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	<title>Rassegna del Diritto delle Comunicazioni Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Rassegna del Diritto delle Comunicazioni Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Rassegna sul diritto delle comunicazioni &#8211; 23-NOV-16</title>
		<link>https://www.giustamm.it/documento/rassegna-sul-diritto-delle-comunicazioni-23-nov-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/rassegna-sul-diritto-delle-comunicazioni-23-nov-16/">Rassegna sul diritto delle comunicazioni &#8211; 23-NOV-16</a></p>
<p>Rassegna del Diritto delle comunicazioni ed. n. 9-10/16 (settembre-ottobre 2016) La giurisprudenza europea La Corte di Giustizia sul rapporto tra effetti retroattivi delle sentenze di annullamento e tutela del legittimo affidamento La Corte di Giustizia ritorna sull&#8217;intensità del sindacato del giudice nazionale La Corte di Giustizia precisa i requisiti di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/rassegna-sul-diritto-delle-comunicazioni-23-nov-16/">Rassegna sul diritto delle comunicazioni &#8211; 23-NOV-16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/rassegna-sul-diritto-delle-comunicazioni-23-nov-16/">Rassegna sul diritto delle comunicazioni &#8211; 23-NOV-16</a></p>
<div style="text-align: center;"><strong>Rassegna del Diritto delle comunicazioni</strong><br />
<strong>ed. n. 9-10/16 (settembre-ottobre 2016)</strong></div>
<p><em>La giurisprudenza europea</em></p>
<ul>
<li>La Corte di Giustizia sul rapporto tra effetti retroattivi delle sentenze di annullamento e tutela del legittimo affidamento</li>
<li>La Corte di Giustizia ritorna sull&#8217;intensità del sindacato del giudice nazionale</li>
<li>La Corte di Giustizia precisa i requisiti di indipendenza e competenza delle ANR (causa C-424/15)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<div style="background: #eeeeee; border: 1px solid #cccccc; padding: 5px 10px; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>La giurisprudenza europea</strong></span></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>La Corte di Giustizia sul rapporto tra effetti retroattivi delle sentenze di annullamento e tutela del legittimo affidamento </strong>(<a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/23453">Corte Giust., II, 13 ottobre 2016, C-231/15</a>)</div>
<div style="text-align: justify;">Nell&#8217;ordinamento polacco gli annullamenti dei provvedimenti amministrativi hanno tipicamente effetti solo per il futuro. Nel caso di specie, in contrasto con tale prassi, il giudice nazionale aveva annullato con effetti retroattivi una decisione tariffaria dell&#8217;autorità di regolazione polacca al fine di tutelare in modo pieno gli interessi della ricorrente. Il giudice di appello ha rimesso alla Corte di Giustizia la questione se il diritto di ricorso previsto dall&#8217;art. 4 della Direttiva Quadro consentisse simili annullamenti retroattivi ovvero se questi ultimi fossero da evitare alla luce dei principi di certezza giuridica e legittimo affidamento degli interessati all&#8217;applicazione del provvedimento sino al suo annullamento definitivo.<br />
Nella sentenza in esame la Corte ribadisce che il diritto di ricorso previsto dalla normativa di settore è espressione del più generale principio di effettiva protezione ai diritti degli individui di cui all&#8217;art. 47 della Carta dei diritti. Conseguentemente, se necessario per tutelare in modo pieno gli interessi dei ricorrenti, il giudice deve annullare i provvedimenti con effetto retroattivo. Non osta a questa conclusione il principio del legittimo affidamento, altrettanto riconosciuto dal diritto UE, poiché l&#8217;art. 4 della Direttiva Quadro non esclude la retroattività degli annullamenti, limitandosi ad affermare che, durante l&#8217;appello e salvo provvedimenti cautelari, la decisione dell&#8217;ANR rimane applicabile (in altri termini, il diritto di settore stabilisce solo che la semplice proposizione di un ricorso non ha effetti sospensivi).</div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>La Corte di Giustizia ritorna sull&#8217;intensità del sindacato del giudice nazionale </strong>(<a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/23560">Corte Giust., II, 15 settembre 2016, C-28/15</a>)</div>
<div style="text-align: justify;">Il caso oggetto del presente rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia rappresenta il sequel di una vicenda di cui ci siamo già occupati in questa Rassegna nel 2010: la fissazione delle tariffe di terminazione degli operatori mobili olandesi.<br />
Infatti, nel 2010 il giudice nazionale ha annulato una decisione della locale autorità di regolazione che imponeva tariffe di terminazione stabilite secondo le metodologie prescritte dalla Raccomandazione della Commissione europea del 2009 in materia. Secondo il giudice nazionale, la metodologia indicata dalla Commissione era troppo severa per le condizioni del mercato nazionale, con la conseguenza che doveva essere applicata una metodologia che conduceva a tariffe più elevate a beneficio dei gestori. In sede di ri-edizione del potere, l&#8217;ANR notificò la proposta di provvedimento alla Commissione europea, che non ritenne l&#8217;ottemperanza al giudicato una ragione sufficiente per deviare dalle proprie indicazioni e adottò una raccomandazione ai sensi dell&#8217;art. 13-bis della Direttiva Quadro. Nonostante quest&#8217;ultima, l&#8217;ANR ha poi confermato la decisione con cui ottemperava al giudicato.<br />
Ebbene, dovendo stabilire le tariffe per il successivo periodo regolamentare, l&#8217;ANR ha tentato nuovamente di usare i criteri indicati dalla Commissione. Anche in questo caso, il giudice nazionale ha censurato tale decisione, sospendendola in via cautelare. Esso ha poi chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire in sostanza se: (i) il giudice nazionale sia vincolato alla citata Raccomandazione della Commissione del 2009 sulle tariffe di terminazione; (ii) in caso negativo, se il giudice possa valutare proporzionalità, adeguatezza e giustificazione delle misure adottate nel rispetto della citata Raccomandazione alla luce delle circostanze specifiche nazionali; e (iii) possa chiedere all&#8217;ANR di dimostrare che la misura proposta raggiunga effettivamente gli obiettivi regolamentari perseguiti.<br />
Quanto alla prima questione, la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, pur non essendo giuridicamente vincolanti, le Raccomandazioni della Commissione devono comunque essere tenute in considerazione dal giudice, che se ne può discostare &#8220;solo qualora&#8221; lo &#8220;impongono&#8221; le &#8220;caratteristiche peculiari del mercato&#8221; locale.<br />
Quanto alle altre questioni, per la Corte il rispetto di una Raccomandazione da parte dell&#8217;ANR non priva il giudice nazionale del potere di scrutinare i presupposti dell&#8217;intervento regolamentare, tra cui il rispetto del principio di proporzionalità e degli obiettivi regolamentari stabiliti dalla Direttiva Quadro.<br />
Inoltre, secondo la Corte, anche nella regolamentazione dei mercati all&#8217;ingrosso (dove sono attivi solo i gestori), le ANR devono prendere in considerazione gli interessi degli utenti finali. In altri termini, a dire della Corte di Giustizia, la promozione degli interessi dei consumatori è la bussola di qualsiasi intervento regolamentare.<br />
Secondo la Corte UE, il giudice nazionale non può però chiedere all&#8217;ANR di dimostrare l&#8217;effettivo raggiungimento degli obiettivi regolamentari perseguiti in quanto si tratterebbe di una prova &#8220;impossibile o eccessivamente difficile da raggiungere&#8221;, anche tenuto conto che l&#8217;imposizione degli obblighi regolamentari avviene sulla base di un&#8217;analisi prospettica.</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>La Corte di Giustizia precisa i requisiti di indipendenza e competenza delle ANR </strong>(<a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/23561">Corte Giust., II, 19 ottobre 2016, C-424/15</a>)</div>
<div style="text-align: justify;">Nell&#8217;ambito delle misure di spending review e di efficientamento della PA, la Spagna ha fuso l&#8217;autorità di regolazione delle comunicazioni con le altre autorità di regolazione dei pubblici servizi e antitrust. Nell&#8217;ambito di questa riorganizzazione istituzionale sono stati dichiarati decaduti prima della scadenza del loro mandato i componenti dell&#8217;autorità delle comunicazioni i quali hanno appellato tale decisione innanzi al giudice spagnolo. Quest&#8217;ultimo ha chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire se: (i) il quadro regolamentare UE consente la fusione dell&#8217;autorità delle comunicazioni con altre autorità all&#8217;interno di un modello istituzionale multisettoriale; e (ii) le garanzie di indipendenza e imparzialità che spettano alle ANR nel settore delle comunicazioni consentano la prematura decadenza dei suoi componenti, anche se nel quadro di una più ampia riorganizzazione istituzionale.<br />
Quanto al primo quesito, secondo la Corte, la creazione di un organismo multisettoriale non dovrebbe di per sé pregiudicare il mantenimento dei requisiti di competenza, indipendenza e imparzialità richiesti specificatamente alle ANR dal quadro normativo delle comunicazioni elettroniche. Pur spettando al giudice nazionale verificare in concreto l&#8217;organizzazione e le modalità di funzionamento della nuova autorità multisettoriale, secondo la Corte UE, la normativa nazionale di riferimento sembrerebbe idonea a mantenere tali requisiti.<br />
Per il resto, secondo la Corte, la riforma istituzionale non è un motivo sufficiente per la cessazione anzitempo dei mandati dei membri dell&#8217;ANR. Infatti, a garanzia della loro indipendenza e imparzialità, la destituzione di questi ultimi può avvenire soltanto per le ragioni preventivamente stabilite dal diritto nazionale. Destituzioni per motivi diversi possono rappresentare &#8220;rappresaglie&#8221; del potere politico in contrasto con la novella legislativa UE del 2009 che ha invece espressamente inteso tutelare le ANR da interferenze esterne di qualsiasi natura, ivi incluse quelle governative.
</div>
<div style="text-align: right;"><em>(redazione a cura di Federico Fischione)</em></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/rassegna-sul-diritto-delle-comunicazioni-23-nov-16/">Rassegna sul diritto delle comunicazioni &#8211; 23-NOV-16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Rassegna sul diritto delle comunicazioni &#8211; 03-OTT-16</title>
		<link>https://www.giustamm.it/documento/rassegna-sul-diritto-delle-comunicazioni-03-ott-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2016 05:49:39 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/rassegna-sul-diritto-delle-comunicazioni-03-ott-16/">Rassegna sul diritto delle comunicazioni &#8211; 03-OTT-16</a></p>
<p>Rassegna del Diritto delle comunicazioni ed. n. 7-8/16 (luglio-agosto 2016) La regolazione nazionale La Relazione annuale dell’AgCom La regolamentazione europea Equivalence in salsa britannica Le linee-guida del BEREC sulla net neutrality La giurisprudenza nazionale Il Consiglio di Stato ricorda all’AgCom i propri obblighi istruttori e motivazionali (Sez. III n. 3143/2016)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/rassegna-sul-diritto-delle-comunicazioni-03-ott-16/">Rassegna sul diritto delle comunicazioni &#8211; 03-OTT-16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/rassegna-sul-diritto-delle-comunicazioni-03-ott-16/">Rassegna sul diritto delle comunicazioni &#8211; 03-OTT-16</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">
<p><strong>Rassegna del Diritto delle comunicazioni</strong><br />
<strong>ed. n. 7-8/16 (luglio-agosto 2016)</strong></p>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"><em>La regolazione nazionale</em></div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">La Relazione annuale dell’AgCom</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;"><em>La regolamentazione europea</em></div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Equivalence in salsa britannica</li>
<li style="text-align: justify;">Le linee-guida del BEREC sulla net neutrality</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;"><em>La giurisprudenza nazionale</em></div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato ricorda all’AgCom i propri obblighi istruttori e motivazionali (Sez. III n. 3143/2016)</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;"><em>La regolamentazione europea</em></div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Secondo la Corte di Giustizia, l’AgCom è assoggettabile alla spending review (C-240/15)</li>
</ul>
</div>
</div>
<div style="background: #eeeeee; border: 1px solid #cccccc; padding: 5px 10px; text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><em>La regolazione nazionale</em></span></strong></div>
<p><strong>La Relazione annuale dell’AgCom</strong> (<a href="https://www.giustamm.it/bd/documento/284">AGCOM relazione annuale 2016 sull&#8217;attività svolta e sui programmi di lavoro</a>)<br />
All’indomani della Brexit, il Presidente dell’AgCom enfatizza nella propria presentazione l’esigenza che anche le autorità di regolazione perseguano l’integrazione e la costituzione di un mercato unico digitale e, quindi, sugli obiettivi regolamentari lato sensu di politica industriale, ulteriori rispetto a quelli tipicamente proconcorrenziali. “Ma [secondo il Prof. Cardani] il ruolo dell’Autorità non si esaurisce certo nella promozione di concorrenza e investimenti. È centrale il compito di tutela dei consumatori e degli utenti e il ruolo di regolamentazione dei servizi finali svolto da Agcom, a fronte delle caratteristiche dei mercati di riferimento”. Il che farebbe pensare che, nel prossimo anno, l’AgCom concentrerà le proprie attività lungo tre direttrici: quella tradizionale della promozione della concorrenza e quelle, sinora più defilate, di promozione degli investimenti e tutela dei consumatori.</p>
<div style="background: #eeeeee; border: 1px solid #cccccc; padding: 5px 10px; text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><em>La regolamentazione europea</em></span></strong></div>
<p><strong><em>Equivalence</em> in salsa britannica </strong>(<a href="https://www.giustamm.it/bd/documento/286">OFCOM, Strengthening Openreach’s strategic and operational independence</a>)<br />
Come descritto nel precedente numero di questa Rassegna, l’AgCom ha avviato una consultazione pubblica sulle misure presentate da Telecom per garantire l’equivalence e, quindi, la parità di trattamento tra le sue divisioni commerciali e i concorrenti nell’acquisto e fruizione dei servizi di accesso. In sostanza, dopo aver nel 2008 adottato un meccanismo di separazione funzionale – proprio sulla base dell’esempio UK – che garantisce una certa terzietà della rete rispetto al resto dell’azienda (v. questa Rassegna n. 12/08), Telecom ha proposto di adottare gli stessi sistemi e processi di fornitura dei servizi sia per gli OLO che per le divisioni interne.<br />
Ebbene, in parallelo, anche l’autorità di regolazione britannica (OFCOM) ha avviato un processo di rivisitazione delle regole che garantiscono i concorrenti (v. Rassegna n. 2/16). Al termine di questo processo, ha proposto di rendere ancora più indipendente da British Telecom l’unità incaricata di gestire la rete (Openreach) che dovrebbe diventare una società autonoma, ancorché all’interno dello stesso gruppo (c.d. separazione legale). In tal modo, secondo il regolatore UK, gli obiettivi aziendali di Openreach dovrebbero essere ancora più distinti da quelli dell’ex incumbent, garantendo così servizi migliori a tutti gli acquirenti, inclusi i concorrenti della capogruppo.</p>
<p><strong>Le linee-guida del BEREC sulla net neutrality</strong> (<a href="http://BEREC Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules">BEREC, Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules</a>)<br />
Come descritto in questa Rassegna n. 11/2015, il nuovo Regolamento UE c.d. Open Internet affida al BEREC (ie., il forum europeo dei regolatori delle tlc) il ruolo di assistere le autorità nazionali nelle loro attività di vigilanza sul rispetto della net neutrality. Con le presenti linee guida il BEREC fornisce alle autorità nazionali un’interpretazione comune delle disposizioni del Regolamento. Così, ad esempio, il BEREC ha ritenuto che i gestori non debbano ottenere un’autorizzazione preventiva per l’uso dei sistemi di controllo del traffico (traffic management), fermo restando che quelli discriminatori dei contenuti altrui sono vietati.</p>
<div style="background: #eeeeee; border: 1px solid #cccccc; padding: 5px 10px; text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><em>La giurisprudenza nazionale</em></span></strong></div>
<p><strong>Il Consiglio di Stato ricorda all’AgCom i propri obblighi istruttori e motivazionali</strong> (<a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/23388">Cons. St., III, 14 luglio 2016, n. 3143</a>)<br />
Questa sentenza rappresenta una pietra miliare nel percorso che ha progressivamente condotto i giudici amministrativi a rifuggire da qualsiasi deferenza nei confronti delle authorities e ad esercitare un sindacato pieno sui loro provvedimenti, anche regolamentari. In effetti, con la presente sentenza, il Consiglio di Stato ha praticamente demolito le delibere nn. 746 e 747/13/CONS, con cui l’AgCom aveva stabilito le tariffe dei fondamentali servizi di accesso all’ingrosso applicabili nel 2013 (e poi estese anche al 2014). Si trattava, quindi, di una decisione regolamentare sicuramente centrale che presentava notevoli elementi di tecnicismo.<br />
Ebbene, richiamando i propri precedenti di maggio 2013 (v. questa Rassegna n. 5/2013), il giudice di appello ha sindacato a fondo la coerenza della motivazione delle delibere impugnate. Così facendo, esso ha accolto numerose censure, anche contrapposte, dei gestori perché l’AgCom non aveva spiegato a fondo la propria decisione.<br />
In tale ottica, si segnala lo scrupolo con cui il Consiglio di Stato ha verificato l’applicazione del principio di orientamento al costo di cui all’art. 50 del codice delle comunicazioni. Invero, se da una giurisprudenza di prime cure, poteva desumersi la sussistenza di un certo grado di flessibilità, trattandosi appunto di “orientamento”, il Consiglio di Stato ha stabilito “il principio secondo cui è necessario che AGCom orienti tutti i prezzi ai costi sottostanti, dopo aver verificato che si tratta di costi effettivamente sostenuti ed efficienti”. Così, il giudice ha accolto le contrapposte censure di chi chiedeva tariffe più elevate o più basse perché l’AgCom non ha spiegato bene i propri calcoli.<br />
Un discorso a parte merita il capitolo “europeo”. Infatti, nel procedimento di adozione dei provvedimenti impugnati, era intervenuta la Commissione europea, chiedendo con raccomandazione ai sensi dell’art.7-bis della Direttiva Quadro di riconoscere a Telecom una maggiore remunerazione del capitale investito (cd. WACC) per erogare i servizi ai concorrenti (v. questa Rassegna n. 12/2013). Infatti, secondo la Commissione, non era credibile riconoscere a Telecom per il 2013 lo stesso tasso di WACC stabilito nel 2010, prima della notoria crisi economica. L’AgCom aveva disatteso questa indicazione, ritenendo di adempiere alla raccomandazione europea proprio con il mantenimento del valore del WACC stabilito nel 2010. Il TAR aveva approvato tale modus operandi, essenzialmente perché quel tipo di raccomandazioni della Commissione non sono vincolanti per le autorità nazionali di regolazione. Ebbene, il Consiglio di Stato ha accolto invece l’appello, ritenendo che la motivazione dell’AgCom fosse simulata e che, quindi, essa fosse venuto meno al serrato standard motivazionale imposto dalla normativa europea per derogare alle raccomandazioni della Commissione.<br />
Da questa sentenza si possono trarre i seguenti insegnamenti: (i) l’AgCom deve motivare molto bene i propri provvedimenti, eventualmente – ove necessario – richiamando il perseguimento delle proprie politiche regolamentari, ma non può nascondere le proprie decisioni dietro l’arcano dei numeri perché il giudice è pronto a fargli le pulci; (ii) l’AgCom non può prendere sottogamba le indicazioni europee; il che è senza dubbio coerente con la natura multilivello del quadro regolamentare di settore.</p>
<div style="background: #eeeeee; border: 1px solid #cccccc; padding: 5px 10px; text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><em>La regolamentazione europea</em></span></strong></div>
<p><strong>Secondo la Corte di Giustizia, l’AgCom è assoggettabile alla spending review</strong> (<a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/23387">Corte Giust. UE, II, 28 luglio 2016, C-240/15</a>)<br />
Seguendo l’opinione dell’Avvocato Generale (v. questa Rassegna nn. 3-3/2016), la Corte UE ha stabilito che anche l’AgCom può essere chiamata a rinunciare a parte delle proprie risorse nell’ambito di una manovra di contenimento delle spese pubbliche.<br />
In particolare, l’AgCom ha impugnato il provvedimento con cui l’ISTAT l’aveva inclusa nel settore pubblico allargato, soggetto alla disposizioni di finanza pubblica. A dire dell’AgCom, le conseguenti restrizioni economiche le impedivano di adempiere adeguatamente ai propri obblighi regolamentari di derivazione UE e potevano pregiudicare la sua indipendenza, anch’essa tutelata dal diritto UE.Secondo la Corte, ciò potrebbe accadere solo laddove le misure di contenimento della spesa configurino “un potenziale ostacolo” all’esercizio “in maniera soddisfacente” delle funzioni regolamentari. Cosa che non accadrebbe nel caso di specie poiché le norme impongono generici obiettivi di risparmio, lasciando all’AgCom “ampio margine” di attuazione.<br />
Con questa sentenza la Corte fa il punto sui limiti dell’indipendenza delle ANR, stabilendo che &#8211; fermo restando gli incomprimibili margini di autonomia e le competenze attribuite direttamente dalla normativa europea di settore – esse non sono completamente avulse dal controllo democratico e, quindi, ad esempio, dai controlli parlamentari degli Stati membri e dalle norme generali sulla P.A.</p>
<div style="text-align: right;"><em>(redazione a cura di Federico Fischione)</em></div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/rassegna-sul-diritto-delle-comunicazioni-03-ott-16/">Rassegna sul diritto delle comunicazioni &#8211; 03-OTT-16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Rassegna sul diritto delle comunicazioni &#8211; 01-MAR-16</title>
		<link>https://www.giustamm.it/documento/rassegna-sul-diritto-delle-comunicazioni-01-mar-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/rassegna-sul-diritto-delle-comunicazioni-01-mar-16/">Rassegna sul diritto delle comunicazioni &#8211; 01-MAR-16</a></p>
<p>Rassegna del Diritto delle comunicazioni ed. n. 1-2/16 (gennaio-febbraio 2016) La regolamentazione europea La risoluzione del Parlamento UE sul mercato digitale La giurisprudenza nazionale L’Adunanza Plenaria ritorna sull’actio finium regundorum tra AgCom e AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette Le Sezioni Unite sulla numerazione del telecomando: interessante caso di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/rassegna-sul-diritto-delle-comunicazioni-01-mar-16/">Rassegna sul diritto delle comunicazioni &#8211; 01-MAR-16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/rassegna-sul-diritto-delle-comunicazioni-01-mar-16/">Rassegna sul diritto delle comunicazioni &#8211; 01-MAR-16</a></p>
<table style="width: 1000px;" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1">
<caption><strong>Rassegna del Diritto delle comunicazioni ed. n. 1-2/16 (gennaio-febbraio 2016)</strong></caption>
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><em>La regolamentazione europea</em></span>
</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">La risoluzione del Parlamento UE sul mercato digitale</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #ff0000;"><em>La giurisprudenza nazionale</em></span></div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">L’Adunanza Plenaria ritorna sull’actio finium regundorum tra AgCom e AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette</li>
<li style="text-align: justify;">Le Sezioni Unite sulla numerazione del telecomando: interessante caso di annullamento di una sentenza del Cons. Stato resa in sede di ottemperanza</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><em>La giurisprudenza europea</em></span></div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">La Corte di Giustizia sullo screen splitting (causa C‑314/14, Sanoma Media Finland</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table style="width: 1000px;" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1">
<caption><strong>La regolamentazione europea</strong></caption>
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</p>
<ul>
<li><span style="color: #0000cd;"><u>La risoluzione del Parlamento UE sul mercato digitale</u></span></li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">Il Parlamento UE sostiene la (ambiziosa) strategia digitale della Commissione europea (v. precedenti numeri di questa Rassegna, in cui si è descritta l’Agenda digitale europea). Il che implica la condivisione da parte del Legislatore UE della necessità di rivedere ampia parte della normativa UE, inclusa quella sul commercio elettronico e il diritto d’autore.<br />
Inoltre, il Parlamento incoraggia le iniziative della Commissione contro i geoblocchi (ossia, l’impossibilità di accedere on-line a beni e/o servizi al di fuori del proprio Stato di residenza), che rappresenta uno temi maggiormente scottanti al momento (v. numero 9-10/15 di questa Rassegna), nonché la invita a continuare ad esaminare le potenziali criticità esistenti ai vari livelli della rete (anche mediante gli strumenti antitrust).<br />
PARLAMENTO EUROPEO &#8211; <a href="https://www.giustamm.it/bd/legislazione/1031">Risoluzione 19 gennaio 2016, n. 2147</a></div>
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<caption><strong>La giurisprudenza nazionale</strong></caption>
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<li style="text-align: justify;"><span style="color: #0000cd;"><u>L’Adunanza Plenaria ritorna sull’actio finium regundorum tra AgCom e AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette</u></span></li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">Torna di attualità la questione sull’individuazione dell’autorità competente a sanzionare comportamenti commerciali commendevoli nel settore delle comunicazioni elettroniche.<br />
Infatti, le competenze dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) in materia di pratiche commerciali scorrette (cfr. artt. 20-26, Codice del consumo) possono invadere le funzioni di tutela dell’utenza svolte dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AgCom”) in base alla normativa di settore (quali, in primis, gli artt. 53 e ss. del Codice delle comunicazioni elettroniche, e la Legge n. 40/2007, c.d. “Bersani”).<br />
La questione ha condotto a uno scontro tra le due Autorità (con l’AgCom che, come nel giudizio in oggetto, si è costituita in giudizio contro l’AGCM a tutela delle proprie competenze).<br />
La questione era stata risolta in via giurisprudenziale dal Consiglio di Stato che, con le plenarie nn. 11-13 e 15-16/2012, aveva attribuito la competenza all’AgCom (v. questa Rassegna n. 4/2012 e la mia nota a sentenza pubblicata su questa Rivista on-line), rilevando che:<br />
•    l’AgCom esercita in via primaria anche funzioni a tutela dell’utenza;<br />
•    la direttiva comunitaria n. 2005/29/CE (recepita dal Codice del consumo) prevede che debbano prevalere sulle sue disposizioni quelle speciali stabilite da altre normative a tutela dell’utenza, come quella delle comunicazioni elettroniche;<br />
•    la normativa delle comunicazioni elettroniche prevede nome speciali a tutela dell’utenza e, per ciò che rileva ai nostri fini, è anche completa in quanto prevede dettagliate disposizioni ad hoc, oltre che la competenza dell’AgCom a sanzionarne eventuali violazioni;<br />
•    il sistema normativo delle comunicazioni elettroniche – mediante formule generali, norme di chiusura, e la previsione dei poteri attuativi dell’AgCom – non presenta alcuna lacuna o “deficit di tutela”, tale da rendere necessario l’intervento “suppletivo” dell’AGCM;<br />
•    non si potrebbe ritenere poi che la disciplina ex ante stabilita dall’AgCom consenta interventi ex post “caso per caso” dell’AGCM poiché l’azione repressiva esige la presenza di “un’unica autorità”, senza distinzioni tra interventi ex ante ed ex post. La prevalenza dell’AgCom garantirebbe anche il “buon andamento” dell’amministrazione perché: si eviterebbero duplici interventi repressivi, con conclusioni anche diverse delle due autorità; si garantirebbero al mercato indirizzi univoci a vantaggio in ultima analisi degli stessi consumatori; oltre alla proporzionalità delle sanzioni perché si eviterebbero cumuli sanzionatori.<br />
La situazione si è complicata successivamente perché, a ottobre 2013, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia, lamentando che l’esistenza di una normativa speciale settoriale non può escludere l’applicazione della direttiva UE che, come recepita nel nostro ordinamento, ha attribuito all’AGCM il compito di sanzionare le pratiche commerciali scorrette.<br />
Per scongiurare una multa europea, il Legislatore nazionale corse ai ripari nel 2014, inserendo il comma 1-bis dell’art. 27, Codice del consumo, secondo cui la disciplina delle pratiche commerciali si applica anche nei “settori regolati”, con la previsione di un parere dell’autorità settoriale.<br />
Con la sentenza in esame l’Adunanza plenaria ritorna perciò sui suoi precedenti, affermando che il criterio di specialità (in base al quale prevarrebbe l’AgCom) non deve essere applicato “per settori”, bensì “per fattispecie concrete”. Secondo il giudice, occorre quindi valutare, caso per caso, se ricorre un’ipotesi di “specialità per progressione”, ossia se la violazione della norma regolamentare (pacificamente vigilata dall’AgCom) costituisce elemento costitutivo di un più ampio illecito teso a coartare la libertà degli utenti (ossia, una pratica commerciale scorretta). In quest’ultimo caso, la competenza spetta all’AGCM perché l’AgCom non può sanzionare la violazione più grave.<br />
Il problema di questa sentenza è che tale criterio, condivisibile in teoria, è difficilmente (o, quanto meno, opinabilmente) applicabile in pratica. In altri termini, questa sentenza non sopisce l’incertezza giuridica e, comunque, darà vita a un continuo contenzioso sulla competenza per ogni provvedimento dell’AGCM nei settori regolati.<br />
Consiglio di Stato Adunanza plenaria  &#8211; Sentenza <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/22706">9 febbraio 2016, n. 3</a></div>
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<li style="text-align: justify;"><span style="color: #0000cd;"><u>Le Sezioni Unite sulla numerazione del telecomando: interessante caso di annullamento di una sentenza del Cons. Stato resa in sede di ottemperanza</u></span></li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">La vicenda del posizionamento delle emittenti sul telecomando si protrae sin dal 2010 (v. precedenti numeri di questa Rassegna e, da ultimo, i nn. 8/12 e 3/2013). Dal punto di vista sostanziale, la questione è cruciale per la concorrenza nel mercato tv in quanto il posizionamento delle emittenti sul telecomando è in grado di incidere sulla raccolta dell’audience e, in definitiva, sulle risorse economiche di un’emittente. Invero, lo spettatore inizia lo zapping dalle prime posizioni del telecomando e ha così maggiore possibilità di essere catturato dai primi programmi che gli appaiono sullo schermo.<br />
In attuazione delle competenze attribuitele in materia dal TU Servizi Media Audiovisivi, con Delibera n. 366/10/CONS l’AgCom aveva assegnato alle emittenti musicali MTV e Deeejay Television numerazioni comprese nel blocco 1-9, pure dedicate alle tv generaliste. Il Consiglio di Stato annullò tale decisione, ritenendo che tali emittenti sembravano specialistiche (sentenza n. 4660/2012).<br />
Nel 2013, l’AgCom ha effettuato una indagine demoscopica, riconfermando l’attribuzione delle posizioni 7-9 a quelle emittenti ex analogiche. Quella decisione è stata annullata dal Consiglio di Stato in sede di ottemperanza, con sentenza impugnata innanzi alle SS.UU.<br />
Ebbene, con notevole estensione dei “limiti esterni” di giurisdizione che limitano il sindacato delle SS.UU. sulle sentenze del Consiglio di Stato, la Cassazione ha ritenuto di cassare la sentenza del Consiglio di Stato in quanto il mutamento strutturale di fatto (dovuto alla completa transizione del sistema tv verso il digitale terrestre) impediva la rinnovazione “ora per allora”, ma imponeva lo svolgimento di una nuova valutazione ai fini dell’assegnazione delle numerazioni sul telecomando. In altri termini, l’AgCom non poteva esercitare un “potere di indagine retroattivo” per conformarsi al decisum amministrativo poiché non è più fattualmente “replicabile, nemmeno fittiziamente o figurativamente, la situazione cui la sentenza impugnata mostra di fare riferimento per giungere alla conclusione” di nominare un commissario ad acta.<br />
Cassazione, Sezioni Unite &#8211;  <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/22704">Sentenza 1 febbraio 2016, n. 1836</a></div>
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<caption><strong>La giurisprudenza europea</strong></caption>
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<li style="text-align: justify;"><span style="color: #0000cd;"><u>La Corte di Giustizia sullo screen splitting (causa C‑314/14, Sanoma Media Finland)</u></span></li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">Con questo rinvio pregiudiziale, la Corte ha stabilito che anche la separazione fisica (screen splitting) sullo schermo tra programmi e interruzioni pubblicitarie può essere un modo legittimo di distinguerli a tutela degli spettatori.<br />
Inoltre, la Corte ha ritenuto che l’eventuale trasmissione dei simboli di uno sponsor, al di fuori del programma sponsorizzato, vada considerata come un’interruzione pubblicitaria e, come tale, soggetta alle relative soglie orarie. Sempre secondo la Corte, la trasmissione di eventuali spazi neri divisori tra le varie interruzioni pubblicitarie o tra queste e i programmi vada considerata a tutti gli effetti come una pubblicità e, quindi, anche essi inclusi nelle soglie orarie.<br />
Insomma, a parte quanto riguarda lo screen splitting, la corte europea conferma un orientamento restrittivo sul concetto di pubblicità.<br />
Corte di Giustizia &#8211; <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/22904">Sentenza 17 febbraio 2016, n. 314</a></div>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/rassegna-sul-diritto-delle-comunicazioni-01-mar-16/">Rassegna sul diritto delle comunicazioni &#8211; 01-MAR-16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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