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	<title>Accertamenti e consulenze tecniche Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Accertamenti e consulenze tecniche Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Lo strumento processuale della consulenza tecnica d’ufficio nel quadro della sindacabilità della scelta tecnico-amministrativa del professionista cui affidare l’incarico di progettazione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lo-strumento-processuale-della-consulenza-tecnica-dufficio-nel-quadro-della-sindacabilita-della-scelta-tecnico-amministrativa-del-professionista-cui-affidare-lincarico-di-progettazio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-strumento-processuale-della-consulenza-tecnica-dufficio-nel-quadro-della-sindacabilita-della-scelta-tecnico-amministrativa-del-professionista-cui-affidare-lincarico-di-progettazio/">Lo strumento processuale della consulenza tecnica d’ufficio nel quadro della sindacabilità della scelta tecnico-amministrativa del professionista cui affidare l’incarico di progettazione.</a></p>
<p>A) Fiduciarietà ed efficacia progettuale. Il nesso funzionale che lega la natura fiduciaria dello strumento contrattuale di derivazione civilistica alla finalizzazione pubblicistica connaturata all’azione amministrativa viene a trovare la sua esemplare “icona rappresentativa” nell’affidamento di incarichi di progettazione di lavori e/o opere pubbliche. La fondamentale ragione della peculiarità degli affidamenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-strumento-processuale-della-consulenza-tecnica-dufficio-nel-quadro-della-sindacabilita-della-scelta-tecnico-amministrativa-del-professionista-cui-affidare-lincarico-di-progettazio/">Lo strumento processuale della consulenza tecnica d’ufficio nel quadro della sindacabilità della scelta tecnico-amministrativa del professionista cui affidare l’incarico di progettazione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-strumento-processuale-della-consulenza-tecnica-dufficio-nel-quadro-della-sindacabilita-della-scelta-tecnico-amministrativa-del-professionista-cui-affidare-lincarico-di-progettazio/">Lo strumento processuale della consulenza tecnica d’ufficio nel quadro della sindacabilità della scelta tecnico-amministrativa del professionista cui affidare l’incarico di progettazione.</a></p>
<p>A) Fiduciarietà ed efficacia progettuale.<br />
Il nesso funzionale che lega la natura fiduciaria dello strumento contrattuale di derivazione civilistica alla finalizzazione pubblicistica connaturata all’azione amministrativa viene a trovare la sua esemplare “icona rappresentativa” nell’affidamento di incarichi di progettazione di lavori e/o opere pubbliche.</p>
<p>La fondamentale ragione della peculiarità degli affidamenti progettuali in parola risiede nellafunzione essenziale che, nel contesto della realizzazione di un’opera pubblica, deve ascriversi al progetto, quale elemento tecnico attraverso cui l’amministrazione perviene alla determinazione delle prestazioni richieste all’appaltatore ed alla quantificazione dei costi su di essa gravanti.</p>
<p>La sistematica dequalificazione dello strumento progettuale quale è andata delineandosi nella esperienza nazionale maturata relativamente ai lavori ed alle opere pubbliche non ha consentito al progetto medesimo di assolvere alla funzione ad esso richiesta di garantire il raggiungimento di elevati e qualificati standard di qualità esecutiva nella realizzazione degli interventi di interesse pubblico.</p>
<p>Ciò che, in parte, ha contribuito alla sostanziale marginalizzazione dei contenuti qualitativi dei progetti di lavori ed opere pubbliche può senz’altro essere individuato nella scarsa attenzione che le pubbliche amministrazioni hanno riposto nella definizione delle modalità selettive attraverso le quali accertare la capacità ed abilità professionale dei tecnici cui affidare le attività progettuali.</p>
<p>Non sempre infatti si è assistito ad una scelta da parte delle pubbliche amministrazioni fondata sul rispetto del canone dell’efficacia progettuale mirata cioè a stabilire una correlazione tra specifiche esperienze e capacità professionali ed opera e lavoro pubblico da realizzare, quasi che la specializzazione tecnica maturata nell’esperienza pluriennale di progettazione di una certa tipologia di interventi costituisse un elemento minimale, secondario ed accessorio di valutazione nella procedura di scelta del professionista o dei professionisti cui commissionare le attività progettuali.</p>
<p>La giustificazione, in punto di fatto, che alla scelta del professionista le Amministrazioni fornivano veniva a sostanziarsi nella considerazione della fiducia nei confronti dell’affidatario quale mero elemento di legittimazione al conferimento di incarichi fondati, in via di esclusività, sull’intuitus personae.</p>
<p>B) – Lo strumento processuale della consulenza tecnica d’ufficio: recenti sviluppi.</p>
<p>Circa la sindacabilità degli elementi di fatto posti a fondamento della scelta del professionista non sembra possano esserci dubbi che la valutazione preliminare alla scelta del professionista cui affidare incarichi a contenuto fiduciario rientri nel merito amministrativo, cui consegue la diretta “sanzionabilità” dell’attività valutativa attraverso l’esperimento del ricorso gerarchico oppure, laddove i vizi di merito vengano a trasmodare in eccesso di potere, nella ricorrenza delle note figure sintomatiche (e dopo la legge 7 agosto 1990, n. 241, in violazione di legge), davanti agli organi della giurisdizione amministrativa.</p>
<p>In tal senso vengono in considerazione i limiti imposti al sindacato del giudice amministrativo nella verifica della legittimità dell’esercizio della funzione valutativa finalizzata alla scelta del contraente cui affidare prestazioni a contenuto fiduciario: da un lato il giudico tecnico – discrezionale potrà essere oggetto di controllo giurisdizionale di legittimità sotto il profilo della logicità e della congruenza (Cfr Consiglio di Stato, VI sezione 24 maggio 1996, n. 731, V Sezione 31 ottobre 1992, n.1118) dall’altro potrà essere oggetto di una verifica circa l’esistenza e la congruità della motivazione in relazione al procedimento di natura logica svolto dall’Amministrazione ( Tar Calabria 3 marzo 1997, n. 174).</p>
<p>Taluni orientamenti giurisprudenziali, ormai non più recenti, (Consiglio di Stato, sezione IV, 9 aprile 1999, n. 601), attraverso una ricostruzione tesa a svincolare l’esercizio della discrezionalità tecnica dal merito amministrativo, hanno concluso per la sindacabilità da parte del giudice degli interessi legittimi di quelle attività costituenti esercizio di discrezionalità tecnica in ragione di una loro appartenenza al genus delle attività attraverso le quali si esprime unicamente un giudizio.</p>
<p>Perciò si è ritenuto che il giudice amministrativo, non valutando l’opportunità e l’adeguatezza della scelta, può sindacare l’attività in cui si estrinseca l’esercizio della discrezionalità tecnica, limitandosi, in tal caso, ad una mera verifica tecnica della sufficienza del criterio applicativo e della correttezza logica del procedimento orientato alla formulazione di un giudizio costituente il presupposto della scelta <a name="_ftn1S"><a href="#_ftn1">[1]</a>.</p>
<p>A supporto della sindacabilità da parte del giudice amministrativo dei contenuti tecnici connotanti l’azione amministrativa è intervenuta la recente riforma del processo amministrativo attuata con la legge 21 luglio 200, n. 205, la quale, all’articolo 1, comma 2 <a name="_ftn2S"><a href="#_ftn2">[2]</a>, prevede, in modo esplicito, l’ammissibilità del ricorso allo strumento probatorio della consulenza tecnica, attraverso il quale il giudice amministrativo potrà accertare la correttezza del procedimento seguito dall’amministrazione nella formulazione di un giudizio tecnico e la logicità dei criteri utilizzati al riguardo.</p>
<p>La consulenza tecnica rappresenta un strumento probatorio che nel contesto processuale amministrativo ha trovato iniziale e decisiva legittimazione nella giurisprudenza lombarda <a name="_ftn3S"><a href="#_ftn3">[3]</a> che ha fondato l’iter argomentativo finalizzato alla giustificazione del potere giurisdizionale di adozione dello strumento istruttorio della consulenza tecnica di ufficio sul contenuto di effettività e pienezza riconosciuto alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive in sede giuridizionale dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee <a name="_ftn4S"><a href="#_ftn4">[4]</a> oltre che dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo <a name="_ftn5S"><a href="#_ftn5">[5]</a>.</p>
<p>Tuttavia il dibattito concernente l’esperibilità degli strumenti istruttori non specificamente contemplati nella normativa regolante il processo amministrativo ha registrato orientamenti contrari all’accoglimento di istanze di espletamento di Consulenze tecniche di ufficio e di accertamento tecnico preventivo “tutte le volte nelle quali sia dedotta la lesione di un semplice interesse legittimo” <a name="_ftn6S"><a href="#_ftn6">[6]</a>, non ravvisandosi dubbi di legittimità costituzionali dell’articolo 19 Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dell’articolo 44 del Regio Decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e dell’articolo 26 del Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 642 “nelle parti in cui il complessivo sistema probatorio risultante da tali norme non consente (n.d.r. ora, può dirsi, non consentiva) al giudice amministrativo di avvalersi in via generale, ai fini dell’accesso al fatto, di perizie, accertamenti tecnici o consulenze tecniche di ufficio” <a name="_ftn7S"><a href="#_ftn7">[7]</a>.</p>
<p>L’articolo 35, comma terzo, del Decreto Legislativo n. 80/1998, al fine di parificare, in funzione di riequilibrio tra le legislazioni processual-civilistiche e processual-amministrativistiche, lo strumentario probatorio a disposione dei giudice appartenenti ai diversi ordini giurisdizionali, almeno limitatamente alle controversie relative ai diritti soggettivi ha ammesso, nelle controversie risarcitorie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l’esperibilità di tutti i mezzi probatori previsti e disciplinati dal codice civile, ivi compresa la consulenza tecnica d’ufficio ed esclusi l’interrogatorio formale ed il giuramento.</p>
<p>L’espressa e susseguente aggiunta della consulenza tecnica tra i mezzi istruttori a disposizione del giudice amministrativo, non solo nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma in tutte quelle ascrivibili alla giurisdizione generale di legittimità, operata dalla mini – riforma del processo amministrativo attraverso l’integrazione del primo comma dell’articolo 44 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, “si inserisce nel filone (n.d.r. innovativamente) volto a parificare (…) i poteri istruttori del giudice amministrativo a quelli del giudice ordinario” <a name="_ftn8S"><a href="#_ftn8">[8]</a>.</p>
<p>La consulenza tecnica, perciò, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe favorire l’acquisizione da parte del giudice amministrativo di tutte “le cognizioni tecniche necessarie per meglio valutare i fatti e dovrebbe circoscrivere così i margini di insindacabilità delle valutazioni tecniche dell’amministrazione, insindacabilità che spesso in passato non aveva alcun fondamento sostanziale, amera solo un riflesso dell’inadeguatezza nella disciplina dell’istruzione nel processo amministrativo” <a name="_ftn9S"><a href="#_ftn9">[9]</a>.  </p>
<p>Non è tuttavia agevole prevedere i possibili esiti che interesseranno l’evoluzione, nell’ambito della giurisdizione amministrativa, dello strumento della consulenza tecnica, essendo, allo stato, lecito attendersi, soprattutto nella materia degli affidamenti progettuali, presentanti, come si è visto, una stretta e complessa interrelazione, da un lato, tra interessi privati ed interessi pubblici e dall’altro lato tra regole tecniche e finalità (lato sensu) politiche, differenti opzioni giurisprudenziali concernenti l’estensione dello strumento processuale in questione assegnato definitivamente tra i mezzi probatori a disposizione (anche) del giudice amministrativo con l’articolo 16 della Legge 21 luglio 2000, n. 205 che ne ha ampliato lo spettro applicativo a tutta la giurisdizione di legittimità <a name="_ftn10S"><a href="#_ftn10">[10]</a>. E’ ragionevole attendersi, almeno in sede di prima attuazione dell’articolo 16 della Legge n. 205/2000, una estensione differenziata dello strumento processuale in discorso in relazione al diverso ambito dei poteri cognitori e decisori correlati al tipo di azione esperita, se in sede di giurisdizione generale di legittimità o in giurisdizione esclusiva o di merito <a name="_ftn11S"><a href="#_ftn11">[11]</a>.</p>
<p>I primi orientamenti che è dato registrare, in giurisprudenza, relativamente all’estensione, in sede applicativa, della consulenza tecnica confermano la inammissibilità del ricorso allo strumento processuale “de quo” per il compimento di attività tecnico – valutative più correttamente rientranti nel merito amministrativo, “in assenza di incompletezze dell’istruttoria o di contrasto dell’atto finale del procedimento con quelli endoprocedimentali” <a name="_ftn12S"><a href="#_ftn12">[12]</a> che possano giustificare il sindacato di legittimità del giudice amministrativo.</p>
<p>Sulla medesima linea argomentativa si pone l’orientamento della giurisprudenza amministrativa <a name="_ftn13S"><a href="#_ftn13">[13]</a> <a name="_ftn14S"><a href="#_ftn14">[14]</a>lombarda che ritiene ammissibile l’esperimento della consulenza tecnica per accertare “con rinnovazione virtuale delle operazioni di gara, se alla stregua dei parametri previsti nel bando di gara (…) la ditta illegittimamente esclusa sarebbe risultata aggiudicataria dell’appalto”. </p>
<p>Il nesso strumentale che, in ambito processuale, può venire ad istituirsi tra la consulenza tecnica e la finalità di verifica della ricorrenza, in concreto, dei presupposti per il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni non viene ad intaccare il principio di necessaria non interferenza tra sindacato giurisdizionale e merito amministrativo, in quanto, in riferimento al caso affrontato dalla giurisprudenza milanese, la consulenza tecnica, da un lato, viene ad operare in un ambito sindacatorio riguardante diritti soggettivi (il diritto al risarcimento del danno, appunto) e,dall’altro, trova, in ogni caso, nei principi della domanda e della vincolatività del giudice amministrativo al thema decidendi delineato dai motivi del ricorso, il fondamentale limite alla estensione della propria operatività.</p>
<p>C) La consulenza tecnica d’ufficio e la questione della sindacabilità della scelta tecnico-amministrativa del professionista cui affidare l’incarico di progettazione il cui importo stimato sia inferiore ai 40.000 euro.</p>
<p>Chiarito, pertanto, come, l’estensione dell’ambito di operatività della consulenza tecnica di ufficio dipende dall’ampiezza che viene ad essere riconosciuta al sindacato giurisdizionale relativo all’applicazione da parte della P.A. di norme involgenti apprezzamenti tecnici opinabili, deve procedersi alla individuazione dei limiti entro i quali il giudice amministrativo, chiamato a comporre una controversia attinente ai profili tecnico-discrezionali della scelta da parte dell’Amministrazione del professionista cui affidare un incarico di progettazione inferiore cosiddetto sottosoglia, può fare utilmente ricorso allo strumento probatorio della consulenza tecnica.</p>
<p>Il procedimento di scelta del professionista cui affidare incarichi di tipo fiduciario si presenta finalisticamente orientato alla individuazione del soggetto in grado di far conseguire all’amministrazione le utilitates che questa si aspetta dall’esercizio dell’attività professionale commissionata e che vengono a meglio definirsi nella funzionale correlazione con un opus, lato sensu inteso <a name="_ftn15S"><a href="#_ftn15">[15]</a>, che l’amministrazione ha programmato di attuare. </p>
<p>In funzione di ciò l’amministrazione dovrà orientare l’istruttoria del procedimento di scelta del professionista, cui commissionare la prestazione o le prestazioni fiduciarie, nella direzione principalmente dell’acquisizione di tutti gli elementi oggettivi <a name="_ftn16S"><a href="#_ftn16">[16]</a> dai quali desumere sia l’esperienza che la capacità professionale del professionista costituenti i due fondamentali presupposti della “fiducia ragionata” che viene a connotare i rapporti tra privati professionisti e pubbliche amministrazioni.</p>
<p>L’oggettività dei parametri di orientamento della scelta convincono circa la ricorribilità da parte del giudice amministrativo allo strumento della consulenza tecnica di ufficio la cui ammissibilità non appare contestabile ove essa si palesi funzionale alla verifica della corretta applicazione di regole e discipline tecniche richieste dalla legge o dalla fattispecie concreta.</p>
<p>Il ricorso da parte del giudice amministrativo allo strumento probatorio della consulenza tecnica d’ufficio, nel contesto di una controversia vertente sul legittimo affidamento di un incarico di progettazione, viene a trovare legittimazione, inoltre, nella predeterminazione da parte dell’autorità investita di potere normativo dei criteri cui l’Amministrazione deve orientare l’attività di individuazione della controparte nei rapporti contrattuali di che trattasi. il cui importo stimato sia inferiore ai 40.000 Euro.</p>
<p>L’articolo 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come successivamente modificata ed integrata, prevedeva un regime transitorio destinato a durare «fino all’entrata in vigore del regolamento» di attuazione, in base al quale gli incarichi di progettazione il cui importo stimato fosse inferiore ai 40.000 Euro potevano essere affidate ai soggetti di cui al comma 1, lett. d) ed e) (liberi professionisti singoli o associati e società di professionisti), previa verifica dell’esperienza e capacità professionale dei progettisti incaricati e motivandone la scelta in relazione al progetto da affidare.</p>
<p>Il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, conserva la terza fascia di incarichi, quella cioè relativa alle progettazioni di valore inferiore ai 40.000 Euro, adeguandosi, del resto, alla impostazione della legge quadro.</p>
<p>L’articolo 62, comma 1, del citato regolamento prevede che «I servizi di cui all’articolo 50 di importo inferiore a 40.000 Euro sono affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicità dell’esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale», disponendo, inoltre, che «l’avvenuto affidamento deve essere reso noto con adeguate formalità, unitamente alle motivazioni della scelta effettuata».</p>
<p>È evidente come per effetto della predeterminazione normativa dei sopradescritti parametri, l’Amministrazione sarà tenuta ad orientare il procedimento volto all’individuazione del professionista cui affidare l’incarico di progettazione alla luce dei criteri della esperienza e della capacità processuale, oggettivamente connotatisi.</p>
<p>La oggettività dei parametri informatori della scelta, determinando la sindacabilità da parte del giudice amministrativo del contenuto motivazionale supportante la scelta del professionista, consentirà al giudice medesimo di fare ricorso al consulente d’ufficio, il quale potrà evidenziare, attraverso il disimpegno di una attività a contenuto tecnico e perciò immune da valutazioni riguardanti il valore del fatto, eventuali profili di illogicità ed irragionevolezza in grado di determinare l’inattendibilità delle operazioni compiute dall’Amministrazione, in funzione della scelta del professionista cui conferire l’incarico di progettazione.</p>
<p>Entro i precisati limiti, perciò, è da ritenersi ammissibile il ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio relativamente a controversie attinenti la scelta del professionista cui affidare l’incarico della progettazione di importo inferiore alla soglia dei 40.000 Euro, non attenendo, in questi casi, la valutazione tecnica dell’organo amministrativo alle scelte di merito allo stesso demandate. Siffatta situazione viene a materializzarsi allorché, come osservato dal C.d.S., quarta sezione, nell’ordinanza 2292/2000 la scelta amministrativa si fonda &#8220;sulle risultanze di discipline insuscettibili di un apprezzamento neutrale (caratterizzato, cioè, dall’indifferenza del risultato valutativo rispetto all’osservatore), come quando devono utilizzarsi criteri di ordine sociale, storico, artistico, estetico, in cui nel giudizio sul valore culturale è già insita la ponderazione dell’interesse pubblico…&#8221;. </p>
<p>Di converso, il sindacato giurisdizionale non potrà non investire anche gli apprezzamenti tecnici della P.A., &#8220;quando si pongano problemi relativi a fatti o situazioni che siano suscettibili di controllo tecnico sulla base di una disciplina che, sia pure entro l’ampio ambito di relativismo connaturato ad ogni branca del sapere scientifico, possa accostarsi alle c.d. scienze esatte (ad es. la fisica , la chimica, l’ingegneria…)&#8221;.</p>
<p>Sulla scorta di quanto osservato dal supremo consesso giurisdizionale – amministrativo, deve perciò argomentarsi la legittima esperibilità dello strumento probatorio della consulenza tecnica di ufficio, nel contesto di controversie appuntatisi sulla verifica della legittimità dell’affidamento dell’incarico progettuale, non potendosi disconoscere al procedimento riguardante la scelta del professionista un contenuto tecnico ed oggettivo la cui attendibilità sarà perciò verificabile attraverso un’attività che non impinge in valutazioni sul fatto, rigorosamente riservate all’amministrazione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p><a name="_ftn1"><a href="#_ftn1S">[1]</a> Cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 9 aprile 1999, n. 601 reputa che “Quando la tecnica è inserita nella struttura della norma giuridica, l’applicazione di un criterio tecnico inadeguato o il giudizio fondato su operazioni tecniche non corrette o insufficienti comportano un vizio di legittimità dell’atto”. </p>
<p><a name="_ftn2"><a href="#_ftn2S">[2]</a> comma 2 dell’articolo citato così recita: “Il terzo comma dell’articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, è adottata dal presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso”.</p>
<p><a name="_ftn3"><a href="#_ftn3S">[3]</a> Cfr. Tar Lombardia, Milano, sezione III, 20 agosto 1996, n. 1319, Tar Lombardia, Milano, Sezione III, 12 maggio 1997, n. 586, Tar Lombardia, Milano, Sezione III, 11 aprile 1996, n. 463, Tar Lombardia, Milano, sezione III, 10 aprile 1996, n. 458.  </p>
<p><a name="_ftn4"><a href="#_ftn4S">[4]</a> Tar Lombardia, Sezione I, 29 ottobre 1991, n. 54. </p>
<p><a name="_ftn5"><a href="#_ftn5S">[5]</a> Tar Lombardia, Milano, Sezione III, 12 maggio 1997, n. 586. </p>
<p><a name="_ftn6"><a href="#_ftn6S">[6]</a> Tar Emilia Romagna, Sezione I, 2 febbraio 2000, n. 86. </p>
<p><a name="_ftn7"><a href="#_ftn7S">[7]</a> Consiglio di Stato, Sezione IV, 10 febbraio 2000, n. 715. A tale orientamento del supremo Consesso di giustizia amministrativa si è contrapposto un orientamento diametralmente opposto che ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme citate nel testo, “nelle parti in cui il complessivo sistema probatorio risultante da tali norme non consente al giudice amministrativo, nella giurisdizione generale di legittimità e negli altri ambiti di cui in motivazione, di avvalersi, ai fini dell’accesso al fatto, di perizie, accertamenti tecnici o consulenze tecniche d’ufficio, per contrasto con gli articoli 3, 24, commi 1 e 2 e 113, commi 1 e 2, della Costituzione.</p>
<p><a name="_ftn8"><a href="#_ftn8S">[8]</a> Giorgio Giovannini, Luci ed ombre della Legge n. 205/2000 di riforma della giustizia amministrativa”, in Il Corriere Giuridico, n. 12/2000, pag. 1549. L’autore conclude anzi che “la posizione delle parti sta finendo col ricevere nel giudizio amministrativo una tutela poziore perché, mentre da un canto si ampliano i poteri di indagine a disposizione del giudice amministrativo, d’altro canto si lascia fermo il vecchio principio acquisitivo del processo, che, come è noto, impone alle parti un onus probandi assai attenuato rispetto a quello inerente il principio dispositivo del processo civile”.</p>
<p><a name="_ftn9"><a href="#_ftn9S">[9]</a> Aldo Travi, Lezioni di Giustizia Amministrativa, pag. 250, Torino, 2000.</p>
<p><a name="_ftn10"><a href="#_ftn10S">[10]</a> In precedenza la Corte Costituzionale con la nota sentenza additiva n. 146/1987 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 44 del TestoUnico 26 giugno 1924, n. 1054 nella parte in cui non prevedeva l’esperimento della consulenza tecnica di ufficio nelle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi. </p>
<p><a name="_ftn11"><a href="#_ftn11S">[11]</a> Nei casi di giurisdizione estesa al merito, l’esperibilità della consulenza tecnica non rappresenta una novità, in virtù del fatto che, nei rari casi di cognizione estesa al merito, il giudice amministrativo dipone  del potere di utilizzare testimonianze, ispezioni e perizie nonché del potere di compiere “tutte le altre indagini che possono condurre alla scoperta della verità, coi poteri attribuiti al magistrato dal codice di procedura civile”. In virtù di ciò, anche prima della Legge n. 205/2000, il giudice amministrativo, nel sindacato di merito, poteva utilizzare tutti i mezzi istruttori previsti per il processo civile, compresa la consulenza tecnica.  </p>
<p><a name="_ftn12"><a href="#_ftn12S">[12]</a> Cfr. Tar Friuli Venezia Giulia, 10 febbraio 2001, n. 44.</p>
<p><a name="_ftn13"><a href="#_ftn13S">[13]</a> Cfr. Tar Lombardia, Milano, Sezione III, 11 dicembre 2000, n. 7702.</p>
<p><a name="_ftn14"><a href="#_ftn14S">[14]</a> È inoltre degno di menzione il recentissimo orientamento della giurisprudenza napoletana la quale ha affidato ad un consulente tecnico (nella fattispecie un Dirigente Generale di una Pubblica Amministrazione) il compito di accertare la distanza esatta prevista negli elaborati progettuali approvati fra il muro di contenimento della terza corsia di un’Autostrada (n.d.r. la Napoli-Salerno) ed il fabbricato del ricorrente (cfr. TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I – Ordinanza 31 ottobre 2001 n. 4799.</p>
<p><a name="_ftn15"><a href="#_ftn15S">[15]</a> La connessione funzionale della prestazione intellettuale ad un risultato che l’Amministrazione ha deliberato di conseguire non può tuttavia convertire in obbligazione di risultato la struttura dell’obbligazione cui è tenuto il prestatore d’opera, determinando, al più, una valutazione del comportamento del professionista affidatario alla stregua della diligentia quam in concreto, laddove sia provata l’esistenza di un nesso funzionale tra la prestazione professionale ed il risultato dell’amministrazione comportante l’impiego di specifiche e squisite nozioni tecniche. </p>
<p><a name="_ftn16"><a href="#_ftn16S">[16]</a> Tra gli elementi di oggettiva valutabilità che l’esperienza amministrativa in materia di scelta del professionista cui affidare prestazioni fiduciarie di progettazione, più comunemente annovera vi sono quello di anzianità di iscrizione all’albo e lo svolgimento di incarichi per conto di amministrazioni pubbliche e/o privati di tipo e consistenza analoghi a quelli dell’incarico da affidare. Non costituisce elemento preferenziale, nella valutazione dei curricula, il pregresso affidamento da parte delle Amministrazioni di cui all’articolo 1, secondo comma, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 di incarichi di progettazione di opere pubbliche (Cfr. Corte dei Conti, C.S., 21 aprile 1999, n. 23), richiedendo la normativa in materia, ai fini del legittimo affidamento degli incarichi in parola, l’esclusiva verifica, sulla scorta degli elementi  curricolari, dell’esistenza di adeguata esperienza professionale nel settore in relazione alle caratteristiche tecniche dell’incarico.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Un consulente tecnico di ufficio per il processo amministrativo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/un-consulente-tecnico-di-ufficio-per-il-processo-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:23:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/un-consulente-tecnico-di-ufficio-per-il-processo-amministrativo/">Un consulente tecnico di ufficio per il processo amministrativo</a></p>
<p>L’acquisto di una apparecchiatura TAC (monopolio di due soli costruttori al mondo) consente al TAR Bologna di stabilire i confini tra giudizio su diritti ed interessi anche in una materia devoluta alla giurisdizione esclusiva ed anche all’indomani della sentenza delle Sezioni unite 500/1999. Un sottile divario tecnologico tra le due</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/un-consulente-tecnico-di-ufficio-per-il-processo-amministrativo/">Un consulente tecnico di ufficio per il processo amministrativo</a></p>
<p>L’acquisto di una apparecchiatura TAC (monopolio di due soli costruttori al mondo) consente al TAR Bologna di stabilire i confini tra giudizio su diritti ed interessi anche in una materia devoluta alla giurisdizione esclusiva ed anche all’indomani della sentenza delle Sezioni unite <a href="/corte/casssu_1999-500.htm"> 500/1999</a>.</p>
<p>Un sottile divario tecnologico tra le due apparecchiature, non percepibile all’occhio del giurista, è rimasta affidata alla insindacabile discrezionalità amministrativa. Infatti, la sentenza <a href="/private/tar/taremiliabo_2000-86.htm"> 86 del 2000</a> nega l’approfondimento ottenibile attraverso una consulenza tecnica di ufficio, perchè – si legge &#8211; il taglio della controversia riguarda interessi legittimi.</p>
<p>I precedenti. Nascosta nelle pieghe del processo amministrativo, l’attività istruttoria non si presta a statistiche significative. Però esiste, e non solo nelle materie più congeniali (oneri di urbanizzazione e sanzioni edilizie, art. 16 legge 10/1977). Con un consulente tecnico si è verificata la qualità delle cure sanitarie erogate all’estero (<a href="/private/tar/tarabruzzop_1999-0157.htm"> TAR Pescara, ordinanza 157/1999</a>, in <a href="http://www.giustamm.it/"> www.giustamm.it</a> 1999 ed in Sospensive, pg. 15175); l’invalidità di un dipendente per intervento di angiopalstica (TAR Milano sez. III, ordinanza 67/1990, in Sospensive pg. 1378); la pericolosità di antenne radio (Cons. Stato, Sez. V., ordinanza 1535/1997, ivi, pg. 1535; TAR Pescara , ordinanza 425/1997, ivi, pg. 4798), le carenze strutturali di un impianto dato in concessione (TAR Toscana 783/1996, in Dir. proc. amm. 1998 pg. 620 ed in Sospensive pg. 22344) ed infine l’anomalia di un’offerta (TAR Milano, Sez. III, 586/1997, in Sospensive pg. 5015, confermata da Cons. Stato, V, 2310/1997, ivi, pg. 5022).</p>
<p>Non è un caso che tutte queste attività istruttorie siano state rese in sede cautelare, quando occorre decidere presto e bene, con un’attività che conforma a se anche il successivo giudizio nel merito (cui infatti affida le risultanze della cautelare consulenza tecnica di ufficio). E non è un caso che il Consiglio di Stato, investito in sede di gravame su sospensiva che dispone consulenza tecnica, ha sottolineato (Sez. V, 2310/1997, cit.) che la consulenza si può fare, salvo poi a sottoporre la decisione che la utilizzi a scrutinio di legittimità per utilizzo di uno strumento istruttorio non consentito.</p>
<p>Il principio che se ne può trarre è quindi che l’approfondimento istruttorio gode di un certo favor, al punto da poter essere posto a base della pronuncia cautelare (che, come ognuno sa, è il fulcro degli interessi dei litiganti).</p>
<p>Tra le conseguenze impreviste del D.Lgs. 80/1998 e dell’ampliamento delle ipotesi di risarcibilità, v’è oggi anche una minore tensione verso l’accertamento di ciò che è verosimile (ed accertabile con consulenza tecnica). Questa tensione che si percepiva in modo palpabile quando, entrando in Camera di consiglio, il ricorrente escluso da un’aggiudicazione sapeva di avere un’unica alternativa: o ottenere una sospensiva (semmai dopo un’istruttoria) oppure prepararsi ad abbandonare la lite (come nelle sfide veliche di Coppa America, in cui non vi sono secondi arrivati).</p>
<p>Non è quindi un caso che la pronuncia 86/2000 del TAR Bologna si esprima in senso sfavorevole alla consulenza tecnica non in sede cautelare, bensì in sede di sentenza (e vedremo in seguito quanta responsabilità di questo esito ha il ricorrente, a causa di un’imperfetta e dal giudice non perdonata modalità di scritturazione del ricorso).</p>
<p>Uno sguardo è tuttavia necessario alla situazione delle istruttorie ante D.Lgs. 80/1998.</p>
<p>La consulenza tecnica di ufficio, prima del D.lgs. 80/98, trovava già spazio nel processo amministrativo nelle controversie in materia di pubblico impiego (dopo Corte cost., 146/87 e 251/1989), nonché in sede di giurisdizione di merito. Al di fuori di tali casi, la CTU è stata esclusa, restando impenetrabile la riserva all’ amministrazione delle proprie valutazioni discrezionali.</p>
<p>Il passaggio progressivo verso un processo funzionale alle esigenze di tutela individuale nei rapporti con l’amministrazione è solo di recente percepito come impulso al potenziamento dei mezzi istruttori e decisori del giudice amministrativo. L’ingresso della consulenza tecnica viene ammesso anche in sede di giurisdizione di legittimità e nel rispetto del principio acquisitivo, ogniqualvolta la parte chieda di assumere nel giudizio la prova del fatto, che individua e dimostra per quanto le è possibile, attraverso una consulenza tecnica d’ufficio (Luca R. Perfetti, in Foro amm., 1997, 1727; sul punto, si veda anche Luisa Bagarotto, in Cons. Stato, 1999, II, 287 ss. ed in TAR, 1998, II, 89 ss.; M. E. Schinaia, in Cons. Stato, 1999, II, 1763).</p>
<p>Quando si discute di ciò in sede di sentenza, la disponibilità di Giudice ad accordare la Consulenza tecnica è vincolata dalla tradizione: non si vuole violare la discrezionalità tecnica con consulenti estranei (se si trattasse di una verificazione affidata alla stessa amministrazione, sarebbe molto più facile).</p>
<p>* * *</p>
<p>L’avversione per la consulenza tecnica di ufficio deriva dalla potenzialità critica e dal contenuto valutativo di tale strumento. Ma va anche tenuto presente che in sede di giudizio su aggiudicazioni di appalti non si discute tanto di un provvedimento amministrativo sostanzialmente interno, bensì di un negozio giuridico (per riferimenti, E. Picozza, C.T.U. tra processo amministrativo ed effettività del diritto comunitario, in Potere discrezionale e controllo giudiziario, a cura di V. Parisio, Milano, 1998, pg. 195). </p>
<p>Inoltre, è bene tener presente che la CTU non costituisce un mezzo di prova, non avendo la funzione di determinare direttamente il convincimento del giudice circa la verità di determinati fatti, ma di fornire all’attività del giudice l’ausilio di cognizioni tecniche, non facenti parte del bagaglio di conoscenze del giudice medesimo. Il giudizio rimane comunque sotto la responsabilità del giudice, il quale è libero di seguire i suggerimenti del consulente come di disattenderli o di prescinderne, con l’unico limite di un’adeguata motivazione del proprio convincimento. In ogni caso, spetta solo al giudice decidere se ed in quale misura ricorrere all’ausilio del consulente tecnico, delimitandone anche il campo d’azione, attraverso la formulazione dei quesiti.</p>
<p>La sentenza 86/2000 del TAR Bologna rappresenta quindi un’applicazione attenta dell’art. 35, comma 3, D.lgs. 80/98, che consente, nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva dagli artt. 33 e 34, l’utilizzo dei mezzi di prova previsti dal c.p.c. e della consulenza tecnica d’ufficio, eccettuati l’interrogatorio formale e il giuramento. Ma, come sottolinea la dottrina (M. Buricelli, Decreto legislativo n. 80 e giurisdizione esclusiva: risarcimento del danno e norme processuali, in Sospensive, pg. 9733), nel caso sottoposto all’esame dei giudici felsinei, ostano all’ingresso della CTU osterebbero sia ragioni di natura sostanziale che letterale. </p>
<p>Le prime deriverebbero dalla circostanza che vertendosi nel campo degli interessi legittimi (per essere la CTU richiesta con riferimento alle censure di violazione delle regole procedimentali di scelta del contraente privato a sostegno dell’azione di annullamento dell’aggiudicazione di una fornitura governata dai principi dell’evidenza pubblica), non sarebbero disponibili gli strumenti processuali tipici del rito civile, che sarebbero invece riservati in sede di tutela dei diritti soggettivi. Ai fini della tutela degli interessi legittimi sarebbe possibile fare ricorso soltanto ai mezzi istruttori propri dell’ordinario giudizio di legittimità. </p>
<p>Le ragioni di natura letterale vengono invece fatte risalire al combinato disposto del primo periodo del comma 3 dell’art. 35 D.lgs. 80/98 e del comma 1 della medesima norma, che limiterebbe ai giudizi risarcitori nell’ambito della nuova giurisdizione esclusiva l’ammissibilità dei mezzi di prova previsti dal c.p.c. e della CTU.</p>
<p>Tuttavia, l’estensione della tutela istruttoria dovrebbe comunque coprire tutte le controversie precedentemente attribuite al giudice ordinario e passate al giudice amministrativo a seguito del nuovo riparto di giurisdizione.</p>
<p>Al contrario, l’utilizzabilità dei mezzi istruttori in tutto il campo della giurisdizione esclusiva, compresi i giudizi soltanto impugnatori in materia di servizi pubblici, edilizia ed urbanistica, potrebbe creare una disparità di trattamento rispetto ai giudizi ordinari di legittimità nelle restanti materie, nei quali sono ammessi solamente documenti, chiarimenti e verificazioni. Potrebbe infatti ritenersi irrazionale che in presenza del medesimo tipo di situazione soggettiva siano consentiti strumenti probatori differenziati.</p>
<p>Un ragionamento su problemi analoghi è quello di recente svolto dalla Corte costituzionale in tema di prove testimoniali nel processo tributario (sentenza 18/2000, cui fa eco Cass. Sez. I 14427/1999, in Guida Normativa n. 20/2000, pg. 27 ss). Ma soprattutto è un ragionamento che potrebbe essere aggirato da una meglio articolata struttura del ricorso al giudice amministrativo.</p>
<p>Osserva infatti la sentenza del TAR Bologna (paragrafo 3.1) che il ricorrente aveva affidato alla richiesta di consulenza tecnica di ufficio gran parte degli oneri probatori che gli incombevano. Resta quindi il dubbio che una lite più documentata, in cui il divario tra offerte delle due imprese concorrenti non fosse apparso trascurabile (e quindi coperto da discrezionalità tecnica), avrebbe meritato non dico una CTU, ma almeno una attenta verificazione.</p>
<p>(febbraio 2000)</p>
<p>&#8212; ***&#8212;</p>
<p>Nota a TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, <a href="/private/tar/taremiliabo_2000-86.htm"> sentenza 86/2000*</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La consulenza tecnica nel nuovo processo amministrativo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-consulenza-tecnica-nel-nuovo-processo-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:23:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-consulenza-tecnica-nel-nuovo-processo-amministrativo/">La consulenza tecnica nel nuovo processo amministrativo</a></p>
<p>L’ordinanza in commento, di seguito riportata, si segnala poiché costituisce applicazione della nuova disciplina del sistema istruttorio nel processo amministrativo, ed offre lo spunto per una breve ricostruzione del percorso giurisprudenziale e legislativo che ha condotto, infine, alla previsione della esperibilità della c.t.u. non solo nell’ambito della giurisdizione esclusiva, ma</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-consulenza-tecnica-nel-nuovo-processo-amministrativo/">La consulenza tecnica nel nuovo processo amministrativo</a></p>
<p>L’ordinanza in commento, di seguito riportata, si segnala poiché costituisce applicazione della nuova disciplina del sistema istruttorio nel processo amministrativo, ed offre lo spunto per una breve ricostruzione del percorso giurisprudenziale e legislativo che ha condotto, infine, alla previsione della esperibilità della c.t.u. non solo nell’ambito della giurisdizione esclusiva, ma anche, per effetto della legge 205/2000, nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità.</p>
<p>Va preliminarmente ricordato che nelle controversie davanti al G.O., per la cui definizione è stata prevista dal c.p.c. la figura del consulente tecnico, lo stesso può essere nominato dal giudice quando, per la risoluzione della controversia o per il compimento di singoli atti, egli ritenga opportuno e/o necessario acquisire nozioni della scienza, della tecnica o dell’arte delle quali è sfornito o insufficientemente munito. Dunque, la figura del consulente tecnico è quella dell’ausiliario, del collaboratore del giudice, chiamato a consigliarlo in virtù della propria esperienza tecnica, in quelle materie che il giudice stesso non è tenuto a conoscere: il suo compito è di accertare i fatti di causa e di dare gli opportuni chiarimenti tecnici.</p>
<p>Nel processo amministrativo la consulenza tecnica era già prevista dall’art. 27 del regolamento di procedura davanti al Consiglio di Stato, poi richiamato dall’art. 19 l. TAR, ma solo per i giudizi di merito che per loro natura richiedono che il giudice accerti, senza limiti , i fatti di causa, non fermandosi all’esame indiretto ed esterno dell’atto ma riesaminando pienamente l’uso del potere.</p>
<p>Nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità non erano, invece, ammissibili consulenze tecniche ed il fondamento di tale esclusione era rinvenuto nel fatto che in tali casi il giudice doveva occuparsi dell’atto, non potendo attingere direttamente la realtà senza la mediazione, il filtro, del provvedimento impugnato. In pratica, al G.A. non era consentito sovrapporre il proprio accertamento a quello dell’autorità che aveva emanato l’atto, ma solo sindacare l’attività dell’amministrazione sotto il profilo della logicità e coerenza.</p>
<p>In particolare, la mancata previsione della c.t.u. nel processo amministrativo di legittimità è stata tra le cause del consolidarsi dell’ orientamento giurisprudenziale nel senso dell’insindacabilità, se non per illogicità manifesta, errore nei presupposti di fatto e motivazione incongrua, degli apprezzamenti tecnici e, cioè, delle valutazioni svolte dalla P.A. alla stregua di regole attinte da discipline specialistiche e settoriali suscettibili di diversa interpretazione ed applicazione. La stessa area della discrezionalità tecnica è stata dilatata dalla giurisprudenza che ha spesso fatto ricadere nel suo ambito, escludendone perciò la verificabilità in sede giurisdizionale, qualsiasi applicazione di regole tecniche. Ciò desumendo, tra l’altro, proprio dalla limitazione dei mezzi di prova a sua disposizione.</p>
<p>La mancata previsione della c.t.u. nel giudizio amministrativo di legittimità, in definitiva, non ha consentito al giudice di creare un modello di controllo sugli apprezzamenti tecnici della P.A. stringente ed efficace: se il giudice non dispone di mezzi istruttori che gli consentano di integrare nel processo le proprie conoscenze tecniche, finisce col ridursi ad un mero enunciato di principi l’eventuale affermazione della sindacabilità delle valutazioni tecniche rilevanti ai fini del giudizio.</p>
<p>Ciò spiega perché, prima delle innovazioni introdotte dalla l. 205/2000, non si sia potuto valorizzare in pieno quella giurisprudenza del C.d.S. che, recependo le sollecitazioni della dottrina, ha di recente aperto la strada ad un più sostanziale sindacato sulla discrezionalità tecnica della P.A. .</p>
<p>Il riferimento è, in particolare, a C.d.S. 601/99 secondo cui la questione di fatto, che attiene ad un presupposto di legittimità, non si trasforma, solo perché opinabile, in una questione di opportunità, anche se è antecedente o successiva ad una scelta di merito e, pertanto, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici deve svolgersi &#8220;non in base al mero controllo formale dell’iter logico seguito dalla P.A., ma in base alla verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo&#8221;.</p>
<p>In definitiva, nella logica della sentenza, l’apprezzamento tecnico è finalizzato all’individuazione dei presupposti di fatto che devono sussistere perché la P.A. possa legittimamente provvedere sulla fattispecie concreta, per quanto la valutazione dei fatti possa presentarsi come una delle diverse possibili, in conseguenza dell’idoneità dei criteri tecnici utilizzati a prestarsi ad applicazioni differenziate.</p>
<p>Ma l’aver proposto, come ha fatto il C.d.S. nella citata sentenza, un sindacato intrinseco e cioè un controllo in cui il giudice si vale di cognizioni specialistiche, ha finito col riproporre il problema delle effettive possibilità che ha il giudice, nel processo, di venire in possesso di quelle nozioni scientifiche che non appartengono all’esperienza dell’uomo medio o al suo personale patrimonio culturale. Oltre questi limiti, infatti, solo la consulenza tecnica consente al giudice di accertare se si siano realizzati i presupposti di fatto che giustificano l’esercizio del potere, quando tali presupposti siano delineati dalle norme attraverso l’utilizzo di criteri tecnici complessi.</p>
<p>Perciò, al di là dei limiti del sindacato ritenuto ammissibile, prima della l. 205/2000 il problema è rimasto quello degli strumenti processuali utilizzabili per tale verifica, data l’impossibilità nel giudizio di legittimità di disporre consulenze tecniche. </p>
<p>Né erano sufficienti le verificazioni che il giudice può richiedere alla </p>
<p>P.A. secondo quanto previsto dall’art. 44 T.U. C.d.S.. Queste, infatti, per giurisprudenza costante ( tra le altre C.d.S. sez VI 422/85 ), si distinguono dalla consulenza tecnica non solo per il soggetto demandato all’effettuazione dell’indagine tecnica, rispettivamente soggetto appartenente ad una P.A., eventualmente anche diversa da quella interessata nella controversia, e soggetto terzo rispetto alle parti in causa, ma per il diverso contenuto proprio di ciascuno dei due mezzi istruttori. </p>
<p>Mentre, infatti, la verificazione serve ad accertare dati di fatto assolutamente obiettivi, risolvendosi in una disamina basata sull’applicazione di criteri rigidi e cristallizzati in norme giuridiche, la c.t. , invece, si sostanzia non tanto in un accertamento, quanto in una valutazione tecnica di determinate situazioni da utilizzare ai fini della decisione della controversia, ed introduce un apprezzamento da effettuare con l’impiego di regole specialistiche al fine di acclarare eventuali errori tecnici compiuti dalla P.A..</p>
<p>Il sistema istruttorio sopra delineato aveva subito una prima rilevante modifica con la sent. della Corte Cost.146/87 con cui era stata dichiarata l’illegittimità dello stesso, nella parte in cui non consentiva l’esperimento dei mezzi istruttori previsti dal c.p.c. , in particolare della consulenza tecnica, nelle controversie di pubblico impiego riservate alla giurisdizione esclusiva. Ma, come chiarito incidentalmente dalla stessa Corte Costituzionale nella sent. 251/89, i maggiori poteri istruttori riconosciuti nei giudizi in materia di pubblico impiego erano esercitabili dal G.A. solo se si controvertesse in materia di diritti soggettivi, essendo la tutela degli interessi legittimi sufficientemente garantita da un sistema probatorio che consentisse di controllare ab externo le modalità di esercizio del potere pubblico. La Corte chiariva che, in ogni caso, rientrava nella discrezionalità del legislatore ampliare l’ambito dei mezzi istruttori esperibili nel processo amministrativo.</p>
<p>Si è giunti, quindi, ad una prima riforma con il D.Lgs 80/98 che, all’art. 35, 3°comma, ha previsto l’esperibilità della C.T.U. nelle materie assegnate dal decreto stesso alla giurisdizione esclusiva del G.A..</p>
<p>Tuttavia, secondo l’opinione prevalente, anche l’art 35 consentiva di esercitare i nuovi poteri istruttori solo nelle controversie riguardanti diritti soggettivi e non anche allorchè la pretesa azionata avesse consistenza di interesse legittimo. Si osservava, infatti, che solo nei giudizi amministrativi che avessero ad oggetto rapporti giuridici e diritti soggettivi, il principio di non discriminazione, imponeva l’adozione di un sistema probatorio che si atteggiasse in maniera non diversa da quello contemplato dal codice di procedura civile per i giudizi davanti al G.O.. Nessuna particolarità, invece, poteva contraddistinguere i poteri del giudice che si occupava di interessi legittimi in materia di giurisdizione esclusiva rispetto alla giurisdizione di legittimità.</p>
<p>Anzi, da alcuni si era giunti a sostenere un’interpretazione ancora più restrittiva dell’art. 35. Così, il T.A.R. Emilia Romagna, con decisione n° 86 del 2000, aveva affermato che per effetto del rinvio operato dal terzo comma dell’art. 35 ai giudizi di cui al primo comma dello stesso articolo, le controversie in cui potevano essere ammessi i mezzi di prova processualcivilistici e la C.T.U. risultavano &#8220;inequivocabilmente circoscritte, dal punto di vista letterale, ai giudizi risarcitori nell’ambito della c.d. &#8220;nuova&#8221; giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex artt. 33 e 34 (pubblici servizi, edilizia ed urbanistica)&#8221;. </p>
<p>Con la più volte citata legge 205/2000, la consulenza tecnica è stata, infine, introdotta in via generale e per ogni tipo di controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo. Si è così consentito il ricorso alla c.t.u. in tutte le controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva del G.A. senza distinzione delle situazioni soggettive fatte valere e del tipo di giudizio instaurato, ma, soprattutto, si è consentito l’accertamento diretto dei fatti di causa, mediante il ricorso alla consulenza tecnica, nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità. Il legislatore ha così anticipato la decisione della Corte Costituzionale auspicata dalla quarta sez del Consiglio di Stato. Con l’ordinanza 2292/2000, infatti, il C.d.S., facendo propri i principi sulla sindacabilità giurisdizionale dei giudizi tecnici della P.A. espressi dalla medesima IV sez nella menzionata sent. 601/99, e sul rilievo che &#8220;il giudizio di legittimità sull’atto amministrativo si va trasformando in giudizio di piena giurisdizione, atto cioè a tutelare diritti ed interessi in relazione alla situazione fatta valere… e che il giudice amministrativo, per poter assolvere le sue funzioni, deve conoscere al meglio le fattispecie&#8221;, aveva sollevato questione di legittimità, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost., delle norme che non consentivano al G.A., nella giurisdizione generale di legittimità, di avvalersi di consulenze tecniche per l’accesso al fatto, anche quando questo fosse altamente qualificato e complesso sul piano tecnico.</p>
<p>Dunque, aderendo alle istanze della più recente giurisprudenza, il legislatore ha esteso la c.t.u. anche alla comune giurisdizione di legittimità. Ciò comporta, sul piano del diritto sostanziale, a conferma dell’intima connessione tra dottrina della discrezionalità tecnica e mezzi istruttori esperibili nel processo amministrativo, l’impossibilità di continuare ad invocare il concetto di discrezionalità tecnica per escludere o limitare in ogni caso il sindacato giurisdizionale sulle operazioni tecniche della P.A.: dal nuovo mezzo istruttorio si deduce, ormai, implicitamente la sindacabilità anche degli apprezzamenti tecnici della P.A..</p>
<p>Né è proponibile una lettura dell’attuale normativa che, collegando l’innovazione istruttoria all’estensione della giurisdizione di legittimità del g.a. alla conoscenza di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, limiti l’esperibilità della consulenza tecnica alle sole controversie in cui venga in rilievo un diritto soggettivo: né la lettera della norma né le risultanze dei lavori preparatori consentono una tale interpretazione.</p>
<p>D’ora in poi, dunque, la presenza di un apprezzamento tecnico della P.A. non consentirà più al giudice di astenersi in ogni caso dalla verifica processuale. Infatti, la previsione normativa della possibilità di ricorrere all’ausilio di un terzo imparziale per l’acquisizione di nozioni specialistiche, non avrebbe alcun significato pratico se il giudice potesse ricondurre ogni valutazione tecnica al merito insindacabile.</p>
<p>Pertanto, a seguito delle innovazioni introdotte dalla l. 205/2000, il problema da risolvere non sta più nella sindacabilità delle valutazioni tecniche, come tali, ma, piuttosto, nell’individuazione dei limiti del sindacato giurisdizionale sull’applicazione da parte della P.A. di norme che impongono apprezzamenti tecnici opinabili.</p>
<p>Infatti, in primo luogo la c.t.u. può essere ammessa, ricorrendone i presupposti, solo per verificare la corretta applicazione di regole e discipline tecniche richieste dalla legge o dalla fattispecie concreta, in quanto attinente all’accertamento dei fatti da sussumere dalla P.A. ai fini del provvedimento da adottare, mentre l’apprezzamento ulteriore, attinente al valore del fatto descritto dalla norma, da individuare e considerare nel contemperamento degli interessi coinvolti nella vicenda deliberativa, attiene al merito e necessariamente sfugge al diretto controllo del giudice.</p>
<p>In secondo luogo, è stato osservato che l’opinabilità dell’apprezzamento tecnico necessariamente incide sulla tecnica di controllo giurisdizionale: il giudice non può sostituire il proprio opinabile apprezzamento, eventualmente forgiato dall’attività del suo consulente tecnico , a quello della P.A., ma può solo controllare la valutazione tecnica dell’amministrazione, non però sotto il profilo estrinseco dell’iter logico seguito ma sotto quello, intrinseco, della verifica dell’attendibilità delle operazioni.</p>
<p>La consulenza tecnica, inoltre, come osservato dal C.d.S. nell’ordinanza 2292/2000 cit., non avrà molto spazio nelle ipotesi in cui la valutazione tecnica dell’organo amministrativo impinge nelle scelte di merito allo stesso demandate. Ciò accade, ad esempio, quando la scelta amministrativa si fonda &#8220;sulle risultanze di discipline insuscettibili di un apprezzamento neutrale ( caratterizzato, cioè, dall’indifferenza del risultato valutativo rispetto all’osservatore), come quando devono utilizzarsi criteri di ordine sociale, storico, artistico, estetico, in cui nel giudizio sul valore culturale è già insita la ponderazione dell’interesse pubblico…&#8221;. Invece, il sindacato giurisdizionale non può non investire anche gli apprezzamenti tecnici della P.A., &#8220;quando si pongano problemi relativi a fatti o situazioni che siano suscettibili di controllo tecnico sulla base di una disciplina che, sia pure entro l’ampio ambito di relativismo connaturato ad ogni branca del sapere scientifico, possa accostarsi alle c.d. scienze esatte (ad es. la fisica , la chimica, l’ingegneria…)&#8221;.</p>
<p>Va, infine, ricordato che quella di avvalersi di c.t.u. è una scelta riservata alla discrezionalità del giudice, che deve determinare caso per caso se e perché ritenga necessaria e rilevante ai fini della decisione la collaborazione di un consulente di particolare competenza tecnica, circoscrivendone anche il campo d’azione attraverso la formulazione di quesiti. Come precisato da C.d.S. 5287/2001, poi, la c.t.u. non può supplire l’onere della parte di allegare i fatti e di introdurli nel processo, ed inoltre il compito della fissazione e qualificazione del fatto non può essere delegato al consulente tecnico, ma deve essere espletato direttamente dal giudice: questi può solo ampliare le sue cognizioni tramite l’ausilio di una conoscenza specialistica. Perciò il giudice &#8220;…proprio perché dominus della qualificazione del fatto, non può limitarsi a recepire acriticamente le risultanze della c.t.u. ma è sempre tenuto ad un’autonoma rielaborazione del fatto anche &#8220;alla luce&#8221; dei dati tecnico scientifici offerti dal c.t.u.&#8221;.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I – <a href="/ga/id/2001/12/1738/g">Ordinanza 31 ottobre 2001 n. 4799</a></p>
<p>V. sul punto da ult. CORTE COSTITUZIONALE &#8211; <a href="/ga/id/2001/12/1739/g">Ordinanza 21 dicembre 2001 n. 430</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-consulenza-tecnica-nel-nuovo-processo-amministrativo/">La consulenza tecnica nel nuovo processo amministrativo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2015 n.5818</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-18-12-2015-n-5818/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-18-12-2015-n-5818/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-18-12-2015-n-5818/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2015 n.5818</a></p>
<p>Pres., est. C. Rovis Sul sindacato del G.A. sui provvedimenti discrezionali aventi natura tecnica, con riferimento al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio 1. Pubblico impiego – Infermità da causa di servizio – Provvedimento di riconoscimento – Discrezionalità – Sussiste – Sindacato del G.A. – Controllo cd. di tipo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-18-12-2015-n-5818/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2015 n.5818</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-18-12-2015-n-5818/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2015 n.5818</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., est. C. Rovis</span></p>
<hr />
<p>Sul sindacato del G.A. sui provvedimenti discrezionali aventi natura tecnica, con riferimento al  riconoscimento della dipendenza da causa di servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Infermità da causa di servizio – Provvedimento di riconoscimento – Discrezionalità – Sussiste – Sindacato del G.A. – Controllo cd. di tipo “forte”- Ammissibilità – Non sussiste &#8211; Ragioni&nbsp;</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Provvedimento amministrativo discrezionale – G.A.- Sindacato giurisdizionale &#8211; &nbsp;Limite – Controllo di ragionevolezza logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato – Ragioni</p>
<p>3. Pubblico impiego – Infermità da causa di servizio – Organo tecnico deputato all&#8217;accertamento della dipendenza di un&#8217;infermità del pubblico dipendente da causa di servizio &#8211; Giudizio medico legale – Discrezionalità – Sussiste – Sindacato del G.A.- Limiti</p>
<p>4. Giustizia amministrativa – Provvedimento amministrativo &#8211; Valutazioni tecniche – Giudice Amministrativo – Sindacato – Limite &#8211; Non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell&#8217;Amministrazione neppure a mezzo di CTU</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I provvedimenti discrezionali della pubblica Amministrazione aventi natura tecnica – tra i quali rientrano a pieno titolo i giudizi relativi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti &#8211; sono sindacabili dal giudice amministrativo per vizi di legittimità e non di merito, nel senso che non è consentito al giudice amministrativo esercitare un controllo c.d. di tipo &#8220;forte&#8221; sulle valutazioni tecniche opinabili, che si tradurrebbe nell&#8217;esercizio da parte del giudice di un potere sostitutivo spinto fino a sovrapporre la propria valutazione a quella dell&#8217;Amministrazione.</p>
<p>2. Nel processo amministrativo, quando il giudizio della P.A. presenta valutazioni ed apprezzamenti che presuppongono un oggettivo margine di opinabilità, il sindacato giurisdizionale, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell&#8217;Amministrazione che si sia mantenuta entro i suddetti margini.(1)</p>
<p>3. In sede di valutazione dell’infermità da causa di servizio, i giudizi medico legali espressi dall’Organo tecnico deputato all&#8217;accertamento della dipendenza di un&#8217;infermità del pubblico dipendente da causa di servizio sono giudizi aventi connotati di discrezionalità tecnica la cui violazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne ab externo la irragionevolezza, la incongruità e soprattutto l&#8217;eventuale carenza di esaustività. (Nel caso di specie, il TAR Campania rilevato che non ricorrono nella fattispecie &nbsp;in esame i suddetti profili di illegittimità ha respinto il ricorso)</p>
<p>4. Nel processo amministrativo di legittimità la possibilità per il giudice di controllare la tenuta delle valutazioni tecniche formulate in sede amministrativa non comporta che egli possa sostituire il proprio apprezzamento a quello dell&#8217;Amministrazione, nemmeno avvalendosi della consulenza tecnica, dovendosi in sede giurisdizionale solo appurare, in base alle deduzioni di parte, se il criterio tecnico concretamente valorizzato in sede procedimentale risulti o meno attendibile (2).</p>
<p>1) cfr: tra le tante, CdS, VI, 10.4.2014 n. 1719<br />
2) cfr: cfr., ex pluribus, CdS, IV, 7.7.2008 n. 3380</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 3097 del 2007, proposto da:&nbsp;<br />
Leone Giovanni, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gherardo Marone, con domicilio eletto presso Gherardo Marone in Napoli, Via Cesario Console N. 3;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Universita&#8217; Studi di Napoli &#8211; Federico Ii, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Arpaia, con domicilio eletto presso Giuseppe Arpaia in Napoli, Avv.Ra dello Stato &#8211; Via Diaz N.11; Rettore Univers.Studi Napoli&#8221;Federico Ii°&#8221;; Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
del decreto n. 1100 del 20/03/2007 di diniego del riconoscimento di infermita&#8217; come dipendente da causa di servizio;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita&#8217; Studi di Napoli &#8211; Federico Ii e di Comitato di Verifica delle Cause di Servizio;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
FATTO<br />
Con istanza 25.2.1998 l’odierno ricorrente, in servizio presso l’Università di Cassino in qualità di professore straordinario di diritto amministrativo, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo in relazione all’infermità “infarto miocardio acuto”.<br />
Con determinazione 8.4.2005 l’Ospedale militare di Caserta, CMO distaccata di Napoli, riteneva sussistente la predetta infermità iscrivendola in TAB. “A”, VI categoria.<br />
Con parere 20.2.2007, però, il CVCS stabiliva che l’infermità “infarto miocardio acuto” “non può attribuirsi al servizio prestato”.<br />
Ciò stante, con provvedimento rettorale 20.3.2007 n. 1100 l’Università Federico II di Napoli (ove il ricorrente prestava servizio all’epoca) respingeva l’istanza dell’interessato di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo della suddetta patologia.<br />
Avversava il ricorrente sia il verbale della CVCS che la conforme determinazione rettorale che avevano negato la dipendenza da causa di servizio dell’affezione “infarto miocardio acuto” denunciandone l’illegittimità per violazione di legge e per eccesso di potere sotto diversi profili, e chiedendone conseguentemente l’annullamento.<br />
Resistevano in giudizio l’Università Federico II di Napoli e il Comitato di verifica delle cause di servizio opponendo l’infondatezza del gravame, del quale conseguentemente instavano per la reiezione.<br />
La causa è passata in decisione all’udienza del 3 dicembre 2015.<br />
DIRITTO<br />
1.- Come è noto, il DPR n. 461 del 2001, di recente integrato dal DLgs n. 66 del 2010, stabilisce che la Commissione medica ospedaliera effettua la diagnosi dell&#8217;infermità o lesione provvedendo al giudizio diagnostico, agli accertamenti e agli elementi valutativi ai fini diagnostici, alla determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell&#8217;infermità da cui deriva una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché all&#8217;indicazione della categoria stessa, al giudizio di idoneità al servizio o ad altre forme di inabilità (cfr. il combinato disposto dagli artt 6, I comma del DPR n. 461/2001 e 198 del DLgs n. 66/2010).<br />
Ai sensi dell&#8217;articolo 11, I comma dello stesso DPR n. 461 del 2001 al Comitato di verifica per le cause di servizio compete, invece, in via esclusiva, accertare la riconducibilità ad attività lavorativa di servizio della patologia contratta, stabilendo così il rapporto causale tra i fatti e l&#8217;infermità o lesione.<br />
Ai sensi del successivo articolo 14, I comma compete, poi, all&#8217;Amministrazione adottare il provvedimento di riconoscimento dell&#8217;infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell&#8217;equo indennizzo, se contestualmente richiesta, conformemente al parere del Comitato di verifica, in ciò evidenziandosi la natura vincolata dell&#8217;atto definitivo che assorbe il citato parere e la motivazione che lo ha determinato.<br />
Peraltro, qualora per motivate ragioni non ritenga di conformarsi al parere, l&#8217;Amministrazione ha l&#8217;obbligo di richiedere un ulteriore parere al Comitato, parere che, una volta reso, risulta vincolante.<br />
Il suddetto DPR n. 461/01, dunque, non solo attribuisce a detto organo competenza esclusiva nella materia in questione, ma impone all&#8217;Amministrazione attiva di conformarsi al parere da esso reso e di assumerlo come motivazione dell&#8217;adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto.<br />
2.- Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, i provvedimenti discrezionali della pubblica Amministrazione avente natura tecnica – tra i quali rientrano a pieno titolo i giudizi relativi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti &#8211; sono sindacabili dal giudice amministrativo per vizi di legittimità e non di merito, nel senso che non è consentito al giudice amministrativo esercitare un controllo c.d. di tipo &#8220;forte&#8221; sulle valutazioni tecniche opinabili, che si tradurrebbe nell&#8217;esercizio da parte del giudice di un potere sostitutivo spinto fino a sovrapporre la propria valutazione a quella dell&#8217;Amministrazione. È ben vero che l&#8217;esercizio della discrezionalità tecnica non è di per sè idoneo a determinare l&#8217;affievolimento dei diritti soggettivi di coloro che dal provvedimento amministrativo siano eventualmente pregiudicati, ma è anche vero che il ricorso a criteri di valutazione tecnica conduce sovente ad un ventaglio di soluzioni possibili, destinato inevitabilmente a risolversi in un apprezzamento non privo di un certo grado di opinabilità: in situazioni di tal fatta il sindacato del giudice, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è destinato ad arrestarsi al limite oltre il quale la stessa opinabilità dell&#8217;apprezzamento operato dall&#8217;Amministrazione impedisce di individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell&#8217;apprezzamento illegittimo. Con la conseguenza che compete al giudice di vagliare la correttezza dei criteri, la logicità e la coerenza del ragionamento e l&#8217;adeguatezza della motivazione con cui l&#8217;Amministrazione ha supportato le proprie valutazioni tecniche. In altre parole, quando il giudizio presenta valutazioni ed apprezzamenti che presuppongono un oggettivo margine di opinabilità, il sindacato giurisdizionale, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità sopra richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell&#8217;Amministrazione che si sia mantenuta entro i suddetti margini.<br />
Si tratta di limiti che perimetrano in termini chiari, puntuali e ineludibili l&#8217;ambito entro il quale il giudice amministrativo può svolgere il proprio compito, che, avendo – come si è detto &#8211; ad oggetto la verifica della regolarità del procedimento, non gli consente in alcun caso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall&#8217;organo tecnico, in quanto fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnico-discrezionale (cfr., tra le tante, CdS, VI, 10.4.2014 n. 1719).<br />
3.- Ciò premesso in diritto &#8211; e precisato che non sussisteva alcun obbligo dell’Università di comunicare l’avvio del procedimento, atteso che questo era stato avviato su iniziativa di parte (cfr., ex multis, TAR Napoli, III, 31.3.2015 n. 1874) e, dunque, l’istante vantava soltanto un’aspettativa alla sua conclusione: né, per le ragioni che saranno enucleate appresso, è possibile configurare il procedimento in questione come un procedimento di secondo grado -, il Collegio ritiene che il parere reso dal Comitato di verifica nell&#8217;adunanza del 20.2.2007 non possa che riconoscersi congruamente motivato in punto di diniego del riconoscimento del nesso eziologico con l’attività svolta.<br />
Nella predetta adunanza, invero, il Comitato ha descritto puntualmente l&#8217;infermità e la sua eziologia, ed ha giudicato che l’infermità “infarto miocardio acuto” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto “trattasi di patologia riconducibile a insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronario, a sua volta derivante da restringimento o sub occlusione del lume vasale per fatti ateroma tosi dell’intima della parete arteriosa; poiché l’ateromatosi vasale può derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale, la forma in questione non può attribuirsi al servizio prestato, anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico-fisico tali da rivestire un ruolo di concausa efficiente e determinante”.<br />
Il Comitato, dunque, ha escluso che nella fattispecie qui scrutinata potesse ravvisarsi quantomeno la sussistenza di un rapporto di concausalità tra servizio prestato ed infermità diagnosticata: ed è pervenuto alle suddette conclusioni, come espressamente affermato, &#8220;dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti&#8221;.<br />
Secondo il ricorrente tale giudizio sarebbe errato sotto il profilo tecnico, e produce specifica documentazione volta a comprovare il rilievo asseritamente svolto dalle condizioni e dall&#8217;ambiente di lavoro sulle riscontrate affezioni.<br />
Siffatta specificazione deve essere disattesa perché la documentazione acquisita nel procedimento non dimostra &#8211; a giudizio del Collegio, oltre che a giudizio del Comitato &#8211; che il servizio prestato dal ricorrente, pur nella sua obiettiva gravosità, sia effettivamente assurto, per averlo impegnato in termini presumibilmente eccedenti i limiti di tollerabilità normali, al ruolo di fattore genetico della contratta infermità.<br />
Ma anche a prescindere da tali considerazioni, il giudizio del Comitato non sembra esibire profili di inattendibilità percepibili in questa sede.<br />
Come si è detto, infatti, i giudizi medico legali espressi dall’Organo tecnico deputato all&#8217;accertamento della dipendenza di un&#8217;infermità del pubblico dipendente da causa di servizio sono giudizi aventi connotati di discrezionalità tecnica la cui violazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne ab externo la irragionevolezza, la incongruità e soprattutto l&#8217;eventuale carenza di esaustività: ipotesi queste che, a giudizio del Collegio, non ricorrono nella fattispecie all&#8217;esame.<br />
Il Comitato ha compiutamente e congruamente motivato il proprio parere, senza che siano ravvisabili profili di irragionevolezza.<br />
Invero, una volta acclarata la natura endogeno-costituzionale dell’infermità e l&#8217;assenza di fattori determinanti ricollegabili al servizio, non aveva l&#8217;obbligo di diffondersi in più articolate considerazioni in ordine alla ininfluenza delle condizioni lavorative dell&#8217;istante.<br />
Sotto il profilo sostanziale, infatti, ciò che conta è che l&#8217;Organo medico sia stato posto in condizione di esprimere il proprio giudizio sull&#8217;eventuale nesso eziologico avendo ben presenti le caratteristiche dell&#8217;attività svolta dall&#8217;interessato e le condizioni di gravosità e disagio in cui essa veniva prestata, come avvenuto nella fattispecie in esame.<br />
Con la conseguenza che il giudizio così formulato, che riconduce l’infermità in questione a fattori di natura genetica o costituzionale, è sottratto al sindacato in questa sede: giacchè va ribadito che il giudizio medico-legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su datti di esperienza di carattere tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti.<br />
Profili di abnormità che non ricorrono nella fattispecie, in quanto le contestazioni del ricorrente, nella misura in cui investono il mancato riconoscimento dell&#8217;incidenza delle condizioni di lavoro sull&#8217;insorgere della malattia, da un lato impingono pur sempre nel merito intrinseco della valutazione e dall&#8217;altro, comunque, non risultano atte ad evidenziare profili di effettiva abnormità nel giudizio formulato dal Comitato.<br />
Né, peraltro, il parere medico-legale sulla dipendenza da causa di servizio espresso da un Organo tecnico imparziale e dotato di specifica competenza tecnica può essere contraddetto da pareri sanitari di parte, se non in caso di palese irragionevolezza e di evidente travisamento dei fatti, ipotesi escluse nel caso di specie da quanto sopra esposto.<br />
Nè sussistono i presupposti per l&#8217;espletamento di una consulenza tecnica, tenuto altresì conto dei limiti che, per costante giurisprudenza, l&#8217;utilizzo di questo mezzo istruttorio incontra nel processo amministrativo al cospetto di valutazioni, quali quelle sulla dipendenza da causa di servizio, che la legge riserva in via tendenzialmente esclusiva a determinati organi.<br />
Deve ribadirsi, a tal proposito, che nel processo amministrativo di legittimità la possibilità per il giudice di controllare la tenuta delle valutazioni tecniche formulate in sede amministrativa non comporta che egli possa sostituire il proprio apprezzamento a quello dell&#8217;Amministrazione, nemmeno avvalendosi della consulenza tecnica, dovendosi in sede giurisdizionale solo appurare, in base alle deduzioni di parte, se il criterio tecnico concretamente valorizzato in sede procedimentale risulti o meno attendibile (cfr., ex pluribus, CdS, IV, 7.7.2008 n. 3380).<br />
4.- Conclusivamente, dunque, il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />
Apprezzate le circostanze, peraltro, le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Claudio Rovis, Presidente, Estensore<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere<br />
Brunella Bruno, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<tr>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/12/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-18-12-2015-n-5818/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2015 n.5818</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/10/2011 n.831</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-10-2011-n-831/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-10-2011-n-831/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-10-2011-n-831/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/10/2011 n.831</a></p>
<p>Gli accertamenti istruttori di tipo fonometrico, qualora si discuta di provvedimenti di chiusura di attivita&#8217; ludiche danzanti, devono avvenire in maniera da non inficiare la correttezza tecnica e la bontà istruttoria delle operazioni delegate, che richiedono l’acquisizione “a sorpresa” dei dati fonometrici: in conseguenza, la comunicazione all&#8217;impresa ricorrente (che esercita</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Gli accertamenti istruttori di tipo fonometrico, qualora si discuta di provvedimenti di chiusura di attivita&#8217; ludiche danzanti, devono avvenire in maniera da non inficiare la correttezza tecnica e la bontà istruttoria delle operazioni delegate, che richiedono l’acquisizione “a sorpresa” dei dati fonometrici: in conseguenza, la comunicazione all&#8217;impresa ricorrente (che esercita l&#8217;attivita&#8217; ludica) deve avvenire a circa metà del periodo di rilevazione, consentendo la partecipazione della stessa e di suoi eventuali consulenti tecnici alle operazioni di elaborazione dei dati fonometrici. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00831/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00979/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 979 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Gotha</b> Società A Responsabilità Limitata, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Bevitori, Monica Rughi, con domicilio eletto presso Guido Mascioli in Bologna, via Santo Stefano 30;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Rimini</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Wilma Marina Bernardi, con domicilio eletto presso Francesco Bragagni in Bologna, Strada Maggiore N. 31; <b>Dirigente Settore Sportello Unico Attività Produttive e Economiche del Comune di Rimini, Arpa-Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente Emilia Romagna-Sezione Provinciale di Rimini</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Hotel Nord-Est di Arseni Maria Chiara &#038; C. S.n.c., </b>rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Stefano Beltrami, con domicilio eletto presso Beatrice Belli in Bologna, Strada Maggiore 47; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento prot.n.112165, datato 19 luglio 2011, con it quale il Dirigente del Settore Sportello Unico per le Attivita Produttive ed Attivita Economiche del Comune di Rimini ha disposto &#8220;&#8230;la revoca della licenza prot.n.2008/13450 del 18.1.2008,<br />
&#8211; e, per quanto occorrer possa, del rapporto tecnico di Arpa Rimini del 22.07.2010, allegato al verbale di contestazione del 23.07.2010,del parere negativo emanato da ARPA Rimini con nota prot.n.1521/XXVII.3/26 del 4 marzo 2011 e di ogni altro atto, prece<br />
&#8211; nonchè, di ogni altro atto precedente, conseguente, preordinato e comunque connesso, ancorché non noto.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rimini e di Hotel Nord-Est di Arseni Maria Chiara &#038; C. S.n.c.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Vista l’ordinanza n. 732/2011, con la quale il Collegio ha disposto accertamento istruttori sulle emissioni sonore prodotte dall’insediamento di proprietà della ricorrente, in contraddittorio tra le parti;<br />	<br />
Vista la richiesta di chiarimenti avanzata dall’A.R.P.A. Sezione Provinciale di Rimini, chiamata ad espletare la detta verificazione al fine di conoscere l’esatte modalità del contraddittorio tra le parti richiesto dal provvedimento istruttorio;<br />	<br />
Ritenuto che l’instaurazione del contraddittorio deve avvenire in maniera da non inficiare la correttezza tecnica e la bontà istruttoria delle operazioni delegate, che richiedono l’acquisizione “a sorpresa” dei dati fonometrici, di talché, come proposto dallo stesso organo tecnico deputato alla verificazione, la comunicazione alla ditta ricorrente deve avvenire a circa metà del periodo di rilevazione, consentendo la partecipazione della stessa, e di suoi eventuali consulenti tecnici, alle operazioni di elaborazione dei dati fonometrici da effettuarsi presso la sede dell’organo verificatore;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Emilia Romagna (Sezione Seconda), in risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata dall’A.R.P.A., Sezione Provinciale di Rimini, precisa che la verificazione fonometrica deve espletarsi secondo le modalità indicate in motivazione.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br />	<br />
Bruno Lelli, Consigliere<br />	<br />
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5696</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5696/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5696/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5696/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5696</a></p>
<p>Qualora un Comune imponga esecuzione di interventi messa in sicurezza in area ex cava e le parti private si siano dichiarate disponibili all’esecuzione di determinate opere richieste dalle amministrazioni, disponibilità non seguita dalla formale assunzione (ed accettazione da parte delle amministrazioni) dell’impegno ad eseguire gli interventi, va chiesto alle predette</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5696/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5696</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Qualora un Comune imponga esecuzione di interventi   messa in sicurezza in area ex cava e le parti private si siano dichiarate disponibili all’esecuzione di determinate opere richieste dalle amministrazioni, disponibilità non seguita dalla formale assunzione (ed accettazione da parte delle amministrazioni) dell’impegno ad eseguire gli interventi, va chiesto alle predette parti private di formalizzare un programma di interventi entro il 30.11.2007 e alle amministrazioni (regionale e comunale) di pronunciarsi in ordine al suddetto programma entro il 10.1.2008, ordinando alle parti di depositare entro il 14.1.2008 copia dell’esito di quanto effettuato in esecuzione della presente ordinanza e ogni altro atto utile  ai fini del decidere. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 5696/07<br />
Registro Generale: 7379/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />  Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Roberto Chieppa Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 30 Ottobre 2007.<br />
Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>RONCHI ELENA</b>,   <b>RONCHI FERDINANDO</b>,   <b>RONCHI MARIA GRAZIA</b>,   <b>RONCHI MARIA LUCIA</b>,   <b>SCANSANI LAURA </b>rappresentati e difesi da:  Avv.  FILIPPO LATTANZI &#8211;   Avv.  LUCA MARSICOcon domicilio  eletto in RomaVIA G.P. DA PALESTRINA,47  presso FILIPPO LATTANZI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI BARANZATE</b>rappresentato e difeso da:Avv.  FRANCESCO BORASI &#8211; Avv.  LUIGI MANZIcon domicilio  eletto in RomaVIA FEDERICO CONFALONIERI, 5presso LUIGI MANZI<br />
e nei confronti di<br />
<b>REGIONE LOMBARDIA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  GIULIANO POMPA &#8211; Avv.  MARCO CEDERLEcon domicilio  eletto in RomaVIA BONCOMPAGNI 71/Cpresso GIULIANO POMPA<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LOMBARDIA  &#8211;  MILANO: SEZIONE IV  n. 912/2007, resa tra le parti, concernente ESECUZIONE INTERVENTI   MESSA IN SICUREZZA IN AREA EX CAVA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI BARANZATE e REGIONE LOMBARDIA<br />
Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa   e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Marsico, Lattanzi e Manzi;<br />
Rilevato che gli appellanti si sono dichiarati disponibili all’esecuzione di determinate opere richieste dalle amministrazioni e che tale disponibilità non è stata seguita dalla formale assunzione (ed accettazione da parte delle amministrazioni) dell’impegno ad eseguire gli interventi;<br />
Ritenuto necessario richiedere agli appellanti di formalizzare un programma di interventi entro il 30.11.2007 e alle amministrazioni (regionale e comunale) di pronunciarsi in ordine al suddetto programma entro il 10.1.2008, ordinando alle parti di depositare entro il 14.1.2008 copia dell’esito di quanto effettuato in esecuzione della presente ordinanza e ogni altro atto utile  ai fini del decidere;   </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Ordina alle parti di eseguire quanto indicato in parte motiva e fissa la Camera di Consiglio del 22-1-2008 per l’ulteriore trattazione della domanda cautelare (Ricorso numero: 7379/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 30 Ottobre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-30-10-2007-n-5696/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/10/2007 n.5696</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2004 n.2257</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-5-2004-n-2257/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-5-2004-n-2257/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-5-2004-n-2257/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2004 n.2257</a></p>
<p>Procedimento cautelare &#8211; attivita&#8217; istruttoria cautelare – accertamenti di ordine statico su pericoli relativi alla realizzazione di opera pubblica interrata &#8211; termine per gli adempimenti – insufficienza – proroga Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Ordinanza n. 1465 del 18 maggio 2004 Vedi anche: T.A.R. LIGURIA – GENOVA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-5-2004-n-2257/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2004 n.2257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-5-2004-n-2257/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2004 n.2257</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento cautelare &#8211; attivita&#8217; istruttoria cautelare – accertamenti  di   ordine statico su pericoli  relativi alla realizzazione di opera pubblica interrata  &#8211; termine per gli adempimenti – insufficienza – proroga</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2004/5/4040/g">Ordinanza n. 1465 del 18 maggio 2004</a></p>
<p>Vedi anche: T.A.R. LIGURIA – GENOVA – <a href="/ga/id/2004/5/4041/g">Ordinanza sospensiva del 13 novembre 2003 n. 719</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:2257/2004<br />
Registro Generale:491/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Stenio Riccio<br />Cons. Costantino Salvatore<br />Cons. Dedi Rulli<br />Cons. Vito Poli<br />Cons. Carlo Saltelli Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 18 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>LERTORA MARIA LERTORA GIOVANNI BATTISTA SANNAZZARO IMMACOLATA IN PR. E Q. LEG. RAPPR. PT “LA MELA” SAS</b> rappresentati e difesi dagli Avv.ti ANTONINO BONGIORNO GALLEGRA, RICCARDO MAOLI con domicilio eletto in Roma VIA DEGLI SCIALOJA, 18 presso FEDERICO MAZZETTI</p>
<p>contro</p>
<p><b>MIN. INTERNO &#8211; COMANDO PROV. LE VV. FF. GENOVA MIN. BENI E ATTIVITA&#8217; CULTURALI SOPR. B.A. PAES. LIGURIA MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI &#8211; CAP. PORTO GENOVA AGENZIA DEL DEMANIO</b> rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 AGENZIA DELLE DOGANE non costituitasi; <b>E.N.E.L. S.P.A.</b> non costituitasi; RETE <b>FERROVIARIA ITALIANA (R.F.I.)</b> non costituitasi; <b>BOTTARO IVO</b> non costituitosi; <b>COMUNE DI ZOAGLI</b> rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIOVANNI GERBI, LUDOVICO VILLANI e RENATO MOTTOLA con domicilio eletto in Roma VIA ASIAGO N.8 presso LUDOVICO VILLANI</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LIGURIA &#8211; GENOVA: Sezione I n. 719/2003, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL PRG E DEL PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA con realizzazione di parcheggio interrato;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AGENZIA DEL DEMANIO COMUNE DI ZOAGLI MIN. INTERNO &#8211; COMANDO PROV.LE VV. FF. GENOVA MIN. BENI E ATTIVITA&#8217; CULTURALI SOPR. B.A. PAES. LIGURIA MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI &#8211; CAP. PORTO GENOVA<br />
Udito il relatore Cons. Carlo Saltelli e uditi, altresì, per le parti l’avv. Lucio Anelli in sostituzione dell’avv. Antonino Gallegra Bongiorno per gli appellanti e l’Avv. dello Stato Diego Giordano;</p>
<p>Vista l’ordinanza n. 1465 del 30 marzo 2004, con cui la Sezione ha dato incarico al Provveditorato delle Opere Pubbliche di Genova di accertare se, sulla base dei rilievi svolti dai ricorrenti e dalla perizia tecnica depositata in giudizio, esista possibilità che il pericolo lamentato sia reale e che i danni previsti dagli stessi possano concretamente verificarsi, assegnando il termine del 10 maggio 2004 per il relativo espletamento;<br />
Letta la nota prot. 3095 del 29 aprile 2004, con cui il predetto Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche ha comunicato che a causa della complessità degli accertamenti richiesti non è possibile rispettare il termine del 10 maggio 2004 ed ha chiesto a tal fine la concessione di una proroga del termine di 60 giorni;</p>
<p>Considerati: la fase procedimentale di sospensiva; l’approssimarsi del periodo feriale e la necessità di definire sollecitamente l’affare;</p>
<p>Ritenuto di dover accogliere pertanto la predetta richiesta, concedendo definitivo termine per gli accertamenti richiesti e per il deposito della apposita relazione fino al 20 giugno 2004;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Fissa per il 20 giugno 2004 il termine per l’espletamento a carico del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Genova della verificazione disposta con la precedente ordinanza n. 1465 del 30 marzo 2004 e per il deposito della relazione; rinvia per l’ulteriore trattazione all’udienza del 24/6/2004.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 18 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-5-2004-n-2257/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2004 n.2257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2004 n.1465</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-30-3-2004-n-1465/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-30-3-2004-n-1465/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-30-3-2004-n-1465/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2004 n.1465</a></p>
<p>Opere pubbliche – rapporti tra opera pubblica ed edifici circostanti &#8211; attivita&#8217; istruttoria cautelare – accertamenti di ordine statico su pericoli relativi alla realizzazione di opera pubblica interrata. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Ordinanza n. 2257 del 18 maggio 2004 Vedi anche: T.A.R. LIGURIA – GENOVA –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-30-3-2004-n-1465/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2004 n.1465</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Opere pubbliche – rapporti tra opera pubblica ed edifici circostanti  &#8211;  attivita&#8217; istruttoria cautelare – accertamenti  di   ordine statico su pericoli  relativi alla realizzazione di opera pubblica interrata.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2004/5/4039/g">Ordinanza n. 2257 del 18 maggio 2004</a></p>
<p>Vedi anche: T.A.R. LIGURIA – GENOVA – <a href="/ga/id/2004/5/4041/g">Ordinanza sospensiva del 13 novembre 2003 n. 719</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1465/2004<br />
Registro Generale: 491/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. e Rel. Stenio Riccio<br />
Cons. Dedi Rulli<br />Cons. Giuseppe Carinci<br />Cons. Carlo Deodato<br />
Cons. Sergio De Felice<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 30 Marzo 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>LERTORA MARIA LERTORA GIOVANNI BATTISTA SANNAZZARO IMMACOLATA IN PR. E Q. LEG. RAPPR. PT “LA MELA” SAS </b>rappresentati e difesi da: Avv. ANTONINO BONGIORNO GALLEGRA Avv. RICCARDO MAOLI con domicilio eletto in Roma, VIA DEGLI SCIALOJA, 18 presso, FEDERICO MAZZETTI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MIN. INTERNO &#8211; COMANDO PROV.LE VV. FF. GENOVA</b> rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GEN. STATO MIN. <b>BENI E ATTIVITA&#8217; CULTURALI SOPR. B. A. PAES. LIGURIA </b>rappresentato e difeso da AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma,VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GEN. STATO MINISTERO <b>INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI &#8211; CAP. PORTO GENOVA</b> rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 presso AVVOCATURA GEN. STATO <b>AGENZIA DEL DEMANIO</b> rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GEN. STATO <b>AGENZIA DELLE DOGANE</b> non costituitasi; <b>E.N.E.L. S.P.A.</b> non costituitasi; <b>RETE FERROVIARIA ITALIANA (R.F.I.)</b> non costituitasi; <b>BOTTARO IVO</b> non costituitosi; <b>COMUNE DI ZOAGLI</b> rappresentato e difeso da: Avv. GIOVANNI GERBI Avv. LUDOVICO VILLANI Avv. RENATO MOTTOLA con domicilio eletto in Roma, VIA ASIAGO N.8 presso LUDOVICO VILLANI<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LIGURIA &#8211; GENOVA &#8211; Sezione I, n. 719/2003, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL PRG E DEL PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA con realizzazione di parcheggio interrato;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AGENZIA DEL DEMANIO COMUNE DI ZOAGLI MIN. INTERNO &#8211; COMANDO PROV. LE VV. FF. GENOVA MIN. BENI E ATTIVITA&#8217; CULTURALI SOPR. B. A. PAES. LIGURIA MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI &#8211; CAP. PORTO GENOVA<br />
Udito il Pres. e relatore Stenio Riccio e uditi, altresì, per le parti l’avv. Riccardo Maoli, l’avv. Giovanni Gerbi, l’avv. Renato Mottola e l’avv. Ludovico Villani;</p>
<p>Ritenuto che ai fini del decidere occorre disporre una verificazione al fine di accertare se, sulla base di dei rilievi svolti dai ricorrenti e dalla perizia tecnica depositata in giudizio esiste possibilità che il pericolo lamentato sia reale e che i danni previsti dagli stessi possano concretamente verificarsi.<br />
Per l’esecuzione della verificazione viene conferito incarico al Provveditorato delle Opere Pubbliche di Genova, che vi provvederà in contraddittorio con le parti in giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Ordina al Provveditorato delle Opere Pubbliche di Genova di provvedere all’esecuzione della verificazione di cui in motivazione, con onere di depositare presso la Segreteria di questa Sezione, apposita relazione sulle operazioni svolte e sugli accertamenti eseguiti, accompagnata dagli atti rilevanti allo scopo,entro il 10 maggio 2004.</p>
<p>Fissa la Camera di Consiglio del 18 maggio 2004 per il prosieguo della decisione sull’istanza di sospensione in argomento.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 30 Marzo 2004</p>
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