<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Accreditamento e accordi Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/argomento/accreditamento-e-accordi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/argomento/accreditamento-e-accordi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Accreditamento e accordi Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/argomento/accreditamento-e-accordi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2019 n.1702</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-3-2019-n-1702/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-3-2019-n-1702/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-3-2019-n-1702/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2019 n.1702</a></p>
<p>Pres. Veneziano, Est. Santise Il fabbisogno di strutture sanitarie va soddisfatto, prioritariamente, con l&#8217;accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, successivamente delle strutture private giù  in esercizio e solo dopo mediante accreditamento di strutture o attività  di nuova realizzazione. 1. Accreditamento -Autorizzazioni &#8211; Procedura di accreditamento Regione Campania &#8211; l.rg. 15</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-3-2019-n-1702/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2019 n.1702</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-3-2019-n-1702/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2019 n.1702</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Veneziano, Est. Santise</span></p>
<hr />
<p>Il fabbisogno di strutture sanitarie va soddisfatto, prioritariamente, con l&#8217;accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, successivamente delle strutture private giù  in esercizio e solo dopo mediante accreditamento di strutture o attività  di nuova realizzazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1. Accreditamento -Autorizzazioni &#8211; Procedura di accreditamento Regione Campania &#8211; l.rg. 15 marzo 2011 n. 4 &#8211; art. 1 comma 237 l.rg. 15 marzo 2011 n. 4 &#8211; Prestazioni sanitarie &#8211; Struttura sanitaria.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">2. Accreditamento &#8211; d.lgs. n. 502/1992 &#8211; Contratto di servizio &#8211; 8bis del d.lgs. n. 502/1992 &#8211; erogazioni delle prestazioni &#8211; mancanza del contratto di servizio &#8211; art. 8quinquies, del d.lgs. n. 502/1992.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><em>1. Il fabbisogno di strutture sanitarie va soddisfatto, prioritariamente, con l&#8217;accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, successivamente delle strutture private giù  in esercizio e solo dopo mediante accreditamento di strutture o attività  di nuova realizzazione.</em></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><em>2. Ai fini della concreta erogazione delle prestazioni da parte dei soggetti accreditati è necessaria oltre all&#8217;autorizzazione per la realizzazione e l&#8217;esercizio della struttura sanitaria ed al suo accreditamento istituzionale, anche la stipulazione, fra il soggetto erogatore e l&#8217;autorità  competente, di un &#8220;contratto di servizio&#8221; cui spetta la puntuale regolamentazione delle caratteristiche e del volume massimo delle prestazioni.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 27/03/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01702/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01434/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1434 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Centro Flegreo Medicina Nucleare e Diagnostica Endocrinologica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Arturo Testa, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia n. 15;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Asl Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guglielmo Ara, Amalia Carrara, con domicilio digitale presso la PEC da Registri di Giustizia;<br /> Commissario ad Acta per l&#8217;attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;<br /> Regione Campania, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Centro Aktis Diagnostica e Terapia S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Cristallino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </b></i></p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">a) del DCA n. 1 del 17.01.2018 nella parte in cui ha disposto l&#8217;accreditamento istituzionale del Centro Aktis prima del completamento delle procedure di accreditamento dei precedenti soggetti e della determinazione del fabbisogno aziendale e, in ogni caso, senza disporre un incremento delle risorse finanziarie destinate alla A.s.l. Napoli 2 Nord per consentire l&#8217;erogazione di tale maggior numero di prestazioni PET/TC, mediante determinazione di specifico tetto di spesa; b) in subordine, del DCA n. 1 del 17.01.2018 nella parte in cui ha previsto che le prestazioni PET/TC sono finanziate mediante utilizzo del tetto di spesa assegnato alla branca di medicina nucleare e non anche alla branca di radiologia, ovvero in misura pari tra le stesse; c) in ulteriore subordine, del DCA n. 1 del 17.01.2018 nella parte in cui ha disposto l&#8217;accreditamento istituzionale del Centro Aktis senza disporre un incremento delle risorse finanziarie destinate alla A.s.l. Napoli 2 Nord per la branca di medicina nucleare, onde consentire l&#8217;erogazione di tale maggior numero di prestazioni PET/TC; d) della nota A.s.l. Napoli 2 Nord UOC Accreditamento e Controllo della</p>
<p style="text-align: justify;">Spesa Sanitaria del 12.02.2018, relativa al Monitoraggio Medicina Nucleare primo trimestre anno 2018, nella parte in cui ha contabilizzato anche le prestazioni effettuate dal Centro Aktis in assenza di presa d&#8217;atto e di contratto; e) della determina A.S.L. Napoli 2 Nord n. 1211 del 02.03.2018 nella parte in cui ha liquidato € 192.630,75 in favore del Centro Aktis per prestazioni PET/TC erogate nel mese di gennaio 2018; di ogni atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto e comunque lesivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2552018:</p>
<p style="text-align: justify;">a) della nota A.s.l. Napoli 2 Nord UOC Accreditamento e Controllo della Spesa Sanitaria del 20.04.2018, relativa al Monitoraggio Medicina Nucleare secondo trimestre anno 2018, nella parte in cui ha contabilizzato anche le prestazioni effettuate dal Centro Aktis, fissando la data di esaurimento del tetto economico delle prestazioni erogabili per conto del S.S.N. al 20 aprile 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">b) della determina A.S.L. Napoli 2 Nord n. 2198 del 12.04.2018 nella parte in cui ha liquidato € 35.050,45 in favore del Centro Aktis per prestazioni PET/TC erogate nel mese di febbraio 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">c) della nota A.s.l. Napoli 2 Nord prot. n. 159179 del 09.02.2018 depositata in data 27.04.2018 dall&#8217;amministrazione, laddove intesa a consentire l&#8217;erogazione da parte del Centro Aktis di nuove prestazioni PET/TC per effetto del solo accreditamento istituzionale e pur in assenza di risorse economiche e di sottoscrizione del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl Napoli 2 Nord e di Centro Aktis Diagnostica e Terapia S.p.A e di Commissario ad Acta per l&#8217;Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La società  ricorrente, accreditata con il Servizio sanitario per l&#8217;erogazione (anche) di prestazioni afferenti la branca di Medicina Nucleare in vivo e in vitro, ha impugnato il DCA n. 1/2018 con cui il Commissario ad Acta ha disposto l&#8217;accreditamento istituzionale del Centro Aktis per lo svolgimento delle prestazioni erogabili con apparecchiatura PET/TC contrassegnate con i codici n. 92.18.6, n. 92.11.6, n. 92.17.7.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso per motivi aggiunti il centro ricorrente ha poi impugnato la nota A.s.l. Napoli 2 Nord UOC Accreditamento e Controllo della Spesa Sanitaria del 20.04.2018, relativa al Monitoraggio Medicina Nucleare secondo trimestre anno 2018, nella parte in cui ha contabilizzato anche le prestazioni effettuate dal Centro Aktis, fissando la data di esaurimento del tetto economico delle prestazioni erogabili per conto del S.S.N. al 20 aprile 2018, nonchè la determina della A.S.L. Napoli 2 Nord n. 2198 del 12.04.2018 nella parte in cui ha liquidato € 35.050,45 in favore del Centro Aktis per prestazioni PET/TC erogate nel mese di febbraio 2018 e la nota A.s.l. Napoli 2 Nord prot. n. 159179 del 09.02.2018 depositata in data 27.04.2018 dall&#8217;amministrazione, laddove intesa a consentire l&#8217;erogazione da parte del Centro Aktis di nuove prestazioni PET/TC per effetto del solo accreditamento istituzionale e pur in assenza di risorse economiche e di sottoscrizione del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Con entrambi i ricorsi è stata contestata la legittimità  dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">Illegittimità  derivata. Violazione dell&#8217;art. 8 quater D. Lgs. n. 502/1992. Violazione dell&#8217;art. 1 co. 237 quater L.R. Campania n. 4/2011. Violazione dei DCA 5/2010, 31/2011. Sviamento, Eccesso di potere;</p>
<p style="text-align: justify;">Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Sviamento. Violazione dell&#8217;art. 1 co. 237 quater L.R. Campania 4/2011, dei DCA 5/2010 e 31/2011 e dell&#8217;art. 8 quater del D. Lgs. n. 502/1992. Violazione dell&#8217;art. 97 Costituzione;</p>
<p style="text-align: justify;">Violazione dell&#8217;art. 8 bis e ss. del D. Lgs. n. 502/1992.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Asl Napoli 2 Nord, il Commissario ad Acta per l&#8217;Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania e il Centro Aktis Diagnostica e Terapia s.p.a. si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando gli avversi ricorsi e chiedendone il rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione Campania non si è costituita in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla udienza pubblica del 6 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Tanto premesso in punto di fatto il ricorso principale è fondato nei limiti di seguito specificati.</p>
<p style="text-align: justify;">Come ha rilevato anche il centro ricorrente, nella Regione Campania, in conformità  ai principi generali del sistema, il fabbisogno di strutture sanitarie va soddisfatto, prioritariamente, con l&#8217;accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, successivamente delle strutture private giù  in esercizio e solo dopo mediante accreditamento di strutture o attività  di nuova realizzazione; in ogni caso il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione nonchè l&#8217;accreditamento di nuove strutture è subordinato al completamento delle procedure di cui all&#8217;art. 1 commi 237 s.s., l.rg, 15 marzo 2011 n. 4 (cfr., Consiglio di Stato sez. III, 16/07/2014, n.3762).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, il centro ricorrente ha impugnato il DCA n. 1 del 17.01.2018 nella parte in cui ha disposto l&#8217;accreditamento istituzionale del Centro Aktis prima del completamento delle procedure di accreditamento dei precedenti soggetti e della determinazione del fabbisogno aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo Collegio, con ordinanza n. 6750 del 21.11.2018, ha chiesto alla Regione Campania e/o al Commissario ad Acta per il rientro nel settore Sanità  della Regione Campania di produrre una relazione, corredata da ogni idonea documentazione attestante l&#8217;istruttoria espletata, comprovante il completamento delle procedure di accreditamento per la branca di medicina nucleare e di radiologia (branche a cui afferiscono le prestazioni PET/TC oggetto di accreditamento in favore del Centro Aktis) in tutte le A.S.L. della Regione Campania&#8221;. Le amministrazioni interessate non hanno ottemperato alla citata ordinanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che questo Collegio, ai sensi dell&#8217;art. 64, comma 3, c.p.a., ritiene che, come rilevato dal ricorrente, l&#8217;accreditamento del centro Aktis sia stato disposto prima del completamento delle procedure di accreditamento per la branca di medicina nucleare e radiologia. Peraltro, tale elemento può anche desumersi dal DCA n. 55/2018 in cui, tra le altre cose, viene istituita &#8220;una commissione tecnica che definisca le procedure di verifica, nonchè i nuovi requisiti per l&#8217;accreditamento istituzionale, entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione sul BURC del presente provvedimento, prendendo quale riferimento il modello di accreditamento regionale disciplinato con il Regolamento regionale n. 3 del 31 luglio 2006, il Regolamento regionale n. 1 del 22 giugno 2007 e le Intese approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rispettivamente in data 20/12/2012 e 19/02/2015, e viene stabilito &#8220;che il completamento delle procedure di accreditamento e dei processi di riconversione attualmente in corso sarà  assicurato secondo le vigenti procedure di verifica ed i requisiti di cui ai menzionati Regolamenti regionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva, dunque, che il DCA n. 1 del 17.01.2018 è illegittimo nella parte in cui ha disposto l&#8217;accreditamento istituzionale del Centro Aktis prima del completamento delle procedure di accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate e, successivamente, di quelle private giù  in esercizio.</p>
<p style="text-align: justify;">3. E&#8217; fondato anche il ricorso per motivi aggiunti con cui il centro ricorrente ha impugnato la nota A.s.l. Napoli 2 Nord UOC Accreditamento e Controllo della Spesa Sanitaria del 20.04.2018, relativa al Monitoraggio Medicina Nucleare secondo trimestre anno 2018, nella parte in cui ha contabilizzato anche le prestazioni effettuate dal Centro Aktis, fissando la data di esaurimento del tetto economico delle prestazioni erogabili per conto del S.S.N. al 20 aprile 2018, nonchè la determina della A.S.L. Napoli 2 Nord n. 2198 del 12.04.2018 nella parte in cui ha liquidato € 35.050,45 in favore del Centro Aktis per prestazioni PET/TC erogate nel mese di febbraio 2018 e la nota A.s.l. Napoli 2 Nord prot. n. 159179 del 09.02.2018 depositata in data 27.04.2018 dall&#8217;amministrazione, laddove intesa a consentire l&#8217;erogazione da parte del Centro Aktis di nuove prestazioni PET/TC per effetto del solo accreditamento istituzionale e pur in assenza di risorse economiche e di sottoscrizione del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Giù  la circostanza che il centro controinteressato non avrebbe potuto ottenere il provvedimento di accreditamento comporta l&#8217;accoglimento del ricorso per motivi aggiunti con cui si impugnano provvedimenti che trovano il loro presupposto proprio nel sopra menzionato provvedimento di accreditamento.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso il ricorso per motivi aggiunti è fondato anche sotto altro profilo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini della concreta erogazione delle prestazioni da parte dei soggetti accreditati è necessaria, comunque, la stipulazione, fra il soggetto erogatore e l&#8217;autorità  competente, di un &#8220;contratto di servizio&#8221; cui spetta la puntuale regolamentazione delle caratteristiche e del volume massimo delle prestazioni «che le strutture presenti nell&#8217;ambito territoriale della medesima unità  sanitaria locale si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità  di assistenza» (art. 8- quinquies, c. 2).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 8-bis del d.lgs. n. 502/1992 specifica, infatti, che l&#8217;esercizio di attività  sanitarie per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale è subordinato, non solo all&#8217;autorizzazione per la realizzazione e l&#8217;esercizio della struttura sanitaria ed al suo accreditamento istituzionale, ma anche alla &#8220;stipulazione degli accordi contrattuali di cui all&#8217;art. 8-quinquies&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie è emerso in maniera incontestata che il centro Centro Aktis ha erogato prestazioni senza aver mai stipulato alcun contratto di servizio, diversamente dal centro ricorrente che ha erogato prestazioni, comunque, sulla base della proroga del contratto di servizio stipulato l&#8217;anno precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue, dunque, l&#8217;illegittimità  dei provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, cui consegue l&#8217;annullamento degli stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Commissario ad Acta per l&#8217;attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania e la Regione Campania, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite in favore del centro ricorrente che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge;</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Centro Aktis Diagnostica e Terapia S.p.A al pagamento delle spese di lite in favore del centro ricorrente che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-3-2019-n-1702/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2019 n.1702</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2019 n.189</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-1-2019-n-189/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-1-2019-n-189/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-1-2019-n-189/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2019 n.189</a></p>
<p>Pres. Lipari, Est. Ferrari Il criterio della spesa storica rimane criterio valido per determinare il budget erogabile alle strutture presenti sul mercato in regime di accreditamento. 1. Accreditamento &#8211; Strutture accreditate &#8211; Distribuzione risorse &#8211; Criteri &#8211; Saturazione dell&#8217;offerta &#8211; Spesa storica &#8211; Nuovi operatori accreditati &#8211; Esclusione &#8211; Illegittimità </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-1-2019-n-189/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2019 n.189</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-1-2019-n-189/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2019 n.189</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lipari, Est. Ferrari</span></p>
<hr />
<p>Il criterio della spesa storica rimane criterio valido per determinare il budget erogabile alle strutture presenti sul mercato in regime di accreditamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p><b>1. Accreditamento &#8211; Strutture accreditate &#8211; Distribuzione risorse &#8211; Criteri &#8211; Saturazione dell&#8217;offerta &#8211; Spesa storica &#8211; Nuovi operatori accreditati &#8211; Esclusione &#8211; Illegittimità  </b></p>
<p><b>2. Accreditamento &#8211; Strutture accreditate &#8211; Distribuzione risorse &#8211; Criteri &#8211; Saturazione dell&#8217;offerta &#8211; Spesa storica &#8211; Contenimento della spesa &#8211; Nuovi operatori accreditati &#8211; Esclusione &#8211; Illegittimità </b></p>
<p><b>3. Accreditamento &#8211; Strutture accreditate &#8211; Distribuzione risorse &#8211; Criteri &#8211; Saturazione dell&#8217;offerta &#8211; Spesa storica &#8211; Lesione &#8211; Principio concorrenza &#8211; Principio uguaglianza</b></p>
<p><b>4. Accreditamento &#8211; Strutture accreditate &#8211; Distribuzione risorse &#8211; Criterio &#8211; Spesa storica &#8211; Limiti</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Sono illegittimi gli atti che precludono la sottoscrizione dei contratti con nuovi soggetti facendo esclusivamente riferimento alla saturazione dell&#8217;offerta e al criterio della spesa storica, in quanto la Regione può stabilire altri criteri che consentano l&#8217;inserimento, anche graduale, nel mercato dei nuovi operatori in possesso di tutti i requisiti richiesti per l&#8217;erogazione delle prestazioni sanitarie in favore del servizio sanitario pubblico. Sebbene il ricorso al criterio della spesa storica possa costituire un criterio rilevante per l&#8217;assegnazione delle risorse disponibili, anche se decrescenti, esso non potrebbe giustificare l&#8217;esclusione a tempo indefinito dal mercato di altri soggetti che si è ritenuto di poter accreditare.</em></div>
<p style="text-align: justify;"><em>2. In un&#8217;ottica garantista del pluralismo e della concorrenza dei privati nel settore sanitario, non è ammissibile una politica di contenimento dell&#8217;offerta sanitaria che possa tradursi in una posizione di privilegio degli operatori giù  presenti nel mercato. Infatti, una tale politica di contenimento comporterebbe un ingiustificato innalzamento delle barriere all&#8217;ingresso del mercato delle prestazioni sanitarie, perchè indurrebbe gli operatori giù  presenti ad aumentare la propria offerta, diminuendo il fabbisogno potenziale complessivo ed impedendo, di conseguenza, l&#8217;ingresso di nuovi e forse più¹ efficienti operatori.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. L&#8217;ingresso di nuovi operatori privati accreditati non può essere bloccato a tempo indeterminato, non potendosi tale scelta giustificarsi neppure con l&#8217;esigenza di contenere la spesa sanitaria, giacchè tale legittimo obiettivo non può essere conseguito a costo della violazione del principio di uguaglianza. Infatti, sebbene il sistema sanitario nazionale risulti legittimamente ispirato alla necessità  di coniugare il diritto alla salute degli utenti con l&#8217;interesse pubblico al contenimento della spesa, esso non può prescindere dal contemplare anche la tutela della concorrenza, irrimediabilmente lesa dall&#8217;automatica preclusione alla messa a contratto di nuovi soggetti accreditati.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>4. Il criterio della spesa storica rimane criterio valido per determinare il budget erogabile alle strutture presenti sul mercato in regime di accreditamento. Ad esso, al contrario, non si deve ricorrere al fine di precludere l&#8217;erogazione di somme alle nuove strutture presenti sul mercato che, proprio per questo, non hanno una spesa storica. In quest&#8217;ultima ipotesi, infatti, si chiuderebbe il mercato alle società  che per la prima volta si affacciano nello stesso, finendo per determinare un regime non concorrenziale.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 08/01/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00189/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 02654/2015 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> <b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2654 del 2015, proposto dalla Regine Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Angela Marafioti e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Pietro Della Valle, n. 4, presso lo studio legale dell&#8217;avvocato Stefano Gori;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">la società  Studio Medico Polispecialistico A. Postorino &amp; C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Sergio Giangreco e con questi elettivamente domiciliata presso la Segreteria della Sezione terza del Consiglio di Stato, nonchè,</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">del Presidente della Giunta Regionale in qualità  di commissario ad acta per l&#8217;attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatario in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;  della società  Studio Oculistico Rechichi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Polimeni e Attilio Cotroneo, presso il cui studio in Roma via Ludovisi, n. 36 è elettivamente domiciliata;<br /> del Centro Diagnostico Poliambulatorio Gamma, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br /> dell&#8217;Asp di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tar Calabria, Sezione di Reggio Calabria, 21 luglio 2014, n. 419, con la quale sono stati annullati il decreto n. 46 del 16 aprile 2013 del Presidente della Giunta della Regione Calabria, nella qualità  di Commissario ad acta per l&#8217;attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, avente ad oggetto &quot;Richiesta stipula accordo ex art. 8-quinquies, d.lgs. n. 502 del 1992 e contestuale istanza di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241 del 1990 Rigetto&quot;, nonchè il decreto n. 65 del 23 maggio 2013 del Presidente della Giunta della Regione Calabria, nella qualità  di Commissario ad acta per l&#8217;attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, avente ad oggetto &quot;Determinazione dei tetti di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica da privato anno 2013&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Presidente della Giunta Regionale in qualità  di commissario ad acta per l&#8217;attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della società  Studio Medico Polispecialistico A. Postorino &amp; C. s.a.s. ed il relativo controricorso, depositato il 26 maggio 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della società  Studio Oculistico Rechichi s.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella pubblica udienza del giorno 29 novembre 2018 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con decreto del 18 ottobre 2012, adottato dal commissario ad acta per l&#8217;attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria in esecuzione delle sentenze del Tar Reggio Calabria nn. 79 del 2009 e 258 del 2010, è stata accolta l&#8217;istanza di accreditamento presentata dallo Studio Medico Polispecialistico Dr. A. Postorino per l&#8217;esercizio delle prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale di oculistica.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso depositato al Tar Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, lo Studio Medico Polispecialistico Dr. A. Postorino ha impugnato il decreto 16 aprile 2013, n. 46, emesso dal Presidente della Giunta della Regione Calabria in qualità  di commissario ad acta per l&#8217;attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della stessa Regione, che aveva respinto la richiesta di sottoscrizione di accordo contrattuale per la branca specialistica di oculistica relativamente agli anni 2012 e 2013 ed aveva individuato i tetti di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica da privato per l&#8217;anno 2013, non includendo l&#8217;acquisito delle prestazioni per la branca di oculistica dalla struttura ricorrente (decreto n. 65). L&#8217;esclusione è stata determinata senza considerare che: 1) a partire dall&#8217;ottobre del 2012 la struttura era regolarmente accreditata per detta branca; 2) considerate le lunghe liste di attesa presso gli ospedali pubblici, si doveva ritenere accertato il fabbisogno di ulteriori prestazioni di oculistica rispetto a quelle acquistate dall&#8217;altra struttura accreditata presente sul territorio dell&#8217;ASP di Reggio Calabria; 3) erano disponibili risorse residue nell&#8217;ambito della specialistica convenzionata, che la Regione avrebbe potuto utilizzare per acquistare le ulteriori prestazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con sentenza 21 luglio 2014, n. 419 il Tar Calabria, sezione di Reggio Calabria, ha accolto il ricorso sul rilievo che la ripartizione del budget, tra soggetti accreditati, non può avvenire sulla base del mero criterio del cd. dato storico, fondato sulla remunerazione delle strutture private in base al valore delle prestazioni erogate nell&#8217;anno precedente. Ciù² in quanto, se anche la sottoscrizione di un precedente contratto potesse costituire un criterio (rilevante) per l&#8217;assegnazione delle risorse disponibili, tuttavia ciù² non potrebbe giustificare, anche nel caso di risorse decrescenti, l&#8217;esclusione a tempo indefinito dal mercato di altri soggetti che si è ritenuto di poter accreditare. Sono, infatti, illegittimi gli atti che precludono la sottoscrizione di contratti con nuovi soggetti accreditati facendo esclusivo riferimento alla saturazione dell&#8217;offerta e, quindi, al criterio della spesa storica, potendo, all&#8217;opposto, la Regione stabilire criteri che consentano l&#8217;inserimento, anche graduale, nel mercato dei nuovi operatori in possesso di tutti i requisiti richiesti per l&#8217;erogazione delle prestazioni sanitarie in favore del servizio sanitario pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di primo grado ha invece respinto l&#8217;istanza di risarcimento danni sul rilievo che la caducazione dei gravati provvedimenti non è ascrivibile ad una colpevole negligenza dell&#8217;Amministrazione e non è tale da giustificare anche la liquidazione del risarcimento del danno conseguente alla riconosciuta illegittimità .</p>
<p style="text-align: justify;">3. Avverso la citata sentenza n. 419 del 2014 la Regione Calabria ha proposto appello deducendo: che erroneamente il giudice di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo che l&#8217;applicazione del criterio della spesa storica per ripartire tra i soggetti accreditati le limitate risorse finanziarie disponibili per l&#8217;anno 2013 determinerebbe una ingiusta discriminazione tra gli operatori del settore, alcuni dei quali verrebbero automaticamente ed indefinitamente esclusi dal sistema, in spregio al principio della libera concorrenza. Non è stato perà² considerato che nel settore della sanità  non è configurabile un vero e proprio libero mercato cui applicare tout court le regole della concorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Si è costituito in giudizio il Presidente della Giunta Regionale in qualità  di commissario ad acta per l&#8217;attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, senza espletare attività  difensiva.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Si è costituita in giudizio la società  Studio Medico Polispecialistico A. Postorino &amp; C. s.a.s., che ha sostenuto l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Si è costituita in giudizio la società  Studio Oculistico Rechichi s.r.l., che ha sostenuto la fondatezza dell&#8217;appello, rappresentando l&#8217;esiguità  del budget ad essa stessa assegnato, che si esaurisce nei primi mesi dell&#8217;anno, con la conseguenza che non sarebbe ipotizzabile l&#8217;assegnazione di somme ad altra struttura accreditata.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Alla pubblica udienza del 29 novembre 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Come esposto in narrativa, oggetto del contendere è la possibilità  per la Regione di negare a nuove stretture accreditate la sottoscrizione di contratti e l&#8217;attribuzione del relativo budget facendo esclusivo riferimento alla saturazione dell&#8217;offerta e, quindi, al criterio della spesa storica utilizzato per erogare detto budget.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, la struttura ricorrente in primo grado, accreditata dal 18 ottobre 2012 per l&#8217;esercizio delle prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale di oculistica, non ha avuto riconosciuto alcun budget per il 2013, per essere l&#8217;intero stanziamento, destinato alla branca di oculistica, giù  ripartito tra altre strutture.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appello non è suscettibile di positiva valutazione, condividendo il Collegio l&#8217;orientamento del giudice di primo grado, garantista del pluralismo e della concorrenza dei privati nel settore sanitario.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; infatti opportuno ricordare quanto affermato dall&#8217;Autorità  garante della concorrenza e del mercato che, con nota del 18 luglio 2011, ha posto in rilievo come una politica di contenimento dell&#8217;offerta sanitaria possa tradursi in una posizione di privilegio degli operatori del settore giù  presenti nel mercato che possono incrementare la loro offerta a discapito dei nuovi entrati, assorbendo la potenzialità  della domanda, sottolineando, inoltre, l&#8217;irrilevanza di criteri di contenimento della spesa sanitaria, diversamente dai casi di accreditamento. L&#8217;Autorità  ha, infatti, ritenuto che tale politica di contenimento comporta un ingiustificato innalzamento delle barriere all&#8217;ingresso nel mercato delle prestazioni sanitarie, perchè induce gli operatori giù  presenti ad aumentare la propria offerta, diminuendo per questa via il fabbisogno potenziale complessivo ed impedendo così l&#8217;ingresso di nuovi e potenzialmente più¹ efficienti operatori.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad analoghe conclusioni era giù  pervenuto il giudice di appello (sez. III, 16 settembre 2013, n. 4774) affermando che sebbene il sistema sanitario nazionale legittimamente risulti ispirato alla necessità  di coniugare il diritto alla salute degli utenti con l&#8217;interesse pubblico al contenimento della spesa, esso non può prescindere dal contemplare anche la tutela della concorrenza, irrimediabilmente lesa dall&#8217;automatica preclusione alla messa a contratto di nuovi soggetti accreditati.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, escludendo dal sistema, automaticamente ed indiscriminatamente, tutti i soggetti che negli anni precedenti non sono giù  stati parte di un contratto con la competente ASL, senza tenere conto, in particolare, della posizione degli operatori accreditati che abbiano fatto richiesta di essere ammessi ad erogare prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale si determina una &#8220;discriminazione tra gli operatori&quot; che non può ritenersi legittima. Fermo restando, infatti, il tetto di spesa massimo, la ripartizione del budget tra i soggetti accreditati dovrebbe essere operata in base ad appositi criteri idonei a garantire condizioni di parità  tra tali soggetti, a prescindere dal fatto che essi abbiano o meno sottoscritto in precedenza un contratto. E se anche la sottoscrizione di un precedente contratto può costituire un criterio rilevante per l&#8217;assegnazione delle risorse disponibili, tuttavia ciù² non può giustificare, anche nel caso di risorse decrescenti, l&#8217;esclusione a tempo indefinito dal mercato di altri soggetti che si è ritenuto di poter accreditare.</p>
<p style="text-align: justify;">A supporto delle proprie argomentazioni il giudice di appello ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 7 novembre 2008, la quale ha affermato che l&#8217;ingresso di nuovi operatori privati, in possesso dei requisiti per l&#8217;accreditamento, non può essere bloccato a tempo indeterminato, non potendo essere giustificato dall&#8217;esigenza di contenere la spesa sanitaria, giacchè tale legittimo e necessario obiettivo non può essere conseguito a costo della violazione del principio di uguaglianza.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova aggiungere che quanto sin qui affermato non costituisce un superamento della tesi, fatta propria dalla Sezione (16 gennaio 2018, n. 203), secondo cui &quot;l&#8217;esigenza di determinare i tetti di spesa e, quindi, le prestazioni erogabili con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale costituisce per l&#8217;Amministrazione sanitaria un&#8217;esigenza prioritaria ed ineludibile, ed è quindi inevitabile che, nella concreta determinazione delle somme spettanti alle diverse branche e poi alle diverse aziende, si faccia riferimento, in assenza di più¹ precisi studi sull&#8217;evoluzione delle necessità  assistenziali e della relativa spesa, alla spesa storica costituita dalle prestazioni erogate negli anni e nei mesi immediatamente precedenti a quello di riferimento, con la possibile applicazione sugli importi cosi determinati anche di tagli percentuali e di meccanismi di regressione tariffaria&quot;. Una cosa è, infatti, il criterio (id est, la spesa storica costituita dalle prestazioni erogate negli anni) per determinare il budget erogabile alle strutture giù  presenti sul mercato in regime di accreditamento, altro è ritenere che lo stesso precluda l&#8217;erogazione di somme alle nuove strutture presenti sul mercato che, proprio per questo, non hanno una spesa storica. Diversamente, infatti, si chiuderebbe completamente il mercato alle società  che per la prima volta si affacciano nello stesso, finendo per determinare un regime non concorrenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; indubbia la problematicità  della tematica oggetto del contendere, in relazione al complesso rapporto pubblico &#8211; privato nel settore della sanità  dovuto alla necessità  di contenere la spesa sanitaria e alla circostanza che il budget viene generalmente erogato ad anno abbondantemente iniziato, con la conseguenza che la struttura espleta la propria attività  facendo affidamento al budget ottenuto l&#8217;anno precedente; è perà² parimenti indubbio che le conclusioni alle quali era giù  prevenuta la Sezione nel 2013 trovano sicura applicazione allorchè, come nel caso all&#8217;esame del Collegio, le strutture accreditate alle quali è stato attribuito il budget sono, per una determinata specialistica, in numero estremamente esiguo, tanto da determinare un assetto oligopolistico o, addirittura, monopolistico, certamente da evitare in un settore dove la concorrenza è garanzia di qualità  della prestazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè, infine, potrebbe invocarsi, a supporto del rigetto della richiesta, presentata dalla società  Postorino, di sottoscrizione dell&#8217;accordo contrattuale e di erogazione del relativo budget, la circostanza che la Regione Calabria è sottoposta al piano di rientro nel settore della sanità . La conclusione alla quale ha aderito il Tar Reggio Calabria non comporta un maggiore esborso per il Servizio sanitario nazionale quanto, piuttosto, una diversa ripartizione della stessa somma destinata alla branca di oculistica tra un maggior numero di strutture private accreditate.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appello deve quindi essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">La peculiarità  della vicenda contenziosa giustifica la compensazione tra le parti in causa delle spese e degli onorari del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),</p>
<p style="text-align: justify;">definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-1-2019-n-189/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2019 n.189</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2019 n.190</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-1-2019-n-190/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-1-2019-n-190/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-1-2019-n-190/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2019 n.190</a></p>
<p>Pres. Lipari, Est. Maiello L&#8217;accreditamento istaura un rapporto di tipo concessorio e come tale, a differenza del rapporto autorizzatorio, non è caratterizzato da forme di automatismo tra la verifica dei requisiti e il conseguente rilascio, essendo l&#8217;effetto abilitativo subordinato alla funzionalità  della struttura e delle attività  e agli indirizzi di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-1-2019-n-190/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2019 n.190</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-1-2019-n-190/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2019 n.190</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lipari, Est. Maiello</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;accreditamento istaura un rapporto di tipo concessorio e come tale, a differenza del rapporto autorizzatorio, non è caratterizzato da forme di automatismo tra la verifica dei requisiti e il conseguente rilascio, essendo l&#8217;effetto abilitativo subordinato alla funzionalità  della struttura e delle attività  e agli indirizzi di programmazione regionale con i quali la Regione stessa definisce il bisogno di assistenza per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p><b>1. Accreditamento &#8211; Autorizzazione &#8211; Differenze &#8211; Interpretazione</b></p>
<p><b>2. Accreditamento &#8211; Autorizzazione &#8211; Trasformazione attività  &#8211; Rapporto amministrativo &#8211; Modifiche &#8211; Condizioni</b></p>
<p><b>3. Accreditamento &#8211; Autorizzazione &#8211; Principio generale &#8211; Potestà  di programmazione e organizzazione Ssn &#8211; Interpretazione</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;accreditamento istaura un rapporto di tipo concessorio e come tale, a differenza del rapporto autorizzatorio, non è caratterizzato da forme di automatismo tra la verifica dei requisiti e il conseguente rilascio, essendo l&#8217;effetto abilitativo subordinato alla funzionalità  della struttura e delle attività  e agli indirizzi di programmazione regionale con i quali la Regione stessa definisce il bisogno di assistenza per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza. </em></div>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2. Qualunque trasformazione posta in essere con riguardo all&#8217;attività  di una struttura sanitaria accreditata è sì soggetta ad autorizzazione ex art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992, ma, per essere in grado di incidere sul rapporto amministrativo di accreditamento in corso, è altresì soggetta ad uno specifico, nuovo, provvedimento di accreditamento, che si ricollega a scelte di programmazione sanitaria e alla verifica del possesso di requisiti di qualificazione &#8220;ulteriori&#8221; rispetto a quelli richiesti per il rilascio dell&#8217;autorizzazione ex art. 8-ter cit.. </em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>3. Vale il principio secondo cui deve escludersi per una struttura specializzata accreditata per una specifica branca di prestazione la possibilità  di essere automaticamente autorizzata, con conseguente estensione del relativo accreditamento, ad erogare tutte le prestazioni ricomprese nella stessa branca, in quanto ciù² si porrebbe in &#8220;manifesto ed insanabile conflitto con la potestà  di ogni regione di programmare e organizzare, sul proprio territorio, il servizio sanitario nel rispetto degli indirizzi del legislatore statale&#8221; (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 09/07/2013, n. 3646; Cons. St., sez. V, 21.4.2009, n. 2398).</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 08/01/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00190/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 06296/2015 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6296 del 2015, proposto dalla Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Giuseppe Maria Toscano in Roma, viale Giulio Cesare, nÂ°61 int. 7;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">La Casa di Cura Villa Elisa S.p.A (Oggi Villa Elisa S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Tigani, Pasquale Simari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Fortunato Vitale in Roma, viale G. Mazzini 140;  Azienda Sanitaria Locale n.10 di Palmi non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">di Imagine System S.r.l. non costituita in giudizio;  Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Rosa Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 00437/2015, resa tra le parti, concernente tetti di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera &#8211; piano annuale 2004.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Casa di Cura Villa Elisa S.p.A (Oggi Villa Elisa S.r.l.) e dell&#8217;Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 novembre 2018 il Cons. Umberto Maiello e uditi per le parti gli avvocati Domenico Gullo e Ettore Tigani;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il gravame in epigrafe, la Regione Calabria impugna la sentenza n. 437/2015, con cui il TAR per la Calabria, sezione di Reggio Calabria, ha accolto il ricorso proposto dalla Casa di Cura Villa Elisa S.p.A. avverso la deliberazione commissariale n. 1 del 31 agosto 2004, adottata dal commissario straordinario ASL 10 ed avente ad oggetto il piano annuale preventivo 2004 con indicazione dei volumi massimi di prestazioni erogabili, tipologia delle prestazione e limiti massimi di spesa, nonchè avverso la deliberazione della Giunta Regionale n. 658 del 14 settembre 2004, pubblicata sul BUR Calabria n. 19 del 16.10.2004, di approvazione del citato provvedimento, nella parte in cui hanno escluso dall&#8217;accreditamento provvisorio le prestazioni di TAC, angiografia digitale e diagnostica per immagini.</p>
<p style="text-align: justify;">Segnatamente, il giudice di prime cure, con il suindicato <i>decisum</i>, dopo aver disatteso le eccezioni sollevate, in rito, dalle parti intimate, ha ritenuto che, alla stregua e per effetto del decreto di accreditamento provvisorio n. 13015 del 5 agosto 2004, la ricorrente dovesse intendersi accreditata in via provvisoria anche per le prestazioni di TAC, angiografia digitale e diagnostica per immagini.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha, quindi, rilevato che il commissario ad acta, nella deliberazione qui gravata, con cui è stato approvato il piano annuale preventivo del 2004, avesse male interpretato il contenuto del suindicato decreto n. 13015 riportando nel testo della propria deliberazione un&#8217;affermazione che il decreto di accreditamento non conteneva e che, viceversa, appariva in contrasto con quanto enunciato nelle premesse: ovvero che la casa di cura Villa Elisa fosse stata accreditata per l&#8217;erogazione delle prestazioni di RMN e radiologia &#8220;<i>con esclusione delle prestazioni di TAC</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso tale decisione la Regione appellante deduce che:</p>
<p style="text-align: justify;">1) il giudice di prime cure non avrebbe correttamente scrutinato le eccezioni di inammissibilità  del ricorso per tardività  e difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto in ragione del fatto che la deliberazione commissariale n. 1 del 31 agosto 2004 era stata pubblicata all&#8217;albo dell&#8217;Azienda in data 1.9.2004 per la durata di 15 gg, di talchè il ricorso, proposto solo in data 25.11.2014, avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile, essendo, ai fini in questione, inconferente la delibera di giunta regionale n. 658 del 14.9.2004, pubblicata il successivo 16.10.2004, siccome mero atto di controllo riferito a statuizioni diverse da quella qui in rilievo, con conseguente difetto di legittimazione passiva della Regione.</p>
<p style="text-align: justify;">2) la decisione di prime cure avrebbe impropriamente assegnato all&#8217;atto di accreditamento una latitudine più¹ ampia di quella fatta palese dal contenuto del provvedimento, da intendersi coincidente con le singole e specifiche tipologie di prestazioni ivi espressamente indicate, nella specie circoscritte a &#8220;RMN e Radiologia&#8221;. La Regione ha, dunque, censurato la sentenza anche nella parte in cui ha escluso &#8220;l&#8217;immediata lesività  (&#8230;) del decreto dirigenziale n. 13015 del 5.8.2004 e non rilevato l&#8217;inammissibilità  del ricorso a cagione della mancata impugnativa dell&#8217;atto presupposto.</p>
<p style="text-align: justify;">Resiste in giudizio la Casa di Cura Villa Elisa srl, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità  (genericità  dei motivi di gravame) e l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è, altresì, costituita l&#8217;ASP di Reggio Calabria.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 29.11.2018 l&#8217;appello è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appello è infondato e, pertanto, va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che non abbiano, anzitutto, pregio i motivi di doglianza con cui la Regione Calabria ripropone le eccezioni formulate, in rito, nel giudizio di prime cure e disattese con la sentenza qui impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">Segnatamente, quanto all&#8217;eccepita irricevibilità  del ricorso introduttivo del presente giudizio, va detto che, ai sensi dell&#8217;art. 41, comma 2, del c.p.a. il termine per impugnare gli atti non soggetti a notifica individuale decorre &quot;<i>dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa è prevista dalla legge o in base alla legge</i>&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;operatività  di siffatta disposizione è condizionata, a monte, dalla individuazione degli atti rispetto ai quali non è richiesta (anche) una notifica individuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, ed in ossequio ad un diffuso e consolidato orientamento giurisprudenziale, deve rilevarsi come il normale termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria, decorre solo per i soggetti non espressamente nominati (o immediatamente rintracciabili), dalla pubblicazione medesima, non essendo indispensabile, solo in siffatte evenienze, la notificazione individuale o la piena conoscenza.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; dunque in applicazione del suddetto principio che deve, di contro, ritenersi non sufficiente, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, la mera pubblicazione all&#8217;albo dell&#8217;ASL della deliberazione commissariale n. 1 del 31 agosto 2004 di approvazione del piano annuale preventivo del 2004 che, viceversa, espressamente contempla la società  Casa di Cura Villa Elisa S.p.A., perimetrandone, peraltro, l&#8217;accreditamento provvisorio, giù  concesso con il decreto n. 13015, mediante l&#8217;esclusione delle prestazioni di TAC, angiografia digitale e diagnostica per immagini.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè, peraltro, può dubitarsi della legittimazione passiva della Regione Calabria in considerazione del fatto che tale deliberato, contenente anche le statuizioni fatte oggetto di ricorso, è nella sua interezza confluito nel provvedimento di formale approvazione da parte del citato Ente.</p>
<p style="text-align: justify;">Senza contare che siffatta legittimazione si impone anche sotto distinto profilo essendo qui in discussione, sia pure quanto ad una corretta esegesi, la latitudine dell&#8217;accreditamento concesso alla parte appellata, che rientra nelle prerogative della Regione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 11/05/2018, n. 2831).</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, e venendo al merito della <i>res iudicanda</i>, deve rilevarsi come il nodo controverso da sciogliere essenzialmente consista nella definizione dell&#8217;esatto perimetro operativo del decreto n. 13015/2004, recante l&#8217;accreditamento c.d. provvisorio della Casa di Cura Villa Elisa S.p.A. ed elevato, da ambo le parti, ancorchè con diverso approdo, a presupposto qualificante delle scelte confluite nel piano annuale preventivo del 2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella prospettiva riduttiva privilegiata dalla Regione Calabria dovrebbe essere valorizzato il dato letterale che, incentrato sull&#8217;accezione &#8220;radiologia&#8221;, evocherebbe esclusivamente prestazioni ricadenti nella &#8220;radiologia tradizionale&#8221;. Gli effetti abilitativi del mentovato provvedimento di accreditamento, in ossequio al principio della non automatica modificabilità  delle specifiche prestazioni individuate, dovrebbero intendersi esclusivamente riferiti alle prestazioni ivi espressamente menzionate, vale a dire alle prestazioni radiologiche, con esclusione dunque di quelle ulteriori, pur appartenenti alla medesima branca, che rispondono ad esigenze diverse. Di conseguenza, così conformato il rapporto concessorio, alcun rilievo potrebbe essere mosso agli atti qui gravati (adozione del piano preventivo e relativa delibera di approvazione), avendo essi, sotto tale profilo, natura meramente ricognitiva e, come tali, non suscettivi di sindacato, anche in ragione dell&#8217;intervenuto consolidamento del presupposto decreto dirigenziale n. 13015/2004, giammai fatto oggetto di contestazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Di contro, secondo l&#8217;appellata, la cui lettura estensiva è stata condivisa dal giudice di prime cure, l&#8217;accreditamento dovrebbe intendersi riferito a tutte le prestazioni della branca specialistica della radiologia, incluse dunque le prestazioni di TAC, Mammografia e Angiografia; e ciù² avuto riguardo ad una lettura complessiva del decreto in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, ritiene il Collegio che la decisione di primo grado sia immune dalle censure sollevate con il mezzo qui in rilievo.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva il Collegio che non è qui in discussione il principio generale evocato dall&#8217;appellante e che vale a conformare i rapporti tra il Servizio sanitario ed i soggetti accreditati ma l&#8217;effettivo e specifico contenuto precettivo del singolo rapporto alla stregua delle statuizioni che compongono il mentovato provvedimento n. 13015/2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Vale, invero, qui ribadire che l&#8217;accreditamento instaura un rapporto di tipo concessorio, come tale, ed a differenza del rapporto autorizzatorio, non caratterizzato da forme di automatismo tra verifica dei requisiti e conseguente rilascio essendo l&#8217;effetto abilitativo subordinato alla funzionalità  della struttura e della attività  agli indirizzi di programmazione regionale con i quali la Regione definisce il bisogno di assistenza per garantire livelli essenziali ed uniformi di assistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">In ragione di quanto detto qualunque trasformazione posta in essere con riguardo all&#8217;attività  di una struttura sanitaria accreditata è sì soggetta ad autorizzazione ex art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992, ma, per essere in grado di incidere sul rapporto amministrativo di accreditamento in corso, è altresì soggetta ad uno specifico, nuovo, provvedimento di accreditamento, che si ricollega a scelte di programmazione sanitaria ed alla verifica del possesso di requisiti di qualificazione &quot;ulteriori&quot; rispetto a quelli richiesti per il rilascio dell&#8217;autorizzazione ex art. 8-ter cit. (Sez. III, Sentenza n. 4260 del 14/08/2014).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale principio di divieto di forme di automatismo ha sempre governato i rapporti di compartecipazione delle strutture private nell&#8217;erogazione delle prestazioni per conto del SSN anche nella fase di transizione dal pregresso sistema incentrato sul regime della convenzione a quello dell&#8217;accreditamento ed alla stipula dei relativi accordi contrattuali, intendendosi il rinvio ai limiti ed alle condizioni previste nelle convenzioni preesistenti&quot;, al fine della definizione dell&#8217;ambito oggettivo dell&#8217;accreditamento provvisorio e delle prestazioni erogabili, nel senso di un richiamo rigido e statico dei contenuti del titolo originario, con la conseguente esclusione dell&#8217;estensione automatica delle prestazioni erogabili previste nella convenzione originaria a tutte quelle successivamente introdotte nel nomenclatore e nel tariffario regionale (Sez. III, Sentenza n. 560 del 05/02/2014; Sez. III, Sentenza n. 940 del 28/02/2014).</p>
<p style="text-align: justify;">Il suddetto principio ha trovato concreta e diffusa applicazione proprio in quei settori, come la radiologia diagnostica, che, negli ultimi trent&#8217;anni, si sono notevolmente ampliati per effetto dei progressi tecnologici.</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio rispetto a tale specifico settore questo Consiglio ha rilevato che l&#8217;astratta inclusione nella branca di radiologia di una nuova tecnica diagnostica non comporta per ciù² solo l&#8217;estensione dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di cui la struttura è in possesso (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 24/11/2015, n. 5344).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;effetto abilitativo, a seconda delle capacità  accertate, può concernere tutte le prestazioni della branca sanitaria di accreditamento o solo alcune, fermo restando che, in costanza di rapporto, l&#8217;abilitazione stessa può esser progressivamente estesa, dalle più¹ semplici alle più¹ complesse, alle altre prestazioni (Sez. III, Sentenza n. 5056 del 18/10/2013).</p>
<p style="text-align: justify;">Deve, dunque, escludersi, in linea di principio, che una struttura accreditata per una specifica branca di prestazioni sia, per ciù² solo, automaticamente autorizzata, con conseguente estensione del relativo accreditamento, ad erogare tutte le prestazioni ricomprese nella stessa branca, secondo quanto indicato dal nomenclatore, in quanto ciù² si porrebbe in &quot;manifesto ed insanabile conflitto con la potestà  di ogni regione di programmare e organizzare, sul proprio territorio, il servizio sanitario nel rispetto degli indirizzi del legislatore statale&quot; (v, ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 09/07/2013, n. 3646; Cons. St., sez. V, 21.4.2009, n. 2398).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² nondimeno, e pur muovendo dai divisati arresti ermeneutici, va qui revocata in dubbio la premessa da cui prende abbrivio l&#8217;appellante secondo cui il decreto n. 13015/2004, nel concedere all&#8217;appellata l&#8217;accreditamento provvisorio, abbia inteso circoscrivere la sua portata abilitativa alle sole prestazioni di radiologia tradizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini di un compiuto inquadramento della fattispecie in esame occorre, invero, muovere dalla ricostruzione della situazione di fatto e dal peculiare contesto normativo in cui è maturato l&#8217;atto di accreditamento compendiato nel citato decreto n. 13015/2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, nella suddetta prospettiva mette conto evidenziare che è incontestato tra le parti il fatto che l&#8217;ASL 10 avesse acquistato dalla Villa Elisa, tra le altre, prestazioni radiologiche anche di TAC e mammografia giusti specifici protocolli d&#8217;intesa nonchè prestazioni di angiografia ed esami collegati. Tanto sebbene la suddetta struttura non fosse accreditata (nè provvisoriamente nè istituzionalmente) con il SSR.</p>
<p style="text-align: justify;">Per ovviare a tale situazione, evidentemente non circoscritta alla sola parte appellata, il legislatore regionale ha emanato la legge n.51 del 27 dicembre 2002 che, con la disposizione di cui all&#8217;art.2, comma 5, nel testo sostituito dall&#8217;art. 18, L.R. 26 giugno 2003, n. 8, ha consentito ai soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie giù  in possesso dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio delle attività  sanitarie e che avessero erogato (ed ancora erogassero) prestazioni con oneri a carico delle Aziende Sanitarie regionali di accedere, in via transitoria, eccezionale ed irripetibile, alla negoziazione con le Aziende Sanitarie territoriali competenti per continuare a fornire prestazioni a carico delle SSR, per la durata massima di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al contempo, l&#8217;articolo in commento faceva carico alla Regione di definire, entro lo stesso termine, le procedure di accreditamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il medesimo impianto regolatorio è stato recepito dalla legge regionale n. 30 del 29 dicembre 2003, art. 1, comma 4, secondo cui &#8220;<i>I soggetti che abbiano erogato prestazioni sanitarie e socio-sanitarie negli anni 2001, 2002 e/o 2003 con oneri a carico del servizio sanitario sono autorizzati ad erogare prestazioni per l&#8217;anno 2004. Il termine per l&#8217;accreditamento di cui all&#8217;art. 15 comma 3 della legge n. 8/2003 è prorogato al 30 giugno 2004 e sono risolti di diritto gli accordi contrattuali di coloro i quali non dovessero ottenere l&#8217;accreditamento entro il predetto termine </i>&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla scorta delle divisate premesse la Casa di Cura Villa Elisa, trovandosi nelle condizioni di cui alle citate normative regionali (e cioè il possesso delle autorizzazioni sanitarie, l&#8217;erogazione di prestazioni corrispondenti negli anni indicati dal legislatore nonchè il possesso dei requisiti di legge per la erogazione di prestazioni sanitarie a carico del SSR), giammai fatte oggetto di smentita dall&#8217;appellante, ha, dunque, chiesto alla Regione Calabria l&#8217;accreditamento (&quot;in sanatoria&quot;) per la radiologia diagnostica, RMN ed anche per la oculistica (prestazioni di ricovero ospedaliero).</p>
<p style="text-align: justify;">E dalla medesime premesse suesposte prende abbrivio il decreto dirigenziale n. 13015 del 5 agosto 2004 che, poi, perà², nella parte dispositiva, ha utilizzato, per l&#8217;accreditamento della suddetta Casa di cura, una formula non pienamente perspicua che accorda l&#8217;abilitazione &#8220;<i>per la erogazione in regime ambulatoriale delle prestazioni specialistiche di RMN e Radiologia</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il riferimento anodino all&#8217;accezione radiologia &#8211; di per se stessa non dirimente &#8211; non può essere inteso come riferito alle sole prestazioni rientranti nella radiologia tradizionale, non valendo il relativo significato semantico, di per se stesso, a giustificare l&#8217;esclusione delle altre prestazioni che pure condividono, nella propria metodica, il medesimo principio tecnico informatore (id est utilizzo di sorgenti esterne di radiazioni ionizzanti).</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, al fine di smentire la valenza conclusiva del valore semantico della detta accezione, l&#8217;appellata richiama la D.G.R. n. 133/1999 che, alla sezione B del suo allegato, individua la branca specialistica della RADIOLOGIA DIAGNOSTICA e definisce in termini ancora più¹ lati quali possono essere le strutture che erogano le prestazioni in regime ambulatoriale riferibili alla branca specialistica : &#8220;le strutture di diagnostica per immagini svolgono indagini strumentali ai fini diagnostici e/o di indirizzo terapeutico utilizzando sorgenti esterne di radiazioni radiologiche ionizzanti e altre tecniche di formazione dell&#8217;immagine (Rx, Us, TC, RM, e termografia medica)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;assenza di predicati qualificanti della detta accezione (radiologia) nel corpo del decreto n. 13015/2004 induce, dunque, a privilegiare, come correttamente effettuato dal giudice di prime cure, una lettura sistemica per definire l&#8217;esatta portata del titolo abilitativo, in ciù² rivelandosi dirimenti, da un lato, il quadro normativo di sanatoria (sopra richiamato) in cui è avvenuto l&#8217;inquadramento e, dall&#8217;altro, la stessa elencazione del vissuto operativo dell&#8217;Azienda appellata con l&#8217;indicazione della tipologia delle prestazioni erogate, in virtà¹ di pregressi protocolli convenzionali, per conto del SSN.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, invero, siffatta elencazione, che costituisce l&#8217;unico corredo motivazionale del suddetto provvedimento, pone in sequenza logica le suddette proposizioni avallando, dunque, l&#8217;opzione esegetica di un rapporto di stretta derivazione della parte dispositiva rispetto alla mentovata premessa, che, diversamente opinando, non avrebbe altro senso.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta, dunque, confermato che la delibera commissariale gravata in prime cure non sia allineata con le divisate risultanze ermeneutiche nella parte in cui rileva &#8220;<i>che con decreto del dirigente generale di Dipartimento sanità  del 5 agosto 2004 n. 13015, è stata accreditata per l&#8217;erogazione in regime ambulatoriale delle prestazioni specialistiche di rmn e radiologia con esclusione delle prestazioni di TAC&#8221;;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>-&#8220;che ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 4, della legge regionale, pertanto, la casa di cura poteva erogare prestazioni di tac solo fino al 30 giugno 2004</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, l&#8217;appello va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese, considerata la peculiarità  della vicenda qui scrutinata, possono essere compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-1-2019-n-190/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2019 n.190</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2019 n.110</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-1-2019-n-110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-1-2019-n-110/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-1-2019-n-110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2019 n.110</a></p>
<p>Pres. Lipari, Est. Santoleri I rapporti contrattuali con centri privati non accreditati al SSN devono essere risolti, laddove tale situazione, del tutto eccezionale e transitoria, si venga a cristallizzare oltre ogni ragione ed in violazione della disciplina nazionale del sistema di accreditamento (ex art. 8-quater e ss. del d.lgs. 30</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-1-2019-n-110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2019 n.110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-1-2019-n-110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2019 n.110</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lipari, Est. Santoleri</span></p>
<hr />
<p>I rapporti contrattuali con centri privati non accreditati al SSN devono essere risolti, laddove tale situazione, del tutto eccezionale e transitoria, si venga a cristallizzare oltre ogni ragione ed in violazione della disciplina nazionale del sistema di accreditamento (ex art. 8-quater e ss. del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p><b>1. Accreditamento &#8211; Istituti specializzati &#8211; Situazione eccezionale &#8211; Violazione di legge &#8211; Interessi &#8211; Bilanciamento </b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>I rapporti contrattuali con centri privati non accreditati al SSN devono essere risolti, laddove tale situazione, del tutto eccezionale e transitoria, si venga a cristallizzare oltre ogni ragione ed in violazione della disciplina nazionale del sistema di accreditamento (ex art. 8-quater e ss. del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502). Questi rapporti, infatti, devono recedere di fronte all&#8217;interesse pubblico, garantito anche dalla normativa regionale, diretto ad assicurare un&#8217;appropriata fornitura delle prestazioni sanitarie solo da parte dei centri pubblici o accreditati.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 07/01/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00110/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00817/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 817 del 2018, proposto da A.S.L. Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Augusto Chiosi, Amalia Carrara, Guglielmo Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avv. Giovanna Buonavoglia in Roma, via Amiterno, n. 3;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Salvatore Palma, Orazio Smarrazzo, Vincenzo Visconti, Diabetologica Emotest S.r.l., C.M.G.M. Diabetologia S.r.l., Centro di Diagnostica Medica S.r.l., Centro Polidiagnostico &#8220;Benedetto Croce&#8221;, non costituiti in giudizio;  Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario nella Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Regione Campania, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, Sezione Prima, n. 5724 del 2017, resa tra le parti, concernente l&#8217;impugnativa della Delibera ASL NA 2 Nord n. 25/2016 recante la riorganizzazione della rete diabetologica;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario nella Regione Campania;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2018 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti l&#8217;Avv. Augusto Chiosi e l&#8217;Avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; Con il presente gravame la Asl Napoli 2 Nord chiede la riforma della sentenza n. 5724/2017 con cui il Tar Campania ha annullato la delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 18 gennaio 2016 -concernente la generale riorganizzazione delle strutture pubbliche di diabetologia &#8211; nella parte in cui ha disposto l&#8217;interruzione del rapporto di collaborazione con i centri privati specializzati nel suddetto settore medico, tra i quali quello appellati.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1 &#8211; L&#8217;appello è affidato alla denuncia di due profili di gravame relativi rispettivamente agli <i>errores in procedendo et iudicando</i> della decisione, per la mancata preliminare delibazione dell&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso introduttivo e per la mancata considerazione della doverosità  dei provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2 &#8211; Nessuna delle parti evocate in giudizio si è costituita.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3 &#8211; Con ordinanza n. 876/2018 la domanda cautelare è stata accolta.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; All&#8217;udienza pubblica del 4 ottobre 2018 l&#8217;appello è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. &#8211; Preliminarmente ritiene il Collegio di dover rilevare che sentenza impugnata nel presente giudizio riproduce sostanzialmente la precedente sentenza n. 1787/2017, con la quale il TAR Campania aveva giù  annullato la delibera del Commissario Straordinario n. 25/2016 oggetto di questo giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattandosi di appello avverso una sentenza di contenuto sostanzialmente sovrapponibile a quella precedente, il presente appello proposto dalla ASL Napoli 2 Nord riproduce le medesime tesi difensive giù  svolte in relazione a quello precedente, definito con la sentenza del 13 marzo 2018 n. 1608, con la quale questa Sezione ha accolto l&#8217;appello riformando la decisione di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">4. &#8211; Tanto premesso, ritiene la Sezione di poter richiamare la motivazione della precedente</p>
<p style="text-align: justify;">Sentenza n. 1608/2018.</p>
<p style="text-align: justify;">5. &#8211; Con il primo motivo l&#8217;ASL lamenta l&#8217;erroneità  della sentenza per l&#8217;omesso preliminare scrutinio da parte del Giudice dell&#8217;eccezione di inammissibilità  per difetto di interesse del ricorso di primo grado, in relazione:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; alla natura eccezionale dei rapporti contrattuali di servizio, transitoriamente instaurati solo fino alla riorganizzazione con strutture private non accreditate;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; alla preminenza dell&#8217;interesse pubblico diretto ad &#8220;&#038; assicurare, in un periodo di stringenti restrizioni finanziarie, il controllo della spesa sanitaria, che costituisce una condicio sine qua non al fine di garantire la tutela dell&#8217;essenziale interesse pubblico alla corretta e appropriata fornitura del primario servizio della salute alla popolazione» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 1 febbraio 2017, n. 430).</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; alla circostanza per cui, anche la procedura concernente il sistema di accreditamento istituzionale dei centri privati (definita da ultimo in Campania col decreto commissariale n. 135 del 31.10.2014), prevedeva che le prestazioni a carico del servizio pubblico fossero eseguibili solo da soggetti titolari di autorizzazione che avessero conseguito l&#8217;accreditamento. Pertanto, in difetto del pre-requisito dell&#8217;accreditamento, il ricorso sarebbe del tutto inammissibile per carenza dell&#8217;interesse a ricorrere, come del resto giù  sancito in altre ipotesi simili anche da questa Sezione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 19 marzo 2011, n. 1698; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione I, 14 maggio 2014, n. 2652).</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza non avrebbe tenuto in alcun conto dell&#8217;attivazione di n. 4 Centri pubblici di diabetologia presso Pozzuoli, Caserta, Marano e Villaricca. A tali centri si sarebbero inoltre aggiunti altri 2 centri pubblici, quello di Frattamaggiore e Acerra, seguiti da altri 6 centri privati da selezionare per integrare l&#8217;offerta pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbe così inesatto i1 presupposto di fatto della pronuncia del Tar Campania in forza del quale, per poter disporre l&#8217;interruzione dei rapporti con i centri privati, si sarebbe dovuto attendere che fosse realizzata la programmata riorganizzazione della rete diabetologica mediante strutture pubbliche all&#8217;uopo allestite per l&#8217;erogazione del secondo livello assistenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, il TAR non avrebbe considerato che, mentre nell&#8217;area di competenza dell&#8217;azienda in precedenza i centri privati contrattualizzati erano 15, nel nuovo provvedimento erano stati individuati in totale solo n.11 centri + 1 (in deroga per le isole), cosicchè, esclusi i quattro giù  in essere, ed i due pubblici in corso di attivazione, residuavano da assegnare in accreditamento solo n. 5 centri privati da individuarsi tra i 15 esistenti, rientranti nella categoria di Centri Antidiabetici di II livello.</p>
<p style="text-align: justify;">6. &#8211; Con una seconda censura, l&#8217;ASL lamenta la mancata valutazione del carattere doveroso dei provvedimenti impugnati in primo grado che sarebbero stati emanati in necessaria esecuzione del regolamento n. 1/2007 della Regione Campania.</p>
<p style="text-align: justify;">Il terzo comma dell&#8217;articolo 8-bis, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992 consente di erogare prestazioni solo ai soggetti accreditati. In difetto, la contrattualizzazione di soggetti privati non accreditati costituirebbe una grave violazione di legge, come del resto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 124 del 1 luglio 2015, che ha dichiarato incostituzionale la Legge della Regione Campania n. 5/2013, che prevedeva la possibilità  per i soggetti non accreditati di erogare prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ASL contesta poi l&#8217;affermazione del TAR per cui la stessa Azienda non sarebbe stata in grado di garantire l&#8217;assistenza attraverso i presidi pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">La deliberazione impugnata sarebbe dunque pienamente legittima, proprio perchè tesa a ripristinare una condizione di legalità  precedentemente violata, a causa di una situazione di monopolio di centri privati in materia di assistenza diabetologica, che si era venuta a stratificare in spregio a tutte le norme vigenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto altro profilo, sarebbe poi del tutto destituita di fondamento la presunta violazione degli accordi transattivi del 19 gennaio 2011, di composizione delle controversie insorte all&#8217;epoca, ma limitatamente al solo anno 2012, e che comunque oggi sarebbero ormai superate.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, erroneamente sarebbe stata annullata in primo grado la delibera con cui era venuta meno la condizione illegittima dell&#8217;indebito affidamento di prestazioni sanitarie onerosissime per il Servizio Sanitario Nazionale a strutture non accreditate.</p>
<p style="text-align: justify;">7. &#8211; L&#8217;appello è, complessivamente fondato nei sensi che seguono.</p>
<p style="text-align: justify;">8. &#8211; &#8220;L&#8217;architrave logico-fattuale a cui il TAR ha ancorato la sua decisione appare fondamentalmente collegato alla preoccupazione che la riorganizzazione della rete diabetologica, preordinata e circoscritta al riequilibrio del settore pubblico, non fosse ancora in grado di assicurare le prestazioni per i diabetici necessarie ai vari livelli di gravità .</p>
<p style="text-align: justify;">Ma tale affermazione tuttavia non appare realmente sostenuta da elementi probatori in atti. In sostanza non vi sono fatti che, anche solo sul piano indiziario, possano dare logico fondamento dell&#8217;affermata inidoneità  delle strutture diabetologiche territoriali pubbliche e delle strutture ospedaliere ad assicurare in concreto il rispetto dei fabbisogni di un centro diabetologico ogni 100.000-150.000 ex art. 9, comma 2, della L. R. Campania n. 9/2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Non risulta che si sarebbero violate le indeclinabili esigenze di continuità  terapeutica a beneficio dei pazienti colpiti da diabete mellito. Tenendo anche conto che &#8211; com&#8217;è noto &#8211; l&#8217;assistenza diabetologica costituisce una terapia salvavita (tutelata anche sul piano penale), è difficilmente credibile che il processo di riorganizzazione fosse stato tale da mettere realmente a rischio la continuità  assistenziale delle prestazioni. Del resto, nessuno dei pazienti che, solo in primo grado avevano affiancato i centri sanitari ricorrenti aveva allegato la ricorrenza di una qualche concreta situazione di rischio per la loro salute o anche solo di un contestualizzato concreto disservizio, che potesse dirsi una diretta conseguenza di un concreto deficit di prestazioni assistenziali direttamente collegabile al provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">La ASL ha infatti confutato le affermazioni relative a presunti disservizi patiti da taluni ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale riguardo, la sentenza appare difforme dalle più¹ convincenti conclusioni di cui rispettivamente:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; all&#8217;ordinanza cautelare n. 331/2016, con cui il medesimo TAR Campania aveva respinto l&#8217;istanza di sospensiva degli appellanti proprio sul presupposto per cui i provvedimenti adottati erano comunque in grado di assicurare la continuità  terapeutica e si erano rivelati idonei a garantire ai soggetti diabetici i livelli essenziali di assistenza specialistica;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; all&#8217;ordinanza 27 maggio 2016, n. 1996, con cui questa III Sezione, in sede di appello cautelare, aveva confermato tale statuizione, rilevando che i contratti di servizio, con strutture private non accreditate con il SSR per l&#8217;erogazione delle prestazioni della branca di diabetologia, costituivano una circostanza eccezionale di natura transitoria, rispetto all&#8217;ordinario regime vigente per le modalità  di erogazione delle prestazioni sanitarie di diabetologia con onere a carico del SSR.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, sotto il profilo fattuale, mancava ogni reale elemento probatorio circa il fatto che il progressivo mutamento dell&#8217;offerta di prestazioni poteva costituire un pericolo per la salute dei pazienti.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche sotto il profilo giuridico-normativo appare del tutto priva di un reale presupposto l&#8217;affermazione della sentenza per cui l&#8217;ASL non avrebbe potuto risolvere i rapporti con i centri privati fino al completamento della riorganizzazione della rete diabetologica.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, l&#8217;equivoca natura giuridica dei rapporti contrattuali di servizio con strutture private, anche se instaurati ai sensi della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 7301/2001, aveva comportato una situazione che, da eccezionale e transitoria si era cristallizzata oltre ogni ragione, in violazione della disciplina nazionale del sistema dell&#8217;accreditamento di cui all&#8217;art. 8-quater e ss. del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali rapporti &#8220;contrattualizzati&#8221; ben potevano, e dovevano, quindi recedere di fronte all&#8217;interesse pubblico diretto ad assicurare un&#8217;appropriata fornitura delle prestazioni a norma della disciplina regionale di cui all&#8217;art. 9, commi 1-4, della L. R. Campania n. 9/2009, per cui l&#8217;espletamento dei servizi di diabetologia territoriale poteva essere effettuato solo ed esclusivamente da centri &#8220;pubblici o accreditati&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, il provvedimento impugnato era anche diretto a consentire il corretto impiego delle risorse pubbliche per l&#8217;erogazione delle prestazioni di diabetologia da parte di strutture sanitarie private non accreditate con il SSR.</p>
<p style="text-align: justify;">Al fine di attuare la riorganizzazione dei Centri di Diabetologia e degli Ambulatori di Diabetologia era dunque assolutamente necessario che, al contempo, la ASL Napoli 2 Nord procedesse a &#8220;ridurre il notevole onere finanziario derivante dalla erogazione di prestazioni di diabetologia da parte di strutture sanitarie private non accreditate con il SSR&#038;&#8221; (come del resto rilevato da questa III Sezione nell&#8217;ordinanza su appello cautelare, inter partes, n. 1996/2016 cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">Per questo, come poi esattamente denunciato con il secondo motivo, in adempimento dei precetti ricordati normativi ricordati precetti normativi, il ridimensionamento dell&#8217;assistenza diabetologico presso ASL Napoli 2 Nord, affidate a centri privati costituiva un preciso dovere dell&#8217;Amministrazione per rimediare ad situazione che da anni risultava palesemente in contrasto con le norme vigenti (come del resto lo stesso TAR aveva riconosciuto respingendo la tutela cautelare di prime cure).</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo più¹ di un lustro dal fallimento dei primi tentativi della Regione di normalizzare la situazione (avvenuti a partire dal 2011), del tutto legittimamente il Commissario ad acta per il rientro dal deficit sanitario regionale, tra le misure necessarie per il riequilibrio del settore, aveva dunque previsto l&#8217;estromissione dei centri privati non accreditati&#8221; (cfr. Cons. Stato, Sez. Terza n. 1608/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">9. &#8211; In definitiva l&#8217;appello deve essere accolto e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">10. &#8211; Le spese tuttavia, in relazione alla novità  della questione, ben possono essere compensate tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese del doppio grado compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-1-2019-n-110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2019 n.110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2017 n.368</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-4-9-2017-n-368/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-4-9-2017-n-368/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-4-9-2017-n-368/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2017 n.368</a></p>
<p>Pres. Amicuzzi, Est. di Cesare Sull’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di accreditamento, sulla non necessaria coincidenza tra attività oggetto di accreditamento provvisorio e quelle dedotte nella richiesta di accreditamento definitivo e sulla natura discrezionale del provvedimento di accreditamento. 1. Accreditamento – Rapporti tra accreditamento provvisorio e definitivo – Art. 12</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-4-9-2017-n-368/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2017 n.368</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-4-9-2017-n-368/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2017 n.368</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amicuzzi, Est. di Cesare</span></p>
<hr />
<p>Sull’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di accreditamento, sulla non necessaria coincidenza tra attività oggetto di accreditamento provvisorio e quelle dedotte nella richiesta di accreditamento definitivo e sulla natura discrezionale del provvedimento di accreditamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Accreditamento – Rapporti tra accreditamento provvisorio e definitivo – Art. 12 l.r. n. 32/2007</p>
<p>2.&nbsp;Accreditamento – Atto discrezionale – Verifica del fabbisogno assistenziale – Art. 8&nbsp;<em>quater, </em>l.r.<em>&nbsp;</em>n. 32/2007 – Art. 31, comma 3, d.lgs. n. 104/2010</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Non può condividersi la tesi della Regione, secondo la quale non sarebbe configurabile alcun obbligo di provvedere rispetto alla domanda di accreditamento definitivo contenente ulteriori e diverse prestazioni rispetto a quelle già oggetto dell&#8217;accreditamento&nbsp;pre-definitivo. L’art. 12 della legge regionale n. 32/2007 non impone che la domanda di accreditamento definitivo debba avere ad oggetto le medesime attività sanitarie svolte nella fase dell&#8217;accreditamento provvisorio, ma impone, quale requisito necessario, che le strutture sanitarie siano autorizzate per le medesime tipologie di attività sanitarie oggetto della domanda di accreditamento definitivo.</p>
<p>2.&nbsp;Il disposto di cui all&#8217;art. 8 quater della l.r.&nbsp;n. 32/07 prescrive che, ai fini dell’accreditamento, la Regione deve anzitutto procedere alla previa verifica del fabbisogno assistenziale come risultante dagli atti di indirizzo di programmazione regionale e poi accertare il possesso di requisiti ulteriori di qualificazione. Pertanto ricorrono margini di discrezionalità, nonché adempimenti istruttori e verifiche riservati all&#8217;Amministrazione. Ne consegue che la domanda volta a far dichiarare la fondatezza nel merito della pretesa dedotta risulta inammissibile e comunque infondata, non trattandosi di attività vincolata e tenuto conto del chiaro tenore dell&#8217;art. 31 co. 3 del&nbsp;D.Lgs&nbsp;n. n. 104/2010.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div id="pnlFatto">
<div style="margin-left:7.5pt;">
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo<br />
(Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 890 del 2014, proposto da:<br />
Srl&nbsp; Villa&nbsp; Serena,&nbsp; in&nbsp; persona&nbsp; del&nbsp; legale&nbsp; rappresentante &nbsp;&nbsp;p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario&nbsp; Bussoletti,&nbsp; Ermanno&nbsp; La Marca, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avv. Norma&nbsp; Daniele in L&#8217;Aquila, via Monte Matese N° 7;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>contro</strong></p>
<p>Commissario ad acta per la realizzazione del&nbsp;Piano&nbsp; di&nbsp; rientro&nbsp; dai disavanzi del settore Sanità della Regione Abruzzo, Regione&nbsp; Abruzzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge&nbsp; dall&#8217;Avvocatura&nbsp; Distrettuale&nbsp; dello&nbsp; Stato,&nbsp; domiciliata&nbsp;&nbsp; in L&#8217;Aquila, Complesso&nbsp;Monumentale S. Domenico;<br />
per l&#8217;accertamento del silenzio rifiuto&nbsp; in&nbsp; relazione&nbsp; alla&nbsp; istanza presentata in data 5/10/2009, con la quale&nbsp; è&nbsp; stato&nbsp; richiesto&nbsp; alla regione&nbsp; Abruzzo&nbsp; il&nbsp; rilascio&nbsp; dell&#8217;accreditamento&nbsp; definitivo&nbsp;&nbsp; per l&#8217;erogazione di prestazioni sanitarie, relativamente&nbsp; alla&nbsp; struttura sanitaria sita in Pineto, denominata &#8220;Sant&#8217;Agnese&#8221;;<br />
per l&#8217;accertamento della fondatezza della pretesa;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del&nbsp; Commissario&nbsp; Ad&nbsp; Acta per la Realizzazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi&nbsp; del&nbsp; Settore Sanità della Regione Abruzzo. e di Regione Abruzzo;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione del nuovo difensore;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio&nbsp; del&nbsp; giorno&nbsp; 19&nbsp; luglio&nbsp; 2017&nbsp; la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i&nbsp; difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></p>
<p>1.- Con ricorso notificato il 16 dicembre 2016 e depositato il 29 dicembre 2014 la s.r.l. Villa Serena chiede l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità del silenzio serbato dal Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo (d&#8217;ora in avanti Commissario) sull&#8217;istanza presentata in data 5 ottobre 2009, con la quale la ricorrente ha chiesto alla Regione l&#8217;accreditamento definitivo per l&#8217;erogazione di prestazioni sanitarie in regime residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale relativamente alla struttura sanitaria sita nel Comune di Pineto.<br />
La società ricorrente premette di essere una struttura privata sanitaria regolarmente autorizzata all&#8217;esercizio della relativa attività e provvisoriamente accreditata dalla Regione Abruzzo.<br />
In particolare, deduce che, in data 22 aprile 2013, otteneva dal Comune di Pineto l&#8217;autorizzazione definitiva all&#8217;esercizio di attività sanitaria ai sensi dell&#8217;art. 11 della&nbsp;l.r. n. 32 del 2007, ma non quello di accreditamento nonostante il relativo termine per provvedere, dopo una serie di proroghe legislative, fosse scaduto il 30.6.2014.<br />
La ricorrente lamenta, pertanto, violazione dell&#8217;art. 12 della&nbsp;l.r. n. 32 del 2009, dell&#8217;art. 8 quater, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992, dell&#8217;art. 1, comma 796, lett. t), della legge n. 296 del 2006, del&nbsp;d.l.&nbsp;n. 225 del 2010, nonché dell&#8217;art. 2 della legge n. 241 del 1990, avendo presentato domanda di accreditamento definitivo entro il termine del 6.10.2009 fissato dal Commissario senza alcun esito. Peraltro, trattandosi di attività vincolata, la società ricorrente chiede che l&#8217;adito Tribunale si pronunci anche sulla fondatezza della pretesa, condannando il commissario a rilasciare il provvedimento di accreditamento.<br />
2.- Si costituiscono in giudizio il Commissario e la Regione Abruzzo, deducendo l&#8217;infondatezza o comunque l&#8217;inammissibilità dell&#8217;azione. Secondo la tesi dell&#8217;Amministrazione non sarebbe configurabile l&#8217;inadempimento della Regione, in quanto l&#8217;accreditamento provvisorio o&nbsp;predefinitivo&nbsp;rilasciato alla ricorrente con delibera di Giunta regionale n. 1153/2004 non avrebbe ad oggetto la diagnostica per immagini, ma avrebbe ad oggetto solo prestazioni riabilitative ex art. 26 della legge n. 833/1978 di tipo intensivo in regime residenziale.<br />
3.- Alla camera di consiglio del 19 luglio 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
4.- In rito, come eccepito dall&#8217;Amministrazione, va rilevata l&#8217;inutilizzabilità delle memorie e dei documenti depositati dalla ricorrente in data 15 luglio 2017, oltre il termine libero di dieci giorni previsto per le memorie in replica dal combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 1 e 87, comma 3,&nbsp;c.p.a.<br />
5.- Nel merito, il giudizio ha ad oggetto il silenzio serbato dalla Regione sull&#8217;istanza della ricorrente tesa ad ottenere l&#8217;accreditamento istituzionale ai sensi dell&#8217;art. 12 L.R. n. 32/2007 di una struttura sanitaria privata già in esercizio a Pineto in regime di accreditamento&nbsp;predefinitivo.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 8 quater della legge regionale n. 32/2007 &#8220;<em>l&#8217;accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell&#8217;attività svolta e dei risultati raggiunti</em>&#8220;.<br />
Nel caso di specie, a fronte della richiesta di accreditamento depositata presso la Regione in data 6 ottobre 2009, con la quale la ricorrente chiedeva l&#8217;accreditamento per l&#8217;erogazione di prestazioni sanitarie &#8220;in regime residenziale e semiresidenziale&#8221;, oltre che in &#8220;regime ambulatoriale&#8221;, l&#8217;Amministrazione Regionale è rimasta inerte.<br />
Gli artt. 2 e ss. della L. n. 241/90 impongono espressamente all&#8217;Amministrazione di concludere il procedimento entro i termini predefiniti dai regolamenti attuativi.<br />
Nella specie, con decreto commissariale 30 dicembre 2013, n. 112, che apportava modifiche ed integrazioni al programma operativo 2013-2015, era fissato il termine del 30 giugno 2014 per la conclusione dei procedimenti di accreditamento istituzionale &#8220;delle strutture residenziali e semiresidenziali private e degli stabilimenti termali&#8221;.<br />
Peraltro, l&#8217;art. 1, comma 796, lettera t) della L. 27/12/2006, n. 296, impone alle Regioni di adottare &#8220;<em>provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private&#8230;non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all&#8217;articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992</em>&#8220;, prevedendo, altresì che&nbsp;<em>Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell&#8217;adozione dei predetti provvedimenti</em>.<br />
Non risulta che la Regione abbia adottato il provvedimento conclusivo del procedimento attivato dalla ricorrente per il rilascio dell&#8217;accreditamento definitivo.<br />
Il comportamento dell&#8217;Amministrazione regionale integra pertanto palese violazione degli articoli 2 e ss. della L. n. 241/90 perché la stessa è rimasta inerte sulla domanda di accreditamento sia rispetto al termine di conclusione del procedimento del 30 giugno 2014, fissato dalla Regione stessa con decreto commissariale sia rispetto al termine ultimo del 31 ottobre 2014 previsto dal legislatore statale.<br />
Né può condividersi la tesi della Regione, secondo la quale non sarebbe configurabile alcun obbligo di provvedere da parte della Regione rispetto alla domanda di accreditamento definitivo contenente ulteriori e diverse prestazioni rispetto a quelle già oggetto dell&#8217;accreditamento&nbsp;pre-definitivo, quali la diagnostica per immagini.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 12 della legge regionale n. 32/2007 il regime di accreditamento&nbsp;pre-definitivo indica la fase nella quale si collocano tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche già operanti sul territorio e private provvisoriamente accreditate ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Tuttavia, per entrare nel percorso di accreditamento&nbsp;pre-definitivo le strutture sanitarie devono aver inoltrato domanda di autorizzazione definitiva, entro i termini previsti dalla medesima legge.<br />
Orbene, la legge regionale non impone che la domanda di accreditamento definitivo debba avere ad oggetto le medesime attività sanitarie svolte nella fase dell&#8217;accreditamento&nbsp;predefinitivo, ma impone, quale requisito necessario, che le strutture sanitarie siano autorizzate per le medesime tipologie di attività sanitarie oggetto della domanda di accreditamento definitivo (l&#8217;art. 6, comma 1, della legge regionale n. 32/2007 legittima a richiedere l&#8217;accreditamento &#8220;i soggetti pubblici e privati autorizzati all&#8217;esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie&#8221;).<br />
Fermo restando il possesso dell&#8217;autorizzazione per la tipologia di attività per le quali è stata ottenuta l&#8217;autorizzazione da parte del Comune competente per territorio, il presupposto per ottenere l&#8217;accreditamento istituzionale è poi il possesso di requisiti ulteriori (dal punto di vista strutturale, organizzativo e tecnico) rispetto a quelli previsti per ottenere l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività. Il possesso di detti requisiti dovrà essere verificato dalla Regione nel procedimento per la concessione dell&#8217;accreditamento.<br />
Insomma, alcun rilievo hanno le attività sanitarie per le quali la struttura è stata accreditata in via provvisoria o&nbsp;pre-definitiva.<br />
La struttura &#8220;Centro di riabilitazione Sant&#8217;Agnese&#8221; della s.r.l. Villa Serena, con provvedimento del Comune di Pineto del 22 aprile 2013, era autorizzata &#8220;<em>all&#8217;esercizio dell&#8217;attività riabilitativa di cui all&#8217;art. 26 della legge 833/78, per l&#8217;erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali e di ricovero, di tipo intensivo, in regime: ambulatoriale (ambulatori di specialistica medica; diagnostica per immagini; poliambulatori; centro prelievi); residenziale e semiresidenziale (attività riabilitativa&nbsp;extraospedaliera&nbsp;per portatori di disabilità sensoriale fisiche e psichiche, art. 2, comma 2,&nbsp;lett.c, n. 1, L. R. 32/2007), con una dotazione di 78 posti letto&#8230;&#8221;.</em><br />
La struttura ricorrente era quindi legittimata a presentare la domanda di accreditamento non solo per l&#8217;erogazione di prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, ma anche per le prestazioni specificate nella domanda, da erogarsi in regime ambulatoriale.<br />
6.- Deve tuttavia precisarsi che la parte ricorrente chiede ordinarsi alla Regione non solo di adottare un provvedimento espresso, ma anche di adottare un provvedimento che riconosca l&#8217;accreditamento per la diagnostica per immagini e chiede di dichiararsi la fondatezza della sua istanza, ordinando all&#8217;Amministrazione di rilasciare il provvedimento di accreditamento definitivo.<br />
Rileva in proposito il Collegio che l&#8217;obbligo di provvedere da parte dell&#8217;Ente Regione va limitato esclusivamente al riscontro formale dell&#8217;istanza del 6 ottobre 2009, con esclusione quindi di ogni altra pretesa di parte.<br />
Ed invero, il disposto di cui all&#8217;art. 8 quater della L. R. n. 32/07 prescrive che la Regione deve anzitutto procedere alla previa verifica del fabbisogno assistenziale come risultante dagli atti di indirizzo di programmazione regionale e poi deve accertare il possesso di requisiti ulteriori di qualificazione. Pertanto ricorrono margini di discrezionalità, nonché adempimenti istruttori e verifiche riservati all&#8217;Amministrazione.<br />
Ne consegue che la domanda volta a far dichiarare la fondatezza nel merito della pretesa dedotta risulta inammissibile e comunque infondata, non trattandosi di attività vincolata e tenuto conto del chiaro tenore dell&#8217;art. 31 co. 3 del&nbsp;D.Lgs&nbsp;n. n. 104/2010.<br />
7.- Il ricorso va dunque accolto entro e nei termini sopra precisati e, quindi, con riferimento al mero obbligo formale di riscontro e di conclusione del procedimento con un provvedimento espresso.<br />
Va pertanto dichiarata l&#8217;illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Abruzzo e va ordinato alla medesima Amministrazione di adottare un provvedimento esplicito sulle istanze di che trattasi entro il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.<br />
8.- In caso di ulteriore inadempienza- fermo restando quanto previsto dal legislatore all&#8217;art. 2, comma 9, della legge 241 del 1990, il quale prevede che &lt;&lt;<em>la&nbsp;mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario&nbsp;inadempiente</em>&gt;&gt;- questo Tribunale provvederà alla nomina, su istanza di parte e con ulteriore pronuncia, di un commissario ad acta.<br />
9.- La parziale soccombenza delle parti ricorrenti con riferimento alla domanda di accertamento della fondatezza&nbsp;delle&nbsp;pretesa rivendicata, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, dichiara l&#8217;illegittimità del silenzio serbato dal Commissario ad acta per l&#8217;attuazione del piano di rientro dai disavanzi e dalla Regione Abruzzo sulla domanda di accreditamento del 6 ottobre 2009.<br />
Ordina alla Regione Abruzzo di adottare un provvedimento esplicito sulle predette istanze entro il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Antonio Amicuzzi, Presidente<br />
Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore<br />
Lucia&nbsp;Gizzi, Primo Referendario<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04 SET. 2017.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-4-9-2017-n-368/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2017 n.368</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2017 n.875</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-7-2017-n-875/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-7-2017-n-875/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-7-2017-n-875/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2017 n.875</a></p>
<p>Pres. Est. G. Serlenga Sull’annullamento della delibera della Giunta regionale del 5 giugno 2015, n. 1365. 1. Giurisdizione – Giurisdizione esclusiva – Art. 133 c.p.a. lett. c – Accordo contrattuale – Art. 8 quinquies d.lgs. n. 502 del 92 – Contratto – Prestazioni sanitarie – Art. 8 bis d.lgs. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-7-2017-n-875/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2017 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-7-2017-n-875/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2017 n.875</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. G. Serlenga</span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento della delibera della Giunta regionale del 5 giugno 2015, n. 1365.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Giurisdizione – Giurisdizione esclusiva – Art. 133 c.p.a. lett. c – Accordo contrattuale – Art. 8 <em>quinquies</em> d.lgs. n. 502 del 92 – Contratto – Prestazioni sanitarie – Art. 8 <em>bis </em>d.lgs. n. 502 del 92&nbsp;</p>
<p>2. Prestazioni sanitarie – Accreditamento – Schema tipo di accordo – Accordo contrattuale – Clausola di salvaguardia – Art. 24 Cost. – Diritto di difesa&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Le controversie riguardanti la clausola di salvaguardia e i termini di pagamento dei corrispettivi inseriti negli accordi contrattuali che disciplinano le attività ambulatorie accreditate, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo <em>ex</em> art. 133, comma 1, lett. c. Gli accordi contrattuali per lo svolgimento di attività sanitarie accreditate involgono, infatti, anche profili organizzativi rendendo necessaria la verifica dell’azione autoritativa della P.A., dunque, non possono rientrare tra le controversie concernenti unicamente “indennità, canoni o altri corrispettivi” demandate alla giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p>2.&nbsp;La clausola di salvaguardia inserita negli accordi contrattuali che disciplinano le attività ambulatorie accreditate, con cui si rinuncia all’azione/impugnazione di provvedimenti determinati, non è violativa del diritto costituzionale di difesa in quanto è limitata a definire un conflitto già in essere o comunque relativo a concrete e definite questioni. Inoltre, chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta per assicurare la tutela di beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00875/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01311/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1311 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Anthea Hospital s.r.l., Città di Lecce Hospital s.r.l., D&#8217;Amore Hospital s.r.l. e Medicol s.r.l.,<br />
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Andrea Massimo Astolfi e Luca Alberto Clarizio e presso il loro studio domiciliate in Bari, alla via Nicola De Nicolo n. 7;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Grimaldi e Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Bari, al lungomare Nazario Sauro, 31/33;&nbsp;<br />
Azienda Sanitaria Locale Bari, Azienda Sanitaria Locale Taranto non costituite in giudizio;&nbsp;<br />
Azienda Sanitaria Locale Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Pizzoli, n. 8;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>1) della DGR del 5.6.2015, n. 1365;<br />
2) delle precisazioni formulate dal &lt;<tavolo tecnico="">&gt; per la verifica degli adempimenti regionali svolti unitamente al Comitato permanente per la verifica dei LEA nella seduta del 4.4.2014, richiamate dalla DGR n. 1365/2015;<br />
3) della nota del dirigente del Servizio programmazione assistenza ospedaliera e specialistica dell’Area politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità della Regione Puglia ad oggetto &lt;<dgr 1365="" 5.6.2015="" del="" n.="">&gt; del 25.6.2015, prot. n. A00151/17897;<br />
4) della nota del dirigente del Servizio programmazione assistenza ospedaliera e specialistica dell’Area politiche per la programmazione della salute delle persone e delle pari opportunità della Regione Puglia ad oggetto &lt;<fondi 2015="" aa.ss.ll.="" anno="" committenti="" contratti-="" da="" di="" e="" erogatori="" gli="" l="" le="" per="" privati="" relativi="" remunerazione="" stipularsi="" tra="" unici="">&gt; del 28.1.2015, prot. n. A00/15/931;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Azienda Sanitaria Locale Lecce;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2017 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Luca Alberto Clarizio, per la ricorrente, avv. Sabina Ornella Di Lecce, per la Regione, e avv. Alessandra Ciocia, su delega dell&#8217;avv. Vito Aurelio Pappalepore, per l&#8217;Azienda resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>1.Con la delibera di Giunta n.1365 del 5 giugno 2015, oggetto del presente gravame, la Regione Puglia ha introdotto modifiche allo schema tipo dell’accordo contrattuale approvato -ex art. 8&nbsp;<em>quinquies</em>&nbsp;del d.lgs. n. 502/92 e ss.mm.- con precedente delibera n. 1798/2014, rivolto alle strutture istituzionalmente accreditate per l’attività ambulatoriale.<br />
Le società ricorrenti, tutte titolari di strutture accreditate, operanti nel territorio di Bari, Taranto e Lecce nel campo dell’erogazione di prestazioni di ricovero, ne censurano alcune disposizioni.<br />
Si è costituita l’A.S.L. Lecce eccependo il difetto di giurisdizione, la tardività del gravame per quanto concerne l&#8217;impugnazione dei provvedimenti regionali e l’inammissibilità del gravame stesso per omessa notifica ai controinteressati, contestando in ogni caso nel merito la fondatezza delle dedotte doglianze.<br />
Si è pure costituita l&#8217;intimata Regione Puglia, a sua volta eccependo l’inammissibilità del gravame poiché non notificato ai Ministeri competenti, della Salute e dell’Economia e delle Finanze; concludendo in ogni caso per il rigetto dello stesso.<br />
Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2017 il ricorso è stato riservato per la decisione e la riserva è stata sciolta alla Camera di consiglio del 20 aprile successivo.<br />
2. Prima di affrontare il merito della controversia, deve sgombrarsi il campo dalle eccezioni pregiudiziali sollevate dalle difese delle Amministrazioni resistenti.<br />
2.1. In primo luogo deve essere affrontata la pregiudiziale questione della giurisdizione sollevata dalla difesa dell’Asl Lecce, sul presupposto che la controversia involga profili squisitamente privatistici, relativi alla clausola di salvaguardia e ai termini di pagamento dei corrispettivi, come tali appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario.<br />
L’eccezione non può trovare accoglimento in ragione della previsione contenuta nell’art. 133, comma 1, lett. c del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010 n.104).<br />
L&#8217;accreditamento istituzionale, contemplato dall&#8217;art. 8&nbsp;<em>bis</em>, l. n. 502 del 1992, è invero costitutivo di un rapporto contrattuale conformato da finalità pubblicistiche, mediante il quale l&#8217;offerta di prestazioni sanitarie da parte della struttura privata viene inserita nell&#8217;ambito della programmazione sanitaria pubblica, previa fissazione di tariffe remunerative e delimitazione del tetto massimo di spesa; per quel che qui rileva, attribuisce al soggetto accreditato la qualifica di gestore di pubblico servizio (cfr. da ultimo sulla natura dell’accreditamento T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 14.9.2016, n. 4282) e comporta che gli accordi stipulati ai sensi del successivo art. 8&nbsp;<em>quinquies</em>&nbsp;siano inquadrabili nello schema della concessione di pubblico servizio.<br />
Di qui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. c) citato, dalla quale restano escluse soltanto le controversie concernenti &#8220;indennità, canoni o altri corrispettivi&#8221;.<br />
Tali controversie, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario, sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del servizio: contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio &#8220;obbligo-pretesa&#8221;, senza che assuma rilievo un potere d&#8217;intervento riservato alla P.A. per la tutela d&#8217;interessi generali, come di recente chiarito dalla Cassazione a sezioni unite (cfr. sentenza n. 22233/2016).<br />
Più precisamente, la suprema Corte ha chiarito che “..<em>appartiene alla giurisdizione del G.O. la controversia che abbia ad oggetto soltanto l&#8217;effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza implicare la verifica dell&#8217;azione autoritativa della P.A., posto che, nell&#8217;attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti accreditati viene effettuato nell&#8217;ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato”.</em><br />
La presente controversia attiene invece a profili organizzativi del servizio sanitario, connotati da evidenti aspetti autoritativi, a fronte dei quali la posizione dei soggetti incisi è di interesse legittimo.<br />
Si tratta di rapporti convenzionali –come detto- non inquadrabili in ambito civilistico: sia la quantità di prestazioni oggetto dell&#8217;accordo che il loro prezzo – e cioè la prestazione e la controprestazione, che dovrebbero costituire il nucleo centrale del sinallagma contrattuale- vengono stabiliti a monte, in via autoritativa, dall&#8217;Amministrazione che, sulla base di uno schema sostanzialmente concessorio, individua i soggetti cui consentire di svolgere prestazioni sanitarie per conto del S.S.N..<br />
2.2. Non è parimenti suscettibile di favorevole apprezzamento l&#8217;eccezione con cui la ASL Lecce ha prospettato la tardività del proposto gravame -notificato il 19 ottobre 2015- relativamente all&#8217;impugnazione della delibera di Giunta Regionale pubblicata il 20.7.2015, stante l&#8217;estrema genericità della sua formulazione. Non è stato, invero, rigorosamente dimostrato che le ricorrenti abbiano avuto conoscenza della suddetta deliberazione in data anteriore ai 60 giorni antecedenti la data di notifica del gravame.<br />
2.3. Quanto al dedotto profilo di inammissibilità, deve rimarcarsi che nella presente controversia non esistono -in senso tecnico e formale- controinteressati, posto che nei provvedimenti impugnati non viene individuato alcuno specifico soggetto che dovrebbe rivestire tale qualifica (art. 41 co. 2° c.p.a.); né –considerata la natura delle determinazioni gravate- è dato rinvenire controinteressati in senso sostanziale.<br />
Le ricorrenti non avevano pertanto, ai fini dell&#8217;ammissibilità dell’azione, alcun onere di notificazione a soggetti diversi dalle amministrazioni intimate.<br />
2.4. Infondata anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai Ministeri competenti sollevata dalla difesa regionale.<br />
A tal riguardo sono fondate le argomentazioni esposte dalla difesa delle ricorrenti.<br />
L&#8217;art. 12 dell&#8217;Intesa Stato Regioni del 23.3.2005 ha istituito il tavolo di verifica degli adempimenti di cui all&#8217;art. 1, comma 184, lettera c), l. n.311/2004. Il tavolo è composto dai rappresentanti del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze nonché delle altre istituzioni indicate nel richiamato art. 12 e procede esclusivamente alla verifica degli adempimenti che le Regioni sono tenute a rispettare per accedere ai finanziamenti nazionali previsti dall&#8217;art. 1, comma 184, lettera c) l. n. 311/2004.<br />
Gli esiti dell&#8217;attività di verifica sono comunicati al Tavolo politico, il quale esprime il proprio parere. Il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, preso atto del parere espresso dal Tavolo politico, provvede all&#8217;erogazione o meno dei finanziamenti in favore delle Regioni.<br />
I Ministeri non hanno, quindi, alcuna competenza in merito ai contenuti dello schema-tipo degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs n. 502/92 in quanto il rapporto è tra lo Stato e le Regioni.<br />
2.5. Va rigettata, infine, l’eccezione dell’Asl resistente di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.<br />
La sopravvenuta delibera di Giunta Regionale n. 981/2016, recante modifiche allo schema-tipo dell’accordo contrattuale di cui si tratta, poiché mantiene immodificati vari articoli oggetto del presente gravame (in particolare l’art. 8, comma 6), non può dirsi totalmente innovativa della DGR n. 1365/2015; quest’ultima, quindi, mantiene i suoi effetti con la conseguenza che non può escludersi in capo alle ricorrenti l’interesse a vederla rimossa (cfr. in proposito C.d.S., Sez. IV, 1.8.2016, n. 3458).<br />
3. Il ricorso è, comunque, infondato nel merito.<br />
3.1. In ossequio ad esigenze di priorità logica, si procede allo scrutino del terzo e quarto motivo di ricorso nella parte in cui viene dedotta la nullità del provvedimento impugnato per violazione e/o elusione del giudicato in riferimento all’art. 8, comma 6 dello schema-tipo in questione.<br />
Le doglianze sono infondate.<br />
Nel caso di specie non sussiste alcuna violazione del giudicato cautelare.<br />
E’ pur vero che il TAR di Bari, sezione seconda, con ordinanza n. 44/2015 resa tra le stesse parti nel giudizio n. 1643/2014 R.G. sospendeva l’efficacia della D.G. della Regione Puglia n. 1798/2014 limitatamente alla clausola di salvaguardia.<br />
La Regione Puglia, con delibera di Giunta n. 1365/2015, nell’apportare modifiche allo schema tipo degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/92, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, riproduceva la predetta clausola di salvaguardia ma ne sospendeva l’efficacia a mezzo dell’introduzione di una postilla del seguente tenore:<em>“ la clausola di salvaguardia richiamata nell’art. 8 di ogni singolo contratto, non produce alcun effetto in attesa degli esiti della decisione di merito.”.&nbsp;</em>Così provvedendo l’amministrazione regionale si è adeguata al&nbsp;<em>dictum</em>&nbsp;dell’ordinanza cautelare sopra indicata.<br />
E, in effetti, i contratti stipulati dalle ricorrenti per l’anno 2015 con le ASL di appartenenza, peraltro non impugnati (Citta di Lecce Hospital S.r.l. il 16 settembre 2015; Anthea Hospital s.r.l., D’Amore Hospital GVM e Medicol s.r.l. il 1° ottobre 2015), riportano la sopra descritta postilla; pertanto, la clausola di salvaguardia non ha avuto efficacia per la durata di detti atti nel pieno rispetto del giudicato cautelare.<br />
La decisione cautelare ha –com’è ovvio- portata limitata e transitoria nel tempo e risulta inidonea a dare un assetto definitivo ai rapporti in contesa, essendo finalizzata ad impedire che nel corso del giudizio vi sia una modificazione delle situazioni sostanziali coinvolte, insuscettibile di ripristino con la decisione di merito. Il disposto cautelare non è, dunque, idoneo a comprimere il potere dell&#8217;amministrazione di provvedere sino al passaggio in giudicato della decisione, precludendo alla stessa di pronunciarsi nuovamente sulla stessa questione, dovendosi invece ritenere inibiti solo atti che, in concreto ed in qualsiasi forma, siano preordinati a sostituirsi o a dare esecuzione all&#8217;originario provvedimento, pur privato di autoritarietà dalla detta decisione cautelare (cfr. T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro, Sez. II, 3.10.2007, n. 1452).<br />
Non si rinviene, dunque, nella fattispecie la lamentata violazione.<br />
3.2. Venendo, poi, ai motivi rubricati sub 1-2-5-6-7 del ricorso, possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti diretti a contestare la cd. clausola di salvaguardia di cui all’art. 8, comma 6, dello schema tipo di accordo allegato alla delibera di Giunta Regionale impugnata, sotto diversi profili.<br />
Le censure sono infondate.<br />
L’ultima versione della clausola di in questione così dispone:<em>“con la sottoscrizione del presente accordo/contratto la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe, di ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente accordo/contratto la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i suddetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti o conoscibili”.</em><br />
Le censure dirette a demolire tali previsioni non possono trovare accoglimento sulla scorta dell’orientamento delineatosi in giurisprudenza e già condiviso da questa Sezione (cfr. le recenti pronunzie nn. 631 e 632 del 2017; in termini Tar Lazio, Roma, Sez. III quater, n. 2091/2016, sul solco di precedenti del Consiglio di Stato); orientamento che sostanzialmente riconduce la clausola in questione ad un regolamento contrattuale, facendone discendere la natura transattiva rimessa all’autonomia negoziale delle parti (pubblica e privata) non affatto “costrette” ad accettarla, sussistendo l’alternativa, per le strutture private, di rimanere nel mercato libero.<br />
Siffatti principi sono stati da ultimo ribaditi anche dal giudice di appello con ordinanza del 27 gennaio 2017 n. 337 che così recita: ”<em>Considerato quanto affermato da questa Sezione (cfr. ord. n. 906 del 2015, relativa alle analoghe clausole di salvaguardia predisposte da altra Regione, sottoposta a diversa disciplina di rientro dal disavanzo sanitario), nel senso che: &#8211; non si ravvisa una evidente violazione del diritto costituzionale ad agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi, dal momento che: a) la clausola contestata è limitata a definire un conflitto già in essere o potenziale relativo a concrete e definite questioni; b) chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa sanità pubblica è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute; c) in alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel mercato privato;- in tali circostanze, dominate dalla esistenza di un grave disavanzo e dalla necessità di corrispondere comunque a superiori diritti costituzionali facenti capo alla generalità della popolazione, la clausola di salvaguardia, in quanto sia limitata ai rapporti già in essere o che vengano contestualmente stipulati e ai loro aspetti quantitativi, possa equivalere ad una formula transattiva necessaria in presenza di fattori e vincoli di ordine costituzionale e finanziario che sovrastano la volontà delle parti</em>” (cfr. in termini anche le coeve ordinanze nn. 335 e 336 del 2017)<br />
Si rammenta a proposito delle prioritarie esigenze di contenimento della spesa pubblica che la Regione Puglia è stata assoggettata al Piano Operativo per il 2013-2015 approvato con D.G.R. n. 1403 del 4 luglio 2014, in prosecuzione del Piano di rientro 2010-2012, recante precise indicazioni sul contenuto dei contratti da stipularsi; ciò al fine di evitare violazioni dei vincoli finanziari prescritti dallo Stato (come ampiamente rilevato dalla difesa delle resistenti).<br />
3.3.Oggetto dell’ottavo e nono motivo di ricorso è, poi, l’art. 8, comma 4, dello schema tipo dell’accordo contrattuale il quale dispone:&nbsp;<em>“nel caso in cui l’Erogatore abbia già sottoscritto specifico contratto di prestazione per l’anno corrente, fermo il tetto invalicabile di remunerazione per questi già fissato dall’Azienda ASL per quanto ivi non regolamentato o difformemente regolamentato rispetto ai contenuti del presente atto, quest&#8217;ultimo si intende integrativo del precedente. In caso di mancata sottoscrizione da parte dell’Erogatore dell&#8217;atto aggiuntivo, si applicano con effetto immediato le disposizioni previste dall&#8217;art. 27 co. 4 e 5 della 1.n. 8/2004 e s.m.i. “.</em><br />
Le censure formulate da parte ricorrente sono inammissibili per difetto di interesse.<br />
E’ appena il caso di rimarcare che, nel processo amministrativo, l&#8217;interesse a ricorrere può dirsi sussistente solo qualora gli atti impugnati siano in grado di arrecare un&nbsp;<em>vulnus&nbsp;</em>al ricorrente non essendo, viceversa, consentito ricorrere in giudizio per il mero ripristino della legalità violata (cfr. da ultimo C.d.S., sez. IV, 17.3.2017, n. 1192), in assenza di una lesione concreta ed attuale nella sfera giuridica dell’interessato (cfr. T.A.R. Campania &#8211; Napoli, Sez. I, 13.12.2016, n. 5693).<br />
Nella fattispecie, le ricorrenti non hanno dimostrato di aver subito o che potrebbero -quanto meno in via presuntiva- subire una concreta lesione da detta disposizione, in quanto non hanno prodotto in atti un eventuale contratto già stipulato per l’anno 2015 con le Aziende sanitarie di appartenenza che sia differente nei contenuti dal contratto-tipo; e, peraltro, risulta che abbiano sottoscritto il contratto per l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore delle Aziende di appartenenza per l’anno 2015 in data successiva alla pubblicazione della delibera di Giunta Regionale che riproduce detto articolo, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 103 del 20.7.2015.<br />
In ogni caso: a) l’interpretazione proposta dalle ricorrenti è tutt’altro che pacifica, richiedendo la verifica della prassi applicativa da parte delle Aziende sanitarie stipulanti; b) si è in presenza di contratti per adesione, rispetto ai quali l’inserzione di clausole è volta al perseguimento dell’interesse generale a consentire l’adeguamento ad eventuali sopravvenienze normative, in particolare in tema di budget da assegnare alle strutture sanitarie accreditate e di rispetto degli equilibri economico-finanziari delle Regioni (si vedano in proposito i principi espressi dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1252/2011).<br />
Pertanto, in disparte l’inammissibilità, le censure in esame non convincono.<br />
3.4. Ancora, con il motivo di ricorso rubricato sub 10, si contestano i termini di liquidazione dei tetti di remunerazione assegnati a ciascuna disciplina sotto forma di acconti (45 gg) e di conguagli (120 gg) per violazione del d.lgs n. 231/2002; decreto che prevede, per i pagamenti, il termine massimo di trenta giorni.<br />
Anche siffatta doglianza non appare tuttavia condivisibile balla luce delle considerazioni già svolte da questa Sezione nella precedente sentenza n. 632/2017, al cui iter argomentativo si rinvia.<br />
3.5. Con il motivo sub 11 del ricorso si contesta invece la formulazione dell’art. 2, comma 8, dello schema tipo nella misura in cui non consentirebbe all’erogatore, raggiunto il limite invalicabile del budget annuale distinto per disciplina e tipologia, l’utilizzo dei posti letto accreditati rimasti inutilizzati per prestazioni libero professionali, con oneri a carico di pazienti paganti privatamente.<br />
La doglianza, per come è formulata, è perplessa e sganciata dal dato testuale alla stregua del quale “<em>Qualora il tetto di spesa mensile sia già stato integralmente utilizzato dalla struttura accreditata il posto letto accreditato potrà essere utilizzato (solo da quel momento) per i residui giorni del mese anche per i pazienti solventi a titolo privato”</em>&nbsp;(cfr. punto 8, ult. cpv.).<br />
E’ evidente, alla luce dell’art.1 comma 9 dello schema-tipo in esame, di cui si dirà al punto successivo, che il riferimento al budget mensile e non già annuale (profilo più specificamente contestato dalle ricorrenti con il motivo in esame) trova la sua ragion d’essere nell’economia complessiva delle clausole; infatti, è previsto che il budget annuale venga speso sostanzialmente in dodicesimi, salvo le oscillazioni limitate e le conseguenti compensazioni consentite dal regolamento contrattuale (cfr. appunto art. 1, comma 9).<br />
Non si comprende, pertanto, la censura di asserita logicità della clausola in esame né la ragione ultima per cui venga ritenuta “<em>immotivatamente restrittiva della libertà imprenditoriale delle strutture</em>” (cfr. ricorso, pag. 20, ult. cpv.).<br />
In ogni caso, sulla funzione precauzionale da assegnarsi alla clausola contrattuale che intenda vietare l’utilizzazione di un posto convenzionato in regime di libera professione si vedano i precedenti di questa Sezione (cfr. sentenze nn. 1441 e 1442 del 2013).<br />
3.6. Oggetto del motivo rubricato sub 12 è, infine, il disposto dell’art. 1, comma 9, dell’accordo-tipo con cui, a detta delle ricorrenti, si imporrebbe all’erogatore la rigida suddivisione del tetto di spesa assegnato in dodicesimi (uno per ciascun mese dell’anno), ricevendone la relativa remunerazione, senza possibilità di deroga alcuna.<br />
Si riporta di seguito la clausola controversa: “<em>L’erogatore si impegna a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell’anno e conseguentemente l’equità dell’accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d’attesa, e l’utilizzazione del tetto annuale suddiviso per dodicesimi</em>”.<br />
La doglianza riferita a siffatta previsione non è, però, condivisibile alla stregua delle considerazioni già svolte da questa Sezione nella sentenza n. 1441/2013, al cui iter motivazionale si rinvia.<br />
Ed invero, il riferimento alla clausola contrattuale di cui all’art. 1, comma 9, va integrato con le previsioni contenute negli artt. 2, punto 1, e 6, lett. n).<br />
La lettura complessiva dello schema contrattuale rende certamente edotti del fatto che l’erogatore sia tenuto alla continuità delle prestazioni in tutti i mesi dell’anno onde garantire, attraverso un’adeguata ed uniforme suddivisione del tetto complessivo, la continuità delle prestazioni assistenziali per conto del SSN, prevenendo la non infrequente prassi che la struttura accreditata, raggiunto il limite annuale, sospenda la propria attività negli ultimi mesi dell’anno, lasciando i pazienti privi delle necessarie prestazioni sanitarie; tuttavia, non è affatto scontato l’assunto su cui poggia la tesi difensiva di parte ricorrente, che sia stato stabilito un rigido tetto di prestazioni mensili erogabili.<br />
La richiamata sentenza ha inteso ipotizzare una distinzione tra gli obblighi gravanti in capo agli enti erogatori e gli obblighi gravanti sulla committente ASL; per cui solo l’Azienda sanitaria sarebbe rigidamente tenuta ad una remunerazione mensile, suddividendo il tetto di spesa erogabile in dodicesimi ma un obbligo analogo non sarebbe rinvenibile in capo agli erogatori.<br />
In effetti, lo schema di contratto oggetto del presente gravame espressamente mette in conto la possibilità di oscillazioni mensili ragionevoli, non superiori al 10%, con l’obbligo per l’erogatore di recuperare la maggiore erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nel bimestre successivo; e in tale direzione vanno le modifiche apportate all’art. 1 co.9 &#8211; allegato A) in esame, dalla più volte citata delibera di Giunta Regionale n. 981/2016. Ed invero, la clausola&nbsp;<em>de qua</em>&nbsp;nel testo più recente così recita:&nbsp;<em>“ L’erogatore s’impegna a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell’anno e conseguentemente l’equità dell’accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d’attesa, e la utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi, con oscillazioni mensili ragionevoli, con l’obbligo per l’erogatore di recuperare la maggiore o minore erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nell’ambito del quadrimestre, che convenzionalmente s’intende : Gennaio – Aprile, Maggio – Agosto, Settembre -Dicembre”.</em><br />
Per tutto quanto precede, il motivo di ricorso sub 12 non può trovare accoglimento.<br />
4. Stante tuttavia il carattere di novità delle questioni trattate, trova giustificazione la compensazione integrale delle spese di giudizio.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 7 febbraio 2017 e 20 aprile 2017, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giacinta Serlenga, Presidente FF, Estensore<br />
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario<br />
Flavia Risso, Referendario<br />
<strong>IL PRESIDENTE, ESTENSORE<br />
Giacinta Serlenga</strong></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</fondi></dgr></tavolo></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-7-2017-n-875/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2017 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2017 n.743</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-24-7-2017-n-743/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-24-7-2017-n-743/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-24-7-2017-n-743/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2017 n.743</a></p>
<p>Pres. Rovis, Est. Pizzi Sull’equiparazione delle strutture sanitarie accreditate e delle strutture sanitarie non accreditate controllate ex art. 2359 c.c. da strutture accreditate, ai fini dell’applicazione dell’art. 4, comma 7, l. n. 412/1991. 1. Accreditamento &#8211; Strutture sanitarie accreditate &#8211; Strutture sanitarie non accreditate controllate ex art. 2359 c.c. da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-24-7-2017-n-743/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2017 n.743</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-24-7-2017-n-743/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2017 n.743</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Rovis, Est. Pizzi</span></p>
<hr />
<p>Sull’equiparazione delle strutture sanitarie accreditate e delle strutture sanitarie non accreditate controllate ex art. 2359 c.c. da strutture accreditate, ai fini dell’applicazione dell’art. 4, comma 7, l. n. 412/1991.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Accreditamento &#8211; Strutture sanitarie accreditate &#8211; Strutture sanitarie non accreditate controllate <em>ex</em> art. 2359 c.c. da strutture accreditate &#8211; Equiparazione &#8211; Legittimità &#8211; Divieto esercizio libera professione &#8211; Applicazione &#8211; Sussiste.</p>
<p>2. Accreditamento &#8211; Divieto esercizio libera professione &#8211; Applicazione &#8211; Strutture sanitarie non accreditate controllate <em>ex</em> art. 2359 c.c. da strutture accreditate &#8211; Interpretazione estensiva &#8211; Violazione art. 14 disp. prel c.c. &#8211; Non sussiste &#8211; Ragioni.<br />
&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Sono legittime le Linee generali di indirizzo in materia di attività a pagamento-Area della Dirigenza medica e Veterinaria, approvate con d.g.r., con cui si equiparano le strutture sanitarie accreditate a quelle non accreditate ma controllate <em>ex</em> art. 2359 c.c. da strutture sanitarie accreditate, ai fini dell’applicazione del divieto gravante sul persone medico dipendente di esercitare la libera professione presso strutture private accreditate con il S.s.n., ai sensi dell’art. 4, comma 7, l. n. 412/1991. In effetti, tali Linee generali non si atteggiano come introduzione, in via amministrativa, di un nuovo divieto non previsto in via legislativa, bensì si tratta di una semplice interpretazione estensiva (certamente consentita anche in via amministrativa) della normativa statale, finalizzata ad evitare la facile elusione del divieto suindicato, che potrebbe ben essere aggirato dalle strutture sanitarie accreditate mediante il controllo di strutture sanitarie non accreditate.<br />
&nbsp;<br />
2. L’interpretazione estensiva del divieto di esercizio dell’attività libero-professionale da parte dei medici dipendenti del S.s.n. con le strutture private accreditate con il S.s.n., non contrasta con l’art. 14 delle disp. prel. al codice civile. Infatti, il divieto per i medici dipendenti del S.s.n. di esercitare l’attività libero-professionale presso le strutture sanitarie accreditate non si pone come eccezionale, né come derogatorio ad un diverso principio generale, essendo al contrario il divieto <em>de quo </em>esso stesso un principio generale, rivolto ad evitare in radice la nascita del conflitto di interessi (pregiudizievole dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione sanitaria) e, come tale, passibile di interpretazione estensiva senza alcuna violazione del principio di legalità.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00743/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01291/2016 REG.RIC.</strong><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</strong><br />
<strong>(Sezione Terza)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1291 del 2016, proposto da:<br />
Diagnostica Riviera s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Analisi Mediche Pavanello s.a.s., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Uni &#8211; X Poliambulatorio s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Delta Medica s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Salute &amp; Cultura Sanità s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Poliambulatorio Euganea Medica s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Sanimedica s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Centro Medico Palladio s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Punto Medico s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Centro di Medicina Padova s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Centro di Medicina s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Minnei e Giulia Bertolissi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Eliana Bertagnolli in Venezia-Mestre, via Fapanni, 46;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Regione Veneto, in persona del Presidente <em>pro tempore</em> della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Zampieri, Ezio Zanon ed Emanuele Mio, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Venezia, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23;<br />
Azienda U.l.s.s. n.3 Serenissima, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Azienda U.l.s.s. n.6 Euganea, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Azienda U.l.s.s. n.8 Berica (già Azienda U.l.s.s. n.6 di Vicenza), in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, tutte rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Chiara Cacciavillani, domiciliate <em>ope legis</em> ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm. presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p><em>in parte qua</em>, della Deliberazione della Giunta Regionale n.1314 del 16 agosto 2016, avente ad oggetto “<em>Approvazione linee generali di indirizzo, in materia di attività a pagamento ex articolo 58, commi 7, 9 e 10 del CCNL della dirigenza medico-veterinaria dell&#8217;8.06.2000, di esercizio dell&#8217;attività libero professionale in strutture private non accreditate ed al domicilio dell&#8217;assistito, nonché in materia di libera professione extramuraria</em>&#8220;, pubblicata nel BUR n.85 del 02/09/2016, e di ogni atto presupposto o conseguente, in particolare, laddove occorra, di tutte le comunicazioni attuative, conosciute o ignote, presenti e future, con cui le Aziende sanitarie dichiarano di recedere dalle convenzioni in essere con le società ricorrenti.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, della Azienda U.l.s.s. n.3 Serenissima, della Azienda U.l.s.s. n.6 Euganea e della Azienda U.l.s.s. n.8 Berica (già U.l.s.s. n.6 di Vicenza);<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 giugno 2017 il dott. Michele Pizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>Con ricorso notificato il 25 ottobre 2016 le società indicate in epigrafe, esponendo di essere tutte strutture sanitarie non accreditate e di essere controllate, in vari modi, da strutture sanitarie accreditate, o di aver con esse comunanza (anche solo parziale) di amministratori o di soci in posizione di controllo, hanno impugnato la D.G.R. n.1314/2016 meglio indicata in epigrafe, con la quale la Giunta regionale del Veneto ha approvato le “<em>Linee generali di indirizzo in materia di attività a pagamento-Area della Dirigenza medica e Veterinaria</em>”, firmate anche dalle Organizzazioni sindacali di categoria, nella parte in cui, ai fini dell’applicazione del divieto gravante sul persone medico dipendente di esercitare la libera professione presso strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 4, comma 7, L.n.412/1991, si è disposta l’equiparazione alle strutture sanitarie accreditate delle strutture sanitarie non accreditate controllate da strutture sanitarie accreditate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché delle strutture sanitarie non accreditate amministrate da persone fisiche che a loro volta amministrano le strutture sanitarie accreditate o che siano soci in posizione di controllo (ex art. 2359 c.c.) di strutture accreditate.<br />
Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione del principio di legalità con riguardo agli articoli 4, comma 7, L.n.412/1991, 15-<em>quinquies</em>, comma 2, D.Lgs n.502/1992, 1, comma 5, L.n.662/1996 e 53 D.Lgs n.165/2001, nonché carenza di copertura legislativa, incompetenza assoluta della Giunta regionale ed inidoneità dello strumento amministrativo-provvedimentale ad introdurre divieti ed incompatibilità <em>praeter legem</em>, per aver la Regione Veneto indebitamente inciso, senza alcuna base normativa di rango regionale o statale, sul campo di applicazione di disposizioni legislative nazionali in punto di divieti ed incompatibilità del personale medico delle aziende sanitarie, alterando l’uniformità sul piano nazionale sia dell’organizzazione sanitaria, sia del sistema delle incompatibilità dei medici del SSN interessati a svolgere anche la libera professione intramuraria o extramuraria, sia del regime di operatività delle strutture sanitarie private non accreditate.<br />
Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la violazione degli articoli 4, comma 7, L.n.412/1991, 15-<em>quinquies</em>, comma 2, D.Lgs n.502/1992, 1, comma 5, L.n.662/1996 e 53 D.Lgs n.165/2001, nonché violazione dei principi comunitari di concorrenza e di libera prestazione di servizi, violazione del principio di proporzionalità, violazione del principio costituzionale di libertà dell’iniziativa economica privata, per aver la Regione Veneto indebitamente interpretato in via estensiva le suddette norme, prevedendo divieti ed incompatibilità, a carico di strutture sanitarie non accreditate, non previste dalla legislazione nazionale, travisando il principio di unicità del rapporto di lavoro del medico dipendente del SSN, anche considerando che le strutture sanitarie non accreditate destinatarie del divieto non possono fornire alcuna prova contraria, in difetto del risconto in concreto della sussistenza di un unico centro decisionale.<br />
Con il terzo motivo di ricorso è stata lamentata l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L.n.241/1990, violazione dei principi del contraddittorio e della partecipazione (artt.97 Cost.; art. 11 TUE; art. 47, par. 2, Carta dei Diritti dell’Unione Europea; art. 10 L.n.241/1990), eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione, per aver la Regione Veneto adottato la impugnata delibera senza alcuna interlocuzione preliminare con le strutture sanitarie non accreditate, in tal modo conducendo una istruttoria incompleta e violando il principio del contraddittorio.<br />
Con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti lamentano eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, illogicità, violazione del principio costituzionale della libera iniziativa economica privata ai sensi dell’art. 41 della Costituzione, per aver la Giunta regionale utilizzato i propri poteri amministrativi allo scopo di modificare illegittimamente l’ambito di applicazione di disposizioni di legge statale.<br />
Si è costituita in giudizio la Regione Veneto chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependone, in via preliminare, l’inammissibilità in quanto proposto come ricorso cumulativo, nonché per mancata notifica ad almeno un controinteressato.<br />
Si è, altresì, costituita in giudizio la Azienda U.l.s.s. n.6 di Vicenza (ora Azienda U.l.s.s. n.8 Berica) chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependone, in via preliminare, l’inammissibilità per difetto di legittimazione e di interesse, nonché per mancata notifica del ricorso alle organizzazione sindacali firmatarie delle Linee generali di indirizzo.<br />
All’esito della camera di consiglio del 23 febbraio 2017, con ordinanza n.209/2017, è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le Aziende U.l.s.s. presenti sul territorio della Regione Veneto e la suddetta integrazione è stata tempestivamente eseguita con atto notificato in data 25 marzo 2017.<br />
Si sono costituite in giudizio la Azienda U.l.s.s. n.3 Serenissima e la Azienda U.l.s.s. n.6 Euganea, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione e di interesse delle società ricorrenti.<br />
All’udienza pubblica del 14 giugno 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>Per ragioni di economia processuale si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti, stante l’infondatezza del ricorso.<br />
Il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati e tutti dichiarati infondati.<br />
Come noto il rapporto di lavoro dei medici dipendenti del SSN è caratterizzato dal principio della unicità, sancito dall’art. 4, comma 7, L.n.412/1991: “<em>Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale.</em>”.<br />
Il medesimo comma 7 dell’art. 4 cit., nel prevedere la compatibilità, con il rapporto unico di impiego, dell’esercizio dell’attività libero-professionale da parte dei medici dipendenti del SSN, pone il divieto dell’esercizio della suddetta attività con le strutture private convenzionate (ora accreditate) con il Servizio sanitario nazionale.<br />
La <em>ratio</em> di tale esclusione è evidente, in quanto rivolta ad evitare la nascita del conflitto di interessi tra il SSN e le strutture sanitarie accreditate: “<em>per conflitto di interessi deve qualificarsi la posizione di una società accreditata, la quale ha un evidente interesse a massimizzare il profitto derivante dal rimborso delle prestazioni, risultando la spesa a carico del servizio sanitario nazionale.</em>” (TAR Veneto, Sez. III, sent. n.842/2016), evitando al contempo che il paziente possa essere agevolmente strumentalizzato e dirottato da strutture pubbliche a strutture private.<br />
Tanto premesso in via generale, il Collegio rileva che, se è vero che la richiamata normativa nazionale (art. 4, comma 7, L.n. 412/1991) non prende in considerazione la specifica ipotesi di struttura sanitaria non accreditata ma controllata da una struttura accreditata ai sensi dell’art. 2359 c.c., oppure amministrata da persone fisiche che a loro volta amministrano le strutture accreditate o che siano soci in posizione di controllo (ex art. 2359 c.c.) di strutture accreditate, è anche vero tuttavia che la previsione del divieto anche nei confronti di tali strutture, contenuta nelle Linee generali di indirizzo approvate con la D.G.R. impugnata, non si atteggia come introduzione, in via amministrativa, di un nuovo divieto non previsto in via legislativa, trattandosi invece di una semplice interpretazione estensiva (certamente consentita anche in via amministrativa) della normativa statale, finalizzata ad evitare la facile elusione del divieto in parola, che potrebbe ben essere aggirato dalle strutture sanitarie accreditate mediante il controllo di strutture sanitarie non accreditate.<br />
Inoltre tale controllo (e non mero “collegamento”) appare ancor più chiaro (e quasi strutturale) qualora una persona fisica, amministratore di una struttura sanitaria accreditata, sia anche amministratore di una struttura sanitaria non accreditata, o qualora quest’ultima struttura sia amministrata da un soggetto che sia allo stesso tempo socio in posizione di controllo di una struttura sanitaria accreditata.<br />
Né è possibile affermare l’erroneità di una tale interpretazione in quanto estensiva di una norma di divieto ai sensi dell’art. 14 delle disp. prel. al codice civile: infatti il divieto per i medici dipendenti del SSN di esercitare l’attività libero-professionale presso le strutture sanitarie accreditate non si pone come eccezionale, né come derogatorio ad un diverso principio generale, essendo al contrario il divieto <em>de quo </em>esso stesso un principio generale, rivolto ad evitare in radice la nascita del menzionato conflitto di interessi (pregiudizievole dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione sanitaria) e, come tale, passibile di interpretazione estensiva senza alcuna violazione del principio di legalità.<br />
Da ciò deriva, inoltre, l’infondatezza della censura concernente la supposta incompetenza della Regione Veneto dal momento che, come detto, nel presente caso non vi è alcuna previsione di un nuovo divieto (la cui introduzione sarebbe di competenza legislativa statale), né è possibile ritenere sussistente alcun profilo di eccesso di potere per sviamento né per illogicità.<br />
Né si può fare riferimento, come erroneamente dedotto dai ricorrenti, alla normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica (laddove vi è l’esclusione dalla gara di un soggetto offerente che si trovi in una situazione di controllo con un altro partecipante alla medesima gara, solo qualora venga accertato che vi sia in concreto un “<em>unico centro decisionale</em>” ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m del D.Lgs n.50/2016), dal momento che tale clausola di salvaguardia è stata imposta dal diritto comunitario in virtù del diverso principio, ivi operante, del <em>favor partecipationis</em> in materia di procedura ad evidenza pubblica, non essendo pertanto possibile esportare tale principio <em>sic et simpliciter </em>nel settore della disciplina del rapporto di lavoro dei medici dipendenti del SSN (settore che non è neanche oggetto di armonizzazione a livello europeo).<br />
Pertanto il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso devono essere rigettati.<br />
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.<br />
Infatti le Linee generali di indirizzo, approvate con la D.G.R. impugnata, hanno natura di atto amministrativo generale, nei confronti del quale non si applica l’art. 7 L.n.241/1990, alla luce dell’espressa deroga di cui al successivo art. 13 L.n.241/1990; inoltre, come correttamente rilevato dalla Regione Veneto, i soggetti direttamente destinatari degli effetti della D.G.R. in questione sono le aziende sanitarie e non le strutture private non accreditate e comunque il provvedimento <em>de quo</em> concerne la gestione del personale medico dipendente dalle aziende sanitarie e che svolga attività libero professionale, né le strutture sanitarie non accreditate, presenti sul territorio regionale, possono essere facilmente individuabili, essendo “<em>svariate centinaia</em>” come affermato dalla Regione Veneto (pag. 20 della memoria difensiva) e non contestato dai ricorrenti.<br />
Il terzo motivo di ricorso deve quindi essere rigettato.<br />
In definitiva il ricorso deve essere respinto.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA in favore di ciascuna parte resistente costituita in giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Claudio Rovis, Presidente<br />
Marco Rinaldi, Referendario<br />
Michele Pizzi, Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-24-7-2017-n-743/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2017 n.743</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private. (Pubblicata sul Bur Liguria del 17 maggio 2017, n. 6)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/norme-in-materia-di-autorizzazione-e-accreditamento-delle-strutture-sanitarie-sociosanitarie-e-sociali-pubbliche-e-private-pubblicata-sul-bur-liguria-del-17-maggio-2017-n-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/legislazione/norme-in-materia-di-autorizzazione-e-accreditamento-delle-strutture-sanitarie-sociosanitarie-e-sociali-pubbliche-e-private-pubblicata-sul-bur-liguria-del-17-maggio-2017-n-6/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/norme-in-materia-di-autorizzazione-e-accreditamento-delle-strutture-sanitarie-sociosanitarie-e-sociali-pubbliche-e-private-pubblicata-sul-bur-liguria-del-17-maggio-2017-n-6/">Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private. (Pubblicata sul Bur Liguria del 17 maggio 2017, n. 6)</a></p>
<p>Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: &#160; TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI &#160; Articolo 1 (Oggetto e finalità) 1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/norme-in-materia-di-autorizzazione-e-accreditamento-delle-strutture-sanitarie-sociosanitarie-e-sociali-pubbliche-e-private-pubblicata-sul-bur-liguria-del-17-maggio-2017-n-6/">Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private. (Pubblicata sul Bur Liguria del 17 maggio 2017, n. 6)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/norme-in-materia-di-autorizzazione-e-accreditamento-delle-strutture-sanitarie-sociosanitarie-e-sociali-pubbliche-e-private-pubblicata-sul-bur-liguria-del-17-maggio-2017-n-6/">Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private. (Pubblicata sul Bur Liguria del 17 maggio 2017, n. 6)</a></p>
<div style="text-align: center;">Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.<br />
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA<br />
promulga<br />
la seguente legge regionale:</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">TITOLO I<br />
DISPOSIZIONI GENERALI<br />
&nbsp;<br />
<em>Articolo 1</em><br />
<em>(Oggetto e finalità)</em></div>
<div style="text-align: justify;">1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), disciplina in relazione alle strutture sanitarie e sociosanitarie:<br />
a) le procedure e i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio delle attività;<br />
b) le procedure, i requisiti e le condizioni per l’accreditamento istituzionale;<br />
c) le procedure per la vigilanza e il controllo sul possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento;<br />
d) gli accordi e i contratti con le strutture accreditate pubbliche e private.<br />
2. Nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328), disciplina, altresì:<br />
a) le procedure e i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni e integrazioni;<br />
b) le procedure per la vigilanza e il controllo sul possesso dei requisiti di autorizzazione.<br />
3. La presente legge persegue le seguenti finalità:<br />
a) assicurare l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, individuando idonee modalità di risposta ai fabbisogni sanitari e sociosanitari evidenziati dagli strumenti di pianificazione nazionale e regionale;<br />
b) garantire la libertà di scelta da parte degli assistiti;<br />
c) garantire la parità di diritti e di doveri fra le strutture pubbliche e private disciplinate dalla presente legge e il concorso delle stesse, nell’ambito della programmazione regionale, alla realizzazione degli obiettivi di assistenza sanitaria e dell’integrazione sociosanitaria;<br />
d) promuovere la qualità dei servizi erogati attivando processi di continuo miglioramento e di competitività fra le strutture accreditate;<br />
e) semplificare le procedure di autorizzazione e di accreditamento in ottemperanza alle disposizioni nazionali in materia;<br />
f) promuovere l’efficienza, l’efficacia, l’appropriatezza e l’uniformità delle prestazioni rese ai cittadini;<br />
g) assicurare un sistema di autorizzazione e accreditamento omogeneo su tutto il territorio ligure.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><em>Articolo 2</em><br />
<em>(Ambito di applicazione)</em></div>
<div style="text-align: justify;">1. Le disposizioni della presente legge si applicano:<br />
a) alle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;<br />
b) alle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;<br />
c) alle strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;<br />
d) agli stabilimenti termali, idroterapici o affini;<br />
e) agli studi medici e odontoiatrici e di altre professioni sanitarie ove si eroghino prestazioni di chirurgia ambulatoriale vale a dire procedure diagnostiche e terapeutiche a maggiore complessità che comportino un rischio per la salute del paziente. A tal fine i professionisti operanti in tali studi autocertificano l’attività svolta, fermo restando che il criterio della maggior complessità deve essere stabilito da un atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 8ter, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419);<br />
f) alle strutture dedicate all’attività diagnostica svolta anche per soggetti terzi;<br />
g) alle attività di assistenza domiciliare integrata (ADI);<br />
h) ai servizi e strutture residenziali e semiresidenziali che erogano prestazioni sociali;<br />
i) ai laboratori, ambulatori e cliniche di medicina veterinaria.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><em>Articolo 3</em><br />
<em>(Funzioni regionali)</em></div>
<div style="text-align: justify;">1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente, definisce, su proposta dell’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), istituita dalla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria) e successive modificazioni e integrazioni:<br />
a) l’individuazione delle tipologie di strutture rientranti in ciascuna delle lettere di cui all’articolo 2;<br />
b) i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi richiesti per l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali;<br />
c) le procedure e le modalità di richiesta e di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché gli importi dovuti ad A.Li.Sa. a copertura degli oneri sostenuti per l’attività istruttoria di competenza;<br />
d) le modalità di presentazione dell’autocertificazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e);<br />
e) i requisiti per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie;<br />
f) le caratteristiche e le articolazioni degli elenchi di cui agli articoli 7 e 11;<br />
g) le modalità di raccolta e aggiornamento dei dati inerenti la tipologia e i volumi di attività sanitaria, sociosanitaria e sociale.<br />
2. A.Li.Sa., in ordine alle proposte di cui al comma 1, lettere b) ed e), acquisisce preventivamente le valutazioni delle associazioni e degli enti interessati.<br />
3. I provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) ed e), sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, da rendersi nel termine di trenta giorni trascorso il quale il parere si intende favorevole.<br />
4. Il provvedimento di cui al comma 1, lettera b), disciplina gli standard e i tempi assistenziali in relazione al numero delle persone assistite presenti nella struttura.<br />
5. La Regione rilascia i provvedimenti di accreditamento istituzionale di cui al Capo II del Titolo II e svolge le ulteriori funzioni a essa attribuite dalla presente legge.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">TITOLO II<br />
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO<br />
CAPO I<br />
AUTORIZZAZIONE<br />
&nbsp;<br />
<em>Articolo 4</em><br />
<em>(Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)</em></div>
<div style="text-align: justify;">1. La realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie così come individuate dall’articolo 2 sono soggetti ad autorizzazione da parte del Comune di ubicazione delle strutture secondo le procedure previste, rispettivamente, al comma 2 e agli articoli 5 e 6. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all’adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all’ampliamento o alla trasformazione, nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate.<br />
2. Per la realizzazione di nuove strutture sanitarie e sociosanitarie A.Li.Sa. esprime il parere di compatibilità del progetto di cui all’articolo 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni sulla base della programmazione sociosanitaria regionale in rapporto al fabbisogno complessivo regionale e della localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale. Tale parere è trasmesso al Comune competente.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><em>Articolo 5</em><br />
<em>(Autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali)</em></div>
<div style="text-align: justify;">1. Il Comune di ubicazione delle strutture di cui all’articolo 2 rilascia l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali.<br />
2. L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione è presentata dai soggetti interessati al Comune il quale provvede al rilascio o al diniego dell’autorizzazione entro novanta giorni dal ricevimento.<br />
3. A tal fine il Comune, entro dieci giorni dal ricevimento, inoltra l’istanza ad A.Li.Sa. che provvede all’istruttoria<br />
tecnica nei successivi sessanta giorni.<br />
4. A.Li.Sa. effettua l’istruttoria tecnica volta ad accertare l’accettabilità della domanda, nonché il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per il rilascio dell’autorizzazione. A.Li.Sa., nel rispetto del termine di cui al comma 3, trasmette gli esiti dell’istruttoria tecnica al Comune.<br />
5. In caso di diniego di autorizzazione l’interessato può chiedere il riesame del provvedimento entro i trenta giorni successivi alla sua adozione. Il Comune procede al riesame entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della domanda acquisendo, se necessario, le valutazioni tecniche di A.Li.Sa.<br />
6. La variazione degli elementi rilevanti ai fini del provvedimento di autorizzazione deve essere comunicata entro quindici giorni al Comune di ubicazione che nei successivi trenta giorni adotta i provvedimenti conseguenti acquisendo, se necessario, le valutazioni tecniche di competenza di A.Li.Sa.. Nelle more, l’attività oggetto dell’autorizzazione può essere esercitata in via provvisoria.<br />
7. I soggetti che intendono esercitare più attività ovvero la stessa attività in più strutture sono tenuti a richiedere l’autorizzazione all’esercizio per ciascuna attività e ciascuna struttura.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><em>Articolo 6</em><br />
<em>(Accertamento del possesso dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio)</em></div>
<div style="text-align: justify;">1. A.Li.Sa. provvede all’accertamento del possesso dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio effettuando l’istruttoria tecnica di cui all’articolo 5, comma 4, anche in riferimento alla tipologia del soggetto relativamente all’autorizzazione richiesta.<br />
2. A.Li.Sa., per le funzioni di cui al comma 1, si avvale di personale delle Aziende Sociosanitarie Liguri (ASL) appartenente alle diverse professionalità necessarie a garantire l’adeguata valutazione delle strutture e dei servizi di cui all’articolo 2. Nel caso di autorizzazione di strutture di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e h), è assicurata la presenza del direttore del distretto sociale competente per territorio o di un esperto in materia sociale, individuato dal Comune che rilascia l’autorizzazione.<br />
3. Le funzioni di coordinamento del personale di cui al comma 2 sono individuate da A.Li.Sa.<br />
4. Al fine dell’istruttoria tecnica di cui all’articolo 5, comma 4, A.Li.Sa. esamina la documentazione prodotta ed effettua un sopralluogo presso la struttura.<br />
5. Nei casi di autorizzazione all’apertura di nuove strutture e di autorizzazione alla trasformazione o all’ampliamento<br />
di strutture già autorizzate, A.Li.Sa. esamina i progetti sotto il profilo organizzativo e funzionale, effettua un sopralluogo presso la struttura per valutare gli aspetti strutturali e tecnologici ed esprime le valutazioni tecniche di competenza per il rilascio o il diniego dell’autorizzazione richiesta trasmettendole al Comune. Sulla base di tali valutazioni il Comune rilascia o nega l’autorizzazione richiesta.<br />
6. Nei casi previsti dal comma 5, nei tre mesi successivi al rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune, A.Li.Sa. effettua una verifica presso la struttura per la valutazione della realizzazione e congruenza del progetto proposto sotto il profilo organizzativo e funzionale. Qualora la verifica dia esito negativo, A.Li.Sa. fissa un termine per l’adeguamento. Trascorso inutilmente tale termine, A.Li.Sa. ne dà comunicazione al Comune che provvede alla revoca dell’autorizzazione.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><em>Articolo 7</em><br />
<em>(Elenco delle strutture autorizzate)</em></div>
<div style="text-align: justify;">1. I comuni trasmettono entro quindici giorni ad A.Li.Sa. i provvedimenti adottati ai sensi del presente Capo.<br />
2. A.Li.Sa. pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco delle strutture autorizzate di cui all’articolo 2.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Capo II<br />
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE<br />
&nbsp;<br />
<em>Articolo 8</em><br />
<em>(Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie)</em></div>
<div style="text-align: justify;">1. Ai sensi dell’articolo 8 quater del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, l’accreditamento istituzionale è il processo attraverso il quale le strutture autorizzate pubbliche e private acquisiscono la qualifica di soggetto idoneo all’erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale (SSR).<br />
2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per il SSR a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi e dei contratti di cui agli articoli 12 e 13.<br />
3. L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione ed è subordinato al possesso degli ulteriori requisiti di accreditamento definiti dalle disposizioni nazionali e regionali, nonché all’adozione di sistemi di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate e di monitoraggio della qualità, dell’attività svolta e dei risultati raggiunti.<br />
4. Le strutture accreditate garantiscono il rispetto delle norme sull’incompatibilità da parte del personale sanitario operante nelle strutture stesse.<br />
5. A.Li.Sa. stabilisce direttive e linee d’indirizzo in materia di miglioramento della qualità delle prestazioni.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><em>Articolo 9</em><br />
<em>(Processo di accreditamento istituzionale)</em></div>
<div style="text-align: justify;">1. Per il rilascio dell’accreditamento istituzionale è costituito presso A.Li.Sa. l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) di cui all’articolo 10.<br />
2. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), presentano domanda di accreditamento istituzionale all’OTA operante presso A.Li.Sa.<br />
3. L’OTA provvede all’accertamento della sussistenza dei requisiti per l’accreditamento disciplinati dalle disposizioni nazionali e regionali e, per il tramite di A.Li.Sa., trasmette alla Regione gli esiti dell’istruttoria effettuata entro il termine di centocinquanta giornidal ricevimento della domanda.<br />
4. La Regione nei trenta giorni successivi rilascia l’accreditamento istituzionale o rigetta l’istanza.<br />
5. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 7, l’accreditamento istituzionale può avere a oggetto singole attività autorizzate o singole strutture autorizzate.<br />
6. In caso di provvedimento negativo, l’interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione, può presentare domanda di riesame alla Regione che provvede nei sessanta giorni successivi alla richiesta, sulla base di una nuova istruttoria effettuata dall’OTA.<br />
7. L’accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie ha validità quinquennale dalla data del rilascio e può essere rinnovato, su richiesta dell’interessato presentata entro l’anno antecedente la scadenza del quinquennio. Al procedimento di rinnovo si applicano le disposizioni previste per il rilascio dell’accreditamento.<br />
8. Nel corso del quinquennio di validità dell’accreditamento la struttura è tenuta ad autocertificare annualmente all’OTA il mantenimento dei requisiti di accreditamento. L’OTA può svolgere verifiche intermedie.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><em>Articolo 10</em><br />
<em>(Organismo Tecnicamente Accreditante)</em></div>
<div style="text-align: justify;">1. Sulla base di quanto previsto nelle intese tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome 20 dicembre 2012, n. 259 e 19 febbraio 2015, n. 32, l’OTA, nello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 9, garantisce autonomia e assenza di conflitti di interesse e opera nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e terzietà nei confronti della Regione e nei confronti delle strutture pubbliche e private oggetto di valutazione.<br />
2. Per la verifica dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie l’OTA si avvale di personale del SSR e dei comuni iscritto nell’elenco regionale dei tecnici verificatori di cui al comma 4, lettera b).<br />
3. A.Li.Sa. stipula apposite convenzioni con le ASL e i comuni per l’impiego del personale di cui al comma 2.<br />
4. A.Li.Sa. definisce:<br />
a) il numero e i requisiti dei verificatori, nonché le modalità di formazione degli stessi;<br />
b) le modalità per la costituzione dell’elenco regionale dei tecnici verificatori;<br />
c) i criteri, l’entità e le modalità di versamento ad A.Li.Sa. dell’onere posto a carico dei soggetti che richiedono il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento, in relazione alla tipologia e alla complessità delle strutture.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><em>Articolo 11</em><br />
<em>(Elenco delle strutture accreditate)</em></div>
<div style="text-align: justify;">1. La Regione trasmette ad A.Li.Sa. i provvedimenti adottati ai sensi del presente Capo.<br />
2. A.Li.Sa. e le ASL pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l’elenco delle strutture accreditate secondo la classificazione definita dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), nonché gli accordi e i contratti stipulati ai sensi degli articoli 12 e 13.<br />
3. Per le strutture che erogano prestazioni sociosanitarie a regime residenziale e semiresidenziale sono indicati i posti disponibili, nonché le liste d’attesa per l’accesso a dette prestazioni.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">TITOLO III<br />
ACCORDI E CONTRATTI<br />
&nbsp;<br />
<em>Articolo 12</em><br />
<em>(Accordi con i soggetti pubblici ed equiparati)</em></div>
<div style="text-align: justify;">1. A.Li.Sa., ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i), della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni,<br />
stipula gli accordi di cui all’articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni con i soggetti erogatori pubblici ed equiparati.<br />
2. Gli accordi di cui al comma 1 individuano gli obiettivi di salute, i programmi d’integrazione dei servizi, le funzioni riconosciute e i requisiti del servizio da erogare prevedendo che l’attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base a tetti di spesa e volumi di attività.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><em>Articolo 13</em><br />
<em>(Contratti con i soggetti privati accreditati)</em></div>
<div style="text-align: justify;">1. Le ASL applicano i contratti stipulati da A.Li.Sa. con i soggetti privati accreditati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i), della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dell’articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.<br />
2. I contratti devono prevedere almeno:<br />
a) il volume massimo delle prestazioni erogabili dalla singola struttura distinto per tipologia e per modalità di assistenza;<br />
b) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate e le modalità atte a garantire il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni;<br />
c) l’accettazione delle modalità di pagamento;<br />
d) gli obiettivi dei piani di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni di cui all’articolo 8, comma 3;<br />
e) specifiche clausole penali per inadempimento contrattuale conseguente alla violazione dell’obbligo di mantenimento dei livelli qualitativi di erogazione delle prestazioni oppure nel caso di carenza, anche temporanea, del possesso dei requisiti di autorizzazione o di accreditamento. Le penali operano in concorso con le sanzioni di cui alla presente legge e con gli eventuali provvedimenti di revoca dell’autorizzazione ovvero di sospensione o revoca dell’accreditamento.<br />
3. I contratti non possono prevedere forme di incremento o di rivalutazione automatica delle tariffe delle prestazioni.<br />
4. Ai contratti si applicano le norme di diritto privato, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale.<br />
5. A.Li.Sa., in collaborazione con l’ASL competente per territorio, vigila e controlla con cadenza annuale la correttezza delle modalità di erogazione delle prestazioni e la qualità delle stesse sulla base del contratto stipulato; tale controllo si basa sugli indicatori di qualità e di esito ulteriori rispetto ai requisiti di autorizzazione e accreditamento, individuati e aggiornati periodicamente da A.Li.Sa.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">TITOLO IV<br />
VIGILANZA E CONTROLLI<br />
&nbsp;<br />
<em>Articolo 14</em><br />
<em>(Vigilanza sulle strutture autorizzate)</em></div>
<div style="text-align: justify;">1. Ferma restando la competenza in materia di vigilanza sulle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali attribuita ad altri soggetti dalla normativa nazionale e regionale, A.Li.Sa. provvede, con cadenza almeno biennale, ad accertare la permanenza dei requisiti di autorizzazione delle strutture di cui all’articolo 2. A.Li.Sa. compie, altresì, specifiche verifiche su richiesta del Comune o di altre autorità pubbliche, nonché a seguito di motivata segnalazione degli utenti.<br />
2. Per le verifiche di cui al comma 1 A.Li.Sa. può avvalersi del personale delle ASL e dei comuni ai sensi dell’articolo 6, comma 2.<br />
3. Ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative, nel caso in cui siano riscontrate gravi carenze di requisiti autorizzativi o comunque situazioni che comportino grave pregiudizio o pericolo per la salute e la tutela degli assistiti, A.Li.Sa. ne dà comunicazione al Comune che provvede alla revoca dell’autorizzazione.<br />
4. A.Li.Sa., in collaborazione con l’ASL e il Comune, adotta ogni provvedimento necessario ad assicurare la continuità assistenziale.<br />
5. Nell’ipotesi di cui al comma 3, su richiesta dell’interessato, A.Li.Sa. accerta entro trenta giorni il ripristino dei requisiti autorizzativi o il superamento delle condizioni che hanno determinato le situazioni di grave pregiudizio o pericolo per gli assistiti e ne dà comunicazione al Comune.<br />
6. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3 se, nel corso delle attività di verifica, vengono accertate carenze in ordine ai requisiti autorizzativi, A.Li.Sa. assegna alla struttura interessata un congruo termine per l’adeguamento e provvede alla verifica nei successivi trenta giorni.<br />
7. I provvedimenti di revoca dell’autorizzazione sono comunicati da parte del Comune ad A.Li.Sa. entro quindici giorni dalla loro adozione.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><em>Articolo 15</em><br />
<em>(Controllo sulle strutture accreditate)</em></div>
<div style="text-align: justify;">1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie accreditate sono soggette, oltre alla vigilanza di cui all’articolo 14, anche ai controlli e alle verifiche svolte dalle ASL e da A.Li.Sa..<br />
2. A.Li.Sa. esercita, altresì, le funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo previste dall’articolo 3, comma 2, lettere m) e n), della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><em>Articolo 16</em><br />
<em>(Verifica dei requisiti delle strutture accreditate)</em></div>
<div style="text-align: justify;">1. L’OTA di cui all’articolo 10 può accertare in qualsiasi momento il possesso dei requisiti di accreditamento da parte delle strutture accreditate.<br />
2. In caso di segnalazione di violazioni o inadempienze, provenienti da autorità pubbliche nonché a seguito di motivata segnalazione degli utenti, A.Li.Sa., tramite l’OTA, provvede alla verifica nel termine di dieci giorni dal ricevimento della segnalazione.<br />
3. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte del Comune determina la revoca dell’accreditamento<br />
istituzionale.<br />
4. A seguito dell’attività di verifica espletata l’OTA può fissare un termine di adeguamento ovvero richiedere<br />
alla Regione la sospensione o la revoca dell’accreditamento.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><em>Articolo 17</em><br />
<em>(Sanzioni)</em></div>
<div style="text-align: justify;">1. I titolari delle strutture e dei servizi di cui all’articolo 2 che violano le disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti, in concorso con le sanzioni penali eventualmente previste, alle sanzioni amministrative pecuniarie, applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni e integrazioni, di seguito previste:<br />
a) da 15.000,00 euro a 60.000,00 euro per la gestione delle strutture senza la prevista autorizzazione.<br />
Al verificarsi di tale fattispecie consegue l’impossibilità di presentare richiesta di autorizzazione all’esercizio della medesima o di altra struttura per un periodo di tre anni;<br />
b) da 15.000,00 euro a 50.000,00 euro per l’ampliamento, la trasformazione, la diversa utilizzazione di strutture o di parti di esse senza la prevista autorizzazione;<br />
c) da 15.000,00 euro a 50.000,00 euro per l’accertamento di situazioni che comportino grave pregiudizio o pericolo per la salute e la tutela degli assistiti;<br />
d) da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro per l’accertamento di carenze dei requisiti autorizzativi;<br />
e) da 3.000,00 euro a 15.000,00 euro per ogni posto letto in strutture extraospedaliere eccedente rispetto al numero di posti letto autorizzati;<br />
f) da 3.000,00 euro a 15.000,00 euro per il mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all’articolo 14, comma 6;<br />
g) da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro per l’omessa comunicazione prevista all’articolo 5, comma 6.<br />
2. Ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 11/1983 e successive modificazioni e integrazioni, il personale di vigilanza e di ispezione di A.Li.Sa. e di ciascuna ASL provvede, in aggiunta ai soggetti indicati dalla normativa nazionale e regionale in materia, all’accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1.<br />
3. I verbali di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al comma 1 sono trasmessi al Comune e all’ASL competente per territorio e ad A.Li.Sa..<br />
4. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8 bis della l. 689/1981 e successive modificazioni<br />
e integrazioni, la sanzione è aumentata fino a un terzo.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">TITOLO V<br />
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE<br />
&nbsp;<br />
<em>Articolo 18</em><br />
<em>(Disposizioni transitorie)</em></div>
<div style="text-align: justify;">1. Alle istanze di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché alle istanze di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie presentate prima della data in cui la presente legge acquista efficacia ai sensi dell’articolo 21, si applicano le disposizioni della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e sociosanitari, pubblici e privati. Recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997) e successive modificazioni e integrazioni.<br />
2. Le strutture delle ASL, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e degli enti equiparati, le strutture pubbliche e private già autorizzate all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché le strutture che abbiano presentato istanza di autorizzazione prima della data in cui la presente legge acquista efficacia si adeguano ai requisiti organizzativi e tecnologici fissati dal provvedimento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), entro centottanta giorni dall’adozione del provvedimento stesso.<br />
3. Qualora non siano stati completati i programmi di adeguamento ai requisiti strutturali e impiantistici, già approvati ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 20/1999 e successive modificazioni e integrazioni, i rappresentanti legali delle strutture sanitarie e sociosanitarie sono tenuti ad aggiornare il cronoprogramma attuativo.<br />
4. Il cronoprogramma, di durata non superiore a un triennio, è trasmesso per l’approvazione al Comune di ubicazione della struttura entro sessanta giorni, decorrenti dalla data in cui la presente legge acquista efficacia.<br />
5. Il Comune, nei successivi novanta giorni, approva l’aggiornamento del cronoprogramma ovvero comunica al legale rappresentante della struttura i rilievi allo stesso indicando i termini per l’adeguamento.<br />
6. A tal fine il Comune, entro dieci giorni dal ricevimento, inoltre il cronoprogramma ad A.Li.Sa. che effettua la propria valutazione nei successivi sessanta giorni.<br />
7. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 3, l’approvazione del cronoprogramma di cui al presente articolo è requisito sufficiente per il rinnovo dell’accreditamento istituzionale delle strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore della l.r. 20/1999.<br />
8. A.Li.Sa. effettua annualmente il monitoraggio dei cronoprogrammi.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><em>Articolo 19</em><br />
<em>(Modifica di norme)</em></div>
<div style="text-align: justify;">1. L’articolo 2 della l.r. 11/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:<br />
“Articolo 2<br />
1. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni, in aggiunta ai soggetti indicati all’articolo 6, comma 1, della l.r. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, provvede il personale di vigilanza e di ispezione dell’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) e di ciascuna ASL individuato dal Direttore generale.<br />
2. Il personale di cui al comma 1 deve essere munito di idoneo documento rilasciato dal Direttore generale che ne attesti la legittimazione a effettuare l’accertamento.”.<br />
2. L’articolo 43 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:<br />
“Articolo 43<br />
(Strutture residenziali e semiresidenziali)<br />
1. Le strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che erogano prestazioni sociali e sociosanitarie, fanno parte della rete dei servizi integrati pianificati dal Distretto sociosanitario.<br />
2. Le strutture residenziali e semiresidenziali possono essere articolate in più moduli funzionali con differente intensità assistenziale.”.<br />
3. L’articolo 44 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:<br />
“Articolo 44<br />
(Classificazione e autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali)<br />
1. La Giunta regionale, in recepimento dei criteri di cui al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328) sulla base del nomenclatore nazionale degli interventi dei servizi sociali, definisce la classificazione dei servizi e delle strutture residenziali<br />
e semiresidenziali che erogano prestazioni sociali, socioassistenziali e socioeducative ai sensi della legge regionale recante norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private.<br />
2. La Giunta regionale, sentita l’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), definisce, altresì, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’esercizio di attività a carattere sociale, socioassistenziale e socioeducativo ai sensi della legge regionale recante norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private.<br />
3. L’esercizio dell’attività da parte delle strutture di cui ai commi 1 e 2 è soggetto all’autorizzazione comunale di cui all’articolo 5, a eccezione dei centri estivi che sono tenuti a presentare la segnalazione certificata d’inizio attività.”.<br />
4. L’articolo 48 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:<br />
“Articolo 48<br />
(Accreditamento delle strutture e dei servizi sociali)<br />
1. A.Li.Sa. valuta, ai fini dell’accreditamento, i requisiti dei servizi e delle strutture sociali.<br />
2. I comuni, ai sensi dell’articolo 11 della l. 328/2000, acquisita l’istruttoria tecnica di A.Li.Sa., emanano il provvedimento di accreditamento per i servizi e le strutture ubicati nel territorio di competenza.”.<br />
5. All’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “gli ospedali Galliera ed Evangelico” sono inserite le seguenti: “, le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie”.<br />
6. All’articolo 81, comma 1, della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “amministrative<br />
pecuniarie, di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati), irrogabili” sono sostituite dalle seguenti: “conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta previste dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essi individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><em>Articolo 20</em><br />
<em>(Abrogazione di norme)</em></div>
<div style="text-align: justify;">1. La legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997) e successive modificazioni e integrazioni è abrogata.<br />
2. A seguito dell’approvazione dei provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), sono abrogate le seguenti disposizioni:<br />
a) il comma 4 dell’articolo 16 e gli articoli 27, 28, 29 e 30 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, la riabilitazione e integrazione sociale dei portatori di handicap);<br />
b) il comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009).<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><em>Articolo 21</em><br />
<em>(Entrata in vigore)</em></div>
<div style="text-align: justify;">1. L’efficacia delle disposizioni contenute nella presente legge decorre dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.<br />
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.<br />
&nbsp;<br />
Data a Genova addì 11 maggio 2017<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giovanni Toti<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/norme-in-materia-di-autorizzazione-e-accreditamento-delle-strutture-sanitarie-sociosanitarie-e-sociali-pubbliche-e-private-pubblicata-sul-bur-liguria-del-17-maggio-2017-n-6/">Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private. (Pubblicata sul Bur Liguria del 17 maggio 2017, n. 6)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009. (Pubblicata sul Bur Toscana del 12 maggio 2017, n. 19 – Parte prima)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/nuove-disposizioni-in-materia-di-accreditamento-delle-strutture-e-dei-servizi-alla-persona-del-sistema-sociale-integrato-modifiche-alla-l-r-82-2009-e-alla-l-r-51-2009-pubblicata-sul-bur-toscana-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/legislazione/nuove-disposizioni-in-materia-di-accreditamento-delle-strutture-e-dei-servizi-alla-persona-del-sistema-sociale-integrato-modifiche-alla-l-r-82-2009-e-alla-l-r-51-2009-pubblicata-sul-bur-toscana-d/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/nuove-disposizioni-in-materia-di-accreditamento-delle-strutture-e-dei-servizi-alla-persona-del-sistema-sociale-integrato-modifiche-alla-l-r-82-2009-e-alla-l-r-51-2009-pubblicata-sul-bur-toscana-d/">Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009. (Pubblicata sul Bur Toscana del 12 maggio 2017, n. 19 – Parte prima)</a></p>
<p>PREAMBOLO &#160; Il Consiglio regionale &#160; Visto l’articolo 117,&#160; terzo comma, della Costituzione; &#160; Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; &#160; Vista la legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/nuove-disposizioni-in-materia-di-accreditamento-delle-strutture-e-dei-servizi-alla-persona-del-sistema-sociale-integrato-modifiche-alla-l-r-82-2009-e-alla-l-r-51-2009-pubblicata-sul-bur-toscana-d/">Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009. (Pubblicata sul Bur Toscana del 12 maggio 2017, n. 19 – Parte prima)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/nuove-disposizioni-in-materia-di-accreditamento-delle-strutture-e-dei-servizi-alla-persona-del-sistema-sociale-integrato-modifiche-alla-l-r-82-2009-e-alla-l-r-51-2009-pubblicata-sul-bur-toscana-d/">Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009. (Pubblicata sul Bur Toscana del 12 maggio 2017, n. 19 – Parte prima)</a></p>
<div style="text-align: center;">PREAMBOLO<br />
&nbsp;<br />
Il Consiglio regionale</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Visto l’articolo 117,&nbsp; terzo comma, della Costituzione;<br />
&nbsp;<br />
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;<br />
&nbsp;<br />
Vista la legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l&#8217;articolo 25;<br />
&nbsp;<br />
Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);<br />
&nbsp;<br />
Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), approvata in attuazione dell’articolo 25 della l.r. 41/2005;<br />
&nbsp;<br />
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2010, n. 29/R (Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”);<br />
&nbsp;<br />
Considerato quanto segue:<br />
&nbsp;<br />
1. Il progressivo miglioramento della qualità dei servizi offerti dal sistema integrato degli interventi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ha comportato l&#8217;avvio di un percorso volto a rafforzare il ruolo di governo della Regione all&#8217;interno del processo di accreditamento;<br />
&nbsp;<br />
2. Si rende opportuno aggiornare la normativa vigente ai fini di una più efficiente razionalizzazione dell’azione regionale, nonché di una maggiore celerità dei relativi procedimenti, allo scopo di uniformare progressivamente i due sistemi di accreditamento, sanitario e sociale, intervenendo sulla disciplina dell&#8217;accreditamento delle strutture, in quanto i servizi residenziali e semi-residenziali risultano tradizionalmente i servizi più consolidati all&#8217;interno del sistema sociale e socio-sanitario di offerta;<br />
&nbsp;<br />
3. In questo nuovo quadro evolutivo si evidenzia l&#8217;esigenza, come già realizzato in altre regioni, di prevedere che le strutture, in possesso dell&#8217;autorizzazione al funzionamento, richiedano l&#8217;accreditamento, anziché al comune territorialmente competente, alla Regione, la quale, effettuati i controlli, rilascia l&#8217;accreditamento;<br />
&nbsp;<br />
4. I servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona saranno solo successivamente inseriti nel nuovo percorso, in quanto le relative tipologie sono soggette a costante aggiornamento ed evoluzione, differenza delle strutture, e l&#8217;offerta si definisce di volta in volta in stretto collegamento con le esigenze dei relativi fruitori; sono inoltre esempio tipico di strumenti di sussidiarietà orizzontale, cosa che ribadisce la permanenza del relativo percorso di accreditamento in capo ai comuni, quali enti pubblici più prossimi ai destinatari di tali servizi;<br />
&nbsp;<br />
5. Nel nuovo percorso i requisiti generali, sia per le strutture, sia per i servizi di assistenza domiciliare, sia per gli altri servizi alla persona, continuano ad essere disciplinati nel regolamento, mentre i requisiti specifici e gli indicatori sono contenuti in una deliberazione della Giunta regionale, al fine di utilizzare uno strumento più flessibile rispetto alla norma, in relazione alle modifiche frequenti nel novero dei requisiti e degli indicatori: ciò deriva dai rapidi cambiamenti nelle tipologie dei servizi offerti, dovuti ad una domanda di intervento da parte dei cittadini sempre più consapevole e specializzata;<br />
&nbsp;<br />
6. Nell&#8217;ottica, sia di garantire la trasparenza dell&#8217;azione amministrativa, sia di realizzare una maggiore efficienza, con la finalità di uniformare progressivamente i due sistemi di accreditamento:<br />
&nbsp;<br />
a) viene proposta, in parallelo con quanto previsto dalla l.r. 51/2009, l’istituzione del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato, di cui si avvale la Giunta regionale ai fini dell&#8217;effettuazione dei controlli sulle strutture. Il numero dei componenti, le modalità di scelta, le modalità di costituzione, insieme al funzionamento, saranno disciplinati dal successivo regolamento attuativo;<br />
&nbsp;<br />
b) viene abrogato l&#8217;articolo 3 bis della l.r. 82/2009, che disciplina compiti e funzionamento della Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l&#8217;attuazione del sistema di accreditamento: i suoi compiti sono svolti da professionisti che, per le materie afferenti all&#8217;accreditamento sociale e socio-sanitario, fanno parte di una delle due sezioni in cui si articola la Commissione regionale per la qualità e la sicurezza prevista dall&#8217;articolo 40 della l.r. 51/2009; tale sezione ha il compito, tra l&#8217;altro, di monitorare l&#8217;appropriatezza del sistema di requisiti ed indicatori, di proporre eventuali aggiornamenti normativi e di analizzare l’attuazione del processo di accreditamento sul territorio regionale.<br />
&nbsp;<br />
7. Si prevede che, per le strutture e per i servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona già accreditati, i termini relativi alla verifica dell&#8217;attività svolta e dei risultati raggiunti decorrono dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 5, della l.r. 82/2009, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Approva la presente legge</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">CAPO I<br />
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato)</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 1<br />
&nbsp;(Accreditamento istituzionale. Modifiche all&#8217;articolo 2 della l.r. 82/2009)</div>
<div style="text-align: justify;">1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), è inserito il seguente:<br />
“ 3 bis. L&#8217;accreditamento costituisce condizione preliminare e necessaria per la stipula di accordi contrattuali con i soggetti pubblici e privati del sistema sociale integrato compatibilmente con le risorse disponibili. ”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 2<br />
(Requisiti per l’accreditamento ed indicatori. Sostituzione dell&#8217;articolo 3 della l.r. 82/2009)</div>
<div style="text-align: justify;">1. L’articolo 3 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:<br />
“ Art. 3 &#8211; Requisiti per l&#8217;accreditamento ed indicatori<br />
1. I requisiti per l’accreditamento attengono all&#8217;intero processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi e riguardano, in particolare:<br />
a) per le strutture:<br />
1) gestione del servizio in relazione al sistema organizzativo;<br />
2) aspetti tecnico-professionali e formativi, quali espressione delle conoscenze, competenze e abilità tecniche e relazionali degli operatori;<br />
3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.<br />
b) per i servizi di assistenza domiciliare:<br />
1) elementi organizzativi, di professionalità ed esperienza, atti a rispondere ai bisogni di cura della persona nell&#8217;ambiente domestico ed a valorizzare le competenze degli operatori;<br />
2) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori, ad esclusione degli operatori individuali.<br />
c) per gli altri servizi alla persona:<br />
1) elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacità di risposta nei tempi e nelle modalità di erogazione dei servizi;<br />
2) elementi di competenza professionale e di esperienza socio assistenziale tali da garantire l&#8217;appropriatezza e l&#8217;adeguatezza necessarie ad assicurare la gestione di situazioni complesse sia a livello relazionale che per la contestualità di esigenze eterogenee fra loro;<br />
3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.<br />
2. Al fine di garantire la sicurezza e la regolarità del lavoro, i requisiti di cui al comma 1 sono individuati in coerenza con l&#8217;articolo 26 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).<br />
3. I requisiti di cui al comma 1 tengono conto, tra l&#8217;altro, della capacità di piena promozione dei diritti di cittadinanza delle persone e dell&#8217;apporto fornito alle comunità di riferimento in termini di solidarietà, coesione e qualità della vita.<br />
4. I requisiti generali per l’accreditamento, distinti per tipologia di servizio, sono definiti con il regolamento di cui all’articolo 11.<br />
5. I requisiti specifici, distinti per tipologia di servizio, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.<br />
6. La deliberazione di cui al comma 5 individua anche gli indicatori per la verifica dell&#8217;attività svolta e dei risultati raggiunti, ai sensi degli articoli 5 e 8.<br />
7. La Giunta regionale relaziona annualmente alla commissione consiliare competente sull’applicazione dei requisiti specifici e degli indicatori definiti con la deliberazione di cui al comma 5. ”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 3<br />
(Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato. Inserimento dell’ articolo 3 ter nella l.r. 82/2009)</div>
<div style="text-align: justify;">1. Dopo l’articolo 3 bis della l.r.82/2009 è inserito il seguente:<br />
“ Art. 3 ter &#8211; Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato<br />
1. Per lo svolgimento dell’attività di controllo di cui all&#8217;articolo 6, la Giunta regionale si avvale del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato, al quale è preposto un coordinatore; il Gruppo tecnico opera presso il competente settore regionale.<br />
2. Il direttore della direzione competente per materia costituisce il Gruppo tecnico con proprio decreto.<br />
3. Il Gruppo tecnico è costituito da esperti in materia di qualità e di valutazione delle prestazioni del sistema sociale integrato.<br />
4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 il regolamento di cui all’articolo 11 definisce il numero dei componenti del Gruppo tecnico, le modalità di scelta e le cause di incompatibilità dei medesimi, nonché le modalità di costituzione e funzionamento del gruppo stesso.<br />
5. Al coordinatore del Gruppo tecnico compete un&#8217;indennità di carica ed il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali.<br />
6. Agli altri componenti del Gruppo tecnico compete esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali.<br />
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione dell&#8217;indennità di carica e dei rimborsi spese di cui ai commi 5 e 6, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione. ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><em>Art. 4</em><br />
(Accreditamento delle strutture. Modifiche all&#8217;articolo 4 della l.r. 82/2009)</div>
<div style="text-align: justify;">1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 82/2009 le parole: “ Il comune nel cui territorio è ubicata la struttura ” sono sostituite dalle seguenti : “ La Giunta regionale ”.<br />
2. La lettera b) del comma 2 dell&#8217;articolo 4 della l.r. 82/2009 è sostituita dalla seguente:<br />
“ b) possesso dei requisiti contenuti nel regolamento di cui all’articolo 11 e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all&#8217;articolo 3, comma&nbsp; 5. ”.<br />
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente:<br />
&nbsp;“ 2 bis. La Giunta regionale comunica l’avvenuto rilascio dell’accreditamento al comune competente per territorio. ”.<br />
4. Il comma 3 dell&#8217;articolo 4 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:<br />
“ 3. La Giunta regionale istituisce l&#8217;elenco delle strutture accreditate, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento. ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 5<br />
(Verifica dell’attività svolta dalle strutture e dei risultati raggiunti. Modifiche all&#8217;articolo 5 della l.r. 82/2009)</div>
<div style="text-align: justify;">1. Al comma 1 dell&#8217;articolo 5 della l.r. 82/2009 le parole “ definiti nel regolamento di cui all&#8217;articolo 11 ” sono sostituite dalle seguenti: “ previsti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all&#8217;articolo 3, comma 5 ”;<br />
2. Al comma 2 dell&#8217;articolo 5 della l.r. 82/2009 le parole “ al comune competente per il controllo di cui all&#8217;articolo 6, comma 3 ” sono sostituite dalle seguenti “ alla Giunta regionale per il controllo di cui all&#8217;articolo 6, comma 1. ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 6<br />
(Attività di controllo delle strutture. Sostituzione dell&#8217;articolo 6 della l.r. 82/2009)</div>
<div style="text-align: justify;">1. L&#8217;articolo 6 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:<br />
&nbsp;“ Art. 6 &#8211; Attività di controllo<br />
1. La Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione che opera attraverso sopralluoghi, controlla:<br />
a) entro un anno dall&#8217;accreditamento, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 da parte delle strutture accreditate;<br />
b) ogni due anni, il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture, individuate con metodo a campione secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all&#8217;articolo 11.<br />
2. In caso di esito negativo del controllo, la Giunta regionale ne dà comunicazione alla struttura e stabilisce un termine per l&#8217;adeguamento, non inferiore a trenta giorni.<br />
3. In caso di mancato adeguamento al termine assegnato ai sensi del comma 2, la Giunta&nbsp; regionale invia formale sollecito. Qualora non sia data alcuna risposta nei termini stabiliti dal sollecito, la Giunta regionale procede alla revoca dell&#8217;accreditamento, che non può essere nuovamente concesso prima di sei mesi dalla revoca e ne dà comunicazione al comune competente per territorio.<br />
4. L&#8217;accreditamento decade automaticamente in tutti i casi in cui venga meno il provvedimento di autorizzazione. ”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 7<br />
(Accreditamento dei servizi. Modifiche all&#8217;articolo 7 della l.r. 82/2009)</div>
<div style="text-align: justify;">1. Al comma 1 dell&#8217;articolo 7 della l.r. 82/2009 dopo le parole: “ richiesti dal regolamento di cui all&#8217;articolo 11 ” sono inserite le seguenti: “ e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all&#8217;articolo 3, comma 5 ”.<br />
2. Al comma 2 dell&#8217;articolo 7 della l.r. 82/2009 dopo le parole: “ previsti dal regolamento di cui all&#8217;articolo 11 ” sono inserite le seguenti: “ e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all&#8217;articolo 3, comma 5 ”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 8<br />
(Verifica dell’attività svolta dai servizi e dei risultati raggiunti. Modifiche all&#8217;articolo 8 della l.r. 82/2009)</div>
<div style="text-align: justify;">1. Al comma 1 dell&#8217;articolo 8 della l.r. 82/2009 le parole “ contenuti nel regolamento di cui all&#8217;articolo 11 ”: sono sostituite dalle seguenti: “ previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all&#8217;articolo 3, comma 5. ”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 9<br />
(Attività di controllo dei servizi. Modifiche all&#8217;articolo 9 della l.r. 82/2009)</div>
<div style="text-align: justify;">1. Al comma 2 dell&#8217;articolo 9 della l.r. 82/2009 dopo le parole: “ sulla base di quanto previsto nel regolamento di cui all&#8217;articolo 11 ” sono inserite le seguenti: “ e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all&#8217;articolo 3, comma 5 ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 10<br />
(Regolamento di attuazione. Sostituzione dell&#8217;articolo 11 della l.r. 82/2009)</div>
<div style="text-align: justify;">1. L&#8217;articolo 11 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:<br />
&nbsp;“ Art. 11 &#8211; Regolamento di attuazione<br />
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale disciplina, in particolare, con regolamento di attuazione:<br />
a) i requisiti generali&nbsp; per l’accreditamento, distinti per tipologia di servizio, ai sensi dell’articolo 3;<br />
b) le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto, ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 4;<br />
c) il numero dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione, le modalità di scelta, e le cause di incompatibilità dei medesimi, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento del gruppo stesso;<br />
d) le modalità e i criteri per lo svolgimento dell’attività di controllo di cui all’articolo 6 e per l&#8217;individuazione, con metodo a campione, delle strutture per le quali controllare, ogni due anni, il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori, ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 1, lettera b);<br />
e) le modalità attuative dei processi informativi di cui all&#8217;articolo 10, ivi comprese le modalità di trasmissione degli elenchi di cui all’articolo 7, comma 4. ”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 11<br />
(Abrogazioni)<br />
1. Gli articoli 3 bis, 12 e&nbsp; 14 della l.r. 82/2009, sono abrogati.</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">CAPO II<br />
&nbsp;Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e&nbsp; sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 12<br />
(Commissione regionale per la qualità e la sicurezza. Sostituzione dell&#8217;articolo 40 della l.r. 51/2009)</div>
<div style="text-align: justify;">1. L&#8217;articolo 40 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:<br />
“ Art. 40 &#8211; Commissione regionale per la qualità e la sicurezza<br />
1. Presso la Giunta regionale è istituita una commissione denominata &#8220;Commissione regionale per la qualità e la sicurezza&#8221;, articolata in due sezioni, una per l&#8217;accreditamento sanitario e l&#8217;altra per l&#8217;accreditamento sociale integrato.<br />
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge funzioni tecnico-scientifiche, consultive e di tutela e garanzia di equità ed in particolare:<br />
a) svolge una funzione di consulenza alla Regione in materia di qualità e sicurezza in ambito sanitario e sociale integrato;<br />
b) esprime parere sui requisiti e sui relativi criteri per i vari livelli di valutazione previsti dai rispettivi sistemi di autorizzazione e di accreditamento in ambito sia sanitario sia del sistema sociale integrato;<br />
c) formula proposte alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di controllo e per indirizzare le attività dei gruppi regionali di valutazione nonché del gruppo di verifica, da cui acquisisce le risultanze delle attività di verifica;<br />
d) promuove le azioni formative nelle materie di competenza;<br />
e) redige annualmente una relazione sull&#8217;attività svolta e le iniziative assunte e sulle risultanze della funzione di verifica assicurata dal sistema di controllo regionale.<br />
3. La sezione per l&#8217;accreditamento sanitario assicura, inoltre, le seguenti funzioni:<br />
a) esprime parere ai fini dell&#8217;accreditamento di eccellenza;<br />
b) promuove, attraverso gli organismi regionali del governo clinico, il coordinamento delle iniziative in materia di qualità e sicurezza delle cure, al fine di garantire livelli omogenei nell&#8217;ambito del servizio sanitario regionale.<br />
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la composizione della Commissione di cui al comma 1, garantendo la presenza degli esperti regionali in materia di qualità, gestione del rischio clinico e valutazione delle performance del sistema sanitario regionale, degli esperti in materia di valutazione del sistema di interventi e servizi sociali integrati e degli esperti designati dai produttori privati e pubblici, tenendo conto dei vari livelli e complessità delle strutture sanitarie e di quelle del sistema sociale integrato.<br />
5. Per il loro funzionamento le sezioni di cui al comma 1 si avvalgono delle rispettive strutture tecnico operative dei competenti settori regionali, che provvedono allo svolgimento delle attività necessarie all&#8217;espletamento dei compiti attribuiti alla Commissione dalla presente legge.<br />
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione dei rimborsi spese spettanti ai componenti della Commissione che non risultano dipendenti della Regione, degli enti del servizio sanitario regionale e di quelli appartenenti al sistema sociale integrato, determinandone i criteri e le modalità di erogazione. ”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">CAPO III<br />
Norme transitorie e finali<br />
Art. 13<br />
(Norma transitoria. Sostituzione dell&#8217;articolo 13 della l.r. 82/2009)</div>
<div style="text-align: justify;">1. L&#8217;articolo 13 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:<br />
&nbsp;“ Art. 13 &#8211; Norma transitoria<br />
1. Le strutture ed i servizi già accreditati alla data di entrata in vigore del presente articolo si adeguano ai requisiti per l’accreditamento ed agli indicatori per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti, entro un anno dall&#8217;approvazione della rispettiva deliberazione di cui all&#8217;articolo 3, comma 5, dandone comunicazione, entro lo stesso termine, rispettivamente alla Regione e al comune.<br />
2. Entro un anno dalla comunicazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, tramite il Gruppo tecnico di valutazione di cui all’articolo 3 ter ed il comune, verificano che le strutture ed i servizi si siano effettivamente adeguati ai nuovi requisiti ed ai nuovi indicatori.<br />
3. Le strutture che intendono accreditarsi prima dell’approvazione della deliberazione di cui all&#8217;articolo 3, comma 5, trasmettono la domanda al comune che rilascia l’accreditamento sulla base della normativa antecedente all’entrata in vigore del presente articolo. A seguito dell&#8217;approvazione della deliberazione di cui all&#8217;articolo 3, comma 5, anche tali strutture si adeguano con le modalità previste dai commi 1 e 2.<br />
4. Il termine di un anno previsto dagli articoli 5, comma 2, e 8, comma 2, per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti decorre dall’approvazione della rispettiva deliberazione di cui all&#8217;articolo 3, comma 5. ”.</div>
<div style="text-align: center;">Art. 14<br />
(Norma finanziaria)</div>
<div style="text-align: justify;">1. Agli oneri di cui all&#8217;articolo 3 ter della l.r. 82/2009, nonché agli oneri previsti dall&#8217;articolo 40, comma 6, della l.r. 51/2009, rispettivamente così come inserito e sostituito dagli articoli 3 e 12 della presente legge, stimati per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 in euro 80.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 &#8220;Servizio sanitario regionale &#8211; finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA&#8221;, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.<br />
2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/nuove-disposizioni-in-materia-di-accreditamento-delle-strutture-e-dei-servizi-alla-persona-del-sistema-sociale-integrato-modifiche-alla-l-r-82-2009-e-alla-l-r-51-2009-pubblicata-sul-bur-toscana-d/">Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009. (Pubblicata sul Bur Toscana del 12 maggio 2017, n. 19 – Parte prima)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2017 n.2041</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-18-4-2017-n-2041/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-18-4-2017-n-2041/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-18-4-2017-n-2041/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2017 n.2041</a></p>
<p>Pres. Cogliani, Est. Cappellano Sulla legittimità degli atti con cui l’Asp di Agrigento, in conformità alle indicazioni fornite dall’Assessorato regionale della Salute, non ha attivato l’erogazione della retta integrata per alcuni pazienti della casa di riposto accreditata ricorrente. 1. Accreditamento e accordi – Strutture private accreditate – Servizi socio-sanitari –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-18-4-2017-n-2041/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2017 n.2041</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-18-4-2017-n-2041/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2017 n.2041</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cogliani, Est. Cappellano</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità degli atti con cui l’Asp di Agrigento, in conformità alle indicazioni fornite dall’Assessorato regionale della Salute, non ha attivato l’erogazione della retta integrata per alcuni pazienti della casa di riposto accreditata ricorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Accreditamento e accordi – Strutture private accreditate – Servizi socio-sanitari – Normativa applicabile agli aspetti sanitari – Artt. 8 <em>quater</em> e 8 <em>quinquies</em> d.lgs. n. 502/1992.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In tema di servizi socio-sanitari esercitati da strutture private accreditate, per quanto concerne l’erogazione dei servizi propriamente sanitari, deve essere applicata la normativa generale in tema di accreditamento e accordi di cui agli artt. 8 <em>quater </em>e 8<em> quinquies</em> d.lgs. n. 502/1992.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/04/2017</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 02041/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 03109/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</strong><br />
<strong>(Sezione Terza)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
sul ricorso numero di registro generale 3109 del 2016, proposto da:<br />
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) Casa di Ospitalità – Santa Teresa del Bambino Gesù – Campobello di Licata, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Brancato e Calogero Marino, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, via Marchese Ugo n. 74;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana;<br />
&#8211; l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana;<br />
in persona degli Assessori <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;<br />
&#8211; Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alberto Stagno D&#8217;Alcontres, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, viale F.Sco Scaduto 14;</d



<div style="text-align: center;"><strong><em>per l’annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; della nota dell’Assessorato regionale della Salute, Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, prot. n. 69039/1547 del 26 agosto 2016, ricevuta dall&#8217;Istituto ricorrente in data 16 settembre 2016, avente ad oggetto l’istanza di accreditamento (l.P.A.B.) Casa di ospitalità&#8221; S. Teresa del Bambino Gesù&#8221;;<br />
&#8211; ove occorra, della nota dell&#8217;Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, prot. n. 00113450 del 11 luglio 2016, a mezzo della quale l’Asp di Agrigento ha formulato una richiesta di chiarimenti all&#8217;Assessorato alla Salute;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana e dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento;<br />
Viste le memorie depositate da tutte le parti;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore il consigliere dott.ssa Maria Cappellano;<br />
Uditi, all’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2017, i difensori delle parti, come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<div style="text-align: justify;">A. – Con ricorso notificato il 14 novembre 2016 e depositato il 28 novembre, l’Istituzione ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con i quali l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha chiesto chiarimenti all’Assessorato regionale della Salute, e quest’ultimo ha fornito riscontro, in ordine alla richiesta di attivazione della retta integrata per alcuni ospiti della casa di riposo, in applicazione del decreto intereassessoriale 13 gennaio 2012 adottato dall’Assessorato della Salute e dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana.<br />
Premettendo che l’IPAB fornisce servizi socio assistenziali in favore di soggetti in condizione di fragilità psico-fisica, espone che:<br />
&#8211; con decreto dell’Assessore alla Salute del 24 maggio 2010, recante gli indirizzi per la riorganizzazione e il potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili, veniva regolato il settore dell’assistenza socio sanitaria, preved<br />
&#8211; il decreto intereassessoriale 13 gennaio 2012, adottato dagli Assessori alla Salute e alla Famiglia e Politiche Sociali, prevedeva l’accreditamento provvisorio per le strutture residenziali per tipologia “casa di riposo e/o casa protetta” – nella quale<br />
&#8211; l’I.P.A.B. ricorrente otteneva l’accreditamento provvisorio con D.D.G. dell’Assessorato alla Salute n. 2837 del 28 dicembre 2012, in applicazione dell’art. 2 del citato D.I. 13 gennaio 2012; e, conseguentemente, richiedeva all’A.S.P. di Agrigento l’atti<br />
&#8211; a seguito dell’ordinanza di questo T.A.R. n. 52/2015 (sul ricorso appena citato), riformata dal C.G.A. con ordinanza n. 252/2016, la ricorrente tornava nuovamente a richiedere all’A.S.P. di Agrigento l’attivazione della retta integrata per quattro ospit<br />
Si duole di tali atti, sostenendo che la causa rientrerebbe nella giurisdizione del giudice amministrativo, e deducendo le censure di:<br />
I) <em>violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 del decreto interassessoriale del 13 gennaio 2012 – violazione e falsa applicazione del decreto del decreto dell’Assessore alla Salute del 24 maggio 2010 e del D.P.C.M. del 14 febbraio 2001 – erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti</em>, in quanto il decreto interassessoriale ha previsto l’istituzione immediata, seppure in via transitoria, della retta integrata, nell’ambito del sistema di accreditamento provvisorio, senza che alle strutture in tale situazione – come la ricorrente – possa essere opposta la mancata definizione del sistema di accreditamento definitivo;<br />
II) <em>violazione del principio di economia processuale e normativa – violazione del principio di semplificazione e buon andamento e del divieto di aggravamento dell’azione amministrativa – eccesso di potere per contraddittorietà ed incoerenza manifesta</em>, in quanto subordinare la retta integrata alla definizione del sistema di accreditamento definitivo significherebbe contraddire lo stesso decreto interassessoriale, il quale ha chiaramente introdotto l’accreditamento provvisorio e ha determinato una retta in via sperimentale;<br />
III) <em>violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90 – motivazione carente ed erronea – eccesso di potere per difetto di istruttoria</em>, in quanto gli atti impugnati non contengono un valido supporto motivazionale.<br />
Ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese.<br />
B. – Si sono costituiti in giudizio l’Assessorato della Salute, l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.<br />
C. – Alla camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 20 marzo 2017.<br />
In vista della discussione del ricorso, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale della Salute; l’A.S.P. ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato, con replica di parte ricorrente.<br />
All’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2017 il ricorso è stato posto in decisione.</div>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">A. – Viene in decisione il ricorso promosso dall’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) Casa di Ospitalità – Santa Teresa del Bambino Gesù – Campobello di Licata (d’ora in poi solo “IPAB”) avverso gli atti, con i quali l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (d’ora in poi solo “ASP”) ha chiesto chiarimenti all’Assessorato regionale della Salute e quest’ultimo ha fornito riscontro, in ordine alla richiesta di attivazione della retta integrata per alcuni ospiti della casa di riposo, in applicazione del decreto intereassessoriale 13 gennaio 2012 adottato dall’Assessorato della Salute e dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana.<br />
B. – Deve preliminarmente essere affermata la giurisdizione di questo Tribunale.<br />
Deve, invero, osservarsi che l’azione proposta dall’IPAB implica l’accertamento dei rapporti tra l’ASP e l’IPAB stessa, rispetto al servizio di assistenza socio – sanitaria, disciplinato dalla normativa regolamentare dettata in materia sia in sede nazionale che regionale, e quindi attiene, in ultima analisi, alla corretta ricostruzione del modo in cui deve essere erogato un servizio pubblico; questione attribuita alla giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 133, lett. c, cod. proc. amm. (v., in tal senso, l’ordinanza del C.G.A. n. 252/2016, resa nel connesso giudizio R.G. n. 3696/2015, chiamato alla stessa udienza).<br />
C. – Sempre in via preliminare deve essere disattesa la richiesta della difesa erariale, di declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale della Salute, atteso che uno degli atti impugnati è stato adottato dal predetto Assessorato.<br />
D. – Ciò premesso, il ricorso non è fondato.<br />
Può procedersi all’esame congiunto dei tre motivi di ricorso, i quali fanno sostanzialmente leva sull’asserita immediata applicabilità delle previsioni contenute nel Decreto interassessoriale 13 gennaio 2012, con particolare riferimento all’accesso dei degenti alle strutture residenziali e semiresidenziali a parziale carico del servizio sanitario; accesso soggetto, in tesi, solo ad una valutazione da parte della competente ASP (v. art. 3 del D.I.), sulla quale graverebbe il pagamento del 50 % della retta.<br />
Assume, pertanto, carattere centrale la questione sostanziale sottesa alla pretesa dell’IPAB &#8211; su cui divergono le ricostruzioni delle parti &#8211; e cioè se, sulla base della normativa dettata in materia, l’IPAB possa erogare i servizi socio sanitari per i quali è stata accreditata provvisoriamente, con immediato onere a carico dell’ASP di pagare il 50% della retta prevista per tale servizio.<br />
La pretesa di parte ricorrente non è fondata.<br />
La possibilità per qualsiasi soggetto estraneo alla rete degli ospedali pubblici di erogare servizi sanitari per conto del S.S.N. è regolata dal d. lgs. n. 502/1992, come successivamente integrato dal d. lgs. n. 229/1999 e dalle altre modifiche nel tempo intervenute.<br />
Alla luce di tale normativa non è sufficiente avere ottenuto l’accreditamento di cui all’art. 8 <em>quater</em> del d. lgs. n. 502/1992, in assenza della stipula di uno specifico accordo contrattuale con il S.S.N., ai sensi del successivo art. 8 <em>quinquies</em> (cfr. T.A.R. Sicilia, Sez. III, 21 gennaio 2015, n. 167).<br />
Solo attraverso quest’ultimo atto è possibile operare una corretta programmazione della spesa sanitaria che tenga conto delle esigenze della popolazione e delle risorse finanziarie disponibili.<br />
Nel caso in esame il servizio socio – sanitario per cui è causa è connotato per avere un duplice fine, assistenziale e sanitario, e, in considerazione delle sue particolari caratteristiche, i diversi assessorati, competenti nelle materie interessate, hanno valutato di porre il 50% del servizio a carico dei servizi assistenziali ed il 50% a carico del S.S.N.<br />
Ma per l’aspetto propriamente sanitario (valutato appunto nel 50% del costo del servizio) non sussisterebbe alcuna ragione per sottrarre l’erogazione del servizio al procedimento di legge previsto per l’erogazione di qualsiasi servizio sanitario, al di fuori degli ospedali pubblici; procedimento che garantisce la possibilità di una preventiva programmazione ed il reperimento delle necessarie risorse finanziarie.<br />
Del resto, l’attuale quadro normativo attribuisce alla Regione il diritto-dovere relativo alla programmazione finanziaria con la fissazione di tetti di spesa invalicabili, espressione di un preciso obbligo che influisce anche sulla possibilità stessa di attingere alle risorse finanziarie necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate, con ciò assicurando lo svolgimento dell’attività dei vari soggetti operanti all’interno del servizio sanitario in coerenza con una rigorosa pianificazione finanziaria.<br />
In tale contesto ordinamentale, la disciplina di dettaglio invocata da parte ricorrente è opportunamente posta per regolare l’interrelazione tra le due diverse esigenze che vengono sopperite dal servizio per cui è causa, ma non esaurisce e regola interamente i presupposti necessari per la concreta erogazione del servizio che, per i profili sanitari, rimane soggetto alle specifiche regole di legge dettate per l’erogazione di tali servizi; il che trova indiretta conferma nella previsione contenuta nell’art. 4 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 – espressamente richiamato nelle premesse del decreto interassessoriale 13 gennaio 2012 – il quale disciplina i principi di programmazione delle attività socio sanitarie, facendo riferimento ai principi di “copertura finanziaria e patrimoniale”, nell’ambito della “programmazione degli interventi socio sanitari” , la quale deve indicare, tra gli altri, anche i criteri di finanziamento.<br />
Qualsiasi diversa ricostruzione, pertanto, porrebbe le fonti normative secondarie richiamate dalla ricorrente a supporto della sua tesi in insanabile contrasto con le norme di legge che regolano il S.S.N., determinandone la loro illegittimità.<br />
Poiché nella fattispecie per cui è causa non è stato stipulato tra l’IPAB e l’ASP alcun accordo contrattuale, riconducibile alla previsione dell’art. 8 <em>quinquies</em> del d. lgs. n. 502/1992, non può ritenersi possibile neanche in via astratta l’autorizzazione al ricovero richiesta dalla ricorrente, oggetto di controversia.<br />
Quanto finora rilevato rende privo di consistenza anche il dedotto difetto di motivazione, atteso che dall’esame della nota del resistente Assessorato della Salute si evince chiaramente la ragione – peraltro specificamente contestata dall’IPAB &#8211; del mancato immediato accesso al sistema della retta integrata, riconducibile sostanzialmente all’esigenza di una previa determinazione delle risorse pubbliche da corrispondere (v. il richiamo, nella stessa nota, all’art. 10 della l.r. n. 21/2014).<br />
Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza degli atti impugnati.<br />
E. – In considerazione della natura pubblica delle parti in causa, il collegio ritiene che sussistono i presupposti per compensare tra tutte le parti le spese di giudizio.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Solveig Cogliani, Presidente<br />
Caterina Criscenti, Consigliere<br />
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-18-4-2017-n-2041/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2017 n.2041</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
