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	<title>Accesso Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Accesso Archivi - Giustamm</title>
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		<title>I dati degli altri. Contributo sul difficile connubio tra “trasparenza” e “riservatezza” alla luce della più recente regolamentazione della materia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 07:35:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/i-dati-degli-altri-contributo-sul-difficile-connubio-tra-trasparenza-e-riservatezza-alla-luce-della-piu-recente-regolamentazione-della-materia/">I dati degli altri. Contributo sul difficile connubio tra “trasparenza” e “riservatezza” alla luce della più recente regolamentazione della materia</a></p>
<p>Riv. n. 11/2024 Codice ISSN: 1972-3431 ANTONIO NICODEMO Dottore di ricerca in Diritto Pubblico Sapienza &#8211; Università di Roma Abstract [It]: L’evoluzione della società e la presenza di imponenti fenomeni tecnologici impone una riconsiderazione del rapporto tra i valori della “trasparenza” e della “riservatezza”. Presupposto della riflessione che si propone</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/i-dati-degli-altri-contributo-sul-difficile-connubio-tra-trasparenza-e-riservatezza-alla-luce-della-piu-recente-regolamentazione-della-materia/">I dati degli altri. Contributo sul difficile connubio tra “trasparenza” e “riservatezza” alla luce della più recente regolamentazione della materia</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/i-dati-degli-altri-contributo-sul-difficile-connubio-tra-trasparenza-e-riservatezza-alla-luce-della-piu-recente-regolamentazione-della-materia/">I dati degli altri. Contributo sul difficile connubio tra “trasparenza” e “riservatezza” alla luce della più recente regolamentazione della materia</a></p>
<p>Riv. n. 11/2024</p>
<p>Codice ISSN: 1972-3431</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><strong>ANTONIO NICODEMO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dottore di ricerca in Diritto Pubblico</p>
<p style="text-align: justify;">Sapienza &#8211; Università di Roma</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Abstract [It]:</strong> L’evoluzione della società e la presenza di imponenti fenomeni tecnologici impone una riconsiderazione del rapporto tra i valori della “trasparenza” e della “riservatezza”. Presupposto della riflessione che si propone alla comunità scientifica è il legame tra la “riservatezza” e le libertà costituzionali degli individui che potrebbero essere messe a repentaglio da una indiscriminata diffusione dei dati. In questo quadro un ruolo sempre più centrale deve essere riconosciuto alla valutazione di opportunità, nella misura in cui l’amministrazione, appunto sarà, di volta in volta chiamata – nell’esercizio dell’azione amministrativa – a richiedere i dati effettivamente essenziali per soddisfare le esigenze di trasparenza, trascurando quei dati che, al contrario, sono superflui.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Abstract [En]:</strong> The evolution of society and the digital and technology revolution require a reconsideration of the relationship between the values ​​of &#8220;transparency&#8221; and &#8220;confidentiality&#8221;. The premise of the reflection that is proposed to the scientific community is the connection between &#8220;confidentiality&#8221; and the constitutional freedoms of individuals that could be jeopardized by an indiscriminate dissemination of data. In this context, an increasingly central role must be recognized to the evaluation of opportunities, to the extent that the administration, in fact, will be called upon from time to time &#8211; in the exercise of administrative action &#8211; to request the data that are actually essential to satisfy the needs of transparency, neglecting those data that, on the contrary, are superfluous.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Parole chiame:</strong> trasparenza, riservatezza, azione amministrativa, privacy, dati personali, anonimizzazione, minimizzare</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Keywords</strong>: transparency, confidentiality, administrative action, privacy, personal data, anonymization, minimize</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Sommario:</strong> 1. Introduzione. Le ragioni della riflessione. La trasparenza e l’esercizio dell’azione amministrativa, l’accesso agli atti e alcuni problemi ancora irrisolti; 2.        La disciplina dell’accesso agli atti oggi; 3. La riservatezza: valore dai contenuti mutevoli e presupposto della libertà dell’individuo; 4. Conclusioni. Il rapporto tra trasparenza e riservatezza. Quale equilibrio? Anonimizzare, minimizzare e le valutazioni di opportunità della P.A.: alcune considerazioni</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> Le ragioni della riflessione. La trasparenza e l’esercizio dell’azione amministrativa, l’accesso agli atti e alcuni problemi ancora irrisolti</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Una riflessione sul rapporto tra due “valori” già considerati dalla scienza giuridica e disciplinati dall’ordinamento giuridico nazionale e dell’Unione Europea può apparire superflua nella misura in cui si ritenga adeguata e, quindi, idonea a regolamentare ogni problematica e, per l’effetto, ogni conflitto, la vigente normativa e, al tempo stesso, appagante la produzione scientifica in materia in combinato con gli arresti giurisprudenziali intervenuti nel tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia – e a parere di chi scrive – vi sono nel nostro ordinamento istituti giuridici che solo apparentemente esauriscono quella funzione di regolamentazione agli stessi attribuita. Istituti che, quindi, al contrario, ancora oggi meritano consistenti approfondimenti e confronti.</p>
<p style="text-align: justify;">Istituti, in ordine ai quali, si è si consumato un confronto dialettico a livello dottrinale. Confronto che non sempre, o comunque, non in misura piena, ha esaurito il novero dei problemi da trattare. Istituti che abbisognano, quindi, di un nuovo studio o esame in ragione di interventi, più o meno incisivi, della giurisprudenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Istituti, la cui consistenza, struttura e portata applicativa subiscono una significativa influenza dall’evoluzione sociale e, di conseguenza, meritano di essere rimodellati.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando si parla di “accesso e riservatezza” con specifico riguardo all’esercizio dell’azione amministrativa, si avvia un percorso che si contraddistingue per la presenza di diverse tappe, poiché tanti sono i principi che entrano in gioco.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto osservato in premessa, dunque, nell’esaminare il tema indicato con il titolo del presente lavoro, è necessaria una preliminare precisazione di metodo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il presente contributo non ha la finalità di fornire risposte alle problematiche di ordine pratico che quotidianamente affrontano le pubbliche amministrazioni nei rapporti con i privati. Il fine è, invece, quello di verificare, meditare e provare a riconsiderare il rapporto tra “trasparenza” e “riservatezza”.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo senso – e, partendo dalla prospettiva della Pubblica Amministrazione – occorre alloca considerare, in via preliminare, il “principio della trasparenza” al fine anzitutto di dare prova dello sforzo che, nel tempo, il legislatore ha operato per edificare una pubblica amministrazione imparziale e vicina al cittadino. Sforzo che ha indotto a considera il “principio della trasparenza” come un “modo d’essere tendenziale dell’organizzazione dei pubblici poteri” come ci ricorda il Consiglio di Stato<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. La preliminare considerazione del principio in discorso – sempre a parere di chi scrive – risulta fondamentale per poter correttamente intercettare in cd. “effetti collaterali” connessi all’applicazione dello stesso. Effetti che, evidentemente, non hanno un riverbero soltanto sui tempi dell’esercizio dell’azione amministrative e, quindi, sugli oneri gravanti sulla stessa amministrazione, ma anche e soprattutto sull’effettiva tutela giurisdizionale che comunque deve essere garantita al privato. Privato al quale potrebbe essere negato l’accesso agli atti nonostante la sussistenza dei presupposti per accedervi.</p>
<p style="text-align: justify;"> Come detto, gli obblighi di trasparenza incidono sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. E ciò perché, in una gradazione dei valori, l’imparzialità, la correttezza e la lealtà verso il privato, prevalgono sulla celerità.</p>
<p style="text-align: justify;">Detto in latri termini, nel tempo il corretto esercizio del potere ammnistrativo è stato sempre più condizionato da un modello di amministrazione democratica, paritaria e partecipata. Presupposto di ciò è la trasparenza dell’azione amministrativa, nell’accezione più ampia del concetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso occorre qui subito ricordare che l&#8217;art. 1 della legge n. 241 del 1990 richiama, tra i &#8220;criteri&#8221; dell&#8217;attività amministrativa, quelli di efficacia ed economicità e contempla oggi, come è noto, rispetto all’originario testo del 1990, quello della trasparenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi criteri o princìpi evidenziano l&#8217;interazione necessaria tra azione e organizzazione dell&#8217;amministrazione – di cui si è detto – nel senso che essi sono riferibili sicuramente a entrambi i profili dell&#8217;attività amministrativa e sono quindi configurabili come &#8220;regole&#8221; del procedimento<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Rispetto al 1990, il principio, che può essere considerato unitariamente, di economicità ed efficacia, cui va aggiunta l&#8217;efficienza, assume un connotato meno strettamente giuridico e si arricchisce di contenuti più marcatamente economico-aziendali, in virtù di un processo culturale che, quanto meno a partire dalla seconda metà degli anni ‘90, è caratterizzato dall&#8217;applicazione di metodi e conoscenze economiche all&#8217;assetto organizzativo delle pubbliche amministrazioni, all&#8217;erogazione dei servizi al pubblico e ai processi produttivi delle amministrazioni e delle società pubbliche.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo fenomeno non può essere qui analizzato, ma è indubbio che molti di questi concetti hanno assunto, se non sempre, una diretta valenza giuridica, un valore paradigmatico rilevante nel diritto. Si pensi, per esempio, all&#8217;elaborazione del concetto di standard quali-quantitativo come parametro la cui violazione è idonea a radicare un fattore di legittimazione per la proposizione dell&#8217;azione correttiva; alle violazioni inerenti alla qualità dei servizi disciplinate nelle Carte di servizi o nei contratti di servizio; alle conseguenze derivanti sul piano dei rapporti giuridici (responsabilità dirigenziale, graduazione della retribuzione di risultato dei lavoratori pubblici) dall&#8217;introduzione di meccanismi di misurazione e valutazione della performance pubblica; alla stessa trasformazione del sindacato giurisdizionale che tenga conto della valenza giuridica di questi criteri di derivazione economicistica.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altra parte, non solo la valenza giuridica dei fenomeni economici, ma la stessa valenza economica dei fenomeni giuridici, in una con l&#8217;interrelazione esistente tra economia e diritto, è acquisizione sempre più accettata sia dagli economisti, sia, e forse soprattutto, dai giuristi.</p>
<p style="text-align: justify;">La trasparenza è principio – come si diceva – di “nuova” introduzione nell&#8217;art. 1. È stato inserito, infatti, nel 2005 con la legge 11 febbraio, n. 15.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed è principio particolare, non solo perché direttamente riferibile all&#8217;aspetto sia organizzativo sia &#8220;attivo&#8221; del procedimento, ma perché, nell&#8217;ottica del legislatore positivo, la trasparenza è tra quei princìpi che, pur sempre riferibile all&#8217;azione pubblica, e quindi al procedimento, trova una sua ragion d&#8217;essere anche al di fuori dello schema e del momento procedimentale in senso stretto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel dibattito scaturito dalla legge 241, la trasparenza, pur riguardando azione e organizzazione, era la risultante di istituti tutti riferibili al procedimento (responsabile del procedimento, motivazione, istituti di partecipazione e di garanzia) e trovava la sua massima espressione nel diritto di accesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il diritto di accesso – come positivizzato e come interpretato dalla giurisprudenza – è il parametro per comprendere quanto diversa sia la logica della trasparenza quando è stata positivizzata, non tanto nella legge n. 241, ma nelle leggi successive e soprattutto nel d. lgs. n. 150 del 2009 successivamente rivista e, in parte, abrogata dal d. lgs. n. 33 del 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accesso, come lo abbiamo conosciuto e vissuto, diversamente da quello pensato dalla stessa Commissione Nigro, è accesso &#8220;qualificato&#8221; e strumentale, cioè, alla tutela di una posizione sostanziale, che non può concretarsi in una forma di controllo diffuso dell&#8217;attività amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratti o meno di accesso endoprocedimentale, è un accesso qualificato dalla pertinenza a un procedimento, cioè a un&#8217;attività amministrativa di interesse del singolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, nel tempo, come anticipato, ha assunto portata e valenza di gran lunga più ampia.</p>
<p style="text-align: justify;">Partendo proprio dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009 (<em>ratione temporis</em> vigente)<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, si è registrata una progressiva configurazione della trasparenza come &#8220;accessibilità totale&#8221; a una serie di dati tendenzialmente omnicomprensivi dell&#8217;azione e dell&#8217;organizzazione delle amministrazioni (allocazione delle risorse, assetti organizzativi, andamenti gestionali e risultati delle attività), in funzione di servizio agli utenti e di trasparenza per la collettività.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa posizione qualificata e diffusa alle informazioni pubbliche, in capo a ciascun cittadino, è dichiaratamente finalizzata, all&#8217;opposto di quanto si è visto per l&#8217;accesso, &#8220;<em>a favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei princìpi di buon andamento e imparzialità</em>&#8221; (art. 11, comma 1).</p>
<p style="text-align: justify;">La giuridicizzazione di un tale ambito di trasparenza si traduce nella pubblicità di una serie di informazioni che conferma il distacco positivo tra accesso e trasparenza, in quanto il primo, come posizione qualificata da un criterio di collegamento specifico tra richiedente l&#8217;accesso e il dato, non ha spazio per operare laddove quel dato sia pubblico perché accessibile all&#8217;intera collettività.</p>
<p style="text-align: justify;">La &#8220;trasparenza totale&#8221; persegue finalità nettamente diverse dall&#8217;accesso, al di fuori della logica procedimentale nel senso dianzi delineato, ma a latere della stessa, perché connota un diverso modo di essere delle pubbliche amministrazioni che non può non spiegare effetti sugli assetti organizzativi specifici e sulle singole vicende dell&#8217;azione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Sui problemi dell&#8217;azionabilità di (eventuali) posizioni soggettive legate all&#8217;affermazione come princìpi di valori tendenziali del modo di essere dell&#8217;organizzazione o dell&#8217;attività, e, più in generale, all&#8217;emersione di questi fenomeni nel giuridico faremo un cenno nelle conclusioni, ma va detto fin d&#8217;ora che non si può confondere tra azionabilità delle pretese e giuridicità degli interessi, nel senso che appartiene alla categoria del diritto anche quell&#8217;interesse che non sia direttamente azionabile dinanzi a un giudice, purché ovviamente l&#8217;ordinamento riconosca valenza e rilevanza giuridica a quell&#8217;interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, nel momento in cui parliamo di accesso e trasparenza dobbiamo considerare il seguente quadro di sintesi. L’istituto dell’“accesso agli atti” deve essere inquadrato nel più ampio tema della trasparenza amministrativa consistente nell’assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all’interno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò detto, affinché il principio della trasparenza possa dirsi effettivamente rispettato, non solo deve essere riconosciuto ai consociati, ricorrendone i presupposti, il diritto di prendere visione degli atti di un procedimento amministrativo, ma occorre anche che l’attività amministrativa si ispiri al principio di trasparenza, inteso come pubblicità dell’azione posta in essere dalla stessa nelle modalità e forme, volta per volta, stabilite dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Se ciò è vero per un verso, per altro e concorrente angolo prospettico non può essere sottaciuta la responsabilità dell’amministrazione connessa all’indiscriminata diffusione dei dati personali. Come pure occorre considerare l’ipotesi della diffusione di atti, documenti o, comunque, informazioni in grado di minare la sicurezza pubblica o le attività di contrasto della criminalità. Parimenti a quanto si può inoltre dire con riferimento alla diffusione di informazioni che possono riguardare la proprietà intellettuale nell’ambito degli appalti innovativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio con riferimento ai limiti della diffusione dei dati personali e, quindi, al doveroso bilanciamento tra gli interessi in gioco, valga qui ricordare che l’indirizzo giurisprudenziale va nella direzione di ritenere l&#8217;interesse alla riservatezza dei dati personali, anche quando riguardino soggetti terzi rispetto alle parti del giudizio, cedevole a fronte di autentiche esigenze di difesa di altri interessi giuridicamente rilevanti, fra cui quello al corretto e coerente esercizio del diritto di difesa in giudizio, assumendo in ogni caso e a fronte di ogni decisione come criterio direttivo la comparazione tra gli interessi concretamente coinvolti: comparazione a cui deve procedere il giudice del merito, sulla base del suo sereno ed equilibrato apprezzamento. Unica condizione richiesta è che l&#8217;utilizzazione dei dati personali &#8211; consentita in tal caso dalla vigente normativa sul trattamento dei dati personali senza il consenso dell&#8217;interessato &#8211; sia pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità; che sia, cioè, utilizzata esclusivamente nei limiti di quanto necessario al legittimo ed equilibrato esercizio della propria difesa<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco dunque che, a riprova di quanto anticipato all’inizio del presente paragrafo, gli istituti giuridici che con il presente lavoro si considerano possono dirsi tutt’altro che pacificamente regolamentati.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il presente lavoro, dunque, si propone alla comunità scientifica – e a chi vorrà cimentarsi con la lettura del contributo – una analisi con delle proposte interpretative in ordine al rapporto tra trasparenza dell’azione amministrativa (considerata, però, esclusivamente nell’accezione dell’“accesso agli atti”) e riservatezza, quale valore da tutelare rientrante tra i presupposti dell’esercizio delle libertà costituzionali, anche e soprattutto alla luce dell’evoluzione sociale che ha determinato il sorgere di nuovi diritti e interessi connessi alle persone.</p>
<p style="text-align: justify;">Volutamente, con il presente contributo, non si considera un profilo ulteriore del tema della trasparenza individuabile nell’open data. Tema, quest’ultimo, in ordine al quale è necessario uno specifico e separato approfondimento.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong>La disciplina dell’accesso agli atti oggi</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La disciplina dell’accesso agli atti è, in via principale, contenuta negli artt. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990 e, in particolare, negli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del richiamato corpus normativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma la richiamata l. n. 241 del 1990 non esaurisce il novero delle disposizioni normative che trattano la materia. Sul tema occorre, infatti, considerare altresì il d. lgs. n. 33 del 2013 contenente il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, è subito il caso dunque di compiere una classificazione in materia di accesso. Nell’ordine possono individuarsi:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;accesso documentale, previsto dalla l. n. 241 del 1990, che ha una dimensione individuale poiché può essere chiesto da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso (art. 22, c. 1, lett. b), l. n. 241/1990);</li>
<li>l’accesso civico semplice, che trova fondamento nella circostanza che nel corso degli ultimi anni il legislatore ha previsto una serie di obblighi per le P.A. di pubblicare determinati documenti, dati ed informazioni. Il d.lgs. n. 33 del 2013, oltre a riordinare tutti gli obblighi già esistenti, ne ha previsti di nuovi, predisponendo al contempo modalità omogenee di pubblicazione. A questo obbligo corrisponde il diritto, secondo l&#8217;art. 2, di «chiunque» di accedere ai siti internet contenenti le pubblicazioni, direttamente ed immediatamente, senza necessità cioè di autenticazione ed identificazione;</li>
<li>l’accesso civico generalizzato che consiste nel diritto alla richiesta di accesso ad atti inerenti alle pubbliche amministrazioni per qualunque fine e senza necessità di motivazioni.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">A mente del 1° comma, lett. b) della l. n. 241 del 1990 sono interessati a prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso.</p>
<p style="text-align: justify;">La legittimazione all&#8217;accesso agli atti va riconosciuta a chi è in grado di dimostrare che gli atti oggetto dell&#8217;accesso hanno prodotto o possano produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, a prescindere dalla lesione di una posizione giuridica. Il comma 3 dell&#8217; art. 22, l. n. 241 del 1990 che ha introdotto il principio di massima ostensione dei documenti amministrativi, lascia salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela <em>ex</em> art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della medesima legge e non ha introdotto un&#8217;azione popolare volta a consentire un controllo generalizzato sull&#8217;attività amministrativa; in conseguenza, l&#8217;interesse all&#8217;ostensione deve essere finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, a norma della lett. b) del comma 1 del citato art. 22<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento all’“accesso civico generalizzato” di cui al pure richiamato d. lgs. n. 33 del 2013 qui occorre precisare che esso è finalizzato a garantire, con il diritto all&#8217;informazione, il buon andamento dell&#8217;amministrazione. Nonostante ciò, esso, non può ovviamente finire per intralciare il funzionamento della stessa amministrazione, sicché il suo esercizio deve rispettare il canone della buona fede e il divieto dell&#8217;abuso del diritto, in nome, anzitutto, di un fondamentale principio solidaristico. In questi termini, secondo un orientamento giurisprudenziale interessante è pertanto possibile respingere richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Da un punto di vista processuale occorre precisare che il giudizio in materia di accesso trova la sua disciplina nell&#8217;art. 116, che è collocato nel libro IV, dedicato al giudizio di ottemperanza e ai riti speciali, nell&#8217;art. 133, comma 1, lett. a), n. 6), che prevede la giurisdizione esclusiva in tema di accesso, nonché nell&#8217;art. 87, che prevede lo svolgimento del giudizio in camera di consiglio.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest&#8217;ultimo richiamo comporta che tutti i termini processuali sono dimezzati, salvo quelli della notifica ricorso introduttivo in primo grado. La celerità del giudizio è dimostrata anche dall&#8217;atto che lo conclude che è rappresentato dalla sentenza in forma semplificata.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di accoglimento del ricorso il giudizio si conclude con l’ordine di esibizione dei documenti che corrisponde ad una vera e propria condanna all&#8217;adempimento.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza di accoglimento, quindi, non si limita a disporre l&#8217;annullamento dell&#8217;atto o, in caso di inerzia, ad accertare l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione a consentire l&#8217;accesso, ma deve contenere sempre la condanna dell&#8217;amministrazione a esibire i documenti entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio sull&#8217;accesso è applicabile all&#8217;accesso documentale e a quello civico, rappresenta lo strumento per attuare il principio di trasparenza.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>(<em>segue</em>) L’accesso agli atti nel nuovo Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 36/2023) e la valorizzazione del fattore tempo tra aspetti sostanziali e processuali</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Come è stato costantemente evidenziato con il precedente paragrafo, il diritto di accesso è uno strumento indefettibile per garantire la trasparenza e l&#8217;imparzialità delle attività della pubblica Amministrazione e favorire, attraverso la circolazione delle informazioni tra Amministrazione e cittadino, la partecipazione del privato al procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal fine, alla ricognizione dell&#8217;evoluzione nella disciplina normativa dell&#8217;accesso, segue l&#8217;analisi giuridica dei tipi di accesso, nonché l&#8217;esame dei profili procedimentali e processuali.</p>
<p style="text-align: justify;">Come si vedrà in seguito, il d. lgs. n. 36/2023 apporta significative modifiche all’accesso in materia di appalti pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">La comparazione tra la normativa contenuta nel d. lgs. n. 36/2023 e quella contenuta nel d. lgs. n. 50/2016 fa emergere le seguenti importanti novità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il principale riferimento normativo lo rinveniamo nell’art. 35 del d. lgs. n. 36/2023 che si colloca nel Libro I, parte II del Codice.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma contenuta nel 1° comma così recita: “<em>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l&#8217;accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene in evidenza la modalità di accesso digitale che deve essere assicurata agli operatori economici per ragioni di celerità.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo senso si registra una significativa evoluzione della normativa posto che il 1° comma dell’art. 53 del d. lgs. 50/2016 (<em>ratione temporis </em>vigente) non faceva alcun cenno alle modalità digitali.</p>
<p style="text-align: justify;">Detto in altri termini, il legislatore, in questo caso valorizza il tempo nell’accesso.</p>
<p style="text-align: justify;">E ciò attraverso una modalità di acquisizione degli atti e dei documenti idonea a consentire al privato l’immediata conoscibilità delle decisioni amministrative.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, in questi termini e con riferimento al fattore tempo qui occorre nell’immediato segnalare, che la richiamata norma deve essere letta in combinato disposto con il c. 3 del medesimo articolo 35 del d. lgs. n. 36/2023 secondo cui: “<em>3. Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2 gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili. Per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblico servizio la violazione della presente disposizione rileva ai fini dell&#8217;articolo 326 del codice penale</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 35 del d.lgs. 36/2023 introduce dunque la digitalizzazione della procedura di accesso nelle gare di appalto, con la possibilità per i concorrenti di accedere direttamente ai dati, alle informazioni e ai documenti caricati dalla stazione appaltante sulla piattaforma e-procurement.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella buona sostanza, la concreta attuazione della norma contenuta nel c. 1 dell’art. 35 del d. lgs. n. 36/2023 passa dalla realizzazione un sistema informatico che deve essere curato dall’amministrazione stazione appaltante che consenta all’operatore economico di accedere agli atti e ai documenti della procedura in via diretta.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la richiamata norma assistiamo, di fatto, alla reintroduzione dell&#8217;accesso <em>ex lege</em>, ovverosia automatico e immediato mediante consultazione della documentazione resa disponibile sulla piattaforma digitale (tutti i verbali, dati, atti e informazioni della procedura, espressamente comprendendovi le offerte dei primi cinque candidati nelle parti che il committente non ha ritenuto di dover oscurare).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò deve essere letto in una logica di piena conoscibilità dei profili di eventuale illegittimità della procedura ai fini della decorrenza dei termini per l&#8217;impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La modifica ha lo scopo di evitare che l&#8217;operatore economico sia onerato dall&#8217;introdurre un ricorso “al buio”, per evitare di incorrere nella decadenza, senza conoscere in modo specifico le possibili censure da sollevare in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tema della “digitalizzazione” che va affrontato nella logica di agevolare l’immediato accesso agli atti da parte dei concorrenti, va esaminato alla luce del combinato disposto artt. 35 (comma 1) e 36 (comma 1) del d. lgs. n. 36/2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest’ultima norma (art. 36, comma 1 del d. lgs. n. 36 del 2023) stabilisce che: “<em>L&#8217;offerta dell&#8217;operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all&#8217;aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all&#8217;articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall&#8217;ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell&#8217;aggiudicazione ai sensi dell&#8217;articolo 90</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Appare, dunque, inequivocabile l’obbligo, ricadente in capo alla Stazione Appaltante, di interagire con il privato attraverso il sistema digitale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il nuovo accesso agli atti, infatti, sarà attuato in modalità digitale, ovvero con la messa a disposizione diretta dei dati e delle informazioni attraverso le “piattaforme informatiche di approvvigionamento digitale”, di cui dovranno essere dotate le stazioni appaltanti e certificate dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale).</p>
<p style="text-align: justify;">A tal fine l’AGID sta provvedendo a redigere le relative regole tecniche.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina dell’accesso richiede quindi, innanzitutto, una riorganizzazione della pubblica amministrazione, che dovrà dotarsi degli strumenti tecnici necessari e formare adeguatamente il personale che se ne dovrà occupare.</p>
<p style="text-align: justify;">In ordine a quelli che sono i «segreti tecnici e commerciali» la norma contenuta nell’art. 36 del nuovo codice al c. 3 stabilisce che:</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>3. Nella comunicazione dell&#8217;aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l&#8217;ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell&#8217;articolo 35, comma 4, lettera a)</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche questa norma deve essere letta nella logica di velocizzare le procedure di accesso agli atti.</p>
<p style="text-align: justify;">La concreta applicazione della norma in esame presuppone, infatti, l’indicazione, già in sede di formulazione dell’offerta, delle parti che devono essere oscurate o, per meglio dire, non ostentate.  Pratica, questa, già attivata da molte stazioni appaltanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Cambia il regime delle impugnazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del comma 4 dell’art. 36 del d. lgs. n. 36/2023 “<em>4. Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell&#8217;articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all&#8217;allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque il termine per promuovere il ricorso è di 10 giorni e non più di 30 giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma contenuta nell’art. 36 del d. lgs. n. 36/2023 ai c. 7 e 8 dispone che: “<em>7. Il ricorso di cui al comma 4 è fissato d&#8217;ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all&#8217;articolo 55 del codice di cui all&#8217;allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010 ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall&#8217;udienza di discussione, e la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.</em></p>
<ol style="text-align: justify;" start="8">
<li><em> Il rito e i termini di cui ai commi 4 e 7 si applicano anche nei giudizi di impugnazione</em>”.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Ora occorre chiedersi: quali conseguenze derivano dalla richiamata novella sul fattore tempo?</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene questo meccanismo, che ha sicuramente il pregio di velocizzare la procedura, porta però due complicazioni rispetto alla disciplina attuale:</p>
<p style="text-align: justify;">una complicazione per gli operatori economici, che dovranno inserire già nell’offerta una dichiarazione ben articolata, volta a motivare e comprovare la presenza di segreti tecnici e commerciali;</p>
<p style="text-align: justify;">una complicazione per le stazioni appaltanti, che già prima dell’aggiudicazione dovranno valutare tutte le richieste di oscuramento e prendere le relative decisioni sull’ostensibilità o meno delle offerte, tenendo conto di quanto dichiarato con le offerte stesse.</p>
<p style="text-align: justify;">Dette complicazioni, tuttavia, mettono chiaramente in evidenza l’attenzione che il legislatore ha voluto dedicare proprio al fattore tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong>La riservatezza: valore dai contenuti mutevoli e presupposto della libertà dell’individuo </strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito del presente studio, come è stato anticipato nelle premesse, si indaga sul rapporto tra due valori individuati nella “trasparenza” e nella “riservatezza”.</p>
<p style="text-align: justify;">Entrambi sono oggetto di specifiche discipline. Entrambi, però, spesse volte, entrano in collisione nel momento in cui, nella specifica ipotesi dell’accesso agli atti e ai documenti della pubblica amministrazione questi ultimi (gli atti e i documenti della pubblica amministrazione) contengono informazioni o “dati personali” di altri soggetti (persone fisiche o giuridiche).</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco dunque che la riservatezza – troppo spesso e sbrigativamente considerato un valore che degrada rispetto al superiore valore della “trasparenza amministrativa” – a parere di chi scrive merita di essere maggiormente tutelata.</p>
<p style="text-align: justify;">La riservatezza assume nell’odierno panorama normativo e giurisprudenziale molteplici declinazioni anche in ragione del grande interesse dedicato a detto istituto dal legislatore europeo negli ultimi anni. Qui basti solo ricordare che, da un punto di vista strettamente normativo, dell’istituto si occupa (in via principale) il d. lgs. n. 196 del 2003 integrato a seguito della pubblicazione del Regolamento (Ue) 2016/679 recepito nel nostro ordinamento dal d. lgs. n. 101 del 2018. Sotto diverso e concorrente angolo prospettico, invece, nel momento in cui si accede al concetto di riservatezza occorre considerare le nozioni di “dati personali”, di “trattamento dei dati personali” e di “privacy”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’istituto in esame è stato poi indagato e approfondito da diversi studiosi civilisti<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> che per primi si sono occupati della materia. Parimenti la giurisprudenza si è costantemente interrogata sui limiti della tutela della riservatezza. In particolare, come sempre accade nell’ambito di un dibattito giurisprudenziale, si registrano due principali orientamenti. Le Corti hanno per un verso costantemente ritenuto che il diritto alla riservatezza dovesse essere cedevole a fronte di esigenze preminenti, quali il diritto di difesa in giudizio<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. Per altro verso sono stati individuati dei dati personali caratterizzati per un maggior grado di esclusività e, quindi, inaccessibili<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, si può senz’altro affermare che la riservatezza e, quindi, il diritto alla riservatezza, è un valore dai contenuti mutevoli e condizionati dal cambiamento della società.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne è prova la circostanza secondo cui all’indomani dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana la tutela della riservatezza era limitata alle ipotesi della violazione del domicilio e della corrispondenza (artt. 14 e 15 della Costituzione). Più avanti – e già a partire dagli anni cinquanta – il diritto alla riservatezza ha assunto connotati tali da ricomprendere concetti come l’intimità della propria vita privata e la possibilità di escludere gli altri da essa<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima sentenza in cui venne ammesso il diritto alla riservatezza in Italia è costituita da una decisione del Tribunale di Roma del 1953 relativa ad un film sulla vita del famoso cantante Caruso<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante la richiamata apertura della giurisprudenza di merito, la Corte di Cassazione in un primo momento ha ritenuto non configurabile nel nostro ordinamento l’autonomo diritto alla riservatezza per carenza di previsione normativa. Impostazione, questa, successivamente corretta per il tramite della configurazione di un diritto generale della personalità fondato sull&#8217;art. 2 Costituzione<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>. Proprio grazie all’intervento della Suprema Corte di Cassazione, dunque, per un verso è stata ammessa l&#8217;esistenza di un diritto alla riservatezza, ancorché inglobato nel più ampio diritto generale della personalità, dall&#8217;altro lato un tale diritto non è più stato fondato su di una interpretazione estensiva degli artt. 7-10 del codice civile, ma direttamente sull&#8217;art. 2 Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, qui può dirsi che, a seguito di un significativo dibattito, il definitivo riconoscimento del diritto alla riservatezza da parte della Corte di Cassazione è però avvenuto solo nel 1975<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>. Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione può essere così sintetizzato. Una rivista aveva pubblicato alcune immagini le quali ritraevano un&#8217;attrice, Soraja, mentre baciava un uomo in costume da bagno ai bordi della sua piscina. I giudici del Supremo Collegio esclusero la liceità di una tale pubblicazione, in quanto pur trattandosi di un personaggio pubblico, la pubblicazione non soddisfaceva esigenze conoscitive, ma esclusivamente di appagamento di curiosità del pubblico dei lettori.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, la Corte di Cassazione ha ritenuta lesiva della riservatezza la pubblicazione on line degli elenchi dei contribuenti che avevano presentato le dichiarazioni relative all&#8217;imposta sui redditi<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito, invece, della giurisprudenza amministrativa v’è da segnalare che il Consiglio di Stato ha escluso che la richiesta del green pass comporti violazione della riservatezza dei dati sanitari<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a>. Più in generale, è stato ritenuto che il diritto alla riservatezza può tollerare compressioni per ragioni di contrasto con la pandemia da covid<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma la tutela della riservatezza e, oggi, nel dettaglio, della privacy, non è fine a sé stessa. A parere di chi scrive esiste un nesso inestricabile (gordiano) con il valore della libertà universalmente riconosciuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Partendo, infatti, dalla “Dichiarazione universale dei diritti umani” proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre del 1948 secondo cui “<em>tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti</em>” (art. 1), “<em>ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona</em>” (art. 3), “<em>nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua dignità</em>” (art. 12), “<em>ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti</em>” (art. 18), “<em>ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere</em>” (art. 19), per poi considerare i principi espressi dalla nostra Carta Costituzionale e, in particolare, quelli secondo cui “<em>la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell&#8217;uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l&#8217;adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale</em>” (art. 2) “<em>La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell&#8217;autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge</em>” (art. 13) “<em>Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali</em>” (art. 14) “<em>La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell&#8217;autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge</em>” (art. 15), vediamo proprio come a presidio delle libertà fondamentali c’è la riservatezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco allora dunque che una indiscriminata, eccessiva e non meditata trasparenza in sede di accesso agli atti potrebbe (quantomeno) rischiare di mettere a repentaglio valori di straordinaria importanza posti a presidio della civile convivenza.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong> Il rapporto tra trasparenza e riservatezza. Quale equilibrio? Anonimizzare, minimizzare e le valutazioni di opportunità della P.A.: alcune considerazioni</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il percorso tracciato sino a questo momento induce alla formulazione del seguente interrogativo: a quali condizioni la “tutela dei dati personali” deve cedere il posto all’esigenza di “trasparenza della P.A.”?</p>
<p style="text-align: justify;">Per rispondere all’indicato quesito occorre partire dall’art. 2-<em>ter</em> del d.lgs. n. 196/2003, introdotto a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, secondo cui la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 “<em>è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento</em>” (art. 6, paragrafo 3, lett. b). Ne discende che, essendo gli obblighi di pubblicazioni del d.lgs. 33/2013 previsti da un decreto legislativo, sono pienamente compatibili con la nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali.</p>
<p style="text-align: justify;">Partendo proprio dall’indicata previsione si può, in linea generale, sostenere che le amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti contenenti dati personali &#8211; in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati &#8211; sono tenute a verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione. Diversamente possono pubblicare i dati e i documenti oscurando i dati personali.</p>
<p style="text-align: justify;">Per l’effetto – e in coerenza con quanto sino a questo momento osservato – le amministrazioni che dispongono la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l&#8217;obbligo di pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 o di altre previsioni di legge o regolamento, procedono ad indicare in forma anonima i dati personali eventualmente presenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto presupposto, certamente non può essere sottaciuta la circostanza secondo cui la pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).</p>
<p style="text-align: justify;">Le pubbliche amministrazioni debbono inoltre considerare che il d.lgs. 33/2013 dispone che nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedono la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il d.lgs. 33/2013 prevede che i dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari individuati dalle disposizioni in materia di trasparenza possono essere diffusi attraverso siti istituzionali nonché essere trattati secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite motori di ricerca web. I dati sensibili e i dati giudiziari sono espressamente sottratti all’indicizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">A queste prime considerazioni di commento della vigente normativa occorre senz’altro aggiungere l’indirizzo che si ricava dal considerando n. 8 della Direttiva UE 2019/1024 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all&#8217;apertura dei dati e al riutilizzo dell&#8217;informazione del settore pubblico secondo cui “<em>il settore pubblico degli Stati membri raccoglie, produce, riproduce e diffonde un&#8217;ampia gamma di informazioni in molti settori di attivit</em><em>à</em><em>, per esempio informazioni di tipo sociale, politico, economico, giuridico, geografico, ambientale, meteorologico, sismico, turistico, informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione. I documenti prodotti dagli enti pubblici di natura amministrativa, legislativa o giudiziaria costituiscono un ampio bacino di risorse diversificato e prezioso in grado di favorire la società. La fornitura di tali informazioni, che comprendono dati dinamici, in un formato elettronico di uso comune consente ai cittadini e alle persone giuridiche di individuare nuovi modi di utilizzarle e di creare prodotti e servizi nuovi e innovativi</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco allora che nell’esercizio delle specifiche funzioni amministrative e, quindi, nell’assecondare le esigenze di trasparenza della P.A., occorre adeguatamente considerare il trattamento dei dati sotto il profilo della tutela della privacy dei cittadini che li hanno generati. L’attenzione dell’interprete deve quindi concentrarsi sul grado di tutela che può e/o deve essere riconosciuto ai cittadini/utenti di fronte a strutture, private o governative, che raccolgono in modo sistematico e massivo i dati da loro generati (anche involontariamente) per rielaborarli a fini commerciali o sociali<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>. Lo schema riportato fa emergere in maniera nitida l’esigenza di tutelare il singolo. Detta tutela potrebbe passare, a parere di chi scrive, per un verso dall’obbligo di anonimizzare il più possibile i dati raccolti e dall’altro da processo di minimizzare i dati stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Rendere i dati “anonimi”, significa modificare il dato in modo tale da impedire al fruitore di identificare il soggetto da cui tale dato è stato ricavato. A tal riguardo non appare inutile richiamare l’indirizzo sul punto offerto dal Garante della Privacy secondo cui precisato una procedura di anonimizzazione non può dirsi compiuta qualora mantenga la possibilità di isolare un soggetto all&#8217;interno di un gruppo e ciò anche quando l&#8217;identificativo che viene usato per consentire al titolare di assumere decisioni che riguardano tale soggetto sia non immediatamente intellegibile per effetto dell&#8217;applicazione di una tecnica crittografica<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>. Sotto questo punto di vista, di volta in volta, l’amministrazione sarebbe chiamata a fare una valutazione discrezionale in merito all’opportunità o meno di anonimizzare i dati.</p>
<p style="text-align: justify;">Valutazione discrezionale che vedrebbe da un lato l’amministrazione impegnata nel tutelare la libertà del proprietario del “dato” (libertà che potrebbe essere messa in pericolo da una indiscriminata diffusione del dato stesso) e, dall’altro, impegnata a garantire quei diritti (come l’esercizio del diritto di difesa <em>ex</em> art. 24 della Costituzione) che, altrimenti, in assenza dell’immediata conoscibilità di alcune informazioni resterebbero lettera morta.</p>
<p style="text-align: justify;">Per ciò che concerne, invece, il profilo della minimizzazione anche qui etra in gioco la valutazione di opportunità, nella misura in cui l’amministrazione, appunto sarà, di volta in volta chiamata – nell’esercizio dell’azione amministrativa – a richiedere i dati effettivamente essenziali per soddisfare le esigenze di trasparenza, trascurando quei dati che, al contrario, sono superflui.</p>
<p style="text-align: justify;">Certo è che la repentina evoluzione della società in cui viviamo non tollera rigide normative finalizzate ad imbrigliare l’azione amministrativa ma, al contrario, impone maggiore responsabilità della P.A. nei processi di valutazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"><sup>[1]</sup></a> Così Cons. St., Sez. consultiva, 24 febbraio 2016, n. 515, parere reso sullo schema di decreto n. 97/2016, che ha modificato il c.d. decreto trasparenza, d. lgs. n. 33 del 2013, in <em><a href="http://www.giustizia-amministrativa.it">www.giustizia-amministrativa.it</a></em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> In giurisprudenza, costantemente, è stato ritenuto che le garanzie procedimentali, tra le quali deve includersi la comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di cui all&#8217;art. 10 bis legge 241 del 7 agosto 1990, costituiscono strumento idoneo a consentire un approfondimento valutativo delle questioni ed una maggiore trasparenza nell&#8217;azione amministrativa; in tale ottica, la violazione del contraddittorio procedimentale è idonea ad inficiare la legittimità del provvedimento anche nei procedimenti per l&#8217;adozione di atti vincolati, quando il contraddittorio procedimentale con il privato interessato avrebbe potuto fornire all&#8217;Amministrazione elementi utili ai fini della decisione, ad esempio in ordine alla ricostruzione dei fatti o all&#8217;esatta interpretazione delle norme da applicare, così T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 22/01/2019, n. 33; conforme, Consiglio di Stato sez. VI, 01/03/2018, n. 1269, secondo cui le garanzie procedimentali, tra le quali deve includersi la comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di cui all&#8217;art. 10-bis l. n. 241/90, onde non ridurla a mero simulacro del principio del contradditorio, deve essere intesa quale strumento idoneo a consentire un approfondimento valutativo delle questioni ed una maggiore trasparenza nell&#8217;azione amministrativa. Ne consegue che la mancata comunicazione del preavviso di rigetto da parte del Comune, lungi dall&#8217;atteggiarsi a vizio meramente formale, è tale da potenzialmente pregiudicare dal punto di vista sostanziale gli interessi delle appellanti, poiché qualora alle stesse fosse stato comunicato il preavviso di rigetto e le motivazioni su cui esso si basava, queste ultime avrebbero potuto senz&#8217;altro orientare l&#8217;Amministrazione ad adottare un provvedimento, quanto meno in linea teorica, diverso. La violazione del contraddittorio procedimentale è idonea ad inficiare la legittimità del provvedimento anche nei procedimenti vincolati, quale quello di sanatoria, quando il contraddittorio procedimentale con il privato interessato avrebbe potuto fornire all&#8217;Amministrazione elementi utili ai fini della decisione, ad esempio in ordine alla ricostruzione dei fatti o all&#8217;esatta interpretazione delle norme da applicare. Nello stesso senso T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 14/02/2018, n. 1735 secondo cui Le Linee Guida per l&#8217;attuazione della normativa in materia di prevenzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici costituiscono un atto « non regolamentare », mediante il quale ANAC chiarisce la portata applicativa e le ricadute organizzative degli adempimenti stabiliti dalla normativa di cui alla l. n. 190 del 2012 e al d.lg. n. 33 del 2013, come novellato dal d.lg. n. 97/2016, a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti, al pari delle Pubbliche Amministrazioni (anche se in misura non sempre coincidente), agli obblighi finalizzati a prevenire la corruzione e ad assicurare la trasparenza nell&#8217;azione amministrativa, rispetto ai quali l&#8217;Autorità ha una potestà di vigilanza. Tale potestà è desumibile sia da quanto previsto dall&#8217;art. 1 comma 2, lett. f), e comma 3, l. n. 190 del 2012, sia, nello specifico, dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 45, comma 1 e comma 4, 47 comma 3, e 48, d.lg. n. 33 del 2013. Trattandosi di atto non vincolante, il medesimo è sfornito di contenuto lesivo diretto nei confronti dei potenziali destinatari, risultante lo stesso un mero atto di indirizzo e supporto che può essere oggetto di impugnazione avanti al G.A. solo unitamente all&#8217;atto specifico che, in applicazione di tale indirizzo ove recepito, incida in maniera puntuale sulla posizione giuridica del destinatario. Sul tema si segnala altresì Consiglio di Stato sez. VI, 10/05/2013, n. 2566 secondo cui L&#8217;attività di sportello che i mandatari della Società Italiana degli Autori ed Editori (Siae) svolgono per la clientela e l&#8217;utenza Siae nonché, soprattutto, l&#8217;attività di vigilanza e controllo nel settore dello spettacolo e nell&#8217;intrattenimento in genere non è priva di profili di pubblico interesse, che giustificano l&#8217;applicazione della disciplina normativa dell&#8217;accesso anche alle procedure selettive dei mandatari. La circostanza che dette procedure, sul piano strutturale, non siano assimilabili ai concorsi pubblici o alle altre procedure comparative di diritto pubblico e che sia sempre richiesta la ricorrenza dell'&#8221;<em>intuitu personae</em>&#8221; ai fini della stipula del contratto di mandato, dopo la verifica dell&#8217;idoneità dei soggetti ad assumere la veste di mandatari, non è elemento che depone nel senso della sottrazione di tali procedure selettive dalla disciplina dell&#8217;accesso; la cui applicazione, va ricordato, nella sfera d&#8217;azione dei pubblici poteri (nella lata accezione fatta propria, come si è detto, dal legislatore in questa materia), rappresenta la regola e non l&#8217;eccezione, stante il nesso evidente che sussiste tra accesso agli atti (formati o comunque detenuti dalle amministrazioni e dai soggetti equiparati) e la salvaguardia delle esigenze di trasparenza nell&#8217;azione amministrativa. Interessanti inoltre sono le conclusioni cui è giunto il T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 06/03/2003, n. 2100 secondo cui i soggetti interessati all&#8217;accesso hanno l&#8217;onere di individuare con sufficiente chiarezza il contenuto e la portata della propria richiesta. Nondimeno ciò non significa che, per aver titolo all&#8217;accesso, gli interessati debbano necessariamente avere già una conoscenza puntuale degli estremi di ciascun documento richiesto (cfr. art. 3 comma 2 d.P.R. n. 352 del 1992), poiché altrimenti si rischierebbe di precludere l&#8217;esercizio di tale diritto proprio nei casi nei quali maggiormente si manifesta l&#8217;esigenza di garantire la trasparenza nell&#8217;azione amministrativa. In ultimo appare opportuno segnalare il T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 27/07/2001, n. 4332 secondo cui se l&#8217;amministrazione aggiudicatrice ha manifestato la volontà di gestire il proprio parco macchine non attraverso una qualunque modalità ma secondo una precisa metodica di gestione, tenuto conto che questa è esclusivo patrimonio del soggetto che ha proceduto alla ricerca, alla progettazione ed alla conseguente sperimentazione trova applicazione l&#8217;art. 7 comma 2 lett. b), d.lg. 17 marzo 1995 n. 157, secondo il quale gli appalti pubblici di servizi possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, qualora, per motivi di natura tecnica, l&#8217;esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi, senza che la mancata indicazione della normativa di riferimento si traduca in un indice di difetto di trasparenza nell&#8217;azione amministrativa; tutte in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3"><sup>[3]</sup></a> Articolo abrogato dall&#8217;art. 53, c. 1, lett. i), del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33. A norma dell&#8217;articolo 52, c. 5, del medesimo decreto, dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità di cui detto articolo, si intende riferito all&#8217;articolo 10.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4"><sup>[4]</sup></a> Così <em>ex multis</em> Cass. civ. Sez. III, 03/04/2014, n. 7783, in <em>Famiglia e Diritto</em>, 2015, 1, 31 nota di A. CARRATTA</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5"><sup>[5]</sup></a> In materia di “accesso agli atti”, come è noto, la giurisprudenza è imponente e, nella maggior parte dei casi, contribuisce alla corretta interpretazione delle norme contenute nelle leggi di riferimento. Qui merita di essere anzitutto segnalato il recente approdo cui è giunto il Tar Puglia (Bari) con riferimento specifico all’ipotesi in cui il cittadino ha perso gli atti. Per il Giudice Amministrativo pugliese, infatti, Il Comune non può rigettare una richiesta di accesso agli atti di un cittadino sul mero presupposto che gli stessi “dovrebbero” essere già in suo possesso. La pur possibile disponibilità da parte del richiedente, degli atti oggetto dell’istanza di accesso, che, peraltro, potrebbero essere stati nel frattempo dallo stesso smarriti, non impedisce l’accesso: nessuna norma dispone in tal senso, così T.A.R. Puglia (Bari), sez. I^, 15/09/2023, n. 1134, in <em><a href="http://www.giustizia-amministrativa.it">www.giustizia-amministrativa.it</a></em>. In tema di diritto sanitario è giusto richiamare inoltre il recente approdo cui è giunta la Corte di Giustizia dell’UE secondo cui il paziente ha diritto ad ottenere una prima copia gratuita della propria cartella medica senza doverne motivare la richiesta. Per l’effetto, il professionista sanitario, in quanto titolare del trattamento dei dati personali del paziente, può esigere un pagamento soltanto se questi ha già ottenuto gratuitamente una prima copia dei suoi dati e ne fa nuovamente richiesta. Inoltre, il paziente ha il diritto di ottenere una copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella medica, se necessario per la comprensione dei dati personali ivi contenuti, incluse le informazioni quali diagnosi, esiti degli esami, pareri dei medici curanti nonché eventuali terapie o interventi praticati, così CGUE, I^ sez., sentenza 26/10/2023 in C-307/22, in <em>www.dejure.it</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6"><sup>[6]</sup></a> Cfr. <em>ex multis</em>, T.A.R., Bolzano, sez. I, 23/11/2020, n. 305, in <em><a href="http://www.giustizia-amministrativa.it">www.giustizia-amministrativa.it</a></em>. In materia di accesso civico generalizzato qui si richiama altresì una significativa sentenza del Consiglio di Stato riguardante le società a partecipazione pubblica quotate. Per il Supremo Consesso Amministrativo, infatti, la disciplina in tema di accesso civico <em>ex</em> d. lgs. n. 33/2013, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 <em>bis</em>, c. 2, d. lgs. n. 33 cit. e dell’art. 2, c. 1, lett. p), d. lgs. n. 175/16, è inapplicabile alle società a partecipazione pubblica quotate (che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati), così Consiglio di Stato, sez. VI, 12/09/2022, n. 7896 in <em><a href="http://www.giustizia-amministrativa.it">www.giustizia-amministrativa.it</a></em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> G. GIAMPICCOLO, <em>La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza</em>, RTDPC, 1958, 458; B. FRANCESCHELLI, <em>Il diritto alla riservatezza</em>, Napoli 1960; P. RESCIGNO, <em>Il diritto di essere lasciati soli</em>, in <em>Synteleia</em> per Arangio Ruiz, Napoli 1964; ID., <em>Il diritto all&#8217;intimità della vita privata</em>, in <em>Studi in onore di Santoro-Passarelli</em>, Napoli 1972, IV, 199; AA. VV., <em>Il riserbo e la notizia</em>, <em>Atti del Convegno di studio</em>, Macerata, 5-6 Marzo 1982, Napoli 1983; A. SATURNO, <em>Notorietà della vita e riservatezza della morte: un confronto tra ordinamento spagnolo ed italiano</em>, RDC, 1992, I, 75; A. ORESTANO<em>, La tutela della riservatezza negli orientamenti della giurisprudenza</em>, <em>Riv. crit. dir. priv.</em>, 1993, 47; S. SCOGLIO, Privacy, Rimini 1994; C. CASONATO, <em>Diritto alla riservatezza e trattamenti sanitari obbligatori: un&#8217;indagine comparata</em>, Trento 1995; P.G. MONATERI, <em>La responsabilità civile</em>, Torino 1998, 442; A. ROSSATO, <em>Diritto alla riservatezza</em>, RDC, 1999, II, 287; T.M. UBERTAZZI, <em>Il diritto alla privacy</em>, Padova 2004; G. VISINTINI, <em>Trattato breve della responsabilità civile</em>, 3° ed., Padova 2005, 470; S. NIGER, <em>Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali</em>, Padova 2006; U. PAGALLO, <em>La tutela della privacy negli Stati Uniti d&#8217;America e in Europa: modelli giuridici a confronto</em>, Milano 2008; A. MANTELERO, <em>Privacy</em>, in CeI, 2008, 757; C. SARTORETTI, <em>Contributo allo studio della privacy nell&#8217;ordinamento costituzionale</em>, Torino 2008; E. BAFFI, <em>Riserbo e inganno</em>, Milano 2012; A. BALDASSARRE, <em>Privacy e Costituzione, L&#8217;esperienza statunitense</em>, Roma 1974; F. RIGAUX, <em>La vie privée, une liberté parmi les autres?</em>, Bruxelles 1992; X. AGOSTINELLI, <em>Le droit à l&#8217;information face à la protection civile de la vie privée</em>, Aix-en-Provence 1994; P. KAYSER, <em>La protection de la vie privée</em>, 3° ed., Aix-en-Provence, Paris 1995; G. GOUNALAKIS, <em>Privacy and the Media</em>, A Comparative Perspective, Monaco 2000.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8"><sup>[8]</sup></a> Cass., 3 aprile 2014, n. 7783, secondo cui l&#8217;interesse alla riservatezza dei dati personali, anche quando riguardino soggetti terzi rispetto alle parti del giudizio, deve cedere a fronte di autentiche esigenze di difesa di altri interessi giuridicamente rilevanti, fra cui quello al corretto e coerente esercizio del diritto di difesa in giudizio, assumendo in ogni caso e a fronte di ogni decisione come criterio direttivo la comparazione tra gli interessi concretamente coinvolti: comparazione a cui deve procedere il giudice del merito, sulla base del suo sereno ed equilibrato apprezzamento. Unica condizione richiesta è che l&#8217;utilizzazione dei dati personali &#8211; consentita in tal caso dall&#8217;art. 24 D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. codice della privacy) senza il consenso dell&#8217;interessato &#8211; sia pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità; che sia, cioè, utilizzata esclusivamente nei limiti di quanto necessario al legittimo ed equilibrato esercizio della propria difesa, in Famiglia e Diritto, 2015, 1, 31 nota di A. CARRATTA</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9"><sup>[9]</sup></a> Il riferimento va al caso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dell’esclusione della legittimità di un test genetico, effettuato all&#8217;insaputa dell&#8217;interessato, ai fini di un&#8217;azione di disconoscimento di paternità, così Cass. civ. Sez. I, 13/09/2013, n. 21014 secondo cui alla luce di quanto disposto dall&#8217;art. 90 del d.lgs. n. 196 del 2003 (ratione temporis vigente, abrogato) e in virtù delle puntuali disposizioni dell&#8217;Autorizzazione generale n. 2 del 2002, si può affermare che: a) i dati genetici sono i dati personali dotati del maggior grado di esclusività; b) i dati genetici non si esauriscono in quelli di natura sanitaria od attinenti alla vita sessuale; c) i dati genetici possono essere dati sensibili, secondo la definizione contenuta nell&#8217;art. 4 del d.lgs. n. 196 del 2003, ma hanno una potenzialità redittiva che ne determina l&#8217;ontologica diversità; d) la collocazione dell&#8217;art. 90 del d.lgs. n. 196 del 2003 nel Titolo V dedicato ai dati sanitari e in un capo ad hoc dedicato ai dati genetici ne rappresenta plasticamente tale peculiarità, in quanto stabilisce in via generale un regime derogatorio rispetto agli altri dati personali anche di carattere sanitario che siano fondati su indagini genetiche; e) l&#8217;Autorizzazione del Garante n. 2 del 2002 riconduce al suo ambito applicativo, con le peculiari garanzie stabilite al punto 2 lettera b), i soli dati genetici sanitari, consentendone entro i limiti di cui al punto 1.3. il trattamento anche senza il consenso del titolare; f) al trattamento dei dati genetici a carattere non sanitario non si applica l&#8217;art. 21, lettera f) del d.lgs. 196 del 2003, disciplinante le ipotesi in cui i dati personali possono essere trattati senza consenso (ma previa autorizzazione generale del Garante) al fine di far valere un diritto in sede giudiziaria. La norma, collocata all&#8217;interno del Titolo III, dedicato alle regole generali per il trattamento dei dati personali, detta la disciplina riferita al genus più indifferenziato dei dati personali. Per i dati genetici c&#8217;è la disciplina derogatoria ad hoc prevista dall&#8217;art. 90, che indica l&#8217;apposita fonte integrativa diretta a regolare tale tipologia di dati; g) al trattamento dei dati genetici di carattere sanitario può applicarsi l&#8217;art. 26, comma 4, lettera c), relativo al trattamento dei dati sensibili riguardanti la salute e la vita sessuale al fine di far valere in sede giudiziaria un diritto, nei limiti indicati nell&#8217;Autorizzazione Generale n. 2 del 2002, ratione temporis applicabile (nella specie, relativa all&#8217;esecuzione di test sul DNA di una persona nell&#8217;ambito di un&#8217;azione di disconoscimento di paternità, la Corte ha statuito che un test genetico meramente predittivo e non indispensabile ai fine di valutare se esercitare un diritto, ancorché di pari rango di quello de contro-interessato, possa essere svolto senza il consenso del titolare dei dati, dovendosi rilevare, al riguardo, una netta continuità di regime giuridico nel trattamento dei dati genetici tra la fase anteriore e quella successiva all&#8217;emanazione dell&#8217;apposita autorizzazione prescritta nell&#8217;art. 90 del d.lgs. n. 196 del 2003), in Danno e Resp., 2014, 1, 43 nota di F. AGNINO.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10"><sup>[10]</sup></a> Il diritto alla privacy negli Stati Uniti è nato con il ben noto articolo di S.D. WARREN, L. BRANDAIS, <em>The Right to Privacy</em>, in <em>4 Harv. L.R.</em>, 1890, 193.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11"><sup>[11]</sup></a> T. Roma, 14 settembre 1953, in FI, 1954, I, 115.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Così, Cass. civ., 20/04/1963, n. 990 secondo cui sebbene non sia ammissibile il diritto tipico alla riservatezza, viola il diritto assoluto di personalità, inteso quale diritto erga omnes alla libertà di autodeterminazione nelle svolgimento della personalità dell’uomo come singolo, la divulgazione di notizie relative alla vita privata, in assenza di un consenso almeno implicito, ed ove non sussista, per la natura dell’attività svolta dalla persona e dal fatto divulgato, un preminente interesse pubblico di conoscenza, in <em>Foro It.</em>, 1963, I, 887</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Cass. civ., 27/05/1975, n. 2129 secondo cui Il diritto alla riservatezza consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l&#8217;onore, la reputazione o il decoro, non siano tuttavia giustificate da interessi pubblici preminenti. Esso non può essere negato ad alcune categorie di persone, solo in considerazione della loro notorietà, salvo che un reale interesse sociale all&#8217;informazione od altre esigenze pubbliche lo esigano. Tale diritto non solo trova implicito fondamento nel sistema, ma trova una serie di espliciti riferimenti nelle norme costituzionali e ordinarie e in molteplici deliberazioni di carattere internazionale, in Mass. Giur. It., 1975, 594</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Cass. civ. Sez. I Ord., 11/06/2018, n. 15075 (rv. 649125-01) secondo cui In tema di diritto alla riservatezza, è illegittimo il provvedimento con il quale l&#8217;Agenzia delle Entrate abbia disposto la pubblicazione &#8220;on line&#8221; su tutto il territorio nazionale, degli elenchi recanti i nominativi dei contribuenti che avevano presentato le dichiarazioni relative all&#8217;imposta sui redditi ed all&#8217;IVA, ai sensi dell&#8217;art. 69 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell&#8217;art. 66-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 (nella loro formulazione &#8211; applicabile &#8220;ratione temporis&#8221; &#8211; anteriore alla riforma apportata dal d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008). Le norme indicate avevano imposto stringenti limiti territoriali e temporali alla conoscenza dei predetti elenchi, i quali dovevano essere depositati solo presso i comuni interessati ed i competenti uffici dell&#8217;Agenzia delle Entrate e restare accessibili, ai fini della consultazione da parte di chiunque, soltanto per un anno, in CED Cassazione, 2018 Corriere Giur., 2018, 8-9, 1164 Nuova Giur. Civ., 2018, 12, 1765</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Cons. Stato Sez. III Ord., 17/09/2021, n. 5130 secondo cui il <a href="https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000911078+10LX0000914622ART0,__m=document">decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021</a>, che prevede l&#8217;impiego della certificazione verde COVID-19 (cd. &#8220;Green pass&#8221;) non viola il diritto alla riservatezza sanitaria. I soggetti che si dichiarano contrari alla somministrazione del vaccino, nel pieno esercizio dei loro diritti di libera autodeterminazione, non subiscono lesioni del diritto alla riservatezza sanitaria in ordine alla scelta compiuta, dal momento che l&#8217;attuale sistema di verifica del possesso della certificazione verde non sembra rendere conoscibili ai terzi il concreto presupposto dell&#8217;ottenuta certificazione (vaccinazione o attestazione della negatività al virus), in www.giustizia-amministrativa.it</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> A. CINQUE, <em>Privacy</em>, big-data e contact tracing: il delicato equilibrio fra diritto alla <em>riservatezza</em> ed esigenze di tutela della salute, NGCC, 2021, II, 957-968.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17"><sup>[17]</sup></a> Sul punto si vedano i lavori di L. BOZZI, <em>I dati del minore tra protezione e circolazione: per una lettura non retorica del fenomeno</em>, in <em>Eur. e dir priv.</em>, 2020, p. 251 ss. In giurisprudenza, si segnala, <em>ex plurimis</em>, CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12, in <em>curia.it</em>, con cui la Corte si è pronunciata in un caso in cui il ricorrente pretendeva la rimozione dal motore di ricerca Google di informazioni su una vecchia situazione debitoria e di insolvenza. La Corte ha riconosciuto il diritto dell&#8217;interessato a chiedere “<em>che l&#8217;informazione in questione non venga pi</em><em>ù</em><em> messa a disposizione del grande pubblico</em>” tra i risultati dell&#8217;elenco di ricerca online, anche qualora il sito fonte dell&#8217;informazione non l&#8217;abbia rimossa. Questo diritto prevarrebbe sull&#8217;interesse economico del gestore del motore di ricerca nonché sull&#8217;interesse pubblico alla conoscenza della notizia, salvo che ricorrano ragioni particolari “<em>come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica</em>”. Con riferimento alle pronunce nazionali, cfr., Cass. civ., 09 aprile 1998, n. 3679, in <em>italgiure.giustizia.it</em>, ove si evidenzia un “<em>nuovo profilo del diritto alla riservatezza, recentemente definito anche come diritto all&#8217;oblio, inteso come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata</em>”; Cass. civ., 24 aprile 2008, n. 10690, in <em>italgiure.giustizia.it</em>, ove si precisa che “<em>la libert</em><em>à</em><em> di stampa prevale sul diritto alla riservatezza e all&#8217;onore, purch</em><em>é</em><em> la pubblicazione sia giustificata dalla funzione dell&#8217;informazione e sia conforme ai canoni della correttezza professionale</em> ”, in particolare, deve sussistere “<em>un apprezzabile interesse del pubblico alla conoscenza dei fatti privati</em>”. Ancora, Cass. civ., 05 aprile 2012, n. 5525, in <em>italgiure.giustizia.it</em>, ove ci si riferisce al diritto all&#8217;oblio anche come diritto “<em>a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalit</em><em>à</em><em> dei consociati</em>”. In ordine alla conservazione di dati personali in registri gestiti da soggetti pubblici, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato quanto segue. L&#8217;interessato non ha diritto alla cancellazione dei dati iscritti “<em>allorquando [la conservazione] sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una societ</em><em>à</em><em> democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell&#8217;ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui</em>” (Cass. civ., 09 agosto 2017, n. 19761, in <em>italgiure.giustizia.it</em>). Più recentemente, si veda anche Cass. civ., Sez. Un., 04 giugno 2019, n. 19681, ancora in <em>italgiure.giustizia.it</em>, ove la Corte ha evidenziato che “<em>il bilanciamento tra l&#8217;interesse del singolo ad essere dimenticato e quello opposto della collettività a mantenere viva la memoria di fatti a suo tempo legittimamente divulgati presuppone un complesso giudizio nel quale assumono rilievo decisivo la notorietà dell&#8217;interessato, il suo coinvolgimento nella vita pubblica, il contributo ad un dibattito di interesse generale, l&#8217;oggetto della notizia, la forma della pubblicazione ed il tempo trascorso dal momento in cui i fatti si sono effettivamente verificati</em>”, enunciando il seguente principio di diritto: “<em>in tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all&#8217;oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito [&#8230;] ha il compito di valutare l&#8217;interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell&#8217;ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l&#8217;interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell&#8217;onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva</em>”. In dottrina si v. inoltre F. FERRARI, <em>Le concentrazioni nei mercati data-driven: la privacy rinnegata</em>, in <em>Dir. comm. int.</em>, 2021, p. 1019 ss.; A. STIANO, <em>Il diritto alla privacy alla prova della sorveglianza di massa e dell&#8217;intelligence sharing: la prospettiva della corte europea dei diritti dell&#8217;uomo</em>, in <em>Riv. dir. int.</em>, 2020, p. 511 ss.; B. MCGURK, <em>Data Profiling and Insurance Law</em>, Hart, 2019; G. D&#8217;IPPOLITO, <em>Il principio di limitazione della finalità del trattamento tra data protection e antitrust. Il caso dell&#8217;uso secondario di big data</em>, in <em>Diritto dell&#8217;Informazione e dell&#8217;Informatica</em>, 2018, p. 943 ss.; M.S. ESPOSITO, <em>Trattamento dei dati personali e rischi correlati, nel prisma dei diritti e delle libertà fondamentali</em>, in <em>Diritto dell&#8217;Informazione e dell&#8217;Informatica</em>, 2019, p. 1071 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18"><sup>[18]</sup></a> Così parere n. 534 del 15 ottobre 2015 del Garante della Privacy.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/i-dati-degli-altri-contributo-sul-difficile-connubio-tra-trasparenza-e-riservatezza-alla-luce-della-piu-recente-regolamentazione-della-materia/">I dati degli altri. Contributo sul difficile connubio tra “trasparenza” e “riservatezza” alla luce della più recente regolamentazione della materia</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il rinnovato equilibrio tra accesso difensivo e tutela della riservatezza tecnica nelle procedure ad evidenza pubblica alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/il-rinnovato-equilibrio-tra-accesso-difensivo-e-tutela-della-riservatezza-tecnica-nelle-procedure-ad-evidenza-pubblica-alla-luce-del-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 14:58:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-rinnovato-equilibrio-tra-accesso-difensivo-e-tutela-della-riservatezza-tecnica-nelle-procedure-ad-evidenza-pubblica-alla-luce-del-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici/">Il rinnovato equilibrio tra accesso difensivo e tutela della riservatezza tecnica nelle procedure ad evidenza pubblica alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici.</a></p>
<p>Riv. n. 10/2024 Codice ISSN: 1972-3431 Cinzia Dardano Riferimenti «Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, 26 febbraio 2024, n. 3811 &#8211; Pres. Concetta Anastasi – Est. Dario Aragno» ABSTRACT: Il nuovo Codice dei contratti pubblici contiene alcune previsioni innovative in tema di accesso agli atti delle procedure</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-rinnovato-equilibrio-tra-accesso-difensivo-e-tutela-della-riservatezza-tecnica-nelle-procedure-ad-evidenza-pubblica-alla-luce-del-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici/">Il rinnovato equilibrio tra accesso difensivo e tutela della riservatezza tecnica nelle procedure ad evidenza pubblica alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>Riv. n. 10/2024</p>
<p>Codice ISSN: 1972-3431</p>
<hr />
<p><strong>Cinzia Dardano</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Riferimenti</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">«Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, 26 febbraio 2024, n. 3811 &#8211; Pres. Concetta Anastasi – Est. Dario Aragno»</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>ABSTRACT</em></strong><em>: Il nuovo Codice dei contratti pubblici contiene alcune previsioni innovative in tema di accesso agli atti delle procedure ad evidenza pubblica che incidono sul bilanciamento tra il diritto di accesso ai documenti di gara e il diritto alla riservatezza dei segreti industriali e commerciali.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Il giudice amministrativo, valorizzando l’innovazione in materia del nuovo Codice, arriva ad individuare l’ambito di operatività e i limiti dell’accesso agli atti di gara finalizzato alla tutela dei propri diritti.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La presente pronuncia consente di riflettere sul particolare rapporto tra i due interessi contrapposti, sollecitando una rinnovata riflessione in merito alla spinosa questione dell’individuazione del giusto equilibrio (o, come si suol dire in ambito pretorio, del corretto bilanciamento) tra “accesso difensivo” e “tutela della riservatezza tecnica”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sommario: 1. La vicenda; 2. L’istituto dell’accesso ai documenti amministrativi negli appalti pubblici; 3. Trasparenza e riservatezza nelle procedure di gara: l’impatto di un segreto tecnico o commerciale sull’istanza di accesso; 4. L’evoluzione dell’accesso nel nuovo codice dei contratti pubblici; 5. Considerazioni conclusive.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> La vicenda.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice amministrativo, con la decisione in commento, torna a pronunciarsi sul delicato tema dell’accesso ai documenti amministrativi nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, alla luce delle importanti modifiche apportate dal legislatore in materia con il nuovo codice dei contratti pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda processuale trae origine da una gara per l’affidamento del servizio di <em>contact center</em> e centralino per un periodo di 36 mesi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare il ricorrente, posizionatosi al quarto posto in graduatoria, proponeva istanza di accesso agli atti, con la quale chiedeva alla stazione appaltante l’ostensione di “tutta la documentazione di gara” ivi incluse le offerte tecniche dei concorrenti e i giustificativi resi in fase di verifica dell’anomalia dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale richiesta l’amministrazione forniva un riscontro solo parziale, per effetto degli estesi oscuramenti applicati all’offerta tecnica della società aggiudicataria e della terza graduata.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione della stazione appaltante ha generato un’impugnativa al Tar territorialmente competente volto ad ottenere la condanna dell’amministrazione all’ostensione integrale dei documenti richiesti.</p>
<p style="text-align: justify;">Segnatamente, il ricorrente ha contestato l’illegittimità dell’accoglimento parziale dell’istanza di accesso agli atti, eccependone l’illegittimità per violazione della disciplina prevista in materia di accesso agli atti dal codice dei contratti pubblici e dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, in quanto le esigenze di tutela della riservatezza e degli eventuali segreti tecnici e commerciali delle imprese controinteressate sarebbero recessive rispetto a quelle di difesa, alla luce anche della natura evidenziale della procedura selettiva che implicherebbe, secondo la ricostruzione del ricorrente, un’implicita accettazione, da parte dei ricorrenti, della priorità del principio di trasparenza su quello di riservatezza, nonché delle indicazioni rinvenibili nell’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre la ricorrente ha censurato la violazione degli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013 in quanto, a suo dire, il diniego si porrebbe in frontale contrasto con il principio “dell’accessibilità frontale” delle informazioni concernenti l’uso delle risorse pubbliche riconosciuto dal “FOIA”.</p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia darà dunque modo di constatare come la giurisprudenza ha interpretato le vigenti norme in materia di trasparenza amministrativa e segretezza degli atti in considerazione delle rilevanti modifiche in materia introdotte dal d.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti 2023).</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong> L’istituto dell’accesso ai documenti amministrativi negli appalti pubblici.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Prima di procedere all’esame della pronuncia in commento, pare doverosa una breve e puntuale ricostruzione del quadro normativo di riferimento e dei principi a cui è ispirata l’intera disciplina dell’accesso agli atti delle procedure ad evidenza pubblica che, come si tenterà di far emergere dal presente commento, si pongono come poli opposti tra i quali si dividono la dottrina e la giurisprudenza.</p>
<p style="text-align: justify;">L’oggetto di studio è infatti costituito dall’estensione riconosciuta all’istituto dell’accesso agli atti di gara, il cui fondamento va oggi rintracciato all’interno del nuovo codice dei contratti pubblici (cfr. d.lgs. n. 36/2023) e, in particolare, negli articoli 35 e 36.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, è opportuno premettere che le citate disposizioni in materia di accesso agli atti non rappresentano affatto un <em>novum</em>, ma al più un’evoluzione di quanto era già previsto dall’art. 53 del d. lgs. n. 50/2016, il quale, per la prima volta, dopo una lunga gestazione, ha tratteggiato una sorta di microsistema normativo dell’accesso agli atti, individuando puntualmente i requisiti oggettivi, soggettivi, temporali e modali del diritto di accesso nel contesto delle procedure di affidamento delle commesse pubbliche.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, per approcciarsi consapevolmente all’analisi dell’innovazione in materia di accesso agli atti nelle procedure ad evidenza pubblica è necessario muovere, in via generale, dalla nozione stessa di “<em>accesso agli atti di gara</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">La definizione concettuale risulta, del resto, fondamentale non soltanto per la delimitazione del campo applicativo degli articoli 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, ma anche per la ricostruzione dei rapporti intercorrenti con l’accesso documentale, quale livello essenziale delle prestazioni, di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ogni evidenza il termine “accesso agli atti” rimanda alla figura dell’accesso documentale, positivizzato dal legislatore agli artt. 22 ss., della l. n. 241/1990, a sua volta, fortemente differenziato, in seguito al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e al d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, dall’accesso c.d. civico.</p>
<p style="text-align: justify;">L’assonanza con l’accesso ai documenti amministrativi pone, allora, il problema ineluttabile di verificare se l’accesso agli atti di gara configuri un’autonoma fattispecie oppure rappresenti un’ipotesi <em>speciale</em> dell’accesso documentale classico, di cui alla l. n. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Per rispondere al quesito, basti osservare che il nuovo codice, al pari del d.lgs. n. 50 del 2016, detta una disciplina <em>ah hoc</em> per l’accesso agli atti relativi alle procedure di affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici. Ed è lo stesso <em>incipit</em> dell’art. 35<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> del d.lgs. n. 36/2023 a chiarire che tali disposizioni valgono soltanto per gli atti relativi alle procedure di affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici, ivi compresi tutti gli “atti di gara” e i documenti che vengono prodotti o che comunque si ricollegano, anche indirettamente, a procedure di scelta del contraente e al successivo segmento dell’esecuzione dei contratti pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Sicché, già valorizzando il solo dato legislativo sembra agevole ricondurre il rapporto tra l’accesso agli atti di gara e l’accesso documentale ordinario in termini di <em>species</em> e <em>genus</em> <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, qualificando il secondo (cfr. l’accesso c.d. documentale <em>ex</em> l. n. 241/1990) come una sorta di disciplina “madre” dell’accesso ai documenti detenuti dall’amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altro canto, la scelta del legislatore di dettare una disciplina specifica per l’accesso agli atti in materia di contratti pubblici trova una chiara ragione giustificatrice nelle peculiari esigenze che vengono in rilievo in tale settore.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, è agevole osservare, infatti, come il diritto di tutti i soggetti privati alla conoscenza degli atti dell’amministrazione sia riconducibile al principio generale di matrice comunitaria, della trasparenza dell’azione amministrativa, corollario a sua volta del principio fondamentale di non discriminazione<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale principio trova espressione nel dovere imposto al soggetto pubblico di rendere conoscibile ai cittadini il proprio operato. E, infatti, garantire l’accesso ai documenti amministrativi ai soggetti interessati fa sì che quest’ultimi possano vagliarne la legittimità e la conformità alle norme e ai principi di diritto interno ed europeo.</p>
<p style="text-align: justify;">A ben vedere, la nozione di trasparenza accolta dal legislatore nazionale &#8211; sia con riferimento all’accesso agli atti di cui alla l. n. 241/1990, sia con riferimento al settore dei contratti pubblici &#8211; è via via mutata, tanto nell’estensione applicativa quanto nelle finalità per il cui soddisfacimento la stessa è riconosciuta quale principio destinato a conformare l’organizzazione e l’operato dell’Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale radicale trasformazione del principio di trasparenza è corrisposta un’evoluzione altrettanto profonda della disciplina dell’accesso, che di quel principio costituisce principale, per quanto certo non esclusiva, estrinsecazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò premesso, occorre precisare che la trasparenza non rappresenta un valore, per così dire, assoluto e/o inderogabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, la trasparenza e la conoscibilità delle informazioni trovano il proprio naturale limite nella riservatezza delle informazioni oggetto della richiesta di accesso e nella tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione degli atti non giustificata da superiori interessi<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tema del bilanciamento tra tali due principi fondamentali (cfr. trasparenza e riservatezza) costituisce tutt’oggi un problema “sostanzialmente moderno”<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, proprio in quanto sollecita la continua ricerca di un punto di equilibrio tra due sfere che, sebbene poste su un piano di potenziale contrapposizione, ricevono nondimeno entrambe un’attenzione e una tutela sempre maggiori da parte dell’ordinamento nazionale e sovranazionale<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Trasparenza e riservatezza possono, infatti, essere definiti come due antipodi di un dibattito che finisce per impattare sul modo in cui i pubblici poteri intervengono a conformare i rapporti tra individui, persone fisiche e giuridiche, e delle rispettive sfere giuridiche personali ed economico-patrimoniali<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, tale dinamica trova una particolare configurazione proprio nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, vuoi per la declinazione che in tale settore assume il concetto di riservatezza, vuoi per il ruolo ivi giocato dal diritto sovranazionale e per la molteplicità di interessi che ne innervano la disciplina giuridica.</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio in questo settore, infatti, ruolo preminente assume il diritto alla riservatezza &#8211; dato il patrimonio di conoscenze e di informazioni che viene in rilievo<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> &#8211; non solo nella sua dimensione di diritto individuale ma anche in quanto immersi all’interno di un quadro regolatorio presidiato da obiettivi e interessi di carattere generale, primo tra tutti quello della realizzazione di un mercato unico, aperto e concorrenziale a livello sovranazionale<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le procedure ad evidenza pubblica si pongono, infatti, al crocevia di un complesso di esigenze: primo tra tutti garantire l’effettività della concorrenza e <em>par condicio</em> tra i partecipanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Come noto, ciò che connatura maggiormente le procedure ad evidenza pubblica è proprio il confronto competitivo che si svolge tra i partecipanti; è quindi altresì evidente l’esigenza di trasparenza in un’ottica in cui le condizioni di aggiudicazione e quelle contrattuali divengono espressione non soltanto della correttezza, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, ma anche della sana concorrenzialità, pari opportunità e non discriminazione degli operatori economici.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed è proprio nell’esigenza di trovare un equilibrio tra le anzidette contrapposte esigenze<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a> che vengono in rilievo che il Legislatore – con il d.lgs. n. 50/2016 prima e il d.lgs. n. 36/2023 poi – ha ritenuto necessario dettare una disciplina speciale per l’accesso in materia di procedure ad evidenza pubblica, volta a garantire sempre più una piena conoscibilità degli atti, con tutte le conseguenze che ciò comporta.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, pare che ad oggi le tensioni tra le due opposte istanze (cfr. trasparenza e riservatezza) siano ancora vive, e sia quindi ancora demandato all’amministrazione – e in subordine all’autorità giudiziaria – il difficile compito di contemperarle in concreto.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong> Trasparenza e riservatezza nelle procedure di gara: l’impatto di un segreto tecnico o commerciale sull’istanza di accesso.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il problema del coordinamento tra le diverse esigenze caratterizzanti le procedure di affidamento dei contratti pubblici e la relativa esecuzione, disciplinate dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (cfr. nuovo codice dei contratti pubblici), si presenta ormai particolarmente vasto, essendosene colti i numerosi profili problematici, anche alla luce dell’ormai acquisita molteplicità di tipologie di diritti d’accesso ai documenti amministrativi previste nel nostro ordinamento<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Senza dilungarci con ulteriori premesse, l’esaminanda sentenza ci impone di esordire con alcune coordinate generali sulla disciplina degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, che regolano specificamente l&#8217;accesso ai documenti nella materia dei contratti pubblici, riproducendo, grosso modo e per quanto qui interessa, il contenuto del previgente art. 53 del d.lgs. n. 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante l’esigenza di trasparenza che la natura competitiva delle procedure di affidamento intrinsecamente pone, l’art. 35 del nuovo codice &#8211; subito dopo aver disciplinato le ipotesi di differimento &#8211; delinea veri e propri limiti all’accesso, giustificati dall’esigenza di presidiare specifici interessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Al comma 4, infatti, l’art. 35 individua alcune deroghe al principio della generale accessibilità agli atti di gara<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>, tra le quali, per quanto rileva in questa sede, quella di cui alla lettera a), che riguarda “<em>le informazioni fornite nell&#8217;ambito dell&#8217;offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell&#8217;offerente, segreti tecnici o commerciali</em>”<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>, così offrendo una tutela rinforzata alle forme di proprietà industriale che le imprese mettono in gioco all’interno delle procedure selettive, ma onerando, contestualmente, gli operatori interessati di esporre le ragioni della speciale protezione richiesta per l’invocato segreto.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza amministrativa già in passato aveva rilevato come la <em>ratio</em> di tale eccezione fosse  posta a tutela della riservatezza aziendale, al fine di evitare che gli operatori economici in diretta concorrenza si servissero dell’accesso per acquisire informazioni riservate sul <em>know-how</em> del concorrente, costituenti segreti tecnici e commerciali, e ottenere così un indebito vantaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale eccezione ha una natura assoluta perché, nel bilanciamento tra gli opposti interessi, il legislatore ha privilegiato quello, prevalente, della riservatezza, a tutela di un leale gioco concorrenziale, delle caratteristiche essenziali dell’offerta quali beni essenziali per lo sviluppo e per la stessa competizione qualitativa, che sono prodotto patrimoniale della capacità ideativa o acquisitiva della singola impresa<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla consistenza del segreto tecnico o commerciale, il quadro ermeneutico</p>
<p style="text-align: justify;">appare sufficientemente consolidato, avendo la giurisprudenza chiarito che l’esistenza di un segreto tecnico o commerciale deve essere dimostrata in coerenza con la definizione normativa contenuta nell’art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), il quale richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali e le esperienze sulle applicazioni tecnico industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende che non qualsiasi elemento di originalità del servizio offerto è riconducibile alla categoria dei segreti tecnici o commerciali, perché è inevitabile che ogni operatore possieda elementi che differenziano la propria organizzazione e la propria offerta in una procedura di tipo comparativo, ma la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovino applicazione in una serie indeterminata di appalti, e siano in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, la dottrina ha evidenziato come, alla luce delle prassi aziendali, costituiscano indici sulla base dei quali provare un segreto commerciale, l’esistenza di contratti di riservatezza o <em>non disclosure agreement</em>, l’esistenza di contratti di cessione o di licenza dei segreti commerciali (c.d. contratti di <em>know how</em>) ovvero la stipulazione di patti di non concorrenza<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’unica deroga a questa eccezione assoluta è prevista in relazione all’accesso c.d. difensivo del concorrente in ordine alle informazioni contenute nell’offerta tecnica o nelle giustificazioni di altro concorrente, necessarie per la tutela in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si apre così il delicato rapporto tra l’esigenza di accedere ai documenti di gara, in particolare all’altrui offerta tecnica, da parte del concorrente che intenda esercitare i propri diritti di azione giurisdizionale, e le esigenze di riservatezza di un operatore economico che voglia mantenere riservato il proprio <em>know how</em> aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;">La conoscibilità della documentazione prodotta in sede di gara risponde, come si è detto, sia al canone di buon andamento dell’amministrazione che a quello di buon andamento del mercato, garantendo contemporaneamente la trasparenza dell’azione amministrativa e la trasparenza del mercato.</p>
<p style="text-align: justify;">L’obiettivo ultimo di realizzare un mercato concorrenziale passa, però, attraverso la necessità che, da un lato, siano assicurate l’apertura del mercato e la massima partecipazione possibile e, dall’altro lato, siano protetti i segreti industriali e commerciali costituenti un <em>proprium</em> dell’impresa, faticosamente conquistato con investimenti economici, ricerca, promozione, esperimenti e affinamento dell’esperienza.<br />
In questa prospettiva, trasparenza e riservatezza rappresentano, quindi, “forze antitetiche”<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.<br />
Diventa lampante, allora, la rivalità che contraddistingue le società concorrenti e che viene esasperata nell’agone competitivo pubblico, sicché non sorprende che all’istanza di accesso promossa dall’una venga opposta dall’altra l’esistenza di segreti industriali o commerciali, non divulgabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, questa particolare categoria di atti di gara (cfr. offerta tecnica e documentazione connessa) o, meglio, questa particolare categoria di informazioni convogliate nella procedura di gara riproduce, drammaticamente, la tensione sussistente tra la pretesa alla trasparenza amministrativa e l’esigenza alla riservatezza industriale<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le informazioni costituenti segreti tecnici o commerciali personificano, dunque, il contrasto tra trasparenza e riservatezza nelle procedure di gara, alimentando una conflittualità trasversale al diritto di accesso<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A quanto punto, occorre interrogarsi se sia possibile risolvere questo “contrasto” e, in tal caso, come farlo.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong> L’evoluzione dell’accesso nel nuovo codice dei contratti pubblici.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Orbene, tornando alla pronuncia in commento, la stessa è incentrata proprio sui temi dell’ampiezza del diritto di accesso agli atti della procedura di gara e del doveroso bilanciamento con il diritto dei concorrenti alla riservatezza dei propri segreti tecnici e commerciali.</p>
<p style="text-align: justify;">Come visto, la reciproca interazione tra le due istanze avviene, all’interno di un contesto normativo assiologico cangiante, in cui i confini che delimitano l’area occupata dai due istituti sono contraddistinti dalla flessibilità e dal dinamismo, in quanto il punto di equilibrio fra loro tende a spostarsi in una direzione o nell’altra, a seconda dell’importanza attribuita ai diversi valori cui essi risultano di volta in volta sottesi<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sia nel vecchio che nel nuovo impianto codicistico, il legislatore, al fine di fronteggiare l’inevitabile contrasto tra la tutela del <em>know-how</em> industriale e l’accessibilità ai fini difensivi, indica un parametro positivo cui ancorare il giudizio di bilanciamento in concreto, ma non offre, e non può offrire, una soluzione certa, esatta e assiomatica<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">È dunque richiesto all’interprete di contemperare ambedue le esigenze fondamentali, tutelando la riservatezza e garantendo, altresì, l’accesso dei terzi agli atti contenenti dati riservati<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal fine, il legislatore segnala due vie: si chiede di verificare e vagliare l’esistenza di un segreto tecnico o commerciale, per potersi assegnare prevalenza alle ragioni di riservatezza industriale; in secondo luogo, si segnala di preferire l’accesso rispetto alla segretezza qualora la richiesta ostensiva avanzata sia funzionale (o meglio, come si vedrà <em>infra</em>, “strettamente indispensabile”) a difendere gli interessi dell’istante.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, risulterà prevalente il diritto alla riservatezza ogniqualvolta l’accesso è sorretto da interessi non difensivi, mentre prevarrà il diritto alla trasparenza se l’accesso è indispensabile per tutelare interessi difensivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Come chiarito anche dalla pronuncia in commento, è onere dell’istante indicare e dimostrare l’esistenza del descritto nesso di strumentalità tra le informazioni richieste e la loro proficua spendibilità in giudizio; le imprese controinteressate devono, di contro, allegare e provare prevalenti esigenze di tutela del segreto (incompatibili con l’ostensione degli atti).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale dinamica necessariamente relazionale trova una spiccata configurazione proprio nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica in virtù delle peculiarità che innervano tale settore.</p>
<p style="text-align: justify;">Come osservato, infatti, in questo settore la tutela della riservatezza del proprio <em>know how</em> assume rilievo fondamentalmente come diritto al mantenimento della segretezza di quel patrimonio di conoscenze e informazioni che l’impresa acquisisce e sviluppa nello svolgimento di un’attività commerciale o industriale<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Di contro, si è invece constatato come, allorché posti all’interno delle dinamiche del mercato unico europeo, il diritto alla riservatezza e il diritto d’accesso, specie se funzionale alla difesa dei propri diritti, devono essere considerati come parti di un quadro regolatorio presidiato da obiettivi e interessi di carattere generale, primo tra tutti quello della realizzazione di un mercato unico, aperto e concorrenziale a livello sovranazionale<a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo contesto, e sulla base di queste premesse, deve essere letta la pronuncia che ci occupa.</p>
<p style="text-align: justify;">Con quest’ultima, infatti, il giudice romano, sembra prendere una posizione sul difficile bilanciamento tra la tutela dei “segreti tecnici e commerciali” e l’accesso ai documenti di gara funzionali a tutelare i propri diritti.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il Tar Lazio, pone l’attenzione sul limite all’accessibilità del contenuto dell’offerta tecnica del partecipante alla gara, evidenziando come siffatta limitazione sia subordinata all’espressa manifestazione di interesse da parte dell’impresa interessata, la quale deve, quindi, allegare una dichiarazione motivata idonea a comprovare la sussistenza del segreto, in mancanza della quale non può neppure discorrersi di limitazione all’accesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, in assenza di dichiarazione, ovvero in presenza di dichiarazione generica e comunque inidonea alla prova del segreto tecnico o commerciale, come sopra delineato, l’istante avrà senz’altro diritto ad accedere alla documentazione anche se non comprova l’esigenza di difesa in giudizio in relazione all’appalto per cui è causa<a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>, né deve essere dimostrata da quest’ultimo la “<em>stretta indispensabilità</em>” della documentazione richiesta in rapporto al giudizio eventualmente già pendente oppure da instaurare<a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, nella sentenza in esame (che introduce argomenti innovativi rispetto all&#8217;orientamento giurisprudenziale prevalente sviluppatosi in materia), il Tar afferma che la motivazione a tutela del segreto tecnico e commerciale può, in alcuni casi, essere dedotta indirettamente (<em>per relationem</em>) dalla consultazione dei documenti di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò può avvenire, in particolare, quando i criteri di valutazione adottati dalla commissione giudicatrice riguardano le capacità organizzative, gestionali e informatiche dei concorrenti. In tali circostanze, i concorrenti sono spinti a proporre progetti di alta qualità e soluzioni originali, richiedendo un evidente sforzo inventivo e investimenti significativi.</p>
<p style="text-align: justify;">La partecipazione a una procedura strutturata in questo modo implica, infatti, che ogni partecipante debba presentare modelli che rappresentano il proprio peculiare <em>know-how</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Chiarito, perciò, in questi termini l&#8217;onere probatorio gravante sul controinteressato all&#8217;accesso, il Tar Lazio pone in evidenzia l’interesse sotteso all’accesso, poiché, nel richiamare il giudizio di concreta necessità lo declina – riprendendo l’orientamento giurisprudenziale ormai nettamente prevalente<a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a> &#8211; in termini di stretta indispensabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, proprio nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, quando l’accesso interferisce con segreti tecnici o commerciali, cioè con beni dai quali dipende l’effettività della stessa libertà di iniziativa economica, l’interesse del concorrente non aggiudicatario non ottiene una tutela assoluta e indiscriminata, ma subordinata all’esistenza di un rapporto di “stretta indispensabilità” tra l’accesso ai documenti contenenti segreti tecnici e commerciali e le sue esigenze difensive, nel senso che la mancata conoscenza dei primi deve paralizzare <em>completamente</em> le seconde.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale direzione, la pronuncia in esame ribadisce<a href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>, a livello generale, come la legge non ponga una regola di esclusione basata su una presunzione assoluta valevole <em>ex ante</em>, essendo necessario verificare caso per caso le esigenze sottese all’istanza di accesso: ne consegue che, al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità &#8211; da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità &#8211; di utilizzo della documentazione in un determinato giudizio per la formulazione di specifiche censure.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio dunque, interpreta l’accesso difensivo in termini particolarmente stringenti e dichiaratamente restrittivi, ritenendo corretto che la stazione appaltante operi una valutazione circa la “stretta indispensabilità” della documentazione ai fini della difesa in giudizio dell’istante.</p>
<p style="text-align: justify;">Laddove dunque, il richiedente non provi, anche in via indiziaria, che non è assolutamente possibile difendere i propri interessi se non con la disponibilità delle informazioni riservate, il presupposto per l’operatività dell’“eccezione all’eccezione” non può dirsi integrato, in quanto il pregiudizio inferto alla segretezza del <em>know how</em> risulterebbe ingiustificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Meritevole di interesse sul tema è altresì il riferimento &#8211; operato nella sentenza in esame &#8211; alla portata innovativa dell’art. 36 del Nuovo Codice dei Contratti pubblici che, pur non applicandosi <em>ratione temporis</em> alla procedura oggetto della pronuncia in commento, è comunque oltremodo significativa rispetto alle tendenze ideologico culturali, oltre che ovviamente giuridiche, verso le quali il sistema sta evolvendo.</p>
<p style="text-align: justify;">Difatti, con l’art. 36 del nuovo codice il legislatore pare abbia voluto garantire la massima trasparenza possibile dell’operato amministrativo, in un quadro di responsabilità integrale delle stazioni appaltanti.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal fine, con la disposizione in esame il legislatore ha inteso non solo enfatizzare tale finalità, ma anche semplificare attraverso una de-procedimentalizzazione dell’istituto dell’accesso agli atti di gara, con evidente favore verso la massima trasparenza dalla gara pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel dettaglio, l’art. 36, co. 1, del nuovo codice, dispone la diretta “messa a disposizione” in piattaforma dell’offerta dell’aggiudicataria, e dunque garantisce che l’offerta dell’operatore economico aggiudicatario, insieme a tutti i verbali di gara e agli atti, dati e informazioni presupposti all’aggiudicazione, siano resi disponibili &#8211; attraverso la piattaforma digitale di <em>e-procurement</em> utilizzata dalla stazione appaltante &#8211; per tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi al momento della comunicazione digitale dell&#8217;aggiudicazione<a href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti innovativa è la disposizione di cui al successivo co. 2 dell’art. 36, la quale prevede la messa a disposizione reciproca degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria di tutti gli atti di cui al co. 1 e delle offerte dagli stessi presentate, sempre attraverso la piattaforma digitale di <em>e-procurement</em>. Ciò al chiaro scopo di consentire ai partecipanti di valutare agevolmente l’opportunità di impugnare gli atti della gara<a href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, nella fattispecie in esame la ricorrente avalla la tesi secondo cui l’art. 36., co. 2, del d.lgs. n. 36/2023 avrebbe di fatto rimosso ogni ostacolo alla conoscenza integrale delle reciproche offerte da parte delle imprese che occupano i primi cinque posti in graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, tuttavia, la sentenza, discostandosi da tale ricostruzione, evidenzia la necessità di una lettura sistematica della innovata disciplina che armonizzi l’indubbia semplificazione procedimentale determinata dall’utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione con un’invariata tutela dei segreti tecnici e commerciali, alla quale sono dedicati i successivi commi dell’art. 36.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice dunque – muovendosi sulla base della disciplina al momento vigente e pronunziandosi anche sulla portata innovativa del nuovo codice – ha chiarito che sebbene i primi cinque in graduatoria, ad oggi, godano di un “canale” più rapido per l’accesso alla documentazione degli altri quattro, devono pur sempre fare i conti con l’imprescindibile tutela dei segreti tecnici e commerciali.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li><strong> Considerazioni conclusive.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto finora osservato, sembra possibile trarre alcune considerazioni sullo stato attuale della difficile ricerca di un punto di equilibrio tra il diritto di accesso agli atti di gara, con particolare riferimento alla documentazione tecnica degli operatori economici, soprattutto quando motivato da interessi difensivi, e la tutela della riservatezza tecnica, come discusso nel presente lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza in commento, infatti, chiarisce che, ad oggi, sebbene il legislatore pare aver costruito una sorta di statuto giuridico “forte” della trasparenza amministrativa, volto ad assicurare la piena verificabilità della corretta applicazione delle regole del codice, non può, comunque, essere trascurata o posta in secondo piano la necessità di tutelare adeguatamente la riservatezza aziendale (<em>i.e.</em> le informazioni contenenti segreti tecnici o commerciali).</p>
<p style="text-align: justify;">A ben vedere, dunque, l’approdo del nuovo codice dei contratti pubblici, risponde alle istanze della dottrina e della giurisprudenza di individuare “un nuovo bilanciamento” tra la garanzia di tutela della riservatezza e le situazioni tutelate nelle varie ipotesi di accesso<a href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>, che tuttavia, come emerge già chiaramente dalla fattispecie in esame potrebbe prestare il fianco ad un utilizzo distorto e strumentale, finalizzato ad annichilire l’“antagonista” diritto alla riservatezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Pare infatti opportuno osservare, a sommesso avviso della scrivente, che la crescente attenzione del legislatore alla garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa non è esente da criticità in concreto.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, se, da un lato, è certamente apprezzabile il tentativo del legislatore di rendere conoscibile, e quindi verificabile, la correttezza dell’operato e delle scelte delle amministrazioni, certamente, dall’altro lato, non è desiderabile propendere per una troppo libera circolazione dei segreti commerciali.</p>
<p style="text-align: justify;">A ben vedere, la mediazione tra le contrapposte esigenze è, in fin dei conti, ancora rimessa alle valutazioni compiute dal soggetto di volta in volta incaricato (cfr. la stazione appaltante nelle gare di appalto), il quale esporrà nella motivazione il bilanciamento effettuato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel settore delle procedure ad evidenza pubblica la eterogeneità e complessità delle posizioni oggetto di tutela ha portato il legislatore ad attribuire all’amministrazione una ampia discrezionalità, nella ricerca di un giusto punto di equilibrio tra gli interessi.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione è, infatti, chiamata a verificare la sussistenza o meno, in concreto, dei presupposti normativi perché possa operare, in prima battuta, l&#8217;eccezione alla regola dell&#8217;accessibilità anche dell&#8217;offerta tecnica del concorrente (<em>ergo</em>, la sussistenza di segreti tecnici o commerciali nella documentazione oggetto della istanza di accesso); in seconda battuta, valutare l&#8217;operatività dell&#8217;eccezione all&#8217;eccezione&#8221; (<em>i.e.</em> la necessarietà anche di tali informazioni contenenti i segreti da parte dell&#8217;istante per svolgere le proprie difese in giudizio in relazione alla gara a cui ha partecipato).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò comporta, sul piano della tutela giurisdizionale, che il sindacato del giudice amministrativo non dovrà arrestarsi ad una mera valutazione circa la non irragionevolezza della valutazione dell&#8217;amministrazione e, soprattutto, potrà pienamente esplicarsi il potere del giudice amministrativo di cui all’art. 116, comma 4 cod. proc. amm., potendo già il giudice ordinare all&#8217;amministrazione l&#8217;esibizione dei documenti e non dovendo rimettere all&#8217;esercizio del potere discrezionale della p.a. tale valutazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, ad avviso di chi scrive, sembra auspicabile che la pubblica amministrazione, e in subordine il giudice amministrativo, continuino ad operare un’attenta valutazione caso per caso, che non conduca a una sostanziale menomazione del diritto dell’una o dell’altra parte, ma che tenda, piuttosto, ad un maggiore “contemperamento” delle due opposte esigenze e, pertanto, dei diversi interessi pubblici sottostanti.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Art. 35, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 “<em>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> In questi termini: V. Gastaldo, <em>Il diritto di accesso nel settore degli appalti pubblici e gli obblighi di trasparenza delle stazioni appaltanti</em>, in <em>Urbanistica e appalti</em>, 2014, 1005; G. Iosca, <em>Nuove riflessioni sul c.d. “accesso diretto” agli atti di gara</em>, in <em>App. e contr</em>., 6, 2013, 37 e M.G. Vivarelli, <em>l’accesso agli atti negli appalti pubblici</em>, in <em>App. e contr</em>., 10, 2009, 68.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> K.M. Halonen &#8211; R. Caranta &#8211; A. Sanchez-Graells, <em>Transparency in EU Procurements &#8211; Disclosure Within Public Procurement and during contract execution</em>, <em>Edward Elgar Publishing, Northampton</em>, 2019, 1 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> F. Gazzoni, <em>Manuale di diritto privato</em>, Napoli, 1996, 175.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> A. Simonati, <em>L’accesso amministrativo e la tutela della riservatezza</em>, Trento, 2002, 15 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Sul tema G. Arena, <em>L’accesso ai documenti amministrativi</em>, Bologna, 1991; G. Abbamonte, <em>La funzione amministrativa tra riservatezza e trasparenza. Introduzione al tema</em>, in Aa.Vv., <em>L’amministrazione pubblica tra riservatezza e trasparenza. Atti del XXXV Convegno di Studi di Scienza dell’amministrazione</em>, Milano, 1991; M.A. Sandulli, <em>Accesso alle notizie e ai documenti amministrativi</em>, in <em>Enc. dir., IV, agg.,</em> Milano, 2000; C.E. Gallo &#8211; S. Foà, <em>Accesso agli atti amministrativi</em>, in <em>Dig. disc. pubbl., IV</em>, Torino, 2000; F. Merloni, <em>La trasparenza amministrativa</em>, Milano, 2008; nonché, più di recente, M. Bombardelli, <em>Fra sospetto e partecipazione: la duplice declinazione del principio di trasparenza</em>, in <em>Ist. feder</em>., 3-4, 2013, 657; B.G. Mattarella &#8211; M. Savino, <em>L’accesso dei cittadini. Esperienze di informazione amministrativa a confronto</em>, Napoli, 2015; F. Manganaro, <em>Evoluzione ed involuzione delle discipline normative sull’accesso a dati, informazioni ed atti delle pubbliche amministrazioni</em>, in Dir. amm., 2019, 743; A. Simonati, <em>La ricerca in materia di trasparenza amministrativa: stato dell’arte e prospettive future</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2018, 311.</p>
<p style="text-align: justify;">Più in particolare, sul difficile rapporto tra accesso ai documenti e riservatezza si rinvia, <em>ex multis</em>, a R. Marrama, <em>La pubblica amministrazione tra trasparenza e riservatezza nell’organizzazione e nel procedimento amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 1989; S. Tarullo, <em>Diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto alla riservatezza: un difficile rapporto</em>, in <em>Jus</em>, 1996, 209; M. Clarich, <em>Diritto d’accesso e tutela della riservatezza: regole sostanziali e tutela processuale</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 1996, 430; G. Romeo, <em>Accesso ai documenti e riservatezza: rovescio e diritto di una medesima realtà</em>, in <em>Foro it</em>., 1999, III, 439; G. Cassano, &#8211; M. del Vecchio, <em>Diritto alla riservatezza e accesso ai documenti amministrativi</em>, Milano, 2001; S. Cimini, <em>Diritto di accesso e riservatezza: il legislatore alla ricerca di nuovi equilibri</em>, in <em>Giustamm.it</em>, 5, 2005; E. Carloni &#8211; M. Falcone, <em>L’equilibrio necessario. Principi e modelli di bilanciamento tra trasparenza e privacy</em>, in <em>Dir. pubbl</em>., 2017, 723.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> In argomento, <em>ex multis</em>, S. Rodotà, <em>Tecnologie e diritti</em>, Bologna, 1995, anche nella nuova edizione, pubblicata nel 2021, a cura di G. Alpa &#8211; M.R. Marella &#8211; G. Marini.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a>  Sul tema si veda V. Ricciuto, <em>Il trattamento dei dati relativi allo svolgimento di attività economiche</em>, in <em>Eur. dir. priv</em>., 1998, 685.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> <em>Ex plurimis</em>: M. Cafagno, <em>Lo Stato banditore</em>, Milano, 2001; M. D’Alberti, <em>Interesse pubblico e concorrenza nel codice dei contratti pubblici</em>, in Dir. amm., 2008, 297 ss.; M. Clarich, <em>Considerazioni sui rapporti tra appalti pubblici e concorrenza nel diritto europeo e nazionale</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2016, 71 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Sul tema si veda A. Sanchez-Gralles, <em>Transparency and competition in public procurement: a comparative view on their difficult balance, in Transparency in EU Procurements</em>, <em>Edward Elgar Publishing, Northampton</em>, 2019.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> In tema v. M. Lipari, <em>Il diritto di accesso e la sua frammentazione dalla legge n. 241/1990 all&#8217;accesso civico: il problema delle esclusioni e delle limitazioni oggettive</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 17/2019; V. Parisio, <em>La tutela dei diritti di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni nella prospettiva giurisdizionale</em>, in<em> Federalismi.it</em>, n. 11/2018; F. Manganaro, <em>Evoluzione ed involuzione delle discipline normative</em> <em>sull’accesso a dati, informazioni ed atti delle pubbliche amministrazioni</em>, in <em>Dir. </em><em>amm</em>., 2019, 4, p. 743; A. Simonati, <em>I diritti di accesso a contenuto generale: spunti per un&#8217;analisi in parallelo</em>, in <em>Dir. Econ.</em>, n. 1/2022, pp. 201-218.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Il divieto di accesso è riferito, oltre che a quella delle informazioni contenenti segreti tecnici e commerciali, oggetto del lavoro, a «<em>a) (…); b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell&#8217;esecuzione e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale</em>», sulle quali vd. M. Lipari, <em>Informazione dei candidati degli offerenti e accesso agli atti di gara</em>, in M.A. Sandulli, R. De Nictolis (diretto da), <em>Trattato sui contratti pubblici</em>, Milano, 2019, Vol. III, pp. 367-377.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Sul rapporto tra accesso e riservatezza aziendale, stante l&#8217;ampiezza dei contributi, oltre a quelli richiamati nel prosieguo della trattazione, si possono v. anche A. Avino, <em>L’accesso ai documenti di gara tra esigenze di riservatezza e necessità difensive</em>, in <em>Urb. e app.</em>, 2018, pp. 692-698; M. Trimarchi, <em>Commento all’art. 53</em>, in L.R. Perfetti, <em>Codice dei contratti pubblici commentato</em>, Milano, 2017, p. 539 ss.; A. Malandrino, <em>Il diritto di accesso ai documenti nelle gare d’appalto e la tutela di interessi commerciali legittimi e della concorrenza</em>, in <em>Foro Amm.-C.d.S.</em>, 2013, 7-8, 1803 ss.; M. Longo, <em>L’accesso agli atti di gara e il bilanciamento tra tutela della riservatezza e il diritto all’accesso alla documenta &#8211;</em> <em>zione suscettibile di rivelare il know-how di un’impresa</em>, in <em>Foro amm.-C.d.S.</em>, 2010, 9, 1992 ss.; F. De Clementi, <em>La tutela delle informazioni segrete nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica fra consolidamento giurisprudenziale e prospettive di riforma</em>, in <em>Amministrativ@mente</em>, n. 9/2014.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2020, n. 64, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 64/2020, <em>cit</em>.; in termini T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 24 gennaio 2022, n. 145, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, che afferma che «<em>in altre parole, è agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione “motivata e comprovata” circa l’esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo viceversa l’operatore limitarsi ad una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> T.A.R. Lazio Roma, Sez. V, 15 febbraio 2022, n. 1872; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 11 agosto 2021, n. 9363, entrambe in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Cfr. V. Mirra, <em>Accesso agli atti di gara e segretezza industriale: una conciliazione impossibile?</em>, in <em>Urb. E App.</em>, n. 2/2020, p. 176</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Cfr. L. Minervini, <em>Accesso agli atti e procedure di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici</em>, in <em>Foro Amm. (Il)</em>, fasc. 5, p. 976.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> L’espressione è di M. Dugato, <em>L’accesso agli atti di gara tra trasparenza e </em>privacy, in <em>Riv. trim. app.</em>, 1, 2005, 7.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Sul tema si vedano: B. Corradi, <em>L’accesso agli atti nelle gare d’appalto: l’accoglimento da parte della stazione appaltante a seguito di necessaria istruttoria e ponderata complessiva valutazione nell’ambito dei principi di trasparenza, di riservatezza e di tutela del diritto alla difesa</em>, disponibile in <em>https://www.mediappalti.it/laccesso-agli-atti-nelle-gare-dappalto-laccoglimento-da-parte-della-stazione-appaltante-a-seguito-di-necessaria-istruttoria-e ponderata-complessiva-valutazione-nell</em>/; G. De Piazzi, <em>Diritto di accesso agli atti di gara e tutela dei segreti tecnici e commerciali</em>, in <em>italiappalti.it</em>, 2020; A. Malandrino, <em>Il diritto di accesso ai documenti nelle gare d’appalto e la tutela di interessi commerciali legittimi e della concorrenza</em>, in <em>Foro amm. CDS, 7-8</em>, 2013, 1803; M.L. Martire, <em>Diritto di accesso e tutela della privacy: orientamenti giurisprudenziali in materia di appalti pubblici</em>, <em>in L’amministrazione italiana</em>, 2, 2004, 204; E. Rizzi<em>, Limiti del diniego di accesso ad offerte di gara per salvaguardare esigenze di riservatezza tecnico-commerciale rappresentate dai concorrenti</em>, in <em>I contratti dello stato e degli enti pubblici</em>, 4, 2019, 132 e V. Varano, <em>Segreti tecnici o commerciali e accesso agli atti: considerazioni</em>., in <em>Riv. trim. app</em>., 1, 2019, 148.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Sul tema: S. Bellomia, <em>Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e i suoi limiti</em>, Milano, 2000, in particolare 69 ss.; S. Cimini,<em> Accesso ai documenti amministrativi e riservatezza: il legislatore alla ricerca di nuovi equilibri</em>, in <em>Giust. civ</em>., 10, 2005, 407; M. Clarich, <em>Diritto d’accesso e tutela della riservatezza: regole sostanziali e tutela processuale</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 3, 1996, 430 e F. Manganaro, <em>Evoluzione ed involuzione delle discipline normative sull’accesso a dati, informazioni ed atti delle pubbliche amministrazioni</em>, <em>in Dir. amm</em>., 4, 2019, 743.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> A. Simonati, <em>L’accesso amministrativo e la tutela della riservatezza</em>, Trento, 2002, 15.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> In tal senso B. Corradi, <em>op. cit.</em>, rileva che “la legge non pone una regola di esclusione basata su una presunzione assoluta valevole <em>ex ante</em>, ma impone una valutazione in concreto”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a>  M. Dugato, <em>L’accesso agli atti di gara tra trasparenza e</em> <em>privacy</em>, in <em>Riv. trim. app.</em>, 1, 2005<em>.</em>, secondo cui il legislatore introduce un’indicazione generica del tipo “sia tutelata la riservatezza, ma sia pure garantito l’accesso dei terzi agli atti contenenti dati riservati”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> In argomento, <em>ex multis</em>, V. Ricciuto, <em>Il trattamento dei dati relativi allo svolgimento di attività economiche,</em> in Eur. dir. priv., 1998, 685.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Sull’evoluzione della disciplina degli appalti pubblici in relazione all’obiettivo di tutela della concorrenza, <em>ex multis</em>, a M. Cafagno<em>, Lo Stato banditore</em>, Milano, 2001; M. D’Alberti, <em>Interesse pubblico e concorrenza nel codice dei contratti pubblici</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2008, 297 ss.; M. Clarich, <em>Considerazioni sui rapporti tra appalti pubblici e concorrenza nel diritto europeo e nazionale</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2016, 71 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Cfr. V. Mirra, <em>Accesso agli atti di gara e segretezza industriale</em>, <em>cit</em>., p. 180, ove l’Autore richiama, quali interessi diversi dall&#8217;annullamento della aggiudicazione, la domanda risarcitoria in sede civile per concorrenza sleale, l&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale o per sollecitare l&#8217;esercizio di poteri di autotutela.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Tar Lombardia-Milano, Sez. IV, 12 aprile 2024, n. 1083.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Cons. Stato, Sez. V, 1° luglio 2020, n. 4220, Cons. Stato, Sez. III, 31 maggio 2021, n. 4158; Cons. Stato, Sez. IV, 28 aprile 2021 n. 3418, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Lo aveva già chiarito il Consiglio di Stato numerose pronunce. <em>Ex multis</em> si veda: Cons. Stato, Sez. V, 1° luglio 2020, n. 4220, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Si tratta di previsione in linea con l&#8217;art. 55, co. 2, lett. c), della direttiva 2014/24/UE, secondo cui l’amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima e, comunque, entro quindici giorni dalla richiesta “<em>ad ogni offerente che abbia presentato un&#8217;offerta ammissibile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell&#8217;offerta selezionata e il nome dell&#8217;offerente cui è stato aggiudicato l&#8217;appalto o delle parti dell&#8217;accordo quadro</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Come chiarito nella Relazione allo schema di Codice licenziato dal Consiglio di Stato, non si è ritenuto in linea con il portato della direttiva 2014/24/UE rendere disponibili per tutti (diversamente di quanto disposto per la sola offerta dell&#8217;aggiudicataria) le offerte dei partecipanti collocatisi in graduatoria nelle posizioni successive al primo, in quanto tali soggetti, a fronte di alcun beneficio derivante per loro dalla gara medesima, sarebbero chiamati comunque a sacrificare la loro legittima aspettativa di non vedere diffusa la loro offerta, senza che ci sia un motivato interesse a conoscerla. Ciò inoltre potrebbe anche comportare partecipazioni alle procedure di gara &#8220;pretestuose&#8221;, inducendo molti operatori economici a partecipare alle gare con un solo intento esplorativo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> F. Manganaro, <em>Evoluzione ed involuzione delle discipline normative sull’accesso a dati, informazioni ed atti delle pubbliche amministrazioni</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2019, 766.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-rinnovato-equilibrio-tra-accesso-difensivo-e-tutela-della-riservatezza-tecnica-nelle-procedure-ad-evidenza-pubblica-alla-luce-del-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici/">Il rinnovato equilibrio tra accesso difensivo e tutela della riservatezza tecnica nelle procedure ad evidenza pubblica alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Lineamenti sul vecchio e nuovo esercizio del diritto di accesso nei contratti pubblici</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/lineamenti-sul-vecchio-e-nuovo-esercizio-del-diritto-di-accesso-nei-contratti-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 10:32:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/lineamenti-sul-vecchio-e-nuovo-esercizio-del-diritto-di-accesso-nei-contratti-pubblici/">Lineamenti sul vecchio e nuovo esercizio del diritto di accesso nei contratti pubblici</a></p>
<p>Lineamenti sul vecchio e nuovo esercizio del diritto di accesso nei contratti pubblici[*] Vincenzo Caputi Jambrenghi   I. Normativa vigente sul tema degli elementi segreti dell’offerta nella gara ad evidenza pubblica In ordine alle previsioni vigenti nella materia dell’accesso all’offerta tecnica e ai giustificativi dell’offerta economica dell’aggiudicataria, il punto logico</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/lineamenti-sul-vecchio-e-nuovo-esercizio-del-diritto-di-accesso-nei-contratti-pubblici/">Lineamenti sul vecchio e nuovo esercizio del diritto di accesso nei contratti pubblici</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lineamenti sul vecchio e nuovo esercizio del diritto di accesso nei contratti pubblici<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[*]</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Vincenzo Caputi Jambrenghi</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: center;"><strong>I.</strong></p>
<p style="text-align: center;">Normativa<strong> vigente </strong>sul tema degli elementi segreti dell’offerta</p>
<p style="text-align: center;">nella gara ad evidenza pubblica</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;">
<li>In ordine alle previsioni vigenti nella materia dell’accesso all’offerta tecnica e ai giustificativi dell’offerta economica dell’aggiudicataria, il punto logico di partenza deve individuarsi nella disciplina di una documentazione inaccessibile ai sensi dell’art.53, co.5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 all’unica condizione che l’offerta vincente sia corredata da elementi che “<em>costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali</em>”.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">         In secondo luogo, deve ritenersi presente uno spazio problematico per l’accesso, consentito dalla disciplina, di un’importante eccezione per effetto della quale, con riferimento ai medesimi documenti, dovrebbe farsi luogo all’accesso se esso sia concretamente diretto alla difesa in giudizio degli interessi giustiziabili del richiedente (art. 53, co.6: “<em>In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">         Quanto al significato da attribuire ai documenti segreti di natura tecnica o più semplicemente commerciale, si rileva che gli stessi –per restare segreti, come potrebbe essere d&#8217;interesse dell’aggiudicatario– non dovrebbero riguardare e l’organizzazione dell’azienda, e i rapporti con i fornitori, e le idee peculiari dirette a soddisfare i clienti: “<em>nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali, e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela. <strong><u>La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve invece essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico</u>, che [.] sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza</strong></em>”<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Sta di fatto che parte della giurisprudenza amministrativa, anzitutto alcune sentenze del Consiglio di Stato, nell’interpretare le suddette previsioni che concernono il rapporto tra tutela del <em>know how</em> tecnico-commerciale e il diritto di difesa, ha ritenuto che <strong>l’accesso difensivo</strong> all’offerta tecnica e ai giustificativi di quella economica dell’aggiudicataria che si sia opposta all’ostensione possa essere garantito, <em>massime</em> in favore del secondo graduato e comunque del terzo interessato, soltanto se realmente <strong>indispensabile</strong>, circostanza da dimostrare in modo inequivoco mediante l’apposita istanza rivolta al giudice amministrativo, nonché in relazione ad un giudizio già instaurato o, al più, di ragionevolmente sicura e imminente instaurazione<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>Il tenore delle norme di legge in commento, ma anzitutto l’esegesi giurisprudenziale di contenuto restrittivo della quale si è appena dato conto, hanno spostato il punto focale della disciplina precedente all’entrata in vigore del d.lgs. 50/2006 dalla necessità che l’eventuale presenza di segreti tecnici o commerciali all’interno dei documenti presentati in sede di gara fosse adeguatamente comprovata dall’offerente e, di volta in volta, puntualmente verificata nella sua consistenza dalla Stazione appaltante –prima di potersi esprimere sul merito dell’offerta–, all’analisi delle caratteristiche e dei contenuti obbligatori dell’istanza di accesso (in via procedimentale o giudiziale <em>ex</em> art. 116 c.p.a), mediante la quale deve dimostrarsi la stretta indispensabilità della documentazione ritenuta “segreta” dall’offerente e richiesta dall’interessato nell’ambito di un giudizio sostanzialmente già instaurato, sì da garantire l’esclusione di ogni intento esplorativo in capo all’accedente.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Tuttavia, all’art. 53, co.6, del d.lgs. n. 50/2016: (<strong>a</strong>) non si fa menzione dell’ “indispensabilità assoluta”, da dimostrare, per giunta, <em>ex ante, </em>dei documenti in esame per accedere alla tutela dei propri interessi in giudizio, non foss’altro per la ragione che se ne sconosce il contenuto, dunque sarebbe arduo preconizzare i motivi del gravame già in sede di accesso per giustificare lo stretto nesso di strumentalità tra il documento richiesto e la tutela in giudizio; (<strong><em>b</em></strong>) non è previsto che, per conseguire l’accesso, il giudizio principale avverso l’aggiudicazione debba essere <strong>già instaurato</strong> da parte del concorrente privo di adeguate informazioni sull’offerta da impugnare sia sotto il profilo tecnico, sia per quello economico in relazione alla sua attendibilità, per essere legittimati all’accesso nei confronti di detti documenti. Si tratterebbe, infatti, tanto nell’ipotesi in cui siano stati pubblicati i documenti relativi alla fase di ammissione dei concorrenti e i verbali di gara <em>ex </em>art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 dai quali non emergano profili di illegittimità, quanto in quella della omessa pubblicazione dell’intera documentazione di gara, della presentazione di <strong>un ricorso “al buio”</strong><a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>Si dovrebbe pertanto consentire –secondo i principi enucleati da altra corrente giurisprudenziale<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>– ai concorrenti non vincitori che palesino chiaramente nell’istanza di accesso l’intenzione di ricorrere, anzitutto al secondo graduato, di verificare prima dell’istaurazione del giudizio la legittimità dell’aggiudicazione, se necessario, anche attraverso la conoscenza dei documenti “segretati”, se emerga nel procedimento –cioè attraverso la decisione della Stazione appaltante dopo aver consultato l’offerente– l’insussistenza degli affermati, ma non comprovati, profili di segretezza dell’offerta.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>Sul piano dell’effettività, nella quasi totalità dei casi le imprese concorrenti dichiarano, in modo più o meno stereotipato, che l’intera offerta tecnica debba intendersi coperta da segreto, al pari della documentazione relativa ai giustificativi dell’anomalia. Anche le dichiarazioni provenienti da soggetti più avveduti che fanno riferimento alla necessità di oscurare <strong>solo in parte</strong> i documenti suddetti, in quanto, com’è ovvio, il segreto può riguardare soltanto alcuni passaggi specifici dell’offerta, sono spesso dirette ad ottenere lo stralcio di <strong>tutta la parte essenziale e qualificante dell’offerta</strong>, consentendo la visione delle parti irrilevanti quali la “presentazione” del concorrente, i <em>curricula </em>dei dipendenti, le indicazioni generiche e “di principio” relative allo svolgimento della commessa.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">         Dal canto loro le Stazioni appaltanti, vista anche l’incertezza nell’esegesi delle previsioni in commento e per evitare di incorrere in qualsiasi responsabilità, di regola si allineano acriticamente alla presunte esigenze di segretezza dell’offerta tecnica e dei giustificativi allegate dai concorrenti, rigettando, in parte <em>qua</em>, le istanze di accesso, senza offrire l’obbligatoria <strong>valutazione autonoma circa la sussistenza di segreti tecnici o commerciali</strong><a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="7">
<li>Sicché allo stato, in nome della difesa di presunti segreti tecnici e commerciali che tuttavia gli operatori economici assai spesso si guardano bene dal documentare in modo specifico (anche perché, nella maggioranza dei casi, essi non sussistono) e le Stazioni appaltanti di verificare nella loro eventuale consistenza, il richiedente l’accesso è costretto a proporre sistematicamente la domanda <em>ex</em> art. 116 c.p.a. avverso il diniego parziale o totale dell’accesso, per cautela inserendola nel ricorso <em>ex</em> art. 120 c.p.a. avverso l’esito di gara, quest’ultimo da proporre entro 30 giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione, ma non dei suoi presupposti più rilevanti: in particolare, in assenza della documentazione essenziale per poter configurare i vizi della procedura.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="8">
<li>Tutto ciò con la prospettiva, frontalmente contrastante con le affermazioni di principio che connotano il “rito accelerato” in materia di contratti pubblici, di attendere l’esito del giudizio sull’accesso –che può essere celebrato nell’apposita camera di consiglio soltanto a partire dal trentesimo giorno dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate: art. 87, co.3, del c.p.a.)– per poi proporre, se si sia rivelato favorevolmente, motivi aggiunti, previo ulteriore pagamento del contributo unificato, avverso l’ammissione in gara della documentazione esibita dalla Stazione appaltante su ordine del giudice amministrativo.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">         Questo l’insoddisfacente stato dell’arte.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>II</strong></p>
<p style="text-align: center;">Analisi dello Schema preliminare del <strong>nuovo Codice</strong> dei contratti pubblici sul tema degli elementi segreti dell’offerta</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="9">
<li>Nello<strong> Schema preliminare bozza del nuovo codice</strong> dei contratti pubblici sono previste norme che semplificano l’accesso quali, anzitutto, la messa a disposizione dei concorrenti, anche reciproca per i primi cinque graduati, all’interno della piattaforma informatica di gara, di tutti i documenti della procedura, di quelli prodotti dall’aggiudicataria e dalle altre ditte concorrenti, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione (art. 36, commi 1 e 2).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">         Fanno, tuttavia, eccezione le parti dell’offerta connotate da segreto tecnico o commerciale (art. 35, co.4, lett.a) secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente. In tal caso, trattasi di un’altra novità introdotta nella bozza del nuovo codice. La Stazione appaltante, infatti, nel pronunziare l’aggiudicazione, assume contestualmente, nel medesimo provvedimento, una decisione sulla sussistenza del segreto, e sulla conseguente ostensibilità della parte delle offerte ritenuta segreta dalle concorrenti (<em>in primis</em> dall’aggiudicataria). Avverso detta decisione, è possibile ricorrere <em>ex</em> art. 116 del c.p.a. (modificato con l’introduzione di un rito speciale per i contratti pubblici che ci si accinge ad illustrare) sia da parte di chi abbia subito il diniego di accesso al documento, a condizione di dimostrare che lo stesso sia “<strong><em>indispensabile</em></strong><em> ai fini della difesa in giudizio</em>” (art. 35, co.5); sia per coloro che agiscano per la finalità contraria di tutelare il segreto che sia stato ritenuto insussistente dalla stessa Stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="10">
<li>Il ricorso <em>pro</em> o <em>contra</em> l’accesso deve essere notificato e depositato <strong>entro 10 giorni</strong> dalle comunicazioni di cui sopra, l’udienza di discussione è fissata procedendo alla dimidiazione dei termini dell’art. 55 del c.p.a. (quindi dopo 10 giorni dalla notifica e 5 giorni dal deposito), la questione è definita nella stessa udienza con sentenza semplificata, pronunziata anche richiamando le tesi difensive ritenute condivisibili, da pubblicarsi entro i successivi 5 giorni (36, co.7).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="11">
<li>Al di fuori del giudizio, in caso di reiterati rigetti delle richieste di oscuramento dei segreti che sarebbero contenuti nelle offerte, la Stazione appaltante o l’ente concedente possono segnalare il caso all’ANAC che può assumere provvedimenti sanzionatori nei confronti del RUP (art.36, co.6, della bozza del codice che rinvia al contenuto dell’art. 222, co.9).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">         Infine, quale norma di chiusura del sistema, l’incidente sull’accesso non modifica il termine per ricorrere contro l’aggiudicazione che “<em>decorre <strong>comunque</strong> dalla comunicazione dell’art. 90</em>” (art.36, co.9).</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="12">
<li>Senonché, ad una prima lettura, appare chiaro che le previsioni in esame recepiscano i principi enucleati dal Consiglio di Stato in tema di valorizzazione del “segreto” addotto dall’offerente che (<strong>i</strong>) potrà ricorrere a tutela dello stesso, (<strong>ii</strong>) beneficiare dell’interpretazione restrittiva circa il contenuto del ricorso per l’accesso della controparte nei confronti dei soli documenti indispensabili per la difesa nel giudizio contro l’aggiudicazione, nonché (iii) giovarsi indirettamente della previsione che sanziona il RUP nell’ipotesi in cui questi neghi reiteratamente l’oscuramento delle parti dell’offerta ritenute segrete (cui conseguirà verosimilmente l’incremento delle percentuali, già elevatissime, di pronunzie della p.A. contrarie all’accesso, ecc.).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="13">
<li>Del resto, nella bozza del nuovo codice vi sono diversi spunti apprezzabili quali la messa a disposizione, per così dire “automatica”, di tutti gli atti –salvo quelli dichiarati segreti dagli interessati– sin dal momento della comunicazione dell’aggiudicazione; l’elisione del problema di dover presentare un ricorso “preventivo” contro l’aggiudicazione per legittimarsi all’accesso della documentazione ritenuta segreta dall’aggiudicataria; l’obbligatoria pronunzia anticipata della Stazione appaltante sulle richieste di oscuramento di parte delle offerte per tutelare i segreti tecnici o commerciali, il che dispensa gli interessati dal presentare l’istanza di accesso; la stessa, finalmente chiara, configurazione del perimetro delle suddette informazioni coperte da segreto quali “<em>parti dell’offerta</em>” da “<em>oscurare</em>”, auspicando che ciò sia sufficiente per cancellare la prassi in voga consistente nel negare l’ostensione dell’intera offerta tecnica e dei giustificativi di quella economica, ovvero di tutte le parti di tali elaborati che siano rilevanti per il giudizio tecnico comparativo della Commissione giudicatrice, rendendo impossibile la presentazione di un ricorso <em>cognita causa</em>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="14">
<li>Viceversa, gli aspetti che appaiono meritevoli di maggiore approfondimento riguardano il nuovo rito dell’accesso in materia di contratti pubblici: infatti, anzitutto potrebbe verificarsi una compressione del diritto di difesa, derivante dal dover notificare e depositare il ricorso per l’accesso entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, ricorso che, giova ribadirlo, presenta una sua complessità in quanto è necessario anticipare i temi del giudizio contro l’aggiudicazione al fine di dimostrare il nesso tra i documenti richiesti e la difesa in giudizio con il crisma dell’indispensabilità.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">14.1. Sotto distinto e concorrente profilo, la decisione sul ricorso per l’accesso (ovvero per l’oscuramento delle parti dell’offerta ritenute accessibili dalla S.A.), per quanto rapida, non potrebbe che intervenire, nella migliore delle ipotesi che tuttavia resta meramente teorica, dopo <strong>sedici giorni</strong> dal deposito del ricorso medesimo, cioè trascorsi i dieci giorni liberi per la trattazione della causa e i cinque giorni per la pubblicazione della decisione. Inoltre, nel caso di accoglimento dell’istanza di accesso, dovrà essere considerato un tempo tecnico, pari, ad es., ad almeno 5 giorni, affinché la Stazione appaltante dia modo all’interessato di acquisire agli atti richiesti.</p>
<p style="text-align: justify;">         In tal caso, considerando il termine per la notifica e deposito del ricorso (dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione e della decisione sull’ostensione dei documenti per i quali l’offerente ha adotto il segreto), quello per la fissazione dell’udienza (undici giorni), per la pubblicazione della sentenza (cinque giorni) e per la messa a disposizione degli atti indicati dal Giudice amministrativo da parte della Stazione appaltante (ad es. cinque giorni) e per giunta tenendo conto che si tratta soltanto del primo grado del giudizio, il nuovo ricorso sull’accesso richiede necessariamente più di trenta giorni per poter dare i suoi frutti.</p>
<p style="text-align: justify;">         Ne discende che il termine per il ricorso avverso l’aggiudicazione –emanata con lo stesso provvedimento contenente la pronunzia sull’accesso all’offerta tecnica e ai giustificativi dell’offerta economica–, termine che resta fermo indipendentemente dal dispiegarsi del giudizio sull’accesso come sembra evincersi dalla previsione dell’art. 36, co.9, della bozza del nuovo Codice (e contrariamente a quanto affermato dall’A.P. del Cons. di Stato nella sentenza n.12/2020), risulterebbe <strong>spirato</strong> ancor prima che si concretizzi l’accesso ai suddetti documenti che lo stesso legislatore definisce “<strong><em>indispensabili</em></strong>” per redigere il ricorso principale.</p>
<p style="text-align: justify;">14.2. Se l’assetto del rapporto tra il giudizio principale e quello sull’accesso appena evidenziato dovesse essere confermato, non resterebbe al soggetto interessato, con aggravio ulteriore rispetto a quanto accade in applicazione della normativa vigente <em>ex </em>art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, che (<strong>i</strong>) impugnare, entro 10 giorni, la determinazione sull’accesso nonché, con distinto ricorso –da redigere sostanzialmente “al buio”– (<strong>ii</strong>) impugnare gli atti di gara entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione; in seguito, (<strong>iii</strong>) proporre motivi aggiunti averso gli atti che saranno conosciuti all’esito del ricorso sull’accesso (si osservi che il contributo unificato non sarebbe dovuto, come previsto all’art. 209 della bozza del nuovo Codice, che prevede la modifica e l’integrazione dell’art. 120, co.7, del c.p.a., nel senso che: “<em>I nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti, senza pagamento del contributo unificato</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;">14.3. Anche sul piano procedimentale, l’odierna prassi deleteria per la quale le Stazioni appaltanti negano l’accesso ai documenti ritenuti segreti dall’offerente (spesso all’intera offerta tecnica e ai giustificativi di congruità dell’offerta economica), senza assumere alcuna posizione autonoma né motivazione circa la sussistenza del segreto, non potrebbe che risultare <strong>incrementata</strong> dalla previsione di cui all’art. 36, co.6, della bozza in commento con le possibili sanzioni nei confronti del RUP in caso di reiterati rigetti –pur se motivati?– delle richieste di oscuramento delle “parti segrete” –sempre a dire dei concorrenti– delle offerte.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="15">
<li>In definitiva per l’accesso in tema di contratti pubblici, se fosse adottato l’impianto dello schema preliminare del nuovo codice, sarebbe forse opportuno riflettere sull’utilità dell’introduzione dei seguenti, semplici, correttivi:</li>
<li>chiarire all’art.35, co.4, punto 3), che l’accesso è interdetto ai contenuti intrinsechi delle piattaforme digitali e infrastrutture informatiche (cioè alle “soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore” indicati all’art. 53, co.5, lett. d), del d.lgs.n. 50/2016), non certo agli atti e documenti di gara in esse raccolti;</li>
<li>sul concetto di <strong>indispensabilità</strong> dei documenti richiesti ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici (art.35, co.5), si è già detto: per calare siffatto concetto nella realtà fattuale andrebbe forse precisato che trattasi di “indispensabilità astratta”, cioè di ciò che potrebbe essere prospettato teoricamente come indispensabile alla luce di un giudizio <em>ex ante</em>, che precede, cioè, la conoscenza del contenuto degli stessi documenti;</li>
<li>all’art. 36, co.3, inserire il concetto per il quale la Stazione appaltante, previo eventuale interpello della Commissione giudicatrice in caso di complessità tecnica della questione, è tenuta a <strong>motivare</strong> l’accoglimento o il diniego di accesso ai contenuti dell’offerta per i quali l’offerente invochi il segreto e ne abbia comprovato –a suo dire– la sussistenza. La valutazione autonoma di tali aspetti da parte della S.A., infatti, ben può essere riportata nella decisione finale sull’istanza di oscuramento senza svelare gli elementi fondamentali dell’eventuale segreto;</li>
<li>espungere il co.6 dell’art. 36 (sanzione per i reiterati rigetti delle istanza di oscuramento), per le ragioni già chiarite;</li>
<li>codificare, all’art. 36, co.9, il principio enucleato dall’Adunanza plenaria con pronuncia n. 12/2020 per il quale il termine per ricorrere avverso l’aggiudicazione, se intersecato dal giudizio sull’accesso, decorre dalla conoscenza dei documenti sulla base dei quali saranno articolati i motivi del ricorso contro l’aggiudicazione.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">         Si tratta, del resto, di una mera quanto rilevante esigenza di proporzionalità di scelte amministrative tra fini diversi della gara ad evidenza pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[*]</a> Testo integrato ad opera dell’autore, con l’ampia collaborazione dell’avv. Francesco Caputi Iambrenghi, della proposta di modifica dello schema di d.lgs. sul nuovo codice dei contratti pubblici, discussa nel corso della giornata di incontro di soci dell’UNAA, tra i quali i componenti del Comitato tecnico scientifico dell’Unione, il 24 novembre 2022 presso la sede della Cassa forense in Roma.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>                Cfr. TAR Lazio, Roma, I-quater, 11 agosto 2021, n. 9363, autore di una pronuncia accuratamente motivata.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a>                Cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4158/2021; n. 6083/2018; id., sez. V , n. 6463/2020 e 1451/2020: “Al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali dell’offerta tecnica del concorrente ad una gara pubblica, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio, ovvero la sussistenza del concreto nesso di strumentalità tra la documentazione oggetto dell’istanza di accesso e la tutela difesa in giudizio degli interessi della stessa impresa ricorrente, quale partecipante alla procedura di gara pubblica il cui esito è controverso”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a>                Prassi peraltro stigmatizzata anche dall’A.P. del Cons. di Stato con la sentenza n. 12/2020 nella quale si legge che, in detti casi, il termine di impugnazione decorre non già dalla pubblicazione o comunicazione dell’esito di gara, bensì dalla data di conoscenza dei documenti indispensabili per proporre il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a>                Cfr. TAR Liguria, Genova, 18 giugno 2021, n. 557.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a>                In termini di obbligo si esprime di recente la Corte di Giustizia con sentenza del 7 settembre 2021, C-927-19.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sui limiti alla sindacabilità del potere di pianificazione urbanistica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-alla-sindacabilita-del-potere-di-pianificazione-urbanistica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 14:50:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-alla-sindacabilita-del-potere-di-pianificazione-urbanistica/">Sui limiti alla sindacabilità del potere di pianificazione urbanistica</a></p>
<p>U. Di benedetto Pres. L. Cordì Est. 1.  Procedimento amministrativo &#8211; Rispetto delle garanzie procedimentali &#8211; Accesso documentale &#8211; Non può essere inteso in senso meramente formalistico 2. Urbanistica ed edilizia &#8211; Controllo giurisdizionale &#8211; Limiti &#8211; Fattipecie 1. Il rispetto delle garanzie procedimentali non può essere inteso in senso</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-alla-sindacabilita-del-potere-di-pianificazione-urbanistica/">Sui limiti alla sindacabilità del potere di pianificazione urbanistica</a></p>
<p>U. Di benedetto Pres. L. Cordì Est.</p>
<hr />
<p>1.  Procedimento amministrativo &#8211; Rispetto delle garanzie procedimentali &#8211; Accesso documentale &#8211; Non può essere inteso in senso meramente formalistico</p>
<p>2. Urbanistica ed edilizia &#8211; Controllo giurisdizionale &#8211; Limiti &#8211; Fattipecie</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. Il rispetto delle garanzie procedimentali non può essere inteso in senso meramente formalistico, dovendo piuttosto interpretarsi in senso sostanziale (in quanto le garanzie partecipative non assolvono soltanto ad una funzione difensiva in favore del destinatario dell&#8217;atto conclusivo) ed evitando di affidarsi a letture formalistiche che possono sottendere fini meramente speculativi e non in linea con il principio di effettività (cfr T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, sez. II-quater, 14.3.2016, n. 3175; T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 4.11.2019, n. 2294)</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il controllo giurisdizionale dell’operato dell’Amministrazione è ammesso avendo riguardo, <em>ex aliis</em>, alla coerenza della disciplina con gli “<em>scopi prefissati nelle linee programmatiche per la gestione urbanistica del territorio</em>”, alla ragionevolezza e non arbitrarietà delle scelte, e, in ultimo (seppur costituisca, invero, il <em>primum movens</em> di ogni valutazione discrezionale), alla corretta disamina e verifica della situazione di fatto correlata alle esigenze che l’Amministrazione intende perseguire. Lo conferma l’esame degli approdi della giurisprudenza in ordine alla pianificazione urbanistica, come riassunti dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 9.5.2018, n. 2780, che riepiloga i principi cardine della materia. Il complessivo intervento all’attenzione del Collegio è espressione di specifiche finalità economico-sociali quali la bonifica di una vasta area, la riqualificazione complessiva della stessa e la realizzazione di rilevanti attrezzature di interesse pubblico. Non si evincono, quindi, irragionevolezze o arbitri nelle scelte comunali, complessivamente considerate</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 12/07/2022</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 01671/2022 REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 01686/2021 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Forumnet s.p.a. a socio unico, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Lopez e Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Comune di Milano, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;- Regione Lombardia, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
&#8211; Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita&#8217; Sostenibili, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliato ex lege presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, ubicati in Milano, via Freguglia, n. 1;<br />
&#8211; Citta&#8217; Metropolitana di Milano, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Milano Santa Giulia s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Alberto Inzaghi e Tommaso Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
&#8211; Esselunga s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alfarano, Maria Grazia Lanero, Emilio Ciccarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
&#8211; Milano Serravalle &#8211; Milano Tangenziali s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Roberto Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo</i>:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) limitatamente alle previsioni concernenti la realizzazione della cosiddetta Arena “<i>Pala Italia</i>” o “<i>Pala Italia Santa Giulia</i>”:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del decreto del Presidente Regione Lombardia 8 giugno 2021, n. 777 recante “<i>Approvazione ai sensi dell&#8217;art. 34 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, dell&#8217;art. 7, commi 5 e 6, della legge regionale 19/2019, n. 19 e dell&#8217;art. 6, comma 8, della legge regionale 2/2003, dell&#8217;atto integrativo dell&#8217;Accordo di programma per l&#8217;attuazione, ai sensi dell&#8217;art. 92 della legge regionale 12/2005, del programma integrato di intervento (PII), finalizzato alla riqualificazione di un ambito industriale dismesso denominato «Montecity-Rogoredo»</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale di Milano del 27 maggio 2021, n. 42, recante “<i>Ratifica ai sensi dell&#8217;art. 34 del d.lgs 267/2000 e dell&#8217;art. 6, comma 11, della legge regionale 2/2003, dell&#8217;adesione del Comune di Milano all&#8217;atto integrativo dell&#8217;Accordo di programma denominato «Montecity-Rogoredo», sottoscritto il 4 giugno 2004 fra Regione Lombardia e Comune di Milano</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione di Giunta Comunale n. 549 del 17 maggio 2021 recante “<i>Approvazione dell&#8217;ipotesi di atto integrativo &#8211; recante effetti di variante urbanistica ai sensi dell&#8217;art. 34 del d.lgs 267/2000 e dell&#8217;art. 6 della legge regionale 2/2003 &#8211; dell&#8217;accordo di programma denominato “Montecity – Rogoredo” sottoscritto il 4 giugno 2004 tra Regione Lombardia e Comune di Milano</i>” e relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;atto integrativo dell&#8217;Accordo di programma sottoscritto il 4 giugno 2004, ai sensi dell&#8217;art. 34 del d.lgs 267/2000, per l&#8217;attuazione del programma integrato di intervento ai sensi dell&#8217;art. 9 della legge regionale 9/1999, denominato “<i>Montecity-Rogoredo</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dello Schema di convenzione urbanistica relativa alle aree site in località “<i>Montecity-Rogoredo</i>” (prot. 12/05/2021.0256267.R);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; delle Linee Guida per lo schema di convenzione d&#8217;uso dell&#8217;Arena “<i>Pala Italia</i>” (prot. 12/05/2021.0256267.R);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del parere dell&#8217;Area Sport Turismo e Qualità della Vita del Comune di Milano in data 13 maggio 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del “<i>Parere relativo al bilanciamento monetario tra benefici pubblici e privati</i>” emesso dalla Direzione Bilancio e partecipate – Area Gestione Fiscalità e Controlli – Unità Valutazioni Economico-Finanziarie del Comune di Milano in data 13 maggio 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e per quanto possa occorrere del decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima della Regione Lombardia del 12 luglio 2021, n. 9465 recante “<i>rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell&#8217;art. 27-bis del d.lgs 152/2016, relativo al progetto di variante al PTT “Montecity-Rogoredo” nonché opere connesse da realizzare in Comune di Milano</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>B) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13.4.2022</i>:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Milano n. 143 in data 11 febbraio 2022, recante “<i>Approvazione delle linee di indirizzo per la sottoscrizione del Protocollo d&#8217;intesa tra Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia, Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Milano Serravalle Milano Tangenziali Spa, per la progettazione e la realizzazione della nuova zona di scambio della A51 tangenziale est di Milano, carreggiata sud, tra l&#8217;ingresso dallo svincolo “Forlanini” e la nuova uscita “Mecenate – Camm</i>”, limitatamente alla parte in cui ha posto esclusivamente a carico delle amministrazioni pubbliche (Comune e Regione) e della concessionaria autostradale (l&#8217;onere economico (pari ad almeno 10 milioni di euro) relativo alla realizzazione della indicata opera necessaria per consentire l&#8217;accesso al “<i>Pala Italia – S. Giulia</i>” di proprietà privata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del decreto del Sindaco Metropolitano n. 24 in data 8 febbraio 2022 e della deliberazione della Giunta regionale della Regione Lombardia n. XI/5963 del 14 febbraio 2022 limitatamente alla parte in cui hanno approvato l&#8217;assunzione dell&#8217;impegno economico qui censurato esclusivamente da parte delle indicate amministrazioni e della concessionaria autostradale e autorizzato la sottoscrizione del riferito Protocollo d&#8217;intesa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dello schema di Protocollo d&#8217;intesa, approvato con le impugnate delibere, limitatamente alla parte in cui (in particolare art. 3.2) ha posto esclusivamente a carico delle amministrazioni pubbliche e della concessionaria autostradale l&#8217;onere economico relativo alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di adeguamento della nuova zona di scambio nel tratto tra l&#8217;ingresso dallo svincolo “<i>Forlanini</i>” e la nuova uscita “<i>Mecenate-CAMM</i>”, in carreggiata sud, della A51 tangenziale est di Milano;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguente, anche non noti ed in particolare del Protocollo d&#8217;intesa sottoscritto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; e per l&#8217;accertamento dell&#8217;inesistenza dell&#8217;interesse pubblico o generale dell&#8217;Arena.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Milano, di Regione Lombardia, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, di Milano Santa Giulia s.p.a., di Esselunga s.p.a. e di Milano Serravalle – Milano tangenziali s.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto il decreto presidenziale n. 306/2022 che respinge l’istanza del comune di Milano di depositare i documenti di causa tramite supporto informatico (DVD – CDRom);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto il decreto presidenziale n. 331/2022 che respinge l’istanza del comune di Milano di superamento dei limiti dimensionali di cui all’art. 3 del D.P.C.d.S. n. 167 del 22.12.2016;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 il dott. Lorenzo Cordi&#8217; e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con il ricorso introduttivo del giudizio Forumnet s.p.a. a socio unico (di seguito solo “<i>Forumnet</i>” o “<i>la ricorrente</i>”) impugna i provvedimenti indicati in epigrafe volti alla trasformazione urbanistica di un vasto compendio di aree dismesse situate nella parte est del Comune di Milano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. Tale trasformazione è volta<i> </i>“<i>alla creazione di un nuovo quartiere cittadino, caratterizzato da un </i>mix<i> di funzioni, con una significativa presenza di servizi, tra cui un grande parco urbano, attrezzature per lo sport e il tempo libero, nonché con l’insediamento di funzioni strategiche, quali una nuova sede del Conservatorio di Milano, il Museo del Bambino e un’Arena polifunzionale, denominata Pala Italia Santa Giulia, destinata a ospitare le competizioni maschili di hockey sul ghiaccio e la cerimonia di apertura delle competizioni paralimpiche delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026</i>” (<i>ff</i>. 2-3 della memoria difensiva del comune di Milano del 20.5.2022 che sintetizza <i>ut supra</i> i tratti essenziali della decisione urbanistica all’attenzione del Collegio).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. In punto di fatto la ricorrente espone di essere proprietaria dell’impianto sito in Assago denominato “<i>Forum</i>”, inaugurato il 26 ottobre 1990 e gestito da oltre 30 anni dalla Forumnet. Inoltre, la ricorrente deduce che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) tale impianto ha una capienza massima di 12.700 spettatori circa ed ospita manifestazioni sportive, di spettacolo e di intrattenimento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) l’impianto è “<i>realizzato con mezzi propri dalla società che, dopo aver assolto al pagamento degli oneri di urbanizzazione e realizzato ulteriori rilevanti opere di viabilità automobilistica e pedonale, spazi di sosta e parcheggio, parcheggi privati asserviti ad uso pubblico e un impianto sportivo scoperto omologato dal C.O.N.I., ceduto gratuitamente al Comune di Assago unitamente a vaste aree</i>”, versa “<i>un contributo a fondo perduto per l’estensione della linea metropolitana 2 di Milano, dalla stazione di Famagosta fino a quella di Assago</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iii</i>) l’impianto “<i>serve storicamente e notoriamente il bacino dell’area metropolitana milanese</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. Forumnet evidenzia come, con i provvedimenti impugnati, si approvi l’atto integrativo all’accordo di programma denominato “<i>Montecity– Rogoredo</i>”, sottoscritto il 4 giugno 2004 tra Regione Lombardia e comune di Milano. Obiettivo dell’atto integrativo è la riqualificazione, sotto il profilo urbanistico e ambientale, delle aree inserite nell’ambito urbano di Milano denominato “<i>Montecity-Rogoredo</i>”, mediante la programmazione unitaria e l’attuazione coordinata di un insieme di interventi finalizzati all’insediamento di residenza e di funzioni compatibili, di attività terziarie, ricettive, commerciali e di interventi infrastrutturali pubblici e di interesse pubblico oltre che di nuove funzioni urbane di ritenuto interesse strategico, come il Pala Italia Santa Giulia, individuato anche come sede di alcune manifestazioni olimpiche nell’ambito dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1.1. La ricorrente osserva come l’impugnazione riguardi “<i>esclusivamente le previsioni urbanistiche e gli atti amministrativi concernenti l’Arena, nel senso, non già, di impedirne la realizzazione, bensì di rimuovere le illegittime ed ingiuste agevolazioni giuridiche ed economiche riconosciute dalle amministrazioni resistenti all’operatore beneficiario (Milano Santa Giulia Spa), nonché di mettere in rilievo la mancata considerazione dei maggiori oneri conseguenti all’impatto dell’Arena sulla viabilità</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1.2. In particolare, secondo Forumnet:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) l’Arena sarebbe ingiustamente qualificata negli atti impugnati quale impianto di proprietà privata e di “<i>interesse pubblico o generale</i>”, le cui superfici, pertanto, non rientrerebbero nella s.l. assentita dall’atto integrativo dell’accordo di programma;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) l’Arena sarebbe “<i>ingiustamente finanziata dal Comune attraverso la rinuncia dell’ente, con gli atti impugnati, a ricevere in proprietà le opere (o il relativo valore) previste nell’Accordo di programma stipulato il 4 giugno 2004</i> […] <i>quale “</i>standard qualitativo”<i> a carico dell’operatore, e in particolare attraverso la rinuncia del Comune al “</i>Centro Congressi<i>” (del valore di 63 milioni di euro) e ai “</i>parcheggi in struttura<i>” (del valore di 48 milioni di euro circa)</i>”, da realizzare secondo l’accordo del 2004;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iii</i>) l’“<i>interesse pubblico o generale</i>” dell’impianto sarebbe da escludere “<i>perché la riferita qualificazione non è stata attribuita nel rispetto del modulo procedimentale stabilito dall’art. 4, comma 2 delle NTA del Piano dei Servizi del PGT del Comune di Milano</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1.3. Secondo Forumnet i vantaggi concessi dal comune di Milano (rilevanti come “<i>perdite</i>” per l’Amministrazione) non sarebbero giustificati dai maggiori costi per l’intervento considerato l’incremento della s.l. e del margine finale effettivo (quale differenza fra ricavi e costi) previsto a favore dell’operatore e derivante dall’atto integrativo all’accordo quadro.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1.4. Inoltre, la ricorrente deduce come la realizzazione dell’impianto comporti un “<i>prevedibile calo del volume degli affari</i>” nonché l’impossibilità di “<i>competere su un piano di parità, nell’offerta dei servizi di ospitalità di grandi manifestazioni sportive e di intrattenimento, con un concorrente che</i> [riceve] <i>un così rilevante sostegno dalle amministrazioni</i>”. Per tali ragioni Forumnet chiede che siano annullati “<i>benefici</i>” ritenuti illegittimi e che “<i>sia restituito alla comunità il valore ad oggi alla medesima sottratto con i provvedimenti impugnati e &#8211; una volta recuperata l’Arena alla mano pubblica o riconosciuta la decisiva contribuzione pubblica (in termini di minori costi e di maggiori volumi riconosciuti all’operatore), se ne affidi l’edificazione e la gestione attraverso procedure di evidenza pubblica alle quali Forumnet è pure titolata a partecipare</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2. Operate tali premesse Forumnet evidenzia come l’accordo di programma del 2004 sia finalizzato a realizzare “<i>un intervento unitario di riqualificazione che consenta il recupero di ampie parti di territorio caratterizzate da impianti industriali dismessi e dalla necessità di una riconnessione infrastrutturale e urbana con i quartieri al contorno e più in generale con le parti urbanizzate e non dei comuni contermini</i>”. In relazione a tale vicenda la ricorrente deduce che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) in data 27.9.2000 la Nuova Immobiliare s.p.a. (ora Milano Santa Giulia s.p.a.) presenta al Comune una proposta di P.I.I. in variante allo strumento urbanistico finalizzata alla riqualificazione delle aree ricadenti nell’ambito urbano denominato “<i>Montecity &#8211; Rogoredo</i>”, già occupate dagli stabilimenti Montecatini-Edison e dalle acciaierie Redaelli;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) obiettivo della pianificazione è la “<i>riqualificazione urbana, sotto i profili urbanistico e ambientale, delle aree</i> […] <i>mediante la programmazione unitaria e l’attuazione coordinata di un insieme di interventi finalizzati all’insediamento di residenza e di funzioni compatibili, di attività terziarie, ricettive, commerciali e di rilevanti interventi infrastrutturali pubblici e di interesse pubblico e di una nuova funzione urbana di interesse strategico, quale il Centro Congressi, secondo le indicazioni del Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali di Milano</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iii</i>) lo strumento (assoggettato a procedura di v.i.a. conclusa con decreto regionale n. 13058/2012) prevede, <i>ex aliis</i>, la realizzazione del prolungamento della strada statale Paullese, inserita nel programma triennale delle opere pubbliche (2003-2005) del comune di Milano;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iv</i>) il P.I.I. riceve parziale attuazione con realizzazione di buona parte degli interventi relativi alla parte sud dell’area.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.1. Osserva, inoltre, come il P.I.I. del 2004 preveda insediamenti integrati per una s.l.p. complessiva pari a mq. 614.900 (sulla base dell’indice di utilizzazione territoriale UT di 0.64 mq/mq) di cui:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) mq. 586.235 di s.l.p. destinati a funzioni residenziali, terziarie ricettive, residenziali alberghiere, commerciali e compatibili con la residenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) mq. 15.000 di s.l.p. destinati a funzioni commerciali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iii</i>) mq. 13.665 di s.l.p. di competenza del comune di Milano, destinati a funzione di edilizia residenziale pubblica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iv</i>) aree destinate ad urbanizzazione primaria &#8211; comprese le aree destinate al prolungamento della strada “<i>Paullese</i>” &#8211; per una superficie complessiva di mq. 215.826;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>v</i>) aree destinate ad urbanizzazione secondaria, ad infrastrutture e servizi pubblici o di uso pubblico (standard) per complessivi mq. 623.394, di cui mq. 548.496 ceduti o asserviti dal Soggetto Attuatore e mq. 74.898 già di proprietà comunale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.2. Il programma prevede, inoltre, quali standard qualitativi aggiuntivi, a gestione privata convenzionata, la realizzazione di:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) una residenza temporanea universitaria per mq 52.000 di s.l.p.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) un centro congressi, a cura e spese del soggetto attuatore del programma, per un costo previsto di 62 milioni di euro.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3. Forumnet osserva come, dopo il venir meno dell’efficacia di un provvedimento di sequestro preventivo che interessa le aree, l’operatore privato presenti una proposta di variante al P.I.I. volta a ridefinire l’assetto planimetrico del Piano e la redistribuzione delle s.l.p. delle aree private. Si prevede, inoltre, l’incremento dell’indice di utilizzazione territoriale U.T. da 0.64 a 0.70 mq/mq con aumento delle funzioni commerciali e di terziario direzionale. La ricorrente evidenzia, ancora, come l’atto integrativo all’accordo di programma confermi la riqualificazione/ampliamento dello svincolo di Mecenate A51 &#8211; Tangenziale Est Milano, nonché la realizzazione della s.s. Paullese (completamento lotto I e realizzazione lotto II), del collegamento tramviario Rogoredo-Forlanini e delle opere pubbliche infrastrutturali. E’ soppressa, invece, la previsione del centro congressi da cedere al Comune e, al posto di questo, si intende realizzare un’arena polifunzionale denominata “<i>Pala Italia Santa Giulia</i>”, realizzata con fondi privati e destinata ad ospitare le competizioni maschili di hockey su ghiaccio e la cerimonia di apertura delle competizioni paralimpiche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3.1. In ordine alla vicenda amministrativa dalla esposizione contenuta nel ricorso si evince che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) con deliberazione dell’8.9.2017 la Giunta comunale approva le linee di indirizzo per l’avvio del procedimento di variante al P.I.I. mediante formazione di un atto integrativo dell’accordo di programma con effetto di variante urbanistica avviando, contestualmente, la procedura di v.a.s.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) dopo l’aggiornamento della proposta la procedura di v.a.s. è avviata con pubblicazione del relativo avviso sui siti <i>web</i> del comune di Milano e della Regione Lombardia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iii</i>) l’Amministrazione comunale conduce, <i>medio tempore</i>, una serie di approfondimenti istruttori;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iv</i>) in data 7.5.2020 sono messi a disposizione la proposta di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica con termine fino al 6.7.2020 per la presentazione di osservazioni e proposte;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>v</i>) sono depositate osservazioni tra cui quelle formulate dalla stessa Forumnet che sono, tuttavia, respinte;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>vi</i>) dopo il parere favorevole con prescrizioni dell’Autorità competente, le controinteressate presentano istanza volta ad ottenere il rilascio del p.a.u.r.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>vii</i>) in seno a tale procedimento è svolta la v.i.a. che si articola in sei conferenze di servizi e si conclude in data 12.7.2021 con rilascio del p.a.u.r.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>viii</i>) con deliberazione n. XI/4699 del 14.5.2021 la Giunta regionale approva l’ipotesi di atto integrativo all’accordo sulla base del testo licenziato dal Collegio di vigilanza nella seduta del 10.5.2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ix</i>) con deliberazione n. 549 del 17.5.2021 la Giunta Comunale approva l’ipotesi di atto integrativo comportante variante al P.G.T.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>x</i>) con deliberazione n. 42 del 27.5.2021 il Consiglio comunale ratifica l’atto integrativo dell’accordo di programma del 2004;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>xi</i>) l’atto integrativo è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale pubblicato sul b.u.r.l. del 17.6.2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.4. Ricostruiti i tratti caratterizzanti della vicenda la ricorrente ribadisce come, con il ricorso, si intenda ottenere l’annullamento dei provvedimenti “<i>in epigrafe, limitatamente alla disciplina giuridica, urbanistica e regolamentare concernente l’Arena e ai conseguenti benefici riconosciuti a MSG</i>”; in particolare, si impugnano:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) l’art. 12 dell’Atto Integrativo dell’A.d.P. il quale stabilisce che l’Arena è “<i>impianto di ragione privata</i>”, “<i>qualificato &#8211; ai sensi dell’art. 9, comma 10, della legge regionale 12/2005 &#8211; quale attrezzatura di interesse pubblico</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) l’art. 11 dello Schema di convenzione allegato all’Atto Integrativo dell’A.d.P. recante variante al P.I.I., il quale ribadisce, al comma 1, “<i>alla luce delle definizioni di cui all’articolo 4.2 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi del PGT</i>”, che l’Arena è un “<i>impianto di ragione privata qualificato ai sensi dell’art. 9, comma 10, della L.R. n. 12/2005 come attrezzatura privata di interesse pubblico</i>”, affermando (al co. 2) che “<i>in ragione del suo convenzionamento, le superfici dell’Arena, compresi eventuali spazi relativi a servizi accessori rispetto al suo funzionamento (quali, a titolo meramente esemplificativo e comunque non esaustivo, spazi dedicati al merchandising, al servizio di ticketing, al centre management, alla somministrazione di alimenti e bevande) non sono computate nella SL assentita dal PII, ai sensi dell’art. 5, comma 6, delle NTA del Piano delle Regole del PGT</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.4.1. Inoltre, la ricorrente impugna le “<i>Linee Guida per lo schema di convenzione d’uso dell’Arena (ai sensi dell’articolo 9, comma 10, della L.R. n. 12/2005 e dell’art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi del Comune di Milano)</i>” nella parte in cui:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) stabiliscono che le superfici dell’arena non sia computate nella s.l. assentita;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) comportano l’impegno di Milano Santa Giulia a concedere “<i>l’uso esclusivo dell’Arena al Comune, che accetta, per l’organizzazione, diretta o da parte di terzi, di manifestazioni o iniziative benefiche, istituzionali e/o comunque senza fini di lucro, nella misura massima di 2 (due) giorni l’anno</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iii</i>) prevedono che le condizioni per la messa a disposizione dell’arena al Comune per lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche siano oggetto di separata negoziazione con Milano Santa Giulia o con altro operatore terzo specializzato suo avente causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iv</i>) dettano condizioni di convenzionamento, servizi base e costi di utilizzo ritenute illegittime.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. A sostegno della domanda di annullamento Forumnet articola cinque motivi di ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. Con il primo motivo (rubricato: “<i>Sulla violazione e/o erronea interpretazione dell’art. 34 del d.lgs 267/2000, dell’art.6 della legge regionale 2/2003, dell’art. 92 della legge regionale 12/2005 nella parte in cui consentono di presentare osservazioni all’Atto Integrativo dell’A.d.P. recante variante al PII</i>”) Forumnet deduce l’illegittimità del procedimento che conduce all’approvazione dei provvedimenti impugnati in ragione dell’omesso confronto con i soggetti interessati sulla “<i>proposta di controdeduzioni</i>”, sullo schema di convenzione del 12.5.2021, sulle Linee Guida del 12.5.2021, sul parere dell’Area sport turismo e qualità della vita del comune di Milano del 13.5.2021, e, in ultimo, sul “<i>Parere relativo al bilanciamento monetario tra benefici pubblici e privati</i>” del 13.5.2021 emesso dalla Direzione comunale Bilancio e partecipate. L’impossibilità di formulare rilievi ed osservazioni determinerebbe l’illegittimità dei provvedimenti per violazione delle regole di cui agli artt. 6, co. 11, della L.r. n. 2/2003 e 92, co. 4, della L.r. n. 12/2005, e dell’allegato 1m della D.G.r. 10.11.2010, n. 9/761. Osserva, inoltre, come non possa ritenersi operante la regola di cui all’art. 21-<i>octies</i>, co. 2, L. n. 241/1990 e che la mancanza di contraddittorio non consenta alla ricorrente di mettere in luce illegittimità, erroneità e contraddittorietà delle decisioni amministrative impugnate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2. Con il secondo motivo (rubricato: “<i>Sull’erroneo riconoscimento dell’Arena quale struttura di proprietà privata. Violazione di legge: artt. 3 e 97 della Cost., artt. 3 e 6 della legge 241/1990; art. 1 e segg. del d.lgs 50/2016; eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità</i>”) Forumnet contesta la decisione del Comune di abdicare alla proprietà pubblica dell’arena riconoscendola all’operatore privato. Osserva come “<i>il riconoscimento della proprietà pubblica dell’Arena o della sostanziale contribuzione pubblica per la sua realizzazione (attraverso la rinuncia del Comune ai propri crediti derivanti dall’A.d.P. 2004 e l’incremento della volumetria previsto dall’Atto Integrativo dell’A.d.P.)</i> [imporrebbero] <i>e comunque impongono (ai sensi dell’art. 1, comma 2, e segg. del d.lgs 50/2016) la individuazione del soggetto realizzatore e gestore dell’Arena con gara pubblica, cui Forumnet ha interesse a partecipare, in virtù delle qualificazioni dalla medesima possedute</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.3. Con il terzo motivo (rubricato: “<i>Sulla erroneità del riconoscimento dell’Arena quale opera di interesse pubblico o generale. Violazione di legge: artt. 3 e 97 della Cost., artt. 3 e 6 della legge 241/1990; art. 9, comma 10, della legge regionale 12/2005; artt. 4 e 6 delle NTA del Piano dei Servizi del PGT del Comune di Milano; art. 5, comma 6, delle NTA del Piano delle Regole del PGT</i>”) la ricorrente contesta la qualificazione di opera di interesse pubblico dell’arena Santa Giulia ritenendo insussistenti i presupposti di cui all’art. 4, co. 2, delle N.T.A. del P.d.S. del P.G.T. comunale nonché la regolamentazione specifica relativa a tale struttura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.4. Con il quarto motivo (rubricato: “<i>Sulla contraddittorietà ed erroneità dei provvedimenti impugnati sotto altri profili e sulla violazione di legge: artt. 3 e 97 della Cost., artt. 3 e 6 della legge 241/1990</i>”) Forumnet deduce plurimi profili di contraddittorietà della disciplina urbanistica relativa all’intervento all’attenzione del Collegio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.5. Con il quinto motivo (rubricato: “<i>Sulla erroneità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui non hanno tenuto conto dell’impatto dell’Arena sulla rete viaria e individuato il soggetto obbligato a sostenere i relativi costi. Violazione di legge: artt. 3 e 97 della Cost., artt. 3 e 6 della legge 241/1990</i>”) deduce la sussistenza di numerose criticità sulla viabilità anche alla luce dei pareri resi dal M.I.M.S. in data 10.9.2021 e dalla Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali s.p.a. del 9.6.2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Si costituisce in giudizio il comune di Milano (5.10.2021) chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile o, comunque, infondato nel merito. Omologhe conclusioni rassegnano Regione Lombardia (costituitasi in data 20.10.2021) e Milano Santa Giulia s.p.a. (15.11.2021) che, inoltre, deduce:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) l’irricevibilità del ricorso per tardività nella parte in cui si contesta la qualificazione del Pala Santa Giulia quale opera privata di interesse pubblico o generale che sarebbe impressa già nel dossier della candidatura per i giochi olimpici e paraolimpici del 2026;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ed interesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. Si costituisce, inoltre, Esselunga s.p.a. (30.11.2021) che chiede di dichiarare il ricorso inammissibile o infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. In data 17.1.2022 le controinteressate depositano, inoltre, istanza di fissazione dell’udienza di trattazione del merito del ricorso in via di prelievo evidenziando l’importanza degli interventi previsti e l’esigenza di ottenere una statuizione giudiziale sulla legittimità degli atti impugnati considerati anche gli ingenti investimenti economici da effettuare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. In data 13.4.2022 Forumnet deposita ricorso per motivi aggiunti con il quale chiede l’annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Milano n. 143 in data 11 febbraio 2022, recante “<i>Approvazione delle linee di indirizzo per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia, Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Milano Serravalle Milano Tangenziali Spa, per la progettazione e la realizzazione della nuova zona di scambio della A51 tangenziale est di Milano, carreggiata sud, tra l’ingresso dallo svincolo “Forlanini” e la nuova uscita “Mecenate – Camm</i>”, limitatamente alla parte in cui pone esclusivamente a carico delle amministrazioni pubbliche (Comune e Regione) e della concessionaria autostradale (Milano Serravalle Milano Tangenziali s.p.a.) l’onere economico (pari ad almeno 10 milioni di euro) relativo alla realizzazione della indicata opera necessaria per consentire l’accesso al “<i>Pala Italia – S. Giulia</i>” di proprietà privata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) del decreto del Sindaco Metropolitano n. 24 in data 8 febbraio 2022 e della deliberazione della Giunta regionale della Regione Lombardia n. XI/5963 del 14 febbraio 2022, limitatamente alla parte in cui approvano l’assunzione dell’impegno economico censurato esclusivamente da parte delle indicate amministrazioni e della concessionaria autostradale e autorizzano la sottoscrizione del riferito Protocollo d’intesa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iii</i>) dello schema di Protocollo d’intesa, approvato con le impugnate delibere, limitatamente alla parte in cui (in particolare art. 3.2) pone esclusivamente a carico delle amministrazioni pubbliche e della concessionaria autostradale l’onere economico relativo alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di adeguamento della nuova zona di scambio nel tratto tra l’ingresso dallo svincolo “<i>Forlanini</i>” e la nuova uscita “<i>Mecenate-CAMM</i>”, in carreggiata sud, della A51 tangenziale est di Milano;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iv</i>) di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguente, anche non noti ed in particolare del Protocollo d’intesa sottoscritto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. La ricorrente evidenzia come le Amministrazioni e le controinteressata non apprezzino adeguatamente l’impatto viabilistico dell’arena e conseguentemente dedicano di “<i>rimediarvi</i>” prevedendo interventi di adeguamento della nuova zona di scambio nel tratto tra l’ingresso dallo svincolo “<i>Forlanini</i>” e la nuova uscita “<i>Mecenate-CAMM</i>”, in carreggiata sud, della A51 tangenziale est di Milano, ossia interventi di urbanizzazione primaria non compresi fra quelli individuati nell’atto integrativo. Tale nuovo intervento confermerebbe l’inadeguatezza delle precedenti scelte urbanistiche ma, sebbene possa “s<i>aluta</i>[rsi] <i>con favore</i>” (<i>f</i>. 4 del ricorso per motivi aggiunti) risulterebbe illegittimo nella parte in cui pone a carico delle Amministrazioni e di Milano Serravalle gli oneri finanziari dell’opera nonostante si tratti di un intervento in favore e in funzione di un’opera di proprietà privata quale l’arena.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2. Forumnet articola due motivi di ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2.1. Con il primo motivo (rubricato: “<i>Sulla illegittimità dell’impegno delle amministrazioni di finanziare un’opera viaria necessaria e funzionale ad un’opera di proprietà privata (l’Arena). Violazione di legge: artt. 3 e 97 della Cost., artt. 3 e 6 della legge 241/1990; art. 16 del d.P.R. 380/2001; art. 43 della legge regionale 12/2005; art. 4 della legge regionale 12/2005; art. 4.4 dell’Atto Integrativo. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza</i>”) la ricorrente deduce l’ingiustizia, illogicità ed irragionevolezza della decisione di porre a carico delle Amministrazioni (Regione Lombardia e comune di Milano) e di Milano Serravalle s.p.a. l’onere di un intervento di cui beneficia un soggetto privato. Simile decisione contrasterebbe con la previsione di cui all’art. 16 del t.u.e. e con l’art. 4.4. dell’atto integrativo che pone a carico del P.I.I. eventuali costi aggiuntivi derivanti da necessità di adeguamento degli assetti viabilistici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2.2. Con il secondo motivo (rubricato: “<i>Sull’accertamento della erroneità del riconoscimento dell’Arena quale opera di interesse pubblico e comunque sul venir meno, anche in virtù degli atti impugnati, della riferita qualità dell’opera. Violazione di legge: artt. 3 e 97 della Cost., artt. 3 e 6 della legge 241/1990; art. 9, comma 10, della legge regionale 12/2005; art. 4 delle NTA del Piano dei Servizi del PGT del Comune di Milano</i>”) la ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per omessa verifica del bilanciamento tra benefici pubblici e privati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. In data 2.5.2022 il comune di Milano deposita istanza di autorizzazione al deposito dei documenti di causa tramite supporto informativo (DVD-CDRom). Con decreto n. 306/2022 l’istanza è respinta ritenendo non sussistenti “<i>specifiche e motivate ragioni tecniche ostative al deposito in via telematica</i>”, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40 “<i>Regolamento recante le regole tecnico-operative per l&#8217;attuazione del processo amministrativo telematico</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. In data 3.5.2022 si costituisce in giudizio Milano Serravalle &#8211; Milano Tangenziali s.p.a. chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile o, comunque, infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. In data 19.5.2022 si costituisce in giudizio il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile che evidenzia come le criticità viabilistiche emerse nel procedimento di p.a.u.r. siano superate dall’apposito protocollo di intesa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. In vista dell’udienza pubblica del 21.6.2022 le parti depositano memorie difensive e memorie di repliche i cui contenuti essenziali sono, di seguito, riassunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.1. Milano Serravalle – Milano Tangenziali s.p.a. deposita memoria conclusionale con la quale deduce:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti nella parte relativa al finanziamento dell’opera pubblica per carenza di un interesse giuridicamente rilevante;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) l’inammissibilità delle domande di annullamento per carenza di legittimazione ed interesse;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iii</i>) l’infondatezza dei motivi di ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.2. Regione Lombardia deposita memoria difensiva con la quale deduce:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) l’inammissibilità delle domande di annullamento per carenza di legittimazione ed interesse;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) l’infondatezza dei motivi di ricorso relativi alle decisioni relative alla viabilità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.3. Il comune di Milano deposita memoria difensiva con la quale deduce:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) l’inammissibilità delle domande di annullamento per carenza di legittimazione ed interesse;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) l’inammissibilità ed infondatezza dei motivi 1-4 del ricorso introduttivo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iii</i>) l’improcedibilità ed infondatezza del quinto motivo del ricorso introduttivo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iv</i>) l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.4. Forumnet deposita memoria difensiva con la quale insiste nei motivi di ricorso articolati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.5. Milano Santa Giulia s.p.a. deposita memoria difensiva con la quale deduce:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) l’inammissibilità delle domande per carenza di legittimazione ed interesse;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) l’inammissibilità dei motivi che afferirebbero al merito delle decisioni amministrative;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iii</i>) l’infondatezza dei motivi 1-4 contenuti nel ricorso introduttivo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iv</i>) l’improcedibilità e, in subordine, l’infondatezza del quinto motivo del ricorso introduttivo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>v</i>) l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.6. Esselunga deposita memoria difensiva con la quale deduce:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) l’inammissibilità delle domande per carenza di legittimazione ed interesse;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) l’inammissibilità delle domande per violazione della previsione di cui all’art. 34, co. 2, c.p.a. in quanto le stesse sarebbero volte ad una modifica o riforma dei provvedimenti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iii</i>) l’inammissibilità ed infondatezza dei motivi di ricorso contenuti nell’atto introduttivo del giudizio e nel ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.7. Milano Santa Giulia s.p.a., la Regione Lombardia, Esselunga s.p.a., il comune di Milano e Forumnet depositano, inoltre, memorie di replica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. All’udienza del 21.6.2022 la causa è trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Entrando in <i>medias res</i> il Collegio ritiene di poter prescindere dalla disamina dell’eccezione processuali formulate dalle parti stante l’infondatezza nel merito delle censure. Si prescinde, quindi, sia dalla disamina delle eccezioni di carattere generale (quali quella di difetto di legittimazione ed interesse a ricorrere o la dedotta violazione della previsione di cui all’art. 34, co. 2, c.p.a. formulata da Esselunga s.p.a.) sia dalle eccezioni relative a singoli motivi o questioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Procedendo, quindi, alla disamina del merito occorre prendere l’abbrivo dal primo motivo del ricorso introduttivo con il quale Forumnet deduce l’illegittimità del procedimento per mancata effettuazione del contraddittorio stante la mancata messa a disposizione:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) della “<i>proposta di controdeduzioni</i>”, conosciuta solo dopo la pubblicazione della deliberazione di Giunta comunale n. 549 del 17.5.2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) dello schema di convenzione protocollato dal Comune solo in data 12.5.2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iii</i>) delle Linee Guida protocollate dal Comune anch’esse solo in data 12.5.2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iv</i>) del parere dell’Area Sport Turismo e Qualità della Vita del Comune, acquisito in data 13.5.2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>v</i>) del “<i>Parere relativo al bilanciamento monetario tra benefici pubblici e privati</i>” del 13.5.2021 emesso dalla Direzione comunale Bilancio e partecipate del comune di Milano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.1. La ricorrente deduce di non poter formulare osservazioni a tali atti “<i>volti, in tesi, a qualificare l’Arena come opera privata di </i>“interesse pubblico o generale<i>” ai sensi dell’art. 9, comma 10, della legge regionale 12/2005 e dell’art. 4 comma 2 delle NTA del Piano dei Servizi al PGT del Comune di Milano</i>” (punto 1.4. del <i>f</i>. 14 del ricorso introduttivo). Osserva come, alla deliberazione n. 549 del 17.5.2021, faccia seguito la delibera n. 42 del 27.5.2021, che ratifica l’adesione del Comune all’atto integrativo all’accordo di programma concludendo il procedimento amministrativo “<i>ed inibendo a Forumnet la presentazione delle osservazioni in merito ai documenti allegati alla delibera di Giunta</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.2. Ne conseguirebbe la violazione:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) della previsione di cui all’art. 6, co. 11, della L.r. n. 2/2003 secondo cui: “<i>Qualora l’accordo di programma comporti varianti agli strumenti urbanistici, il progetto di variante deve essere depositato nella segreteria comunale per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque ha facoltà di presentare osservazioni. Le osservazioni presentate sono controdedotte dal consiglio comunale in sede di ratifica ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 267/2000</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) della previsione di cui all’art. 92, co. 4, L.r. n. 12/2005, secondo cui: “<i>Qualora il programma integrato di intervento comporti variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati ed abbia rilevanza regionale secondo quanto definito al comma 5, per la sua approvazione il sindaco promuove la procedura di accordo di programma prevista dall’articolo 34 del d.lgs 267/2000, fatto salvo l’espletamento delle procedure di pubblicazione e osservazioni, da effettuarsi rispettivamente nel termine di quindici giorni consecutivi</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iii</i>) dell’allegato 1m della d.g.r. 10 novembre 2010 n. 9/761, “<i>Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi</i>”, “<i>letto coerentemente con le citate norme</i>” (punto 1.6. del <i>f</i>. 14 del ricorso introduttivo).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.3. La ricorrente evidenzia come, nel caso di specie, non possa trovare la previsione di cui all’art. 21-<i>octie</i>s, co. 2, L. n. 241/1990, citando uno stralcio di un’opera dottrinale sul punto (punto 1.9. del <i>f.</i> 15 del ricorso introduttivo del giudizio). Osserva, in ultimo, come “<i>se pure si ritenesse applicabile la ricordata disposizione, le osservazioni di Forumnet avrebbero messo in luce talune illegittimità, erroneità e contraddittorietà delle determinazioni amministrative che ben avrebbero potuto essere affrontate e risolte in sede procedimentale, in senso più rispettoso dell’interesse della ricorrente e dell’interesse pubblico, così evitando il presente giudizio, e che si vanno a questo punto necessariamente a proporre nella presente sede</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.4. Osserva il Collegio come il motivo sia infondato alla luce della documentazione versata in atti. Infatti, in data 7.5.2020 l’Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzione nonché sul sito SIVAS della Regione gli atti concernenti la proposta di variante al P.I.I. (doc. n. 14 e doc. n. 15 del comune di Milano), tra cui la relazione generale (doc. n. 16 del comune di Milano), la normativa di variante (doc. n. 17 del comune di Milano), le N.T.A. (doc. n. 18 del comune di Milano) e lo schema di convenzione urbanistica (doc. n. 19 del comune di Milano, depositato in data 10.5.2022).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.5. Inoltre, come si evince dall’avviso (doc. n. 4 di Milano Santa Giulia s.p.a.):</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) “<i>il RAPPORTO AMBIENTALE e la SINTESI NON TECNICA vengono depositati per sessanta giorni a far tempo dal 7 maggio 2020 e fino al 6 luglio 2020 e sono consultabili solo ed esclusivamente in formato digitale sul sito regionale SIVAS, nonché sul sito web istituzionale del Comune di Milano</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) “<i>gli atti concernenti la proposta definitiva di Programma Integrato di Intervento, comportante Variante urbanistica, </i>[sono]<i> parimenti resi disponibili a far tempo dal 7 maggio 2020</i>”, trovando applicazione il disposto di cui all’art. 7, co. 7, della L.r. n. 19/2019 (vigente <i>ratione temporis</i>); “<i>pertanto lo stesso viene messo a disposizione del pubblico unicamente mediante pubblicazione sul sito regionale SIVAS, nonché sul sito web istituzionale del Comune di Milano</i>”; inoltre, “<i>in virtù della contestuale pubblicazione degli elaborati concernenti la VAS, i termini di deposito così come i termini per presentare osservazioni alla proposta di variante vengono stabiliti in 30 giorni</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.6. In sostanza, sia gli atti relativi alla procedura di v.a.s. che gli atti concernenti la proposta di P.I.I. sono pubblicati e depositati dall’Amministrazione in conformità con il quadro normativo di riferimento. Le osservazioni sono poi controdedotte in sede di ratifica da parte del Consiglio comunale, come disposto dalla previsione di cui all’art. 6, co. 11, della L.r. 14.3.2003, n. 2.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.7. Dalle circostanze esposte può escludersi la carenza di un <i>deficit </i>di trasparenza che incida sulle possibilità partecipative degli interessati in ordine agli aspetti di essenziale rilievo della procedura di v.a.s. e del P.I.I. e, in particolare, della disciplina impressa all’intervento su cui, come si esporrà ulteriormente <i>infra</i>, si incentra la censura di Forumnet. Infatti, il momento rilevante ai fini della “<i>discovery</i>” degli atti amministrativi finalizzati ad un informato e consapevole momento partecipativo degli interessati risale alla pubblicazione della determinazione dirigenziale del 7.5.2020, n. 3129/20 (doc. n. 15 del comune di Milano) che concede, come visto il termine di legge per le osservazioni ai soggetti interessati tra cui la stessa Forumnet. La ricorrente deposita articolare osservazioni datata 3.7.2020 con le quali, <i>ex aliis</i>, evidenzia la ritenuta insussistenza del carattere di opera di interesse pubblico dell’arena, nonché la violazione dell’art. 4, co. 2, delle N.T.A. del P.d.S. del P.G.T. e le carenze istruttorie in ordine agli impatti viabilistici (doc. n. 5 di Milano Santa Giulia).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.8. Ora, proprio lo stesso apporto partecipativo di Forumnet s.p.a. disvela l’infondatezza di una censura con la quale si lamenta la mancata visione di alcuni documenti “<i>volti, in tesi, a qualificare l’Arena come opera privata di “interesse pubblico o generale” ai sensi dell’art. 9, comma 10, della legge regionale 12/2005 e dell’art. 4 comma 2 delle NTA del Piano dei Servizi al PGT del Comune di Milano</i>” (punto 1.4. del <i>f</i>. 14 del ricorso introduttivo). Si tratta, quindi, dei medesimi aspetti sui quali, come esposto, si incentrano le osservazioni di Forumnet; pertanto, i documenti indicati non apportano aspetti nuovi al procedimento in ordine ai quali sarebbe necessario un ulteriore apporto partecipativo del privato. Si tratta, al contrario, di atti istruttori che non alterano le linee di fondo e la sostanza dell’operazione urbanistica all’attenzione del Collegio, già delineati dagli atti afferenti all’atto integrativo e dallo schema di convenzione. Inoltre, il parere dell’Area Gestione Fiscalità e Controlli è assunto anche a seguito ed in risposta di specifica osservazione presentata da Forumnet (doc. n. 7.01, del comune di Milano, allegato 3; punto 5 delle osservazioni Forumnet). Né apportano elementi ulteriori rispetto ai quali è realmente asseribile un <i>deficit</i> informativo le Linee guida per il convenzionamento dell’Arena che attengono alla fase attuativa di una normativa urbanistica in esame i cui atti fondamentali sono, come esposto, ritualmente pubblicati ed oggetto di osservazioni. Proprio da tali documenti emerge la natura giuridica dell’arena impressa dalla normativa urbanistica in esame. Infatti, le previsioni di cui agli artt. 4.1. e 9.2. della normativa di variante qualificano l’arena come “<i>attrezzatura privata di interesse pubblico</i>” e “<i>attrezzatura di interesse generale</i>”; qualificazione ripresa dalla previsione di cui all’art. 11 dello schema di convenzione su cui, come detto, si appuntano le osservazioni di Forumnet.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.9. Del resto, secondo un orientamento condiviso dalla Sezione, “<i>il rispetto delle garanzie procedimentali</i> […] <i>non può essere inteso in senso meramente formalistico, dovendo piuttosto interpretarsi in senso sostanziale (in quanto le garanzie partecipative non assolvono soltanto ad una funzione difensiva in favore del destinatario dell&#8217;atto conclusivo) ed evitando di affidarsi a letture formalistiche che possono sottendere fini meramente speculativi e non in linea con il principio di effettività</i>” (T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, sez. II-<i>quater</i>, 14.3.2016, n. 3175; T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 4.11.2019, n. 2294).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.10. Declinando tale principio al caso di specie si nota come i temi centrali di contestazione delle decisioni urbanistiche siano già diffusamente esposti da Forumnet nelle osservazioni datate 5.7.2020. Né la parte indica quale diverso apporto partecipativo avrebbe potuto fornire conoscendo gli atti che deduce non ritualmente pubblicati limitandosi ad osservare genericamente che “<i>le osservazioni di Forumnet avrebbero messo in luce talune illegittimità, erroneità e contraddittorietà delle determinazioni amministrative che ben avrebbero potuto essere affrontate e risolte in sede procedimentale, in senso più rispettoso dell’interesse della ricorrente e dell’interesse pubblico, così evitando il presente giudizio, e che si vanno a questo punto necessariamente a proporre nella presente sede</i>”. Ma proprio osservando le censure racchiuse nel ricorso e confrontandole con quanto esposto in sede di osservazioni si nota come non vi sia alcun elemento ulteriore rispetto al quale risulta concretamente ed effettivamente escluso un apporto partecipativo dell’operatore privato. Tale raffronto offre, quindi, una sicura cartina di tornasole per affermare l’insussistenza di una lesione sostanziale del confronto partecipativo e la conseguente irrilevanza ed infondatezza delle doglianze di Forumnet.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.11. In definitiva il motivo deve essere, quindi, respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Con il secondo motivo Forumnet deduce l’ingiustizia ed irragionevolezza della decisione del Comune di riconoscere l’arena quale opera di proprietà privata di interesse pubblico o generale. Secondo la ricorrente la proprietà dell’opera dovrebbe essere comunale stante la rinuncia dell’Amministrazione sia ai contributi straordinari previsti dall’accordo di programma del 2004 che alle opere pubbliche ivi previste. Inoltre, la ricorrente contesta la volumetria concessa dal Comune ed osserva come “<i>il riconoscimento della proprietà pubblica dell’Arena o della sostanziale contribuzione pubblica per la sua realizzazione (attraverso la rinuncia del Comune ai propri crediti derivanti dall’A.d.P. 2004 e l’incremento della volumetria previsto dall’Atto Integrativo dell’A.d.P.) avrebbero imposto e comunque impongono (ai sensi dell’art. 1, comma 2, e segg. del d.lgs 50/2016) la individuazione del soggetto realizzatore e gestore dell’Arena con gara pubblica, cui Forumnet ha interesse a partecipare, in virtù delle qualificazioni dalla medesima possedute</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.1. Il Collegio ritiene le censure infondate potendo, per tale ragioni e come spiegato <i>supra</i>, assorbire le specifiche eccezioni di inammissibilità del motivo formulate dalle difese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.2. La contestazione di Forumnet si fonda su alcuni dati economici dell’intervento, ritenuti indici sintomatici dell’ingiustizia e dell’irrazionalità della decisione comunale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.3. In particolare, Forumnet osserva come l’accordo di programma del 2004 preveda i seguenti benefici economici per il Comune:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) differenza tra opere di urbanizzazione scomputabili e oneri di urbanizzazione tabellari: euro (35.949.605 + 66.353.938) &#8211; (38.782.606 + 35.135.046) = euro 28.385.891;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) opere di urbanizzazione aggiuntive non scomputate da trasferire in proprietà al Comune: &#8211; parcheggi in struttura: euro 48.086.439; &#8211; centro congressi: euro 62.000.000; per un totale opere di urbanizzazione aggiuntive non scomputate: euro 110.086.439;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iii</i>) totale contributo “<i>straordinario</i>”: euro (28.385.891 + 110.086.439) = euro 138.472.330;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iv</i>) incidenza del contributo perequativo sulla SL: euro 138.472.330 / mq 614.900 = euro/mq 225,20.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.4. L’atto integrativo dell’accordo di programma prevedrebbe i seguenti benefici:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) differenza tra opere di urbanizzazione scomputabili e oneri di urbanizzazione tabellari: euro (85.970.990 + 91.808.231) &#8211; (69.741.544 + 72.552.517) = euro 35.485.160;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) opere di urbanizzazione aggiuntive non scomputate: non presenti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iii</i>) standard equivalente aggiuntivo: euro 6.893.652;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iv</i>) totale contributo “<i>straordinario</i>”: euro (35.485.160+ 6.893.652) = euro 42.378.812;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>v</i>) incidenza del contributo perequativo sulla SL: euro 42.378.812 / mq 672.045 = euro/mq 63,10.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.5. In sostanza, secondo la ricorrente, “<i>nel passaggio dall’A.d.P. 2004 all’Atto Integrativo dell’A.d.P., il contributo “</i>straordinario<i>” a carico del soggetto attuatore</i>” si ridurrebbe in termini di assoluti di euro 96.093.518, pari al 69,4% in meno (138.472.330 &#8211; 42.378.812), mentre in rapporto alla s.l. si ridurrebbe di euro/mq 162,10, pari al 72% in meno. Una perdita non giustificata da maggiori costi stante l’incremento della s.l. concessa all’operatore. Osserva, inoltre, Forumnet come il margine finale effettivo previsto a favore dell’operatore (differenza fra ricavi e costi), derivante dall’atto integrativo dell’accordo di programma risulti superiore a quanto dichiarato nell’accordo di programma del 2004. In ultimo, la ricorrente osserva come l’arena – il cui costo sia pari a 180 milioni di euro – sia riconosciuta quale opera di proprietà privata nonostante la rinuncia del Comune ad euro 96.000.000,00 di contributo straordinario rispetto all’accordo di programma del 2004, l’incremento di s.l. in favore dell’operatore privato, il sostanziale incremento dei margini di ricavo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.6. Osserva il Collegio come la verifica di ragionevolezza e logicità dell’azione amministrativa che la ricorrente chiede al Tribunale di condurre (punto 2.8 del <i>f.</i> 18 del ricorso introduttivo) non può, certamente, effettuarsi sulla base dei soli dati economici e contabili. Quella all’attenzione del Collegio non è una mera operazione economica né il Giudice amministrativo può essere chiamato ad effettuare una verifica di convenienza ed opportunità sulla base di dati contabili/finanziari. Compito del Giudice amministrativo è, al contrario, verificare la ragionevolezza delle decisioni urbanistiche nei limiti del sindacato sulle stesse tradizionalmente indicato dalla giurisprudenza. Infatti, secondo un orientamento condiviso dal Collegio,<i> “la pianificazione urbanistica implica valutazioni di opportunità sulla scorta di valutazioni comparative degli interessi pubblici in gioco, che sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, a meno che non si dimostrino palesi travisamenti dei fatti, illogicità o irragionevolezze. Tale potere non è limitato solo alla disciplina coordinata dell’edificazione dei suoli ma, per mezzo della disciplina dell&#8217;utilizzo delle aree, è finalizzato a realizzare anche sviluppi economici e sociali della comunità locale nel suo complesso con riflessi qualvolta limitativi agli interessi dei singoli proprietari di aree. Quindi le scelte in concreto, effettuate con i detti obiettivi ed interessi pubblici agli stessi immanenti, devono corrispondere agli scopi prefissati nelle linee programmatiche per la gestione urbanistica del territorio</i>” (Consiglio di Stato, sez. I, 29.1.2015, n. 283). Negli stessi termini si esprime la giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui “<i>le scelte urbanistiche compiute dalle autorità preposte alla pianificazione territoriale rappresentino scelte di merito, che non possono essere sindacate dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà od irragionevolezza manifeste ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare</i>” (T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, sez. II, 9.12.2016, n. 2328; cfr., inoltre, T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, sez. II, 3.12.2018, n. 2715; Id., 3.12.2018, n. 2718; Id., 21.1.2019, n. 119; Id., 5.7.2019, n. 1557; Id., 16.10.2019, n. 2176; Id., 21.112019, n. 2458; Id., 5.3.2020, n. 444; Id., 7.5.2020, n. 705; Id., 29.5.2020, n. 960; Id, 14.11.2020, n. 2491; Id., 18.2.2021, n. 459; Id., 22.4.2021, n. 1027; Id., 26.11.2021, n. 2622; Id., 8.4.2022, n. 788; Id., 13.4.2022, n. 828).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.7. In sostanza, la giurisprudenza consente il controllo giurisdizionale dell’operato dell’Amministrazione avendo riguardo, <i>ex aliis</i>, alla coerenza della disciplina con gli “<i>scopi prefissati nelle linee programmatiche per la gestione urbanistica del territorio</i>”, alla ragionevolezza e non arbitrarietà delle scelte, e, in ultimo (seppur costituisca, invero, il <i>primum movens</i> di ogni valutazione discrezionale), alla corretta disamina e verifica della situazione di fatto correlata alle esigenze che l’Amministrazione intende perseguire.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.7.1. Lo conferma l’esame degli approdi della giurisprudenza in ordine alla pianificazione urbanistica, come riassunti dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 9.5.2018, n. 2780, che riepiloga i principi cardine della materia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.7.2. Ribadisce, <i>ex aliis</i>, il Consiglio di Stato che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) “<i>le scelte urbanistiche costituiscono valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo che risultino inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni procedurali, ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 agosto 2017, n. 4037; sez. VI, 5 marzo 2013, n. 1323; sez. IV, 25 novembre 2013, n. 5589; sez. IV, 16 aprile 2014, n. 1871)</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) “<i>il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all’interesse all&#8217;ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità e zone (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma è rivolto anche alla realizzazione contemperata di una pluralità di differenti interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti (Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2017, n. 821)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.8. In ragione di quanto esposto la ragionevolezza e logicità dell’azione amministrativa non può che effettuarsi in base all’intero intervento e all’insieme di obiettivi ed interessi che lo stesso mira a realizzare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.9. Tale intervento completa e in parte rimodula (nei termini che si esporranno <i>infra</i>) quanto previsto dall’accordo di programma del 2004. L’atto integrativo riguarda, in particolare, un’area dismessa nella quale sono, un tempo, collocati stabilimenti industriali. Si tratta, quindi, di un’area che necessita di un’importante opera di bonifica con costi complessivi (per demolizioni, bonifica, ripristino ambientale e cantierizzazione) pari a 235.593.947 euro, posti a carico dell’operatore privato (doc. n. 7.8. del comune di Milano, <i>f</i>., 36, tabella 38). Si intende, quindi, operare il recupero di aree inquinate poste nella periferia della città di Milano per trasformarle in un quartiere dotato di servizi e funzioni. In particolare, si prevede di collocare in tale area il Museo per Bambini, una nuova sede del Conservatorio di Musica “<i>Giuseppe Verdi</i>” e l’arena per eventi (doc. 7.0. del comune di Milano, <i>ff</i>. 11-12). Quest’ultima opera intende colmare un vuoto nell’ambito dei servizi della città di Milano. Come evidenziano le parti (ivi compresa la stessa Forumnet), una simile opera manca alla città di Milano dal 1985, anno del crollo del tetto del Palazzetto dello sport. In sostanza, l’intervento mira a realizzare l’interesse pubblico alla riqualificazione di una vasta area del territorio comunale realizzando anche attrezzature di interesse pubblico e generale come l’arena, destinata ad ospitare la cerimonia inaugurale delle olimpiadi invernali e alcune delle competizioni previste nel calendario di tale evento internazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.10. Simile intervento mira, quindi, a realizzare interessi pubblici di rilievo che vanno necessariamente considerati nel sindacato sulla decisione urbanistica non potendo la stessa ridursi ad una comparazione di vantaggi di carattere meramente economico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.11. Lo ricorda correttamente il comune di Milano richiamando l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui: “<i>il potere di pianificazione deve essere rettamente inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che non è limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli (e, al massimo, ai tipi di edilizia, distinti per finalità, in tal modo definiti), ma che, per mezzo della disciplina dell&#8217;utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico &#8211; sociali della comunità locale (non in contrasto ma anzi in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali, regionali e dello Stato), nel quadro di rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati </i>[…] <i>In definitiva, l&#8217;urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo. Uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli &#8211; non in astratto, bensì in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi -, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, sia delle esigenze economico &#8211; sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione &#8220;de futuro&#8221; sulla propria stessa essenza, svolta &#8211; per autorappresentazione ed autodeterminazione &#8211; dalla comunità medesima, attraverso le decisioni dei propri organi elettivi e, prima ancora, attraverso la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio. In definitiva, il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all&#8217;interesse pubblico all&#8217;ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma esso è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti</i>” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10.5.2012, n. 2710).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.12. Del resto, anche la Corte costituzionale osserva come la pianificazione urbanistica sia diretta, “<i>al di là di letture minimalistiche</i>”, “<i>non solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli, ma anche allo sviluppo complessivo e armonico del territorio, nonché a realizzare finalità economico-sociali della comunità locale, in attuazione di valori costituzionalmente tutelati (da ultimo, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenze 9 maggio 2018, n. 2780, 22 febbraio 2017, n. 821 e 10 maggio 2012, n. 2710)</i>” (Corte Costituzionale, sentenza 16.7.2019, n. 179).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.13. Il complessivo intervento all’attenzione del Collegio è espressione, quindi, di specifiche finalità economico-sociali quali la bonifica di una vasta area, la riqualificazione complessiva della stessa e la realizzazione di rilevanti attrezzature di interesse pubblico. Non si evincono, quindi, irragionevolezze o arbitri nelle scelte comunali, complessivamente considerate. Né tale può ritenersi la decisione di non acquisire la proprietà ma di garantirsi l’utilizzazione della struttura – nei limiti ritenuti opportuni e congrui dall’Amministrazione – mediante apposita regolamentazione d’uso. Il ricorso ad un tale modello non può ritenersi illogico risultando, comunque, idoneo a garantire la fruibilità della struttura entro i limiti di interesse dell’Amministrazione e, quindi, secondo una forma di servizio pubblico più confacente alla tipologia di impianto in questione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.14. Del resto, proprio operando una valutazione complessiva dell’intervento deve considerarsi come lo stesso preveda, in primo luogo, una serie di opere infrastrutturali quali:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) opere di riqualificazione/ampliamento dello svincolo di Mecenate per un costo stimato in euro 3.039.946,58 per le parti ricadenti nel territorio comunale e euro 11.789.061,13 per le parti ricadenti in altri territori;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) la riqualificazione del lotto della s.p. Paullese per un costo stimato in euro 735.109,49 e la realizzazione del lotto II per un costo stimato in euro 20.703.549,39;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) un collegamento tranviario per un costo stimato in euro 35.091.030,74.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.15. Si prevedono, inoltre, opere di urbanizzazione primaria quali strade e sottoservizi per un importo complessivo di spesa indicativamente stimato in euro 33.672.420,00 nonché opere di urbanizzazione secondaria quali:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) un parco urbano per un importo complessivo di spesa indicativamente stimato in euro 22.676.907,00;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) aree a verde per un importo complessivo di spesa indicativamente stimato in euro 6.577.125,00;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iii</i>) una scuola primaria per un costo complessivo indicativamente stimato in euro 15.025.168,00;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iv</i>) piazze e percorsi pedonali per un importo complessivo di spesa indicativamente stimato in euro 4.910.409,00.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.16. Inoltre, il conto economico comunale (comprensivo non solo dei contributi straordinari ma anche di oneri di urbanizzazione, di costo di costruzione e del valore dello standard qualitativo) è pari complessivamente ad euro 238.158.323, 63 (doc. n. 36 del Comune e doc. n. 15 di Milano Santa Giulia).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.17. La considerazione di simili dati consente di apprezzare la sussistenza di indubbi vantaggi per la stessa Amministrazione comunale che escludono una irragionevolezza o illogicità dell’operazione compiuta dal Comune. Né tale constatazione può ritenersi smentita operando un mero saldo contabile tra i benefici dell’accordo di programma del 2004 e quelli derivanti dall’atto integrativo. Come spiegato in precedenza, una simile operazione ridurrebbe la disamina dell’intervento ad un mero apprezzamento di stampo commutativo o, persino, alla verifica del sinallagma economico annichilendo le ulteriori e, invero, primarie funzioni dell’urbanistica costituite dall’insieme dei vantaggi socio-economici per una determinata collettività derivanti dalla trasformazione e riqualificazione che si intende attuare. In quest’ottica la complessiva utilità dell’intervento non può apprezzarsi operando una semplicistica valutazione economica che riduca ai conti economici la scelta urbanistica compiuta dal Comune. Né a tali verifiche può ridursi il sindacato di ragionevolezza e logicità che spetta al Giudice amministrativo il quale deve, piuttosto, tener conto del plusvalore in termini sociali, ambientali ed urbanistici che un intervento realizza e non dei saldi economici tra Piani collocati, tra l’altro, in differenti momenti storici e, quindi, fisiologicamente calibrati su esigenze differenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.18. In definitiva, il motivo deve essere respinto in quanto infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Con il terzo motivo la ricorrente contesta la qualificazione dell’arena come opera di interesse pubblico o generale. Tale motivo può esaminarsi congiuntamente al quarto ove sono dedotte contraddittorietà ed erroneità dei provvedimenti impugnati proprio con riferimento alla disciplina dell’arena.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.1. Osserva il Collegio come i motivi siano infondati con conseguente assorbimento delle eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità formulate dalle altre parti in relazione a tali censure.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.2. La qualificazione dell’opera discende, in primo luogo, dalla circostanza che la stessa costituisce un intervento strategico per le Olimpiadi invernali del 2026, inserita anche del dossier di candidatura predisposto per il Comitato olimpico internazionale. Si tratta di impianto destinato ad ospitare le competizioni di hockey sul ghiaccio, nonché la cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici. La struttura ha, quindi, un chiaro rilievo per i giochi olimpici che non può ritenersi smentito dalla circostanza che la stessa non esista al momento dell’assegnazione trattandosi, comunque, di un’opera indicata nella candidatura e, quindi, presa in considerazione. Del resto, l’assegnazione di eventi sportivi di simile rilievo non è effettuata in base solo a quanto già esistente ma al complesso di opere, iniziativi ed eventi che sono indicate dalle città che aspirano ad ospitare i giochi. Diversamente opinando, ogni città candidata dovrebbe basare la propria candidatura su opere già esistenti o, persino, provvedere alla loro realizzazione prima dell’assegnazione della manifestazione sportiva. Invece, risulta fisiologico che investimenti e strutture siano presentate nelle candidature e, di seguito, realizzate in caso di aggiudicazione della procedura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.3. La rilevanza dell’impianto per le olimpiadi invernali è, del resto, testimoniata dagli atti versati in giudizio dalle parti. In particolare, Milano Santa Giulia invia al C.I.O. un’apposita nota (in data 19.4.2019) con la quale assume garanzie in ordine alla messa a disposizione dell’impianto per i giochi invernali. Si tratta, quindi, di un impegno messo a conoscenza degli organi olimpici internazionali che disvela il rilievo dell’opera per tale competizione (<i>cfr</i>., inoltre, la premessa di cui alla lettera <i>b</i>) dell’accordo tra Regione, comune di Milano, Città metropolitana di Milano e Milano Santa Giulia s.p.a.; doc. n. 27 del comune di Milano). La rilevanza della struttura per i giochi emerge, inoltre, dalla previsione di cui all’art. 4, co. 1, delle N.A. della variante a mente della quale tale variante si attua, in primo luogo, mediante elementi ritenuti “<i>imprescindibili</i>” quali il “<i>PalaItalia Santa Giulia</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.4. Del resto, non può omettersi di considerare come l’importanza dell’arena anche ai fini dei giochi discenda dalla carenza di omologa struttura nel territorio del comune di Milano (cfr., doc. n. 29 del comune di Milano ove si evidenzia quanto segue: “<i>La previsione del “</i>Palaitalia Santa Giulia<i>” è stata dunque essenziale ai fini dell’assegnazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Dal punto di vista tecnico-economico si rileva infatti che il territorio sul quale si svolgeranno i giochi olimpici di Milano Cortina aveva necessità di una struttura sportiva di livello internazionale e mondiale per ospitare una delle specialità più importanti dei giochi olimpici invernali, ossia Hockey maschile. La città di Milano, come specificato in precedenza, aveva pianificato da tempo la possibilità di avere una nuova arena di livello internazionale sul proprio territorio, con una capienza che fosse simile a quella delle altre città europee con l’obiettivo di farla diventare un’arena multifunzionale per concerti, eventi sportivi etc. Sulla base di questa necessità della città, evidenziata già prima della candidatura, il progetto di Milano Cortina ha fatto affidamento sul Palaitalia per ospitare le gare di Hockey maschile anche avuto riguardo al fatto che sul territorio preso in considerazione dalla candidatura di Milano Cortina 2026, non sono esistenti altre arene di pari livello per numero di posti, modernità delle strutture e accessibilità all’avanguardia. Essendo stata designata per ospitare le competizioni di Hockey Maschile la città di Milano non era provvista di un’altra struttura che potesse ospitarle, considerato che gli altri impianti presenti nel piano dei Giochi, sarebbero stati utilizzati per altre competizioni: il rinnovato Palasharp per l’Hockey femminile e il Mediolanum Forum per le competizioni di Short Track e di Figure skating. Anche se fosse stato possibile considerare impianti già esistenti in Lombardia e Veneto, tale opzione non sarebbe stata percorribile in quanto si sarebbe dovuto rinunciare a: ( ricavi da bigliettazione superiori considerando il numero di posti; ( la facilità di utilizzo della nuova Venue considerando la modernità della nuova struttura; ( l’immagine e il lustro che può dare a Milano e all’Italia verso il mondo una nuova struttura per ospitare la finale di Hockey maschile che è la gara più seguita di tutti i giochi olimpici invernali</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.5. Le circostanze indicate dal comune di Milano e riportate al precedente punto testimoniano, inoltre, come la struttura abbia interesse pubblico e generale anche per il periodo successivo ai giochi. Come indicato nelle premesse delle Linee Guida per lo schema di convenzione, “<i>la realizzazione </i>[dell’arena]<i> assume un’importanza strategica per l’intera città di Milano, rivestendo pertanto carattere di particolare interesse generale, non solo in quanto </i>[risulta]<i> essenziale ai fini dell’assegnazione delle Olimpiadi 2026, ma anche in quanto struttura in grado di garantire elevati standard operativi e prestazionali che consentiranno in futuro di ospitare anche molte altre manifestazioni di livello internazionali</i>” (doc. n. 7.11. del comune di Milano). In sostanza, l’impianto serve anche a “<i>colmare una lacuna</i>” nell’insieme dei servizi della Città che non dispone di un omologo impianto polifunzionale dal 1985. Si è, quindi, dinanzi ad una struttura che correttamente viene qualificata come di interesse pubblico e generali, intendendosi come tali le opere volte “<i>ad assicurare un miglioramento della vita individuale e collettiva, e che rispondono alla domanda espressa dalle funzioni insediate nel territorio comunale e dal bacino territoriale di attrazione del Comune, o rispondono ai fabbisogni potenziali generati dalle trasformazioni in atto in riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità</i>” (art. 4 del P.d.S. del P.G.T.; doc. n. 26 del comune di Milano).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.6. In sostanza, caratteristiche e funzioni assolte dalla struttura conducono a non poter revocare in dubbio la correttezza della qualificazione impressa nei provvedimenti impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.7. Né tale conclusione risulta smentita dalle concrete modalità di convenzionamento previste (diversamente da quanto dedotto al punto 3.8. del ricorso introduttivo del giudizio). Infatti, deve considerarsi che l’impianto non sia solo destinato alle competizioni olimpiche ma sia anche prevista, allo stato, la possibilità di utilizzare gratuitamente l’impianto per due giorni all’anno, nonché di usufruire di venticinque ingressi gratuiti per ogni evento realizzato dal gestore della struttura. Si prevede, inoltre, l’impegno per la Società ad organizzare almeno un evento annuale benefico di carattere sportivo o di intrattenimento di adeguato livello qualitativo, con devoluzione degli incassi al Comune. In sostanza, la convenzione prevede una serie di possibilità di utilizzo che trovano giustificazione proprio nella natura dell’opera e mirano a realizzare le esigenze che il Comune stima congrue rispetto a tale tipologia di impianto. Simile scelta attiene a decisioni sostanzialmente di merito che, comunque, non possono ritenersi irragionevoli tenuto conto che l’Amministrazione non acquisisce l’opera che rimane privata ma ne regola l’utilizzo secondo le necessità di rilievo pubblico. Né sono irragionevoli e fuori dal contesto del mercato i costi stabiliti per il periodo di uso non gratuito dell’impianto. Infatti, la remunerazione prevista risulta inferiore rispetto a quanto proposto dalla stessa Forumnet per la medesima manifestazione (doc. n. 35 del comune di Milano): il raffronto operato dalla ricorrente con i costi ordinari per l’uso della struttura è, quindi, fallace in quanto non parametrato sull’offerta per la specifica manifestazione olimpica in considerazione. Né assume rilievo il canone di utilizzo per il Pala Lido in quanto, come rileva la stessa ricorrente, si tratta di impianto significativamente meno capiente e, quindi, non comparabile con l’arena.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.8. Osserva, inoltre, il Collegio come non sussista la violazione della previsione di cui all’art. 4.2. delle N.A. del P.d.S. del P.G.T. che è previsione di carattere generale non operante in relazione alle aree destinate a servizi pubblici e di interesse pubblico o generale individuate nel P.d.S. e ricomprese all’interno di ambiti di cui alle “<i>Norme transitorie e finali</i>”, ai sensi del Titolo V delle Norme di attuazione del P.d.R. Queste sono, infatti, soggette allo specifico “<i>regime normativo così come previsto dai provvedimenti approvati e adottati dai rispettivi organi competenti</i>”. Il P.d.R. assoggetta l’area dell’accordo di programma alla disciplina di cui all’art. 52 delle N.A. del P.d.R. del P.G.T. Tale disposizione detta la prevalenza delle previsioni programmatorie relativi a specifici ambiti in luogo della generale disposizione dell’art. 4.2. delle N.A. del P.d.S. del P.G.T. Si prevede, infatti, quanto segue: “<i>1. Le previsioni urbanistiche generali e le prescrizioni contenute nei piani attuativi, ivi compresi programmi integrati di intervento, negli atti di programmazione negoziale con valenza territoriale, nelle Zone C del Piano Regolatore Generale, nei Piani di Valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Milano, nei protocolli d’intesa, così come individuati e perimetrati nella Tav. R. 02, approvati alla data di adozione della presente variante di Piano di Governo del Territorio, nei convenzionamenti stipulati, nei Permessi di Costruire Convenzionati restano valide fino alle scadenze per loro previste dalla legislazione vigente o dallo strumento stesso. Successivamente alla scadenza di tali strumenti vengono applicate le disposizioni contenute nel vigente PGT. Sino alla scadenza di tali strumenti, la rappresentazione contenuta negli elaborati grafici del PGT ha pertanto valenza meramente ricognitiva, senza efficacia conformativa, salva l’ipotesi di certificazione o ricognizione anche parziale di cui al successivo art. 53. Quanto previsto dal presente comma si applica agli strumenti così come sopra descritti anche se non individuati dalle tavole della presente variante al Piano di Governo del Territorio</i> […] <i>3. Agli Accordi di Programma, di cui all’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e di cui all’art. 6 della L.R. 2/2003, già vigenti alla data di adozione della variante al PGT, o per i quali, alla stessa data, siano stati istituiti la Conferenza dei Rappresentanti ovvero il Comitato per l’Accordo di Programma, si applicano le previsioni pianificatorie contenute negli Accordi di Programma medesimi o nelle successive varianti sino al loro completamento, salvo diversa disposizione</i>”. In sostanza, per gli accordi di programma e le loro varianti (quale è quella contenuta nell’atto integrativo) trovano applicazioni le regole specifiche delineate per tali strumenti e non la regola generale dell’art. 4.2. delle N.A. del P.d.S. del P.G.T. Simile conclusione è, inoltre, avvalorata dalla considerazione della <i>ratio</i> della previsione esaminata che intende ragionevolmente assoggettare ad un’unica disciplina gli accordi di programma governando mediante la stessa regolazione anche gli interventi successivi fino al completamento di quanto previsto nell’accordo. Ne consegue l’infondatezza di tutte le censure articolate dalla ricorrente che si basano su un confronto tra i provvedimenti impugnati e la previsione di cui all’art. 4.2. delle N.A. del P.d.S. del P.G.T. che, per le ragioni spiegate, non costituisce parametro di riferimento degli stessi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.9. Sono, inoltre, infondate le censure racchiuse nel quarto motivo di ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.10. In ordine alle condizioni di convenzionamento si rinvia a quanto già in precedenza esposto da cui si evince come la regolazione &#8211; ritenuta, allo stato, essenziale anche in vista dei giochi olimpici &#8211; sia già posta in essere tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.11. In relazione alla dedotta illegittimità dell’art. 11, co. 5 dello schema di convenzione (a mente del quale: “<i>In ragione del suo convenzionamento, le superfici dell’Arena, compresi eventuali spazi relativi a servizi accessori rispetto al suo funzionamento (quali, a titolo meramente esemplificativo e comunque non esaustivo, spazi dedicati al merchandising, al servizio di ticketing, al centre management, alla somministrazione di alimenti e bevande) non sono computate nella SL assentita dal PII, ai sensi dell’art. 5, comma 6, delle NTA del Piano delle Regole del PGT</i>”) si osserva come gli spazi accessori dell’Arena siano correttamente esclusi dal conteggio della s.l. (stante la natura dell’opera) in quanto parti non autonome ma integranti la stessa arena e destinate ad essere aperte solo in concomitanza degli eventi che si terranno all’interno dell’impianto. In sostanza, l’assoggettamento al medesimo regime dell’arena risulta giustificato dall’assenza di autonomia di tali servizi accessori che concorrono con l’arena a quel miglioramento della vita individuale e collettiva a cui fa riferimento la previsione di cui all’art. 5, co. 6, delle N.T.A. del P.d.R. del P.G.T., operante stante la natura dell’opera già diffusamente esposta nei paragrafi che seguono.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.12. In conclusione il terzo ed il quarto motivo di ricorso vanno respinti in quanto infondati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. E’, invece, parzialmente improcedibile (come eccepito dalle altri parti) il quinto motivo di ricorso con il quale si deduce la mancata considerazione dell’impatto dell’arena sulla rete viaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.1. Infatti, con il protocollo di intesa sottoscritto in data 16.3.2022 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, dalla Milano Serravalle, dal comune di Milano, dalla Regione Lombardia e dalla Città metropolitana di Milano si definiscono i reciproci impegni per la progettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento della nuova zona di scambio nel tratto tra l’ingresso dallo svincolo Forlanini e la nuova uscita Mecenate – CAMM in carreggiata sud della tangenziale Est di Milano. L’accordo, nel prevedere la realizzazione di un ampliamento della tangenziale nel tratto interessato, supera i pareri resi dal Ministero e dalla Società Milano Serravalle nel corso delle conferenze di servizi svolte in seno al procedimento finalizzato al rilascio del p.a.u.r. sui quali, tra l’altro, si incentra il motivo formulato da Forumnet. Infatti, la previsione di cui all’art. 3.3. dell’accordo prevede che la sottoscrizione dello stesso sia “<i>da considerarsi risolutiva delle prescrizioni rese dal MINISTERO e da SERRAVALLE nell’ambito degli stessi procedimenti</i>”. Del resto, l’opera prevista è proprio quella richiesta dal Ministero nel parere del 10.6.2021 con il quale si richiede la sottoscrizione di un apposito protocollo di intesa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.2. Di tale circostanza è consapevole la stessa parte ricorrente che, infatti, nel ricorso per motivi aggiunti ritiene che il protocollo di intesa possa “<i>saluta</i>[rsi] <i>con favore</i>” (<i>f</i>. 4 del ricorso per motivi aggiunti) sebbene ne contesti poi la legittimità nella parte in cui pone a carico delle Amministrazioni e di Milano Serravalle gli oneri finanziari dell’opera. In sostanza, una valutazione complessiva della condotta processuale della ricorrente porta a ritenere come la stessa non ritenga più attuali le censure relative alla viabilità nella parte di dedotto contrasto con i pareri ministeriale e della Società Milano Serravalle.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.3. Pertanto, il ricorso può dichiararsi in <i>parte qua</i> improcedibile stante la sopravvenienza di una situazione di fatto (il nuovo protocollo di intesa) che muta radicalmente la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso e che sia tale da rendere certa e definitiva l&#8217;inutilità della sentenza per aver fatto venir meno qualsiasi residua utilità della pronuncia sulla domanda azionata (cfr., <i>ex multis</i>, T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, sez. II, 26.4.2019, n. 932). La sussistenza del nuovo protocollo priva, infatti, di rilievo le censure che, come spiegato, si fondano proprio sulle prescrizioni del Ministero e di Milano Serravalle che il nuovo protocollo espressamente supera.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.5. Sono, invece, infondate le ulteriori censure contenute nel motivo che non si “<i>sorreggano</i>” sul parere del Ministero e di Milano Serravalle.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.6. In particolare, la ricorrente deduce che lo studio di viabilità non terrebbe conto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) della distanza con la metropolitana (punto 5.9., lettera <i>a</i>), del ricorso introduttivo);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) dell’entità ridotta del parcheggio multipiano (2.500 stalli) (punto 5.9., lettera <i>b</i>), del ricorso introduttivo);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iii</i>) della prevista realizzazione di un altro palazzetto dello sport nel comune di San Donato Milanese (punto 5.9., lettera <i>c</i>), del ricorso introduttivo).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.7. Osserva il Collegio come le deduzioni articolate (incentrate sull’omessa considerazione di tali aspetti e non sulla correttezza delle valutazioni) siano infondate atteso che le problematicità indicate sono, invece, prese in considerazione dallo studio viabilistico. In particolare, la distanza della fermata della metropolitana di Rogoredo dall’Arena viene valutata e si prevede un servizio navetta di collegamento adeguatamente dimensionato nelle previsioni modellistiche (doc. n. 7.6. del comune di Milano, <i>ff</i>. 51, 53-55). Le stime sui parcheggi non corrispondono a quanto previsto dallo studio che, invece, indica un’offerta di sosta pubblica pari a 5.274 posti auto, in grado di assorbire la richiesta “<i>anche nei giorni di massima affluenza al comparto Arena</i>” (doc. n. 7.6. del comune di Milano, <i>f</i>. 70). In ultimo, le trasformazioni nei comuni contermini sono prese in considerazione nell’ambito degli scenari viabilistici (doc. n. 7.6. del comune di Milano, <i>f</i>. 82).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.8. Alla luce di quanto esposto, il quinto motivo del ricorso introduttivo è in parte improcedibile e in parte infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. Passando alla disamina delle censure contenute nel ricorso per motivi aggiunti si rammenta come la domanda di annullamento ivi contenuta sia affidata a due motivi. In particolare:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) con il primo motivo la ricorrente deduce l’ingiustizia, illogicità ed irragionevolezza della decisione di porre a carico delle Amministrazioni (Regione Lombardia e comune di Milano) e di Milano Serravalle s.p.a. l’onere di un intervento di cui beneficia un soggetto privato; simile decisione contrasterebbe, inoltre, con la previsione di cui all’art. 16 del t.u.e. e con l’art. 4.4. dell’atto integrativo che pone a carico del P.I.I. eventuali costi aggiuntivi derivanti da necessità di adeguamento degli assetti viabilistici;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) con il secondo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per omessa verifica del bilanciamento tra benefici pubblici e privati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.1. I motivi possono trattarsi congiuntamente in quanto connessi perché relativi a questioni omologhe sul regime economico dell’opera.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.2. I motivi sono infondati atteso che l’opera non è meramente funzionale alle Olimpiadi ma costituisce un intervento di interesse pubblico in quanto migliora il regolare deflusso dei veicoli provenienti da nord e diretti al nuovo quartiere di Milano Santa Giulia (art. 2 del protocollo). La stessa Amministrazione statale ritiene “<i>l&#8217;intervento individuato </i>[idoneo ad assicurare]<i> un significativo miglioramento della viabilità di accesso al nuovo quartiere Milano Santa Giulia nel quale è peraltro contemplata l&#8217;esecuzione dell&#8217;impianto &#8220;</i>Pala Italia &#8211; S. Giulia<i>&#8220;, ricompreso tra le opere funzionali allo svolgimento dei giochi olimpici Milano &#8211; Cortina 2026</i>”; rileva, inoltre, che “<i>lo schema di Protocollo risulta rispondente alle esigenze espresse dalle strutture della Direzione Generale, rivolte al mantenimento dei livelli di servizio per la carreggiata sud della A51, Tangenziale Est</i>” e che “<i>le soluzioni proposte appaiono complessivamente funzionali alla regolare esecuzione delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e, più in generale, ad assicurare un miglioramento della mobilità in considerazione del transito generato dal nuovo insediamento urbanistico</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.3. La più ampia rilevanza dell’intervento esclude l’obbligo di porre lo stesso a carico dell’operatore privato difettando una base normativa o amministrativa sulla quale far poggiare simile obbligo. Al contrario, lo stesso dossier di candidatura di Milano e Cortina prevede che: “<i>La Regione Lombardia, la Regione Veneto e le Province Autonome di Trento e Bolzano/Bozen saranno responsabili del finanziamento di tutti gli investimenti infrastrutturali relativi alle sedi ubicate nei rispettivi territori</i>” (<i>f</i>. 24, punto 15 del documento n. 8 di Milano Santa Giulia). In coerenza con tale indicazione la deliberazione della Giunta regionale n. 6047/2022 (recante “<i>Nuove determinazioni ed aggiornamento del Programma degli Interventi per la ripresa economica – Piano Lombardia</i>”; doc. n. 12 della Regione Lombardia) prevede il reperimento delle dotazioni finanziarie necessarie per queste opere viabilistiche unitamente a quelle relative ad altre infrastrutture funzionali e necessarie per le olimpiadi invernali e per la ripresa economica della Regione. La circostanza che la nuova opera “<i>serva</i>” anche per le Olimpiadi non si traduce nell’obbligo di riversare sull’operatore il relativo costo trattandosi di interventi infrastrutturali che, prima ancora, servono alla risoluzione di criticità viabilistiche già allo stato presenti sulla tangenziale est.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.4. Inoltre, la realizzazione di un tratto di strada classificata quale arteria di livello autostradale non può considerarsi opera di urbanizzazione comunale, considerato che il Comune non esercita alcun potere amministrativo sulla tratta in questione, rientrando nella competenza statale e del concessionario Milano Serravalle e, pertanto, non è asseribile alcuna violazione della previsione di cui all’art. 16 del t.u.e.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.5. Né può essere utilmente invocato al fine di decretare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati il disposto di cui all’art. 4.4. dell’atto integrativo per il quale, in caso di possibili criticità viabilistiche sul tratto autostradale della A51 ricompreso tra lo svincolo di Forlanini e lo svincolo di CAMM della A51 e sul tratto correlato di viale Forlanini, dovrà valutarsi la realizzazione delle eventuali ulteriori opere di mitigazione viabilistica da finanziarsi “<i>anche mediante l’utilizzo di risorse del PII</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.6. La previsione riguarda criticità non preesistenti al complessivo intervento per le quali si prevede un apposito contraddittorio tra l’operatore privato e Milano Serravalle s.p.a. Nel caso di specie, invece, le criticità già sussistono e rischiano solo di aggravarsi; per tali ragioni, in modo del tutto svincolato da tali previsioni, le Amministrazioni decidono di realizzare l’opera in questione. Del resto, la previsione in esame dispone che eventuali interventi siano, comunque, finanziati “<i>mediante l’utilizzo di risorse della Variante al PII, in modo totalmente aggiuntivo rispetto al fabbisogno generato dalle funzioni in previsione o anche a valere su utilità non direttamente prodotte dalla Variante medesima</i>”. Pertanto, anche aderendo all’interpretazione di parte ricorrente, non si ricava necessariamente la necessità di imputare l’onere finanziario alla parte privata ben potendosi ricorrere a finanziamenti pubblici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.7. In ultimo, è infondato il rilievo secondo cui l’opera costituisce un beneficio per la parte privata da computare nel relativo conto economico. Al contrario, si tratta di un intervento che serve alla viabilità dell’intero nuovo comparto ove sono presenti molteplici funzioni, strutture e centri commerciali, nonché altre attrezzature di interesse pubblico, quali il Museo per i Bambini e la nuova sede del Conservatorio; conseguentemente non è corretto considerare l’intervento viabilistico ad esclusivo vantaggio di una delle componenti del Piano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.8. In definitiva, i motivi del ricorso per motivi aggiunti sono infondati e vanno, pertanto, respinti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18. In ragione di quanto esposto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) i motivi 1-4 del ricorso del ricorso introduttivo vanno respinti in quanto infondati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) il quinto motivo del ricorso introduttivo è in parte improcedibile e, in altra parte, infondato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iii</i>) i motivi contenuti nel ricorso per motivi aggiunti vanno respinti in quanto infondati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19. Le spese di lite tra le parti costituite possono essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che dichiara l’illegittimità costituzionale di quest’ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella complessità e nella novità delle questioni esaminate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i</i>) respinge il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso introduttivo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii</i>) dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte infondato il quinto motivo del ricorso introduttivo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iii</i>) respinge il ricorso per motivi aggiunti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iv</i>) compensa tra le parti costituite le spese di lite del presente giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ugo Di Benedetto, Presidente</p>
<p class="tabula">Giovanni Zucchini, Consigliere</p>
<p class="tabula">Lorenzo Cordi&#8217;, Primo Referendario, Estensore</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
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<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>Lorenzo Cordi&#8217;</td>
<td></td>
<td>Ugo Di Benedetto</td>
</tr>
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</tr>
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</table>
<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Sulla istanza di accesso agli atti per esigenze difensive.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-istanza-di-accesso-agli-atti-per-esigenze-difensive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 16:39:39 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-istanza-di-accesso-agli-atti-per-esigenze-difensive/">Sulla istanza di accesso agli atti per esigenze difensive.</a></p>
<p>Istanza accesso agli atti – Esigenze difensive – Genericità. Nonostante l’istanza di accesso agli atti sia supportata da concrete esigenze difensive del ricorrente, viene rigettata, dal momento che si caratterizza per una particolare ampiezza e genericità. L’istante mira, infatti, a visionare faldoni e documentazione relativi a tutte le aziende che</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-istanza-di-accesso-agli-atti-per-esigenze-difensive/">Sulla istanza di accesso agli atti per esigenze difensive.</a></p>
<div style="text-align: justify;">Istanza accesso agli atti – Esigenze difensive – Genericità.</div>
<div style="text-align: justify;">
<hr />
</div>
<div>
<p class="Massima" style="text-align: justify;">Nonostante l’istanza di accesso agli atti<i> </i>sia supportata da concrete esigenze difensive del ricorrente, viene rigettata, dal momento che si caratterizza per una particolare ampiezza e genericità. L’istante mira, infatti, a visionare faldoni e documentazione relativi a tutte le aziende che storicamente hanno esercitato sul territorio comunale attività qualificate quali insalubri e/o a rischio dì incidente rilevante, faldoni, comunicazioni, atti e documentazione relativi a tutti i procedimenti amministrativi aperti (anche se poi chiusi ed eventualmente archiviati) da parte di qualunque Ente nei confronti di aziende che sul territorio comunale esercitano attività galvanica, nonché le comunicazioni di ARPA, della Provincia di Bergamo, della Regione Lombardia e verbali e/o relazioni di sopralluogo relative alla contaminazione della falda acquifera comunale e sovracomunale da cromo esavalente, che siamo in possesso del Comune.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Limongelli &#8211; Est. Pavia</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 266 del 2021, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rubinetterie Mariani S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Stefana e Tommaso Mariuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Provincia di Bergamo, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Vavassori e Katia Nava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Vavassori sito in via T. Tasso, n. 8, Bergamo;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Glass 1989 S.r.l. e Maier Cromoplastica S.p.A., non costituite in giudizio;<br />
Comune di Ciserano, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Bonomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Bergamo, via Ghislanzoni n. 41, presso lo studio dell’avvocato Paolo Bonomi;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="previa" style="text-align: center;">previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del provvedimento 23.2.2021 del Dirigente del Servizio Rifiuti del Settore Ambiente della Provincia di Bergamo, notificato il 23.02.2021, che ha ritenuto la ricorrente responsabile della contaminazione ai sensi dell’art. 245, comma 2 del D.Lgs. 152/2006”,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la domanda incidentale di accesso agli atti formulata con il ricorso ai sensi dell&#8217;art. 116 comma 2 c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bergamo e del Comune di Ciserano;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l&#8217;ordinanza n. 156 del 28 maggio 2021 con cui è stata respinta la domanda cautelare;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i rispettivi difensori, come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società Rubinetterie Mariani S.r.l. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con il quale la Provincia di Bergamo l’ha individuata quale soggetto responsabile della contaminazione delle acque sotterranee per i parametri cromo esavalente e cromo totale e relativo plume di contaminazione generato internamente all’insediamento sito nel Comune di Verdellino, via Berlino n. 2/4;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che con ordinanza n. 156 del 28 maggio 2021 la Sezione ha respinto la domanda cautelare;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che in corso di causa il ricorrente ha presentato al comune di Ciserano un’istanza di accesso agli atti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che il 9 agosto 2021 il Comune ha rigettato l’istanza perché, non ravvisando un interesse diretto, concreto e attuale, la qualificava, anche per l’ampiezza della richiesta, meramente esplorativa e diretta a un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che alla camera di consiglio del 15 dicembre 2021 il Collegio si è riservato di definire l&#8217;incidente ex art. 116 comma 2 c.p.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che la domanda di accesso è infondata, alla luce delle considerazioni che seguono:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il diritto all&#8217;accesso di cui agli artt. 22 e ss., l. n. 241/1990, pur essendo finalizzato ad assicurare la trasparenza dell&#8217;azione amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale, non si configura come un&#8217;azione popolare ma è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti si riferiscono direttamente o indirettamente e, comunque, solo qualora essi se ne possano avvalere per tutelare una posizione giuridicamente rilevante (T.A.R. Lazio sez. I &#8211; Roma, 02/03/2020, n. 2704);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi deve essere comparato con altri interessi altrettanto rilevanti, come quello dell&#8217;Amministrazione a non subire ingiustificati ed eccessivi intralci nell&#8217;espletamento della propria attività gestoria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la P.A. non può, inoltre, essere &lt;&lt; <i>destinataria di richieste di accesso indiscriminate, per il solo fatto di formare o detenere stabilmente documenti </i>&gt;&gt; (T.A.R. Roma, Lazio, sez. I, 17/09/2013, n.8309);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nel caso qui in esame, nonostante l’istanza <i>de qua</i> sia supportata da concrete esigenze difensive del ricorrente, si caratterizza per una particolare ampiezza e genericità. L’istante mira, infatti, a visionare &lt;&lt; <i>faldoni e documentazione relativi a tutte le aziende che storicamente hanno esercitato sul territorio comunale attività qualificate quali insalubri e/o a rischio dì incidente rilevante</i>&gt;&gt;, &lt;&lt; <i>faldoni, comunicazioni, atti e documentazione relativi a tutti i procedimenti amministrativi aperti (anche se poi chiusi ed eventualmente archiviati) da parte di qualunque Ente nei confronti di aziende che sul territorio comunale […] esercitano attività galvanica, tra cui principalmente ma non esclusivamente Verdellino e Verdello </i>&gt;&gt; nonché le &lt;&lt;<i>comunicazioni di ARPA, della Provincia di Bergamo, della Regione Lombardia e verbali e/o relazioni di sopralluogo relative alla contaminazione della falda acquifera comunale e sovracomunale da cromo esavalente, che siamo in possesso del Comune</i> &gt;&gt;;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto alla luce di tali considerazioni:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che il ricorrente non ha adeguatamente circoscritto l’oggetto dell’istanza rischiando, così, di paralizzare l’attività del comune e che, pertanto, la sua istanza sia infondata perché eccessivamente ampia e generica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che le spese della presente fase saranno regolate con la sentenza che definirà il giudizio.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) rigetta l’istanza di accesso agli atti proposta ex art. 116 comma 2 per le ragioni di cui in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nulla, allo stato, per le spese che verranno quantificate con la sentenza che definirà il giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ariberto Sabino Limongelli, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Pavia, Referendario, Estensore</p>
</div>
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		<title>Sull’accessibilità del parere legale reso dall’Avvocatura interna.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccessibilita-del-parere-legale-reso-dallavvocatura-interna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 14:37:47 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=82529</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccessibilita-del-parere-legale-reso-dallavvocatura-interna/">Sull’accessibilità del parere legale reso dall’Avvocatura interna.</a></p>
<p>Diritto di accesso – Parere avvocatura – Ostensibilità. Il parere legale va osteso quando ha una funzione endoprocedimentale ed è quindi correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale; l&#8217;accesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccessibilita-del-parere-legale-reso-dallavvocatura-interna/">Sull’accessibilità del parere legale reso dall’Avvocatura interna.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccessibilita-del-parere-legale-reso-dallavvocatura-interna/">Sull’accessibilità del parere legale reso dall’Avvocatura interna.</a></p>
<div>
<p style="text-align: justify;">Diritto di accesso – Parere avvocatura – Ostensibilità.</p>
<hr />
<div style="text-align: center;">
<p class="Massima" style="text-align: justify;">Il parere legale va osteso quando ha una funzione endoprocedimentale ed è quindi correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale; l&#8217;accesso va invece negato quando il parere è espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio, anche con riferimento ad atti che, pur non essendo direttamente funzionali alla difesa in giudizio dell&#8217;Amministrazione, possono effettivamente contenere valutazioni di ordine strategico-difensivo, sottratte in quanto tali al regime ostensivo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Giordano &#8211; Est. Mameli</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 737 del 2021, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mariano Protto, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Provincia di Como, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenica Condello e Matteo Accardi dell’Avvocatura Provinciale, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota della Provincia di Como, Settore Infrastrutture a Reti e puntuali, Ufficio Trasporto Privato, prot. n. 6350 in data 17.02.2021 avente ad oggetto “Istanza d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio della determinazione n. 566 del 10/07/2017 riguardante il sig. -OMISSIS-. Riscontro”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del parere dell&#8217;Avvocatura Provinciale menzionato, senza data, nella nota del 6 aprile 2021, prot. 13470, avente ad oggetto “Evasione istanza di accesso atti prott. 11356 e 11357 in data 22/03/2021”, con cui la Provincia ha respinto la richiesta di accesso ai documenti relativi al procedimento avviato dal ricorrente con l&#8217;istanza presentata in data 27.01.2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ove occorrer possa,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Regolamento per le scuole guida della Provincia di Como approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 72 nella seduta del 24.07.1996, vigente ratione temporis, nelle parti e nei limiti di seguito indicati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Regolamento per le scuole guida della Provincia di Como approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 43 nella seduta del 17.10.2020, testo oggi vigente, nelle parti e nei limiti di seguito indicati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto del procedimento e tutti gli ulteriori atti preordinati, presupposti, connessi o consequenziali, anche nel frattempo intervenuti, che allo stato non sono conosciuti e con espressa riserva di motivi aggiunti;</p>
<p>nonché</p></div>
<div style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota della Provincia di Como, Settore Infrastrutture a Reti e Puntuali &#8211; Ufficio Trasporto Privato, prot. n. 13470 in data 6.04.2021, inviata a mezzo PEC in data 7.04.2021, avente ad oggetto “Evasione richiesta di accesso atti prott. 11356 e 11357 in data 22/03/2021”, con la quale è stata respinta l’istanza di accesso ai documenti presentata dal ricorrente in data 22.03.2021, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/90, con riferimento al procedimento avviato con l’istanza presentata in data 22.03.2021 avente ad oggetto il procedimento avviato con istanza in data 25.01.2021 e concluso con provvedimento in data 17.02.2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; se ed in quanto occorrer possa,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Regolamento della Provincia di Como contenente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti dell’Amministrazione, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 72 nella seduta del 20.11.1997, vigente ratione temporis, nelle parti e nei limiti di seguito indicati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota della Provincia di Como, Settore Infrastrutture a Reti e Puntuali &#8211; Ufficio Trasporto Privato, prot. n. 13470 in data 6.04.2021, inviata a mezzo PEC in data 7.04.2021, avente ad oggetto “Evasione richiesta di accesso atti prott. 11356 e 11357 in data 22/03/2021”, se ed in quanto possa essere configurata anche come provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso ai documenti presentata dal ricorrente in data 22.03.2021, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/90, con riferimento al procedimento di revoca concluso nel 2017;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonche’ per l’accertamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza presentata in data 22.03.2021, con riferimento al procedimento avviato nel 2021 e, se e in quanto necessario, di quella relativa al procedimento di revoca concluso nel 2017, e per il conseguente ordine all’Amministrazione di esibire i documenti richiesti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’art. 116 comma 2 c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Como;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, come convertito nella L. 18 dicembre 2020 n. 176;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’art. 28 del D.L. 30 aprile 2020, come convertito nella L. 25 giugno 2020 n. 70;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore la dott.ssa Valentina Mameli nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 tenutasi mediante collegamenti da remoto, come consentito dall’art. 25 comma 2 del D.L. 137/2020 e sentiti i difensori delle parti ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 28/2020 come specificato nel relativo verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha premesso:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di essere stato titolare di un’autoscuola e di essere stato destinatario del provvedimento del 10 luglio 2017 con cui la Provincia di Como ha revocato l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di autoscuola nonché l’idoneità tecnica quale insegnante e istruttore di guida, a seguito di un procedimento penale a suo carico;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che in data 25 gennaio 2021 ha presentato istanza di riesame alla Provincia essendo stato assolto dalla maggior parte dei reati imputatigli;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che con nota del 17 febbraio 2021 la Provincia ha riscontrato l’istanza facendo rinvio al provvedimento del 10 luglio 2017;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dato atto che con il ricorso indicato in epigrafe l’interessato ha impugnato la predetta nota, chiedendone l’annullamento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che il ricorrente, in data 22 marzo 2021, ha presentato alla Provincia due istanze di accesso agli atti di cui:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la prima relativa agli atti del procedimento conseguente all’istanza di riesame;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la seconda relativa agli atti del procedimento del 2017;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; con nota del 6 aprile 2021 in relazione alla prima istanza la Provincia ha risposto che, non essendo stato dato corso ad un ulteriore procedimento, non ci sarebbero atti da ostendere, precisando che “<i>Da prassi, vi è un parere interno dell’Avvocatura Provinciale che è coperto da riservatezza a</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>termini di legge e di Regolamento Provinciale e pertanto non può essere oggetto di ostensione</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; con nota del 21 aprile 2021 la Provincia, in relazione alla seconda istanza, ha chiesto di meglio specificare il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione da tutelare;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che con istanza <i>ex</i> art. 116 comma 2 c.p.a., depositata in data 10 maggio 2021, il ricorrente ha impugnato le predette note della Provincia, chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’ostensione di quanto richiesto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato altresì che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il ricorrente, con nota del 12 maggio 2021, ha dato riscontro comunque alla richiesta della Provincia, specificando la propria legittimazione e il proprio interesse;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; con nota del 17 maggio 2021 la Provincia ha trasmesso la comunicazione del Compartimento della Stradale recante la segnalazione <i>ex</i> art. 123 del Codice della Strada “<i>ad evasione della richiesta</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Preso atto che con memoria depositata in data 1° luglio 2021 la Provincia ha precisato che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’istanza di accesso relativa al procedimento del 2017 è stata interamente evasa dalla Provincia di Como con nota del 17 maggio 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’altra istanza di accesso relativa al procedimento conseguente all’istanza di autotutela del 2021, è stata evasa in data 6 aprile 2021, ad eccezione del parere legale interno che non è stato osteso. La circostanza che non ci siano documenti da ostendere dipenderebbe dal fatto che l’istanza di revisione della sanzione presentata dal ricorrente in data 25 gennaio 2021 non è stata oggetto di procedimento da parte della Provincia di Como la quale si è limitata a trasmettere al ricorrente una mera nota di rinvio agli atti assunti nel 2017;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) in relazione all’istanza relativa al procedimento del 2017 deve dichiararsi cessata la materia del contendere. La Provincia ha infatti evaso la richiesta come da nota del 17 maggio 2021, successiva alla presentazione della domanda <i>ex</i> art. 116 comma 2 c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) in relazione all’istanza relativa al procedimento conseguente all’istanza di autotutela presentata dal ricorrente in data 25 gennaio 2021, la domanda di accesso deve essere rigettata. Invero la Provincia ha negato l’ostensione del parere legale rilasciato dall’Avvocatura interna, dichiarando nel contempo che non sussistono altri atti, se non la nota impugnata con il ricorso introduttivo (nota che rinvia all’esito procedimentale del 2017), non essendo stato condotto alcun procedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La questione quindi si incentra sulla accessibilità o meno del parere legale reso dall’Avvocatura interna, non sussistendo, nella realtà, ulteriori atti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va in proposito osservato che il parere legale va osteso quando ha una funzione endoprocedimentale ed è quindi correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale; l&#8217;accesso va invece negato quando il parere è espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio, anche con riferimento ad atti che, pur non essendo direttamente funzionali alla difesa in giudizio dell&#8217;Amministrazione, possono effettivamente contenere valutazioni di ordine strategico-difensivo, sottratte in quanto tali al regime ostensivo (Consiglio di Stato sez. III, 31 gennaio 2020, n. 808; Consiglio di Stato, Sez. III, 15 maggio 2018 n. 2890).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie l’istanza di autotutela presentata dal ricorrente, e sulla quale l’Avvocatura si è pronunciata con il proprio parere legale, costituisce l’<i>incipit</i> di una situazione potenzialmente idonea a sfociare in un contenzioso, come in effetti è accaduto con la presentazione del ricorso in epigrafe. Sotto altro profilo l’assenza di un provvedimento che si fondi (dichiaratamente o sostanzialmente) sul parere legale non consente di affermare che lo stesso abbia natura endoprocedimentale ed istruttoria. Di talchè deve escludersi la sua accessibilità;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che la particolarità della questione giustifichi la compensazione delle spese della presente fase;</p>
<p class="fatto" style="text-align: right;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), in relazione all’istanza <i>ex</i> art. 116 comma 2 c.p.a. in parte dichiara cessata la materia del contendere in parte rigetta la domanda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Domenico Giordano, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Mauro Gatti, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore</p>
</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccessibilita-del-parere-legale-reso-dallavvocatura-interna/">Sull’accessibilità del parere legale reso dall’Avvocatura interna.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Principio di trasparenza e contesto pandemico. Il caso dell&#8217;accesso civico generalizzato ai verbali del Comitato tecnico-scientifico</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:39:36 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/principio-di-trasparenza-e-contesto-pandemico-il-caso-dellaccesso-civico-generalizzato-ai-verbali-del-comitato-tecnico-scientifico/">Principio di trasparenza e contesto pandemico. Il caso dell&#8217;accesso civico generalizzato ai verbali del Comitato tecnico-scientifico</a></p>
<p>A cura di Simone Gheza (Dottore Laurea Magistrale in giurisprudenza. Diplomato presso la Scuola di Specializzazione per le professioni Legali  dell&#8217;Università di Brescia. E mail: SIMONE.GHEZA@gmail.com)     Abstract (it). Alla luce della pandemia da SARS-CoV-2, l&#8217;attenzione di questo scritto è rivolta alla vicenda giudiziaria relativa all&#8217;accesso civico generalizzato ai</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/principio-di-trasparenza-e-contesto-pandemico-il-caso-dellaccesso-civico-generalizzato-ai-verbali-del-comitato-tecnico-scientifico/">Principio di trasparenza e contesto pandemico. Il caso dell&#8217;accesso civico generalizzato ai verbali del Comitato tecnico-scientifico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/principio-di-trasparenza-e-contesto-pandemico-il-caso-dellaccesso-civico-generalizzato-ai-verbali-del-comitato-tecnico-scientifico/">Principio di trasparenza e contesto pandemico. Il caso dell&#8217;accesso civico generalizzato ai verbali del Comitato tecnico-scientifico</a></p>
<div style="text-align: justify;">A cura di <strong>Simone Gheza</strong><br /> (Dottore Laurea Magistrale in giurisprudenza. Diplomato presso la Scuola di Specializzazione per le professioni Legali  dell&#8217;Università di Brescia. E mail: SIMONE.GHEZA@gmail.com)<br />  <br />  <br /> <strong>Abstract (it).</strong> Alla luce della pandemia da SARS-CoV-2, l&#8217;attenzione di questo scritto è rivolta alla vicenda giudiziaria relativa all&#8217;accesso civico generalizzato ai verbali del Comitato tecnico-scientifico, organismo istituito ad hoc col compito di coadiuvare gli Organi di governo nella valutazione e gestione del rischio correlato alla diffusione del virus. Nel caso in oggetto vengono in rilievo, intrecciandosi, due aspetti di particolare interesse per il cittadino e per il giurista. Da un lato, ed in primo piano, si pone infatti il tema di fondo del rapporto tra diritto e scienza, in particolare sotto il profilo della trasparenza, intesa sia delle decisioni politico-amministrative, sia delle risultanze tecniche che ne costituiscono la giustificazione. Dall&#8217;altro lato, più sullo sfondo, si staglia invece il profilo inerente al delicato rapporto tra sindacato giurisdizionale e discrezionalità amministrativa e tecnica, che chiama in causa a sua volta i principi di separazione dei poteri e di effettività della tutela. Il giudice amministrativo, di fronte all&#8217;emersione e allo sviluppo delle scienze moderne, potrebbe essere chiamato a riposizionarsi lungo quest&#8217;asse, determinando un nuovo punto di equilibrio tra i due poli.<br /> <strong>Abstract (en).</strong> In the context of SARS-CoV-2 pandemic, this paper focuses on the judicial case concerning civic access to the minutes of the Scientific and Technical Committee, organization in charge of advising public powers about pandemic risk assessment and management. Two relevant and interconnecting issues emerge in this context for both the citizens and the lawyers. Firstly, the underlying theme of relationship between science and law, in particular regarding the transparency, both of public choices and technical outcomes that legitimize them. Secondly, in the background, the delicate matter of the intensity of judicial review of technical and administrative discretion, that involves the fundamental principles of separation of powers and effectiveness of protection. Administrative Court, in front of the current developments of new sciences, might reconsider its position, setting a new break-even point between the two poles.<br />  <br />  <br /> <strong>Sommario.</strong> 1. Introduzione &#8211; 2. Diritto e scienza &#8211; 3. Valutazione scientifica del rischio, precauzione e trasparenza &#8211; 4. L&#8217;accesso civico generalizzato ai verbali del CTS &#8211; 4.1. Contesto giuridico di riferimento &#8211; 4.2. La vicenda giudiziaria &#8211; 4.2.1. I &#8216;dpcm Covid-19&#8217; sono atti atipici di necessità e di urgenza &#8211; 4.2.2. Interpretazione ampia del diritto di accesso &#8211; 4.3. Epilogo (di un caso giudiziario incompiuto) &#8211; 5. <a>Scienza dei dati e controllo giurisdizionale: una ulteriore evoluzione del sindacato sulla discrezionalità tecnica?</a> Spunti conclusivi.<br />  <br />  <br /> <em>1. Introduzione</em><br /> Alla luce della pandemia da SARS-CoV-2, che ha sconvolto vite e quotidianità di tutti da oltre un anno a questa parte, l&#8217;oggetto principale di questo scritto è costituito dalla vicenda giudiziaria relativa all&#8217;accesso civico ai verbali del Comitato tecnico-scientifico, organo istituito ad hoc col compito di coadiuvare gli Organi di governo nella valutazione e gestione del rischio correlato alla diffusione del virus. Nel caso in esame vengono in rilievo, intrecciandosi, due aspetti di particolare interesse per il cittadino e per il giurista. Da un lato, ed in primo piano (§§ 1.-3.3.), si pone infatti il tema di fondo del rapporto tra scienza e diritto, in particolare sotto il profilo della trasparenza, intesa sia delle decisioni politico-amministrative, sia delle risultanze tecniche che ne costituiscono la giustificazione: se situazioni eccezionali di urgenza impongono (<em>rectius</em>: legittimano) alcune torsioni al principio di legalità, il principio democratico deve essere recuperato attraverso la partecipazione ed il controllo ex-post delle scelte attuate dai decisori pubblici, specialmente laddove esse incidano gravemente sui diritti e le libertà costituzionalmente protetti. Dall&#8217;altro lato, più sullo sfondo (§ 4.), si staglia invece il profilo inerente al delicato rapporto tra sindacato giurisdizionale e discrezionalità amministrativa e tecnica, che chiama in causa a sua volta i principi di separazione dei poteri e di effettività della tutela. Il giudice amministrativo, di fronte all&#8217;emersione e allo sviluppo delle nuove scienze, sarà chiamato a riposizionarsi lungo quest&#8217;asse, determinando un nuovo punto di equilibrio tra i due poli.<br /> 2<em>. Diritto e scienza</em><br /> L&#8217;attuale &#8220;società del rischio&#8221;, teorizzata dalla sociologia ad inizio anni &#8217;80<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>,  reca necessariamente con sé come corollario l&#8217;intensificarsi dei rapporti tra politica e scienza, nel senso che il diritto, perché possa considerarsi credibile ed effettivo nel nuovo contesto caratterizzato per l&#8217;immanente presenza di rischi solo in parte diminuibili ma non eliminabili, trova nel substrato scientifico e tecnologico la sua intrinseca legittimazione: le scelte operate ed attuate dai decisori pubblici sono socialmente accettabili se giustificate dalla razionalità universale della scienza<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>. Ciò vale tanto sul piano amministrativo quanto legislativo<a href="#_ftn3" title="">[3]</a> e, con le dovute contestualizzazioni, financo giurisdizionale<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> È chiaro quindi che in contesti spiccatamente specialistici, come può essere quello medico, i decisori politici devono (anche) affidarsi alla competenza di soggetti estranei al circuito della responsabilità politica, col pericolo che siffatta legittimazione &#8220;tecnocratica&#8221; possa entrare in tensione col principio democratico, tipicamente derivante dal consenso popolare che informa ogni decisione pubblica.<br /> Ciò porta, in particolare, ad interrogarsi sui rapporti tra scienza e diritto nella gestione del rischio. Così, l&#8217;attuale scenario pandemico rappresenta una calzante occasione per indagare tali rapporti sotto una rinnovata luce<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>. Anzitutto perché tale avvenimento si inserisce in un ambito non solo estremamente specialistico, come quello medico-biologico<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>, ma anche perché connotato da una rilevante assenza o incertezza di dati scientificamente validi ed utilizzabili, dovuto in maggior misura alle novità genetiche del nuovo Coronavirus dilagato su scala planetaria. Tale contesto ha contribuito a fare emergere la confusione dei ruoli e i conseguenti cortocircuiti tra sistema politico e scientifico. Da un lato, la scienza ha dimostrato &#8211; qualora ce ne fosse ancora bisogno &#8211; di non costituire una dimensione neutra ed imparziale, unica detentrice della &#8220;verità oggettiva&#8221;, ma di essere fortemente condizionata da elementi di tipo valutativo-soggettivo<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>. Ciò, d&#8217;altronde, è perfettamente coerente con la nota visione popperiana di scienza moderna (<em>rectius</em>: di metodo scientifico), la quale, procedendo per congetture e falsificazioni, è sempre implementabile<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>. Dall&#8217;altro, La politica è apparsa spesso subalterna alla scienza, come si può osservare dalla tendenza dei rappresentanti di governo a richiamare le indicazioni scientifiche a fondamento delle proprie scelte. Di converso, esperti di spicco, vicini al potere politico, hanno veicolato e diffuso tali indicazioni scientifiche partecipando in maniera massiccia a svariati <em>talk show</em> televisivi, fagocitando di fatto l&#8217;attenzione mediatica e contribuendo ad ingenerare un vero e proprio legittimo affidamento dei cittadini nell&#8217;<em>ipse dixit </em>scientifico &#8220;di Stato&#8221;<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>. In tale turbinio narrativo, la contaminazione tra il discorso degli esperti e quello dei profani ha determinato una bulimia di informazioni, efficacemente definito col neologismo di &#8220;infodemia&#8221;<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, che ha spesso costituito l&#8217;humus ideale per la proliferazione di <em>fake-news</em> di ogni tipo<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br />  <br /> Ciò che è in discussione, naturalmente, non è l&#8217;esistenza di un rapporto stretto tra le due sfere &#8211; che anzi deve sussistere affinchè vengano intraprese politiche responsabili &#8211; ma la commistione tra i rispettivi ruoli e competenze. Solo il decisore pubblico, attratto nel circuito della responsabilità rappresentativa, è chiamato ad operare quella ponderazione degli interessi in conflitto con la gravità del rischio contemplato e il sacrificio derivante dall&#8217;eventuale applicazione di misure di contenimento; mentre la scienza è deputata solo a fornire i mezzi &#8211; le premesse di fatto &#8211; con cui compiere le scelte politico-valutative, non già le finalità da perseguire né i valori ed interessi di volta in volta oggetto di prevalente tutela.<a href="#_ftn12" title="">[12]</a><br />  <br /> <em>3. Valutazione scientifica del rischio, precauzione e trasparenza</em><br /> Il criterio giuridico orientativo dei provvedimenti di contenimento della pandemia<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>, che assolve alla funzione di collante tra la attuale dimensione scientifica &#8211; caratterizzata da insufficienza e incertezza dei dati &#8211; e quella politica, è stato individuato nel principio di precauzione, inteso come regola del procedere<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>. Tale principio comporta appunto che, ogni qualvolta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da una situazione potenzialmente pericolosa, l&#8217;azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>. Com&#8217;è noto, il principio in parola è costituito da tre elementi strutturali tra loro connessi<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>: la valutazione del rischio, la gestione dello stesso ed infine la sua comunicazione<a href="#_ftn17" title=""><em><strong>[17]</strong></em></a>. Nel primo momento indicato vengono convogliate le risultanze del sapere scientifico. In particolare, la valutazione del rischio comprende l&#8217;identificazione del pericolo, la caratterizzazione del pericolo, la valutazione dell&#8217;esposizione e la caratterizzazione del rischio<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>. Il principio di precauzione viene in gioco nella seconda fase, quella della gestione del rischio, a cui sono demandate le scelte tipicamente valutative dei decisori pubblici sul se e sul come agire. La scelta della risposta da dare di fronte ad una certa situazione di incertezza scientifica deriva quindi da una decisione eminentemente politica, funzione del livello del rischio &#8220;accettabile&#8221; dalla società che deve sopportarlo<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>, che non può prescindere da una previa valutazione scientifica ma da cui può tuttavia discostarsi. Infatti, le misure di contenimento del rischio devono basarsi su criteri di proporzionalità<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>, non-discriminazione, coerenza e attualità, nonché fondarsi su un ampio esame costi/benefici, non solo di carattere economico o basato esclusivamente sui dati scientifici<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>: in sostanza, in contesti di incertezza scientifica il principio di precauzione esalta la discrezionalità del decisore pubblico, che non resta necessariamente vincolata agli esiti della valutazione scientifica del rischio (il cui svolgimento deve comunque essere garantito)<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br /> In terzo luogo, è fondamentale osservare una corretta trasparenza nella comunicazione degli esiti che precedono e giustificano le misure da adottare. Ciò per almeno una triplice ragione. Anzitutto, l&#8217;omessa valutazione del rischio, ovvero la sua materiale impossibilità di fruizione violano o non consentono un controllo giurisdizionale del principio di precauzione<a href="#_ftn23" title="">[23]</a> e ciò potrebbe riverberarsi sulla legittimità dei provvedimenti precauzionali adottati<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>. Un deficit di trasparenza, poi, non consente ai consociati di conoscere il reale rischio potenzialmente in corso, con la conseguenza che le misure adottate rischiano di non essere efficaci, vanificando così il loro stesso obiettivo e la ratio del principio di precauzione. In ultimo, rimane sullo sfondo la questione della corretta connotazione democratica dei processi decisionali pubblici. La legittimazione delle misure di contenimento adottate, a fronte di un eventuale difetto di tipicità connaturato all&#8217;emergenza, troverebbe fondamento nella legalità procedurale<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>: lo svolgimento di una approfondita istruttoria e la libera accessibilità agli esiti della valutazione scientifica permetterebbero infatti quantomeno un controllo democratico sulle scelte di bilanciamento degli interessi effettuate dai poteri pubblici.<br />  <br /> Questo ultimo collegamento tra precauzione e trasparenza offre lo spunto per introdurre il modello italiano di gestione dell&#8217;emergenza Covid-19 ed, in particolar modo, di esaminare il caso inerente alla pubblicazione dei verbali del comitato tecnico-scientifico contenenti la valutazione del rischio medico-scientifico correlato alla pandemia.<br />  <br /> <em>4. L&#8217;accesso civico generalizzato ai verbali del CTS</em><br /> Lungo le sintetiche coordinate teoriche sino qui tracciate, si inserisce un caso giudiziario che offre alcuni spunti interessanti circa il tema della trasparenza pubblica. La vicenda in esame ha origine dalla richiesta di accesso civico generalizzato da parte di alcuni cittadini ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico, organo istituito in seno al Dipartimento della protezione civile &#8211; Presidenza del Consiglio dei ministri e incaricato di fornire consulenza specialistica ai decisori politici. Prima di passare all&#8217;esame dei provvedimenti giurisdizionali che hanno deciso il caso, pare opportuno tracciare un quadro sintetico di riferimento del contesto giuridico nel quale si è incardinata la vicenda.<br />  <br /> <em>4.1. Contesto giuridico di riferimento</em><br /> La necessità di fronteggiare la inedita situazione di pandemia globale causata dal diffondersi del virus ha costretto gli Stati<a href="#_ftn26" title="">[26]</a> ad affidarsi all&#8217;<em>expertise</em> di soggetti qualificati in grado di fornire al decisore politico le migliori conoscenze possibili in ambito medico-scientifico, sulle quali calibrare le delicate scelte di bilanciamento da adottare a protezione della salute individuale e pubblica. In Italia, ciò è avvenuto con la creazione di un comitato tecnico-scientifico <em>ad hoc, </em>previsto ed istituito rispettivamente dalla ordinanza del Capo della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e dal successivo decreto n.  5 del 2020, col compito di svolgere &#8220;funzioni di consulenza al Capo del Dipartimento della protezione civile in merito all&#8217;adozione delle più opportune misure di prevenzione necessarie a fronteggiare la diffusione delle patologie derivanti da agenti virali trasmissibili&#8221;<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>. Tuttavia, non appare molto chiara la modalità di consultazione del comitato tecnico-scientifico da parte del Governo: esso infatti, almeno formalmente, fornisce indicazioni alla Protezione Civile; ma in realtà risulta fornirle direttamente all&#8217;Esecutivo, come emerge dai report quotidiani dei <em>media</em> e dai comunicati dell&#8217;esecutivo stesso. Eppure, nel DL n. 6 del 23 febbraio 2020, che disciplina le modalità di attuazione delle misure di contenimento, non c&#8217;è alcun riferimento alla consultazione di tale organo per l&#8217;emanazione dei DPCM. Un miglioramento sotto tale punto di vista si è avuto a partire dal DL n. 19 del 25 marzo 2020, in cui si è posto rimedio alla lacuna prevedendo quantomeno che &#8220;[p]er i profili tecnico scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti [&#038;] sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all&#8217;ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630&#8221;<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.  In seguito, il riferimento agli esiti della valutazione scientifica del rischio quale base giuridica delle misure adottate dal Governo è stata attuata mediante un rinvio operato dai dpcm a verbali del Comitato tecnico-scientifico, tuttavia non resi pubblici o accessibili ai cittadini, per lo meno sino all&#8217;agosto del 2020<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>, quando l&#8217;amministrazione, a seguito di alcune iniziative giudiziarie e pressata dal rimbalzo mediatico e istituzionale scaturito dalla vicenda<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>, ha deciso di rendere pubblici tali verbali, ora tutti consultabili sul sito internet della protezione civile<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>.<br />  <br /> <em>4.2. La vicenda giudiziaria</em><br /> Da qui si iscrive la vicenda giudiziaria promossa dal centro di ricerca Fondazione Einaudi di Torino. Il 14 aprile 2020, alcuni suoi membri presentavano al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio una richiesta di accesso civico generalizzato, ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, volta ad ottenere copia di alcuni verbali del CTS, citati come premessa scientifica nei dpcm restrittivi di libertà fondamentali emanati dal Governo. Tuttavia, con nota del 4 maggio 2020, il Dipartimento della Protezione Civile &#8211; Presidenza del Consiglio dei Ministri opponeva diniego alla richiesta, sostenendo che i verbali del Comitato Tecnico-Scientifico sarebbero sottratti all&#8217;accesso ai sensi del combinato disposto di cui all&#8217;art. 5-bis, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 con l&#8217;art. 24, co. 1, della L. n. 241/1990, nonché in virtù dell&#8217;art. 1, co. 1, lett. b) del DPCM n. 143/2011. In sostanza, secondo il Dipartimento, i verbali del CTS conterrebbero pareri prodromici all&#8217;adozione di &#8220;atti amministrativi generali&#8221; o di &#8220;atti normativi&#8221;, la cui ostensione sarebbe esclusa, in via assoluta, dalle norme citate; in particolare, l&#8217;articolo 5-bis, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 escluderebbe dall&#8217;accesso civico c.d. &#8220;generalizzato&#8221; gli &#8220;altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l&#8217;accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all&#8217;articolo 24 comma 1, della legge n. 241 del 1990&#8221;, il quale a sua volta prevede che il diritto di accesso è escluso: &#8220;c) nei confronti dell&#8217;attività della pubblica amministrazione diretta all&#8217;emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione&#8221;. Inoltre, con DPCM n. 143/2011, adottato in attuazione del co. 2 dell&#8217;art. 24 L. 241/90 , sarebbe stata dettagliata l&#8217;esclusione del diritto di accesso per gli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fra i quali rilevano, all&#8217;art. 1, comma 1, sub b) i &#8220;documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, concernenti il lavoro di commissioni, organi collegiali, gruppi di studio e di lavoro, qualora finalizzati all&#8217;adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali e di atti di pianificazione e di programmazione&#8221;.<br /> I richiedenti impugnavano quindi il dinego, ai sensi dell&#8217;art. 116 c.p.a.<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>, dinnanzi al Tar Lazio, il quale accoglieva il ricorso in ragione del primo motivo avanzato dai ricorrenti, volto a contestare la natura giuridica dei dpcm ritenuta dall&#8217;amministrazione<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>. Il Collegio, dopo aver ricostruito in modo sistematico il quadro normativo, accoglieva il ricorso alla luce di due aspetti, ossia &#8220;<em>della natura degli atti chiesti in visione nonché delle finalità dello strumento dell&#8217;accesso civico generalizzato di cui all&#8217;art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, che oltre a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche, ha anche la finalità di promuovere, come nel caso in esame, la partecipazione al dibattito pubblico</em>&#8220;<br />  <br /> <em>4.2.1. I &#8216;dpcm Covid-19&#8217; sono atti &#8220;atipici&#8221; di necessità e di urgenza</em><br /> In merito al primo profilo, il Giudice di prime cure rilevava che benché &#8220;i verbali in oggetto costituiscono, effettivamente, atti endoprocedimentali prodromici all&#8217;emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, al fine di indicare le misure necessarie ad evitare la diffusione del virus Covid-19 sull&#8217;intero territorio nazionale [<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>] [&#038;], tuttavia [&#038;], a tali DDPCM., e quindi a maggior ragione ai presupposti pareri adottati dal Comitato tecnico scientifico [&#038;], non possa innanzitutto attribuirsi la qualificazione di atti normativi, tale da sottrarli all&#8217;accesso ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 1, della legge n.241/1990 e dell&#8217;art. 1, comma 1 del DPCM n. 143/2011 (la cui impugnazione deve, dunque, ritenersi nel caso in esame ininfluente), in quanto privi del requisito dell&#8217;astrattezza e della capacità di innovare l&#8217;ordinamento giuridico. Né può ritenersi, comunque, che si tratti di atti amministrativi generali &#8211; con i quali hanno in comune unicamente la caratteristica della generalità dei destinatari &#8211; del pari sottratti alla disciplina dell&#8217;accesso in esame ai sensi delle disposizioni richiamate, non per intrinseche esigenze di &#8220;segretezza&#8221;, quanto  piuttosto perché la legge assicura agli atti amministrativi generali e agli atti di pianificazione particolari forme di pubblicità e trasparenza&#8221;<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>.<br /> Dopo aver scartato la qualificazione dei dpcm in argomento alla stregua di atti normativi e atti amministrativi generali, il Giudice conclude sul punto evidenziando la loro &#8220;peculiare atipicità, che si connota da un lato per caratteristiche ben più assonanti con le ordinanze contingibili e urgenti [&#038;], in quanto si tratta di provvedimenti adottati sulla base di presupposti assolutamente eccezionali e temporalmente limitati che, a differenza degli atti amministrativi generali <em>toutcourt</em>, consentono di derogare all&#8217;ordinamento giuridico anche imponendo, come nel caso in esame, obblighi di fare e di non fare (caratteristica questa che differenzia nettamente dagli atti amministrativi generali le ordinanze contingibili e urgenti, la cui giustificazione si rinviene nell&#8217;esigenza di apprestare alla pubblica utilità adeguati strumenti per fronteggiare il verificarsi di situazioni caratterizzate da eccezionale urgenza, tali da non consentire l&#8217;utile e tempestivo ricorso alle alternative ordinarie offerte dall&#8217;ordinamento<strong>), </strong>ma dalle quali si differenziano per la carenza del presupposto della &#8220;contingibilità&#8221;, atteso che i DDPCM in questione riproducono contenuti già dettagliatamente evidenziati nei DD.LL. attributivi del potere presupposti&#8221;<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>.<br /> Non intendendo in questa sede fornire ulteriori elaborazioni sulla complessa &#8211; quanto discussa &#8211; tematica attinente alla natura e alla legittimità dei dpcm Covid-19<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>, ci si limita soltanto a sottolineare che lo scopo del DL 6/2020 (e successivamente del DL 19/2020) è stato quello di fornire una base legale per atti secondari flessibili ed atipici, nel tentativo di rispondere in maniera graduata all&#8217;evoluzione in itinere. Tale scelta è avvenuta poiché non si sono ritenuti idonei e sufficienti, ai fini del contenimento, né lo strumento delle ordinanze &#8220;generali&#8221; di protezione civile di cui all&#8217;art. 24 del d. lgs. 1/2018., né procedere per reiterati decreti-legge, né la fonte regolamentare<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>. Dunque, attraverso la fonte del decreto-legge si è scelto di fornire al Presidente del Consiglio un &#8220;potere di ordinanza doppiamente atipico&#8221;<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>: da un lato, perché si è creato un potere ulteriore rispetto a quello &#8220;generale&#8221; di ordinanza, legato inscindibilmente alla specifica emergenza CoViD-19 e destinato a consumarsi con essa; dall&#8217;altro lato, atipico anche rispetto ai canoni del potere di ordinanza contingibile e urgente, poiché nel caso dei DPCM anti-Covid i decreti-legge hanno indicato un elenco di misure attuabili (in particolar modo lo ha fatto il DL n. 19) in ragione, inevitabilmente, del grado di afflittività che tali DPCM hanno nelle sfere giuridiche dei cittadini<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>.<br />  <br /> <em>4.2.2. Interpretazione ampia dell&#8217;istituto dell&#8217;accesso</em><br /> Quanto al secondo aspetto di carattere teleologico-sistematico posto a base della sentenza, il tribunale ha avuto modo di affermare il principio per cui &#8220;la ratio dell&#8217;intera disciplina normativa dell&#8217;accesso impone di ritenere che se l&#8217;ordinamento giuridico riconosce, ormai, la più ampia trasparenza alla conoscibilità anche di tutti gli atti presupposti all&#8217;adozione di provvedimenti individuali o atti caratterizzati da un ben minore impatto sociale, a maggior ragione deve essere consentito l&#8217;accesso ad atti, come i verbali in esame, che indicando i presupposti fattuali per l&#8217;adozione dei descritti DDPCM, si connotano per un particolare impatto sociale, sui territori e sulla collettività&#8221;<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>.<br /> Inoltre, giova rimarcare un ulteriore passo in cui il tribunale &#8211; a sostegno della sua decisione fondata su ragioni puramente formali &#8211; ha colto l&#8217;occasione per ribadire, in un&#8217;ottica sistematica, i rapporti tra le diverse figure di accesso coesistenti nel nostro ordinamento, peraltro in linea con la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>: ed invero &#8220;il rapporto tra le due discipline generali dell&#8217;accesso documentale e dell&#8217;accesso civico generalizzato non può essere letto unicamente e astrattamente, secondo un criterio di specialità e, dunque, di esclusione reciproca, ma secondo un canone ermeneutico di completamento/inclusione, in quanto la logica di fondo sottesa alla relazione tra le discipline non è quella della separazione, ma quella dell&#8217;integrazione dei diversi regimi, pur nelle loro differenze, &#8220;in vista della tutela preferenziale dell&#8217;interesse conoscitivo che rifugge in sé da una segregazione assoluta &quot;per materia&quot; delle singole discipline [&#038;]&#8221;<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>.<br />  <br /> <em>4.3. Epilogo (di un caso giudiziario incompiuto)</em><br /> La sentenza veniva impugnata dall&#8217;amministrazione dinnanzi al Consiglio di Stato, il quale, con decreto presidenziale n. 4574 del 31.07.2020, ne sospendeva l&#8217;esecutorietà sino all&#8217;udienza collegiale, come richiesto in via cautelare da parte appellante. Nelle more del giudizio, però, il Dipartimento della Protezione civile rilasciava copia di tutti i verbali oggetto della sentenza impugnata, pubblicati poi online sul sito istituzionale, rinunciando così di fatto all&#8217;appello. Il Consiglio di Stato, stante la mancata richiesta da parte dei ricorrenti di una pronuncia sulla soccombenza virtuale nel giudizio ai fini delle statuizioni sulle spese di lite, dichiarava la cessazione della materia del contendere<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>.<br /> Il provvedimento cautelare, pur non statuendo nel merito la questione, contiene comunque degli stralci interessanti ai nostri fini. In particolare, il decreto presidenziale sembra lasciar intendere di condividere la tesi sostenuta dalla sentenza di primo grado: infatti, afferma, &#8220;la normativa, e gli atti &#8211; compresi quelli endoprocedimentali &#8211; adottati durante il periodo della emergenza COVID-19, sono caratterizzati da una assoluta eccezionalità e, auspicabilmente, unicità, nel panorama ordinamentale italiano, tanto da ritenersi impossibile &#8211; come la stessa appellante riconosce &#8211; applicarvi definizioni e regole specifiche caratterizzanti le categorie tradizionali quali &#8220;atti amministrativi generali&#8221; ovvero &#8220;ordinanze contingibili e urgenti [&#038;]. Non persuade, seppure in questa sede di delibazione sommaria, la tesi dell&#8217;appellante, che fonda la sua censura sulla qualificazione dei verbali quali &#8220;atti presupposti&#8221; per l&#8217;adozione di atti amministrativi generali, ovvero &#8220;tout court&#8221; come atti amministrativi generali: non sembrerebbe infatti che con tale categoria di atti si possa incidere, in modo tanto significativo, su diritti fondamentali della persona, ciò che invece potrebbero fare ordinanze contingibili e urgenti che, però, nella legislazione anti-COVID, sono solo quegli atti (ad es. del Ministero della Salute) che in tal modo la legge qualifica espressamente; [&#038;] [poiché] i verbali di cui si è chiesta l&#8217;ostensione hanno &#8211; nel quadro della cennata eccezionalità e specialità normativa e amministrativa &#8211; il carattere di atti procedimentali tecnici prodromici alla adozione di D.P.C.M. volti a fronteggiare la pandemia, la domanda di accesso, e l&#8217;istanza cautelare volta a sospenderne l&#8217;esecuzione, deve essere valutata in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata del sistema eccezionale ancora, auspicabilmente per poco tempo, vigente&#8221;.<br /> In particolare, poi, quel che appare più interessante ai fini del presente lavoro è il passaggio in cui il Consiglio di Stato spende delle argomentazioni di carattere più generale sul diritto di accesso e sui suoi rapporti con il principio di trasparenza. Tali affermazioni, se pur brevi, si caratterizzano per la loro pregnanza e capacità persuasiva: invero, &#8220;[&#038;] non si comprende, proprio per la assoluta eccezionalità di tali atti, rispetto alle categorie tradizionali invocate in senso opposto dalle due parti, perché si debba includere tali atti atipici nel novero di quelli sottratti alla generale regola di trasparenza e conoscibilità da parte dei cittadini, giacché la recente normativa &#8211; ribattezzata &#8220;<em>freedom of information act&#8221;</em> sul modello americano &#8211; prevede come regola l&#8217;accesso civico e come eccezione &#8211; tra cui questi atti atipici non possono essere inclusi né per analogia né per integrazione postuma della norma- la non accessibilità di quelle sole categorie di atti che, trattandosi di eccezione alla regola, devono essere interpretate restrittivamente; è stato peraltro chiarito che le norme sull&#8217;accesso civico generalizzato e quelle sull&#8217;accesso documentale vanno congiuntamente considerate come complesso regolatore che non restringe ma globalmente amplia la trasparenza e quindi il diritto di partecipazione del cittadino&#8221;.<br /> In definitiva, quindi, l&#8217;istituto dell&#8217;accesso risponde unitariamente al principio fondamentale della trasparenza amministrativa; impedire l&#8217;esercizio di tale diritto significherebbe minare il principio di democraticità su cui poggia l&#8217;ordinamento. Pertanto, le finestre della &#8220;<em>casa di vetro</em>&#8220;<a href="#_ftn45" title="">[45]</a> dell&#8217;amministrazione possono essere oscurati dalla stessa solo nei casi espressamente previsti e al solo fine di tutelare interessi pubblici superiori. L&#8217;oscuramento non può mai essere arbitrariamente disposto, né l&#8217;arbitrio può essere <em>a fortiori</em> giustificato da una situazione emergenziale<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>.<br />  <br /> Come si è osservato sin qui, la rinuncia all&#8217;appello ha impedito al Consiglio di Stato di pronunciarsi definitivamente su una questione che eppure era di fondamentale importanza per la vita democratica del Paese. La sentenza di primo grado, divenuta definitiva, si fonda su ragioni formali attinenti alla contestata natura giuridica dei dpcm. Tuttavia, pare interessante prospettare la infondatezza del ricorso su motivi, di profilo sostanziale, inerenti all&#8217;assenza di esigenze oggettive di segretezza o comunque di riservatezza dei verbali richiesti in ostensione, atte a tutelare differenti e prevalenti interessi pubblici o privati, tali da poter ritenere recessivo l&#8217;interesse alla trasparenza rispetto a quello della riservatezza.<br /> Per esempio, non avrebbe potuto cogliere nel segno una esclusione dell&#8217;accesso civico generalizzato ai verbali motivata su ragioni legate alla tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell&#8217;art. 5-bis, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 33/2013. Invero, paradossalmente, proprio l&#8217;emanazione dei dpcm senza la relativa pubblicazione delle basi scientifiche su cui si sono instaurate le decisioni a carattere fortemente afflittivo contenute in essi ha verosimilmente causato una maggiore reazione di protesta da parte dei cittadini, col conseguente sfogo della rabbia sociale attraverso manifestazioni del dissenso che, per una eterogenesi dei fini, hanno finito proprio per costituire esse stesse quel &#8220;concreto pregiudizio&#8221; all&#8217;ordine e alla sicurezza pubblica che la scelta di mantenere riservati gli atti mirava a prevenire. Appare chiaro allora che l&#8217;osservanza delle misure sarà tanto più garantita quanto più consapevole: &#8220;sotto questo profilo, non è, pertanto, solamente questione di poter esercitare un controllo (politico e giuridico) sul rispetto delle condizioni di &#8220;adeguatezza&#8221; e di &#8220;proporzionalità&#8221; delle misure assunte (il che già basterebbe, evidentemente, a rendere irrinunciabile la conoscenza della loro motivazione), ma anche di garantire l&#8217;efficacia di dette misure che, proprio perché fortemente incidenti sulle libertà personali, avranno una maggiore probabilità di essere accettate e rispettate se saranno note le ragioni tecniche e scientifiche poste a loro fondamento.  Di talché è, semmai, dalla mancata conoscenza di detti atti (verbali CTS), che può derivare un concreto pregiudizio alla sicurezza ed all&#8217;ordine pubblico, oltre che una minore efficacia delle misure assunte&#8221;<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>.<br />  <br /> <em>4. Considerazioni e spunti conclusivi. Scienza dei dati e controllo giurisdizionale: una ulteriore evoluzione del sindacato sulla discrezionalità tecnica?</em><br /> Come è stato fatto notare, la crisi Covid-19 non è stata (e non è) soltanto una crisi sanitaria, ma è, in via più generale, il risultato di svariate criticità del sistema amministrativo italiano, stressate fortemente e nello stesso momento da una situazione di eccezionalità estrema<a href="#_ftn48" title="">[48]</a>. In particolare, la debolezza della capacità conoscitiva del sistema amministrativo italiano emersa durante la crisi pandemica si ritiene sia stato un fattore che ha aggravato l&#8217;emergenza<a href="#_ftn49" title="">[49]</a>. A ben ragione, dunque, c&#8217;è chi intravede nella persistente crisi &#8220;una straordinaria manifestazione dell&#8217;importanza della funzione conoscitiva e informativa delle istituzioni pubbliche, e delle sue criticità, e chiama in causa la capacità dei poteri pubblici di rispondere anzitutto con politiche di informazione e trasparenza&#8221;<a href="#_ftn50" title="">[50]</a>.<br /> Ed invero, in particolare, avere una maggiore conoscenza dei reali effetti del fenomeno pandemico, con la totale trasparenza e pubblicità dei relativi dati, sia statali che regionali, aiuterebbe ad elaborare le migliori strategie di risposta e a favorire l&#8217;integrazione delle competenze presenti nel settore pubblico con quelle fornite dalla società civile, in un&#8217;ottica di sussidiarietà orizzontale. Inoltre, l&#8217;accessibilità totale dei dati permette ad ogni individuo di apprezzare al meglio i rischi e dunque la bontà delle politiche attuate per prevenirli. In secondo luogo, la trasparenza si pone come predicato irrinunciabile della stessa forma democratica<a href="#_ftn51" title="">[51]</a>, come strumento principe col quale controllare e porre un argine alla concentrazione del potere; e ciò vale a maggior ragione in un contesto pandemico come quello attuale, in cui il potere <em>extra-ordinem</em> assunto dal governo-amministrazione, legittimato dalla perpetua emergenza, si trova di fatto scardinato dai normali <em>checks and balances</em>: una trasparenza nei confronti dei cittadini, quindi, come condizione di legittimazione di un potere emergenziale altrimenti potenzialmente non controllabile<a href="#_ftn52" title="">[52]</a>.  E, non ultimo per importanza, la pubblicità di tutti gli atti ed i documenti che supportano l&#8217;assunzione delle decisioni consente di valutare la proporzionalità ed adeguatezza di scelte che incidono in modo rilevante sui diritti e sulle libertà fondamentali.<br /> Anche nel medio periodo, cessata l&#8217;emergenza, sarà dunque fondamentale guardare la crisi attraverso la rinnovata lente della trasparenza amministrativa, di cui l&#8217;accesso civico rappresenta l&#8217;architrave<a href="#_ftn53" title="">[53]</a>: &#8220;riequilibrare il potere con la trasparenza, evitando che la necessaria flessibilità e celerità divenga occasione di arbitrio o corruzione. La trasparenza viatico per la buona amministrazione, [&#038;] tanto più necessaria quanto più si pone come unico strumento di vigilanza, diffusa, sull&#8217;esercizio di un potere inevitabilmente slegato da verifiche preventive e meccanismi ordinari di controllo e autorizzazione, anche di tipo parlamentare. Trasparenza necessaria per evitare letture improprie di dinamiche di relazione tra decisori pubblici e portatori di interessi [&#038;], in un momento nel quale scelte destinate a produrre effetti importanti e spesso non reversibili sono operate con modalità accelerate e talvolta in assenza di controlli, in deroga alle procedure ordinarie&#8221;<a href="#_ftn54" title="">[54]</a>.<br />  <br /> Un ultimo spunto è ancora possibile prima di concludere. Nell&#8217;ambito della trasformazione digitale che sta investendo la società contemporanea, emerge in maniera sempre più nitida l&#8217;importanza che i dati rivestono (anche) nella scelta delle politiche pubbliche: i decisori sono infatti chiamati, necessariamente, a confrontarsi con una mole di dati sempre maggiore, a sua volta generatrice di ulteriori dati, i quali circolano e si diffondano velocemente e per le più svariate finalità. Appare fondamentale allora, anzitutto, che gli apparati pubblici siano in grado di raccogliere e gestire questa nuova ricchezza, attraverso processi di lavoro adeguati e rinnovate competenze<a href="#_ftn55" title="">[55]</a>. In particolare, poi, la gestione sempre più avanzata dei dati determinerà forse una minore discrezionalità nelle scelte dei decisori pubblici, nel senso che quest&#8217;ultimi saranno vincolati tanto più all&#8217;istruttoria quanto più questa riuscirà a dimostrarsi completa, efficace ed effettiva, come in effetti la scienza dei dati sembra promettere.<br /> Tuttavia, è su questo punto che potrebbero sorgere le maggiori criticità. Ci si limita soltanto a profilare due aspetti. Anzitutto, tanto più l&#8217;istruttoria tecnico-scientifica si fonderà sui <em>big data</em>, tanto più l&#8217;amministrazione tenderà ad esserne vincolata: da qui il rischio di decisioni politiche dettate &#8220;in nome della scienza&#8221;. Ma come visto in precedenza, la scienza non è mai univoca, e ciò sembra valere &#8211; forse a maggior ragione &#8211; per la scienza dei dati: i risultati dipendono in larga misura da quanti e quali dati si raccolgono, selezionano e combinano; inoltre, i dati non &#8220;parlano da sé&#8221;, ma necessitano sempre di una interpretazione. Da qui, appunto, il rischio sempre maggiore di confondere valutazioni politiche con valutazioni scientifiche.<br /> Il secondo profilo oggetto di riflessione attiene invece ai rapporti tra sindacato giurisdizionale e &#8220;decisione amministrativa robotica&#8221;<a href="#_ftn56" title="">[56]</a>, la quale costituisce un naturale sviluppo applicativo della scienza dei dati. Quello che ci si domanda è se tale nuovo ambito richiederà un ulteriore adeguamento del sindacato di legittimità del giudice amministrativo, in particolare quello concernente la discrezionalità tecnica. Sul punto, può essere utile richiamare la giurisprudenza maturata a proposito dell&#8217;attività regolatoria esercitata dalle autorità indipendenti<a href="#_ftn57" title="">[57]</a>, la quale ha registrato una evoluzione contrassegnata dal passaggio dal tradizionale modello di controllo giurisdizionale debole ed estrinseco ad uno forte ed intrinseco (<em>rectius</em>: forte, pieno ed effettivo)<a href="#_ftn58" title="">[58]</a>, fermo restando quale unica preclusione l&#8217;impossibilità per il giudice di esercitare direttamente il potere rimesso dal legislatore alle autorità. Di recente, sembra inoltre che il giudice amministrativo intenda ulteriormente rafforzare l&#8217;intensità del suo sindacato, ricorrendo al criterio della &#8216;maggior attendibilità&#8217;, col quale &#8220;il giudice non si limita a ritenere appunto attendibile la valutazione dell&#8217;Autorità, ma la valuta in termini di maggiore o minore attendibilità rispetto alle valutazioni alternative prospettate dalle parti con la possibilità, quindi, di ritenere che la valutazione dell&#8217;Amministrazione, sebbene intrinsecamente attendibile, non meriti conferma&#8221;<a href="#_ftn59" title="">[59]</a>. Chiaro è, però, che con siffatta prassi, il confine tra merito e legittimità tende ancor più ad assottigliarsi, con il tangibile rischio di sconfinamenti da parte del giudice e la conseguente violazione del fondamentale principio di separazione dei poteri.<br /> Nell&#8217;ambito della scienza dei dati e delle decisioni algoritmiche, questo aspetto critico potrebbe risultarne enfatizzato. La lente del giudice dovrà qui infatti focalizzarsi su due momenti, a monte e a valle della procedura informatizzata. Nel primo frangente, dove all&#8217;amministrazione spetterà il compito di costruire il modello algoritmico, ossia individuare e selezionare i dati su cui poi innestare la propria decisione finale, il giudice dovrà indagare analiticamente i metodi di selezione prescelti, e cioè verificare se i dati individuati sono esaustivi; se effettivamente indicativi del fenomeno indagato; se coerenti, ossia se raccolti con le precipue finalità per cui vengono utilizzati; e anche come sono stati raccolti. Ovviamente &#8211; e qui si ritorna al tema di fondo del lavoro &#8211; tale tipo di controllo postula la totale trasparenza e accessibilità del modello algoritmico<a href="#_ftn60" title="">[60]</a>. A valle, invece, più sullo sfondo, residua l&#8217;attività provvedimentale della amministrazione, con la scelta delle misure da adottare alla stregua delle risultanze fornite dal modello matematico a monte. È chiaro che i due momenti sono solo logicamente distinti, ma nella realtà tendono a sovrapporsi senza alcun iato, specie in quei casi in cui la p.a. risulta essersi vincolata alle risultanze dell&#8217;istruttoria: in tal caso la discrezionalità tende ad esaurirsi già nella istruttoria a monte, mediante la predeterminazione dei parametri sui quali viene calibrato il modello automatizzato. A valle, dunque, l&#8217;intensità del controllo giudiziale varierà a seconda della presenza dell&#8217;auto-vincolo posto dall&#8217;amministrazione stessa, con la conseguenza che il sindacato sulla discrezionalità andrà a concentrarsi ed intensificarsi sul momento logicamente antecedente. Tale fase a monte racchiude sia momenti di discrezionalità tecnica che più squisitamente politico-amministrativa: la selezione e la combinazione dei dati prescelti dall&#8217;autorità, infatti, oltre che poggiare sulle competenze tecnico-scientifiche fornite dagli esperti, è guidata da criteri valutativi di opportunità, in ottica di quel bilanciamento tra i diversi interessi che è propria della discrezionalità pura. Si prenda l&#8217;esempio attuale dei parametri alla stregua dei quali classificare le diverse regioni secondo un graduale livello di rischio, dal quale far poi discendere in via sostanzialmente automatica differenziate misure di contenimento: è chiaro che la discrezionalità nella scelta dei parametri da prendere in considerazione è la più ampia possibile. Ma in quale misura il giudice potrebbe sindacare tale scelta, che non è solo frutto di discrezionalità tecnica ma anche politico-valutativa, poiché tiene in considerazione, nel combinare e soppesare i vari parametri, della specificità dei diversi interessi in gioco? Qual è qui il margine di opinabilità accettabile e qual è invece la scelta (più) corretta e attendibile?<br /> Ecco che allora, in simili contesti, il sindacato giurisdizionale potrebbe &#8220;vive[re] l&#8217;intermediazione del procedimento in modo del tutto nuovo&#8221;<a href="#_ftn61" title="">[61]</a>, finendo per sfumare ulteriormente la distinzione tra legittimità e merito dell&#8217;azione amministrativa. Lo scenario che si prospetta, allora, potrebbe essere quello di una nuova evoluzione nei rapporti tra sindacato giurisdizionale e discrezionalità, nel solco già tracciato dalle attuali tendenze della giurisprudenza amministrativa. Ad ogni modo, la società tecnologica che avanza richiederà una maggiore dimestichezza con le nuove scienze, e più in generale col metodo scientifico, al fine di comprendere i nuovi fenomeni in un&#8217;ottica critica e di costante apertura, ai giuristi <em>in primis.</em></p>
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<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Il rimando è al sociologo tedesco U. BECK, <em>La società del rischio. Verso una seconda modernità</em>, trad. it. a cura di W. PRIVITERA, Carocci, 2013. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> A. LUPO, <em>La gestione del rischio sanitario da COVID-19 tra risk assessment e policy making</em>, in <em>Federalismi,</em> 21.4.2021.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Si tratta infatti di un tema oggetto di alcune pronunce, anche recenti, della Corte costituzionale, la quale ha fornito importanti indicazioni circa alcune leggi a contenuto tecnico-scientifico. Si veda, per esempio, la sentenza n. 151 del 2009 e n .62 del 2014 in materia di procreazione medicalmente assistita; la sentenza n. 274 del 2014 sul &#8220;caso Stamina&#8221; e la sentenza n. 5 del 2018 relativa alla legge n. 119 del 2017 in materia di prevenzione vaccinale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Emblematica sul punto è la nota sentenza <em>Cozzini</em> (cass. pen., n. 43786 del 17.09.2010), la quale, con riguardo all&#8217;apprezzamento della prova scientifica (afferente in particolare all&#8217;accertamento del nesso di causalità), indica i criteri epistemologici che deve seguire il giudice di merito nella individuazione della legge scientifica di copertura: &#8220;[p]er valutare l&#8217;attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L&#8217;ampiezza, la rigorosità, l&#8217;oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l&#8217;elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l&#8217;ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L&#8217;attitudine esplicativa dell&#8217;elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, [&#038;] è di preminente rilievo l&#8217;identità, l&#8217;autorità indiscussa, l&#8217;indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove&#8221;. Tali criteri, si è osservato, concernono la controllabilità e la falsificabilità della teoria scientifica posta a fondamento del risultato probatorio (C. BRUSCO, <em>Il rapporto di causalità. Prassi e orientamenti</em>, Giuffrè, 2012, p. 176).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Sui diversi aspetti del rapporto tra scienza e diritto messi in risalto dalla attuale pandemia, v. il contributo di L. DI MAJO, <em>Profili generali su normazione e scienza</em>, in DPER online, n. 1/2021, pp. 87 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Ambito a sua volta suddiviso in ulteriori specializzazioni, a volte &#8220;in concorrenza&#8221; tra loro, come è potuto emergere dall&#8217;esperienza Covid-19, che ha visto &#8220;fronteggiarsi&#8221;, tra gli altri, virologi, infettivologi, epidemiologhi. Sul risalto mediatico di tale aspetto si tornerà <em>infra</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> &#8220;Dette valutazioni &#8211; basate su valori pregiudiziali (<em>bias values</em>) che inducono gli esperti ad omettere dati o ad interpretarli in modo scorretto al fine di addivenire a una certa interpretazione, contestuali (<em>contextual values</em>) cioè legati a preferenze personali e culturali e, infine, metodologici (<em>methodological values</em>) connessi alla scelta di determinate teorie o regole metodologiche piuttosto che di altre -determinano un certo grado di variabilità nell&#8217;interpretazione dei dati a disposizione, alterando il giudizio scientifico che, appunto, appare quasi mai imparziale (<em>value-leden</em>) e soprattutto univoco&#8221;, A LUPO, <em>op. cit</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Il rimando d&#8217;obbligo è all&#8217;Opera di K. POPPER, <em>Congetture e confutazioni</em>. <em>Lo sviluppo della conoscenza scientifica</em>, trad. di G. PANCALDI, Il Mulino, 1972.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Espressione utilizzata da A. BARONE, Brevi riflessioni su valutazione scientifica del rischio e collaborazione pubblico-privato, in <em>Federalismi.it &#8211; Osservatorio emergenza covid-19</em>, 29.4.2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> &#8220;Circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza, che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare fonti affidabili&#8221;, in Vocabolario Treccani, neologismi (2020).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> L&#8217;OMS ha colto con urgenza il problema della massiva infodemia, mettendo fortemente in evidenza la necessità di predisporre specifiche strategie comunicative di risanamento, di bonifica della comunicazione, tese a ripristinare la supremazia dei saperi esperti rispetto alle cosiddette <em>fake news: </em>v. <a>WHO, <em>Novel Coronavirus (2019-nCoV). Situation Report-13, </em>2 February 2020.</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> &#8220;La politica resta decisiva nella scelta-mediazione delle priorità progettuali, [&#038;] ancorché impopolari, confrontandosi con le trasformazioni che la riguardano senza restarne travolta, con approccio <em>sincronico </em>e <em>diacronico </em>nella lineare considerazione dei fenomeni e nella valorizzazione dei relativi aspetti culturali e sociali&#8221;, O. PINI, <em>Tecnica e politica tra mezzi e fini nell&#8217;emergenza coronavirus</em>, in ambientediritto.it, fasc. 4/2020, p. 9.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> <a>T. PENNA, <em>Il principio di precauzione tra diritto e scienza nell&#8217;emergenza da CoViD-19, </em>in <em>BioLaw Journal &#8211; Rivista di BioDiritto, Special Issue n. 1/2020</em></a><em>, </em>pp. 563 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> &#8220;Sarebbe forse allora auspicabile [&#038;] un abbandono del principio di precauzione inteso &#8220;in senso forte&#8221;, come &#8220;regola per decidere&#8221;, e che ci si concentri piuttosto sulla ragionevolezza del contemperamento tra interessi di volta in volta operato. Il principio potrebbe mantenere rilevanza &#8220;in senso debole&#8221;, come principio che impone la considerazione anche del rischio non certo, ma probabile, nell&#8217;ambito del bilanciamento tra interessi. Così inteso, il principio varrebbe come &#8220;regola per procedere&#8221;, che impone non tanto un dovere assoluto di avversione al rischio ma, piuttosto, che nelle situazioni di incertezza scientifica sia data particolare rilevanza alla fase istruttoria che precede la decisione, in quanto necessaria per accertare quali siano i rischi, anche solo probabili, da tenersi in considerazione nel bilanciamento&#8221;, L. DEL CORONA, <em>Le decisioni pubbliche ai tempi del Coronavirus: la tutela dei diritti tra fondatezza scientifica, trasparenza e principio di precauzione, </em>in <a><em>BioLaw Journal &#8211; Rivista di BioDiritto, Special Issue n. 1/2020, </em>pp. 76-77</a>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> R. CHIEPPA &#8211; R. GIOVAGNOLI, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Giuffrè, 2020, p. 1162.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> &#8220;Tali momenti, lungi dall&#8217;essere asetticamente separati, comunicano per osmosi influenzandosi a vicenda: il momento accertativo attribuito alla scienza orienta, infatti, il momento valutativo discrezionale, eminentemente politico, che -nell&#8217;elaborazione delle decisioni &#8211; non può ignorare le risultanze scientifiche&#8221;, A. LUPO, p. 7</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> <a>Commissione Europea, <em>Comunicazione sul principio di precauzione </em>&#8211; COM(2000) 1, 2 febbraio 2000.</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> <em>Ibidem</em>. Cfr. in particolare l&#8217;allegato III che definisce appunto le singole componenti della valutazione del rischio.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> <em>Ibidem.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> &#8220;Proprio in relazione [&#038;] al principio di proporzionalità, è difficile riconoscere che esso consenta uno spazio di autonomia, non esente da sovrapposizioni, al principio di precauzione, proprio perché la valutazione relativa alla gestione del rischio inevitabilmente si traduce nella ricerca della misura proporzionata a fronteggiare il rischio ipotetico: in questa misura, dunque, la valutazione &#8220;precauzionale&#8221; si salda fortemente alla valutazione di proporzionalità&#8221;, <a>S. FRANCA, <em>Alcuni spunti in tema di esercizio precauzionale della funzione comunicativa, </em>in <em>, </em>in <em>BioLaw Journal &#8211; Rivista di BioDiritto, Special Issue n. 1/2020</em></a><em>, </em>pp. 571 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Commissione Europea, <em>Comunicazione sul principio di precauzione </em>&#8211; COM(2000) 1, 2 febbraio 2000.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> A. BARONE, <em>op. cit.,</em> p. 5.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Sui rapporti tra principio di precauzione, principio di proporzionalità e sindacato del giudice amministrativo, si veda <a>V. PARISIO, <em>Sicurezza alimentare, funzione amministrativa e giudice amministrativo interprete del diritto</em></a><br /> <em>interno ed europeo, </em>in La sicurezza alimentare. Profili normativi e giurisprudenziali tra diritto interno, internazionale ed europeo, a cura di Carlo Bottari, Maggioli Editore, 2015, pp. 102 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> &#8220;La fase che viviamo richiede di essere governata con una dose ulteriore di pubblicità: salve limitate e circoscritte eccezioni, si impone una completa messa a disposizione di tutti gli atti di gestione emergenziale, dei documenti che supportano l&#8217;assunzione delle diverse decisioni: questo anzitutto per consentire di valutare la proporzionalità ed adeguatezza di scelte che incidono in modo inusuale (sia per le forme, che per la sostanza) sui diritti di ciascuno&#8221;, E. CARLONI, <em>La trasparenza come risposta all&#8217;emergenza, </em>in <a href="http://www.dirittoaccesso.it">www.dirittoaccesso.it</a>, 5.5.2020, p. 3.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> A proposito del modello italiano di gestione della emergenza, anticipando qui quanto si dirà ancora nel proseguo del lavoro, si è osservato come &#8220;[la] indeterminatezza sul piano sostanziale ha trovato però alcuni, opportuni bilanciamenti volti a garantire una legalità procedurale nell&#8217;esercizio degli stessi poteri. L&#8217;art. 2 del d.l. n. 19/2020 prevede l&#8217;adozione del DPCM su proposta del Ministro della Salute, sentiti vari altri ministri per i profili di loro competenza e i Presidenti di regione o il Presidente della Conferenza dei Presidenti ove tutte le regioni siano coinvolte. È pure imposto di acquisire il parere, &#8220;di norma&#8221;, del Comitato tecnico-scientifico creato all&#8217;inizio dell&#8217;emergenza all&#8217;interno della Protezione civile. È dunque richiesto un ampio lavoro istruttorio &#8211; seppur, ovviamente, contingentato nei tempi &#8211; corroborato dall&#8217;apporto di competenze tecnico-scientifiche, che pare integrare quegli aspetti di legalità procedurale nella formazione di atti normativi sub-primari a portata generale. Una legalità procedurale in grado di supplire &#8211; dal punto di vista del rispetto dei principi costituzionali &#8211; a norme attributive di potere troppo vaghe o &#8220;generose [&#038;]&#8221;, A. LAURO, <em>Urgenza e legalità ai tempi del CoViD-19: fra limiti imprescindibili e necessaria flessibilità, </em>in <em>BioLaw Journal &#8211; Rivista di BioDiritto, Special Issue n. 1/2020, </em>pp. 145 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Dall&#8217;analisi comparatistica emerge come l&#8217;esperienza italiana e quella francese, dove è stato previsto un Comitato tecnico-scientifico istituito ad hoc per l&#8217;emergenza, rappresentino un caso particolare, rispetto alle soluzioni fornite dalla Germania e dagli USA che, invece, hanno fatto ricorso ad istituzioni o agenzie precostituiti e generalmente operanti nell&#8217;ordinamento. A tal proposito, si veda A. IANNUZZI, <em>Leggi &#8220;science driven&#8221; e CoViD-19. Il rapporto fra politica e scienza nello stato di emergenza sanitaria,</em> in <a><em>BioLaw Journal &#8211; Rivista di BioDiritto, Special Issue n. 1/2020, </em>pp </a>145 ss., e, più diffusamente, L. CUOCOLO (a cura di), <em>I diritti costituzionali di fronte all&#8217;emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata</em>, in <em>Federalismi.it &#8211; Osservatorio emergenza Covid-19</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Art. 2 co. 3 del dcpc 5/2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Art. 2 co. 1 del DL 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Si veda, ad esempio, il riferimento contenuto nel Dpcm del 10 aprile 2020 (che estende le misure di lockdown generalizzato sino al 3 maggio 2020) al &#8220;verbale del Comitato tecnico-scientifico n. 49 del 9 aprile 2020&#8221;, o al rinvio del Dpcm del 26 aprile 2020 (che fissa il regime in vigore tra il 4 e il 17 maggio 2020) ai &#8220;verbali n. 57 del 22 aprile e n. 59 del 24-25 aprile 2020 del Comitato tecnico-scientifico&#8221;: nessuno di tali pareri risultava tuttavia accessibile attraverso canali istituzionali del Governo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> La questione era infatti divenuta oggetto di polemica mediatico-politica, con annesse interrogazioni parlamentari urgenti sul punto e l&#8217;interessamento da parte del Copasir.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Questo aspetto segna un significativo distacco con l&#8217;esperienza francese, dove sin da subito gli <em>Avis du Conseil scientifique </em>COVID-19 sono stati resi completamente disponibili sul sito del <em>Ministère des Solidarités et de la Santé. </em>Per una disamina comparata tra i due modelli, italiano e francese, si veda <a>G. MINGARDO, <em>Il ruolo del comitato tecnico-scientifico in Italia e Francia nell&#8217;emergenza CoViD-19, </em>in <em>BioLaw Journal &#8211; Rivista di BioDiritto, Special Issue n. 1/2020</em></a><em>, </em>pp 89 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Per una illustrazione della disciplina dei diritti di accesso sotto il profilo processuale, si veda<a> V. PARISIO, <em>La tutela dei diritti di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni nella prospettiva giurisdizionale</em>, in Federalismi.it, 23.5.2018.</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> <a>Sent. TAR Lazio, sez. I quater, 22 luglio 2020, n. 8615.</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> &#8220;In forza della delega conferita dal Legislatore in particolare con l&#8217;art. 3 del richiamato D.L. n.6/2020, convertito con L. n.13/2020 e con l&#8217;art. 2 del D. L. n. 19 del 25 marzo 2020, convertito con L. n.35/2020&#8221;</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> pagg. 6-7 sent.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> pagg. 7-8 sent.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Sulla natura di ordinanza e sulla legittimità dei DPCM, v<a>. E. RAFFIOTTA, <em>Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell&#8217;emergenza virale da coronavirus</em>, in <em>BioLaw Journal &#8211; Rivista di BioDiritto, Special Issue n. 1/2020</em></a><em>, </em>pp. 95 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Per una sintetica ricostruzione delle diverse alternative possibili, v. A. LAURO, <em>Urgenza e legalità ai tempi del CoViD-19: fra limiti imprescindibili e necessaria flessibilità, </em>in <em>BioLaw Journal &#8211; Rivista di BioDiritto, Special Issue n. 1/2020, </em>pp. 145 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> M. LUCIANI, <em>Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell&#8217;emergenza</em>, in <em>Rivista AIC</em>, 2/2020, pp. 123 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> In questo senso A. LAURO, <em>op. cit.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> Pag. 13 Sent.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> <a>Cons. Stato, Sez. IV, 20/04/2020, n. 2496</a>, citata nella sentenza in commento.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> Pag. 13 sent.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> <a>Sent. n. 5426/2020, Cons. St., sez III., 10.9.2020.</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> <a>Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, parere 24 febbraio 2016, n. 515</a>: &#8220;[l]a trasparenza si pone, allora, [&#038;] come strumento ordinario e primario di ri-avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione, destinata sempre più ad assumere i contorni di una &#8216;casa di vetro&#8217;, nell&#8217;ambito di una visione più ampia dei diritti fondamentali sanciti dall&#8217;articolo 2 della Costituzione, che non può prescindere dalla partecipazione ai pubblici poteri. [&#038;] Il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (<em>from need to right to know</em>, nella definizione inglese <em>F.O.I.A</em>) rappresenta per l&#8217;ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare la nota immagine, cara a Filippo Turati, della Pubblica Amministrazione trasparente come una &#8220;casa di vetro&#8221;&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> S. CAGGEGI &#8211; M. A. SANDULLI, <em>Quando serve il diritto di accesso? L&#8217;accesso civico generalizzato al tempo del covid-19, </em>in <em>Il Foro Amministrativo</em>, fasc. 9/2020, pp. 1603 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> A. BERTI, <em>i vetri appannati di &quot;casa Italia&quot;: il caso dell&#8217;accesso civico generalizzato ai verbali del comitato tecnico-scientifico per l&#8217;emergenza covid-19</em>, in dirittoaccesso.it, 18.8.2020, pp. 10-11.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a> <a>M. FALCONE, <em>La crisi del COVID-19 come crisi conoscitiva del sistema amministrativo italiano</em>, in <em>Ridiam</em></a>, 28.4.2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a> &#8220;Una debolezza annosa che ha prodotto, in questo frangente, difficoltà di programmazione e di pianificazione degli interventi pubblici di natura straordinaria che questa crisi richiedeva, in particolare degli interventi atti a limitare il contagio e la conseguente diffusione del COVID-19&#8221;, <em>ibidem.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a> E. CARLONI, <em>La trasparenza come risposta all&#8217;emergenza, </em>in <a href="http://www.dirittoaccesso.it">www.dirittoaccesso.it</a>, 5.5.2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" title="">[51]</a> R. CANTONE, <em>La prevenzione della corruzione nelle società pubbliche, </em>in Riv. sem. dir., 2/2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" title="">[52]</a> &#8220;C&#8217;è un legame stretto tra trasparenza e legittimazione del potere, che è bene espresso dal concetto difficilmente traducibile di <em>accountability</em>: il dovere di chi esercita poteri pubblici di &#8220;dare conto&#8221; della sua azione è tanto più pressante quanto più il potere si concentra e quanto più il potere si manifesta. Come nel periodo che stiamo attraversando. [&#038;] La trasparenza opera in funzione di bilanciamento, così come il segreto si pone al contrario a servizio del potere. La democrazia è il regime un popolo informato, insegna Tocqueville, e la trasparenza può operare quale surrogato di quei meccanismi che sono al cuore della democrazia rappresentativa nel momento in cui l&#8217;emergenza ne rende difficile l&#8217;operatività&#8221;, E CARLONI, <em>op. cit.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" title="">[53]</a> <a>R. PERNA, <em>Accesso e trasparenza: due linee destinate ad incontrarsi?</em>, in </a><a href="http://www.dirittoaccesso.it">www.dirittoaccesso.it</a>, 1.7.2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" title="">[54]</a> E. CARLONI, <em>op. cit.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" title="">[55]</a> [&#038;] [A]ndrebbe promosso, in generale, uno sviluppo delle competenze interne alla pubblica amministrazione, in grado di assicurare una maggiore consapevolezza e padronanza dei sistemi di IA, sia in fase di progettazione e conferimento dei dati, sia sul fronte del loro concreto utilizzo: la introduzione di abilità informatiche e matematiche adeguate nella forza lavoro della p.a. avrebbe l&#8217;effetto di rendere possibile, una volta sviluppato il sistema di intelligenza artificiale, un controllo effettivo sul suo funzionamento e sui suoi output<a>&#8220;, B. MARCHETTI, <em>La garanzia dello human in the loop alla prova della decisione amministrativa algoritmica, </em>in <em>Biolaw journal</em>, 2/2021, pp. 367 ss<em>.</em></a></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" title="">[56]</a> Locuzione usata da F. PATRONI GRIFFI, <em>La decisione robotica e il giudice amministrativo</em>, in giustizia- amministrativa.it, 5.8.2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" title="">[57]</a> Sul tema, più in generale, si segnala l&#8217;interessante e recente articolo di taglio comparatistico di F. BORRIELLO, <em>Judicial review of administrative decisions based on complex technical evaluations. </em><em>A comparative study between Italy and the United States</em>, in federalismi.it, 5.5.2021.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" title="">[58]</a> Tesi superata fin da Cons. Stato, VI, 2 marzo 2004 n. 926, Buoni pasto Consip, che &#8220;oltre a respingere la tesi del sindacato &#8216;debole&#8217;, aveva affermato il dovere del giudice amministrativo di verificare la &#8216;correttezza&#8217; della valutazione dell&#8217;Autorità indipendente&#8221;, v.  A. TRAVI, <em>Il problema generale del sindacato giurisdizionale degli atti delle Autorità indipendenti; il riparto di giurisdizione e il controllo della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato</em>, in Unioneamministrativisti.it, seminario di studi del 14.2.2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" title="">[59]</a> Parere dell&#8217;Ufficio Studi e massimario della giustizia amministrativa su &#8220;<em>Autorità indipendenti e sindacato giurisdizionale&#8221;</em>, in giustizia-amminsitrativa.it, 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" title="">[60]</a> &#8220;[&#038;] [U]n principio di trasparenza algoritmica [&#038;] implica che debba sempre essere possibile dedurre una &#8220;spiegazione comprensibile&#8221; circa i criteri su cui si basa l&#8217;algoritmo per pervenire ad una certa conclusione e/o risultato. Inoltre, quando sono in gioco diritti dei cittadini, è fondamentale che anche i risultati intermedi del sistema siano validati. Ciò implica che anche il ragionamento e/o le strutture di ragionamento che conducono a determinate decisioni o previsioni debbono essere sottoposte a un processo di verifica, convalida e valutazione&#8221;, D.U. GALETTA-J.G. CORVALÁN<em>, Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto</em>, in Federalismi.it, 06.02.2019. V. altresì P. ZUDDAS, <em>Brevi note sulla trasparenza algoritmica</em>, in Amministrazione in cammino, 5.06.2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" title="">[61]</a> &#8220;[&#038;] [I]l giudice effettua (deve poter effettuare) un sindacato sulla decisione robotizzata di portata analoga a quello che esercita sull&#8217;esercizio (con modalità tradizionali) del potere. In qualche modo, facendo uso della decisione robotica, l&#8217;amministrazione scarica sul giudice il proprio ruolo di &#8220;mediazione&#8221; degli interessi, di valutazione e talvolta di accertamento del fatto: il giudice, nell&#8217;accertare la correttezza dell&#8217;algoritmo, cioè del processo decisionale e dei suoi fattori, e la &#8220;validità&#8221; della ricostruzione del fatto sottostante al provvedimento [&#038;] può dover svolgere, per la prima volta sul piano &#8220;umano&#8221;, valutazioni e accertamenti fatti direttamente in via automatica. [&#038;] [È] indubbio che la decisione robotizzata impone al giudice di valutare la correttezza del processo automatizzato in tutte le sue componenti, di assicurare che quel processo a livello amministrativo avvenga in maniera trasparente attraverso la conoscibilità dei dati immessi e dell&#8217;algoritmo medesimo; così come mi pare, ed è riflessione che interessa il giurista, che in quest&#8217;area decisionale vada sfumando, fino ad annullarsi, ogni distinzione tra legittimità (sindacabile) e merito (insindacabile) dell&#8217;azione amministrativa. Consapevolezza, peraltro, facile ad accettarsi fino a che la decisone robotizzata sia mantenuta nell&#8217;alveo di un&#8217;attività eminentemente vincolata. In altri e conclusivi termini, il tema della decisione amministrativa robotizzata pone questioni assai rilevanti per il giurista perché giunge a lambire assetti istituzionali che coinvolgono lo spazio rimesso all&#8217;amministrazione nell&#8217;attuazione delle leggi (specie ove la potestà amministrativa abbia carattere discrezionale) e il rapporto tra amministrazione e giudice, a tutto &#8220;vantaggio&#8221; di quest&#8217;ultimo, nella valutazione della correttezza delle relazioni intersoggettive tra cittadino e potere pubblico&#8221;, F. PATRONI GRIFFI, <em>op. cit.</em></div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/principio-di-trasparenza-e-contesto-pandemico-il-caso-dellaccesso-civico-generalizzato-ai-verbali-del-comitato-tecnico-scientifico/">Principio di trasparenza e contesto pandemico. Il caso dell&#8217;accesso civico generalizzato ai verbali del Comitato tecnico-scientifico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intelligenza artificiale e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa: l&#8217;effettiva conoscibilità degli algoritmi adottati dall&#8217;amministrazione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/intelligenza-artificiale-e-trasparenza-dellazione-amministrativa-leffettiva-conoscibilita-degli-algoritmi-adottati-dallamministrazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:56 +0000</pubDate>
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<p>Sommario:1.Premessa e ricognizione degli istituti giuridici 2. L&#8217;adozione degli algoritmi nella motivazione del provvedimento amministrativo. 3. L&#8217;atto amministrativo informatico in relazione al diritto di accesso. La questione sulla trasparenza 4. Questioni aperte e spunti di riflessione Premessa e ricognizione degli istituti giuridici Gli esecutori meccanici sono al centro di una</p>
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<div style="text-align: justify;"><em>Sommario:1.Premessa e ricognizione degli istituti giuridici 2. L&#8217;adozione degli algoritmi nella motivazione del provvedimento amministrativo. 3. L&#8217;atto amministrativo informatico in relazione al diritto di accesso. La questione sulla trasparenza 4. Questioni aperte e spunti di riflessione</em></div>
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<li style="text-align: justify;"><strong><em>Premessa e ricognizione degli istituti giuridici</em></strong></li>
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<div style="text-align: justify;">Gli esecutori meccanici sono al centro di una recente <em>querelle</em>giurisprudenziale vertente sul loro impiego nel procedimento amministrativo, specificamente in relazione alla loro effettiva conoscibilitàecomprensione. Gli algoritmi sono oggi adottati anche nel processo amministrativo, come strumenti di supporto per il giudice nella soluzione di casi seriali. Su tale aspetto si innesta la tematica della cd. giustizia predittiva<a title="">[1]</a>, in cui si assiste alla possibilità di anticipare il probabile ragionamento del giudice, per mezzo del congegno meccanico. Nel nostro ordinamento giuridico, il sistema giudiziario penalistico impedisce l&#8217;utilizzo dell&#8217;algoritmo, in ragione degli evidenti limiti costituzionali, mentre la giustizia amministrativa intraprende un&#8217;operazione di sviluppo ed adattamento all&#8217;intelligenza artificiale.<br />
L&#8217;utilizzo del procedimento automatizzato da parte dell&#8217;amministrazione, nella motivazione del provvedimento e da parte del Giudice amministrativo, nell&#8217;argomentazione della sentenza, è stato ritenuto ammissibile per la prima volta dalla recente pronuncia n. 2270/2019 della Sesta sezione del Consiglio di Stato. A tale indirizzo si è infatti contrapposto un consolidato orientamento del T.A.R. Lazio<a title="">[2]</a>, secondo cui le garanzie partecipative riconosciute dalla legge n. 241/1990 al privato, nei confronti dell&#8217;amministrazione, ostano all&#8217;adozione dell&#8217;algoritmo da parte dell&#8217;autorità amministrativa. La piena tutela apprestata all&#8217;interesse legittimo dagli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, cui tende l&#8217;intera disciplina del procedimento amministrativo, non può affievolirsi a causa dell&#8217;impiego di <em>asettiche</em>procedure informatiche o matematiche.<br />
Ambedue le tesi risultano nutrite da valide argomentazioni che però muovono da due visioni distanti del procedimento e della giustizia: l&#8217;una più tradizionalista, l&#8217;altra più all&#8217;avanguardia, tra cui appare arduo trovare un punto di contatto. Le condizioni apposte all&#8217;algoritmo dal Consiglio di Stato vogliono preservare le garanzie partecipative del procedimento, sostenute dal T.A.R. Lazio, ma al contempo riconoscono la necessità di far progredire l&#8217;amministrazione italiana, al fine di prepararla alle sfide di un futuro che appare sempre più imminente.<br />
Lo stato dell&#8217;arte, dunque, evidenzia un netto contrasto sull&#8217;adozione degli algoritmi, anche se le sorti dell&#8217;intelligenza artificiale nel procedimento e nella giustizia amministrativa sono pur sempre affidate alla sensibilità umana!</div>
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<div style="text-align: justify;"><strong><em>2. L&#8217;adozione degli algoritmi nella motivazione del provvedimento amministrativo</em></strong><br />
Il<em>casus belli</em>è scaturito dal contenzioso in materia di riorganizzazione del corpo docente sul territorio nazionale. In primo grado, il T.A.R. Lazio ha evidenziato l&#8217;importanza dell&#8217;obbligo di una congrua motivazione delle decisioni amministrative, di cui all&#8217;art. 3 della legge sul procedimento, rispetto al quale l&#8217;amministrazione non può avvalersi di moduli automatizzati. Tale limitazione è dovuta all&#8217;inadeguatezza dell&#8217;algoritmo rispetto all&#8217;attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un&#8217;istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere. A sostegno di tale argomentazione, la stessa comunità scientifica ammette che la presunzione sul miglior funzionamento dell&#8217;algoritmo rispetto alla mente umana non è confermata da alcuna ricerca<a title="">[3]</a>. Secondo il T.A.R. Lazio, quindi, l&#8217;intelligenza umana deve predominare sulle procedure informatiche nella risoluzione del caso concreto, poiché ad esse è demandata una mera funzione servente<a title="">[4]</a>. L&#8217;algoritmo opera in maniera presuntiva, su criteri di possibilità e probabilità: esso lavora su un piano astratto. La motivazione della risoluzione del caso concreto, offerta sia dal provvedimento che dalla sentenza, necessita invece della logica e del ragionamento, che solo l&#8217;intelletto umano può offrire.<br />
La motivazione del provvedimento, fulcro irrinunciabile dell&#8217;azione amministrativa, deve rispecchiare la <em>ratio</em>della norma attributiva del potere. Grazie ad essa, infatti, si verifica il buon andamento dell&#8217;amministrazione nel rispetto dell&#8217;art. 97, Cost. e del principio di legalità dell&#8217;azione amministrativa stessa, di cui all&#8217;art. 1 della legge n. 241/1990. Laddove le ragioni amministrative vengano omesse, si precluderebbe sia all&#8217;interessato che al Giudice di conoscerle, arrecando un insopportabile nocumento al diritto di accesso e difesa in giudizio di cui all&#8217;art. 24, Cost. La Corte Costituzionale, nella storica sentenza n. 204/2004, ha valorizzato l&#8217;effettività della tutela giurisdizionale, consacrandola il perno attorno al quale ruota tutto il sistema di Giustizia amministrativa.<br />
Il Consiglio di Stato, non dimenticando tali rilevanti assiomi, si è reso promotore di un orientamento più innovativo, sostenendo che anche la pubblica amministrazione debba poter sfruttare le rilevanti potenzialità della c.d. rivoluzione digitale per migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini. Il nuovo contesto di digitalizzazione è stato anticipato dai diversi interventi comunitari, con l&#8217;entrata in vigore del Codice dell&#8217;amministrazione digitale, istituito con D.Lgs. 82/2005 per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale. Gli ultimi interventi modificativi del suddetto Codice tendono a renderlo più rapido e reattivo rispetto all&#8217;evoluzione tecnologica, nel solco dell&#8217;intentodi riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche sostenuto della legge n. 124/2015.<br />
In tale contesto, l&#8217;adozione di algoritmi informatici nelle decisioni che riguardano la sfera pubblica e privata si fonda su vantaggi in termini di efficienza e neutralità<a title="">[5]</a>. Il fattore tempo, qualificato come autonomo bene della vita, rileva in ogni procedimento amministrativo, anche automatizzato. La celerità dell&#8217;azione amministrativa è un argomento a favore dell&#8217;ausilio delle procedure automatizzate nei processi decisionali amministrativi. Il procedimento di formazione della decisione amministrativa può legittimamente essere affidato a un software, dal quale vengono elaborati ingenti quantità di dati certi ed oggettivamente comprovabili. L&#8217;amministrazione non demanda al programma informatico le proprie competenze di merito poiché i suddetti dati non necessitano di valutazioni discrezionali. Tale meccanismo, dunque, sembra accolto pacificamente in giurisprudenza soltanto per procedure seriali o standardizzate, per cui se ne apprezza la rapidità e l&#8217;efficienza.  Il Consiglio di Stato ha così ricondotto l&#8217;adozione dell&#8217;algoritmo ai principi generali dell&#8217;azione amministrativa espressi dall&#8217;art. 1 della legge n. 241/1990, in particolare ai canoni di efficienza ed economicità dell&#8217;azione amministrativa.<br />
In ossequio al principio del buon andamento ed imparzialità dell&#8217;amministrazione, l&#8217;interesse pubblico deve esser perseguito con il minor dispendio di mezzi e risorse, senza aggravare il procedimento. L&#8217;utilizzo della procedura automatizzata è identificata in termini di modulo organizzativo, strumento procedimentale ed istruttorio, che non può sottrarsi alle regole di legittimità imposte al potere amministrativo. Il Consiglio di Stato, inoltre, non ritiene ragionevole limitare l&#8217;utilizzo del software all&#8217;attività amministrativa vincolata piuttosto che a quella discrezionale, poiché sono tutte espressioni dell&#8217;esercizio del pubblico potere. I giudici di primo grado, invece, affermano che le valutazioni di merito proprie dell&#8217;attività discrezionale devono rimanere di esclusiva competenza umana.<strong><em>3. L&#8217;atto amministrativo informatico in relazione al diritto di accesso. La questione sulla trasparenza           </em></strong><br />
La questione sull&#8217;effettivo esercizio del diritto di accesso all&#8217;atto amministrativo informatico nasce dalla sua impossibilità di sottrarsi alle garanzie partecipative del procedimento amministrativo, come ribadito anche dall&#8217;orientamento più progressista del Consiglio di Stato.<br />
L&#8217;ammissibilità dell&#8217;adozione dell&#8217;algoritmo è stata, quindi, sottoposta a determinati parametri, primo tra tutti quello della sua conoscibilità<a title="">[6]</a>. Le condizioni di origine pretoria svolgono una necessaria funzione di garanzia rispetto all&#8217;adozione del procedimento sistematico di calcolo, pur sempre istruito da un informatico-persona fisica, sulla cui cooperazione si confida<a title="">[7]</a>.<br />
La questione verte sulla concreta utilità del diritto di accesso all&#8217;algoritmo, in quanto esso rappresenta il frutto di specifiche competenze matematiche, non comprensibili ai più. Si tratta, dunque, di stabilire se il ricorrente, che richieda all&#8217;amministrazione ovvero al giudice amministrativo l&#8217;accesso al procedimento automatizzato, possa vantare una sostanziale <em>utilitas</em>rispetto all&#8217;istanza di accesso al documento informatico. In caso contrario, il ricorrente risulterebbe titolare di un mero interesse procedimentale all&#8217;accesso. Laddove, quindi, la comprensibilità dell&#8217;intelligenza artificiale algoritmica non sia strumentale all&#8217;esperimento di un&#8217;azione caducatoria, risarcitoria ovvero di ottemperanza, è lecito chiedersi se il diritto di accesso debba essere o meno riconosciuto. Il principio di trasparenza dell&#8217;azione amministrativa affronta le difficoltà di un linguaggio del tutto diverso rispetto a quello giuridico. La piena conoscibilità della formula matematica, da garantire al privato, sembra ostacolata dal carattere astratto dell&#8217;algoritmo, nonché dal suo elevato tecnicismo.  Ciò comporta un significativo vulnus all&#8217;accesso, le cui ragioni si fondano nell&#8217;esigenza di verificare la correttezza procedimentale, per l&#8217;eventuale attivazione della tutela giurisdizionale.<br />
Il Consiglio di Stato<a title="">[8]</a>conferma la necessità di assicurare la conoscibilità dell&#8217;algoritmo, dai suoi autori alle modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. La &#8220;caratterizzazione multidisciplinare&#8221; dell&#8217;algoritmo non deve precluderne la traduzione in una chiara regola di diritto, da cui possa dedursi la spiegazione della formula tecnica elaborata. Pertanto, a nulla rileva la riservatezza delle imprese produttrici dei meccanismi informatici utilizzati. Esse operano al servizio del potere pubblico e devono accettarne le regole, in particolare quelle di trasparenza<a title="">[9]</a>.<br />
Il diritto sovranazionale<a title="">[10]</a>ribadisce il principio di conoscibilità, secondo cui ognuno ha diritto a conoscere l&#8217;esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e di ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata.<br />
L&#8217;accesso è sinonimo di particolare forma di controllo sulla correttezza dell&#8217;azione amministrativa da parte del soggetto che vanti un interesse qualificato alla piena comprensione della stessa. La valutazione sulla logicità e correttezza della determinazione assunta dalla pubblica amministrazione implica che siano fornite informazioni significative sulla logica utilizzata dall&#8217;algoritmo.<br />
La giurisprudenza amministrativa<a title="">[11]</a>sostiene che quando un procedimento è gestito da un algoritmo di un software è da considerarsi un atto amministrativo informatico in senso stretto, ai sensi dell&#8217;art. 22 della legge n. 241/1990. Si deve pertanto riconoscere il diritto di accesso pur se relativo ai cd. codici sorgenti o linguaggio sorgente del software suddetto. Sembrerebbe sussistere, dunque, un diritto all&#8217;accesso anche ove fosse un interesse procedimentale alla conoscibilità della procedura informatizzata, ancorché questa sia connotata da un linguaggio non giuridico<a title="">[12]</a>.<br />
Rendere effettiva la conoscibilità dell&#8217;algoritmo, tramite il riconoscimento del diritto di accesso, significa rendere effettiva la tutela giurisdizionale dell&#8217;interesse legittimo del privato, in omaggio ai canoni costituzionali e comunitari del principio sancito dall&#8217;art. 1 del Codice del processo amministrativo.  Nell&#8217;ipotesi di utilizzo dell&#8217;algoritmo nel procedimento amministrativo, per ovviare ai rischi connessi, la giurisprudenza riconosce la necessità di salvaguardare la trasparenza in relazione al principio di motivazione e/o giustificazione della decisione. Il difetto di trasparenza sul metodo algoritmico adottato dal software, infatti, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura.<br />
Il riconoscimento del diritto di accesso non può prescindere dalla natura dell&#8217;atto amministrativo oggetto della relativa istanza. In una recente pronuncia<a title="">[13]</a>, il Consiglio di Stato ha negato il diritto di accesso al calendario delle corse ippiche, nella specie determinato in base a schemi di calcolo e algoritmi, poiché esso deve essere classificato come atto amministrativo a contenuto generale, rispetto ai quali sappiamo essere precluso il diritto di accesso.<br />
Sul delicato rapporto tra diritto di accesso e riservatezza, il Consiglio di Stato<a title="">[14]</a>ha pronunciato ad oggi una mera sentenza di rito. Il Collegio ha affrontato la questione sulla presenza di un soggetto titolare di un diritto alla riservatezza dei dati racchiusi nel documento informatico, ricordandone la natura, ma senza entrare nel merito. La pronuncia ribadisce l&#8217;essenza tecnica dell&#8217;algoritmo, frutto dell&#8217;attività creativa del programmatore, non nota e comunque non facilmente accessibile agli esperti ed agli operatori del settore, protetta dal suo titolare e suscettibile di valutazione economica. Al pari di quanto in precedenza stabilito dal T.A.R. Lazio, il sistema di calcolo è ritenuto documento amministrativo suscettibile di accesso, cui accordare prevalenza alle esigenze di trasparenza amministrativa su quelle di riservatezza della parte controinteressata. Nella fattispecie, è emersa, in via pregiudiziale<a title="">[15]</a>, la necessità di qualificare l&#8217;ideatore di un algoritmo oggetto di istanza di accesso come parte controinteressata all&#8217;ostensione, potendo questi, in caso di esibizione, vedere compromesso il diritto a mantenere segreta la regola tecnica in cui si sostanzia la propria creazione.</p>
<p><strong><em>4. Questioni aperte e spunti di riflessione</em></strong><br />
Il dibattito sull&#8217;ingresso dell&#8217;intelligenza artificiale nel nostro sistema di giustizia, in particolare amministrativa, è in pieno svolgimento e denota la volontà di prendere coscienza di un fenomeno attuale e in continua evoluzione, in un&#8217;ottica trasversale<a title="">[16]</a>. La giurisprudenza amministrativa si riconferma in questa occasione un importante punto di riferimento e specchio della società. Sia in primo che in secondo grado si promuove l&#8217;idea di un&#8217;amministrazione al passo con i tempi, senza dover rinunciare alle garanzie per i privati incisi dalla sua azione. Nell&#8217;analisi condotta, è emerso che il fondamentale principio della strumentalità del ricorso all&#8217;informatica nelle procedure sembra affievolirsi dinnanzi all&#8217;avanzata delle nuove tecnologie. Al contempo, il richiamo all&#8217;art. 22 del Regolamento europeo 2016/679 ribadisce il principio di non esclusività della decisione algoritmica, nell&#8217;ipotesi di una decisione automatizzata che produca effetti giuridici incidenti significativamente su una persona, per cui essa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato<a title="">[17]</a>.<br />
Nelle esperienze giuridiche europee la rivoluzione digitale si sta sviluppando sempre più velocemente e l&#8217;Italia non può farsi trovare impreparata<a title="">[18]</a>. Riconoscere i diritti garantiti dalla Costituzione e dallo stesso diritto sovranazionale è irrinunciabile, a patto che non sia solo una loro formale affermazione. La rigidità degli schemi procedimentali della legge n. 241/1990 potrebbe temperarsi dinanzi alle nuove istanze di digitalizzazione<a title="">[19]</a>. Ad esse, infatti, deve riconoscersi il merito di poter migliorare l&#8217;azione amministrativa, rendendola più celere ed efficiente. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in particolare quello informatico, può inoltre concorrere con il diritto alla riservatezza del titolare del software. Quest&#8217;ultimo deve rispettare le regole pubbliche poste a presidio della trasparenza.<br />
L&#8217;effettività della tutela giurisdizionale e della trasparenza deve riuscire ad affermarsi anche in relazione alle nuove tecnologie. Nella delicata materia degli appalti pubblici si stanno sperimentando sempre più rapide procedure in cui l&#8217;algoritmo svolge un ruolo importante. In tali ipotesi, l&#8217;amministrazione è chiamata a definire i criteri del software con l&#8217;obiettivo di descrivere le caratteristiche tecniche della procedura<a title="">[20]</a>.<br />
Alla luce delle considerazioni svolte, non è da escludersi che il legislatore europeo ovvero nazionale tenda alla creazione di nuove categorie giuridiche per regolamentare l&#8217;intelligenza artificiale.</p>
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<div style="text-align: right;">                                                 &#8220;<em>Non è degno di uomini di ingegno perdere ore come schiavi nel lavoro di calcolo che potrebbe essere affidato tranquillamente a chiunque altro, se si usassero le macchine&#8221;</em><br />
<em>Gottfried Wilhelm von Leibniz, 1671</em></div>
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<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a>L.Viola,<em>Interpretare la legge con modelli matematici</em>, 2018. L&#8217;Autore sostiene che per soddisfare le esigenze di celerità e certezza del diritto, il nostro ordinamento deve prendere coscienza dell&#8217;intelligenza artificiale quale fenomeno in continua evoluzione, sempre più utilizzato nelle altre esperienze giuridiche di rilievo internazionale ed europeo. L&#8217;intelligenza artificiale rappresenta, quindi, un&#8217;opportunità per il diritto nazionale e imparare a sfruttarla consente anche di far fronte ai suoi rischi.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, n. 6606/2019, peculiare sentenza breve ex art. 60 c.p.a., che, rinviando in motivazione alla pronuncia n.9224/2018, ne condivide il dictum ed afferma che &#8220;<em>dirimente si profila in punto di diritto l&#8217;argomento secondo cui è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell&#8217;intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell&#8217;organico dell&#8217;autonomia della scuola. Al riguardo ritiene la Sezione che alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve</em><em>informare </em><em>l&#8217;attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimentali incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di conseguenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione.</em><br />
<em>Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedimentali che gli artt. 2, 6,7,8,9,10 della legge 7.8.1990 n. 241 hanno apprestato, tra l&#8217;altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, in sintesi, di relazione del privato con i pubblici poteri non possono essere legittimamente mortificati e compressi soppiantando l&#8217;attività umana con quella impersonale, che poi non è attività, ossia prodotto delle azioni dell&#8217;uomo, che può essere svolta in applicazione di regole o procedure informatiche o matematiche. A essere inoltre vulnerato non è solo il canone di trasparenza e di partecipazione procedimentale, ma anche l&#8217;obbligo di motivazione delle decisioni amministrative, con il risultato di una frustrazione anche delle correlate garanzie processuali che</em><em>declinano sul versante del diritto di azione e difesa in giudizio di cui all&#8217;art. 24 Cost., diritto che risulta compromesso tutte le volte in cui l&#8217;assenza della motivazione non permette inizialmente all&#8217;interessato e successivamente, su impulso di questi, al Giudice, di percepire l&#8217;iter logico &#8211; giuridico seguito dall&#8217;amministrazione per giungere ad un determinato approdo provvedimentale</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>Supreme Court of Wisconsin, State of Wisconsin v. Eric L. Loomis, Case no. 2015AP157-CR, 5 April &#8211; 13 July 2016. Il caso Loomis è stato oggetto di un&#8217;attenta analisi da parte dei giuristi di tutto il mondo. La Corte Suprema si è pronunciata sull&#8217;appello del sig. Eric L. Loomis, la cui pena a sei anni di reclusione era stata comminata dal Tribunale circondariale di La Crosse, in base agli esiti dell&#8217;algoritmo COMPAS (Correctional offender management profiling for alternative sanctions) coperto da brevetto, che prende in considerazione alcune risposte date a un questionario di 137 domande, secondo cui il Sig. Loomis era da identificarsi quale soggetto ad alto rischio di recidiva. Nella sentenza, tuttavia, i giudici di appello hanno invitato alla cautela e a esercitare il dubbio nell&#8217;uso dell&#8217;algoritmo. A tale conclusione sono pervenuti anche Julia Dressel e Hany Farid, due ricercatori del Dartmouth College, nello stato del New Hampshire. In uno studio recente pubblicato su Science Advances hanno dimostrato che, nel valutare la potenziale recidività di un individuo, Compas non è più affidabile di un gruppo di volontari scelti a caso su internet. Si sono pertanto chiesti a cosa servisse effettivamente questo software che, secondo un&#8217;ulteriore ricerca condotta da ProPublica ha qualificato l&#8217;algoritmo come discriminatorio verso gli afroamericani. Pertanto, anche il sistema informatico può commettere errori, al pari della mente umana.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>F.Cocomile, <em>Giustizia predittivia, giudice robot e principi costituzionali</em>, 2020, relazione al convegno &#8220;L&#8217;imparzialità del decisum robotico&#8221; svoltosi presso l&#8217;Università di Bari in data 11/02/2020. Il Cons. Cocomile ha sottolineato come l&#8217;azione amministrativa disponga per l&#8217;avvenire mentre le decisioni robotizzate del giudice, in particolare amministrativo, riguardano una decisione algoritmica in ordine a quello che si sarebbe dovuto fare con riferimento alla gestione di un affare amministrativo, inerente ai rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. Secondo il Cons. è indubbio che le decisioni amministrative robotizzate, soprattutto in caso di attività vincolata, presentano evidenti vantaggi in termini di efficienza e di neutralità (almeno in astratto) della decisione, sempre che l&#8217;algoritmo alla base della decisione amministrativa sia conoscibile e trasparente, come evidenziato di recente da due importanti pronunce del Consiglio di Stato (n. 2270/2019 e n. 8472/2019). Tuttavia, si afferma che l&#8217;intelligenza artificiale può essere utilizzata in funzione integrativa dell&#8217;attività intellettuale umana.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>Consiglio di Stato, Sez. VI, n.8472/2019, secondo cui &#8220;In molti campi gli algoritmi promettono di diventare lo strumento attraverso il quale correggere le storture e le imperfezioni che caratterizzano tipicamente i processi cognitivi e le scelte compiute dagli esseri umani, messi in luce soprattutto negli ultimi anni da un&#8217;imponente letteratura di economia comportamentale e psicologia cognitiva. In tale contesto, le decisioni prese dall&#8217;algoritmo assumono così un&#8217;aura di neutralità, frutto di asettici calcoli razionali basati su dati&#8221;. Il Collegio dà conto, inoltre, della lettura critica del fenomeno, specialmente in relazione alle difficoltà di garantire la trasparenza della procedura. L&#8217;algoritmo viene infatti elaborato da un programmatore e spesso la sua conoscibilità è coperta da brevetto.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>Consiglio di Stato, sez. VI, n. 8472/2019 così ammette: &#8220;Premessa la generale ammissibilità dell&#8217;algoritmo nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività amministrativa, assumono rilievo fondamentale, anche alla luce della disciplina di origine sovranazionale, due aspetti preminenti, quali elementi di minima garanzia per ogni ipotesi di utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l&#8217;imputabilità della decisione all&#8217;organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all&#8217;algoritmo&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>Il Cons. Spagnoletti ha ricordato, nel corso del suo intervento all&#8217;inaugurazione dell&#8217;anno giudiziario 2020 del T.A.R. Puglia, Bari, come la Giustizia, in particolar modo quella amministrativa, non possa esser affidata agli informatici. Si tratta, dunque, di un problema di competenze: come il giudice amministrativo non è in grado di programmare un algoritmo, così l&#8217;informatico non può esser chiamato a &#8220;scrivere&#8221; la sentenza. Rispetto all&#8217;adozione dell&#8217;algoritmo nella sentenza, si deve ritenere che tale strumento abbia una mera funzione integrativa, di supporto e semplificazione dell&#8217;attività giurisdizionale, che deve rimanere di esclusiva competenza dell&#8217;intelligenza &#8220;umana&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>Consiglio di Stato, sez. VI, 881/2020 richiama la Carta della Robotica, approvata nel febbraio del 2017 dal Parlamento Europeo, secondo cui l&#8217;autonomia di un robot può essere definita come la capacità di prendere decisioni e metterle in atto nel mondo esterno, indipendentemente da un controllo o un&#8217;influenza esterna; essa ha natura puramente tecnologica e il suo livello dipende dal grado di complessità con cui è stata progettata l&#8217;interazione di un robot con l&#8217;ambiente; nell&#8217;ipotesi in cui un robot possa prendere decisioni autonome, le norme tradizionali non sono sufficienti per attivare la responsabilità per i danni causati da un robot, in quanto non consentirebbero di determinare qual è il soggetto cui incombe la responsabilità del risarcimento né di esigere da tale soggetto la riparazione dei danni causati.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>La tutela del diritto di accesso in relazione alle procedure informatizzate è stata recentemente rafforzata dalla disciplina comunitaria in tema di trattamento dei dati personali, come disposto dagli artt. 13-15 del relativo Regolamento in materia.  Nell&#8217;informativa rivolta all&#8217;interessato deve esser comunicata l&#8217;eventuale esecuzione di un processo decisionale automatizzato, sia che la raccolta dei dati venga effettuata direttamente presso l&#8217;interessato sia che venga compiuta in via indiretta. Ancora, l&#8217;art. 15 prevede la possibilità di ricevere informazioni relative all&#8217;esistenza di eventuali processi decisionali automatizzati.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>Il Regolamento europeo  2016/679 &#8211; GDPR definisce la profilazione all&#8217;art. 4, paragrafo 4 come: &#8220;qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell&#8217;utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi ad una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l&#8217;affidabilità, il comportamento, l&#8217;ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica&#8221;. Il <em>Gruppo di Lavoro articolo 29</em>dei Garanti Privacy europei ha pubblicato il 3 ottobre 2017 le Linee Guida in tema di processo decisionale automatizzato e profilazione rispetto alle regole enunciate dal Regolamento europeo suddetto, allo scopo di chiarire meglio le disposizioni del GDPR su specifici argomenti, riportando anche esempi e casi pratici offerti dall&#8217;esperienza acquisita negli Stati membri.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 3742/2017, T.A.R. Campania, Sez. I, 3769/2017</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>Perplessità sul punto sono state sollevate dalla dottrina e da parte della giurisprudenza. Non si ritiene utilmente riconosciuto il diritto di accesso all&#8217;algoritmo se questo non è effettivamente conoscibile dall&#8217;istante che non abbia le capacità di comprensione della formula informatica. La questione è stata affrontata anche dal Consiglio di Stato che ha formalmente ammesso la necessità di rendere chiaro l&#8217;algoritmo al <em>quisque de populo</em>, anche se in sostanza non sembra che possa agevolmente realizzarsi. Se l&#8217;algoritmo fosse davvero comprensibile, anche con l&#8217;ausilio del programmatore che l&#8217;ha elaborato, il privato potrebbe richiedere un&#8217;effettiva tutela giurisdizionale. Con l&#8217;avvento di tecnologie più complesse, come quelle di <em>deep learning</em>, che anzi sono le più idonee per operare scelte discrezionali di ponderazione degli interessi, anche la piena intellegibilità dell&#8217;operato della macchina tende ad essere obliterata.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a>Consiglio di Stato, sez. III, n. 1111/2020 ha ricordato che l&#8217;articolo 24, primo comma, lettera c), della legge n. 241 del 1990 prevede che il diritto di accesso è escluso &#8220;nei confronti dell&#8217;attività della pubblica amministrazione diretta all&#8217;emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione&#8221;. Tale disposizione si applica anche nei casi in cui l&#8217;atto amministrativo sia rimodulato sulla base di un algoritmo. Rilievo dirimente assume, dunque, nell&#8217;economia del presente giudizio la qualificazione giuridica dell&#8217;atto qui in rilievo, vale a dire il calendario delle corse.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>Consiglio di Stato, sez. VI, n. 30/2020 ha accolto, come argomentato in motivazione, l&#8217;appello proposto del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca avverso la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 7333/2019 che aveva accertato la sussistenza del diritto di accesso dei candidati ai codici sorgente che hanno gestito e generato il software relativo allo svolgimento della prova scritta del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali. In appello, il Collegio ha analizzato dapprima la qualità di effettiva controinteressata della società Cineca, controllata del MIUR, ai fini della nozione di controinteressato all&#8217;accesso offerta dall&#8217;art. 22, comma 1, lett. c) l. 7 agosto 1990, n. 241, per il quale sono &#8216;controinteressati&#8217; &#8216;tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall&#8217;esercizio dell&#8217;accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza&#8217;. Nella fattispecie, il Collegio configura il soggetto controllato come un autonomo soggetto di diritto, titolare di una propria capacità di agire, sul piano sostanziale, e di stare in giudizio (sul piano processuale) e, quindi, di un patrimonio distinto da quello ascrivibile all&#8217;ente controllante, composto di situazioni soggettive e rapporti giuridici direttamente riferibili al controllato, da questi tutelabile sul piano sostanziale e processuale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>La motivazione della pronuncia in esame ha sancito che l&#8217;omessa notificazione del ricorso alla parte controinteressata non ha determinato l&#8217;inammissibilità del ricorso in primo grado, bensì ha integrato una violazione del contraddittorio processuale, non avendo consentito al Cineca &#8211; in ragione della sua mancata evocazione in giudizio &#8211; di esercitare il proprio diritto di difesa sin dal primo grado di giudizio.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[16]</a>L&#8217;intelligenza artificiale si sta affermando in tutti i settori, non solo nel mondo del diritto. Si pensi al noto artista cinese Cao Fei, secondo cui la tecnologia è un orizzonte totalizzante ed è meglio conoscerla accuratamente per scovare al suo interno spiragli di libertà. Nelle sue installazioni e nei suoi video, Cao Fei indaga le aspettative e i sogni delle giovani generazioni cinesi. Coniugando l&#8217;estetica popolare con una visione documentaristica, nei suoi lavori l&#8217;artista muove forti critiche sociali, riflettendo sulle incongruenze e sulle speranze del proprio paese. Affascinata dalle potenzialità del mondo virtuale, non solo come strategia di evasione dalla realtà ma come reale strumento di urbanizzazione online, Cao Fei ha fondato RMB City. Utilizzando la celebre piattaforma informatica Second Life Cao Fei, attraverso il suo avatar China Tracy, ha dato forma a una comunità artistica virtuale che vive e opera in un ambiente che incarna le caratteristiche peculiari delle città cinesi. Da 15 anni Cao Fei compila con le sue opere una sorta di manuale di sopravvivenza all&#8217;era digitale. Il suo immaginario ha pochi eguali a livello di efficacia e rigore nel descrivere l&#8217;epoca odierna, sempre più virtuale, ma dagli effetti quanto mai concreti sull&#8217;individuo.  Nel 2015 il lavoro La Town (2014) di Cao Fei è stato presentato in occasione della 56ma Biennale d&#8217;Arte di Venezia. Che ci piaccia o meno, questo è un futuro davvero prossimo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[17]</a>Dal considerando n. 71 del Regolamento 679/2016 il diritto europeo trae un ulteriore principio fondamentale, di non discriminazione algoritmica, secondo cui è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di salvaguardare la sicurezza dei dati personali, secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell&#8217;interessato e che impedisca tra l&#8217;altro effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell&#8217;origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell&#8217;appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell&#8217;orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti. In tale contesto, pur dinanzi ad un algoritmo conoscibile e comprensibile, non costituente l&#8217;unica motivazione della decisione, occorre che lo stesso non assuma carattere discriminatorio. In questi casi, come afferma il considerando, occorrerebbe rettificare i dati in &#8220;ingresso&#8221; per evitare effetti discriminatori nell&#8217;output decisionale; operazione questa che richiede evidentemente la necessaria cooperazione di chi istruisce le macchine che producono tali decisioni.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[18]</a>Nel rapporto annuale sull&#8217;indice di digitalizzazione dell&#8217;economia e della società (DESI), la Commissione europea ha riassunto lo stato di avanzamento della trasformazione digitale degli Stati membri, collocando l&#8217;Italia al 24esimo posto su 29, dato certamente non positivo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[19]</a>Il casoLoomis di origine statunitense ha introdotto la tematica degli algoritmi predittivi in Europa. Sebbene nel nostro Paese la questione venga affrontata solo a livello teorico, in ambito europeo e, soprattutto, americano gli algoritmi predittivi trovano largo impiego e da meri strumenti di lavoro di supporto alle professioni legali essi si stanno sempre più trasformando in veri e propri agenti di intelligenza artificiale in grado di sostituirsi al giudice nella decisione dei casi. Il ricorrente Loomis impugnava la sentenza della Corte distrettuale sostenendo che l&#8217;utilizzo da parte del Giudice di primo grado di un algoritmo predittivo per addivenire alla decisione di condanna avesse violato le garanzie del giusto processo (<em>right to due process</em>), poiché il sistema non è pubblicamente noto e dunque la sua validità scientifica non accertabile. Inoltre, nel procedimento amministrativo essi rendono difficoltoso l&#8217;accesso alla formula matematica da cui sono sviluppati, impedendo all&#8217;interessato di avere un&#8217;effettiva conoscibilità del documento medesimo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[20]</a>L&#8217;utilizzo dell&#8217;algoritmo, ad esempio, può avvenire per l&#8217;estrazione a sorte dei nominativi delle aziende invitate a partecipare alle gare d&#8217;appalto pubbliche indette dall&#8217;ente, come molti Comuni sono soliti fare. Essi ribadiscono che tutte le attività svolte dagli operatori o dal software vengono tracciate e memorizzate nel sistema, attraverso strumenti di logging o sotto forma di relazioni dettagliate. I file così prodotti sono memorizzati nel database centrale ed archiviati in modo da poter ricostruire per intero i processi avvenuti durante le attività svolte.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/intelligenza-artificiale-e-trasparenza-dellazione-amministrativa-leffettiva-conoscibilita-degli-algoritmi-adottati-dallamministrazione/">Intelligenza artificiale e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa: l&#8217;effettiva conoscibilità degli algoritmi adottati dall&#8217;amministrazione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>L&#8217;Adunanza Plenaria torna sull&#8217;accesso agli atti in fase di esecuzione di contratto: need to know dei partecipanti alla gara e right to know dei cittadini, ovvero dei rapporti tra accesso documentale e accesso civico generalizzato</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/ladunanza-plenaria-torna-sullaccesso-agli-atti-in-fase-di-esecuzione-di-contratto-need-to-know-dei-partecipanti-alla-gara-e-right-to-know-dei-cittadini-ovvero-dei-rapporti-tra-accesso-documentale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ladunanza-plenaria-torna-sullaccesso-agli-atti-in-fase-di-esecuzione-di-contratto-need-to-know-dei-partecipanti-alla-gara-e-right-to-know-dei-cittadini-ovvero-dei-rapporti-tra-accesso-documentale/">L&#8217;Adunanza Plenaria torna sull&#8217;accesso agli atti in fase di esecuzione di contratto: need to know dei partecipanti alla gara e right to know dei cittadini, ovvero dei rapporti tra accesso documentale e accesso civico generalizzato</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa. &#8211; 2. Necessità di attuazione dei principî di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza nella fase di esecuzione del contratto. &#8211; 3. La legittimazione degli operatori economici partecipanti alla gara a conoscere le vicende dell&#8217;esecuzione del contratto. &#8211; 4. La legittimazione all&#8217;accesso civico generalizzato: dal need to</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ladunanza-plenaria-torna-sullaccesso-agli-atti-in-fase-di-esecuzione-di-contratto-need-to-know-dei-partecipanti-alla-gara-e-right-to-know-dei-cittadini-ovvero-dei-rapporti-tra-accesso-documentale/">L&#8217;Adunanza Plenaria torna sull&#8217;accesso agli atti in fase di esecuzione di contratto: need to know dei partecipanti alla gara e right to know dei cittadini, ovvero dei rapporti tra accesso documentale e accesso civico generalizzato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ladunanza-plenaria-torna-sullaccesso-agli-atti-in-fase-di-esecuzione-di-contratto-need-to-know-dei-partecipanti-alla-gara-e-right-to-know-dei-cittadini-ovvero-dei-rapporti-tra-accesso-documentale/">L&#8217;Adunanza Plenaria torna sull&#8217;accesso agli atti in fase di esecuzione di contratto: need to know dei partecipanti alla gara e right to know dei cittadini, ovvero dei rapporti tra accesso documentale e accesso civico generalizzato</a></p>
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. <i>Premessa</i>. &#8211; 2. <i>Necessità di attuazione dei principî di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza nella fase di esecuzione del contratto. &#8211; </i>3. <i>La legittimazione degli operatori economici partecipanti alla gara a conoscere le vicende dell&#8217;esecuzione del contratto. &#8211; </i>4. <i>La legittimazione all&#8217;accesso civico generalizzato: dal </i>need to know<i> al </i>right to know<i><b>. </b></i><i>Funzione integrativa del &#8220;controllo diffuso&#8221; rispetto alle funzioni di vigilanza di ANAC. &#8211; </i>5. <i>Estensione dell&#8217;accesso civico generalizzato alla materia dei contratti pubblici. &#8211; </i>6. <i>Il bilanciamento degli interessi coinvolti nell&#8217;accesso civico generalizzato. </i>&#8211; 7. <i>Sul possibile concorso tra accesso documentale e accesso civico generalizzato.</i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>1. </b><i><b>Premessa</b></i><b>.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Con la pronuncia in commento l&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ritorna sul tema dell&#8217;accesso agli atti formulando alcuni importanti principi con particolare riferimento al campo dei contratti pubblici. La pronuncia è stata emanata a seguito dell&#8217;ordinanza di rimessione n. 8501 del 16 dicembre 2019 della III Sezione, investita dell&#8217;impugnazione della sentenza n. 577 del 17 aprile 2019 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. III, resa nel contenzioso tra la società D. s.r.l., mandante di un r.t.i. classificatosi al secondo posto della graduatoria, e l&#8217;Azienda U.S.L. Toscana Centro, con riguardo all&#8217;accesso agli atti dell&#8217;esecuzione di un contratto di appalto relativo al «<i>Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni</i>».</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">I profili significativi della pronuncia sono essenzialmente due.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, la sentenza consolida l&#8217;orientamento secondo cui, per quanto la fase esecutiva del rapporto negoziale sia tendenzialmente disciplinata da disposizioni privatistiche, rimane pur sempre ispirata e finalizzata alla cura in concreto di un pubblico interesse, quello stesso interesse che è alla base dell&#8217;indizione della gara e/o dell&#8217;affidamento della commessa, il quale anzi trova la sua compiuta realizzazione proprio nella fase di realizzazione dell&#8217;opera o del servizio.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una giurisprudenziale non nuova: il Consiglio di Stato, ricorrendo le condizioni previste dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990, da tempo è infatti propenso ad ammettere l&#8217;accesso documentale anche agli atti della fase esecutiva<a href="#sdfootnote1sym">1</a> laddove funzionale, ad esempio, a dimostrare, attraverso la prova dell&#8217;inadempimento delle prestazioni contrattuali, l&#8217;originaria inadeguatezza dell&#8217;offerta vincitrice della gara, contestata dall&#8217;istante nel giudizio promosso contro gli atti di aggiudicazione del servizio.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">A ben guardare, è stato proprio l&#8217;orientamento consolidato dell&#8217;Adunanza plenaria<a href="#sdfootnote2sym">2</a> che, riconoscendo espressamente l&#8217;accesso ad atti «<i>concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale</i>», ha portato al recepimento nel quadro normativo attuale, con la riforma della l. n. 15 del 2015, dell&#8217;accesso documentale agli atti della fase esecutiva, ora ammesso espressamente dallo stesso art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, laddove esso rimette «<i>il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici</i>» alla disciplina degli artt. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Tale possibilità fonda la legittimazione dell&#8217;operatore economico non aggiudicatario della gara, utilmente collocato nella graduatoria dei concorrenti, a conoscere le vicende relative all&#8217;esecuzione del contratto pubblico in relazione agli aspetti che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell&#8217;aggiudicatario e, quindi, allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara. Condizioni affinché sussista legittimazione ad accedere sono, da una parte, la titolarità di un interesse a conoscere tali atti che si presenti non solo come attuale, concreto e diretto, ma anche preesistente all&#8217;istanza e, dall&#8217;altra, che quest&#8217;ultima non sia esplorativa, vale a dire che non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia &#8211; ed è sotto questo secondo profilo che la sentenza risulta maggiormente innovativa &#8211; le affermazioni dell&#8217;Adunanza plenaria in merito si spingono oltre l&#8217;orientamento già emerso per chiarire l&#8217;ampiezza della legittimazione all&#8217;accesso agli atti da parte degli operatori economici che hanno partecipato alla gara, contestualizzato all&#8217;interno di una più ampia riflessione sull&#8217;accesso agli atti quale diritto fondamentale non solo, in determinate circostanze, dei singoli, ma anche del semplice cittadino, che in tal modo soddisfa rilevanti finalità di pubblico interesse, con particolare attenzione al c.d. accesso civico generalizzato, &#8220;terza generazione&#8221; del diritto all&#8217;accesso dopo quello documentale di cui alla l. n. 241 del 1990 e quello civico c.d. semplice di cui all&#8217;originaria formulazione del d.lgs. n. 33 del 2013.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Basandosi sulla distinzione tra &#8220;bisogno di conoscenza&#8221; che, sulla base quantomeno di presunti inadempimenti, mira a tutelare un interesse collegato ad una situazione competitiva già esistente o chiaramente delineatasi, e &#8220;desiderio di conoscenza&#8221;, finalizzato a sapere se questa situazione possa crearsi per l&#8217;occasione, del tutto eventuale, di un inadempimento contrattuale, l&#8217;Adunanza Plenaria in commento afferma che la materia dei contratti pubblici e delle concessioni si presenta, più di altre, bisognosa di una trasparenza che risponda a &#8220;un controllo diffuso&#8221; della collettività sull&#8217;azione amministrativa: proprio nella fase di esecuzione di tali rapporti, infatti, spesso si annidano fenomeni di cattiva amministrazione, corruzione e infiltrazione mafiosa, con esiti di inefficienza e aree di malgoverno per le opere costruite o i servizi forniti dalla pubblica amministrazione e gravi carenze organizzative tali da pregiudicare persino il godimento di diritti fondamentali da parte dei cittadini nella loro pretesa ai cc.dd. diritti sociali.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">In questo ambito, dunque, le esigenze di accesso civico generalizzato assumono, a ben vedere, una particolare e più pregnante connotazione, perché costituiscono la «<i>fisiologica conseguenza</i>» dell&#8217;evidenza pubblica, in quanto ciò che è pubblicamente evidente, per definizione, deve anche essere pubblicamente conoscibile, salvi ovviamente i limiti di legge.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">In un quadro evolutivo complesso, che impone una visione d&#8217;insieme anche alla luce delle coordinate costituzionali, eurounitarie e convenzionali, viene così fugato ogni dubbio che l&#8217;accesso agli atti di gara costituisca un microcosmo normativo compiuto e chiuso<a href="#sdfootnote3sym">3</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>2. </b><i><b>Necessità di attuazione dei principî di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza nella fase di esecuzione del contratto. </b></i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Prendendo le mosse dall&#8217;analisi del primo profilo, ai sensi dell&#8217;art. 22, comma 2, della l. n. 241 del 1990, nel testo sostituito dall&#8217;art. 10 della l. n. 69 del 2009, l&#8217;accesso documentale costituisce «<i>principio generale dell&#8217;attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l&#8217;imparzialità e la trasparenza</i>»<a href="#sdfootnote4sym">4</a>: principio generale «<i>dell&#8217;attività amministrativa, quindi, considerata nel suo complesso</i>», come ricorda appunto l&#8217;Adunanza Plenaria in commento.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Non vi è dubbio, come afferma la sentenza emarginata, che esista «<i>una rilevanza pubblicistica (anche) della fase di esecuzione del contratto</i>», dovuta a una compresenza di fondamentali interessi pubblici, tale da richiedere una disciplina autonoma e parallela rispetto alle disposizioni del codice civile &#8211; applicabili «<i>per quanto non espressamente previsto dal presente codice e negli atti attuativi</i>» (art. 30, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016) &#8211; che si traduce sia nella previsione di disposizioni speciali nel codice dei contratti pubblici (artt. 100-113 <i>bis</i>), sia in penetranti controlli da parte delle autorità preposte a prevenire e a sanzionare l&#8217;inefficienza, la corruzione o l&#8217;infiltrazione mafiosa manifestatasi nello svolgimento del rapporto negoziale<a href="#sdfootnote5sym">5</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo a tali interessi pubblici sottesi alla fase dell&#8217;esecuzione del rapporto, l&#8217;Adunanza Plenaria richiama <i>in primis</i> la trasparenza, perseguita dal codice dei contratti pubblici sia attraverso la pubblicazione degli atti disciplinata l&#8217;art. 29 (c.d. <i>discosclure </i>proattiva), sia attraverso l&#8217;accesso agli atti previsto dall&#8217;art. 53, che rinvia in generale alla l. n. 241 del 1990, salvi gli specifici limiti all&#8217;accesso e alla divulgazione di cui ai commi dal 2 al 6<a href="#sdfootnote6sym">6</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, tuttavia, ricollega ad esigenze di trasparenza anche il principio di concorrenza e di evidenza pubblica per la scelta del miglior concorrente, visti come estesi a ricomprendere la realizzazione corretta dell&#8217;opera affidata in esecuzione all&#8217;esito della gara.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">È vero che il codice dei contratti pubblici, pur nell&#8217;esigenza che l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto garantisca la qualità delle prestazioni, menziona i principî di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza solo in riferimento alla fase pubblicistica dell&#8217;affidamento, ma non vi è dubbio che l&#8217;attuazione in concreto dell&#8217;offerta risultata migliore, all&#8217;esito della gara, e l&#8217;adempimento delle connesse prestazioni dell&#8217;appaltatore o del concessionario, debbano rispecchiare fedelmente quanto risultato all&#8217;esito di un corretto confronto in sede di gara. Diversamente le regole del buon andamento, della trasparenza e, non da ultimo, della concorrenza, pur formalmente seguite nella fase pubblicistica anteriore e prodromica all&#8217;aggiudicazione, risulterebbero aggirate proprio in sede di esecuzione.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;interesse concorrenziale alla corretta esecuzione del contratto, in altri termini, riacquista concretezza ed attualità in tutte le ipotesi in cui la fase dell&#8217;esecuzione non rispecchi più quella dell&#8217;aggiudicazione, conseguita all&#8217;esito di un trasparente, imparziale, corretto gioco concorrenziale, o per il manifestarsi di vizi che già in origine rendevano illegittima l&#8217;aggiudicazione, o per la sopravvenienza di illegittimità che precludano la prosecuzione del rapporto (c.d. risoluzione pubblicistica, facoltativa o doverosa), o per inadempimenti che ne determinino l&#8217;inefficacia sopravvenuta (c.d. risoluzione privatistica), sì che emerga una distorsione di tutte quelle regole concorrenziali che avevano condotto all&#8217;aggiudicazione della gara in favore del miglior concorrente per la miglior soddisfazione dell&#8217;interesse pubblico<a href="#sdfootnote7sym">7</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Con tale argomento l&#8217;Adunanza plenaria ha inteso dunque ribadire che l&#8217;esecuzione del pubblico contratto o della pubblica concessione, se riguardate dal necessario versante del diritto amministrativo e delle norme del codice dei contratti pubblici, che pure la regolano in ossequio ai dettami del diritto dell&#8217;Unione, «<i>non è una &#8220;terra di nessuno&#8221;</i>», un rapporto rigorosamente privatistico tra la pubblica amministrazione e il contraente, escludente qualsivoglia altro rapporto o interesse, ma è invece soggetta, oltre al controllo dei soggetti pubblici, anche alla verifica e alla connessa conoscibilità da parte di eventuali soggetti controinteressati al subentro o, se del caso, alla riedizione della gara.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">In tal modo viene definitivamente superata, con riguardo alla fase esecutiva del contratto, l&#8217;angusta visione soggettivistica di un rapporto limitato al singolo concorrente e la pubblica amministrazione, per valorizzare la confluenza di molteplici interessi di rilevanza pubblicistica anche in ordine alla sorte e alla prosecuzione del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>3. </b><i><b>La legittimazione degli operatori economici partecipanti alla gara a conoscere le vicende dell&#8217;esecuzione del contratto.</b></i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">La rilevanza pubblicistica della fase di esecuzione del contratto, nell&#8217;argomentazione dell&#8217;Adunanza plenaria, funge da fondamento per il riconoscimento dell&#8217;esistenza di situazioni giuridicamente tutelate in capo agli operatori economici che abbiano partecipato alla gara e che siano interessati a conoscere illegittimità o inadempimenti manifestatisi dalla fase di approvazione del contratto sino alla sua completa esecuzione, non solo per far valere vizi originari dell&#8217;offerta nel giudizio promosso contro l&#8217;aggiudicazione<a href="#sdfootnote8sym">8</a>, ma anche con riferimento alla sua esecuzione, per potere, una volta risolto il rapporto con l&#8217;aggiudicatario, subentrare nel contratto od ottenere la riedizione della gara con <i>chance </i>di aggiudicarsela.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tale considerazione, l&#8217;Adunanza plenaria è tornata sulla configurazione dell&#8217;interesse legittimo degli operatori economici nel settore dei rapporti contrattuali e concessori pubblici, riconoscendo un interesse &#8220;strumentale&#8221; giuridicamente tutelato a conoscere gli atti della fase esecutiva<a href="#sdfootnote9sym">9</a>, quantomeno ai soggetti che abbiano partecipato alla gara e non ne siano stati definitivamente esclusi per l&#8217;esistenza di preclusioni che avrebbero impedito loro la partecipazione: tale riconoscimento «<i>non configura una &#8220;iperestensione&#8221; del loro interesse, con conseguente allargamento &#8220;a valle&#8221; della giurisdizione amministrativa, tutte le volte in cui, a fronte di vicende di natura pubblicistica o privatistica già verificatesi incidenti sulla prosecuzione del rapporto, sia configurabile, se non il necessario, obbligatorio, scorrimento della graduatoria (c.d. bene finale), quantomeno la realistica possibilità di riedizione della gara (c.d. bene intermedio) per conseguire l&#8217;aggiudicazione della stessa (c.d. bene finale), in un &#8220;solido collegamento&#8221; con il bene finale</i>».</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">È proprio il riferimento al &#8220;solido collegamento&#8221; con il bene finale, insieme al fatto che non si tratti di un espediente per garantire la legalità in sé dell&#8217;azione amministrativa, a costituire condizione &#8211; in linea con il più recente orientamento della Corte Costituzionale<a href="#sdfootnote10sym">10</a> &#8211; per riconoscere rilevanza ad interessi strumentali, in casi particolari, così determinando un ampliamento della tutela attraverso una sua anticipazione, senza tuttavia che si crei una distonia rispetto ai precetti costituzionali<i> </i>di cui agli artt. 24, 103 e 113 Cost..</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, coerentemente, l&#8217;Adunanza plenaria sottolinea come la partecipazione dell&#8217;operatore economico alla gara e il successivo suo collocarsi utilmente in graduatoria<b> </b>non gli conferisca<b> </b>«<i>una sorta di superlegittimazione di stampo popolare a conoscere gli atti della fase esecutiva, laddove egli non possa vantare un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al cui accesso aspira</i>» (art. 22, comma 1, lett. <i>b)</i>, della l. n. 241 del 1990), né tanto meno generi un interesse strumentale dilatato al punto da poter essere definito «<i>una sorta di interesse oggettivo, seppure ai fini dell&#8217;accesso</i>»<a href="#sdfootnote11sym">11</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Sul piano processuale, inoltre, il Consiglio di Stato ricorda che l&#8217;astratta legittimazione deve accompagnarsi a un interesse che possa effettivamente considerarsi concreto, attuale, diretto, e comunque preesistente all&#8217;istanza di accesso documentale: quest&#8217;ultima, in sostanza,<b> </b>non deve essere impiegata con finalità esplorativa per &#8220;costruire&#8221; <i>ad hoc</i> le premesse affinché sorga <i>ex post </i>il predetto interesse. La posizione sostanziale è infatti la causa e il presupposto dell&#8217;accesso documentale, non la sua conseguenza, e la sua esistenza non può quindi essere costruita sulle risultanze, eventuali, dell&#8217;accesso documentale: è quindi necessario che la documentazione cui si chiede di accedere sia collegata a quella posizione sostanziale giuridicamente tutelata in termini comunque individuati e non del tutto eventuali, ipotetici o dubitativi<a href="#sdfootnote12sym">12</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Sotto quest&#8217;ultimo punto di vista, è infatti pacificamente inammissibile che gli operatori economici assumano un ruolo di vigilanza sulla regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e sull&#8217;adempimento delle proprie obbligazioni da parte dell&#8217;aggiudicatario e, tanto più, che effettuino un controllo generalizzato sull&#8217;attività, pubblicistica o privatistica, delle pubbliche amministrazioni (art. 24, comma 3, della l. n. 241 del 1990).</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>4.</b> <i><b>La legittimazione all&#8217;accesso civico generalizzato: dal </b></i><b>need to know</b><i><b> al </b></i><b>right to know</b><i><b>. Funzione integrativa del &#8220;controllo diffuso&#8221; rispetto alle funzioni di vigilanza di ANAC.</b></i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Se è doveroso garantire la tutela degli interessi pubblici sopra ricordati anche in fase di esecuzione del contratto, è altresì vero che il limite connaturato all&#8217;accesso documentale è costituito proprio dal fatto che esso non può essere preordinato ad un controllo generalizzato sull&#8217;attività delle pubbliche amministrazioni (art. 24, comma 3, della l. n. 241 del 1990).</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Ed è sotto tale aspetto che la pronuncia in commento è maggiormente innovativa.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;attenzione dell&#8217;Adunanza plenaria si è infatti appuntata sugli strumenti idonei a garantire siffatta tutela degli interessi pubblici in fase di esecuzione del contratto, estendendo tale possibilità <i>sub specie</i> dell&#8217;accesso civico generalizzato di cui al comma 2 dell&#8217;art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016, secondo cui «<i>Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 5-bis</i>».</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Indubbiamente il riconoscimento dell&#8217;applicabilità dell&#8217;accesso civico generalizzato alla fase esecutiva dei contratti amplia l&#8217;ambito dei controlli sulla stessa: mentre nell&#8217;accesso documentale ordinario, &#8220;classico&#8221;, si è infatti al cospetto di un accesso strumentale alla protezione di un interesse individuale, nel quale è l&#8217;interesse pubblico alla trasparenza ad essere &#8220;occasionalmente protetto&#8221; per il c.d. <i>need to know</i>, per il bisogno di conoscere, in capo al richiedente, strumentale ad una situazione giuridica pregressa, nell&#8217;accesso civico generalizzato si ha un accesso dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull&#8217;attività amministrativa, nel quale il c.d. <i>right to know</i>, l&#8217;interesse individuale alla conoscenza, è protetto in sé, nel caso e nella misura in cui non vi siano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, ragioni espresse dalle cc.dd. <i>eccezioni relative</i> di cui all&#8217;art. 5 <i>bis</i>, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, su cui poi si tornerà.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accesso civico generalizzato è stato infatti introdotto come diritto di &#8220;chiunque&#8221;, non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l&#8217;interesse alla conoscenza. In questo risiede, secondo l&#8217;Adunanza, il tratto distintivo che connota l&#8217;accesso civico generalizzato rispetto all&#8217;accesso documentale, nel fatto che la conoscenza si atteggia quale diritto fondamentale in sé, premessa autonoma e fondamentale per l&#8217;esercizio di qualsivoglia altro diritto<a href="#sdfootnote13sym">13</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">La rilevanza dell&#8217;Adunanza plenaria in commento risiede nel fatto che essa ha voluto superare quelle implicazioni derivanti dall&#8217;applicazione di questo istituto che non ne rendevano pacifico l&#8217;impiego nell&#8217;ambito dell&#8217;esecuzione dei contratti pubblici. Sotto questo profilo, dunque, è meritoria la ricostruzione operata dal Consiglio di Stato e chiarificatrice l&#8217;interpretazione da essa adottata.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;argomentazione dell&#8217;Adunanza plenaria prende le mosse da una visione giurisprudenziale ormai pressoché unanime, che rinviene il fondamento del nuovo accesso civico nei principi di trasparenza e imparzialità dell&#8217;azione amministrativa e di partecipazione diffusa dei cittadini alla gestione della &#8220;cosa pubblica&#8221;, ai sensi degli artt. 1 e 2 Cost., nonché, ovviamente, di buon funzionamento della pubblica amministrazione ai sensi dell&#8217;art. 97 Cost., secondo il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all&#8217;art. 118 Cost.. In tal senso, infatti, vi sono sia un consolidato orientamento del Consiglio di Stato<a href="#sdfootnote14sym">14</a>, sia recenti prese di posizione della Corte costituzionale, che declina la trasparenza come «<i>accessibilità totale</i>» il cui scopo è anche quello di «<i>tutelare i diritti dei cittadini</i>» e «<i>promuovere la partecipazione degli interessati all&#8217;attività amministrativa</i>»<a href="#sdfootnote15sym">15</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Si può dunque ritenere che la trasparenza si ponga non solo come forma di prevenzione dei fenomeni corruttivi, ma anche come strumento ordinario e primario di riavvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione, «<i>destinata sempre più ad assumere i contorni di una &#8220;casa di vetro&#8221;, nell&#8217;ambito di una visione più ampia dei diritti fondamentali sanciti dall&#8217;art. 2 della Costituzione, che non può prescindere dalla partecipazione ai pubblici poteri</i>»<a href="#sdfootnote16sym">16</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">A ciò si aggiunga che la trasparenza contribuisce al soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona, se è vero che organizzazione amministrativa e diritti fondamentali sono strettamente interrelati, come il Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare<a href="#sdfootnote17sym">17</a>, sulla scorta dell&#8217;insegnamento della Corte costituzionale secondo cui «<i>non c&#8217;è organizzazione che, direttamente o almeno indirettamente, non sia finalizzata a diritti, così come non c&#8217;è diritto a prestazione che non condizioni l&#8217;organizzazione</i>»<a href="#sdfootnote18sym">18</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Adunanza plenaria sottolinea dunque la natura di diritto fondamentale dell&#8217;accesso civico generalizzato che, nell&#8217;ottica del legislatore, contribuisce &#8211; in particolare ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 &#8211; al miglior soddisfacimento degli altri diritti fondamentali che l&#8217;ordinamento giuridico riconosce alla persona: in tal senso esso è precondizione per l&#8217;esercizio di ogni altro diritto fondamentale dal momento che, come afferma la sentenza in commento, «<i>solo conoscere consente di determinarsi, in una visione nuova del rapporto tra potere e cittadino che, improntata ad un aperto e, perciò stesso, dialettico confronto tra l&#8217;interesse pubblico e quello privato, fuoriesce dalla logica binaria e conflittuale autorità/libertà</i>».</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">A conferma della natura fondamentale del diritto di accesso civico generalizzato, l&#8217;Adunanza plenaria si richiama, oltre che agli artt. 1, 2, 97 e 117 Cost. e all&#8217;art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea per gli atti delle istituzioni europee, anche all&#8217;art. 10 CEDU il cui comma 1 sancisce che ogni persona ha diritto alla libertà di espressione e che tale diritto include «<i>la libertà di ricevere </i>[&#038;] <i>informazioni </i>[&#038;] <i>senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche</i>», mentre il successivo comma 2 stabilisce che l&#8217;esercizio delle libertà garantite «<i>può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica</i>», alla tutela di una serie di interessi, pubblici e privati, pressoché corrispondenti alle eccezioni relative previste dall&#8217;art. 5 <i>bis</i>, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33 del 2013<a href="#sdfootnote19sym">19</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Ora, l&#8217;esigenza di una conoscenza diffusa dei cittadini nell&#8217;esecuzione dei contratti pubblici è senz&#8217;altro avvertita con forza nella normativa europea<a href="#sdfootnote20sym">20</a>: basti ricordare il <i>considerando</i> 126 della Direttiva n. 2014/24/UE, il quale afferma che la tracciabilità e la trasparenza del processo decisionale nelle procedure di appalto «<i>è essenziale per garantire procedure leali nonché combattere efficacemente la corruzione e le frodi</i>», sicché le pubbliche amministrazioni dovrebbero conservare le copie dei contratti conclusi di valore elevato per garantire alle parti interessate l&#8217;accesso a tali documenti, conformemente alle norme applicabili in materia di accesso alla documentazione.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Ancor più chiaramente e nettamente, poi, il <i>considerando </i>n. 122 della stessa Direttiva osserva che «<i>i cittadini, i soggetti interessati, organizzati o meno, e altre persone od organismi che non hanno accesso alle procedure di ricorso di cui alla Direttiva 98/665/CE hanno comunque un interesse legittimo in qualità di contribuenti a un corretto svolgimento delle procedere di appalto</i>» e «<i>dovrebbero avere la possibilità, con modalità diverse dal sistema di ricorso di cui alla Direttiva 89/665/CE e senza che ciò comporti necessariamente una loro azione dinanzi a corti e tribunali, di segnalare le eventuali violazioni della presente Direttiva all&#8217;autorità o alla struttura competente</i>».</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza annotata, dunque, valorizzando le chiare indicazioni provenienti dal <i>considerando </i>n. 122 della Direttiva 2014/24/UE, evidenzia il ruolo di &#8220;controllo diffuso&#8221; che ciascun cittadino può esercitare nella materia dei contratti pubblici e in ausilio al ruolo istituzionale di vigilanza rivestito dall&#8217;ANAC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Sotto questo profilo, essa si pone in linea con il parere n. 2777 del 28 dicembre 2016 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, il quale ha osservato come la possibilità di consentire la segnalazione a qualsivoglia cittadino che ne abbia interesse risponda al <i>principio di vigilanza </i>sulla legittimità degli atti di gara, «<i>quale interesse a carattere generale ed azionabile anche dal cittadino contribuente</i>», e ha rammentato che la via d&#8217;elezione per far valere l&#8217;interesse alla trasparenza non è la segnalazione, che richiede almeno un <i>fumus </i>di illegittimità di uno o più atti, bensì l&#8217;accesso civico di cui al d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accesso generalizzato, quale via elettiva della trasparenza, «<i>soddisfa dunque ampiamente questo diffuso desiderio conoscitivo finalizzato alla garanzia della legalità nei contratti pubblici, che è per così dire la rinnovata e moderna cifra dell&#8217;evidenza pubblica non solo nella tradizionale fase dell&#8217;aggiudicazione ma anche nell&#8217;esecuzione, dovendo questa, come detto, rispettarne specularmente condizioni, contenuti e limiti</i>».</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Risulta così confermato che, nel nostro ordinamento, l&#8217;esecuzione del contratto non è una &#8220;<i>terra di nessuno</i>&#8220;: trattandosi di una fase rilevante per l&#8217;ordinamento giuridico, essa non è lasciata all&#8217;arbitrio dei contraenti e all&#8217;indifferenza dei terzi, ma sottoposta all&#8217;attività di vigilanza e controllo da parte dell&#8217;ANAC, nella cui cornice trova spazio, in funzione complementare e strumentale, anche l&#8217;accesso generalizzato dei cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accesso civico generalizzato, come ridisegnato dal d.lgs. n. 96 del 2017, consente infatti ai terzi, una volta ottenuta la relativa documentazione con l&#8217;accesso, di effettuare segnalazioni adeguatamente documentate all&#8217;ANAC<a href="#sdfootnote21sym">21</a>, che potrà così esercitare il suo potere di raccomandazione ai sensi dell&#8217;art. 213 del d.lgs. n. 50 del 2016 anche nella fase esecutiva.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Il vigente <i>Regolamento sull&#8217;esercizio dell&#8217;attività di vigilanza in materia di contratti pubblici</i> adottato dall&#8217;ANAC<a href="#sdfootnote22sym">22</a> prevede infatti, all&#8217;art. 12, comma 1, lett. b), che il procedimento di vigilanza possa concludersi con «<i>l&#8217;accertamento di atti illegittimi o irregolari della procedura di gara o dell&#8217;esecuzione del contratto, eventualmente accompagnato da raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti interessate, a rimuovere le illegittimità o irregolarità riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire, per il futuro, il ripetersi di tali illegittimità e irregolarità</i>».</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Sotto tale aspetto si può dunque ritenere che l&#8217;accesso civico generalizzato si ponga in funzione strumentale rispetto all&#8217;attività di vigilanza dell&#8217;ANAC, consentendo a quest&#8217;ultima di valutare «<i>le segnalazioni di violazione della normativa in materia di contratti pubblici presentate da terzi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di funzionamento degli uffici, tenendo conto in via prioritaria della gravità della violazione e della rilevanza degli interessi coinvolti dall&#8217;appalto</i>» (art. 4, comma 4, del <i>Regolamento</i>).</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Le conclusioni dell&#8217;Adunanza plenaria trovano peraltro ulteriore conferma nella delibera ANAC n. 317 del 29 marzo 2017, nella quale l&#8217;Autorità ha chiarito che, se è esatto indicare tra i limiti all&#8217;accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e 5 <i>bis</i> del d.lgs. n. 33 del 2013 le pertinenti disposizioni del codice dei contratti pubblici, deve per converso ritenersi che, una volta venute meno le condizioni che sorreggevano quei limiti, e quindi successivamente all&#8217;aggiudicazione della gara, il diritto di accesso debba essere consentito a chiunque. Sul tema si tornerà in seguito.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>5. </b><i><b>Estensione dell&#8217;accesso civico generalizzato alla materia dei contratti pubblici.</b></i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Per poter riconoscere l&#8217;applicabilità dell&#8217;accesso civico generalizzato alla materia dei contratti pubblici, in particolare nella fase della loro esecuzione, l&#8217;Adunanza plenaria ha dovuto superare le obiezioni finora invalse a tale riguardo.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, infatti, indica un limite all&#8217;accesso civico generalizzato in materia di esecuzione dei contratti pubblici nella previa verifica della compatibilità dell&#8217;accesso con le <i>eccezioni relative</i> di cui all&#8217;art. 5 <i>bis</i>, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione<a href="#sdfootnote23sym">23</a>, mentre supera il dubbio che l&#8217;inapplicabilità di questo istituto all&#8217;ambito dell&#8217;esecuzione dei contratti pubblici sia da rinvenire nella previsione delle c.d. <i>eccezioni assolute</i> al diritto di accesso generalizzato previste dall&#8217;art. 5 <i>bis</i>, comma 3 del d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Quest&#8217;ultima norma indica infatti che l&#8217;accesso civico generalizzato «<i>è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l&#8217;accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all&#8217;<a href="https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#24">articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990</a></i>»<a href="#sdfootnote24sym">24</a>: ora, l&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede proprio che «<i>il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241</i>» (comma 1).</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Tale richiamo alla disciplina generale sull&#8217;accesso agli atti non può però costituire, a giudizio dell&#8217;Adunanza plenaria, il fondamento normativo per sostenere che sussista un&#8217;eccezione assoluta all&#8217;accesso per la materia dei contratti pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Le eccezioni assolute corrispondono infatti a interessi cui il legislatore ha ritenuto di dover garantire un livello di protezione massima per la loro particolare rilevanza, sicché ha operato già a monte una valutazione assiologica ritenendoli superiori rispetto alla conoscibilità diffusa di dati e documenti amministrativi: la pubblica amministrazione in questi casi è chiamata ad esercitare un potere vincolato, che deve essere necessariamente preceduto, rispetto alla singola istanza, dalla valutazione circa la possibilità di sussumere il caso specifico nell&#8217;ambito di una eccezione assoluta, che è di stretta interpretazione.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Ora, l&#8217;Adunanza plenaria osserva che la disciplina delle eccezioni assolute al diritto di accesso generalizzato è coperta da una riserva di legge, desumibile in modo chiaro dall&#8217;art. 10 CEDU, quale norma interposta ai sensi dell&#8217;art. 117 Cost., e l&#8217;interpretazione delle suddette eccezioni non può che essere stretta, così che deve di necessità rifiutarsi l&#8217;introduzione &#8211; da parte della pubblica amministrazione o dell&#8217;esegeta &#8211; di qualsiasi limite &#8220;per materia&#8221; non previsto espressamente dal legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza il Consiglio di Stato, dopo aver affermato di ritenere infelice la formulazione dell&#8217;art. 5 <i>bis</i>, comma 3, indica la necessità di darne una lettura unitaria, evitando di trarne nuovi limiti: appellandosi al fatto che una lettura sistematica, costituzionalmente e convenzionalmente orientata, impone un necessario approccio restrittivo (ai limiti) secondo una interpretazione tassativizzante, l&#8217;Adunanza plenaria ha affermato che la disposizione non può essere intesa nel senso di esentare dall&#8217;accesso generalizzato interi ambiti di materie per il solo fatto che esse prevedano casi di accesso limitato e condizionato, compresi quelli regolati dalla l. n. 241 del 1990.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Il rispetto delle specifiche restrizioni fissate dalla legge all&#8217;accesso, per la <i>ratio </i>ad esse sottesa, può precludere la conoscibilità generalizzata, «<i>ma giammai &#8211; va ribadito &#8211; per interi ambiti di materie</i>»: diversamente, argomenta l&#8217;Adunanza plenaria, «<i>il principio di specialità condurrebbe sempre all&#8217;esclusione di quella materia dall&#8217;accesso, con la conseguenza, irragionevole, che la disciplina speciale o, addirittura, anche quella generale dell&#8217;accesso documentale, in quanto e per quanto richiamata </i>per relationem<i> dalla singola disciplina speciale, assorbirebbe e &#8220;fagociterebbe&#8221; l&#8217;accesso civico generalizzato</i>», facendo venire meno così, radicalmente, il concorso tra le due forme di accesso &#8211; documentale e generalizzato &#8211; che, per quanto problematico, è fatto salvo dall&#8217;art. 5, comma 11, del d.lgs. n. 33 del 2013, il quale mantiene ferme «<i>le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241</i>»<a href="#sdfootnote25sym">25</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">E ancora, l&#8217;Adunanza plenaria afferma che in linea generale il rapporto tra le due discipline generali dell&#8217;accesso documentale e dell&#8217;accesso civico generalizzato e, a sua volta, il rapporto tra queste due discipline generali e quelle settoriali non può essere letto unicamente e astrattamente secondo un criterio di specialità e, dunque, di esclusione reciproca, ma deve essere letto secondo un canone ermeneutico di completamento/inclusione, in quanto la logica di fondo sottesa alla relazione tra le discipline non è quella della separazione, ma quella dell&#8217;integrazione dei diversi regimi: sarà pertanto necessario indagare circa la portata e il senso di tali limiti per verificare, nei singoli &#8220;casi&#8221; &#8211; e non per interi ambiti di materia &#8211; se il filtro posto dal legislatore a determinati casi di accesso sia radicalmente incompatibile con l&#8217;accesso civico generalizzato quale esercizio di una libertà fondamentale da parte dei consociati<a href="#sdfootnote26sym">26</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Un diverso ragionamento interpretativo, che identificasse interi ambiti di materia esclusi dall&#8217;applicazione dell&#8217;accesso civico generalizzato, avallerebbe il rischio che «<i>i casi del comma 3 dell&#8217;art. 5 </i><i>bis</i><i> del d.lgs. n. 33 del 2013, letti in modo frazionato e non sistematico, si trasformino in un &#8220;buco nero&#8221; della trasparenza</i>»<a href="#sdfootnote27sym">27</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">A conferma del suo argomentare, l&#8217;Adunanza plenaria ricorda in primo luogo l&#8217;art. 53, comma 2, il quale prevede &#8211; fatta salva la disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza (ipotesi straordinarie sicuramente rientranti tra le eccezioni accesso di cui all&#8217;art. 5 <i>bis</i>, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 per il divieto assoluto di divulgazione e accesso) &#8211; che il diritto di accesso sia semplicemente differito, in relazione al nominativo dei soggetti che nelle procedure aperte hanno presentato offerte o, nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all&#8217;elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito e che hanno manifestato il loro interesse e in relazione alle offerte stesse, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime offerte; in relazione alle offerte e al procedimento di verifica dell&#8217;anomalia, fino all&#8217;aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Questi atti, fino alla scadenza di termini indicati, «<i>non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti</i>» (art. 53, comma 2) e la trasgressione di tale divieto è presidiata dalla sanzione penale di cui all&#8217;art. 326 c.p.. È questa una <i>esclusione assoluta del diritto di accesso</i>, per quanto temporalmente limitata, incompatibile con il diritto di accesso civico generalizzato, ai sensi dell&#8217;art. 5 <i>bis</i>, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, in quanto finalizzata a preservare la regolare competizione tra i concorrenti e il buon andamento della procedura di gara da indebite influenze, intromissioni, e turbamenti, e quindi dalla conoscenza di tali atti, prima della gara, da parte di chiunque, <i>uti singulus</i> ed <i>uti civis.</i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto l&#8217;Adunanza plenaria addita la materia dei contratti pubblici come oggetto di una disciplina speciale, il cui nucleo centrale è costituito dalla conoscibilità progressiva della documentazione di gara, regolata da precise scansioni temporali volte a contemperare le ragioni dell&#8217;accesso con l&#8217;esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle procedure selettive.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, in secondo luogo, si appella al fatto che l&#8217;art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 preveda un&#8217;esclusione assoluta del diritto di accesso in relazione: a) alle informazioni fornite nell&#8217;ambito dell&#8217;offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell&#8217;offerente, segreti tecnici e commerciali; b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all&#8217;applicazione del codice dei contratti pubblici per la soluzione delle liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell&#8217;esecuzione e dell&#8217;organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale<a href="#sdfootnote28sym">28</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">La portata limitata anche temporalmente e motivata di questi casi, peraltro di stretta interpretazione, non può comportare <i>ex se</i> l&#8217;esclusione dell&#8217;intera materia dall&#8217;applicazione dell&#8217;accesso civico generalizzato, che riacquista la sua naturale <i>vis expansiva </i>una volta venute meno le ragioni che giustificano siffatti limiti, condizioni o modalità di accesso.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Se dunque i limiti previsti per l&#8217;accesso ai documenti amministrativi dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e quelli dettati dalle singole discipline settoriali non possono essere superati ricorrendo strumentalmente all&#8217;istituto dell&#8217;accesso civico generalizzato, deve ritenersi che, una volta venute meno le ragioni di questi limiti, tra cui quelli appena accennati dell&#8217;art. 53 del codice dei contratti pubblici, sul piano sia temporale sia contenutistico, l&#8217;accesso civico generalizzato operi di diritto, senza che sia necessaria nel nostro ordinamento una specifica disposizione di legge che ne autorizzi l&#8217;operatività anche in specifiche materie, come quella dei contratti pubblici, con la conseguenza che l&#8217;accesso civico generalizzato è ammissibile in ordine agli atti della fase esecutiva.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">È vero che la l. n. 190 del 2012 prevede, nel comma 32 dell&#8217;art. 1, numerosi obblighi di pubblicazione degli atti di gara, che l&#8217;art. 37 del d.lgs. n. 33 del 2013, in attuazione di tale delega, stabilisce un generale regime di pubblicità per tali atti e, infine, che l&#8217;art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016 disciplina in modo analitico la pubblicazione di tali atti. Ma la sussistenza di obblighi di pubblicazione di numerosi atti in materia di gara non può condurre all&#8217;esclusione dell&#8217;accesso civico generalizzato sul rilievo che gli obblighi &#8220;proattivi&#8221; di pubblicazione soddisfino già, in questa materia, il bisogno o, comunque, il desiderio di conoscenza che contraddistingue il principio di trasparenza.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Se si aderisse a tale interpretazione si adotterebbe, ancora una volta, una logica di separatezza anziché di integrazione tra le diverse tipologie di accesso che il legislatore ha inteso lasciar coesistere nel nostro ordinamento. Per contro, è proprio questa logica ermeneutica di integrazione che induce a ritenere che la obbligatoria pubblicità di determinati atti (c.d. <i>disclosure </i>proattiva) sia solo un aspetto, pur fondamentale, della trasparenza, che tuttavia si manifesta e si completa nell&#8217;accessibilità degli atti (c.d. <i>disclosure </i>reattiva) nei termini previsti per l&#8217;accesso civico generalizzato.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">La lettura unitaria, armonizzante, integratrice tra le singole discipline, divenuta predominante nella giurisprudenza di questo Consiglio già nel rapporto tra l&#8217;accesso agli atti di gara e l&#8217;accesso documentale della l. n. 241 del 1990 in termini di complementarietà<a href="#sdfootnote29sym">29</a>, deve dunque essere estesa a tutte le tipologie di accesso, ivi incluso quello civico, semplice e generalizzato.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">In tal modo, l&#8217;Adunanza ricompone il contrasto giurisprudenziale sorto in seno allo stesso Consiglio di Stato in merito alla possibilità di ammettere l&#8217;accesso civico generalizzato, attestatosi in sostanza su due posizioni facenti capo, rispettivamente, alla sentenza della sez. III, 5 giugno 2019, n. 3780 e alle sentenze gemelle della sez. V, 2 agosto 2019, n. 5502 e n. 5503: il primo orientamento favorevole a valorizzare l&#8217;impatto &#8220;orizzontale&#8221; dell&#8217;accesso civico generalizzato, considerandolo non limitabile da norme preesistenti e non coordinate con il nuovo istituto, ma soltanto dalle prescrizioni speciali rinvenibili all&#8217;interno della disciplina di riferimento, da interpretare comunque restrittivamente<a href="#sdfootnote30sym">30</a>; il secondo, incline a propendere per l&#8217;esclusione assoluta della disciplina dell&#8217;accesso civico generalizzato in riferimento agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, in forza dell&#8217;autosufficienza che contraddistingue la relativa disciplina speciale<a href="#sdfootnote31sym">31</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>6. </b><i><b>Il bilanciamento degli interessi coinvolti nell&#8217;accesso civico generalizzato.</b></i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Le conclusioni del Consiglio di Stato formulano il principio che l&#8217;accesso civico generalizzato in materia di contratti pubblici sia non solo consentito, ma anche doveroso «<i>perché connaturato, per così dire, all&#8217;essenza stessa dell&#8217;attività contrattuale pubblica e che esso operi, in funzione della c.d. trasparenza reattiva</i>», soprattutto in relazione a quegli atti, rispetto ai quali non vigono i pur numerosi obblighi di pubblicazione (c.d. trasparenza proattiva) previsti: si potrebbe parlare, dunque, di «<i>un&#8217;accessibilità totale degli atti di gara, seppur sempre nel rispetto degli interessi-limite, pubblici e privati, e delle conseguenti eccezioni relative di cui all&#8217;art. 5-</i><i>bis</i><i>, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 33 del 2013</i>».</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Per rafforzare queste conclusioni l&#8217;Adunanza plenaria affronta anche le questioni poste dalla V sezione nelle citate sentenze n. 5502 e n. 5503 del 2019 e formula alcuni importanti criteri con particolare riguardo alle <i>eccezioni relative</i> che, a differenza delle <i>eccezioni assolute</i>, non sono caratterizzate dalla presenza<i> </i>a monte, nella scala valoriale del legislatore, di una priorità ontologica o di una prevalenza assiologica di alcuni interessi rispetto ad altri, sicché è rimesso all&#8217;amministrazione effettuare un adeguato e proporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, quanto al delicato bilanciamento tra il valore fondamentale dell&#8217;accesso e quello, altrettanto fondamentale, della riservatezza, il Consiglio di Stato ritiene che la circostanza che l&#8217;accesso possa prevedibilmente soccombere di fronte alle ragioni normativamente connesse alla riservatezza dei dati dei concorrenti non possa condurre a un&#8217;aprioristica esclusione dell&#8217;accesso<a href="#sdfootnote32sym">32</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Tutte le <i>eccezioni relative </i>all&#8217;accesso civico generalizzato implicano e richiedono un bilanciamento da parte della pubblica amministrazione, in concreto, tra l&#8217;interesse pubblico alla conoscibilità e il danno all&#8217;interesse-limite, pubblico o privato, alla segretezza e/o alla riservatezza di cui all&#8217;art. 5 <i>bis</i>, comma 2, lett. <i>a)</i><a href="#sdfootnote33sym">33</a>, il quale gode di tutela anche da parte delle norme in materia di appalti pubblici dell&#8217;Unione<a href="#sdfootnote34sym">34</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che questo obiettivo deve essere conseguito, in una equilibrata applicazione dell&#8217;ulteriore limite, costituito dagli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d&#8217;autore e i segreti commerciali, previsto dall&#8217;art. 5 <i>bis</i>, comma 2, lett. <i>c)</i>, del d.lgs. n. 33 del 2013, secondo un canone di proporzionalità, proprio del <i>test </i>del danno (c.d. <i>harm test</i>), che preservi il <i>know-how</i> industriale e commerciale dell&#8217;aggiudicatario o di altro operatore economico partecipante senza sacrificare del tutto l&#8217;esigenza di una anche parziale conoscibilità di elementi fattuali, estranei a tale <i>know-how</i> o comunque ad essi non necessariamente legati, e ciò nell&#8217;interesse pubblico a conoscere, per esempio, come certe opere pubbliche di rilevanza strategica siano realizzate o certi livelli essenziali di assistenza vengano erogati da pubblici concessionari.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, con riguardo al timore che una diffusa applicazione dell&#8217;accesso civico generalizzato anche ai contratti pubblici comporterebbe un significativo aumento dei costi di gestione del procedimento di accesso da parte delle singole pubbliche amministrazioni, tale da richiedere un&#8217;apposita disposizione di legge, l&#8217;Adunanza plenaria respinge tale obiezione ricordando che, avendo il nostro ordinamento ormai accolto l&#8217;accesso civico generalizzato agli atti, non è quest&#8217;ultimo a dover essere, ogni volta, ammesso dalla legge, ma sono semmai le sue eccezioni a dovere rinvenire un preciso, tassativo, fondamento nella legge.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">A ciò si aggiunga che, a parere dell&#8217;Adunanza plenaria, non deve nemmeno essere drammatizzato l&#8217;<i>abuso dell&#8217;istituto</i>, ipotizzando<i> </i>che si possa verificare una sorta di <i>eccesso di accesso</i>: l&#8217;esperienza applicativa dell&#8217;accesso civico generalizzato agli atti nei primi anni dalla sua introduzione, come emerge dai dati pubblicati dal Dipartimento della funzione pubblica, rivela infatti un uso &#8220;normale&#8221; delle istanze di accesso civico<a href="#sdfootnote35sym">35</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, sul piano logico deve ritenersi che l&#8217;accesso, finalizzato a garantire, con il diritto all&#8217;informazione, il buon andamento dell&#8217;amministrazione (art. 97 Cost.), non può finire per intralciare proprio il funzionamento della stessa, sicché il suo esercizio deve rispettare il canone della buona fede e il divieto di abuso del diritto, in nome, anzitutto, di un fondamentale principio solidaristico (art. 2 Cost.).</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Il diritto di accesso civico generalizzato, se ha un&#8217;impronta essenzialmente personalistica, quale esercizio di un diritto fondamentale, conserva una connotazione solidaristica, «<i>nel senso che l&#8217;apertura della pubblica amministrazione alla conoscenza collettiva è funzionale alla disponibilità di dati di affidabile provenienza pubblica per informare correttamente i cittadini ed evitare il propagarsi di pseudoconoscenze e pseudocoscienze a livello diffuso, in modo &#8211; come è stato efficacemente detto &#8211; da &#8220;</i><i>contribuire a salvare la democrazia dai suoi demoni, fungendo da antidoto alla tendenza </i>[&#038;] <i>a manipolare i dati di realtà&#8221;</i>».</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Le indicazioni del Consiglio di Stato sono dunque quelle di evitare e respingere richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche<a href="#sdfootnote36sym">36</a>, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Infine, l&#8217;Adunanza plenaria ritiene non condivisibile neppure l&#8217;obiezione secondo cui l&#8217;accesso civico generalizzato, in questa materia, verrebbe utilizzato per la soddisfazione di interessi economici e commerciali del singolo operatore, nell&#8217;intento di superare i limiti interni dei rimedi specificamente posti dall&#8217;ordinamento a tutela di tali interessi, ove compromessi dalla conduzione delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">La circostanza che l&#8217;interessato non abbia un interesse diretto, attuale e concreto ai sensi dell&#8217;art. 22 della l. n. 241 del 1990, infatti, non per questo rende inammissibile l&#8217;istanza di accesso civico generalizzato, nata anche per superare le restrizioni imposte dalla legittimazione all&#8217;accesso documentale: non si deve confondere infatti la <i>ratio</i> dell&#8217;istituto con l&#8217;interesse del richiedente, che non necessariamente deve essere altruistico o sociale né deve sottostare ad un giudizio di meritevolezza, ma semplicemente non deve essere pretestuoso o contrario a buona fede.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>7. </b><i><b>Sul possibile concorso tra accesso documentale e accesso civico generalizzato.</b></i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, il Consiglio di Stato formula una considerazione di carattere generale sulla possibilità di concorso tra l&#8217;istanza di accesso documentale e quella di accesso civico generalizzato: l&#8217;Adunanza Plenaria ha infatti fugato ogni dubbio in merito al fatto che la pretesa ostensiva possa essere contestualmente formulata dal privato con riferimento tanto all&#8217;una che all&#8217;altra forma di accesso appellandosi all&#8217;art. 5, comma 11, del d.lgs. n. 33 del 2013, che ammette chiaramente il concorso tra le diverse forme di accesso, allorquando specifica che restano ferme, accanto all&#8217;accesso civico c.d. semplice (comma 1) e quello c.d. generalizzato (comma 2), anche «<i>le diverse forme di accesso degli interessati previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241</i>».</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Sotto tale profilo la posizione dell&#8217;Adunanza Plenaria si richiama alla giurisprudenza consolidata delle stesse sezioni del Consiglio di Stato, uniformi nell&#8217;ammettere il concorso degli accessi, al di là della specifica questione finora controversa circa la loro coesistenza in rapporto alla specifica materia dei contratti pubblici: «<i>nulla infatti, nell&#8217;ordinamento, preclude il cumulo anche contestuale di differenti istanze di accesso</i>»<a href="#sdfootnote37sym">37</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia in esame, tuttavia, specifica che il riferimento dell&#8217;istanza ai soli presupposti dell&#8217;accesso documentale non preclude alla pubblica amministrazione di esaminare l&#8217;istanza anche sotto il profilo dell&#8217;accesso civico generalizzato, laddove l&#8217;istanza contenga sostanzialmente tutti gli elementi utili a vagliarne l&#8217;accoglimento sotto il profilo &#8220;civico&#8221;, salvo che il privato abbia inteso espressamente far valere e limitare il proprio interesse ostensivo solo all&#8217;uno o all&#8217;altro aspetto.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Chiarisce il Consiglio che «<i>se è vero che l&#8217;accesso documentale e quello civico generalizzato differiscono per finalità, requisiti e aspetti procedimentali, infatti, la pubblica amministrazione, nel rispetto del contraddittorio con eventuali controinteressati, deve esaminare l&#8217;istanza nel suo complesso, nel suo &#8220;anelito ostensivo&#8221;, evitando inutili formalismi e appesantimenti procedurali tali da condurre ad una defatigante duplicazione del suo esame</i>».</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento al dato procedimentale, infatti, in materia di accesso opera il principio di stretta necessità, che si traduce nel principio del minor aggravio possibile nell&#8217;esercizio del diritto, con il divieto di vincolare l&#8217;accesso a rigide regole formali che ne ostacolino la soddisfazione.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">La stessa Adunanza, tuttavia, ha presente come la coesistenza dei due regimi e la possibilità di proporre entrambe le istanze, anche <i>uno actu</i>, sia certo uno degli aspetti più critici dell&#8217;attuale disciplina perché, come ha bene messo in rilievo l&#8217;ANAC nelle <i>Linee guida</i> di cui alla delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 (par. 2.3, p. 7), l&#8217;accesso agli atti di cui alla l. n. 241 del 1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all&#8217;accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi, e la proposizione contestuale di entrambi gli accessi, può comportare un «<i>evidente aggravio per l&#8217;amministrazione (del quale l&#8217;interprete non può che limitarsi a prendere atto), dal momento che dovrà applicare e valutare regole e limiti differenti</i>»<a href="#sdfootnote38sym">38</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">In merito a tale aspetto la sentenza annotata si spinge a fare un passo oltre la precedente giurisprudenza, sottolineando come le due fattispecie risultino diverse dal momento che il bilanciamento degli interessi in gioco è «<i>ben diverso nel caso dell&#8217;accesso previsto dalla l. n. 241 del 1990, dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti, e nel caso dell&#8217;accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all&#8217;operatività dei limiti), ma più esteso, avendo presente che l&#8217;accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni</i>».</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Anche le valutazioni necessarie al fine di riconoscere i presupposti per le due forme di accesso sono diverse, così che l&#8217;Adunanza plenaria ritiene che non possa escludersi che un&#8217;istanza di accesso documentale, non accoglibile per l&#8217;assenza di un interesse attuale e concreto, possa essere invece accolta <i>sub specie </i>di accesso civico generalizzato, fermi restando i limiti di cui ai commi 1 e 2 dell&#8217;art. 5 <i>bis </i>d.lgs. n. 33 del 2013, limiti che sono certamente più ampi e oggetto di una valutazione a più alto tasso di discrezionalità<a href="#sdfootnote39sym">39</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Come già ricordato, infatti, l&#8217;istanza di accesso civico generalizzato, a differenza di quella relativa all&#8217;accesso documentale, non deve rappresentare l&#8217;esistenza di un interesse qualificato e non deve essere motivata, perché l&#8217;interesse e i motivi rappresentati, indistintamente ed eventualmente, al fine di sostenere l&#8217;esistenza di un interesse <i>uti singulus</i>, ai fini dell&#8217;art. 22 della l. n. 241 del 1990, ben possono essere considerati dalla pubblica amministrazione per valutare l&#8217;esistenza dei presupposti atti a riconoscere l&#8217;accesso generalizzato <i>uti civis</i>, quantomeno per il limitato profilo del c.d. <i>public interest test.</i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Come ricaduta di tale considerazione può ritenersi che, mentre ove l&#8217;istante abbia inteso, espressamente e inequivocabilmente, limitare l&#8217;interesse ostensivo ad uno specifico profilo, quello documentale o quello civico, la pubblica amministrazione dovrà limitarsi ad esaminare quello specifico profilo e non dovrà pronunciarsi sui presupposti dell&#8217;altra forma di accesso, non richiesta dall&#8217;interessato<a href="#sdfootnote40sym">40</a>, viceversa qualora l&#8217;istanza di accesso non faccia riferimento in modo specifico e circostanziato alla disciplina dell&#8217;accesso procedimentale o a quella dell&#8217;accesso civico generalizzato ovvero richiami, in via cumulativa, le predette due modalità di accesso, e purchè non si possa ritenere che l&#8217;istante abbia inteso ricondurre o limitare l&#8217;interesse ostensivo all&#8217;una o all&#8217;altra disciplina (ipotesi che la sentenza annotata definisce di istanza &#8220;ancipite&#8221;), la pubblica amministrazione ha il dovere di rispondere in modo motivato sulla sussistenza o meno dei presupposti dell&#8217;una e dell&#8217;altra forma di accesso, «<i>laddove essi siano stati comunque, e sostanzialmente, rappresentati nell&#8217;istanza</i>».</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Sul piano processuale, il giudice amministrativo eventualmente adìto ai sensi dell&#8217;art. 116 c.p.a. dovrà poi attenersi alla qualificazione operata in sede procedimentale<a href="#sdfootnote41sym">41</a>, motivo per cui qualora l&#8217;interessato abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell&#8217;accesso documentale, il giudice non potrà mutare il titolo dell&#8217;accesso definito dall&#8217;originaria istanza e accertare la sussistenza del diritto del richiedente secondo i più ampi parametri di legittimazione attiva stabiliti dalla disciplina dell&#8217;accesso civico generalizzato, stante l&#8217;impossibilità di convertire, in sede di ricorso giurisdizionale, il titolo dell&#8217;accesso eventualmente rappresentato all&#8217;amministrazione sotto l&#8217;uno o l&#8217;altro profilo<a href="#sdfootnote42sym">42</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, conclude l&#8217;Adunanza Plenaria, «electa<i> una via </i><i>in sede procedimentale, alla parte è preclusa la conversione dell&#8217;istanza da un modello all&#8217;altro, che non può essere né imposta alla pubblica amministrazione né ammessa &#8211; ancorché su impulso del privato &#8211; in sede di riesame o di ricorso giurisdizionale, ferma restando però, come si è già rilevato, la possibilità di strutturare in termini alternativi, cumulativi o condizionati la pretesa ostensiva in sede procedimentale</i>».</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote1anc">1</a> Si veda, <i>ex plurimis</i>, Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1115.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote2anc">2</a> In particolare, Cons. St., Ad. plen., 22 aprile 1999, n. 5, secondo cui «<i>l&#8217;amministrazione non può </i>[&#038;] <i>negare l&#8217;accesso agli atti riguardanti la sua attività di diritto privato solo in ragione della loro natura privatistica</i>», ma in tal senso v. già Cons. St., sez. IV, 4 febbraio 1997, n. 42.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote3anc">3</a> In questo senso, invece, Cons. St., sez. V, 9 dicembre 2008, n. 6121.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote4anc">4</a> <i>Ex multis</i>, per un inquadramento del tema, si vedano G. Clemente di san luca, <i>Diritto di accesso e interesse pubblico</i>, Napoli, 2006; R. Chieppa, <i>La trasparenza come regola della Pubblica Amministrazione</i>, in <i>Dir. econ.</i>, 1994, 613 ss.; R. Villata, <i>La trasparenza dell&#8217;azione amministrativa</i>, in <i>Dir. proc. amm</i>., 1987, 528 ss.; M. Lipari, <i>Accesso</i>, <i>Enciclopedia del Sole 24 ore</i>, I, 2007; M.A. Sandulli, <i>Accesso alle notizie e ai documenti amministrativi</i>, in <i>Enc. dir.</i>, IV, <i>Aggiorn</i>., Milano, 2000, 1 e ss.; M. Occhiena, <i>I diritti di accesso dopo la riforma della l. n. 241 del 1990</i>, in <i>Foro amm. Tar</i>, 2005, 905 ss.; C. Colapietro, <i>Il diritto di accesso e la commissione per l&#8217;accesso ai documenti amministrativi a vent&#8217;anni dalla legge n. 241 del 1990</i>, Napoli, 2012. Più di recente, A. Simonati, <i>La ricerca in materia di trasparenza amministrativa: stato dell&#8217;arte e prospettive future</i>, in <i>Dir. amm</i>., 2018, 311 ss.; S. Vaccari-M. Renna, <i>Dalla &#8220;vecchia&#8221; trasparenza amministrativa al c.d. open government</i>, in <i>Giustamm.it</i>, n. 1/2019.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote5anc">5</a> Sotto tale ultimo profilo, basti menzionare le funzioni di vigilanza attribuite all&#8217;ANAC dall&#8217;art. 213, comma 3, lett. <i>b)</i> e <i>c)</i>, del d.lgs. n. 50 del 2016 in materia di esecuzione dei contratti pubblici, o i controlli antimafia da parte del prefetto, con gli effetti interdittivi di cui all&#8217;art. 88, comma 4 <i>bis</i>, del d.lgs. n. 159 del 2011.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote6anc">6</a> Un&#8217;interessante ricostruzione dell&#8217;evoluzione del sistema si ritrova A. Corrado, <i>Conoscere per partecipare: </i><i>la strada tracciata dalla trasparenza amministrativa</i>, Napoli, 2018.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote7anc">7</a> L&#8217;Adunanza plenaria ravvisa la conferma della persistenza di un rilevante interesse pubblico nella fase esecutiva del contratto, idoneo a sorreggere situazioni sostanziali e strumentali di altri soggetti privati, <i>in primis </i>il diritto a una corretta informazione sulle vicende contrattuali, in una serie di disposizioni. In primo luogo essa menziona le regole del codice dei contratti pubblici che prevedono in generale i controlli di legittimità sull&#8217;aggiudicatario previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti, il cui esito positivo costituisce condizione sospensiva del contratto insieme con l&#8217;approvazione del contratto stesso (artt. 32, comma 12, e 33, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016). In secondo luogo, essa ricorda come nel corso del rapporto rilevino le molteplici, complesse, ipotesi di <i>recesso facoltativo</i> da parte della stazione appaltante, che configurano, in realtà, altrettante ipotesi di <i>autotutela pubblicistica</i>, frutto di valutazione <i>discrezionale </i>e riconducibili al generale paradigma dell&#8217;art. 21 <i>nonies</i> della l. n. 241 del 1990 (sul punto, Cons. St., comm. spec., 28 novembre 2016, n. 2777, par. 5.6.-5.6.1). Essa si riferisce in particolare, tra le ipotesi che consentono il recesso facoltativo &#8211; contemplate, rispettivamente per i contratti e le concessioni, dall&#8217;art. 108, comma 1, e dall&#8217;art. 176, commi 1 e 2, del codice &#8211; alle eventuali modifiche sostanziali del contratto, che avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell&#8217;art. 106 (art. 108, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016); al manifestarsi di una delle cause di esclusione dalla gara, previste dall&#8217;art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, al momento dell&#8217;aggiudicazione; alla violazione di gravi obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuta dalla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea in un procedimento di infrazione ai sensi dell&#8217;art. 258 TFUE. Vengono poi ricordate specifiche ipotesi di risoluzione di natura privatistica ammesse dal codice dei contratti pubblici, oltre a quelle previste in via generale dal codice civile, per gravi inadempimenti da parte dell&#8217;appaltatore, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, accertate dal direttore dei lavori o dal responsabile dell&#8217;esecuzione del contratto, se nominato (art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016) o comunque, anche al di fuori delle ipotesi di grave inadempimento, ipotesi di ritardi per negligenza dell&#8217;appaltatore rispetto alle previsioni del contratto (art. 108, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016). In merito viene ricordato, peraltro, che i gravi e persistenti inadempimenti dell&#8217;operatore economico nell&#8217;esecuzione di precedenti contratti di appalto o di concessione, che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, costituiscono, ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c-<i>ter</i>, del d.lgs. n. 50 del 2016, causa di esclusione dalla gara e che tali circostanze assumono particolare rilievo ai fini della partecipazione alla gara. La rilevanza della vicenda contrattuale anche nella fase di esecuzione è confermata anche dalle ipotesi di <i>recesso obbligatorio </i>dal rapporto contrattuale, previste dall&#8217;art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, che in realtà configurano forme di <i>autotutela pubblicistica c.d. doverosa </i>(con la conseguente, pacifica, giurisdizione del giudice amministrativo: Cons. St., sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2212), per l&#8217;intervenuta decadenza dell&#8217;attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o per il sopraggiungere di un provvedimento definitivo, che dispone l&#8217;applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. n. 159 del 2011, con effetto interdittivo antimafia; o per l&#8217;intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per uno dei reati di cui all&#8217;art. 80 (art. 108, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016); o, ancora, per il recesso di cui all&#8217;art. 88, comma 4 <i>ter</i>, del d.lgs. n. 159 del 2011, in seguito a comunicazione o informazione antimafia adottata dal Prefetto (art. 110, comma 1, del d. lgs. n. 50 del 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">In tutte queste ipotesi l&#8217;art. 110, comma 1, del vigente d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che la stazione appaltante, se intende mantenere l&#8217;affidamento alle medesime condizioni già proposte dall&#8217;originario aggiudicatario in sede di offerta, proceda allo scorrimento della graduatoria, esercitando quella che pur sempre, nonostante il contrario avviso di autorevole dottrina, è rimasta anche nel nuovo codice dei contratti pubblici una facoltà discrezionale della pubblica amministrazione, come è reso manifesto dalla lettera dell&#8217;art. 108, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 50 del 2016, laddove menziona «<i>la facoltà prevista dall&#8217;art. 110, comma 1</i>». La circostanza che tuttavia la stazione appaltante, al ricorrere delle ipotesi di risoluzione di cui all&#8217;art. 108, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, abbia la mera facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria, con il subentro del secondo classificato o dei successivi secondo l&#8217;ordine della stessa, o di indire una nuova gara per il soddisfacimento delle proprie esigenze, laddove permangano immutate &#8211; e salva, ovviamente, l&#8217;eccezionale facoltà di revocare l&#8217;intera procedura della gara stessa, se queste esigenze siano addirittura venute meno, e di non bandirne più nessuna &#8211; non rende tuttavia evanescente l&#8217;interesse dell&#8217;operatore economico, che abbia partecipato alla gara, quantomeno meno a conoscere illegittimità, afferenti alla pregressa fase pubblicistica ma emerse solo in sede di esecuzione (ipotesi di c.d. recesso pubblicistico o, più precisamente, forme di annullamento in autotutela, discrezionale o doverosa, secondo le ipotesi sopra ricordate in via esemplificativa), o comunque inadempimenti manifestatisi in fase di esecuzione (ipotesi di c.d. recesso privatistico).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote8anc">8</a> Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1115.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote9anc">9</a> L&#8217;Adunanza plenaria fa riferimento sia alla giurisprudenza sull&#8217;interesse strumentale in materia di gara della Corte di giustizia UE &#8211; anche se in chiave critica per la sua ampiezza, cfr. ad esempio sentenza della X sezione, 5 settembre 2019, in C-333/18 &#8211; sia ai suoi stessi precedenti, tra cui la sentenza 11 maggio 2018, n. 6, la quale ha ben chiarito che il legislatore può conferire rilievo a determinati interessi strumentali, che assurgono al rango di situazioni giuridiche soggettive giuridicamente tutelate in via autonoma rispetto al bene della vita finale, ancorché ad esso legati.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote10anc">10</a> Il riferimento è alla Corte costituzionale 13 dicembre 2019, n. 271, secondo cui «<i>se è vero che gli artt. 24, 103 e 113 Cost., in linea con le acquisizioni della giurisprudenza del Consiglio di Stato, hanno posto al centro della giurisdizione amministrativa l&#8217;interesse sostanziale al bene della vita, deve anche riconoscersi che attribuire rilevanza, in casi particolari, ad interessi strumentali può comportare un ampliamento della tutela attraverso una sua anticipazione e non è distonico rispetto ai ricordati precetti costituzionali, sempre che sussista un solido collegamento con l&#8217;interesse finale e non si tratti di un espediente per garantire la legalità in sé dell&#8217;azione amministrativa, anche al costo di alterare l&#8217;equilibrio del rapporto tra le parti proprio dei processi a carattere dispositivo»</i>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote11anc">11</a> F. Lombardi, <i>La problematica definizione dell&#8217;ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati, informazioni e documenti previsti dal d.lgs. 33/2013</i>, in <i>Federalismi.it</i>, 2019.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote12anc">12</a> Cons. St., sez. V, 11 giugno 2012, n. 3398. Sempre il Consiglio di Stato ha rilevato, nel parere n. 515 del 24 febbraio 2016 della Sezione consultiva per gli atti normativi (in particolare, par. 11.2), che il bisogno di conoscenza (c.d. <i>need to know</i>) è strumentale alla difesa di una situazione giuridica che deve necessariamente precedere l&#8217;accesso stesso.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote13anc">13</a> A conferma si ricordi la Circolare n. 2 del 6 giugno 2017 sull&#8217;<i>Attuazione delle norme sull&#8217;accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)</i> del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione laddove, valorizzando il criterio della tutela preferenziale dell&#8217;interesse conoscitivo, si chiarisce al par. 2.2 che «<i>dato che l&#8217;istituto dell&#8217;accesso generalizzato assicura una più ampia tutela all&#8217;interesse conoscitivo, qualora non sia specificato un diverso titolo giuridico della domanda (ad es. procedimentale, ambientale, ecc.), la stessa dovrà essere trattata dall&#8217;amministrazione come richiesta di accesso generalizzato</i>». Il FOIA si fonda sul riconoscimento del c.d. &#8220;diritto di conoscere&#8221; (<i>right to know</i>) alla stregua di un diritto fondamentale, al pari di molti altri ordinamenti europei ed extraeuropei, come del resto si evince espressamente anche dall&#8217;art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013, secondo cui le disposizioni dello stesso decreto, tra le quali anzitutto quelle dettate per l&#8217;accesso civico, costituiscono livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell&#8217;art. 117, secondo comma, lett. <i>m)</i>, Cost.. In dottrina si vedano S. Villamena, <i>Il c.d. FOIA (o accesso civico 2016) e il suo coordinamento con istituti consimili</i>, in <i>www.federalismi.i</i>t, n. 23/2016; E. Carloni, <i>Se questo è un Foia. Il diritto a conoscere tra modelli e tradimenti</i>, in <i>Astrid</i>, 2016, 4; G. Gardini &#8211; M. Magri (a cura di), <i>Il FOIA italiano: vincitori e vinti. Un bilancio a tre anni dell&#8217;introduzione</i>, Rimini, 2019.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote14anc">14</a> Cons. St., sez. III, 6 marzo 2019, n. 1546. Anche il Consiglio di Stato, nel parere n. 515 del 24 febbraio 2016 della Sezione consultiva per gli atti normativi (in particolare, par. 11.2), ha evidenziato che «<i>il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (</i>from need to right to know, <i>nella definizione inglese</i> FOIA<i>) rappresenta per l&#8217;ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare la nota immagine </i>[&#038;] <i>della Pubblica Amministrazione trasparente come una &#8220;casa di vetro&#8221;</i>» improntata ad imparzialità, intesa non quale mera conoscibilità, garantita dalla pubblicità, ma anche come intelligibilità dei processi decisionali e assenza di corruzione, che garantisce la necessaria democraticità del processo continuo di informazione e formazione dell&#8217;opinione pubblica (Corte cost., 7 maggio 2002, n. 155).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote15anc">15</a> In particolare la sent. n. 20 del 21 febbraio 2019, in cui si ripercorrono alcuni passaggi che descrivono significativamente l&#8217;evoluzione del concetto di trasparenza: «<i>La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come progressivamente modificata, allo scopo di abbattere il tradizionale schermo del segreto amministrativo, ha disciplinato il diritto di accesso ai documenti amministrativi, costruendolo quale strumento finalizzato alla tutela di colui che ne abbia interesse avverso atti e provvedimenti della pubblica amministrazione incidenti sulla sua sfera soggettiva.</i><i> Viene dunque inaugurato, per non essere più abbandonato, un modello di trasparenza fondato sulla &#8220;accessibilità&#8221; in cui i dati in possesso della pubblica amministrazione non sono pubblicati, ma sono conoscibili da parte dei soggetti aventi a ciò interesse, attraverso particolari procedure, fondate sulla richiesta di accesso e sull&#8217;accoglimento o diniego dell&#8217;istanza da parte dell&#8217;amministrazione. A tale sistema viene però affiancato, attraverso progressive modifiche normative, un regime di &#8220;disponibilità&#8221;, in base al quale tutti i dati in possesso della pubblica amministrazione, salvo quelli espressamente esclusi dalla legge, devono essere obbligatoriamente resi pubblici e, dunque, messi a disposizione della generalità dei cittadini. In questa prospettiva, il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) offre una prima definizione di trasparenza, &#8220;intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche [&#038;]&#8221; (art. 11, comma 1). Oggetto di tale forma di trasparenza non sono più il procedimento, il provvedimento e i documenti amministrativi, ma le &#8220;informazioni&#8221; relative all&#8217;organizzazione amministrativa e all&#8217;impiego delle risorse pubbliche, con particolare riferimento alle retribuzioni dei dirigenti e di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo. Tale modello è confermato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell&#8217;illegalità nella pubblica amministrazione), con la quale la trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione. La cosiddetta &#8220;legge anticorruzione&#8221;, tuttavia &#8211; affacciandosi possibili tensioni tra le esigenze di trasparenza, declinata nelle forme della &#8220;accessibilità totale&#8221;, e quelle di tutela della riservatezza delle persone &#8211; stabilisce limiti generali alla pubblicazione delle informazioni, che deve infatti avvenire &#8220;nel rispetto delle disposizioni in materia [&#038;] di protezione dei dati personali&#8221; (art. 1, comma 15), e delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità (art. 1, comma 35). La delega è stata esercitata con l&#8217;approvazione del d.lgs. n. 33 del 2013, il cui art. 1 enumera finalità che riecheggiano quelle già enunciate dall&#8217;art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009 (contestualmente abrogato): in particolare, l&#8217;accessibilità totale alle informazioni concernenti l&#8217;organizzazione e l&#8217;attività delle pubbliche amministrazioni, sempre con la garanzia della protezione dei dati personali, mira adesso anche allo scopo di &#8220;favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche&#8221;. Si giunge, infine, all&#8217;approvazione del d.lgs. n. 97 del 2016, ove, pur ribadendosi che la trasparenza è intesa come &#8220;accessibilità totale&#8221;, il legislatore muta il riferimento alle &#8220;informazioni concernenti l&#8217;organizzazione e l&#8217;attività delle pubbliche amministrazioni&#8221;, sostituendolo con quello ai &#8220;dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 2 del d.lgs. n. 97 del 2016, modificativo dell&#8217;art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013)&#8221;</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">Sul tema si vedano anche le sentt. n. 69 e n. 177 del 2018, nonché la sent. n. 212 del 2017.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote16anc">16</a> Così Cons. St., parere n. 515 del 24 febbraio 2016.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote17anc">17</a> <i>E</i><i>x plurimis</i>, Cons. St., Ad. plen., 12 aprile 2016, n. 7, nonché Cons. St., sez. III, 2 settembre 2014, n. 4460.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote18anc">18</a> Corte cost., 27 novembre 1998, n. 383.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote19anc">19</a> La riconducibilità dell&#8217;accesso ai documenti pubblici alla tutela della libertà d&#8217;espressione garantita dall&#8217;art. 10 CEDU, inteso non più come una libertà negativa, ma anche come libertà positiva, ha trovato nella sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 8 novembre 2016, <i>Magyar Helsinki Bizottsàg v. Hungary</i>, in ric. n. 18030/11, uno storico ancorché travagliato riconoscimento, allorché la Corte di Strasburgo ha ritenuto che la disponibilità del patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni sia indispensabile per assicurare un esercizio effettivo del diritto individuale di esprimersi e per alimentare il dibattito pubblico su materie di interesse generale. Si vedano in proposito anche i richiami contenuti nelle <i>Linee guida</i> dell&#8217;ANAC, par. 2.1, e nelle Circolari FOIA n. 2/2017 (par. 2.1) e n. 1/2019 (par. 3).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote20anc">20</a> In questo senso già Cons. St., sez. III, 30 maggio 2019, n. 3780.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote21anc">21</a> Sul punto il Regolamento richiede espressamente che il modulo di segnalazione appositamente predisposto dall&#8217;ANAC sia «<i>corredato della eventuale documentazione</i>» (art. 5, comma 2, del <i>Regolamento</i>) acquisita in occasione dell&#8217;accesso generalizzato.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote22anc">22</a> Pubblicato sulla G.U. del 16 ottobre 2018.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote23anc">23</a> Tali interessi pubblici sono individuati in: a) la sicurezza pubblica e l&#8217;ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive (comma 1). Gli interessi privati sono invece indicati ne: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d&#8217;autore e i segreti commerciali (comma 2).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote24anc">24</a> Si rinvia sul punto, per una più ampia indicazione dei divieti di accesso e divulgazione, alle Linee guida ANAC, par. 6.2: tra gli altri casi previsti dalle varie leggi settoriali si possono ricordare, a titolo esemplificativo, il segreto statistico, regolamentato dall&#8217;art. 9 del d.lgs. n. 322 del 1989; il segreto militare disciplinato dal R.D. 11 luglio 1941, n. 161; le classifiche di segretezza di atti e documenti di cui all&#8217;art. 42 della l. n. 124 del 2007; il segreto bancario previsto dall&#8217;art. 7 del d.lgs. n. 385 del 1993; le disposizioni sui contratti secretati previste dall&#8217;art. 162 dello stesso d.lgs. n. 50 del 2016; il segreto scientifico e il segreto industriale di cui all&#8217;art. 623 del c.p..</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote25anc">25</a> Secondo M. Lipari (<i>Il diritto di accesso e la sua frammentazione dalla legge n. 241/1990 all&#8217;accesso civico: il problema delle esclusioni e delle limitazioni oggettiva</i>, in <i>Federalismi</i>.<i>it</i>, n. 17/2019, uno dei principali aspetti critici della disciplina dell&#8217;accesso, che meriterebbe una rinnovata attenzione del legislatore, è proprio «<i>L&#8217;eccessiva e ingiustificata frammentazione formale &#8211; ma anche sostanziale &#8211; delle regole in materia di accesso, le quali restano distribuite tra molteplici fonti, mal coordinate nei contenuti, nella concreta regolamentazione dei procedimenti e nelle stesse finalità perseguite</i>»; F. Francario, <i>Il diritto di accesso deve essere una garanzia effettiva e non una mera declamazione retorica</i>, in <i>Federalismi.it</i>, nota 6, osserva che oggi l&#8217;istituto dell&#8217;accesso si declina in almeno sei distinte modalità. Secondo questa ricostruzione, tre figure hanno carattere di specialità, nel senso che presentano discipline differenziate in ragione della diversità dell&#8217;oggetto: l&#8217;accesso agli atti e alle informazioni degli enti locali disciplinato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al cui interno vanno poi distinte ulteriori due figure, a seconda che venga riconosciuto ai cittadini (art. 10) o ai consiglieri comunali (art. 43, c. 2) (<i>ex multis</i>, F. Manganaro, <i>L&#8217;accesso agi atti e alle informazioni degli enti locali</i>, in <i>Codice dell&#8217;azione amministrativa</i>, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2017, 1272 ss.); il diritto di accesso in materia ambientale, disciplinato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, emanato in attuazione della direttiva 2003/4/CE sull&#8217;accesso del pubblico all&#8217;informazione ambientale (<i>ex multis</i>, A. Contieri &#8211; G. Di Fiore, <i>L&#8217;accesso alle informazioni ambientali</i>, in <i>Codice dell&#8217;azione amministrativa</i>, cit., 1250 ss; S. Grassi, <i>Procedimenti amministrativi e tutela dell&#8217;ambiente</i>, in <i>Codice dell&#8217;azione amministrativa</i>, cit., 1505 ss.); l&#8217;accesso in materia di contratti pubblici, disciplinato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, relativo «<i>agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte</i>» (per tutti, S. Mezzacapo, <i>Commento all&#8217;art 53. Accesso agli atti e riservatezza</i>, in G.M. Esposito (a cura di), <i>Codice dei contratti pubblici. Commentario di dottrina e giurisprudenza</i>, Vicenza, 2017, 648 ss.; R. De Nictolis, <i>I nuovi appalti pubblici. Appalti e concessioni dopo il d.lgs. 56/2017</i>, Torino, 2017, 1250 ss.). Le altre tre figure sono quelle dell&#8217;accesso procedimentale disciplinato dalla l. n. 241/1990, dell&#8217;accesso civico semplice, finalizzato ad ottenere la pubblicazione degli atti amministrativi e disciplinato dal d.lgs. n. 33/2013 nella sua versione primigenia; e l&#8217;accesso civico generalizzato, finalizzato anch&#8217;esso ad ottenere, come già l&#8217;accesso procedimentale, visione e copia di dati e documenti amministrativi, disciplinato dal d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Come nota l&#8217;A., però, con ogni probabilità l&#8217;elenco potrebbe risultare ancora più ampio e complesso, se si considerano moltissime altre fattispecie sparse nel sistema: dall&#8217;accesso nelle indagini difensive, all&#8217;accesso nei confronti delle imprese assicuratrici, passando attraverso l&#8217;accesso incidentale e all&#8217;accesso previsto dal codice dei dati personali.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote26anc">26</a> La stessa V sezione ha evidenziato la necessità, in linea di principio, che nei rapporti tra discipline generali e discipline settoriali sull&#8217;accesso queste ultime non abbiano sempre e comunque portata derogatoria, «<i>quanto piuttosto che </i>[&#038;] <i>occorra, volta a volta, verificare la compatibilità dell&#8217;accesso generalizzato con le «condizioni, modalità e limiti» fissati dalla disciplina speciale</i>» (Cons. St., sez. V, 2 agosto 2019, n. 5503). Anche le eccezioni assolute insomma, non sono <i>preclusioni </i>assolute perché l&#8217;interprete dovrà valutare, appunto, la volontà del legislatore di fissare in determinati casi limiti più stringenti all&#8217;accesso civico generalizzato. Secondo l&#8217;Adunanza plenaria, l&#8217;interesse conoscitivo gode infatti di una tutela preferenziale che rifugge in sé da una segregazione assoluta &#8220;per materia&#8221; delle singole discipline.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote27anc">27</a> Si creerebbe cioè un sistema di limiti che si tradurrebbe in un potenziale circolo vizioso e in un <i>regressus ad infinitum</i> in cui sarebbe risucchiato l&#8217;accesso generalizzato, con un ritorno all&#8217;opacità dell&#8217;azione amministrativa per effetto di una interpretazione che trasforma l&#8217;eccezione in regola e conduce fatalmente alla creazione in via pretoria di quelli che, con felice espressione, sono stati definiti &#8220;segreti di fatto&#8221; accanto ai &#8220;segreti di diritto&#8221;, espressamente contemplati dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote28anc">28</a> L&#8217;eccezione di cui alla lett. <i>a)</i> è posta a tutela della riservatezza aziendale, al fine di evitare che gli operatori economici in diretta concorrenza si servano dell&#8217;accesso per acquisire informazioni riservate sul <i>know-how </i>del concorrente, costituenti segreti tecnici e commerciali, e ottenere così un indebito vantaggio, e ha una natura assoluta perché, nel bilanciamento tra gli opposti interessi, il legislatore ha privilegiato quello, prevalente, della riservatezza, a tutela di un leale gioco concorrenziale, delle caratteristiche essenziali dell&#8217;offerta quali beni essenziali per lo sviluppo e per la stessa competizione qualitativa, che sono prodotto patrimoniale della capacità ideativa o acquisitiva della singola impresa (Cons. St., sez. V, 7 gennaio 2020, n. 64). Analoga <i>ratio</i> di tutela della privativa intellettuale giustifica anche la previsione della lett. <i>d)</i>, per le soluzioni tecniche e i programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale. Le eccezioni di cui alla lett. <i>b) </i>e alla lett. <i>c) </i>dell&#8217;art. 53 mirano invece ad impedire la divulgazione di atti che, quando riferibili ad un contenzioso attuale o potenziale con l&#8217;appaltatore, sono investiti da specifiche esigenze di riservatezza volte a tutelare le ragioni di ordine patrimoniale della stazione appaltante, la quale deve negare l&#8217;accesso per tutelare se stessa di fronte al privato che intenda accedere «<i>ad atti interni che riguardino la sfera delle libere valutazioni dell&#8217;amministrazione in ordine alla convenienza delle scelte da adottare</i>» (Cons. St., Ad. plen., 13 settembre 2007, n. 11).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;unica deroga a queste eccezioni assolute è prevista, nel comma 6 dell&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016, per l&#8217;accesso documentale c.d. difensivo del concorrente in ordine alle informazioni contenute nell&#8217;offerta o nelle giustificazioni di altro concorrente per la tutela in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto, in linea, del resto, con quanto prevede in generale l&#8217;art. 23, comma 6, della l. n. 241 del 1990 per la prevalenza dell&#8217;accesso documentale c.d. difensivo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote29anc">29</a> In particolare Cons. St., sez. VI, 30 luglio 2010, n. 5062.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote30anc">30</a> L&#8217;Adunanza Plenaria così ricostruisce l&#8217;orientamento espresso dalla sentenza n. 3780 del 5 giugno 2019 e condiviso, anche nella giurisprudenza di primo grado, da numerose pronunce: «<i>il richiamo dell&#8217;art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui rinvia agli artt. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990, non può condurre alla generale esclusione dell&#8217;accesso civico generalizzato in relazione ai contratti pubblici perché il richiamo a specifiche condizioni, modalità e limiti si riferisce a determinati casi in cui, per una materia altrimenti ricompresa per intero nella possibilità di accesso, norme speciali o l&#8217;art. 24, comma 1, della l. n. 241 del 1990 possono prevedere specifiche restrizioni. Ciò non implicherebbe, però, che intere materie siano sottratte all&#8217;accesso civico generalizzato, se è vero che l&#8217;ambito delle materie sottratte deve essere definito senza possibilità di estensione o analogia interpretativa, dovendosi distinguere, nell&#8217;ambito delle eccezioni assolute previste dall&#8217;art. 5-</i><i>bis</i><i>, comma 3, del d. lgs. n. 50 del 2016, tra materie sottratte interamente e singoli casi sottratte nell&#8217;ambito di materie altrimenti aperte all&#8217;accesso generalizzato. Mentre il riferimento alla disciplina degli artt. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990 costituirebbe il mero frutto di un mancato coordinamento del legislatore tra le due normative. La III sezione di questo Consiglio di Stato ha perciò rifiutato una interpretazione, definita &#8220;statica&#8221; e non costituzionalmente orientata, che condurrebbe a precludere l&#8217;accesso civico generalizzato ogniqualvolta una norma di legge richiami la disciplina dell&#8217;art. 22 della l. n. 241 del 1990; e sostiene che, al contrario, occorre privilegiare una interpretazione conforme ai canoni dell&#8217;art. 97 Cost. e valorizzare l&#8217;impatto &#8220;orizzontale&#8221; dell&#8217;accesso civico generalizzato, non limitabile da norme preesistenti e non coordinate con il nuovo istituto, ma soltanto dalle prescrizioni speciali, da interpretare restrittivamente, rinvenibili all&#8217;interno della disciplina di riferimento.</i><i> Sul piano ordinamentale, richiamando le osservazioni svolte nel parere n. 515 del 24 febbraio 2016 di questo Consiglio, la III sezione ha sottolineato il fondamentale valore della trasparenza, perseguito dal riconoscimento dell&#8217;accesso civico generalizzato anche in questa materia, come strumento fondamentale di prevenzione e contrasto alla corruzione, anche secondo la chiara posizione assunta dalla Commissione europea, la quale ha sottolineato la necessità che l&#8217;ordinamento italiano promuova la trasparenza dei processi decisionali in ogni ambito e, particolarmente, nel settore delle pubbliche gare, prima e dopo l&#8217;aggiudicazione</i>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote31anc">31</a> Sempre l&#8217;Adunanza Plenaria richiama in questi termini tale diverso orientamento: «<i>Anzitutto, sul piano della interpretazione letterale, questo secondo orientamento ritiene che l&#8217;eccezione assoluta, contemplata nell&#8217;art. 5-</i><i>bis</i><i>, comma 3, del d. lgs. n. 33 del 2016, ben possa essere riferita a tutte le ipotesi in cui vi sia una disciplina vigente che regoli specificamente il diritto di accesso, in riferimento a determinati ambiti o materie o situazioni, e che l&#8217;eccezione non riguardi quindi soltanto le ipotesi in cui la disciplina vigente abbia quale suo unico contenuto un divieto assoluto o relativo di pubblicazione o di divulgazione &#8220;s</i><i>e non altro perché tale ipotesi è separatamente contemplata nella medesima disposizione</i><i>&#8221; (Cons. St., sez. V, 2 agosto 2019, n. 5503). Si tratterebbe, insomma, di effettuare un coordinamento volta per volta, verificando se la disciplina settoriale, da prendere prioritariamente in considerazione in ossequio al principio di specialità, consenta la reciproca integrazione ovvero assuma portata derogatoria. Nella materia dei contratti pubblici, tuttavia, la prevalenza della disciplina speciale sarebbe data dalla sua autosufficienza, anche nel soddisfare le esigenze di trasparenza nel necessario bilanciamento con altri contrapposti interessi, di ordine pubblico e privato, dacché &#8220;</i><i>questa disciplina attua specifiche direttive europee di settore che, tra l&#8217;altro, si preoccupano già di assicurare la trasparenza e la pubblicità negli affidamenti pubblici, nel rispetto di altri principî di rilevanza eurounitaria, in primo luogo il principio di concorrenza, oltre che di economicità, efficacia ed imparzialità</i><i>&#8220;, sicché, in tale contesto, la qualificazione del soggetto richiedente l&#8217;accesso, al fine di vagliare la meritevolezza della pretesa di accesso individuale, sarebbe ampiamente giustificata. Per di più, avuto riguardo allo specifico contesto ordinamentale, il perseguimento delle finalità di trasparenza, proprie dell&#8217;accesso civico generalizzato, sarebbe garantito, da un lato, dal ruolo di vigilanza e controllo sui contratti pubblici svolto dall&#8217;ANAC e, dall&#8217;altro, dall&#8217;accesso civico c.d. semplice, previsto dagli artt. 3 e 5, comma 1, del d. lgs. n. 33 del 2013, dato che molto ampia sarebbe la portata dell&#8217;obbligo previsto dalla normativa vigente, in capo alle pubbliche amministrazioni, di pubblicare documenti, informazioni o dati riguardanti proprio i contratti pubblici. La soluzione seguita dalla V sezione, quanto ai valori e agli interessi in conflitto, conduce alla conseguenza di escludere qualsivoglia rilevanza diretta al limite relativo, di cui all&#8217;art. 5-</i><i>bis</i><i>, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 33 del 2013 (&#8220;</i><i>gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, il diritto d&#8217;autore e i segreti commerciali</i><i>&#8221; e sottolinea al riguardo che, diversamente ritenendo: </i><i>a) </i><i>l&#8217;amministrazione che detiene i documenti per i quali è chiesto l&#8217;accesso dovrebbe tenere conto, caso per caso, delle ragioni di opposizione degli operatori economici coinvolti, con prevedibile soccombenza, nella maggioranza dei casi, dello stesso principio di trasparenza, che si intende in astratto tutelare, poiché maggiori sono i limiti che si oppongono all&#8217;accesso civico generalizzato; </i><i>b)</i><i> notevole sarebbe l&#8217;incremento dei costi di gestione del procedimento di accesso da parte delle singole pubbliche amministrazioni coinvolte, del quale si è fatto carico l&#8217;interprete, ma che, in una prospettiva di diffusa applicazione dell&#8217;accesso civico generalizzato a tutti gli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, necessiterebbe di una apposita disposizione di legge; </i><i>c) </i><i>l&#8217;ammissione dell&#8217;accesso generalizzato finirebbe per privare di senso il richiamo dell&#8217;art. 53, comma 1, del d. lgs. n. 50 del 2016 all&#8217;art. 22 della l. n. 241 del 1990 e, comunque, farebbe sì che esso si presti alla soddisfazione di interessi economici e commerciali del singolo operatore, nell&#8217;intento di superare i limiti interni dei rimedi specificamente posti dall&#8217;ordinamento a tutela di tali interessi ove compromessi dalla conduzione delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. L&#8217;orientamento appena esaminato perviene così alla conclusione che la legge propenda per l&#8217;esclusione assoluta della disciplina dell&#8217;accesso civico generalizzato in riferimento agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. </i><i>Tale esclusione conseguirebbe &#8220;non ad incompatibilità morfologica o funzionale, ma al delineato rapporto positivo tra norme, che non è compito dell&#8217;interprete variamente atteggiare, richiedendosi allo scopo, per l&#8217;incidenza in uno specifico ambito di normazione speciale, un intervento esplicito del legislatore&#8221;</i>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote32anc">32</a> M. Lipari, <i>L&#8217;amministrazione pubblica tra trasparenza e riservatezza</i>, in <i>http://www.giustizia-amministrativa.it</i>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote33anc">33</a> Come avviene anche in altri ordinamenti, ad esempio attraverso il cd. <i>test </i>del danno (<i>harm test),</i> utilizzato per esempio in Germania, o il c.d.<i> public interest test o public interest override, </i>tipico dell&#8217;ordinamento statunitense o di quello dell&#8217;Unione europea (art. 4, par. 2, del reg. (CE) n. 1049/2001: v., per un&#8217;applicazione giurisprudenziale, Trib. UE, sez. I, 7 febbraio 2018, in T-851/16), in base al quale occorre valutare se sussista un interesse pubblico al rilascio delle informazioni richieste rispetto al pregiudizio per l&#8217;interesse-limite contrapposto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote34anc">34</a> La disciplina europea esclude infatti dall&#8217;accesso anche generalizzato la documentazione suscettibile di rivelare gli aspetti tecnologici, produttivi, commerciali e organizzativi, costituenti i punti di forza o di debolezza delle offerte nel confronto competitivo e per conseguire tale obiettivo prevede che le autorità aggiudicatrici non divulghino informazioni il cui contenuto potrebbe essere utilizzato per falsare la concorrenza (Trib. I grado UE, sez. II, 29 gennaio 2013, in T-339/10 e in T-532/10, nonché Corte Giust. UE, sez. III, 14 febbraio 2008, in C-450/06).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote35anc">35</a> Secondo i dati disponibili, infatti, le istanze pervenute ai ministeri sono aumentate da 1146 nel 2017 a 1818 nel 2018, con una media, nel secondo anno, di 11 richieste mensili per ministero, assolutamente in linea con la media europea e con un tasso di risposte evase da parte dei ministeri nel termine di legge (trenta giorni), in aumento, dal 74% nel 2017 all&#8217;83% nel 2018.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote36anc">36</a> Sul punto si vedano Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. d; Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote37anc">37</a> Si veda, sul punto, Cons. St., sez. V, 2 agosto 2019, n. 5503.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote38anc">38</a> Ancora Cons. St., sez. V, 2 agosto 2019, n. 5503.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote39anc">39</a> Su questo punto si veda anche Cons. St., sez. V, 20 marzo 2019, n. 1817.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote40anc">40</a> Diversamente, afferma il Consiglio di Stato, l&#8217;amministrazione «<i>si pronuncerebbe, con una sorta di diniego difensivo &#8220;in prevenzione&#8221;, su una istanza, quella di accesso civico generalizzato, mai proposta, nemmeno in forma, per così dire, implicita e/o congiunta o, comunque, ancipite dall&#8217;interessato, che si è limitato a richiedere l&#8217;accesso ai sensi della l. n. 241 del 1990</i>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote41anc">41</a> Ne consegue la particolare importanza di aver correttamente qualificato l&#8217;istanza in sede procedimentale. In giurisprudenza, sotto questo profilo, vedasi Cons. St., sez. V, 16 ottobre 2006, n. 6138: «<i>&#038; le istanze rivolte dai privati alla Pubblica Amministrazione devono essere valutate con riferimento ai canoni di buona fede e conservazione di cui agli artt. 1366 e 1367 c.c.. La giurisprudenza di questo Consiglio, infatti, ha già rilevato che se è vero che il privato non è onerato dell&#8217;esatta qualificazione giuridica delle istanze dirette alla Pubblica Amministrazione né è tenuto ad utilizzare una precisa terminologia giuridica, non altrettanto è a dirsi per l&#8217;Amministrazione destinataria delle domande dei cittadini, la quale, invece, ha l&#8217;obbligo di qualificare esattamente ogni richiesta ricevuta sulla base dell&#8217;oggetto e dello scopo della stessa, procurando di accoglierla nei termini degli istituti applicabili in relazione al contesto fattuale e giuridico nel quale l&#8217;istanza si inserisce ed in coerenza con le finalità avute di mira dal richiedente. Ne consegue che l&#8217;Amministrazione deve tener conto della volontà manifestata dal privato, siccome obiettivamente ricavabile dalla domanda formulata, mediante il ricorso alle comuni regole dell&#8217;interpretazione giuridica (cfr. </i><i>Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2004, n. 3452</i><i>)</i> ». In dottrina si veda A. Berti, <i>Note a margine della pronuncia dell&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 2 aprile 2020, n. 10: la qualificazione dell&#8217;istanza di accesso ai dati e documenti amministrativi</i>, 2020, in <a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/berti-note-a-margine-della-pronuncia-dell-adunanza-plenaria-del-consiglio-di-stato-2-aprile-2020-n-10-la-qualificazione-dell-istanza-di-accesso-ai-dat"><i>https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/berti-note-a-margine-della-pronuncia-dell-adunanza-plenaria-del-consiglio-di-stato-2-aprile-2020-n-10-la-qualificazione-dell-istanza-di-accesso-ai-dat</i></a> .</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote42anc">42</a> Sotto tale profilo viene confermato il precedente orientamento del Consiglio di Stato secondo cui è preclusa la possibilità di immutare, anche in corso di causa, il titolo della formalizzata <i>actio ad exhibendum</i>, pena la violazione del divieto di <i>mutatio libelli</i> e di introduzione di <i>ius novorum</i> (cfr. Cons. St., sez. IV, 28 marzo 2017, n. 1406; Cons. St., sez. V, 20 marzo 2019, n. 1817; Cons. St., sez. V, 2 agosto 2019, n. 5503). Per giungere alla conclusione contraria non ci si può appellare neppure al fatto che il giudizio in materia di accesso, pur seguendo lo schema impugnatorio, non ha sostanzialmente natura impugnatoria, ma è rivolto all&#8217;accertamento della sussistenza o meno del diritto dell&#8217;istante all&#8217;accesso medesimo e, in tal senso, è dunque un &#8220;<i>giudizio sul rapporto</i>&#8220;, dal momento che tale circostanza non può essere la ragione né la sede per esaminare la prima volta avanti al giudice questo rapporto perché è il procedimento la sede prima, elettiva, immancabile, nella quale la composizione degli interessi, secondo la tecnica del bilanciamento, deve essere compiuta da parte del soggetto pubblico competente, senza alcuna inversione tra procedimento e processo. In dottrina si veda A. Corrado, <i>Il silenzio dell&#8217;amministrazione sull&#8217;istanza di accesso civico generalizzato: quale possibile tutela processuale</i>, in <i>Federalismi.it</i>, 2017.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ladunanza-plenaria-torna-sullaccesso-agli-atti-in-fase-di-esecuzione-di-contratto-need-to-know-dei-partecipanti-alla-gara-e-right-to-know-dei-cittadini-ovvero-dei-rapporti-tra-accesso-documentale/">L&#8217;Adunanza Plenaria torna sull&#8217;accesso agli atti in fase di esecuzione di contratto: need to know dei partecipanti alla gara e right to know dei cittadini, ovvero dei rapporti tra accesso documentale e accesso civico generalizzato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La &#8220;cultura&#8221; della trasparenza nell&#8217;accesso agli atti della fase esecutiva di un procedimento ad evidenza pubblica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-cultura-della-trasparenza-nellaccesso-agli-atti-della-fase-esecutiva-di-un-procedimento-ad-evidenza-pubblica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-cultura-della-trasparenza-nellaccesso-agli-atti-della-fase-esecutiva-di-un-procedimento-ad-evidenza-pubblica/">La &#8220;cultura&#8221; della trasparenza nell&#8217;accesso agli atti della fase esecutiva di un procedimento ad evidenza pubblica</a></p>
<p>  Sommario: 1. L&#8217;accesso agli atti nelle procedure di appalti pubblici. &#8211; 2. La sentenza n. 10/2020 dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e gli antitetici approdi dei precedenti giurisprudenziali in materia. &#8211; 3. L&#8217;istanza &#8220;ancipite&#8221; di accesso agli atti: l&#8217;opinione della Plenaria. &#8211; 4. Complementarietà e inclusione quali canoni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-cultura-della-trasparenza-nellaccesso-agli-atti-della-fase-esecutiva-di-un-procedimento-ad-evidenza-pubblica/">La &#8220;cultura&#8221; della trasparenza nell&#8217;accesso agli atti della fase esecutiva di un procedimento ad evidenza pubblica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-cultura-della-trasparenza-nellaccesso-agli-atti-della-fase-esecutiva-di-un-procedimento-ad-evidenza-pubblica/">La &#8220;cultura&#8221; della trasparenza nell&#8217;accesso agli atti della fase esecutiva di un procedimento ad evidenza pubblica</a></p>
<div style="text-align: justify;">  <br /> Sommario: 1. L&#8217;accesso agli atti nelle procedure di appalti pubblici. &#8211; 2. La sentenza n. 10/2020 dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e gli antitetici approdi dei precedenti giurisprudenziali in materia. &#8211; 3. L&#8217;istanza &#8220;ancipite&#8221; di accesso agli atti: l&#8217;opinione della Plenaria. &#8211; 4. Complementarietà e inclusione quali canoni ermeneutici predominanti nel rapporto tra l&#8217;accesso generalizzato e l&#8217;accesso documentale. &#8211; 5. I &#8220;limiti&#8221; e le eccezioni all&#8217;accesso agli atti della fase esecutiva. &#8211; 6. Considerazioni conclusive.<br />  <br /> <strong>1. L&#8217;accesso agli atti nelle procedure di appalti pubblici</strong></p>
<p> La &#8220;cultura&#8221; della trasparenza appare evidente nell&#8217;applicabilità, anche ai procedimenti di appalto delle pubbliche amministrazioni, dell&#8217;accesso generalizzato agli atti, inteso quale modalità privilegiata per la realizzazione del principio di pubblicità<a href="#_ftn1" title="">[1]</a> e trasparenza<a href="#_ftn2" title="">[2]</a> <em>ex </em>art. 1 L. n. 241 del 1990<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>, al fine di prevenire e contrastare la corruzione<a href="#_ftn4" title="">[4]</a> e la <em>maladministration</em>. La novella legislativa del 2016 non ha promosso alcun fenomeno abrogativo, conducendo, invero, alla definizione di una terza tipologia di accesso idonea ad affiancare quelle già esistenti nel panorama giuridico nazionale. Nel nostro ordinamento coesistono, pertanto, tre tipologie di accesso agli atti: l&#8217;accesso documentale <em>ex </em>artt. 22 e ss. L. n. 241/1990; l&#8217;accesso civico c.d. semplice <em>ex </em>art. 5, D.Lgs. n. 33/2013; e l&#8217;accesso civico generalizzato <em>ex </em>art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dall&#8217;art. 42 D.Lgs. n. 97/2016. Se l&#8217;avvento dell&#8217;istituto dell&#8217;accesso venne interpretato quale <em>mutamento genetico della pelle dell&#8217;amministrazione</em><a href="#_ftn5" title="">[5]</a>, l&#8217;introduzione del c.d. <em>right to know </em>intende perseguire l&#8217;ambizioso obiettivo di trasformare l&#8217;apparato pubblico in &#8220;case di vetro&#8221;. A favorire la &#8220;cultura&#8221; della trasparenza deve, altresì, aggiungersi un&#8217;ulteriore consapevolezza, suffragata dalle considerazioni rese dal Consiglio di Stato, ad avviso del quale il detto principio può assurgere a «&#8221;punto di confluenza&#8221; dei principi giuridici, costituzionalmente posti, dell&#8217;azione amministrativa (dal buon andamento all&#8217;imparzialità, al rispetto del c.d. &#8220;principio di legalità sostanziale&#8221;, al metodo di partecipazione democratica), dal quale derivano istituti giuridici di tipo trasversale, che possono essere considerati come volti a realizzare la trasparenza<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>». Per quanto inerisce &#8211; più nel dettaglio &#8211; le procedure ad evidenza pubblica, il principio di trasparenza <em>sfrutta </em>l&#8217;accesso agli atti di gara perseguendo il fine precipuo di controllare il corretto ed imparziale svolgimento della procedura di scelta del contraente, prima, e di esecuzione del contratto, poi. Sul punto, il Codice dei contratti pubblici, all&#8217;art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 &#8211; conservando (in segno di continuità con la previgente normativa) l&#8217;originaria formulazione <em>ex </em>art. 13 D.Lgs. n. 163/2006 &#8211; ha inteso, <em>in primis</em>, rimarcare il rinvio alla disciplina generale <em>ex </em>artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 e, in secondo luogo, individuare ipotesi tassative di accesso differito. Un ulteriore tassello, sintomatico di tale &#8220;cultura&#8221; della trasparenza<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>, è tratteggiato all&#8217;art. 29 D.Lgs. n. 50/2016. La disposizione, in applicazione diretta del disposto di cui all&#8217;art. 1 D.Lgs. n. 33/2013 e riproponendo le considerazioni contenute nei considerando nn. 52, 58, 59 e 126 della Direttiva 2014/24/UE, ha inteso perseguire la tracciabilità e la trasparenza delle procedure di gara favorendo, altresì, la pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>. L&#8217;esperienza italiana si avvicina (seppur a modo proprio<a href="#_ftn9" title="">[9]</a> e con le proprie tempistiche) alle politiche di <em>open government </em>europee e internazionali, la cui influenza, sull&#8217;istituto dell&#8217;accesso civico generalizzato, è indubbia: a partire dal Regolamento n. 1049 del 2001 è stato riconosciuto l&#8217;accesso pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in capo a chiunque, prescindendo dal conferimento di specifica motivazione in ordine all&#8217;istanza; è di non poco momento l&#8217;impatto dell&#8217;art. 10 CEDU, il quale sancisce che ogni persona ha diritto alla «libertà di ricevere [&#038;] informazioni [&#038;] senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche» e che l&#8217;esercizio delle libertà garantite «può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica»; al pari dei provvedimenti succitati, è di grande rilevanza l&#8217;apporto conferito dai considerando nn. 122 e 126 (<em>ex multis</em>) della Direttiva 2014/24/UE, ritenuti essenziali nell&#8217;orientare la disciplina dell&#8217;accesso generalizzato nel panorama della promozione della trasparenza e del contrasto alla corruzione. Tali argomentazioni (ed ulteriori) hanno intessuto la pronuncia dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020 incardinata, altresì, sull&#8217;irrinunciabile bilanciamento tra l&#8217;interesse pubblico alla conoscibilità e il danno all&#8217;interesse-limite, pubblico o privato, alla segretezza e/o alla riservatezza<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.</p>
<p> <strong>2. La sentenza n. 10/2020 dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e gli antitetici approdi dei precedenti giurisprudenziali in materia</strong></p>
<p> Prima di procedere all&#8217;analitica ricostruzione dell&#8217;opzione ermeneutica elaborata dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, è opportuno saggiare le principali questioni caratterizzanti il caso concreto, a partire dalle quali si sono registrate posizioni diametralmente antitetiche nella giurisprudenza di merito<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>. La vicenda, al vaglio della Plenaria, originava dal rigetto dell&#8217;istanza di accesso &#8211; proposta dal concorrente classificatosi al secondo posto della graduatoria &#8211; volta a verificare che l&#8217;esecuzione del contratto di appalto si stesse svolgendo nel rispetto del capitolato tecnico e dell&#8217;offerta migliorativa presentata dall&#8217;aggiudicataria. La Pubblica Amministrazione motivò il diniego asserendo che «la documentazione richiesta concerne una serie di dati inerenti ad aspetti relativi all&#8217;esecuzione del rapporto contrattuale scaturito dalla gara in oggetto, e perciò ricompresi nel concetto più generale di atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici con la conseguente applicazione dei limiti stabiliti dalla L. n. 241 del 1990». Poste tali premesse, il giudice di prime cure considerava l&#8217;istanza di accesso quale mera indagine esplorativa orientata alla sola individuazione di una condotta inadempiente dell&#8217;aggiudicataria. L&#8217;istante, non richiamando espressamente ed esclusivamente una tipologia d&#8217;accesso, presentava una richiesta &#8220;ancipite&#8221; supportata dalla titolarità di un interesse qualificato e differenziato: sotto questo profilo, nonostante i numerosi sforzi del legislatore siano orientati a distinguere chiaramente il regime dell&#8217;accesso documentale dall&#8217;accesso civico generalizzato, dal punto di vista pratico le istanze risultano essere (sempre più di frequente) degli ibridi. Stante la complessità delle vicende sottese e i contrapposti approdi giurisprudenziali, la questione controversa è stata rimessa &#8211; con ordinanza del 16 dicembre 2019, n. 8501<a href="#_ftn12" title="">[12]</a> &#8211; all&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che con la sentenza 02 aprile 2020, n. 10, ha affrontato il tema dell&#8217;accessibilità ai dati e ai documenti delle procedure di affidamento<a href="#_ftn13" title="">[13]</a> &#8211; afferenti alla fase prodromica alla sottoscrizione del contratto ovvero alla fase esecutiva dello stesso &#8211; nel rispetto dei limiti <em>ex </em>art. 53 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. I precedenti giurisprudenziali alla sentenza in commento, paiono oscillare tra una trasparenza proattiva, integrata dai &#8220;limiti&#8221; all&#8217;accesso nelle procedure ad evidenza pubblica, e un approccio restrittivo-escludente. Più in particolare, meritano approfondimento le antitetiche soluzioni conferite dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3780/2019<a href="#_ftn14" title="">[14]</a> e con le sentenze nn. 5502 e 5503/2019. Il primo orientamento giurisprudenziale si innesta nella predetta &#8220;cultura&#8221; della trasparenza intesa quale strumento di prevenzione e contrasto alla corruzione<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>: il giudice amministrativo puntualizza che le «specifiche condizioni, modalità e limiti»<em> ex </em>art. 5-<em>bis</em>, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013 possono tutt&#8217;al più prevedere, in taluni casi, specifiche restrizioni e giammai possono condurre all&#8217;esclusione di intere materie dalla disciplina dell&#8217;accesso civico generalizzato. Dalla motivazione di detta sentenza emerge, altresì, il chiaro intento dei giudici amministrativi di estendere l&#8217;accessibilità &#8211; con riferimento agli atti di gara &#8211; anche a coloro i quali non abbiano partecipato al procedimento ad evidenza pubblica. Significative, in senso opposto, le sentenze nn. 5502 e 5503 del 2019<a href="#_ftn16" title="">[16]</a> del Consiglio di Stato secondo le quali l&#8217;esclusione assoluta della disciplina dell&#8217;accesso civico generalizzato, in riferimento agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, è dovuta ai limiti oggettivi perimetrati dalla legge: nello specifico dagli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, dall&#8217;art. 53, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e dall&#8217;art. 5-<em>bis</em>, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013. È così che la Sezione V del Consiglio di Stato, seguendo una linea interpretativa più rigorosa e ancorata al dato letterale, preclude l&#8217;ostensibilità della documentazione inerente ad una procedura di appalto pubblico sulla scorta del richiamo testuale che il Codice dei contratti pubblici fa alla normativa in tema di accesso documentale. Con l&#8217;obiettivo precipuo di ridurre le predette oscillazioni, l&#8217;Adunanza Plenaria &#8211; nell&#8217;esercizio della sua funzione nomofilattica<a href="#_ftn17" title="">[17]</a> &#8211; ha seguito un percorso argomentativo che: muove dalla constatazione, prima, e dall&#8217;accoglimento, poi, di istanze &#8220;a più titoli&#8221;; struttura l&#8217;indagine sulla configurabilità o meno della titolarità di un interesse giuridicamente protetto in capo all&#8217;operatore economico utilmente collocato nella graduatoria dei concorrenti; e, infine, intende ravvisare gli spazi di applicabilità della disciplina dell&#8217;accesso civico generalizzato ai documenti relativi alle attività delle pubbliche amministrazioni disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.</p>
<p> <strong>3. L&#8217;istanza &#8220;ancipite&#8221; di accesso agli atti: l&#8217;opinione della Plenaria</strong></p>
<p> L&#8217;<em>ordo quaestionum </em>seguito dalla Plenaria &#8211; nella sentenza n. 10/2020 &#8211; impone, in primo luogo, la risoluzione della questione relativa al ruolo dell&#8217;amministrazione nel procedimento di accesso. Qualora l&#8217;istante presenti una domanda di accesso carente di una specifica indicazione normativa o &#8220;a più titoli&#8221;<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>, la pubblica amministrazione è chiamata a verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti l&#8217;una o l&#8217;altra richiesta. Dal punto di vista pratico non è, infatti, infrequente &#8211; come nel caso sottoposto all&#8217;attenzione dell&#8217;Adunanza Plenaria &#8211; che le istanze risultino &#8220;ancipiti&#8221;, nonostante le due tipologie di accesso si fondino su presupposti differenti: è noto che l&#8217;accesso documentale, <em>ex </em>artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, consente un controllo più profondo ed accurato dei dati oggetto dell&#8217;accesso stesso (a maggiori limiti soggettivi corrispondono minori limiti oggettivi)<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>, mentre l&#8217;accesso civico generalizzato impone una maggiore conoscibilità dell&#8217;azione amministrativa, seppur in termini più superficiali e meno approfonditi (a minori limiti soggettivi corrispondono maggiori limiti oggettivi)<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>. L&#8217;istanza al vaglio del supremo organo di giustizia amministrativa è portatrice sia di un «interesse specifico» (l&#8217;istanza d&#8217;accesso viene proposta dalla concorrente risultata seconda classificata nella procedura ad evidenza pubblica) che di «un più generale interesse collaborativo con la pubblica amministrazione nell&#8217;interesse pubblico». Nel caso in esame, l&#8217;istanza è, pertanto, idonea a prestarsi sia all&#8217;accesso documentale che all&#8217;accesso civico (generalizzato e non). L&#8217;indeterminatezza dell&#8217;istanza presentata (e rigettata in sede procedimentale) ha consentito di affrontare, prima, e di risolvere, poi, la complessa vicenda della c.d. &#8220;conversione&#8221;, in sede di riesame o di ricorso giurisdizionale, dell&#8217;istanza di accesso documentale in istanza di accesso generalizzato. Prima di analizzare la suddetta pronuncia, anche al fine di poterne cogliere la portata, è opportuno segnalare che la Plenaria ha confermato un precedente orientamento giurisprudenziale che consente la coesistenza di più modelli legali di accesso e la conversione dell&#8217;istanza nei limiti previsti dai diversi istituti<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>. L&#8217;Adunanza Plenaria ha, in particolare, sancito che «a fronte di un&#8217;istanza che non fa riferimento in modo specifico e circostanziato alla disciplina dell&#8217;accesso procedimentale o a quella dell&#8217;accesso civico generalizzato e non ha inteso ricondurre o limitare l&#8217;interesse ostensivo all&#8217;una o all&#8217;altra, ma si muove sull&#8217;incerto crinale tra l&#8217;uno e l&#8217;altro [&#038;] la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l&#8217;istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici». Contrariamente, qualora l&#8217;istante qualifichi la richiesta in base ad una sola tipologia di accesso, è precluso alla pubblica amministrazione il potere di conversione della stessa, ferma restando «la possibilità di strutturare in termini alternativi, cumulativi o condizionati la pretesa ostensiva in sede procedimentale». Unico vero limite alla conversione dell&#8217;istanza non è il potere/dovere dell&#8217;amministrazione, in sede procedimentale, o del giudice amministrativo, in sede processuale, bensì la formalizzazione della richiesta d&#8217;accesso da parte dell&#8217;istante e la sussistenza (o meno) dei presupposti a sostegno delle diverse tipologie di accesso. Dall&#8217;<em>iter </em>decisionale dell&#8217;Adunanza Plenaria scaturisce un ulteriore principio (espresso), relativo all&#8217;impossibilità di convertire l&#8217;istanza qualora l&#8217;interessato abbia inteso fare «esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell&#8217;accesso documentale, nel qual caso essa dovrà esaminare l&#8217;istanza solo con specifico riferimento ai profili della L. n. 241/1990, senza che il giudice amministrativo possa mutare il titolo dell&#8217;accesso definito dall&#8217;originaria istanza e dal conseguente diniego adottato dalla pubblica amministrazione all&#8217;esito del procedimento». Una scelta siffatta impone alle pubbliche amministrazioni sia l&#8217;obbligo di rispettare l&#8217;istanza così circostanziata, che limitarsi a saggiare la sussistenza dei presupposti richiesti per la tipologia di accesso richiamata. Tali argomentazioni non possono che incidere anche sulla sfera processuale: nel caso in cui la pubblica amministrazione sia posta nelle condizioni di decidere &#8211; sulle diverse tipologie di accesso &#8211; in virtù dell'&#8221;ancipite&#8221; formalizzazione dell&#8217;istanza, anche il giudice amministrativo &#8211; nell&#8217;eventuale giudizio in materia di accesso <em>ex </em>art. 116 c.p.a. &#8211; potrà valutare il rigetto dell&#8217;istanza o l&#8217;accolta ostensibilità dei documenti, sia sotto il profilo dell&#8217;accesso documentale che dell&#8217;accesso generalizzato; parimenti, <em>electa una via </em>in sede procedimentale, al giudice «è preclusa la possibilità di immutare, anche in corso di causa, il titolo della formalizzata <em>actio ad exhibendum</em>, pena la violazione del divieto di <em>mutatio libelli </em>e di introduzione di <em>ius novorum</em>»<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>. Il giudice amministrativo, pena la violazione dell&#8217;art. 34, comma 2, c.p.a. (che esclude la possibilità di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati) e dell&#8217;art. 104 c.p.a. (che considera inammissibili censure nuove rispetto ai motivi di ricorso già dedotti dinanzi al giudice di primo grado<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>), non potrà, pertanto, mai pronunciarsi su un&#8217;istanza non sottoposta preventivamente al vaglio dell&#8217;amministrazione<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>.</p>
<p> <strong>4. Complementarietà e inclusione quali canoni ermeneutici predominanti nel rapporto tra l&#8217;accesso generalizzato e l&#8217;accesso documentale</strong></p>
<p> Il rapporto fra le due tipologie di accesso (documentale e generalizzato), nelle argomentazioni rintracciate dall&#8217;Adunanza Plenaria, si estrinseca, chiaramente, nel tentativo &#8211; a fronte del superamento del criterio di specialità e di esclusione reciproca, nonché a fronte di un opportuno bilanciamento fra i valori coinvolti &#8211; di far acquistare alla complementarietà e all&#8217;inclusione il ruolo di canone ermeneutico predominante nel rapporto tra i due istituti. Nello specifico, l&#8217;ordinanza di rimessione ha rilevato l&#8217;opportunità di una <em>reductio ad unitatem </em>tra le due tipologie di accesso (documentale e generalizzato), proponendo una lettura fondata sul rapporto di coordinamento-integrazione tra le suddette discipline. Le conclusioni cui perviene il supremo consesso, nella pronuncia in commento, segnano il recupero di una giurisprudenza più risalente che contemplava &#8211; nel rapporto tra la normativa generale in tema di accesso e quella particolare in materia di accesso agli atti di gara &#8211; la complementarietà delle discipline, in luogo della differenziazione<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>. Come opportunamente sottolineato dall&#8217;Adunanza Plenaria, «la lettura unitaria, armonizzante, integratrice tra le singole discipline [&#038;] in termini di complementarietà deve essere estesa a tutte le tipologie di accesso, ivi incluso quello civico, semplice e generalizzato». Detto altrimenti, è proprio il coordinamento tra istituti diversi<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>, ma intimamente rivolti al raggiungimento del medesimo fine &#8211; la trasparenza dell&#8217;attività amministrativa &#8211; la chiave di volta per contemperare l&#8217;interesse pubblico alla conoscibilità con i &#8220;limiti&#8221; operativi nelle procedure di appalti pubblici. Prescindendo dalla natura dei dati e degli interessi sottesi all&#8217;istanza, la redazione di un&#8217;istanza &#8220;ancipite&#8221; consentirebbe all&#8217;amministrazione, nella fase procedimentale, e al giudice amministrativo, nell&#8217;eventuale fase processuale, di interpretare le richieste d&#8217;accesso nell&#8217;ottica della «migliore soddisfazione dell&#8217;interesse conoscitivo» senza arrecare alcun pregiudizio agli ulteriori interessi coinvolti (tra i quali spicca il diritto alla riservatezza). È proprio sul bilanciamento &#8211; tra il principio di trasparenza e il diritto alla riservatezza &#8211; che si sviluppa la trama argomentativa di una recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 20 del 2019: nel mettere in evidenza gli strumenti che a loro giudizio consentirebbero di effettuare il detto bilanciamento, i giudici costituzionali richiamano il principio di proporzionalità quale cardine della tutela dei dati personali. «Nelle operazioni di bilanciamento, non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango»: le considerazioni della Consulta (che sul punto richiama un suo precedente<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>) valorizzano l&#8217;idoneità del principio di proporzionalità, inteso come <em>guida </em>per ogni operazione di bilanciamento tra diritti fondamentali antagonisti<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>, «al perseguimento dell&#8217;interesse pubblico con il minor sacrificio per il contrapposto interesse privato che ne è inciso<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>». La complementarietà e l&#8217;inclusione, quali canoni ermeneutici predominanti nel rapporto fra l&#8217;accesso documentale e l&#8217;accesso generalizzato, favoriscono, pertanto, una soluzione bilanciata in ossequio al canone di proporzionalità e di ragionevolezza<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>. Tali linee concettuali hanno, altresì, trovato un indubbio rafforzamento nei numerosi pareri del Garante per la protezione dei dati personali e nelle Linee guida ANAC ad avviso dei quali «il soggetto destinatario dell&#8217;istanza, nel dare riscontro alla richiesta di accesso generalizzato, dovrebbe in linea generale scegliere le modalità meno pregiudizievoli per i diritti dell&#8217;interessato, privilegiando l&#8217;ostensione di documenti con l&#8217;omissione dei &#8220;dati personali&#8221; in esso presenti, laddove l&#8217;esigenza informativa, alla base dell&#8217;accesso generalizzato, possa essere raggiunta senza implicare il trattamento dei dati personali»<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>. Proprio tale previsione offre la possibilità di applicare il principio di proporzionalità quale strumento per coordinare gli interessi coinvolti; un principio che, anche in quest&#8217;occasione, si mostra adatto ad armonizzare interessi non solo diversi, ma spesso anche divergenti<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>. L&#8217;esito della sentenza n. 10 del 2020 dell&#8217;Adunanza Plenaria è, dunque, quello di coniugare le due tipologie di accesso agli atti, che «ben possono concorrere, senza reciproca esclusione, e completarsi»<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>, rafforzando un&#8217;interpretazione, della disciplina in questione, sensibile a non intendere l&#8217;alternatività come se l&#8217;accesso generalizzato possa inglobare quello documentale, ma di interpretare le domande di accesso <em>volta per volta</em>, bilanciando i molteplici interessi in gioco e rigettando istanze meramente esplorative o in grado di provocare un inopportuno aggravio dell&#8217;ordinaria attività amministrativa.</p>
<p> <strong>5. I &#8220;limiti&#8221; e le eccezioni all&#8217;accesso agli atti della fase esecutiva</strong></p>
<p> Un altro punto di primaria importanza, nell&#8217;<em>iter </em>espositivo seguito dall&#8217;Adunanza Plenaria, riguarda l&#8217;individuazione dei &#8220;limiti&#8221; all&#8217;esercizio del diritto di accesso nell&#8217;ambito dei procedimenti d&#8217;appalto, nello specifico nella fase esecutiva del contratto e, quindi, della definizione dei casi in cui l&#8217;accesso può essere rifiutato. Il secondo quesito al vaglio della Plenaria ha riguardato la titolarità, o meno, da parte dell&#8217;operatore economico &#8211; utilmente collocato, al secondo posto, nella graduatoria dei concorrenti &#8211; di un interesse diretto, concreto e attuale per l&#8217;accesso agli atti della fase esecutiva. Sotto tale aspetto si evidenziano due orientamenti giurisprudenziali contrastanti: uno imperniato sull&#8217;esclusione di un rilevante interesse pubblico nella fase esecutiva del contratto, l&#8217;altro, orientato a consacrare la natura pubblicistica della fase esecutiva del rapporto negoziale, incardinato sulla persistenza (nella fase di esecuzione) di un rilevante interesse pubblico, cui si affianca la possibilità (concreta) di ottenere la riedizione della gara per illegittimità (anche sopravvenuta) o per inadempimenti contrattuali. L&#8217;indirizzo più risalente &#8211; richiamato nell&#8217;ordinanza di rimessione &#8211; escludeva «la configurabilità di un interesse della seconda classificata a conoscere la correttezza o meno dell&#8217;esecuzione contrattuale da parte dell&#8217;aggiudicatario della gara, attesa la sua estraneità al rapporto contrattuale in essere e ai possibili esiti della sua esecuzione»<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>. L&#8217;approccio seguito dai giudici di Palazzo Spada &#8211; nella sentenza n. 3398/2012 &#8211; impingendo nella lettura privatistica della fase di esecuzione del contratto di appalto, tendeva ad escludere l&#8217;accessibilità ai documenti per carenza d&#8217;interesse, del concorrente, sopravvenuta con l&#8217;avvio del programma negoziale. La prospettazione compiuta dal supremo organo di giustizia amministrativa, nella sentenza in commento, ha inteso chiarire, preliminarmente, che la legittimazione all&#8217;accesso agli atti della fase esecutiva deriva direttamente dall&#8217;art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 che, a sua volta, richiama la disciplina degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990. Contrariamente all&#8217;indirizzo giurisprudenziale sostenuto nell&#8217;ordinanza di rimessione, la Plenaria ha inteso ammettere l&#8217;accesso documentale anche agli atti della fase di esecuzione del contratto stante «una rilevanza pubblicistica [&#038;] dovuta alla compresenza di fondamentali interessi pubblici, che comporta una disciplina autonoma e parallela rispetto alle disposizioni del codice civile [&#038;] e questa disciplina si traduce sia nella previsione di disposizioni speciali nel codice dei contratti pubblici sia in penetranti controlli da parte delle autorità preposte a prevenire e a sanzionare l&#8217;inefficienza, la corruzione o l&#8217;infiltrazione mafiosa manifestatasi nello svolgimento del rapporto negoziale». La rilevanza pubblica di detta fase, connessa con la natura pubblica di una parte contrattuale, è connotata da un interesse all&#8217;esatto adempimento dell&#8217;appalto; un interesse pubblico, richiamato in numerose disposizioni del Codice dei contratti pubblici<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>, che ravvisa la legittimazione, dell&#8217;operatore economico utilmente collocato nella graduatoria finale, a valersi dell&#8217;accesso agli atti di gara in quanto titolare di una posizione giuridicamente rilevante<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>. Il supremo consesso assume una posizione precisa: non sussiste una superlegittimazione del concorrente a conoscere gli atti di gara, né un interesse oggettivo all&#8217;accesso, bensì un interesse legittimo, «anche solo strumentale», alla corretta esecuzione del contratto &#8211; preesistente rispetto all&#8217;istanza ostativa &#8211; al fine di verificare la legittimità dell&#8217;aggiudicazione o sopravvenute illegittimità della stessa che precludano la prosecuzione del rapporto, nonché di monitorare eventuali inadempimenti contrattuali che determinino l&#8217;inefficacia sopravvenuta del contratto stesso. Quest&#8217;opzione interpretativa viene ulteriormente arricchita mediante un importante chiarimento circa la natura giuridica (privatistica o pubblicistica) del rapporto: «l&#8217;esecuzione del pubblico contratto [&#038;] non è una &#8220;terra di nessuno&#8221;, un rapporto rigorosamente privatistico tra la pubblica amministrazione e il contraente escludente qualsivoglia rapporto o interesse, ma è invece soggetta, oltre al controllo dei soggetti pubblici, anche alla verifica e alla connessa conoscibilità da parte di eventuali soggetti controinteressati al subentro o, se del caso, alla riedizione della gara». Vieppiù! La Plenaria coglie tale l&#8217;occasione per circoscrivere l&#8217;area del conoscibile nell&#8217;ambito della fase di esecuzione di un contratto pubblico. L&#8217;occasione viene offerta da un quesito sollevato in sede di rimessione, riguardante la possibilità di avvalersi dell&#8217;istituto dell&#8217;accesso civico generalizzato «in relazione ai documenti relativi alle attività delle amministrazioni disciplinate dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, inerenti al procedimento ad evidenza pubblica e alla successiva fase esecutiva, ferme restando le limitazioni ed esclusioni oggettive previste dallo stesso Codice». L&#8217;irresolutezza della previsione normativa aveva condotto ad interpretazioni giurisprudenziali antitetiche, tra le quali si rinvengono talune argomentazioni che muovono in favore dell&#8217;esclusione dell&#8217;accesso, ove non si ricada in una materia esplicitamente sottratta, solo nei &#8220;casi&#8221; in cui il legislatore pone specifiche condizioni, modalità o limiti<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>, e talaltre che ritengono compatibile l&#8217;accesso civico generalizzato con la sola fase pubblicistica della procedura di affidamento, mentre l&#8217;accesso ordinario con la sola fase esecutiva del rapporto contrattuale<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>. Il supremo consesso, in ossequio alle previsioni di cui al considerando n. 122 della Direttiva 2014/24/UE, statuisce che «la disciplina dell&#8217;accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all&#8217;art. 53 del D.Lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all&#8217;esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l&#8217;eccezione del comma 3 dell&#8217;art. 5-<em>bis </em>del D.Lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l&#8217;art. 53 e con le previsioni della L. n. 241 del 1990»<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>. Una scelta siffatta, risolutrice di un&#8217;annosa questione, prende l&#8217;avvio dalla valorizzazione del principio di trasparenza quale «fondamento della democrazia amministrativa in uno stato di diritto» e «caposaldo del principio di buon funzionamento della pubblica amministrazione [&#038;] intesa non quale mera conoscibilità, [&#038;] ma anche come intellegibilità dei processi decisionali e assenza di corruzione». L&#8217;esigenza di garantire la trasparenza e l&#8217;imparzialità nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività amministrativa si estrinseca in una <em>disclosure </em>reattiva che riconosce nell&#8217;accessibilità generalizzata ai documenti amministrativi il campo di elezione per soddisfare il «diffuso desiderio conoscitivo finalizzato alla garanzia della legalità dei contratti pubblici»<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>. Purtuttavia, l&#8217;adesione a tale interpretazione non ha escluso la previsione di eccezioni all&#8217;accessibilità generalizzata, tra le quali si segnalano &#8211; nella ricostruzione compiuta dalla Plenaria &#8211; eccezioni relative ed eccezioni assolute<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>. Seppur l&#8217;art. 5-<em>bis</em>, comma 3, D.Lgs. n. 50 del 2016 abbia inteso precisare talune eccezioni assolute all&#8217;ostensibilità dei documenti amministrativi, l&#8217;Adunanza Plenaria ha sottolineato che non si tratta di <em>preclusioni </em>assolute<a href="#_ftn42" title="">[42]</a> poiché l&#8217;interprete dovrà valutare «caso per caso e non per interi ambiti di materia, se il filtro posto dal legislatore a determinati casi di accesso sia radicalmente incompatibile con l&#8217;accesso civico generalizzato quale esercizio di una libertà fondamentale da parte dei consociati». Inoltre, con precipuo riferimento alle c.d. eccezioni relative <em>ex </em>art. 5-<em>bis</em>, comma 1 e 2, D.Lgs. n. 50 del 2016, si predilige una lettura della disposizione che valorizzi il bilanciamento, in concreto, tra l&#8217;interesse (pubblico) all&#8217;ostensione e il danno all&#8217;interesse-limite alla segretezza e/o alla riservatezza prescindendo da una «scala valoriale del legislatore» ed escludendo «una priorità ontologica o una prevalenza assiologica di alcuni interessi rispetto ad altri»<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>.</p>
<p> <strong>6. Considerazioni conclusive</strong></p>
<p> Le considerazioni terminali, rinvenibili nel più recente arresto della Plenaria, tendono a rimarcare una &#8220;opzione estensiva&#8221; orientata ad ammettere la disciplina dell&#8217;accesso generalizzato nelle procedure di appalti pubblici. L&#8217;ostensibilità dei dati, documenti e informazioni assurge a diritto fondamentale (c.d. <em>right to know</em>) e, nonostante permangano eccezioni poste a tutela degli interessi-limite, si trasforma nella regola da applicare al caso concreto, abbandonando definitivamente il suo <em>status </em>di eccezione. Nell&#8217;approfondire la questione sottoposta alla sua attenzione, il supremo consesso ha adottato una soluzione che consacra l&#8217;accesso generalizzato quale «via elettiva della trasparenza» nella prospettiva di rendere (finalmente) le P.A. &#8220;case di vetro&#8221;. Le argomentazioni dell&#8217;Adunanza Plenaria sono contrassegnate, infatti, da una sostanziale linearità: l&#8217;istanza di accesso &#8220;ancipite&#8221; o &#8220;a più titoli&#8221; deve essere qualificata nella sua sostanza, prescindendo da ogni rigorismo di carattere formale e il rapporto tra le due tipologie di accesso (documentale e civico generalizzato) deve essere improntato alla complementarietà e all&#8217;inclusione; l&#8217;indiscusso <em>favor </em>al perseguimento della trasparenza amministrativa è affiancato da una attenta valutazione comparativa, eseguita sotto l&#8217;egida del principio di proporzionalità, fra il sacrificio dei molteplici interessi in gioco (siano essi interessi pubblici o privati) e i benefici derivanti dall&#8217;ostensione di atti, documenti ed informazioni ad una più ampia platea di potenziali istanti; la &#8220;cultura&#8221; della trasparenza si perfeziona attraverso un dialogo collaborativo (tra la pubblica amministrazione e il privato istante) che scongiuri l&#8217;eventuale proposizione di istanze <em>meramente </em>esplorative od eccessivamente onerose ambendo, al contrario, a circoscrivere l&#8217;interesse conoscitivo per consentire alla pubblica amministrazione l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza e l&#8217;ostensione dei dati; e, infine, la &#8220;materia&#8221; dei contratti pubblici non è sottratta <em>in toto </em>all&#8217;accessibilità generalizzata, ma si presta ad una valutazione <em>caso per caso</em>, tenendo conto dell&#8217;interesse conoscitivo &#8211; da non confondere con un controllo diffuso o esplorativo dell&#8217;<em>agere </em>amministrativo<a href="#_ftn44" title="">[44]</a> &#8211; e degli eventuali pregiudizi per i c.d. interessi-limite contrapposti. Non può non evidenziarsi, altresì, che il supremo consesso ha precisato che, ai fini della valutazione delle ragioni a sostegno dell&#8217;istanza d&#8217;accesso, l&#8217;interesse del richiedente «non necessariamente deve essere altruistico o sociale né deve sottostare ad un giudizio di meritevolezza», ma «non deve essere pretestuoso o contrario a buona fede». Detto altrimenti la pubblica amministrazione, nella fase procedimentale, e il giudice amministrativo, nell&#8217;eventuale fase processuale, avranno l&#8217;onere di considerare le finalità del cittadino/istante sia in una connotazione essenzialmente personalistica che solidaristica «funzionale alla disponibilità di dati di affidabile provenienza pubblica per informare correttamente i cittadini ed evitare il propagarsi di pseudoconoscenze o pseudocoscienze a livello diffuso, in modo da &#8220;contribuire a salvare la democrazia dai suoi demoni, fungendo da antidoto alla tendenza [&#038;] a manipolare i dati di realtà». Tirate le fila delle ricostruzioni ermeneutiche operate dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 10/2020 si rileva che, nell&#8217;irresolutezza della previsione normativa, i principi di diritto ivi pronunciati abbiano l&#8217;indiscusso merito di redimere le discordanti interpretazioni giurisprudenziali e di orientare i futuri pronunciamenti del giudice amministrativo, contribuendo a definire in modo chiaro e preciso l&#8217;applicabilità concreta di tale accessibilità generalizzata ai procedimenti ad evidenza pubblica, senza compromettere l&#8217;efficienza della pubblica amministrazione coinvolta e i principi posti a tutela dei dati personali.</div>
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<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Cfr., in tal senso, G. Arena, <em>Accesso ai documenti amministrativi e circolazione delle informazioni</em>, in <em>La trasparenza amministrativa a due anni dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241</em>, a cura di M. Clarich, in <em>Mondo Economico (Allegato)</em>, 9, 27 febbraio 1993, 22 ss. L&#8217;A. puntualizza che «il diritto di accesso ai documenti amministrativi consente la circolazione di tali informazioni dall&#8217;amministrazione verso i soggetti a essa esterni; ma il principio di pubblicità comporta anche una circolazione di informazioni all&#8217;interno del sistema amministrativo, fra tutte le sue componenti. In altri termini, la trasparenza amministrativa è un modo di essere e di operare dell&#8217;amministrazione che riguarda sia i rapporti con l&#8217;esterno sia quelli all&#8217;interno degli apparati stessi; anzi, si può dire che la trasparenza verso i cittadini è in gran parte una variabile dipendente dalla trasparenza interna».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> In argomento cfr., <em>ex plurimis</em>, R. Villata, <em>La trasparenza dell&#8217;azione amministrativa</em>, in <em>La disciplina generale del procedimento amministrativo. Atti del XXXII Convegno di Studi di Scienza dell&#8217;Amministrazione</em>, Varenna, 18-20 settembre 1986, Milano, 1989, 15 ss.; G. Abbamonte, <em>La funzione amministrativa tra riservatezza e trasparenza. Introduzione al tema</em>, in Aa. Vv., <em>L&#8217;amministrazione pubblica tra riservatezza e trasparenza. Atti del XXXV Convegno di Studi di Scienza dell&#8217;Amministrazione</em>, Varenna, 1989, Milano, 1991, 13 ss.; G. Arena, <em>Trasparenza amministrativa</em>, in <em>Enc. giur.</em>, XXXI agg., Roma, 1995; Id., <em>Trasparenza amministrativa</em>, in S. Cassese (a cura di), <em>Dizionario di diritto pubblico</em>, Milano, 2006, 5945 ss.; F. Manganaro, <em>L&#8217;evoluzione del principio di trasparenza amministrativa</em>, in <em>www.astrid-online.it</em>, 2009; G. Gardini, <em>Il Codice della trasparenza: un primo passo verso il diritto dell&#8217;informazione amministrativa?</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 8-9, 2014, 875 ss.; A. Corrado, <em>C</em><em>onoscere per partecipare: la strada tracciata dalla trasparenza amministrativa</em>, Napoli, 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Cfr., per un&#8217;analisi della pubblicità e della trasparenza quali valori nella storia del diritto amministrativo, V. Fanti, <em>L</em><em>a pubblicità e la trasparenza amministrativa in funzione del contrasto alla corruzione: una breve riflessione in attesa del legislatore delegato</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2016, ad avviso della quale «sotto un profilo storico i principi della trasparenza e della pubblicità emergono con nitidezza, anche se in modo discontinuo ed episodico, nelle riflessioni di una dottrina che non ha mancato di rendersi conto della fondamentale importanza di tali argomenti. Già negli anni sessanta, infatti, un autorevole autore evidenziava un&#8217;apposita attività dell&#8217;amministrazione che si andava espandendo, svolta da uffici, organi ed enti espressamente individuati allo scopo, rivolta ad &#8220;acquisire e/o &#038; fornire conoscenze ad altri uffici, enti o anche indeterminate generalità di operatori giuridici, possibili utenti delle conoscenze&#8221;, separandola sia dalle attività conoscitive che dai procedimenti dichiarativi. Successivamente si è dato particolare rilievo alla pubblicità degli atti amministrativi poiché non era ancora diffuso il termine &#8220;trasparenza&#8221;: la nozione di informazione amministrativa viene intesa riduttivamente come mera &#8220;trasmissione di conoscenza dell&#8217;amministrazione pubblica al cittadino&#8221;. [&#038;] Solo di recente [&#038;] il termine trasparenza si è imposto come riferimento di un discorso generale che spaziava dalla sempre più ampia conoscibilità degli atti pubblici al diritto di accesso alla documentazione amministrativa, dalla diffusa informazione sulle decisioni di natura pubblica all&#8217;attuale dilatazione dell&#8217;accesso generalizzato o civico».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> In argomento cfr., <em>ex plurimis</em>, B.G. Mattarella, <em>La prevenzione della corruzione in Italia</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2013, 123 ss.; E. Carloni, <em>Alla luce del sole. Trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione &#8220;Tutti vogliono un posto al sole, ed in più, possibilmente all&#8217;ombra&#8221; (Stanislaw J. Lec)</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 3, 2019, 497 ss., ad avviso del quale «che tra &#8220;corruzione&#8221; e &#8220;trasparenza&#8221; vi sia uno stretto rapporto è affermazione così scontata da risultare spesso &#8220;auto-evidente&#8221; [&#038;] la percezione di uno stretto nesso tra visibilità delle azioni e loro correttezza può ricondursi quantomeno a Platone, che ne <em>La Repubblica</em>, discutendo di giustizia e inclinazioni umane sviluppava nel II libro un dialogo intorno al mito dell&#8217;anello di Gige. Anche una persona apparentemente &#8220;giusta&#8221; può essere portata a compiere le peggiori nefandezze se sa di essere protetta dall&#8217;impunità che dà il fatto di non essere visibile. Invisibilità e impunità, segreto e irresponsabilità: il che è particolarmente in contrasto con il dovere pubblico di dare conto ai cittadini dell&#8217;operato e quindi con quella che dovrebbe essere la natura del potere pubblico (&#8220;potere del pubblico in pubblico&#8221;, riprendendo Bobbio). [&#038;] se la corruzione matura nel segreto e nell&#8217;opacità, la trasparenza è allora la risposta, di cui il sistema ha bisogno al crescere della patologia. Questa metafora ci riporta all&#8217;idea di un &#8220;male&#8221;, la corruzione, che regredisce se esposto alla luce».  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Il corsivo riprende le parole di F. Caringella, <em>Profili generali del diritto di accesso</em>, in <em>L&#8217;accesso ai documenti amministrativi. Profili sostanziali e processuali</em>, a cura di F. Caringella, R. Garofoli, M.T. Sempreviva, Milano, 2003, 4 ss., ad avviso del quale «ben prima del varo della legge 241, il legislatore non ha disdegnato sortite sintomatiche della percezione, pur viziata da settorialità, della necessità di imboccare la strada della pubblicità dell&#8217;azione e dell&#8217;apparato della pubblica amministrazione. Interventi, non da ultimo, sollecitati da poderose spinte comunitarie verso l&#8217;adeguamento delle legislazioni nazionali al principio di ostensibilità dell&#8217;<em>agere </em>dei pubblici soggetti, nonché dal ritardo cronico del Parlamento nostrano rispetto alle iniziative di Paesi vicini. [&#038;] il salto di qualità è stato finalmente sancito dall&#8217;approdo della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, nel dare vita ad una rinnovata visione del rapporto tra cittadini e P.A. [&#038;] non ha potuto fare a meno di universalizzare la voglia di accesso dettando una regolamentazione del diritto di informazione amministrativa applicabile indistintamente a tutti i procedimenti amministrativi. Lo strumento dell&#8217;accesso, calato nella riscrittura delle regole che presiedono al dipanarsi dell&#8217;<em>iter </em>procedimentale, diventa un capitolo centrale del più ampio diritto all&#8217;informazione amministrativa. Diritto quest&#8217;ultimo, maturato sulla scorta della diffusa esigenza di estendere in generale al procedimento amministrativo garanzie proprie del processo giurisdizionale, che vede nell&#8217;informazione un ingrediente necessario per rendere operativo nell&#8217;<em>iter </em>amministrativo lo strumento del contraddittorio, secondo lo schema del <em>due process of law</em>, sulla falsariga del principio dell&#8217;<em>audi et altera partem </em>degli ordinamenti di <em>natural justice</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> In questi termini cfr., Cons. St., Sez. consultiva atti normativi, 24 febbraio 2016, n. 515, in <em>www.federalismi.it</em>, 5, 2016, 29 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Sull&#8217;evoluzione della normativa italiana con precipuo riguardo al principio di trasparenza cfr., A. Police, <em>New instruments of control over public corruption: the italian reform to restore transparency ancd accountability</em>, in <em>Dir. econ.</em>, 2015, 189 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Cfr., per una puntuale analisi della trasparenza nelle procedure di affidamento, A. Barone, <em>Modalità di affidamento dei contratti pubblici</em>, in <em>Corso sul codice dei contratti pubblici (aggiornato con il d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56)</em>, a cura di E. Follieri, Napoli, 2017, 300 ss. Ad avviso dell&#8217;A., l&#8217;art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 «è la concreta declinazione della concezione innovativa della trasparenza, specchio a sua volta di una nuova visione dell&#8217;amministrazione pubblica, che tende a configurarsi sempre più come una &#8220;Casa di vetro&#8221;, come un&#8217;amministrazione aperta, al servizio dei cittadini. [&#038;] il principio di trasparenza non si pone più in posizione meramente strumentale e subordinata ad altri principi, avendo acquisito una propria autonoma pregnanza. Inoltre, ne è stata valorizzata la soluzione polivalente e quasi circolare, perché esso sembra porsi al contempo come principio guida, motore ispiratore, e obiettivo ultimo da raggiungere. In definitiva, in questo processo circolare, il principio di trasparenza, abbinato a quello di pubblicità, e supportato dalle moderne tecnologie, pare consentire una visibilità della procedura di gara e degli atti di programmazione anche all&#8217;esterno, dunque, non solo agli interessati a partecipare alla gara, ma a chiunque, così da garantire indirettamente, un controllo diffuso sul buon operato dell&#8217;amministrazione stessa».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Si è soliti discorrere di F.O.I.A. all&#8217;italiana: cfr., in argomento, le considerazioni di E. Carloni, <em>Se questo è un Foia. Il diritto di conoscere tra modelli e tradimenti</em>, in <em>Astrid Rassegna</em>, 4, 2016 e di P. Falletta, <em>Il freedom of information act italiano e i rischi della trasparenza digitale</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, 30 novembre 2016, 1 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Sull&#8217;inesistenza di un <em>principio di tutela preferenziale dell&#8217;interesse conoscitivo</em> cfr., D.U. Galetta, <em>A</em><em>ccesso (civico) generalizzato ed esigenze di tutela dei dati personali ad un anno dall&#8217;entrata in vigore del Decreto FOIA: la trasparenza de &#8220;le vite degli altri&#8221;?</em>,  in <em>www.federalismi.it</em>, 10, 2018, 10 ss. L&#8217;A. chiarisce che «in caso di richiesta di accesso (civico) generalizzato operata in un contesto in cui sia necessario proteggere diritti di controinteressati (ed, <em>in primis</em>, quello alla tutela dei loro dati personali), nell&#8217;adottare la decisione inerente al bilanciamento fra i diversi interessi in gioco il funzionario pubblico al quale spetta in concreto la decisione rischia di trovarsi veramente &#8220;a mal partito&#8221;. Sul piatto della bilancia vi sarà, infatti, da un lato, il peso dell&#8217;interesse conoscitivo sotteso all&#8217;istanza di accesso civico generalizzato; dall&#8217;altro, il peso delle opposte esigenze di tutela della riservatezza e dei dati personali dei soggetti controinteressati. [&#038;] L&#8217;unico modo per potere uscire dall&#8217;<em>impasse </em>è dunque quello di applicare correttamente quei principi dell&#8217;azione amministrativa che guidano l&#8217;uso della discrezionalità amministrativa e in particolare il principio di proporzionalità».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Cfr., in senso conforme, Cons. St., Sez. III, 05 giugno 2019, n. 3780, in <em>Foro amm.</em>, 6, 2019, 1017 ss. e in <em>Dir. e giust.</em>, 2019, 2 con nota di G. Milizia, <em>I</em><em>l diritto di accesso agli atti della gara di appalto spetta anche a chi non ha partecipato</em>; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 11 gennaio 2019, n. 45, in <em>Riv. giur. ed.</em>, 2, 2019, 455; cfr., in senso difforme, Cons. St., Sez. V, 02 agosto 2019, n. 5502 e Id., 02 agosto 2019, n. 5503, in <em>Foro it.</em>, 1, 2020, 11 ss. e in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2, 2020, 232 ss. con nota di P. Rubechini, <em>Appalti pubblici e diritto di accesso</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Cfr., con riferimento ai punti di diritto rimessi all&#8217;Adunanza Plenaria, Cons. St., Sez. III, 16 dicembre 2019, n. 8501, in<em> Foro amm.</em>, 12, 2019, 2005. Il primo punto riguarda la configurabilità o meno della «titolarità di un interesse giuridicamente protetto, ai sensi dell&#8217;art. 22 della L. n. 241/1990, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva delle prestazioni»; il secondo punto di diritto si riferisce all&#8217;applicabilità dell&#8217;accesso civico generalizzato «ai documenti relativi alle attività delle amministrazioni disciplinate dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, inerenti al procedimento di evidenza pubblica e alla successiva fase esecutiva, ferme restando le limitazioni ed esclusioni oggettive previste dallo stesso codice»; il terzo punto di diritto pone particolare attenzione alla possibilità, «in presenza di un&#8217;istanza di accesso ai documenti espressamente motivata con esclusivo riferimento alla disciplina generale di cui alla L. n. 241/1990, o ai suoi elementi sostanziali, [&#038;] accertata la carenza del necessario presupposto legittimante della titolarità di un interesse differenziato in capo al richiedente», di accogliere la richiesta d&#8217;accesso sulla base del «potere-dovere di accertare la sussistenza del diritto del richiedente, secondo i più ampi parametri di legittimazione attiva stabiliti dalla disciplina dell&#8217;accesso civico generalizzato».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Per un&#8217;accorta disamina della sentenza in commento cfr., A. Corrado, <em>L&#8217;accesso civico generalizzato, diritto fondamentale del cittadino, trova applicazione anche per i contratti pubblici: l&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato pone fine ai dubbi interpretativi</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, 16, 2020, 48 ss. L&#8217;A. rinviene un particolare pregio alla decisione in commento «quello di dare un importante contributo all&#8217;interpretazione dell&#8217;istituto dell&#8217;accesso generalizzato come vero strumento di conoscenza a disposizione del <em>quisque de populo</em>, in un Paese che, anche se con ritardo, sta cercando di arrivare ad una giusta considerazione della trasparenza come strumento di &#8220;democrazia&#8221; a disposizione di tutti i cittadini, passando attraverso i &#8220;vincoli stretti&#8221; di una pubblica amministrazione che ancora troppo spesso guarda con prudenza o sospetto all&#8217;istituto e ancora troppo poco è propensa a riconoscerlo come &#8220;nuovo diritto&#8221; del cittadino».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Cfr., Cons. St., Sez. III, 05 giugno 2019, n. 3780, <em>op. cit.</em> Il caso di specie, sottoposto all&#8217;attenzione dei giudici amministrativi, riguarda il rigetto dell&#8217;istanza di accesso civico generalizzato avente ad oggetto atti concernenti una procedura di gara, già definita, e dati relativi all&#8217;esecuzione del rapporto contrattuale scaturitovi. Il giudice di prime cure, precedentemente adito, ha ritenuto di dover applicare la disciplina dell&#8217;accesso documentale e ciò in base al combinato disposto dell&#8217;art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 con l&#8217;art. 5-<em>bis</em>, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013 interpretati quali fonte di esclusione della disciplina dell&#8217;accesso civico generalizzato per l&#8217;intera materia afferente le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> «La trasparenza è percepita non solo come forma di prevenzione dell&#8217;illegalità e dei fenomeni corruttivi, ma anche come principale strumento per tentare di riavvicinare il cittadino alla pubblica amministrazione, nell&#8217;ambito di quella partecipazione del privato ai pubblici poteri che viene auspicata dall&#8217;art. 2 della Costituzione. In tal modo, la trasparenza viene a configurarsi sia come strumento per realizzare un&#8217;azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali, sia come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa. Secondo il Consiglio di Stato, perché si realizzi pienamente ed in modo efficace il valore della trasparenza, si rendono necessari due passaggi, il primo dei quali consiste nel coniugare la trasparenza alla semplicità dell&#8217;azione amministrativa. [&#038;] il secondo passaggio si realizza [&#038;] nel diritto di accedere direttamente e liberamente ai dati ed agli atti detenuti dalla pubblica amministrazione: diritto che deve necessariamente arrestarsi solo ove sussista una posizione giuridicamente tutelata dell&#8217;individuo. Ancora una volta il richiamo al principio di proporzionalità, nell&#8217;uso e nel trattamento dei dati, svolge un ruolo centrale nel contemperamento degli interessi in gioco»: in questi termini cfr., V. Fanti, <em>La pubblicità e la trasparenza amministrativa in funzione del contrasto alla corruzione: una breve riflessione in attesa del legislatore delegato</em>, <em>op. cit.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Cfr., Cons. St., Sez. V, 02 agosto 2019, n. 5503, <em>op. cit.</em> La questione al vaglio dei giudici amministrativi afferisce al rigetto di un&#8217;istanza di accesso civico generalizzato relativamente ai documenti di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. La decisione in commento concerne il rapporto tra la normativa dell&#8217;accesso civico <em>ex </em>D.Lgs. n. 33/2013 e la normativa dell&#8217;accesso documentale <em>ex </em>L. n. 241/1990 e, nello specifico, ruota intorno al seguente quesito: l&#8217;art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 comporta l&#8217;inapplicabilità della disciplina dell&#8217;accesso civico, in particolare ai sensi dell&#8217;art. 5-<em>bis</em>, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013, in base al quale il diritto di cui all&#8217;art. 5, comma 2, ossia l&#8217;accesso civico generalizzato, &#8220;è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l&#8217;accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all&#8217;art. 24, comma 1, della L. n. 241/1990?&#8221;. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> In argomento, prezioso il richiamo a E. Follieri, <em>La nomofilachia del Consiglio di Stato</em>, Relazione tenuta il 14 maggio 2015 nel convegno svoltosi a Roma, presso l&#8217;Unicusano, Università degli Studi Niccolò Cusano &#8211; Telematica, dal titolo &#8220;La rilevanza del ruolo del giudice amministrativo a 150 anni dalla L.A.C.&#8221;, in <em>www.giustamm.it</em>; Id., <em>L&#8217;adunanza plenaria del Consiglio di Stato,</em> in <em>I principi vincolanti dell&#8217;adunanza plenaria del Consiglio di Stato sul codice del processo amministrativo (2010-2015)</em>, a cura di E. Follieri, A. Barone, Padova, 2015, 25-86; Id., <em>L&#8217;</em><em>Adunanza Plenaria, &#8220;sovrano illuminato&#8221;, prende coscienza che i principi enunciati nelle sue pronunzie sono fonti del diritto</em>, in <em>Urb. e app</em>., 13, 2018, 373-397;</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> La giurisprudenza del Consiglio di Stato ammette il concorso degli accessi, cfr., sul punto, Cons. St., Sez. V, 02 agosto 2019, <em>op. cit.</em>, secondo la quale «nulla, infatti, nell&#8217;ordinamento preclude il cumulo anche contestuale di differenti istanze di accesso».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> In tal senso cfr., G. Tropea, <em>Forme di tutela giurisdizionale dei diritti di accesso: bulimia dei regimi, riduzione delle garanzie</em>, in <em>Il processo</em>, 1, 2019, 71 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Sulla diversità dei presupposti cfr., Tar Campania, Napoli, 22 dicembre 2017, n. 6028, in <em>www.dirittoaccesso.it</em>, 2017. Nel caso al vaglio, i giudici di prime cure ritennero meritevole l&#8217;accoglimento di un&#8217;istanza di accesso civico generalizzato presentata dal concorrente, secondo classificato, volta ad accertare l&#8217;effettivo utilizzo da parte del soggetto aggiudicatario, in fase di esecuzione del contratto, dei prodotti offerti in sede di gara, ritenendo che l&#8217;accesso alle informazioni richieste non pregiudicasse le esigenze di tutela dei segreti economici e commerciali dell&#8217;aggiudicataria.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> In tema opportuno è il richiamo alle risultanze del Cons. St., Sez. V, 02 agosto 2019, n. 5002, <em>op. cit.</em>, secondo le quali «la coesistenza di più modelli legali di accesso comporta una prima conseguenza, di ordine procedurale, ed anche processuale, concernente la qualificazione dell&#8217;istanza di accesso, in prima battuta, da parte dell&#8217;amministrazione interpellata e, quindi, da parte del giudice chiamato a pronunciarsi sul diniego o sul silenzio. Nel caso in cui l&#8217;opzione dell&#8217;istante sia espressa per un determinato modello, resta precluso alla pubblica amministrazione &#8211; fermi i presupposti di accoglibilità dell&#8217;istanza &#8211; di diversamente qualificare l&#8217;istanza stessa al fine di individuare la disciplina applicabile; in correlazione, l&#8217;opzione preclude al privato istante la conversione in sede di riesame o di ricorso giurisdizionale, dal momento che dovrà applicare e valutare regole e limiti differenti. Nulla, infatti, nell&#8217;ordinamento, preclude il cumulo anche contestuale di differenti istanze di accesso».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Così Cons. St., Ad. Plen., 02 aprile 2020, n. 10, <em>op. cit.</em>; in senso conforme cfr., Cons. St., Sez. IV, 28 marzo 2017, n. 1406; Id., Sez. V, 20 marzo 2019, n. 1817, <em>op. cit.</em>, secondo le quali «pur non mancando approcci di matrice sostanzialista, orientati alla massimizzazione dell&#8217;interesse conoscitivo mercé l&#8217;applicazione, anche <em>ex officio</em>, della disciplina concretamente &#8220;più favorevole&#8221; alla soddisfazione dell&#8217;anelito ostensivo, deve ritenersi preclusa la possibilità di immutare, anche in corso di causa, il titolo della formalizzata <em>actio ad exhibendum</em>, pena la violazione del divieto di <em>mutatio libelli </em>e di introduzione di <em>jus novorum</em>». L&#8217;Adunanza Plenaria ripropone, altresì, le conclusioni raggiunte dal TAR Toscana, Sez. II, 20 dicembre 2019, n. 1748: i giudici amministrativi hanno chiarito che «il richiedente, una volta effettuata la propria istanza motivata dai presupposti di una specifica forma di accesso, non potrà effettuare una conversione della stessa in corso di causa. Questa infatti si radica su una specifica richiesta e sulla relativa risposta negativa dell&#8217;Amministrazione che concorrono a formare l&#8217;oggetto del contendere. Non può quindi ammettersi un mutamento del titolo giuridico dell&#8217;accesso in corso di controversia poiché il rapporto tra richiedente ed Amministrazione (o soggetto equiparato) si è formato non attorno ad un generico (asserito) diritto del primo di accedere ad una determinata documentazione, ma su una richiesta precisamente connotata nei suoi presupposti giuridici e fattuali. È su questo rapporto che la controversia verte, ed è questo l&#8217;oggetto del contendere [&#038;] è onere del richiedente individuare quale sia la sua situazione e, pertanto, quale tipologia di accesso azionare, eventualmente in via cumulativa. Una volta effettuata la scelta, è su tale rapporto che si incardina la controversia e lo stesso non può dunque essere riqualificato in sede giudiziaria».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Per un&#8217;accorta analisi dell&#8217;istituto cfr. F. Saitta, <em>I nova nell&#8217;appello amministrativo</em>, Padova, 2010; C. Contessa, <em>I</em><em>l divieto di nova in appello</em>, in Aa. Vv., <em>L</em><em>ibro dell&#8217;anno del Diritto 2012</em>, Treccani, Roma, 2012, 845 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> In argomento cfr., nello specifico, Cons. St., Ad. Plen., 02 aprile 2020, n. 10, <em>op. cit.</em> I giudici amministrativi hanno, altresì, chiarito che «il c.d. giudizio sul rapporto, pur in sede di giurisdizione esclusiva, non può essere la ragione né la sede per esaminare la prima volta avanti al giudice questo rapporto perché è il procedimento la sede prima, elettiva, immancabile, nella quale la composizione degli interessi, secondo la tecnica del bilanciamento, deve essere compiuta da parte del soggetto pubblico competente, senza alcuna inversione tra procedimento e processo».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Cfr., sul punto, Cons. St., Sez. VI, 30 luglio 2010, n. 5062, in <em>Foro amm. CDS</em>, 7-8, 2010, 1644 ss. e ivi, 5, 2011, 1678 ss., con nota di A. Gualdani, <em>L&#8217;</em><em>accesso agli atti di gara da parte di un&#8217;impresa non concorrente</em>. La vicenda all&#8217;esame dei giudici amministrativi riguardava il parziale diniego di accesso agli atti di gara, da parte di una stazione appaltante, a fronte di un&#8217;istanza ostensiva formulata da una società non partecipante al procedimento ad evidenza pubblica. Per quanto rileva in questa sede il Consiglio di Stato ha affermato che «il rapporto tra la normativa generale in tema di accesso e quella particolare dettata in materia di contratti pubblici non va posto in termini di accentuata differenziazione, ma piuttosto di complementarietà, nel senso che le disposizioni (di carattere generale e speciale) contenute nella disciplina della legge n. 241 del 1990 devono trovare applicazione tutte le volte in cui non si rinvengono disposizioni derogatorie (e quindi dotate di una specialità ancor più elevata in ragione della materia) nel Codice dei contratti, le quali trovano la propria <em>ratio </em>nel particolare regime giuridico di tale settore dell&#8217;ordinamento. A tale conclusione di perviene d&#8217;altronde da un&#8217;analisi testuale, prima che sistematica, delle disposizioni normative delle quali qui si discorre, atteso che il citato art. 13 D.Lgs. 163/06 esordisce appunto specificando che: salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Cfr., D.U. Galetta, <em>Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 33/2013</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, 5, 2016, 15, ad avviso della quale i due istituti coesistono come in una sorta di &#8220;doppio binario&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Corte cost., 20 giugno 2013, n. 143, in <em>Giur. cost.</em>, 3, 2013, 2164 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Cfr., Corte cost. 21 febbraio 2019, n. 20, in <em>Giur. cost.</em>, 1, 2019, 225 con nota di G. Repetto, <em>D</em><em>i assestamenti e poste in palio. Ancora sul concorso di rimedi giurisdizionali in materia di diritti fondamentali tra Costituzione e diritto dell&#8217;UE</em> e in <em>Foro it.</em>, 1, 2020, 125. La Corte sottolinea che «i diritti alla riservatezza e alla trasparenza si fronteggiano soprattutto nel nuovo scenario digitale: un ambito nel quale, da un lato, i diritti personali possono essere posti in pericolo dalla indiscriminata circolazione delle informazioni, e, dall&#8217;altro, proprio la più ampia circolazione dei dati può meglio consentire a ciascuno di informarsi e comunicare».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Cfr., in argomento, V. Fanti, <em>Dimensioni della proporzionalità. Profili ricostruttivi tra attività e processo amministrativo</em>, Torino, 2012.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Con precipuo riferimento ai principi di proporzionalità e ragionevolezza cfr., V. Fanti, <em>Le dimensioni della proporzionalità. Profili ricostruttivi tra attività e processo amministrativo</em>, <em>op. cit.</em>, e Id., <em>La trasparenza amministrativa tra principi costituzionali e valori dell&#8217;ordinamento europeo: a margine di una recente sentenza della Corte costituzionale (n. 20/2019)</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, 5, 2020, 51; cfr., altresì, S. Cognetti, <em>Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica, </em>Torino, 2011.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Cfr., in tal senso, Linee guida ANAC, Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, in <em>www.anticorruzione.it</em> e i pareri del Garante per la protezione dei dati personali del 16 febbraio 2017, n. 58; 21 settembre 2017, n. 377; del 25 gennaio 2018, n. 42.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> In questi termini cfr., V. Fanti, <em>La trasparenza amministrativa tra principi costituzionali e valori dell&#8217;ordinamento europeo: a margine di una recente sentenza della Corte costituzionale (n. 20/2019)</em>, <em>op. cit.</em>, 49 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Così Cons. St., Ad. Plen., 02 aprile 2020, n. 10, <em>op. cit.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> Cfr., in tal senso, Cons. St., Sez. V, 11 giugno 2012, n. 3398, in <em>Foro amm. CDS</em>, 6, 2012, 1608. Nella sentenza si legge che: «l&#8217;istanza formulata dall&#8217;appellante di accedere al contratto stipulato con l&#8217;aggiudicataria, alla progettazione esecutiva, agli atti aggiuntivi, alle perizie di variante, agli atti di sottomissione, ai verbali di sospensione e ripresa lavori, ai verbali di collaudo in corso d&#8217;opera, agli stati avanzamento lavori e agli ordini di servizio, così come a tutti gli altri atti citati sia del tutto carente di interesse, non evidenziando né l&#8217;istanza, né il ricorso, né l&#8217;atto di appello quale interesse sorregga la richiesta di ostensione».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> Cfr., sul punto, la preziosa ricostruzione compiuta dal supremo organo di giustizia amministrativa nella sentenza in commento, ad avviso del quale è opportuno richiamare «le regole del Codice dei contratti pubblici che prevedono in generale i controlli di legittimità sull&#8217;aggiudicatario previsti dalle disposizioni proprie delle stazioni appaltanti, il cui esito positivo costituisce condizione sospensiva del contratto insieme con l&#8217;approvazione del contratto stesso (artt. 32, comma 12, e 33, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016). Le ipotesi di <em>recesso facoltativo</em> da parte della stazione appaltante, che configurano, altrettante ipotesi di <em>autotutela pubblicistica</em>, frutto di una valutazione <em>discrezionale </em>e riconducibile al generale paradigma dell&#8217;art. 21-<em>nonies</em> della L. n. 241 del 1990 [&#038;] specifiche ipotesi di risoluzione di natura privatistica ammesse dal Codice dei contratti pubblici, oltre a quelle previste in via generale dal codice civile, per gravi inadempimenti da parte dell&#8217;appaltatore, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, accertate dal direttore dei lavori o dal responsabile dell&#8217;esecuzione del contratto, se nominato o  comunque, anche al di fuori delle ipotesi di grave inadempimento, ipotesi di ritardi per negligenza dell&#8217;appaltatore rispetto alle previsioni del contratto. [&#038;] ipotesi di <em>recesso obbligatorio</em> dal rapporto contrattuale, previste dall&#8217;art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, che in realtà configurano forme di <em>autotutela pubblicistica c.d. doverosa</em> [&#038;]».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> Cfr., in argomento, il principio di diritto espresso dal Cons. St., Ad. Plen., 02 aprile 2020, n. 10, <em>op. cit.</em>, ad avviso del quale «è ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi dell&#8217;art. 22 della L. n. 241 del 1990, e una conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrete alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell&#8217;aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara, purché tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale». </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Cfr., <em>ex multis</em>, Cons. St., Sez. III, 30 maggio-5 giugno 2019, n. 3780, in <em>Guida al diritto</em>, 29, 2019, 100 ss., con nota di A. Corrado, <em>Iter trasparenti come strumento di lotta alla corruzione</em>. In senso conforme cfr., Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 10 dicembre 2019, n. 5837, in <em>Foro amm.</em>, 12, 2019, 2170.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Cfr., sul punto, Tar Marche, Ancona, Sez. I, 18 ottobre 2018, n. 677, in <em>www.foia.gov.it</em>, 2018; Tar Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 18 luglio 2018, n. 197, in <em>Foro amm.</em>, 7-8, 2018, 1311; Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 25 marzo 2019, n. 630; Tar Toscana, Firenze, Sez. III, 17 aprile 2019, n. 577, in <em>www.giustiziaamministrativa.it</em>, 2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> Così Cons. St., Ad. Plen., 02 aprile 2020, n. 10, <em>op. cit.</em> Il principio di diritto succitato prosegue sottolineando che tale previsione «non esenta <em>in toto </em>la materia dell&#8217;accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell&#8217;accesso con le eccezioni relative di cui all&#8217;art. 5-<em>bis</em>, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> Cfr., per un&#8217;analisi dei principi in materia di trasparenza e della disciplina dell&#8217;accesso in relazione all&#8217;affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, R. De Nictolis, <em>Appalti pubblici e concessioni</em>, Bologna, 2020, 522 ss. e 1122 ss.; L. Minervini, <em>Accesso agli atti e procedure di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici</em>, in <em>Foro amm.</em>, 5, 2019, 949 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> Cfr., D.U. Galetta, <em>Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 33/</em>2013, <em>op. cit.</em>, 10 ss., ad avviso della quale «sebbene le limitazioni potenziali all&#8217;accesso civico si palesino in larga misura necessarie ed opportune, queste sono in effetti molto ampie e, soprattutto, troppo poco puntuali. [&#038;] queste ampie limitazioni possibili all&#8217;accesso civico sono, in effetti, solo in minima parte mitigate dai riferimenti contenuti nei successivi commi 4 e 5 dell&#8217;art. 5-<em>bis</em>. Il comma 4 fa riferimento alla possibilità di escludere l&#8217;accesso solo rispetto ad alcune parti del documento (c.d. accesso parziale), ove questo appaia sufficiente a garantire la tutela degli interessi che vi si oppongono; il comma 5 si riferisce, invece, all&#8217;ipotesi del differimento dell&#8217;accesso, in luogo del suo diniego <em>tout court</em>. Passibile di critiche è poi, sicuramente, anche la scelta di prevedere che il diniego di accesso non solo non debba essere motivato, ma sia normativamente identificato, nel nuovo art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 33/2013, come un&#8217;ipotesi di c.d. silenzio-rigetto. Sebbene risulti infatti evidente la finalità di riduzione degli oneri posti in capo alla pubblica amministrazione che è ad essa collegata, è tuttavia senza dubbio vero che <em>&#8220;si verificherebbe, così, il paradosso che un provvedimento in tema di trasparenza neghi all&#8217;istante di conoscere in maniera trasparente gli argomenti in base ai quali la P.A. non gli accorda l&#8217;accesso richiesto: ciò rappresenterebbe un evidente passo indietro rispetto alla stessa legge n. 241 del 1990 e al generale obbligo di motivazione dalla stessa previsto&#8221;</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> In argomento cfr., in senso contrario, Cons. St., 02 agosto 2019, nn. 5502 e 5503, <em>op. cit.</em>, con le quali si è sostenuto che «la previsione dell&#8217;art. 5-<em>bis</em>, comma 3, si distingue da quella dei commi 1 e 2, [&#038;] perché è disposizione volta a fissare, non i limiti relativi all&#8217;accesso consentito a &#8220;chiunque&#8221;, bensì le eccezioni assolute, a fronte delle quali la trasparenza recede. Anche la tecnica redazionale del comma si distingue da quella dei commi precedenti, poiché se è vero che l&#8217;art. 5-<em>bis</em>, comma 3, non sottrae al bilanciamento materie direttamente individuate dalla norma medesima (a differenza degli interessi, pubblici e privati, che sono individuati dal primo e dal secondo comma), resta che utilizza l&#8217;espressione generica di casi, che fanno eccezione assoluta, in modo da rinviare, per la loro individuazione, ad altre disposizioni di legge, direttamente o indirettamente, richiamate dallo stesso comma 3 (sicché l&#8217;ampiezza dell&#8217;eccezione dipende dalla portata della normativa cui l&#8217;art. 5-<em>bis</em>, comma 3, rinvia)».  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> «Tutte le eccezioni relative all&#8217;accesso civico generalizzato implicano e richiedono un bilanciamento da parte della pubblica amministrazione, in concreto, tra l&#8217;interesse pubblico alla conoscibilità e il danno all&#8217;interesse-limite, pubblico o privato, alla segretezza e/o alla riservatezza, secondo i criteri utilizzati anche in altri ordinamenti, quali il c.d. <em>test del danno </em>(<em>harm test</em>), utilizzato per esempio in Germania, o il c.d. <em>public interest test </em>o <em>public interest override</em>, tipico dell&#8217;ordinamento statunitense o di quello dell&#8217;Unione europea, in base al quale occorre valutare se sussista un interesse pubblico al rilascio delle informazioni richieste rispetto al pregiudizio per l&#8217;interesse-limite contrapposto»: così Cons. St., Ad. Plen., 02 aprile 2020, n. 10, <em>op. cit.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> Cfr., in argomento, le considerazioni di A. Corrado, <em>L&#8217;accesso civico generalizzato, diritto fondamentale del cittadino, trova applicazione anche per i contratti pubblici: l&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato pone fine ai dubbi interpretativi</em>, <em>op. cit.</em>, 78, ad avviso della quale «riconoscere poi il diritto di accesso diffuso non significa soggiacere ad abusi della disciplina ben potendo l&#8217;amministrazione respingere richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro [&#038;] va, infine, segnalata la necessità che l&#8217;accesso generalizzato venga correttamente utilizzato dai protagonisti del nuovo regime di trasparenza (cittadini, associazioni, organizzazioni varie) ed effettivamente rivolto a conoscere l&#8217;operato amministrativo e a realizzare il &#8220;controllo diffuso&#8221; voluto dal legislatore quale rinnovato &#8220;pungolo&#8221; all&#8217;amministrazione, evitandone, quindi gli abusi e che si trasformi in uno strumento di &#8220;stalkeraggio amministrativo&#8221;».</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-cultura-della-trasparenza-nellaccesso-agli-atti-della-fase-esecutiva-di-un-procedimento-ad-evidenza-pubblica/">La &#8220;cultura&#8221; della trasparenza nell&#8217;accesso agli atti della fase esecutiva di un procedimento ad evidenza pubblica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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