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	<title>Ambiente e territorio-Inquinamento acustico Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Ambiente e territorio-Inquinamento acustico Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Mancata adozione del Piano di Zonizzazione Acustica e limiti differenziali di rumorosita&#8217;</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/mancata-adozione-del-piano-di-zonizzazione-acustica-e-limiti-differenziali-di-rumorosita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:30:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/mancata-adozione-del-piano-di-zonizzazione-acustica-e-limiti-differenziali-di-rumorosita/">Mancata adozione del Piano di Zonizzazione Acustica e limiti differenziali di rumorosita&#8217;</a></p>
<p>1] La pronuncia in rassegna riguarda la possibile applicazione, nell&#8217;ambito del territorio di un Comune privo di Piano di Zonizzazione Acustica, dei c.d. valori limite differenziali di emissione delle sorgenti sonore, disciplinati dalla Legge quadro sull&#8217;inquinamento acustico 26 ottobre 1995 n. 447, dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dal D.P.C.M.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/mancata-adozione-del-piano-di-zonizzazione-acustica-e-limiti-differenziali-di-rumorosita/">Mancata adozione del Piano di Zonizzazione Acustica e limiti differenziali di rumorosita&#8217;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/mancata-adozione-del-piano-di-zonizzazione-acustica-e-limiti-differenziali-di-rumorosita/">Mancata adozione del Piano di Zonizzazione Acustica e limiti differenziali di rumorosita&#8217;</a></p>
<p>1] La pronuncia in rassegna riguarda la possibile applicazione, nell&#8217;ambito del territorio di un Comune privo di Piano di Zonizzazione Acustica, dei c.d. valori limite differenziali di emissione delle sorgenti sonore, disciplinati dalla Legge quadro sull&#8217;inquinamento acustico 26 ottobre 1995 n. 447, dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e definiti dalla prima (art. 2, comma 3, lett. b) &#8220;con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo&#8221;. <br />
La controversia verteva, in particolare, sull&#8217;applicazione dei menzionati “valori limite di immissione” agli impianti ed all&#8217;attività svolta dalla società ricorrente in un&#8217;area classificata, in forza di variante allo strumento urbanistico comunale, a destinazione residenziale ed artigianale, in luogo della precedente destinazione industriale (si segnala, per inciso, che la variante in questione, anch&#8217;essa impugnata con gravame riunito al ricorso cui si riferisce la pronuncia in esame, è stata annullata da quest&#8217;ultima).<br />
Al fine di delineare il quadro normativo di riferimento occorre, in primo luogo, rilevare che l’obbligo di classificazione acustica del territorio comunale è stato introdotto dal legislatore con la Legge quadro sull’inquinamento acustico (l. n. 447/1995), in attuazione delle cui disposizioni la Regione Lombardia ha emanato il 31 maggio 2001 la legge regionale n. 13.<br />
In attesa che le Amministrazioni comunali provvedano agli adempimenti stabiliti dalla stessa Legge quadro, l&#8217; art. 8 del D.P.C.M. 14.11.1997 prevede, in via transitoria, l&#8217;applicazione dei limiti assoluti di emissione di cui all&#8217; art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1 marzo 1991, non attuando alcun richiamo ai valori limite differenziali di cui al comma 2 del medesimo articolo.<br />
Secondo il T.A.R. Lombardia &#8211; Milano, in mancanza di Piano di Zonizzazione, si dovrà fare esclusivo riferimento ai valori limite assoluti dettati dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 cit., essendo il Piano di Zonizzazione presupposto indispensabile in tema di superamento dei valori limite differenziali e &#8220;strumento necessario per individuare sia quelle aree sulle quali possono essere consentiti più elevati strumenti di rumorosità, cioè spazi necessari a garantire un adeguato abbattimento del rumore stesso in relazione alle sorgenti sonore presenti ed ai livelli di rumorosità da esse prodotte, sia le eventuali «fasce-cuscinetto» tra zone diversamente classificate&#8221;.<br />
In definitiva il Giudice del capoluogo lombardo sembra porsi nel solco di quanto già affermato in proposito dall&#8217; orientamento dominante della giurisprudenza amministrativa (ex multis: Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 febbraio 2003, n. 880, T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste, Sez. I, 21 dicembre 2002, n. 1069; T.A.R. Veneto &#8211; Venezia, Sez. III, 29 marzo 2002, n. 1195). <br />
Si segnala, nondimeno, che detto orientamento, pur maggioritario, non può definirsi unanime; ed infatti il T.A.R. Toscana ha di recente sostenuto che &#8220;in assenza della pianificazione acustica, concernendo e disponendo l&#8217;art. 8 del D.P.C.M. 14.11.1997 l&#8217;applicazione del limite assoluto di cui all&#8217;art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1.03.1991, non risulta esclusa l&#8217;applicazione dei limiti differenziali di immissione indicati dalla nuova normativa &#8220;. (T.A.R. Toscana &#8211; Firenze, Sez. II, 24 marzo 2003, n. 39; medesima posizione era stata assunta anche dal T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna, Sez. II, 23 novembre 1999, n. 634).<br />
D&#8217;altro canto va osservato che l&#8217;art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997, ovvero la &#8220;nuova normativa&#8221; cui il T.A.R. Toscana fa riferimento, individua valori limite differenziali di immissione corrispondenti a quelli definiti dal Decreto precedente.<br />
Lo stesso T.A.R. Toscana ha del resto affermato, in momento di poco successivo, che &#8220;laddove all&#8217;art. 8 D.P.C.M. del 1997 si precisa che, in attesa della zonizzazione si applicano i limiti di cui all&#8217;art. 6, comma 1 D.P.C.M. 1.03.1991, è evidente che il Legislatore ha inteso, in mancanza di specifica dizione, sospendere l&#8217;applicabilità di tutti i limiti indicati nel Decreto del 1997, e quindi dei limiti (&#8230;) di cui all&#8217;art. 4 (valori limiti differenziali)&#8221;(T.A.R. Toscana &#8211; Firenze, Sez. II, 2 aprile 2003, n. 1206; in termini T.A.R. Toscana &#8211; Firenze, Sez. II, 22 febbraio 2002, n. 361)<br />
Anche volendo prescindere dal subitaneo revirement del Tribunale Amministrativo toscano, il disposto normativo non sembra, in ogni caso, potersi prestare ad interpretazioni perplesse: come visto, infatti, in forza del richiamo contenuto nell&#8217; art 8 D.P.C.M. 14.11.1997, in assenza di Piano di Zonizzazione, devono ritenersi applicabili i valori massimi assoluti di cui al comma 1 dell&#8217;art. 6 D.P.C.M. 1.03.1991, e non già i valori limite differenziali di cui al comma successivo, i quali presuppongono la suddivisione in zone acustiche del territorio comunale.<br />
E&#8217; lo stesso D.P.C.M. del 1997 a confermare tale assunto: l&#8217;art. 1, determinandone il campo d&#8217;applicazione, stabilisce infatti che &#8220;Il presente decreto, in attuazione dell&#8217;art. 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all&#8217; art. 2, comma 1, lettere e) ,f) ,g) ed h); comma 2; comma 3 lettere a) e b) &#8211; i valori limite differenziali &#8211; della stessa legge&#8221;.<br />
Il successivo comma 2 precisa che i valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d&#8217;uso del territorio riportate nella Tabella A allegata al Decreto e adottate dai comuni ai sensi della Legge quadro.</p>
<p>2] La controversia definita dalla sentenza qui analizzata affronta, altresì, la questione relativa ai limiti entro i quali il Sindaco può adottare ordinanze contingibili ed urgenti di cui all&#8217;art. 9 della medesima Legge 447/95.<br />
Il comma 1 della menzionata disposizione prevede, in particolare, che &#8220;qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell&#8217;ambiente, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell&#8217;ambiente, secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l&#8217;inibitoria parziale o totale di determinate attività&#8221;. <br />
Dallo stesso tenore letterale di siffatta norma allora si ricava che il potere attribuito alla Pubblica Amministrazione risulta limitato da un duplice ordine di elementi: a) la necessità che l&#8217;ordinanza sia diretta alla tutela della salute pubblica e b) il carattere temporaneo delle misure assunte.<br />
Nella controversia di specie, il Giudice Amministrativo ha escluso la sussistenza di un concreto pericolo di danno per la salute pubblica, &#8220;oltretutto da escludere in considerazione della destinazione industriale della zona circostante&#8221;.<br />
Ulteriormente, il provvedimento in esame prescrive l&#8217;adozione di misure definitive, &#8220;senza stabilire alcun termine temporale di efficacia delle stesse&#8221;.<br />
A tal proposito il Consiglio di Stato ha avuto modo di osservare, proprio con riferimento ad un’ordinanza ex art. 9 L. 447/95, che &#8220;l&#8217;adozione di ordinanze contingibili ed urgenti è consentita solo in presenza di situazioni di grave pericolo di danno, sempre che non si possa provvedere altrimenti e purché l&#8217;efficacia di tali ordinanze non sia superiore a sei mesi&#8221;.(Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 settembre 2001, n. 4627)<br />
Più in generale, con riferimento all&#8217;adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, lo stesso Consiglio di Stato ne afferma l&#8217;illegittimità &#8220;quando il provvedimento, in relazione al suo scopo, rivesta il carattere della continuità e stabilità di effetti, eccedendo la finalità del momento, ed appaia destinato a regolare stabilmente una situazione o un assetto di interessi (&#8230;).” (Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2001, n. 995; in termini, ex multis: T.A.R. Toscana &#8211; Firenze, Sez. II, 15 maggio 2000, n. 836; T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia, 11 giugno 1997 n. 672; T.A.R. Lazio, Sez. II, 7 giugno 1982 n. 629) </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO SEZ. I, <a href="/ga/id/2004/3/3452/g">sentenza 1 MARZO 2004 N. 813</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Pianoforte molesto ed ordinanze contingibili ed urgenti in materia di inquinamento acustico</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/pianoforte-molesto-ed-ordinanze-contingibili-ed-urgenti-in-materia-di-inquinamento-acustico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:30:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/pianoforte-molesto-ed-ordinanze-contingibili-ed-urgenti-in-materia-di-inquinamento-acustico/">Pianoforte molesto ed ordinanze contingibili ed urgenti in materia di inquinamento acustico</a></p>
<p>Con la presente sentenza, il Tar Basilicata ha ritenuto legittima una ordinanza contingibile ed urgente, adottata ai sensi dell’art.9, l. 26 ottobre 1995 n.447, con la quale un sindaco ha diffidato il locatario di un appartamento a porre sistemi di insonorizzazione per eliminare emissioni provenienti da un pianoforte durante le</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/pianoforte-molesto-ed-ordinanze-contingibili-ed-urgenti-in-materia-di-inquinamento-acustico/">Pianoforte molesto ed ordinanze contingibili ed urgenti in materia di inquinamento acustico</a></p>
<p>Con la presente sentenza, il Tar Basilicata ha ritenuto legittima una ordinanza contingibile ed urgente, adottata ai sensi dell’art.9, l. 26 ottobre 1995 n.447, con la quale un sindaco ha diffidato il locatario di un appartamento a porre sistemi di insonorizzazione per eliminare emissioni provenienti da un pianoforte durante le esercitazioni eseguite dalla figlia.<br />
Inoltre, i giudici lucani hanno escluso che, al locatario, andasse previamente comunicata la data e l’ora di inizio delle operazioni di verifica fonometrica, atteso che “il provvedimento sindacale col quale si ordini la cessazione di attività rumorose eccedenti i limiti di tollerabilità consentiti può essere adottato senza previa contestazione e contraddittorio con l’interessato”. <br />
In tal senso, i giudici lucani aderiscono ad un orientamento giurisprudenziale, osservato soprattutto dal Tar Toscana, che si fonda su una ragione ricognitiva, consistente nell’assenza di disposizioni vigenti che prevedano un contraddittorio con gli interessati nel procedimento di accertamento dell’intensità del rumore (T.A.R. Toscana, sez. II, 19 febbraio 1999 n.203), nonché su una giustificazione di carattere sistematico, ossia sull’inoperatività della garanzia rappresentata dalla comunicazione di avvio del procedimento in ipotesi di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, quale fattispecie che presenta ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento (T.A.R. Toscana, sez. II, 15 maggio 2000 n.836).<br />
Si tratta di un orientamento solido, ma non pacifico, visto che esistono pronunce di tenore opposto in cui il rispetto del contraddittorio è ritenuto necessario (T.A.R. Veneto, sez. III, 29 marzo 2002 n.1195).<br />
Desta nell’annotatore perplessità che l’assenza di una norma specifica sia motivo sufficiente ad escludere la partecipazione del privato da un procedimento, il cui esito può incidere sullo stesso in modo assai gravoso sotto il profilo patrimoniale.<br />
Sono rinvenibili, infatti, nel nostro ordinamento norme che lascerebbero inferire l’immanenza del principio del necessario contraddittorio nei procedimenti in cui siano previsti controlli o verifiche dai quali possano scaturire oneri per il privato.<br />
Nel caso delle verifiche fonometriche, la previa comunicazione deve essere esclusa -almeno in un primo momento- per ragioni diverse. Si è acutamente osservato che se le ricordate verifiche fossero preannunciate al diretto interessato, questi potrebbe ridurre il livello delle emissioni fino al limite di tollerabilità, vanificando l’operato degli organi tecnici della p.a. (T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 10 luglio 2003 n. 262; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 26 settembre 2003 n.3591).<br />
Se, da un lato, non bisogna agevolare, e quindi premiare, la furbizia, dall’altro i cittadini non devono essere spogliati di garanzie fondamentali nei confronti della p.a.. Pertanto, merita adesione la tesi espressa dal Consiglio di Stato, secondo cui la disciplina sulla partecipazione al procedimento non esclude affatto che la comunicazione di avvio del procedimento possa essere preceduta da controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione dell’interessato, ma quest’ultimo va edotto delle attività realizzate con successiva comunicazione di avvio e messo nella condizione di intervenire nella procedura e di verificare e, se del caso, contestare la veridicità o esattezza degli accertamenti compiuti e la stessa idoneità degli strumenti tecnici utilizzati (Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2003 n.1224).<br />
Anche per quanto attiene alla possibilità di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, il tribunale lucano ha richiamato il citato orientamento del Tar Toscana (T.A.R. Toscana, sez. II, 14 febbraio 2000 n.168; T.A.R. Toscana, sez. II, 15 maggio 2000 n.836), condiviso da altri giudici di primo grado (oltre alle sentenze menzionate dal Collegio lucano: T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 26 settembre 2003 n.3591), affermando la legittimità del provvedimento con il quale il sindaco ordini l’abbattimento delle emissioni sonore superiori ai limiti di rumorosità consentiti. Altre sentenze precisano che il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente è precluso in presenza di rimedi ordinari azionabili dalla autorità comunale (T.A.R. Liguria, sez. II, 5 novembre 2002 n.1077).<br />
La questione appare molto delicata. In materia, è importante evitare il riferimento all’art.38, l. 8 giugno 1990 n.142 (vedi ora, art.54, d.lg. 18 agosto 2000 n.267) e concentrare l’attenzione sull’art.9, l. n.447 del 1995, quale norma speciale, ed accertare se i presupposti necessari alla sua applicazione ricorrevano nella lite risolta dal tribunale lucano.<br />
Ora, non si può fare a meno di notare che, con l’ordinanza sindacale, si è diffidato “il ricorrente a porre in essere sistemi di insonorizzazione nella sua casa di abitazione”, ossia delle misure che, oltre ad essere molto costose, erano definitive, in contrasto con l’art.9 comma 1, l. n.447 del 1995, il quale riconosce il potere in oggetto solo per “ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività” (Cons. Stato, sez. IV, 3 settembre 2001 n.4627). <br />
Costituisce, infine, motivo di incertezza che la dannosità sonora di un pianoforte, subìta per il suo carattere contenuto da un numero molto ristretto di persone, integri una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente. Con ciò non si vuole comprimere la tutela pubblicistica che il legislatore ha stabilito anche per l’ambiente interno, ma si vuole evitare che un rimedio pensato e disciplinato come eccezionale diventi strumento usuale per far cessare comportamenti scorretti, i quali possono essere efficacemente repressi in altro modo, non per ultimo ricorrendo alle previsioni del codice civile in tema di immissioni.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. T.A.R. BASILICATA &#8211; POTENZA &#8211; <a href="/ga/id/2004/6/4169/g">Sentenza 19 maggio 2004 n. 331 </a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2021 n.12</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-i-sentenza-7-1-2021-n-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-i-sentenza-7-1-2021-n-12/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2021 n.12</a></p>
<p>Pres. Troiano &#8211; Est. Tucciarelli Inquinamento acustico &#8211; Quiete pubblica &#8211; Responsabilità  del gestore di un locale &#8211; Prevalenza dell&#8217;interesse pubblico Nelle ipotesi di fenomeni di inquinamento acustico, le conseguenze del disturbo della quiete pubblica, che costituisce una ragione di &#8216;interesse pubblico&#8217; che giustifica provvedimenti di restrizione degli orari dell&#8217;esercizi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-i-sentenza-7-1-2021-n-12/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2021 n.12</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-i-sentenza-7-1-2021-n-12/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2021 n.12</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Troiano &#8211; Est. Tucciarelli</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Inquinamento acustico &#8211; Quiete pubblica &#8211; Responsabilità  del gestore di un locale &#8211; Prevalenza dell&#8217;interesse pubblico</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Nelle ipotesi di fenomeni di inquinamento acustico, le conseguenze del disturbo della quiete pubblica, che costituisce una ragione di &#8216;<em>interesse pubblico&#8217;</em> che giustifica provvedimenti di restrizione degli orari dell&#8217;esercizi pubblici, sono imputabili al gestore del locale, su cui ricadono gli obblighi finalizzati a <em>99prevenire condizioni di disturbo alla quiete pubblica:: </em>e a <em>99promuovere comportamenti atti a favorire il rispetto della convivenza civile e a migliorare la vivibilità  nei centri urbani::</em>.<br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>Sezione Prima</strong><br /> <strong>Adunanza di Sezione del 22 luglio 2020</strong></p>
<p> <strong>NUMERO AFFARE 00740/2019</strong><br /> OGGETTO:<br /> Ministero dello sviluppo economico direzione generale per il mercato, la concorrenza.</p>
<p> Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Oreste Dal Zovo, contro Comune di Verona, per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza sindacale del Comune di Verona n. 18 del 15 marzo 2018, con la quale veniva imposta la chiusura del locale entro le ore 24 nei giorni di venerdì, sabato e domenica e per trenta giorni consecutivi, a partire dal settimo giorno successivo a quello di notifica;<br /> <strong>LA SEZIONE</strong><br /> Vista la relazione n. 93397 del 29/4/2019 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull&#8217;affare in oggetto;<br /> Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Tucciarelli;</p>
<p> Premesso:<br /> 1. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il sig. Oreste Dal Zovo chiede l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza sindacale del Comune di Verona n. 18 del 15 marzo 2018, con la quale veniva imposta la chiusura del locale entro le ore 24 nei giorni di venerdì, sabato e domenica e per trenta giorni consecutivi, a partire dal settimo giorno successivo a quello di notifica.<br /> 2. Il ricorrente, titolare di un&#8217;enoteca posta in un vicolo del centro storico di Verona, con orario dalle 7 di mattina alle 3 del mattino successivo, rappresenta di avere posto in essere le attività  necessarie &#8211; tra cui un avviso scritto e l&#8217;invito ripetuto ai clienti stazionanti fuori del locale &#8211; affinchè fosse ridotto il rumore prodotto all&#8217;esterno. Dopo alcuni sopralluoghi in zona da parte della polizia municipale, il Comune ha prima invitato il ricorrente a porre in essere le attività  utili alla riduzione del rumore e, poi, ha avviato il procedimento infine sfociato nel provvedimento impugnato, fondando l&#8217;ordinanza su situazioni di disturbo alla quiete pubblica, rilevate dalla polizia municipale e fatte oggetto di segnalazioni, suffragate anche da rilievi fonometrici, da parte di alcuni residenti in zona nei confronti di alcuni locali.<br /> Dopo avere riportato di avere presentato ricorso in autotutela, con esito per lui negativo, il ricorrente riconduce le iniziative di alcuni residenti a sue attività  di promozione di natura turistica e rappresenta il carattere per lui penalizzante dell&#8217;ordinanza.<br /> 3. Il ricorrente adduce i seguenti motivi a supporto del ricorso.<br /> In primo luogo deduce eccesso di potere per carenza di istruttoria, falsità  dei presupposti, illogicità  e manifesta irragionevolezza del provvedimento. Il provvedimento sarebbe stato adottato all&#8217;esito di un&#8217;istruttoria generica e imprecisa, considerato che nei verbali dei sopralluoghi disponibili si dÃ  solo atto che i vigili sono transitati su altra via (Corso Portoni Borsari), a velocità  moderata e senza scendere dall&#8217;autovettura, senza neppure entrare nel vicolo in cui si trova l&#8217;enoteca. L&#8217;ordinanza di riduzione dell&#8217;orario adottata il 15 marzo 2018 non sarebbe fondata su nuovi elementi rispetto a quelli già  citati nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e già  dalla metà  del mese di gennaio 2018 il Comune non avrebbe più ricevuto alcuna lamentela da parte di residenti, nè altre relazioni di servizio. Per di più, le verifiche si sarebbero concentrate unicamente in un ridotto arco di tempo nè i risultati dei rilievi fonometrici sarebbero riconducibili al locale del ricorrente.<br /> In secondo luogo sono dedotti violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 20 della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29; eccesso di potere per disparità  di trattamento e per travisamento dei fatti e sviamento di potere; violazione dell&#8217;art. 97 Cost. e dell&#8217;art. 78 del d.lgs. n. 267/2000 in relazione ai principi di imparzialità  e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa. L&#8217;art. 20 della legge regionale n. 29 del 2007 prevede, tra l&#8217;altro, che il Sindaco possa disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per &quot;ragioni di interesse pubblico&quot;. Come sostenuto da parte della giurisprudenza amministrativa, tali esigenze si pongono su un piano di parità  con quelle proprie dell&#8217;attività  di impresa e andrebbero contemperate con queste ultime, cosa che in questo caso non si sarebbe realizzata dato il pesante sacrificio imposto al ricorrente. L&#8217;ordinanza sarebbe stata inoltre adottata quando ormai non ne sussisteva più la necessità , a seguito degli interventi già  posti in essere, e perseguirebbe così un intento sanzionatorio, configurando di conseguenza sviamento di potere.<br /> A riprova di quanto esposto, il ricorrente rappresenta che i limitrofi locali sul perpendicolare corso Portoni Borsari, del pari diffidati, non avrebbero ricevuto alcun avviso di avvio del procedimento amministrativo.<br /> Sostiene in terzo luogo il ricorrente di non avere responsabilità  per i comportamenti tenuti dalle persone al di fuori del proprio locale, come si desumerebbe da alcune decisioni della giurisprudenza amministrativa.<br /> 4. La relazione del Ministero dello sviluppo economico, del 29 aprile 2019 (prot. n. 93397) dÃ  conto delle controdeduzioni comunali, allegate alla relazione e, traendo spunto da quanto previsto dall&#8217;art. 34, comma 3, c.p.a., sulla conversione della domanda di annullamento in domanda di accertamento, rappresenta l&#8217;inammissibilità  del ricorso; si tratterebbe infatti di una domanda il cui contenuto  estraneo al ricorso straordinario in quanto volto all&#8217;accertamento con finalità  risarcitorie, atteso che, alla data di presentazione del ricorso, l&#8217;ordinanza impugnata aveva già  prodotto ed esaurito i propri effetti e che ad essa il ricorrente aveva dato acquiescenza. Sostiene poi l&#8217;infondatezza del ricorso.<br /> 5. Il ricorrente ha presentato controdeduzioni alla relazione ministeriale, ribadendo il proprio interesse ad agire.<br /> Considerato:<br /> 6. La Sezione ritiene, in primo luogo, che l&#8217;eccezione di inammissibilità  prospettata dall&#8217;amministrazione non possa essere condivisa. Infatti, se solo si aderisse a una lettura del genere si dovrebbe dedurne l&#8217;inammissibilità  potenziale di tutte le domande di annullamento di provvedimenti la cui efficacia abbia durata inferiore a 120 giorni, termine per la presentazione del ricorso straordinario. Alla scadenza del termine, il provvedimento avrebbe infatti esaurito i propri effetti e si sottrarrebbe alla possibilità  dell&#8217;annullamento. Si configurerebbe così, ad accedere all&#8217;eccezione dell&#8217;amministrazione, una sorta di clausola generalizzata di esenzione del provvedimento dalla giurisdizione o, come nel caso di specie, dal rimedio giustiziale.<br /> Ad avviso della Sezione va invece verificato se, anche dopo l&#8217;esaurimento degli effetti del provvedimento impugnato, possano residuare elementi atti a riconoscere la sussistenza dell&#8217;interesse ad agire da parte del ricorrente. Sul punto, questa Sezione ha sintetizzato, anche di recente, i presupposti in presenza dei quali debba essere riconosciuta la sussistenza dell&#8217;interesse ad agire (v. in particolare il parere n. 436/2020), con riferimento all&#8217;improcedibilità  per sopravvenuta carenza di interesse ma con considerazioni senz&#8217;altro riferibili anche alla eventuale insussistenza originaria.<br /> La Sezione non può che confermare che l&#8217;interesse del ricorrente va considerato secondo criteri rigorosi e restrittivi, tenendo conto di tre concorrenti principi: a) evitare l&#8217;elusione dell&#8217;obbligo del giudice di pronunciare sulla domanda proposta; b) l&#8217;interesse residuo alla pronuncia sul merito della controversia va inteso nella sua massima ampiezza, alla luce degli effetti conformativi e ripristinatori dell&#8217;eventuale sentenza di accoglimento, la quale, anche al di lÃ  della sua portata meramente caducatoria del provvedimento annullato, può essere in concreto idonea a spiegare influenza sulla vicenda amministrativa in contestazione; c) la persistenza dell&#8217;interesse va valutata considerando anche le possibili ulteriori iniziative attivate (o attivabili) dal ricorrente per ottenere la soddisfazione della pretesa vantata; in particolare, la pronuncia di annullamento può costituire il presupposto per l&#8217;accoglimento di ricorsi proposti contro gli atti amministrativi conseguenziali viziati per illegittimità  derivata, oppure può rappresentare elemento costitutivo di un&#8217;azione risarcitoria. L&#8217;improcedibilità  (o, in questo caso, l&#8217;inammissibilità ) del ricorso, in caso di contestazione tra le parti, può essere affermata solo quando sia acquisita non già  la mera possibilità , ma la definitiva certezza della mancanza di utilità  di una eventuale sentenza (così Cons. Stato, sez. V, n. 242/1997, con orientamento costantemente seguito; v. da ultimo CGARS n. 1069/2019).<br /> Facendo uso, pertanto, di criteri rigorosi e restrittivi, anche alla luce delle ultime controdeduzioni del ricorrente &#8211; che ha ribadito l&#8217;utilità  sia a fini risarcitori sia nei confronti di eventuali, ulteriori provvedimenti analoghi dell&#8217;amministrazione &#8211;  da riconoscere la sussistenza di un interesse, anche soltanto strumentale o morale, da parte del ricorrente, in considerazione dell&#8217;utilità , seppure residua, che lo stesso trarrebbe dall&#8217;eventuale accoglimento del ricorso.<br /> Il ricorso  dunque ammissibile.<br /> 7. Nel merito, la Sezione ritiene che il ricorso non sia fondato.<br /> Infatti, dalla documentazione in atti emerge che il Comune di Verona &#8211; la cui memoria rammenta che l&#8217;enoteca svolge anche attività  di somministrazione di alimenti e bevande, all&#8217;interno di uno spazio particolarmente ristretto &#8211; ha agito, ricorrendone i presupposti come da accertamenti effettuati dalla polizia municipale, ai sensi della deliberazione n. 323/2016 con cui la Giunta comunale ha definito la procedura da seguire per evitare il disturbo della quiete pubblica derivante dalla consistente frequentazione dei locali in cui si esercita l&#8217;attività  di somministrazione di alimenti e bevande. A seguito dei citati accertamenti, il Comune ha, prima, coerentemente diffidato il ricorrente ad attivarsi al fine di evitare qualsiasi turbativa dell&#8217;ordine e della quiete pubblica e, poi, avviato la procedura fondata su quanto previsto dall&#8217;art. 20 della legge regionale n. 29/2007, una volta verificato che l&#8217;azione posta in essere dal gestore, volta a scoraggiare lo stazionamento all&#8217;esterno del locale, non si era rivelata sufficiente. L&#8217;art. 20 della legge regionale attribuisce al sindaco il potere di disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico.<br /> Non risulta che l&#8217;istruttoria svolta dall&#8217;amministrazione sia afflitta dai vizi lamentati. Gli accertamenti della polizia municipale (non meno di tre tra ottobre e dicembre 2017), richiamati anche nella comunicazione di avvio del procedimento, hanno evidenziato la situazione di fatto e le condizioni di contesto che hanno legittimato l&#8217;adozione del provvedimento impugnato, evidenziando, tra l&#8217;altro, che neppure era possibile l&#8217;accesso al vicolo dall&#8217;automezzo di servizio, tanta era la folla che stazionava davanti ai locali, tra cui il locale del ricorrente, siti nel vicolo medesimo. Hanno trovato così conferma, quali che ne fossero le effettive motivazioni, le segnalazioni di alcuni residenti della zona in ordine al disturbo della quiete pubblica.<br /> Non trova pertanto riscontro negli atti quanto sostenuto con il primo motivo del ricorso, ovverosia che l&#8217;amministrazione abbia operato in presenza di una situazione riconducibile ad un quadro istruttorio lacunoso, limitato nel tempo e ritenuto, pertanto, inattendibile. Al contrario, dalla documentazione in atti emerge l&#8217;esistenza di una situazione perdurante di pregiudizio per la quiete e la tranquillità  pubblica in presenza della quale l&#8217;amministrazione era legittimata ad adottare il provvedimento impugnato, sulla base di quanto previsto dall&#8217;art. 20 della legge regionale. Sono eloquenti al riguardo i verbali dei tre accertamenti condotti dalla polizia municipale e richiamati nelle premesse del provvedimento impugnato, con riferimento agli assembramenti di persone all&#8217;esterno del locale, tali da impedire la circolazione e da indurre alcuni residenti a segnalare i conseguenti disagi.<br /> Il provvedimento impugnato  stato infine adottato a conclusione di un procedimento in cui sono stati garantiti il contraddittorio con l&#8217;interessato,  stato ampiamente motivato in fatto e in diritto, con rinvio espresso alla giurisprudenza prevalente in materia, ai cui criteri l&#8217;amministrazione si  ispirata. Nelle premesse del provvedimento  fatto inoltre riferimento alla vigente normativa nazionale, che pone in via eccezionale limitazioni all&#8217;autonomia dell&#8217;imprenditore nella fissazione degli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio (art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, con riguardo alle limitazioni derivanti dalla tutela della salute, dei lavoratori, dell&#8217;ambiente, ivi incluso l&#8217;ambiente urbano, e dei beni culturali). Si tratta di limitazioni che sono legittimate dai caratteri propri del caso di specie.<br /> Venendo al secondo e al terzo motivo del ricorso straordinario, a giudizio della Sezione non può essere condiviso quanto sostenuto dal ricorrente &#8211; adducendo quanto sostenuto dal T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, sent. n. 1255/2017 &#8211; in base a cui ogni utilizzo autonomo degli spazi esterni da parte dei clienti di un locale non può essere imputato al gestore che sarebbe esentato da qualsiasi responsabilità  per lo stesso, essendo tra l&#8217;altro privo di qualunque strumento di coercizione.<br /> La prevalente giurisprudenza (v. ad esempio, proprio con riferimento alla legge regionale veneta n. 29/2007, T.A.R. Veneto, Sez. III, nn. 2926/2009, 97/2016 e 848/2017; v. anche T.A.R. Emilia &#8211; Romagna, Sez. II, sent. n. 188/2018), cui la Sezione aderisce, ritiene al contrario che le conseguenze della violazione della quiete e dell&#8217;interesse pubblico possano essere imputate al gestore del locale frequentato da avventori che poi, in massa, stazionano davanti al locale medesimo producendo schiamazzi e confusione anche a tarda ora, in spregio della quiete e dell&#8217;interesse pubblico. Nè può esservi dubbio che il disturbo alla quiete pubblica rientri tra le ragioni di &#8220;interesse pubblico&#8221; che giustificano l&#8217;anticipazione degli orari di chiusura degli esercizi pubblici in base all&#8217;art. 20 della legge regionale.<br /> Gli obblighi in capo ai gestori dei locali, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di orari, sono posti anche al fine di prevenire condizioni di disturbo alla quiete pubblica e, comunque, al fine di promuovere comportamenti atti a favorire il rispetto della convivenza civile e a migliorare la vivibilità  nei centri urbani. Gli assembramenti di numerosi avventori all&#8217;esterno di uno o più locali agevolano al contrario comportamenti pregiudizievoli degli interessi pubblici tutelati.<br /> Peraltro si impone una precisazione. La sussistenza e prevalenza dell&#8217;interesse pubblico deve essere verificata caso per caso e non può essere presunta nè tantomeno essere considerata senza alcuna forma di specifica comparazione tra il sacrificio economico sopportato dal ricorrente e la concretezza dell&#8217;interesse pubblico alla tutela della tranquillità  e della quiete. E&#8217; quanto evidentemente presuppone l&#8217;art. 20 della legge veneta n. 29/2007. Si produrrebbe altrimenti una indebita compressione della libertà  di iniziativa economica privata, sancita dall&#8217;art. 41 Cost. e corroborata dal richiamato art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011. La verifica e il connesso giudizio di comparazione non possono tradursi pertanto in un mero automatismo nella prevalenza dell&#8217;interesse pubblico rispetto agli interessi economici dei titolari dei pubblici esercizi, senza che siano state accertate le condizioni e le condotte nel singolo caso. La Sezione ribadisce peraltro che, nel caso in esame, la verifica e la comparazione risultano adeguatamente effettuate, per il cui il provvedimento  esente da vizi.<br /> E&#8217; infatti evidente il carattere derogatorio ed eccezionale del provvedimento impugnato, diretto chiaramente a superare una situazione specifica, con misure circoscritte nell&#8217;intensità  e nell&#8217;estensione temporale, sulla base di un&#8217;adeguata istruttoria, in cui  stata riscontrata anche l&#8217;attualità  dell&#8217;interesse pubblico, e di un&#8217;idonea motivazione.<br /> Inoltre, la censura addotta dal ricorrente circa l&#8217;asserita disparità  di trattamento rispetto alla diversa condotta tenuta dall&#8217;amministrazione nei confronti dei gestori di altri locali nella stessa area  stata smentita dal Comune nè il ricorrente ha addotto elementi atti a dimostrare l&#8217;utilità  conseguente alla eventuale estensione della misura ad altre situazioni asseritamene consimili.<br /> Il Comune ha precisato che identica procedura  stata avviata, anche con esiti diversi, nei confronti di altri locali situati nelle vie oggetto delle ispezioni di polizia.<br /> Nessuno dei motivi dedotti dal ricorrente  quindi fondato.<br /> P.Q.M.<br /> Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.</p>
<p>  </p></div>
<p>             L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE   Claudio Tucciarelli Paolo Troiano                            </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO<br /> Maria Cristina Manuppelli</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-i-sentenza-7-1-2021-n-12/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2021 n.12</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/1/2021 n.3</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-4-1-2021-n-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-4-1-2021-n-3/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/1/2021 n.3</a></p>
<p>Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore In tema di pianificazione acustica 1.Edilizia ed urbanistica  &#8211; pianificazione &#8211; piano di classificazione acustica &#8211; inquinamento acustico &#8211; &#8220;valori di qualità &#8221; &#8211; duplice fine &#8211; contenimento del livello di emissioni sonore e  verifica della autorizzabilità  delle attività  &#8211; perseguito. 2. Edilizia ed urbanistica &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-4-1-2021-n-3/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/1/2021 n.3</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore</span></p>
<hr />
<p>In tema di pianificazione acustica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1.Edilizia ed urbanistica  &#8211; pianificazione &#8211; piano di classificazione acustica &#8211; inquinamento acustico &#8211; &#8220;valori di qualità &#8221; &#8211; duplice fine &#8211; contenimento del livello di emissioni sonore e  verifica della autorizzabilità  delle attività  &#8211;  perseguito.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">2. Edilizia ed urbanistica &#8211; pianificazione acustica &#8212; tutela ambientale e salute umana &#8211; deve essere garantita.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Il Piano di classificazione acustica ha la funzione di procedere a ricognizione del territorio comunale al fine di individuare, tenendo conto delle destinazioni d&#8217;uso delle varie zone, i &quot;valori di qualità &quot; di inquinamento acustico da applicare a ciascuna di esse: ciò al duplice fine di contenere il livello di emissioni sonore nei limiti stabiliti in considerazione della concreta destinazione delle varie porzioni di territorio, e di fornire un criterio utile a verificare le attività  eventualmente autorizzabili in ciascuna di esse.<br />  <br />  <br /> 2.La pianificazione acustica non si esaurisce in un&#8217;attività  di programmazione dell&#8217;assetto territoriale in senso stretto, essendo piuttosto diretta ad orientare lo sviluppo non dal punto di vista urbanistico-edilizio, che pure costituisce un aspetto connesso e correlato, ma sotto il particolare profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la localizzazione delle attività  antropiche in relazione alla loro rumorosità .<br />  </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 04/01/2021<br /> <strong>N. 00003/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01433/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1433 del 2014, proposto da<br /> Bainvest S.r.l. ed Altri, Gecotras S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Laura Scambiato, Alessandro Ezechieli, con domicilio eletto presso lo studio Laura Scambiato in Milano, via Carlo Piacane, 1;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta D&#8217;Auria, Marco Dal Toso, Antonello Mandarano, domiciliataria ex lege in Milano, via della Guastalla, 6;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della classificazione acustica approvata dal Comune di Milano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 9 settembre 2013;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2020 il dott. Ugo Di Benedetto;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con ricorso straordinario al Capo dello Stato la società  ricorrenti hanno impugnato il Piano di classificazione acustica del Comune di Milano in epigrafe indicato, deducendone l&#8217;illegittimità .<br /> Riferisce la società  Bainvest di essere proprietarie dell&#8217;insediamento produttivo sito in Milano, via Don Minzoni 10 e via Cividale 11-15 e 19.<br /> In detto insediamento produttivo  svolta l&#8217;attività  di trasporto merci per conto terzi, di spedizione e deposito con il marchio &#8220;BTR Corriere Espresso&#8221;. L&#8217;attività  viene svolta dalla società  Gecotras s.r.l..<br /> Le società  ricorrenti contestano, in particolare, la collocazione dell&#8217;isolato, in cui si trovano i rispettivi stabilimenti, in parte in classe V ed in parte in classe IV. In particolare lo stabilimento delle ricorrenti  stato assegnato in classe V.<br /> All&#8217;isolato frontistante, cosiddetto isolato &#8220;Candiani&#8221;  stata assegnata la classe III mentre a quello posto a nord, il cosiddetto isolato &#8220;Cosenz1&#8221; ed all&#8217;isolato &#8220;Cosenz 2&#8221;  stata assegnata la classe IV, riservata alle aree prevalentemente industriali.<br /> L&#8217;attribuzione della classe III e IV agli isolati suddetti, comportando limiti acustici più restrittivi, pregiudicherebbe la loro posizione.<br /> A seguito dell&#8217;opposizione del comune di Milano, ai sensi dell&#8217;articolo 10 del D.P.R. 1199 del 24 novembre 10971, il ricorso  stato trasposto in sede giurisdizionale davanti al T.A.R..<br /> Si sono costituite in giudizio le parti che hanno sviluppato le rispettive difese con memorie e repliche e la causa  stata trattenuta in decisione all&#8217;Udienza straordinaria del 22 settembre 2020.<br /> Il Collegio premette che, sotto un profilo normativo, la legge 26 ottobre 1995 n. 447, recante la &#8220;Legge quadro sull&#8217;inquinamento acustico&#8221;, rappresenta la prima fonte normativa organica in materia di tutela dell&#8217;ambiente esterno e abitativo dall&#8217;inquinamento acustico (art. 1, comma 1).<br /> Nel ripartire le competenze in detta materia fra Stato, Regioni, Provincie e Comuni, la legge quadro ha previsto (all&#8217;art. 3) che: &#8220;Sono di competenza dello Stato:<br /> a) la determinazione, ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell&#8217;ambiente, di concerto con il Ministro della sanità  e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all&#8217;articolo 2; &#038;&#8221;.<br /> In attuazione di tale previsione  stato adottato il D.P.C.M. 14 novembre 1997, recante la determinazione dei &#8220;valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità &#038;&#8221;, i quali, specifica ancora il decreto, &#8220;sono riferiti alle classi di destinazione d&#8217;uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 4, comma 1, lettera a) e dell&#8217;art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447&#8221; (cfr. art. 1, co. 2 d.P.C.M. 14.11.1997).<br /> La Tabella A, dal canto proprio, prevede la classificazione del territorio comunale in sei classi.<br /> Per quanto qui rileva:<br /> &#8211; in classe &#8220;IV&#8221; sono ricomprese le &#8220;aree di intensa attività  umana&#8221; (in cui rientrano quelle interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità  di popolazione, con elevata presenza di attività  commerciali e uffici, con presenza di attività  artigianali; le aree in prossimità  di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie);<br /> &#8211; in classe &#8220;V&#8221; rientrano le &#8220;aree prevalentemente industriali&#8221; (ove rientrano quelle interessate da insediamenti industriali e con scarsità  di abitazioni).<br /> A completamento del quadro normativo , poi, intervenuto il legislatore regionale della Lombardia che, con la legge n. 13 del 10 agosto 2001, ha stabilito tempi e modi della classificazione acustica territoriale da parte comunale, siccome preordinata &#8220;a suddividere il territorio in zone acustiche omogenee così come individuate dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997&#8221; (cfr. art. 2, co. 1 L.r. cit.).<br /> In termini generale va poi osservato che il Piano di classificazione acustica ha la funzione di procedere a ricognizione del territorio comunale al fine di individuare, tenendo conto delle destinazioni d&#8217;uso delle varie zone, i &quot;valori di qualità &quot; di inquinamento acustico da applicare a ciascuna di esse: ciò al duplice fine di contenere il livello di emissioni sonore nei limiti stabiliti in considerazione della concreta destinazione delle varie porzioni di territorio, e di fornire un criterio utile a verificare le attività  eventualmente autorizzabili in ciascuna di esse (TAR Brescia, Sez. I, 15 novembre 2012 n. 1792).<br /> La pianificazione acustica non si esaurisce in un&#8217;attività  di programmazione dell&#8217;assetto territoriale in senso stretto, essendo piuttosto diretta ad orientare lo sviluppo non dal punto di vista urbanistico-edilizio, che pure costituisce un aspetto connesso e correlato, ma sotto il particolare profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la localizzazione delle attività  antropiche in relazione alla loro rumorosità .<br /> La normativa di riferimento valorizza il profilo funzionale, inteso ad assicurare la vivibilità  dei luoghi preservandoli da fonti di inquinamento acustico: l&#8217;impianto normativo dunque assume ad indice quantitativo l&#8217;assetto urbanistico attuale, e lo integra con quello qualitativo della fruizione collettiva dei luoghi per il miglioramento delle condizioni di vita. La stessa L.R. 13/2001, all&#8217;art. 4, stabilisce che ogni Comune assicura il &quot;coordinamento&quot; tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici, esigendo pertanto l&#8217;integrazione tra i due strumenti senza prescrivere una perfetta sovrapposizione (TAR Brescia, Sez. I n. 1792/2012 cit.).<br /> Proprio perchè la pianificazione acustica  rivolta a governare l&#8217;assetto del territorio sotto il distinto profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la più coerente ed opportuna localizzazione delle attività  umane in relazione alla loro rumorosità , deve escludersi che essa abbia come scopo il mantenimento della situazione esistente, ma deve perseguire la riduzione dei rumori al fine di realizzare la piena tutela del riposo e della salute, la conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell&#8217;ambiente abitativo e dell&#8217;ambiente esterno (TAR Milano sez. IV 14 gennaio 2015, n.133).<br /> Ciò premesso il ricorso  infondato.<br /> Va respinta la prima censura dedotta con la quale parte ricorrente deduce, sotto vari profili, una carenza di istruttoria, trattandosi di valutazioni di discrezionalità  tecnica riservate alla P.A.( T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 27/03/2018, n.829).<br /> Infatti, come rilevato dalla difesa dell&#8217;Amministrazione &#8220;L&#8217;analisi dello stato di fatto del territorio  stata effettuata a partire dalle basi cartografiche disponibili, integrando con sopralluoghi laddove necessario&#8221;. La classificazione si  avvalsa altresì di tutte le fonti menzionate nel paragrafo 3 della Relazione tecnica (vedi relazione tecnica prodotta in cartaceo quale doc 2 richiamato dalle difese comunali).<br /> Parzialmente inattendibili e, quindi, non decisive, invece, ai fini della corretta rappresentazione della pianificazione urbanistica esistente e della classificazione acustica, sono le visure catastali invocate dai ricorrente a sostegno delle proprie tesi, in quanto notoriamente non necessariamente corrispondenti allo stato di fatto reale.<br /> Con il presente motivo di ricorso in realtà  si censura l&#8217;attribuzione della classe III e IV degli isolati vicini (e sopra indicati) ritenuta pregiudizievole per i ricorrenti al cui isolato  stata attribuita la classe V.<br /> Nell&#8217;attribuire la classe V all&#8217;isolato in questione in cui si trova lo stabilimento delle ricorrenti, si  data applicazione all&#8217;art. 2, comma 3, lettera g) della Legge Regionale n. 13/2001 che sancisce che &#8220;ai fini della classificazione in classe V  ammissibile la presenza non preponderante di attività  artigianali, commerciali ed uffici&#8221; e all&#8217;art. 2, comma 3, lettera h) 16 FMB della medesima L.R. che stabilisce che &#8220;ai fini della classificazione in classe VI  ammissibile una limitata presenza di attività  artigianali&#8221;. Dalla lettura congiunta dei due articoli sopraccitati, ribaditi nei loro contenuti anche al paragrafo 2.4 &#8220;Infrastrutture ed impianti produttivi o commerciali della D.G.R 2 luglio 2002 n. 7/9776, si può desumere che la presenza di attività  terziarie e di uffici, non limitate, all&#8217;interno dell&#8217;isolato, costituisca un elemento che vincola l&#8217;attribuzione della classe V all&#8217;intera area in esame, in quanto ai sensi della legge regionale non  possibile inserire tale tipologia di attività  in classe VI.<br /> Nel caso concreto, poi, la difesa dell&#8217;Amministrazione ha evidenziato, nella maggior parte delle particelle catastali, la presenza di attività  terziario-commerciale, del tutto compatibile con la classe V. Inoltre,  stato evidenziato che dai dati anagrafici dell&#8217;Ufficio Statistica del Comune di Milano relativi all&#8217;anno 2009, presi in esame ai fini della redazione della classificazione acustica, risultava la presenza di 38 residenti in via Cevedale n. 7.<br /> L&#8217;area presenta quindi le caratteristiche della classe V in quanto, oltre all&#8217;attività  industriale BRT, sono presenti anche attività  di terziario e funzioni residenziali e la presenza di abitazioni costituisce uno degli elementi di giudizio fondamentali per l&#8217;attribuzione al territorio della classe V, come nel caso in esame.<br /> Vero , come evidenziato al punto 1.1.a. del ricorso, che l&#8217;edificio situato nell&#8217;isolato delle ricorrenti in via Don Minzoni angolo via Cevedale, contrassegnato con la particella catastale 140 e indicato nelle tavole dello stato di fatto come residenziale,  in realtà  un edificio adibito a terziario, in quanto ospita una sede dell&#8217;azienda Lombardia Informatica S.p.a.<br /> Questo, tuttavia, come evidenziato dalla difesa comunale, non incide sulla correttezza della classificazione acustica dell&#8217;isolato, in quanto la funzione &#8220;terziario&#8221;  compatibile con la classe V che ammette una limitata parte di uffici, anzi, e del resto come precisato al punto 3 della relazione tecnica ai fini della classificazione acustica non si tiene conto solo delle mere tavole rappresentative dello stato di fatto.<br /> L&#8217;attribuzione della classe V all&#8217;isolato in questione, comunque non specificamente contestata appare, pertanto, coerente con i criteri di classificazione acustica di cui alla Relazione tecnica citata (prodotta in atti).<br /> Quanto, all&#8217;isolato frontistante, cosiddetto isolato &#8220;Candiani&#8221; cui  stata assegnata la classe III, oggetto di specifica contestazione, la difesa dell&#8217;Amministrazione ha evidenziato che, nelle valutazioni effettuate, non ci si  limitati alle cartografie ma che le stesse sono state integrate dalle risultanze dei sopralluoghi (vedi punto 3.2. della relazione tecnica) dai quali  emerso che l&#8217;area  contraddistinta dalla presenza del Politecnico di Milano, recettore sensibile ai fini della classificazione acustica, che si trova immediatamente alle spalle degli edifici affacciati su via Don Minzoni e frontistanti lo stabilimento delle ricorrenti. Detta area  caratterizzata dalla presenza preponderante di funzioni terziarie; in maniera residuale sono presenti funzioni residenziali, oltre ad un distributore di carburante ed ad alcune attività  di spedizioni.<br /> Dal sopralluogo effettuato, quindi,  emersa una maggior presenza di terziario e di residenze rispetto alle risultanze catastali.<br /> La difesa comunale ha evidenziato altresì, in dettaglio, la presenza delle seguenti funzioni insediate, seguendo l&#8217;elenco delle particelle indicato dalle ricorrenti:<br /> &#8211; Particella 173 &#8211; foglio 96:  risultata la presenza di uffici e residenze non &#8220;uffici e studi privati&#8221;, come si afferma nel ricorso.<br /> &#8211; Particella 58 &#8211; Foglio 96:  risultata sia la presenza di un&#8217;attività  di trasposto, come indicato in ricorso, ma anche di un&#8217;attività  di terziario.<br /> &#8211; Particella 28 &#8211; Foglio 96:  risultata la presenza di laboratori.<br /> &#8211; Particelle 29, 30, 32, 26 e 27 &#8211; Foglio 96:  risultata la presenza di un laboratorio di analisi chimiche, al civico 9 di via Don Minzoni.<br /> &#8211; Particella 165 &#8211; Foglio 96 (via Don Minzoni 1):  risultata la presenza di un insediamento terziario (uffici della Soleto S.p.a.).<br /> Inoltre, a motivo della classificazione dell&#8217;isolato in questione in classe III, si  evidenziato l&#8217;isolato  esteso a ovest ben oltre gli edifici di via Don Minzoni richiamati dalle ricorrenti, corrispondenti alle particelle di cui sopra, e ricomprende, quindi, il Politecnico come emerge dalla perimetrazione prodotta.<br /> Contrariamente a quanto sostenuto nella memoria finale di replica, quindi, non possono essere valutati soltanto gli edifici che si affacciano su via Don Minzoni, frontistanti allo stabilimento dei ricorrenti.<br /> La presenza del Politecnico, che costituisce un recettore sensibile, ha condizionato, quindi, la classificazione dell&#8217;intero isolato poichè ne occupa la maggior parte della superficie e tale valutazione, di carattere tecnico discrezionale, non presenta i profili di legittimità  dedotti.<br /> Priva di rilievo decisivo, poi,  l&#8217;affermazione che in ragione del traffico che caratterizzerebbe la via Don Minzoni quest&#8217;ultima avrebbe dovuto essere inquadrata tra le strade &#8220;Db) dell&#8217;allegato 1 , tabella 2, del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, per le quali sarebbe prevista una fascia di pertinenza acustica di immissioni non inferiori a quelli propri della classe IV.<br /> Infatti, come condivisibilmente evidenziato dalla difesa comunale, la classe funzionale di via Don Minzoni  &#8220;E &#8211; urbana di quartiere&#8221;; tale classe funzionale  stata assegnata dal Piano Generale del Traffico Urbano secondo i criteri stabiliti dalla normativa settoriale specifica (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 &#8220;Nuovo Codice della Strada&#8221; e s.m.i.).<br /> Tale classificazione, non ritualmente impugnata da parte ricorrente, diversa da quella auspicata dai ricorrenti,  coerente con la classificazione dell&#8217;isolato in classe terza.<br /> Nè risulta violato il principio, invocato dai ricorrente del divieto di contato diretto di aree con valori acustici che si discostano in misura superiore a 5 dB(A) avendo l&#8217;Amministrazione applicato la deroga prevista dalla normativa nel caso in cui, per aree già  urbanizzate, non sia possibile rispettare il divieto di accostamento di tali aree.<br /> Tale deroga  contemplata, per l&#8217;isolato in questione, dalla tabella 32, ID 25, della relazione tecnica prodotta (pag 112 della stessa) per le aree i cui valori si discostano di 10 dB(A)..<br /> Alla luce di quanto sin qui evidenziato, si rivelano prive di fondamento le censure avversarie e si manifesta del tutto logica, coerente e rispettosa della normativa regionale e delle linee guida di cui alla D.G.R. n. 7/9776 del 2002 la classificazione acustica in classe III dell&#8217;isolato &#8220;Candiani&#8221; fondata, come si  dimostrato, sullo stato di fatto, sui sopralluoghi, sulle altre fonti citate nella Relazione tecnica e, in definitiva, coerente con l&#8217;uso pianificato del territorio, come insegna la costante giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 8441/2019: &#8220;In materia di zonizzazione acustica del territorio, le scelte dell&#8217;Amministrazione non possono sovrapporsi meccanicamente alla pianificazione urbanistica, ma devono tener conto del disegno urbanistico voluto dal pianificatore, ovverosia delle preesistenti destinazioni d&#8217;uso del territorio&#8221;; TAR Lombardia, sez. III, n. 829/2018: &#8220;Le scelte effettuate dal Comune in subiecta materia sono espressione di discrezionalità  tecnica, ancorata all&#8217;accertamento di specifici presupposti di fatto, il primo dei quali  proprio il preuso del territorio&#8221;; anche TAR Piemonte, sez. II, n. 956/2019).<br /> Del resto tali puntuali circostanze, dedotte dalla difesa dell&#8217;Amministrazione, avrebbero dovuto essere contestate specificamente una per una, ove ritenute non veritiere, con riferimento alla destinazione delle singole particelle o alla presenza del Politecnico e non solo genericamente adducendo la mancata produzione in giudizio di elementi probatori a sostegno della difesa comunale stante l&#8217;onere imposto alle parti dall&#8217;articolo 64, comma secondo, del c.p.a..<br /> Va, altresì respinta, la censura1.1.c., concernente la classificazione degli isolati &#8220;Cosenz 1&#8221; e &#8220;Cosenz 2&#8221; ritenuti da parte ricorrente isolati industriali &#8211; produttivi ed in parte inseriti nella fascia di pertinenza acustica dei 100 metri dalla linea ferroviaria ai quali avrebbe dovuto attribuirsi la classe V in luogo della classe IV.<br /> Infatti, come evidenziato dalla difesa regionale all&#8217;isolato denominato dalle ricorrenti &#8220;Cosenz 1&#8221; compreso tra la via Cosenz, via Don Minzoni, via Schiaffino e via Durando,  stata assegnata la classe IV in quanto sono risultate presenti le seguenti funzioni:<br /> &#8211; funzioni residenziali in via Schiaffino sia al civico 21 dove l&#8217;anagrafica 2009 censiva 40 residenti, sia al civico 11 dove erano conteggiati 11 residenti; &#8211; funzioni terziarie; &#8211; un&#8217;attività  logistica; &#8211; un&#8217;attività  produttiva;<br /> &#8211; un recettore sensibile (Politecnico in via Durando 38).<br /> Quindi, non  stato possibile assegnare la classe V a causa della forte presenza di residenziale e terziario e perchè la presenza della funzione industriale non  preponderante in tale area.<br /> Rilevante, poi, appare la presenza di una fascia di pertinenza della linea ferroviaria tenuto conto che non possono essere comprese in classe inferiore alla IV le aree che si trovino all&#8217;interno delle zone di rispetto B dell&#8217;intorno aeroportuale e, per le distanze inferiori a 100 metri, le aree che si trovino all&#8217;interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie di grande comunicazione&#8221;.<br /> La classe IV assegnata all&#8217;isolato appare, pertanto, in linea con la disposizione normativa sopraccitata.<br /> Quanto all&#8217;isolato &#8220;Cosenz 2&#8221; la difesa comunale ha evidenziato che lo stesso  interessato principalmente da insediamenti residenziali, ed  inoltre oggetto di riqualificazione.<br /> In particolare, ha evidenziato che dai dati anagrafici del 2009, usati per la predisposizione della classificazione acustica, risultavano residenti in via Bovisasca e via Cosenz:<br /> &#8221; Via Bovisasca, n 70: 101 residenti<br /> &#8221; Via Bovisasca, n. 68: 16 residenti<br /> &#8221; Via Cosenz, n. 22: 6 residenti<br /> &#8221; Via Cosenz, n. 18: 3 residenti<br /> L&#8217;area centrale  interessata da un Piano di Lottizzazione (PL Cosenz), con destinazioni residenziali, commerciali e di terziario. L&#8217;area compresa tra il PL Cosenz e via Bovisasca comprende alcune residenze, mentre nell&#8217;area ad est del PL Cosenz sono presenti attività  industriali/terziarie. Considerate le 25 FMB .<br /> Quindi per le funzioni insediate, appare adeguata la valutazione del Comune di attribuzione della classe IV, per l&#8217;elevata presenza della funzione residenziale.<br /> Per quanto concerne la vicinanza alla fascia di pertinenza ferroviaria, si richiama quanto già  detto in precedenza con riguardo all&#8217;isolato &#8220;Cosenz 1&#8221;.<br /> Anche tali circostanze puntualmente dedotte dalla difesa comunale, avrebbero dovuto essere contestate specificamente una per una, ove ritenute non veritiere, con riferimento alla destinazione delle singole particelle o alla presenza delle funzioni residenziali indicate o alla fascia di pertinenza ferroviaria e non solo genericamente adducendo la loro non attualità  stante l&#8217;onere imposto alle parti dall&#8217;articolo 64, comma secondo, del c.p.a..<br /> Va, infine, respinta la seconda censura dedotta con la quale parte ricorrente si duole della mancata osservanza delle fasi in cui si articolerebbe la classificazione acustica che risulta puntualmente descritta nei paragrafi 3 e seguenti della relazione tecnica (prodotta in giudizio in cartaceo).<br /> Anche sotto tale profilo le doglianze di parte ricorrente appaiono teoriche e non indicano la rilevanza della censura rispetto alla contestata classificazione se non in modo del tutto generico.<br /> Parte ricorrente, infatti, avrebbe dovuto indicare quale identificazione degli impianti industriali significativi sarebbe stata omessa e quali effetti sull&#8217;isolato in questione tale omissione avrebbe determinato.<br /> Del resto sotto tale profilo la difesa dell&#8217;Amministrazione ha evidenziato come il PRG sia stato la base di partenza, anche per quanto concerne le aree industriali, e come le classi acustiche attribuite siano dipese dalle classificazioni funzionali delle aree stesse quali risultanti dalle cartografie, come emerge dall&#8217;attestazione di coerenza del 8 giugno 2012 a firma del responsabile della Pianificazione, prodotta in giudizio dall&#8217;amministrazione (in data 12/2/2020) e come sia stata previamente determinata la metodologia di lavoro ed individuate le banche dati e le basi cartografiche pese a riferimento per la classificazione acustica del territorio.<br /> Inoltre, la tesi dei ricorrenti appare smentita da quanto affermato dalla relazione tecnica che, a pag. 32 (tabella 11) evidenzia la relazione tra la classificazione funzionale e le classi acustiche anche per quanto concerne le zone industriali mentre a pag. 33, dÃ  conto di avere effettuato, altresì, &#8220;Un&#8217;ulteriore analisi sulle aree classificate a destinazione d&#8217;uso industriale dal Piano Regolatore Generale e classificate in classe V o VI, che risultano o già  riconvertite o in fase di riconversione in altre destinazioni funzionali&#8221; proprio al fine di rendere attuale la valutazione dello stato di fatto rispetto alle risultanze del PRG.<br /> In conclusione il ricorso va respinto.<br /> La particolarità  in fatto e diritto delle questioni giuridiche dedotte giustificano, per la loro novità , la compensazione integrale tra le parti delle spese di causa.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore<br /> Salvatore Gatto Costantino, Consigliere<br /> Valentina Santina Mameli, Consigliere</div>
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		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.451</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-30-10-2019-n-451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Presidente Settesoldi/Estensore Stevanato 1. Ordinanza contingibile ed urgente exart. 9 legge n. 447/1995 &#8211; inquinamento acustico &#8211; competenza propria del Sindaco &#8211; ordinanza contigibile ed urgente in materia di sanità  ed igiene pubblica &#8211; differenze &#8211; competenza del Sindaco quale Ufficiale di Governo.Â  1. L&#8217;articolo 9 della legge 26 ottobre 1995,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-30-10-2019-n-451/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.451</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Settesoldi/Estensore Stevanato</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Ordinanza contingibile ed urgente <em>ex</em>art. 9 legge n. 447/1995 &#8211; inquinamento acustico &#8211; competenza propria del Sindaco &#8211; ordinanza contigibile ed urgente in materia di sanità  ed igiene pubblica &#8211; differenze &#8211; competenza del Sindaco quale Ufficiale di Governo.Â </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;articolo 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 non può essere riduttivamente inteso come una mera riproduzione, nell&#8217;ambito della normativa a tutela dell&#8217;inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente riconosciuto al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, in materia di sanità  ed igiene pubblica. Pertanto, l&#8217;utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di inquinamento acustico appartiene alla competenza propria del Sindaco, per fronteggiare situazioni di carattere esclusivamente locale, all&#8217;esito degli accertamenti tecnici effettuati dalle competenti agenzie regionali.Â </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 30/10/2019<br /> <strong>N. 00451/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00273/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 273 del 2018, proposto da<br /> R. Casini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Tavagnacco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ino Pupulin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;<br /> <strong><em>per il risarcimento del danno ingiusto</em></strong><br /> subito dalla ricorrente in conseguenza dell&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 73/2017, annullata da questo Tribunale amministrativo con sentenza n. 26/2018, pubblicata l&#8217;1 febbraio 2018.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tavagnacco e del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 il dott. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> La società  ricorrente, che svolge attività  di rottamazione di metalli, premette di essere stata destinataria dell&#8217;ordinanza contingibile e urgente, n. 73/2017 dell&#8217;8 agosto 2017, emanata ex art. 9 L. 447/1995, con cui il Sindaco del Comune di Tavagnacco, sulla scorta degli esiti delle rilevazioni effettuate dall&#8217;ARPA FVG, ha ordinato l&#8217;immediata adozione di &#8220;tutti gli accorgimenti tecnici necessari a limitare le emissioni sonore inquinanti, riportandole entro i limiti di legge&#8221;, nonchè la predisposizione di un &#8220;piano di bonifica, redatto da tecnico competente in acustica, che indichi interventi/modalità  e accorgimenti tecnico-operativi finalizzati al contenimento e abbattimento delle emissioni sonore inquinanti collegate precipuamente allo scarico dei materiali e alla movimentazione degli stessi sullo spazio esterno posto sul retro della proprietà , su via Cadore, oltre che al transito di autocarri e camion, entro e non oltre 20 gg. dalla data di notifica del presente provvedimento&#8221;.<br /> Detto provvedimento è stato impugnato davanti a questo Tribunale dalla ricorrente, che ha ottenuto, prima, la sospensione cautelare dei relativi effetti (con ordinanza di questo Tar n. 118 del 27.9.2018), quindi, l&#8217;accoglimento del ricorso, con sentenza 1.2.2018, n. 26.<br /> Tuttavia, la ricorrente espone di aver dovuto subire gli effetti, vincolanti, prodotti dalla citata ordinanza sindacale nel periodo dal 9 agosto 2017, giorno della notifica, sino al 27 settembre 2017, data della pubblicazione dell&#8217;ordinanza di questo Tar recante la misura cautelare sospensiva richiesta.<br /> In questo lasso temporale, la ricorrente sostiene di essere stata costretta a ridurre sensibilmente la propria attività  nella zona nord dello stabilimento &#8211; specificatamente deputata allo stoccaggio del materiale ferroso ivi consegnato dagli autocarri, nonchè sede delle attrezzature necessarie alla conseguente riduzione volumetrica, operazione essenziale per la commercializzazione &#8211; trasferendo, per quanto possibile, l&#8217;attività  nella zona sud, la più¹ lontana dalle abitazioni presso le quali erano state effettuate le misurazioni dell&#8217;ARPA FVG.<br /> Il danno derivante da tali operazioni è quantificato dall&#8217;interessata in euro 26251,35, somma da maggiorarsi a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.<br /> Da ciù² la presente azione di responsabilità  civile dell&#8217;amministrazione, per ottenere il risarcimento del danno (come sopra stimato) cagionato alla ricorrente dall&#8217;anzidetto illegittimo svolgimento dell&#8217;attività  amministrativa, mediante l&#8217;ordinanza sindacale poi annullata dal g.a.<br /> L&#8217;interessata sostiene che, nella vicenda in esame, vi sarebbero tutti gli elementi della responsabilità  aquiliana: il danno ingiusto, l&#8217;elemento oggettivo, l&#8217;elemento soggettivo, il nesso di causalità .<br /> L&#8217;Amministrazione comunale, costituita in giudizio, ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione in quanto sarebbe lo Stato, e non il Comune, l&#8217;unico soggetto legittimato passivo dell&#8217;azione risarcitoria proposta per il ristoro del pregiudizio derivante dall&#8217;esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo attribuite al Sindaco. Nel merito, ha controdedotto negando che la domanda risarcitoria possa essere accolta, non sussistendo gli elementi dell&#8217;illecito aquiliano in capo all&#8217;Amministrazione.<br /> Si è costituita anche l&#8217;Amministrazione statale dell&#8217;Interno eccependo il difetto di legittimazione passiva dello Stato, in quanto l&#8217;ordinanza emessa dal Sindaco di Tavagnacco ex art. 9 Legge n. 447/1995 (che non risulterebbe essere stata trasmessa alla Prefettura) rientra in una competenza propria del Sindaco per fronteggiare situazioni di carattere esclusivamente locale.<br /> Passando al giudizio del Collegio, l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva, opposta dal Ministero dell&#8217;Interno, va accolta.<br /> Si tratta nella specie, infatti, di un atto emanato dal Sindaco, non nella veste di Ufficiale del Governo.<br /> La norma applicata (art. 9 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447) recita: &#8220;Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità  di tutela della salute pubblica o dell&#8217;ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell&#8217;ambiente, secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59 , e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l&#8217;inibitoria parziale o totale di determinate attività . Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà  è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri&#8221;.<br /> Dunque, la norma non è una pleonastica riproduzione, nell&#8217;ambito della normativa a tutela dall&#8217;inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente riconosciuto al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, in materia di sanità  ed igiene pubblica. Ne deriva che l&#8217;utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di inquinamento acustico, così delineato in una gradazione di livelli da locale a &#8211; via via &#8211; provinciale, regionale e nazionale, appartiene alla competenza propria del Sindaco, per fronteggiare situazioni di carattere esclusivamente locale, all&#8217;esito degli accertamenti tecnici effettuati dalle competenti agenzie regionali.<br /> Il Ministero dell&#8217;Interno va perciù² estromesso dal giudizio.<br /> Passando al merito del ricorso, ritiene il Collegio che non sussistano tutti gli elementi necessari affinchè possa riconoscersi il diritto della ricorrente al risarcimento del danno.<br /> In particolare, seppure sussiste l&#8217;antigiuridicità  e la colpa dell&#8217;Amministrazione comunale, in quanto dalla sentenza di questo Tar è risultato che non vi erano, nella fattispecie, i presupposti per l&#8217;emanazione di un&#8217;ordinanza contingibile ed urgente, manca tuttavia, a giudizio del Collegio, il nesso causale.<br /> Infatti, come ha esattamente obiettato il difensore del Comune, l&#8217;ordine del Sindaco non imponeva specificamente di dislocare i materiali trattati in altra zona dello stabilimento, azione che, del resto, il Comune nega sia stata utile al fine di ridurre le immissioni di rumore.<br /> L&#8217;ordine era genericamente rivolto ad &#8220;adottare con effetto immediato tutti gli accorgimenti tecnici necessari a limitare le emissioni sonore inquinanti, riportandole entro i limiti di legge&#8221; ma soprattutto e specificamente a predisporre e trasmettere, entro 20 giorni, al Comune ed all&#8217;ARPA un &#8220;piano di bonifica redatto da tecnico competente in acustica&#8221;, adempimento, questo, non eseguito.<br /> L&#8217;asserito adempimento, adottato mediante lo spostamento di parte delle lavorazioni in altra zona dello stabilimento, non è stato quindi nè funzionale nè utile nè realmente consentaneo all&#8217;ordinanza sindacale.<br /> Oltre a ciù², il Collegio rileva che, in base al principio di carattere generale, desumibile dall&#8217;art. 1227, comma 2, cod. civ., il danneggiato è tenuto ad attivarsi diligentemente per rimuovere le conseguenze patrimoniali negative dell&#8217;illecito, sempre che ciù² non comporti attività  gravose e straordinarie tali da generare notevoli rischi e sacrifici (cfr. Cass. Sezione I Civ., 20 novembre 1991, n. 12439; in termini, Cass. 27 giugno 1990, n. 6547).<br /> Il dovere di evitare il danno investe, dunque, l&#8217;illecito aquiliano, per cui se il danneggiato ha il dovere, secondo correttezza, di evitare il danno, la violazione di tale impegno è anch&#8217;essa causa del danno.<br /> Ora, la ricorrente ha bensì chiesto ed ottenuto la sospensione cautelare del provvedimento, ottenuta dopo circa un mese e mezzo dalla ricezione dell&#8217;ordinanza sindacale, ma avrebbe potuto, con maggiore diligenza, chiedere immediatamente una misura cautelare monocratica.<br /> In conclusione, per le ragioni che precedono, la pretesa risarcitoria azionata dalla ricorrente è infondata.<br /> Il ricorso va perciù² respinto.<br /> Le spese del giudizio possono essere compensate, attesa la peculiarità  della questione.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), estromette dal giudizio il Ministero dell&#8217;Interno e, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Spese del giudizio compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-30-10-2019-n-451/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2019 n.2238</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-25-10-2019-n-2238/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-25-10-2019-n-2238/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2019 n.2238</a></p>
<p>Pres.Di Benedetto- Est. Plantamura Accesso alle informazioni ambientali- Emissioni rumorose- Ambito di applicazione dell&#8217;istituto- Non afferenza. La richiesta di accesso alle informazioni ambientali non esime il richiedendo dal dimostrare che l&#8217;interesse che intende far valere riveste natura ambientale ed è volto alla tutela dell&#8217;integrità  della matrice ambientale, non potendosi ammettere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-25-10-2019-n-2238/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2019 n.2238</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-25-10-2019-n-2238/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2019 n.2238</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Di Benedetto- Est. Plantamura</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Accesso alle informazioni ambientali- Emissioni rumorose- Ambito di applicazione dell&#8217;istituto- Non afferenza.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La richiesta di accesso alle informazioni ambientali non esime il richiedendo dal dimostrare che l&#8217;interesse che intende far valere riveste natura ambientale ed è volto alla tutela dell&#8217;integrità  della matrice ambientale, non potendosi ammettere che dell&#8217;istituto si possa fare un utilizzo per finalità  ad esso estranee Â L&#8217;assenza di Â allegazioni Â in relazione alle matrici ambientali potenzialmente compromesse dall&#8217;attività  rende la fattispecie estranea all&#8217;ambito delineato dagli artt. 2 e ss. del D.Lgs. 19/08/2005, n. 195.  </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 25/10/2019<strong>N. 02238/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01620/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 74 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 1620 del 2019, proposto da Maurizio Borgonovo, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Coppetti e Roberto Invernizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Vincenzo Monti n. 41;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Inzago, non costituito in giudizio;  <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Tvr S.r.l. in Liquidazione, non costituita in giudizio;  <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del diniego tacito formatosi sull&#8217;istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente a mezzo PEC in data 25 maggio 2019, solo parzialmente evasa dal Comando di Polizia locale il 27 giugno 2019;<br /> nonchè, per l&#8217;accertamento e la declaratoria del diritto di accesso ai documenti richiesti dal ricorrente con la predetta istanza e la conseguente emanazione dell&#8217;ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a.<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2019 la dott.ssa Concetta Plantamura e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1) Il ricorrente, residente con la propria famiglia in un contesto residenziale nel comune di Inzago, nelle vicinanze del parco acquatico detto &#8220;Aquaneva&#8221;, lamenta come, precipuamente anche se non esclusivamente durante il periodo estivo, la naturale tranquillità  dei luoghi sia profondamente turbata dalle immissioni rumorose provenienti dal predetto parco.<br /> 2) Da ciù² la domanda dallo stesso avanzata al Comune di Inzago, per accedere alle informazioni e ai documenti volti a consentire la verifica dell&#8217;esistenza e della legittimità  dei titoli autorizzativi rilasciati per l&#8217;esercizio delle attività  svolte all&#8217;interno del Parco Acquatico e, con essa, la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dai titoli, con particolare riguardo a quelle inerenti la valutazione di impatto acustico e i limiti di legge alle immissioni rumorose.<br /> 2.1) L&#8217;istanza d&#8217;accesso, trasmessa al Comune di Inzago a mezzo PEC in data 25 maggio 2019, facendo leva sugli artt. 22 e ss. L. n. 241/90, sul D. Lgs. n. 195/2005 e sull&#8217;art. 5, comma 2 D. Lgs. n. 33/2013, ha ad oggetto i seguenti documenti:<br /> 2.1.1) &#8211; la valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale e relativo parere di competenza di ARPA Lombardia riferita sia all&#8217;attività  di &#8220;acquapark&#8221; sia a quella di somministrazione di alimenti e bevande con spettacoli musicali e di intrattenimento, quali attività  che determinano la maggiore fonte di disturbo per il ricorrente e la sua famiglia;<br /> 2.1.2) &#8211; le (eventuali) valutazioni a corredo di istanze di autorizzazione di attività  rumorose in deroga ai limiti acustici (riferite alle attività  musicali) avanzate presso il Comune;<br /> 2.1.3) &#8211; l&#8217;eventuale atto autorizzativo all&#8217;esercizio in deroga ai limiti acustici rilasciato dal Comune di Inzago;<br /> 2.1.4) &#8211; in relazione ai profili di pubblica sicurezza, le autorizzazioni ex artt. 80 e 68 del TULPS (R.D. 773/1931) per gli spettacoli di intrattenimento presso il Parco Acquatico, nonchè il verbale di accesso della Commissione di vigilanza ex art. 141 r.d. n. 635/1940.<br /> 2.2) In aggiunta, nella medesima istanza si è richiesto di conoscere i nominativi dei Responsabili dei procedimenti descritti nei punti 2.1.1) e 2.1.2), sopra esposti.<br /> 3) Con comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 26 giugno 2019 è stato sollecitato il Comune a riscontrare l&#8217;istanza di accesso.<br /> 4) Il 27 giugno 2019 la Polizia locale di Inzago ha evaso parzialmente l&#8217;istanza del ricorrente, trasmettendo, &#8220;per quanto di specifica competenza&#8221;, copia della licenza di p.s. per l&#8217;attività  di parco acquatico e divertimenti rilasciata in data 12 maggio 2016 alla TVR S.r.l. Per il resto, lo stesso Comando di Polizia locale ha invitato il ricorrente a rivolgersi al Servizio competente.<br /> 5) Sul presupposto che da tale risposta consegua &#8211; per la parte della domanda non evasa ed essendo spirato il 24 giugno 2019 (o il 25 giugno 2019, considerando la data di protocollo dell&#8217;istanza di accesso) il termine di 30 giorni di cui all&#8217;art. 25 L. n. 241/90 (richiamato anche dall&#8217;art. 27 D. Lgs. n. 195/2005), senza che sia pervenuto alcun riscontro &#8211; un diniego tacito di accesso, è stato proposto il gravame in epigrafe, notificato tra il 17 e il 24 luglio 2019 e depositato il 22 luglio 2019, affidato a tre motivi.<br /> 5.1) Con il primo motivo si deduce la violazione dell&#8217;art. 3 e degli articoli 22 e seguenti della L. n. 241/90, la violazione del principio di trasparenza, l&#8217;eccesso di potere per contraddittorietà .<br /> Il diniego è del tutto immotivato e contrastante con la normativa in materia di accesso agli atti.<br /> 5.2) Con il secondo motivo si deduce la violazione degli articoli 2 e 3 D. Lgs. n. 195/2005 e s.m.i. I documenti richiesti costituiscono informazioni ambientali concernenti fattori che, come le emissioni rumorose, incidono sulla salute pubblica.<br /> 5.3) Con il terzo motivo si deduce la violazione dell&#8217;art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, in materia di accesso civico generalizzato.<br /> 6) Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2019, presente l&#8217;avvocato A. Coppetti per la parte ricorrente, il Collegio ha indicato, ai sensi dell&#8217;art. 73 comma 3 c.p.a., un profilo di parziale inammissibilità  del ricorso con riferimento alla domanda di accesso civico generalizzato, introdotta ai sensi dell&#8217;art. 116 c.p.a. anzichè con il rito di cui all&#8217;art. 117 c.p.a.; a seguire, la difesa del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al 3Â° motivo del ricorso, relativo all&#8217;accesso civico, insistendo sugli altri due motivi; indi, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 7) Il ricorso è in parte da accogliere, limitatamente al primo motivo e, per il resto, è improcedibile.<br /> 7.1) Risulta fondato il primo motivo di ricorso.Â 7.1.1) Come è noto, il riconoscimento del diritto di accesso e la legittimazione alla correlata pretesa ostensiva postulano, in quanto riferiti a &#8220;soggetti privati&#8221; (ancorchè portatori di interessi superindividuali) la sussistenza di un &#8220;interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso&#8221; (cfr. art. 22, comma 1 lett. b) l. n. 241/1990).<br /> Si deve, per tal via, trattare (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 12 marzo 2018, n. 1578), di un interesse:Â a) diretto, cioè a dire correlato alla sfera individuale e personale del soggetto richiedente, dovendosi, con ciù², escludere una legittimazione generale, indifferenziata ed non qualificata, che darebbe la stura ad una sorta di azione popolare;  b) concreto, e quindi specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di dati ed informazioni rilevanti ed anche solo potenzialmente utili nella vita di relazione, palesandosi immeritevole di tutela la curiosità  fine a se stessa, insufficiente un astratto e generico anelito al controllo di legalità , precluso un &#8220;controllo generalizzato dell&#8217;operato delle pubbliche amministrazioni&#8221; (cfr. art. 24, comma 3 l. n. 241/1990 cit.);  c) attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo alla attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità , sulle personali scelte esistenziali o relazionali e sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita;  d) strumentale, avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con il documento materialmente idoneo ad veicolare le informazioni: non essendo, con ciù², tutelate iniziative, per un verso, ispirate da mero intento emulativo (peraltro di per sì© espressive, sotto concorrente profilo, di un uso distorto ed abusivo della pretesa ostensiva) e, per altro verso, finalizzate alla raccolta, elaborazione o trasformazione di dati conoscitivi destrutturati e non incorporati in &#8220;documenti&#8221; (nel senso lato di cui all&#8217;art. 22 cit.).<br /> 7.1.2) Con specifico riguardo alla fattispecie in esame va ribadito &#8211; insieme alla più¹ recente giurisprudenza amministrativa &#8211; che «l&#8217;accesso deve essere riconosciuto e garantito nella sua strumentalità  rispetto ad ogni forma di &#8220;tutela&#8221;, sia giudiziale che stragiudiziale, anche solo meramente prospettica e potenziale: e ciù² perchè, per un verso, l&#8217;accesso costituisce di per sì© un bene della vita, meritevole di riconoscimento e salvaguardia indipendentemente dalla lesione della correlata e sottostante posizione giuridica (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17 marzo 2017, n. 1213) e, per altro verso, l&#8217;opzione in ordine ai rimedi da attivare ove l&#8217;interessato ritenesse, nella sua autonomia decisionale, lesa la propria situazione giuridica soggettiva non può essere rimessa, per giunta in via anticipata, all&#8217;Amministrazione o al soggetto depositario dei documenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2018, n. 3953, nonchè Id., sez. IV, 20 ottobre 2016, n. 4372, nel senso che l&#8217;accesso serva anche solo a valutare se una certa azione sia proponibile con successo o meno)» (così, ex multis, Cons. Stato, V, 02/10/2019 n. 6603).Â 7.1.3) Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie risulta, a ben vedere, fondato il primo motivo di ricorso, che si rivolge avverso il parziale diniego tacito di accesso agli atti.Â Come infatti agevolmente ricavabile dal contenuto dell&#8217;istanza di accesso trasmessa in Comune il 25 maggio 2019, la risposta della P.L. di Inzago ha riguardato uno soltanto dei documenti ivi richiesti, dando luogo, per i restanti, alla formazione del contestato diniego tacito.Â Sussistono d&#8217;altro canto in capo all&#8217;esponente i requisiti succitati in relazione alla istanza di accesso documentale proposta, che appare sorretta:Â a) dalla allegata posizione di residente nelle immediate vicinanze dell&#8217;operatore economico da cui proviene l&#8217;attività  rumorosa;  b) dall&#8217;interesse a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza pubblica.<br /> 7.2) Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso risulta infondato, atteso che, la richiesta di accesso alle informazioni ambientali non esime il richiedendo dal dimostrare che l&#8217;interesse che intende far valere riveste natura ambientale ed è volto alla tutela dell&#8217;integrità  della matrice ambientale, non potendosi ammettere che dell&#8217;istituto si possa fare un utilizzo per finalità  ad esso estranee (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, 02/05/2018, n. 4800). Nella specie, nessuna allegazione è stata fatta a proposito delle matrici ambientali potenzialmente compromesse dall&#8217;attività  svolta nel parco acquatico, sì da rendere la fattispecie estranea all&#8217;ambito delineato dagli artt. 2 e ss. del D.Lgs. 19/08/2005, n. 195.  7.3) Infine, in relazione al terzo motivo, vertente sull&#8217;accesso civico generalizzato, il Collegio, preso atto della succitata rinuncia dichiarata a verbale da parte del patrocinio ricorrente, ritiene di poterla valorizzare ai sensi dell&#8217;art. 84 u.co. c.p.a., desumendone l&#8217;improcedibilità  della domanda di accesso civico generalizzato.Â 8) Per le suesposte considerazioni, quindi, il ricorso va accolto, limitatamente alla domanda di annullamento del parziale diniego tacito di accesso e, per l&#8217;effetto, va ordinata al Comune di Inzago l&#8217;esibizione dei documenti richiesti entro il termine di giorni 30 dalla notificazione della presente sentenza; per il resto, il ricorso medesimo va dichiarato improcedibile.<br /> 9) Le spese seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti del Comune mentre sono compensate per il resto.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione, mentre per il resto lo dichiara improcedibile.<br /> Condanna il Comune di Inzago a rifondere le spese di lite al ricorrente, liquidandole in complessivi € 2.000,00, oltre accessori dovuti per legge; spese compensate nei confronti della controinteressata.Â Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-25-10-2019-n-2238/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2019 n.2238</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2019 n.418</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-3-2019-n-418/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2019 n.418</a></p>
<p>R. Trizzino Pres., A. Cacciari Est. PARTI: (XX rapp. avv.ti Andrea Pettini e Pietro Rizzo c. Comune di Scarperia e San Pietro rapp. avv.to Giuseppe Girani; Mugello Circuit spa rapp. avv.to Niccolà² Pecchioli) La concessione di deroghe senza limiti temporali al rispetto dei valori massimi di rumorosità  stabiliti in via</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-3-2019-n-418/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2019 n.418</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-3-2019-n-418/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2019 n.418</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Trizzino Pres., A. Cacciari Est. PARTI: (XX rapp. avv.ti Andrea Pettini e Pietro Rizzo c. Comune di Scarperia e San Pietro rapp. avv.to Giuseppe Girani; Mugello Circuit spa rapp. avv.to Niccolà² Pecchioli)</span></p>
<hr />
<p>La concessione di deroghe senza limiti temporali al rispetto dei valori massimi di rumorosità  stabiliti in via generale, è legittima ove espressamente si prevede che possono essere concesse deroghe al rispetto dei limiti acustici senza alcuna limitazione a specifiche tipologie di manifestazioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Processo amministrativo &#8211; sopravvenuta carenza di interesse &#8211; pronuncia di improcedibilità  &#8211; condizioni.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">2.- Processo amministrativo &#8211; azione di accertamento dell&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto a amministrativo impugnato &#8211; condizioni.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">3.- Ambiente &#8211; tutela ambientale &#8211; inquinamento acustico &#8211; DPR n. 304/2001 &#8211; limiti di rumorosità  &#8211; deroghe &#8211; legittimità  &#8211; condizioni.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1.La pronuncia di improcedibilità  per sopravvenuta carenza di interesse deve essere resa con estrema prudenza poichè nel processo amministrativo il giudice può dichiarare l&#8217;improcedibilità  del ricorso solo ove sia certo che non residui alcun interesse, in capo a parte ricorrente, a che la controversia venga decisa nel merito, non potendo conseguire dalla sentenza alcuna utilità .</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2.La circostanza che sia stata proposta una azione di annullamento non è di ostacolo all&#8217;emanazione di una pronuncia accertativa poichè la richiesta dell&#8217;annullamento presuppone una declaratoria sulla legittimità  degli atti impugnati che rappresenta unÂ quid minus rispetto alla domanda annullatoria nella quale è contenuta e sulla quale, quindi, il giudice amministrativo adito ben può statuire nel merito.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>La legittimità  di tale tipo di pronuncia si evince dall&#8217;articolo 34, comma 3, del codice del processo amministrativo secondo cui &#8220;quando, nel corso del giudizio, l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato non risulta più¹ utile per il ricorrente, il giudice accerta l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto se sussiste l&#8217;interesse ai fini risarcitori&#8221;. Tale disposto deve essere interpretato estensivamente nel senso di ammettere la pronuncia di accertamento della legittimità  del provvedimento impugnato in tutti i casi in cui sussista un interesse in tal senso in capo al ricorrente, il quale non abbia carattere meramente emulativo o non sia un semplice interesse &#8220;al precedente&#8221;.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>3.La concessione di deroghe senza limiti temporali al rispetto dei valori massimi di rumorosità  stabiliti in via generale, è legittima in base all&#8217;art. 3, comma 7, secondo periodo del d.P.R. n. 304/2001 ove espressamente si prevede che possono essere concesse deroghe al rispetto dei limiti acustici senza alcuna limitazione a specifiche tipologie di manifestazioni.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>In particolare, la disposizione contenuta in tale comma prevede, al primo periodo, che possono essere concesse deroghe ai limiti di rumorosità  per lo svolgimento di prove tecniche negli autodromi esistenti che non sono sede di gare di Formula 1, Formula 3000, campionato di Moto Gran Prix e assimilabili. Al secondo periodo stabilisce inoltre che &#8220;per gli autodromi esistenti anche se sede delle predette gare, possono essere consentite deroghe illimitate purchè il gestore provveda a realizzare interventi diretti sui ricettori tali da ridurre i valori di immissione all&#8217;interno delle abitazioni a 45 dB (A) nel periodo diurno e 35 dB (A) nel periodo notturno&#8221;.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="RIGHT">Pubblicato il 22/03/2019</p>
<p align="RIGHT"><b>N. 00418/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p align="RIGHT"><b>N. 00530/2018 REG.RIC.</b></p>
<p align="CENTER">
<p align="CENTER"><b>SENTENZA</b></p>
<p align="JUSTIFY">sul ricorso numero di registro generale 530 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da  G. Z., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Pettini e Pietro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Firenze, via Luca Landucci 17;</p>
<p align="JUSTIFY"><i><b>contro</b></i></p>
<p align="JUSTIFY">il Comune di Scarperia e San Piero in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Girani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l&#8217;avv. Niccolà² Pecchioli in Firenze, via A. Lapini n. 1;   Mugello Circuit s.p.a. in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Niccolà² Pecchioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Firenze, via A. Lapini, 1;</p>
<p align="JUSTIFY"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>con il ricorso introduttivo</i>:</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; dell&#8217;Autorizzazione n. 5 del 16/2/2018, con la quale il Comune di Scarperia e San Piero (FI) Settore IV &#8211; Edilizia ed Urbanistica ha disposto l&#8217;autorizzazione temporanea, con prescrizioni, alla deroga dei limiti massimi di emissione sonore per l&#8217;anno 2018, ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 7, del D.P.R. 304/2001 richiesta dalla Mugello Circuit in data 22.12.2017;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;</p>
<p align="JUSTIFY"><i>con i motivi aggiunti depositati in data 26 settembre 2018</i>:</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; dell&#8217;Autorizzazione n. 23 del 31/07/2018, notificata in data 9/8/2018, con la quale il Comune di Scarperia e San Piero (FI) Settore IV &#8211; Edilizia ed Urbanistica ha disposto l&#8217;autorizzazione alla deroga dei limiti massimi di emissione sonore per l&#8217;anno 2018, ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 7, del D.P.R. 304/2001, richiesta dalla Mugello Circuit in data 22.12.2017;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p align="JUSTIFY">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Scarperia e San Piero e di Mugello Circuit s.p.a.;</p>
<p align="JUSTIFY">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p align="JUSTIFY">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 marzo 2019 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p align="JUSTIFY">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="CENTER">FATTO</p>
<p align="JUSTIFY">La signora G. Z., con ricorso principale notificato il 6 aprile 2018 e depositato il 23 aprile 2018, ha impugnato l&#8217;autorizzazione 16 febbraio 2018, n. 5 &#8220;valida fino all&#8217;emanazione di un nuovo atto a seguito della definizione del procedimento in corso&#8221;, con cui il Comune di Scarperia e San Piero ha autorizzato l&#8217;impresa Mugello Circuit s.p.a. alla deroga dei limiti massimi di emissione sonora fissati dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) per l&#8217;anno 2018, con riguardo alle manifestazioni presso l&#8217;autodromo del Mugello di cui è proprietaria.</p>
<p align="JUSTIFY">Si sono costituiti il Comune di Scarperia e San Piero e l&#8217;impresa Mugello Circuit s.p.a. chiedendo la reiezione del ricorso.</p>
<p align="JUSTIFY">Alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell&#8217;incidente cautelare, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di tutela interinale.</p>
<p align="JUSTIFY">Con primo atto per motivi aggiunti, notificato il 24 settembre 2018 e depositato il 26 settembre 2018, la ricorrente ha impugnato la successiva autorizzazione alla deroga dei limiti di emissione sonora 31 luglio 2018, n. 23, rilasciata alla controinteressata con validità  fino al 31 dicembre 2018.</p>
<p align="JUSTIFY">Con secondo atto per motivi aggiunti, notificato e depositato il 12 ottobre 2018, la ricorrente articola nuove censure a seguito di accesso alla documentazione amministrativa effettuato il 28 settembre 2018.</p>
<p align="JUSTIFY">Alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell&#8217;incidente cautelare, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di tutela interinale.</p>
<p align="JUSTIFY">All&#8217;udienza del 5 marzo 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align="CENTER">DIRITTO</p>
<p align="JUSTIFY">1. La controversia in esame riguarda la problematica del superamento dei limiti di rumorosità  stabiliti dalla pianificazione comunale con riguardo alle manifestazioni motoristiche presso l&#8217;Autodromo del Mugello.</p>
<p align="JUSTIFY">1.1 Con il gravame principale la ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare confinante con l&#8217;Autodromo Internazionale del Mugello, impugna l&#8217;autorizzazione 16 febbraio 2018, n. 5 con cui il Comune di Scarperia e San Piero ha disposto l&#8217;autorizzazione temporanea alla deroga dei limiti massimi di emissione sonora fissati dal vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) fino all&#8217;emanazione di un nuovo atto a seguito della definizione del procedimento in corso.</p>
<p align="JUSTIFY">Lamenta che l&#8217;Amministrazione intimata, dopo avere sospeso il procedimento per il rilascio della deroga al superamento dei limiti acustici per l&#8217;anno 2018, abbia emesso un&#8217;autorizzazione temporanea alla deroga in assenza di qualunque previsione in tal senso a norma dell&#8217;art. 3, comma 7, del d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304, che regolamenta la materia. Si duole quindi che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione del principio di tipicità  degli atti e che alcuna durata precisa della sua efficacia sia stata stabilita, pur essendo espressamente definito quale &#8220;autorizzazione provvisoria&#8221;. La sua durata quindi potrebbe essere anche superiore a quella annuale prevista per i provvedimenti ordinari di deroga.</p>
<p align="JUSTIFY">Con secondo motivo lamenta difetto di motivazione poichè il provvedimento è stato emanato allo scopo di non interrompere l&#8217;attività  dell&#8217;autodromo, rilasciando così un provvedimento autorizzatorio alle stesse condizioni dell&#8217;anno precedente nonostante siano ancora in corso le relative valutazioni di merito&#8221; in assenza di motivazione puntuale ed anche in contrasto con le risultanze dell&#8217;istruttoria, che avrebbe evidenziato carenze ai fini della concessione della deroghe. Sarebbe anche violato il principio di proporzionalità  poichè l&#8217;atto impugnato consente di effettuare attività  che limitano i diritti fondamentali come la salute, senza indicare la loro indispensabilità .</p>
<p align="JUSTIFY">Con terzo motivo la ricorrente deduce che la deroga rilasciata sarebbe illegittima perchè a contenuto più¹ ampio di quanto consentito dalla normativa: esse è infatti senza limiti sia da punto di vista temporale (non solo periodo di gare o prove tecniche), che da quello contenutistico in quanto riferita a tutte le attività  dell&#8217;autodromo e non solo a quelle qualificate.</p>
<p align="JUSTIFY">1.2 Con il primo ricorso per motivi aggiunti è impugnata l&#8217;autorizzazione n. 23 del 31 luglio 2018. La ricorrente, con primo motivo, rileva che il comma 7 dell&#8217;art. 3 del d.P.R. 304/2001 consente ai comuni interessati dalle immissioni acustiche provenienti da autodromi esistenti al momento della sua entrata in vigore (tra cui quello di cui si tratta) di rilasciare deroghe anche oltre il &#8220;limite massimo di sessanta giorni nell&#8217;anno solare&#8221; (c.d. deroghe illimitate), limitatamente perà² &#8220;per lo svolgimento di prove tecniche&#8221; o comunque solo per &#8220;gare di Formula 1, Formula 3000, campionato di Moto Gran Prix e assimilabili. La normativa non consentirebbe il superamento dei limiti per qualsiasi attività  motoristica ma solo per quelle qualificate, mentre il Comune intimato ha autorizzato una deroga estesa a qualunque genere di attività . Ove la norma dovesse essere interpretata in questo senso, propone questione di legittimità  costituzionale della disposizione per violazione degli artt. 3, 9, 32 e 97 della Costituzione. Una tale interpretazione sarebbe a suo dire:</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; violativa dell&#8217;art. 3 Cost. perchè rappresenterebbe unÂ <i>favor</i> per gli autodromi esistenti alla data di entrata in vigore del d.P.R. 304/2001;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; violativa degli artt. 9, 32 e 97 Cost. perchè permetterebbe una gravissima compromissione della salubrità  dell&#8217;ambiente e del diritto alla salute, in conseguenza del mancato rispetto dei limiti di emissione acustica definiti dalle zonizzazioni comunali effettuate ai sensi del d.P.C.M. 14 novembre 1997 anche solo per permettere lo svolgimento di attività  sportive bagatellari.</p>
<p align="JUSTIFY">Il provvedimento sarebbe poi illegittimo anche sotto il profilo del difetto di istruttoria. Premesso che la metodologia da utilizzare per le rilevazioni acustiche è stabilita dall&#8217;articolo 4 del d.P.R. n. 304/2001 con rimando al decreto del Ministro dell&#8217;ambiente 16 marzo 1998, la ricorrente rileva che l&#8217;articolo 5 dell&#8217;allegato &#8220;B&#8221; a quest&#8217;ultimo prescrive che le rilevazioni delle emissioni acustiche nelle abitazioni deve essere eseguito a finestre sia aperte che chiuse, per individuare la situazione più¹ gravosa. Nel caso di specie invece le misurazioni sono state effettuate solo a finestre chiuse e secondo il foglio lavoro di ARPAT del 15 aprile 2017 (conosciuto dal Comune) le immissioni acustiche a finestre aperte nella sua abitazione presentavano valori superiori a quei previsti dal citato d.P.R. n. 304/2001. L&#8217;Amministrazione illegittimamente ha considerato i soli dati raccolti a finestre chiuse, in contrasto con la normativa sopra richiamata.</p>
<p align="JUSTIFY">Ove poi questa dovesse essere interpretata nel senso di permettere il confinamento delle persone in ambienti domestici chiusi in ogni stagione dell&#8217;anno e senza possibilità  di aprire le finestre, la ricorrente propone questione di legittimità  costituzionale per violazione degli artt. 3 e 32 Cost.</p>
<p align="JUSTIFY">Con secondo motivo deduce difetto di proporzionalità  a vantaggio dell&#8217;autodromo laddove l&#8217;atto impugnato prevede la possibilità  di derogare ai limiti di immissione acustica per 260 giorni nell&#8217;anno 2018, senza limiti; sarebbe illegittima l&#8217;esclusione dell&#8217;obbligo di rispetto dei valori di attenzione di cui al DPCM 14.11.1997 per le gare che si svolgono sotto l&#8217;egida delle federazioni nazionali ed internazionali e sarebbe anche stato stabilito un numero troppo alto di veicoli che possano essere ammessi contemporaneamente in pista.</p>
<p align="JUSTIFY">1.3 La ricorrente, con secondo ricorso per motivi aggiunti, articola nuove censure in seguito ad accesso alla documentazione amministrativa. Lamenta che la Mugello Circuit effettuerebbe in totale autonomia le misurazioni sulla rumorosità  del circuito, recepite acriticamente dal Comune, senza il coinvolgimento dell&#8217;Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Toscana-ARPAT, i cui rilievi critici comunque l&#8217;Amministrazione non avrebbe considerato. ARPAT da un lato non è stata coinvolta nell&#8217;individuazione dei punti di misurazione e nelle relative modalità ; inoltre ha rilevato criticità  e anche sforamenti in alcuni giorni ma di tutto ciù² non viene dato atto nel provvedimento impugnato.</p>
<p align="JUSTIFY">Lamenta poi che dai nuovi documenti acquisiti emergerebbe che anche prescindendo dalla correttezza della procedura con la quale le misurazioni acustiche sono state effettuate, i dati in possesso dell&#8217;Amministrazione non assicurano che all&#8217;interno delle abitazioni poste nelle vicinanze dell&#8217;autodromo siano rispettati, anche a finestre chiuse, i valori di immissione all&#8217;interno delle abitazioni previsti dalla normativa di &#8220;45 dB (A) nel periodo diurno e 35 dB (A) nel periodo notturno&#8221;.</p>
<p align="JUSTIFY">1.4 In memoria la ricorrente sostiene di avere interesse alla decisione del ricorso poichè non è ancora stato emanato il provvedimento di autorizzazione per la deroga ai limiti acustici e, pertanto, a suo dire continuerebbe a trovare applicazione il provvedimento impugnato. Comunque l&#8217;interesse alla decisione sussisterebbe sia a fini conformativi, sia per i profili risarcitori connessi.</p>
<p align="JUSTIFY">Chiede che l&#8217;esame delle censure venga graduato secondo l&#8217;ordine ivi rappresentato.</p>
<p align="JUSTIFY">1.5 Le difese comunale e della controinteressata eccepiscono carenza di interesse della ricorrente alla proposizione del gravame e replicano, nel merito, alle sue deduzioni. In memoria finale ne eccepiscono anche l&#8217;improcedibilità  per carenza di interesse sopravvenuta in quanto gli atti impugnati hanno cessato di avere efficacia, e la ricorrente non ha articolato una domanda risarcitoria.</p>
<p align="JUSTIFY">In pubblica udienza il difensore comunale ha inoltre eccepito difetto di legittimazione al processo in capo alla ricorrente relativamente ai motivi aggiunti per difetto di procura specifica.</p>
<p align="JUSTIFY">2. Deve in primo luogo essere affrontata l&#8217;eccezione di improcedibilità  del gravame formulata dalle parti resistenti. L&#8217;eccezione si fonda sulla circostanza che entrambe le autorizzazioni impugnate, rispettivamente, con il ricorso principale e con il primo atto per motivi aggiunti hanno cessato la loro efficacia e, pertanto, non residuerebbe alcuna utilità  in capo alla ricorrente conseguente all&#8217;esame del gravame nel merito.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;eccezione deve essere respinta.</p>
<p align="JUSTIFY">E&#8217; ben vero che in un sistema processuale fondato sulla dimensione soggettiva dell&#8217;azione, la mancanza di utilità  derivante dall&#8217;accoglimento del ricorso comporta declaratoria di improcedibilità  del medesimo. E&#8217; anche vero, in linea generale, che ove il provvedimento impugnato abbia cessato la propria efficacia, il suo annullamento non risulta più¹ utile al ricorrente. Nel caso di specie, tuttavia, la situazione si atteggia in modo peculiare poichè i provvedimenti, con efficacia ormai scaduta, di cui si tratta attengono ad una situazione nella quale perdura a tutt&#8217;oggi l&#8217;esercizio di potere da parte del Comune intimato in relazione ad un bene della vita della ricorrente, consistente per di più¹ nel diritto alla salute che è massimamente tutelato nel nostro ordinamento. L&#8217;esaurimento dell&#8217;efficacia dei provvedimenti impugnati non ha fatto venir meno il potere amministrativo che ben potrà  (<i>rectius</i> &#8220;dovrà &#8220;) esplicarsi nuovamente nella conformazione del rapporto in discussione, in relazione alle prossime edizioni delle manifestazioni motoristiche nell&#8217;Autodromo del Mugello.</p>
<p align="JUSTIFY">La pronuncia di improcedibilità  per sopravvenuta carenza di interesse deve essere resa con estrema prudenza poichè nel processo amministrativo il giudice può dichiarare l&#8217;improcedibilità  del ricorso solo ove sia certo che non residui alcun interesse, in capo a parte ricorrente, a che la controversia venga decisa nel merito, non potendo conseguire dalla sentenza alcuna utilità  (C.d.S. III, 1 marzo 2018 n. 1279). Si deve evitare che la declaratoria d&#8217;improcedibilità  si risolva in una sostanziale elusione dell&#8217;obbligo di pronunciare sulla domanda (C.d.S. IV, 4 dicembre 2017 n. 5665).</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;Amministrazione dovrà  nuovamente (e certamente) intervenire nella materia in esame e perciù² la ricorrente mantiene un interesse alla definizione del ricorso, al fine non tanto dell&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati quanto all&#8217;accertamento della loro legittimità  e si tratta di un interesse non meramente ipotetico, poichè perdura il rapporto di diritto pubblico da cui è nata la presente controversia.</p>
<p align="JUSTIFY">Il fatto che sia stata proposta azione di annullamento non è di ostacolo all&#8217;emanazione di una pronuncia nei termini suddetti, poichè la richiesta dell&#8217;annullamento presuppone una declaratoria sulla legittimità  degli atti impugnati che rappresenta unÂ <i>quid minus</i> rispetto alla richiesta annullatoria, nella quale è contenuta e sulla quale, quindi, questo Tribunale ben può statuire nel merito.</p>
<p align="JUSTIFY">La legittimità  di tale tipo di pronuncia si evince dall&#8217;articolo 34, comma 3, del codice del processo amministrativo secondo il quale &#8220;quando, nel corso del giudizio, l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato non risulta più¹ utile per il ricorrente, il giudice accerta l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto se sussiste l&#8217;interesse ai fini risarcitori&#8221;. Tale disposto deve essere interpretato estensivamente nel senso di ammettere la pronuncia di accertamento della legittimità  del provvedimento impugnato in tutti i casi in cui sussista un interesse in tal senso in capo al ricorrente, il quale non abbia carattere meramente emulativo o non sia un semplice interesse &#8220;al precedente&#8221;.</p>
<p align="JUSTIFY">3. Deve essere respinta la richiesta della ricorrente di decidere sulle censure proposte in ordine diverso rispetto a quanto esposto nei ricorsi. La relativa istanza è contenuta in memoria finale e l&#8217;adesione alla richiesta comporterebbe una violazione del diritto di difesa: le controparti hanno infatti elaborato i propri atti difensivi sulla base delle censure così come articolate negli atti introduttivi (ricorso e atti per motivi aggiunti) e la rimodulazione del loro ordine nel corso del processo, per di più¹ al momento della decisione, comporterebbe uno svantaggio a loro carico. Le controparti infatti non potrebbero più¹ riarticolare le proprie difese in modo consono alla graduazione dei motivi, tardivamente effettuata in memoria finale.</p>
<p align="JUSTIFY">4. Il ricorso principale è infondato e deve essere respinto, prescindendo dalle eccezioni formulate dalle parti resistenti.</p>
<p align="JUSTIFY">4.1 Il primo motivo è inammissibile.</p>
<p align="JUSTIFY">Nella fattispecie sussistono i presupposti previsti dall&#8217;art. 3, comma 7, secondo periodo del d.P.R. n. 304/2001 per la concessione di deroghe senza limiti temporali al rispetto dei limiti di rumorosità  stabiliti in via generale.</p>
<p align="JUSTIFY">La disposizione contenuta in tale comma prevede, al primo periodo, che possono essere concesse deroghe ai limiti di rumorosità  per lo svolgimento di prove tecniche negli autodromi esistenti che non sono sede di gare di Formula 1, Formula 3000, campionato di Moto Gran Prix e assimilabili. Al secondo periodo stabilisce inoltre che &#8220;per gli autodromi esistenti anche se sede delle predette gare, possono essere consentite deroghe illimitate purchè il gestore provveda a realizzare interventi diretti sui ricettori tali da ridurre i valori di immissione all&#8217;interno delle abitazioni a 45 dB (A) nel periodo diurno e 35 dB (A) nel periodo notturno&#8221;. Sotto questo profilo, quindi, la durata temporalmente limitata dell&#8217;autorizzazione gravata, nella sua atipicità  non danneggia ma favorisce la ricorrente, che quindi non ha interesse a dolersene.</p>
<p align="JUSTIFY">4.2 Il secondo motivo deve essere respinto, poichè il provvedimento appare sufficientemente motivato con l&#8217;esigenza di non interrompere l&#8217;attività  dell&#8217;autodromo e non pretermette la tutela dei controinteressati, la quale viene attuata mediante la restrizione delle iniziative di Mugello Circuit con specifiche &#8220;prescrizioni&#8221; quali la mancata autorizzazione dell&#8217;attività  notturna; l&#8217;imposizione di modalità  di monitoraggio permanente e il mantenimento di &#8220;valori di attenzione&#8221;. Si tratta di un bilanciamento di interessi contrapposti che non appare manifestamente irragionevole.</p>
<p align="JUSTIFY">Le misurazioni dei valori di immissione nell&#8217;appartamento della ricorrente effettuate il 15 aprile 2017 hanno rilevato il rispetto del limite previsto dall&#8217;articolo 3, comma 7, d.P.R. 304/2001 in quanto il valore massimo rilevato con le finestre chiuse è risultato pari a 27,6 dB (pag. 5 della relazione ARPAT in data 10 agosto 2007).</p>
<p align="JUSTIFY">4.3 Il terzo motivo è a sua volta infondato poichè il dettato letterale del secondo periodo del comma sette dell&#8217;articolo 3, d.P.R. 304/2001, espressamente prevede che possono essere concesse deroghe al rispetto dei limiti acustici senza alcuna limitazione a specifiche tipologie di manifestazioni. La diversa tesi sostenuta dalla ricorrente contrasta con il dettato letterale della disposizione che consente il rilascio di deroghe non limitate, senza previsione di un numero massimo nè di giorni nè di orario nè di tipologie di manifestazioni interessate con riguardo agli autodromi esistenti nell&#8217;anno 2001.</p>
<p align="JUSTIFY">5. Il primo ricorso per motivi aggiunti è privo di fondamento</p>
<p align="JUSTIFY">5.1 Il primo motivo deve essere rigettato poichè, come sopra rilevato, sussistono i presupposti ex art. 3, comma 7, secondo periodo d.P.R. 304/2001 per la concessione di deroghe non temporalmente limitate.</p>
<p align="JUSTIFY">La questione di costituzionalità  prospettata appare manifestamente infondata. La norma in esame infatti non viola l&#8217;articolo 3 della Costituzione poichè tende a salvaguardare i soli autodromi esistenti al momento della sua entrata in vigore, i quali siano sede di gare particolarmente importanti. Sotto tale profilo, la disposizione rappresenta una ponderazione tra diritti rilevanti costituzionalmente (quelli alla salute e alla libertà  di impresa) che non appare manifestamente irragionevole e rientra nella discrezionalità  del legislatore. Non appare violato, in particolare, il diritto alla salute poichè la deroga ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale può essere concessa solo in relazione a determinate tipologie di autodromi, vale a dire quelli che sono sede di manifestazioni rilevanti.</p>
<p align="JUSTIFY">La ricorrente lamenta poi difetto di istruttoria poichè le misurazioni delle immissioni acustiche sono state effettuate solo a finestre chiuse.</p>
<p align="JUSTIFY">Anche questa censura è priva di fondamento.</p>
<p align="JUSTIFY">Il dettato letterale di cui all&#8217;articolo 3, comma 7, secondo periodo del d.P.R. 304/2001 subordina la concessione di deroghe illimitate ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale alla condizione che vengano effettuati &#8220;interventi diretti sui ricettori tali da ridurre i valori di immissione all&#8217;interno delle abitazioni a 45 dB (A) nel periodo diurno e 35 dB (A) nel periodo notturno&#8221;. La presenza nel testo normativo di questa dizione non potrebbe essere spiegata, laddove si ritenga che le misurazioni debbano essere effettuate anche a finestre aperte poichè in tal caso non avrebbe senso la previsione circa la realizzazione di &#8220;interventi diretti sui ricettori&#8221;, consistenti nell&#8217;apposizione di infissi atti a ridurre le immissioni sonore nelle abitazioni.</p>
<p align="JUSTIFY">Inoltre va considerato che il decreto del Ministero dell&#8217;ambiente 16 marzo 1998 indica le metodologie con le quali devono essere effettuate le misurazioni ma non stabilisce limiti, e l&#8217;obbligo di effettuare misurazioni a finestre anche aperte serve ad assicurare il rispetto del &#8220;limite differenziale&#8221;. Nel caso degli autodromi, tuttavia, la norma di cui all&#8217;art. 3, comma 2, d.P.R. 304/2001 esclude la vigenza del limite differenziale e quindi la misurazione a finestre aperte non viene in rilievo. La norma citata, peraltro, va qualificata quale norma speciale, come correttamente pretendono le difese delle parti resistenti, e certamente prevale sul decreto ministeriale citata anche sotto il profilo gerarchico, essendo stata emanata con decreto del Presidente della Repubblica, nonchè sotto quello cronologico essendo stata promulgata in tempo successivo. Questa, e non quella propugnata dalla ricorrente, appare l&#8217;interpretazione più¹ logica e coerente della (non chiara) normativa che qui viene in rilievo mentre la questione di costituzionalità  proposta, a tale proposito, dalla ricorrente appare generica poichè non individua specifiche ragioni di violazione degli artt. 3 e 32 Cost., e deve quindi essere respinta in quanto manifestamente infondata.</p>
<p align="JUSTIFY">5.2 Anche la seconda censura del primo ricorso per motivi aggiunti deve essere respinta poichè da un lato, la ricorrente non ha interesse a dolersi della limitazione di operatività  dell&#8217;autorizzazione che rappresenta un elemento a lei favorevole; dall&#8217;altro trattasi di espressione di discrezionalità  amministrativa che non appare affetta da manifesta irragionevolezza in quanto l&#8217;obbligo di rispettare i valori di attenzione è stato eliminato solo per le gare organizzate sotto l&#8217;egida delle federazioni nazionali ed internazionali, in ragione del loro rilievo pubblico, mentre è rimasta vigente per ogni altra attività  motoristica. Si tratta di una comparazione di interessi effettuata in modo non irragionevole.</p>
<p align="JUSTIFY">6. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è infine inammissibile perchè, come correttamente eccepito dalle parti resistenti, non è dato comprendere in che modo l&#8217;eventuale mancato coinvolgimento di ARPAT nel piano di monitoraggio possa avere influito sulle posizioni giuridiche della ricorrente, che al riguardo è quindi priva di legittimazione, così come non è legittimata a dolersi del mancato rispetto die valori di immissione acustiche all&#8217;interno di abitazioni diverse dalla propria.</p>
<p align="JUSTIFY">7. In conclusione devono essere respinti il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti, e deve essere dichiarato inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p align="JUSTIFY">Le spese processuali vengono tuttavia compensate integralmente in ragione della novità  e della complessità  delle questioni affrontate.</p>
<p align="JUSTIFY">P.Q.M.</p>
<p align="JUSTIFY">il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti e dichiara inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p align="JUSTIFY">Spese compensate.</p>
<p align="JUSTIFY">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-3-2019-n-418/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2019 n.418</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2019 n.47</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-29-1-2019-n-47/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-29-1-2019-n-47/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2019 n.47</a></p>
<p>Pres. Settesoldi, Est. Stevanato 1. Inquinamento acustico &#8211; Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 9, comma 1, legge n. 447/1995 &#8211; garanzie partecipative &#8211; non sussistono. 2. Inquinamento acustico &#8211; Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 9, comma 1, legge n. 447/1995 &#8211; presupposti applicativi &#8211; situazione di pericolo per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-29-1-2019-n-47/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2019 n.47</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-29-1-2019-n-47/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2019 n.47</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Settesoldi, Est. Stevanato</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Inquinamento acustico &#8211; Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 9, comma 1, legge n. 447/1995 &#8211; garanzie partecipative &#8211; non sussistono.</p>
</p>
<p>2. Inquinamento acustico &#8211; Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 9, comma 1, legge n. 447/1995 &#8211; presupposti applicativi &#8211; situazione di pericolo per i singoli e non per l&#8217;intera collettività  &#8211; ammissibile.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;ordinanza contingibile ed urgente, emanata ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1, legge n. 447/1995 è in re ipsa connotata dell&#8217;urgenza qualificata che, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 7 legge n. 241/1990, consente all&#8217;Amministrazione di derogare agli adempimenti partecipativi del procedimento.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2. L&#8217;accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico appare sufficiente a concretare l&#8217;eccezionale ed urgente necessità  di intervenire a tutela della salute pubblica, con lo strumento previsto (soltanto) dall&#8217;art. 9, comma 1, della legge n. 447/1995.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/01/2019</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00047/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00156/2016 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 156 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Commerciale Tirelli Snc di Melchior Edi &amp; C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Carlo Ferrero, con domicilio eletto presso lo studio Orio De Marchi Avv. in Trieste, via Fabio Severo 20;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Comune di Tavagnacco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ino Pupulin, domiciliato presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita&#8217; D&#8217;Italia 7;<br /> Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Daniela Cantarutti, con domicilio eletto presso l&#8217;Ufficio Legale di Arpa Fvg in Trieste, via Lamarmora 13;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b><i>nei confronti</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Stefano Burello, Lorella Toso non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b><i>per l&#8217;annullamento</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;Ordinanza n. 28/16 di data 29.02.2016, emanata ai sensi dell&#8217;art. 9 della L. 447/1995 recante in oggetto: inquinamento acustico &#8211; Pubblico Esercizio &quot;Road House Blu&#8217;s&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">della Relazione Tecnica dell&#8217;Agenzia Regionale per la Protezione dell&#8217;Ambiente del Friuli Venezia Giulia, dipartimento provinciale di U-Servizio Sistemi Ambientali, prot. n. 0043930-P del 28.12.2015, assunta a prot. del Comune al n. 38845 di data 30.12.2015;</p>
<p style="text-align: justify;">di ogni altro atto presupposto e consequenziale;</p>
<p style="text-align: justify;">e, quanto ai motivi aggiunti, per la condanna del Comune di Tavagnacco e dell&#8217;ARPA, in solido tra di loro, a pagare a titolo di risarcimento del danno ingiusto, in favore della ricorrente, la somma di complessivi €. 35.005,32 oltre ad interessi dal giorno del dovuto al saldo, ovvero la diversa somma che verrà  ritenuta di Giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tavagnacco e dell&#8217;Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Friuli Venezia Giulia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2019 il dott. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con il provvedimento impugnato, all&#8217;esito della verifica tecnica svolta dall&#8217;Arpa regionale sulle immissioni di rumore nell&#8217;appartamento sovrastante il pubblico esercizio della ricorrente, abitato dalla famiglia dei controinteressati, è stata ordinata l&#8217;esecuzione di interventi di abbattimento di tali immissioni, entro le soglie di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la perizia fonometrica svolta dall&#8217;Arpa ha rilevato livelli di rumore compresi tra 32,7 e 34,3 dB. Tuttavia l&#8217;incremento differenziale di rumore a finestre chiuse, nel periodo notturno, è stato misurato in 14,7 dB, ben al di sopra di 3 dB che è la soglia massima accettabile di rumore differenziale di notte, all&#8217;interno degli ambienti abitativi, ex art. 4 d.P.C.M. 14.11.1997, configurandosi così una condizione di elevato inquinamento acustico.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. 241/90, per omesso avviso di avvio del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura non è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l&#8217;indagine fonometrica è stata realizzata, coerentemente con lo scopo della medesima, senza avvisare la ditta in modo che non ne venissero influenzate, come sarebbe stato inevitabile, le normali attività  del pubblico esercizio produttive di rumori (come musica, movimentazioni di suppellettili, rumori delle attrezzature del bar, voci e/o schiamazzi degli avventori, etc.).</p>
<p style="text-align: justify;">La successiva ordinanza contingibile ed urgente, emanata dal Sindaco, è in re ipsa connotata dell&#8217;urgenza qualificata che, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 7 L. 241/90, consente all&#8217;Amministrazione di derogare agli adempimenti partecipativi del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Col secondo motivo, si sostiene che non si sarebbe dovuto applicare il criterio differenziale, e ciù² in base ad una particolare interpretazione della circolare del Ministero dell&#8217;Ambiente 6.9.2004, secondo cui tale criterio va applicato &#8220;se non è verificata anche una sola delle condizioni&#8221; di cui alle lettere a) e b) del predetto decreto, e cioè &quot;se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno; se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 25 dB(A) nel periodo notturno&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, a finestre aperte, il rumore nel periodo notturno è risultato inferiore a 40 dB.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta perà² di un&#8217;interpretazione della circolare non condivisibile, perchè difforme dal dettato normativo ed in sì© illogica. La circolare intende, infatti, precisare che il criterio differenziale non si applica se &#8220;non è verificata&#8221; anche solo una delle condizioni di non superamento delle quattro soglie. Infatti, al di sotto di queste soglie il livello di rumore è da considerarsi trascurabile, secondo l&#8217;art. 4, comma 2, del d.P.C.M. 14.11.1997.</p>
<p style="text-align: justify;">Se viceversa è verificato il superamento anche di una sola delle quattro soglie, rispettivamente a finestre aperte o chiuse, ricorre allora coerentemente l&#8217;applicazione del criterio differenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie il rumore ambientale, a finestre chiuse, è risultato superiore a 25 dB in periodo notturno e, conseguentemente, si doveva applicare il criterio differenziale, che è risultato straordinariamente elevato (14,7 dB, come detto, laddove la soglia è di 3 dB).</p>
<p style="text-align: justify;">Con un diverso profilo del secondo motivo e con il sesto motivo si sostiene che, essendo stati misurati valori assoluti di rumore molto bassi (tra 32 e 34 dB) e quindi, asseritamente ex se non disturbanti, sarebbe assurda l&#8217;applicazione del criterio differenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, perà², il Collegio osserva che, ancorchè il grado di intensità  acustica, in assoluto, sia di non molto superiore al livello massimo di tollerabilità  previsto dalla normativa di riferimento (nel caso: rumore di fondo superiore a 25 dB a finestre chiuse, in periodo notturno), l&#8217;amministrazione tuttavia non dispone del potere discrezionale di soprassedere all&#8217;adozione delle necessarie misure repressive, in dipendenza del minore o maggiore grado di intensità  dell&#8217;inquinamento acustico rispetto alla soglia massima tollerabile, essendo vincolata al rigido dettato normativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, nella fattispecie non è vero che l&#8217;inquinamento acustico prodotto sia minimo, poichè 14,7 dB di misura differenziale rappresentano un elevatissimo fattore di disturbo.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche tale censura va dunque disattesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il terzo mezzo di gravame si sostiene che, essendo entrato in vigore il piano comunale di classificazione acustica, non si sarebbe dovuto applicare il criterio differenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nemmeno tale censura coglie nel segno.</p>
<p style="text-align: justify;">Mentre, infatti, per i valori limite assoluti l&#8217;art. 8, comma 1, d.P.C.M. 14 novembre 1997 prevede che, in attesa della classificazione del territorio da parte dei comuni in zone, trovino applicazione i limiti del previgente d.P.C.M. 1 marzo 1991 (&quot;In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall&#8217;art. 6, comma 1, lett. a), della legge 26 ottobre 1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all&#8217;art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991&quot;) per i valori limite differenziali non vi è alcun riferimento alla zonizzazione acustica comunale, ragion per cui l&#8217;art. 4 dello stesso d.P.C.M. del 1997, che li contempla, continua ad applicarsi anche a seguito dell&#8217;approvazione della zonizzazione stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, il rinvio operato al solo primo comma dell&#8217;art. 6 depone per una scelta normativa che non ha voluto far cessare l&#8217;applicabilità  del criterio &quot;differenziale&quot; all&#8217;introduzione della disciplina a regime, e cioè all&#8217;adozione del piano comunale di zonizzazione acustica (cfr. la pronuncia di questo Tribunale, 08/04/2011, n.183, e, tra le altre, TAR Puglia, Bari, Sez. I, 14 maggio 2010 n. 1896).</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente opinando, si attribuirebbe al d.P.C.M. del 1997, che ha natura regolamentare, una portata derogatoria delle previsioni contenute nella legge quadro n. 447/1995 (cfr.: Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, n.28386).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche tale censura va dunque disattesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il quarto motivo è stato censurato l&#8217;impiego dello strumento giuridico dell&#8217;ordinanza contingibile ed urgente, nel rilievo che non si tratterebbe, nella fattispecie, di una situazione eccezionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, perà², osserva che l&#8217;accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico appare sufficiente a concretare l&#8217;eccezionale ed urgente necessità  di intervenire a tutela della salute pubblica, con lo strumento previsto (soltanto) dall&#8217;art. 9, comma 1, della citata legge quadro n. 447 del 1995 (vd. Cons. St., sez. V, 10.2.2010, n. 670). Va, poi, prestata adesione a quell&#8217;orientamento interpretativo secondo cui la tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l&#8217;intera collettività , ben potendo richiedersi tutela, con detto strumento, anche ove sia in discussione la salute pubblica di una singola famiglia, o anche di una sola persona (cfr.: T.A.R. , Napoli , sez. III , 13/05/2016 , n. 2457).</p>
<p style="text-align: justify;">Il quarto motivo si rivela, quindi, anch&#8217;esso infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il quinto motivo sono state censurate le modalità  temporali di rilevamento delle soglie di immissione di rumore, che precisamente è stato effettuato dalle 22,10 di sabato alle successive 1,30 di domenica, con il locale aperto e, poi, dalle 3 alle 5 di mattina del martedi successivo, per la misurazione del rumore residuo, con il locale chiuso, mentre si sarebbe dovuto operare nello stesso tempo e nelle stesse condizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, perà², va osservato che altre modalità  non sarebbero state possibili, o comunque avrebbero falsato la genuinità  dei rilievi fonometrici.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, si sarebbe dovuto, in alternativa, per ottenere identità  temporale, far chiudere il locale per misurare il rumore di fondo nell&#8217;appartamento e, poi, farlo riaprire. E&#8217; evidente perà² che in questo modo si sarebbe influenzata la produzione del rumore da parte del pubblico esercizio, per le stesse ragioni esposte con riferimento al primo motivo di ricorso, in punto di partecipazione al procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Invece le modalità  adottate appaiono corrette e, del resto, non è plausibile che in diverse condizioni di tempo (notturno) l&#8217;elevatissimo valore differenziale misurato sarebbe potuto rientrare nella soglia di 3 dB.</p>
<p style="text-align: justify;">Con i restanti motivi di ricorso viene prospettata, sotto diversi profili, la presenza di vizi funzionali (illogicità , irragionevolezza, sviamento di potere) e di merito, che si configurano perà² inammissibili, attesa la citata natura del provvedimento impugnato, rigidamente vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, nella specie inveratisi.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le ragioni che precedono il ricorso introduttivo va perciù² respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguentemente vanno respinti i motivi aggiunti, con cui è stata avanzata l&#8217;accessoria azione di risarcimento del danno ingiusto che sarebbe stato recato alla ricorrente dall'(asseritamente) illegittima ordinanza sindacale.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese del giudizio, che liquida &#8211; per ciascuna &#8211; in euro 2000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-29-1-2019-n-47/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2019 n.47</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2017 n.2036</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-1-8-2017-n-2036/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-1-8-2017-n-2036/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2017 n.2036</a></p>
<p>Pres. Cogliani &#8211; Est.Maisano Sulla necessaria misurazione del superamento dei limiti di inquinamento acustico normativamente consentiti. 1. Processo amministrativo – Atto regolamentare – Impugnazione – Legittimità – Condizioni &#160; 2. Inquinamento acustico – Limiti – Superamento – Misurazione – Strumentazione idonea – Necessità&#160; &#160; 1. Può essere oggetto di impugnazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-1-8-2017-n-2036/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2017 n.2036</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-1-8-2017-n-2036/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2017 n.2036</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cogliani &#8211; Est.Maisano</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessaria misurazione del superamento dei limiti di inquinamento acustico normativamente consentiti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Atto regolamentare – Impugnazione – Legittimità – Condizioni<br />
&nbsp;<br />
2. Inquinamento acustico – Limiti – Superamento – Misurazione – Strumentazione idonea – Necessità&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Può essere oggetto di impugnazione un atto regolamentare, non immediatamente lesivo, unitamente con lo specifico atto che ne ha fatto applicazione, seppure oltre i termini di impugnazione computati dalla pubblicazione dell’atto regolamentare.<br />
&nbsp;<br />
2. Ai fini della configurabilità della condotta illecita, è necessario che il superamento dei limiti di inquinamento acustico consentiti dalla normativa di settore sia accertato mediante misurazioni effettuate con un’idonea strumentazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 01/08/2017<br />
<strong>N. 02036/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01739/2016 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="65" src="file:////Users/celeste/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/msoclip1/01/clip_image002.png" width="57" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</strong><br />
<strong>(Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1739 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Gabriele Calandrino, in proprio e n.q. di legale rappresentante di “Ai Chiavettieri di Calandrino Gabriele”, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Puntarello, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Liberta&#8217; 39;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Palermo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ezio Tomasello, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune sito in Palermo, piazza Marina N.39;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
della d.d. n. 871 del 15 giugno 2016, notificata in data 28 giugno 2016, con cui il comune di Palermo disponeva, tra l’altro, l’applicazione della sanzione accessoria di cui all’art. 3, comma 17 l. n. 94 del 2009, con la conseguente chiusura dell’esercizio sito in via dei Chiavettieri n. 18 per un periodo non inferiore a 5 giorni decorrenti dal primo venerdì utile dopo la notifica del provvedimento;<br />
del verbale di ratifica della d.d. n. 871 del 2016;<br />
del verbale di accertamento e contestazione dell’illecito amministrativo della P.M. di Palermo IA 0012443 del 21 maggio 2016;<br />
nonché per la disapplicazione e/o l’annullamento della deliberazione del CC di Palermo n. 435 del 2015;<br />
dell’o.s. n. 328/S del 1° febbraio 2015;<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 luglio 2017 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
Con ricorso notificato in data 30 giugno 2016, e depositato lo stesso giorno, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, articolando svariate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
In particolare parte ricorrente censura i provvedimenti regolamentari impugnati, posti a fondamento della specifica sanzione irrogata, sostenendo che le misure sanzionatorie ivi previste violino il principio di legalità, che deve essere scrupolosamente osservato in materia di sanzioni amministrative; inoltre le disposizioni dettate con tal atti regolamentari, descrivono in maniera eccessivamente generica e lacunosa le condotte ivi vietate e non indicano le modalità operative attraverso le quali accertare le eventuali violazioni dei limiti alle emissioni acustiche, in ipotesi commesse.<br />
Il concreto provvedimento sanzionatorio impugnato sarebbe poi illegittimo, in via derivata, in conseguenza dell’illegittimità degli atti regolamentari posti a suo fondamento, oltre che in considerazione del fatto che, nel rilevare l’infrazione asseritamente commessa, la polizia urbana non ha utilizzato alcuno strumento di misurazione.<br />
Si è costituito il comune di Palermo che, con memoria, ha replicato alle deduzioni articolate in ricorso chiedendone il rigetto.<br />
Alla pubblica udienza di discussione, il ricorso è stato posto in decisione.<br />
DIRITTO<br />
Il ricorso è fondato, nei limiti che verranno precisati.<br />
In primo luogo deve essere precisato che deve essere ritenuta ammissibile anche l’impugnazione degli atti regolamentari presupposti al provvedimento sanzionatorio irrogato al ricorrente.<br />
Costituisce infatti un principio giurisprudenziale consolidato la possibilità di impugnare un atto regolamentare, non immediatamente lesivo, unitamente allo specifico atto che ne ha fatto applicazione, seppur oltre i termini di impugnazione, computati dalla pubblicazione dell’atto regolamentare.<br />
Ciò precisato in via pregiudiziale, gli atti regolamentari impugnati resistono alle censure articolate in ricorso.<br />
Invero tali censure sono sovrapponibili a quelle articolate con il ricorso R.G. n. 511/2016, proposto dinanzi a questo Tribunale e definito con la recente sentenza n. 1346/2017, con la quale tali censure sono state specificatamente analizzate e dichiarate infondate.<br />
Il collegio condivide tale sentenza e rinvia espressamente alle sue articolate argomentazioni in ragione delle quali sono quindi infondate le censure mosse avverso gli atti regolamentari impugnati, nonché quelle che inficerebbero, in via derivata, il concreto provvedimento sanzionatorio irrogato al ricorrente, secondo la tesi da questi propugnata.<br />
Il collegio ritiene invece fondata l’autonoma censura proposta avverso quest’ultimo provvedimento sanzionatorio, viziato per carenza d’istruttoria, in quanto la polizia municipale, che ha rilevato l’illecito, non ha utilizzato alcuno strumento di misurazione per rilevare il superamento dei limiti di immissione acustica consentiti.<br />
Invero proprio con la sentenza di questa sezione n. 1346/2017, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso gli atti regolamentari impugnati anche nel presente giudizio, si è precisato che le disposizioni regolamentari impugnate non fossero generiche in quanto non potevano che ritenersi riferite al superamento dei limiti di inquinamento acustico consentiti dalla normativa di settore.<br />
Individuato il parametro normativo di riferimento per valutare l’eventuale condotta illecita, al fine di poterne concretamente valutare la ricorrenza, è però necessario che vengano effettuate precise misurazioni attraverso un’idonea strumentazione.<br />
Secondo quanto indicato in ricorso, e non smentito dalla difesa del comune resistente, invece nella fattispecie in questione la sanzione contestata è stata disposta sulla base di un illecito rilevato senza l’ausilio di alcuna strumentazione tecnica, e quindi in assenza di un’idonea attività istruttoria.<br />
Circostanza che vizia ineludibilmente il provvedimento sanzionatorio impugnato.<br />
In conclusione il ricorso deve essere accolto in parte e, per l’effetto, annullato il d.d. n. 871 del 15 giugno 2016.<br />
Le spese di lite vengo compensate per metà e la restante parte posta a carico del comune di Palermo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il d.d. n. 871 del 15 giugno 2016.<br />
Compensa per metà le spese di lite e condanna il comune di Palermo a corrispondere al ricorrente la restante metà, che liquida in €. 1.500,00, oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Solveig Cogliani, Presidente<br />
Nicola Maisano, Consigliere, Estensore<br />
Maria Cappellano, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Nicola Maisano</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Solveig Cogliani</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-1-8-2017-n-2036/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2017 n.2036</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2016 n.481</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-3-2016-n-481/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-3-2016-n-481/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-3-2016-n-481/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2016 n.481</a></p>
<p>Pres. S. Romano, Est. L. Viola Sull’applicabilità della legge quadro in materia di inquinamento acustico anche alle elisuperfici in prossimità ed al servizio di presidi ospedalieri e sulla legittimità del parere- pur negativo- espresso in conferenza di servizi, che indichi le modifiche necessarie ai fini dell’assenso o proponga soluzioni alternative</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-3-2016-n-481/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2016 n.481</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-3-2016-n-481/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2016 n.481</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, Est.  L. Viola</span></p>
<hr />
<p>Sull’applicabilità della legge quadro in materia di inquinamento acustico anche alle elisuperfici in prossimità ed al servizio di presidi ospedalieri e sulla legittimità del parere- pur negativo-  espresso in conferenza di servizi, che indichi le modifiche necessarie ai fini dell’assenso o proponga soluzioni alternative</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Ambiente e territorio- Inquinamento acustico- Realizzazione di una elisuperficie in prossimità di un presidio ospedaliero- Conferenza di servizi per la valutazione dell’impatto acustico- Diniego fondato sulla incontestata valutazione finale negativa- Legittimità.</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Inquinamento acustico- Sussumibillità della elisuperficie nella legge quadro sull’inquinamento acustico (l. 26 ottobre 1995, n. 447) e relativo d.P.C.M. 14 novembre 1997- Sussistenza &#8211; Valutazione Impatto Acustico &#8211; Necessità</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. L’art. 14-<em>quater</em>, 1° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 impone che ogni dissenso espresso in conferenza dei servizi debba recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell&#8217;assenso. Tale disciplina risulta correttamente applicata ove, in vista della realizzazione di una elisuperficie in prossimità di un presidio ospedaliero, si sia tenuto conto – nonostante il parere negativo- della particolare rilevanza pubblica dell’attività di elisoccorso prospettando la possibilità di richiedere un’autorizzazione in deroga <em>ex</em> art. 10 del Regolamento in materia di rumore del Comune di Lucca oltre all’evidente necessità di localizzare in altro luogo l’elisuperficie. &nbsp;Né il dissenso, condiviso e fatto proprio da tutti i partecipanti alla conferenza e non contestato dalla stessa A.U.S.L. ricorrente, necessitava della rimessione della decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 14-<em>quater</em>, 4° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241.<br />
&nbsp;<br />
2. La legge quadro sull’inquinamento acustico, legge 447/1995, all’art. 8, 2° comma sottopone alla valutazione di impatto acustico, non solo aeroporti e eliporti, ma anche le cd “aviosuperfici” ed appare incontestabile la necessità di far rientrare in detta categoria anche l’elisuperficie al servizio di ospedale, trattandosi indubbiamente di area non appartenente al demanio aeronautico e destinata al decollo ed all’atterraggio di elicotteri. Né il fatto che si tratti di elisuperficie al servizio di ospedale importa poi l’applicazione della più favorevole “valutazione previsionale del clima acustico” ex art. 8, 3° comma della l. 26 ottobre 1995, n. 447, non essendo presente nella normativa una qualche appiglio che possa portare ad estendere la disciplina degli ospedali, anche a strutture accessorie, come le elisuperfici, caratterizzate da impatto acustico certamente diverso e ben maggiore. Del resto, la necessità di assoggettare alla valutazione di impatto acustico anche le elisuperfici è espressamente sancita anche dall’art. 12, comma 6-<em>bis</em> della l.r. 1° dicembre 1998, n. 89 (che impone la valutazione di impatto acustico con riferimento alle aviosuperfici realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del d.m. 31 ottobre 1997 del Ministro dell’ambiente) e neppure appare applicabile il d.l. 21 giugno 2013, n. 69 che ha disposto una serie di modificazioni normative destinate all’estensione della normativa in materia di rumore aeroportuale anche alle aviosuperfici, trattandosi di modifica la cui operatività è subordinata all’adozione di un apposito DPR non ancora intervenuto.<br />
<aviosuperfici><valutazione acustico="" clima="" del="" previsionale=""></valutazione></aviosuperfici></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;<br />
<strong>N. 00481/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00765/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong>N. 01642/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" /> </strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 765 del 2015, proposto da:<br />
Sat s.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andrea Grazzini, con domicilio eletto presso Andrea Grazzini in Firenze, Via Palestro n. 3;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Lucca in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Campinoti, Carmela Di Filippo, con domicilio eletto presso Andrea Biagioni in Firenze, Via P.F. Calvi 23;<br />
Provincia di Lucca, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Agostino Zanelli Quarantini, con domicilio eletto presso Agostino Zanelli Quarantini in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 58;<br />
Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore e Enac &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;<br />
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Toscana, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Michela Simongini, con domicilio eletto presso &#8211; Ufficio Legale A.R.P.A.T. in Firenze, Via Porpora 22;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;<br />
<strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br />
ad adiuvandum:<br />
Asl 2 &#8211; Lucca, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Nicola Luigi Giorgi, con domicilio eletto presso Elisabetta Mazzoli in Firenze, Via G. Pagnini n 28;<br />
Studio Altieri s.p.a, rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Biagini, Andrea Giuman, con domicilio eletto presso Francesco Paolini in Firenze, Via F. Puccinotti, 30;<br />
&nbsp;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1642 del 2015, proposto da:<br />
Asl 2 &#8211; Lucca in persona del Vicecommissario pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Nicola Luigi Giorgi, con domicilio eletto presso Elisabetta Mazzoli in Firenze, Via G. Pagnini n. 28;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Lucca in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Campinoti, Carmela Di Filippo, con domicilio eletto presso Andrea Biagioni in Firenze, Via P.F. Calvi 23;<br />
Provincia di Lucca in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Agostino Zanelli Quarantini, con domicilio eletto presso Agostino Zanelli Quarantini in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 58;<br />
Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato in Firenze, Via degli Arazzieri 4;<br />
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Toscana, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Michela Simongini, con domicilio eletto presso &#8211; Ufficio Legale A.R.P.A.T. in Firenze, via Porpora 22;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
S.A.T. s.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andrea Grazzini, con domicilio eletto presso Andrea Grazzini in Firenze, Via Palestro n. 3;<br />
Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore e Giuseppe Casentini, non costituiti in giudizio;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
quanto al ricorso n. 765 del 2015:<br />
&#8211; del diniego espresso dalla Conferenza di Servizi del 20 febbraio 2015, tenutasi presso i locali della Provincia stessa in Lucca, Piazza Napoleone n. l, cortile Carrara-Lucca, sulla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dall&#8217;Azienda USL<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 1366 del 30 marzo 2015, avente per oggetto &lt;<d.p.r. 13="" 2013="" marzo="">&gt; che esprime parere contrario al rilascio dell&#8217;Autorizzazione unica Ambientale per l’attività di elisuperfici<br />
&#8211; del provvedimento del SUAP del Comune di Lucca prot. 103 del 9 aprile 2015, con il quale si rilascia parere negativo alla richiesta di Autorizzazione unica ambientale per l’attività di elisuperfice a servizio della struttura del Nuovo Ospedale di Lucca,<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto conseguente o, comunque, connesso ai suddetti provvedimenti, ancorché sconosciuto alla ricorrente, ed in particolare: a) la comunicazione, ex art 10 bis l. 241/1990, prot. 220723 del 3 novembre 2014 della Provincia di Lucc<br />
quanto al ricorso n. 1642 del 2015:<br />
del diniego espresso dalla conferenza dei servizi del 20 febbraio 2015, tenutasi presso i locali della Provincia stessa in Lucca, Piazza Napoleone n. 1, cortile Carrara-Lucca, sulla richiesta di Autorizzazione unica ambientale presentata dalla Azienda USL n. 2 di Lucca in relazione all&#8217;elisuperficie sita presso l&#8217;ospedale di Lucca in Lucca, Via per Sant&#8217;Alessio, Monte San Quirico, indetta dalla Provincia di Lucca con PEC dell&#8217;11 febbraio 2015;<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 1366 del 30 marzo 2015, avente per oggetto &#8220;D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 &#8211; Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) Azienda ASL 2 Lucca&#8221; che esprime parere contrario al rilascio dell&#8217;autorizzaz<br />
&#8211; del provvedimento del SUAP del Comune di Lucca prot. 103 del 9 aprile 2015, comunicato il 14 aprile 2015, con il quale si comunica il diniego di autorizzazione unica ambientale per l&#8217;attività di eliosuperficie a servizio della struttura del nuovo ospeda<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai suddetti provvedimenti ancorchè sconosciuto alla ricorrente ed in particolare: a) la comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990 prot. 220723 del 3 novembre 2014 della Provincia di Lucca de<br />
Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lucca, Provincia di Lucca, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Enac &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Toscana e S.A.T. s.p.a.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 marzo 2016 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
A seguito della conferenza di servizi del 20 febbraio 2015, la Provincia di Lucca (con il provvedimento 30 marzo 2015 prot. n. 1366 del Dirigente del Servizio Ambiente) ed il Comune di Lucca (con il provvedimento 9 aprile 2015 n. 103/2015 del Responsabile del S.U.A.P.) esprimevano il proprio parere contrario e disponevano l’archiviazione dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (cd. A.U.A.) presentata dall’A.U.S.L. n. 2 di Lucca e relativa all’elisuperficie del nuovo presidio ospedaliero; il rigetto dell’istanza era determinato dal parere negativo reso da A.R.P.A.T. Toscana, Dipartimento di Lucca con riferimento alle immissioni di rumore presumibilmente determinate dai movimenti di elicotteri nei recettori sensibili posti a poca distanza dall’elisuperficie, giudicate insostenibili ai sensi della l. 26 ottobre 1995, n. 447.<br />
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla S.A.T. s.p.a. (società di progetto che ha realizzato, in <em>project financing</em>, alcuni ospedali toscani, tra cui il nuovo ospedale di Lucca e che agisce a tutela del proprio interesse a non porre in essere ingenti modifiche progettuali e realizzative dell’elisuperficie), con il ricorso R.G. n. 765/2015; a base del ricorso erano poste censure di: 1) violazione degli artt. 3, 14 <em>ter</em> e <em>quater</em>, della l. 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per incompletezza dell’istruttoria, difetto di motivazione, violazione dei canoni di buon andamento dell’azione amministrativa; 2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 della l. 26 ottobre 1995 n. 447, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, dell’art. 2, 2° comma d.lgs. 17 gennaio 2005, n. 13, dell’art. 12 l.r. 1° dicembre 1998 n. 89, dell’art. 701 del codice della navigazione, del d.m. 8 agosto 2003, eccesso di potere, sotto il profilo dell’illogicità manifesta, violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 2° comma l. 7 agosto 1990, n. 241, illegittima disapplicazione della clausola di salvaguardia per voli di soccorso; 3) eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo della contraddittorietà tra atti del procedimento, violazione del legittimo affidamento; 4) eccesso di potere particolarmente sotto il profilo sintomatico dell’irrazionalità manifesta del provvedimento di diniego.<br />
Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, l’E.N.A.C., l’A.R.P.A.T., la Provincia ed il Comune di Lucca, controdeducendo sul merito del ricorso; l’A.R.P.A.T., la Provincia ed il Comune di Lucca sollevavano altresì eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, sotto vari profili.<br />
Intervenivano altresì ad adiuvandum l’A.U.S.L. n. 2 di Lucca e la Studio Altieri s.p.a. (progettista del presidio ospedaliero e dell’elisuperficie), instando per l’accoglimento del ricorso.<br />
Gli stessi atti impugnati dalla S.A.T. s.p.a. con il ricorso R.G. 765/2015 erano impugnati anche dall’A.U.S.L. n. 2 di Lucca, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione <em>ex</em> art. 10, d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 proposta dalla S.A.T. s.p.a., in data 11 agosto 2015; il ricorso, che prendeva il numero di ruolo R.G. n. 1642/2015, era basato su censure di: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 14 <em>ter</em> e <em>quater</em>, della l. 7 agosto 1990, n. 241, della l. 447/1995 e del d.lgs. 13/2005, eccesso di potere per incompletezza dell’istruttoria, difetto di motivazione, violazione dei canoni di buon andamento dell’azione amministrativa, illogicità ed incongruità dell’azione amministrativa; 2) violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità, violazione e falsa applicazione dell’art. 14 <em>ter</em> e <em>quater</em> della l. 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione d.m. 1° febbraio 2006.<br />
Anche nel ricorso R.G. n. 1642/2015, si costituivano in giudizio il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, l’A.R.P.A.T., la Provincia ed il Comune di Lucca, controdeducendo sul merito del ricorso; l’A.R.P.A.T., la Provincia ed il Comune di Lucca sollevavano altresì eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, sotto vari profili.<br />
Si costituiva altresì in giudizio la cointeressata S.A.T. s.p.a., instando per l’accoglimento del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 2 marzo 2016 i ricorsi passavano quindi in decisione.<br />
DIRITTO<br />
In via preliminare, la Sezione deve procedere alla riunione dei ricorsi oggi in decisione, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.<br />
L’infondatezza meritale dei due ricorsi permette poi di procedere al rigetto dei due gravami, senza necessità di esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalle difese dell’A.R.P.A.T., della Provincia e del Comune di Lucca.<br />
Venendo al ricorso R.G. n. 765/2015, la Sezione deve preliminarmente rilevare come, nella fattispecie che ci occupa, sia stata correttamente applicata la disciplina della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241.<br />
La semplice lettura del verbale della conferenza di servizi del 20 febbraio 2015 (che ha sostanzialmente “cristallizzato” la valutazione finale negativa che ha poi determinato i provvedimenti di diniego), evidenzia, infatti, come la conferenza di servizi abbia prospettato alla richiedente A.U.S.L. n. 2 di Lucca, in considerazione della particolare rilevanza pubblica dell’attività di elisoccorso, la possibilità di richiedere un’autorizzazione in deroga <em>ex</em> art. 10 del Regolamento in materia di rumore del Comune di Lucca (si tratta, in particolare, di quella possibilità posta a base del quarto motivo di ricorso e che l’A.U.S.L. n. 2 di Lucca ha poi deciso di percorrere nelle more della decisione dei due ricorsi).<br />
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, è stata pertanto correttamente applicata la previsione dell’art. 14-<em>quater</em>, 1° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 (che impone che ogni dissenso espresso in conferenza debba &lt;<recare ai="" dell="" delle="" fini="" indicazioni="" le="" modifiche="" necessarie="" progettuali="" specifiche="">&gt;); oltre all’evidente possibilità (e necessità, vista la situazione dei luoghi) di localizzare in altro luogo l’elisuperficie (possibilità implicita nel parere negativo dell’A.R.P.A.T. con riferimento alla problematica delle immissioni sonore), è stata pertanto evidenziata alla richiedente, in maniera molto argomentata, l’unica strada che, secondo le Amministrazioni presenti alla conferenza, potrebbe permettere l’attivazione dell’elisuperficie, anche se in una prospettiva di temporaneità ed eccezionalità.<br />
Il dissenso manifestato dall’A.R.P.A.T.-Dipartimento di Lucca con riferimento alla problematica del rumore è poi stato condiviso e fatto proprio da tutti i partecipanti alla conferenza e praticamente non contestato dalla stessa A.U.S.L. proponente; non era pertanto presente, nella fattispecie, quel dissenso di una o più amministrazioni che impone la rimessione della decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 14-<em>quater</em>, 4° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241.<br />
Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.<br />
Per quello che riguarda il secondo motivo di ricorso (molto articolato e riferito a più fonti normative), la Sezione deve preliminarmente rilevare come l’intera questione si risolva, in buona sostanza, nella possibilità o meno di riportare le immissioni di rumore derivanti dalla presenza della cd. elisuperficie alla legge quadro sull’inquinamento acustico (l. 26 ottobre 1995, n. 447) ed al relativo d.P.C.M. 14 novembre 1997, relativo alla &lt;<determinazione dei="" delle="" limite="" sonore="" sorgenti="" valori="">&gt;.<br />
A questo proposito, non possono sussistere dubbi in ordine alla necessità di sottoporre l’attività in questione alla valutazione di impatto acustico; l’art. 8, 2° comma della l. 26 ottobre 1995, n. 447 sottopone, infatti, alla valutazione di impatto acustico, non solo aeroporti e eliporti, ma anche le cd &lt;<aviosuperfici>&gt; ed appare sostanzialmente incontestabile, ai sensi dell’art. 701 del cod. nav. (che espressamente contempla le cd. &lt;<elisuperfici>&gt;) e dell’art. 1 del d.m. Infrastrutture e trasporti 1° febbraio 2006, la necessità di riportare l’elisuperficie che ci occupa alla detta categoria, trattandosi indubbiamente di area, non appartenente al demanio aeronautico e destinata al decollo ed all’atterraggio di elicotteri.<br />
Il fatto che si tratti di elisuperficie al servizio di ospedale non importa poi l’applicazione della più favorevole &lt;<valutazione acustico="" clima="" del="" previsionale="">&gt; ex art. 8, 3° comma della l. 26 ottobre 1995, n. 447, non essendo presente nella normativa una qualche appiglio che possa portare ad estendere la disciplina degli ospedali, anche a strutture accessorie, come le elisuperfici, caratterizzate da impatto acustico certamente diverso e ben maggiore.<br />
Del resto, la necessità di assoggettare alla valutazione di impatto acustico anche le elisuperfici, già desumibile da quanto sopra rilevato con riferimento alla legislazione statale, è oggi espressamente sancita anche dall’art. 12, comma 6-<em>bis</em> della l.r. 1° dicembre 1998, n. 89 (che impone la valutazione di impatto acustico con riferimento alle aviosuperfici realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del d.m. 31 ottobre 1997 del Ministro dell’ambiente); il riferimento sopra operato alla legislazione statale che impone la valutazione di impatto acustico rende poi inutile ogni discussione in ordine all’applicabilità <em>ratione temporis</em> alla presente vicenda della normativa regionale.<br />
L’applicazione diretta alla fattispecie della disciplina in materia di rumore prodotto dagli aeroporti è poi esclusa dagli artt. 3 del d.m. Ambiente 31 ottobre 1997 e del d.lgs. 17 gennaio 2005, n. 13 che prevedono un campo di applicazione delle fonti normative specifiche in materia limitato ai soli aeroporti e non esteso alle aviosuperfici e elisuperfici.<br />
È poi sicuramente vero che l’art. 25, comma 11-<em>quater</em> del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98) ha disposto una serie di modificazioni normative destinate all’estensione della normativa in materia di rumore aeroportuale anche alle aviosuperfici; ai sensi dell’art. 11, 1° comma della l. l. 26 ottobre 1995, n. 447 (come modificato dal già citato l’art. 25, comma 11-<em>quater</em> del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98), l’operatività della detta modificazione risulta però condizionata all’emanazione di apposito d.P.R. o ad una modificazione del d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 (relativo alla disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche) che, non essendo ancora intervenute, rendono praticamente inoperante l’innovazione, se non per l’esclusione dei cd. valori limite differenziali di immissione, direttamente disposta dall’art. 4, 3° comma del d.P.C.M. 14 novembre 1997 novellato.<br />
A livello normativo non esiste pertanto alternativa all’applicazione alle elisuperfici della disciplina normativa di cui alla l. 26 ottobre 1995, n. 447 ed al d.P.C.M. 14 novembre 1997.<br />
Quanto sopra rilevato rende poi praticamente impossibile applicare alla fattispecie anche l’esclusione relativa al rumore prodotto &lt;<nello attivit="" di="" svolgimento="">&gt; prevista dagli artt. 1, 3° comma del d.m. Ambiente 31 ottobre 1997 e 2, 2° comma del d.lgs. 17 gennaio 2005, n. 13.<br />
Come esattamente rilevato dalle Amministrazioni resistenti, le dette clausole di esclusione si inseriscono, infatti, in elaborati normativi destinati alle attività aeroportuali e devono pertanto essere lette con riferimento a detto ambito e non ad ambiti esclusi come le aviosuperfici; il significato normativo delle dette previsioni si esaurisce pertanto nell’esclusione delle dette tipologie di voli dalla valutazione del rumore prodotto dagli aeroporti e non dalle aviosuperfici (come già detto, già escluse in linea generale dall’ambito applicativo della normativa in questione).<br />
Del resto, la soluzione non può risultare diversa neanche nella prospettiva più sostanzialistica prescelta da parte ricorrente; ove l’esclusione dovesse, infatti, essere riferita ai singoli voli di soccorso (che, come rileva la ricorrente potrebbero interessare anche il centro abitato), risulterebbe comunque di tutta evidenza la strutturale inapplicabilità dell’esenzione ad un’attività, non più caratterizzata dal carattere episodico e necessitato, ma stabile ed organizzato, con i consequenziali (ed immaginabili) riflessi di tipo completamente diverso sulla sfera personale e la salute dei recettori posti nelle più immediate vicinanze dell’impianto.<br />
In buona sostanza, anche nella visione sostanzialistica sposata da parte ricorrente, la tesi non può trovare accoglimento; mentre, nel caso dell’esposizione occasionale al rumore originato da un’operazione di elisoccorso, è, infatti, ragionevole imporre ai recettori un piccolo sacrificio (che si giustifica nella prospettiva di un ragionevole bilanciamento di interessi e della sostanziale assenza di effetti nocivi sulla salute), non altrettanto è possibile dire per la realizzazione e gestione di un’elisuperficie in cui il prevedibile danno per la salute derivante dalla reiterazione di decolli ed atterraggi (peraltro stimati dalla stessa A.U.S.L. con un margine che va da meno di cinquanta, come negli atti del procedimento, ai circa sei annuali prospettati in ricorso) può essere neutralizzato da una localizzazione più “prudenziale” e distante dai recettori sensibili.<br />
Nessun elemento favorevole alla tesi prospettata da parte ricorrente può poi essere desunta dal regolamento E.N.A.C. relativo ai voli di emergenza (che regolamenta ben altri aspetti rispetto all’inquinamento acustico), dal rilascio di altre autorizzazioni in contesti territoriali ovviamente differenti o dal riferimento all’Allegato B1 alla l.r. 12 febbraio 2010, n. 10 (che riguarda la V.I.A. e la V.A.S. e non regolamenta la valutazione di impatto acustico); manifestamente infondata è poi la questione di costituzionalità dell’art. 12, comma 6-bis della l.r. 1° dicembre 1998, n. 89 (che impone la valutazione di impatto acustico con riferimento alle aviosuperfici realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del d.m. 31 ottobre 1997 del Ministro dell’ambiente) apparendo del tutto indiscutibile, da quanto sopra rilevato, come la legislazione statale non preveda una qualche forma di esclusione relativa alle elisuperfici destinate a voli di soccorso che debba essere recepita dalla legislazione regionale.<br />
Per quello che riguarda il terzo motivo di ricorso, è sufficiente rilevare come l’esame della documentazione versata in giudizio non evidenzi un comportamento dell’A.R.P.A.T.-Dipartimento di Lucca che possa aver ingenerato nella ricorrente un qualche affidamento in ordine alla conformità della localizzazione dell’elisuperficie alla normativa in materia di rumore; antecedemente alla presente vicenda, è, infatti, possibile rilevare solo atti istruttori e contributi che evidenziano la necessità di integrazioni necessarie per la piena valutazione degli aspetti acustici del progetto (verbale conferenza di servizi del 23 luglio 2008) o la mancanza di uno studio comprendente tutti i recettori sensibili (parere 19 luglio 2011), ma mai contributi che evidenzino un sostanziale assenso con riferimento agli aspetti relativi all’impatto acustico dell’elisuperficie.<br />
Il quarto motivo deriva poi da un mero errore di prospettiva ricostruttiva.<br />
L’autorizzazione in deroga ex art. 10 del Regolamento in materia di rumore del Comune di Lucca costituisce, appunto, una deroga ai limiti previsti dalla normativa e può pertanto benissimo convivere con un contesto in cui è stata negata l’autorizzabilità in via ordinaria dell’esercizio dell’elisuperficie; non si vede poi che interesse possa avere la ricorrente a contestare il riferimento ad una possibile deroga a suo favore ad un quadro normativo che, in realtà, esclude l’autorizzabilità in via ordinaria dell’attività in discorso per effetto della violazione della normativa in materia di rumore.<br />
Quanto sopra rilevato con riferimento al ricorso R.G. n. 765/2015 impone poi il rigetto anche del ricorso R.G. n. 1642/2015, basato sostanzialmente su analoghe censure.<br />
Rimane solo da rilevare aggiuntivamente come, nella fattispecie, non sussista alcuna lacuna normativa suscettibile di riempimento mediante applicazione analogica dell’eccezione relativa al rumore prodotto &lt;<nello attivit="" di="" svolgimento="">&gt; prevista dagli artt. 1, 3° comma del d.m. Ambiente 31 ottobre 1997 e 2, 2° comma del d.lgs. 17 gennaio 2005, n. 13; come precedentemente rilevato, lo spazio normativo relativo alla fattispecie non è, infatti, vuoto ma è, al momento, coperto dalla legge quadro sull’inquinamento acustico (l. 26 ottobre 1995, n. 447) e dal relativo d.P.C.M. 14 novembre 1997, senza che sussista alcuna possibilità di estendere le eccezioni relative all’attività aeronautica, al di fuori dell’ambito della normativa relativa al settore aeroportuale.<br />
In definitiva, i due ricorsi devono essere riuniti e respinti, come da motivazione; la sostanziale novità delle questioni trattate, permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge, come da motivazione.<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</nello></nello></valutazione></elisuperfici></aviosuperfici></determinazione></recare></d.p.r.></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-3-2016-n-481/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2016 n.481</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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