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	<title>Ambiente e territorio-Agricoltura Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Ambiente e territorio-Agricoltura Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2021 n.1829</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-3-2021-n-1829/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-3-2021-n-1829/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2021 n.1829</a></p>
<p>Pres. Frattini &#8211; Est. Puliatti Sulla giurisdizione in materia di organismi privati di certificazione Giurisdizione del giudice ordinario &#8211; Istituto di Certificazione Etica e Ambientale (ICEA) &#8211; Organismi di certificazione &#8211; Agricoltura biologica &#8211; Etichetta con la dicitura &#8216;biologico&#8217; In materia di organismi privati di certificazione sussiste la giurisdizione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-3-2021-n-1829/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2021 n.1829</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-3-2021-n-1829/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2021 n.1829</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini &#8211; Est. Puliatti</span></p>
<hr />
<p>Sulla giurisdizione in materia di organismi privati di certificazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Giurisdizione del giudice ordinario &#8211; Istituto di Certificazione Etica e Ambientale (ICEA) &#8211; Organismi di certificazione &#8211; Agricoltura biologica &#8211; Etichetta con la dicitura &#8216;biologico&#8217;</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In materia di organismi privati di certificazione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, essendo le funzioni da questi esercitate attività  di certificazione di diritto privato, prive di carattere autoritativo. Da ciò consegue dunque che 99la posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio deve ritenersi di diritto soggettivo::.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6511 del 2020, proposto da ICEA &#8211; Istituto di Certificazione Etica e Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Ugo Ruffolo, Valter Loccisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Società  Agricola A.R.T.E. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Ripalta Borrelli e Nicola Palladino, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avvocato Chiara Caggiano in Cerignola, via Ferdinando, n. 40;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> Regione Puglia, Impresa Individuale Vincenzo Paolillo, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 825/2020, resa tra le parti, concernente l&#8217;annullamento dei provvedimenti di ICEA, notificati il 5 giugno 2019, recanti &#8220;Soppressione delle indicazioni BIO&#8221; e applicazione della sanzione &#8220;Esclusione dell&#8217;operatore&#8221; a seguito del mancato rispetto della sospensione del 27 giugno 2018.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società  Agricola A.R.T.E. S.r.l. e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali;<br /> Visti gli artt. 11, comma 1, 35, comma 1, 38 cod. proc. amm.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2021, svoltasi in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 37, il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Valter Loccisano, Ripalta Borrelli e Nicola Palladino;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1.- Con ricorso r.g.n. 1059 del 2019 al TAR per la Puglia, la Società  Agricola A.R.T.E. s.r.l. ha impugnato i provvedimenti di ICEA &#8211; Istituto di Certificazione Etica e Ambientale &#8211; notificati entrambi il 5 giugno 2019, l&#8217;uno recante &#8220;Soppressione delle indicazioni BIO&#8221; e l&#8217;altro &#8220;Esclusione dell&#8217;operatore&#8221; per mancato rispetto della sospensione disposta in data 27 giugno 2018.<br /> La Società  ricorrente impugnava anche la decisione n. 28 dell&#8217;8.07.2019 del Comitato Unico Ricorsi dell&#8217;ICEA, che aveva respinto il ricorso amministrativo avverso i predetti provvedimenti, e il diniego parziale di accesso agli atti del 23.07.2019 e successiva nota del 31.07.2019.<br /> 2.-I provvedimenti impugnati traevano origine dalla commercializzazione di due partite di frumento tenero &#8220;bio&#8221;, accertate in esito a controlli incrociati eseguiti nel febbraio 2019, dopo che, a seguito di ispezioni avviate nell&#8217;aprile 2018, era emerso che la Società  ricorrente faceva uso di prodotti non ammessi o non registrati ed ICEA aveva adottato la &#8220;soppressione cautelativa delle indicazioni biologiche&#8221;, con ricalcolo del periodo di conversione di tutti gli appezzamenti oggetto di campionamento nella loro interezza, e conseguente divieto di riportare in etichetta la dicitura di &#8220;biologico&#8221; relativamente alla vendita dei prodotti aziendali durante il periodo di sospensione (provvedimento n. 501 del 10 maggio 2018).<br /> 3.- La sentenza in epigrafe, affermata la giurisdizione del giudice amministrativo e la competenza territoriale del TAR Puglia, accoglieva il ricorso sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa, per il carattere tutt&#8217;altro che intenzionale della condotta posta in essere dalla Società  ricorrente &#8220;ascrivibile effettivamente alla categoria della colpa lieve&#8221; e condannava ICEA alle spese di giudizio.<br /> 4.- Con l&#8217;appello in esame, ICEA censura la sentenza di cui chiede la riforma, deducendo innanzitutto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo l&#8217;attività  di certificazione di ICEA un&#8217;attività  ausiliaria nei confronti del potere pubblico di sorveglianza, non avente carattere pubblicistico (Cass. Sez. Un. 05/04/2019, n. 9678 e, da ultimo, 28.1.2021, n. 1914).<br /> Nel merito, ICEA deduce l&#8217;erroneità  della sentenza impugnata per avere ritenuto la misura di esclusione adottata nei confronti di A.R.T.E. S.r.l. contraria al principio di proporzionalità , in violazione dell&#8217;Allegato 1 al D.M. 15962 del 20 dicembre 2013, che invece definisce tassativamente le singole fattispecie e le misure applicabili, distinguendo le ipotesi di non conformità  a seconda della gravità  e prevedendo per ciascuna l&#8217;applicazione di specifiche sanzioni.<br /> Nella specie, l&#8217;unico elemento costitutivo necessario e sufficiente ad integrare la non conformità  di &#8220;mancato rispetto di una sospensione&#8221; (voce L.4.01 dell&#8217;Allegato 1 del D.M. 20/12/2013)&#8221; contestata ad A.R.T.E. S.r.l.  il fatto che l&#8217;operatore abbia effettuato vendite di prodotto recante i riferimenti al biologico in pendenza di sospensione, nonostante il divieto sia previsto dall&#8217;art. 5, comma 5, D.lgs. n. 20/2018 e dall&#8217;art. 5, comma 3, D.M. 20/12/2013.<br /> ICEA denuncia, quindi, l&#8217;erroneità  e ingiustizia della sentenza sotto ulteriori profili, circa l&#8217;insindacabilità  della propria eventuale discrezionalità ; l&#8217;irrilevanza dell&#8217;intenzionalità  o meno dell&#8217;operatore; la contraddittorietà  della motivazione in merito alla prova del fatto che le vendite fossero state effettuate da A.R.T.E. S.r.l. come &#8220;biologiche&#8221;; l&#8217;infondatezza e l&#8217;irrilevanza della eventuale imputabilità  al vettore della materiale compilazione dei DDT; la pretesa dimostrazione del fatto che A.R.T.E. S.r.l. avesse fatturato come convenzionale il prodotto di cui al DDT n. 55; il fatto che il DDT n. 77 si riferisce ad una cessione di prodotto in &#8220;conto lavorazione&#8221; e non ad una vendita.<br /> 5.- Si  costituita in giudizio l&#8217;appellata chiedendo il rigetto dell&#8217;appello per infondatezza.<br /> 6.- Il Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e Forestali si  costituito in giudizio rilevando la propria sostanziale estraneità  alla materia del contendere poichè la controversia involge esclusivamente determinazioni assunte dall&#8217;appellante nei confronti della Società  Agricola appellata.<br /> 7.- In data 12.2.2021, ICEA ha depositato la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 1914 del 28.1.2021 che, in sede di impugnazione della sentenza di questa Sezione n. 4114 del 18.6.2019 adottata in analogo giudizio, attribuisce la giurisdizione al Giudice ordinario in ordine ai provvedimenti impugnati.<br /> 8.- Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2021, la causa  stata assunta in decisione.<br /> 9.- L&#8217;appello  fondato.<br /> 10.- Merita accoglimento il primo motivo di appello con cui viene censurata la sentenza per aver ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo.<br /> I provvedimenti impugnati non hanno carattere autoritativo e non rappresentano esercizio di una pubblica funzione &#8220;per effetto di delega&#8221;, configurandosi piuttosto quale esercizio di un&#8217;attività  ausiliaria rispetto al potere di sorveglianza e controllo attribuito al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, cui compete insieme alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, altresì, la vigilanza sugli organismi di certificazione autorizzati a verificare il rispetto dei requisiti necessari a consentire l&#8217;indicazione sull&#8217;etichetta di &#8220;agricoltura biologica- regime di controllo CE&#8221; e, in caso di successivi controlli negativi, all&#8217;applicazione delle misure sanzionatorie.<br /> Come affermano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le certificazioni di ICEA si configurano, infatti, come &#8220;<em>strumenti di circolazione di informazioni destinate in particolare ai consumatori quali attestazioni di conformità  del prodotto agli standard di legge e di garanzia dell&#8217;affidabilità  al riguardo dell&#8217;impresa e dei suoi prodotti, in conformità  a quanto afferma il considerando 22 del reg CE 834/2007, che afferma che &lt;&lt; importante preservare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici. Le eccezioni ai requisiti della produzione biologica dovrebbero pertanto essere strettamente limitate ai casi in cui sia ritenuta giustificata l&#8217;applicazione di norme meno restrittive</em>&gt;&gt;&#8221; (Cass. Sez. Un. ord. n. 9678/2019 e sentenza n. 1914/2021 cit.).<br /> L&#8217;attività  degli organismi privati di controllo, dunque, quale disciplinata dal Regolamento CE n. 2092/91, prima, e successivamente dai Regolamenti CE 834/07 e 967/08, nonchè dall&#8217;art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 20/2018, nel sistema complessivamente delineato,  &#8220;<em>attività  di certificazione di diritto privato, legata a parametri tecnici, in adempimento di obbligazioni aventi fonte contrattuale con il produttore biologico, che si assoggetta alla relativa certificazione di conformità </em>&#8221; e la posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio deve ritenersi di diritto soggettivo.<br /> 11.- Il ricorso introduttivo del presente giudizio, pertanto, deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione, con conseguente dichiarazione della giurisdizione del Giudice ordinario, dinanzi al quale vanno rimesse le parti.<br /> 12.- Le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti, attese le oscillazioni giurisprudenziali in materia.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 1, c.p.a. e 35, comma 2, lett. b), dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso introduttivo della Società  Agricola A.R.T.E. S.r.l., e dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Franco Frattini, Presidente<br /> Giulio Veltri, Consigliere<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore<br /> Giovanni Pescatore, Consigliere<br /> Giulia Ferrari, Consigliere</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Paola Alba Aurora Puliatti</strong>   <strong>Franco Frattini</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-3-2021-n-1829/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2021 n.1829</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l&#8217;etichettatura dei prodotti biologici (Pubblicato in G.U.U.E. n. L 62 del 23 febbraio 2021)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-di-esecuzione-ue-2021-279-della-commissione-del-22-febbraio-2021-recante-modalita-di-applicazione-del-regolamento-ue-2018-848-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-per-quanto-concerne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-di-esecuzione-ue-2021-279-della-commissione-del-22-febbraio-2021-recante-modalita-di-applicazione-del-regolamento-ue-2018-848-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-per-quanto-concerne/">Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l&#8217;etichettatura dei prodotti biologici (Pubblicato in G.U.U.E. n. L 62 del 23 febbraio 2021)</a></p>
<p>LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l&#8217;articolo 28, paragrafo 3, lettera a),</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-di-esecuzione-ue-2021-279-della-commissione-del-22-febbraio-2021-recante-modalita-di-applicazione-del-regolamento-ue-2018-848-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-per-quanto-concerne/">Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l&#8217;etichettatura dei prodotti biologici (Pubblicato in G.U.U.E. n. L 62 del 23 febbraio 2021)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-di-esecuzione-ue-2021-279-della-commissione-del-22-febbraio-2021-recante-modalita-di-applicazione-del-regolamento-ue-2018-848-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-per-quanto-concerne/">Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l&#8217;etichettatura dei prodotti biologici (Pubblicato in G.U.U.E. n. L 62 del 23 febbraio 2021)</a></p>
<div style="text-align: justify;">LA COMMISSIONE EUROPEA,<br /> visto il trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea,<br /> visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0279&#038;from=IT#ntr1-L_2021062IT.01000601-E0001">(1)</a>, in particolare l&#8217;articolo 28, paragrafo 3, lettera a), l&#8217;articolo 29, paragrafo 8, lettera a), l&#8217;articolo 30, paragrafo 8, l&#8217;articolo 32, paragrafo 5, l&#8217;articolo 36, paragrafo 4, l&#8217;articolo 38, paragrafo 9, l&#8217;articolo 41, paragrafo 5, e l&#8217;articolo 43, paragrafo 7,<br /> considerando quanto segue: (1) Il capo III del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le norme generali di produzione per gli operatori, comprese le misure precauzionali per evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati e le misure da adottare in caso di presenza di prodotti o sostanze non autorizzati. Al fine di assicurare condizioni armonizzate di esecuzione di detto regolamento, è opportuno stabilire alcune norme aggiuntive.   (2) Data l&#8217;importanza delle misure precauzionali che gli operatori devono adottare per evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati di cui all&#8217;articolo 28 del regolamento (UE) 2018/848, è opportuno stabilire le fasi procedurali da seguire e i pertinenti documenti da fornire qualora gli operatori sospettino, a causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati, che il prodotto destinato a essere utilizzato o commercializzato come prodotto biologico o in conversione non sia conforme al regolamento (UE) 2018/848.   (3) Al fine di assicurare un approccio armonizzato in tutta l&#8217;Unione per quanto riguarda l&#8217;indagine ufficiale di cui all&#8217;articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, in presenza di prodotti o sostanze non autorizzati nei prodotti biologici o in conversione è opportuno stabilire ulteriori norme riguardanti gli elementi che devono essere determinati nel corso dell&#8217;indagine ufficiale, i risultati attesi dell&#8217;indagine ufficiale e gli obblighi minimi in materia di relazioni.   (4) Il capo IV del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce disposizioni specifiche relative all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici e in conversione. Al fine di assicurare condizioni armonizzate di esecuzione di detto regolamento, è opportuno stabilire alcune norme aggiuntive per quanto riguarda la posizione e l&#8217;aspetto di determinate indicazioni sull&#8217;etichetta.   (5) Il capo V del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le norme per la certificazione degli operatori e dei gruppi di operatori. Al fine di assicurare condizioni armonizzate di esecuzione di detto regolamento, è opportuno stabilire alcune norme aggiuntive per la certificazione dei gruppi di operatori.   (6) Nell&#8217;interesse dell&#8217;efficienza e di costi operativi accessibili del sistema di controlli interni, è opportuno stabilire la dimensione massima dei gruppi di operatori. Fissando tale limite si prevede che il sistema di controlli interni possa garantire la conformità di tutti i membri del gruppo al regolamento (UE) 2018/848 mediante i controlli interni e la formazione necessaria. Inoltre, l&#8217;autorità competente o, se del caso, l&#8217;autorità di controllo o l&#8217;organismo di controllo che certifica il gruppo può ispezionare nuovamente un numero ragionevole di membri. La limitazione della dimensione sarà un&#8217;ulteriore garanzia di un elenco aggiornato dei membri, uno scambio rapido e regolare di informazioni con le autorità di controllo o gli organismi di controllo e assicurerà l&#8217;attuazione di misure adeguate. Tuttavia, la dimensione massima dovrebbe tener conto del fatto che un gruppo di operatori dovrebbe essere in grado di generare risorse sufficienti a istituire un sistema di controlli interni efficiente che possa fare affidamento su personale qualificato.   (7) Al fine di dimostrare la conformità e consentire lo scambio di informazioni e la condivisione delle conoscenze, è opportuno stabilire l&#8217;elenco dei documenti e delle registrazioni che un gruppo di operatori deve conservare ai fini del sistema di controlli interni.   (8) Il sistema di controlli interni dovrebbe costituire la base per la certificazione di un gruppo di operatori. Pertanto i gestori del sistema dovrebbero essere tenuti a informare l&#8217;autorità competente o, se del caso, l&#8217;autorità di controllo o l&#8217;organismo di controllo che rilascia il certificato in merito alle questioni più importanti, quali sospetti di non conformità, sospensioni o revoche dei membri ed eventuali divieti di immissione sul mercato di prodotti come biologici o in conversione.   (9) Il capo VI del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le norme che si applicano ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali. Al fine di assicurare condizioni armonizzate di esecuzione di detto regolamento, è opportuno stabilire alcune norme aggiuntive.   (10) Per assicurare la continuità degli attuali sistemi nazionali di controllo negli Stati membri, è opportuno stabilire norme sulle percentuali minime dei controlli ufficiali e sul campionamento.   (11) Al fine di eliminare le divergenze sostanziali nell&#8217;attuale applicazione dei cataloghi nazionali di misure negli Stati membri, è opportuno stabilire un modello comune di catalogo delle misure e fornire ulteriori linee guida sulla classificazione dei casi di non conformità e sulle misure appropriate.   (12) Le informazioni su casi di sospetto di non conformità o di non conformità accertata che incidono sull&#8217;integrità dei prodotti biologici o in conversione dovrebbero essere condivise tra gli Stati membri e la Commissione direttamente e il più efficacemente possibile, in primo luogo per consentire a tutte le autorità competenti interessate di svolgere indagini ufficiali e di applicare le misure necessarie secondo quanto previsto all&#8217;articolo 29, paragrafi 1 e 2, all&#8217;articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3, e all&#8217;articolo 42 del regolamento (UE) 2018/848. È inoltre opportuno specificare i dettagli e le procedure per la condivisione di tali informazioni, comprese le funzionalità del Sistema informativo sull&#8217;agricoltura biologica (OFIS). In tale contesto, il presente regolamento dovrebbe altresì chiarire che, qualora l&#8217;autorità di controllo o dall&#8217;organismo di controllo rilevino casi di sospetto di non conformità o di non conformità accertata che compromettono l&#8217;integrità dei prodotti biologici o in conversione, tali informazioni dovrebbero essere trasmesse senza indugio alle rispettive autorità competenti. Il presente regolamento dovrebbe infine specificare quali informazioni debbano almeno essere condivise dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo con altre autorità di controllo e organismi di controllo e rispettive autorità competenti e prevedere l&#8217;obbligo per le autorità competenti di adottare le opportune misure e stabilire procedure documentate per consentire tale scambio di informazioni sul loro territorio.   (13) Può verificarsi che i gruppi di operatori di paesi terzi che operano in conformità del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0279&#038;from=IT#ntr2-L_2021062IT.01000601-E0002">(2)</a> e dei regolamenti (CE) n. 889/2008 <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0279&#038;from=IT#ntr3-L_2021062IT.01000601-E0003">(3)</a> e (CE) n. 1235/2008 <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0279&#038;from=IT#ntr4-L_2021062IT.01000601-E0004">(4)</a> della Commissione abbiano un numero di membri significativamente superiore alla dimensione massima stabilita dal presente regolamento. La creazione di nuovi gruppi di operatori che soddisfano questo nuovo requisito può comportare adeguamenti tangibili per istituire il corrispondente soggetto giuridico, un sistema di controlli interni e gli elementi necessari per la certificazione da parte di un&#8217;autorità di controllo o di un organismo di controllo. È pertanto opportuno prevedere un periodo transitorio di tre anni al massimo a decorrere dal 1o gennaio 2022 per consentire a tali gruppi di operatori di effettuare gli adeguamenti necessari per conformarsi al nuovo limite riguardante la dimensione massima.   (14) Il requisito relativo al catalogo nazionale delle misure può comportare la modifica dei cataloghi nazionali di misure già esistenti sviluppati negli Stati membri in conformità ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008. È pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione di massimo un anno a decorrere dal 1o gennaio 2022 per tutti gli Stati membri per quanto riguarda tali cataloghi nazionali di misure esistenti, al fine di consentire loro di apportare i miglioramenti necessari o di sostituire i rispettivi cataloghi nazionali per conformarsi alle nuove prescrizioni.   (15) A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848.   (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:<br /> <em>Articolo 1</em><br /> <strong>Fasi procedurali che l&#8217;operatore è tenuto a seguire in caso di sospetto di non conformità a causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati</strong><br /> 1.   Per verificare se il sospetto possa essere comprovato conformemente all&#8217;articolo 28, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, l&#8217;operatore tiene conto dei seguenti elementi: a) se il sospetto di non conformità riguarda un prodotto biologico o in conversione in entrata, l&#8217;operatore verifica se: i) le informazioni sull&#8217;etichetta del prodotto biologico o in conversione e le informazioni sui documenti di accompagnamento corrispondono;   ii) le informazioni sul certificato rilasciato dal fornitore si riferiscono al prodotto effettivamente acquistato;   b) qualora vi sia il sospetto che la causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati sia sotto il controllo dell&#8217;operatore, quest&#8217;ultimo esamina ogni possibile causa della loro presenza. 2.   Quando informa l&#8217;autorità competente o, se del caso, l&#8217;autorità di controllo o l&#8217;organismo di controllo in conformità all&#8217;articolo 28, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848 di un sospetto comprovato o quando il sospetto non può essere eliminato, l&#8217;operatore fornisce, se del caso e ove disponibili, almeno i seguenti elementi: a) le informazioni e i documenti relativi al fornitore (bolla di consegna, fattura, certificato del fornitore, certificato di ispezione dei prodotti biologici);   b) la tracciabilità del prodotto con l&#8217;identificazione del lotto, la quantità delle scorte e il quantitativo di prodotto venduto;   c) risultati di laboratorio, se del caso e ove disponibili da un laboratorio accreditato;   d) la scheda di campionamento che specifica il momento, il luogo e il metodo utilizzato per prelevare il campione;   e) tutte le informazioni su eventuali sospetti precedenti in relazione al prodotto o alla sostanza non autorizzati specifici;   f) ogni altro documento opportuno per chiarire il caso. <em>Articolo 2</em><br /> <strong>Metodologia di un&#8217;indagine ufficiale</strong><br /> 1.   Fatto salvo l&#8217;articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, nello svolgimento di un&#8217;indagine ufficiale di cui all&#8217;articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del predetto regolamento, le autorità competenti o, se del caso, gli organismi di controllo o le autorità di controllo determinano almeno quanto segue: a) il nome, l&#8217;identificazione del lotto, la proprietà e l&#8217;ubicazione fisica dei prodotti biologici o in conversione in questione;   b) se i prodotti in questione sono ancora immessi sul mercato come prodotti biologici o in conversione o utilizzati nella produzione biologica;   c) il tipo, il nome, la quantità e altre informazioni pertinenti dei prodotti o delle sostanze non autorizzati presenti;   d) in quale fase della produzione, della preparazione, del magazzinaggio o della distribuzione e dove esattamente è stata rilevata la presenza di prodotti o sostanze non autorizzati, in particolare per la produzione vegetale, e se il campione è stato prelevato prima o dopo il raccolto;   e) se sono coinvolti altri operatori della catena di approvvigionamento;   f) i risultati di precedenti indagini ufficiali sui prodotti biologici o in conversione e sugli operatori interessati. 2.   L&#8217;indagine ufficiale è condotta utilizzando metodi e tecniche appropriati, compresi quelli di cui all&#8217;articolo 14 e all&#8217;articolo 137, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0279&#038;from=IT#ntr5-L_2021062IT.01000601-E0005">(5)</a>.<br /> 3.   L&#8217;indagine ufficiale giunge a una conclusione almeno sui seguenti punti: a) l&#8217;integrità dei prodotti biologici e in conversione;   b) la fonte e la causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati;   c) gli elementi di cui all&#8217;articolo 29, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/848. 4.   Le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo redigono una relazione finale per ogni indagine ufficiale. Tale relazione finale contiene: a) le registrazioni degli elementi specifici richiesti a norma del presente articolo;   b) le registrazioni delle informazioni scambiate con l&#8217;autorità competente, altre autorità di controllo e altri organismi di controllo e la Commissione in relazione a tale indagine ufficiale. <em>Articolo 3</em><br /> <strong>Condizioni per l&#8217;uso di determinate indicazioni</strong><br /> 1.   La dicitura prevista per i prodotti in conversione di origine vegetale di cui all&#8217;articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 figura: a) con colore, formato e tipo di caratteri che non le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto ed è interamente redatta in caratteri della stessa dimensione;   b) nello stesso campo visivo del codice numerico dell&#8217;autorità di controllo o dell&#8217;organismo di controllo di cui all&#8217;articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848. 2.   L&#8217;indicazione del codice numerico dell&#8217;autorità di controllo o dell&#8217;organismo di controllo di cui all&#8217;articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848 figura nello stesso campo visivo del logo di produzione biologica dell&#8217;Unione europea, ove utilizzato nell&#8217;etichettatura.<br /> 3.   L&#8217;indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, di cui all&#8217;articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, è collocata immediatamente sotto il codice numerico di cui al paragrafo 2 del presente articolo.<br /> <em>Articolo 4</em><br /> <strong>Composizione e dimensione di un gruppo di operatori</strong><br /> Il membro di un gruppo di operatori si iscrive a un solo gruppo di operatori per un determinato prodotto, anche qualora l&#8217;operatore sia impegnato in varie attività relative a quel prodotto.<br /> La dimensione massima di un gruppo di operatori è di 2 000 membri.<br /> <em>Articolo 5</em><br /> <strong>Documenti e registrazioni di un gruppo di operatori</strong><br /> Ai fini del sistema di controlli interni, il gruppo di operatori conserva i seguenti documenti e registrazioni: a) l&#8217;elenco dei membri del gruppo di operatori basato sull&#8217;iscrizione di ciascuno di essi e costituito dai seguenti elementi per ciascun membro del gruppo di operatori: i) nome e identificativo (codice numerico);   ii) recapiti;   iii) data di iscrizione;   iv) superficie totale gestita dal membro, precisando il tipo di agricoltura e se fa parte di un&#8217;unità di produzione biologica, in conversione o non biologica;   v) le informazioni su ciascuna unità di produzione e/o attività: dimensioni, ubicazione, compresa una mappa, ove disponibile, prodotto, data di inizio del periodo di conversione e stima delle rese;   vi) data dell&#8217;ultima ispezione interna con il nome dell&#8217;ispettore del sistema di controlli interni;   vii) data dell&#8217;ultimo controllo ufficiale effettuato dall&#8217;autorità competente o, se del caso, dall&#8217;autorità di controllo o dall&#8217;organismo di controllo con il nome dell&#8217;ispettore;   viii) data e versione dell&#8217;elenco;   b) gli accordi di adesione firmati tra il membro e il gruppo di operatori in quanto persona giuridica, che comprendono i diritti e le responsabilità del membro;   c) le relazioni di ispezione interna firmate dall&#8217;ispettore del sistema di controlli interni e dal membro ispezionato del gruppo di operatori, comprendenti almeno i seguenti elementi: i) il nome del membro e l&#8217;ubicazione dell&#8217;unità di produzione o dei locali, inclusi i centri di acquisto e raccolta in cui si svolgono le attività di cui all&#8217;articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, oggetto dell&#8217;ispezione;   ii) la data e l&#8217;orario di inizio e fine dell&#8217;ispezione interna;   iii) i risultati dell&#8217;ispezione;   iv) l&#8217;ambito/il perimetro dell&#8217;audit;   v) data di pubblicazione della relazione;   vi) il nome dell&#8217;ispettore interno;   d) la documentazione relativa alla formazione degli ispettori del sistema di controlli interni, comprendente: i) le date delle formazioni;   ii) l&#8217;oggetto delle formazioni;   iii) il nome del formatore;   iv) la firma del partecipante;   v) se del caso, una valutazione delle conoscenze acquisite;   e) la documentazione relativa alla formazione dei membri del gruppo;   f) le registrazioni delle misure adottate in caso di non conformità da parte del gestore del sistema di controlli interni, che comprendono: i) i membri soggetti a misure in caso di non conformità, compresi quelli sospesi, revocati o tenuti a rispettare un nuovo periodo di conversione;   ii) la documentazione relativa al caso di non conformità individuato;   iii) la documentazione relativa al seguito dato alle misure;   g) i registri di tracciabilità, comprese, se del caso, informazioni sui quantitativi, per le seguenti attività: i) acquisto e distribuzione di fattori di produzione agricoli, compreso il materiale riproduttivo vegetale, da parte del gruppo;   ii) produzione, raccolto incluso;   iii) magazzinaggio;   iv) preparazione;   v) conferimento dei prodotti di ciascun membro al sistema di commercializzazione comune;   vi) immissione sul mercato dei prodotti da parte del gruppo di operatori;   h) gli accordi e i contratti scritti tra il gruppo di operatori e gli appaltatori, comprese informazioni sulla natura delle attività appaltate;   i) la nomina del gestore del sistema di controlli interni;   j) la nomina degli ispettori del sistema di controlli interni e il relativo elenco. L&#8217;elenco dei membri di cui al primo comma, lettera a), è aggiornato dal gestore del sistema di controlli interni dopo ogni modifica degli elementi di cui alla lettera a), punti da i) a viii), ed è indicato se uno qualsiasi dei membri è stato sospeso o revocato a causa di misure adottate qualora da ispezioni interne o controlli ufficiali sia risultata una non conformità.<br /> <em>Articolo 6</em><br /> <strong>Notifiche da parte del gestore del sistema di controlli interni</strong><br /> Il gestore del sistema di controlli interni comunica immediatamente all&#8217;autorità competente o, se del caso, all&#8217;autorità di controllo o all&#8217;organismo di controllo le seguenti informazioni: a) qualsiasi sospetto di non conformità grave e critica;   b) qualsiasi sospensione o revoca di un membro, di un&#8217;unità produttiva o di locali, inclusi i centri di acquisto e raccolta, dal gruppo;   c) qualsiasi divieto di immettere sul mercato un prodotto come biologico o in conversione, compreso il nome del membro o dei membri interessati, i relativi quantitativi e l&#8217;identificazione dei lotti. <em>Articolo 7</em><br /> <strong>Percentuali minime di controlli e campionamento</strong><br /> Ai controlli ufficiali di cui all&#8217;articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848 che ciascuna autorità competente o, se del caso, autorità di controllo o organismo di controllo deve effettuare in funzione del rischio di non conformità si applicano le seguenti norme sulle percentuali minime: a) ogni anno almeno il 10 % di tutti i controlli ufficiali degli operatori o dei gruppi di operatori è effettuato senza preavviso;   b) ogni anno è effettuato almeno il 10 % di controlli aggiuntivi rispetto a quelli di cui all&#8217;articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848;   c) ogni anno almeno il 5 % degli operatori, esclusi gli operatori esentati a norma dell&#8217;articolo 34, paragrafo 2, e dell&#8217;articolo 35, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848, è sottoposto a campionamento a norma dell&#8217;articolo 14, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625;   d) ogni anno almeno il 2 % dei membri di ciascun gruppo di operatori è sottoposto a campionamento a norma dell&#8217;articolo 14, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625;   e) almeno il 5 % degli operatori che sono membri di un gruppo, ma non in numero inferiore a 10, è sottoposto ogni anno a una nuova ispezione. Se il gruppo di operatori conta 10 membri o meno, tutti i membri sono controllati in relazione alla verifica della conformità di cui all&#8217;articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848. <em>Articolo 8</em><br /> <strong>Misure in caso di accertata non conformità</strong><br /> Le autorità competenti possono avvalersi delle modalità uniformi di cui all&#8217;allegato I del presente regolamento per elaborare il catalogo nazionale di misure di cui all&#8217;articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848.<br /> Tale catalogo nazionale di misure comprende almeno: a) un elenco dei casi di non conformità, con un riferimento alle norme specifiche del regolamento (UE) 2018/848 o dell&#8217;atto delegato o di esecuzione adottato conformemente a tale regolamento;   b) la classificazione dei casi di non conformità in tre categorie: di scarsa entità, grave e critica, tenendo conto almeno dei seguenti criteri: i) l&#8217;applicazione delle misure precauzionali di cui all&#8217;articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 e i controlli propri di cui all&#8217;articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625;   ii) l&#8217;impatto dell&#8217;integrità della qualificazione dei prodotti come biologici o in conversione;   iii) la capacità del sistema di tracciabilità di localizzare il prodotto o i prodotti interessati nella catena di approvvigionamento;   iv) la risposta a richieste precedenti dell&#8217;autorità competente o, se del caso, dell&#8217;autorità di controllo o dell&#8217;organismo di controllo;   c) le misure corrispondenti alle diverse categorie di non conformità. <em>Articolo 9</em><br /> <strong>Scambio di informazioni</strong><br /> 1.   Ai fini dell&#8217;articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, le autorità competenti utilizzano il Sistema informativo sull&#8217;agricoltura biologica (OFIS) e i modelli di cui all&#8217;allegato II del presente regolamento per scambiare informazioni con la Commissione e gli altri Stati membri conformemente alle seguenti regole: a) uno Stato membro (Stato membro notificante) informa la Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri interessati (Stato membro o Stati membri destinatari della notifica) almeno nelle seguenti situazioni: i) se il sospetto di non conformità o la non conformità accertata compromette l&#8217;integrità dei prodotti biologici o in conversione provenienti da un altro Stato membro;   ii) se il sospetto di non conformità o la non conformità accertata compromette l&#8217;integrità dei prodotti biologici o in conversione importati da un paese terzo a norma dell&#8217;articolo 45, paragrafo 1, o dell&#8217;articolo 57 del regolamento (UE) 2018/848;   iii) se il sospetto di non conformità o la non conformità accertata compromette l&#8217;integrità dei prodotti biologici o in conversione provenienti dallo Stato membro notificante, in quanto potrebbe avere implicazioni per uno o più Stati membri destinatari della notifica (notifica di allarme);   b) nelle situazioni di cui alla lettera a), punti i) e ii), lo Stato membro o gli Stati membri destinatari della notifica rispondono entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della notifica e comunicano le azioni e le misure adottate, compresi i risultati dell&#8217;indagine ufficiale, nonché ogni altra informazione disponibile e/o richiesta dallo Stato membro notificante;   c) lo Stato membro notificante può chiedere allo Stato membro o agli Stati membri destinatari della notifica tutte le informazioni supplementari necessarie;   d) lo Stato membro notificante inserisce quanto prima le voci e gli aggiornamenti necessari nell&#8217;OFIS, compresi gli aggiornamenti relativi ai risultati delle proprie indagini ufficiali;   e) nella situazione di cui alla lettera a), punto ii), e quando la Commissione è informata da uno Stato membro, la Commissione informa l&#8217;autorità competente o, se del caso, l&#8217;autorità di controllo o l&#8217;organismo di controllo del paese terzo. 2.   Oltre all&#8217;obbligo di informazione di cui all&#8217;articolo 32, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, l&#8217;autorità di controllo o l&#8217;organismo di controllo comunica senza indugio all&#8217;autorità competente che le ha o gli ha conferito o delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali in conformità all&#8217;articolo 4, paragrafo 3, all&#8217;articolo 28, paragrafo 1, o all&#8217;articolo 31 di tale regolamento, qualsiasi non conformità sospetta o accertata che compromette l&#8217;integrità dei prodotti biologici o in conversione. Fornisce inoltre ogni altra informazione richiesta da tale autorità competente.<br /> 3.   Ai fini dell&#8217;articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, qualora operatori o gruppi di operatori e/o loro appaltatori siano controllati da autorità di controllo od organismi di controllo diversi, tali autorità di controllo e organismi di controllo si scambiano le informazioni pertinenti sulle operazioni sotto la loro responsabilità.<br /> 4.   Ai fini dell&#8217;articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, qualora operatori o gruppi di operatori e/o loro appaltatori cambino autorità di controllo od organismo di controllo, tali operatori e/o l&#8217;autorità di controllo o l&#8217;organismo di controllo in questione notificano senza indugio tale variazione all&#8217;autorità competente.<br /> La nuova autorità di controllo od organismo di controllo chiede il fascicolo relativo al controllo dell&#8217;operatore o del gruppo di operatori interessati all&#8217;autorità di controllo o all&#8217;organismo di controllo precedente. L&#8217;autorità di controllo o l&#8217;organismo di controllo precedente trasmette tempestivamente alla nuova autorità di controllo o al nuovo organismo di controllo il fascicolo relativo al controllo dell&#8217;operatore o del gruppo di operatori interessato, compresa la documentazione scritta di cui all&#8217;articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848, lo stato della certificazione, l&#8217;elenco dei casi di non conformità e le corrispondenti misure adottate dall&#8217;autorità di controllo o dall&#8217;organismo di controllo precedente.<br /> La nuova autorità di controllo o il nuovo organismo di controllo garantisce che i casi di non conformità registrati dall&#8217;autorità di controllo o dall&#8217;organismo di controllo precedente siano stati o saranno risolti dall&#8217;operatore.<br /> 5.   Ai fini dell&#8217;articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, qualora operatori o gruppi di operatori siano sottoposti a una verifica della tracciabilità e del bilancio della massa, le autorità di controllo e gli organismi di controllo si scambiano le informazioni pertinenti che consentono di completare tali verifiche.<br /> 6.   Le autorità competenti adottano le misure appropriate e stabiliscono procedure documentate per consentire lo scambio di informazioni tra loro e le autorità di controllo e/o gli organismi di controllo cui hanno conferito o delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali, nonché tra tali autorità di controllo e/o organismi di controllo.<br /> <em>Articolo 10</em><br /> <strong>Disposizioni transitorie</strong><br /> 1.   I gruppi di operatori dei paesi terzi conformi ai regolamenti (CE) n. 834/2007, (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 prima della data di applicazione del presente regolamento e per i quali sono necessarie importanti modifiche amministrative, giuridiche e strutturali per quanto riguarda la dimensione massima del gruppo di operatori stabilita all&#8217;articolo 4, secondo comma, del presente regolamento, si conformano a tale disposizione al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2025.<br /> 2.   Il catalogo nazionale di misure elaborato a norma dell&#8217;articolo 8 si applica al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2023.<br /> <em>Articolo 11</em><br /> <strong>Entrata in vigore e applicazione</strong><br /> Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <em>Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea</em>.<br /> Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.<br /> Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.<br /> Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021<br /> <em>Per la Commissione</em><br /> <em>La presidente</em><br /> Ursula VON DER LEYEN </p>
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<p> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0279&#038;from=IT#ntc1-L_2021062IT.01000601-E0001">(1)</a>  <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2018:150:TOC">GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1</a>.<br /> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0279&#038;from=IT#ntc2-L_2021062IT.01000601-E0002">(2)</a>  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2007:189:TOC">GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1</a>).<br /> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0279&#038;from=IT#ntc3-L_2021062IT.01000601-E0003">(3)</a>  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l&#8217;etichettatura e i controlli (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2008:250:TOC">GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1</a>).<br /> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0279&#038;from=IT#ntc4-L_2021062IT.01000601-E0004">(4)</a>  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell&#8217;8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2008:334:TOC">GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25</a>).<br /> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0279&#038;from=IT#ntc5-L_2021062IT.01000601-E0005">(5)</a>  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l&#8217;applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2017:095:TOC">GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1</a>).  </p>
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<p> <strong>ALLEGATO I</strong><br /> <strong>Modalità uniformi per l&#8217;elaborazione e l&#8217;applicazione di un catalogo nazionale di misure di cui all&#8217;articolo 8</strong><br /> 1.   <br />  Le autorità competenti possono classificare i casi di non conformità come di scarsa entità, gravi o critici sulla base dei criteri di classificazione di cui all&#8217;articolo 8, qualora si applichi una o più delle seguenti situazioni: a) il caso di non conformità è di scarsa entità quando: i) le misure precauzionali sono proporzionate e appropriate e i controlli messi in atto dall&#8217;operatore sono efficienti;   ii) la non conformità non compromette l&#8217;integrità del prodotto biologico o in conversione;   iii) il sistema di tracciabilità è in grado di localizzare il prodotto o i prodotti interessati nella catena di approvvigionamento ed è possibile vietare l&#8217;immissione sul mercato di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica;   b) il caso di non conformità è grave quando: i) le misure precauzionali non sono proporzionate e appropriate e i controlli messi in atto dall&#8217;operatore non sono efficienti;   ii) la non conformità compromette l&#8217;integrità del prodotto biologico o in conversione;   iii) l&#8217;operatore non ha corretto tempestivamente una non conformità di scarsa entità;   iv) il sistema di tracciabilità è in grado di localizzare il prodotto o i prodotti interessati nella catena di approvvigionamento ed è possibile vietare l&#8217;immissione sul mercato di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica;   c) il caso di non conformità è critico quando: i) le misure precauzionali non sono proporzionate e appropriate e i controlli messi in atto dall&#8217;operatore non sono efficienti;   ii) la non conformità compromette l&#8217;integrità del prodotto biologico o in conversione;   iii) l&#8217;operatore non corregge precedenti non conformità gravi od omette ripetutamente di correggere altre categorie di non conformità;   iv) il sistema di tracciabilità non fornisce informazioni per localizzare il prodotto o i prodotti interessati nella catena di approvvigionamento e non è possibile vietare l&#8217;immissione sul mercato di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica. 2)   <br />  <br /> Misure<br /> Le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo possono applicare una o più delle seguenti misure in modo proporzionato alle categorie di casi di non conformità elencate: <strong>Categoria di non conformità</strong> <strong>Misura</strong> Di scarsa entità Presentazione da parte dell&#8217;operatore entro i termini stabiliti di un piano d&#8217;azione per la correzione della non conformità Grave Nessun riferimento alla produzione biologica nell&#8217;etichettatura e nella pubblicità dell&#8217;intero lotto o ciclo di produzione interessato (colture o animali interessati) a norma dell&#8217;articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848<br /> Nuovo periodo di conversione obbligatorio<br /> Limitazione dell&#8217;ambito di applicazione del certificato<br /> Miglioramento dell&#8217;attuazione delle misure precauzionali e dei controlli che l&#8217;operatore ha messo in atto per garantire la conformità Critica Nessun riferimento alla produzione biologica nell&#8217;etichettatura e nella pubblicità dell&#8217;intero lotto o ciclo di produzione interessato (colture o animali interessati) a norma dell&#8217;articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848<br /> Divieto di commercializzare prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica per un determinato periodo a norma dell&#8217;articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848<br /> Nuovo periodo di conversione obbligatorio<br /> Limitazione dell&#8217;ambito di applicazione del certificato<br /> Sospensione del certificato<br /> Revoca del certificato </p>
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<p> <strong>ALLEGATO II</strong><br /> <strong>Modelli OFIS di cui all&#8217;articolo 9</strong> 1) Modello per una notifica standard di non conformità sospetta o accertata *Prima lingua: Seconda lingua: A. <strong>Stato membro notificante:</strong> 1) Paese: 2) Autorità competente &#8211; recapiti: *3) Data di notifica (GG/MM/AAAA): *4) Riferimento B. <strong>Stato membro o Stati membri destinatari della notifica:</strong> *1) Paese/i: 2) Autorità competente/i &#8211; recapiti: C. <strong>Prodotto:</strong> *1) Categoria di prodotto: *2) Nome del prodotto/denominazione commerciale: *3) Paese di origine: 4) Descrizione del prodotto (dimensioni e forma dell&#8217;imballaggio ecc.) &#8211; allegare copia o scansione del sigillo o dell&#8217;etichetta: 5) Identificazione del lotto (ad esempio numero del lotto, numero di consegna, data di consegna ecc.): 6) Altre informazioni: D. <strong>Tracciabilità:</strong> Descrivere dettagliatamente l&#8217;intera catena di approvvigionamento: 1) Produttore (recapiti) &#8211; autorità competente o, se del caso, autorità di controllo od organismo di controllo: 2) Trasformatore/venditore nel paese di origine (recapiti) &#8211; autorità competente o, se del caso, autorità di controllo od organismo di controllo: 3) Importatore nello Stato notificante (recapiti) &#8211; autorità competente o, se del caso, autorità di controllo od organismo di controllo: 4) Grossista (recapiti) &#8211; autorità competente o, se del caso, autorità di controllo od organismo di controllo: 5) Dettagliante o altro operatore nello Stato notificante in cui è stata rilevata la non conformità (recapiti) &#8211; autorità competente o, se del caso, autorità di controllo od organismo di controllo: Autorità: Altri soggetti: E. <strong>Non conformità, sospetto di non conformità, altro problema:</strong> *1) Natura della non conformità/del sospetto di non conformità/di altro problema Quale non conformità/sospetto di non conformità/altro problema è stato individuato? *In che modo rappresenta una non conformità/un sospetto di non conformità/un altro problema rispetto al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0279&#038;from=IT#ntr1-L_2021062IT.01001701-E0001"> (1)</a>? 2) Contesto in cui è stata rilevata la non conformità/il sospetto di non conformità/il problema segnalato &#8211; allegare copia della fattura o di altri documenti giustificativi: Data in cui è stata rilevata la non conformità/il sospetto di non conformità/il problema segnalato (GG/MM/AAAA): Luogo in cui è stata rilevata la non conformità/il sospetto di non conformità/il problema segnalato: 3) Analisi dei campioni/test (se del caso) &#8211; allegare copia del bollettino di analisi: Data del campionamento/dei test (GG/MM/AAAA): Luogo di campionamento/dei test: Data del bollettino di analisi (GG/MM/AAAA): Dati contenuti nel bollettino (nome del laboratorio, metodi utilizzati, risultati): Nome delle sostanze individuate: Livello dei residui rilevati: Il livello supera la soglia generalmente autorizzata negli alimenti (o nei mangimi)? Il tenore di OGM supera la soglia prevista per l&#8217;etichettatura? F. <strong>Influenza sul mercato:</strong> 1) Il prodotto è stato ritirato dal mercato, bloccato o commercializzato? 2) Quali soggetti sono già stati informati? 3) Il problema interessa altri Stati membri? In caso affermativo, quali Stati membri? G. <strong>Misure adottate:</strong> 1) Sono state adottate misure volontarie (con riguardo al prodotto/all&#8217;operatore/al mercato)? 2) Sono state adottate misure obbligatorie? 3) Qual è la portata delle misure (misure nazionali, regionali, relative alle esportazioni ecc.)? 4) Data di entrata in vigore (GG/MM/AAAA): 5) Durata (in mesi): 6) Giustificazione/base giuridica delle misure: 7) Quale autorità competente o, se del caso, autorità di controllo od organismo di controllo ha adottato le misure? H. <strong>Altre informazioni/Valutazione:</strong> I. <strong>Allegati:</strong> Copia o scansione della documentazione relativa al prodotto (sigillo, etichetta ecc.). Copia della fattura, dei documenti contabili o del documento di trasporto o bolla di consegna. Bollettino di analisi e/o altri documenti pertinenti:   2) Modello per una risposta standard a una notifica standard di non conformità sospetta o accertata *Prima lingua: Seconda lingua: Versione della risposta: A. <strong>Stato membro destinatario della notifica:</strong> 1) Paese: 2) Autorità competente &#8211; recapiti: *3) Data (GG/MM/AAAA): *4) Riferimento: B. <strong>Notifica:</strong> 1) Paese: 2) Autorità competente &#8211; recapiti: *3) Data di notifica (GG/MM/AAAA): *4) Riferimento della notifica (lo stesso indicato al punto A.4 della notifica): *5) Prodotto: 6) Non conformità/sospetto di non conformità/altro problema: C. <strong>Indagine</strong> 1) Quale o quali autorità competenti o, se del caso, autorità di controllo e/o organismi di controllo sono/erano incaricati dell&#8217;indagine? 2) Descrivere la cooperazione tra i diversi operatori e le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo e/o gli organismi di controllo coinvolti, nei diversi paesi coinvolti (se del caso): 3) Quali metodi/procedure di indagine sono stati utilizzati? Ad esempio, gli operatori interessati sono stati sottoposti a un controllo specifico? Sono stati prelevati e analizzati campioni? 4) Qual è l&#8217;esito dell&#8217;indagine? Quali sono i risultati delle ispezioni/analisi (se del caso)? L&#8217;origine della non conformità/del sospetto di non conformità/del problema segnalato è stata chiarita? Come valuta la gravità della non conformità/del sospetto di non conformità/del problema segnalato? 5) L&#8217;origine della contaminazione/non conformità/del sospetto di non conformità/del problema segnalato e le responsabilità dei soggetti sono state chiaramente identificate e stabilite? Negli ultimi tre anni gli operatori identificati sono stati coinvolti in altri casi di non conformità/sospetto di non conformità/altri problemi? D. <strong>Misure e sanzioni:</strong> *1) Quali misure preventive e correttive sono state adottate (ad esempio per quanto riguarda la distribuzione/circolazione del prodotto sul mercato dell&#8217;Unione e sui mercati dei paesi terzi)? 2) Quali provvedimenti sono stati adottati nei confronti degli operatori e/o dei prodotti interessati in caso di non conformità/sospetto di non conformità/altro problema?<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0279&#038;from=IT#ntr2-L_2021062IT.01001701-E0002"> (2)</a> *Modalità dei provvedimenti adottati (provvedimento scritto, avvertimento ecc.)? La certificazione del produttore/trasformatore è stata limitata, sospesa o revocata? Data di entrata in vigore dei provvedimenti (se del caso) (GG/MM/AAAA): Durata dei provvedimenti (se del caso) (in mesi): Autorità competente o, se del caso, autorità di controllo e/o organismo di controllo che ha adottato e applicato i provvedimenti (se del caso): 3) Sono previste ulteriori ispezioni presso gli operatori interessati? 4) Quali altre misure intende mettere in atto l&#8217;autorità competente o, se del caso, l&#8217;autorità di controllo o l&#8217;organismo di controllo per evitare il verificarsi di casi analoghi? E. <strong>Altre informazioni:</strong> F. <strong>Allegati:</strong>   3) Modello per una notifica di allarme 1. <strong>Origine e status dell&#8217;allarme</strong> Paese che emette l&#8217;allarme: Autorità competente: 2. <strong>Paese o paesi allertati</strong> <strong>Paese</strong> <strong>Autorità competente</strong> <strong>Coordinatore</strong> <strong>Ambito di applicazione</strong> 3. <strong>(Sospetto di) non conformità</strong>, <strong>frode, altro problema (di seguito «n on conformità»)</strong> Titolo: Descrizione:<br /> Come valuta la gravità della non conformità? Quali soggetti sono già stati informati? <strong>Contesto della rilevazione</strong><br /> Data: Luogo: Persona/organismo che ha rilevato la non conformità: Legislazione dell&#8217;Unione in questione (riferimento/i): 4. <strong>Tracciabilità dei prodotti</strong> <strong>Descrizione</strong> Nome: Marca/denominazione commerciale: Altri aspetti: <strong>Spedizione</strong> Numero di spedizione/lotto/consegna: Paese di origine: Peso netto/lordo totale, volume: Altre informazioni: <strong>Catena di approvvigionamento &#8211; descrizione degli operatori</strong> (nome &#8211; tipo &#8211; recapiti &#8211; organismo di controllo/autorità di controllo e relativi recapiti) 5. <strong>Misure adottate</strong> 0. Ancora nessun provvedimento (spiegare perché) 1. Divieto di immissione sul mercato del prodotto (base &#8211; data &#8211; quantitativo) 2. Declassamento del prodotto a convenzionale (base &#8211; data &#8211; quantitativo &#8211; da/a) 3. Sospensione del certificato dell&#8217;operatore (da/a &#8211; ambito di applicazione) 4. Revoca della certificazione dell&#8217;operatore (a partire da) 5. Altre misure (descrivere) 6. <strong>Altre informazioni</strong> 7. <strong>Fascicoli</strong>   4) Modello per una notifica internazionale standard di non conformità sospetta o accertata <strong>Paese notificante:</strong> Paese: <strong>Dati del soggetto destinatario della notifica:</strong><br /> Tipo di soggetto destinatario della notifica:<br /> Codice del soggetto:<br /> Versione del soggetto:<br /> Nome:<br /> Via:<br /> Codice postale:<br /> Comune:<br /> Telefono:<br /> Email:<br /> Fax<br /> Link al sito web:<br /> Sito URL:<br /> Osservazioni: A. <strong>Prodotto:</strong> *1) Paese di origine: *2) Categoria di prodotto: *3) Nome del prodotto/denominazione commerciale: 4) Descrizione del prodotto (dimensioni e forma dell&#8217;imballaggio ecc.) &#8211; allegare copia o scansione del sigillo o dell&#8217;etichetta: 5) Identificazione del lotto (ad esempio numero del lotto, numero di consegna, data di consegna ecc.): 6) Altre informazioni: B. Tracciabilità: Descrivere dettagliatamente l&#8217;intera catena di approvvigionamento: 1) Produttore (recapiti) &#8211; autorità di controllo o organismo di controllo: 2) Trasformatore/venditore/esportatore nel paese di origine (recapiti) &#8211; autorità di controllo od organismo di controllo: 3) Importatore nello Stato notificante (recapiti) &#8211; autorità di controllo od organismo di controllo: 4) Produttore (recapiti) &#8211; autorità di controllo o organismo di controllo: 5) Dettagliante o altro operatore nello Stato notificante in cui è stata rilevata la non conformità (recapiti) &#8211; autorità di controllo od organismo di controllo: Autorità: Altri soggetti: C. <strong>Non conformità, sospetto di non conformità, altro problema:</strong> *1) Natura della non conformità/del sospetto di non conformità/di altro problema Quale non conformità/sospetto di non conformità/altro problema è stato individuato? *In che modo rappresenta una non conformità/un sospetto di non conformità/un altro problema rispetto al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0279&#038;from=IT#ntr3-L_2021062IT.01001701-E0003"> (3)</a>? 2) Contesto in cui è stata rilevata la non conformità/il sospetto di non conformità/il problema segnalato &#8211; allegare copia della fattura o di altri documenti giustificativi: Data in cui è stata rilevata la non conformità/il sospetto di non conformità/il problema segnalato (GG/MM/AAAA): Luogo in cui è stata rilevata la non conformità/il sospetto di non conformità/il problema segnalato: 3) Analisi dei campioni/test (se del caso) &#8211; allegare copia del bollettino di analisi: Data del campionamento/dei test (GG/MM/AAAA): Luogo di campionamento/dei test: Data del bollettino di analisi (GG/MM/AAAA): Dati contenuti nel bollettino (nome del laboratorio, metodi utilizzati, risultati): Nome delle sostanze individuate: Livello dei residui rilevati: Il livello supera la soglia generalmente autorizzata negli alimenti (o nei mangimi)? Il tenore di OGM supera la soglia prevista per l&#8217;etichettatura? D. <strong>Influenza sul mercato:</strong> 1) Il prodotto è stato ritirato dal mercato o bloccato? 2) Quali soggetti sono già stati informati? 3) Il problema interessa altri Stati membri? In caso affermativo, quali Stati membri? E. <strong>Misure adottate:</strong> 1) Sono state adottate misure volontarie (con riguardo al prodotto/all&#8217;operatore/al mercato)? 2) Sono state adottate misure obbligatorie? 3) Qual è la portata delle misure (misure nazionali, regionali, relative alle esportazioni ecc.)? 4) Data di entrata in vigore (GG/MM/AAAA): 5) Durata (in mesi): 6) Giustificazione/base giuridica delle misure: 7) Quale autorità di controllo od organismo di controllo ha adottato le misure? F. <strong>Altre informazioni/Valutazione:</strong> G. <strong>Allegati:</strong> Copia o scansione della documentazione relativa al prodotto (sigillo, etichetta ecc.). Copia della fattura, dei documenti contabili o del documento di trasporto o bolla di consegna. Bollettino di analisi e/o altri documenti pertinenti: &#8212;&#8212;&#8212;&#8211; (*) <em>Campi obbligatori.</em>  </p>
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<p> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0279&#038;from=IT#ntc1-L_2021062IT.01001701-E0001">(1)</a>  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2018:150:TOC">GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1</a>).<br /> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0279&#038;from=IT#ntc2-L_2021062IT.01001701-E0002">(2)</a>  Misura a norma dell&#8217;articolo 29, paragrafi 1 e 2, dell&#8217;articolo 41, paragrafi da 1 a 4, e dell&#8217;articolo 42 del regolamento (UE) 2018/848.<br /> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0279&#038;from=IT#ntc3-L_2021062IT.01001701-E0003">(3)</a>  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2018:150:TOC">GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1</a>).  </p>
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<p>  <br />  </div>
<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-di-esecuzione-ue-2021-279-della-commissione-del-22-febbraio-2021-recante-modalita-di-applicazione-del-regolamento-ue-2018-848-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-per-quanto-concerne/">Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l&#8217;etichettatura dei prodotti biologici (Pubblicato in G.U.U.E. n. L 62 del 23 febbraio 2021)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/181 della Commissione del 15 febbraio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l&#8217;etichettatura e i controlli (Pubblicato in G.U.U.E. n. L 53 del 16 febbraio 2021)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-di-esecuzione-ue-2021-181-della-commissione-del-15-febbraio-2021-che-modifica-il-regolamento-ce-n-889-2008-recante-modalita-di-applicazione-del-regolamento-ce-n-834-2007-del-consig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-di-esecuzione-ue-2021-181-della-commissione-del-15-febbraio-2021-che-modifica-il-regolamento-ce-n-889-2008-recante-modalita-di-applicazione-del-regolamento-ce-n-834-2007-del-consig/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-di-esecuzione-ue-2021-181-della-commissione-del-15-febbraio-2021-che-modifica-il-regolamento-ce-n-889-2008-recante-modalita-di-applicazione-del-regolamento-ce-n-834-2007-del-consig/">Regolamento di esecuzione (UE) 2021/181 della Commissione del 15 febbraio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l&#8217;etichettatura e i controlli (Pubblicato in G.U.U.E. n. L 53 del 16 febbraio 2021)</a></p>
<p>LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l&#8217;articolo 16, paragrafo 1, l&#8217;articolo 16, paragrafo 3, lettera</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-di-esecuzione-ue-2021-181-della-commissione-del-15-febbraio-2021-che-modifica-il-regolamento-ce-n-889-2008-recante-modalita-di-applicazione-del-regolamento-ce-n-834-2007-del-consig/">Regolamento di esecuzione (UE) 2021/181 della Commissione del 15 febbraio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l&#8217;etichettatura e i controlli (Pubblicato in G.U.U.E. n. L 53 del 16 febbraio 2021)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-di-esecuzione-ue-2021-181-della-commissione-del-15-febbraio-2021-che-modifica-il-regolamento-ce-n-889-2008-recante-modalita-di-applicazione-del-regolamento-ce-n-834-2007-del-consig/">Regolamento di esecuzione (UE) 2021/181 della Commissione del 15 febbraio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l&#8217;etichettatura e i controlli (Pubblicato in G.U.U.E. n. L 53 del 16 febbraio 2021)</a></p>
<div style="text-align: justify;">LA COMMISSIONE EUROPEA,<br /> visto il trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea,<br /> visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntr1-L_2021053IT.01009901-E0001">(1)</a>, in particolare l&#8217;articolo 16, paragrafo 1, l&#8217;articolo 16, paragrafo 3, lettera a), l&#8217;articolo 21, paragrafo 2, e l&#8217;articolo 22, paragrafo 1,<br /> considerando quanto segue:</div>
<div style="text-align: justify;">(1) L&#8217;articolo 42, lettera b), del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntr2-L_2021053IT.01009901-E0002">(2)</a> prevede che, a determinate condizioni, in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, fino al 31 dicembre 2020 possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">(2) Le pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con il metodo biologico non sono disponibili in quantità e qualità sufficienti sul mercato dell&#8217;Unione per soddisfare le esigenze degli allevatori di galline ovaiole. Nel frattempo, a causa della pandemia di COVID-19 e della relativa crisi di sanità pubblica, il regolamento (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntr3-L_2021053IT.01009901-E0003">(3)</a> ha posticipato la data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntr4-L_2021053IT.01009901-E0004">(4)</a> di un anno, così come altre date in esso previste. Di conseguenza, anche l&#8217;entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntr5-L_2021053IT.01009901-E0005">(5)</a> della Commissione che fissa, tra l&#8217;altro, disposizioni più dettagliate per la produzione biologica di pollastrelle sarà rinviata al 1o gennaio 2022. Pertanto, al fine di concedere un lasso di tempo superiore per sviluppare la produzione di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con il metodo biologico e per garantire la continuità della produzione di uova biologiche fino alle nuove date di entrata in applicazione del regolamento (UE) 2018/848 e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464, il periodo di applicazione della norma eccezionale di produzione che consente l&#8217;uso di pollastrelle destinate alla produzione di uova non allevate con il metodo biologico, di età non superiore a 18 settimane, dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2021.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">(3) Ai sensi dell&#8217;articolo 43 del regolamento (CE) n. 889/2008 qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico, è consentita una percentuale massima del 5 % di mangimi proteici non biologici per le specie suine e avicole nell&#8217;arco di 12 mesi per gli anni civili 2018, 2019 e 2020.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">(4) I mangimi proteici biologici sul mercato dell&#8217;Unione non sono sufficienti in termini qualitativi e quantitativi per soddisfare le esigenze nutrizionali dei suini e del pollame allevati in aziende biologiche. La produzione di colture proteiche biologiche per mangimi è ancora in ritardo rispetto alla domanda. È pertanto opportuno prorogare la possibilità di utilizzo di una percentuale limitata di mangimi proteici non biologici di un altro anno civile fino alla nuova data di entrata in applicazione del regolamento (UE) 2018/848, in particolare per le disposizioni sull&#8217;alimentazione di suini e pollame di cui all&#8217;allegato II, parte II, punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c), del medesimo regolamento.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">(5) Conformemente all&#8217;articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, vari Stati membri hanno trasmesso alla Commissione e agli altri Stati membri fascicoli relativi a determinate sostanze ai fini della loro autorizzazione e inclusione negli allegati V e VIII del regolamento (CE) n. 889/2008. I fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">(6) Nella raccomandazione relativa alle materie prime per mangimi e agli additivi per mangimi <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntr6-L_2021053IT.01009901-E0006">(6)</a>, l&#8217;EGTOP ha concluso che il fosfato monoammonico (diidrogenoortofosfato di ammonio) utilizzato come mangime minerale è conforme agli obiettivi e ai principi dell&#8217;acquacoltura biologica. È pertanto opportuno includere tale sostanza nell&#8217;allegato V, sezione 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, ma solo per l&#8217;acquacoltura. Per motivi di chiarezza, la tabella in tale sezione dovrebbe essere integralmente sostituita.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">(7) Nella raccomandazione relativa agli additivi alimentari e agli ausiliari di fabbricazione <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntr7-L_2021053IT.01009901-E0007">(7)</a> l&#8217;EGTOP ha concluso che l&#8217;«alginato di sodio» utilizzato come additivo per la formazione della pellicola delle salsicce a base di carne, il «cloruro di calcio» utilizzato come ausiliare di fabbricazione per la formazione della pellicola delle salsicce a base di carne e il «carbone attivato» utilizzato come ausiliare di fabbricazione per prodotti alimentari di origine animale sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell&#8217;allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">(9) A fini di chiarezza e certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella <em>Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea</em> e si applichi dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,</div>
<div style="text-align: justify;">HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:<br /> <em>Articolo 1</em><br /> Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:</div>
<div style="text-align: justify;">(1) all&#8217;articolo 42, lettera b), la data «31 dicembre 2020» è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">(2) all&#8217;articolo 43, il secondo comma è sostituito dal seguente:<br /> «La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell&#8217;arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per gli anni civili 2018, 2019, 2020 e 2021»;</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">(3) gli allegati V e VIII sono modificati conformemente all&#8217;allegato del presente regolamento.</div>
<div style="text-align: justify;"><em>Articolo 2</em><br /> Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella <em>Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea</em>.<br /> Esso si applica dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.<br /> Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.<br /> Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2021<br /> <em>Per la Commissione</em><br /> <em>La presidente</em><br /> Ursula VON DER LEYEN</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntc1-L_2021053IT.01009901-E0001">(1)</a>  <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2007:189:TOC">GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1</a>.<br /> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntc2-L_2021053IT.01009901-E0002">(2)</a>  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l&#8217;etichettatura e i controlli (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2008:250:TOC">GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1</a>).<br /> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntc3-L_2021053IT.01009901-E0003">(3)</a>  Regolamento (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell&#8217;11 novembre 2020, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2020:381:TOC">GU L 381 del 13.11.2020, pag. 1</a>).<br /> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntc4-L_2021053IT.01009901-E0004">(4)</a>  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2018:150:TOC">GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1</a>).<br /> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntc5-L_2021053IT.01009901-E0005">(5)</a>  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione, del 26 marzo 2020, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2020:098:TOC">GU L 98 del 31.3.2020, pag. 2</a>).<br /> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntc6-L_2021053IT.01009901-E0006">(6)</a>  Relazione finale sul cibo VI e sui mangimi IV:<br /> https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.<br /> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntc7-L_2021053IT.01009901-E0007">(7)</a>  Relazione finale sul cibo VI e sui mangimi IV:<br /> https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>ALLEGATO</strong><br /> Gli allegati V e VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 sono modificati come segue:</div>
<div style="text-align: justify;">(1)</div>
<div style="text-align: justify;">nell&#8217;allegato V, sezione 1, la tabella è sostituita dalla seguente:</div>
<div style="text-align: justify;">  «Autorizzazione   Sostanza   Condizioni d&#8217;uso A Conchiglie marine calcaree   A Maërl   A Litotamnio   A Gluconato di calcio   A Carbonato di calcio   A Fosfato monocalcico defluorato   A Fosfato bicalcico defluorato   A Ossido di magnesio (magnesio anidro)   A Solfato di magnesio   A Cloruro di magnesio   A Carbonato di magnesio   A Fosfato di calcio e di magnesio   A Fosfato di magnesio   A Mono sodio fosfato   A Fosfato di calcio e di sodio   A Fosfato monoammonico (diidrogenoortofosfato di ammonio) Solo per l&#8217;acquacoltura» A Cloruro di sodio   A Bicarbonato di sodio   A Carbonato di sodio   A Solfato di sodio   A Cloruro di potassio  </div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">(2)</div>
<div style="text-align: justify;">l&#8217;allegato VIII è così modificato:</div>
<div style="text-align: justify;">a) nella tabella nella sezione A, nella voce relativa a «E 401 Alginato di sodio», nell&#8217;ultima colonna è aggiunto il seguente testo: «e salsicce a base di carne»;</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">b)</div>
<div style="text-align: justify;">nella tabella la sezione B è modificata come segue:</div>
<div style="text-align: justify;">i) nella voce relativa al «Cloruro di calcio» è inserita una X nella terza colonna e sono aggiunte le seguenti parole nell&#8217;ultima colonna: «Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: salsicce a base di carne»;</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">ii) nella voce relativa al «Carbone attivato» è inserita una X nella terza colonna.</div>
<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-di-esecuzione-ue-2021-181-della-commissione-del-15-febbraio-2021-che-modifica-il-regolamento-ce-n-889-2008-recante-modalita-di-applicazione-del-regolamento-ce-n-834-2007-del-consig/">Regolamento di esecuzione (UE) 2021/181 della Commissione del 15 febbraio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l&#8217;etichettatura e i controlli (Pubblicato in G.U.U.E. n. L 53 del 16 febbraio 2021)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2021 n.153</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-1-2021-n-153/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-1-2021-n-153/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-1-2021-n-153/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2021 n.153</a></p>
<p>Michele Corradino Presidente, Paola Alba Aurora Puliatti Consigliere, estensore; PARTI: (Silvano C. e Azienda Agricola F. Flavio, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocato Maddalena Aldegheri, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avvocato Angela Palmisano in Roma, via Nizza, n. 59 contro Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-1-2021-n-153/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2021 n.153</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-1-2021-n-153/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2021 n.153</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Michele Corradino Presidente, Paola Alba Aurora Puliatti Consigliere, estensore; PARTI:  (Silvano C. e Azienda Agricola F. Flavio, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocato Maddalena Aldegheri, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avvocato Angela Palmisano in Roma, via Nizza, n. 59 contro Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Luisa Londei, Tito Munari, Raffaella Chiummiento, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avvocato Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, n. 43)</span></p>
<hr />
<p>Sulla disciplina normativa applicabile nell&#8217;annata lattiera 2003/2004.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Agricoltura &#8211; produzione lattiero casearia &#8211; &#8220;quota latte&#8221; &#8211; annata lattiera 2003/2004 &#8211; disciplina applicabile.<br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La disciplina della &#8220;compensazione&#8221;, come risultante dal D.L. 28 marzo 2003, n. 49 (convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119) e dal D.L. 157 del 2004, art. 2, comma 3 (in forza della quale l&#8217;AGEA, per la campagna lattiera 2003/2004, &#8211; nel caso di specie &#8211; ha adottato le comunicazioni impugnate), prevede, tra l&#8217;altro, che, al termine di ciascun periodo, una volta calcolato il prelievo complessivamente versato dai &#8216;primi acquirenti&#8217; e verificato l&#8217;eventuale superamento del quantitativo nazionale (QGG) di produzione assegnato all&#8217;Italia, AGEA calcoli l&#8217;ammontare del prelievo versato in eccesso, ai fini della conseguente riduzione proporzionale della produzione in esubero e della restituzione del prelievo eccedente ai produttori.</em><br /> <em>La disciplina interna, adottata in attuazione del Regolamento comunitario n. 3950/92, applicabile ratione temporis,  stata però ritenuta dalla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea, 2a Sezione, con la sentenza dell&#8217;11 settembre 2019 in causa C-46/18, incompatibile con il diritto comunitario, in quanto in contrasto con l&#8217;articolo 2, paragrafo 4, del citato Regolamento n. 3950/92, modificato dal Regolamento n. 1256/1999, in combinato disposto con l&#8217;articolo 9 del Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione.</em><br /> <em>In base a tale pronuncia della Corte di Giustizia UE, non si può ritenere compatibile con la normativa comunitaria vigente per l&#8217;annata lattiera 2003-2004 la disciplina (applicata da AGEA), ex art. 2, c. 3 D.L. n. 157/2004.</em></div>
<p> .<br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> .<br /> Pubblicato il 05/01/2021<br /> <strong>N. 00153/2021REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01412/2011 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1412 del 2011, proposto da Silvano C. e Azienda Agricola F. Flavio, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocato Maddalena Aldegheri, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avvocato Angela Palmisano in Roma, via Nizza, n. 59;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Luisa Londei, Tito Munari, Raffaella Chiummiento, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avvocato Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, n. 43;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, Sez. II ter, n. 1647/2010, resa tra le parti, concernente le quote-latte ed il prelievo supplementare periodo per il periodo 2003/2004.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di AGEA-Agenzia per le erogazioni in agricoltura e della Regione Veneto;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 novembre 2020, svoltasi in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 37, il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e presenti, ai sensi di legge, mediante deposito di note di udienza, gli Avvocati delle parti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1.- AGEA, con comunicazioni del luglio 2004 denominate &#8220;<em>quote latte &#8211; prelievo supplementare periodo 2003/2004</em>&#8220;, e &#8220;<em>regime quote latte &#8211; restituzione prelievo supplementare relativo alle consegne del periodo 2003/2004</em>&#8220;, comunicava ai primi acquirenti di latte vaccino l&#8217;entità  del prelievo supplementare calcolato a carico dei loro conferenti per la campagna lattiero &#8211; casearia 1 aprile 2003/31 marzo 2004, ai sensi dell&#8217;art. 9 D.L. 49 del 2003 convertito in L. n. 119/2003, così come modificato dall&#8217;art. 2, comma 3, del D.L. 25 giugno 2004, n. 157 (convertito con modificazioni in L. 204/2004), e dell&#8217;art. 10, comma 31, dello stesso D.L. 49/2003, come modificato dalla legge di conversione n. 119/2003.<br /> Per detto periodo, infatti, ai produttori non veniva inviata nessuna comunicazione riportante, quantomeno, l&#8217;indicazione della quantificazione del prelievo supplementare loro imputato, e, solo ad alcuni di essi, veniva inviata una semplice &#8220;nota informativa&#8221; (nella specie, la nota AGEA del 30 luglio 2004, pure impugnata in primo grado, con la quale AGEA comunicava di aver effettuato i calcoli relativi alla quantificazione del prelievo supplementare di fina annata).<br /> 2. &#8211; Gli odierni appellanti impugnavano gli atti davanti al TAR del Lazio, deducendo, tra l&#8217;altro, l&#8217;illegittimità  dei medesimi anche per contrarietà  delle norme interne al diritto comunitario, e chiedendo, in via preliminare, di deferire alla Corte di Giustizia UE, ex art. 177, lett. b), del Trattato, alcune questioni pregiudiziali attinenti all&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 2 del Reg. (CEE) n. 3950/92, applicabile fino all&#8217;annata 2003/2004, e del Reg. (CE) n. 1392/2001.<br /> 3. &#8211; Il TAR, con la sentenza impugnata, respingeva il ricorso e compensava le spese di giudizio tra le parti.<br /> 4. &#8211; Con l&#8217;appello in esame, i ricorrenti deducono l&#8217;erroneità  ed ingiustizia della sentenza, riproponendo tutti i motivi di impugnazione nonchè le istanze di rinvio pregiudiziale ed istruttorie disattese in primo grado.<br /> 5. &#8211; Con sentenza non definitiva n. 1003 dell&#8217;11 gennaio 2018, questa Sezione, respinte le eccezioni preliminarmente sollevate dalla Regione, ha accolto la censura secondo cui l&#8217;AGEA avrebbe illegittimamente effettuato le operazioni di imputazione del prelievo supplementare per tutto il periodo 2003/2004, ai sensi dell&#8217;art. 9 della legge n. 119/2003, con la conseguenza che &#8220;<em>con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2004, il comma 1 dell&#8217;art. 5 del decreto-legge n. 49/2003 non poteva essere applicato, per contrasto con la richiamata previsione sovranazionale (Regolamento (CEE) n. 3950/92) o, più precisamente, poteva essere applicato solo se in sede amministrativa si prendeva atto della regola secondo la quale, per gli stessi mesi, i &#8216;primi acquirenti&#8217; «potevano e non dovevano» applicare la trattenuta in parola</em>.&#8221;.<br /> Tuttavia, la Sezione ha precisato contestualmente che &#8220;<em>prima ancora di verificare se vi sia stata una effettiva incidenza delle operazioni compiute nell&#8217;ultimo trimestre della campagna lattiera 2003/2004 sul complessivo oggetto del contendere e sul rilievo della sopra constata «regola della facoltatività » &#8211; reputa pregiudiziale allo scrutinio degli ulteriori mezzi di gravame la decisione da parte della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea della questione interpretativa del diritto unionale in materia di quote-latte già  sottoposta al Giudice comunitario da questa Sezione, tra le altre, con ordinanza n. 6117 del 27 dicembre 2017 in una controversia del tutto analoga alla presente (</em>ricorso r.g.n. 8898/2010)&#8221;.<br /> Pertanto, ritenuta l&#8217;applicabilità  alla campagna 2003/2004 del Reg. (CE) n. 3950/92, nel senso appena precisato, la Sezione sospendeva il giudizio e rimetteva alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea la questione pregiudiziale della compatibilità  con il diritto comunitario della normativa di cui al Decreto Legge n. 49/2003, convertito con modificazioni in L. n. 119/03, e segnatamente dell&#8217;art. 5, comma 1, della medesima L. n. 119/03, che aveva imposto agli acquirenti l&#8217;obbligo della trattenuta, per il primo periodo di applicazione, a partire dal 1 gennaio 2004 (v. art. 10, comma 31, della L. n. 119/2003), nonchè dell&#8217;art. 9 della stessa L. n. 119/2003, poi modificato ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 3, della L. n. 204/04.<br /> 6. &#8211; La Corte di Giustizia UE, 2Ã  Sezione, si  pronunciata con sentenza 11 settembre 2019 nel procedimento C-46/18, instaurato a seguito della richiamata ordinanza di rimessione n. 6117/2017, affermando l&#8217;incompatibilità  delle disposizioni della normativa nazionale con la normativa comunitaria sotto i profili denunciati e affermando che la tutela dell&#8217;affidamento non osta a che sia ricalcolato l&#8217;importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori che non hanno adempiuto l&#8217;obbligo, previsto dalla normativa nazionale applicabile, di versare su base mensile il prelievo.<br /> 7. &#8211; AGEA e la Regione Veneto resistono in giudizio chiedendo il rigetto dell&#8217;appello.<br /> In particolare, la Regione afferma che i quantitativi di riferimento individuali (q.r.i.) costituiscono limiti di produzione perchè le quote latte sono uno strumento di regolazione dei mercati e che in ordine all&#8217;assegnazione delle quote ed ai limiti di produzione imposti all&#8217;Italia, e per l&#8217;effetto ad ogni singola azienda, si  già  espressa chiaramente la Corte di Giustizia ritenendo insussistente qualsiasi affidamento dei produttori in ordine all&#8217;asserito diritto a libere produzioni in difetto di tempestiva comunicazione (CGUE 25.3.2004 in cause C-231/00, 303/00 e 451/00) e conclude chiedendo, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l&#8217;appello in parte qua per la definitività  degli atti regionali di comunicazione dei quantitativi di inizio periodo in relazione alla campagna 2003/04 e nel merito di disporre il rigetto del ricorso in relazione ai provvedimenti regionali determinativi, riassuntivi ed incrementativi di una quota aziendale riepilogativa di precedenti legittime e definitive assegnazioni.<br /> 8. &#8211; Con memoria depositata l&#8217;11.3.2020, gli appellanti deducono che la Regione introduce nuove eccezioni e richiamano l&#8217;ordinanza del GIP di Roma del 05.06.2019 che ha dichiarato la &#8220;falsità &#8220;, per eccesso, dei dati di produzione in base ai quali  stato calcolato lo splafonamento nazionale e conseguentemente il prelievo dovuto alla UE.<br /> Costituirebbe nuova eccezione l&#8217;asserita &#8220;definitività  degli atti regionali di comunicazione dei quantitativi di inizio periodo in relazione alla campagna 2003/04&#8221;, provvedimenti regionali di assegnazione delle quote-latte (che debbono essere comunicati ai produttori prima dell&#8217;inizio di ogni annata lattiero-casearia) non oggetto del presente giudizio.<br /> Tardiva e, comunque, infondata sarebbe anche la &#8220;nuova domanda&#8221; avanzata dalla Regione Veneto nella memoria del 28.02.2020, con la quale chiede &#8220;il rigetto del ricorso in relazione ai provvedimenti regionali determinativi, riassuntivi ed incrementativi di una quota aziendale riepilogativa di precedenti legittimi e definitive assegnazioni&#8221;.<br /> L&#8217;oggetto del giudizio concerne la legittimità  o meno dei provvedimenti AGEA di imputazione del prelievo supplementare per il periodo 2003/2004 e, stante la contrarietà  della normativa interna con il diritto comunitario come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza 11 settembre 2019 in causa C-46/18, il Collegio ben può pronunziarsi nel merito senza indagare anche sulla legittimità  o meno degli atti presupposti.<br /> 9. &#8211; Alla pubblica udienza del 26 novembre 2020, la causa  stata trattenuta per la decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. &#8211; L&#8217;appello merita accoglimento.<br /> 2. &#8211; Le aziende agricole ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti recanti la compensazione nazionale per la campagna 2003/04, cio i risultati dei conteggi con cui AGEA ha determinato il contributo del prelievo dovuto da ciascun produttore in ragione del superamento del quantitativo nazionale assegnato all&#8217;Italia dall&#8217;Unione Europea (quantitativo globale garantito &#8211; QGG).<br /> Trattasi della comunicazione di AGEA inviata, al termine della campagna lattiero casearia 2003-2004, sia ai primi acquirenti sia individualmente a ciascun produttore, coi quali viene richiesto il prelievo supplementare per il periodo di riferimento.<br /> 3. &#8211; In tale comunicazione veniva, tra l&#8217;altro, precisato che l&#8217;AGEA aveva applicato l&#8217;articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 157/2004, secondo cui il prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola con i versamenti  restituito ai produttori medesimi e, qualora al termine di tale operazione il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all&#8217;Unione aumentato del 5%, l&#8217;AGEA non procede alla richiesta di versamento del prelievo imputato in eccesso ai produttori che non abbiano ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorità  previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 9 della legge n. 119/2003.<br /> In allegato a tale comunicazione, l&#8217;AGEA aveva accluso una scheda recante l&#8217;indicazione, per il periodo di riferimento e per ciascun produttore, degli importi del prelievo già  versati e confermati, nonchè gli importi da restituire, calcolati ai sensi dell&#8217;articolo 9, commi 3 e 4, della legge n. 119/2003.<br /> L&#8217;AGEA precisava, inoltre, che l&#8217;impresa acquirente era tenuta al pagamento in favore dei produttori interessati delle somme restituite e a versare, in qualità  di sostituto dei produttori, le somme richieste e indicate nella suddetta scheda.<br /> 4. &#8211; Giova premettere, infatti, che la disciplina della &#8220;compensazione&#8221;, come risultante dal D.L. 28 marzo 2003, n. 49 (convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119) e dal D.L. 157 del 2004, art. 2, comma 3, in forza della quale l&#8217;AGEA, per la campagna lattiera 2003/2004, ha adottato le comunicazioni impugnate, prevede, tra l&#8217;altro, che, al termine di ciascun periodo, una volta calcolato il prelievo complessivamente versato dai &#8216;primi acquirenti&#8217; e verificato l&#8217;eventuale superamento del quantitativo nazionale (QGG) di produzione assegnato all&#8217;Italia, AGEA calcola l&#8217;ammontare del prelievo versato in eccesso, ai fini della conseguente riduzione proporzionale della produzione in esubero e della restituzione del prelievo eccedente ai produttori.<br /> Tale meccanismo, disciplinato dal combinato disposto dell&#8217;art. 9, commi 3 e 4, dell&#8217;art. 10, commi 27 e 28, del citato decreto-legge n. 49 del 2003 (introdotti con la legge di conversione n. 119/2003) nonchè dell&#8217;art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 157 del 2004, convertito con legge n. 204 del 2004, opera nel senso che la restituzione deve essere disposta secondo alcuni criteri di priorità  e, comunque, solo nei confronti dei produttori che hanno versato mensilmente il prelievo (art. 10, comma 28).<br /> Invece, per i produttori che si siano sottratti all&#8217;obbligo di versamento, l&#8217;art. 2 del decreto-legge n. 157 del 2004 ha previsto che, al termine delle operazioni di restituzione ai produttori in regola, e qualora i prelievi residui da riscuotere siano superiori al prelievo dovuto all&#8217;Unione europea, aumentato del 5 per cento, &#8220;<em>l&#8217;AGEA procede ad annullare il prelievo imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorità  previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 9, ferme restando le sanzioni di cui all&#8217;articolo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge</em>&#8220;.<br /> 5. &#8211; La disciplina interna richiamata, adottata in attuazione del Regolamento comunitario n. 3950/92, applicabile <em>ratione temporis</em>,  stata ritenuta dalla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea, 2a Sezione, con la richiamata sentenza dell&#8217;11 settembre 2019 in causa C-46/18, incompatibile con il diritto comunitario, in quanto in contrasto con l&#8217;articolo 2, paragrafo 4, del citato Regolamento n. 3950/92, modificato dal Regolamento n. 1256/1999, in combinato disposto con l&#8217;articolo 9 del Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione.<br /> 6. &#8211; Infatti, la sentenza della Corte di Giustizia, pronunciandosi sulle tre questioni interpretative rimesse da questa Sezione, in una fattispecie esattamente sovrapponibile alla presente, relativa ad atti con cui AGEA comunicava al primo acquirente l&#8217;obbligo di versamento dei produttori per l&#8217;annata lattiera 2003-2004, ha affermato che &#8220;<em>l&#8217;articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che l&#8217;accertamento dell&#8217;incompatibilità  con tale disposizione della normativa nazionale, disciplinante le modalità  di riscossione del prelievo supplementare da parte dell&#8217;acquirente presso i produttori, non implica che i produttori soggetti a detta normativa non siano più debitori di tale prelievo.</em><br /> <em>Mentre, l&#8217;articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, in combinato disposto con l&#8217;articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità  d&#8217;applicazione del regolamento n. 3950/92, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, (come quella di cui trattasi nel procedimento principale), che prevede che il rimborso dell&#8217;eccedenza del prelievo supplementare debba favorire, in via prioritaria, i produttori che, in applicazione di una disposizione di diritto nazionale incompatibile con l&#8217;articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile.</em><br /> <em>Infine, il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia ricalcolato l&#8217;importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori che non hanno adempiuto l&#8217;obbligo, previsto dalla normativa nazionale applicabile, di versare su base mensile tale prelievo&#8221;.</em><br /> In base a tale pronuncia della Corte di Giustizia UE, non si può ritenere compatibile con la normativa comunitaria vigente per l&#8217;annata lattiera 2003-2004 la disciplina applicata da AGEA nei confronti dei ricorrenti.<br /> Ne deriva l&#8217;illegittimità  dei provvedimenti impugnati, salvo il potere-dovere di AGEA, confermato dalla pronuncia della Corte europea, di correggere le decisioni incompatibili con il diritto dell&#8217;Unione da esse adottate e di procedere ad una nuova valutazione dei diritti dei produttori che non abbiano adempiuto l&#8217;obbligo del versamento mensile del prelievo.<br /> 7. &#8211; Sul punto concernente l&#8217;applicabilità  alla fattispecie del Regolamento comunitario n. 3950/92, il Collegio condivide l&#8217;orientamento già  espresso da questo Consiglio nelle sentenze della Sezione 27 dicembre 2017, n. 6119, 22 dicembre 2017 n. 6050, n. 6049, 6048, 6047, 11 dicembre 2017, n. 5836, nell&#8217;ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia della Sezione III, 27 dicembre 2017, n. 6117, e da ultimo, nella sentenza della Sezione II 28/01/2020, n.699.<br /> Il Regolamento n. 1788 del 29 settembre 2003, ritenuto applicabile dal primo giudice prevedeva espressamente, all&#8217;art. 27, la sua entrata in vigore &#8220;il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.C.E.&#8221;, ovvero il 28 ottobre 2003; la sua applicazione &#8220;a decorrere dal 1° aprile 2004&#8221; (fatta eccezione per le disposizioni di cui agli artt. 6 e 24, non rilevanti nel caso in esame); all&#8217;art. 25, l&#8217;abrogazione del Regolamento (CEE) n. 3950/92 &#8220;a decorrere dal 1° aprile 2004&#8221;, date esattamente coincidenti con l&#8217;inizio dell&#8217;annata lattiera 2004-2005.<br /> Ne deriva che, in base alla disciplina comunitaria, l&#8217;annata lattiera 2003-2004 deve ritenersi integralmente disciplinata dal Regolamento n. 3950/92, con la conseguenza che la compatibilità  del decreto legge n. 49/2003 doveva essere condotta alla stregua di tale Regolamento (cfr. Sez.II, n. 699/2020).<br /> 8. &#8211; Infine, va rilevata per completezza l&#8217;inammissibilità  e infondatezza delle eccezioni e domande sollevate dalla Regione resistente.<br /> Oggetto di impugnazione nel presente giudizio non sono gli atti di assegnazione dei q.r.i. di inizio periodo, ma gli atti del procedimento di determinazione ed esatta quantificazione del debito a titolo di prelievo supplementare a carico di ciascuna azienda.<br /> Non , pertanto, ammissibile la domanda di accertamento o &#8220;conferma della legittimità  degli atti regionali di assegnazione e comunicazione dei quantitativi di riferimento di inizio periodo&#8221;, secondo le conclusioni formulate dalla regione nella memoria di replica del 9 marzo 2020.<br /> 9. &#8211; In conclusione, l&#8217;appello va accolto e conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso introduttivo di primo grado e va disposto l&#8217;annullamento degli atti impugnati, con dichiarazione dell&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di rideterminarsi sulle quote di prelievo degli appellanti, secondo quanto indicato dalla Corte di Giustizia.<br /> 10. &#8211; Le spese di entrambi i gradi di giudizio si compensano tra le parti, considerata la complessità  della vicenda.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo di primo grado e dispone l&#8217;annullamento degli atti impugnati, con dichiarazione dell&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di rideterminarsi sulle quote di prelievo degli appellanti.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Michele Corradino, Presidente<br /> Giulio Veltri, Consigliere<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore<br /> Giovanni Pescatore, Consigliere<br /> Ezio Fedullo, Consigliere</div>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-1-2021-n-153/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2021 n.153</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2020 n.5874</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-6-2020-n-5874/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-6-2020-n-5874/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2020 n.5874</a></p>
<p>Michelangelo Francavilla, Presidente FF, Estensore PARTI:-OMISSIS-elettivamente domiciliato in Roma, piazza D. Minzoni n. 9 presso lo studio dell&#8217;avv. Roberto Afeltra che, unitamente all&#8217;avv. Pietro Fiore del foro di Verbania, lo rappresenta e difende nel presente giudizio contro MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO, in persona del Ministro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-6-2020-n-5874/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2020 n.5874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Michelangelo Francavilla, Presidente FF, Estensore PARTI:-OMISSIS-elettivamente domiciliato in Roma, piazza D. Minzoni n. 9 presso lo studio dell&#8217;avv. Roberto Afeltra che, unitamente all&#8217;avv. Pietro Fiore del foro di Verbania, lo rappresenta e difende nel presente giudizio  contro  MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell&#8217;Avvocatura Generale dello Statonei confronti  BANCA NAZIONALE DEL LAVORO &#8211; FILIALE DI SALERNO, in persona del legale rappresentante p.t. &#8211; non costituita in giudizio</span></p>
<hr />
<p>Cooperative agricole: natura e caratteristiche delle  garanzie rilasciate dai soci in favore di cooperative agricole ex art. 1 comma 1 bis d. l. n. 149/93</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1. Ambiente- agricoltura- cooperative agricole- garanzie rilasciate dai soci- insolvenza &#8211; accollo da parte dello Stato &#8211; art. 1 comma 1 bis d. l. n. 149/93- valutazioni di discrezionalità  amministrativa- non sussistono- accertamento di condizioni oggettive &#8211; è tale.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">2. Ambiente- agricoltura- cooperative agricole- garanzie rilasciate dai soci in favore di cooperative agricole ex art. 1 comma 1 bis d. l. n. 149/93- natura e caratteristiche.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;"><i>1. L&#8217;accollo da parte dello Stato delle garanzie rilasciate dai soci in favore delle cooperative agricole, quando sia accertata l&#8217;insolvenza del debitore principale, è configurato ex. art. 1 comma 1 bis d. l. n. 149/93, convertito dalla l. n. 237/93 in termini di obbligo che postula l&#8217;accertamento di condizioni oggettive, senza alcuna valutazione di discrezionalità  amministrativa, per cui sussiste un vero e proprio diritto soggettivo, nel ricorso dei presupposti di legge, a conseguire l&#8217;accollo.</i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><i>2. L&#8217;art. 1 primo comma bis del d.l. n. 149 del 1993 (introdotto dalla legge di conversione n. 237 del 1993) si occupa delle garanzie rilasciate dai soci in favore di cooperative agricole prima dell&#8217;entrata in vigore del medesimo decreto e ne dispone l&#8217;&quot;assunzione a carico del bilancio dello Stato&quot; quando sia stata accertata l&#8217;insolvenza delle debitrici principali.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Tale assunzione delle obbligazioni di garanzia, e, correlativamente, la facoltà  dei creditori di reclamare l&#8217;adempimento da parte dello Stato si verificano ope legis, nel concorso dei requisiti fissati dalla norma (con riferimento alla data degli impegni fideiussori, alle qualità  dei garanti, alla qualità  ed alle situazioni delle debitrici garantite), e, dunque, si determinano sulla scorta di un apprezzamento dell&#8217;opportunità  dell&#8217;intervento pubblico direttamente effettuato dalla norma medesima, senza la previsione di alcun atto di tipo concessorio, con cui la pubblica amministrazione, oltre al controllo circa la sussistenza di quei requisiti, sia chiamata a valutazioni di carattere discrezionale.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/06/2020</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 05874/2020 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03500/2008 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3500 del 2008, proposto da <br /> -OMISSIS-elettivamente domiciliato in Roma, piazza D. Minzoni n. 9 presso lo studio dell&#8217;avv. Roberto Afeltra che, unitamente all&#8217;avv. Pietro Fiore del foro di Verbania, lo rappresenta e difende nel presente giudizio</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">BANCA NAZIONALE DEL LAVORO &#8211; FILIALE DI SALERNO, in persona del legale rappresentante p.t. &#8211; non costituita in giudizio</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento prot. n.-OMISSIS-del 05/02/08 con cui il Ministero delle politiche agricole &#8211; Dipartimento delle politiche di sviluppo ha respinto l&#8217;istanza presentata dal ricorrente per la concessione dei benefici previsti dall&#8217;art. 1 comma 1 bis d. l. n. 149/93, convertito dalla l. n. 237/93, e relativi all&#8217;accollo, da parte dello Stato, della garanzia prestata nell&#8217;interesse della società ;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 24 aprile 2020 il dott. Michelangelo Francavilla;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso notificato in date 01/04/08, 03/04/08 e 07/04/08 e depositato il 16/04/08 -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento prot. n.-OMISSIS-del 05/02/08 con cui il Ministero delle politiche agricole &#8211; Dipartimento delle politiche di sviluppo ha respinto l&#8217;istanza presentata dal ricorrente per la concessione dei benefici previsti dall&#8217;art. 1 comma 1 bis d. l. n. 149/93, convertito dalla l. n. 237/93, e relativi all&#8217;accollo, da parte dello Stato, della fideiussione prestata nell&#8217;interesse della società .</p>
<p style="text-align: justify;">Il Ministero delle politiche agricole, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 02/05/08, ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 564/08 del 12/05/08 il Tribunale ha ordinato al Ministero delle politiche agricole di depositare la documentazione ivi indicata.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso notificato il 24/07/08 e depositato il 05/08/08 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso gli atti giÃ  gravati in via principale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 5028/08 del 27/10/08 il Tribunale ha respinto l&#8217;istanza cautelare proposta dal ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 24/04/2020, tenutasi con le modalità  previste dall&#8217;art. 84 d.l. n. 18/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 4201/2020 del 24/04/2020 il Tribunale, ai sensi dell&#8217;art. 73 comma 3 d. lgs. n. 104/10, ha prospettato alle parti l&#8217;esistenza di una possibile questione di giurisdizione assegnando alle stesse termine di trenta giorni per il deposito delle memorie.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 23/05/2020 il ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito per la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo e per l&#8217;accoglimento del gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">Scaduto il termine ex art. 73 comma 3 d. lgs. n. 104/10, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti -OMISSIS-impugna il provvedimento prot. n.-OMISSIS-del 05/02/08 con cui il Ministero delle politiche agricole &#8211; Dipartimento delle politiche di sviluppo ha respinto l&#8217;istanza presentata dal ricorrente per la concessione dei benefici previsti dall&#8217;art. 1 comma 1 bis d. l. n. 149/93, convertito dalla l. n. 237/93, e relativi all&#8217;accollo, da parte dello Stato, della fideiussione prestata nell&#8217;interesse della società .</p>
<p style="text-align: justify;">Con i gravami in questione il ricorrente prospetta i vizi di eccesso di potere e manifesta illogicità  evidenziando, in particolare, che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il provvedimento impugnato richiamerebbe atti riferibili alla cooperativa -OMISSIS- e in possesso della stessa per cui non consentirebbe di individuare le ragioni per cui il Ministero ha ricollegato le vicende della cooperativa ai soci; in particolare, la cooperativa sarebbe stata dichiarata fallita con sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Salerno e con successivo decreto n. -OMISSIS-il medesimo Tribunale avrebbe confiscato le attività  patrimoniali della società  in quanto, di fatto, gestita da soggetto condannato per il reato di cui all&#8217;art. 416 bis c.p.. I provvedimenti in esame, perà², non riguarderebbero i soci della cooperativa nè vi sarebbero altri impedimenti a carico del ricorrente ostativi alla concessione del beneficio richiesto (così¬ il ricorso principale);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; contrariamente a quanto dedotto nell&#8217;atto impugnato, con la nota n. -OMISSIS-la Prefettura di Salerno non avrebbe indicato elementi da cui desumere una gestione illecita delle società  cooperative -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-. In quest&#8217;ottica, il gestore di cui si assume l&#8217;illecita intromissione nella vita sociale non sarebbe nemmeno stato socio della società  e, comunque, sarebbe stato denunciato dallo stesso presidente della cooperativa e le sue responsabilità  non potrebbero estendersi ai soci garanti pena la violazione dei principi penali e civili di responsabilità  personale e di distinzione tra la posizione dei soci e della società , per altro ipotizzati dalla stessa amministrazione nella nota prot. n. -OMISSIS-del 04/07/05 di richiesta di parere all&#8217;Avvocatura dello Stato poi inopinatamente disattesa con il provvedimento impugnato. Inoltre, l&#8217;acquisizione della certificazione antimafia nei confronti dei soci ricorrenti sarebbe prescritta dall&#8217;art. 4 d.m. 02/10/95 che, perà², sarebbe stato annullato dalla sentenza n. -OMISSIS-del TAR Lazio (ricorso per motivi aggiunti).</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ ricostruiti l&#8217;oggetto e le ragioni dell&#8217;impugnazione, il Tribunale rileva che l&#8217;art. 1 comma 1 bis d. l. n. 149/93, convertito dalla l. n. 237/93, stabilisce che &#8220;le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l&#8217;insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accollo da parte dello Stato delle garanzie rilasciate dai soci in favore delle cooperative agricole, quando sia accertata l&#8217;insolvenza del debitore principale, è configurato dalla disposizione in esame in termini di obbligo che postula l&#8217;accertamento di condizioni oggettive, senza alcuna valutazione di discrezionalità  amministrativa, per cui sussiste un vero e proprio diritto soggettivo, nel ricorso dei presupposti di legge, a conseguire l&#8217;accollo.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, le relative controversie, involgendo posizioni di diritto soggettivo, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (così¬ anche Cons. Stato n. 5454/09; TAR Lazio &#8211; Roma n. 5813/13; TAR Lazio &#8211; Roma n. 7592/13).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha, del resto, affermato la giurisdizione del giudice ordinario, evidenziando che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;art. 1 primo comma bis del d.l. n. 149 del 1993 (introdotto dalla legge di conversione n. 237 del 1993) si occupa delle garanzie rilasciate dai soci in favore di cooperative agricole prima dell&#8217;entrata in vigore del medesimo decreto e ne dispone l&#8217;&quot;assunzione a carico del bilancio dello Stato&quot; quando sia stata accertata l&#8217;insolvenza delle debitrici principali;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; tale assunzione delle obbligazioni di garanzia, e, correlativamente, la facoltà  dei creditori di reclamare l&#8217;adempimento da parte dello Stato si verificano ope legis, nel concorso dei requisiti fissati dalla norma (con riferimento alla data degli impegni fideiussori, alle qualità  dei garanti, alla qualità  ed alle situazioni delle debitrici garantite), e, dunque, si determinano sulla scorta di un apprezzamento dell&#8217;opportunità  dell&#8217;intervento pubblico direttamente effettuato dalla norma medesima, senza la previsione di alcun atto di tipo concessorio, con cui la pubblica amministrazione, oltre al controllo circa la sussistenza di quei requisiti, sia chiamata a valutazioni di carattere discrezionale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; profili di discrezionalità  amministrativa non sono desumibili dal limite di stanziamento in bilancio e dalla connessa possibilità  d&#8217;inadeguatezza del relativo ammontare rispetto alla complessiva entità  delle garanzie ammesse al beneficio, tenendosi conto che tale eventualità , in assenza di espresse disposizioni che pongano condizioni al beneficio medesimo ovvero affidino all&#8217;autorità  amministrativa il compito di operare graduatorie o scelte (previa fissazione dei criteri), rimane sul piano dell&#8217;impedimento all&#8217;esazione dei crediti verso lo Stato, senza incidere sull&#8217;insorgenza e persistenza di essi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; pertanto, nella fattispecie deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario venendo in rilievo domande rivolte a far valere posizioni di diritto soggettivo per le quali non sono contemplate eccezioni ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione (Cass. Civ. SS.UU. ordinanza 28 luglio 2004 n. 14346).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale a ritenere non condivisibile la prospettazione, in punto di giurisdizione del giudice amministrativo, fornita dalla parte ricorrente nella memoria depositata il 23/05/2020 a seguito della concessione del termine ex art. 73 comma 3 d. lgs. n. 104/10.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questi motivi il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 11 d. lgs. n. 104/10 il Tribunale dichiara che la presente controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale la causa potrà  essere riproposta nel rispetto delle prescrizioni del citato art. 11.</p>
<p style="text-align: justify;">La novità  della questione giuridica oggetto di causa, riguardata in riferimento al momento della proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definendo il giudizio, così¬ provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">1) dichiara l&#8217;inammissibilità  del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;</p>
<p style="text-align: justify;">2) ai sensi dell&#8217;art. 11 d. lgs. n. 104/10, dichiara che la presente controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale la causa potrà  essere riproposta secondo le modalità  previste dall&#8217;art. 11 citato;</p>
<p style="text-align: justify;">3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1 e 2 d. lgs. n. 196/03 e 9 paragrafo 1 Reg. UE n. 2016/679, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84 comma 6 d. l. n. 18/2020, come modificato dal d. l. n. 28/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Michelangelo Francavilla, Presidente FF, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Rita Luce, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.2625</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-4-2020-n-2625/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-4-2020-n-2625/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-4-2020-n-2625/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.2625</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore; PARTI: (Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Manuali e Anna Rita Gobbo c. la signora Francesca S., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe La Spina) Danni arrecati alle colture : il ristoro ha natura indennitaria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-4-2020-n-2625/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.2625</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-4-2020-n-2625/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.2625</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Manuali e Anna Rita Gobbo c. la signora Francesca S., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe La Spina)</span></p>
<hr />
<p>Danni arrecati alle colture : il  ristoro ha natura indennitaria e non risarcitoria la portata e gli effetti della L. R. Umbria n. 23 del 1996 .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Fauna selvatica &#8211; danni arrecati alle colture &#8211; ristoro &#8211; natura indennitaria e non risarcitoria &#8211; L. R. Umbria n. 23 del 1996 &#8211; portata ed efffetti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La somma erogabile ai sensi del comma 4 dell&#8217;art. 3, l. reg. Umbria n. 23 del 1996 ha natura di indennizzo e non di risarcimento e quindi non copre l&#8217;intero danno asseritamente subito.</em><br /> <em>In particolare, la l. reg. Umbria n. 23 del 1996 (così¬ come la precedente l. reg. Umbria 13 agosto 1984, n. 39) ha chiaramente escluso che la posizione del danneggiato dall&#8217;invasione di cinghiali, una volta riconosciuta dall&#8217;Amministrazione l&#8217;esistenza di un danno risarcibile, sia una posizione idonea, nonostante l&#8217;uso da parte del legislatore regionale del termine &quot;risarcimento&quot;, ad assumere alla posizioni giuridica soggettiva di &#8220;diritto&#8221; al risarcimento nella sua interezza, anzichè solo nel limite delle risorse destinate al fondo. In altri termini, l&#8217;indennizzo nella percentuale massima del 70% è raggiungibile soltanto se vi è la copertura di bilancio, in quanto le Province provvedono all&#8217;attribuzione degli indennizzi stanziati all&#8217;inizio di ciascun esercizio finanziario sulla base dei finanziamenti assegnati dalla Regione, e li ripartiscono tra i danneggiati.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 24/04/2020<br /> <strong>N. 02625/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 07445/2019 REG.RIC.</strong> </p>
<div style="text-align: justify;">
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 7445 del 2019, proposto dalla Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Manuali e Anna Rita Gobbo e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> la signora Francesca S., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe La Spina, con domicilio eletto presso lo studio Elisabetta Nardone in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> della Provincia di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tar Umbria n. 58 del 6 febbraio 2019, che ha accolto il ricorso proposto dalla signora Francesca S. per il ristoro di danni alle colture agricole provocati dalla fauna selvatica.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della signora Francesca S.;<br /> Vista la memoria depositata dalla signora Francesca S. in data 13 marzo 2020;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 16 aprile 2020, svoltasi da remoto in videoconferenza ex art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, il Cons. Giulia Ferrari;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1. Con appello notificato in data 4 settembre 2019 e depositato il successivo 10 settembre la Regione Umbria ha impugnato la sentenza del Tar Umbria n. 58 del 6 febbraio 2019, che ha accolto il ricorso proposto, per il ristoro di danni alle colture agricole provocati dalla fauna selvatica, dalla signora Francesca S. nella qualità  di affittuaria di alcuni terreni situati a Preci, frazione Corone, destinati alla produzione agricola di varie colture (girasole grano tenero mais foraggio) danneggiate dai numerosi cinghiali presenti in zona nel periodo tra il 1998 e il 2001.<br /> I danni subiti dalla signora S., come accertati dai tecnici dell&#8217;Amministrazione ai sensi della l. reg. n. 23 del 1996, ammontavano a Â£ 27.538.600, pari ad € 14.222,50, così¬ specificati: a) per il 1988: € 1.836,99; b) per il 1999: € 2.779,97; c) per il 2000: € 3.610,86; d) per il 2001: € 5.943,99. La Provincia di Perugia, con mandati di pagamento del 29 luglio 1999, del 2 ottobre 2000, del 14 settembre 2001 e del 13 settembre 2002, aveva liquidato in favore dell&#8217;attrice solo una parte di tali danni, e precisamente: a) per l&#8217;anno 1998: € 610,61 (Â£ 1.112.300); b) per l&#8217;anno 1999 € 830 (Â£ 1.607.100); c) per l&#8217;anno 2000 € 1.062,20 (Â£ 2.056.700); d) per l&#8217;anno 2001: (€ 1.190,22). Poichè il contributo erogato, per € 6.356,87, copriva solo in parte i danni subiti dall&#8217;attrice, nella misura<br /> di poco superiore al 30%, la signora S. aveva chiesto la restante somma di € 10.565,63 dai competenti Enti.<br /> Proposto il giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia, questo, con sentenza n. 490 del 15 maggio 2008 ha condannato la Regione Umbria al pagamento della somma di € 10.565,63, come richiesto dall&#8217;attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al saldo effettivo.<br /> La Corte d&#8217;Appello di Perugia, dinanzi alla quale la Regione Umbria aveva proposto appello, con sentenza n. 635 del 21 dicembre 2011 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.<br /> Avverso detta decisione proponeva ricorso per Cassazione la signora S.. La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 24466 del 30 ottobre 2013 ha respinto il ricorso, così¬ determinando la definitività  della sentenza della Corte d&#8217;appello di Perugia che ha sancito la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario.<br /> 2. Il giudizio è stato quindi riassunto dalla signora S. innanzi al Tar Umbria, con atto notificato alle Amministrazioni resistenti il 15 gennaio 2014.<br /> 3. Avverso la sentenza del Tar Umbria n. 58 del 6 febbraio 2019, che aveva accolto il ricorso riconoscendo il diritto della signora S. ad avere e trattenere la somma riconosciuta dai tecnici dell&#8217;Amministrazione, ha proposto appello la Regione Umbria.<br /> L&#8217;appellante ha dedotto:<br /> a) Violazione dei principi generali in tema di azioni nel processo amministrativo; Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 34, comma 3, c.p.a..<br /> La Provincia di Perugia, nel costituirsi in giudizio dinanzi al Tar Umbria, aveva eccepito, tra l&#8217;altro, l&#8217;inammissibilità  del ricorso proposto dalla signora S., perchè proponeva una azione di accertamento riferita ad una posizione di interesse legittimo.<br /> Il Tar non ha in alcun modo esaminato la suddetta eccezione, mentre avrebbe dovuto accoglierla e, conseguentemente, dichiarare il ricorso inammissibile.<br /> La signora S. avrebbe infatti dovuto impugnare i provvedimenti di liquidazione dei danni, chiedendone l&#8217;annullamento.<br /> b) Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 59, comma 2, l. n. 69 del 2009 e dell&#8217;art. 11, comma 4, c.p.a. &#8211; Motivazione erronea, illogica e contradditoria.<br /> La Provincia, nel proprio controricorso dinanzi al Tar, aveva altresì¬ evidenziato l&#8217;irricevibilità  del ricorso, considerato che, al momento della notifica dell&#8217;originario atto di citazione dinanzi al Tribunale di Perugia (10 aprile 2003) erano ampiamente decorsi i termini per l&#8217;impugnazione dei provvedimenti inerenti la ripartizione l&#8217;erogazione dei fondi relativi agli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.<br /> c) Violazione e/o falsa applicazione: degli artt. 10, comma 8, lett. f), 14, comma 14, e 26, comma 1, l. n. 157 del 1992; 37 e 40, l. reg. Umbria n. 14 del 2004; 3, comma 4, 6, 8 e 10, l. reg. Umbria n. 23 del 1996; Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2052 cod. civ. &#8211; Motivazione illogica e contradditoria.<br /> Nel merito della domanda, il Tar Umbria ha completamente ignorato il disposto delle leggi &#8211; di livello nazionale e regionale &#8211; contenenti la disciplina del ristoro dei danni alle coltivazioni agricole provocati dalla fauna selvatica ed ha quantificato la somma dovuta alla signora S. per il titolo dedotto in giudizio in un importo pari al danno accertato dai tecnici incaricati del relativo rilievo (70% del danno reale), aderendo completamente al contenuto della sentenza del Tribunale di Perugia n. 490 del 2008, senza considerare, tra l&#8217;altro, che la percentuale del 70% corrisponde all&#8217;importo massimo indennizzabile, mentre l&#8217;importo da corrispondere volta per volta è quello determinato annualmente dalle Amministrazioni.<br /> 4. Si è costituita in giudizio la signora Francesca S., che ha sostenuto l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello.<br /> 5. La Provincia di Perugia non si è costituita in giudizio.<br /> 6. Alla udienza del 16 aprile 2020, tenuta in videoconferenza ex art. 84, co. 6, d.l. 18 del 2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Al fine del decidere occorre principiare dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 24466 del 30 ottobre 2013, che ha rigettato il ricorso proposto dalla signora S., così¬ determinando la definitività  della sentenza della Corte d&#8217;appello di Perugia, che aveva sancito la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario. Tale giurisdizione era stata, invece, riconosciuta dal Tribunale di Perugia che, con sentenza n. 490 del 15 maggio 2008, aveva condannato la Regione Umbria al pagamento della somma di € 10.565,63, come richiesto dalla signora S., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al saldo effettivo, somma effettivamente poi liquidata.<br /> Ha premesso la Corte di cassazione che la legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, alla quale le leggi regionali si sono conformate, da un lato si riferisce ai &quot;danni non altrimenti risarcibili&quot;, dall&#8217;altro non prevede il ristoro integrale di essi, ma &quot;contributi per il risarcimento&quot;, ancorchè in base a criteri oggettivi predeterminati, nei limiti &#8211; variabili &#8211; dell&#8217;entità  dei fondi, onde non gravare la P.A. di oneri indeterminati ed imprevedibili nel loro ammontare a causa di eventi non ascrivibili a suoi comportamenti illegittimi, ma ricollegantisi alla tutela di interessi superiori &#8211; protezione della fauna selvatica omeoterma ed interesse collettivo alla protezione dell&#8217;habitat naturale &#8211; affidati alle sue cure, ed in ragione dei quali è giustificato il sacrificio del danneggiato di non avere diritto all&#8217;integralità  del risarcimento (S.U. 1050 del 2000).<br /> Nella Regione Umbria è stata data attuazione ai principi contenuti nella legge &#8211; quadro con la l. reg. 20 agosto 1996, n. 23.<br /> Detta legge ha previsto (art. 3, comma 4) il limite massimo del 70% entro il quale liquidare il danno. Ha chiarito la sentenza n. 24466 del 2013 che la percentuale di risarcimento in concreto erogabile è incerta perchè dipende dai fondi regionali stanziati e dall&#8217;ammontare totale dei danni accertati in ragione dei quali vanno proporzionalmente ripartiti &#8211; nella specie 30,41% per l&#8217;anno 1998, 29,96% per l&#8217;anno 1999, 29,5% per l&#8217;anno 2000, 20,07%, come emerge dalle determinazioni provinciali innanzi citate &#8211; e perciò, mentre la posizione soggettiva del privato che pretende il rispetto della procedura di accertamento dei danni subiti e della proporzione tra entità  del danno accertato e stanziamento erogato è di diritto soggettivo, perchè disciplinato da norme di relazione contenute nella legge, l&#8217;interesse del medesimo ad ottenere l&#8217;integrale risarcimento del danno come accertato dalla Provincia è legittimo, perchè la norma che dispone il sacrificio economico costituisce un vincolo alla proprietà  e all&#8217;impresa per la tutela di interessi pubblici e dipende dall&#8217;ammontare dei fondi assegnati dalla Regione alla Provincia (che nella specie, come innanzi detto, per ciascun anno di riferimento è stato di molto inferiore al limite massimo risarcibile).<br /> Nella specie, in punto di fatto, a fronte delle domande avanzate dalla signora S. e di un accertamento complessivo per il periodo 1998-2001, pari ad € 14.222,50 la Provincia di Perugia ha liquidato un indennizzo pari ad € 3.656,87, corrispondente a circa il 25% di quanto richiesto.<br /> La ricorrente &#8211; partendo dal presupposto che l&#8217;entità  dei danni era stata giÃ  accertata in sede di procedimento amministrativo nella misura del 70%, a cui ha fatto seguito la liquidazione dell&#8217;importo complessivo &#8211; ha fondato il proprio assunto dinanzi al Tribunale di Perugia e poi, in riassunzione, dinanzi al Tar Umbria, sul rilievo che nessuna ulteriore discrezionalità  sul punto residuasse a favore dell&#8217;Amministrazione.<br /> Tale assunto non può perà² essere condiviso.<br /> Ed invero, come si è detto, la somma erogabile ai sensi del comma 4 dell&#8217;art. 3, l. reg. Umbria n. 23 del 1996 ha natura di indennizzo e non di risarcimento e quindi non copre l&#8217;intero danno asseritamente subito.<br /> Il giudice della giurisdizione, successivamente alla sentenza che ha pronunciato proprio sul ricorso della signora S., ha ribadito che la l. reg. Umbria n. 23 del 1996 (così¬ come la precedente l. reg. Umbria 13 agosto 1984, n. 39) ha chiaramente escluso che la posizione del danneggiato dall&#8217;invasione di cinghiali, una volta riconosciuta dall&#8217;Amministrazione l&#8217;esistenza di un danno risarcibile, sia una posizione idonea, nonostante l&#8217;uso da parte del legislatore regionale del termine &quot;risarcimento&quot;, ad assumere alla posizioni giuridica soggettiva di &#8220;diritto&#8221; al risarcimento nella sua interezza, anzichè solo nel limite delle risorse destinate al fondo. In altri termini, l&#8217;indennizzo nella percentuale massima del 70% è raggiungibile soltanto se vi è la copertura di bilancio, in quanto le Province provvedono all&#8217;attribuzione degli indennizzi stanziati all&#8217;inizio di ciascun esercizio finanziario sulla base dei finanziamenti assegnati dalla Regione, e li ripartiscono tra i danneggiati.<br /> La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12686 del 19 giugno 2015 ha chiarito &#8211; con riferimento all&#8217;ipotesi prevista dall&#8217;art. 3, comma 1, l. reg. Umbria n. 23 del 1996 (&#8220;risarcimento&#8221; fino al 100% per i danni causati dai cinghiali nei parchi regionali, nelle zone di ripopolamento e cattura e in via prioritaria nelle oasi di protezione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica o inselvatichita) ritenuta, ai fini che qui rilevano, del tutto assimilabile a quella del comma 4 dello stesso art. 3 &#8211; che &#8220;In tal modo la situazione delle amministrazioni che debbono provvedere all&#8217;utilizzo dei fondi per liquidare i &#8216;risarcimenti&#8217; è situazione che nell&#8217;acquisizione dei fondi e, quindi, nella formazione della provvista, dipende dal modo in cui concretamente è avvenuto l&#8217;esercizio del potere amministrativo dell&#8217;organo esecutivo regionale. La stessa legge identifica necessariamente come i Comitati di cui all&#8217;art. 10 della legge, cui è demandata la liquidazione del danno, debbano provvedervi: essi vi debbono provvedere sulla base dei fondi di cui s&#8217;è detto. E, quindi, viene in evidenza l&#8217;essenzialità  della formazione di essi. La determinazione delle somme destinate ai fondi, in quanto dipendente dalle deliberazioni della Giunta regionale è allora certamente idonea ad incidere sulle posizioni soggettive dei soggetti che vantino danni rilevanti secondo la legge, sebbene tali danni siano stati accertati e sia avvenuta la quantificazione sulla base dei fondi, e lo è, una volta che l&#8217;evento di danno sia stato riconosciuto ed accertato. Ma, secondo le Sezioni Unite, rispetto a tale attività  di determinazione del fondo, le dette posizioni, giÃ  configurantisi come diritti soggettivi in relazione alla attività  amministrativa di accertamento della ricorrenza dell&#8217;evento di danno e di quantificazione del dovuto secondo quanto il fondo consente, si configurano come posizioni di interesse legittimo sebbene strumentali sempre alla prospettiva della consecuzione dell&#8217;equivalente risarcitorio. Ciò perchè essa, sotto il descritto profilo, dipende dall&#8217;attività  di determinazione del fondo da parte della Giunta e, quindi, solo gradatamente dalla successiva ripartizione di esso fra tutti i pretendenti. Le regole eventualmente stabilite a proposito dei criteri di ripartizione sono anch&#8217;esse espressione di potere amministrativo, che si presterà  ad essere sindacato, eventualmente quanto al criterio di ripartizione fra i concorrenti, se basato sulla mera proporzionalità  della ripartizione del fondo disponibile in un certo momento, oppure anche o solo su altri criteri, come l&#8217;ordine di verificazione dell&#8217;evento di danno e simili. Trattandosi, dal punto di vista del danneggiato di profili dell&#8217;attività  amministrativa che riguardano una sua situazione che è di diritto soggettivo, la tutela di tale situazione in relazione al cattivo esercizio del potere amministrativo, avrà  luogo, secondo quanto hanno stabilito le SS.U. dinanzi all&#8217;A.G.O. Ciò che, invece, le SS.UU. hanno qualificato come interesse legittimo è l&#8217;aspirazione del danneggiato a che i fondi siano dalla P.A., nella specie la Giunta, determinati in modo da consentire la copertura dell&#8217;intero danno.<br /> Dunque, l&#8217;aspirazione a conseguire quest&#8217;ultimo nonostante tale consecuzione non sia possibile in base alla provvista rappresentata dal fondo e nonostante l&#8217;agire della p.a. nella ripartizione del fondo sia stato legittimo, non è espressione di un diritto soggettivo, ma di un interesse legittimo, che come tale può trovare soddisfazione e, dunque, realizzare l&#8217;interesse concreto all&#8217;integrale risarcimento, solo tramite il sindacato dell&#8217;azione della giunta regionale di determinazione del fondo e la conseguente tutela amministrativa che censurando detta azione possa portare ad arricchire il fondo in modo da consentire il risarcimento integrale.&#8221;.<br /> 2. Corollario obbligato di tale premessa è che la signora S. avrebbe dovuto dedurre l&#8217;illegittimità  del metodo di ripartizione utilizzato, assumendo che esso avrebbe determinato una iniqua distribuzione delle risorse disponibili.<br /> Invece, con il ricorso proposto dinanzi al giudice ordinario ha dedotto che quanto le spettava era stato giÃ  accertato dalla P.A.; le era stata, infatti, attribuita la somma di € 14.222,50 all&#8217;esito dei procedimenti espletati nel 1998, 1999, 2000, 2001, su cui l&#8217;Amministrazione aveva versato un acconto, sì¬ che la sua domanda era per il saldo, rispetto al quale vantava un diritto avendo l&#8217;Amministrazione esaurito ogni potere discrezionale in merito.<br /> Tale profilo di doglianza perà², per le ragioni sopra esplicitate, non può essere accolto atteso che la legge prevede una misura massima del 70% ma l&#8217;effettiva elargizione dipende dalla percentuale dei fondi erogati alla Regione Umbria e da come gli stessi sono ripartiti.<br /> La signora S., infatti, dinanzi al Tribunale di Perugia si è limitata a chiedere l&#8217;accertamento del proprio diritto ad ottenere il risarcimento nella misura del 70%.<br /> Nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale dinanzi alla Corte di appello di Perugia &#8211; di fronte alla quale la Regione Umbria aveva appellato la sentenza del Tribunale di Perugia n. 490 del 15 maggio 2008 &#8211; la signora S. ha ribadito il proprio diritto ad ottenere il 70% del danno accertato. Ha infatti affermato che l&#8217;art. 3, comma 4, l. reg. n. 23 del 1996 va interpretato nel senso che &#8220;accertato il danno da parte della Regione &#038; tale danno va poi risarcito nei limiti del 70% e non per l&#8217;intero &#038;.. La disponibilità  o meno dei fondi finanziari è completamente irrilevante, perchè la legge non condiziona il risarcimento alla esistenza o meno di tali fondi, così¬ come non fa degradare il diritto soggettivo al risarcimento del danno ad interesse legittimo in funzione dell&#8217;esistenza o meno degli stessi fondi&#8221;.<br /> Si tratta, dunque, di una impostazione difensiva non corretta atteso che, come chiarito anche dalla Corte di cassazione, il 70% è il limite massimo, fermo restando che il quantum dell&#8217;indennizzo liquidabile dipende dalle risorse disponibili e dalla loro distribuzione tra i danneggiati. Distribuzione la cui correttezza non è stata per nulla censurata proprio perchè si è principiato dal contrario assunto per cui sussiste un diritto ad ottenere il 70% del danno subito, una volta che se ne è stata accertata la spettanza.<br /> 3. L&#8217;appello è dunque fondato, essendo condivisibile quanto affermato dalla Regione Umbria secondo cui l&#8217;accertamento del danno non fa sorgere alcuna obbligazione risarcitoria ed ha la mera funzione di determinare i contributi da erogare in misura proporzionale.<br /> La fondatezza dell&#8217;appello nei sensi sopra esposti assorbe ogni altra questione, in rito e nel merito.<br /> La complessità  della vicenda contenziosa giustifica la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),<br /> definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza del Tar Umbria 6 febbraio 2019, n. 58, che annulla, respinge il ricorso proposto dinanzi al Tar Umbria.<br /> Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020, svoltasi da remoto in videoconferenza ex art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Franco Frattini, Presidente<br /> Giulio Veltri, Consigliere<br /> Giovanni Pescatore, Consigliere<br /> Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore<br /> Ezio Fedullo, Consigliere<br /> </div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2019 n.8741</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-23-12-2019-n-8741/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Franco Frattini, Presidente, Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore; PARTI: Società  Agricola C. di Santoro Vittoria &#38; C. Società  Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Gianluca Mignacca c. AGEA &#8211; Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore; PARTI: Società  Agricola C. di Santoro Vittoria &amp; C. Società  Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Gianluca Mignacca c. AGEA &#8211; Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato.</span></p>
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<p>Domande di pagamento degli aiuti comunitari (c.d. integrazioni) in agricoltura:  trova la sua disciplina nelle specifiche norme europee e interne di attuazione che regolano il procedimento di &#8220;pagamento diretto&#8221; agli agricoltori nell&#8217;ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Unione Europea &#8211; Politica agricola comune &#8211; Aiuti comunitari &#8211; modalità  procedimentali &#8211; caratteristiche.<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>Le norme generali sul procedimento di cui alla l. 241/1990 e ai regolamenti interni di attuazione adottati dai vari enti, trovano applicazione solo in mancanza di norme specifiche che disciplinino i singoli procedimenti</em>.Â <em>Il paradigma procedimentale seguito(nel caso di specie) per le domande di pagamento degli aiuti comunitari (c.d. integrazioni) in agricoltura, trova la sua disciplina non nelle norme generali sul procedimento amministrativo, ma nelle specifiche norme europee e interne di attuazione che regolano il procedimento di &#8220;pagamento diretto&#8221; agli agricoltori nell&#8217;ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune; nello specifico, il Regolamento UE del Consiglio n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 e, per quanto riguarda &#8221; le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonchè le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti&#8221;, il Regolamento UE 640/2014 della Commissione dell&#8217;11 marzo 2014 e i decreti applicativi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, tra cui, in particolare, il Decreto 23 gennaio 2015 n. 180, il Decreto 26 febbraio 2015. n. 1420 e il Decreto 18 novembre 2014.</em><br /> <em>Ulteriori oneri possono scaturire dalla regolamentazione emanata dall&#8217;Organismo di coordinamento e dagli organismi pagatori che ai sensi dell&#8217;art. 7, paragrafo 6, del Regolamento UE 1306/2013 gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all&#8217;intervento pubblico di cui sono responsabili.</em><br /> <em>Le norme attuative dei Regolamenti europei, adottate con i decreti ministeriali, prevedono, tra l&#8217;altro, una serie di oneri documentali a carico dei richiedenti i pagamenti diretti, sia al momento della domanda unica, sia in fase successiva di aggiornamento dei dati.</em><br /> <em>La partecipazione al procedimento si realizza in tali forme, attraverso l&#8217;osservanza degli oneri dichiarativi, documentali e di aggiornamento, che consentono alle aziende di contribuire all&#8217;istruttoria e al buon esito delle domande, che vengono esaminate sulla base delle informazioni fornite, salvo i controlli successivi ai fini dell&#8217;adeguamento del pagamento alla situazione reale (artt. 15 ss. Regolamento UE 640/2014).</em><br /> <em>Il procedimento amministrativo è impostato in toto in modalità  telematica e informatica, sia per quanto riguarda la partecipazione che per quanto concerne l&#8217;esito, attraverso il sistema S.I.A.N. (sistema informativo agricolo nazionale), di cui al d.lgs. 30 aprile 1998 n. 173.</em><br /> <em>In siffatto paradigma procedimentale non è previsto un preavviso di rigetto, analogo a quanto previsto dall&#8217;art. 10 bis della l. 241/1990.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 23/12/2019<br /> <strong>N. 08741/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05908/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 5908 del 2019, proposto dalla Società  Agricola C. di Santoro Vittoria &amp; C. Società  Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Gianluca Mignacca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> AGEA &#8211; Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00465/2019, resa tra le parti.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di AGEA &#8211; Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2019 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Gianluca Mignacca e l&#8217;Avvocato dello Stato Wally Ferrante;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO<br /> 1.- Con ricorso al TAR Puglia n.r.g. 1056 del 2018, la società  agricola ricorrente impugnava il silenzio-inadempimento serbato dall&#8217;AGEA in ordine a due domande di pagamento degli aiuti comunitari (c.d. integrazioni) presentate dalla stessa in data 15 giugno 2016, di cui la prima domanda unica n. 60264618467 inerente ai titoli di base posseduti per una superficie dichiarata di ha. 755,60, la seconda domanda n. 60290178536, invece, per l&#8217;accesso alla c.d. riserva nazionale, in qualità  di &#8220;Giovane agricoltore&#8221;.<br /> Si costituiva in giudizio l&#8217;Amministrazione evidenziando come nessun silenzio-inadempimento (o rifiuto) sia stato mai mantenuto. In particolare, la prima domanda di pagamento degli ausili finanziari è stata soddisfatta in parte, per talune anomalie riscontrate, stante l&#8217;esito parzialmente negativo di alcuni controlli e verifiche effettuate. La seconda domanda di pagamento risulta, invece, integralmente adempiuta.<br /> 2.- Con la sentenza in epigrafe, il ricorso veniva respinto.<br /> Il TAR rilevava che il procedimento amministrativo è impostato in modalità  telematica e informatica, attraverso l&#8217;alimentazione dei dati, informazioni e consultazione dello stato del procedimento, come anche dell&#8217;esito, attraverso il sistema S.I.A.N. (sistema informativo agricolo nazionale), di cui al d.lgs. 30 aprile 1998 n. 173, che consente la conoscenza in tempo reale delle decisioni assunte dall&#8217;amministrazione e non necessita di notifiche o di altre attività  notiziali, in quanto i dati e le informazioni sono ivi compiutamente rappresentate e motivate.<br /> In definitiva, il Regolamento U.E. n. 640 del 2014 ha previsto una fattispecie tipica di silenzio-diniego, in ipotesi di constatazione di mancata erogazione (o solo parziale erogazione) dell&#8217;aiuto comunitario, richiesto in pagamento con la domanda presentata in forma telematico-informatica.<br /> Il TAR rilevava, inoltre, che &#8220;i rapporti tra società  agricola mandante ed il centro di assistenza mandatario, che diviene anche domiciliatario di qualsiasi comunicazione informatico-telematica contenuta nel fascicolo aziendale gestito per conto dalla impresa agricola, sono disciplinate dalle norme in materia di mandato&#8221;, su cui il g.a. non ha giurisdizione.<br /> 3.- Con l&#8217;appello in esame, la società  ricorrente denuncia l&#8217;erroneità  e ingiustizia della sentenza, di cui chiede la riforma.<br /> Chiede anche l&#8217;accertamento della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle provvidenze richieste.<br /> 4.- Si è costituita in giudizio l&#8217;AGEA con memoria formale chiedendo il rigetto dell&#8217;appello.<br /> 5.- Alla Camera di consiglio del 14 novembre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1.- L&#8217;appello non merita accoglimento.<br /> 2.- La società  ricorrente si duole della violazione delle garanzie procedimentali e dell&#8217;obbligo di motivazione di cui alla l. 241/1990, nonchè della violazione delle norme regolamentari con cui AGEA ha dato attuazione al suo interno alla citata legge generale sul procedimento n. 241 (Delibera AGEA 24 giugno 2010) e denuncia l&#8217;inesistenza, nella materia, di una fattispecie tipica di silenzio-rifiuto.<br /> La ricorrente rappresenta che, entro il 30 giugno 2017, AGEA era tenuta a definire con atto espresso e motivato il procedimento amministrativo di ammissibilità  degli aiuti richiesti nella Domanda Unica di Pagamento per l&#8217;anno 2016, ex art. 75 del Reg. Ce 1306/2013, che fissa nel periodo dal 1° dicembre al 30 giugno dell&#8217;anno successivo il termine per l&#8217;esecuzione dei pagamenti.<br /> Giù  solo l&#8217;inosservanza di tale termine determinerebbe, dunque, l&#8217;illegittimità  dell&#8217;inerzia di AGEA.<br /> Inoltre, se fosse stata consentita la sua partecipazione al procedimento, la ricorrente avrebbe orientato diversamente la decisione dell&#8217;Amministrazione.<br /> Nel caso di specie, non è possibile ravvisare una ipotesi di silenzio significativo tale da rendere infondata la domanda di accertamento dell&#8217;obbligo di provvedere.<br /> L&#8217;intero impianto della normativa comunitaria è incentrato al riconoscimento di una discrezionalità  amministrativa in capo all&#8217;organismo pagatore, sia all&#8217;onere di concludere il procedimento in maniera manifesta.<br /> I pagamenti presuppongono l&#8217;ultimazione della verifica delle condizioni di ammissibilità  a cura degli Stati membri a norma dell&#8217;art. 74, secondo il metodo del controllo a campione.<br /> Anche nelle ipotesi di inadempienza commessa dal richiedente, la necessaria verifica, fondata sui criteri di gravità , durata e ripetizione dell&#8217;inadempienza, conduce all&#8217;adozione di un provvedimento di rifiuto o revoca del sostegno nei casi di inadempienza grave (art. 35 Reg. CE 640 del 2014). Anche la fase sanzionatoria, successiva alla verifica dei requisiti dichiarati in domanda, richiede un accertamento di natura discrezionale, ma senza che ciù² possa impedire la partecipazione al procedimento e legittimare la conclusione con un provvedimento di tacito diniego.<br /> Ciù² sarebbe confermato anche dall&#8217;art. 7 del Decreto MIPAAFT 23 gennaio 2015 che prevede un controllo successivo al provvedimento di ammissibilità  della domanda.<br /> Anche la giurisprudenza dei TAR ha escluso l&#8217;esistenza in siffatta materia di un silenzio rifiuto legalmente tipizzato (TAR Salerno, II 27 aprile 2017, n. 773; TRGA Trento n. 306 del 20.11.2017; TAR Brescia n. 834 del 113.11.2017, TRGA Trento, n. 201 del 17.10.2018).<br /> Neppure, ad avviso dell&#8217;appellante, il provvedimento di diniego era desumibile tramite accesso telematico al fascicolo aziendale sul portale telematico SIAN (Sistema Informativo Agricolo nazionale) poichè mancherebbero gli elementi propri del provvedimento amministrativo e a tale tipo di informazione può riconoscersi solo valore di mera notizia.<br /> Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, in linea generale, l&#8217;utilizzo di procedure &quot;robotizzate&quot; non può essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell&#8217;attività  amministrativa. (C.d.S. Sez. VI, 8.4.2019, n. 2270)<br /> Infine, la ricorrente contesta il diniego implicito della domanda e chiede il riconoscimento del proprio diritto a partecipare al procedimento per violazione delle disposizioni normative secondarie emanate dalla stessa AGEA.<br /> 3.- Il Collegio condivide le considerazioni svolte nella sentenza impugnata.<br /> 3.1. &#8211; In punto di fatto, nella specie, non è mancato il provvedimento espresso a conclusione del procedimento avviato dalla ricorrente con le domande di aiuto, nè la motivazione del diniego; sicchè non si configura il silenzio inadempimento, presupposto per l&#8217;esperimento del rimedio giurisdizionale disciplinato dall&#8217;art. 117 cod. proc. amm..<br /> AGEA ha chiarito che a seguito dei controlli tecnico amministrativi svolti, è stata ammessa a liquidazione la domanda unica 2016 n. 60264618467, presentata dalla azienda ricorrente, per una superficie inferiore a quella ammissibile da titoli, solo per ha 277,58 con riferimento alle anomalie di superficie riscontrate per la quasi totalità  delle particelle de L&#8217;Aquila, che hanno determinato l&#8217;improcedibilità  al pagamento e la riduzione di euro 102.516,05.<br /> Mediante la consultazione della schermata SIAN era possibile visualizzare nel dettaglio le anomalie riscontrate e la motivazione della riduzione nel pagamento, sintetizzata attraverso appositi codici (<em>cod P68-02 particella con superficie eleggibile ridotta a seguito di refresh, cod. MAN-3 mantenimento capi-carico UBa non rispettato, allevamento in comune non limitrofo; Cod. MPT-03 mantenimento capi superfici pratiche tradizionali -carico UBA non rispettato, allevamento in comune non limitrofo</em>) la cui comprensione non sfugge agli addetti ai lavori (documenti depositati in primo grado il 18.9.2018 allegati 3, 4, 5 e 6 ).<br /> Il pagamento parziale risulta effettuato, peraltro, entro il 30 giugno 2017 (doc. all. 3).<br /> Risulta dalla relazione AGEA depositata in primo grado, inoltre, che la società  in seguito a tali esiti, dei quali ha ben compreso le ragioni, ha presentato istanze di riesame: in data 27.7.2017 e in data 22.11.2017, a seguito della cui definizione non favorevole avrebbe potuto attivarsi per un ulteriore sopralluogo e incontro in contraddittorio, che non ha tuttavia richiesto.<br /> Quanto alla domanda n. 60290178536, presentata con la richiesta di accesso alla riserva nazionale titoli fattispecie A (Giovane Agricoltore), AGEA deduce che il procedimento si è concluso con esito positivo e ammissione di una superficie di ha 456,77 ai fini dell&#8217;assegnazione dei relativi titoli di pagamento di base (allegato 9).<br /> Tramite accesso al sistema SIAN, la ricorrente, attraverso il CAA UNICAA, ha avuto accesso al fascicolo aziendale per acquisire notizie sullo stato del procedimento e sul suo esito, tanto da aver presentato istanze di riesame.<br /> Il CAA, legale mandatario per la gestione del fascicolo aziendale della ricorrente, era peraltro tenuto a fornire ogni informazione e chiarimento, come stabilito nella convenzione stipulata con AGEA.<br /> 3.2.- In punto di diritto, va precisato che le norme generali sul procedimento di cui alla l. 241/1990 e ai regolamenti interni di attuazione adottati dai vari enti, trovano applicazione solo in mancanza di norme specifiche che disciplinino i singoli procedimenti (Consiglio di Stato sez. III, 09/05/2019, n.3027).<br /> Il paradigma procedimentale seguito nel caso in esame, trova la sua disciplina non nelle norme generali sul procedimento invocate dalla ricorrente, ma nelle specifiche norme europee e interne di attuazione che regolano il procedimento di &#8220;pagamento diretto&#8221; agli agricoltori nell&#8217;ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune; nello specifico, il Regolamento UE del Consiglio n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 e, per quanto riguarda &#8221; le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonchè le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti&#8221;, il Regolamento UE 640/2014 della Commissione dell&#8217;11 marzo 2014 e i decreti applicativi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, tra cui, in particolare, il Decreto 23 gennaio 2015 n. 180, il Decreto 26 febbraio 2015. n. 1420 e il Decreto 18 novembre 2014.<br /> Le norme attuative dei Regolamenti europei, adottate con i decreti ministeriali, prevedono, tra l&#8217;altro, una serie di oneri documentali a carico dei richiedenti i pagamenti diretti, sia al momento della domanda unica, sia in fase successiva di aggiornamento dei dati.<br /> Ulteriori oneri possono scaturire dalla regolamentazione emanata dall&#8217;Organismo di coordinamento e dagli organismi pagatori che ai sensi dell&#8217;art. 7, paragrafo 6, del Regolamento UE 1306/2013 gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all&#8217;intervento pubblico di cui sono responsabili.<br /> La partecipazione al procedimento si realizza in tali forme, attraverso l&#8217;osservanza degli oneri dichiarativi, documentali e di aggiornamento, che consentono alle aziende di contribuire all&#8217;istruttoria e al buon esito delle domande, che vengono esaminate sulla base delle informazioni fornite, salvo i controlli successivi ai fini dell&#8217;adeguamento del pagamento alla situazione reale (artt. 15 ss. Regolamento UE 640/2014).<br /> In siffatto paradigma procedimentale non è previsto un preavviso di rigetto, analogo a quanto previsto dall&#8217;art. 10 bis della l. 241/1990.<br /> Come chiarito dalla sentenza appellata, il procedimento amministrativo è impostato in toto in modalità  telematica e informatica, sia per quanto riguarda la partecipazione che per quanto concerne l&#8217;esito, attraverso il sistema S.I.A.N. (sistema informativo agricolo nazionale), di cui al d.lgs. 30 aprile 1998 n. 173.<br /> E&#8217; la stessa normativa comunitaria (art. 7 del Regolamento UE n. 640/2014) a stabilire un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all&#8217;aiuto mediante un registro elettronico a livello di ciascun Stato Membro, al fine di garantire le verifiche incrociate e la tracciabilità  effettiva dei diritti all&#8217;aiuto.<br /> Nel predetto sistema informatico-telematico, le aziende agricole hanno istituito la propria posizione e il proprio fascicolo aziendale digitale e dematerializzato, sul quale vengono registrati tutti i dati relativi alla procedura di pagamento degli aiuti europei.<br /> Si condivide, pertanto, l&#8217;affermazione del primo giudice che, in presenza di una fattispecie tipica di tele-amministrazione, ossia di amministrazione in forme digitali avanzate, attraverso un sistema informatico e un portale telematico, non vi è necessità  di un distinto provvedimento cartaceo conclusivo, in quanto le evidenze digitali, nella disponibilità  dell&#8217;istante (o del soggetto a cui è stato conferito speciale mandato), comunque rappresentano la decisione assunta dall&#8217;Amministrazione.<br /> 4. -Infine, va dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda proposta col quinto motivo di appello con cui la ricorrente chiede l&#8217;accertamento della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle provvidenze, non sussistendo, a suo dire, le cause di inammissibilità  rilevate informaticamente.<br /> Secondo l&#8217;appellante, l&#8217;attività  amministrativa di riconoscimento degli aiuti avrebbe carattere vincolato, non residuano margini di discrezionalità  in capo all&#8217;Amministrazione e non vi sarebbe necessità  di ulteriori adempimenti istruttori.<br /> 4.1. &#8211; Osserva il Collegio che la domanda di accertamento proposta dall&#8217;azienda rientra nella giurisdizione ordinaria in quanto ha per oggetto il riconoscimento del diritto soggettivo ad ottenere, a titolo di aiuto per l&#8217;anno 2016, un importo più¹ elevato di quello effettivamente erogato dall&#8217;Agea. In effetti, il diritto alla percezione di finanziamenti comunitari per il sostegno dell&#8217;attività  agricola è legato a criteri predeterminati dalla normativa comunitaria (nel caso di specie, in particolare, regolamento UE 1306/2013 e Regolamento UE 640/2014) ed è sottratto a qualsiasi valutazione discrezionale della pubblica amministrazione.<br /> Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi, benefici e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva dell&#8217;interessato.<br /> Escluso che sussista una giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo afferente, in generale, alla materia di contributi pubblici, deve affermarsi sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l&#8217;effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l&#8217;an, il quid, il quomodo dell&#8217;erogazione (cfr. Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150; C.d.S. Ap. 29.1.2014, n. 6).<br /> Nella fattispecie in esame, trattandosi di accertamento dei presupposti per l&#8217;attribuzione del beneficio stabiliti in modo vincolante per l&#8217;Amministrazione dalle norme comunitarie, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.<br /> 5.- In conclusione, l&#8217;appello va in parte respinto e, in parte, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario per quanto concerne la domanda di accertamento proposta.<br /> 6.- Le spese di giudizio si compensano tra le parti, in considerazione delle questioni trattate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge in parte e dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alla proposta domanda di accertamento del diritto alla integrazione degli aiuti comunitari di cui in motivazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2019 n.121</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2019-n-121/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2019-n-121/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2019 n.121</a></p>
<p>G. Lattanzi Pres., S. Sciarra Red., (Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 9 luglio 2018, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 2018) Nel settore agricolo l&#8217;imposizione di contributi previdenziali in assenza della previa individuazione dei lavoratori utilizzati, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 8, comma 3, del d.lgs. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2019-n-121/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2019 n.121</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2019-n-121/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2019 n.121</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Lattanzi Pres., S. Sciarra Red., (Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 9 luglio 2018, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 2018)</span></p>
<hr />
<p>Nel settore agricolo l&#8217;imposizione di contributi previdenziali in assenza della previa individuazione dei lavoratori utilizzati, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993, non converte di fatto l&#8217;obbligazione contributiva nè in una sanzione, nè in un tributo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Agricoltura &#8211; rapporti di lavori in agricoltura &#8211; contributi richiesti al datore di lavoro &#8211; natura &#8211; accertamenti ispettivi dell&#8217;INPS ex art. 8 DLgs. 375/1993 &#8211; fabbisogno di occupazione dell&#8217;impresa &#8211; stima tecnica &#8211; contrasto con gli artt. 3, 38, 76 e 77 Cost. &#8211; non sussiste.</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. L&#8217;imposizione di contributi previdenziali per un maggior numero di giornate di lavoro determinate mediante una stima tecnica ai sensi dell&#8217;art. 8 DLgs. n. 375/1993 si correla ragionevolmente alle obiettive difficoltà  di accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura e dei relativi contributi, atteso che il settore agricolo è caratterizzato dall&#8217;essere attività  lavorativa spesso discontinua e prestata in favore di una pluralità  di datori di lavoro nel corso dell&#8217;anno: peraltro, l&#8217;imposizione di contributi previdenziali in assenza della previa individuazione dei lavoratori utilizzati, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993, non converte di fatto l&#8217;obbligazione contributiva nè in una sanzione, nè in un tributo.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>Sia la quantificazione delle somme imposte &#8211; che corrispondono alla contribuzione dovuta in relazione al maggior numero di giornate lavorative accertate e alla retribuzione media per esse determinata nell&#8217;anno &#8211; sia l&#8217;evidente destinazione delle stesse al finanziamento della tutela previdenziale del lavoro, confermano la natura sostanzialmente previdenziale dei contributi richiesti al datore di lavoro, ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 3, DLgs. 375/193: tali caratteristiche, nell&#8217;escluderne, sia il fondamento nella «capacità  contributiva», sia la generica destinazione al concorso alle «spese pubbliche» (art. 53, primo comma, Cost.), escludono, al contempo, la natura tributaria degli stessi contributi.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">
<p>SENTENZA</p>
<p>nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione dell&#8217;art. 3, comma 1, lettera aa, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell&#8217;agricoltura e dei relativi contributi), come sostituito dall&#8217;art. 9-ter, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, promosso dalla Corte d&#8217;appello di Roma, sezione lavoro e previdenza, nel procedimento tra G. T. e l&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 9 luglio 2018, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.</p>
<p>Visti l&#8217;atto di costituzione di G. T., nonchè l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p>udito nell&#8217;udienza pubblica del 3 aprile 2019 il Giudice relatore Silvana Sciarra;</p>
<p>uditi l&#8217;avvocato Carlo De Angelis per G. T. e l&#8217;avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
</p>
<p><i>Ritenuto in fatto</i></p>
<p>1.- Con ordinanza del 9 luglio 2018 (reg. ord. n. 158 del 2018), la Corte d&#8217;appello di Roma, sezione lavoro e previdenza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38, 76 e 77 della Costituzione, questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione dell&#8217;art. 3, comma 1, lettera aa, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell&#8217;agricoltura e dei relativi contributi), come sostituito dall&#8217;art. 9-ter, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608.</p>
<p>1.1.- Il giudice rimettente riferisce in punto di fatto che, con verbale di accertamento ispettivo del 5 marzo 2013, l&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contestava a G. T., titolare dell&#8217;«omonima impresa agricola», «un fabbisogno di occupazione significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali denunciate dalla ditta», con riguardo agli anni 2007-2011, fabbisogno che, inizialmente quantificato in 6.165 giornate, veniva successivamente rideterminato, con un ulteriore verbale del 5 maggio 2013, in 2.687 giornate, per un complessivo debito contributivo di euro 94.637,00. G. T. chiedeva al (non meglio precisato) «Tribunale» di accertare che nulla era da lui dovuto all&#8217;INPS a tale titolo, in quanto il suddetto verbale «non conteneva l&#8217;elenco nominativo dei lavoratori per i quali la contribuzione veniva pretesa». Lo stesso Tribunale respingeva la domanda di accertamento negativo e G. T. proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. L&#8217;INPS resisteva all&#8217;appello.</p>
<p>1.2.- La Corte d&#8217;appello di Roma premette che l&#8217;INPS pretende il versamento dei contributi sulla base dell&#8217;art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993. Dopo quanto previsto dal precedente comma 2 &#8211; secondo cui, «[a]i fini del raffronto tra i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupata acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento, gli uffici dello SCAU provvedono ad una stima tecnica a mezzo visita ispettiva e determinano il numero delle giornate di lavoro occorrenti in relazione all&#8217;ordinamento colturale dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione dei lavori, nonchè alle consuetudini locali [&#038;]» &#8211; il denunciato comma 3 dell&#8217;art. 8 del d.lgs. n. 375 del 1993 stabilisce che, «[q]ualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l&#8217;INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l&#8217;INPS procede all&#8217;imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all&#8217;articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni».</p>
<p>Secondo il rimettente, tale disposizione «prevede la possibilità  di addebitare contribuzione per lavoratori che non siano stati preventivamente individuati nominativamente e personalmente».</p>
<p>1.3.- Ciù² premesso, la Corte d&#8217;appello di Roma espone che, con la sentenza n. 65 del 1962, la Corte costituzionale, «in materia pressochè identica», ha dichiarato l&#8217;illegittimità  costituzionale, per eccesso di delega, degli artt. 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 (Modalità  di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell&#8217;agricoltura per le associazioni professionali, per l&#8217;assistenza malattia, per l&#8217;invalidità  e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità  e natalità  per l&#8217;assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalità  per l&#8217;accertamento dei lavoratori dell&#8217;agricoltura), in quanto stabilivano la contribuzione in base al criterio presuntivo cosiddetto dell&#8217;ettaro-coltura anzichè sulla base dell&#8217;impiego di manodopera «per ogni singola azienda agricola», nonchè, per violazione dell&#8217;art. 3 Cost., dell&#8217;art. 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59 (Modificazioni alla procedura e ai termini per l&#8217;accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati), nella parte in cui consentiva di lasciare sussistere il predetto sistema dell&#8217;accertamento presuntivo, con il «risultato di imporre pesi disuguali a soggetti che si trovavano in condizioni di parità  o pesi uguali a soggetti che non erano in uguali condizioni» (punto 8 del Considerato in diritto). A seguito di tale sentenza, la legge 18 dicembre 1964, n. 1412 (Accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e accertamento dei contributi unificati in agricoltura) previde l&#8217;obbligo dei datori di lavoro agricoli di presentare denunce periodiche dei lavoratori assunti e delle giornate da essi prestate (art. 2), «al fine di garantire la [&#038;] corrispondenza tra i periodi lavorativi e la [&#038;] copertura contributiva e per consentire la registrazione delle retribuzioni assoggettate a contribuzione per ciascun lavoratore, dato indispensabile per quantificare la prestazione previdenziale spettante a ciascun assicurato». Con la legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità , di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), il legislatore delegò il Governo a emanare uno o più¹ decreti legislativi per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, con l&#8217;osservanza, quanto alla previdenza nel settore agricolo, del principio e criterio direttivo della «razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell&#8217;agricoltura e di accertamento e riscossione dei contributi, tenuto conto della disciplina vigente per la generalità  dei lavoratori e dei principi contenuti nella legge 9 marzo 1989, n. 88, al fine di una migliore efficienza del servizio e del rafforzamento delle misure contro le evasioni e le elusioni» (art. 3, comma 1, lettera aa). In attuazione di tale delega, è stato emanato il d.lgs. n. 375 del 1993, il cui art. 6, comma 2 prescrive che, nella dichiarazione della manodopera occupata da presentare ogni trimestre, il datore di lavoro agricolo deve indicare, tra l&#8217;altro, «le generalità , la residenza ed il codice fiscale dei lavoratori occupati, nonchè, per ciascuno di essi, la categoria, la qualifica, il lavoro svolto, il periodo di lavoro, il numero di giornate prestate o comunque retribuite in ciascun mese del trimestre precedente», dati «tutti [&#038;] indispensabili per poter accreditare le contribuzione sulla posizione assicurativa di ciascun lavoratore e per conoscere la retribuzione assoggettata a contributi». Con l&#8217;ordinanza n. 184 del 1999, la Corte costituzionale, nel richiamare la sentenza n. 65 del 1962, affermò che «il criterio contributivo commisurato al numero dei lavoratori occupati, alla durata, alla quantità  ed alla retribuzione del lavoro prestato, risponde ad un principio generale del sistema previdenziale, che il legislatore ha apprestato per assicurare ai lavoratori prestazioni rispondenti alla garanzia costituzionale di protezione sociale (art. 38 Cost.)».</p>
<p>1.4.- Tutto ciù² esposto, il rimettente afferma che, «quindi», il denunciato art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993 viola gli «artt. 76 e 77 [Cost.] in quanto reca [&#038;] disposizioni eccedenti la delega di cui all&#8217;art. 1, lettera aa) [recte: art. 3, comma 1, lettera aa)] della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nonchè gli «artt. 3 e 38 [Cost.] in quanto il criterio presuntivo dettato da tale norma conduce al risultato di imporre pesi disuguali a soggetti che si trovano in condizioni di parità  o pesi uguali a soggetti che non sono in uguali condizioni, nonchè al risultato di convertire di fatto l&#8217;obbligazione contributiva in una mera ed ulteriore sanzione rispetto a quelle giù  previste dall&#8217;ordinamento, violando il principio per cui i contributi versati dal datore di lavoro sono specificamente destinati a finanziare, sia pur collettivamente e impersonalmente, le prestazioni previdenziali».</p>
<p>1.5.- Il rimettente asserisce la rilevanza della questione poichè «la norma positiva di cui si tratta impedisce l&#8217;accoglimento della domanda attorea, possibile soltanto attraverso l&#8217;eliminazione della stessa».</p>
<p>1.6.- Il giudice a quo solleva quindi questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993, «nella parte in cui impone all&#8217;INPS di richiedere alle imprese agricole contributi previdenziali non collegati a soggetti nominativamente individuati bensì sulla base di un fabbisogno presuntivo determinato in forza di una stima tecnica».</p>
<p>2.- Si è costituito nel giudizio G. T., appellante nel processo principale, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate fondate.</p>
<p>2.1.- Ad avviso della parte, la disciplina della previdenza dei lavoratori agricoli confermerebbe che, «in tanto sorge una obbligazione contributiva anche nei confronti dell&#8217;imprenditore agricolo[,] in quanto quella contribuzione [&#038;] sia suscettibile di imputazione sulla posizione assicurativa di ciascun singolo lavoratore».</p>
<p>Nè potrebbe aversi «una obbligazione contributiva indifferenziata, idonea ad incrementare genericamente le risorse finanziarie dell&#8217;ente previdenziale», attesa la differenza tra la stessa obbligazione contributiva e l&#8217;obbligazione tributaria.</p>
<p>La parte conclude sul punto che, «[p]erciù², l&#8217;addebito operato dall&#8217;INPS [&#038;], calcolato [&#038;] in base alle sole caratteristiche del fondo agricolo, ma senza preventivamente procedere all&#8217;individuazione dei soggetti ai quali la contribuzione pretesa deve essere imputata, è da ritenere radicalmente nullo in quanto privo dei caratteri propri dell&#8217;obbligazione contributiva, finendo così col rivestire il carattere di sanzione: carattere non previsto dalla legge, ovvero di imposta: carattere [che sarebbe stato] escluso esplicitamente dalla Corte costituzionale con la [&#038;] sentenza n. 65 del 1962».</p>
<p>2.2.- Nè si potrebbe ritenere che il censurato art. 8, comma 3, abbia «conferito [&#038;] un potere di accertamento presuntivo di manodopera, per soggetti non nominativamente individuati».</p>
<p>Infatti, in base a una lettura «costituzionalizzante» di tale disposizione, dovrebbe ritenersi che il legislatore delegato abbia disposto che «l&#8217;ente previdenziale avrebbe il diritto a rideterminare la contribuzione dovuta per gli stessi lavoratori denunciati [&#038;], restando escluso che l&#8217;ente possa calcolare la contribuzione per lavoratori diversi da quelli denunciati o direttamente individuati dall&#8217;ente, prendendo a base il fabbisogno risultante dalla stima tecnica, in quanto una [&#038;] contribuzione avulsa dalla individuazione dei lavoratori alla quale essa andrebbe accreditata, risulterebbe priva di imputazione, in violazione dei criteri enunciati dalla norma delegante».</p>
<p>A quest&#8217;ultimo proposito, la parte asserisce che l&#8217;art. 3, comma 1, lettera aa), della legge n. 421 del 1992 «ha voluto garantire la piena corrispondenza tra il sistema contributivo applicabile al settore agricolo a quello vigente nei restanti settori del regime generale per lavoratori dipendenti», il quale «esclude la possibilità  di addebitare la contribuzione per lavoratori che non siano stati preventivamente nominativamente individuati».</p>
<p>La parte ribadisce che tale lettura della disposizione denunciata è «l&#8217;unica rispettosa degli artt. 3 e 38, nonchè degli artt. 76 e 77 Cost.», questi ultimi in relazione all&#8217;art. 3, comma 1, lettera aa), della legge n. 421 del 1992.</p>
<p>Da ciù² l&#8217;illegittimità  di una pretesa contributiva avanzata «in base a un calcolo astratto della manodopera che sarebbe stata impiegata in ambito aziendale, senza preventivamente procedere all&#8217;individuazione dei lavoratori beneficiari della maggiore contribuzione».</p>
<p>2.3.- La parte conclude affermando la fondatezza delle questioni sollevate in riferimento sia agli artt. 76 e 77 Cost., sia agli artt. 3, 38 «e 53» Cost., qualora il denunciato art. 8, comma 3, sia «interpretato nel senso che esso abbia conferito all&#8217;ente previdenziale (in contrasto con i principi enunciati da Corte Cost. 26 giugno 1962, n. 65 [&#038;]) il potere di esigere contribuzione a carico dell&#8217;imprenditore agricolo che abbia denunciato una manodopera inadeguata rispetto alle esigenze del Fondo, senza preventivamente procedere alla individua[zione] dei lavoratori ai quali la maggiore contribuzione pretesa andrebbe accreditata, con la conseguenza di convertire l&#8217;obbligazione contributiva in una ulteriore sanzione, rispetto a quella giù  prevista dall&#8217;ordinamento, e non autorizzata dal legislatore delegante, ovvero in una imposta a destinazione innominata».</p>
<p>3.- E&#8217; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o infondate.</p>
<p>3.1.- Secondo l&#8217;interveniente, tali questioni sarebbero, anzitutto, inammissibili perchè «l&#8217;ordinanza di rimessione è priva di una motivazione congrua e sufficiente [&#038;]; limitandosi, inoltre, il Giudice a quo a motivare per relationem con riferimento a precedenti giurisprudenziali [della] Corte, senza svolgere una motivazione specifica, in particolare richiamando le sentenze n. 65/1962 [&#038;] e n. 184/1999».</p>
<p>3.2.- Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le questioni sollevate sarebbero, comunque, infondate.</p>
<p>L&#8217;interveniente rappresenta che, nell&#8217;ordinanza di rimessione, l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993 sarebbe ipotizzata in virtà¹ di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 65 del 1962.</p>
<p>Lo stesso interveniente osserva perà² che questa sentenza aveva a oggetto delle disposizioni per cui la contribuzione nel settore agricolo era determinata in base al criterio presuntivo cosiddetto dell&#8217;ettaro-coltura, che era «applicato in modo indiscriminato a tutte le aziende, [&#038;] senza tenere in nessun conto [&#038;] le oggettive differenze tra unità  produttive», con la conseguente ravvisata violazione dell&#8217;art. 3 Cost.</p>
<p>Il sistema di determinazione dei contributi previdenziali agricoli previsto dal censurato art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993 si fonderebbe invece «su una stima tecnica del fabbisogno di manodopera della singola, precipua azienda agricola e su quanto riscontrato nel corso della visita ispettiva». Tale stima, in particolare, «consent[irebbe] la quantificazione puntuale del fabbisogno lavorativo della specifica azienda».</p>
<p>Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l&#8217;imposizione contributiva ai sensi del denunciato art. 8, comma 3 avrebbe «la finalità  di assicurare la contribuzione previdenziale a quei lavoratori, non identificati all&#8217;atto della verifica ispettiva per la mancata collaborazione del datore di lavoro, ma che potrebbero essere individuati in momenti e situazioni successivi all&#8217;accertamento. In assenza di tale disposizione la contribuzione sarebbe irreversibilmente perduta qualora l&#8217;accertamento dei lavoratori avvenga ad intervenuta prescrizione o cessazione dell&#8217;azienda».</p>
<p>Sarebbe, pertanto, del tutto improprio attribuire alla contribuzione ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993 una natura sanzionatoria, mentre la stessa contribuzione «non può che essere destinata al finanziamento del sistema previdenziale».</p>
<p>4.- In prossimità  dell&#8217;udienza pubblica, G. T. ha depositato una memoria.</p>
<p>Secondo la parte, il Presidente del Consiglio dei ministri pretenderebbe di «scindere il momento di insorgenza dell&#8217;obbligo contributivo ed il momento di individuazione del soggetto a favore del quale accreditare la contribuzione sulla singola posizione contributiva», laddove «la conoscenza di questi dati costituisce uno dei requisiti essenziali perchè possa sorgere l&#8217;obbligazione».</p>
<p>Tale problematica sarebbe stata affrontata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 29 luglio 1999, n. 8253.</p>
</p>
<p><i>Considerato in diritto</i></p>
<p>1.- La Corte d&#8217;appello di Roma, sezione lavoro e previdenza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38, 76 e 77 della Costituzione, questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione dell&#8217;art. 3, comma 1, lettera aa, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell&#8217;agricoltura e dei relativi contributi), come sostituito dall&#8217;art. 9-ter, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608.</p>
<p>Il giudice rimettente è investito dell&#8217;appello avverso la sentenza del tribunale che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo proposta dal titolare di un&#8217;impresa agricola, in seguito alla notificazione di un verbale di accertamento ispettivo con il quale l&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai sensi del denunciato art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993, aveva proceduto all&#8217;imposizione dei contributi per il maggior numero di giornate lavorative, rispetto a quelle risultanti dalle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, corrispondenti al fabbisogno di occupazione dell&#8217;impresa determinato sulla base della stima tecnica di cui al comma 2 dello stesso art. 8.</p>
<p>2.- Per comprendere le censure del rimettente, è necessario ricostruire preliminarmente il quadro normativo in cui esse si inseriscono.</p>
<p>Nell&#8217;ambito della delega per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici conferita al Governo dall&#8217;art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità , di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), la lettera aa) del comma 1 di tale articolo, con riguardo alla previdenza nel settore agricolo, stabili, tra l&#8217;altro, il principio e criterio direttivo della «razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell&#8217;agricoltura e di accertamento e riscossione dei contributi, tenuto conto della disciplina vigente per la generalità  dei lavoratori e dei principi contenuti nella legge 9 marzo 1989, n. 88, al fine di una migliore efficienza del servizio e del rafforzamento delle misure contro le evasioni e le elusioni».</p>
<p>In attuazione di tale delega fu adottato il d.lgs. n. 375 del 1993, concernente la «razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell&#8217;agricoltura e dei relativi contributi».</p>
<p>Di tale decreto viene qui in rilievo l&#8217;art. 8 &#8211; che, sotto la rubrica «Controlli», contiene anche la disciplina dell&#8217;accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori dell&#8217;agricoltura &#8211; di cui interessano, in particolare, oltre al denunciato comma 3, i commi 2 e 5.</p>
<p>Quanto al comma 2, esso stabilisce che, ai fini del raffronto tra i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupata acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento, gli uffici procedono a una «stima tecnica a mezzo visita ispettiva», mediante la quale «determinano il numero delle giornate di lavoro occorrenti in relazione all&#8217;ordinamento colturale dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione dei lavori, nonchè alle consuetudini locali» (previa decurtazione delle prestazioni di lavoro indicate nelle lettere da a a d dello stesso comma 2).</p>
<p>A norma del comma 5, il «provvedimento motivato conseguente all&#8217;accertamento di cui al comma 2 è notificato al datore di lavoro interessato».</p>
<p>Quanto al comma 3, esso prevede che gli esiti della stima tecnica disciplinata dal comma 2 possano essere utilizzati dall&#8217;INPS ai fini dell&#8217;accertamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo.</p>
<p>Tale comma, nel suo testo originario, disponeva in particolare che «[i]l numero delle giornate di manodopera, accertato ai sensi del comma 2, rileva anche per l&#8217;imposizione induttiva dei contributi, da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all&#8217;art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni».</p>
<p>Lo stesso comma 3 è stato peraltro successivamente sostituito dall&#8217;art. 9-ter, comma 3, quinto periodo, del d.l. n. 510 del 1996. In seguito a tale sostituzione, il vigente denunciato comma 3 dell&#8217;art. 8 del d.lgs. n. 375 del 1993 stabilisce che, «[q]ualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l&#8217;INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l&#8217;INPS procede all&#8217;imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all&#8217;articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni».</p>
<p>Nel censurato testo vigente &#8211; chiaramente orientato nel senso di una maggiore garanzia del soggetto passivo dell&#8217;obbligo contributivo &#8211; l&#8217;utilizzazione degli esiti della stima tecnica disciplinata dal comma 2 ai fini dell&#8217;accertamento dei contributi dovuti richiede dunque che da tale stima emerga un fabbisogno di manodopera «significativamente superiore» rispetto alle giornate che risultano dalle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata previste dall&#8217;art. 6 del d.lgs. n. 375 del 1993.</p>
<p>Inoltre, l&#8217;imposizione dei contributi per il maggior numero di giornate di lavoro determinate mediante la stima tecnica è consentita solo in presenza di due (ulteriori) condizioni: che il datore di lavoro &#8211; che deve essere diffidato a farlo &#8211; non fornisca «adeguata motivazione» dello scostamento entro il termine di quaranta giorni; che «non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione».</p>
<p>Se sussistono tali condizioni, l&#8217;INPS procede all&#8217;imposizione dei contributi, liquidandoli sulla base delle retribuzioni medie di cui all&#8217;art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell&#8217;assicurazione generale obbligatoria).</p>
<p>3.- Il rimettente afferma che il denunciato art. 8, comma 3 «prevede la possibilità  di addebitare contribuzione per lavoratori che non siano stati preventivamente individuati nominativamente e personalmente».</p>
<p>Muovendo da tale presupposto, il giudice a quo ritiene che tale disposizione, «nella parte in cui impone all&#8217;INPS di richiedere alle imprese agricole contributi previdenziali non collegati a soggetti nominativamente individuati bensì sulla base di un fabbisogno presuntivo determinato in forza di una stima tecnica», violi anzitutto gli artt. 76 e 77 Cost., perchè si pone in contrasto con il giù  citato principio e criterio direttivo di cui all&#8217;art. 3, comma 1, lettera aa), della legge di delegazione n. 421 del 1992.</p>
<p>Lo stesso art. 8, comma 3, violerebbe, in secondo luogo, gli artt. 3 e 38 Cost., sotto due profili. Il primo riguarda il criterio «presuntivo» dettato da tale norma che finirebbe con «imporre pesi disuguali a soggetti che si trovano in condizioni di parità  o pesi uguali a soggetti che non sono in uguali condizioni». Il secondo fa riferimento alla conversione dell&#8217;obbligazione contributiva in una ulteriore sanzione rispetto a quelle giù  previste dall&#8217;ordinamento.</p>
<p>4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l&#8217;inammissibilità  delle questioni, poichè l&#8217;ordinanza di rimessione, priva di una motivazione congrua e sufficiente, si limita a motivare per relationem con riferimento a precedenti giurisprudenziali della Corte costituzionale.</p>
<p>L&#8217;eccezione non è fondata.</p>
<p>L&#8217;ordinanza di rimessione, pur se in modo conciso, indica le ragioni del denunciato contrasto tra la disposizione censurata e gli invocati parametri costituzionali. Essa pone in evidenza che il criterio accertativo di cui all&#8217;art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993, nel prevedere l&#8217;imposizione di contributi «non collegati a soggetti nominativamente individuati bensì sulla base di un fabbisogno presuntivo determinato in forza di una stima tecnica» sarebbe incompatibile con l&#8217;obbligo, imposto al Governo dall&#8217;art. 3, comma 1, lettera aa), della legge di delegazione n. 421 del 1992, di tenere conto della disciplina vigente per la generalità  dei lavoratori, escludendo perciù² che l&#8217;obbligazione contributiva nasca quando manchi l&#8217;individuazione nominativa dei soggetti cui imputare i contributi (col conseguente contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost.). Inoltre, non considerando le caratteristiche peculiari di ciascuna azienda agricola, imporrebbe «pesi disuguali a soggetti che si trovano in condizioni di parità  o pesi uguali a soggetti che non sono in uguali condizioni» (col conseguente contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.). Vi sarebbe in tal modo una conversione dell&#8217;obbligazione contributiva in una ulteriore sanzione rispetto a quelle giù  previste dall&#8217;ordinamento (col conseguente contrasto, sotto un ulteriore profilo, con gli stessi artt. 3 e 38 Cost.).</p>
<p>5.- Sempre in via preliminare, va rilevato che il presupposto interpretativo del giudice rimettente, secondo cui la disposizione censurata «prevede la possibilità  di addebitare contribuzione per lavoratori che non siano stati preventivamente individuati nominativamente e personalmente» non solo non è implausibile, ma è anche corretto.</p>
<p>L&#8217;accertamento disciplinato dall&#8217;art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993 presuppone infatti, come si è visto, che «non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione».</p>
<p>Tale previsione, nel suo tenore testuale, preclude anche la lettura «costituzionalizzante» dello stesso art. 8, comma 3, prospettata dalla parte costituita, secondo cui quest&#8217;ultima disposizione «pone a carico dell&#8217;ente previdenziale l&#8217;obbligo di individuare [&#038;] i soggetti nei cui confronti viene imputato il maggior numero di giornate».</p>
<p>6.- Nel merito, le questioni non sono fondate.</p>
<p>7.- Per le questioni sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., si deve rilevare che il parametro dell&#8217;art. 77 Cost. è inconferente (con la conseguente non fondatezza della relativa questione; ex multis, sentenze n. 127 del 2017 e n. 250 del 2016).</p>
<p>Con riguardo al parametro dell&#8217;art. 76 Cost., si deve osservare che il comma 3 dell&#8217;art. 8 del d.lgs. n. 375 del 1993 è censurato dal rimettente non nel suo testo originario, adottato dal Governo nell&#8217;esercizio della delega a esso conferita dall&#8217;art. 3, comma 1, lettera aa), della legge n. 421 del 1992, ma nel testo (interamente) sostituito dall&#8217;art. 9-ter, comma 3, quinto periodo, del d.l. n. 510 del 1996.</p>
<p>Nell&#8217;adozione di tale disposizione, come è del tutto evidente, il Governo non ha esercitato la delega di cui alla legge n. 421 del 1992 e non era, perciù², tenuto a rispettarne i principi e criteri direttivi.</p>
<p>Tanto basta a escludere in radice la possibilità  di un qualunque contrasto tra la disposizione denunciata e il principio e criterio direttivo dell&#8217;art. 3, comma 1, lettera aa), della legge n. 421 del 1992.</p>
<p>8.- Quanto alla questione sollevata in riferimento all&#8217;art. 38 Cost., l&#8217;imposizione al datore di lavoro, prevista dal denunciato art. 8, comma 3, dei contributi per il maggior numero di giornate determinate mediante la stima tecnica di cui al comma 2 dello stesso articolo (e sulla base delle retribuzioni medie per l&#8217;anno) è pienamente compatibile con la garanzia della tutela previdenziale assicurata dal parametro costituzionale.</p>
<p>Tale imposizione, infatti, si traduce in un incremento dell&#8217;apporto finanziario al sistema previdenziale e dunque non pregiudica la tutela dei lavoratori, ma comporta un rafforzamento della copertura che gli enti previdenziali possono assicurare agli stessi.</p>
<p>9.- Quanto alle questioni sollevate in riferimento all&#8217;art. 3 Cost., occorre esaminare separatamente i due profili di censura prospettati dal rimettente.</p>
<p>9.1.- Con riguardo al primo profilo, il giudice a quo, nel lamentare che il criterio accertativo di cui al denunciato art. 8, comma 3, «conduce al risultato di imporre pesi disuguali a soggetti che si trovano in condizioni di parità  o pesi uguali a soggetti che non sono in uguali condizioni», riprende letteralmente il passaggio della sentenza n. 65 del 1962. In tale inciso questa Corte sviluppò la motivazione circa il contrasto con l&#8217;art. 3 Cost. dell&#8217;accertamento dei contributi agricoli fondato sul criterio presuntivo cosiddetto dell&#8217;ettaro-coltura.</p>
<p>A proposito di tale pronuncia, va rilevato che la violazione, sia dell&#8217;art. 76 Cost. (per contrasto con il principio che i contributi dovevano essere stabiliti «sulla base dell&#8217;impiego di mano d&#8217;opera per ogni azienda agricola»), sia dell&#8217;art. 3 Cost. era stata affermata da questa Corte in ragione del fatto che il criterio dell&#8217;ettaro-coltura, applicandosi «rispetto alle zone», non era idoneo ad accertare l&#8217;impiego di manodopera «rispetto alle singole aziende, considerate nella loro peculiare struttura e organizzazione» (punto 8. del Considerato in diritto).</p>
<p>L&#8217;accertamento previdenziale disciplinato dall&#8217;art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993 si fonda invece, come si è visto, sull&#8217;utilizzazione degli esiti della stima tecnica prevista dal comma 2 dello stesso articolo. Con essa l&#8217;INPS, sulla base di quanto rilevato «a mezzo visita ispettiva» dell&#8217;azienda, ne determina il fabbisogno di manodopera in relazione a elementi distintivi, quali sono l&#8217;ordinamento colturale dei terreni, il bestiame allevato, i sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, anche sulla scorta di consuetudini locali.</p>
<p>Pertanto, diversamente dall&#8217;accertamento in base al criterio cosiddetto dell&#8217;ettaro-coltura oggetto della sentenza n. 65 del 1962, l&#8217;accertamento previdenziale di cui all&#8217;art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993 ha riguardo al fabbisogno di giornate lavorative di ciascuna singola specifica azienda agricola, considerata nella sua peculiare struttura e nell&#8217;organizzazione che la caratterizza.</p>
<p>Ciù² esclude, in tutta evidenza, che dall&#8217;applicazione di tale accertamento possa discendere la lamentata conseguenza di imporre una contribuzione diversa a datori di lavoro che si trovano nella stessa condizione o una contribuzione uguale a datori di lavoro che si trovano in condizioni diverse.</p>
<p>9.2.- Non è fondato, infine, il secondo profilo di violazione dell&#8217;art. 3 Cost. prospettato dal giudice a quo.</p>
<p>La giurisprudenza di legittimità  si è di recente espressa nel senso che la questione dell&#8217;imputazione soggettiva dei contributi non rileva nel rapporto contributivo tra datore di lavoro agricolo e INPS (Corte di cassazione, sezione sesta-lavoro, ordinanza 7 novembre 2018, n. 28312). Questa affermazione trova ragionevole giustificazione nelle obiettive difficoltà  di accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura e dei relativi contributi, poichè il settore agricolo è «caratterizzato dall&#8217;essere l&#8217;attività  lavorativa spesso discontinua e prestata in favore di una pluralità  di datori di lavoro nel corso dell&#8217;anno» (sentenza n. 192 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto). Da queste considerazioni emerge la ragionevolezza di una disposizione che appare chiaramente diretta a evitare l&#8217;evasione contributiva nel settore agricolo.</p>
<p>Inoltre, l&#8217;imposizione di contributi previdenziali in assenza della previa individuazione dei lavoratori utilizzati, secondo quanto previsto dal denunciato art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993 non converte di fatto l&#8217;obbligazione contributiva nè in una sanzione, come asserito dal rimettente, nè in un tributo, come sostenuto, in via alternativa, dalla parte costituita.</p>
<p>Sia la quantificazione delle somme imposte &#8211; che corrispondono alla contribuzione dovuta in relazione al maggior numero di giornate lavorative accertate e alla retribuzione media per esse determinata nell&#8217;anno &#8211; sia l&#8217;evidente destinazione delle stesse al finanziamento della tutela previdenziale del lavoro, confermano la natura sostanzialmente previdenziale dei contributi richiesti al datore di lavoro, ai sensi del denunciato art. 8, comma 3. Tali caratteristiche, nell&#8217;escluderne, sia il fondamento nella «capacità  contributiva», sia la generica destinazione al concorso alle «spese pubbliche» (art. 53, primo comma, Cost.), escludono, al contempo, la natura tributaria degli stessi contributi.</p>
<p>Le evidenziate connotazioni dei contributi ex art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993 inducono a negare che essi abbiano natura sanzionatoria e che si prefiggano finalità  punitive.</p>
<p> </p>
<p>Per Questi Motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione dell&#8217;art. 3, comma 1, lettera aa, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell&#8217;agricoltura e dei relativi contributi), come sostituito dall&#8217;art. 9-ter, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38, 76 e 77 della Costituzione, dalla Corte d&#8217;appello di Roma, sezione lavoro e previdenza, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2019 n.465</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-3-2019-n-465/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-3-2019-n-465/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2019 n.465</a></p>
<p>G. Adamo, L. Ieva Est., In materia di aiuti comunitari all&#8217;agricoltura sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo atteso che la relativa controversia attiene alla concessione di un ausilio finanziario pubblico. 1.- Giudice amministrativo &#8211; Agricoltura &#8211; Aiuti comunitari &#8211; Giurisdizione del G. A. &#8211; sussiste. 2.- Unione Europea &#8211; Aiuti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-3-2019-n-465/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2019 n.465</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Adamo, L. Ieva Est.,</span></p>
<hr />
<p>In materia di aiuti comunitari all&#8217;agricoltura sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo atteso che la relativa controversia attiene alla concessione di un ausilio finanziario pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Giudice amministrativo &#8211; Agricoltura &#8211; Aiuti comunitari &#8211; Giurisdizione del G. A. &#8211; sussiste.</p>
<p> 2.- Unione Europea &#8211; Aiuti all&#8217;agricoltura &#8211; contributi comunitari &#8211; disciplina regolamentare europea &#8211; normativa di riferimento &#8211; tale.</p>
<p> 3.- Unione Europea &#8211; Regolamento comunitario &#8211; caratteristiche generali &#8211; portata normativa &#8211; cd. obbligatorietà  integrale &#8211; c.d. efficacia diretta &#8211; adattamento immediato e diretto degli ordinamenti statuali aderenti &#8211; sussiste.</p>
<p> 4.- Unione Europea &#8211; c.d. regole di condizionalità  &#8211; mancato rispetto &#8211; conseguenze.</p>
<p> 5.- Unione Europea &#8211; Regolamento n. 604/2014 &#8211; costatazione di mancata erogazione dell&#8217;aiuto comunitario &#8211; conseguenze &#8211; fattispecie tipica di silenzio &#8211; diniego &#8211; tale.</p>
<p> 6.- Unione Europea &#8211; Agricoltura &#8211; Aiuti &#8211; Sistema S.I.A.N. &#8211; procedimento in materia di aiuti all&#8217;agricoltura &#8211; modalità  telematica &#8211; esclusività  &#8211; amministrazione in forma digitale avanzata sussiste.</p>
<p align="JUSTIFY">7.- Tele amministrazione &#8211; conoscenza in tempo reale delle decisioni della p.A. procedente &#8211; sussiste.Â Mancata notifica di un provvedimento distinto e separato dalle evidenze digitali &#8211; silenzio inadempimento &#8211; configurabilità  &#8211; esclusione.</p>
<p> 8.- Unione Europea &#8211; Aiuti &#8211; Agricoltura -Centro di assistenza agricola (C. A. A.) &#8211; domanda di aiuto comunitario &#8211; presentazione della domanda di pagamento e per la ricezione degli esiti secondo le modalità  informatico-telematiche previste &#8211; mandato di patrocinio dell&#8217;azienda agricola &#8211; necessità .</p>
<p> 9 &#8211; Unione europea &#8211; Aiuti &#8211; Agricoltura &#8211; mandato di patrocinio &#8211; rapporti fra società  agricola mandante e centro di assistenza mandatario &#8211; normativa sul mandato ex artt. 1703 e seg. C. C. &#8211; richiamabilità  &#8211; obblighi di informazione e trasparenza &#8211; sussistenza.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. In</i><i>Â materia</i><i><b>Â </b></i><i>di aiuti comunitari all&#8217;agricoltura sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo atteso che la relativa controversia attiene alla concessione di un ausilio finanziario pubblico, rispetto al quale il soggetto beneficiario vanta una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo all&#8217;esercizio corretto dei propedeutici poteri tecnico-discrezionali di valutazione e di ammissione all&#8217;aiuto e dei seguenti poteri tecnico-discrezionali di controllo e di verifica delle c.d. condizionalità  e degli altri presupposti, sulla scorta della peculiare disciplina amministrativa europea.</i></p>
<p> <i>2.La materia del pagamento dei c.d. contributi comunitari (o integrazioni) alla attività  agricola, svolta da imprese in possesso dei previsti requisiti, è disciplinata dal diritto dell&#8217;Unione europea e, segnatamente, da specifici regolamenti U.E., che dettano le speciali norme sul procedimento da applicarsi.</i></p>
<p align="JUSTIFY">3. <i>Il </i><i>regolamento U.E. n. 1306 del 2013, come tutti i regolamenti comunitari, a norma dell&#8217;art. 288 T.F.U.E., ha valenza generale (c.d. portata normativa), è obbligatorio per tutti (c.d. obbligatorietà  integrale) ed è direttamente applicabile (c.d. efficacia diretta). Pertanto, esso comporta l&#8217;adattamento degli ordinamenti interni ai singoli </i><i>Stati </i><i>membri dell&#8217;Unione europea &#8220;direttamente&#8221;, cioè immediatamente e automaticamente.</i></p>
<p align="JUSTIFY">4.  <i>InÂ </i><i>base al combinato disposto di cui agli artt. 91, 93 e 99 del regolamento n. 1306/2013, al beneficiario che non rispetti le c.d. regole di condizionalità , ossia i criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell&#8217;U.E. e dalle norme per il mantenimento del fondo coltivato in buone condizioni agronomiche e ambientali, non viene corrisposto il contributo quale &#8220;sanzione&#8221; per la mancata osservanza delle regole cui si è obbligato presentando la domanda di pagamento per l&#8217;erogazione dei contributi di ausilio e d&#8217;inte</i><i>grazione alle attività  agricole: i</i><i>n particolare, l&#8217;art. 35 del regolamento U.E. n. 604 del 2014, che ha integrato il regolamento n. 1306 del 2013, prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato, se non siano rispettati i criteri di ammissibilità , gli impegni e gli altri obblighi.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>5. Il regolamento U.E. n. 604 del 2014 ha previsto una fattispecie tipica di silenzio-diniego in ipotesi di constatazione di mancata erogazione (o solo parziale erogazione) dell&#8217;aiuto comunitario, richiesto in pagamento con la domanda presentata in forma telematico-informatica: le espressioni regolamentari multilinguistiche denegarà¡&#8221; (&#8220;La ayuda solicitada se denegarà¡ o se retirarà¡&#8221;), &#8220;refusì©e&#8221; (&#8220;L&#8217;aide demandèe est refusì©e ou retirà©e&#8221;), &#8220;refused&#8221; (&#8220;The support claimed shall be refused or withdrawn&#8221;) e, in particolare, il tedesco &#8220;abgelehnt&#8221; (&#8220;Die beantragte Farderung wird ganz abgelehnt oder zurà¼ckgenommen&#8221;) vanno infatti similmente e convergentemente interpretate nel senso di aiuto &#8220;denegato-rifiutato-respinto&#8221;.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>6. Dalla lettura sistematica delle disposizioni normative U.E. si ricava chiaramente che il procedimento amministrativo per gli aiuti in agricoltura è impostato in toto in modalità  telematica e informatica, attraverso l&#8217;alimentazione dei dati, informazioni e consultazione dello stato del procedimento, come anche dell&#8217;esito, attraverso il sistema S.I.A.N. (sistema informativo agricolo nazionale), di cui al d.lgs. 30 aprile 1998 n. 173. Si è dunque in presenza di una fattispecie tipica di tele-amministrazione, ossia di amministrazione in forme digitali avanzate, attraverso un sistema informatico e un portale telematico, che supera la necessità  di effettuare la notificazione di un distinto provvedimento cartaceo all&#8217;indirizzo di domicilio (o anche di un atto digitale all&#8217;indirizzo P.E.C.) del destinatario.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>7.Le diverse tipologie di amministrazione digitale impiegano un sistema di gestione di dati informatici e trovano rappresentazione in forma digitale su una piattaforma informatico-telematica attraverso la quale l&#8217;utente-destinatario delle decisioni amministrative ha la possibilità  di interagire accedendo direttamente al proprio fascicolo e consultando tutti i dati e le comunicazioni ivi previste, a seconda della normativa di settore. La tele-amministrazione, a seconda dei casi, sostituisce in parte o in toto la necessità  della comunicazione formale di provvedimenti tra amministrazione e cittadini e imprese. Una simile tipologia di amministrazione consente la conoscenza in tempo reale delle decisioni assunte dall&#8217;amministrazione e non necessita di notifiche o di altre attività  notiziali, in quanto i dati e le informazioni sono ivi compiutamente rappresentate e motivate. Ne consegue che non può dirsi che vi sia alcuna forma di silenzio-inadempimento in caso di mancata notifica di un provvedimento distinto e separato dalle evidenze digitali giù  nella disponibilità  dell&#8217;istante (o del soggetto a cui è stato conferito speciale mandato), le quali rappresentano la decisione assunta dall&#8217;amministrazione.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>8. La società  agricola, che voglia presentare una domanda di aiuto comunitario, può conferire ad un C.A.A., ossia ad un centro di assistenza agricola (abilitato ad operare, secondo le nome di settore), un mandato di patrocinio (art. 14 D. Mi.P.A.A.F. 27 marzo 2008), attraverso il quale &#8211; non diversamente dal mandato che è possibile presentare ad un C.A.A.F. per l&#8217;assistenza fiscale o dal mandato a un istituto di patronato per l&#8217;assistenza previdenziale e assistenziale- il soggetto mandatario agisce per conto della società  agricola per la presentazione della domanda di pagamento e per la ricezione degli esiti, secondo le modalità  informatico-telematiche previste.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>9. I rapporti tra società  agricola mandante ed il centro di assistenza mandatario, che diviene anche domiciliatario di qualsiasi comunicazione informatico-telematica contenuta nel fascicolo aziendale gestito per conto dalla impresa agricola, sono disciplinate dalle norme in materia di mandato (art. 1703 e seguenti del codice civile), integrate da quelle di settore, che disciplinano detti rapporti (art. 3-bis del d.lgs. 27 maggio 1999 n. 165; D. Mi.P.A.A.F. 27 marzo 2008). Venendo in rilievo un&#8217;obbligazione pubblicistica al pagamento di ausili finanziari europei, il mandatario (il C.A.A.) è onerato da obblighi di informazione e di trasparenza e deve adempiere con diligenza all&#8217;incarico ricevuto (art. 1710 del codice civile), salvaguardando la posizione e gli interessi della mandante azienda agricola, se del caso &#8211; tenuto conto della particolarità  del soggetto assistito &#8211; fornendo adeguata consulenza, fino ad assumere un comportamento di &#8220;stimolo&#8221; nei confronti dello stesso mandante (art. 1375 cod. cv.). Tanto, allo scopo di consentire il buon fine della domanda di pagamento dei contributi comunitari, con obbligo finale di rendiconto del proprio operato (art. 1713 cod. civ.).</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2018, proposto dalla società  agricola Car. di San. V. &amp; c. società  semplice, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianluca Mignacca, con studio in Roma alla via Veneto n. 6 e domicilio digitale all&#8217;indirizzo P.E.C.: gianluca.mignacca@pec.it;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Ag.E.A. &#8211; Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Bari, alla via Melo n. 97;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la dichiarazione d&#8217;illegittimità </b></i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del silenzio-inadempimento (o silenzio-rifiuto), serbato dall&#8217;Ag.E.A. sulla domanda unica di pagamento per l&#8217;anno 2016 (inviata telematicamente il 15 giugno 2016) e sulla domanda di accesso alla riserva nazionale (inviata telematicamente il 29 agosto 2016); di tutti i provvedimenti connessi e/o collegati con il silenzio-rifiuto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè per la declaratoria dell&#8217;obbligo di provvedere, mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Ag.E.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Gianluca Mignacca e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con ricorso depositato in data 5 settembre 2018, la società  agricola ha impugnato il lamentato silenzio-inadempimento serbato dall&#8217;Ag.E.A. in ordine a due domande di pagamento degli aiuti comunitari (c.d. integrazioni) presentate dalla stessa in data 15 giugno 2016, di cui la prima domanda unica n. 60264618467 inerente ai titoli di base posseduti per una superficie dichiarata di ha. 755,60, la seconda domanda n. 60290178536 invece per l&#8217;accesso alla c.d. riserva nazionale, in qualità  di &#8220;Giovane agricoltore&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Va subito precisato che in materia sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia attiene alla concessione di un ausilio finanziario pubblico, rispetto al quale il soggetto beneficiario vanta una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo all&#8217;esercizio corretto dei propedeutici poteri tecnico-discrezionali di valutazione e di ammissione all&#8217;aiuto e dei seguenti poteri tecnico-discrezionali di controllo e di verifica delle c.d. condizionalità  e degli altri presupposti, sulla scorta della peculiare disciplina amministrativa europea.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Si è costituita l&#8217;Amministrazione, depositando una relazione esplicativa redatta dall&#8217;Ag.E.A., come in atti (prot. interno n. 0070037 del 7 settembre 2018), corredata dalla documentazione utile, che evidenzia come nessun silenzio-inadempimento (o rifiuto) sia stato mai mantenuto. In particolare, la prima domanda di pagamento degli ausili finanziari è stata soddisfatta in parte, per talune anomalie riscontrate, stante l&#8217;esito parzialmente negativo di alcuni controlli e verifiche effettuate. La seconda domanda di pagamento risulta invece integralmente adempiuta.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Va rammentato che, in materia di pagamento dei c.d. contributi comunitari (o integrazioni) alla attività  agricola, svolta da imprese in possesso dei previsti requisiti, è disciplinata dal diritto dell&#8217;Unione europea e, segnatamente, da specifici <i>regolamenti U.E.</i>, che dettano le speciali norme sul procedimento da applicarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Dalla lettura sistematica delle disposizioni normative U.E. si ricava chiaramente che il procedimento amministrativo è impostato <i>in toto </i>in modalità  telematica e informatica, attraverso l&#8217;alimentazione dei dati, informazioni e consultazione dello stato del procedimento, come anche dell&#8217;esito, attraverso il sistema S.I.A.N. (sistema informativo agricolo nazionale), di cui al d.lgs. 30 aprile 1998 n. 173.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel predetto sistema informatico-telematico, le aziende agricole hanno istituito la propria posizione e il proprio fascicolo aziendale digitale e dematerializzato, sul quale vengono registrati tutti i dati relativi alla procedura di pagamento degli aiuti europei.</p>
<p style="text-align: justify;">Siamo dunque in presenza di una fattispecie tipica di <i>tele-amministrazione</i>, ossia di amministrazione in forme digitali avanzate, attraverso un sistema informatico e un portale telematico, che supera la necessità  di effettuare la notificazione di un distinto provvedimento cartaceo all&#8217;indirizzo di domicilio (o anche di un atto digitale all&#8217;indirizzo P.E.C.) del destinatario.</p>
<p style="text-align: justify;">La legislazione giù  conosce diversi esempi di un tale tipo di amministrazione digitale, specificamente in materia previdenziale e fiscale, che impiega un sistema di gestione di dati informatici, che trovano rappresentazione in forma digitale, su una piattaforma informatico-telematica, attraverso la quale l&#8217;utente-destinatario delle decisioni amministrative ha la possibilità  di interagire proficuamente, accedendo direttamente al proprio fascicolo e consultando tutti i dati e le comunicazioni ivi previste, a seconda della normativa di settore. La tele-amministrazione, a seconda dei casi, sostituisce in parte o <i>in toto</i> la necessità  della comunicazione formale di provvedimenti tra amministrazione e cittadini e imprese.</p>
<p style="text-align: justify;">Una simile tipologia di amministrazione invero consente la conoscenza in tempo reale delle decisioni assunte dall&#8217;amministrazione e non necessita di notifiche o di altre attività  notiziali, in quanto i dati e le informazioni sono ivi compiutamente rappresentate e motivate. <i>Ergo, </i>non può dirsi che vi sia alcuna forma di silenzio-inadempimento, in caso di mancata notifica di un provvedimento distinto e separato dalle <i>evidenze digitali</i>, nella disponibilità  dell&#8217;istante (o del soggetto a cui è stato conferito speciale mandato), le quali comunque rappresentano la decisione assunta dall&#8217;amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Inoltre, va considerata la peculiare disciplina giuridica dei pagamenti dei contributi comunitari (o euro-unitari) previsti in materia di agricoltura, ai sensi del regolamento U.E. n. 1306 del 2013, che è direttamente collegata all&#8217;azione della Commissione U.E.</p>
<p style="text-align: justify;">Va premesso che il regolamento U.E., a norma dell&#8217;art. 288 T.F.U.E., ha valenza generale (c.d. portata normativa), è obbligatorio per tutti (c.d. obbligatorietà  integrale) ed è direttamente applicabile (c.d. efficacia diretta). Pertanto, esso comporta l&#8217;adattamento degli ordinamenti interni ai singoli stati membri dell&#8217;Unione europea &#8220;direttamente&#8221;, cioè immediatamente e automaticamente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 64, comma 4, del regolamento definisce la tipologia delle &#8220;sanzioni&#8221;, in caso di violazione degli obblighi assunti con la domanda di pagamento degli aiuti, che vanno dalla riduzione, alla sospensione, alla mancata concessione del pagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli artt. 67 e 68 del regolamento prevedono l&#8217;istituzione di un sistema di gestione e controllo integrato e informatico-telematico, che identifica le particelle, l&#8217;azienda e le domande di pagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 72 prevede che la domanda di pagamento diretta venga annualmente presentata dal soggetto beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">In base al combinato disposto di cui agli artt. 91, 93 e 99 del regolamento n. 1306 citato, al beneficiario che non rispetti le c.d<i>. </i>regole di condizionalità , ossia i criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell&#8217;U.E. e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, non viene corrisposto il contributo, quale &#8220;sanzione&#8221; per la mancata osservanza delle regole alle quali si è obbligato presentando la domanda di pagamento per l&#8217;erogazione dei contributi di ausilio e d&#8217;integrazione alle attività  agricole.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 95 del regolamento stabilisce che, ai beneficiari interessati, anche con mezzi elettronici, è fornito l&#8217;elenco dei criteri e delle norme d&#8217;applicare a livello di azienda.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quel che maggiormente rileva nel ricorso presentato, l&#8217;art. 35 del regolamento U.E. n. 604 del 2014, che ha integrato il regolamento n. 1306 del 2013, prevede che <i>il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato</i>, se non siano rispettati i criteri di ammissibilità , gli impegni e gli altri obblighi.</p>
<p style="text-align: justify;">Stante la diretta applicabilità  dei regolamenti U.E., in considerazione degli artt. 55 T.U.E. e 342 T.F.U.E. e del Regolamento C.E.E. n. 1 del 1958 tuttora vigente, che adotta il criterio del c.d. multilinguismo, può considerarsi come anche i testi spagnolo (&#8220;<i>La ayuda solicitada se denegarà¡ o se retirarà¡</i>&#8220;), francese (&#8220;<i>L&#8217;aide demandèe est refusì©e ou retirà©e</i>&#8220;), inglese (&#8220;<i>The support claimed shall be refused or withdrawn</i>&#8220;), tedesco (&#8220;<i>Die beantragte FÃ¶rderung wird ganz abgelehnt oder zurà¼ckgenommen</i>&#8220;) indichino il diniego-rifiuto del pagamento, che viene indi respinto, in correlazione alla mancata (o parziale) erogazione dell&#8217;aiuto richiesto. Tanto, invero, applicandosi il canone ermeneutico del c.d. <i>effetto utile</i> e quello della finalità  delle norme (Corte Giust. C.E. sent. 12 novembre 1969, causa C-29/69; Corte Giust. C.E., sez. V, sent. 9 marzo 2000, causa C-437/97; Corte Giust. U.E., sez. VI, sent. del 26 giugno 2003, causa C-305/01; Corte Giust. U.E., sez. V, sent. 29 aprile 2004, causa C-341/01), che dunque conducono ad interpretare le espressioni similari &#8220;<i>denegarà¡</i>&#8220;, &#8220;<i>refusì©e</i>&#8220;,&#8221;<i>refused</i>&#8220;e, in particolare, il tedesco &#8220;<i>abgelehnt</i>&#8220;nel senso, appunto, di aiuto &#8220;denegato-rifiutato-respinto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, il regolamento U.E. n. 604 del 2014 ha previsto una <i>fattispecie tipica di silenzio-diniego</i>, in ipotesi di constatazione di mancata erogazione (o solo parziale erogazione) dell&#8217;aiuto comunitario, richiesto in pagamento con la domanda presentata in forma telematico-informatica.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il sistema integrato di gestione, l&#8217;art. 14 del regolamento di esecuzione U.E. n. 809 del 2014 del regolamento U.E. n. 1306 del 2013 sancisce che la domanda unica di pagamento contenga tutte le informazioni necessarie a determinare l&#8217;ammissibilità  all&#8217;aiuto comunitario, ivi compresa una dichiarazione, da parte del beneficiario, di aver preso atto delle condizioni inerenti al regime di pagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il regolamento U.E. n. 1307 del 2013 prevede ulteriori norme sui pagamenti diretti e sui controlli formali amministrativi e sostanziali dei requisiti di ammissione e delle c.d. condizionalità , con le relative &#8220;sanzioni&#8221; e registrazioni nel sistema integrato e informatico di gestione delle domande di pagamento (cfr. Ag.E.A., Istruzioni operative n. 7 del 3 marzo 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">6.- Nella fattispecie concreta, va poi evidenziato che la società  agricola ha conferito ad un C.A.A., ossia ad un centro di assistenza agricola (abilitato ad operare, secondo le nome di settore) un mandato di patrocinio (art. 14 D. Mi.P.A.A.F. 27 marzo 2008), attraverso il quale &#8211; non diversamente dal mandato che è possibile presentare ad un C.A.A.F. per l&#8217;assistenza fiscale (art. 32 e seguenti del d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, come modificato dal d.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490), o dal mandato a un istituto di patronato per l&#8217;assistenza previdenziale e assistenziale (legge 30 marzo 2001 n. 152) &#8211; il soggetto mandatario agisce <i>per conto</i> della società  agricola per la presentazione della domanda di pagamento e per la ricezione degli esiti, secondo le modalità  informatico-telematiche previste.</p>
<p style="text-align: justify;">I rapporti tra società  agricola mandante ed il centro di assistenza mandatario, che diviene anche domiciliatario di qualsiasi comunicazione informatico-telematica contenuta nel fascicolo aziendale gestito per conto dalla impresa agricola, sono disciplinate dalle norme in materia di mandato (art. 1703 e seguenti del codice civile), integrate da quelle di settore, che disciplinano detti rapporti (art. 3-<i>bis</i> del d.lgs. 27 maggio 1999 n. 165; D. Mi.P.A.A.F. 27 marzo 2008), ed esulano dal presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Basti perà² considerare, in questa sede, venendo in rilievo un&#8217;obbligazione pubblicistica al pagamento di ausili finanziari europei, che il mandatario (il C.A.A.), nel caso di specie, è onerato da obblighi di informazione e di trasparenza e deve adempiere con diligenza all&#8217;incarico ricevuto (art. 1710 del codice civile), salvaguardando indi la posizione e gli interessi della mandante azienda agricola, se del caso &#8211; tenuto conto della particolarità  del soggetto assistito &#8211; fornendo <i>adeguata consulenza</i>, fino ad assumere un comportamento di &#8220;stimolo&#8221; nei confronti dello stesso mandante (art. 1375 cod. cv.). Tanto, allo scopo di consentire il buon fine della domanda di pagamento dei contributi comunitari, con obbligo finale di rendiconto del proprio operato (art. 1713 cod. civ.).</p>
<p style="text-align: justify;">7.- In conclusione, il ricorso va respinto, in quanto non sussiste il lamentato silenzio-inadempimento dell&#8217;Amministrazione, bensì sussiste una <i>fattispecie tipica di silenzio-diniego</i>, ai sensi dell&#8217;art. 35 del regolamento U.E. n. 604 del 2014 e in base all&#8217;impostazione in forma di tele-amministrazione del procedimento di pagamento, che comunque consente al beneficiario della domanda di aiuto di avere esatta cognizione, direttamente o per il tramite del C.A.A., a cui abbia conferito speciale mandato, dello stato istruttorio e decisionale.</p>
<p style="text-align: justify;">8.- Le spese possono essere compensate, stante la novità  delle questioni poste. Il contributo unificato rimane a carico della parte ricorrente comunque soccombente nel giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;">il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppina Adamo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Cocomile, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-3-2019-n-465/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2019 n.465</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2019 n.C-670/17 P</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-27-2-2019-n-c-670-17-p/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-27-2-2019-n-c-670-17-p/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2019 n.C-670/17 P</a></p>
<p>Pres. J. Bonichot, Rel. M. Safjan Gli strumenti di aiuto allo sviluppo rurale, come il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), sostitutivo del Feaog dovrebbero essere integrati in quelli che rientrano nella politica agricola comune ed essere coordinati con gli altri strumenti della politica di coesione. 1. Politica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-27-2-2019-n-c-670-17-p/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2019 n.C-670/17 P</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-27-2-2019-n-c-670-17-p/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2019 n.C-670/17 P</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. J. Bonichot, Rel. M. Safjan</span></p>
<hr />
<p>Gli strumenti di aiuto allo sviluppo rurale, come il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), sostitutivo del Feaog dovrebbero essere integrati in quelli che rientrano nella politica agricola comune ed essere coordinati con gli altri strumenti della politica di coesione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p><b>1. Politica agricola comune &#8211; Nuovi strumenti finanziari &#8211; Integrazione e Coesione &#8211; Obblighi reciproci stato membro e Commissione</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Ne deriva che il regolamento n.Â 1083/2006 &#8211; recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, abrogativo del regolamento n.Â 1260/1999, istitutivo del &#8220;Feaog&#8221; (Fondo europeo agricolo e di orientamento) ha mantenuto in vigore, in forza del suo articolo 105, paragrafo 1, le disposizioni sostanziali dell&#8217;articolo 39 del regolamento n.Â 1260/1999, cioè quelle che definiscono il ruolo rispettivo ed espongono i diritti e gli obblighi reciproci dello Stato membro e della Commissione.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)</p>
<p style="text-align: justify;">27 febbraio 2019Â (*)</p>
<p style="text-align: justify;">«Impugnazione &#8211; Fondo europeo agricolo orientamento e garanzia (FEAOG) &#8211; Sezione &#8220;Orientamento&#8221;Â &#8211; Riduzione del contributo finanziario &#8211; Regolamento (CE) n.Â 1260/1999Â &#8211; Programma operativo &#8211; Rettifiche finanziarie &#8211; Articolo 39Â &#8211; Base giuridica &#8211; Disposizioni transitorie»</p>
<p style="text-align: justify;">Nella causa C670/17Â P,</p>
<p style="text-align: justify;">avente ad oggetto l&#8217;impugnazione, ai sensi dell&#8217;articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea, proposta il 28 novembre 2017,</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Repubblica ellenica,</b> rappresentata G.Â Kanellopoulos, A.Â Vasilopoulou ed I.Â Pachi, in qualità  di agenti,</p>
<p style="text-align: justify;">ricorrente,</p>
<p style="text-align: justify;">procedimento in cui l&#8217;altra parte è:</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Commissione europea,</b> rappresentata da D.Â Triantafyllou e J.Â Aquilina, in qualità  di agenti,</p>
<p style="text-align: justify;">convenuta in primo grado,</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE (Prima Sezione),</p>
<p style="text-align: justify;">composta da J.C.Â Bonichot, presidente di sezione, C.Â Toader, A.Â Rosas, L.Â BayÂ Larsen e M.Â Safjan (relatore), giudici,</p>
<p style="text-align: justify;">avvocato generale: M.Â Bobek</p>
<p style="text-align: justify;">cancelliere: A.Â Calotà Escobar</p>
<p style="text-align: justify;">vista la fase scritta del procedimento,</p>
<p style="text-align: justify;">sentite le conclusioni dell&#8217;avvocato generale, presentate all&#8217;udienza dell&#8217;8 novembre 2018,</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Sentenza</b></p>
<p style="text-align: justify;">1Â Â Â Â Â Â Â Â Con la sua impugnazione, la Repubblica ellenica chiede l&#8217;annullamento della sentenza del Tribunale dell&#8217;Unione europea del 19 settembre 2017, Grecia/Commissione (T327/15, non pubblicata, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2017:631), con cui quest&#8217;ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all&#8217;annullamento della decisione di esecuzione C(2015) 1936 final della Commissione, del 25 marzo 2015, relativa all&#8217;applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del FEAOG, Sezione «Orientamento», assegnato al programma operativo CCI 2000GR061PO021 (Grecia &#8211; Obiettivo 1Â &#8211; Ricostruzione rurale) (in prosieguo: la «decisione contestata»).</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Â Contesto normativo</b></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Â </i><b><i>Il regolamento (CE) n.Â 1260/1999</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">2Â Â Â Â Â Â Â Â Il regolamento (CE) n.Â 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU 1999, LÂ 161, pag.Â 1) al suo articolo 39, intitolato «Rettifiche finanziarie», prevede quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">«1. Â Â Â Â La responsabilità  di perseguire le irregolarità , di agire sulla scorta di una constatazione di una qualsiasi modificazione importante che incida sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o sul controllo di un intervento e di effettuare le rettifiche finanziarie necessarie incombe in primo luogo agli Stati membri.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli Stati membri effettuano le necessarie rettifiche finanziarie connesse con l&#8217;irregolarità  isolata o sistemica. Le rettifiche degli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale della partecipazione della Comunità . I fondi comunitari così liberati possono essere riassegnati dallo Stato membro all&#8217;intervento di cui trattasi, secondo modalità  da definire a norma dell&#8217;articolo 53, paragrafo 2.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Â Â Â Â Se, dopo le necessarie verifiche, la Commissione conclude:</p>
<p style="text-align: justify;">a) Â Â Â Â Â che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtà¹ del paragrafo 1,</p>
<p style="text-align: justify;">o</p>
<p style="text-align: justify;">b) Â Â Â Â Â che tutto o parte di un intervento non giustifica nè una parte nè la totalità  della partecipazione dei Fondi,</p>
<p style="text-align: justify;">o</p>
<p style="text-align: justify;">c) Â Â Â Â Â che esistono gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che potrebbero condurre ad irregolarità  a carattere sistematico,</p>
<p style="text-align: justify;">sospende i pagamenti intermedi e, motivando la sua domanda, chiede allo Stato membro di presentare le sue osservazioni e apportare, se del caso, eventuali rettifiche entro un termine stabilito.</p>
<p style="text-align: justify;">Se lo Stato membro contesta le osservazioni della Commissione, viene da questa convocato ad un&#8217;audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Â Â Â Â Alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, se non è stato raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha effettuato le rettifiche, la Commissione, tenendo conto delle osservazioni di quest&#8217;ultimo può decidere, entro tre mesi:</p>
<p style="text-align: justify;">a) Â Â Â Â Â di ridurre l&#8217;acconto di cui all&#8217;articolo 32, paragrafo 2,</p>
<p style="text-align: justify;">o</p>
<p style="text-align: justify;">b) Â Â Â Â Â di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, sopprà¬mendo in tutto o in parte la partecipazione dei Fondi all&#8217;intervento in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello stabilire l&#8217;importo della rettifica la Commissione, tiene conto, conformemente al principio di proporzionalità , della natura dell&#8217;irregolarità  o della modificazione, nonchè dell&#8217;ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle insufficienze constatate nei sistemi di gestione o di controllo degli Stati membri.</p>
<p style="text-align: justify;">In mancanza di una decisione di agire a norma delle lettere a) o b) la sospensione dei pagamenti intermedi cessa con effetto immediato.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Â Â Â Â Gli importi oggetto di ripetizione dell&#8217;indebito vengono riversati alla Commissione, maggiorati degli interessi di mora.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Â Â Â Â Il presente articolo si applica fatto salvo l&#8217;articolo 32».</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Â </i><b><i>Il regolamento (CE) n.Â 1290/2005</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">3Â Â Â Â Â Â Â Â Il regolamento (CE) n.Â 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, LÂ 209, pag.Â 1), al suo articolo 40, intitolato «Spese del [Fondo europeo agricolo orientamento e garanzia (FEAOG)], Sezione &#8220;Orientamento&#8221;», prevede quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">«1. Â Â Â Â Gli importi impegnati per il finanziamento di azioni di sviluppo rurale da parte del FEAOG, sezione orientamento, in virtà¹ di una decisione adottata dalla Commissione tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non siano stati comunicati alla Commissione i necessari documenti per la chiusura degli interventi entro lo scadere del termine per la trasmissione della relazione finale, sono oggetto di disimpegno automatico da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2010 e comportano per gli Stati membri la restituzione degli importi indebitamente riscossi. I documenti necessari per la chiusura degli interventi sono costituiti dalla dichiarazione di spesa relativa al pagamento del saldo, dalla relazione finale di attuazione e dalla dichiarazione di cui all&#8217;articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del [regolamento (&#038;) n.Â 1260/1999].</p>
<p style="text-align: justify;">2. Â Â Â Â Sono esclusi dal calcolo dell&#8217;importo del disimpegno automatico di cui al paragrafo 1 gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo avente effetto sospensivo in virtà¹ del diritto nazionale».</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Â </i><b><i>Il regolamento (CE) n.Â 1083/2006</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">4Â Â Â Â Â Â Â Â L&#8217;articolo 1, intitolato «Oggetto», del regolamento (CE) n.Â 1083/2006 del Consiglio, dell&#8217;11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento n.Â 1260/1999 (GU 2006, LÂ 210, pag.Â 25), al primo comma, così dispone:</p>
<p style="text-align: justify;">«Il presente regolamento stabilisce le norme generali che disciplinano il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) (di seguito: [i] &#8220;Fondi strutturali&#8221;) e il Fondo di coesione, fatte salve le disposizioni specifiche stabilite [nel regolamento (CE) n.Â 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n.Â 1783/1999 (GU 2006, LÂ 210, pag.Â 1), nel regolamento (CE) n.Â 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n.Â 1784/1999 (GU 2006, LÂ 210, pag.Â 12), e nel regolamento (CE) n.Â 1084/2006 del Consiglio, dell&#8217;11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n.Â 1164/94 (GU 2006, LÂ 210, pag.Â 79)]».</p>
<p style="text-align: justify;">5Â Â Â Â Â Â Â Â L&#8217;articolo 105 del regolamento n.Â 1083/2006, rubricato «Disposizioni transitorie», è formulato nei termini seguenti:</p>
<p style="text-align: justify;">«1. Â Â Â Â Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base [al regolamento (CEE) n.Â 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità  strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU 1988, LÂ 185, pag.Â 9), al regolamento (CEE) n.Â 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n.Â 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell&#8217;altro (GU 1988, LÂ 374, pag.Â 1), al regolamento (CE) n.Â 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU 1994, LÂ 130, pag.Â 1) e al regolamento n.Â 1260/1999], o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Â Â Â Â Nel prendere una decisione sui programmi operativi, la Commissione tiene conto di eventuali interventi cofinanziati dai Fondi strutturali o di eventuali progetti cofinanziati dal Fondo di coesione approvati dal Consiglio o dalla Commissione anteriormente all&#8217;entrata in vigore del presente regolamento aventi un&#8217;incidenza finanziaria nel periodo coperto da detti programmi operativi.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Â Â Â Â In deroga all&#8217;articolo 31, paragrafo 2, all&#8217;articolo 32, paragrafo 4, e all&#8217;articolo 37, paragrafo 1, del [regolamento n.Â 1260/1999], gli importi parziali impegnati per gli interventi cofinanziati dal FESR o dal FSE approvati dalla Commissione tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non sono stat[e] trasmess[e] una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate, la relazione finale di esecuzione e la dichiarazione di cui all&#8217;articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento, entro 15 mesi dalla data finale di ammissibilità  della spesa stabilita nella decisione che concede un contributo dei Fondi, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro 6 mesi da tale termine e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono esclusi dal calcolo dell&#8217;importo del disimpegno automatico gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi sospesi a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo».</p>
<p style="text-align: justify;">6Â Â Â Â Â Â Â Â A termini dell&#8217;articolo 107 del regolamento n.Â 1083/2006, intitolato «Abrogazione»:</p>
<p style="text-align: justify;">«Fatte salve le disposizioni di cui all&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del presente regolamento, il [regolamento (&#038;) n.Â 1260/1999] è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2007.</p>
<p style="text-align: justify;">I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento».</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Â </i><b><i>Il regolamento (UE) n.Â 1303/2013</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">7Â Â Â Â Â Â Â Â Il regolamento (UE) n.Â 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento n.Â 1083/2006 (GU 2013, LÂ 347, pag.Â 320 e rettifiche in GU 2016, LÂ 200, pag.Â 140 e GU 2017, LÂ 58, pag.Â 53), così dispone, al suo articolo 152, intitolato «Disposizioni transitorie»:</p>
<p style="text-align: justify;">«1. Â Â Â Â Il presente regolamento non pregiudica nè il proseguimento nè la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dell&#8217;assistenza approvata dalla Commissione sulla base del [regolamento n.Â 1083/2006] o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o altra normativa applicabile continuano quindi ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tale assistenza o operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo l&#8217;assistenza copre i programmi operativi ed i grandi progetti.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Â Â Â Â Le domande di assistenza presentate o approvate ai sensi del [regolamento n.Â 1083/2006] restano valide.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Â Â Â Â Qualora uno Stato membro si avvalga dell&#8217;opzione di cui all&#8217;articolo 123, paragrafo 3, può presentare una richiesta alla Commissione affinchè l&#8217;autorità  di gestione svolga le funzioni dell&#8217;autorità  di certificazione in deroga all&#8217;articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento n.Â 1083/2006] per i programmi operativi corrispondenti attuati a norma del [regolamento n.Â 1083/2006]. La richiesta è corredata di una valutazione effettuata dall&#8217;autorità  di audit. Qualora la Commissione accerti, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall&#8217;autorità  di audit, nonchè dei propri audit, che i sistemi di gestione e controllo di tali programmi operativi funzionano in modo efficiente e che il loro funzionamento non sarà  pregiudicato dall&#8217;autorità  di gestione che svolge le funzioni dell&#8217;autorità  di certificazione, informa lo Stato membro del suo assenso entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta».</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Â Fatti e decisione controversa</b></p>
<p style="text-align: justify;">8Â Â Â Â Â Â Â Â I fatti della controversia, narrati ai punti da 1 a 15 della sentenza impugnata, possono, ai fini del presente procedimento, essere riassunti come segue.</p>
<p style="text-align: justify;">9Â Â Â Â Â Â Â Â Con missiva del 31 marzo 2011, le autorità  elleniche hanno depositato presso la Commissione, in conformità  all&#8217;articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n.Â 1260/1999, una dichiarazione di chiusura del programma operativo CCI 2000GR061PO021 (Grecia &#8211; Obiettivo 1Â &#8211; Ricostruzione rurale) (in prosieguo: il «programma operativo di cui trattasi») per il periodo che copre gli anni che vanno dal 2000 al 2006. Tale dichiarazione, intesa a ottenere il finanziamento dell&#8217;Unione europea a favore della Repubblica ellenica, era accompagnata, segnatamente, dal rapporto finale di esecuzione, previsto all&#8217;articolo 37 di detto regolamento, relativo al programma operativo di cui trattasi.</p>
<p style="text-align: justify;">10Â Â Â Â Â Â Con missiva del 2 agosto 2011, la Commissione ha invitato le autorità  elleniche a fornirle, nel termine di dieci giorni, informazioni complementari in merito alla dichiarazione di chiusura del programma operativo di cui trattasi e le ha informate che avrebbe potuto, in seguito alla valutazione del contenuto di tale dichiarazione, avviare il procedimento previsto all&#8217;articolo 39 del regolamento n.Â 1260/1999. Tali autorità  hanno fornito le informazioni richieste con lettera del 5 agosto 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">11Â Â Â Â Â Â Con missiva del 24 maggio 2012, la Commissione ha informato le autorità  elleniche che il rapporto finale di esecuzione relativo al programma operativo di cui trattasi era stato accettato.</p>
<p style="text-align: justify;">12Â Â Â Â Â Â Il 3 gennaio 2013, la Commissione ha invitato le autorità  elleniche a dichiarare, nel termine di due mesi, se accettavano l&#8217;applicazione di una rettifica finanziaria dell&#8217;importo totale di EURÂ 94Â 465Â 089,65, corrispondente alla differenza tra l&#8217;importo dei pagamenti versati a titolo del FEAOG e l&#8217;importo del contributo dovuto a titolo di tale Fondo riguardo al programma operativo di cui trattasi. Tale istituzione ha aggiunto che, in caso di mancato accordo entro tale termine, essa avrebbe proseguito il suo esame di ammissibilità  delle spese effettuate dalle autorità  elleniche e avrebbe potuto applicare rettifiche finanziarie il cui importo, calcolato in base all&#8217;insieme dei dati comunicati da tali autorità , avrebbe potuto ammontare, senza tenere conto delle rettifiche giù  decise dalle autorità  elleniche, a EURÂ 211Â 582Â 686,65.</p>
<p style="text-align: justify;">13Â Â Â Â Â Â Con missiva del 5 marzo 2013, le autorità  elleniche hanno informato la Commissione del loro disaccordo riguardo agli importi menzionati al punto precedente, adducendo che esse avevano giù  adottato misure di controllo e misure correttive adeguate, cosicchè qualsiasi rettifica finanziaria supplementare avrebbe condotto all&#8217;applicazione di una doppia rettifica. Essi hanno del pari precisato che l&#8217;importo totale delle rettifiche finanziarie da esse applicate all&#8217;insieme del programma operativo di cui trattasi ammontava a EURÂ 143Â 206Â 588,48, il che corrispondeva a un finanziamento da parte dell&#8217;Unione di un importo di EURÂ 108Â 308Â 798,38.</p>
<p style="text-align: justify;">14Â Â Â Â Â Â Con lettera dell&#8217;8 marzo 2013, le autorità  elleniche hanno ribadito di aver adottato misure correttive adeguate in tutti i settori in cui erano state riscontrate irregolarità .</p>
<p style="text-align: justify;">15Â Â Â Â Â Â Il 17 luglio 2013, in seguito a nuova valutazione dell&#8217;importo del contributo dovuto a titolo del FEAOG con riferimento al programma operativo di cui trattasi, la Commissione ha invitato le autorità  elleniche a dichiarare, nel termine di due mesi, se accettavano l&#8217;applicazione di una rettifica finanziaria dell&#8217;importo totale di EURÂ 30Â 472Â 624,09, corrispondente alla differenza tra l&#8217;importo dei pagamenti versati a titolo del FEAOG e l&#8217;importo di tale contributo. Essa ha indicato, inoltre, che in caso di mancato accordo entro tale termine da parte delle autorità  elleniche, avrebbe proseguito il suo esame dell&#8217;ammissibilità  delle spese effettuate da tali autorità  e avrebbe potuto applicare rettifiche finanziarie il cui importo, calcolato in base all&#8217;insieme dei dati comunicati da dette autorità , avrebbe potuto ammontare, senza tenere conto delle rettifiche giù  decise dalle stesse autorità , a EURÂ 116Â 487Â 848,75.</p>
<p style="text-align: justify;">16Â Â Â Â Â Â Con missiva del 19 settembre 2013, le autorità  elleniche hanno di nuovo contestato tali importi. Inoltre, esse hanno fornito alla Commissione, il 13 e il 14 gennaio 2014, le informazioni supplementari che quest&#8217;ultima aveva richiesto il 13 settembre 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">17Â Â Â Â Â Â Il 27 maggio 2014 si è tenuta, nei locali della Commissione, un&#8217;audizione e le autorità  elleniche hanno fornito informazioni complementari il 20 giugno 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">18Â Â Â Â Â Â Con missiva dell&#8217;11 luglio 2014, la Commissione ha comunicato alle autorità  elleniche il verbale dell&#8217;audizione del 27 maggio 2014 e ha chiesto loro di fornire nuove informazioni complementari entro due mesi. Il 5 settembre 2014, essa ha prorogato tale termine. Le autorità  elleniche hanno fornito le informazioni richieste il 26 settembre 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">19Â Â Â Â Â Â Con missiva del 13 febbraio 2015, la Commissione ha reso nota alle autorità  elleniche la propria posizione finale riguardo alle conseguenze finanziarie da trarre dall&#8217;esame dei documenti prodotti da tali autorità , cioè l&#8217;esclusione dal finanziamento da parte dell&#8217;Unione, a titolo del FEAOG, di un importo di EURÂ 72Â 105Â 592,41.</p>
<p style="text-align: justify;">20Â Â Â Â Â Â Con la decisione contestata, la Commissione ha escluso dal finanziamento dell&#8217;Unione talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica a titolo del FEAOG, Sezione «Orientamento», per il periodo che copre gli anni dal 2000 al 2006, per un importo di EURÂ 72Â 105Â 592,41.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Â Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata</b></p>
<p style="text-align: justify;">21Â Â Â Â Â Â Con atto di ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 giugno 2015, la Repubblica ellenica ha proposto un ricorso di annullamento diretto contro la decisione contestata, a sostegno del quale essa ha sollevato quattro motivi vertenti, il primo, sul difetto di base giuridica della decisione contestata, il secondo, sull&#8217;incompetenza ratione temporis della Commissione ad adottare tale decisione e sulla violazione delle forme sostanziali, del diritto di essere ascoltati e dei diritti della difesa, il terzo, sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento e, il quarto, sulla violazione del principio del ne bis in idem e sul principio di proporzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">22Â Â Â Â Â Â Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha disatteso tali motivi e, di conseguenza, ha respinto il ricorso proposto dalla Repubblica ellenica nel suo insieme.</p>
<p style="text-align: justify;">23Â Â Â Â Â Â Riguardo, specificamente, della prima parte del primo motivo, vertente sul difetto di base giuridica della decisione contestata a motivo che l&#8217;articolo 39 del regolamento n.Â 1260/1999 è stato abrogato anteriormente all&#8217;adozione di tale decisione, il Tribunale ha in particolare osservato, ai punti da 23 a 34 della sentenza impugnata, quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">«23Â Â Â Â Â Â A decorrere dal 1o gennaio 2007, il regolamento n.Â 1083/2006 ha abrogato, in conformità  al suo articolo 107, paragrafo 1, il regolamento n.Â 1260/1999. Secondo il suo articolo 1, paragrafo 1, il regolamento n.Â 1083/2006 si applica al [FESR], al [FSE] e al Fondo di coesione. Tuttavia, come risulta dal considerando 6 di quest&#8217;ultimo regolamento, gli strumenti di aiuto allo sviluppo rurale, cioè il [Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr)], che ha sostituito il FEAOG, Sezione &#8220;Orientamento&#8221;, e al settore della pesca, cioè il Fondo europeo per la pesca (FEP), dovrebbero essere integrati in quelli che rientrano nella politica agricola comune e nella politica comune della pesca ed essere coordinati con gli strumenti della politica di coesione. Al riguardo, il regolamento n.Â 1290/2005 ha costituito, come risulta dal suo considerando 1 e dal suo articolo 1, due fondi agricoli europei, il primo, il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), che finanzia le misure riguardanti il mercato e altre misure, e, il secondo, le Feasr, destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale.</p>
<p style="text-align: justify;">24Â Â Â Â Â Â Conformemente all&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006, intitolato &#8220;Disposizioni transitorie&#8221;, tuttavia, &#8220;[detto] regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base[, in particolare, al regolamento] n.Â 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">25Â Â Â Â Â Â Inoltre, l&#8217;articolo 105, paragrafo 2, del regolamento n.Â 1083/2006 prevede che &#8220;nel prendere una decisione sui programmi operativi, la Commissione tiene conto di eventuali interventi cofinanziati dai Fondi strutturali o di eventuali progetti cofinanziati dal Fondo di coesione approvati dal Consiglio o dalla Commissione anteriormente all&#8217;entrata in vigore del presente regolamento aventi un&#8217;incidenza finanziaria nel periodo coperto da detti programmi operativi&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">26Â Â Â Â Â Â Ne deriva che l&#8217;articolo 105, paragrafo 2, del regolamento n.Â 1083/2006 ha ad oggetto la fissazione del regime transitorio per i Fondi strutturali che sono stati approvati sulla base di una normativa dell&#8217;Unione in vigore sino al 31 dicembre 2006, che proseguono oltre tale data e la cui chiusura si colloca in un momento successivo (sentenza del 21 settembre 2016, Commissione/Spagna, C140/15Â P, EU:C:2016:708, punto 94).</p>
<p style="text-align: justify;">27Â Â Â Â Â Â In altri termini, il regolamento n.Â 1260/1999 è stato abrogato dal regolamento n.Â 1083/2006, ma, in conformità  all&#8217;articolo 105, paragrafo 1, e all&#8217;articolo 107, paragrafo 1, di quest&#8217;ultimo, il regolamento n.Â 1260/1999 continua ad applicarsi ai programmi operativi anteriori (sentenza del 22 settembre 2011, Spagna/Commissione, T67/10, non pubblicata, EU:T:2011:518, punto 6).</p>
<p style="text-align: justify;">28Â Â Â Â Â Â Il regime transitorio previsto all&#8217;articolo 105, paragrafo 2, del regolamento n.Â 1083/2006 ha ad oggetto le norme sostanziali applicabili ai programmi operativi anteriori, come risulta, del resto, dall&#8217;utilizzo dei termini &#8220;intervento&#8221; e &#8220;progetto&#8221; in tale articolo, così come dal contenuto dei paragrafi 2 e 3 dello stesso. Per contro, detto regime transitorio non riguarda disposizioni di natura procedurale, in conformità  al principio secondo cui le norme procedurali sono immediatamente applicabili (sentenza del 21 settembre 2016, Commissione/Spagna, C140/15Â P, EU:C:2016:708, punti 92 e 95).</p>
<p style="text-align: justify;">(&#038;)</p>
<p style="text-align: justify;">34Â Â Â Â Â Â Ne deriva che il regolamento n.Â 1083/2006 ha mantenuto in vigore, in forza del suo articolo 105, paragrafo 1, le disposizioni sostanziali dell&#8217;articolo 39 del regolamento n.Â 1260/1999, cioè quelle che definiscono il ruolo rispettivo ed espongono i diritti e gli obblighi reciproci dello Stato membro e della Commissione nel contesto del procedimento applicabile in caso di irregolarità  constatata nell&#8217;ambito del controllo finanziario degli interventi del FEAOG».</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>Â Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte</b></p>
<p style="text-align: justify;">24Â Â Â Â Â Â La Repubblica ellenica chiede che la Corte voglia:</p>
<p style="text-align: justify;">-Â Â Â Â Â Â Â annullare la sentenza impugnata;</p>
<p style="text-align: justify;">-Â Â Â Â Â Â Â annullare la decisione contestata conformemente alle conclusioni del ricorso di primo grado, e</p>
<p style="text-align: justify;">-Â Â Â Â Â Â Â condannare la Commissione alle spese relative sia al procedimento di primo grado sia all&#8217;impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">25Â Â Â Â Â Â La Commissione chiede che la Corte voglia:</p>
<p style="text-align: justify;">-Â Â Â Â Â Â Â respingere l&#8217;impugnazione, e</p>
<p style="text-align: justify;">-Â Â Â Â Â Â Â condannare la ricorrente alle spese.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Â Sull&#8217;impugnazione</b></p>
<p style="text-align: justify;">26Â Â Â Â Â Â A sostegno dell&#8217;impugnazione, la Repubblica ellenica deduce cinque motivi vertenti, il primo, su un&#8217;interpretazione e un&#8217;applicazione errate delle disposizioni transitorie dei regolamenti nn.Â 1083/2006 e 1303/2013, in combinato disposto con le disposizioni del regolamento n.Â 1290/2005, su un errore di diritto nonchè su una motivazione errata e insufficiente della sentenza impugnata; il secondo, su interpretazione e un&#8217;applicazione errate dell&#8217;articolo 39 del regolamento n.Â 1260/1999 nonchè su una motivazione contraddittoria e insufficiente della sentenza impugnata; il terzo, su un&#8217;interpretazione errata e un&#8217;applicazione scorretta degli articoli 144 e 145 del regolamento n.Â 1303/2013 nonchè su una motivazione contraddittoria e insufficiente della sentenza impugnata; il quarto, su un&#8217;interpretazione e un&#8217;applicazione errate dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento; il quinto, su una motivazione insufficiente del rigetto da parte del Tribunale delle censure relative al carattere sproporzionato della rettifica finanziaria applicata.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Â </i><b><i>Sul primo motivo</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Â <i>Argomenti delle parti</i></p>
<p style="text-align: justify;">27Â Â Â Â Â Â La Repubblica ellenica contesta al Tribunale di aver dichiarato che la decisione contestata aveva, a buon diritto, come base giuridica l&#8217;articolo 39 del regolamento n.Â 1260/1999. Al riguardo, essa afferma, in sostanza, che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, ai punti da 25 a 28 e 34 della sentenza impugnata, considerando che la deroga prevista all&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006 includeva i programmi operativi del FEAOG, Sezione «Orientamento». In contrasto con quanto affermato nella sentenza impugnata, il regime transitorio relativo ai Fondi strutturali, come definiti all&#8217;articolo 1, primo comma, del regolamento n.Â 1083/2006, sarebbe stato istituito esclusivamente dall&#8217;articolo 105, paragrafo 1, e non dall&#8217;articolo 105, paragrafo 2, di tale regolamento. Il Tribunale invocherebbe, a torto, ai punti 25 e 28 della sentenza impugnata, l&#8217;articolo 105, paragrafo 2, di detto regolamento e lo applicherebbe, ai punti 26 e 27 di tale sentenza, al fine di trarne una conclusione specifica per i programmi operativi del FEAOG, Sezione «Orientamento». Tale Fondo, che è stato oggetto del regolamento n.Â 1290/2005, sarebbe stato escluso dall&#8217;ambito d&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006. La deroga prevista all&#8217;articolo 107 di tale regolamento richiederebbe, per parte sua, un&#8217;interpretazione restrittiva e riguarderebbe esclusivamente le disposizioni di cui all&#8217;articolo 105, paragrafo 1, di tale regolamento e non quelle di cui all&#8217;articolo 105, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Al riguardo, il punto 26 della sentenza impugnata, che menziona l&#8217;articolo 105, paragrafo 2, del regolamento n.Â 1083/2006, introdurrebbe una modifica al punto 94 della sentenza del 21 settembre 2016, Commissione/Spagna (C140/15Â P, EU:C:2016:708), che si riferisce all&#8217;articolo 105, paragrafo 1, di tale regolamento.</p>
<p style="text-align: justify;">28Â Â Â Â Â Â Poichè la misura prevista all&#8217;articolo 105, paragrafo 3, del regolamento n.Â 1083/2006, è inserita, per quanto concerne le spese del FEAOG, Sezione «Orientamento», specificamente nell&#8217;articolo 40 del regolamento n.Â 1290/2005, il Tribunale trarrebbe a torto, al punto 28 della sentenza impugnata, una conclusione sulla base dell&#8217;articolo 105, paragrafo 3, del regolamento n.Â 1083/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">29Â Â Â Â Â Â Disciplinate le questioni specifiche attinenti ai Fondi relativi al settore agricolo nel regolamento n.Â 1290/2005, il legislatore dell&#8217;Unione avrebbe integralmente abrogato il regolamento n.Â 1260/1999, come risulterebbe dal titolo del regolamento n.Â 1083/2006. Pertanto, il Tribunale trarrebbe a torto una conclusione contraria ai punti 23 e 34 della sentenza impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">30Â Â Â Â Â Â Secondo la Commissione, il primo motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">31Â Â Â Â Â Â Il Tribunale avrebbe giustamente riconosciuto che il FEAOG rientrava, per il periodo di programmazione relativo agli anni dal 2000 al 2006, nei Fondi strutturali. Di conseguenza, la Sezione «Orientamento» del FEAOG condividerebbe la stessa natura e apparterrebbe alla stessa famiglia dei Fondi strutturali. Tuttavia, il regolamento n.Â 1083/2006 si applicherebbe esclusivamente al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, mentre il Feasr, che ha sostituito il FEAOG, Sezione «Orientamento», sarebbe stato incorporato nei meccanismi di finanziamento della politica agricola comune.</p>
<p style="text-align: justify;">32Â Â Â Â Â Â Il Tribunale avrebbe pertanto correttamente dedotto dal testo esplicito dell&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006 che, sebbene il regolamento n.Â 1260/1999 sia stato abrogato dal regolamento n.Â 1083/2006, il primo continua ad essere applicabile ai programmi operativi anteriori in forza dell&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">Â <i>Giudizio della Corte</i></p>
<p style="text-align: justify;">33Â Â Â Â Â Â Nell&#8217;ambito del primo motivo di impugnazione, la Repubblica ellenica afferma, in sostanza, che il Tribunale ha erroneamente convalidato il ricorso all&#8217;articolo 39 del regolamento n.Â 1260/1999 come base giuridica della decisione contestata.</p>
<p style="text-align: justify;">34Â Â Â Â Â Â Ai sensi dell&#8217;articolo 107, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006, il regolamento n.Â 1260/1999 è stato abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2007. Alla data di adozione della decisione contestata, quest&#8217;ultima poteva quindi essere basata sull&#8217;articolo 39 del regolamento n.Â 1260/1999 soltanto qualora disposizioni specifiche avessero prorogato l&#8217;applicazione di tale articolo.</p>
<p style="text-align: justify;">35Â Â Â Â Â Â Al riguardo, il Tribunale espone, al punto 38 della sentenza impugnata, che l&#8217;articolo 39 del regolamento n.Â 1260/1999 è stato mantenuto in vigore fino al 31 dicembre 2013, in forza del regolamento n.Â 1083/2006, rispetto ai programmi operativi per il periodo dal 2000 al 2006, e che esso è stato nuovamente mantenuto in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2014 in forza del regolamento n.Â 1303/2013, rispetto agli stessi programmi.</p>
<p style="text-align: justify;">36Â Â Â Â Â Â Infatti, nei limiti in cui il regolamento n.Â 1083/2006, il cui articolo 105, paragrafo 1, prevedeva la proroga dell&#8217;applicazione del regolamento n.Â 1260/1999, è stato a sua volta abrogato con effetto a partire dal 1o gennaio 2014, la possibilità  di basare la decisione contestata sull&#8217;articolo 39 del regolamento n.Â 1260/1999 riposava sull&#8217;articolo 152, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1303/2013, che subordinava la proroga dell&#8217;applicazione del regolamento n.Â 1083/2006 all&#8217;esistenza dell&#8217;«assistenza approvata dalla Commissione sulla base del [regolamento n.Â 1083/2006] o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013».</p>
<p style="text-align: justify;">37Â Â Â Â Â Â Si deve tuttavia osservare che l&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006 prevede una proroga dell&#8217;applicazione del regolamento n.Â 1260/1999 soltanto per un «intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o (&#038;) un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione».</p>
<p style="text-align: justify;">38Â Â Â Â Â Â Al riguardo, è giocoforza constatare che il FEAOG, Sezione «Orientamento», non rientra nè tra i Fondi strutturali, che, stando all&#8217;articolo 1 del regolamento n.Â 1083/2006, sono il FESR e il FSE, nè nel Fondo di coesione.</p>
<p style="text-align: justify;">39Â Â Â Â Â Â Orbene, il Tribunale ha nondimeno considerato che l&#8217;articolo 105, paragrafo 1, di tale regolamento poteva applicarsi ai programmi operativi cofinanziati dal FEAOG, Sezione «Orientamento», a titolo del periodo dal 2000 al 2006.</p>
<p style="text-align: justify;">40Â Â Â Â Â Â Tuttavia, l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006 ai programmi operativi cofinanziati dal FEOGA, Sezione «Orientamento», a titolo del periodo che va dal 2000 al 2006 non deriva nè dal testo di tale disposizione, nè da quello dell&#8217;articolo 105, paragrafo 2, dello stesso regolamento, e neanche dalla sentenza del 21 settembre 2016, Commissione/Spagna (C140/15Â P, EU:C:2016:708).</p>
<p style="text-align: justify;">41Â Â Â Â Â Â In primo luogo, come l&#8217;avvocato generale ha osservato al paragrafo 36 delle sue conclusioni, il ragionamento condotto dal Tribunale ai punti 25 e 26 della sentenza impugnata, con riferimento all&#8217;articolo 105, paragrafo 2, del regolamento n.Â 1083/2006, non può rimettere in discussione la definizione dei Fondi strutturali che compare all&#8217;articolo 1 del regolamento n.Â 1083/2006 nè, quindi, la delimitazione dell&#8217;ambito d&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 105, paragrafo 1, di tale regolamento.</p>
<p style="text-align: justify;">42Â Â Â Â Â Â In secondo luogo, l&#8217;articolo 105, paragrafo 2, del regolamento n.Â 1083/2006 fa riferimento ai «Fondi strutturali» e al «Fondo di coesione» senza modificarne la definizione rispetto a quella contenuta nell&#8217;articolo 1 del regolamento n.Â 1083/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">43Â Â Â Â Â Â In terzo luogo, riguardo alla sentenza del 21 settembre 2016, Commissione/Spagna (C140/15Â P, EU:C:2016:708), è pacifico che essa riguardava esclusivamente il Fondo di coesione, il quale, contrariamente al FEAOG, Sezione «Orientamento», ricadeva chiaramente dell&#8217;ambito d&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">44Â Â Â Â Â Â Il Tribunale, pertanto, operando un&#8217;applicazione estensiva dell&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006 ai programmi operativi cofinanziati dal FEAOG, Sezione «Orientamento», e considerando, quindi, che la Commissione poteva, a buon diritto, basare la decisione contestata sull&#8217;articolo 39 del regolamento n.Â 1260/1999, a titolo del periodo che va dal 2000 al 2006, ha commesso un errore di diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">45Â Â Â Â Â Â Ne consegue che il primo motivo dev&#8217;essere accolto e che la sentenza impugnata dev&#8217;essere annullata, senza che occorra esaminare gli altri motivi d&#8217;impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Â Sul ricorso dinanzi al Tribunale</b></p>
<p style="text-align: justify;">46Â Â Â Â Â Â Ai sensi dell&#8217;articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea, quest&#8217;ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.</p>
<p style="text-align: justify;">47Â Â Â Â Â Â Così avviene nella presente causa. Occorre, pertanto, esaminare il ricorso diretto all&#8217;annullamento della decisione contestata proposto dalla Repubblica ellenica.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Â </i><b><i>Argomenti delle parti</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">48Â Â Â Â Â Â Nell&#8217;ambito della prima parte del primo motivo dedotto dinanzi al Tribunale, la Repubblica ellenica afferma, in sostanza, che l&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006 non è applicabile ai finanziamenti del FEAOG, Sezione «Orientamento», per il periodo che va dal 2000 al 2006. Poichè la decisione contestata non può dunque essere fondata sull&#8217;articolo 39 del regolamento n.Â 1260/1999, essa sarebbe priva di base giuridica e dovrebbe conseguentemente essere annullata.</p>
<p style="text-align: justify;">49Â Â Â Â Â Â La Commissione ribatte, in sostanza, che l&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006 prevede espressamente che il finanziamento approvato in base al regolamento n.Â 1260/1999Â &#8211; «compresa la soppressione»Â &#8211; non è pregiudicato dal regolamento n.Â 1083/2006, «fino alla [sua] chiusura». Tale disposizione riguarderebbe pertanto tutti i finanziamenti concessi in base al regolamento n.Â 1260/1999.</p>
<p style="text-align: justify;">50Â Â Â Â Â Â Inoltre, nei limiti in cui tale disposizione fa riferimento al regime applicabile in forza del regolamento n.Â 1260/1999, essa dovrebbe necessariamente riguardare tutti i programmi approvati in vigenza di tale regime, mantenendo invariati la loro base legale e il loro contesto giuridico fino alla loro chiusura. Quindi, secondo la Commissione, il FEAOG, Sezione «Orientamento», avrebbe dovuto essere incluso nel gruppo in cui rientravano i Fondi strutturali e il Fondo di coesione «sia dal punto di vista sistematico sia dal punto di vista teleologico», per poter conservare il suo ambito giuridico iniziale.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Â </i><b><i>Giudizio della Corte</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">51Â Â Â Â Â Â Occorre ricordare anzitutto che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, anche se una situazione giuridica, nata e definitivamente acquisita in vigenza della legge precedente, permane in linea di principio soggetta a tale legge, il legislatore può disporre altrimenti, segnatamente mediante norme transitorie (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e a., C72/12, EU:C:2013:712, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p style="text-align: justify;">52Â Â Â Â Â Â Le norme transitorie richiedono tuttavia interpretazione restrittiva (sentenza del 2 settembre 2010, Kirin Amgen, C66/09, EU:C:2010:484, punto 33).</p>
<p style="text-align: justify;">53Â Â Â Â Â Â Nella specie, il dettato dell&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006 riguarda, tra l&#8217;altro, la soppressione di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione. Come risulta dal punto 38 della presente sentenza, tali Fondi non comprendono il FEAOG, Sezione «Orientamento».</p>
<p style="text-align: justify;">54Â Â Â Â Â Â Secondo la giurisprudenza della Corte, in forza del principio di certezza del diritto, una normativa deve segnatamente consentire agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro, in particolare quando sussiste il rischio di conseguenze finanziarie (sentenza del 6 settembre 2018, Repubblica ceca/Commissione, C4/17Â P, EU:C:2018:678, punto 58).</p>
<p style="text-align: justify;">55Â Â Â Â Â Â Orbene, l&#8217;argomento della Commissione, secondo cui occorrerebbe definire la nozione di «Fondi strutturali», impiegata all&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006, non alla luce dell&#8217;articolo 1 di tale regolamento, ma in base alle disposizioni del regolamento n.Â 1260/1999, con la conseguenza che tale nozione contemplerebbe anche il FEAOG, Sezione «Orientamento», equivarrebbe a imporre allo Stato membro cui sia applicata una rettifica finanziaria conseguenze finanziarie che il dettato del regolamento n.Â 1083/2006 non lascia supporre.</p>
<p style="text-align: justify;">56Â Â Â Â Â Â Infatti, dato che le nozioni autonome del diritto dell&#8217;Unione devono essere interpretate considerato il contesto della normativa che le utilizza e alla luce delle finalità  perseguite da quest&#8217;ultima (sentenza del 15 novembre 2018, BTA Baltic Insurance Company, C648/17, EU:C:2018:917, punto 31), si deve ritenere che, in assenza di un riferimento espresso, da parte dell&#8217;articolo 105 del regolamento n.Â 1083/2006, ad una definizione dei «Fondi Strutturali» più¹ ampia nell&#8217;ambito del regolamento n.Â 1260/1999 che in quello del regolamento n.Â 1083/2006, il solo fatto che tale disposizione stabilisca talune «disposizioni transitorie», come risulta dal suo titolo, non conduca, in contrasto con quanto sostenuto dalla Commissione, a sottrarre le nozioni che essa impiega alla definizione che ne dà  il regolamento n.Â 1083/2006 al quale esse appartengono.</p>
<p style="text-align: justify;">57Â Â Â Â Â Â Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che l&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006 non è applicabile a un finanziamento del FEAOG, Sezione «Orientamento», per il periodo che va dal 2000 al 2006. Poichè la decisione contestata non può dunque essere basata sull&#8217;articolo 39 del regolamento n.Â 1260/1999, essa è priva di base giuridica e deve conseguentemente essere annullata, senza che occorra esaminare la seconda parte del primo motivo nonchè gli altri motivi dedotti dalla Repubblica ellenica dinanzi al Tribunale.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Â Sulle spese</b></p>
<p style="text-align: justify;">58Â Â Â Â Â Â Ai sensi dell&#8217;articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l&#8217;impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest&#8217;ultima statuisce sulle spese.</p>
<p style="text-align: justify;">59Â Â Â Â Â Â Ai sensi dell&#8217;articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento d&#8217;impugnazione in forza dell&#8217;articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poichè la Repubblica ellenica è risultata vittoriosa nell&#8217;ambito dell&#8217;impugnazione e il ricorso presentato dinanzi al Tribunale è stato accolto, occorre, conformemente alla domanda della Repubblica ellenica, condannare la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica ellenica tanto nel procedimento di primo grado quanto nell&#8217;ambito dell&#8217;impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:</p>
<p style="text-align: justify;"><b>1) Â Â Â Â Â La sentenza del Tribunale dell&#8217;Unione europea del 19 settembre 2017, Grecia/Commissione (T327/15, non pubblicata, EU:T:2017:631), è annullata.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>2) Â Â Â Â Â La decisione di esecuzione C(2015) 1936 final della Commissione, del 25 marzo 2015, relativa all&#8217;applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del FEAOG, Sezione «Orientamento», assegnato al programma operativo CCI 2000GR061PO021 (Grecia &#8211; Obiettivo 1Â &#8211; Ricostruzione rurale), è annullata.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>3) Â Â Â Â Â La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Repubblica ellenica tanto nel procedimento di primo grado quanto nell&#8217;ambito della presente impugnazione.</b></p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-27-2-2019-n-c-670-17-p/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2019 n.C-670/17 P</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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