’attività estrattiva nell’ottica di salvaguardare, come risulta dallo stesso preambolo della legge, le «particolarità storiche, giuridiche ed economiche che caratterizzano i beni compresi nel suo territorio», tra i quali rientrano anche i cosiddetti beni estimati, di cui all’editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751.<br />
I beni estimati sono cave di limitate dimensioni territoriali, le quali, in ragione delle peculiari caratteristiche morfologiche che le contraddistinguono, non sono ormai coltivabili singolarmente e risultano in parte incorporate all’interno di una stessa unità produttiva insieme a cave pubbliche, soggette a concessioni comunali.<br />
Davanti alle moderne tecnologie che rendono sempre più opportuna, ai fini dell’efficienza dell’attività estrattiva, la gestione comune di cave contigue, anche se assoggettate a regimi giuridici diversi; davanti alle disfunzioni dovute a tale diversità di regime ed insite nell’esperimento della procedura di gara per una soltanto di esse; e davanti infine alle sempre più avvertite esigenze ambientali che richiedono rigorose regole di tutela, comuni per tutte le cave, il legislatore regionale ha ritenuto di poterle sottoporre ad un medesimo regime concessorio, sulla premessa che i beni estimati appartengano al patrimonio indisponibile del Comune.<br />
5.2.– È ben possibile che tale premessa sia la più conforme all’intento e alla ratio dell’editto teresiano del 1751, che venne adottato dalla sovrana nella non modificata cornice dello statuto dato a Carrara dal suo predecessore Alberico nel 1574.<br />
In base allo statuto tutti gli agri marmiferi erano di proprietà delle antiche vicinanze, da chiunque fossero detenuti e utilizzati, e i detentori erano perciò tenuti al pagamento alle vicinanze dell’annuale livello.<br />
L’editto di Maria Teresa si limitava a cancellare l’obbligo del livello per le cave per le quali esso non fosse stato pagato da più di venti anni. Le cave così identificate vennero definite «beni estimati».<br />
Quali fossero tali beni e quale dovesse essere il loro effettivo regime giuridico fu materia di controversia negli anni successivi.<br />
Dopo venti anni, un nuovo editto – la cosiddetta legge delle usurpazioni del 1771 – affidò ad un’apposita commissione il compito di effettuare una ricognizione dei beni vicinali e di recuperare quelli indebitamente occupati, ma questo lavoro non ebbe alcun seguito.<br />
Una nuova commissione fu istituita dalla notificazione governatoriale Petrozzani del 1823 per verificare la legittimità del possesso di tutte le cave, ma anche questa si concluse senza esito. Né la situazione mutò con il nuovo catasto terreni del 1905. Il Comune distinse le cave in tre diverse tipologie – cave in concessione, concordate e contestate – ma non si attivò presso i possessori affinché chiedessero il rilascio delle concessioni, né avviò le procedure per regolarizzare i mappali contestati.<br />
Nel 1928 una nuova ordinanza del Podestà fissò un termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di rilascio delle concessioni. Le domande furono raccolte e catalogate, ma ancora una volta, come nei precedenti tentativi di riordino, non si arrivò ad un risultato utile.<br />
Nel 1955 la commissione di esperti incaricata dal Comune di predisporre il regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali, ai sensi dell’art. 64, comma 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), qualificò i beni estimati come beni di proprietà privata; nondimeno il Comune, fino al 1994, non adottò alcun regolamento.<br />
Le vicende successive all’editto del 1751, dunque, sono segnate da una sequenza di plurisecolari inefficienze dell’amministrazione, che hanno impedito le verifiche e gli accertamenti necessari a porre ordine alla materia.<br />
5.3.– Tuttavia, è un dato storicamente incontrovertibile che nel diritto vivente venutosi a consolidare nei secoli diciannovesimo e ventesimo, i beni estimati non sono trattati come beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, al quale dal 1812 erano stati trasferiti i beni delle vicinanze allora abolite.<br />
È un fatto che il Comune di Carrara non ha mai incluso i beni estimati tra quelli appartenenti al proprio patrimonio indisponibile; e che, quando, nel 1994, ha adottato il suo primo regolamento che, ai sensi della legge mineraria del 1927, poneva fine alla vigente legislazione estense, quei beni non sono stati trattati.<br />
La stessa legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), con cui la Regione ha per la prima volta disciplinato la materia – istituendo, fra l’altro, un nuovo sistema concessorio di matrice regionale, con il quale viene reciso ogni legame con il livello estense – qualifica gli agri marmiferi di Massa e Carrara come beni del patrimonio indisponibile comunale «se di essi il Comune risulti proprietario ai sensi delle normative in atto all’entrata in vigore della presente» (art. 1, commi 1 e 2).<br />
Di conseguenza, la riconduzione dei beni estimati ai beni del patrimonio indisponibile del Comune operata dall’impugnato art. 32, comma 2, si configura alla stregua di un’interpretazione autentica dell’editto di Maria Teresa, effettuata con legge della Regione, in palese contrasto con tutta la prassi precedente. Ciò, in base alla giurisprudenza di questa Corte, esula, nella materia, dalle competenze della Regione.<br />
Infatti, «come precisato da questa Corte con la sentenza n. 232 del 2006, la potestà di interpretazione autentica spetta a chi sia titolare della funzione legislativa nella materia cui la norma è riconducibile» (sentenza n. 290 del 2009). Ed è innegabile che l’individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartiene all’«ordinamento civile».<br />
Pertanto, la Regione ha ecceduto i limiti della propria competenza legislativa, violando l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Il che è accaduto non in ragione degli interessi pubblici che il legislatore regionale ha inteso tutelare, ma perché a tale tutela la Regione deve, se lo ritiene, provvedere con le competenze che possiede, non con competenze che costituzionalmente non le spettano.<br />
6.– Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.<br />
<a name="dispositivo"></a>per questi motivi<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">riuniti i giudizi,<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 2016.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Giuliano AMATO, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2016.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA<br />
Allegato:<br />
Ordinanza letta all&#8217;udienza del 20 settembre 2016<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">ORDINANZA</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;"><em>Ritenuto</em> che OMYA spa, nonché Società Guglielmo Vennai spa ed altre hanno rispettivamente depositato atto di intervento nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ric. n. 60 del 2015) avverso l&#8217;art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla L.R. n. 104/1995, L.R. n. 65/1997, L.R. n. 78/1998, L.R. n. 10/2010 e L.R. n. 65/2014), chiedendo l&#8217;accoglimento della richiesta di declaratoria dell&#8217;illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.<br />
<em>Considerato</em> che il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d&#8217;azione ai sensi dell&#8217;art. 127 della Costituzione e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili;<br />
che, pertanto, alla stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 251, n. 118 e n. 31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013, n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012, n. 69 e n. 33 del 2011, n. 278 del 2010), non è ammesso, nei giudizi di costituzionalità delle leggi promossi in via d&#8217;azione, l&#8217;intervento di soggetti privi di potere legislativo;<br />
che non sono pertinenti i precedenti citati dalle difese delle società intervenienti (sentenze n. 344 del 2005 e n. 353 del 2001), i quali, ancorché relativi a giudizi in via principale, riguardano pur sempre interventi spiegati da soggetti titolari di potestà legislativa;<br />
che non può essere invocata la giurisprudenza di questa Corte che «ritiene ammissibile l&#8217;intervento di soggetti che sarebbero incisi senza possibilità di far valere le loro ragioni all&#8217;esito del giudizio» (ex plurimis, sentenza n. 368 del 2007), trattandosi di una giurisprudenza relativa ai diversi giudizi per conflitto di attribuzione;<br />
che non può essere neppure richiamata la giurisprudenza costituzionale che ammette l&#8217;intervento dei «terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio» (ex plurimis, ordinanza n. 200 del 2015), la quale si riferisce al diverso caso dell&#8217;intervento nel giudizio in via incidentale.<br />
per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
<em>dichiara</em> inammissibili gli interventi di OMYA spa e di Società Guglielmo Vennai spa ed altre nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato.<br />
F.to: Paolo Grossi, Presidente<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1482</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-10-2016-n-1482/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1482</a></p>
<p>S. Romano, Pres. L. Viola, Est. Sull&#8217;illegittimità del rigetto dell’istanza di differimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale connotato da una oggettiva complessità che la stessa amministrazione non ha contribuito a superare, e sulla distinzione tra controinteressato &#8220;originario&#8221; e “sopravvenuto” ai fini della notifica del ricorso 1. Cave e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-10-2016-n-1482/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1482</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Romano, Pres. L. Viola, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;illegittimità del rigetto dell’istanza di differimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale connotato da una oggettiva complessità che la stessa amministrazione non ha contribuito a superare, e sulla distinzione tra  controinteressato &#8220;originario&#8221; e “sopravvenuto” ai fini della notifica del ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><span style="color:#B22222;">1. Cave e Miniere &#8211; Attività di ricerca di risorse geotermiche &#8211; Necessità di una preliminare procedura di V.I.A &#8211; Rigetto dell’istanza di differimento di una V.I.A. oggettivamente complessa &#8211; Illegittimità.</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza &#8211; Provvedimento ministeriale con effetti circoscritti nell’ambito del territorio regionale &#8211; Competenza della Corte territoriale.</p>
<p>3. Processo amministrativo &#8211; Sopravvenienza di controinteressati &#8211; Non comporta inammissibilità del ricorso originario.</span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>1. Il rigetto di un’istanza di differimento della procedura di VIA, fondato sul richiamo dei termini di cui all’art. 2,&nbsp; l. 241/90 (che peraltro non sono perentori) e sulla apodittica considerazione della inesistenza di cause di “forza maggiore”, è illegittimo, soprattutto se la procedura in questione presenta una serie di difficoltà originate dall’incertezza normativa e fattuale che&nbsp; caratterizza la materia delle risorse geotermiche, difficoltà, inoltre, che il Ministero dello Sviluppo economico non ha contribuito per nulla a chiarire, non avendo riscontrato la nota di chiarimenti presentata dalla ricorrente.</p>
<p>2. Sussiste la competenza del TAR per la Toscana a decidere sul ricorso proposto avverso un provvedimento emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico ma i cui effetti sono però limitati all’ambito territoriale della Regione.</p>
<p>3. La categoria del controinteressato si individua, secondo univoca giurisprudenza, nel necessario concorso del cd. elemento formale (l’indicazione nominativa nel provvedimento impugnato o, almeno, la facile individuabilità, sulla base del contenuto dell’atto) e del cd. elemento sostanziale (ovvero l’interesse qualificato alla conservazione dell&#8217;assetto recato dal provvedimento impugnato). Nel caso di specie, l’interveniente ad opponendum ha presentato la propria istanza di partecipazione alla procedura solo dopo il rigetto dell’istanza della ricorrente. Se quindi è possibile ravvisare nella posizione soggettiva dell’interveniente ad opponendum gli elementi costitutivi della categoria del cd. controinteressato sopravvenuto (riconosciuta dalla giurisprudenza, a partire da da Cons. Stato, ad. plen. 11 gennaio 2007, n. 2) non altrettanto è possibile dire per la categoria di controinteressato originario. Deve pertanto essere esclusa la necessità di notificare il ricorso ad un controinteressato non citato o desumibile dagli atti impugnati e che è sopravvenuto solo in un secondo momento, con conseguente infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso.</strong></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01482/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02037/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="http://plutone:8099/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2015/201502037/Provvedimenti/stemma.jpg" height="87" 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width="76" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 2037 del 2015, proposto da:<br />
Lucignano Pilot Project s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelita Paciscopi C.F. PCSNLT75T64E715J, Anna Cordoni C.F. CRDNNA74B59E715O, con domicilio eletto presso Rossano Bagnoli in Firenze, via Repetti, 14;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;<br />
<strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br />
ad opponendum:<br />
Ggp-Graziella Green Power, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Gulina C.F. GLNGNN70T19I726Y, Andrea Cuccurullo C.F. CCCNDR54M16A952B, con domicilio eletto presso Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
&#8211; del provvedimento emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche, Divisione VI, Titoli minerari cd idrocarburi, geotermia, cave e miniere, BUIG,cartografia e statistiche a firma del Direttore G<br />
&#8211; del provvedimento di revoca della procedibilità dell&#8217;istanza di VIA emesso dal Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare (prot. n. DVA-2015-0020828) del 06/08/2015;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto e successivo o altrimenti connesso.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio;<br />
Visto l’intervento ad opponendum di Ggp-Graziella Green Power;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2016 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
In data 24 agosto 2011, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalle società Geonergy s.r.l e Co.svi.g s.c.a.r.l, (che ha poi dato vita alla società ricorrente Lucignano Pilot Project s.r.l.), presentava l’istanza di permesso di risorse geotermiche denominata “Lucignano”, ricadente nel territorio della Provincia di Siena, finalizzato alla sperimentazione di un impianto pilota ai sensi del d.lgs. 11 febbraio 2010 n. 22, come modificato dal d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28.<br />
Solo in data 3 agosto 2012 il Ministero dello Sviluppo economico approvava in via preliminare l’istanza, specificando di aver provveduto ad acquisire in merito alla predetta istanza il parere favorevole della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (cd. CIRM), espresso nella seduta del 3 luglio 2012.<br />
Seguiva ulteriore carteggio tra la società ricorrente e il Ministero dello Sviluppo economico finalizzato alla chiarificazione della problematica della potenza nominale dell’impianto in questione, da valutarsi sulla base della normativa nel frattempo sopravvenuta.<br />
Con nota 14 maggio 2015 prot. n. 0010555, il Ministero dello Sviluppo economico-Divisione VI, AOOO Energia comunicava alla ricorrente il preavviso di rigetto dell’istanza in questione, a seguito della mancanza di una qualche &lt;<notizia a="" adempimenti="" agli="" al="" ambientale="" cui="" di="" impatto="" in="" materia="" ministero="" progetto="" questo="" relativa="" relativi="" trattasi="" valutazione="">&gt;.<br />
La società ricorrente rispondeva con una prima nota dd. 21 maggio 2015 che, sulla base di una motivazione molto articolata, esponeva le molte difficoltà di carattere normativo e fattuale (tra cui anche l’omessa risposta del Ministero ad una richiesta di chiarimenti presentata in data 4 marzo 2015) che avevano rallentato l’iter del procedimento e impedito la presentazione della richiesta di V.I.A.; con la successiva nota 4 giugno 2015, la Lucignano Pilot Project s.r.l. assicurava che la richiesta di V.I.A. sarebbe stata presentata entro il 24 luglio 2015 (come, in effetti, avvenuto).<br />
Con il provvedimento 14 luglio 2015 prot. n. 0015137, il Ministero dello Sviluppo economico-Divisione VI, AOOO Energia disponeva però il rigetto dell’istanza della Lucignano Pilot Project s.r.l. e dichiarava non ammissibile l’istanza di differimento dei termini di presentazione della procedura di V.I.A. presentata dalla ricorrente sulla base di generica motivazione in ordine alla mancanza di cause di forza maggiore (&lt;<nell’ambito a="" di="" societ="">&gt;) e alla generica incompatibilità dell’istanza di differimento &lt;<con 1990="" 2="" 241="" al="" art.="" cui="" della="" di="" le="" legge="" n.="" normative="" previsioni="" richiamato="">&gt;.<br />
A seguito del rigetto dell’istanza, anche il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare-D.G. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, con provvedimento 6 agosto 2015 prot. DVA-2015-0020828, revocava l’apertura del procedimento di V.I.A. disposta con una nota (in particolare, si tratta della nota 5 agosto 2015 prot. DVA-2015-0020567) di appena un giorno prima.<br />
Seguiva la nota 26 agosto 2015 prot. DVA-2015-0021769 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare-D.G. Valutazioni e autorizzazioni ambientali che riscontrava la richiesta di revoca/annullamento del provvedimento 6 agosto 2015 prot. DVA-2015-0020828 presentata dalla ricorrente, assegnando alla stessa un termine ex art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 per presentare osservazioni; a dire dell’Avvocatura di Stato, il procedimento in questione era poi negativamente definito dalla successiva nota 28 settembre 2015 prot. DVA-2015-24255 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare-D.G. Valutazioni e autorizzazioni ambientali che non risulta però versata in giudizio e che ha comunque garantito la riconsiderazione dell’istanza alla luce di eventuali novità derivanti dalla presente vicenda giurisdizionale.<br />
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla ricorrente, con ricorso presentato al T.A.R. Lazio, sede di Roma, per: 1) eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione del legittimo affidamento; 2) eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e travisamento dei fatti, carenza di motivazione e violazione del legittimo affidamento sotto altro profilo; 3) violazione art. 2 l. 241 del 1990 e dell’art. 29, comma 1 del d.lgs. 152 del 2006, eccesso di potere per illogicità manifesta.<br />
Con ordinanza 27 novembre 2015 n. 13468, la Sezione III-ter del T.A.R. Lazio, sede di Roma dichiarava la propria incompetenza territoriale nei confronti del T.A.R. della Toscana, rilevando &lt;<che all="" della="" regione="" sono="" territoriale="" toscana="">&gt;; di conseguenza, il ricorso era riassunto avanti al T.A.R. Toscana.<br />
Si costituivano in giudizio i Ministeri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di incompetenza terroriale del T.A.R. della Toscana nei confronti del T.A.R. Lazio, sede di Roma.<br />
Con ordinanza 21 gennaio 2016 n. 49, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare proposta con il ricorso e sospendeva l’esecuzione degli atti impugnati.<br />
Dopo la concessione della tutela cautelare, interveniva in giudizio ad opponendum la GGP-Graziella Green Power s.p.a. (che, a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, si è vista sospendere, con la nota 2 febbraio 2016 prot. n. 0002740 del Ministero della sviluppo economico-AOO Energia, il provvedimento di ammissione al programma in sostituzione della Lucignano Pilot Project s.r.l.), formulando eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso a seguito dell’omessa notifica al controinteressato ed instando per il rigetto del ricorso.<br />
In via preliminare, la Sezione deve ribadire la propria competenza territoriale a decidere del presente ricorso; del tutto esattamente, la competenza del T.A.R. Toscana è stata riconosciuta dalla già citata ordinanza 27 novembre 2015 n. 13468 della Sezione III-ter del T.A.R. Lazio, sede di Roma e le generiche argomentazioni dell’Avvocatura dello Stato non appaiono idonee a determinare l’accoglimento dell’eccezione di incompetenza (neanche nell’unica forma oggi possibile, ovvero nella richiesta d’ufficio del regolamento di competenza ai sensi dell’art. 15, 5° comma c.p.a.), apparendo del tutto indubbio come si tratti di provvedimento con effetti &lt;<limitati all="" della="" regione="" territoriale="" toscana="">&gt;.<br />
Sempre in via preliminare si deve poi procedere al rigetto dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso a seguito dell’omessa notifica al controinteressato sollevata dall’interveniente ad opponendum GGP-Graziella Green Power s.p.a.<br />
A questo proposito, la Sezione deve, infatti, dare applicazione ai tradizionali principi in materia di individuazione della categoria di controinteressato, individuati, da univoca giurisprudenza (tra le tante, si vedano Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1184; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 11 marzo 2016, n. 507; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 7 marzo 2016, n. 1207; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 4 marzo 2016, n. 2865), nel necessario concorso del cd. elemento formale (l’indicazione nominativa nel provvedimento impugnato o, almeno, la facile individuabilità, sulla base del contenuto dell’atto) e del cd. elemento sostanziale (ovvero l’interesse qualificato alla conservazione dell&#8217;assetto recato dal provvedimento impugnato).<br />
Nel caso di specie, manca assolutamente il cd. elemento formale, non essendo per nulla citata l’interveniente ad opponendum nei provvedimenti impugnati con il presente ricorso (soprattutto, nel provvedimento 14 luglio 2015 prot. n. 0015137 del Ministero dello Sviluppo economico-Divisione VI, AOOO Energia che ha originato la vicenda giurisdizionale) e non essendo comunque possibile desumerne la sussistenza dal contenuto dei provvedimenti impugnati o da altra documentazione; l’interveniente ad opponendum ha, infatti, presentato la propria istanza di partecipazione alla procedura solo in data 4 agosto 2015 (ovvero dopo il rigetto dell’istanza della ricorrente), ha completato la domanda in data 10 novembre 2015 (data a partire dalla quale la domanda è stata presa in carica dal Ministero competente) ed è stata ammessa alla procedura solo in data 25 novembre 2015 (dati tutti desumibili dal doc. n. 2 depositato dall’interveniente).<br />
Se quindi è possibile ravvisare nella posizione soggettiva dell’interveniente ad opponendum gli elementi costitutivi della categoria del cd. controinteressato sopravvenuto riconosciuta dalla giurisprudenza, a partire da da Cons. Stato, ad. plen. 11 gennaio 2007, n. 2 (con conseguenziale ammissibilità dell’intervento espletato nel giudizio), non altrettanto è possibile dire per la categoria di controinteressato originario; deve pertanto essere esclusa la necessità di notificare il ricorso ad un controinteressato non citato o desumibile dagli atti impugnati e che è sopravvenuto solo in un secondo momento.<br />
Nel merito, il secondo e terzo motivo di ricorso sono poi fondati e devono pertanto essere accolti.<br />
Già nella parte in fatto della sentenza è stato sottolineato come la società ricorrente abbia riscontrato il preavviso di rigetto comunicato dall’Amministrazione procedente (la nota 14 maggio 2015 prot. n. 0010555 del Ministero dello Sviluppo economico-Divisione VI, AOOO Energia) con una prima nota dd. 21 maggio 2015 che, sulla base di una motivazione molto articolata, esponeva le molte difficoltà di carattere normativo e fattuale (tra cui anche l’omessa risposta del Ministero ad una richiesta di chiarimenti presentata in data 4 marzo 2015) che avevano rallentato l’iter del procedimento e impedito la presentazione della richiesta di V.I.A.; ed in effetti, si tratta di una nota che evidenzia una serie di difficoltà originate dall’incertezza normativa e fattuale che ha caratterizzato la materia (oggi puntualizzate da T.A.R. Lazio, Roma sez. III ter 13 settembre 2016, n. 9702, emessa in fattispecie assolutamente identica) che il Ministero dello Sviluppo economico non ha contribuito per nulla a chiarire, non avendo riscontrato la nota di chiarimenti presentata dalla ricorrente.<br />
Pur in presenza delle dette incertezze normative, la ricorrente ha poi assicurato comunque, con la successiva nota 4 giugno 2015, che la richiesta di V.I.A. sarebbe stata presentata entro il 24 luglio 2015 (come, in effetti, avvenuto).<br />
Il provvedimento di rigetto dell’istanza (e di inammissibilità dell’istanza di differimento dei termini di presentazione della V.I.A.) emanato dal Ministero dello Sviluppo economico non ha però operato una considerazione sostanziale delle giustificazioni fornite dalla ricorrente, limitandosi a rilevare apoditticamente la mancanza di cause di forza maggiore (senza ulteriore motivazione in ordine alle ragioni che portavano a ritenere infondate le incertezze e difficoltà lamentate dalla ricorrente); sostanzialmente incomprensibile è poi il richiamo della previsione dell’art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241, in considerazione della natura non perentoria dei termini per la conclusione del procedimento e della sostanziale mancata esplicitazione di ragioni imperative che portavano a ritenere impossibile l’ulteriore prolungamento di un procedimento che, all’epoca, era già vicino ai quattro anni (in senso analogo, si veda la già citata T.A.R. Lazio, Roma sez. III ter 13 settembre 2016, n. 9702).<br />
Troppo formalistica è poi l’obiezione formulata dall’interveniente ad opponendum; il fatto che la ricorrente abbia presentato comunque la richiesta di V.I.A. pur in presenza di incertezze normative, non significa, infatti, automaticamente che dette incertezze non sussistessero e fossero da ritenersi ab origine infondate.<br />
Deve pertanto essere disposto l’annullamento del provvedimento 14 luglio 2015 prot. n. 0015137 del Ministero dello Sviluppo economico-Divisione VI, AOOO Energia; secondo i meccanismi dell’invalidità derivata, l’annullamento del detto provvedimento importa poi l’annullamento del provvedimento 6 agosto 2015 prot. DVA-2015-0020828 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare-D.G. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, che si presenta meramente conseguenziale rispetto al provvedimento di rigetto dell’istanza e che non risulta espressamente revocato dalle successive determinazioni del M.A.T.T.M., provvedimento che<br />
continua a mantenere il proprio effetto lesivo anche dopo che il Ministero ha manifestato la propria disponibilità a rivedere la chiusura della procedura di V.I.A. agli esiti del presente contenzioso.<br />
Le spese di giudizio devono essere poste a carico delle Amministrazioni resistenti e liquidate, come da dispositivo; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio nei confronti dell’interveniente ad opponendum.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento 14 luglio 2015 prot. n. 0015137 del Ministero dello Sviluppo economico-Divisione VI, AOOO Energia e del provvedimento 6 agosto 2015 prot. DVA-2015-0020828 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare-D.G. Valutazioni e autorizzazioni ambientali.<br />
Condanna le Amministrazioni resistenti, alla corresponsione, alla società resistente, della somma di € 3.000,00, a titolo di spese del giudizio.<br />
Compensa le spese di giudizio nei confronti dell’interveniente ad opponendum.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere</p>
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<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Luigi Viola</strong></td>
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<td><strong>Saverio Romano</strong></td>
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<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</limitati></che></con></nell’ambito></notizia></p>
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