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	<title>Osservatorio sull&#039;ambiente Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Osservatorio sull&#039;ambiente Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 4/2025</title>
		<link>https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-4-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 11:51:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-4-2025/">Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 4/2025</a></p>
<p>OSSERVATORIO SULL’AMBIENTE 4/2025   NORMATIVA NAZIONALE a cura di Fabio TARANTINI, Giulietta RAK ENERGIA ED AMBIENTE   Decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-4-2025/">Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 4/2025</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-4-2025/">Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 4/2025</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>OSSERVATORIO SULL’AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>4/2025</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>NORMATIVA NAZIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>a cura di</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Fabio TARANTINI, Giulietta RAK</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell&#8217;articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 275 del 26 novembre 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto interviene a modificare la normativa sulla materia della produzione di energia da fonti rinnovabili come disciplinata dal d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 e dai suoi allegati, con interventi e specificazioni puntuali.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli aspetti toccati riguardano, tra gli altri: l’oggetto della disciplina (art. 1, d.lgs. n. 190/2024) esteso agli impianti di accumulo di energia da fonti rinnovabili ed elettrolizzatori; le definizioni (art. 4, d.lgs. n. 190/2024); l’applicazione dell’interesse pubblico prevalente (art. 3, d.lgs. n. 190/2024); la digitalizzazione attraverso la piattaforma unica digitale e interoperabile per gli impianti a fonti rinnovabili “piattaforma SUER” (art. 5, d.lgs. n. 190/2024); la qualificazione dell&#8217;intervento e del regime amministrativo applicabile (art. 6, d.lgs. n. 190/2024); la realizzazione degli interventi c.d. “liberi” (art. 7, d.lgs. n. 190/2024); la Procedura Abilitativa Semplificata (art. 8, d.lgs. n. 190/2024); la disciplina nell’autorizzazione unica della valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza ambientale o della verifica di assoggettabilità a VIA (art. 9, d.lgs. n. 190/2024); il coordinamento con il regime concessorio (art. 10, d.lgs. n. 190/2024)</p>
<p style="text-align: justify;">Vengono inoltre introdotte nuove disposizioni per accelerare l’autorizzazione unica in caso di interventi di revisione della potenza o per l&#8217;installazione di pompe di calore (nuovo art. 9-bis, d.lgs. n. 190/2024) e per la risoluzione alternativa delle controversie sulla base delle definizioni dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) (nuovo art. 12-ter, d.lgs. n. 190/2024).</p>
<p style="text-align: justify;">(25G00186) [G.R.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA E GIURISDIZIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2025 n. 193</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Regolamento di istituzione di una zona economica esclusiva comprendente parte delle acque circostanti il mare territoriale nazionale, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 2, della legge 14 giugno 2021, n. 91”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 294 del 19 dicembre 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">Con il provvedimento viene istituita la zona economica esclusiva italiana oltre il limite del mare territoriale, ai sensi della legge 14 giugno 2021, n. 91 e secondo quanto previsto dal diritto internazionale del mare come riflesso dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata dall’Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella zona economica esclusiva, l’Italia esercita i propri poteri e doveri in conformità con il diritto internazionale e, in particolare, con la parte V della Convenzione di Montego Bay del 1982. Tra questi, l’esercizio di diritti sovrani per lo sfruttamento e la gestione delle risorse viventi e non viventi nelle acque soprastanti il fondo marino e della giurisdizione in materia di installazione ed uso di isole artificiali o altre strutture, in materia di ricerca scientifica marina nonché di protezione e preservazione dell’ambiente marino secondo i limiti e le condizioni stabilite dalla medesima convenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">I limiti della zona economica esclusiva italiana sono stabiliti dalle coordinate in allegate al decreto e dagli accordi stipulati o ancora da stipulare con gli Stati le cui zone marittime sono adiacenti a quelle dell&#8217;Italia o le fronteggiano.</p>
<p style="text-align: justify;">(25G00197) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTI (ATMOSFERICO, IDRICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 187</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Disposizioni sanzionatorie per la violazione degli obblighi in materia di diffusione e fornitura di carburanti sostenibili per l&#8217;aviazione di cui al regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 291 del 12 dicembre 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento introduce una disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2405 del 18 ottobre 2023 sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (ReFuelEU Aviation), applicabile agli operatori aerei, agli aeroporti dell’Unione e ai relativi enti di gestione nonché ai fornitori di carburante per l’aviazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Dando attuazione al regolamento europeo nella parte in cui prevede la designazione da parte di ciascuno Stato Membro di un’autorità nazionale competente per l’implementazione delle relative disposizioni, il decreto individua tale autorità nell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (E.N.A.C.). L&#8217;E.N.A.C. in base al decreto trasmette semestralmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno, una relazione sull&#8217;applicazione del decreto e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, il provvedimento stabilisce per il 2025 il prezzo medio annuo per tonnellata dei carburanti convenzionali, sostenibili e sintetici, rinviando dal 2026 la determinazione dei prezzi a quelli riportati nella relazione tecnica annuale dell&#8217;Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA).</p>
<p style="text-align: justify;">(25G00196) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTI (ATMOSFERICO, IDRICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 187</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Disposizioni sanzionatorie per la violazione degli obblighi in materia di diffusione e fornitura di carburanti sostenibili per l&#8217;aviazione di cui al regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 291 del 12 dicembre 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento introduce una disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2405 del 18 ottobre 2023 sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (ReFuelEU Aviation), applicabile agli operatori aerei, agli aeroporti dell’Unione e ai relativi enti di gestione nonché ai fornitori di carburante per l’aviazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Dando attuazione al regolamento europeo nella parte in cui prevede la designazione da parte di ciascuno Stato Membro di un’autorità nazionale competente per l’implementazione delle relative disposizioni, il decreto individua tale autorità nell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (E.N.A.C.). L&#8217;E.N.A.C. in base al decreto trasmette semestralmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno, una relazione sull&#8217;applicazione del decreto e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, il provvedimento stabilisce per il 2025 il prezzo medio annuo per tonnellata dei carburanti convenzionali, sostenibili e sintetici, rinviando dal 2026 la determinazione dei prezzi a quelli riportati nella relazione tecnica annuale dell&#8217;Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA).</p>
<p style="text-align: justify;">(25G00196) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge 13 novembre 2025, n. 177</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Legge quadro in materia di interporti”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicata in G.U. n. 275 del 26 novembre 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento stabilisce principi fondamentali concernenti gli interporti finalizzati, tra l’altro, a razionalizzare l&#8217;utilizzazione del territorio in funzione della domanda di trasporto e di attività logistiche, a contribuire alla diminuzione dell&#8217;impatto ambientale delle attività di trasporto e di logistica e a promuovere la sostenibilità, anche ambientale, delle medesime attività.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale quadro, si segnala la previsione del concerto del Ministro dell’ambiente sui decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la programmazione di nuovi interporti o l’individuazione degli interventi di potenziamento di quelli esistenti, previo parere del Comitato nazionale per l&#8217;intermodalità e la logistica.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le condizioni per l&#8217;individuazione di nuovi interporti, le quali devono verificarsi contestualmente, sono la disponibilità di un territorio non soggetto a vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che compromettano la fattibilità dell’interporto stesso e l’individuazione dei siti in aree già bonificate, con previsione, in via prioritaria, di interventi di potenziamento e di riutilizzazione di strutture preesistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">(25G00183) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge 22 ottobre 2025, n. 162</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicata in G.U. n. 256 del 4 novembre 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">La legge autorizza il Governo italiano alla ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, firmato a Madrid il 21 gennaio 2008 e negoziato nel quadro della Convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo (Barcellona, 1976 e 1995) cui partecipano gli Stati rivieraschi il mar Mediterraneo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Protocollo, entrato in vigore a livello internazionale nel 2011, impegna gli Stati Parte ad adottare misure regionali di cooperazione al fine di raggiungere gli obiettivi di gestione integrata della zona costiera del Mediterraneo. Tra tali misure, quelle finalizzate a proteggere le caratteristiche di determinati ecosistemi costieri (quali, zone umide ed estuari, habitat marini, foreste, boschi e dune costiere), quelle per assicurare l’uso sostenibile della zona costiera e quelle per garantire che l’economia marittima e costiera venga adattata alla fragilità di tale zona.</p>
<p style="text-align: justify;">Per l’attuazione del Protocollo la legge di ratifica non prevede risorse umane, finanziarie e strumentali ulteriori rispetto a quelle già disponibili a legislazione vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">(25G00170) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA E GIURISDIZIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge 18 dicembre 2025, n. 190</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicata in G.U. n. 294 del 19 dicembre 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito delle disposizioni della legge, indirizzate a rimuovere barriere normative per facilitare l’apertura dei mercati e a tutelare i consumatori e inserita tra le riforme del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza, la legge interviene integrando anche per finalità ambientali la disciplina sanzionatoria recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all&#8217;uso dei biocidi, di cui al d.lgs. 2 novembre 2021, n. 179.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, sono estese dal comma 10 dell’art. 1 della legge le pene previste dagli articoli 3 e 14 del citato decreto n. 179/2021 agli utilizzatori non professionali e non industriali che impieghino un prodotto biocida o un presidio medico-chirurgico non autorizzato o in violazione delle relative condizioni di utilizzo quando ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell&#8217;ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">(25G00198) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 271 del 21 novembre 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto-legge detta misure urgenti in materia di crediti d’imposta relativamente al Piano Transizione 5.0 cui affianca interventi nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili. Questi ultimi, in particolare, sono diretti (art. 2) a facilitare l&#8217;individuazione delle aree idonee a ospitare gli impianti e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, apportando modifiche al d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell&#8217;articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”.</p>
<p style="text-align: justify;">Si segnala che il medesimo d.lgs. n. 190/2024 è stato oggetto di puntuali modifiche ad opera del successivo decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell&#8217;articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale a pochi giorni di distanza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge 2 dicembre 2025, n. 182</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicata in G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito delle disposizioni della legge in materia di semplificazioni per le imprese (Capo I) la legge interviene su alcuni aspetti riguardanti la materia ambientale sia in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore (art. 5) ampliando la definizione delle aree dove può essere effettuato dai distributori il deposito preliminare alla raccolta, per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore (apportando modifiche all&#8217;art. 185-bis, comma 1, lett. b), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di sviluppo di sistemi di agricoltura di precisione, viene consentito (art. 6) in deroga alle norme vigenti e in via sperimentale, a determinate condizioni, &#8216;irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto UAS (Unmanned Aircraft System) su terreni qualificati agricoli dai vigenti strumenti urbanistici (integrazioni al d.lgs. 14 agosto 2012, n. 150).</p>
<p style="text-align: justify;">Altre misure di semplificazione in materia ambientale riguardano (art. 28) la gestione delle acque sotterranee emunte e, in particolare, il trattamento prima dell’immissione in corpi idrici superficiali o in fognatura (modifiche all’art. 243, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e i progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in relazione all’industria della gomma e delle materie plastiche (modifiche al punto 6 dell&#8217;allegato IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006).</p>
<p style="text-align: justify;">Sono previste anche semplificazioni in materia di cumulo degli incentivi in conto energia (art. 43), in particolare, per la prosecuzione delle tariffe incentivanti riconosciute alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici regolando gli effetti su tutti i giudizi pendenti, sia tributari che amministrativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel settore delle specie e della biodiversità viene estesa ex lege (art. 69) al 31 maggio 2026 la deroga prevista al divieto di immissione in natura di specie aliene per quelle immissioni di specie ittiche non autoctone nelle acque interne già autorizzate in data antecedente al 14 aprile 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriori disposizioni puntuali attengono i RAEE (art. 70) e consentono ai distributori di effettuare il ritiro di rifiuti domestici di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto dell&#8217;apparecchiatura elettrica ed elettronica equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">Una delega al Governo è infine inclusa (art. 71) ai fini del riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti, anche modificando la disciplina vigente di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalla normativa dell’Unione. L’esercizio della delega è subordinato al rispetto di alcuni principi e criteri direttivi e all’invarianza di spesa a legislazione vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">(25G00190) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA E GIURISDIZIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>EMERGENZA E RISCHIO AMBIENTALE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge 10 novembre 2025, n. 167</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicata in G.U. n. 265 del 14 novembre 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito delle previsioni della legge, in apparenza non direttamente connesse alla materia ambientale e oggetto di una proposta governativa senza il concorso del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti alcuni principi di diretta attuazione delle norme di rango costituzionale in materia di ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre a disciplinare la predisposizione di una legge delega annuale diretta alla semplificazione normativa di proposta governativa, predeterminando principi e criteri direttivi generali esplicitamente richiamati quali principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di cui all&#8217;articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l’art. 4 instaura nell’ambito dell&#8217;analisi di impatto della regolamentazione prevista dall&#8217;art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 una valutazione di impatto generazionale (VIG), dando una prima attuazione alla novella costituzionale dell’art. 9 primo comma che prevede, come noto, fra i principi fondamentali, la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni, quale compito della Repubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge afferma quindi quale principio generale per la legislazione primaria la promozione dell&#8217;equità intergenerazionale anche nell&#8217;interesse delle generazioni future, definendo la VIG quale “strumento informativo che consiste nell&#8217;analisi preventiva degli atti normativi del Governo, ad esclusione dei decreti-legge, in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all&#8217;equità intergenerazionale” (art. 4, comma 2).</p>
<p style="text-align: justify;">L’individuazione dei criteri e delle modalità attraverso i quali realizzare la VIG sono demandati ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con l&#8217;Autorità politica delegata in materia di giovani, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Quale indicazione generale, inoltre, la legge stabilisce che la VIG sia ritenuta in ogni caso necessaria se l&#8217;atto normativo determini effetti significativi di tipo ambientale o sociale a carico dei giovani e delle generazioni future.</p>
<p style="text-align: justify;">Al fine di monitorare la reale promozione nella produzione normativa dell&#8217;equità intergenerazionale tra generazioni future la legge costituisce (art. 5) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio nazionale per l&#8217;impatto generazionale delle leggi, avente funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta sulla materia.</p>
<p style="text-align: justify;">Si segnala che la legge, inoltre, nell’ambito della delega conferita al Governo in materia di protezione civile (art. 24), include tra i relativi principi e criteri direttivi l’adozione di disposizioni che individuino, a regime, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per la verifica di singole fattispecie connesse esigenze particolari, tra le quali, quelle riguardanti la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza e la gestione degli interventi a tutela del paesaggio, in aree protette, dei siti della rete Natura 2000 e del patrimonio artistico e culturale.</p>
<p style="text-align: justify;">(25G00174) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTI (ATMOSFERICO, IDRICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge 22 ottobre 2025, n. 163</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull&#8217;inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell&#8217;acidificazione, dell&#8217;eutrofizzazione e dell&#8217;ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell&#8217;acidificazione, dell&#8217;eutrofizzazione e dell&#8217;ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012.”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicata in G.U. n. 257 del 5 novembre 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">La legge autorizza il Governo italiano alla ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali multilaterali in materia di protezione dell’ambiente dall’inquinamento atmosferico a lunga distanza (Protocollo alla Convenzione del 1979 sull&#8217;inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell&#8217;acidificazione, dell&#8217;eutrofizzazione e dell&#8217;ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999) e alle successive modifiche apportate a livello internazionale al testo e agli allegati (adottate a Ginevra il 4 maggio 2012).</p>
<p style="text-align: justify;">Il Protocollo di Göteborg in particolare fissa limiti nazionali di emissione per quattro inquinanti (anidride solforosa (SO2), NOx, COV e NH3), stabilisce valori limite rigorosi per fonti di emissioni specifiche e richiede l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili (BAT) per mantenere basse le emissioni. Esso costituisce il primo accordo vincolante ad includere impegni per la riduzione delle emissioni di particolato fine.</p>
<p style="text-align: justify;">Per l’attuazione degli impegni internazionali non sono previste in sede di ratifica risorse ulteriori rispetto a quelle già disponibili a legislazione vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">(25G00171) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge 3 ottobre 2025, n. 147</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle</em> <em>attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell&#8217;area denominata Terra dei fuochi, nonchè in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 233 del 7 ottobre 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">La legge converte, con modificazioni, le misure urgenti adottate in via d’urgenza nel settore dei rifiuti e delle bonifiche e finalizzate al contrasto alle attività illecite in tali settori. L’intervento normativo riguarda le principali fonti del diritto penale ambientale e include disposizioni sulla c.d. Terra dei fuochi a seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 30 gennaio 2025. Diverse le normative modificate, oltre al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, il Codice della strada (art. 7), il Codice penale (art. 2), il Codice di procedura penale (art. 3), il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (art. 6), nonché il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (art. 5).</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le fattispecie di reato, sono introdotti numerosi delitti in luogo di reati contravvenzionali con conseguenze anche per l’applicazione della procedura estintiva prevista dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l&#8217;ambiente. Le misure inaspriscono in generale pene e sanzioni anche accessorie in materia di abbandono di rifiuti, di combustione illecita, di tenuta di registri e formulari, di discariche abusive e spedizioni illegali all’estero, di responsabilità amministrativa rafforzata incluse misure interdittive per le imprese. Viene autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l&#8217;anno 2025 per l’attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi (art. 9) e prorogato lo stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici nel 2022 nella regione Marche.</p>
<p style="text-align: justify;">In sede di conversione, alcuni reati previsti dal decreto-legge sono stati mantenuti come contravvenzioni, come il caso dell’abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255 d.lgs. n. 152/2006), altri sono stati riformulati, quali in materia di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. n. 152/2006), mentre in alcuni casi le sanzioni sono inasprite (art. 259 d.lgs. n. 152/2006 in materia di spedizioni illegali di rifiuti). Modificate con la conversione alcune norme del Codice penale, escludendo la particolare tenuità del fatto per i reati ambientali più gravi (l’art. 131-<em>bis</em>) e i reati in materia di traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-<em>sexies</em>) e di traffico organizzato di rifiuti (art. 452-<em>quaterdecies</em>). Modificata la disciplina sanzionatoria in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui al d.lgs. n. 49/2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Introdotte dalla legge anche nuove fattispecie in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per reati ambientali, ampliando i reati-presupposto (artt. 255<em>-bis</em>, 255-<em>ter</em> e 256-<em>bis</em> d.lgs. n. 152/2006) e introdotte ulteriori sanzioni, ad esempio, in caso di violazione delle disposizioni locali per l’abbandono di rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge ha anche introdotto (art. 9-<em>bis</em>) misure organizzative per rafforzare lo sviluppo del Mezzogiorno, istituendo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il &#8220;Dipartimento per il Sud&#8221; per l&#8217;attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell&#8217;azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Sud, nel quale confluiranno le funzioni e i rapporti della Struttura di missione ZES di cui all&#8217;articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Previste misure anche per la ricostruzione pubblica e privata nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 (art. 11).</p>
<p style="text-align: justify;">(25G00154) [G.R.]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>NORMATIVA REGIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>a cura di</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Mauro BERALDI, Aurora MANCINI, Giulietta RAK, Vittorio MUZI, Francesca ZAPPACOSTA</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Umbria, legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio Umbro. </em><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 17 ottobre 2025, n. 51)</em></p>
<p style="text-align: justify;">La giunta della regione Umbria ha approvato la legge 16 ottobre 2025, n. 7, recante misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio, entrata in vigore il 18 ottobre 2025 e successivamente rettificata per errore materiale. La legge attua l’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199/2021 e, in conformità al D.M. 21 giugno 2024, disciplina l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, nonché la minimizzazione degli impatti e l’equa distribuzione territoriale degli interventi di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 190/2024. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, le disposizioni si applicano anche alle procedure autorizzative e di valutazione ambientale in corso, definite come quelle con verifica di completezza già effettuata alla data di entrata in vigore, fatta eccezione per alcune specifiche disposizioni. Restano comunque ferme le procedure previste dal d.lgs. n. 190/2024 e, ove richieste, quelle di VIA ai sensi del d.lgs. n. 152/2006. [M.B]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Emilia-Romagna, determinazione dirigenziale 6 ottobre 2025, n. 19026</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Pubblicazione dell&#8217;elenco aggiornato dei Siti facenti parte dell&#8217;Anagrafe dei Siti Inquinati della Regione Emilia-Romagna. </em><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 22 ottobre 2025, n. 266)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la determinazione in oggetto, adottata in attuazione dell’art. 251 del d.lgs. n. 152/2006 e della DGR n. 1106/2016, la regione Emilia-Romagna preso atto delle richieste pervenute, e rende pubblico l’aggiornamento dell’Anagrafe regionale dei Siti Inquinati della Regione. [M.B]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Toscana, deliberazione della giunta regionale 20 ottobre 2025, n. 1524</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Adeguamento della Rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente e adozione del Programma di Valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010. </em><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 29 ottobre 2025, n. 44)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la deliberazione n. 1524 del 20 ottobre 2025 la Giunta regionale della Toscana ha approvato l’adeguamento della Rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria e adottato il Programma di Valutazione ai sensi della l.r. 9/2010 e del d.lgs. 155/2010, in coerenza con il Piano regionale della qualità dell’aria (PRQA 2025). Il provvedimento aggiorna zonizzazione, struttura e punti di misura della rete, anche alla luce delle nuove esigenze di monitoraggio e delle più stringenti disposizioni europee, nonché delle modifiche intervenute sul territorio. [M.B]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge provinciale del 18 novembre 2025, n. 14</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Disposizioni in materia di protezione delle piante”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol del 20 novembre 2025 n. 47 Sez. Gen., Supplemento n. 3)</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento normativo disciplina, nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, la protezione delle piante intesa quale insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare le produzioni agricole, il patrimonio forestale, il territorio e l’ambiente dai danni derivanti dagli organismi nocivi delle piante.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle relative attività di protezione sono comprese anche la tutela delle api e degli altri impollinatori, quella delle produzioni delle colture agrarie nonché l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, anche in attuazione del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.</p>
<p style="text-align: justify;">L’organizzazione degli uffici provinciali è adeguata a tali fini prevedendo apposite funzioni nel Servizio fitosanitario provinciale così come un collegato sistema amministrativo sanzionatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">[G.R.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto del Presidente della Provincia del 10 novembre 2025, n. 30</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Modifica del regolamento di esecuzione relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l&#8217;esercizio della caccia”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol del 13 novembre 2025 n. 46 Sez. Gen.)</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento del Presidente della Provincia modifica il regolamento contenente norme per la protezione della fauna selvatica e l’esercizio della caccia introducendo l’obbligo di registrazione in una apposita banca dati di tutti gli esemplari di fauna selvatica abbattuti in conformità ad un piano di abbattimento e, anche, con specifiche modalità, al di fuori di esso.</p>
<p style="text-align: justify;">[G.R.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge provinciale del 9 dicembre 2025, n. 15</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Modifica della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, “Tutela degli habitat acquatici ed esercizio sostenibile della pesca”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol del 11 dicembre 2025 n. 50 Sez. Gen., Supplemento n. 5)</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento del Presidente della Provincia modifica la legislazione in materia di esercizio sostenibile della pesca intervenendo su aspetti specifici della disciplina dell’attività, inclusi gli aspetti sanzionatori e, di rilevanza per l’aspetto della tutela ambientale, estendendo l’ambito delle valutazioni nell’autorizzazione di interventi pubblici su acque da pesca di cui all’art. 5 della legge modificata, dalla tutela delle sole specie ittiche a quelle per gli habitat acquatici (art. 3, comma 2).</p>
<p style="text-align: justify;">[G.R.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Sicilia</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ordinanza commissariale n. 3 del 20 ottobre 2025</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (Stralcio rifiuti speciali)”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 24 ottobre 2025, Parte I, n. 46)</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento del Presidente della Regione, adottato nell’esercizio delle funzioni di Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana ex DPCM 22 febbraio 2024, aggiorna il Piano regionale di gestione dei rifiuti con il Piano stralcio per i rifiuti speciali. Le disposizioni del Piano stralcio costituiscono vincolo di condotta e di risultato per l’Amministrazione regionale e hanno immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d’ambito.</p>
<p style="text-align: justify;">[G.R.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA E GIURISDIZIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Campania – </strong>Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 26</p>
<p style="text-align: justify;">“Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1983, n. 9 (Norme per l&#8217;esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) e ulteriori modifiche normative”.</p>
<p><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 17 ottobre 2025 n. 74, parte prima)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento legislativo in oggetto apporta modifiche all’articolo 4-<em>bis</em> della l.r. n. 9/1983 rubricato “Commissioni per l’autorizzazione sismica presso i comuni”. In particolare, l’articolo 1 della legge in esame sostituisce il comma 1 del citato articolo 4<em>bis</em> disponendo il trasferimento ai Comuni, alle unioni di Comuni o ai Comuni in forma associata, previa specifica richiesta da presentare al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno, delle attività e delle funzioni in materia di autorizzazione sismica precedentemente attribuite al Genio civile. Restano in capo al Genio civile le attività e le funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale n. 9/1983, relative alle opere la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni (escluse le opere indirette) fino all’estradosso della copertura del torrino scala o al punto di colmo in caso di coperture a falde inclinate, superi i 16,50 metri, ovvero alle opere la cui parte strutturale interrata superi i 4,00 metri. La norma stabilisce inoltre che le nuove disposizioni si applicano anche ai Comuni che abbiano già ottenuto il trasferimento delle attività e delle funzioni del Genio civile, ferma restando la competenza di quest’ultimo per le istanze già presentate alla data di entrata in vigore della legge. [F.Z.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Campania – </strong>Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 24.</p>
<p style="text-align: justify;">“Disposizioni in materia di estrazioni dai corsi d’acqua, riqualificazione delle cave e contributi e polizze per attività estrattiva. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere)”</p>
<p><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 17 ottobre 2025 n. 74, parte prima)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento legislativo in oggetto apporta modifiche alla vigente normativa nel settore delle attività estrattive, introducendo disposizioni che disciplinano l’estrazione dei materiali inerti dai corsi d’acqua e nelle zone golenali allo scopo di ripristinare l’officiosità idraulica degli stessi e di prevenire eventi di dissesto idraulico/idrogeologico.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico relativamente all’efficientamento delle procedure in materia di progetti estrattivi e di riqualificazione di cave dispone che è consentito esclusivamente il conferimento di materiali inerti certificati e compatibili con finalità ecologiche, nel rispetto di criteri tecnici che escludono ogni utilizzo improprio e la trasformazione delle cave in discariche di rifiuti solidi urbani. È inoltre demandata alla Giunta regionale la definizione dei criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie e dei contributi dovuti per l’attività estrattiva, nonché l’adozione degli indirizzi operativi per l’attuazione degli articoli 15, comma 8, e 29, comma 8, della l.r. n. 54/1985, che stabiliscono rispettivamente le <strong>condizioni di inammissibilità delle autorizzazioni</strong> e le <strong>modalità di applicazione delle sanzioni amministrative</strong><strong> </strong>per chi coltiva cave senza autorizzazione. La Giunta regionale è altresì chiamata a definire i criteri idonei a garantire la qualità ambientale delle aree di cava e dei territori circostanti, la tutela della salute dei cittadini, la tracciabilità dei materiali conferiti ai fini della ricomposizione ambientale e l’individuazione delle tipologie di materiali ammissibili. Infine, la legge attribuisce alla Giunta il compito di adottare linee guida in materia di misure compensative di carattere ecologico, finalizzate alla tutela e al ripristino degli ecosistemi fluviali e terrestri interessati. [F.Z.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Campania – </strong>Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 25</p>
<p style="text-align: justify;">“Norme per la riorganizzazione delle aree protette regionali e dei parchi urbani e interurbani di interesse regionale”.</p>
<p><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 17 ottobre 2025 n. 74, parte prima)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento legislativo in oggetto disciplina la gestione delle aree protette regionali al fine di garantire e promuovere, in modo coordinato, la conservazione, la valorizzazione e la gestione sostenibile del patrimonio naturale regionale, costituito da formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche di rilevante interesse ambientale. Nello specifico, la legge in esame provvede al riordino delle aree naturali protette regionali esistenti e dispone il procedimento legislativo per l’istituzione di nuove aree naturali protette, al fine di assicurare un assetto sistematico della materia. La partecipazione delle province, della Città metropolitana di Napoli, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell’area naturale protetta è acquisita mediante una conferenza finalizzata alla redazione di un documento di indirizzo fondato sull’analisi territoriale dell’area da sottoporre a tutela. Inoltre, la legge in esame istituisce il sistema regionale delle aree naturali protette, composto da: i <strong>parchi naturali regionali</strong>, comprendenti aree terrestri, fluviali, lacuali e marine, caratterizzati da elevato valore naturalistico e ambientale e organizzati in un sistema territoriale omogeneo; le <strong>riserve naturali regionali</strong>, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che ospitano specie floristiche e faunistiche di particolare rilevanza naturalistica ovvero ecosistemi di significativo interesse per la biodiversità e la conservazione delle risorse genetiche. [F.Z.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA E GIURISDIZIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>                                                                                                </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Basilicata &#8211; </strong>Legge regionale 23 dicembre 2025, n.54</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Modifiche alla legge regionale n. 30/2016 (Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici)”. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 23 dicembre 2025 n. 68 – speciale)</em></p>
<p style="text-align: justify;">La legge in esame interviene sulla <strong>Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30</strong>, che disciplina l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici, introducendo significative modifiche volte ad aggiornare il quadro normativo regionale in materia di <strong>gestione degli impianti, catasto telematico e responsabilità dei manutentori</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico, l’intervento normativo prevede il <strong>riaccentramento regionale delle competenze in materia di controlli sugli impianti termici</strong>, in coerenza con la normativa statale di riferimento, in particolare con il <strong>D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74</strong>. A tal fine, la legge introduce nuovi <strong>commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies</strong> all’articolato vigente della l.r. n. 30/2016. In particolare, la modifica di legge individua <strong>API-Bas S.p.A.</strong> quale <strong>soggetto esecutore</strong> delle attività di controllo, in attuazione della <strong>D.G.R. n. 204/2025</strong>; riordina le <strong>competenze istituzionali</strong>, attribuendo alla <strong>Giunta regionale</strong> le funzioni di controllo di cui all’articolo 9 del DPR 74/2013 già delegate alla Città di Potenza<em>; </em>estende le competenze anche alla <strong>Provincia di Matera</strong>, assicurando una <strong>organizzazione omogenea e coerente a livello regionale</strong> delle funzioni di controllo sugli impianti termici. [F.Z.].</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Veneto, Deliberazione della giunta regionali n. 1208 del 7 Ottobre 2025 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Decreto Ministeriale n. 269 del 29/12/2020 recante il &#8220;Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani&#8221;. Approvazione del nuovo elenco dei &#8220;siti orfani&#8221; individuati e dello schema dell&#8217;Atto integrativo all&#8217;Accordo di Programma per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica e ripristino ambientale nel territorio della Regione del Veneto. Deliberazione della Giunta n. 1687 del 30 dicembre 2022. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 14 ottobre 2025 n. 138, parte prima).</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento legislativo in evidenza ha approvato il nuovo elenco dei “<em>siti orfani</em>” presenti sul territorio regionale del Veneto per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino. L’iniziativa si inserisce nel quadro del fondo nazionale di cui alla legge n. 145/2018 (art. 1, comma 800), finalizzato alla bonifica di siti contaminati per i quali non sia stato individuato o non sia individuabile il responsabile dell’inquinamento e per i quali, neppure il proprietario o altri soggetti abbiano provveduto agli interventi di risanamento. Tali aree, denominate “<em>siti orfani</em>”, costituiscono una priorità per la tutela ambientale e la sicurezza del territorio.</p>
<p style="text-align: justify;">I “siti”, rappresentano spesso un’eredità dell’attività industriale del passato che ha avuto e che ha ancora forti impatti sul territorio circostante. La bonifica che si intende realizzare permette di tutelare l’ambiente in tutte le sue forme (tutela della biodiversità, rigenerazione urbana, ecc..) alla luce dei più importanti principi di ripristino ambientale apportati – da ultimo – dal recente Regolamento sul Ripristino della Natura Reg. (UE) 2024/1991.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito dell’Accordo di Programma sottoscritto tra il MASE e la Regione del Veneto il 19 gennaio 2023, la Regione ha dato attuazione alle attività di risanamento dei <em>siti orfani</em> in collaborazione con i Comuni interessati.</p>
<p style="text-align: justify;">La Delibera <em>de qua</em>, rappresenta pertanto un aggiornamento del programma di bonifica dei <em>siti orfani</em>, con l’obiettivo di assicurare la realizzazione dei suddetti interventi nonché migliorare il coordinamento operativo tra le Pubbliche Amministrazioni coinvolte. [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Veneto, Deliberazione della giunta regionali n. 1392 del 4 Novembre 2025 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Approvazione degli obiettivi di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) del Veneto e dell&#8217;adeguamento delle relative misure di conservazione, secondo la metodologia messa a punto dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), ora Ministero dell&#8217;Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 7 novembre 2025 n. 150, parte prima).</em></p>
<p style="text-align: justify;">La Delibera in esame approva l’adeguamento delle misure di conservazione per tutte le <em>Zone Speciali di Conservazione</em> (ZSC) del Veneto secondo la nuova metodologia sviluppata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). L’iniziativa legislativa <em>de qua</em> si inserisce nel solco normativo delle direttive europee <em>Habitat</em> e <em>Uccelli</em> che richiedono alle Regioni di monitorare e garantire lo stato di conservazione degli <em>habitat</em> e delle specie di interesse comunitario nonché del più recente <em>Regolamento n. 1991/2024 sul Ripristino della natura.</em></p>
<p style="text-align: justify;">In passato la Regione Veneto aveva già definito obiettivi e misure di conservazione ai sensi delle direttive sopra citate ma la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia (Procedura di Infrazione 2015/2163), evidenziando la necessità di dettagliare ulteriormente tali strumenti, soprattutto in relazione all’aggiornamento dei formulari <em>standard</em> dei siti individuati. Per rispondere a queste criticità, il Ministero ha predisposto un <em>format</em> omogeneo a livello nazionale mettendo altresì a disposizione risorse economiche straordinarie.</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione ha pertanto aggiornato i formulari delle ZSC venete volti a ridefinire obiettivi e misure di conservazione secondo i criteri ministeriali. Dopo l’approvazione dei formulari aggiornati tra il 2023 e il 2025, sono state elaborate le nuove misure, ora approvate dalla Giunta regionale attraverso questa delibera.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel complesso, il provvedimento mira a rafforzare la tutela della natura in Veneto, assicurando che ogni sito contribuisca in modo efficace al mantenimento o al ripristino degli <em>habitat</em> e delle specie ivi presenti alla luce dei <em>target</em> di conservazione della biodiversità europea. [V.M.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA E GIURISDIZIONE </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Piemonte, Delibera di giunta regionale 24 novembre 2025, n. 33-1880 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Approvazione delle &#8221;Linee guida per la definizione dei rapporti tra i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Regionali e l&#8217;Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte&#8221;. Revoca D.G.R. n. 7-4000 del 3 ottobre 2016 e D.G.R. n. 35- 7738 del 19 ottobre 2018. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 27 novembre 2025 n. 48, S.O. 2).</em></p>
<p style="text-align: justify;">La Regione Piemonte, con la Delibera <em>de qua,</em> ha aggiornato le regole che disciplinano le competenze ed i rapporti tra ARPA Piemonte e i Dipartimenti di Prevenzione delle relative ASL regionali (le cd. Nuove <em>&#8221;Linee guida per la definizione dei rapporti tra i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Regionali e l&#8217;Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte&#8221;</em>). L’intervento si è reso necessario per adeguare i protocolli alle nuove normative nazionali e regionali, e per rafforzare l’integrazione tra tutela della salute, ambiente e clima secondo il noto approccio “<em>One Health</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Le precedenti linee guida del 2016 e 2018 vengono quindi revocate e sostituite da un nuovo documento allegato alla presente delibera che ridefinisce ruoli e responsabilità tra i soggetti coinvolti nelle varie attività: controlli sulle acque, sugli alimenti, sulla qualità dell’aria, sulla presenza di amianto ecc..</p>
<p style="text-align: justify;">Nella maggior parte dei casi, ARPA svolgerà le analisi, i monitoraggi e le valutazioni tecnico-scientifiche, mentre le ASL effettueranno sopralluoghi, prelievi e adotteranno i provvedimenti sanitari in caso di riscontrate irregolarità.</p>
<p style="text-align: justify;">Un’attenzione specifica è rivolta in particolare alla gestione dell’amianto, dove l’esperienza acquisita in questi anni ha richiesto un aggiornamento dei criteri per la valutazione del degrado dei manufatti e per la gestione delle bonifiche. Nel complesso pertanto, la Regione opera un aggiornamento delle proprie <em>Linea guida</em> volto a soddisfare più pienamente la sensibilità emersa negli ultimi anni dovuta all’interdipendenza tra ambiente e salute. [V.M.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ABRUZZO &#8211; L.R. 13 novembre 2025, n. 28</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Nuove norme regionali per la prevenzione e la mitigazione del rischio da valanga (pubblicato sul B.U.R. Abruzzo n. 46 del 19/11/2025). </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento in evidenza, stabilisce le procedure per la prevenzione e la mitigazione del rischio da valanga sul territorio della Regione dettando le norme per la salvaguardia della pubblica incolumita&#8217;; attraverso l’adozione della Carta di  Localizzazione Probabile delle Valanghe (CLPV) e della Carta dei Rischi Locali di Valanga (CRLV). [A. M.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>GIURISPRUDENZA EUROPEA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>a cura di </em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Martina CARRATO</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Nona Sezione, del 16 ottobre 2025, Causa C-391/23, Braila Winds SRL contro Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București e a.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul rapporto tra politica ambientale e mercato interno </em></p>
<p style="text-align: justify;">La società rumena, produttrice di energia elettrica da fonti eoliche, ha impugnato un provvedimento dell’amministrazione finanziaria rumena che le aveva applicato un’imposta sugli extra-ricavi prodotti dalla vendita di energia da fonti rinnovabili, mentre, allo stesso tempo, la normativa nazionale esentava i produttori di combustibili fossili. La Corte adotta un approccio non rigido nel bilanciamento tra gli obiettivi di neutralità climatica e le libertà fondamentali del mercato interno. L’obiettivo climatico, pur essendo vincolante, non ha natura di diritto soggettivo, né implica un divieto assoluto di misure nazionali che possano avere effetti economici su categorie specifiche. Ciò conferma la tendenza della Corte a riservare un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri nella scelta delle misure di politica economica e fiscale, purché non compromettano, in modo determinante, gli obiettivi europei complessivi. La pronuncia, nel ribadire che una differenziazione fiscale, anche se apparentemente svantaggiosa per taluni operatori, non integrerebbe automaticamente una discriminazione vietata dagli artt. 49 e 56 TFUE o un aiuto di stato, sostiene anche che una normativa non può dirsi automaticamente discriminatoria, se non vi è un trattamento sfavorevole oggettivamente ingiustificato nei confronti degli operatori di altri Stati membri. Alla luce di ciò, la normativa fiscale rumena non costituisce automaticamente un aiuto di stato <em>ex</em> artt. 107-108 TFUE, semplicemente per via dell’esenzione di alcune categorie: l’esenzione, difatti, non è di per sé un vantaggio selettivo, a meno che non siano soddisfatti i criteri volti a identificare gli aiuti di stato (vantaggio, imputabilità allo Stato, selettività tra imprese, effetto sugli scambi comunitari).</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte, dunque, ha interpretato il Regolamento (UE) 2021/1119, come un quadro di politica ambientale che fissa obiettivi generali, pur non precludendo misure fiscali nazionali, purché queste ultime non incidano sul conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica. Dato quindi il carattere temporaneo dell’imposta e la mancanza di prova che essa possa avere un impatto significativo sulle emissioni complessive o sugli obiettivi climatici collettivi, la normativa rumena non può essere considerata incompatibile con l’obbligo di adottare misure nazionali necessarie per raggiungere la neutralità climatica. [M.C.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>EMERGENZA E RISCHIO AMBIENTALE </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 12 novembre 2025, Causa T-535/23, CEE Bankwatch Network z.s. e Ökobüro &#8211; Allianz der Umweltbewegung contro Consiglio dell&#8217;Unione europea.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’accesso alla giustizia ambientale e la nozione di “atto amministrativo”</em></p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia si inserisce nel delicato equilibrio tra accelerazione delle politiche energetiche in situazioni emergenziali e garanzie di accesso alla giustizia ambientale previste dalla Convenzione di Aarhus e dal Reg. (CE) n. 1367/2006. Il nodo centrale della decisione concerne la qualificazione giuridica del Regolamento (UE) 2022/2577 adottato dal Consiglio in forza dell’art. 122, par. 1 TFUE e, in particolare, la sua esclusione dalla nozione di “atto amministrativo” suscettibile di riesame interno. Il Tribunale adotta un approccio funzionale, ritenendo che l’atto, pur non essendo formalmente legislativo, sia stato adottato in esercizio di una funzione normativa assimilabile a quella legislativa. Tale qualificazione discende dalla portata generale e astratta del regolamento, nonché dalla sua capacità di incidere in modo sistemico su regimi autorizzativi e obblighi ambientali stabiliti dal diritto dell’Unione. La decisione, dunque, conferma che, ai fini del Regolamento Aarhus, non è determinante la base giuridica o la procedura di adozione, bensì la natura dell’atto e la funzione esercitata dall’istituzione. In tale prospettiva, anche misure emergenziali adottate dal Consiglio, possono sottrarsi al meccanismo di riesame interno qualora presentino caratteri normativi generali, rafforzando una lettura restrittiva dell’accesso delle ONG ambientaliste agli strumenti di controllo sugli atti dell’Unione. Tuttavia, l’esclusione dal riesame interno di atti che incidono fortemente sugli standard di tutela ambientale rischia di ridurre l’effettività della tutela giurisdizionale, soprattutto in contesti emergenziali in cui le decisioni normative sono adottate con procedure semplificate e in tempi contratti.</p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia, dunque, fa porre interrogativi rilevanti sulla compatibilità tra <em>governance</em> emergenziale e diritto di accesso alla giustizia ambientale, questioni destinate a riemergere con forza nel contenzioso climatico e ambientale futuro. [M.C.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Nona Sezione, del 23 ottobre 2025, Cause riunite C-221/24 e C-222/24, Naturvårdsverket contro UQ e IC</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul recupero e smaltimento dei rifiuti </em></p>
<p style="text-align: justify;">Le pronunce riunite forniscono un’importante interpretazione sistematica dell’art. 24(2) del Regolamento (CE) n. 1013/2006, chiarendo due aspetti chiave nel settore della spedizione dei rifiuti. <em>In primis</em>, la Corte delinea un ordine logico e sequenziale tra le diverse ipotesi di ripresa, evidenziando che gli scenari regolati dalle lett. c) e d) si trovano su piani qualitativamente differenti: in particolare, la lett. c) riguarda situazioni in cui il rifiuto ha lasciato il paese di <em>dispatch</em> e deve essere preso in consegna, mentre, la lett. d) concerne situazioni in cui la localizzazione della spedizione non consente un <em>take-back</em> classico, richiedendo un differente trattamento nel paese in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’aspetto più significativo riguarda poi la compatibilità tra l’obbligo di tutela dell’ambiente e la protezione del diritto di proprietà. La Corte ribadisce che l’imposizione di misure di recupero e smaltimento, pur incidendo sull’uso dei beni, rientra nella regolazione dell’uso della proprietà, nell’ottica dell’interesse generale, purché tale disciplina rispetti i principi, tra cui quello di proporzionalità. Tale impostazione conferma l’idea che il diritto di proprietà tutelato dalla Carta non è assoluto, ma può essere soggetto a limitazioni giustificate dalla protezione ambientale e dalla salute pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione, dunque, ha un forte rilievo applicativo in materia di rifiuti e nell’interpretazione degli obblighi giuridici degli Stati membri nell’ambito delle spedizioni transfrontaliere, con effetti anche per la futura disciplina transitoria, in vista del Regolamento (UE) 2024/1157, che dal 2026 sostituirà l’attuale Regolamento (CE) 1013/2006. [M.C.]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>GIURISPRUDENZA NAZIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>a cura di</em></p>
<p style="text-align: center;"><em> Serenella STIVALETTA, Aurora MANCINI, Vittorio MUZI, Claudia RE, Martina CARRATO</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Corte costituzionale, Sentenza del 16 dicembre 2025, n. 184</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla qualifica di non idoneità di un’area per l’installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la presente pronuncia la Consulta è tornata sul tema degli impianti a fonti di energia rinnovabile e, in particolare, sulla realizzazione di tali impianti in Sardegna, in aree qualificate come non idonee. La Corte ha chiarito che tale qualificazione non può tradursi in un aprioristico divieto di installazione e non può travolgere gli atti autorizzativi già rilasciati. Il giudizio, promosso dal Governo, ha avuto ad oggetto alcune disposizioni della legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 2024, recante «Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione di procedimenti autorizzativi». Con la sentenza in esame, la Corte, in linea di continuità con il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale, ha riaffermato che la qualificazione di un’area come non idonea non può risolversi in un divieto generalizzato e aprioristico di installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, poiché una simile preclusione finirebbe per impedire l’accesso ai procedimenti autorizzatori semplificati previsti dal legislatore statale al fine di favorire e accelerare la diffusione delle FER nelle aree ritenute idonee. La Corte ha altresì precisato che la normativa regionale non può determinare il venir meno di tutti i titoli autorizzativi già rilasciati, rispetto ai quali gli operatori economici abbiano già intrapreso iniziative concrete, in assenza di puntuali e comprovate motivazioni di carattere tecnico o scientifico, in quanto violerebbe il principio del legittimo affidamento e con l’esigenza di certezza del diritto, traducendosi in un limite irragionevole per i soggetti interessati. Con riferimento alle ipotesi in cui un progetto di impianto insista parzialmente su aree idonee e parzialmente su aree non idonee, la Corte ha escluso che possa operare un meccanismo automatico di prevalenza della non idoneità, come invece previsto dalla disciplina regionale sarda. In tali casi, la valutazione conclusiva circa la realizzabilità dell’impianto deve essere rimessa al singolo procedimento autorizzatorio relativo allo specifico progetto e deve avvenire attraverso un bilanciamento tra la protezione della natura e dell’ambiente e l’interesse, anch’esso di rilievo costituzionale, alla riduzione delle fonti energetiche inquinanti, anche in una prospettiva intergenerazionale. Da ultimo, con riguardo alle disposizioni regionali che introducono presunte misure di semplificazione e accelerazione per la realizzazione di impianti FER in aree non idonee, la Corte ha ribadito che la Regione non può disciplinare l’autorizzazione paesaggistica secondo modalità difformi da quelle stabilite dalla legislazione statale. Non è infatti consentito alle Regioni introdurre deroghe agli istituti di tutela ambientale di matrice statale, che prevedono una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale; tra questi rientra l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, qualificata come norma di grande riforma economico-sociale e, come tale, vincolante anche per la Regione Sardegna. [S.S.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA E GIURISDIZIONE/INQUINAMENTI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cons. St., Sez. IV, sentenza 24 novembre 2025, n. 9190</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul difetto parziale di giurisdizione nonché sulla necessità di allegare puntuali elementi probatori per il risarcimento del danno non patrimoniale da “paura di ammalarsi”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza <em>de qua</em> riguarda un ricorso presentato da associazioni e persone fisiche le quali hanno proposto un’azione risarcitoria contro diverse amministrazioni pubbliche (statali e non) per danni non patrimoniali dovuti ad una asserita “<em>paura di ammalarsi”</em> cagionata dalla mancata attuazione di misure contenitive dell’inquinamento in diverse città italiane.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo i ricorrenti, varie amministrazioni avrebbero omesso l’adozione di misure necessarie per contrastare l’inquinamento atmosferico, andandogli a provocare una condizione di ansia per la propria salute.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo il g.a. chiarisce il proprio difetto parziale di giurisdizione, rimettendo la questione alla giurisdizione del g.o., salvo che si tratti di domande specificamente rivolte al Ministero dell’Ambiente, che sono invece attratte nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopodiché, il Consiglio di Stato, afferma che l’appello non può comunque essere accolto nel merito. Il punto decisivo infatti del ragionamento del giudice amministrativo è l’assenza di prova del danno. I ricorrenti sostengono di aver subìto un turbamento psicologico legato al rischio di ammalarsi a causa dell’inquinamento ma tale danno, spiega la Corte, non può essere considerato “automatico”. Non è sufficiente affermare di aver provato paura poiché occorrono elementi concreti che dimostrino l’esistenza di un reale pregiudizio tale da poter maturare la risarcibilità di un simil danno non patrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il cosiddetto “<em>danno da paura di ammalarsi</em>”, come affermato anche dalla Cassazione, deve essere dimostrato con evidenze oggettive poiché non è un danno che può essere presunto. Neppure nei casi più gravi &#8211; come l’esposizione ad amianto &#8211; si è riconosciuto questo tipo di pregiudizio senza specifiche prove del patema d’animo, pertanto – nel caso di specie – i giudici di Palazzo Spada hanno respinto l’appello poiché i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova concreta del danno lamentato. [V.M.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza del 25 novembre 2025  n. 9227</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul diniego di revoca in autotutela in punto di mancato riconoscimento di validità ed efficacia della certificazione SA 8000 prodotta in gara e il possesso di certificazione equivalente ai fini dell’attribuzione del punteggio. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio accoglie l’appello confermando una decisione della sezione medesima alla quale si riporta condividendola integralmente, secondo le cui statuizioni: “<em>La prescrizione della lex specialis, cioè, con riguardo alle certificazioni in materia sociale, non richiede che provengano da un organismo certificatore, diversamente che con riferimento ad altre certificazioni.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La SA 8000 è una disciplina a carattere privatistico, pubblicata dall’istituto di ricerca americano SAI, che non rientra nel sistema di accreditamento richiamato nel Regolamento (CE) n. 765/2008. Ed invero non vi è alcun organismo di valutazione riconosciuto a livello europeo &#8211; o nazionale &#8211; autorizzato ad accreditare in relazione alla certificazione SA 8000.</p>
<p style="text-align: justify;">Così, in assenza di una specifica regolamentazione eurounitaria, non è possibile prevedere un accreditamento pubblico europeo per tale certificazione; la <em>lex specialis</em> della gara in questione ha, infatti, richiesto solo la certificazione, non che l’organismo certificatore fosse accreditato. [A. M.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sentenza della corte di Cassazione, Sez. Lavoro Civile, del 1° dicembre 2025, n. 31342</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla gestione del servizio pubblico dei rifiuti </em></p>
<p style="text-align: justify;">Con tale sentenza la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione relativa alla gestione del servizio pubblico dei rifiuti in Sicilia, con particolare riferimento alla tutela della continuità del servizio e alla disciplina del reclutamento del personale, a seguito della cessazione delle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) e del progressivo affidamento delle competenze alle società per la regolamentazione dei rifiuti. La decisione si colloca nel quadro normativo delineato dalla legge n. 42/2010 che ha disposto la soppressione degli ATO in favore di forme di gestione integrata del servizio, affidato alle SRR costituite dai Comuni. Tale disciplina ha progressivamente orientato il sistema verso una cooperazione obbligatoria tra enti locali finalizzata alla gestione unitaria del ciclo rifiuti, superando così un modello frammentario in base ad ambiti comunali. Il nodo centrale della questione affrontata dalla Corte riguarda la provvista di personale qualificato per assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, nonché la comprovata esigenza di tutela degli interessi pubblici essenziali, quali l’igiene, la salute pubblica, la protezione dei valori naturali, ambientali e paesaggistici. In particolare, la Corte ribadisce il principio secondo cui la regola della concorsualità nell’accesso al pubblico impiego ha carattere imperativo e trova applicazione anche nel settore della gestione dei rifiuti. In tale prospettiva, il divieto di conversione dei contratti a termine stipulati dalle strutture preesistenti (ATO) deve essere inteso come funzionale al rispetto di standard di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento nell’assunzione di nuovo personale. La disciplina transitoria contenuto nell’art. 19 della legge siciliana n. 9/2010, viene interpretata dalla Corte in coerenza con i principi sopra richiamati; nel caso di specie, infatti, la Corte osserva che l’originaria assunzione del lavoratore, derivante dall’ATO, era stata effettuata nel pieno rispetto della normativa allora applicabile, cosicché il suo transito nella società, non genera un indebito privilegio, né viola il principio di concorsualità, atteso lo specifico interesse pubblico alla prosecuzione dell’attività di gestione dei rifiuti e alle connesse operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei siti.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, la Corte respinge il ricorso, ritenendo legittima la situazione di transito del personale, laddove questa risponda a esigenze di continuità operativa e di tutela dei valori pubblici primari e non comporti un privilegio indebito rispetto ai requisiti oggettivi e procedurali. [M.C.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Civile, Lavoro, del 2 dicembre 2025, n. 31427</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla tutela della stabilità dell’occupazione nei cambi di appalto in materia di raccolta e smaltimento rifiuti urbani</em></p>
<p style="text-align: justify;">La Corte con tale sentenza, si è pronunciata in materia di clausole sociali nei cambi di appalto, con specifico riferimento all’interpretazione dell’art. 6 del CCNL FISE Assoambiente. La controversia riguardava la pretesa di un lavoratore ad essere assunto dalla società subentrante in un appalto di servizi, invocando il diritto alla continuità occupazionale previsto dal contratto collettivo. La Corte ha confermato il rigetto della domanda, ribadendo che il diritto all’assunzione opera solo in presenza dei presupposti negoziali espressamente previsti, tra cui il requisito essenziale della effettiva presenza in forza presso l’impresa cessante nei 240 giorni antecedenti il subentro. La Suprema Corte ha chiarito che la clausola sociale non ha portata generale, né automatica, ma configura un diritto contrattuale condizionato, il cui sorgere è subordinato al rigoroso rispetto delle condizioni stabilite dalla contrattazione collettiva. In mancanza di tali presupposti, non è configurabile alcun obbligo di assunzione in capo alla nuova appaltatrice. Sul piano metodologico, la decisione ribadisce il principio secondo cui l’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune deve muovere prioritariamente dal dato letterale, integrato dalla lettura sistematica della disciplina negoziale e dalla volontà delle parti, senza possibilità di estensioni analogiche fondate su generici richiami alla tutela dell’occupazione. La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento volto a delimitare con precisione l’ambito applicativo delle clausole sociali, evitando che esse si traducano in strumenti di automatica stabilizzazione, in assenza di un fondamento testuale espresso. [M.C.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTI (ATMOSFERICO, IDRICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO)</strong></p>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Cass. Sez. I, Ordinanza, 3 novembre 2025, n. 26685</span></h2>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla prededucibilità dei crediti risarcitori per danno ambientale e sui limiti applicativi del principio “chi inquina paga” nelle procedure concorsuali</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio ha origine dall’ammissione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria di crediti risarcitori avanzati da amministrazioni pubbliche per danni ambientali causati dall’inquinamento di diversi siti industriali. Pur riconoscendo la responsabilità ambientale della società coinvolta, il giudice di merito aveva escluso sia la prededuzione sia il privilegio del credito, ammettendolo in via chirografaria. Nel ricorso per Cassazione, le amministrazioni ricorrenti hanno invocato il principio “chi inquina paga” per sostenere che i costi di bonifica dovessero essere considerati prededucibili, in quanto funzionali agli scopi della procedura concorsuale e al risanamento dell’impresa. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che il principio “chi inquina paga” non comporta automaticamente il riconoscimento della prededuzione. In particolare, ha affermato che, nell’amministrazione straordinaria, la prededucibilità dei crediti non è disciplinata in via generale dall’art. 111, comma 2, l. fall., ma è subordinata ai requisiti stringenti previsti dagli artt. 20 e 52 del d.lgs. n. 270/1999: perché un credito possa essere prededucibile è necessario anche che sia direttamente funzionale alla continuazione dell’esercizio dell’impresa o alla gestione del patrimonio. La Corte ha inoltre precisato che l’intervento sostitutivo dell’amministrazione pubblica previsto dal Testo Unico Ambientale non comporta, di per sé, il riconoscimento di un credito prededucibile. Sono state infine dichiarate inammissibili le censure relative al privilegio immobiliare e mobiliare, in quanto riferite a beni non acquisiti alla massa o fondate su norme ormai abrogate. [C.R.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTI (ATMOSFERICO, IDRICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cass. pen., Sez. III, Sentenza del 13 ottobre 2025, n. 33646</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla qualificazione delle acque meteoriche contaminate come reflui industriali </em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza riguarda il sequestro preventivo disposto nei confronti del piazzale di un’impresa nautica, ritenuta responsabile di scarichi non autorizzati di acque reflue industriali. La difesa sosteneva che si trattasse di semplici acque meteoriche di dilavamento, soggette alla disciplina regionale e non alla normativa penale sugli scarichi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo il principio secondo cui le acque meteoriche mantengono tale qualificazione solo se non subiscono contaminazioni: quando l’acqua piovana entra in contatto con sostanze inquinanti riconducibili all’attività produttiva, quali oli, vernici o residui di lavorazione, essa perde la propria originaria consistenza divenendo sostanzialmente o il mezzo attraverso il quale altre sostanze vengono veicolate verso un determinato corpo ricettore oppure un mero componente di un refluo di diversa natura. Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato gli accertamenti ispettivi che avevano evidenziato macchie di olio e pittura sul piazzale, la presenza di natanti in manutenzione e il convogliamento delle acque contaminate nella pubblica fognatura. Tali elementi hanno dimostrato che la contaminazione non era occasionale né neutra, ma strettamente connessa all’attività d’impresa. È stato inoltre chiarito che, al di fuori delle ipotesi specificamente disciplinate dall’art. 113 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dalla normativa regionale, le acque piovane contaminate rientrano nella disciplina generale degli scarichi di reflui industriali, con conseguente rilevanza penale della condotta. [C.R.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTI (ATMOSFERICO, IDRICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cass. Pen. Sez. III, Sentenza del 13 ottobre 2025, n. 33651</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla prova del superamento dei limiti tabellari negli scarichi di acque reflue industriali</em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza trae origine dalla condanna dell’imputato per i reati di scarico abusivo di acque reflue industriali di cui all’art. 137, commi 1 e 2, D. lgs. n. 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale), nonché del reato di getto pericoloso di cose di cui all’art. 674, cod. pen., accertati in relazione allo sversamento di liquidi contenenti sostanze inquinanti provenienti da un impianto industriale e confluiti in un corso d’acqua superficiale. I giudici di merito avevano ritenuto provata la riconducibilità dello scarico all’attività dell’impresa, nonché la presenza di idrocarburi e sostanze pericolose, desunta da plurimi elementi indiziari e dalle percezioni dirette degli operanti. Nel ricorso per Cassazione la difesa ha contestato da un lato, la qualificazione della condotta come scarico illecito ai sensi dell’art. 137 T.U.A., sostenendo che, in mancanza di analisi di laboratorio valide, non fosse possibile dimostrare il superamento dei limiti tabellari, nonché l’insussistenza del reato di cui all’art. 674 cod. pen. La Corte di cassazione, nel merito, ha affermato che la configurabilità del reato di cui all’art. 137, comma 5, T.U.A. non richiede necessariamente il ricorso esclusivo alle analisi chimiche, potendo il superamento dei limiti tabellari essere dimostrato anche attraverso altri mezzi di prova, purché dotati di un grado di certezza sostanzialmente equivalente. In particolare, assumono rilievo la natura dello scarico, desumibile dalle sostanze che lo compongono, e le modalità di sversamento, quando avvenga senza preventiva depurazione e in modo incontrollato nell’ambiente. Quanto al reato di getto pericoloso di cose, la Cassazione ha ribadito la legittimità del ricorso alla prova percettiva, in particolare olfattiva, quando corroborata da ulteriori elementi indiziari. Diversamente, la Corte ha accolto parzialmente il ricorso con riferimento alla qualificazione del reato di cui all’art. 674 cod. pen. come permanente, rilevando che, nel caso concreto, mancava un accertamento della protrazione dell’attività produttiva oltre il singolo episodio di sversamento. [C.R.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cass. pen., Sez. III, Sentenza del 3 dicembre 2025, n. 38981</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla qualificazione dei materiali come rifiuti o sottoprodotti e sull’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti idonei a escluderne la natura di rifiuto</em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza riguarda il sequestro preventivo disposto nei confronti di un’azienda agricola formalmente operante nel settore delle biomasse, ma ritenuta responsabile del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all&#8217;art. all&#8217;art. 452-quaterdecies cod. pen. Gli amministratori della società hanno impugnato il provvedimento sostenendo che il materiale trattato dovesse qualificarsi come “sottoprodotto” e non come rifiuto, in quanto destinato a un successivo utilizzo nel ciclo produttivo della biomassa. La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ribadendo che il controllo di legittimità sulle misure cautelari reali è limitato alle violazioni di legge e ai vizi motivazionali radicali, non riscontrabili nel caso concreto. Nel merito, ha ritenuto manifestamente infondata la tesi del sottoprodotto, ritenendo che la qualifica di sottoprodotto sia subordinata all’assenza di commistioni con materiali estranei idonei ad alterarne la natura ed ha chiarito che un’attività caratterizzata dalla raccolta, selezione e trattamento di materiali eterogenei, svolta in mancanza delle prescritte autorizzazioni, integra una gestione illecita di rifiuti, indipendentemente dalla prevalenza del materiale ligneo. La Corte ha sottolineato inoltre che la selezione dei materiali non avveniva nel luogo di produzione del presunto sottoprodotto, in violazione delle condizioni previste dalla normativa per i rifiuti spiaggiati, ma direttamente presso l’impianto, con conseguente riconducibilità dell’attività alla gestione dei rifiuti. La Corte ha infine ricordato che l’onere di provare la sussistenza dei requisiti del sottoprodotto grava su chi ne invoca l’applicazione, onere che nel caso di specie non era stato assolto. [C.R.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cass. pen., Sez. III, Sentenza del 13 novembre 2025, n. 39162</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla configurabilità del delitto di combustione illecita di rifiuti in assenza della previa contestazione dell’abbandono o deposito incontrollato di rifiuti</em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza trae origine dalla condanna dell’imputato per il delitto di combustione illecita di rifiuti ex art. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale), per avere, nell’ambito dell’attività d’impresa, disposto l’incendio di rifiuti in polistirolo depositati in modo incontrollato su un terreno di sua proprietà. La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo provata la riconducibilità della condotta all’imputato e la natura incontrollata del deposito dei rifiuti oggetto di combustione. Nel ricorso per Cassazione la difesa ha contestato la ricostruzione dei fatti, e in particolare la sussistenza del deposito incontrollato di rifiuti sostenendo che la combustione non potesse integrare il reato di cui all’art. 256-bis T.U.A. in assenza della previa contestazione del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo i limiti del giudizio di legittimità e nel merito ha affermato che il delitto di combustione illecita di rifiuti non presuppone la formale contestazione del reato di abbandono o deposito incontrollato, poiché l’art. 256-bis T.U.A. non è costruito come fattispecie derivata o dipendente da un illecito antecedente. Ciò che rileva, ai fini della configurabilità del reato, è che la condotta abbia avuto ad oggetto rifiuti che risultino di fatto abbandonati o depositati in modo incontrollato, senza il rispetto delle prescrizioni e delle cautele poste a tutela della salute e dell’ambiente. La Corte ha inoltre escluso la configurabilità di un deposito temporaneo lecito, osservando che i rifiuti erano accatastati alla rinfusa, in quantità significativa, in un luogo diverso da quello di produzione. Ha inoltre respinto le ulteriori censure, in particolare ha escluso la particolare tenuità del fatto, in ragione del quantitativo di rifiuti e della non occasionalità del comportamento. [C.R.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cass. pen., Sez. III, Sentenza del 14 novembre 2025, n. 37187</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’assenza di abrogatio criminis in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti dopo la riforma del Testo Unico Ambientale</em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza trae origine dalla condanna dell’imputato per una condotta di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi che i giudici di merito hanno ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 256, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, valorizzando la pluralità e l’eterogeneità dei rifiuti, nonché la presenza di materiali pericolosi. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo anche l’intervenuta abrogatio criminis a seguito delle modifiche normative introdotte dal recente d.l. n. 116 entrato in vigore il 9 agosto 2025 conv. in l. n. 247/2025, che ha modificato molte delle norme di cui al d.lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale). La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso chiarendo che la riforma ha riscritto l’art. 255, configurando come contravvenzione l’abbandono di rifiuti non pericolosi, che nei casi previsti dall’art. 255-bis assume natura delittuosa, e ha introdotto il nuovo art. 255-ter, che tipizza come delitto l’abbandono di rifiuti pericolosi, prevedendo un trattamento sanzionatorio più severo e includendo anche ipotesi aggravate. Alla luce di tale assetto normativo, la Corte ha affermato che non sia configurabile alcuna abrogatio criminis con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente alla riforma e qualificate ai sensi dell’art. 256, comma 2, T.U.A. Le modifiche introdotte dal legislatore hanno operato una diversificazione delle fattispecie in base alla natura dei rifiuti, mantenendone fermo il disvalore penale e, anzi, introducendo nuove ipotesi delittuose e pene più severe. La riforma si pone pertanto in un rapporto di continuità normativa con la disciplina previgente. [C.R.]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>GIURISPRUDENZA REGIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;">a cura di</p>
<p style="text-align: center;"><em>Fabio TARANTINI, Michelangelo FUSCA, Vittorio MUZI, Giuseppe MARLETTA, Alfonso FIMIANI, Serenella STIVALETTA, Carolina VILLANACCI, Ilaria FRANCUCCI</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Molise, Campobasso, Sez. I, sentenza del 12 dicembre 2025, n. 377</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla natura discrezionale della Valutazione d’Incidenza Ambientale</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Piano di gestione del sito Natura 2000 “<em>Pantano Zittola &#8211; Feudo Valcocchiara</em>”, adottato dal comune ricorrente, ha ricevuto dalla Regione Molise parere positivo con prescrizioni e mitigazioni atte a rafforzare la protezione dell’ambiente. Nella sentenza in commento, il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso per l’annullamento della determinazione regionale contenente tali prescrizioni. Per parte ricorrente, il provvedimento avrebbe omesso di valutare le istanze avanzate dalle associazioni di categoria degli allevatori, recando gravi danni all’attività produttiva di questi ultimi. Il Collegio ha ribadito la natura ampiamente discrezionale del procedimento valutativo in seno alla Regione, soprattutto degli atti afferenti alla Valutazione d’Incidenza Ambientale, alla quale va sottoposto qualsiasi piano, programma o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000. Tale procedimento è connotato da discrezionalità tecnica e amministrativa, esprimendo l&#8217;indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio, in esito al bilanciamento dei molteplici interessi coinvolti. Ne discende il carattere del giudicato, estrinseco e limitato al riscontro di manifesta illogicità, incongruità, travisamento o ai macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria. [M.F.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIE RINNOVABILI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Marche, Ancona, Sez. I, sentenza del 6 dicembre 2025, n. 1009</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla vincolatività del parere della Soprintendenza nell’Autorizzazione P.A.S.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio giudicante di Ancona ha accolto il ricorso per l’annullamento degli atti e provvedimenti con cui il Comune &#8211; Sportello Unico per l’Edilizia aveva disposto la conclusione con esito negativo della conferenza di servizi, rigettando la domanda di rilascio del titolo autorizzativo P.A.S. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. L’impianto per cui è stata richiesta l’autorizzazione dovrebbe essere realizzato su area idonea ai sensi dell’art. 8, comma 1, let. c-ter), del D.Lgs. n. 199/2021, ovvero un’area vocata a ospitare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ne conseguono una serie di agevolazioni procedimentali, fra cu la possibilità di avvalersi della P.A.S. e la non vincolatività del parere espresso dall’autorità preposta alla tutela paesaggistica. Il provvedimento di diniego è stato annullato, poiché fondato esclusivamente sul parere negativo della Soprintendenza, non vincolante nel caso di specie. [M.F]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, sentenza del 24 novembre 2025, n. 1056</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla presunzione di colpevolezza del proprietario come responsabile della contaminazione</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, i Giudici amministrativi di Cagliari hanno respinto il ricorso per l’annullamento della diffida <em>ex </em>art. 244 del D. Lgs. 152/2006, che ordinava al ricorrente, individuato come responsabile dell’inquinamento, lo smaltimento dei rifiuti. La difesa di parte ricorrente si basava sulla asserita mancata dimostrazione del nesso di causalità tra condotta e danno ambientale e sulla riconducibilità dei valori di superamento delle CSC a quelli del fondo naturale. Il Collegio ha riconosciuto la possibilità per l’Amministrazione di ricorrere a presunzioni semplici, di cui all&#8217;art. 2727 c.c., e al principio del &#8220;più probabile che non&#8221; al fine di dimostrare il nesso causale; non sono state ritenute sufficienti le generiche contestazioni mosse da parte ricorrente, non idonee a configurare una ricostruzione alternativa dei fatti, basata su documenti e prove. La censura riguardante i valori di fondo naturale è stata parimenti giudicata irrilevante, non avendo il ricorrente avviato alcun procedimento per l’individuazione dei vfn, come previsto dall’art. 242, comma 13 ter, del T.U.A. [M.F.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, sentenza del 5 novembre 2025, n. 978</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’imputabilità soggettiva dell’abbandono di rifiuti</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, i Giudici amministrativi di Cagliari hanno annullato l’ordinanza sindacale <em>ex </em>art. 192, comma 3, T.U.A., con cui si intimava al ricorrente lo smaltimento di rifiuti abbandonati sul terreno di sua proprietà. Il provvedimento, adottato senza previo contraddittorio, era sorretto dalla sola motivazione che la recinzione non fosse idonea a tenere lontani intrusi. Il Tribunale ha richiamato che la responsabilità solidale della rimozione dei rifiuti abbandonati del proprietario dell’area coinvolta sussiste solo se è dimostrata l’imputabilità soggettiva dell’abbandono e del deposito incontrollato dei rifiuti per dolo o colpa, poiché, in ossequio al principio “chi inquina paga”, detta responsabilità non è oggettiva; la prova sull’elemento soggettivo deve essere fondata su accertamenti di fatto, in contraddittorio con l’interessato, emergenti da una congrua motivazione del provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene la colpevolezza possa essere dimostrata attraverso presunzioni e indici di colpa, valorizzati dalla giurisprudenza amministrativa, la recinzione dell’area rappresenta una facoltà del proprietario <em>ex </em>art. 841 c.c., la scelta di non avvalersene non può costituire di per sé fatto colposo. [M.F.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Marche, Ancona, Sez. I, sentenza del 30 ottobre 2025, n. 853</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla natura ambientale delle informazioni relative a emissioni odorigene</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La prima sezione del T.A.R. di Ancona ha accolto parzialmente il ricorso in materia di accesso agli atti. Parte ricorrente ha agito per vedersi riconosciuta la possibilità di accedere alle informazioni riguardanti misurazioni su progetti sperimentali condotti nello stabilimento di proprietà della parte controinteressata, vicino alla proprietà del ricorrente stesso, finalizzati alla riduzione delle emissioni odorigene. Il Tribunale, preso atto dell’ampia definizione di inquinamento atmosferico presente nel D.lgs. n.152/2006 e della potenziale lesività per la salute umana e per l’ambiente di suddette emissioni, ha qualificato le relative informazioni come ambientali, con conseguente applicazione della disciplina prevista dal D.lgs. n. 195/2005. L’interesse sostanziale del ricorrente è stato però soddisfatto solo parzialmente, poiché, in applicazione dell’art. 5, comma 2, lett. d), l’accesso alle informazioni ambientali incontra il limite della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, in questa sede riferibili alle caratteristiche tecniche dei prodotti applicati per la riduzione delle emissioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ANIMALI*</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Trentino-Alto Adige, Sez. Unica, Sentenza 28 ottobre 2025, n. 163</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità dell’ordine di abbattimento di esemplari di lupo in caso di danni gravi e cronici agli allevamenti a condizione che non esista altra soluzione valida secondo quanto disposto dall’ art. 16 della Direttiva Habitat</em> (<em>Dir. n. 92/43/CEE).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La recente sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige in esame, si inserisce nel filone dei provvedimenti amministrativi che impartiscono ordini di abbattimento di animali selvatici appartenenti a specie protette. Più nel dettaglio, il caso riguarda il ricorso presentato da alcune associazioni animaliste contro il decreto emanato della Provincia di Trento che autorizzava l’abbattimento di due lupi (<em>Canis lupus</em>), sostenendo che mancassero le condizioni previste dalla Direttiva <em>Habitat</em> per consentire deroghe alla protezione del lupo e che non fossero state valutate altre alternative valide.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR, però, non ha condiviso le censure mosse da parte ricorrente, ritenendo che la Provincia avesse svolto un’istruttoria completa e supportata dal parere dell’ISPRA, che avrebbe &#8211; invero &#8211; ben circostanziato e descritto le situazione di danno grave e cronico cagionate dagli esemplari a danno degli allevamenti della zona, requisiti richiesti dall’art. 16 della Direttiva <em>Habitat</em> al fine di poter legittimamente procedere alla deroga di abbattimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il Tribunale, quindi, la Provincia ha legittimamente applicato l’art. 16 della Direttiva Habitat, dimostrando altresì l’assenza di altre soluzioni efficaci e garantendo che l’abbattimento di massimo due lupi non comprometta lo stato di conservazione della specie, considerato soddisfacente in Trentino. [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTI/PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Emilia-Romagna, Sez. I, sentenza 17 ottobre 2025, n. 1172</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla necessità di evitare incrementi di PM10 nelle aree già critiche con conseguente legittimità delle prescrizioni delle Agenzie Regionali per l’Ambiente che negano l’aumento dei limiti autorizzati.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza del TAR Emilia-Romagna <em>de qua</em> ha ad oggetto il diniego ricevuto da una società per modificare la propria Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Più nello specifico, la richiesta presentata era volta ad aumentare le emissioni industriali (<em>flusso di massa autorizzato delle polveri</em>) al fine di poter ampliare lo stabilimento produttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la società, questo incremento sarebbe stato compensato attraverso una serie di interventi tecnologici e ambientali che avrebbero portato a un sostanziale “<em>saldo zero</em>” nelle emissioni complessive e, in ogni caso, avrebbero garantito l’obiettivo previsto dal PAIR (<em>Piano Aria Integrato Regionale</em>) 2020 di ridurre al minimo l’impatto sulla qualità dell’aria.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Agenzia Regionale per l’ambiente dell’ Emilia Romagna (ARPAE) però, non ha condiviso questa impostazione sottolineando invece come lo stabilimento si trovi in un’area classificata come “<em>Hot Spot PM10</em>” e cioè in una zona dove si registrano già frequenti superamenti dei limiti di legge per le polveri sottili. In situazioni come questa, il PAIR 2020 prescrive che non ci debba essere alcun incremento delle emissioni di PM10, perché anche un aumento minimo rischierebbe di peggiorare una qualità dell’aria già altamente critica. ARPAE ha aggiunto che le misure proposte dall’azienda, pur efficaci per ridurre la CO₂, non incidono sulle emissioni di PM10 e ossidi di azoto, che sono gli inquinanti più rilevanti per valutare l’impatto locale sul territorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR ha recepito l’interpretazione di ARPAE respingendo così il ricorso avversario e chiarendo che nelle aree dove i limiti di PM10 vengono già superati non è possibile autorizzare alcun aumento delle emissioni di quell’inquinante, neppure se compensato da riduzioni su altre sostanze. [V.M.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI  </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Emilia Romagna, Bologna I, sentenza 3 novembre 2025 n. 1266</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul ricorso presentato da una ditta che ha svolto lavori di miglioramento del fondo stradale, avverso l’ordinanza con la quale il comune ha disposto la rimozione rifiuti </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, titolare di una ditta individuale attiva nel settore di scavi, demolizioni e lavori edili stradali, ha eseguito lavori di miglioramento del fondo stradale ricadente su un terreno di proprietà del demanio idrico del comune. Si tratta, in particolare, di una strada collocata sulla sponda del fiume, sul fronte dei terreni privati. Ha presentato ricorso avverso l’ordinanza in forza della quale il comune ha disposto la rimozione rifiuti ai sensi dell’art. 192 comma 3, d.l.gs. n. 152/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente deduce che tali lavori di miglioramento erano consistiti nell’apporto, distribuzione e compattamento sulla carreggiata, ad opera della ditta, di materiali inerti da recupero. Viene contestata la responsabilità in quanto autore del deposito illecito o comunque illegittimo di rifiuti, poichè sostiene che si tratterebbe di materiali da recupero, in particolare ghiaia. Il Collegio respinge il ricorso. Ritiene, infatti, che nel caso di specie i materiali rinvenuti in loco dagli agenti accertatori non sono meri materiali <em>end of waste</em>. Si tratta infatti di una pluralità di elementi (rifiuti) del tutto eterogenei ed estranei al concetto di materiale inerte “<em>end of waste</em>”, chiaramente visibili e riconoscibili dall’impresa al momento dell’utilizzo nei lavori stradali: il non aver controllato e, conseguentemente, il non aver rimosso ovvero evitato di sversare <em>in loco</em> detto materiale “alieno”, è imputabile, quindi, a titolo di colpa in capo all’impresa ricorrente. D’altra parte, parte ricorrente non ha nemmeno dimostrato che quei materiali già erano in loco al momento dei lavori, sì da essersi “mischiati” con il materiale <em>end of waste</em> acquistato e utilizzato per i lavori stradali. . [I.F.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI  </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Toscana, II, sentenza 22 dicembre 2025 n. 2111</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla competenza a decidere in materia di procedura abilitativa semplificata (PAS), avente ad oggetto la realizzazione di un impianto per la produzione di biogas  </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La società ricorrente ha presentato, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) dell’Unione di Comuni, istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ex art. 6 D. Lgs. n. 28/2011, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto per la produzione di biogas di potenza pari a 500 Sm3/h.  Il procedimento, tuttavia, è stato concluso dal singolo comune, il quale ha archiviato il procedimento di PAS ed ha ordinato alla ricorrente di non eseguire gli interventi oggetto della PAS.</p>
<p style="text-align: justify;">La società ricorrente ha presentato ricorso, poiché ritiene in particolare che il Comune di Sovicille, aderendo all&#8217;Unione dei Comuni della Val di Merse, abbia affidato a quest&#8217;ultima l&#8217;esercizio delle funzioni relative (anche) allo sportello unico per la attività produttive, in tale modo trasferendo tali funzioni alla Unione stessa che le esercita in suo luogo e per suo conto. Per sostenere ciò, parte ricorrente ha affermato anche che al caso di specie non si applica l’art. 2, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 160/2010, il quale appunto sottrae alla competenza del SUAP “gli impianti e le infrastrutture energetiche”. Proprio a tal fine, ha dedotto che l’impianto in questione è un impianto di produzione di biometano da biogas, perciò non ha nulla a che vedere con un impianto di produzione di energia da biomasse, per la semplice ragione che non produce energia ma un gas combustile. Il Collegio non ha accolto il ricorso. Ritiene, infatti, le suddette deduzioni non colgano nel segno, in quanto l’ampiezza della dizione di cui all’art. 2, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 160/2010, che annovera “gli impianti e le infrastrutture energetiche”, non autorizza la suddetta distinzione invocata da parte ricorrente. In sostanza, è del tutto infondata la tesi dell’incompetenza del Comune in favore del SUAP dell’Unione di Comuni, perché l’art. 2, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 160/2010, sottrae alla competenza del SUAP “gli impianti e le infrastrutture energetiche”. Inoltre, l’art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 28/2011, radica espressamente in capo al Comune la competenza in materia di PAS, al quale, come dimostrato dalla difesa dello stesso Comune, il SUAP dell’Unione trasmetteva correttamente l’istanza di PAS della ricorrente. [I.F.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI  </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Veneto, IV, sentenza 10 dicembre 2025 n. 2337</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul ricorso presentato da una società che gestisce una manifattura di lana avverso il provvedimento della provincia che la ritiene responsabile della contaminazione del sito </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, una società che gestisce una manifattura di lana, ha impugnato il provvedimento della Provincia di Vicenza, dal momento che è stata individuata tra i soggetti responsabili della contaminazione del sito su cui insiste lo stabilimento.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la ricorrente sostiene che difetterebbe la prova per la quale la contaminazione del sito avrebbe avuto inizio già nel periodo qui di interesse (dal 1967 al 1970) e che, comunque, difetterebbero i presupposti per imputarle la responsabilità ambientale per fatti avvenuti a quell’epoca, alla luce del quadro normativo allora vigente, delle conoscenze tecnologiche di quel tempo e della prescrizione che sarebbe maturata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio non accoglie il ricorso. Ritiene, infatti, che in materia ambientale, nell’accertamento del nesso di causalità non trova applicazione il criterio penalistico dell’“<em>oltre ogni ragionevole dubbio</em>”. Pertanto, considera che il provvedimento impugnato abbia correttamente fatto risalire al periodo di interesse (tra il 1967 e 1970) l’inizio della contaminazione del sito. È pur vero che, nei decenni successivi al periodo di interesse, lo stabilimento ha avuto un importante sviluppo dimensionale e produttivo e che è stato gestito da una pluralità di soggetti, dei quali è stata acclarata la responsabilità ambientale. Tuttavia, è pacifico che la ricorrente abbia continuato a produrre le stesse sostanze perfluoroalchiliche, cioè sostanze definite, per la loro persistenza nelle matrici ambientali, “<em>forever chemicals”</em>. Non accoglie nemmeno l’argomento difensivo relativo alla mancanza, negli anni Sessanta del Novecento, della normativa sulla gestione autorizzata e controllata dei rifiuti e di quella che impone limiti agli scarichi; infatti, già in quel periodo vigeva comunque l’obbligo di munirsi di autorizzazione per lo scarico di reflui industriali nelle acque superficiali, in base a quanto disposto dall’art. 43 del D.P.R. 10 giugno 1955 n. 987. [I.F.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 4 dicembre 2025, n. 3978</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul perfezionamento del silenzio-assenso su un’istanza di autorizzazione per l’installazione di una nuova stazione radio base e sulle condizioni di ammissibilità di un eventuale diniego.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, i Giudici amministrativi si sono pronunciati sull’avvenuta formazione del silenzio-assenso su un’istanza di autorizzazione per l’installazione di una nuova stazione radio base e sulla legittimità degli atti consequenziali di riesercizio del potere. La prima questione riguarda il perfezionamento del silenzio-assenso nel caso di mancata allegazione della prova del titolo che avrebbe conferito all’operatore la disponibilità giuridica dell’area ove si richiede l’installazione dell’impianto di telecomunicazioni. Secondo il Collegio, il Codice delle comunicazioni elettroniche, D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, non ha previsto la necessità di allegare il titolo che comprovi la disponibilità giuridica dell’area al momento della presentazione della domanda, ferma restando, ovviamente, la necessità della loro esistenza. Ciò per assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di semplificazione a cui sono ispirate le suddette norme,<em> </em>atteso che la documentazione che l’istante è tenuto a presentare a corredo dell’istanza è solo quella ivi specificamente richiesta nei moduli allegati. Sulla base di quanto detto, e nonostante l’avvenuta formazione del silenzio-assenso, la successiva attività di riesercizio del potere, poiché effettuata su <em>input</em> giurisprudenziale, a seguito di un’ordinanza cautelare di <em>remand</em>, non può essere considerata per ciò solo inefficace, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990, ma deve essere giustamente vagliata sul piano della legittimità e della ragionevolezza. A tal proposito, il successivo atto di diniego, giustificato da una presunta incompatibilità sul piano paesaggistico a causa della sua visibilità nel contesto ambientale non può essere considerato ammissibile dal punto di vista motivazionale. Ciò che viene chiesto all’amministrazione, infatti, è di specificare le ragioni del rigetto dell&#8217;istanza con riferimento concreto alla fattispecie coinvolta e alle ragioni di tutela dell&#8217;area interessata. Al contrario, la mera visibilità non può essere considerata, di per sé, ragione giustificatrice addotta a sostegno di un prospettato impatto deleterio, poiché impedirebbe, sistematicamente, un coordinamento e un bilanciamento tra l’interesse pubblico alla tutela paesaggistica e l’interesse pubblico alla copertura del territorio nazionale con le infrastrutture di telecomunicazione. Alla luce di ciò, il Collegio ha deciso di accogliere il ricorso [G.M].</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 4 novembre 2025, n. 984</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità di una variante del Piano di Governo del Territorio finalizzato al perseguimento di obiettivi di limitazione del consumo di suolo.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, il Collegio giudicante bresciano ha analizzato la legittimità di un provvedimento pianificatorio con cui si è modificata la destinazione urbanistica di un’area inutilizzata, adiacente ad un insediamento industriale, facendola diventare “<em>area agricola o naturale</em>” per ragioni di contenimento del consumo di suolo. Secondo la società ricorrente, il provvedimento sarebbe illegittimo per difetto di istruttoria e disparità di trattamento, in quanto un’area ubicata nello stresso ambito territoriale e con destinazione urbanistica sostanzialmente analoga sarebbe risultata esclusa da questa disciplina trasformativa. Secondo il Collegio, tuttavia, la ragione per cui il Comune ha voluto introdurre questa diversa classificazione urbanistica è da rinvenirsi nella necessità di adeguare lo strumento urbanistico comunale alle norme regionali sulla riduzione del consumo di suolo. Per fare ciò l’Amministrazione ha mostrato di prendere in considerazione, ai fini della determinazione delle aree edificabili, sia il fabbisogno abitativo residenziale sia il fabbisogno per le attività produttive e commerciali. In tale prospettiva, la variante ha previsto legittimamente lo stralcio degli ambiti di trasformazione produttiva non attuati, e dunque non giustificati dal fabbisogno produttivo attuale. La ricorrente, quindi, non potrebbe vantare nessuna aspettativa al mantenimento dei diritti edificatori, posto che non ha presentato istanze di ampliamento o di nuove localizzazioni con riferimento all’attività produttiva esercitata. Neppure è configurabile alcuna disparità di trattamento con riguardo all’area di un’altra società ubicata nello stesso ambito territoriale, posto che in quel caso la società aveva dimostrato di possedere esigenze produttive attuali, presentando al SUAP istanze di ampliamento. In definitiva, secondo il Collegio, la scelta del Comune appare motivata in maniera legittima dall’analisi attuale del fabbisogno insediativo e dalla parametrazione alle esigenze locali delle norme sovraordinate sulla riduzione del consumo di suolo. Alla luce di ciò, il Tribunale amministrativo di Brescia ha deciso di respingere il ricorso [G.M].</p>
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<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 24 novembre 2025, n. 3811</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sui diritti di partecipazione del soggetto inciso da un&#8217;ordinanza di rimozione rifiuti (e bonifica) di tipo contingibile e urgente.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia si è pronunciato sulla legittimità di un’ordinanza contingibile ed urgente con cui era stata imposta la messa in sicurezza temporanea di un’area contaminata da rifiuti speciali. Secondo il ricorrente, il provvedimento sarebbe illegittimo, innanzi tutto, sotto il profilo procedimentale, per difetto del contradditorio con il destinatario del provvedimento finale.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il Collegio mostra di condividere questa impostazione. L’art. 192, D.lgs. 152/2006, infatti, esige che il sindaco dia formale comunicazione di avvio del procedimento al soggetto destinatario di un&#8217;ordinanza di rimozione rifiuti (e bonifica) e consenta l&#8217;instaurazione del contraddittorio sugli accertamenti effettuati dai soggetti preposti al controllo. Né in senso opposto può valere il fatto che gli accertamenti in sede pre-procedimentale siano già stati effettuati in contraddittorio, in quanto il privato ha diritto di partecipare al procedimento non solo con riferimento all’accertamento dei fatti, ma anche con riferimento alle misure da adottare, con la conseguenza che la fase partecipata di accertamento dell’esistenza di rifiuti non rende inutile lo svolgimento del contraddittorio procedimentale. Né è possibile adottare un’ordinanza contingibile ed urgente, al fine di evitare il contraddittorio, facendo leva sulla natura cautelare del suddetto atto, in quanto la sussistenza di autonomi poteri di carattere ordinario in materia, come il provvedimento <em>ex</em> art. 192 d D.lgs. 152/2006, esclude che sia possibile adottare provvedimenti <em>extra ordinem</em>. Alla luce di ciò, il Collegio ha deciso di accogliere il ricorso con conseguente annullamento dell’atto impugnato [G.M].</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Abruzzo, L’Aquila, I, sentenza 23 dicembre 2025, n. 587</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla formazione del silenzio-assenso nel procedimento autorizzatorio per l’installazione di stazioni radio base e sui limiti all’uso del principio di precauzione in materia di emissioni elettromagnetiche.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza in esame affronta, con un’articolata ricostruzione sistematica, il rapporto tra procedimento speciale di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003 e gli istituti generali della legge n. 241 del 1990, con particolare riferimento alla conferenza di servizi decisoria, al preavviso di rigetto e alla formazione del silenzio-assenso. Il Collegio, respingendo l’eccezione di tardività sollevata dal Comune resistente, qualifica correttamente la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi come atto produttivo degli effetti della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241 del 1990, evidenziando come la tempestiva presentazione di osservazioni da parte dell’istante impedisca la stabilizzazione del diniego. Ne discende l’obbligo dell’amministrazione procedente di riattivare il modulo procedimentale mediante una nuova conferenza di servizi, nel rispetto del termine perentorio finale di sessanta giorni previsto dal comma 10 dell’art. 44. L’inerzia successiva del Comune determina, secondo il TAR, il venir meno del potere di provvedere e la conseguente formazione del silenzio-assenso sull’istanza autorizzatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul piano sostanziale, la decisione censura l’erroneità del parere urbanistico e di quello igienico-sanitario posti a fondamento del dissenso comunale. In particolare, viene valorizzata la corretta interpretazione delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, che ammettono espressamente l’uso tecnologico per impianti di telecomunicazione, nonché la competenza esclusiva dell’agenzia ambientale regionale nella verifica del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici. Di rilievo è, infine, la precisazione secondo cui il principio di precauzione non può essere invocato quale clausola generale impeditiva dello sviluppo tecnologico, ove l’impianto risulti conforme ai valori limite fissati dalla normativa statale, insuscettibili di integrazioni restrittive a livello locale. La pronuncia si colloca, dunque, nel solco di un orientamento volto a garantire certezza procedimentale e uniformità di tutela in un settore caratterizzato da forte intreccio tra interessi ambientali, sanitari e di sviluppo delle infrastrutture di comunicazione. [A.M.F.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Abruzzo, L’Aquila, I, sentenza 28 novembre 2025, n. 536</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla procedibilità della PAS per impianti FER in area agricola e sui limiti all’uso di previsioni urbanistiche programmatiche ostative.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza in esame interviene su un tema centrale nel contenzioso recente in materia di fonti rinnovabili, chiarendo il rapporto tra disciplina urbanistica locale, pianificazione a contenuto programmatico e favor legislativo per la diffusione degli impianti FER. Il TAR Abruzzo accoglie il ricorso proposto avverso la declaratoria di improcedibilità di una procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in area agricola, censurando l’erronea applicazione, da parte del Comune, delle norme tecniche di attuazione del PRG.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio muove dalla ricostruzione della natura bifronte della disciplina urbanistica incidente sull’area di intervento, caratterizzata dalla coesistenza di una destinazione agricola immediatamente efficace e di una previsione di ambito di trasformazione speciale subordinata all’approvazione futura ed eventuale di una variante puntuale. In tale contesto, viene affermato che la componente programmatica della pianificazione non può spiegare effetti conformativi anticipati né essere utilizzata per paralizzare interventi consentiti dalla disciplina vigente, in assenza dell’atto attuativo che ne renda operativa l’efficacia.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione valorizza, in chiave sistematica, il criterio dell’efficacia temporale quale strumento di risoluzione delle antinomie interne alle NTA, richiamando la stessa clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 66 del PRG, che assicura l’applicazione delle regole della sottozona agricola sino all’approvazione della variante attuativa. Ne discende l’illegittimità del provvedimento comunale, fondato su una presupposizione errata circa l’immediata operatività della disciplina dell’ATS.</p>
<p style="text-align: justify;">Di particolare rilievo è, inoltre, il passaggio in cui il TAR ribadisce la centralità della normativa statale ed eurounitaria che qualifica le zone agricole come astrattamente idonee all’insediamento degli impianti FER, evidenziando come l’amministrazione procedente abbia omesso qualsiasi valutazione in concreto della compatibilità dell’intervento con tale destinazione. Coerentemente con i limiti del giudizio di annullamento, il Collegio esclude tuttavia di poter esercitare poteri conformativi su profili non esaminati dall’amministrazione, riaffermando il divieto di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati.</p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia assume, infine, rilievo anche sotto il profilo procedimentale, nella parte in cui nega la possibilità di integrazione postuma della motivazione mediante deduzioni difensive, soprattutto quando volte a introdurre nuovi e autonomi motivi ostativi non emergenti dal provvedimento impugnato. Nel complesso, la sentenza si inserisce in un orientamento volto a contenere l’uso distorsivo della pianificazione urbanistica quale strumento di blocco generalizzato delle iniziative in materia di energie rinnovabili, riaffermando l’esigenza di una lettura coerente e pro-concorrenziale del quadro normativo multilivello. [A.M.F.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Abruzzo, L’Aquila, I, sentenza 15 dicembre 2025, n. 558</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità del calendario venatorio regionale in caso di discostamento motivato dal parere ISPRA e sul valore giuridico dei Key Concepts unionali.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La decisione si colloca nel solco del contenzioso ormai strutturale in materia di calendari venatori regionali, affrontando in modo sistematico il rapporto tra discrezionalità regionale, pareri tecnico-scientifici e fonti unionali di soft law. Il TAR Abruzzo respinge il ricorso proposto da associazioni ambientaliste avverso il calendario venatorio 2025–2026, nella parte in cui la Regione ha consentito il prelievo di alcune specie di turdidi oltre le date suggerite dall’ISPRA, valorizzando invece il parere favorevole del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio chiarisce, in primo luogo, che i pareri resi ai sensi dell’art. 18 della l. n. 157 del 1992 hanno natura obbligatoria ma non vincolante e che, in assenza di una gerarchia normativa tra ISPRA e CTFVN, la Regione può legittimamente aderire all’uno o all’altro, purché la scelta sia sorretta da un’adeguata motivazione e si collochi entro i limiti posti dalla direttiva 2009/147/CE. In tale prospettiva, la sentenza attribuisce rilievo centrale ai Key Concepts elaborati in sede unionale dal Comitato ORNIS, precisandone la natura non vincolante ma la funzione di parametro tecnico-scientifico di riferimento, idoneo a orientare la valutazione di conformità dei calendari venatori alla disciplina eurounitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Di particolare interesse è il richiamo agli sviluppi più recenti del confronto istituzionale tra amministrazioni nazionali e Commissione europea, culminato nell’aggiornamento delle date di inizio della migrazione prenuziale per alcune specie, che ha consentito di estendere il periodo di caccia in coerenza con dati scientifici più recenti e condivisi a livello europeo. In tale quadro, il TAR esclude che la Regione Abruzzo si sia arbitrariamente discostata dal parere ISPRA, ritenendo invece che l’opzione seguita risulti allineata ai Key Concepts unionali aggiornati e, dunque, rispettosa dell’art. 7 della direttiva Uccelli.</p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia si sofferma inoltre sui limiti del sindacato giurisdizionale in presenza di valutazioni tecnico-discrezionali, ribadendo che il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione se non in caso di manifesta illogicità, inattendibilità tecnica o travisamento dei presupposti, evenienze che nel caso di specie non risultano dimostrate. Né viene ritenuto fondato il richiamo al principio di precauzione, che non può essere utilizzato come clausola generalizzata di interdizione dell’attività venatoria in assenza di evidenze scientifiche specifiche e attuali. La sentenza contribuisce così a delineare un equilibrio tra tutela della biodiversità, certezza delle fonti tecnico-scientifiche e margini di autonomia regionale nella gestione faunistico-venatoria. [A.M.F.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Piemonte, Torino, II, sentenza 6 dicembre 2025, n. 1756</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul riesame con valenza di rinnovo dell’AIA, sui limiti del dissenso comunale e sull’esercizio graduato dei poteri di vigilanza e sanzione ex art. 29-decies d.lgs. n. 152/2006.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La decisione affronta in modo sistematico il rapporto tra procedimento di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale e poteri di controllo successivi, chiarendo la distinzione funzionale tra potere autorizzatorio ex art. 29-octies e potere sanzionatorio–conformativo ex art. 29-decies del d.lgs. n. 152 del 2006. Il TAR Piemonte respinge il ricorso proposto dal Comune territorialmente interessato avverso il provvedimento provinciale di rinnovo dell’AIA di un impianto industriale attivo nella produzione di leghe di alluminio, nonché i successivi motivi aggiunti diretti contro diffide adottate nei confronti del gestore.</p>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare, il Collegio riconosce in capo all’ente comunale dissenziente piena legittimazione e interesse a ricorrere, sia avverso il provvedimento finale di rinnovo dell’AIA, sia contro le diffide ex art. 29-decies, valorizzando la posizione del Comune quale ente esponenziale di interessi ambientali e sanitari della comunità locale. È particolarmente significativa l’affermazione secondo cui i rimedi di superamento del dissenso in conferenza di servizi non costituiscono condizione di procedibilità dell’azione giurisdizionale, né il verbale conclusivo della conferenza può considerarsi atto autonomamente lesivo rispetto all’AIA finale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, la sentenza ribadisce che il procedimento di riesame dell’AIA, avviato per l’adeguamento alle nuove BAT europee, non può essere confuso con l’esercizio dei poteri repressivi per violazione delle prescrizioni autorizzatorie. Le pregresse criticità ambientali, le diffide e gli episodi di inquinamento non impongono automaticamente la revoca o la sospensione dell’autorizzazione, ma devono essere valutati in sede di riesame al fine di verificare se possano essere neutralizzati mediante nuove e più stringenti prescrizioni, tecnicamente idonee a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente. In tale prospettiva, il TAR attribuisce rilievo decisivo alla complessiva istruttoria svolta in conferenza di servizi e alla scelta provinciale di subordinare il rinnovo dell’AIA a condizioni ambientali vincolanti, scandite in fasi progressive e assistite da un rafforzato sistema di controlli.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al dedotto rischio sanitario, il Collegio esclude che vi sia stata una sottovalutazione istruttoria, evidenziando come gli studi epidemiologici richiamati dal Comune presentassero limiti metodologici e non consentissero di individuare un nesso eziologico univoco tra l’attività industriale e gli incrementi sanitari osservati. In tale quadro, la decisione chiarisce che il principio di precauzione non opera in modo automatico e interdittivo, ma deve coordinarsi con il principio di proporzionalità, consentendo all’amministrazione di optare per misure tecniche e prescrittive idonee a contenere il rischio, senza giungere necessariamente alla sospensione o cessazione dell’attività produttiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene inoltre esclusa l’obbligatorietà della valutazione di incidenza (VINCA) in sede di rinnovo dell’AIA di un impianto già esistente, in assenza di elementi concreti che dimostrino una significativa incidenza sui siti Natura 2000 limitrofi, nonché la necessità della valutazione di impatto sanitario (VIS), non rientrando l’impianto tra quelli per cui la normativa la impone.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento ai motivi aggiunti, il TAR precisa i presupposti applicativi dell’art. 29-decies, comma 9, chiarendo che la sospensione dell’attività richiede o l’imminenza di un pericolo grave e attuale per l’ambiente o la salute, oppure la reiterazione della medesima violazione per più di due volte nello stesso anno. Nel caso di specie, le diffide provinciali riguardavano prescrizioni diverse e non integravano né il requisito della reiterazione qualificata né quello dell’imminenza del pericolo, sicché la scelta dell’amministrazione di graduare l’intervento mediante diffida è ritenuta conforme ai canoni di proporzionalità e adeguatezza.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza si colloca, dunque, in un filone giurisprudenziale che valorizza la funzione conformativa e dinamica dell’AIA, confermando l’ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione nel bilanciamento tra tutela ambientale, salute pubblica e continuità delle attività produttive, purché sorretta da un’istruttoria completa e da prescrizioni effettivamente idonee a presidiare il rischio. [A.M.F.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Piemonte, Torino, II, sentenza 6 novembre 2025, n. 1552</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 244 d.lgs. n. 152 del 2006 e sui limiti dell’imputazione fondata sul solo affitto di ramo d’azienda.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia interviene su un tema centrale nella disciplina delle bonifiche, chiarendo i presupposti sostanziali e istruttori necessari per l’individuazione del soggetto responsabile della contaminazione ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006, in applicazione del principio unionale del chi inquina paga. Il TAR Piemonte accoglie il ricorso proposto da una società affittuaria di ramo d’azienda, annullando la diffida con cui la Città Metropolitana di Torino l’aveva qualificata quale corresponsabile dell’inquinamento riscontrato presso un sito industriale dismesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio muove da una netta distinzione tra disponibilità del ramo aziendale e disponibilità del sito, rilevando come il contratto di affitto avesse ad oggetto esclusivamente impianti, macchinari e beni strumentali, con previsione del loro trasferimento presso altri stabilimenti dell’affittuaria, e non implicasse né l’utilizzo stabile dell’area né l’esercizio dell’attività produttiva sul sito contaminato. In tale prospettiva, l’Amministrazione non poteva fondare l’imputazione della responsabilità ambientale sul mero dato formale del rapporto contrattuale, senza un accertamento puntuale del nesso eziologico tra una condotta concretamente ascrivibile all’affittuaria e le cause della contaminazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Particolarmente rilevante è il passaggio in cui il TAR ribadisce che la responsabilità ambientale ex art. 242 d.lgs. n. 152 del 2006 presuppone una responsabilità colpevole, escludendo automatismi imputativi e meccanismi di inversione dell’onere probatorio. Spetta all’Amministrazione procedente dimostrare che il rilascio delle sostanze inquinanti sia riconducibile alle attività del soggetto diffidato, anche quando si discuta della fase di smontaggio e trasferimento degli impianti. Non è, dunque, il privato a dover provare la correttezza delle operazioni svolte, ma l’ente pubblico a dover ricostruire, con istruttoria completa e coerente, il contributo causale specifico alla contaminazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza assume inoltre rilievo sistematico nel chiarire che l’affitto di ramo d’azienda non è assimilabile a un fenomeno successorio, tale da giustificare una traslazione automatica delle responsabilità ambientali in capo all’affittuario, in assenza dell’estinzione del soggetto affittante. In tal senso, viene esclusa l’applicabilità analogica dei principi elaborati dall’Adunanza plenaria in materia di successione di imprese, riaffermando la necessità di un accertamento caso per caso fondato su elementi fattuali concreti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva una lettura rigorosa dell’art. 244 d.lgs. n. 152 del 2006, che rafforza le garanzie del destinatario della diffida e, al contempo, richiama le amministrazioni a un uso non meramente presuntivo del potere di individuazione del responsabile dell’inquinamento, specie in contesti complessi di riorganizzazione aziendale e dismissione industriale. [A.M.F.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Umbria, Perugia, I, sentenza 7 ottobre 2025 (pubblicata il 17 novembre 2025), n. 770</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla decorrenza del termine di impugnazione per le associazioni ambientaliste e sulla nozione di “piena conoscenza” dell’atto lesivo.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza in esame affronta in modo sistematico il tema, di particolare rilievo pratico, della tempestività dell’azione giurisdizionale proposta dalle associazioni ambientaliste avverso provvedimenti autorizzatori incidenti sull’assetto del territorio e sull’ambiente. Il TAR Umbria dichiara irricevibile, per tardività, il ricorso promosso da un’associazione riconosciuta ai sensi della legge n. 349 del 1986 contro l’autorizzazione unica regionale rilasciata per la realizzazione di una cabina primaria di trasformazione elettrica, valorizzando una nozione sostanziale e non formalistica di piena conoscenza dell’atto lesivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio muove dalla distinzione, ormai consolidata, tra pubblicazione dell’atto e conoscenza effettiva della sua lesività, ribadendo che, anche per i soggetti portatori di interessi diffusi, il termine decadenziale per l’impugnazione decorre dal momento in cui l’associazione abbia percepito – o avrebbe potuto percepire con l’ordinaria diligenza – l’esistenza del provvedimento e la sua attitudine a ledere il bene ambientale tutelato. In tale prospettiva, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale non assume valore dirimente, ove risulti dimostrata una conoscenza anteriore, desunta da elementi fattuali univoci.</p>
<p style="text-align: justify;">Di particolare interesse è l’applicazione del criterio della piena conoscenza in concreto, ricostruita attraverso una pluralità di indici presuntivi convergenti: l’avvio dei lavori, la visibilità del cantiere, l’ampia risonanza mediatica locale dell’intervento, la partecipazione dell’associazione – anche tramite comitati territoriali collegati – a iniziative pubbliche di contestazione dell’opera, nonché la produzione, da parte della stessa ricorrente, di documentazione fotografica attestante lo stato di avanzamento dei lavori in epoca significativamente anteriore alla notificazione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia chiarisce, inoltre, che il particolare ruolo delle associazioni ambientaliste non comporta una deroga generalizzata alle regole sulla decadenza, né consente di procrastinare indefinitamente il dies a quo dell’impugnazione fino alla conoscenza integrale degli atti o alla loro pubblicazione formale. La tutela dell’interesse diffuso all’ambiente deve, infatti, essere bilanciata con l’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e di stabilità degli effetti dell’azione amministrativa, soprattutto in presenza di opere pubbliche o di interesse pubblico già in fase di realizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne emerge una lettura rigorosa dell’art. 41 cod. proc. amm., che, pur tenendo conto della specificità soggettiva delle associazioni legittimate ex lege, ancora la decorrenza del termine di impugnazione alla percezione dell’an della trasformazione del territorio, quando questa sia idonea a rendere evidente la lesione del bene ambientale. La decisione si inserisce così in un filone giurisprudenziale volto a evitare che l’azione collettiva ambientale si traduca in uno strumento di sindacato tardivo e potenzialmente destabilizzante di procedimenti complessi già in stato avanzato. [A.M.F.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Piemonte, Torino, II, sentenza 19 dicembre 2025, n. 1880</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’obbligo di corretta verifica di assoggettabilità a V.A.S. nelle varianti parziali urbanistiche con impatto ambientale significativo.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia in esame si segnala per l’attenzione dedicata alla funzione sostanziale della valutazione ambientale strategica quale presidio anticipato di tutela ambientale nelle scelte di pianificazione urbanistica, anche quando esse assumano la forma di varianti parziali di dimensioni territorialmente contenute. Il TAR Piemonte, superata l’eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire, riconosce in capo ai residenti limitrofi a un insediamento produttivo ampliato mediante variante urbanistica un interesse qualificato, fondato sul pregiudizio attuale e potenziale alla salubrità dell’ambiente, alla qualità della vita e al valore dei beni immobili.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, il Collegio distingue nettamente il piano della discrezionalità urbanistica comunale — ampiamente riconosciuta in ordine alla valutazione dell’interesse pubblico sotteso allo jus variandi e alla ponderazione degli interessi contrapposti — dal rispetto delle garanzie procedimentali ambientali, che costituiscono un limite esterno e inderogabile all’esercizio del potere pianificatorio. Pur ritenendo legittime, in linea generale, le scelte comunali in ordine all’ampliamento di aree produttive e alla gestione delle osservazioni dei privati, il TAR individua un vizio decisivo nella fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante parziale.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza valorizza la funzione della V.A.S. quale strumento volto a integrare stabilmente le considerazioni ambientali nelle decisioni di piano, ribadendo che il criterio dirimente non è la modesta estensione dell’area interessata dalla variante, bensì la significatività dell’impatto ambientale complessivo, da valutarsi in termini unitari e non parcellizzati. In tale prospettiva, l’ampliamento di un insediamento industriale già esistente, specie se caratterizzato da emissioni, rumori e scarichi potenzialmente impattanti su aree residenziali contigue, non può essere sottratto a un’adeguata e trasparente verifica ambientale preventiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Particolarmente rilevante è la censura mossa alla gestione documentale e pubblicistica del sub-procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S.: la confusione degli atti richiamati, l’incertezza circa l’approvazione del documento tecnico di verifica e la mancata messa a disposizione del pubblico delle valutazioni ambientali hanno, secondo il Collegio, impedito un effettivo controllo diffuso e un consapevole apporto partecipativo. Ciò determina l’illegittimità della variante, nella misura in cui il deficit procedimentale ha inciso direttamente sulla possibilità di valutare gli effetti ambientali complessivi dell’intervento pianificatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale volto a contrastare pratiche di segmentazione artificiosa delle valutazioni ambientali e a rafforzare la dimensione sostanziale della V.A.S. quale strumento di garanzia non solo ambientale, ma anche democratica, assicurando trasparenza, informazione e partecipazione nelle scelte di governo del territorio. [A.M.F.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Abruzzo, L’Aquila, I, sentenza 14 ottobre 2025, n. 449</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sui limiti dei poteri sindacali ex art. 192 d.lgs. n. 152 del 2006 e sull’illegittimità dell’ordine di messa in sicurezza in assenza di accertamento della responsabilità del proprietario.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia si inserisce nel filone giurisprudenziale che delimita con rigore l’esercizio dei poteri sindacali in materia di abbandono di rifiuti, ribadendo la necessità di un previo accertamento in contraddittorio della responsabilità del proprietario del fondo. Il TAR Abruzzo accoglie il ricorso proposto dalla concessionaria autostradale avverso un’ordinanza sindacale che, a fronte dell’abbandono di rifiuti da parte di ignoti sotto un viadotto autostradale, imponeva alla società la messa in sicurezza delle aree e l’adozione di misure preventive, valorizzando esclusivamente la qualità di proprietaria delle aree interessate.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio richiama espressamente i propri precedenti resi tra le stesse parti, riaffermando che l’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 non consente l’adozione di ordini ablatori o conformativi in assenza della comunicazione di avvio del procedimento e del contraddittorio procedimentale, funzionali all’accertamento di una condotta dolosa o colposa del proprietario concorrente con quella degli autori materiali dell’abbandono. In tale prospettiva, la responsabilità del proprietario non può mai risolversi in una responsabilità meramente oggettiva o “da posizione”, pena lo snaturamento del sistema delineato dal legislatore ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">Di particolare interesse è il passaggio in cui il TAR estende tali principi anche alle misure qualificate come prodromiche o cautelari, quali la messa in sicurezza delle aree e la prevenzione della contaminazione. Pur riconoscendo che tali attività rientrano nel novero degli interventi astrattamente contemplati dall’art. 192, comma 3, il Collegio chiarisce che esse presuppongono comunque l’accertamento, in contraddittorio, della responsabilità del destinatario dell’ordine. Diversamente, l’esercizio del potere sindacale finirebbe per aggirare le garanzie partecipative e sostanziali previste dall’ordinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza censura, inoltre, l’omesso accertamento di qualsiasi elemento idoneo a dimostrare una condotta attiva o omissiva imputabile alla società ricorrente, evidenziando come l’ordinanza si fondi unicamente sull’impossibilità di individuare gli autori dell’abbandono. In tal caso, ribadisce il TAR, residua la responsabilità sussidiaria del Comune, sul quale gravano gli obblighi di rimozione e di messa in sicurezza, a tutela dell’ambiente e della salute pubblica. La decisione contribuisce così a rafforzare un’impostazione garantista e sistematicamente coerente della disciplina degli illeciti ambientali, evitando derive di responsabilizzazione impropria dei proprietari dei fondi. [A.M.F.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Abruzzo, L’Aquila, I, sentenza 27 ottobre 2025, n. 469</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità dell’affidamento della gestione post operativa di una discarica e sulla imputazione dei relativi oneri ai Comuni consorziati.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia affronta un contenzioso complesso in materia di gestione integrata dei rifiuti, chiarendo la portata degli obblighi finanziari gravanti sui Comuni consorziati in relazione alla fase post operativa delle discariche e il perimetro dei poteri commissariali nel periodo transitorio di trasferimento delle competenze all’Autorità di ambito. Il TAR Abruzzo respinge il ricorso proposto da più Comuni consorziati avverso gli atti con cui il Commissario straordinario del Consorzio Area Piomba Fino ha avviato la procedura di gara per l’affidamento della gestione operativa e post operativa della discarica di Santa Lucia, ponendone i costi a carico del Consorzio e, in via mediata, degli enti locali partecipanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ricostruisce preliminarmente l’inquadramento giuridico del Consorzio quale ente strumentale degli enti locali, organizzato secondo il modello dell’azienda speciale per la gestione di un servizio pubblico di rilevanza economica. In tale cornice, viene affermata la competenza del Commissario liquidatore ad adottare gli atti impugnati, valorizzando il disposto dell’art. 198, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 e la nozione ampia di “gestione dei rifiuti”, che include espressamente gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento. La gestione post operativa della discarica viene così qualificata come attività obbligatoria e indifferibile, non eludibile neppure nella fase di scioglimento del Consorzio e di trasferimento delle funzioni all’AGIR.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul piano finanziario, la sentenza ribadisce che l’obbligo di copertura dei costi relativi alle attività essenziali del servizio grava sui Comuni consorziati, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, in forza sia della disciplina generale sulle aziende speciali sia delle previsioni statutarie. La mancata predisposizione di adeguati accantonamenti nei bilanci comunali e nel piano economico-finanziario viene imputata all’inerzia degli stessi enti ricorrenti, escludendo così la denunciata violazione dei principi di copertura finanziaria e di leale collaborazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Particolarmente significativo è il passaggio in cui il TAR coordina il principio eurounitario del chi inquina paga con il dovere di precauzione nella gestione delle discariche, affermando che i costi di chiusura e post gestione devono essere garantiti mediante idonee risorse e garanzie finanziarie, onde evitare il trasferimento dei rischi ambientali sulla collettività. In tale prospettiva, l’assenza di conferimenti durante la gestione commissariale non esonera i Comuni dagli obblighi economici connessi alla messa in sicurezza e al controllo ambientale del sito. La decisione si inserisce, dunque, in un orientamento volto a rafforzare la responsabilizzazione degli enti locali nella fase post operativa delle discariche, riaffermando la continuità degli obblighi pubblicistici di tutela ambientale anche nei passaggi istituzionali e organizzativi del servizio. [A.M.F.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Piemonte, Torino, II, sentenza 19 dicembre 2025, n. 1866</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Su CSC e analisi di rischio sito-specifica nel procedimento di bonifica ex artt. 240 e 242 d.lgs. n. 152 del 2006 e sui limiti della censura “ipotetica” degli atti di conferenza di servizi.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La decisione offre un chiarimento utile sul governo tecnico-amministrativo delle procedure di bonifica e sulla corretta collocazione dell’analisi di rischio sito-specifica nel procedimento di cui all’art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006, specie quando l’operatore tenta di anticiparne l’uso per relativizzare l’obiettivo di risanamento individuato nella fase istruttoria. Il TAR Piemonte respinge il ricorso proposto dall’impresa titolare di uno stabilimento industriale, in relazione al superamento delle CSC per idrocarburi in un’area esterna e nel fosso colatore limitrofo, avverso la determinazione comunale di approvazione del verbale di conferenza di servizi e delle prescrizioni tecniche impartite, con particolare riguardo al contributo ARPA.</p>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare, il Collegio segnala — pur senza farne discendere una declaratoria — l’ambiguità strutturale di un ricorso introdotto “in via cautelativa”, ossia fondato sull’ipotesi che l’amministrazione abbia inteso imporre le CSC come obiettivi inderogabili di bonifica e differire l’analisi di rischio a una fase meramente residuale. Tale rilievo assume un valore sistematico: il contenzioso sulle bonifiche postula un atto effettivamente lesivo e un interesse attuale, mentre non si presta a essere utilizzato come strumento esplorativo per chiarire ex ante la portata di prescrizioni tecniche ancora in itinere.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, la sentenza ricostruisce il contenuto effettivo della determinazione e del verbale, evidenziando che il procedimento prende le mosse da un accertato superamento delle CSC condiviso in sede di conferenza; su tale base, vengono approvate integrazioni al piano di campionamenti e al piano operativo di bonifica, con ulteriori prescrizioni tecniche (punti di prelievo “di bianco” e relazione metodologica comparativa) finalizzate a consolidare l’uniformità del metodo e l’attendibilità del dato ambientale. Il TAR, così impostando, sposta il baricentro dalla dicotomia astratta CSC/CSR alla logica concreta del procedimento: prima il completamento e l’affinamento della caratterizzazione e delle attività pianificate, poi l’eventuale valutazione ulteriormente raffinata dei rischi residui, se e nei limiti in cui ciò non comprometta la tempistica e la coerenza dell’iter già condiviso.</p>
<p style="text-align: justify;">Di rilievo è l’affermazione secondo cui non emerge dagli atti una preclusione dell’analisi di rischio, ma soltanto la sua configurazione come facoltà del proponente, subordinata all’esigenza di non dilatare ulteriormente un procedimento già lungo e di non interrompere la sequenza tecnico-amministrativa impostata. In questa prospettiva, il richiamo ARPA alle CSC come valori limite “al momento” utilizzabili è letto non come surrettizia equiparazione CSC/CSR, bensì come scelta tecnica ragionevole, ancorata al contesto (fosso colatore) e alla persistenza del superamento dopo le misure di messa in sicurezza di emergenza. Il Collegio riconosce, inoltre, che l’obiettivo di procedere a ulteriori interventi di bonifica discende dalla permanenza del superamento delle CSC: qui il giudizio sul rischio viene ricondotto, in modo pragmatico, al dato normativo e tecnico di soglia, senza necessità di sovrapporre in questa fase l’elaborazione di una CSR tramite analisi di rischio, che resta eventuale e comunque successiva alla piena implementazione degli accertamenti e delle attività già deliberate.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, la pronuncia conferma un’impostazione di sequenzialità procedimentale nelle bonifiche: l’analisi di rischio non diviene un grimaldello per sospendere o ridurre gli interventi programmati, ma può intervenire — se del caso — in un quadro conoscitivo consolidato, senza compromettere l’unità del metodo e l’effettività della tutela ambientale. [A.M.F.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI  </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Emilia Romagna, Bologna I, sentenza 3 novembre 2025 n. 1266</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul ricorso presentato da una ditta che ha svolto lavori di miglioramento del fondo stradale, avverso l’ordinanza con la quale il comune ha disposto la rimozione rifiuti </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, titolare di una ditta individuale attiva nel settore di scavi, demolizioni e lavori edili stradali, ha eseguito lavori di miglioramento del fondo stradale ricadente su un terreno di proprietà del demanio idrico del comune. Si tratta, in particolare, di una strada collocata sulla sponda del fiume, sul fronte dei terreni privati. Ha presentato ricorso avverso l’ordinanza in forza della quale il comune ha disposto la rimozione rifiuti ai sensi dell’art. 192 comma 3, d.l.gs. n. 152/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente deduce che tali lavori di miglioramento erano consistiti nell’apporto, distribuzione e compattamento sulla carreggiata, ad opera della ditta, di materiali inerti da recupero. Viene contestata la responsabilità in quanto autore del deposito illecito o comunque illegittimo di rifiuti, poichè sostiene che si tratterebbe di materiali da recupero, in particolare ghiaia. Il Collegio respinge il ricorso. Ritiene, infatti, che nel caso di specie i materiali rinvenuti in loco dagli agenti accertatori non sono meri materiali <em>end of waste</em>. Si tratta infatti di una pluralità di elementi (rifiuti) del tutto eterogenei ed estranei al concetto di materiale inerte “<em>end of waste</em>”, chiaramente visibili e riconoscibili dall’impresa al momento dell’utilizzo nei lavori stradali: il non aver controllato e, conseguentemente, il non aver rimosso ovvero evitato di sversare <em>in loco</em> detto materiale “alieno”, è imputabile, quindi, a titolo di colpa in capo all’impresa ricorrente. D’altra parte, parte ricorrente non ha nemmeno dimostrato che quei materiali già erano in loco al momento dei lavori, sì da essersi “mischiati” con il materiale <em>end of waste</em> acquistato e utilizzato per i lavori stradali. . [I.F.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI  </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Toscana, II, sentenza 22 dicembre 2025 n. 2111</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla competenza a decidere in materia di procedura abilitativa semplificata (PAS), avente ad oggetto la realizzazione di un impianto per la produzione di biogas  </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La società ricorrente ha presentato, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) dell’Unione di Comuni, istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ex art. 6 D. Lgs. n. 28/2011, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto per la produzione di biogas di potenza pari a 500 Sm3/h.  Il procedimento, tuttavia, è stato concluso dal singolo comune, il quale ha archiviato il procedimento di PAS ed ha ordinato alla ricorrente di non eseguire gli interventi oggetto della PAS.</p>
<p style="text-align: justify;">La società ricorrente ha presentato ricorso, poiché ritiene in particolare che il Comune di Sovicille, aderendo all&#8217;Unione dei Comuni della Val di Merse, abbia affidato a quest&#8217;ultima l&#8217;esercizio delle funzioni relative (anche) allo sportello unico per la attività produttive, in tale modo trasferendo tali funzioni alla Unione stessa che le esercita in suo luogo e per suo conto. Per sostenere ciò, parte ricorrente ha affermato anche che al caso di specie non si applica l’art. 2, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 160/2010, il quale appunto sottrae alla competenza del SUAP “gli impianti e le infrastrutture energetiche”. Proprio a tal fine, ha dedotto che l’impianto in questione è un impianto di produzione di biometano da biogas, perciò non ha nulla a che vedere con un impianto di produzione di energia da biomasse, per la semplice ragione che non produce energia ma un gas combustile. Il Collegio non ha accolto il ricorso. Ritiene, infatti, le suddette deduzioni non colgano nel segno, in quanto l’ampiezza della dizione di cui all’art. 2, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 160/2010, che annovera “gli impianti e le infrastrutture energetiche”, non autorizza la suddetta distinzione invocata da parte ricorrente. In sostanza, è del tutto infondata la tesi dell’incompetenza del Comune in favore del SUAP dell’Unione di Comuni, perché l’art. 2, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 160/2010, sottrae alla competenza del SUAP “gli impianti e le infrastrutture energetiche”. Inoltre, l’art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 28/2011, radica espressamente in capo al Comune la competenza in materia di PAS, al quale, come dimostrato dalla difesa dello stesso Comune, il SUAP dell’Unione trasmetteva correttamente l’istanza di PAS della ricorrente. [I.F.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI  </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Veneto, IV, sentenza 10 dicembre 2025 n. 2337</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul ricorso presentato da una società che gestisce una manifattura di lana avverso il provvedimento della provincia che la ritiene responsabile della contaminazione del sito </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, una società che gestisce una manifattura di lana, ha impugnato il provvedimento della Provincia di Vicenza, dal momento che è stata individuata tra i soggetti responsabili della contaminazione del sito su cui insiste lo stabilimento.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la ricorrente sostiene che difetterebbe la prova per la quale la contaminazione del sito avrebbe avuto inizio già nel periodo qui di interesse (dal 1967 al 1970) e che, comunque, difetterebbero i presupposti per imputarle la responsabilità ambientale per fatti avvenuti a quell’epoca, alla luce del quadro normativo allora vigente, delle conoscenze tecnologiche di quel tempo e della prescrizione che sarebbe maturata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio non accoglie il ricorso. Ritiene, infatti, che in materia ambientale, nell’accertamento del nesso di causalità non trova applicazione il criterio penalistico dell’“<em>oltre ogni ragionevole dubbio</em>”. Pertanto, considera che il provvedimento impugnato abbia correttamente fatto risalire al periodo di interesse (tra il 1967 e 1970) l’inizio della contaminazione del sito. È pur vero che, nei decenni successivi al periodo di interesse, lo stabilimento ha avuto un importante sviluppo dimensionale e produttivo e che è stato gestito da una pluralità di soggetti, dei quali è stata acclarata la responsabilità ambientale. Tuttavia, è pacifico che la ricorrente abbia continuato a produrre le stesse sostanze perfluoroalchiliche, cioè sostanze definite, per la loro persistenza nelle matrici ambientali, “<em>forever chemicals”</em>. Non accoglie nemmeno l’argomento difensivo relativo alla mancanza, negli anni Sessanta del Novecento, della normativa sulla gestione autorizzata e controllata dei rifiuti e di quella che impone limiti agli scarichi; infatti, già in quel periodo vigeva comunque l’obbligo di munirsi di autorizzazione per lo scarico di reflui industriali nelle acque superficiali, in base a quanto disposto dall’art. 43 del D.P.R. 10 giugno 1955 n. 987. [I.F.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tribunale Amministrativo Regionale Napoli, sentenza n. 06556 del 2025</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul silenzio dell’amministrazione comunale di fronte a un’istanza dei residenti volta a ridurre l’inquinamento acustico</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso di un gruppo di residenti contro il silenzio del Comune di Napoli, che non aveva risposto a una loro istanza volta a ridurre le immissioni acustiche notturne derivanti da attività economiche e dalla cosiddetta “movida” in un’area abitata. I ricorrenti chiedevano l’adozione di provvedimenti urgenti e ordinanze contingibili per riportare il rumore entro limiti di normale tollerabilità e per prevenire ulteriori violazioni, fino alla possibile limitazione delle licenze commerciali.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR ha ritenuto che i residenti fossero legittimati a proporre il ricorso, essendo titolari di un interesse legittimo alla tutela della salute e della salubrità ambientale, distinto dall’interesse generale della collettività. L’inerzia dell’amministrazione comunale è stata qualificata come silenzio-rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale, e il Comune aveva l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza, valutando l’esistenza di un danno acustico e adottando, se necessario, i provvedimenti di contenimento del rumore previsti dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio del Comune, imponendo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Comune.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli, sentenza n. 7481 del 2025</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’obbligo di rimuovere rifiuti abbandonati da ignoti, in assenza di dolo o colpa accertati</em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza riguarda il ricorso proposto dall’Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti contro il Comune di Afragola, con cui si chiede l’annullamento di alcune ordinanze sindacali che impongono la rimozione di rifiuti e il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie di terreni situati in località Via Cinquevie, interessati da sversamenti abusivi e da un incendio. La ricorrente afferma di essere proprietaria dei terreni, ma di averli affidati in conduzione a soggetti terzi e di aver adottato misure di prevenzione, come la recinzione delle aree, per evitare lo sversamento di rifiuti dalla strada pubblica. Sostiene di essere del tutto estranea ai fatti contestati, attribuibili a ignoti, e contesta le ordinanze comunali per difetto di istruttoria e per l’erroneo utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 TUEL, ritenendo invece applicabile la disciplina ordinaria prevista dall’art. 192 del d.lgs. 152/2006. Il TAR Campania accoglie il ricorso. Il Tribunale ribadisce che l’obbligo di rimozione dei rifiuti grava principalmente su chi ha causato l’inquinamento e può estendersi al proprietario del terreno solo in presenza di una sua responsabilità dolosa o colposa, che deve essere puntualmente accertata. Sottolinea inoltre che le ordinanze contingibili e urgenti hanno carattere residuale e non possono essere utilizzate quando l’ordinamento prevede strumenti tipici per fronteggiare situazioni come quella in esame. Nel caso concreto, il TAR accerta che il Comune non dimostra alcuna responsabilità della ricorrente, la quale risulta aver adottato adeguate misure di vigilanza e prevenzione. In assenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, le ordinanze impugnate risultano illegittime. Di conseguenza, il Tribunale annulla i provvedimenti contestati e condanna il Comune di Afragola al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tribunale Amministrativo Regionale Napoli, sentenza n. 08189 del 2025</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla possibilità di sanare ex post opere edilizie che creano nuovi volumi o superfici</em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza riguarda un ricorso contro il Comune, che aveva negato la richiesta di autorizzazione paesaggistica per alcune opere edilizie realizzate senza titolo, tra cui l’ampliamento di un garage, la copertura di un terrazzo e modifiche alle scale esterne. Il ricorrente contestava il diniego, sostenendo che l’ente non avesse valutato concretamente la compatibilità paesaggistica delle opere e lamentando un presunto difetto di istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR Campania respinge il ricorso, precisando che, secondo l’art. 167 del d.lgs. 42/2004, non è possibile sanare interventi che comportano nuovi volumi o superfici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Nel caso concreto, le opere realizzate hanno alterato significativamente i volumi e l’aspetto esterno degli edifici, con impatto evidente sul paesaggio circostante, e pertanto non possono essere sanate. La sentenza conferma che le autorizzazioni paesaggistiche postume sono ammesse solo per abusi di minima entità, per salvaguardare l’integrità dell’ambiente e dei luoghi vincolati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Cultura e ribadisce il principio secondo cui gli interventi edilizi significativi in aree vincolate devono rispettare preventivamente i vincoli paesaggistici e non possono essere regolarizzati successivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 3/2025</title>
		<link>https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-3-del-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 10:28:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-3-del-2025/">Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 3/2025</a></p>
<p>OSSERVATORIO SULL’AMBIENTE 3/2025   NORMATIVA NAZIONALE a cura di Fabio TARANTINI, Giulietta RAK   PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI   Decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-3-del-2025/">Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 3/2025</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-3-del-2025/">Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 3/2025</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>OSSERVATORIO SULL’AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>3/2025</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>NORMATIVA NAZIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>a cura di</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Fabio TARANTINI, Giulietta RAK</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l&#8217;ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l&#8217;attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all&#8217;Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 116 del 21 maggio 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto-legge detta misure urgenti in materia di infrastrutture, lavori pubblici, trasporti stradali e marittimi, intervenendo, tra l’altro, sul codice dei contratti pubblici e sul codice di protezione civile, al fine di accelerare investimenti, affrontare procedure di infrazione e facilitare l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).</p>
<p style="text-align: justify;">In tale quadro, l’art. 13 detta misure dirette a garantire il raggiungimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili per l&#8217;anno 2030 di cui al Piano Nazionale Integrato per l&#8217;Energia e il Clima (PNIEC) e l’attuazione della Riforma 1, Missione 7 del PNRR, accelerando i relativi investimenti. In particolare, a tali fini è modificato l’art. 12 del d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 per quanto attiene alla disciplina amministrativa delle “Zone di accelerazione per gli impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio dell&#8217;energia elettrica da fonti rinnovabili”, che vengono ridefinite in relazione alla presenza di aree industriali. Inoltre, vengono ridotti della metà i termini temporali per i procedimenti statali di Valutazione Ambientale Strategica dei piani di individuazione delle zone di accelerazione terrestri e marine e vengono disciplinati i poteri sostitutivi nei confronti delle regioni e delle province autonome in relazione all’adozione dei piani o dell’inosservanza dei termini per la loro sottoposizione alla valutazione ambientale strategica.</p>
<p style="text-align: justify;">(25G00084) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>NORMATIVA NAZIONALE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge 18 marzo 2025, n. 40</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 76 del 1° aprile 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">La legge disciplina la ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, di origine naturale o antropica, per i quali sia deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, una volta venuto meno lo stato di emergenza nazionale ex art. 24 del codice della protezione civile.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale contesto, la legge interviene su alcuni procedimenti di valutazione ambientale collegati ad interventi di ricostruzione e in particolare, gli interventi sui centri storici e sui nuclei urbani e rurali, per i quali dispone che gli strumenti urbanistici attuativi delle determinazioni del Commissario straordinario per la ricostruzione possano essere esclusi, in presenza di determinate condizioni, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS di cui al d.lgs. n. 152 del 2006. I medesimi strumenti urbanistici possono inoltre derogare allo strumento paesaggistico eventualmente vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">Un capo apposito della norma è poi dedicato a misure per la tutela ambientale (artt. 18 e 19). Sono disciplinate (art. 18) la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal Piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate dall&#8217;evento calamitoso, tra questi, esemplificativamente, gli impianti di depurazione, di collettamento fognario, le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani o gli impianti di gestione dei rifiuti urbani. Per l’approvazione e di tale Piano, a cura del Commissario straordinario per la ricostruzione nominato, è previsto un meccanismo di silenzio-assenso e termini abbreviati (sette o quindici giorni) per l’acquisizione dei pareri, visti e nulla osta necessari, fatta eccezione per gli atti in materia di valutazione ambientale, paesaggistica e di prevenzione degli incendi, ove occorrenti. La legge disciplina anche (art. 19) il rilevante tema della gestione dei rifiuti prodotti nel corso degli eventi calamitosi, prevedendo l’approvazione di un Piano per la gestione dei materiali derivanti dall&#8217;evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino, sempre a cura del Commissario straordinario e acquisita l&#8217;intesa di regioni, province autonome, province e comuni, quale nuovo strumento ad hoc sebbene da porsi in continuità con gli interventi già avviati nel corso dell’emergenza. Tale Piano, che fornisce il quadro degli strumenti tecnici e operativi, delle risorse, dei principi e degli interventi sui rifiuti, è accompagnato da un regime derogatorio all&#8217;art. 184, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per i materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati e dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, i quali sono classificati ex lege rifiuti urbani non pericolosi, da avviare a raggruppamento presso i centri di raccolta comunali e i depositi temporanei. La legge dispone altresì che non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, o aventi valore anche simbolico appartenenti all&#8217;edilizia storica, che siano selezionati e separati secondo disposizioni impartite dalle competenti autorità né i materiali vegetali abbattuti nel corso dell&#8217;evento calamitoso o delle successive operazioni ove vengano impiegati nell&#8217;agricoltura, nella silvicoltura o nella produzione di energia da biomasse. Sono inoltre disciplinate nel dettaglio la raccolta dei materiali giacenti su suolo pubblico e su suolo privato nelle aree urbane, il loro trasporto, l&#8217;utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva, scambio di rifiuti, l’individuazione dei siti di deposito temporaneo e il rinvenimento di amianto.</p>
<p style="text-align: justify;">(25G00047) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTI (ATMOSFERICO, IDRICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge 13 giugno 2025, n. 89</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Disposizioni in materia di economia dello spazio”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 144 del 24 giugno 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento disciplina dettagliatamente l&#8217;accesso allo spazio extra-atmosferico da parte degli operatori, promuove gli investimenti nella nuova economia dello spazio al fine di accrescere la competitività nazionale e di favorire la ricerca scientifica, lo sviluppo di competenze nel settore spaziale e la valorizzazione delle nuove tecnologie correlabili all&#8217;osservazione della Terra nell&#8217;ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali e di origine antropica.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel quadro di tale disciplina, le attività spaziali assoggettate ad autorizzazione, per il tramite dell’Agenzia spaziale italiana, del Presidente del Consiglio dei ministri o dell&#8217;Autorità politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, debbono avere tra i loro requisiti oggettivi quello della sostenibilità ambientale, da verificare attraverso l&#8217;impronta ambientale di tutte le attività svolte durante l&#8217;intero ciclo di vita dell&#8217;oggetto spaziale, dalle fasi di progettazione, sviluppo e produzione, alle fasi operative e di fine vita.</p>
<p style="text-align: justify;">(25G00095) [G.R.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><strong>NORMATIVA NAZIONALE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge 6 giugno 2025, n. 82</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l&#8217;integrazione e l&#8217;armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 137 del 16 giugno 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento normativo interviene sulla disciplina vigente in materia di reati contro gli animali ora inquadrata dai nuovi riferimenti costituzionali. In particolare, la legge modifica il codice penale in più punti, a partire dalla sostituzione della rubrica del titolo IX-<em>bis</em>, libro secondo, in precedenza “Dei delitti contro il sentimento degli animali” e ora “Dei delitti contro gli animali”. Incisive anche le modifiche sull’apparato sanzionatorio. Vengono più che raddoppiate le sanzioni pecuniarie per chi organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali (mod. all’art. 544-<em>quater </em>cod.pen.). Inasprimenti nelle pene detentive anche per chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l&#8217;integrità e, al contempo, si estende la responsabilità a chiunque partecipi a qualsiasi titolo alle stesse (mod. all’art. 544-<em>quinques</em> cod.pen.). Il provvedimento introduce altresì nuove aggravanti e inasprisce le sanzioni anche per l’uccisione (art. 544-<em>bis</em> cod.pen.), il maltrattamento (art. 544-<em>ter </em>cod.pen.) e l’abbandono di animali (art. 727 cod.pen.) e per l’uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie selvatiche protette, animali o vegetali e per la distruzione o il deterioramento di habitat in siti protetti (artt. 727-<em>bis</em> e 733-<em>bis </em>cod.pen.). Sono introdotte anche modifiche al codice di procedura penale.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge integra, inoltre, la disciplina in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia (l. n. 201/2010) e stabilisce il divieto di detenzione degli animali di affezione alla catena o con altro strumento di contenzione che ne impedisca il movimento, salvo che per esigenze sanitarie o di sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">(25G00089) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>NORMATIVA REGIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>a cura di</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Mauro BERALDI, Nicola GRANATO, Giulietta RAK, Vittorio MUZI, Francesca ZAPPACOSTA</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTO ATMOSFERICO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Toscana, deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2025, n. 59</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014. (Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Toscana suppl. del 13 agosto 2025, n. 193)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la deliberazione del Consiglio regionale in commenti è stato adottato il nuovo Piano regionale di qualità dell’aria della Regione Toscana.</p>
<p style="text-align: justify;">Il piano, elaborato in coerenza con la L.R. 9/2010, la Direttiva 2008/50/CE e il D.Lgs. 155/2010, costruisce un quadro conoscitivo sulle condizioni attuali dell’aria e sulle fonti emissive e definisce obiettivi, indirizzi e misure per migliorare progressivamente la qualità dell’aria.</p>
<p style="text-align: justify;">Le azioni previste comprendono restrizioni all’uso di impianti termici a biomassa ad alto impatto, limitazioni alla circolazione di veicoli inquinanti, divieti di abbruciamenti, incentivi per sostituzioni di impianti e mobilità sostenibile, razionalizzazione dei trasporti (anche con shift gomma-ferro) e campagne di sensibilizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In prospettiva, il piano traccia una strategia sino al 2030, in vista dell’adozione di limiti più stringenti introdotti dalla direttiva (UE) 2024/2881, con l’obiettivo ultimo di ridurre drasticamente l’inquinamento atmosferico entro il 2050. [M.B]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Toscana, legge regionale 20 agosto 2025, n. 50</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Disposizioni concernenti le aree protette regionali e i siti della Rete Natura 2000 in materia di sanzioni, valutazione di incidenza, oneri istruttori e regolamento della riserva naturale. Modifiche alla l.r. 30/2015. (Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 28 agosto 2025, n. 54)</em></p>
<p style="text-align: justify;">La Legge regionale 20 agosto 2025, n. 50 modifica la L.R. 30/2015 al fine di riordinare e aggiornare la disciplina delle aree protette regionali e dei siti della Rete Natura 2000. L’intervento legislativo mira a rendere più efficace la gestione della biodiversità e degli ecosistemi sul territorio toscano, chiarendo competenze, procedure e sanzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Le modifiche riguardano, tra l’altro, il divieto di trasformazioni del territorio nelle riserve naturali, ora escluso per interventi destinati alla conservazione o al ripristino dei valori naturalistici; l’obbligo di verificare la coerenza di piani e programmi con la normativa delle riserve; la definizione del rappresentante legale dell’area protetta come soggetto competente per la sospensione dei lavori e il ripristino.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono aggiornate le norme su sanzioni amministrative pecuniarie, valutazione di incidenza ambientale (VIncA) e oneri istruttori, introducendo criteri uniformi e soglie minime di applicazione, con esenzioni per interventi pubblici di tutela ambientale. [M.B]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lazio, deliberazione 10 luglio 2025, n. 591</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti di cui al decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Sicurezza</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Energetica 24 giugno 2022, n. 257 &#8211; Approvazione dell&#8217;allegato tecnico &#8220;Disposizioni per l&#8217;applicazione del</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Metodo Tariffario Rifiuti&#8221;. (Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 15 luglio 2025, n. 57)</em></p>
<p style="text-align: justify;">la Regione Lazio ha definito la nuova ripartizione dei flussi di rifiuti indifferenziati provenienti dagli impianti di trattamento verso gli impianti “minimi” destinati allo smaltimento o al recupero finale.</p>
<p style="text-align: justify;">La misura stabilisce le quantità di rifiuti urbani che possono essere avviate a incenerimento o discarica e introduce un indice di prossimità, calcolato in base alla distanza tra impianto intermedio e impianto minimo, per ottimizzare la gestione territoriale dei flussi.</p>
<p style="text-align: justify;">In attuazione del Programma nazionale di gestione rifiuti (Dm 257/2022) e delle delibere Arera 363/2021/R/Rif, la Regione ha inoltre aggiornato la metodologia tariffaria, estendendo i criteri Arera a tutti i flussi provenienti dagli impianti intermedi verso quelli minimi. [M.B.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell&#8217;area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 183 dell’8 agosto 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto-legge detta misure urgenti nel settore dei rifiuti e delle bonifiche intervenendo sulle principali fonti del diritto penale ambientale nonché, tra l’altro, con disposizioni sulla c.d. Terra dei fuochi a seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 30 gennaio 2025. Diverse le normative modificate, oltre al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, il Codice della strada (art. 7), il Codice penale (art. 2), il Codice di procedura penale (art. 3), il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (art. 6), nonché il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (art. 5).</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le fattispecie di reato, sono introdotti numerosi delitti in luogo di reati contravvenzionali con conseguenze anche per l’applicazione della procedura estintiva prevista dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l&#8217;ambiente. Le misure in generale inaspriscono pene e sanzioni anche accessorie in materia di abbandono di rifiuti, di combustione illecita, di tenuta di registri e formulari, di discariche abusive e spedizioni illegali all’estero, di responsabilità amministrativa rafforzata incluse misure interdittive per le imprese. Viene autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l&#8217;anno 2025 per l’attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi (art. 9) e prorogato lo stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici nel 2022 nella regione Marche.</p>
<p style="text-align: justify;">(25G00128) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell&#8217;area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 183 dell’8 agosto 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto-legge detta misure urgenti nel settore dei rifiuti e delle bonifiche intervenendo sulle principali fonti del diritto penale ambientale nonché, tra l’altro, con disposizioni sulla c.d. Terra dei fuochi a seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 30 gennaio 2025. Diverse le normative modificate, oltre al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, il Codice della strada (art. 7), il Codice penale (art. 2), il Codice di procedura penale (art. 3), il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (art. 6), nonché il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (art. 5).</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le fattispecie di reato, sono introdotti numerosi delitti in luogo di reati contravvenzionali con conseguenze anche per l’applicazione della procedura estintiva prevista dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l&#8217;ambiente. Le misure in generale inaspriscono pene e sanzioni anche accessorie in materia di abbandono di rifiuti, di combustione illecita, di tenuta di registri e formulari, di discariche abusive e spedizioni illegali all’estero, di responsabilità amministrativa rafforzata incluse misure interdittive per le imprese. Viene autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l&#8217;anno 2025 per l’attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi (art. 9) e prorogato lo stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici nel 2022 nella regione Marche.</p>
<p style="text-align: justify;">(25G00128) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Veneto, Deliberazione della giunta regionale n. 848 del 29 luglio 2025 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sustainable Blue Economy Partnership &#8211; SBEP. </em><em>Secondo bando transnazionale congiunto intitolato &#8220;Percorsi unificati per un&#8217;economia blu neutrale dal punto di vista climatico, sostenibile e resiliente: coinvolgere la società civile, il mondo accademico, le politiche e l&#8217;industria&#8221; &#8211; SBEP2024-672. Progetto &#8220;BLUESHORES&#8221;. Partecipazione della Regione del Veneto in qualità di partner e approvazione dello schema di Consortium Agreement.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 8 agosto 2025 n. 108, parte prima).</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la delibera di giunta in esame, il Veneto ha approvato la sua partecipazione al progetto internazionale BLUESHORES nell’ambito del bando <em>Sustainable Blue Economy Partnership</em> (SBEP), ovvero un partenariato istituito dalla Commissione europea (coordinato dall&#8217;Italia e co-coordinato dalla Norvegia), dedicato alla tutela delle risorse ambientali marine e finalizzato alla promozione di un’economia blu sostenibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto mira a sviluppare e testare infrastrutture costiere ibride (sul modello chiamato <em>design HBGI – Hybrid, Nature-Based Design</em>) per contrastare l’erosione e innalzamento del livello del mare attraverso soluzioni che combineranno elementi biodegradabili 3D e altri ancora in modo da massimizzare così la dissipazione delle onde e la protezione dell’ecosistema.</p>
<p style="text-align: justify;">Più nel dettaglio, le regole organizzative, operative e legali tra i <em>partner</em>, tra cui anche università e centri di ricerca di tutta Europa, sono contenute del relativo allegato, ovvero nel cd. <em>Consortium Agreement, </em>il quale stabilisce una struttura di <em>governance</em> articolata in diversi organi (Assemblea Generale (decisionale), <em>Management</em> <em>Team</em> (supervisione) e <em>Project Coordination Committee</em> (gestione operativa).</p>
<p style="text-align: justify;">La regione del Veneto intende aderire a tale progetto per lo svolgimento delle attività inerenti il caso di studio della Laguna di Venezia, che si concentreranno  sul miglioramento degli attuali interventi di controllo dell&#8217;erosione dei margini della barena lagunare. [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Veneto, Deliberazione della giunta regionale n. 758 del 08 luglio 2025</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>PR Veneto FESR 2021-2027. Priorità 2 &#8220;Un&#8217;Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un&#8217;economia a zero emissioni nette di carbonio&#8221;, OS 2.2 &#8220;Promuovere le energie rinnovabili in conformità della Direttiva UE n. 2018/2001 sull&#8217;energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti&#8221;, Azione 2.2.1 &#8220;Comunità Energetiche (soggetti pubblici, aree abitative, aree portuali)&#8221;. Approvazione bando di finanziamento. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 11 luglio 2025 n. 92, parte prima).</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la delibera di giunta in esame, la giunta regionale del Veneto ha approvato il bando relativo all’azione 2.2.1 <em>“Comunità Energetiche”</em> prevista dal programma regionale Veneto FESR 2021-2027, volto a stanziare finanziamenti per la costruzione di impianti fotovoltaici a favore delle CER<em> (Comunità energetiche rinnovabili) </em>del territorio regionale veneto e delle sue PA<em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;">L’obiettivo del provvedimento è sostenere, tramite contributi a fondo perduto (nei limiti previsti da bando ex. art. 8), sia la realizzazione di impianti fotovoltaici <em>standard</em> che di impianti “verdi misti”, costituiti cioè da una combinazione di generatori fotovoltaici e non (ad esempio tramite una combinazione di generatori fotovoltaici e generatori eolici e/o idroelettrici) per la produzione di energia elettrica proveniente comunque sempre da fonti <em>green</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La dotazione finanziaria complessiva stabilita dalla delibera <em>de qua</em> è di 6 milioni di euro, provenienti da fondi europei, statali e regionali. E’ poi il relativo bando (allegato alla delibera) a stabilire più nel dettaglio le modalità e i tempi per la presentazione delle domande nonché i requisiti soggettivi specifici richiesti per la partecipazione. Come di consueto, è previsto inoltre l’obbligo di rispettare il principio europeo DNSH (<em>“Do No Significant Harm”</em>), garantendo così che i progetti realizzati non arrechino danni significativi all’ambiente. L’iniziativa è pienamente coerente con il piano energetico regionale e con la legge regionale n. 16/2022 sulla promozione delle comunità energetiche e degli auto-consumatori collettivi, oltre a inserirsi nell’ambito tematico <em>“Smart Living &amp; Energy”</em> della strategia di specializzazione intelligente del Veneto. [V.M.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Piemonte, Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2025, n. 1-1450 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Legge regionale n. 43/2000, articolo 6, comma 4-bis. Modifica all’articolo 13, comma 2, delle Norme di attuazione del Piano regionale di Qualità dell’Aria (PRQA), approvato con DCR 10 dicembre 2024, n. 18-28783, per il suo adeguamento a quanto disposto dall’articolo 1, comma 2 del decreto legge n. 121/2023, come modificato dall’articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge n. 73/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 105/2025. Attivazione di una Struttura speciale per l’individuazione delle misure compensative di cui al medesimo articolo 1, comma 2.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 7 agosto 2025 n. 32, parte prima).</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la deliberazione in esame, la giunta regionale del Piemonte ha approvato una modifica al <em>Piano Regionale di Qualità dell’Aria</em> (PRQA), al fine di adeguarlo alle più recenti disposizioni nazionali e cioè all’art. 1, c. 2 del D.L. n. 121/2023, come modificato dall’art. 5, c. 3-ter, del D.L. n. 73/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 105/2025.</p>
<p style="text-align: justify;">Più nello specifico, la limitazione alla circolazione dei veicoli <em>diesel</em> Euro 5, non entrerà più in vigore dal 1° ottobre 2025, ma sarà posticipata di un anno, e dunque decorrerà dal 1° ottobre 2026.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene altresì prevista una riduzione dell’ambito di applicazione del PRQA poiché la suddetta limitazione non si applicherà più nei comuni sopra i 30.000 abitanti bensì solo in quelli con oltre 100.000 abitanti.</p>
<p style="text-align: justify;">La normativa nazionale che si è andati a recepire con la delibera <em>de qua</em> presenta tuttavia un importante profilo innovativo poiché consente alle Regioni, una volta raggiunta la nuova scadenza del 2026, di scegliere se introdurre direttamente la limitazione alla circolazione o se sostituirla con misure compensative in grado di garantire risultati equivalenti in termini di riduzione delle emissioni inquinanti.</p>
<p style="text-align: justify;">In vista delle novità intervenute, la regione Piemonte ha deciso di istituire una struttura speciale coordinata dalla propria direzione ambiente e che avrà il compito di individuare, entro il 1° ottobre 2026, le eventuali misure compensative da integrare al PRQA, così da assicurare il rispetto degli obiettivi ambientali fissati a livello europeo e nazionale. [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Piemonte, Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2025, n. 14-1429 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Legge regionale n. 9/2025, articolo 36. Istituzione dell&#8217;«Osservatorio tecnico-scientifico per la riduzione di emissioni, usi, e diffusione ambientale di sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS) in territorio piemontese.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 31 luglio 2025 n. 31, parte prima).</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la deliberazione in esame, la giunta regionale del Piemonte ha dato seguito alla L. R. n. 9/2025, che aveva precedentemente istituito l’<em>Osservatorio tecnico-scientifico per la riduzione di emissioni, usi e diffusione ambientale di sostanze poli- e perfluoroalchiliche</em> (cd. sostanze PFAS). Le PFAS sono particolari sostanze chimiche adoperate in alcuni settori industriali che però, se disperse in natura, possono essere altamente inquinanti per l’ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">La regione Piemonte è stata la prima in Italia a legiferare sui loro limiti di emissione attraverso la L.R. n. 25/2021, la quale ha stabilito i valori massimi di emissione negli scarichi idrici, vietando, al contempo, lo scarico sul suolo e regolando gli scarichi in fognatura. La successiva istituzione dell’<em>Osservatorio </em>rappresenta un’importante evoluzione nella politica ambientale piemontese dovuta, nostro malgrado, alla diffusa presenza di PFAS nelle acque dei reflui industriali.</p>
<p style="text-align: justify;">Entrando più nel dettaglio, l’<em>Osservatorio </em>è composto da diversi<em> stakeholder</em> locali (tra cui ARPA Piemonte, con funzione di supporto tecnico-scientifico, le università piemontesi, associazioni ambientaliste, ecc ..): si delinea così una <em>governance</em> ambientale partecipata, orientata non solo alla gestione dell’emergenza, ma alla prevenzione e alla sostenibilità a lungo termine.</p>
<p style="text-align: justify;">L’<em>Osservatorio</em> rappresenta un presidio tecnico permanente con compiti operativi e analitici: nello specifico infatti, esso è incaricato di analizzare i dati ambientali sulle PFAS procedendo altresì al monitoraggio del loro rilascio nell’ambiente. L’istituzione dell’<em>Osservatorio</em> ha come obiettivo finale quello di ridurre l’impatto di sostanze chimiche estremamente pericolose (in particolare delle PFAS appunto) sull’ ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la deliberazione <em>de qua</em>, la regione Piemonte conferma il proprio ruolo di apripista a livello nazionale nella lotta alla contaminazione da PFAS. La creazione dell’<em>Osservatorio</em> tecnico-scientifico non è soltanto l’attuazione di una norma, ma un vero e proprio investimento di conoscenza e metodo per garantire un futuro più sicuro per le generazioni presenti e future nel rispetto dei principi di tutela intergenerazionale previsti dalla nostra Costituzione. [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sardegna, Determinazione Assessorato Difesa dell&#8217;ambiente del 01 agosto 2025 n. 652_22133 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>PR FESR Sardegna 2021-2027. Obiettivo specifico RSO 2.7: Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane e ridurre tutte le forme di inquinamento. Azione 3.7.1 &#8211; Manifestazione di interesse per l’attuazione di interventi di tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000 (Delibera di Giunta Regionale n. 2/51 del 18/01/2024). Approvazione Avviso pubblico.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna del 14 agosto 2025 n. 45, parte prima).</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la determina in calce, la Regione Sardegna ha approvato un bando che ha come obiettivo la tutela e il ripristino dei siti della Rete Natura 2000, rivolto ad enti e pubbliche amministrazioni locali con risorse fino a 15,27 milioni di euro.</p>
<p style="text-align: justify;">L’iniziativa si inserisce nell’ambito della strategia <em>EU Biodiversity 2030</em>, ed è in linea con la recente evoluzione normativa finalizzata alla riduzione del tasso di perdita di biodiversità negli Stati membri dell’UE (<em>cfr</em> da ultimo il Reg. UE 1991/2024, meglio conosciuto come “<em>nature restoration law</em>” che si prefigge sfidanti obiettivi di ripristino ambientale entro i prossimi anni) ed è finalizzata, appunto, al recupero di <em>habitat</em> e specie di interesse comunitario.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre le attività di recupero e ripristino in senso stretto, vengono ritenute ammissibili dal bando <em>de quo</em> anche le attività di rinaturalizzazione, miglioramento della sentieristica nonché interventi di monitoraggio.</p>
<p style="text-align: justify;">In misura limitata (fino al 10% del <em>budget</em>), possono essere previste anche iniziative di sensibilizzazione e valorizzazione rivolte ai cittadini, al fine di coinvolgere attivamente la popolazione poiché, la partecipazione della società, è senza dubbio <em>condicio sine qua non</em> per la buona riuscita di operazioni così complesse come quelle di ripristino-tutela ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">Le amministrazioni partecipanti dovranno formulare delle proposte in modo da rendere l’intervento che si intende presentare funzionale rispetto alla criticità rilevata; tali proposte saranno successivamente selezionate in base a criteri di qualità tecnica, coerenza logica, rilevanza per la conservazione di <em>habitat</em> e specie, sostenibilità economica e sociale ma ovviamente, il finanziamento potrà essere revocato in caso di utilizzo difforme dalle finalità dichiarate, ritardi ingiustificati o mancato rispetto degli obblighi assunti. [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBINTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sardegna, Delibera di giunta regionale del 5 giugno 2025 n. 30/42 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Linee guida per l&#8217;autorizzazione unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del D. Lgs. n. 190/2024 e della normativa regionale vigente. Modifica della deliberazione n. 3/25 del 23 gennaio 2018.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna del 7 agosto 2025 n. 43, parte prima).</em></p>
<p style="text-align: justify;">E’ con la delibera <em>de qua</em> che la giunta regionale della Sardegna ha approvato le nuove <em>“Linee guida per l’autorizzazione unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”</em>, aggiornando così le precedenti linee guida (del 2018) per adeguarle alla normativa nazionale sopravvenuta, ovvero, più nello specifico, al D. Lgs. 190/2024 riguardante la <em>“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le <em>Linee guida</em> sono, più in generale, lo strumento mediante il quale l&#8217;Amministrazione regionale disciplina il procedimento di valutazione delle richieste autorizzative per la costruzione degli impianti di produzione di energia pulita di certe dimensioni (il parametro dimensionale è dato dalla quantità di MW generati dagli impianti).</p>
<p style="text-align: justify;">L’aggiornamento delle presenti <em>linee guida</em> ha avuto lo scopo di semplificare il relativo procedimento amministrativo nell’ottica di chiarire fin dall’inizio i documenti indispensabili al fine di ottenere l’autorizzazione unica in questione. Tra le principali novità introdotte, figura l’obbligo di dimostrare la disponibilità delle aree (con eventuali concessioni per quelle demaniali) nonché la possibilità di introdurre misure di compensazione economica a favore dei Comuni coinvolti negli interventi più impattanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Particolare attenzione è rivolta altresì agli impianti agri-voltaici, per i quali, l’Assessorato dell’Agricoltura, dovrà esprimere un parere sulla compatibilità con le attività agro-pastorali.</p>
<p style="text-align: justify;">La delibera stabilisce da ultimo che l’aggiornamento delle presenti <em>linee guida</em>, qualora si rendesse necessario a seguito di nuove disposizioni normative, potrà essere delegato a un direttore generale dell’Amministrazione, il quale provvederà con proprio atto alla loro modifica velocizzandone così l’adeguamento. [V.M.]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>NORMATIVA REGIONALE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Puglia – </strong>Regolamento regionale 8 agosto 2025, n. 8</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Regolamento recante “Modifiche al Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28 e abrogazione del precedente Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15, in tema di “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007”</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13 agosto 2025 – prima parte)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Regolamento regionale in oggetto interviene sull’articolo 5, comma 1, lettera o) del Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, al fine di realizzare talune tipologie di impianti a fune permanenti in tutte le ZPS del territorio regionale. Nello specifico prevede che la suddetta realizzazione è consentita, previa valutazione di incidenza, secondo le vigenti linee guida nazionali, ed espressa regolamentazione dell’area protetta, solo a tipologie che non prevedono un movimento controllato della fune, quali zip line e ponti tibetani. Inoltre, l’atto in esame sostituisce la Tabella allegata al sopracitato Regolamento 28/2008 con una versione aggiornata e modifica il titolo del Regolamento stesso con il seguente: “Definizione delle misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) sulla base dei criteri minimi introdotti con D.M. 17 ottobre 2007”. [F.Z.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Valle d’Aosta, Legge regionale 10 giugno 2025, n. 17 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Disposizioni in materia di urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 1 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d&#8217;Aosta), e ad altre leggi regionali.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta del 1° luglio 2025 n. 34, parte prima)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento legislativo in oggetto, entrato in vigore il 2 luglio 2025 e composto da 56 articoli, dispone misure di semplificazione dei procedimenti, modificando la normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta, la Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 “<em>Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta</em>”. I principali interventi riguardano la semplificazione delle varianti ai piani regolatori comunali, la ridefinizione degli ambiti inedificabili e la modernizzazione della vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, la codificazione della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) in sanatoria, l’aggiornamento della normativa sulle aree a rischio idrogeologico. La norma regionale in esame è finalizzata dunque a tutelare il territorio e la sicurezza, in risposta alla fragilità ambientale della Valle d’Aosta, e a promuovere un modello di sviluppo sostenibile. [F.Z.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Valle d’Aosta, Legge regionale 28 luglio 2025, n. 24 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Misure urgenti per l’individuazione di superfici e aree per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, per la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la promozione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta del 4 agosto 2025 n. 44, parte prima)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento legislativo in oggetto, entrato in vigore il 9 agosto del 2025, è finalizzato a favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili attraverso l’individuazione di aree idonee e non idonee all’installazione di impianti, la disciplina dei regimi amministrativi e la promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili. La legge regionale in esame attua la normativa nazionale in materia, tra cui il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 21 giugno 2024, c.d. ‘Decreto Aree Idonee’, che stabilisce i criteri per l’individuazione delle superfici e aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili (FER), il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che attua la Direttiva (Ue) 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e sulla regolamentazione del settore, nonché dà attuazione ai principi e alla disciplina del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”. [F.Z.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>GIURISPRUDENZA EUROPEA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>a cura di </em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Martina CARRATO</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTO ATMOSFERICO </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Quarta Sezione, del 1° agosto 2025, IL contro Veracash SAS, Causa C-665/23</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’immissione in commercio di veicoli non rispettosi di standard tecnici e conseguenze risarcitorie </em></p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia in questione affronta con rigore l’interpretazione dell’art.  5, par. 2, del Reg. (CE) n. 715/2007, concernente l’omologazione dei veicoli leggeri e le emissioni inquinanti, in particolare l’illiceità dei c.d. «<em>defeat device</em>» impiegati nei motori diesel per manipolare la rilevazione delle emissioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella vicenda sottoposta alla Corte, i ricorrenti – acquirenti di veicoli <em>Volkswagen</em> equipaggiati con tali dispositivi – contestano l’illegittimità dell’immissione sul mercato di veicoli che avrebbero dovuto rispettare standard tecnici di emissione e richiedono un equo risarcimento sulla base della responsabilità extracontrattuale. La questione sollevata dinanzi alla Corte nazionale tedesca verte soprattutto su due aspetti: il primo, se il diritto a un risarcimento possa essere escluso in presenza di errori “inevitabili” commessi dal costruttore in buona fede relativamente all’illegittimità del dispositivo; il secondo, quali criteri debbano determinare l’ammontare del risarcimento in conformità ai principi di effettività e adeguatezza sanciti dal diritto dell’Unione.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte ribadisce con nettezza che l’esistenza di un’“approvazione di tipo CE” non esime il costruttore dalla responsabilità per l’immissione sul mercato di un dispositivo illecito: in tal senso, l’omologazione non esclude la responsabilità tortuosa del produttore. Allo stesso tempo, la Corte indica che l’errore inevitabile, se realmente dimostrabile, può costituire un&#8217;indebita esenzione dall’obbligo risarcitorio. Tuttavia, tale eccezione dovrà essere interpretata restrittivamente, dato il principio di effettività del diritto dell’Unione, che impone che il diritto al risarcimento per il privato sia effettivo nella pratica e non meramente formale.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione al <em>quantum</em> del risarcimento, la Corte sottolinea che esso deve essere adeguato al danno effettivamente patito e proporzionato alle circostanze del caso concreto.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;effettività del diritto europeo impone, infine, una valutazione proporzionalmente rigorosa del danno e della sua riparazione. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Quinta Sezione, del 1° agosto 2025, Causa C-784/23</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sui limiti per il disboscamento a protezione degli ecosistemi </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il caso in esame verte sull’interpretazione dell’art. 5 dir. 2009/147/CE, c.d. «direttiva uccelli», in relazione alle misure cautelative disposte da un’autorità estone che hanno vietato l’abbattimento di un bosco durante il periodo di riproduzione e dipendenza degli uccelli.</p>
<p style="text-align: justify;">In termini generali, la Corte osserva innanzitutto che i divieti di cui all’art. 5, lett. a), b) e d), si applicano a tutte le specie di uccelli selvatici presenti negli Stati membri, senza distinguere tra specie minacciate o no. In secondo luogo, l’ambito oggettivo dei divieti si estende anche a quelle attività in cui pur non essendo la cattura, uccisione, perturbazione o distruzione il fine, ne è comunque una possibilità, come nel caso di tagli a raso in boschi dove è scientificamente fondata la presenza di nidificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte chiarisce che, mentre l’art. 5, lett. d), richiede che la perturbazione abbia conseguenze significative<strong> </strong>sugli obiettivi della direttiva, tale condizione non è richiesta per le lett. a) e b), che vietano rispettivamente la cattura/uccisione deliberata e la distruzione/danneggiamento dei nidi o uova, inderogabilmente.  L’interpretazione europea consente, pertanto, di concludere che un’attività di gestione forestale—quale il taglio programmato di alberi durante il periodo di riproduzione in un bosco con accertata attività nidificatoria—rientra nei divieti previsti dalle lett. a) e b) e, quando la perturbazione abbia rilevanza significativa, anche nella lett. d).  Infine, in virtù del principio di precauzione sancito dall’art. 191, par. 2, TFUE, la Corte ritiene legittimo fondare la stima di nidificazione su dati scientifici e su osservazioni relative al tipo e all’età del bosco, nonché su ispezioni dirette, anche in assenza di prova piena di uno stato di conservazione sfavorevole delle specie.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, la Corte riafferma un regime di protezione robusto, applicabile anche a interventi forestali apparentemente neutri, rafforzando così il carattere preventivo della direttiva con la sua funzione normativa. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, del 10 luglio 2025, INTERZERO Trajnostne rešitve za svet brez odpadkov d.o.o. e a. e Surovina, družba za predelavo odpadkov d.o.o. e a., Causa C-254/23</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla responsabilità estesa del produttore nel settore dei rifiuti </em></p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Giustizia con tale pronuncia ha esaminato la compatibilità con il diritto dell’Unione del sistema sloveno di responsabilità estesa del produttore (EPR) che impone ai produttori, titolari di almeno il 51% del mercato, di costituire un’organizzazione unica senza scopo di lucro incaricata di assolvere collettivamente gli obblighi ambientali.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte chiarisce che tale schema costituisce una restrizione alle libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) e di prestazione di servizi (art. 56 TFUE), ma può essere giustificato se persegue motivi imperativi di interesse generale – <em>in primis</em> la tutela dell’ambiente – ed è proporzionato e non discriminatorio. Spetta al giudice nazionale verificare poi concretamente la coerenza e la necessità del modello.</p>
<p style="text-align: justify;">L’organizzazione unica è qualificata come impresa incaricata di un servizio di interesse economico generale (art. 106, par. 2, TFUE), il che consente deroghe alle libertà del mercato purché gli obblighi siano chiaramente definiti e limitati a quanto necessario. La Corte riconosce che un monopolio può favorire trasparenza, uniformità tariffaria ed efficienza, ma ribadisce che tali benefici devono essere provati in concreto.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, vengono richiamati i diritti fondamentali sanciti dalla Carta (artt. 16 e 17) e i principi di certezza del diritto e legittimo affidamento: disposizioni come la cessazione automatica dei contratti o l’assenza di compensazioni devono anch’esse rispettare proporzionalità ed equità.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza conferma così l’approccio della Corte in materia di servizi di interesse generale, fondato su un bilanciamento tra esigenze ambientali e tutela delle libertà di mercato, arricchito dalla lente dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto dell’Unione. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Nona Sezione, del 1 agosto 2025, Causa C-772/24</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla qualificazione delle etichette come imballaggi </em></p>
<p style="text-align: justify;">L’associazione francese Interfel ha chiesto al governo francese di abrogare una norma che vietava l’uso di etichette non compostabili su frutta e verdura. Il silenzio dell&#8217;autorità è stato considerato un rigetto implicito, impugnato da Interfel dinanzi al Conseil d’État, che ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte UE una questione pregiudiziale. Il Conseil d’État<strong> </strong>ha chiesto se, alla luce dell’art. 3 e dell’all. I dir. 94/62/CE, le etichette apposte direttamente su frutta e verdura<strong> </strong>debbano essere considerate in ogni caso<strong> </strong>degli<strong> </strong>“imballaggi”<strong> </strong>ai sensi della direttiva.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte qualifica gli imballaggi come oggetto destinato a contenere e proteggere merci, facilitarne la consegna e assicurarne la presentazione e tali funzioni, inoltre, non sarebbero cumulative. Alla luce di ciò un’etichetta può essere qualificata come un imballaggio solamente se svolge una delle tre funzioni sopra indicate, ossia se non è parte integrante del prodotto e se non è destinata ad essere consumata o eliminata insieme al prodotto. In assenza di tali caratteristiche, dunque, un’etichetta non potrebbe qualificarsi come un imballaggio, non potendosi optare per una considerazione automatica in tal senso, spettando difatti al giudice una valutazione caso per caso.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza chiarisce un aspetto pratico e normativo rilevante: non basta infatti che un’etichetta sia “attaccata” a un prodotto per essere qualificata come imballaggio, ma occorre verificare la funzione concreta svolta. Si tratta quindi di una decisione equilibrata, che evita interpretazioni formalistiche, lasciando però comunque spazio alla valutazione concreta da parte dei giudici nazionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista ambientale, in definitiva, la decisione non compromette la normativa anti-spreco, ma invita a valutare con attenzione la qualificazione giuridica degli oggetti connessi ai prodotti, come le etichette, per non estendere indebitamente la disciplina sugli imballaggi. [M. C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>AUTORIZZAZIONI </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Decima Sezione, del 1° agosto 2025, Causa C-461/24</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla valutazione di impatto ambientale di taluni progetti pubblici e privati</em></p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia in commento affronta l&#8217;interpretazione dell’art. 6, par. 3, della Direttiva 2011/92/UE (EIA Directive), recepita con la direttiva modificativa 2014/52, in tema di partecipazione pubblica nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per progetti soggetti ad autorizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La controversia nasce dalla decisione dell’Autorità galiziana di autorizzare un parco eolico, senza aver reso disponibili al pubblico i “<em>main reports and advice</em>” rilasciati dalle autorità consultate, così da consentire un effettivo esercizio del diritto di esprimere osservazioni entro il termine minimo di trenta giorni previsto dall’art. 6 della direttiva.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Giustizia chiarisce che la direttiva impone un duplice obbligo temporale e contenutistico: la comunicazione ai soggetti interessati delle informazioni che costituiscono base della partecipazione pubblica (tra cui i pareri delle autorità responsabili a livello locale o regionale) e la concreta possibilità per i cittadini di formulare osservazioni, tutto ciò prima della decisione finale sull’autorizzazione. Non è sufficiente, dunque, una mera “disponibilità” formale dei documenti, se questa non garantisce un effettivo contributo del pubblico nel processo decisionale. Al contrario, è richiesta una consultazione trasparente, attiva e preventiva, in linea con i valori espressi dai considerando della direttiva (tra cui la trasparenza, responsabilizzazione e partecipazione pubblica). [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Quarta Sezione, del 1° agosto 2025, Tiberis Holding Srl contro Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA e a., Causa C-514/23</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulle forme di funzionamento di uno schema di aiuti in materia di energie da fonti rinnovabili </em></p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di giustizia con tale pronuncia ha dichiarato irricevibile la richiesta di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato, mediante la quale Tiberis – beneficiaria di un incentivo per la produzione di energia da fonti rinnovabili – contestava un meccanismo noto come <em>negative incentive</em> (meccanismo di aggiustamento che impone la restituzione di parte del premio in caso di prezzo di mercato superiore a quello incentivato), ritenendolo contrario ai criteri di effettività, trasparenza e reattività al mercato previsto dagli artt. 3 Dir. 2009/28/CE e 4 Dir. (UE) 2018/2001.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte, in particolare, ha giudicato il quesito irrilevante per la decisione da adottare in sede nazionale, poiché la materia contestata consisteva in una modalità funzionale integrante del regime di aiuti, già autorizzato dalla Commissione europea, la quale ne ha dichiarato la compatibilità con il mercato interno conformemente all’art. 107, par. 3, lett. c) TFUE.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la giurisprudenza consolidata, la verifica della compatibilità delle modalità operative di un regime di aiuto ricade in via esclusiva nella competenza della Commissione e non può essere surrogata da un giudice nazionale, a tutela del principio di cooperazione leale e della tutela dell’ordine giuridico europeo. Un mutamento del meccanismo in esame, anche se limitato a favore di un singolo beneficiario, integrerebbe una modifica dell’aiuto già approvato, configurando nuovo aiuto (c.d. <em>new aid</em>) soggetto all’obbligo di notifica ex articolo 108 TFUE.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rigetto della domanda costituisce un richiamo al rigore del sistema di vigilanza sugli aiuti di stato: la tutela giudiziaria nazionale non può sovrapporsi alla valutazione politica e tecnica della Commissione, a protezione della coerenza dell’assetto istituzionale europeo. [M.C.]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>GIURISPRUDENZA NAZIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>a cura di</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Nicola GRANATO, Serenella STIVALETTA, Rita TUCCILLO, Vittorio MUZI</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Corte costituzionale, Sentenza del 28 luglio 2025, n. 134</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla illegittimità costituzionale dell’art. 14 della legge Regione Calabria n. 36 del 2024.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 1, della legge Regione Calabria numero 36 del 2024, nella parte in cui disponeva il divieto, nei parchi nazionali e regionali ricadenti nel territorio calabrese, di realizzazione di impianti di potenza superiore a 10 MW termici alimentati da biomasse, anziché disporre che i suddetti parchi costituissero aree non idonee alla realizzazione di questa tipologia di impianti. La Consulta ha altresì dichiarato l’illegittimità del comma 2, del medesimo art. 14, della medesima legge, che disponeva che entro sei mesi gli impianti eccedenti la suddetta potenza fossero tenuti a ridurla a pena di decadenza dalla relativa autorizzazione. Con l’occasione, la Corte costituzionale ha affermato, appunto con riferimento agli impianti alimentati con biomasse, che l’esigenza di tutelare la biodiversità e gli ecosistemi dei parchi nazionali o regionali deve essere attentamente considerata da tutte le autorità pubbliche, privilegiando l’aspetto della preservazione della natura rispetto alle esigenze di produzione energetica da fonti rinnovabili. Ciò alla luce del dato che i parchi naturali ricoprono solo una limitata parte del territorio nazionale o regionale, e quindi sussiste un’abbondante disponibilità di altre aree dove realizzare tali impianti, preservando così i parchi dall’eccesso di contaminazione antropica. La Corte ha rilevato, in tal senso, che, a differenza degli altri impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili, per gli impianti alimentati da biomasse, pur anch’essi riconducibili alle FER, si verifica un conflitto ogni volta che la loro realizzazione avvenga in aree, come i parchi, destinate precipuamente a difendere l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, cioè i beni cui fa espresso riferimento l’art. 9 della Costituzione. [S.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Corte costituzionale, Sentenza del 28 luglio 2025, n. 136</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul d.l. n. 84/2024 sulle materie prime critiche di interesse strategico.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso in via principale proposto dalla Regione autonoma Sardegna avverso alcune disposizioni del decreto-legge n. 84/2024 (Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico), convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2024 numero 115, in quanto asseritamente lesive di competenze legislative e amministrative della Regione stessa.  Le disposizioni impugnate riguardano, in particolare, il procedimento di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime critiche strategiche, le procedure di autorizzazione dei progetti riconosciuti strategici, le modalità di avvio delle attività di ricerca di materie prime critiche e le modalità di approvazione degli strumenti di pianificazione e programmazione delle materie prime critiche. Nel ricorso la Regione ha sostenuto che le disposizioni impugnate avrebbero leso le proprie competenze legislative statutarie in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico e economico del personale, di acque minerali e termali, di esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline, di industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline, unitamente alle corrispondenti funzioni amministrative, e che avrebbero altresì violato il regolamento numero 2024/1252/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, istitutivo di un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. La Consulta, dichiarata l’inammissibilità di alcune delle censure sollevate dalla Regione, nel merito ha affermato che le disposizioni impugnate non violano le competenze legislative regionali, in quanto risultano adottate nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento eurounitario (regolamento n. 2024/1252/UE) e costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, prevalentemente riconducibili a materie trasversali di competenza esclusiva statale, quali, in particolare, la tutela della concorrenza e dell’ambiente. Dunque, la riconduzione da parte della Corte delle disposizioni impugnate alle norme fondamentali di riforme economico-sociali e, nello specifico, all’ambiente e alla concorrenza, impone l’omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale di una medesima ed unitaria disciplina di legge. [S.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cons. St., Ad. Pl., sentenza 10 luglio 2025, n. 8</strong></p>
<p style="text-align: justify;">S<em>ull’estensione del vincolo paesaggistico previsto dall’art. 142, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) in riferimento a terreni posti entro la distanza di tutela dei 150 metri ma sopraelevati rispetto al fiume/torrente.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata con la sentenza 10 luglio 2025, n. 8 sull’estensione del vincolo paesaggistico previsto dall’art. 142, comma 1, lett. c) del <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em> (d.lgs. 42/2004) ai terreni che, seppur rientranti entro la distanza di tutela di 150 metri dal corso d’acqua, risulterebbero sopraelevati rispetto allo stesso. Il caso in esame nasce dall’ annullamento del titolo edilizio rilasciato per la costruzione di un capannone posto entro i 150 metri dal fiume Mesina, in area sottoposta pertanto al vincolo paesaggistico appena citato. Dopo aver provato ad ottenere una sanatoria edilizia e paesaggistica, la parte lesa aveva impugnato davanti al TAR l’inerzia del Comune, risultando tuttavia soccombente in giudizio. In appello, l’interessato aveva sostenuto che il vincolo paesaggistico non dovesse applicarsi al suo terreno in quanto sopraelevato di circa nove metri rispetto al letto del fiume.</p>
<p style="text-align: justify;">La sez. II del Consiglio di Stato, ritenendo la questione di interesse generale, ha rimesso così all’Adunanza Plenaria il seguente quesito, e cioè se il vincolo previsto dall’art. 142, comma 1, lett. c), si estenda o meno anche alle aree sopraelevate rispetto ai corsi d’acqua di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, con la sentenza <em>de qua</em>, ha fornito una risposta chiara al quesito: la fascia di 150 metri è da calcolare a partire dalle sponde o dai piedi degli argini, indipendentemente dalla loro altezza e riguarda dunque anche i terreni sopraelevati poiché non sarebbe ragionevole differenziare il valore paesaggistico del territorio in base al livello del terreno. Pertanto, anche le aree sopraelevate rientrano nel suddetto vincolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per queste ragioni, il Collegio ha respinto l’appello, confermando la correttezza della decisione del giudice di prime cure. Il principio affermato dal giudice amministrativo ha portata generale: il vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004 si applica a tutte le aree comprese nei 150 metri dalle sponde e dagli argini dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua, senza eccezioni legate all’altimetria o alla conformazione del terreno. [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TUTELA DEGLI ANIMALI </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>Cons. St., Sez. III, sentenza 11 luglio 2025, n. 6109</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’illegittimità della misura di stamping out negli allevamenti bufalini in assenza di una doppia positività ai test diagnostici e di un concreto rischio di diffusione.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Un allevatore bufalino aveva impugnato davanti al TAR del Lazio un provvedimento della ASL che disponeva l’abbattimento totale dei capi residui del suo allevamento, in applicazione del Piano straordinario regionale contro la tubercolosi e la brucellosi bufalina. L’azienda, aveva già subito abbattimenti parziali (55 capi), dei quali solo pochi erano risultati effettivamente positivi ai test <em>post mortem</em>. L’allevatore lamentava quindi l’illegittimità dell’ordine finale di abbattimento, che avrebbe comportato la chiusura dell’attività.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel giudizio di primo grado era stata disposta una verificazione tecnica: su 21 capi rimasti, solo uno era risultato positivo a entrambi i test diagnostici (intradermo-tubercolinizzazione e gamma interferone), mentre altri mostravano positività o dubbi solo a uno dei due test. La Commissione tecnica aveva comunque giudicato corretta l’istruttoria sanitaria e appropriata la misura dell’abbattimento ma, nonostante ciò, il del TAR Lazio aveva accolto il ricorso dell’allevatore rilevando che la positività era molto limitata e richiamando un precedente del Consiglio di Stato (n. 2243/2024), che aveva escluso lo <em>stamping out</em> in un caso simile.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno ha quindi appellato la sentenza del TAR Lazio, sostenendo che il giudice di prime cure non avesse considerato la peculiarità del caso in esame e che l’abbattimento fosse necessario per prevenire rischi di contagio ma il Consiglio di Stato, non condividendo le censure mosse, ha respinto l’appello.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice amministrativo di seconda istanza infatti ha rilevato che i casi a confronto (quello deciso nel 2024 e quello odierno) presentano elementi comuni: la malattia era stata riscontrata nel 2019, gli abbattimenti progressivi avevano ridotto notevolmente la positività, e solo una minima parte dei capi era risultata doppiamente positiva ai test. La giurisprudenza più recente considera decisivo proprio il parametro della doppia positività, ritenendo lo <em>stamping out</em> misura estrema, da applicarsi solo in presenza di una diffusione più evidente poiché, in mancanza di tale requisito, la misura risulta sproporzionata ed illegittima. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la decisione del TAR, chiarendo che resta comunque salva la possibilità per l’Amministrazione di ripetere le verifiche con i criteri normativi attuali ed eventualmente adottare nuove misure. [V.M.]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>GIURISPRUDENZA REGIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;">a cura di</p>
<p style="text-align: center;"><em> Vittorio MUZI, Giuseppe MARLETTA, Alfonso FIMIANI,  Serenella STIVALETTA, Carolina VILLANACCI</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Emilia-Romagna, Sez. I, sentenza 25 luglio 2025, n. 893</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Il favor per le energie rinnovabili non può tradursi in una deroga alle regole tecniche previste per autorizzare impianti di impatto ambientale significativo.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza del TAR Emilia-Romagna <em>de qua</em> riguarda il ricorso presentato da una società operante nel settore degli impianti eolici contro ARPA Emilia-Romagna per l’improcedibilità della domanda di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) relativa ad un impianto eolico da 27 MW.</p>
<p style="text-align: justify;">La società contestava la decisione di Arpae, che aveva dichiarato improcedibile l’istanza perché priva di adeguati rilievi anemometrici in sito, ritenendo insufficienti i dati satellitari prodotti dall’impresa. Parte ricorrente sosteneva che tali dati, basati su oltre vent’anni di osservazioni, fossero più affidabili dei rilievi locali e che la normativa (D.M. 10/09/2010) non imponesse espressamente misurazioni sul posto. La società denunciava inoltre la violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e del <em>favor</em> per le energie rinnovabili, lamentando difetto di istruttoria e mancata considerazione delle integrazioni presentate.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR, però, ha ritenuto fondata la posizione di Arpae, richiamando il D.M. 10 settembre 2010 che prevede la descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, con rilievi della durata minima di un anno. Pur non essendo specificato che i dati debbano provenire da misurazioni dirette, secondo il Tribunale l’interpretazione consolidata e logicamente più coerente richiede rilievi effettuati <em>in loco</em>, in quanto solo questi garantirebbero dati effettivi e reali sulla ventosità del sito. Gli studi satellitari o modellazioni fluidodinamiche possono integrare &#8211; ma non sostituire &#8211; le misurazioni dirette.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR ha quindi escluso vizi di istruttoria, ritenendo che il contraddittorio sia stato rispettato e che la scelta amministrativa non sia illogica né irragionevole. Ha inoltre chiarito che il <em>favor</em> per le energie rinnovabili non può tradursi in una deroga alle regole tecniche previste per autorizzare impianti di impatto ambientale significativo. [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 15 settembre 2025, n. 2943</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla competenza a disporre l’avvio del procedimento di caratterizzazione e sull’inscindibilità</em> tra <em>il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione dei rifiuti.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, i Giudici amministrativi si sono pronunciati sulla legittimità di un’ordinanza comunale con cui si diffidava all’attivazione delle procedure di caratterizzazione per eventuali contaminazioni su un pozzo della pubblica fognatura dove venivano convogliate acque reflue di seconda pioggia. Secondo parte ricorrente, la competenza a disporre la caratterizzazione non spetterebbe al Comune, bensì alla Provincia, ai sensi dell’art. 244, comma 2, del D.lgs. 152/2006. Il Comune potrebbe essere solo “sentito” sul punto, ma sicuramente non avrebbe il potere avviare il procedimento di caratterizzazione. Secondo il Collegio giurisdizionale, invece, la competenza del Comune si potrebbe facilmente ricavare oltre che dalla legge regionale lombarda che conferisce ai comuni funzioni in materia di bonifica di siti contaminati, anche dall’intreccio di competenze che lega inscindibilmente il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione dei rifiuti. Tali fattispecie, pur obiettivamente distinte, si pongono spesso, nella realtà concreta, in rapporto di possibile contiguità o continuità, nel senso che frequentemente fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti sono premessa e causa (o concausa) di fenomeni di inquinamento dei siti nei quali gli sversamenti sono avvenuti, di modo che appare in molti casi difficile segnare una linea di distinzione e di cesura netta tra il primo fenomeno e il secondo. Pertanto, fermo restando la disposizione regionale, la fattispecie va inquadrata secondo il criterio della prevalenza che, in tal caso, va riferita alla cornice normativa della rimozione di rifiuti, cui afferisce la competenza comunale ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 152/2006, atteso che le determinazioni assunte in ordine alla caratterizzazione sono la conseguenza diretta della riscontrata e perdurante presenza di rifiuti, determinanti lo stato di inquinamento. Alla luce di ciò, il Collegio ha deciso di respingere il ricorso [G.M].</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE / PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 3 settembre 2025, n. 789</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità dell’introduzione di requisiti soggettivi per il rilascio di titoli autorizzativi finalizzati alla realizzazione di un impianto agrivoltaico.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia si è pronunciato sulla legittimità di un provvedimento di archiviazione per il rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, finalizzato alla realizzazione di un impianto agrivoltaico. Tale provvedimento, infatti, escludeva l’impresa richiedente dalla possibilità di ottenere l’autorizzazione per insussistenza di alcuni requisiti soggettivi, come quello di essere imprenditore agricolo o società a partecipazione congiunta con gli stessi imprenditori agricoli. Secondo parte ricorrente, tali limitazioni sarebbero illegittime e contrastanti con la legislazione nazionale. Non solo, le stesse non troverebbero copertura neppure nella normativa secondaria ministeriale emanata in attuazione del d.lgs. n. 199/2021. Richiamando un caso analogo, anche il Collegio giudicante è perfettamente d’accordo con questa impostazione. Ed infatti, la legislazione nazionale, ed in particolare il d.lgs. 2003 n. 387, il d.lgs. n. 28/2011, il d.lgs. 2021 n. 199, nel disciplinare le procedure e le condizioni necessarie per l’autorizzazione degli impianti di produzione FER non introduce requisiti soggettivi in capo al proponente, con riferimento alla forma giuridica o all’oggetto dell’impresa, sia essa individuale o collettiva, né impone particolari modelli di aggregazione tra operatori economici. Ne consegue che le procedure di autorizzazione all’installazione di impianti di produzione FER, ivi compresi gli agrivoltaici, non possono essere subordinate dalla Regione a vincoli o condizioni non previsti dalla normativa statale. La sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi (imprenditore agricolo o ATI) a cui rimandano le disposizioni ministeriali sono richieste esclusivamente ai fini dell’accesso agli incentivi e non anche ai fini della richiesta di rilascio dei titoli autorizzativi per la realizzazione dell’impianto. Da ciò ne consegue l’illegittimità del provvedimento di archiviazione. Alla luce di ciò, il Collegio ha deciso di accogliere il ricorso [G.M].</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 18 luglio 2025, n. 2732</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla compatibilità con la normativa dell’Unione europea di una disposizione interna che prevede l’esclusione delle imprese in amministrazione straordinaria dall’accesso alle agevolazioni previste per le imprese ad alto consumo di energia elettrica.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, il Collegio giudicante bresciano ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale riguardante l’esclusione delle imprese in amministrazione straordinaria dall’accesso alle agevolazioni previste per le imprese ad alto consumo di energia elettrica. Più in particolare, l’art. 3 comma 3, del D.L. 131/2023 stabilisce che non possono accedere a tali agevolazioni le imprese che risultano in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01. Ossia quelle imprese che siano oggetto di “procedura concorsuale” per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. La questione che si pone è se questa esclusione generica alle imprese soggette procedura concorsuale per insolvenza possa essere applicabile anche alle imprese in amministrazione straordinaria, che sicuramente possono essere considerate in difficoltà, ma allo stesso tempo hanno l’obiettivo di mantenere la conservazione del patrimonio produttivo, nonché la tutela e la salvaguardia dell’occupazione, mediante la prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. Ed infatti, la normativa europea sembrerebbe essere stata pensata esclusivamente per evitare la dispersione degli aiuti per la tutela dell&#8217;ambiente e l&#8217;energia. Ma proprio per questo l’amministrazione straordinaria non dovrebbe essere destinata al collasso economico a breve o a medio termine. Alla luce di ciò, il Collegio ha chiesto alla CGUE di pronunciarsi sulla presente questione, sospendendo il giudizio di merito. [G.M].</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 14 luglio 2025, n. 662</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla congrua motivazione del provvedimento di diniego di un’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di impianto di teleradiocomunicazione e sul necessario coinvolgimento della Soprintendenza in caso di vincoli paesistici.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, il Collegio giudicante bresciano ha analizzato la legittimità di un provvedimento di diniego di un’istanza di autorizzazione <em>ex</em> art. 44 D.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una Stazione Radio Base di telefonia mobile su una porzione di terreno di proprietà privata. Secondo parte ricorrente il provvedimento impugnato si fonderebbe su una motivazione apodittica e generica di asserita incompatibilità dell’impianto con l’ambiente circostante tutelato senza esplicitare in alcun modo i motivi dell’asserito contrasto tra le opere da realizzare e le ragioni di tutela dell’area interessata. Oltre a ciò, sempre sul piano procedimentale, il provvedimento impugnato sarebbe viziato per il mancato coinvolgimento della Soprintendenza, quale unica autorità competente a pronunciarsi (con parere vincolante) sulla compatibilità dell’intervento con il vincolo paesaggistico, al posto della Commissione per il paesaggio. Il Collegio si trova perfettamente d’accordo con tali argomentazioni. Come noto, infatti, la motivazione dei pareri in materia paesaggistica deve essere particolarmente stringente e afferente al caso concreto, non essendo sufficiente che l&#8217;autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica, non potendo il giudizio di compatibilità paesaggistica limitarsi a rilevare l&#8217;oggettività del “novum” sul paesaggio preesistente. Di conseguenza, una valutazione di compatibilità paesaggistica resa in concreto è adeguata se le caratteristiche dell&#8217;intervento &#8211; da prendere in considerazione per tutte le sue caratteristiche esteriori &#8211; vi risultano individuate, raffrontate e giustificate con i valori riconosciuti e protetti dal vincolo, dovendo essere esposta l&#8217;analisi eseguita sulle ragioni di compatibilità o incompatibilità effettiva che, in riferimento a tali valori, rendano o meno compatibile l&#8217;opera progettata. Nel caso di specie, il diniego era fondato effettivamente su una motivazione sostanzialmente apodittica, limitandosi a dichiarare l’istanza “<em>non accoglibile</em>”<em> </em>perché “<em>non compatibile con l’ambiente circostante tutelato</em>”. Oltre a ciò, l’Amministrazione procedente non aveva effettivamente coinvolto nel procedimento autorizzativo la competente Soprintendenza, ente istituzionalmente preposto alla tutela del vincolo paesaggistico e investito del potere di esprimere pareri obbligatori e vincolanti in seno al procedimento di autorizzazione paesaggistica. Alla luce di quanto affermato, il Tribunale amministrativo di Brescia ha deciso di accogliere il ricorso [G.M].</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Umbria, I, sentenza 6 agosto 2025, n. 645</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’applicabilità delle norme di liberalizzazione degli impianti fotovoltaici a terra e sui rapporti tra disciplina statale e regolamentazione urbanistica e paesaggistica regionale.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR Umbria ha respinto, dichiarandolo parzialmente irricevibile, il ricorso proposto da una società benefit avverso la diffida comunale a non eseguire un impianto fotovoltaico a terra da 999 kWp. La controversia verteva sulla portata dell’art. 22-bis d.lgs. 199/2021 (poi abrogato dal d.lgs. 190/2024) e dell’art. 10-bis d.l. 17/2022, norme volte a liberalizzare la realizzazione di impianti in aree produttive. Il Collegio ha ritenuto corretta la contestazione comunale circa la mancanza di titolarità dell’area da parte della società, titolare solo di un preliminare privo di effetti alla data della CILA. Sono state accolte in parte le censure relative alla non applicabilità delle più restrittive norme regionali (reg. Umbria n. 7/2011, art. 6-bis), ritenute incompatibili con la disciplina statale, e all’inutilità della richiesta di stipulare un atto d’obbligo urbanistico. È stato però confermato l’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione e di prestare cauzione per la futura dismissione, in linea con i principi di matrice europea “chi inquina paga”. Quanto al profilo paesaggistico, il TAR ha ritenuto non sufficiente la sola comunicazione generica alla Soprintendenza, mancando prova di avvenuta trasmissione con riferimento al progetto rimodulato: corretta dunque la diffida comunale anche sotto questo aspetto. La sentenza ribadisce che la liberalizzazione statale non elimina ogni obbligo sostanziale di tutela ambientale e urbanistica, ma incide solo sui titoli abilitativi e sulle procedure. [A.M.F.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Umbria, I, sentenza 13 agosto 2025, n. 648</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità della diffida provinciale ex art. 245, comma 2, d.lgs. 152/2006 per la prosecuzione del procedimento di bonifica e sui criteri di individuazione del responsabile dell’inquinamento.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR Umbria ha accolto il ricorso avverso la diffida con cui la Provincia di Terni aveva individuato la Società ricorrente come responsabile della contaminazione derivante da un ex punto vendita carburanti. Il Collegio, dopo aver disposto verificazione tecnica, ha ritenuto che l’istruttoria provinciale fosse viziata da carenze metodologiche e da incongruenze, fondate su un unico campione di terreno e su una datazione incerta degli idrocarburi, oltre che dall’omessa valutazione di fattori alternativi (materiali di riporto, presenza di un fosso tombato). La sentenza ribadisce che la responsabilità per danno ambientale ha natura extracontrattuale soggettiva e può essere imputata solo ove sia dimostrato un nesso causale, anche indiziario, ma fondato su istruttoria completa e attendibile. [A.M.F.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Piemonte, Torino, III, sentenza 24 luglio 2025, n. 1267</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’obbligo dell’amministrazione di motivare sulle osservazioni difensive nell’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti ex art. 192 d.lgs. 152/2006.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR Piemonte ha annullato l’ordinanza con cui il Sindaco aveva imposto ad una Società la rimozione di circa 40 mc di materiali da costruzione e demolizione abbandonati, ritenuti rifiuti ai sensi dell’art. 183 d.lgs. 152/2006. Pur riconoscendo la legittimità della qualificazione in termini di rifiuto e la corretta applicazione dell’art. 192, comma 3, il Collegio ha censurato l’atto per violazione delle garanzie partecipative. L’amministrazione, infatti, non aveva considerato nella motivazione le osservazioni difensive presentate dalla società, neutralizzando di fatto la funzione della comunicazione di avvio del procedimento. L’omesso esame delle deduzioni integra violazione dell’art. 10 l. 241/1990, che impone almeno una motivazione idonea a rendere percepibili le ragioni del mancato adeguamento. La sentenza conferma che, in materia di rifiuti, l’ordinanza di ripristino è strumento vincolato ma non esime dall’onere di valutare e motivare sulle memorie del privato. [A.M.F.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Umbria, I, sentenza 30 settembre 2025, n. 715</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità dell’ordinanza sindacale ex art. 192 d.lgs. 152/2006 per la rimozione e corretta gestione degli effluenti zootecnici stoccati senza messa in sicurezza, e sulla responsabilità personale degli amministratori ed ex amministratori della società.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR Umbria ha respinto il ricorso proposto dagli ex amministratori di una società in liquidazione giudiziale, destinatari di un’ordinanza comunale che imponeva la rimozione degli effluenti zootecnici stoccati in modo illecito. Il Collegio ha chiarito che l’art. 192 d.lgs. 152/2006 legittima l’Amministrazione a rivolgere l’ordine di rimozione non solo alla persona giuridica, ma anche agli amministratori e rappresentanti cui l’illecito sia imputabile, con responsabilità solidale. Non è dirimente la pendenza di procedure concorsuali, poiché l’obbligo è personale. Il divieto stagionale di spandimento previsto dalla normativa regionale non esonera dal rispetto delle regole di corretta gestione degli effluenti. La base normativa dell’art. 192 è sufficiente a sorreggere l’ordinanza anche senza presupposti di contingibilità e urgenza ex artt. 50 e 54 TUEL. [A.M.F.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Piemonte, Torino, III, sentenza 25 luglio 2025, n. 1273</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla incompetenza dei Comuni a fissare limiti ai campi elettromagnetici mediante ordinanze contingibili e urgenti.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR Piemonte ha accolto il ricorso proposto, annullando l’ordinanza con cui il Sindaco aveva vietato sul territorio comunale l’installazione di impianti di telecomunicazione e fissato un limite massimo di esposizione ai campi elettromagnetici pari a 6 V/m, in contrasto con la disciplina statale che ha elevato il limite a 15 V/m. Il Collegio ha ribadito che la legge n. 36/2001 attribuisce allo Stato la competenza esclusiva a determinare limiti, valori di attenzione e obiettivi di qualità in materia di inquinamento elettromagnetico, escludendo che i Comuni possano incidere in via diretta o indiretta su tali parametri, anche mediante ordinanze contingibili e urgenti. È stato inoltre evidenziato che la tutela sanitaria e paesaggistica invocata dal Comune trova già presidio nell’ordinamento attraverso strumenti ordinari, sicché difettava anche il presupposto della contingibilità. La decisione conferma l’illegittimità di provvedimenti locali volti a introdurre limiti radio-protezionistici autonomi, in contrasto con l’interesse nazionale alla uniformità della disciplina. [A.M.F.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Abruzzo, L’Aquila, I, sentenza 3 settembre 2025, n. 400</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità del diniego di VIA per l’ampliamento di una discarica per rifiuti non pericolosi in area di pregio agricolo.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR Abruzzo ha respinto i ricorsi volti ad annullare il giudizio negativo, reso nell’ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per l’ampliamento di una discarica, espresso dal CCR-VIA. Ha ritenuto pienamente legittimo il parere ostativo fondato sulla previsione del PRGR che impone un regime di tutela integrale per le aree agricole destinate a produzioni vitivinicole di pregio (DOC, DOCG, DOP, IGT).</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione chiarisce che il livello di tutela integrale specifica si applica anche in assenza di coltivazioni effettivamente impiantate, essendo sufficiente la classificazione urbanistica e la vocazione a produzioni certificate. In tal senso, non assumono rilievo né l’esistenza di un impianto di discarica già localizzato nell’area né la prospettata natura di “opportunità localizzativa”. Il TAR ha inoltre escluso vizi di motivazione, osservando che le criticità evidenziate (vincolo idrogeologico, rischio idrogeologico, prossimità al SIC “Calanchi di Atri” e al corso d’acqua Fosso Campratone, rispetto delle fasce di tutela viaria e fluviale) costituivano ragioni ostative plurime e idonee a sorreggere autonomamente il diniego.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ha anche respinto le doglianze relative all’asserita contraddittorietà del PRGR e alla dedotta violazione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 28/2019, ribadendo che l’adeguamento del piano era stato adottato in conformità al procedimento di cui all’art. 199 d.lgs. 152/2006 e che non risultava viziato da illegittimità derivata.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza conferma, dunque, la centralità della pianificazione regionale come limite conformativo all’attività di gestione dei rifiuti, idoneo a prevalere sulle esigenze localizzative dei singoli operatori. [A.M.F.]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-3-del-2025/">Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 3/2025</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 2/2025</title>
		<link>https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-2-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 08:10:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-2-2025/">Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 2/2025</a></p>
<p>OSSERVATORIO SULL’AMBIENTE 2/2025   NORMATIVA NAZIONALE a cura di Fabio TARANTINI, Giulietta RAK   REGOLE OPERATIVE   Decreto Direttoriale del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 12 del 1° aprile 2025 Progressione temporale del contingente obiettivo e metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo ai</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-2-2025/">Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 2/2025</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-2-2025/">Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 2/2025</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>OSSERVATORIO SULL’AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>2/2025</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>NORMATIVA NAZIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>a cura di</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Fabio TARANTINI, Giulietta RAK</em></p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>REGOLE OPERATIVE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto Direttoriale del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 12 del 1° aprile 2025</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Progressione temporale del contingente obiettivo e metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo ai sensi del decreto 30 dicembre 2024 &#8211; FERX transitorio.</p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 9 aprile 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica attraverso il Decreto Direttoriale n. 12 del 1 aprile 2025 ha adottato le regole operative per la partecipazione alle procedure di incentivazione dei progetti di energia da fonti rinnovabili. Questo intervento si inserisce nel quadro normativo nazionale e europeo volto a sostenere la transizione energetica e la tutela ambientale. Il decreto si fonda su un complesso insieme di normative, tra cui il Trattato sull’Unione Europea, i regolamenti europei sul principio di non arrecare un danno significativo (DNSH) e sui criteri di valutazione tecnica per individuare le attività economiche che contribuiscono alla lotta ai cambiamenti climatici senza arrecare danno ad altri obiettivi ambientali. È anche supportato da normative italiane, come il Codice dei Contratti Pubblici e il decreto legislativo n. 199 del 2021, che disciplina i sistemi di incentivazione per le energie rinnovabili. In particolare, il decreto-legge del 2021 ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica, che successivamente è stato rinominato Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, incaricato di coordinare e attuare le politiche di supporto alle fonti rinnovabili. Le norme stabiliscono che il Ministero, in collaborazione con l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), definisca le modalità di attuazione degli incentivi sia per grandi impianti (potenza superiore a 1 MW) sia per quelli di piccola taglia (inferiore a 1 MW).</p>
<p style="text-align: justify;">Il Decreto FERX Transitorio, approvato alla fine del 2024, che introduce un meccanismo di supporto transitorio per gli impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato. La Commissione Europea ha riconosciuto questa misura come compatibile con il mercato interno, evitando così obiezioni che potrebbero rallentare l’attuazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per facilitare l’accesso a questo meccanismo di supporto, il Ministero ha emanato un decreto nel maggio 2025 che approva le regole operative proposte dal GSE, il Gestore dei Servizi Energetici. Queste regole stabiliscono i requisiti e le procedure per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l’apertura dei bandi e le modalità di comunicazione tra gli operatori e le autorità competenti. In conclusione, l’adozione di queste regole rappresenta un passaggio fondamentale per avviare rapidamente le procedure di incentivazione, favorendo lo sviluppo delle energie rinnovabili e contribuendo agli obiettivi di sostenibilità e decarbonizzazione del nostro Paese.</p>
<p style="text-align: justify;">[T.D.P.]</p>
<p style="text-align: justify;">(25A02153)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CRITERI AMBIENTALI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 09 aprile 2025</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aggiornamento dei «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», di cui al decreto 6 novembre 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica del 9 aprile 2025 rappresenta un importante passo avanti nella politica di sostenibilità ambientale della pubblica amministrazione italiana. Questo provvedimento, firmato dal Ministro Gilberto Pichetto Fratin, introduce una disciplina organica e aggiornata dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili. Il decreto si inserisce in un quadro normativo consolidato che trova le sue radici nella legge finanziaria del 2007, la quale aveva previsto l&#8217;adozione di un Piano d&#8217;azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. Nel corso degli anni, questo piano è stato oggetto di diverse revisioni e aggiornamenti, fino all&#8217;ultima versione approvata con decreto del 3 agosto 2023. Il provvedimento in esame si colloca inoltre nell&#8217;ambito dell&#8217;attuazione della direttiva europea 2019/904 sulla riduzione dell&#8217;incidenza dei prodotti in plastica sull&#8217;ambiente, recepita in Italia con il decreto legislativo 196/2021. L&#8217;importanza strategica di questo decreto emerge chiaramente dalla sua connessione con il nuovo Codice dei contratti pubblici, il quale all&#8217;articolo 57, comma 2, stabilisce l&#8217;obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella documentazione progettuale e di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi. Questo meccanismo garantisce che la sostenibilità ambientale non sia più un elemento facoltativo, ma diventi parte integrante delle procedure di appalto pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto rappresenta un esempio concreto di come la pubblica amministrazione possa utilizzare il proprio potere d&#8217;acquisto per orientare il mercato verso soluzioni più sostenibili. L&#8217;effetto moltiplicatore di queste politiche può essere significativo, considerando che la domanda pubblica rappresenta una quota importante del mercato dei servizi di ristoro e può influenzare le scelte di consumo di milioni di cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il decreto del 9 aprile 2025 costituisce un tassello importante per la sostenibilità ambientale e l&#8217;economia circolare, dimostrando come politiche pubbliche ben calibrate possano conciliare efficienza amministrativa, tutela dell&#8217;ambiente e sviluppo economico sostenibile.</p>
<p style="text-align: justify;">[T.D.P.]</p>
<p style="text-align: justify;">(25A02458)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>REGOLAMENTO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 85 del 19 maggio 2025</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Regolamento recante condizioni, criteri, modalità e requisiti per l&#8217;iscrizione, la permanenza e l&#8217;esclusione delle imprese iscritte nell&#8217;elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.</p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 19 giugno 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto ministeriale del 19 maggio 2025, emanato dal Ministro dell&#8217;Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, rappresenta un importante aggiornamento della disciplina relativa alla vendita di gas naturale ai clienti finali in Italia. Questo provvedimento, che ha ricevuto il visto del Guardasigilli e la registrazione della Corte dei Conti il 17 giugno 2025, trova la sua base giuridica nell&#8217;articolo 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000, così come modificato dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. Il decreto si inserisce in un quadro normativo complesso che abbraccia diversi aspetti del settore energetico, dalla liberalizzazione del mercato del gas alle norme sulla concorrenza, dalla protezione dei dati personali alle disposizioni antimafia. Particolare rilevanza assume il recepimento delle direttive europee in materia di mercato interno dell&#8217;energia e la necessità di garantire un equilibrio tra apertura del mercato e tutela dei consumatori.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto ha come obiettivo principale la definizione di un nuovo sistema di regolamentazione per l&#8217;Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale, sostituendo integralmente il precedente decreto del 2011. La ratio del provvedimento si fonda su tre pilastri fondamentali: l&#8217;innalzamento degli standard qualitativi degli operatori del settore, il rafforzamento dei meccanismi di controllo e vigilanza, e l&#8217;introduzione di un sistema sanzionatorio più efficace per contrastare comportamenti irregolari. L&#8217;entrata in vigore del decreto rappresenta un momento di svolta per il mercato del gas naturale, introducendo standard più elevati per gli operatori e meccanismi di controllo più efficaci. L&#8217;innalzamento dei requisiti patrimoniali e l&#8217;introduzione di verifiche più rigorose potrebbero comportare una riduzione del numero di operatori attivi, con possibili effetti sulla concorrenza nel breve termine. Tuttavia, nel medio-lungo termine, il rafforzamento dei requisiti dovrebbe contribuire a migliorare la qualità del servizio e la tutela dei consumatori, riducendo il numero di operatori poco affidabili e scoraggiando comportamenti opportunistici. Il sistema di segnalazione coordinato tra diverse autorità rappresenta inoltre un importante strumento di prevenzione e contrasto delle pratiche commerciali scorrette.</p>
<p style="text-align: justify;">[T.D.P.]</p>
<p style="text-align: justify;">(25G00096)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">“Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l&#8217;ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l&#8217;attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all&#8217;Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.”</p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 116 del 21 maggio 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto-legge detta misure urgenti in materia di infrastrutture, lavori pubblici, trasporti stradali e marittimi, intervenendo, tra l’altro, sul codice dei contratti pubblici e sul codice di protezione civile, al fine di accelerare investimenti, affrontare procedure di infrazione e facilitare l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).</p>
<p style="text-align: justify;">In tale quadro, l’art. 13 detta misure dirette a garantire il raggiungimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili per l&#8217;anno 2030 di cui al Piano Nazionale Integrato per l&#8217;Energia e il Clima (PNIEC) e l’attuazione della Riforma 1, Missione 7 del PNRR, accelerando i relativi investimenti. In particolare, a tali fini è modificato l’art. 12 del d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 per quanto attiene alla disciplina amministrativa delle “Zone di accelerazione per gli impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio dell&#8217;energia elettrica da fonti rinnovabili”, che vengono ridefinite in relazione alla presenza di aree industriali. Inoltre, vengono ridotti della metà i termini temporali per i procedimenti statali di Valutazione Ambientale Strategica dei piani di individuazione delle zone di accelerazione terrestri e marine e vengono disciplinati i poteri sostitutivi nei confronti delle regioni e delle province autonome in relazione all’adozione dei piani o dell’inosservanza dei termini per la loro sottoposizione alla valutazione ambientale strategica.</p>
<p style="text-align: justify;">(25G00084) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge 18 marzo 2025, n. 40</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">“Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità”</p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 76 del 1° aprile 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La legge disciplina la ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, di origine naturale o antropica, per i quali sia deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, una volta venuto meno lo stato di emergenza nazionale ex art. 24 del codice della protezione civile.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale contesto, la legge interviene su alcuni procedimenti di valutazione ambientale collegati ad interventi di ricostruzione e in particolare, gli interventi sui centri storici e sui nuclei urbani e rurali, per i quali dispone che gli strumenti urbanistici attuativi delle determinazioni del Commissario straordinario per la ricostruzione possano essere esclusi, in presenza di determinate condizioni, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS di cui al d.lgs. n. 152 del 2006. I medesimi strumenti urbanistici possono inoltre derogare allo strumento paesaggistico eventualmente vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">Un capo apposito della norma è poi dedicato a misure per la tutela ambientale (artt. 18 e 19). Sono disciplinate (art. 18) la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal Piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate dall&#8217;evento calamitoso, tra questi, esemplificativamente, gli impianti di depurazione, di collettamento fognario, le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani o gli impianti di gestione dei rifiuti urbani. Per l’approvazione e di tale Piano, a cura del Commissario straordinario per la ricostruzione nominato, è previsto un meccanismo di silenzio-assenso e termini abbreviati (sette o quindici giorni) per l’acquisizione dei pareri, visti e nulla osta necessari, fatta eccezione per gli atti in materia di valutazione ambientale, paesaggistica e di prevenzione degli incendi, ove occorrenti. La legge disciplina anche (art. 19) il rilevante tema della gestione dei rifiuti prodotti nel corso degli eventi calamitosi, prevedendo l’approvazione di un Piano per la gestione dei materiali derivanti dall&#8217;evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino, sempre a cura del Commissario straordinario e acquisita l&#8217;intesa di regioni, province autonome, province e comuni, quale nuovo strumento ad hoc sebbene da porsi in continuità con gli interventi già avviati nel corso dell’emergenza. Tale Piano, che fornisce il quadro degli strumenti tecnici e operativi, delle risorse, dei principi e degli interventi sui rifiuti, è accompagnato da un regime derogatorio all&#8217;art. 184, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per i materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati e dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, i quali sono classificati ex lege rifiuti urbani non pericolosi, da avviare a raggruppamento presso i centri di raccolta comunali e i depositi temporanei. La legge dispone altresì che non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, o aventi valore anche simbolico appartenenti all&#8217;edilizia storica, che siano selezionati e separati secondo disposizioni impartite dalle competenti autorità né i materiali vegetali abbattuti nel corso dell&#8217;evento calamitoso o delle successive operazioni ove vengano impiegati nell&#8217;agricoltura, nella silvicoltura o nella produzione di energia da biomasse. Sono inoltre disciplinate nel dettaglio la raccolta dei materiali giacenti su suolo pubblico e su suolo privato nelle aree urbane, il loro trasporto, l&#8217;utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva, scambio di rifiuti, l’individuazione dei siti di deposito temporaneo e il rinvenimento di amianto.</p>
<p style="text-align: justify;">(25G00047) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTI (ATMOSFERICO, IDRICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge 13 giugno 2025, n. 89</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">“Disposizioni in materia di economia dello spazio”</p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 144 del 24 giugno 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento disciplina dettagliatamente l&#8217;accesso allo spazio extra-atmosferico da parte degli operatori, promuove gli investimenti nella nuova economia dello spazio al fine di accrescere la competitività nazionale e di favorire la ricerca scientifica, lo sviluppo di competenze nel settore spaziale e la valorizzazione delle nuove tecnologie correlabili all&#8217;osservazione della Terra nell&#8217;ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali e di origine antropica.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel quadro di tale disciplina, le attività spaziali assoggettate ad autorizzazione, per il tramite dell’Agenzia spaziale italiana, del Presidente del Consiglio dei ministri o dell&#8217;Autorità politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, debbono avere tra i loro requisiti oggettivi quello della sostenibilità ambientale, da verificare attraverso l&#8217;impronta ambientale di tutte le attività svolte durante l&#8217;intero ciclo di vita dell&#8217;oggetto spaziale, dalle fasi di progettazione, sviluppo e produzione, alle fasi operative e di fine vita.</p>
<p style="text-align: justify;">(25G00095) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge 6 giugno 2025, n. 82</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l&#8217;integrazione e l&#8217;armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”</p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 137 del 16 giugno 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento normativo interviene sulla disciplina vigente in materia di reati contro gli animali ora inquadrata dai nuovi riferimenti costituzionali. In particolare, la legge modifica il codice penale in più punti, a partire dalla sostituzione della rubrica del titolo IX-bis, libro secondo, in precedenza “Dei delitti contro il sentimento degli animali” e ora “Dei delitti contro gli animali”. Incisive anche le modifiche sull’apparato sanzionatorio. Vengono più che raddoppiate le sanzioni pecuniarie per chi organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali (mod. all’art. 544-quater cod.pen.). Inasprimenti nelle pene detentive anche per chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l&#8217;integrità e, al contempo, si estende la responsabilità a chiunque partecipi a qualsiasi titolo alle stesse (mod. all’art. 544-quinques cod.pen.). Il provvedimento introduce altresì nuove aggravanti e inasprisce le sanzioni anche per l’uccisione (art. 544-bis cod.pen.), il maltrattamento (art. 544-ter cod.pen.) e l’abbandono di animali (art. 727 cod.pen.) e per l’uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie selvatiche protette, animali o vegetali e per la distruzione o il deterioramento di habitat in siti protetti (artt. 727-bis e 733-bis cod.pen.). Sono introdotte anche modifiche al codice di procedura penale.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge integra, inoltre, la disciplina in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia (l. n. 201/2010) e stabilisce il divieto di detenzione degli animali di affezione alla catena o con altro strumento di contenzione che ne impedisca il movimento, salvo che per esigenze sanitarie o di sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">(25G00089) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong>NORMATIVA REGIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>a cura di</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Mauro BERALDI, Nicola GRANATO, Aurora MANCINI, Giulietta RAK, Vittorio MUZI, Francesca ZAPPACOSTA</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Toscana, legge regionale 6 giugno 2025, n. 28</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2025.</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 9 giugno 2025, n. 35)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la legge regionale in commento la Regione Toscana ha adeguato le procedure autorizzative regionali degli impianti a fonti rinnovabili (FER) alle nuove disposizioni nazionali del d.lgs. n. 190/2024. Le modifiche riguardano in particolare le leggi regionali nn. 39/2005 e 10/2010, includendo l’aggiornamento delle procedure di autorizzazione unica e delle valutazioni ambientali. Ai procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore si applica l’articolo 9 del d.lgs. n. 190/2024. La legge riformula inoltre l’articolo 73-quinquies della legge regionale n. 10/2010 sul raccordo tra VIA e autorizzazione unica. Tra le novità, anche la possibilità di proroga del termine per la realizzazione dei progetti, ora esteso al tempo strettamente necessario anche per il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione. Le modifiche sono in vigore dal 10 giugno 2025. [M.B]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Abruzzo, Legge Regionale 25 marzo 2025, n. 8</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Misure urgenti per l&#8217;individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all&#8217;installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019.</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del 26 marzo 2025, n. 12)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La presente legge regionale, in conformità alla disciplina euro unitaria e interna di recepimento, riguarda l’individuazione sul territorio regionale di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Il provvedimento, dapprima, individua le superfici dove è possibile avviare siffatti lavori, tra cui rientrano, ad esempio, i siti dove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, aree dei siti oggetto di bonifica ai sensi del cod. ambiente, ancora, cave e miniere ripristinate e quelle cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale (art. 2). Di converso, successivamente, vengono escluse un elenco di aree, ritenute non idonee per gli interventi previsti all’art. 1 della legge regionale. A titolo di esempio, figurano in tale elenco: aree incluse nella Rete Natura 2000, aree naturali protette regionali, nonché aree definite “bosco” ai sensi dell’art. 3, l.r. 4 gennaio 2014, n. 3. [N. G.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Friuli Venezia Giulia, Legge Regionale 4 marzo 2025, n. 2</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia del 6 marzo 2025, n. 2)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La presente legge, coerentemente a livello regionale con il Piano energetico (PER) e a livello nazionale con gli obiettivi per il 2030 relativi alla decarbonizzazione, riduzione delle emissioni CO2 e sull’efficienza energetica previsti nel PNIEC, promuove lo sviluppo dell’utilizzo delle fonti rinnovabili. Nello specifico, si stabilisce l’individuazione di aree e superfici idonee per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale. Ai fini di un corretto contemperamento, in tale valutazione, il legislatore regionale tiene conto di altrettanti interessi, tra cui la tutela del patrimonio culturale, dell’ambiente, della biodiversità e del suolo agricolo e delle foreste. Su queste premesse, all’art. 2 viene stilato un elenco di aree idonee, tra cui figurano, ad esempio, aree a destinazione industriale, ove sono già presenti impianti della stessa fonte o sito oggetto di interventi di bonifica ai sensi del cod. ambiente. In negativo, all’art. 3 vengono individuate le aree ritenute non idonee all’installazione di siffatti impianti. [N. G.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Marche, Regolamento Regionale del 6 febbraio 2025, n. 1</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Criteri e modalità per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria in attuazione articolo 19 comma 7 bis legge regionale del 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria).</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicato in Bollettino Ufficiale della Regione Marche del 20 febbraio 2025, n. 16)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il presente regolamento regionale riguarda la disciplina relativa alla valutazione e quantificazione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria, ai sensi della previgente disciplina regionale. Il legislatore incarica gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) per l’accertamento e la quantificazione dei danni, ai sensi dell’art. 2 e, al contempo, definisce come soggetti destinatari le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c. Queste ultime per accedere alla valutazione e quantificazione del danno, devono essere dotate di una serie di requisiti, fiscali e anagrafici, previsti all’art. 4 del regolamento. Interessante la disposizione dell’art. 5 che definisce la tipologia di danni risarcibili, conseguenti ad un’azione ‹‹che determini la riduzione quantitativa o qualitativa di una produzione agricola, del patrimonio costituito dagli animali di bassa corte ovvero il danneggiamento delle opere destinate e utilizzate a fini agricoli insistenti sul fondo››. Seguono i danni ritenuti non risarcibili (co. 3-4, art. 5) e disposizioni in materia di prevenzione del danno. [N. G.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Calabria</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge regionale n. 27 del 27 maggio 2025</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">“Istituzione della riserva naturale regionale di Trinchise”</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 30 maggio 2025 n. 106)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Nel quadro della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e in attuazione dell&#8217;art. 2, comma 2, lett. r), dello Statuto regionale e della legge regionale del 15 maggio 2023, n. 22 “Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità”, il provvedimento istituisce la riserva naturale regionale di Trinchise.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento affida la gestione della Riserva al Comune di Magisano, tenuto a redigere un regolamento della riserva, il quale dovrà prevedere l’istituzione di un Tavolo di partecipazione per promuovere il sostegno volontario alla gestione della riserva di cittadini, associazioni, enti locali, rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle università. L’ente gestore è tenuto anche ad adottare un Programma triennale per la valorizzazione della riserva e un relativo Programma d’interventi. Il provvedimento disciplina anche le attività di controllo e vigilanza sulla gestione nonché misure transitorie e di salvaguardia.</p>
<p style="text-align: justify;">[G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Calabria</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Deliberazione della Giunta regionale n. 114 del 25 marzo 2025</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Approvazione “Indirizzi per la valorizzazione delle aree verdi e delle formazioni vegetali in ambito urbano”</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 3 aprile 2025 n. 66)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con il provvedimento in esame, la Giunta regionale approva gli “Indirizzi per la valorizzazione delle aree verdi e delle formazioni vegetali in ambito urbano”, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 7/2024 e nel più ampio quadro della legislazione e delle elaborazioni nazionali sulla materia, destinati agli enti locali per riqualificare, progettare, gestire, tutelare, fruire e manutenere, secondo criteri di sostenibilità ambientale, il capitale naturale nel contesto urbano.</p>
<p style="text-align: justify;">[G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Calabria</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge regionale n. 26 del 27 maggio 2025</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">“Istituzione della riserva naturale regionale del fiume Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino”</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 30 maggio 2025 n. 106)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Nel quadro della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e in attuazione dell&#8217;art. 2, comma 2, lett. r), dello Statuto regionale e della legge regionale del 15 maggio 2023, n. 22 “Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità”, il provvedimento istituisce la riserva naturale regionale del fiume Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento affida la gestione della Riserva al Comune di Verzino, tenuto a redigere un regolamento della riserva e, successivamente, a realizzare un apposito sportello informativo fisico o telematico e un portale web con le informazioni idonee al raggiungimento delle finalità cui risponde l’istituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">[G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Calabria</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge regionale n. 18 del 31 marzo 2025</strong></p>
<p style="text-align: justify;">“Agenzia Regionale per l’Energia della Calabria”</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 4 aprile 2025 n. 68)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Al fine di perseguire gli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione di consumo di energia da fonti rinnovabili, la legge regionale istituisce l’Agenzia regionale per l’energia della Calabria (AREC), ente tecnico-operativo e strumentale della Regione dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia organizzativa, contabile e gestionale. L’AREC attraverso le sue funzioni svolge un ruolo di sostegno nell&#8217;attuazione e nella predisposizione delle politiche energetiche regionali e di interlocuzione con gli attori del sistema energetico regionale e i cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">[G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto del Presidente della Provincia del 13 giugno 2025, n. 13</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">“Modifiche del regolamento di esecuzione in materia di tutela delle acque”</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol del 16 giugno 2025 n. 24 Sez. Gen.)</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento del Presidente della Provincia interviene, per la seconda volta in un breve lasso di tempo, a modificare il decreto 21 gennaio 2008, n. 6, di esecuzione della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 &#8220;Disposizioni sulle acque&#8221;. Si modifica, in particolare, la disciplina degli impianti di gestione e smaltimento delle acque meteoriche, prevedendo il parere vincolante dell’Agenzia provinciale per l’ambiente sui relativi progetti quando queste acque siano inquinate ed estendendo alla materia i compiti di vigilanza dell’Agenzia. La vincolatività del parere tecnico dell’Agenzia viene invece esclusa quando il parere riguarda le deroghe ai divieti di costruzione nelle fasce di protezione lungo i corsi d’acqua recentemente introdotte con decreto del Presidente della Provincia 22 maggio 2025 n. 9. Analogamente, viene eliminata la vincolatività del parere rilasciato dall’Agenzia per le deroghe ai divieti di realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse nelle fasce di protezione dei laghi naturali e per la ristrutturazione di strutture ivi esistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">[G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Deliberazione della Giunta provinciale del 22 aprile 2025, n. 274</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">“Linea guida per il recupero di materiale da costruzione e demolizione e per la qualità dei materiali edili riciclati”</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol del 5 maggio 2025 n. 18/ Sez. Gen.)</p>
<p style="text-align: justify;">La Linea guida contiene disposizioni tecniche ed amministrative concernenti il recupero dei materiali da costruzione e demolizione e la qualità dei materiali edili riciclati, ponendosi nel quadro del perseguimento degli obiettivi di riciclaggio regionali e per facilitare lo sviluppo di un mercato degli aggregati e il loro utilizzo negli ambiti ammessi (rilevati e sottofondi stradali, opere di protezione, infrastrutture ecc.). Alla luce del quadro nazionale sull’End of Waste, il provvedimento definisce per la provincia uno standard qualitativo uniforme per i materiali edili riciclati che devono poter rispondere, nelle caratteristiche d’uso e di durata, agli stessi requisiti richiesti alle materie prime da costruzione naturali. Esso stabilisce per gli impianti di riciclaggio, i tipi e l’ambito di applicazione degli accertamenti tecnici e delle prove di qualità richieste ai materiali nonché i possibili ambiti d’impiego dei materiali edili riciclati. In caso di inosservanza della Linea guida, i materiali da costruzione e demolizione, anche lavorati, si continuano a considerare rifiuti speciali.</p>
<p style="text-align: justify;">[G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto del Presidente della Provincia del 22 maggio 2025, n. 9</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">“Modifiche del regolamento di esecuzione in materia di tutela delle acque”</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol del 29 maggio 2025 n. 22 Sez. Gen.)</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento del Presidente della Provincia modifica il precedente decreto 21 gennaio 2008, n. 6, di esecuzione della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 &#8220;Disposizioni sulle acque&#8221;, in particolare nella disciplina posta a tutela delle aree di pertinenza delle acque superficiali. Sono disposte, in particolare, deroghe ai divieti, stabiliti nelle fasce di protezione lungo i corsi d’acqua, di modifica delle destinazioni urbanistiche, di costruzione di edifici, strutture e infrastrutture, di apertura di torbiere, salvo parere dell’Agenzia provinciale per l’ambiente. In caso la deroga ai predetti divieti riguardi la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private per la fornitura di servizi di interesse pubblico queste non sono soggette alle misure di compensazione invece previste negli altri casi.</p>
<p style="text-align: justify;">[G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Deliberazione della Giunta provinciale del 1° aprile 2025, n. 216</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">“Criteri per la concessione di contributi alle imprese per l’incentivazione dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili”</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol del 17 aprile 2025 n. 16/ Sez. Gen.)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento della Giunta provinciale di Bolzano disciplina, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 “Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile”, la concessione di contributi alle imprese per l’incentivazione dell’efficienza energetica, dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e degli audit energetici, a sostegno del raggiungimento degli obiettivi del Piano Clima Alto Adige 2040, revocando la precedente deliberazione n. 1140/2024.</p>
<p style="text-align: justify;">I contributi sono concessi per il risanamento energetico di edifici, per il bilanciamento idraulico di impianti di riscaldamento e raffrescamento esistenti, per l’ottimizzazione energetica di impianti di illuminazione stradale o l’illuminazione esterna di aree sportive o campi sportivi, per la sostituzione di caldaie a gasolio e a gas nei condomini, per l’installazione di impianti solari termici, per l’installazione di pompe di calore elettriche con impianti fotovoltaici, per l’installazione di impianti fotovoltaici da parte di piccole imprese, per l’installazione di impianti fotovoltaici o eolici a isola senza collegamento e per gli audit energetici.</p>
<p style="text-align: justify;">[G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>TRANSIZIONE ECOLOGICA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Veneto, Legge Regionale 13 maggio 2025, n. 5</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Disposizioni per favorire la sostituzione dei contenitori di prodotti ittici in polistirene con contenitori in materiale sostenibile e per il contrasto della diffusione delle microplastiche nelle acque interne e marine.</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del giorno 16 maggio 2025 n. 61, parte prima).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la Legge Regionale del 13 maggio 2025, n. 5, il Veneto contribuisce ancora una volta a fornire il suo contributo concreto nel processo di transizione green in atto nel continente europeo. La normativa de qua introduce una serie di misure finalizzate a favorire appunto la transizione ecologica nel settore della pesca, prescrivendo la sostituzione dei contenitori in polistirene utilizzati per i prodotti ittici con contenitori in materiale sostenibile. Il provvedimento legislativo in esame nasce infatti dalla necessità di ridurre la produzione di rifiuti e contrastare la diffusione delle microplastiche nelle acque a causa dello sgretolamento del polistirene durante il suo utilizzo, uno sgretolamento che, a causa della successiva dispersione nelle acque, ne rende altamente difficile la rimozione.</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione si impegna dunque a incentivare l’utilizzo di contenitori in materiale sostenibile che dovranno essere sicuri dal punto di vista igienico-sanitario, non frammentabili e idonei al contatto con alimenti. Si prevede che la Giunta regionale promuova attivamente la sostituzione dei vecchi contenitori, sostenendo anche l’acquisto e l’installazione di macchinari utili alla pulitura dei nuovi. In quest’ottica, potranno essere stipulati accordi con soggetti pubblici e privati, anche per favorire la ricerca e lo sviluppo di materiali  riciclabili, capaci di sostituire efficacemente la plastica. A partire dal 1° gennaio 2030 pertanto, l’uso di contenitori in polistirene sarà vietato e potranno essere impiegati solo contenitori conformi ai nuovi criteri di sostenibilità prevedendo, in caso di violazione, una sanzione amministrativa di importo fino a 1.200 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una legge che mira a coniugare innovazione e sostenibilità ambientale per una gestione più rispettosa delle risorse marine e della salute dell’ambiente in una prospettiva “One Health”, combattendo così in maniera efficace l’inquinamento marino dovuto alla frammentazione e alla successiva dispersione in acqua del polistirene. [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Veneto, Delibera del Consiglio Regionale n. 20 del 18 marzo 2025 </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Nuovo Piano Energetico (NPER)” ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della Legge regionale n. 25/2000. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 84).</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del giorno 8 aprile 2025 n. 45, parte seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio regionale del Veneto in data 18/3/2025 con Delibera n. 20 ha approvato, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 25/2000 il Nuovo Piano Energetico Regionale  (NPER), ovvero un elaborato strumento strategico che definisce gli obiettivi e le azioni della Regione per una transizione energetica, promuovendo la sostenibilità, la sicurezza energetica e l&#8217;uso di fonti rinnovabili al fine di raggiungere un&#8217;autonomia energetica e gli obiettivi prefissati a livello europeo e nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il documento nasce dal lavoro congiunto di diversi enti e istituzioni e si rifà ai principali riferimenti normativi in materia a partire dal Green Deal Europeo e dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). In questo contesto si tiene conto dei principali regolamenti e direttive dell’Unione Europea sulla governance dell’energia, sulla neutralità climatica, sulla promozione dell’efficienza e dell’utilizzo di fonti rinnovabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Il percorso di definizione del Nuovo Piano è stato lungo e articolato; avviato nel 2022, è stato accompagnato da diversi protocolli d’intesa con enti chiave nel settore dell’energia e dell’ambiente, come RSE, ENEA e GSE, e dal coinvolgimento di ARPAV per la collaborazione alla stesura dei rapporti ambientali.  Il Nuovo Piano è stato quindi discusso e approvato dal Consiglio Regionale con la delibera de qua e prevede che la Regione si doti di una visione chiara e aggiornata dei propri obiettivi e strumenti nel campo dell’energia e dell’efficienza, nel quadro dei principi della decarbonizzazione e della sostenibilità ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Nuovo Piano Energetico Regionale, costituito da un complesso di ben 6 distinti documenti allegati, rappresenta pertanto un importantissimo dossier strategico in materia ambientale poiché è il frutto di elaborati studi nelle specifiche materie ambientali correlate che hanno permesso la lettura di numerosi dati senza i quali sarebbe stato impossibile l’elaborazione delle future strategie.  [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sardegna, Determina Dirigenziale n. 481/9367 del 30 aprile 2025 dell’ Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale &#8211; Direzione generale dell&#8217;agricoltura e riforma agro-pastorale &#8211; Servizio territorio rurale, agroambiente e infrastrutture”  </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Reg. (UE) n. 1305/2013. PSR 2014/2022 &#8211; Misura 15 “Servizi silvo–climatico &#8211; ambientali e salvaguardia delle foreste” – Sottomisura 15.1 “Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima” &#8211; Tipo di intervento 15.1.1 “Pagamenti per impegni silvo-ambientali”. Apertura dei termini e approvazione delle disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di pagamento per l’anno 2025 – 3° Bando.</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna del giorno 8 maggio 2025 n. 27, parte prima)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La Regione Sardegna è attiva già da molti anni nella tutela e nella salvaguardia dei sistemi forestali attraverso l’erogazione di incentivi e finanziamenti volta alla preservazione della flora e fauna boschiva.</p>
<p style="text-align: justify;">La Determina dirigenziale dell’ Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale &#8211; Direzione generale dell&#8217;agricoltura e riforma agro-pastorale &#8211; Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture del 30 aprile 2025 n. 481/9367 dà attuazione, tramite l’approvazione del relativo allegato tecnico, di specifiche disposizioni operative e procedurali per la presentazione e il finanziamento delle domande di pagamento relative alla Misura 15.1.1 del PSR Sardegna 2014-2022 (annualità 2025), dedicata agli impegni silvo-ambientali e climatici.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, viene previsto uno stanziamento complessivo di circa 5,8 milioni di euro (di cui circa 2,8 milioni dal FEASR, 2,1 milioni dallo Stato e 0,9 milioni a carico della Regione), destinati a finanziare tutte le domande ammesse per la presente annualità. Il sostegno viene corrisposto sulla base della superficie forestale interessata e ammonta a 200 euro per ettaro.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione pertanto, si tratta di un atto che rende operativa la fase di presentazione e concessione dei contributi legati alla salvaguardia e alla gestione silvo-ambientale dei boschi per l’annualità 2025. [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Piemonte, Determina Dirigenziale 8 maggio 2025, n. 328</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Programma Interreg Europe 2021-2027, Obiettivo di policy 2, Obiettivo specifico vii. Presa d&#8217;atto dell&#8217;approvazione e dell&#8217;avvio del progetto &#8221;Old-Growth forests and Veteran Trees for Biodiversity and Resilient Landscapes&#8221; (&#8221;RESILIENT TREES&#8221;). CUP J63C25000200007.</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 15 maggio 2025 n. 20, parte prima).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La tutela dei boschi è un tema che si sta facendo oramai strada nelle priorità politiche delle nostre Amministrazioni su tutti i livelli. La Determinazione Dirigenziale in esame, sancisce per la Regione Piemonte l’avvio del progetto europeo “RESILIENT TREES – Old-Growth forests and Veteran Trees for Biodiversity and Resilient Landscapes”, nell’ambito del programma Interreg Europe 2021-2027, finanziato prevalentemente dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un progetto che mira a favorire la cooperazione tra diversi territori europei per la tutela dei boschi vetusti e degli alberi monumentali, con l’obiettivo di rafforzare la capacità dei sistemi regionali di gestire e valorizzare boschi e alberi, contribuendo alla tutela della biodiversità in linea con la più recente normative europee in materia ambientale (si pensi da ultimo al Reg. (EU) 2024/1991 in materia di ripristino della natura).</p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto, che vede il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) come centro di coordinamento tra i vari enti di ricerca e le varie università europee, ha una durata complessiva di 36 mesi a partire dal 1° maggio 2025, a cui seguiranno ulteriori 12 mesi di monitoraggio dei risultati.</p>
<p style="text-align: justify;">Siamo in presenza di un’ulteriore iniziativa virtuosa che pone la tutela dell’ambiente, in particolare degli alberi e della vegetazione, al centro delle scelte politiche dei nostri apparati [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Piemonte, Determina Dirigenziale 8 maggio 2025, n. 328</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Programma Interreg Europe 2021-2027, Obiettivo di policy 2, Obiettivo specifico vii. Presa d&#8217;atto dell&#8217;approvazione e dell&#8217;avvio del progetto &#8221;Old-Growth forests and Veteran Trees for Biodiversity and Resilient Landscapes&#8221; (&#8221;RESILIENT TREES&#8221;). CUP J63C25000200007.</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 15 maggio 2025 n. 20, parte prima).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La tutela dei boschi è un tema che si sta facendo oramai strada nelle priorità politiche delle nostre Amministrazioni su tutti i livelli. La Determinazione Dirigenziale in esame, sancisce per la Regione Piemonte l’avvio del progetto europeo “RESILIENT TREES – Old-Growth forests and Veteran Trees for Biodiversity and Resilient Landscapes”, nell’ambito del programma Interreg Europe 2021-2027, finanziato prevalentemente dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un progetto che mira a favorire la cooperazione tra diversi territori europei per la tutela dei boschi vetusti e degli alberi monumentali, con l’obiettivo di rafforzare la capacità dei sistemi regionali di gestire e valorizzare boschi e alberi, contribuendo alla tutela della biodiversità in linea con la più recente normative europee in materia ambientale (si pensi da ultimo al Reg. (EU) 2024/1991 in materia di ripristino della natura).</p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto, che vede il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) come centro di coordinamento tra i vari enti di ricerca e le varie università europee, ha una durata complessiva di 36 mesi a partire dal 1° maggio 2025, a cui seguiranno ulteriori 12 mesi di monitoraggio dei risultati.</p>
<p style="text-align: justify;">Siamo in presenza di un’ulteriore iniziativa virtuosa che pone la tutela dell’ambiente, in particolare degli alberi e della vegetazione, al centro delle scelte politiche dei nostri apparati [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Basilicata &#8211; Legge regionale 30 giugno 2025, n.34</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">“Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 (Modifica ed integrazione alla L.R. 4 agosto 1987, n. 20 contenente norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici – Snellimento delle procedure)”.</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 1° luglio 2025 n. 35 – parte prima)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La norma in oggetto modifica l’articolo 7 della legge regionale della Basilicata n. 2 settembre 1993, n. 50, che modifica ed integra la Legge Regionale 4 agosto 1987, n. 20, che disciplina lo snellimento delle procedure relative alla tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici.  Nello specifico, il modificato articolo 7 del provvedimento legislativo in esame aggiorna le procedure, in linea con il D.P.R. 31/2017 ‘Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata’, al fine di semplificare ulteriormente le procedure stesse, escludendo il parere della Commissione locale per il paesaggio in specifici casi, in attuazione del principio di sussidiarietà e con l’obiettivo di accelerare l’azione amministrativa. A tal fine, si prevede la delega ai comuni delle funzioni amministrative attualmente esercitate da organi e uffici regionali, relative al rilascio di autorizzazioni o dinieghi per particolari interventi. [F.Z.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Campania – Legge regionale 6 giugno 2025, n. 7.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 9 giugno 2025 n. 38, parte prima)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento legislativo in oggetto, che abroga e sostituisce la Legge regionale del 25 febbraio 2003, n.4, è finalizzato, ai sensi dell’articolo 1, alla razionalizzazione dell’intero sistema di gestione della bonifica nella Regione Campania, con lo scopo di superare le criticità organizzative ponendo al centro la tutela dell’ambiente, la sicurezza del territorio, la salvaguardia dell’agricoltura e la valorizzazione delle risorse idriche e promuovendo nuovi modelli operativi, più trasparenti, efficienti e sostenibili. Pertanto, la norma regionale disciplina un’azione complessiva e integrata per la resilienza dei territori, anche in risposta ai cambiamenti climatici. Nello specifico: adegua le funzioni e il ruolo dei Consorzi di bonifica, introducendo una disciplina di settore conforme ai principi contenuti nel d.lgs. n. 152/2006; rafforza la governance partecipata, attraverso la valorizzazione del ruolo dei consorziati e l’integrazione con strumenti come i Contratti di fiume con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati; individua la Regione quale soggetto di indirizzo, controllo e programmazione strategica. Inoltre, il provvedimento in esame dispone l’obbligo per i Consorzi di istituire il catasto consortile e di avere il Piano di gestione aggiornato annualmente. Particolare rilievo assume la previsione dell’autonomia energetica consortile mediante impianti a fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi regionali di neutralità climatica. [F.Z.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA E GIURISDIZIONE &#8211; PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Puglia – Legge regionale 30 maggio 2025, n. 7</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>“Disciplina regionale dell’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse”</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Puglia straordinario numero n. 3 del 30 maggio 2025)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento legislativo in oggetto, che abroga la l.r. n. 18/1999 della Regione Puglia ‘Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee’ e ne modifica altre, disciplina l’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee. Nello specifico, disciplina la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee e la derivazione e l’utilizzazione delle acque superficiali nel territorio regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma in esame, in vigore dal 30 maggio 2025, si articola in due Titoli. Il Titolo I reca la disciplina sostanziale e procedimentale in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, nonché di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali, con esclusione delle fattispecie già regolate da leggi speciali. In particolare, individua le competenze degli enti coinvolti, definisce le condizioni per il rilascio delle concessioni e all’articolo 6 dispone che, qualora le perforazioni superino la profondità di trenta metri rispetto al piano di campagna, il titolare dell’autorizzazione alla ricerca sia tenuto a darne comunicazione, entro trenta giorni dall’avvio dei lavori, all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464 e in un’ottica di rafforzamento del coordinamento tra livello regionale e nazionale in materia ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Titolo II, rubricato ‘Disposizioni diverse’, modifica precedenti leggi regionali su diverse materie. Segnatamente, l’articolo 41 attribuisce ad Acquedotto pugliese s.p.a. la gestione degli acquedotti rurali, al fine di ottimizzare la distribuzione idrica e ottimizzare i costi di gestione dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF). Mentre l’articolo 46 consente la commercializzazione di cinghiali abbattuti nell’ambito della regolare attività venatoria o nel corso di attività di controllo in attuazione dei piani di contenimento della specie, modificando l’articolo 15 della legge regionale n. 28 del 29 giugno 2018. [F.Z.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lombardia &#8211; Legge Regionale n. 8 del 6 giugno 2025 </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Legge di semplificazione 2025 (pubblicato sul B.U.R. Lombardia n. 24 suppl. del 10 Giugno 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento legislativo in evidenza ha lo scopo di  aggiornare la disciplina regionale in materia di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Inoltre, interviene in tema di Valutazione di Impatto Ambientale di progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dispone che l’espletamento della procedura di VIA e di  verifica di assoggettabilità a VIA riguardo ai progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili spetta alle Province e alla Città Metropolitana di Milano sul cui territorio si prevede di realizzare l’intervento, ivi incluso l’espletamento della procedura di VIA per gli impianti fotovoltaici di potenza pari o superiori a 10 MW.</p>
<p style="text-align: justify;">[A. M.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>RISCHIO AMBIENTALE/ GIURISDIZIONE E COMPETENZA </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Marche &#8211; Legge Regionale n. 7 del 29 maggio 2025</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sistema Marche di protezione civile (pubblicata sul B.U. n. 49 il 5 giugno 2025).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento legislativo in evidenza, come si evince dall’articolo 1, ha lo scopo di disciplinare l’organizzazione e il funzionamento del Sistema Marche di protezione civile. Ne promuove lo sviluppo, favorisce la diffusione della cultura di protezione civile quale strumento primario per la formazione nella popolazione della consapevolezza dei rischi naturali e antropici.</p>
<p style="text-align: justify;">[A. M.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Friuli-Venezia-Giulia &#8211; Regolamento n. 46 del 28 aprile 2025</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regolamento di modifica al Regolamento concernente il calcolo delle tariffe e degli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo di cui all&#8217;articolo 10, comma 1, lettera c) della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) previsti dall&#8217;articolo 25 della legge regionale 34/2017, emanato con D.P.Reg. 113/2019. (pubblicato sul B.U.R. Friuli Venezia Giulia n. 19 del 07/05/2025). </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento amministrativo in evidenza, assolve una funzione prettamente modificativa: è, infatti, variato il regolamento concernente il calcolo delle tariffe e degli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo della disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.  [A. M.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Friuli-Venezia-Giulia &#8211; Regolamento n. 46 del 28 aprile 2025</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regolamento di modifica al Regolamento concernente il calcolo delle tariffe e degli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo di cui all&#8217;articolo 10, comma 1, lettera c) della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) previsti dall&#8217;articolo 25 della legge regionale 34/2017, emanato con D.P.Reg. 113/2019. (pubblicato sul B.U.R. Friuli Venezia Giulia n. 19 del 07/05/2025). </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento amministrativo in evidenza, assolve una funzione prettamente modificativa: è, infatti, variato il regolamento concernente il calcolo delle tariffe e degli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo della disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.  [A. M.]<em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>NORMATIVA COMUNITARIA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>a cura di</em></p>
<p style="text-align: center;"><em> Alba CONIO</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2025</strong></p>
<p style="text-align: justify;">che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Pubblicata in G.U.U.E. n. L 2025/794 del 16 aprile 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">La presente direttiva introduce alcune modifiche alle direttive 2022/2464 e 2024/1760 al fine di raggiungere l’obiettivo di riduzione degli oneri di rendicontazione e di rafforzamento della competitività, mantenendo nel contempo fermi gli obiettivi strategici del Green Deal europeo, e il rispetto del piano d’azione per finanziare la finanza sostenibile. [A.C.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Regolamento (UE) 2025/1214 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 20</strong>25</p>
<p style="text-align: justify;">che modifica il regolamento (UE) 2019/631 al fine di introdurre ulteriore flessibilità per quanto riguarda il calcolo della conformità dei costruttori ai livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi per gli anni civili dal 2025 al 2027 (Pubblicato in G.U.U.E. n. L 2025/1214 del 19 giugno 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">Il presente regolamento introduce modifiche al regolamento (UE) 2019/631, con l’obiettivo di offrire ulteriore flessibilità per la conformità rispetto alle emissioni CO2 nel periodo dal 2025 al 2027, mantenendo nel contempo i requisiti di riduzione delle emissioni di CO2 sia per le autovetture nuove che per i veicoli commerciali leggeri nuovi. [A.C.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>GIURISPRUDENZA EUROPEA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>a cura di </em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Martina CARRATO</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Seconda sezione, 15 maggio 2025, Metsä Fibre Oy, Causa C-414/23</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sul sistema europeo di scambio di emissione delle quote di emissione</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea offre uno spunto per una riflessione ampia sui rapporti tra certezza del diritto, tutela del diritto di proprietà e funzionalità del sistema europeo di scambio di quote di emissione. Nel caso di specie, la società aveva restituito quote di emissione in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto, a causa dell’applicazione di una normativa poi dichiarata invalida. Tuttavia, in forza del Regolamento n. 389/2013, tali operazioni risultavano definitive e irrevocabili, precludendo così qualsiasi possibilità di rettifica del registro ETS. Ad ogni modo, è stato riconosciuta la possibilità di far valere diritti di credito, incluso il risarcimento del danno, per il pregiudizio subito a seguito di un’operazione divenuta definitiva, ma fondata su norme invalide.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta quindi di un bilanciamento che, pur negando la revocabilità dell’operazione, consente al gestore di ottenere un’equivalente tutela patrimoniale, mediante ricorso a strumenti nazionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Si riafferma dunque il principio di irrevocabilità nel registro ETS, quale elemento di stabilità nel mercato delle emissioni a tutela della fiducia degli operatori e della funzionalità economico ambientale del sistema; in secondo luogo, si valorizza la clausola di salvaguardia risarcitoria , che consente una tutela sostanziale del diritto di proprietà, pur in assenza di strumenti correttivi formali del registro; da ultimo, si afferma implicitamente un principio di equivalenza nel trattamento degli operatori, che impone agli Stati membri di garantire forme di ristoro tali da porre il soggetto danneggiato in una posizione economicamente comparabile a quella di altri operatori già compensati con l’accredito diretto di quote.  [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Prima sezione, 8 maggio 2025, Provincie Oost-Vlaanderen e Sogent contro KG e WA, Causa C-236/24</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sulle garanzie procedimentali nei procedimenti ambientali</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La sentenza in commento affronta una questione rilevante nella prassi applicativa delle direttive ambientali, ossia la compatibilità tra i principi di imparzialità dell’azione amministrativa e la prassi per cui l’autorità decidente coincide con il soggetto promotore del progetto. Il caso trae origine da una procedura di riconversione urbana nella città di Gand, ove la stessa autorità comunale era al contempo promotrice e valutatrice del progetto, determinando così il rischio di conflitto d’interessi.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 9 bis della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, codifica il principio di imparzialità e prevede che gli Stati membri assicurino una separazione tra autorità competenti e soggetti promotori dei progetti, distinguendo due situazioni, quelle generali in cui è richiesta un’azione obiettiva e priva di conflitti e quelle in cui, coincidendo l’autorità competente con il committente occorrerebbe una separazione funzionale appropriata; nel caso di specie, la Corte chiarisce che l’art 9 bis rileverebbe anche nella fase di screening, in cui si determina la necessità di svolgere una VIA completa. La sentenza innalza così il livello delle garanzie procedimentali nei procedimenti ambientali, imponendo criteri di imparzialità già nella fase preliminare.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione impone un ripensamento dei modelli organizzativi adottati a livello nazionale, nonostante vi sia incertezza in ordine ai criteri con cui gli Stati membri dovranno attuare la “separazione appropriata”: la Corte menziona autonomia, risorse e mezzi propri, ma non stabilisce un modello organizzativo vincolante. Ciò lascia un margine di discrezionalità che potrebbe attenuare in concreto la portata della pronuncia.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, la sentenza rappresenta un importante sviluppo nell’interpretazione del diritto ambientale europeo, ribadendo la centralità del principio di imparzialità e rafforzando così la tutela preventiva dell’ambiente. L’obbligo di separazione funzionale tra valutatore e promotore si estende ora a tutte le fasi del procedimento, richiedendo una revisione attenta dei modelli decisionali, tanto a livello locale quanto nazionale.  [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sentenza del Tribunale, Settima Sezione ampliata, dell’11 giugno 2025, Madre Querida, SL e a. contro Commissione europea, Causa T- 781/22</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sui metodi e i criteri per determinare le zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Le ricorrenti contestano che, nell’imporre il divieto generale della pesca, in relazione alle profondità superiori a 400 metri,  in zone marine considerate sensibili per la presenza di ecosistemi marini vulnerabili (EMV),  la Commissione europea, abbia trattato in modo identico gli attrezzi da pesca fissi e mobili, senza basarsi sulle migliori informazioni scientifiche disponibili, come invece richiesto dall’art. 9 par. 9 del regolamento di base; con ciò, secondo le ricorrenti, sembrerebbe essere integrata una violazione del principio di proporzionalità, non essendo prevista una distinzione tra attrezzi aventi un differente impatto ambientale. Si considera infatti che gli attrezzi fissi avrebbero un impatto minimo o comunque trascurabile sul fondo marino, a differenza degli attrezzi mobili produttori, invece, di effetti significativamente più dannosi sugli EMV.</p>
<p style="text-align: justify;">Esse sottolineano che da un lato, il regolamento vieta la pesca con tutte le attrezzature di fondo in acque profonde e, dall’altro, esso stesso riconosce che gli attrezzi mobili hanno un impatto maggiore rispetto agli attrezzi fissi, e quindi il divieto indiscriminato risulterebbe sproporzionato. Le ricorrenti affermano inoltre che il legislatore avrebbe dovuto motivare meglio questa scelta, svolgendo anche un’analisi di impatto socioeconomico.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall’altra parte, la Commissione risponde che il regolamento mira a tutelare gli EMV, alla luce del principio di precauzione, che giustifica l’adozione di misure restrittive, anche in presenza di incertezze scientifiche, considerando anche la discrezionalità che caratterizza tali valutazioni, che prescindono poi dalla necessità di una dettagliata ponderazione tra protezione ambientale e impatti socioeconomici.</p>
<p style="text-align: justify;">Si aggiunge poi che vi sono evidenze scientifiche in ordine agli effetti negativi sugli EMV, seppure minori rispetto a quelli degli attrezzi mobili, anche degli attrezzi fissi. Anche questi, infatti, toccando il fondale marino e rientrerebbero parimenti nella categoria degli impianti di fondo e, come tali, sarebbero vietati; non rileverebbe dunque una violazione del principio di non discriminazione, visti la valutazione dell’impatto ambientale e l’utilizzo di una definizione unitaria “attrezzi di fondo”. In conclusione, il giudice ritiene che il divieto generale non sia manifestamente sproporzionato o ingiustificato e che il</p>
<p style="text-align: justify;">legislatore non abbia ecceduto il proprio potere discrezionale, rigettando quindi le censure delle ricorrenti. [M. C.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Quinta Sezione, del 22 maggio 2025, Luossavaara-Kiirunavaara AB contro Commissione europea, Causa C- 621/23</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sul sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea e l’obiettivo di incentivare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente contesta l’interpretazione del Tribunale sul concetto di “prodotti sostitutivi”, ai sensi dell’art. 10 bis, par. 1 della direttiva 2003/87. Ai sensi dell’art. 10 bis, la Commissione UE deve, “ove possibile”, definire parametri di riferimento ex ante che incentivino tecniche efficienti e la riduzione delle emissioni, tenendo conto tra l’altro di “prodotti sostitutivi”. Il ricorrente, in particolare, contesta una decisione della Commissione che esclude i pellet di minerale di ferro dal parametro di riferimento del minerale sinterizzato, considerandoli non “direttamente sostituibili”.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la prima doglianza, il ricorrente contesta il concetto di “prodotti sostitutivi” e con la seconda il significato di “ove possibile”. Tuttavia, la Corte prevede che il criterio di “sostituibilità diretta” deriva da una valutazione tecnica e discrezionale della Commissione; tale nozione viene infatti intesa in modo funzionale, connotata da una valutazione caso per caso, non essendo sufficiente che due prodotti servano allo stesso scopo, dovendo anche avere delle caratteristiche ambientali e produttive analoghe.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche per quanto concerne invece il significato di “ove possibile”, viene riconosciuta flessibilità alla Commissione, la quale è chiamata a valutare vari fattori, tra cui anche quelli di tipo economico e concorrenziale. La Commissione può infatti anche decidere di non includere una tecnica più efficiente, ove questa possa causare svantaggi concorrenziali.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, si tratta di valutazioni tecniche ed economiche complesse, che si possono contestare solo in caso di errore manifesto o illegittimità evidente, vizi non presenti nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui si rilevino bilanciamenti con il bene “ambiente”, questo non può trasformarsi in un valore tiranno, sempre assoluto, dovendo essere contemperato con altri valori e obiettivi, tra cui la competitività delle imprese e l’integrità del mercato. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Quinta Sezione, del 12 giugno 2025, MTÜ Eesti Suurkiskjad contro Keskkonnaamet, Causa C- 629/23</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica e sullo stato di conservazione di una specie</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Nel 2012 il ministero estone dell’ambiente ha adottato un piano d’azione per la protezione e gestione dei grandi predatori (lupo, lince e orso bruno) per il periodo 2012- 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Il piano considerava soddisfacente lo stato di conservazione dei grandi carnivori in Estonia e puntava a mantenere una popolazione di lupi tra 150 e 250 esemplari, con 15-25 branchi, gestita anche tramite la caccia, soprattutto nelle zone dove il lupo causava danni al bestiame.</p>
<p style="text-align: justify;">Un’associazione ambientalista estone ha impugnato tali previsioni sostenendo che lo stato di conservazione del lupo in Estonia non fosse soddisfacente e che autorizzarne la caccia avrebbe aggravato la situazione. Ad ogni modo, si deve sottolineare che la classificazione di una specie come «vulnerabile» non escluderebbe automaticamente che lo stato di conservazione della specie possa essere considerato soddisfacente.</p>
<p style="text-align: justify;"> Lo Stato membro può infatti tenere conto dello stato di conservazione della popolazione complessiva transfrontaliera, a condizione che esistano scambi effettivi e duraturi con le popolazioni limitrofe, che siano garantiti adeguati livelli di tutela e che vengano rispettati i criteri della direttiva Habitat.  Il giudice del rinvio deve quindi verificare se, in base a questi criteri, lo stato di conservazione del lupo in Estonia fosse soddisfacente al momento del piano d’azione 2012-2021.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte ha in definitiva sottolineato che, nella valutazione dello stato di conservazione, si può tener conto anche di esigenze economiche, sociali, culturali e particolarità regionali e locali, ove tali fattori siano idonei ad influenzare a lungo termine la distribuzione e l’importanza delle popolazioni di una specie nel territorio; tuttavia, lo stato di conservazione non può essere valutato come soddisfacente soltanto sulla base di tali esigenze e particolarità, dovendo essere considerate anche le tre condizioni cumulative sopra citate. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">GIURISPRUDENZA NAZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;"><em>a cura di</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Nicola GRANATO, Serenella STIVALETTA, Rita TUCCILLO, Aurora MANCINI, Vittorio MUZI</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVO &#8211; PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 4 febbraio 2025, n. 863</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sull’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per interventi con creazione di nuove superfici.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La sentenza in oggetto riguarda la legittimità di una sanatoria paesaggistica (art. 167 del Codice dei beni culturali, D.lgs. 42/2004) postuma per interventi realizzati in area vincolata paesaggisticamente su un’opera già abusiva e priva di autorizzazione paesaggistica. Questo Collegio ha avuto modo di ribadire che non è ammessa la sanatoria per interventi che abbiano comportato la creazione di nuove superfici o volumi, come nel caso di specie. Inoltre, la Corte ha precisato che le nozioni di volume e superficie rilevanti ai fini paesaggistici non coincidono con quelle edilizie, e che la “modestia” dell’opera o la sua pertinenzialità non escludono la necessità dell’autorizzazione paesaggistica.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 5 febbraio 2025, n. 902</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sulla natura giuridica del potere di imposizione vincoli ai sensi dell’art. 136, d.lgs. 42/2004</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La sentenza in esame affronta, incidentalmente, la natura giuridica del potere di imposizione dei vincoli ai sensi dell’art. 136, d.lgs. 42/2004. Questo Collegio ha modo di ribadire come tale potere abbia natura ampiamente discrezionale e tecnico-valutativa, argomentando che tale discrezionalità sia giustificata dalla rilevanza costituzionale della tutela paesaggistica (art. 9 Cost.) e rafforzata dalla novella costituzionale del 2022. Concentrandosi sul significato da attribuire al paesaggio, questo va inteso come “complesso dei valori inerenti al territorio” (Corte cost., n. 379/1994), necessitante di una tutela unitaria e supportata anche da competenze regionali, nell’ambito degli standard stabiliti dallo Stato (così Corte cost., sent. 22 luglio 2004 n. 259) in quanto, mediante l’imposizione dei vincoli paesistici, si garantisce la tutela del paesaggio ed anche dell&#8217;ambiente (Cons. Stato, sezione VI, sent. 22 marzo 2005 n. 1186). In aggiunta per il caso de quo, la circostanza che l’area oggetto di vincolo presenti elementi di antropizzazione non esclude la sussistenza di valori identitari paesaggistici meritevoli di tutela, specie ove si persegua un obiettivo di contenimento del degrado urbanistico e salvaguardia del paesaggio agrario. [N. G.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI &#8211; PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 14 marzo 2025, n. 2091</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sulla legittimità dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria nel caso di aumento della volumetria e di superficie.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La presente sentenza riguarda la richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.lgs. n. 42/2004, in particolare per interventi difformi dal progetto originario. La questione giuridica attiene all’aumento di volumetria e superficie utile, circostanza che esclude la possibilità di sanatoria paesaggistica. Sulla base di tali premesse, il Consiglio di Stato, confermando la statuizione del TAR in primo grado, ha confermato l’illegittimità della sanatoria in quanto le modifiche rientrano tra i casi non sanabili previsti dall’art. 167, comma 4. In seguito ad una verificazione tecnica svolta nel giudizio de quo, questo Collegio ha ritenuto legittimo il diniego dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto le opere hanno prodotto un incremento di volume e superficie utile non sanabile. [N. G.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza del 18 giugno 2025  n. 5340</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sul decreto con il quale la Regione Veneto ha prorogato i termini per la conclusione dei lavori di coltivazione del bacino estrattivo di ghiaia.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto contro il decreto adottato a seguito di un’istanza volta a ottenere l’autorizzazione a una variante del progetto estrattivo, nonché la proroga del termine finale per l’ultimazione dei lavori di coltivazione. Il decreto in questione dispone la proroga del termine per la conclusione dei lavori nel bacino estrattivo fino al 31 dicembre 2030, introducendo al contempo una serie di prescrizioni. In primo grado, il TAR aveva accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato nella parte relativa alle prescrizioni contestate con il secondo motivo, con conseguenti effetti a carico della Regione Veneto. La Regione, con appello incidentale, ha contestato la pronuncia del TAR, “ritenendola erronea nella parte in cui aveva ritenuto fondate le censure sollevate dalla ricorrente circa il difetto di istruttoria e la violazione del principio del contraddittorio”. Accogliendo l’appello incidentale, il Consiglio di Stato ha chiarito che la proroga era stata concessa su richiesta della società istante e che si tratta, pertanto, di un provvedimento favorevole, ancorché non dovuto. Tale proroga si inserisce in un contesto procedimentale complesso e di lunga durata, caratterizzato da plurime interlocuzioni tra le parti fin dal 2001. Con riferimento alle prescrizioni imposte con il provvedimento, il Collegio ha rilevato che il contraddittorio risulta comunque rispettato, escludendo che “vi sia stata una lesione sostanziale delle garanzie procedimentali previste dalla legge n. 241 del 1990” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 dicembre 2024, n. 9878). È stato quindi affermato il principio secondo cui, in casi come quello in esame, le prescrizioni che non determinano una lesione innovativa e autoritativa della sfera giuridica del destinatario non richiedono necessariamente un ulteriore contraddittorio procedimentale. [A. M.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza del 7 aprile 2025  n. 2938</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sul diniego di rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale e delle altre autorizzazioni connesse per il progetto di coltivazione della cava. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, respinge l’appello avverso un diniego di rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale e delle altre autorizzazioni connesse per il progetto di coltivazione della cava, per l’impatto negativo dell&#8217;intervento sul piano ambientale e paesaggistico, per la non conformità del progetto al PABE e al PIT che ha valenza di piano paesaggistico della Regione e per la non conformità del progetto alle linee guida in materia di ravaneti del Parco regionale. La limitazione non si rinviene nell&#8217;art. 113 L.R. n. 65 del 2014 che non individua, in via tassativa ed esclusiva, il contenuto del PABE nella mera localizzazione e classificazione delle cave, poiché la pianificazione attuativa non può che estendersi anche alle aree pertinenziali, ivi comprese quelle deputate alla viabilità di accesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, la verifica di conformità del progetto al piano attuativo (in cui si risolve la verifica di compatibilità paesaggistica dell&#8217;intervento ai sensi dell&#8217;art. 113, comma 4 bis, L.R. n. 65 del 2014, riprodotto al punto 11 del Piano di Indirizzo Territoriale regionale in materia di bacini estrattivi presuppone che, a monte, sia stata valutata la compatibilità del PABE con il piano paesaggistico regionale. Tale valutazione &#8220;a monte&#8221; del PABE con il PPR/PIT si estende ad ogni aspetto dell&#8217;attività estrattiva suscettibile di incidere sui valori paesaggistici e ambientali tutelati dalla pianificazione regionale.Solo a questa condizione la verifica di conformità al PABE può sostituire e assorbire in sé la valutazione di compatibilità paesaggistica, in quanto già effettuata in fase di elaborazione dello strumento di pianificazione. Viene negata la riattivazione della suddetta cava secondo il progetto proposto dalla ricorrente, valutato dagli enti competenti con esito negativo in quanto non conforme al PABE. [A. M.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza del 26 giugno 2025  n. 5563</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sulla concessione Gorgoglione, Progetto interregionale Tempa Rossa e Verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di giudizio favorevole di compatibilità ambientale </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento giurisdizionale delinea i limiti e i requisiti per l’impugnazione dei piani di monitoraggio ambientale, sottolineando che la legittimazione e l’interesse a ricorrere non possono fondarsi unicamente sulla prossimità territoriale dell’area interessata. Chiarirebbe che, pur riconoscendo il principio di precauzione come fondamentale nell’azione amministrativa ambientale, non si può pretendere un’estensione automatica delle attività di monitoraggio senza specifici e concreti elementi scientifici che attestino un rischio reale o potenziale. L’importanza della sentenza risiede nel fatto che essa bilancia efficacemente il principio di tutela ambientale con la discrezionalità tecnica dell’amministrazione, evitando così un eccessivo ingerenza giudiziaria in decisioni che richiedono competenze specialistiche. Inoltre, fissa un rigoroso parametro di valutazione basato su dati oggettivi e scientificamente riscontrabili, garantendo che l’azione amministrativa sia motivata e fondata su un’adeguata istruttoria. Il Consiglio rafforza la necessità di un approccio tecnico-scientifico preciso e circoscritto, tutelando al contempo sia la sfera giuridica degli enti interessati sia la stabilità delle scelte amministrative. Tale equilibrio è essenziale per assicurare un’efficace protezione dell’ambiente senza compromettere la funzionalità e la razionalità dell’azione pubblica. [A. M.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza del 28 aprile 2025  n. 3577</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sul ricorso improcedibilità del ricorso avverso la nota della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, con cui è stato disposto l&#8217;avvio del procedimento per l&#8217;imposizione del vincolo ministeriale ex art. 138, comma 3, D.Lgs. n. 42 del 2004 su una vasta area nel Comune di Vicenza.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato nel respingere l’appello sulla legittimità dell’esclusione di un RTI da una gara pubblica per gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016, a causa della mancata dichiarazione di precedenti risoluzioni contrattuali, ripercorre l’evoluzione normativa e giurisprudenziale della nozione di “grave illecito professionale”, soffermandosi sull’ampiezza del potere valutativo riconosciuto alla stazione appaltante. Evidenzia, come tale discrezionalità non sia illimitata, dovendo essere esercitata secondo criteri di proporzionalità, coerenza e adeguatezza motivazionale. Il Consiglio chiarisce che non ogni risoluzione contrattuale configura automaticamente un grave illecito, ma occorre una valutazione in concreto dell’incidenza del fatto sull’affidabilità dell’operatore economico. Elementi di particolare interesse nella decisione del Collegio riguardano il rilievo attribuito al principio del contraddittorio procedimentale, il richiamo ai principi eurounitari e l’insistenza sulla necessità di un&#8217;istruttoria accurata. La portata innovativa della decisione sta nel rafforzamento degli obblighi motivazionali della P.A., in linea con un modello di amministrazione trasparente e rispettosa delle garanzie partecipative, che evita automatismi escludenti e favorisce una valutazione caso per caso. [A. M.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong>GIURISPRUDENZA REGIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;">a cura di</p>
<p style="text-align: center;"><em>Fabio TARANTINI, Tommaso  DI PROSPERO, Vittorio MUZI, Giuseppe MARLETTA, Alfonso FIMIANI,  Serenella STIVALETTA, Carolina VILLANACCI, Ilaria FRANCUCCI</em></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Molise, Campobasso, Sez. I, sentenza del 26 giugno 2025, n. 197</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sul rispetto dei termini procedimentali nella VIA per impianti da fonti rinnovabili rientranti nel PNIEC e sull&#8217;obbligo di attivazione del potere sostitutivo in caso di inerzia.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 197/2025, il TAR Molise accoglie il ricorso proposto da una società operante nel settore delle energie rinnovabili avverso l’inerzia serbata dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC presso il MASE – e, in concorso, dal Ministero della Cultura – in relazione al procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006, promosso per la realizzazione di un impianto eolico nell’ambito del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR ha offerto un’ampia ricostruzione delle disposizioni applicabili al procedimento di VIA riguardante lo specifico settore in rilievo., ribadendo che i termini fissati dagli artt. 23, 24 e 25 del Codice dell’Ambiente sono da considerarsi perentori, ai sensi dell’art. 25, comma 7, anche per i progetti di competenza della Commissione PNRR-PNIEC. Viene respinta la tesi difensiva dell’Amministrazione, secondo cui i criteri di priorità indicati all’art. 8 del medesimo decreto legislativo consentirebbero di differire la trattazione delle istanze non prioritarie rispetto alla potenza installata, all’idrogeno verde o al finanziamento PNRR.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ha sottolineato come l’assenza di un parametro normativo certo non consenta di tradurre tali criteri in un effetto sospensivo generalizzato, che finirebbe per svuotare di contenuto la disciplina sui termini procedimentali. Inoltre, viene ribadito il principio secondo cui le eventuali criticità organizzative dell’Amministrazione non possono giustificare il mancato rispetto dell’obbligo di provvedere. Accertato il silenzio inadempimento, il Tribunale ha ordinato al MASE l’attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 25, comma 2-quater TUA, imponendo l’acquisizione del parere ISPRA e l’adozione dello schema di provvedimento conclusivo di VIA entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. [T.D.P.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Sardegna, Cagliari, I, sentenza 20 giugno 2025, n. 572</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sulla legittimità del Parere Tecnico Istruttorio negativo reso dal Ministero della Cultura nell’ambito della procedura di VIA per un impianto eolico ricadente nella fascia di rispetto di beni tutelati.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in oggetto, il TAR Sardegna ha confermato la legittimità del Parere Tecnico Istruttorio negativo reso dal Ministero della Cultura, Sopr. speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in sede di procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) per il “Paco eolico Carbonia”, progetto di impianto eolico da 66 MW proposto da una società operante nel settore delle energie rinnovabili. L’area interessata ricadeva in una zona paesaggisticamente vincolata, ove sono presenti numerosi beni archeologici, inclusi quelli censiti nel sistema informativo del MIC, nonché sottoposta alle previsioni del Piano Paesaggistico Regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ha ritenuto che la presenza di tali elementi determinasse l’obbligo per il Ministero di valutare in modo puntuale l’incidenza dell’intervento sul contesto paesaggistico e culturale, ribadendo che, in aree non ex lege &#8220;idonee&#8221; ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater), del d.lgs. n. 199/2021, il parere del MIC mantiene natura vincolante. Tale carattere non può essere eluso nemmeno attraverso valutazioni discrezionali dell’autorità procedente, in quanto la compatibilità paesaggistica rappresenta un presupposto indefettibile della legittimità del provvedimento autorizzativo complessivo.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione dà rilievo alla correttezza dell’istruttoria svolta dal Ministero, evidenziando come la localizzazione dell’impianto determinasse un rilevante impatto visivo su beni di rilevanza storico-archeologica, in violazione dei criteri di minimizzazione dell’impatto ambientale previsti dal piano paesaggistico. È stata altresì sottolineata la mancata esplicitazione, da parte della società ricorrente, di opzioni localizzative alternative e di misure di mitigazione idonee a neutralizzare gli effetti segnalati. La sentenza esclude che il diniego possa ritenersi affetto da vizi di eccesso di potere o travisamento dei fatti, affermando che la valutazione espressa dal MIC si colloca nel perimetro della discrezionalità tecnica, non sindacabile in sede giurisdizionale se non per manifesta illogicità o irrazionalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, il TAR chiarisce che il rinvio contenuto nel PPR a fasce di rispetto di 300 metri dai beni tutelati, pur non producendo un divieto assoluto di edificazione o installazione, impone una più severa ponderazione dell&#8217;interesse paesaggistico, in quanto l’intervento incide su un contesto ambientale e culturale delicato, da valutarsi in una logica di sostenibilità complessiva. La pronuncia si inserisce nel filone giurisprudenziale che, pur riconoscendo la centralità delle fonti energetiche rinnovabili nel quadro della transizione ecologica, ne subordina l’attuazione concreta al rispetto della disciplina paesaggistica e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza amministrativa. [T.D.P.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Marche, Ancona, II, sentenza 14 maggio 2024, n. 530</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sull’obbligo di valutazione paesaggistica e motivazione rafforzata nelle autorizzazioni per impianti SRB, anche in assenza di vincoli ex d.lgs. 42/2004.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la decisione in commento, il TAR Marche ha annullato l’autorizzazione all’installazione di un impianto di telefonia mobile (SRB) rilasciata dal SUAP del Comune di Belforte del Chienti, accogliendo il ricorso promosso dallo stesso Comune, che aveva eccepito la violazione delle prescrizioni paesaggistiche del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR). La sentenza chiarisce che, sebbene le infrastrutture per telecomunicazioni siano qualificate come opere di urbanizzazione primaria, ciò non comporta automaticamente la compatibilità con i vincoli di natura paesaggistica e urbanistica. L’area interessata risultava vincolata da previsioni pianificatorie che impongono un’attenzione specifica agli immobili di pregio architettonico e storico presenti nel contesto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ha rilevato che l’autorizzazione impugnata è stata rilasciata in assenza di un’adeguata istruttoria sulla compatibilità paesaggistica e, soprattutto, senza un’effettiva valutazione degli elementi architettonici e ambientali presenti nell’area, come richiesto dal quadro normativo di riferimento, anche laddove non vi sia un vincolo ex lege ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. Inoltre, la mancata considerazione del parere urbanistico espresso dal Comune – sebbene non formalmente vincolante – si traduce, in questo caso, in una carenza istruttoria rilevante e in un difetto di motivazione, specie ove si tratti di un’amministrazione chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità territoriale dell’intervento.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione valorizza il principio del bilanciamento tra interessi pubblici, ricordando che il perseguimento della copertura del segnale non può prevalere automaticamente su esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, in assenza di una puntuale motivazione rafforzata sulla scelta localizzativa dell’impianto. [T.D.P.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ANIMALI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Trentino-Alto Adige, Sez. Unica, Sentenza 23 aprile 2025, n. 78</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sul diniego ad effettuare un sopralluogo ispettivo rivolto ad un’associazione ambientalista finalizzato a verificare lo stato di salute di due orsi in cattività all’interno di una struttura pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">La recente sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige in esame, si inserisce nel filone dei provvedimenti amministrativi che permettono o, come in questo caso, rimodulano, le attività che le associazioni ambientaliste a tutela degli animali possono porre legittimamente in essere.</p>
<p style="text-align: justify;">Il caso riguarda il Diniego che la Provincia autonoma di Trento ha emanato nei confronti dell’associazione “Difesa Animalista Indipendente Nazionale Organizzata” (nota con l&#8217;acronimo D.A.I.N.O.) di poter accedere al Centro Faunistico Casteller per effettuare un sopralluogo con l’intento di verificare le condizioni di salute di due orsi detenuti in cattività all’interno della struttura.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione trentina ha respinto tale richiesta motivando il diniego con la necessità di garantire la sicurezza degli operatori e di evitare al contempo disturbo agli animali ospitati.</p>
<p style="text-align: justify;">Non condividendo questa decisione, l’associazione D.A.I.N.O. ha presentato ricorso al TAR di Trento sostenendo in particolare che la propria istanza non provenisse da un comune cittadino, ma da un ente impegnato nella difesa degli animali, e per questo dovesse ricevere maggiore considerazione; la ricorrente ha altresì evidenziato una asserita disparità di trattamento rispetto a quanto avvenuto nel 2023, quando una parlamentare – accompagnata da un’associazione animalista – aveva avuto accesso al centro per finalità analoghe.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tar chiarisce che l’Associazione ricorrente pretende di svolgere una vera e propria attività di controllo di tipo ispettivo che, per i principi di tipicità e legalità, può essere esercitata nei soli casi previsti dalla legge e attualmente non vi sono norme che riconoscono alle Associazioni ambientaliste o animaliste in modo generalizzato poteri di controllo di tipo ispettivo nei confronti delle strutture pubbliche in cui sono presenti degli animali.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti infondata risulta essere la doglianza secondo la quale durante l’episodio di visita dell’Onorevole Brambilla del 2023 con alcuni esponenti della LAV, l’Amministrazione provinciale avrebbe acconsentito all’attività di tipo ispettivo dell’associazione ambientalista. I parlamentari infatti, godono di speciali prerogative ispettive che giustificano il loro accesso a strutture pubbliche, prerogative che non spettano a soggetti privati. Alla luce delle considerazioni svolte, il TAR di Trento ha respinto il ricorso dell’associazione D.A.I.N.O. condannandola peraltro al pagamento delle spese processuali. [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Emilia-Romagna, Sez. II, sentenza 30 maggio 2025, n. 569</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sull’illegittimità del silenzio-inadempimento delle Amministrazioni nel non aver concluso l’attivato procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nei termini – perentori &#8211; previsti dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza in esame, la società ricorrente ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006 per un progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto solare agri-voltaico.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene proposta azione di accertamento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e dal Ministero della Cultura (MiC) &#8211; in quanto di competenza di entrambi i Ministeri &#8211; sull’ istanza presentata dalla società ricorrente e tesa alla definizione del suddetto procedimento di VIA, dovendo le Amministrazioni provvedere con atto espresso e motivato entro i termini previsti dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza è pacifica nel considerare i termini della procedura di VIA come perentori sia alla luce del dato testuale dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, sia in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall&#8217;ultima regolamentazione sovranazionale, ovvero il Regolamento (UE) n. 2022/2577 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la Sentenza de qua pertanto, il TAR Emilia-Romagna accoglie la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, ordinando al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Ministero della Cultura, di concludere l’attivato procedimento di VIA, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza. [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 26 maggio 2025, n. 1856</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sull’estensione ai clienti vulnerabili della possibilità di accedere al servizio tutele graduali (STG) tramite provvedimento legislativo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia si è pronunciato sulla legittimità di un provvedimento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente finalizzato ad individuare le modalità per l’accesso al servizio tutele graduali (STG) per i clienti “vulnerabili” in attuazione dell’art. 24 della Legge n. 193/2024. Più in particolare, a seguito della liberalizzazione graduale del mercato elettrico e dell’istituzione del c.d. mercato tutelato, l’Unione europea ha stabilito un ulteriore passaggio verso il mercato libero riducendo progressivamente il servizio di maggior tutela. Nelle more del passaggio al mercato libero, fino al 31 marzo 2027, i clienti finali potranno avere accesso al servizio tutele graduali (STG) fornito a prezzo di costo da società di produzione di energia elettrica, che sperano, scaduto il termine del STG, di ottenere nuovi clienti nel mercato libero. Il caso di cui si discute riguarda una procedura di gara con cui la società ricorrente si era aggiudicato i clienti “non vulnerabili” del STG di alcune zone d’Italia. A procedura espletata, tuttavia, l’art. 24 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193 ha stabilito che l’aggiudicazione dovesse riguardare anche i clienti “vulnerabili”, ossia con difficoltà economiche o gravi condizioni di salute. Secondo parte ricorrente, tuttavia, la Delibera con cui si sono stabilite le modalità di accesso al STG da parte dei clienti vulnerabili sarebbe illegittima per violazione del legittimo affidamento e per indebita imposizione di un obbligo a contrarre. La ricorrente, infatti, sarebbe costretta a sostenere maggiori oneri economici derivanti dall’estensione ai clienti vulnerali delle condizioni particolarmente vantaggiose offerte ai clienti non vulnerabili in sede di gara. Secondo il Collegio giudicante, nonostante la misura legislativa risulti in astratto pienamente legittima, essendo una misura di politica sociale finalizzata a tutelare i clienti vulnerabili, la Delibera ARERA sarebbe viziata da carenza di istruttoria e motivazione, non avendo l’Autorità né stimato il potenziale numero di clienti vulnerabili che avrebbe esercitato la facoltà di chiedere l’accesso, né valutato la sostenibilità dell’estensione dei prezzi ai clienti vulnerabili. Ciò in quanto, l’onere economico finale di questo passaggio non può che essere a carico della parte pubblica, non potendo il gestore operare in perdita. Di conseguenza, pur non essendo qualificato come obbligo a contrarre, prescrivendo la sola possibilità che i clienti vulnerabili decidano di accedere al STG, la Delibera dell’Autorità è comunque illegittima perchè non calcola adeguatamente l’equilibrio economico-finanziario degli esercenti il STG a fronte del prevedibile aumento dei costi operativi e dei costi efficienti, componenti essenziali della tariffa, e non prevede la possibilità di introdurre meccanismi di compensazione. Alla luce di ciò, il Collegio ha deciso di accogliere il ricorso [G.M].</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 13 maggio 2025, n. 1642</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sulla responsabilità della curatela fallimentare per le attività di rimozione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 152/06.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, i Giudici amministrativi si sono pronunciati sulla legittimità di un’ordinanza contingibile e urgente con cui si intimava alla curatela di una società fallita, ritenuta responsabile dell’inquinamento, di procedere alla rimozione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 152/2006. Secondo parte ricorrente, la stessa non sarebbe tenuta a provvedere alla rimozione dei rifiuti, non essendo proprietaria dell’area, né avendone tantomeno il possesso. Ed infatti, la curatela non avrebbe la materiale possibilità di eseguire l’intervento di bonifica ingiunto non avendo accesso al compendio immobiliare, né alcun legame giuridico o di fatto con esso. Per decidere sulla presente questione, il Collegio decide di richiamare alcuni principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 3/2021), secondo cui la curatela fallimentare sarebbe tenuta alla rimozione dei rifiuti ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 152/06 solo se abbia acquisito la “detenzione” degli stessi “dal momento della dichiarazione del fallimento dell’impresa, tramite l’inventario dei beni dell’impresa medesima ex artt. 87 e ss. L.F.” (Legge fallimentare, R.D. 16.3.1942 n. 267). Secondo il Collegio, quindi, nel caso specifico, siccome la curatela non può essere qualificata come successore del fallito dal punto di vista della responsabilità, e non ha la materiale detenzione dell’area su cui sono situati tali rifiuti, non può essere considerata responsabile della rimozione di tali rifiuti. Alla luce di ciò, il Collegio ha deciso di accogliere il ricorso [G.M].</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 30 maggio 2025, n. 1881</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sulla qualificazione di un fondo come “sito orfano” nell’ambito della misura M2C4 &#8211; Investimento 3.4. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, la Sezione milanese del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia si è pronunciata sulla legittimità di alcuni provvedimenti ministeriali che inserivano un compendio immobiliare di proprietà di una società fallita all’interno del piano regionale delle bonifiche, al fine di finanziare gli interventi di bonifica tramite i fondi del PNRR, qualificando il sito in questione come “sito orfano”. Più in particolare, nell’ambito del c.d. “dispositivo per la ripresa e la resilienza”, la misura M2C4 &#8211; Investimento 3.4 Bonifica del «suolo dei siti orfani», mira a ripristinare i terreni dei siti orfani, riducendo l’impatto ambientale, promuovendo l’economia circolare e prevedendo la riqualificazione di almeno il 70% della superficie del «suolo dei siti orfani», al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano. Ai sensi dell&#8217;art. 2 comma 1, lett. b) del D.M. del Ministero della Transizione ecologica del 29 dicembre 2020, per siti orfani si intendono quelli in cui i &#8220;i soggetti di cui agli artt. 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono l&#8217;attività e gli interventi&#8221;. Secondo parte ricorrente, tra le altre cose, il sito non poteva qualificarsi come “orfano”, dal momento che, dopo il fallimento della società, la curatela non poteva materialmente ottemperare agli obblighi di bonifica a cui si era vincolata la società prima del fallimento. Secondo il Collegio giudicante, tuttavia, la norma farebbe riferimento ad un profilo esclusivamente “oggettivo” di modo che, ai fini dell’individuazione di tale tipo di siti, sarebbe sufficiente la semplice circostanza della mancata conclusione di interventi di bonifica intrapresi “su iniziativa degli interessati non responsabili”. Tale disciplina, peraltro, non sarebbe in contrasto con il principio “chi inquina paga” (art. 191 TFUE), posto che la disciplina in materia ambientale sovranazionale e nazionale è da intendersi rispettata nel momento in cui il proprietario non responsabile dell’inquinamento non sia assoggettato automaticamente agli stessi obblighi del responsabile e non sia tenuto a rimborsare, in caso di intervento sostitutivo, un importo maggiore di quello risultante dal valore di mercato del sito, così come determinato a seguito dell&#8217;esecuzione degli interventi di bonifica (ex art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006). Alla luce delle suddette considerazioni, il Collegio ha deciso, pertanto, di disporre il rigetto del ricorso [G.M].</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 3 giugno 2025, n. 506</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sulla compatibilità con la normativa dell’Unione europea di una disposizione interna che consente il consolidamento per silentium delle richieste di modifica sostanziale di un’Autorizzazione integrata ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, il Collegio giudicante bresciano ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale riguardante il consolidamento per silentium delle richieste di modifica sostanziale di un’autorizzazione integrata ambientale. Più in particolare, l’art. 29 nonies, del d.lgs. 152/2006, ai primi due commi, prevede che nel caso in cui il gestore di uno stabilimento industriale intenda chiedere una modifica di un progetto, di un’opera o di un impianto, e qualifichi tale modifica come “non sostanziale”, allo scadere di 60 giorni, lo stesso potrebbe “procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”, e il provvedimento si intenderebbe formato mediante il meccanismo del silenzio-assenso. Allo scadere di questo termine, qualora l’amministrazione si accorga che si trattava invece di una modifica sostanziale, la stessa potrebbe solamente annullare in autotutela l’autorizzazione tacita rilasciata, ai sensi dell’art. 21 nonies, l. 241/1990, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a un anno. La questione che si pone è se tale norma sia conforme alla disciplina europea, che prevede come nessuna modifica sostanziale progettata dal gestore sia effettuata senza un’autorizzazione “scritta”. Ed infatti, si potrebbe verificare la seguente eventualità: che il gestore, in buona o in mala fede, qualifichi erroneamente la modifica proposta come non sostanziale, mentre in realtà si trattava di modifica sostanziale, con possibili effetti negativi e significativi per la salute umana o per l’ambiente, e che tuttavia l’autorità competente non se ne avveda tempestivamente, entro il termine fissatole dal diritto interno (in Italia sessanta giorni), sicché la modifica, pur essendo sostanziale, venga ad essere autorizzata per silentium. L’effetto, in tale ipotesi, è che una modifica sostanziale venga autorizzata tacitamente, anziché in forma scritta, in violazione della disciplina europea. Alla luce di ciò, il Collegio ha chiesto alla CGUE di pronunciarsi sulla presente questione, sospendendo il giudizio di merito. [G.M].</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Veneto IV, sentenza 9 giugno 2025 n. 907</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sull’accoglimento del ricorso presentato da un curatore fallimentare avverso l’ordinanza che disponeva tra l’altro la rimozione dei rifiuti nella vasta area privata</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il curatore fallimentare di una società ha presentato ricorso avverso l’ordinanza del Sindaco, con la quale in particolare si chiedeva di provvedere alla rimozione dei materiali e/o rifiuti presenti all’interno di una vasta area privata, in stato di totale abbandono. Parte ricorrente ritiene che l’ordinanza sindacale sarebbe illegittima in quanto adottata in assenza di adeguata motivazione in ordine ai presupposti di contingibilità ed urgenza, cioè in particolare in merito alla sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento. Il Collegio ha accolto il ricorso, in quanto risulta non argomentato da parte dell’Amministrazione il requisito dell’urgente necessità, tale da giustificare l’adozione di provvedimenti extra ordinem. Peraltro, nel caso di specie non è stato adempiuto, da parte dell’Amministrazione, l’obbligo di motivazione riguardo ai presupposti che giustificano l&#8217;adozione del provvedimento straordinario, in comparazione con l’inidoneità dello strumento ordinario nel caso di specie. Pertanto, il provvedimento impugnato, ferma restando la possibilità da parte dell’Amministrazione di rieditare il potere, avendo cura, nel caso in cui la stessa intenda scegliere nuovamente la via delle ordinanze extra ordinem di evidenziare i presupposti di fatto che giustificano la loro adozione, viene annullato.  [I.F.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Toscana, II, sentenza 13 giugno 2025 n. 1063</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sull’inammissibilità del ricorso presentato dal locatario di un’area in cui era stato rilevato il superamento della soglia relativa alla presenza di piombo</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente era il locatario di un’area nella quale veniva svolta attività sportiva di tiro dinamico senza scopo di lucro. Era stato rilevato il superamento della soglia relativa alla presenza di piombo e, in relazione a tale esito, ARPAT affermava che il superamento rilevato fosse con ogni probabilità riconducibile alla persistente presenza in sito della sorgente primaria di contaminazione, costituita da pallini di piombo e frammenti molto piccoli di ogive di proiettili di dimensione dell’ordine di 2 mm o inferiori.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente, innanzitutto, evidenziava la ritenuta violazione, da parte del Comune, del principio “chi inquina paga” di cui all’art. 191 comma 2 TFUE. Infatti, l’art. 244 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 attribuisce il compito di effettuare indagini volte ad identificare il responsabile dell’inquinamento al quale deve essere ordinata l’esecuzione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza. Tale indagine nel presente caso sarebbe mancata o risulterebbe comunque incompleta, non essendosi tenuto conto dell’altana, la cui presenza era segnalata dall’interessato e dell’attività venatoria svolta in loco. Lamentava, peraltro, la carenza dei presupposti per l’adozione degli atti gravati, in quanto aveva già riconsegnato da anni il terreno al proprietario e non poteva escludersi che soggetti estranei avessero causato la presenza dei bossoli e ogive ivi rinvenute.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile. Infatti, non è stata impugnata l’ordinanza  nella quale effettivamente veniva accertata la contaminazione da piombo e l’inquinamento da bossoli e ogive, e l’illegittima individuazione del ricorrente quale soggetto responsabile di tale condizione. Infatti, l’accertamento di tali due presupposti è contenuto proprio nell’ordinanza non impugnata dal ricorrente. Al contrario, i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo della causa costituiscono atti meramente consequenziali all’ordinanza del Sindaco, della quale accertano infatti l’inottemperanza parziale, che non veniva impugnata e risulta dunque consolidata nel suo contenuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene, invece, non accolto l’altro motivo, con il quale il ricorrente sosteneva di aver pienamente ottemperato all’ordinanza sindacale. Infatti, l’esecuzione solo parziale delle prescrizioni imposte dall’ordinanza veniva accertata dalla stessa ARPAT. [I.F.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Abruzzo, L’Aquila, I, sentenza 26 marzo 2025, n. 195</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’illegittimità del diniego di valutazione di impatto ambientale motivato mediante rinvio a una normativa dichiarata incostituzionale.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio accoglie il ricorso proposto da un operatore economico avverso il diniego di VIA per un impianto di raccolta di veicoli fuori uso e stoccaggio di rifiuti metallici, ritenendo fondate le censure relative all’applicazione della l.r. Abruzzo n. 5/2018, già espunta dall’ordinamento per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2019. La sentenza chiarisce che il parametro normativo che deve conformare l’azione amministrativa in tema di VIA è quello vigente al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo e che non può farsi riferimento a leggi dichiarate incostituzionali. In aggiunta, il giudice rileva che il richiamo generico a “termini e modi previsti dalla Legge” integra un vizio di omessa motivazione, impedendo il necessario controllo giurisdizionale sull’operato della pubblica amministrazione. [A.M.F.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Piemonte, Torino, I, sentenza 29 aprile 2025, n. 759</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’inammissibilità delle censure contro il verbale di accertamento e sulla legittimità dell’ordine di ripristino ambientale imposto in un sito della rete Natura 2000 in assenza di valutazione di incidenza.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la pronuncia in esame, il TAR Piemonte affronta due profili distinti ma strettamente connessi. Da un lato, dichiara l’inammissibilità delle censure proposte dal ricorrente contro il verbale con cui era stata contestata la realizzazione di un pioppeto in area naturalistica protetta, chiarendo che gli atti afflittivi e vincolati – come i verbali di accertamento – rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Dall’altro, conferma la legittimità del provvedimento provinciale che aveva ordinato il ripristino ambientale, ritenendo che l’impianto del pioppeto – realizzato in assenza della prescritta valutazione di incidenza – abbia inciso negativamente su un’area tutelata ai sensi della normativa europea e regionale in materia di rete Natura 2000.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ribadisce che, ai sensi dell’art. 50 della l.r. Piemonte n. 19/2009, il ripristino è obbligatorio in caso di interventi non autorizzati in siti protetti, e che la sua concreta articolazione costituisce espressione di discrezionalità tecnica: il giudice può sindacarne l&#8217;esercizio solo in presenza di manifeste irragionevolezze, che nel caso di specie non risultano sussistenti. Viene inoltre considerata legittima la tecnica redazionale del provvedimento impugnato, motivato per relationem mediante rinvio agli atti tecnici elaborati dall’Ente gestore, regolarmente richiamati e resi accessibili. [A.M.F.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>RISORSE IDRICHE – RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Piemonte, Torino, II, sentenza 20 marzo 2025, n. 959</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità della deliberazione dell’Ente di governo d’ambito che omette di proporre alla Regione la riperimetrazione delle aree di ricarica della falda in cui ricade una discarica in corso di realizzazione.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la pronuncia in commento, il TAR Piemonte respinge il ricorso proposto da una società titolare di un progetto di discarica ubicata nel Comune di Sezzadio, che lamentava l’omessa proposta, da parte dell’Ente di governo d’ambito Egato6, di riperimetrazione delle aree di ricarica della falda profonda in cui insisteva parte del sito. In particolare, la società censurava la deliberazione n. 24/2019, con cui Egato6 aveva trasmesso alla Regione Piemonte uno studio tecnico volto ad aggiornare le zone idrogeologicamente protette, formulando però una proposta di modifica limitata alle sole “zone di riserva” (RISE), e non anche alle “aree di ricarica”, ancorché lo studio includesse anche queste ultime.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio chiarisce che, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del Piano di Tutela delle Acque regionale (d.C.R. n. 117-10731/2007), solo per le zone di riserva è prevista la proposta dell’autorità d’ambito, mentre la delimitazione delle aree di ricarica spetta direttamente alla Regione, “sentite” le autorità locali. Egato6, pertanto, ha agito correttamente, limitandosi a trasmettere l’intero compendio istruttorio senza avanzare una formale proposta in relazione alle aree di ricarica, non essendo legittimato a farlo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che la posizione della ricorrente, anche qualora fondata nella sostanza, avrebbe dovuto essere esercitata direttamente nei confronti della Regione, competente ad avviare il procedimento tecnico-amministrativo per la revisione della perimetrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza assume particolare rilievo per la distinzione tra proposta e mera trasmissione istruttoria, valorizzando la corretta ripartizione di competenze tra gli enti del sistema di governance ambientale e chiarendo l’ambito applicativo dell’art. 24 del PTA. [A.M.F.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Umbria, Sez. I, sentenza del 29 aprile 2025, n. 510</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità della diffida ex art. 29-undecies, comma 2, d.lgs. 152/2006 per mancata comunicazione di un evento imprevisto da parte del gestore di impianto IPPC</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la decisione in commento, il TAR Umbria si pronuncia in merito alla legittimità della diffida adottata dalla Regione nei confronti del gestore di un impianto di trattamento rifiuti liquidi autorizzato in AIA, a seguito di emissioni odorigene riconducibili al comparto biologico e correlate a un’avaria tecnica non comunicata alle autorità competenti. Il Tribunale qualifica l’evento – uno sversamento eccessivo di soda caustica causato dal malfunzionamento di una sonda – come “imprevisto” rilevante ai sensi dell’art. 29-undecies, e sottolinea come l’omessa tempestiva informazione alle autorità, unitamente alla gravità delle emissioni percepite nell’area circostante, giustificasse l’adozione di misure prescrittive anche in assenza di danni ambientali già conclamati. Il ricorso viene ritenuto inammissibile per difetto originario di interesse attuale all’annullamento, non potendo trovare applicazione l’art. 34, comma 3, c.p.a. quando l’utilità dell’annullamento è già preclusa prima della proposizione del ricorso stesso. La decisione ribadisce i presupposti oggettivi e soggettivi per l’adozione delle diffide ambientali e si inserisce nel filone giurisprudenziale che ne sottolinea la finalità preventiva e cautelare, valorizzando la funzione sensoriale come mezzo legittimo di accertamento tecnico in assenza di valori soglia prefissati per le emissioni odorigene. [A.M.F.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Piemonte, Torino, III, sentenza 6 maggio 2025, n. 791</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’irricevibilità e improcedibilità del ricorso contro il calendario venatorio per la stagione 2024/2025 e sull’ammissibilità dell’impugnazione di atti amministrativi generali da parte di associazioni ambientaliste.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR Piemonte dichiara in parte irricevibile e in parte improcedibile il ricorso proposto da alcune associazioni ambientaliste contro il calendario venatorio regionale 2024/2025. In primo luogo, la sentenza chiarisce che l’impugnazione dell’intero calendario è tardiva, essendo stata proposta oltre il termine decadenziale decorrente dalla sua pubblicazione ufficiale sul BUR. La successiva modifica del calendario, apportata con DGR del 9 agosto 2024, non è considerata idonea a riaprire i termini per l’impugnazione, trattandosi di un aggiornamento limitato a una sola specie (cinghiale) e non costituendo un nuovo atto.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla domanda di annullamento parziale, fondata sulla sopravvenuta conoscenza dell’allegato C (contenente il dissenso parziale di ISPRA), il Tribunale la dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la stagione venatoria si è nel frattempo conclusa.</p>
<p style="text-align: justify;">Di particolare rilievo è il chiarimento sulla natura giuridica del calendario venatorio: il TAR lo qualifica come atto amministrativo generale, escludendo la necessità di notificazione ai controinteressati, e ritenendo ammissibile l’azione delle associazioni ambientaliste che non vi avevano fatto menzione. In questa prospettiva, viene ribadito che i soggetti portatori di interessi diffusi possono proporre ricorso contro atti generali privi di destinatari determinati o facilmente individuabili.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, la sentenza conferma la rigidità del termine di impugnazione per gli atti generali e la necessità di una tempestiva attivazione da parte degli enti esponenziali dell’interesse ambientale, ma al tempo stesso legittima la loro azione processuale in assenza di controinteressati necessari.  [A.M.F.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Umbria, Sez. I, sentenza 12 maggio 2025, n. 494</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>L’attività di allevamento intensivo condotta in assenza di AIA, in ragione della connessione funzionale tra più impianti formalmente separati, è illegittima e giustifica la chiusura dell’impianto</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la pronuncia in epigrafe il TAR Umbria conferma la legittimità del provvedimento regionale di chiusura di un’attività di allevamento intensivo suinicolo gestita in assenza dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), prevista dall’art. 29 decies, comma 9, lett. d), del D.Lgs. n. 152/2006. La peculiarità del caso risiede nel fatto che l’impresa esercitava due distinti allevamenti su terreni limitrofi, ciascuno sotto la soglia dimensionale di 2.000 capi prevista per l’assoggettamento ad AIA. Tuttavia, ARPA Umbria aveva accertato una pluralità di elementi (utilizzo di un’unica cella frigorifera per le carcasse, reflui smaltiti su particelle comuni, connessione viaria interna, titolarità e gestione unitaria dei siti, ecc.) che dimostravano una connessione gestionale e funzionale tra le due unità, sì da far configurare un unico impianto ai sensi delle Linee guida regionali (DGR Umbria n. 107/2019) e in coerenza con la ratio sostanzialista della disciplina europea (Direttiva 2024/1785/UE, Considerando 12). Respinte anche le censure relative all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, giustificata dalle esigenze di celerità proprie della materia ambientale e, comunque, superate dalla partecipazione informale dell’interessata in sede ispettiva. La sentenza ribadisce che, nel bilanciamento tra garanzie procedimentali e tutela ambientale, prevale l’esigenza di prevenzione, specie in presenza di attività a elevato impatto potenziale come gli allevamenti intensivi, dove la soglia quantitativa non può essere elusa tramite artificiose separazioni formali. [A.M.F.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA E GIURISDIZIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Umbria, Sez. I, sentenza del 13 maggio 2025, n. 574</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in materia di diniego regionale alla sdemanializzazione e intubamento di un canale demaniale</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in epigrafe, il TAR Umbria dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’impugnazione di un parere regionale negativo, reso nell’ambito del procedimento di sdemanializzazione e spostamento di un canale irriguo, ritenendo competente in materia il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio chiarisce come la controversia, pur non riguardando in senso proprio la demanialità del corso d’acqua (conseguentemente sottratta alla competenza dei Tribunali regionali delle acque), rientri nella giurisdizione del TSAP ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. b), R.D. n. 1775/1933, in quanto attinente a provvedimenti incidenti sul regime delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 2 R.D. n. 523/1904.<br />
In particolare, il parere reso dal Servizio regionale Rischio Idrogeologico, inibendo l’intubamento di un tratto di 90 metri del canale a causa del rischio di compromissione della funzione di drenaggio urbano, è qualificato come atto vincolante e obbligatorio, idoneo a produrre effetti diretti sull’assetto idraulico del territorio.<br />
La decisione valorizza l’effetto conformativo del parere ai fini del diniego finale spettante all’Agenzia del Demanio e sottolinea la rilevanza dell’incidenza concreta del provvedimento impugnato sulla regimentazione delle acque, prescindendo dalla formale attribuzione di competenza tra enti.<br />
La sentenza si inserisce nel solco di un orientamento consolidato che valorizza, ai fini del riparto di giurisdizione, la natura sostanziale dell’incidenza del provvedimento impugnato sul regime delle acque, e che intende garantire la concentrazione delle controversie tecnicamente complesse dinanzi al giudice specializzato.  [A.M.F.]</p>
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		<title>Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 1/2025</title>
		<link>https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-1-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 10:44:23 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_408&#038;p=89648</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-1-2025/">Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 1/2025</a></p>
<p>OSSERVATORIO SULL’AMBIENTE 1/2025   NORMATIVA NAZIONALE a cura di Fabio TARANTINI, Giulietta RAK   INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA Legge 24 gennaio 2025, n. 11 “Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello” (pubblicato in G.U. n. 34 del 11 febbraio 2025) Il provvedimento istituisce il «Parco ambientale della laguna di Orbetello» per la gestione coordinata</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-1-2025/">Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 1/2025</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>OSSERVATORIO SULL’AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>1/2025</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>NORMATIVA NAZIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>a cura di</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Fabio TARANTINI, Giulietta RAK</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Legge 24 gennaio 2025, n. 11</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 34 del 11 febbraio 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento istituisce il «Parco ambientale della laguna di Orbetello» per la gestione coordinata della laguna e il suo sviluppo sostenibile, escludendo l’applicazione a tale area delle disposizioni di cui alla legge quadro sulle aree protette n. 394/1991. La legge affida la gestione di tale area &#8211; <em>sui generis</em> rispetto alle forme di protezione esistenti in quanto a finalità, costituzione e funzionamento &#8211; ad un consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico, al quale partecipano il Ministero dell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario sulla base di appositi protocolli d&#8217;intesa.La norma stabilisce attività, organi, modalità di organizzazione, di gestione e controllo finanziario e contabile.</p>
<p style="text-align: justify;">(25G00016) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2025 n. 24</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 60 del 13 marzo 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto disciplina il «bonus sociale per i rifiuti» introdotto dall&#8217;art. 57-<em>bis</em>, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157">legge 19 dicembre 2019, n. 157</a>, individuando principi e criteri per la definizione dellemodalità applicative in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate. In particolare, sono individuati la platea dei beneficiari, l’entità dell’agevolazione tariffaria e le modalità della gestione dell’ammissione al beneficio, rinviando a successivi provvedimenti dell&#8217;Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) la definizione delle specifiche modalità applicative.</p>
<p style="text-align: justify;">(25G00031) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti dell&#8217;ex ILVA S.p.A., nonché per il riesame dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale” </em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 69 del 24 marzo 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto-legge, convertito con modificazioni in sede di conversione, integra e modifica la disciplina vigente in materia di valutazione del danno sanitario nell’ambito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale in crisi e, tra questi, degli impianti dell’ex ILVA di Taranto, di cui al decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Si interviene, in particolare, sulRapporto di valutazione del danno sanitario (rapporto di VDS) relativo allo scenario emissivo connesso all&#8217;assetto impiantistico e produttivo,allineando le previsioni normative con quanto disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea del 25 giugno 2024, causa C-626/22, che prescrive agli Stati membri una valutazione preventiva e comprensiva di tutte le sostanze inquinanti durante il rilascio o il riesame delle autorizzazioni per le installazioni industriali (art. 1-<em>bis</em>). È disposto l&#8217;aggiornamento ogni sette anni dei criteri metodologici per la redazione del rapporto di VDS con decreto ministeriale e, in fase di prima applicazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della relativa disposizione del decreto-legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito della conseguente procedura di riesame dell’AIA e nelle more dell’emanazione del primo decreto di aggiornamento, il decreto convertito prevede che i gestori degli impianti presentino uno studio di valutazione di impatto sanitario (VIS), relativo allo scenario emissivo connesso all&#8217;assetto impiantistico e produttivo, disciplinando, altresì, le attività, anche tecniche, in capo alle autorità competenti, in relazione alle conseguenti attività di valutazione, controllo e monitoraggio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento stanzia inoltre risorse ulteriori per interventi di ripristino e di bonifica ambientale nelle aree dell&#8217;ex ILVA S.p.A. da realizzare a cura dell&#8217;amministrazione straordinaria su aree di proprietà di quest&#8217;ultima ricomprese nel sito di interesse nazionale (SIN) di Taranto e diverse da quelle occupate dal gestore ovvero oggetto di trasferimento a terzi (art. 1-<em>sexies</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Sono previste disposizioni transitorie per i procedimenti di riesame dei provvedimenti AIA in corso alla data del 31 gennaio 2025.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento ha abrogato le disposizioni del coevo decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5 recante “Misure urgenti per il riesame dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico” (pubblicato in GU n. 24 del 30 gennaio 2025).</p>
<p style="text-align: justify;">(25G00041) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA E GIURISDIZIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 45 del 24 febbraio 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto-legge, modificato in sede di conversione, è intervenuto tra le altre su materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (art. 11). In particolare, il decreto ha posticipato di un anno il termine di decorrenza dell’obbligo di vendita di una quota di energia rinnovabile che grava sulle società che forniscono energia termica per il riscaldamento e il raffrescamento (modifiche al d.lgs. n. 199 del 2021). Il provvedimento ha anche eliminato il termine previsto per l’adozione dei decreti di ricognizione e riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale ai fini della bonifica (modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla l. n. 233/2021).In sede di conversione sono state inoltre introdotte ulteriori modifiche a termini temporali normativamente stabiliti afferenti alsettore ambientale. Sono stati prorogati o estesi termini e scadenze in materia di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (art. 11, comma 2-<em>bis</em>), di biocarburanti,bioliquidi e combustibili da biomassa derivanti da fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi da trattamento dei frutti di palma da olio (art. 11, comma 2-<em>ter</em>), di obblighi di immissione in consumo per i fornitori di metano, biometano e biogas nel settore del trasporto stradale e ferroviario (art. 11, comma 2-<em>quater</em>), di attestazioni di sostenibilità da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano (art. 11, comma 2-<em>sexies</em>) e del regime delle deroghesul recupero energetico delle imprese del settore del cemento (art. 11, comma 2-<em>septies</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">(25G00024) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>NORMATIVA REGIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>a cura di</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Mauro BERALDI, Nicola GRANATO, Giulietta RAK, Vittorio MUZI, Francesca ZAPPACOSTA</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lazio, deliberazione 23 gennaio 2025, n. 31</p>
<p style="text-align: justify;">Deliberazioni Arera nn. 363/2021/R/rif, 7/2024/R/rif e 72/2024/R/rif. &#8211; Approvazione del documento recante</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Individuazione degli Impianti Minimi&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 28gennaio 2025, n. 8)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la deliberazione in oggetto la giunta regionale del Lazio ha approvato il provvedimento recante “Individuazione degli Impianti Minimi” al fine di recepire le disposizioni di cui alle deliberazioni ARERA nn. 363/2021/R/rif, 7/2024/R/rif e 72/2024/R/rif per il periodo regolatorio 2022/2025, con aggiornamento al 2024 per la verifica dei requisiti. L’obiettivo perseguito dalle indicazioni di dettagli di cui all’Allegato A della deliberazione è quello di individuare e definire gli impianti minimi necessari per la chiusura del ciclo dei rifiuti, anche ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento a partire dal 2024 e per le annualità 2024 e 2025. La Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti è incaricata degli adempimenti conseguenti.[M.B]​</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Toscana, deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2025, n. 2</p>
<p style="text-align: justify;">Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati &#8211; Piano regionale dell&#8217;economia circolare. Approvazione ai sensi dell&#8217;articolo 19 della l.r. 65/2014.</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 29gennaio 2025, n. 8)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la deliberazione in commento il Consiglio regionale della Toscana ha approvato in via definitiva il “Piano regionale dell’economia circolare (Prec) &#8211; Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, che costituisce lo strumento principale per l’indirizzo, la programmazione e l’attuazione della gestione del ciclo dei rifiuti secondo quanto previsto dall’art. 19 della legge regionale n. 65/2014. Il piano in questione recepisce le indicazioni di cui alle direttive europee sul &#8220;pacchetto economia circolare&#8221; (2018/851/UE, 2018/852/UE, 2018/850/UE) nonché quelle di cui al d.lgs. 13 gennaio 2003 e ss.mm.ii. Il piano aggiorna e sostituisce il precedente piano approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 94/2014 sinora vigente in forza della proroga disposta ai sensi dell’art. 32-ter della legge regionale n. 25/1998. [M.B]​</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Marche, Regolamento Regionale del 6 febbraio 2025, n. 1</p>
<p style="text-align: justify;">Criteri e modalità per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria in attuazione articolo 19 comma 7 bis legge regionale del 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria).</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicato in Bollettino Ufficiale della Regione Marche del 20 febbraio 2025, n. 16)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il presente regolamento regionale riguarda la disciplina relativa alla valutazione e quantificazione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria, ai sensi della previgente disciplina regionale. Il legislatore incarica gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) per l’accertamento e la quantificazione dei danni, ai sensi dell’art. 2 e, al contempo, definisce come soggetti destinatari le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c. Queste ultime per accedere alla valutazione e quantificazione del danno, devono essere dotate di una serie di requisiti, fiscali e anagrafici, previsti all’art. 4 del regolamento. Interessante la disposizione dell’art. 5 che definisce la tipologia di danni risarcibili, conseguenti ad un’azione ‹‹che determini la riduzione quantitativa o qualitativa di una produzione agricola, del patrimonio costituito dagli animali di bassa corte ovvero il danneggiamento delle opere destinate e utilizzate a fini agricoli insistenti sul fondo››. Seguono i danni ritenuti non risarcibili (co. 3-4, art. 5) e disposizioni in materia di prevenzione del danno. [N. G.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Friuli Venezia Giulia, Legge Regionale 4 marzo 2025, n. 2</p>
<p style="text-align: justify;">Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia del 6 marzo 2025, n. 2)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La presente legge, coerentemente a livello regionale con il Piano energetico (PER) e a livello nazionale con gli obiettivi per il 2030 relativi alla decarbonizzazione, riduzione delle emissioni CO2 e sull’efficienza energetica previsti nel PNIEC, promuove lo sviluppo dell’utilizzo delle fonti rinnovabili. Nello specifico, si stabilisce l’individuazione di aree e superfici idonee per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale. Ai fini di un corretto contemperamento, in tale valutazione, il legislatore regionale tiene conto di altrettanti interessi, tra cui la tutela del patrimonio culturale, dell’ambiente, della biodiversità e del suolo agricolo e delle foreste. Su queste premesse, all’art. 2 viene stilato un elenco di aree idonee, tra cui figurano, ad esempio, aree a destinazione industriale, ove sono già presenti impianti della stessa fonte o sito oggetto di interventi di bonifica ai sensi del cod. ambiente. In negativo, all’art. 3 vengono individuate le aree ritenute non idonee all’installazione di siffatti impianti. [N. G.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Abruzzo, Legge Regionale 25 marzo 2025, n. 8</p>
<p style="text-align: justify;">Misure urgenti per l&#8217;individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all&#8217;installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019.</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del 26 marzo 2025, n. 12)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La presente legge regionale, in conformità alla disciplina euro unitaria e interna di recepimento, riguarda l’individuazione sul territorio regionale di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Il provvedimento, dapprima, individua le superfici dove è possibile avviare siffatti lavori, tra cui rientrano, ad esempio, i siti dove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, aree dei siti oggetto di bonifica ai sensi del cod. ambiente, ancora, cave e miniere ripristinate e quelle cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale(art. 2). Di converso, successivamente, vengono escluse un elenco di aree, ritenute non idonee per gli interventi previsti all’art. 1 della legge regionale. A titolo di esempio, figurano in tale elenco: aree incluse nella Rete Natura 2000, aree naturali protette regionali, nonché aree definite “bosco” ai sensi dell’art. 3, l.r. 4 gennaio 2014, n. 3. [N. G.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Regione Sicilia</p>
<p style="text-align: justify;">Legge 10 febbraio 2025, n. 4</p>
<p style="text-align: justify;">“Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 in materia di tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2”(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 14 febbraio 2025, Parte I, n. 9)</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento interviene con l’assegnazione di quota parte del gettito regionale derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, ai comuni ove sono ubicate tali strutture e in quelli limitrofi, che siano effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell&#8217;impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.</p>
<p style="text-align: justify;">[G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Regione Calabria</p>
<p style="text-align: justify;">Deliberazione della Giunta regionale n. 736 del 20 dicembre2024</p>
<p style="text-align: justify;">“Piano straordinario regionale quinquennale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica ai sensi dell’art. 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e del D.M. 13 giugno 2023 – Approvazione”(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 15 gennaio 2025 n. 8)</p>
<p style="text-align: justify;">Con il provvedimento in esame, la Giunta regionale approva ilPiano straordinario regionale quinquennale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica ai sensi dell’art. 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e del D.M. 13 giugno 2023 di adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.</p>
<p style="text-align: justify;">[G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Regione Calabria</p>
<p style="text-align: justify;">Deliberazione della Giunta regionale n. 761 del 27 dicembre2024</p>
<p style="text-align: justify;">“Modifiche al regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 recante “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n.39 (Istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI)”(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 21gennaio 2025 n. 12)</p>
<p style="text-align: justify;">Con il provvedimento della Giunta regionale sono apportate modifiche al regolamento vigente che istituisce la struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI, estendendone le competenze all’istruttoria delle istanze relative ai procedimenti di valutazione dell’impatto ambientale per le quali la regione è individuata quale autorità competente e sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in presenza di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, particolare difficoltà esecutiva o attuativa, complessità delle procedure tecnico-amministrative o un rilevante impatto sul tessuto socio-economico.</p>
<p style="text-align: justify;">[G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige</p>
<p style="text-align: justify;">Decreto del Presidente della Provincia del 18 marzo 2025, n. 6</p>
<p style="text-align: justify;">“Regolamento di esecuzione in materia di prestazione energetica nell’edilizia, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1275, e di bonus energia”(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol del 20 marzo 2025 n. 12/ Suppl. n. 5)</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento del Presidente della Provincia dà attuazioneanticipata nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano alla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell’edilizia (c.d. Case green) avente lo scopo di ridurre progressivamente le emissioni di gas ad effetto serra e i consumi energetici nell’edilizia entro il 2030, per arrivare alla neutralità climatica nel 2050, direttiva da recepire entro il 29 maggio2026, data a partire dalla quale è abrogata la direttiva (UE) 31/2010 attualmente in vigore.</p>
<p style="text-align: justify;">[G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige</p>
<p style="text-align: justify;">Deliberazione della Giunta provinciale del 30 dicembre 2024, n. 1227</p>
<p style="text-align: justify;">“Criteri per la concessione di contributi per iniziative in materia di transizione energetica, tutela dell’ambiente e del clima”(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol del 9 gennaio 2025 n. 2/ Sez. Gen.)</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento della Giunta provinciale di Bolzano disciplina, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 “Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile”, la concessione di contributi per iniziative in materia di efficienza energetica, utilizzo delle fonti rinnovabili nonché tutela dell’ambiente e del clima. Beneficiari dei contributi sono le amministrazioni pubbliche, associazioni, fondazioni e cooperative sociali senza scopi di lucro per iniziative da realizzare nel territorio provinciale. Tra tali iniziative vi sono manifestazioni, attività di comunicazione, certificazioni di sistemi di gestione nei settori dell’energia, della tutela dell’ambiente e del clima, consulenza ai cittadini in materia di transizione energetica e tutela del clima nonché la redazione, monitoraggio quantitativo o l’adeguamento dei piani comunali di tutela del clima. Condizione necessaria e preliminare per la concessione dei contributi è l’adesione del comune al Programma ComuneClima o al programma ComuneClima Light, nonché l’avvenuta elaborazione, approvazione e monitoraggio del piano di tutela del clima secondo le linee guida vigenti “How to develop a SustainableEnergy and Climate Action Plan (SECAP)” del Joint ResearchCentre della Commissione Europea.</p>
<p style="text-align: justify;">[G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTI (ATMOSFERICO, IDRICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Regione Puglia – Deliberazione della Giunta Regionale del 29gennaio 2025, n. 32</p>
<p style="text-align: justify;">Approvazione del III Programma d&#8217;Azione Nitrati a conclusione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in adempimento alla Direttiva 91/676/CEE art. 5 e al D.lgs. n. 152/2006 art. 92. Attuazione DGR n. 231/2018. (Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 12 Suppl. del 10 febbraio 2025)</p>
<p style="text-align: justify;">Con la deliberazione della Giunta Regionale del 29 gennaio, n. 32la Regione Puglia approva il III Programma d’Azione Nitrati, quale parte integrante e sostanziale al provvedimento in esame. Il citato Programma è stato redatto ai sensi della Direttiva Nitrati 91/676/CEE ed è composto da: diciassette allegati tecnici; dal Rapporto Ambientale comprensivo della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) e delle misure previste in merito al monitoraggio; dalla Sintesi Non Tecnica (SNT); dalla Dichiarazione di Sintesi.<br />
Il provvedimento in oggetto dispone che sulle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola, designate con D.G.R. 1332/2021, si applichi il suddetto Programma d’Azione Nitrati che sostituisce il Programma approvato con la D.G.R. 06/09/2016, n. 1408. [F.Z.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Regione Puglia – Deliberazione della Giunta Regionale del 20febbraio 2025, n. 162</p>
<p style="text-align: justify;">Approvazione Schema di Accordo di Collaborazione ex art. 15 Legge n. 241 del 1990 tra Regione Puglia e il Commissario Straordinario, per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto.</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 10marzo 2025, sezione prima)</p>
<p style="text-align: justify;">Con la deliberazione della Giunta Regionale del 20 febbraio, n. 162 la Regione Puglia approva lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Puglia e il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto, allegato al provvedimento in oggetto per farne parte integrante. Nello specifico, l’oggetto e le finalità del citato Accordo di collaborazione prevedono che le Parti, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni ex lege, cooperano per l’individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di interventi, di ricerca, formazione ed altre iniziative comuni nell’ambito delle attività di monitoraggio ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati nel territorio di competenza del Commissario straordinario. Inoltre, l’Accordo dispone che le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni Operative e/o Contratti adottati sulla base dell’art.4 dell’Accordo stesso e ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti. [F.Z.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong>Regione Campania – Legge regionale 19 marzo 2025, n. 2.Interventi a favore del cicloturismo in Campania</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 24 marzo 2025 n. 17, parte prima)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento legislativo in oggetto è finalizzato, ai sensi dell’articolo 1, a promuovere iniziative per la valorizzazione di percorsi cicloturistici e per lo sviluppo di nuovi prodotti turistici in bicicletta al fine di perseguire il turismo eco-sostenibile nella Regione volto a sostenere la fruizione consapevole delle risorse e a preservare il patrimonio naturale e la biodiversità.</p>
<p style="text-align: justify;">I successivi articoli individuano le azioni per lo sviluppo del turismo in bicicletta, tra cui: la promozione della formazione di operatori specializzati turistici, iscritti in un elenco regionale; il favoreggiamento dell’offerta da parte degli operatori del settore turistico, di specifici servizi diretti ai ciclisti; l’implementazione di una rete di percorsi attrezzati per i ciclisti; la promozione della realizzazione di percorsi cicloturistici previsti dalla strategia europea della ciclabilità. [F.Z.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sardegna, Decreto assessorato difesa dell&#8217;ambiente n. 9/1111 del 19 febbraio 2025</p>
<p style="text-align: justify;">Piano di controllo dei corvidi &#8211; Cornacchia grigia (Corvus corone cornix) &#8211; Piano di limitazione dei danni in Provincia di Oristano, annualità 2025-2027.</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna del 27 Febbraio 2025 Supplemento Straordinario n. 36 al bollettino n. 11)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il Decreto dell’assessorato alla difesa dell&#8217;ambiente n. 9/1111 del 19 febbraio 2025 della Regione Sardegna rappresenta un Decreto attuativo del “Piano di controllo dei corvidi – Cornacchia grigia (Corvus corone cornix) &#8211; Piano di limitazione dei danni in Provincia di Oristano, annualità 2025- 2027”, presentato appunto dall’Amministrazione provinciale che ha elaborato il piano in esameper il triennio 2025-2027.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Piano si cimenta nel difficile bilanciamento tra diversi diritti fondamentali contenuti peraltro nel medesimo articolo della nostra Costituzione, ovvero l’ art. 9 Cost. Da una parte infatti viene tutela la biodiversità delle diverse specie viventi, facendo in particolare riferimento all’avifauna locale, minacciata dalla massiccia presenza della Cornacchia grigia mentre, dall’altra, si deve comunque tutelare lastessa cornacchia in qualità di animale ed essere vivente.</p>
<p style="text-align: justify;">Un difficile e non sempre condivisibile contemperamento quello in esame che richiede infatti il parere favorevole dell’ISPRA al fine di poter essere eseguito: il Piano infatti sancisce l’abbattimento di 5000 esemplari di cornacchie definite “rimuovibili” cercando così di:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>a) diminuire la massiccia componente di questa specie nel territorioche – in veste di predatore – costituisce una minaccia per le altre specie di uccelli nel loro periodo di riproduzione.</li>
<li>b) ridurre gli ingenti danni arrecati alle coltivazioni locali.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">E’ opportuno osservare &#8211; sotto un profilo strettamente giuridico &#8211; che sebbene la Cornacchia grigia possa “invocare” una tutela costituzionale dei suoi diritti in qualità di Animale facente parte dell’ “ambiente, [e della] la biodiversità” (ex. art 9 Cost.), la normativa settoriale permette la caccia e l’abbattimento di questa specie tramite appositi piani di controllo come quello de quo che rischiano tuttavia di trovare spesso la mancata condivisione di alcune componenti sociali. [V.M]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Piemonte, Determina Dirigenziale 24 dicembre 2024, n. 1089</p>
<p style="text-align: justify;">Programma regionale FESR Piemonte 2021/2027 &#8211; Priorità II &#8211; RSO 2.1 &#8211; Azione II.2i.3 Efficientamento energetico e transizione intelligente della rete di illuminazione pubblica &#8211; Approvazione del bando a sportello &#8221;Efficientamento energetico e transizione intelligente della rete di illuminazione pubblica &#8211; infrastruttura a servizio delle &#8221;smart cities&#8221;&#8221; con una dotazione finanziaria pari a € 12.750.000,00.</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 9 gennaio 2025 n. 2, parte prima).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La Determina Dirigenziale in evidenza approva un importante bando della Regione Piemonte di &#8221;Efficientamento energetico e transizione intelligente della rete di illuminazione pubblica” versola realizzazione delle cosiddette “smart cities”.</p>
<p style="text-align: justify;">Se nel corso del lontano Rinascimento infatti i filosofi e gli scienziati erano intenti nello studio della nota “Città ideale” il cui concetto è stato raffigurato nel noto dipinto anonimo fiorentino attualmente conservato presso il Walters Art Museum di Baltimora, l’uomo moderno – europeo – invece, è oramai indirizzato verso una nuova costruzione di modelli urbani, città appunto verdi e sostenibili che vengono oramai definite con l’espressione di “città intelligenti”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il presente bando ha tra i suoi obiettivi quello di ottenere una riduzione dei consumi e dei costi gestionali, tramite la sostituzione di apparecchi di illuminazione con tecnologie più efficienti (es. LED), l’installazione di sistemi di telegestione e illuminazione adattiva, o attraverso ancora un adeguamento infrastrutturale(sostituzione di pali, quadri elettrici, ecc..).</p>
<p style="text-align: justify;">L’iniziativa si rivolge esclusivamente ad Amministrazioni pubbliche locali piemontesi (Comuni, Province piemontesi, Città Metropolitana di Torino, Unioni di Comuni e Unioni montane, Raggruppamenti temporanei di Comuni) e, visto il notevole importo finanziato – ben 12.750.000 euro a fondo perduto –, rappresenta un&#8217;importante opportunità per gli enti locali piemontesi per migliorare la propria efficienza energetica e sviluppare servizi per le cd. smart cities. Un altro considerevole passo in avanti della Regione Piemonte verso un sano rapporto città-ambiente con un’oculata attenzione ai conti pubblici. [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sardegna, Legge regionale 24 Febbraio 2025, n. 4</p>
<p style="text-align: justify;">Tutela, conservazione e valorizzazione della flora autoctona della Sardegna.</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna del 27 febbraio 2025 n. 11, parte prima)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La Legge Regionale 24 febbraio 2025, n. 4, promulgata dalla Regione Sardegna, rappresenta un passo fondamentale per la tutela, la conservazione e la valorizzazione della flora autoctona dell&#8217;isola. Con questa normativa, la Sardegna si pone all&#8217;avanguardia nella difesa della biodiversità vegetale, riconoscendo l&#8217;importanza ecologica, culturale e scientifica delle sue specie endemiche e attuando così &#8211; in maniera rigorosa &#8211; i principi di tutela ambientale espressi dall’art. 9 della nostra Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">La normativa de qua si conforma agli obblighi assunti a livello internazionale e comunitario, come quelli previsti dalla Direttiva Habitat(Direttiva 92/43/CEE) e dalla Convenzione di Berna.</p>
<p style="text-align: justify;">Uno degli aspetti centrali della presente legge è la creazione di elenchi regionali delle specie vegetali autoctone, suddivise in due categorie: quelle a protezione totale e quelle soggette a limitazioni nella raccolta. Questo strumento consente di monitorare e preservare le piante più vulnerabili, contrastando fenomeni come la cd. biopirateria.</p>
<p style="text-align: justify;">Vengono altresì introdotti divieti contro la raccolta, il danneggiamento e la commercializzazione delle specie protette sotto forma di sanzioni amministrative di natura pecuniaria prevendo però alcune eccezioni per attività agricole o scientifiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriori importanti passaggi che ritroviamo nella normativa regionale in esame sono la creazione di un’apposita “Commissione tecnico-scientifica regionale per la protezione della flora autoctona” nonché l’istituzione di appositi “Centri di conservazione della biodiversità” per la protezione appunto della flora autoctona.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione possiamo ritenere questa Legge un vero e proprio modello di eccellenza nella tutela della biodiversità mediterranea che, attraverso un sistema integrato di protezione, sanzioni e ricerca scientifica, si pone l’obiettivo di proteggere il patrimonio vegetale dell’isola. [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Veneto, Deliberazione della giunta regionale n. 33 del 21 gennaio 2025</p>
<p style="text-align: justify;">Pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica in misura ridotta per le Amministrazioni comunali che raggiungono precisi obiettivi di raccolta differenziata ai sensi dell&#8217;art. 39, commi 4 e 4-bis della L.R. n. 3/2000. Certificazione della percentuale di raccolta differenziata (RD) relativa all&#8217;anno 2023 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica riferito all&#8217;annualità 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 28 gennaio 2025 n. 15, parte prima)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La Deliberazione di giunta in evidenza riguarda il pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica con tariffe ridotte per i Comuni che hanno raggiunto specifici obiettivi di raccolta differenziata nel 2023. Il provvedimento attua le disposizioni della L.R. n. 3/2000 e successive modifiche. In sostanza, viene adottato un criterio di premialità per i Comuni virtuosi che hanno raggiunto determinati standard di raccolta differenziata dei rifiuti nel proprio territorio tramite una riduzione appunto del relativo tributo di conferimento che viene fissato nel presente provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, la certificazione dei dati è stata condotta dall&#8217;Agenzia regionale per la protezione e la prevenzione ambientale del Veneto anche conosciuta come ARPAV, evidenziando che, su 563 Comuni presenti in Veneto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; 531 Comuni hanno superato il 65% di raccolta differenziata e pagano il tributo minimo di 7,75 €/t.-</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; 28 Comuni hanno una percentuale tra il 50% e il 65% e pagano il tributo al 65% (16,78 €/t).</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; 4 Comuni non hanno raggiunto il 50% o non hanno ottemperato agli obblighi ammnistrativi previsti da una precedente delibera e sono soggetti alla tariffa massima di 25,82 €/t.</p>
<p style="text-align: justify;">Possiamo notare pertanto, con soddisfazione, che più del 93,3 % dei Comuni veneti hanno raggiunto l’obiettivo target del 65% di raccolta differenziata potendo così beneficiare della massima agevolazione tributaria nel conferimento in discarica.</p>
<p style="text-align: justify;">Il modello veneto appena esaminato è un efficace prototipo che premia chi fa bene e penalizza – in maniera differenziata &#8211; chi non fa, fa male o non fa abbastanza, nell’ottica di incentivare sempre di più la differenziazione dei rifiuti. [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTI</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Veneto,  Decreto del Direttore della Direzione ambiente e transizione ecologica de 07 Febbraio 2025, n 41</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Approvazione degli atti correlati all&#8217;avvio del Bando finalizzato alla concessione di contributi, tramite il rilascio di voucher, per l&#8217;acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) &#8220;urbani&#8221; ed &#8220;extraurbani se integrati con gli urbani&#8221;, riguardanti i Comuni capoluoghi di Provincia e rivolto alle persone fisiche maggiorenni residenti in Veneto proprietari e intestatari di veicoli, in attuazione della D.G.R. n. 1499 del 16 dicembre 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del giorno 11 Febbraio 2025  n. 22, parte prima).Con il Decreto in esame la Regione Veneto ha dato attuazione alla precedente Deliberazione di Giunta regionale n. 1499 del 16 dicembre 2024 con cui era stato approvato un Bando allo scopo di ridurre le emissioni derivanti dal traffico (CO2 , NOx e PM10) attraverso il rilascio di voucher per l&#8217;acquisto di abbonamenti annuali per il trasporto pubblico rivolto alle persone fisiche maggiorenni residenti in Veneto proprietari e intestatari di veicoli(auto o moto).</p>
<p style="text-align: justify;">L’obiettivo principale dell’amministrazione regionale è ridurre principalmente l’inquinamento atmosferico, incentivando i cittadini a lasciare l’auto a casa e a scegliere i mezzi pubblici per i propri spostamenti.</p>
<p style="text-align: justify;">L’iniziativa si inserisce nel quadro più generale delle attività di gestione della qualità dell&#8217;aria, in attuazione delle azioni del PianoRegionale di Tutela e Risanamento dell&#8217;Atmosfera (P.R.T.R.A.) e di altre misure condivise con le Regioni del Bacino Padano.</p>
<p style="text-align: justify;">Un altro modello di eccellenza della Regione Veneto verso le problematiche ambientali che, purtroppo, sono particolarmente insistenti nella zona della pianura Padana a causa della morfologia del territorio e  dell’elevata industrializzazione dell’area. [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Veneto, Delibera di giunta regionale 10 febbraio 2025, n. 123</p>
<p style="text-align: justify;">Adesione della Regione del Veneto a &#8220;M&#8217;illumino di Meno&#8221;, campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili, in programma dal 16 al 21 febbraio 2025.</p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del giorno 11 febbraio 2025 n. 22, parte prima).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La Delibera di giunta in esame rappresenta uno dei molteplici impegni assunti dalla Regione Veneto nel perseguire obiettivi di sensibilizzazione sul tema dell’efficienza energetica e dell’utilizzo consapevole delle risorse.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal 16 febbraio 2005, giorno dell&#8217;entrata in vigore del Protocollo di Kyotoinfatti, in tutto il mondo vengono prese iniziative a tutela dell’ambiente da parte di cittadini, imprese ed enti locali sull’importanza del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Anche il Veneto ha deciso di dare il suo contributo aderendo appunto alla campagna &#8220;M&#8217;illumino di Meno&#8221;del 2025 con un gesto simbolico e cioè riducendo l’illuminazione del proprio palazzo di giunta nelle giornate del 16 e del 21 febbraio, dalle 20:30 alle 21:30.</p>
<p style="text-align: justify;">La campagna si fonda su tre pilastri fondamentali:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Educazione, per informare sulle sfide della transizione energetica;</p>
<p style="text-align: justify;">2) Comunità, per dare voce a chi adotta buone pratiche e vuole condividerle;</p>
<p style="text-align: justify;">3) Partecipazione, per incoraggiare tutti ad agire concretamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa adesione non è solo un atto simbolico, ma si inserisce perfettamente nelle politiche regionali per la transizione ecologica e il risparmio energetico. La Regione ha infatti da tempo intrapreso un percorso verso un futuro più sostenibile, con un nuovo Piano Energetico Regionale che punta a migliorare l’efficienza e promuovere l’uso di fonti rinnovabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Un’iniziativa meritevole che può avere un grande valore nel sensibilizzare le persone sull’importanza di piccoli gesti quotidiani per il bene del pianeta. In fondo, “M’illumino di Meno” ci ricorda che cambiare è possibile e necessario, e che basta poco per fare la differenza. Un’ora di luci spente può sembrare poco, ma è un segnale forte: se ognuno di noi fa la sua parte, il futuro può essere più luminoso… anche spegnendo qualche lampadina. [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>NORMATIVA COMUNITARIA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>a cura di</em></p>
<p style="text-align: center;"><em> Alba CONIO</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Direttiva (UE) 2024/3101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni (Pubblicata in G.U.U.E. n. L 2024/3101 del 16 dicembre 2024)</em></p>
<p style="text-align: justify;">La presente direttiva reca modifiche alla direttiva del 2005 relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni, al fine di recepire nel diritto unionale importanti modifiche apportate alla convenzione Marpol 73/78 e di rafforzare le sanzioni previste da tale direttiva garantendo un’applicazione coerente delle stesse in tutta l’Unione europea. [A.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>concernente il trattamento delle acque reflue urbane (Pubblicata in G.U.U.E. n. L 2024/3019 del 12 dicembre 2024)</em></p>
<p style="text-align: justify;">La presente direttiva reca norme sulla raccolta, sul trattamento e sullo scarico delle acque reflue urbane, al fine di proteggere l’ambiente e la salute umana, in conformità all’approccio One Health, riducendo progressivamente le emissioni di gas a effetto serra a livelli sostenibili, migliorando i bilanci energetici delle attività di raccolta e trattamento di tali acque e contribuendo alla transizione verso un’economia circolare. Essa stabilisce inoltre norme sull’accesso ai servizi igienico-sanitari per tutti, sulla trasparenza del settore delle acque reflue urbane, sulla sorveglianza periodica di parametri rilevanti per la salute pubblica nelle acque reflue urbane e sull’attuazione del principio «chi inquina paga». [A.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (Pubblicata in G.U.U.E. n. L 2024/2881 del 20 novembre 2024)</em></p>
<p style="text-align: justify;">La presente direttiva stabilisce disposizioni in materia di qualità dell’aria volte a conseguire un obiettivo di inquinamento zero, contribuendo a creare un ambiente privo di sostanze tossiche entro il 2050 e, inoltre, a conseguire gli obiettivi dell’Unione europea in materia di riduzione dell’inquinamento, biodiversità ed ecosistemi conformemente all’Ottavo programma di azione per l’ambiente. [A.C.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>sulla trasparenza e sull’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859 (Pubblicato in G.U.U.E. n. L 2024/3005 del 12 dicembre 2024)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il presente regolamento introduce un approccio normativo comune al fine di rafforzare l’integrità, la trasparenza, la comparabilità ove possibile, la responsabilità, l’affidabilità, la buona governance e l’indipendenza delle attività di rating ESG, contribuendo così all’agenda dell’Unione europea in materia di finanza sostenibile. Esso mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, conseguendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori e prevenendo il <em>greenwashing</em> e altri tipi di disinformazione, compreso il <em>social washing</em>, mediante l’introduzione di obblighi di trasparenza relativi ai <em>rating</em> ESG e norme sull’organizzazione e sulla condotta dei fornitori di rating ESG. [A.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regolamento (UE) 2024/3024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 per quanto riguarda l&#8217;introduzione di nuovi moduli di contabilità economica ambientale (Pubblicato in G.U.U.E. n. L 2024/3024 del 6 dicembre 2024)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il presente regolamento introduce modifiche al regolamento (UE) n. 691/2011, secondo cui la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull&#8217;applicazione dello stessoe, se del caso e tenuto conto dei risultati degli studi pilota, proponel&#8217;introduzione di nuovi moduli di contabilità economica ambientale, quali trasferimenti ambientali (contributi), conti delle foreste e conti dei servizi ecosistemici. [A.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (Pubblicato in G.U.U.E. n. L 2025/40 del 22 gennaio 2025)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il presente regolamento stabilisce prescrizioni per l’intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l’etichettatura, al fine di consentirne l’immissione sul mercato. Stabilisce altresì prescrizioni per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, come la riduzione degli imballaggi superflui e il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio.Inoltre, tale regolamento contribuisce al funzionamento efficiente del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle misure nazionali in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, al fine di evitare ostacoli agli scambi e distorsioni e restrizioni della concorrenza all’interno dell’Unione, e nel contempo previene o riduce gli impatti negativi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull’ambiente e sulla salute umana, sulla base di un elevato livello di protezione dell’ambiente. Infine, contribuisce alla transizione verso un’economia circolare e al conseguimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050 come previsto dal regolamento (UE) 2021/1119, stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all’art. 4 della direttiva 2008/98/CE. [A.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>GIURISPRUDENZA EUROPEA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>a cura di </em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Martina CARRATO</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, sentenza del 21 gennaio 2025, Land Niedersachsen contro Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH &amp; Co. KG MS &#8220;MSC Flaminia&#8221;, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall&#8217;Oberlandesgericht München. Causa C-188/23</p>
<p style="text-align: justify;">Sul controllo dei movimenti trasnfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Tale pronuncia riguarda l’interpretazione del regolamento n. 1013/2006 e della Convenzione di Basilea, in relazione alla gestione dei rifiuti pericolosi e al controllo delle spedizioni transfrontaliere degli stessi, con particolare attenzione al caso dei rifiuti prodotti a bordo di una nave, a seguito di avaria. Il regolamento n. 1013/2006, che attua la Convenzione di Basilea, stabilisce procedure rigorose per la gestione delle spedizioni di rifiuti, con l’obiettivo di tutelare la salute umana e l&#8217;ambiente, riducendo al minimo i movimenti di rifiuti pericolosi e garantendo la loro gestione sicura e conforme alle normative internazionali.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento prevede una deroga per i rifiuti prodotti a bordo di una nave a seguito di avaria in alto mare, escludendo tali rifiuti dalla procedura di notifica e autorizzazione preventiva fino a quando non vengono scaricati per il recupero o lo smaltimento a terra. Questa esclusione nasce dalla difficoltà di applicare la normativa in situazioni imprevedibili come quelle derivanti da un&#8217;avaria. Tuttavia, la Corte di Giustizia stabilisce che, una volta sbarcata una parte dei rifiuti, la nave non può più avvalersi della deroga, e la spedizione dei rifiuti residui deve essere sottoposta alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva, anche se la nave rimane coinvolta nel trasporto.</p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia evidenzia, dunque, la necessità di un controllo continuo, anche in situazioni di emergenza, e chiarisce che le deroghe alle procedure di controllo devono essere applicate in modo restrittivo. Inoltre, la Corte ribadisce che l’interpretazione del regolamento deve mirare a minimizzare i movimenti di rifiuti e ad assicurare un’applicazione rigorosa delle normative, in linea con gli obiettivi ecologici e di salute pubblica della Convenzione di Basilea. In tal modo, la Corte tutela l’efficacia del sistema di sorveglianza e controllo, impedendo che situazioni eccezionali compromettano la protezione dell’ambiente e della salute umana. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Conclusioni dell’Avvocato generale A. Rantos presentate il 6 febbraio 2025. Causa C-514/23. Tiberis Holding s.r.l. contro Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A., Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nei confronti di Conza Energia s.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">Sull’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione europea in relazione a disposizioni normative che regolano la protezione ambientale e la gestione delle risorse naturali</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento riguarda un regime di aiuti introdotto dal decreto del 23 giugno 2016, che prevede tre diverse modalità di sostegno per la produzione di energia rinnovabile in Italia; tali modalità riguardano sia i piccoli impianti, che i medi impianti che i grandi.La Corte ritiene che, pur non essendo obbligatorio per gli Stati membri adottare regimi di aiuti, questi devono essere compatibili con le normative europee sugli aiuti di Stato, stabilendo il principio di non discriminazione tra operatori con capacità diverse. In definitiva il provvedimento sottolinea l’importanza di bilanciare la promozione delle energie rinnovabili con la protezione degli investimenti preesistenti, nonché la necessità di garantire che i regimi di aiuti statali siano conformi alle normative europee sugli aiuti di Stato. La Corte, pur confermando la legittimità di meccanismi come l’incentivo negativo, evidenzia la necessità di mantenere un trattamento equo e non discriminatorio tra gli operatori, in particolare per quanto riguarda le dimensioni degli impianti e la tipologia di incentivi erogati. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 16 gennaio 2025; Commissione europea contro Pollinis France. Causa C- 726/22</p>
<p style="text-align: justify;">Sull’accesso a documenti contenenti informazioni sulla protezione degli impollinatori</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La Corte è stata chiamata a esaminare l’impugnazione della Commissione europea riguardo alla sentenza del Tribunale che aveva annullato il rifiuto della Commissione di concedere l&#8217;accesso a documenti relativi all’atto di orientamento dell’EFSA del 2013. La Pollinis France, un’organizzazione che tutela l’ambiente e promuove l’agricoltura sostenibile, aveva richiesto l&#8217;accesso a questi documenti, che riguardano la protezione degli impollinatori, in particolare delle api, un tema di grande rilevanza ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione aveva invocato l&#8217;eccezione del &#8220;processo decisionale in corso&#8221; per negare l&#8217;accesso, ma il Tribunale aveva considerato che il processo fosse in realtà interrotto, poiché la Commissione stava rivedendo il documento dell&#8217;EFSA senza un esito definito. La Corte, confermando la decisione del Tribunale, ha precisato che l’eccezione non può essere invocata quando l&#8217;oggetto del processo decisionale non è ancora determinato.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione della Corte ribadisce l&#8217;importanza di garantire trasparenza e accesso alle informazioni, specialmente su temi cruciali per la tutela dell&#8217;ambiente e della biodiversità, come la gestione e la protezione degli impollinatori. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;">EMERGENZA E RISCHIO AMBIENTALE</p>
<p style="text-align: justify;">Sentenza della Corte, Settima Sezione, del 6 febbraio 2025; Commissione europea contro Repubblica slovacca. Causa C-281/24</p>
<p style="text-align: justify;">Sull’importanza del rispetto delle scadenze e degli obblighi stabiliti dal diritto dell’UE</p>
<p style="text-align: justify;">Il caso trattato dalla Corte riguarda la mancata conformità della Repubblica Slovacca agli obblighi derivanti dalla direttiva 2007/60/CE, che impone la redazione, il riesame e l’aggiornamento dei piani di gestione dei rischi di inondazione, nonché la messa a disposizione di tali piani presso la Commissione Europea. Nonostante le giustificazioni addotte dalla Repubblica Slovacca, la Corte ha ritenuto che i ritardi accumulati, legati a fattori interni come le elezioni politiche e la pandemia, non possano giustificare la violazione degli obblighi europei.</p>
<p style="text-align: justify;">Il caso evidenzia l’importanza di rispettare le scadenze imposte dalle direttive europee, nonché l’impossibilità di invocare difficoltà interne come causa di un mancato adempimento. Inoltre, la decisione sottolinea la responsabilità degli Stati membri di adeguarsi alle normative comunitarie anche in circostanze complesse, come quelle determinate dalla pandemia, che non possono essere invocate come cause di forza maggiore nel contesto di obblighi di natura amministrativa e giuridica. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Corte di Giustizia dell’Unione europea, Decima Sezione, sentenza del 6 marzo 2025 Waltham Abbey Residents Association contro An Board Pleanála Ireland, The Attorney General, con l’intervento di: O’Flynn Construction Co. Unlimited Company, causa C-41/24</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sull’interpretazione e l&#8217;applicazione delle direttive europee relative alla valutazione dell&#8217;impatto ambientale e alla protezione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali selvatiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Il caso solleva rilevanti questioni sull&#8217;interpretazione delle direttive europee in materia di impatti ambientali e protezione delle specie animali. La Corte è chiamata a chiarire come applicare la Direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell&#8217;impatto ambientale (VIA) in relazione ai progetti elencati nell&#8217;Allegato II, come i progetti urbani, che potrebbero avere effetti significativi sull&#8217;ambiente, includendo la biodiversità.</p>
<p style="text-align: justify;">Un aspetto fondamentale riguarda l&#8217;interazione con la Direttiva 92/43/CEE sulla protezione degli habitat e delle specie a rischio di estinzione, in particolare se progetti di impatto modesto debbano comunque essere sottoposti a valutazione ambientale quando potenzialmente dannosi per specie protette. La Corte esamina la responsabilità dell&#8217;autorità competente nel garantire che la valutazione dell&#8217;impatto ambientale sia corretta e nel prendere misure correttive, se necessario.</p>
<p style="text-align: justify;">Le implicazioni pratiche riguardano una maggiore attenzione alla biodiversità nelle fasi di progettazione, con effetti sulla pianificazione dei progetti in tutta l&#8217;Unione Europea. La sentenza ribadisce l&#8217;importanza di una valutazione accurata per garantire la protezione dell&#8217;ambiente e delle specie protette, rafforzando così la politica ambientale dell&#8217;UE. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Conclusioni dell’Avvocato generale J. Kokott, presentate il 6 febbraio 2025, Causa C784/23 Voore Mets e a.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul divieto di uccidere e disturbare deliberatamente uccelli, di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova.</p>
<p style="text-align: justify;">Si deve sottolineare che sia la direttiva «uccelli» sia la direttiva «habitat» impongono agli Stati membri di vietare determinati pregiudizi intenzionali alle specie di animali protetti. Per quanto concerne i divieti previsti dalla direttiva «habitat», la Corte interpreta la nozione di «intenzionalità», nel senso che essa comprende i pregiudizi voluti dall’autore dell’atto, nonché quelli di cui esso ha accettato la possibilità di verificazione.  L’articolo 5, lett. a), b) e d), della direttiva «uccelli» impone agli Stati membri di vietare l’uccisione o il disturbo di uccelli, nonché la distruzione o il danneggiamento dei nidi e delle uova, se effettuati «deliberatamente». La Corte interpreta divieti analoghi contenuti nell’articolo 12 della direttiva «habitat» nel senso che essi riguardano anche i pregiudizi che l’autore dell’atto non ha voluto, ma di cui ha accettato la possibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">La domanda pregiudiziale di cui si tratta analizza dunque se le operazioni di disboscamento, nell’ambito della gestione delle foreste rientrino nei divieti citati, sebbene non perseguano lo scopo di arrecare un pregiudizio agli uccelli. Si considera dunque che l’applicazione della nozione ampia di «intenzionalità» in materia di protezione degli uccelli dipenda dallo stato di conservazione della specie. Infatti, almeno per quanto riguarda le specie rare o minacciate, i divieti si applicano, anche quando si accerta anche la sola possibilità di arrecare un pregiudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte dichiara però che i divieti di cui all’art. 5 della direttiva «uccelli», non si possono applicare a tutte le specie di uccelli europei, accertata la semplice possibilità di pregiudizio, dal momento che un divieto di disboscamenti inteso in modo così ampio determinerebbe una sproporzionata limitazione alla libertà di impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva le nozioni più ampie di uccelli e di intenzionalità si considerano solamente rispetto a delle specie particolarmente rare, in relazione alle quali la previsione di misure più stringenti risulterebbe giustificata.  [M.C.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>GIURISPRUDENZA NAZIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>a cura di</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Nicola GRANATO, Serenella STIVALETTA, Rita TUCCILLO Vittorio MUZI</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 5 febbraio 2025, n. 902</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla natura giuridica del potere di imposizione vincoli ai sensi dell’art. 136, d.lgs. 42/2004</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La sentenza in esame affronta, incidentalmente, la natura giuridica del potere di imposizione dei vincoli ai sensi dell’art. 136, d.lgs. 42/2004. Questo Collegio ha modo di ribadire come tale potere abbia natura ampiamente discrezionale e tecnico-valutativa, argomentando che tale discrezionalità sia giustificata dalla rilevanza costituzionale della tutela paesaggistica (art. 9 Cost.) e rafforzata dalla novella costituzionale del 2022. Concentrandosi sul significato da attribuire al paesaggio, questo va inteso come “complesso dei valori inerenti al territorio” (Corte cost., n. 379/1994), necessitante di una tutela unitaria e supportata anche da competenze regionali, nell’ambito degli standard stabiliti dallo Stato (così Corte cost., sent. 22 luglio 2004 n. 259) in quanto, mediante l’imposizione dei vincoli paesistici, si garantisce la tutela del paesaggio ed anche dell&#8217;ambiente (Cons. Stato, sezione VI, sent. 22 marzo 2005 n. 1186). In aggiunta per il caso de quo, la circostanza che l’area oggetto di vincolo presenti elementi di antropizzazione non esclude la sussistenza di valori identitari paesaggistici meritevoli di tutela, specie ove si persegua un obiettivo di contenimento del degrado urbanistico e salvaguardia del paesaggio agrario. [N. G.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI &#8211; PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 14 marzo 2025, n. 2091</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla legittimità dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria nel caso di aumento della volumetria e di superficie.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La presente sentenza riguarda la richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.lgs.n. 42/2004, in particolare per interventi difformi dal progetto originario. La questione giuridica attiene all’aumento di volumetria e superficie utile, circostanza che esclude la possibilità di sanatoria paesaggistica. Sulla base di tali premesse, il Consiglio di Stato, confermando la statuizione del TAR in primo grado, ha confermato l’illegittimità della sanatoria in quanto le modifiche rientrano tra i casi non sanabili previsti dall’art. 167, comma 4. In seguito ad una verificazione tecnica svolta nel giudizio de quo, questo Collegio ha ritenuto legittimo il diniego dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto le opere hanno prodotto un incremento di volume e superficie utile non sanabile. [N. G.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVO &#8211; PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 4 febbraio 2025, n. 863</p>
<p style="text-align: justify;">Sull’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per interventi con creazione di nuove superfici.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La sentenza in oggetto riguarda la legittimità di una sanatoria paesaggistica (art. 167 del Codice dei beni culturali, D.lgs. 42/2004) postuma per interventi realizzati in area vincolata paesaggisticamente su un’opera già abusiva e priva di autorizzazione paesaggistica. Questo Collegio ha avuto modo di ribadire che non è ammessa la sanatoria per interventi che abbiano comportato la creazione di nuove superfici o volumi, come nel caso di specie. Inoltre, la Corte ha precisato che le nozioni di volume e superficie rilevanti ai fini paesaggistici non coincidono con quelle edilizie, e che la “modestia” dell’opera o la sua pertinenzialità non escludono la necessità dell’autorizzazione paesaggistica.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Corte costituzionale, Sentenza del 11 marzo 2025, n. 28</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Sardegna n. 5/2024, che poneva il divieto di installazione di impianti FER in favore della tutela del paesaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la pronuncia n. 28/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3 della legge della Regione Sardegna n. 5/2024, che istituiva il divieto, per ragioni di tutela del paesaggio, di installare impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile. La Consulta, in tal modo, ha stabilito importanti confini all’autonomia statutaria della Regione ed ha chiarito altresì la priorità ordinamentale del perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, in linea con il noto disegno delle politiche ambientali sovranazionali, a discapito dell’interesse paesaggistico. Nel censurare la norma impugnata, infatti, la Corte costituzionale ha richiamato i principi introdotti dal d.lgs. n. 199/2021, segnatamente, all’art. 20, oltre il citato obiettivo di decarbonizzazione, il divieto di introduzione di moratorie e l’avvio di procedure agevolate per l’installazione di FER in areeidonee. La Consulta ha chiarito inoltre che la mancata individuazione delle aree idonee non è suscettibile di determinare un divieto all’avvio degli impianti FER, proprio nell’ottica del perseguimento di predetti obiettivi e in considerazione del potere sostitutivo dello Stato ex art. 41 della l. n. 234/2012, come previsto dallo stesso d.lgs. n. 199/2021, in caso di mancata individuazione da parte della Regione di suddette aree. [S.S.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA E GIURISDIZIONE &#8211; INQUINAMENTO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cons. St., Sez. IV, sentenza 18 marzo 2025, n. 2231</p>
<p style="text-align: justify;">Sull’incompetenza comunale ad emanare divieti di lunga durata per proibire l’utilizzo di fuochi di artificio con finalità di tutela dell’ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n. 2231/2025 affronta interessanti profili in ambito di competenza comunale in materia ambientale sulla specifica tematica della limitazione sull’utilizzo dei fuochi di artificio per l’abbassamento delle polveri sottili. Il Comune di Milano infatti, ha approvato il “Regolamento per la qualità dell’aria” con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 19 novembre 2020 avente al proprio art. 10 un espresso divieto di accensione di fuochi d’artificio (compresi i petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere) nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno, per la durata pertanto di un intero semestre continuativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene la difesa comunale provi in maniera talvolta condivisibile a suffragare la legittimità del proprio intervento, insistendo sull’assunto secondo il quale, per effetto dei novellati articoli 9 e 41 della Costituzione, spetterebbe alla “Repubblica” e non già allo “Stato” garantire “la tutela dell’ ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi […]”, o ancora che “la libera iniziativa economica privata [non possa svolgersi] in modo da recare danno all’ambiente”, il Collegio della Sezione IV ha rigettato l’appello comunale aderendo alle tesi sostenute dalle parti resistenti, ovvero società esercenti come attività di impresa la produzione e/o vendita di fuochi d’artificio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso del Collegio, infatti, le disposizioni regolamentari di cui si tratta non possono che essere ricondotte alla materia della tutela dell’ambiente e a quella relativa alla disciplina degli esplosivi. Come è noto, l’art. 117, comma 2, Cost. prevede che lo Stato abbia legislazione esclusiva nelle materie di cui alla lett. d), “munizioni ed esplosivi ” e alla lett. s) “ tutela dell’ambiente”. La norma impugnata, pertanto, risulta illegittima poiché l’Amministrazione comunale &#8211; ente privo di potestà legislativa primaria – avrebbe esorbitato dalle proprie competenze, violando così il principio della gerarchia delle fonti.</p>
<p style="text-align: justify;">Non sono state ritenute risolutive neppure le norme a cui ha fatto riferimento il Comune di Milano nel tentativo di legittimare il proprio operato poiché la situazione di degrado ambientale da inquinamento atmosferico rappresentata, infatti, è una situazione estesa all’intera Pianura Padana che si inscrive in una più ampia e strutturale situazione riguardante un’area ben più vasta del solo Comune di Milano, che necessiterebbe pertanto l’intervento dello Stato o, al più della/e Regione/i.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, a suffragare ulteriormente il rigetto dell’appello, è stato ritenuto indubbio che l’introduzione di un generalizzato e assoluto divieto di utilizzo per sei mesi degli articoli pirotecnici fosse di per sé idoneo a incidere in misura rilevante sulla libera circolazione degli stessi, venendo in tal modo in rilievo una “misura ad effetto equivalente”, vietata dall’art. 34 T.F.U.E. e idonea, peraltro, a limitare anche un diritto costituzionalmente tutelato, qual è quello all’esercizio dell’iniziativa economica privata, di cui all’art. 41 Cost. [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cons. St., Sez. III, sentenza 11 febbraio 2025, n. 1103</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla legittimità del provvedimento di diniego alla costruzione di una linea elettrica per un rifugio montano in presenza del parere negativo della Soprintendenza.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La sentenza dei giudici di palazzo Spada in esame si riferisce ad un caso di diniego con cui l&#8217;Agenzia regionale prevenzione ambiente energia dell&#8217;Emilia Romagna (ARPAE) ha rigettato l&#8217;istanza di autorizzazione alla costruzione di una linea elettrica in cavo aereo per effettuare un collegamento con il “Rifugio Monte Penna” nel Comune di Bedonia (PR) e del relativo parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Il Collegio rigetta l’appello poiché ritiene legittima la valutazione effettuata di ARPAE nel ritenere vincolante e prevalente il parere negativo della soprintendenza all’interno della conferenza di servizi rispetto a tutti gli altri pareri positivi forniti dalle altre Amministrazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato ribadisce infatti che la possibilità di superare il parere negativo di un’Amministrazione all’interno di una conferenza di servizi posso essere sì superato nei casi in cui l’autorità procedente investa della questione la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14-quinquies della L. 241/1990 ma non invece nei casi in cui appunto, la stessa ritenga prevalente quel parere trattandosi di una mera facoltà dell’organo che ha promossa la conferenza di servizi quella di investire la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso in esame, infatti, ARPAE non ha voluto servirsi della possibilità di investire la Presidenza del Consiglio perché concorde con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Contribuisce alla correttezza e all’insindacabilità della discrezionalità amministrativa del caso de quo anche la circostanza secondo la quale il Rifugio Montano non vedrebbe precluso in maniera significativa alcun diritto vista la presenza già da tempo di un’altra linea per l’erogazione dell’energia elettrica. [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">GIURISPRUDENZA REGIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">a cura di</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Fabio TARANTINI, Manuela CUNDARI, Vittorio MUZI, Giuseppe MARLETTA, Alfonso FIMIANI,  Serenella STIVALETTA, Carolina VILLANACCI</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>TAR Emilia-Romagna, Sez. Parma, sentenza 9 gennaio 2025, n. 5</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittima prevalenza dell’interesse paesaggistico nel bilanciamento comunale anche in riferimento alla realizzazione di impianti di energia verde. </em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, ha ad oggetto la legittimità del provvedimento di diniego del 3 giugno 2024 emesso dal Comune di Sant’Ilario d’Enza (RE) in riferimento alla «Procedura Abilitativa Semplificata P.A.S.» relativa alla realizzazione di un impianto di produzione di energia solare-fotovoltaica.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente, la Neoen Renewables Italia S.r.l., aveva infatti presentato all’Amministrazione comunale una richiesta per realizzare un impianto per la produzione di energia green su un terreno agricolo ritenuto idoneo sulla base della normativa nazionale. Il Comune, tuttavia, ha negato la suddetta autorizzazione, ritenendo che il progetto non fosse compatibile con gli strumenti urbanistici e paesaggistici locali.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, il TAR ha ribadito che l’interesse pubblico alla produzione di energia rinnovabile vada bilanciato di volta in volta con la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale e che i Comuni possano porre dei limiti alla realizzazione di questi impianti quando esistono vincoli precisi e giustificati (nel caso di specie, la presenza della vicina “Villa Spalletti” su cui è presente un vincolo paesaggistico).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, sebbene vi sia nell’ordinamento comunitario un principio di favor per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, questo non potrà prevalere automaticamente sulle altre esigenze di tutela del territorio proprio in vista del bilanciamento dei vari interessi che la pubblica amministrazione ha il dovere di effettuare ogni volta. [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 17 marzo 2025, n. 908</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla corretta imputazione dell’obbligo di bonifica di un sito contaminato, in base al principio “chi inquina paga”. </em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia si è pronunciato sulla legittimità di un provvedimento di autorizzazione all’esecuzione di un progetto di bonifica adottato nei confronti di una società ritenuta responsabile dell’inquinamento. Più in particolare, a seguito di alcuni rilievi dell’ARPA, il sito utilizzato da una società che si occupava di deposito di oli combustibili è stato qualificato come potenzialmente inquinato. Per questo motivo, è stato chiesto alla società in questione di predisporre ed eseguire a proprie spese un progetto di bonifica per la risoluzione di tutte le contaminazioni. Secondo la ricorrente, tuttavia, il provvedimento con cui autorizza tale bonifica sarebbe illegittimo nella misura in cui impone di effettuare una bonifica/messa in sicurezza con riferimento ad una contaminazione alla stessa non ascrivibile. Ed infatti, l’inquinamento in questione deriverebbe dallo strato di riporto c.d. storico (che contiene generalmente piombo, rame, zinco, idrocarburi pesanti, IPA, presenti tutti assieme o in varie combinazioni) costituito in epoche passate, in particolare in questo caso risalente al secondo dopoguerra. A seguito di un’apposita verificazione si è potuto definitivamente dimostrare come le fonti di contaminazione del sito fossero di carattere storico e non correlate direttamente alle operazioni principali della società. Il Collegio ha deciso, pertanto, di accogliere il ricorso, dal momento che il principio “chi inquina paga”, di cui all’art. 239 del D.lgs. n. 152/06, con cui si imputano i costi ambientali al soggetto che ha causato la compromissione ecologica, può essere applicato esclusivamente in misura corrispondente al contributo apportato al verificarsi dell’inquinamento o al rischio di inquinamento [G.M].</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 12 marzo 2025, n. 192</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulle scelte di pianificazione effettuate dall’amministrazione provinciale per l’emanazione di un Piano cave.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"> Con la sentenza in commento, il Collegio giudicante bresciano si è pronunciato sulla legittimità di un Piano cave per il settore “sabbie e ghiaie”, nella parte in cui sopprimeva interamente un Ambito Territoriale Estrattivo (ATE) in uso da un’impresa che si occupava dell’escavazione del giacimento, nonché del trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi decadenti dall’attività di cava. Secondo parte ricorrente, la Provincia non avrebbe correttamente considerato l’attività estrattiva svolta, i cui volumi autorizzati sarebbero, peraltro, in esaurimento, né la contestuale attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, che, nell’ottica di un’“economia circolare”, svolgerebbero una funzione essenziale per il contenimento del consumo delle risorse naturali. Secondo il Collegio giudicante, da una parte, le scelte di pianificazione sarebbero espressione di un&#8217;amplissima valutazione discrezionale, dall’altra, non vi sarebbe comunque un’aspettativa giuridicamente tutelata ad ottenere il riconoscimento di volumi di escavazione, dinanzi al contemperamento di tutti gli altri interessi coinvolti. Nel caso di specie, infatti, ai sensi della legge regionale che prescrive gli aspetti da considerare nella formazione di un Piano cave è necessario che si tenga conto: della situazione geologica, idrogeologica del territorio interessate; della destinazione attuale delle aree interessate, in relazione alle infrastrutture esistenti o da realizzare; della consistenza e delle caratteristiche dei giacimenti, intesi come risorsa naturale non rinnovabile e come tale da tutelare; nonché infine delle esigenze di garantire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica. Tali criteri devono essere valutati dall’Amministrazione gli uni in coordinamento con gli altri, cosicché nessuno di essi assume valore prioritario a prescindere, ma, nell’esercizio della discrezionalità cui si è fatto riferimento, la stessa Amministrazione procede al bilanciamento, considerate le specificità concrete degli ambiti territoriali di riferimento. Di conseguenza, la scelta dell’Amministrazione di sopprimere l’ATE in questione risultava perfettamente legittima, considerando che l’attività di escavazione era in fase di esaurimento, e che l’individuazione di un nuovo ambito o l’ampliamento di quello già esistente avrebbe comportato necessariamente ripercussioni sul consumo del suolo. Alla luce di ciò, il T.A.R. ha deciso di respingere il ricorso [G.M].</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 3464</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla prescrizione di installare pannelli fotovoltaici di colore rosso, per meglio armonizzarli col contesto paesaggistico. </em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, la Sezione distaccata del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia si è pronunciata sulla legittimità di un parere favorevole di compatibilità paesaggistica che condizionava la realizzazione di un impianto fotovoltaico in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ex lege e provvedimentale, ai sensi dell’art. 142, lett. f), e dell’art. 136, comma 1, lett. c, d.lgs. 42/2004, alla totale integrazione sul tetto e all’installazione di pannelli in colore rosso-marrone-coppo. Secondo parte ricorrente, tale decisione sarebbe da criticare in quanto i pannelli di colore marrone incassati sarebbero meno efficienti di quelli classici di colore blu/nero e precluderebbero la produzione di un quantitativo di energia minimo accettabile, oltre ad avere un maggior costo per l’incasso all’interno del tetto. Secondo il Collegio giudicante, la prescrizione di installare pannelli fotovoltaici di colore rosso, per meglio armonizzarli col contesto paesaggistico da tutelare, in linea generale, non comporta, di per sé, un ingiustificato sacrificio dell’interesse al risparmio energetico e alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, ma costituisce un ragionevole contemperamento tra tale interesse e quello paesaggistico, in quanto da un lato consente l’installazione dell’impianto, con il conseguente risparmio energetico che ne deriva, anche se, allo stato della tecnica, minore di quello che si potrebbe realizzare con pannelli di colore nero o grigio (con la precisazione però che l’efficienza energetica dei pannelli non dipende solo dal colore ma dal complesso delle loro caratteristiche), e dall’altro lato permette di ridurre l’impatto paesaggistico dell’impianto stesso e di rendere più armonico l’inserimento dell’opera in un determinato contesto, ove connotato da edifici con coperture di colore marrone/rosso. Questo contemperamento degli interessi coinvolti, ove adottato dalla Soprintendenza, rientra nella discrezionalità tecnica di cui essa gode nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e non può essere censurato se non nel caso di manifesta illogicità, o travisamento dei fatti, o inadeguatezza dell&#8217;istruttoria o della motivazione. Alla luce delle suddette considerazioni, il Collegio ha deciso, pertanto, di disporre il rigetto del ricorso [G.M].</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 31 gennaio 2025, n. 351</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla corretta interpretazione della disciplina sulle cd. aree idonee per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, i Giudici amministrativi si sono pronunciati sulla legittimità di un provvedimento con cui si annullava in autotutela il titolo autorizzativo per un impianto fotovoltaico a terra, formatosi per silenzio-assenso, su zona agricola tutelata. Secondo parte ricorrente, il Comune resistente avrebbe interpretato erroneamente l’art. 20, comma 8, del D.lgs. n. 199 del 2021 (Decreto RED II), nella parte in cui ha ritenuto che il rapporto tra le lettere c-ter e c-quater sia da intendere come cumulativo e complementare e non alternativo, dovendosi ritenere ammissibile l’installazione di un impianto fotovoltaico a prescindere dalla destinazione urbanistica del terreno e dall’attuale uso dell’area. Più in particolare, la lettera c-ter in questione qualifica come area idonea “le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere”. La successiva lettera c-quater, invece, facendo salve le ipotesi delle lettere precedenti, non consente la realizzazione di impianti nelle aree che ricadono nelle fasce di rispetto. La questione sottoposta riguarda la possibilità di realizzare un impianto in una zona agricola tutelata (ossia in una fascia di rispetto) entro la distanza prevista dalla lettera c-ter. Sul piano letterale, il fatto che il legislatore abbia fatto salve le ipotesi delle lettere precedenti potrebbe voler dire che non si possa prescindere da tali previsioni. Sul piano logico sistematico, poi, intendere il suddetto criterio come alternativo comporterebbe una eccessiva liberalizzazione degli impianti, che potrebbero essere situati anche nelle fasce di rispetto, purché rispettino la distanza dei 500 metri. Ipotesi che, tuttavia, sarebbe esclusa dallo stesso Decreto del Ministero dell’ambiente del 21 giugno 2024, che afferma come la tutela culturale e paesaggistica deve ritenersi prevalente per valutare l’idoneità di un’area. Alla luce di ciò, secondo il Collegio giudicante, la decisione di escludere la realizzazione dell’impianto in zona agricola tutelata risulta pienamente legittima [G.M].</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>TAR Piemonte, II, sentenza 17 marzo 2025, n. 506</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità dell&#8217;autorizzazione alla costruzione di un impianto per la produzione di biometano in zona agricola, a fronte delle osservazioni contrarie del Comune e dei cittadini.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La sentenza del TAR Piemonte n. 506/2025 si pronuncia in merito all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di biometano nel Comune di Villareggia, confermando la legittimità del provvedimento impugnato nonostante l’opposizione del Comune e di alcuni cittadini. Il Collegio ha ritenuto infondati tutti gli otto motivi di ricorso, rilevando che l&#8217;iter istruttorio è stato approfondito e supportato da valutazioni tecniche adeguate.</p>
<p style="text-align: justify;">Particolare rilievo assume la valutazione positiva del progetto sotto il profilo ambientale, acustico, urbanistico e della viabilità, anche grazie all’adozione di misure di mitigazione e prescrizioni contenute nell&#8217;autorizzazione unica. Il TAR ha evidenziato come la discrezionalità tecnica dell&#8217;amministrazione sia insindacabile in sede giurisdizionale, salvo manifesta illogicità o travisamento, elementi assenti nel caso di specie. Significativa è anche la conferma della compatibilità dell’intervento con la vicinanza a siti protetti e la tutela della falda acquifera, grazie all’adozione di adeguate soluzioni tecniche. Il Collegio ha infine richiamato l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e del PNIEC. [A.M.F.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>TAR Piemonte, Sez. II, sent. 13 marzo 2025, n. 491/2025</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>In materia di VIA per impianti agrivoltaici, il silenzio serbato oltre i termini perentori è illegittimo e impone la condanna dell’amministrazione a provvedere con atto espresso, anche avvalendosi di poteri sostitutivi.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in epigrafe, il TAR Piemonte ha accolto il ricorso proposto da una società privata per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) su un’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), presentata per la realizzazione di un impianto agrivoltaico da 43,1 MW, rientrante nella disciplina speciale di cui all’art. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale ha ribadito la perentorietà dei termini procedimentali previsti dalla normativa, la quale impone la definizione del procedimento di VIA entro 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione progettuale. In caso di inerzia, è fatto obbligo all’amministrazione procedente di adottare comunque il provvedimento conclusivo, anche prescindendo da eventuali pareri tardivi o mancanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso concreto, il procedimento era rimasto bloccato a causa dell’omessa trasmissione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, alle dipendenze funzionali del MASE, e della conseguente mancata espressione del concerto da parte del Ministero della Cultura. Il TAR ha però chiarito che la mole dei procedimenti pendenti e le priorità fissate dall’art. 8, D.Lgs. 152/2006 non giustificano deroghe ai termini legali, né sospendono gli stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia conferma un importante principio: le criticità organizzative dell’amministrazione non possono pregiudicare i diritti del privato né ritardare l’esito del procedimento oltre i limiti normativamente fissati. Inoltre, il TAR ha previsto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta individuato nel Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a garanzia dell’effettività dell’obbligo di concludere il procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Particolarmente significativo, infine, il rilievo secondo cui il MASE avrebbe dovuto provvedere anche in assenza del parere della Commissione e del concerto del MIC, potendosi avvalere dei poteri sostitutivi previsti dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza, dunque, si inserisce nel solco della giurisprudenza più recente che tutela la certezza dei tempi dell’azione amministrativa, specie nei procedimenti di impatto ambientale per opere legate alla transizione ecologica. [A.M.F.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>TAR Piemonte, Torino, II, sentenza del 18 dicembre 2024, n. 447/2025 (pubblicata il 27 febbraio 2025)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità del diniego di permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia ad uso agricolo in area vincolata a parco, motivato da più ragioni pianificatorie e ambientali.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in esame, il TAR Piemonte ha rigettato il ricorso di un’azienda agricola che impugnava il diniego del permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di una tettoia per il ricovero di bovini in area vincolata, riconoscendo la legittimità dell’azione amministrativa fondata su plurimi motivi urbanistici, ambientali e paesaggistici.</p>
<p style="text-align: justify;">L’intervento ricadeva in una zona a destinazione di “parco” individuata dallo strumento urbanistico, nella quale risultavano già localizzate due imprese agricole, in base a un contingentamento stabilito sin dalla pianificazione originaria degli anni ’90. Il Collegio, con motivazione articolata, ha chiarito che tale vincolo ha natura conformativa e non ablativa, e che può essere autonomamente imposto dallo strumento urbanistico, anche in assenza di specifica tutela paesaggistica statale, quale espressione della competenza pianificatoria del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR ha inoltre escluso ogni profilo di discriminazione nella norma regolamentare che consentiva l’attività edificatoria solo a determinate aziende agricole preesistenti, rilevando che la scelta pianificatoria, se non manifestamente irragionevole, è insindacabile in sede di legittimità. Il Collegio ha respinto anche l’assunto secondo cui la struttura avrebbe potuto essere assimilata a quelle sportive consentite in zona, escludendo analogie morfologiche o funzionali e ribadendo che deroghe e assimilazioni non possono essere applicate estensivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza si segnala per il rigore con cui viene delineato il rapporto tra vincoli ambientali, discrezionalità tecnica dell’amministrazione e pianificazione urbanistica, riaffermando che l’esistenza di un vincolo locale non comporta di per sé violazione dell’art. 117 Cost., purché questo non sia in contrasto con il quadro normativo statale. Rilevante, infine, l’affermazione per cui l’atto plurimotivato resiste all’annullamento se anche solo uno dei motivi è fondato. [A.M.F.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>TAR Abruzzo, L’Aquila, I, sentenza del 26 febbraio 2025, n. 126/2025 (pubblicata il 12 marzo 2025))</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità della realizzazione e localizzazione di “ecopunti” comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani in ambito urbano.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in esame il TAR Abruzzo respinge il ricorso di alcuni cittadini e di due condomìni volto all’annullamento degli atti comunali che avevano disposto la realizzazione di “ecopunti” per la raccolta differenziata in ambito urbano, evidenziando la piena conformità degli stessi alla normativa regionale di settore.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, dopo aver ritenuto superabili le eccezioni preliminari, entra nel merito della controversia e, con motivazione articolata, esclude la fondatezza delle doglianze prospettate. Viene innanzitutto chiarito che la figura dell’“ecopunto” trova fondamento espresso nella legge regionale Abruzzo n. 45/2007, la quale lo definisce come un’area non custodita e priva di attività di stoccaggio, distinta dalla più complessa “isola ecologica”, con ciò escludendo l’applicabilità della normativa invocata dai ricorrenti, ivi compresa quella sull’autorizzazione degli impianti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR afferma inoltre la legittimità dell’operato del Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva, la cui competenza trova base nell’art. 107 TUEL, ed evidenzia come le scelte localizzative, seppur contestate, risultino motivate da esigenze concrete di miglioramento del servizio, incremento della raccolta differenziata e ottimizzazione dei flussi turistici.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza si segnala per l’equilibrata applicazione del principio di legalità in ambito ambientale, in particolare per il riconoscimento della discrezionalità tecnica e gestionale dell’ente locale nel modellare i sistemi di raccolta sulla base delle esigenze del territorio, anche attraverso l’uso di strumenti “atipici” ma previsti a livello regionale. [A.M.F.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>TAR Umbria, Sez. I, sentenza 3 marzo 2025, n. 233</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Legittimo l’atto regionale che differisce l’ampliamento di una discarica strategica, sulla base della saturazione delle capacità residue degli impianti concorrenti</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la decisione in esame il TAR Umbria ha respinto il ricorso proposto da ***** s.r.l. avverso la deliberazione della Giunta regionale n. 2/2022 e i successivi atti attuativi, nella parte in cui la Regione ha ritenuto meramente eventuale l’ampliamento della discarica di Le Crete, dando priorità alla riprofilatura degli impianti di Borgogiglione e Belladanza, in quanto prossimi alla saturazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il Collegio, la scelta amministrativa si colloca coerentemente nel quadro normativo che disincentiva lo smaltimento in discarica, in favore di strategie di economia circolare. La riprofilatura selettiva, calibrata su criteri tecnico-ambientali e sulla base della capacità residua degli impianti, non viola né il principio di parità di trattamento né la concorrenza tra operatori. In tale contesto, l’amministrazione non è tenuta a esaminare ogni istanza di ampliamento in ordine cronologico, potendo fondatamente stabilire una priorità istruttoria in funzione dell’interesse pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Non risulta pertanto illegittima l’archiviazione delle istanze PAUR presentate da ******* nel 2022, né può ritenersi contraddittoria la successiva nota regionale del dicembre 2022 che ha confermato l’inammissibilità della domanda, non essendo mutato il quadro istruttorio di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato, fondato su valutazioni tecniche circostanziate e coerente con il documento istruttorio approvato, resiste quindi alle plurime censure sollevate dalla ricorrente, comprese quelle di sviamento e di lesione del principio di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti. [A.M.F.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>TAR Abruzzo, L’Aquila, I, sentenza del 12 marzo 2025, n. 141/2025 (pubblicata il 25 marzo 2025)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sui limiti della discrezionalità tecnica della Soprintendenza nei casi di interventi paesaggistici soggetti a trasformazione ordinaria secondo la pianificazione paesaggistica regionale.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento il TAR Abruzzo accoglie il ricorso presentato da una società contro il diniego, da parte del Comune di Alba Adriatica, alla definitiva approvazione di un progetto di riqualificazione mediante piano di lottizzazione, fondato su un parere negativo della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda prende le mosse dal parere negativo reso dalla Soprintendenza in seno alla conferenza di servizi convocata dal Comune, seguito dalla delibera di rigetto del progetto, nonostante quest’ultimo rispettasse tutte le previsioni urbanistiche e paesaggistiche regionali, e si inserisse in un comparto urbanizzato già oggetto di interventi analoghi. La ricorrente aveva evidenziato che l’area in questione ricade in una zona qualificata come soggetta a “trasformazione a regime ordinario” dal Piano Regionale Paesistico, e che la Soprintendenza non avrebbe fornito una motivazione puntuale sul presunto impatto paesaggistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio accoglie tale censura e ribadisce l’obbligo per l’amministrazione di esprimere la propria valutazione tecnico-discrezionale in modo conforme agli strumenti pianificatori, secondo il principio di prevedibilità dell’azione amministrativa, pena l’illegittimità del provvedimento. La sentenza sottolinea inoltre come, pur in presenza di discrezionalità tecnica, il sindacato giurisdizionale sia ammissibile nei casi di motivazione carente, incoerente o contraddittoria, come nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">Il pronunciamento si distingue per la puntuale ricostruzione del rapporto tra pianificazione paesaggistica e margini valutativi dell’autorità preposta alla tutela, riaffermando che quest’ultima non può operare in contrasto con la zonizzazione stabilita dai piani sovraordinati. [A.M.F.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>TAR Abruzzo, L’Aquila, I, sentenza del 4 dicembre 2024, n. 12/2025 (pubblicata il 7 gennaio 2025)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’obbligo della Regione di concludere il procedimento avviato con istanza di autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e sulla conseguente illegittimità del silenzio serbato.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in esame il TAR Abruzzo accoglie il ricorso per silenzio proposto da una società richiedente autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di coincenerimento con recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, rilevando l’illegittimità della prolungata inerzia della Regione Abruzzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il procedimento autorizzativo, avviato nel dicembre 2022, aveva visto la conclusione formale della Conferenza di servizi con esito favorevole il 13 novembre 2023. Nonostante ciò, l’Amministrazione regionale aveva successivamente riaperto la fase istruttoria per chiarimenti sulla qualificazione giuridica dell’impianto (coincenerimento o incenerimento), coinvolgendo anche il Ministero dell’Ambiente e la competente ARPA regionale. Soltanto il 19 giugno 2024 è pervenuto il chiarimento da parte del Ministero dell’Ambiente, con cui si ribadiva la differenza, anche in termini di effetti ambientali, tra inceneritori e coinceneritori, superando così i dubbi sollevati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, pur dando atto della complessità istruttoria della vicenda, ha riconosciuto l’infondatezza delle giustificazioni fornite dalla Regione per il perdurare del silenzio, ritenendo ormai privo di fondamento il protrarsi dell’inerzia oltre la data del 19 giugno 2024, momento in cui l’Amministrazione era pienamente legittimata a concludere il procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza si segnala per la chiara riaffermazione del principio di obbligatorietà della conclusione del procedimento autorizzatorio nei termini previsti dalla legge, anche in presenza di sopravvenienze istruttorie, nonché per il rigore con cui viene valutato l’inerzia amministrativa a fronte di una responsabilità funzionale precisa. [A.M.F.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-1-2025/">Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 1/2025</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 4/2024</title>
		<link>https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-4-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 14:03:52 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_408&#038;p=89329</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-4-2024/">Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 4/2024</a></p>
<p>OSSERVATORIO SULL’AMBIENTE 4/2024   NORMATIVA COMUNITARIA a cura di Martina CARRATO, Alba CONIO   EMERGENZA E RISCHIO AMBIENTALE Decisione di esecuzione (UE) della Commissione del 19 dicembre 2024 n. 32325 Misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri. (Pubblicata in Gazzetta</p>
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<p style="text-align: center;"><strong>OSSERVATORIO SULL’AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>4/2024</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em> </em></p>
<p style="text-align: center;"><strong>NORMATIVA COMUNITARIA</strong></p>
<p style="text-align: center;">a cura di</p>
<p style="text-align: center;"><em>Martina CARRATO, Alba CONIO</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>EMERGENZA E RISCHIO AMBIENTALE </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decisione di esecuzione (UE) della Commissione del 19 dicembre 2024 n. 32325</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 23 dicembre 2024)</em></p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione Europea ha adottato una decisione di esecuzione in modifica dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447, in risposta ai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità che si sono verificati recentemente in diversi Stati membri dell’Unione Europea. La Commissione, dunque, prendendo atto dei nuovi focolai, con la decisione in esame, ha aggiornato le zone di protezione e di sorveglianza, individuando anche le misure sanitarie applicabili, in modo da prevenire ostacoli ingiustificati agli scambi all’interno dell’Unione Europea e con i paesi terzi. Con tale decisione si evidenzia dunque la necessità di una risposta rapida ed efficace ai focolai di HPAI, al fine di proteggere la salute pubblica, l’economia agricola ed i flussi commerciali, considerando anche l’importanza della collaborazione a livello internazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">In generale, questa decisione riflette l’efficacia dell&#8217;approccio preventivo dell’UE nella gestione delle malattie animali, ma suggerisce anche l&#8217;importanza di un continuo monitoraggio e aggiornamento delle misure sanitarie per fronteggiare efficacemente situazioni di emergenza in futuro. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 4 ottobre 2024, n. 2598</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’ingresso nell’UE di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 7 ottobre 2024)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il presente regolamento stabilisce norme per l’esecuzione dei controlli su determinati animali e sui prodotti di origine animale provenienti da taluni paesi terzi. Il regolamento in esame, in primo luogo, prevede che gli animali ed i prodotti di origine animale, destinati al consumo umano, possano fare ingresso nell’Unione solo se provenienti da paesi terzi che risultano ricompresi nell’apposito elenco predisposto dalla Commissione. Tale normativa considera anche le condizioni di ingresso nell’Unione di tali animali o prodotti di origine animale, al fine di garantire il rispetto del divieto di utilizzo di taluni medicinali antimicrobici volti ad aumentare la crescita e la produttività. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>NORMATIVA NAZIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;">a cura di</p>
<p style="text-align: center;"><em>Fabio TARANTINI, Giulietta RAK</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA E GIURISDIZIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“</em><em>Disposizioni urgenti in materia di termini normativi</em><em>”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 302 del 27 dicembre 2024)</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto-legge interviene anche su materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (art. 11). In particolare, viene spostato in avanti di un anno, il 1° gennaio 2025, il termine di decorrenza dell’obbligo di vendita di una quota di energia rinnovabile in capo alle società che forniscono energia termica per il riscaldamento e il raffrescamento (modifiche al d.lgs. n. 199 del 2021). Viene inoltre eliminata la scadenza dei tre anni stabilita per l’adozione dei decreti ministeriali di ricognizione e riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale ai fini della bonifica (modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla l. n. 233/2021). (24G00227) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell&#8217;articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 291 del 12 dicembre 2024)</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per le connesse opere e infrastrutture, intervenendo nella direzione della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione delle procedure autorizzative. In particolare, gli interventi realizzabili, da considerare di interesse pubblico prevalente a meno delle valutazioni ambientali negative identificate, sono individuati e distinti in tre allegati e assoggettati, rispettivamente, ai regimi amministrativi dell’attività libera, della procedura abilitativa semplificata o dell’autorizzazione unica, disciplinati nel dettaglio dal provvedimento. Il decreto contiene anche norme di coordinamento con il regime concessorio delle superfici e delle risorse pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi e stabilisce sanzioni amministrative. Sono posti in capo alle regioni e alle province autonome doveri di pianificazione territoriale, diversi e ulteriori rispetto a quelli già previsti per l&#8217;individuazione di superfici e aree idonee dalla disciplina vigente e, nello specifico, relativi all’adozione di piani di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio. Tali piani regionali, da adottare entro il 21 febbraio 2026 e funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, dovranno basarsi sulla mappatura del potenziale nazionale e delle aree disponibili per l&#8217;installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da pubblicare a cura del Gestore dei servizi energetici &#8211; GSE S.p.A. (GSE) entro il 21 maggio 2025.  Il decreto include norme di coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali di cui al d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e con la disciplina sulla promozione dell&#8217;uso dell&#8217;energia da fonti rinnovabili di cui al d.lgs. 8 novembre 2021 n. 199, conseguentemente modificate, nonché con altre norme nazionali rilevanti. (24G00205) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTI (ATMOSFERICO, IDRICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all&#8217;obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell&#8217;economia dell&#8217;Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell&#8217;Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all&#8217;istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell&#8217;Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 241 del 14 ottobre 2024; avviso di rettifica in G.U. n. 293 del 14 dicembre 2024)</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto legislativo recepisce gli aggiornamenti alla normativa unionale per il conseguimento degli obiettivi 2030 di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia e della neutralità climatica entro il 2050, adottati in materia di mercato delle quote di emissione di gas serra (Emission Trading System) &#8211; sistema ETS. Vengono modificate in maniera incisiva le regole nazionali per lo scambio delle quote di emissione e la disciplina di cui al d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47.  Tra le articolate modifiche, di particolare rilievo è l’estensione del sistema ETS a nuove categorie di imprese nei settori dell’edilizia, del trasporto stradale e della piccola industria, l’aggiornamento delle disposizioni per il settore del trasporto aereo con la progressiva eliminazione al 2026 delle quote a titolo gratuito e l’inclusione del settore del trasporto marittimo prima non contemplato. Vengono conseguentemente modificate le competenze del Comitato ETS, autorità nazionale competente presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ora affiancato dall’istituzione del Comitato ETS II quale sistema parallelo ed analogo per i nuovi settori.  (24G00163) (24A06649) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2024 n. 186</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell&#8217;ambiente (SNPA) ai sensi dell&#8217;articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 286 del 6 dicembre 2024)</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto, previsto dall’art. 14 della legge n. 132/2016 istitutiva del Sistema nazionale a rete per la protezione dell&#8217;ambiente (SNPA), detta disposizioni sul personale incaricato di interventi ispettivi dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, e delle Agenzie per la protezione dell’ambiente delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.  Sono disciplinate, in particolare, le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi e l’acquisizione e la cessazione della qualifica di ispettore, i titoli richiesti per tali funzioni nonché le caratteristiche della formazione e dell’aggiornamento, i principi e i criteri generali per lo svolgimento dell&#8217;attività ispettiva, il codice etico degli ispettori e le segnalazioni di illeciti ambientali da parte dei singoli e delle associazioni.(24G00204) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTI (ATMOSFERICO, IDRICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge 14 novembre 2024, n. 166 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“</em><em>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l&#8217;attuazione di obblighi derivanti da atti dell&#8217;Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.</em><em>”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 267 del 14 novembre 2024)</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto-legge convertito con modificazioni contiene misure per affrontare le procedure di infrazione dello Stato italiano riguardanti anche la materia ambientale. In particolare, il decreto dispone in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio (procedura di infrazione n. 2023/2187) l’integrazione della normativa in vigore sulla materia (legge n. 157/1992) inserendo il richiamo al rispetto della disciplina nazionale per la conservazione degli habitat naturali e degli uccelli selvatici di derivazione unionale (art. 13). La legge di conversione è intervenuta anche sull’apparato sanzionatorio in relazione all’attività di tiro nelle zone umide esistente, dettando specificazioni dell’ambito di applicazione delle sanzioni per la detenzione di munizioni e dell’attività di tiro, definita quale quella di sparare colpi con un fucile da caccia. L’identificazione delle zone umide presenti nel territorio su base cartografica e con apposite tabelle le zone umide viene inoltre demandata all’apposita decretazione. Il provvedimento d’urgenza interviene anche nel settore della qualità dell’aria e sulle relative procedure di infrazione aperte (n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299) prevedendo e finanziando un programma nazionale per la mobilità sostenibile e istituendo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia con il compito di elaborare, entro il 31 dicembre 2024, un Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell&#8217;aria da realizzare secondo uno stretto cronoprogramma (art. 14). Modifiche ed integrazioni rilevanti in relazione all’attuazione di tali previsioni sono state apportate dalla legge di conversione. La legge di conversione ha inoltre introdotto ulteriori disposizioni riguardanti il settore ambientale. È stato disciplinato (art. 14-bis) il settore del recupero e della valorizzazione delle materie prime strategiche generabili dal riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), oggetto di due procedure di infrazione (n. 2024/2142 e 2024/2097), attraverso la modifica del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 49. La legge è intervenuta, in particolare, prevedendo obblighi in relazione agli aspetti di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini, all’apparato sanzionatorio amministrativo e disciplinando il ritiro gratuito delle apparecchiature usate secondo i sistemi “uno contro uno” e “uno contro zero” e la relativa raccolta e deposito. In tema di responsabilità estesa del produttore (art. 14-ter), questa è stata estesa dal provvedimento di conversione all’immissione di prodotti attraverso piattaforme di commercio elettronico con l’introduzione di una dettagliata disciplina.(24G00184) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA E GIURISDIZIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2024 n. 186</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell&#8217;ambiente (SNPA) ai sensi dell&#8217;articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 286 del 6 dicembre 2024)</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto, previsto dall’art. 14 della legge n. 132/2016 istitutiva del Sistema nazionale a rete per la protezione dell&#8217;ambiente (SNPA), detta disposizioni sul personale incaricato di interventi ispettivi dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, e delle Agenzie per la protezione dell’ambiente delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.  Sono disciplinate, in particolare, le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi e l’acquisizione e la cessazione della qualifica di ispettore, i titoli richiesti per tali funzioni nonché le caratteristiche della formazione e dell’aggiornamento, i principi e i criteri generali per lo svolgimento dell&#8217;attività ispettiva, il codice etico degli ispettori e le segnalazioni di illeciti ambientali da parte dei singoli e delle associazioni.(24G00204) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge 13 dicembre 2024, n. 191</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell&#8217;economia circolare, l&#8217;attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicata nella G.U. n. 294 del 16 dicembre 2024)</p>
<p style="text-align: justify;">Le disposizioni del decreto-legge, convertito con modificazioni, intervengono sulla disciplina di diversi procedimenti in materia ambientale ed energetica allo scopo, tra l’altro, di facilitare la tempestiva realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per l&#8217;energia e il clima (PNIEC) attraverso misure di semplificazione e accelerazione. In particolare, è integrata (art. 1 del decreto-legge) la disciplina dei procedimenti di valutazione ambientale di cui al d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 intervenendo sulle priorità e sulle modalità di trattazione dei procedimenti da parte della Commissione tecnica di verifica dell&#8217;impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e prevedendo meccanismi per garantire una trattazione analoga da parte del Ministero della cultura. Proprio in relazione all’espressione del parere da parte del Ministero della cultura le modifiche apportate alla disciplina vigente sono particolarmente significative e prevedono, tra l’altro, in caso di dissenso con il parere della Commissione tecnica competente, la facoltà di ricorrere ai poteri deliberativi del Consiglio dei ministri a norma dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis della legge n. 400/1988. Di rilievo anche la previsione dell’obbligo per il proponente di progetti di produzione energetica da fonte fotovoltaica, solare termodinamica, a biomassa o a biogas o di produzione di biometano, di attestazione della legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie su cui realizzare l’impianto. Per le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti e la conciliazione con quelle concomitanti di salvaguardia ambientale, il provvedimento interviene anche in materia di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare (art. 2). Nel disporre un divieto di conferimento di nuovi permessi e concessioni, il provvedimento disciplina contestualmente la prosecuzione delle attività già autorizzate e le relative proroghe. In relazione alle concessioni di coltivazione in mare si interviene anche sulle misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale di cui al decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 convertito con modificazioni dalla legge n. 34/2022 e si integra la disciplina dello stoccaggio di gas naturale di cui al decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50. In materia di gestione delle acque, di crisi idrica e delle connesse situazioni emergenziali sono introdotte (art. 3) modifiche e integrazioni alla parte III del d.lgs. n. 152 del 2006, intervenendo sulle condizioni per il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale delle acque da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché con misure specifiche sulla gestione di servizio idrico nella Regione Puglia e modifiche degli organi di governo e controllo dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. Il provvedimento interviene anche in materia di economia circolare e di rifiuti, come disciplinata dalla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006. In particolare, sono modificate (art. 4) le previsioni in materia di Albo nazionale gestori ambientali e la relativa partecipazione delle imprese e quelle in materia di consorzio nazionale imballaggi e di sistemi autonomi, rivedendo tra l’altro le disposizioni sulla ripartizione dei costi a carico dei produttori e utilizzatori. Si semplifica anche la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare di cui alla legge “SalvaMare” n. 60/2022. Si interviene nuovamente (art. 5) sulla disciplina per la realizzazione degli interventi relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova, contenuta nel decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 adottato in occasione del crollo del Ponte Morandi di Genova e convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. In particolare, il decreto disciplina il recupero dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali derivanti dagli interventi e, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, anche dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara, prevedendo l’adozione a cura del Commissario straordinario per la ricostruzione di un apposito Programma per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali. Tale adozione sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo, fatta eccezione per gli interventi da assoggettare a valutazioni di compatibilità ambientale. In materia di discariche sono posticipati al 31 dicembre 2027 i termini entro i quali sono ammessi valori limite più elevati per alcune sostanze e parametri nelle discariche di rifiuti inerti, pericolosi, non pericolosi e nei depositi sotterranei, modificando l’art. 16-ter del d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36. Una disciplina specifica è introdotta per gli interventi previsti dal Piano d&#8217;azione per la riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, e la relativa caratterizzazione, in deroga all&#8217;art. 242, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006. Sono modificate, inoltre, le concentrazioni soglia di contaminazione di riferimento da applicarsi a fronte di eventi potenzialmente in grado di contaminare il sito da bonificare o all’aggravarsi delle situazioni di contaminazione di cui all’art. 242, comma 13-ter del d.lgs. n. 152 del 2006. Per il sito di bonifica di interesse nazionale di Crotone &#8211; Cassano e Cerchiara viene istituita (art. 7) una struttura di supporto al Commissario straordinario. Si rafforzano (art. 8) gli obblighi in materia di censimento e monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo, in particolare, in relazione all’alimentazione del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo, piattaforma ReNDiS, e si detta una articolata disciplina integrativa (art. 9) per l’accelerazione e la semplificazione della programmazione e del finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico affidati ai Commissari di Governo. Disposizioni riguardano infine (art. 10-bis) gli investimenti del Piano Mattei nei Paesi africani con l&#8217;obiettivo di coniugare le esigenze di sicurezza energetica con quelle della tutela ambientale mediante lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e la riduzione delle emissioni di gas serra. (24G00209) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge 16 dicembre 2024, n. 193</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicata nella G.U. n. 295 del 17 dicembre 2024)</p>
<p style="text-align: justify;">La legge disciplina il riordino delle concessioni autostradali e detta disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e degli usi commerciali e assicurativi, di trasporti, di strutture amovibili dei pubblici esercizi e di concorrenza, nonché di start up e libertà di impresa. All’art. 27 sono previste anche alcune integrazioni del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” in materia di gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio e di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. In particolare, il provvedimento interviene sull’art. 221-bis, comma 3, di tale decreto che disciplina i sistemi autonomi di gestione degli imballaggi, precisando che i progetti da allegare alle istanze di riconoscimento dei produttori che non intendono aderire ai consorzi previsti possono riguardare imballaggi relativi a una o più filiere. Viene integrato altresì l’art. 238, comma 10 del medesimo decreto relativo alle tariffe per il conferimento dei rifiuti urbani da parte di utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico prevedendo relative agevolazioni.  (24G00215) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>SITO DI BONIFICA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 2 dicembre 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Manfredonia». </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 16 dicembre 2024)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato un decreto per aggiornare i confini del sito di Manfredonia, riconosciuto a livello nazionale come area che necessita di interventi di bonifica. Per giungere alla nuova definizione dei confini, a seguito di un&#8217;approfondita analisi, è stata redatta una &#8220;Relazione per la deperimetrazione del S.I.N. Manfredonia&#8221;, che ha incluso anche uno studio tecnico dell&#8217;ISPRA, l&#8217;esame delle particelle catastali coinvolte e la creazione di una proposta di perimetrazione in formato digitale shapefile. Inoltre, è stata indetta una conferenza di servizi tra gli enti interessati, conclusasi con un parere positivo, subordinato all&#8217;inclusione nel nuovo perimetro di due specifiche particelle catastali. Il decreto, pertanto, stabilisce ufficialmente il nuovo perimetro del SIN di Manfredonia, rappresentato in una mappa allegata al decreto stesso. Questa mappa ufficiale è conservata in originale presso la Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Sicurezza Energetica e in copia conforme presso la Regione Puglia. Per garantire la massima trasparenza e accessibilità alle informazioni, la rappresentazione digitale del nuovo perimetro, in formato shapefile, è stata pubblicata sul sito web del Ministero. [T.D.P.] (24A06605)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SITO DI BONIFICA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 17 ottobre 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Cengio e Saliceto». </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 29 ottobre 2024)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto in oggetto ridefinisce i confini del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Cengio e Saliceto, un&#8217;area che richiede interventi di bonifica a causa della contaminazione ambientale. In particolare, il decreto fa riferimento al Codice dell&#8217;Ambiente D.Lgs. 152/2006 e a una successiva modifica art. 17-bis del D.L. 152/2021, che introduce la possibilità di rivedere i perimetri dei SIN, escludendo le aree che non soddisfano più i criteri per la classificazione di interesse nazionale. La decisione di riperimetrare il SIN di Cengio e Saliceto non è stata presa unilateralmente. Il Ministero si è avvalso di una &#8220;Relazione per la deperimetrazione&#8221; e di una &#8220;Relazione tecnica dell&#8217;ISPRA&#8221;, supportate da dati catastali e una rappresentazione cartografica in formato shapefile. Questo approccio garantisce una base scientifica e documentale solida per la ridefinizione del perimetro.Un aspetto importante riguarda la gestione delle aree escluse dal nuovo perimetro del SIN. In questi casi, la responsabilità dei procedimenti di bonifica transiterà alle Regioni competenti o agli enti da esse delegati, in conformità con le disposizioni del Codice dell&#8217;Ambiente. Questo trasferimento di competenze mira a una gestione più efficace e territorialmente coordinata delle attività di bonifica.Per quanto concerne i fondi pubblici destinati alla bonifica del SIN, il decreto specifica che potranno essere impiegati esclusivamente per interventi all&#8217;interno del nuovo perimetro. Sono fatte salve le risorse che le Regioni avevano già impegnato, prima della pubblicazione del decreto, per attività in aree ora escluse. Questa precisazione salvaguarda gli investimenti già programmati e assicura la continuità degli interventi.In conclusione, il decreto mira a rendere più efficiente e mirata l&#8217;azione di bonifica del sito di Cengio e Saliceto, attraverso la definizione di un perimetro più preciso, la chiara attribuzione delle responsabilità tra i diversi enti coinvolti e la garanzia di trasparenza delle informazioni. L&#8217;obiettivo primario è concentrare le risorse pubbliche sulle aree che presentano effettive criticità ambientali di interesse nazionale, ottimizzando gli interventi e tutelando al meglio l&#8217;ambiente e la salute pubblica.[T.D.P.] (24A05648)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>AREA MARINA PROTETTA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 22 dicembre 2023</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Istituzione dell&#8217;area marina protetta di Capo Spartivento. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 245 del 18 ottobre 2024)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto formalizza la creazione dell&#8217;Area Marina Protetta di Capo Spartivento, definendone gli obiettivi, i confini e il finanziamento iniziale. Rappresenta un importante passo avanti per la tutela della biodiversità marina in questa zona della Sardegna, già menzionata nella Legge 394/1991 come una delle aree marine di possibile istituzione di un&#8217;AMP. L&#8217;articolo 2 del decreto definisce gli obiettivi strettamente interconnessi e complementari, delineando un approccio integrato alla tutela dell&#8217;ambiente marino. Al centro di questa tutela c&#8217;è la conservazione della biodiversità marina. La sua conservazione è cruciale per il corretto funzionamento degli ecosistemi e per i servizi che essi offrono, come la produzione di ossigeno, la regolazione del clima e la fornitura di risorse alimentari. A Capo Spartivento, l&#8217;attenzione si concentra in particolare sui fondali duri, costituiti da scogliere rocciose e substrati compatti, che ospitano una ricca varietà di organismi. Altrettanto importanti sono le praterie di Posidonia oceanica, una pianta marina endemica del Mediterraneo che forma praterie sottomarine con un ruolo ecologico fondamentale; la conservazione di quest’ultime è prioritaria, data la vulnerabilità a diverse attività umane, come l&#8217;ancoraggio delle imbarcazioni, l&#8217;inquinamento e la pesca a strascico. Laddove gli habitat siano stati danneggiati da attività pregresse, l&#8217;AMP prevede interventi di recupero ambientale, come il ripristino delle praterie di Posidonia o la rimozione di rifiuti marini. L&#8217;articolo 3 del decreto stabilisce i confini geografici dell&#8217;Area Marina Protetta, un aspetto cruciale che definisce l&#8217;ambito territoriale in cui si applicano le misure di protezione. La delimitazione tiene conto di fattori ecologici, come la presenza di habitat importanti, le correnti marine e le rotte delle specie, ma anche di fattori socioeconomici. Questa delimitazione è fondamentale per definire l&#8217;area di competenza, facilitare le attività di gestione e controllo e permettere la zonazione interna dell&#8217;AMP, con diversi livelli di protezione e regolamentazione delle attività. [T.D.P.](24A05416)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>NORMATIVA REGIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;">a cura di</p>
<p style="text-align: center;"><em>Mauro BERALDI, Nicola GRANATO, Giulietta RAK, Francesca ZAPPACOSTA</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lazio, deliberazione della giunta regionale 28 novembre 2024, n. 1021</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Proroga della validità degli indirizzi e dei criteri transitori di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 171 del 12/05/2023, da applicare per l&#8217;avvio dei procedimenti di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell&#8217;articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativo alla realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale. </em><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 3 dicembre 2024, n. 97)</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la deliberazione in oggetto la Regione Lazio ha prorogato la validità degli indirizzi e criteri contenuti nella deliberazione della giunta regionale n. 171 del 12 maggio 2023, applicabili ai procedimenti di autorizzazione per impianti FER fotovoltaici a terra ed eolici, fino all&#8217;entrata in vigore della legge regionale che definirà le aree idonee per l’installazione di tali impianti. La medesima deliberazione ha affidato alla struttura regionale competente per il PAUR, attraverso la raccolta e l’analisi dei dati relativi alle procedure autorizzatorie concluse, il compito di monitorare costantemente lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nonché stabilito che i criteri contenuti nella deliberazione n. 171/2023 debbano essere considerati come principi guida anche per l’espressione degli atti della struttura regionale nell’ambito dei procedimenti di VIA di competenza statale. [M.B]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Toscana, deliberazione della giunta regionale 30 settembre 2024, n. 1083</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). </em><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 9 ottobre 2024, n. 41)</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la deliberazione in oggetto la Regione Toscana ha introdotto un aggiornamento delle disposizioni relative alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), al fine di adeguarle alle normative sopravvenute e alle esigenze degli utenti e degli uffici. La novità di maggior rilievo consiste nell’attivazione a partire dal 01/10/2024 del Sistema Gestionale Ambientale (GeA), quale canale esclusivo per la presentazione e la gestione delle istanze di VIA a decorrere dal 01/01/2025. Le disposizioni di cui alla deliberazione si applicano ai procedimenti di competenza regionale, ferma restando l’autonomia degli enti locali e degli enti parco nella gestione delle procedure di loro competenza. [M.B]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lombardia, Regolamento Regionale 4 novembre 2024, n. 6</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Regolamento regionale recante &#8216;Definizione dei criteri per l&#8217;esercizio coordinato ed integrato tra le attività minerarie in esercizio, quelle di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e gli interventi per la valorizzazione di tale patrimonio nonché definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell&#8217;autorizzazione degli interventi per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e dei casi di revoca e di decadenza di tale autorizzazione ai sensi degli articoli 3, comma 5, e 6, comma 4, della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 (Disposizioni per l&#8217;utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso)&#8217; </em></p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 30 ottobre 2023, n. 31)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Nell’ottica di valorizzazione del patrimonio minerario, il presente regolamento definisce , da un lato, i criteri per l’esercizio coordinato ed integrato delle attività minerarie, dall’altro, la procedura per il rilascio dell’autorizzazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio minerario. All’art. 2 sono chiarite le principali previsioni del regolamento, come “miniere o cantieri dismessi”, intervento per la valorizzazione”, etc. L’operatore interessato al rilascio dell’autorizzazione de quo, deve presentare istanza alla Regione, corredata da documentazione tecnica. In particolar modo, ben dettagliato deve essere il progetto per la valorizzazione, che comprende un inquadramento trasversale del sito, da un punto di vista geografico-geologico, passando a quello urbanistico, nonché naturalistico-paesaggistico. [N. G.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Friuli-Venezia Giulia, Deliberazione Giunta Regionale 11 ottobre 2024, n. 1542 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>LR 16/2009, art 16. Linee guida per la redazione dello studio geologico.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 30 ottobre 2024, n. 44)</em></p>
<p style="text-align: justify;">La presente deliberazione stabilisce le linee guida per la redazione dello studio geologico necessario al fine del rilascio del parere di compatibilità geologica di cui al comma 8 dell’art. 16 della L.R. 16/2009. Lo studio è composto dalla relazione geologica e dalla cartografia. La relazione geologica</p>
<p style="text-align: justify;">analizza e indica tutti gli elementi necessari a definire le condizioni del territorio sotto i profili geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo. Nel dettaglio, lo studio geologico deve contenere un inquadramento geologico finalizzato allo scopo dello studio e limitato all’area oggetto di parere. Le presenti linee guida rappresentato i contenuti minimi che, tuttavia, devono essere seguiti da necessari approfondimenti, in funzione delle specifiche caratteristiche della proposta di variante urbanistica. Da ultimo, la compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni del territorio sotto i profili geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo, viene valutata sulla base dei dati esposti nello studio geologico. [N. G.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lombardia, Regolamento Regionale 3 ottobre 2024, n. 4</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda </em></p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 7 ottobre 2024, n. 41)</p>
<p style="text-align: justify;">Il presente regolamento disciplina l’attività di pesca sulla porzione regionale del lago di Garda. Dopo aver elencato i diversi tipi di pesca, precisa che la Regione persegue la sostenibilità ambientale delle pesca professionale sul lago di Garda. Tale obiettivo viene garantito attraverso una gestione che assicuri l’equilibrio dei popolamenti ittici, la valorizzazione e l’incremento delle risorse ittiche. Parametro di tale gestione è l’individuazione dello “sforzo di pesca massimo” accettabile per il lago di Garda, che viene determinato dalla Giunta regionale.  A corredo della normativa, il presente regolamento istituisce il registro dei pescatori professionisti autorizzati ad esercitare, nonché stabilendo orari di pesca, periodi di divieto, limiti di cattura e zone di divieto assoluto di pesca. [N. G.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA – TUTELA DEL MARE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Friuli-Venezia Giulia, Legge Regionale 3 dicembre 2024, n. 11 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 4 dicembre 2024, n. 36)</em></p>
<p style="text-align: justify;">La presente legge regionale fornisce un quadro strategico dell’importanza del settore nautico della Regione. In un’ottica di economia circolare e di salvaguardia della biodiversità, viene promosso lo sviluppo ecosostenibile e competitivo della nautica regionale sia in ambito marittimo che lagunare e delle acque interne. Come primaria azione, la Regione attiva un tavolo permanente a vocazione interdisciplinare per lo studio e l’analisi dello sviluppo del turismo nautico, ma al contempo in coerenza con le esigenze di tutela dell’ecosistema marino, degli ambienti naturali costieri e del paesaggio. A tali fini, all’art. 6 viene disciplinata la “Rete regionale sull’economia del mare”, dotata di compiti eterogenei volti ad analizzare e a promuovere competenze idonee a sviluppare il mercato del mare, sempre in un’ottica di sostenibilità. Da ultimo, esempio lucido della ratio che anima il presente provvedimento, l’art. 10 promuove la sostituzione dei motori marini endotermici a combustione con nuovi motori a basso impatto ambientale quali motori ibridi, elettrici, a idrogeno o a metanolo. [N. G.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Friuli-Venezia Giulia, Decreto Presidente della Regione 3 ottobre 2024, n. 123 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, commi da 19 a 23, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), per l’organizzazione di eventi ecosostenibili “EcoEventiFVG”, coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 16 ottobre 2024, n. 42)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>EMERGENZA E RISCHIO AMBIENTALE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Campania – </strong>Legge regionale 10 dicembre 2024, n. 23.</p>
<p>Norme urbanistiche per la prevenzione del rischio bradisismico nell’area dei Campi Flegrei</p>
<p><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 16 dicembre 2024 n. 85, parte prima)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento legislativo in oggetto dispone sull’inedificabilità nell’area dei Campi Flegrei interessata dal rischio bradisismico. Nello specifico, nelle more dell’approvazione del piano paesaggistico regionale di cui all’Intesa tra la Regione Campania e il Ministero per i beni e le attività culturali del 14 luglio 2016, al fine di evitare l’incremento del carico urbanistico residenziale, in un’area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico,</p>
<p style="text-align: justify;">e di evitare gli impatti sulla pianificazione di emergenza, stabilisce che si applicano nella zona specifica di cui all’art. 9-<em>bis</em>, d.l. n. 79/2024, in materia di disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per gli interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, le disposizioni e le misure di salvaguardia previste dalla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 in materia di norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana. [F.Z.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Campania – Deliberazione della Giunta Regionale del 14 novembre 2024, n. 617</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Adozione delle Misure di Conservazione e dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 comprensivi di cartografia redatti nell&#8217;ambito del servizio finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Campania.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 2 dicembre 2024 n. 83, parte prima)</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la deliberazione della Giunta Regionale del 21 dicembre 2024, n. 741 la Regione Campania approva i Piani di gestione e le misure di conservazione di n. 57 siti regionali della Rete Natura 2000, in attuazione dei criteri riportati nella normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, richiamata nello stesso provvedimento in oggetto. [F.Z.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>EMERGENZA E RISCHIO AMBIENTALE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Campania – Deliberazione della Giunta Regionale del 21 dicembre 2024, n. 741</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Approvazione del documento di indirizzo per la definizione della “Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici” e del “Programma di interventi per la realizzazione di infrastrutture verdi e lo sviluppo di BioCitta”</p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 30 dicembre 2024 n. 88, parte prima)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la deliberazione della Giunta Regionale del 21 dicembre 2024, n. 741 la Regione Campania approva il documento di indirizzo per la strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici che contiene gli orientamenti preliminari per la definizione di un programma di interventi per la realizzazione di infrastrutture verdi e lo sviluppo di “biocittà”, per i comuni della Regione superiori a 20 mila abitanti. [F.Z.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>GIURISPRUDENZA EUROPEA</strong></p>
<p style="text-align: center;">a cura di</p>
<p style="text-align: center;"><em>Martina CARRATO</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Terza Sezione, Sentenza del 14 novembre 2024, Causa C – 47/23</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche e sulle opportune misure per evitare nelle zone speciali di conversazione il degrado degli habitat naturali</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti della Germania per non aver adottato delle misure adeguate a evitare il degrado di specifici tipi di habitat (6510 e 6520) in diverse ZSC. La censura della Commissione si fondava sulla constatazione della perdita di superficie di tali tipi di habitat nei siti designati, sulla mancanza di sorveglianza di tali siti, nonché sull’assenza di misure giuridicamente vincolanti contro la fertilizzazione eccessiva e la mietitura precoce dei suddetti siti. Le due censure poste a fondamento del ricorso deducono la violazione dell’art. 6, paragrafo 2 e dell’art. 4, paragrafo 1 della “Direttiva Habitat”. Una volta dichiarato il ricorso ricevibile nella sua interezza, la Corte ha ritenuto presente il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 6, paragrafo 2 della suddetta direttiva, presenti in capo alla Repubblica federale di Germania, non avendo essa adottato delle misure opportune per evitare il degrado dei tipi di habitat 6510 e 6520 protetti dalla rete Natura 2000. Non è stata ritenuta invece presente la violazione dell’art. 4, paragrafo 1 della medesima direttiva, che prevede in capo agli Stati l’obbligo di comunicare l’elenco contenente i siti geografici, nonché le informazioni su tali siti entro un termine preciso. In definitiva, la Repubblica federale di Germania è stata ritenuta responsabile di una violazione dell’art. 6, paragrafo 2 della “Direttiva Habitat”, avendo essa omesso in maniera generale e sistematica di adottare opportune misure per evitare il degrado dei tipi di habitat 6510 e 6520 protetti dalla rete Natura 2000.  [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tribunale dell’Unione Europea, Quinta Sezione ampliata, Sentenza del 27 novembre 2024, Causa T – 526/19 RENV</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità della Direttiva (UE) 2019/692, che modifica la Direttiva 2009/73/CE relativa al mercato interno del gas naturale e, in particolare l’art. 49 bis di tale Direttiva, che estende l’applicazione delle normative europee sui gasdotti a quelli che collegano Stati membri dell’UE con paesi terzi</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il caso riguarda il ricorso della Nord Stream 2 AG contro la Direttiva (UE) 2019/692, che modifica la Direttiva 2009/73/CE relativa al mercato interno del gas naturale. La Nord Stream 2 AG ha impugnato l&#8217;articolo 49 bis della direttiva, che introduce nuovi obblighi per i gasdotti che collegano Stati membri dell&#8217;UE con paesi terzi, come il gasdotto Nord Stream 2. Il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto integralmente il ricorso della Nord Stream 2 e ha analizzato la sussistenza o meno di una violazione dei principi del diritto europeo, tra cui la certezza del diritto, la parità di trattamento, la proporzionalità e il legittimo affidamento. La decisione ribadisce che, pur in presenza di ingenti investimenti, gli operatori economici devono considerare i cambiamenti normativi che potrebbero influenzare i loro progetti; viene infatti posta attenzione sul bilanciamento tra gli interessi degli investitori privati con gli obiettivi politici ed economici dell’Unione Europea, con particolare attenzione alla sicurezza energetica e all’integrazione dei mercati. La giustificazione dell&#8217;applicazione della direttiva anche ai gasdotti non completati prima della sua adozione (come il Nord Stream 2) si basa sull&#8217;idea che una regolamentazione tempestiva è necessaria per evitare distorsioni nel mercato interno e garantire l&#8217;adeguatezza delle infrastrutture. In definitiva, la decisione del Tribunale, enfatizza la necessità di una visione equilibrata tra il rispetto dei diritti degli operatori economici e gli obiettivi strategici collettivi dell&#8217;Unione Europea. Il Tribunale ha confermato la legittimità della Direttiva 2019/692, ribadendo che la normativa non viola i principi di certezza del diritto, parità di trattamento, proporzionalità o sviamento di potere, e che le modifiche introdotte dalla direttiva sono giustificate dagli obiettivi strategici dell&#8217;Unione Europea nel settore energetico [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI – INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Settima sezione, sentenza del 17 ottobre 2024, Causa C- 461/23</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e sulla designazione di un sito come zona speciale di conservazione. </em></p>
<p style="text-align: justify;">La causa riguarda il ricorso contro il distretto di Osnabrück che aveva adottato un regolamento per designare la zona di tutela paesaggistica “Ruscelli nell’Artland” come zona speciale di conservazione, in conformità alla Direttiva Habitat 92/43/CEE. Tale regolamento stabiliva divieti in relazione a determinate attività all&#8217;interno di questa zona, consentendo tuttavia delle eccezioni per attività già in corso, come la pesca, l&#8217;agricoltura, la silvicoltura, e altre misure di manutenzione. Il distretto non aveva effettuato una valutazione ambientale preliminare, né una valutazione di incidenza in base alla direttiva 2001/42/CE (VAS), che imponeva la valutazione per i piani ed i programmi che possano avere un impatto significativo su siti di rilevanza comunitaria. Il giudice tedesco ha dunque sollevato questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiedendo se il regolamento adottato dovesse essere considerato un “piano” soggetto a valutazione ambientale secondo la direttiva 2001/42/CE. La Corte ha ritenuto che la designazione di una zona speciale di conservazione sia strettamente legata alla gestione del sito e non è dunque generalmente soggetta a valutazione ambientale in base alla direttiva 2001/42, poiché si tratta di un atto “direttamente connesso e necessario” alla gestione del sito stesso. Tale sentenza pone alla luce l’importanza del bilanciamento tra l’esigenza di protezione dell’ambiente e la necessità di garantire la gestione efficace delle zone naturali protette. La Corte considera il concetto di “gestione del sito” e la distinzione tra le attività che sono parte integrante della conservazione del sito e quelle che potrebbero rappresentare un’influenza esterna. La designazione di una zona speciale di conservazione, in particolare, non è un “piano” soggetto a valutazione ambientale afferendo alle attività di gestione, volte a garantire la tutela. In definitiva, la Corte ha confermato che la protezione e la gestione delle zone Natura 2000 richiedono un approccio flessibile. Le autorità, dunque, devono bilanciare la necessità di protezione dell’ambiente con l’esigenza di non ostacolare l&#8217;attività economica o gestionale già esistente. La designazione di un sito come zona speciale di conservazione, di per sé, non implica dunque, automaticamente, l&#8217;obbligo di una valutazione ambientale separata, a meno che non si tratti di disposizioni che non siano direttamente connesse alla gestione del sito o che possano avere un impatto significativo sull&#8217;ambiente. Il giudice nazionale ha il compito di verificare, caso per caso, in base al contenuto delle singole disposizioni di un atto giuridico, se sussista l’obbligo di una valutazione ambientale. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em> </em><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>GIURISPRUDENZA NAZIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;">a cura di</p>
<p style="text-align: center;"><em>Nicola GRANATO, Serenella STIVALETTA, Rita TUCCILLO</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 18 novembre 2024, n. 9240</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla sanatoria di opere abusive realizzate in area soggetta a vincolo idrogeologico.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza in oggetto riguarda istanza di sanatoria su opere abusive realizzate in area interessata da vincolo idrogeologico. Un primo principio diritto fa riferimento ad un apprezzamento globale in luogo dei singoli interventi al fine di valutare l’incidenza delle opere sull’assetto del territorio (ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 15 aprile 2022, n. 2885). Questo collegio, poi, passa a fornire il quadro normativo della sanatoria di opere abusivamente realizzate in zone sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale. Ribadisce questo collegio, ai sensi dell’art. 32, co. 27, lett. d), DL n. 269/2003, la presenza congiunta delle seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) seppure realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria); d) che vi sia il previo parere dell’Autorità preposta al vincolo. [N. G.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 21 novembre 2024, n. 9376</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla domanda di condono in zona “plurivincolata” per legge. </em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza riguarda domanda di condono su due manufatti, con contestuale richiesta di parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 32 della L. 28 febbraio 1985, n. 47. Seguitava favorevolmente il Comune, ma non parere ostativo della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio, poiché relativa a zona “plurivincolata” per legge ai sensi dell’art. 142 del Cod. dei beni culturali. Il disposto menzionato – in particolare per la fascia di rispetto a tutela dei fossi e dei corsi d’acqua – e i vincoli dichiarativi del notevole interesse pubblico dell’area, congiunta alla protezione ambientale del piano paesaggistico allora vigente, formano il dispositivo della sentenza, secondo questo Collegio. [N. G.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 18 novembre 2024, n. 9230</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla domanda di condono edilizio relativa ad abusi c.d. maggiori.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza in oggetto riguarda un condono edilizio, ai sensi dell’art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, di una sopraelevazione comportante un aumento rilevante di superficie, senza titolo a edificare. Questo Collegio ha l’occasione di affrontare diversi profili di diritto. Sul piano procedimentale, in particolare sulla formazione del silenzio-assenso prevista dal disposto sopracitato, questo è escluso in caso di domanda di condono su immobili vincolati (di recente: Cons. Stato, V, 27 dicembre 2023, n. 11188). Nel dettaglio, il Collegio ha precisato che “in presenza di un vincolo ambientale e paesistico preesistente e di un aumento volumetrico non consentito, la formazione del silenzio-assenso non è neanche astrattamente configurabile, essendo la fattispecie totalmente estranea alla volontà condonistica”. Sul profilo sostanziale, invece, il condono è vietato in caso di abusi c.d. maggiori su immobili soggetti a vincoli dalla legge a tutela di “interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere”. [N. G.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Corte costituzionale, Sentenza del 18 ottobre 2024, n. 165</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità costituzionale di alcune norme della legge della Regione Puglia n. 27/2023 in materia di energia, idrocarburi e misure di compensazione territoriale riferite agli impianti e alle infrastrutture del gas. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, è stata sottoposta alla Corte costituzionale una questione di legittimità riguardante l’art. 2 comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 10 novembre 2023, n. 27, recante norme in materia di incentivazione alla transizione energetica, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, che dispone che qualora «<em>regioni ed enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale (…)</em>»). La questione è stata ritenuta dalla Consulta fondata soltanto parzialmente, con riferimento all’art. 117, comma terzo, Cost., in quanto, alla luce della menzionata legge n. 239/2004, recante un principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, che consente l’imposizione di misure di compensazione solo in caso di infrastrutture nuove o di trasformazione e potenziamento di infrastrutture esistenti (e quindi sempre previa autorizzazione). La norma regionale impugnata, invece, consentiva l’applicazione delle misure di compensazione nel settore del gas anche in relazione ad infrastrutture che avessero già ottenuto l’autorizzazione, ponendosi così in contrasto col parametro interposto della legge nazionale e con l’art. 117 Cost.. Pertanto, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 2 comma 1, lettera c), della l.r. n. 27/2023, nella parte in cui ha previsto che che <em>«[a]lle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative si aggiungono le misure di compensazione di cui al comma 1 dell’articolo 1 e con il procedimento di cui all’articolo 1».</em>  [S.S.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>GIURISPRUDENZA REGIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;">a cura di</p>
<p style="text-align: center;"><em>Fabio TARANTINI, Manuela CUNDARI, Vittorio MUZI, Giuseppe MARLETTA, Alfonso FIMIANI,  Serenella STIVALETTA, Carolina VILLANACCI</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Marche, Ancona, Sez. I, sentenza 11 luglio 2024, n. 638</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla responsabilità ambientale e sui limiti dell&#8217;imposizione di obblighi di bonifica a un proprietario non responsabile dell&#8217;inquinamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza in esame ha ad oggetto l’impugnazione proposta da una società proprietaria di un’area produttiva all’interno di un sito inquinato – sulla quale un’altra società affittuaria ha svolto la propria attività ritenuta fonte di inquinamento – contro il Ministero dell’ambiente ed altri enti pubblici avverso il provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale nonchè avverso una serie di atti prodromici. Nello specifico nell’ambito della Conferenza di Servizi erano state imposte alla società proprietaria delle prescrizioni riguardanti la messa in sicurezza d&#8217;emergenza e la bonifica dell&#8217;area, prescrizioni contestate dalla società ricorrente in quanto non responsabile dell’inquinamento.I giudici del Tar marchigiano, nell’accogliere il ricorso con riferimento agli obblighi del proprietario non responsabile e uniformandosi ad un orientamento del Consiglio di Stato formatosi sulla scorta della sentenza della Terza Sezione della Corte di giustizia UE, 4 marzo 2015 C 534-13, hanno ribadito l’impossibilità di imporre le misure di bonifica al proprietario non responsabile della contaminazione, in ragione della natura sanzionatoria di questa misura. Tuttavia, hanno precisato che analogo ragionamento non può valere anche con riferimento alle misure di messa in sicurezza di emergenza, le quali, così come le misure di prevenzione, non hanno analoga misura sanzionatoria, ma preventiva e cautelare, trovando fondamento nel principio di precauzione e nel correlato principio dell’azione preventiva e, in quanto tali, possono gravare sul proprietario senza necessità di accertarne il dolo o la colpa. Pertanto, il proprietario incolpevole del terreno sul quale sono depositate sostanze inquinanti, che non sia stato negligente nell’attivarsi con le segnalazioni e le denunce imposte dalla legge è tenuto, ai sensi dell’art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, solo ad adottare le misure di prevenzione, mentre gli interventi di riparazione, messa in sicurezza definitiva, bonifica e ripristino gravano sul responsabile della contaminazione, ossia su colui al quale – per una sua condotta commissiva od omissiva – sia imputabile l’inquinamento. Ad ogni modo, i giudici precisano che nel caso di bonifica spontanea del sito inquinato, il proprietario avrà diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>EMERGENZA E RISCHIO AMBIENTALE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Marche, Ancona, Sez. I, sentenza 22 luglio 2024, n. 695</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sugli effetti derivanti dall’omesso adeguamento del comune al parere geomorfologico negativo adottato dall’amministrazione competente a fronte di un potenziale rischio idrogeologico</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La sentenza in esame riguarda un ricorso presentato dai comproprietari di un terreno contro un comune marchigiano per l’annullamento del diniego del permesso di costruire sul loro terreno incluso in un piano attuativo convenzionato, rilasciato sulla base di un parere negativo della Provincia di Ancona riguardante la conformità geomorfologica del terreno. Si precisa che il diniego impugnato è stato adottato nonostante il Comune – discostandosi dichiaratamente da tale parere negativo di compatibilità geomorfologica – avesse in precedenza approvato una variante al Piano Regolatore Generale (PRG) che includeva l’area di proprietà dei ricorrenti tra quelle edificabili. Al riguardo si sottolinea che avverso la deliberazione di approvazione della variante al PRG non era stata proposta alcuna impugnazione, ragione per cui i ricorrenti hanno contestato la violazione del legittimo affidamento circa la possibilità di costruire sull&#8217;area nonchè la contraddittorietà delle decisioni, in quanto il Comune che inizialmente aveva disatteso i pareri negativi della Provincia di Ancona, aveva successivamente adottato una posizione contraria, negando il permesso di costruire. I giudici amministrativi, dopo un attento esame di alcune disposizioni normative, si sono soffermati sulla individuazione degli effetti derivanti – a fronte di un potenziale rischio idrogeologico – dall’omesso adeguamento del comune al parere geomorfologico negativo adottato dall’amministrazione competente, riconducendoli alla categoria dell’annullabilità e non, piuttosto, dell’inefficacia come sostenuto dalla difesa erariale. Conseguentemente, i giudici, condividendo le doglianze sollevate dai ricorrenti nella parte in cui essi avevano evidenziato che la Provincia di Ancona avrebbe dovuto a suo tempo impugnare la variante al PRG e i piani attuativi approvati dal comune in dichiarato dissenso dai pareri geomorfologici negativi, hanno accolto il ricorso. Ed invero, non essendo stati a suo tempo impugnati, i piani <em>de quibus</em> sono stati considerati validi ed efficaci, non potendo essere disapplicati nè dal Comune nè dal giudice con la conseguenza che gli interventi edilizi ad essi conformi devono essere autorizzati. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Marche, Ancona, Sez. I, sentenza 30 luglio 2024, n. 710</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità del diniego espresso dal comune all’installazione di una stazione radio base in contrasto con alcuni profili paesaggistici e ambientali</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio in esame attiene all’impugnazione proposta da un operatore di telefonia mobile avverso alcuni provvedimenti con cui un comune ha disposto il rigetto dell’istanza avente ad oggetto l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile all’interno del proprio territorio.Nello specifico, dopo che il Comune ha negato l&#8217;uso di un&#8217;area pubblica per l&#8217;installazione, l’operatore ha scelto un sito privato e ha presentato la richiesta di autorizzazione al SUAP il quale, a seguito della conferenza di servizi, ha comunicato il preavviso di rigetto alla luce del parere contrario espresso dal comune in quanto (i) l’operatore non avrebbe presentato un piano di rete efficace e correlato, (ii) la richiesta di autorizzazione eluderebbe il processo di pianificazione prescritto dalla normativa comunale e regionale, (iii) la stazione radio base contrasterebbe visivamente con i beni culturali e paesaggistici della zona.I giudici del Tar Marche, seppure hanno ritenuto alcuni dei motivi di ricorso proposti fondati, ossia l’illegittimità del divieto generalizzato all’installazione delle SRB (stazioni radio base) previsto dal regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 8, comma 6, della l. n. 36/2001 e l’illegittimità della richiesta del Comune al gestore della previa presentazione del piano annuale di sviluppo della rete, non essendo questo vincolante, hanno nel complesso respinto il ricorso. In particolare i giudici si sono soffermati sul contrasto tra l’intervento <em>de quo</em> e alcuni profili paesaggistici e ambientali e, a tal riguardo, hanno richiamato la Corte Costituzionale che in più occasioni ha ribadito che nella gerarchia dei piani che afferiscono alla materia del governo del territorio, il piano paesaggistico ambientale occupa un posto preminente e prevale su tutti gli altri strumenti di governo del territorio. Pertanto, poichè le N.T.A. del P.R.G. del Comune, in adeguamento al P.P.A.R. (piano paesaggistico ambientale regionale) – non specificamente censurato dal ricorrente –, prevedono che nell’ambito di una tutela integrale del centro storico è vietata l’installazione di impianti tecnologici, deve ritenersi legittimo il diniego all’installazione della SRB da parte del comune, essendo il sito prescelto inidoneo in ragione di specifici divieti legittimi e non contestati.[M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA E GIURISDIZIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Molise, Campobasso, Sez. I, sentenza 8 luglio 2024, n. 224</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla competenza del G.A. in merito alla domanda di accertamento del diritto al rimborso in caso di  mancato rispetto dei termini con riferimento all’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA per un progetto ricompreso nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio in esame ha ad oggetto il ricorso proposto da una società operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) a fronte dell’istanza presentata dalla ricorrente per l’avvio del procedimento di VIA per un progetto di un impianto agrisolare rientrante tra gli interventi attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia ed il clima (PNIEC), nonchè per l’annullamento della nota del MASE nella parte in cui ritiene che il termine per la conclusione della VIA non è rimasto inadempiuto e che nulla è dovuto alla società con riferimento alla richiesta di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.A tal ultimo riguardo, dopo aver ritenuto illegittimo nel caso di specie il silenzio serbato con riferimento all’istanza di VIA e ordinato all’Amministrazione di trattare e concludere il procedimento, i giudici del Tar Molise hanno ritenuto infondata l’eccezione sollevata dalla difesa erariale di inammissibilità della domanda di accertamento del diritto al rimborso per difetto di giurisdizione a favore del G.O.Ed invero, i giudici amministrativi hanno precisato che il rimborso in questione si pone, sul piano prettamente normativo, quale conseguenza automatica e diretta della inerzia del MASE nella conclusione del procedimento di VIA. Nella sentenza è stato precisato che tale rimborso costituisce una forma speciale dell’indennizzo previsto in via generale dall’art. 2 bis, comma 1 bis, della l. n. 241/1990 e, conseguentemente, il G.A. è legittimato a conoscere della domanda di accertamento del diritto al rimborso e della conseguente condanna dell’Amministrazione inerte al pagamento: ciò anche in ragione dell’art. 28, comma 4, del d.l. n. 69 del 2013 secondo cui nel giudizio di cui all’art. 117 del d.lgs. n. 104 del 2010 congiuntamente al ricorso avverso il silenzio può proporsi domanda per ottenere l’indennizzo.Ed ancora i giudici, disattendendo un’altra eccezione proposta dalla difesa erariale inerente il difetto di legittimazione passiva del MASE, osservano che l’obbligo del rimborso del 50% delle spese di istruttoria grava in capo al MASE e non al MEF. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Sardegna, Cagliari, Sez. II, sentenza 22 luglio 2024, n. 578</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione rispetto all’obbligo di provvedere in relazione all’adozione di un provvedimento di VIA nell’ambito dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia ed il clima</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio in esame ha ad oggetto il ricorso proposto da una società la quale aveva presentato un’istanza di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un progetto relativo ad un impianto agrivoltaico di potenza pari a 25,633 MW, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006, per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e, ove occorrer possa, per il silenzio serbato dal Ministero della Cultura e dalla Commissione Tecnica PNRR – PNIEC, nonchè nell’inerzia nell’attivazione dei relativi poteri sostitutivi. Nello specifico si è costituito il Ministero dell’ambiente eccependo che il mancato esame dell’istanza proposta dalla ricorrente sarebbe giustificato dall’art. 8, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, in quanto, secondo la difesa erariale, detta norma implicherebbe una deroga, giustificata dalla rilevanza strategica e unionale degli interventi di maggiori dimensioni, rispetto al criterio strettamente cronologico di esame delle istanze, consentendo all’amministrazione stessa di non rispettare i termini di conclusione previstu per i progetti di minore rilevanza laddove risulti impossibile per il numero dei “progetti più strategici”. I giudici del Tar Sardegna ritengono, però, infondata tale argomentazione avanzata dalla difesa erariale, tenuto conto che, aderendo all’orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, un’ipotetica adesione alla ricostruzione ermeneutica offerta da parte resistente implicherebbe la sostanziale <em>interpretatio abrogans</em> delle previsioni normative afferenti ai termini procedimentali per l’adozione del provvedimento di VIA, con conseguente elusione dei medesimi termini, espressamente qualificati come perentori dallo stesso legislatore, ai sensi dell’art. 25, comma 7 del d.lgs. n. 152/2006. Deve essere, pertanto, dichiarata nel caso di specie l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE sulla richiesta di VIA presentata dalla ricorrente anche se relativa alla realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza minore. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, sentenza 23 settembre 2024, n. 620</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla assimilazione delle infrastutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in esame i giudici del Tar Sardegna hanno accolto il ricorso proposto da una società operante nel settore dei servizi di comunicazione elettronica avverso la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi e archiviazione della pratica, adottata dal SUAPE di un comune sardo in relazione all’istanza presentata dalla ricorrente per la realizzazione di una nuova infrastruttura per SRB (stazione radio base) di telefonia cellulare.Nello specifico la ricorrente contesta che il comune, basandosi sul parere non favorevole dell’Ufficio urbanistica ed edilizia, avrebbe illegittimamente invocato disposizioni che riguardano costruzioni edilizie e non gli impianti in esame, e che il regolamento comunale non può imporre limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa, dovendo il controllo esercitabile dal comune essere circoscritto al rispetto di evenutali norme contenute nei regolamenti edilizi locali o negli strumenti urbanistici che si riferiscono alle opere di urbanizzazione primarie.I giudici del Tar Sardegna, accogliendo le tutte le motivazioni addotte dalla ricorrente, si sono in particolare soffermati, richiamando la giurisprudenza sul tema, sul fatto che gli impianti per le telecomunicazioni non sono assimilabili alle normali costruzioni edilizie in quanto non presentano, a differenza di queste ultime, volumetria o cubatura ma si sviluppano normalmente in altezza e rappresentano un volume tecnologico non assimilabile alle costruzioni. É stato precisato, inoltre, che in base all’art. 86 (oggi 43) del d.lgs. n. 259/2003 le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, tra cui sono ricomprese le stazioni radio base, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e rivestono, dunque, “carattere di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 259/2003, potendo conseguentemente essere ubicate in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche, sebbene al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica anche tali opere non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale, potendo l’esigenza della realizzazione dell’opera di pubblica utilità risultare cedevole. Ad ogni modo l’amministrazione in caso di diniego deve dare conto in maniera chiara e specifica delle ragioni che rendono incompatibile l’impianto oggetto dell’istanza con la destinazione e le caratteristiche dell’area, mentre, nel caso di specie, nessuna delle motivazioni addotte dal comune è risultata idonea a giustificare il gravato diniego. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 17 luglio 2024, n. 1174</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006 per la realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio in esame ha ad oggetto il ricorso presentato da tre comuni calabri contro la Regione Calabria e nei confronti di una ditta la quale aveva presentato un progetto per la realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, per l&#8217;annullamento del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006 in relazione a tale progetto. Al riguardo si precisa che in sede di conferenza di servizi ex art. 14 della legge n. 241/1990 – articolatasi in quattro sedute – il comune di Altomonte aveva espresso un parere contrario durante la terza seduta, citando incompatibilità con il Distretto Agroalimentare di Qualità (DAQ) e non si era presentato alla quarta seduta, ma la Regione alla fine aveva approvato il progetto nonostante il parere negativo di detto comune.I giudici del Tar Calabria, dopo aver confermato la legittimazione e l’interesse a ricorrere del Comune di Altomonte (rigettandola invece per gli altri due), ricadendo l’impianto in questione nel proprio territorio nonchè la tempestività del ricorso, nell’esaminare il merito del ricorso si sono soffermati sull’inquadramento del c.d. “PAUR”, che rappresenta il provvedimento unico autorizzatorio che riguarda e sostituisce tutti i titoli autorizzativi necessari all’esercizio dell’opera, ivi compresi quelli a carattere non ambientale e che – a seguito delle novità introdotte dal d.lgs. n. 104 del 2017 – si pone come alternativa facoltativa, a richiesta del proponente, rispetto alla VIA tradizionale. Dopo queste premesse, i giudici del Tar Calabria, nel rigettare il ricorso, hanno ritenuto che la Regione avesse operato legittimamente, avendo considerato tutte le posizioni espresse durante la conferenza di servizi e bilanciato gli interessi in gioco e che il fatto che l’assenza del comune all’ultima seduta della conferenza dei servizi, fosse stata interpretata come “assenso”, nonostante l’espressa manifestazione di dissenso in precedenza espressa, non fosse lesiva del corretto funzionamento della conferenza dei servizi ed, in particolare, dell’art. 14 <em>ter</em>, comma 7 della l. n. 241/1990, dal momento che il criterio del calcolo delle maggioranze deve essere operato sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi partecipanti, dando rilevanza ad un voto espresso in termini qualitativi piuttosto che quantitativi. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, sentenza 9 agosto 2024, n. 1258</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla formazione del silenzio assenso nell’ambito del procedimento autorizzatorio relativo alla realizzazione di una infrastruttura di comunicazione elettronica anche con riferimento alle opere accessorie</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio in esame ha ad oggetto il ricorso ed i motivi aggiunti presentati da una società di telecomunicazioni avverso una serie di comunicazioni ed atti con i quali il Comune interessato – dopo aver rilasciato l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto – ha manifestato l’intenzione di precludere la realizzazione dell’infrastruttura e ha sospeso i lavori intrapresi, nonchè  comunicato alla società ricorrente la non sussistenza delle condizioni per procedere al rilascio del provvedimento conclusivo unico. Nello specifico la ricorrente lamenta che l’amministrazione comunale avrebbe sospeso la prosecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto di telecomunicazioni, nonostante l’autorizzazione rilasciata ed il silenzio assenso formatosi in relazione alla propria richiesta, essendo decorsi i 90 giorni previsti <em>ratione temporis</em> dall’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003, senza neanche agire in autotutela per annullare il titolo abilitativo rilasciato e, comunque, formatosi <em>per silentium.</em> I giudici del Tar Calabria, disattendendo le censure sollevate dalla difesa comunale secondo cui la previa autorizzazione rilasciata avrebbe riguardato solo l’installazione dell’impianto di telecomunicazione e non anche un ulteriore intervento relativo alla realizzazione dei muri di sostegno, non soggetto alla procedura semplificata di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003 e rispetto al quale sarebbe successivamente risultata la presenza di vincoli di natura geomorfologica, hanno ritenuto fondati il ricorso ed i motivi aggiunti, dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento e la giurisprudenza già occupatasi della questione. Ed invero nella sentenza viene precisato che il procedimento di installazione delle infrastrutture di impianti elettrici, oggi disciplinato dall’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003, costituisce un procedimento unico nell’ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità alle esigenze di semplificazione e concentrazione procedimentale e, conseguentemente, il rispetto della normativa urbanistica da parte delle infrastrutture di comunicazione elettronica deve essere acclarato nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune resistente, il provvedimento formatosi <em>per silentium </em>non può che ricomprendere anche le opere accessorie, inclusi i muri di sostegno, in quanto rappresentate nel progetto allegato all’istanza. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Basilicata, Potenza, I, sentenza 19 ottobre 2024, n. 519</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla corretta applicazione del principio “chi inquina paga”</em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza del TAR Basilicata n. 519/2024 riguarda una complessa vicenda di inquinamento ambientale presso l&#8217;area &#8220;Pozzo Masseria Petrulla 1&#8221; nel comune di Policoro (MT), e le responsabilità connesse alla bonifica del sito. Nel corso del tempo, sono state riscontrate delle contaminazioni, in particolare da Cromo VI, nelle acque sotterranee del sito. A seguito di ciò, sia la Provincia di Matera che la Regione Basilicata hanno emesso una serie di atti amministrativi che individuavano Gas Plus come responsabile della contaminazione e alla società imponevano di provvedere alla bonifica e alla messa in sicurezza dell&#8217;area.Gas Plus ha presentato ricorso al TAR Basilicata contro questi atti. In particolare, contestava di essere stata considerata responsabile senza che fosse stata condotta un&#8217;adeguata indagine per accertare se la contaminazione fosse effettivamente imputabile alle sue attività o a quelle dei precedenti gestori, in particolare Società Petrolifera Italiana. Il TAR Basilicata ha esaminato il ricorso e ha dato ragione a Gas Plus su un punto cruciale: non è sufficiente essere l&#8217;attuale titolare della concessione per essere automaticamente considerato responsabile della contaminazione. Il Tribunale ha affermato che è necessario condurre un&#8217;indagine approfondita per accertare le responsabilità, tenendo conto del principio &#8220;chi inquina paga&#8221; e delle diverse fasi della gestione dell&#8217;area. In altre parole, non si può presumere che l&#8217;attuale gestore sia responsabile di inquinamenti pregressi causati da altri. Il TAR ha inoltre chiarito la differenza tra fusione per incorporazione, che può trasferire le responsabilità, e la cessione di ramo d&#8217;azienda che, come nel caso specifico, non le trasferisce automaticamente. Quindi, l&#8217;ordinanza della Provincia che addossava a Gas Plus l&#8217;intera responsabilità è stata annullata.Tuttavia, il TAR non ha accolto il ricorso di Gas Plus contro gli atti della Regione Basilicata. Il Tribunale ha ritenuto legittima la decisione della Regione di non approvare il rapporto di caratterizzazione ambientale presentato da Gas Plus e l&#8217;imposizione di misure di prevenzione. Il TAR ha spiegato che le misure di prevenzione, che mirano a contenere la diffusione dell&#8217;inquinamento, possono essere imposte anche al gestore, che non è responsabile dell&#8217;inquinamento stesso, al fine di tutelare l&#8217;ambiente. Queste misure non vanno confuse con la &#8220;messa in sicurezza d&#8217;emergenza&#8221;, che presuppone una situazione di pericolo imminente e che, al contrario delle misure di prevenzione, non può essere imposta al gestore incolpevole. Infine, il TAR ha confermato la correttezza della procedura di conferenza di servizi utilizzata dalla Regione, anche nella sua forma asincrona.In conclusione, la sentenza del TAR Basilicata stabilisce un importante principio: la responsabilità per la bonifica di un sito contaminato non si trasferisce automaticamente con la cessione di un ramo d&#8217;azienda. È necessario accertare le responsabilità effettive secondo il principio &#8220;chi inquina paga&#8221;. Allo stesso tempo, la sentenza conferma la possibilità per le autorità competenti di imporre misure di prevenzione anche a chi non è direttamente responsabile dell&#8217;inquinamento, con l&#8217;obiettivo primario di proteggere l&#8217;ambiente.</p>
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<p style="text-align: justify;"><strong>TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Liguria, Genova, II, sentenza 12 dicembre 2024, n. 832</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla protezione dei centri abitati da rumori e odori molesti</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza in questione affronta due ricorsi riuniti, presentati da residenti e proprietari di immobili a Chiavari, contro il decreto regionale che autorizza la costruzione di un impianto di depurazione delle acque reflue nella zona della Colmata. Il fulcro della controversia risiede nella contestata localizzazione dell&#8217;impianto, ritenuta dai ricorrenti irragionevole e lesiva per l&#8217;ambiente e il turismo locale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale si concentra, in primo luogo, sulla questione della legittimazione e dell&#8217;interesse ad agire dei ricorrenti. Richiamando un precedente del Consiglio di Stato, sentenza n. 11326/2023, il TAR chiarisce che la semplice &#8220;vicinanza&#8221; degli immobili all&#8217;area destinata all&#8217;impianto non è sufficiente a legittimare automaticamente un ricorso. È necessario, invece, dimostrare uno specifico pregiudizio derivante dall&#8217;atto impugnato. In questo caso, il TAR riconosce l&#8217;interesse dei ricorrenti alla luce delle norme tecniche in materia di impianti di depurazione; in particolare, l&#8217;art. 18 della legge regionale n. 43/1995 e la deliberazione del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977. Queste norme prevedono l&#8217;obbligo di una fascia di rispetto intorno agli impianti per proteggere i centri abitati da possibili emissioni nocive, come rumori e odori. Il TAR ritiene che i ricorrenti abbiano fornito un &#8220;principio di prova&#8221; del potenziale pregiudizio, che deriverebbe dalle emissioni dell&#8217;impianto in progetto, giustificando così il loro interesse ad agire.</p>
<p style="text-align: justify;">Un altro aspetto importante riguarda l&#8217;intervento ad adiuvandum di ADUSBEF, un&#8217;associazione per la difesa dei consumatori. Il TAR dichiara inammissibile questo intervento, richiamando la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato e dell&#8217;Adunanza Plenaria. Il principio affermato è che l&#8217;intervento ad adiuvandum è consentito solo a soggetti, che hanno una posizione giuridica dipendente o collegata a quella del ricorrente principale. ADUSBEF, in quanto associazione riconosciuta ai sensi del Codice del Consumo (art. 137 e ss. D. Lgs. 206/2005), ha un&#8217;autonoma legittimazione ad agire per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Questa autonomia esclude la possibilità di un suo intervento ad adiuvandum nel presente giudizio, poiché non sussiste il necessario rapporto di dipendenza con la posizione dei ricorrenti principali. In sintesi, ADUSBEF avrebbe potuto presentare un ricorso autonomo, ma non può &#8220;appoggiarsi&#8221; al ricorso di altri soggetti. [T.D.P.]</p>
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<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI &#8211; BONIFICA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma Sez. I, sentenza 23 ottobre 2024, n. 278</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’illegittima imposizione al privato da parte delle Amministrazioni locali di opere di messa in sicurezza idraulica-spondale e di piani di caratterizzazione dei rifiuti in quanto attività delle competenti autorità pubbliche regionali.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, riguarda il ricorso presentato da Finaria S.p.A. contro l&#8217;ordinanza del Sindaco del Comune di Felino n. 80 del 21 dicembre 2023. La società è proprietaria di un’area nel Comune di Felino (PR) collocata nei pressi del torrente Baganza presso cui sono stati rinvenuti alcuni giacimenti di rifiuti.L&#8217;ordinanza imponeva a Finaria S.p.A. un duplice onere, ovverosia di eseguire <em>in primis</em> interventi di messa in sicurezza idraulica della propria sponda e <em>in secundis</em> di predisporre un piano di caratterizzazione dei rifiuti presenti nell&#8217;area di sua proprietà con successivo ripristino dei luoghi.Il Tribunale ha accolto il ricorso di Finaria S.p.A., annullando l&#8217;ordinanza impugnata non potendo costituire un onere imposto al privato né quello di eseguire opere di messa in sicurezza idraulica dei corsi d’acqua, né quello di eseguire uno studio volto alla “caratterizzazione e indagine” sui rifiuti in assenza della specifica prova della responsabilità soggettiva nella produzione e/o accumulo dei rifiuti, trattandosi di attività di competenza delle autorità pubbliche regionali.Il Comune, infatti, mentre può ingiungere a determinate condizioni la rimozione dei rifiuti con un’ordinanza di bonifica, non è legittimato ad ordinare l’esecuzione di opere idrauliche ed edilizie di competenza della Regione: la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito, che i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all&#8217;autorità amministrativa, ai sensi dell&#8217;art. 2 del T.U. 25 luglio 1904 n.523, provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde (cfr. <em>Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 5 settembre 1997 n. 8588</em>). Ne deriva pertanto che qualsiasi opera di messa in sicurezza idraulica nonché di difesa spondale volta a tutelare i corsi d’acqua sia da fenomeni erosivi che da fenomeni di esondazioni è di competenza dell’ente regionale &#8211; o, eventualmente, degli enti locali competenti per territorio-.Per quanto riguarda il secondo onere imposto alla ricorrente, e cioè l’esecuzione di uno studio volto alla “caratterizzazione e indagine” dei rifiuti <em>in loco</em>, sebbene possano essere impartite delle misure precauzionali ai proprietari dei fondi che non presuppongono l&#8217;individuazione dell&#8217;eventuale responsabile (in quanto misure non aventi alcuna finalità sanzionatoria ma sostanziale natura di atto urgente), non è consentito, viceversa, imporre al proprietario del sito l&#8217;esecuzione delle diverse e distinte misure di riparazione nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione, sicché lo stesso proprietario non è tenuto ad eseguire alcuna caratterizzazione dell&#8217;area non sussistendo in questo caso alcuna forma di responsabilità oggettiva [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO E AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Emilia-Romagna, Sez. II, sentenza 23 dicembre 2024, n. 966</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’illegittimità della determinazione conclusiva (negativa) della conferenza di servizi dovuta alla contestuale presenza di pareri discordanti di differenti amministrazioni per l’installazione di una stazione radio base (SRB) in aree private per l’esercizio di servizio di telefonia mobile.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, <em>de qua </em>ha emesso una sentenza riguardante il ricorso presentato da Iliad Italia S.p.A. contro il Comune di Misano Adriatico e altre Amministrazioni. A seguito della conferenza di servizi indetta tra le varie Amministrazioni, veniva adottata una determinazione conclusiva negativa alla possibilità di installare una stazione radio base di <em>Illiad</em> in un’area privata dovuta al mancato assenso del Settore Urbanistica Edilizia Privata del Comune a fronte, tuttavia, del contestuale parere positivo della Soprintendenza. Iliad aveva richiesto l&#8217;annullamento di vari provvedimenti comunali che negavano l&#8217;installazione di una stazione radio base (SRB) per la telefonia mobile. Il TAR ha accolto il successivo ricorso per motivi aggiunti specificando che la sussistenza di un vincolo paesaggistico non è automaticamente ostativa alla installazione di una SRB, ma deve essere effettuata una valutazione in concreto, che nel caso di specie invece è mancata. Prosegue poi il Collegio sottolineando come la presenza di una norma Regolamentare comunale indicante la mera preferenza per “aree pubbliche” rispetto ad “aree private” per l’istallazione di simili manufatti non escluda appunto la possibilità per gli operatori di telefonia di stabilire questo genere di infrastrutture in aree private. [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Trentino-Alto Adige, Sez. Aut. Bolzano, sentenza 3 dicembre 2024, n. 290</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla necessaria presenza di un interesse ad agire concreto ed utilitaristico delle associazioni ambientaliste come specifica indicazione del vulnus arrecato dal provvedimento impugnato al bene della vita.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa sezione autonoma di  Bolzano, pubblicata il 3 dicembre 2024, riguarda due ricorsi presentati da diverse associazioni ambientaliste contro i Comuni di Tires e Nova Levante, la Provincia autonoma di Bolzano e la società Tierser Seilbahn S.p.a. I ricorsi contestavano i permessi di costruire in sanatoria e le autorizzazioni paesaggistiche postume rilasciate per l&#8217;ampliamento delle stazioni a monte e a valle della funivia &#8220;<em>Tires – Malga Frommer</em>&#8220;. ​</p>
<p style="text-align: justify;">Il ragionamento del Collegio si concentra principalmente sull’eccezione di inammissibilità proposta dalle parti resistenti ribadendo che ai sensi del combinato disposto degli artt. 100 c.p.c., e 39 del cod. proc. Amm, costituiscono condizioni necessarie per l&#8217;ammissibilità dell&#8217;azione a) la titolarità di una situazione giuridica sostanziale e b) la sussistenza dell&#8217;interesse a ricorrere, determinato dalla lesione della posizione soggettiva sostanziale fatta valere e da intendere, non come idoneità astratta dell&#8217;azione a realizzare il risultato perseguito, ma, più specificamente, come interesse proprio e concreto del ricorrente al conseguimento di un&#8217;utilità o di un vantaggio a mezzo del processo amministrativo.  Il Collegio, pur riconoscendo la necessità di operare un vaglio di ammissibilità più attenuato per soggetti come le associazioni in riferimento all’interesse ad agire <em>(cfr. C.d.S., sez. V, sentenza n. 6261/2012; C.d.S., sez. V, sentenza n. 3084/2011; Ad. plen., sentenza n. 10/2011)</em>, ha dichiarato comunque inammissibili i ricorsi delle associazioni per difetto di interesse, evidenziando di come queste non avessero dimostrato la concreta lesione al paesaggio, pregiudizio derivante – a loro dire &#8211; dagli ampliamenti contestati. ​ Nel caso di specie, infatti, l’interesse prospettato non ha superato neppure il vaglio di ammissibilità attenuato dell’interesse ad agire richiesto in queste fattispecie: il TAR ritiene dirimente la mancata contestazione del progetto originario di funivia da parte delle associazioni e non della sola successiva modifica, ritenuta comunque, sostanzialmente ininfluente. Il mancato esperimento del rimedio giurisdizionale fin dal provvedimento iniziale ha comportato in questa fattispecie l’inammissibilità dei ricorsi per mancanza di interesse ad agire [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTO (ACUSTICO)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Trentino-Alto Adige, Sez. Aut. Bolzano, sentenza 29 ottobre 2024, n. 255</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla partecipazione ai procedimenti di nulla-osta comunali di “impatto acustico” ex D.M. 31.10.1997 come procedimenti a istanza di parte a cui dover applicare le garanzie partecipative ex art. 10- bis della legge n. 241/1990.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, nell’accogliere il ricorso avverso un diniego di rilascio del nulla-osta comunale di “<em>impatto acustico” </em>ex D.M. 31.10.1997 richiesto dalla società ricorrente ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – E.N.A.C. – alla realizzazione di un’elisuperficie su una particella fondiaria situata nel territorio comunale, ritiene illegittimo il diniego dell’Amministrazione, evidenziando che la mancata comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta, abbiano leso le garanzie partecipative previste dall’art. 10- bis della legge n. 241/1990 impedendo così alla ricorrente di partecipare adeguatamente al procedimento di formazione del provvedimento amministrativo. ​Il procedimento terminato nell’impugnato diniego si configura, pertanto, come un procedimento attivato su istanza di parte, in relazione al quale opera lo strumento partecipativo introdotto nell’ordinamento statale dall’art. 10- bis della legge n. 241/1990 nonché l’art 11-bis della L.P. n. 17/1993.Nel caso di specie, infatti, la ricorrente non è stata messa in condizione di apportare il proprio contributo al procedimento che la riguardava direttamente. Ciò anche e soprattutto tenuto conto che l&#8217;istante, lamentando di non aver ricevuto il preavviso di rigetto, ha rappresentato che, qualora fosse stata messa in condizioni di interloquire con l’Amministrazione, avrebbe potuto apportare al procedimento nuovi e determinanti elementi, capaci di modificare il convincimento del Comune e di orientare, verosimilmente, in senso diverso, a sé favorevole, la sua determinazione finale. [V.M.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 18 ottobre 2024, n. 818.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla vincolatività del parere di compatibilità paesaggistica di un piano attuativo di cui all’art. 16 comma 3 Legge 1150/1942, tra regola del caso concreto e qualificazione degli atti.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, il Collegio giudicante bresciano si è pronunciato sulla legittimità di un parere negativo della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Brescia, reso su un piano particolareggiato ai sensi dell’art. 16 comma 3 Legge 1150/1942. Il problema che si è posto attiene alla vincolatività del suddetto parere e alla sua concreta lesività, tenuto conto che la stessa amministrazione tutoria, nel testo dell’atto, aveva qualificato il parere come “<em>parere vincolante di compatibilità paesaggistica</em>”. Secondo parte ricorrente, tale qualificazione costituirebbe la “<em>regola del caso concreto</em>” che avrebbe imposto la necessaria impugnazione dell’atto. Al contrario, invece, secondo i Giudici del T.A.R., la qualificazione degli atti non può che dipendere dall’oggettiva corrispondenza alla categoria astrattamente prevista dalla norma. Pertanto, non può ipotizzarsi un potere dell’amministrazione di attribuire ai propri atti effetti non immediatamente riconducibili alla previsione normativa che fonda la titolarità della funzione esercitata. L’amministrazione, infatti, attraverso le proprie determinazioni, può soltanto produrre i tipi di conseguenze previsti dalla legge, secondo la predeterminazione normativa degli effetti. Per questo motivo, siccome l’art. 16, comma 3, della Legge 1150/1942 non prevede espressamente la vincolatività del suddetto parere, la qualificazione come “vincolante” data dalla Soprintendenza non potrebbe in nessun caso arrestare il procedimento autorizzatorio, lasciando aperta la possibilità del Comune di discostarsi dalle sue prescrizioni. Sulla base di quanto detto, il T.A.R. ha dichiarato il ricorso inammissibile, stante l’assenza di lesività del parere impugnato [G.M].</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 3464</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla regolamentazione degli aspetti edilizi per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia si è pronunciato sulla legittimità di un diniego di autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico reso in Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), per non conformità al Regolamento edilizio vigente. Più in particolare, l’illegittimità del provvedimento negativo deriverebbe dalle sproporzionate e stringenti prescrizioni progettuali del Regolamento edilizio, non ammesse dalla normativa statale e regionale. In questo contesto, non sarebbe in discussione la localizzazione dell’impianto, prevista <em>ex lege</em>, ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter, n.1) del D.lgs. n. 199/2021, su zona agricola, bensì le caratteristiche edilizie progettuali, come la distanza minima tra gli impianti fotovoltaici e le strade vicinali, e il rapporto tra il numero di pannelli fotovoltaici e la superficie fondiaria disponibile. Secondo il Collegio giudicante, alcune previsioni regolamentari censurate dalla ricorrente effettivamente introducono criteri esorbitanti rispetto alle competenze proprie dell’ente locale, che si traducono, al di là della volontà di ricondurre gli stessi all’esercizio di poteri di governo del territorio, in un’indebita restrizione all’insediamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Ed infatti, fermo restando il necessario bilanciamento dei contrapposti interessi pubblici operato a livello statale e regionale, l’unico margine discrezionale che residua all’amministrazione comunale attiene alla possibilità di introdurre una regolamentazione prettamente edilizia relativa ad aspetti costruttivi, che deve tuttavia muoversi entro confini rigorosi ed essere declinata secondo un principio di stretta proporzionalità per rimanere tale e non trasmodare nella surrettizia previsione di criteri ostativi all’insediamento di tali fonti energetiche. Alla luce delle suddette considerazioni, il Collegio ha deciso, pertanto, di accogliere il ricorso, disponendo l’annullamento di alcune prescrizioni esorbitanti [G.M].</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, Sentenza del 13 dicembre 2024, n. 996</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sula bonifica fondata sulla volontaria iniziativa del proprietario dell’area inquinata.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, i Giudici amministrativi si sono pronunciati sulla legittimità di una nota con cui si ingiungeva la società proprietaria di un sito inquinato a prendersi carico degli interventi di bonifica. Più in particolare, nonostante il responsabile dell’inquinamento fosse un’altra società che conduceva in locazione tale sito industriale, l’Amministrazione riteneva dovesse procedere comunque la proprietaria stante la spontanea assunzione degli obblighi di bonifica. Come noto, infatti, la regola generale che emerge dal complesso normativo di cui al D.lgs. 152/2006 è che gli obblighi di bonifica gravano in capo al soggetto identificato quale responsabile dell’inquinamento. Mentre, al proprietario non responsabile non possono essere imposti obblighi di bonifica né di messa in sicurezza. A tali regole fa eccezione l’ipotesi in cui il proprietario abbia spontaneamente assunto l’impegno di eseguire un complessivo intervento di bonifica. In presenza di un impegno di tal genere, la giurisprudenza considera applicabile analogicamente l’istituto della <em>negotiorum gestio</em>, secondo cui il soggetto che senza esservi obbligato assume spontaneamente la gestione di un affare altrui è obbligato a proseguirla. Tuttavia, tale obbligo viene meno allorché successivamente intervenga l’indisponibilità del proprietario, atteso che, secondo la giurisprudenza formatasi in materia, la procedura di bonifica fondata sulla volontaria iniziativa del proprietario dell’area inquinata, prosegue solo fino a quando permanga l’adesione dell’interessato. Nel caso di specie, le dichiarazioni del proprietario erano generiche ed indeterminate, riferendosi semplicemente alla “presa in carico della gestione delle problematiche ambientali dell’area” e non avrebbero potuto consentire il perfezionamento dei presupposti della gestione d’affari altrui. Secondo il Collegio giudicante, quindi, sulla base di ciò, non può dirsi configurato alcun impegno di bonifica da parte della società proprietaria. Ad ogni modo, non vi sarebbe stato comunque alcun obbligo, stante la successiva indisponibilità del proprietario e il legittimo subentro del responsabile dell’inquinamento. Sulla base di quanto affermato, il Tribunale ha deciso di accogliere il ricorso e di annullare il provvedimento impugnato [G.M].</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 6 novembre 2024, n. 3057</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’adeguatezza dell’istruttoria e sui limiti di sindacabilità degli apprezzamenti tecnici delle autorità indipendenti.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, la Sezione milanese del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia si è pronunciata sulla legittimità di una deliberazione dell&#8217;Autorità per l&#8217;Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico che rilevava, nei confronti di un’utente fornitore di energia elettrica, strategie di programmazione non diligenti nell&#8217;ambito del servizio di dispacciamento, che avrebbero consentito il conseguimento di benefici economici in termini di maggiori ricavi o minori costi nell’ambito della regolazione delle partite economiche di tale servizio di dispacciamento. Ora, come noto, l’attività di dispacciamento consiste nell’assicurare, in ogni momento, l’equilibrio fra produzione e consumo di energia elettrica, garantendo la sicurezza e continuità di fornitura di elettricità. Nel caso di specie, l’Autorità contestava una non corretta contabilizzazione degli scambi di risorse di bilanciamento da parte della società ricorrente, che, sovradimensionando sistematicamente la propria previsione di prelievo, si appropriava in tal modo del sopraprezzo. Secondo il Collegio giudicante, tuttavia, tale valutazione non sarebbe sufficientemente provata, e ciò sarebbe sindacabile anche a livello intrinseco, secondo i noti insegnamenti in termini di sindacabilità della discrezionalità tecnica delle Autorità indipendenti. Ciò in quanto, come noto, il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo non può essere limitato al mero controllo formale ed estrinseco dell&#8217;iter logico seguito dall&#8217;autorità amministrativa, ma deve estendersi al controllo intrinseco, anche mediante il ricorso a conoscenze tecniche appartenenti alla medesima scienza specialistica applicata dall&#8217;amministrazione indipendente, sulla attendibilità, coerenza e correttezza degli esiti, in specie rispetto ai fatti accertati ed alle norme di riferimento attributive del potere. Alla luce di queste coordinate ermeneutiche, la decisione dell’Autorità sarebbe affetta da un evidente difetto di istruttoria e di motivazione, non potendo l’Autorità legittimamente sostenere l’esistenza di una correlazione causale tra gli sbilanciamenti della ricorrente e l’aumento del corrispettivo in sovraproduzione senza aver dato prova e misura dello stesso in concreto alla luce del sistema. Alla luce di ciò, il T.A.R. ha annullato il provvedimento impugnato [G.M].</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce, Sez. III, Sentenza del 5 novembre 2024, n. 1144</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul c.d. agrivoltaico e la relativa applicabilità della disciplina relativa agli impianti di energia rinnovabile senza derogare agli interessi sensibili. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, il TAR Pugliese ha definito l’agrivoltaico una <em>sub specie</em> del <em>genus</em> fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzata da soluzioni tecniche innovative che consentono di non interferire con la continuità dell’attività agricola, ricostruendo il quadro normativo in materia attraverso il richiamo al d.l. n. 17/2012. Di qui, il Giudice adito ha ricavato l’applicabilità a tali impianti dell’intera disciplina riguardante gli impianti di energia rinnovabile, senza alcuna possibilità di derogare alle norme (costituzionali, nazionali e regionali) sul rispetto dei valori paesaggistici, ambientali e territoriali. La sentenza si preoccupa di una importante riflessione sull’esigenza di valutare l’impatto concreto dell’impianto agrivoltaico, sia in termini di sostenibilità ambientale sia in termini di pregiudizio per l’agricoltura, rilevando che il fatto che tali impianti rispettino i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale non può tradursi in una certezza assoluta di compatibilità con le esigenze di protezione dell’ambiente e degli altri interessi sensibili, dovendo tali requisiti essere coniugati con le caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali da rispettare. Pertanto, il TAR ha sottolineato che non è possibile parlare dell’esistenza di un incondizionato diritto all’installazione di impianti volti alla produzione di energia <em>green</em> o, viceversa, di un assoluto divieto di installazione degli stessi. Quindi, posta l’inesistenza di una prevalenza assoluta, occorre realizzare una integrazione di diritti, che si può svolgere soltanto attraverso un bilanciamento in concreto. Nel caso di specie, il TAR ha ritenuto che tale bilanciamento sia stato opportunamente effettuato dall’Amministrazione, che ha operato nel rispetto degli spazi di discrezionalità ad essa attribuiti secondo una ponderazione idonee a valorizzare sia le esigenze progettuali di rispetto della qualità del territorio che la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale, onde evitare il depauperamento dell’agrosistema. [S.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Palermo, Sez. III, Sentenza del 4 dicembre 2024, n. 3330</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla funzione della sanzione pecuniaria irrogata dalla Soprintendenza ex art. 167, d.lgs. n. 42/2004. </em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza in commento ha ad oggetto il ricorso con cui due proprietarie di un immobile hanno chiesto l’annullamento del provvedimento della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo, che ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dei vincoli paesaggistici nella costruzione del fabbricato (realizzata senza titolo edilizio, poi chiesto in condono). Il TAR adito ha rigettato il ricorso e ritenuto il provvedimento legittimo secondo un ragionamento di ampio respiro che valorizza l’importanza di una visione integrata della tutela degli interessi culturali, paesaggistici e ambientali: in primo luogo, il Giudice ha rilevato la correttezza di quanto statuito dalla Soprintendenza in merito alla non conformità paesaggistica del fabbricato; poi, ha aggiunto che la ratio della sanzione è altresì riconducibile alla tutela dell’ambiente e che le somme ricavate assolvono ad una funzione che va oltre la prospettiva meramente ripristinatoria, che è altresì di salvaguardia, nonché di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili. In tal senso, il TAR ha definito tale sanzione come una sanzione riparatoria alternativa al ripristino dello status quo ante, necessaria per risolvere il danno ambientale e paesaggistico prodotto.  [S.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tribunale amministrativo Regionale, sentenza n. 23856 del 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sui criteri di autorizzazione di nuovi impianti eolici e fotovoltaici</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso giunto all&#8217;attenzione dell&#8217;organo giudicante, l&#8217;Associazione Nazionale Energia del Vento e diverse società operanti nel settore delle energie rinnovabili hanno impugnato la delibera adottata dalla Regione Lazio. Tale atto amministrativo, secondo le ricorrenti, introdurrebbe una serie di limitazioni e criteri prioritari per l&#8217;autorizzazione di nuovi impianti eolici e fotovoltaici, con l&#8217;obiettivo di ridistribuire più equamente sul territorio regionale la realizzazione di tali infrastrutture. Le istanti sostengono che la delibera impugnata, in contrasto con la normativa vigente, avrebbe introdotto dei limiti aprioristici e generalizzati all&#8217;installazione di impianti fotovoltaici, pregiudicando in modo significativo le attività delle imprese del settore. Inoltre, sempre secondo le ricorrenti, la delibera avrebbe di fatto istituito una moratoria, determinando una ingiustificata disparità di trattamento tra i diversi operatori del mercato. Il Giudice adito, tuttavia, ha respinto le doglianze mosse dalle ricorrenti. Nel motivare la propria decisione, il Collegio ha evidenziato come l&#8217;ordinamento giuridico vigente preveda un sistema di zonizzazione volto a individuare le aree più adatte all&#8217;installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In tal senso, la delibera impugnata non avrebbe introdotto una moratoria, bensì avrebbe operato una valutazione preliminare e generale, demandando alla successiva fase istruttoria la verifica concreta della compatibilità di ciascun progetto con le caratteristiche del territorio. Il Giudice ha, quindi, qualificato la delibera regionale come un atto di indirizzo e programmazione, finalizzato a garantire un bilanciamento tra l&#8217;interesse pubblico alla diffusione delle energie rinnovabili e la tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico. Alla luce di tutto quanto affermato, il Collegio ha ritenuto che la delibera impugnata non ecceda i limiti della discrezionalità amministrativa e che, pertanto, debba essere confermata [C.V.].</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tribunale amministrativo regionale Lazio, sentenza n. 23570 del 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sui presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente per la riduzione delle emissioni elettromagnetiche </em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Associazione Radio Maria, in qualità di persona giuridica di diritto privato, ha impugnato dinanzi all&#8217;autorità giudiziaria amministrativa l&#8217;ordinanza sindacale emanata dal Comune di Monte Compatri. Con tale provvedimento, il primo cittadino ha imposto ad alcune emittenti radiofoniche di ridurre l&#8217;intensità delle emissioni elettromagnetiche, al fine di ricondurle entro i limiti massimi consentiti dalla normativa vigente in materia. A fondamento del proprio ricorso, l&#8217;Associazione Radio Maria ha dedotto l&#8217;illegittimità dell&#8217;ordinanza sindacale, sostenendo l&#8217;assenza dei presupposti di legge che giustificano l&#8217;adozione di provvedimenti contingibili e urgenti. Inoltre, la ricorrente ha lamentato la violazione del principio del contraddittorio, in quanto non le è stata concessa la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo volto alla determinazione delle misure restrittive. Il giudice amministrativo di primo grado, nel pronunciarsi sulla controversia, ha accolto il primo motivo di impugnazione proposto dall&#8217;Associazione Radio Maria. Il tribunale amministrativo ha, infatti, ritenuto che il potere del sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti possa essere esercitato esclusivamente in presenza di situazioni di pericolo imminente e non altrimenti fronteggiabili attraverso l&#8217;esercizio dei poteri amministrativi ordinari. Nel caso di specie, il giudice ha rilevato che la materia delle emissioni elettromagnetiche è già ampiamente disciplinata dalla Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 932/2020 e dalla relazione tecnica redatta dall&#8217;Agenzia Regionale per la Protezione dell&#8217;Ambiente (ARPA) in data 27 luglio 2022. Da tali atti, secondo il tribunale, non emergerebbe l&#8217;impossibilità di far fronte alla situazione attraverso gli strumenti ordinari previsti dalla normativa vigente. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione del principio del contraddittorio, è stato invece respinto. Il collegio giudicante ha affermato che, nell&#8217;esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza sulla conformità del campo elettromagnetico ai limiti di legge, non sussiste alcun obbligo per l&#8217;amministrazione di coinvolgere preventivamente gli interessati nel procedimento amministrativo. [C.V.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Piemonte, Torino, I, sentenza 22 novembre 2024, n. 1207</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità dell’aggiudicazione di un appalto per la micro raccolta differenziata e avvio a recupero di rifiuti pericolosi in presenza di contestazioni relative ai requisiti di idoneità professionale degli operatori economici partecipanti.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha respinto il ricorso proposto da Ambiente Servizi s.r.l., la quale contestava l’aggiudicazione di un appalto per il servizio di micro raccolta differenziata ed avvio a recupero di rifiuti pericolosi. La ricorrente lamentava che le prime due classificate non possedessero i requisiti di idoneità richiesti dal disciplinare, in particolare l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 1, classe B o superiore. Il Collegio ha ritenuto infondate le doglianze, osservando che il disciplinare prevedeva espressamente l’idoneità professionale anche per le imprese iscritte alla categoria 5, classe F o superiore, requisito posseduto dalle prime due classificate. Il giudice ha sottolineato che la costruzione della base d’asta e i criteri di partecipazione erano stati strutturati in coerenza con il concreto oggetto del servizio, il quale riguardava esclusivamente rifiuti pericolosi o potenzialmente tali e non una generica raccolta di rifiuti urbani. In aggiunta, il TAR ha chiarito che, ai sensi dell’art. 212, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, l’iscrizione per attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi esonera dall’iscrizione per rifiuti non pericolosi, a condizione che il livello di classificazione sia adeguato. Pertanto, le iscrizioni possedute dalle aggiudicatarie erano sufficienti per soddisfare i requisiti richiesti. La sentenza conferma l’importanza di un’interpretazione puntuale e contestualizzata dei disciplinari di gara, coerente con l’oggetto specifico del servizio. [A.M.F.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Umbria, Perugia, I, sentenza non definitiva 5 dicembre 2024, n. 872</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità dell’occupazione e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di un terreno privato per la manutenzione straordinaria di un centro di raccolta rifiuti, e sulla sussistenza della responsabilità aquiliana dell’amministrazione per il danno derivante dall’occupazione senza titolo.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria ha esaminato il ricorso di una società privata contro il Comune di Castiglione del Lago, relativo all’occupazione senza titolo di un terreno per l’ampliamento di un centro di raccolta rifiuti.La controversia origina dall’adozione di una delibera del Consiglio Comunale del 2019 che apponeva un vincolo preordinato all’esproprio sul terreno già occupato dal 2005, per sanare una situazione pregressa. Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento della delibera, rilevando che la dichiarazione di pubblica utilità era ormai scaduta e che il Comune aveva manifestato l’intenzione di restituire il terreno.La domanda di restituzione del bene è stata accolta, con l’obbligo per il Comune di restituire il terreno entro 30 giorni. Il Collegio ha riconosciuto l’illegittimità dell’occupazione prolungata, qualificandola come comportamento illecito che integra gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana. La questione relativa al risarcimento dei danni per l’occupazione è stata rinviata a successiva udienza, per ulteriori approfondimenti in merito alla giurisdizione e ai criteri di calcolo.La sentenza rappresenta un significativo richiamo alla necessità di rispettare le garanzie poste a tutela della proprietà privata, evidenziando che non è consentito all’amministrazione sanare retroattivamente situazioni di occupazione illegittima senza seguire il percorso normativo dell’acquisizione sanante. [A.M.F.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Valle d’Aosta, Aosta, Sezione Unica, sentenza 31 ottobre 2024, n. 36</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità del rilascio del permesso di costruire per l’ampliamento di un locale di ristorazione e delle relative autorizzazioni paesaggistiche, in un contesto urbanistico e condominiale caratterizzato da vincoli e opposizioni dei condomini.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta ha respinto il ricorso proposto da alcuni condomini contro il rilascio del permesso di costruire e delle relative autorizzazioni paesaggistiche per l’ampliamento di un locale di ristorazione situato nel condominio “La Betulla” di Courmayeur.La controversia riguardava la trasformazione di una veranda temporanea, costruita nel 2021 durante l’emergenza COVID-19, in un ampliamento stabile ai sensi dell’art. 90-bis della legge regionale n. 11/1998. I ricorrenti sostenevano, tra le altre cose, che la norma consentisse incrementi volumetrici solo per locali adibiti a ristorazione alla data del 31 marzo 2010, mentre il ristorante in questione aveva iniziato l’attività solo nel 2017.Il TAR ha rigettato questa interpretazione, chiarendo che l’art. 90-bis si riferisce all’esistenza del volume edilizio alla data del 2010, indipendentemente dalla sua destinazione d’uso all’epoca, richiedendo soltanto che il richiedente eserciti l’attività di ristorazione al momento della domanda di ampliamento. Inoltre, il Tribunale ha respinto le censure relative al vincolo condominiale, rilevando che l’ampliamento insisteva su aree di proprietà esclusiva di una società terza, che aveva concesso l’autorizzazione.Anche le questioni paesaggistiche e urbanistiche sono state ritenute infondate. Il giudice ha sottolineato che le modifiche progettuali richieste dagli enti competenti erano state implementate per armonizzare l’intervento con il contesto architettonico e paesaggistico circostante. La sentenza ribadisce l’importanza di un’interpretazione normativa coerente con la ratio di sviluppo economico e turistico, tutelando al contempo i vincoli paesaggistici. [A.M.F.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>AUTORIZZAZIONI &#8211; FONTI RINNOVABILI &#8211; VINCOLI PAESAGGISTICI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Abruzzo, L’Aquila, I, sentenza 4 dicembre 2024, n. 505.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul bilanciamento tra tutela del paesaggio e produzione di energia da fonti rinnovabili.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza del TAR Abruzzo affronta il delicato equilibrio tra la tutela paesaggistica e la promozione dello sviluppo sostenibile, con specifico riferimento alla realizzazione di un impianto agro-voltaico. Il Collegio ha annullato i provvedimenti negativi adottati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e dalla Regione Abruzzo, ritenendo che l’istruttoria condotta non abbia adeguatamente considerato il principio del “dissenso costruttivo” sancito dall’articolo 14-bis, comma 3, della legge n. 241/1990.La Soprintendenza, secondo il TAR, ha omesso di effettuare un bilanciamento tra gli interessi coinvolti, limitandosi a un diniego assoluto senza considerare le mitigazioni proposte dalla parte ricorrente. Inoltre, non ha esaminato con sufficiente approfondimento la reale sussistenza del vincolo paesaggistico sull’area interessata, mancando di valutare concretamente la presenza del corso d’acqua dichiarato come ostativo. La sentenza sottolinea l’obbligo per le amministrazioni di proporre soluzioni alternative per consentire la realizzazione di progetti compatibili con la tutela ambientale e paesaggistica.Il TAR ha quindi accolto il ricorso della Green Valley Società Agricola, annullando gli atti impugnati e disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti. La decisione ribadisce l’importanza di contemperare l’esigenza di protezione del paesaggio con quella, non meno rilevante, di transizione energetica e sostenibilità ambientale. [A.M.F.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Piemonte, Torino, Sez. II, sentenza 5 dicembre 2024, n. 1271</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul diniego di permesso di costruire in sanatoria e sull’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, adottati per violazione delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano d’Area della Mandria, in relazione a interventi non autorizzati di ampliamento di un campo da golf all’interno di un’area protetta.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza affronta una controversia relativa alla compatibilità degli interventi edilizi realizzati da un’associazione sportiva su un campo da golf con il regime vincolistico di un’area protetta. Il Collegio respinge il ricorso proposto contro il diniego di sanatoria e l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, confermando la legittimità dei provvedimenti impugnati e delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano d’Area della Mandria.La vicenda trae origine da interventi di ampliamento del campo da golf mediante movimenti di terra, intubamento di impianti idrici, e realizzazione di strutture precarie, eseguiti senza titolo abilitativo in un sito incluso nella rete Natura 2000 e sottoposto a vincoli paesaggistici e ambientali. Le opere risultavano in contrasto con l’art. 1, comma 2, lett. b), delle NTA del Piano d’Area, che vieta movimenti di terra tali da alterare la morfologia del territorio.Il TAR Piemonte chiarisce che la norma in questione, lungi dall’essere indeterminata, costituisce una specificazione dei divieti generali previsti per le aree protette, con la finalità di preservare l’integrità ambientale e paesaggistica. Viene inoltre ribadito che interventi che comportino alterazioni significative, anche se considerate “irrisorie” dal ricorrente, sono incompatibili con il vincolo di tutela imposto dall’area protetta.La decisione sottolinea, inoltre, l’irrilevanza della qualificazione di alcune opere come “edilizia libera”, richiamando il principio giurisprudenziale secondo cui l’impatto complessivo di un intervento deve essere valutato in relazione alla sua incidenza globale sul territorio. La sentenza conferma altresì che il diniego di sanatoria e l’ordine di ripristino si fondano su plurime violazioni delle NTA, tra cui l’art. 15, lett. l), che vieta la realizzazione di costruzioni temporanee in assenza di apposita convenzione con l’ente gestore dell’area protetta.Degna di nota è l’interpretazione restrittiva adottata dal Collegio riguardo alla promozione delle attività sportive nelle aree protette. Sebbene le NTA ammettano interventi per finalità sportive, questi devono essere conformi ai vincoli paesaggistici e ambientali, senza comportare trasformazioni morfologiche significative.In conclusione, il TAR Piemonte conferma l’inderogabilità delle norme di tutela ambientale e paesaggistica nelle aree protette, sancendo l’impossibilità di sanare interventi che, seppur qualificati come minimi dai proponenti, alterano in modo rilevante il territorio tutelato. [A.M.F.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-4-2024/">Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 4/2024</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>IL RUOLO DELL’APPROCCIO ONE HEALTH NEL CONTRASTO ALLA PERDITA DELLA BIODIVERSITÀ</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/il-ruolo-dellapproccio-one-health-nel-contrasto-alla-perdita-della-biodiversita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 17:01:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-ruolo-dellapproccio-one-health-nel-contrasto-alla-perdita-della-biodiversita/">IL RUOLO DELL’APPROCCIO ONE HEALTH NEL CONTRASTO ALLA PERDITA DELLA BIODIVERSITÀ</a></p>
<p>Roberta Lomurno IL RUOLO DELL’APPROCCIO ONE HEALTH NEL CONTRASTO ALLA PERDITA DELLA BIODIVERSITÀ La tutela multilivello della biodiversità – 2. Gli effetti della perdita della biodiversità sulla salute umana, animale e ambientale – 3. L’approccio One Health – 3.1. Il legame tra l’approccio One Health e la tutela della biodiversità:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-ruolo-dellapproccio-one-health-nel-contrasto-alla-perdita-della-biodiversita/">IL RUOLO DELL’APPROCCIO ONE HEALTH NEL CONTRASTO ALLA PERDITA DELLA BIODIVERSITÀ</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-ruolo-dellapproccio-one-health-nel-contrasto-alla-perdita-della-biodiversita/">IL RUOLO DELL’APPROCCIO ONE HEALTH NEL CONTRASTO ALLA PERDITA DELLA BIODIVERSITÀ</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Roberta Lomurno</strong></p>
<p style="text-align: justify;">IL RUOLO DELL’APPROCCIO <em>ONE HEALTH</em> NEL CONTRASTO ALLA PERDITA DELLA BIODIVERSITÀ</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;">
<li><em> La tutela multilivello della biodiversità – 2. Gli effetti della perdita della biodiversità sulla salute umana, animale e ambientale – 3. L’approccio One Health – 3.1. Il legame tra l’approccio One Health e la tutela della biodiversità: diritto internazionale, europeo e nazionale &#8211; 4. Riflessioni conclusive</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Abstract</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Il contrasto alla perdita della biodiversità sta progressivamente divenendo un imperativo morale, economico e ambientale per la legislazione internazionale, europea e nazionale, a causa dell’impatto che la stessa rischia di avere sulla salute umana, animale e ambientale. In tal senso, ad esempio, giova rilevare che le recenti malattie infettive risultano essere connesse alla perdita di biodiversità, in quanto sembrano avere in comune l’origine zoonotica, essendo state trasmesse all’uomo dagli animali. Per altro verso, da diverse fonti emerge la stretta interrelazione sussistente tra la perdita della biodiversità e il cambiamento climatico, delineabile quale legame bidirezionale.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>I problemi citati, considerata la pluralità di aspetti coinvolti, richiedono soluzioni innovative, tra cui potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggioso il c.d. approccio One Health, illustrato nel 2004 nei “Manhattan Principles on One world, One Health” e fondato sul principio per cui la salute umana, quella animale e quella ambientale sono strettamente connesse l’una all’altra. Il legame tra l’approccio in esame e la tutela della biodiversità è richiamato in numerosi atti – sia a livello sovranazionale che nazionale – che evidenziano i benefici che l’approccio One Health può apportare alle strategie di contrasto alla perdita della biodiversità.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong><em>La tutela multilivello della biodiversità</em></strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La repentina e crescente perdita di biodiversità degli ultimi anni rende la tutela di tale bene un imperativo morale, economico e ambientale per la legislazione internazionale, europea e nazionale. La protezione della biodiversità, infatti, è fondamentale per rafforzare la capacità della società di affrontare i cambiamenti globali, le minacce per la salute e le catastrofi, oltre che per il benessere fisico e mentale dell’uomo<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il concetto di biodiversità, quindi, sembrerebbe essere finalizzato alla conservazione del mondo così come lo conosciamo, riprendendo un’idea propria del sociobiologo Wilson che è stato tra i primi ad utilizzare il termine “biodiversità” negli anni Ottanta<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella Convenzione sulla diversità biologica, firmata a Rio de Janeiro nel 1992, nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite, la diversità biologica è definita quale “<em>variabilità degli organismi viventi di qualsiasi fonte, inclusi, tra l&#8217;altro, gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; essa comprende la diversità all&#8217;interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">La Convenzione, quindi, individua tre livelli di diversità biologica, ossia quella genetica, quella specifica e quella ecosistemica. La prima, in particolare, è quella che riguarda la variazione dei geni entro e tra popolazioni della stessa specie e che consente la diversità agli altri due livelli. La diversità specifica, invece, è relativa alla presenza di specie diverse in un territorio e ai rapporti tra queste. Per diversità ecosistemica, infine, si intende la “differenziazione di ambienti fisici, di raggruppamenti di organismi, piante, animali e microrganismi e di processi e interazioni che si instaurano tra loro”<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre che fornire una definizione di biodiversità, giova evidenziare che la Convenzione sulla diversità biologica ha avuto il fine di incentivare la cooperazione internazionale su questioni ambientali di rilevanza globale, come i cambiamenti climatici, la perdita della biodiversità e la deforestazione<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>. Essa, pertanto, può essere considerata quale punto di inizio dell’adozione di un approccio globalistico per la protezione della biodiversità<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, in luogo delle precedenti convenzioni settoriali, volte a tutelare solo alcuni tipi di <em>habitat</em> e specie <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;organo di governo della Convenzione sulla diversità biologica è la Conferenza delle Parti (COP) che si riunisce ogni due anni per esaminare i progressi compiuti nell’attuazione della Convenzione, definire le priorità, fornire linee guida e programmare nuovi progetti. Tra le diverse, deve essere richiamata la decima Conferenza delle Parti della Convenzione per la Diversità Biologica, durante la quale è stato adottato il Piano Strategico per il periodo 2011-2020 e sono stati individuati cinque obiettivi strategici e venti obiettivi operativi noti come <em>Aichi Biodiversity Targets</em>. Successivamente, a causa del mancato raggiungimento di molti degli <em>Aichi Targets,</em> l&#8217;Organismo di consulenza della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Biodiversità ha adottato delle raccomandazioni che hanno incentivato lo sviluppo di un nuovo quadro globale per la biodiversità &#8211; <em>Global Biodiversity Framework post 2020</em>. Nel dicembre 2022, i Paesi partecipanti alla COP 15 hanno adottato il <a href="https://www.cbd.int/article/cop15-final-text-kunming-montreal-gbf-221222"><em>Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework</em></a><em>, </em>individuando quattro obiettivi da raggiungere entro il 2050, ossia la riduzione delle minacce alla biodiversità; l’utilizzo sostenibile della biodiversità, la valorizzazione e conservazione dei benefici che offre alle persone; la condivisione equa dei benefici, economici e non, derivanti dalle risorse genetiche; l’implementazione e accessibilità per tutte le Parti agli strumenti necessari all’attuazione dell’accordo, inclusi quelli finanziari, tecnici, scientifici, tecnologici<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, tra ottobre e novembre del 2024, si è svolta in Colombia la sedicesima conferenza delle parti (COP16), al fine di approvare delle decisioni per rendere operativo il <a href="https://www.cbd.int/article/cop15-final-text-kunming-montreal-gbf-221222"><em>Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework</em></a><em>. </em>Le questioni principali nell’agenda della COP16, in particolare, sono state la valutazione dell’allineamento delle strategie nazionali per la biodiversità preesistenti al <a href="https://www.cbd.int/article/cop15-final-text-kunming-montreal-gbf-221222"><em>Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework</em></a> ai target definiti in tale accordo<em>; </em>l’individuazione di strumenti finanziari per la mobilitazione delle risorse necessarie al fine di far concorrere i diversi Paesi – sulla base del principio delle responsabilità comuni ma differenziate – all’efficace esecuzione dell’accordo di <em>Kunming-Montreal</em>; l’attuazione del meccanismo multilaterale sull’equa condivisione dei benefici derivanti dall&#8217;uso delle informazioni concernenti il sequenziamento digitale delle risorse genetiche; la definizione di un impegno dei Paesi per affrontare sinergicamente la doppia crisi ambientale del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre che sul piano internazionale, anche a livello europeo e nazionale, è evidente una crescente attenzione al tema della protezione della biodiversità.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso, in primo luogo, vengono in rilievo la direttiva 79/409/CEE “Uccelli” e la direttiva 92/43/CEE “Habitat”, cui si aggiunge la direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l’ambiente marino. La direttiva “Habitat”, specificamente, mira a garantire il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di rilievo comunitario, tramite la costituzione di una rete ecologica coerente di zone speciali di conservazione, chiamata Natura 2000, che rappresenta un importante strumento di tutela della biodiversità in Europa ed in Italia<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito del diritto europeo, inoltre, sono state elaborate nuove strategie di tutela della biodiversità, in gran parte riconducibili al <em>Green Deal</em> europeo, lanciato nel 2019 e costituito da diverse iniziative strategiche aventi l’obiettivo di condurre l’Unione sulla strada di una transizione verde, allo scopo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le altre, anzitutto, deve essere richiamata la &#8220;<em>Strategia dell&#8217;UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita</em>&#8221; (approvata dal Parlamento europeo nel giugno nel 2021), che individua le azioni principali che dovrebbero essere attuate entro il 2030. Tra i diversi obiettivi, in particolare, vi è la creazione di zone protette comprendenti almeno il 30% della superficie terrestre e marina dell&#8217;UE, ampliando la copertura delle zone Natura 2000 esistenti; il ripristino degli ecosistemi degradati in tutta l&#8217;UE attraverso alcune misure determinate, tra cui la riduzione dell&#8217;uso e del rischio dei pesticidi del 50% e l&#8217;impianto di tre miliardi di alberi all&#8217;interno dell&#8217;UE; lo stanziamento di fondi (tramite sia fondi dell’UE che finanziamenti nazionali e privati) per la protezione e la promozione della biodiversità e la creazione di un quadro globale per la biodiversità.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova rilevare, peraltro, che la strategia sulla biodiversità è stata presentata dalla Commissione nel 2020 congiuntamente alla strategia “<em>Farm to Fork”</em> (“Dal produttore al consumatore”), con cui condivide diversi obiettivi, tra cui, ad esempio, la riduzione dell&#8217;uso di pesticidi e fertilizzanti, il ripristino dei terreni agricoli e la gestione delle risorse idriche<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre agli atti citati, un ulteriore elemento chiave per la protezione della biodiversità è costituito dalla “<em>Nature Restoration Law”</em>, regolamento approvato dal Parlamento europeo nel luglio 2024, allo scopo di mitigare i cambiamenti climatici e gli effetti delle catastrofi naturali e necessario anche per rispettare gli impegni internazionali presi dall’Unione. Il regolamento, infatti, intende realizzare misure per ripristinare almeno il 20% delle zone terrestri e marine dell&#8217;Unione entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano un intervento entro il 2050, prevedendo obiettivi e obblighi giuridicamente vincolanti specifici nei diversi ecosistemi individuati (terrestri e marini, di acqua dolce e urbani).</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, nel contesto del diritto europeo, si deve menzionare anche la PAC 2023-2027, entrata in vigore il 1º gennaio 2023 e i relativi piani strategici approvati dalla Commissione per fornire un contributo al <a href="https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it"><em>Green Deal </em>europeo</a>, alla Strategia sulla biodiversità e alla strategia <em>Farm to Fork</em><a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>. La PAC, infatti, persegue tre “obiettivi ambientali” – comuni anche al <a href="https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it"><em>Green Deal</em> europeo</a> – ossia il contrasto ai cambiamenti climatici, la protezione delle risorse naturali e la promozione della biodiversità. Con riferimento a quest’ultima, specificamente, rilevano le norme sulla condizionalità relative sia alla direttiva sugli uccelli che alla direttiva sugli habitat, le misure per ridurre l&#8217;uso dei pesticidi, per la creazione e il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio e di un maggior numero di terreni lasciati a riposo, la promozione di un’agricoltura biologica tramite regimi ecologici e/o lo sviluppo rurale, la previsione di fondi a favore di sistemi agricoli ad alto valore naturalistico e piani di gestione della natura che coltivano zone rispettose dell&#8217;ambiente naturale e pratiche agroecologiche<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con particolare riguardo al diritto nazionale, invece, preme evidenziare l’importanza della Strategia nazionale per la biodiversità 2030, elaborata – successivamente alla prima Strategia nazionale relativa al decennio 2011-2020 – nell’ambito degli impegni assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione sulla Diversità Biologica. Tale Strategia valorizza l’importanza della biodiversità per il contrasto ai cambiamenti climatici, la salute e l’economia e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030, integrandosi con altri strumenti strategici nazionali. In particolare, la Strategia è strutturata in due Obiettivi Strategici (“costruire una rete coerente di aree protette terrestri e marine” e “ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini”), articolati a loro volta in otto ambiti di intervento, cui si associano i “Vettori”, ossia ambiti trasversali di azione che possono concorrere al raggiungimento degli obiettivi perseguiti<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La centralità del tema della tutela della biodiversità nell’ambito del diritto interno, peraltro, è destinata ad aumentare progressivamente a seguito della legge costituzionale 1/2022 che ha introdotto all’art. 9 della Costituzione un terzo comma secondo cui la Repubblica deve tutelare “<em>l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. </em>La modifica costituzionale intervenuta nel 2022 costituisce un tassello particolarmente rilevante nel percorso della promozione della biodiversità, considerando che la tutela di tale bene diviene vincolante per il diritto interno, essendo stata inserita tra i principi fondamentali della nostra Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong><em> Gli effetti della perdita della biodiversità sulla salute umana, animale e ambientale</em></strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La crescente attenzione dedicata alla tutela della biodiversità si rivela necessaria anche alla luce dell’impatto che la perdita della biodiversità rischia di avere sulla salute umana, animale e ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la salute pubblica, lo stretto legame tra salute e biodiversità è evidenziato in numerosi atti relativi alla protezione della biodiversità<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale connessione, ad esempio, emerge dal Preambolo della citata Convenzione sulla diversità biologica del 1992, ove si legge che “<em>la conservazione e l&#8217;utilizzazione durevole della diversità biologica rivestono un&#8217;importanza critica per soddisfare i bisogni alimentari, sanitari ed altri della crescente popolazione del pianeta</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">La consapevolezza del bisogno di un approccio unitario per la tutela della salute e della biodiversità, inoltre, è stata alla base dell’instaurazione nel 2008 della <em>Cooperation on Health and Biodiversity – COHAB Initiative</em>, avviata a seguito della Conferenza sulla salute e biodiversità nel 2005, allo scopo di incentivare una collaborazione tra le varie organizzazioni attive in questi ambiti. In tal senso, merita di essere citato il report “<em>Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health, a State of Knowledge Review</em>”, pubblicato nel 2015, grazie alla collaborazione tra il Segretariato della <a href="http://www.cbd.int/convention/">Convenzione sulla diversità biologica (Scbd)</a> e l’<a href="https://www.who.int/en/">Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms)</a>, che evidenzia i benefici che la biodiversità apporta alla salute fisica e mentale dell’uomo: ad esempio, permette di godere di spazi verdi, consente una buona alimentazione, fornisce medicine tradizionali e moderne, garantisce la qualità dell’acqua e dell’aria; riduce il rischio di trasmissione di malattie infettive<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Relativamente all’ultimo degli aspetti citati, non può non rilevarsi come il rischio di pandemie risulta essere connesso alla perdita di biodiversità. La riduzione di diversità genetica, anche relativamente alle medesime specie, infatti, limita la capacità di combattere gli agenti patogeni che, conseguentemente, si trasmettono più facilmente tra gli animali. La manomissione di ecosistemi – anche conseguenti ad attività umane nocive per l’ambiente, come la deforestazione o gli allevamenti – inoltre, determina più frequenti contatti tra umani e fauna selvatica, accrescendo le probabilità di trasmissione di patogeni dagli animali agli umani (il cosiddetto <em>spillover</em>)<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>. Secondo delle analisi condotte in tale materia, la gran parte delle malattie infettive che ha colpito l’uomo negli ultimi anni ha origine zoonotica<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>. Inoltre, da alcune ricerche emerge che il rischio di trasmissione non riguarda solamente il rapporto animale-uomo ma anche quello uomo-animale e animale-animale<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.  La minaccia delle malattie infettive, quindi, non concerne solamente la salute dell’uomo ma anche quella della fauna e della flora che rappresentano degli aspetti essenziali della biodiversità<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Al fine di migliorare la prevenzione e la risposta alle pandemie future su scala mondiale, è attualmente oggetto di negoziazione da parte dei paesi dell’Organizzazione mondiale della sanità un accordo globale sulle pandemie, nato a seguito della proposta presentata nel novembre del 2020, al forum di Parigi per la pace, da parte del presidente del Consiglio europeo. Gli obiettivi perseguiti da tale accordo, in particolare, sono quelli di garantire un impegno politico costante e a lungo termine; di definire processi e compiti chiari; di assicurare un sostegno ai settori pubblico e privato a tutti i livelli e di promuovere un approccio coinvolgente l&#8217;intero apparato governativo e tutta la società, integrando le questioni sanitarie in tutti i settori strategici pertinenti<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre al tema appena esaminato, un ulteriore esempio della stretta connessione tra salute umana, animale e ambientale è quello dell’antimicrobico resistenza, ossia la capacità dei microrganismi di resistere ai trattamenti antimicrobici. Secondo l&#8217;Organizzazione mondiale della sanità, infatti, tale problema è tra le prime dieci minacce globali per la salute. L’UNEP, in particolare, ha sottolineato che la perdita della biodiversità gioca un ruolo nello sviluppo della resistenza antimicrobica, in quanto la situazione attuale è stata causata anche dalla triplice crisi planetaria (cambiamento climatico, inquinamento e perdita di biodiversità)<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>. Le conseguenze dell’antimicrobico-resistenza, specificamente, non riguardano solo la salute dell’uomo (in relazione a cui le malattie infettive causate da microrganismi resistenti agli antibiotici possono divenire più difficili da curare) ma anche quella degli animali (a causa della minore disponibilità di antibiotici in grado di curare le infezioni sia degli animali domestici che di quelli da allevamento) e dell’ambiente (in quanto i residui di questi medicinali rischiano di contaminare acqua, suolo e vegetazione, poiché continuano ad essere attivi nell’ambiente, inducendo una pressione selettiva verso i batteri che comunemente vi abitano)<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda specificamente la salute ambientale, invece, sta aumentando progressivamente la consapevolezza dell’interdipendenza tra la perdita della biodiversità e il cambiamento climatico globale. Tra i due fenomeni, peraltro, si può riscontrare un legame bidirezionale: da un lato, il riscaldamento globale accelera la perdita di biodiversità, dall’altro lato, le misure di tutela della biodiversità possono contribuire a ridurre gli impatti del cambiamento climatico<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale connessione emerge da diverse fonti, tra cui la relazione elaborata dalla piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) che mette in relazione cambiamenti climatici, perdita di biodiversità e pandemie, rilevando come le cause delle pandemie sono riconducibili agli stessi cambiamenti ambientali globali da cui derivano la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>,</p>
<p style="text-align: justify;">L’interdipendenza tra cambiamenti climatici e biodiversità, inoltre, è evidenziata anche, nell’ambito del diritto europeo, dalla “Strategia dell&#8217;UE sulla biodiversità per il 2030 &#8221; <a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a> e dalla &#8220;<em>Nature Restoration Law&#8221;</em><a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a> e, nel diritto interno, dalla Strategia nazionale per la biodiversità 2030<a href="#_ftn28" name="_ftnref28"><em><strong>[28]</strong></em></a><em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, adottando un approccio unitario nella visione dei diversi problemi, giova evidenziare che il cambiamento climatico, oltre che strettamente legato alla perdita di biodiversità, è un fenomeno avente altre cause di natura antropica, derivando in larga parte dall&#8217;abbattimento delle foreste, dall’uso di combustibili fossili e dagli allevamenti intensivi<a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Da questi primi rilievi emerge, quindi, la stretta connessione tra salute umana, dell’ambiente e quella degli animali, la cui tutela, quindi, diviene imprescindibile, oltre che come valore da tutelare in sé, anche al fine di tutelare la salute umana e ambientale<a href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong><em> L’approccio One Health </em></strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">I problemi sinora citati, evidentemente, richiedono soluzioni innovative e interdisciplinari, tra cui potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggioso il c.d. approccio “<em>One Health</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale approccio si basa su una visione olistica per cui la salute ambientale, quella umana e quella animale sono strettamente connesse tra loro.</p>
<p style="text-align: justify;">L’approccio “<em>One Health</em>” è stato illustrato nel 2004 nei “principi di Manhattan”, elaborati a seguito della conferenza “<em>One word, One health</em>” e, successivamente, è stato oggetto di crescente interesse a livello globale<a href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A livello internazionale, lo sviluppo dell’approccio <em>One Health</em> è avvenuto, poi, soprattutto grazie al lavoro congiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità (<em>World Health Organization-WHO</em>), dell’Organizzazione Mondiale per la Salute Animale (<em>World Organisation for Animal Health -WOAH</em>) e dell’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura (<em>Food and Agriculture Organization-FAO</em>), riunite nel c.d. Tripartite o Alleanza Tripartita che ha permesso di trasportare il paradigma <em>One Health</em> da una visione puramente teorica alla sua applicazione pratica. L’Allenza Tripartita si è successivamente trasformata nel c.d. quadripartito, essendosi aggiunto anche il Programma delle Nazioni unite per l’ambiente (<em>United Nations Environment Programme-UNEP</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Di recente, una definizione di tale approccio è stata elaborata dal gruppo consultivo costituito nell’ambito del quadripartito, <em>One Health High Level Expert Panel</em> (OHHLEP), ed è oggi offerta dal documento “<em>One Health Joint Plan of Action (2022-2026)</em>” sviluppato a ottobre 2022: secondo tale definizione, si tratta di un<em> “approccio integrato e unificante che mira ad equilibrare e ottimizzare in modo sostenibile la salute di persone, animali ed ecosistemi. Riconosce che la salute dell’uomo, degli animali domestici e selvatici, delle piante e dell’ambiente in generale (compresi gli ecosistemi) sono strettamente collegati e interdipendenti. L’approccio mobilita molteplici settori, discipline e comunità a vari livelli della società per lavorare insieme per promuovere il benessere e affrontare le minacce per la salute e gli ecosistemi, affrontando nel contempo la necessità collettiva di acqua pulita, energia e aria, alimenti sicuri e nutrienti, intervenire sul cambiamento climatico e contribuire allo sviluppo sostenibile”. </em>Tale documento, quindi, ci fornisce oltre che una definizione, anche un presupposto, un metodo e degli obiettivi necessari per l’attuazione dell’approccio in esame<a href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.</p>
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<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><em>3.1. Il legame tra l’approccio One Health e la tutela della biodiversità: diritto internazionale, europeo e nazionale</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con specifico riguardo al rapporto tra l’approccio <em>One Health</em> e la tutela della biodiversità, giova ripercorrere i diversi atti che, più o meno esplicitamente, evidenziano i benefici che l’approccio <em>de quo</em> può apportare alle strategie di contrasto alla perdita della biodiversità.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso, a livello sovrannazionale, merita di essere citato il <a href="https://www.cbd.int/article/cop15-final-text-kunming-montreal-gbf-221222"><em>Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework</em></a> che riconosce le interconnessioni tra biodiversità e salute, evidenziando l’importanza di implementare l’accordo tenendo conto dell’approccio O<em>ne Health.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, deve essere menzionata anche la relazione elaborata dall’IPBES secondo cui per contrastare le questioni connesse della perdita di biodiversità, dei cambiamenti climatici e delle pandemie è necessario porre in essere strategie globali di prevenzione delle pandemie “<em>basate sulla riduzione del commercio di specie selvatiche e del cambiamento di uso del suolo e sull’aumento della sorveglianza «One Health</em>»”.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche nel quadro del diritto europeo l’approccio <em>One Health</em> è richiamato in diversi contesti che si occupano della tutela della biodiversità e, in special modo, in diverse politiche riconducibili al <em>Green Deal</em>. Tra le altre, anzitutto, giova richiamare la <em>Nature Restoration Law </em>e <em>la </em><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380"><em>Strategia dell&#8217;Unione europea sulla biodiversità per il 2030</em></a>, ove si dichiara esplicitamente di voler aumentare il sostegno agli sforzi da compiere a livello mondiale per applicare l&#8217;approccio <em>One Health</em>. Secondo la Strategia in esame, una migliore protezione degli ecosistemi naturali, unita alla riduzione del commercio e del consumo di specie selvatiche, si rivelerà utile anche al fine di prevenire l&#8217;insorgere di malattie e pandemie e rafforzare la resilienza alle stesse.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le diverse politiche costituenti il <em>Green Deal,</em> inoltre, si deve citare anche la strategia <em>Farm to Fork</em> che, “<em>riconoscendo i legami inscindibili tra persone sane, società sane e un pianeta sano</em>”, intende ridisegnare i nostri sistemi alimentari, al fine di garantire la sostenibilità della produzione alimentare. Secondo tale atto, infatti, i sistemi alimentari restano una delle principali cause dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale e, pertanto, vi è necessità di ridurre la dipendenza da pesticidi e antimicrobici e il ricorso eccessivo ai fertilizzanti, di potenziare l&#8217;agricoltura biologica, di migliorare il benessere degli animali e invertire la perdita di biodiversità<a href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, nell’ambito del diritto europeo, giova richiamare anche il <em>Programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente fino al 2030 </em>(oggetto della Decisione UE 2022/591) che, nei considerando, evidenziando l’interconnessione tra cambiamento climatico, perdita di biodiversità e pandemie, ribadisce l’importanza della piena integrazione dell’approccio <em>One Health</em> a tutti i livelli di elaborazione delle politiche<a href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre che a livello sovrannazionale, la connessione tra l’approccio <em>One Health</em> e la tutela della biodiversità emerge anche da alcuni atti adottati nel nostro Paese.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo senso, anzitutto, deve essere menzionato il Piano nazionale prevenzione 2020-2025 – adottato nel 2020 – che in più passaggi evidenzia i vantaggi dell&#8217;approccio <em>One Health</em>, definendolo quale approccio “multidisciplinare, intersettoriale e coordinato”, idoneo ad affrontare i rischi potenziali o già esistenti che derivano dalle relazioni tra ambiente-animali-ecosistema. Nel piano si afferma che l’approccio <em>de quo</em>, in particolare, può rivelarsi utile per affrontare la “questione trasversale della biodiversità e della salute umana” e può contribuire al contrasto all’antimicrobico-resistenza o all’emergenza di epidemie e pandemie.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, in tale contesto, giova richiamare anche il Piano nazionale per gli investimenti complementari adottato – con il <a href="http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=80295">decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021</a>, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 1 luglio 2021 – per raggiungere le finalità del PNRR e relativo alla gestione dei finanziamenti destinati a progetti complementari alla Missione Salute. In particolare, tra i tre progetti individuati, rileva quello “Salute, ambiente, biodiversità e clima”, investimento che mira a far fronte ai rischi per la salute associati ai cambiamenti ambientali e climatici, in linea con l’approccio <em>One Health</em> o &#8220;<em>Planetary health</em>”<a href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>. Preme evidenziare, peraltro, che tale investimento è collegato all&#8217;istituzione del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) e al rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA (Sistema nazionale di protezione dell’ambiente), a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata<a href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito del diritto nazionale, poi, deve essere richiamata anche la Strategia nazionale per la biodiversità 2030 che, nell’esaminare le interrelazioni tra biodiversità e salute, richiama l’utilità di diversi approcci innovativi, tra cui l’approccio <em>One Health</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, tra gli atti nazionali rilevanti, si deve menzionare anche il Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP) che mira a rilanciare i settori produttivi in un’ottica di sostenibilità, rendendo il settore zootecnico più sostenibile e attento al benessere animale.  Per realizzare tali fini, il Piano prevede una strategia che ricorre a diversi strumenti messi a disposizione del sistema produttivo ed è incentrato su obiettivi definiti attraverso il sistema di qualità nazionale benessere animale (SQBNA)<a href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>. Secondo il Piano, in particolare, per realizzare le finalità proprie delle Strategie<em> Farm to Fork</em> e Biodiversità 2030 e garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle produzioni di origine animale, “<em>devono essere utilizzate tecniche di allevamento attente al management aziendale e alla biosicurezza, aspetti direttamente connessi al benessere animale, oltre che all’uso consapevole del farmaco in ottica di One Health</em>”<a href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong><em> Riflessioni conclusive</em></strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Alla luce della ricostruzione delineata, risultano evidenti i benefici che l’approccio <em>One Health</em> potrebbe offrire nel contrasto alla perdita della biodiversità.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le diverse riflessioni relative all’evoluzione di tale approccio, due meritano di essere evidenziate.</p>
<p style="text-align: justify;">Anzitutto, giova rilevare che tale approccio oramai ha diversi fondamenti normativi a livello internazionale, europeo e nazionale. Dai vari atti menzionati si evince come l’approccio <em>One Health</em> viene richiamato più volte in contesti orientati alla protezione di beni diversi che, per essere effettiva, richiede necessariamente il ricorso a strumenti di tutela innovativi. Risulta, peraltro, allo stesso modo evidente la criticità relativa alla qualificazione di tali atti – in alcuni casi necessaria – nei termini di <em>soft law</em>. Il problema, quindi, è quello di individuare una via per garantire un’attuazione pratica all’elaborazione teorica dell’approccio in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale contesto, peraltro, ci si potrebbe interrogare in merito alla possibilità di considerare l’art. 9 della Costituzione, nella nuova formulazione, quale fondamento dell’approccio <em>One Health</em>, dato che ne richiama le diverse componenti (ossia l’ambiente, gli ecosistemi, la biodiversità, gli animali e l’interesse delle generazioni future e, conseguentemente, la salute delle stesse).</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, preme evidenziare che la stretta interrelazione tra i differenti aspetti citati pone il problema del bilanciamento tra i vari interessi confliggenti e quindi tra la tutela dell’ambiente, della biodiversità, della salute umana e di quella degli animali.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso ci si chiede, in particolare, se oggi sia più corretto abbandonare una visione antropocentrica del diritto all’ambiente per trasmigrare verso una ecocentrica, considerati i risultati del c.d. diritto ambientale debole.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale questione che, già in generale, richiede una non facile ponderazione tra i diversi valori in gioco, si pone in termini ancora più problematici nell’ambito dell’approccio <em>One Health</em>, in quanto lo stesso per rivelarsi efficiente dovrebbe basarsi sul coordinamento tra i diversi elementi di cui è composto in un’ottica paritaria e non gerarchica<a href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> In tal senso v. la Strategia dell&#8217;UE sulla biodiversità per il 2030, ove si afferma che “<em>nonostante l&#8217;urgenza di questo imperativo morale, economico e ambientale, la natura versa in uno stato critico. Le cinque principali cause dirette della perdita di biodiversità (cambiamenti dell&#8217;uso del suolo e del mare, sfruttamento eccessivo delle risorse, cambiamenti climatici, inquinamento e specie esotiche invasive) stanno facendo rapidamente scomparire l&#8217;ambiente naturale</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Il termine “biodiversità” deriva dalla fusione dell’espressione “<em>biological diversity</em>” che, a partire dagli anni Ottanta, si è diffusa nell’ambito delle politiche ambientali ed è stata utilizzata nel 1986 da W.G. Rosen, per riferirsi alla diversità ed alla variabilità degli organismi viventi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> E. PORCEDDU, G. T. SCARASCIA MUGNOZZA, Voce “<em>Biodiversità</em>” in <em>Enciclopedia Treccani, Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (</em>2007).</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto cfr. M.V.FERRONI, <em>La perdita della biodiversità, gli strumenti di tutela ed il codice dell’ambiente</em>, in <em>Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente</em>, 2022, 1 che rileva che vi è chi ha ampliato la tripartizione ricavabile dalla Convenzione sulla Biodiversità, riconoscendo nel Paesaggio e nella Cultura due ulteriori livelli di organizzazione in cui si esplica la biodiversità (AA.VV., <em>Tutela della biodiversità tra affermazione politica e valutazione economica</em>, Franco Angeli, Milano, 2002, p. 33 ss.), individuando molteplici funzioni svolte dalla stessa.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> M.V. FERRONI, <em>La perdita della biodiversità, gli strumenti di tutela ed il codice dell’ambiente</em>, cit. che richiama S. MARCHISIO, <em>Il diritto internazionale dell’Ambiente</em>, in G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO, <em>Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati</em>, Giappichelli, Torino, 2008, p. 10.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Gli obiettivi della Convenzione sulla diversità biologica sono definiti all’art. 1 della Convenzione e consistono nella conservazione della diversità biologica, nell&#8217;utilizzazione durevole dei suoi elementi e nella ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> L. DEL CORONA, M. DELLA MALVA, <em>Biodiversità e one health</em>, in AA.VV., <em>One health: dal paradigma alle implicazioni giuridiche</em>, a cura di L.Violini, Torino, 2023, in cui c’è un riferimento ad alcune convenzioni settoriali, ossia la Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene (1946), la Convenzione di Ramsar sulle zone umide (1971), la Convenzione sulla protezione delle foche antartiche (1972), l’Accordo sulla conservazione dell’orso polare (1973), la Convenzione di Bonn sulle specie migratrici (1979) e la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (1973).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> L’accordo mira a proteggere il 30% della biodiversità delle terre e il 30% dei mari entro il 2030 e sostenere con 30 miliardi di dollari in aiuti annuali la conservazione nei Paesi in via di sviluppo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> <a href="https://www.isprambiente.gov.it">https://www.isprambiente.gov.it</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> M.V. FERRONI, <em>La perdita della biodiversità, gli strumenti di tutela ed il codice dell’ambiente</em>, cit. Sul punto cfr. anche L. DEL CORONA, M. DELLA MALVA, <em>Biodiversità e one health</em>, cit., secondo cui si deve rilevare che in Italia al modello di conservazione “<em>Nature 2000</em>” si affianca anche il sistema nazionale delle aree protette, introdotto dalla legge quadro n. 394/1991 che, tuttavia, si distingue in parte dal primo relativamente alla disciplina e alle aree interessate.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a>  Per una ricostruzione delle diverse strategie adottate a tutela della biodiversità cfr. https://www.consilium.europa.eu.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Nell’ottobre del 2021 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla strategia <em>Farm to Fork</em> che persegue il primario obiettivo di rendere gli alimenti europei più sani e sostenibili.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> La politica agricola comune è stata creata nel 1962 dai paesi fondatori delle allora Comunità europee ed è costituita da diversi strumenti adottati dall’Unione europea per offrire una politica unificata in materia di agricoltura nei paesi membri.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a>  Per una analisi più dettagliata cfr. https://agriculture.ec.europa.eu.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a>  Il primo obiettivo è declinato in un solo ambito di intervento (Aree protette) e il secondo in sette ambiti di intervento (Specie, Habitat ed Ecosistemi; Cibo e Sistemi Agricoli, Zootecnia; Foreste; Biodiversità Urbana; Acque Interne; Mare; Suolo).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Per una ricostruzione dei diversi atti da cui emerge la connessione tra salute e biodiversità cfr. L. DEL CORONA, M. DELLA MALVA, <em>Biodiversità e one health, </em>cit., p. 140 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> <em>Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health, a State of Knowledge Review</em>, World Health Organization and Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2015: nel report, in particolare, a ciascuno dei diversi benefici citati corrisponde uno specifico capitolo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> A. FICORILLI, F. RUFO, <em>Biodiversità, sostenibilità sociale e salute globale, </em>in <em>Future of science and ethics</em>, 2023, 8.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> In base a quanto evidenziato dalla <em>European Food Safety Authority</em>, dalle ricerche condotte si evince che tra un terzo e la metà delle malattie infettive dell’uomo ha origine zoonotica e che circa il 75% delle nuove malattie degli ultimi dieci anni è stato trasmesso da animali o da prodotti di origine animale. Sul punto v. https://www.efsa.europa.eu.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> A. LATINO, <em>Il paradigma One Health nell’ordinamento internazionale: un’analisi critica di origini, protagonisti, strumenti normativi</em>, in <em>Corti supreme e salute</em>, 2022, 3, che cita S. Frazzini, M. Amadori, L. Turin, F. Riva, <em>Sars CoV-2 infections in animals, two years into pandemic</em>, in <em>Archives of Virology</em>, n.7, October 2022, p. 1 ff.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> In tal senso A. LATINO, <em>Il paradigma One Health nell’ordinamento internazionale: un’analisi critica di origini, protagonisti, strumenti normativi,</em> cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Per l’evoluzione delle fasi del processo negoziale dell’accordo v. https://www.consilium.europa.eu.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Il rapporto dell’UNEP ‘<em>Bracing for Superbugs: Strengthening environmental action in the One Health response to antimicrobial resistance</em>”, pubblicato nel 2023, in particolare, ha ad oggetto le conseguenze per la salute degli animali e delle piante, la sicurezza alimentare e lo sviluppo economico conseguente alla resistenza agli antibiotici e fornisce delle prove relative al ruolo che l’ambiente gioca nello sviluppo, nella trasmissione e nella diffusione della resistenza antibiotica.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Sul punto v. https://www.salute.gov.it</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a>  A. FICORILLI, F. RUFO, <em>Biodiversità, sostenibilità sociale e salute globale, </em>in <em>Future of science and ethics</em>, 2023, 8.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Nella relazione elaborata <em>dall’Intergovernamental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services </em>dell’ONU, in particolare, si afferma che i cambiamenti climatici sono stati coinvolti nella comparsa di malattie e probabilmente determineranno un alto rischio di pandemia in futuro, mentre la perdita di biodiversità è anche associata alla trasformazione dei paesaggi e può, in alcuni casi, determinare un aumento del rischio di comparsa di malattie.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> La Strategia dell&#8217;UE sulla biodiversità per il 2030, al considerando A, recita: “<em>la perdita della biodiversità e il cambiamento climatico sono interconnessi e si acuiscono a vicenda, costituendo uguali minacce alla vita del nostro pianeta, e in quanto tali dovrebbero essere affrontati insieme senza indugio</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Il considerando 15 recita: “<em>La disponibilità di ecosistemi ricchi di biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici sono intrinsecamente collegate. La natura e le soluzioni basate sulla natura, compresi gli stock e i pozzi naturali di assorbimento di carbonio, sono fondamentali per combattere la crisi climatica. Allo stesso tempo, la crisi climatica è già un fattore di cambiamento degli ecosistemi terrestri e marini e l&#8217;Unione deve prepararsi a un aumento dell&#8217;intensità, della frequenza e della pervasività dei suoi effetti</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Nella Strategia nazionale si afferma che “<em>La perdita di biodiversità e il cambiamento climatico sono strettamente interconnessi. La biodiversità svolge una funzione importante nella regolazione del clima, fornendo un contributo fondamentale al sequestro e immagazzinamento di carbonio e alla capacità di adattamento ai cambiamenti climatici. Allo stesso tempo, il cambiamento climatico è uno dei principali motori della perdita di biodiversità, alterando le complesse interazioni esistenti tra le specie e i loro habitat, con un impatto negativo sulla fornitura di molti servizi ecosistemici da cui dipendono i nostri mezzi di sussistenza, le economie e la salute pubblica</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> V. https://climate.ec.europa.eu.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Nel primo senso non può non citarsi l’art. 13 TFUE, secondo cui “<em>nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell&#8217;Unione (nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio) l&#8217;Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Negli anni ‘80 Calvin W. Schwabe conia la locuzione “<em>One Medicine</em>” per indicare la visione unitaria di medicina umana e veterinaria.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Il documento in esame, peraltro, delinea sei principali linee d’azione da percorrere per affrontare le minacce alla salute umana, ambientale e animale: 1) rafforzare la capacità dei Paesi di corroborare i sistemi sanitari nell’ambito di un approccio One Health; 2) ridurre i rischi derivanti dall’emergere o dal riemergere di epidemie zoonotiche e pandemie; 3) controllare ed eliminare le zoonosi endemiche, le malattie tropicali trascurate o trasmesse da vettori; 4) temprare la valutazione, la gestione e la comunicazione dei rischi per la sicurezza alimentare; 5) frenare la silenziosa pandemia di resistenza antimicrobica; 6) potenziare l’integrazione dell’ambiente nell’approccio <em>One Health</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">A dicembre 2023, inoltre, il “quadripartito” ha elaborato il documento “<em>A guide to implementing the One Health Joint Plan of Action at national level</em>” al fine di orientare i diversi Paesi nelle modalità di adozione ed attuazione del Piano d’azione congiunto <em>One Health</em> (OH JPA) 2022-2026, attraverso cinque step: 1) analisi della situazione attuale dell’implementazione dell’approccio <em>One Health</em> a livello Paese; 2) istituzione/rafforzamento di un meccanismo di coordinamento multisettoriale <em>One Health</em>; 3) pianificazione dell&#8217;implementazione, inclusa la definizione delle priorità delle attività e l&#8217;utilizzo delle risorse; 4) attuazione dei piani d&#8217;azione nazionali in chiave <em>One Health</em>; 5) revisione, condivisione e incorporazione delle lezioni apprese.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Nell’ambito di tale strategia, in particolare, l’approccio <em>One Health</em> è esplicitamente richiamato riguardo ai nuovi regolamenti sui medicinali veterinari e sui mangimi medicati che prevedono un’ampia gamma di misure per promuovere tale approccio e per contribuire al conseguimento dell’obiettivo di riduzione del 50 % delle vendite complessive nell&#8217;UE di antimicrobici per gli animali da allevamento e per l&#8217;acquacoltura entro il 2030.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> L’approccio in esame, inoltre, è richiamato anche all’art. 3 lett. che al fine del raggiungimento degli obiettivi prioritari dell’8o PAA di cui all’articolo 2 richiede alla Commissione, agli Stati membri, alle autorità regionali e locali e ai portatori di interessi, “<em>di riconoscere in maniera olistica le interconnessioni tra la salute umana, la salute animale e l’ambiente attraverso l’integrazione dell’approccio «One Health» nell’elaborazione delle politiche</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Allo stesso modo del PNP 2020-2025, l’atto in esame considera il <em>Planetary Health</em> un’evoluzione dell’approccio <em>One Health</em>, nonostante vi è chi considera distintamente i due concetti: in particolare, il secondo sembra essere più incentrato sul rapporto uomo-animali-ambiente, mentre il primo – più affine all’idea di sviluppo sostenibile propria dell’Agenda 2030 – si interessa anche delle questioni socio-economiche e politiche dei sistemi in cui quella relazione si svolge. In tal senso cfr. RAGONE G., <em>One Health e Costituzione italiana, tra spinte eco-centriche e nuove prospet-tive di tutela della salute umana, ambientale e animale</em>, in <em>Corti Supreme e Salute</em>, 2022, 3 che cita V. H. LERNER, C. BERG, <em>A</em> <em>Comparison of Three Holistic Approaches to Health: One Health, Eco Health, and Planetary Health</em>, in <em>Frontiers in Veterinary Science</em>, 2017, n. 4, pp. 1 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Per le finalità e le obiettivi raggiunti v. https://www.pnrr.salute.gov.it.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Tale sistema è stato approvato con decreto interministeriale 3 agosto 2022, “con l’obiettivo di accelerare il processo di transizione verso un modello allevatoriale più sostenibile, migliorare il benessere degli animali, innalzare la qualità e la salubrità delle produzioni agroalimentari, contrastare il fenomeno dell’antimicrobico resistenza (AMR) e rendere più trasparente il mercato agroalimentare”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Il sistema di qualità, in particolare, prevede l’adesione volontaria degli allevatori ad un disciplinare di produzione caratterizzato da diversi impegni che superano i relativi limiti minimi di legge e che prendono come riferimento la sanità animale, la biosicurezza, la gestione dell’intera fase allevatoriale e le emissioni nell’ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> Su tali temi v. E. Scotti, <em>One Health: per un’integrazione tra salute umana e ambientale, </em>in AA.VV., <em>One health: la tutela della salute oltre i confini nazionali e disciplinari: per un approccio olistico alla salute umana, animale e ambientale: atti del Convegno del 26 aprile 2022</em>, a cura di F. Aperio Bella, coordinato da A. Coiante, Napoli, 2022.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-ruolo-dellapproccio-one-health-nel-contrasto-alla-perdita-della-biodiversita/">IL RUOLO DELL’APPROCCIO ONE HEALTH NEL CONTRASTO ALLA PERDITA DELLA BIODIVERSITÀ</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>APPROCCIO INTEGRATO “ONE HEALTH” E IL SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (SNPA)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/approccio-integrato-one-health-e-il-sistema-nazionale-a-rete-per-la-protezione-dellambiente-snpa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 18:54:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/approccio-integrato-one-health-e-il-sistema-nazionale-a-rete-per-la-protezione-dellambiente-snpa/">APPROCCIO INTEGRATO “ONE HEALTH” E IL SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (SNPA)</a></p>
<p>Approccio integrato “One Health” e il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) Francesca Zappacosta [1] Abstract L’articolo si propone di indagare il ruolo del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) alla luce del paradigma One Health. La prima parte andrà ad analizzare il sistema</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/approccio-integrato-one-health-e-il-sistema-nazionale-a-rete-per-la-protezione-dellambiente-snpa/">APPROCCIO INTEGRATO “ONE HEALTH” E IL SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (SNPA)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/approccio-integrato-one-health-e-il-sistema-nazionale-a-rete-per-la-protezione-dellambiente-snpa/">APPROCCIO INTEGRATO “ONE HEALTH” E IL SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (SNPA)</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Approccio integrato “One Health”</strong><em> <strong>e il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) </strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Francesca Zappacosta </em><a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Abstract</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’articolo si propone di indagare il ruolo del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) alla luce del paradigma <em>One Health</em>. La prima parte andrà ad analizzare il sistema di <em>governance</em> ambientale all’interno dell’ordinamento nazionale, esaminando le funzioni del SNPA in considerazione anche del recente assetto istituzionale sistemico per la prevenzione della salute dai rischi ambientali e climatici. Pertanto, il <em>focus</em> verterà sull’interconnessione tra i due sistemi, SNPA e il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), finalizzata al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria per evitare e ridurre il rischio d’insorgenza di malattie dovute a fattori ambientali. La seconda parte vedrà la disamina dello stato di attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA), che, ai sensi dell’articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132, <em>istitutiva del SNPA, </em>costituiscono, oltre l’applicazione in materia di ambiente dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle componenti del SNPA, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva e sanità pubblica previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sommario</strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Introduzione – 2. Il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) – 2.1 La <em>governance</em> interna del SNPA – 2.2 Il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente e l’approccio <em>One Health</em> – 3. Il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) e la declinazione del paradigma “<em>One Health</em>” attraverso l’interazione tra il SNPA e il SNPS – 4. I Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA) e la correlazione tra i LEPTA e i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) – 5. Conclusioni.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> Introduzione</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">L’ordinamento italiano ha compiuto importanti passi in avanti in termini di <em>governance</em> ambientale a partire dall’istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA), avvenuto con la Legge 28 giugno 2016, n. 132, disciplinando il ruolo e le funzioni delle agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell’ambiente (ARPA/APPA) e dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).</p>
<p style="text-align: justify;">Lo scopo dell’interazione a rete tra le ventidue componenti del Sistema<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> è quello di assicurare, su tutto il territorio nazionale, omogeneità ed efficacia all’esercizio dell’azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell’ambiente, al fine di dare supporto alle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di ciò, il presente lavoro esamina il funzionamento del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, che basato su un modello organizzativo a rete risponde all’esigenza di garantire prestazioni tecniche ambientali uniformi sull’intero territorio nazionale. A tal fine, la legge istitutiva del SNPA prevede, all’articolo 9, la determinazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA), che costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività che il SNPA è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA)<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>, raffigurando il paradigma <em>One Health</em><a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per «livello essenziale di prestazione» la l. n. 132/2016, all’articolo 2, intende il livello qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l’applicazione in materia di ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA stessi.  Le principali linee di attività, da svolgere in sinergia tra le componenti della rete di protezione ambientale, sono individuate dall’ISPRA e riportate nel programma triennale delle attività del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, approvato con parere vincolante all’interno del Consiglio del SNPA<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>. L’ISPRA, quindi, per legge coordina le attività tecniche della rete SNPA al fine di favorire le più ampie sinergie per l’armonizzazione, l’efficacia, l’efficienza e l’omogeneità delle prestazioni, e il citato programma triennale costituisce il documento di riferimento per la definizione dei programmi delle attività di ciascuna agenzia ambientale regionale e delle Province autonome<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le agenzie, tenendo conto dei gravi impatti sul territorio nazionale della crisi climatica<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, del consumo del suolo<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, dell’inquinamento idrico e atmosferico<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, esercitano le loro funzioni attraverso l’approccio integrato “ambiente e salute”, comportando una maggiore correlazione tra le prestazioni tecniche ambientali e gli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai LEA per tutelare la comunità dai rischi infettivi e ambientali<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A dare un impulso a tale correlazione è stata l’istituzione, nel 2022, anno della riforma costituzionale in materia di tutela ambientale e della salute<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>. Quest’ultimo è stato pensato, sull’esempio del modello a rete del SNPA, per migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>. In questa nuova rete sono stati messi a sistema: i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali (ASL)<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a>; le regioni e le province autonome, con funzioni di coordinamento dei suddetti dipartimenti di prevenzione; gli istituti zooprofilattici sperimentali<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a>; l’Istituto superiore di sanità (ISS), con compiti di coordinamento generale e supporto tecnico-scientifico, e infine, il Ministero della salute. La norma prevede che le attività del SNPS siano svolte anche mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA).</p>
<p style="text-align: justify;">Prendendo in considerazione quanto sopra esposto, il <em>focus</em> del presente lavoro, quindi, verterà sull’analisi dell’interazione tra i due richiamati sistemi, SNPA ed SNPS, che nella loro interconnessione perseguono gli obiettivi di prevenzione primaria secondo l’approccio <em>One Health. </em>Come specificato, il SNPA ha il ruolo cardine di garantire livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali su tutto il territorio nazionale; mentre il SNPS ha il compito di identificare e valutare le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, quindi, di implementare atti di prevenzione di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria. Compiti in capo ai due Sistemi che se svolti in cooperazione possono contribuire all’attuazione del paradigma <em>One Health</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong> Il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) </strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 3-<em>ter</em> del codice dell’ambiente, rubricato <em>principio dell’azione ambientale</em>, dispone che: «La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente». In tale disposto è rappresentata la <em>governance </em>ambientale nazionale, caratterizzata dalla cooperazione e dall’interazione tra poteri pubblici da una parte e attori privati dall’altra parte<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>. La <em>governance</em> ambientale si concretizza, pertanto, nella ricerca di forme di gestione che favoriscono la coerenza, la convergenza e la sinergia tra le azioni che competono ai diversi soggetti operanti sul territorio, sia in senso verticale che in senso orizzontale. La <em>governance</em> ambientale risulterebbe, quindi, essere uno strumento fondamentale anche per superare l’incessante conflittualità Stato-Regioni<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In quest’ottica è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, volto a superare un’amministrazione eterogenea della protezione ambientale. La necessità di uniformare le attività tecniche ambientali trae origine dalla frammentazione sul territorio nazionale dei monitoraggi e controlli ambientali dovuta alla Legge 21 gennaio 1994, n. 61<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>, che dava mandato alle regioni e alle Province autonome di istituire, con proprie leggi, le rispettive agenzie per la protezione dell’ambiente (ARPA/APPA). È un dato di fatto che le ventuno agenzie sono state istituite in tempi diversi con leggi regionali non omogenee, che hanno attribuito ruoli e risorse spesso molto differenziate tra le varie regioni. Pertanto, le modalità e il raggiungimento delle prestazioni tecniche hanno variato di regione in regione. La legge istitutiva del SNPA, votata all’unanimità dal Parlamento, ha lo scopo di garantire su tutto il territorio nazionale <em>standards</em> minimi di servizi e prestazioni di protezione ambientale, che riguardano prevalentemente: il monitoraggio dello stato dell’ambiente, del consumo del suolo, dell’uso delle risorse ambientali, il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull’ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Entrando nello specifico, nel 2016, le novità introdotte dal legislatore nella <em>governance </em>ambientale coinvolgono quattro nodi fondamentali: il primo, rappresentato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, cui spetta la definizione delle politiche ambientali (tramite, in particolare, la proposta di adozione dei LEPTA); il secondo, coincidente con l’ISPRA, che svolge funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico del SNPA, adeguando la propria struttura organizzativa, al fine di rendere omogenee le attività del sistema nazionale per la protezione ambientale<a href="#_ftn19" name="_ftnref19"><sup>[19]</sup></a>; il terzo, costituito dalle Giunte regionali e delle province autonome, alle quali spetta la definizione degli indirizzi programmatici regionali in materia ambientale e la vigilanza sulle agenzie regionali e provinciali; il quarto, rappresentato dalle ARPA/APPA, che debbono svolgere le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire <em>ex lege</em> il raggiungimento dei LEPTA nei territori di rispettiva competenza, tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività del SNPA<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>, come accennato in introduzione.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo quadro, la coerenza tra le azioni del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e quelle del SNPA si evince anche dalle direttive annuali e pluriennali del Ministro all’ISPRA<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>, che prevedono tra le linee prioritarie «[..] la piena attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132 e del SNPA, con particolare riferimento alla rete dei laboratori, ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), al Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e al catalogo nazionale dei dati ambientali-territoriali (articoli 11 e 12 della legge 28 giugno 2016, n. 132)»<a href="#_ftn22" name="_ftnref22"><sup>[22]</sup></a><em>. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciò formalizza un risultato di peso istituzionale rilevante, dando valenza legislativa al modello di amministrazione a rete nazionale e riaffermando la centralità e la non fungibilità degli organismi tecnici deputati alla protezione dell’ambiente. Organismi tecnici che devono per legge uniformare sul territorio e rendere omogenee sotto il profilo tecnico le attività di controllo sull’ambiente<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>, anche ai fini di una sempre maggiore adesione e conformità alla normativa ambientale del contrasto e della repressione degli illeciti in materia ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">Un percorso obbligatorio, che prima dell’entrata in vigore della legge n. 132/2016 non esisteva, e che ad oggi impone una riorganizzazione amministrativa ambientale tramite decreti attuativi che ad oggi sono in fase di attuazione<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per una efficace <em>governance</em> ambientale è importante la cooperazione tra il Ministero dell’ambiente, la Conferenza Stato-Regioni, l’ISPRA, le ARPA/APPA e tra queste e le rispettive regioni e Province autonome, al fine di raggiungere rapporti fluidi e di confronto per declinare insieme compiti, priorità, indicazioni e sviluppo della normativa ambientale nel Paese. Inoltre, sono rilevanti le collaborazioni con tutte le altre istituzioni che hanno competenze in materia ambientale, come, per esempio la Protezione civile, per il necessario raccordo in caso di emergenze ambientali, ma anche per i sistemi di monitoraggio per la mitigazione del rischio idrogeologico<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>. Altro esempio di collaborazione è tra il SNPA e l’Arma dei Carabinieri per il raggiungimento di finalità di comune interesse<a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono diverse le collaborazioni del SNPA con il Governo, le regioni, enti di ricerca e università in materia di protezione ambientale. Soprattutto per le azioni di supporto alle politiche di miglioramento della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo; per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica; per la disponibilità di strumenti e percorsi interdisciplinari validi per la valutazione preventiva degli impatti sulla salute dei fattori inquinanti; per la formazione degli operatori del settore sanitario e ambientale e comunicazione del rischio in modo strutturato e sistematico. Collaborazioni, che hanno visto la creazione di importanti progetti e <em>task force</em> in ambito “ambiente e salute”<a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>, ambito di cui si tratterà in modo approfondito nel paragrafo successivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra gli esempi di collaborazione, per una buona <em>governance</em> ambientale, vi è anche quella tra il SNPA e le associazioni che operano per la tutela e gli interessi ambientali. Si menzionano (solo a titolo esemplificativo): la collaborazione con l’Associazione Legambiente, in particolare per il Rapporto annuale sull’ecomafia riguardo all’applicazione della l. n. 68/2015, c.d. “ecoreati”, e ai dati relativi al danno ambientale<a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>; la collaborazione, avvenuta nel marzo del 2020, con l’Associazione italiana di acustica (AIA) per la raccolta e analisi dei dati relativamente ai livelli sonori sul territorio nazionale durante l’emergenza sanitaria COVID-19, con la finalità di caratterizzare a livello nazionale uno scenario acustico unico durante le diverse fasi<a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulle funzioni del sistema a rete per la protezione dell’ambiente si è pronuncia la Corte costituzionale con la sentenza n. 212/2017, la quale, dopo aver inquadrato la <em>ratio</em> complessiva dell’intervento statale, ricorda che, secondo la propria giurisprudenza, le agenzie regionali e delle province autonome costituiscono enti tecnico strumentali, separati dall’amministrazione attiva e dagli organi regionali di indirizzo-politico che svolgono attività di controllo, di supporto e consulenza tecnico-scientifica<a href="#_ftn30" name="_ftnref30"><sup>[30]</sup></a>. L’assenza di condizionamenti dall’amministrazione attiva assicura l’omogenea raccolta dei dati, in materia ambientale, e consente l’esercizio indipendente dell’attività di consulenza e di controllo tecnico. Pertanto, l’omogeneità delle modalità operative delle componenti del Sistema comporta istruttorie efficaci e privi di possibili condizionamenti<a href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>, garantendo la terzietà, evitando influenze politico amministrative sulle conclusioni dei procedimenti<a href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il criterio ordinatore delle competenze deve essere quello della capacità di contribuire al conseguimento del risultato finale<a href="#_ftn33" name="_ftnref33"><sup>[33]</sup></a>, quello della salvaguardia dell’ambiente ai fini anche della salute dei cittadini, senza prescindere dal concorso dei vari livelli istituzionali, viste anche le tre aree in cui opera il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente: quello europeo, quello nazionale e quello locale. In quello europeo opera attraverso Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA), al fine di assicurare una risposta coordinata, efficace ed efficiente alle richieste espresse dalla normativa nazionale ed europea in termini di informazione ambientale; e al fine di garantire la disponibilità degli elementi conoscitivi che costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>2.1 La governance interna del SNPA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la <em>governance</em> interna al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, il legislatore ha previsto, per indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività, all’articolo 13 della legge n. 132/2016 l’istituzione del Consiglio del SNPA, in una logica di sinergica collaborazione tra le regioni e le Province autonome. Il Consiglio del SNPA presieduto dal presidente dell’ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie, i quali eleggono fra loro un vice presidente, e dal direttore generale dell’ISPRA, è l’organo di governo e di coordinamento tecnico del Sistema stesso, dotato di un proprio Regolamento di funzionamento<a href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>. Quest’ultimo prevede diversi strumenti operativi del Consiglio del SNPA, tra questi: i Tavoli istruttori del consiglio (TIC), il Coordinamento tecnico operativo (CTO), le reti tematiche e gli osservatori. Nello specifico dei TIC, ciascuno di essi è coordinato dai rappresentanti legali di due agenzie, che hanno il compito di istruire, elaborare e coordinare iniziative progettuali strategiche con riferimento ai compiti istituzionali e alle tematiche incidenti sull’organizzazione, la programmazione, il coordinamento dell’operatività, la ricerca, la reportistica e la gestione e omogeneizzazione dell’azione tecnica del SNPA. I TIC si avvalgono dell’operato di specifici gruppi di lavoro (GdL), composti dagli esperti referenti di ciascuna agenzia e di ISPRA. Mentre, il Coordinamento tecnico operativo (CTO) è un organismo coordinato dall’ISPRA, che assicura un’azione di coordinamento, allineamento procedurale e di sinergia operativa tra le attività dei gruppi di lavoro dei TIC e tra queste e le reti tematiche, con verifiche di indirizzo tecnico e di complementarietà delle specifiche e l’articolazione delle reti tematiche stesse. Quest’ultime, costituiscono strutture tecniche permanenti di esperti del Sistema a rete a presidio delle principali tematiche specialistiche di diffusa operatività, anche in relazione agli aspetti applicativi delle norme di settore. In ultimo, gli osservatori, composto sempre dai referenti esperti delle agenzie e di ISPRA, garantiscono il presidio di aspetti gestionali di Sistema stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>2.2 Il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente e l’approccio <em>One Health</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, attraverso la realizzazione delle attività programmate, concorre a fornire alle istituzioni sovraordinate gli elementi necessari per l’adozione degli atti di natura programmatoria e normativa inerenti alla protezione dell’ambiente, al supporto alle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica<a href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In ambito di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, il SNPA collabora fin dalla sua istituzione con l’Istituto superiore di sanità<a href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>, partecipando, tramite propri rappresentanti, a gruppi e comitati tecnici operanti nell’ambito del Ministero della salute, ad esempio: nella già citata <em>Task force</em> “ambiente e salute” presso il Ministero della salute; nei gruppi di lavoro per il controllo delle microplastiche nelle acque destinate al consumo umano; nel progetto “Rias”, la rete italiana ambiente e salute; nel gruppo tecnico di coordinamento della strategia nazionale di contrasto all’antimicrobico resistenza (GTC AMR). Anche il Catalogo dei servizi del SNPA, come si vedrà più avanti, include svariate prestazioni riguardanti più o meno direttamente l’interazione tra salute e ambiente<a href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>. Soprattutto per ciò che riguarda il monitoraggio e la valutazione, in maniera integrata, delle matrici ambientali, anche sulla base di criteri sanitari (<em>health-based</em>), quali: qualità dell’acqua, del suolo, dell’aria; effetti di inquinanti emergenti<a href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>, microplastiche, antimicrobico resistenza; cambiamenti climatici. Inoltre, si menzionano: le attività di integrazione delle informazioni e della messa in relazione delle conoscenze e delle esperienze disponibili del SNPA allo scopo di fornire una panoramica strategica dei pericoli per la salute derivanti dall’inquinamento ambientale anche in situazioni di emergenza; le attività di misurazione e controllo sulle emissioni elettromagnetiche<a href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per di più, diversi sono gli studi epidemiologici a cui ha partecipato e partecipa il SNPA, insieme con l’Istituto superiore di sanità e con i comparti nazionali e regionali della salute. Tra questi: il progetto epidemiologico nazionale sul COVID-19 e l’inquinamento atmosferico (c.d. EpiCovAir)<a href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>; il progetto “<em>Sorveglianza</em> ambientale reflue in Italia (SARI)”, coordinato dall’Istituto superiore di sanità, che ha permesso la costruzione di una rete di strutture territoriali nazionali (composto da ARPA, ASL, IZS, Università, centri di ricerca e gestori del servizio idrico integrato) per studiare la presenza del virus del COVID-19 nelle acque reflue. Un <em>network</em> di sorveglianza ambientale che oggi contribuisce a rafforzare la sorveglianza genomica ed epidemiologica e i risultati consentono di evidenziare l’evoluzione delle varianti<a href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>. Inoltre, il citato <em>network</em> è utilizzato, oggi, anche per la raccolta dei dati della sorveglianza dei batteri antibioticoresistenti nelle acque reflue, prevista dalla raccomandazione Ue<a href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a> e recepita nel Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025<a href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il PNCAR 2022-2025 è stato predisposto attraverso un percorso partecipativo dal precedentemente citato gruppo tecnico di coordinamento della strategia nazionale di contrasto all’antimicrobico-resistenza (GTC AMR), al fine di fornire al Paese le linee strategiche e le indicazioni operative per affrontare l’emergenza dell’antibiotico-resistenza (ABR) nei prossimi anni, seguendo un approccio multidisciplinare e una visione <em>One Health</em>. All’interno del GTC-AMR e i gruppi di lavoro istituiti al suo interno partecipano ai lavori di implementazione delle azioni previste da ciascuno dei capitoli del PNCAR diversi esperti SNPA, fornendo supporto tecnico, insieme a tutti i componenti, alla Cabina di regia prevista dal Piano stesso, che è composta da un numero ristretto di rappresentanti delle istituzioni, tra cui due del SNPA<a href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto sopra esposto può essere considerato un esempio di avvio all’applicazione, a livello nazionale, degli strumenti proposti nelle linee guida <em>One Health Joint Plan of Action</em> <em>(OH JPA) 2022-2026</em><a href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>, che prevedono meccanismi di <em>governance</em> che si caratterizzano per assumere una forma di organizzazione a rete collaborativa, in cui lo strumento giuridico principe è quello della pianificazione delle attività<a href="#_ftn46" name="_ftnref46"><sup>[46]</sup></a>. A livello europeo tali caratteristiche si possono riscontrare anche nel <em>Cross-agency One Health task force framework for action 2024-2026</em>, varato a maggio 2024 da: il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, l’Agenzia europea per l’ambiente, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e l’Agenzia europea per i medicinali. Il documento condiviso dalle cinque agenzie europee delinea le linee d’azione condivise per facilitare l’implementazione dell’approccio <em>One Health</em> grazie all’attività di una <em>task force</em> interagenziale all’opera nel triennio 2024-2026. Il quadro d’azione promuove anche lo sviluppo di sorveglianza integrata e di allarme rapido agevolando e promuovendo una maggiore disponibilità, accessibilità e interoperabilità dei servizi dati, migliorando la qualità delle informazioni per la valutazione del rischio e lavorando per allineare i sistemi di sorveglianza e di allarme rapido.</p>
<p style="text-align: justify;">Sull’esempio europeo, il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente rafforza a livello nazionale la sinergia tra protezione ambientale e salute pubblica, contribuendo a dare un importante impulso alla<em> governance</em> nazionale <em>One Health</em>. Le funzioni svolte dalle ARPA/APPA, seppur differenziate secondo le specifiche discipline regionali, rispondono maggiormente attraverso il SNPA ai programmi di intervento in ambito di “Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica”<a href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltremodo, a seguito dell’emergenza pandemica da COVID-19, la necessità nel settore sanitario di adottare ulteriori strumenti di raccordo tra Stato e regioni, seguendo un approccio sempre più integrato tra salute e ambiente, secondo il paradigma <em>One Health,</em> nella sua visione più ampia del <em>Planetary Health<a href="#_ftn48" name="_ftnref48"><strong>[48]</strong></a></em>, ha generato ulteriori evoluzioni istituzionali. Tra queste, come accennato in introduzione, l’istituzione del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), che prevede nella sua norma istitutiva l’interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA). Interazione disciplinata nel d.p.c.m. del 29 marzo 2023 in materia di «Definizione delle modalità di interazione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) con il Sistema nazionale protezione ambiente (SNPA) e istituzione della Cabina di regia», che prevede la correlazione tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) per la prevenzione collettiva e i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA).</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong>Il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) e la declinazione del paradigma “One Health” attraverso l’interazione tra il SNPA e il SNPS</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">L’aumentata presa di coscienza da parte delle istituzioni della natura interconnessa dei sistemi planetari, delle origini zoonotiche delle malattie e la loro relazione con il nostro ambiente naturale e sistemi alimentari, della maggiore vulnerabilità alle malattie derivante dalla disuguaglianza sociale, dall’inquinamento dell’aria e altri fattori ambientali, ha portato verso una crescente attenzione, a tutti i livelli, alla prevenzione primaria<a href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo scenario è stato pensato, come anticipato in introduzione, il nuovo sistema nazionale di prevenzione per la salute dai rischi ambientali e climatici, SNPS. Previsto all’interno del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)<a href="#_ftn50" name="_ftnref50"><sup>[50]</sup></a>, insieme anche all’istituzione dei sistemi regionali di prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS), esattamente nell’investimento “Salute, ambiente, biodiversità e clima”<a href="#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a>. Il provvedimento che ha successivamente istituito il SNPS, l’articolo 27 del decreto legge n. 36/2022<a href="#_ftn52" name="_ftnref52"><sup>[52]</sup></a>, dispone, difatti, tra le sue finalità il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici.</p>
<p style="text-align: justify;">Come noto, i campi d’azione del PNRR sono vastissimi, con linee di intervento che prevedono riforme strutturali di carattere organizzativo della pubblica amministrazione. Tra questi, quelli finalizzati al potenziamento di infrastrutture laboratoristiche e digitali, di formazione e di ricerca nel settore “salute, ambiente, clima e biodiversità”. Settore, quest’ultimo, considerato come paradigma della prevenzione primaria e strumento per l’interazione di professionisti che operano in ambito multidisciplinare: chimici, biologi, fisici, geologi, tossicologi, epidemiologi, matematici, informatici, ingegneri ambientali, medici ma anche figure professionali come economisti e sociologi. È il terreno più opportuno su cui migliorare e consolidare il nesso tra ambiente, e salute e il suo esercizio è rappresentato proprio dai due Sistemi: SNPA, già avviato, e SNPS, in fase di avvio. Inoltre, considerando anche le sopracitate articolazioni regionali, SRPS, i due Sistemi vanno ad ampliare a livello nazionale la forma integrata e multidisciplinare dell’approccio <em>One Health</em>, promuovendo pragmatismo e concreta operatività, oltre un linguaggio comune, per condividere le strategie applicative del principio di precauzione e assumere modelli unici di gestione dei rischi, in coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025<a href="#_ftn53" name="_ftnref53">[53]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista normativo la sopradescritta riforma disciplina, quindi, in modo più pragmatico quanto già previsto dall’articolo 7-<em>quinquies</em> del d.lgs. n. 1992/502, rubricato «Coordinamento con le Agenzie regionali per l’ambiente»<a href="#_ftn54" name="_ftnref54">[54]</a>, la cui applicazione risulta ancora frammentaria sul territorio nazionale. Per quanto il legislatore abbia disciplinato l’integrazione degli interventi per la tutela della salute e dell’ambiente<a href="#_ftn55" name="_ftnref55">[55]</a>, individuando i settori di azione congiunta ed i relativi programmi operativi, era necessaria una nuova <em>governance</em> del settore, soprattutto per armonizzare le strategie di prevenzione della salute dai rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici. La nuova <em>governance</em> mette in rete i Ministeri della salute e dell’ambiente e della sicurezza energetica, l’Istituto superiore di sanità, l’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, le regioni e le Province autonome, le agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell’ambiente, i dipartimenti di prevenzione delle ASL, gli Istituti zooprofilattici sperimentali. La puntuale declinazione delle funzioni dei soggetti che operano in coordinamento tra loro in una logica di rete è disciplinata dal decreto del Ministro della salute del 9 giugno 2022<a href="#_ftn56" name="_ftnref56"><sup>[56]</sup></a> e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2023<a href="#_ftn57" name="_ftnref57">[57]</a>. Il primo prevede diverse incombenze in capo alle regioni, tra queste l’istituzione di sistemi regionali di prevenzione della salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS), che concorrono, a livello regionale, al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria del SNPS. Il secondo, disciplina le modalità dell’interazione tra le componenti dei due Sistemi, SNPA e SNPS e istituisce a tal fine una Cabina di regia<a href="#_ftn58" name="_ftnref58">[58]</a>. Il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, SNPS, in linea con l’approccio <em>One Health</em> nella sua evoluzione <em>Planetary Health</em>, ha il compito di implementare gli atti di programmazione in materia di prevenzione primaria e dei LEA associati alla prevenzione collettiva e sanità pubblica, assicurando la coerenza con le azioni in materia di LEPTA. In questo modo entrambi i Sistemi possono contribuire al massimo supporto alle autorità competenti nel settore ambientale relativamente alla valutazione di impatto sanitario (VIS), alla valutazione ambientale strategica (VAS), alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e, infine, all’autorizzazione integrata ambientale (AIA).</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico delle finalità del SNPS, concorrono agli obiettivi di prevenzione primaria, come già accennato in introduzione, anche gli Istituti zooprofilattici sperimentali che, nell’ambito delle proprie specifiche competenze, integrano la sorveglianza epidemiologica, il monitoraggio, la valutazione dei risultati, la valutazione del rischio e gli interventi associati all’utilizzo degli animali e dei prodotti di origine animale come indicatori di contaminazione ambientale. Mentre, l’Istituto superiore di sanità e il Ministero della salute svolgono funzioni di coordinamento, indirizzo e supporto tecnico-scientifico dell’intero sistema SNPS, e tra i compiti sono compresi la definizione di direttive, linee guida e standard sanitari (<em>health and evidence-based</em>) per il controllo dell’esposizione ambientale, di pericoli chimici, biologici e fisici, mediante approcci di tossicologia predittiva ed epidemiologia. Il Ministero della salute, attraverso la commissione di coordinamento strategico, istituita in seno alla direzione generale della prevenzione sanitaria, assicura il raccordo delle attività del SNPS con gli atti di programmazione e pianificazione nazionali, e monitora l’attuazione dei provvedimenti adottati.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, il modello su cui si basa il SNPA, per la materia ambiente, è stato seguito per l’impostazione organizzativa del SNPS, per la materia salute. Istituiti in momenti diversi, si muovono nell’ottica di superare la frammentazione territoriale delle attività e sono volte a garantire uniformità delle azioni evitando sovrapposizioni di funzioni e competenze tra i vari organismi coinvolti, che messi in rete non possono che agire in sinergia. Il Sistema nazionale prevenzione salute è stato istituito per identificare un approccio comune condiviso tra tutti i componenti dei due Sistemi, SNPA e SNPS. Fondamentale è la condivisione delle banche dati e dei sistemi informativi delle metodologie e degli strumenti di <em>assessment</em>, e la condivisione dei rispettivi programmi di attività da mettere in atto per raggiungere gli obiettivi strategici, sia in termini di prevenzione sanitaria sia di riqualificazione e di rigenerazione ambientale. Ciò in considerazione della tutela della popolazione dal rischio ambientale, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del rischio, dei controlli microbiologici, chimici, tossicologici, al fine di assicurare, da parte di entrambi i Sistemi, un’efficace interazione con le amministrazioni con funzioni di tutela e gestione ambientale, di prevenzione della salute dai rischi ambientali, di salute animale e di sicurezza alimentare. La Cabina di regia, che vede la partecipazione attiva ai lavori il Consiglio SNPA e la Commissione di coordinamento strategico del Ministero della salute, ha la funzione di armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal SNPA e dal SNPS e il un ruolo di raccordo tra le amministrazioni statali e regionali, allo scopo di assicurare efficacia, efficienza e omogeneità nelle iniziative sul territorio nazionale, soprattutto alla luce del divario tra Nord e Sud.</p>
<p style="text-align: justify;">Andando a concludere l’indagine sulla possibile declinazione del paradigma <em>One Health</em> attraverso l’interazione dei due Sistemi, si evidenzia che il d.p.c.m. del 29 marzo 2023 all’articolo 4, lettera e) dispone che la Cabina di regia ha la funzione di promuovere: «[..] l’adozione degli atti di programmazione e degli indirizzi operativi finalizzati al raggiungimento della coerenza tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all’art. 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132». Inoltre, rientra tra le funzioni della Cabina di regia, anche la segnalazione dell’opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi comuni, e di proporre e garantire la strategia unitaria in previsione delle annuali Conferenze delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (Cop) e della Conferenza interministeriale su “ambiente e salute” dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Quanto finora esaminato risponde al paradigma <em>One Health</em> che richiede la necessità di “fare rete” per costruire una “visione sistemica”, per integrare le conoscenze e, nello stesso tempo, sviluppare consapevolezza sull’interdipendenza di molteplici fattori per le politiche ambientali, sanitarie, ed economiche<a href="#_ftn59" name="_ftnref59">[59]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong> I Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA) e la correlazione tra i LEPTA e la prevenzione collettiva prevista dai Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA).</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Ideati sulla falsa riga dei LEA in sanità, i LEPTA sono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale delle attività che il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente è tenuto a garantire<a href="#_ftn60" name="_ftnref60">[60]</a>. I LEA<a href="#_ftn61" name="_ftnref61"><sup>[61]</sup></a> determinati dapprima con d.p.c.m. 29 novembre 2001 e successivamente aggiornati con d.p.c.m. 12 gennaio 2017, sono organizzati in tre macrocategorie: prevenzione collettiva e sanità pubblica; assistenza distrettuale; assistenza ospedaliera. I LEA aggiornati nel 2017 sono stati soprattutto quelli definiti nella macrocategoria della prevenzione, introducendo importanti novità sia nell’impostazione che nei contenuti. In primo luogo, la denominazione di livello, originariamente chiamato “Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro”<a href="#_ftn62" name="_ftnref62"><sup>[62]</sup></a>, viene rinominato come “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”, esplicitando la <em>mission</em> specifica rivolta alla promozione e tutela della salute della popolazione<a href="#_ftn63" name="_ftnref63"><sup>[63]</sup></a>. Quest’area comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli<a href="#_ftn64" name="_ftnref64"><sup>[64]</sup></a>; in particolare sono introdotte attività di integrazione tra ambiente e salute, quali: la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati; la sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la salute animale e igiene urbana veterinaria; la sicurezza alimentare e tutela dei consumatori, in conformità con le direttive europee<a href="#_ftn65" name="_ftnref65"><sup>[65]</sup></a>. Per dare esaustività alle attività di prevenzione, specie se nell’ottica del paradigma <em>One Health</em>, è fondamentale che venga riconosciuto l’analogo strumento dei livelli essenziali in campo ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per comprendere appieno l’ambito dei LEPTA è utile specificare che essi sono relativi alle aree di attività coerenti con le funzioni attribuite al SNPA dalla legge n. 132/2016 e che le ARPA/APPA devono garantire, come precedentemente più volte precisato, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, essi sono ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della medesima legge il livello qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">I LEPTA, nella proposta di “DPCM LEPTA”<a href="#_ftn66" name="_ftnref66">[66]</a>, sono stati funzionalmente articolati in servizi. La raccolta dei servizi costituisce il Catalogo nazionale dei servizi di cui all’art. 9, comma 3, l. n. 132/2016. I servizi sono erogati attraverso prestazioni, quali attività di natura tecnica finalizzate all’assolvimento delle funzioni assegnate dalla normativa vigente al SNPA. I LEPTA costituiscono quindi il criterio di aggregazione delle prestazioni che sono così individuati nell’attuale proposta di “DPCM LEPTA”: monitoraggio dello stato dell&#8217;ambiente (LEPTA 1); supporto tecnico istruttorio alle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni e per il governo del territorio (LEPTA 2). Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale (LEPTA 3); partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile (LEPTA 4); <em>governance </em>dell’ambiente (LEPTA 5); ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell’ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica (LEPTA 6). Questi possono essere intesi (qualitativamente) come un’articolazione in aree funzionali delle attività svolte dal SNPA, all’interno delle quali si collocano i gruppi di servizi operativamente erogati mediante le prestazioni. Queste ultime, poi vengono caratterizzate da specifici parametri tecnici, dimensionali e di costo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante i LEPTA non siano stati ancora attuati, essi hanno acquisito nel tempo un loro peso nel SNPA, in quanto nelle more della loro attuazione la programmazione delle attività si è implementata. Ciò ha comportato riflessi e impatti importanti sulle dinamiche istituzionali esterne al SNPA, come anche sull’ordinamento nazionale e regionale stesso. Tutto ciò grazie alla precisa definizione dei LEPTA contenuta nella legge n. 132/2016, punto cardine della legge stessa, che ha dato al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente la sua identità. La gran parte dei disposti della norma istitutiva del SNPA sono collegati ai LEPTA, attorno ai quali si è anche sviluppata, come si è visto, la <em>governance</em> interna del Sistema nazionale stesso, facendo crescere il SNPA e dando impulso a creare altri modelli a rete con i quali interagire e cooperare al fine di garantire su tutto il territorio nazionale la protezione ambientale. Lo sviluppo del SNPA, in questi suoi otto anni di esistenza, ha portato le sue componenti ad adeguare le rispettive strutture e piani di attività in modo tale da non poter più ripristinare lo stato precedente al 28 giugno 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, la maggioranza delle ARPA, alla luce dell’istituzione del SNPA, collega le prestazioni ambientali del Catalogo nazionale dei servizi e prestazioni SNPA, allegato alla proposta di “DPCM LEPTA”<a href="#_ftn67" name="_ftnref67">[67]</a>, ai LEA correlati. Ad esempio, per l’ARPAE Emilia Romagna, l’attività di monitoraggio delle acque sotterranee rientra nel programma di “tutela della salute dai fattori di rischio presenti in ambiente di vita, non confinato”, previsto dai LEA, e la prestazione si traduce nella voce “comunicazione dei rischi per la salute derivanti da inquinamento ambientale” <a href="#_ftn68" name="_ftnref68">[68]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’approvazione definitiva e l’inizio dell’applicazione dei LEPTA verrebbe così a configurarsi un modello concreto di integrazione tra gli enti, fin qui esaminati, che compongono i due Sistemi, SNPA e SNPS. Inoltre, si verrebbero probabilmente a risolvere le diverse questioni riferite ai finanziamenti delle prestazioni in ambito “ambiente e salute”, oggi a carico per la maggior parte delle ARPA sui fondi sanitari regionali delle rispettive regioni<a href="#_ftn69" name="_ftnref69"><sup>[69]</sup></a>. Da tutto ciò, sul territorio nazionale si riscontra ancora una importante frammentazione della gestione amministrativa delle prestazioni relative alla tutela ambientale.  È importante, quindi, che il SNPA adotti una metodologia comune legittimata che definisca le attività correlate ai LEA a supporto delle politiche di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali che sono causa di danni alla salute pubblica, e le attività a supporto delle politiche di prevenzione ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto sopra, evidenzia l’importante differenziazione nella capacità di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi e degli interventi nel territorio in materia ambientale fra regioni diverse. A ragione di ciò, quindi, diviene sempre più importante declinare il paradigma “<em>One Health</em>” nell’ordinamento nazionale attraverso anche l’interazione tra i Sistemi a rete in argomento e la correlazione tra i LEA e LEPTA, che potrebbero condurre nel tempo a realizzare il completo superamento della frammentazione tematica e territoriale della materia ambiente, contribuendo oltremodo all’attuazione della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi di cui all’articolo 9 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li><strong> Conclusioni </strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il complicato quadro formale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, dato dall’assenza dei decreti attuativi della sua legge istitutiva e dalla clausola di invarianza finanziaria ivi prevista, non hanno impedito lo sviluppo del Sistema nazionale stesso. La collaborazione attivata e il progressivo aggiustamento della <em>governance</em> interna alla rete del SNPA, insieme all’impegno e qualificazione dei suoi operatori, oltreché il costante dialogo tra i rappresentanti legali delle componenti del SNPA sia con i rispettivi vigilanti che con le istituzioni aventi potere decisionale in materia di amministrazione ambientale ma anche con le istituzioni aventi competenza e giurisdizione nella medesima materia, hanno fatto registrare, a otto anni dall’istituzione del SNPA, il proseguimento della crescita delle attività e dei risultati, nel rispetto e in attuazione della l. n. 132/2016, che come espresso dalla Corte Suprema nella citata sentenza 212 del 2017: «[..] essa si ispira alla finalità dello Stato di stabilire un principio unitario volto a garantire la miglior tutela dell’ambiente [..] una tutela unitaria e non frazionata del bene ambientale sull’intero territorio nazionale, secondo quanto disposto dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. [..]».</p>
<p style="text-align: justify;">In questa cornice, dove il nostro Paese è comunque troppo fragile rispetto alla severità dei frequenti fenomeni ambientali e climatici estremi, non si può non menzionare la recente sentenza della Corte costituzionale sulla legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nella Legge 26 giugno 2024, n. 86, recante «Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione»<a href="#_ftn70" name="_ftnref70">[70]</a>, nella quale la Corte ribadisce l’importanza del principio di sussidiarietà. Soprattutto per la tutela dell’ambiente,  in quanto «si tratta di una materia in cui predominano le regolamentazioni dell’Unione europea e le previsioni dei trattati internazionali, dalle quali scaturiscono obblighi per lo Stato membro che, in linea di principio, mal si prestano ad adempimenti frammentati sul territorio, anche perché le politiche e gli interventi legislativi in questa materia hanno normalmente effetti di <em>spill-over</em> sui territori contigui, rendendo, in linea di massima, inadeguata la ripartizione su base territoriale delle relative funzioni»<a href="#_ftn71" name="_ftnref71">[71]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, nell’attuale contesto socio-culturale e giuridico nazionale prevale l’esigenza di individuare strumenti giuridici adeguati ad indirizzare l’azione amministrativa verso il raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale previsti dalle politiche e della normativa internazionale e dell’Unione europea<a href="#_ftn72" name="_ftnref72">[72]</a>, in risposta alla crisi ambientale<a href="#_ftn73" name="_ftnref73">[73]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <em>D</em><em>ottoranda </em>di ricerca (XXXVIII ciclo) in Diritto pubblico, comparato ed internazionale, <em>curriculum</em> “Diritto amministrativo dell’ambiente e della salute pubblica” (SSD: IUS/10) presso il Dipartimento di Scienze Politiche di Sapienza Università di Roma.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Il SNPA è composto da: le diciannove agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), le due Agenzie provinciali per la protezione dell’ambiente delle Province autonome di Trento e Bolzano (APPA Bolzano e APPA Trento) e l’ISPRA.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 16px;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> I LEA sono un concetto centrale nell’organizzazione della tutela della salute nel nostro Paese, in quanto sono, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», livelli essenziali e uniformi di assistenza sanitaria garantiti a tutti i cittadini a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). Rientrano nei LEA le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate, ex-art. 1, comma 7, d.lgs. n. 502/1992.</span></strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Il paradigma <em>One Health</em> è promosso in ambito scientifico quale modello di tutela integrata e multidisciplinare della salute umana, ambientale e animale. Ufficializzato dal lavoro congiunto dell’Organizzazione dell’ONU per l’alimentazione e agricoltura (FAO), dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (WOAH), dell’Organizzazione mondiale dell’ONU della Sanità (WHO), e, da ultimo, dell’UNEP (il Programma dell’ONU per l’Ambiente); le quattro istituzioni internazionali hanno sottoscritto, il 17 marzo 2022, il <em>Memorandum</em> <em>of Understanding</em> (MoU), il cui testo è reperibile al seguente link: https://www.fao.org/3/cb9403en/cb9403en.pdf</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Ai sensi dell’articolo 13 della l. n. 132/2016, istitutiva del SNPA, è istituito il Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, al fine di indirizzare le attività del Sistema nazionale stesso, anche in una logica di sinergica collaborazione tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Consiglio del SNPA è presieduto dal presidente dell’ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie, i quali eleggono fra loro un vice presidente, e dal direttore generale dell’ISPRA. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere vincolante sul programma triennale di cui all’articolo 10, comma 1, l. n. 132/2016 e su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del Sistema medesimo, nonché sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Il programma triennale, ex artt. 7, comma 2, e 10, comma 2, l.n.132/2016, approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Per approfondimenti sullo stato e le variazioni del clima in Italia cfr.: SNPA, <em>Il clima in Italia nel 2023</em>, Report ambientali SNPA, n. 42/2024; il rapporto analizza i valori medi e i trend delle principali variabili idro-meteo-climatiche e i loro valori estremi, inoltre, fornisce approfondimenti sul clima a scala nazionale, regionale e locale, e sugli aspetti e sugli eventi idro-meteorologici e meteo-marini più rilevanti e più critici che si sono verificati nel corso dell’anno 2023.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Per approfondimenti sullo stato del consumo del suolo a livello nazionale cfr.: M. Munafò (a cura di), <em>Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2023</em>, Report SNPA 37/23, 2023; SNPA, <em>Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2024</em>, Report ambientali SNPA, 43/2024. Ulteriori dati sono reperibili sul sito dell’ISPRA al seguente link di collegamento: https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/suolo/il-consumo-di-suolo/i-dati-sul-consumo-di-suolo</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> In merito cfr.: SNPA, <em>Rapporto ambiente SNPA</em>. <em>Edizione 2023</em>, Report ambientali 39/2023; e anche cfr.: SNPA, <em>La qualità dell’aria in Italia</em>. <em>Edizione 2023</em>, Report ambientali SNPA n.40/2024.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Cfr.: articolo 2 del d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> La riforma costituzionale del 2022, legge costituzionale n. 1 del 2022, ha introdotto all’articolo 9 la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni, nonché, ha disposto che all’articolo 41 siano introdotti, a integrazione del catalogo di limiti che si impongono all’esercizio della libertà di iniziativa economica privata, “la salute” e “l’ambiente”; nello specifico l’iniziativa economica privata è libera ma ai sensi del comma 2, art. 41 Cost.: «Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Cfr.: articolo 27 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150)».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Cfr.: <em>Dossier </em>dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul d.l. n. 36/2022 del 6 maggio 2022, pp. 141-144.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Si ricorda che la disciplina di tali dipartimenti è posta, in via principale, dagli articoli da 7 a 7-<em>quater</em> del d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni. In merito, viene richiamata specificamente la norma che include tra i compiti dei suddetti dipartimenti la tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270 «Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell&#8217;art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Cfr.: T.A.R. Puglia-Lecce, sez.I, n.1786 del 7 luglio 2009, relativamente alla richiesta di un comitato cittadino al Sindaco del Comune di Taranto di adottare ogni atto utile ad evitare la grave situazione sanitaria dovuta all’inquinamento ambientale proveniente, in prevalenza, da lavorazioni industriali. Secondo il giudice amministrativo la legittimazione delle richieste da parte del comitato ricorrente può essere ricavata dalla lettura dell’articolo 3-<em>ter </em>del d.lgs. n. 152/2006. Si tratta di un modello di <em>governance </em>ambientale non più ispirato al classico modello gerarchico ma a un nuovo stile di governo caratterizzato da un maggior grado di cooperazione ed interazione tra poteri pubblici da una parte e attori non statuali dall’altra parte. Inoltre, per l’aspetto relativo alla sussistenza dei presupposti, secondo i giudici, può ben essere ricondotta alle analisi compiute da plurimi e qualificati organismi pubblici in materia sanitaria e ambientale (ARPA, ASL, nonché Università), da cui si traevano dati piuttosto allarmanti, costituiti in sostanza dalla presenza di patologie legate alla particolare incidenza di fattori di origine per l’appunto industriale; rimanendo, ovviamente, non preclusa all’autorità comunale la possibilità di attivare ulteriori canali istituzionali di consultazione a carattere tecnico-scientifico, nell’obiettivo condiviso di giungere ad una seria ed approfondita istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> S. Settis, <em>Paesaggio, </em><em>costituzione, cemento. La battaglia per l’ambiente contro il degrado civile</em>, Enaudi, 2010, p.195.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Legge 21 gennaio 1994, n. 61 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell&#8217;ambiente», le cui disposizioni sono superate da quelle della l.n.132/2016. La legge n. 833/1978 ha affidato al Servizio sanitario nazionale (SSN) le competenze in materia di protezione ambientale. In virtù di tale normativa spettava alle Unità Sanitarie Locali la gestione delle attività tecnico-scientifiche di controllo sull’inquinamento. Il referendum abrogativo proposto nell’aprile del 1993 ha sottratto tali competenze al SSN. Il vuoto di competenze, determinatosi in seguito all’esito del referendum, viene colmato dal legislatore con il decreto legge 496/1993, convertito nella sopracitata l. n. 61/1994, che istitutiva l’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA, poi Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici &#8211; APAT, e, in ultimo, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale &#8211; ISPRA) e dava mandato alle regioni e alla Province autonome di istituire ciascuna la propria agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA/APPA).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Cfr.: art. 6, l. n. 132/2016.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Cfr.: art. 7, l. n. 132/2016.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Cfr.: direttiva triennale per il 2021-2023, adottata con il d.m. n. 542 del 21/12/2021, e da ultimo la direttiva triennale per il 2024-2026, adottata con d.m. n. 67 del 22 febbraio 2024.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Art. 2, d.m. n. 67 del 22 febbraio 2024.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Si riportano alcuni esempi di avvenuta uniformazione delle procedure su attività e funzioni spettanti <em>ex lege</em> al SNPA: <a href="https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2023/03/Delibera-58_2019.pdf">le procedure per le istruttorie di danno ambientale</a> (cfr.: delibera SNPA n. 198 del febbraio 2023); la formalizzazione degli atti e delle indicazioni di Sistema in attuazione del d.m. 4 luglio 2019 c.d. “FER 1” (delibera SNPA n. 66 del 6 febbraio 2020); <a href="https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2021/10/Delibera-143-2021-Procedura-adozione-pareri-Consiglio-ex-DPR-357-1997.pdf">la procedura per l’adozione dei pareri del Consiglio ex art. 12, comma 4, D.P.R. n. 357/1997</a> in materia di immissione in natura di specie non autoctone (delibera SNPA n. 143 del 28 settembre 2021); la procedura per le istruttorie del SNPA sui siti di bonifica di interesse nazionale <em>ex</em> art. 252, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 (delibera SNPA n. 181 del 7 settembre 2022); l’integrazione del Sistema nei processi di adesione a EMAS (delibera SNPA n. 5 del 17  gennaio 2017). Si menziona anche l’uniformazione della reportistica (delibera SNPA n. 32 del 22 febbraio 2018); I sopracitati atti sono reperibili sul sito ufficiale del SNPA alla sezione “Atti del Consiglio SNPA”, al seguente link di collegamento: https://www.snpambiente.it/chi-siamo/consiglio-nazionale/atti-del-consiglio/</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Tra i più importanti provvedimenti attuativi della legge istitutiva del SNPA si evidenziano: il d.p.c.m. sui Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA) ai sensi dell’art. 9, l. n. 132/2016 e il d.P.R. di emanazione del Regolamento sulle attività ispettive (di cui all’art. 14, l. n. 132/2016). Il d.p.c.m. LEPTA deve essere emanato su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, che si avvale del Consiglio del SNPA, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Allo stato attuale vi è una bozza di d.p.c.m. trasmessa al Capo di Gabinetto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dal Consiglio del SNPA: documento “DPCM di cui all’art. 9 della L. 132/2016”, deliberato dal Consiglio SNPA il 7 giugno 2023; delibera reperibile sul sito ufficiale del sito ufficiale del SNPA al seguente link: <a href="https://www.snpambiente.it/chi-siamo/consiglio-nazionale/atti-del-consiglio/atti-del-consiglio-2023/">https://www.snpambiente.it/chi-siamo/consiglio-nazionale/atti-del-consiglio/atti-del-consiglio-2023/</a>. L’altro decreto di attuazione di rilevanza è il d.P.R. di emanazione del Regolamento sulle attività ispettive, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, deve contenere le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell’ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema, le competenze a loro richieste, i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, nonché le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e cittadini, singoli o associati. Un decreto fondamentale per risolvere le incertezze sui controlli e per chiarire nelle sedi preposte i quesiti in ordine all’ordinamento e all’inquadramento professionale. Allo stato attuale è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 agosto 2024, sottoscritto dal Presidente della Repubblica il 4 settembre 2024, e in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Cfr.: Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, <em>Codice della protezione civile</em>, che all’articolo 1, comma 1, indica come il Servizio nazionale della protezione civile è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a  tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da  eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo. Il SNPA e la Protezione civile collaborano ai sensi del codice della protezione civile che individua esplicitamente il Sistema nazionale di protezione dell’ambiente (SNPA) quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile; difatti, al comma 1 dell’articolo 13, relativo alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, è precisato alla lettera f) che oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco il SNPA è tra le strutture operative nazionali.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Cfr.: Atti parlamentari Doc. CCXXXVII n. 2, Camera dei Deputati, XVIII Legislatura, <em>Rapporto sull’attività svolta dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell&#8217;ambiente anno 2018</em>, trasmesso, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, dal Presidente dell&#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Laporta) il 2 luglio 2019.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> A gennaio del 2018 era stata costituita una <em>Task force</em> “ambiente e salute” presso il Ministero della salute. Successivamente nel 2019 è stato avviato il progetto Rias (Rete italiana ambiente e salute), che assume un valore particolare per la partecipazione di molti partner in regioni diverse, lo sviluppo di tavoli tecnico-scientifici intersettoriali e multidisciplinari su aree di interesse prioritario quali la salute urbana, l’inquinamento atmosferico, i cambiamenti climatici, l’acqua, i campi elettromagnetici, i siti inquinati e i rifiuti, la salute dell’infanzia, la salute i servizi ecosistemici e la biodiversità, le sostanze chimiche, gli strumenti di comunicazione e di diffusione dell’informazione. Il progetto, pertanto, si pone in continuità con le precedenti iniziative e segna un passaggio fondamentale verso una ricomposizione della governance del sistema ambientale e sanitario da proiettare in una gestione armonizzata delle competenze preposte alla prevenzione primaria e alla salvaguardia ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Legambiente, <em>Rapporto Ecomafia 2024</em>, Edizione Ambiente, 2024. Nel rapporto è riportato che sono 1.000 le unità di personale SNPA impegnato sul campo; che sono stati eseguiti 1.180 atti di prescrizione in un anno per accertata illegalità ambientale e che nel 2023 sono state 1.400 le asseverazioni delle prescrizioni, di cui oltre 200 hanno richiesto sopralluoghi specifici. Nel campo del danno ambientale, sempre nel 2023, per 61 casi su 552 procedimenti penali segnalati, individuati dal Ministero dell’ambiente, è stata chiesta al SNPA una valutazione tecnica preliminare.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> E. Carletti (et al.), <em>Accordo di ricerca AIA-SNPA per la raccolta e l’analisi di livelli sonori monitorati durante l’emergenza COVID-19</em>, relazione al 47° Convegno dell’Associazione Italiana di Acustica (AIA), 2021.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Cfr.: Corte cost. 27 luglio 1994 n. 356, in <em>Giur. Cost.</em>, 1994, p. 2906 ss.; Corte cost. 26 marzo 2010 n. 120, in <em>Giur. Cost.</em>, 2010, sulla legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 2, della l.r. n. 25/2008 della Regione Puglia in materia di energia; Corte cost. 7 giugno 2017 n. 132, in <em>Giur. Cost.</em>, 2017,  nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge regionale 4 maggio 2016, n. 4, della Regione Molise, in cui è ricordato che la l. n. 132/2016, assicura omogeneità ed efficacia all’esercizio dell’azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell’ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, istituendo il SNPA, rispetto al quale è stata ribadita la natura tecnica delle attività svolte dalle sue componenti.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> G. Garzia, <em>Emergenze ambientali, azione amministrativa e bonifica dei siti contaminati,</em> in <em>Riv. quadr. dir. amb.,</em> n. 3, G. Giappichelli, Torino, 2016, p. 35.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Cfr.: T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 20 luglio 2007, n. 1254: «[..] il presupposto essenziale di efficacia dell’azione dei pubblici poteri nel campo della tutela ambientale, ove sono predominanti i contenuti tecnico-scientifici, e che essa nasca da una indagine del tutto autonoma dalle “direttive” politiche o amministrative; deve cioè trattarsi di una indagine amministrativa “libera” di indagare i presupposti, le caratteristiche ed i rimedi da adottare per contrastare efficacemente le situazioni di inquinamento».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> F. De Leonardis, <em>Le organizzazioni ambientali come paradigma delle strutture a rete</em>, in <em>Foro amm.- CdS</em>, I, 2006, p. 283.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Cfr.: delibera SNPA n. 75 del 30 aprile 2020, reperibile sul sito ufficiale del SNPA al seguente collegamento:</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="rIUm1JgJ0L"><p><a href="https://www.snpambiente.it/chi-siamo/consiglio-nazionale/atti-del-consiglio/atti-del-consiglio-2020/">Atti del Consiglio 2020</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Atti del Consiglio 2020&#8221; &#8212; SNPA - Sistema nazionale protezione ambiente" src="https://www.snpambiente.it/chi-siamo/consiglio-nazionale/atti-del-consiglio/atti-del-consiglio-2020/embed/#?secret=5JBakZPBJK#?secret=rIUm1JgJ0L" data-secret="rIUm1JgJ0L" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Cfr.: ISPRA, <em>Rapporto sulle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente nell’anno 2023 (art. 10, comma 3, l. n. 132/2016),</em> Rapporto ISPRA, 2024, pp. 32-43. Reperibile sul sito istituzionale del SNPA, al seguente link: https://www.snpambiente.it/chi-siamo/consiglio-nazionale/atti-del-consiglio/</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Sono due i Protocolli d’Intesa stipulati tra ISPRA-SNPA e ISS, <em>ex</em> art. 3, comma 3, l. n. 132/2016, volti a favorire la collaborazione per il raggiungimento di finalità di comune interesse e a promuovere e rafforzare un’azione sinergica e intersettoriale sul fronte ambiente e salute: il primo, stipulato in data 28/12/2018 e il secondo in data 20/04/2022.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Cit.: ISPRA, <em>Rapporto sulle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente nell’anno 2023 (art. 10, comma 3, l. n. 132/2016).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Si evidenzia il monitoraggio delle sostanze della lista di controllo (<em>Watch list</em>), effettuato dai laboratori SNPA ogni anno in conformità con le disposizioni di cui all’art. 78-<em>undecies</em>, d.lgs n. 152/2006, per verificare la presenza di sostanze pericolose nei fiumi, laghi, acque di transizione e marine costiere. I dati sono trasmessi al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e caricati sul portale EEA ReportNet. Lo stato chimico di tutti i corpi idrici superficiali è classificato in base alla presenza delle sostanze chimiche definite come sostanze prioritarie ed elencate nella direttiva 2008/105/CE, aggiornata dalla direttiva 2013/39/Ue, attuata in Italia dal decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172. Dal 2015 ad oggi sono stati definiti Commissione Ue quattro elenchi di controllo attraverso le decisioni Ue: n. 2015/495, n. 2018/840, n. 2020/1161 e n. 2022/1307.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> L’impianto radioprotezionistico italiano rispetto alle emissioni dei campi elettromagnetici (CEM) poggia sulla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 che introduce la definizione dei limiti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico da rispettare a tutela della salute umana. La norma fa riferimento rispetto all’esposizione ai campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz e introduce tre diversi limiti. Cfr. anche: il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, approvato con decreto legislativo 1° agosto 2023, n. 259, modificato per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, che stabilisce il valore numerico dei limiti e le modalità operative di misura che i soggetti deputati al controllo devono mettere in pratica.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Il progetto epidemiologico nazionale su COVID-19 e inquinamento atmosferico (EpiCovAir) è nato per valutare gli effetti dell’esposizione residenziale di lungo periodo ai principali inquinanti atmosferici (PM10, PM2.5, NO2, ed O3) sulla suscettibilità all’infezione da SARS-CoV-2 (distribuzione spazio/temporale dei casi), sulla gravità clinica della patologia COVID-19 e sulla distribuzione e frequenza degli esiti di mortalità. Lo studio, condotto su base comunale, è stato esteso a tutto il territorio nazionale. Le basi informative utilizzate sono state il database ISS di sorveglianza integrata nazionale COVID-19 e un modello di esposizione della popolazione a inquinamento atmosferico su maglia 1&#215;1 km, costruito a partire dai dati satellitari e la rete delle centraline di monitoraggio della rete di SNPA. Cfr.: M. Stafoggia, A. Ranzi, C. Ancona (<em>et al</em>.), <em>Long-Term Exposure to Ambient Air Pollution and Mortality among Four Million COVID-19 Cases in Italy: The EpiCovAir Study</em>, <em>Environ Health Perspect</em>, 2023,131(5):57004. doi:10.1289/EHP11882</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> La sorveglianza dei reflui urbani, laddove effettuata in forma sistematizzata e in connessione con le reti di sorveglianza sanitaria territoriali, può essere inoltre utilizzata come sistema di allerta per evidenziare anticipatamente una eventuale comparsa o ricomparsa del virus, consentendo di riconoscere e circoscrivere più rapidamente eventuali nuovi focolai epidemici. Può inoltre essere utilizzata come strumento per studiare la variabilità del virus e la diffusione spazio-temporale delle diverse varianti.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> Cfr.: Raccomandazione (Ue) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021 relativa a un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica a del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue nell’Ue. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 19 marzo 2021. L 98/3:</p>
<p style="text-align: justify;"> https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0472</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> Cfr.: Repertorio atti n. 233/CSR del 30 novembre 2022: Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: <em>Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025</em>. Si evidenzia che esperti del SNPA fanno parte del Gruppo di lavoro per il coordinamento della strategia nazionale di contrasto all’antimicrobico-resistenza (GTC AMR), che ha l’obiettivo di fornire le linee strategiche e le indicazioni operative per affrontare l’emergenza dell’antibiotico-resistenza (ABR).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> La Cabina di regia per il governo del PNCAR 2022-2025 prevede tra i compiti quelli di: individuare le responsabilità e garantire il coordinamento delle istituzioni nazionali coinvolte nel governo del PNCAR secondo un approccio <em>One Health</em>; assicurare il monitoraggio e l’aggiornamento della strategia nazionale di contrasto dell’ABR; favorire il recepimento e l’applicazione del Piano, in maniera omogenea, al livello delle regioni e Province autonome. Cfr.: il Piano Nazionale di Contrasto all’Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025 pp. 16, 22-23, 49.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> Il Piano d’azione congiunto <em>One Health</em> (OH JPA) 2022-2026, elaborato dal “quadripartito” di organizzazioni delle Nazioni Unite che coordinano la <em>governance</em> globale <em>One Health</em> (FAO, UNEP, OMS e WOAH),  raccomanda strumenti per la fase amministrativa di implementazione e meccanismi di <em>governance</em> che si caratterizzano per essere intersettoriali e per assumere una forma di organizzazione a rete improntata a meccanismi di tipo collaborativo, in cui lo strumento giuridico principe è quello della pianificazione delle attività. Per la sua applicazione ha elaborato le linee guida pubblicate a dicembre 2023. Cfr. rispettivamente: FAO, UNEP, WHO, and WOAH, <em>One Health Joint Plan of Action (2022-2026). Working together for the health of humans, animals, plants and the environment</em>, Roma, 2022. <a href="https://doi.org/10.4060/cc2289en">https://doi.org/10.4060/cc2289en</a> e FAO, UNEP, WHO, and WOAH, <em>A guide to implementing the One Health Joint Plan of Action at national level</em>, 2023. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> Cfr.: L. Violini (a cura di), <em>One Health. Dal paradigma alle implicazioni giuridiche</em>, Giappichelli Ed., Torino, p. 19.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> La “Prevenzione collettiva e sanità pubblica” è uno dei livelli essenziali di assistenza, <em>ex</em> d.p.c.m. del 12 gennaio 2017.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> Cfr.: S. Whitmee (<em>et al.</em>)<em>,</em> <em>Human health in the Anthropocene epoch: report of The Rockefeller Foundation-Lancet Commission on planetary health</em>, in Riv. Lancet. 14 novembre 2015 doi: 10.1016/S0140- 6736(15)60901-1. La <em>Planetary health</em> è stata definita dalla Rockfeller Foundation-Lancet Commission on Planetary health come il raggiungimento del più alto livello possibile di salute, benessere ed equità in tutto il mondo, attraverso un’attenzione giudiziosa ai sistemi governati dall’uomo -politici, economici e sociali- che plasmano il futuro dell’umanità, e ai sistemi naturali della Terra che definiscono confini ambientali sicuri.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> In uno studio della Zoological Society di Londra, pubblicato nel 2008 sulla rivista scientifica<em> Nature, </em>gli autori affermano che le zoonosi di origine selvatica rappresentano la più consistente e crescente minaccia alla salute della popolazione mondiale tra tutte le malattie emergenti. Dallo studio è evidente l’ineludibile necessità di monitorare lo stato di salute globale e identificare nuovi patogeni potenzialmente trasmissibili all’uomo dalla fauna selvatica come misura preventiva nei confronti delle future malattie emergenti<em>. </em>Cfr.: K. Jones, N. Patel, M. Levy (<em>et al</em>.), <em>Global trends in emerging infectious diseases</em>, <em>Nature</em>, 2008, 451, pp. 990–993. https://doi.org/10.1038/nature06536.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a> Il PNRR è stato presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241. Mentre il PNC è stato istituito con decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59 «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. La disciplina del PNC è contenuta nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, ed è finalizzata ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per complessivi 30, 6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a> Investimento strettamente collegato all’azione di riforma della Missione 6 del PNRR, Componente 1, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato <em>One Health</em>». L’investimento “Salute, ambiente, biodiversità e clima”, pari a 500 milioni di euro, si articola in cinque linee di intervento che mirano, nel loro insieme, al funzionamento del nuovo Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici come nuovo assetto di prevenzione collettiva e sanità pubblica per far fronte efficacemente ai rischi storici ed emergenti di impatti sulla salute di cambiamenti ambientali e climatici, in cooperazione con il SNPA.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a> Decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022 «Ulteriori misure urgenti per l&#8217;attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a> Cfr.: Repertorio atti n. 127/CSR del 6 agosto 2020: <em>Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il “Piano Nazionale della Prevenzione PNP 2020-2025”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54">[54]</a> Nello specifico, l’articolo 7-<em>quinquies </em>al comma 1 dispone che il Ministro della salute ed il Ministro dell’ambiente, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stipulano, nell’ambito delle rispettive competenze, un accordo quadro per il coordinamento e la integrazione degli interventi per la tutela della salute e dell’ambiente che individua i settori di azione congiunta ed i relativi programmi operativi. Mentre ai sensi dei successivi commi 2 e 3, le regioni individuano le modalità e i livelli di integrazione fra politiche sanitarie e politiche ambientali e insieme alle ASL, per le attività di laboratorio già svolte dai presidi multizonali di prevenzione come compito di istituto, in base a norme vigenti, si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA/APPA).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55">[55]</a> Si evidenzia che con il referendum abrogativo del 1993 le competenze sull’ambiente sono passate dal Servizio sanitario nazionale alle agenzie regionali protezione ambiente, cfr. <em>supra</em> nota 18, p.4.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56">[56]</a> Decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022 «Individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)», emanato a seguito della sancita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. GU Serie Generale n.155 del 05-07-2022. Il SNPS è composto, come accennato in introduzione, dai Dipartimenti di prevenzione dell’ASL (ex-artt. 7 e 7 <em>bis</em>, d.lgs. n. 502/1992); dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; dagli Istituti zooprofilattici sperimentali; dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della salute.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57">[57]</a> Cfr.: <em>supra </em>paragrafo 2, p. 11.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58">[58]</a> La Cabina di regia è istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri, e ne fanno parte: un rappresentante della stessa Presidenza del consiglio dei ministri, due rappresentanti designati dal Ministro della salute, due rappresentanti designati dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, uno di questi un componenti del SNPA, un rappresentante delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. La cabina di regia, inoltre, ove necessario, può avvalersi di ulteriori figure dotate di specifiche professionalità o competenze e potrà far presenziare agli incontri ulteriori rappresentanti delle istituzioni che coordina al fine di garantire un adeguato confronto prodromico all’adozione di specifiche direttive.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59">[59]</a> A. Di Benedetto, <em>Una visione sistemica per affrontare le pandemie e le loro conseguenze</em>, <em>Riv. online</em> <em>Scienzeinrete</em>, 24 aprile 2020, reperibile al seguente link: https://www.scienzainrete.it/articolo/visione-sistemica-affrontare-le-pandemie-e-le-loro-conseguenze/aldo-di-benedetto/2020-04-29</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60">[60]</a> Ai sensi dell’articolo 9, primo comma, della legge n. 132/2016: «I LEPTA costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività di cui all’articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria». Importanti specifiche funzioni sono disposte dalla lettera a) alla lettera n) dell’articolo 3, tra i quali: il monitoraggio dello stato dell’ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi; il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull’ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti; l’informazione ambientale, in quanto i dati e le informazioni statistiche derivanti dall’esercizio delle funzioni del SNPA costituiscono, ai sensi di legge, riferimento tecnico ufficiale in materia ambientale, da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61">[61]</a> Cfr. <em>supra</em> nota 3 p. 2.</h2>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62">[62]</a> La prima macroarea dei livelli essenziali di assistenza dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (G.U. Serie Generale, n.33 del 08/02/2002). Superato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, che modifica la denominazione della prima macroarea LEA in “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63">[63]</a> L. Bisceglia, <em>Ambiente e salute nei livelli essenziali di assistenza</em>, in <em>Riv.</em> E<em>coscienza n. 1, 2021, pp.28-29</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64">[64]</a> La macroarea del LEA “prevenzione collettiva e sanità pubblica” comprende i seguenti servizi: sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali; tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati; sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la salute animale e igiene urbana veterinaria; la sicurezza alimentare &#8211; tutela della salute dei consumatori; sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale; attività medico legali per finalità pubbliche.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65">[65]</a> Regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Regolamento (Ue) 2017/625 del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66">[66]</a> Proposta di schema di “DPCM LEPTA” deliberato dal Consiglio SNPA il 7 giugno 2023, cfr.: nota 24, p. 6 e Cit.: ISPRA, <em>Rapporto sulle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente nell’anno 2023 (art. 10, comma 3, l. n. 132/2016), </em>pp. 35-36.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67">[67]</a> <em>Ivi</em> p. 35; inoltre, cfr.: allegato alla delibera SNPA n. 216/2023: ISPRA, <em>Rapporto sulle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente nell’anno 2022 (art. 10, comma 3, l. n. 132/2016). Rapporto annuale 2023”</em>, pp. 18-21. Reperibile sul sito istituzionale del SNPA, al seguente link: https://www.snpambiente.it/chi-siamo/consiglio-nazionale/atti-del-consiglio/atti-del-consiglio-2023/</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68">[68]</a> Cfr.: Relazione di rendicontazione dei costi relativi al finanziamento di funzionamento assegnato ad ARPAE con d.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1237 del 17 luglio del 2023.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69">[69]</a> A tal proposito si menziona la sentenza n. 1/2024 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sull’assegnazione da parte della Regione Siciliana di una quota finanziamento ordinario annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale (FRS) all’ARPA Sicilia. Nello specifico, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 90, comma 10, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2001), come sostituito dall’art. 58, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale), promosso dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Sicilia, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2020, con ordinanza del 7 febbraio 2023, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2023.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70">[70]</a> Corte costituzionale, sentenza n. 192/2024 del 3 dicembre 2024, pubblicata in G. U. 04/12/2024 n. 49, giudizio di legittimità costituzionale in via principale, in tema di regioni, disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata, determinazione dei livelli delle prestazioni (LEP), leale collaborazione, autonomia finanziaria regionale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71">[71]</a> Cfr.: Corte Cost. sent. punto 4.4 del Considerato in diritto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72">[72]</a> D. Amirante, <em>Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l’Antropocene</em>, Bologna, il Mulino, 2022, pp. 27-31 e p.43.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73">[73]</a> Tra questi: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (risoluzione adottata dall’Assemblea Generale dall’Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 &#8211; A/RES/70/1); l’Accordo di Parigi (sottoscritto dalle Parti il 12 dicembre 2015 nell’ambito della 21ª sessione annuale della Conferenza delle Parti “COP 21” della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici &#8211; <em>United Nations Framework Convention on Climate Change</em> – UNFCCC- del 1992); l’Accordo Kunming-Montreal (sottoscritto dalle Parti il 19 dicembre 2022 nell’ambito della 15ª Conferenza delle Parti “COP 15” della Convenzione sulla diversità biologica adottata nel 1992 (Convention on Biological Diversity &#8211; CBD)); il Green deal europeo, il programma di azioni europeo volto a perseguire la transizione ecologica con l&#8217;obiettivo ultimo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050  – Comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final); gli obiettivi del <em>Green deal</em> europeo, quali il Regolamento (Ue) 2021/1119 del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il Regolamento (Ue) 2018/1999 («normativa europea sul clima»); il Regolamento (Ue) 2024/1991 del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura e che modifica il Regolamento (Ue) 2022/869, pubblicato nella G.U.U.E del 29 luglio 2024.</p>
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		<title>Osservatorio sull’ambiente n. 3/2024</title>
		<link>https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-3-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 10:51:56 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_408&#038;p=89042</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-3-2024/">Osservatorio sull’ambiente n. 3/2024</a></p>
<p>OSSERVATORIO SULL&#8217;AMBIENTE 3/2024     NORMATIVA NAZIONALE a cura di Fabio TARANTINI, Giulietta RAK    FONTI RINNOVABILI Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024 Disciplina per l&#8217;individuazione di superfici e aree idonee per l&#8217;installazione di impianti a fonti rinnovabili. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-3-2024/">Osservatorio sull’ambiente n. 3/2024</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>OSSERVATORIO SULL&#8217;AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>3/2024</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em> </em></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>NORMATIVA NAZIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;">a cura di</p>
<p style="text-align: center;"><em>Fabio TARANTINI, Giulietta RAK</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>FONTI RINNOVABILI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Disciplina per l&#8217;individuazione di superfici e aree idonee per l&#8217;installazione di impianti a fonti rinnovabili. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 02 luglio 2024)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto in esame dà attuazione all’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, il quale delega alle Regioni la localizzazione delle aree idonee e di quelle non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.               Il decreto, nel primo articolo, determina le quattro diverse tipologie di aree che le Regioni sono tenute a individuare, garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali. La prima tipologia è costituita dalle superfici e aree idonee, per le quali è previsto un<em> iter</em> accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse, secondo le disposizioni vigenti di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. La seconda tipologia è composta dalle superfici e aree non idonee, le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’Allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 settembre 2010. La terza tipologia è quella relativa alle superfici e aree ordinarie, nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni. Infine, vi sono le aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ai sensi dell’articolo 20, comma 1-<em>bis</em>, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. L’art. 4 del DM dispone che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto del GSE, monitora e verifica l’emanazione degli atti legislativi e il raggiungimento degli obiettivi fissati a carico delle Regioni e delle Province Autonome.</p>
<p style="text-align: justify;">Per concludere, occorre sottolineare che il provvedimento lascia ampia discrezionalità nella scelta delle aree idonee e di quelle non idonee alle Regioni e alle Provincie Autonome; tale libertà porterà a un inevitabile proliferarsi di regimi diversi da Regione a Regione e ad un alto rischio di contenzioso amministrativo, rendendo così più difficile raggiungere l’obiettivo indicato all’art. 2 del DM stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">[T.D.P.]</p>
<p style="text-align: justify;">(24A03360)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 127 del 28 giugno 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell&#8217;articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 213 del 11 settembre 2024)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il decreto in esame, ha abrogato il precedente Decreto n. 152/2022 e ha dettato nuovi criteri validi ai fini della cessazione della qualifica dei «<em>rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b)</em>». Il presente regolamento, ai sensi dell&#8217;articolo 184-ter del D.Lgs 152/2006, disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale. La nozione di “End of waste” nasce a livello comunitario con la <a href="https://www.isprambiente.gov.it/files/parlamentouedirettiva.pdf">direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE)</a>. In particolare, l’art. 6 di tale direttiva afferma che “un rifiuto cessa di essere tale quando è sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio”. Nello specifico, il Regolamento tratta i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale, che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. Il presente decreto stabilisce, quindi, all’art.5, gli obblighi e la responsabilità del produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato ed il richiamo e, all’art.6, il sistema di gestione da improntare come idoneo per dimostrare il rispetto dei criteri. Infine, il Regolamento, all’art.7, prevede una forma di monitoraggio, da parte del Ministero, sui dati relativi all’attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo attraverso il Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero, in vista di un’eventuale futura revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.</p>
<p style="text-align: justify;">[T.D.P.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge 8 agosto 2024, n. 115</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“</em><em>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico</em><em>”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 189 del 13 agosto 2024)</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento, converte con modificazioni il decreto-legge che ha definito, nelle more di una disciplina organica, misure urgenti per l’attuazione di un sistema di governo per l&#8217;approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi del regolamento (UE) 2024/1252 dell&#8217;11 aprile 2024, in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell&#8217;autonomia strategica.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal fine, detta disposizioni in materia di riconoscimento del carattere strategico dei progetti di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche da attuare sul territorio nazionale e da presentare alla Commissione europea, prevedendo in particolare la pronuncia del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) appositamente integrato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento disciplina anche il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche e l&#8217;autorizzazione dei progetti di riciclaggio di materie prime critiche strategiche, individuando a tal fine nel Ministero dell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica i relativi punti unici di contatto. In sede di conversione è stata introdotta la possibilità per tale Ministero di rafforzare la propria dotazione di personale per lo svolgimento delle funzioni amministrative collegate al decreto (art. 7-bis) e sono state introdotte funzioni di vigilanza e controllo sui permessi di ricerca che godono di un regime autorizzativo semplificato (art. 7, comma 2).</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento istituisce inoltre presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche che ha tra i suoi compiti la predisposizione ogni tre anni di un Piano nazionale delle materie prime critiche da sottoporre all&#8217;approvazione del CITE. La legge prevede, inoltre, l’elaborazione di un Programma nazionale di esplorazione, affidato da apposita convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica all&#8217;Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è previsto anche il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. In sede di conversione sono state inserite disposizioni per l&#8217;approvvigionamento urgente di ulteriori materie prime attraverso l’individuazione di progetti minerari di interesse strategico nazionale ai quali si applicano disposizioni procedimentali di semplificazione e poteri sostitutivi (art. 14-bis).</p>
<p style="text-align: justify;">La legge disciplina anche il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi. In sede di conversione, la legge ha anche previsto disposizioni in materia di corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati (art. 9-bis).</p>
<p style="text-align: justify;">(24G00131) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTI (ATMOSFERICO, IDRICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“</em><em>Disposizioni urgenti per l&#8217;attuazione di obblighi derivanti da atti dell&#8217;Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano</em><em>”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 217 del 16 settembre 2024)</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto-legge contiene misure per affrontare le procedure di infrazione dello Stato italiano riguardanti anche la materia ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il decreto dispone in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio (procedura di infrazione n. 2023/2187) l’integrazione della normativa in vigore sulla materia (legge n. 157/1992) inserendo il richiamo al rispetto della disciplina nazionale per la conservazione degli habitat naturali e degli uccelli selvatici di derivazione unionale (art. 13).</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento d’urgenza interviene anche nel settore della qualità dell’aria e sulle relative procedure di infrazione aperte (n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299) prevedendo e finanziando un programma nazionale per la mobilità sostenibile e istituendo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia con il compito di elaborare, entro il 31 dicembre 2024, un Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell&#8217;aria da realizzare secondo uno stretto cronoprogramma (art. 14).</p>
<p style="text-align: justify;">(24G00149) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA E GIURISDIZIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge 8 agosto 2024, n. 120</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“</em><em>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport</em><em>”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 194 del 20 agosto 2024)</p>
<p style="text-align: justify;">La legge converte, con modificazioni, il decreto-legge che ha disposto interventi urgenti su molteplici settori, tra i quali, le concessioni autostradali, i monopoli del tabacco, il procedimento penale, la razionalizzazione dei Commissari straordinari, alcuni interventi di carattere infrastrutturale, l&#8217;Autorità per la Laguna di Venezia, la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, lo sport.</p>
<p style="text-align: justify;">Da segnalare come di rilievo per la materia ambientale, l’introduzione di disposizioni per facilitare l’operatività della società Stretto di Messina S.p.A e le attività propedeutiche alla realizzazione del Ponte sullo Stretto (art. 2). Inoltre, in relazione alla materia delle bonifiche dei siti di interesse nazionale, il provvedimento disciplina l’attuazione degli interventi nel sito Cogoleto-Stoppani prevedendo la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di un Commissario straordinario per il completamento delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica del sito (art. 7) e l’individuazione di stanziamenti su base triennale. Il Commissario subentrerà al prefetto di Genova nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, dei procedimenti giurisdizionali pendenti, degli atti amministrativi e negoziali e operando in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per il completamento degli interventi nelle aree dell&#8217;ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A. nel comune di Cogoleto è inoltre prevista la possibilità di stipulare un accordo di programma con la regione Liguria e gli enti locali interessati che includa il trasferimento della proprietà delle aree ad un soggetto pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di cattura e stoccaggio geologico della CO2 finalizzata alla lotta al cambiamento climatico, il provvedimento modificata la disciplina esistente di derivazione eurounionale, prevedendo l’istituzione, la composizione e le funzioni del Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2, Comitato CCS, già disciplinato dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 162. Con le modifiche apportate, il Comitato CCS torna a differenziarsi dal Comitato ETS che invece costituisce, ai sensi del d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47, l’autorità nazionale competente in materia di scambi delle emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea e per il protocollo di Kyoto e le cui funzioni e composizione erano state in precedenza integrate per lo stoccaggio della CO2.</p>
<p style="text-align: justify;">(24G00132) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTI (ATMOSFERICO, IDRICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 212 del 10 settembre 2024)</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto prevede, in recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, obblighi per le società individuate dall’art. 2 di rendicontazione, individuale e consolidata, di sostenibilità. Le questioni di sostenibilità oggetto della rendicontazione sono identificate quali i fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, compresi quelli legati alle problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e la lotta alla corruzione attiva e passiva e includono le informazioni sul contributo alla limitazione del riscaldamento globale. La conformità delle rendicontazioni di sostenibilità è soggetta a procedure di controllo e revisione e anche a tal fine sono apportate modifiche al d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Il decreto disciplina anche gli aspetti della responsabilità e prevede un regime di sanzioni in caso di inosservanza.</p>
<p style="text-align: justify;">(24G00145) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all&#8217;articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 167 del 18 luglio 2024)</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto legislativo è volto alla semplificazione, all’efficacia, all’efficienza e al coordinamento dei controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e trova applicazione anche alla materia ambientale. La nuova disciplina detta principi generali per il procedimento di controllo delle attività economiche e prevede, tra l’altro, la programmazione dei controlli in relazione alla gravità del rischio (art. 5). Il provvedimento disciplina l’istituto della diffida amministrativa per violazioni sanabili (art. 6) e prevede meccanismi di dialogo e collaborazione con le associazioni nazionali di categoria, che hanno la facoltà, in determinati casi, di formulare interpelli (art. 7). È altresì istituito un Sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, da riferire ad ambiti omogenei &#8211; tra i quali la protezione ambientale e l’igiene e salute pubblica – in relazione ai quali l’ente italiano di unificazione (UNI) è chiamato ad elaborare norme tecniche o prassi di riferimento per definire il livello di rischio “basso” (art. 3). Specifici doveri sono previsti in capo alle amministrazioni che svolgono le funzioni di controllo in relazione al fascicolo informatico di impresa di cui all&#8217;art. 2, comma 2, lett. b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (art. 4) e all’utilizzo di soluzioni tecnologiche (art. 9).</p>
<p style="text-align: justify;">Per individuare sovrapposizioni tra controlli ed eventuali proposte sulla materia è prevista l’elaborazione di un documento a cura del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base del censimento di tutti i controlli esistenti, da ripetere su base triennale.</p>
<p style="text-align: justify;">(24G00121) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>NORMATIVA REGIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;">a cura di</p>
<p style="text-align: center;"><em>Mauro BERALDI, Nicola GRANATO, Giulietta RAK, Francesca ZAPPACOSTA</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Toscana, legge regionale 2 agosto 2024, n. 35</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998. </em><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 12 agosto 2024, n. 41)</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la legge in oggetto la Regione Toscana ha modificato, integrandola, la disciplina regionale di cui alla L.R. n. 25/1998, recante “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, confermando il conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica.</p>
<p style="text-align: justify;">La normativa definisce le responsabilità di Comuni (Capo I) e le funzioni che rimangono in capo alla Regione (Capo II) e rafforza gli strumenti di controllo e monitoraggio (Capo III).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, la legge introduce un meccanismo di rendicontazione periodica al Consiglio regionale, da soddisfare mediante la presentazione da parte delle Giunta di una relazione triennale sull’attuazione della medesima legge. [M.B]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Toscana, legge regionale 29 luglio 2024, n. 31</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Disciplina per l’accatastamento degli impianti a biocombustibile solido. Modifiche alla l.r. 39/2005. </em><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 18 agosto 2024, n. 41)</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la legge in oggetto la Regione Toscana ha modificato la L.R. 24/02/2005, n. 39 (<em>Disposizioni in materia di energia</em>) con l’obiettivo di incentivare l’accatastamento degli impianti di potenza utile nominale inferiore ai 10 kW, in quanto tali non soggetti alle norme tecniche nazionali in materia di efficientamento energetico di cui al D.P.R. 74/2013. La finalità perseguita è quella di disporre di un quadro conoscitivo completo della presenza di tali impianti nel territorio regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge, oltre a dettagliare le modalità di disciplina dell’accatastamento degli impianti termici alimentati a biocombustibile solido, reca modifiche alla disciplina vigente in merito alle condizioni per l’ammissione agli incentivi regionali per gli apparecchi alimentati a biocombustibile solido e precisa le sanzioni previste per la mancata manutenzione degli impianti termici. [M.B]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Calabria</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge regionale n. 28 del 4 luglio 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Istituzione della riserva naturale regionale di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 10 luglio 2024 n. 143<em>)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nel quadro della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e in attuazione dell&#8217;art. 2, comma 2, lett. r), dello Statuto regionale e della legge regionale del 15 maggio 2023, n. 22 “Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità”, il provvedimento istituisce nella provincia di Catanzaro la riserva naturale regionale di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento affida la gestione della Riserva al Comune di Sant’Andrea Apostolo e prevede l’emanazione di un regolamento per la disciplina delle attività nella riserva, inclusi divieti e relative sanzioni, e l’adozione di un Programma triennale per la sua valorizzazione. La disciplina regionale include disposizioni in materia di controllo e vigilanza sulla gestione e misure transitorie e di salvaguardia.</p>
<p style="text-align: justify;">[G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Calabria</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 30 luglio 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“D.Lgs. n. 152/2006, art. 34. Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 1° agosto 2024 n. 160<em>)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con il provvedimento in esame, la Giunta regionale approva la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile della Calabria, in attuazione dell’art. 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” che prevede che le Regioni contribuiscano alla realizzazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) &#8211; da ultimo aggiornata con Delibera CITE del 18 settembre 2023 – dotandosi di strategie regionali e garantendone il monitoraggio integrato degli obiettivi.</p>
<p style="text-align: justify;">La Strategia regionale individua sei obiettivi strategici regionali di sviluppo sostenibile: turismo; paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico; contrasto ai cambiamenti climatici; energia; risorse naturali ed economia circolare; mercato del lavoro; occupazione, istruzione, competenze ed inclusione; sviluppo dei territori e qualità della vita; ricerca, competitività e innovazione; qualità ed efficienza di reti, trasporti e logistica. Tali obiettivi sono a loro volta declinati in 30 obiettivi specifici regionali per lo sviluppo sostenibile.</p>
<p style="text-align: justify;">La fase di attuazione e monitoraggio della Strategia è demandata ad una Cabina di regia regionale, coordinata dal Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">[G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Calabria</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge regionale n. 29 del 4 luglio 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Istituzione della riserva naturale regionale Laghi La Vota di Gizzeria”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 10 luglio 2024 n. 143<em>)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nel quadro della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e in attuazione dell&#8217;art. 2, comma 2, lett. r), dello Statuto regionale e della legge regionale del 15 maggio 2023, n. 22 “Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità”, il provvedimento istituisce nella provincia di Catanzaro la riserva naturale regionale Laghi La Vota di Gizzeria.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento affida la gestione della Riserva al Comune di Gizzeria e prevede l’emanazione di un regolamento per la disciplina delle attività nella riserva, inclusi divieti e relative sanzioni, e l’adozione di un Programma triennale per la sua valorizzazione. La disciplina regionale include disposizioni in materia di controllo e vigilanza sulla gestione e misure transitorie e di salvaguardia.</p>
<p style="text-align: justify;">[G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Campania – </strong>Legge regionale 25 luglio 2024, n. 13.</p>
<p style="text-align: justify;">Disposizioni di adeguamento normativo</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 29 luglio 2024 n. 53, parte prima)</em></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento legislativo in oggetto all’articolo 12 apporta significative modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 in materia di rifiuti e dell’economia circolare in attuazione della disciplina europea e nazionale. Nello specifico, dispone che in conformità del principio di prossimità in materia di rifiuti, di cui all’articolo 182-bis, Dlgs 152/2006, i rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (c.d. RAEE) devono essere conferiti prioritariamente all’impianto più vicino al luogo di produzione all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di competenza o a quello prossimo. Inoltre, il provvedimento in esame dispone che il dissenso da parte del Comune sulle autorizzazioni di impianti di trattamento di rifiuti speciali da realizzare nelle aree denominate “Sistemi a dominante naturalistica” deve essere motivato sulla base della presenza di uno o più criteri per l’individuazione delle zone non idonee previste nel vigente Piano regionale rifiuti speciali oppure sulla base del contrasto con le scelte strategiche della pianificazione comunale a fondamento degli atti di pianificazione urbanistica vigenti o in itinere. [F.Z.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Valle d’Aosta, Legge regionale 29 luglio 2024, n. 15</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’autoconsumo diffuso.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta del 6 agosto 2024 n. 40, parte prima).</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento legislativo in oggetto promuove la nascita e lo sviluppo sul territorio regionale delle configurazioni per l’autoconsumo diffuso di cui alla normativa nazionale vigente in attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di incrementare l’autonomia energetica della Regione, di perseguire la transizione energetica del sistema socio-economico, nonché di contrastare la povertà energetica.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’articolo 4 del provvedimento in esame la Regione può erogare contributi agli enti locali per sostenere le spese necessarie alla realizzazione di studi preliminari e alla creazione di Comunità energetiche rinnovabili (CER), con un tetto massimo di 50.000 euro. Questi contributi sono concessi agli enti locali per il finanziamento delle spese necessarie alla predisposizione di studi di prefattibilità, ad attività preliminari allo sviluppo dei progetti, nonché alla costituzione delle CER.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, il provvedimento prevede un contributo fino al 40% delle spese ammissibili per le CER e per gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che operano in forma collettiva. Tali finanziamenti saranno disponibili per coloro che realizzano impianti nei Comuni con più di 5.000 abitanti. In ultimo, la legge regionale in oggetto dispone relativamente agli stanziamenti finanziari e alla governance e al monitoraggio, istituendo un tavolo tecnico permanente sulle CER e demandando alla Giunta regionale le eventuali modalità di gestione ed elaborazione dei dati da parte del COA energia, anche tenuto conto del catasto energetico regionale di cui all’articolo 27, comma 5, lettera a), della l.r. 13/2015. Legge regionale quest’ultima modificata dall’articolo 9 del provvedimento in esame all’articolo 28 al comma 1. [F.Z.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong>GIURISPRUDENZA NAZIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;">a cura di</p>
<p style="text-align: center;"><em>Nicola GRANATO, Serenella STIVALETTA, Rita TUCCILLO</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI/RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Corte costituzionale, Sentenza del 5 luglio 2024, n. 124</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità costituzionale di alcune norme della legge regionale della Sardegna in materia di caccia ed attività venatoria.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, la Consulta si è trovata a giudicare la compatibilità con il Dettato costituzionale delle modifiche operate dalla Regione al calendario venatorio, in deroga alle disposizioni di legge statale. In particolare, la Corte ha rilevato che la disposizione regionale (segnatamente, l’art. l’art. 80, comma 1, lettera b), della l.r. 23 ottobre 2023, n. 9) violava l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in relazione al parametro interposto costituito dall’art. 18, comma 1, lettera a), della legge n. 157 del 1992 in quanto, anticipando al 1° settembre l’apertura della caccia e non indicandone il termine finale, si discosta dal periodo di cacciabilità della specie “tortora selvatica”, fissato dalla predetta disposizione statale dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre. La Corte pertanto ha dichiarato l’illegittimità di predetta norma perché la materia della caccia rientra, alla luce dell’assetto delineato con la riforma del Titolo V della Costituzione, nella potestà legislativa residuale delle regioni, ma tale potestà deve essere esercitata nel rispetto dei criteri fissati dalla legge n. 157 del 1992 in quanto considerata espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, avente carattere trasversale, e che tali criteri si impongono pertanto anche alle regioni a statuto speciale quale è la Sardegna. La Corte ha altresì dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 87, comma 1, della medesima legge regionale, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. a), h), l), ed s), Cost., nella parte in cui disponeva lo svolgimento nell’ambito del territorio della Regione, delle funzioni e dei compiti già espletati in campo nazionale dal soppresso Corpo forestale dello Stato. Ciò in quanto tale disposizione non teneva in adeguata considerazione la ripartizione delle funzioni di cui alla disciplina statale relativa alla soppressione del Corpo forestale (CFS) e la riallocazione da essa effettuata di tali funzioni tra diverse amministrazioni statali. Le due ulteriori questioni di legittimità sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, invece, sono state ritenute infondate. [S.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI/RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Corte costituzionale, Sentenza del 26 luglio 2024, n. 151</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità costituzionale di alcune norme della legge regionale della Sardegna n. 9 del 2023 in materia di ricostruzione di edifici sulla fascia costiera e di attribuzioni fra Regioni ed Enti locali in casi di bonifica di siti contaminati.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, la Consulta si è occupata, su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di due questioni di legittimità relative alla legge della Regione Sardegna n. 9 del 2023. La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma della Regione Sardegna che, riproducendo il contenuto di altra già dichiarata incostituzionale (con la pronuncia n. 24/2022), reintroduceva la facoltà di ricostruire sulla fascia costiera un edificio demolito senza conservarne la conformazione e l’ubicazione. Si tratta, segnatamente, dell’art. 130 della legge regionale della Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui ha reintrodotto la possibilità di demolire e ricostruire i fabbricati siti nella fascia di trecento metri dalla linea di battigia marina anche senza conservarne la conformazione, l’ubicazione e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche originarie, che è stato dichiarato illegittimo per violazione dell’art. 136 Cost.. Con la medesima pronuncia, la Corte costituzionale ha chiarito che la Regione non può delegare alle Province e alle Città metropolitane il suo potere di sostituzione al Comune nello svolgimento, in via suppletiva, della bonifica dei siti contaminati, dichiarando illegittima, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, anche la previsione, contenuta nell’art. 75 della stessa legge regionale, che ha conferito alle Province e alle Città metropolitane tale potere sostitutivo, riservato alla Regione dall’art. 250 cod. ambiente con riferimento agli interventi di bonifica previsti dall’art. 242 dello stesso codice, ove il responsabile della contaminazione sia inadempiente o non sia individuabile e neppure il proprietario del sito e gli altri soggetti interessati effettuino le operazioni necessarie al ripristino ambientale. La Corte ha rilevato che tale funzione sostitutiva non rientra tra le competenze regionali in materia di bonifica, di cui il legislatore statale ha autorizzato, con l’art. 22 del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, l’allocazione presso gli enti locali, precisando altresì che la delegabilità di tale attribuzione può ritenersi implicitamente ammessa dalla citata fonte statale, poichè il potere sostitutivo in questione si differenzia dalle funzioni regionali di approvazione e di controllo delle attività di bonifica dovute dal responsabile della contaminazione, di cui è espressamente consentito il sub-conferimento. Ciò in ragione del fatto che detto potere ha ad oggetto l’esecuzione diretta, in luogo del comune, degli stessi interventi di messa in sicurezza, di indagine conoscitiva e di ripristino ambientale ai quali il soggetto inquinatore si è sottratto. È stata ritenuta conforme a Costituzione, invece, la norma della legge regionale sarda che attribuisce ai comuni, alle province e alle città metropolitane le funzioni amministrative regionali in materia di procedimento di bonifica dei siti di ridotte dimensioni e sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 75 nella parte in cui dispone che le funzioni e i compiti amministrativi regionali inerenti al procedimento di bonifica per i siti di ridotte dimensioni di cui all’art. 249 cod. ambiente sono attribuiti ai comuni, alle province e alle città metropolitane. [S.S.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 4 settembre 2024, n. 7427</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul vincolo paesaggistico nei territori costieri.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La presente sentenza riguarda il ricorso su ordine di demolizione di lavori edilizi eseguiti in zona gravata da vincolo paesaggistico e idrogeologico. Dal punto di vista della natura del vincolo, i lavori insistono in area definita “a pericolosità elevata” come da Piano di stralcio per l’assetto idrogeologico della Regione. La disposizione violata per tal tipo di lavori è l’art. 142 d.lgs. 42/2004, a questo si somma, secondo il Collegio, il pericolo maggiore dovuto all’erosione costiera. In particolare, il vincolo paesistico nei territori costieri trova propria disciplina negli articoli 142 e seguenti D.lgs. n. 42 del 2004, che detta i principi a cui debbono attenersi i piani paesistici territoriali, tanto da potersi concludere che l’inedificabilità della fascia costiera corrisponde ad un principio fondamentale della legislazione statale, ribadito dall’art. 33, comma 1, lettera b), L. n. 47 del 1985 (<em>cfr</em>., Cons. Stato, sez. VI, 9 aprile 2015 n. 1791; Id., sez. VI, 6 maggio 2013 n. 2409). Per concludere, gli interventi eseguiti in zona inedificabile sono da considera <em>tout court</em> non autorizzati, non rilevando la qualificazione delle opere. [N. G.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 16 agosto 2024, n. 7147</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla disciplina dell’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La presente sentenza riguarda l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica (art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004) in relazione ad opere realizzate in area sottoposta di interesse paesaggistico, sulla quale si erano già espresse negativamente sia Comune che Soprintendenza. Sul punto in diritto, la giurisprudenza è molto chiara, rilevando che l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica è consentito esclusivamente in relazione a quei lavori che non abbiano determinato “creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”. In presenza di detti incrementi (come nel caso di specie), anche di modesta entità, la disposizione impedisce tassativamente il rilascio della sanatoria paesaggistica, per cui la reiezione della relativa istanza assume carattere vincolato (<em>cfr</em>. Cds n. 6300/2000; Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 454 del 2017). [N. G.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 20 settembre 2024, n. 7700</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’obbligo di ulteriore istruttoria per l’autorizzazione di un nuovo impianto di telecomunicazioni insistente in area non sottoposta a vincolo paesaggistico.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La presente sentenza riguarda l’installazione di un nuovo impianto di telecomunicazioni a servizio della rete di telefonia, in zona non sottoposta a vincoli. La particolarità di tale decisione consiste nell’accertare se l’autorizzazione all’installazione di detto impianto debba essere concessa necessariamente – senza svolgimento di ulteriore istruttoria, oppure se, in presenza di prescrizioni vincolanti delle norme di pianificazione territoriale, le stesse debbano essere rispettate. La giurisprudenza, granitica sul punto, ha chiarito che il favor assicurato dal d.lgs. n. 259 del 2003, relativo alla diffusione delle infrastrutture elettroniche, non consente comunque di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, come quello naturalistico-ambientale, in quanto espressione dei principi fondamentali della Costituzione né tantomeno consente la compressione di interessi paesaggistici presidiati da idonei vincoli. Il bilanciamento degli interessi tutelati, inoltre, non può che ‹‹essere svolto in concreto, considerando la possibile utilizzazione di alternative che consentano una soluzione di ragionevole contemperamento degli stessi interessi›› (<em>cfr</em>. Cons. Stato, VI, 6 novembre 2020, n. 6840). [N. G.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>AMBIENTE – BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione,</strong> <strong>Sezioni Unite, Ordinanza n. 18472 del 05 luglio 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla giurisdizione in relazione alle controversie tra privati aventi ad oggetto la condanna del convenuto ad eseguire opere idonee alla bonifica e il risarcimento dei danni alla proprietà</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra privati nella quale l&#8217;attore ha domandato la condanna del convenuto ad eseguire opere idonee alla bonifica delle aree e ad evitare la migrazione delle sostanze inquinanti, nonché il risarcimento dei danni alla proprietà, all&#8217;attività, all&#8217;immagine e alla salute, senza che assuma rilievo la previsione del d.lgs. n. 152 del 2006 riguardante la possibilità di un intervento da parte della P.A. per l&#8217;eliminazione della situazione dannosa, trattandosi di un accrescimento dei livelli di tutela, che non può conseguentemente comportare un arretramento della giurisdizione in materia di diritti soggettivi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong>GIURISPRUDENZA REGIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;">a cura di</p>
<p style="text-align: center;"><em>Fabio TARANTINI, Manuela CUNDARI, Ilaria FRANCUCCI, Giuseppe MARLETTA, Alessio MARTINI,  Serenella STIVALETTA, Carolina VILLANACCI</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 4 luglio 2024, n. 818</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’illegittimità della diffida al rispetto di prescrizioni contenute nell’AIA non fondata su una preventiva istruttoria svolta dall’amministrazione diffidante.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, nell’accogliere il ricorso avverso un provvedimento provinciale di diffida al rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas, ha statuito quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie, vengono in rilievo dei vizi procedurali concernenti la comunicazione di diffida notificata al titolare dell’AIA a seguito di presumibili problematiche impiantistiche e gestionali connesse con lo stoccaggio dei manufatti che hanno determinato la produzione di emissioni inquinanti e maleodoranti. In particolare, i giudici amministrativi hanno rilevato che la diffida è stata emanata a seguito di una relazione tecnica della ASL competente che non è stata seguita da ulteriori accertamenti da parte della provincia né nel provvedimento è stato indicato il livello di emissioni odorigene riscontrato. Ne consegue che, a fronte delle considerazioni critiche svolte dalla ASL, la provincia doveva procedere con un approfondimento dell’istruttoria che invece non è stata posta alla base del provvedimento impugnato. [A.M.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Umbria, Sez. I, sentenza 6 agosto 2024, n. 591</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità del giudizio positivo di compatibilità ambientale deliberato dal Consiglio dei ministri per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, nel respingere il ricorso presentato avverso la deliberazione del Consiglio dei ministri recante giudizio positivo di compatibilità ambientale rispetto a un progetto di impianto eolico, ha precisato quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare, i giudici amministrativi confermano l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio reso dal Governo per il superamento dei dissensi delle amministrazioni coinvolte, che deve basarsi su oggettivi criteri di ponderazione, è sindacabile dal giudice amministrativo nella misura in cui può essere viziato da illogicità, travisamento dei fatti, o apodittico e tautologico giudizio (Cons. Stato, IV, sent. 19 maggio 2023, n. 5019).  Inoltre, il Tribunale afferma che il favor normativo per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è da interpretarsi nel senso che sia in sede di pianificazione sia in sede di autorizzazione, deve essere accordata priorità, nella ponderazione degli interessi in gioco, alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Ciò non significa quindi che vi sia una sorta di automatismo decisionale in favore di tali impianti né che non debbano essere considerati altri interessi, quale per esempio l’interesse paesaggistico o il contenimento del consumo di suolo (cfr. TAR Umbria: sent. 6 novembre 2023, n. 613; sent. 8 novembre 2023, n. 615; sent. 13 dicembre 2023, n. 723). Risulterebbe quindi legittima la deliberazione del Consiglio dei ministri che, pur tenendo conto di eventuali pareri contrari motivati, evidenziasse ritenesse prevalente, concluso il bilanciamento, l’interesse all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, nella fattispecie, la valutazione del Consiglio dei ministri ha tenuto in considerazione il parere, seppur contrario, del Ministero – che comunque non evidenziava l’interessamento di aree vincolate ex lege o di notevole interesse pubblico – e ha legittimamente, nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, ritenuto prevalente l’interesse all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili. [A.M.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>_______</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Basilicata, Potenza, I, sentenza 27 settembre 2024, n. 473</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul superamento delle indicazioni generali impartite da I.S.P.R.A. nell’ambito del Calendario Venatorio Regionale per l’anno 2024/2025</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza si è pronunciata sul ricorso con cui le ricorrenti Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) Odv, Wwf Italia -E.T.S. e Lndc &#8211; Animal Protection Aps hanno impugnato la Delibera della Giunta Regionale della Basilicata, n. 433 dell’1/8/2024, di approvazione del Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2024/2025. Il ricorso in esame impugna la delibera relativamente all’art. 2.3 nella parte in cui autorizza il prelievo della specie tortora (<em>Streptopelia turtur</em>) nelle giornate dell’1, 4 e 8 settembre 2024 e l’art. 2.5, lett. p) nella parte in cui autorizza la caccia ai turdidi (tordo bottaccio, tordo sassello e cesena) fino al 30 gennaio 2025. Il ricorso è in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse relativamente all’impugnazione dell’art. 2.3 considerato che detta previsione ha esaurito la sua già circoscritta efficacia. Risulta essere fondato per l’art. 2.5 lett. p) della già citata delibera secondo l’art. 18 comma 1-bis e comma 2 della L. n. 157/1992 che impone limiti all’attività venatoria durante i periodi di pre-nidificazione e nidificazione in fedele recepimento dei principi dell’art. 7, comma 4, della Direttiva UE 2009/147/CE. Sui motivi di ricorso, merita focalizzarsi sul superamento del rapporto consultivo dell’I.S.P.R.A. basato su dati inattuali e intrinsecamente non idonei allo scopo e l’accoglimento delle analisi contenute nel documento denominato <em>key concepts document</em>, che continene tutte le migliori informazioni disponibili sul periodo di migrazione prenuziale e di riproduzione delle specie cacciabili che il Collegio ha ritenuto fondati. In conclusione, il ricorso è parzialmente accolto con l’annullamento dell’art. 2.5 lett. p) e si autorizza la caccia ai turdidi fino al 30 gennaio 2025 anziché il 9 gennaio 2025.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">[T.D.P.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>_______</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Liguria, Genova, II, sentenza 08 agosto 2024, n. 556</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>L’importanza della valutazione di incidenza ambientale nell’ambito del ripristino della cava di basalto e diabase “Acquafredda”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La questione trattata riguarda il ricorso presentato da residenti e proprietari di immobili siti nella frazione Masso del Comune di Castiglione Chiavarese, i quali hanno impugnato il provvedimento dell’Area Tecnica Servizio urbanistica &#8211; edilizia privata del Comune di Castiglione Chiavarese in data 3.8.2023, pubblicato in data 23.8.2023, avente ad oggetto il “provvedimento conclusivo di approvazione variante al piano di coltivazione e ripristino ambientale della cava di basalto denominata Acquafredda presso l’omonima località in comune di Castiglione Chiavarese”.</p>
<p style="text-align: justify;">I residenti, con nove motivi di ricorso, hanno lamentato disagi provocati dall’attività estrattiva sotto forma di rumori e vibrazioni, l’aumento dei volumi di traffico lungo l’unica strada che conduce alla frazione Masso, nonché pregiudizi sotto i profili della sicurezza dell’area, della tutela dell’ambiente e del paesaggio (l’area di espansione della cava è soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico).</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il ricorso è articolato nei seguenti motivi di censura:</p>
<p style="text-align: justify;">la violazione degli artt. 8 e segg. della l.r. n. 12/2012, degli artt. 19 e 26 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 6, comma 3, della direttiva 93/42/CEE “Habitat”, dell’art. 5 del d.P.R. n. 357/1997 e delle linee guida nazionali per valutazione di incidenza;</p>
<p style="text-align: justify;">l’errata applicazione degli artt. 6 e 8 della l.r. 28/2009 e della delibera della Giunta regionale 18 gennaio 2013 “Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi” e s.m.i.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, poiché una porzione, anche se contenuta, dell’area interessata dalla variante al programma di coltivazione della cava ricade pacificamente nella ZSC “Punta Baffe-Punta Moneglia-Val Petronio”, appartenente alla Rete Natura 2000, istituita dalla Direttiva 92/43/CEE. La sentenza del TAR ha infatti riconosciuto che, ai fini della semplificazione, l’ordinamento prevede la confluenza delle attività di valutazione in un unico procedimento; nello specifico, si evidenzia l’impossibilità di far confluire la valutazione di incidenza ambientale nella valutazione di impatto ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali motivi, il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso per il mancato adempimento della prescritta VIncA, il quale, a sua volta, determina l’illegittimità dei provvedimenti autorizzativi impugnati (“<em>I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di incidenza, ove richiesta, sono annullabili per violazione di legge</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;">[T.D.P.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Marche, Ancona, Sez. I, sentenza 11 luglio 2024, n. 638</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla responsabilità ambientale e sui limiti dell&#8217;imposizione di obblighi di bonifica a un proprietario non responsabile dell&#8217;inquinamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza in esame ha ad oggetto l’impugnazione proposta da una società proprietaria di un’area produttiva all’interno di un sito inquinato – sulla quale un’altra società affittuaria ha svolto la propria attività ritenuta fonte di inquinamento – contro il Ministero dell’ambiente ed altri enti pubblici avverso il provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale nonchè avverso una serie di atti prodromici. Nello specifico nell’ambito della Conferenza di Servizi erano state imposte alla società proprietaria delle prescrizioni riguardanti la messa in sicurezza d&#8217;emergenza e la bonifica dell&#8217;area, prescrizioni contestate dalla società ricorrente in quanto non responsabile dell’inquinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici del Tar marchigiano, nell’accogliere il ricorso con riferimento agli obblighi del proprietario non responsabile e uniformandosi ad un orientamento del Consiglio di Stato formatosi sulla scorta della sentenza della Terza Sezione della Corte di giustizia UE, 4 marzo 2015 C 534-13, hanno ribadito l’impossibilità di imporre le misure di bonifica al proprietario non responsabile della contaminazione, in ragione della natura sanzionatoria di questa misura. Tuttavia, hanno precisato che analogo ragionamento non può valere anche con riferimento alle misure di messa in sicurezza di emergenza, le quali, così come le misure di prevenzione, non hanno analoga misura sanzionatoria, ma preventiva e cautelare, trovando fondamento nel principio di precauzione e nel correlato principio dell’azione preventiva e, in quanto tali, possono gravare sul proprietario senza necessità di accertarne il dolo o la colpa. Pertanto, il proprietario incolpevole del terreno sul quale sono depositate sostanze inquinanti, che non sia stato negligente nell’attivarsi con le segnalazioni e le denunce imposte dalla legge è tenuto, ai sensi dell’art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, solo ad adottare le misure di prevenzione, mentre gli interventi di riparazione, messa in sicurezza definitiva, bonifica e ripristino gravano sul responsabile della contaminazione, ossia su colui al quale – per una sua condotta commissiva od omissiva – sia imputabile l’inquinamento. Ad ogni modo, i giudici precisano che nel caso di bonifica spontanea del sito inquinato, il proprietario avrà diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>EMERGENZA E RISCHIO AMBIENTALE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Marche, Ancona, Sez. I, sentenza 22 luglio 2024, n. 695</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sugli effetti derivanti dall’omesso adeguamento del comune al parere geomorfologico negativo adottato dall’amministrazione competente a fronte di un potenziale rischio idrogeologico</em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza in esame riguarda un ricorso presentato dai comproprietari di un terreno contro un comune marchigiano per l’annullamento del diniego del permesso di costruire sul loro terreno incluso in un piano attuativo convenzionato, rilasciato sulla base di un parere negativo della Provincia di Ancona riguardante la conformità geomorfologica del terreno. Si precisa che il diniego impugnato è stato adottato nonostante il Comune – discostandosi dichiaratamente da tale parere negativo di compatibilità geomorfologica – avesse in precedenza approvato una variante al Piano Regolatore Generale (PRG) che includeva l’area di proprietà dei ricorrenti tra quelle edificabili. Al riguardo si sottolinea che avverso la deliberazione di approvazione della variante al PRG non era stata proposta alcuna impugnazione, ragione per cui i ricorrenti hanno contestato la violazione del legittimo affidamento circa la possibilità di costruire sull&#8217;area nonchè la contraddittorietà delle decisioni, in quanto il Comune che inizialmente aveva disatteso i pareri negativi della Provincia di Ancona, aveva successivamente adottato una posizione contraria, negando il permesso di costruire.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici amministrativi, dopo un attento esame di alcune disposizioni normative, si sono soffermati sulla individuazione degli effetti derivanti – a fronte di un potenziale rischio idrogeologico – dall’omesso adeguamento del comune al parere geomorfologico negativo adottato dall’amministrazione competente, riconducendoli alla categoria dell’annullabilità e non, piuttosto, dell’inefficacia come sostenuto dalla difesa erariale. Conseguentemente, i giudici, condividendo le doglianze sollevate dai ricorrenti nella parte in cui essi avevano evidenziato che la Provincia di Ancona avrebbe dovuto a suo tempo impugnare la variante al PRG e i piani attuativi approvati dal comune in dichiarato dissenso dai pareri geomorfologici negativi, hanno accolto il ricorso. Ed invero, non essendo stati a suo tempo impugnati, i piani <em>de quibus</em> sono stati considerati validi ed efficaci, non potendo essere disapplicati nè dal Comune nè dal giudice con la conseguenza che gli interventi edilizi ad essi conformi devono essere autorizzati. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA E GIURISDIZIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Molise, Campobasso, Sez. I, sentenza 8 luglio 2024, n. 224</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla competenza del G.A. in merito alla domanda di accertamento del diritto al rimborso in caso di  mancato rispetto dei termini con riferimento all’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA per un progetto ricompreso nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio in esame ha ad oggetto il ricorso proposto da una società operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) a fronte dell’istanza presentata dalla ricorrente per l’avvio del procedimento di VIA per un progetto di un impianto agrisolare rientrante tra gli interventi attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia ed il clima (PNIEC), nonchè per l’annullamento della nota del MASE nella parte in cui ritiene che il termine per la conclusione della VIA non è rimasto inadempiuto e che nulla è dovuto alla società con riferimento alla richiesta di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal ultimo riguardo, dopo aver ritenuto illegittimo nel caso di specie il silenzio serbato con riferimento all’istanza di VIA e ordinato all’Amministrazione di trattare e concludere il procedimento, i giudici del Tar Molise hanno ritenuto infondata l’eccezione sollevata dalla difesa erariale di inammissibilità della domanda di accertamento del diritto al rimborso per difetto di giurisdizione a favore del G.O.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, i giudici amministrativi hanno precisato che il rimborso in questione si pone, sul piano prettamente normativo, quale conseguenza automatica e diretta della inerzia del MASE nella conclusione del procedimento di VIA. Nella sentenza è stato precisato che tale rimborso costituisce una forma speciale dell’indennizzo previsto in via generale dall’art. 2 bis, comma 1 bis, della l. n. 241/1990 e, conseguentemente, il G.A. è legittimato a conoscere della domanda di accertamento del diritto al rimborso e della conseguente condanna dell’Amministrazione inerte al pagamento: ciò anche in ragione dell’art. 28, comma 4, del d.l. n. 69 del 2013 secondo cui nel giudizio di cui all’art. 117 del d.lgs. n. 104 del 2010 congiuntamente al ricorso avverso il silenzio può proporsi domanda per ottenere l’indennizzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed ancora i giudici, disattendendo un’altra eccezione proposta dalla difesa erariale inerente il difetto di legittimazione passiva del MASE, osservano che l’obbligo del rimborso del 50% delle spese di istruttoria grava in capo al MASE e non al MEF. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Sardegna, Cagliari, Sez. II, sentenza 22 luglio 2024, n. 578</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione rispetto all’obbligo di provvedere in relazione all’adozione di un provvedimento di VIA nell’ambito dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia ed il clima</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio in esame ha ad oggetto il ricorso proposto da una società la quale aveva presentato un’istanza di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un progetto relativo ad un impianto agrivoltaico di potenza pari a 25,633 MW, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006, per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e, ove occorrer possa, per il silenzio serbato dal Ministero della Cultura e dalla Commissione Tecnica PNRR – PNIEC, nonchè nell’inerzia nell’attivazione dei relativi poteri sostitutivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico si è costituito il Ministero dell’ambiente eccependo che il mancato esame dell’istanza proposta dalla ricorrente sarebbe giustificato dall’art. 8, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, in quanto, secondo la difesa erariale, detta norma implicherebbe una deroga, giustificata dalla rilevanza strategica e unionale degli interventi di maggiori dimensioni, rispetto al criterio strettamente cronologico di esame delle istanze, consentendo all’amministrazione stessa di non rispettare i termini di conclusione previstu per i progetti di minore rilevanza laddove risulti impossibile per il numero dei “progetti più strategici”.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici del Tar Sardegna ritengono, però, infondata tale argomentazione avanzata dalla difesa erariale, tenuto conto che, aderendo all’orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, un’ipotetica adesione alla ricostruzione ermeneutica offerta da parte resistente implicherebbe la sostanziale <em>interpretatio abrogans</em> delle previsioni normative afferenti ai termini procedimentali per l’adozione del provvedimento di VIA, con conseguente elusione dei medesimi termini, espressamente qualificati come perentori dallo stesso legislatore, ai sensi dell’art. 25, comma 7 del d.lgs. n. 152/2006. Deve essere, pertanto, dichiarata nel caso di specie l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE sulla richiesta di VIA presentata dalla ricorrente anche se relativa alla realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza minore. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, sentenza 23 settembre 2024, n. 620</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla assimilazione delle infrastutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in esame i giudici del Tar Sardegna hanno accolto il ricorso proposto da una società operante nel settore dei servizi di comunicazione elettronica avverso la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi e archiviazione della pratica, adottata dal SUAPE di un comune sardo in relazione all’istanza presentata dalla ricorrente per la realizzazione di una nuova infrastruttura per SRB (stazione radio base) di telefonia cellulare.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico la ricorrente contesta che il comune, basandosi sul parere non favorevole dell’Ufficio urbanistica ed edilizia, avrebbe illegittimamente invocato disposizioni che riguardano costruzioni edilizie e non gli impianti in esame, e che il regolamento comunale non può imporre limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa, dovendo il controllo esercitabile dal comune essere circoscritto al rispetto di evenutali norme contenute nei regolamenti edilizi locali o negli strumenti urbanistici che si riferiscono alle opere di urbanizzazione primarie.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici del Tar Sardegna, accogliendo le tutte le motivazioni addotte dalla ricorrente, si sono in particolare soffermati, richiamando la giurisprudenza sul tema, sul fatto che gli impianti per le telecomunicazioni non sono assimilabili alle normali costruzioni edilizie in quanto non presentano, a differenza di queste ultime, volumetria o cubatura ma si sviluppano normalmente in altezza e rappresentano un volume tecnologico non assimilabile alle costruzioni. É stato precisato, inoltre, che in base all’art. 86 (oggi 43) del d.lgs. n. 259/2003 le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, tra cui sono ricomprese le stazioni radio base, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e rivestono, dunque, “carattere di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 259/2003, potendo conseguentemente essere ubicate in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche, sebbene al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica anche tali opere non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale, potendo l’esigenza della realizzazione dell’opera di pubblica utilità risultare cedevole. Ad ogni modo l’amministrazione in caso di diniego deve dare conto in maniera chiara e specifica delle ragioni che rendono incompatibile l’impianto oggetto dell’istanza con la destinazione e le caratteristiche dell’area, mentre, nel caso di specie, nessuna delle motivazioni addotte dal comune è risultata idonea a giustificare il gravato diniego. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 17 luglio 2024, n. 1174</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006 per la realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio in esame ha ad oggetto il ricorso presentato da tre comuni calabri contro la Regione Calabria e nei confronti di una ditta la quale aveva presentato un progetto per la realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, per l&#8217;annullamento del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006 in relazione a tale progetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo si precisa che in sede di conferenza di servizi ex art. 14 della legge n. 241/1990 – articolatasi in quattro sedute – il comune di Altomonte aveva espresso un parere contrario durante la terza seduta, citando incompatibilità con il Distretto Agroalimentare di Qualità (DAQ) e non si era presentato alla quarta seduta, ma la Regione alla fine aveva approvato il progetto nonostante il parere negativo di detto comune.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici del Tar Calabria, dopo aver confermato la legittimazione e l’interesse a ricorrere del Comune di Altomonte (rigettandola invece per gli altri due), ricadendo l’impianto in questione nel proprio territorio nonchè la tempestività del ricorso, nell’esaminare il merito del ricorso si sono soffermati sull’inquadramento del c.d. “PAUR”, che rappresenta il provvedimento unico autorizzatorio che riguarda e sostituisce tutti i titoli autorizzativi necessari all’esercizio dell’opera, ivi compresi quelli a carattere non ambientale e che – a seguito delle novità introdotte dal d.lgs. n. 104 del 2017 – si pone come alternativa facoltativa, a richiesta del proponente, rispetto alla VIA tradizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo queste premesse, i giudici del Tar Calabria, nel rigettare il ricorso, hanno ritenuto che la Regione avesse operato legittimamente, avendo considerato tutte le posizioni espresse durante la conferenza di servizi e bilanciato gli interessi in gioco e che il fatto che l’assenza del comune all’ultima seduta della conferenza dei servizi, fosse stata interpretata come “assenso”, nonostante l’espressa manifestazione di dissenso in precedenza espressa, non fosse lesiva del corretto funzionamento della conferenza dei servizi ed, in particolare, dell’art. 14 <em>ter</em>, comma 7 della l. n. 241/1990, dal momento che il criterio del calcolo delle maggioranze deve essere operato sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi partecipanti, dando rilevanza ad un voto espresso in termini qualitativi piuttosto che quantitativi. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, sentenza 9 agosto 2024, n. 1258</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla formazione del silenzio assenso nell’ambito del procedimento autorizzatorio relativo alla realizzazione di una infrastruttura di comunicazione elettronica anche con riferimento alle opere accessorie</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio in esame ha ad oggetto il ricorso ed i motivi aggiunti presentati da una società di telecomunicazioni avverso una serie di comunicazioni ed atti con i quali il Comune interessato – dopo aver rilasciato l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto – ha manifestato l’intenzione di precludere la realizzazione dell’infrastruttura e ha sospeso i lavori intrapresi, nonchè  comunicato alla società ricorrente la non sussistenza delle condizioni per procedere al rilascio del provvedimento conclusivo unico. Nello specifico la ricorrente lamenta che l’amministrazione comunale avrebbe sospeso la prosecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto di telecomunicazioni, nonostante l’autorizzazione rilasciata ed il silenzio assenso formatosi in relazione alla propria richiesta, essendo decorsi i 90 giorni previsti <em>ratione temporis</em> dall’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003, senza neanche agire in autotutela per annullare il titolo abilitativo rilasciato e, comunque, formatosi <em>per silentium.</em></p>
<p style="text-align: justify;">I giudici del Tar Calabria, disattendendo le censure sollevate dalla difesa comunale secondo cui la previa autorizzazione rilasciata avrebbe riguardato solo l’installazione dell’impianto di telecomunicazione e non anche un ulteriore intervento relativo alla realizzazione dei muri di sostegno, non soggetto alla procedura semplificata di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003 e rispetto al quale sarebbe successivamente risultata la presenza di vincoli di natura geomorfologica, hanno ritenuto fondati il ricorso ed i motivi aggiunti, dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento e la giurisprudenza già occupatasi della questione. Ed invero nella sentenza viene precisato che il procedimento di installazione delle infrastrutture di impianti elettrici, oggi disciplinato dall’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003, costituisce un procedimento unico nell’ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità alle esigenze di semplificazione e concentrazione procedimentale e, conseguentemente, il rispetto della normativa urbanistica da parte delle infrastrutture di comunicazione elettronica deve essere acclarato nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune resistente, il provvedimento formatosi <em>per silentium </em>non può che ricomprendere anche le opere accessorie, inclusi i muri di sostegno, in quanto rappresentate nel progetto allegato all’istanza. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>TAR Veneto, IV, sentenza 30 settembre 2024 n. 2274</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’ordinanza del sindaco con la quale viene ingiunta al ricorrente, che aveva consegnato rifiuti da trattare ad un’impresa, di provvedere anche lui alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati in un terreno</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza del sindaco, veniva ingiunta al ricorrente, amministratore di una società che gestisce una conceria, di provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti depositati su un certo terreno agricolo. In sostanza, quest’ultimo aveva consegnato rifiuti da trattare ad un’impresa che gestiva le operazioni e che aveva abbandonato i rifiuti proprio sul terreno in questione. Il comune pone, a fondamento dell’ordinanza, l’individuazione dell’odierno ricorrente quale co &#8211; obbligato in solido, poiché anche lui risulta responsabile dell’abbandono. Il ricorrente, invece, ritiene che al ripristino dello stato dei luoghi sarebbe tenuto esclusivamente chi sia stato accertato responsabile della violazione del divieto. Peraltro, l’amministrazione resistente non avrebbe effettuato alcun accertamento relativamente all’imputabilità della condotta dell’abbandono di rifiuti vietata dall’art. 192 D.lgs.n.152/2006. Il Collegio, tuttavia, non accoglie il ricorso. Innanzitutto, considera che la responsabilità del ricorrente sia stata accertata mediante vari passaggi procedimentali. Peraltro, gli accertamenti qualitativi sui rifiuti sono stati effettuati da molteplici amministrazioni pubbliche specializzate in materia, le cui risultanze non possono comunque essere sostituite da consulenze di parte. Inoltre, ai fini dell’applicabilità dell’art. 192 D.lgs 152/2006, nella specie sussiste anche l’elemento soggettivo della colpa, poiché il ricorrente non ha verificato se esistesse o meno l’autorizzazione del ricevente al trattamento dei rifiuti. [I.F.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>TAR Toscana, IV, sentenza 25 settembre 2024 n. 1044</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità dell’informazione interdittiva antimafia emessa dal prefetto nei confronti di un’impresa indagata per traffico illecito di rifiuti</em></p>
<p style="text-align: justify;">La società ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Pistoia, emesso nei suoi confronti, contenente informazione antimafia interdittiva. La ricorrente, infatti, è stata indagata per il reato di cui all’art. 452 <em>quaterdecies</em> c.p. (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) e altri reati allo stesso strumentalmente connessi. In particolare, la ricorrente si sarebbe avvalsa di una ditta vicina al clan dei casalesi, per trasportare i rifiuti presi in carico o intermediati e destinarli alla produzione di energia in termovalorizzatori.  La ricorrente ritiene che la Prefettura, appiattendosi sulle valutazioni del GUP e senza condurre una propria istruttoria e una propria valutazione in concreto, avrebbe illegittimamente operato un automatismo fra l’intervenuto rinvio a giudizio per un reato “spia” e la successiva adozione dell’informazione interdittiva. Tuttavia, il Collegio non accoglie il ricorso. Nel provvedimento impugnato, infatti, sono stati ampiamente illustrati i motivi sulla base dei quali, ragionevolmente e secondo il criterio del “più probabile che non”, si possa ritenere che la società ricorrente non sia immune da possibili condizionamenti da parte della criminalità organizzata. A differenza di quanto accade per il giudizio relativo alla responsabilità penale, la “fattispecie di pericolo” che legittima l’adozione dell’interdittiva risulta integrata anche dalla verifica circa la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che possano far ritenere “più probabile che non” tale pericolo. Tutto ciò è giustificabile in funzione di scongiurare il pericolo della infiltrazione mafiosa nel tessuto economico. Occorre, in sostanza, che alla base dell’agire amministrativo vi siano seri ed univoci elementi fattuali dai quali sia possibile inferire il tentativo di infiltrazione mafiosa. [I.F.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTO ACUSTICO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>TAR Emilia Romagna, Parma, I, sentenza 16 luglio 2024 n. 195</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità del provvedimento dell’ARPAE che riscontra il superamento dei limiti acustici prescritti ad opera di una società attiva nel settore raccolta, demolizione, separazione, pressatura e vendita di rottami</em></p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente è una società operante nel settore del commercio all’ingrosso di rottami metallici e di altri materiali da recupero non metallici. In ragione del riscontrato superamento dei limiti acustici prescritti, ARPAE disponeva nei confronti della società ricorrente alcune prescrizioni «<em>allo scopo di eliminare le violazioni accertate ed impedirne ulteriori conseguenze</em>». La ricorrente ha impugnato, in particolare, la diffida di ARPAE chiedendo l’accertamento della correttezza dell’esercizio della sua attività di impresa. Sottolinea, infatti, l’incertezza e la genericità delle circostanze addotte da ARPAE a fondamento del ritenuto superamento dei livelli di immissioni acustiche, fondate su considerazioni di tipo probabilistico e non a carattere tecnico-scientifico, senza rispettare in alcun modo il principio del contraddittorio nell’attività di controllo effettuata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, tuttavia, non accoglie il ricorso. Ritiene, in particolare, che dalla stessa lettura del rapporto tecnico, prodromico all’adozione della diffida, emerge l’infondatezza delle censure articolate dalla società ricorrente in merito alla genericità e incertezza dei provvedimenti impugnati. L’attività istruttoria compiuta da ARPAE risulta infatti completa ed esaustiva, dando atto delle strumentazioni utilizzate, delle fonti di emissioni acustiche verificate, della data e degli orari della verifica, del regime di attività in quel momento svolto dalla ricorrente, nonché di tutti gli elementi da cui inferire il superamento del «<em>limite di immissione differenziale stabilito dall&#8217;art.4 DPCM 14.11.1997</em>».  Non persuadono, infine, le censure sollevate dalla ricorrente in ordine alla mancanza di contraddittorio nell’attività di controllo effettuata. La ricorrente, infatti, non ha addotto utili elementi conoscitivi o istruttori che avrebbe potuto offrire in caso di sua partecipazione al procedimento, tali da condurre ad un esito diverso dei rilievi. [I.F.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Veneto, IV, sentenza 16 settembre 2024 n. 2181</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità dell’ordinanza extra ordinem che ordina anche ai comproprietari di una ditta in liquidazione, oltre al curatore fallimentare, di presentare relazione tecnica sullo stato di alcune lastre in amianto</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza <em>extra ordinem</em>, il sindaco ha ordinato ai comproprietari di una ditta in liquidazione, oltre al suo curatore fallimentare, di presentare una adeguata relazione tecnico descrittiva di alcuni manufatti in amianto, dalla quale si potesse desumere lo stato di degrado delle lastre, specificando nelle informazioni quanto indicato nelle normative di riferimento. I ricorrenti, quindi, hanno chiesto l’annullamento di tale ordinanza. Considerano, infatti, che quest’ultima sia illegittima perché solo il curatore può essere considerato soggetto passivamente legittimato a compiere attività di accertamento dello stato dei luoghi e di bonifica dell’amianto. Il Collegio accoglie il ricorso. Infatti, nel caso di specie non si può dubitare che, in seguito all’avvenuta dichiarazione di fallimento della ditta ai sensi dell’art. 42 del R.D. 267/1942, l’amministrazione dei beni della società fallita e la detenzione degli stessi sia ricaduta unicamente in capo al curatore fallimentare. Soltanto quest’ultimo, dunque, era concretamente in condizione di redigere la richiesta relazione tecnico – descrittiva dello stato attuale delle coperture e della precisa condizione di degrado dei materiali contenenti amianto, corredata dall’analisi delle lastre. Peraltro, nel caso di specie l’ordinanza impugnata non fa alcun riferimento alla ragione per cui l’ordine sia stato rivolto nei confronti di soggetti diversi dalla curatela fallimentare ed il relativo <em>deficit </em>motivazionale non può essere colmato in sede processuale in modo postumo. [I.F.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, Sentenza del 24 luglio 2024, n. 2302</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla dichiarazione di utilizzo ex art. 21 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 quale “sottoprodotto” delle terre e delle rocce da scavo, idonea ad escluderne la qualificazione come rifiuti.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, i Giudici amministrativi si sono pronunciati sulla legittimità di un’ordinanza di rimozione di rifiuti, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, di terre e rocce da scavo. Più in particolare, secondo il Comune non risulterebbe che sia stata preventivamente protocollata presso gli uffici comunali la necessaria dichiarazione di utilizzo ex art. 21 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, che attesta la sussistenza come “sottoprodotto” delle terre e rocce da scavo, ed esclude, quindi, che possano essere considerati rifiuti, ai sensi dell’art. 184bis del d.lgs. n. 152/2006. La consegna di tale dichiarazione “al comune del luogo di produzione e all&#8217;Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente” (art. 21 D.P.R. n. 120/2017), infatti, assume portata dirimente in merito alla qualificazione del materiale. Proprio per questo, invero, il ricorrente sosteneva come la dichiarazione fosse stata consegnata oltre che all’ARPA anche al Comune, e che l’amministrazione avesse omesso di procedere alla sua protocollazione e al rilascio della relativa attestazione di ricezione. Secondo il Collegio, per risolvere la questione è possibile utilizzare, quale fonte di prova dal valore indiziario, la sentenza penale con cui il ricorrente era stato assolto dal reato di deposito incontrollato di rifiuti ex art. 256 d.lgs. n. 152/2006, per aver dimostrato attraverso prove testimoniali la trasmissione della dichiarazione art. 21 D.P.R. n. 120/2017. L’insieme di questi elementi, infatti, consente di ritenere provata la consegna della dichiarazione e la conseguente qualificabilità del materiale rinvenuto come sottoprodotto ex art. 184bis d.lgs. n. 152/2006, anziché come rifiuto. Sulla base di quanto affermato, il Tribunale ha deciso di accogliere il ricorso e di annullare il provvedimento impugnato [G.M].</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 15 luglio 2024, n. 2178</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul pagamento del contributo di costruzione per impianti di produzione di biometano da fonti rinnovabili.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, il Collegio giudicante milanese si è pronunciato sulla legittimità di un provvedimento comunale con cui era stato richiesto il pagamento del contributo di costruzione per la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante trattamento biologico di rifiuti non pericolosi (forsu) e altri rifiuti organici per la produzione di biometano. Il Comune aveva legittimato la sua decisione in base alla circostanza che, in ausilio all’impianto per la produzione di fonti energetiche rinnovabili, fosse stata autorizzata anche la realizzazione di un impianto per il trattamento di rifiuti in struttura dedicata. Secondo il ricorrente, invece, il Comune avrebbe dovuto esonerarla dal pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell’art. 17, c. 3, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, che ricomprende “<em>i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relative alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell’assetto idrogeologico, artistico-storica e ambientale</em>”. Il Collegio ha ritenuto, tuttavia, che tale norma debba essere interpretata in maniera tassativa, in quanto le norme che prevedono esenzioni costituiscono eccezioni ad una regola generale e sono pertanto di stretta interpretazione. Per questo motivo, ha ritenuto di distinguere tra il fabbricato deputato alla produzione di energia rinnovabile (biometano), come tale escluso dal pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell’art. 17, c. 3, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, e il fabbricato in cui viene svolta un’attività di trattamento e vagliatura di rifiuti non pericolosi (biomasse), destinati a fare ingresso nell’impianto di biogas, che, viceversa, deve necessariamente essere assoggettato a tale contributo. La decisione di abbinare i due processi produttivi, infatti, sarebbe frutto di una scelta del ricorrente che non può dirsi obbligata e che, in ogni caso, non farebbe venire meno la duplicità delle attività svolte nelle due strutture. Sulla base di quanto detto, il T.A.R. ha confermato la legittimità degli atti impugnati [G.M].</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 6 agosto 2024, n. 704</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla valutazione di compatibilità paesistica di un impianto di telecomunicazione alla luce delle esigenze di diffusione capillare delle reti di telecomunicazioni sull’intero territorio nazionale.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, il Tribunale Amministrativo Regionale di Giustizia Amministrativa di Brescia si è pronunciato sulla legittimità di un diniego di autorizzazione per l’installazione di un’infrastruttura per le telecomunicazioni <em>ex</em> art. 44 D.lgs. n. 259/2003, motivato dall’alta visibilità dello stesso da un castello di interesse storico artistico, che renderebbe impossibile adottare misure di mitigazione per ridurre il suo impatto. Secondo il Collegio, tuttavia, il fatto che un’area sia sottoposta a vincolo paesistico, o che all’interno dell’area vi siano edifici storici sottoposti a vincolo culturale, non costituisce impedimento assoluto alla realizzazione di opere di urbanizzazione come le stazioni radio base, in conseguenza dell’interesse nazionale alla realizzazione di reti di telecomunicazione. È necessario, infatti, che l’Amministrazione verifichi se il sacrificio che inevitabilmente viene inflitto all’elemento di pregio rimanga entro i limiti della tollerabilità. Con riguardo al progetto di una stazione radio base collocata su un vincolo paesistico a scenario aperto, la valutazione di compatibilità dell’impianto con il contesto paesistico sarebbe destinata sempre a pervenire a conclusioni negative in qualsivoglia altra collocazione del manufatto, essendo pressoché impossibile ipotizzarne una qualsivoglia allocazione in un sito o in una posizione non percepibile dal castello. D’altra parte, gli impianti di telecomunicazione sono ormai una componente necessaria del paesaggio, e dunque non sono più percepibili come un disturbo alla fruizione estetica, essendovi la consapevolezza collettiva che per ragioni funzionali e di sicurezza nessuna parte del territorio può essere sottratta alle connessioni di rete. Per questo motivo, atteso che in qualsiasi altra collocazione l’impianto risulterebbe comunque percepibile da punti sensibili, le valutazioni paesaggistiche espresse dall’Amministrazione sul progetto risultano sproporzionate e irragionevoli. Alla luce delle suddette considerazioni, il Collegio ha deciso, pertanto, di accogliere il ricorso [G.M].</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI &#8211; ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 29 agosto 2024, n. 728</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla necessità del rilascio del parere obbligatorio (anche se non vincolante) della Soprintendenza per la costruzione e l&#8217;esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su aree idonee.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, la Sezione distaccata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia si è pronunciata sulla legittimità di un’autorizzazione per l’installazione e l&#8217;esercizio di un impianto fotovoltaico. Secondo il ricorrente, l’autorizzazione impugnata doveva essere preceduta dal parere del Soprintendente, in quanto l’impianto era collocato su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il Collegio coglie l’occasione per ricostruire l’attuale disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche per gli impianti di produzione di energia rinnovabile. Più in particolare, mentre normalmente gli interventi edilizi da realizzarsi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico necessitano del parere obbligatorio e vincolante del Soprintendente, nel caso specifico degli impianti fotovoltaici trova applicazione la disciplina speciale di cui all’art. 22, comma 1, lett. a) del D.lgs. 8 novembre 2021 n. 199, secondo cui “nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l&#8217;adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l&#8217;autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante”. In forza di tale disciplina speciale, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione è tenuta a richiedere il parere della Soprintendenza, ma può anche disattenderlo, motivando adeguatamente le ragioni del proprio dissenso. Mentre, nel caso in cui la Soprintendenza non renda il proprio parere nel termine normativamente previsto, la stessa dovrà provvedere comunque sulla domanda di autorizzazione paesaggistica. In questo contesto, siccome l’emanazione dell’autorizzazione impugnata non era stata preceduta dal previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, né l’amministrazione aveva mai richiesto alla Soprintendenza l’espressione del parere di sua competenza, il procedimento autorizzativo si trovava ad essere irrimediabilmente viziato dalla mancanza di un passaggio procedimentale obbligatorio, anche se non vincolante. Alla luce di ciò, il T.A.R. ha annullato il provvedimento impugnato [G.M].</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia &#8211; Palermo, Sez. V, Sentenza del 26 agosto 2024, n. 2475</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla definizione di aree idonee ed aree non idonee.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, il Tar Sicilia si è pronunciato in merito al ricorso proposto da una società nei confronti delle Amministrazioni (Regione, Assessorati e Soprintendenza) Siciliane riguardo la realizzazione di un progetto per un impianto agrivoltaico della potenza di 7,29 nel Comune di Gela. In particolare, è stata impugnata la nota con cui la Soprintendenza di Caltanissetta aveva autorizzato &#8211; ex. art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 – la realizzazione di tale impianto al di fuori della fascia di 500 metri dal perimetro dell’area tutelata di “Manfria” ex art. 136 d. lgs n. 42/2004. L’Amministrazione ha ritenuto che in virtù della modifica della disciplina delle aree idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c quater del D.Lgs. 199/2021, non fosse più possibile realizzare l’impianto nella distanza di 500 metri da un bene tutelato. Il Giudice adito ha rilevato che, ai sensi di quanto previsto all’art. 20, comma 8 lett. c- quater, del D. Lgs. 199/2021, che definisce le aree idonee richiamando il parametro dei 500 metri dalle aree vincolate, senza introdurre previsioni automaticamente ostative per le aree non idonee, per le quali, invece, il comma 7 della medesima norma statuisce che qualora un’area non sia espressamente inclusa tra le aree idonee ciò non comporta automaticamente che essa sia annoverata tra le aree non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee. Il Tar ha dedotto da tale disciplina normativa che la mancata inclusione tra le aree idonee, non implichi l’automatica qualificazione dell’area dell’impianto quale non idonea, occorrendo a tale fine una specifica motivazione per la salvaguardia di interessi opposti all’installazione dell’impianto FER e, pertanto, ha accolto il ricorso, coerentemente con altre pronunce giurisprudenziali sul punto (in particolare, del Consiglio di Stato), le quali hanno valorizzato l’importanza di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, in modo da garantire la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati, e non l’applicazione standardizzata di un divieto. [S.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce, Sez. III, Sentenza del 12 luglio 2024, n. 844</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul vincolo indiretto e sull’apprezzamento tecnico-discrezionale dell’amministrazione nel caso di beni culturali rientranti in fascia di rispetto e oggetto di tutela ambientale.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Tar Puglia ha in parte rigettato ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso proposto da alcuni residenti nelle vicinanze del Castello di Bari e da numerose associazioni e comitati operanti nel campo della tutela ambientale, paesaggistica e dei beni culturali, che hanno impugnato il decreto del competente Provveditorato alle opere pubbliche, recante valutazione, in sede di riedizione del potere, a valle della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 23 luglio 2018, n. 4474, della compatibilità del progetto di costruzione del nuovo plesso adiacente all’edificio dell’ex ufficio del Genio civile per le opere marittime, eretto in area demaniale negli anni ’50 del XX sec. in Bari, in una zona con vincolo di tutela monumentale indiretta, imposto con d. m. 15 maggio 1930. Dopo un’attenta ricostruzione della fattispecie, anche alla luce del principio cd. del <em>tempus regit actum</em>, il Tar ha rilevato che nei pareri già espressi fossero state illustrate tutte le motivazioni che hanno informato le valutazioni tecniche e che sono state discrezionalmente compiute, con riferimento alle discipline tecnico-scientifiche proprie della materia, e che hanno condotto ad un esito positivo di compatibilità dell’opera con i vincoli culturali e ambientali che insistono sul territorio. Il Tar ha poi dichiarato l’insussistenza di un abuso edilizio con riferimento all’antico plesso dell’Ufficio del genio civile per le opere marittime di Bari, precisando che questo fu realizzato in loco individuato, con elementari tecniche di misurazione dell’epoca, in zona al margine estremo della zona sottoposta al vincolo solo indiretto (e quindi non preclusivo in assoluto), posto dal d. m. 15 maggio 1930, e comunque insistente, per quanto concerne il caso di specie, su spazi aperti. Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha rilevato che il manufatto in questione è stato realizzato in obbedienza al regime urbanistico-edilizio del tempo, per come consolidatosi, e se ne è data sufficiente contezza quanto al suo c.d. stato legittimo. Pertanto, il Tribunale adito ha dichiarato inammissibile e comunque nel merito priva di fondamento, la domanda dei ricorrenti. [S.S.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-3-2024/">Osservatorio sull’ambiente n. 3/2024</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 2/2024</title>
		<link>https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-n-2-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 16:25:02 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_408&#038;p=88813</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-n-2-2024/">Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 2/2024</a></p>
<p>OSSERVATORIO SULL’AMBIENTE 2/2024     NORMATIVA NAZIONALE a cura di Tommaso DI PROSPERO, Giulietta RAK     Procedimenti autorizzatori Legge 29 aprile 2024, n. 56 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l&#8217;attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-n-2-2024/">Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 2/2024</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-n-2-2024/">Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 2/2024</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>OSSERVATORIO SULL’AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>2/2024</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>NORMATIVA NAZIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;">a cura di</p>
<p style="text-align: center;"><em>Tommaso DI PROSPERO, Giulietta RAK</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Procedimenti autorizzatori</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge 29 aprile 2024, n. 56</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l&#8217;attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato nel S.O. n. 19 alla G.U. n. 100 del 30 aprile 2024)</p>
<p style="text-align: justify;">Le integrazioni apportate in sede di conversione hanno riguardato anche l’art. 36 del decreto-legge, rilevante per la materia ambientale e riguardante la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione o idrogeologico e su quelli da realizzare nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. La conversione ha posticipato al 31 ottobre 2025 i termini per il ricorso a personale assunto con forme flessibili e previsto misure sulla sicurezza dei cantieri.</p>
<p style="text-align: justify;">Confermate le previsioni del decreto-legge che avevano esteso alle procedure di affidamento degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza le disposizioni derogatorie relative alle valutazioni ambientali di cui agli articoli 4 e 14 dell&#8217;ordinanza del capo del <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-20&amp;numeroGazzetta=270">Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018</a>, facendo salvo il rispetto del principio DNSH («Do No Significant Harm»).</p>
<p style="text-align: justify;">Il medesimo art. 36 del decreto-legge convertito ha anche previsto misure per la velocizzazione degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS S.p.a. nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e compresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006. In particolare, è stata riconosciuta la facoltà per il soggetto attuatore degli interventi, d&#8217;intesa con il Presidente della Regione territorialmente competente, di richiedere al Ministero dell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica l’individuazione della Regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione d&#8217;impatto ambientale (VIA) o della verifica di assoggettabilità a VIA.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 35 del decreto-legge, confermato in sede di conversione, è intervenuto in materia di rigenerazione urbana con modifiche sulle disposizioni finanziarie di cui alla legge di bilancio 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">(24G00074) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“</em><em>Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico</em><em>”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 147 del 25 giugno 2024)</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto-legge definisce, nelle more di una disciplina organica, misure urgenti per l’attuazione di un sistema di governo per l&#8217;approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi del regolamento (UE) 2024/1252 dell&#8217;11 aprile 2024, in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell&#8217;autonomia strategica.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal fine, detta disposizioni in materia di riconoscimento del carattere strategico dei progetti di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche da attuare sul territorio nazionale e da presentare alla Commissione europea, prevedendo in particolare la pronuncia del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) appositamente integrato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto-legge disciplina anche il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche e l&#8217;autorizzazione dei progetti di riciclaggio di materie prime critiche strategiche, individuando a tal fine nel Ministero dell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica i relativi punti unici di contatto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento istituisce inoltre presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche che ha tra i suoi compiti la predisposizione ogni tre anni di un Piano nazionale delle materie prime critiche da sottoporre all&#8217;approvazione del CITE. Il decreto prevede inoltre l’elaborazione di un Programma nazionale di esplorazione, affidato da apposita convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica all&#8217;Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è previsto anche il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto-legge disciplina anche il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi</p>
<p style="text-align: justify;">(24G00102) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA E GIURISDIZIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“</em><em>Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione</em><em>”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 105 del 7 maggio 2024)</p>
<p style="text-align: justify;">In attuazione della riforma 1.9.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, il decreto-legge interviene sul quadro normativo nazionale al fine di accelerare l&#8217;attuazione e incrementare l&#8217;efficienza della politica di coesione europea in alcuni settori strategici del periodo di programmazione 2021-2027, rafforzando il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati. I settori strategici sono le risorse idriche, le infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell&#8217;ambiente, i rifiuti, i trasporti e la mobilità sostenibile, l’energia, il sostegno allo sviluppo e all&#8217;attrattività delle imprese anche per le transizioni digitale e verde. A tal fine il decreto-legge interviene sull’istituzione e funzionamento della Cabina di regia di cui all&#8217;art. 1, comma 703, lett. c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e sul quadro di pianificazione, funzionamento, individuazione degli interventi prioritari e monitoraggio dei risultati degli interventi.</p>
<p style="text-align: justify;">(24G00077) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto legislativo 8 marzo 2024, n. 46</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 82 dell’8 aprile 2024)</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto legislativo interviene a modificare in modo puntuale la disciplina in vigore di derivazione eurounionale in materia di raccolta dei rifiuti delle navi contenuta nel d.lgs. 8 novembre 2021, n. 197.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il provvedimento precisa l’ambito di applicazione della disciplina sotto il profilo della tipologia dei rifiuti considerati, del metodo di calcolo della capacità di stoccaggio delle navi e dell’esclusione delle navi in uso alle forze di polizia ad ordinamento civile abrogando altresì la decretazione prevista in precedenza per il raggiungimento degli obiettivi ambientali da parte di tali unità navali.</p>
<p style="text-align: justify;">Modifiche e aggiornamenti sono apportati anche alla disciplina degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti, prevedendo tra l’altro la possibilità per i gestori di sottoscrivere appositi accordi con gli armatori e con i sistemi collettivi e autonomi per la gestione di specifiche categorie di rifiuti. Sono inoltre introdotti chiarimenti in merito alle competenze delle Regioni sui piani portuali di raccolta e gestione dei rifiuti. Il provvedimento altresì riconduce alla titolarità esclusiva dell’Autorità marittima gli adempimenti relativi alle notifiche da parte delle navi e a quella dell’Autorità di sistema portuale o degli enti locali, sentita l’Autorità marittima, delle funzioni di determinazione e riscossione delle tariffe destinate alla copertura dei costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi.</p>
<p style="text-align: justify;">(24G00061) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA E GIURISDIZIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“</em><em>Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport</em><em>”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 151 del 29 giugno 2024)</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto-legge dispone interventi dal carattere urgente su molteplici settori, quali le concessioni autostradali, i monopoli del tabacco, il procedimento penale, la razionalizzazione dei Commissari straordinari, alcuni interventi di carattere infrastrutturale, l&#8217;Autorità per la Laguna di Venezia, la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, lo sport. Tra le diversificate materie trattate, due interventi attengono al settore ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione alla gestione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale, l’art. 7 del decreto-legge disciplina in maniera puntuale l’attuazione degli interventi nel sito Cogoleto-Stoppani prevedendo la nomina con apposito decreto, fino al 31 dicembre 2026, di un Commissario straordinario per il completamento delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica del sito. Il Commissario subentrerà al prefetto di Genova nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, dei procedimenti giurisdizionali pendenti, degli atti amministrativi e negoziali e operando in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per il completamento degli interventi nelle aree dell&#8217;ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A. nel comune di Cogoleto è inoltre prevista la possibilità di stipulare un accordo di programma con la regione Liguria e gli enti locali interessati che includa il trasferimento della proprietà delle aree ad un soggetto pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il successivo art. 8 del decreto-legge modifica la disciplina di recepimento della normativa europea in materia di stoccaggio geologico della CO2 finalizzata a contribuire alla lotta al cambiamento climatico, con un intervento puntuale riguardante l’istituzione, la composizione e le funzioni del Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2, Comitato CCS, già disciplinato dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 162. Con le modifiche apportate, il Comitato CCS torna a differenziarsi dal Comitato ETS che invece costituisce, ai sensi del d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47, l’autorità nazionale competente in materia di scambi delle emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea e per il protocollo di Kyoto e le cui funzioni e composizione erano state in precedenza integrate per lo stoccaggio della CO2.</p>
<p style="text-align: justify;">(24G00106) [G.R.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTI (ATMOSFERICO, IDRICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell&#8217;11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 87 del 13 aprile 2024)</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto legislativo modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e, in questo ambito, interviene anche sugli aspetti legati alle emissioni elettromagnetiche e alla verifica dei relativi limiti di emissione ed esposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 6, del decreto legislativo, integrando la disciplina previgente, affermano in capo alle Regioni e agli enti locali il generale dovere di favorire la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica senza limitare a particolari aree del territorio la relativa possibilità di installazione. Sono fatte salve le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall&#8217;esposizione ai campi elettromagnetici di siti sensibili, ma dovendo comunque garantire in tali casi una localizzazione o soluzione alternativa agli impianti da individuare con provvedimento motivato, sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, il comma 19, art. 1 del decreto legislativo disciplina alcuni aspetti relativi ai controlli sulle nuove richieste nell’ambito dei procedimenti per l&#8217;installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici o per la modifica delle relative caratteristiche di emissione, dove sia previsto l&#8217;innalzamento dei limiti ai sensi dell&#8217;art. 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214 e le relative modalità di calcolo del limite emissivo assentibile per singolo richiedente. Dove invece l’incremento dei limiti emissivi rispetto alle autorizzazioni già assentite non comporti nuove installazioni o modifiche fisiche agli impianti, questi sono oggetto di esclusiva comunicazione all&#8217;amministrazione e agli organismi competenti ad effettuare i controlli, tra i quali le Agenzie per la protezione dell’ambiente delle Regioni.</p>
<p style="text-align: justify;">(24G00066) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA E GIURISDIZIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge 26 giugno 2024, n. 86</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Disposizioni per l&#8217;attuazione dell&#8217;autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell&#8217;articolo 116, terzo comma, della Costituzione”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 150 del 28 giugno 2024)</p>
<p style="text-align: justify;">La legge, in attuazione dell&#8217;articolo 116, terzo comma, della Costituzione, definisce i principi generali per l&#8217;attribuzione alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in relazione alle materie di legislazione concorrente di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost. nonché ad altre materie di legislazione esclusiva dello Stato, tra cui la tutela dell&#8217;ambiente, dell&#8217;ecosistema e dei beni culturali. La legge disciplina l’iter per la negoziazione e la sottoscrizione dell’intesa tra lo Stato e la Regione fino alla sua conclusione e presentazione alle Camere per la deliberazione con legge, cui l’intesa definitiva viene allegata.</p>
<p style="text-align: justify;">L’attribuzione dell’autonomia differenziata è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale (LEP). La legge indica i LEP come la soglia costituzionalmente necessaria e il nucleo invalicabile per rendere effettivi i relativi diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le  prestazioni  sociali  di  natura  fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un&#8217;equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali. Per l’individuazione dei LEP, oltre a quelli di cui alla normativa vigente alla data della sua entrata in vigore, la legge delega il Governo all’adozione di decreti legislativi. I principi e criteri direttivi della delega sono quelli di cui all&#8217;art. 1, commi da 791 a 801-bis della legge n. 197/2022 (legge di bilancio per l’anno 2023). I decreti delegati sono adottati solo successivamente o contestualmente all&#8217;entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Il trasferimento delle funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti le materie o ambiti di materie riferibili ai LEP può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio. In caso di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di scongiurare disparità di trattamento, il trasferimento potrà avvenire solo successivamente all&#8217;entrata in vigore delle leggi di stanziamento delle risorse finanziarie volti ad assicurare i medesimi LEP sull&#8217;intero territorio nazionale, comprese le Regioni che non abbiano sottoscritto le intese.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge disciplina anche le condizioni di durata dell’intesa, che non può superare i dieci anni, e della relativa efficacia, inclusa la modifica e la cessazione disposta dallo Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">(24G00104) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 15 dicembre 2024 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Obiettivi specifici e modalità di funzionamento dell&#8217;organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi  per  la  gestione  dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 26 aprile 2024)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto in esame stabilisce gli obiettivi specifici e le  modalità di funzionamento dell&#8217;organismo di vigilanza   dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione  dei  rifiuti,  degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. Tale organismo è stato, in origine,  istituito  ai sensi del comma 4-bis, dell&#8217;art. 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  presso  il  Ministero  dell&#8217;ambiente  e  della sicurezza energetica. Come riportato dallo stesso decreto, l’obiettivo  generale  dell&#8217;organismo  è  il  rafforzamento  del sistema di vigilanza sui consorzi  e  sui  sistemi  autonomi  per  la gestione dei rifiuti, con riferimento all&#8217;efficacia, all&#8217;efficienza e all’economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi  e  dei rifiuti di  imballaggio,  per  la  tutela  della  salute  pubblica  e dell&#8217;ambiente. Inoltre, l&#8217;organismo persegue ulteriori obiettivi specifici, tra cui: la garanzia di un corretto impiego del contributo ambientale, anche al fine di assicurare la gestione dei rifiuti sull&#8217;intero  territorio nazionale  e  prevenire  situazioni  di  mercato  discriminatorie   e distorsioni della concorrenza, mediante la formulazione  di  proposte tecniche e normative ai Ministeri competenti; il miglioramento dell&#8217;efficacia e l&#8217;efficienza dell&#8217;azione dei consorzi e dei sistemi autonomi  per  la  gestione  dei  rifiuti  mediante  lo svolgimento di periodici esami delle filiere produttive,  finalizzati anche alla formulazione di proposte tecniche e normative ai Ministeri competenti. [T.D.P.]</p>
<p style="text-align: justify;">(24A02073)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 4 marzo 2024 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di promuovere l&#8217;acquisto e l&#8217;utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2024)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto in esame definisce i criteri di applicazione e le modalità di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese al fine di promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli di plastica monouso, in attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell&#8217;incidenza di determinati prodotti di plastica sull&#8217;ambiente. A tal fine, il decreto assegna priorità all’accesso ai contributi per i prodotti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, e stabilisce che il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta. In particolare, ai sensi dell’art. 2 il contributo è concesso alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell&#8217;allegato, parte A e parte B, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, come certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002. Per l’accesso ai contributi erogati, il decreto stabilisce l’ammissibilità al contributo delle spese effettivamente sostenute nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196.</p>
<p style="text-align: justify;">[T.D.P.]</p>
<p style="text-align: justify;">(24A01862)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>NORMATIVA REGIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;">a cura di</p>
<p style="text-align: center;"><em>Mauro BERALDI, Nicola GRANATO, Giulietta RAK, Riccardo STUPAZZINI, Francesca ZAPPACOSTA</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Toscana, deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2024, n. 31</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Delega ai comuni dell&#8217;esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio di cui all&#8217;articolo 146 del d. lgs. 42/2004, in attuazione dell&#8217;articolo 151 della l.r. 65/2014. </em><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 29 maggio 2024, n. 26)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la deliberazione in oggetto la Regione Toscana, alla quale spetta la competenza all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio secondo il disposto di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, ha delegato detta funzione ai comuni, in base alla facoltà riconosciuta dal comma 6 del medesimo articolo.</p>
<p style="text-align: justify;">La delega in questione rappresenta una novità, in quanto finora i comuni esercitavano detta funzione in forza di una delega transitoria disposta con la legge regionale n. 1/2005.</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione continuerà a esercitare l’attività di monitoraggio e controllo nel cui ambito, qualora rilevi il mancato rispetto da parte di un ente delegato di quanto prescritto dall&#8217;articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004, potrà esercitare poteri sostitutivi per il tempo necessario a che l’ente delegato proceda, in conformità a quanto disposto dagli articoli 152 e 153 della l.r. 65/2014, nonché dall’articolo 90 della legge regionale n. 68/2011. [M.B]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Umbria, legge regionale 6 maggio 2024, n. 6</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo collettivo di energia rinnovabile. </em><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 6 maggio 2024, n. 6)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la legge regionale in commento, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale, la Regione Umbria mira a promuovere e sostenere i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e le comunità energetiche rinnovabili al fine di agevolare la produzione, lo scambio, l’accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l’autoconsumo nonché ridurre la povertà energetica e sociale e realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete, ai sensi della normativa vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">Vengono definite le Comunità energetiche rinnovabili (CER) e gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e si prevede altresì l’istituzione del Registro delle Comunità energetiche rinnovabili presso la Direzione regionale competente e un Tavolo tecnico permanente, la cui composizione è demandata ad un apposito atto della Giunta regionale, con la funzione di acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili, sulla composizione e localizzazione delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo, di individuare le best practice al fine di promuovere la diffusione sul territorio regionale delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile, nonché di individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche. [M.B]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IMPRESA AGRICOLA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Friuli Venezia-Giulia, Deliberazione della Giunta Regionale del 10 maggio 2024, n. 680</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Indirizzi operativi all’Amministratore del Fondo ai sensi dell’art. 3 della legge  regionale 20 novembre 1982 n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo). Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 5, comma primo, lettera a), della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).</em></p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia del 22 maggio 2024, n. 21).</p>
<p style="text-align: justify;">Il presente atto della Giunta Regionale è volto a definire i criteri e le modalità per la concessione di finanziamento agevolati per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli, in conformità alle condizioni previste dal regolamento UE del 14 dicembre 2022. In primo luogo, i beneficiari dei finanziamenti sono le imprese che sono iscritte con la qualifica di impresa agricola e che conducono la propria attività economica nel territorio regionale finalizzata alla produzione di prodotti agricoli. Altre condizioni come la non soggezione a procedura concorsuale o essere una micro, piccola o media impresa sono previste all’art. 3. La successiva disposizione riguarda invece le spese ammissibili e gli ambiti di riferimento dell’attività economica produttiva, nonché quegli ambiti esclusi dal finanziamento. [N. G.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>REGIONE PIEMONTE &#8211; Legge regionale 18 aprile 2024, n. 18 </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con la legge regionale del 18 aprile 2024, n. 18, la Regione Piemonte ha definito il quadro normativo per la gestione sostenibile e la valorizzazione del patrimonio forestale della Regione Piemonte, definendo competenze, procedure e risorse per la realizzazione degli interventi diretti alla sistemazione idraulico-forestale, all&#8217;assetto idrogeologico e alla gestione dei vivai forestali regionali. Più nello specifico, tra le diverse tipologie di intervento di sistemazione idraulico-forestale e di assetto idrogeologico è inclusa: la manutenzione, il miglioramento e la salvaguardia del patrimonio forestale, la manutenzione della viabilità silvo-pastorale e della rete escursionistica regionale, la gestione della vegetazione riparia lungo i corsi d’acqua, i rimboschimenti e le opere costruttive connesse, la manutenzione di versanti confinanti con strade comunali e di parchi e giardini, la cura del Patrimonio Silvo-Pastorale. Si tratta di un insieme di interventi che, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 8, sono oggetto di programmazione triennale da parte della Giunta regionale. [R.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>REGIONE PIEMONTE &#8211;</strong> <strong>Legge regionale 9 aprile 2024, n. 16 </strong></p>
<p style="text-align: justify;">La nuova legge regionale della Regione Piemonte, promulgata il 9 aprile 2024, rappresenta un importante avanzamento nella tutela e nel benessere degli animali d&#8217;affezione. Il provvedimento si articola in cinque titoli che coprono un&#8217;ampia gamma di aspetti relativi alla protezione degli animali, alla prevenzione del randagismo e alla promozione del possesso responsabile. Il testo normativo si articola a partire dal riconoscimento degli animali come esseri senzienti, sottolineando l&#8217;importanza della convivenza rispettosa tra uomo e animale e condannando ogni forma di maltrattamento e abbandono. Le finalità principali includono dunque la tutela delle condizioni di vita degli animali di affezione, la promozione di comportamenti responsabili da parte dei proprietari e il contrasto efficace al fenomeno del randagismo. Il provvedimento normativo, che trova applicazione rispetto agli animali di affezione presenti in contesti urbani ed extraurbani, con esclusione specifica per gli animali esotici e selvatici, che sono regolamentati da normative separate, impone divieti stringenti per prevenire il maltrattamento degli animali, incluse le pratiche di addestramento violento e l&#8217;uso di animali per l&#8217;accattonaggio. Al fianco di ciò, con la legge regionale vengono altresì promosse campagne di sensibilizzazione e informazione pubblica per diffondere una cultura del rispetto e della cura degli animali, includendo specifici programmi educativi nelle scuole. Tra le disposizioni di maggiore interesse, si segnalano le previsioni organizzative di cui all’art. 36 in conformità alle quali è prevista l’istituzione di un Comitato Tecnico Regionale per la Tutela degli Animali, quale organo consultivo di coinvolgimento di esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni e del terzo settore, che avrà un ruolo centrale nel monitorare l&#8217;implementazione delle norme e nel valutare le politiche di benessere animale. [R.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>REGIONE VENETO &#8211; DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 335 del 04 aprile 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con la deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 4 aprile 2024 ha adottato il documento Preliminare del Piano e il Rapporto Ambientale Preliminare, dando avvio alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Il piano, che rappresenta un importante passo in avanti nella strategia energetica della Regione Veneta, si inserisce nel quadro degli obiettivi delineati dal Green Deal europeo, dal pacchetto &#8220;Fit for 55&#8221; e dalle direttive sulla promozione delle energie rinnovabili e sull&#8217;efficienza energetica e, a livello nazionale, dal Piano Nazionale Integrato per l&#8217;Energia e il Clima (PNIEC) e dal Piano per la Transizione Ecologica. Il piano si articola attorno a cinque dimensioni strategiche: la decarbonizzazione, nel proposito di promuovere la riduzione delle emissioni di CO2 attraverso l&#8217;adozione di energie rinnovabili e la diminuzione dell&#8217;uso di combustibili fossili; l&#8217;efficienza energetica, nell&#8217;obiettivo di migliorare l&#8217;efficienza nell&#8217;uso dell&#8217;energia in tutti i settori economici; la sicurezza energetica, nella finalità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici attraverso la diversificazione delle fonti e delle tecnologie energetiche; il contrasto alla povertà energetica, attraverso l&#8217;implementazione di misure per sostenere le fasce della popolazione più vulnerabili ai costi energetici; la ricerca, l&#8217;innovazione e la competitività, con la promozione dell&#8217;innovazione tecnologica e la competitività del sistema energetico regionale. [R.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Inquinamenti (atmosferico, idrico, acustico, elettromagnetico)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>REGIONE VENETO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 488 del 06 maggio 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con la deliberazione del 06 maggio 2024, n. 488, è stato approvato il Piano Pluriennale delle attività dell&#8217;ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto) per il triennio 2024-2026. Il Piano, predisposto in conformità con l&#8217;art. 16 della L.R. 32/1996, si propone di affrontare le sfide imposte dai cambiamenti climatici e ambientali in atto, rafforzando l&#8217;interconnessione tra ambiente e salute; un approccio in linea con il concetto di &#8220;One Health&#8221; o &#8220;Planetary Health&#8221;, che riconosce la stretta interdipendenza tra la salute umana, animale e degli ecosistemi. In conformità al Piano, le attività dell&#8217;Agenzia si articoleranno intorno a cinque distinti pilastri: il monitoraggio e le valutazioni; i controlli; la produzione dei dati; la sicurezza del Territorio e supporto al CFD; il supporto tecnico-scientifico. [R.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Veneto &#8211; LEGGE REGIONALE  27 maggio 2024, n. 12</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La nuova Legge Regionale 27 maggio 2024, n. 12, promulgata dalla Regione Veneto, rappresenta un significativo aggiornamento del quadro normativo in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione di incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA). Nella finalità di salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell&#8217;ambiente, di un’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della partecipazione ai procedimenti amministrativi in materia ambientale, della protezione della salute e della promozione dei livelli di qualità della vita umana. L’insieme delle regole disciplinanti gli istituti, tuttavia, non si esaurisce nel provvedimento legislativo, essendo prevista entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della legge l’adozione di regolamenti attuativi per ciascun tipo di provvedimento. [R.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Inquinamenti (atmosferico, idrico, acustico, elettromagnetico)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Veneto &#8211; DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 480 del 02 maggio 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con la deliberazione della giunta regionale n. 480 del 2 maggio 2024, la Regione Veneto ha adottato i documenti inerenti alla Proposta di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell&#8217;Atmosfera e avvia le procedure di verifica di assoggettabilità ai sensi dell&#8217;art. 12 del D.Lgs. 152/2006. Il proposito di tale aggiornamento è di adeguare il Piano alle normative nazionali ed europee sopravvenute, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 novembre 2020, che ha condannato l&#8217;Italia per il superamento dei limiti di PM10. Tra i diversi profili di interesse si precisa che nel nuovo provvedimento di pianificazione è previsto un insieme di misure integrate, tra cui: la riduzione delle emissioni inquinanti nei settori industriali e civili; la promozione del risparmio energetico e dell&#8217;uso delle biomasse; azioni specifiche per il trasporto passeggeri e merci; misure in agricoltura per ridurre l&#8217;impatto ambientale. [R.S]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Valle d’Aosta, Legge regionale 24 giugno 2024, n. 9 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Legge di manutenzione dell&#8217;ordinamento regionale per l&#8217;anno 2024.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta del 27 giugno 2024 n. 33, edizione straordinaria, parte prima)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento legislativo in oggetto, finalizzato alla manutenzione periodica del sistema normativo regionale, modifica alcune disposizioni regionali riguardanti ambiti diversi e si compone di 28 articoli distinti per settori di intervento. In materia di tutela dell’Ambiente, disciplinato al Capo IV, dispone all’ articolo 14 l’inserimento dopo l’articolo 7 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 l’articolo 7bis, rubricato “Rete ecologica regionale”, al fine di definire le procedure amministrative per l’approvazione della rete ecologica regionale e per la sua attuazione. Il successivo articolo 15 dispone in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, inserendo al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 2023, n. 20 la coerenza delle disposizioni della sopracitata legge regionale con la normativa eurounitaria in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. [F.Z.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>NORMATIVA REGIONALE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA E GIURISDIZIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Puglia – </strong>Legge regionale 30 maggio 2024, n. 23</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Disposizioni per la qualificazione e la valorizzazione del sistema del verde urbano”.</em></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 3 giugno 2024 n. 45, parte prima)</em></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento legislativo in oggetto recepisce gli obiettivi della Strategia nazionale del verde urbano e mira alla promozione, alla valorizzazione e all’incremento delle aree verdi. Definisce, su scala regionale, il quadro di riferimento in materia di gestione, valorizzazione e pianificazione sostenibile del verde e a sostenere le amministrazioni comunali cui compete l’approvazione e l’implementazione dei Piani comunali del verde.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico, dispone la competenza regionale relativamente all’incremento degli spazi verdi urbani e di «cinture verdi» e della diversità vegetale delle foreste urbane, oltre alla promozione della cooperazione con i vivai locali e gli orti botanici e di progetti di infrastrutture verdi integrate con la mobilità urbana sostenibile. Spetta alla Giunta regionale approvare un regolamento in materia di qualificazione e valorizzazione del verde urbano che definisce le modalità e i criteri di sostenibilità per la gestione del sistema del verde urbano da recepire negli strumenti di pianificazione dei comuni. Il regolamento, in particolare, descrive il processo di redazione dei Piani comunali del Verde, individuando le fasi principali e le attività necessarie del processo di pianificazione e partecipazione ed esplica i contenuti dei Piani comunali, precisando l’iter procedurale ai fini della loro approvazione.  Ai Comuni compete l&#8217;approvazione dei Piani comunali del verde di cui sopra, che devono essere redatti da un gruppo di progettazione costituito da professionisti abilitati con competenze trasversali per favorire l’opportuna integrazione degli aspetti agronomici, vegetazionali, paesaggistici, urbanistici, ambientali, economici e sociali. Viene, inoltre, istituito il premio “Comuni Verdi di Puglia” finalizzato a riconoscere l’impegno dei Comuni che si sono distinti nella realizzazione di ambiziosi interventi di gestione, valorizzazione e pianificazione sostenibile del verde urbano e periurbano. A tal fine è istituita un’apposita commissione di valutazione delle proposte di candidatura al riconoscimento. Il riconoscimento ha carattere non oneroso. [F.Z.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Campania – </strong>Legge regionale 29 aprile 2024, n. 5.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Legge in materia di “Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 recante Norme sul Governo del territorio”</li>
<li><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 29 aprile 2024 n. 34, parte prima)</em></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento legislativo in oggetto introduce significative modifiche nella gestione del territorio e dell’edilizia nella regione, disciplinate dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 recante “Norme sul Governo del territorio”, disponendo sulla semplificazione edilizia e sulla rigenerazione urbana, con l’obiettivo di riqualificare il patrimonio edilizio esistente e favorire lo sviluppo sostenibile dei territori. Disciplina gli interventi volti a contrastare il consumo di suolo istituendo un Osservatorio regionale dedicato al monitoraggio, all’elaborazione di proposte risolutive innovative e alla rilevazione delle buone pratiche adottate dai Comuni in attuazione della legge in esame. La Giunta regionale della Regione Campania, sulla base delle attività dell’Osservatorio, definisce periodicamente misure incentivanti e regolative idonee a contrastare il consumo di suolo, a favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici e prevenire i rischi naturali e artificiali. Il focus della legge regionale in oggetto è sulla riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi urbanizzati esistenti. Per tale processo il provvedimento prevede dei piani strutturali urbanistici (PSU) che ogni comune dovrà adottare. [F.Z.]</p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>GIURISPRUDENZA EUROPEA</strong></p>
<p style="text-align: center;">a cura di</p>
<p style="text-align: center;"><em>Riccardo STUPAZZINI</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Giustizia, Sez. </strong><strong>IX, 6 giugno 2024, Naturvårdsverket vs Nouryon Functional Chemicals AB</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE</em></p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di giustizia si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale presentato dalla Corte d&#8217;appello di Stoccolma, attraverso il quale veniva chiesto se l&#8217;esclusione delle unità per l&#8217;incinerazione di rifiuti pericolosi si applichi anche quando queste unità sono integrate in un impianto soggetto all&#8217;ETS e se la finalità dell&#8217;incinerazione sia determinante per l&#8217;applicazione dell&#8217;esclusione. La CGUE ha interpretato il punto 5 dell&#8217;allegato I della direttiva 2003/87, stabilendo che tutte le unità per l&#8217;incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici sono escluse dal campo di applicazione della direttiva, anche se integrate in un impianto rientrante nell&#8217;ETS, purché l&#8217;incinerazione di altri rifiuti sia solo marginale. Ad avviso della Corte, l&#8217;esclusione risponderebbe all&#8217;obiettivo di non ostacolare l&#8217;eliminazione dei rifiuti pericolosi e domestici mediante incinerazione e che limitare l&#8217;esclusione alle unità che non recuperano energia sarebbe contrario agli obiettivi di efficienza energetica e riduzione delle emissioni. [R.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Inquinamenti (atmosferico, idrico, acustico, elettromagnetico)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Giustizia, Sez. II, 25 aprile 2024, Peter Sweetman vs An Bord Pleanála</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’ambito di applicazione della </em>Direttiva 2000/60/CE</p>
<p style="text-align: justify;">La controversia alla base della pronuncia prende forma dall&#8217;impugnazione da parte di un ricorrente della decisione dell&#8217;Agenzia per la pianificazione del territorio irlandese che autorizzava l&#8217;estrazione di acqua da un lago di piccole dimensioni per utilizzo industriale. La High Court irlandese aveva chiesto alla CGUE se i laghi di superficie inferiore a 0,5 km² debbano essere caratterizzati e monitorati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e quali siano gli obblighi delle autorità competenti in tali casi. Sul punto, la Corte di Giustizia ha stabilito che i laghi con una superficie inferiore a 0,5 km² non siano soggetti all&#8217;obbligo di caratterizzazione e monitoraggio secondo gli articoli 5 e 8 della Direttiva 2000/60/CE. Nonostante l&#8217;esenzione dalla caratterizzazione e monitoraggio, le autorità devono garantire che i progetti non causino deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali più grandi connessi né pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi ambientali della direttiva. Pertanto, nel momento in cui si valutano progetti che possono impattare su laghi di piccole dimensioni, le autorità devono considerare gli effetti complessivi sui corpi idrici connessi e verificare la compatibilità con i programmi di misure previsti per il distretto idrografico. [R.S.]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>GIURISPRUDENZA NAZIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;">a cura di</p>
<p style="text-align: center;"><em>Nicola GRANATO, Serenella STIVALETTA, Riccardo STUPAZZINI, Rita TUCCILLO</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTO AMBIENTALE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 14 maggio 2024, n. 4298</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla disciplina della responsabilità per danno ambientale.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La presente sentenza riguarda la responsabilità per danno ambientale di una società proprietaria dell’area che non coincide con il c.d. responsabile dell’inquinamento. Questo collegio offre così la possibilità di fare chiarezza sul quadro italiano ed europeo sulla responsabilità per danno ambientale e sul conseguente obbligo della società succeduta a partecipare alla bonifica dell’area dalla stessa acquistata. In materia governa il principio europeo “chi inquina paga”, da ultimo applicato anche alla materia fallimentare (CdS, Adunanza plenaria, sentenza 26 gennaio 2021, n. 3). Il quadro giuridico europeo non esige lo stretto accertamento dell&#8217;elemento psicologico e del nesso di causalità fra la condotta di detenzione del rifiuto in ragione della disponibilità dell&#8217;area e il rischio ambientale dell&#8217;inquinamento. La pronuncia della Adunanza Plenaria n. 3 del 2021 ha incentrato la tutela dell&#8217;ambiente intorno al fondamentale cardine della responsabilità del proprietario in chiave dinamica, ossia nel senso di ritenere responsabile degli oneri di bonifica e di riduzione in pristino anche il soggetto non direttamente responsabile della produzione del rifiuto, il quale sia tuttavia divenuto proprietario e detentore dell&#8217;area o del sito in cui è presente. Il Collegio osserva che i principi affermati dalla sentenza citata con riferimento alla procedura fallimentare e ai suoi organi sono estensibili anche alla fattispecie del trasferimento giudiziario in seguito all&#8217;espletamento di un&#8217;asta giudiziaria nell&#8217;ambito di una procedura fallimentare. [N. G.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 10 giugno 2024, n. 5151</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul riparto di competenze relativo al provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza riguarda la legittimazione all’assoggettamento ad una pluralità di vincoli da parte del Presidente della Commissione Regionale per il patrimonio culturale di una Regione. Gli immobili raggiunti dai vincoli ricadevano su di un’area di proprietà privata e dove insisteva un precedente permesso di costruire. Sul punto, ai sensi dell’art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 “la regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell’esito dell’eventuale inchiesta pubblica, (…) emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati”. Ancora, sottolinea questo collegio come la competenza all’adozione della misura impugnata spetti per legge alla Regione e che la norma attribuisce comunque la competenza alla Commissione e non al Presidente. [N. G.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 5 aprile 2024, n. 3134</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’ordine di rimessione in pristino come conseguenza di interventi di installazione su di un’opera sita in area vincolata. </em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza in oggetto riguarda l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e l’avvio del procedimento volto all’adozione di sanzioni ripristinatorie in conseguenza di un intervento di manutenzione di un immobile sito in zona vincolata. Questo collegio conferma la necessità di previa autorizzazione paesaggistica per siffatti lavori alla luce delle modifiche sostanziali che essi apportano all’originario stato dell’immobile. Infatti, tali lavori hanno generato uno scostamento considerevole rispetto all’originario pergolato, dunque non può essere applicato il regime di favor previsto dal DPR n. 31 del 2017. Dunque, i lavori di cui si discute rientrano tra quelli che necessitano di rilascio sia di titolo edilizio che di autorizzazione paesaggistica, attesa la collocazione dell’opera in area vincolata. [N. G.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consigli di Stato, Sez. VI, sentenza del 11 giugno 2024, n. 5219</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul vincolo di inedificabilità assoluta.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La presente sentenza ha ad oggetto la “condonabilità” di un immobile abusivo poiché sito in area sottoposta da legge regionale su di un’area soggetta a vincolo di tutela paesaggistica. La questione giuridica riguarda ad un’eventuale cessazione di esistere del vincolo di inedificabilità assoluta in ragione della successiva approvazione del piano territoriale paesaggistico. Questo collegio, sul punto, evidenzia l’art. 32, co. 27, lett. d), D.L. n. 269/2003 che esclude la condonabilità per le opere “realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere (…)”. Peraltro,  la circostanza per cui il vincolo di inedificabilità assoluta sia stato successivamente sostituito da un vincolo posto dal PTP rimane irrilevante, dal momento che la finalità della disciplina condonistica è quella di escludere dalla sanatoria gli immobili edificati in spregio ai vincoli esistenti all&#8217;epoca della costruzione e tutt’ora non conformi all’attuale disciplina urbanistica [N. G.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 28 maggio 2024, n. 4872</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sulla dialettica tra la tutela del paesaggio e interessi antagonisti.</p>
<p style="text-align: justify;">La presente sentenza riguarda il giudizio relativo all’annullamento dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico sito nel territorio del Comune di riferimento. Di particolare attenzione è il rapporto che emerge tra la tutela del paesaggio e gli interessi contrapposti. Nel rapporto dialettico sopra citato, il collegio si rifà alla più recente e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, con particolare riferimento all’interesse alla sostenibilità ambientale nella produzione dell’energia (Cons. di Stato, sez. VI, sentenza n. 10624/2022; Cons. di Stato, sez. VI, sentenza n. 8167/2022). Nello specifico i giudici confermano tale statuizione alla luce della gerarchia degli interessi designata dalla recente riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 31 maggio 2024, n. 4889</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla funzione specifica della disciplina in tema di condono.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza in calce riguarda l’applicabilità del c.d. terzo condono (L. n. 326/2003) su di un’area dove è pacifica la consistenza di opere e il carattere vincolato della zona interessata. La questione è rilevante perché permette di rimarcare la funzione specificativa della disciplina in tema di condono che è finalizzata a rafforzare la più attenta e specifica considerazione di “quegli interessi pubblici, come la tutela dell’ambiente e del paesaggio, che sono &#8211; per loro natura &#8211; i più esposti a rischio di compromissione da parte delle legislazioni sui condoni edilizi” (cfr. ad es. sentenze nn. 181 del 2021, 49 del 2006 e 208 del 2019). Per quanto riguarda, invece, il terzo condono, dalla giurisprudenza costituzionale esaminata emerge sicuramente un carattere più restrittivo della disciplina, in ragione dell’effetto ostativo alla sanatoria anche dei vincoli che comportano inedificabilità relativa. [N. G.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Energia e ambiente</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato n. 4701 del 27 maggio 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sugli appalti verdi</em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza del Consiglio di Stato n. 4701 del 27 maggio 2024, Sezione Terza, accoglie l&#8217;appello presentato avverso la decisione del T.A.R. Campania, che aveva respinto il ricorso della società contro l&#8217;aggiudicazione di una gara d&#8217;appalto per il multiservizio tecnologico presso gli immobili sanitari della Regione Campania. Il Consiglio di Stato ha stabilito che il semplice richiamo ai decreti ministeriali relativi ai CAM non soddisfa i requisiti di specificità e concretezza imposti dall&#8217;art. 34 del d.lgs. 50/2016, richiedendo l&#8217;inserimento dettagliato di specifiche tecniche e clausole contrattuali nella documentazione di gara. La sentenza rimarca così l&#8217;importanza della conformità ai CAM, che rappresentano un interesse pubblico primario negli appalti pubblici, e chiarisce che la discrezionalità amministrativa non possa prevalere su tale obbligo. In particolare, il Collegio ha ritenuto che la tesi della eterointegrazione, che ha consentito al primo giudice di ritenere legittima la legge di gara, avrebbe l’effetto di spostare nella fase di esecuzione del contratto ogni questione relativa alla conformità della prestazione ai criteri ambientali, contraddicendo così la logica del risultato, che mira piuttosto ad una sollecita definizione, in termini di certezza e stabilità del rapporto negoziale, dei reciproci diritti ed obblighi. La positivizzazione in materia contrattuale del principio del risultato non avrebbe affatto sancito il primato logico dell’approvvigionamento nella misura in cui tale principio è strettamente correlato a (e condizionato da) quello della fiducia, e dunque si differenza dalla logica del risultato “statico” di cui all’art. 21-<em>octies</em>, comma 2, della legge n. 241 del 1990 per rivolgersi invece alla effettività della tutela degli interessi di natura superindividuale la cui cura è affidata all’amministrazione, fra i quali quello della tutela ambientale assume un ruolo decisamente primario. [R.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, sez. IV, 30 maggio 2024, n. 4871</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’onere motivazionale negli atti di alta amministrazione</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza del 30 maggio 2024, n. 4871, la IV sezione del Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciata sul ricorso presentato per la riforma della sentenza del TAR Puglia, respingendolo. La controversia aveva ad oggetto la delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022, contenente un giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto del &#8220;Parco Eolico Stornara Nord&#8221;. Il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso di Inergia S.p.A., rilevando la mancanza di una reale comparazione tra le posizioni del Ministero della Cultura e quelle del Ministero della Transizione Ecologica, nonché il difetto di motivazione, considerata la natura dell&#8217;area prevista per l&#8217;impianto eolico. Il Consiglio di Stato ha dunque confermato la decisione del TAR, ritenendo che la delibera del Consiglio dei Ministri fosse viziata per difetto di motivazione. Per la Sezione, infatti, il provvedimento impugnato, certamente altamente discrezionale, non è risultato congruamente motivato alla luce dell’istruttoria svolta e delle peculiari circostanze in fatto emerse oltreché rispetto alla posizione espressa dal Ministero della Transizione ecologica, non emergendo elementi di riscontro rispetto alle valutazione operate dalla Commissione Via sui molteplici aspetti poi evidenziati dal giudice di primo grado. [R.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, sez. IV, 10 maggio 2023, n. 4233</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sui procedimenti autorizzatori per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 10 maggio 2023, n. 4233, ha respinto l’appello proposto per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia che aveva confermato la legittimità del provvedimento del Comune di San Giovanni Rotondo, il quale negava l’autorizzazione per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano tramite la digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU). La decisione del Comune era basata sulla non conformità urbanistica dell’impianto e sulla necessità di espletare una procedura di autorizzazione unica, anziché una procedura semplificata, dal cui ricorso sarebbe derivato l’effetto di variante degli strumenti urbanistici e la compatibilità <em>ex lege</em> con la destinazione agricola dell’area di localizzazione. Il Consiglio di Stato ha dunque confermato la decisione del giudice di prime cure sul presupposto che gli stessi, oltre ad essere impianti di produzione di energia rinnovabile, siano al contempo impianti di trattamento di rifiuti e, segnatamente, impianti di “recupero” di rifiuti, come espressamente previsto all’allegato C parte IV del d. lgs. n. 152 del 2006 dove, tra le attività di recupero, è espressamente prevista, alla lettera R1, “l’utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”. La circostanza che la FORSU, come altri rifiuti biodegradabili, possa qualificarsi come “biomassa” ai fini della applicabilità delle norme in materia di produzione di energia rinnovabile non toglie che essa sia e continui ad essere un rifiuto sino a che, ad ultimazione del ciclo di trattamento, viene definitivamente trasformata in un prodotto secondario. [R.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, sez. IV, 10 giugno 2024, n. 5154.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla autonomia tra VIA e AIA</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 5154, la IV sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto per la riforma sentenza del TAR Abruzzo (Sezione Prima) n. 307/2021 avente ad oggetto una controversia intorno ai procedimenti autorizzatori per la realizzazione di un progetto di discarica per rifiuti non pericolosi. Rispetto a ciò, era stato originariamente presentato un progetto sul quale l&#8217;amministrazione aveva espresso un parere favorevole con prescrizioni per la VIA, senza che tuttavia il progetto venisse in seguito autorizzato con apposito provvedimento. Ad avviso del Collegio, però, la circostanza che un progetto abbia ottenuto regolare parere positivo dall’autorità preposta alla V.i.a. non comporta che tale progetto sia stato assentito, dovendo intervenire l’autorizzazione integrata ambientale che nella fattispecie non era intervenuta dopo la V.i.a. rilasciata nel 2012. Ne consegue, pertanto, che l’appellante, in caso di modifica del progetto non ancora autorizzato, rientrante nelle ipotesi in cui è necessaria la V.i.a., avrebbe dovuto instaurare un nuovo regolare procedimento di V.i.a., non essendo consentito dalla legge la sottoposizione del progetto in contestazione alla verifica di assoggettabilità. Il presupposto da cui muove il collegio è chiaramente l&#8217;autonomia dei due procedimenti. La circostanza che la valutazione di impatto ambientale e quella sull&#8217;istanza per il rilascio dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale tendano a formare un &#8216;unicum&#8217; non impedisce l&#8217;impugnazione separata dei relativi atti (e, quindi, l&#8217;autonomia dei due procedimenti), in quanto, se il materiale tecnico è comune, rimangono diversi gli effetti giuridici dei provvedimenti finali. Il procedimento per la valutazione d&#8217;impatto ambientale e quello per il rilascio dell’AIA sono, infatti, preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e possono avere quindi un&#8217;autonoma efficacia lesiva, che impone l&#8217;impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi [R.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, sez. IV, 11 giugno 2024, n. 5241</strong><br />
<em>Sulla qualificazione giuridica del PAUR</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato ha accolto l&#8217;appello della Fassa S.r.l. contro la sentenza del TAR Lazio n. 16404/2023, attinente alla qualificazione giuridica del PAUR quale provvedimento in grado di assorbire, anche sul piano della relativa impugnativa processuale, i presupposti provvedimenti di VIA e di AIA, ovvero quale provvedimento non idoneo ad assorbire l’autonoma efficacia lesiva dei presupposti provvedimenti di VIA e di AIA. Sul punto il Collegio ha ritenuto che il PAUR non sostituisca ad ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati rilasciati all&#8217;interno della conferenza di servizi, ma (pur presentando una propria autonomia sul piano effettuale), più limitatamente, li ricomprenderebbe. A sostegno di tale conclusione, il Consiglio di Stato ha anzitutto richiamato l&#8217;orientamento interpretativo sviluppato dalla giurisprudenza costituzionale, evidenziando come esso non comporti un assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell&#8217;opera e non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all&#8217;esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, ma li ricomprenda nella determinazione che conclude la conferenza di servizi. Il PAUR, dunque, includerebbe in un unico atto i singoli titoli abilitativi che vengono rilasciati all&#8217;interno della conferenza di servizi, ma non rappresenta un atto sostitutivo, bensì un atto comprensivo delle singole autorizzazioni, che rappresenterebbe un <em>quid pluris</em> rispetto alla VIA, rimanendo però privo della capacità di sostituire i singoli provvedimenti autorizzativi, che si limita a ricomprendere al suo interno. Coerentemente con tali premesse, dunque, il collegio ha ritenuto che i provvedimenti di VIA e di AIA, in quanto dotati di autonoma efficacia lesiva rispetto al provvedimento di PAUR, avrebbero dovuto costituire oggetto di impugnazione da parte del Comune di Cori entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data della rispettiva pubblicazione sul BURL. [R.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Inquinamenti (atmosferico, idrico, acustico, elettromagnetico) </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 aprile 2024, n. 2986<br />
</strong><em>Sui limiti di emissione per sostanze non tabellate</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 2986 del 2 aprile 2024, la IV sezione del Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciata su una controversia avente ad oggetto la regolamentazione degli scarichi di PFAS (Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances) in un impianto di smaltimento rifiuti a Conegliano. La Regione del Veneto aveva fissato limiti di emissione per le PFAS, sostanze chimiche senza limiti di scarico nazionali o europei specifici, individuando alla base di tale decisione il principio di precauzione per la protezione della salute pubblica. L&#8217;azienda ricorrente contestava la legittimità di tali limiti, argomentando che la Regione non avrebbe potuto introdurre limiti per sostanze non tabellate e che le misure sarebbero state sproporzionate rispetto ai rischi presunti. Il Consiglio di Stato ha respinto l&#8217;appello di A.D.A., confermando la legittimità dell&#8217;operato della Regione Veneto. In particolare, il collegio ha riconosciuto che la Regione avesse agito correttamente, esercitando il suo potere di fissare limiti specifici per i PFAS in base all&#8217;art. 29 <em>sexies</em>, comma 5-ter, d.lgs. 152/2006, che consente alle autorità competenti di stabilire condizioni specifiche di autorizzazione per sostanze non contemplate dalle BAT (Best Available Techniques) europee, se necessario per proteggere l&#8217;ambiente e la salute pubblica. Il Consiglio di Stato ha anche affermato che la Regione avesse giustificato adeguatamente la necessità di tali limiti per prevenire possibili rischi per la salute umana derivanti dall&#8217;accumulo di PFAS, riconoscendo la validità scientifica delle preoccupazioni espresse e ritenendo che le misure imposte fossero proporzionate e razionali. [R.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, sez. IV, 30 aprile 2024, n. 3945</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulle misure previste dal par. 6.2 della Direttiva Habitat</em></p>
<p style="text-align: justify;">La IV sezione del Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciata sul ricorso presentato per la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio con cui era stato respinto il ricorso, accogliendolo. Con il ricorso veniva in particolare censurato il silenzio-inadempimento della regione con riferimento all&#8217;adozione di misure per evitare il degrado degli habitat naturali presenti nel SIC/ZSC IT6010024 (Lago di Vico). Rispetto alla controversia, il collegio si è pronunciato sia sull&#8217;an, sia sul quomodo. Più nello specifico il collegio ha precisato che nel caso di specie fosse accertata l&#8217;esistenza di uno stato di “degrado” in un Sito di Interesse Comunitario/Zona Speciale di Conservazione, che impone uno specifico obbligo di provvedere anche ai sensi del paragrafo 6.2 della Direttiva Habitat, con l’adozione di autonome e ulteriori “opportune misure”. Relativamente ai contenuti e al quomodo dell&#8217;adempimento, alla luce del medesimo par. 6.2, le “misure” devono essere “opportune”, ovvero “non formali”, ossia “effettive”, “efficaci”, “adeguate”, con effetti misurabili. Il corollario di simili previsioni è dunque che, a fronte dell’accertato stato di crescente compromissione ambientale del Lago di Vico, la Regione Lazio sia tenuta ad adottare misure attive e non solo conservative, ovvero misure idonee a invertire chiaramente il processo di degrado attraverso un adeguato sistema di protezione, per impedire che la prosecuzione tout court delle attività umane in corso produca ulteriori deterioramenti degli habitat e perturbazioni delle specie di interesse. [R.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, sez. IV, 6 maggio 2024, n. 4072</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul carattere prescrittivo della capacità produttiva indicata nell’AIA</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 4072/2024, la IV sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da una società per la riforma della sentenza del TAR Lombardia (Sezione Brescia) n. 1060/2018. La controversia concerneva il provvedimento della Provincia di Bergamo con cui la ditta veniva diffidata a rispettare i limiti produttivi stabiliti nell&#8217;Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), sul presupposto che la capacità produttiva indicata nell’AIA fosse descrittiva e non prescrittiva. Il Consiglio di Stato ha confermato che la capacità produttiva indicata nell’AIA ha un valore prescrittivo e che qualsiasi aumento della capacità produttiva richiede una nuova istruttoria e un aggiornamento dell’AIA. La diffida emessa dalla Provincia di Bergamo è stata ritenuta legittima. Il collegio, nel respingere l&#8217;appello, ha sostenuto una tesi contraria, ritenendo che la “capacità produttiva” indicata nel decreto di AIA (Allegato B) non abbia un valore meramente descrittivo, costituendo invece un elemento da correlare con il quadro prescrittivo giacché ad un aumento della capacità produttiva non può non corrispondere necessariamente l’aggiornamento sostanziale dell&#8217;AIA e delle misure di tipo ambientale (scarichi, misure sul rumore, rifiuti etc&#8230;) ivi prescritte. Ad avviso della sezione, infatti, i presidi previsti per contenere l’impatto ambientale su aria, acqua, rumore e suolo e i sistemi depurativi devono essere parametrati sulla capacità produttiva che anch’essa è stabilita nell’AIA e tali elementi sono oggetto di istruttoria nell’ambito del procedimento di AIA. Pertanto, l’aumento della capacità produttiva avrebbe dovuto essere oggetto di una nuova istruttoria e di un provvedimento ad hoc da correlare eventualmente con un ulteriore miglioramento dei presidi a tutela dell’ambiente e della salute. [R.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, sez. IV, 11 aprile 2024, n. 3305</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’analisi dell’impatto dell’opzione zero in una VAS</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 3305/2024, la IV sezione del Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciata sul ricorso presentato per la riforma della sentenza del T.R.G.A. della Provincia di Trento n. 168/2022, respingendolo. La controversia intorno alla quale si sono pronunciati i giudici concerne i provvedimenti attraverso cui la Giunta provinciale aveva incluso nel perimetro di un Parco naturale l&#8217;area in ordine alla quale la società ricorrente aveva proposto istanza per il rilascio della concessione per derivazione d’acqua. Nel merito, l&#8217;appello è risultato infondato nella misura in cui le articolate motivazioni a fondamento della sentenza appellate sono state condivise dal Collegio e resistono alle critiche avanzate dalle parti appellanti. Il collegio ha ritenuto non sussistente lo sconfinamento del sindacato nel merito amministrativo, avendo provveduto il giudice di prime cure ad effettuare una ricognizione e una verifica delle circostanze di fatto idonee a dimostrare lo sviamento dalla causa tipica del potere in questione che, sebbene connotato da ampia discrezionalità, resta comunque soggetto alla verifica di legittimità, con particolare riferimento alla coerenza del suo esercizio rispetto alla finalità di interesse pubblico per la quale lo stesso è conferito, in ossequio al principio di legalità e di ragionevolezza. Nel caso di specie, per il giudice di entrambi i gradi, il motivo principale e determinante &#8211; e quindi la causa prossima che in concreto ha giustificato l’esercizio del potere di variante – è stato rappresentato dalla finalità, contra legem, di precludere il rilascio della concessione di derivazione. Ciò sarebbe stato confermato da diverse circostanze, tra cui: il fatto che iniziative in tal senso orientate fossero state proposte già dieci anni prima e che fossero state concretizzate solo in concomitanza con la richiesta di rilascio della concessione; la pretermissione nella VAS dell&#8217;analisi dell’impatto dell’opzione zero come pure dell’opzione di una diversa perimetrazione che avrebbe potuto rendere possibile il rilascio della concessione di derivazione e con essa concorrere al perseguimento di un interesse pubblico primario qual è la produzione di energia da fonti alternative. Peraltro, la mancata evidenziazione di tale ulteriore interesse pubblico comprimario nell’ambito del procedimento di variante, reiteratamente richiamato dalla società istante nei propri contributi partecipativi, avrebbe anche determinato un difetto di motivazione, in quanto alla regola generale della motivazione polverizzata nella pianificazione urbanistica fa eccezione l&#8217;ipotesi in cui il privato sia titolare di una posizione di affidamento qualificato, come sarebbe risultata quella del caso di specie alla luce degli esiti favorevoli della VIA. [R.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, sez. IV, 8 aprile 2024, n. 3203</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sui limiti del sindacato del giudice amministrativo sugli atti di alta amministrazione</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli proposti per la riforma della sentenza del TAR Sardegna n. 814 del 2022, che aveva annullato la delibera del Consiglio dei Ministri favorevole al progetto di potenziamento di un parco eolico. Nell&#8217;accogliere il ricorso, il collegio ha ribadito che nell&#8217;organo collegiale governativo vada individuata la figura chiamata a comporre il dissenso, attribuendo ad esso una ponderazione comparativa degli interessi coinvolti, resa possibile dalla collocazione istituzionale dell&#8217;organo decidente, il cui orizzonte è tale da poter considerare, in un&#8217;ottica di sintesi, tutte le diverse posizioni di interesse (quelle ambientali, paesaggistiche, energetiche, urbanistiche, industriali, ecc.). Ad avviso della sezione del Consiglio di Stato, il T.a.r. avrebbe esercitato il sindacato giurisdizionale su di un atto di alta amministrazione, qual è la delibera del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell’art. 5, comma 2 lett c-bis della legge n. 400 del 1988, secondo i principi che governano la verifica circa il rispetto delle regole della c.d. deontologia della discrezionalità valevoli per gli atti ed i provvedimenti amministrativi, privi di una qualche rilevanza politica qualificata, in quanto espressione di poteri solo indirettamente riferibili alla potestà di governo in senso stretto. Al Consiglio dei Ministri compete verificare la possibilità di trovare una regola di composizione del conflitto ed, in mancanza, di decidere quale degli interessi debba prevalere nel caso di specie, esercitando la funzione ordinativa degli interessi propria della potestà di governo, nel rispetto delle priorità che discendono sia dal programma di governo, come definito nell’ambito del rapporto di fiducia con il Parlamento, sia dagli obblighi eventualmente assunti in sede internazionale ai sensi dell’art. 117, comma 1 Cost. Tale verifica è condotta, tuttavia, non alla luce dei principi che governano lo svolgimento dinamico del potere nel paradigma della funzione ma attraverso una valutazione di tipo globale e sintetico che la legge definisce come “complessiva”, proprio perché il Consiglio dei ministri assume il caso problematico e accerta l’esistenza di margini per una ricomposizione in unità delle alternative decisionali prospettate o, in mancanza, sceglie la soluzione ritenuta maggiormente coerente con l’indirizzo politico amministrativo generale, assicurando in tal modo l’unità dell’azione di governo. In relazione a tale peculiare potere di alta amministrazione, al giudice amministrativo, come precisato dal collegio, spetta accertare se lo stesso sia stato esercitato in presenza dei presupposti previsti dalla legge (esistenza di “valutazioni contrastanti”) e se la regola di composizione del conflitto palesi o meno profili di manifesta irragionevolezza o di arbitrarietà ma non rispetto alle risultanze dell’istruttoria procedimentale in senso stretto, quanto piuttosto rispetto alla finalità indicata dalla disposizione attributiva del potere, quella cioè di assicurare una “complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti” necessaria a garantire “l’unità di indirizzo politico ed amministrativo”. Entro tali limiti deve dunque essere assolto l’obbligo di motivazione &#8211; cui anche gli atti di alta amministrazione sono pacificamente soggetti &#8211; e non rispetto alle risultanze dell’istruttoria procedimentale, come invece prescritto dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990 ed erroneamente ritenuto dal T.a.r.; in altri termini la delibera del consiglio dei ministri non deve contenere la confutazione tecnica ed analitica delle ragioni ostative opposte dall’organo tutorio del vincolo ma piuttosto deve rendere ragione del giudizio di prevalenza dell’interesse ambientale in un caso problematico in cui l’esistenza dell’interesse paesaggistico, sebbene positivamente accertato, è giudicato recessivo, operando una valutazione “complessiva” dei due interessi antagonisti. [R.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, sez. IV, 8 aprile 2024, n. 3194</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla prevalenza del Piano ambientale</em></p>
<p style="text-align: justify;">La IV sezione del Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, rigettando il ricorso presentato avverso l&#8217;ampliamento del Parco Regionale dei Colli Euganei. Le società avevano impugnato la delibera che ampliava il perimetro del Parco, includendo il loro stabilimento industriale, e la successiva delibera che approvava definitivamente il Piano Ambientale del Parco. Il Consiglio di Stato ha confermato che la normativa regionale (legge regionale n. 40/1984 e n. 38/1989) consente all&#8217;ente gestore del Parco di modificare il perimetro del Parco attraverso il Piano Ambientale e che le modifiche apportate dal Piano Ambientale prevalgano sulle prescrizioni del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC). Peraltro, il collegio ha altresì ritenuto che le norme regionali che disciplinano gli interventi edilizi all&#8217;interno del Parco siano conformi alla Costituzione, poiché da interventi preposti alla tutela ambientale possono derivare limitazioni alla libertà di iniziativa economica privata, ritenendo manifestamente infondate le censure di illegittimità. [R.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>AMBIENTE – BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sezione III, 3 aprile 2024, n. 8826 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla decorrenza della prescrizione del credito risarcitorio del proprietario del sito inquinato, non responsabile dell’inquinamento e  che abbia sostenuto le spese di bonifica.</em></p>
<p style="text-align: justify;">In caso di illecito ambientale, la prescrizione del credito risarcitorio del proprietario del sito inquinato, non responsabile dell&#8217;inquinamento e che ne abbia sostenuto le spese di bonifica, nei confronti del responsabile dell&#8217;inquinamento decorre dal momento della prima manifestazione del danno, da identificarsi in quello in cui egli abbia ricevuto l&#8217;ingiunzione a provvedere alla bonifica.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO/PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Corte costituzionale, Sentenza del 10 maggio 2024, n. 82</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Puglia 04/07/2023, n. 19. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Su ricorso in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, è giunta all’attenzione della Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 4 della legge della Regione Puglia 4 luglio 2023, n. 19, recante «XI legislatura &#8211; 16° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse». La norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., nella misura in cui escludeva dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica, sino al 31 dicembre 2023, le aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni, compresi i parcheggi con capacità superiori a 500 posti auto, a condizione che entro e non oltre trenta giorni dal termine del relativo utilizzo fosse garantito il ripristino dello stato dei luoghi. Ad avviso di parte ricorrente, al di là della formulazione “eccentrica”, secondo cui l’autorizzazione di un’attività sarebbe condizionata da una condotta posteriore all’attività medesima, quale il ripristino dei luoghi, la previsione di legge regionale violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione per invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali». La disposizione impugnata è stata ritenuta una deroga illegittima l’art. 146 cod. dei beni culturali sull’autorizzazione paesaggistica. La Consulta ha escluso la rilevanza della riconduzione alle opere di edilizia libera delle opere previste dalla legge regionale, in quanto, anche ove siano qualificate come tali, il Testo unico dell’edilizia impone, in ogni caso, che dette opere siano conformi al codice dei beni culturali, e sono quindi subordinate al rispetto delle valutazioni paesaggistiche. La Corte costituzionale ha altresì escluso la rilevanza della stagionalità o precarietà di tali opere, in quanto ciò equivarrebbe, nel caso di aree vincolate, ad una irragionevole limitazione temporale della tutela paesaggistica. Quanto ai parcheggi con capacità superiori a 500 posti auto, la disciplina statale (in particolare, l’Allegato IV alla Parte seconda del cod. ambiente, punto 7, lett. b) non distingue tra temporaneità o meno dell’uso, ma solo tra le «capacità» dei parcheggi, obbligando alla verifica di assoggettabilità a VIA quelli in discussione, mentre l’impugnata disposizione non contiene alcun limite al numero dei posti auto, né tale «capacità» è incompatibile con la natura stagionale o precaria dei parcheggi, che potrebbero raggiungere simili dimensioni anche per esigenze temporanee. Infine, la limitazione sino al 31 dicembre 2023 è stata ritenuta irrilevante, in quanto spetterebbe comunque alla competenza legislativa dello Stato la definizione di presupposti e durata, in ragione dell’esigenza di uniformità della disciplina a protezione dell’ambiente su cui essa incide.  [S.S.]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>GIURISPRUDENZA REGIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;">a cura di</p>
<p style="text-align: center;"><em>Tommaso DI PROSPERO, Manuela CUNDARI, Ilaria FRANCUCCI, Giuseppe MARLETTA, Alessio MARTINI,  Serenella STIVALETTA, Carolina VILLANACCI </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Liguria, Genova, II, sentenza 21 maggio 2024, n. 373</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul superamento delle valutazioni tecnico-scientifiche dell’ISPRA nell’ambito di nuova delimitazione dell’Ente Parco.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La questione trattata riguarda il ricorso presentato dalle Associazioni Legambiente Nazionale, LIPU e WWF Italia che hanno impugnato il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 331 del 10 ottobre 2023, riguardante la &#8220;Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco Nazionale di Portofino&#8221;, e il decreto del 6 novembre 2023 sulla composizione del Comitato di gestione provvisoria del Parco. Con quattro motivi di ricorso, le associazioni hanno lamentato l’esclusione dalla perimetrazione delle Zone Speciali di Conservazione “Rio Tuia Montallegro” e “Lecceta di Chiavari”, riducendo l’area protetta da 5.363 a 1.056 ettari, con la conseguente possibilità di nuove costruzioni su oltre 4.000 ettari. In particolare, il ricorso è articolato con i seguenti motivi di censura: a) violazione della legge 394/1991 e dei principi di imparzialità e buon andamento amministrativo, poiché il Ministero avrebbe modificato i confini del parco basandosi solo sulle richieste della Regione, ignorando le indicazioni tecniche di ISPRA; b) assunzione delle misure di salvaguardia senza l&#8217;istruttoria tecnica di ISPRA e senza consultare gli enti locali; c) modifica della perimetrazione e zonizzazione senza nuovi elementi tecnico-scientifici, basandosi solo su proposte politiche della Regione; d) violazione delle leggi 394/1991 e 241/1990, annullando i decreti precedenti senza validi motivi e senza un interesse pubblico giustificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto il Collegio, con riferimento alla natura bifasica del procedimento di istituzione del parco, ha riconosciuto che  discenda  come «da un punto di vista astratto e di diritto, sia del tutto normale e finanche fisiologico che la fase preliminare possa cautelativamente individuare – in vista della sua sottoposizione alla immediata tutela delle misure di salvaguardia &#8211; un’area più vasta di quella che alla fine risulterà essere la delimitazione definitiva, che sarà effettuata all’esito delle valutazioni e dei condizionamenti – anche di tipo politico-amministrativo, oltre che tecnico scientifico &#8211; propri di una vera e propria “intesa”, nell’ambito della quale dovranno più propriamente farsi valere le istanze delle comunità locali, che nell’ambito della fase preliminare e dell’adozione delle misure di salvaguardia debbono invece essere soltanto “sentite”».</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ha ritenuto il ricorso è fondato, sotto gli assorbenti profili dedotti con il primo, il terzo ed il quarto motivo, che «sono strettamente connessi dal punto di vista logico».</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza del TAR ha infatti riconosciuto che le valutazioni tecnico-scientifiche dell&#8217;ISPRA, contenute nella relazione del luglio 2021, sono state ignorate nel nuovo decreto ministeriale n. 331 del 10 ottobre 2023 senza validi motivi tecnico-scientifici. Il decreto del 2023 ha ridotto la perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino da 5.363 ettari a 1.512,85 ettari, basandosi solo su un accordo amministrativo con la Regione Liguria riguardo alla delimitazione definitiva del parco, e non su una fase di perimetrazione provvisoria che richiederebbe criteri scientifici e tecnici. Il TAR ha rilevato uno sviamento di potere, poiché le decisioni di perimetrazione provvisoria devono basarsi su valutazioni tecniche (art. 34, comma 3 L. n. 394/1991), mentre quelle definitive sono di opportunità amministrativa (artt. 2 comma 7 e 8 comma 1 L. n. 394/1991). Inoltre, a parere del TAR il decreto del 2023 ha annullato il precedente decreto n. 332 del 6 agosto 2021, che era ancora valido, senza motivare adeguatamente l&#8217;annullamento, violando l’art. 21-nonies L. n. 241/1990. Infine, il Collegio ha ritenuto illegittimo per illegittimità derivata il nuovo decreto per aver sostituito d&#8217;ufficio il Comitato di Gestione Provvisoria, includendo solo i rappresentanti di tre comuni e non tutti quelli compresi nella precedente delimitazione.  [T.D.P.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Marche, Ancona, Sez. I, sentenza 12 aprile 2024, n. 358</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla competenza a fissare valori limite di emissione degli scarichi di un impianto di depurazione</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio in esame attiene all’impugnazione proposta da una società che gestisce un impianto di depurazione e trattamento di rifiuti liquidi (pericolosi e non) di proprietà di un consorzio avverso il provvedimento provinciale con cui sono state impartite prescrizioni relativamente ai limiti che deve rispettare il refluo all’uscita dell’impianto prima del successivo recapito nel recettore finale nonchè avverso la delibera con cui il consorzio ha recepito il provvedimento provinciale, revocando la propria precedente deliberazione con cui erano state concesse alcune deroghe ai prescritti limiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico la ricorrente sostiene che, quanto allo scarico dei reflui dell’impianto nella condotta fognaria consortile, trovi applicazione solo la disciplina relativa agli scarichi con la conseguenza che la competenza nel fissare i valori-limite di emissione degli scarichi dell’impianto di depurazione spetti esclusivamente all’ente proprietario dell’impianto e non alla Provincia la cui competenza deve, piuttosto, essere limitata al rilascio delle autorizzazioni necessarie all’esercizio delle attività di smaltimento rifiuti, ai sensi dell’art. 210 del d.lgs. n.152/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici del Tar Marche, nel rigettare il ricorso, hanno invece condiviso le argomentazioni sostenute dalla Provincia e sostenuto che, dal momento che l’impianto in questione è un impianto di trattamento di rifiuti e soggetto ad autorizzazione ai sensi degli artt. 208 e ss. T.U. n. 152/2006, il rispetto dei valori limite imposti dagli atti autorizzativi non può essere <em>bypassato</em> in forza dell’applicazione di disposizioni che hanno un campo di applicazione diverso ossia quello relativo agli scarichi nei corpi idrici. Le relative disposizioni del d.lgs. 152/2006 trovano, infatti, applicazione sono nel caso di scarichi prodotti da uno stabilimento industriale “ordinario”, perchè tali scarichi hanno una composizione certa e costante, legata al ciclo produttivo di quel determinato impianto. A tal riguardo i giudici hanno precisato che le prescrizioni contenute nell’autorizzazione ex art. 210 del d.lgs. 152/2006 rimarrebbero lettera morta se il gestore dell’impianto potesse superare i valori-limite imposti dall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione avvalendosi delle deroghe concesse per gli scarichi.  [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Marche, Ancona, Sez. I, sentenza 24 giugno 2024, n. 594</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria rilasciata in presenza di “volumi tecnici”</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza in esame riguarda un ricorso presentato da una banca proprietaria di un lotto confinante contro un comune marchigiano, il Ministero della Cultura e altri enti locali per l&#8217;annullamento di diverse autorizzazioni e pareri favorevoli &#8211; tra cui in particolare la sanatoria paesaggistica ambientale rilasciata sulla scorta del previo parere della Soprintendenza -, relativi alla costruzione di un impianto di betonaggio nell’ambito di un’area paesagisticamente vincolata ex art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 42/2024. Nello specifico, il parere della Soprintendenza si basava sul rilievo che le uniche opere con rilevanza volumetrica (nel caso di specie si trattava di silos) potessero essere considerate “volumi tecnici”, mentre rispetto al progetto originario erano stati rimossi i prefabbricati ed altre volumetrie edilizie da definire come tali.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo la disamina della complessa vicenda in fatto e dopo il rigetto dell’eccezione di rito sollevata dalle amministrazioni resistenti in merito alla legittimazione ed interesse ad agire della ricorrente, ritenuta, invece, sussistente dai giudici amministrativi per il solo fatto che, sul fondo confinante, venga intrapresa un’attività edilizia che ne modifica la percezione nello spazio, i giudici del tar marchigiano hanno ritenuto fondate le censure mosse contro il provvedimento di sanatoria paesaggistica ambientale rilasciato sulla scorta del parere della Soprintendenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero a tal riguardo i giudici hanno richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo la quale la disposizione di cui all’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, che consente l’accertamento di compatibilità paesaggistica per i lavori realizzati in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, deve essere interpretata nel senso di vietare ogni nuovo intervento edilizio che dia luogo a volumi senza che sia possibile distinguere tra un volume c.d. tecnico o altro tipo di volume, donde in tal caso il divieto di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguentemente sia l’autorizzazione paesaggistica che il presupposto parere della Soprintendenza sono stati ritenuti illegittimi ed annullati ed il ricorso, sul punto, è stato ritenuto fondato. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 10 aprile 2024, n. 590</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione ai limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Con il giudizio in esame i giudici del Tar Calabria hanno accolto il ricorso proposto da una società che aveva presentato un’istanza di autorizzazione ex art. 87 D. Lgs. n. 259/2003 volta alla realizzazione di una nuova stazione radio base, per l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Sindaco di un comune calabro ha disposto la sospensione degli interventi volti alla realizzazione dell’impianto per il tempo necessario all’accertamento di una sua eventuale interferenza con il dispositivo cardiaco in uso ad una concittadina residente in prossimità dell’installando impianto.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici del Tar Calabria, nell’accogliere il ricorso e sulla scorta della costante giurisprudenza sul punto, hanno statuito la mancanza dei presupposti per l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, non prestandosi la materia a essere regolata tramite tali strumenti <em>extra ordinem</em>, essendo noto che tali ordinanze costituiscono strumenti apprestati dall’ordinamento giuridico per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale per le quali il legislatore non può configurare poteri di intervento tipici. A tal riguardo i giudici sottolineano che, in merito ai limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, tale giurisprudenza è stata recepita anche a livello normativo dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in l. 11 settembre 2020, n. 120, al comma 6 dell’art. 38, che esclude, appunto, la possibilità per i comuni di “<em>incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualita&#8217;, riservati allo Stato ai sensi dell&#8217;articolo 4</em>”. I giudici amministrativi hanno, inoltre, precisato che presupposto per la misura contingibile e urgente è anche che il pericolo che si intende fronteggiare minacci un interesse di natura generale, in qualche modo diffuso, o che comunque trascende la posizione del singolo cittadino, ipotesi che non si ravvisa nel caso di specie, dal momento che l&#8217;ordinanza del sindaco è stata espressamente emanata a protezione di un rischio particolare gravante su di un unico soggetto. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Marche, Ancona, Sez. I, sentenza 25 giugno 2024, n. 602</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla necessità del rispetto dei termini previsti dall’art. 19 del d.lgs. 152/2006 nell’ambito di un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza in esame ha ad oggetto il ricorso presentato per l&#8217;annullamento della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Ancona che escludeva la necessità di sottoporre alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) l’intervento avente ad oggetto la modifica di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, in quanto i ricorrenti ritenevano che il progetto avesse impatti ambientali significativi e, conseguentemente, dovesse essere assoggettato a VIA.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le numerose censure sollevate, i ricorrenti – usufruttuari di un terreno sito nelle vicinanze del fondo interessato dal progetto – contestano che durante la procedura di <em>screening</em>, a fronte delle continue richieste documentali, la p.a. avrebbe consentito un illegittimo superamento dei termini a disposizione del privato, che avrebbe dovuto presentare fin dall’inizio un progetto completo e valutabile nei termini di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto i giudici del Tar Marche hanno ritenuto il ricorso fondato, dopo aver ribadito in via preliminare la sussistenza dell’interesse a ricorrere in considerazione del fatto che le procedure di V.I.A. e di verifica di assoggettabilità a V.I.A., pur inserendosi all&#8217;interno del più ampio procedimento di realizzazione di un&#8217;opera o di un intervento, sono dotate di autonomia, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell&#8217;ambiente) e ad esprimere al riguardo una valutazione definitiva, di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali, con conseguente immediata impugnabilità degli atti conclusivi da parte dei soggetti interessati alla protezione di quei valori.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico nel merito i giudici, a seguito di un analitico esame dell’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006, che regola il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., hanno precisato che i termini ivi previsti a chiusura del procedimento amministrativo sono rigorosamente scanditi e non possono superare i 140 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello studio preliminare sul sito internet istituzionale dell’amministrazione e della comunicazione agli enti interessati dal procedimento, termine che considera sia eventuali richieste di integrazioni da parte dell’ente che dell’eventuale sospensione richiesta dal proponente.</p>
<p style="text-align: justify;">Poichè nel caso di specie, tale termine è ampiamente decorso, i giudici hanno ritenuto fondata la relativa censura sollevata dai ricorrenti e annullato il provvedimento impugnato. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Molise, Campobasso, Sez. I, sentenza 2 maggio 2024, n. 137</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla mancanza dei presupposti per l’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di un progetto per la realizzazione di un impianto agro-voltaico </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio in esame ha ad oggetto il ricorso proposto da una società per l’annullamento della determina regionale con la quale, con riferimento ad un progetto presentato dalla ricorrente per la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico collegato ad un piano agronomico per l&#8217;utilizzo a scopi agricoli dell&#8217;area, era stato disposto dalla Regione l&#8217;assoggettamento <em>alla procedura di valutazione di impatto ambientale</em> dell&#8217;intervento, nonostante a seguito di istruttoria tecnica l’A.R.P.A. Molise fosse di contrario avviso. Ed invero nella determina veniva specificato che il parere dell’A.R.P.A. Molise non sostituisse autorizzazioni, nulla osta, provvedimenti motivati e pareri da parte degli Enti preposti competenti in materia&#8230;” e che l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (A.R.S.A.R.P.) avrebbe espresso parere di assoggettabilità a VIA, in ragione del consumo di suolo determinato dall’impianto.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici del Tar Molise, nel dichiarare fondato il ricorso, dopo aver rilevato che nella fattispecie sussistessero le condizioni-limite in presenza delle quali sia consentito il sindacato <em>ab extrinseco</em> dell’esercizio della discrezionalità amministrativa, hanno sottolineato la centralità e l’importanza rivestita dal parere reso dall’A.R.P.A. Molise nell’ambito della complessiva istruttoria svolta ai fini della valutazione di sottoponibilità del progetto della ricorrente alla V.I.A. e che l’atto istruttorio risultasse chiaro nell’escludere che il progetto della ricorrente, in relazione all’entità degli interventi in discussione e al contesto ambientale di riferimento (avuto riguardo anche al punto che l’iniziativa prevedeva anche un piano agronomico per l’utilizzo a scopi agricoli dell’area), potesse determinare degli impatti negativi significativi sull’ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici precisano, inoltre, che a fronte dell’avviso espresso dall’ARPA Molise, il contributo istruttorio successivo effettuato e contenuto nel parere dell’A.R.S.A.R.P. – tra l’altro contenente valutazioni del tutto generiche ed astratte che non tenevano in debita considerazione il sito ove è stata prevista l’installazione dell’impianto progettato dalla ricorrente – , nella parte in cui questo si era riferito alla questione del consumo del suolo, si presentasse del tutto inidoneo a supportare autonomamente la motivazione di sottoposizione del progetto a V.I.A. e, pertanto, la Regione avrebbe dovuto offrire una approfondita e convincente motivazione in ordine alle concrete ragioni alla base della sua determinazione. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Molise, Campobasso, Sez. I, sentenza 10 giugno 2024, n. 190</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione con riferimento all’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA per un progetto ricompreso nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio in esame ha ad oggetto il ricorso proposto da una società la quale aveva presentato, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006, un’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA in relazione ad un progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 120,16 MW, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e dalla Commissione Tecnica PNRR – PNIEC e, se del caso, dal concertante Ministero della Cultura a fronte dell’istanza presentata.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico la ricorrente lamentava che la procedura di VIA non fosse stata ancora definita, in violazione dei principi regolanti il relativo procedimento amministrativo e dei termini per esso fissati dal combinato disposto di cui agli artt. 2 della l. n. 241/1990, nonchè 23 e 25 del d.lgs. n. 152/2006, sottolineando che, con riferimento alla realizzazione delle infrastrutture energetiche da F.E.R., la perentorietà del termine di conclusione del procedimento di VIA fosse stata elevata dal legislatore nazionale e dalla giurisprudenza euro-unitaria alla stregua di un principio fondamentale della materia.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici del Tar Molise, dopo aver disaminato nel dettaglio la normativa di riferimento e precisato che, stante la natura dell’impianto, al progetto in questione si applicano i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui all’art. 8, comma 2-bis – trattandosi di progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) –, nonchè le disposizioni di cui agli artt. 23, 24 e 25 del d.lgs. n. 152 del 2006, e dopo aver ritenuto la legittimazione passiva anche del Ministero della Cultura, superando l’eccezione della difesa erariale, hanno ritenuto il ricorso fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico è stato precisato che, fermo restando che il progetto in questione rientra tra i progetti di maggiore potenza, la disciplina dei criteri di priorità dettati dall’art. 8 nulla toglie alla perentorietà dei termini procedimentali concernenti la trattazione delle istanze di VIA di pertinenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, in considerazione del fatto che ai sensi del comma 7 dell’art. 25 del d.lgs. n. 152 del 2006 “<em>tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della </em><a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=3949324&amp;idUnitaDoc=20159422&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa"><em>legge 7 agosto 1990, n. 241</em></a>”. Dal momento che nel caso di specie tali termini non sono stati rispettati i giudici hanno, pertanto, accolto il ricorso ordinando all’amministrazione di trattare e concludere il procedimento nei termini prescritti nella parte motiva. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, sentenza 13 maggio 2024, n. 377</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla illegittimità dell’ordinanza sindacale</em> <em>extra ordinem</em> <em>impiegata per imporre l’esecuzione di condotte tipizzate dagli artt. 192 e 242 del d.lgs. n. 152/2006</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Con il giudizio in esame i giudici del Tar Sardegna hanno accolto il ricorso proposto da un condominio orizzontale il quale aveva esposto che l’area sulla quale sorge il comprensorio era stata raggiunta da un vasto incendio divampato in un Parco Naturale Regionale, avverso l’ordinanza del sindaco, emessa ai sensi dell’art. 50 commi 4 e 5 del d. lgs. n 267/2000, avente a oggetto le prescrizioni previste dall’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, nonchè l’ordine di provvedere ai sensi dell’art. 192 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le numerose censure sollevate, parte ricorrente eccepisce in primo luogo il difetto di legittimazione passiva dell’amministratore di condominio (che dovrebbe essere solo residuale attenendo alle sole parti comuni), censura ritenuta fondata dai giudici del Tar Sardegna, i quali hanno ritenuto che la circostanza che il provvedimento impugnato non sia riferito a specifiche aree comprese nel condominio, avrebbe reso necessario rivolgere le prescrizioni ritenute necessarie anche ai condomini, ciascuno per le aree di proprietà esclusiva, con conseguente illegittimità della notifica del provvedimento a solo condominio.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici hanno, poi, ritenuto fondato anche il motivo di ricorso con cui il condominio ricorrente deduce il difetto dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere sindacale <em>extra ordinem</em>, impiegato, nel caso di specie, per imporre l’esecuzione di condotte tipizzate dagli artt. 192 e 242 del d.lgs. n. 152/2006. Ed invero, a tal riguardo, i giudici hanno precisato che il potere di ordinanza ha carattere “derogatorio” e residuale rispetto agli altri rimedi tipici e nominati e che, dunque, presupposto fondante l’esercizio del potere in discorso è l’esistenza di una situazione di carattere eccezionale non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, sicchè la sua adozione presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve ssere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">Poichè, dunque, nel caso di specie l’ordinanza contingibile ed urgente è stata utilizzata quale strumento per esercitare un potere tipico, che non avrebbe imposto alcuna deroga al canone di legalità sostanziale, questa è illegittima e deve essere annullata. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, sentenza 11 giugno 2024, n. 462</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul rispetto dei limiti alle immissioni di campi elettromagnetici stabiliti dalla l. n. 36/2001</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio in esame trae origine dal ricorso proposto da alcuni residenti e da un’associazione per la difesa della qualità dell’ambiente e salute avverso l’autorizzazione rilasciata dallo sportello unico competente (SUAPE) alla realizzazione del progetto per l’installazione di un nuovo impianto tecnologico di telecomunicazioni di telefonia mobile, a seguito della indizione di una conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona alla quale erano stati convocati soltanto alcuni enti e in assenza di una previa verifica archeologica, poichè il parere della Soprintendenza Archeologica era stato reso solo successivamente al rilascio del titolo abilitativo.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici del Tar Sardegna, nel rigettare il ricorso, hanno in via preliminare precisato che, in ossequio al principio del raggiungimento del risultato di cui all’art. 21 <em>octies</em> della l. n. 241/1990, la mancata convocazione della competente Soprintendenza al procedimento, pur concretizzandosi in un vizio di legittimità del provvedimento, non è suscettibile di condurre al suo annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento alle censure sollevate dalle ricorrenti relative alla violazione delle norme a tutela della salute della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici ed elettromagnetici, i giudici amministrativi hanno in primo luogo sottolineato che le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare il favorevole parere reso <em>per silentium</em> dall’ARPAS – preposta alla verifica di conformità del progetto ai limiti di esposizione – essendo questo immediatamente lesivo. Nella sentenza è stato, poi, precisato che i valori di emissione fossero <em>per tabulas</em> inferiori rispetto ai limiti massimi di riferimento e che non potesse essere imputabile al comune la mancata attivazione dei propri specifici compiti stabiliti dalla legge quadro sulla protezione dalle esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (l. n. 36 del 2001), in considerazione del fatto che i limiti alle immissioni di campi elettromagnetici sono analiticamente previsti a livello normativo ed il loro rispetto esclude che il titolo abilitativo possa essere caducato sulla base di considerazioni ulteriori e svincolate dal rispetto di detti limiti. Ed ancora, i giudici hanno ritenuto infondata la contestazione sollevata dalle ricorrenti relativa alla mancanza del parere dell’ASL poichè nella normativa di riferimento di cui alla l. n. 36/2001 citata non risuta prescritto tale tipo di parere, essendo la tutela degli interessi sanitari ed ambientali in materia di inquinamento elettromagnetico affidata all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ARPA, nel caso di specie regolarmente convocata in sede di conferenza di servizi. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA E GIURISDIZIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 24 aprile 2024, n. 684</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul difetto di giurisdizione del GA nell’ambito di un giudizio proposto a fronte di un inquinamento acustico subito</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio in esame ha ad oggetto il ricorso proposto dal proprietario di un immobile limitrofo e prospiciente ad un impianto di autolavaggio fonte di inquinamento acustico – come precedentemente emerso dalle misurazioni fonometriche eseguite dall’A.R.P.A.Cal. di Cosenza –, con cui è stato chiesto l’annullamento di tre note con cui il Comune di riferimento ha intimato all’impresa di eseguire la misurazione delle emissioni sonore prodotte dall’attività dell’autolavaggio e successivamente preso atto della loro quantificazione al di sotto dei parametri consenti dal D.P.C.M. del 14.11.1997, e con cui è stata altresì chiesta la condanna dell’Ente all’adozione di tutti i provvedimenti necessari per far cessare l’inquinamento acustico prodotto all’autolavaggio e al risarcimento dei danni subiti.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici del Tar Calabria, dopo aver disposto nella fase cautelare un <em>remand </em>teso ad una nuova misurazione delle emissioni acustiche, hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso ritenendo di essere privi di giurisdizione e che la relativa cognizione spettasse, piuttosto, al giudice ordinario, innanzi al quale potrà essere riproposta l’azione, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a..</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, nell’affrontare la fase di merito, i giudici hanno ritenuto che il giudizio fosse incentrato sui prospettati pregiudizi subiti dal ricorrente e dalla sua famiglia a causa dell’inquinamento acustico proveniente dal contiguo autolavaggio e che, pertanto, la controversia fosse ricondicibile nell’ottica proprietaria delle immissioni di cui all’art. 848 c.c. e quindi inerente a diritti soggettivi, come tali sottratti alla <em>potestas iudicandi</em> del giudice amministrativo, in quanto non rientranti neanche nelle  tassative ipotesi previste ex lege di giurisdizione esclusiva.</p>
<p style="text-align: justify;">A supporto dell’assunto, è stato altresì evidenziato come le note comunali impugnate fossero atti privi di rilevanza esterna e di efficacia lesiva, risolvendosi le stesse in mere diffide indirizzate all’impresa di autolavaggio nonché in una comunicazione dell’esito della misurazione. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>TAR Veneto, II, sentenza 14 maggio 2024 n. 1006</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul ricorso presentato dagli ex soci di una società di capitali dichiarata fallita avverso i provvedimenti con i quali viene ordinato di </em><em>provvedere alla bonifica di un immobile di proprietà della società stessa</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le parti ricorrenti sono persone fisiche, socie di una società di capitali dotata di autonomia patrimoniale perfetta. Il Tribunale aveva dichiarato il fallimento di tale società, proprietaria, tra l’altro, dell’immobile oggetto della questione. A seguito del fallimento, infatti, tale immobile versava in situazione di degrado, che diveniva sempre più accentuata. L’Amministrazione comunale, preso atto che la società proprietaria dell’immobile era fallita, avviava un procedimento nei confronti del Curatore fallimentare affinché provvedesse a porre rimedio alla situazione d’incuria ed abbandono dell’immobile. Il Curatore fallimentare inviava una comunicazione nella quale allegava l’istanza di derelizione presentata al Giudice delegato in cui, evidenziato che a causa dello stato d’incuria e di grave rovina l’immobile era divenuto invendibile, aveva chiesto di essere autorizzato ad abbandonare il bene e a rinunciare alla liquidazione dello stesso. Il Curatore, inoltre, precisava che, per effetto della derelizione, l’immobile era tornato nella piena disponibilità della società fallita. Preso atto di quanto sopra, il Comune di Vicenza archiviava il procedimento nei confronti del Curatore fallimentare e notificava ordinanza contingibile e urgente all’ex presidente del consiglio di amministrazione della società. Sennonché, a seguito della notifica dell’ordinanza, il Comune di Vicenza veniva a conoscenza del fatto che l’ex presidente era deceduto, cosicchè decideva, con i provvedimenti impugnati, di rivolgersi ai ricorrenti, soci della società proprietaria dell’immobile, al fine di chiedere di provvedere alla bonifica e messa in sicurezza dell’immobile in questione. Il Collegio accoglie il ricorso presentato dagli ex soci avverso tali provvedimenti, dal momento che in accoglimento dell’istanza presentata dal curatore fallimentare, il Tribunale aveva autorizzato la derelizione del bene immobile perché invendibile, con la conseguenza che lo stesso era tornato nella disponibilità della società fallita. Quindi sia le ordinanze impugnate che la richiesta di restituzione delle somme spese per la pulizia dell’area dovevano essere effettuate nei confronti della società stessa. [I.F.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTO AMBIENTALE </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>TAR Veneto, IV, sentenza 4 giugno 2024 n. 1296</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul rigetto del ricorso presentato da un consorzio agrario avverso il provvedimento che lo ha individuato tra i responsabili di contaminazione da idrocarburi e ceneri di pirite </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Un consorzio agrario ha impugnato il provvedimento della Città Metropolitana di Venezia che lo ha individuato, ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, tra i soggetti responsabili della contaminazione da idrocarburi e ceneri di pirite dell’area. Il ricorso non viene accolto. In particolare, il Consorzio contestava l’impiego del criterio del <em>“più probabile che non” </em>per individuare il responsabile della contaminazione. Tuttavia il Collegio, richiamando la consolidata giurisprudenza, ritiene che l’accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti &#8211; accertamento che evidentemente rileva per decidere se determinati interventi per eliminarlo siano giustificati &#8211; si basi proprio sul criterio del “più probabile che non”, ovvero richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall’autorità competente sia più probabile della sua negazione. Peraltro, nel corso del procedimento di individuazione del soggetto responsabile, e in particolare nell’accertamento del nesso di causalità, il criterio del <em>“più probabile che non”</em> consente all’amministrazione di avvalersi delle presunzioni semplici ai sensi dell’art. 2727 c.c.  Alla luce di tali premesse, il Collegio ritiene che legittimamente la Città Metropolitana abbia impiegato il criterio del <em>“più probabile che non” </em>per individuare i soggetti responsabili della contaminazione. In particolare, la Città Metropolitana ha ascritto la corresponsabilità della contaminazione al consorzio non in quanto mero proprietario dell’area, ma alla luce della ricostruzione storica delle circostanze di fatto le quali <em>“più probabilmente che non”</em> sono alla base dell’interramento delle ceneri di pirite e della dispersione di idrocarburi [I.F.].</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>TAR Emilia &#8211; Romagna, Bologna, I, sentenza 17 giugno 2024 n. 432</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’accoglimento del ricorso presentato da una società agricola avverso il rigetto dell’istanza di autorizzazione relativa al progetto riguardante l’ampliamento di un insediamento zootecnico </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è stato presentato da una società agricola avverso il rigetto dell’istanza di autorizzazione relativa al progetto riguardante l’ampliamento di un insediamento zootecnico, già esistente. Il presente contenzioso ha, quindi, ad oggetto il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR). L’intervento richiede una variante agli strumenti urbanistici del Comune, avendo l’area interessata destinazione urbanistica non conforme rispetto all’intervento proposto. La complessa procedura, che si è svolta mediante il modulo della conferenza di servizi, ha coinvolto diverse amministrazioni e si è conclusa appunto con l’adozione della deliberazione della giunta regionale recante il diniego del PAUR. Il procedimento si è concluso negativamente unicamente per la posizione negativa espressa dal Comune, con la delibera con cui è stata negata la variante urbanistica necessaria ai fini della realizzazione del progetto. Il Collegio ha accolto il ricorso. Precisa, infatti, che uno degli elementi qualificanti della nuova disciplina in tema di procedimento PAUR è rappresentato dalla circostanza che l’autorità competente in materia di VIA ha il potere di assumere la determinazione finale e, quindi, anche quello di risolvere i conflitti interni alla conferenza, superando gli eventuali dissensi anche delle amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili. Ne consegue che la Regione quale ente titolare delle funzioni relative al PAUR, ben può discostarsi dal dissenso espresso da una delle amministrazioni partecipanti alla conferenza anche ove preordinate alla cura di interessi sensibili, come ad esempio nel caso di specie, caratterizzato dall’accertata piena compatibilità ambientale del progetto e dalla comunque parziale compatibilità urbanistica. Peraltro, la deliberazione consiliare con cui il Comune ha espresso il proprio dissenso alla variante urbanistica è del tutto priva di motivazione, non potendo essa desumersi esclusivamente dalle dichiarazioni di voto dei consiglieri comunali [I.F.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>TAR Toscana, II, sentenza 17 giugno 2024 n. 757</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul rigetto del ricorso presentato da alcune associazione ambientaliste avverso l’autorizzazione concessa dalla Regione in relazione alla realizzazione di un “termovalorizzatore” </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">La società ricorrente gestisce un impianto di trattamento e depurazione acque reflue e fanghi, in cui è presente anche un inceneritore. La società ha presentato istanza di avvio del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), allegando in particolare un progetto di adeguamento impiantistico implicante interventi di <em>revamping</em> sulla linea acque, impianti di cogenerazione energetica nonché la sostituzione dell’impianto di termovalorizzazione dei fanghi. La Regione ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D. Lgs. 42/2004. Avverso tale provvedimento sono insorte le associazioni ambientaliste e i cittadini residenti nella zona interessata con cui lamentano violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili. In particolare, lamentano la carenza progettuale delle alternative di localizzazione in relazione al generale obbligo di valutazione delle stesse in sede di VIA, inclusa la cd. “opzione zero”. Il ricorso, tuttavia non viene accolto. Nel corso dell’istruttoria procedimentale, risulta non contestato che il nuovo termovalorizzatore, oltre che tecnologicamente più avanzato, avrà dimensioni ridotte rispetto all’esistente mentre il <em>revamping</em> della linea fanghi è destinato alla implementazione della attuale capacità di trattamento e autosmaltimento senza comportare diminuzione della attuale capacità depurativa dell’impianto. Peraltro, i parametri di localizzazione invocati dai ricorrenti e previsti dal PRB sono imposti dalla normativa regionale esclusivamente per i “nuovi impianti”. L’impianto di cui si controverte è invece già esistente, è già stato sottoposto a procedure di VIA quanto alla sua collocazione territoriale e non muterà la propria localizzazione in conseguenza delle modifiche in progetto. Infine, con specifico riferimento alle alternative di localizzazione viene richiamato il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa che esclude qualsivoglia sindacato del giudice amministrativo sull’opinabilità della valutazione tecnica dell’amministrazione, laddove quest’ultima non si palesi manifestamente illogica, irrazionale, arbitraria ovvero fondata su una non corretta applicazione delle regole tecniche. [I.F.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.R.G.A. Trento, Sez. unica, Sentenza del 19 giugno 2024, n. 97</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul procedimento amministrativo come sede del contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti meritevoli di tutela.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento si è pronunciato sulla legittimità di un diniego di autorizzazione per l’installazione di un’infrastruttura per le telecomunicazioni giustificato da “insuperabili” criticità di rilievo paesaggistico. Secondo la società ricorrente, il diniego opposto sarebbe viziato da carenza di presupposti, di motivazione e di istruttoria, nonché da difetto di proporzionalità e irragionevolezza. Ciò in quanto difetterebbe, innanzi tutto, l’apporto procedimentale della stessa società ricorrente, che non avrebbe ricevuto né il preavviso di rigetto né tantomeno l’invito a partecipare alla conferenza di servizi. Ed in secondo luogo, difetterebbe una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti. Secondo il Collegio giudicante tali motivi sono meritevoli di accoglimento, in quanto effettivamente il diniego è stato adottato senza il preventivo svolgimento di un corretto confronto procedimentale con la società ricorrente, all’interno del quale l’Amministrazione avrebbe potuto acquisire importanti elementi istruttori, volti a chiarire le specifiche esigenze tecniche di copertura del servizio a cui corrisponde la localizzazione individuata, possibili ulteriori misure di mitigazione o eventuali localizzazioni alternative. Ed infatti, il contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti meritevoli di tutela non può che avvenire all’interno del procedimento amministrativo, il cui svolgimento rende possibile la loro emersione e quindi la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione, garantendo l’imparzialità della scelta. Nel caso di specie, gli interessi pubblici che si confrontano, ovvero quello di assicurare completa copertura del servizio telefonico e quello dalla salvaguardia del valore paesaggistico dei luoghi, devono essere valutati con un approccio sistemico e non frazionato, perché altrimenti si verificherebbe l’illimitata espansione di uno degli interessi in conflitto che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche ed interessi protetti (cfr. Corte Costituzionale, 9 maggio 2013, n. 85). Alla luce delle suddette considerazioni, il Collegio ha deciso, pertanto, di accogliere il ricorso [G.M].</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, Sentenza 5 giugno 2024, n. 1700 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla concezione sostanziale di consumo di suolo, nell’ambito delle valutazioni sulle trasformazioni di un terreno da edificabile ad agricolo all’interno di un PTG.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, il Collegio giudicante milanese si è pronunciato sulla legittimità di una delibera comunale con cui si era approvata una variante generale al PGT, classificando il terreno della società ricorrente tra le “Aree agricole di rilevanza ambientale ed ecologica”, con conseguente esclusione di possibilità edificatoria dell’area. Più in particolare, siccome l’unica ragione per cui era stata inserita questa variante era quella di ridurre il consumo di suolo e riqualificare il suolo degradato, la ricorrente sosteneva che tali valutazioni erano contrastanti con l’art. 2, L.R. 31/2014, che detterebbe una concezione di consumo di suolo meramente formale, come “trasformazione da parte di uno strumento di governo del territorio”. In questo senso, siccome il terreno in questione era precedentemente “edificabile”, lo stesso doveva essere considerato già formalmente “consumato”. Al contrario, secondo il Collegio, bisognerebbe accogliere una definizione di consumo di suolo di natura sostanziale, intesa come “variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato)”. Di conseguenza, nell’ottica di questa valutazione sostanziale, secondo i giudici amministrativi, la disposizione urbanistica impugnata, che classifica come agricola un’area antecedentemente edificabile, si muoverebbe innegabilmente nella direzione di un contenimento della copertura artificiale del terreno e del consumo di suolo, ponendosi perciò in piena consonanza con le previsioni della L.R. 31/2014. Ed infatti, la destinazione urbanistica agricola ben può essere giustificata da finalità di carattere ambientale, anche connesse al semplice intento di riduzione del consumo del suolo. Tale valutazione, quindi, appare perfettamente motivata, logica e ragionevole. Sulla base di quanto detto, il T.A.R. ha confermato la legittimità degli atti impugnati [G.M].</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, Sentenza del 28 maggio 2024, n. 473</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’importo delle sanzioni pecuniarie da applicare, ai sensi dell’art. 167, comma 5, D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica in sanatoria per lavori realizzati in difformità.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, la Sezione distaccata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia si è pronunciata sulla legittimità di un provvedimento sanzionatorio relativo ad alcune opere realizzate in difformità da un’autorizzazione paesaggistica. Il motivo principale riguardava l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, con cui il legislatore regionale, integrando l’importo sanzionatorio previsto dall’art. 167, comma 5, D.lgs. 22 gennaio 2024 (che si riferisce alla “somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione”), aveva stabilito quale stima forfettaria “l&#8217;ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo”. A seguito della rimessione alla Corte costituzionale, la stessa, con Sentenza n. 19/2024, ha accolto la questione di legittimità costituzionale e dichiarato l’incostituzionalità della disposizione regionale per violazione dell’art. 117, 2° comma, lettera s), Cost., che assegna alla legislazione esclusiva dello Stato la materia della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Alla luce di ciò, richiamando l’art. 136 Cost., sugli effetti del giudicato costituzionale sui giudizi pendenti, il T.A.R. ha annullato il provvedimento impugnato, con l’obbligo per il Comune resistente di rideterminare l’importo della sanzione dovuta [G.M].</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI &#8211; PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 24 maggio 2024, n. 1592</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla nozione di “Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali” ai sensi dell’art. 44, comma 10, D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, e sulle caratteristiche della motivazione di diniego giustificata dal vincolo paesaggistico.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, i Giudici amministrativi si sono pronunciati sulla legittimità di un diniego comunale di autorizzazione all’installazione di una nuova stazione radio base, “considerata la sua collocazione in adiacenza ad una zona residenziale di nuclei storici di antica formazione e la sua impattante visibilità da molteplici punti di vista tale da creare un forte pregiudizio al quadro ambientale”. Più in particolare, secondo la società ricorrente, sulla sua richiesta si sarebbe formato il silenzio assenso di cui all’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259 del 2003, così come recentemente modificato dalla legge 21 aprile 2023 n. 41 (che ha introdotto il termine di 60 giorni, a modifica di quello precedente di 90 giorni). Ciò in quanto il parere negativo della Commissione di esperti in materia paesistico ambientale di cui all&#8217;art. 5 della L.r. n. 18 del 1967, non potrebbe essere considerato un dissenso espresso da un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali ai sensi dell’art. 44, comma 10, D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259. Oltre a ciò, la motivazione adottata sarebbe comunque autoreferenziale e non esplicativa delle ragioni di fatto e di diritto per l’adozione del suddetto provvedimento amministrativo. Secondo il Collegio, invece, l’intervenuto dissenso della commissione di esperti in parola avrebbe effettivamente la capacità di impedire il perfezionamento del silenzio assenso. Ed infatti, nell’esercizio della delega di funzioni espressamente attribuita dalla L.R. 18/1967 ai singoli Comuni in materia paesaggistica, la valutazione sulla compatibilità paesistica dell’installazione di un impianto radiotelefonico è rimessa proprio alla Commissione di esperti in materia paesistico ambientale. Ove così non fosse, verrebbe inammissibilmente meno la capacità paralizzante del silenzio assenso di una delle autorità preposte alla cd. cogestione del vincolo, aggravando in tal modo la cesura con il principio, espresso in termini generali dall’art. 20 della legge n. 241 del 1990, che rende inoperante tale modulo decisorio, ove incida sul patrimonio culturale e paesaggistico. Nonostante ciò, secondo i Giudici amministrativi, il provvedimento di diniego sarebbe comunque illegittimo sotto il profilo motivazionale, in quanto il mero riferimento ad una inevitabile “visibilità” e “centralità” del manufatto stesso rispetto al nucleo cittadino non potrebbe considerarsi una ragione giustificativa sufficiente. Sulla base di quanto affermato, il Tribunale ha deciso di accogliere il ricorso e di annullare il provvedimento impugnato [G.M].</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA FAUNA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Piemonte, Sez. III, sentenza 3 giugno 2024, n. 610</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità del piano di controllo dei colombi che prevede l’impiego di mezzi “cruenti”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, nel respingere il ricorso avverso la delibera comunale di approvazione del piano di controllo della specie faunistica del colombo, ha precisato quanto segue. Il TAR ha ritenuto le disposizioni del Piano sufficientemente motivate, giustificate da esigenze sanitarie e di tutela del patrimonio storico-artistico e proporzionate rispetto ai mezzi da utilizzare. In particolare, secondo il Giudice amministrativo l’impiego di mezzi “cruenti” per il contenimento della popolazione dei colombi nell’area metropolitana è motivato nella fattispecie dalle conclusioni del preventivo censimento effettuato sul territorio e non risulta pericoloso nei confronti delle specie dell’avifauna non rientranti nel Piano giacché quest’ultimo contiene disposizioni ad hoc volte a minimizzarne il rischio di selezione. [A.M.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Umbria, Sez. I, sentenza 30 aprile 2024, n. 311</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla qualificazione della sostituzione del combustibile impiegato in un’installazione autorizzata come modifica non sostanziale.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, nel respingere il ricorso avverso la delibera regionale di aggiornamento dell’AIA conseguente alla modifica non sostanziale dell’installazione autorizzata per la parziale sostituzione del combustibile tradizionale con combustibile solido secondario (CSS-combustibile), ha precisato quanto segue. Il TAR ha confermato che quella in questione non costituisce modifica sostanziale e quindi non necessita di una previa valutazione d’impatto ambientale, alla luce dell’equilibrio normativo individuato dal legislatore nazionale con l’approvazione del d.l. n. 77/2021. A tal proposito, non rileva l’applicazione del principio di precauzione giacché nella fattispecie l’amministrazione regionale ha condotto adeguate valutazioni tecniche e scientifiche e dall’istruttoria svolta non risultano specifici rischi per la salute umana e per l’ambiente. [A.M.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INFORMAZIONI AMBIENTALI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Umbria, Sez. I, sentenza 6 maggio 2024, n. 320</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul diritto di accesso alle informazioni ambientali contenute nei documenti tecnici volti alla voltura dell’autorizzazione integrata ambientale.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, nell’accogliere parzialmente il ricorso con il quale un comitato chiedeva l’accesso alle informazioni ambientali contenute nei documenti relativi alle autorizzazioni regionali all’emissione in atmosfera di un allevamento di tacchini, ha precisato quanto segue. Il TAR si pone nel solco della consolidata giurisprudenza in materia di accesso agli atti là dove respinge le richieste di accesso avanzate dal ricorrente con riferimento a una serie di documenti richiesti all’amministrazione regionale senza provare che fossero effettivamente detenuti dalla stessa. Viceversa, con riferimento alla documentazione allegata alla voltura di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la richiesta viene accolta, giacché detta voltura non può non coinvolgere informazioni rilevanti da un punto di vista ambientale. Nella fattispecie, a venire in rilievo sono informazioni sul numero dei tacchini allevati, le modalità di allevamento, le modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti ed altri dati potenzialmente mutati rispetto alla prima autorizzazione concessa. [A.M.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Umbria, Sez. I, sentenza 12 giugno 2024, n. 456</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’illegittimità dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti per omessa comunicazione di avvio del procedimento.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, nell’accogliere il ricorso avverso l’ordinanza comunale di ingiunzione alla rimozione dei rifiuti abbandonati ai sensi dell’art. 192, d.lgs. n. 152/2006 nei confronti dell’ex legale rappresentante della società locataria dei fondi sui quali erano presenti i rifiuti, ha precisato quanto segue. Per costante giurisprudenza, poiché la responsabilità dell’illecito potrebbe vedere il coinvolgimento di diversi soggetti, al fine di svolgere il procedimento volto a determinare in contraddittorio la responsabilità soggettiva dei soggetti coinvolti, deve essere garantita a questi ultimi la partecipazione al procedimento attraverso la notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Tale comunicazione non costituisce una mera formalità ma corrisponde alla garanzia di effettiva partecipazione al procedimento. Ne deriva che, qualora fosse inviata al privato ma non fosse concretamente consentito a quest’ultimo, come avvenuto nella fattispecie, di presentare memorie e contributi, la comunicazione non avrebbe comunque svolto la sua funzione tamquam non esset. Dunque, l’ordinanza ingiuntiva deve essere annullata e le risultanze istruttorie potranno essere utilizzate per una nuova ordinanza emessa solo all’esito di un procedimento che abbia espletato tutti gli adempimenti procedimentali richiesti. [A.M.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>DANNO AMBIENTALE </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sentenza n. 9457 del 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla natura della sanzione pecuniaria ex art. 167, comma 5, D.Lgs 42/2004</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso promosso dal Comune di Ronciglione contro la Regione Lazio e il Ministero della Cultura, volto all’annullamento del provvedimento con il quale la Regione ha comminato al Comune la sanzione pecuniaria ex art. 167, D.Lgs 42/2004. Il ricorrente rappresenta di aver avviato i lavori di riqualificazione di un proprio tratto del centro storico, successivamente sospesi per mancato ottenimento della autorizzazione paesaggistica. Il Comune si è successivamente visto accogliere l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, con contestuale irrogazione della sanzione pecuniaria.  A sostegno del gravame, parte ricorrente rappresenta che, nel caso di specie, non ricorrerebbero i presupposti previsti dall’articolo 167 per l’irrogazione della sanzione. Inoltre, ad avviso del Comune, la Regione non avrebbe adeguatamente chiarito il percorso logico che ha condotto all’irrogazione della sanzione.  Il Giudice di prime cure, nell’accogliere il ricorso, sottolinea che la sanzione pecuniaria di cui all’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 non è una forma di risarcimento del danno, ma una sanzione amministrativa applicabile a prescindere dalla concreta produzione di un danno ambientale. Tale sanzione, dunque, è alternativa rispetto alla rimozione delle opere, con la conseguenza che il danno arrecato deve essere determinato calcolando la somma che risulterebbe necessaria per la rimessione in pristino delle strutture eseguite. Ebbene, nel caso di specie, la Regione ha dichiarato di aver calcolato il danno in base al corrispettivo dei lavori necessari a reindirizzare le opere eseguite in difformità, senza considerare che la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica del Comune aveva già previsto, in parte, l’eliminazione delle opere eseguite. Ne discende che la Regione, avrebbe dovuto parametrare il danno previsto dal protocollo al valore delle opere non oggetto di rimessa in pristino. [C.V.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce, Sez. II, Sentenza del 23 aprile 2024, n. 588</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul rispetto da parte della Pubblica Amministrazione del termine per il rilascio del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione di un impianto agrivoltaico a seguito della valutazione di impatto ambientale.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR Puglia si è pronunciato sul silenzio-inadempimento del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Sicurezza Energetica con riferimento ad una richiesta di valutazione di impatto ambientale presentata da una Società volta ad ottenere l’autorizzazione per la costruzione e per l’esercizio di un impianto agro-fotovoltaico di potenza nominale pari a 15,57 MW, da realizzarsi nel comune di Avetrana. La società ricorrente, a fronte del silenzio del Ministero, ha presentato ricorso chiedendo al Tribunale di accertare il silenzio del MASE e condannarlo all’adozione del provvedimento. Il TAR, rilevando la sussistenza dell’obbligo in capo al Ministero dell’Ambiente di provvedere sull’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, alla luce delle disposizioni normative di cui agli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, ha accolto il ricorso e dichiarato l’illegittimità del silenzio del MASE e ordinato l’adozione di un provvedimento espresso sull’istanza presentata nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il TAR ha rilevato altresì che il parere negativo della Soprintendenza PNRR presso il Ministero della Cultura, trattandosi di atto endoprocedimentale, non conclusivo del procedimento di VIA, non poteva considerarsi sostitutivo del provvedimento di competenza del MASE. Nel dichiarare l’illegittimità del silenzio e l’accertamento del dovere dell’amministrazione di provvedere, il TAR ha altresì disposto la nomina, nel caso di perdurante inadempimento da parte del MASE, di un commissario ad acta.</p>
<p style="text-align: justify;">[S.S.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-n-2-2024/">Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 2/2024</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 1/2024</title>
		<link>https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-1-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 16:58:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-1-2024/">Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 1/2024</a></p>
<p>OSSERVATORIO SULL’AMBIENTE 1/2024     NORMATIVA COMUNITARIA a cura di Alba CONIO   Direttiva delegata (UE) 2024/299 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia di comunicazione delle proiezioni delle emissioni di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-1-2024/">Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 1/2024</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-1-2024/">Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 1/2024</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>OSSERVATORIO SULL’AMBIENTE </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>1/2024</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>NORMATIVA COMUNITARIA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>a cura di</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Alba CONIO</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Direttiva delegata (UE) 2024/299 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre </strong><strong>2023 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>che modifica la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia di comunicazione delle proiezioni delle emissioni di determinati inquinanti atmosferici (Pubblicata in G.U.U.E. n. L 2024/299 del 17 gennaio 2024)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La presente direttiva modifica gli allegati I e IV della direttiva (UE) 2016/2284, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, allo scopo di adeguare i requisiti di comunicazione delle proiezioni delle emissioni alle revisioni intervenute al riguardo nel 2022. [A.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (Pubblicata in G.U.U.E. n. L 2024/825 del 6 marzo 2024).</em></p>
<p style="text-align: justify;">La presente direttiva introduce norme specifiche in materia di tutela dei consumatori, per consentire agli organi nazionali competenti di contrastare efficacemente le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all’obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli (“greenwashing”), le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili. [A.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Direttiva (UE) 2024/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo </strong><strong>2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Pubblicata in G.U.U.E. n. L 2024/884 del 19 marzo 2024)</em></p>
<p style="text-align: justify;">La presente direttiva modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). [A.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio </strong><strong>2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 (Pubblicato in G.U.U.E. n. L 2023/590 del 20 febbraio2024)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio e successiva fornitura di sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché sul loro uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione, e in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all’importazione, esportazione, immissione sul mercato, successiva fornitura e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze. Il provvedimento si applica alle sostanze e ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, contenenti sostanze che che riducono lo strato di ozono (da sole o contenute in miscele) o il cui funzionamento dipende da tali sostanze. [A.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regolamento delegato (UE) 2023/873 della Commissione del 30 gennaio 2023</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/331 per quanto riguarda le norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni (Pubblicato in G.U.U.E. n. L 2024/873 del 4 aprile 2024)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Mediante una serie di misure il presente regolamento ha l’obiettivo di armonizzare le procedure di assegnazione gratuita delle quote di emission. [A.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/917 della Commissione del 22 marzo </strong><strong>2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/92 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione per i rifiuti accidentalmente pescati (Pubblicato in G.U.U.E. n. L 2024/917 del 25 marzo 2024)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il presente regolamento mira a razionalizzare l’obbligo di comunicazione da parte degli Stati membri per i rifiuti accidentalmente pescati, semplificando lo stesso (comunicazione dei dati per periodi di due anni anziché ogni anno). [A.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong>NORMATIVA NAZIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;">a cura di</p>
<p style="text-align: center;"><em>Tommaso DI PROSPERO, Giulietta RAK</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA E GIURISDIZIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge 23 febbraio 2024, n. 18</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2024)</p>
<p style="text-align: justify;">La legge ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 215/2023 che all’art. 12 disponeva la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica. Tra questi, quelli relativi agli interventi per l&#8217;emergenza nello stabilimento Stoppani nel Comune di Cogoleto (Genova), quelli per la ricognizione e riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale ai fini della bonifica, quelli concernenti l&#8217;adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per quelli di origine minerale, quelli relativi alla durata degli organi dell&#8217;Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) non ricostituiti, quelli in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo, ulteriormente modificati in sede di conversione, e quelli relativi al Commissario per il sito di interesse nazionale di Taranto. In sede di conversione sono state inoltre inserite all’art. 12 ulteriori previsioni in relazione ai termini degli interventi straordinari per il risanamento delle baraccopoli di Messina (commi da 6-<em>bis</em> a 6-<em>quater</em>), a quelli di durata del Nucleo di ricerca e valutazione per l’analisi delle condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone di cui all&#8217;art. 12 <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-09-08;357">d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357</a> e al termine per la non applicazione del comma 1 del medesimo art. 12 alle autorizzazioni alle immissioni in natura di specie non autoctone antecedenti all&#8217;applicazione del decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente 2 aprile 2020 (comma 6-<em>quinques</em>). Ulteriori proroghe termini inserite in sede di conversione riguardano l’applicazione delle procedure semplificate di dismissione degli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l&#8217;attività di vendita di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (comma 6-<em>sexies</em>),  il regime transitorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi e di residui del carico di cui all’<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art265-com2">art. 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</a> (comma 6-<em>septies</em>) e all’aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica (comma 6-<em>octies</em>). Il nuovo comma 2-<em>bis</em> ha inoltre modificato i termini in materia di semplificazione delle procedure relative a progetti per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici previsti dal <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50~art6-com2septies">comma 2-<em>septies</em> dell&#8217;articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50</a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;91">legge 15 luglio 2022, n. 91</a>.(24G00033) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge 28 febbraio 2024, n. 24</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Disposizioni per il riconoscimento della figura dell&#8217;agricoltore custode dell&#8217;ambiente e del territorio e per l&#8217;istituzione della Giornata nazionale dell&#8217;agricoltura”</em>Inizio modulo</p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 62 del 14 marzo 2024)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La legge riconosce la figura dell&#8217;agricoltore come custode dell&#8217;ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio dagli effetti dell&#8217;abbandono delle attività agricole e dallo svuotamento dei piccoli insediamenti urbani o rurali e dal rischio idrogeologico. Tale figura quale strumento di tutela e sostegno alla salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi di cui all&#8217;articolo 9 della Costituzione. È conseguentemente prevista l’istituzione, presso i Dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle Regioni e delle Province autonome, di appositi elenchi cui può collegarsi il riconoscimento di premialità, inclusa la riduzione dei tributi di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. È riconosciuta la possibilità di sviluppare progetti, accordi e protocolli d&#8217;intesa volti a valorizzare il ruolo sociale della figura dell’agricoltore custode e a promuoverne la diffusione. È inoltre istituita, la seconda domenica di novembre, la Giornata nazionale dell&#8217;agricoltura. (24G00039) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge 21 febbraio 2024, n. 15</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l&#8217;attuazione di altri atti dell&#8217;Unione europea &#8211; Legge di delegazione europea 2022-2023.”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 46 del 24 febbraio 2024)</p>
<p style="text-align: justify;">La legge di delegazione europea detta, tra gli altri, principi e criteri direttivi per l&#8217;esercizio della delega per il recepimento delle <a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023L0958">direttive (UE) 2023/958</a>, recante modifica della <a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0087">direttiva 2003/87/CE</a> per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all&#8217;obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell&#8217;economia dell&#8217;Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifica della <a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0087">direttiva 2003/87/CE</a>, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell&#8217;Unione, e della <a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015D1814">decisione (UE) 2015/1814</a>, relativa all&#8217;istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell&#8217;Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (art. 12). In particolare, tra tali principi vi è il rafforzamento della struttura organizzativa del Comitato ETS, che ha sede presso il Ministero dell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica, quale autorità nazionale competente per l&#8217;attuazione delle disposizioni della <a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0087">direttiva 2003/87/CE</a> e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto nonché l’istituzione di un&#8217;autorità nazionale competente responsabile dell&#8217;attuazione della normativa correlata al nuovo sistema per lo scambio di quote di emissione «ETS II». Ulteriore principio è quello dell’ottimizzazione e informatizzazione delle procedure rinnovate e aggiuntive del Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union emissions trading system &#8211; EU ETS) da coordinare e integrare con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS di cui all&#8217;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47~art4-com8">articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47</a>. Significativi principi e criteri riguardano altresì le risorse, prevedendo l’assegnazione al Ministero dell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e la loro destinazione al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Si dispone altresì che una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell&#8217;Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo.I decreti di attuazione dovranno altresì rivedere e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di conseguire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori, che siano inclusi o ampliati nel sistema di scambio.(24G00027) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge 2 febbraio 2024, n. 11</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”</em> (pubblicato in G.U. n. 31 del 7 febbraio 2024)</p>
<p style="text-align: justify;">La legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 181/2023 interviene nel settore energetico con misure volte a promuovere la produzione di energia rinnovabile mediante impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici. Viene individuato un criterio di preferenza per i progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell&#8217;elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, in presenza di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie, nonché un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte di tali soggetti. La legge di conversione ha delimitato l’ambito di applicazione delle misure di promozione dell&#8217;autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a quelli soggetti al rischio di delocalizzazione.Nel settore del gas naturale, per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti a lungo termine, il provvedimento consente, in deroga a quanto previsto dall&#8217;art. 6, comma 17, secondo periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e a determinate condizioni, nuove concessioni per la coltivazione di gas naturale in mare, disciplinando la relativa procedura. In sede di conversione è stato eliminato il riferimento al controllo inizialmente previsto da parte del Ministero dell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica sull&#8217;assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa delle relative coltivazioni.Il provvedimento qualifica inoltre quali interventi strategici di pubblica utilità indifferibili e urgenti, le opere finalizzate alla costruzione e all&#8217;esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore e le connesse infrastrutture per le quali sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione. Sono inoltre previsti, quali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, incentivi alle Regioni per ospitare impianti a fonti rinnovabili, attraverso un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica e finanziato con parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica, per l&#8217;adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio. Tra le misure finanziabili in sede di conversione sono state aggiunte quelle per l&#8217;accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete.È infine modificata la disciplina in materia di stoccaggio geologico della CO2.(24G00022) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Procedimenti autorizzatori</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Ulteriori disposizioni urgenti per l&#8217;attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2024)</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto-legge all’art. 36 modifica la normativa per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e quella per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.In particolare, alle procedure di affidamento relative agli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico di cui all&#8217;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152~art22-com1">articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152</a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-29;233">legge 29 dicembre 2021, n. 233</a>, indette successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 14 dell&#8217;ordinanza del capo del <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-20&amp;numeroGazzetta=270">Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018</a>, fatto salvo il rispetto del principio DNSH («Do No Significant Harm») ai sensi dell&#8217;<a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0852">articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020</a>.Inoltre, il medesimo art. 36 prevede, per la più celere attuazione degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS S.p.a. nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e che siano compresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, che il soggetto attuatore, d&#8217;intesa con il Presidente della regione territorialmente competente, possa chiedere al Ministero dell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica, tenuto ad esprimersi entro e non oltre i successivi quindici giorni, di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione d&#8217;impatto ambientale (VIA) o della verifica di assoggettabilità a VIA. A tal fine è integrato l’<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189~art15ter">articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189</a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-15;229">legge 15 dicembre 2016, n. 229</a>.L’art. 35 del decreto-legge interviene con modifiche sulle disposizioni finanziarie di cui alla legge di bilancio 2020 in materia di interventi di rigenerazione urbana.(24G00035) [G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>NORMATIVA REGIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;">a cura di</p>
<p style="text-align: center;"><em>Mauro BERALDI, Nicola GRANATO, Giulietta RAK, Riccardo STUPAZZINI, Francesca ZAPPACOSTA</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Emilia-Romagna, deliberazione della Giunta regionale 4 marzi 2024, n. 373</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo &#8220;minimi&#8221; e &#8220;intermedi&#8221; in attuazione di quanto previsto nel PNGR e secondo quanto indicato dalla delibera n.7/2024/R/RIF di ARERA. </em><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 27 marzo 2023,, n. 92, parte II)</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la deliberazione in oggetto, in attuazione del Programma nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) di cui al Decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 257, del 24 giugno 2022, la regione Emilia-Romagna ha proceduto all’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti.In particolare, in attuazione delle previsioni del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR), è stata disposta la conferma degli impianti minimi di chiusura del ciclo di termovalorizzazione e discarica e degli impianti intermedi ad essi afferenti già effettuata con la propria deliberazione n. 2032 del 29 novembre 2021, che sono stati aggiornati al quadro impiantistico in essere e ai flussi previsti per le annualità 2024-2025. Sono stati invece modificati i flussi di rifiuti urbani previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB) di cui alla deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 87 del 12 luglio 2022 con riferimento ad alcuni territori individuati all’articolo 2. [M.B]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Marche, Legge Regionale 21 marzo 2024, n. 4</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici in attuazione degli articoli 9, terzo comma, 41, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione.</em></p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata in Bollettino Ufficiale Regione Marche del 28 marzo 2024, n. 28)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La presente legge regionale si pone l’obiettivo analitico di individuare, da un lato, aree con indicatori di presuntiva non idoneità e, dall’altro, aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Tale obiettivo è animato dall’obiettivo della decarbonizzazione e del consumo di suolo zero entro il 2050 e dalla riduzione della dipendenza energetica della Regione. La disciplina si applica agli impianti fotovoltaici, nonché agli impianti agrivoltaici e flottanti o galleggianti e in conformità con le disposizioni del PNIEC. Come presunzione di non idoneità vengono esclusi siti inseriti nella lista del patrimonio UNESCO, come anche le aree di notevole interesse culturale, zone situate in prossimità di parchi archeologici e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico. Invece, dall’altro lato, ricevono un giudizio di idoneità le aree, ad esempio, a destinazione industriale, incluse quelle dismesse, i terreni agricoli abbandonati o incolti e, ancora, le aree interessate da discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati. Da ultimo, le istanze di insediamento degli impianti sono valutate dagli enti competenti, anche in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti dal PNIEC. [N.G.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SICUREZZA ALIMENTARE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lombardia, Legge regionale 5 febbraio 2024, n. 3</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Disposizioni regionali per la promozione delle azioni di sostenibilità del sistema agroalimentare realizzate dai distretti del cibo.</em></p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 7 febbraio 2024, n. 6)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La presente legge regionale favorisce la costituzione dei c.d. distretti del cibo, promuovendone il ruolo strategico fondamentale per perseguire la riduzione dello spreco alimentare e la sicurezza alimentare, nonché valorizzare le attività caratterizzate da prossimità territoriale. L’attività promossa è orientata alla realizzazione di sistemi alimentari sani, equi e contabili con l’ambiente e vantaggiosi per il consumatore. Una primaria linea direttrice è l’integrazione delle attività agricole e agroalimentari prossimi territorialmente, valorizzando la qualità delle produzioni locali e in generale le reti di relazioni esistenti tra imprese, istituzioni e popolazione. Il legislatore regionale, inoltre, prevede la concessioni di contributi per sostenere azioni volte alle finalità dell’art. 1, come ad es. per progetti volti al contrasto allo spreco alimentare, alla promozione dei prodotti locali dei distretti e ancora tesi a incrementare il livello di competenze interne ai distretti. [N.G.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SETTORE AGRICOLO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Friuli Venezia-Giulia, Delibera Giunta Regionale 23 febbraio 2024, n. 295</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Indirizzi operativi all&#8217;Amministratore del Fondo ai sensi dell&#8217;art. 3 della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo). Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all&#8217;art. 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).</em></p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata in Bollettino Ufficiale Regione Friuli Venezia-Giulia del 6 marzo 2024, n. 10)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il presente provvedimento regionale risponde alla previsione di interventi previsti dal Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, definendo i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Viene, subito, specificata l’area dei destinatari quali i soggetti giuridici qualificati come imprese agricole e iscritte nell’albo delle imprese artigiane; nonché dotate di un’unità produttiva situata nel territorio regionale e che trasformano e commercializzano prodotti agricoli nella Regione. Il legislatore regionale, inoltre, specifica i comparti di intervento finanziabili, quali: cereali, prodotti lattieri, carni, ortofrutta, miele, produzioni biologiche, uva e vino. La citata delibera si inserisce nel quadro di interventi volti a promuovere i c.d. distretti agroalimentari, valorizzando la componente ambientale e territoriale. [N.G]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Friuli Venezia-Giulia, D.P.R. 22 marzo 2024, n. 37</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Regolamento per l’erogazione di contributi a sostegno degli interventi per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali del Friuli Venezia Giulia in esecuzione dell’articolo 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).</em></p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicato in Bollettino Ufficiale Regione Friuli Venezia-Giulia del 27 marzo 2024, n. 5)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il presente provvedimento regionale riguarda la tutela e la valorizzazione degli alberi monumentali e degli eventuali boschi monumentali del patrimonio regionale, al fine di divulgarne la conoscenza e il significato della tutela e del miglioramento del contesto territoriale e ambientale della regione. Per rispondere a tale finalità, il legislatore regionale disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per promuovere le iniziative rispondenti alle finalità dell’art. 1. I soggetti beneficiari sono definiti nei Comuni, proprietari di alberi monumentali e per ogni altri tipo di intervento in conformità con le disposizioni previste dall’Allegato C, in calce al regolamento regionale. Dalla lettura dell’art. 4, in materia di spese ammissibili, pare evidente la ratio di valorizzare la cura del patrimonio verde e boschivo della regione; dalla sostituzione di alberi morti, alla potatura e cura dei corpi arborei, fino alla realizzazione e/o manutenzione di percorsi o pavimenti sollevati e areati. Quest’ultima disposizione prevede anche una serie di attività che, qualora autorizzate, sono comunque ritenute non ammissibili. [N.G.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA E GIURISDIZIONE </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Calabria </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 14 marzo 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>“L.R. 22/2023 &#8211; Art. 69. Regolamento di Servizio per l’attività delle Guardie Ecologiche Volontari</strong>e (G.E.V)” (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 28 marzo 2024 n. 67)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con il provvedimento la Giunta dà attuazione alla legislazione regionale che promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale calabrese favorendone l&#8217;integrazione, nel quadro delle pubbliche funzioni, come membri di Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V). La deliberazione disciplina il Regolamento di Servizio delle GEV, il Registro delle Guardie Ecologiche Volontarie nonchè il Tesserino di riconoscimento, l’Uniforme e il Distintivo.</p>
<p style="text-align: justify;">[G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Calabria</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Deliberazione della Giunta regionale n. 742 del 19 dicembre 2023</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Approvazione linee guida e tariffario per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria (Artt. 208-209-211 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.). Approvazione tariffario per il rilascio dei pareri alle emissioni in atmosfera art. 269-272 e 275 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) nell’ambito dei procedimenti di Autorizzazione unica ambientale”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 16 gennaio 2024 n. 11<em>)</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sulla base di quanto disposto dalla legge di stabilità regionale n. 44 del 27/12/2016, con il provvedimento in esame la Giunta regionale approva “Linee guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria (Artt. 208-209-211 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.)” e la relativa “Tabella oneri istruttori” per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria, nonché per il rilascio dei pareri alle emissioni in atmosfera nell’ambito dei procedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale. Stante ai sensi della legge regionale sul riordino delle funzioni amministrative n. 14 del 22/6/2015, la competenza per il territorio provinciale di Reggio Calabria al rilascio delle autorizzazioni in capo alla Città Metropolitana di Reggio Calabria è fatta salva la facoltà della stessa di adottare un tariffario differente.[G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA E GIURISDIZIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Calabria</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Deliberazione della Giunta regionale n. 792 del 29 dicembre 2023</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Bilancio di previsione 2024-2026 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPACAL) – Approvazione Piano delle attività anno 2024 &#8211; Trasmissione proposta al Consiglio Regionale per gli atti di competenza”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 17 gennaio 2024 n. 12<em>)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con il provvedimento in esame, la Giunta regionale ha approvato il Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL) e il collegato Piano delle attività per l’anno 2024, contestualmente trasmettendolo al Consiglio regionale, che lo ha sottoposto a votazione, approvandolo a sua volta, nella seduta del 31 gennaio 2024.[G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Calabria</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 23 gennaio 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Approvazione degli Obiettivi e delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 interessati dai lavori del progetto di collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 29 gennaio 2024 n. 21<em>)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con il provvedimento in esame la Giunta regionale ridefinisce e approva ai sensi dell’art. 4 del DPR 357/97 gli obiettivi e le misure di conservazione dei siti Natura 2000 ricadenti geograficamente nel comprensorio interessato dai lavori del progetto strategico finalizzato alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. La misura consegue alla comunicazione da parte della Commissione europea con nota C(2019)537 del 25 gennaio 2019, della Messa in mora complementare  della Repubblica Italiana, e di conseguenza alle Regioni per quanto di competenza, per la violazione degli obblighi imposti dagli articoli 4, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, della Direttiva 92/43/CEE. Il provvedimento segue la nuova metodologia per la ridefinizione degli obiettivi e delle misure di conservazione proposta dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e condivisa con le Regioni e le Province autonome, al fine di rispondere alla procedura di Messa in mora.[G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Calabria</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Deliberazione della Giunta regionale n. 5 del 23 gennaio 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti agli obiettivi delle Direttive UE “Economia Circolare” &#8211; Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti Urbani, del Rapporto Ambientale di VAS e relativi allegati, e della Sintesi non Tecnica”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 30 gennaio 2024 n. 23<em>)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con il provvedimento in esame la Giunta regionale dà corso agli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti urbani precedentemente adottati, procedendo all’approvazione dell’aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti, contenente, tra l’altro, l’adeguamento alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive dell’Unione europea relative al pacchetto c.d. “Economia circolare”, contestualmente concludendo le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione d&#8217;Incidenza Ambientale (VINCA) sull’aggiornamento stesso. Il Piano aggiornato e i relativi allegati sono stati successivamente approvati dal Consiglio regionale con deliberazione n. 269 del 12/03/2024.[G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Calabria</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Deliberazione della Giunta regionale n. 52 del 27 febbraio 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Approvazione Programma Forestale Regionale”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 22 marzo 2024 n. 63<em>)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con il provvedimento la Giunta regionale approva il Programma Forestale Regionale (PFR) in relazione alle specifiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche della Regione nonché alle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico. Nella medesima seduta sono stati contestualmente approvati in collegamento con il programma, il Piano Attuativo di Forestazione anno 2024 contenenti le risorse economico finanziarie (deliberazione n. 51) e il Programma Regionale ponte per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle Foreste Regionali anno 2024 per la continuità degli interventi in essere (deliberazione n. 53).[G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Calabria</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge regionale n. 7 del 31 gennaio 2024 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Norme in materia di valorizzazione delle aree verdi e delle formazioni vegetali in ambito urbano”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 8 febbraio 2024 n. 31<em>)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento ha ad oggetto misure sul verde urbano quale componente dell’“ecosistema urbano”. L’ecosistema urbano è definito quale luogo abitato dalla componente umana, vegetale e animale in stretta correlazione tra loro e l’ambiente, da valorizzare e proteggere in virtù del ruolo svolto nell’implementazione dei servizi ecosistemici e nell’incremento della resilienza degli ecosistemi, nella riduzione degli inquinanti atmosferici e del dissesto idrogeologico, nel miglioramento della qualità della vita nelle città, nella mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici. A tal fine è stabilita in capo ai Comuni l’attuazione di tre diverse azioni, complementari tra loro: a) l’effettuazione di un censimento triennale del verde urbano, b) l’emanazione di un regolamento del verde urbano, contenente prescrizioni specifiche e indicazioni tecniche minime, obbligatorie e vincolanti, per le politiche di riqualificazione, progettazione, gestione, tutela, fruizione e manutenzione del verde urbano e c) l’adozione del piano del verde urbano nell’ambito della strumentazione urbanistica comunale da approvare a cura del Consiglio comunale.Sono anche esplicitati obblighi, divieti e linee operative sulla materia oltre che previste misure di piantagione compensativa, individuate nella piantumazione di due o più alberi per ciascun albero abbattuto, siepe o componente arbustiva ed erbacea perenne estirpata, salvo che siano specie alloctone.[G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Calabria</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge regionale n. 13 del 12 marzo 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 2008, n. 9 (Istituzione del parco marino regionale “Riviera dei cedri”)”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 19 marzo 2024 n. 60<em>)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento estende l’area geografica inclusa nel Parco marino regionale “Riviera dei cedri” istituito dalla legge regionale 21 aprile 2008 n. 9 e, conseguentemente, l’applicazione della disciplina di protezione ivi prevista.[G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Calabria</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge regionale n. 10 del 12 marzo 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Disciplina per il pascolo e la tutela del territorio”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 15 marzo 2024 n. 58<em>)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento disciplina la movimentazione e il pascolo di animali da allevamento nel territorio della Regione Calabria al fine di prevenire il rischio di diffusione di malattie trasmissibili, tutelare le proprietà pubbliche e private e preservare il benessere degli animali.[G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>EMERGENZA E RISCHIO AMBIENTALE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Calabria</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge regionale n. 15 del 27 marzo 2024</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Misure per la prevenzione degli incendi boschivi e la tutela del territorio”</em></p>
<p style="text-align: justify;">(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 29 marzo 2024 n. 69<em>)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento autorizza la spesa su base triennale per l’acquisizione di servizi per lo svolgimento delle attività volte alla precoce segnalazione degli incendi boschivi per la tutela del territorio e la prevenzione delle calamità.[G.R.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Veneto &#8211; Deliberazione della Giunta Regionale n. 1665 del 29 dicembre 2023</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1665 del 29 dicembre 2023 individua gli obiettivi dell&#8217;Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) per l&#8217;anno 2024, come previsto dall&#8217;art. 2, comma 2-ter, della Legge Regionale n. 32 del 18/10/1996. Coerentemente con il dettato normativo, l&#8217;ARPAV è difatti tenuta a predisporre una proposta di obiettivi annuali e pluriennali, sottoponendola all&#8217;approvazione della Giunta regionale. I principali obiettivi assegnati all&#8217;ARPAV per il 2024, così come meglio specificato nell&#8217;Allegato A del provvedimento, riguardano la gestione economico-finanziaria e l&#8217;attività tecnico-operativa. Con riferimento a quest’ultima, sono incluse attività quali il monitoraggio ambientale, il supporto al soccorso civile, la partecipazione alla Segreteria tecnica del Piano regionale per la gestione dei rifiuti, il supporto alle attività del settore primario e altre attività di supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti. [R.S.]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Piemonte </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2024, n. 20-8267</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Giunta Regionale, coerentemente con le strategie regionali di contrasto al cambiamento climatico, ha deliberato l&#8217;adesione della Regione Piemonte all&#8217;iniziativa chiamata &#8220;Climate City Contract&#8221; promossa dalla Città di Torino, selezionata dalla Commissione Europea nell&#8217;ambito della Missione &#8220;Climate-neutral and Smart Cities by 2030&#8221;. Si tratta di un’iniziativa che mira a rendere le città europee neutrali dal punto di vista climatico entro il 2030, coinvolgendo diversi attori e adottando azioni integrate per ridurre le emissioni di gas serra e promuovere la sostenibilità ambientale. Con tale provvedimento la Giunta ha incaricato il Presidente della Regione di sottoscrivere il &#8220;Climate Neutrality Commitments&#8221; allegato al “Climate City Contract” e ha affidato alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l&#8217;attuazione della deliberazione. [R.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>EMERGENZA E RISCHIO AMBIENTALE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Piemonte </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2024, n. 3-8272</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2024, n. 3-8272, la Giunta regionale della Regione Piemonte ha adottato le presenti disposizioni per regolare l&#8217;evento siccitoso che ha interessato il territorio regionale. Come precisato all&#8217;interno delle premesse del provvedimento, la Regione ha sperimentato una significativa carenza di precipitazioni a partire dalla fine del 2021, compromettendo le risorse idriche naturali come i nevai alpini e le falde acquifere. Nonostante le misure straordinarie adottate negli anni precedenti, la situazione non si è risolta e le condizioni di siccità persistono anche nel 2024, come confermato dai dati di ARPA Piemonte, con temperature superiori alla media e un deficit del 25% nelle precipitazioni. Il proposito di tale provvedimento è dunque quello di promuovere l&#8217;attivazione, come già avvenuto in precedenti occasioni, della deroga alle disposizioni di cui all&#8217;art. 5, co. 4, del d.lgs. n. 102/2004. Nelle more del riconoscimento della deroga medesima, con il provvedimento è stato altresì disposto di avviare una ricognizione dei danni aziendali, attraverso il caricamento sul servizio web NEMBO, dei dati desunti dai modelli regionali compilati dalle aziende e dei resoconti sintetici redatti a cura delle amministrazioni comunali, nonché di richiedere al Ministero dell&#8217;Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, nelle more del riconoscimento della predetta deroga e ricognizione, il riconoscimento dello stato di calamità naturale. [R.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA E GIURISDIZIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Puglia </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge Regionale 19 febbraio 2024, n. 5</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Istituzione di una Commissione d’indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative nell’attività di contenimento della Xylella fastidiosa.</em></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 22 febbraio 2024 n. 16 Supplemento, parte prima)</em></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento legislativo in oggetto istituisce una Commissione d’indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative nell’attività di contenimento della <em>Xylella </em>fastidiosa. La Commissione è costituita con le modalità previste dall’art. 31 dello Statuto della Regione Puglia e dall’art. 15 del Regolamento interno del Consiglio regionale, ed è formata da 15 componenti, compreso il presidente, eletto, unitamente ai componenti dell’ufficio di presidenza, tra i componenti dell’opposizione e nella seduta d’insediamento. Essa durerà in carica dodici mesi e non comporterà nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. I lavori si concluderanno con la votazione di una relazione. [F.Z.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPETENZA E GIURISDIZIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Puglia </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Legge Regionale 19 febbraio 2024, n. 6</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)”</em></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 22 febbraio 2024 n. 16 Supplemento, parte prima)</em></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento legislativo in oggetto istituisce una Commissione tecnico-scientifica per adeguare e attuare la normativa in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e di vendita diretta dei prodotti agricoli, modificando la legge regionale 30 aprile 2018, n. 16. La Commissione, presieduta dall’Assessore regionale all’Agricoltura o da un suo delegato, sarà composta da personalità con riconosciute competenze in materia di ricerca nell’ambito dei progetti finanziati dall’Unione europea. L’istituzione del nuovo organo non comporterà nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. [F.Z.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>EMERGENZA E RISCHIO AMBIENTALE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Puglia </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Deliberazione della Giunta Regionale del 26 febbraio 2024, n. 162</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><em>Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC) &#8211; Approvazione degli “Indirizzi per la stesura della Strategia Regionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SRACC)”, delle “Linee guida regionali per la redazione dei Piani di Azioni per le Energie sostenibili e il clima (PAESC)” e istituzione della Cabina di Regia regionale in materia di cambiamenti climatici.</em><em> (Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 1 straordinario del 29 marzo 2024, sezione prima)</em></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con la deliberazione della Giunta Regionale del 26 febbraio, n. 162 la Regione Puglia approva, in coerenza con la disciplina ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e con la Strategia nazionale prevista dalla delibera C.I.P.E. 118/2017, gli elaborati “Indirizzi per la redazione della Strategia Regionale per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici” che costituiscono la base scientifica e metodologica per la SRACC della Regione Puglia, che sono parte integrante della delibera in argomento. Inoltre, il provvedimento in oggetto approva le “Linee guida regionali per la redazione dei Piani di Azioni per le Energie sostenibili e il clima (PAESC)” che sono parte integrante e sostanziale della delibera in argomento, che oltre a dare mandato al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana di pubblicizzare quanto approvato, al fine di favorirne la condivisione agli Enti Locali impegnati nella predisposizione dei Piani di Azione per il Clima e l’Energia Sostenibile (PAESC) ed ai soggetti attuatori del PNRR e del PR Puglia FESR – FSE+ 2021- 2027, in correlazione ai temi della DNSH e del Climate Proofing, istituisce una Cabina di Regia regionale sui cambiamenti climatici coordinata dal Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, di concerto con il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale. [F.Z.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Basilicata &#8211; Legge regionale 13 febbraio 2024, n. 5</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>“Salvaguardia degli ecosistemi acquatici della Basilicata mediante regolamentazione dell’esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne”. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 14 febbraio 2024 n. 6 – speciale)</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La norma regionale in esame, che si compone di 31 articoli, abroga la legge regionale 9 luglio 2009, n. 20 in materia di “<em>Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata</em>” ridefinendo la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne della regione nel rispetto della tutela della fauna ittica e in coerenza con le esigenze intervenute in questo ambito.Il provvedimento in oggetto definisce: le zone di protezione della fauna ittica; le immissioni delle specie ittiche; gli strumenti di programmazione, la gestione e l’esercizio della pesca, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (<em>Legge quadro sulle aree protette</em>) e alla normativa dei siti della Rete Natura 2000; le violazioni delle disposizioni contenute nella legge regionale in oggetto disponendo le relative sanzioni e l’acquacoltura in acque pubbliche. Altresì, prevede di dare in gestione alle federazioni ed associazioni ittiche riconosciute, che ne fanno richiesta, tratti di fiumi e laghi al fine di gestirle ai fini di pesca sportiva dilettantistica con l’immissione di trote certificate sterili in caso di competizioni di pesca ai salmonidi e, in caso sia accertata la presenza di specie aliene, con la possibilità di autorizzarne il prelievo. Nello specifico, le attività disciplinate dalla legge regionale in argomento riguardano: la pesca sportiva e dilettantistica; la pesca professionale; la pesca scientifica; l’acquacoltura; la pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie aliene invasive.La Regione Basilicata, per conseguire le finalità della legge regionale stessa, istituisce la tassa di concessione regionale per l’esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne che abilita l’esercizio della pesca professionale per 12 mesi consecutivi dalla data di versamento e ammonta a euro 80,00 per la licenza di tipo A; euro 35,00 per la licenza di tipo B; euro 15,00 per la licenza di tipo C; euro 30,00 per la licenza di tipo D; euro 5,00 per la licenza di tipo E. La legge è finanziata con i fondi rinvenienti dalla tassa di concessione regionale, nonché da specifici programmi europei che finanziano la pesca e l’acquacoltura. Per l’esercizio delle funzioni, la Giunta regionale ripartisce annualmente le risorse finanziarie affluite in apposito capitolo di bilancio dell’anno precedente. [F.Z.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regione Campania </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Deliberazione della Giunta Regionale del </strong><strong>17 gennaio 2024, n. 21</strong></p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Aggiornamento D.G.R.C. 386/2017 &#8211; definizione &#8220;linee guida per l&#8217;esercizio delle funzioni di cui all&#8217;art. 109 del d.lgs. 152/2006 e del d.m. ambiente n. 173 del 15 luglio 2016, per l&#8217;autorizzazione alle attività di dragaggio di cui all&#8217;art. 6 bis del d.l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021 n. 108, e per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate (BVS), di cui all&#8217;art. 2, comma 3, della legge 17 maggio 2022, n. 60</em>”. <em>(Pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 12 febbraio 2024 n. 16, parte prima)</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la deliberazione della Giunta Regionale del 17 gennaio 2024, n. 21 la Regione Campania aggiorna le linee guida a tutela dell’ambiente marino, in particolare sull’immersione deliberata in mare, attività di dragaggio e biomasse spiaggiate. Nello specifico, il provvedimento in esame approva le linee guida riguardanti: l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 109 del d.lgs. n. 152/2006 (Autorizzazione all’immersione deliberata in mare di determinati materiali) e del Dm n. 173/2016 (Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini); la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate (BVS), di cui all’art.2, comma 3, della Legge 17 maggio 2022, n. 60, tenendo conto del loro ruolo ecologico e di quello geomorfologico. [F.Z.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>GIURISPRUDENZA EUROPEA</strong></p>
<p style="text-align: center;">a cura di</p>
<p style="text-align: center;"><em>Chiara COLOGNESE</em></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTO IDRICO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CORTE DI GIUSTIZIA, Settima Sezione, sentenza 21 marzo 2024, causa C-671/22 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’interpretazione delle alterazioni rilevanti per la classificazione dello stato ecologico della «fauna ittica» nel quadro della Direttiva in materia di Acque</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza in esame la Corte di Giustizia, adita in via pregiudiziale dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), si pronuncia sull&#8217;interpretazione del punto 1.2.2 dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la T GmbH e la Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau (autorità amministrativa del distretto di Spittal an der Drau, Austria), in merito al rifiuto da parte di quest’ultima di concedere alla ricorrente nel procedimento principale l’autorizzazione a costruire una rimessa per barche su un lago.Il giudice del rinvio chiede se il punto 1.2.2 dell’allegato sopracitato debba essere interpretato nel senso che, riguardo ai criteri di valutazione dell’elemento di qualità biologica «fauna ittica», le «alterazioni antropiche» nella composizione e nell’abbondanza delle specie di pesci rispetto alle comunità tipiche specifiche, possano risultare soltanto dagli «impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica» dei laghi e non da altri tipi di impatto antropico come le misure di gestione delle risorse alieutiche. La Corte riconosce la necessità di interpretare la formula oggetto del quesito, parzialmente ambigua, non solo letteralmente ma anche alla luce del suo contesto e della sua finalità. È in questo senso possibile affermare, in base al contesto della direttiva, che “le alterazioni antropiche, le perturbazioni antropiche o le distorsioni” a cui si fa riferimento non riguardino soltanto gli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica, comprendendo invece qualsiasi alterazione che ha origine in un’attività umana, inclusa qualsiasi variazione idonea a pregiudicare la composizione e l’abbondanza delle specie di pesci, e, dall’altra, tutte queste alterazioni sono rilevanti per la classificazione dello stato ecologico della «fauna ittica».Tale interpretazione è, inoltre, conforme agli scopi perseguiti dalla direttiva 2000/60. Infatti, un’interpretazione restrittiva porterebbe a non tener conto di taluni impatti antropici, risultando in contrasto con l’obiettivo ultimo della direttiva 2000/60, ovverosia il miglioramento o, perlomeno, il non ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici dell’Unione.</p>
<p style="text-align: justify;">[C.C.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INQUINAMENTO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CORTE DI GIUSTIZIA, Seconda Sezione, sentenza 22 febbraio 2024, causa C-311/22</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’interpretazione della nozione di “carcasse” ai sensi della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza in esame la Corte di Giustizia, adita in via pregiudiziale dalla Corte Suprema della Danimarca, si esprime sull’interpretazione del punto 6.4, lettera a), dell’allegato I alla direttiva 2010/75/U, avente l’obiettivo di prevenire e ridurre in modo integrato l’inquinamento dovuto alle attività industrialiTale questione si pone all’interno di un procedimento penale in cui una società danese è accusata di aver gestito un macello senza autorizzazione ambientale, per il quale è rilevante comprendere come intendere la nozione di “carcassa” ai sensi della direttiva europea appena citata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il punto 6.4, lettera a), dell’allegato I alla direttiva 2010/75 debba essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo della capacità di produzione di carcasse di suino di un macello, si debba tenere conto del peso degli animali subito dopo la macellazione o del loro peso dopo il dissanguamento, la rimozione dei visceri e degli intestini, la separazione della testa e del collo e la refrigerazione. La Corte di Giustizia risponde facendo leva sul contesto in cui si inserisce detta disposizione, sottolineando che la nozione di «carcassa» è definita in altri atti dell’Unione pertinenti all’attività di produzione di carcasse di suino in un macello tra cui, in particolare, il regolamento n. 1308/2013. In tutti gli atti normativi presi in considerazione, la Corte riscontra una comune interpretazione della nozione di «carcassa», ovverosia, per quanto riguarda i suini, quella del corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà. È quindi questa l’interpretazione da considerare anche ai fini della direttiva in esame.  [C.C.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CORTE DI GIUSTIZIA, Quarta Sezione, sentenza 11 gennaio 2024, causa C-252/22 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità di una norma interna che preveda la legittimazione ad agire ad associazioni (che non siano ong a tutela dell’ambiente) solo qualora lamentino la lesione di un interesse privato</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza in esame la Corte di Giustizia, adita in via pregiudiziale dalla Corte d’appello di Târgu-Mureş (Romania), si esprime sull’interpretazione dell’articolo 9 della Convenzione di Aarhus. La vicenda nasce all&#8217;interno di una controversia tra una società civile professionale di avvocati di diritto rumeno e diversi enti pubblici riguardo alla legittimità di atti amministrativa volti alla costruzione di una discarica. Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale a un soggetto giuridico, diverso da un’organizzazione non governativa per la tutela dell’ambiente, è riconosciuta la legittimazione ad agire contro un atto amministrativo di cui non è destinatario solo qualora faccia valere la violazione di un interesse legittimo privato o di un interesse legato a una situazione giuridica direttamente connessa al suo oggetto sociale.La Carte afferma che gli Stati, nell&#8217;ambito del potere discrezionale loro conferito, possono fissare norme di diritto processuale relative alle condizioni da rispettare per proporre ricorso in controversie in materia ambientale. Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il diritto di ricorso previsto dall’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus sarebbe privo di qualsiasi effetto utile se, con l’imposizione di tali criteri, determinate categorie di «membri del pubblico» fossero private di qualsiasi diritto di ricorso. Tale pericolo sembra scongiurato nella legislazione romena poiché le ONG volte alla tutela dell’ambiente non devono far valere in giudizio un nesso concreto con l’atto amministrativo che intendono impugnare ovverosia un “interesse legittimo privato”. La dimostrazione di essere lese individualmente al fine di accedere al giudizio riguarda solamente i soggetti diversi dalle associazioni ambientaliste e tale condizione appare alla Corte compatibile con l’art. 9 Convezione di Aarhus. [C.C.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>GIURISPRUDENZA NAZIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;">a cura di</p>
<p style="text-align: center;"><em>Nicola GRANATO, Serenella STIVALETTA, Riccardo STUPAZZINI, Rita TUCCILLO</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 7 febbraio 2024, n. 1246</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’ordinanza di rimozione relativa ad opere abusive su area sottoposta a vincoli ambientali.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza riguarda l’appello relativo ad un’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo costruito in assenza di titolo edilizio e su di un’area dove insistono vari vincoli ambientali. Partendo dal presupposto che l’opera – avendo un rilievo urbanistico – doveva essere preceduta da autorizzazione paesaggistica, questo Collegio conferma la statuizione del TAR, dal momento che l’area interessata risulta soggetta a vincolo paesaggistico. Viene richiamato l’art. 27 del DPR n. 380/2001, norma che tutela il patrimonio paesaggistico e conferisce il potere di ordinare <em>ad horas</em>, a cura dell’amministrazione comunale e a spese dell’interessato, la rimozione di opere eseguite senza titolo su aree soggette a vincoli di tutela ambientale, indipendentemente che si tratti di opere soggette a permesso di costruire o a dia/scia. [N.G.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI &#8211; PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 9 gennaio 2024, n. 285</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla formazione del silenzio assenso dell’istanza di condono su opere abusive.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La presente sentenza ha ad oggetto l’appello relativo all’istanza di condono di opere di ampliamento di un’abitazione preesistente in area soggetta a vincoli paesaggistici e idrogeologici, nonché in contrasto alle norme urbanistiche. Principio di diritto cruciale è l’asserita formazione del silenzio assenso. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della L. n. 47 del 1985, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere. Difatti, costituisce, in tal senso, <em>ius receptum</em> il principio secondo cui il silenzio assenso non si integra, in caso di condono, ove l’opera sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, 26 settembre 2022, n. 8303; Id., 12 luglio 2022, n. 5853; Id, 15 marzo 2022, n. 1813; Id., 24 novembre 2020, n. 7382). [N.G.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 8 gennaio 2024, n. 276</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’applicazione di prescrizioni in materia di tutela indiretta di un bene culturale ai sensi dell’art. 45 del c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La presente sentenza riguarda l’appello relativo all’applicazione della disciplina in tema di prescrizioni di tutela indiretta del bene culturale ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm. L’art. 45 di detto Codice ricerca un punto di equilibrio identificabile nella corretta funzionalità dell&#8217;esercizio del potere di vincolo: perciò il potere che si manifesta con l’atto amministrativo deve essere esercitato in modo che sia effettivamente congruo e rapportato allo scopo legale per cui è previsto. Questo Collegio, evidenziando che tale scopo è da ricercare nella c.d. cornice ambientale di un bene culturale, deduce che il limite di legittimità in cui si iscrive l’esercizio di tale funzione deve essere ricercato nell’equilibrio che preservi, da un lato, la cura e l’integrità del bene culturale e, dall’altro, che ne consenta la fruizione e la valorizzazione dinamica (cfr. CdS sez. VI 27 luglio 2015 n. 3669; id. 10 maggio 2021 n. 3663). [N.G.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Corte costituzionale, Sentenza del 4 gennaio 2024, n. 2</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, della legge della Regione Lazio del 9 luglio 1998, n. 27, con cui la Regione aveva delegato alle Province l’autorizzazione all’esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La Consulta ritorna sul tema del riparto di funzioni amministrative a tutela dell’ambiente effettuato dalla legge regionale. Nel presente caso, è colpita da illegittimità costituzionale la legge della Regione Lazio n. 27/1998, e segnatamente l’art. 5, comma 2, lettere a), b) e c) (quest’ultima limitatamente alle parole «delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), dall’articolo 6, comma 2, lettera c) e dall’articolo 20, nonché»), a far data dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore degli artt. 196 e 208 del d. lgs. n. 152/2006 (cd. codice ambiente). Analogamente la Corte si era già pronunciata con le sentenze nn. 246/2017, 189/2021, 160/2023. Il cuore della declaratoria di incostituzionalità si fonda sull’impianto ordinamentale delineatosi all’indomani della riforma del Titolo V della Costituzione, ed in particolare dal combinato disposto degli artt. 117, comma 2, lett. s), &#8211; che, come noto, attribuisce allo Stato competenza legislativa esclusiva in materia di ambiente, ecosistema e beni culturali – e 118, che regola il riparto di funzioni amministrative. La Corte sottolinea che il quadro normativo di riferimento non attribuisce alle Province funzioni amministrative proprie e che, pertanto, il modello di distribuzione delle competenze delineato dalla legge della Regione Lazio, che delegava ad esse le funzioni amministrative autorizzatorie per l’esercizio delle attività di smaltimento e recupero rifiuti, violasse la riserva di competenza legislativa esclusiva statale in quanto in contrasto con l’art. 208 cod. ambiente che, quanto agli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, assegna alle Regioni il compito di approvarne il progetto e di autorizzarne la realizzazione e la gestione. Ancora una volta, dunque, la Consulta privilegia le esigenze di unitarietà della tutela rispetto al canone della prossimità, come testimonia il consolidato orientamento giurisprudenziale cui la presente decisione si richiama.</p>
<p style="text-align: justify;">[S.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Corte costituzionale, Sentenza del 4 gennaio 2024, n. 16</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia n. 6 del 2023, nella parte in cui prevede una tutela dell’ambiente più elevata degli standard dettati dalla legge statale. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei Ministri è giunta all’attenzione della Corte la questione di legittimità costituzionale, promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., degli artt. 1 e 2 della legge reg. Puglia n. 6 del 2023 che definiscono l’obiettivo di favorire il ripopolamento del riccio di mare e prevedono, a tal fine, un fermo pesca straordinario della durata di tre anni, con esclusione dall’applicazione del divieto di commercializzazione degli esemplari provenienti da mari territorialmente non appartenenti alla Puglia. Il Governo ha sostenuto che tali norme violassero la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ricordando che gli standard nazionali di tutela sono frutto di un’attività di ponderazione e bilanciamento delicata, che non può esser compromessa neppure nel caso di disposizioni migliorative del livello individuato dal legislatore statale. La Consulta ha chiarito che le disposizioni impugnate attengono alla competenza legislativa residuale regionale nella materia della pesca e, pertanto, non violano detta competenza statale esclusiva in materia di ambiente. Inoltre, ha rilevato che il loro carattere specifico, temporaneo e territorialmente circoscritto alle attività di pesca svolte nelle vicinanze dalle coste pugliesi rende non imprescindibile il bilanciamento operato, sul piano statale, con ciò chiarendo la non assolutezza del principio di inderogabilità (anche <em>in melius</em>) degli standard di tutela previsti dalla legge nazionale. Ancora, la Corte ha precisato altresì che le modalità con cui lo Stato è intervenuto, in generale, nel regolare la conservazione della detta specie non è incompatibile con una modulazione di interventi legislativi regionali, che sono volti a risolvere specifiche criticità locali e che indubbiamente rafforzano la tutela dell’ambiente e, in particolare, dell’ecosistema marino. La Corte si richiama anche, sul punto, agli obiettivi dettati in materia dall’Unione europea. Pertanto, la Consulta dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme della Regione Puglia tese a favorire il ripopolamento del riccio di mare; accoglie, invece, la censura in merito all’espressione “mari regionali” utilizzata nel testo della legge Regionale all’art. 1, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. a, Cost. nelle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «rapporti dello Stato con l’Unione europea», in relazione all’art. 2 cod. nav., nella parte in cui la legge non ha utilizzato “nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale”.  [S.S.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, sez. IV, 9 febbraio 2024, n. 1349 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul principio di gerarchia dei rifiuti</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 1349 del 9 febbraio 2024, la IV sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, 19 luglio 2023 n. 12165, avente ad oggetto le ordinanze del sindaco di Roma, in qualità di Commissario per il Giubileo, di approvazione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, la relativa VAS (Valutazione ambientale strategica), nonché l&#8217;ordinanza con la quale è stata disposta la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione. Tra i diversi motivi di censura, gli appellanti avevano ritenuto che i provvedimenti si sarebbero posti in violazione del principio della gerarchia dei rifiuti, che vincola gli Stati membri a porre in essere politiche in materia di rifiuti e ambientali improntate alla prevenzione, al riutilizzo, al riciclaggio e soltanto in ultima istanza allo smaltimento in discarica. Nel ritenere il motivo di gravame infondato, il Collegio ha precisato che sia la stessa direttiva a contemplare espressamente, nell’ambito della gerarchia dei rifiuti, la possibilità del loro recupero come combustibile per la produzione di energia. Nel caso di specie, la realizzazione dell’inceneritore rappresenterebbe un intervento necessario proprio per dare attuazione al suddetto principio di gerarchia, riducendo il conferimento in discarica di rifiuti mediante il loro recupero come combustibile per la produzione di energia, con l’effetto di ridurre anche l’impatto ambientale derivante dal trasporto dei rifiuti indifferenziati finalizzato al loro smaltimento in discarica. Peraltro, lo stesso Piano di gestione prevederebbe tra le diverse misure anche interventi per incrementare le percentuali di raccolta differenziata, nel quadro pertanto di un intervento organico finalizzato ad una ottimizzazione complessiva del ciclo di gestione dei rifiuti nell’area metropolitana della Capitale, per cui la censura per cui l’autorizzazione di un nuovo impianto di incenerimento per ritenersi legittima avrebbe dovuto prevedere la contestuale implementazione di misure finalizzate a potenziare la prevenzione ed il riciclo, aumentando le percentuali di raccolta differenziata, ad avviso del collegio, non avrebbe trovato pregio. A tali argomentazioni il collegio ha altresì aggiunto che, coerentemente con la giurisprudenza comunitaria, l&#8217;art. 4, comma 1, della direttiva rifiuti non introduca una disposizione immediatamente precettiva bensì, stabilendo piuttosto quale sia la gerarchia dei rifiuti che dev’essere attuata nella normativa e nella politica in materia di prevenzione e gestione di rifiuti, richiede agli Stati membri di adottare misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo,  come risulterebbe nel caso di specie attraverso la predisposizione di misure atte a dotare Roma Capitale anche di un sistema impiantistico adeguato ed autosufficiente. [R.S.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, sez. IV, 2 febbraio 2024, n. 1110</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla responsabilità del proprietario incolpevole alla realizzazione di opere di bonifica</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 1110 del 2 febbraio 2024, la IV sezione del Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciata sul ricorso presentato per la riforma della sentenza del T.A.R. Campania, sez. V, n. 2785/2022. La controversia ha ad oggetto un provvedimento attraverso cui la Regione Campania aveva prescritto alla ricorrente di eseguire interventi di bonifica ulteriori rispetto a quelli che la stessa aveva già volontariamente eseguito fino a quando era stata proprietaria del sito, nonostante la stessa non fosse responsabile direttamente dell&#8217;inquinamento. Il collegio, nel respingere l&#8217;appello, ha ribadito l&#8217;assunto per cui, alla stregua del principio &#8220;chi inquina paga&#8221;, e coerentemente con la giurisprudenza comunitaria, l&#8217;Amministrazione non possa imporre al proprietario di un&#8217;area inquinata che non sia anche l&#8217;autore dell&#8217;inquinamento l&#8217;obbligo di porre in essere le opere di bonifica, pur non valendo analogo ragionamento con riferimento alle misure di messa in sicurezza di emergenza e le misure di prevenzione. Ciò precisato, tali principi, ad avviso del collegio, non troverebbero tuttavia applicazione nell&#8217;ipotesi in cui il proprietario, ancorché non responsabile, avesse attivato volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale dal momento che, ai sensi dell&#8217;art. 2028 c.c., colui che, scientemente e senza esservi tenuto, assuma la gestione di un affare altrui ha l&#8217;obbligo di proseguirla fino a quando l&#8217;interessato possa provvedervi da sé stesso (c.d. istituto della <em>negotiorum gestio</em>). Nell&#8217;applicazione dei principi a fondamento dell&#8217;istituto, il Collegio ha ritenuto che la ricorrente, seppur non obbligata alla realizzazione delle opere, avesse assunto spontaneamente l&#8217;impegno di eseguire un complessivo intervento di bonifica, presumibilmente motivata dalla necessità di evitare, nel caso di realizzazione delle operazioni di bonifica da parte dell’amministrazione, il rimborso a quest’ultima del costo delle spese affrontate, sia pure nei limiti del valore di mercato del sito ( c.d. onere reale). Ne discende che, ai sensi dell’art. 2028 c.c., l’attività utilmente iniziata dall&#8217;appellante deve essere portata, ad avviso del Collegio, a compimento, o comunque proseguita finché l&#8217;amministrazione non sia in grado di far subentrare l&#8217;autore dell&#8217;inquinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, sez. IV, 1 febbraio 2024, n. 1044</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla disciplina del vincolo idrogeologico</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La IV sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 1 febbraio 2024, n. 1044, si è definitivamente pronunciata sul ricorso presentato per la riforma del T.A.R. Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione seconda) n. 1394/2022, concernente la decisione della Regione Puglia di esprimere un parere idrogeologico sfavorevole riguardo al progetto di ampliamento della struttura turistica. La ricorrente ha presentato l&#8217;appello sul presupposto che il parere in questione fosse basato su una valutazione errata e che non fosse stata effettuata un&#8217;adeguata analisi dell&#8217;incidenza delle opere proposte sul vincolo. Pertanto, ad avviso della ricorrente, il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere la domanda subordinata articolata con riferimento alle porzioni dell’intervento per le quali lo stesso verificatore aveva escluso la presenza del bosco e, conseguentemente, l’esistenza di interferenze tra le opere e il vincolo idrogeologico. Il Consiglio di Stato, nel respingere l&#8217;appello, ha ricostruito il quadro normativo di riferimento in materia di vincolo idrogeologico e di tutela paesaggistica di boschi e foreste, ricordando come il vincolo boschivo, in quanto rilevante <em>ex lege</em>, prescinda dal suo effettivo recepimento negli atti di pianificazione generale ovvero dalla sua rappresentazione cartografica nella pianificazione paesaggistica, che al riguardo non interviene con effetti costituitivi, limitandosi ad operare una mera ricognizione circa l’effettiva esistenza del bene tutelato in base alle sue qualità intrinseche. Peraltro, nel caso di specie, l’esistenza di un “bosco” non sarebbe risultata dirimente poiché gli atti impugnati attengono specificamente al vincolo idrogeologico, rispetto al quale la disciplina di riferimento richiede la verifica, in concreto, dell’equilibrio geologico e idraulico esistente, al fine di evitare che eventuali iniziative dei privati nelle zone vincolate siano suscettibili di arrecare nocumento alla conservazione dell’ambiente. Pertanto, le censure svolte in primo grado e riproposte in appello) avverso il P.P.T.R. della Regione Puglia nonché avverso il P.U.G. comunale non sarebbero state solo irricevibili ma anche inammissibili per carenza di interesse. [R.S.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, sez. II, 30 gennaio 2024, n. 945</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul risarcimento per abusi paesaggistici c.d. minori</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 945 del 30 gennaio 2024, la II sezione del Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciata sul ricorso presentato per la riforma della sentenza del T.A.R. Puglia, sez. Lecce. Nella presentazione dell&#8217;appello, la ricorrente ha in particolare contestato la necessità dell&#8217;autorizzazione paesaggistica, ha ritenuto prescritta la pretesa sanzionatoria e ha censurato la mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento. Nel respingere il ricorso, il collegio ha ritenuto che la circostanza che la L. n. 1497/1939 fosse stata abrogata definitivamente nel 2008 non avesse alcun rilievo quanto all’esistenza dell’illecito da sanare nella misura in cui la norma all’epoca vigente è stata in seguito riprodotta nel d.lgs. 42/2004, che ha raccolto le norme esistenti in precedenti testi legislativi cosicché possono considerarsi abrogate solo le fattispecie non contenute nel nuovo testo unico, trattandosi negli altri casi di mera modifica del <em>nomen iuris</em>. Pertanto, l’indennità risarcitoria, attualmente disciplinata dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 in caso di abusi paesaggistici cd. minori, era già prevista dall’art. 15 della l. n. 1497/1939. Per quanto riguarda gli altri motivi di gravame, il secondo è stato ritenuto inammissibile, trattandosi di censura non sollevata nel giudizio di primo grado, mentre il terzo era considerato da respingere considerata la natura vincolata dell&#8217;atto impugnato.  [R.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, 12 febbraio 2024, n. 1402</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla compatibilità del regime giuridico di incentivazione alla produzione di energia rinnovabile con la normativa eurounitaria </em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;ordinanza n. 926 del 30 gennaio 2024, la II sezione del Consiglio di Stato  si è pronunciata sul ricorso presentato da una società per la riforma della sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza, n. 3010/2023, censurando il provvedimento attraverso cui la società appellante era stata ammessa al regime di incentivazione e il contratto nella parte in cui prevede che, nel caso in cui il valore dell’incentivo, ottenuto come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario, risulti negativo, il GSE provvederebbe a chiedere al soggetto responsabile la restituzione di tale differenza, sul presupposto che un tale meccanismo non garantisca un&#8217;equa remunerazione dei costi, violi i principi europei di concorrenza sostanziandosi nell’imposizione di un ricavo, contrasti con l’obiettivo di garantire condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per le imprese che investono in energia rinnovabile, nonché leda il diritto di proprietà e il legittimo affidamento nella conservazione di un “bene” ai sensi dell’art. 1 del Prot. 1 alla CEDU. Intorno alla questione, il Collegio ha dubitato che possa sussistere un conflitto tra la normativa interna, ossia l’art. 7, comma 7, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 luglio 2019, e quella eurounitaria, ritenendo necessario effettuare il rinvio pregiudiziale d’interpretazione ex art. 267 del TFUE. A tali conclusioni il Collegio è pervenuto ritenendo che il meccanismo incentivante dovrebbe agevolare la promozione della prodizione di energia da fonti rinnovabili, favorendo l’investimento nella realizzazione di nuovi impianti o nel potenziamento di quelli esistenti, mediante un contributo pubblico a sostegno dei relativi costi, mentre l’incentivo negativo configurato dall’art. 7, co. 7, del decreto ministeriale del 4 luglio 2019 comporterebbe che, nella prospettata ipotesi, le imprese, pur avendo effettuato degli investimenti, non ottengano alcuna sovvenzione che ne riduca il costo. Inoltre, il collegio ha altresì sostenuto che l’incentivo negativo non possa considerarsi una contropartita della garanzia di una tariffa costante, considerato che l’impresa soggiacerebbe alle sue dinamiche e ai relativi rischi, con la conseguenza che l&#8217;obbligo di versamento possa pregiudicarne la capacità di reazione alle dinamiche del mercato. Infine, la tariffa “a due vie” sarebbe imposta quale unico meccanismo incentivante per tutti gli impianti di potenza pari o superiore a 250 kW, mentre i titolari di impianti di potenza inferiore possono optare per il diverso regime che prevede il ritiro dell’energia da parte del GSE con corresponsione della tariffa spettante a loro favore. [R.S.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">AMBIENTE – INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 10 maggio 2023, n. 12570. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla natura retroattiva dell’art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 cd. decreto Ronchi.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">I diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono essere posti nel nulla, o considerati implicitamente estinti, per effetto di un decreto di espropriazione per pubblica utilità, poiché la loro natura giuridica assimilabile a quella demaniale lo impedisce. Per l’attuazione di una siffatta forma di espropriazione, è necessario un formale provvedimento di sdemanializzazione, la cui mancanza rende invalido il citato decreto espropriativo che implichi l’estinzione di eventuali usi civici di questo tipo ed il correlato trasferimento dei relativi diritti sull’indennità di espropriazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong>GIURISPRUDENZA REGIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;">a cura di</p>
<p style="text-align: center;"><em>Tommaso DI PROSPERO, Chiara COLOGNESE, Manuela CUNDARI, Ilaria FRANCUCCI, Giuseppe MARLETTA, Alessio MARTINI,  Serenella STIVALETTA, Carolina VILLANACCI </em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, I, sentenza 5 febbraio 2024, n. 60</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimazione processuale attiva dei circoli territoriali di enti associativi nazionali, e sul bilanciamento degli interessi pubblici di un progetto comunale che prevede l’abbattimento di alberi nei pressi di un edificio storico di rilevanza culturale.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">La questione trattata riguarda il controverso progetto proposto dal Comune di Pordenone per la realizzazione di un progetto di rigenerazione per realizzare un complesso di attività sportive (“Polo Young”) finanziato con le risorse del PNRR, che ha previsto, tra le altre cose, la demolizione, nuova costruzione e restauro della ex “casa del Balilla”, la cui area è considerata un bene storico-culturale, e il contestuale abbattimento di 57 tigli, contestato dai ricorrenti per presunta violazione della normativa sulla tutela del patrimonio culturale.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente, il Collegio si è soffermato sulla legittimazione della Legambiente Circolo Fabiano Grizzo APS a ricorrere. Rilevando che tale associazione sia connotata da una esigua rappresentanza. Con una considerazione puramente aritmetica, il Collegio ha rilevato che l’APS conta solo 56 soci “pari ad appena lo 0,00044 dei 52.000 abitanti circa del Comune stesso<em>”, </em>di cui la metà residenti a Pordenone, ha concluso che la stessa “non risulta titolare di una posizione giuridica qualificata riconducibile all’interesse legittimo che intenderebbe tutelare unitamente ai cittadini ricorrenti”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, esaminate le doglianze dei ricorrenti legittimati, il Collegio ha respinto il ricorso in quanto infondato, nonché irricevibile e inammissibile. Secondo il Collegio, il Comune ha correttamente bilanciato la variegata moltitudine di interessi e, di conseguenza, “ha dato prevalenza all’interesse ritenuto prioritario, volto, per l’appunto alla realizzazione del complessivo intervento, che prevede, peraltro, l’impianto di nuove alberature in numero superiore a quelle oggetto di abbattimento” in modo da garantire, nonostante l’abbattimento originario degli alberi, le caratteristiche di “bellezza, ossigeno, ombreggiamento” del sito. Ha rilevato che gli alberi, non essendo parte integrante del complesso architettonico circostante, non dovrebbero essere considerati vincolati insieme all&#8217;edificio di rilevanza storica e culturale, in quanto il vincolo culturale si applica solo all&#8217;edificio stesso e non automaticamente agli alberi circostanti. Nel rigettare le censure delle ricorrenti, il Collegio ha motivato che sia da ritenersi anche destituita di fondatezza la pretesa unicità, inseparabilità e contemporaneità tra il parco e la Casa del Balilla, “atteso che la presunzione di «culturalità» assiste soltanto l’edificio di impianto fascista, del quale è certa la risalenza ad oltre settant’anni, ma di certo non può estendersi in modo automatico alle aree al contorno”. [T.D.P.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Trento, Sez. Unica, 2 febbraio 2024, n. 16</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso contro un provvedimento di abbattimento di due lupi</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Nella pronuncia in esame il Tar di Trento dichiara inammissibile per difetto di interesse il ricorso nei confronti del Provvedimento del Presidente della Provincia volto all’abbattimento di due esemplari di lupo del branco gravitante nell’area di Malga Boldera, a seguito di diversi danni all’allevamento della zona.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte evidenzia infatti che l’impugnato decreto risulta risolutivamente condizionato al fatto “che i prelievi con abbattimento avvengano nel 2023 con la malga caricata”. Dato che è decorso il termine temporale di riferimento, ovverosia l’anno 2023, entro il quale sarebbero dovuti avvenire i prelievi e non essendo la malga ormai più caricata come emerge dal verbale del Corpo Forestale agli atti, l’efficacia di tale decreto è venuta meno. Essendo inefficace, il provvedimento è anche ineseguibile, rendendo quindi privo di alcune utilità l’eventuale annullamento del provvedimento stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Sembra utile comunque ricordare le motivazioni del giudizio cautelare che, riguardo alla stessa vicenda, avevano respinto il ricorso considerando, tra le altre motivazioni, che l’art. 16 dalla direttiva Habitat &#8211; in applicazione del principio di proporzionalità &#8211; consente espressamente di derogare al divieto di abbattimento “a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale” in una serie di ipotesi tipizzate. Una di queste è appunto data dalla necessità di “prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà”. Nella fattispecie in esame si era riconosciuta la sussistenza dei requisiti idonei a giustificare la misura dell’abbattimento: i gravi danni per l’allevamento, la mancanza di “altra soluzione valida” (l’azienda interessata “risulta aver applicato misure di prevenzione di livello accettabile, e che i lupi sono comunque riusciti, almeno in alcuni casi, a penetrare all’interno dell’area di presenza del bestiame per inefficacia delle misure applicate”; inoltre, le specifiche condizioni di allevamento hanno reso finora problematica la difesa del bestiame tramite cani) e dell’assenza di pregiudizio per il “mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata” nella zona del Trentino-Alto Adige.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PAESAGGIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Calabria, Sez. II, sentenza 8 marzo 2024, n. 353</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla non ammissibilità dell’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica nell’ambito di un procedimento per la richiesta di un permesso di costruire in sanatoria </em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il giudizio in esame ha ad oggetto il ricorso proposto dai proprietari di un fabbricato per l’annullamento del provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica – Sportello Unico Edilizia di un comune calabrese con il quale, a seguito della richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 del DPR n. 380/2001 presentata dai ricorrenti finalizzata al cambio destinazione d’uso di una parte dell’immobile da commerciale ad abitativo, è stata data comunicazione del diniego definitivo alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Si precisa nei fatti che, a seguito della richiesta di integrazione documentale e trasmissione degli atti alla Regione Calabria per la pronuncia di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 commi 4 e 5 e dell’art. 181 commi 1-ter e 1- quater del d.lgs. n. 42 del 2004, nonostante il parere positivo a tal riguardo rilasciato dalla SoprintendenzaArcheologica Belle Arti e Paesaggio, la Regione Calabria avesse ritenuto l’istanza improcedibile in considerazione del fatto che il cambio di destinazione d’uso avrebbe comportato una modifica nel carico urbanistico e un aumento della superficie residenziale, con la conseguenza che non sarebbe ammesso, in base alla legge, l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel rigettare il ricorso i giudici amministrativi hanno precisato che per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico sia necessario prima di un intervento di natura edilizia il preventivo assenso dell’autorità preposta alla tutela del vincolo stesso e indicato le fattispecie che, in deroga a tale regola, ai sensi degli artt. 167, comma 4, lett. a), b) e c) e 181, comma 1- ter lett. a), b) e c) del d.lgs. n 42 del 2004 possono essere oggetto di sanatoria, tra cui i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ex art. 3 DPR n. 380 del 2001, nell’ambito dei quali è stato fatto rientrare l’intervento edilizio in questione. Tuttavia, nel caso di specie, i giudici del Tar Calabria hanno ritenuto che la trasformazione dei locali da uso commerciale ad uso abitativo avesse comportato un oggettivo incremento della “superficie utile” in termini abitativi ed un più intenso utilizzo della superficie preesistente, insuscettibile di valutazione postuma di compatibilità paesaggistica e dirimente per la sanatoria, ed hanno, pertanto, ritenuto legittimo l’operato della Regione. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Calabria, Sez. I, sentenza 27 marzo 2024, n. 491 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla illegittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente con cui è stato disposto l’abbattimento di cinghiali sul territorio dell’ente.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio in esame trae origine dall’azione proposta dalla Regione Calabria per l’annullamento dell’ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco di un comune calabrese con cui è stato disposto l’abbattimento di cinghiali sul territorio dell’Ente e affidato tale compito ai proprietari e conduttori di fondi nonchè ai cacciatori muniti di licenza per l’esercizio venatorio, in assenza però del previo svolgimento di appositi corsi di formazione. I giudici amministrativi, in accoglimento delle censure sollevate dalla Regione ricorrente, dopo aver richiamato il contenuto degli artt. 19 e 19 &#8211; <em>ter</em> della l. n 157/1992 e aver chiarito che l’emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti è consentita esclusivamente per far fronte a straordinarie ed imprevedibili esigenze a cui non è possibile ovviare facendo ricorso agli ordinari strumenti tipizzati dalla legge e per il tempo strettamente necessario affinchè l’amministrazione possa intervenire in via ordinaria, hanno rilevato che nel caso di specie non sussistessero i presupposti tali da giustificare la deviazione dal principio di legalità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente.Ed invero è stato sottolineato che la materia in esame risulta già compiutamente disciplinata dalla l. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 9/1996 e che a fronte della previsione ivi contenuta di un piano di controllo della fauna, difetta nella gravata ordinanza il principio dell’atipicità, poichè l’ordinamento contempla strumenti di natura tipica ordinari e straordinari per fronteggiare le situazioni in cui non sia garantito un rapporto numerico equilibrato di cinghiali selvatici nell’area di interesse tale da configuare un pregiudizio per la tutela della pubblica incolumità nel territorio del Comune, essendo tale fine perseguito dalla disciplina contenuta nella l. n. 157/1992 che attribuisce in via esclusiva la funzione di abbattimento anche a soggetti muniti di licenza di caccia, che abbiano però eseguito appositi corsi di formazione conformi ai programmi predisposti dall’ISPRA.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza è stato, inoltre, sottolineato che difetterebbero nel caso di specie anche il requisito della temporaneità di tale tipo di ordinanze, non avendo il Comune indicato alcune termine di efficacia e che l’abbattimento non fosse circoscritto all’ambito urbano. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>EMERGENZA E RISCHIO AMBIENTALE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Marche, Ancona, Sez. I, sentenza 31 gennaio 2024, n. 118</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sui rapporti tra i principi DNSH &#8211; Do No Significant Harm – e i Criteri Ambientali Minimi C.A.M.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio in esame ha ad oggetto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dai proprietari di alcuni fabbricati avverso la delibera del comune di Senigallia che, nell’ambito di un progetto di risanamento conservativo e consolidamento statico (che comprendeva anche il rifacimento dell’acquedotto e della fognatura delle acque nere) di un viale adiacente alle abitazioni di proprietà delle ricorrenti con il contributo del PNRR Rigenerazione Urbana, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo con cui è stato previsto anche l’abbattimento di un gran numero di alberi posti ai lati del viale, non essendo state trovate soluzioni tecniche alternative.I ricorrenti lamentavano che l’abbattimento degli alberi sarebbe pregiudizievole di interessi ambientali ed ecologici, sottolineando di agire a tutela di un interesse ambientale, qualificato e differenziato in relazione alla prossimità delle proprietà al luogo di intervento. Nello specifico, tra le numerose censure sollevate, i ricorrenti hanno ritenuto che il progetto definitivo &#8211; esecutivo non fosse conforme ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) ad esso applicabili, sia con riguardo al verde pubblico sia con riguardo all’illuminazione pubblica e che il prezziario utilizzato dall’amministrazione non fosse quello corretto.A tal riguardo i giudici del Tar Marche, nel rigettare il ricorso, sul presupposto che nel caso di specie fossero rispettati i principi “DNSH” &#8211;<em>Do No Significant Harm</em>-, hanno aderito alla tesi prospettata dalla difesa comunale secondo cui i criteri ambientali minimi costituiscono un livello inferiore di tutela delle matrici ambientali rispetto alle prescrizioni derivanti dall’applicazione del principio DNSH di derivazione comunitaria dal momento che quest’ultimo si basa su aggiornamenti periodici regolari e poi perchè il regolamento sulla Tassonomia e i relativi criteri di vaglio tecnico DNSH hanno introdotto nuovi elementi che non erano stati presi in considerazione dai criteri ambientali minimi nazionali. Ne consegue, dunque, che il rispetto dei principi DNSH (che valuta l’impatto ambientale con criteri più stringenti) implica anche la valutazione dei C.A.M. nazionali. Sul punto i giudici amministrativi precisano, infatti, che come emerge dalla Guida operativa per l’applicazione del protocollo DNSH edizione 2022 l’applicazione dei C.A.M. per formiture e servizi può coincidere con il rispetto del reqisito tassonomico, tuttavia in alcuni casi potrebbe non essere sufficiente. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA NATURA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Marche, Ancona, Sez. II, sentenza 26 febbraio 2024, n. 171</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla inammissibilità del ricorso in relazione alle disposizioni del piano faunistico venatorio regionale che non hanno efficacia precettiva</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nel giudizio in esame i giudici del Tar Marche hanno in parte dichiarato inammissibile, in parte improcedibile ed in parte rigettato il ricorso proposto da alcune associazioni ambientaliste -legittimate ad agire in giudizio in quanto titolari di un preciso interesse, sia materiale che morale, alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio faunistico/ambientale e alla difesa della natura e dell’ecosistema &#8211; per l’annullamento della deliberazione amministrativa regionale concernente il piano faunistico venatorio regionale e del relativo allegato A che ne costituisce parte intergrante e per l’annullamento di una serie di atti prodromici. Tra le numerose censure sollevate, i ricorrenti hanno lamentato la mancata individuazione nel piano dei valichi montani per i quali operano i divieti di caccia di cui all’art. 21, c. 3 della legge n. 157 del 1992, la mancata redazione ed approvazione di un piano di gestione per le specie SPEC (<em>Species of European Conservation Concern</em>) di cui all’art. 1, c. 1<em>bis</em> della legge n. 157 del 1992 e della direttiva uccelli 2009/147/CE, l’omessa mappatura delle aree boschive di cui all’art. 10, c. 1 della legge n. 353 del 2000, nonchè la scelta di stabilire con un piano quinquennale la caccia in deroga di alcune specie.Tali specifiche censure sono state ritenute inammissibili dai giudici amministrativi in quanto relative a disposizioni del piano che non hanno efficacia precettiva, ma destinate a trovare concreta attuazione e lesività nella loro modalità di applicazione fatta propria dai singoli calendari venatori.Ed invero, i giudici hanno statuito che in tema di caccia il Piano faunistico venatorio è un atto generale avente valenza programmatica e pianificatoria, che può essere oggetto di impugnazione unitamente ai singoli atti applicativi, i quali possono essere individuati nei calendari venatori. E’ stato poi precisato che questi ultimi ogni anno stabiliscono in concreto le modalità delle attività faunistico/venatorie consentite nell’intero ambito regionale, determinando in questo modo l’attualità della lesione delle situazioni giuridiche eventualmente incise. Ne consegue che il Piano, nelle parti che riguardano l’effettivo esercizio della caccia, può essere impugnato solo, se necessario, unitamente al calendario venatorio. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Molise, Campobasso, Sez. I, sentenza 23 febbraio 2024, n. 44</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sui presupposti per la valida adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente al fine della messa in sicurezza e bonifica dei luoghi </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio in esame ha ad oggetto il ricorso proposto da una curatela fallimentare di un società per l’annullamento di un’ordinanza contingibile ed urgente del sindaco con la quale &#8211; a seguito di alcune segnalazioni provenienti dai cittadini residenti in zona &#8211; veniva ordinato alla ricorrente di procedere alla ripulitura e manutenzione della fossa settica posta al servizio di alcune unità abitative ubicate in un’area lottizzata al fine di evitare lo sversamento dei reflui sul terreno circostante, nonchè di procedere alla bonifica e messa in sicurezza dei terreni intestati al fallimento, previa rimozione di tutti i materiali di risulta rinvenienti nel vecchio cantiere e al taglio della vegetazione spontanea diffusamente presente nei terreni in questione. Dopo aver precisato che l’ordinanza sindacale è stata correttamente assunta nei confronti del fallimento, atteso che la società fallita era il soggetto responsabile nei confronti del Comune della lottizzazione dell’area, i giudici del Tar Molise, conferando nel merito quanto sostenuto nella precedente ordinanza cautelare, hanno ritenuto fondato il motivo del ricorso che deduce la carenza dei presupposti di qualificata urgenza a base della parte dell’ordinanza sindacale recante l’ordine di esecuzione delle opere di bonifica e messa in sicurezza dei terreni intestati al fallimento, mentre hanno respinto il ricorso per i restanti motivi. A tal ultimo riguardo è stata, invero, ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri di ordinanza contingibile ed urgente relativamente ai lavori di ripulitura e manutenzione della fossa settica, avuto riguardo alle condizioni di forte criticità e di pericolosità per l’igiene e la salute pubbliche, essendo la fossa settica priva del coperchio di chiusura e ricolma al suo interno con il conseguente sversamento nel terreno circostante dei reflui fognari. I giudici hanno, infatti, precisato che l’eccezionale potere di ordinanza non può essere utilizzato per soddisfare esigenze che siano prevedibili ed ordinarie (come il taglio della vegetazione spontanea diffusamente presente e la rimozione dei materiali di risulta) nè per fronteggiare condizioni che non risultino ingenerare una situazione di comprovato pericolo concreto ed effettivo [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Molise, Campobasso, Sez. I, sentenza 14 marzo 2024, n. 80</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul termine di efficacia della VIA</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nel giudizio in esame i giudici del Tar Molise hanno accolto il ricorso proposto dall’associazione W.W.F. O.A. (Organizzazione Aggregata) Molise e dal Comune di Isernia avverso la determinazione direttoriale regionale avente ad oggetto la proroga dell’efficacia del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e di alcuni atti prodromici tra cui l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Servizio regionale Pianificazione e Gestione Paesaggistica relativi al completamento di una importante arteria stradale da parte di A.N.A.S. S.p.A. Si fa presente che, con riferimento al progetto in questione, la proroga era stata concessa nel 2021, dopo la nomina di un Commissario straordinario, dal momento che con DPCM del 16 aprile 2021 l’intervento veniva individuato quale intervento di particolare complessità, mentre il primo parere positivo di compatibilità ambientale era stato espresso con deliberazione della giunta regionale del 6 febbraio 2013. I giudici del Tar Molise, dopo un analitico esame delle questioni preliminari, nel cui ambito hanno confermato la legittimazione ad agire in capo all’associazione territoriale che persegue statutariamente interessi ambientali e al Comune di Isernia &#8211; in quanto ente esponenziale della comunità locale &#8211; e respinto l’eccezione della loro sopravvenuta carenza di interesse e di improcedibilità del ricorso sollevata dalle amministrazioni resistenti, sono entrati nel merito statuendo l’illegittimità del provvedimento di proroga dell’efficacia della VIA a seguito di una ricostruzione delle tappe evolutive della disciplina positiva di VIA e degli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 152 del 2006.A tal riguardo, dopo aver ricostruito le vicende del dato normativo e sulla scorta di un precedente del Consiglio di Stato, i giudici amministrativi hanno precisato che in un primo periodo (dal d.lgs. 152/2006 fino al d.lgs. n. 4/2008) non era previsto alcun termine di efficacia della VIA, in un secondo periodo (dal d.lgs. n. 4/2008 al d.lgs. 104/2017) è stato previsto un termine di efficacia di cinque anni della VIA, salvo termine più lungo previsto dallo stesso provvedimento, con possibilità di proroga concessa dall’autorità emanante su richiesta dell’interessato e, infine, in un terzo periodo (a decorrere dal d.lgs. 104/2017) l’efficiacia temporale della VIA è di volta in volta stabilita dal provvedimento stesso, in una misura che non può comunque essere inferiore a cinque anni ed il termine di efficacia previsto può comunque essere prorogato dall’autorità emanante. Ragione per cui poichè nel caso di specie alla data di adozione della proroga (avvenuta nel 2021) erano già ampiamente decorsi i cinque anni dal rilascio della VIA originaria del 2013, difettavano i presupposti per la concessione della proroga, potendo la Regione solo disporre la reiterazione del procedimento di VIA. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, sentenza 21 febbraio 2024, n. 117</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla responsabilità colpevole per abbandono di rifiuti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con il giudizio in esame i giudici del Tar Sardegna hanno accolto il ricorso proposto dai comproprietari di alcuni terreni siti nel comune di Cagliari &#8211; occupati, unitamente ad altri terreni adiacenti, da diversi nuclei familiari di nomadi &#8211; avverso l’ordinanza sindacale ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi abbandonati nelle aree in questione, emessa nei loro confronti in qualità di responsabili e/o obbligati in solido di tale adempimento. Si precisa che i ricorrenti erano stati previamente invitati dal Comune a recintare e bonificare i terreni di loro proprietà occupati, ma essendo impossibilitati ad intervenire per superare l’occupazione in ragione del numero e della pericolosità sociale dei soggetti insidiatisi, avevano sporto denuncia dalla quale è scaturito un processo penale nel cui ambito è stato ordinato il sequestro preventivo delle aree occupate ed il Comune è stato individuato come custode giudiziale delle aree incaricato di realizzare le necessare attività di ripristino e di bonifica. Ciò nonostante il comune ha adottato l’ordinanza sindacale impugnata.Al riguardo i giudici amministrativi hanno dapprima ricordato che, ai fini dell’individuazione dei soggetti passivi destinatari dell’ordinanza ex art. 192 d.lgs. 152/2006, in linea generale, è necessario un serio accertamento della responsabilità del proprietario a titolo di dolo o colpa &#8211; da escludersi nel caso di specie -, ancorchè questo possa essere fondato su presunzioni e nei limiti dell’esigibilità, dovendosi escludere la configurabilità di una responsabilità da posizione o oggettiva. Sono stati, poi, precisati, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione, quelli che sono gli indici concreti della colpa del proprietario, che può consistere nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezione dell’area, così impedendo che possano in essa indebitamente essere depositati rifiuti nocivi.Sul punto, con riferimento al caso di specie, i giudici hanno, però, escluso che l’omessa recinzione del suolo costituisca, <em>ex se</em>, un indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte del proprietario, anche in considerazione del fatto che le recinzioni sono scarsamente dissuasive in determinati contesti, così come non può essere imputabile a colpa del proprietario per mancata protezione dell’area l’implementazione di un sistema di sorveglianza, stanti gli alti costi di acquisto e manutenzione. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA E AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Sardegna, Cagliari, Sez. II, sentenza 30 gennaio 2024, n. 63</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul rapporto tra l’interesse alla transizione energetica verso la produzione da fonti rinnovabili e l’interesse alla salvaguardia ambientale del territorio</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio in esame ha ad oggetto il ricorso proposto da una società titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto da fonte rinnovabile eolica sottoposto a procedimento di valutazione di impatto ambientale avverso il decreto del MITE che ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale del progetto in questione, sulla scorta di tre pareri tecnico &#8211; istruttori negativi resi dai rispettivi organi competenti. Nonostante la ricorrente avesse lamentato che il provvedimento impugnato si fosse limitato a recepire acriticamente tali pareri negativi senza aver formulato un proprio giudizio in maniera autonoma, i giudici del Tar Sardegna hanno rigettato il ricorso ritenendo in primo luogo sufficiente che tutti i prodromici atti adottati si esprimessero nel senso della non compatibilità del progetto con i plurimi interessi pubblici coinvolti dei quali ciascuno degli enti è portatore. Nello specifico, i giudici amministrativi hanno statuito che la motivata valutazione complessiva operata dal MITE nell’ambito di un procedimento di V.I.A. ha, per giurisprudenza costante, natura discrezionale, potendo l’apprezzamento compiuto dall’Amministrazione preposta essere sindacabile in sede giudiziale esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche. Il collegio giudicante, preso atto del rilevante impatto del progetto sulle risorse naturali nonchè della ingerenza del progetto su importanti beni storico- culturali ha, inoltre, precisato che le semplificazioni introdotte dalla normativa nazionale con l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese che recano disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili non comportano che la tutela dei valori culturali e paesaggistici assuma rispetto a tale interesse valore recessivo, restando la loro tutela affidata alle valutazioni degli organi competenti connotate, appunto, da margini di discrezionalità tecnica pressochè insindacabili dal giudice amministrativo. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, sentenza 27 febbraio 2024, n. 147</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità della rimessione alla presidenza del Consiglio dei Ministri di un conflitto tra i Ministeri nell’ambito di un procedimento di VIA</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nel giudizio in esame i giudici del Tar Sardegna hanno rigettato il ricorso proposto da una società titolare di un progetto agro-fotovoltaico per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal MASE rispetto all’obbligo di provvedere all’adozione del provvedimento di VIA ai sensi dell’art. 25 comma 2 -quater del d.gs. 152/2006 con riferimento alla realizzazione dell’impianto e/o, in via subordinata, per l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento del Ministero della Cultura che rendeva per la seconda volta parere tecnico istruttorio negativo, nonostante la Commissione PNRR &#8211; alla quale il MASE aveva trasmesso la documentazione progettuale &#8211; avesse espresso parere favorevole. La società ricorrente lamenta che il procedimento in esame sarebbe stato connotato da una serie di comportamenti, posti in essere sia dal MASE, sia dal Ministero della Cultura e sia dalla Presidenza del Consiglio, caratterizzati da inerzia, contegni dilatori, illogici e <em>contra legem</em> e nello specifico che sarebbe stato violato il dovere di provvedere del MASE in quanto, solo con l’adozione del provvedimento di VIA, si sarebbe potuta rimuovere l’inerzia procedimentale di un iter che risultava invece deferito alla fase compositiva del dissenso dinanzi alla Presidenza del Consiglio, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis della l. 400/1988.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici amministrativi, nel rigettare il ricorso, hanno ripercorso tutti gli atti procedimentali adottati evidenziando come l’iter procedimentale non sia stato in alcun modo connotato da contegni inerti, ma sia stato caratterizzato dall’esigenza di vagliare le rispettive posizioni in un contesto normativo complesso, avendo il MASE tempestivamente attivato il procedimento compositivo del conflitto tra i Ministeri innanzi alla Presidenza del Consiglio, non potendosi prescindere da tale intervento. É stato, inoltre, precisato che, contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, su aspetti di stretta competenza del Ministero della Cultura, il MASE non può autonomamente sovvertire nè l’analisi degli impatti sul paesaggio e sul patrimonio culturale effettuati dal MIC, nè il conseguente inquadramento dell’area in termini di “<em>idoneità</em>” o “<em>non idoneità</em>”, effettuato da quest’ultimo. [M.C.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u> </u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Toscana, II, sentenza 12 marzo 2024 n. 285</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’accoglimento del ricorso presentato dal proprietario di un’area avverso l’ordinanza con cui il Comune prescriveva di rimuovere i rifiuti ivi abbandonati e di ripristinare i luoghi</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente impugna l’ordinanza del Comune con cui, ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. n. 152/2006, gli è stato ingiunto, quale proprietario dell’area interessata e in solido col soggetto conduttore della medesima, di rimuovere i rifiuti ivi abbandonati e di ripristinare lo stato dei luoghi. Il ricorso viene accolto. Sono fondate, infatti, le censure, che travolgono alla radice l’atto impugnato nelle parti in cui quest’ultimo è riferito a parte ricorrente, con le quali si deduce la sua estraneità alla condotta di abbandono dei rifiuti. Non risultano elementi per cui si possa ritenere che il ricorrente, proprietario dell’area, sia corresponsabile dell’abbandono dei rifiuti. In particolare, non solo il fondo in questione era oggetto di contratto di locazione risalente al 2015, ma buona parte dei rifiuti indicati in ordinanza sono riconducibili alla pratica del tiro a volo (piattelli di tiro a volo, pallini di piombo, bossoli cartucce), che era proprio l’oggetto dell’attività del soggetto conduttore.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che, nei casi come quello di specie, in cui il proprietario non abbia nemmeno la materiale disponibilità del bene interessato dall’abbandono dei rifiuti, è ancor più evidente l’onere dell’Amministrazione di dimostrarne la corresponsabilità. In sostanza, il Comune deve accertare l&#8217;elemento soggettivo dolo o colpa in capo al proprietario non responsabile dello sversamento di rifiuti. L’ordinanza impugnata, invece, manca di tale specifico accertamento e, quindi, con riferimento alla posizione di parte ricorrente, è radicalmente illegittima. [I.F.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Veneto, IV, sentenza 11 marzo 2024 n. 458</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla responsabilità di una società che svolge attività pericolosa per la contaminazione delle acque di falda presso una discarica</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Provincia di Treviso, con provvedimento, ha individuato, ai sensi dell’art. 244 del D.lgs. n. 152 del 2006, la ricorrente come corresponsabile della contaminazione delle acque di falda presso una discarica, ordinando la presentazione del piano di caratterizzazione del sito ai sensi dell’art. 242, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006. 7. La società svolge, in particolare, un’attività pericolosa ai sensi dell’allegato 5 alla parte sesta del D.lgs. n. 152 del 2006. Il ricorso presentato non viene accolto. A differenza di quanto asserito dalla ricorrente, infatti, il quadro probatorio emerso dall’istruttoria conduce inequivocabilmente a ritenere che la contaminazione della falda dipende dalla discarica, secondo il criterio del “<em>più probabile che non</em>”. In tale contesto ritenere che la Provincia avrebbe dovuto svolgere ulteriori indagini sul sistema di smaltimento dei reflui delle abitazioni dei dintorni significherebbe accedere all’idea che l’imputazione dell’accertamento del nesso di causalità debba avvenire secondo il criterio dell’“<em>oltre ogni ragionevole dubbio</em>” che non trova applicazione nei procedimenti amministrativi. La ricorrente sostiene, inoltre, la sussistenza dei vizi di difetto di istruttoria e di motivazione perché il provvedimento impugnato si limiterebbe ad indicare il ruolo della società quale gestore della fase<em> post </em>operativa della discarica, senza evidenziare quale sarebbe stato il suo contributo causale alla contaminazione, e senza provare, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, quale sia la colpa addebitabile alla sua condotta. Il Collegio, tuttavia, ritiene che la società svolga un’attività pericolosa ai sensi dell’allegato 5 alla parte sesta del D.lgs. n. 152 del 2006, in quanto gestisce la fase<em> post </em>operativa della discarica. In una fattispecie come quella all’esame, ai fini dell’affermazione di una responsabilità nell’inquinamento, è sufficiente che l’Amministrazione dimostri in termini oggettivi la responsabilità della ricorrente nella contaminazione del sito, senza essere tenuta a dimostrare l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Dunque, nel caso di specie, è stata riscontrata l’esistenza della contaminazione della falda e, secondo il criterio del “<em>più probabile che non</em>”, deve ritenersi anche provata la sua origine dal percolato della discarica [I.F.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Toscana, II, sentenza 19 gennaio 2024 n. 86</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla illegittimità di due ordinanze emesse ex art. </em><em>192 D. Lgs. 152/2006 che prescrivono la rimozione ed avvio a recupero/smaltimento di rifiuti </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">La società è proprietaria di un terreno in cui vengono svolte attività che producono rifiuti consistenti in residui di piattelli, piombo, plastica e bossoli. La Polizia Municipale esperiva, sulle opere oggetto di una precedente SCIA presentata dalla società, un accertamento irripetibile ai sensi dell’art. 354 c.p.p. Nel verbale conclusivo si dava atto che la società aveva posto in essere abusivamente uno scavo, non indicato nella SCIA. Mediante ordinanza il Comune ingiungeva alla società l’immediata sospensione dell’attività edilizia. In seguito ad un sopralluogo dell’ARPAT, visti i risultati degli esami sui campioni acquisiti, vengono emesse dall’Amministrazione comunale due ordinanze, <em>ex</em> art. 192 D. Lgs. 152/2006, con le quali si ingiungeva in particolare di provvedere all’esecuzione di alcuni interventi quali la rimozione ed avvio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati/inceneriti e al successivo ripristino dello stato dei luoghi e verifica di integrità delle matrici ambientali. Il ricorso avverso tali ordinanze viene accolto dal Collegio. Nel caso di specie, infatti, il Comune, come dichiarato espressamente dall’Amministrazione nei provvedimenti impugnati, non ha comunicato all’odierna parte ricorrente l’avvio del procedimento diretto all’adozione delle ordinanze <em>ex</em> art. 192 D. Lgs. 152/2006. Quindi, nella fase antecedente all’emissione dei due atti oggi gravati, il legale rappresentante e la società da esso rappresentata non erano posti nell’effettiva condizione di interloquire con l’Amministrazione in ordine all’esistenza dei peculiari presupposti per l’adozione dell’ordinanza di rimozione. Del resto, l’aver presenziato alle attività di campionamento descritte in punto di fatto, attivate senza alcun preventivo riferimento all’art. 192, non costituisce una circostanza idonea a sopperire alle comunicazioni illegittimamente omesse da parte del Comune, né a garantire una piena e consapevole partecipazione alla società in ordine all’individuazione dei presupposti per l’emissione degli atti impugnati. Per quanto riguarda, invece, i presupposti sostanziali per l’adozione dell’ordinanza <em>ex</em> art. 192, dal punto di vista soggettivo, non emergono elementi che consentano di individuare condotte del proprietario del fondo che abbiano determinato la produzione, l’abbandono o l’omessa rimozione dei rifiuti e che risultino in qualche modo imputabili al proprietario stesso in termini di dolo o di colpa. I provvedimenti impugnati risultano perciò adottati dal Comune in violazione dell’art. 192 D. Lgs. 152/2006 sotto i profili esaminati. [I.F.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Toscana, II, sentenza 26 febbraio 2024 n. 230</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul ricorso presentato da una società avverso l’autorizzazione che qualifica il </em><em>residuo della lavorazione della pietra CER 010413 proveniente dal taglio a catena come rifiuto </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">La società ricorrente gestisce una cava in forza di un’autorizzazione all’attività estrattiva ai sensi della LRT n. 35/2015, rilasciata con DD, dopo che la stessa aveva ottenuto autorizzazione paesaggistica e la VIA. L’autorizzazione reca nel dispositivo una serie di prescrizioni finalizzate alla limitazione dell’impatto ambientale, tra cui quella secondo cui “<em>il residuo della lavorazione della pietra CER 010413 proveniente dal taglio a catena, essendo contaminato da grasso, è un rifiuto e come tale deve essere allontanato e gestito</em>” (riportata al punto n. 4 della lett. c) del provvedimento). Avverso tale prescrizione è insorta la Società interessata. Il ricorso viene ritenuto infondato. La ricorrente, infatti, sostiene che la prescrizione di cui al punto 4 del provvedimento impugnato non avrebbe fondamento giuridico. Il residuo della lavorazione preso in considerazione sarebbe un derivato da materiale da taglio (di cui all’art. 2 della LRT n. 35/2015) rientrante nell’attività estrattiva primaria (consistente nei cd. “tagli a monte” e “riquadratura” dei blocchi), assoggettato al contributo di estrazione (di cui all’art. 36 della medesima legge Regionale) laddove utilizzato per usi diversi rispetto a quelli di cava. Tali detriti, inoltre, sarebbero esclusi, a mente dell’art. 185, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, dall’ambito di applicazione della disciplina rifiuti e ciò risulterebbe compatibile con il fatto che (come emergerebbe dal Piano di Gestione dei Derivati dai Materiali da Taglio, presentato alla conferenza dei servizi proprio dalla ricorrente) tali materiali di risulta potrebbero sia rimanere in cava che essere utilizzati a valle. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i materiali residui di lavorazione presenti nelle cave possono considerarsi rifiuti qualora posseggano le caratteristiche di cui all’art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006. Il fatto che la legge regionale individui, nell’ambito dei materiali di cava per usi ornamentali, i cd. “derivati dei materiali da taglio” non ne esclude a priori la natura di rifiuto. D’altra parte, è lo stesso Piano di gestione dei derivati dai materiali di taglio presentato in conferenza di servizi dalla ricorrente ad evidenziare che lo sfrido della tagliatrice a catena da riquadratura debba essere trattato come rifiuto (CER 010413) laddove non destinato a diverso utilizzo. Non persuadono quindi le argomentazioni della ricorrente volte a qualificare i residui di lavorazione di cui si controverte come prodotto. [I.F.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 8 febbraio 2024, n. 104</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimazione passiva del liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese dinanzi ad un ordine di rimozione e smaltimento di rifiuti.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, i Giudici amministrativi si sono pronunciati sulla legittimità di una deliberazione comunale ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006, che ingiungeva il liquidatore e rappresentante di un’impresa a procedere alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti costituiti da uno strato terreno di riporto contaminato da idrocarburi. Più in particolare, secondo il liquidatore ricorrente, il provvedimento era illegittimo in quanto, al momento dell’emanazione del provvedimento di ingiunzione, la società per cui prestava la sua funzione era stata cancellata dal registro delle imprese. Ed inoltre perché, all’interno dello stesso provvedimento, non era contenuta nemmeno alcuna indicazione in ordine all’accertamento di un’eventuale responsabilità personale da fatto illecito nei suoi confronti. Secondo il Collegio, tali argomenti sono meritevoli di essere condivisi. E infatti, l’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 individua quali destinatari dell’ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti i soggetti responsabili dell’abbandono degli stessi sul suolo e nel suolo. Nel caso di una società che ha cessato la sua attività, la cancellazione dal registro delle imprese determina, secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass., sez. un., sent. n. 4060/2010), la sua immediata estinzione, indipendentemente dall&#8217;esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo. Di conseguenza, essendosi estinta la persona giuridica destinataria dell’obbligo di <em>facere</em> prima dell’emissione del provvedimento impugnato, non poteva essere ordinato al ricorrente di adempiere a tale obbligo in nome e per conto di una società non più esistente. La Corte precisa poi che nonostante il liquidatore possa, in quanto soggetto amministratore di una società di capitali, essere individuato come responsabile di un abbandono illecito di rifiuti imputabile alla società stessa, tale responsabilità non vi può essere per il solo fatto di rivestire la suddetta qualifica, altrimenti si tratterebbe di una illegittima responsabilità di posizione (ossia sostanzialmente oggettiva). Ed infatti, per ritenere il liquidatore responsabile, deve essere necessariamente individuata una sua condotta dolosa, o per lo meno colposa, causalmente ricollegabile all’abbandono stessa; che, nella specie, tuttavia, non risultava avvenuta. Sulla base di quanto affermato, il Tribunale ha deciso di accogliere il ricorso e di annullare il provvedimento impugnato [G.M].</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 22 marzo 2024, n. 243</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’esercizio da parte del Comune delle funzioni concernenti gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, il Collegio giudicante bresciano si è pronunciato sulla legittimità di una delibera comunale con cui si era ordinato ad una società di bonificare un’area inquinata e di predisporre una successiva analisi del rischio, ai sensi dell’art. 242, comma 4, D.lgs. 152/2006. Tra i vizi più importanti dedotti dalla società ricorrente vi era quello dell’incompetenza dell’Ente comunale in relazione agli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e alle misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati. Secondo la prospettazione della ricorrente, infatti, l’art. 5 della legge Regione Lombardia, 27 dicembre 2006, n. 30, che delegava tali funzioni ai comuni, sarebbe stato illegittimo per contrasto con l&#8217;art. 117, comma 2, lettera s), Cost., ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia della «<em>tutela dell&#8217;ambiente, dell&#8217;ecosistema e dei beni culturali</em>». Ciò in quanto l’art. 242 del d.lgs. 152/2006 assegna chiaramente la competenza di tali interventi alle Regioni e non ai Comuni. A seguito di tale dubbio di costituzionalità, il Giudice amministrativo ha sollevato la questione dinanzi alla Corte Costituzionale, sospendendo conseguentemente il giudizio. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sent. 160/2023, è intervenuta dichiarando l’illegittimità della suddetta legge regionale, e quindi convalidando gli assunti di parte ricorrente. Di conseguenza, il T.A.R. ha confermato l’illegittimità degli atti impugnati per incompetenza [G.M].</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGIA ED AMBIENTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 7 marzo 2024, n. 645</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla necessità di predisporre misure di agevolazione delle tariffe di trasporto del gas naturale per i soggetti alto-consumanti compatibili con il diritto euro-unitario anche dopo l’abrogazione dell’art. 38, comma 2-bis, del D.L.  n. 83 del 2012.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in commento, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia si è pronunciato sull’ottemperanza di una sua precedente sentenza, confermata anche dal Consiglio di Stato, con cui si ordinava ad ARERA di regolare le tariffe del servizio di trasporto di gas naturale in conformità con l’art. 38, comma 2-bis, del D.L. n. 83 del 2012, che aveva previsto l’introduzione di un sistema di tariffe ispirato a criteri che rendessero più flessibile ed economico il servizio di trasporto, a vantaggio dei soggetti che consumano ingenti quantità di gas e sono perciò direttamente allacciati alla rete di trasporto (cd. “soggetti alto consumanti”). Secondo ARERA, non era più necessario implementare alcuna misura di favore, in quanto, con D.L. n. 69 del 2023, era intervenuta l’abrogazione dell’art. 38, comma 2-bis, del D.L. n. 83 del 2012, ed in quanto le suddette misure di favore erano comunque contrarie con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato. Secondo il Collegio, tuttavia, l’intervenuta abrogazione di tale norma di favore non sarebbe di per sé ostativa all’esecuzione della sentenza, posto che la stessa riguardava il periodo di regolazione 2018/2019; periodo nel quale l’art. 38, comma 2-bis, del d.l. n. 83 del 2012 era ancora in vigore. Per quanto riguarda il contrasto con le norme comunitarie in materia di aiuti di stato, invece, il Collegio ricorda che la Corte di Giustizia UE, con la sentenza 10 luglio 2014, causa C-213/13, ha stabilito che il diritto dell’Unione non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò sarebbe necessario per porre rimedio a una situazione contrastante con detto diritto. Ed inoltre, che l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 11 del 2016, ha stabilito che il giudice dell’ottemperanza deve interpretare la sentenza portata ad esecuzione e delinearne la portata dispositiva e conformativa evitando di desumere da essa regole contrastanti con il diritto comunitario. Ora, siccome la sentenza di cui si è chiesta l’ottemperanza non ha prescritto alcun modello conformativo ad ARERA per la regolazione delle tariffe, se ne desume che nel riesercizio del suo potere la stessa debba compiere ogni sforzo esigibile per individuare quelle misure che possano ritenersi compatibili con il diritto comunitario, salvo arrestarsi qualora, dopo aver eventualmente effettuato la comunicazione prevista dal citato art. 108, par. 3, del TFUE, riceva dalla Commissione un giudizio negativo ovvero ravvisi comunque la sussistenza di elementi oggettivi che precludano ogni possibilità di intervento. Sulla base di ciò, il Tribunale ha ordinato ad ARERA di eseguire la sentenza in conformità con il diritto comunitario [G.M].</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><u> </u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 3 gennaio 2024, n. 4</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’accertamento della responsabilità per danno ambientale da contaminazione dei suoli.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, nel respingere i ricorsi presentati avverso le determine che riconoscono la responsabilità della contaminazione di suoli in capo alle società che svolgono attività industriale su detti terreni, ha richiamato i principi giurisprudenziali ormai consolidatisi in materia di bonifiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, la qualifica di proprietario del fondo contaminato non è sufficiente per l’individuazione dello stesso quale responsabile del danno ambientale, giacché la bonifica spetta al responsabile della contaminazione, in ossequio al principio chi inquina paga. Analogamente, la cessione della titolarità del sito contaminato non è sufficiente per esentare il soggetto cedente dalla responsabilità del danno ambientale, trattandosi di un atto pattizio non opponibile all’amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, il soggetto individuato dall’amministrazione quale responsabile della contaminazione deve fornire idonea prova liberatoria che non si riduce nell’indicazione di un terzo responsabile o di un evento esterno alla propria attività, ma deve fondarsi sul nesso causale tra gli eventi e i soggetti che avrebbero portato al danno ambientale. Se il danno ambientale è stato prodotto da più soggetti a fronte di plurime attività differenti e caratterizzate da una propagazione degli inquinanti diffusa e imprevedibile, l’amministrazione non è tenuta a differenziare la responsabilità di tali soggetti. [A.M.]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI/ENERGIA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 8 febbraio 2024, n. 129</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul silenzio-inadempimento dell’amministrazione nei procedimenti di VIA per la realizzazione di impianti agrivoltaici.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, nell’accogliere il ricorso per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento dell’amministrazione relativamente a un procedimento volto al rilascio della richiesta VIA per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, ha statuito quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990 e dell’art. 25, d.lgs. n. 152/2006, l’amministrazione è tenuta a concludere entro un termine temporale massimo il procedimento amministrativo attraverso un provvedimento espresso. Tali disposizioni trovano applicazione anche nei casi, come nella fattispecie, in cui l’istanza di VIA è stata presentata per la realizzazione di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia rinnovabile; il provvedimento espresso deve essere adottato dall’amministrazione entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla notifica a cura dell’istante. [A.M.]</p>
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<p style="text-align: justify;"><strong>RIFIUTI E BONIFICHE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TAR Umbria, Sez. I, sentenza 16 gennaio 2024, n. 17</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sull’illegittimità delle ulteriori condizioni imposte dalle regioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di trattamento dei rifiuti.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, nell’accogliere parzialmente i motivi di ricorso avverso la delibera regionale che sanciva delle condizioni specifiche per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili per il trattamento dei rifiuti urbani, ha precisato quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi della normativa nazionale (art. 208, d.lgs. n. 152/2006), i suddetti impianti mobili necessitano di un’autorizzazione generale rispetto al singolo impianto e comunicazioni per lo svolgimento della propria attività sul territorio nazionale, fatte salve le prescrizioni integrative puntuali delle regioni. Nella fattispecie, invece, la regione è andata al di là dei confini normativi, in quanto ha legato il rilascio dell’autorizzazione stessa e delle comunicazioni all’osservanza di determinate modalità di utilizzo degli impianti, anche in considerazione del fatto che tali impianti possono essere esercitati anche in altri territori regionali. Ne consegue l’illegittimità della delibera regionale per violazione della normativa nazionale che consente alle regioni esclusivamente di dettare prescrizioni per singole specifiche attività da svolgersi in siti specifici. [A.M.]</p>
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<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce, Sez. III, Sentenza del 4 marzo 2024, n. 263</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sul principio “do not significant harm” (DNSH) nell’ambito delle gare pubbliche.</em></p>
<p style="text-align: justify;">E’ giunta all’attenzione del TAR Puglia una controversia in merito all’applicazione del principio “<em>do not significant harm” </em>(DNSH) in materia di contratti pubblici. Si premette che, a mente del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, possono essere finanziate “unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo»” (art. 5, punto 2, Regolamento (UE) 2021/241). Il principio del <em>“do not significant harm” </em>(DNSH) è codificato all’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili si candida a riscrivere i procedimenti ambientali. Tale principio, come noto, condiziona trasversalmente tutte le misure PNRR, che, coerentemente con quanto stabilito a livello europeo, non possono essere finanziate se non rispettano il canone del divieto di arrecare un danno significativo all’ambiente. Muovendo dunque dall’obbligatorietà della sua applicazione, in tutti i suoi elementi e su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il TAR adito ha ritenuto legittima l’esclusione dalla gara per la fornitura di bus elettrici per la città di Bari, facente parte di una misura preordinata al rinnovo flotte bus e treni verdi, finanziata con fondi PNRR, dell’operatore economico che non aveva presentato la dichiarazione di conformità al principio del DNSH. L’operatore ricorrente ha invocato la tassatività delle cause di esclusione (art. 10 d. lgs. n. 36/2023) dalle gare pubbliche, ma il Giudice, ha chiarito che non si tratta di introdurre una nuova causa di esclusione bensì di una produzione di un documento essenziale, anche alla luce della disciplina di gara stessa, pena l’inammissibilità dell’offerta. [S.S.]</p>
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<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia &#8211; Catania, Sez. III, Sentenza del 25 marzo 2024, n. 1163</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla competenza regionale e non statale in materia di paesaggio per la Regione Sicilia. </em></p>
<p style="text-align: justify;">La società ricorrente ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un’istanza per l’avvio di un procedimento di VIA statale ex art. 23 cod. amb., per la realizzazione di un progetto agro-voltaico di potenza 37MWp nel Comune di Mineo, nell’ambito degli interventi previsti con il PNRR. Il procedimento si è arrestato per la nota del Ministero della Cultura, con cui è stato espresso parere favorevole condizionato nell’ambito della procedura di VIA e richiesto l’annullamento di alcune prescrizioni asseritamente lesive dei propri interessi. La società ha lamentato, <em>in primis</em>, l’incompetenza del MIC ad esprimersi sul punto, in quanto, ai sensi dello Statuto speciale della Regione Siciliana, l’amministrazione competente in materia in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio, sarebbe quella regionale e non l’Amministrazione statale, come previsto per le Regioni a statuto ordinario. Il Collegio, rilevato che la legislazione ordinaria – in particolare i due codici di riferimento, il codice ambiente e quello dei beni culturali – ammette la derogabilità delle disposizioni in materia ad opera delle Regioni a statuto speciale, ha dichiarato l’incompetenza del Ministero della Cultura ad esprimersi nell’ambito del procedimento di VIA statale ed annullato, per l’effetto, il provvedimento impugnato. [S.S.]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce, Sez. II, Sentenza del 25 marzo 2024, n. 429</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sulla legittimità dell&#8217;atto di sospensione del procedimento di aggiornamento del piano di zonizzazione acustica da parte del Comune di Brindisi, subordinato all&#8217;adozione del nuovo Piano Urbanistico Generale.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, ha chiarito la prevalenza dell’obbligazione amministrativa di procedere &#8211; senza indebiti ritardi – nella revisione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, in coerenza con gli strumenti urbanistici già vigenti, nelle more dell’approvazione del nuovo paino di Piano Urbanistico Generale (PUG). La controversia da cui tale pronuncia scaturisce origina dalla decisione del Comune di Brindisi di subordinare l’aggiornamento del piano di zonizzazione acustica all’approvazione, appunto, del nuovo PUG, in fase di redazione. La società ricorrente ha impugnato la sospensione indefinita dell’aggiornamento del piano acustico, sostenendo che tale stallo procedurale avesse effetto negativo sulle operazioni aziendali e compromettesse il tessuto economico e occupazionale del territorio. La difesa ha evidenziato violazioni significative, includendo la trasgressione dei principi di solerzia e di ragionevole durata dei procedimenti amministrativi, nonché il mancato rispetto delle normative dedicate alla tutela della salute e dell’ambiente. Il Tribunale ha accolto il ricorso, sottolineando l’inadeguatezza della decisione comunale di rinviare l’aggiornamento del piano acustico fino all’adozione del PUG. Tale rinvio è stato ritenuto non conforme alle disposizioni legislative che disciplinano la durata e l’efficienza dei procedimenti amministrativi e che prescrivono un obbligo di coordinamento con gli strumenti urbanistici preesistenti, piuttosto che con quelli in fase di elaborazione. Di conseguenza, il Giudice ha annullato gli atti impugnati nella parte in cui il procedimento amministrativo è stato indebitamente procrastinato, imponendo al Comune di Brindisi di procedere all’aggiornamento del piano di zonizzazione acustica in conformità agli strumenti urbanistici vigenti. La decisione in esame stabilisce un principio fondamentale: i piani di zonizzazione acustica, in quanto atti normativi generali che governano il territorio, devono essere aggiornati con tempestività, indipendentemente dall&#8217;adozione di nuovi strumenti di pianificazione urbanistica. Tale statuizione risponde all’esigenza di garantire una costante protezione ambientale, coerentemente con l’indispensabilità di un’azione amministrativa pronta e conforme al quadro normativo di riferimento, in particolare quando sono in gioco interessi sensibili quali quelli di tutela dell’ambiente e della salute. [S.S.]</p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/osservatorio-sullambiente-n-1-2024/">Osservatorio sull&#8217;ambiente n. 1/2024</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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